ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 311

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

61° anno
7 dicembre 2018


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2018/1909 del Consiglio, del 4 dicembre 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda lo scambio di informazioni ai fini del monitoraggio della corretta applicazione del regime di call-off stock

1

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva (UE) 2018/1910 del Consiglio, del 4 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto di imposizione degli scambi tra Stati membri

3

 

 

II   Atti non legislativi

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2018/1911 del Consiglio, del 26 novembre 2018, che modifica il regolamento (UE) 2015/1588 sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali ( 1 )

8

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1912 del Consiglio, del 4 dicembre 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 282/2011 per quanto riguarda talune esenzioni connesse alle operazioni intracomunitarie

10

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1913 della Commissione, del 6 dicembre 2018, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva tribenuron, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ( 1 )

13

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1914 della Commissione, del 6 dicembre 2018, concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva quinoxifen, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ( 1 )

17

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1915 della Commissione, del 6 dicembre 2018, che approva la sostanza attiva Metschnikowia fructicola ceppo NRRL Y-27328, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ( 1 )

20

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1916 della Commissione, del 6 dicembre 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga del periodo di approvazione della sostanza attiva bispyribac ( 1 )

24

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1917 della Commissione, del 6 dicembre 2018, concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva flurtamone, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ( 1 )

27

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1918 del Consiglio, del 4 dicembre 2018, che autorizza il Regno Unito ad applicare una misura speciale di deroga agli articoli 16 e 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

30

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1919 del Consiglio, del 4 dicembre 2018, recante modifica della decisione 2009/790/CE che autorizza la Repubblica di Polonia a introdurre una misura di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

32

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1920 del Consiglio, del 4 dicembre 2018, recante modifica della decisione di esecuzione 2010/99/UE che autorizza la Repubblica di Lituania a prorogare l'applicazione di una misura di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

34

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1921 del Consiglio, del 4 dicembre 2018, recante modifica della decisione di esecuzione 2013/191/UE che autorizza la Lettonia ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

36

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

REGOLAMENTI

7.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 311/1


REGOLAMENTO (UE) 2018/1909 DEL CONSIGLIO

del 4 dicembre 2018

che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda lo scambio di informazioni ai fini del monitoraggio della corretta applicazione del regime di call-off stock

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire un adeguato monitoraggio della semplificazione introdotta nella direttiva 2006/112/CE del Consiglio (3) per quanto riguarda il regime di call-off stock, è necessario che le pertinenti autorità competenti degli Stati membri abbiano un accesso automatizzato ai dati raccolti presso i soggetti passivi relativamente a tali operazioni.

(2)

Poiché le disposizioni contenute nel presente regolamento derivano da modifiche introdotte dalla direttiva (UE) 2018/1910 del Consiglio (4), il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data di applicazione di tali modifiche.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio (5),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 904/2010 è così modificato:

1)

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

i numeri di identificazione IVA delle persone che hanno effettuato le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di cui alla lettera b) e i numeri di identificazione IVA delle persone che hanno trasmesso, in conformità dell'articolo 262, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, le informazioni relative alle persone a cui è stato attribuito un numero di identificazione IVA di cui alla lettera a);»;

2)

alla lettera e), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«e)

il valore totale delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui alla lettera b) effettuate da ognuna delle persone di cui alla lettera c) per ciascuna persona a cui è stato attribuito un numero di identificazione IVA da un altro Stato membro e, per ognuna delle persone che hanno trasmesso le informazioni in conformità dell'articolo 262, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, il relativo numero di identificazione IVA e le informazioni che hanno trasmesso in merito a ciascuna persona a cui è stato attribuito un numero di identificazione IVA da un altro Stato membro, a condizione che:».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2018

Per il Consiglio

Il presidente

H. LÖGER


(1)  Parere del 3 luglio 2018 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU C 283 del 10.8.2018, pag. 35.

(3)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

(4)  Direttiva (UE) 2018/1910 del Consiglio, del 4 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto di imposizione degli scambi tra Stati membri (cfr. pag. 3 della presente Gazzetta ufficiale).

(5)  Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto (GU L 268 del 12.10.2010, pag. 1).


DIRETTIVE

7.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 311/3


DIRETTIVA (UE) 2018/1910 DEL CONSIGLIO

del 4 dicembre 2018

che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto di imposizione degli scambi tra Stati membri

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)

Nel 1967, quando il Consiglio ha adottato il sistema comune d'imposta sul valore aggiunto («IVA») con la prima direttiva 67/227/CEE del Consiglio (3) e la seconda direttiva 67/228/CEE del Consiglio (4), era stato assunto l'impegno a istituire un sistema dell'IVA definitivo che funzionasse all'interno della Comunità europea con le stesse modalità che avrebbe avuto all'interno di un singolo Stato membro. Poiché non sussistevano le condizioni politiche e tecniche per un tale sistema, quando le frontiere fiscali tra gli Stati membri sono state soppresse alla fine del 1992 è stato adottato un regime dell'IVA transitorio. La direttiva 2006/112/CE del Consiglio (5) prevede che tale regime transitorio sia sostituito da un regime definitivo.

(2)

Conformemente alla comunicazione del 7 aprile 2016 sul piano d'azione sull'IVA, la Commissione ha presentato una proposta che definisce gli elementi per un sistema dell'IVA definitivo applicabile agli scambi transfrontalieri tra imprese (B2B) fra gli Stati membri; tale proposta sarebbe fondata sul principio dell'imposizione delle cessioni transfrontaliere di beni nello Stato membro di destinazione.

(3)

Nelle conclusioni dell'8 novembre 2016 il Consiglio ha invitato la Commissione ad apportare taluni miglioramenti alle norme dell'Unione in materia di IVA per le operazioni transfrontaliere, con riguardo al ruolo del numero di identificazione IVA nell'ambito dell'esenzione delle cessioni intracomunitarie, al regime di call-off stock, alle operazioni a catena e alla prova del trasporto ai fini dell'esenzione delle operazioni intracomunitarie.

(4)

Alla luce della richiesta formulata dal Consiglio e del fatto che occorreranno diversi anni prima che sia attuato il sistema dell'IVA definitivo per gli scambi intracomunitari, tali misure specifiche, volte ad armonizzare e semplificare talune disposizioni per le imprese, sono appropriate.

(5)

Il call-off stock si riferisce alla situazione in cui, al momento del trasporto di beni verso un altro Stato membro, il cedente conosce già l'identità dell'acquirente al quale tali beni saranno ceduti in una fase successiva e dopo il loro arrivo nello Stato membro di destinazione. Attualmente questa situazione dà luogo a una cessione presunta (nello Stato membro di partenza dei beni) e a un acquisto intracomunitario presunto (nello Stato membro di arrivo dei beni), seguiti da una cessione «interna» nello Stato membro di arrivo, per la quale il cedente deve essere identificato ai fini dell'IVA in tale Stato membro. Per evitare che ciò accada tali operazioni, quando hanno luogo tra due soggetti passivi, dovrebbero essere considerate, a determinate condizioni, una cessione esente nello Stato membro di partenza e un acquisto intracomunitario nello Stato membro di arrivo.

(6)

Le operazioni a catena si riferiscono a cessioni successive di beni che sono oggetto di un unico trasporto intracomunitario. La circolazione intracomunitaria dei beni dovrebbe essere imputata a una sola delle cessioni e solo detta cessione dovrebbe beneficiare dell'esenzione dall'IVA prevista per le cessioni intracomunitarie. Le altre cessioni nella catena dovrebbero essere soggette a imposizione e potrebbero necessitare dell'identificazione IVA del cedente nello Stato membro di cessione. Al fine di evitare approcci diversi tra gli Stati membri, che possono avere come conseguenza la doppia imposizione o la non imposizione, e al fine di accrescere la certezza del diritto per gli operatori, è opportuno stabilire una norma comune secondo cui, purché siano soddisfatte determinate condizioni, il trasporto dei beni dovrebbe essere imputato a una sola cessione all'interno della catena di operazioni.

(7)

Per quanto riguarda il numero di identificazione IVA in relazione all'esenzione per le cessioni di beni nell'ambito di scambi intracomunitari, si propone che l'inserimento del numero di identificazione IVA dell'acquirente nel sistema di scambio di informazioni sull'IVA (VIES), assegnato da uno Stato membro diverso da quello in cui ha inizio il trasporto dei beni, diventi, oltre alla condizione di trasporto dei beni al di fuori dello Stato membro di cessione, una condizione sostanziale per l'applicazione dell'esenzione anziché un requisito formale. L'inserimento nell'elenco VIES è inoltre essenziale per informare lo Stato membro di arrivo della presenza dei beni nel suo territorio ed è pertanto un elemento chiave nella lotta contro la frode nell'Unione. Per questo motivo gli Stati membri dovrebbero garantire che, qualora il cedente non rispetti i suoi obblighi di inserimento nell'elenco VIES, l'esenzione non si applichi, salvo quando il cedente agisce in buona fede, vale a dire quando può debitamente giustificare dinanzi alle autorità fiscali competenti la sua mancanza in relazione all'elenco riepilogativo, il che potrebbe anche comprendere, in quel momento, la comunicazione da parte del cedente delle informazioni corrette come prescritto a norma dell'articolo 264 della direttiva 2006/112/CE.

