ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 317

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

61° anno
14 dicembre 2018


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

1

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2018/1977 del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti della pesca per il periodo 2019-2020

2

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1978 della Commissione, del 10 dicembre 2018, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette Cidre de Bretagne/Cidre breton (IGP)

9

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1979 della Commissione, del 13 dicembre 2018, che fissa la media ponderata delle tariffe massime di terminazione delle chiamate mobili in tutta l'Unione e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2311 ( 1 )

10

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1980 della Commissione, del 13 dicembre 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2325 per quanto riguarda i termini dell'autorizzazione di preparati di lecitine liquide, lecitine idrolizzate e lecitine disoleate come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali ( 1 )

12

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1981 della Commissione, del 13 dicembre 2018, che rinnova l'approvazione delle sostanze attive composti di rame, come sostanze candidate alla sostituzione, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ( 1 )

16

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1982 della Commissione, del 13 dicembre 2018, recante fissazione del prezzo minimo di vendita di latte scremato in polvere per la ventinovesima gara parziale nell'ambito della gara aperta dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080

21

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1983 della Commissione, del 26 ottobre 2018, che modifica gli allegati I e II della decisione 2003/467/CE per quanto riguarda la qualifica di determinate regioni italiane come ufficialmente indenni da tubercolosi e ufficialmente indenni da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini [notificata con il numero C(2018) 6981]  ( 1 )

22

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1984 della Commissione, del 13 dicembre 2018, relativa al riconoscimento di KZR INiG System per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 98/70/CE e 2009/28/CE

25

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1985 della Commissione, del 13 dicembre 2018, che non approva Willaertia magna c2c maky come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 11 ( 1 )

27

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1986 della Commissione, del 13 dicembre 2018, che istituisce programmi specifici di controllo e ispezione per alcune attività di pesca e abroga le decisioni di esecuzione 2012/807/UE, 2013/328/UE, 2013/305/UE e 2014/156/UE

29

 

 

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione n. 1/2018 del Comitato Congiunto UE-PTC, del 4 dicembre 2018, riguardo all'invito al Regno Unito ad aderire alla convenzione relativa ad un regime comune di transito [2018/1987]

47

 

*

Decisione n. 2/2018 del Comitato Congiunto UE-PTC, del 4 dicembre 2018, che modifica la convenzione relativa ad un regime comune di transito [2018/1988]

48

 

*

Decisione n. 1/2018 del Comitato Congiunto UE-PTC, del 4 dicembre 2018, riguardo all'invito al Regno Unito ad aderire alla convenzione relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci [2018/1989]

56

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

14.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 317/1


Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

L'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei, firmato a Brasilia il 14 luglio 2010, è entrato in vigore il 9 ottobre 2018, conformemente all'articolo 8 dell'accordo, in quanto l'ultima notifica è stata depositata il 9 ottobre 2018.


REGOLAMENTI

14.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 317/2


REGOLAMENTO (UE) 2018/1977 DEL CONSIGLIO

dell'11 dicembre 2018

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti della pesca per il periodo 2019-2020

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L'approvvigionamento dell'Unione in determinati prodotti della pesca dipende attualmente dalle importazioni da paesi terzi. Gli ultimi 21 anni hanno visto un aumento della dipendenza dell'Unione dalle importazioni per coprire il consumo interno di prodotti della pesca. Per non mettere a repentaglio la produzione unionale di tali prodotti e assicurare all'industria di trasformazione dell'Unione un approvvigionamento adeguato, è opportuno ridurre o sospendere i dazi doganali per una serie di prodotti della pesca nell'ambito di contingenti tariffari di volume congruo. A tale riguardo, onde garantire parità di condizioni ai produttori unionali, è opportuno tener presente la sensibilità di taluni prodotti della pesca specifici nel mercato dell'Unione.

(2)

Il regolamento (UE) 2015/2265 del Consiglio (1), modificato dal regolamento (UE) 2016/1184 (2), ha stabilito l'apertura e le modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti della pesca per il periodo 2016-2018. Poiché il periodo di applicazione del regolamento (UE) 2015/2265 cessa il 31 dicembre 2018, dovrebbe essere adottato un nuovo regolamento recante i contingenti tariffari per il periodo 2019-2020.

(3)

Tutti gli importatori dell'Unione dovrebbero beneficiare di un accesso uguale e continuo ai contingenti tariffari previsti dal presente regolamento e le aliquote fissate per tali contingenti tariffari dovrebbero essere applicate senza interruzione a tutte le importazioni dei prodotti della pesca in questione in ciascuno degli Stati membri fino a esaurimento dei contingenti stessi.

(4)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (3) ha introdotto un sistema di gestione dei contingenti tariffari che segue l'ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni doganali per l'immissione in libera pratica. È opportuno che i contingenti tariffari aperti dal presente regolamento siano gestiti dalla Commissione e dagli Stati membri in base a tale sistema.

(5)

È importante assicurare a tutti i portatori di interessi trasparenza, prevedibilità e certezza del diritto. Dal momento che i contingenti tariffari sono intesi ad assicurare all'industria di trasformazione dell'Unione un approvvigionamento adeguato, il diritto a beneficiarne dovrebbe essere subordinato a un minimo di trattamenti o di operazioni.

(6)

Affinché la gestione comune dei contingenti tariffari sia efficiente, è opportuno autorizzare gli Stati membri a prelevare sui volumi dei contingenti tariffari i quantitativi necessari, corrispondenti alle loro importazioni effettive. Poiché questo metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, quest'ultima dovrebbe poter sorvegliare il ritmo di utilizzazione dei volumi dei contingenti tariffari e informarne gli Stati membri di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi applicabili all'importazione dei prodotti elencati in allegato sono ridotti o sospesi, entro i limiti dei contingenti tariffari, alle aliquote corrispondenti ai periodi riportati e fino a concorrenza dei volumi indicati.

Articolo 2

I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 del presente regolamento sono gestiti a norma degli articoli da 49 a 54 del regolamento (UE) 2015/2447.

Articolo 3

I contingenti tariffari sono soggetti alla vigilanza doganale nell'ambito del regime dell'uso finale a norma dell'articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

Articolo 4

1.   La riduzione o sospensione dei dazi all'importazione è applicabile esclusivamente ai prodotti destinati al consumo umano.

2.   Non sono ammessi a beneficiare dei contingenti tariffari i prodotti la cui trasformazione è effettuata a livello di vendita al dettaglio o ristorazione.

3.   Non sono ammessi a beneficiare dei contingenti tariffari i prodotti destinati a subire soltanto una o più delle seguenti operazioni:

pulitura, eviscerazione, taglio della coda, taglio della testa;

taglio;

reimballaggio di filetti congelati individualmente;

campionatura, cernita;

etichettatura;

condizionamento;

refrigerazione;

congelamento;

surgelamento,

ghiacciatura;

decongelamento;

separazione.

4.   In deroga al paragrafo 3, sono ammessi a beneficiare dei contingenti tariffari i prodotti destinati a subire una o più delle seguenti operazioni:

taglio a dadi;

taglio ad anelli e taglio a strisce per i prodotti di cui ai codici NC 0307 43 91, 0307 43 92, 0307 43 99;

sfilettatura;

produzione di lati;

taglio di blocchi congelati;

frazionamento di blocchi congelati di filetti interfogliati, per ottenere filetti individuali;

affettatura per i prodotti di cui ai codici NC ex 0303 66 11, 0303 66 12, 0303 66 13, 0303 66 19, 0303 89 70, 0303 89 90;

trattamento di trasformazione dei prodotti di cui ai codici NC 0306 16 99 (suddivisioni TARIC 20 e 30), 0306 17 92 (suddivisione TARIC 20), 0306 17 99 (suddivisione TARIC 10), 0306 35 90 (suddivisioni TARIC 12, 14, 92 e 93), 0306 36 90 (suddivisioni TARIC 20 e 30), 1605 21 90 (suddivisioni TARIC 45, 55 e 62) e 1605 29 00 (suddivisioni TARIC 50, 55 e 60) con gas d'imballaggio quali definiti nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (5);

divisione del prodotto congelato o trattamento termico del prodotto congelato per l'eliminazione dei residui interni per i prodotti di cui ai codici NC 0306 11 10 (suddivisione TARIC 10), 0306 11 90 (suddivisione TARIC 20) e 0306 31 00 (suddivisione TARIC 10).

Articolo 5

La Commissione e le autorità doganali degli Stati membri operano in stretta collaborazione per garantire l'adeguata gestione e il controllo dell'applicazione del presente regolamento.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica dal 1o gennaio 2019 al 31 dicembre 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2018

Per il Consiglio

Il presidente

G. BLÜMEL


(1)  Regolamento (UE) 2015/2265 del Consiglio, del 7 dicembre 2015, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti della pesca per il periodo 2016-2018 (GU L 322 dell'8.12.2015, pag. 4).

(2)  Regolamento (UE) 2016/1184 del Consiglio, del 18 luglio 2016, che modifica il regolamento (UE) 2015/2265 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti della pesca per il periodo 2016-2018 (GU L 196 del 21.7.2016, pag. 1).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).

(4)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

(5)  Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16).


ALLEGATO

Numero d'ordine

Codice NC

Codice TARIC

Descrizione

Quantitativo annuale del contingente (t) (1)

Dazio contingentale

Periodo contingentale

09.2746

ex 0302 89 90

30

Lutiano rosso (Lutjanus purpureus), fresco, refrigerato, destinato alla trasformazione

1 500

0 %

1.1.2019-31.12.2020

09.2748

ex 0302 91 00

95

Uova di pesce, contenute nella membrana ovarica, fresche, refrigerate o congelate, salate o in salamoia, destinate alla trasformazione

5 700

0 %

1.1.2019-31.12.2020

ex 0303 91 90

91

ex 0305 20 00

30

09.2750

ex 0305 20 00

35

Uova di pesce, lavate, senza parti di interiora aderenti, semplicemente salate o in salamoia, destinate alla fabbricazione di succedanei di caviale

1 500

0 %

1.1.2019-31.12.2020

09.2754

ex 0303 59 10

10

Acciughe (Engraulis anchoita e Engraulis capensis), congelate, destinate alla trasformazione

500

0 %

1.1.2019-31.12.2020

09.2759

ex 0302 51 10

20

Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) e pesci della specie Boreogadus saida, esclusi i fegati e le uova, freschi, refrigerati o congelati, destinati alla trasformazione

95 000

0 %

1.1.2019-31.12.2020

ex 0302 51 90

10

ex 0302 59 10

10

ex 0303 63 10

10

ex 0303 63 30

10

ex 0303 63 90

10

ex 0303 69 10

10

09.2760

ex 0303 66 11

10

Naselli (Merluccius spp. esclusi Merluccius merluccius, Urophycis spp.) e abadeci (Genypterus blacodes e Genypterus capensis), congelati, destinati alla trasformazione

12 000

0 %

1.1.2019-31.12.2020

ex 0303 66 12

10

ex 0303 66 13

10

ex 0303 66 19

11

 

91

ex 0303 89 70

10

ex 0303 89 90

30

09.2761

ex 0304 79 50

10

Merluzzi granatieri (Macruronus spp.), filetti congelati e altre carni congelate, destinati alla trasformazione

17 500

0 %

1.1.2019-31.12.2020

ex 0304 79 90

11

 

17

ex 0304 95 90

11

 

17

09.2765

ex 0305 62 00

20

Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) e pesci della specie Boreogadus saida, salati o in salamoia, ma non essiccati o affumicati, destinati alla trasformazione

3 500

0 %

1.1.2019-31.12.2020

 

25

 

29

ex 0305 69 10

10

09.2770

ex 0305 63 00

10

Acciughe (Engraulis anchoita), salate o in salamoia, ma non essiccate o affumicate, destinate alla trasformazione

2 500

0 %

1.1.2019-31.12.2020

09.2772

ex 0304 93 10

10

Surimi, congelato, destinato alla trasformazione

60 000

0 %

1.1.2019-31.12.2020

ex 0304 94 10

10

ex 0304 95 10

10

ex 0304 99 10

10

09.2774

ex 0304 74 15

10

Naselli del Pacifico (Merluccius productus) e naselli atlantici (Merluccius hubbsi), filetti congelati e altre carni, destinati alla trasformazione

25 000

0 %

1.1.2019-31.12.2020

ex 0304 74 19

10

ex 0304 95 50

10

 

20

09.2776

ex 0304 71 10

10

Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus macrocephalus), filetti congelati e carni congelate, destinati alla trasformazione

50 000

0 %

1.1.2019-31.12.2020

ex 0304 71 90

10

ex 0304 95 21

10

ex 0304 95 25

10

09.2777

ex 0303 67 00

10

Merluzzi dell'Alaska (Theragra chalcogramma), congelati, filetti congelati e altre carni congelate, destinati alla trasformazione

320 000

0 %

1.1.2019-31.12.2020

ex 0304 75 00

10

ex 0304 94 90

10

09.2778

ex 0304 83 90

21

Pesci piatti, filetti congelati e altre carni (Limanda aspera, Lepidopsetta bilineata, Pleuronectes quadrituberculatus, Limanda ferruginea, Lepidopsetta polyxystra), destinati alla trasformazione

10 000

0 %

1.1.2019-31.12.2020

ex 0304 99 99

65

09.2785

ex 0307 43 91

10

Corpo (2) di calamari (Ommastrephes spp. — esclusi Todarodes sagittatus (sinonimo Ommastrephes sagittatus) —, Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.) e Illex spp., congelati, con pelle e pinne, destinati alla trasformazione

28 000

0 %

1.1.2019-31.12.2020

ex 0307 43 92

10

ex 0307 43 99

21

09.2786

ex 0307 43 91

20

Calamari (Ommastrephes spp. — esclusi Todarodes sagittatus (sinonimo Ommastrephes sagittatus) —, Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.) e Illex spp., congelati, interi o tentacoli e pinne, destinati alla trasformazione

5 000

0 %

1.1.2019-31.12.2020

ex 0307 43 92

20

ex 0307 43 99

29

09.2788

ex 0302 41 00

10

Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii), di peso superiore a 100 g a pezzo o lembi di peso superiore a 80 g a pezzo, esclusi fegati e uova, destinate alla trasformazione

8 000

0 %

1.10.2019-31.12.2019

1.10.2020-31.12.2020

ex 0303 51 00

10

ex 0304 59 50

10

ex 0304 99 23

10

09.2790

ex 1604 14 26

10

Filetti detti «loins» di tonni e tonnetti striati, destinati alla trasformazione

30 000

0 %

1.1.2019-31.12.2020

ex 1604 14 36

10

ex 1604 14 46

11

 

21

 

92

 

94

09.2794

ex 1605 21 90

45

Gamberetti e gamberi della specie Pandalus borealis, e Pandalus montagui, cucinati e sgusciati, destinati alla trasformazione

7 000

0 %

1.1.2019-31.12.2020

 

62

 

50

ex 1605 29 00

55

09.2798

ex 0306 16 99

20

Gamberetti e gamberi della specie Pandalus borealis e Pandalus montagui, non sgusciati, freschi, refrigerati o congelati, destinati alla trasformazione

4 000

0 %

1.1.2019-31.12.2020

 

30

ex 0306 35 90

12

 

14

 

92

 

93

09.2800

ex 1605 21 90

55

Gamberetti e gamberi della specie Pandalus jordani, cucinati e sgusciati, destinati alla trasformazione

3 000

0 %

1.1.2019-31.12.2020

ex 1605 29 00

60

09.2802

ex 0306 17 92

20

Gamberetti e gamberi della specie Penaeus vannamei e Penaeus monodon, anche sgusciati, freschi, refrigerati o congelati, non cucinati, destinati alla trasformazione

40 000

0 %

1.1.2019-31.12.2020

ex 0306 36 90

30

09.2824

ex 0302 52 00

10

Eglefini (Melanogrammus aeglefinus), freschi, refrigerati o congelati, decapitati, senza branchie, senza visceri, destinati alla trasformazione

3 500

2,6 %

1.1.2019-31.12.2020

ex 0303 64 00

10

09.2826

ex 0306 17 99

10

Gamberetti e gamberi della specie Pleoticus muelleri, anche sgusciati, freschi, refrigerati o congelati, destinati alla trasformazione

4 000

0 %

1.1.2019-31.12.2020

ex 0306 36 90

20

09.2804

ex 1605 40 00

40

Code di gamberi di fiume della specie Procambarus clarkii, cucinate, destinate alla trasformazione

4 000

0 %

1.1.2019-31.12.2020

09.2762

ex 0306 11 10

10

Aragoste e altri gamberi di mare (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.), vive, refrigerate, congelate, destinate alla trasformazione

200

6 %

1.1.2019-31.12.2020

ex 0306 11 90

20

ex 0306 31 00

10

09.2784 (3)

ex 1605 10 00

21

Granchi della specie «King» (Paralithodes Camchaticus), «Hanasaki» (Paralithodes brevipes), «Kegani» (Erimacrus isenbecki), «Queen» e «Snow» (Chionoecetes spp.), «Red» (Geryon quinquedens), «Rough stone» (Neolithodes asperrimus), Lithodes santolla, «Mud» (Scylla serrata), «Blue» (Portunus spp.), semplicemente cotti nell'acqua e sgusciati, anche congelati, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto di 2 kg o più, destinate alla trasformazione

500

0 %

1.1.2019-31.12.2020

 

95

09.2822

ex 0303 11 00

20

Salmoni del Pacifico, decapitati ed eviscerati, congelati, della specie Oncorhynchus nerka (salmoni rossi) e Oncorhynchus kisutch, destinati alla trasformazione

10 000

0 %

1.1.2019-31.12.2020

ex 0303 12 00

20


(1)  Espresso in peso netto, salvo indicazione contraria.

