ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 290

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

61° anno
16 novembre 2018


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Regolamento n. 9 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) — Prescrizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli delle categorie L2, L4 e L5 con riferimento alle emissioni sonore [2018/1704]

1

 

*

Regolamento n. 63 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Prescrizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli della categoria L1 con riferimento alle emissioni sonore [2018/1705]

28

 

*

Regolamento n. 90 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) — Disposizioni uniformi relative all'omologazione di insiemi di guarnizioni di ricambio per freni, di guarnizioni per freni a tamburo nonché di dischi e di tamburi destinati a veicoli a motore e relativi rimorchi [2018/1706]

54

 

*

Regolamento n. 92 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) — Prescrizioni uniformi relative all'omologazione dei sistemi di silenziatori dello scarico di ricambio non originali (NORESS) destinati ai veicoli delle categorie L1, L2, L3, L4 e L5 con riferimento alle emissioni sonore [2018/1707]

162

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

16.11.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 290/1


Solo i testi UNECE originali hanno efficacia giuridica ai sensi del diritto internazionale pubblico. Lo status e la data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere controllati nell'ultima versione del documento UNECE TRANS/WP.29/343, reperibile al seguente indirizzo:

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html.

Regolamento n. 9 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) — Prescrizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli delle categorie L2, L4 e L5 con riferimento alle emissioni sonore [2018/1704]

Comprendente tutto il testo valido fino a:

Supplemento 3 della serie di modifiche 07 — data di entrata in vigore: 10 ottobre 2017

INDICE

REGOLAMENTO

1.

Ambito di applicazione

2.

Definizioni

3.

Domanda di omologazione

4.

Marcature

5.

Omologazione

6.

Specifiche

7.

Modifiche ed estensione dell'omologazione di un tipo di veicolo o di un tipo di impianto di scarico o di sistema di silenziatori

8.

Conformità della produzione

9.

Sanzioni in caso di non conformità della produzione

10.

Cessazione definitiva della produzione

11.

Disposizioni transitorie

12.

Nomi e indirizzi dei servizi tecnici che effettuano le prove di omologazione e delle autorità di omologazione

Allegati

1.

Notifica

2.

Esempi di marchio di omologazione

3.

Metodi e strumenti di misurazione delle emissioni sonore dei veicoli a motore

4.

Limiti massimi dei livelli sonori (veicoli nuovi)

5.

Specifiche relative al sito di prova

1.   AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento si applica ai veicoli appartenenti alle categorie L2, L4 e L5 (1) con riferimento alle emissioni sonore.

2.   DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento s'intende per:

2.1.

«omologazione di un veicolo»: l'omologazione di un tipo di veicolo con riferimento al livello sonoro e all'impianto di scarico originale in quanto entità tecnica indipendente, rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento;

2.2.

«tipo di veicolo»: una categoria di veicoli a motore che hanno in comune alcune caratteristiche essenziali, quali:

2.2.1.

la forma e i materiali di costruzione della carrozzeria (in particolare il vano motore e la relativa insonorizzazione);

2.2.2.

la lunghezza e la larghezza del veicolo;

2.2.3.

il tipo di motore (ad accensione comandata o spontanea, a pistone alternativo o rotante, il numero e il volume dei cilindri, il numero e il tipo dei carburatori o dei sistemi di iniezione, la disposizione delle valvole, la potenza massima nominale netta e il regime nominale del motore).

Per i motori a pistone rotante la cilindrata corrisponde al doppio del volume della camera;

2.2.4.

il motore elettrico, in caso di veicolo ibrido elettrico;

2.2.5.

il sistema di trazione, in particolare il numero di marce e il loro rapporto di trasmissione nonché la trasmissione finale;

2.2.6.

il numero, il tipo e la disposizione degli impianti di scarico;

2.3.

«potenza massima nominale netta», il regime nominale del motore a combustione così come specificato nella norma ISO 4106:2012.

Il simbolo Pn indica il valore numerico della potenza netta massima nominale espressa in kW.

2.4.

«regime nominale del motore», il regime di rotazione del motore a combustione al quale il motore sviluppa la sua potenza massima nominale netta secondo quanto dichiarato dal costruttore (2).

Il simbolo nrated indica il regime nominale del motore espresso in giri al minuto (min-1).

2.5.

«impianto/i di scarico o sistema/i di silenziatori», un insieme completo di componenti necessari per limitare le emissioni sonore di un veicolo a motore e del suo scarico;

2.6.

«impianto di scarico o sistema di silenziatori originale», un impianto o sistema del tipo montato sul veicolo all'atto dell'omologazione o dell'estensione dell'omologazione. Può costituire parte dell'equipaggiamento originale o essere un componente di ricambio;

2.7.

«impianti di scarico o sistemi di silenziatori di tipi diversi», impianti di scarico o sistemi di silenziatori che presentano differenze sostanziali tra loro, quali:

2.7.1.

i loro componenti portano denominazioni commerciali o marchi di fabbrica diversi;

2.7.2.

i loro componenti sono costituiti di materiali con caratteristiche diverse, oppure presentano forme o dimensioni diverse;

2.7.3.

i principi di funzionamento di almeno un componente sono diversi;

2.7.4.

i loro componenti sono assemblati in maniera diversa;

2.8.

«componente di un impianto di scarico o di un sistema di silenziatori», uno dei singoli elementi che, assemblati, costituiscono l'impianto di scarico o il sistema di silenziatori (3).

Se il motore è dotato di un dispositivo di aspirazione (filtro dell'aria e/o smorzatore dei rumori di aspirazione essenziale/i al fine di garantire il rispetto dei limiti dei livelli sonori), tale dispositivo deve essere considerato un componente della stessa importanza rispetto all'impianto di scarico propriamente detto e deve essere incluso nell'elenco di cui al seguente punto 3.2.2 e portare la marcatura di cui al seguente punto 4.1;

2.9.

«massa di riferimento», la massa del veicolo pronto per il normale funzionamento e provvisto dei seguenti equipaggiamenti:

a)

equipaggiamento elettrico completo, comprensivo dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione forniti dal costruttore;

b)

tutti gli strumenti e accessori prescritti da qualsivoglia legislazione in forza della quale si esegue una misurazione della massa a secco del veicolo;

c)

tutte le quantità di liquidi necessarie per garantire il buon funzionamento di tutte le parti del veicolo e il serbatoio del carburante riempito fino ad almeno il 90 % della capacità specificata dal costruttore;

d)

equipaggiamento supplementare solitamente fornito dal costruttore in aggiunta a quello necessario per il normale funzionamento (cassetta degli attrezzi, bauletto/i, protezione/i antivento, dispositivi di protezione ecc.);

e)

la massa della batteria di propulsione, se del caso.

Il simbolo mref indica la massa di riferimento espressa in kg.

Note:

1.

Nel caso dei veicoli alimentati da una miscela di olio e carburante:

1.1.

se il carburante e l'olio sono premiscelati, con il termine «carburante» si intende anche la premiscela di olio e carburante;

1.2.

se il carburante e l'olio sono dosati separatamente, con il termine «carburante» si intende soltanto la benzina; in questo caso, l'«olio» è già menzionato alla lettera c) del presente punto;

2.10.

«massa di prova», la massa di riferimento cui viene aggiunta la massa combinata del conducente e delle attrezzature di prova usate sul veicolo.

Questa massa combinata non deve essere superiore a 90 kg né inferiore a 70 kg. Se non è possibile raggiungere il peso minimo di 70 kg, posizionare dei pesi sul veicolo.

Il simbolo mt indica la massa di prova espressa in kg;

2.11.

«velocità massima del veicolo», la velocità massima di progettazione del veicolo misurata conformemente alla norma ISO 7116:2011 per i veicoli della categoria L2 e alla norma ISO 7117:2010 per i veicoli delle categorie L4 e L5.

Il simbolo vmax indica la velocità massima del veicolo espressa in km/h.

3.   DOMANDA DI OMOLOGAZIONE

3.1.   La domanda di omologazione di un tipo di veicolo con riferimento alle emissioni sonore deve essere presentata dal costruttore del veicolo o da un suo mandatario.

3.2.   La domanda va corredata dei seguenti documenti in triplice copia e delle seguenti informazioni:

3.2.1.

una descrizione del tipo di veicolo con riferimento agli aspetti di cui al precedente punto 2.2. I numeri e/o i simboli che identificano il tipo di motore e il tipo di veicolo devono essere specificati;

3.2.2.

un elenco degli elementi, debitamente identificati, che compongono l'impianto di scarico o il sistema di silenziatori;

3.2.3.

un disegno dell'impianto di scarico o del sistema di silenziatori assemblato e un'indicazione della sua posizione sul veicolo;

3.2.4.

disegni dettagliati relativi a ciascun componente al fine di poterlo individuare ed identificare facilmente, con indicazione dei materiali usati.

3.3.   Su richiesta del servizio tecnico che effettua le prove di omologazione, il costruttore del veicolo deve fornire inoltre un campione dell'impianto di scarico o del sistema di silenziatori.

3.4.   Al servizio tecnico che effettua le prove di omologazione va presentato un veicolo rappresentativo del tipo di veicolo da omologare.

4.   MARCATURE

4.1.   Gli elementi dell'impianto di scarico o del sistema di silenziatori devono portare almeno i seguenti marchi di identificazione:

4.1.1.

la denominazione o il marchio commerciale del costruttore dell'impianto di scarico o del sistema di silenziatori e dei suoi componenti;

4.1.2.

la descrizione commerciale fornita dal costruttore;

4.1.3.

i numeri identificativi delle parti;

4.1.4.

per tutti i silenziatori originali, il marchio «E» seguito dall'identificazione del paese di omologazione del componente (4).

4.1.5.

Tutti gli imballaggi dei ricambi originali degli impianti di scarico o dei sistemi di silenziatori devono recare, chiaramente leggibili, la menzione «ricambio originale» e i riferimenti alla marca e al tipo, completati dal marchio «E» e dal riferimento al paese d'origine.

4.1.6.

Tali marchi devono essere indelebili, ben leggibili e visibili nella posizione di montaggio prevista.

5.   OMOLOGAZIONE

5.1.   Se il tipo di veicolo presentato per l'omologazione a norma del presente regolamento è conforme alle prescrizioni di cui ai successivi punti 6 e 7, l'omologazione del tipo di veicolo in questione deve essere rilasciata.

5.2.   A ciascun tipo omologato va attribuito un numero di omologazione. Le prime 2 cifre di tale numero (attualmente 07, corrispondenti alla serie di modifiche 07 entrata in vigore il 3 novembre 2013) devono indicare la serie di modifiche comprendenti le più recenti e rilevanti modifiche tecniche apportate al regolamento al momento del rilascio dell'omologazione. La stessa parte contraente non può assegnare lo stesso numero allo stesso tipo di veicolo dotato di un altro tipo di impianto di scarico o di sistema di silenziatori o a un altro tipo di veicolo.

5.3.   L'avviso del rilascio, dell'estensione o del rifiuto dell'omologazione di un tipo di veicolo a norma del presente regolamento deve essere comunicato alle parti dell'accordo che applicano il regolamento per mezzo di una scheda conforme al modello di cui all'allegato 1 del presente regolamento nonché di disegni dell'impianto di scarico o del sistema di silenziatori (trasmessi dal richiedente ai fini dell'omologazione) in formato non superiore ad A4 (210 × 297 mm) o ripiegati in modo da corrispondere a tale formato e in scala appropriata.

5.4.   Su ogni veicolo conforme a un tipo di veicolo omologato a norma del presente regolamento deve essere apposto, in un punto ben visibile e facilmente accessibile indicato nella scheda di omologazione, un marchio di omologazione internazionale costituito da:

5.4.1.

un cerchio all'interno del quale è iscritta la lettera «E» seguita dal numero distintivo del paese che ha rilasciato l'omologazione (4); e

5.4.2.

il numero del presente regolamento, seguito dalla lettera «R», da un trattino e dal numero di omologazione, posti a destra del cerchio di cui al precedente punto 5.4.1.

5.5.   Se il veicolo è conforme a un tipo di veicolo omologato in applicazione di un altro o di diversi altri regolamenti allegati all'accordo del 1958 nello stesso paese che ha rilasciato l'omologazione a norma del presente regolamento, non è necessario ripetere il simbolo di cui al precedente punto 5.4.1; in tal caso i simboli e i numeri aggiuntivi di tutti i regolamenti a norma dei quali è stata rilasciata l'omologazione nel paese che ha rilasciato l'omologazione conformemente al presente regolamento, devono essere inseriti in colonne verticali a destra del simbolo di cui al precedente punto 5.4.1.

5.6.   Il marchio di omologazione deve essere chiaramente leggibile e indelebile.

5.7.   Il marchio di omologazione deve essere apposto sulla targhetta dei dati del veicolo o in prossimità della medesima.

5.8.   L'allegato 2 del presente regolamento riporta alcuni esempi di marchi di omologazione.

6.   SPECIFICHE

6.1.   Specifiche generali

6.1.1.   Il veicolo, il suo motore e il suo impianto di scarico o sistema di silenziatori devono essere progettati, costruiti e assemblati in modo tale da consentire al veicolo, se utilizzato normalmente e nonostante le vibrazioni a cui può essere sottoposto, di soddisfare le prescrizioni del presente regolamento.

6.1.2.   L'impianto di scarico o il sistema di silenziatori deve essere progettato, costruito e assemblato in modo tale da resistere all'azione corrosiva cui è esposto.

6.1.3.   Le seguenti informazioni devono essere riportate sul veicolo a motore in posizione facilmente accessibile, ma non necessariamente visibile a colpo d'occhio:

a)

il nome del costruttore;

b)

il regime target del motore e il risultato finale della prova a veicolo fermo così come definita all'allegato 3, punto 3.1.4.

6.2.   Specifiche relative ai livelli sonori

6.2.1.   Metodi di misurazione

6.2.1.1.   Le emissioni sonore del tipo di veicolo presentato per l'omologazione devono essere misurate per mezzo dei due metodi descritti nell'allegato 3 del presente regolamento, uno per il veicolo in movimento e l'altro per il veicolo fermo (5); nel caso di un veicolo con motore elettrico oppure il cui motore a combustione interna non funziona a veicolo fermo, l'emissione sonora deve essere misurata solo a veicolo in movimento.

Se il veicolo è dotato di programmi software o modalità selezionabili dall'utente che possono influenzare le emissioni sonore del veicolo, tutte queste modalità devono essere conformi alle prescrizioni del presente punto. Le prove devono essere fondate sullo scenario più sfavorevole.

Per i veicoli ibridi elettrici le prove devono essere eseguite due volte nelle seguenti condizioni:

a)

condizione A: le batterie devono essere completamente cariche; nel caso sia disponibile più di una «modalità ibrida», va scelta per la prova la modalità ibrida prevalentemente elettrica;

b)

condizione B: le batterie devono essere al livello minimo di carica; nel caso sia disponibile più di una «modalità ibrida», va scelta per la prova la modalità ibrida prevalentemente termica.

Il risultato finale corrisponde al risultato maggiore tra le condizioni A e B.

6.2.1.2.   Il valore o i valori misurati come prescritto al precedente punto 6.2.1.1 devono essere indicati nel verbale di prova e in una scheda conforme al modello dell'allegato 1 del presente regolamento.

6.2.1.3.   Il livello sonoro determinato in base al metodo di cui all'allegato 3, punto 3.1, del presente regolamento con il veicolo in movimento non deve superare i limiti prescritti (per i veicoli nuovi o per gli impianti di scarico o i sistemi di silenziatori nuovi) all'allegato 4 del presente regolamento per la categoria cui appartiene il veicolo.

6.3.   Prescrizioni aggiuntive

6.3.1.   Provvedimenti anti-manomissione

Tutti gli impianti di scarico o i sistemi di silenziatori devono essere fabbricati in modo da non permettere la rimozione di deflettori, coni di uscita e altre parti che funzionano principalmente come parti delle camere d'insonorizzazione/espansione. Se l'incorporazione di una parte siffatta è inevitabile, le sue modalità di fissaggio devono essere tali da non facilitarne la rimozione (ad esempio, con dispositivi di fissaggio filettati convenzionali); essa dovrà anche essere applicata in modo che la sua rimozione provochi danni permanenti/irreparabili a tutto l'insieme.

6.3.2.   Impianti di scarico o sistemi di silenziatori multimodali

Gli impianti di scarico o i sistemi di silenziatori con modalità di funzionamento multiple, regolabili manualmente o elettronicamente, devono soddisfare tutte le prescrizioni in tutte le modalità operative. I livelli sonori da riportare devono essere quelli della modalità con i livelli sonori più elevati.

6.3.3.   Divieto di impiego di impianti di manipolazione

Il costruttore del veicolo non deve intenzionalmente modificare, adattare o introdurre dispositivi o procedure che non siano operativi in condizioni tipiche di funzionamento su strada al solo scopo di soddisfare le prescrizioni riferite alle emissioni sonore del presente regolamento.

7.   MODIFICHE ED ESTENSIONE DELL'OMOLOGAZIONE DI UN TIPO DI VEICOLO O DI UN TIPO DI IMPIANTO DI SCARICO O DI SISTEMA DI SILENZIATORI

7.1.   Qualsiasi modifica del tipo di veicolo o dell'impianto di scarico o del sistema di silenziatori deve essere notificata all'autorità che ha rilasciato l'omologazione del veicolo. Tale autorità può:

7.1.1.

ritenere che le modifiche effettuate non avranno verosimilmente ripercussioni negative di rilievo; oppure

7.1.2.

chiedere un altro verbale di prova al servizio tecnico che ha effettuato le prove.

7.2.   La conferma o il rifiuto dell'omologazione, con indicazione delle modifiche apportate, vanno comunicati alle parti dell'accordo che applicano il presente regolamento secondo la procedura di cui al precedente punto 5.3.

7.3.   L'autorità che rilascia l'estensione dell'omologazione deve assegnare a tale estensione un numero di serie e informarne le altre parti contraenti dell'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento mediante una scheda di notifica conforme al modello di cui all'allegato 1 del presente regolamento.

8.   CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

Le procedure di controllo della conformità della produzione devono essere conformi a quelle definite nell'accordo, appendice 2 (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2) nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

8.1.   Ogni veicolo che porta un marchio di omologazione prescritto a norma del presente regolamento deve essere conforme al tipo di veicolo omologato, essere dotato dell'impianto di scarico o del sistema di silenziatori con il quale è stato omologato e soddisfare le prescrizioni del precedente punto 6.

8.2.   Per poter verificare la conformità quale prescritta dal punto 8.1, un veicolo recante il marchio di omologazione richiesto dal presente regolamento deve essere ritirato dalla serie. La produzione va considerata conforme alle prescrizioni del presente regolamento se i livelli misurati usando il metodo di cui all'allegato 3 non superano di oltre 3 dB(A) il valore misurato al collaudo né superano di oltre 1 dB(A) i limiti di cui al punto 6.2.1.3.

9.   SANZIONI IN CASO DI NON CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

9.1.   Se non sono soddisfatte le prescrizioni di cui al punto 8 o se il veicolo non supera le prove di cui al punto 8.2, l'omologazione di un tipo di veicolo rilasciata a norma del presente regolamento può essere revocata.

9.2.   Se una parte dell'accordo che applica il presente regolamento revoca un'omologazione rilasciata in precedenza, ne deve avvisare le altre parti contraenti che applicano il presente regolamento mediante una scheda di notifica conforme al modello di cui all'allegato 1 del presente regolamento.

10.   CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE

Se il titolare di un'omologazione cessa completamente la produzione di un veicolo, di un impianto di scarico o di un sistema di silenziatori omologato in conformità al presente regolamento, ne deve informare l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Al ricevimento della relativa comunicazione, tale autorità deve informare le altre parti dell'accordo che applicano il presente regolamento mediante una scheda di notifica conforme al modello di cui all'allegato 1 del presente regolamento.

11.   DISPOSIZIONI TRANSITORIE

11.1.   An partire dalla data ufficiale di entrata in vigore della serie di modifiche 07, nessuna parte contraente che applica il presente regolamento può rifiutare il rilascio o il riconoscimento di un'omologazione a norma del presente regolamento quale modificato dalla serie di modifiche 07.

11.2.   Trascorsi 24 mesi dalla data di entrata in vigore della serie di modifiche 07, le parti contraenti che applicano il presente regolamento devono rilasciare l'omologazione solo se il tipo di veicolo da omologare soddisfa le prescrizioni del presente regolamento quale modificato dalla serie di modifiche 07.

11.3.   Le parti contraenti che applicano il presente regolamento non possono rifiutarsi di rilasciare estensioni di omologazioni ai tipi esistenti che siano state rilasciate conformemente alle precedenti serie di modifiche del presente regolamento.

11.4.   Fino a 24 mesi dalla data di entrata in vigore della serie di modifiche 07 del presente regolamento, nessuna parte contraente che applica il presente regolamento può rifiutare l'omologazione nazionale o regionale di un tipo di veicolo omologato a norma delle precedenti serie di modifiche del presente regolamento.

11.5.   Trascorsi 24 mesi dalla data di entrata in vigore della serie di modifiche 07 del presente regolamento, le parti contraenti che applicano il presente regolamento non devono più esser obbligate a riconoscere, ai fini dell'omologazione nazionale o regionale, un veicolo omologato a norma delle precedenti serie di modifiche del presente regolamento.

11.6.   In deroga alle disposizioni transitorie di cui sopra, le parti contraenti che applicano il presente regolamento a decorrere da una data successiva a quella in cui entra in vigore la serie di modifiche più recente non sono obbligate a riconoscere le omologazioni rilasciate a norma di una delle precedenti serie di modifiche del presente regolamento ma solo le omologazione rilasciate in conformità alla serie di modifiche 07.

11.7.   A partire dalla data ufficiale di entrata in vigore del supplemento 1 della serie di modifiche 07, nessuna parte contraente che applica il presente regolamento può rifiutare il rilascio o il riconoscimento di un'omologazione a norma del presente regolamento quale modificato dal supplemento 1 della serie di modifiche 07.

11.8.   Trascorsi 60 mesi dalla data di entrata in vigore del supplemento 1 alla serie di modifiche 07 del presente regolamento, le parti contraenti che applicano il presente regolamento devono rilasciare l'omologazione solo se il tipo di veicolo da omologare soddisfa le prescrizioni del presente regolamento quale modificato dal supplemento 1 alla serie di modifiche 07.

12.   NOMI E INDIRIZZI DEI SERVIZI TECNICI RESPONSABILI DELLE PROVE DI OMOLOGAZIONE E DELLE AUTORITÀ DI OMOLOGAZIONE

Le parti dell'accordo che applicano il presente regolamento devono comunicare al segretariato delle Nazioni Unite i nomi e gli indirizzi dei servizi tecnici responsabili delle prove di omologazione e delle autorità che rilasciano l'omologazione, cui devono essere inviate le schede concernenti il rilascio, l'estensione, il rifiuto o la revoca dell'omologazione o la cessazione definitiva della produzione emesse in altri paesi.


(1)  Secondo la definizione contenuta nella risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.4, paragrafo2.

(2)  Se la potenza massima nominale netta viene raggiunta a più regimi del motore, ai fini del presente regolamento il regime nominale del motore corrisponde al regime del motore più elevato al quale si raggiunge la potenza massima nominale netta.

(3)  In particolare si tratta del collettore di scarico, dei condotti di scarico, della camera di espansione, del silenziatore propriamente detto ecc. Se il sistema di aspirazione del motore è dotato di un filtro dell'aria e la presenza di tale filtro è essenziale al fine di garantire il rispetto dei limiti dei livelli sonori prescritti, anche il filtro deve essere considerato un componente dell'impianto di scarico o del sistema di silenziatori e portare la marcatura di cui ai punti 3.2.2 e 4.1.

(4)  I numeri distintivi delle parti contraenti l'accordo del 1958 sono riportati nell'allegato 3 della Risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), (ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.4).

(5)  Deve essere eseguita una prova a veicolo fermo allo scopo di fornire un valore di riferimento alle amministrazioni che utilizzano questo metodo per controllare i veicoli in uso.


ALLEGATO 1

Image Testo di immagine Image Testo di immagine

ALLEGATO 2

ESEMPI DI MARCHIO DI OMOLOGAZIONE

Modello A

(cfr. punto 5.4 del presente regolamento)

Image

Il marchio di omologazione sopra riportato, apposto su un veicolo, indica che questo tipo di veicolo, con riferimento alle emissioni sonore, è stato omologato nei Paesi Bassi (E 4) a norma del regolamento n. 9 con il numero di omologazione n. 072439. Il numero di omologazione indica che l'omologazione è stata rilasciata conformemente alle disposizioni del regolamento n. 9 quale modificato dalla serie di modifiche 07.

Modello B

(cfr. punto 5.5 del presente regolamento)

Image

Il marchio di omologazione sopra riportato, apposto su un veicolo, indica che questo tipo di veicolo è stato omologato nei Paesi Bassi (E 4) a norma dei regolamenti n. 9 e n. 33 (1). I numeri di omologazione indicano che, alle date del rilascio delle rispettive omologazioni, il regolamento n. 9 comprendeva la serie di modifiche 07 e che il regolamento n. 33 era ancora nella sua forma originale.


(1)  Il secondo numero è riportato solo a titolo di esempio.


ALLEGATO 3

METODI E STRUMENTI PER LA MISURAZIONE DELLE EMISSIONI SONORE DEI VEICOLI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE L2, L4 E L5

1.   STRUMENTI DI MISURAZIONE

1.1.   Informazioni generali

L'apparecchio usato per misurare il livello di pressione sonora deve essere un fonometro o un sistema di misurazione equivalente che soddisfi le prescrizioni degli strumenti appartenenti alla classe 1 (compresa l'eventuale protezione antivento raccomandata). Queste prescrizioni sono descritte nella pubblicazione CEI 61672-1:2013. Le misurazioni devono essere effettuate utilizzando la curva di ponderazione del tempo «F» dello strumento di misurazione acustica e la curva di ponderazione della frequenza «A», di cui alla pubblicazione CEI 61672-1:2013. Se si utilizza un sistema che include un controllo periodico del livello di pressione sonora ponderato in base alla curva A, le letture vanno effettuate a intervalli non superiori a 30 ms. Per la manutenzione e la taratura degli strumenti occorre attenersi alle indicazioni del produttore dello strumento.

1.2.   Taratura

All'inizio e alla fine di ogni sessione di misurazioni, tutto il sistema di misurazione acustica deve essere verificato mediante un calibratore acustico conforme alle prescrizioni per i calibratori acustici appartenenti alla classe di precisione 1, di cui alla pubblicazione CEI 60942:2003. Senza ulteriori aggiustamenti, la differenza tra le letture deve essere inferiore o uguale a 0,5 dB(A). Se questo valore è superato, i risultati delle misurazioni ottenuti dopo l'ultimo controllo soddisfacente devono essere scartati.

1.3.   Conformità alle prescrizioni

La conformità del calibratore acustico alle prescrizioni della pubblicazione CEI 60942:2003 deve essere verificata una volta all'anno. La conformità del sistema di strumentazione alle prescrizioni della pubblicazione CEI 61672-1:2013 deve essere verificata almeno una volta ogni due anni. Tutte le prove di conformità devono essere effettuate da un laboratorio autorizzato a eseguire tarature conformi alle pertinenti norme.

1.4.   Strumenti per la misurazione di regime e velocità

Il regime del motore deve essere misurato con uno strumento che soddisfi limiti di specifica di almeno ± 2 % ai regimi di rotazione del motore prescritti per le prove effettuate.

La velocità del veicolo su strada deve essere misurata con strumenti che soddisfino limiti di specifica di almeno ± 0,5 km/h se si usano dispositivi di misurazione continua. Se durante le prove si effettuano misurazioni indipendenti della velocità del veicolo, i relativi strumenti devono soddisfare limiti di specifica di almeno ± 0,2 km/h (1).

1.5.   Strumenti meteorologici

Gli strumenti meteorologici usati per monitorare le condizioni ambientali durante la prova devono soddisfare le seguenti specifiche tecniche:

 

± 1 °C o meno per i termometri;

 

± 1,0 m/s per gli anemometri;

 

± 5 hPa per i barometri;

 

± 5 % per gli igrometri (per umidità relativa).

2.   CONDIZIONI DI MISURAZIONE

2.1.   Sito di prova, condizioni meteorologiche e correzione del livello di rumore di fondo

2.1.1.   Sito di prova

Il sito di prova deve essere costituito da una pista centrale di accelerazione, cinta da un'area di prova sostanzialmente pianeggiante. La pista di prova deve essere piana; la superficie della pista deve essere asciutta e di natura tale da far restare basso il rumore di rotolamento.

Sul sito di prova le condizioni di campo acustico libero devono essere mantenute entro ± 1 dB tra la fonte sonora posta al centro del tratto di accelerazione e il microfono. Questa condizione deve essere considerata soddisfatta quando non esistono grossi ostacoli fonoriflettenti quali staccionate, rocce, ponti o edifici, entro un raggio di 50 m attorno al centro del tratto di accelerazione. La superficie della pista di prova deve essere conforme alle prescrizioni dell'allegato 5 del presente regolamento.

In prossimità del microfono non deve trovarsi alcun ostacolo che possa influenzare il campo acustico e nessuna persona deve sostare tra il microfono e la sorgente sonora. L'osservatore che esegue la misurazione deve assumere una posizione tale da non influenzare le misurazioni.

La superficie della pista di prova deve essere conforme alle prescrizioni dell'allegato 5 del presente regolamento o alle disposizioni della norma ISO10844:2014. Al termine del periodo indicato al punto 11.8 del presente regolamento deve essere usata come riferimento solamente la norma ISO10844:2014.

2.1.2.   Condizioni meteorologiche e correzione del livello di rumore di fondo

Le misurazioni non devono essere eseguite in condizioni di maltempo. Le prove non devono essere eseguite se la velocità del vento, comprese le raffiche, è superiore a 5 m/s durante l'intervallo di misurazione.

Ai fini delle misurazioni il livello sonoro ponderato (A) prodotto da fonti diverse dal veicolo sottoposto a prova e il livello sonoro prodotto dal vento devono essere di almeno 10 dB(A) inferiori al livello sonoro prodotto dal veicolo. Il microfono può essere dotato di una protezione antivento adeguata, a condizione che si tenga conto dell'influenza sulla sua sensibilità e sulle sue caratteristiche direzionali.

Se la differenza tra il livello di rumore ambiente e il livello sonoro misurato è compresa tra 10 dB(A) e 15 dB(A), per calcolare il risultato della prova occorre sottrarre dalle letture del fonometro il giusto valore di correzione indicato nella tabella 1.

Tabella 1

Correzione applicata al singolo valore di prova misurato

Differenza tra livello di pressione acustica di fondo e livello di pressione acustica misurato, in dB

10

11

12

13

14

> 15

Correzione, in dB(A)

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0,0

2.2.   Condizione del veicolo

2.2.1.   Condizioni generali

Il veicolo fornito deve avere le caratteristiche specificate dal costruttore.

Prima di procedere alle misurazioni, il veicolo deve essere portato alle normali condizioni di funzionamento per quanto riguarda:

le temperature,

la regolazione,

il carburante,

le candele, il/i carburatore/i ecc., (a seconda del caso).

Se il veicolo è provvisto di ventole ad azionamento automatico, non si deve interferire con tali dispositivi durante le misurazioni del livello sonoro.

Se il veicolo è provvisto di dispositivi non necessari alla propulsione ma che sono usati nelle normali condizioni di servizio del veicolo su strada, tali dispositivi devono essere in funzione in modo conforme alle specifiche del costruttore.

Per i veicoli dotati di più di una ruota motrice, utilizzare unicamente la trasmissione destinata al normale uso su strada. Per i veicoli che ne sono dotati, il rimorchio o semirimorchio deve essere rimosso per la prova.

2.2.2.   Massa di prova del veicolo

Il veicolo deve essere sottoposto a prova con la massa di prova definita al punto 2.10 del presente regolamento.

2.2.3.   Scelta e condizione degli pneumatici

Gli pneumatici devono essere del tipo appropriato per il veicolo e devono essere gonfiati alla pressione raccomandata dal costruttore del veicolo per la massa di prova del veicolo.

Gli pneumatici devono essere selezionati dal costruttore del veicolo e corrispondere a una delle dimensioni o a uno dei tipi di pneumatico indicati per tale veicolo dal costruttore dello stesso. Lo spessore minimo del battistrada deve corrispondere almeno all'80 % dello spessore pieno.

3.   METODI DI MISURAZIONE

3.1.   Misurazione delle emissioni sonore del veicolo in movimento

3.1.1.   Disposizione per la prova e posizione dei microfoni

3.1.1.1.   La disposizione per la prova corrisponde a quella illustrata nella figura 1.

Sulla pista di prova devono essere tracciate due linee, AÀ e BB′, parallele alla linea dei microfoni PP′ e situate l'una 10 m anteriormente e l'altra 10 m posteriormente rispetto a tale linea.

3.1.1.2.   La distanza tra la posizione dei microfoni e la linea CC′, sulla linea dei microfoni PP′ perpendicolare alla linea di riferimento CC′, sulla pista di prova (cfr. figura 1), deve essere di 7,5 ± 0,05 m.

I microfoni devono essere collocati a 1,2 ± 0,02 m dal suolo. La direzione di riferimento per condizioni di campo libero (cfr. CEI 61672-1:2013) deve essere quella orizzontale e orientata perpendicolarmente alla traccia della linea CC′ del veicolo.

3.1.2.   Esecuzione della prova in accelerazione, velocità del veicolo in avvicinamento e uso dei rapporti

3.1.2.1.   Esecuzione della prova in accelerazione

Il veicolo deve avvicinarsi alla linea AÀ a una velocità iniziale v costante, come specificato di seguito. Non appena la parte anteriore del veicolo raggiunge la linea AÀ, azionare al massimo il comando dell'acceleratore il più rapidamente possibile, mantenendolo in tale posizione finché la parte posteriore del veicolo avrà raggiunto la linea BB′; a quel punto il comando dell'acceleratore deve essere riportato quanto più rapidamente possibile alla posizione di minimo. La velocità del veicolo ottenuta al momento in cui la parte posteriore del veicolo raggiunge la linea line BB′ è detta vBB′.

I regimi del motore corrispondenti a v e vBB′ in una specifica condizione di prova sono chiamati n e nBB′.

Per i veicoli articolati composti di due elementi non separabili considerati un veicolo unico, non si deve tener conto del semirimorchio per il superamento della linea BB′.

Per tutte le misurazioni il veicolo deve essere fatto avanzare lungo una linea retta parallela alla pista di prova in modo tale che la linea mediana sul piano longitudinale del veicolo coincida il più possibile con la linea CC′.

Figura 1

Posizioni di misurazione dei veicoli in movimento

Image

3.1.2.2.   Determinazione della velocità del veicolo in avvicinamento e uso dei rapporti

3.1.2.2.1.   Veicolo senza scatola del cambio

Il veicolo deve avvicinarsi alla linea AÀ a una velocità costante v corrispondente, in termini di regime del motore (min– 1), al 75 % del regime nominale del motore quale definito al punto 2.4 del presente regolamento, oppure al 75 % del regime massimo del motore consentito dal regolatore o a 50 km/h, scegliendo tra questi il valore più basso.

3.1.2.2.2.   Veicoli con cambio manuale, automatico o a variazione continua (CVT) testati con i rapporti di trasmissione bloccati

Se il veicolo è dotato di un cambio a doppia modalità (per esempio alta e bassa), selezionare la modalità destinata al normale uso su strada.

Se il veicolo è dotato di una scatola del cambio con due, tre o quattro marce in avanti, o con lo stesso numero di rapporti bloccabili nel caso del cambio automatico o CVT, usare la seconda marcia. Se la scatola del cambio dispone di più di quattro marce in avanti, o dello stesso numero di rapporti bloccabili nel caso del cambio automatico o CVT, usare la terza marcia.

Il veicolo deve avvicinarsi alla linea AÀ a una velocità costante v corrispondente, in termini di regime del motore, al 75 % del regime nominale del motore quale definito al punto 2.4 del presente regolamento, oppure al 75 % del regime massimo del motore consentito dal regolatore o a 50 km/h, e va scelto il valore più basso tra questi.

Se il regime del motore nBB′ ottenuto seguendo la procedura sopra descritta supera il regime nominale del motore quale definito al punto 2.4 del presente regolamento nel momento in cui l'estremità posteriore del veicolo oltrepassa la linea BB′, usare, invece della seconda o della terza marcia, il primo rapporto superiore (o rapporto bloccato) che garantisca di non superare il regime nominale del motore fino al raggiungimento della linea BB′ nella zona di misurazione.

Non si devono innestare marce sovramoltiplicate ausiliarie («overdrive»).

3.1.2.2.3.   Veicoli con cambio automatico, adattativo o a rapporti variabili testati con i rapporti di trasmissione non bloccati

Utilizzare la posizione del selettore del cambio prevista per il pieno funzionamento automatico.

Se sono disponibili diverse modalità operative completamente automatiche (guida economica, sportiva ecc.), selezionare la modalità che permette la massima accelerazione media del veicolo tra le linee AÀ e BB′.

La prova può allora prevedere il passaggio a un rapporto inferiore e a un'accelerazione maggiore. Non è invece permesso il passaggio a un rapporto superiore e a un'accelerazione inferiore. In ogni caso evitare il passaggio a un rapporto che normalmente non viene usato alle condizioni specificate per il traffico urbano.

È perciò permesso introdurre e usare dispositivi elettronici o meccanici, comprese posizioni alternative del selettore del cambio, per impedire il passaggio a un rapporto inferiore solitamente non usato alle condizioni di prova specificate per il traffico urbano. La funzionalità dei dispositivi deve essere descritta nella scheda di notifica modulo di comunicazione.

Il veicolo deve avvicinarsi alla linea AÀ a una velocità costante v di 50 km/h oppure corrispondente al 75 % della velocità massima del veicolo quale definita al punto 2.11 del presente regolamento, e va scelto il valore più basso tra questi.

3.1.3.   Determinazione del livello sonoro

Il massimo livello sonoro registrato su ciascun lato del veicolo deve essere ridotto di 1 dB(A) per tenere conto dell'inesattezza della misurazione ed essere arrotondato matematicamente alla prima cifra decimale più prossima (per esempio 78,45 va arrotondato a 78,5 mentre 78,44 va arrotondato a 78,4). Questi valori costituiscono i risultati della misurazione.

Se si rileva un valore di punta che differisce in modo anomalo dal livello sonoro generale, la registrazione deve essere considerata non valida.

Devono essere effettuate almeno due misure su ciascun lato del veicolo.

Le misurazioni devono essere considerate valide se la differenza tra i risultati delle due misurazioni consecutive sullo stesso lato del veicolo non è superiore a 2 dB(A).

Possono essere effettuate misurazioni preliminari di regolazione, che però non vanno prese in considerazione per determinare i risultati delle misurazioni.

3.1.4.   Calcolo del risultato finale della prova

Il risultato finale della prova corrisponde alla media dei risultati delle quattro prove arrotondati al decibel intero più prossimo. Se la prima cifra decimale è compresa fra 0 e 4, il totale va arrotondato per difetto, mentre se è compresa fra 5 e 9 va arrotondato per eccesso.

In caso di veicoli ibridi elettrici, il risultato finale corrisponde al valore maggiore dei risultati delle prove per le condizioni A e B di cui al punto 6.2.1.1 del presente regolamento.

3.2.   Misurazione delle emissioni sonore del veicolo fermo (per la prova del veicolo in uso)

3.2.1.   Livello di pressione sonora in prossimità dell'orifizio o degli orifizi di uscita dell'impianto di scarico

Per agevolare inoltre la successiva prova dei veicoli in uso, il livello di pressione sonora deve essere misurato in prossimità dell'orifizio di uscita dell'impianto di scarico (sistema di silenziatori) in conformità con le prescrizioni descritte di seguito, e il risultato della misurazione deve essere incluso nel verbale di prova preparato per il rilascio del documento di cui all'allegato 1 del presente regolamento.

3.2.2.   Strumenti di misurazione

Le misurazioni devono essere effettuate utilizzando un fonometro di precisione conformemente al punto 1 del presente allegato.

3.2.3.   Condizioni di misurazione

3.2.3.1.   Condizione del veicolo

Prima di procedere alle misurazioni, il motore del veicolo deve essere portato alla temperatura normale di funzionamento. Se il veicolo è provvisto di ventole automatiche, non deve essere effettuato alcun aggiustamento durante la misurazione del livello sonoro.

Durante le misurazioni la leva del cambio deve essere in folle. Se non è possibile disinnestare la trasmissione, la ruota di trazione del veicolo dovrebbe essere messa in condizione di girare a vuoto, per esempio posizionando il veicolo su un supporto o su rulli.

3.2.3.2.   Sito di prova

È possibile utilizzare come sito di prova qualsiasi area libera da perturbazioni acustiche di rilievo. Particolarmente idonee sono superfici piane, rivestite di cemento, asfalto o altro materiale duro e che siano altamente riflettenti; devono essere escluse le piste in terra battuta. Il sito di prova deve avere almeno le dimensioni di un rettangolo i cui lati siano lontani almeno 3 m dai punti più esterni del veicolo (manubrio escluso). Tale rettangolo non deve contenere ostacoli di rilievo, come per esempio altre persone oltre all'osservatore e al conducente.

Il veicolo deve essere collocato all'interno di detto rettangolo in modo tale che il microfono con cui viene effettuata la rilevazione disti almeno un metro da eventuali bordi di pietra.

3.2.3.3.   Varie

I valori rilevati dallo strumento di misurazione che sono prodotti dai rumori ambiente e dal vento devono essere di almeno 10 dB(A) inferiori al livello sonoro da misurare. Il microfono può essere dotato di una protezione antivento adeguata, a condizione che si tenga conto dell'influenza sulla sua sensibilità.

3.2.4.   Metodo di misurazione

3.2.4.1.   Numero di misurazioni

Per ciascun punto di misurazione devono essere eseguite almeno tre misurazioni. Le misurazioni devono essere considerate valide solo se la differenza tra i risultati di tre misurazioni consecutive non è superiore a 2 dB(A).

3.2.4.2.   Posizionamento del microfono (cfr. figura 2)

Il microfono va posizionato a una distanza di 0,5 ± 0,01 m dal punto di riferimento del tubo di scappamento (cfr. figura 3), a un'angolazione di 45° (± 5°) rispetto al piano verticale contenente l'asse di deflusso dell'estremità del tubo. Il microfono deve trovarsi all'altezza del punto di riferimento, ma ad almeno 0,2 m dal suolo. L'asse di riferimento del microfono deve trovarsi su un piano parallelo alla superficie del terreno ed essere diretto verso il punto di riferimento dell'orifizio di scarico.

Figura 2

Posizioni del microfono per la misurazione delle emissioni sonore del veicolo fermo

Image Testo di immagine

Figura 3

Punto di riferimento

Image

Legenda:

T

=

vista dall'alto

S

=

vista laterale

1

=

punto di riferimento

2

=

superficie stradale

A

=

tubo a taglio obliquo

B

=

tubo curvato verso il basso

C

=

tubo diritto

D

=

tubo verticale

Il punto di riferimento deve essere il punto più alto che soddisfa le seguenti condizioni:

a)

essere posto all'estremità del tubo di scappamento;

b)

essere posto sul piano verticale contenente il centro dell'orifizio di scarico e l'asse di deflusso dell'estremità del tubo di scappamento.

Se sono possibili due posizioni del microfono, deve essere utilizzata la posizione più lontana lateralmente dalla linea centrale longitudinale del veicolo.

Se l'asse di deflusso del tubo di scarico si trova a 90° ± 5° rispetto alla linea centrale longitudinale del veicolo, il microfono deve trovarsi nel punto più lontano dal motore.

Se un veicolo ha due o più orifizi di scarico separati da una distanza inferiore a 0,3 m e collegati a un unico silenziatore, deve essere effettuata un'unica misurazione. Il microfono deve essere posizionato in corrispondenza dell'orifizio più lontano dalla linea centrale longitudinale del veicolo o, in mancanza di tale orifizio, dell'orifizio situato all'altezza maggiore dal suolo.

Nei veicoli provvisti di uno scappamento con due orifizi separati da una distanza superiore a 0,3 m deve essere effettuata una misurazione per ciascun orifizio, come se ciascuno fosse l'unico, e deve essere annotato il livello di pressione acustica più alto.

Per i controlli su strada, il punto di riferimento può essere spostato verso la superficie esterna del corpo del veicolo.

Nei veicoli provvisti di uno scappamento con più orifizi, deve essere registrato il livello di pressione sonora dell'orifizio con il valore medio più elevato.

3.2.4.3.   Condizioni di funzionamento

Il regime del motore deve essere mantenuto costante a uno dei seguenti valori:

 

50 % di nrated se nrated supera 5 000 min– 1

 

75 % di nrated se nrated non supera 5 000 min– 1

dove nrated è il regime nominale del motore quale definito al punto 2.4 del presente regolamento.

Se il veicolo non può raggiungere il regime suindicato nella prova a veicolo fermo, al posto del regime di rotazione target deve essere usato un regime non inferiore al 95 % del regime massimo possibile per quella prova.

Aumentare gradualmente il regime del motore dal minimo al regime target e mantenerlo costante rispettando un intervallo di tolleranza del ± 5 %. Successivamente, rilasciare rapidamente il comando dell'acceleratore e ripristinare il regime minimo. Misurare il livello di pressione sonora durante un periodo che comprende una fase in cui il regime del motore è mantenuto costante per un secondo e durante l'intero periodo della decelerazione, prendendo come risultato della prova il valore massimo rilevato dal fonometro.

La misurazione deve essere considerata valida soltanto se il regime di prova del motore non si discosta dal regime target oltre il valore di tolleranza specificato di ± 5 % per almeno 1 s.

3.2.4.4.   Le misurazioni devono essere effettuate con il microfono collocato nella posizione o nelle posizioni descritte sopra. Il livello di pressione sonora massimo ponderato in base alla curva A indicato durante la prova deve essere annotato alla prima cifra decimale significativa (per esempio 92,45 va arrotondato a 92,5 mentre 92,44 va arrotondato a 92,4).

