ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 307

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

61° anno
3 dicembre 2018


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, del 26 novembre 2018, recante il regolamento finanziario per l'11o Fondo europeo di sviluppo e che abroga il regolamento (UE) 2015/323

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1878 della Commissione, del 26 novembre 2018, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette Scrumbie de Dunăre afumată (IGP)

22

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1879 della Commissione, del 29 novembre 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 per quanto riguarda la data di entrata all'ammasso del latte scremato in polvere venduto mediante procedura di gara

23

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1880 della Commissione, del 30 novembre 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 3199/93 relativo al riconoscimento reciproco dei processi di completa denaturazione dell'alcole ai fini dell'esenzione dell'accisa

24

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della decisione di esecuzione (UE) 2018/719 della Commissione, del 14 maggio 2018, che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda gli elenchi dei posti d'ispezione frontalieri e delle unità veterinarie del sistema TRACES ( GU L 120 del 16.5.2018 )

27

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

3.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 307/1


REGOLAMENTO (UE) 2018/1877 DEL CONSIGLIO

del 26 novembre 2018

recante il regolamento finanziario per l'11o Fondo europeo di sviluppo e che abroga il regolamento (UE) 2015/323

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri (1), dall'altro, quale modificato da ultimo («accordo di partenariato ACP-UE»),

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE (2) («accordo interno»), in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere della Corte dei conti (3),

visto il parere della Banca europea per gli investimenti,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2015/323 del Consiglio (4) stabilisce modalità dettagliate per l'esecuzione finanziaria dell'11o Fondo europeo di sviluppo («11o FES»). Tali modalità riguardano tra l'altro i principi applicabili, la costituzione delle risorse dell'11o FES, gli agenti finanziari e le entità incaricate delle funzioni di esecuzione del bilancio, le decisioni di finanziamento, gli impegni e i pagamenti, gli strumenti di finanziamento, compresi appalti, sovvenzioni, strumenti finanziari e fondi fiduciari dell'Unione, la presentazione dei conti e la contabilità, l'audit esterno della Corte dei conti e il discarico da parte del Parlamento europeo, e il Fondo investimenti gestito dalla Banca europea per gli investimenti (BEI).

(2)

A fini di semplificazione e di coerenza, il regolamento (UE) 2015/323 è stato quanto più possibile allineato con il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e il regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione (6). Tale allineamento è stato conseguito mediante riferimenti diretti a tali due regolamenti; esso ha consentito, da un lato, un'agevole individuazione delle specificità dell'esecuzione finanziaria dell'11o FES e, dall'altro, ha ridotto l'eterogeneità delle regole dell'Unione in materia di finanziamento dell'azione esterna che comporta un onere inutile per i destinatari, la Commissione e altri soggetti coinvolti.

(3)

Il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e il regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 sono stati fusi e sostituiti da un unico atto giuridico, il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), che ha introdotto modifiche e miglioramenti rilevanti e ha semplificato le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione. A fini di semplificazione, è opportuno che il regolamento finanziario per l'11o FES sia quanto più possibile allineato con tale regolamento. Per motivi di chiarezza giuridica e tenendo conto del numero rilevante di modifiche necessarie per tale allineamento, il regolamento (UE) 2015/323 dovrebbe essere abrogato e sostituito dal presente regolamento.

(4)

Occorre tenere presente che il quadro per l'esecuzione finanziaria dell'11o FES è costituito, in aggiunta al presente regolamento dall'accordo di partenariato ACP-UE (8), in particolare dall'allegato IV, nonché dall'accordo interno, dalla decisione 2013/755/UE del Consiglio e dal regolamento (UE) 2015/322 del Consiglio (9).

(5)

È opportuno che l'esecuzione finanziaria dell'11o FES rispetti i principi dell'unità e della verità del bilancio, dell'unità di conto, della specializzazione, della sana gestione finanziaria e della trasparenza. Tenuto conto del suo carattere pluriennale, l'11o FES non dovrebbe essere soggetto al principio di bilancio dell'annualità.

(6)

È necessario stabilire modalità d'esecuzione per il versamento dei contributi degli Stati membri all'11o FES nonché per l'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare («PTOM») cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

(7)

Le regole riguardanti gli agenti finanziari, vale a dire gli ordinatori e i contabili, la delega delle loro funzioni e le rispettive responsabilità dovrebbero essere allineate con quelle del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 in quanto, nell'esecuzione dell'11o FES a norma del presente regolamento, tali agenti operano nel quadro della Commissione.

(8)

Occorre stabilire modalità d'esecuzione dettagliate in base alle quali l'ordinatore delegato conclude gli accordi necessari per garantire la corretta esecuzione delle operazioni, in stretta collaborazione con l'ordinatore nazionale, regionale, intra-ACP o territoriale.

(9)

Le regole riguardanti i metodi di esecuzione, ad esempio in materia di conferimento di compiti di esecuzione del bilancio e di condizioni e limiti di tale conferimento, dovrebbero essere allineate con quelle del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. Dovrebbe inoltre essere prevista una disposizione sull'ulteriore conferimento di compiti di esecuzione del bilancio che rispecchi quella contenuta nel regolamento (UE) n. 236/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) al fine di garantire un'esecuzione coerente dei finanziamenti per l'azione esterna. È tuttavia opportuno che il presente regolamento contenga disposizioni specifiche relative ai soggetti che sostituiscono temporaneamente l'ordinatore nazionale, al mandato conferito dagli Stati ACP e PTOM a un prestatore di servizi, nonché al rafforzamento della tutela degli interessi finanziari dell'Unione in caso di gestione indiretta con gli Stati ACP e i PTOM.

(10)

Nell'esecuzione dell'11o FES da parte della Commissione a norma del presente regolamento, è opportuno che le disposizioni relative alle decisioni di finanziamento siano allineate con quelle del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

(11)

Le regole in materia di impegni dovrebbero essere allineate con quelle di cui al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, eccetto per gli impegni accantonati. Inoltre è opportuno prevedere una proroga dei termini, qualora necessaria, per le azioni attuate in regime di gestione indiretta da parte di Stati ACP o PTOM.

(12)

I termini relativi ai pagamenti dovrebbero essere allineati con quelli di cui al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. È opportuno stabilire disposizioni speciali per i casi in cui, nell'ambito della gestione indiretta, gli Stati ACP e i PTOM non sono incaricati dell'esecuzione dei pagamenti e di conseguenza la Commissione continua a versarli ai destinatari.

(13)

Le varie disposizioni in materia di esecuzione, relative al revisore interno, alla buona amministrazione e ai mezzi di ricorso, al sistema informatico, alla trasmissione elettronica, all'amministrazione elettronica, alle sanzioni amministrative e pecuniarie e all'uso della banca dati centrale sull'esclusione, dovrebbero essere allineate con quelle del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. Inoltre, quando l'11o FES è eseguito in regime di gestione indiretta con gli Stati ACP e i PTOM, è opportuno rafforzare la tutela degli interessi finanziari dell'Unione mediante l'irrogazione di sanzioni.

(14)

Le regole relative ad appalti, sovvenzioni, premi ed esperti dovrebbero essere allineate con quelle di cui al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. Le regole relative agli strumenti finanziari e ai fondi fiduciari dell'Unione dovrebbero essere allineate con gli opportuni adeguamenti, tenuto conto della natura dell'11o FES. È opportuno che il sostegno di bilancio ai PTOM tenga conto dei legami istituzionali con lo Stato membro interessato.

(15)

Le regole relative alla presentazione dei conti e alla contabilità, all'audit esterno e al discarico dovrebbero rispecchiare quelle di cui al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

(16)

È necessario stabilire le condizioni alle quali la Corte dei conti dovrebbe esercitare i propri poteri in relazione all'11o FES.

(17)

Occorre stabilire le condizioni alle quali la BEI dovrebbe gestire le risorse dell'11o FES.

(18)

Le disposizioni riguardanti il controllo da parte della Corte dei conti delle risorse dell'11o FES gestite dalla BEI dovrebbero essere conformi all'accordo tripartito tra la Corte dei conti, la BEI e la Commissione in base a quanto previsto dall'articolo 287, paragrafo 3, del TFUE.

(19)

Le disposizioni transitorie dovrebbero stabilire le regole riguardanti il trattamento delle rimanenze e delle entrate derivanti dall'8o, 9o e 10o il Fondo europeo di sviluppo («precedenti FES») nonché l'applicazione del presente regolamento alle operazioni residue da essi previste.

(20)

L'interpretazione del presente regolamento dovrebbe mirare a garantire la coerenza con il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, a meno che tale interpretazione risulti incompatibile con le specificità dell'11o FES, secondo quanto previsto dall'accordo di partenariato ACP-UE, dall'accordo interno, dalla decisione 2013/755/UE o dal regolamento (UE) 2015/322,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI FONDAMENTALI

TITOLO I

Oggetto, ambito di applicazione e disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le norme relative all'esecuzione finanziaria delle risorse dell'11o FES e alla presentazione e alla revisione dei conti.

Articolo 2

Relazione con il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046

1.   Ai fini del presente regolamento, i riferimenti alle disposizioni applicabili del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 non comprendono le disposizioni procedurali che non sono pertinenti all'11o FES.

