ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 326 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
61° anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
20.12.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 326/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1974 DELLA COMMISSIONE
del 14 dicembre 2018
recante modifica del regolamento (UE) n. 1178/2011 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile ai sensi del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 23,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione (2) stabilisce i requisiti tecnici per la certificazione di dispositivi di addestramento al volo simulato, la certificazione di piloti responsabili dell'esercizio di taluni aeromobili e la certificazione di persone e organizzazioni responsabili dell'addestramento, delle verifiche e dei controlli dei piloti. |
(2) |
Da dieci anni a questa parte gli assetti inusuali e la perdita di controllo dei velivoli sono annoverati tra i principali fattori di rischio che potrebbero determinare incidenti mortali nelle operazioni di trasporto aereo commerciale e la loro prevenzione è diventata una priorità strategica in Europa (3) e a livello mondiale. A tale riguardo sono stati introdotti nuovi requisiti in materia di addestramento per preparare meglio i piloti ad affrontare le emergenze rappresentate dall'assetto inusuale o dalla perdita di controllo dell'aeromobile. |
(3) |
Con il regolamento (UE) 2015/445 della Commissione (4) i requisiti di addestramento esistenti per i piloti commerciali sono stati aggiornati in modo da includere l'addestramento a prevenire la perdita di controllo e al recupero dell'assetto (Upset Prevention and Recovery Training, UPRT) quale componente obbligatoria dell'istruzione teorica dei piloti. È necessario definire ulteriori elementi e obiettivi dettagliati per l'addestramento al fine di migliorare le competenze dei piloti in materia di prevenzione di assetti inusuali e recupero da assetti che potrebbero determinare la perdita di controllo dell'aeromobile o persino incidenti mortali. |
(4) |
L'UPRT deve essere integrato nei vari stadi della carriera professionale del pilota e dovrebbe riflettersi nei privilegi previsti dalle singole licenze di pilotaggio. Occorrere garantire il corretto sviluppo e mantenimento delle competenze dei piloti professionisti in materia di prevenzione della perdita di controllo e di recupero dell'assetto. L'UPRT dovrebbe diventare una componente obbligatoria del corso di addestramento per la licenza di pilota a equipaggio plurimo (MPL), del corso di addestramento integrato per i piloti di linea di aeromobili [ATP(A)] nonché di un corso di addestramento per il rilascio di una licenza di pilota commerciale per velivoli [CPL(A)] e per le abilitazioni per classe e per tipo per velivoli a equipaggio singolo utilizzati in operazioni a equipaggio plurimo, velivoli complessi a non alte prestazioni a equipaggio singolo, velivoli complessi ad alte prestazioni a equipaggio singolo e velivoli a equipaggio plurimo. Al fine di consentire ai piloti di sviluppare competenze avanzate in materia di prevenzione della perdita di controllo e recupero dell'assetto, il corso di addestramento pertinente dovrebbe includere le relative esercitazioni in volo su velivolo. |
(5) |
A seguito dell'introduzione del nuovo corso relativo allo sviluppo di competenze di pilotaggio avanzate in materia di prevenzione della perdita di controllo e recupero dell'assetto, sarebbe necessario rivedere i requisiti dei certificati di istruttore al fine di garantire che gli istruttori responsabili del corso siano adeguatamente qualificati. |
(6) |
Il presente regolamento riflette le disposizioni adottate dall'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO) nel 2014 relativamente all'UPRT per le licenze di pilota a equipaggio plurimo e per le abilitazioni per tipo per velivoli a equipaggio plurimo mediante la modifica dell'allegato 1 della convenzione di Chicago concernente le licenze del personale. |
(7) |
Nell'interesse della sicurezza aerea i nuovi elementi UPRT dovrebbero essere attuati nel più breve tempo possibile. Sarebbe necessario stabilire disposizioni transitorie che consentano il completamento, senza ulteriori adattamenti, dei corsi di addestramento che sono iniziati prima dell'entrata in vigore di queste modifiche relative all'UPRT apportate ai requisiti di addestramento dei piloti. In tale contesto si dovrebbe tenere presente che i piloti impegnati in operazioni commerciali di trasporto aereo in conformità al regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione (5) devono effettuare un addestramento periodico che contiene già elementi relativi all'UPRT. Inoltre le organizzazioni di addestramento dei piloti dovrebbero disporre di un periodo transitorio per adattare i propri programmi di addestramento affinché siano conformi ai nuovi requisiti in materia di UPRT. Al termine di questo periodo transitorio, tutti i corsi di addestramento pertinenti dovrebbero essere svolti in conformità con i nuovi requisiti UPRT. |
(8) |
Sono tuttora in corso negoziati tra l'Unione e taluni paesi terzi anche per quanto riguarda la conversione delle licenze di pilotaggio e dei relativi certificati medici. Al fine di garantire che gli Stati membri possano continuare a riconoscere le licenze e i certificati medici di paesi terzi per un periodo intermedio alla luce di tali negoziati, è necessario prorogare il periodo durante il quale gli Stati membri possono decidere di non applicare le disposizioni del regolamento (UE) n. 1178/2011 nel loro territorio ai piloti in possesso di una licenza e del relativo certificato medico rilasciati da un paese terzo che partecipa ad operazioni non commerciali di taluni aeromobili. |
(9) |
L'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea ha presentato alla Commissione europea un progetto di norme di attuazione unitamente al suo parere n. 06/2017. |
(10) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 127 del regolamento (UE) n. 2018/1139, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 1178/2011 è così modificato:
1) |
dopo l'articolo 4 bis è inserito il seguente articolo 4 ter: «Articolo 4 ter Addestramento a prevenire la perdita di controllo e a recuperare l'assetto 1. L'addestramento a prevenire la perdita di controllo e a recuperare l'assetto diventa una componente obbligatoria di un corso di addestramento per il rilascio di una licenza di pilota a equipaggio plurimo (MPL), di un corso di addestramento integrato per piloti di linea di aeromobili [(ATP(A)] di un corso di addestramento per il rilascio di una licenza di pilota commerciale per velivoli [CPL(A)] e dei corsi di addestramento per il rilascio di un'abilitazione per classe o per tipo per:
conformemente all'allegato I (parte FCL). 2. Per i corsi di addestramento di cui al paragrafo 1 che iniziano prima del 20 dicembre 2019 presso un'organizzazione di addestramento approvata (ATO), l'addestramento a prevenire la perdita di controllo e a recuperare l'assetto non è obbligatorio a condizione che:
Ai fini del paragrafo 1 l'autorità competente, una volta effettuata la propria valutazione e sulla base di una raccomandazione formulata da un'ATO, può attribuire un credito per qualsiasi addestramento a prevenire la perdita di controllo e a recuperare l'assetto completato prima del 20 dicembre 2019 nell'ambito dei requisiti di addestramento nazionali.»; |
2) |
all'articolo 12, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere di non applicare le disposizioni del presente regolamento fino al 20 giugno 2020 ai piloti in possesso di una licenza e del relativo certificato medico rilasciati da un paese terzo che partecipano ad operazioni non commerciali di aeromobili come precisato all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punti i) o ii), del regolamento (UE) n. 2018/1139. Gli Stati membri rendono pubblicamente disponibili tali decisioni.»; |
3) |
all'articolo 12, il paragrafo 8 è sostituito dal seguente: «8. In deroga al paragrafo 1, la norma FCL.315.A, la seconda frase della lettera a) della norma FCL.410.A e la lettera c) della norma FCL.725.A dell'allegato I (parte FCL) si applicano a decorrere dal 20 dicembre 2019.»; |
4) |
l'allegato I del regolamento (UE) n. 1178/2011 è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Tuttavia:
a) |
l'articolo 1, paragrafo 1, si applica a decorrere dal 20 dicembre 2019; |
b) |
l'articolo 1, paragrafo 4, si applica a decorrere dal 20 dicembre 2019; |
c) |
in deroga alla precedente lettera b), i punti 2), 4), 5) e 12) dell'allegato del presente regolamento si applicano a decorrere dal 31 gennaio 2022. |
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2018
Per la Commissione
Violeta BULC
Membro della Commissione
(1) GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 311 del 25.11.2011, pag. 1).
(3) Piano europeo 2018-2022 per la sicurezza aerea, punto 5.3.1, pag. 33.
(4) Regolamento (UE) 2015/445 della Commissione, del 17 marzo 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 1178/2011 per quanto riguarda i requisiti tecnici e le procedure amministrative relative agli equipaggi dell'aviazione civile (GU L 74 del 18.3.2015, pag. 1).
(5) Regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 296 del 25.10.2012, pag. 1).