(2)  Corpo del cefalopode o calamaro senza testa e senza tentacoli, con pelle e pinne.

(3)  Questo contingente tariffario (09.2784) è automaticamente soppresso a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore o dell'applicazione provvisoria, se precedente, dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e il Vietnam.


14.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 317/9


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1978 DELLA COMMISSIONE

del 10 dicembre 2018

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Cidre de Bretagne»/«Cidre breton» (IGP)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) no 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Francia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Cidre de Bretagne»/«Cidre breton», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 2446/2000 della Commissione (2).

(2)

Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (3), in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.

(3)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relativa alla denominazione «Cidre de Bretagne»/«Cidre breton» (IGP).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2018

Per la Commissione,

a nome del presidente

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 2446/2000 della Commissione, del 6 novembre 2000, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 281 del 7.11.2000, pag. 2).

(3)  GU C 222 del 26.6.2018, pag. 20.


14.12.2018   

IT

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L 317/10


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1979 DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 2018

che fissa la media ponderata delle tariffe massime di terminazione delle chiamate mobili in tutta l'Unione e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2311

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 531/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione (1), in particolare l'articolo 6 sexies, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente a quanto disposto dal regolamento (UE) n. 531/2012, a decorrere dal 15 giugno 2017 i fornitori nazionali non dovrebbero applicare ai clienti in roaming in qualsiasi Stato membro alcun sovrapprezzo, in aggiunta ai prezzi al dettaglio nazionali, per la ricezione di chiamate in roaming regolamentate, se tali chiamate rientrano nei limiti consentiti dalla politica di utilizzo corretto.

(2)

Il regolamento (UE) n. 531/2012 limita l'eventuale sovrapprezzo applicato per la ricezione di chiamate in roaming regolamentate alla media ponderata delle tariffe massime di terminazione delle chiamate mobili in tutta l'Unione.

(3)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2311 della Commissione (2) fissa la media ponderata delle tariffe massime di terminazione delle chiamate mobili in tutta l'Unione da applicare nel 2018 sulla base dei dati del 1o luglio 2017.

(4)

L'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche ha fornito alla Commissione informazioni aggiornate raccolte dalle autorità nazionali di regolamentazione degli Stati membri in merito al livello massimo delle tariffe di terminazione delle chiamate mobili imposte, in conformità agli articoli 7 e 16 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e all'articolo 13 della direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), su ciascun mercato nazionale per la terminazione delle chiamate vocali all'ingrosso su singole reti mobili nonché in merito al numero totale di abbonati negli Stati membri.

(5)

A norma del regolamento (UE) n. 531/2012, la Commissione ha calcolato la media ponderata delle tariffe massime di terminazione delle chiamate mobili in tutta l'Unione moltiplicando la tariffa massima di terminazione delle chiamate mobili consentita in un determinato Stato membro per il numero totale di abbonati nello stesso Stato membro, sommando tale prodotto a quelli ottenuti per tutti gli Stati membri e poi dividendo il totale ottenuto per il numero complessivo di abbonati in tutti gli Stati membri, sulla base dei dati del 1o luglio 2018. Per gli Stati membri non appartenenti alla zona euro, il tasso di cambio applicabile è la media del secondo trimestre del 2018 ottenuta dalla banca dati della Banca centrale europea.

(6)

Occorre pertanto aggiornare il valore della media ponderata delle tariffe massime di terminazione delle chiamate mobili in tutta l'Unione fissata nel regolamento di esecuzione (UE) 2017/2311.

(7)

È pertanto opportuno abrogare il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2311.

(8)

A norma del regolamento (UE) n. 531/2012, la Commissione è tenuta a riesaminare ogni anno la media ponderata delle tariffe massime di terminazione delle chiamate mobili in tutta l'Unione.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le comunicazioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La media ponderata delle tariffe massime di terminazione delle chiamate mobili in tutta l'Unione è fissata a 0,0085 EUR al minuto.

Articolo 2

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2311 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 172 del 30.6.2012, pag. 10.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2311 della Commissione, del 13 dicembre 2017, che fissa la media ponderata delle tariffe massime di terminazione delle chiamate mobili in tutta l'Unione e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2292 (GU L 331 del 14.12.2017, pag. 39).

(3)  Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33).

(4)  Direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 7).


14.12.2018   

IT

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L 317/12


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1980 DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 2018

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2325 per quanto riguarda i termini dell'autorizzazione di preparati di lecitine liquide, lecitine idrolizzate e lecitine disoleate come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2)

Gli impieghi dei preparati di lecitine liquide, lecitine idrolizzate e lecitine disoleate come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali sono stati autorizzati dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2325 della Commissione (2).

(3)

In conformità all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003 il richiedente ha proposto di modificare i termini dell'autorizzazione dei preparati presentando una domanda di allineamento delle specifiche delle lecitine come additivi per mangimi alle specifiche stabilite per le lecitine usate come additivi alimentari e di estensione dell'autorizzazione all'impiego della colza come fonte supplementare di lecitine idrolizzate e lecitine disoleate. La domanda era corredata dei pertinenti dati giustificativi. La Commissione ha trasmesso la domanda all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità»).

(4)

Nel parere del 12 giugno 2018 (3) l'Autorità ha concluso che tutte le lecitine di diverse origini botaniche e le loro forme usate come additivi per mangimi rispettano le specifiche stabilite per l'impiego delle lecitine usate come additivi alimentari e che l'impiego della colza come fonte supplementare di lecitine non modifica le precedenti conclusioni secondo cui le lecitine non hanno un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente e sono efficaci come emulsionante. L'Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5)

La valutazione delle modifiche proposte dell'autorizzazione dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(6)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2325.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2325 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Misure transitorie

1.   Gli additivi 1c322i, 1c322ii e 1c322iii e le premiscele contenenti tali additivi, prodotti ed etichettati prima del 2 luglio 2019 in conformità alle norme applicabili prima del 2 gennaio 2019, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.

2.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti gli additivi specificati nell'allegato I, prodotti ed etichettati prima del 2 gennaio 2020 in conformità alle norme applicabili prima del 2 gennaio 2019, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali da produzione alimentare.

3.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti gli additivi specificati nell'allegato I, prodotti ed etichettati prima del 2 gennaio 2021 in conformità alle norme applicabili prima del 2 gennaio 2019, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali non da produzione alimentare.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2325 della Commissione, del 14 dicembre 2017, relativo all'autorizzazione di preparati di lecitine liquide, lecitine idrolizzate e lecitine disoleate come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1007 (GU L 333 del 15.12.2017, pag. 17).

(3)  EFSA Journal 2018; 16(6):5334


ALLEGATO

«ALLEGATO I

Numero di identificazione dell'additivo

Nome del titolare dell'autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di lecitine/kg di mangime completo con un tenore di umidità del 12 %

Categoria: additivi tecnologici. gruppo funzionale: emulsionanti.

1c322i

Lecitine

Composizione dell'additivo

Preparazioni di:

lecitine e lecitine idrolizzate in forma liquida (da plastica a fluida);

lecitine disoleate e lecitine idrolizzate disoleate in forma solida.

Caratterizzazione della sostanza attiva

Lecitine, lecitine idrolizzate, lecitine disoleate e lecitine idrolizzate disoleate ottenute da semi di soia, girasole o colza:

N. CAS: 8002-43-5

Dosaggio:

lecitine, lecitine disoleate: non meno del 60,0 % di sostanze insolubili in acetone;

lecitine idrolizzate e lecitine idrolizzate disoleate: non meno del 56,0 % di sostanze insolubili in acetone.

Perdita all'essiccazione: non più del 2 % (105 °C, 1 ora).

Materia insolubile in toluene: non più dello 0,3 %.

Indice di acidità:

lecitine, lecitine disoleate: non più di 35 mg di idrossido di potassio per grammo;

lecitine idrolizzate e lecitine idrolizzate disoleate: non più di 45 mg di idrossido di potassio per grammo.

Indice di perossidi: pari o inferiore a 10.

Metodo di analisi  (1)

Per la caratterizzazione dell'additivo per mangimi:

regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione (2) e test corrispondenti di cui alla monografia FAO JECFA relativa alla lecitina (3)  (4)

Tutte le specie animali

Le forme utilizzate sono indicate sull'etichetta dell'additivo per mangimi e delle premiscele

6 luglio 2027

»

(1)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.

(2)  Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1).

(3)  FAO JECFA Combined Compendium of Food Additive Specifications, ‘Lecithin’, Monograph No. 4 (2007), http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/jecfa_additives/docs/monograph4/additive-250-m4.pdf.

(4)  FAO JECFA Combined Compendium for Food Additive Specifications - Analytical methods, test procedures and laboratory solutions used by and referenced in the food additive specifications, Vol. 4, http://www.fao.org/docrep/009/a0691e/a0691e00.htm.


14.12.2018   

IT

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L 317/16


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1981 DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 2018

che rinnova l'approvazione delle sostanze attive composti di rame, come sostanze candidate alla sostituzione, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 24, in combinato disposto con l'articolo 20, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2009/37/CE della Commissione (2) ha iscritto i composti di rame come sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (3).

(2)

Le sostanze attive iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (4).

(3)

L'approvazione delle sostanze attive composti di rame, come indicato nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, scade il 31 gennaio 2019.

(4)

Una domanda di rinnovo dell'approvazione dei composti di rame è stata presentata in conformità all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (5) entro i termini previsti in tale articolo.

(5)

Il richiedente ha presentato i fascicoli supplementari richiesti a norma dell'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012. La domanda è stata ritenuta completa dallo Stato membro relatore.

(6)

Lo Stato membro relatore ha elaborato in consultazione con lo Stato membro correlatore un rapporto valutativo per il rinnovo e il 16 dicembre 2016 lo ha presentato all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») e alla Commissione.

(7)

L'Autorità ha trasmesso il rapporto valutativo per il rinnovo al richiedente e agli Stati membri al fine di raccoglierne le osservazioni, che ha successivamente inoltrato alla Commissione. L'Autorità ha inoltre reso accessibile al pubblico il fascicolo supplementare sintetico.

(8)

Il 20 dicembre 2017 l'Autorità ha comunicato alla Commissione le sue conclusioni (6) sulla possibilità che i composti di rame soddisfino i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il 25 maggio 2018 la Commissione ha presentato il progetto di relazione sul rinnovo dei composti di rame al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

(9)

Al richiedente è stata data la possibilità di presentare osservazioni in merito al progetto di relazione sul rinnovo.

(10)

Per quanto riguarda uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto per ciascuno dei composti di rame è stato accertato che i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatti. È pertanto opportuno rinnovare l'approvazione dei composti di rame.

(11)

La valutazione dei rischi per il rinnovo dell'approvazione dei composti di rame si basa su un numero limitato di impieghi rappresentativi, che tuttavia non limitano gli impieghi per i quali i prodotti fitosanitari contenenti composti di rame possono essere autorizzati. È pertanto opportuno eliminare la restrizione che ne autorizza l'uso solo come fungicida e battericida.

(12)

La Commissione ritiene tuttavia che i composti di rame siano sostanze candidate alla sostituzione a norma dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009. I composti di rame sono sostanze persistenti e tossiche, rispettivamente secondo i punti 3.7.2.1 e 3.7.2.3 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1107/2009, dato che il tempo di dimezzamento nel suolo è superiore a centoventi giorni e la concentrazione, senza effetti osservati a lungo termine, per gli organismi acquatici è inferiore a 0,01 mg/l. I composti di rame soddisfano quindi la condizione di cui all'allegato II, punto 4, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(13)

È pertanto opportuno rinnovare l'approvazione dei composti di rame come sostanze candidate alla sostituzione a norma dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(14)

In conformità all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 di tale regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è tuttavia necessario aggiungere alcune condizioni e restrizioni.

(15)

In particolare, è opportuno limitare l'uso di prodotti fitosanitari contenenti composti di rame ad un valore massimo di applicazione di 28 kg/ha di rame nell'arco di sette anni (vale a dire, in media, 4 kg/ha/anno) al fine di ridurre al minimo il potenziale accumulo nel suolo e l'esposizione per gli organismi non bersaglio, tenendo conto al contempo delle condizioni agroclimatiche che si verificano periodicamente negli Stati membri che comportano un aumento della pressione fungina. Nell'autorizzare i prodotti gli Stati membri dovrebbero prestare attenzione a determinate questioni e adoperarsi per ridurre al minimo i valori di applicazione.

(16)

È inoltre opportuno limitare il tenore massimo di alcune impurezze che presentano problemi tossicologici.

(17)

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(18)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/84 della Commissione (7) ha prorogato fino al 31 gennaio 2019 la scadenza dell'autorizzazione dei composti di rame, al fine di consentire il completamento della procedura di rinnovo prima della scadenza dell'approvazione di tali sostanze. Tuttavia, dato che è stata presa una decisione sul rinnovo prima di tale data di scadenza prorogata, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2019.

(19)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive come sostanze candidate alla sostituzione

L'approvazione delle sostanze attive composti di rame come sostanze candidate alla sostituzione è rinnovata come specificato nell'allegato I.

Articolo 2

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  Direttiva 2009/37/CE della Commissione, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'inclusione delle sostanze attive clormequat, composti di rame, propaquizafop, quizalofop-P, teflubenzurone e zeta-cipermetrina (GU L 104 del 24.4.2009, pag. 23).

(3)  Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).

(6)  EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), 2018. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance copper compounds (conclusioni relative al riesame inter pares della valutazione dei rischi degli antiparassitari per quanto concerne la sostanza attiva composti di rame), EFSA Journal 2018;16(1):5152.

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/84 della Commissione, del 19 gennaio 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive clorpirifos, clorpirifos metile, clothianidin, composti di rame, dimossistrobina, mancozeb, mecoprop-P, metiram, oxamil, petoxamide, propiconazolo, propineb, propizamide, pyraclostrobin e zoxamide (GU L 16 del 20.1.2018, pag. 8).


ALLEGATO I

Nome comune, numeri di identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Disposizioni specifiche

Composti di rame:

 

 

1o gennaio 2019

31 dicembre 2025

Sono autorizzati esclusivamente gli impieghi che comportano un'applicazione totale non superiore a 28 kg di rame per ettaro nell'arco di 7 anni.

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, occorre tener conto delle conclusioni della relazione di esame sui composti di rame, in particolare delle appendici I e II.