2.   I riferimenti interni contenuti nel regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 non rendono le disposizioni cui rimandano indirettamente applicabili all'11o FES.

3.   I riferimenti specifici contenuti nel presente regolamento alle disposizioni del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 sono intesi come riferimenti dinamici, comprese le modifiche successivamente apportate a tali disposizioni.

4.   All'11o FES si applica mutatis mutandis la decisione [2018/…] della Commissione, relativa alle norme interne sull'esecuzione del bilancio generale dell'Unione (sezione Commissione europea) a uso dei servizi della Commissione.

Articolo 3

Disposizioni generali

1.   Si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

2.   Ai fini del presente regolamento, i seguenti termini nel regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 devono essere interpretati come segue:

a)   «stanziamenti» o «stanziamenti operativi»: «risorse dell'11o FES»;

b)   «atto di base»: in funzione del contesto pertinente, l'accordo interno, la decisione 2013/755/UE o il regolamento (UE) 2015/322;

c)   «bilancio»: l'«11o FES»;

d)   «impegni di bilancio»: gli '«impegni finanziari»;

e)   «linea di bilancio»: la «dotazione»;

f)   «paese terzo»: qualsiasi paese o territorio partner che rientri nell'ambito di applicazione geografico dell'11o FES.

3.   Si applicano gli articoli 4 e 5 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

TITOLO II

Principi finanziari

Articolo 4

Principi finanziari

L'esecuzione delle risorse dell'11o FES rispetta i seguenti principi:

a)

unità e verità del bilancio;

b)

unità di conto;

c)

universalità;

d)

specializzazione;

e)

sana gestione finanziaria e performance;

f)

trasparenza.

L'esercizio finanziario ha inizio il 1o gennaio e si chiude al 31 dicembre.

Articolo 5

Principi dell'unità e della verità del bilancio

La riscossione delle entrate e il pagamento delle spese sono effettuati solo mediante imputazione all'11o FES.

Si applica l'articolo 8, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

Articolo 6

Principio dell'unità di conto

Si applica l'articolo 19 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

Articolo 7

Principio dell'universalità

1.   Si applica l'articolo 20 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. Fatto salvo l'articolo 8 del presente regolamento, l'insieme delle entrate copre l'insieme dei pagamenti stimati.

2.   Le entrate di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera c), del presente regolamento sono automaticamente detratte dai pagamenti effettuati a titolo dell'impegno che le ha generate.

3.   L'Unione non può accendere prestiti entro il quadro dell'11o FES.

Articolo 8

Entrate con destinazione specifica

1.   Le entrate con destinazione specifica sono destinate a finanziare spese determinate.

2.   Costituiscono entrate con destinazione specifica:

a)

i contributi finanziari degli Stati membri e di paesi terzi, inclusi in entrambi i casi le rispettive agenzie pubbliche, entità o persone fisiche, e i contributi finanziari di organizzazioni internazionali per taluni progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti per loro conto dalla Commissione o dalla BEI a norma dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2015/322;

b)

le entrate con una destinazione specifica, quali redditi da fondazioni, sussidi, donazioni e legati;

c)

le entrate provenienti dalla restituzione, in seguito a recupero, di somme indebitamente pagate;

d)

i rimborsi e le entrate generati dagli strumenti finanziari o dalle garanzie di bilancio a norma dell'articolo 209, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046;

e)

le entrate provenienti da successivi rimborsi di oneri fiscali a norma dell'articolo 27, paragrafo 3, lettera b), primo comma del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

3.   Le entrate con destinazione specifica di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), finanziano spese che sono stabilite dal donatore, previa accettazione della Commissione.

Le entrate con destinazione specifica di cui al paragrafo 2, lettere d) ed e), finanziano spese analoghe a quelle che le hanno generate.

4.   Si applicano gli articoli 25, 26 e 27 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. L'accettazione di una liberalità è soggetta all'autorizzazione del Consiglio.

5.   Le risorse dell'11o FES corrispondenti a entrate con destinazione specifica sono rese automaticamente disponibili quando l'entrata è stata riscossa dalla Commissione. Tuttavia, le risorse dell'11o FES corrispondenti alle entrate con destinazione specifica di cui al paragrafo 2, lettera a), sono rese disponibili al momento della previsione di crediti, qualora l'accordo con lo Stato membro sia espresso in euro; in tal caso i pagamenti a titolo di tali entrate possono essere effettuati solo a partire dalla riscossione.

Articolo 9

Principio della specializzazione

1.   Le risorse dell'11o FES sono stanziate per scopi specifici, per Stato ACP o PTOM e in base ai principali strumenti di cooperazione.

2.   Per quanto riguarda gli Stati ACP, i principali strumenti di cooperazione sono fissati dal protocollo finanziario di cui all'allegato Ic dell'accordo di partenariato ACP-UE. L'assegnazione delle risorse (dotazioni indicative) si basa inoltre sull'accordo interno e sul regolamento (UE) 2015/322 e tiene conto delle risorse riservate alle spese di supporto associate alla programmazione e all'esecuzione a norma dell'articolo 6 dell'accordo interno.

3.   Per quanto riguarda i PTOM, i principali strumenti di cooperazione figurano nella parte quarta e nell'allegato II della decisione 2013/755/UE. L'assegnazione di tali risorse tiene anche conto della riserva non assegnata prevista dall'articolo 3, paragrafo 3, di detto allegato e delle risorse per gli studi e le misure di assistenza tecnica di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), dello stesso.

Articolo 10

Principio della sana gestione finanziaria e performance e controllo interno

Si applicano l'articolo 33, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettere a) e b), e l'articolo 33, paragrafo 3, nonché gli articoli 34 e 36 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

Articolo 11

Principio della trasparenza

1.   Si applicano l'articolo 37, paragrafo 1, e l'articolo 38 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

2.   Lo stato annuale degli impegni, i pagamenti e gli importi annuali delle richieste di contributi a norma dell'articolo 7 dell'accordo interno sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

3.   Ai fini dell'articolo 38, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, per «ubicazione» si intende, se del caso, l'equivalente alla regione a livello NUTS 2 se il destinatario è una persona fisica.

TITOLO III

Risorse ed esecuzione dell'11o FES

Articolo 12

Fonti delle risorse dell'11o FES

Le risorse dell'11o FES sono costituite dai massimali di cui all'articolo 1, paragrafi 2, 4 e 6, dell'accordo interno, dai fondi di cui all'articolo 1, paragrafo 9 e da altre entrate con destinazione specifica di cui all'articolo 8 del presente regolamento.

Articolo 13

Struttura dell'11o FES

Le entrate e le spese dell'11o FES sono classificate secondo la loro natura o la loro destinazione.

Articolo 14

Esecuzione dell'11o FES in conformità del principio della sana gestione finanziaria e performance

1.   Si applicano l'articolo 57, l'articolo 59, paragrafi 2 e 3, e gli articoli 60 e 61 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

2.   La Commissione assume le responsabilità dell'Unione definite all'articolo 57 dell'accordo di partenariato ACP-UE e quelle definite dalla decisione 2013/755/UE. A tal fine dà esecuzione alle entrate e alle spese dell'11o FES conformemente alla parte prima e alla parte terza del presente regolamento, sotto la propria responsabilità ed entro i limiti delle risorse dell'11o FES.

3.   Gli Stati membri cooperano con la Commissione affinché le risorse dell'11o FES siano utilizzate secondo il principio della sana gestione finanziaria e performance.

Articolo 15

Metodi di esecuzione

Si applicano l'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettere a) e c), l'articolo 62, paragrafo 2, primo e terzo comma, e l'articolo 62, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

TITOLO IV

Agenti finanziari

Articolo 16

Disposizioni generali sugli agenti finanziari e la loro responsabilità

1.   Si applicano gli articoli da 72 a 76 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

2.   Si applicano gli articoli da 90 a 95 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 riguardanti la responsabilità degli agenti finanziari.

Articolo 17

L'ordinatore

1.   Alla relazione annuale di attività di cui all'articolo 74, paragrafo 9, regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 sono accluse tabelle indicanti per dotazione, paese, territorio, regione o subregione l'importo globale degli impegni, dei fondi assegnati e dei pagamenti effettuati nel corso dell'esercizio e i relativi importi cumulati dall'apertura del rispettivo FES.

2.   L'ordinatore competente della Commissione che venga a conoscenza di problemi nello svolgimento delle procedure relative alla gestione delle risorse dell'11o FES prende, insieme all'ordinatore designato nazionale, regionale, intra-ACP o territoriale, tutti i contatti necessari per rimediare alla situazione ed adotta tutte le misure opportune. Qualora non svolga o non sia in grado di svolgere i compiti affidatigli dall'accordo di partenariato ACP-UE o dalla decisione2013/755/UE, l'ordinatore nazionale, regionale, intra-ACP o territoriale può essere sostituito temporaneamente dall'ordinatore competente della Commissione che agirà in nome e per conto del primo in regime di gestione indiretta. In tal caso, la Commissione può ottenere una compensazione finanziaria, a carico delle risorse assegnate allo Stato ACP o al PTOM in questione, per l'onere amministrativo supplementare subito.