ALLEGATO
L'allegato I del regolamento (UE) n. 1178/2011 (parte FCL) è così modificato:
1) |
la norma FCL.010 è così modificata:
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2) |
la norma FCL.310 è sostituita dalla seguente: «FCL.310 CPL — Esame teorico I richiedenti il rilascio di una CPL devono dimostrare di possedere un livello di conoscenza teorica adeguato per i privilegi rilasciati nei seguenti ambiti:
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3) |
la norma FCL.410.A è sostituita dalla seguente: «FCL.410.A MPL — Corso di addestramento ed esami teorici a) Corso I richiedenti il rilascio di una MPL devono aver completato un corso di istruzione teorica e addestramento di volo presso un'ATO, conformemente all'appendice 5 del presente allegato (parte FCL). b) Esame I richiedenti il rilascio di una MPL devono dimostrare un livello di conoscenza teorica adeguato per i titolari di una ATPL(A), conformemente alla norma FCL.515, e per un'abilitazione per tipo per equipaggio plurimo.»; |
4) |
la norma FCL.515 è sostituita dalla seguente: «FCL.515 ATPL — Corso di addestramento e ed esami teorici a) Corso I richiedenti una ATPL devono avere completato un corso di addestramento presso un'ATO in forma di corso di addestramento integrato o corso modulare, conformemente all'appendice 3 del presente allegato (parte FCL). b) Esame I richiedenti una ATPL devono dimostrare di possedere un livello di conoscenza teorica adeguato per i privilegi rilasciati nei seguenti ambiti:
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5) |
la norma FCL.615 è sostituita dalla seguente: «FCL.615 IR — Istruzione teorica e addestramento di volo a) Corso I richiedenti una IR devono aver completato un corso di istruzione teorica e addestramento di volo presso un'ATO. Il corso deve essere;
b) Esame I richiedenti devono dimostrare di possedere un livello di conoscenza teorica adeguato per i privilegi rilasciati nei seguenti ambiti:
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6) |
nella norma FCL.725, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
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7) |
la norma FCL.720.A è sostituita dalla seguente: «FCL.720.A Requisiti in materia di esperienza e prerequisiti per il rilascio delle abilitazioni per classe o per tipo — velivoli Salvo altrimenti specificato dai dati di idoneità operativa stabiliti conformemente all'allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012 (operational suitability data, OSD), i richiedenti il rilascio di un'abilitazione per classe o per tipo devono soddisfare i seguenti requisiti in materia di esperienza e prerequisiti per il rilascio della corrispondente abilitazione: a) Velivoli a equipaggio singolo I richiedenti il primo rilascio di un'abilitazione per classe o per tipo su velivoli a equipaggio singolo che desiderino ottenere i privilegi per poter utilizzare il velivolo in operazioni a equipaggio plurimo devono soddisfare i requisiti di cui alla lettera b), paragrafi 4 e 5. Inoltre per: 1) Velivoli plurimotore a equipaggio singolo I richiedenti il primo rilascio di un'abilitazione per classe o per tipo su velivoli plurimotore a equipaggio singolo devono aver completato almeno 70 ore come piloti in comando su velivoli. 2) Velivoli non complessi ad alte prestazioni a equipaggio singolo Prima di cominciare l'addestramento di volo, i richiedenti il rilascio di un'abilitazione per classe o per tipo su velivoli a equipaggio singolo classificati come velivoli ad alte prestazioni devono:
3) Velivoli complessi ad alte prestazioni a equipaggio singolo I richiedenti il rilascio di un'abilitazione per tipo per un velivolo complesso a equipaggio singolo classificato come velivolo ad alte prestazioni devono, oltre al soddisfacimento dei requisiti di cui al punto 2), essere o essere stati titolari di una IR(A) su monomotore o plurimotore, a seconda dei casi e come stabilito nella sottoparte G, e devono soddisfare i requisiti di cui alla lettera b), paragrafo 5. b) Velivoli a equipaggio plurimo I richiedenti che chiedano di sostenere per la prima volta un corso per un'abilitazione per tipo per un velivolo a equipaggio plurimo devono essere allievi pilota che stanno seguendo un corso di addestramento per una MPL o soddisfare i requisiti elencati di seguito:
c) In deroga alla lettera b), uno Stato membro può rilasciare un'abilitazione per tipo con privilegi ristretti per un velivolo a equipaggio plurimo che consenta ai titolari di tale abilitazione di agire come copiloti di rinforzo in crociera al di sopra del livello di volo FL 200, a condizione che altri due membri dell'equipaggio siano titolari di un'abilitazione per tipo conformemente alla lettera b). d) Qualora sia specificato nei dati di idoneità operativa (OSD), l'esercizio dei privilegi di un'abilitazione per tipo può essere inizialmente limitato ai voli sotto la supervisione di un istruttore. Le ore di volo sotto supervisione devono essere riportate nel registro dei piloti o in un documento equivalente e devono essere firmate dall'istruttore. La limitazione può essere rimossa quando i piloti dimostrino di aver completato le ore di volo sotto supervisione richieste nei dati di idoneità operativa (OSD).»; |
8) |
la norma FCL.725.A è sostituita dalla seguente: «FCL.725.A Istruzione teorica e addestramento di volo per il rilascio delle abilitazioni per classe o per tipo — velivoli Salvo se altrimenti specificato nei dati di idoneità operativa stabiliti in conformità all'allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012:
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9) |
è inserita la seguente norma FCL.745.A: «FCL.745.A Corso avanzato di addestramento a prevenire la perdita di controllo e a recuperare l'assetto (UPRT) — velivoli
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10) |
nella norma FCL.900 il paragrafo 1 della lettera b) è sostituito dal seguente:
Tale certificato è limitato ai voli di addestramento necessari ai fini dell'introduzione del nuovo tipo di aeromobile o del nuovo corso di addestramento e la sua validità non deve, in alcun caso, essere superiore a un anno.»; |
11) |
la norma FCL.915 è così modificata: «FCL.915 Prerequisiti e requisiti generali per istruttori a) Disposizioni generali I richiedenti il rilascio di un certificato di istruttore devono avere almeno 18 anni d'età. b) Requisiti aggiuntivi per gli istruttori che forniscono istruzione di volo su aeromobili I richiedenti il rilascio o i titolari di un certificato di istruttore con i privilegi di impartire istruzione di volo in un aeromobile devono:
c) Crediti ai fini di ulteriori abilitazioni e del rinnovo
d) Il credito per l'estensione ad altri tipi tiene conto degli elementi pertinenti definiti nei dati di idoneità operativa stabiliti in conformità all'allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012 (OSD). e) Requisiti aggiuntivi per gli istruttori di un corso di addestramento in conformità alla norma FCL.745.A:
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12) |
l'appendice 1 è sostituita dalla seguente: «Appendice 1 Accreditamento della conoscenza teorica ACCREDITAMENTO DELLA CONOSCENZA TEORICA NELLA STESSA CATEGORIA O IN UN'ALTRA CATEGORIA DI AEROMOBILI — ISTRUZIONE INTEGRATIVA E REQUISITI D'ESAME 1. LAPL, PPL, BPL e SPL 1.1. Ai fini del rilascio di una LAPL, i titolari di una LAPL in un'altra categoria di aeromobili ottengono il massimo dei crediti in relazione alla conoscenza teorica nelle materie comuni stabilite nella norma FCL.120, lettera a). 1.2. Fatto salvo il paragrafo 1.1, ai fini del rilascio di una LAPL, PPL, BPL o SPL, i titolari di una licenza in un'altra categoria di aeromobili devono frequentare un corso di teoria e superare gli esami teorici al livello appropriato nelle seguenti materie:
1.3. Ai fini del rilascio di una PPL, BPL o SPL, i titolari di una LAPL nella stessa categoria di aeromobili ottengono il massimo dei crediti in relazione all'istruzione teorica e ai requisiti d'esame. 1.4. In deroga al punto 1.2, per il rilascio di una LAPL(A) i titolari di una LAPL(S) con estensione per TMG devono dimostrare di possedere un livello adeguato di conoscenze teoriche per la classe SEP terrestre in conformità alla norma FCL. 135. A, lettera a), paragrafo 2. 2. CPL 2.1. I richiedenti il rilascio di una CPL, titolari di una CPL in un'altra categoria di aeromobili, devono aver ricevuto un'istruzione teorica integrativa presso un'ATO in un corso approvato sulla base delle differenze individuate tra i programmi di studio della CPL per le diverse categorie di aeromobili. 2.2. I richiedenti devono superare gli esami teorici, come definito nel presente allegato (parte FCL), per le seguenti materie nelle corrispondenti categorie di aeromobili:
2.3. I richiedenti il rilascio di una CPL che abbiano superato i corrispondenti esami teorici per una IR nella stessa categoria di aeromobili ricevono crediti relativi ai requisiti teorici nelle materie «prestazioni umane e meteorologia», a meno che non abbiano completato il corso di addestramento IR in conformità all'appendice 6, sezione A bis, del presente allegato (parte FCL). 2.4. I richiedenti una CPL che abbiano superato i corrispondenti esami teorici per una IR o EIR nella stessa categoria di aeromobili ricevono crediti relativi ai requisiti teorici nella materia «comunicazioni». 3. ATPL 3.1. I richiedenti il rilascio di una ATPL, titolari di una ATPL in un'altra categoria di aeromobili, devono aver ricevuto un'istruzione teorica integrativa presso un'ATO in un corso approvato sulla base delle differenze individuate tra i programmi di studio della licenza ATPL per le diverse categorie di aeromobili. 3.2. I richiedenti devono superare gli esami teorici, come definito nel presente allegato (parte FCL), per le seguenti materie nelle corrispondenti categorie di aeromobili:
3.3. I richiedenti il rilascio di una ATPL(A) che abbiano superato i corrispondenti esami teorici per una CPL(A) ottengono crediti relativi ai requisiti teorici nella materia «comunicazioni». 3.4. I richiedenti il rilascio di una ATPL(H) che abbiano superato i corrispondenti esami teorici per una CPL(H) ottengono crediti relativi ai requisiti teorici nelle seguenti materie:
3.5. I richiedenti il rilascio di una ATPL(A) che abbiano superato i corrispondenti esami teorici per una IR(A) ottengono crediti relativi ai requisiti teorici nella materia «comunicazioni». 3.6. I richiedenti il rilascio di una ATPL(H) con una IR(H) che abbiano superato i corrispondenti esami teorici per una CPL(H) ottengono crediti relativi ai requisiti teorici nelle seguenti materie:
4. IR 4.1. I richiedenti il rilascio di una IR o una EIR che abbiano superato i corrispondenti esami teorici per una CPL nella stessa categoria di aeromobili ottengono crediti relativi ai requisiti teorici nelle seguenti materie:
4.2. I richiedenti il rilascio di una IR(H) che abbiano superato i corrispondenti esami teorici per una ATPL(H) VFR devono superare gli esami nelle seguenti materie:
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13) |