Nella loro valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione:

alla sicurezza degli operatori, dei lavoratori e degli astanti e accertano che le condizioni d'impiego prescrivano il ricorso a dispositivi di protezione personale adeguati e ad altre misure di riduzione dei rischi, come opportuno;

alla protezione dell'acqua e degli organismi non bersaglio. In relazione ai rischi accertati, si applicano, ove opportuno, misure di attenuazione dei rischi, ad esempio zone cuscinetto;

alla quantità di sostanza attiva applicata e accertano che le quantità autorizzate, in termini di dose e numero di applicazioni, non superino le quantità minime necessarie per ottenere gli effetti desiderati e non abbiano effetti inaccettabili sull'ambiente, tenendo conto dei livelli di fondo di rame nel luogo di applicazione e, qualora l'informazione sia disponibile, dell'apporto di rame da altre fonti. Gli Stati membri possono decidere, in particolare, di fissare un valore massimo di applicazione annuo non superiore a 4 kg/ha di rame.

idrossido di rame N. CAS 20427-59-2 N. CIPAC 44.305

Idrossido di rame (II)

≥ 573 g/kg

ossicloruro di rame N. CAS 1332-65-6 o 1332-40-7 N. CIPAC 44.602

Ossicloruro di rame

≥ 550 g/kg

ossido di rame N. CAS 1317-39-1 N. CIPAC 44.603

Ossido di rame

≥ 820 g/kg

poltiglia bordolese N. CAS 8011-63-0 N. CIPAC 44.604

Non attribuito

≥ 245 g/kg

solfato di rame tribasico N. CAS 12527-76-3 N. CIPAC 44.306

Non attribuito

≥ 490 g/kg

Le seguenti impurezze non devono superare i livelli di seguito indicati:

 

arsenico max. 0,1 mg/g Cu

 

cadmio max. 0,1 mg/g Cu

 

piombo max. 0,3 mg/g Cu

 

nichel max. 1 mg/g Cu

 

cobalto max. 3 mg/kg

 

mercurio max. 5 mg/kg

 

cromo max. 100 mg/kg

 

antimonio max. 7 mg/kg


(1)  Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nella relazione di esame.


ALLEGATO II

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:

1)

nella parte A, la voce 277 relativa ai composti di rame è soppressa;

2)

nella parte E, è aggiunta la voce seguente:

N.

Nome comune, numeri di identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Disposizioni specifiche

«10

Composti di rame:

 

 

1o gennaio 2019

31 dicembre 2025

Sono autorizzati esclusivamente gli impieghi che comportano un'applicazione totale non superiore a 28 kg di rame per ettaro nell'arco di 7 anni.

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, occorre tener conto delle conclusioni della relazione di esame sui composti di rame, in particolare delle appendici I e II.

Nella loro valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione:

alla sicurezza degli operatori, dei lavoratori e degli astanti e accertano che le condizioni d'impiego prescrivano il ricorso a dispositivi di protezione personale adeguati e ad altre misure di riduzione dei rischi, come opportuno;

alla protezione dell'acqua e degli organismi non bersaglio. In relazione ai rischi accertati, si applicano, ove opportuno, misure di attenuazione dei rischi, ad esempio zone cuscinetto;

alla quantità di sostanza attiva applicata e accertano che le quantità autorizzate, in termini di dose e numero di applicazioni, non superino le quantità minime necessarie per ottenere gli effetti desiderati e non abbiano effetti inaccettabili sull'ambiente, tenendo conto dei livelli di fondo di rame nel luogo di applicazione e, qualora l'informazione sia disponibile, dell'apporto di rame da altre fonti. Gli Stati membri possono decidere, in particolare, di fissare un valore massimo di applicazione annuo non superiore a 4 kg/ha di rame.»

idrossido di rame N. CAS 20427-59-2 N. CIPAC 44.305

Idrossido di rame (II)

≥ 573 g/kg

ossicloruro di rame N. CAS 1332-65-6 o 1332-40-7 N. CIPAC 44.602

Ossicloruro di rame

≥ 550 g/kg

ossido di rame N. CAS 1317-39-1 N. CIPAC 44.603

Ossido di rame

≥ 820 g/kg

poltiglia bordolese N. CAS 8011-63-0 N. CIPAC 44.604

Non attribuito

≥ 245 g/kg

solfato di rame tribasico N. CAS 12527-76-3 N. CIPAC 44.306

Non attribuito

≥ 490 g/kg

Le seguenti impurezze non devono superare i livelli di seguito indicati:

 

arsenico max. 0,1 mg/g Cu

 

cadmio max. 0,1 mg/g Cu

 

piombo max. 0,3 mg/g Cu

 

nichel max. 1 mg/g Cu

 

cobalto max. 3 mg/kg

 

mercurio max. 5 mg/kg

 

cromo max. 100 mg/kg

 

antimonio max. 7 mg/kg


(1)  Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nella relazione di esame.


14.12.2018   

IT

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L 317/21


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1982 DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 2018

recante fissazione del prezzo minimo di vendita di latte scremato in polvere per la ventinovesima gara parziale nell'ambito della gara aperta dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato (2), in particolare l'articolo 32,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 della Commissione (3) ha aperto la gara per la vendita di latte scremato in polvere.

(2)

Sulla base delle offerte ricevute per la ventinovesima gara parziale, dovrebbe essere fissato un prezzo minimo di vendita.

(3)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la ventinovesima gara parziale per la vendita di latte scremato in polvere nell'ambito della procedura di gara aperta dal regolamento (UE) 2016/2080, per la quale il termine entro cui le offerte dovevano essere presentate è scaduto l'11 dicembre 2018, il prezzo minimo di vendita è fissato a 145,10 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2018

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 206 del 30.7.2016, pag. 71.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 della Commissione, del 25 novembre 2016, recante apertura di una gara per la vendita di latte scremato in polvere (GU L 321 del 29.11.2016, pag. 45).


DECISIONI

14.12.2018   

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L 317/22


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1983 DELLA COMMISSIONE

del 26 ottobre 2018

che modifica gli allegati I e II della decisione 2003/467/CE per quanto riguarda la qualifica di determinate regioni italiane come ufficialmente indenni da tubercolosi e ufficialmente indenni da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini

[notificata con il numero C(2018) 6981]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (1), in particolare l'allegato A, parte I, paragrafo 4 e l'allegato A, parte II, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 64/432/CEE si applica agli scambi di animali della specie bovina all'interno dell'Unione. Essa stabilisce le condizioni alle quali una regione di uno Stato membro può essere dichiarata ufficialmente indenne da tubercolosi o da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.

(2)

L'allegato I, capitolo 2, della decisione 2003/467/CE della Commissione (2) elenca le regioni degli Stati membri dichiarate ufficialmente indenni da tubercolosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.

(3)

L'Italia ha presentato alla Commissione documenti comprovanti che la provincia di Frosinone della regione Lazio soddisfa le condizioni previste dalla direttiva 64/432/CEE per il riconoscimento della qualifica di ufficialmente indenne da tubercolosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini. Tale regione dovrebbe quindi essere elencata nell'allegato I, capitolo 2, della decisione 2003/467/CE come regione ufficialmente indenne da tubercolosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.

(4)

L'allegato II, capitolo 2, della decisione 2003/467/CE elenca le regioni degli Stati membri dichiarate ufficialmente indenni da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.

(5)

L'Italia ha presentato alla Commissione documenti comprovanti che la provincia di Roma della regione Lazio soddisfa le condizioni previste dalla direttiva 64/432/CEE per il riconoscimento della qualifica di ufficialmente indenne da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini. Poiché tutte le altre province della regione Lazio hanno precedentemente ottenuto la qualifica di ufficialmente indenne da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini, l'intera regione Lazio dovrebbe figurare nell'allegato II, capitolo 2, della decisione 2003/467/CE come regione ufficialmente indenne da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.

(6)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II della decisione 2003/467/CE.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati I e II della decisione 2003/467/CE sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2018

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.

(2)  Decisione 2003/467/CE della Commissione, del 23 giugno 2003, che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica di alcuni Stati membri e regioni di Stati membri per quanto riguarda gli allevamenti bovini (GU L 156 del 25.6.2003, pag. 74).


ALLEGATO

Gli allegati I e II della decisione 2003/467/CE sono così modificati:

1)

nell'allegato I, capitolo 2, la voce relativa all'Italia è sostituita dalla seguente:

«In Italia:

regione Abruzzo: provincia di Pescara,

provincia di Bolzano,

regione Emilia-Romagna,

regione Friuli-Venezia Giulia,

regione Lazio: province di Frosinone, Rieti, Viterbo,

regione Liguria,

regione Lombardia,

regione Marche: province di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo e Pesaro-Urbino,

regione Piemonte,

regione Sardegna: province di Cagliari, Medio-Campidano, Ogliastra, Olbia-Tempio e Oristano

regione Toscana,

provincia di Trento,

regione Umbria,

regione Veneto.»;

2)

nell'allegato II, capitolo 2, la voce relativa all'Italia è sostituita dalla seguente:

«In Italia:

regione Abruzzo: provincia di Pescara,

provincia di Bolzano,

regione Emilia-Romagna,

regione Friuli-Venezia Giulia,

regione Lazio,

regione Liguria,

regione Lombardia,

regione Marche,

regione Molise: provincia di Campobasso,

regione Piemonte,

regione Puglia: provincia di Brindisi,

regione Sardegna,

regione Toscana,

provincia di Trento,

regione Umbria,

regione Valle d'Aosta,

regione Veneto.».


14.12.2018   

IT

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L 317/25


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1984 DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 2018

relativa al riconoscimento di «KZR INiG System» per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 98/70/CE e 2009/28/CE

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE (1) del Consiglio, in particolare l'articolo 7 quater, paragrafo 4, secondo comma,

vista la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (2), in particolare l'articolo 18, paragrafo 4, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Gli articoli 7 ter e quater e l'allegato IV della direttiva 98/70/CE e gli articoli 17 e 18 e l'allegato V della direttiva 2009/28/CE stabiliscono criteri analoghi di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi e procedure analoghe per la verifica della conformità a tali criteri.

(2)

Se i biocarburanti e i bioliquidi devono essere presi in considerazione ai fini di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettere a), b) e c), della direttiva 2009/28/CE, gli Stati membri devono imporre agli operatori economici l'obbligo di dimostrare che i biocarburanti e i bioliquidi rispettano i criteri di sostenibilità di cui all'articolo 17, paragrafi da 2 a 5, della direttiva stessa.

(3)

La Commissione può decidere che i sistemi volontari nazionali o internazionali che fissano norme per la produzione di prodotti della biomassa contengono dati accurati ai fini dell'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE e/o dimostrano che le partite di biocarburanti o di bioliquidi rispettano i criteri di sostenibilità di cui all'articolo 17, paragrafi 3, 4 e 5, e/o che le materie non sono state modificate o eliminate intenzionalmente in modo che le partite o parti di esse rientrino nell'allegato IX. Se un operatore economico presenta prove o dati ottenuti conformemente a un sistema volontario riconosciuto dalla Commissione, nella misura prevista dalla decisione di riconoscimento, gli Stati membri non possono imporre al fornitore l'obbligo di presentare altre prove di conformità ai criteri di sostenibilità.

(4)

La richiesta di riconoscere che «KZR INiG System» dimostra che le partite di biocarburanti rispettano i criteri di sostenibilità di cui alle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE è stata presentata alla Commissione l'11 agosto 2017. Il sistema, che ha sede in ul. Lubicz 25 A, 31-503 Cracovia, Polonia, copre un'ampia gamma di materiali, tra cui residui e rifiuti, e l'intera catena di custodia.

(5)

Dall'esame di «KZR INiG System» la Commissione ha riscontrato che il sistema risponde adeguatamente ai criteri di sostenibilità stabiliti dalle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE e applica una metodologia di bilancio di massa conforme ai requisiti di cui all'articolo 7 quater, paragrafo 1, della direttiva 98/70/CE e all'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2009/28/CE.

(6)

Dalla valutazione di «KZR INiG System» risulta che esso risponde a norme adeguate in materia di affidabilità, trasparenza e controllo indipendente e rispetta inoltre i requisiti metodologici di cui all'allegato IV della direttiva 98/70/CE e all'allegato V della direttiva 2009/28/CE.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato sulla sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

«KZR INiG System» (nel prosieguo «il sistema»), presentato alla Commissione a fini di riconoscimento l'11 agosto 2017, dimostra che le partite di biocarburanti e di bioliquidi prodotte in conformità alle norme di produzione dei biocarburanti e bioliquidi in esso stabilite sono conformi ai criteri di sostenibilità di cui all'articolo 7 ter, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva 98/70/CE e all'articolo 17, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva 2009/28/CE.

Il sistema contiene inoltre dati accurati ai fini dell'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE e dell'articolo 7 ter, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE.

Articolo 2

Le modifiche eventualmente apportate al sistema, quale presentato alla Commissione a fini di riconoscimento l'11 agosto 2017, che possono avere un'incidenza sostanziale sulla presente decisione sono notificate senza indugio alla Commissione. La Commissione esamina le modifiche notificate al fine di stabilire se il sistema continui a rispondere adeguatamente ai criteri di sostenibilità per i quali è riconosciuto.

Articolo 3

La Commissione può decidere di abrogare la presente decisione, inter alia per uno dei motivi sottoelencati:

a)

se è chiaramente dimostrato che il sistema non ha attuato elementi considerati importanti ai fini della presente decisione o in caso di violazione strutturale grave di tali elementi;

b)

se nell'ambito del sistema non sono presentate alla Commissione le relazioni annuali a norma dell'articolo 7 quater, paragrafo 6, della direttiva 98/70/CE e dell'articolo 18, paragrafo 6, della direttiva 2009/28/CE;

c)

se il sistema non rispetta le norme di controllo indipendente specificate dagli atti di esecuzione di cui all'articolo 7 quater, paragrafo 5, terzo comma, della direttiva 98/70/CE e all'articolo 18, paragrafo 5, terzo comma, della direttiva 2009/28/CE o non apporta migliorie ad altri elementi del sistema considerati importanti ai fini del mantenimento del riconoscimento.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa si applica fino al 3 gennaio 2024.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58.

(2)  GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16.


14.12.2018   

IT

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L 317/27


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1985 DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 2018

che non approva Willaertia magna c2c maky come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 11

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera b).

considerando quanto segue:

(1)

Il 17 marzo 2014 l'autorità di valutazione competente della Francia ha ricevuto una domanda di approvazione del microrganismo Willaertia magna c2c maky ai fini del suo uso come principio attivo nei biocidi del tipo di prodotto 11 (preservanti per liquidi nei sistemi di raffreddamento e trattamento industriale), descritto nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.

(2)

Il 15 marzo 2017 l'autorità di valutazione competente francese ha presentato la relazione di valutazione e le conclusioni della sua valutazione in conformità all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012.

(3)

Il parere dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche è stato formulato il 26 aprile 2018 dal comitato sui biocidi, tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente (2).

(4)

Secondo tale parere è lecito supporre che i biocidi del tipo di prodotto 11 contenenti Willaertia magna c2c maky non soddisfino i criteri stabiliti all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012. In particolare, gli scenari esaminati nella valutazione dei rischi per la salute umana hanno rivelato rischi inaccettabili e non ha potuto essere individuato alcun uso sicuro. Inoltre l'efficacia naturale di Willaertia magna c2c maky contro la Legionella pneumophila non è stata sufficientemente dimostrata.

(5)

In considerazione del parere dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, la Commissione ritiene che non sia opportuno approvare Willaertia magna c2c maky per l'uso nei biocidi del tipo di prodotto 11.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Willaertia magna c2c maky non è approvato come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 11.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Parere del comitato sui biocidi riguardo alla domanda di approvazione del principio attivo: Willaertia magna c2c maky, tipo di prodotto: 11, ECHA/BPC/206/2018, adottato il 26 aprile 2018.