Articolo 18

Il contabile

1.   Il contabile dell'11o FES è il contabile della Commissione.

2.   Si applicano l'articolo 77, paragrafo 1, primo comma, lettera a) e lettere da c) a f), l'articolo 78, paragrafi 3 e 4, l'articolo 79, l'articolo 80, paragrafi 1, 2 e 3, l'articolo 81, l'articolo 82, paragrafi da 2 a 10, nonché gli articoli 84, 85 e 86 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

3.   Le norme contabili di cui all'articolo 80, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 si applicano alle risorse dell'11o FES gestite dalla Commissione. Nell'applicazione di tali norme all'11o FES si tiene conto della natura specifica delle attività del Fondo.

4.   Il contabile prepara e, previa consultazione dell'ordinatore competente, adotta il piano contabile per le operazioni dell'11o FES.

TITOLO V

Operazioni di entrata

Articolo 19

Contributo annuo e frazioni annue

1.   In conformità dell'articolo 7 dell'accordo interno, il massimale dell'importo annuo del contributo per l'anno n + 2 e l'importo annuo del contributo per l'anno n + 1, nonché il suo versamento in tre frazioni, sono fissati secondo la procedura riportata nei paragrafi da 2 a 7 del presente articolo.

Le frazioni dovute dai singoli Stati membri sono fissate in proporzione al rispettivo contributo all'11o FES secondo quanto stabilito dall'articolo 1, paragrafo 2, dell'accordo interno.

2.   Entro il 15 ottobre dell'anno n la Commissione presenta una proposta che fissa:

a)

il massimale dell'importo annuo del contributo per l'anno n + 2;

b)

l'importo annuo del contributo per l'anno n + 1;

c)

l'importo della prima frazione del contributo per l'anno n + 1;

d)

una previsione indicativa non vincolante, basata su un approccio statistico, degli importi annui dei contributi previsti per gli anni n + 3 e n + 4.

Il Consiglio decide su tale proposta entro il 15 novembre dell'anno n.

Gli Stati membri versano la prima frazione del contributo per l'anno n + 1 entro il 21 gennaio dell'anno n + 1.

3.   Entro il 15 giugno dell'anno n + 1 la Commissione presenta una proposta che fissa:

a)

l'importo della seconda frazione del contributo per l'anno n + 1;

b)

l'importo annuo del contributo per l'anno n + 1 riveduto sulla base delle esigenze effettive qualora, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 3, dell'accordo interno, l'importo annuo dovesse deviare dalle esigenze effettive.

Il Consiglio decide sulla proposta entro 21 giorni di calendario dalla presentazione della proposta da parte della Commissione.

Gli Stati membri versano la seconda frazione entro 21 giorni di calendario dall'adozione della decisione del Consiglio.

4.   Entro il 15 giugno dell'anno n + 1, la Commissione stabilisce e comunica al Consiglio lo stato degli impegni, i pagamenti e gli importi annui delle richieste di contributi presentate nell'anno n e previste per gli anni n + 1 e n + 2, tenendo conto delle previsioni della BEI per quanto riguarda la gestione e il funzionamento del Fondo investimenti, ivi compresi gli abbuoni di interesse effettuati dalla BEI. La Commissione fornisce gli importi annui dei contributi per Stato membro, nonché l'importo che il FES deve ancora pagare, distinguendo tra parte della BEI e parte della Commissione. Gli importi per gli anni n + 1 e n + 2 si basano sulla capacità concreta di erogare il livello di risorse proposto, adoperandosi nel contempo al fine di evitare variazioni significative tra i vari anni, nonché saldi di fine esercizio significativi.

5.   Entro il 10 ottobre dell'anno n + 1 la Commissione presenta una proposta che fissa:

a)

l'importo della terza rata del contributo per l'anno n + 1;

b)

l'importo annuo del contributo per l'anno n + 1 riveduto sulla base delle esigenze effettive qualora, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 3, dell'accordo interno, l'importo annuo dovesse deviare dalle esigenze effettive.

Il Consiglio decide sulla proposta entro 21 giorni di calendario dalla presentazione della proposta da parte della Commissione.

Gli Stati membri versano la terza frazione entro 21 giorni di calendario dall'adozione della decisione del Consiglio.

6.   La somma delle frazioni relative a un determinato anno non supera l'importo annuo del contributo stabilito per tale anno. L'importo annuo del contributo non supera il massimale stabilito per tale anno. Il massimale è aumentato solo alle condizioni previste dall'articolo 7, paragrafo 4, dell'accordo interno. Un eventuale aumento del massimale è inserito nelle proposte di cui ai paragrafi 2, 3 e 5 del presente articolo.

7.   Il massimale dell'importo annuo del contributo che ciascuno Stato membro è tenuto a versare per l'anno n + 2, l'importo annuo del contributo per l'anno n + 1 e le frazioni dei contributi precisano:

a)

l'importo gestito dalla Commissione; e

b)

l'importo gestito dalla BEI, ivi compresi gli abbuoni di interesse gestiti dalla stessa.

Articolo 20

Versamento delle frazioni

1.   Le richieste di contributi utilizzano innanzitutto, uno dopo l'altro, gli importi stabiliti per i precedenti FES.

2.   I contributi degli Stati membri sono espressi in euro e sono versati in euro.

3.   Il contributo di cui all'articolo 19, paragrafo 7, lettera a), è accreditato da ogni Stato membro su un conto speciale intitolato «Commissione europea - Fondo europeo di sviluppo», aperto presso la banca centrale del pertinente Stato membro o presso l'istituto finanziario da esso designato. Gli importi di tali contributi sono conservati su detti conti speciali fino a quando è necessario effettuare i versamenti.

4.   Il conto di cui al paragrafo 3 è tenuto senza spese o interessi.

5.   Qualora al conto di cui al paragrafo 3 del presente articolo si applichino interessi negativi, al più tardi il giorno del versamento di ogni frazione di cui all'articolo 19, lo Stato membro interessato accredita sul conto un importo corrispondente all'importo di tali interessi negativi applicati fino al primo giorno del mese precedente il versamento della frazione.

6.   Fatto salvo il paragrafo 7 del presente articolo, la Commissione si adopera al fine di ripartire i prelievi da operare sui conti speciali in modo da mantenere la ripartizione degli attivi su questi conti in conformità del criterio di contribuzione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), dell'accordo interno.

7.   Nel coprire i bisogni di tesoreria dell'11o FES conformemente al paragrafo 3, la Commissione mira a ridurre l'incidenza dell'obbligo per gli Stati membri di accreditare gli importi degli interessi negativi ai sensi del paragrafo 5 disponendo in via prioritaria delle somme accreditate sui conti in questione.

8.   Il contributo di cui all'articolo 19, paragrafo 7, lettera b), è accreditato da ogni Stato membro, in conformità dell'articolo 47, paragrafo 1.

Articolo 21

Interessi sui contributi non versati

1.   Alla scadenza dei termini stabiliti all'articolo 19, paragrafi 2, 3 e 5, lo Stato membro interessato è tenuto al pagamento di interessi, alle seguenti condizioni:

a)

il tasso d'interesse è il tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese di scadenza del termine, maggiorato di 2 punti percentuali. Questo tasso è aumentato dello 0,25 % per ogni mese di ritardo;

b)

gli interessi sono pagati per il periodo decorrente dal giorno di calendario successivo alla scadenza del termine di pagamento fino alla data in cui il pagamento è effettuato.

2.   Per quanto riguarda il contributo di cui all'articolo 19, paragrafo 7, lettera a) del presente regolamento, gli importi degli interessi sono accreditati su uno dei conti di cui all'articolo 1, paragrafo 6, dell'accordo interno.

Per quanto riguarda il contributo di cui all'articolo 19, paragrafo 7, lettera b), del presente regolamento gli importi degli interessi sono accreditati al Fondo investimenti, in conformità dell'articolo 47, paragrafo 1, del presente regolamento.

Articolo 22

Richiesta dei contributi non versati

Allo scadere del protocollo finanziario che figura all'allegato Ic dell'accordo di partenariato ACP-UE, la parte di contributi che gli Stati membri devono ancora versare a norma dell'articolo 19 del presente regolamento è chiesta dalla Commissione e dalla BEI, in funzione delle necessità, alle condizioni stabilite dal presente regolamento.

Articolo 23

Altre operazioni di entrata

1.   Si applicano gli articoli 97, 98 e 99, l'articolo 100, paragrafo 1 e l'articolo 100 paragrafo 2, primo comma, l'articolo 101, paragrafi da 1 a 6, gli articoli da 102 a 107 e l'articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. Si può procedere al recupero mediante una decisione della Commissione che costituisce titolo esecutivo a norma dell'articolo 299 del TFUE.

2.   Per quanto riguarda l'articolo 97, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, il riferimento alle risorse proprie si intende fatto ai contributi degli Stati membri di cui all'articolo 19 del presente regolamento.

3.   Ai recuperi in euro si applica l'articolo 99, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. Per i recuperi in valuta locale si applica utilizzando il tasso della banca centrale dello Stato che emette la valuta vigente il primo giorno di calendario del mese di emissione dell'ordine di riscossione.