(8)

Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire il miglioramento del funzionamento del regime dell'IVA nel contesto degli scambi transfrontalieri tra imprese (B2B), non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(9)

Conformemente alla dichiarazione politica comune, del 28 settembre 2011, degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi (6), gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi debitamente motivati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra le componenti della direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.

(10)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2006/112/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2006/112/CE è così modificata:

1)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 17 bis

1.   Non è assimilato a una cessione di beni effettuata a titolo oneroso il trasferimento, da parte di un soggetto passivo, di un bene della sua impresa a destinazione di un altro Stato membro in regime di call-off stock.

2.   Ai fini del presente articolo, si ritiene che esista un regime di call-off stock qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

i beni sono spediti o trasportati da un soggetto passivo, o da un terzo che agisce per suo conto, verso un altro Stato membro, in previsione del fatto che tali beni saranno ivi ceduti, in una fase successiva e dopo il loro arrivo, a un altro soggetto passivo che ha il diritto di acquisire la proprietà di tali beni in conformità di un accordo esistente tra i due soggetti passivi;

b)

il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni non ha stabilito la sede della propria attività economica né dispone di una stabile organizzazione nello Stato membro verso cui i beni sono spediti o trasportati;

c)

il soggetto passivo destinatario della cessione di beni è identificato ai fini dell'IVA nello Stato membro verso cui i beni sono spediti o trasportati e la sua identità e il numero di identificazione IVA attribuitogli da tale Stato membro sono noti al soggetto passivo di cui alla lettera b) nel momento in cui ha inizio la spedizione o il trasporto;

d)

il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni registra il loro trasferimento nel registro di cui all'articolo 243, paragrafo 3, e inserisce nell'elenco riepilogativo di cui all'articolo 262, paragrafo 2, l'identità del soggetto passivo che acquista i beni e il numero di identificazione IVA attribuitogli dallo Stato membro verso cui i beni sono spediti o trasportati.

3.   Se le condizioni di cui al paragrafo 2 sono soddisfatte, al momento del trasferimento del diritto di disporre dei beni come proprietario al soggetto passivo di cui al paragrafo 2, lettera c), e purché il trasferimento abbia luogo entro il termine di cui al paragrafo 4, si applicano le seguenti norme:

a)

una cessione di beni in conformità dell'articolo 138, paragrafo 1, si considera effettuata dal soggetto passivo che ha spedito o trasportato i beni esso stesso, o tramite un terzo che ha agito per suo conto, verso lo Stato membro a partire dal quale i beni sono stati spediti o trasportati;

b)

un acquisto intracomunitario di beni si considera effettuato dal soggetto passivo a cui tali beni sono ceduti nello Stato membro verso cui i beni sono stati spediti o trasportati.

4.   Se entro 12 mesi dall'arrivo dei beni nello Stato membro verso il quale sono stati spediti o trasportati, essi non sono stati ceduti al soggetto passivo cui erano destinati, di cui al paragrafo 2, lettera c), e al paragrafo 6, e non si è verificata alcuna delle circostanze di cui al paragrafo 7, si considera che il trasferimento ai sensi dell'articolo 17 abbia luogo il giorno successivo alla scadenza del periodo di 12 mesi.

5.   Si considera che non abbia luogo alcun trasferimento ai sensi dell'articolo 17 se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

il diritto di disporre dei beni non è stato trasferito e tali beni sono rispediti allo Stato membro a partire dal quale sono stati spediti o trasportati, entro il termine di cui al paragrafo 4; e

b)

il soggetto passivo che ha spedito o trasportato i beni ne indica la rispedizione nel registro di cui all'articolo 243, paragrafo 3.

6.   Se entro il periodo di cui al paragrafo 4 il soggetto passivo di cui al paragrafo 2, lettera c), è sostituito da un altro soggetto passivo, si considera che non abbia luogo alcun trasferimento ai sensi dell'articolo 17 al momento della sostituzione, a condizione che:

a)

siano soddisfatte tutte le altre condizioni applicabili di cui al paragrafo 2; e

b)

il soggetto passivo di cui al paragrafo 2, lettera b), indichi la sostituzione nel registro di cui all'articolo 243, paragrafo 3.

7.   Se entro il termine di cui al paragrafo 4 una qualsiasi delle condizioni di cui ai paragrafi 2 e 6 cessa di essere soddisfatta, si considera che il trasferimento di beni in conformità dell'articolo 17 abbia luogo nel momento in cui la pertinente condizione non è più soddisfatta.

Se i beni sono ceduti a una persona diversa dal soggetto passivo di cui al paragrafo 2, lettera c), o al paragrafo 6, si considera che le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 6 cessino di essere soddisfatte immediatamente prima di tale cessione.

Se i beni sono spediti o trasportati in un paese diverso dallo Stato membro a partire dal quale sono stati inizialmente trasferiti, si considera che le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 6 cessino di essere soddisfatte immediatamente prima che abbia inizio tale spedizione o trasporto.

In caso di distruzione, perdita o furto dei beni, si considera che le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 6 cessino di essere soddisfatte il giorno in cui i beni sono stati effettivamente rimossi o distrutti oppure, se non è possibile stabilire tale data, il giorno in cui ne è accertata la distruzione o la scomparsa.»;

2)

al titolo V, capo 1, sezione 2, è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 36 bis

1.   Qualora lo stesso bene sia successivamente ceduto e sia spedito o trasportato da uno Stato membro a un altro direttamente dal primo cedente all'ultimo acquirente nella catena, la spedizione o il trasporto sono imputati unicamente alla cessione effettuata nei confronti dell'operatore intermedio.

2.   In deroga al paragrafo 1, la spedizione o il trasporto sono imputati unicamente alla cessione di beni effettuata dall'operatore intermedio se quest'ultimo ha comunicato al cedente il numero di identificazione IVA attribuitogli dallo Stato membro a partire dal quale i beni sono spediti o trasportati.

3.   Ai fini del presente articolo, per «operatore intermedio» s'intende un cedente all'interno della catena diverso dal primo cedente della catena, che spedisce o trasporta i beni esso stesso o tramite un terzo che agisce per suo conto.

4.   Il presente articolo non si applica alle situazioni di cui all'articolo 14 bis.»;

3)

l'articolo 138 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli Stati membri esentano le cessioni di beni spediti o trasportati, fuori del loro rispettivo territorio ma nella Comunità, dal venditore o dall'acquirente o per loro conto, se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a)

i beni sono ceduti a un altro soggetto passivo, o a un ente non soggetto passivo, che agisce in quanto tale in uno Stato membro diverso da quello in cui la spedizione o il trasporto dei beni ha inizio;

b)

il soggetto passivo o un ente non soggetto passivo destinatario della cessione è identificato ai fini dell'IVA in uno Stato membro diverso da quello in cui la spedizione o il trasporto dei beni ha inizio e ha comunicato al cedente tale numero di identificazione IVA.»;

b)

è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis.   L'esenzione prevista al paragrafo 1 non si applica qualora il cedente non abbia rispettato l'obbligo, di cui agli articoli 262 e 263, di presentare un elenco riepilogativo o l'elenco riepilogativo da lui presentato non riporti le informazioni corrette riguardanti tale cessione come previsto dall'articolo 264, a meno che egli non possa debitamente giustificare la sua mancanza secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti.»;

4)

all'articolo 243 è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.   Il soggetto passivo che trasferisce beni nell'ambito del regime di call-off stock di cui all'articolo 17 bis tiene un registro che consente alle autorità fiscali di verificare la corretta applicazione di tale articolo.

Il soggetto passivo destinatario di una cessione di beni nell'ambito del regime di call-off stock di cui all'articolo 17 bis tiene un registro di tali beni.»;

5)

l'articolo 262 è sostituito dal seguente:

«Articolo 262

1.   Il soggetto passivo identificato ai fini dell'IVA deposita un elenco riepilogativo contenente i seguenti elementi:

a)

gli acquirenti identificati ai fini dell'IVA cui ha ceduto dei beni alle condizioni previste all'articolo 138, paragrafo 1, e all'articolo 138, paragrafo 2, lettera c);

b)

le persone identificate ai fini dell'IVA cui ha ceduto dei beni che gli sono stati ceduti tramite gli acquisti dei beni intracomunitari di cui all'articolo 42;

c)

i soggetti passivi e gli enti non soggetti passivi identificati ai fini dell'IVA cui ha prestato servizi, diversi dai servizi esenti da IVA nello Stato membro in cui la prestazione è imponibile, per i quali il destinatario dei servizi è debitore dell'imposta conformemente all'articolo 196.

2.   Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, il soggetto passivo trasmette le informazioni relative al numero di identificazione IVA dei soggetti passivi cui sono destinati i beni che sono spediti o trasportati in regime di call-off stock in conformità delle condizioni di cui all'articolo 17 bis, nonché le informazioni relative a eventuali modifiche delle informazioni trasmesse.»;

6)

gli articoli 403 e 404 sono soppressi.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2019, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2020.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2018

Per il Consiglio

Il presidente

H. LÖGER


(1)  Parere del 3 ottobre 2018.