La prova deve essere ripetuta fino a ottenere, in corrispondenza di ciascun orifizio, tre misurazioni consecutive comprese in un intervallo non superiore a 2 dB(A).

Il risultato della prova per un determinato orifizio equivale alla media aritmetica delle tre misurazioni valide, arrotondata matematicamente alla cifra intera più prossima (per esempio 92,5 va arrotondato a 93 mentre 92,4 va arrotondato a 92).

3.2.4.5.   Impianto di scarico multimodale

3.2.4.5.1.   I veicoli dotati di un impianto di scarico multimodale regolabile manualmente devono essere sottoposti a prova in tutte le modalità.

3.2.4.5.2.   Per i veicoli dotati di un impianto di scarico multimodale e di un comando manuale della modalità di scarico, il livello di pressione acustica registrato deve essere quello della modalità con il livello di pressione sonora più elevato.

4.   LIVELLO SONORO DEL VEICOLO IN MOVIMENTO (DATI REGISTRATI PER FAVORIRE LA PROVA DEL VEICOLO IN USO).

4.1.   Una parte contraente può definire una procedura di prova per il controllo della conformità dei veicoli in uso, tenendo in debito conto eventuali differenze rispetto alle condizioni di prova vigenti al momento dell'omologazione.

4.2.   Per facilitare la prova della conformità dei veicoli in uso, le seguenti informazioni riguardanti le misurazioni del livello di pressione sonora effettuate conformemente all'allegato 3, punto 1, del veicolo in movimento sono considerate come dati di riferimento sulla conformità in uso:

a)

il rapporto (i) o, per i veicoli sottoposti a prova con i rapporti di trasmissione non bloccati, la posizione del selettore del cambio scelta per la prova;

b)

la velocità del veicolo v in km/h all'inizio della prova in accelerazione con apertura massima della valvola a farfalla con il rapporto (i); e

c)

il risultato finale della prova in dB(A) determinato conformemente al punto 3.1.4 del presente allegato.

4.3.   I dati di riferimento relativi alla conformità in uso devono essere inseriti nella scheda di notifica conforme all'allegato 1.

5.   IMPIANTO DI SCARICO (SISTEMA DI SILENZIATORI) ORIGINALE

5.1.   Prescrizioni per i silenziatori contenenti materiali fibrosi fonoassorbenti

5.1.1.   I materiali fibrosi fonoassorbenti non devono contenere amianto e possono essere utilizzati nella costruzione dei silenziatori soltanto se sono mantenuti in posizione per tutta la durata d'uso del silenziatore da adeguati dispositivi e se l'impianto di scarico o il sistema di silenziatori soddisfa le prescrizioni di uno dei seguenti punti 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4 o 5.1.5.

5.1.2.   Una volta rimossi i materiali fibrosi, il livello sonoro deve soddisfare le prescrizioni di cui al punto 6.2.1.3 del presente regolamento.

5.1.3.   I materiali fibrosi fonoassorbenti non possono essere collocati nelle parti del silenziatore attraversate dai gas di scarico e devono soddisfare le seguenti prescrizioni:

5.1.3.1.

i materiali, condizionati in un forno ad una temperatura di 650 ± 5 °C per quattro ore, non devono subire alcuna riduzione della lunghezza media, del diametro o della densità delle fibre;

5.1.3.2.

dopo il condizionamento in un forno a una temperatura di 650 ± 5 °C per un'ora, almeno il 98 % del materiale deve essere trattenuto da un setaccio le cui maglie abbiano una dimensione nominale di 250 μm secondo la norma ISO 3310/1:2000 qualora la prova sia stata effettuata conformemente alla norma ISO 2559:2011;

5.1.3.3.

la perdita di peso del materiale non deve essere superiore al 10,5 % dopo che è stato immerso per 24 ore a 90 ± 5 °C in un condensato sintetico avente la seguente composizione:

1 N acido idrobromico (HBr)

10 ml

1 N acido solforico (H2SO4)

10 ml

acqua distillata fino a raggiungere 1 000 ml

Nota: il materiale deve essere lavato in acqua distillata ed essiccato a 105 °C per un'ora prima della pesatura.

5.1.4.   Prima che sia sottoposto a prova in conformità al precedente punto 3, l'impianto o il sistema deve essere portato a un normale stato di funzionamento su strada con uno dei seguenti metodi.

5.1.4.1.   Condizionamento mediante impiego continuo su strada

5.1.4.1.1.   A seconda della cilindrata del veicolo, le distanze minime da percorrere durante il ciclo di condizionamento sono:

Categoria del veicolo in base alla cilindrata in cm3

Distanza (km)

1.

≤ 250

4 000

2.

> 250 ≤ 500

6 000

3.

> 500

8 000

5.1.4.1.2.   Il 50 % ± 10 % di questo ciclo di condizionamento va effettuato in contesto urbano, mentre la parte restante va effettuata su lunghe distanze ad alta velocità; il ciclo continuo su strada può essere sostituito da un condizionamento corrispondente su pista di prova.

5.1.4.1.3.   Le due velocità del veicolo devono essere alternate almeno sei volte.

5.1.4.1.4.   Il programma di prova completo deve comprendere un minimo di 10 pause della durata di almeno tre ore per riprodurre gli effetti del raffreddamento e della condensazione.

5.1.4.2.   Condizionamento mediante pulsazioni

5.1.4.2.1.   L'impianto di scarico o i suoi componenti devono essere montati sul veicolo o sul motore.

Nel primo caso il veicolo deve essere disposto su un banco dinamometrico a rulli. Nel secondo caso il motore deve essere collocato su un banco di prova.

L'apparecchiatura di prova, di cui uno schema dettagliato è riportato nella figura 4, deve essere montata all'orifizio di uscita dell'impianto di scarico. È ammessa qualsiasi altra apparecchiatura che dia risultati equivalenti.

Figura 4

Apparecchiatura di prova per il condizionamento mediante pulsazioni

Image Testo di immagine

1.

Flangia o manicotto di entrata da collegare posteriormente all'impianto dello scarico sottoposto a prova.

2.

Valvola di regolazione a comando manuale.

3.

Serbatoio di compensazione con capacità massima di 40 l e un tempo di riempimento non inferiore a 1 secondo.

4.

Pressostato con campo di funzionamento: 5 kPa-250 kPa.

5.

Relè a tempo.

6.

Contatore delle pulsazioni.

7.

Valvola a chiusura rapida, come per esempio una valvola di chiusura di un rallentatore dello scarico (diametro 60 mm), comandata da un cilindretto pneumatico capace di una forza di 120 N alla pressione di 400 kPa. Il tempo di reazione, sia in chiusura che in apertura, non deve superare 0,5 secondi.

8.

Uscita dei gas di scarico.

9.

Tubo flessibile.

10.

Manometro di controllo.

5.1.4.2.2.   L'apparecchiatura di prova deve essere regolata in modo tale che il flusso dei gas di scarico sia alternativamente interrotto e ristabilito 2 500 volte da una valvola a chiusura rapida.

5.1.4.2.3.   La valvola deve aprirsi quando la contropressione dei gas di scarico, misurata almeno 100 mm a valle della flangia di ingresso, raggiunge un valore compreso tra 35 e 40 kPa. Se le caratteristiche del motore non consentono tale valore, la valvola deve aprirsi quando la contropressione dei gas raggiunge un valore uguale al 90 % del valore massimo che può essere misurato prima dell'arresto del motore. La valvola deve richiudersi quando tale pressione non differisce più del 10 % dal suo valore stabilizzato misurato a valvola aperta.

5.1.4.2.4.   Il relè a tempo va regolato per la durata dell'evacuazione dei gas calcolata in base alle prescrizioni di cui al precedente punto 5.1.4.2.3.

5.1.4.2.5.   Il regime del motore deve corrispondere al 75 % del regime nominale del motore quale definito al punto 2.4 del presente regolamento.

5.1.4.2.6.   La forza indicata dal dinamometro deve essere pari al 50 % della potenza con apertura massima della valvola a farfalla misurata al 75 % del regime nominale del motore quale definito al punto 2.4 del presente regolamento.

5.1.4.2.7.   Eventuali orifizi di drenaggio devono essere otturati durante la prova.

5.1.4.2.8.   La durata dell'intera prova non deve superare le 48 ore. Se necessario, dopo ogni ora deve essere previsto un periodo di raffreddamento.

5.1.4.3.   Condizionamento sul banco di prova

5.1.4.3.1.   L'impianto di scarico deve essere montato su un motore rappresentativo del tipo destinato al veicolo per il quale il dispositivo è stato progettato; a sua volta il motore va montato su un banco di prova.

5.1.4.3.2.   Il condizionamento deve consistere nel numero di cicli sul banco di prova specificato per la categoria di cilindrata del veicolo per la quale l'impianto di scarico è stato progettato. Il numero di cicli per ciascuna classe di veicoli deve corrispondere a:

Categoria del veicolo in base alla cilindrata in cm3

Numero di cicli

1.

≤ 250

6

2.

> 250 ≤ 500

9

3.

> 500

12

5.1.4.3.3.   Ogni ciclo al banco di prova deve essere seguito da una pausa della durata di almeno sei ore per riprodurre gli effetti del raffreddamento e della condensazione.

5.1.4.3.4.   Ogni ciclo al banco di prova deve consistere di sei fasi. Le condizioni di funzionamento del motore per ogni fase e la durata di ciascuna fase devono corrispondere a:

Fase

Condizioni

Durata della fase

Motori di cilindrata inferiore a 250 cm3

Motori di cilindrata superiore o uguale a 250 cm3

 

 

(min)

(min)

1

Minimo

6

6

2

25 % del carico a 75 % di nrated

40

50

3

50 % del carico a 75 % di nrated

40

50

4

100 % del carico a 75 % di nrated

30

10

5

50 % del carico a 100 % di nrated

12

12

6

25 % del carico a 100 % di nrated

22

22

 

Tempo totale

2 ore e 30 min

2 ore e 30 min

5.1.4.3.5.   Durante questa procedura di condizionamento, su richiesta del costruttore, il motore e il silenziatore possono essere raffreddati affinché la temperatura registrata in un punto che non disti più di 100 mm dall'uscita dei gas di scarico non sia superiore a quella misurata quando il veicolo viaggia a 110 km/h o al 75 % del regime nominale del motore, quale definito al punto 2.4 del presente regolamento, col rapporto più alto. Il regime del motore e/o la velocità del veicolo devono essere determinati con una tolleranza di ± 3 %.

5.1.5.   I gas di scarico non devono entrare in contatto con i materiali fibrosi e questi ultimi non devono essere esposti a variazioni di pressione.

5.2.   Schema e marcature

5.2.1.   Devono essere allegati al documento di cui all'allegato 1 del presente regolamento uno schema del silenziatore e un suo disegno in sezione trasversale su cui siano indicate le dimensioni.

5.2.2.   Tutti i silenziatori originali devono recare almeno le seguenti indicazioni:

a)

il marchio «E» seguito dal numero distintivo del paese che ha rilasciato l'omologazione;

b)

il nome o marchio commerciale del costruttore del veicolo; e

c)

la marca e il numero di identificazione della parte.

Tali indicazioni devono essere leggibili, indelebili e visibili nella posizione di montaggio prevista.

5.2.3.   Tutti gli imballaggi dei ricambi originali degli impianti di scarico o dei sistemi silenziatori devono recare, chiaramente leggibili, la menzione «ricambio originale» e i riferimenti alla marca e al tipo, completati dal marchio «E» e dal rifermento al paese d'origine.

5.3.   Silenziatori di aspirazione

Se il sistema di aspirazione del motore è dotato di un filtro dell'aria e/o di un silenziatore di aspirazione necessario/i per garantire il rispetto del livello sonoro ammissibile, tale filtro e/o silenziatore deve essere considerato parte del sistema di silenziatori ed è quindi anch'esso soggetto alle prescrizioni del punto 5.2.


(1)  Si hanno misurazioni indipendenti quando i valori di v e vBB′ sono determinati con due o più singoli dispositivi. Un dispositivo di misurazione continua, come un radar, determina invece tutte le informazioni sulla velocità prescritte con un unico strumento.


ALLEGATO 4

LIMITI MASSIMI DEI LIVELLI SONORI (VEICOLI NUOVI)

Categoria di veicolo

Valori massimi del livello sonoro in dB(A)

L2

76

L4

80

L5

80


ALLEGATO 5

SPECIFICHE DELLA PISTA DI PROVA (1)

1.   INTRODUZIONE

Il presente allegato descrive le specifiche relative alle caratteristiche fisiche e alla costruzione della pista di prova. Tali specifiche, basate su una particolare norma (2), descrivono le caratteristiche fisiche richieste nonché i metodi di verifica di tali caratteristiche.

2.   CARATTERISTICHE PRESCRITTE PER LA SUPERFICIE

Una superficie si considera conforme a tale norma se la struttura e il tenore di vuoti o il coefficiente di assorbimento acustico sono stati misurati e soddisfano tutte le prescrizioni di cui ai seguenti punti da 2.1 a 2.4 e purché siano state rispettate le prescrizioni di progettazione di cui al punto 3.2.

2.1.   Tenore di vuoti residui

Il tenore di vuoti residui, VC, della miscela della pavimentazione della pista di prova non deve superare l'8 %. Per la procedura di misurazione, si rimanda al seguente punto 4.1.

2.2.   Coefficiente di assorbimento acustico

Se non soddisfa la prescrizione relativa al tenore di vuoti residui, la superficie è accettabile solo se ha un coefficiente di assorbimento acustico α ≤ 0,10. Per la procedura di misurazione, si rimanda al seguente punto 4.2. Le prescrizioni di cui al punto 2.1 e al presente punto si considerano soddisfatte anche se è stato misurato solo l'assorbimento acustico, il quale è risultato essere α ≤ 0,10.

Nota: la caratteristica più rilevante è l'assorbimento acustico, anche se per i costruttori di strade il tenore di vuoti residui costituisce un criterio più consueto. Tuttavia, è necessario misurare l'assorbimento acustico solo se la superficie non soddisfa le prescrizioni in materia di tenore di vuoti. Ciò è dovuto al fatto che il tenore di vuoti residui è soggetto a grandi incertezze, sia in termini di misurazioni che in termini di rilevanza, e che alcune superfici potrebbero perciò essere erroneamente rifiutate se valutate solo in base alla misurazione dei vuoti.

2.3.   Profondità della tessitura

La profondità della tessitura (TD) misurata secondo il metodo volumetrico (cfr. punto 4.3), deve essere:

TD ≥ 0,4 mm

2.4.   Omogeneità della superficie

Deve essere impiegato ogni mezzo per rendere la superficie stradale all'interno dell'area di prova il più possibile omogenea. Ciò comprende la struttura e il tenore di vuoti, ma va anche sottolineato che, se la rullatura è più efficace in taluni punti rispetto ad altri, la struttura può risultare diseguale ed è possibile una scarsa uniformità con conseguenti irregolarità della superficie.

2.5.   Periodo di prova

Per verificare se la superficie continui a soddisfare le prescrizioni in materia di tessitura e tenore di vuoti o di assorbimento acustico previsti dalla norma, devono essere effettuati controlli periodici ai seguenti intervalli:

a)

per il tenore di vuoti residui o l'assorbimento acustico:

quando la superficie è nuova; se la superficie soddisfa le prescrizioni da nuova, non sono necessari ulteriori controlli periodici;

b)

per la profondità della tessitura (TD):

quando la superficie è nuova; all'inizio della prova del livello sonoro (Nota: almeno quattro settimane dopo la costruzione); successivamente ogni 12 mesi.

3.   PROGETTAZIONE DELLA SUPERFICIE DI PROVA

3.1.   Area

Nel progettare la pista di prova è importante assicurarsi, come prescrizione minima, che l'area su cui transitano i veicoli che attraversano il tratto di prova sia rivestita con il materiale di prova specificato, con margini adeguati per una guida sicura e agevole. Ciò implica che la larghezza della pista sia almeno 3 m e che la sua lunghezza superi le linee AÀ e BB′ di almeno 10 m a ogni estremità. La figura 1 illustra la pianta di un sito di prova adeguato e indica l'area minima da preparare e compattare con rulli compressori e da rivestire con il materiale di rivestimento specificato. In conformità all'allegato 3, punto 3.1.1.1, le misurazioni devono essere effettuate su entrambi i lati del veicolo. Le misurazioni si possono effettuare con due microfoni (uno su ciascun lato della pista), con il veicolo condotto in una direzione, oppure con un solo microfono (su un solo lato della pista), con il veicolo condotto in due direzioni. Se si usa il secondo metodo, non occorre che siano rispettate le prescrizioni relative alla superficie sul lato della pista su cui non viene posto il microfono.

Figura 1

Prescrizioni minime per l'area di prova. La zona scura è detta «area di prova»

Image Testo di immagine

3.2.   Progettazione e preparazione della pavimentazione

3.2.1.   Prescrizioni fondamentali di progettazione: la superficie di prova deve soddisfare quattro prescrizioni di progettazione:

3.2.1.1.

essere di cemento bituminoso denso;

3.2.1.2.

essere costituita da pietrisco di dimensione massima di 8 mm (con tolleranze fra 6,3 e 10 mm);

3.2.1.3.

avere uno strato di usura di spessore ≥ 30 mm.

3.2.1.4.

lo strato di collegamento deve essere in bitume a penetrazione diretta non modificato.

3.2.2.   Orientamenti per la progettazione

La figura 2 riporta una curva granulometrica degli aggregati con le caratteristiche richieste, a titolo di orientamento per il costruttore della superficie di prova. La tabella 1 fornisce inoltre alcuni orientamenti per ottenere la struttura e la durata nel tempo auspicate. La curva granulometrica corrisponde alla formula seguente:

P (% passing) = 100 · (d/dmax)1/2

dove:

d

=

dimensione delle maglie quadrate del setaccio, in mm

dmax

=

8 mm per la curva mediana

dmax

=

10 mm per la curva di tolleranza inferiore

dmax

=

6,3 mm per la curva di tolleranza superiore

Figura 2

Curva granulometrica dell'aggregato nella miscela bituminosa, con tolleranze

Image

Dimensione del setaccio, in mm

percentuale di passing (per massa)

A quanto precede si aggiungono le seguenti raccomandazioni:

a)

la frazione di sabbia (0,063 mm < dimensione delle maglie quadrate del setaccio < 2 mm) deve essere composta per non più del 55 % da sabbia naturale e da almeno il 45 % da sabbia derivante da frantumazione;

b)

lo strato di base e quello di fondazione devono garantire una buona stabilità e uniformità, in conformità alle migliori pratiche di costruzione stradale;

c)

il pietrisco deve essere sminuzzato (100 % della superficie sminuzzata) e di un materiale ad elevata resistenza alla frantumazione;

d)

il pietrisco usato nella miscela deve essere lavato;

e)

alla superficie non va aggiunto altro pietrisco;

f)

la durezza dello strato di collegamento, espressa in valore PEN, deve essere 40-60, 60-80 o anche 80-100, secondo le condizioni climatiche del paese considerato. La regola vuole che lo strato di collegamento sia il più duro possibile, nel rispetto della prassi abituale;

g)

la temperatura della miscela prima della rullatura deve essere scelta in modo da ottenere, con la successiva rullatura, il tenore di vuoti richiesto. Per aumentare le probabilità di soddisfare le specifiche dei punti da 2.1 a 2.4, la compattezza deve essere studiata non solo scegliendo l'opportuna temperatura di miscelazione, ma anche il numero di passaggi e il rullo compressore adeguati.

Tabella 1

Orientamenti per la progettazione

 

Valori target

Tolleranze

nella massa totale della miscela

nella massa dell'aggregato

Massa degli aggregati lapidei, setaccio a maglia quadrata (SM) > 2 mm

47,6 %

50,5 %

± 5

Massa della sabbia 0,063 < SM < 2 mm

38,0 %

40,2 %

± 5

Massa del filler SM < 0,063 mm

8,8 %

9,3 %

± 2

Massa dello strato di collegamento (bitume)

5,8 %

n.d.

± 0,5

Dimensione massima del pietrisco

 

8 mm

6,3 - 10

Durezza dello strato di collegamento

(cfr. punto 3.2.2, lettera f)

Coefficiente di levigabilità accelerata (PSV)

 

> 50

Compattezza in relazione alla compattazione Marshall

 

98 %

4.   METODO DI PROVA

4.1.   Misurazione del tenore di vuoti residui

Ai fini di questa misurazione, occorre prelevare carote sulla pista in almeno quattro punti diversi, equamente distribuiti sull'area di prova tra le linee AÀ e BB′ (cfr. figura 1). Per evitare disomogeneità e irregolarità nel tracciato delle ruote, prelevare le carote non da tale tracciato ma in prossimità del medesimo. Prelevare due o più carote in prossimità del tracciato delle ruote e una o più carote a metà strada circa fra il tracciato delle ruote e la posizione di ciascun microfono.

Se si ha motivo di ritenere che non sia soddisfatta la prescrizione relativa all'omogeneità (cfr. punto 2.4), prelevare le carote in un numero maggiore di punti nell'area di prova. Una volta stabilito per ogni carota il tenore di vuoti residui, calcolare il valore medio di tutte le carote e compararlo alla prescrizione di cui al punto 2.1. Si noti che nessuna carota può avere un tenore di vuoti superiore al 10 %. Il costruttore della superficie di prova deve tenere conto dei problemi che possono presentarsi se la superficie di prova da cui devono essere prelevate le carote è riscaldata da tubature o cavi elettrici. Tali impianti vanno pianificati con cura, tenendo conto dei punti in cui in futuro saranno effettuati i prelievi delle carote. Si raccomanda di lasciare libere da tubature e cavi zone che abbiano dimensioni approssimative di 200 mm × 300 mm o di posizionare tali tubature e cavi a profondità tali che non vengano danneggiati dai prelievi di carote nello strato di superficie.

4.2.   Coefficiente di assorbimento acustico

Il coefficiente di assorbimento acustico (incidenza normale) deve essere misurato con il metodo del tubo di impedenza, che utilizza il procedimento illustrato dalla norma ISO/DIS 10 534: «Acustica — Determinazione del fattore di assorbimento acustico e dell'impedenza acustica mediante il metodo del tubo».

Per i campioni prelevati devono essere rispettate le stesse prescrizioni previste per il tenore di vuoti residui (cfr. il precedente punto 4.1).

Misurare l'assorbimento acustico nella gamma compresa tra 400 Hz e 800 Hz e in quella tra 800 Hz e 1 600 Hz (almeno alle frequenze centrali delle bande di un terzo di ottava) e rilevare i valori massimi per le due gamme di frequenza.

Calcolare infine la media dei valori così ottenuti per tutte le carote di prova per ottenere il risultato finale.

4.3.   Misurazione volumetrica della macrotessitura

Ai sensi della norma, effettuare le misurazioni della profondità della tessitura in almeno 10 punti distribuiti uniformemente lungo il tracciato delle ruote sul tratto di prova e comparare il valore medio rilevato con la profondità di tessitura minima prevista. Per la descrizione della procedura cfr. la norma ISO 10844:1994.

5.   STABILITÀ NEL TEMPO E MANUTENZIONE

5.1.   Effetti dell'invecchiamento

Analogamente a quanto avviene per qualsiasi altra superficie, è prevedibile che i livelli del rumore di rotolamento misurati sulla superficie di prova aumentino leggermente nei 6-12 mesi successivi alla costruzione.

La superficie risponderà alle caratteristiche richieste non prima di quattro settimane dopo la costruzione.

La stabilità nel tempo è determinata essenzialmente dalla levigatura e dal compattamento dovuti al transito dei veicoli sulla superficie e deve essere verificata periodicamente, come indicato al punto 2.5.

5.2.   Manutenzione della superficie

Occorre rimuovere dalla superficie detriti sparsi o polveri, la cui presenza potrebbe ridurre sensibilmente l'effettiva profondità della tessitura. Nei paesi in cui il clima è rigido talvolta si ricorre al sale come misura antigelo. Il sale può alterare la superficie in modo sia temporaneo che permanente e tale da aumentare le emissioni sonore: il suo uso è pertanto sconsigliato.

5.3.   Ripavimentazione dell'area di prova

Se è necessario ripavimentare la pista di prova, in genere è sufficiente limitarsi al solo tratto di prova (di larghezza pari a 3 m, cfr. figura 1) su cui transitano i veicoli, purché all'atto della misurazione l'area di prova ai lati di tale tratto soddisfi la prescrizione relativa al tenore di vuoti residui o all'assorbimento acustico.

6.   DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA SUPERFICIE E ALLE PROVE EFFETTUATE SU DI ESSA

6.1.   Documentazione relativa alla superficie di prova

I dati che seguono devono essere indicati in un documento che descrive la superficie di prova:

6.1.1.

l'ubicazione della pista di prova;

6.1.2.

il tipo e la durezza dello strato di collegamento, il tipo di aggregato, la densità teorica massima del conglomerato (DR), lo spessore dello strato di usura e la curva granulometrica stabilita in base alle carote prelevate sulla pista di prova;

6.1.3.

il metodo di compattazione (ad esempio tipo e massa del rullo, numero di passaggi);

6.1.4.

la temperatura della miscela, la temperatura dell'aria ambiente e la velocità del vento durante la costruzione della superficie;

6.1.5.

la data di costruzione della superficie e il nome dell'impresa costruttrice;

6.1.6.

tutti i risultati delle prove o, almeno, della prova più recente, tra cui:

6.1.6.1.

il tenore di vuoti residui di ciascuna carota;

6.1.6.2.

i punti dell'area di prova in cui sono state prelevate le carote per la misurazione dei vuoti;

6.1.6.3.

il coefficiente di assorbimento acustico di ciascuna carota (se misurato); specificare i risultati per ciascuna carota e ciascuna gamma di frequenze, nonché la media generale;

6.1.6.4.

i punti dell'area di prova in cui sono state prelevate le carote per la misurazione dell'assorbimento;

6.1.6.5.

la profondità di tessitura, compresi numero di prove e deviazione standard;

6.1.6.6.

l'ente responsabile delle prove effettuate a titolo dei punti 6.1.6.1 e 6.1.6.2 e il tipo di apparecchiature utilizzate;

6.1.6.7.

la data della/e prova/e e la data del prelievo delle carote dalla pista di prova.

6.2.   Documentazione sulle prove relative alle emissioni sonore dei veicoli effettuate sulla superficie

Nel documento che descrive la/le prova/e relativa/e alle emissioni sonore dei veicoli deve essere precisato se siano state soddisfatte o meno tutte le prescrizioni della norma. Sarà necessario fare riferimento a un documento compilato a norma del punto 6.1 nel quale saranno descritti i risultati a riprova di tale affermazione.


(1)  Le specifiche del sito di prova riportate nel presente allegato sono valide fino al termine del periodo di cui al punto 11.8 del presente regolamento.

(2)  ISO10844:1994


16.11.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 290/28


Solo i testi UN/ECE originali hanno efficacia giuridica ai sensi del diritto internazionale pubblico. Lo status e la data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere controllati nell'ultima versione del documento UN/ECE TRANS/WP.29/343, reperibile al seguente indirizzo:

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html.

Regolamento n. 63 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Prescrizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli della categoria L1 con riferimento alle emissioni sonore [2018/1705]

Comprendente tutto il testo valido fino a:

Supplemento 4 della serie di modifiche 02 — data di entrata in vigore: 29 dicembre 2018

INDICE

REGOLAMENTO

1.

Ambito di applicazione

2.

Definizioni

3.

Domanda di omologazione

4.

Marcature

5.

Omologazione

6.

Specifiche

7.

Modifiche ed estensione dell'omologazione del veicolo o di un tipo di impianto di scarico o di sistema di silenziatori

8.

Conformità della produzione

9.

Sanzioni in caso di non conformità della produzione

10.

Disposizioni transitorie

11.

Cessazione definitiva della produzione

12.

Nomi e indirizzi dei servizi tecnici responsabili delle prove di omologazione e delle autorità di omologazione

Allegati

1.

Notifica

2.

Esempi di marchio di omologazione

3.

Metodi e strumenti per la misurazione delle emissioni sonore dei veicoli appartenenti alla categoria L1

4.

Limiti massimi dei livelli sonori (veicoli nuovi)

5.

Specifiche della pista di prova

1.   AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento si applica ai veicoli appartenenti alla categoria L1 (1) con riferimento alle emissioni sonore. Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento i veicoli esclusivamente elettrici, compresi quelli con motore elettrico ausiliario.

2.   DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento s'intende per:

2.1.

«omologazione di un veicolo»: l'omologazione di un tipo di veicolo con riferimento alle emissioni sonore e all'impianto di scarico originale in quanto entità tecnica indipendente di un veicolo a due ruote;

2.2.

«tipo di veicolo»: una categoria di veicoli che hanno in comune alcune caratteristiche essenziali, quali:

2.2.1.

il tipo di motore (a due o a quattro tempi, a pistone alternativo o rotante, il numero e il volume dei cilindri, il numero e il tipo dei carburatori o dei sistemi di iniezione, la disposizione delle valvole, la potenza massima nominale netta e il regime nominale del motore).

Per i motori a pistone rotante la cilindrata corrisponde al doppio del volume della camera;

2.2.2.

il sistema di trazione, in particolare il numero di marce e il loro rapporto di trasmissione nonché la trasmissione finale;

2.2.3.

il numero, il tipo e la disposizione degli impianti di scarico;

2.3.

«impianto di scarico o sistema di silenziatori», un insieme completo di componenti necessari per limitare le emissioni sonore del motore di un veicolo e del suo scarico;

2.4.

«impianto di scarico o sistema di silenziatori originale», un impianto o un sistema del tipo montato sul veicolo al momento dell'omologazione o dell'estensione dell'omologazione. Può trattarsi di un componente originale o di ricambio;

2.5.

«impianto di scarico o sistema di silenziatori non originale», un impianto o un sistema di tipo diverso rispetto a quello montato sul veicolo al momento dell'omologazione o dell'estensione dell'omologazione. Può essere usato soltanto come impianto di scarico o sistema di silenziatori di ricambio;

2.6.

«potenza massima nominale netta»,

nei veicoli dotati di motore a combustione, la potenza nominale quale definita dalla norma ISO 4106:2012.

Il simbolo Pn indica il valore numerico della potenza netta massima nominale espressa in kW.

2.7.

«regime nominale del motore», il regime di rotazione al quale il motore sviluppa la sua potenza massima nominale netta secondo quanto dichiarato dal costruttore (2).

Il simbolo nrated indica il regime nominale del motore espresso in giri al minuto (min-1).

2.8.

«sistemi di silenziatori di tipi diversi», sistemi di silenziatori che presentano differenze sostanziali tra loro, quali:

2.8.1.

i loro componenti portano denominazioni commerciali o marchi di fabbrica diversi;

2.8.2.

i loro componenti sono costituiti di materiali con caratteristiche diverse, oppure presentano forme o dimensioni diverse;

2.8.3.

i principi di funzionamento di almeno un componente sono diversi;

2.8.4.

i loro componenti sono assemblati in maniera diversa;

2.9.

«componente di un impianto di scarico», uno dei singoli componenti che, una volta assemblati, formano l'impianto di scarico (tubi di scarico, silenziatori ecc.) e l'eventuale sistema di aspirazione (filtro dell'aria).

Se il motore è dotato di un dispositivo di aspirazione (filtro dell'aria e/o smorzatore dei rumori di aspirazione essenziale/i al fine di garantire il rispetto dei limiti dei livelli sonori), tale dispositivo deve essere considerato un componente della stessa importanza rispetto all'impianto di scarico propriamente detto e deve essere incluso nell'elenco di cui al seguente punto 3.2.2 e portare la marcatura di cui al seguente punto 4.1;

2.10.

Massa di riferimento

2.10.1.

La massa di riferimento di un veicolo della categoria L1 deve essere determinata misurando la massa del veicolo a vuoto, pronto per il normale utilizzo, e deve comprendere la massa:

a)

dei liquidi;

b)

delle dotazioni di serie indicate nelle specifiche del costruttore;

c)

del «carburante» contenuto nei serbatoi riempiti almeno per il 90 % della loro capacità.

Ai fini del presente punto:

i)

se il veicolo è alimentato con un carburante liquido, per «carburante» si intende tale carburante liquido;

ii)

se il veicolo è alimentato con una miscela di olio e carburante:

a)

qualora il carburante di alimentazione del veicolo e l'olio lubrificante siano premiscelati, per «carburante» si intende questa premiscela;

b)

qualora il carburante di alimentazione del veicolo e l'olio lubrificante siano stoccati separatamente, per «carburante» si intende solo il carburante di alimentazione del veicolo; oppure

iii)

se il veicolo è alimentato con un carburante gassoso o con un gas liquefatto oppure funziona ad aria compressa, la massa del «carburante» gassoso contenuto negli appositi serbatoi può essere impostata a 0 kg.

d)

della carrozzeria, dell'abitacolo, delle portiere;

e)

dei vetri, dei dispositivi di accoppiamento, delle ruote di scorta e degli attrezzi.

2.10.2.

La massa di riferimento dei veicoli della categoria L non comprende la massa:

a)

dei macchinari o degli equipaggiamenti montati sulla superficie della piattaforma di carico;

b)

nel caso di veicoli monocarburante, bicarburante o policarburante, del sistema di alimentazione a gas nonché dei serbatoi per lo stoccaggio del carburante gassoso; e

c)

nel caso di veicoli con propulsione ad aria precompressa, dei serbatoi per lo stoccaggio dell'aria compressa.

2.11.

Massa di prova

la massa di riferimento cui viene aggiunta la massa combinata del conducente e delle attrezzature di prova usate sul veicolo.

Questa massa combinata non deve essere superiore a 90 kg né inferiore a 70 kg. Se non è possibile raggiungere il peso minimo di 70 kg, posizionare dei pesi sul veicolo.

2.12.

Velocità massima del veicolo

La velocità massima del veicolo corrisponde alla velocità massima di progetto del veicolo misurata conformemente alla norma ISO 7116:2011.

3.   DOMANDA DI OMOLOGAZIONE

3.1.   La domanda di omologazione di un tipo di veicolo con riferimento alle emissioni sonore deve essere presentata dal costruttore del veicolo o da un suo mandatario.

3.2.   La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti, in triplice copia, e dei seguenti dati specifici:

3.2.1.

una descrizione del tipo di veicolo con riferimento agli aspetti di cui al precedente punto 2.2 I numeri e/o i simboli che identificano il tipo di motore e il tipo di veicolo devono essere specificati;

3.2.2.

un elenco degli elementi, debitamente identificati, che compongono l'impianto di scarico o il sistema di silenziatori;

3.2.3.

un disegno dell'impianto di scarico o del sistema di silenziatori assemblato e un'indicazione della sua posizione sul veicolo;

3.2.4.

disegni dettagliati relativi a ciascun componente al fine di poterlo individuare ed identificare facilmente, con indicazione dei materiali usati.

3.3.   Su richiesta del servizio tecnico responsabile delle prove di omologazione, il costruttore del veicolo deve fornire inoltre un campione dell'impianto di scarico o del sistema di silenziatori.

3.4.   Al servizio tecnico responsabile delle prove di omologazione deve essere presentato un veicolo rappresentativo del tipo da omologare.

4.   MARCATURE

4.1.   Gli elementi dell'impianto di scarico o del sistema di silenziatori devono portare almeno i seguenti elementi di identificazione:

4.1.1.

la denominazione o il marchio commerciale del costruttore dell'impianto di scarico o del sistema di silenziatori e dei suoi componenti;

4.1.2.

la descrizione commerciale fornita dal costruttore;

4.1.3.

i numeri identificativi delle parti; e

4.1.4.

per tutti i silenziatori originali, il marchio «E» seguito dall'identificazione del paese di omologazione del componente;

4.1.5.

tutti gli imballaggi dei ricambi originali degli impianti di scarico o dei sistemi di silenziatori devono recare, chiaramente leggibili, la menzione «ricambio originale» e i riferimenti alla marca e al tipo, completati dal marchio «E» e dal riferimento al paese d'origine;

4.1.6.

tali marchi devono essere indelebili, ben leggibili e visibili nella posizione di montaggio prevista.

5.   OMOLOGAZIONE

5.1.   Se il veicolo presentato per l'omologazione a norma del punto 3 del presente regolamento è conforme alle prescrizioni di cui ai successivi punti 6 e 7, l'omologazione di tale tipo di veicolo con riferimento alle emissioni sonore deve essere rilasciata.

5.2.   A ciascun tipo omologato va attribuito un numero di omologazione. Le prime due cifre di tale numero (attualmente 02) devono indicare la serie di modifiche comprendenti le principali modifiche tecniche più recenti apportate al regolamento alla data di rilascio dell'omologazione. La stessa parte contraente non può assegnare lo stesso numero allo stesso tipo di veicolo dotato di un altro tipo di impianto di scarico o di sistema di silenziatori o a un altro tipo di veicolo.

5.3.   L'avviso del rilascio o del rifiuto dell'omologazione di un tipo di veicolo a norma del presente regolamento deve essere comunicato alle parti dell'accordo che applicano il regolamento per mezzo di una scheda conforme al modello di cui all'allegato 1 del presente regolamento nonché di disegni dell'impianto di scarico o del sistema di silenziatori (trasmessi dal richiedente ai fini dell'omologazione) in formato non superiore ad A4 (210 × 297 mm) o ripiegati in modo da corrispondere a tale formato e in scala appropriata.

5.4.   Su ogni veicolo conforme a un tipo di veicolo omologato a norma del presente regolamento deve essere apposto, in un punto ben visibile e facilmente accessibile indicato nella scheda di omologazione, un marchio di omologazione internazionale costituito da:

5.4.1.

un cerchio al cui interno è iscritta la lettera «E» seguita dal numero distintivo del paese che ha rilasciato l'omologazione (3);

5.4.2.

il numero del presente regolamento, seguito dalla lettera «R», da un trattino e dal numero di omologazione, posti a destra del cerchio di cui al precedente punto 5.4.1.

5.5.   Se il veicolo è conforme a un tipo di veicolo omologato in applicazione di uno o più regolamenti allegati all'accordo nello stesso paese che ha rilasciato l'omologazione a norma del presente regolamento, il simbolo di cui al precedente punto 5.4.1 non deve essere ripetuto; In tal caso il regolamento e i numeri di omologazione, nonché i simboli supplementari di tutti i regolamenti applicati ai fini dell'omologazione nel paese che l'ha rilasciata a norma del presente regolamento, devono essere riportati in colonne verticali a destra del simbolo di cui al punto 5.4.1.

5.6.   Il marchio di omologazione deve essere chiaramente leggibile e indelebile.

5.7.   Il marchio di omologazione deve essere apposto sulla targhetta dei dati del veicolo o in prossimità della medesima.

5.8.   L'allegato 2 del presente regolamento riporta alcuni esempi di marchi di omologazione.

6.   SPECIFICHE

6.1.   Specifiche generali

6.1.1.   Il veicolo, il suo motore e il suo impianto di scarico o sistema di silenziatori devono essere progettati, costruiti e assemblati in modo tale da consentire al veicolo, se utilizzato normalmente e nonostante le vibrazioni a cui può essere sottoposto, di soddisfare le prescrizioni del presente regolamento.

6.1.2.   L'impianto di scarico o il sistema di silenziatori deve essere progettato, costruito e assemblato in modo tale da resistere all'azione corrosiva cui è esposto.

6.1.3.   Le seguenti informazioni devono essere riportate sul veicolo in posizione facilmente accessibile, ma non necessariamente visibile a colpo d'occhio:

a)

il nome del costruttore;

b)

il regime target del motore e il risultato finale della prova a veicolo fermo così come definita all'allegato 3, punto 3.2, del presente regolamento.

6.2.   Specifiche relative ai livelli sonori

6.2.1.   Metodi di misurazione

6.2.1.1.   Le emissioni sonore del tipo di veicolo presentato per l'omologazione devono essere misurate per mezzo dei due metodi descritti nell'allegato 3 del presente regolamento, uno per il veicolo in movimento e l'altro per il veicolo fermo (4); nel caso di un veicolo il cui motore a combustione interna non funziona a veicolo fermo, l'emissione sonora deve essere misurata solo a veicolo in movimento.

6.2.1.2.   Il valore o i valori misurati come prescritto al precedente punto 6.2.1.1 devono essere indicati nel verbale di prova e in una scheda conforme al modello dell'allegato 1 del presente regolamento.

6.2.1.3.   Il livello sonoro misurato in base al metodo di cui all'allegato 3, punto 3.1, del presente regolamento con il veicolo in movimento non deve superare i limiti prescritti (per i veicoli nuovi o per gli impianti di scarico o i sistemi di silenziatori nuovi) all'allegato 4 del presente regolamento per la categoria cui appartiene il veicolo.

6.3.   Prescrizioni aggiuntive

6.3.1.   Provvedimenti anti-manomissione

Tutti gli impianti di scarico o i sistemi di silenziatori devono essere fabbricati in modo da non permettere la rimozione di deflettori, coni di uscita e altre parti che funzionano principalmente come parti delle camere d'insonorizzazione/espansione. Se l'incorporazione di una parte siffatta è inevitabile, le sue modalità di fissaggio devono essere tali da non facilitarne la rimozione (ad esempio, con dispositivi di fissaggio filettati convenzionali); essa dovrà anche essere applicata in modo che la sua rimozione provochi danni permanenti/irreparabili a tutto l'insieme.

6.3.2.   Impianti di scarico o sistemi di silenziatori multimodali

Gli impianti di scarico o i sistemi di silenziatori con modalità di funzionamento multiple, regolabili manualmente o elettronicamente, devono soddisfare tutte le prescrizioni in tutte le modalità operative. I livelli sonori da riportare devono essere quelli della modalità con i livelli sonori più elevati.

6.3.3.   Divieto di impiego di impianti di manipolazione

Il costruttore del veicolo non deve intenzionalmente modificare, adattare o introdurre dispositivi o procedure che non siano operativi in condizioni tipiche di funzionamento su strada al solo scopo di soddisfare le prescrizioni riferite alle emissioni sonore del presente regolamento.

7.   MODIFICHE ED ESTENSIONE DELL'OMOLOGAZIONE DI UN TIPO DI VEICOLO O DI UN TIPO DI IMPIANTO DI SCARICO O DI SISTEMA DI SILENZIATORI

7.1.   Qualsiasi modifica del tipo di veicolo o dell'impianto di scarico o del sistema di silenziatori deve essere notificata all'autorità che ha rilasciato l'omologazione del veicolo. Tale autorità può:

7.1.1.

ritenere che le modifiche effettuate non avranno verosimilmente ripercussioni negative di rilievo; oppure

7.1.2.

chiedere un altro verbale di prova al servizio tecnico che ha effettuato le prove.

7.2.   La conferma o il rifiuto dell'omologazione, insieme all'indicazione delle modifiche intervenute, devono essere notificati alle parti dell'accordo che applicano il presente regolamento secondo la procedura di cui al punto 5.3.

7.3.   L'autorità competente che ha rilasciato l'estensione di un'omologazione deve assegnare un numero di serie all'estensione e informarne le altre parti dell'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento per mezzo di una scheda di notifica conforme al modello di cui all'allegato 1 del presente regolamento.

8.   CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

Le procedure di controllo della conformità della produzione devono essere conformi a quelle definite nell'accordo, appendice 2 (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2) nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

8.1.   Ogni veicolo che porta un marchio di omologazione prescritto a norma del presente regolamento deve essere conforme al tipo di veicolo omologato, essere dotato dell'impianto di scarico o del sistema di silenziatori con il quale è stato omologato e soddisfare le prescrizioni del precedente punto 6.

8.2.   Per poter verificare la conformità quale prescritta dal punto 8.1, un veicolo recante il marchio di omologazione richiesto dal presente regolamento deve essere ritirato dalla serie. La produzione va considerata conforme alle prescrizioni del presente regolamento se il livello misurato usando il metodo di cui all'allegato 3, punto 3.1, non supera di oltre 3 dB(A) il valore misurato al momento dell'omologazione né di oltre 1 dB(A) i limiti di cui all'allegato 4 del presente regolamento.

9.   SANZIONI IN CASO DI NON CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

9.1.   Se non sono soddisfatte le prescrizioni di cui al punto 8,1 o se il veicolo non ha superato le prove di cui al punto 8.2, l'omologazione di un tipo di veicolo rilasciata a norma del presente regolamento può essere revocata.

9.2.   Se una parte dell'accordo che applica il presente regolamento revoca un'omologazione rilasciata in precedenza, ne deve avvisare le altre parti dell'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento con una scheda di notifica conforme al modello di cui all'allegato 1 del presente regolamento.

10.   DISPOSIZIONI TRANSITORIE

10.1.   A partire dalla data ufficiale di entrata in vigore della serie di modifiche 02, nessuna parte contraente che applica il presente regolamento può rifiutare il rilascio o il riconoscimento di un'omologazione a norma del presente regolamento quale modificato dalla serie di modifiche 02.

10.2.   Trascorsi 24 mesi dalla data di entrata in vigore della serie di modifiche 02, le parti contraenti che applicano il presente regolamento devono rilasciare l'omologazione solo se il tipo di veicolo da omologare soddisfa le prescrizioni del presente regolamento quale modificato dalla serie di modifiche 02.

10.3.   Le parti contraenti che applicano il presente regolamento non possono rifiutarsi di rilasciare estensioni di omologazioni ai tipi esistenti che siano state rilasciate conformemente alle precedenti serie di modifiche del presente regolamento.

10.4.   Fino a 24 mesi dalla data di entrata in vigore della serie di modifiche 02 del presente regolamento, nessuna parte contraente che applica il presente regolamento può rifiutare l'omologazione nazionale o regionale di un tipo di veicolo omologato a norma delle precedenti serie di modifiche del presente regolamento.

10.5.   Trascorsi 24 mesi dalla data di entrata in vigore della serie di modifiche 02 del presente regolamento, le parti contraenti che applicano il presente regolamento non devono più esser obbligate a riconoscere, ai fini dell'omologazione nazionale o regionale, un veicolo omologato a norma delle precedenti serie di modifiche del presente regolamento.