14.12.2018   

IT

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L 317/29


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1986 DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 2018

che istituisce programmi specifici di controllo e ispezione per alcune attività di pesca e abroga le decisioni di esecuzione 2012/807/UE, 2013/328/UE, 2013/305/UE e 2014/156/UE

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (1), in particolare l'articolo 95,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1224/2009 stabilisce norme per il controllo di tutte le attività disciplinate dalla politica comune della pesca esercitate sul territorio degli Stati membri o nelle acque dell'Unione o da pescherecci dell'Unione o, fatta salva la responsabilità primaria dello Stato di bandiera, da cittadini degli Stati membri e dispone in particolare che gli Stati membri provvedano affinché il controllo, l'ispezione e l'esecuzione delle norme siano effettuati in maniera non discriminatoria per quanto concerne settori, pescherecci o persone e sulla base della gestione del rischio.

(2)

Conformemente all'articolo 95 del regolamento (CE) n. 1224/2009, la Commissione, di concerto con gli Stati membri interessati, può adottare programmi specifici di controllo e ispezione per determinate attività di pesca e determinati bacini marittimi.

(3)

La Commissione ha adottato per diversi bacini marittimi programmi specifici di controllo e ispezione che sono stati attuati dagli Stati membri attraverso piani di impiego congiunto e per i quali l'Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA) ha assicurato il coordinamento operativo delle attività di ispezione.

(4)

Dalla recente valutazione REFIT (2) della Commissione è emerso che i programmi specifici di controllo e ispezione costituiscono uno strumento efficiente ed efficace per migliorare la cooperazione e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri.

(5)

I programmi specifici di controllo e ispezione istituiti dalle decisioni di esecuzione 2012/807/UE (3), 2013/328/UE (4) e 2013/305/UE (5) della Commissione scadranno il 31 dicembre 2018. È opportuno che tali programmi proseguano anche dopo tale data per continuare a stimolare la cooperazione e lo scambio di dati tra gli Stati membri e promuovere condizioni di parità nelle attività di ispezione e controllo in tutta l'Unione.

(6)

Al fine di semplificare l'adozione e garantire un'attuazione coerente dei programmi specifici di controllo e ispezione a livello dell'Unione, tali programmi dovrebbero essere riuniti in un'unica decisione. Gli obblighi di dichiarazione degli Stati membri dovrebbero essere rivisti per tenere conto dei nuovi parametri di riferimento e ridurre per quanto possibile gli oneri amministrativi.

(7)

Per garantire coerenza tra i vari bacini marittimi è opportuno rivedere altresì il programma specifico di controllo e ispezione istituito dalla decisione 2014/156/UE (6), anche per quanto riguarda i parametri di riferimento e gli obblighi di dichiarazione.

(8)

Conformemente all'articolo 95, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009, i programmi specifici di controllo e ispezione dovrebbero definire l'ambito, gli obiettivi e le priorità nonché i parametri di riferimento per le attività di ispezione.

(9)

Al fine di tenere conto delle misure di conservazione e gestione della pesca recentemente adottate dall'Unione, l'ambito di applicazione dei programmi specifici di controllo e ispezione dovrebbe essere esteso ad alcuni stock e attività di pesca supplementari. L'ambito di applicazione dovrebbe includere anche la pesca ricreativa di stock soggetti a misure di conservazione dell'Unione e attività di pesca gestite da organizzazioni regionali di gestione della pesca. È inoltre necessario allineare le priorità dei programmi specifici di controllo e ispezione a quelle della politica comune della pesca, in particolare per quanto riguarda l'attuazione dell'obbligo di sbarco.

(10)

La presente decisione dovrebbe quindi disciplinare determinate attività di pesca nel Mar Baltico, nel Mare del Nord, nelle acque occidentali dell'Atlantico nord-orientale, nell'Atlantico orientale, nel Mediterraneo e nel Mar Nero.

(11)

Il regolamento (CE) n. 1224/2009 dispone, all'articolo 95, paragrafo 2, che i parametri di riferimento previsti dal programma specifico di controllo e ispezione per le attività di ispezione siano stabiliti sulla base della gestione del rischio. A tal fine, e per garantire un approccio coerente nelle attività di controllo e ispezione effettuate in un bacino marittimo e parità di condizioni per le attività di pesca dei diversi Stati membri, è opportuno avvalersi di una metodologia armonizzata per la valutazione del rischio. Tale metodologia armonizzata dovrebbe essere definita dagli Stati membri di concerto con l'EFCA e dovrebbe essere basata sui possibili rischi di inosservanza (minacce) delle norme della politica comune della pesca.

(12)

Gli Stati membri dovrebbero comunicare all'EFCA i risultati della loro valutazione del rischio. L'EFCA dovrebbe utilizzare tali informazioni per coordinare la valutazione del rischio a livello regionale.

(13)

L'EFCA dovrebbe definire una strategia regionale di gestione del rischio da attuarsi mediante un piano di impiego congiunto quale definito all'articolo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio (7).

(14)

Conformemente all'articolo 95, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri interessati dovrebbero adottare le misure necessarie per garantire l'attuazione dei programmi specifici di controllo e ispezione, in particolare per quanto riguarda le risorse umane e materiali da utilizzare e i periodi e le zone in cui saranno impiegate.

(15)

Le attività congiunte di ispezione e sorveglianza degli Stati membri dovrebbero essere svolte, se del caso, conformemente ai piani di impiego congiunto stabiliti dall'EFCA, in modo da armonizzare ulteriormente le pratiche di controllo, ispezione e sorveglianza e coordinare le attività di controllo, ispezione e sorveglianza tra le autorità competenti di tali Stati membri.

(16)

Per i pescherecci appartenenti a segmenti di flotta a rischio elevato e molto elevato in tutti gli Stati membri interessati dovrebbero essere stabiliti obiettivi di riferimento intesi a determinare l'intensità delle attività di controllo e ispezione. Tutti gli obiettivi di riferimento dovrebbero essere valutati tenendo conto della valutazione annuale realizzata dagli Stati membri. Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a utilizzare obiettivi di riferimento alternativi espressi in termini di livelli superiori di conformità.

(17)

L'attuazione dei programmi specifici di controllo e ispezione, dei piani di impiego congiunto e delle attività congiunte di ispezione e sorveglianza richiede uno scambio di informazioni fra le autorità competenti degli Stati membri e con l'EFCA relativamente ai dati del sistema di controllo dei pescherecci, ai dati del sistema elettronico di comunicazione, compresi i rapporti sull'attività di pesca, le notifiche preventive, le dichiarazioni di sbarco e di trasbordo e le note di vendita, ai dati di ispezione e sorveglianza, compresi i rapporti di ispezione, i rapporti degli osservatori e i rapporti di infrazione, nonché il trattamento dei dati personali. È opportuno garantire in ogni momento e a tutti i livelli il rispetto degli obblighi in materia di protezione dei dati personali di cui ai regolamenti (UE) 2016/679 (8) e (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) e, se del caso, delle disposizioni degli Stati membri che recepiscono la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio (10).

(18)

I dati personali trattati ai fini dell'attuazione dei programmi specifici di controllo e ispezione non dovrebbero essere conservati per un periodo superiore a dieci anni. Tale periodo consentirà alle autorità competenti degli Stati membri e all'EFCA di svolgere i propri compiti per quanto riguarda il seguito, la rendicontazione e la valutazione dei programmi specifici di controllo e ispezione. Per quanto riguarda i dati necessari per il seguito da dare alle ispezioni, quali indagini, infrazioni, procedimenti giudiziari o amministrativi, è necessario un periodo di conservazione specifico più lungo, pari a vent'anni, tenuto conto della lentezza dell'iter procedurale e della necessità di disporre dei dati fino alla sua conclusione. Inoltre, nel caso in cui i dati siano utilizzati a fini scientifici e per la formulazione di pareri scientifici, il periodo di conservazione dovrebbe essere esteso per consentire il monitoraggio e la valutazione scientifici delle risorse biologiche marine nel lungo periodo.

(19)

Gli Stati membri dovrebbero elaborare e trasmettere alla Commissione relazioni annuali sull'attuazione dei programmi specifici di controllo e ispezione. La Commissione dovrebbe avvalersi di tali relazioni per valutare l'attuazione dei programmi specifici di controllo e ispezione e per verificarne l'adeguatezza e l'efficacia. Tale valutazione può costituire la base per il riesame dei programmi specifici di controllo e ispezione.

(20)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per la pesca e l'acquacoltura,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto

1.   La presente decisione istituisce programmi specifici di controllo e ispezione per:

a)

le attività di pesca che sfruttano stock o specie oggetto di piani pluriennali di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (11) e di piani adottati in conformità dell'articolo 18 di tale regolamento, nonché di altre misure dell'Unione adottate ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato e che stabiliscono limitazioni quantitative e la ripartizione delle possibilità di pesca;

b)

le attività di pesca che sfruttano specie soggette all'obbligo di sbarco ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013;

c)

alcune attività di pesca che sfruttano stock o specie cui si applicano misure di conservazione e gestione adottate da organizzazioni regionali di gestione della pesca

come indicato negli allegati da I a V.

2.   I programmi specifici di controllo e ispezione sono riportati negli allegati da I a V e sono attuati dagli Stati membri ivi menzionati («gli Stati membri interessati»).

Articolo 2

Ambito di applicazione

I programmi specifici di controllo e ispezione riguardano le seguenti attività:

a)

le attività di pesca ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 nelle zone di cui agli allegati da I a V della presente decisione («zone interessate»);

b)

le attività inerenti alla pesca, compresi la pesatura, la trasformazione, la commercializzazione, il trasporto e il magazzinaggio di prodotti della pesca;

c)

l'importazione e l'importazione indiretta quali definite all'articolo 2, punti 11 e 12, del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio (12), per le attività di pesca di cui all'allegato I;

d)

l'esportazione e la riesportazione quali definite all'articolo 2, punti 13 e 14, del regolamento (CE) n. 1005/2008, per le attività di pesca di cui all'allegato I;

e)

la pesca ricreativa quale definita all'articolo 4, punto 28, del regolamento (CE) n. 1224/2009, quando è soggetta a misure di conservazione dell'Unione e nei casi specificati nel pertinente allegato;

f)

le misure di emergenza ai sensi dell'articolo 108 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e le misure adottate dalla Commissione in caso di grave minaccia alle risorse biologiche marine conformemente all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Articolo 3

Obiettivi

1.   I programmi specifici di controllo e ispezione assicurano un'attuazione uniforme ed efficace delle misure di conservazione e controllo applicabili agli stock e alle attività di pesca di cui agli allegati da I a V.

2.   Le attività di controllo e ispezione svolte nell'ambito di ciascun programma specifico di controllo e ispezione mirano in particolare a garantire il rispetto delle seguenti disposizioni:

a)

la gestione delle possibilità di pesca e le condizioni specifiche ad esse eventualmente associate, compreso il monitoraggio dell'utilizzo dei contingenti, del regime di gestione dello sforzo e delle misure tecniche applicate nelle zone interessate;

b)

gli obblighi di dichiarazione applicabili alle attività di pesca, in particolare l'affidabilità dei dati registrati e comunicati;

c)

l'obbligo di sbarcare tutte le catture di specie soggette all'obbligo di sbarco ai sensi del regolamento (UE) n. 1380/2013 e le misure per la riduzione dei rigetti di cui al titolo III bis del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio (13);

d)

le norme speciali relative alla pesatura di determinate specie pelagiche di cui agli articoli da 78 a 89 del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 (14) della Commissione;

e)

disposizioni specifiche approvate da organizzazioni regionali di gestione della pesca per quanto concerne gli stock e le zone interessate dalla presente decisione.

Articolo 4

Priorità

1.   Gli Stati membri interessati procedono al controllo e all'ispezione delle attività di pesca e delle attività inerenti alla pesca per i vari stock e le varie zone di cui agli allegati da I a V della presente decisione sulla base della gestione del rischio, conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1224/2009 e all'articolo 98 del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011.

2.   Ogni Stato membro interessato attribuisce, per il controllo e le ispezioni, un livello di priorità basato sui risultati della valutazione del rischio effettuata conformemente alle procedure di cui all'articolo 5.

3.   Ogni peschereccio e/o segmento di flotta di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), è oggetto di controlli e ispezioni in funzione del livello di priorità attribuito a norma del paragrafo 2, in modo da garantire una copertura adeguata di tutti gli stock oggetto delle attività di pesca elencate negli allegati da I a V.

4.   Ispezioni a terra di operatori che esercitano attività inerenti alla pesca sono effettuate se sono pertinenti in relazione alla fase della catena della pesca/della commercializzazione e se rientrano nella strategia di gestione del rischio di cui all'articolo 6.

Articolo 5

Procedure di valutazione del rischio e relazione con i piani di impiego congiunto

1.   Gli Stati membri interessati valutano, almeno una volta all'anno, i rischi inerenti alle attività di pesca elencate negli allegati da I a V conformemente alla metodologia armonizzata da essi stabilita in cooperazione con l'Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA), basata sui possibili rischi di inosservanza delle norme della politica comune della pesca.

2.   La metodologia di valutazione del rischio di cui al paragrafo 1 prevede che gli Stati membri:

a)

esaminino, facendo uso di tutte le informazioni disponibili e pertinenti, la probabilità che si verifichi un'inosservanza e, nel caso, le possibili ripercussioni;

b)

stabiliscano il livello di rischio per gli stock, l'attrezzo, la zona (di seguito «il segmento di flotta») e il periodo dell'anno sulla base della probabilità e delle possibili ripercussioni. Il livello di rischio stimato è classificato in base alle seguenti categorie: «molto elevato», «elevato», «medio» e «basso».

3.   Nell'ambito di un piano di impiego congiunto stabilito dall'EFCA in conformità del regolamento (CE) n. 768/2005 («piano di impiego congiunto»), ciascuno Stato membro interessato comunica all'EFCA i risultati della valutazione del rischio. Per facilitare la programmazione della strategia di gestione del rischio di cui all'articolo 6 viene descritto il tipo di possibile inosservanza (minacce) delle norme applicabili della politica comune della pesca che è stato individuato. Gli Stati membri comunicano immediatamente all'EFCA eventuali variazioni del livello stimato di rischio.

4.   L'EFCA si avvale delle informazioni trasmesse dagli Stati membri per coordinare la valutazione del rischio a livello regionale.

5.   Gli Stati membri interessati stilano un elenco dei loro pescherecci in cui figurano almeno i pescherecci che presentano un rischio medio, elevato e molto elevato. L'elenco dei pescherecci è regolarmente aggiornato tenendo conto delle informazioni raccolte nel corso delle attività di controllo e ispezione, comprese le attività congiunte di controllo e ispezione, e di qualsiasi informazione pertinente trasmessa da altri Stati membri.

6.   Nel caso in cui un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro che non rientra fra quelli interessati, o un peschereccio di un paese terzo, operi nelle zone interessate, il livello di rischio ai sensi del paragrafo 5 è determinato dallo Stato membro costiero nelle cui acque opera il peschereccio, a meno che le autorità dello Stato di bandiera non comunichino, nell'ambito dell'articolo 8 della presente decisione, il livello di tale rischio.

7.   Nell'ambito di un piano di impiego congiunto gli Stati membri interessati comunicano all'EFCA, a fini operativi, l'elenco dei pescherecci stabilito a norma dei paragrafi 5 e 6. Per agevolare le attività di controllo e ispezione viene descritto il tipo di minacce che è stato individuato per i pescherecci. Gli Stati membri interessati comunicano immediatamente all'EFCA le eventuali modifiche apportate all'elenco a seguito dell'aggiornamento.

Articolo 6

Strategie nazionali e regionali di gestione del rischio

1.   Sulla base dei risultati della valutazione del rischio gli Stati membri interessati elaborano, almeno una volta all'anno, una strategia di gestione del rischio volta a garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca. Tale strategia comprende l'identificazione, la descrizione e l'assegnazione di risorse, strumenti di controllo e mezzi di ispezione adeguati, tenuto conto del livello di rischio identificato, della natura del rischio di inosservanza delle norme della politica comune della pesca e del conseguimento degli obiettivi di riferimento.

2.   L'EFCA, sulla base della valutazione regionale del rischio di cui all'articolo 5, paragrafo 4, della presente decisione, stabilisce una strategia regionale di gestione del rischio ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. L'EFCA coordina e attua la strategia regionale di gestione del rischio mediante un piano di impiego congiunto.