(2)  Parere del 14 marzo 2018.

(3)  Prima direttiva 67/227/CEE del Consiglio, dell'11 aprile 1967, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari (GU 71 del 14.4.1967, pag. 1301).

(4)  Seconda direttiva 67/228/CEE del Consiglio, dell'11 aprile 1967, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - Struttura e modalità d'applicazione del sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU 71 del 14.4.1967, pag. 1303).

(5)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

(6)  GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

7.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 311/8


REGOLAMENTO (UE) 2018/1911 DEL CONSIGLIO

del 26 novembre 2018

che modifica il regolamento (UE) 2015/1588 sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 109,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio (2) autorizza la Commissione a dichiarare, mediante regolamenti, che determinate categorie di aiuti sono compatibili con il mercato interno e sono dispensate dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

(2)

I fondi dell'UE a gestione centralizzata, vale a dire i fondi in regime di gestione diretta o indiretta dell'Unione (ad esclusione dei fondi in regime di gestione concorrente con gli Stati membri), sostengono un numero crescente di attività nell'interesse comune dell'UE tramite strumenti finanziari o garanzie di bilancio e apportano quindi un contributo particolarmente utile per la crescita e la coesione. È opportuno che la Commissione sia abilitata a dichiarare che, a determinate condizioni, gli aiuti concessi dagli Stati membri, laddove tali aiuti siano erogati mediante questi strumenti finanziari o queste garanzie di bilancio a gestione centralizzata o da essi sostenuti, sono compatibili con il mercato interno e non sono soggetti all'obbligo di notifica. In base all'esperienza della Commissione, tali aiuti non danno luogo a distorsioni significative della concorrenza in quanto rispondono alle condizioni applicabili agli strumenti finanziari o alle garanzie di bilancio pertinenti attuati dagli organismi dell'Unione ed è possibile definire precise condizioni di compatibilità.

(3)

La promozione della cooperazione territoriale europea è una priorità importante della politica di coesione dell'UE. È opportuno che la Commissione sia abilitata a dichiarare che, a determinate condizioni, gli aiuti a favore di progetti di cooperazione territoriale europea sono compatibili con il mercato interno e non sono soggetti all'obbligo di notifica. In base all'esperienza della Commissione, tali aiuti hanno solo effetti limitati sulla concorrenza e sugli scambi tra gli Stati membri e possono essere definite chiare condizioni di compatibilità.

(4)

Il campo di applicazione del regolamento (UE) 2015/1588 dovrebbe pertanto essere esteso a queste categorie di aiuti.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2015/1588,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) 2015/1588 sono aggiunti i seguenti punti:

«xv)

dei finanziamenti erogati mediante strumenti finanziari o garanzie di bilancio dell'UE a gestione centralizzata o da essi sostenuti, qualora l'aiuto sia concesso sotto forma di un finanziamento aggiuntivo fornito mediante risorse statali;

xvi)

dei progetti sostenuti da programmi di cooperazione territoriale europea dell'UE;».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2018

Per il Consiglio

La presidente

J. BOGNER-STRAUSS


(1)  Parere del 14 novembre 2018 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 1).


7.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 311/10


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1912 DEL CONSIGLIO

del 4 dicembre 2018

che modifica il regolamento (UE) n. 282/2011 per quanto riguarda talune esenzioni connesse alle operazioni intracomunitarie

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l'articolo 397,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Nella comunicazione del 7 aprile 2016 relativa al piano d'azione sull'IVA, la Commissione ha annunciato l'intenzione di presentare una proposta relativa ad un sistema definitivo in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri tra imprese tra Stati membri. Il Consiglio, nelle conclusioni dell'8 novembre 2016, ha invitato la Commissione a presentare, nel frattempo, alcuni miglioramenti alle norme dell'Unione in materia di IVA per quanto riguarda le operazioni transfrontaliere, anche in materia di esenzioni a favore delle operazioni intracomunitarie.

(2)

La direttiva 2006/112/CE stabilisce una serie di condizioni per esentare dall'IVA le cessioni di beni nell'ambito di determinate operazioni intracomunitarie. Una di tali condizioni consiste nel fatto che i beni devono essere spediti o trasportati da uno Stato membro ad un altro Stato membro.

(3)

Tuttavia, le divergenze di approccio tra gli Stati membri nell'applicazione di tali esenzioni per le operazioni transfrontaliere hanno creato difficoltà e incertezza giuridica per le imprese. Ciò risulta in contrasto con l'obiettivo di migliorare gli scambi commerciali intracomunitari e con l'abolizione delle frontiere fiscali. È dunque importante specificare e armonizzare le condizioni alle quali le esenzioni possono applicarsi.

(4)

Poiché le frodi transfrontaliere in materia di IVA sono essenzialmente associate alle esenzioni per le cessioni intracomunitarie, è necessario individuare talune circostanze in cui i beni dovrebbero essere considerati spediti o trasportati dal territorio dello Stato membro di cessione.

(5)

Al fine di fornire soluzioni pratiche per le imprese, nonché garanzie per le amministrazioni fiscali, è opportuno introdurre due presunzioni refutabili nel regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio (2).

(6)

Le disposizioni di semplificazione del regime di call-off stock dovrebbero essere accompagnate da adeguati obblighi in materia di registrazione, al fine di garantirne la corretta applicazione.

(7)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 è modificato come segue:

1)

nel capo VIII è inserita la sezione seguente:

«Sezione 2 bis

Esenzioni connesse alle operazione intracomunitarie

(Articoli da 138 A 142 della Direttiva 2006/112/CE)

Articolo 45 bis

1.   Ai fini dell'applicazione delle esenzioni di cui all'articolo 138 della direttiva 2006/112/CE, si presume che i beni siano stati spediti o trasportati dal territorio di uno Stato membro verso una destinazione esterna al proprio territorio ma nella Comunità, in presenza di una dei casi seguenti:

a)

il venditore certifica che i beni sono stati spediti o trasportati da lui o da un terzo per suo conto ed il veditore è in possesso di almeno due degli elementi di prova non contraddittori di cui al paragrafo 3, lettera a), rilasciati da due diverse parti indipendenti l'una dall'altra, dal venditore e dall'acquirente, o il venditore è in possesso di uno qualsiasi dei singoli elementi di cui al paragrafo 3, lettera a), in combinazione con uno qualsiasi dei singoli elementi di prova non contradditori di cui al paragrafo 3, lettera b), che confermano la spedizione o il trasporto rilasciati da due diverse parti indipendenti l'una dall'altra, dal venditore e dall'acquirente;

b)

il venditore è in possesso di:

i)

una dichiarazione scritta dall'acquirente che certifica che i beni sono stati trasportati o spediti dall'acquirente, o da un terzo per conto dello stesso acquirente, e che identifica lo Stato membro di destinazione dei beni; tale dichiarazione scritta indica la data di rilascio; il nome e l'indirizzo dell'acquirente; la quantità e la natura dei beni; la data e il luogo di arrivo dei beni; nel caso di cessione di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo di trasporto; nonché l'identificazione della persona che accetta i beni per conto dell'acquirente; e

ii)

almeno due degli elementi di prova non contraddittori di cui al paragrafo 3, lettera a), rilasciati da due diverse parti e che siano indipendenti l'una dall'altra, dal venditore e dall'acquirente, o uno qualsiasi dei singoli elementi di cui al paragrafo 3, lettera a), in combinazione con uno qualsiasi dei singoli elementi di prova non contradditori di cui al paragrafo 3, lettera b), che confermano la spedizione o il trasporto, rilasciati da due parti indipendenti l'una dall'altra, dal venditore e dall'acquirente.

L'acquirente deve fornire al venditore la dichiarazione scritta di cui alla lettera b), punto i), entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione.

2.   Un'autorità fiscale può refutare la presunzione di cui al paragrafo 1.

3.   Ai fini del paragrafo 1, sono accettati come elementi di prova della spedizione o del trasporto:

a)

i documenti relativi al trasporto o alla spedizione dei beni, ad esempio un documento o una lettera CMR riportante la firma, una polizza di carico, una fattura di trasporto aereo, oppure una fattura emessa dallo spedizioniere;

b)

i documenti seguenti:

i)

una polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni;

ii)

documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio da un notaio, che confermano l'arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;

iii)

una ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro.».