10.6.   In deroga alle disposizioni transitorie di cui sopra, le parti contraenti che applicano il presente regolamento a decorrere da una data successiva a quella in cui entra in vigore la serie di modifiche più recente non sono obbligate a riconoscere le omologazioni rilasciate a norma di una delle precedenti serie di modifiche del presente regolamento ma solo le omologazione rilasciate in conformità alla serie di modifiche 02.

10.7.   A partire dalla data ufficiale di entrata in vigore del supplemento 1 della serie di modifiche 02, nessuna parte contraente che applica il presente regolamento può rifiutare il rilascio o il riconoscimento di un'omologazione a norma del presente regolamento quale modificato dal supplemento 1 della serie di modifiche 02.

10.8.   Trascorsi 60 mesi dalla data di entrata in vigore del supplemento 1 alla serie di modifiche 02 del presente regolamento, le parti contraenti che applicano il presente regolamento devono rilasciare l'omologazione solo se il tipo di veicolo da omologare soddisfa le prescrizioni del presente regolamento quale modificato dal supplemento 1 alla serie di modifiche 02.

11.   CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE

Se il titolare di un'omologazione cessa definitivamente la produzione di un tipo di veicolo omologato a norma del presente regolamento, ne deve informare l'autorità che ha rilasciato l'omologazione, la quale a sua volta ne deve informare le altre parti contraenti dell'accordo del 1958 che applicano il regolamento con una scheda di notifica conforme al modello di cui all'allegato 1 del presente regolamento.

12.   NOMI E INDIRIZZI DEI SERVIZI TECNICI RESPONSABILI DELLE PROVE DI OMOLOGAZIONE E DELLE AUTORITÀ DI OMOLOGAZIONE

Le parti dell'accordo che applicano il presente regolamento devono comunicare al segretariato delle Nazioni Unite i nomi e gli indirizzi dei servizi tecnici responsabili delle prove di omologazione e delle autorità che rilasciano l'omologazione, cui devono essere inviate le schede concernenti il rilascio, l'estensione, il rifiuto o la revoca dell'omologazione o la cessazione definitiva della produzione emesse in altri paesi.


(1)  Secondo la definizione contenuta nella risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.4, paragrafo 2 - www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html.

(2)  Se la potenza massima nominale netta viene raggiunta a più regimi del motore, ai fini del presente regolamento il regime nominale del motore corrisponde al regime del motore più elevato al quale si raggiunge la potenza massima nominale netta.

(3)  I numeri distintivi delle parti contraenti l'accordo del 1958 sono riportati nell'allegato 3 della Risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev. 4 - www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html

(4)  Deve essere eseguita una prova a veicolo fermo allo scopo di fornire un valore di riferimento alle amministrazioni che utilizzano questo metodo per controllare i veicoli in uso.


ALLEGATO 1

Image Testo di immagine Image Testo di immagine

ALLEGATO 2

ESEMPI DI MARCHIO DI OMOLOGAZIONE

Modello A

(cfr. punto 5.4 del presente regolamento)

Image

Il marchio di omologazione sopra riportato, apposto su un veicolo, indica che questo tipo di veicolo, con riferimento alle emissioni sonore, è stato omologato nei Paesi Bassi (E 4) a norma del regolamento n. 63 con il numero di omologazione n. 022439. Il numero di omologazione indica che l'omologazione è stata rilasciata conformemente alle disposizioni del regolamento n. 63 quale modificato dalla serie di modifiche 02.

Modello B

(cfr. punto 5.5 del presente regolamento)

Image

Il marchio di omologazione sopra riportato, apposto su un veicolo, indica che questo tipo di veicolo è stato omologato nei Paesi Bassi (E 4) a norma dei regolamenti n. 63 e n. 33 (1). I numeri di omologazione indicano che, alla data in cui sono state rilasciate le omologazioni, il regolamento n. 63 comprendeva la serie di modifiche 02 e il regolamento n. 33 comprendeva la serie di modifiche 01.


(1)  Il secondo numero è riportato solo a titolo di esempio.


ALLEGATO 3

METODI E STRUMENTI PER LA MISURAZIONE DELLE EMISSIONI SONORE DEI VEICOLI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA L1

1.   STRUMENTI DI MISURAZIONE

1.1.   Misurazioni acustiche

1.1.1.   Informazioni generali

L'apparecchio usato per misurare il livello di pressione sonora deve essere un fonometro o un sistema di misurazione equivalente che soddisfi le prescrizioni degli strumenti appartenenti alla classe 1 (compresa l'eventuale protezione antivento raccomandata). Queste prescrizioni sono descritte nella pubblicazione CEI 61672-1:2013. Le misurazioni devono essere effettuate utilizzando la curva di ponderazione del tempo «F» dello strumento di misurazione acustica e la curva di ponderazione della frequenza «A», di cui alla pubblicazione CEI 61672-1:2013. Se si utilizza un sistema che include un controllo periodico del livello di pressione sonora ponderato in base alla curva A, le letture vanno effettuate a intervalli non superiori a 30 ms. Per la manutenzione e la taratura degli strumenti occorre attenersi alle indicazioni del produttore dello strumento.

1.1.2.   Taratura

All'inizio e alla fine di ogni sessione di misurazioni, tutto il sistema di misurazione acustica deve essere verificato mediante un calibratore acustico conforme alle prescrizioni per i calibratori acustici appartenenti alla classe di precisione 1, di cui alla pubblicazione CEI 60942:2003. Senza ulteriori aggiustamenti, la differenza tra le letture deve essere inferiore o uguale a 0,5 dB(A). Se questo valore è superato, i risultati delle misurazioni ottenuti dopo l'ultimo controllo soddisfacente devono essere scartati.

1.1.3.   Conformità alle prescrizioni

La conformità del calibratore acustico alle prescrizioni della pubblicazione CEI 60942:2003 deve essere verificata una volta all'anno. La conformità del sistema di strumentazione alle prescrizioni della pubblicazione CEI 61672-1:2013 deve essere verificata almeno una volta ogni due anni. Tutte le prove di conformità devono essere effettuate da un laboratorio autorizzato a eseguire tarature conformi alle pertinenti norme.

1.2.   Strumenti per la misurazione di regime e velocità

Il regime del motore deve essere misurato con uno strumento che soddisfi limiti di specifica di almeno ± 2 % ai regimi di rotazione del motore prescritti per le prove effettuate.

La velocità del veicolo su strada deve essere misurata con strumenti che soddisfino limiti di specifica di almeno ± 0,5 km/h se si usano dispositivi di misurazione continua. Se durante le prove si effettuano misurazioni indipendenti della velocità del veicolo, i relativi strumenti devono soddisfare limiti di specifica di almeno ± 0,2 km/h (1).

1.3.   Strumenti meteorologici

Gli strumenti meteorologici usati per monitorare le condizioni ambientali durante la prova devono soddisfare le seguenti specifiche tecniche:

 

± 1 °C o meno per i termometri;

 

± 1,0 m/s per gli anemometri;

 

± 5 hPa per i barometri;

 

± 5 % per gli igrometri (per umidità relativa).

2.   CONDIZIONI DI MISURAZIONE

2.1.   Sito di prova, condizioni meteorologiche e correzione del rumore di fondo

2.1.1.   Sito di prova

Il sito di prova deve essere costituito da una pista centrale di accelerazione, cinta da un'area di prova sostanzialmente pianeggiante. La pista di prova deve essere piana; la superficie della pista deve essere asciutta e di natura tale da limitare il rumore di rotolamento.

Sul sito di prova le condizioni di campo acustico libero devono essere mantenute entro ± 1 dB tra la fonte sonora posta al centro del tratto di accelerazione e il microfono. Questa condizione deve essere considerata soddisfatta quando non esistono grossi ostacoli fonoriflettenti quali siepi, rocce, ponti o edifici, entro un raggio di 50 m attorno al centro del tratto di accelerazione.

In prossimità del microfono non deve trovarsi alcun ostacolo che possa influenzare il campo acustico e nessuna persona deve sostare tra il microfono e la sorgente sonora. L'osservatore che esegue la misurazione deve assumere una posizione tale da non influenzare le misurazioni.

La superficie della pista di prova deve essere conforme alle prescrizioni dell'allegato 5 del presente regolamento o alle disposizioni della norma ISO 10844:2014. Al termine del periodo indicato al punto 10.8 del presente regolamento deve essere usata come riferimento solamente la norma ISO 10844:2014.

2.1.2.   Condizioni meteorologiche e correzione del livello di rumore di fondo

Le misurazioni non devono essere eseguite in condizioni di maltempo. Le prove non devono essere eseguite se la velocità del vento, comprese le raffiche, è superiore a 5 m/s durante l'intervallo di misurazione.

Ai fini delle misurazioni il livello sonoro ponderato (A) prodotto da fonti diverse dal veicolo sottoposto a prova e il livello sonoro prodotto dal vento devono essere di almeno 10 dB(A) inferiori al livello sonoro prodotto dal veicolo. Il microfono può essere dotato di una protezione antivento adeguata, a condizione che si tenga conto dell'influenza sulla sua sensibilità e sulle sue caratteristiche direzionali.

Se la differenza tra livello di rumore ambiente e il livello sonoro misurato è compresa tra 10 dB(A) e 15 dB(A), per calcolare il risultato della prova occorre sottrarre dalle letture del fonometro il giusto valore di correzione indicato nella tabella 1.

Tabella 1

Correzione applicata al singolo valore di prova misurato

Differenza tra livello di pressione acustica di fondo e livello di pressione acustica misurato, in dB

10

11

12

13

14

≥ 15

Correzione, in dB(A)

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0,0

2.2.   Condizione del veicolo

2.2.1.   Condizione generale

Prima di procedere alle misurazioni, il motore deve essere portato alle normali condizioni di funzionamento per quanto riguarda:

le temperature,

la regolazione,

il carburante,

le candele, il/i carburatore/i ecc., (a seconda del caso).

Se il veicolo è provvisto di ventole ad azionamento automatico, non si deve interferire con tali dispositivi durante le misurazioni del livello sonoro.

Se il veicolo è provvisto di dispositivi non necessari alla propulsione ma che sono usati nelle normali condizioni di servizio del veicolo su strada, tali dispositivi devono essere in funzione in modo conforme alle specifiche del costruttore.

Nel caso dei motori ad aria compressa le condizioni di funzionamento normali, che non rientrano in quelle sopra menzionate nel presente paragrafo, devono essere concordate tra il fabbricante e l'autorità di omologazione e devono essere allegati alla domanda di omologazione presentata dal fabbricante in conformità al presente regolamento.

2.2.2.   Massa di prova e scelta degli pneumatici

2.2.2.1.   Il veicolo deve essere sottoposto a prova con la massa di prova definita al punto 2.9 del presente regolamento.

2.2.2.2.   Scelta e condizione degli pneumatici

Gli pneumatici devono essere del tipo appropriato per il veicolo e devono essere gonfiati alla pressione raccomandata dal costruttore del veicolo per la massa di prova del veicolo.

Gli pneumatici devono essere selezionati dal costruttore del veicolo e corrispondere a una delle dimensioni o a uno dei tipi di pneumatico indicati per tale veicolo dal costruttore dello stesso. Lo spessore minimo del battistrada deve corrispondere almeno all'80 % dello spessore pieno.

3.   METODI DI PROVA

3.1.   Misurazione delle emissioni sonore del veicolo in movimento

3.1.1.   Disposizione per la prova e posizione dei microfoni

3.1.1.1.   La disposizione per la prova corrisponde a quella illustrata nella figura 1.

Figura 1

Posizioni di misurazione dei veicoli in movimento

Image

Sulla pista di prova devono essere tracciate due linee, AÀ e BB′, parallele alla linea dei microfoni PP′ e situate l'una 10 m anteriormente e l'altra 10 m posteriormente rispetto a tale linea.

3.1.1.2.   La distanza tra la posizione dei microfoni e la linea CC′, sulla linea dei microfoni PP′ perpendicolare alla linea di riferimento CC′, sulla pista di prova (cfr. figura 1), deve essere di 7,5 ± 0,05 m.

I microfoni devono essere collocati a 1,2 ± 0,02 m dal suolo. La direzione di riferimento per condizioni di campo libero (cfr. CEI 61672-1:2013) deve essere quella orizzontale e orientata perpendicolarmente alla traccia della linea CC′ del veicolo.

3.1.2.   Esecuzione della prova in accelerazione, velocità del veicolo in avvicinamento e uso dei rapporti

3.1.2.1.   Esecuzione della prova in accelerazione

Il veicolo deve avvicinarsi alla linea AÀ a una velocità iniziale costante, come specificato di seguito. Non appena la parte anteriore del veicolo raggiunge la linea AÀ, attivare al massimo il comando dell'acceleratore il più rapidamente possibile, mantenendolo in tale posizione finché la parte posteriore del veicolo avrà raggiunto la linea BB′; a quel punto il comando dell'acceleratore deve essere riportato quanto più rapidamente possibile alla posizione di minimo.

Per tutte le misurazioni il veicolo deve essere fatto avanzare lungo una linea retta parallela alla pista di prova in modo tale che la linea mediana sul piano longitudinale del veicolo coincida il più possibile con la linea CC′.

3.1.2.2.   Velocità di avvicinamento del veicolo

Il veicolo deve avvicinarsi alla linea AÀ a una velocità costante corrispondente alla velocità massima del veicolo quale definita al punto 2.12 del presente regolamento, se inferiore o uguale a 30 km/h. Se la velocità massima del veicolo è superiore a 30 km/h, il veicolo deve avvicinarsi alla linea AÀ a una velocità costante pari a 30 km/h.

3.1.2.3.   Uso dei rapporti

Se il veicolo è dotato di una scatola del cambio, selezionare il rapporto più elevato che permette al veicolo di superare la linea AÀ con un regime del motore superiore o uguale al 50 % del regime nominale quale definito al punto 2.7 del presente regolamento.

Se il veicolo è provvisto di cambio automatico, selezionare le velocità indicate al precedente punto 3.1.2.2.

3.1.3.   Determinazione del livello sonoro

Il massimo livello sonoro registrato su ciascun lato del veicolo deve essere ridotto di 1 dB(A) per tenere conto dell'inesattezza della misurazione ed essere arrotondato matematicamente alla prima cifra decimale più prossima (per esempio 68,45 va arrotondato a 68,5 mentre 68,44 va arrotondato a 68,4). Questi valori costituiscono i risultati della misurazione.

Se si rileva un valore di punta che differisce in modo anomalo dal livello sonoro generale, la registrazione deve essere considerata non valida.

Devono essere effettuate almeno due misurazioni valide su ciascun lato del veicolo.

Le misurazioni devono essere considerate valide se la differenza tra i risultati delle due misurazioni consecutive sullo stesso lato del veicolo non è superiore a 2 dB(A).

Possono essere effettuate misurazioni preliminari di regolazione, che però non vanno prese in considerazione per determinare i risultati delle misurazioni.

3.1.4.   Calcolo del risultato finale della prova

Il risultato finale della prova corrisponde alla media dei risultati delle quattro prove arrotondati al decibel intero più prossimo. Se la prima cifra decimale è compresa fra 0 e 4, il totale va arrotondato per difetto, mentre se è compresa fra 5 e 9 va arrotondato per eccesso.

3.2.   Misurazione delle emissioni sonore del veicolo fermo (condizioni e metodo di misurazione per la prova del veicolo in uso)

Per agevolare inoltre la successiva prova dei veicoli in uso, il livello di pressione sonora deve essere misurato in prossimità dell'orifizio di uscita dell'impianto di scarico (sistema di silenziatori) in conformità con le prescrizioni descritte di seguito, e il risultato della misurazione deve essere registrato nel verbale di prova preparato per il rilascio del documento di cui all'allegato 1 del presente regolamento.

Le misurazioni devono essere effettuate utilizzando un fonometro di precisione conforme alle prescrizioni di cui all'allegato 3, punto 1, del presente regolamento.

3.2.1.   Sito di prova e condizioni locali

3.2.1.1.   Le misurazioni devono essere effettuate su un veicolo fermo in un'area in cui il campo acustico non sia soggetto a grandi fonti di disturbo.

3.2.1.2.   Può essere considerato un sito di prova idoneo qualsiasi spazio aperto che consista di un'area piana rivestita di cemento, asfalto o altro materiale duro altamente riflettente, escluse le superfici in terra battuta o in terra di altro tipo, sul quale sia possibile tracciare un rettangolo i cui lati siano distanti almeno 3 m dalle estremità del veicolo e all'interno del quale non siano presenti ostacoli. In particolare, il veicolo non deve trovarsi a una distanza inferiore a 1 m dal bordo della pavimentazione durante la misurazione delle emissioni sonore dello scarico.

3.2.1.3.   Nell'area di misurazione non deve trovarsi nessuna persona, con l'eccezione dell'osservatore e dell'autista, la cui presenza non deve influire sulla lettura del fonometro.

3.2.2.   Rumore di disturbo e interferenza del vento

I livelli del rumore ambiente in ciascun punto di misurazione devono essere di almeno 10 dB(A) inferiori rispetto ai livelli misurato allo stesso punto durante le prove.

3.2.3.   Metodo di misurazione

3.2.3.1.   Natura e numero delle misurazioni

Il livello sonoro massimo espresso in decibel ponderati in base alla curva A [dB(A)] deve essere misurato durante il periodo di funzionamento di cui a seguente punto 3.2.3.3.2.1.

Per ciascun punto di misurazione devono essere eseguite almeno tre misurazioni.

3.2.3.2.   Posizionamento e preparazione del veicolo

Prima di procedere alle misurazioni, il motore del veicolo deve essere portato alla temperatura normale di funzionamento se si tratta di un motore a combustione interna, oppure, nel caso di un motore ad aria compressa, alle condizioni di funzionamento normali. Se il veicolo è provvisto di ventole automatiche, non deve essere effettuato alcun aggiustamento durante la misurazione del livello sonoro.

Durante le misurazioni la leva del cambio deve essere in folle. Se non è possibile disinnestare la trasmissione, la ruota di trazione del veicolo dovrebbe essere messa in condizione di girare a vuoto, per esempio posizionando il veicolo sul suo cavalletto o supporto.

3.2.3.3.   Misurazione del suono in prossimità dello scarico

3.2.3.3.1.   Posizionamento del microfono (cfr. Figura 2)

Il microfono va posizionato a una distanza di 0,5 ± 0,01 m dal punto di riferimento del tubo di scappamento (cfr. Figura 3), a un'angolazione di 45° (± 5°) rispetto al piano verticale contenente l'asse di deflusso dell'estremità del tubo. Il microfono deve trovarsi all'altezza del punto di riferimento, ma ad almeno 0,2 m dal suolo. L'asse di riferimento del microfono deve trovarsi su un piano parallelo alla superficie del terreno ed essere diretto verso il punto di riferimento dell'orifizio di scarico.

Il punto di riferimento deve essere il punto più alto che soddisfa le seguenti condizioni:

a)

essere posto all'estremità del tubo di scappamento;

b)

essere posto sul piano verticale contenente il centro dell'orifizio di scarico e l'asse di deflusso dell'estremità del tubo di scappamento.

Se sono possibili due posizioni del microfono, deve essere utilizzata la posizione più lontana lateralmente dalla linea centrale longitudinale del veicolo. Se l'asse di deflusso del tubo di scarico si trova a 90° ± 5° rispetto alla linea centrale longitudinale del veicolo, il microfono deve trovarsi nel punto più lontano dal motore.

Se un veicolo ha due o più orifizi di scarico separati da una distanza inferiore a 0,3 m e collegati a un unico silenziatore, deve essere effettuata un'unica misurazione.

Il microfono deve essere posizionato in corrispondenza dell'orifizio più lontano dalla linea centrale longitudinale del veicolo o, in mancanza di tale orifizio, dell'orifizio situato all'altezza maggiore dal suolo.

Nei veicoli provvisti di uno scappamento con due orifizi separati da una distanza superiore a 0,3 m deve essere effettuata una misurazione per ciascun orifizio, come se ciascuno fosse l'unico, e deve essere annotato il livello di pressione acustica più alto. Per i controlli su strada, il punto di riferimento può essere spostato verso la superficie esterna del corpo del veicolo.

Figura 2

Posizioni per la misurazione delle emissioni sonore dei veicoli fermi

Image

Dimensioni in metri, se non altrimenti specificato

Figura 3

Punto di riferimento

Image

Legenda:

T

=

vista dall'alto

S

=

vista laterale

1

=

punto di riferimento

2

=

superficie stradale

A

=

tubo a taglio obliquo

B

=

tubo curvato verso il basso

C

=

tubo diritto

D

=

tubo verticale

3.2.3.3.2.   Condizioni di funzionamento del motore

3.2.3.3.2.1.   Il regime del motore deve essere mantenuto costante a uno dei seguenti valori:

 

50 % di nrated se nrated supera 5 000 min– 1

 

75 % di nrated se nrated non supera 5 000 min– 1

dove nrated è il regime nominale del motore quale definito al punto 2.7 del presente regolamento.

Se il veicolo non può raggiungere il regime suindicato nella prova a veicolo fermo, al posto del regime di rotazione target deve essere usato un regime non inferiore al 95 % del regime massimo possibile per quella prova.

3.2.3.3.2.2.   Aumentare gradualmente il regime del motore dal minimo al regime target e mantenerlo costante rispettando un intervallo di tolleranza del ± 5 %. Successivamente, rilasciare rapidamente il comando dell'acceleratore e ripristinare il regime minimo. Misurare il livello di pressione sonora durante un periodo che comprende una fase in cui il regime del motore è mantenuto costante per un secondo e durante l'intero periodo della decelerazione, prendendo come risultato della prova il valore massimo rilevato dal fonometro.

La misurazione deve essere considerata valida soltanto se il regime di prova del motore non si discosta dal regime target oltre il valore di tolleranza specificato di ± 5 % per almeno 1 s.

3.2.3.3.2.3.   Impianto di scarico multimodale

I veicoli dotati di un impianto di scarico multimodale regolabile manualmente o elettronicamente devono essere sottoposti a prova in tutte le modalità.

3.2.3.3.3.   Risultato

3.2.3.3.3.1.   Le misurazioni devono essere effettuate con il microfono collocato nella posizione o nelle posizioni descritte sopra. Il livello di pressione sonora massimo ponderato in base alla curva A indicato durante la prova deve essere annotato alla prima cifra decimale significativa (per esempio 92,45 va arrotondato a 92,5 mentre 92,44 va arrotondato a 92,4). La prova deve essere ripetuta fino a ottenere, in corrispondenza di ciascun orifizio, tre misurazioni consecutive comprese in un intervallo non superiore a 2 dB(A).

Il risultato della prova per un determinato orifizio equivale alla media aritmetica delle tre misurazioni valide, arrotondata matematicamente alla cifra intera più prossima (per esempio 92,5 va arrotondato a 93 mentre 92,4 va arrotondato a 92).

3.2.3.3.3.2.   Nei veicoli provvisti di uno scappamento con più orifizi, deve essere registrato il livello di pressione sonora dell'orifizio con il valore medio più elevato.

3.2.3.3.3.3.   Per i veicoli dotati di un impianto di scarico multimodale e di un comando manuale o elettronico della modalità di scarico, il livello di pressione acustica registrato deve essere quello della modalità con il livello di pressione sonora più elevato.

4.   LIVELLO SONORO DEL VEICOLO IN MOVIMENTO (DATI REGISTRATI PER FAVORIRE LA PROVA IN MOVIMENTO DEL VEICOLO IN USO).

4.1.   Una parte contraente può definire una procedura di prova per il controllo della conformità dei veicoli in uso, tenendo in debito conto eventuali differenze rispetto alle condizioni di prova usate al momento dell'omologazione.

4.2.   Per facilitare la prova della conformità dei veicoli in uso, le seguenti informazioni riguardanti le misurazioni del livello di pressione sonora effettuate conformemente all'allegato 3, punto 3.1, del veicolo in movimento sono considerate come dati di riferimento sulla conformità in uso:

a)

il rapporto (i) o, per i veicoli sottoposti a prova con i rapporti di trasmissione non bloccati, la posizione del selettore del cambio scelta per la prova;

b)

la velocità del veicolo v in km/h all'inizio della prova alla massima velocità o in accelerazione con il comando dell'acceleratore attivato al massimo con il rapporto (i); e

c)

il risultato finale della prova in dB(A) determinato conformemente al punto 3.1.4 del presente allegato.

4.3.   I dati di riferimento relativi alla conformità in uso devono essere inseriti nella scheda di comunicazione conforme all'allegato 1.

5.   IMPIANTO DI SCARICO (SISTEMA DI SILENZIATORI) ORIGINALE

5.1.   Prescrizioni per i silenziatori contenenti materiali fibrosi fonoassorbenti

5.1.1.   I materiali fibrosi fonoassorbenti non devono contenere amianto e possono essere utilizzati nella costruzione dei silenziatori soltanto se sono mantenuti in posizione per tutta la durata d'uso del silenziatore da adeguati dispositivi e se soddisfano le prescrizioni di uno dei seguenti punti 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4 o 5.1.5.

5.1.2.   Una volta rimossi i materiali fibrosi, il livello sonoro deve soddisfare le prescrizioni di cui all'allegato 4 del presente regolamento.

5.1.3.   I materiali fibrosi fonoassorbenti non possono essere collocati nelle parti del silenziatore attraversate dai gas di scarico e devono soddisfare le seguenti prescrizioni:

5.1.3.1.

i materiali, condizionati in un forno ad una temperatura di 650 ± 5 °C per quattro ore, non devono subire alcuna riduzione della lunghezza media, del diametro o della densità delle fibre;

5.1.3.2.

dopo il condizionamento in un forno a una temperatura di 650 ± 5 °C per un'ora, almeno il 98 % del materiale deve essere trattenuto da un setaccio le cui maglie abbiano una dimensione nominale di 250 μm secondo la norma ISO 3310/1:2000 qualora la prova sia stata effettuata conformemente alla norma ISO 2559:2011;

5.1.3.3.

la perdita di peso del materiale non deve essere superiore al 10,5 % dopo che è stato immerso per 24 ore a 90 ± 5 °C in un condensato sintetico avente la seguente composizione:

 

1 N acido idrobromico (HBr) 10 ml

 

1 N acido solforico (H2SO4) 10 ml

 

acqua distillata fino a raggiungere 1 000 ml

Il materiale deve essere lavato in acqua distillata ed essiccato a 105 °C per un'ora prima della pesatura.

5.1.4.   Prima che sia sottoposto a prova in conformità al punto 3.1 del presente allegato, l'impianto o il sistema deve essere portato a un normale stato di funzionamento su strada con uno dei metodi descritti di seguito.

5.1.4.1.

Condizionamento mediante impiego continuo su strada

5.1.4.1.1.

La distanza minima da percorrere durante il ciclo di condizionamento è di 2 000 km.

5.1.4.1.2.

Il 50 % ± 10 % di questo ciclo di condizionamento va effettuato in contesto urbano, mentre la parte restante va effettuata su lunghe distanze; il ciclo continuo su strada può essere sostituito da un condizionamento corrispondente su pista di prova.

5.1.4.1.3.

Le due velocità del veicolo devono essere alternate almeno sei volte.

5.1.4.1.4.

Il programma di prova completo deve comprendere un minimo di 10 pause della durata di almeno tre ore per riprodurre gli effetti del raffreddamento e della condensazione.

5.1.4.2.

Condizionamento mediante pulsazioni

5.1.4.2.1.

L'impianto di scarico o i suoi componenti devono essere montati sul veicolo o sul motore.

Nel primo caso il veicolo deve essere disposto su un banco dinamometrico a rulli. Nel secondo caso il motore deve essere collocato su un banco di prova.

L'apparecchiatura di prova, di cui uno schema dettagliato è riportato nella figura 4, deve essere montata all'orifizio di uscita dell'impianto di scarico. È ammessa qualsiasi altra apparecchiatura che dia risultati equivalenti.

5.1.4.2.2.

L'apparecchiatura di prova deve essere regolata in modo tale che il flusso dei gas di scarico sia alternativamente interrotto e ristabilito 2 500 volte da una valvola a chiusura rapida.

Figura 4

Apparecchiatura di prova per il condizionamento mediante pulsazioni

Image

opzionale

opzionale

1.

Flangia o manicotto di entrata da collegare posteriormente al dispositivo silenziatore dello scarico sottoposto a prova.

2.

Valvola di regolazione a comando manuale.

3.

Serbatoio di compensazione con capacità massima di 40 l e un tempo di riempimento non inferiore a 1 secondo.

4.

Pressostato con campo di funzionamento: 5 kPa-250 kPa.

5.

Relè a tempo.

6.

Contatore delle pulsazioni.

7.

Valvola a chiusura rapida, come per esempio una valvola di chiusura di un rallentatore dello scarico (diametro 60 mm), comandata da un cilindretto pneumatico capace di una forza di 120 N alla pressione di 400 kPa. Il tempo di reazione, sia in chiusura che in apertura, non deve superare 0,5 secondi.

8.

Uscita dei gas di scarico.

9.

Tubo flessibile.

10.

Manometro

5.1.4.2.3.

La valvola deve aprirsi quando la contropressione dei gas di scarico, misurata almeno 100 mm a valle della flangia di ingresso, raggiunge un valore compreso tra 35 e 40 kPa. Se le caratteristiche del motore non consentono tale valore, la valvola deve aprirsi quando la contropressione dei gas raggiunge un valore uguale al 90 % del valore massimo che può essere misurato prima dell'arresto del motore. Essa deve chiudersi quando tale pressione non differisce di oltre il 10 % dal suo valore stabilizzato misurato a valvola aperta.

5.1.4.2.4.

Il relè a tempo va regolato per la durata dell'evacuazione dei gas calcolata in base alle prescrizioni di cui al precedente punto 5.1.4.2.3.

5.1.4.2.5.

Il regime del motore deve corrispondere al 75 % del regime nominale del motore quale definito al punto 2.7 del presente regolamento.

5.1.4.2.6.

La forza indicata dal dinamometro a rulli deve essere pari al 50 % della forza sviluppata con il comando dell'acceleratore attivato al massimo, misurata al 75 % del regime nominale del motore quale definito al punto 2.7 del presente regolamento.

5.1.4.2.7.

Eventuali orifizi di drenaggio devono essere otturati durante la prova.

5.1.4.2.8.

La durata dell'intera prova non deve superare le 48 ore. Se necessario, dopo ogni ora deve essere previsto un periodo di raffreddamento.

5.1.4.3.

Condizionamento sul banco di prova

5.1.4.3.1.

L'impianto di scarico deve essere montato su un motore rappresentativo del tipo destinato al veicolo per il quale il dispositivo è stato progettato; a sua volta il motore va montato su un banco di prova.

5.1.4.3.2.

Il condizionamento deve consistere di tre cicli.

5.1.4.3.3.

Ogni ciclo al banco di prova deve essere seguito da una pausa della durata di almeno sei ore per riprodurre gli effetti del raffreddamento e della condensazione.

5.1.4.3.4.

Ogni ciclo al banco di prova deve consistere di sei fasi. Le condizioni di funzionamento del motore per ogni fase e la durata di ciascuna fase devono corrispondere a:

Fase

Condizioni

Durata della fase in minuti

1

Minimo

6

2

25 % del carico a 75 % di nrated

40

3

50 % del carico a 75 % di nrated

40

4

100 % del carico a 75 % di nrated

30

5

50 % del carico a 100 % di nrated

12

6

25 % del carico a 100 % di nrated

22

 

Tempo totale

2 ore e 30 min

5.1.4.3.5.

Durante questa procedura di condizionamento, su richiesta del costruttore, il motore e il silenziatore possono essere raffreddati affinché la temperatura registrata in un punto che non disti più di 100 mm dall'uscita dei gas di scarico non sia superiore a quella registrata quando il veicolo viaggia al 75 % del regime nominale del motore (quale definito al punto 2.7 del presente regolamento) col rapporto più alto. Il regime del motore e/o la velocità del veicolo devono essere determinati con una tolleranza di ± 3 %.

5.1.5.   I gas di scarico non devono entrare in contatto con i materiali fibrosi e questi ultimi non devono essere esposti a variazioni di pressione.

5.2.   Schema e marcature

5.2.1.   Devono essere allegati ai documenti di cui all'allegato 1 del presente regolamento uno schema del silenziatore e un suo disegno in sezione trasversale su cui siano indicate le dimensioni.

5.2.2.   Tutti i silenziatori originali devono recare almeno le seguenti indicazioni:

a)

il marchio «E» seguito dal numero distintivo del paese che ha rilasciato l'omologazione;

b)

il nome o marchio commerciale del costruttore del veicolo; e

c)

la marca e il numero di identificazione della parte.

Tali indicazioni devono essere leggibili, indelebili e visibili nella posizione di montaggio prevista.

5.2.3.   Tutti gli imballaggi dei ricambi originali degli impianti di scarico o dei sistemi silenziatori devono recare, chiaramente leggibili, la menzione «ricambio originale» e i riferimenti alla marca e al tipo, completati dal marchio «E» e dal rifermento al paese d'origine.

5.3.   Silenziatori di aspirazione

Se il sistema di aspirazione del motore è dotato di un filtro dell'aria e/o di un silenziatore di aspirazione necessario/i per garantire il rispetto del livello sonoro ammissibile, tale filtro e/o silenziatore deve essere considerato parte del sistema di silenziatori ed è quindi anch'esso soggetto alle prescrizioni del punto 5.2.


(1)  Si hanno misurazioni indipendenti della velocità del veicolo quando i valori di v e vBB′ sono determinati con due o più singoli dispositivi. Un dispositivo di misurazione continua, come un radar, determina invece tutte le informazioni sulla velocità del veicolo prescritte con un unico strumento.


ALLEGATO 4

LIMITI MASSIMI DEI LIVELLI SONORI (VEICOLI NUOVI)

Velocità massima di progetto in km/h

Valori massimi del livello sonoro in dB(A)

≤ 25

66

> 25

71

Cicli progettati per il funzionamento a pedali, dotati di un motore ausiliario non elettrico che ha lo scopo principale di assistere alla pedalata e la cui azione propulsiva viene interrotta a una velocità del veicolo ≤ 25 km/h

63


ALLEGATO 5

SPECIFICHE DELLA PISTA DI PROVA (1)

1.   INTRODUZIONE

Il presente allegato descrive le specifiche relative alle caratteristiche fisiche e alla costruzione della pista di prova. Tali specifiche, basate su una particolare norma (2), descrivono le caratteristiche fisiche richieste nonché i metodi di verifica di tali caratteristiche.

2.   CARATTERISTICHE PRESCRITTE PER LA SUPERFICIE

Una superficie si considera conforme a tale norma se la struttura e il tenore di vuoti o il coefficiente di assorbimento acustico sono stati misurati e soddisfano tutte le prescrizioni di cui ai seguenti punti da 2.1 a 2.4 e purché siano state rispettate le prescrizioni di progettazione di cui al punto 3.2.

2.1.   Tenore di vuoti residui

Il tenore di vuoti residui, VC, della miscela della pavimentazione della pista di prova non deve superare l'8 %. Per la procedura di misurazione, si rimanda al seguente punto 4.1.

2.2.   Coefficiente di assorbimento acustico

Se non soddisfa la prescrizione relativa al tenore di vuoti residui, la superficie è accettabile solo se ha un coefficiente di assorbimento acustico α ≤ 0,10. Per la procedura di misurazione, si rimanda al seguente punto 4.2. Le prescrizioni di cui al presente punto e al precedente punto 2.1 si considerano soddisfatte anche se è stato misurato solo l'assorbimento acustico, il quale è risultato essere α ≤ 0,10.

NB: la caratteristica più rilevante è l'assorbimento acustico, anche se per i costruttori di strade il tenore di vuoti residui costituisce un criterio più consueto. Tuttavia, è necessario misurare l'assorbimento acustico solo se la superficie non soddisfa le prescrizioni in materia di tenore di vuoti. Ciò è dovuto al fatto che il tenore di vuoti residui è soggetto a incertezze relativamente grandi, sia in termini di misurazioni che in termini di rilevanza, e che alcune superfici potrebbero perciò essere erroneamente rifiutate se valutate solo in base alla misurazione dei vuoti.

2.3.   Profondità della tessitura

La profondità della tessitura (TD) misurata secondo il metodo volumetrico (cfr. punto 4.3), deve essere:

TD ≥ 0,4 mm

2.4.   Omogeneità della superficie

Deve essere impiegato ogni mezzo per rendere la superficie stradale all'interno dell'area di prova il più possibile omogenea. Ciò comprende la struttura e il tenore di vuoti, ma va anche sottolineato che, se la rullatura è più efficace in taluni punti rispetto ad altri, la struttura può risultare diseguale ed è possibile una scarsa uniformità con conseguenti irregolarità della superficie.

2.5.   Periodo di prova

Per verificare se la superficie continui a soddisfare le prescrizioni in materia di tessitura e tenore di vuoti o di assorbimento acustico previsti dalla norma, devono essere effettuati controlli periodici ai seguenti intervalli:

a)

per il tenore di vuoti residui o l'assorbimento acustico:

quando la superficie è nuova; se la superficie soddisfa le prescrizioni da nuova, non sono necessari ulteriori controlli periodici;

b)

per la profondità della tessitura (TD):

quando la superficie è nuova; all'inizio della prova del livello sonoro (Nota: almeno quattro settimane dopo la costruzione); successivamente ogni 12 mesi.

3.   PROGETTAZIONE DELLA SUPERFICIE DI PROVA

3.1.   Area

Nel progettare la pista di prova è importante assicurarsi, come prescrizione minima, che l'area su cui transitano i veicoli che attraversano il tratto di prova sia rivestita con il materiale di prova specificato, con margini adeguati per una guida sicura e agevole. Ciò implica che la larghezza della pista sia almeno 3 m e che la sua lunghezza superi le linee AÀ e BB′ di almeno 10 m a ogni estremità. La figura 1 illustra la pianta di un sito di prova adeguato e indica l'area minima da preparare e compattare con rulli compressori e da rivestire con il materiale di rivestimento specificato. In conformità all'allegato 3, punto 3.1.1.1, del presente regolamento, le misurazioni devono essere effettuate su entrambi i lati del veicolo. Le misurazioni si possono effettuare con due microfoni (uno su ciascun lato della pista), con il veicolo condotto in una direzione, oppure con un solo microfono (su un solo lato della pista), con il veicolo condotto in due direzioni. Se si usa il secondo metodo, non occorre che siano rispettate le prescrizioni relative alla superficie sul lato della pista su cui non viene posto il microfono.

Figura 1

Prescrizioni minime per l'area di prova. La zona scura è l'«area di prova»

Image

Area minima rivestita con il materiale di rivestimento di prova, cioè area di prova

Linea centrale di corsa

Le-genda:

Microfono (altezza 1,2 m)

Dimensioni in metri

NOTA - in questo raggio non devono trovarsi oggetti di grandi dimensioni che possano riflettere il suono.

3.2.   Progettazione e preparazione della pavimentazione

3.2.1.   Prescrizioni fondamentali di progettazione: la superficie di prova deve soddisfare quattro prescrizioni di progettazione:

3.2.1.1.

essere di cemento bituminoso denso;

3.2.1.2.

essere costituita da pietrisco di dimensione massima di 8 mm (con tolleranze fra 6,3 e 10 mm);

3.2.1.3.

avere uno strato di usura di spessore ≥ 30 mm.

3.2.1.4.

lo strato di collegamento deve essere in bitume a penetrazione diretta non modificato.

3.2.2.   Orientamenti per la progettazione

La figura 2 riporta una curva granulometrica degli aggregati con le caratteristiche richieste, a titolo di orientamento per il costruttore della superficie di prova. La tabella 1 fornisce inoltre alcuni orientamenti per ottenere la struttura e la durata nel tempo auspicate. La curva granulometrica corrisponde alla formula seguente:

P (% passing) = 100 · (d/dmax)1/2

dove:

d

=

dimensione delle maglie quadrate del setaccio, in mm

dmax

=

8 mm per la curva mediana

dmax

=

10 mm per la curva di tolleranza inferiore

dmax

=

6,3 mm per la curva di tolleranza superiore

Figura 2

Curva granulometrica dell'aggregato nella miscela bituminosa, con tolleranze

Image

Dimensione del setaccio, in mm

percentuale di passing (per massa)

A quanto precede si aggiungono le seguenti raccomandazioni:

a)

la frazione di sabbia (0,063 mm < dimensione delle maglie quadrate del setaccio < 2 mm) deve essere composta per non più del 55 % da sabbia naturale e da almeno il 45 % da sabbia derivante da frantumazione;

b)

lo strato di base e quello di fondazione devono garantire una buona stabilità e uniformità, in conformità alle migliori pratiche di costruzione stradale;

c)

il pietrisco deve essere sminuzzato (100 % della superficie sminuzzata) e di un materiale ad elevata resistenza alla frantumazione;

d)

il pietrisco usato nella miscela deve essere lavato;

e)

alla superficie non va aggiunto altro pietrisco;

f)

la durezza dello strato di collegamento, espressa in valore PEN, deve essere 40-60, 60-80 o anche 80-100, secondo le condizioni climatiche del paese considerato. La regola vuole che lo strato di collegamento sia il più duro possibile, nel rispetto della prassi abituale;

g)

la temperatura della miscela prima della rullatura deve essere scelta in modo da ottenere, con la successiva rullatura, il tenore di vuoti richiesto. Per aumentare le probabilità di soddisfare le specifiche dei punti da 2.1 a 2.4 del presente allegato, la compattezza deve essere studiata non solo scegliendo l'opportuna temperatura di miscelazione, ma anche il numero di passaggi e il rullo compressore adeguati.

Tabella 1

Orientamenti per la progettazione

Quantità

Valori target

Tolleranze

nella massa totale della miscela

nella massa dell'aggregato

Massa degli aggregati lapidei, setaccio a maglia quadrata (SM) > 2 mm

47,6 %

50,5 %

± 5

Massa della sabbia 0,063 < SM < 2 mm

38,0 %

40,2 %

± 5

Massa del filler SM < 0,063 mm

8,8 %

9,3 %

± 2

Massa dello strato di collegamento (bitume)

5,8 %

n.d.

± 0,5

Dimensione massima del pietrisco

8 mm

6,3 — 10

Durezza dello strato di collegamento

(cfr. punto 3.2.2, lettera f)

Coefficiente di levigabilità accelerata (PSV)

> 50

Compattezza in relazione alla compattazione Marshall

98 %

4.   METODO DI PROVA

4.1.   Misurazione del tenore di vuoti residui

Ai fini di questa misurazione, occorre prelevare carote sulla pista in almeno quattro punti diversi, equamente distribuiti sull'area di prova tra le linee AÀ e BB′ (cfr. figura 1). Per evitare disomogeneità e irregolarità nel tracciato delle ruote, prelevare le carote non da tale tracciato ma in prossimità del medesimo. Prelevare due o più carote in prossimità del tracciato delle ruote e una o più carote a metà strada circa fra il tracciato delle ruote e la posizione di ciascun microfono.

Se si ha motivo di ritenere che non sia soddisfatta la prescrizione relativa all'omogeneità (cfr. punto 2.4 del presente allegato), prelevare le carote in un numero maggiore di punti nell'area di prova. Una volta stabilito per ogni carota il tenore di vuoti residui, calcolare il valore medio di tutte le carote e compararlo alla prescrizione di cui al punto 2.1 del presente allegato. Si noti che nessuna carota può avere un tenore di vuoti superiore al 10 %. Il costruttore della superficie di prova deve tenere conto dei problemi che possono presentarsi se la superficie di prova da cui devono essere prelevate le carote è riscaldata da tubature o cavi elettrici. Tali impianti vanno pianificati con cura, tenendo conto dei punti in cui in futuro saranno effettuati i prelievi delle carote. Si raccomanda di lasciare libere da tubature e cavi zone che abbiano dimensioni approssimative di 200 mm × 300 mm o di posizionare tali tubature e cavi a profondità tali che non vengano danneggiati dai prelievi di carote nello strato di superficie.

4.2.   Coefficiente di assorbimento acustico

Il coefficiente di assorbimento acustico (incidenza normale) deve essere misurato con il metodo del tubo di impedenza, che utilizza il procedimento illustrato dalla norma ISO/DIS 10 534: 1994 «Acustica – Determinazione del fattore di assorbimento acustico e dell'impedenza acustica mediante il metodo del tubo».

Per i campioni prelevati devono essere rispettate le stesse prescrizioni previste per il tenore di vuoti residui (cfr. il precedente punto 4.1).

Misurare l'assorbimento acustico nella gamma compresa tra 400 Hz e 800 Hz e in quella tra 800 Hz e 1 600 Hz (almeno alle frequenze centrali delle bande di un terzo di ottava) e rilevare i valori massimi per le due gamme di frequenza.

Calcolare infine la media dei valori così ottenuti per tutte le carote di prova per ottenere il risultato finale.

4.3.   Misurazione volumetrica della macrotessitura

Ai sensi della norma, effettuare le misurazioni della profondità della tessitura in almeno 10 punti distribuiti uniformemente lungo il tracciato delle ruote sul tratto di prova e comparare il valore medio rilevato con la profondità di tessitura minima prevista. Per la descrizione della procedura cfr. la norma ISO 10844:1994.

5.   STABILITÀ NEL TEMPO E MANUTENZIONE

5.1.   Effetti dell'invecchiamento

Analogamente a quanto avviene per qualsiasi altra superficie, è prevedibile che i livelli del rumore di rotolamento misurati sulla superficie di prova aumentino leggermente nei 6-12 mesi successivi alla costruzione.

La superficie risponderà alle caratteristiche richieste non prima di quattro settimane dopo la costruzione.

La stabilità nel tempo è determinata essenzialmente dalla levigatura e dal compattamento dovuti al transito dei veicoli sulla superficie e deve essere verificata periodicamente, come indicato al punto 2.5 del presente allegato.