nell'appendice 3 la sezione A è modificata come segue:
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14) |
l'appendice 5 è così modificata:
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15) |
l'appendice 9 è sostituita dalla seguente: «Appendice 9 Addestramento, test di abilitazione e controlli di professionalità per MPL, ATPL, abilitazioni per tipo e per classe e controlli di professionalità per IR A. Disposizioni generali 1. I richiedenti un test di abilitazione devono aver effettuato l'addestramento sulla stessa classe o sullo stesso tipo di aeromobile di quello utilizzato per il test. L'addestramento per le abilitazioni per tipo per MPA e PL è svolto in un FFS oppure in una combinazione di FSTD e FFS. Il test di abilitazione o i controlli di professionalità per l'abilitazione per tipo per MPA e PL e per il rilascio di una ATPL e di una MPL si svolgono in un FFS, se disponibile. L'addestramento, i test di abilitazione e i controlli di professionalità per le abilitazioni per classe o per tipo per SpA ed elicotteri si svolgono:
Qualora durante l'addestramento, le prove o i controlli si utilizzino dispositivi FSTD, l'idoneità degli FSTD utilizzati deve essere verificata sulla base della «tabella delle prove di funzionalità e delle verifiche soggettive» e della «tabella dei test di convalida degli FSTD» applicabili, contenute nel documento di riferimento principale applicabile al dispositivo utilizzato. Si terrà conto di tutte le restrizioni e limitazioni indicate sul certificato di qualificazione del dispositivo. 2. Il mancato superamento di tutte le sezioni del test dopo due tentativi comporta la necessità di sottoporsi ad un addestramento aggiuntivo. 3. Il numero di tentativi per superare il test di abilitazione non è limitato. CONTENUTO DELL'ADDESTRAMENTO/TEST DI ABILITAZIONE/CONTROLLI DI PROFESSIONALITÀ 4. Salvo se diversamente specificato nei dati di idoneità operativa stabiliti conformemente all'allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012 (OSD), il programma del corso di istruzione di volo, il test di abilitazione e i controlli di professionalità devono essere conformi alla presente appendice. Il programma del corso, il test di abilitazione e i controlli di professionalità possono essere ridotti per riconoscere il credito per l'esperienza precedente su tipi di aeromobili simili, così come specificato nei dati di idoneità operativa. 5. Con l'eccezione del caso dei test di abilitazione per il rilascio di una ATPL, quando viene specificato nei dati di idoneità operativa per l'aeromobile specifico, può essere riconosciuto il credito per le voci del test di abilitazione che sono comuni ad altri tipi o varianti per le quali i piloti sono qualificati. SVOLGIMENTO DEL TEST/DEI CONTROLLI 6. L'esaminatore può scegliere tra diversi scenari dei test di abilitazione o controlli di professionalità contenenti operazioni simulate pertinenti. Dovranno essere utilizzati simulatori integrali di volo e altri dispositivi di addestramento, cosi come stabilito nel presente allegato (parte FCL). 7. Durante i controlli di professionalità, l'esaminatore deve verificare che i titolari dell'abilitazione per classe o per tipo mantengano un livello adeguato di conoscenza teorica. 8. I richiedenti che desiderino terminare un test di abilitazione per motivi considerati inadeguati dall'esaminatore devono ripetere l'intero test di abilitazione. Qualora il test venga terminato per motivi considerati adeguati dall'esaminatore, soltanto le sezioni che non sono state completate verranno ripetute in un altro volo. 9. A discrezione dell'esaminatore, i richiedenti potranno ripetere una volta ciascuna delle manovre o procedure del test. L'esaminatore può terminare il test in qualunque momento se ritiene che l'abilità di pilotaggio dei richiedenti necessiti di un riesame completo. 10. Ai richiedenti è richiesto di pilotare l'aeromobile da una posizione nella quale possono essere esercitate le funzioni di pilota in comando o di copilota, a seconda dei casi. Qualora si svolga in condizioni di equipaggio singolo, il test sarà eseguito come se non fossero presenti altri membri dell'equipaggio. 11. Durante la preparazione pre-volo per il test, i richiedenti devono determinare i valori delle potenze da impiegare e le relative velocità. I richiedenti devono descrivere all'esaminatore i controlli e i compiti effettuati, inclusa l'identificazione dei radioaiuti. I controlli devono essere eseguiti in conformità alla lista dei controlli dell'aeromobile impiegato per effettuare il test e, se applicabile, al concetto MCC. Il calcolo delle prestazioni di decollo, avvicinamento e atterraggio deve essere effettuato dai richiedenti in conformità al manuale operativo o al manuale di volo dell'aeromobile impiegato per la prova. Le altezze/altitudini di decisione, le altezze/altitudini minime di discesa e il punto di mancato avvicinamento devono essere concordati con l'esaminatore. 12. L'esaminatore non prende parte alle operazioni di volo se non quando il suo intervento sia reso necessario per ragioni di sicurezza o per evitare eccessivi ritardi ad altro traffico aereo. REQUISITI SPECIFICI PER IL TEST DI ABILITAZIONE/I CONTROLLI DI PROFESSIONALITÀ PER LE ABILITAZIONI PER TIPO SU AEROMOBILI A EQUIPAGGIO PLURIMO, PER LE ABILITAZIONI PER TIPO SU VELIVOLI A EQUIPAGGIO SINGOLO, QUANDO UTILIZZATI IN OPERAZIONI A EQUIPAGGIO PLURIMO, PER MPL E ATPL 13. Il test di abilitazione per un aeromobile a equipaggio plurimo o un velivolo a equipaggio singolo che sia utilizzato in operazioni a equipaggio plurimo deve essere svolto in un ambiente a equipaggio plurimo. Un altro richiedente o un altro pilota qualificato e abilitato al tipo possono operare come secondo pilota. Se viene utilizzato un aeromobile, il secondo pilota deve essere l'esaminatore o un istruttore. 14. I richiedenti devono operare come PF durante tutte le sezioni del test di abilitazione, con l'eccezione di procedure anormali e di emergenza, che possono essere condotte come PF o PM in conformità alla MCC. I richiedenti il primo rilascio di un'abilitazione per tipo su aeromobile a equipaggio plurimo o di una licenza ATPL devono anche dimostrare di possedere la capacità di operare come PM. I richiedenti possono scegliere il posto di sinistra o quello di destra per il test di abilitazione se tutte le voci possono essere eseguite dal posto selezionato. 15. Le seguenti voci devono essere specificatamente controllate dall'esaminatore per i richiedenti una licenza ATPL o un'abilitazione per tipo per aeromobili a equipaggio plurimo o per operazioni a equipaggio plurimo in velivoli a equipaggio singolo che si estendono fino ai compiti di un pilota in comando, indipendentemente dal fatto che i richiedenti operino come PF o PM:
16. Il test o i controlli devono essere effettuati secondo le regole del volo strumentale (IFR) se è inclusa l'abilitazione IR e devono essere effettuati, nel limite del possibile, in un ambiente simulato di trasporto aereo commerciale. Uno degli elementi essenziali da controllare consiste nella capacità di pianificare e condurre il volo ricorrendo a materiale di uso corrente raccolto nella fase preparatoria. 17. Qualora il corso per l'abilitazione per tipo abbia incluso meno di 2 ore di addestramento in volo sull'aeromobile, il test di abilitazione può essere effettuato in un FFS e può essere completato prima dell'addestramento in volo sull'aeromobile. L'addestramento in volo approvato è svolto da un istruttore qualificato sotto la responsabilità:
Un certificato attestante il completamento del corso per l'abilitazione per tipo, incluso l'addestramento in volo sull'aeromobile, deve essere trasmesso all'autorità competente prima che la nuova abilitazione per tipo venga registrata nella licenza dei richiedenti. 18. Per l'addestramento alle manovre di recupero dell'assetto, il termine «stallo» designa l'avvicinamento allo stallo o la condizione di stallo. L'ATO può utilizzare un FFS per fornire un addestramento alle manovre di uscita dallo stallo o per dimostrare le caratteristiche di uno stallo specifiche per tipo, oppure per entrambe le finalità, a condizione che:
B. Requisiti specifici per la categoria velivoli PUNTEGGIO MINIMO 1. Nel caso di velivoli a equipaggio singolo, con l'eccezione dei velivoli complessi ad alte prestazioni a equipaggio singolo, i richiedenti devono superare tutte le sezioni del test di abilitazione o dei controlli di professionalità. Il mancato superamento di una parte di una sezione comporta il mancato superamento di tutta la sezione. In caso di mancato superamento di una sezione soltanto, i richiedenti devono ripetere quella sezione. Il mancato superamento di più di una sezione comporta la necessità di ripetere l'intero test o tutti i controlli. Il mancato superamento di una sezione in caso di riesame o di nuovi controlli, incluse le sezioni che erano state superate in un tentativo precedente, comporta la necessità per i richiedenti di ripetere l'intero test o tutti i controlli. Per i velivoli plurimotore a equipaggio singolo, la sezione 6 del corrispondente test o dei corrispondenti controlli riguardante il volo asimmetrico deve essere superata. 2. Nel caso di velivoli complessi ad alte prestazioni a equipaggio singolo e a equipaggio plurimo, i richiedenti devono superare tutte le sezioni del test di abilitazione o dei controlli di professionalità. Il mancato superamento di più di 5 voci comporta la necessità di ripetere l'intero test o tutti i controlli. In caso di mancato superamento di non più di 5 voci, i richiedenti devono ripetere quelle voci. Il mancato superamento di una voce del riesame o dei nuovi controlli, incluse le voci che erano state superate in un tentativo precedente, comporta la necessità per i richiedenti di ripetere l'intero test o tutti i controlli. La sezione 6 non è inclusa nel test di abilitazione per la licenza ATPL o MPL. Qualora i richiedenti non superino o non tentino la sezione 6 soltanto, l'abilitazione per tipo viene rilasciata senza i privilegi CAT II o CAT III. Al fine di estendere i privilegi dell'abilitazione per tipo alla CAT II o CAT III, i richiedenti devono superare la sezione 6 sul corrispondente tipo di aeromobile. TOLLERANZA NELLA PROVA DI VOLO 3. I richiedenti devono dimostrare di possedere la capacità di:
4. Si applicano i seguenti limiti, corretti per tenere conto di condizioni di turbolenza e delle caratteristiche di manovra e delle prestazioni del velivolo utilizzato:
CONTENUTO DELL'ADDESTRAMENTO/TEST DI ABILITAZIONE/CONTROLLI DI PROFESSIONALITÀ 5. Velivoli a equipaggio singolo, con l'eccezione dei velivoli complessi ad alte prestazioni
6. Velivoli a equipaggio plurimo e velivoli complessi ad alte prestazioni a equipaggio singolo
7. Abilitazioni per classe — mare La sezione 6 viene completata ai fini del rinnovo di un'abilitazione per classe per plurimotore — mare, soltanto VFR, qualora durante i 12 mesi precedenti non siano state effettuate le 10 tratte che corrispondono all'esperienza richiesta.