TITOLO VI

Operazioni di spesa

Articolo 24

Disposizioni relative agli impegni e alle decisioni di finanziamento

1.   L'impegno della spesa è preceduto da una decisione di finanziamento adottata dalla Commissione.

2.   Si applicano l'articolo 110, paragrafi da 2 a 5, l'articolo 111, l'articolo 112, paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b), e articolo 112, paragrafi da 2 a 5, nonché gli articoli 114, 115 e 116 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

3.   Per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 114, paragrafo 2, terzo e quarto comma, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, il termine per la conclusione degli impegni giuridici che attuano l'azione può essere prorogato oltre i tre anni a decorrere dalla data di conclusione della convenzione di finanziamento con gli Stati ACP e i PTOM.

4.   Se le risorse dell'11o FES sono eseguite in regime di gestione indiretta con gli Stati ACP o i PTOM, l'ordinatore competente può, se accetta la relativa giustificazione, prorogare il termine di due anni di cui all'articolo 114, paragrafo 6, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e il termine di tre anni di cui all'articolo 114, paragrafo 2, terzo comma.

5.   Alla scadenza dei termini prorogati di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo, i saldi non eseguiti sono, ove del caso, disimpegnati.

6.   Per le misure adottate a norma degli articoli 96 e 97 dell'accordo di partenariato ACP-UE, i termini di cui al presente articolo possono essere sospesi.

7.   Ai fini dell'applicazione dell'articolo 111, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, la conformità è verificata rispetto alle pertinenti disposizioni, in particolare i trattati, l'accordo di partenariato ACP-UE, la decisione 2013/755/UE, l'accordo interno, il presente regolamento e tutti gli atti adottati in applicazione di tali disposizioni.

Articolo 25

Termini relativi al pagamento

1.   Fatte salve le condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, ai pagamenti effettuati dalla Commissione si applica l'articolo 116 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

2.   Se le risorse dell'11o FES sono applicate in regime di gestione indiretta con gli Stati ACP o i PTOM e la Commissione esegue i pagamenti per loro conto, il termine di cui all'articolo 116, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 si applica a tutti i pagamenti non contemplati alla lettera a) della medesima disposizione. La convenzione di finanziamento contiene le disposizioni necessarie per garantire la tempestiva collaborazione dell'amministrazione aggiudicatrice.

3.   Per quanto riguarda l'articolo 116, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, i pagamenti di cui la Commissione è responsabile sono imputati alla stessa dotazione del contratto corrispondente. Se i fondi rimanenti non sono sufficienti, i pagamenti saranno imputati al conto o ai conti di cui all'articolo 1, paragrafo 6, dell'accordo interno.

TITOLO VII

Revisore interno

Articolo 26

Revisore interno

Il revisore interno dell'11o FES è il revisore interno della Commissione e il comitato di controllo dell'audit interno di cui all'articolo 123 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 svolge il proprio ruolo anche in relazione alle risorse del FES gestite dalla Commissione. Si applicano gli articoli da 118 a 122 del regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046.

TITOLO VIII

Disposizioni varie in materia di esecuzione

Articolo 27

Regole comuni

Si applicano gli articoli da 124 a 146, l'articolo 147, paragrafo 1, l'articolo 148, l'articolo 149, paragrafo 1 e paragrafi da 3 a 7, nonché gli articoli da 150 a 153 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

Articolo 28

Accordi amministrativi con il servizio europeo per l'azione esterna

I servizi della Commissione e il servizio europeo per l'azione esterna possono concordare modalità dettagliate volte a facilitare l'esecuzione, da parte delle delegazioni dell'Unione, delle risorse previste per le spese di supporto associate all'11o FES a norma dell'articolo 6 dell'accordo interno.

TITOLO IX

Strumenti di finanziamento

Articolo 29

Disposizioni generali sugli strumenti di finanziamento

1.   Ai fini dell'assistenza finanziaria prevista dal presente titolo, la cooperazione tra l'Unione, gli Stati ACP e i PTOM può assumere, tra l'altro, una delle seguenti forme:

a)

accordi triangolari con cui l'Unione coordina con paesi terzi la sua assistenza a uno Stato ACP, un PTOM o una regione;

b)

misure di cooperazione amministrativa quali i gemellaggi tra istituzioni pubbliche, autorità locali, enti pubblici nazionali o soggetti di diritto privato cui sono affidati funzioni di servizio pubblico di uno Stato membro o di una regione ultraperiferica e quelli di uno Stato ACP o di un PTOM o di una rispettiva regione, nonché misure di cooperazione che coinvolgono esperti del settore pubblico distaccati dagli Stati membri e dalle rispettive autorità regionali e locali;

c)

meccanismi di esperti per un potenziamento mirato delle capacità nello Stato ACP, nel PTOM o in una rispettiva regione, e assistenza tecnica e consulenza a breve termine agli stessi, nonché supporto ai centri di conoscenza e di eccellenza sostenibili in materia di governance e riforma nel settore pubblico;

d)

contributi alle spese necessarie per istituire e gestire un partenariato pubblico-privato;

e)

programmi di sostegno alle politiche settoriali, tramite i quali l'Unione fornisce sostegno al programma settoriale di uno Stato ACP o di un PTOM;

f)

abbuoni di interesse.

2.   Oltre ai tipi di finanziamento di cui agli articoli da 30 a 37, l'assistenza finanziaria può essere anche fornita attraverso:

a)

alleviamento del debito, nell'ambito di programmi in materia concordati a livello internazionale;

b)

in casi eccezionali, programmi settoriali e generali di sostegno alle importazioni sotto forma di:

i)

programmi settoriali di sostegno alle importazioni in natura;

ii)

programmi settoriali di importazioni sotto forma di contributi in valuta volti a finanziare le importazioni settoriali; o

iii)

programmi generali di sostegno alle importazioni sotto forma di contributi in valuta volti a finanziare le importazioni generali riguardanti una vasta gamma di prodotti.

3.   L'assistenza finanziaria può essere erogata anche tramite contributi a fondi nazionali, regionali o internazionali, quali quelli istituiti o gestiti dalla BEI, da Stati membri o da Stati ACP o PTOM, da regioni o da organizzazioni internazionali, per mobilitare finanziamenti congiunti di una serie di donatori, ovvero a fondi creati da uno o più donatori ai fini dell'attuazione congiunta di progetti.

Se del caso, è promosso l'accesso reciproco da parte delle istituzioni finanziarie dell'Unione agli strumenti finanziari istituiti da altre organizzazioni.

4.   Le azioni finanziate a titolo dell'11o FES possono essere attuate in regime di cofinanziamento parallelo o di cofinanziamento congiunto.

Nel caso del cofinanziamento parallelo, un'azione deve essere scissa in una serie di componenti chiaramente individuabili, ognuna delle quali è finanziata dai diversi partner cofinanziatori in modo che sia sempre possibile individuare la destinazione finale del finanziamento.

Nel caso del cofinanziamento congiunto, il costo totale di un'azione dev'essere ripartito tra i partner cofinanziatori e le risorse devono essere messe in comune in modo che non sia più possibile individuare la fonte di finanziamento di una determinata attività svolta nell'ambito dell'azione.

5.   Nell'attuare il sostegno alla transizione e alla riforma in Stati ACP e PTOM, l'Unione si avvale delle esperienze degli Stati membri e degli insegnamenti tratti e li condivide.

Articolo 30

Gestione indiretta

1.   Fatte salve le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, si applicano gli articoli da 154 a 159 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. Ai fini dell'articolo 158 di tale regolamento, la gestione indiretta con i paesi terzi può anche assumere la forma di una convenzione di finanziamento conclusa con l'organizzazione o l'organismo competente a livello regionale o intra-ACP.

2.   Le entità che eseguono i fondi dell'11o FES garantiscono la coerenza con la politica esterna dell'Unione e possono affidare compiti di esecuzione del bilancio ad altre entità a condizioni equivalenti a quelle applicabili alla Commissione. Esse adempiono agli obblighi di cui all'articolo 155, paragrafo 1, regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 su base annua. Il parere di audit è presentato entro un mese dalla relazione e dalla dichiarazione di gestione, per poter essere preso in considerazione nel fornire la garanzia di affidabilità della Commissione.

Le organizzazioni internazionali di cui all'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), punto ii), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e gli organismi degli Stati membri di cui all'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), punti v) e vi), di tale regolamento incaricate dalla Commissione dei compiti di esecuzione del bilancio possono anche affidare compiti di esecuzione del bilancio ad organizzazioni senza fini di lucro in possesso dell'opportuna capacità operativa e finanziaria a condizioni equivalenti a quelle applicabili alla Commissione.

Gli Stati ACP e i PTOM possono altresì eseguire i fondi dell'11o FSE attraverso i loro servizi e organismi di diritto privato in base a un contratto di servizi. Tali organismi sono selezionati mediante procedure aperte, trasparenti, proporzionate e non discriminatorie, tali da evitare conflitti di interessi. La convenzione di finanziamento stabilisce le condizioni del contratto di servizi.