Articolo 7

Obiettivi di riferimento

1.   Fatti salvi gli obiettivi di riferimento definiti nell'allegato I, punto 4, del regolamento (CE) n. 1224/2009 e nell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008, gli obiettivi di riferimento per le ispezioni dei pescherecci sono stabiliti negli allegati da I a V, punto 4, della presente decisione.

2.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono anche applicare obiettivi di riferimento diversi, espressi in termini di livelli superiori di conformità secondo la metodologia armonizzata stabilita in collaborazione con l'EFCA, al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3 della presente decisione, a condizione che:

a)

un'analisi dettagliata delle attività di pesca o delle attività inerenti alla pesca e degli aspetti connessi all'esecuzione giustifichi la necessità di fissare obiettivi di riferimento espressi in termini di livelli superiori di conformità;

b)

gli Stati membri interessati definiscano lo sforzo di controllo e ispezione, nonché la strategia per conseguire i risultati attesi con i livelli superiori di conformità;

c)

i parametri di riferimento espressi in termini di livelli superiori di conformità non incidano negativamente sugli obiettivi, le priorità e le procedure basate sul rischio definiti dai programmi specifici di controllo e ispezione;

d)

i parametri di riferimento espressi in termini di livelli superiori di conformità siano notificati alla Commissione entro un anno dall'entrata in vigore della presente decisione e, successivamente, ogni 2 anni e la Commissione non sollevi obiezioni in proposito entro 90 giorni dalla notifica.

3.   Tutti gli obiettivi di riferimento sono valutati annualmente sulla base delle relazioni di valutazione di cui all'articolo 11, paragrafo 1, e, se opportuno, sono rivisti di conseguenza nell'ambito della valutazione di cui all'articolo 11, paragrafo 6.

4.   Se del caso, gli obiettivi di riferimento di cui al presente articolo vengono resi effettivi da un piano di impiego congiunto.

Articolo 8

Cooperazione fra gli Stati membri e con i paesi terzi

1.   Gli Stati membri interessati cooperano all'attuazione dei programmi specifici di controllo e ispezione.

2.   Se del caso, tutti gli altri Stati membri cooperano con gli Stati membri interessati e con l'EFCA per conseguire gli obiettivi dei piani di impiego congiunto.

3.   Gli Stati membri interessati e l'EFCA possono cooperare con le autorità competenti di paesi terzi all'attuazione dei programmi specifici di controllo e ispezione.

Articolo 9

Attività congiunte di ispezione e sorveglianza

1.   Al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia dei propri sistemi nazionali di controllo della pesca, gli Stati membri interessati effettuano, ove opportuno, attività congiunte di ispezione e sorveglianza sul loro territorio e nelle acque soggette alla loro giurisdizione e, se del caso, nelle acque internazionali. Se del caso, fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, tali attività sono svolte nell'ambito dei piani di impiego congiunto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 768/2005.

2.   Ai fini delle attività congiunte di ispezione e sorveglianza, gli Stati membri interessati:

a)

provvedono affinché ispettori dell'Unione e funzionari di altri Stati membri interessati siano invitati a partecipare alle attività congiunte di ispezione e sorveglianza;

b)

stabiliscono procedure operative congiunte applicabili alle loro navi di sorveglianza;

c)

utilizzano procedure standard per le ispezioni concordate con l'EFCA nell'ambito di un piano di impiego congiunto;

d)

designano, se del caso, i punti di contatto di cui all'articolo 80, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009.

3.   Alle attività congiunte di ispezione e sorveglianza possono partecipare funzionari degli Stati membri interessati e ispettori dell'Unione.

Articolo 10

Scambio di dati

1.   Ai fini dell'attuazione dei programmi specifici di controllo e ispezione, ogni Stato membro interessato provvede allo scambio elettronico, con gli altri Stati membri interessati e con l'EFCA, dei dati relativi alle attività di pesca e alle attività inerenti alla pesca oggetto dei programmi specifici di controllo e ispezione.

Lo scambio di dati di cui al primo comma è conforme all'articolo 111 del regolamento (CE) n. 1224/2009 nonché all'articolo 118 e all'allegato XII del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011.

2.   I dati scambiati ai sensi del paragrafo 1 possono comprendere dati personali. L'EFCA e gli Stati membri possono trattare i dati personali cui hanno accesso ai sensi del paragrafo 1 ai fini dell'adempimento dei loro compiti e obblighi nell'ambito dei programmi specifici di controllo e ispezione. L'EFCA e gli Stati membri adottano, in conformità dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2018/1725, misure intese a garantire un'adeguata protezione dei dati personali.

3.   I dati personali contenuti nelle informazioni scambiate ai sensi del paragrafo 1 sono conservati per un periodo massimo di 10 anni, salvo se necessari per dare seguito a un'infrazione, a un'ispezione o a un procedimento giudiziario o amministrativo. In tal caso i dati personali possono essere conservati per 20 anni. Se sono conservati per un periodo di tempo più lungo, i dati personali contenuti nelle informazioni scambiate ai sensi del paragrafo 1 sono resi anonimi.

4.   In deroga al paragrafo 3, i dati personali contenuti nelle informazioni scambiate ai sensi del paragrafo 1 possono essere conservati per un periodo superiore ai periodi di cui al paragrafo 3 esclusivamente ai fini dello svolgimento di ricerche scientifiche e della formulazione di pareri scientifici in linea con l'articolo 89 del regolamento (UE) 2016/679.

5.   Gli Stati membri trattano i dati personali raccolti ai sensi della presente decisione in conformità dell'articolo 4, punto 7, del regolamento (UE) 2016/679.

6.   L'EFCA e le autorità degli Stati membri garantiscono la sicurezza del trattamento dei dati personali svolto ai sensi della presente decisione. L'EFCA e le autorità degli Stati membri collaborano allo svolgimento dei compiti connessi alla sicurezza.

7.   L'EFCA e gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire un'adeguata protezione della riservatezza delle informazioni ricevute ai sensi della presente decisione, conformemente all'articolo 113 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Articolo 11

Informazione e valutazione

1.   Entro il 31 marzo di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione e all'EFCA una relazione sulle attività di controllo e ispezione svolte nell'ambito dei programmi specifici di controllo e ispezione dell'anno civile precedente.

2.   La relazione di cui al paragrafo 1 include almeno le informazioni di cui all'allegato VI.

3.   Le informazioni di cui all'allegato VI, punto IV, vengono riportate e aggiornate in ciascuna relazione fino alla conclusione del procedimento a norma del diritto dello Stato membro interessato. Se in seguito al rilevamento di un'infrazione grave non viene preso alcun provvedimento ne è data motivazione.

4.   Per le attività di pesca di cui all'allegato I, le informazioni di cui all'allegato VI, punto IV, sono trasmesse per via elettronica alla Commissione e all'EFCA entro il 15 settembre e sono aggiornate entro il 31 marzo dell'anno successivo.

5.   Ai fini della valutazione annuale dell'efficacia dei piani di impiego congiunto di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 768/2005, l'EFCA tiene conto delle relazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

6.   La Commissione convoca, almeno ogni due anni, una riunione del comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura al fine di valutare l'attuazione e verificare l'adeguatezza e l'efficacia dei programmi specifici di controllo e ispezione nonché il loro impatto generale sul rispetto delle norme da parte dei pescherecci e degli operatori.

Articolo 12

Abrogazione e periodo di transizione

Fatto salvo il secondo comma del presente articolo, le decisioni di esecuzione 2012/807/UE, 2013/328/UE, 2013/305/UE e 2014/156/UE sono abrogate.

Tuttavia, le decisioni di esecuzione 2012/807/UE, 2013/328/UE, 2013/305/UE e 2014/156/UE continuano ad applicarsi per quanto riguarda la relazione che gli Stati membri devono presentare nel 2019 concernente le attività di controllo e ispezione svolte nel 2018.

Articolo 13

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2019.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  COM(2017) 192 final, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2017:192:FIN.

(3)  Decisione di esecuzione 2012/807/UE della Commissione, del 19 dicembre 2012, che istituisce un programma specifico di controllo e ispezione per la pesca pelagica nelle acque occidentali dell'Atlantico nord-orientale (GU L 350 del 20.12.2012, pag. 99).

(4)  Decisione di esecuzione 2013/328/UE della Commissione, del 25 giugno 2013, che istituisce un programma specifico di controllo ed ispezione relativo alle attività di pesca che sfruttano il merluzzo bianco, la passera di mare e la sogliola nel Kattegat, nel Mare del Nord, nello Skagerrak, nella Manica orientale, nelle acque ad ovest della Scozia e nel Mare d'Irlanda (GU L 175 del 27.6.2013, pag. 61).

(5)  Decisione di esecuzione 2013/305/UE della Commissione, del 21 giugno 2013, che istituisce un programma specifico di controllo ed ispezione per le attività di pesca che sfruttano il merluzzo bianco, l'aringa, il salmone e lo spratto nel Mar Baltico (GU L 170 del 22.6.2013, pag. 66).

(6)  Decisione di esecuzione 2014/156/UE della Commissione, del 19 marzo 2014, che istituisce un programma specifico di controllo e ispezione delle attività di pesca che sfruttano gli stock di tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo e di pesce spada nel Mediterraneo, e delle attività di pesca che sfruttano gli stock di sardine e acciughe nel Mar Adriatico settentrionale (GU L 85 del 21.3.2014, pag. 15).

(7)  Regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio, del 26 aprile 2005, che istituisce un'Agenzia europea di controllo della pesca e modifica il regolamento (CEE) n. 2847/93 che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1).

(8)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(9)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

(10)  Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

(11)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

(12)  Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).

(13)  Regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1).

(14)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1).


ALLEGATO I

INFORMAZIONI DETTAGLIATE RIGUARDANTI IL PROGRAMMA SPECIFICO DI CONTROLLO E ISPEZIONE PER LE ATTIVITÀ DI PESCA CHE SFRUTTANO SPECIE REGOLAMENTATE DALL'ICCAT (1) NELL'ATLANTICO ORIENTALE E NEL MEDITERRANEO E PER ALCUNE ATTIVITÀ DI PESCA DEMERSALE E PELAGICA NEL MEDITERRANEO

(1)

Il presente programma specifico di controllo e ispezione riguarda le zone geografiche definite come segue:

a)

«Atlantico orientale», le sottozone CIEM (2) (Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare) VII, VIII, IX e X, quali definite nell'allegato III del regolamento (CE) n. 218/2009 e la divisione FAO (3) 34.1.2.;

b)

«Mediterraneo», le sottozone FAO 37.1, 37.2 e 37.3 o le sottozone geografiche da 1 a 27 quali definite nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (4);

c)

«Adriatico settentrionale» e «Adriatico meridionale», le sottozone geografiche 17 e 18 quali definite nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011;

d)

«Canale di Sicilia», le sottozone geografiche 12, 13, 14, 15 e 16, quali definite nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011.

(2)

Gli Stati membri interessati sono: Cipro, Croazia, Francia, Grecia, Italia, Malta, Portogallo, Slovenia e Spagna.

(3)

Le attività di pesca interessate sono le seguenti:

attività di pesca (compresa quella ricreativa) che sfruttano gli stock di tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mar Mediterraneo;

attività di pesca (compresa quella ricreativa) che sfruttano il pesce spada nel Mediterraneo;

attività di pesca che sfruttano il tonno bianco nel Mediterraneo;

attività di pesca che sfruttano la sardina e l'acciuga nel Mare Adriatico settentrionale e meridionale;

attività di pesca che sfruttano il nasello europeo e il gambero rosa mediterraneo nel Canale di Sicilia;

attività di pesca che sfruttano il gamberello boreale nel Mar di Levante e nel Mar Ionio;

attività di pesca che sfruttano l'anguilla europea della specie Anguilla anguilla nelle acque dell'Unione del Mediterraneo;

attività di pesca che sfruttano le specie soggette all'obbligo di sbarco ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

(4)

Parametri di riferimento per le ispezioni

Gli Stati membri di cui al punto 2 del presente allegato applicano i seguenti parametri di riferimento:

a)

Attività di ispezione in mare:

Ogni anno, almeno il 60 % del totale delle ispezioni in mare (esclusa la sorveglianza aerea) è effettuato su pescherecci appartenenti ai segmenti di flotta che rientrano nelle due categorie che presentano il livello di rischio più elevato definite conformemente all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, con una copertura adeguata e proporzionale di entrambi i segmenti.

b)

Ispezioni allo sbarco (ispezioni nei porti e prima della prima vendita)

Ogni anno, almeno il 60 % del totale delle ispezioni allo sbarco è effettuato su pescherecci appartenenti ai segmenti di flotta che rientrano nelle due categorie che presentano il livello di rischio più elevato definite conformemente all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, con una copertura adeguata e proporzionale di entrambi i segmenti.

c)

Ispezioni nelle tonnare e negli allevamenti relativi ad attività di pesca che sfruttano gli stock di tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mar Mediterraneo;

Ogni anno è ispezionato il 100 % delle operazioni d'ingabbiamento e trasferimento presso tonnare e allevamenti, compreso il rilascio in mare del pescato.


(1)  Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico.

(2)  Le zone CIEM (Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare) sono definite nel regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 70).

(3)  «Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura».

(4)  Regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) e che modifica il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo (GU L 347 del 30.12.2011, pag. 44).


ALLEGATO II

INFORMAZIONI DETTAGLIATE RIGUARDANTI IL PROGRAMMA SPECIFICO DI CONTROLLO E ISPEZIONE PER ALCUNE ATTIVITÀ DI PESCA NEL MAR NERO

(1)

Il presente programma specifico di controllo e ispezione riguarda le zone geografiche definite come segue:

acque dell'Unione del «Mar Nero», in cui per «Mar Nero» si intende la sottozona geografica 29 della CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo), quale definita nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011.

(2)

Gli Stati membri interessati sono la Bulgaria e la Romania.

(3)

Le attività di pesca interessate sono le seguenti:

attività di pesca che sfruttano il rombo chiodato nel Mar Nero;

attività di pesca che sfruttano le specie soggette all'obbligo di sbarco ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

(4)

Parametri di riferimento per le ispezioni

Gli Stati membri di cui al punto 2 del presente allegato applicano i seguenti parametri di riferimento:

a)

Attività di ispezione in mare:

Ogni anno, almeno il 60 % del totale delle ispezioni in mare (esclusa la sorveglianza aerea) è effettuato su pescherecci appartenenti ai segmenti di flotta che rientrano nelle due categorie che presentano il livello di rischio più elevato definite conformemente all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, con una copertura adeguata e proporzionale di entrambi i segmenti.

b)

Ispezioni allo sbarco (ispezioni nei porti e prima della prima vendita)

Ogni anno, almeno il 60 % del totale delle ispezioni allo sbarco è effettuato su pescherecci appartenenti ai segmenti di flotta che rientrano nelle due categorie che presentano il livello di rischio più elevato definite conformemente all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, con una copertura adeguata e proporzionale di entrambi i segmenti.


ALLEGATO III

INFORMAZIONI DETTAGLIATE RIGUARDANTI IL PROGRAMMA SPECIFICO DI CONTROLLO E ISPEZIONE PER ALCUNE ATTIVITÀ DI PESCA PELAGICA E DEMERSALE NEL MAR BALTICO

(1)

Il presente programma specifico di controllo e ispezione riguarda le zone geografiche definite come segue:

acque dell'Unione del «Mar Baltico», in cui per «Mar Baltico» si intendono le zone CIEM IIIb, IIIc e IIId.

(2)

Gli Stati membri interessati sono: Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Lettonia, Lituania, Polonia e Svezia.