5.2.   Manutenzione della superficie

Occorre rimuovere dalla superficie detriti sparsi o polveri, la cui presenza potrebbe ridurre sensibilmente l'effettiva profondità della tessitura. Nei paesi in cui il clima è rigido talvolta si ricorre al sale come misura antigelo. Il sale può alterare la superficie in modo sia temporaneo che permanente e tale da aumentare le emissioni sonore: il suo uso è pertanto sconsigliato.

5.3.   Ripavimentazione dell'area di prova

Se è necessario ripavimentare la pista di prova, in genere è sufficiente limitarsi al solo tratto di prova (di larghezza pari a 3 m, cfr. figura 1) su cui transitano i veicoli, purché all'atto della misurazione l'area di prova ai lati di tale tratto soddisfi la prescrizione relativa al tenore di vuoti residui o all'assorbimento acustico.

6.   DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA SUPERFICIE E ALLE PROVE EFFETTUATE SU DI ESSA

6.1.   Documentazione relativa alla superficie di prova

I dati che seguono devono essere indicati in un documento che descrive la superficie di prova:

6.1.1.

l'ubicazione della pista di prova;

6.1.2.

il tipo e la durezza dello strato di collegamento, il tipo di aggregato, la densità teorica massima del conglomerato (DR), lo spessore dello strato di usura e la curva granulometrica stabilita in base alle carote prelevate sulla pista di prova;

6.1.3.

il metodo di compattazione (ad esempio tipo e massa del rullo, numero di passaggi);

6.1.4.

la temperatura della miscela, la temperatura dell'aria ambiente e la velocità del vento durante la costruzione della superficie;

6.1.5.

la data di costruzione della superficie e il nome dell'impresa costruttrice;

6.1.6.

tutti i risultati delle prove o, almeno, della prova più recente, tra cui:

6.1.6.1.

il tenore di vuoti residui di ciascuna carota;

6.1.6.2.

i punti dell'area di prova in cui sono state prelevate le carote per la misurazione dei vuoti;

6.1.6.3.

il coefficiente di assorbimento acustico di ciascuna carota (se misurato); specificare i risultati per ciascuna carota e ciascuna gamma di frequenze, nonché la media generale;

6.1.6.4.

i punti dell'area di prova in cui sono state prelevate le carote per la misurazione dell'assorbimento;

6.1.6.5.

la profondità di tessitura, compresi numero di prove e deviazione standard;

6.1.6.6.

l'ente responsabile delle prove effettuate a titolo dei punti 6.1.6.1 e 6.1.6.2 e il tipo di apparecchiature utilizzate;

6.1.6.7.

la data della/e prova/e e la data del prelievo delle carote dalla pista di prova.

6.2.   Documentazione sulle prove relative alle emissioni sonore dei veicoli effettuate sulla superficie

Nel documento che descrive la/le prova/e relativa/e alle emissioni sonore dei veicoli deve essere precisato se siano state soddisfatte o meno tutte le prescrizioni della norma. Sarà necessario fare riferimento a un documento compilato a norma del punto 6.1 nel quale saranno descritti i risultati a riprova di tale affermazione.


(1)  Le specifiche del sito di prova riportate nel presente allegato sono valide fino al termine del periodo di cui al punto 10.8 del presente regolamento.

(2)  ISO10844:1994


16.11.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 290/54


Solo i testi UNECE originali hanno efficacia giuridica ai sensi del diritto internazionale pubblico. Lo status e la data di entrata in vigore del presente regolamento vanno controllati nell'ultima versione del documento di status UNECE TRANS/WP.29/343, reperibile al seguente indirizzo:

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Regolamento n. 90 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) — Disposizioni uniformi relative all'omologazione di insiemi di guarnizioni di ricambio per freni, di guarnizioni per freni a tamburo nonché di dischi e di tamburi destinati a veicoli a motore e relativi rimorchi [2018/1706]

Comprendente tutti i testi validi fino a:

supplemento 4 alla serie di modifiche 02 — data di entrata in vigore: 16 ottobre 2018

INDICE

1.

Ambito di applicazione

2.

Definizioni

3.

Domanda di omologazione

4.

Omologazione

5.

Specifiche e prove

6.

Imballaggio e marcatura

7.

Modifica ed estensione dell'omologazione di parti di ricambio

8.

Conformità della produzione

9.

Sanzioni in caso di non conformità della produzione

10.

Cessazione definitiva della produzione

11.

Nomi e indirizzi dei servizi tecnici che effettuano le prove di omologazione e delle autorità di omologazione

12.

Disposizioni transitorie

ALLEGATI

1A

Notifica riguardante il rilascio, l'estensione, il rifiuto o la revoca dell'omologazione o la cessazione definitiva della produzione di insiemi di ricambio di guarnizioni per freni, o di guarnizioni di ricambio per freni a tamburo a norma del regolamento n. 90

1B

Notifica concernente il rilascio dell'omologazione oppure l'estensione, il rifiuto o la revoca dell'omologazione o la cessazione definitiva della produzione di dischi o tamburi di ricambio per freni a norma del regolamento n. 90

2.

Esempi di marchi di omologazione e di dati riguardanti l'omologazione

3.

Requisiti relativi agli insiemi di guarnizioni di ricambio per freni per i veicoli delle categorie M1, M2 e N1

4.

Requisiti per gli insiemi di guarnizioni di ricambio per freni e le guarnizioni di ricambio per freni a tamburo per i veicoli appartenenti alle categorie M3, N2 e N3

5.

Requisiti relativi agli insiemi di guarnizioni di ricambio per freni per i veicoli delle categorie O1 e O2

6.

Requisiti relativi agli insiemi di guarnizioni di ricambio per freni e alle guarnizioni per freni a tamburo destinati ai veicoli delle categorie O3 e O4

7.

Requisiti relativi agli insiemi di guarnizioni di ricambio per freni per i veicoli appartenenti alla categoria L

7a

Criteri per la definizione di gruppi di insiemi di guarnizioni per freni per i veicoli appartenenti alla categoria L

8.

Prescrizioni tecniche per insiemi di guarnizioni di ricambio per freni destinati all'uso in sistemi di frenatura di stazionamento separati indipendenti dal sistema di frenatura di servizio del veicolo

9.

Altre procedure particolari che disciplinano la conformità della produzione

10.

Illustrazioni

11.

Requisiti relativi a dischi o tamburi di ricambio per freni per i veicoli delle categorie M e N

12.

Requisiti relativi a dischi/tamburi di ricambio per freni per i veicoli appartenenti alla categoria O

13.

Modello della relazione di prova di dischi/tamburi di ricambio per freni

14.

Requisiti relativi a dischi di ricambio per freni per i veicoli appartenenti alle categorie L1, L2, L3, L4 e L5

15.

Criteri per i gruppi di dischi per i veicoli appartenenti alle categorie L1, L2, L3, L4 e L5

1.   AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1.   Il presente regolamento si applica alla funzione di frenatura di base delle seguenti parti di ricambio (1) (2):

1.1.1.

Insiemi di guarnizioni di ricambio per freni destinati a essere utilizzati in freni ad attrito facenti parte di un sistema di frenatura di veicoli appartenenti alle categorie M, N, L e O, omologati in conformità al regolamento n. 13, n. 13-H o n. 78;

1.1.2.

guarnizioni di ricambio per freni a tamburo destinate ad essere rivettate su una ganascia per il montaggio e l'utilizzo in veicoli appartenenti alle categorie M3, N2, N3, O3 o O4, omologati in conformità al regolamento n. 13;

1.1.3.

gli insiemi di guarnizioni di ricambio per freni utilizzate per sistemi di frenatura di stazionamento separati e indipendenti dal sistema di frenatura di servizio del veicolo saranno soggetti unicamente alle prescrizioni tecniche di cui all'allegato 8 del presente regolamento;

1.1.4.

i dischi o tamburi di ricambio per freni destinati a essere utilizzati in freni ad attrito facenti parte di un sistema di frenatura di veicoli appartenenti alle categorie M, N e O, omologati in conformità al regolamento n. 13 o n. 13-H;

1.1.5.

i dischi di ricambio per freni destinati a essere utilizzati in freni ad attrito facenti parte di un sistema di frenatura di veicoli appartenenti alle categorie L1, L2, L3, L4 e L5, omologati in conformità al regolamento n. 78.

1.2.   I dischi e i tamburi per freni, gli insiemi di guarnizioni per freni e le guarnizioni per freni a tamburo originali montati all'atto della fabbricazione del veicolo e i dischi e i tamburi di ricambio per freni, gli insiemi di guarnizioni per freni e le guarnizioni per freni a tamburo originali destinati alla manutenzione del veicolo non sono soggetti a quanto disposto dal presente regolamento.

1.3.   Il presente regolamento non si applica alle «parti speciali» definite al punto 2.3.4.

2.   DEFINIZIONI

2.1.   Definizioni generali

2.1.1.   «Fabbricante» indica l'organismo che può assumersi la responsabilità tecnica degli insiemi di guarnizioni per freni o delle guarnizioni per freni a tamburo o dei dischi e dei tamburi per freni e può dimostrare di possedere i mezzi necessari per ottenere la conformità della produzione.

2.1.2.   «Parte di ricambio» indica un tipo di insieme di guarnizioni di ricambio per freni, un tipo di guarnizione di ricambio per freni a tamburo, una guarnizione di ricambio per freni a tamburo, un disco o un tamburo di ricambio per freni.

2.1.3.   «Parte originale» indica una guarnizione originale per freni, un insieme di guarnizioni originali per freni, una guarnizione originale per freni a tamburo, un tamburo o un disco originale per freni.

2.2.   Definizioni relative all'omologazione di un tipo di insieme di guarnizioni di ricambio per freni, di un tipo di guarnizione di ricambio per freni a tamburo o di una guarnizione di ricambio per freni a tamburo.

2.2.1.   «Sistema di frenatura» ha il significato assegnatogli dal regolamento n. 13, punto 2.3 o dal regolamento n. 13-H, punto 2.3 o dal regolamento n. 78, punto 2.5.

2.2.2.   «Freno ad attrito» indica la parte di un sistema di frenatura nella quale si sviluppano le forze che si oppongono al movimento del veicolo in virtù dell'attrito tra le guarnizioni per freni e il disco o il tamburo della ruota che si muovono gli uni relativamente agli altri.

2.2.3.   «Insieme di guarnizioni per freni» indica un componente del freno ad attrito che esercita una pressione rispettivamente sul tamburo o sul disco al fine di produrre l'attrito.

2.2.3.1.   «Insieme di ganasce» indica l'insieme delle guarnizioni di un freno a tamburo.

2.2.3.1.1.   «Ganascia» indica un componente dell'insieme di ganasce sul quale è fissata la guarnizione per freni.

2.2.3.2.   «Insieme di pastiglie» indica l'insieme delle guarnizioni di un freno a disco.

2.2.3.2.1.   «Piastra di supporto» indica un componente dell'insieme di pastiglie sul quale è fissata la guarnizione per freni.

2.2.3.3.   «Guarnizione per freni» indica il componente in materiale di attrito con la forma e le dimensioni finali per essere fissato alla ganascia o alla piastra di supporto.

2.2.3.4.   «Guarnizione per freni a tamburo» indica la guarnizione per un freno a tamburo.

2.2.3.5.   «Materiale di attrito» indica il prodotto di una specifica miscela di materiali e procedimenti che, insieme, determinano le caratteristiche di una guarnizione per freni.

2.2.4.   «Tipo di guarnizione per freni» indica una categoria di guarnizioni per freni che non presentano differenze nelle caratteristiche del materiale di attrito.

2.2.5.   «Tipo di insieme di guarnizioni per freni» indica i set di insiemi di guarnizioni per freni, applicati a ciascuna ruota, che non presentano differenze nel tipo, nelle dimensioni e nelle caratteristiche funzionali della guarnizione.

2.2.6.   «Tipo di guarnizione per freni a tamburo» indica i set di componenti di guarnizioni per freni che, montati sulle ganasce, non presentano differenze nel tipo, nelle dimensioni e nelle caratteristiche funzionali della guarnizione.

2.2.7.   «Guarnizione originale per freni» indica il tipo di guarnizione per freni a cui si fa riferimento nella documentazione di omologazione del veicolo, di cui al regolamento n. 13, allegato 2, punto 8.1.1, al regolamento n. 13-H, allegato I, punto 7.1 (3) o al regolamento n. 78, allegato 1, punto 5.4.

2.2.8.   «Insieme di guarnizioni originali per freni» indica un insieme di guarnizioni per freni conformi ai dati allegati alla documentazione di omologazione del veicolo.

2.2.9.   «Insieme di guarnizioni di ricambio per freni» indica un insieme di guarnizioni per freni omologato ai sensi del presente regolamento come ricambio che può sostituire adeguatamente un insieme di guarnizioni originali per freni durante la manutenzione.

2.2.10.   «Guarnizione originale per freni a tamburo» indica una guarnizione per freni a tamburo conforme ai dati allegati alla documentazione di omologazione del veicolo.

2.2.11.   «Guarnizione di ricambio per freni a tamburo» indica una guarnizione per freni a tamburo omologata a norma del presente regolamento come ricambio che, montato su una ganascia, può sostituire adeguatamente una guarnizione originale per freni a tamburo durante la manutenzione.

2.2.12.   «Insieme di guarnizioni per freni di stazionamento» indica un insieme di pastiglie o di ganasce appartenente a un sistema di frenatura di stazionamento separato e indipendente dal sistema di frenatura di servizio.

2.2.13.   «Insieme identico di guarnizioni per freni» indica un insieme di guarnizioni di ricambio per freni identico all'insieme di guarnizioni per freni fornito e montato come dotazione originale e incluso nell'omologazione del veicolo conformemente al regolamento n. 13 o al regolamento n. 13-H, eccetto che per il marchio del costruttore del veicolo/fabbricante dell'insieme, che è omesso.

2.2.14.   «Insieme identico di guarnizioni per freni a tamburo» indica un insieme di guarnizioni di ricambio per freni a tamburo identico all'insieme di guarnizioni per freni a tamburo fornito e montato come dotazione originale e incluso nell'omologazione del veicolo conformemente al regolamento n. 13 o al regolamento n. 13-H, eccetto che per il marchio del costruttore del veicolo/fabbricante dell'insieme, che è omesso.

2.3.   Definizioni riguardanti l'omologazione di un tamburo di ricambio o di un disco di ricambio per freni.

2.3.1.   «Disco/tamburo originale per freni»

2.3.1.1.   Nei veicoli a motore, è un disco/tamburo per freni coperto dall'omologazione del sistema di frenatura del veicolo a norma del regolamento n. 13, n. 13-H o n. 78.

2.3.1.2.   Nei rimorchi,

a)

è un disco/tamburo per freni coperto dall'omologazione del sistema di frenatura del veicolo a norma del regolamento n. 13;

b)

è un disco/tamburo per freni che fa parte di un freno per il quale il fabbricante dell'asse è in possesso di una relazione di prova a norma dell'allegato 11 del regolamento n. 13.

2.3.2.   «Codice di identificazione» identifica i dischi o i tamburi per freni coperti dall'omologazione del sistema di frenatura conformemente ai regolamenti nn. 13 e 13-H. Esso comprende almeno la denominazione commerciale o il marchio di fabbrica del fabbricante e un numero di identificazione.

A richiesta del servizio tecnico e/o dell'autorità di omologazione, il fabbricante del veicolo deve fornire loro le informazioni necessarie che permettono di stabilire il collegamento tra l'omologazione del sistema di frenatura e il rispettivo codice di identificazione.

2.3.3.   Parti di ricambio

2.3.3.1.   Dischi e tamburi originali di ricambio per freni

2.3.3.1.1.   Per le categorie di veicoli M, N e O: dischi/tamburi originali per freni destinati alla manutenzione del veicolo e che recano un codice di identificazione definito al punto 2.3.2 apposto in modo da risultare indelebile e chiaramente leggibile.

2.3.3.1.2.   Per le categorie di veicoli L1, L2, L3, L4 e L5: dischi/tamburi originali per freni destinati alla manutenzione del veicolo.

2.3.3.2.   Dischi identici per freni

2.3.3.2.1.   Per le categorie di veicoli M, N e O: un disco di ricambio per freni chimicamente e fisicamente identico sotto ogni aspetto al disco per freni originale, eccetto che per il marchio del fabbricante del veicolo, che manca.

2.3.3.2.2.   Per le categorie di veicoli L1, L2, L3, L4 e L5: un disco di ricambio per freni chimicamente e fisicamente identico sotto ogni aspetto al disco per freni originale.

2.3.3.3.   «Tamburo per freni identico» indica un tamburo di ricambio per freni identico al tamburo per freni fornito e montato come dotazione originale e incluso nell'omologazione del veicolo conformemente al regolamento n. 13 o al regolamento n. 13-H, eccetto che per il marchio del costruttore del veicolo/fabbricante e per il codice di identificazione dell'insieme, che sono omessi.

2.3.3.4.   Dischi e tamburi equivalenti per freni

2.3.3.4.1.   «Disco equivalente per freni per le categorie M, N e O» indica un disco di ricambio per freni, identico al disco originale per tutto quanto riguarda le dimensioni, le caratteristiche geometriche e la progettazione di base e che è costituito da un materiale dello stesso sottogruppo di quello del disco originale per freni definito al punto 5.3.3.2.

2.3.3.4.2.   «Disco equivalente per freni per le categorie L1, L2, L3, L4 e L5» indica un disco di ricambio per freni, identico al disco originale per tutto quanto riguarda le dimensioni, le caratteristiche geometriche e la progettazione di base e che è anche costituito dai seguenti materiali:

a)

superficie frenante: uno dei materiali elencati al punto 5.3.3.2.2;

b)

dispositivi di fissaggio della pista frenante e della campana: stesso materiale e proprietà meccaniche del disco originale.

2.3.3.4.3.   «Tamburo equivalente per freni» indica un tamburo di ricambio per freni, identico al tamburo originale per tutto quanto riguarda le dimensioni, le caratteristiche geometriche e la progettazione di base e che è anche costituito da un materiale dello stesso sottogruppo di quello del tamburo originale per freni definito al punto 5.3.3.2.

2.3.3.5.   Dischi e tamburi intercambiabili per freni

2.3.3.5.1.   «Disco intercambiabile per freni» indica un disco di ricambio per freni avente le stesse dimensioni d'interfaccia del disco originale ma che può differire da questo per progettazione, per composizione del materiale e per proprietà meccaniche.

2.3.3.5.2.   «Tamburo intercambiabile per freni» indica un tamburo di ricambio per freni avente le stesse dimensioni d'interfaccia del tamburo originale ma che può differire da questo per progettazione, per composizione del materiale e per proprietà meccaniche.

2.3.4.   «Disco/tamburo speciale per freni» indica un disco/tamburo di ricambio per freni non contemplato dai punti da 2.3.1 a 2.3.3.

2.3.5.   «Dimensioni funzionali»: tutte le dimensioni che sono pertinenti all'installazione e al funzionamento delle componenti del sistema di frenatura (cfr. punto 5.3.7.1 e allegato 10).

2.3.6.   «Tipo di disco/tamburo per freni»: dischi o tamburi per freni aventi in comune la progettazione di base e il gruppo di materiale conformemente ai criteri di classificazione di cui ai punti 5.3.5.1 o 5.3.5.2, a seconda dei casi.

2.3.7.   «Gruppo di prova»: un tipo di disco/tamburo per freni aventi le stesse caratteristiche a norma del punto 5.3.6.

2.3.8.   «Variante»: un singolo disco/tamburo per freni all'interno di un determinato gruppo di prova.

2.3.9.   «Materiale»: composizione chimica e proprietà meccaniche, di cui al punto 3.4.1.2.

2.3.10.   «Gruppo di materiale»: ad esempio, ghisa grigia, acciaio, alluminio ecc.

2.3.11.   «Sottogruppo di materiale»: uno dei sottogruppi tra quelli definiti al punto 5.3.3.2.

2.3.12.   «Spessore minimo»: lo spessore del disco per freni al momento in cui è necessario sostituirlo.

2.3.13.   «Diametro interno massimo»: il diametro interno massimo del tamburo per freni al momento in cui è necessario sostituirlo.

3.   DOMANDA DI OMOLOGAZIONE

3.1.   La domanda di omologazione di una parte di ricambio destinata a specifici tipi di veicoli deve essere presentata dal fabbricante di tale parte o da un suo rappresentante debitamente autorizzato.

3.2.   La domanda può essere presentata dal titolare della/e omologazione/i del/i veicolo/i a norma del regolamento n. 13, n. 13-H o n. 78 riguardo a parti di ricambio conformi al tipo indicato della documentazione di omologazione di veicolo.

3.3.   Se la domanda riguarda l'omologazione di un tipo di insieme di guarnizioni di ricambio per freni, di un tipo di guarnizione di ricambio per freni a tamburo o di una guarnizione di ricambio per freni a tamburo:

3.3.1.

la domanda di omologazione deve essere accompagnata da una descrizione, in triplice copia, dell'insieme di guarnizioni di ricambio per freni o della guarnizione di ricambio per freni a tamburo, riguardo agli elementi specificati all'allegato 1 del presente regolamento e contenente le seguenti informazioni:

3.3.1.1.

diagrammi che evidenzino le dimensioni funzionali dell'insieme di guarnizioni di ricambio per freni o delle guarnizioni di ricambio per freni a tamburo;

3.3.1.2.

indicazione delle posizioni dell'insieme di guarnizioni di ricambio per freni o della guarnizione di ricambio per freni a tamburo sui veicoli, del cui montaggio si chiede l'omologazione;

3.3.1.3.

nel caso di insiemi di guarnizioni per freni per i veicoli appartenenti alla categoria L, l'elenco degli insiemi di guarnizioni per freni appartenenti allo stesso gruppo definito in conformità all'allegato 7a. L'elenco deve indicare per ciascun insieme di guarnizioni per freni: il nome del fabbricante dell'insieme di guarnizioni per freni, il codice del fabbricante dell'insieme di guarnizioni per freni, l'area del materiale di attrito (cm2);

3.3.2.

Gli insiemi di guarnizioni per freni o le guarnizioni per freni a tamburo del cui tipo si chiede l'omologazione devono essere messi a disposizione in quantità sufficiente per eseguire le prove di omologazione.

3.3.3.

Il richiedente deve concordare con il servizio tecnico che esegue le prove di omologazione il/i veicolo/i e/o il/i freno/i rappresentativo/i pertinente/i e metterlo/i a sua disposizione.

3.3.4.

Prima di rilasciare l'omologazione, l'autorità competente deve verificare l'esistenza di disposizioni che garantiscano un controllo efficace della conformità della produzione.

3.3.4.1.   Il richiedente deve presentare valori relativi al comportamento all'attrito in conformità all'allegato 9, parte A, punto 2.4.1 o, rispettivamente, 3.4.1 del presente regolamento.

3.4.   Se la domanda riguarda l'omologazione di un tamburo o di un disco di ricambio per freni:

3.4.1.   la domanda di omologazione deve essere accompagnata da una descrizione, in triplice copia, del tamburo o del disco di ricambio per freni, riguardo agli elementi specificati all'allegato 1B del presente regolamento e contenente le seguenti informazioni:

3.4.1.1.   disegno/i del disco o del tamburo indicante le dimensioni delle caratteristiche di cui al punto 5.3.7.1, le tolleranze ammesse e tutti i pertinenti accessori:

a)

posizione e natura della marcatura a norma del punto 6.2.2 - dimensioni in mm;

b)

peso in gr.;

c)

materiale (per i dischi in un unico pezzo) o materiali per i dischi compositi e flottanti delle categorie L1, L2, L3, L4 e L5.

3.4.1.2.   Descrizione dei componenti

Il fabbricante fornirà una descrizione dei componenti contenente almeno le seguenti informazioni:

a)

il fabbricante della parte non lavorata;

b)

descrizione del processo di fabbricazione della parte non lavorata;

c)

prova dell'affidabilità del processo (come assenza di cricche e cavità, dimensioni);

d)

composizione del materiale, in particolare:

i)

composizione chimica

ii)

microstruttura;

iii)

proprietà meccaniche di dischi e tamburi per freni in ghisa:

a)

durezza Brinell, in conformità alla norma ISO 6506-1:2005;

b)

resistenza alla trazione in conformità alla norma ISO 6892:1998;

iv)

proprietà meccaniche di dischi per freni in acciaio inossidabile martensitico:

durezza Rockwell C in conformità alla norma ISO 6508-1;

e)

protezione anticorrosione o della superficie;

f)

descrizione delle misure di bilanciamento, errore massimo tollerabile di bilanciamento;

g)

usura consentita (spessore minimo nel caso dei dischi per freni o diametro interno massimo nel caso dei tamburi per freni).

Il richiedente deve presentare le informazioni e le specifiche di cui all'allegato 9, parte B, punto 2.5 per i dischi in ghisa e all'allegato 9, parte C, punto 2.5 per i dischi in acciaio inossidabile martensitico, del presente regolamento.

3.4.2.   Conformità della produzione

Prima di rilasciare l'omologazione, l'autorità competente deve verificare l'esistenza di disposizioni che garantiscano un controllo efficace della conformità della produzione.

3.4.2.1.   Il richiedente deve presentare la documentazione in conformità all'allegato 9, parte B, punto 2, del presente regolamento.

3.4.3.   Quantità presenti nel campione e utilizzo di quest'ultimo

3.4.3.1.   Deve essere fornito un numero minimo di dischi o tamburi campione - conformi al disegno o al modello di cui si chiede l'omologazione - come indicato nelle seguenti tabelle.

Le tabelle mostrano inoltre l'uso raccomandato dei campioni.

Voce n.

Verifiche/prove

Numero di campioni di dischi per freni per i veicoli appartenenti alle categorie M, N e O

Commenti

1

2

3

4

5

6

1

Verifiche geometriche

Punti 5.3.3.1, 5.3.4.1

x

x

x

x

x

x

 

2

Verifica materiale

Punto 5.3.3.2

x

x

 

 

 

 

 

3

Verifica misure di bilanciamento

Punto 5.3.7.2

 

 

x

x

x

x

 

4

Verifica marcatura d'usura

Punto 5.3.7.3

 

 

x

x

x

x

 

5

Prova di integrità – fatica termica

Punti 4.1.1 e 4.2.1, dell'allegato 11; punti 4.1.1 e 4.2.1 dell'allegato 12

 

 

 

x

x

 

 

6

Prova di integrità – prova carico elevato

Punti 4.1.2 e 4.2.2, dell'allegato 11; punti 4.1.2 e 4.2.2 dell'allegato 12

 

 

x

 

 

 

 

7

Prova di efficienza del freno di servizio del veicolo

Punto 2.2 dell'allegato 11; punto 2.2 dell'allegato 12

 

 

 

 

 

Coppia di dischi

Asse anteriore o posteriore

8

Prova di efficienza del freno di stazionamento del veicolo

Punto 2.3 dell'allegato 11; punto 2.3 dell'allegato 12

 

 

 

 

 

Coppia di dischi

Se applicabile

9

Prova di efficienza su banco dinamometrico del freno di servizio

Punto 3.3 dell'allegato 11; punto 3.3 dell'allegato 12

 

 

 

 

 

x

In alternativa alla prova del veicolo


Voce n.

Verifiche/prove

Numero di campioni di dischi per freni per i veicoli appartenenti alle categorie L1, L2, L3, L4 e L5

Commenti

1

2

3

4

5

1

Verifiche geometriche

Punti 5.3.3.1, 5.3.4.1

x

x

x

x

x

 

2

Verifica marcatura d'usura

Punto 5.3.7.3

x

x

x

x

x

 

3

Materiale e durezza della superficie frenante

Punto 5.3.3.2

x

 

 

 

 

 

4

Verifica materiale della campana e dei dispositivi di fissaggio

Punti 2.4 e 2.5 dell'allegato 15

x

 

 

 

 

 

5

Resistenza alla prova della coppia frenante statica

Punto 2 dell'allegato 14

 

x

x

 

 

 

6

Efficienza del freno di servizio del veicolo

Punto 3.2 dell'allegato 14

 

 

 

x

 

 

7

Fatica termica

Punto 5.1 dell'allegato 14

 

 

 

 

x

 

8

Efficienza su banco dinamometrico del freno di servizio

Punto 4.3 dell'allegato 14

 

 

 

 

 

In alternativa alla prova del veicolo

3.4.3.2.   I dischi e i tamburi, diversi da quelli sottoposti a verifiche geometriche e a controlli del materiale, vanno accompagnati da un congruo numero di pertinenti insiemi di guarnizioni per freni omologati a norma del regolamento n. 13, n. 13-H o n. 90.

3.4.3.3.   Se è necessario un raffronto con il disco o il tamburo originale per freni, va fornita una serie di dischi originali o di tamburi originali per freni, a seconda del caso, per ogni asse.

3.4.3.4.   Se si chiede l'omologazione di dischi/tamburi equivalenti di ricambio, vanno forniti due dischi/tamburi originali per freni o campioni di dischi/tamburi originali di ricambio per freni, al fine di comparare dimensioni e materiali.

3.4.3.5.   Se si chiede l'omologazione di dischi/tamburi intercambiabili di ricambio, vanno forniti due dischi/tamburi originali per freni o campioni di dischi/tamburi originali di ricambio per freni, al fine di comparare dimensioni e materiali.

4.   OMOLOGAZIONE

4.1.   Se la parte di ricambio presentata per l'omologazione a norma del presente regolamento soddisfa i requisiti di cui al successivo punto 5, l'omologazione di tale parte di ricambio deve essere rilasciata.

4.1.1.   Nel caso di insiemi di guarnizioni di ricambio per freni destinate a veicoli appartenenti alla categoria L con sistema di frenatura combinato ai sensi del punto 2.9 del regolamento n. 78, l'omologazione deve limitarsi alla/e combinazione/i dell'insieme di guarnizioni per freni sugli assi del veicolo sottoposto a prova conformemente all'allegato 7 del presente regolamento.

4.2.   A ogni parte di ricambio omologata va attribuito un numero di omologazione, composto da quattro gruppi di cifre:

4.2.1.

le prime 2 cifre (attualmente 02 perché il regolamento è giunto alla serie di modifiche 02) indicano le serie di modifiche comprendenti le più recenti principali modifiche tecniche apportate al regolamento alla data di rilascio dell'omologazione;

4.2.2.

il carattere singolo successivo indica la categoria cui appartiene la parte di ricambio, nel modo che segue:

A

insieme di guarnizioni di ricambio per freni

B

guarnizione di ricambio per freni a tamburo

C

disco di ricambio per freni

D

tamburo di ricambio per freni

4.2.3.

le successive serie di cifre indicano la fabbricazione e il tipo di guarnizione per freni, il tipo di disco o il tipo di tamburo.

Il suffisso numerico deve indicare:

a)

la ganascia o la piastra di supporto o la dimensione specifica nel caso di guarnizioni per freni a tamburo;

b)

il gruppo di prova, in caso di disco o tamburo di ricambio.

Le varianti approvate come gruppo di prova devono essere elencate sotto forma di appendice al documento di notifica.

Image

_

_

_

_

_

_

_

/

_

_

_

_

Il suffisso numerico indica gruppo di prova/ganascia/piastra di supporto/dimensioni specifiche della parte di ricambio

Le serie numeriche indicano (fabbricante e) tipo di parte di ricambio

1 cifra (da A a D) indica la categoria cui appartiene la parte di ricambio

2 cifre indicano le serie di modifiche (da 01 a 99)

Esempio:

Image

0

2

C

0

03

5

9

/

07

2

4

8

Gruppo di prova n. 07248

Tipo n. 00359

Disco per freni

Serie di modifiche 02

4.2.4.

Nel caso di insiemi di guarnizioni per freni per i veicoli appartenenti alla categoria L, agli insiemi di guarnizioni per freni appartenenti allo stesso gruppo definito in conformità ai criteri di cui all'allegato 7a deve essere assegnato lo stesso numero di omologazione dell'insieme di guarnizioni per freni rappresentativo.

4.3.   La stessa parte contraente non può attribuire lo stesso numero a un'altra parte di ricambio. Lo stesso numero di omologazione può valere per l'uso di tale parte di ricambio su tipi di veicolo diversi.

4.4.   La notifica dell'omologazione, oppure dell'estensione, del rifiuto o della revoca di un'omologazione, o della cessazione definitiva della produzione di una parte di ricambio, ai sensi del presente regolamento, va trasmessa alle parti dell'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento per mezzo di una scheda conforme al modello di cui al presente regolamento, allegato 1.

4.5.   Su ogni parte di ricambio omologata a norma del presente regolamento va apposto in modo ben visibile e in posizione facilmente accessibile, un marchio di omologazione internazionale composto da:

4.5.1.

un cerchio all'interno del quale è iscritta la lettera «E» seguita dal numero distintivo del paese che ha rilasciato l'omologazione (4);

4.5.2.

il numero del presente regolamento, seguito dalla lettera «R», da un trattino e dal numero di omologazione, a destra del cerchio di cui al punto 4.5.1.

4.6.   Il marchio di omologazione di cui al precedente punto 4.5 deve essere chiaramente leggibile e indelebile.

4.7.   L'allegato 2 del presente regolamento riporta alcuni esempi di marchi e di dati di omologazione, descritti sopra e al successivo punto 6.1.5.

5.   SPECIFICHE E PROVE

5.1.   Aspetti generali

Una parte di ricambio deve essere progettata e costruita in modo tale che, sostituita alla parte originariamente montata sul veicolo, l'efficienza di tale veicolo sia pari a quella del tipo di veicolo omologato.

In particolare:

a)

una parte di ricambio destinata a un tipo di veicolo omologato prima dell'entrata in vigore del regolamento n. 13, serie di modifiche 09 o della versione originale del regolamento n. 13 o del regolamento n. 78, serie di modifiche 01, deve soddisfare almeno il livello opportuno del suddetto regolamento;

b)

una parte di ricambio deve possedere caratteristiche di efficienza simili a quelle della parte originale che deve sostituire;

c)

una parte di ricambio deve possedere caratteristiche meccaniche adeguate;

d)

le guarnizioni per freni non devono contenere amianto;

e)

dischi/tamburi di ricambio per freni devono offrire sufficiente resistenza alle deformazioni alle alte temperature;

f)

lo spessore minimo del disco per freni non deve essere inferiore allo spessore minimo del disco per freni originale, specificato dal costruttore del veicolo;

g)

il diametro interno massimo ammissibile del tamburo per freni non deve essere superiore al diametro interno massimo ammissibile del tamburo per freni originale, specificato dal fabbricante del veicolo.

5.1.1.   Gli insiemi di guarnizioni di ricambio per freni o le guarnizioni di ricambio per freni a tamburo, conformi al tipo specificato nella documentazione di omologazione del veicolo di cui al regolamento n. 13 o al regolamento n. 13-H o al regolamento n. 78, sono ritenuti soddisfare i requisiti di cui al punto 5 del presente regolamento.

5.1.2.   I dischi e i tamburi di ricambio conformi al codice di identificazione indicato nella documentazione di omologazione del veicolo di cui al regolamento n. 13 o al regolamento n. 13-H, e i dischi di ricambio conformi al tipo specificato nella documentazione di omologazione di cui al regolamento n. 78 sono ritenuti soddisfare i requisiti di cui al punto 5 del presente regolamento.

5.1.3.   Non è necessario sottoporre a prova conformemente ai requisiti di cui al seguente punto 5.2.1 gli insiemi identici di guarnizioni di ricambio per freni e le guarnizioni identiche per freni a tamburo, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

che il richiedente l'omologazione dimostri di produrre e fornire al costruttore del veicolo o al fabbricante dei freni gli insiemi di guarnizioni per freni o le guarnizioni per freni a tamburo presentati per l'omologazione, come dotazione originale per specifici modelli di veicoli, assi o freni di cui all'allegato 1 A, voce 6, per cui si richiede l'omologazione;

b)

che il servizio tecnico e/o l'autorità di omologazione dimostri che il richiedente produce e fornisce la parte pertinente di cui all'allegato 2, appendice 1, per l'omologazione a norma del regolamento n. 13, o di cui all'appendice dell'allegato 1 per l'omologazione a norma del regolamento n. 13-H, nel punto relativo a «Marca e tipo delle guarnizioni per freni» (5).

c)

che il richiedente l'omologazione continui a produrre l'originale e le parti identiche:

i)

usando la medesima combinazione di materie prime;

ii)

con lo stesso processo di fabbricazione;

iii)

sulla stessa linea di produzione;

iv)

con lo stesso sistema di controllo della qualità; nonché

v)

con gli stessi risultati delle prove di conformità della produzione di cui al punto 8.4.1 del regolamento, per quanto riguarda le parti originali.

La dimostrazione della conformità ai requisiti di cui al presente punto deve essere sostenuta da un audit in loco effettuato dai servizi tecnici responsabili delle prove di omologazione. Per agevolare tale audit, il fabbricante deve fornire l'accesso al diagramma di flusso e al piano di controllo del processo.

5.2.   Requisiti relativi all'omologazione di un tipo di insieme di guarnizioni di ricambio per freni, di un tipo di guarnizione di ricambio per freni a tamburo o di una guarnizione di ricambio per freni a tamburo.

5.2.1.   Requisiti di efficienza

5.2.1.1.   Insiemi di guarnizioni di ricambio per freni per i veicoli appartenenti alle categorie M1, M2 e N1

Almeno un set di insiemi di guarnizioni di ricambio per freni, rappresentativo del tipo di guarnizioni da omologare, deve essere installato su almeno un veicolo rappresentativo del tipo di veicolo per il quale viene chiesta l'omologazione, conformemente ai requisiti dell'allegato 3, e deve soddisfare le prescrizioni indicate in tale allegato. Il veicolo o i veicoli rappresentativi devono essere selezionati dalla gamma di applicazioni mediante un'analisi del caso peggiore (6). Per le prove di sensibilità alla velocità e dell'equivalenza dell'efficienza a freddo, deve essere utilizzato uno dei due metodi descritti nell'allegato 3.

5.2.1.2.   Insiemi di guarnizioni di ricambio per freni e guarnizioni di ricambio per freni a tamburo per i veicoli appartenenti alle categorie M3, N2 e N3

Almeno un set di insiemi di guarnizioni di ricambio per freni o di guarnizioni di ricambio per freni a tamburo, che rappresentano il tipo di guarnizioni da approvare, deve essere installato e sottoposto a prova in almeno un veicolo o un freno rappresentativo del tipo di veicolo per il quale viene chiesta l'omologazione, conformemente ai requisiti dell'allegato 4, facendo uso di uno dei due metodi descritti al punto 1 (prova del veicolo) o al punto 2 (prova al banco dinamometrico inerziale) e deve soddisfare i requisiti indicati in tale allegato. Il veicolo/i o il freno/i rappresentativo/i deve essere selezionato dalla gamma di applicazioni mediante un'analisi del caso peggiore (7).

5.2.1.3.   Insiemi di guarnizioni di ricambio per freni per i veicoli appartenenti alle categorie O1 e O2

Gli insiemi di guarnizioni di ricambio per freni devono essere sottoposti a prova conformemente alle prescrizioni dell'allegato 5 e devono soddisfare i requisiti indicati in tale allegato.

5.2.1.4.   Insiemi di guarnizioni di ricambio per freni e guarnizioni di ricambio per freni a tamburo per i veicoli appartenenti alle categorie O3 e O4

Gli insiemi di guarnizioni di ricambio per freni e le guarnizioni di ricambio per freni a tamburo devono essere sottoposti a prova conformemente alle prescrizioni dell'allegato 6 e devono soddisfare i requisiti indicati in tale allegato. Per le prove deve essere utilizzato uno dei tre metodi descritti nel regolamento n. 13, allegato 11, appendice 2, punto 3.

5.2.1.5.   Insiemi di guarnizioni di ricambio per freni per i veicoli appartenenti alla categoria L

È consentita la verifica di un insieme di guarnizioni per freni considerato rappresentativo di un gruppo di insiemi di guarnizioni per freni costituito secondo i criteri definiti nell'allegato 7a.

L'insieme di guarnizioni per freni rappresentativo è considerato individuare le condizioni di applicazione più gravose.

I risultati ottenuti con tale insieme di guarnizioni per freni rappresentativo sono considerati validi per tutti gli insiemi di guarnizioni per freni appartenenti allo stesso gruppo definito in conformità ai criteri di raggruppamento di cui all'allegato 7a.

Almeno un set degli insiemi di guarnizioni di ricambio per freni scelti, rappresentativo del tipo di guarnizioni da omologare, deve essere installato su almeno un veicolo rappresentativo del tipo di veicolo per il quale viene chiesta l'omologazione, conformemente ai requisiti dell'allegato 7, e deve soddisfare le prescrizioni indicate in tale allegato. Il/i veicolo/i rappresentativo/i devono essere selezionati dalla gamma di applicazioni mediante un'analisi del caso peggiore (8).

5.2.2.   Caratteristiche meccaniche

5.2.2.1.   Insiemi di guarnizioni di ricambio per freni per i veicoli appartenenti alle categorie M1, M2, N1, O1, O2, e L

5.2.2.1.1.   Gli insiemi di guarnizioni di ricambio per freni del tipo per il quale si chiede l'omologazione devono essere sottoposti alla prova di resistenza al taglio in conformità alla norma ISO 6312:1981 o alla norma ISO 6312:2001.

La resistenza al taglio minima accettabile è di 250 N/cm2 nel caso di insiemi di pastiglie e di 100 N/cm2 nel caso di insiemi di ganasce.

5.2.2.1.2.   Gli insiemi di guarnizioni di ricambio per freni del tipo per il quale si chiede l'omologazione devono essere sottoposti alla prova di compressibilità in conformità alla norma ISO 6310:1981, ISO 6310:2001 o ISO 6310:2009.

I valori della compressibilità non devono essere superiori al 2 % a temperatura ambiente e al 5 % a 400 °C per gli insiemi di pastiglie e al 2 % a temperatura ambiente e al 4 % a 200 °C per gli insiemi di ganasce. Questo requisito non si applica agli insiemi di guarnizioni per freni di stazionamento.

5.2.2.2.   Insiemi di guarnizioni di ricambio per freni e guarnizioni di ricambio per freni a tamburo per i veicoli appartenenti alle categorie M3, N2, N3, O3, e O4

5.2.2.2.1.   Resistenza al taglio

Questa prova si applica unicamente agli insiemi di pastiglie per freni a disco.

Gli insiemi di guarnizioni di ricambio per freni del tipo per il quale si chiede l'omologazione devono essere sottoposti alla prova di resistenza al taglio in conformità alla norma ISO 6312:1981 o alla norma ISO 6312:2001. Gli insiemi di guarnizioni per freni possono essere divisi in due o tre parti per corrispondere alla capacità della macchina di prova.

La resistenza al taglio minima accettabile è di 250 N/cm2.

5.2.2.2.2.   Compressibilità

Gli insiemi di guarnizioni di ricambio per freni e le guarnizioni di ricambio per freni a tamburo del tipo per il quale si chiede l'omologazione devono essere sottoposti alla prova di compressibilità in conformità alla norma ISO 6310:1981, ISO 6310:2001 o ISO 6310:2009. È possibile utilizzare campioni piatti conformemente al campione di tipo I.

I valori della compressibilità non devono essere superiori al 2 % a temperatura ambiente e al 5 % a 400 °C per gli insiemi di pastiglie e al 2 % a temperatura ambiente e al 4 % a 200 °C per gli insiemi di ganasce e le guarnizioni per freni a tamburo.

5.2.2.2.3.   Durezza del materiale (9)

Questo requisito si applica agli insiemi di guarnizioni per freni e alle guarnizioni per freni a tamburo.

Gli insiemi di guarnizioni di ricambio per freni o le guarnizioni di ricambio per freni a tamburo del tipo per il quale si chiede l'omologazione devono essere sottoposti alla prova di durezza in conformità alla norma ISO 2039-2:1987.

Il valore della durezza per il materiale di attrito sulla superficie di sfregamento deve corrispondere al valore medio di cinque guarnizioni campione prelevate da diversi gruppi di prodotti (se disponibili) effettuando cinque misurazioni in punti diversi di ciascuna guarnizione per freni.

5.3.   Requisiti tecnici relativi all'omologazione di tamburi o dischi di ricambio per freni.

Tutte le parti di ricambio devono essere suddivise in quattro gruppi:

a)

dischi/tamburi originali di ricambio per freni;

b)

dischi/tamburi identici per freni;

c)

dischi/tamburi equivalenti per freni;

d)

dischi/tamburi intercambiabili per freni.

A seconda del gruppo cui appartengono, i dischi o i tamburi di ricambio per freni devono superare le seguenti prove:

 

Resistenza alla coppia statica (solo per veicoli appartenenti alle categorie L1, L2, L3, L4 e L5)

Prove di efficienza in conformità al regolamento n. 13, n. 13-H, n. 78 (Tipo 0, I, II ecc.)

Prova di comparazione con le proprietà dinamiche di attrito della parte originale

Prove di integrità (carico elevato e fatica termica)

Parti di ricambio originali

Disco non soggetto al presente regolamento

Parti identiche

No

No

No

No

Parti equivalenti

No

No

No

Prova al banco dinamometrico

Parti intercambiabili

Prova al banco statico

Prova del veicolo o prova alternativa al banco dinamometrico

Prova del veicolo o prova alternativa al banco dinamometrico

Prova al banco dinamometrico

I requisiti di prova relativi a dischi e tamburi per freni per i veicoli appartenenti alle categorie M ed N sono elencati nell'allegato 11.

I requisiti di prova relativi a dischi e tamburi per freni per i veicoli appartenenti alla categoria O sono elencati nell'allegato 12.

I requisiti di prova relativi a dischi per freni per i veicoli appartenenti alle categorie L1, L2, L3, L4 e L5 sono elencati nell'allegato 14.

5.3.1.   Dischi/tamburi originali di ricambio per freni

5.3.1.1.   I dischi/tamburi originali di ricambio per freni sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento purché siano contrassegnati dal codice di identificazione definito al punto 2.3.2, apposto in modo indelebile e chiaramente leggibile.