2)

Nel capo X è inserita la sezione seguente:

«Sezione 1 bis

Obblighi generali

(Articoli 242 E 243 della Direttiva 2006/112/CE)

Articolo 54 bis

1.   Il registro di cui all'articolo 243, paragrafo 3, della direttiva 2006/112/CE che deve essere tenuto da ogni soggetto passivo che trasferisce i beni in regime di call-off stock contiene le informazioni seguenti:

a)

lo Stato membro a partire dal quale i beni sono stati spediti o trasportati e la data di spedizione o di trasporto dei beni;

b)

il numero di identificazione IVA del soggetto passivo destinatario dei beni, attribuito dallo Stato membro verso il quale i beni sono spediti o trasportati;

c)

lo Stato membro verso cui i beni sono spediti o trasportati, il numero di identificazione IVA del depositario, l'indirizzo del deposito in cui i beni sono immagazzinati all'arrivo, e la data di arrivo dei beni al deposito;

d)

il valore, la descrizione e la quantità dei beni arrivati al deposito;

e)

il numero di identificazione IVA del soggetto passivo che sostituisce la persona di cui alla lettera b) del presente paragrafo, alle condizioni di cui all'articolo 17 bis, paragrafo 6, della direttiva 2006/112/CE;

f)

la base imponibile, la descrizione e la quantità dei beni ceduti, la data in cui ha luogo la cessione dei beni di cui all'articolo 17 bis, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2006/112/CE e il numero di identificazione IVA dell'acquirente;

g)

la base imponibile, la descrizione e la quantità dei beni, la data in cui si verifica una delle condizioni e il relativo motivo in conformità dell'articolo 17 bis, paragrafo 7 della direttiva 2006/112/CE;

h)

il valore, la descrizione e la quantità dei beni rispediti, nonché la data in cui sono rispediti i beni di cui all'articolo 17 bis, paragrafo 5, della direttiva 2006/112/CE.

2.   Il registro di cui all'articolo 243, paragrafo 3, della direttiva 2006/112/CE che deve essere tenuto da ogni soggetto passivo destinatario della cessione dei beni in regime di call-off stock contiene le seguenti informazioni:

a)

il numero di identificazione IVA del soggetto passivo che trasferisce i beni in regime di call-off stock;

b)

la descrizione e la quantità dei beni a lui destinati;

c)

la data in cui i beni a lui destinati arrivano al deposito;

d)

la base imponibile, la descrizione e la quantità dei beni a lui ceduti, nonché la data in cui ha luogo l'acquisto intracomunitario di beni di cui all'articolo 17 bis, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2006/112/CE;

e)

la descrizione e la quantità dei beni e la data in cui i beni sono prelevati dal deposito per ordine del soggetto passivo di cui alla lettera a);

f)

la descrizione e la quantità dei beni distrutti o mancanti e la data di distruzione, perdita o furto dei beni precedentemente arrivati al deposito o la data in cui ne è accertata la distruzione o la scomparsa.

Qualora i beni siano spediti o trasportati in regime di call-off stock a un depositario diverso dal soggetto passivo destinatario dei beni, il registro di tale soggetto passivo non deve contenere le informazioni di cui alle lettere c), e) ed f) del primo comma.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2018

Per il Consiglio

Il presidente

H. LÖGER


(1)  GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto (GU L 77 del 23.3.2011, pag. 1).


7.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 311/13


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1913 DELLA COMMISSIONE

del 6 dicembre 2018

che rinnova l'approvazione della sostanza attiva tribenuron, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, in particolare l'articolo 20, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2005/54/CE della Commissione (2) ha iscritto la sostanza attiva tribenuron nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (3).

(2)

Le sostanze attive iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (4).

(3)

L'approvazione della sostanza attiva tribenuron indicata nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, scade il 31 ottobre 2019.

(4)

Una domanda di rinnovo dell'approvazione del tribenuron è stata presentata in conformità all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (5) entro i termini previsti in tale articolo.

(5)

Il richiedente ha presentato i fascicoli supplementari richiesti a norma dell'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012. La domanda è stata ritenuta completa dallo Stato membro relatore.

(6)

Lo Stato membro relatore ha elaborato in consultazione con lo Stato membro correlatore un rapporto di valutazione per il rinnovo e il 23 giugno 2016 lo ha presentato all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») e alla Commissione.

(7)

L'Autorità ha trasmesso il rapporto di valutazione per il rinnovo al richiedente e agli Stati membri al fine di raccoglierne le osservazioni, che ha successivamente inoltrato alla Commissione. L'Autorità ha inoltre reso accessibile al pubblico i fascicoli sintetici supplementari.

(8)

Il 29 giugno 2017 l'Autorità ha comunicato alla Commissione le sue conclusioni (6) sulla possibilità che il tribenuron soddisfi i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il 12 dicembre 2017 la Commissione ha presentato il progetto di relazione sul rinnovo del tribenuron al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

(9)

La Commissione ha invitato il richiedente a presentare osservazioni sulle conclusioni dell'Autorità e, in conformità all'articolo 14, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, sul progetto di relazione sul rinnovo. Il richiedente ha presentato le sue osservazioni, che sono state oggetto di un attento esame.

(10)

Per quanto riguarda uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente tribenuron è stato accertato che i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatti. È pertanto opportuno rinnovare l'approvazione del tribenuron.

(11)

La valutazione dei rischi per il rinnovo dell'approvazione del tribenuron si basa su un numero limitato di impieghi rappresentativi, che tuttavia non limitano gli impieghi per i quali i prodotti fitosanitari contenenti tribenuron possono essere autorizzati. È pertanto opportuno eliminare la restrizione che ne autorizza l'uso solo come erbicida.

(12)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

(13)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1262 della Commissione (7) ha prorogato fino al 31 ottobre 2019 la scadenza dell'autorizzazione del tribenuron, al fine di consentire il completamento della procedura di rinnovo prima della scadenza dell'approvazione di tale sostanza. Dato che una decisione sul rinnovo è stata presa prima di tale data di scadenza prorogata, il presente regolamento si applica a decorrere dal 1o febbraio 2019.

(14)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva

L'approvazione della sostanza attiva tribenuron è rinnovata come specificato nell'allegato I.

Articolo 2

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o febbraio 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  Direttiva 2005/54/CE della Commissione, del 19 settembre 2005, recante modifica della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includervi il tribenuron come sostanza attiva (GU L 244 del 20.9.2005, pag. 21).

(3)  Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).

(6)  EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), 2017. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance tribenuron (Conclusioni sulla revisione inter pares della valutazione dei rischi della sostanza attiva tribenuron come antiparassitario). EFSA Journal 2017;15(7):4912, 39 pagg. DOI: 10.2903/j.efsa.2017.4912.

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1262 della Commissione, del 20 settembre 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive 1-metilciclopropene, beta-ciflutrin, clorotalonil, clorotoluron, clomazone, cipermetrina, daminozide, deltametrina, dimethenamid-p, diuron, fludioxonil, flufenacet, flurtamone, fostiazato, indoxacarb, MCPA, MCPB, prosulfocarb, tiofanato metile e tribenuron (GU L 238 del 21.9.2018, pag. 62).


ALLEGATO I

Nome comune, numeri di identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Disposizioni specifiche

Tribenuron (sostanza madre)

N. CAS 106040-48-6

N. CIPAC 546

2-[[(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)-methylcarbamoyl]sulfamoyl]benzoic acid

≥ 960 g/kg (espresso come tribenuron-metile)

1o febbraio 2019

30 gennaio 2034

Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tenere conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo del tribenuron, in particolare delle relative appendici I e II.

In questa valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione ai seguenti aspetti:

la protezione dei consumatori, in particolare dai residui in prodotti di origine animale,

la protezione delle acque sotterranee,

la protezione degli organismi acquatici e delle piante terrestri non bersaglio.

Le condizioni d'uso comprendono, ove opportuno, misure di attenuazione dei rischi.


(1)  Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono forniti nella relazione sul rinnovo.


ALLEGATO II

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:

1)

nella parte A è soppressa la voce 106 relativa al tribenuron;

2)

nella parte B è aggiunta la voce seguente:

Numero

Nome comune, numeri di identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Disposizioni specifiche

«128

Tribenuron (sostanza madre)

N. CAS: 106040-48-6

N. CIPAC: 546

2-[[(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)-methylcarbamoyl]sulfamoyl]benzoic acid

≥ 960 g/kg (espresso come tribenuron-metile)

1o febbraio 2019

30 gennaio 2034

Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tenere conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo del tribenuron, in particolare delle relative appendici I e II.

In questa valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione ai seguenti aspetti:

la protezione dei consumatori, in particolare dai residui in prodotti di origine animale,

la protezione delle acque sotterranee,

la protezione degli organismi acquatici e delle piante terrestri non bersaglio.

Le condizioni d'uso comprendono, ove opportuno, misure di attenuazione dei rischi.»


(1)  Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono forniti nella relazione sul rinnovo.


7.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 311/17


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1914 DELLA COMMISSIONE

del 6 dicembre 2018

concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva quinoxifen, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 79/117/CEE e 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 20, paragrafo 1, e l'articolo 78, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2004/60/CE della Commissione (2) ha iscritto la sostanza attiva quinoxifen nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (3).

(2)

Le sostanze attive iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (4).

(3)

L'approvazione della sostanza attiva quinoxifen indicata nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, scade il 30 aprile 2019.

(4)

Una domanda di rinnovo dell'approvazione del quinoxifen è stata presentata in conformità all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (5) entro i termini previsti in tale articolo.

(5)

Il richiedente ha presentato i fascicoli supplementari richiesti a norma dell'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012. La domanda è stata ritenuta completa dallo Stato membro relatore.