C. Requisiti specifici per la categoria elicotteri 1. Nel caso del test di abilitazione o dei controlli di professionalità per le abilitazioni per tipo e l'ATPL, i richiedenti devono superare le sezioni da 1 a 4 e 6 (ove applicabile) del test di abilitazione o dei controlli di professionalità. Il mancato superamento di più di 5 voci comporta la necessità di ripetere l'intero test o tutti i controlli. In caso di mancato superamento di 5 voci o meno, i richiedenti devono ripetere quelle voci. Il mancato superamento di una voce in caso di riesame o di nuovi controlli o il mancato superamento di qualunque altra voce già superata in un tentativo precedente comporta la necessità per i richiedenti di ripetere interamente il test o i controlli. Tutte le sezioni del test di abilitazione o dei controlli di professionalità devono essere completate in un periodo di sei mesi. 2. Nel caso dei controlli di professionalità per un'abilitazione IR, i richiedenti devono superare la sezione 5 dei controlli di professionalità. Il mancato superamento di più di 3 voci comporta la necessità di ripetere l'intera sezione 5. In caso di mancato superamento di 3 voci o meno, i richiedenti devono ripetere quelle voci. Il mancato superamento di una voce in caso di nuovi controlli o il mancato superamento di qualunque altra voce della sezione 5 già superata in un tentativo precedente comporta la necessità per i richiedenti di ripetere interamente i controlli. TOLLERANZA NELLA PROVA DI VOLO 3. I richiedenti devono dimostrare di possedere la capacità di:
4. Si applicano i seguenti limiti, corretti per tenere conto di condizioni di turbolenza nonché delle caratteristiche di manovra e delle prestazioni dell'elicottero utilizzato.
CONTENUTO DELL'ADDESTRAMENTO/TEST DI ABILITAZIONE/CONTROLLI DI PROFESSIONALITÀ CONSIDERAZIONI GENERALI 5. Il seguente simbolo significa:
6. L'addestramento pratico deve essere effettuato almeno con i mezzi indicati con la lettera (P), o può anche essere effettuato fino al più alto livello indicato con una freccia (---->). Le seguenti abbreviazioni sono usate per indicare l'equipaggiamento di addestramento impiegato:
7. Le voci con l'asterisco (*) devono essere effettuate in IMC reale o simulato solo da richiedenti il ripristino o il rinnovo di un'abilitazione IR(H), oppure nel caso di estensioni dell'abilitazione su altri tipi. 8. Le procedure di volo strumentale (sezione 5) devono essere eseguite solo da richiedenti il ripristino o il rinnovo di un'abilitazione IR(H), oppure nel caso di estensioni dell'abilitazione su altri tipi. Per questi scopi può essere utilizzato un FFS o un FTD 2/3. 9. Quando appare la lettera «M» nella colonna del test di abilitazione o dei controlli di professionalità, tale lettera indica una esercitazione obbligatoria. 10. Per l'addestramento pratico ed il test deve essere utilizzato un FSTD se questo fa parte di un corso per l'abilitazione per tipo. Per l'approvazione del corso si applicano i seguenti criteri:
ELICOTTERI A EQUIPAGGIO PLURIMO 11. I richiedenti il test di abilitazione per il rilascio dell'abilitazione per tipo per elicotteri a equipaggio plurimo e la ATPL(H) devono soltanto superare le sezioni da 1 a 4 e, ove applicabile, la sezione 6. 12. I richiedenti i controlli di professionalità per il rinnovo o il ripristino dell'abilitazione per tipo per elicotteri a equipaggio plurimo devono soltanto superare le sezioni da 1 a 4 e, ove applicabile, la sezione 6.
D. Requisiti specifici per la categoria convertiplani 1. Nel caso dei test di abilitazione o dei controlli di professionalità per le abilitazioni per tipo su convertiplani, i richiedenti devono superare le sezioni da 1 a 5 e 6 (ove applicabile) del test di abilitazione o dei controlli di professionalità. Il mancato superamento di più di 5 voci comporta la necessità di ripetere l'intero test o tutti i controlli. In caso di mancato superamento di 5 voci o meno, i richiedenti devono ripetere quelle voci. Il mancato superamento di una voce in caso di riesame o di nuovi controlli o il mancato superamento di qualunque altra voce già superata in un tentativo precedente comporta la necessità per i richiedenti di ripetere interamente il test o i controlli. Tutte le sezioni del test di abilitazione o dei controlli di professionalità devono essere completate in un periodo di sei mesi. TOLLERANZA NELLA PROVA DI VOLO 2. I richiedenti devono dimostrare di possedere la capacità di:
3. I limiti applicabili sono i seguenti, corretti per tenere conto di condizioni di turbolenza nonché delle caratteristiche di manovra e delle prestazioni del convertiplano utilizzato.
CONTENUTO DELL'ADDESTRAMENTO/TEST DI ABILITAZIONE/CONTROLLI DI PROFESSIONALITÀ 4. Il seguente simbolo significa:
5. L'addestramento pratico deve essere effettuato almeno con i mezzi indicati con la lettera (P), o può anche essere effettuato fino al più alto livello indicato con una freccia (---->). 6. Le seguenti abbreviazioni sono usate per indicare l'equipaggiamento di addestramento impiegato:
7. Quando appare la lettera «M» nella colonna del test di abilitazione o dei controlli di professionalità, tale lettera indica una esercitazione obbligatoria. 8. I dispositivi FSTD sono impiegati per l'addestramento pratico ed il test se fanno parte di un corso approvato per l'abilitazione per tipo. Per l'approvazione del corso si applicano i seguenti criteri:
E. Requisiti specifici per la categoria dirigibili 1. Nel caso dei test di abilitazione o dei controlli di professionalità per le abilitazioni per tipo su dirigibili, i richiedenti devono superare le sezioni da 1 a 5 e 6 (ove applicabile) del test di abilitazione o dei controlli di professionalità. Il mancato superamento di più di 5 voci comporta la necessità di ripetere l'intero test o tutti i controlli. Nel caso del mancato superamento di 5 voci o meno, i richiedenti devono ripetere quelle voci. Il mancato superamento di una voce in caso di riesame o di nuovi controlli o il mancato superamento di qualunque altra voce già superata in un tentativo precedente comporta la necessità per i richiedenti di ripetere interamente il test o i controlli. Tutte le sezioni del test di abilitazione o dei controlli di professionalità devono essere completate in un periodo di sei mesi. TOLLERANZA NELLA PROVA DI VOLO 2. I richiedenti devono dimostrare di possedere la capacità di:
3. Si applicano i seguenti limiti, corretti per tenere conto di condizioni di turbolenza nonché delle caratteristiche di manovra e delle prestazioni del dirigibile utilizzato.