5.3.2.   Dischi/tamburi identici per freni

5.3.2.1.   Il richiedente l'omologazione deve dimostrare al servizio tecnico e/o all'autorità di omologazione di produrre o fornire al costruttore del veicolo i dischi o i tamburi per freni presentati in quanto dotazione originale per uno o più specifici modelli o assi, di cui all'allegato 1B, voce 4, per cui è richiesta l'omologazione. Tale dimostrazione deve includere prove verificabili che i dischi o i tamburi per freni siano prodotti con gli stessi sistemi di produzione e di garanzia della qualità previsti per le parti originali a norma del punto 2.3.1 del regolamento. In particolare il richiedente l'omologazione è tenuto a continuare a produrre le parti originali e identiche:

a)

usando la medesima materia prima, composizione e microstruttura;

b)

con lo stesso processo di fabbricazione;

c)

sulla stessa linea di produzione;

d)

con lo stesso sistema di controllo della qualità; nonché

e)

con gli stessi risultati delle prove di conformità della produzione di cui al punto 8.4.2 del regolamento, per quanto riguarda le parti originali.

La dimostrazione della conformità ai requisiti di cui al presente punto deve essere sostenuta da un audit in loco effettuato dai servizi tecnici responsabili delle prove di omologazione. Per agevolare tale audit, il fabbricante deve fornire l'accesso al diagramma di flusso e al piano di controllo del processo.

5.3.2.2.   Poiché i dischi/tamburi identici per freni soddisfano tutti i requisiti della parte originale, non sono prescritti requisiti di prova.

5.3.3.   Dischi o tamburi equivalenti di ricambio

5.3.3.1.   Requisiti geometrici

I dischi o tamburi per freni devono essere conformi a dischi o a tamburi originali per freni per tutto quanto riguarda le dimensioni, le caratteristiche geometriche, le tolleranze e la progettazione di base.

5.3.3.2.   Requisiti metallurgici e relativi al materiale

Per poter essere considerati «equivalenti» i dischi o i tamburi di ricambio per freni devono essere costituiti da un materiale dello stesso sottogruppo cui appartengono i rispettivi originali. Esistono quattro sottogruppi di materiale delle parti originali.

 

Norma relativa alla prova

Sottogruppo 1

Ghisa di base

DIN EN 1561

EN-GJL-200

Sottogruppo 2

Ghisa di base ad alto tenore di carbonio

EN-GJL-150

Sottogruppo 3

Lega di ghisa di base ad alto tenore di carbonio

Sottogruppo 4

Ghisa di base non in lega ad alto tenore di carbonio

Tenore di carbonio (percentuale)

 

3,20-3,60

3,60-3,90

3,55-3,90

3,60-3,90

Tenore di silicio (percentuale)

 

1,70-2,30

1,60-2,20

1,60-2,20

1,60-2,20

Tenore di manganese (percentuale)

 

Min 0,40

Min 0,40

Min 0,40

Min 0,40

Tenore di cromo (percentuale)

 

Max 0,35

Max 0,35

0,30-0,60

Max 0,25

Tenore di rame (percentuale)

 

0,30-0,70

0,30-0,70

Max 0,40

Durezza HBW

ISO 6506-1:2005

190-248

160-210

180-230

160-200

Resistenza alla trazione (N/mm2)

ISO 6892:1998

Min 220

Min 160

Min 170

Min 150

5.3.3.2.1.   Per i veicoli appartenenti alle categorie M, N, O, per poter essere considerati «equivalenti» i dischi o i tamburi di ricambio per freni devono essere costituiti da un materiale dello stesso sottogruppo cui appartengono i rispettivi originali. Esistono quattro sottogruppi di materiale delle parti originali.

5.3.3.2.2.   Acciaio inossidabile martensitico per pista frenante per i veicoli appartenenti alle categorie L1, L2, L3, L4 e L5. Per poter essere considerati «equivalenti» i dischi di ricambio per freni devono essere costituiti da un materiale dello stesso sottogruppo cui appartengono i dischi per freni originali. Esistono cinque sottogruppi di materiale delle parti originali.

 

Norma relativa alla prova

Sottogruppo 1

JIS SUS 410

Sottogruppo 2

X 10 Cr 13

EN 10088/2

Sottogruppo 3

X 12 Cr 13

EN 10088/2

Sottogruppo 4

X 20 Cr 13

EN 10088/2

Sottogruppo 5

X 30 Cr 13

EN 10088/2

Tenore di carbonio (percentuale)

 

0,02-0,10

0,08-0,12

0,08-0,15

0,16-0,25

0,26-0,35

Tenore di silicio (percentuale)

 

Max 0,80

Max 1,00

Max 1,00

Max 1,00

Max 1,00

Tenore di manganese (percentuale)

 

0,50-2,50

Max 1,00

Max 1,50

Max 1,50

Max 1,50

Tenore di cromo (percentuale)

 

10,00-14,50

12,00-14,00

11,50-13,50

12,00-14,00

12,00-14,00

Tenore di ferro (percentuale)

 

tutto il resto

Durezza HRC

ISO 6508-1:2005

30-40

30-40

30-40

30-40

30-40

5.3.3.3.   Requisiti di efficienza

La parte deve superare le prove di integrità per carico elevato e fatica termica in conformità agli allegati 11 e 12.

5.3.3.3.1.   Dischi e tamburi per freni per le categorie M, N e O

La parte deve superare le prove di integrità per carico elevato e fatica termica in conformità agli allegati 11 e 12.

5.3.3.3.2.   Dischi per freni per le categorie L1, L2, L3, L4 e L5

La parte deve superare le prove di integrità per carico elevato e fatica termica in conformità agli allegati 11 e 14.

5.3.4.   Dischi o tamburi intercambiabili di ricambio

5.3.4.1.   Requisiti geometrici

Si applicano i requisiti di cui ai punti 5.3.4.1.1 e 5.3.4.1.2 più le stesse dimensioni di interfaccia.

Un disco o tamburo intercambiabile di ricambio può differire dal disco (parte) originale in caratteristiche di progettazione quali:

a)

tipo e geometria della ventilazione (per i dischi ventilati);

b)

struttura integrale o composita del disco o del tamburo;

c)

rifinitura della superficie (ad esempio fori, fessure ecc.).

5.3.4.1.1.   I dischi devono soddisfare i seguenti valori massimi:

 

M1, N1, O1, O2

M2, N2,

M3, N3, O3, O4

Variazione dello spessore

0,015 mm

0,030 mm

0,040 mm

Variazione dello spessore delle pareti laterali

(solo per dischi ventilati)

1,5 mm

2,0 mm

2,0 mm

Eccentricità laterale della superficie di attrito

0,050 mm (10)

0,15 mm (10)

0,15 mm (10)

Tolleranza del diametro del foro di centraggio

H9

H9

H9

Parallelismo del diaframma di fissaggio («top hat»)

0,100 mm

0,100 mm

0,100 mm

Levigatezza della faccia d'appoggio

0,050 mm

0,050 mm

0,050 mm

Rugosità della superficie di attrito (11)

3,2 μm

3,2 μm

3,2 μm

5.3.4.1.2.   I tamburi devono soddisfare i seguenti valori massimi:

 

M1, N1, O1, O2

M2, M3, N2, N3, O3, O4

Eccentricità radiale della superficie di attrito

0,050 mm

0,100 mm

Tolleranza del diametro del foro di centraggio

H9

H9

Ovalizzazione

0,040 mm

0,150 mm

Levigatezza della faccia d'appoggio

0,050 mm

0,050 mm

Rugosità della superficie di attrito (12)

3,5 μm

3,5 μm

5.3.4.2.   Requisiti di efficienza

La parte deve superare le seguenti prove di efficienza conformemente agli allegati 11 e 12 per le categorie M, N e O e all'allegato 14 per le categorie L1, L2, L3, L4 e L5:

a)

la prove di efficienza a norma del regolamento n. 13, n. 13-H o n. 78;

b)

la prova di comparazione con le proprietà dinamiche di attrito della parte originale;

c)

le prove di integrità per carico elevato e fatica termica.

5.3.5.   Tipo

I dischi/tamburi per freni che non differiscono tra loro per le caratteristiche principali di seguito descritte si considerano, nell'ambito di una relazione di prova o di un'omologazione, appartenere allo stesso tipo.

5.3.5.1.   Criteri distintivi di un tipo di dischi per freni

5.3.5.1.1.   Progettazione di base:

a)

con o senza ventilazione (ad esempio disco pieno, ventilato);

b)

progettazione della ventilazione;

c)

superficie (ad esempio assenza o presenza di fori o scanalature);

d)

mozzo (con o senza tamburo del freno di stazionamento integrato);

e)

montaggio (rigido, semi rigido, flottante ecc.);

f)

coprimozzo (con o senza tamburo del freno di stazionamento integrato).

5.3.5.1.2.   Gruppo di materiale

Per i dischi per freni dei veicoli appartenenti alle categorie M, N and O, tutti i gruppi di materiale (compresi i rispettivi sottogruppi) sono considerati di tipo separato.

Per i dischi per freni dei veicoli appartenenti alle categorie L1, L2, L3, L4 e L5, tutti i gruppi di materiale (escluso il sottogruppo dell'acciaio inossidabile martensitico) sono considerati di tipo separato.

5.3.5.1.2.1.   Ghisa

5.3.5.1.2.2.   Acciaio

5.3.5.1.2.3.   Materiali compositi

5.3.5.1.2.4.   Costruzione multimateriale

5.3.5.2.   Criteri distintivi di un tipo di tamburi per freni:

a)

gruppo di materiale (ad esempio acciaio, ghisa, materiale composito);

b)

mozzo (con/senza);

c)

progettazione composita.

5.3.6.   Criteri distintivi di un gruppo di prova (nell'ambito di uno stesso tipo)

È possibile sottoporre a prova le parti intercambiabili mediante gruppi di prova solo se le parti di collegamento tra la zona di fissaggio e le facce di attrito dei dischi hanno la stessa forma generale.

Per ognuno dei gruppi di prova sottoindicati, almeno una variante è soggetta alle prove corrispondenti descritte negli allegati 10, 11 o 12. La variante scelta in seno ai gruppi di prova per sottoporre a prova la parte di ricambio sarà quella denotata dal rapporto di energia cinetica più elevato rispetto alla massa della parte di ricambio direttamente corrispondente:

Formula

in cui:

V max, i

velocità massima di progetto del veicolo su cui è montata la parte di ricambio (se si tratta di un rimorchio, si presume che vmax, i sia pari a 80 km/h);

m

massa di prova, quale definita all'allegato 11, punto 3.2.1.2, all'allegato 12, punto 3.2.1.2 e all'allegato 14, punto 4.2.1.2.

mparte di ricambio, i

massa della parte di ricambio del corrispondente veicolo.

5.3.6.1.   Dischi di ricambio per freni

5.3.6.1.1.   Criteri concernenti la formazione di gruppi di prova riguardo ai dischi di ricambio per freni destinati a veicoli appartenenti alle categorie M1, M2, N1, N2, O1 e O2

5.3.6.1.1.1.   Gruppo di prova relativo alle prove descritte ai punti da 1 a 4 dell'allegato 11 o dell'allegato 12

Questo gruppo di prova comprende tutti i dischi per freni il cui diametro esterno non vari di oltre 6 mm e il cui spessore non vari di oltre 4 mm.

5.3.6.1.1.2.   Se il gruppo di materiali comprende materiali differenti, per ciascun materiale occorre provare che i requisiti di cui agli allegati 11 e 12 sono soddisfatti.

5.3.6.1.2.   Criteri concernenti la formazione di gruppi di prova riguardo ai dischi di ricambio per freni destinati a veicoli appartenenti alle categorie M3, N3, O3 e O4

5.3.6.1.2.1.   Gruppo di prova relativo alle prove descritte ai punti da 1 a 4 dell'allegato 11 o dell'allegato 12

Questo gruppo di prova comprende tutti i dischi per freni il cui diametro esterno non vari di oltre 10 mm e il cui spessore non vari di oltre 4 mm.

5.3.6.1.2.2.   In caso di materiali differenti in seno a un gruppo di materiali, per ciascun materiale occorre provare che i requisiti di cui agli allegati 11 e 12 sono soddisfatti.

5.3.6.1.3.   Criteri concernenti la formazione di gruppi di prova riguardo ai dischi di ricambio per freni destinati a veicoli appartenenti alle categorie L1, L2, L3, L4 e L5

5.3.6.1.3.1.   Gruppo di prova relativo alle prove stabilite dall'allegato 14

Questo gruppo di prova comprende tutti i dischi per freni conformemente ai criteri di cui all'allegato 15.

5.3.6.2.   Tamburi di ricambio per freni

5.3.6.2.1.   Criteri concernenti la formazione di gruppi di prova riguardo ai tamburi di ricambio per freni destinati a veicoli appartenenti alle categorie M1, M2, N1, N2, O1 e O2

5.3.6.2.1.1.   Gruppo di prova relativo alle prove descritte ai punti da 1 a 4 dell'allegato 11 o dell'allegato 12

Questo gruppo di prova comprende tutti i tamburi per freni il cui diametro interno non vari di oltre 30 mm e la larghezza della cui ganascia non vari di oltre 10 mm.

5.3.6.2.1.2.   In caso di materiali differenti in seno a un gruppo di materiali, per ciascun materiale occorre provare che i requisiti di cui agli allegati 11 e 12 sono soddisfatti.

5.3.6.2.2.   Criteri concernenti la formazione di gruppi di prova riguardo ai tamburi di ricambio per freni destinati a veicoli appartenenti alle categorie M3, N3, O3 e O4

5.3.6.2.2.1.   Gruppo di prova riguardante le prove descritte ai punti da 1 a 4 dell'allegato 11 o dell'allegato 12

I tamburi per freni possono essere raggruppati in gruppi di prova in base al fatto che ciascun intervallo consentito del gruppo di prova vada dal minore diametro interno al minore diametro interno + 10 % e la larghezza della ganascia del tamburo non vari di oltre 40 mm.

5.3.6.2.2.2.   In caso di materiali differenti in seno a un gruppo di materiali, per ciascun materiale occorre provare che i requisiti di cui agli allegati 11 e 12 sono soddisfatti.

5.3.7.   Ambito della valutazione riguardo ai dischi/tamburi di ricambio per freni

5.3.7.1.   Verifiche geometriche

I dischi/tamburi di ricambio per freni devono essere verificati confrontando le seguenti caratteristiche applicabili con quelle delle parti originali (cfr. anche allegato 10):

a)

diametro del disco/tamburo, compresi i diametri della superficie di attrito (nel caso di freno a disco con tamburo per freno di stazionamento integrato, devono essere verificati entrambi i diametri);

b)

spessore del disco (dimensione originale e indicazione dell'usura massima ammissibile) — tra la faccia di montaggio e superficie esterna di attrito;

c)

spessore della flangia di montaggio;

d)

diametro interasse dei fori/perni di fissaggio;

e)

numero dei fori/perni di fissaggio;

f)

diametro della flangia di montaggio;

g)

tipo di centraggio (ad esempio, spina centrale o viti/dadi di fissaggio);

h)

nei dischi per freni con tamburo per freno di stazionamento integrato, larghezza della superficie di attrito e delle eventuali scanalature di raffreddamento;

i)

inoltre, per i dischi ventilati per freni:

i)

tipo di ventilazione (interna/esterna);

ii)

numero di alette e supporti;

iii)

dimensioni del condotto di ventilazione.

5.3.7.2.   Misure di bilanciamento

Le misure di bilanciamento dei dischi/tamburi di ricambio per freni devono corrispondere a quelle delle parti originali sostituite.

5.3.7.3.   Valutazione delle condizioni d'usura delle superfici di attrito

Devono essere conformi ai criteri stabiliti dal fabbricante del veicolo.

5.3.7.4.   Prove

Ogni gruppo di prova (cfr. punto 5.3.6) in seno a un particolare tipo di dischi/tamburi di ricambio per freni (cfr. punto 5.3.5) deve essere sottoposto alle prove del servizio tecnico.

5.3.8.   Relazione di prova

Compilare una relazione di prova in cui figurino almeno le informazioni specificate nell'allegato 13 del presente regolamento.

6.   IMBALLAGGIO E MARCATURA

6.1.   Requisiti di imballaggio e marcatura per un tipo di insieme di guarnizioni di ricambio per freni, per un tipo di guarnizione di ricambio per freni a tamburo o per una guarnizione di ricambio per freni a tamburo:

6.1.1.

gli insiemi di guarnizioni di ricambio per freni o le guarnizioni di ricambio per freni a tamburo conformi a un tipo omologato conformemente al presente regolamento devono essere commercializzati in set per asse;

6.1.2.

ogni set per asse deve essere contenuto in una confezione sigillata realizzata in modo che sia ben visibile se la confezione è già stata aperta.

6.1.3.

Ciascuna confezione deve recare le seguenti informazioni:

6.1.3.1.

la quantità degli insiemi di guarnizioni di ricambio per freni o di guarnizioni di ricambio per freni a tamburo contenuta nella confezione;

6.1.3.2.

il nome o la denominazione commerciale del fabbricante;

6.1.3.3.

la marca e il tipo degli insiemi di guarnizioni di ricambio per freni o delle guarnizioni di ricambio per freni a tamburo;

6.1.3.4.

i veicoli/assi/freni per i quali il contenuto della confezione è omologato;

6.1.3.5.

il marchio di omologazione.

6.1.4.

Ogni confezione deve contenere istruzioni di montaggio in una lingua ufficiale dell'UNECE (United Nations Economic Commission for Europe), integrate da una versione corrispondente dello stesso testo nella lingua del paese in cui essa viene venduta. Le istruzioni devono:

6.1.4.1.

contenere un particolare riferimento alle parti accessorie;

6.1.4.2.

indicare che gli insiemi di guarnizioni di ricambio per freni o le guarnizioni di ricambio per freni a tamburo devono essere sostituiti in set per asse;

6.1.4.3.

contenere, nel caso di guarnizioni di ricambio per freni a tamburo, una dichiarazione generale relativa ai seguenti punti:

 

integrità della piattaforma, del cuscinetto e del perno della ganascia;

 

assenza di distorsioni, deformazioni e corrosioni della ganascia;

 

tipo e dimensioni dei rivetti da utilizzare;

 

utensili e forze di avvitamento necessarie;

6.1.4.4.

e indicare anche, nel caso di sistemi di frenatura combinati ai sensi del punto 2.9 del regolamento n. 78, la o le combinazioni omologate di insiemi di guarnizioni per freni.

6.1.5.

Ogni insieme di guarnizioni di ricambio per freni o ciascuna guarnizione di ricambio per freni a tamburo deve recare in modo permanente i seguenti dati di omologazione:

6.1.5.1.

il marchio di omologazione;

6.1.5.2.

la data di fabbricazione, almeno il mese e l'anno, o il numero del lotto;

6.1.5.3.

marca e tipo della guarnizione per freni.

6.2.   Requisiti di imballaggio e marcatura relativi ai dischi di ricambio per freni o ai tamburi di ricambio per freni

6.2.1.   Ogni unità venduta deve indicare almeno le informazioni che seguono:

6.2.1.1.

numero della parte;

6.2.1.2.

nel caso di veicoli a motore:

marca, tipo e denominazione commerciale del veicolo, asse su cui sarà montata la parte e periodo di fabbricazione del veicolo; se manca il dato sul periodo di fabbricazione, ci si può riferire al numero/codice di identificazione della parte originale;

6.2.1.3.

nel caso di rimorchi, ci si può riferire al numero/codice di identificazione della parte originale.

6.2.1.4.

Ogni confezione conterrà istruzioni di montaggio nella lingua del paese in cui essa viene venduta. Le istruzioni devono:

6.2.1.4.1.

contenere un particolare riferimento alle parti accessorie;

6.2.1.4.2.

indicare che è preferibile sostituire l'intero set per asse dei dischi e dei tamburi di ricambio per freni.

6.2.2.   Marcatura

Ogni disco/tamburo per freni omologato conformemente al presente regolamento deve essere contrassegnato in modo indelebile almeno dalle seguenti informazioni:

6.2.2.1.

nome o denominazione commerciale del fabbricante;

6.2.2.2.

numero di omologazione;

6.2.2.3.

numero della parte;

6.2.2.4.

indicazione che consenta la tracciabilità del processo di produzione (per esempio, data, numero del lotto, codice sorgente);

6.2.2.5.

spessore minimo del disco per freni o diametro interno massimo ammissibile del tamburo per freni.

7.   MODIFICA ED ESTENSIONE DELL'OMOLOGAZIONE DI PARTI DI RICAMBIO

7.1.   Ogni modifica apportata alla parte di ricambio deve essere notificata alla competente autorità che ha rilasciato l'omologazione. Tale autorità può:

7.1.1.

ritenere improbabile che le modifiche apportate abbiano ripercussioni negative di rilievo e che comunque la parte di ricambio continui a soddisfare i requisiti; oppure

7.1.2.

chiedere un'ulteriore relazione di prova al servizio tecnico che esegue le prove.

7.2.   La conferma o il rifiuto dell'omologazione, indicanti le modifiche apportate, deve essere notificato, secondo la procedura indicata al precedente punto 4.4, alle parti contraenti dell'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento.

7.3.   L'autorità competente che rilascia l'estensione dell'omologazione deve attribuire un numero di serie a tale estensione e ne informa le altre parti contraenti dell'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento, mediante una scheda di notifica conforme al modello di cui all'allegato 1 del presente regolamento.

8.   CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

8.1.   Le parti di ricambio omologate a norma del presente regolamento devono essere fabbricate in modo da essere conformi al tipo omologato.

8.2.   Si presuppone che le parti originali, oggetto di una domanda di omologazione a norma del punto 3.2, siano conformi ai requisiti del punto 8.

8.3.   Per verificare che i requisiti del punto 8.1 siano soddisfatti, devono essere eseguiti opportuni controlli della produzione. Tali controlli comprendono il controllo dei materiali grezzi e dei componenti utilizzati.

8.4.   Il titolare dell'omologazione deve in particolare:

8.4.1.

far sì che per ogni tipo di insieme di guarnizioni di ricambio per freni o di guarnizione di ricambio per freni a tamburo, siano effettuate, su base statisticamente controllata e aleatoria e secondo un sistema regolare di garanzia della qualità, almeno le prove di cui al punto 5.2.2 e le prove pertinenti di cui all'allegato 9 del presente regolamento. Per gli insiemi di guarnizioni per freni di stazionamento è prescritta solo la prova di resistenza al taglio, descritta al punto 5.2.2;

8.4.2.

far sì che per ogni disco o tamburo di ricambio siano effettuate, su base statisticamente controllata e aleatoria e secondo un sistema regolare di garanzia della qualità, almeno le prove prescritte all'allegato 9 del presente regolamento;

8.4.3.

garantire l'esistenza di procedure atte a un efficace controllo della qualità dei prodotti;

8.4.4.

poter accedere ad apparecchi di controllo atti a verificare la conformità di ciascun tipo omologato;

8.4.5.

analizzare i risultati di ciascun tipo di prova per verificare e garantire la coerenza delle caratteristiche del prodotto, tenendo conto della variazione di una produzione industriale;

8.4.6.

far sì che i risultati delle prove siano registrati e che i documenti allegati siano disponibili per un periodo da concordare con il servizio amministrativo;

8.4.7.

far sì che i campioni o i provini che risultino non conformi rispetto al tipo di prova considerato diano luogo a un altro campionamento e a un'altra prova. Devono essere adottate tutte le misure necessarie a ristabilire la relativa conformità della produzione.

8.5.   L'autorità competente che ha rilasciato l'omologazione, può verificare in qualunque momento i metodi di controllo della conformità applicabili a ogni unità di produzione.

8.5.1.   Nel corso di qualunque ispezione, devono essere presentati all'ispettore in visita i registri di prova e i verbali di controllo della produzione.

8.5.2.   L'ispettore può prelevare dei campioni a caso e sottoporli a prova nel laboratorio del fabbricante. Il numero minimo dei campioni potrà essere determinato a seconda dei risultati dei controlli del fabbricante stesso.

8.5.3.   Se il livello della qualità non è soddisfacente o se si ritiene necessario verificare la validità delle prove svolte ai sensi del punto 8.5.2, l'ispettore deve selezionare i campioni da inviare al servizio tecnico che ha effettuato le prove di omologazione.

8.5.4.   L'autorità competente può effettuare qualsiasi prova prescritta nel presente regolamento.

8.5.5.   Le verifiche autorizzate dall'autorità competente hanno luogo, di norma, una volta all'anno. Se, durante una di queste ispezioni, emergono risultati negativi, l'autorità competente deve fare in modo che vengano presi tutti i provvedimenti necessari a ristabilire quanto prima la conformità della produzione.

9.   SANZIONI IN CASO DI NON CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

9.1.   L'omologazione rilasciata, a norma del presente regolamento, a un tipo di insieme di guarnizioni di ricambio per freni o a un tipo di guarnizione per freni a tamburo può essere revocata se cessano di essere soddisfatti i requisiti di cui al punto 8.1.

L'omologazione rilasciata, a norma del presente regolamento, a un tipo di tamburo di ricambio per freni o a un tipo di disco di ricambio per freni può essere revocata se cessano di essere soddisfatti i requisiti di cui al punto 8.1.

9.2.   Se una delle parti contraenti dell'accordo che applicano il presente regolamento revoca un'omologazione da essa in precedenza rilasciata, ne deve informare immediatamente le altre parti contraenti che applicano il presente regolamento mediante una scheda di notifica conforme al modello di cui all'allegato 1 A o 1B del presente regolamento.

10.   CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE

Se il titolare dell'omologazione cessa completamente di fabbricare la parte di ricambio omologata ai sensi del presente regolamento, ne deve informare l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Dopo aver ricevuto la notifica, tale autorità deve informare le altre parti dell'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento mediante una scheda di notifica conforme al modello di cui all'allegato 1 A o 1B del presente regolamento.

11.   NOMI E INDIRIZZI DEI SERVIZI TECNICI CHE EFFETTUANO LE PROVE DI OMOLOGAZIONE E DELLE AUTORITÀ DI OMOLOGAZIONE

Le parti contraenti dell'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento, devono comunicare al segretariato delle Nazioni Unite i nomi e gli indirizzi sia dei servizi tecnici che effettuano le prove di omologazione, sia delle autorità che rilasciano l'omologazione, cui vanno inviate le notifiche concernenti il rilascio, l'estensione, il rifiuto o la revoca di omologazioni rilasciate in altri paesi, o la cessazione definitiva della produzione.

12.   DISPOSIZIONI TRANSITORIE

12.1.   Dalla data ufficiale di entrata in vigore della serie di modifiche 02, nessuna delle parti contraenti che applicano il presente regolamento può rifiutare il rilascio di un'omologazione a norma del presente regolamento modificato dalla serie di modifiche 02.

12.2.   Anche dopo la data di entrata in vigore della serie di modifiche 02, restano valide le omologazioni rilasciate a norma della serie di modifiche 01 del presente regolamento a insiemi di guarnizioni per freni e a guarnizioni per freni a tamburo; le parti contraenti che applicano il regolamento continueranno ad accettarle e non potranno rifiutarsi di estendere le omologazioni rilasciate a norma della serie di modifiche 01 del presente regolamento.

12.3.   Le parti contraenti che applicano il presente regolamento continueranno a consentire l'installazione o l'utilizzo su un veicolo in uso di un insieme di guarnizioni di ricambio per freni omologato a norma della versione originale non modificata del presente regolamento.


(1)  Nel presente regolamento, i riferimenti al regolamento n. 13, n. 13-H o n. 78 devono essere considerati riferimenti anche a qualunque altra norma internazionale, quale la 71/320/CEE, che applica gli stessi requisiti tecnici del regolamento n. 13, n. 13-H o n. 78. I riferimenti a sezioni specifiche del regolamento devono essere interpretati di conseguenza.

(2)  Non si applica a eventuali funzioni aggiuntive di parti di ricambio come, ad esempio, il rilevamento della velocità in dispositivi integrati di rilevamento della velocità o di orientamento delle ruote in dispositivi integrati di convergenza.

(3)  Se sul mercato non sono disponibili queste guarnizioni per freni, possono essere utilizzate in alternativa le guarnizioni indicate al punto 8.2.

(4)  I numeri distintivi delle parti contraenti l'accordo del 1958 sono riportati nella Risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), allegato 3, documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.2/Amend.1.

(5)  Su richiesta del/dei richiedenti l'omologazione a norma del regolamento n. 90, le informazioni devono essere fornite dall'autorità di omologazione come previsto dall'allegato 2, appendice 1, per l'omologazione a norma del regolamento n. 13 o dall'appendice dell'allegato 1, per l'omologazione a norma del regolamento n. 13-H. Tali informazioni non possono tuttavia essere fornite per fini diversi dall'omologazione a norma del regolamento n. 90.

(6)  L'analisi del caso peggiore deve comprendere (almeno) le seguenti caratteristiche tecniche di ciascun tipo di veicolo nella gamma di applicazioni:

a)

diametro del rotore;

b)

spessore del rotore;

c)

rotore pieno o ventilato;

d)

diametro del pistone;

e)

raggio dinamico dello pneumatico;

f)

massa del veicolo;

g)

massa dell'asse e percentuale di sforzo frenante dell'asse;

h)

velocità massima del veicolo.

Le condizioni della prova devono essere specificate nella relativa relazione.

(7)  Cfr. nota a piè di pagina 6.

(8)  Cfr. nota a piè di pagina 6.

(9)  Questa prova è inclusa a fini di conformità della produzione. I valori minimi e le tolleranze devono essere concordati con il servizio tecnico.

(10)  Si omette per i dischi flottanti.

(11)  Valore Ra conformemente alla norma ISO 1302:2002.

(12)  Valore Ra conformemente alla norma ISO 1302:2002.


ALLEGATO 1 A

Image Testo di immagine

ALLEGATO 1 B

Image Testo di immagine

ALLEGATO 2

ESEMPI DI MARCHI DI OMOLOGAZIONE E DI DATI RIGUARDANTI L'OMOLOGAZIONE

(cfr. punto 4.2 del presente regolamento)

Image

Questo marchio di omologazione indica che l'oggetto in questione è stato omologato in Francia (E2), a norma del regolamento n. 90, con il numero di omologazione C0359/7248. Le prime due cifre del numero di omologazione indicano che quest'ultima era stata rilasciata in conformità ai requisiti del regolamento n. 90, come modificato dalla serie di modifiche 02.

Esempio di marcatura di un insieme di pastiglie

Image

Marca e tipo della guarnizione per freni

Marchio di omologazione

Data di fabbricazione dell'insieme e nome o marchio del fabbricante

Esempio di marcatura di un insieme di ganasce

Image

Marca e tipo della guarnizione per freni

Marchio di omologazione

Data di fabbricazione dell'insieme e nome o marchio del fabbricante

Esempio di marcatura di una guarnizione per freni a tamburo

Image

Marca e tipo della guarnizione per freni

Data di fabbricazione

Marchio di omologazione

Nota: le posizioni delle marcature, anche le une rispetto alle altre, mostrate negli esempi, non sono obbligatorie.


ALLEGATO 3

REQUISITI RELATIVI AGLI INSIEMI DI GUARNIZIONI DI RICAMBIO PER FRENI PER I VEICOLI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE M1, M2 E N1

1.   CONFORMITÀ AL REGOLAMENTO N. 13 O N. 13-H

La conformità ai requisiti del regolamento n. 13 o n. 13-H deve essere dimostrata con una prova su un veicolo.

1.1.   Preparazione del veicolo

1.1.1.   Veicolo di prova

Un veicolo, rappresentativo del/dei tipo/i per il/i quale/i si chiede l'omologazione dell'insieme di guarnizioni di ricambio per freni, deve essere munito degli insiemi di ricambio di guarnizioni per freni del tipo di cui si chiede l'omologazione e va dotato della strumentazione necessaria per le prove di frenatura prescritte dai regolamenti n. 13 e n. 13-H.

Le guarnizioni per freni presentate per la prova devono essere montate sui rispettivi freni e, finché non si disporrà di una procedura uniforme di rodaggio, saranno rodate in base alle istruzioni del fabbricante concordate con il servizio tecnico.

1.1.2.   Procedura di rodaggio

1.1.2.1.   Disposizioni generali

Gli insiemi di guarnizioni per freni presentati per la prova devono essere montati sui rispettivi freni. Nel caso di insiemi di guarnizioni di ricambio per freni si devono utilizzare guarnizioni per freni nuove. Le guarnizioni per freni a tamburo possono essere fresate per ottenere il migliore contatto possibile tra guarnizioni e tamburo/i. Il veicolo di prova deve essere completamente carico.

Si possono utilizzare insiemi di guarnizioni originali per freni usati per la prova di comparazione e già montati sul veicolo di prova purché siano in buone condizioni e non sia stato consumato più del 20 % dello spessore originale. Essi non devono presentare danni, incrinature, corrosione eccessiva o segni di surriscaldamento. Devono essere assestati con la procedura descritta di seguito.

1.1.2.2.   Procedura

Percorrere una distanza di almeno 50 km ed effettuare almeno 100 azionamenti del freno a varie decelerazioni (almeno tra 1 m/s2 e 5 m/s2) con velocità iniziali comprese tra 50 km/h e 120 km/h. Almeno tre volte durante la procedura di rodaggio deve essere raggiunta una temperatura compresa tra 250 °C e 500 °C per gli insiemi di pastiglie o tra 150 °C e 250 °C per gli insiemi di guarnizioni per freni a tamburo (misurata alla superficie di attrito del disco o del tamburo). Le temperature non devono superare i 500 °C per gli insiemi di pastiglie e 250 °C per gli insiemi di guarnizioni per freni a tamburo.

1.1.2.3.   Verifica dell'efficienza

Frenando solo un asse alla volta, effettuare cinque azionamenti del freno da 70 km/h a 0 km/h (asse anteriore) e da 45 km/h a 0 km/h (asse posteriore) a una pressione di linea di 4 Mpa (1) e con temperatura iniziale di 100 °C per ogni arresto. I cinque risultati non uniformi consecutivi devono rimanere entro la tolleranza di 0,6 m/s2 (asse anteriore) o di 0,4 m/s2 (asse posteriore) della loro decelerazione media a regime.

Se questo requisito non viene soddisfatto, la procedura di rodaggio di cui al punto 1.1.2.2 deve essere ampliata e deve essere ripetuta la verifica dell'efficienza di cui al punto 1.1.2.3.

1.2.   Il sistema di frenatura del veicolo deve essere sottoposto a prova in base ai requisiti relativi alla categoria cui appartiene il veicolo considerato (M1, M2 o N1) e indicati nel regolamento n. 13, allegato 4, punti 1 e 2 o, a seconda dell'omologazione originale del sistema, nel regolamento n. 13-H, allegato 3, punti 1 e 2. I requisiti o le prove applicabili sono i seguenti.

1.2.1.   Sistema di frenatura di servizio

1.2.1.1.   Prova di tipo-0, a motore disinnestato e veicolo carico, in conformità al regolamento n. 13, allegato 4, punto 1.4.2 o al regolamento n. 13-H, allegato 3, punto 1.4.2.

1.2.1.2.   Prova di tipo-0, a motore innestato e veicolo scarico e carico, in conformità al regolamento n. 13, allegato 4, punti 1.4.3.1 (prova di stabilità) e 1.4.3.2 (solo la prova con velocità iniziale v = 0,8 vmax) o al regolamento n. 13-H, allegato 3, punti 1.4.3.1 e 1.4.3.2.

1.2.1.3.   Prova di tipo-I, in conformità al regolamento n. 13, allegato 4, punto 1.5 o al regolamento n. 13-H, allegato 3, punto 1.5.

1.2.2.   Sistema di frenatura di soccorso

1.2.2.1.   Prova di tipo-0, a motore disinnestato e veicolo carico, in conformità al regolamento n. 13, allegato 4, punto 2.2 o al regolamento n. 13-H, allegato 3, punto 2.2 (prova non necessaria se è ovvio che i requisiti sono soddisfatti, come nel sistema di frenatura con separazione diagonale del circuito).

1.2.3.   Sistema di frenatura di stazionamento

(Si applica solo se i freni per le cui guarnizioni si chiede l'omologazione sono usati come freni di stazionamento).

1.2.3.1.   Prova di frenatura di stazionamento su pendenza del 18 %, a veicolo carico, in conformità al regolamento n. 13, allegato 4, punto 2.3.1 o su pendenza del 20 %, a veicolo carico, in conformità al regolamento n. 13-H, allegato 3, punto 2.3.1.

1.3.   Il veicolo deve soddisfare tutti i pertinenti requisiti di cui al regolamento n. 13, allegato 4, punto 2, o al regolamento n. 13-H, allegato 3, punto 2, per questa categoria di veicoli.

2.   REQUISITI AGGIUNTIVI

La conformità ai requisiti aggiuntivi deve essere dimostrata mediante uno dei due metodi che seguono.

2.1.   Prova del veicolo (asse per asse)

Per questa prova il veicolo deve essere a pieno carico e tutti gli azionamenti del freno devono essere effettuati a motore disinnestato, su strada pianeggiante.

Il sistema di comando del freno di servizio del veicolo deve essere munito di un dispositivo che isoli i freni dell'asse anteriore da quelli dell'asse posteriore, così da poterli azionare l'uno indipendentemente dall'altro.

Se si chiede l'omologazione dell'insieme di guarnizioni per i freni dell'asse anteriore, i freni dell'asse posteriore devono restare inattivi durante l'intera prova.

Se si chiede l'omologazione dell'insieme di guarnizioni per i freni dell'asse posteriore, i freni dell'asse anteriore devono restare inattivi durante l'intera prova.

2.1.1.   Prova di equivalenza per l'efficienza a freddo

Si confronta l'efficienza a freddo dell'insieme di guarnizioni di ricambio per freni e quella dell'insieme di guarnizioni originali per freni comparando i risultati delle prove in base al metodo che segue.

2.1.1.1.

Effettuare almeno sei azionamenti del freno con incrementi graduali della forza esercitata sul pedale o della pressione di linea fino a bloccare le ruote o, in alternativa, fino a raggiungere una decelerazione media a regime di 6 m/s2, oppure fino a esercitare sul pedale la forza massima consentita per la categoria di veicoli in questione a partire da una velocità iniziale indicata nella tabella seguente:

Categoria del veicolo

Velocità di prova in km/h

Asse anteriore

Asse posteriore

M1

70

45

M2

50

40

N1

65

50

La temperatura dei freni all'inizio di ogni frenata deve essere ≤ 100 °C.

2.1.1.2.

Registrare e tracciare un grafico della forza esercitata sul pedale o della pressione di linea e della decelerazione media a regime per ogni frenata e calcolare la forza sul pedale o la pressione di linea necessaria a ottenere (se possibile) una decelerazione media a regime di 5 m/s2 per i freni dell'asse anteriore e di 3 m/s2 per i freni dell'asse posteriore. Se non è possibile ottenere questi valori esercitando la forza massima consentita sul pedale, calcolare la forza sul pedale o la pressione di linea necessaria a ottenere la decelerazione massima.

2.1.1.3.

L'insieme di guarnizioni di ricambio per freni deve essere considerato in possesso di caratteristiche di efficienza analoghe a quelle dell'insieme di guarnizioni originali per freni se le decelerazioni medie a regime ottenute con la stessa forza applicata sul comando o la stessa pressione di linea nei due terzi superiori della curva tracciata non si discostano per più del 15 % da quelle ottenute con l'insieme di guarnizioni originali per freni.

2.1.2.   Prova di sensibilità alla velocità

2.1.2.1.   Esercitando sul pedale la forza calcolata al punto 2.1.1.2 del presente allegato e a una temperatura iniziale dei freni ≤ 100 °C, effettuare tre azionamenti del freno a partire da ciascuna delle seguenti velocità:

a)

asse anteriore 65 km/h, 100 km/h e inoltre 135 km/h se vmax è superiore a 150 km/h;

b)

asse posteriore 45 km/h, 65 km/h e inoltre 90 km/h se vmax è superiore a 150 km/h.

2.1.2.2.   Per ciascun gruppo, calcolare la media dei risultati ottenuti con le tre frenate e tracciare un grafico della velocità rispetto alla corrispondente decelerazione media a regime.

2.1.2.3.   Le decelerazioni medie a regime registrate per le velocità più elevate non si devono scostare per più del 15 % da quelle registrate per le velocità più basse.

2.2.   Prova al banco dinamometrico inerziale

2.2.1.   Apparecchiatura di prova

Per le prove, il freno del veicolo in questione deve essere montato su un banco dinamometrico inerziale. Il banco dinamometrico deve essere dotato di una strumentazione che consenta di registrare in continuo: velocità di rotazione, coppia frenante, pressione nel circuito dei freni, numero di giri dopo l'azionamento del freno, tempo di frenata e temperatura del rotore dei freni.

2.2.2.   Condizioni di prova

2.2.2.1.   La massa di rotazione del banco dinamometrico deve corrispondere a metà della porzione di massa massima del veicolo gravante sull'asse indicata nella tabella che segue e al raggio di rotolamento dello pneumatico con le dimensioni massime ammesse per tale/i tipo/i di veicolo.

Categoria del veicolo

Porzione della massa massima del veicolo gravante sull'asse

Anteriore

Posteriore

M1

0,77

0,32

M2

0,69

0,44

N1

0,66

0,39

2.2.2.2.   La velocità di rotazione iniziale del banco dinamometrico deve corrispondere alla velocità lineare del veicolo indicata nei punti 2.2.3 e 2.2.4 del presente allegato e deve basarsi sul raggio di rotolamento dinamico dello pneumatico.

2.2.2.3.   Gli insiemi di guarnizioni presentati per la prova devono essere montati sui rispettivi freni e rodati con la seguente procedura.

 

Fase di rodaggio 1, 64 frenate intermittenti da 80 km/h a 30 km/h a varie pressioni di linea:

 

Asse posteriore

Asse posteriore

Parametro

Asse anteriore

Freno a disco

Freno a tamburo

Numero di frenate intermittenti per ciclo

32

32

32

Velocità all'inizio della frenata (km/h)

80

80

80

Velocità alla fine della frenata (km/h)

30

30

30

Temperatura iniziale del freno (°C)

< 100

< 100

< 80

Temperatura finale del freno (°C)

non definita

non definita

non definita

Pressione di frenata 1 (kPa)

1 500

1 500

1 500

Pressione di frenata 2 (kPa)

3 000

3 000

3 000

Pressione di frenata 3 (kPa)

1 500

1 500

1 500

Pressione di frenata 4 (kPa)

1 800

1 800

1 800

Pressione di frenata 5 (kPa)

2 200

2 200

2 200

Pressione di frenata 6 (kPa)

3 800

3 800

3 800

Pressione di frenata 7 (kPa)

1 500

1 500

1 500

Pressione di frenata 8 (kPa)

2 600

2 600

2 600

Pressione di frenata 9 (kPa)

1 800

1 800

1 800

Pressione di frenata 10 (kPa)

3 400

3 400

3 400

Pressione di frenata 11 (kPa)

1 500

1 500

1 500

Pressione di frenata 12 (kPa)

2 600

2 600

2 600

Pressione di frenata 13 (kPa)

1 500

1 500

1 500

Pressione di frenata 14 (kPa)

2 200

2 200

2 200

Pressione di frenata 15 (kPa)

3 000

3 000

3 000

Pressione di frenata 16 (kPa)

4 600

4 600

4 600

Pressione di frenata 17 (kPa)

2 600

2 600

2 600

Pressione di frenata 18 (kPa)

5 100

5 100

5 100

Pressione di frenata 19 (kPa)

2 200

2 200

2 200

Pressione di frenata 20 (kPa)

1 800

1 800

1 800

Pressione di frenata 21 (kPa)

4 200

4 200

4 200

Pressione di frenata 22 (kPa)

1 500

1 500

1 500

Pressione di frenata 23 (kPa)

1 800

1 800

1 800

Pressione di frenata 24 (kPa)

4 600

4 600

4 600

Pressione di frenata 25 (kPa)

2 600

2 600

2 600

Pressione di frenata 26 (kPa)

1 500

1 500

1 500

Pressione di frenata 27 (kPa)

3 400

3 400

3 400

Pressione di frenata 28 (kPa)

2 200

2 200

2 200

Pressione di frenata 29 (kPa)

1 800

1 800

1 800

Pressione di frenata 30 (kPa)

3 000

3 000

3 000

Pressione di frenata 31 (kPa)

1 800

1 800

1 800

Pressione di frenata 32 (kPa)

3 800

3 800

3 800

Numero di cicli

2

2

2

 

Fase di rodaggio 2, 10 frenate da 100 km/h a 5 km/h a 0,4 g di decelerazione e temperature iniziali crescenti:

 

Asse posteriore

Asse posteriore

Parametro

Asse anteriore

Freno a disco

Freno a tamburo

Numero di arresti per ciclo

10

10

10

Velocità all'inizio della frenata (km/h)

100

100

100

Velocità alla fine della frenata (km/h)

< 5

< 5

< 5

Decelerazione (g)

0,4

0,4

0,4

Pressione massima (kPa)

16 000

16 000

10 000

Temperatura iniziale 1 (°C)

< 100

< 100

< 100

Temperatura iniziale 2 (°C)

< 215

< 215

< 151

Temperatura iniziale 3 (°C)

< 283

< 283

< 181

Temperatura iniziale 4 (°C)

< 330

< 330

< 202

Temperatura iniziale 5 (°C)

< 367

< 367

< 219

Temperatura iniziale 6 (°C)

< 398

< 398

< 232

Temperatura iniziale 7 (°C)

< 423

< 423

< 244

Temperatura iniziale 8 (°C)

< 446

< 446

< 254

Temperatura iniziale 9 (°C)

< 465

< 465

< 262

Temperatura iniziale 10 (°C)

< 483

< 483

< 270

Numero di cicli

1

1

1

 

Recupero, 18 frenate intermittenti da 80 km/h a 30 km/h alla pressione di linea di 3 000 kPa:

 

Asse posteriore

Asse posteriore

Parametro

Asse anteriore

Freno a disco

Freno a tamburo

Numero di arresti per ciclo

18

18

18

Velocità all'inizio della frenata (km/h)

80

80

80

Velocità alla fine della frenata (km/h)

30

30

30

Pressione (kPa)

3 000

3 000

3 000

Temperatura iniziale del freno (°C)

< 100

< 100

< 80

Temperatura finale del freno (°C)

non definita

non definita

non definita

Numero di cicli

1

1

1

2.2.2.4.   Effettuare cinque azionamenti del freno da 80 km/h a 0 km/h a una pressione di linea di 4 MPa e a una temperatura iniziale di 100 °C per ogni arresto. I cinque risultati non uniformi consecutivi devono rimanere entro la tolleranza di 0,6 m/s2 della loro decelerazione media a regime.