(6)

Lo Stato membro relatore ha elaborato in consultazione con lo Stato membro correlatore un rapporto di valutazione per il rinnovo e il 5 dicembre 2016 lo ha presentato all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») e alla Commissione.

(7)

In conformità all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, tale valutazione si è limitata a un esame mirato. La valutazione non è andata oltre l'identità, i metodi di analisi, il destino e il comportamento ambientali e le informazioni ecotossicologiche relative alle proprietà potenzialmente persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT), alle proprietà molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) e alle proprietà di inquinante organico persistente (POP) del quinoxifen, poiché i criteri di approvazione stabiliti nell'allegato II, punti 3.7.2 e 3.7.3, del regolamento (CE) n. 1107/2009 non sono soddisfatti.

(8)

L'Autorità ha trasmesso il rapporto di valutazione per il rinnovo al richiedente e agli Stati membri al fine di raccoglierne le osservazioni, che ha successivamente inoltrato alla Commissione. L'Autorità ha inoltre reso accessibile al pubblico il fascicolo sintetico supplementare.

(9)

Il 24 novembre 2017 l'Autorità ha comunicato alla Commissione le sue conclusioni (6) sulla possibilità che il quinoxifen soddisfi i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. La conclusione è limitata ad una valutazione mirata dei pericoli, incentrata sugli elementi di cui all'allegato II, punto 3.7, del regolamento (CE) n. 1107/2009, e non riguarda tutti i criteri di approvazione. L'Autorità ha concluso che il quinoxifen è una sostanza PBT e vPvB.

(10)

La Commissione ha invitato il richiedente a presentare osservazioni sulle conclusioni dell'Autorità e, in conformità all'articolo 14, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, sulla relazione sul rinnovo. Il richiedente ha presentato le sue osservazioni, che sono state oggetto di un attento esame.

(11)

Nonostante le argomentazioni addotte dal richiedente non è stato tuttavia possibile dissipare i motivi di preoccupazione legati alla sostanza.

(12)

Sulla base delle perplessità individuate non è stato accertato, per quanto riguarda uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente quinoxifen, se i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 siano soddisfatti. È pertanto opportuno non rinnovare l'approvazione del quinoxifen in conformità all'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento.

(13)

È opportuno concedere agli Stati membri un periodo di tempo sufficiente per revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti quinoxifen.

(14)

Qualora gli Stati membri concedano un periodo di tolleranza, in conformità all'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, per i prodotti fitosanitari contenenti quinoxifen, tale periodo dovrebbe scadere entro il 27 marzo 2020.

(15)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/524 della Commissione (7) ha prorogato fino al 30 aprile 2019 la scadenza dell'autorizzazione del quinoxifen, al fine di consentire il completamento della procedura di rinnovo prima della scadenza dell'approvazione di tale sostanza. Dato che una decisione sul rinnovo è stata presa prima di tale data di scadenza prorogata, il presente regolamento dovrebbe applicarsi quanto prima.

(16)

Il presente regolamento non preclude la presentazione di un'ulteriore domanda di approvazione del quinoxifen a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(17)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva

L'approvazione della sostanza attiva quinoxifen non è rinnovata.

Articolo 2

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

Nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è soppressa la riga 82 relativa al quinoxifen.

Articolo 3

Misure transitorie

Gli Stati membri revocano le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva quinoxifen entro il 27 giugno 2019.

Articolo 4

Periodo di tolleranza

L'eventuale periodo di tolleranza concesso dagli Stati membri a norma dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009 è il più breve possibile e scade entro il 27 marzo 2020.

Articolo 5

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  Direttiva 2004/60/CE della Commissione, del 23 aprile 2004, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva quinoxifen (GU L 120 del 24.4.2004, pag. 39).

(3)  Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).

(6)  EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), 2018. Peer review of the targeted hazard assessment of the pesticide active substance quinoxyfen (Revisione inter pares della valutazione mirata dei pericoli della sostanza attiva quinoxifen come antiparassitario). EFSA Journal 2018; 16(1):5085, 11 pagg. DOI: 10.2903/j.efsa.2018.5085.

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/524 della Commissione, del 28 marzo 2018, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive Bacillus subtilis (Cohn 1872) ceppo QST 713, identico al ceppo AQ 713, clodinafop, clopiralid, ciprodinil, diclorprop-P, fosetil, mepanipyrim, metconazolo, metrafenone, pirimicarb, Pseudomonas chlororaphis ceppo: MA 342, pirimetanil, quinoxifen, rimsulfuron, spinosad, thiacloprid, tiametoxam, tiram, tolclofos-metile, triclopir, trinexapac, triticonazolo e ziram (GU L 88 del 4.4.2018, pag. 4).


7.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 311/20


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1915 DELLA COMMISSIONE

del 6 dicembre 2018

che approva la sostanza attiva Metschnikowia fructicola ceppo NRRL Y-27328, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

In conformità all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, il 30 settembre 2014 la società Koppert B.V. ha presentato alla Francia una domanda di approvazione della sostanza attiva Metschnikowia fructicola ceppo NRRL Y-27328.

(2)

In conformità all'articolo 9, paragrafo 3, di detto regolamento, il 3 giugno 2015 la Francia, in qualità di Stato membro relatore, ha informato il richiedente, gli altri Stati membri, la Commissione e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») dell'ammissibilità della domanda.

(3)

Il 17 ottobre 2016 lo Stato membro relatore ha presentato alla Commissione, con copia all'Autorità, un progetto di rapporto di valutazione, in cui si valuta se sia prevedibile che detta sostanza attiva rispetti i criteri di approvazione previsti all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(4)

L'Autorità ha agito in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009. A norma dell'articolo 12, paragrafo 3, di tale regolamento, il 20 marzo 2017 essa ha chiesto al richiedente di fornire informazioni supplementari agli Stati membri, alla Commissione e all'Autorità stessa. La valutazione delle informazioni supplementari effettuata dallo Stato membro relatore è stata presentata all'Autorità il 12 settembre 2017 sotto forma di un progetto di rapporto di valutazione aggiornato.

(5)

Il 24 novembre 2017 l'Autorità ha comunicato al richiedente, agli Stati membri e alla Commissione le sue conclusioni (2) sulla possibilità che la sostanza attiva Metschnikowia fructicola ceppo NRRL Y-27328 rispetti i criteri di approvazione stabiliti all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. L'Autorità ha reso pubbliche le sue conclusioni.

(6)

Il 20 luglio 2018 la Commissione ha presentato al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi la relazione di esame per la sostanza attiva Metschnikowia fructicola ceppo NRRL Y-27328 e un progetto di regolamento in cui tale sostanza viene approvata.

(7)

Per quanto riguarda uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, in particolare gli impieghi esaminati e descritti dettagliatamente nella relazione di esame, è stato accertato che i criteri di approvazione stabiliti all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatti.

(8)

È pertanto opportuno approvare la sostanza Metschnikowia fructicola ceppo NRRL Y-27328.

(9)

In conformità all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è tuttavia necessario prevedere alcune condizioni.

(10)

In conformità all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009 è opportuno modificare di conseguenza l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (3).

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Approvazione della sostanza attiva

La sostanza attiva Metschnikowia fructicola ceppo NRRL Y-27328, quale specificata nell'allegato I, è approvata alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato in conformità dell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), 2018. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Metschnikowia fructicola NRRL Y-27328 (Conclusioni sulla revisione inter pares della valutazione del rischio della sostanza attiva Metschnikowia fructicola NRRL Y-27328 come antiparassitario), EFSA Journal 2017;15(12):5084, 19 pagg. doi:10.2903/j.efsa.2017.5084.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).


ALLEGATO I

Nome comune, numeri di identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Disposizioni specifiche

Metschnikowia fructicola ceppo NRRL Y-27328

Numero di registrazione nella raccolta Agriculture Research Service Culture Collection presso il National center for agricultural utilisation research di Peoria, Illinois, USA

Non pertinente

Concentrazione minima:

1 × 1010 CFU/g

27 dicembre 2018

27 dicembre 2028

Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre tenere conto delle conclusioni della relazione di esame sulla sostanza Metschnikowia fructicola ceppo NRRL Y-27328, in particolare delle sue appendici I e II.

Nella valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione ai seguenti aspetti:

la protezione degli operatori e dei lavoratori, tenendo conto del fatto che la Metschnikowia fructicola ceppo NRRL Y-27328 va considerata un potenziale sensibilizzante.

Il produttore garantisce il rigoroso mantenimento delle condizioni ambientali e l'analisi di controllo della qualità durante il processo di fabbricazione.

Le condizioni d'uso comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.


(1)  Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono forniti nella relazione di esame.


ALLEGATO II

Nell'allegato, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è aggiunta la seguente voce:

N.

Nome comune, numeri di identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Disposizioni specifiche

«129

Metschnikowia fructicola ceppo NRRL Y-27328

Numero di registrazione nella raccolta Agriculture Research Service Culture Collection presso il National center for agricultural utilisation research di Peoria, Illinois, USA

Non pertinente

Concentrazione minima:

1 × 1010 CFU/g

27 dicembre 2018

27 dicembre 2028

Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre tenere conto delle conclusioni della relazione di esame sulla sostanza Metschnikowia fructicola ceppo NRRL Y-27328, in particolare delle sue appendici I e II.