CONTENUTO DELL'ADDESTRAMENTO/TEST DI ABILITAZIONE/CONTROLLI DI PROFESSIONALITÀ 4. Il seguente simbolo significa:
5. L'addestramento pratico deve essere effettuato almeno con i mezzi indicati con la lettera (P), o può anche essere effettuato fino al più alto livello indicato con una freccia (---->). 6. Le seguenti abbreviazioni sono usate per indicare l'equipaggiamento di addestramento impiegato:
7. Quando appare la lettera «M» nella colonna del test di abilitazione o dei controlli di professionalità, tale lettera indica una esercitazione obbligatoria. 8. I dispositivi FSTD sono impiegati per l'addestramento pratico ed il test se fanno parte di un corso per l'abilitazione per tipo. Per l'approvazione del corso si applicano i seguenti criteri:
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20.12.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 326/53 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1975 DELLA COMMISSIONE
del 14 dicembre 2018
che modifica il regolamento (UE) n. 965/2012 per quanto riguarda i requisiti per le operazioni di volo di alianti e le electronic flight bag
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 31,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione (2) stabilisce le condizioni di sicurezza di vari tipi di operazioni di volo effettuate con diverse categorie di aeromobili, comprese le operazioni con alianti. |
(2) |
Gli operatori coinvolti nell'esercizio di aeromobili di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punti i) e ii), del regolamento (UE) 2018/1139 sono tenuti a soddisfare i pertinenti requisiti essenziali di cui all'allegato V di detto regolamento. |
(3) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 della Commissione (3) stabilisce regole specifiche per l'impiego di alianti. A decorrere dalla data di applicazione di tale regolamento, le operazioni effettuate con alianti non dovrebbero più essere soggette alle norme generali relative alle operazioni di volo di cui al regolamento (UE) n. 965/2012. Le norme in materia di sorveglianza delle operazioni di volo da parte delle autorità competenti degli Stati membri, di cui all'articolo 3 e all'allegato II del regolamento (UE) n. 965/2012, dovrebbero tuttavia continuare ad applicarsi alle operazioni di volo con alianti, poiché tali requisiti non riguardano specificamente una particolare attività di volo ma si applicano in modo trasversale a tutte le attività di questo tipo. |
(4) |
Il regolamento (UE) n. 965/2012 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza, al fine di tenere conto delle nuove norme applicabili alle operazioni con alianti e di chiarire quali disposizioni di detto regolamento continuano ad applicarsi alle operazioni con alianti. |
(5) |
In considerazione della stretta correlazione tra le disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 e del presente regolamento, la rispettiva data di applicazione dovrebbe essere allineata. |
(6) |
Nel 2014 l'ICAO ha introdotto nell'allegato 6, parti I e III, sezione II, alcune disposizioni per l'uso delle electronic flight bag (EFB) per le operazioni commerciali di trasporto aereo. Tali disposizioni contengono requisiti generici per l'uso delle EFB nonché un requisito di approvazione operativa per l'uso di applicazioni EFB per l'esercizio in sicurezza di aeromobili. È pertanto necessario allineare il regolamento (UE) n. 965/2012 alle disposizioni dell'ICAO introducendo una nuova regola che comprenda requisiti generici per l'uso delle EFB per le operazioni commerciali di trasporto aereo e nuove disposizioni a sostegno di un'approvazione operativa per l'uso di applicazioni EFB la cui condizione di avaria è classificata al massimo come «minore». |
(7) |
Nel 2014 l'ICAO ha introdotto inoltre nell'allegato 6, parti II e III, sezione III, alcune disposizioni per l'uso delle EFB nell'aviazione generale. Tali disposizioni contengono requisiti generici per l'uso delle EFB nonché il requisito, rivolto agli Stati contraenti, di stabilire criteri per l'uso delle applicazioni EFB per l'esercizio in sicurezza di aeromobili. È pertanto necessario allineare il regolamento (UE) n. 965/2012 alle disposizioni dell'ICAO introducendo, per le operazioni non commerciali con aeromobili a motore complessi e per le operazioni non commerciali specializzate con aeromobili a motore complessi, nuove regole che comprendano requisiti generici per l'uso delle EFB e requisiti per l'uso di applicazioni EFB la cui condizione di avaria è classificata al massimo come «minore». Il presente regolamento modifica inoltre il regolamento (UE) n. 965/2012 in quanto allinea i requisiti per i dispositivi elettronici portatili nelle operazioni non commerciali con aeromobili a motore non complessi alle disposizioni generiche dell'ICAO per gli equipaggiamenti EFB. |
(8) |
L'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea ha preparato alcuni progetti di norme di attuazione connesse alle norme specifiche per l'impiego di alianti e li ha presentati in forma di parere (4) alla Commissione, in conformità all'articolo 75, paragrafo 2, lettere b) e c), e all'articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139. |
(9) |
L'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea ha preparato alcuni progetti di norme di attuazione connesse alle norme specifiche per l'uso delle EFB e li ha presentati in forma di parere (5) alla Commissione, in conformità all'articolo 75, paragrafo 2, lettere b) e c), e all'articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139. |
(10) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 127 del regolamento (UE) 2018/1139, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento (UE) n. 965/2012
Il regolamento (UE) n. 965/2012 è così modificato:
(1) |
l'articolo 1 è così modificato:
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(2) |
l'articolo 2 è così modificato:
|
(3) |
l'articolo 5 è così modificato:
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(4) |
l'articolo 6 è così modificato:
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(5) |
l'articolo 10 è così modificato:
|
(6) |
gli allegati I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII sono modificati in conformità all'allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 9 luglio 2019.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 296 del 25.10.2012, pag. 1).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 della Commissione, del 14 dicembre 2018, che stabilisce regole dettagliate per l'impiego di alianti a norma del regolamento (UE) 2018/1139 (cfr. pag. 64 della presente Gazzetta ufficiale).
(4) Parere n. 07/2017 dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea, del 23 agosto 2017, riguardante un progetto di regolamento della Commissione sulla revisione delle regole operative per gli alianti.
(5) Parere n. 10/2017 dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea, del 18 dicembre 2017, riguardante un progetto di regolamento della Commissione che modifica il regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione.
ALLEGATO
Gli allegati I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII del regolamento (UE) n. 965/2012 sono così modificati:
1) |
l'allegato I è così modificato:
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2) |
l'allegato II è così modificato:
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3) |
l'allegato III è così modificato:
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4) |
l'allegato IV è così modificato:
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5) |
all'allegato V è aggiunto il seguente capo M: «CAPO M ELECTRONIC FLIGHT BAG (EFB) SPA.EFB.100 Uso delle electronic flight bag (EFB) - approvazione operativa
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6) |
l'allegato VI è così modificato:
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7) |
l'allegato VII è così modificato:
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8) |
l'allegato VIII è così modificato:
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(*1) Regolamento (UE) 2018/395 della Commissione, del 13 marzo 2018, che stabilisce regole dettagliate per l'impiego di palloni a norma del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 71 del 14.3.2018, pag. 10).
(*2) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 della Commissione, del 14 dicembre 2018, che stabilisce regole dettagliate per l'impiego di alianti a norma del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 326 del 20.12.2018, pag. 64).»;»
20.12.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 326/64 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1976 DELLA COMMISSIONE
del 14 dicembre 2018
che stabilisce regole dettagliate per l'impiego di alianti a norma del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 31,
considerando quanto segue:
(1) |
La Commissione è tenuta ad adottare le necessarie regole di attuazione per stabilire le condizioni per l'impiego di alianti in condizioni di sicurezza in conformità al regolamento (UE) 2018/1139, qualora tali aeromobili soddisfino le condizioni specificate all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punti i) e ii), di tale regolamento. |
(2) |
Alla luce della specifica natura delle operazioni effettuate con alianti, vi è l'esigenza di apposite regole operative, stabilite in un regolamento autonomo. Tali regole operative dovrebbero basarsi sulle regole generali per le operazioni di volo, stabilite nel regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione (2), ma andrebbero ristrutturate e semplificate in modo da garantire che siano proporzionate e fondate su un approccio basato sul rischio, garantendo nel contempo che gli alianti siano impiegati in modo sicuro. |
(3) |
Per quanto riguarda la sorveglianza di persone e organizzazioni, i requisiti di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 965/2012 e all'allegato II di detto regolamento dovrebbero continuare ad applicarsi anche alle operazioni di volo con alianti. |
(4) |
Nell'interesse della sicurezza e al fine di garantire il rispetto dei requisiti essenziali di cui all'allegato V del regolamento (UE) 2018/1139, è opportuno che tutti gli operatori di alianti interessati dal presente regolamento, ad eccezione delle imprese di progettazione o di produzione che eseguono determinate operazioni, siano soggetti a una serie di requisiti di base. |
(5) |
Considerando la natura meno complessa e la minore portata delle operazioni commerciali che interessano gli alianti rispetto ad altre forme di aviazione commerciale, e seguendo un approccio basato sul rischio, è opportuno che per le operazioni commerciali che interessano gli alianti sia richiesta solamente una dichiarazione preventiva all'autorità competente, come stabilito all'articolo 30, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) 2018/1139. Il presente regolamento stabilisce nel dettaglio le modalità per presentare tale dichiarazione. |
(6) |
Considerata la natura specifica di determinate operazioni commerciali e seguendo un approccio basato sul rischio, è opportuno che talune operazioni commerciali con alianti siano esentate dal requisito di dichiarazione preventiva. |
(7) |
Al fine di garantire una transizione agevole e di dare a tutte le parti interessate un lasso di tempo sufficiente a prepararsi all'applicazione di tale nuovo regime, il presente regolamento dovrebbe applicarsi solo dopo sei mesi dalla sua entrata in vigore. |
(8) |
L'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea ha preparato un progetto di norme di attuazione e lo ha presentato in forma di parere (3) alla Commissione, in conformità all'articolo 75, paragrafo 2, lettere b) e c), e all'articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139. |
(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 127 del regolamento (UE) 2018/1139, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
Il presente regolamento stabilisce regole dettagliate per le operazioni di volo con alianti, qualora tali aeromobili soddisfino le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punti i) e ii), del regolamento (UE) 2018/1139.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'allegato I e le definizioni che seguono:
1) |
«aliante»: un aeromobile più pesante dell'aria, sorretto in volo dalla reazione dinamica dell'aria a contatto con le sue superfici di portanza fisse, il cui volo libero non è dipendente da un motore; |
2) |
«motore»: un dispositivo utilizzato o destinato a essere utilizzato per la propulsione di alianti a motore; |
3) |
«aliante a motore»: aliante dotato di uno o più motori che, a motori inoperativi, ha le caratteristiche di un aliante; |
4) |
«operazione commerciale»: qualsiasi operazione di un aliante, dietro compenso o ad altro titolo oneroso, che sia disponibile per il pubblico oppure, se non messa a disposizione del pubblico, sia svolta nel quadro di un contratto fra un operatore e un cliente, nella quale quest'ultimo non detiene alcun controllo sull'operatore; |
5) |
«volo di competizione»: qualsiasi operazione di volo con aliante effettuata allo scopo di partecipare a gare o competizioni aeree, compresi le esercitazioni per tale operazione e i voli da e verso i luoghi in cui si svolgono le gare o le competizioni; |
6) |
«volo dimostrativo»: qualsiasi operazione di volo con aliante effettuata a scopo di esibizione o intrattenimento nell'ambito di un evento oggetto di pubblicità aperto al pubblico, compresi le esercitazioni per tale operazione e i voli da e verso l'evento oggetto di pubblicità; |
7) |
«volo introduttivo»: qualsiasi operazione di volo con aliante, effettuata dietro compenso o ad altro titolo oneroso, consistente in un viaggio aereo di breve durata allo scopo di attirare nuovi allievi o nuovi membri, effettuata da un'organizzazione di addestramento di cui all'articolo 10 bis del regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione (4) o da un'organizzazione creata con l'intento di promuovere gli sport aerei o l'aviazione da diporto; |
8) |
«volo acrobatico»: una manovra intenzionale che comporta un repentino cambio dell'assetto dell'aliante, un assetto anomalo o un'accelerazione inusuale, non necessari durante il volo ordinario o durante l'addestramento per le licenze, i certificati o le abilitazioni al di fuori dell'abilitazione al volo acrobatico; |
9) |
«sede principale di attività»: sede centrale o sede legale dell'operatore dell'aliante, dove vengono svolte le principali funzioni finanziarie e il controllo operativo delle attività di cui al presente regolamento; |
10) |
«contratto di dry lease (noleggio senza equipaggio)»: un contratto tra imprese in virtù del quale l'impiego dell'aliante avviene sotto la responsabilità del locatario. |