Se questo requisito non viene soddisfatto, è necessario ripetere la prima parte della procedura di rodaggio «Fase di rodaggio 1» finché non viene raggiunta la stabilità dell'efficienza richiesta.

2.2.2.5.   È ammesso l'impiego di un sistema di raffreddamento ad aria. La velocità del flusso dell'aria sul freno durante il suo azionamento deve essere:

vair = 0,33 v

dove:

v

=

velocità di prova del veicolo all'inizio della frenatura.

2.2.3.   Prova di equivalenza per l'efficienza a freddo

Si confronta l'efficienza a freddo dell'insieme di guarnizioni di ricambio per freni e quella dell'insieme di guarnizioni originali per freni comparando i risultati delle prove in base al metodo che segue.

2.2.3.1.   Partendo da una velocità iniziale di 80 km/h per M1 e N1 e di 60 km/h per M2 e con temperatura dei freni ≤ 100 °C all'inizio di ogni azionamento, effettuare almeno sei azionamenti del freno con incrementi graduali della pressione di linea fino a raggiungere una decelerazione media a regime di 6 m/s2.

2.2.3.2.   Registrare e tracciare un grafico della pressione di linea e della decelerazione media a regime per ogni azionamento e calcolare la pressione di linea necessaria per raggiungere i 5 m/s2.

2.2.3.3.   L'insieme di guarnizioni di ricambio per freni deve essere considerato in possesso di efficienza analoghe a quelle dell'insieme di guarnizioni originali per freni se le decelerazioni medie a regime ottenute con la stessa forza applicata sul comando o la stessa pressione di linea nei due terzi superiori della curva tracciata non si discostano per più del 15 % da quelle ottenute con l'insieme originale di guarnizioni per freni.

2.2.4.   Prova di sensibilità alla velocità

2.2.4.1.   Usando la pressione di linea calcolata al punto 2.2.3.2 e a una temperatura iniziale dei freni ≤ 100 °C, effettuare tre azionamenti del freno a partire da velocità di rotazione corrispondenti alle velocità lineari del veicolo di:

75 km/h, 120 km/h e inoltre 160 km/h, se vmax supera i 150 km/h.

2.2.4.2.   Per ciascun gruppo, calcolare la media dei risultati ottenuti con le tre frenate e tracciare un grafico della velocità rispetto alla corrispondente decelerazione media a regime.

2.2.4.3.   Le decelerazioni medie a regime registrate per le velocità più elevate non si devono scostare per più del 15 % da quelle registrate per le velocità più basse.


(1)  Per i sistemi di frenatura diversi da quelli idraulici, utilizzare un valore in ingresso equivalente.


ALLEGATO 4

REQUISITI RELATIVI AGLI INSIEMI DI GUARNIZIONI DI RICAMBIO PER FRENI E LE GUARNIZIONI DI RICAMBIO PER FRENI A TAMBURO PER I VEICOLI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE M3, N2 E N3

1.   PROVA DEL VEICOLO

1.1.   Veicolo di prova

Un veicolo rappresentativo del/dei tipo/i per il/i quale/i si chiede l'omologazione dell'insieme di guarnizioni di ricambio per freni o della guarnizione per freni a tamburo deve essere dotato di insiemi di guarnizioni per freni o di guarnizioni per freni a tamburo del cui tipo si chiede l'omologazione e della strumentazione necessaria per le prove di frenatura prescritte dal regolamento n. 13.

Le guarnizioni per freni presentate per la prova devono essere montate sui rispettivi freni e, finché non si disporrà di una procedura uniforme di rodaggio, saranno rodate in base alle istruzioni del fabbricante concordate con il servizio tecnico.

1.2.   Prove e requisiti

1.2.1.   Conformità al regolamento n. 13

1.2.1.1.   Il sistema di frenatura del veicolo deve essere sottoposto a prova in base ai requisiti relativi alla categoria di veicolo considerata (M3, N2 o N3) indicati nel regolamento n. 13, allegato 4, punti 1 e 2. I requisiti o le prove applicabili sono i seguenti.

1.2.1.1.1.   Sistema di frenatura di servizio

1.2.1.1.1.1.   Prova di tipo-0 a motore disinnestato e veicolo carico

1.2.1.1.1.2.   Prova di tipo 0 a motore innestato, veicolo scarico e carico, in conformità al regolamento n. 13, allegato 4, punti 1.4.3.1 (prova della stabilità) e 1.4.3.2 (solo la prova con velocità iniziale v = 0,8 vmax).

1.2.1.1.1.3.   Prova di tipo-I in conformità al regolamento n. 13, allegato 4, punti 1.5.1 e 1.5.3.

1.2.1.1.1.4.   Prova di tipo-II

Il veicolo carico deve essere sottoposto a prova in modo che l'energia in ingresso equivalga a quella che si registrerebbe nello stesso periodo di tempo su un veicolo carico condotto a una velocità media di 30 km/h su un percorso di 6 km in discesa con pendenza del 2,5 % con rapporto di trasmissione disinserito ed energia di frenatura ricavata unicamente dai freni di servizio.

1.2.1.1.2.   Sistema di frenatura di soccorso

1.2.1.1.2.1.   Prova di tipo-0 a motore disinnestato e veicolo carico (prova non necessaria se vengono effettuate le prove di cui al punto 1.2.2 del presente allegato).

1.2.1.1.3.   Sistema di frenatura di stazionamento

(Si applica solo se i freni per le cui guarnizioni si chiede l'omologazione sono usati come freni di stazionamento).

1.2.1.1.3.1.   Prova su tratto in discesa con pendenza del 18 % a veicolo carico

1.2.1.2.   Il veicolo deve soddisfare tutti i requisiti di cui al regolamento n. 13, allegato 4, punto 2 per la categoria cui appartiene il veicolo.

1.2.2.   Prescrizioni aggiuntive (prova asse per asse)

Nelle prove descritte di seguito, il veicolo deve essere a pieno carico e tutti gli azionamenti del freno devono essere effettuati a motore disinnestato e su strada pianeggiante.

Il sistema di comando del freno di servizio del veicolo deve essere munito di un dispositivo che isoli i freni dell'asse anteriore da quelli dell'asse posteriore, così da poterli azionare l'uno indipendentemente dall'altro.

Se si chiede l'omologazione dell'insieme di guarnizioni per freni o delle guarnizioni per freni a tamburo per i freni dell'asse anteriore, i freni dell'asse posteriore devono restare inattivi durante l'intera prova.

Se si chiede l'omologazione dell'insieme di guarnizioni per freni o delle guarnizioni per freni a tamburo per i freni dell'asse posteriore, i freni dell'asse anteriore devono restare inattivi durante l'intera prova.

1.2.2.1.   Prova di equivalenza per l'efficienza a freddo

Si confronta l'efficienza a freddo dell'insieme di guarnizioni di ricambio per freni o della guarnizione per freni a tamburo e quella dell'insieme di guarnizioni originali per freni o della guarnizione originale per freni a tamburo comparando i risultati delle prove in base al metodo che segue.

1.2.2.1.1.   Effettuare un minimo di sei azionamenti del freno con incrementi graduali della forza esercitata sul pedale o della pressione di linea fino ad ottenere il bloccaggio delle ruote o, in alternativa, fino a raggiungere una decelerazione media a regime di 3,5 m/s2 oppure fino a esercitare sul pedale la forza massima consentita o fino a raggiungere la pressione di linea massima a partire da una velocità iniziale di 45 km/h e con una temperatura dei freni di ≤ 100 °C all'inizio di ogni frenata.

1.2.2.1.2.   Per ogni frenata, registrare e tracciare un grafico della forza esercitata sul pedale (o della pressione di linea) e della decelerazione media a regime e calcolare la forza sul pedale o la pressione di linea necessaria a ottenere (se possibile) una decelerazione media a regime di 3 m/s2. Se non è possibile ottenere questo valore, calcolare in alternativa la forza sul pedale o la pressione di linea necessaria a ottenere la decelerazione massima.

1.2.2.1.3.   L'insieme di guarnizioni di ricambio per freni o la guarnizione di ricambio per freni a tamburo deve essere considerato in possesso di caratteristiche di efficienza analoghe a quelle dell'insieme di guarnizioni originali per freni o della guarnizione originale per freni a tamburo, se le decelerazioni medie a regime ottenute con la stessa forza applicata sul comando o la stessa pressione di linea nei due terzi superiori della curva tracciata non si discostano per più del 15 % da quelle ottenute con l'insieme di guarnizioni originali per freni o con la guarnizione originale per freni a tamburo.

1.2.2.2.   Prova di sensibilità alla velocità

1.2.2.2.1.   Esercitando sul pedale la forza calcolata al punto 1.2.2.1.2 del presente allegato e a una temperatura iniziale dei freni ≤ 100 °C, effettuare tre azionamenti del freno a partire da ciascuna delle seguenti velocità:

 

da 40 km/h a 20 km/h,

 

da 60 km/h a 40 km/h e

 

da 80 km/h a 60 km/h (se vmax ≥ 90 km/h).

1.2.2.2.2.   Per ciascun gruppo, calcolare la media dei risultati ottenuti con le tre frenate e tracciare un grafico della velocità rispetto alla corrispondente decelerazione media a regime.

1.2.2.2.3.   Le decelerazioni medie a regime registrate per le velocità più elevate non si devono scostare per più del 25 % da quelle registrate per le velocità più basse.

2.   PROVA AL BANCO DINAMOMETRICO INERZIALE

2.1.   Apparecchiatura di prova

Per le prove, il freno del veicolo in questione deve essere montato su un banco dinamometrico inerziale. Il banco dinamometrico deve essere dotato di una strumentazione che consenta di registrare in continuo: velocità di rotazione, coppia frenante, pressione nel circuito dei freni, numero di giri dopo l'azionamento del freno, tempo di frenata e temperatura del rotore dei freni.

2.1.1.   Condizioni di prova

2.1.1.1.   La massa di rotazione del banco dinamometrico deve corrispondere a metà della porzione pari allo 0,55 della massa massima del veicolo gravante sull'asse e al raggio di rotolamento dello pneumatico con le dimensioni massime ammesse per tale/i tipo/i di veicolo.

2.1.1.2.   La velocità di rotazione iniziale del banco dinamometrico deve corrispondere alla velocità lineare del veicolo indicata nei punti riportati di seguito e si deve basare sulla media dei raggi di rotolamento dinamico dello pneumatico più grande e più piccolo ammessi per quel/i tipo/i di veicolo.

2.1.1.3.   Gli insiemi di guarnizioni o le guarnizioni per freni a tamburo presentati per la prova devono essere montati sui freni e, finché non si disporrà di una procedura uniforme di rodaggio, devono essere rodate in base alle istruzioni del fabbricante concordate con il servizio tecnico.

2.1.1.4.   Se viene usato un sistema di raffreddamento ad aria, la velocità del flusso dell'aria sul freno deve essere:

vair = 0,33 v

dove:

v

=

velocità di prova del veicolo all'inizio della frenatura.

2.1.1.5.   Il cilindro di attuazione installato sul freno deve avere le dimensioni più piccole ammesse per quel/i tipo/i di veicolo.

2.2.   Prove e requisiti

2.2.1.   Prove derivate dal regolamento n. 13

2.2.1.1.   Prova di tipo-0

Partendo da una velocità iniziale di 60 km/h con temperatura dei freni ≤ 100 °C all'inizio di ogni azionamento, effettuare almeno sei azionamenti del freno con incrementi graduali della pressione di linea fino alla pressione garantita in permanenza dal sistema di frenatura del/i tipo/i di veicolo (per esempio, caduta della pressione del compressore). Deve essere raggiunta una decelerazione media a regime di almeno 5 m/s2.

2.2.1.2.   Prova di tipo-0, efficienza ad alta velocità

Con una temperatura iniziale dei freni ≤ 100 °C all'inizio di ogni azionamento, effettuare tre azionamenti del freno partendo dalla velocità di 100 km/h (omologazione di veicoli appartenenti alla categoria N2), o di 90 km/h (omologazione di veicoli appartenenti alle categorie M3 e N3), usando la pressione di linea garantita definita al punto 2.2.1.1. Il valore medio delle decelerazioni medie a regime ottenute nelle tre frenate deve essere pari ad almeno 4 m/s2.

2.2.1.3.   Prova di tipo-I

2.2.1.3.1.   Procedura di riscaldamento

Effettuare 20 azionamenti del freno intermittenti e consecutivi con v1 = 60 km/h e v2 = 30 km/h con una durata del ciclo di 60 s iniziando a una temperatura dei freni ≤ 100 °C al primo azionamento. La pressione di linea deve corrispondere a una decelerazione di 3 m/s2 alla prima frenata e deve rimanere costante durante le frenate successive.

2.2.1.3.2.   Efficienza a caldo

Al termine della procedura di riscaldamento si deve misurare l'efficienza a caldo nelle condizioni di cui al precedente punto 2.2.1.1 utilizzando la pressione di linea garantita definita al punto 2.2.1.1 (le condizioni di temperatura possono essere diverse). La decelerazione media a regime — a freni caldi — non deve essere inferiore al 60 % del valore ottenuto a freni freddi oppure a 4 m/s2.

2.2.1.3.3.   Recupero

120 s dopo l'azionamento dei freni per l'efficienza a caldo, effettuare cinque arresti completi da una velocità iniziale di 60 km/h con la pressione di linea usata al punto 2.2.1.3.1 e a intervalli di almeno due minuti. All'inizio della quinta frenata la temperatura dei freni dovrà essere ≤ 100 °C e la decelerazione media a regime ottenuta non deve discostarsi di più del 10 % da quella calcolata a partire dal rapporto pressione di linea/decelerazione nella prova di tipo-0 a 60 km/h.

2.2.1.4.   Prova di tipo-II

2.2.1.4.1.   Procedura di riscaldamento

I freni devono essere riscaldati applicando una coppia frenante costante corrispondente a una decelerazione di 0,15 m/s2 a una velocità costante di 30 km/h per un periodo di 12 minuti.

2.2.1.4.2.   Efficienza a caldo

Al termine della procedura di riscaldamento si deve misurare l'efficienza a caldo nelle condizioni di cui al precedente punto 2.2.1.1 utilizzando la pressione di linea garantita definita al punto 2.2.1.1 (le condizioni di temperatura possono essere diverse). La decelerazione media a regime — a freni caldi — non deve essere inferiore a 3,75 m/s2.

2.2.1.5.   Prova statica per l'efficienza del freno di stazionamento

2.2.1.5.1.   Per l'intera gamma delle frenate, determinare il caso peggiore relativo alla forza applicata al freno, alla massa massima del veicolo che deve essere frenata da un asse e al raggio dello pneumatico.

2.2.1.5.2.   Esercitare sul freno la forza stabilita al punto 2.2.1.5.1.

2.2.1.5.3.   Applicare all'asse del banco dinamometrico una coppia gradualmente crescente, al fine di far ruotare il tamburo o il disco. Misurare la coppia in uscita in corrispondenza del freno nel momento in cui l'asse del banco dinamometrico inizia a muoversi e calcolare la corrispondente forza di frenatura sull'asse usando il raggio dello pneumatico, definito al punto 2.2.1.5.1.

2.2.1.5.4.   La forza frenante misurata in base al punto 2.2.1.5.3 divisa per la metà della massa del veicolo, calcolata in base al punto 2.2.1.5.1, deve dare un quoziente di almeno 0,18.

2.2.2.   Prova di equivalenza per l'efficienza a freddo

Si confronta l'efficienza a freddo dell'insieme di guarnizioni di ricambio per freni o della guarnizione per freni a tamburo e quella dell'insieme di guarnizioni originali per freni o della guarnizione originale per freni a tamburo, comparando i risultati della prova di tipo-0, descritta al punto 2.2.1.1.

2.2.2.1.   La prova di tipo-0 prescritta al punto 2.2.1.1 deve essere eseguita con un set di insiemi di guarnizioni originali per freni o di guarnizioni originali per freni a tamburo.

2.2.2.2.   L'insieme di guarnizioni di ricambio per freni o la guarnizione di ricambio per freni a tamburo deve essere considerato in possesso di caratteristiche di efficienza analoghe a quelle dell'insieme di guarnizioni originali per freni o della guarnizione originale per freni a tamburo, se le decelerazioni medie a regime ottenute con la stessa pressione di linea nei due terzi superiori della curva tracciata non si discostano per più del 15 % da quelle ottenute con l'insieme di guarnizioni originali per freni o con la guarnizione originale per freni a tamburo.

2.2.3.   Prova di sensibilità alla velocità

2.2.3.1.   Usando la pressione di linea garantita definita al punto 2.2.1.1 e a una temperatura iniziale dei freni ≤ 100 °C, effettuare tre azionamenti del freno a partire da ciascuna delle seguenti velocità:

 

da 60 km/h a 30 km/h,

 

da 80 km/h a 60 km/h e

 

da 110 km/h a 80 km/h (se vmax ≥ 90 km/h).

2.2.3.2.   Per ciascun gruppo, calcolare la media dei risultati ottenuti con le tre frenate e tracciare un grafico della velocità rispetto alla corrispondente decelerazione media a regime.

2.2.3.3.   Le decelerazioni medie a regime registrate per le velocità più elevate non si devono scostare per più del 25 % da quelle registrate per le velocità più basse.


ALLEGATO 5

REQUISITI RELATIVI AGLI INSIEMI DI GUARNIZIONI DI RICAMBIO PER FRENI PER I VEICOLI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE O1 E O2

1.   ASPETTI GENERALI

Il metodo descritto nel presente allegato si basa su prove al banco dinamometrico inerziale. In alternativa, le prove possono essere eseguite su un veicolo di prova o su un banco di prova a rulli, purché si ottengano le stesse condizioni di prova e si misurino gli stessi parametri di una prova al banco dinamometrico inerziale.

2.   APPARECCHIATURA DI PROVA

Per le prove, il freno del veicolo in questione deve essere montato su un banco dinamometrico inerziale. Il banco dinamometrico deve essere dotato di una strumentazione che consenta di registrare in continuo: velocità di rotazione, coppia frenante, pressione di linea dei freni o forza di azionamento, numero di giri dopo l'azionamento del freno, tempo di frenata e temperatura del rotore dei freni.

2.1.   Condizioni di prova

2.1.1.   La massa di rotazione del banco dinamometrico deve corrispondere a metà della porzione di massa massima del veicolo gravante sull'asse e al raggio di rotolamento dello pneumatico con le dimensioni massime ammesse per il/i tipo/i di veicolo considerato.

2.1.2.   La velocità di rotazione iniziale del banco dinamometrico deve corrispondere alla velocità lineare del veicolo indicata al punto 3.1 del presente allegato e basarsi sul raggio di rotolamento dinamico dello pneumatico con le dimensioni minime ammesse per il/i tipo/i di veicolo considerato.

2.1.3.   Le guarnizioni per freni presentate per la prova devono essere montate sui rispettivi freni e, finché non si disporrà di una procedura uniforme di rodaggio, saranno rodate in base alle istruzioni del fabbricante concordate con il servizio tecnico.

2.1.4.   Se viene usato un sistema di raffreddamento ad aria, la velocità del flusso dell'aria sul freno deve essere:

vair = 0,33 v

dove:

v

=

velocità di prova del veicolo all'inizio della frenatura.

2.1.5.   Il dispositivo di azionamento di cui dispone il freno deve corrispondere a quello in dotazione al veicolo.

3.   PROVE E REQUISITI

3.1.   Prova di tipo-0

Partendo da una velocità iniziale di 60 km/h e con una temperatura dei freni ≤ 100 °C all'inizio di ogni azionamento, effettuare almeno sei azionamenti del freno consecutivi incrementando gradualmente la pressione di linea o la forza di azionamento fino a raggiungere la pressione massima di linea oppure una decelerazione di 6 m/s2. Ripetere l'ultimo azionamento del freno partendo da una velocità iniziale di 40 km/h.

3.2.   Prova di tipo-I

3.2.1.   Procedura di riscaldamento

Il freno deve essere riscaldato frenando in modo continuativo in conformità ai requisiti dell'allegato 4, punto 1.5.2, del regolamento n. 13 partendo da una temperatura del rotore dei freni ≤ 100 °C.

3.2.2.   Efficienza a caldo

Terminata la procedura di riscaldamento si misura l'efficienza a caldo partendo da una velocità iniziale di 40 km/h, alle condizioni di cui al punto 3.2.1, con la stessa pressione di linea o la stessa forza di azionamento (le condizioni di temperatura possono essere diverse). La decelerazione media a regime — a freni caldi — non deve essere inferiore al 60 % del valore ottenuto a freni freddi oppure a 3,5 m/s2.

3.3.   Prova di equivalenza per l'efficienza a freddo

Si confronta l'efficienza a freddo dell'insieme di guarnizioni di ricambio per freni e quella dell'insieme di guarnizioni originali per freni comparando i risultati della prova di tipo-0, descritta al punto 3.1.

3.3.1.   La prova di tipo-0 prescritta al punto 3.1 deve effettuata con un set di insiemi di guarnizioni originali per freni.

3.3.2.   L'insieme di guarnizioni di ricambio per freni deve essere considerato in possesso di caratteristiche di efficienza analoghe a quelle dell'insieme di guarnizioni originali per freni se le decelerazioni medie a regime ottenute con la stessa forza di azionamento o la stessa pressione di linea nei due terzi superiori della curva tracciata non si discostano per più del 15 % da quelle ottenute con l'insieme originale di guarnizioni per freni.


ALLEGATO 6

REQUISITI RELATIVI AGLI INSIEMI DI GUARNIZIONI DI RICAMBIO PER FRENI E ALLE GUARNIZIONI PER FRENI A TAMBURO DESTINATI AI VEICOLI DELLE CATEGORIE O3 E O4

1.   CONDIZIONI DI PROVA

Le prove indicate nel presente allegato possono essere eseguite su un veicolo di prova o, in alternativa, su un banco dinamometrico inerziale oppure su un banco di prova a rulli alle stesse condizioni di cui al regolamento n. 13, allegato 11, appendice 2, punti da 3.1 a 3.4.

Le guarnizioni per freni presentate per la prova devono essere montate sui rispettivi freni e, finché non si disporrà di una procedura uniforme di rodaggio, saranno rodate in base alle istruzioni del fabbricante concordate con il servizio tecnico.

2.   PROVE E REQUISITI

2.1.   Conformità all'allegato 11 del regolamento n. 13

I freni devono essere sottoposti a prova in conformità ai requisiti dell'allegato 11, appendice 2, punto 3.5, del regolamento n. 13.

2.1.1.   I risultati devono essere registrati come stabilito dell'allegato 11, appendice 3 del regolamento n. 13.

2.1.2.   Deve essere effettuata una comparazione tra questi risultati e quelli ottenuti con i gruppi originali di guarnizioni per freni o con le guarnizioni originali per freni a tamburo nelle stesse condizioni.

2.1.3.   L'efficienza a caldo, ottenuta applicando la stessa coppia all'insieme di guarnizioni di ricambio per freni o alla guarnizione di ricambio per freni a tamburo nella prova di tipo-I o nella prova di tipo-III (a seconda dei casi), deve essere:

a)

pari o superiore all'efficienza a caldo dell'insieme di guarnizioni originali per freni o della guarnizione originale per freni a tamburo, o

b)

pari ad almeno il 90 % dell'efficienza a freddo dell'insieme di guarnizioni di ricambio per freni o della guarnizione di ricambio per freni a tamburo.

La corrispondente corsa dell'attuatore non deve essere ≥ 110 % del valore ottenuto con l'insieme di guarnizioni originali per freni o con la guarnizione originale per freni a tamburo e non deve superare il valore sp definito all'allegato 11, appendice 2, punto 2, del regolamento n. 13. Nel caso in cui l'insieme di guarnizioni originali per freni o la guarnizione originale per freni a tamburo siano stati sottoposti a prova in base ai requisiti della prova di tipo II, all'insieme di guarnizioni di ricambio per freni o alla guarnizione di ricambio per freni a tamburo si applicano i requisiti minimi dell'allegato 4, punto 1.7.2, del regolamento n. 13 (prova di tipo III).

2.2.   Prova di equivalenza dell'efficienza a freddo (tipo-0)

2.2.1.   In base alle condizioni di cui punto 1 del presente allegato e partendo da una velocità iniziale di 60 km/h con temperatura dei freni ≤ 100 °C effettuare sei azionamenti del freno con incrementi graduali della forza applicata sul comando o della pressione di linea fino a 6,5 bar o al raggiungimento di una decelerazione di 6 m/s2.

2.2.2.   Per ogni frenata, registrare e tracciare un grafico della forza applicata sul comando o della pressione di linea e della coppia frenante media o della decelerazione media a regime.

2.2.3.   Comparare i risultati con quelli ottenuti con gli insiemi di guarnizioni originali per freni o con le guarnizioni originali per freni a tamburo alle stesse condizioni di prova.

2.2.4.   L'insieme di guarnizioni di ricambio per freni o la guarnizione di ricambio per freni a tamburo deve essere considerato in possesso di caratteristiche di efficienza analoghe a quelle dell'insieme di guarnizioni originali per freni o della guarnizione originale per freni a tamburo se le decelerazioni medie a regime ottenute con la stessa forza in ingresso o con la stessa pressione di linea nei due terzi superiori della curva tracciata rientrano tra – 5 % e + 15 % di quelle ottenute con l'insieme di guarnizioni originali per freni o con la guarnizione originale per freni a tamburo.


ALLEGATO 7

REQUISITI RELATIVI AGLI INSIEMI DI GUARNIZIONI DI RICAMBIO PER FRENI PER I VEICOLI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA L

1.   CONDIZIONI DI PROVA

1.1.   Un veicolo rappresentativo del/dei tipo/i per il/i quale/i si chiede l'omologazione dell'insieme di guarnizioni di ricambio per freni deve essere dotato di insiemi di guarnizioni per freni del tipo per il quale si chiede l'omologazione e munito della strumentazione necessaria alle prove di frenata prescritte dal regolamento n. 78.

1.2.   Gli insiemi di guarnizioni per freni presentati per la prova devono essere montati sui freni in questione e, fino a quando non sarà stabilita una procedura uniforme di rodaggio, devono essere rodati in base alle istruzioni del fabbricante concordate con il servizio tecnico.

1.3.   In caso di insiemi di guarnizioni per freni destinati a veicoli dotati di un sistema di frenatura combinata ai sensi del punto 2.9 del regolamento n. 78, deve essere provata la combinazione (o le combinazioni) di insiemi di guarnizioni per freni destinati all'asse anteriore e posteriore oggetto dell'omologazione.

La combinazione può consistere in insiemi di guarnizioni di ricambio per freni per entrambi gli assi e/o in un insieme di guarnizioni di ricambio per freni destinato a un asse con un insieme di guarnizioni originali per freni destinato all'altro asse.

2.   PROVE E REQUISITI

2.1.   Conformità al regolamento n. 78

2.1.1.   Il sistema di frenatura del veicolo deve essere sottoposto a prova in conformità ai requisiti relativi alla categoria di veicoli in questione (L1, L2, L3, L4 o L5) indicati nell'allegato 3, punto 1 regolamento n. 78. I requisiti o le prove applicabili sono i seguenti.

2.1.1.1.   Prova di tipo 0 a motore disinnestato

La prova va eseguita solo a veicolo carico. Effettuare almeno sei azionamenti del freno con incrementi graduali della forza applicata sul comando o della pressione di linea fino a bloccare le ruote o fino al raggiungimento di una decelerazione di 6 m/s2 o della forza massima consentita sul comando.

2.1.1.2.   Prova di tipo-0 a motore innestato

Si applica solo ai veicoli appartenenti alle categorie L3, L4 e L5.

2.1.1.3.   Prova di tipo-0 a freni bagnati

Non si applica ai veicoli appartenenti alla categoria L5 né nei casi in cui freni a tamburo o freni a disco completamente integrati siano esentati da tale prova durante l'omologazione a norma del regolamento n. 78.

2.1.1.4.   Prova di tipo-I

Si applica solo ai veicoli appartenenti alle categorie L3, L4 e L5.

2.1.2.   Il veicolo deve soddisfare tutte le prescrizioni di cui all'allegato 3, punto 2, regolamento n. 78 per la categoria di veicoli considerata.

2.2.   Requisiti aggiuntivi

2.2.1.   Prova di equivalenza per l'efficienza a freddo

Si confronta l'efficienza a freddo dell'insieme di guarnizioni di ricambio per freni e quella dell'insieme di guarnizioni originali per freni comparando i risultati della prova di tipo-0 descritta al punto 2.1.1.1.

2.2.1.1.   La prova di tipo-0 prescritta al punto 2.1.1.1 deve essere effettuata con un set dell'insieme di guarnizioni originali per freni.

2.2.1.2.   L'insieme di guarnizioni di ricambio per freni deve essere considerato in possesso di caratteristiche di efficienza analoghe a quelle dell'insieme di guarnizioni originali per freni se le decelerazioni medie a regime ottenute con la stessa pressione di linea nei due terzi superiori della curva tracciata non si discostano per più del 15 % da quelle ottenute con l'insieme di guarnizioni originali per freni.

2.2.2.   Prova di sensibilità alla velocità

Questa prova si applica unicamente ai veicoli appartenenti alle categorie L3, L4 e L5 e deve essere effettuata a veicolo carico e alle condizioni della prova di tipo-0, con motore disinnestato. Tuttavia, le velocità di prova sono diverse.

2.2.2.1.   A partire dai risultati della prova di tipo-0 descritta al punto 2.1.1.1, calcolare la forza applicata sul comando o la pressione di linea corrispondente alla decelerazione media minima a regime, richiesta per la categoria di veicoli considerata.

2.2.2.2.   Utilizzando la forza applicata sul comando o la pressione di linea calcolata al punto 2.2.2.1 e a una temperatura iniziale dei freni ≤ 100 °C, effettuare 3 azionamenti del freno partendo da ciascuna delle seguenti velocità:

40 km/h, 80 km/h e 120 km/h (se vmax ≥ 130 km/h).

2.2.2.3.   Per ciascun gruppo, calcolare la media dei risultati ottenuti con le tre frenate e tracciare un grafico della velocità rispetto alla corrispondente decelerazione media a regime.

2.2.2.4.   Le decelerazioni medie a regime registrate per le velocità più elevate non si devono scostare per più del 15 % da quelle registrate per le velocità più basse.


ALLEGATO 7a

CRITERI PER LA DEFINIZIONE DI GRUPPI DI INSIEMI DI GUARNIZIONI PER FRENI PER I VEICOLI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA L

1.   CRITERI DI RAGGRUPPAMENTO

Il raggruppamento viene effettuato secondo il seguente approccio:

a)

secondo il singolo materiale di attrito della guarnizione per freni;

b)

in base all'area del materiale di attrito dell'insieme di guarnizioni per freni azionato dal pistone/dai pistoni di un solo lato delle pinze dei freni.

L'area materiale di attrito si riferisce a tutta l'area racchiusa all'interno del perimetro delle guarnizioni per freni (cfr. area reticolata in rosso, figura 1), escludendo quindi la presenza di eventuali scanalature e/o smussature:

Figura 1

Image

Sono previsti 3 gruppi di aree, come illustrato nella tabella 1:

Tabella 1

Gruppo

Area della guarnizione per freni

[cm2]

A

≤ 15

B

> 15 ≤ 22

C

> 22

2.   PROCEDURA PER LA SELEZIONE DELL'INSIEME DI GUARNIZIONI PER FRENI RAPPRESENTATIVO DEL GRUPPO DA OMOLOGARE

L'insieme di guarnizioni per freni da omologare è definito secondo i seguenti criteri:

a)

scelta del materiale di attrito da omologare;

b)

verifica delle applicazioni del materiale di attrito scelto;

c)

definizione dell'area degli insiemi di guarnizioni per freni selezionati conformemente alla tabella 1 e classificazione in gruppi A – B – C;

d)

Per ciascun gruppo, selezione le condizioni di applicazione più gravose, in base al valore più alto dell'indice Ep (energia cinetica per area di guarnizione per freni), nel modo seguente:

Ep = Formula × M × p × (V × c)2/(S × qp)

dove:

Ep

=

indice di energia cinetica [kJ/cm2]

M

=

peso lordo del veicolo [kg]

p

=

percentuale di ripartizione del peso del veicolo:

a)

per il sistema di frenatura anteriore:

i)

75 % nel caso di un disco per freni

ii)

37,5 % nel caso di due dischi per freni

b)

per il sistema di frenatura posteriore:

i)

50 %

V

=

velocità massima del veicolo [m/s]

c

=

coefficiente di correzione della velocità:

c)

per il sistema di frenatura anteriore: 0,8

d)

per il sistema di frenatura posteriore: variabile in base al diametro del disco del freno:

i)

0,5 per Ø ≤ 245 [mm]

ii)

0,6 per Ø > 245 < 280 [mm]

iii)

0,75 per Ø ≥ 280 [mm]

S

=

area della guarnizione per freni definita nella tabella 1 [cm2]

qp

=

numero di pastiglie in una pinza.

3.   ESTENSIONE DELL'OMOLOGAZIONE PER LA NUOVA DOMANDA

Per le nuove domande che saranno inserite in un gruppo esistente, è consentito un aumento del 10 % dell'indice di energia cinetica massimo (Ep = energia cinetica [kJ/cm2]) con riferimento al valore utilizzato per l'omologazione dell'insieme di guarnizioni per freni del gruppo di riferimento.


ALLEGATO 8

PRESCRIZIONI TECNICHE PER GLI INSIEMI DI GUARNIZIONI DI RICAMBIO PER FRENI DESTINATE A ESSERE UTILIZZATE IN SISTEMI DI FRENATURA DI STAZIONAMENTO SEPARATI, INDIPENDENTI DAL SISTEMA DI FRENATURA DI SERVIZIO DEL VEICOLO

1.   CONFORMITÀ AL REGOLAMENTO N. 13 O N. 13-H

La conformità ai requisiti del regolamento n. 13 o n. 13-H deve essere dimostrata con una prova su un veicolo.

1.1.   Prova del veicolo

Un veicolo, rappresentativo del/dei tipo/i per il/i quale/i si chiede l'omologazione dell'insieme di ricambio di guarnizioni per freni, deve essere munito degli insiemi di guarnizioni di ricambio per freni del tipo per cui si chiede l'omologazione e deve essere dotato della strumentazione necessaria per le prove di frenatura prescritte dai regolamenti n. 13 e n. 13-H, a seconda dei casi. Il veicolo deve essere a pieno carico. Le guarnizioni per freni presentate per la prova devono essere montate sui rispettivi freni e non devono essere rodate.

1.2.   Il sistema di frenatura di stazionamento del veicolo deve essere sottoposto a prova in conformità ai pertinenti requisiti di cui all'allegato 4, punto 2.3, del regolamento n. 13 o all'allegato 3, punto 2.3, del regolamento n. 13-H a seconda dei casi, prendendo in considerazione l'omologazione originale del sistema.


ALLEGATO 9

ALTRE PROCEDURE PARTICOLARI CHE DISCIPLINANO LA CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

PARTE A

Determinazione del comportamento all'attrito delle guarnizioni per freni mediante prova al banco

1.   INTRODUZIONE

La parte A si applica a un insieme di guarnizioni di ricambio per freni o a una guarnizione di ricambio per freni a tamburo, omologata a norma del presente regolamento.

1.1.   I campioni di insiemi di guarnizioni di ricambio per freni devono essere sottoposti a prova su un banco in grado di creare le condizioni di prova e di applicare le procedure di prova descritte nel presente allegato.

1.2.   I risultati della prova devono essere analizzati al fine di determinare il comportamento all'attrito dei campioni.

1.3.   Il comportamento all'attrito dei campioni deve essere comparato per verificarne la conformità alla norma registrata per un tipo di insieme di guarnizioni di ricambio per freni.

2.   INSIEMI DI GUARNIZIONI DI RICAMBIO PER FRENI PER I VEICOLI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE M1, M2, N1, O1, O2, E L

2.1.   Apparecchiatura

2.1.1.   Sul banco di prova deve poter essere montato e azionato un freno di dimensioni normali, simile a quelli montati sull'asse del veicolo usato per le prove di omologazione di cui al punto 5 del presente regolamento.

2.1.2.   La velocità di rotazione del disco o del tamburo deve essere pari a 660 ± 10 1/min (1) senza carico e non deve scendere al di sotto di 600 1/min a pieno carico.

2.1.3.   I cicli di prova e gli azionamenti del freno durante questi ultimi devono essere regolabili e automatici.

2.1.4.   La coppia in uscita o la pressione del freno (metodo a coppia costante) e la temperatura delle superfici operative devono essere registrate.

2.1.5.   Si deve provvedere a indirizzare sul freno un getto d'aria di raffreddamento della portata di 600 ± 60 m3/h.

2.2.   Procedura di prova

2.2.1.   Preparazione dei campioni

La sequenza di rodaggio del fabbricante deve garantire, per gli insiemi di pastiglie, una superficie minima di contatto dell'80 % e non superare una temperatura di superficie di 300 °C e, per gli insiemi di ganasce primarie, una superficie minima di contatto del 70 % senza superare una temperatura di superficie di 200 °C.

2.2.2.   Sequenza di prova

La sequenza di prova prevede un numero di cicli di frenatura consecutivi ciascuno comprendente X intervalli nei quali si avranno 5 secondi di azionamento del freno seguiti da 10 secondi di rilascio del freno.

Si può ricorrere a uno dei due metodi che seguono.

2.2.2.1.   Sequenza di prova a pressione costante

2.2.2.1.1.   Insiemi di pastiglie

La pressione idraulica p sotto il/i pistone/i della pinza deve essere costante, secondo la formula:

Formula

Md

=

150 Nm per Ak ≤ 18,1 cm2

Md

=

300 Nm per Ak > 18,1 cm2

Ak

=

area del pistone (dei pistoni) della pinza

rw

=

raggio effettivo del disco

N. del ciclo

Numero di azionamenti del freno (X)

Temperatura iniziale del rotore (°C)

Temperatura massima del rotore (°C)

Raffreddamento forzato

1

1 × 10

≤ 60

non definita

no

2-6

5 × 10

100

non definita (350) (2)

no

7

1 × 10

100

non definita

2.2.2.1.2.   Insiemi di ganasce

La pressione media di contatto in corrispondenza della superficie utile della guarnizione per freni deve essere costante a 22 ± 6N/cm2 calcolata per un freno statico non assistito.

N. del ciclo

Numero di azionamenti del freno (X)

Temperatura iniziale del rotore (°C)

Temperatura massima del rotore (°C)

Raffreddamento forzato

1

1 × 10

≤ 60

200

2

1 × 10

100

non definita

no

3

1 × 10

100

200

4

1 × 10

100

non definita

no

2.2.2.2.   Sequenza di prova a coppia costante

Questo metodo si applica solo agli insiemi di pastiglie. La coppia frenante deve essere costante con una tolleranza di ± 5 % e regolata in modo da garantire le temperature massime del rotore del freno indicate nella tabella seguente.

N. del ciclo

Numero di azionamenti del freno (X)

Temperatura iniziale del rotore (°C)

Temperatura massima del rotore (°C)

Raffreddamento forzato

1

1 × 5

≤ 60

300-350 (200-250) (3)

no

2-4

3 × 5

100

300-350 (200-250)

no

5

1 × 10

100

500-600 (300-350)

no

6-9

4 × 5

100

300-350 (200-250)

no

10

1 × 10

100

500-600 (300-350)

no

11-13

3 × 5

100

300-350 (200-250)

no

14

1 × 5

≤ 60

300-350 (200-250)

no

2.3.   Valutazione dei risultati della prova

Il comportamento all'attrito si calcola a partire dai valori della coppia frenante registrati in momenti precisi della sequenza di prova. Se il fattore di frenata è costante, come in un freno a disco, la coppia frenante può essere direttamente interpretata come coefficiente di attrito.

2.3.1.   Insiemi di pastiglie

2.3.1.1.   Il coefficiente operazionale di attrito (μop) è la media dei valori registrati nel corso dei cicli da due a sette (metodo con pressione costante) o dei cicli 2-4, 6-9 e 11-13 (metodo con coppia costante); la rilevazione viene effettuata un secondo dopo l'inizio del primo azionamento del freno durante ciascun ciclo.

2.3.1.2.   Il coefficiente massimo di attrito (μmax) è il valore massimo registrato nel corso di tutti i cicli.

2.3.1.3.   Il coefficiente minimo di attrito (μmin) è il valore minimo registrato nel corso di tutti i cicli.

2.3.2.   Insiemi di ganasce

2.3.2.1.   La coppia media (Mmean) è data dalla media dei valori massimo e minimo della coppia frenante registrati durante il quinto azionamento del freno del ciclo uno e tre.

2.3.2.2.   La coppia a caldo (Mhot) è la coppia frenante minima registrata nel corso dei cicli due e quattro. Se, durante questi cicli, la temperatura supera i 300 °C, si considera Mhot il valore rilevato a 300 °C.

2.4.   Criteri di accettabilità

2.4.1.   Con ogni domanda di omologazione di un tipo di insieme di guarnizioni per freni devono essere presentati:

2.4.1.1.

per gli insiemi di pastiglie, i valori di μop, μmin, μmax;

2.4.1.2.

per gli insiemi di ganasce, i valori di Mmean e Mhot.

2.4.2.   Durante la produzione di un tipo omologato di insieme di guarnizioni per freni, i campioni di prova devono dare valori conformi ai valori registrati a norma del punto 2.4.1 del presente allegato con le seguenti tolleranze:

2.4.2.1.

per le pastiglie per freni a disco:

 

μοp ± 15 % del valore registrato;

 

μmin ≥ valore registrato;

 

μmax ≤ valore registrato;

2.4.2.2.

per le guarnizioni per freni a tamburo a un solo cilindro («simplex»):

 

Mmean ± 20 % del valore registrato;

 

Mhot ≥ valore registrato.

3.   INSIEMI DI GUARNIZIONI PER FRENI E GUARNIZIONI PER FRENI A TAMBURO PER I VEICOLI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE M3, N2, N3, O3, E O4

3.1.   Apparecchiatura

3.1.1.   Montare sul banco un freno a disco del tipo a pinza fissa con un diametro del cilindro di 60 mm e un disco pieno (non ventilato) del diametro di 278 ± 2 mm e spesso 12 mm ± 0,5 mm. Applicare alla piastra di sostegno un pezzo rettangolare del materiale di attrito della superficie di 44 cm2 ± 0,5 cm2 e spesso almeno 6 mm.

3.1.2.   La velocità di rotazione del disco deve essere di 660 ± 10 1/min senza carico e non deve scendere sotto 600 1/min a pieno carico.

3.1.3.   La pressione media di contatto in corrispondenza della superficie utile della guarnizione per freni deve essere costante a 75 N/cm2 ± 10 N/cm2.

3.1.4.   I cicli di prova e gli azionamenti del freno durante questi ultimi devono essere regolabili e automatici.

3.1.5.   La coppia in uscita e la temperatura delle superfici operative devono essere registrate.

3.1.6.   Si deve provvedere a indirizzare sul freno un getto d'aria di raffreddamento della portata di 600 ± 60 m3/h.

3.2.   Procedura di prova

3.2.1.   Preparazione dei campioni

La procedura di rodaggio del fabbricante deve garantire una superficie minima di contatto dell'80 % e non superare una temperatura di superficie di 200 °C.

3.2.2.   Sequenza di prova

La procedura di prova prevede un numero di cicli di frenatura consecutivi nei quali il freno è azionato X volte per 5 secondi e rilasciato per 10 secondi.

N. del ciclo

Numero di azionamenti del freno (X)

Temperatura iniziale del rotore (°C)

Raffreddamento forzato

1

5

100

2

5

in aumento ≤ 200

no

3

5

200

no

4

5

in aumento ≤ 300

no

5

5

300

no

6

3

250

7

3

200

8

3

150

9

10

100

10

5

in aumento ≤ 300

no

11

5

300

no

3.3.   Valutazione dei risultati della prova

Il comportamento all'attrito è determinato a partire dai valori della coppia frenante registrati in cicli selezionati della sequenza di prova. La coppia frenante deve essere trasformata in coefficiente di attrito μ.

Il valore μ di ogni azionamento del freno deve essere calcolato come valore medio dei 5 secondi di azionamento.

3.3.1.   Il coefficiente operazionale di attrito μοp1 è il valore medio di μ registrato per gli azionamenti del freno nei cicli 1 e μοp2 è il valore medio di μ registrato per gli azionamenti del freno nel ciclo 9.

3.3.2.   Il coefficiente massimo di attrito μmax è il valore massimo di μ registrato in un azionamento del freno durante i cicli da 1 a 11 compresi.

3.3.3.   Il coefficiente minimo di attrito μmin è il valore minimo di μ registrato in un azionamento del freno durante i cicli da 1 a 11 compresi.

3.4.   Criteri di accettabilità

3.4.1.   Con ogni domanda di omologazione di un tipo di insieme di guarnizioni di ricambio per freni o di un tipo di guarnizione di ricambio per freni a tamburo devono essere presentati i valori di μοp1, μοp2, μmin e μmax.

3.4.2.   Durante la produzione di un tipo omologato di insieme di guarnizioni di ricambio per freni, o di guarnizione di ricambio per freni a tamburo, i campioni di prova devono dare valori conformi ai valori registrati a norma del punto 3.4.1 del presente allegato con le seguenti tolleranze:

 

μop1, μop2 ± 15 % del valore registrato;

 

μmin ≥ valore registrato;

 

μmax ≤ valore registrato.

PARTE B

CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE DI DISCHI E TAMBURI PER FRENI IN GHISA

1.   INTRODUZIONE

La parte B si applica a dischi e tamburi di ricambio per freni omologati a norma del presente regolamento.