(3)

Le attività di pesca interessate sono le seguenti:

attività di pesca che sfruttano il merluzzo bianco (compresa la pesca ricreativa nelle sottodivisioni da 22 a 24), l'aringa, il salmone e lo spratto;

attività di pesca che sfruttano l'anguilla europea della specie Anguilla anguilla nelle acque dell'Unione del Mar Baltico;

attività di pesca che sfruttano le specie soggette all'obbligo di sbarco ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

(4)

Parametri di riferimento per le ispezioni

Gli Stati membri di cui al punto 2 del presente allegato applicano i seguenti parametri di riferimento:

a)

Attività di ispezione in mare:

Ogni anno, almeno il 60 % del totale delle ispezioni in mare (esclusa la sorveglianza aerea) è effettuato su pescherecci appartenenti ai segmenti di flotta che rientrano nelle due categorie che presentano il livello di rischio più elevato definite conformemente all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, con una copertura adeguata e proporzionale di entrambi i segmenti.

b)

Ispezioni allo sbarco (ispezioni nei porti e prima della prima vendita):

Ogni anno, almeno il 60 % del totale delle ispezioni allo sbarco è effettuato su pescherecci appartenenti ai segmenti di flotta che rientrano nelle due categorie che presentano il livello di rischio più elevato definite conformemente all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, con una copertura adeguata e proporzionale di entrambi i segmenti.


ALLEGATO IV

INFORMAZIONI DETTAGLIATE RIGUARDANTI IL PROGRAMMA SPECIFICO DI CONTROLLO E ISPEZIONE PER ALCUNE ATTIVITÀ DI PESCA DEMERSALE E PELAGICA NEL MARE DEL NORD E NELLA DIVISIONE CIEM IIa

(1)

Il presente programma specifico di controllo e ispezione riguarda le zone geografiche definite come segue:

acque dell'Unione del «Mare del Nord», in cui per «Mare del Nord» si intendono le zone CIEM IIIa e IV;

acque dell'Unione della divisione CIEM IIa.

(2)

Gli Stati membri interessati sono: Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Irlanda, Paesi Bassi, Regno Unito e Svezia.

(3)

Le attività di pesca interessate sono le seguenti:

attività di pesca che sfruttano lo sgombro, l'aringa, il sugarello, il melù, l'argentina e lo spratto, il cicerello e la busbana norvegese, il merluzzo bianco, l'eglefino, il merlano, il merluzzo carbonaro, lo scampo, la sogliola, la passera di mare, il nasello e il gamberello boreale;

attività di pesca che sfruttano l'anguilla europea della specie Anguilla anguilla;

attività di pesca che sfruttano le specie soggette all'obbligo di sbarco ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

(4)

Parametri di riferimento per le ispezioni

Gli Stati membri di cui al punto 2 del presente allegato applicano i seguenti parametri di riferimento:

a)

Attività di ispezione in mare:

Ogni anno, almeno il 60 % del totale delle ispezioni in mare (esclusa la sorveglianza aerea) è effettuato su pescherecci appartenenti ai segmenti di flotta che rientrano nelle due categorie che presentano il livello di rischio più elevato definite conformemente all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, con una copertura adeguata e proporzionale di entrambi i segmenti.

b)

Ispezioni allo sbarco (ispezioni nei porti e prima della prima vendita):

Ogni anno, almeno il 60 % del totale delle ispezioni allo sbarco è effettuato su pescherecci appartenenti ai segmenti di flotta che rientrano nelle due categorie che presentano il livello di rischio più elevato definite conformemente all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, con una copertura adeguata e proporzionale di entrambi i segmenti.


ALLEGATO V

INFORMAZIONI DETTAGLIATE RIGUARDANTI IL PROGRAMMA SPECIFICO DI CONTROLLO E ISPEZIONE PER ALCUNE ATTIVITÀ DI PESCA DEMERSALE E PELAGICA NELLE ACQUE OCCIDENTALI DELL'ATLANTICO NORD-ORIENTALE

(1)

Il presente programma specifico di controllo e ispezione riguarda le zone geografiche definite come segue:

acque dell'Unione delle «acque occidentali dell'Atlantico nord-orientale», in cui per «acque occidentali dell'Atlantico nord-orientale» si intendono: le zone CIEM V (esclusa la divisione Va e unicamente le acque dell'Unione della divisione Vb), VI, VII, VIII, IX e X (acque intorno alle Azzorre) e zone Copace (1) 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0 (acque intorno a Madera e alle isole Canarie).

(2)

Gli Stati membri interessati sono: Belgio, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Irlanda, Lettonia, Lituania, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito e Spagna.

(3)

Le attività di pesca interessate sono le seguenti:

attività di pesca che sfruttano gli stock di sgombro, aringa, sugarello, melù, pesce tamburo, acciuga, argentina, sardina e spratto nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM V, VI, VII, VIII e IX e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.11;

attività di pesca che sfruttano gli stock di nasello presenti nelle divisioni CIEM Vb (acque dell'Unione) e VIa (acque dell'Unione), nella sottozona CIEM VII e nelle divisioni CIEM VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe (generalmente denominati «stock di nasello settentrionale»);

attività di pesca che sfruttano gli stock presenti nelle divisioni VIIIc e IXa definite dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (generalmente denominati «stock di nasello meridionale») e lo stock di scampo presente nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa;

attività di pesca che sfruttano lo stock di sogliola nelle divisioni CIEM VIIIa, VIIIb e VIIe (2);

attività di pesca che sfruttano il merluzzo bianco, la sogliola e la passera di mare nelle acque dell'Unione delle zone CIEM VIa, VIIa e VIId;

attività di pesca che sfruttano l'anguilla europea della specie Anguilla anguilla nelle acque dell'Unione delle zone CIEM VI, VII, VIII e IX;

attività di pesca che sfruttano le specie soggette all'obbligo di sbarco ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

(4)

Parametri di riferimento per le ispezioni

Gli Stati membri di cui al punto 2 del presente allegato applicano i seguenti parametri di riferimento:

a)

Attività di ispezione in mare:

Ogni anno, almeno il 60 % del totale delle ispezioni in mare (esclusa la sorveglianza aerea) è effettuato su pescherecci appartenenti ai segmenti di flotta che rientrano nelle due categorie che presentano il livello di rischio più elevato definite conformemente all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, con una copertura adeguata e proporzionale di entrambi i segmenti.

b)

Ispezioni allo sbarco (ispezioni nei porti e prima della prima vendita):

Ogni anno, almeno il 60 % del totale delle ispezioni allo sbarco è effettuato su pescherecci appartenenti ai segmenti di flotta che rientrano nelle due categorie che presentano il livello di rischio più elevato definite conformemente all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, con una copertura adeguata e proporzionale di entrambi i segmenti.


(1)  Le zone Copace (Atlantico centro-orientale o zona principale di pesca FAO 34) sono definite nel regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dall'Atlantico settentrionale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 1).

(2)  In attesa dei risultati delle proposte in corso di esame di regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio che istituiscono piani pluriennali per la gestione delle attività di pesca demersale nelle acque occidentali dell'Unione.


ALLEGATO VI

CONTENUTO DELLA RELAZIONE DI VALUTAZIONE

Le relazioni di valutazione contengono almeno le seguenti informazioni.

I.   Analisi generale delle attività di controllo, ispezione ed esecuzione svolte

Gli Stati membri interessati comunicano le seguenti informazioni per bacino marittimo in conformità agli allegati da I a V:

risultati della valutazione del rischio, con la descrizione dei rischi e delle minacce individuati dallo Stato membro interessato per le attività di pesca oggetto dei programmi specifici di controllo e ispezione (se del caso, con informazioni riguardanti l'iter di revisione/aggiornamento);

tabella riepilogativa dei segmenti di flotta identificati e del rispettivo livello di rischio;

contenuto dettagliato della strategia di gestione del rischio.

II.   Analisi dettagliata delle attività di controllo, ispezione ed esecuzione svolte

Gli Stati membri interessati comunicano le seguenti informazioni per bacino marittimo in conformità agli allegati da I a V.

Tabella 1

Dati sintetici delle ispezioni in mare

Giorni di pattugliamento [giorni]

 

Numero totale di ispezioni in mare

 

Numero totale di presunte infrazioni gravi

 

Numero di ispezioni in mare sui pescherecci appartenenti alle categorie di segmenti di flotta che presentano il rischio più elevato

 

Numero di ispezioni in mare sui pescherecci appartenenti alle categorie di segmenti di flotta che presentano il secondo rischio più elevato

 

Numero di ispezioni in mare sui pescherecci appartenenti alle categorie di segmenti di flotta che presentano un altro livello di rischio

 

Numero di presunte infrazioni gravi per i pescherecci nelle categorie di segmenti di flotta che presentano il rischio più elevato

 

Numero di presunte infrazioni gravi per i pescherecci nelle categorie di segmenti di flotta che presentano il secondo rischio più elevato

 

Numero di presunte infrazioni gravi per i pescherecci appartenenti alle categorie di segmenti di flotta che presentano un altro livello di rischio

 

MEDIA dei tassi di infrazioni gravi (*1) (totale) [in %]

 

Tasso di infrazioni gravi (*1) per i pescherecci appartenenti alle categorie di segmenti di flotta che presentano il rischio più elevato [in %]

 

Tasso di infrazioni gravi (*1) per i pescherecci appartenenti alle categorie di segmenti di flotta che presentano il secondo rischio più elevato [in %]

 

Tasso di infrazioni gravi (*1) per i pescherecci appartenenti alle categorie di segmenti di flotta che presentano un altro livello di rischio [in %]

 


Tabella 2

Dati sintetici delle ispezioni in mare

Numero di sorveglianze aeree (ore)

 

Numero totale di avvistamenti dalla sorveglianza aerea

 

Numero totale di avvistamenti dalle navi pattuglia

 

Numero totale di presunte infrazioni gravi

 

Numero di presunte infrazioni gravi per i pescherecci appartenenti alle categorie di segmenti di flotta che presentano il rischio più elevato

 

Numero di presunte infrazioni gravi per i pescherecci appartenenti alle categorie di segmenti di flotta che presentano il secondo rischio più elevato

 

Numero di presunte infrazioni gravi per i pescherecci appartenenti alle categorie di segmenti di flotta che presentano un altro livello di rischio

 


Tabella 3

Dati sintetici delle attività di ispezione allo sbarco (ispezioni nei porti e prima della prima vendita)

Uomini/giorni di ispezione [facoltativo]

 

Numero totale di ispezioni allo sbarco

 

Numero totale di presunte infrazioni gravi

 

Numero di ispezioni sui pescherecci appartenenti alle categorie di segmenti di flotta che presentano il rischio più elevato

 

Numero di ispezioni sui pescherecci appartenenti alle categorie di segmenti di flotta che presentano il secondo rischio più elevato

 

Numero di ispezioni sui pescherecci appartenenti alle categorie di segmenti di flotta che presentano un altro livello di rischio

 

Numero di presunte infrazioni gravi per i pescherecci appartenenti alle categorie di segmenti di flotta che presentano il rischio più elevato

 

Numero di presunte infrazioni gravi per i pescherecci appartenenti alle categorie di segmenti di flotta che presentano il secondo rischio più elevato

 

Numero di presunte infrazioni gravi per i pescherecci appartenenti alle categorie di segmenti di flotta che presentano un altro livello di rischio

 

MEDIA dei tassi di infrazioni gravi (*2) (totale)

 

Tasso di infrazioni gravi (*2) per i pescherecci appartenenti alle categorie di segmenti di flotta che presentano il rischio più elevato [in %]

 

Tasso di infrazioni gravi (*2) per i pescherecci appartenenti alle categorie di segmenti di flotta che presentano il secondo rischio più elevato [in %]

 

Tasso di infrazioni gravi (*2) per i pescherecci appartenenti alle categorie di segmenti di flotta che presentano un altro livello di rischio [in %]

 


Tabella 4

Dati sintetici delle attività di ispezione a terra sugli operatori (escluse le ispezioni nei porti e prima della prima vendita riportate nella tabella 3)

Uomini/giorni di ispezioni a terra [facoltativo]

 

Numero totale di ispezioni a terra

 

Numero totale di presunte infrazioni gravi

 

Tasso di infrazioni gravi (*3)

 

III.   Controllo dell'obbligo di sbarco

Gli Stati membri forniscono informazioni specifiche sulle risorse, gli strumenti e i mezzi previsti per il controllo dell'obbligo di sbarco, nonché i risultati del controllo.

Sono richieste in particolare almeno le seguenti informazioni:

1.

Numero totale di navi aventi a bordo un osservatore incaricato del controllo;

2.

Numero di navi equipaggiate con telecamere a circuito chiuso (CCTV);

3.

Numero di ispezioni in mare effettuate mediante un'analisi dell'ultima cala;

4.

Mezzi di controllo utilizzati diversi da quelli di cui ai punti da 1 a 3, con indicazione degli altri mezzi di controllo utilizzati (per esempio, sorveglianza aerea per mezzo di aeromobili, REM, droni);

5.

Numero totale di infrazioni all'obbligo di sbarco, con indicazione del numero di infrazioni connesse al mancato rispetto di disposizioni contenute nei pertinenti piani in materia di rigetti.

IV.   Informazioni periodiche sulle infrazioni constatate

Tabella 5

Formato per la comunicazione delle informazioni da trasmettere a norma dell'articolo 11 per ciascuna ispezione in cui è stata constatata una presunta infrazione da includere nella relazione

Nome dell'elemento

Codice

Descrizione e contenuto

Identificazione dell'ispezione

II

Codice del paese (ISO alpha2) + 9 cifre, ad esempio DK201900001

Data dell'ispezione

DA

AAAA-MM-GG

Tipo di ispezione o di controllo

IT

In mare, sbarco, trasporto, prima vendita, stoccaggio, commercializzazione, trasferimento, trasferimento di controllo, ingabbiamento, trasbordo, rilascio, documento (da indicare)

Identificazione di ciascun peschereccio, veicolo o operatore

ID

Numero di registro della flotta dell'Unione e nome del peschereccio, numero di registrazione ICCAT (se del caso)

Identificazione della tonnara o del veicolo e/o ragione sociale dell'operatore, compresi gli allevamenti

Tipo di attrezzo da pesca

GE

Codice dell'attrezzo basato sulla «Classificazione Statistica Internazionale Standardizzata degli Attrezzi da Pesca» della FAO

Tipo di presunta infrazione

TS

Descrizione dell'infrazione con indicazione della(e) relativa(e) disposizione(i).

Se del caso, indicare il tipo di infrazione rilevata, utilizzando i seguenti codici:

Per le infrazioni gravi:

Codice da 1 a 12 in riferimento al numero (colonna di sinistra) menzionato nell'allegato XXX del regolamento di esecuzione n. 404/2011,

Codice «13», «14» e «15» in riferimento all'articolo 90, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento sul controllo, rispettivamente,

Codice da «a» a «p» in riferimento all'allegato VIII del regolamento (UE) 2016/1627 del Parlamento europeo e del Consiglio (1)

Per le infrazioni che non rientrano nel regolamento dell'UE, codice 99.

Le infrazioni connesse a normative adottate da ORGP e recepita nel diritto dell'Unione sono identificate mediante riferimento alla disposizione e al regolamento pertinenti oggetto di infrazione.

Quantitativo di pesce in questione interessato dall'infrazione, per specie

AF

Indicare i quantitativi in causa di ciascuna delle specie a bordo o (per il tonno rosso vivo) nella gabbie (per il tonno rosso: peso e numero di individui).

Stato di avanzamento del procedimento

FU

Indicare la situazione: IN CORSO, RICORSO PENDENTE, CONFERMATO o CHIUSO

Ammenda (se disponibile)

SF

Ammenda in EUR

Confisca

SC

CATTURE/ATTREZZO/ALTRO in caso di confisca fisica. Importo confiscato con indicazione del valore delle catture/degli attrezzi in EUR, ad esempio 10 000 ;

Altro

SO

In caso di revoca della licenza/autorizzazione, indicare LI o AU + il numero di giorni, ad esempio AU30.

Punti (se disponibile)

SP

Numero di punti assegnati a norma dell'articolo 126, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011, ad esempio 12;

Osservazioni

RM

Se alla constatazione di un'infrazione grave non ha fatto seguito l'adozione di opportune misure, darne motivazione con testo libero.

V.   Analisi degli obiettivi di riferimento espressi in termini di livelli superiori di conformità

Se lo Stato membro applica obiettivi di riferimento alternativi ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, della presente decisione devono essere comunicate le seguenti informazioni.