3.   Se l'11o FES è applicato in regime di gestione indiretta con gli Stati ACP o i PTOM o le loro organizzazioni regionali, fatte salve le responsabilità delle amministrazioni aggiudicatrici, la Commissione:

a)

procede, se necessario, al recupero degli importi dovuti dai destinatari delle amministrazioni aggiudicatrici a norma degli articoli da 101, fatti salvi i paragrafi 7 e 9, a 106 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, anche mediante una decisione che costituisce titolo esecutivo alle stesse condizioni di cui all'articolo 299 del TFUE;

b)

può, qualora le circostanze lo richiedano, irrogare sanzioni amministrative o pecuniarie, o entrambe, nei confronti dei partecipanti o dei destinatari delle amministrazioni aggiudicatrici, nonché nei confronti di altre entità o persone che si trovano, rispetto all'amministrazione aggiudicatrice, in una delle situazioni di cui all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, alle stesse condizioni previste agli articoli da 135 a 143 di tale regolamento.

La convenzione di finanziamento contiene disposizioni a tal fine.

Articolo 31

Appalti

Si applicano gli articoli da 160 a 172, l'articolo 173, paragrafo 1, paragrafo 2, primo e secondo comma, e l'articolo 173, paragrafi 3 e 4, nonché gli articoli da 174 a 179 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

Articolo 32

Sovvenzioni

Si applicano gli articoli da 180 a 205 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

Articolo 33

Premi

Si applicano gli articoli 206 e 207 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

Articolo 34

Strumenti finanziari

1.   Si applicano l'articolo 208, paragrafi 4 e 5, l'articolo 290, paragrafi 1, 2 e 4, l'articolo 210, paragrafo 1, l'articolo 214, l'articolo 215, paragrafi da 2 a 7, e l'articolo 216 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

2.   Nell'ambito dell'11o FES possono essere costituiti strumenti finanziari. Gli Stati membri o altre parti possono contribuire a tali strumenti.

3.   L'11o FES è autorizzato a contribuire agli strumenti finanziari o alla copertura delle garanzie di bilancio istituiti dal bilancio dell'Unione.

4.   Gli strumenti finanziari possono essere costituiti nelle decisioni di finanziamento di cui all'articolo 24. Essi fanno capo, per quanto possibile, alla BEI, a un'istituzione finanziaria multilaterale europea, quale la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, o a un istituto finanziario europeo bilaterale, ad esempio le banche di sviluppo bilaterali, eventualmente associati ad altre sovvenzioni provenienti da altre fonti.

Articolo 35

Fondi fiduciari dell'Unione

1.   Si applicano gli articoli 234, 235 e 252 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

2.   Riguardo all'articolo 234, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, i riferimenti al comitato competente si intendono fatti al comitato del Fondo europeo di sviluppo di cui all'articolo 8 dell'accordo interno.

Articolo 36

Sostegno di bilancio

1.   Si applica l'articolo 236 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

2.   Il sostegno di bilancio generale o settoriale dell'Unione si basa sulla responsabilità reciproca e su un impegno comune a favore dei valori universali e mira a rafforzare i partenariati contrattuali tra l'Unione e gli Stati ACP o i PTOM al fine di promuovere la democrazia, i diritti umani e lo Stato di diritto, di sostenere una crescita economica sostenibile e inclusiva e di eliminare la povertà.

3.   Le decisioni di concedere un sostegno di bilancio si basano su politiche di sostegno di bilancio approvate dall'Unione, una chiara serie di criteri di ammissibilità e un'attenta valutazione dei rischi e dei benefici.

Uno dei fattori determinanti per tale decisione è una valutazione dell'impegno, dei risultati e dei progressi degli Stati ACP e dei PTOM con riguardo alla democrazia, ai diritti umani e allo Stato di diritto. Il sostegno di bilancio può essere differenziato per adeguarsi meglio al contesto politico, economico e sociale degli Stati ACP e dei PTOM, tenendo conto di situazioni di fragilità.

4.   Quando fornisce il sostegno di bilancio, la Commissione ne fissa e controlla chiaramente la condizionalità, e sostiene altresì lo sviluppo delle capacità di controllo parlamentare e di audit, come anche il rafforzamento della trasparenza e dell'accesso del pubblico alle informazioni.

5.   Il versamento del sostegno di bilancio è subordinato a progressi soddisfacenti compiuti nel conseguimento degli obiettivi concordati con gli Stati ACP e i PTOM.

6.   Nel fornire sostegno di bilancio ai PTOM, si tiene conto dei loro legami istituzionali con lo Stato membro interessato.

Articolo 37

Esperti

Si applicano l'articolo 237, paragrafi da 1 a 4, e gli articoli 238 e 239 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

TITOLO X

Conti annuali e altra rendicontazione finanziaria

Articolo 38

Conti dell'11o FES

1.   I conti annuali dell'11o FES sono preparati per ciascun esercizio, che ha inizio il 1o gennaio e si chiude al 31 dicembre. Tali conti comprendono quanto segue:

a)

gli stati finanziari;

b)

la relazione sull'esecuzione finanziaria.

Gli stati finanziari sono accompagnati dalle informazioni fornite dalla BEI a norma dell'articolo 51 del presente regolamento.

Si applica l'articolo 243 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

2.   Entro il 31 marzo dell'esercizio successivo il contabile comunica i conti provvisori alla Corte dei conti per via elettronica.

La Corte dei conti formula, entro il 15 giugno dell'esercizio successivo, le sue osservazioni su tali conti provvisori, relativamente alla parte delle risorse dell'11o FES della cui gestione finanziaria è responsabile la Commissione, per permettere a quest'ultima di apportare le correzioni giudicate necessarie per redigere i conti definitivi.

3.   La Commissione approva i conti definitivi e li trasmette per via elettronica, entro il 31 luglio dell'esercizio successivo, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti.

Entro la stessa data il contabile trasmette alla Corte dei conti una dichiarazione relativa ai conti definitivi.

Si applica l'articolo 246, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

Entro il 15 novembre dell'esercizio successivo i conti definitivi sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, corredati della dichiarazione di affidabilità fornita dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 43 del presente regolamento.

Articolo 39

La relazione sull'esecuzione finanziaria

1.   La relazione sull'esecuzione finanziaria è preparata dall'ordinatore competente e trasmessa al contabile entro il 15 marzo per essere inserita nei conti dell'11o FES. Essa fornisce un'immagine fedele delle operazioni dell'11o FES in entrate e in spese. La relazione è presentata in milioni di EUR e comprende:

a)

il conto del risultato dell'esecuzione finanziaria, che riassume la totalità delle operazioni finanziarie dell'esercizio in entrate e in spese;

b)

l'allegato del conto del risultato dell'esecuzione finanziaria, che ne integra e commenta le informazioni.

2.   Il conto del risultato dell'esecuzione finanziaria contiene inoltre:

a)

una tabella che descrive l'evoluzione delle dotazioni nel corso dell'esercizio precedente;

b)

una tabella che indica per dotazione l'importo globale degli impegni, dei fondi assegnati e dei pagamenti effettuati nel corso dell'esercizio e i relativi importi cumulati dall'apertura dell'11o FES.

Articolo 40

Monitoraggio e relazioni da parte della Commissione e della BEI

1.   La Commissione e la BEI monitorano, ciascuna nell'ambito delle sue competenze, l'uso dell'assistenza dell'11o FES da parte degli Stati ACP, dei PTOM e di qualsiasi altro beneficiario, nonché l'attuazione dei progetti finanziati con l'assistenza dell'11o FES, tenendo conto in modo particolare degli obiettivi di cui agli articoli 55 e 56 dell'accordo di partenariato ACP-UE e alle corrispondenti disposizioni della decisione 2013/755/UE.

2.   La BEI informa periodicamente la Commissione circa l'attuazione dei progetti finanziati con le risorse dell'11o FES che amministra, secondo le procedure definite negli orientamenti operativi del Fondo investimenti.

3.   La Commissione e la BEI forniscono agli Stati membri le informazioni sull'esecuzione operativa delle risorse dell'11o FES come previsto dall'articolo 18 del regolamento (UE) 2015/322. La Commissione comunica tali informazioni alla Corte dei conti.

Articolo 41

Contabilità di bilancio

1.   La contabilità di bilancio permette di seguire in modo dettagliato l'esecuzione finanziaria delle risorse dell'11o FES.

2.   La contabilità di bilancio illustra tutti i seguenti aspetti:

a)

le dotazioni e le risorse corrispondenti dell'11o FES;

b)

gli impegni finanziari;

c)

i pagamenti e

d)

i crediti accertati e i recuperi intervenuti durante l'esercizio per l'importo integrale e senza adeguamenti reciproci.

3.   Se necessario, quando impegni, pagamenti e crediti sono indicati in moneta nazionale, il sistema contabile ne consente la registrazione in tale moneta oltre che in euro.

4.   Gli impegni finanziari globali sono contabilizzati in euro per il valore delle decisioni di finanziamento adottate dalla Commissione. Gli impegni finanziari specifici sono contabilizzati in euro per il controvalore degli impegni giuridici. Tale controvalore tiene eventualmente conto di quanto segue:

a)

un accantonamento per il pagamento delle spese rimborsabili su presentazione dei documenti giustificativi;

b)

un accantonamento per la revisione dei prezzi, per l'incremento delle quantità e per imprevisti quali definiti nei contratti finanziati dall'11o FES;

c)

un accantonamento finanziario per la fluttuazione dei tassi di cambio.