2.   REQUISITI

La conformità della produzione deve essere dimostrata mediante controlli regolari e conservando una documentazione almeno su quanto segue.

2.1.   Composizione chimica

2.2.   Microstruttura

La microstruttura deve essere caratterizzata in conformità alla norma ISO 945-1:2006:

a)

descrizione della composizione della matrice;

b)

descrizione della forma, della distribuzione e della granulometria delle particelle di grafite.

2.3.   Proprietà meccaniche:

a)

resistenza alla trazione misurata in conformità alla norma ISO 6892:1998;

b)

durezza di Brinell misurata in conformità alla norma ISO 6506-1:2005.

Le misure vanno in ogni caso effettuate su campioni prelevati da un effettivo disco o tamburo per freni.

2.4.   Caratteristiche geometriche

Dischi per freni:

a)

variazione dello spessore;

b)

bordo della superficie di attrito;

c)

rugosità della superficie di attrito;

d)

variazione dello spessore delle pareti laterali (solo per dischi ventilati).

Tamburi per freni:

a)

ovalizzazione

b)

rugosità della superficie di attrito.

2.5.   Criteri di accettabilità

Con ogni domanda di omologazione di un disco o di un tamburo di ricambio per freni devono essere presentate le caratteristiche di produzione, comprendenti:

a)

composizione chimica e ambito di applicazione ammesso o, se del caso, valore massimo di ciascun elemento;

b)

microstruttura, di cui al punto 2.2;

c)

proprietà meccaniche di cui al punto 2.3 e ambito di applicazione ammesso o, se del caso, loro valore minimo.

Durante la produzione normale di un disco o di un tamburo di ricambio per freni omologato, deve essere comprovata la conformità della produzione a tali specifiche registrate.

Nel caso delle caratteristiche geometriche non devono essere superati i valori prescritti al punto 5.3.4.1.1 per i dischi per freni e al punto 5.3.4.1.2 per i tamburi per freni.

2.6.   Documentazione

La documentazione allegata deve contenere i valori minimi e massimi ammessi dal fabbricante.

2.7.   Frequenza della prova

Le misurazioni prescritte nel presente allegato devono essere effettuate per ciascun lotto di produzione.

PARTE C

CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE PER DISCHI PER FRENI IN ACCIAIO INOSSIDABILE MARTENSITICO

1.   INTRODUZIONE

La parte C si applica a dischi di ricambio per freni omologati a norma del presente regolamento.

2.   REQUISITI

La conformità della produzione deve essere dimostrata mediante controlli regolari e conservando una documentazione almeno su quanto segue.

2.1.   Composizione chimica

2.2.   Proprietà meccaniche:

durezza di Brinell misurata in conformità alla norma ISO 6508-1:2005.

Le misure vanno in ogni caso effettuate su campioni prelevati da un effettivo disco o tamburo per freni.

2.3.   Caratteristiche geometriche

Dischi per freni:

a)

variazione dello spessore;

b)

bordo della superficie di attrito;

c)

rugosità della superficie di attrito.

2.4.   Criteri di accettabilità

Con ogni domanda di omologazione di un disco o di un tamburo di ricambio per freni devono essere presentate le caratteristiche di produzione, comprendenti:

a)

composizione chimica e ambito di applicazione ammesso o, se del caso, valore massimo di ciascun elemento;

b)

proprietà meccaniche di cui al punto 2.3 e ambito di applicazione ammesso o, se del caso, loro valore minimo.

Durante la produzione normale di un disco o di un tamburo di ricambio per freni omologato, deve essere comprovata la conformità della produzione a tali specifiche registrate.

Nel caso delle caratteristiche geometriche, non devono essere superati i valori prescritti al punto 5.3.4.1.1 per i dischi per freni.

2.5.   Documentazione

La documentazione allegata deve contenere i valori minimi e massimi ammessi dal fabbricante.

2.6.   Frequenza della prova

Le misurazioni prescritte nel presente allegato devono essere effettuate per ciascun lotto di produzione.


(1)  Nel caso di veicoli appartenenti alle categorie L1 e L2, è possibile utilizzare una velocità di prova più bassa.

(2)  Nel caso di veicoli appartenenti alla categoria L, la temperatura deve essere limitata a 350 °C. Se necessario il numero di azionamenti del freno per ciclo deve essere ridotto di conseguenza. Tuttavia in questo caso il numero dei cicli deve essere aumentato per mantenere costante il numero di azionamenti del freno.

(3)  I valori tra parentesi sono riferiti ai veicoli appartenenti alla categoria L.


ALLEGATO 10

ILLUSTRAZIONI

1.   Tipi di dischi per freni per veicoli appartenenti alle categorie M, N E O (esempi)

Tipo piatto

Image

Tipo a cilindro

Image

Tipo a pistoncino (pot)

Image

Tipo a cono

Image

Tipo a doppia flangia

Image

B

Diametro dei fori per i bulloni di fissaggio (o dimensione della filettatura nel caso di fori filettati)

D

Diametro esterno del disco

F(i)

Diametro interno della superficie di attrito (lato interno)

F(o)

Diametro interno della superficie di attrito (lato esterno)

H

Spessore della flangia di montaggio

L(k)

Larghezza del canale di raffreddamento (ventilazione)

S(new)

Spessore (nominale) del disco

S(min)

Spessore del disco (spessore minimo ammesso di usura)

T(i)

Diametro interno (diametro della spina di fissaggio)

T(k)

Numero «x» di fori per i bulloni di fissaggio e diametro interasse

T(t)

Lunghezza complessiva del disco

2.   Tamburi per freni per veicoli appartenenti alle categorie M, N e O (esempi)

Image

A

Diametro interno del tamburo

B

Larghezza della superficie di attrito

C

Numero «x» di fori per i bulloni di fissaggio e diametro interasse

D

Diametro della spina di fissaggio

E

Larghezza esterna del tamburo

F

Spessore della flangia di montaggio

G

Diametro esterno del tamburo

H

Diametro dell'alloggiamento

I

Diametro dei fori per i bulloni di fissaggio

3.   Tipi di dischi per freni per veicoli appartenenti alle categorie L1, L2, L3, L4 e L5 (esempi)

Tipo in pezzo unico: disco del freno con superficie frenante e campana in un pezzo unico e, pertanto, dello stesso materiale

Image

Tipo fisso composito: disco del freno con pista frenante in acciaio, mentre la campana è fatta di un altro materiale, generalmente alluminio; i due componenti sono uniti saldamente mediante un collegamento a vite o a rivetti.

Image

Tipo flottante: disco del freno con pista frenante radialmente libera rispetto alla campana, al fine di consentirne l'espansione termica.

Image

B

Diametro dei fori per i bulloni di fissaggio (o dimensione della filettatura nel caso di fori filettati)

D

Diametro esterno del disco

F(i)

Diametro interno della superficie di attrito (lato interno)

F(o)

Diametro interno della superficie di attrito (lato esterno)

H

Spessore della flangia di montaggio

S(new)

Spessore (nominale) del disco

S(min)

Spessore del disco (spessore minimo ammesso di usura)

T(i)

Diametro interno (diametro della spina di fissaggio)

T(k)

Numero «x» di fori per i bulloni di fissaggio e diametro interasse

T(t)

Lunghezza complessiva del disco


ALLEGATO 11

REQUISITI RELATIVI A DISCHI O TAMBURI DI RICAMBIO PER FRENI PER I VEICOLI DELLE CATEGORIE M E N

1.   PANORAMICA DELLE PROVE

Le prove prescritte al punto 5.3 del presente regolamento sono le seguenti, in base alla categoria del veicolo.

Tabella A11/1 A

Veicoli appartenenti alle categorie M1, N1

 

Prova del veicolo

Prova alternativa al banco dinamometrico

Prove di efficienza in conformità al regolamento n. 13 o n. 13-H

2.2.1.

Tipo 0, motore disinnestato

3.4.1.

Tipo 0 (simulazione motore disinnestato)

2.2.2.

Tipo 0, motore innestato

3.4.4.

Simulazione prove freni tipo 0, motore innestato

Velocità e carico come per la voce 2.2.2.

2.2.3.

Tipo I

3.4.2.

Tipo I

2.3.

Sistema di frenatura di stazionamento (ove applicabile)

Prova di comparazione con la parte originale

2.4.

Prova delle proprietà dinamiche di attrito (prova di comparazione effettuata sui singoli assi)

3.5.

Prova delle proprietà dinamiche di attrito (prova di comparazione effettuata sul singolo freno ruota)

Prove di integrità

Nessuna prova del veicolo – uso della prova al banco dinamometrico

4.1.

Dischi per freni

4.1.1.

Prova di fatica termica per dischi per freni

4.1.2.

Prova di carico elevato per dischi per freni

4.2.

Tamburi per freni

4.2.1.

Prova di fatica termica per tamburi per freni

4.2.2.

Prova di carico elevato per tamburi per freni


Tabella A11/1B

Veicoli appartenenti alle categorie M2, M3, N2, N3

 

Prova del veicolo

Prova alternativa al banco dinamometrico

Prove di efficienza in conformità al regolamento n. 13

2.2.1.

Tipo 0, motore disinnestato

3.4.1.

Tipo 0

2.2.3.

Tipo I

3.4.2.

Tipo I

2.2.4.

Tipo II

3.4.3.

Tipo II

2.3.

Sistema di frenatura di stazionamento (se necessario)

Prova di comparazione con la parte originale

2.4.

Prova delle proprietà dinamiche di attrito (prova di comparazione effettuata sui singoli assi)

3.5.

Prova delle proprietà dinamiche di attrito (prova di comparazione effettuata sul singolo freno ruota)

Prove di integrità

Nessuna prova del veicolo — uso della prova al banco dinamometrico

4.1.

Dischi per freni

4.1.1.

Fatica termica

4.1.2.

Prova di carico elevato

4.2.

Tamburi per freni

4.2.1.

Fatica termica

4.2.2.

Prova di carico elevato

2.   VERIFICA DEI REQUISITI DI PROVA DEL VEICOLO

2.1.   Veicolo di prova

Un veicolo rappresentativo del gruppo di prova prescelto (cfr. definizione al punto 5.3.6 del presente regolamento) per il quale vengono richiesti un'omologazione o una relazione di prova per un disco/tamburo di ricambio per freni deve essere dotato di detto disco/tamburo di ricambio per freni e dei dispositivi di prova dei freni conformemente alle disposizioni del regolamento n. 13 o n. 13-H.

Il disco/tamburo di ricambio per freni deve essere montato sull'asse interessato insieme alla relativa guarnizione per freni, omologata a norma del regolamento n. 13, n. 13-H o n. 90, reperibile presso il costruttore del veicolo o fabbricante dell'asse.

In assenza di una procedura uniforme che stabilisca le modalità di frenatura, la prova deve essere effettuata previo accordo con il servizio tecnico. Tutte le prove descritte di seguito devono essere effettuate su freni rodati.

Lo stesso programma di rodaggio deve essere utilizzato sia per i dischi e tamburi di ricambio per freni sia per quelli originali.

2.2.   Sistema di frenatura di servizio

2.2.1.   Prove freni di tipo 0 con motore disinnestato, veicolo carico

Questa prova deve essere effettuata a norma dell'allegato 4, punto 1.4.2, del regolamento n. 13 o dell'allegato 3, punto 1.4.2, del regolamento n. 13-H.

2.2.2.   Prove freni di tipo 0 con motore innestato, veicolo scarico e veicolo carico

Questa prova deve essere effettuata a norma dell'allegato 4, punto 1.4.3 (prova supplementare relativa al comportamento del veicolo in caso di frenata ad alta velocità), del regolamento n. 13 o dell'allegato 3, punto 1.4.3, del regolamento n. 13-H.

2.2.3.   Prove freni di tipo I

Questa prova deve essere effettuata a norma dell'allegato 4, punto 1.5.1, del regolamento n. 13 o dell'allegato 3, punto 1.5.1, del regolamento n. 13-H.

Al termine della prova freni di tipo I, l'efficienza a caldo dei freni deve soddisfare quanto prescritto dall'allegato 4, punto 1.5.3, del regolamento n. 13 o dall'allegato 3, punto 1.5.2, del regolamento n. 13-H.

2.2.4.   Prove freni di tipo II

Questa prova deve essere effettuata a norma dell'allegato 4, punto 1.6, del regolamento n. 13.

2.3.   Sistema di frenatura di stazionamento (se necessario)

2.3.1.   Se il sistema di frenatura di servizio e il sistema di frenatura di stazionamento utilizzano una superficie di attrito del disco o del tamburo comune, non occorre effettuare una specifica prova del sistema di frenatura di stazionamento. Con il superamento della prova di tipo 0 a veicolo carico si considerano soddisfatti i requisiti del sistema di frenatura di stazionamento.

2.3.2.   Prova statica su un tratto con una pendenza del 18 % a veicolo carico

2.3.3.   Il veicolo deve soddisfare tutte le prescrizioni pertinenti di cui all'allegato 4, punto 2.3 del regolamento n. 13 o all'allegato 3, punto 2.3, del regolamento n. 13-H applicabili a questa categoria di veicoli.

2.4.   Prova delle proprietà dinamiche di attrito (prova di comparazione effettuata sui singoli assi)

Per questa prova il veicolo deve essere carico e tutti gli azionamenti del freno devono essere effettuati con il motore disinnestato, su una strada piana.

Il sistema di frenatura di servizio del veicolo deve essere munito di un dispositivo che isoli i freni delle ruote anteriori da quelli delle ruote posteriori, in modo che possano essere sempre azionati indipendentemente gli uni dagli altri.

Se la richiesta di omologazione o della relazione di prova riguarda un disco/tamburo di ricambio per i freni delle ruote anteriori, i freni delle ruote posteriori devono restare inattivi per l'intera durata della prova.

Se la richiesta di omologazione o della relazione di prova riguarda un disco/tamburo di ricambio per i freni delle ruote posteriori, i freni delle ruote anteriori devono restare inattivi per l'intera durata della prova.

2.4.1.   Prova di comparazione dell'efficienza a freni freddi

A freni freddi, l'efficienza del disco/tamburo di ricambio per freni deve essere confrontata con la corrispondente parte originale sulla base dei risultati della prova che segue.

2.4.1.1.   Con il disco/tamburo di ricambio per freni, sono effettuati almeno sei azionamenti del freno consecutivi con incremento graduale della forza applicata sul comando o della pressione di frenata fino al bloccaggio delle ruote, o fino a una decelerazione media a regime di 6 m/s2 (M1, M2, N1) o di 3,5 m/s2 (M3, N2, N3) o fino al raggiungimento della forza sul comando o della pressione di linea massima ammessa per questa categoria di veicoli. La velocità iniziale per la prova dei dischi e dei tamburi per freni dell'asse anteriore o posteriore deve essere quella indicata nella tabella che segue.

Tabella A11/2.4.1.1.

Categoria del veicolo

Velocità di prova in km/h

Asse anteriore

Asse posteriore

M1

70

45

M2

50

40

N1

65

50

M3, N2, N3

45

45

Prima di ogni azionamento del freno la temperatura iniziale del disco/tamburo per freni deve essere ≤ 100 °C.

2.4.1.2.   La prova freni descritta al punto 2.4.1.1 deve essere effettuata anche utilizzando il disco/tamburo per freni originale.

2.4.1.3.   Le proprietà dinamiche di attrito del disco/tamburo di ricambio per freni possono essere considerate analoghe a quelle del disco/tamburo per freni originale, purché i valori della decelerazione media a regime alle stesse pressioni di esercizio o applicando le stesse forze sul comando nei due terzi superiori della curva prodotta non si scostino di ± 10 % o di ± 0,4 m/s2 da quelli del disco/tamburo per freni originale.

3.   PROVA AL BANCO DINAMOMETRICO INERZIALE

3.1.   Allestimento del banco dinamometrico

Ai fini della prova, al banco dinamometrico devono essere applicati la pinza per freni o il freno ruota originali del veicolo o dei veicoli in questione. Il banco dinamometrico inerziale deve essere dotato di un dispositivo a coppia costante e di un apparecchio per la registrazione continua della velocità di rotazione, della pressione di frenata, del numero di giri dopo l'inizio della frenata, della coppia frenante, del tempo di frenatura e della temperatura dei dischi/tamburi per freni.

3.2.   Condizioni di prova

3.2.1.   Massa inerziale del banco dinamometrico inerziale

La massa inerziale del banco dinamometrico inerziale deve essere regolata in modo da riprodurre il più fedelmente possibile, con una tolleranza del ± 5 %, il valore teorico previsto corrispondente a quella parte dell'inerzia totale del veicolo frenata dalla ruota in esame. La formula da utilizzare per il calcolo è la seguente:

I = m · rdyn 2

dove:

I

=

inerzia di rotazione (kgm2);

rdyn

=

raggio di rotolamento dinamico dello pneumatico (m);

m

=

massa di prova (parte della massa massima del veicolo frenata dalla ruota in questione) secondo quanto stabilito dal presente regolamento.

3.2.1.1.   Raggio di rotolamento dinamico

Nel calcolo della massa inerziale, si deve tener conto del raggio di rotolamento dinamico (rdyn) dello pneumatico delle dimensioni massime ammesse per il veicolo (o l'asse) considerato.

3.2.1.2.   Massa di prova

La massa di prova per il calcolo della massa inerziale è la seguente:

a)

per la prova dei dischi e dei tamburi per freni degli assi anteriori:

Formula

mveh

=

massa massima ammessa del veicolo

nfront

=

numero di assi anteriori

b)

per la prova dei dischi e dei tamburi per freni degli assi posteriori:

Formula

mveh

=

massa massima ammessa del veicolo

nrear

=

numero di assi posteriori

Tabella A11/3.2.1.2

Categoria del veicolo

Percentuale della massa m da prendere in considerazione

Valore X (asse anteriore)

Valore Y (asse posteriore)

M1

77

32

M2

69

44

N1

66

39

M3, N2, N3

55

55

c)

per la prova di dischi e tamburi per freni di veicoli con più di 2 assi:

m = 0,55 maxle

maxle: massa massima tecnicamente ammessa dell'asse

3.2.2.   La velocità iniziale di rotazione del banco dinamometrico deve corrispondere alla velocità lineare del veicolo a 80 km/h (M1, N1) o a 60 km/h (M2, M3, N2, N3), sulla base della media dei raggi di rotolamento dinamico degli pneumatici delle dimensioni massime e minime ammesse.

3.2.3.   Raffreddamento

Il raffreddamento deve essere effettuato conformemente al punto 3.2.3.1 o 3.2.3.2.

3.2.3.1.   Prova eseguita con una ruota completa (cerchio e pneumatico), montata sulla parte in movimento del freno nello stesso modo in cui sarebbe montata sul veicolo (caso peggiore).

In relazione alle prove di tipo I e di tipo II, durante le fasi di riscaldamento può essere utilizzato un raffreddamento ad aria con velocità e direzione del flusso d'aria che simulino le condizioni reali. La velocità del flusso d'aria deve essere: vAir = 0,33 v

dove:

v

=

velocità di prova del veicolo all'inizio della frenatura.

Negli altri casi non ci sono limitazioni per l'aria di raffreddamento.

L'aria di raffreddamento deve essere a temperatura ambiente.

3.2.3.2.   Prova effettuata senza cerchio

In relazione alle prove di tipo I e di tipo II, durante le fasi di riscaldamento non è ammesso alcun raffreddamento.

Negli altri casi non ci sono limitazioni per l'aria di raffreddamento.

3.2.4.   Preparazione del freno

3.2.4.1.   Freni a disco

La prova è eseguita utilizzando un disco nuovo con insiemi nuovi di guarnizioni per freni omologati a norma del regolamento n. 13, n. 13-H o n. 90 (così come verrebbero montati sul veicolo, rimuovendo ad esempio il grasso protettivo).

3.2.4.2.   Freni a tamburo

La prova è eseguita utilizzando un tamburo nuovo con insiemi nuovi di guarnizioni per freni omologati a norma del regolamento n. 13, n. 13-H o n. 90 (se del caso, previa rimozione del grasso protettivo).

È ammessa la rettifica delle guarnizioni per assicurare un buon contatto tra guarnizione e tamburo.

3.3.   Prova alternativa di efficienza al banco dinamometrico

Tabella A11/3.3.

1a.

Nel caso di veicoli appartenenti alle categorie M1, M2, N1, N3

Cfr. procedura di rodaggio descritta nell'allegato 3, punto 2.2.2.3.

1b.

Nel caso di veicoli appartenenti alle categorie M3, M2, N3

Rodaggio:

100 azionamenti del freno (a disco) o 200 azionamenti del freno (a tamburo)

Ti = 150 °C (disco) o 100 °C (tamburo)

vi = 60 km/h

dm = alternativamente 1 e 2 m/s2

2.

Proprietà dinamiche di attrito (cfr. punto 3.5.1 del presente allegato)

3.

Prova freni di tipo 0, simulazione motore disinnestato (cfr. punto 3.4.1. del presente allegato)

4.

Prova freni di tipo I, cfr. punto 3.4.2 del presente allegato

5.

Nuovo rodaggio:

10 azionamenti del freno (a disco) o 20 azionamenti del freno (a tamburo)

Ti = 150 °C (disco) o 100 °C (tamburo)

vi = 60 km/h,

dm = alternativamente 1 e 2 m/s2

6.

Prova freni di tipo 0, simulazione motore disinnestato (cfr. punto 3.4.1. del presente allegato)

7.

Prova freni di tipo 0, simulazione motore innestato (cfr. punto 3.4.4. del presente allegato)

8.

Nuovo rodaggio: (come al punto 5)

9.

Proprietà dinamiche di attrito (cfr. punto 3.5.1 del presente allegato)

10.

Prova freni di tipo II, ove applicabile (cfr. punto 3.4.3 del presente allegato)

11.

Nuovo rodaggio: (come al punto 5)

 

Le fasi da 12 a 19 sono facoltative (se l'attivazione non è sufficiente)

12.

Prova freni di tipo 0 (cfr. punto 3.4.1 del presente allegato)

13.

Prova freni di tipo I, cfr. punto 3.4.2 del presente allegato

14.

Nuovo rodaggio: (come al punto 5)

15.

Proprietà dinamiche di attrito (cfr. punto 3.5.1 del presente allegato)

16.

Prova freni di tipo 0, simulazione motore innestato (cfr. punto 3.4.4. del presente allegato)

17.

Nuovo rodaggio: (come al punto 5)

18.

Proprietà dinamiche di attrito (cfr. punto 3.5.1 del presente allegato)

19.

Nuovo rodaggio: (come al punto 5)

3.4.   Sistema di frenatura di servizio

3.4.1.   Prova freni di tipo 0 (simulazione motore disinnestato)

Partendo da una velocità di rotazione iniziale equivalente a 100 km/h (M1/N1), o 60 km/h (M2/M3/N2/N3) e a una temperatura dei freni ≤ 100 °C all'inizio di ogni azionamento, effettuare tre azionamenti del freno alla stessa pressione di attuazione del freno, in modo da raggiungere una decelerazione media a regime, compresa la resistenza al rotolamento (cfr. punto 3.4.1.1 del presente allegato) o la coppia frenante media basata sullo spazio di frenata equivalente alla decelerazione media a regime, compresa la resistenza al rotolamento (cfr. punto 3.4.1.1 del presente allegato), pari ad almeno 6,43 m/s2 per i veicoli delle categorie M1/N1 o 5 m/s2 per i veicoli delle categorie M2/M3/N2/N3.

In caso di sistemi di frenatura pneumatici, la pressione dell'attuatore del freno non deve superare la pressione garantita in permanenza dal sistema di frenatura del/i tipo/i di veicolo (per esempio, caduta della pressione del compressore), e la coppia di azionamento del freno (C) non deve essere superiore al valore massimo ammissibile (Cmax) usando la più piccola camera freno del/i tipo/i di veicolo.

L'efficienza a freddo è data dalla media dei tre risultati.

3.4.1.1.   Resistenza al rotolamento

La resistenza al rotolamento è equivalente ad una decelerazione di 0,1 m/s2.

3.4.2.   Prove freni di tipo I

3.4.2.1.   Procedura di riscaldamento

3.4.2.1.1.   In base alla categoria del veicolo, effettuare azionamenti del freno intermittenti e consecutivi in conformità alle condizioni di cui alla seguente tabella. Ciascun azionamento del freno deve essere effettuato in modo da raggiungere una decelerazione costante, compresa la resistenza al rotolamento (cfr. punto 3.4.1.1 del presente allegato), o una coppia frenante costante equivalente alla decelerazione, compresa la resistenza al rotolamento (cfr. punto 3.4.1.1 del presente allegato), pari a 3 m/s2.

Il primo azionamento del freno deve iniziare a una temperatura dei freni ≤ 100 °C.

Categoria del veicolo

v1 [km/h]

v2 [km/h]

Δt [sec]

N

M1

80 % vmax ≤ 120 km/h

0,5 v1

45

15

M2

80 % vmax ≤ 100 km/h

0,5 v1

55

15

N1

80 % vmax ≤ 120 km/h

0,5 v1

45

15

M3/N2/N3

80 % vmax ≤ 60 km/h

0,5 v1

60

20

dove:

v1

=

velocità iniziale, all'inizio della frenatura

v2

=

velocità alla fine della frenatura

vmax

=

velocità massima del veicolo

n

=

numero di azionamenti del freno

Δt

=

durata di un ciclo di frenatura: tempo che intercorre tra l'inizio di un azionamento del freno e l'inizio del successivo.

3.4.2.1.2.   Nel caso dei freni dotati di dispositivi di registrazione automatica dei freni, la registrazione di questi ultimi prima della prova di tipo I di cui sopra deve essere effettuata conformemente alle procedure seguenti, da applicarsi a seconda dei casi.

3.4.2.1.2.1.   Nel caso di freni pneumatici, la registrazione dei freni deve consentire il funzionamento del dispositivo di registrazione automatica. A tale fine, la corsa dell'attuatore deve essere regolata a:

s0 ≥ 1,1 · sre-adjust

(il limite superiore non deve superare un valore raccomandato dal fabbricante)

dove:

sre-adjust

è la corsa di compensazione secondo la specifica del fabbricante del dispositivo di registrazione automatica del freno, vale a dire la corsa a partire dalla quale inizia la compensazione del gioco delle guarnizioni del freno con una pressione nell'attuatore pari al 15 % della pressione di funzionamento del sistema di frenatura ma non inferiore a 100 kPa.

Qualora, d'accordo con il servizio tecnico, la misurazione della corsa dell'attuatore sia ritenuta impraticabile, la regolazione iniziale deve essere concordata con tale servizio tecnico.

Dalla condizione di cui sopra, si deve azionare il freno per 50 volte di seguito con una pressione nell'attuatore pari al 30 % della pressione di funzionamento del sistema di frenatura e comunque non inferiore a 200 kPa. A ciò deve seguire un singolo azionamento del freno con una pressione nell'attuatore ≥ 650 kPa.

3.4.2.1.2.2.   Nel caso di freni a disco a comando idraulico, non si ritiene necessaria alcuna prescrizione relativa alla regolazione.

3.4.2.1.2.3.   Nel caso di freni a tamburo a comando idraulico, la registrazione dei freni deve essere effettuata conformemente alle istruzioni del fabbricante.

3.4.2.2.   Efficienza a caldo

Entro 60 secondi dal completamento della procedura di riscaldamento, si deve procedere alla misurazione dell'efficienza a caldo alle condizioni di velocità e pressione applicate nella prova di tipo 0.

Per i veicoli appartenenti alle categorie M1 e N1 la decelerazione media a regime, compresa la resistenza al rotolamento (cfr. punto 3.4.1.1 del presente allegato) o la coppia frenante media in base allo spazio di frenata equivalente alla decelerazione media a regime, compresa la resistenza al rotolamento (cfr. punto 3.4.1.1 del presente allegato), non deve essere inferiore al 75 % del valore ottenuto con i freni freddi nella prova di tipo 0, né deve essere inferiore a 4,8 m/s2.

Per i veicoli appartenenti alle categorie M2, M3, N2 e N3 la decelerazione media a regime, compresa la resistenza al rotolamento (cfr. punto 3.4.1.1 del presente allegato) o la coppia frenante media in base allo spazio di frenata equivalente alla decelerazione media a regime, compresa la resistenza al rotolamento (cfr. punto 3.4.1.1 del presente allegato), non deve essere inferiore al 60 % del valore ottenuto con i freni freddi nella prova di tipo 0, né deve essere inferiore a 4 m/s2.

3.4.2.3.   Prova di marcia libera

Nel caso dei freni dotati di dispositivi di registrazione automatica dei freni, una volta completate le prove di cui al punto 3.4.2.2 occorre lasciar raffreddare i freni fino a una temperatura a cui gli stessi siano considerati freddi (≤ 100 °C), quindi si deve verificare che il veicolo sia in grado di procedere liberamente e che pertanto sia soddisfatta una delle condizioni seguenti:

a)

il disco o il tamburo ruotano liberamente (ovvero possono essere ruotati a mano);

b)

quando si fa girare il disco o il tamburo a una velocità di rotazione equivalente a una velocità costante v = 60 km/h con il freno rilasciato le temperature asintotiche non devono essere superiori a un aumento della temperatura del tamburo/disco di 80 °C.

3.4.3.   Prove freni di tipo II

3.4.3.1.   Procedura di riscaldamento

3.4.3.1.1.   I freni devono essere riscaldati a una temperatura iniziale ≤ 100 °C mediante una frenata leggera e continua (strisciamento) a una velocità di rotazione costante equivalente a 30 km/h con una coppia frenante costante corrispondente a una decelerazione, esclusa la resistenza al rotolamento, di 0,15 m/s2 per un periodo di 12 minuti.

3.4.3.1.2.   Nel caso dei freni dotati di dispositivi di registrazione automatica dei freni, la registrazione di questi ultimi prima della prova di tipo II di cui sopra deve essere effettuata conformemente alla procedura indicata al punto 3.4.2.1.2 del presente allegato.

3.4.3.2.   Efficienza a caldo

Entro 60 secondi dal completamento della procedura di riscaldamento, si deve procedere alla misurazione dell'efficienza a caldo alle condizioni di velocità e pressione di attuazione del freno applicate nella prova di tipo 0.

A freni caldi la decelerazione media a regime, compresa la resistenza al rotolamento (cfr. punto 3.4.1.1 del presente allegato) o la coppia frenante media in base allo spazio di frenata equivalente alla decelerazione media a regime, compresa la resistenza al rotolamento (cfr. punto 3.4.1.1 del presente allegato), non deve essere inferiore a 3,75 m/s2.

3.4.3.3.   Prova di marcia libera

Cfr. punto 3.4.2.3. del presente allegato.

3.4.4.   Prova freni di tipo 0 (simulazione motore innestato)

Invece della prova di tipo 0 con motore innestato, ai fini del presente regolamento è ammessa l'effettuazione di una prova che simuli le condizioni di carico (cfr. punto 3.2 del presente allegato).

Categoria del veicolo

Velocità iniziale - v1 (km/h)

M1

80 % vmax ≤ 160 km/h

M2

100 km/h

M3

90 km/h

N1

80 % vmax ≤ 160 km/h

N2

100 km/h

N3

90 km/h

dove:

v1

=

velocità iniziale, all'inizio della frenatura

vmax

=

velocità massima del veicolo

Partendo da una velocità di rotazione iniziale equivalente alla velocità del veicolo nella tabella precedente e a una temperatura dei freni ≤ 100 °C all'inizio di ogni azionamento, effettuare tre azionamenti del freno alla stessa pressione di attuazione del freno, in modo da raggiungere una decelerazione media a regime, compresa la resistenza al rotolamento (cfr. punto 3.4.1.1 del presente allegato) o la coppia frenante media basata sullo spazio di frenata equivalente alla decelerazione media a regime, compresa la resistenza al rotolamento (cfr. punto 3.4.1.1 del presente allegato), pari ad almeno 5,76 m/s2 per i veicoli delle categorie M1 e N1 o 4 m/s2 per i veicoli delle categorie M2, M3, N2 e N3.

L'efficienza a freddo è data dalla media dei tre risultati.

3.5.   Prova delle proprietà dinamiche di attrito (prova di comparazione effettuata sul singolo freno ruota)

A freni freddi, l'efficienza del disco/tamburo di ricambio per freni deve essere confrontata con la corrispondente parte originale sulla base dei risultati della prova che segue.

3.5.1.   Utilizzando il disco/tamburo di ricambio per freni, si effettuano almeno sei azionamenti consecutivi del freno con incremento graduale della forza applicata sul comando o della pressione di frenata fino a una decelerazione media a regime di 6 m/s2 (M1, M2, N1) o di 3,5 m/s2 (M3, N2, N3). La forza applicata comando o la pressione di linea non deve superare la forza massima consentita applicata sul comando o la pressione di linea garantita in modo costante dal sistema di frenatura del veicolo (ad esempio pressione di inserimento del compressore). Prima di ogni azionamento del freno la temperatura iniziale del disco/tamburo per freni deve essere ≤ 100 °C.

3.5.2.   La prova freni descritta al punto 3.5.1 deve essere effettuata anche utilizzando il disco/tamburo per freni originale.

3.5.3.   Le proprietà dinamiche di attrito del disco/tamburo di ricambio per freni al termine della procedura (fase 9 o 18) possono essere considerate analoghe a quelle del disco/tamburo per freni originale, purché i valori della decelerazione media a regime raggiunti alle stesse pressioni di esercizio o applicando le stesse forze sul comando nei due terzi superiori della curva prodotta non si scostino di ± 8 % o di ± 0,4 m/s2 da quelli del disco/tamburo per freni originale.

4.   PROVE DI INTEGRITÀ USANDO UN BANCO DINAMOMETRICO INERZIALE

Le prove sono eseguite conformemente al punto 4.1 (dischi) o al punto 4.2 (tamburi).

È prescritta un'unica prova per ciascun gruppo di prova a meno che la parte di ricambio non raggiunga il numero di cicli previsto prima della comparsa di danni o anomalie (cfr. punto 4.1.1.1.3 o 4.1.1.2.3 del presente allegato).

Il freno deve essere montato sul banco dinamometrico rispettando la posizione di montaggio sul veicolo (questa prescrizione non si applica ai freni fissati in modo rigido o ai freni montati mediante un fusello).

La temperatura del disco/tamburo per freni deve essere misurata quanto più vicino possibile alla superficie di attrito per sfregamento. Il valore della temperatura deve essere registrato e il metodo e la sede di misurazione devono essere gli stessi per tutte le prove.

Se durante un azionamento del freno o tra successivi azionamenti del freno all'interno di uno stesso ciclo di frenatura si utilizza aria di raffreddamento, la velocità del flusso d'aria a livello del freno deve essere limitata a vair = 0,33 v

dove:

v

=

velocità di prova del veicolo all'inizio della frenatura.

Negli altri casi non ci sono limitazioni per l'aria di raffreddamento.

L'aria di raffreddamento deve essere a temperatura ambiente.

4.1.   Dischi per freni

4.1.1.   Prova di fatica termica per dischi per freni

La prova è eseguita utilizzando un disco nuovo, una pinza per freni originale del veicolo o dei veicoli in questione e insiemi nuovi di guarnizioni per freni del veicolo o dei veicoli in questione omologati a norma del regolamento n. 13, n. 13-H o n. 90 (così come verrebbero montati sul veicolo, rimuovendo ad esempio il grasso protettivo).

Se necessario, durante la prova possono essere sostituite le guarnizioni per freni usurate.

4.1.1.1.   Veicoli appartenenti alle categorie M1, N1

4.1.1.1.1.   Condizioni di prova (prova di fatica termica per dischi per freni)

La massa inerziale del banco dinamometrico inerziale deve essere determinata conformemente a quanto prescritto nell'allegato 11, punti 3.2.1, 3.2.1.1 e 3.2.1.2.

La velocità di rotazione del banco dinamometrico deve corrispondere alla velocità lineare del veicolo sulla base della media dei raggi massimi e minimi di rotolamento dinamico degli pneumatici ammessi per quel veicolo.

4.1.1.1.2.   Programma di prova (prova di fatica termica per dischi dei freni)

Le guarnizioni per freni nuove sottoposte a prova devono essere montate sui relativi freni e rodate secondo la procedura di cui all'allegato 3, punto 2.2.2.3. Se sono necessarie guarnizioni per freni nuove per completare la prova, queste devono essere rodate secondo la stessa procedura.

Tabella A11/4.1.1.1.2.

Prescrizioni di prova

Prova di fatica termica

Categorie di veicoli

M1/N1

Tipo di frenatura

Azionamenti sequenziali

Intervallo di frenatura (= ttotal)

70 s

Numero di azionamenti del freno per ciclo

2

Coppia frenante impostata per produrre una decelerazione di

5,0 m/s2

Numero totale di cicli di frenatura

100 o 150 (cfr. punto 4.1.1.1.3)

Azionamenti del freno

 

da

vmax

a

20 km/h

Temperatura iniziale al momento del 1o azionamento del freno in ciascun ciclo

≤ 100 °C

dove:

vmax

la vmax da utilizzare per la prova della parte di ricambio è quella corrispondente al veicolo con il più elevato rapporto energia cinetica/massa del disco;

tbra

tempo effettivo di frenatura durante l'azionamento;

tacc

tempo di accelerazione minimo a seconda della capacità di accelerazione del veicolo in questione;

trest

periodo di riposo;

ttotal

intervallo di frenatura (tbra + tacc + trest).

4.1.1.1.3.   Risultato della prova (prova di fatica termica per dischi per freni)

La prova si intende superata se vengono completati 150 o più cicli senza la comparsa di danni o anomalie.

Se vengono completati meno di 150 cicli ma più di 100 cicli senza danni o anomalie, la prova deve essere ripetuta su una parte di ricambio nuova. In questo caso la prova si intende superata dalla parte se in entrambe le prove vengono completati più di 100 cicli senza la comparsa di danni o anomalie.

Se il numero dei cicli prima della comparsa di danni o anomalie è inferiore a 100, la prova deve essere eseguita sulla parte originale e si devono confrontare i risultati. La prova si intende superata se il numero di cicli prima della comparsa del danno o delle anomalie non è inferiore al numero di cicli registrato per la parte originale diminuito del 10 %.

In questo contesto, per danno si intendono:

a)

cricche radiali sulla superficie di attrito di lunghezza superiore ai due terzi dell'altezza radiale della superficie di attrito;

b)

cricche sulla superficie di attrito che raggiungono il diametro interno o esterno della superficie di attrito;

c)

cricche passanti in qualsiasi anello di attrito;

d)

qualsiasi tipo di danno strutturale o cricca in aree al di fuori della superficie di attrito.

4.1.1.2.   Veicoli appartenenti alle categorie M2, M3, N2 e N3

4.1.1.2.1.   Condizioni di prova (prova di fatica termica per dischi per freni)

4.1.1.2.1.1.   Veicoli di massa massima ammissibile > 7,5 t

Con questo programma di prova i dischi per freni vengono sottoposti a prova in quanto componenti del sistema di frenatura. La prova non simula effettive condizioni di guida, ma va intesa semplicemente come la prova di un componente. I parametri elencati nella tabella A11/4.1.1.2.1.1 si applicano ai freni attualmente utilizzati di norma nei veicoli di massa massima ammissibile > 7,5 t.

Tabella A11/4.1.1.2.1.1.

Diametro esterno del disco

Parametro di prova

Parametro di prova

Esempio di dotazione

 

Massa di prova m [kg]

rdyn [m]

«Dimensione del freno»/dimensione minima possibile del cerchio

320-350

3 100

0,386

17,5″

351-390

4 500

0,445

19,5″

391-440

5 300

0,527

22,5″

> 440 (1)

 (1)

 (1)

La massa inerziale del banco dinamometrico inerziale deve essere determinata in conformità ai requisiti di cui all'allegato 11, punto 3.2.1, tenendo contemporaneamente conto dei parametri contenuti nella tabella sopra (massa di prova e rdyn).

La velocità di rotazione del banco dinamometrico deve corrispondere alla velocità lineare del veicolo sulla base dei raggi di rotolamento dinamico degli pneumatici riportati nella tabella A11/4.1.1.2.1.1.

4.1.1.2.1.2.   Veicoli di massa massima ammissibile > 3,5 t e ≤ 7,5 t

Per quanto riguarda i veicoli di massa massima ammissibile > 3,5 t e ≤ 7,5 t ai quali non si applicano i parametri riportati nella tabella A11/4.1.1.2.1.1, i parametri di prova devono essere scelti in modo da comprendere lo scenario del caso peggiore in base al quale è stato stabilito l'ambito di impiego del tamburo di ricambio per freni (massa massima ammissibile del veicolo, dimensione massima dello pneumatico in dotazione).

La massa inerziale del banco dinamometrico inerziale deve essere determinata conformemente a quanto prescritto nell'allegato 11, punti 3.2.1, 3.2.1.1 e 3.2.1.2.

La velocità di rotazione del banco dinamometrico deve corrispondere alla velocità lineare del veicolo sulla base della media dei raggi massimi e minimi di rotolamento dinamico degli pneumatici ammessi per quel veicolo.

4.1.1.2.2.   Programma di prova (prova di fatica termica per dischi dei freni)

Tabella A11/4.1.1.2.2.

Procedura di rodaggio

100 azionamenti del freno

Velocità iniziale: 60 km/h

Velocità finale: 30 km/h

dm = alternativamente 1 m/s2 e 2 m/s2

Temperatura iniziale: ≤ 300 °C (partendo dalla temperatura ambiente)

1.

Frenatura condizionata

10 azionamenti del freno da 60 km/h a 30 km/h

dm = alternativamente 1 m/s2 e 2 m/s2

Temperatura iniziale: ≤ 250 °C

2.

Frenatura ad alta velocità

2 azionamenti del freno da 130 km/h a 80 km/h

dm 3 m/s2

Temperatura iniziale: ≤ 100 °C

3.

Frenatura condizionata

Cfr. fase n. 1 della prova

4.

Frenatura ad alta velocità

Cfr. fase n. 2 della prova

5.

Frenatura condizionata

Cfr. fase n. 1 della prova

6.

Frenatura continua (1)

5 azionamenti del freno a una velocità costante di: 85 km/h

Coppia di decelerazione corrispondente a 0,5 m/s2

Tempo di frenatura: 60 s

Temperatura iniziale: ≤ 80 °C

7.

Frenatura condizionata

Cfr. fase n. 1 della prova

8.

Frenatura continua (2)

5 azionamenti del freno a una velocità costante di: 85 km/h

Coppia di decelerazione corrispondente a 1,0 m/s2

Tempo di frenatura: 40 s

Temperatura iniziale: ≤ 80 °C

9.

Ripetizione delle fasi di prova dalla n. 1 alla n. 8:

9 o 14 volte (a seconda dei casi) – cfr. punto 4.1.1.2.3.

dm

decelerazione media proporzionale alla distanza.

4.1.1.2.3.   Risultato della prova (prova di fatica termica per dischi per freni)

La prova si intende superata se vengono completati 15 o più cicli senza la comparsa di danni o anomalie.

Se vengono completati meno di 15 cicli ma più di 10 cicli senza danni o anomalie, la prova deve essere ripetuta su una parte di ricambio nuova. In questo caso la prova si intende superata dalla parte se in entrambe le prove vengono completati più di 10 cicli senza la comparsa di danni o anomalie.

Se il numero dei cicli prima della comparsa di danni o anomalie è inferiore a 10, la prova deve essere eseguita sulla parte originale e si devono confrontare i risultati. La prova si intende superata se il numero di cicli prima della comparsa del danno o delle anomalie non è inferiore al numero di cicli registrato per la parte originale.

In questo contesto, per danno si intendono:

a)

cricche radiali sulla superficie di attrito di lunghezza superiore ai due terzi dell'altezza radiale dell'anello di attrito;

b)

cricche sulla superficie di attrito che raggiungono il diametro interno o esterno della superficie di attrito;

c)

cricche passanti in qualsiasi anello di attrito;

d)

qualsiasi tipo di danno strutturale o cricca in aree al di fuori della superficie di attrito.

4.1.2.   Prova di carico elevato per dischi per freni

Nel caso di parti intercambiabili la prova di carico elevato deve essere effettuata su un disco per freni nuovo o sullo stesso disco usato per la prova alternativa al banco dinamometrico (cfr. punto 3.3 del presente allegato).

Nel caso di parti equivalenti la prova di carico elevato deve essere effettuata utilizzando un disco nuovo, una pinza per freni originale del veicolo o dei veicoli in questione e insiemi nuovi di guarnizioni per freni del veicolo o dei veicoli in questione omologati a norma del regolamento n. 13, n. 13-H o n. 90 (così come verrebbero montati sul veicolo, rimuovendo ad esempio il grasso protettivo).

Se necessario, durante la prova possono essere sostituite le guarnizioni per freni usurate.

4.1.2.1.   Veicoli appartenenti alle categorie M1, N1

4.1.2.1.1.   Condizioni di prova (prova di carico elevato per dischi per freni)

Cfr. punto 4.1.1.1.1.

4.1.2.1.2.   Programma di prova (prova di carico elevato per dischi per freni)

Le guarnizioni per freni nuove sottoposte a prova devono essere montate sui relativi freni e rodate secondo la procedura di cui all'allegato 3, punto 2.2.2.3. Se sono necessarie guarnizioni per freni nuove per completare la prova, queste devono essere rodate secondo la stessa procedura.

Tabella A11/4.1.2.1.2.

Prescrizioni di prova

Prova di carico elevato

Categorie di veicoli

M1/N1

Tipo di frenatura

Azionamenti singoli del freno

Numero di azionamenti del freno

70

Temperatura iniziale (all'inizio della frenatura)

≤ 100 °C

Coppia frenante impostata per produrre una decelerazione di

10,0 m/s2 con una pressione ≤ 16 000 kPa o p = 16 000 kPa (< 10,0 m/s2)

Azionamenti del freno

 

da

vmax

a

10 km/h

dove la vmax da utilizzare per la prova della parte di ricambio è quella corrispondente al veicolo con il più elevato rapporto energia cinetica/massa del disco.