Articolo 3
Operazioni di volo
1. Gli operatori di alianti impiegano questi ultimi in conformità ai requisiti di cui all'allegato II.
Il primo comma non si applica alle imprese di progettazione o di produzione conformi, rispettivamente, agli articoli 8 e 9 del regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione (5) e che impiegano l'aliante, nell'ambito dei loro privilegi, allo scopo di introdurre o modificare tipi di alianti.
2. In conformità all'articolo 30, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) 2018/1139, gli operatori di alianti possono intraprendere operazioni commerciali solo dopo aver dichiarato all'Autorità competente di possedere la capacità e di disporre dei mezzi necessari per ottemperare agli obblighi associati all'impiego di alianti.
Il primo comma non si applica alle seguenti operazioni effettuate con alianti:
a) |
operazioni effettuate in compartecipazione finanziaria, a condizione che i costi diretti del volo dell'aliante e una quota proporzionale dei costi annuali sostenuti per il rimessaggio, l'assicurazione e la manutenzione dell'aliante siano sostenuti dalle parti coinvolte; |
b) |
voli di competizione o voli dimostrativi, a condizione che il compenso o eventuale altro titolo oneroso per tali voli sia limitato al recupero dei costi diretti del volo dell'aliante e a una quota proporzionale dei costi annuali sostenuti per il rimessaggio, l'assicurazione e la manutenzione dell'aliante e che eventuali premi vinti non superino il valore specificato dall'autorità competente; |
c) |
voli introduttivi, voli per lanci con paracadute o per il traino di alianti o voli acrobatici, eseguiti da un'organizzazione di addestramento che abbia la propria sede principale di attività in uno Stato membro e che rientri nella descrizioni dei cui all'articolo 10 bis del regolamento (UE) n. 1178/2011, o da un'organizzazione creata con l'intento di promuovere gli sport aerei o l'aviazione da diporto, a condizione che l'organizzazione impieghi gli alianti in quanto proprietaria o in base a un contratto di dry lease, che il volo non generi utili distribuiti al di fuori dell'organizzazione e che tali voli rappresentino solo un'attività marginale dell'organizzazione; |
d) |
voli di addestramento eseguiti da un'organizzazione di addestramento che abbia la propria sede principale di attività in uno Stato membro e che rientri nella descrizioni dei cui all'articolo 10 bis del regolamento (UE) n. 1178/2011. |
Articolo 4
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 9 luglio 2019.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 296 del 25.10.2012, pag. 1).
(3) Parere n. 07/2017 dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea, del 23 agosto 2017, riguardante un progetto di regolamento della Commissione sulla revisione delle regole operative per gli alianti.
(4) Regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 311 del 25.11.2011, pag. 1).
(5) Regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione, del 3 agosto 2012, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (GU L 224 del 21.8.2012, pag. 1).
ALLEGATO I
DEFINIZIONI
[PARTE-DEF]
Ai fini dell'allegato II si applicano le seguenti definizioni:
1. |
«metodi accettabili di rispondenza (AMC)»: norme non vincolanti adottate dall'Agenzia per illustrare i metodi per stabilire la conformità al regolamento (UE) 2018/1139 e ai relativi atti delegati e di esecuzione; |
2. |
«metodi alternativi di rispondenza (AltMoC)»: metodi che propongono un'alternativa agli AMC esistenti o che propongono nuovi metodi per stabilire la conformità al regolamento (UE) 2018/1139 e ai relativi atti delegati e di esecuzione per i quali l'Agenzia non ha adottato AMC corrispondenti; |
3. |
«pilota in comando (PIC)»: il pilota designato in comando e responsabile per lo svolgimento sicuro del volo; |
4. |
«manuale di volo dell'aeromobile»: il documento contenente le limitazioni e le informazioni operative approvate e applicabili riguardanti l'aliante; |
5. |
«sostanze psicoattive»: gli alcolici, gli oppiacei, i derivati della cannabis, i sedativi e gli ipnotici, la cocaina, altri psicostimolanti, allucinogeni e solventi volatili, ad eccezione della caffeina e del tabacco; |
6. |
«fasi critiche del volo»: la corsa di decollo, la traiettoria di volo in decollo, l'avvicinamento finale, il mancato avvicinamento, l'atterraggio compresa la decelerazione in pista, e qualsiasi altra fase del volo individuata come critica dal pilota in comando per l'impiego in sicurezza dell'aliante; |
7. |
«sito operativo»: un sito, diverso dall'aeroporto, scelto dal pilota in comando o dall'operatore per l'atterraggio o il decollo; |
8. |
«membro dell'equipaggio»: una persona designata da un operatore a svolgere dei compiti a bordo dell'aliante sotto l'autorità del pilota in comando, qualora non si tratti del pilota in comando stesso; |
9. |
«electronic flight bag (EFB)»: un sistema di informazione elettronico, composto di strumenti e applicazioni per l'equipaggio di condotta, che consente la memorizzazione, l'aggiornamento, la visualizzazione e l'elaborazione di funzioni EFB a sostegno delle operazioni o dei compiti di volo; |
10. |
«merci pericolose»: articoli o sostanze tali da rappresentare un rischio per la salute, la sicurezza, i beni materiali o l'ambiente e che figurano in un elenco di merci pericolose nelle istruzioni tecniche o che sono classificate secondo tali istruzioni; |
11. |
«istruzioni tecniche», l'ultima edizione in vigore delle istruzioni tecniche per la sicurezza del trasporto aereo di merci pericolose, comprendente supplementi e addenda, pubblicata dall'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO) nel documento 9284-AN/905; |
12. |
«operazione specializzata con aliante»: qualsiasi operazione, commerciale o non commerciale, effettuata con un aliante, il cui scopo principale non è legato a tipiche attività sportive o ricreative, ma a operazioni con paracadute, voli per attività giornalistiche, televisive o cinematografiche, voli dimostrativi o attività specializzate simili; |
13. |
«notte»: il periodo compreso tra la fine del crepuscolo serale civile e l'inizio del crepuscolo mattutino civile. Il crepuscolo civile termina la sera quando il centro del disco solare si trova 6 gradi sotto la linea dell'orizzonte e inizia il mattino quando il centro del disco solare si trova 6 gradi sotto la linea dell'orizzonte. |
ALLEGATO II
OPERAZIONI DI VOLO CON ALIANTE
[PARTE SAO]
SOTTOPARTE GEN
REQUISITI GENERALI
SAO.GEN.100 Ambito di applicazione
In conformità all'articolo 3, la presente sottoparte stabilisce i requisiti che devono essere soddisfatti da ogni operatore di alianti diverso dalle imprese di progettazione o di produzione di cui al secondo comma dell'articolo 3, paragrafo 1.
SAO.GEN.105 Autorità competente
L'autorità competente è l'autorità designata dallo Stato membro in cui l'operatore ha la sua sede principale di attività o, se l'operatore non ha una sede principale di attività, del luogo in cui l'operatore è stabilito o risiede. Tale autorità è soggetta ai requisiti di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 965/2012 in conformità all'articolo 1, paragrafo 7, di tale regolamento.