5.   Tutti i documenti contabili relativi all'esecuzione di un impegno sono conservati per un periodo di cinque anni dalla data della decisione di discarico sull'esecuzione finanziaria delle risorse dell'11o FES, di cui all'articolo 44, relativa all'esercizio nel corso del quale l'impegno è stato chiuso a livello contabile.

TITOLO XI

Audit esterno e discarico

Articolo 42

Audit esterno e discarico alla Commissione

1.   Per quanto riguarda le operazioni finanziate a valere sulle risorse dell'11o FES gestite dalla Commissione a norma dell'articolo 14, la Corte dei conti esercita i suoi poteri conformemente al presente articolo e all'articolo 43.

2.   Si applicano gli articoli 255, 256 e 257, l'articolo 258, paragrafi 1 e 2, paragrafo 3, seconda frase, e paragrafo 4, nonché l'articolo 259 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

3.   Ai fini del presente titolo, la Corte dei conti tiene conto dei trattati, dell'accordo di partenariato ACP-UE, della decisione 2013/755/UE, dell'accordo interno, del presente regolamento e di tutti gli atti adottati a norma degli stessi.

4.   La Corte dei conti è informata della regolamentazione interna di cui all'articolo 60, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, compresa la nomina degli ordinatori, nonché dell'atto di delega di cui all'articolo 79 di tale regolamento.

5.   Le autorità nazionali di audit degli Stati ACP e dei PTOM sono incoraggiate a cooperare con la Corte dei conti su invito di quest'ultima.

6.   La Corte dei conti può emettere pareri su questioni riguardanti l'11o FES su richiesta di una delle istituzioni dell'Unione.

Articolo 43

Dichiarazione di affidabilità

Contestualmente alla relazione annuale di cui all'articolo 258 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, la Corte dei conti presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, che è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 44

Discarico

1.   Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, si applicano gli articoli da 260 a 263 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

2.   La decisione di discarico riguarda i conti di cui all'articolo 38 del presente regolamento, ad eccezione della parte a cura della BEI conformemente all'articolo 51. Il discarico di cui all'articolo 260, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 è concesso per quanto concerne le risorse dell'11o FES gestite dalla Commissione a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, del presente regolamento per l'anno n.

3.   La decisione di discarico è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

PARTE SECONDA

FONDO INVESTIMENTI

Articolo 45

Ruolo della BEI

1.   La BEI gestisce il Fondo investimenti ed effettua operazioni a titolo di tale fondo, compresi gli abbuoni di interesse e l'assistenza tecnica, per conto dell'Unione in conformità della presente parte.

2.   Inoltre, la BEI provvede all'esecuzione finanziaria delle altre operazioni effettuate mediante finanziamenti a valere sulle proprie risorse a norma dell'articolo 4 dell'accordo interno, eventualmente associate ad abbuoni di interesse con risorse dell'11o FES.

3.   L'attuazione della presente parte non origina obblighi o responsabilità a carico della Commissione.

Articolo 46

Previsioni di impegni e di pagamenti del Fondo investimenti

Ogni anno la BEI comunica alla Commissione, anteriormente al 1o settembre, in conformità dell'accordo interno, le sue previsioni di impegni e di pagamenti, necessarie ai fini della comunicazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, dell'accordo interno, relativamente alle operazioni del Fondo investimenti, compresi gli abbuoni di interesse cui dà esecuzione. La BEI trasmette alla Commissione previsioni aggiornate di impegni e di pagamenti quando ciò viene ritenuto opportuno. Le modalità relative a tali previsioni vengono stabilite nella convenzione di gestione di cui all'articolo 49, paragrafo 4, del presente regolamento.

Articolo 47

Gestione dei contributi a favore del Fondo investimenti

1.   I contributi di cui all'articolo 19, paragrafo 7, lettera b), e stabiliti dal Consiglio sono versati, senza costi per il beneficiario, dagli Stati membri alla BEI su un conto speciale aperto da quest'ultima a nome del Fondo investimenti, secondo le modalità d'esecuzione fissate dalla convenzione di gestione di cui all'articolo 49, paragrafo 4.

2.   La data di cui all'articolo 1, paragrafo 5, dell'accordo interno è il 31 dicembre 2030.

3.   Salvo decisione contraria del Consiglio per quanto riguarda la remunerazione della BEI, a norma dell'articolo 5 dell'accordo interno, i proventi percepiti dalla BEI sul saldo creditore dei conti speciali di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono integrati nel Fondo investimenti e sono presi in considerazione per le richieste di contributi di cui all'articolo 19 del presente regolamento, e sono utilizzati per soddisfare gli obblighi finanziari dopo il 31dicembre 2030.

4.   La BEI gestisce la tesoreria degli importi di cui al paragrafo 1 del presente articolo secondo le dettagliate modalità d'esecuzione fissate dalla convenzione di gestione di cui all'articolo 49, paragrafo 4.

5.   Il Fondo investimenti è gestito conformemente alle condizioni previste dall'accordo di partenariato ACP-UE, dalla decisione 2013/755/UE, dall'accordo interno e dalla presente parte.

Articolo 48

Remunerazione della BEI

La BEI è remunerata a copertura totale delle spese sostenute per la gestione delle operazioni effettuate a titolo del Fondo investimenti. Il Consiglio decide le risorse ed i meccanismi di remunerazione della BEI conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, dell'accordo interno. Le misure di attuazione della decisione del Consiglio sono integrate nella convenzione di gestione di cui all'articolo 49, paragrafo 4, del presente regolamento.

Articolo 49

Esecuzione del Fondo investimenti

1.   Per gli strumenti finanziati con le risorse dell'11o FES alla cui gestione provvede la BEI si applicano le regole della BEI.

2.   Per i programmi o progetti cofinanziati dagli Stati membri o da loro organismi incaricati dell'esecuzione, secondo le priorità che sono enunciate nelle strategie di cooperazione e nei documenti di programmazione di cui al regolamento (UE) 2015/322 e stabiliti dall'articolo 10, paragrafo 1, secondo e terzo comma, dell'accordo interno e dall'articolo 74 della decisione 2013/755/UE, la BEI può affidare compiti relativi all'esecuzione del Fondo investimenti agli Stati membri o ai loro organismi incaricati dell'esecuzione.

3.   I nomi dei destinatari del sostegno finanziario a titolo del Fondo investimenti sono pubblicati dalla BEI, a meno che la loro diffusione rischi di ledere gli interessi commerciali dei destinatari, nel debito rispetto dei requisiti in materia di riservatezza e sicurezza, in particolare la tutela dei dati personali. I criteri di pubblicazione e il grado di specificità tengono conto delle peculiarità del settore e della natura del Fondo investimenti.

4.   Le modalità d'esecuzione della presente parte sono oggetto di una convenzione di gestione tra la Commissione, che agisce in nome dell'Unione, e la BEI.

Articolo 50

Relazioni sul Fondo investimenti

La BEI tiene la Commissione regolarmente informata delle operazioni effettuate nell'ambito del Fondo investimenti, compresi gli abbuoni di interesse, dell'utilizzazione fatta di tutti i contributi versati alla BEI e in particolare dei totali trimestrali degli impegni, dei contratti e dei pagamenti, secondo le dettagliate modalità d'esecuzione fissate dalla convenzione di gestione di cui all'articolo 49, paragrafo 4.

Articolo 51

Contabilità e stati finanziari del Fondo investimenti

1.   La BEI tiene la contabilità del Fondo investimenti, compresi gli abbuoni di interesse cui dà esecuzione e finanziati dall'11o FES, per consentire di seguire il ciclo completo, dal ricevimento dei fondi al versamento fino alle entrate generate ed agli eventuali recuperi successivi. La BEI elabora le norme e i metodi contabili pertinenti ispirati alle norme contabili internazionali e ne informa la Commissione e gli Stati membri.

2.   La BEI invia ogni anno al Consiglio e alla Commissione una relazione sull'esecuzione delle operazioni finanziate a valere sulle risorse dell'11o FES da essa gestite, compresi gli stati finanziari stabiliti secondo le norme e i metodi di cui al paragrafo 1 del presente articolo e le informazioni di cui all'articolo 39, paragrafo 2.

3.   Questi documenti sono presentati sotto forma di progetto entro il 28 febbraio e nella versione definitiva entro il 30 giugno dell'esercizio successivo a quello cui si riferiscono, affinché possano essere utilizzati dalla Commissione per preparare i conti di cui all'articolo 38 del presente regolamento, a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, dell'accordo interno. La BEI presenta alla Commissione, entro il 31 marzo, la relazione sulla gestione finanziaria delle risorse da essa gestite.

Articolo 52

Audit esterno e discarico relativamente alle operazioni della BEI

Le operazioni finanziate a valere sulle risorse dell'11o FES gestite dalla BEI a norma della presente parte sono soggette alle procedure di audit e discarico che la BEI applica per i conti da essa amministrati in forza di un mandato di gestione affidato da terzi. Le modalità d'esecuzione della revisione da parte della Corte dei conti figurano nell'accordo tripartito tra la BEI, la Commissione e la Corte dei conti.