Nella valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione ai seguenti aspetti:

la protezione degli operatori e dei lavoratori, tenendo conto del fatto che la Metschnikowia fructicola ceppo NRRL Y-27328 va considerata un potenziale sensibilizzante.

Il produttore garantisce il rigoroso mantenimento delle condizioni ambientali e l'analisi di controllo della qualità durante il processo di fabbricazione.

Le condizioni d'uso comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.»


(1)  Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono forniti nella relazione di esame.


7.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 311/24


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1916 DELLA COMMISSIONE

del 6 dicembre 2018

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga del periodo di approvazione della sostanza attiva bispyribac

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 17, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (2) elenca le sostanze attive approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(2)

Il periodo di approvazione della sostanza attiva bispyribac scadrà il 31 luglio 2021.

(3)

La domanda di rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva è stata presentata in conformità al regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (3). È tuttavia probabile che, per motivi che sfuggono al controllo del richiedente, l'approvazione scada prima che sia stata adottata una decisione sul rinnovo dell'approvazione. È quindi necessario prorogare il periodo di approvazione in conformità all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(4)

In considerazione del tempo e delle risorse necessari per completare la valutazione delle domande di rinnovo delle approvazioni del gran numero di sostanze attive le cui approvazioni scadono tra il 2019 e il 2021, la decisione di esecuzione C(2016)6104 della Commissione (4) ha stabilito un programma di lavoro che raggruppa sostanze attive simili fissando priorità sulla base di prevalenti criteri di sicurezza per la salute umana e degli animali o l'ambiente, come previsto all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(5)

Dato che la sostanza attiva inclusa nel presente regolamento non rientra nelle categorie considerate prioritarie nella decisione di esecuzione C(2016)6104, il periodo di approvazione dovrebbe essere prorogato di due anni, tenendo conto dell'attuale data di scadenza, del fatto che il fascicolo supplementare per una sostanza attiva deve essere presentato, a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, con un anticipo di almeno 30 mesi sulla scadenza dell'approvazione, della necessità di garantire una distribuzione equilibrata delle responsabilità e del lavoro tra gli Stati membri che fungono da relatori e da correlatori nonché delle risorse disponibili necessarie per la valutazione e la decisione. È pertanto opportuno prorogare di due anni il periodo di approvazione della sostanza attiva bispyribac.

(6)

Viste le finalità dell'articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009, nei casi in cui non viene presentato alcun fascicolo supplementare a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 con un anticipo di almeno trenta mesi sulla rispettiva data di scadenza prevista nell'allegato del presente regolamento, la Commissione fissa la data di scadenza alla stessa data prevista prima del presente regolamento o alla prima data possibile successiva.

(7)

Viste le finalità dell'articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009, nei casi in cui la Commissione adotta un regolamento che stabilisce che l'approvazione di una sostanza attiva indicata all'allegato del presente regolamento non viene rinnovata perché i criteri di approvazione non sono rispettati, la Commissione fissa la data di scadenza alla stessa data prevista prima del presente regolamento o, se tale data è successiva, alla data di entrata in vigore del regolamento che stabilisce che l'approvazione della sostanza attiva non è rinnovata. Nei casi in cui la Commissione adotta un regolamento che prevede il rinnovo di una sostanza attiva indicata nell'allegato del presente regolamento, la Commissione si adopera per stabilire la data di applicazione più prossima possibile considerate le circostanze.

(8)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).

(4)  Decisione di esecuzione della Commissione, del 28 settembre 2016, relativa all'istituzione di un programma di lavoro per la valutazione delle domande di rinnovo delle approvazioni di sostanze attive che scadono nel 2019, 2020 e 2021, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 357 del 29.9.2016, pag. 9).


ALLEGATO

L'allegato, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:

alla riga 1 «Bispyribac», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 luglio 2023».


7.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 311/27


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1917 DELLA COMMISSIONE

del 6 dicembre 2018

concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva flurtamone, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 79/117/CEE e 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 20, paragrafo 1, e l'articolo 78, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2003/84/CE della Commissione (2) ha iscritto la sostanza attiva flurtamone nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (3).

(2)

Le sostanze attive iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (4).

(3)

L'approvazione della sostanza attiva flurtamone indicata nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, scade il 31 ottobre 2019.

(4)

Una domanda di rinnovo dell'approvazione del flurtamone è stata presentata in conformità all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (5) entro i termini previsti in tale articolo.

(5)

Il richiedente ha presentato i fascicoli supplementari richiesti a norma dell'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012. La domanda è stata ritenuta completa dallo Stato membro relatore.

(6)

Lo Stato membro relatore ha elaborato in consultazione con lo Stato membro correlatore un rapporto di valutazione per il rinnovo e il 29 maggio 2015 lo ha presentato all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») e alla Commissione.

(7)

L'Autorità ha trasmesso il rapporto di valutazione per il rinnovo al richiedente e agli Stati membri al fine di raccoglierne le osservazioni, che ha successivamente inoltrato alla Commissione. L'Autorità ha inoltre reso accessibile al pubblico il fascicolo sintetico supplementare.

(8)

Il 10 agosto 2017 l'Autorità ha comunicato alla Commissione le sue conclusioni (6) sulla possibilità che il flurtamone soddisfi i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(9)

L'Autorità ha constatato specifici problemi. In particolare ha concluso che non è possibile escludere il potenziale mutageno del flurtamone sulla base delle informazioni disponibili e che non è stato possibile fissare valori di riferimento definitivi basati su considerazioni sanitarie. Di conseguenza l'Autorità ha concluso che non è stato possibile eseguire la valutazione dei rischi per i consumatori e dei rischi non alimentari. L'Autorità ha inoltre concluso che la valutazione complessiva del rischio per i consumatori dovuto all'esposizione al metabolita acido trifluoroacetico, prevedibile nelle acque sotterranee in tutti gli scenari pertinenti e come residuo nei vegetali, non ha potuto essere ultimata a causa di una serie di carenze nel fascicolo. L'Autorità ha infine concluso che non è stato possibile completare la valutazione delle proprietà di interferente endocrino sulla base degli studi disponibili.

(10)

La Commissione ha invitato il richiedente a presentare osservazioni sulle conclusioni dell'Autorità. In conformità all'articolo 14, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, la Commissione ha invitato inoltre il richiedente a presentare osservazioni in merito al progetto di relazione sul rinnovo. Il richiedente ha presentato le sue osservazioni, che sono state oggetto di un attento esame.

(11)

Nonostante le argomentazioni addotte dal richiedente non è stato tuttavia possibile dissipare i motivi di preoccupazione legati alla sostanza attiva.

(12)

Di conseguenza, per quanto riguarda uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario, non è stato accertato se i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 siano soddisfatti. È pertanto opportuno non rinnovare l'approvazione della sostanza attiva flurtamone in conformità all'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento.

(13)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

(14)

È opportuno concedere agli Stati membri un periodo di tempo sufficiente per revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti flurtamone.

(15)

Qualora gli Stati membri concedano un periodo di tolleranza, in conformità all'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, per i prodotti fitosanitari contenenti flurtamone, tale periodo dovrebbe scadere entro il 27 marzo 2020.

(16)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1262 della Commissione (7) ha prorogato fino al 31 ottobre 2019 la scadenza dell'autorizzazione del flurtamone, al fine di consentire il completamento della procedura di rinnovo prima della scadenza dell'approvazione di tale sostanza. Tuttavia, dato che una decisione sul rinnovo è presa prima di tale data di scadenza prorogata, il presente regolamento dovrebbe applicarsi quanto prima.

(17)

Il presente regolamento non preclude la presentazione di un'ulteriore domanda di approvazione del flurtamone a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(18)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva

L'approvazione della sostanza attiva flurtamone non è rinnovata.

Articolo 2

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

Nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è soppressa la riga 64 relativa al flurtamone.

Articolo 3

Misure transitorie

Gli Stati membri revocano le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva flurtamone entro il 27 giugno 2019.

Articolo 4

Periodo di tolleranza

L'eventuale periodo di tolleranza concesso dagli Stati membri a norma dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009 è il più breve possibile e scade entro il 27 marzo 2020.

Articolo 5

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  Direttiva 2003/84/CE della Commissione, del 25 settembre 2003, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive flurtamone, flufenacet, iodosulfuron, dimethenamid-p, picoxystrobin, fostiazate e siltiofam (GU L 247 del 30.9.2003, pag. 20).

(3)  Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).

(6)  EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), 2017. Conclusion on the updated peer review of the pesticide risk assessment of the active substance flurtamone (Conclusioni sulla revisione inter pares aggiornata della valutazione del rischio della sostanza attiva flurtamone come antiparassitario). EFSA Journal 2017;15(8):4976, 25 pagg. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.4976.