SAO.GEN.110 Dimostrazione della conformità
a) |
Qualora richiesto dall'autorità competente che verifica il mantenimento della conformità da parte dell'operatore, conformemente all'allegato II, norma ARO.GEN.300, lettera a), punto 2, del regolamento (UE) n. 965/2012, l'operatore deve dimostrare la conformità ai requisiti essenziali di cui all'allegato V del regolamento (UE) 2018/1139 e ai requisiti del presente regolamento. |
b) |
Al fine di dimostrare tale conformità, l'operatore può ricorrere ai seguenti metodi:
|
SAO.GEN.115 Voli introduttivi
I voli introduttivi devono essere:
a) |
effettuati in condizioni di volo a vista (VFR) diurne; e |
b) |
sorvegliati, per quanto riguarda la sicurezza, da una persona nominata dall'organizzazione responsabile dei voli introduttivi. |
SAO.GEN.120 Reazione immediata a un problema di sicurezza
L'operatore deve attuare:
a) |
le misure di sicurezza imposte dall'autorità competente in conformità all'allegato II, norma ARO.GEN.135, lettera c), del regolamento (UE) n. 965/2012; e |
b) |
le direttive in materia di aeronavigabilità e le altre informazioni obbligatorie rilasciate dall'Agenzia in conformità all'articolo 77, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) 2018/1139. |
SAO.GEN.125 Nomina del pilota in comando
L'operatore deve nominare pilota in comando un pilota che sia qualificato a esercitare la funzione di pilota in comando in conformità all'allegato I del regolamento (UE) n. 1178/2011.
SAO.GEN.130 Responsabilità del pilota in comando
Il pilota in comando deve:
a) |
essere responsabile della sicurezza dell'aliante e di qualsiasi persona a bordo durante le operazioni con aliante; |
b) |
essere responsabile dell'inizio, della continuazione o della conclusione di un volo nell'interesse della sicurezza; |
c) |
garantire che tutte le procedure operative e liste di controllo (checklist) applicabili siano rispettate; |
d) |
iniziare il volo soltanto se è certo che sono soddisfatti tutti i requisiti operativi, come segue:
|
e) |
assicurarsi che l'ispezione pre-volo sia stata effettuata come specificato nel manuale di volo dell'aeromobile; |
f) |
rifiutarsi di prestare servizio su un aliante in una delle seguenti situazioni:
|
g) |
sbarcare o rifiutare il trasporto di persone o bagagli che possono costituire un potenziale pericolo per la sicurezza dell'aliante o di qualsiasi persona a bordo; |
h) |
vietare la presenza a bordo dell'aliante di persone visibilmente sotto l'influenza di sostanze psicoattive che potrebbero mettere in pericolo la sicurezza dell'aliante o di qualsiasi persona a bordo; |
i) |
garantire che durante le fasi critiche del volo, o quando ciò sia ritenuto necessario ai fini della sicurezza, tutte le persone a bordo siano sedute con la cintura di sicurezza allacciata; |
j) |
durante il volo:
|
k) |
intraprendere le azioni che ritiene necessarie qualora si verifichi una situazione di emergenza che richiede decisioni ed azioni immediate. In questi casi può, nei limiti di quanto necessario ai fini della sicurezza, deviare da regole, procedure operative e metodi stabiliti; |
l) |
interrompere un volo al più vicino aeroporto o sito operativo agibile dal punto di vista meteorologico quando la sua capacità di svolgere i propri compiti sia significativamente ridotta a causa di malattia, affaticamento, mancanza di ossigeno o altro; |
m) |
registrare nel quaderno tecnico o giornale di rotta dell'aeromobile i dati relativi all'utilizzo e tutti i difetti noti o sospetti dell'aliante al termine del volo o di una serie di voli; |
n) |
in caso di incidente o inconveniente grave in cui è coinvolto l'aliante, informare l'autorità investigativa per la sicurezza dello Stato nel cui territorio si è verificato l'evento e i servizi di emergenza di tale Stato, senza indugio e usando i mezzi più veloci disponibili; |
o) |
in caso di interferenza illecita, presentare senza indugio una segnalazione all'autorità competente e informare l'autorità locale designata dallo Stato nel cui territorio l'interferenza illecita si è verificata; e |
p) |
segnalare senza indugio alla pertinente unità dei servizi del traffico aereo (ATS) le eventuali condizioni meteorologiche o di volo pericolose incontrate che potrebbero incidere sulla sicurezza di altri aeromobili. |
SAO.GEN.135 Responsabilità dei membri dell'equipaggio
a) |
Ogni membro dell'equipaggio deve essere responsabile della corretta esecuzione dei propri compiti relativi all'impiego dell'aliante. |
b) |
I membri dell'equipaggio non possono prestare servizio su un aliante qualora non siano in grado di svolgere i loro compiti per una causa qualsiasi, quali lesioni, malattia, assunzione di farmaci, affaticamento o effetti di sostanze psicoattive, o se ritengono di non avere una perfetta efficienza fisica per altre cause. |
c) |
I membri dell'equipaggio devono informare il pilota in comando qualora si verifichino i seguenti eventi:
|
SAO.GEN.140 Conformità a leggi, regolamenti e procedure
a) |
Il pilota in comando e tutti gli altri membri dell'equipaggio sono tenuti a rispettare le leggi, i regolamenti e le procedure degli Stati nei quali vengono effettuate le operazioni di volo. |
b) |
Il pilota in comando deve avere familiarità con le leggi, i regolamenti e le procedure relativi allo svolgimento dei propri compiti, prescritti per le zone da attraversare, gli aeroporti o i siti operativi che si prevede di utilizzare e i relativi apparati di navigazione aerea. |
SAO.GEN.145 Dispositivi elettronici portatili
A bordo dell'aliante il pilota in comando deve vietare a chiunque l'utilizzo di dispositivi elettronici portatili, compresa la «electronic flight bag (EFB)», che interferiscono con le prestazioni dei sistemi e degli equipaggiamenti dell'aliante o con la possibilità di comandarli.
SAO.GEN.150 Merci pericolose
a) |
Il pilota in comando deve vietare a chiunque di portare merci pericolose a bordo dell'aliante. |
b) |
Quantità ragionevoli di articoli e sostanze che sarebbero altrimenti classificati come merci pericolose e che sono utilizzati per facilitare la sicurezza del volo, quando il trasporto a bordo dell'aliante è consigliabile per garantirne la disponibilità tempestiva a scopi operativi, devono essere considerate autorizzate. |
SAO.GEN.155 Documenti, manuali e informazioni da trasportare a bordo
a) |
Tutti i seguenti documenti, manuali e informazioni o loro copie sono obbligatori a bordo di ogni volo:
|
b) |
Quando è richiesta una dichiarazione conforme alla norma SAO.DEC.100, è inoltre obbligatorio avere una copia di tale dichiarazione a bordo di ogni volo. |
c) |
Se non disponibili a bordo, tutti i seguenti documenti, manuali e informazioni, in originale o in copia, devono rimanere disponibili presso l'aeroporto o il sito operativo:
|
d) |
In deroga alle lettere a) e b), i documenti, i manuali e le informazioni ivi specificati possono essere conservati presso l'aeroporto o il sito operativo per i voli:
|
e) |
Su richiesta dell'autorità competente, il pilota in comando o l'operatore mette la documentazione originale a disposizione di tale autorità entro il periodo di tempo da essa specificato, non inferiore a 24 ore. |
SAO.GEN.160 Giornale di rotta
Per ogni volo o serie di voli, i dettagli dell'aliante, del suo equipaggio e di ciascun viaggio devono essere registrati sotto forma di giornale di rotta o documento equivalente.
SOTTOPARTE OP
PROCEDURE OPERATIVE
SAO.OP.100 Uso di aeroporti e siti operativi
Il pilota in comando deve utilizzare soltanto gli aeroporti e i siti operativi che sono adeguati al tipo di aliante e alle operazioni interessati.
SAO.OP.105 Procedure antirumore — alianti a motore
Il pilota in comando deve tenere conto delle procedure operative per minimizzare l'effetto del rumore dell'aliante a motore, assicurando allo stesso tempo che la sicurezza abbia priorità sulla riduzione del rumore.
SAO.OP.110 Informazioni ai passeggeri
Il pilota in comando garantisce che prima del volo o, se appropriato, durante il volo i passeggeri siano informati in merito alle procedure normali, speciali e di emergenza.
SAO.OP.115 Trasporto di categorie speciali di passeggeri
Il pilota in comando garantisce che le persone che necessitano di condizioni, assistenza o dispositivi speciali durante il trasporto a bordo dell'aliante siano trasportate in condizioni che garantiscano la sicurezza dell'aliante e di qualsiasi persona o cosa trasportata a bordo.
SAO.OP.120 Preparazione del volo
Prima di iniziare il volo, il pilota in comando deve accertarsi che:
a) |
le strutture necessarie per l'utilizzo in sicurezza dell'aliante siano adeguate al tipo di operazione prevista per il volo che si intende effettuare; |
b) |
le condizioni meteorologiche consentano di portare a termine il volo in sicurezza; |
c) |
in caso di alianti a motore e qualora si intenda fare uso del motore, che la quantità di carburante o di altra fonte di energia sia sufficiente a portare a termine il volo in sicurezza. |
SAO.OP.125 Rifornimento di combustibile e ricarica o sostituzione di batterie con persone a bordo — alianti a motore
Quando a bordo di un aliante a motore si trova un passeggero:
a) |
non può essere effettuato il rifornimento dell'aliante; e |
b) |
non può essere effettuata la ricarica o la sostituzione delle batterie usate per la propulsione. |
SAO.OP.130 Autorizzazione a fumare a bordo
È vietato fumare a bordo dell'aliante durante tutte le fasi del volo.