PARTE TERZA

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

TITOLO I

Disposizioni transitorie

Articolo 53

Trasferimento delle rimanenze dei FES precedenti

I trasferimenti all'11o FES delle rimanenze delle risorse costituite dagli accordi interni relativi ai precedenti FES sono effettuati in conformità dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), e dell'articolo 1, paragrafi 3 e 4, dell'accordo interno.

Articolo 54

Entrate provenienti dagli interessi sulle risorse dei FES precedenti

Le rimanenze di entrate provenienti dagli interessi sulle risorse dei FES precedenti sono trasferite all'11o FES e sono assegnate agli stessi obiettivi previsti per le entrate di cui all'articolo 1, paragrafo 6, dell'accordo interno. Lo stesso vale per altre entrate dei FES precedenti, costituite ad esempio da interessi di mora percepiti in caso di versamenti tardivi dei contributi degli Stati membri a tali FES. Gli interessi maturati sulle risorse del precedente FES gestite dalla BEI sono integrati nel Fondo investimenti.

Articolo 55

Riduzione dei contributi mediante le rimanenze

Gli importi stanziati per progetti del 10o FES o di altri FES precedenti che risultano non impegnati a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, dell'accordo interno, o disimpegnati a norma dell'articolo 1, paragrafo 4, del medesimo accordo, salvo decisione unanime contraria del Consiglio, riducono la parte dei contributi degli Stati membri di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), di detto accordo.

L'impatto sul contributo dei singoli Stati membri è calcolato in proporzione al rispettivo contributo al 9o e al 10o FES. Tale impatto è calcolato ogni anno.

Articolo 56

Applicazione del presente regolamento a operazioni a titolo di FES precedenti

Il presente regolamento si applica ad operazioni finanziate a valere su FES precedenti, nel rispetto degli impegni giuridici esistenti. Il presente regolamento non si applica al Fondo investimenti a titolo di precedenti FES.

Articolo 57

Inizio della procedura relativa ai contributi

La procedura relativa ai contributi degli Stati membri di cui agli articoli da 19 a 22 si applica per la prima volta per quanto riguarda i contributi dell'anno n + 2, a condizione che l'accordo interno entri in vigore tra il 1o ottobre dell'anno n e il 30 settembre dell'anno n + 1.

TITOLO II

Disposizioni finali

Articolo 58

Abrogazione

Il regolamento (UE) 2015/323 è abrogato.

I riferimenti fatti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato.

Articolo 59

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2018

Per il Consiglio

La presidente

F. MOGHERINI


(1)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

(2)  GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1.

(3)  GU C 396 del 31.10.2018, pag. 1.

(4)  Regolamento (UE) 2015/323 del Consiglio, del 2 marzo 2015, recante il regolamento finanziario per l'11o Fondo europeo di sviluppo (GU L 58 del 3.3.2015, pag. 17).

(5)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

(6)  Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).

(7)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(8)  Decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea («Decisione sull'associazione d'oltremare») (GU L 344 del 19.12.2013, pag. 1).

(9)  Regolamento (UE) 2015/322 del Consiglio, del 2 marzo 2015, relativo all'esecuzione dell'11o Fondo europeo di sviluppo (GU L 58 del 3.3.2015, pag. 1).

(10)  Regolamento (UE) n. 236/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che stabilisce norme e procedure comuni per l'attuazione degli strumenti per il finanziamento dell'azione esterna dell'Unione (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 95).


ALLEGATO

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (UE) 2015/323

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 4

Articolo 3, paragrafi 1 e 2

Articolo 2, paragrafo 5

Articolo 2, paragrafo 4

Articolo 3

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 4

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 5

Articolo 4

Articolo 6

Articolo 5

Articolo 7

Articolo 6

Articolo 8

Articolo 7

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 9, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 8, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 9, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 8, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 9, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 8, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 9, paragrafo 2, lettera d)

Articolo 9, paragrafo 2, lettera e)

Articolo 8, paragrafo 2, lettera d)

Articolo 9, paragrafo 2, lettera f)

Articolo 8, paragrafo 2, lettera e)

Articolo 9, paragrafo 3

Articolo 8, paragrafo 3

Articolo 9, paragrafo 4

Articolo 9, paragrafo 5

Articolo 8, paragrafo 4

Articolo 9, paragrafo 6

Articolo 8, paragrafo 5

Articolo 10

Articolo 9

Articolo 11, paragrafo 1

Articolo 10

Articolo 11, paragrafo 2

Articolo 11, paragrafo 3

Articolo 11, paragrafo 4

Articolo 12

Articolo 13, paragrafo 1

Articolo 11, paragrafo 1

Articolo 13, paragrafo 2

Articolo 11, paragrafo 2

Articolo 13, paragrafo 3

Articolo 11, paragrafo 3

Articolo 13, paragrafo 4

Articolo 29, paragrafo 4

Articolo 13, paragrafo 5

Articolo 30

Articolo 14

Articolo 12

Articolo 15

Articolo 13

Articolo 16

Articolo 14

Articolo 17, paragrafo 1

Articolo 14, paragrafo 1

Articolo 17, paragrafo 2

Articolo 15, paragrafo 1

Articolo 17, paragrafo 3

Articolo 30, paragrafo 2

Articolo 17, paragrafo 4

Articolo 30, paragrafo 3

Articolo 17, paragrafo 5

Articolo 29, paragrafo 3

Articolo 18, paragrafo 1

Articolo 18, paragrafo 2

Articolo 16, paragrafo 1

Articolo 18, paragrafo 3

Articolo 16, paragrafo 2

Articolo 19, paragrafo 1, primo comma

Articolo 18, paragrafo 2

Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 17, paragrafo 1

Articolo 19, paragrafo 2

Articolo 17, paragrafo 2

Articolo 20, paragrafo 1

Articolo 18, paragrafo 1

Articolo 20, paragrafo 2

Articolo 18, paragrafo 2

Articolo 21

Articolo 19

Articolo 22

Articolo 20

Articolo 23

Articolo 21

Articolo 24

Articolo 22

Articolo 25, paragrafo 1

Articolo 23, paragrafo 1

Articolo 25, paragrafo 2

Articolo 23, paragrafo 2

Articolo 25, paragrafo 3

Articolo 23, paragrafo 3

Articolo 25, paragrafo 4

Articolo 25, paragrafo 5

Articolo 26

Articolo 24, paragrafi 1 e 2

Articolo 27, paragrafo 1

Articolo 24, paragrafo 2

Articolo 27, paragrafo 2

Articolo 24, paragrafo 3

Articolo 27, paragrafo 3

Articolo 24, paragrafo 4

Articolo 27, paragrafo 4

Articolo 24, paragrafo 5

Articolo 27, paragrafo 5

Articolo 24, paragrafo 6

Articolo 27, paragrafo 6

Articolo 24, paragrafo 7

Articolo 27, paragrafo 7

Articoli 27, 42

Articolo 28

Articolo 26

Articolo 29

Articolo 25

Articolo 30

Articolo 26

Articolo 31

Articolo 27

Articolo 32

Articolo 27

Articolo 33

Articolo 27

Articolo 34

Articolo 28

Articolo 35, paragrafo 1

Articolo 29, paragrafo 1

Articolo 35, paragrafo 2

Articolo 29, paragrafo 2

Articolo 35, paragrafo 3

Articolo 29, paragrafo 3

Articolo 35, paragrafo 4

Articolo 29, paragrafo 5

Articolo 30, paragrafo 1

Articolo 36

Articolo 31

Articolo 37

Articolo 32

Articolo 38

Articolo 33

Articolo 39

Articolo 36

Articolo 40

Articolo 34

Articolo 41

Articolo 37

Articolo 42

Articolo 35

Articolo 43, paragrafo 1, primo e secondo comma

Articolo 38, paragrafo 1, primo e secondo comma

Articolo 43, paragrafo 2

Articolo 38, paragrafo 2, primo comma

Articolo 43, paragrafo 3

Articolo 38, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 43, paragrafo 4

Articolo 38, paragrafo 3, primo e secondo comma

Articolo 43, paragrafo 5

Articolo 38, paragrafo 3, terzo comma

Articolo 43, paragrafo 6

Articolo 38, paragrafo 3, quarto comma

Articolo 43, paragrafo 7

Articolo 38, paragrafo 2, primo comma e articolo 38, paragrafo 3, primo e secondo comma