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1262 della Commissione, del 20 settembre 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive 1-metilciclopropene, beta-ciflutrin, clorotalonil, clorotoluron, clomazone, cipermetrina, daminozide, deltametrina, dimethenamid-p, diuron, fludioxonil, flufenacet, flurtamone, fostiazato, indoxacarb, MCPA, MCPB, prosulfocarb, tiofanato metile e tribenuron (GU L 238 del 21.9.2018, pag. 62).


DECISIONI

7.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 311/30


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1918 DEL CONSIGLIO

del 4 dicembre 2018

che autorizza il Regno Unito ad applicare una misura speciale di deroga agli articoli 16 e 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2006/659/CE del Consiglio (2) ha autorizzato il Regno Unito ad applicare una misura speciale di semplificazione («misura») al fine di determinare su base forfettaria la proporzione di imposta sul valore aggiunto (IVA) non detraibile relativa alla spesa per il carburante per gli autoveicoli aziendali non esclusivamente impiegati a fini aziendali. Il sistema, facoltativo per i soggetti passivi, è basato sul livello di emissioni di diossido di carbonio (CO2) dell'autoveicolo, in quanto esiste una correlazione proporzionale fra le emissioni e il consumo di carburante e quindi con la spesa per esso.

(2)

La decisione 2006/659/CE è stata sostituita dalla decisione di esecuzione (UE) 2015/2109 del Consiglio (3), che scadrà il 31 dicembre 2018.

(3)

Con lettera protocollata dalla Commissione il 27 aprile 2018 il Regno Unito ha chiesto l'autorizzazione per continuare ad applicare la misura fino al 31 dicembre 2020.

(4)

Con lettera dell'11 giugno 2018 la Commissione ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dal Regno Unito. Con lettera del 12 giugno 2018, la Commissione ha comunicato al Regno Unito che disponeva di tutte le informazioni necessarie all'esame della richiesta.

(5)

Conformemente a quanto disposto all'articolo 4 della decisione di esecuzione (UE) 2015/2109, il Regno Unito ha presentato una relazione sul funzionamento della misura speciale. Secondo il Regno Unito, il sistema ha prodotto una semplificazione, sia per i soggetti passivi, sia per l'amministrazione tributaria, della procedura di riscossione dell'IVA relativa alla spesa per il carburante per gli autoveicoli aziendali.

(6)

È pertanto opportuno che il Regno Unito sia autorizzato ad applicare la misura fino al 31 dicembre 2020.

(7)

La misura di deroga non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga agli articoli 16 e 168 della direttiva 2006/112/CE, il Regno Unito è autorizzato dal 1o gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2020 a fissare su base forfettaria la proporzione dell'IVA relativa alla spesa per il carburante destinato agli autoveicoli aziendali usati per usi privati.

Articolo 2

La proporzione della tassa di cui all'articolo 1 è espressa in importi fissi, determinati sulla base del livello di emissioni di CO2 del tipo di veicolo, che riflettono il consumo di carburante. Il Regno Unito indicizza annualmente tali importi fissi al fine di riflettere le variazioni del costo medio del carburante.

Articolo 3

Il sistema istituito sulla base della presente decisione è facoltativo per i soggetti passivi.

Articolo 4

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2018

Per il Consiglio

Il presidente

H. LÖGER


(1)  GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

(2)  Decisione 2006/659/CE del Consiglio, del 25 settembre 2006, che autorizza il Regno Unito ad introdurre una misura particolare di deroga all'articolo 5, paragrafo 6, e all'articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari (GU L 272 del 3.10.2006, pag. 15).

(3)  Decisione di esecuzione (UE) 2015/2109 del Consiglio, del 17 novembre 2015, che autorizza il Regno Unito a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 305 del 21.11.2015, pag. 49).


7.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 311/32


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1919 DEL CONSIGLIO

del 4 dicembre 2018

recante modifica della decisione 2009/790/CE che autorizza la Repubblica di Polonia a introdurre una misura di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 287, punto 14), della direttiva 2006/112/CE autorizza la Polonia ad applicare una franchigia dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) ai soggetti passivi il cui volume d'affari annuo è al massimo uguale al controvalore in moneta nazionale di 10 000 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione.

(2)

A norma della decisione 2009/790/CE del Consiglio (2), la Polonia è stata autorizzata ad applicare ai soggetti passivi il cui volume d'affari annuo è al massimo uguale al controvalore in moneta nazionale di 30 000 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione una franchigia dall'IVA fino al 31 dicembre 2012. L'autorizzazione ad applicare tale misura speciale è stata successivamente prorogata fino al 31 dicembre 2015 dalla decisione di esecuzione 2012/769/UE del Consiglio (3) e fino al 31 dicembre 2018 dalla decisione di esecuzione (UE) 2015/1173 del Consiglio (4). La decisione di esecuzione (UE) 2016/2090 del Consiglio (5) ha aumentato la soglia di esenzione al controvalore in moneta nazionale di 40 000 EUR.

(3)

Con lettera protocollata dalla Commissione il 15 maggio 2018 la Polonia ha chiesto l'autorizzazione di continuare ad applicare ai soggetti passivi il cui volume d'affari annuo è al massimo pari al controvalore in moneta nazionale di 40 000 EUR una franchigia dall'IVA.

(4)

Conformemente all'articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione ha trasmesso la domanda della Polonia agli altri Stati membri con lettera del 20 luglio 2018, a eccezione della Spagna, cui la domanda è stata trasmessa con lettera del 23 luglio 2018. Con lettera del 23 luglio 2018 la Commissione ha comunicato alla Polonia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per la valutazione della domanda.

(5)

Dalle informazioni fornite dalla Polonia emerge che i motivi della domanda di deroga restano in gran parte immutati. Essa semplifica gli oneri gravanti sull'attività di un numero più ampio di soggetti passivi che hanno una attività imprenditoriale limitata. Essa determina inoltre la riduzione dell'onere amministrativo per l'amministrazione fiscale, limitando la necessità di controlli sui piccoli soggetti passivi, che sono relativamente costosi rispetto all'importo dell'IVA in gioco. Tale misura speciale è del tutto facoltativa per i soggetti passivi.

(6)

Poiché la fissazione di tale soglia più elevata ha comportato una riduzione significativa degli obblighi in materia di IVA per le piccole imprese, che restano tuttavia libere di scegliere il regime IVA normale, conformemente all'articolo 290 della direttiva 2006/112/CE, è opportuno autorizzare la Polonia ad applicare la misura speciale per un ulteriore periodo limitato fino al 31 dicembre 2021.

(7)

Poiché gli articoli da 281 a 294 della direttiva 2006/112/CE relativi al regime speciale per le piccole imprese sono oggetto di revisione, è possibile che prima della scadenza del periodo di validità della deroga il 31 dicembre 2021 sarà adottata una direttiva volta a modificare tali articoli e fisserà una data a partire dalla quale gli Stati membri devono applicare disposizioni nazionali. In tal caso la presente decisione dovrebbe cessare di applicarsi.

(8)

La deroga non incide sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA in quanto la Polonia deve effettuare il calcolo della compensazione conformemente all'articolo 6 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio (6).

(9)

La decisione 2009/790/CE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 2 della decisione 2009/790/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

La presente decisione si applica dal 1o gennaio 2010 fino alla prima delle due date seguenti:

a)

31 dicembre 2021;

b)

la data a partire dalla quale gli Stati membri devono applicare le disposizioni nazionali che sono tenuti ad adottare qualora sia adottata una direttiva che modifichi gli articoli da 281 a 294 della direttiva 2006/112/CE relativi al regime speciale per le piccole imprese.».

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica.

Essa si applica dal 1o gennaio 2019.

Articolo 3

La Repubblica di Polonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2018

Per il Consiglio

Il presidente

H. LÖGER


(1)  GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

(2)  Decisione 2009/790/CE del Consiglio, del 20 ottobre 2009, che autorizza la Repubblica di Polonia ad applicare una misura di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 283 del 30.10.2009, pag. 53).

(3)  Decisione di esecuzione 2012/769/UE del Consiglio, del 4 dicembre 2012, che modifica la decisione 2009/790/CE che autorizza la Repubblica di Polonia ad applicare una misura di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 338 del 12.12.2012, pag. 27).

(4)  Decisione di esecuzione (UE) 2015/1173 del Consiglio, del 14 luglio 2015, che modifica la decisione 2009/790/CE e autorizza la Repubblica di Polonia ad applicare una misura di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 189 del 17.7.2015, pag. 36).

(5)  Decisione di esecuzione (UE) 2016/2090 del Consiglio, del 21 novembre 2016, recante modifica della decisione 2009/790/CE, che autorizza la Repubblica di Polonia ad applicare una misura di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 324 del 30.11.2016, pag. 7).

(6)  Regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9).


7.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 311/34


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1920 DEL CONSIGLIO

del 4 dicembre 2018

recante modifica della decisione di esecuzione 2010/99/UE che autorizza la Repubblica di Lituania a prorogare l'applicazione di una misura di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 15 maggio 2006 con la decisione 2006/388/CE (2) il Consiglio ha autorizzato la Lituania ad applicare una misura di deroga all'articolo 21 della direttiva 77/388/CEE (3) per designare quale debitore dell'IVA dovuta sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi in alcune circostanze il soggetto passivo destinatario delle cessioni e delle prestazioni stesse.