Tabella 6

Raggiungimento di livelli superiori di conformità

 

Livello di rischio [molto elevato/elevato/medio/basso]

Descrizione della minaccia per l'attività/del rischio/del segmento di flotta

Livello della minaccia/del rischio all'inizio dell'anno, espresso come livello di conformità

Obiettivo di miglioramento del livello di conformità

Livello della minaccia/del rischio alla fine dell'anno, espresso come livello di conformità

Numero di ispezioni per minaccia/rischio

Numero di infrazioni gravi constatate per minaccia/rischio, compreso il tasso di infrazioni gravi e l'andamento (rispetto ai due anni precedenti)

Percentuale di ispezioni su pescherecci/operatori che hanno permesso di rilevare una o più infrazioni gravi

Analisi ex post, inclusa la valutazione dell'effetto deterrente e spiegazione nel caso in cui il livello dell'obiettivo in termini di conformità non sia stato raggiunto

VI.   Analisi di altre attività di ispezione e di controllo: trasbordo, sorveglianza aerea, importazione/esportazione

VII.   Azioni, quali sessioni di formazione o di informazione, destinate a migliorare il rispetto delle norme da parte dei pescherecci e degli operatori

VIII.   Proposte volte a migliorare l'efficacia delle attività di controllo, ispezione ed esecuzione (per ogni Stato membro interessato)


(*1)  Per tasso di infrazioni si intende il rapporto tra il numero di presunte infrazioni e il numero di ispezioni, espresso in %

(*2)  Per tasso di infrazioni si intende il rapporto tra il numero di presunte infrazioni e il numero di ispezioni, espresso in %

(*3)  Per tasso di infrazioni si intende il rapporto tra il numero di presunte infrazioni e il numero di ispezioni, espresso in %

(1)  Regolamento (UE) 2016/1627 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio (GU L 252 del 16.9.2016, pag. 1).


ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

14.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 317/47


DECISIONE N. 1/2018 DEL COMITATO CONGIUNTO UE-PTC

del 4 dicembre 2018

riguardo all'invito al Regno Unito ad aderire alla convenzione relativa ad un regime comune di transito [2018/1987]

IL COMITATO CONGIUNTO,

vista la convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 3, punto e),

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 15, paragrafo 3, punto e), della convenzione relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci («convenzione»), il comitato congiunto istituito da tale convenzione deve adottare, mediante decisione, inviti ai paesi terzi ad aderire a tale convenzione.

(2)

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («Regno Unito») ha espresso l'intenzione di aderire alle convenzioni quale parte contraente distinta dalla data in cui la convenzione non si applicherà più nei confronti del Regno Unito e al suo interno.

(3)

Gli scambi di merci con il Regno Unito sarebbero agevolati da un regime comune di transito fra il Regno Unito e l'Unione europea, la Repubblica d'Islanda, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Regno di Norvegia, la Repubblica di Serbia, la Confederazione svizzera e la Repubblica di Turchia.

(4)

Al fine di conseguire tale agevolazione, è opportuno invitare il Regno Unito ad aderire alla convenzione.

(5)

L'adesione del Regno Unito alle convenzioni dovrebbe avere effetto solo a decorrere dalla data in cui la convenzione non si applicherà più al Regno Unito in quanto Stato membro dell'Unione europea o, se l'Unione europea e il Regno Unito concorderanno disposizioni transitorie in base alle quali le convenzioni si applicheranno nei confronti del Regno Unito e al suo interno, a decorrere dalla data in cui tali disposizioni transitorie cesseranno di applicarsi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Regno Unito è invitato ad aderire alla convenzione, a norma dell'articolo 15 bis della convenzione, a decorrere dalla data in cui cesserà di essere uno Stato membro dell'Unione europea o dalla data in cui cesserà di applicarsi qualsiasi accordo transitorio tra l'Unione europea e il Regno Unito secondo cui la convenzione si applica nei confronti del Regno Unito e al suo interno.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2018

Per il Comitato Congiunto

Il presidente

Philip KERMODE


(1)  GU L 226 del 13.8.1987, pag. 2.


14.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 317/48


DECISIONE N. 2/2018 DEL COMITATO CONGIUNTO UE-PTC

del 4 dicembre 2018

che modifica la convenzione relativa ad un regime comune di transito [2018/1988]

IL COMITATO CONGIUNTO UE-PTC,

vista la convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 3, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 15, paragrafo 3, lettera a), della convenzione relativa ad un regime comune di transito («convenzione») il comitato congiunto istituito da tale convenzione deve adottare, mediante decisione, modifiche alle appendici della convenzione.

(2)

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («Regno Unito») ha espresso il desiderio di aderire alla convenzione in quanto parte contraente distinta e dev'essere a farlo dal Consiglio, in quanto depositario della convenzione, in conformità della convenzione stessa.

(3)

Di conseguenza, i formulari relativi alla garanzia indicati come esemplari in taluni allegati dell'appendice III della convenzione dovrebbero essere modificati per cancellare i riferimenti al Regno Unito quale Stato membro dell'Unione e inserire il riferimento al Regno Unito quale paese di transito comune.

(4)

Per consentire l'utilizzo dei formulari relativi alla garanzia stampati secondo i criteri in vigore prima della data in cui l'adesione del Regno Unito alla convenzione in quanto parte contraente distinta diventa efficace, è opportuno fissare un periodo transitorio durante il quale i formulari stampati, con alcuni adattamenti, possono continuare ad essere utilizzati.

(5)

L'entrata in vigore della presente decisione dovrebbe essere subordinata all'adesione del Regno Unito alla convenzione in quanto parte contraente distinta e collegata alla data in cui l'adesione del Regno Unito in quanto parte contraente distinta diventa effettiva.

(6)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la convenzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'appendice III della convenzione è modificata conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

I formulari relativi alla garanzia di cui agli allegati da C1 a C6 dell'appendice III della convenzione, nella versione applicabile il giorno prima dell'entrata in vigore della presente decisione, possono continuare a essere utilizzati, con i necessari adattamenti geografici, per il periodo di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore subordinatamente all'adesione del Regno Unito alla convenzione in quanto parte contraente distinta e alla data in cui l'adesione del Regno Unito in quanto parte contraente distinta diventa effettiva.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2018

Per il Comitato Congiunto

Il presidente

Philip KERMODE


(1)  GU L 226 del 13.8.1987, pag. 2.


ALLEGATO

L'appendice III della convenzione relativa ad un regime comune di transito è così modificata:

1)

l'allegato C1 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO C1

IMPEGNO DEL FIDEIUSSORE — GARANZIA ISOLATA

I.   Impegno del fideiussore

1.   Il(la) sottoscritto(a) (1)

residente a (2)

si costituisce fideiussore in solido, presso l'ufficio di garanzia di

a concorrenza di un importo massimo di

nei confronti dell'Unione europea (costituita dal Regno del Belgio, dalla Repubblica di Bulgaria, dalla Repubblica ceca, dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica di Estonia, dalla Repubblica ellenica, dalla Repubblica di Croazia, dal Regno di Spagna, dalla Repubblica francese, dall'Irlanda, dalla Repubblica italiana, dalla Repubblica di Cipro, dalla Repubblica di Lettonia, dalla Repubblica di Lituania, dal Granducato di Lussemburgo, dall'Ungheria, dalla Repubblica di Malta, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica d'Austria, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica portoghese, dalla Romania, dalla Repubblica di Slovenia, dalla Repubblica slovacca, dalla Repubblica di Finlandia, dal Regno di Svezia) nonché nei confronti della Repubblica d'Islanda, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, del Regno di Norvegia, della Repubblica di Serbia, della Confederazione svizzera, della Repubblica di Turchia, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (3), del Principato di Andorra e della Repubblica di San Marino (4), per tutte le somme di cui il soggetto che costituisce la presente garanzia (5):

è o diventi debitore nei confronti di detti paesi a titolo di dazi e altri diritti e tributi dovuti (6), con riguardo alle merci descritte di seguito oggetto della seguente operazione doganale (7):

Descrizione delle merci:

2.   Il(la) sottoscritto(a) si impegna ad effettuare, alla prima richiesta scritta delle autorità competenti degli Stati di cui al punto 1, il pagamento delle somme richieste senza poterlo differire oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, a meno che il(la) sottoscritto(a) o ogni altra persona interessata non provi, prima della scadenza di tale termine, con soddisfazione delle autorità doganali, che il regime speciale diverso dal regime di uso finale è stato appurato, che la vigilanza doganale sulle merci in regime di uso finale o la custodia temporanea si sono concluse correttamente o, nel caso delle operazioni diverse dai regimi speciali e dalla custodia temporanea, che la situazione delle merci è stata regolarizzata.

Le autorità competenti possono, a richiesta del(della) sottoscritto(a) e per ogni ragione ritenuta valida, prorogare oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta di pagamento il termine entro il quale il(la) sottoscritto(a) è tenuto(a) a effettuare il pagamento delle somme richieste. Le spese risultanti dalla concessione di tale termine supplementare, e in particolare gli interessi, devono essere calcolati in modo che il loro importo sia equivalente a quello che sarebbe richiesto a tal fine sul mercato monetario o finanziario nazionale.

3.   Il presente impegno è valido a decorrere dal giorno in cui esso è accettato dall'ufficio di garanzia. Il(la) sottoscritto(a) è responsabile del pagamento dell'obbligazione sorta in occasione dell'operazione doganale coperta dal presente impegno, che abbia avuto inizio anteriormente alla data di efficacia della revoca o risoluzione dell'atto costitutivo della garanzia, anche in caso di richiesta di pagamento successiva.

4.   Ai fini del presente impegno, il(la) sottoscritto(a) elegge il proprio domicilio (8) in ciascuno degli altri paesi di cui al punto 1, presso (1):

Paese

Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il(la) sottoscritto(a) riconosce che qualsiasi comunicazione o notifica e, più generalmente, qualsiasi formalità o procedura relative al presente impegno, indirizzate o compiute per iscritto presso uno dei domicili eletti, saranno accettate e a lui(lei) debitamente comunicate.

Il(la) sottoscritto(a) riconosce la competenza del giudice dei luoghi in cui ha eletto domicilio.

Il(la) sottoscritto(a) s'impegna a mantenere le elezioni di domicilio o, se indotto(a) a modificare uno o più domicili eletti, a informare preventivamente l'ufficio di garanzia.

Fatto a …

il …

(Firma) (9)

II.   Accettazione dell'ufficio di garanzia

Ufficio di garanzia di …

Impegno del fideiussore accettato il … a copertura dell'operazione doganale che ha dato luogo alla dichiarazione doganale/dichiarazione di custodia temporanea

n … del …

 (10)

(Timbro e firma)

.

(1)  Cognome e nome o ragione sociale."

(2)  Indirizzo completo."

(3)  Cancellare il nome dello Stato (i nomi degli Stati) sul cui territorio la garanzia non può essere utilizzata."

(4)  I riferimenti al Principato di Andorra e alla Repubblica di San Marino riguardano soltanto le operazioni di transito unionale."

(5)  Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo della persona che presta la garanzia."

(6)  Applicabile con riguardo alle altre imposizioni dovute connesse all'importazione o all'esportazione delle merci quando la garanzia è utilizzata ai fini del vincolo delle merci al regime di transito unionale/comune o può essere utilizzata in più di uno Stato membro."

(7)

  Inserire una o più delle seguenti operazioni doganali:

a)

custodia temporanea;

b)

regime di transito unionale/regime di transito comune;

c)

regime di deposito doganale;

d)

regime di ammissione temporanea con esonero totale dai dazi all'importazione;

e)

regime di perfezionamento attivo;

f)

regime di uso finale;

g)

immissione in libera pratica nell'ambito di una normale dichiarazione in dogana senza dilazione di pagamento;

h)

immissione in libera pratica nell'ambito di una normale dichiarazione in dogana con dilazione di pagamento;

i)

immissione in libera pratica nell'ambito di una dichiarazione in dogana presentata a norma dell'articolo 166 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1);

j)

immissione in libera pratica nell'ambito di una dichiarazione in dogana presentata a norma dell'articolo 182 del regolamento (UE) n. 952/2013;

k)

regime di ammissione temporanea con parziale esonero dai dazi all'importazione;

l)

se diversa dalle precedenti, indicare il tipo di operazione.

"

(1)  Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione di uno di tali paesi, il fideiussore designa, in questo paese, un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui destinata e gli impegni previsti al punto 4, secondo e quarto paragrafo, devono essere stipulati mutatis mutandis. I giudici del luogo di domicilio del fideiussore e dei mandatari sono competenti a conoscere delle vertenze inerenti alla presente garanzia."

(9)  Il firmatario deve far precedere la propria firma dalla seguente menzione manoscritta: «Buono a titolo di garanzia per l'importo di…», indicando l'importo in lettere."

(10)  Deve essere compilato dall'ufficio in cui le merci sono state vincolate al regime o erano in custodia temporanea."

2)

L'allegato C2 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO C2

IMPEGNO DEL FIDEIUSSORE – GARANZIA ISOLATA A MEZZO DI CERTIFICATI

I.   Impegno del fideiussore

1.   Il(la) sottoscritto(a) (8)

residente a (9)

si costituisce fideiussore in solido, presso l'ufficio di garanzia di

nei confronti dell'Unione europea (costituita dal Regno del Belgio, dalla Repubblica di Bulgaria, dalla Repubblica ceca, dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica di Estonia, dalla Repubblica ellenica, dalla Repubblica di Croazia, dal Regno di Spagna, dalla Repubblica francese, dall'Irlanda, dalla Repubblica italiana, dalla Repubblica di Cipro, dalla Repubblica di Lettonia, dalla Repubblica di Lituania, dal Granducato di Lussemburgo, dall'Ungheria, dalla Repubblica di Malta, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica d'Austria, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica portoghese, dalla Romania, dalla Repubblica di Slovenia, dalla Repubblica slovacca, dalla Repubblica di Finlandia, dal Regno di Svezia), nonché nei confronti della Repubblica d'Islanda, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, del Regno di Norvegia, della Repubblica di Serbia, della Confederazione svizzera, della Repubblica di Turchia, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, del Principato di Andorra e della Repubblica di San Marino (10) per tutte le somme di cui un titolare del regime è o diventi debitore nei confronti di detti paesi a titolo di dazi e altri diritti e tributi dovuti in relazione all'importazione o all'esportazione delle merci vincolate al regime di transito comune/unionale, per i quali il(la) sottoscritto(a) ha accettato di impegnare la propria responsabilità mediante il rilascio di certificati di garanzia isolata a concorrenza di un importo massimo di 10 000 EUR per certificato.

2.   Il(la) sottoscritto(a) si impegna ad effettuare, alla prima richiesta scritta delle autorità competenti dei paesi di cui al punto 1, il pagamento delle somme richieste, fino a concorrenza di 10 000 EUR per certificato di garanzia isolata e senza poterlo differire oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, a meno che il(la) sottoscritto(a) o ogni altra persona interessata non provi, prima della scadenza di tale termine, con soddisfazione delle autorità competenti, che l'operazione è stata appurata.

Le autorità competenti possono, a richiesta del(della) sottoscritto(a) e per ogni ragione ritenuta valida, prorogare oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta di pagamento il termine entro il quale il(la) sottoscritto(a) è tenuto(a) a effettuare il pagamento delle somme richieste. Le spese risultanti dalla concessione di tale termine supplementare, e in particolare gli interessi, devono essere calcolati in modo che il loro importo sia equivalente a quello che sarebbe richiesto a tal fine sul mercato monetario o finanziario nazionale.

3.   Il presente impegno è valido a decorrere dal giorno in cui esso è accettato dall'ufficio di garanzia. Il(la) sottoscritto(a) è responsabile del pagamento dell'obbligazione sorta in occasione dell'operazione di transito comune/unionale, coperta dal presente impegno, che abbia avuto inizio anteriormente alla data di efficacia della revoca o risoluzione dell'atto costitutivo della garanzia, anche in caso di richiesta di pagamento successiva.

4.   Ai fini del presente impegno, il(la) sottoscritto(a) elegge il proprio domicilio (11) in ciascuno degli altri paesi di cui al punto 1, presso:

Paese

Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il(la) sottoscritto(a) riconosce che qualsiasi comunicazione o notifica e, più generalmente, qualsiasi formalità o procedura relative al presente impegno, indirizzate o compiute per iscritto presso uno dei domicili eletti, saranno accettate e a lui(lei) debitamente comunicate.