Articolo 44, paragrafo 1

Articolo 38, paragrafo 1, terzo comma

Articolo 44, paragrafo 2

Articolo 39, paragrafo 1

Articolo 44, paragrafo 3

Articolo 39, paragrafo 2

Articolo 45

Articolo 40

Articolo 46

Articolo 18, paragrafi 3 e 4

Articolo 47

Articolo 41

Articolo 48, paragrafo 1

Articolo 42, paragrafo 1

Articolo 48, paragrafo 2

Articolo 42, paragrafo 2

Articolo 48, paragrafo 3

Articolo 42, paragrafo 3

Articolo 48, paragrafo 4

Articolo 42, paragrafo 2

Articolo 48, paragrafo 5

Articolo 42, paragrafo 4

Articolo 48, paragrafo 6

Articolo 42, paragrafo 5

Articolo 48, paragrafo 7

Articolo 42, paragrafo 6

Articolo 49

Articolo 43

Articolo 50, paragrafo 1

Articolo 44, paragrafo 2

Articolo 50, paragrafo 2

Articolo 44, paragrafo 3

Articolo 50, paragrafo 3

Articolo 44, paragrafo 1

Articolo 51

Articolo 45

Articolo 52

Articolo 46

Articolo 53

Articolo 47

Articolo 54

Articolo 48

Articolo 55

Articolo 49

Articolo 56

Articolo 50

Articolo 57, paragrafo 1

Articolo 51, paragrafo 1

Articolo 57, paragrafo 2

Articolo 51, paragrafi 2 e 3

Articolo 58

Articolo 52

Articolo 59

Articolo 53

Articolo 60

Articolo 54

Articolo 61

Articolo 55

Articolo 62

Articolo 56

Articolo 63

Articolo 57

Articolo 58

Articolo 64

Articolo 59


3.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 307/22


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1878 DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 2018

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Scrumbie de Dunăre afumată» (IGP)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Scrumbie de Dunăre afumată» presentata dalla Romania è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Scrumbie de Dunăre afumată» deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Scrumbie de Dunăre afumată» (IGP) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.7. Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2018

Per la Commissione,

a nome del presidente

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU C 162 dell'8.5.2018, pag. 28.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).


3.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 307/23


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1879 DELLA COMMISSIONE

del 29 novembre 2018

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 per quanto riguarda la data di entrata all'ammasso del latte scremato in polvere venduto mediante procedura di gara

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato (2), in particolare l'articolo 28,

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di definire i quantitativi di latte scremato in polvere oggetto della gara aperta dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 della Commissione (3), l'articolo 1 di detto regolamento stabilisce un termine entro il quale il latte scremato in polvere deve essere entrato all'ammasso pubblico.

(2)

Data l'attuale situazione del mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari in termini di ripresa dei prezzi e dell'elevato volume delle scorte di intervento, è opportuno rendere disponibile per la vendita un quantitativo supplementare di latte scremato in polvere modificando la data di entrata all'ammasso.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080.

(4)

Affinché il latte scremato in polvere sia reso immediatamente disponibile per la vendita, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080, la data del «1o agosto 2016» è sostituita dalla data del «1o gennaio 2018».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2018

Per la Commissione,

a nome del presidente

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 206 del 30.7.2016, pag. 71.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 della Commissione, del 25 novembre 2016, recante apertura di una gara per la vendita di latte scremato in polvere (GU L 321 del 29.11.2016, pag. 45).


3.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 307/24


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1880 DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2018

che modifica il regolamento (CE) n. 3199/93 relativo al riconoscimento reciproco dei processi di completa denaturazione dell'alcole ai fini dell'esenzione dell'accisa

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 92/83/CEE, gli Stati membri sono tenuti a esentare dall'accisa l'alcole completamente denaturato conformemente ai requisiti da essi previsti, sempreché tali requisiti siano stati debitamente notificati e accettati in conformità alle condizioni stabilite ai paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo.

(2)

I denaturanti impiegati in ciascuno Stato membro per la denaturazione completa dell'alcole, conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 92/83/CEE, sono descritti nell'allegato del regolamento (CE) n. 3199/93 della Commissione (2).

(3)

Il 6 giugno 2018 la Repubblica ceca ha comunicato alla Commissione i denaturanti che intende utilizzare per la completa denaturazione dell'alcole ai fini dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva.

(4)

Il 4 luglio 2018 la Commissione ha trasmesso detta comunicazione agli altri Stati membri.

(5)

Alla Commissione non sono pervenute obiezioni.

(6)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 3199/93.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle accise,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 3199/93 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 316 del 31.10.1992, pag. 21.

(2)  Regolamento (CE) n. 3199/93 della Commissione, del 22 novembre 1993, relativo al riconoscimento reciproco dei processi di completa denaturazione dell'alcole ai fini dell'esenzione dell'accisa (GU L 288 del 23.11.1993, pag. 12).


ALLEGATO

«ALLEGATO

Elenco di prodotti con il rispettivo numero di registrazione CAS (Chemical Abstracts Service) autorizzati per la completa denaturazione dell'alcole.

Acetone

CAS: 67-64-1

Denatonium benzoato

CAS: 3734-33-6

Etanolo

CAS: 64-17-5

Etil ter-butil etere

CAS: 637-92-3

Fluoresceina

CAS: 2321-07-5

Benzina (compresa la benzina senza piombo)

CAS: 86290-81-5

Alcole isopropilico

CAS: 67-63-0

Cherosene

CAS: 8008-20-6

Olio lampante

CAS: 64742-47-8 e 64742-48-9

Metanolo

CAS: 67-56-1

Metietilchetone (2-butanone)

CAS: 78-93-3

Metilisobutilchetone

CAS: 108-10-1

Blu di metilene (52015)

CAS: 61-73-4

Nafta solvente

CAS: 92062-36-7

Essenza di trementina

CAS: 8006-64-2

Benzina per uso tecnico

CAS: 92045-57-3

Il termine “etanolo assoluto” è utilizzato nel presente allegato nello stesso significato del termine “alcole assoluto” utilizzato dall'Unione internazionale di chimica pura e applicata (IUPAC).

In tutti gli Stati membri all'alcole denaturato può essere aggiunto un colorante per conferirgli un colore caratteristico che lo renda immediatamente identificabile.

I.   Il processo di denaturazione comune per l'alcole completamento denaturato utilizzato in Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia e Finlandia:

Per ettolitro di etanolo assoluto:

1,0 litri di alcole isopropilico,

1,0 litri di metiletilchetone,

1,0 grammi di denatonium benzoato.

II.   Una maggiore concentrazione del processo di denaturazione comune per l'alcole completamento denaturato, utilizzata nei seguenti Stati membri:

Regno Unito

Per ettolitro di etanolo assoluto:

3,0 litri di alcole isopropilico,

3,0 litri di metiletilchetone,

1,0 grammi di denatonium benzoato.

Croazia

Per ettolitro di etanolo assoluto:

un minimo di:

1,0 litri di alcole isopropilico,

1,0 litri di metiletilchetone,

1,0 grammi di denatonium benzoato.

Svezia

Per ettolitro di etanolo assoluto:

1,0 litri di alcole isopropilico,

2,0 litri di metiletilchetone,

1,0 grammi di denatonium benzoato.

III.   Ulteriori processi di denaturazione per l'alcole completamento denaturato, utilizzati in alcuni Stati membri:

Repubblica ceca

Per ettolitro di etanolo assoluto:

0,4 litri di nafta solvente,

0,2 litri di cherosene,

0,1 litri di benzina per uso tecnico.

Grecia

Solo l'alcole di bassa qualità (frazioni di testa e di coda della distillazione), con tenore alcolico non inferiore a 93 % vol e non superiore a 96 % vol, può essere denaturato.

Per ettolitro di alcole idrato al 93 % vol sono aggiunte le seguenti sostanze:

2,0 litri di metanolo,

1,0 litri di essenza di trementina,

0,50 litri di olio lampante,

0,40 grammi di blu di metilene.

A 20 °C il prodotto finale raggiungerà, allo stato naturale, il 93 % vol.

Finlandia – autorizzato fino al 31.12.2018

Per ettolitro di etanolo assoluto una qualsiasi delle seguenti formulazioni:

1.

2,0 litri di metiletilchetone,

3,0 litri di metilisobutilchetone.

2.

2,0 litri di acetone,

3,0 litri di metilisobutilchetone.

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Rettifiche

3.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 307/27


Rettifica della decisione di esecuzione (UE) 2018/719 della Commissione, del 14 maggio 2018, che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda gli elenchi dei posti d'ispezione frontalieri e delle unità veterinarie del sistema TRACES

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 120 del 16 maggio 2018 )

Alla pagina 17, allegato, punto 1), lettera a),

anziché:

«nella parte concernente la Danimarca, la voce relativa all'aeroporto di Aalborg è sostituita dalla seguente:»,

leggasi:

«nella parte concernente la Danimarca, dopo la seconda voce è inserita la seguente voce relativa all'aeroporto di Aalborg:».

Alla pagina 17, allegato, punto 2), lettera b),

anziché:

«nella parte concernente l'Austria, la voce relativa all'unità centrale «AT000000 BUNDESMINISTERIUM FÜR GESUNDHEIT» è sostituita dalla seguente «AT000000 BUNDESMINISTERIUM FÜR ARBEIT, SOZIALES, GESUNDHEIT UND KONSUMENTENSCHUTZ»»,

leggasi:

«nella parte concernente l'Austria, la voce relativa all'unità centrale «AT00000 BUNDESMINISTERIUM FÜR GESUNDHEIT» è sostituita dalla seguente «AT00000 BUNDESMINISTERIUM FÜR ARBEIT, SOZIALES, GESUNDHEIT UND KONSUMENTENSCHUTZ»».