(2)

Con la decisione di esecuzione 2010/99/UE del Consiglio (4) e in deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, la Lituania è stata autorizzata fino al 31 dicembre 2012 ad applicare una misura speciale allo scopo di continuare a designare quale debitore dell'IVA il soggetto passivo destinatario delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi indicate di seguito: cessione di beni e prestazione di servizi effettuate da un soggetto passivo sottoposto a procedura concorsuale o a procedura di risanamento soggetta a controllo giurisdizionale e cessione di legname («misura speciale»). L'autorizzazione ad applicare la misura speciale è stata quindi prorogata fino al 31 dicembre 2015 con la decisione di esecuzione 2012/704/UE del Consiglio (5) e fino al 31 dicembre 2018 con la decisione di esecuzione (UE) 2015/2395 del Consiglio (6).

(3)

Con lettera protocollata dalla Commissione il 27 aprile 2018 la Lituania ha chiesto l'autorizzazione di continuare ad applicare la misura speciale. Con lettera protocollata dalla Commissione il 23 luglio 2018, la Lituania ha trasmesso alla Commissione una relazione sull'applicazione della misura speciale, conformemente a quanto disposto all'articolo 2, terzo comma, della decisione di esecuzione 2010/99/UE.

(4)

Conformemente all'articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione, con lettera del 16 agosto 2018, ha informato gli altri Stati membri della domanda presentata dalla Lituania, fatta eccezione per la Spagna e Cipro, informati con lettere datate 17 agosto 2018. Con lettera del 20 agosto 2018 la Commissione ha comunicato alla Lituania di disporre di tutte le informazioni necessarie per l'esame della domanda.

(5)

A causa delle loro difficoltà finanziarie, i soggetti passivi sottoposti a procedure concorsuali o a procedure di risanamento spesso non riescono a pagare l'IVA fatturata sulle cessioni e sulle prestazioni da loro effettuate. I problemi che la Lituania deve affrontare anche nel mercato del legname sono dovuti alla natura del mercato e delle sue imprese. Il mercato è dominato da piccoli operatori locali, spesso rivenditori o intermediari, difficilmente controllabili dalle autorità fiscali. La forma più diffusa di evasione consiste nella fatturazione dell'operazione da parte dell'impresa, che poi scompare senza versare l'imposta, lasciando tuttavia al cliente una fattura valida ai fini della detrazione fiscale. Secondo la Lituania la situazione che ha giustificato l'applicazione della misura speciale non è cambiata. Le indagini e l'analisi dell'applicazione della misura speciale effettuate dalle autorità fiscali lituane ne hanno rivelato l'efficacia per la prevenzione delle frodi all'IVA per quanto riguarda i soggetti passivi sottoposti a procedura concorsuale o a procedura di risanamento nonché alle cessioni di legname.

(6)

Pertanto, è opportuno autorizzare la Lituania ad applicare la misura speciale per un ulteriore periodo limitato, fino al 31 dicembre 2021.

(7)

Generalmente le deroghe sono concesse per un periodo limitato in modo da poter valutare se le particolari misure speciali siano idonee ed efficaci. Le deroghe concedono agli Stati membri il tempo di introdurre altre misure convenzionali per affrontare il problema in questione fino alla scadenza delle particolari misure speciali, rendendo in tal modo ridondante una proroga delle stesse. Solo in casi eccezionali si concede una deroga, ritenuta una soluzione estrema, che consenta il ricorso al meccanismo di inversione contabile per specifici settori in cui ricorrano frodi. La Lituania dovrebbe quindi adottare altre misure convenzionali per combattere e prevenire un'ulteriore diffusione delle frodi all'IVA con riguardo alla cessione di beni e alle prestazioni di servizi da parte di soggetti passivi sottoposti a procedure concorsuali o a procedure di risanamento e alla cessione di legname fino alla scadenza della misura speciale e, di conseguenza, non vi dovrebbe essere un'ulteriore esigenza di derogare all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda tali cessioni e prestazioni.

(8)

La misura speciale non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA.

(9)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2010/99/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il secondo comma dell'articolo 2 della decisione di esecuzione 2010/99/UE è sostituito dal seguente:

«Esso si applica fino al 31 dicembre 2021.».

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2019.

Articolo 3

La Repubblica di Lituania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2018

Per il Consiglio

Il presidente

H. LÖGER


(1)  GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

(2)  Decisione 2006/388/CE del Consiglio, del 15 maggio 2006, che autorizza la Repubblica di Lituania ad applicare una misura di deroga all'articolo 21 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari (GU L 150 del 3.6.2006, pag. 13).

(3)  Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1).

(4)  Decisione di esecuzione 2010/99/UE del Consiglio, del 16 febbraio 2010, che autorizza la Repubblica di Lituania a prorogare l'applicazione di una misura di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 45 del 20.2.2010, pag. 10).

(5)  Decisione di esecuzione 2012/704/UE del Consiglio, del 13 novembre 2012, che modifica la decisione di esecuzione 2010/99/UE che autorizza la Repubblica di Lituania a prorogare l'applicazione di una misura di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 319 del 16.11.2012, pag. 7).

(6)  Decisione di esecuzione 2012/2015/UE del Consiglio, del 10 dicembre 2015, che modifica la decisione di esecuzione 2010/99/UE che autorizza la Repubblica di Lituania a prorogare l'applicazione di una misura di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 332 del 18.12.2015, pag. 140).


7.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 311/36


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1921 DEL CONSIGLIO

del 4 dicembre 2018

recante modifica della decisione di esecuzione 2013/191/UE che autorizza la Lettonia ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione di esecuzione 2013/191/UE del Consiglio (2) ha autorizzato la Lettonia a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE («misura speciale»). L'autorizzazione ad applicare la misura speciale è stata in seguito modificata e prorogata fino al 31 dicembre 2018 con la decisione di esecuzione (UE) 2015/2429 del Consiglio (3).

(2)

La misura speciale limita al 50 % il diritto alla detrazione l'imposta sul valore aggiunto («IVA») pagata sull'acquisto, sul leasing, sull'acquisto intracomunitario e sull'importazione di autovetture con un peso massimo autorizzato non superiore a 3 500 kg e con un massimo di otto posti a sedere oltre a quello del conducente, nonché sulle spese di manutenzione, di riparazione e di carburante per tali autovetture.

(3)

Con lettera protocollata dalla Commissione il 20 giugno 2018, la Lettonia ha chiesto l'autorizzazione a continuare ad applicare la misura speciale al fine di limitare il diritto alla detrazione sulle spese relative ad alcune autovetture non utilizzate esclusivamente a fini professionali.

(4)

La Commissione ha trasmesso la richiesta presentata dalla Lettonia agli altri Stati membri con lettera del 7 settembre 2018. Con lettera del 10 settembre 2018 la Commissione ha comunicato alla Lettonia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per la valutazione della richiesta.

(5)

Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, della decisione di esecuzione (UE) 2015/2429, la Lettonia ha presentato una relazione che comprende un riesame della percentuale stabilita per la detrazione dell'IVA. Sulla base delle informazioni attualmente disponibili, la Lettonia ritiene che la limitazione del 50 % rimanga giustificata e adeguata.

(6)

La proroga della misura speciale dovrebbe essere limitata nel tempo per consentire di riesaminarne la necessità, l'efficacia nonché l'adeguatezza della percentuale. Dato l'impatto positivo della misura speciale sull'onere amministrativo per i contribuenti e le autorità fiscali, la Lettonia dovrebbe pertanto essere autorizzata a continuare ad applicare la misura speciale per un periodo limitato, fino al 31 dicembre 2021.

(7)

Qualora la Lettonia considerasse necessaria un'ulteriore proroga della misura speciale oltre il 2021, dovrebbe presentare alla Commissione entro il 31 marzo 2021 una relazione che comprenda un riesame della percentuale applicata, unitamente alla domanda di proroga.

(8)

La misura speciale avrà un'incidenza solo trascurabile sull'importo complessivo del gettito fiscale riscosso nella fase del consumo finale e non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA.

(9)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2013/191/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 6 della decisione di esecuzione 2013/191/UE è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

1.   La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2016 e cessa di produrre efetti il 31 dicembre 2021.

2.   Eventuali richieste di proroga dell'autorizzazione prevista dalla presente decisione sono presentate alla Commissione entro il 31 marzo 2021 e corredate di una relazione che comprende un riesame della percentuale di cui all'articolo 1.»

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.

La presente decisione si applica dal 1o gennaio 2019.

Articolo 3

La Repubblica di Lettonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2018

Per il Consiglio

Il presidente

H. LÖGER


(1)  GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

(2)  Decisione di esecuzione 2013/191/UE del Consiglio, del 22 aprile 2013, che autorizza la Lettonia ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 113 del 25.4.2013, pag. 11).

(3)  Decisione di esecuzione (UE) 2015/2429 del Consiglio, del 10 dicembre 2015, che autorizza la Lettonia ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 334 del 22.12.2015, pag. 15).