Il(la) sottoscritto(a) riconosce la competenza del giudice dei luoghi in cui ha eletto domicilio.

Il(la) sottoscritto(a) s'impegna a mantenere le elezioni di domicilio o, se indotto(a) a modificare uno o più domicili eletti, a informare preventivamente l'ufficio di garanzia.

Fatto a …

il …

(Firma) (12)

II.   Accettazione dell'ufficio di garanzia

Ufficio di garanzia di

Impegno del fideiussore accettato il …

(Timbro e firma)

.

(8)  Cognome e nome o ragione sociale."

(9)  Indirizzo completo."

(10)  I riferimenti al Principato di Andorra e alla Repubblica di San Marino riguardano soltanto le operazioni di transito unionale."

(11)  Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione di uno di tali paesi, il fideiussore designa, in questo paese, un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui(lei) destinata e gli impegni previsti al punto 4, secondo e quarto paragrafo, devono essere stipulati mutatis mutandis. I giudici del luogo di domicilio del fideiussore e dei mandatari sono competenti a conoscere delle vertenze inerenti alla presente garanzia."

(12)  Il firmatario deve far precedere la propria firma dalla seguente menzione manoscritta: «Buono a titolo di garanzia»"

3)

L'allegato C4 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO C4

IMPEGNO DEL FIDEIUSSORE — GARANZIA GLOBALE

I.   Impegno del fideiussore

1.   Il(la) sottoscritto(a) (13)

residente a (14)

si costituisce fideiussore in solido, presso l'ufficio di garanzia di

a concorrenza di un importo massimo di …

nei confronti dell'Unione europea (costituita dal Regno del Belgio, dalla Repubblica di Bulgaria, dalla Repubblica ceca, dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica di Estonia, dall'Irlanda, dalla Repubblica ellenica, dalla Repubblica di Croazia, dal Regno di Spagna, dalla Repubblica francese, dalla Repubblica italiana, dalla Repubblica di Cipro, dalla Repubblica di Lettonia, dalla Repubblica di Lituania, dal Granducato di Lussemburgo, dall'Ungheria, dalla Repubblica di Malta, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica d'Austria, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica portoghese, dalla Romania, dalla Repubblica di Slovenia, dalla Repubblica slovacca, dalla Repubblica di Finlandia, dal Regno di Svezia), nonché nei confronti della Repubblica d'Islanda, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, del Regno di Norvegia, della Repubblica di Serbia, della Confederazione svizzera, della Repubblica di Turchia, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (15), del Principato di Andorra e della Repubblica di San Marino (16),

per tutte le somme di cui il soggetto che costituisce la presente garanzia (17): … è o diventi debitore nei confronti di detti paesi a titolo di dazi e altri diritti e tributi dovuti (18) che potrebbero sorgere o sono sorti con riguardo alle merci oggetto delle operazioni doganali descritte al punto 1 bis e/o al punto 1 ter.

L'importo massimo della garanzia comprende un importo di

a)

che rappresenta il 100/50/30 % (19) della quota dell'importo di riferimento corrispondente a un importo di obbligazioni doganali e altre spese che potrebbero sorgere, pari alla somma degli importi di cui al punto 1 bis,

nonché

b)

che rappresenta il 100/30 % (19) della quota dell'importo di riferimento corrispondente a un importo di obbligazioni doganali e altre spese sorte, pari alla somma degli importi di cui al punto 1 ter.

1 bis.   Gli importi che costituiscono la quota dell'importo di riferimento corrispondente a un importo di obbligazioni doganali e, ove del caso, altre spese che potrebbero sorgere sono i seguenti per ciascuna delle finalità di seguito elencate (20):

a)

custodia temporanea - …;

b)

regime di transito unionale/regime di transito comune - …;

c)

regime di deposito doganale - …;

d)

regime di ammissione temporanea con esonero totale dai dazi all'importazione - …;

e)

regime di perfezionamento attivo - …;

f)

regime di uso finale - …;

g)

se diversa dalle precedenti, indicare il tipo di operazione - …

1 ter.   Gli importi che costituiscono la quota dell'importo di riferimento corrispondente a un importo di obbligazioni doganali e, ove del caso, altre spese insorte sono i seguenti per ciascuna delle finalità di seguito elencate (20):

a)

immissione in libera pratica nell'ambito di una normale dichiarazione in dogana senza dilazione di pagamento - …;

b)

immissione in libera pratica nell'ambito di una normale dichiarazione in dogana con dilazione di pagamento - …;

c)

immissione in libera pratica nell'ambito di una dichiarazione in dogana presentata a norma dell'articolo 166 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione - …;

d)

immissione in libera pratica nell'ambito di una dichiarazione in dogana presentata a norma dell'articolo 182 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione - …;

e)

regime di ammissione temporanea con esonero parziale dai dazi all'importazione - …;

f)

regime di uso finale - … (21);

g)

se diversa dalle precedenti, indicare il tipo di operazione - …

2.   Il(la) sottoscritto(a) si impegna a effettuare, alla prima richiesta scritta delle autorità competenti degli Stati di cui al punto 1, il pagamento delle somme richieste senza poterlo differire oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, fino al limite dell'importo massimo sopra indicato, a meno che il(la) sottoscritto(a) o ogni altra persona interessata non provi, prima della scadenza di tale termine, con soddisfazione delle autorità doganali, che il regime speciale diverso dal regime di uso finale è stato appurato, che la vigilanza doganale sulle merci in regime di uso finale o la custodia temporanea si sono concluse correttamente o, nel caso delle operazioni diverse dai regimi speciali, che la situazione delle merci è stata regolarizzata.

Le autorità competenti possono, a richiesta del(della) sottoscritto(a) e per ogni ragione ritenuta valida, prorogare oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta di pagamento il termine entro il quale il(la) sottoscritto(a) è tenuto(a) a effettuare il pagamento delle somme richieste. Le spese risultanti dalla concessione di tale termine supplementare, e in particolare gli interessi, devono essere calcolati in modo che il loro importo sia equivalente a quello che sarebbe richiesto a tal fine sul mercato monetario o finanziario nazionale.

Tale importo può essere diminuito delle somme già pagate in virtù del presente impegno soltanto quando il(la) sottoscritto(a) è invitato(a) a pagare un'obbligazione sorta in occasione di un'operazione doganale che ha avuto inizio anteriormente alla data di ricevimento della precedente richiesta di pagamento oppure nei trenta giorni successivi a tale data.

3.   Il presente impegno è valido a decorrere dal giorno in cui esso è accettato dall'ufficio di garanzia. Il(la) sottoscritto(a) è responsabile del pagamento dell'obbligazione sorta in occasione dell'operazione doganale coperta dal presente impegno, che abbia avuto inizio anteriormente alla data di efficacia della revoca o risoluzione dell'atto costitutivo della garanzia, anche in caso di richiesta di pagamento successiva.

4.   Ai fini del presente impegno, il(la) sottoscritto(a) elegge il proprio domicilio (22) in ciascuno degli altri paesi di cui al punto 1, presso:

Paese

Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il(la) sottoscritto(a) riconosce che qualsiasi comunicazione o notifica e, più generalmente, qualsiasi formalità o procedura relative al presente impegno, indirizzate o compiute per iscritto presso uno dei domicili eletti, saranno accettate e a lui(lei) debitamente comunicate.

Il(la) sottoscritto(a) riconosce la competenza del giudice dei luoghi in cui ha eletto domicilio.

Il(la) sottoscritto(a) s'impegna a mantenere le elezioni di domicilio o, se indotto(a) a modificare uno o più domicili eletti, a informare preventivamente l'ufficio di garanzia.

Fatto a …

il …

(Firma) (23)

II.   Accettazione dell'ufficio di garanzia

Ufficio di garanzia di

Impegno del fideiussore accettato il

(Timbro e firma)

.

(13)  Cognome e nome o ragione sociale."

(14)  Indirizzo completo."

(15)  Cancellare il nome del paese (i nomi dei paesi) sul cui territorio la garanzia può essere utilizzata."

(16)  I riferimenti al Principato di Andorra e alla Repubblica di San Marino riguardano soltanto le operazioni di transito unionale."

(17)  Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo della persona che fornisce la garanzia."

(18)  Applicabile con riguardo alle altre imposizioni dovute connesse all'importazione o all'esportazione delle merci quando la garanzia è utilizzata ai fini del vincolo delle merci al regime di transito comune/unionale o può essere utilizzata in più di uno Stato membro o in più di una parte contraente."

(19)  Cancellare le menzioni inutili."

(19)  Cancellare le menzioni inutili."

(20)  I regimi diversi dal transito comune si applicano soltanto nell'Unione."

(20)  I regimi diversi dal transito comune si applicano soltanto nell'Unione."

(21)  Per gli importi dichiarati nell'ambito di una dichiarazione doganale per il regime di uso finale."

(22)  Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione di uno di tali paesi, il fideiussore designa, in questo paese, un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui destinata e gli impegni previsti al punto 4, secondo e quarto comma, devono essere stipulati mutatis mutandis. I giudici del luogo di domicilio del fideiussore e dei mandatari sono competenti a conoscere delle vertenze inerenti alla presente garanzia.”."

(23)  Il firmatario deve far precedere la propria firma dalla seguente menzione manoscritta: «Buono a titolo di garanzia per l'importo di…», indicando l'importo in lettere."

4)

Nell'allegato C5, riga 7, i termini «Regno Unito» sono inseriti tra i termini «Turchia» e «Andorra (*)».

5)

Nell'allegato C6, riga 6, i termini «Regno Unito» sono inseriti tra i termini «Turchia» e «Andorra (*)».


(1)  Cognome e nome o ragione sociale.

(2)  Indirizzo completo.

(3)  Cancellare il nome dello Stato (i nomi degli Stati) sul cui territorio la garanzia non può essere utilizzata.

(4)  I riferimenti al Principato di Andorra e alla Repubblica di San Marino riguardano soltanto le operazioni di transito unionale.

(5)  Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo della persona che presta la garanzia.

(6)  Applicabile con riguardo alle altre imposizioni dovute connesse all'importazione o all'esportazione delle merci quando la garanzia è utilizzata ai fini del vincolo delle merci al regime di transito unionale/comune o può essere utilizzata in più di uno Stato membro.

(7)  Inserire una o più delle seguenti operazioni doganali:

a)

custodia temporanea;

b)

regime di transito unionale/regime di transito comune;

c)

regime di deposito doganale;

d)

regime di ammissione temporanea con esonero totale dai dazi all'importazione;

e)

regime di perfezionamento attivo;

f)

regime di uso finale;

g)

immissione in libera pratica nell'ambito di una normale dichiarazione in dogana senza dilazione di pagamento;

h)

immissione in libera pratica nell'ambito di una normale dichiarazione in dogana con dilazione di pagamento;

i)

immissione in libera pratica nell'ambito di una dichiarazione in dogana presentata a norma dell'articolo 166 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1);

j)

immissione in libera pratica nell'ambito di una dichiarazione in dogana presentata a norma dell'articolo 182 del regolamento (UE) n. 952/2013;

k)

regime di ammissione temporanea con parziale esonero dai dazi all'importazione;

l)

se diversa dalle precedenti, indicare il tipo di operazione.

(1)  Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione di uno di tali paesi, il fideiussore designa, in questo paese, un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui destinata e gli impegni previsti al punto 4, secondo e quarto paragrafo, devono essere stipulati mutatis mutandis. I giudici del luogo di domicilio del fideiussore e dei mandatari sono competenti a conoscere delle vertenze inerenti alla presente garanzia.

(9)  Il firmatario deve far precedere la propria firma dalla seguente menzione manoscritta: «Buono a titolo di garanzia per l'importo di…», indicando l'importo in lettere.

(10)  Deve essere compilato dall'ufficio in cui le merci sono state vincolate al regime o erano in custodia temporanea.

(8)  Cognome e nome o ragione sociale.

(9)  Indirizzo completo.

(10)  I riferimenti al Principato di Andorra e alla Repubblica di San Marino riguardano soltanto le operazioni di transito unionale.

(11)  Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione di uno di tali paesi, il fideiussore designa, in questo paese, un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui(lei) destinata e gli impegni previsti al punto 4, secondo e quarto paragrafo, devono essere stipulati mutatis mutandis. I giudici del luogo di domicilio del fideiussore e dei mandatari sono competenti a conoscere delle vertenze inerenti alla presente garanzia.

(12)  Il firmatario deve far precedere la propria firma dalla seguente menzione manoscritta: «Buono a titolo di garanzia»

(13)  Cognome e nome o ragione sociale.

(14)  Indirizzo completo.

(15)  Cancellare il nome del paese (i nomi dei paesi) sul cui territorio la garanzia può essere utilizzata.

(16)  I riferimenti al Principato di Andorra e alla Repubblica di San Marino riguardano soltanto le operazioni di transito unionale.

(17)  Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo della persona che fornisce la garanzia.

(18)  Applicabile con riguardo alle altre imposizioni dovute connesse all'importazione o all'esportazione delle merci quando la garanzia è utilizzata ai fini del vincolo delle merci al regime di transito comune/unionale o può essere utilizzata in più di uno Stato membro o in più di una parte contraente.

(19)  Cancellare le menzioni inutili.

(20)  I regimi diversi dal transito comune si applicano soltanto nell'Unione.

(21)  Per gli importi dichiarati nell'ambito di una dichiarazione doganale per il regime di uso finale.

(22)  Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione di uno di tali paesi, il fideiussore designa, in questo paese, un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui destinata e gli impegni previsti al punto 4, secondo e quarto comma, devono essere stipulati mutatis mutandis. I giudici del luogo di domicilio del fideiussore e dei mandatari sono competenti a conoscere delle vertenze inerenti alla presente garanzia.”.

(23)  Il firmatario deve far precedere la propria firma dalla seguente menzione manoscritta: «Buono a titolo di garanzia per l'importo di…», indicando l'importo in lettere.»


14.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 317/56


DECISIONE N. 1/2018 DEL COMITATO CONGIUNTO UE-PTC

del 4 dicembre 2018

riguardo all'invito al Regno Unito ad aderire alla convenzione relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci [2018/1989]

IL COMITATO CONGIUNTO,

vista la convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 11, paragrafo 3, della convenzione relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci («convenzione»), il comitato congiunto istituito da tale convenzione adotta, mediante decisione, inviti ai paesi terzi ad aderire a tale convenzione.

(2)

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («Regno Unito») ha espresso l'intenzione di aderire alle convenzioni quale parte contraente distinta a decorrere dalla data in cui la convenzione non si applicherà più nei confronti del Regno Unito e al suo interno.

(3)

La circolazione delle merci con il Regno Unito sarebbe agevolata dalla semplificazione delle formalità negli scambi di merci tra il Regno Unito e l'Unione europea, la Repubblica d'Islanda, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Regno di Norvegia, la Repubblica di Serbia, la Confederazione svizzera e la Repubblica di Turchia.

(4)

Al fine di conseguire tale agevolazione, è opportuno invitare il Regno Unito ad aderire alla convenzione.

(5)

L'adesione del Regno Unito alla convenzione dovrebbe avere effetto solo a decorrere dalla data in cui la convenzione non si applicherà più al Regno Unito in quanto Stato membro dell'Unione europea o, se l'Unione europea e il Regno Unito concorderanno disposizioni transitorie in base alle quali la convenzione si applica nei confronti del Regno Unito e al suo interno, a decorrere dalla data in cui cesseranno di applicarsi tali disposizioni transitorie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Regno Unito è invitato ad aderire alla convenzione, a norma dell'articolo 11 bis della convenzione, a decorrere dalla data in cui cesserà di essere uno Stato membro dell'Unione europea o dalla data in cui cesserà di applicarsi qualsiasi accordo transitorio tra l'Unione europea e il Regno Unito in base al quale la convenzione si applica nei confronti del Regno Unito e al suo interno.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2018

Per il Comitato Congiunto

Il presidente

Philip KERMODE


(1)  GU UE L 134 del 22.5.1987, pag. 2.