SAO.OP.135 Condizioni meteorologiche
Il pilota in comando può iniziare o continuare un volo soltanto se le ultime informazioni meteorologiche disponibili indicano che è possibile effettuare un atterraggio sicuro.
SAO.OP.140 Ghiaccio e altri depositi contaminanti — procedure a terra
Il pilota in comando può iniziare il decollo soltanto se l'aliante è libero da qualsiasi deposito che potrebbe avere ripercussioni negative sulle prestazioni e/o sulla manovrabilità dell'aliante, salvo quando consentito dal manuale di volo dell'aeromobile.
SAO.OP.145 Procedure di gestione del carburante o di altra fonte di energia in volo — alianti a motore
Nel caso di alianti a motore, il pilota in comando deve verificare periodicamente durante il volo che la quantità di combustibile utilizzabile o di altra energia disponibile sia sufficiente a garantire un atterraggio in sicurezza.
SAO.OP.150 Uso di ossigeno supplementare
Il pilota in comando deve accertarsi che tutte le persone a bordo utilizzino l'ossigeno supplementare ogni volta che, all'altitudine del volo che si intende effettuare, il pilota in comando ritenga che la mancanza di ossigeno possa comportare una riduzione delle loro facoltà o possa avere un effetto nocivo su di loro.
SAO.OP.155 Operazioni specializzate con aliante
a) |
Prima di iniziare un'operazione o una serie di operazioni specializzate con aliante, il pilota in comando effettua una valutazione del rischio in cui valuta la complessità dell'attività per determinare i pericoli e i rischi associati all'operazione che si intende effettuare e stabilire misure di mitigazione ove necessario. |
b) |
Un'operazione specializzata con aliante deve essere effettuata conformemente a una lista di controllo. Il pilota in comando deve definire la lista di controllo e garantire che sia adeguata all'attività specializzata e all'aliante usato, in base alla valutazione del rischio e tenendo conto di tutti i requisiti di cui al presente allegato. La lista di controllo deve essere facilmente accessibile su ogni volo al pilota in comando e a qualsiasi altro membro dell'equipaggio, qualora sia pertinente per lo svolgimento dei loro compiti. |
c) |
Il pilota in comando deve riesaminare e aggiornare periodicamente la lista di controllo qualora necessario, al fine di tenere adeguatamente conto della valutazione del rischio. |
SOTTOPARTE POL
PRESTAZIONI E LIMITAZIONI OPERATIVE
SAO.POL.100 Pesatura
a) |
La pesatura dell'aliante deve essere effettuata dal fabbricante dello stesso o in conformità all'allegato I del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione (2). |
b) |
L'operatore deve garantire che la massa dell'aliante sia stata determinata mediante pesatura anteriormente alla prima messa in servizio. Gli effetti cumulati delle modifiche e delle riparazioni sulla massa devono essere tenuti in considerazione e adeguatamente documentati. Tali informazioni devono essere messe a disposizione del pilota in comando. L'aliante deve essere sottoposto a una nuova pesatura se non si conoscono con esattezza gli effetti delle modifiche o delle riparazioni sulla massa. |
SAO.POL.105 Prestazioni — generalità
Il pilota in comando può impiegare l'aliante soltanto se le prestazioni di quest'ultimo si conformano ai requisiti di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 e a qualsiasi altra restrizione applicabile al volo, allo spazio aereo, agli aeroporti o ai siti operativi utilizzati, assicurandosi che le carte e le mappe utilizzate siano le più recenti disponibili.
SOTTOPARTE IDE
STRUMENTI, DATI ED EQUIPAGGIAMENTI
SAO.IDE.100 Strumenti ed equipaggiamenti — generalità
a) |
Gli strumenti e gli equipaggiamenti richiesti dalla presente sottoparte devono essere approvati in conformità all'allegato I del regolamento (UE) n. 748/2012 oppure, per gli aeromobili immatricolati in un paese terzo, ai requisiti di aeronavigabilità dello Stato di immatricolazione, se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
|
b) |
In deroga alla lettera a), per tutti i seguenti strumenti o equipaggiamenti, qualora richiesto dalla presente sottoparte, non deve essere richiesta l'approvazione:
|
c) |
Gli strumenti ed equipaggiamenti devono essere facilmente utilizzabili o accessibili dalla postazione alla quale siede il pilota in comando o qualsiasi altro membro dell'equipaggio che deve utilizzarli. |
SAO.IDE.105 Strumenti di volo e di navigazione
a) |
Gli alianti devono essere equipaggiati di un dispositivo per misurare e indicare quanto segue:
|
b) |
Oltre a quanto indicato alla lettera a), quando le condizioni non permettono di mantenere il sentiero di volo desiderato senza riferimento a uno o più strumenti aggiuntivi e quando impiegati in cloud flying o di notte, gli alianti devono essere equipaggiati di dispositivi per misurare e indicare:
|
SAO.IDE.110 Luci operative
Gli alianti utilizzati di notte devono essere dotati di tutto quanto segue:
a) |
un sistema di luci anticollisione; |
b) |
luci di navigazione/posizione; |
c) |
un faro di atterraggio; |
d) |
un'illuminazione fornita dall'impianto elettrico dell'aliante, che assicuri un'adeguata illuminazione di tutti gli strumenti ed equipaggiamenti essenziali per un impiego sicuro dell'aliante; |
e) |
una torcia portatile individuale per la postazione del pilota in comando e di qualsiasi altro membro dell'equipaggio. |
SAO.IDE.115 Ossigeno supplementare
Gli alianti utilizzati in condizioni in cui è richiesta l'erogazione di ossigeno in conformità alla norma SAO.OP.150 devono essere dotati di un sistema di immagazzinamento e distribuzione dell'ossigeno in grado di conservare e distribuire i quantitativi di ossigeno richiesti.
SAO.IDE.120 Equipaggiamento di segnalazione e di sopravvivenza — voli sull'acqua
Il pilota in comando di un aliante impiegato in operazioni sull'acqua deve determinare, prima di iniziare il volo, i rischi di sopravvivenza delle persone trasportate a bordo dell'aliante nell'eventualità di un ammaraggio forzato. Alla luce di tali rischi, il pilota in comando determina se vi sia la necessità di trasportare l'equipaggiamento di segnalazione e di sopravvivenza.
SAO.IDE.125 Equipaggiamento di segnalazione e di sopravvivenza — difficoltà delle operazioni di ricerca e salvataggio
Gli alianti impiegati in regioni dove le operazioni di ricerca e di salvataggio potrebbero essere particolarmente difficili devono essere dotati di equipaggiamento di segnalazione e di sopravvivenza adeguato all'area sorvolata.
SAO.IDE.130 Apparecchiature radio
Gli alianti devono disporre di apparecchiature radio per consentire la comunicazione richiesta conformemente all'appendice 4 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 e, se il volo è effettuato nello spazio aereo di un paese terzo, al diritto di tale paese terzo.
SAO.IDE.135 Transponder
Gli alianti devono disporre di un transponder di radar di sorveglianza secondario (SSR) conformemente alla norma SERA.6005, lettera b), dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 e, se il volo è effettuato nello spazio aereo di un paese terzo, al diritto di tale paese terzo.
SOTTOPARTE DEC
DICHIARAZIONE
SAO.DEC.100 Dichiarazione
a) |
Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, l'operatore deve confermare di rispettare i requisiti essenziali di cui all'allegato V del regolamento (UE) 2018/1139 e i requisiti del presente regolamento, e dichiara che continuerà a rispettarli. |
b) |
L'operatore deve includere nella dichiarazione tutte le seguenti informazioni:
|
c) |
Nel redigere la dichiarazione, l'operatore notifica all'autorità competente l'elenco dei metodi alternativi di rispondenza (AltMoC) per dimostrare la rispondenza nei casi richiesti in conformità alla norma SAO.GEN.110. L'elenco deve contenere i riferimenti ai metodi accettabili di rispondenza (AMC) associati. |
d) |
Per la dichiarazione l'operatore deve utilizzare il modulo in appendice al presente allegato. |
SAO.DEC.105 Modifiche della dichiarazione e cessazione delle operazioni commerciali
a) |
L'operatore deve informare senza indugio l'autorità competente di qualsiasi cambiamento di circostanze che influenzi la conformità ai requisiti essenziali di cui all'allegato V del regolamento (UE) 2018/1139 e ai requisiti del presente regolamento, come dichiarata all'autorità competente, e di qualsiasi cambiamento rispetto alle informazioni di cui alla norma SAO.DEC.100, lettera b), e all'elenco di AltMoC di cui alla norma SAO.DEC.100, lettera c), inclusi nella dichiarazione o ad essa allegati. |
b) |
L'operatore deve informare senza indugio l'autorità competente qualora cessi di essere impegnato in operazioni commerciali con alianti. |
(1) Regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione, del 26 settembre 2012, che stabilisce regole dell'aria comuni e disposizioni operative concernenti servizi e procedure della navigazione aerea e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011 e i regolamenti (CE) n. 1265/2007, (CE) n. 1794/2006, (CE) n. 730/2006, (CE) n. 1033/2006 e (UE) n. 255/2010 (GU L 281 del 13.10.2012, pag. 1).
(2) Regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, sul mantenimento dell'aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni (GU L 362 del 17.12.2014, pag. 1).
Appendice
Testo di immagine