4.1.2.1.3.   Risultato della prova (prova di carico elevato per dischi per freni)

La prova si intende superata se vengono eseguiti 70 o più azionamenti del freno senza la comparsa di danni o anomalie.

Se il numero di azionamenti del freno prima della comparsa di danni o anomalie è inferiore a 70, la prova deve essere eseguita sulla parte originale e si devono confrontare i risultati. La prova si intende superata se il numero di cicli prima della comparsa del danno o delle anomalie non è inferiore al numero di cicli registrato per la parte originale diminuito del 10 %.

In questo contesto, per danno si intendono:

a)

cricche radiali sulla superficie di attrito di lunghezza superiore ai due terzi dell'altezza radiale della superficie di attrito;

b)

cricche sulla superficie di attrito che raggiungono il diametro interno o esterno della superficie di attrito;

c)

cricche passanti in qualsiasi anello di attrito;

d)

qualsiasi tipo di danno strutturale o cricca in aree al di fuori della superficie di attrito.

4.1.2.2.   Veicoli appartenenti alle categorie M2, M3, N2 e N3

4.1.2.2.1.   Condizioni di prova (prova di carico elevato per dischi per freni)

Cfr. punto 4.1.1.2.1.

4.1.2.2.2.   Programma di prova (prova di carico elevato per dischi per freni)

Rodaggio in conformità alla tabella A11/4.1.1.2.2.

Vengono eseguiti 500 azionamenti del freno partendo da una velocità di 50 km/h fino a 10 km/h con una coppia frenante pari al 90 % della massima coppia frenante applicabile alla pinza dei freni pertinente.

Temperatura iniziale: ≤ 200 °C

4.1.2.2.3.   Risultato della prova (prova di carico elevato per dischi per freni)

La prova si intende superata se il disco per freni non mostra segni di frattura dopo 500 azionamenti del freno. La prova deve essere considerata valida purché la coppia massima richiesta sia raggiunta per almeno il 90 % degli azionamenti del freno a condizione che per il restante 10 % venga applicata la pressione massima.

In questo contesto, per danno si intendono:

a)

cricche radiali sulla superficie di attrito di lunghezza superiore ai due terzi dell'altezza radiale della superficie di attrito;

b)

cricche sulla superficie di attrito che raggiungono il diametro interno o esterno della superficie di attrito;

c)

cricche passanti in qualsiasi anello di attrito;

d)

qualsiasi tipo di danno strutturale o cricca in aree al di fuori della superficie di attrito.

4.2.   Tamburi per freni

4.2.1.   Prova di fatica termica per tamburi per freni

La prova è eseguita utilizzando un tamburo nuovo con insiemi nuovi di guarnizioni per freni omologati a norma del regolamento n. 13, n. 13-H o n. 90 (se del caso, previa rimozione del grasso protettivo).

È ammessa la rettifica delle guarnizioni per assicurare un buon contatto tra guarnizione e tamburo.

4.2.1.1.   Veicoli appartenenti alle categorie M1 e N1

4.2.1.1.1.   Condizioni di prova (prova di fatica termica per tamburi per freni)

La massa inerziale del banco dinamometrico inerziale deve essere determinata conformemente ai requisiti di cui all'allegato 11 punti 3.2.1, 3.2.1.1 e 3.2.1.2.

La velocità di rotazione del banco dinamometrico deve corrispondere alla velocità lineare del veicolo sulla base della media dei raggi massimi e minimi di rotolamento dinamico degli pneumatici ammessi per quel veicolo.

4.2.1.1.2.   Programma di prova (prova di fatica termica per tamburi per freni)

Per i requisiti in materia di fatica termica relativi ai tamburi per freni si applicano le prove di carico elevato di cui al punto 4.2.2.1.2.

4.2.1.1.3.   Risultato della prova (prova di fatica termica per tamburi per freni)

Cfr. punto 4.2.2.1.3.

4.2.1.2.   Veicoli appartenenti alle categorie M2, M3, N2, N3

4.2.1.2.1.   Condizioni di prova (prova di fatica termica per tamburi per freni)

4.2.1.2.1.1.   Veicoli di massa massima ammissibile > 7,5 t

Con questo programma di prova i tamburi per freni vengono sottoposti a prova in quanto componenti del sistema di frenatura. La prova non simula effettive condizioni di guida, ma va intesa semplicemente come la prova di un componente. I parametri elencati nella tabella A11/4.2.1.2.1.1 si applicano ai freni comunemente utilizzati oggi nei veicoli di massa massima ammissibile > 7,5 t.

Tabella A11/4.2.1.2.1.1.

Diametro interno del tamburo

[mm]

Larghezza delle guarnizioni

Diametro tipico del cerchio

< 130 mm

130-190 mm

> 190 mm

Massa di prova [kg]

Raggio dello pneumatico

[m]

Massa di prova [kg]

Raggio dello pneumatico

[m]

Massa di prova [kg]

Raggio dello pneumatico

[m]

< 330

2 750

0,402

3 200

0,390

5 500

0,402

17,5″

330-390

 (2)

 (2)

3 400

0,480

5 500

0,516

19,5″

391-430

3 400

0,510

4 500

0,527

5 500

0,543

22,5″

> 430

 (2)

 (2)

 (2)

 (2)

 (2)

 (2)

La massa inerziale del banco dinamometrico inerziale deve essere determinata in conformità ai requisiti di cui all'allegato 11, punto 3.2.1, tenendo contemporaneamente conto dei parametri contenuti nella tabella sopra (massa di prova e rdyn).

La velocità di rotazione del banco dinamometrico deve corrispondere alla velocità lineare del veicolo sulla base dei raggi di rotolamento dinamico degli pneumatici riportati nella tabella A11/4.2.1.2.1.1.

4.2.1.2.1.2.   Veicoli di massa massima ammissibile > 3,5 t e ≤ 7,5 t

Per quanto riguarda i veicoli di massa massima ammissibile > 3,5 t e ≤ 7,5 t ai quali non si applicano i parametri riportati nella tabella A11/4.1.1.2.1.1, i parametri di prova devono essere scelti in modo da comprendere lo scenario del caso peggiore in base al quale è stato stabilito l'ambito di impiego del tamburo di ricambio per freni (massa massima ammissibile del veicolo, dimensione massima dello pneumatico in dotazione).

La massa inerziale del banco dinamometrico inerziale deve essere determinata conformemente a quanto prescritto nell'allegato 11, punti 3.2.1, 3.2.1.1 e 3.2.1.2.

La velocità di rotazione del banco dinamometrico deve corrispondere alla velocità lineare del veicolo sulla base della media dei raggi massimi e minimi di rotolamento dinamico degli pneumatici ammessi per quel veicolo.

4.2.1.2.2.   Programma di prova (prova di fatica termica per tamburi per freni)

Tabella A11/4.2.1.2.2.

Prescrizioni di prova

Prova di fatica termica

Procedura di rodaggio

200 azionamenti del freno

Velocità iniziale: 60 km/h

Velocità finale: 5 km/h

dm = alternativamente 1 m/s2 e 2 m/s2

Temperatura iniziale: ≤ 200 °C (partendo dalla temperatura ambiente)

In alternativa il rodaggio può essere omesso se il richiedente l'omologazione non lo considera necessario.

Tipo di frenatura

Azionamenti sequenziali

Numero di azionamenti del freno

250 o 300 (a seconda dei casi) – cfr. punto 4.2.1.2.3.

NB: la prova viene interrotta alla comparsa di una cricca passante.

Coppia frenante impostata per produrre una decelerazione di

3,0 m/s2

Azionamenti del freno

 

da

130 km/h

a

80 km/h

Temperatura iniziale a ogni azionamento del freno

≤ 50 °C

Raffreddamento a norma del punto 3.2.3

Consentito

4.2.1.2.3.   Risultato della prova (prova di fatica termica per tamburi per freni)

La prova si intende superata se vengono eseguiti 300 o più azionamenti del freno senza la comparsa di danni o anomalie.

Se vengono eseguiti meno di 300 azionamenti del freno ma più di 250 azionamenti senza danni o anomalie, il servizio tecnico deve ripetere la prova su una parte di ricambio nuova. In questo caso la prova si intende superata dalla parte se in entrambe le prove vengono eseguiti più di 250 azionamenti del freno senza la comparsa di danni o anomalie.

Se il numero di azionamenti del freno prima della comparsa di danni o anomalie è inferiore a 250, la prova deve essere eseguita sulla parte originale e si devono confrontare i risultati. La prova si intende superata se il numero di azionamenti del freno prima della comparsa del danno o delle anomalie non è inferiore a quello registrato per la parte originale.

In questo contesto, per danno si intendono:

a)

cricche sulla superficie di attrito di lunghezza superiore ai due terzi della larghezza assiale della superficie di attrito;

b)

cricche sulla superficie di attrito che raggiungono l'estremità esterna dell'asse del tamburo;

c)

cricca passante del tamburo;

d)

qualsiasi tipo di danno strutturale o cricca in aree al di fuori della superficie di attrito.

4.2.2.   Prova di carico elevato per tamburi per freni

Nel caso di parti intercambiabili la prova di carico elevato deve essere effettuata su un tamburo per freni nuovo o sullo stesso tamburo usato per la prova alternativa al banco dinamometrico (cfr. punto 3.3 del presente allegato).

Nel caso di parti equivalenti la prova di carico elevato deve essere effettuata utilizzando un tamburo nuovo, un freno originale del veicolo o dei veicoli in questione e insiemi nuovi di guarnizioni per freni del veicolo o dei veicoli in questione omologati a norma del regolamento n. 13, n. 13-H o n. 90 (così come verrebbero montati sul veicolo, rimuovendo ad esempio il grasso protettivo).

Se necessario, durante la prova possono essere sostituite le guarnizioni per freni usurate.

4.2.2.1.   Veicoli appartenenti alle categorie M1 e N1

4.2.2.1.1.   Condizioni di prova (prova di carico elevato per tamburi per freni)

Cfr. punto 4.2.1.1.1.

4.2.2.1.2.   Programma di prova (prova di carico elevato per tamburi per freni)

Tale prova comprende anche i requisiti della prova di fatica termica (cfr. punto 4.2.1.1.2.).

La prova deve essere eseguita in base a quanto prevede la seguente tabella.

Tabella A11/4.2.2.1.2.

Procedura di rodaggio

Effettuare 100 azionamenti del freno intermittenti e consecutivi alle velocità v1 = 80 km/h e v2 = 10 km/h e a una temperatura iniziale ≤ 100 °C.

La decelerazione del primo azionamento deve essere costante a 1,5 m/s2. Dal secondo fino all'ultimo azionamento la pressione deve rimanere costante ed essere equivalente alla media del primo azionamento.

Il rodaggio deve proseguire finché la superficie minima di contatto tra la guarnizione e il tamburo sia dell'80 %.

Prescrizioni di prova

Prova di carico elevato per tamburi per freni

Tipo di frenatura

Azionamenti singoli del freno

Numero di azionamenti del freno

100

Temperatura iniziale (all'inizio della frenatura)

≤ 100 °C

Coppia frenante impostata per produrre una decelerazione di

10,0 m/s2 con una pressione ≤ 16 000 kPa or p = 16 000 kPa (< 10,0 m/s2)

Azionamenti del freno

 

da

vmax

a

10 km/h

dove la vmax da utilizzare per la prova della parte di ricambio è quella corrispondente al veicolo con il più elevato rapporto energia cinetica/massa del disco.

4.2.2.1.3.   Risultato della prova (prova di carico elevato per tamburi per freni)

La prova si intende superata se vengono eseguiti 100 o più azionamenti del freno senza la comparsa di danni o anomalie.

Se il numero di azionamenti del freno prima della comparsa di danni o anomalie è inferiore a 100, la prova deve essere eseguita sulla parte originale e si devono confrontare i risultati. La prova si intende superata se il numero di cicli prima della comparsa del danno o delle anomalie non è inferiore al numero di cicli registrato per la parte originale diminuito del 10 %.

In questo contesto, per danno si intendono:

a)

cricche sulla superficie di attrito di lunghezza superiore ai due terzi della larghezza assiale della superficie di attrito;

b)

cricche sulla superficie di attrito che raggiungono l'estremità esterna dell'asse del tamburo;

c)

cricca passante del tamburo;

d)

qualsiasi tipo di danno strutturale o cricca in aree al di fuori della superficie di attrito.

4.2.2.2.   Veicoli appartenenti alle categorie M2, M3, N2 e N3

4.2.2.2.1.   Condizioni di prova (prova di carico elevato per tamburi per freni)

Cfr. punto 4.2.1.2.1.

4.2.2.2.2.   Programma di prova (prova di carico elevato per tamburi per freni)

Tabella A11/4.2.2.2.2.

Prescrizioni di prova

Prova di carico elevato

Procedura di rodaggio

200 azionamenti del freno

Velocità iniziale: 60 km/h

Velocità finale: 5 km/h

dm = alternativamente 1 m/s2 e 2 m/s2

Temperatura iniziale: ≤ 200 °C (partendo dalla temperatura ambiente)

In alternativa il rodaggio può essere omesso se il richiedente l'omologazione non lo considera necessario.

Numero totale di azionamenti del freno

150

Temperatura iniziale del tamburo per freni a ogni azionamento del freno

≤ 100 °C

Azionamenti del freno

 

da

60 km/h

a

≤ 5 km/h

Coppia frenante impostata per produrre una decelerazione di

6 m/s2

Raffreddamento (anche non conforme al punto 3.2.3 del presente allegato)

Consentito

4.2.2.2.3.   Risultato della prova (prova di carico elevato per tamburi per freni)

Il risultato della prova è positivo se il tamburo per freni non subisce fratture.

La prova deve essere considerata valida purché la coppia massima richiesta sia raggiunta per almeno il 90 % degli azionamenti del freno a condizione che per il restante 10 % venga applicata la pressione massima.

In questo contesto, per danno si intendono:

a)

cricche radiali sulla superficie di attrito di lunghezza superiore ai due terzi dell'altezza radiale della superficie di attrito;

b)

cricche sulla superficie di attrito che raggiungono il diametro interno o esterno della superficie di attrito;

c)

cricche passanti in qualsiasi anello di attrito;

d)

qualsiasi tipo di danno strutturale o cricca in aree al di fuori della superficie di attrito.


(1)  La massa di prova e il raggio di rotolamento dinamico dello pneumatico devono essere concordati tra il richiedente e il servizio tecnico.

(2)  La massa di prova e il raggio di rotolamento dinamico dello pneumatico devono essere concordati tra il richiedente e il servizio tecnico.


ALLEGATO 12

REQUISITI RELATIVI A DISCHI/TAMBURI DI RICAMBIO PER FRENI PER I VEICOLI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA O

1.   PANORAMICA DELLE PROVE

Le prove prescritte al punto 5.3 del presente regolamento sono le seguenti, in base alla categoria del veicolo.

Tabella A12/1 A

Veicoli appartenenti alle categorie O1, O2 e O3

Prova su pista

Prova alternativa al banco dinamometrico (alternativa alla prova su pista)

2.2.1.

Tipo 0

3.4.1.

Tipo 0

2.2.2.

Tipo I

3.4.2.

Tipo I

2.3.

Sistema di frenatura di stazionamento (ove applicabile)

2.4.

Prova delle proprietà dinamiche di attrito (prova di comparazione effettuata sui singoli assi)

3.5.

Prova delle proprietà dinamiche di attrito (prova di comparazione effettuata sui singoli assi)


Tabella A12/1B

Veicoli appartenenti alla categoria O4

Prova su pista

Prova alternativa al banco dinamometrico (alternativa alla prova su pista)

2.2.1.

Tipo 0

3.4.1.

Tipo 0

2.2.3.

Tipo III

3.4.3.

Tipo III

2.3.

Sistema di frenatura di stazionamento (ove applicabile)

2.4.

Prova delle proprietà dinamiche di attrito (prova di comparazione effettuata sui singoli assi)

3.5.

Prova delle proprietà dinamiche di attrito (prova di comparazione effettuata sui singoli assi)

2.   VERIFICA DEI REQUISITI DI PROVA DEL VEICOLO

2.1.   Veicolo di prova

Un veicolo rappresentativo del gruppo di prova prescelto (cfr. definizione al punto 5.3.6 del presente regolamento) per il quale vengono richiesti un'omologazione o una relazione di prova per un disco/tamburo di ricambio per freni, deve essere dotato di detto disco/tamburo di ricambio per freni e dei dispositivi di prova dei freni conformemente alle disposizioni del regolamento n. 13.

Il disco/tamburo di ricambio per freni deve essere montato sull'asse interessato insieme alla relativa guarnizione per freni, omologata a norma del regolamento n. 13 o n. 90, reperibile presso il costruttore del veicolo o fabbricante dell'asse. In assenza di una procedura uniforme che stabilisca le modalità di frenatura, la prova deve essere effettuata previo accordo con il servizio tecnico. Tutte le prove descritte di seguito devono essere effettuate su freni rodati. Lo stesso programma di rodaggio deve essere utilizzato sia per i dischi e tamburi di ricambio per freni sia per quelli originali.

2.2.   Sistema di frenatura di servizio

2.2.1.   Prove freni di tipo 0, veicolo carico

Questa prova deve essere effettuata a norma dell'allegato 4, punto 1.4.4, del regolamento n. 13.

2.2.2.   Prove freni di tipo I

Questa prova deve essere effettuata a norma dell'allegato 4, punto 1.5.2, del regolamento n. 13.

Al termine della prova freni di tipo I, l'efficienza a caldo dei freni deve soddisfare quanto prescritto dall'allegato 4, punto 1.5.3, del regolamento n. 13.

2.2.3.   Prove freni di tipo III

Questa prova deve essere effettuata a norma dell'allegato 4, punto 1.7, del regolamento n. 13.

2.3.   Sistema di frenatura di stazionamento (ove applicabile)

2.3.1.   Se il sistema di frenatura di servizio e il sistema di frenatura di stazionamento utilizzano una superficie di attrito del disco o del tamburo comune, non occorre effettuare una specifica prova del sistema di frenatura di stazionamento. Con il superamento della prova di tipo 0 a veicolo carico si considerano soddisfatti i requisiti del sistema di frenatura di stazionamento.

2.3.2.   Prova statica su un tratto con una pendenza del 18 % a veicolo carico

2.3.3.   Il veicolo deve soddisfare tutte le prescrizioni pertinenti di cui all'allegato 4, punti 2.3 e 3.2 del regolamento n. 13, applicabili a questa categoria di veicoli.

2.4.   Prova delle proprietà dinamiche di attrito (prova di comparazione effettuata sui singoli assi)

Per questa prova il veicolo deve essere carico e tutti gli azionamenti del freno devono essere eseguiti su una strada piana.

Il sistema di frenatura di servizio del veicolo deve essere munito di un dispositivo che isoli i freni delle ruote anteriori da quelli delle ruote posteriori, in modo che possano essere sempre azionati indipendentemente gli uni dagli altri.

Se la richiesta di omologazione o della relazione di prova riguarda un disco/tamburo di ricambio per i freni delle ruote anteriori, i freni delle ruote posteriori devono restare inattivi per l'intera durata della prova.

Se la richiesta di omologazione o della relazione di prova riguarda un disco/tamburo di ricambio per i freni delle ruote posteriori, i freni delle ruote anteriori devono restare inattivi per l'intera durata della prova.

2.4.1.   Prova di comparazione dell'efficienza a freni freddi

A freni freddi, l'efficienza del disco/tamburo di ricambio per freni deve essere confrontata con la corrispondente parte originale sulla base dei risultati della prova che segue.

2.4.1.1.   Con il disco/tamburo di ricambio per freni, sono effettuati almeno sei azionamenti consecutivi del freno con incremento graduale della forza applicata sul comando o della pressione di frenata fino al bloccaggio delle ruote, o fino a una decelerazione media a regime di 3,5 m/s2 o fino al raggiungimento della forza sul comando massima ammessa per questa categoria di veicoli. La velocità iniziale ai fini della prova è di 45 km/h.

Prima di ogni azionamento del freno la temperatura iniziale del tamburo per freni deve essere ≤ 100 °C.

2.4.1.2.   La prova freni descritta al punto 2.4.1.1 deve essere effettuata anche utilizzando il disco/tamburo per freni originale.

2.4.1.3.   Le proprietà dinamiche di attrito del disco/tamburo di ricambio per freni possono essere considerate analoghe a quelle del disco/tamburo per freni originale, purché i valori della decelerazione media a regime, raggiunti alle stesse pressioni di esercizio o applicando le stesse forze sul comando nei due terzi superiori della curva prodotta, non si scostino di oltre ± 10 % o di ± 0,4 m/s2 da quelli del disco/tamburo per freni originale.

3.   PROVA AL BANCO DINAMOMETRICO INERZIALE

3.1.   Allestimento del banco dinamometrico

Ai fini della prova, al banco dinamometrico devono essere applicati la pinza per freni o il freno ruota originali del veicolo in questione. Il banco dinamometrico inerziale deve essere dotato di un dispositivo a coppia costante e di un apparecchio per la registrazione continua della velocità di rotazione, della pressione di frenata, del numero di giri dopo l'inizio della frenata, della coppia frenante, del tempo di frenatura e della temperatura del tamburo per freni.

3.2.   Condizioni di prova

3.2.1.   Massa inerziale del banco dinamometrico inerziale

La massa inerziale del banco dinamometrico inerziale deve essere regolata in modo da riprodurre il più fedelmente possibile, con una tolleranza del ± 5 %, il valore teorico previsto corrispondente a quella parte dell'inerzia totale del veicolo frenata dalla ruota in esame. La formula da utilizzare per il calcolo è la seguente:

I = m · rdyn 2

dove:

I

=

inerzia di rotazione (kgm2);

rdyn

=

raggio di rotolamento dinamico dello pneumatico (m);

m

=

massa di prova (parte della massa massima del veicolo frenata dalla ruota in questione) secondo quanto stabilito dal presente regolamento.

3.2.1.1.   Raggio di rotolamento dinamico

Nel calcolo della massa inerziale, si deve tener conto del raggio di rotolamento dinamico (rdyn) dello pneumatico delle dimensioni massime ammesse per il veicolo (o l'asse) considerato.

3.2.1.2.   Massa di prova

La massa di prova per il calcolo della massa inerziale è la seguente:

m = 0,55 maxle

maxle: massa massima tecnicamente ammessa dell'asse

3.2.2.   La velocità iniziale di rotazione del banco dinamometrico deve corrispondere alla velocità lineare del veicolo a 40 o 60 km/h (a seconda del tipo di prova), sulla base della media dei raggi di rotolamento dinamico degli pneumatici delle dimensioni massime e minime ammesse.

3.2.3.   Raffreddamento

Il raffreddamento deve essere effettuato conformemente al punto 3.2.3.1 o 3.2.3.2.

3.2.3.1.   Prova eseguita con una ruota completa conformemente all'allegato 11, appendice 2, punto 3.2.2, del regolamento n. 13.

In relazione alle prove di tipo I e di tipo III, durante le fasi di riscaldamento può essere utilizzato un raffreddamento ad aria con velocità e direzione del flusso d'aria che simulino le condizioni reali. La velocità del flusso d'aria deve essere: vAir = 0,33 v

dove:

v

=

velocità di prova del veicolo all'inizio della frenatura.

Negli altri casi non ci sono limitazioni per l'aria di raffreddamento.

L'aria di raffreddamento deve essere a temperatura ambiente.

3.2.3.2.   Prova effettuata senza cerchio

In relazione alle prove di tipo I e di tipo III, durante le fasi di riscaldamento non è ammesso alcun raffreddamento.

Negli altri casi non ci sono limitazioni per l'aria di raffreddamento.

3.2.4.   Preparazione del freno

3.2.4.1.   Freni a disco

Questa prova è eseguita utilizzando un disco nuovo con insiemi nuovi di guarnizioni per freni omologati a norma del regolamento n. 13 o n. 90 (così come verrebbero montati sul veicolo, rimuovendo ad esempio il grasso protettivo).

3.2.4.2.   Freni a tamburo

La prova è eseguita utilizzando un tamburo nuovo con insiemi nuovi di guarnizioni per freni omologati a norma del regolamento n. 13 o n. 90 (se del caso, previa rimozione del grasso protettivo).

È ammessa la rettifica delle guarnizioni per assicurare un buon contatto tra guarnizione e tamburo.

3.3.   Prova alternativa di efficienza al banco dinamometrico

Tabella A12/3.3.

1.

Rodaggio a freddo:

100 azionamenti del freno (a disco) o 200 azionamenti del freno (a tamburo)

Ti = 150 °C (disco) o 100 °C (tamburo)

vi = 60 km/h

dm = alternativamente 1 e 2 m/s2

2.

Proprietà dinamiche di attrito (cfr. punto 3.5.1 del presente allegato)

3.

Rodaggio a caldo:

Effettuare 30 azionamenti del freno intermittenti e consecutivi alle velocità v1 = 60 km/h e v2 = 30 km/h con una durata del ciclo di 60 s iniziando a una temperatura dei freni ≤ 100 °C al primo azionamento. La decelerazione del primo azionamento deve essere costante a 3 m/s2. Dal secondo fino all'ultimo azionamento la pressione deve rimanere costante ed essere equivalente alla media del primo azionamento.

4.

Nuovo rodaggio:

30 azionamenti del freno

Ti = 150 °C (disco) o 100 °C (tamburo)

vi = 60 km/h,

dm = alternativamente 1 e 2 m/s2

5.

Prova freni di tipo 0 (cfr. punto 3.4.1 del presente allegato)

6.

Prova freni di tipo I (categorie O2/O3) (cfr. punto 3.4.2 del presente allegato)

7.

Nuovo rodaggio: (come al punto 4)

8.

Prova freni di tipo 0 (cfr. punto 3.4.1 del presente allegato)

9.

Prova freni di tipo III (categoria O4) (cfr. punto 3.4.3 del presente allegato)

10.

Nuovo rodaggio: (come al punto 4)

3.4.   Sistema di frenatura di servizio

3.4.1.   Prove freni di tipo 0, veicolo carico

Con una temperatura dei freni ≤ 100 °C all'inizio di ogni azionamento e partendo da una velocità di rotazione iniziale equivalente a 40 km/h prima della prova di tipo I o 60 km/h prima della prova di tipo III, effettuare tre azionamenti del freno alla stessa pressione di attuazione del freno, in modo da raggiungere una decelerazione media a regime, compresa la resistenza al rotolamento (cfr. punto 3.4.1.1 del presente allegato) o la coppia frenante media basata sullo spazio di frenata equivalente alla decelerazione media a regime, compresa la resistenza al rotolamento (cfr. punto 3.4.1.1 del presente allegato), pari ad almeno 5 m/s2.

La pressione di attuazione del freno non deve superare i 650 kPa.

L'efficienza a freddo è data dalla media dei tre risultati.

3.4.1.1.   Resistenza al rotolamento

La resistenza al rotolamento è equivalente a una decelerazione di 0,1 m/s2.

3.4.2.   Prova freni di tipo I (prova in discesa)

3.4.2.1.   Procedura di riscaldamento

I freni devono essere riscaldati a una temperatura iniziale ≤ 100 °C mediante una frenata leggera e continua (strisciamento) a una velocità di rotazione costante equivalente a 40 km/h con una coppia frenante costante corrispondente a una decelerazione, compresa la resistenza al rotolamento, di 0,7 m/s2 per un periodo di 153 secondi.

3.4.2.1.4.   Nel caso dei freni dotati di dispositivi di registrazione automatica dei freni, la registrazione di questi ultimi prima della prova di tipo I di cui sopra deve essere effettuata conformemente alla procedura indicata al punto 3.4.3.1.2 del presente allegato.

3.4.2.2.   Efficienza a caldo

3.4.2.2.1.   Entro 60 secondi dal completamento della procedura di riscaldamento, si deve procedere alla misurazione dell'efficienza a caldo a 40 km/h usando la stessa pressione di attuazione del freno applicata nella prova di tipo 0 a 40 km/h.

La decelerazione media a regime, compresa la resistenza al rotolamento (cfr. punto 3.4.1.1 del presente allegato) o la coppia frenante media in base allo spazio di frenata equivalente alla decelerazione media a regime, compresa la resistenza al rotolamento (cfr. punto 3.4.1.1 del presente allegato), non deve essere inferiore al 60 % del valore ottenuto con i freni freddi nella prova di tipo 0, né deve essere inferiore a 3,6 m/s2.

3.4.2.3.   Prova di marcia libera

Nel caso dei freni dotati di dispositivi di registrazione automatica dei freni, una volta completate le prove di cui al punto 3.4.2.2 occorre lasciar raffreddare i freni fino a una temperatura a cui gli stessi siano considerati freddi (≤ 100 °C), quindi si deve verificare che il veicolo sia in grado di procedere liberamente e che pertanto sia soddisfatta una delle condizioni seguenti:

a)

il disco o il tamburo ruotano liberamente (ovvero possono essere ruotati a mano);

b)

quando si fa girare il disco o il tamburo senza alcun raffreddamento a una velocità di rotazione equivalente a una velocità costante v = 60 km/h con il freno rilasciato le temperature asintotiche non devono essere superiori a un aumento della temperatura del tamburo/disco di 80 °C.

3.4.3.   Prova di tipo III [prova della riduzione dell'efficienza frenante per surriscaldamento (fading) per i veicoli della categoria O4]

3.4.3.1.   Procedura di riscaldamento

3.4.3.1.1.   Effettuare azionamenti del freno intermittenti e consecutivi in conformità alle condizioni di cui alla seguente tabella. Il primo azionamento del freno deve cominciare a una temperatura dei freni ≤ 100 °C e deve essere effettuato in modo da raggiungere una decelerazione costante, compresa la resistenza al rotolamento (cfr. punto 3.4.1.1 del presente allegato), o una coppia frenante costante equivalente alla decelerazione, compresa la resistenza al rotolamento (cfr. punto 3.4.1.1 del presente allegato), pari a 3 m/s2. Il valore medio della pressione di attuazione utilizzata per il primo azionamento del freno deve essere mantenuto per tutti i successivi azionamenti del freno del resto della prova.

Categoria di veicoli

Condizioni

v1 [km/h]

v2 [km/h]

Δt [sec]

n

O4

60

1/2 v1

60

20

dove:

v1

=

velocità iniziale, all'inizio della frenatura

v2

=

velocità alla fine della frenatura

n

=

numero di azionamenti del freno

Δt

=

durata di un ciclo di frenatura: tempo che intercorre tra l'inizio di un azionamento del freno e l'inizio del successivo.

3.4.3.1.2.   Nel caso dei freni dotati di dispositivi di registrazione automatica dei freni, la registrazione di questi ultimi prima della prova di tipo III di cui sopra deve essere effettuata conformemente alle procedure seguenti, da applicarsi a seconda dei casi.

3.4.3.1.2.1.

Nel caso di freni pneumatici, la registrazione dei freni deve consentire il funzionamento del dispositivo di registrazione automatica. A tale fine, la corsa dell'attuatore deve essere regolata a s0 ≥ 1,1 × sre-adjust (il limite superiore non deve superare un valore raccomandato dal fabbricante):

dove:

sre-adjust

è la corsa di compensazione secondo le indicazioni del fabbricante del dispositivo di registrazione automatica del freno, vale a dire la corsa a partire dalla quale inizia la compensazione del gioco delle guarnizioni del freno con una pressione nell'attuatore pari a 100 kPa.

Qualora, d'accordo con il servizio tecnico, la misurazione della corsa dell'attuatore sia ritenuta impraticabile, la regolazione iniziale deve essere concordata con tale servizio tecnico.

Dalla condizione di cui sopra, si deve azionare il freno per 50 volte di seguito con una pressione nell'attuatore pari a 200 kPa. A ciò deve seguire un singolo azionamento del freno con una pressione nell'attuatore ≥ 650 kPa.

3.4.3.1.2.2.

Nel caso di freni a disco a comando idraulico, non si ritiene necessaria alcuna prescrizione relativa alla regolazione.

3.4.3.1.2.3.

Nel caso di freni a tamburo a comando idraulico, la registrazione dei freni deve essere effettuata conformemente alle istruzioni del fabbricante.

3.4.3.2.   Efficienza a caldo

Entro 60 secondi dal completamento della procedura di riscaldamento, si deve procedere alla misurazione dell'efficienza a caldo a una velocità di rotazione equivalente a 60 km/h usando la stessa pressione di attuazione del freno applicata nella prova di tipo 0 a 60 km/h.

La decelerazione media a regime, compresa la resistenza al rotolamento (cfr. punto 3.4.1.1 del presente allegato) o la coppia frenante media in base allo spazio di frenata equivalente alla decelerazione media a regime, compresa la resistenza al rotolamento (cfr. punto 3.4.1.1 del presente allegato), non deve essere inferiore al 60 % del valore ottenuto con i freni freddi nella prova di tipo 0, né deve essere inferiore a 4,0 m/s2.

3.4.3.3.   Prova di marcia libera

Cfr. punto 3.4.2.3.

3.5.   Prova delle proprietà dinamiche di attrito (prova di comparazione effettuata sul singolo freno ruota)

3.5.1.   La prova deve essere effettuata a norma dell'allegato 19, punti da 4.4.3.1 a 4.4.3.4, del regolamento n. 13.

3.5.2.   La prova freni descritta al punto 3.5.1 deve essere effettuata anche utilizzando il disco/tamburo per freni originale.

3.5.3.   Le proprietà dinamiche di attrito del disco/tamburo di ricambio per freni, nella fase 2 della procedura, possono essere considerate analoghe a quelle del disco/tamburo per freni originale, purché i valori della decelerazione media a regime, raggiunti alle stesse pressioni di esercizio o applicando le stesse forze sul comando nei due terzi superiori della curva prodotta, non si scostino di oltre ± 8 % o di ± 0,4 m/s2 da quelli del disco/tamburo per freni originale.

4.   PROVE DI INTEGRITÀ USANDO UN BANCO DINAMOMETRICO INERZIALE

Le prove sono eseguite conformemente al punto 4.1 (dischi) o al punto 4.2 (tamburi).

È prescritta un'unica prova per ciascun gruppo di prova a meno che la parte di ricambio non raggiunga il numero di cicli previsto prima della comparsa di danni o anomalie (cfr. punto 4.1.1.1.3 o 4.1.1.2.3 del presente allegato).

Il freno deve essere montato sul banco dinamometrico rispettando la posizione di montaggio sul veicolo (questa prescrizione non si applica ai freni fissati in modo rigido o ai freni montati mediante un fusello).

La temperatura del disco/tamburo per freni deve essere misurata quanto più vicino possibile alla superficie di attrito per sfregamento. Il valore della temperatura deve essere registrato e il metodo e la sede di misurazione devono essere gli stessi per tutte le prove.

Se durante un azionamento del freno o tra successivi azionamenti del freno all'interno di uno stesso ciclo di frenatura si utilizza aria di raffreddamento, la velocità del flusso d'aria a livello del freno deve essere limitata a:

vair = 0,33 v

dove:

v

=

velocità di prova del veicolo all'inizio della frenatura.

Negli altri casi non ci sono limitazioni per l'aria di raffreddamento.

L'aria di raffreddamento deve essere a temperatura ambiente.

4.1.   Dischi per freni

4.1.1.   Prova di fatica termica per dischi per freni

Questa prova è eseguita utilizzando un disco nuovo con insiemi nuovi di guarnizioni per freni omologati a norma del regolamento n. 13 o n. 90 (così come verrebbero montati sul veicolo, rimuovendo ad esempio il grasso protettivo).

4.1.1.1.   Veicoli appartenenti alle categorie O1 e O2

4.1.1.1.1.   Condizioni di prova (prova di fatica termica per dischi per freni)

La massa inerziale del banco dinamometrico inerziale deve essere determinata conformemente a quanto prescritto nell'allegato 12, punti 3.2.1, 3.2.1.1 e 3.2.1.2.

La velocità di rotazione del banco dinamometrico deve corrispondere alla velocità lineare del veicolo sulla base della media dei raggi massimi e minimi di rotolamento dinamico degli pneumatici ammessi per quel veicolo.

4.1.1.1.2.   Programma di prova (prova di fatica termica per dischi dei freni)

Tabella A12/4.1.1.1.2.

Prescrizioni di prova

Prova di fatica termica

Categorie di veicoli

O1/O2

Procedura di rodaggio

100 azionamenti del freno

Velocità iniziale: 60 km/h

Velocità finale: 30 km/h

dm = alternativamente 1 m/s2 e 2 m/s2

Temperatura iniziale: ≤ 300 °C (partendo dalla temperatura ambiente)

Tipo di frenatura

Azionamenti sequenziali

Intervallo di frenatura (= ttotal)

70 s

Numero di azionamenti del freno per ciclo

2

Coppia frenante impostata per produrre una decelerazione di

5,0 m/s2

Numero totale di cicli di frenatura

100 o 150 (cfr. punto 4.1.1.1.3)

Azionamenti del freno

 

da

80 km/h

a

20 km/h

Temperatura iniziale al momento del 1o azionamento del freno in ciascun ciclo

≤ 100 °C

dove:

vmax

=

velocità massima di progetto (conformemente all'ambito di impiego);

tbra

=

tempo effettivo di frenatura durante l'azionamento;

tacc

=

tempo di accelerazione minimo a seconda della capacità di accelerazione del veicolo in questione;

trest

=

periodo di riposo;

ttotal

=

intervallo di frenatura (tbra + tacc + trest).

4.1.1.1.3.   Risultato della prova (prova di fatica termica per dischi per freni)

La prova si intende superata se vengono completati 150 o più cicli senza la comparsa di danni o anomalie.

Se vengono completati meno di 150 cicli ma più di 100 cicli senza danni o anomalie, la prova deve essere ripetuta su una parte di ricambio nuova. In questo caso la prova si intende superata dalla parte se in entrambe le prove vengono completati più di 100 cicli senza la comparsa di danni o anomalie.

Se il numero dei cicli prima della comparsa di danni o anomalie è inferiore a 100, la prova deve essere eseguita sulla parte originale e si devono confrontare i risultati. La prova si intende superata se il numero di cicli prima della comparsa del danno o delle anomalie non è inferiore al numero di cicli registrato per la parte originale diminuito del 10 %.

In questo contesto, per danno si intendono:

a)

cricche radiali sulla superficie di attrito di lunghezza superiore ai due terzi dell'altezza radiale della superficie di attrito;

b)

cricche sulla superficie di attrito che raggiungono il diametro interno o esterno della superficie di attrito;

c)

cricche passanti in qualsiasi anello di attrito;

d)

qualsiasi tipo di danno strutturale o cricca in aree al di fuori della superficie di attrito.

4.1.1.2.   Veicoli appartenenti alle categorie O3 e O4

4.1.1.2.1.   Condizioni di prova (prova di fatica termica per dischi per freni)

4.1.1.2.1.1.   Veicoli di massa massima ammissibile > 7,5 t

Con questo programma di prova i dischi per freni vengono sottoposti a prova in quanto componenti del sistema di frenatura. La prova non simula effettive condizioni di guida, ma va intesa semplicemente come la prova di un componente. I parametri elencati nella tabella A12/4.1.1.2.1.1 si applicano ai freni comunemente utilizzati oggi nei veicoli di massa massima ammissibile > 7,5 t.

Tabella A12/4.1.1.2.1.1.

Diametro esterno del disco

Parametro di prova

Parametro di prova

Esempio di dotazione

Massa di prova m [kg]

rdyn [m]

«Dimensione del freno»/dimensione minima possibile del cerchio

320-350

3 100

0,386

17,5″

351-390

4 500

0,445

19,5″

391-440

5 300

0,527

22,5″

> 440 (1)

 (1)

 (1)

La massa inerziale del banco dinamometrico inerziale deve essere determinata conformemente a quanto prescritto dal punto 3.2.1 dell'allegato 12, tenendo contemporaneamente conto dei parametri contenuti nella tabella sopra (massa di prova e rdyn).

La velocità di rotazione del banco dinamometrico deve corrispondere alla velocità lineare del veicolo sulla base dei raggi di rotolamento dinamico degli pneumatici riportati nella tabella A12/4.1.1.2.1.1.

4.1.1.2.1.2.   Veicoli di massa massima ammissibile > 3,5 t e ≤ 7,5 t

Per quanto riguarda i veicoli di massa massima ammissibile > 3,5 t e ≤ 7,5 t ai quali non si applicano i parametri riportati nella tabella A12/4.1.1.2.1.1, i parametri di prova devono essere scelti in modo da comprendere lo scenario del caso peggiore in base al quale è stato stabilito l'ambito di impiego del disco di ricambio per freni (massa massima ammissibile del veicolo, dimensione massima dello pneumatico in dotazione).

La massa inerziale del banco dinamometrico inerziale deve essere determinata conformemente a quanto prescritto nell'allegato 12, punti 3.2.1, 3.2.1.1 e 3.2.1.2.

La velocità di rotazione del banco dinamometrico deve corrispondere alla velocità lineare del veicolo sulla base della media dei raggi massimi e minimi di rotolamento dinamico degli pneumatici ammessi per quel veicolo.

4.1.1.2.2.   Programma di prova (prova di fatica termica per dischi dei freni)

Tabella A12/4.1.1.2.2.

Procedura di rodaggio

100 azionamenti del freno

Velocità iniziale: 60 km/h

Velocità finale: 30 km/h

dm = alternativamente 1 m/s2 e 2 m/s2

Temperatura iniziale: ≤ 300 °C (partendo dalla temperatura ambiente)

1.

Frenatura condizionata

10 azionamenti del freno da 60 km/h a 30 km/h

dm = alternativamente 1 m/s2 e 2 m/s2

Temperatura iniziale: ≤ 250 °C

2.

Frenatura ad alta velocità

2 azionamenti del freno da 130 km/h a 80 km/h

dm = 3 m/s2

Temperatura iniziale: ≤ 100 °C

3.

Frenatura condizionata

Cfr. fase n. 1 della prova

4.

Frenatura ad alta velocità

Cfr. fase n. 2 della prova

5.

Frenatura condizionata

Cfr. fase n. 1 della prova

6.

Frenatura continua (1)

5 azionamenti del freno

a una velocità costante di: 85 km/h

Coppia di decelerazione corrispondente a 0,5 m/s2

Tempo di frenatura: 60 s

Temperatura iniziale: ≤ 80 °C

7.

Frenatura condizionata

Cfr. fase n. 1 della prova

8.

Frenatura continua (2)

5 azionamenti del freno

a una velocità costante di: 85 km/h

Coppia di decelerazione corrispondente a 1,0 m/s2

Tempo di frenatura: 40 s

Temperatura iniziale: ≤ 80 °C

9.

Ripetizione delle fasi di prova dalla n. 1 alla n. 8:

9 o 14 volte (a seconda dei casi) – cfr. punto 4.1.1.2.3.

dm

decelerazione media proporzionale alla distanza.

4.1.1.2.3.   Risultato della prova (prova di fatica termica per dischi per freni)

La prova si intende superata se vengono completati 15 o più cicli senza la comparsa di danni o anomalie.

Se vengono completati meno di 15 cicli ma più di 10 cicli senza danni o anomalie, la prova deve essere ripetuta su una parte di ricambio nuova. In questo caso la prova si intende superata dalla parte se in entrambe le prove vengono completati più di 10 cicli senza la comparsa di danni o anomalie.

Se il numero dei cicli prima della comparsa di danni o anomalie è inferiore a 10, la prova deve essere eseguita sulla parte originale e si devono confrontare i risultati. La prova si intende superata se il numero di cicli prima della comparsa del danno o delle anomalie non è inferiore al numero di cicli registrato per la parte originale.

In questo contesto, per danno si intendono:

a)

cricche radiali sulla superficie di attrito di lunghezza superiore ai due terzi dell'altezza radiale della superficie di attrito;

b)

cricche sulla superficie di attrito che raggiungono il diametro interno o esterno della superficie di attrito;

c)

cricche passanti in qualsiasi anello di attrito;

d)

qualsiasi tipo di danno strutturale o cricca in aree al di fuori della superficie di attrito.

4.1.2.   Prova di carico elevato per dischi per freni

Nel caso di parti intercambiabili la prova di carico elevato deve essere effettuata su un disco per freni nuovo o sullo stesso disco usato per la prova alternativa al banco dinamometrico (cfr. punto 3.3 del presente allegato).

Nel caso di parti equivalenti la prova di carico elevato deve essere effettuata utilizzando un disco nuovo, una pinza per freni originale del veicolo o dei veicoli in questione e insiemi nuovi di guarnizioni per freni del veicolo o dei veicoli in questione omologati a norma del regolamento n. 13 o n. 90 (così come verrebbero montati sul veicolo, rimuovendo ad esempio il grasso protettivo).

Se necessario, durante la prova possono essere sostituite le guarnizioni per freni usurate.

4.1.2.1.   Veicoli appartenenti alle categorie O1 e O2

Le guarnizioni per freni nuove sottoposte a prova devono essere montate sui relativi freni e rodate secondo la procedura di cui all'allegato 3, punto 2.2.2.3. Se sono necessarie guarnizioni per freni nuove per completare la prova, queste devono essere rodate secondo la stessa procedura.

4.1.2.1.1.   Condizioni di prova (prova di carico elevato per dischi per freni)

Cfr. punto 4.1.1.1.1.

4.1.2.1.2.   Programma di prova (prova di carico elevato per dischi per freni)

La prova deve essere eseguita in base a quanto prevede la seguente tabella.

Tabella A12/4.1.2.1.2.

Prescrizioni di prova

Prova di carico elevato

Categorie di veicoli

O1/O2

Tipo di frenatura

Azionamenti singoli del freno

Numero di azionamenti del freno

70

Temperatura iniziale (all'inizio della frenatura)

≤ 100 °C

Coppia frenante impostata per produrre una decelerazione di

10,0 m/s2 con una pressione ≤ 16 000 kPa or p = 16 000 kPa (< 10,0 m/s2)

Azionamenti del freno

 

da

80 km/h

a

10 km/h

4.1.2.1.3.   Risultato della prova (prova di carico elevato per dischi per freni)

La prova si intende superata se vengono eseguiti 70 o più azionamenti del freno senza la comparsa di danni o anomalie.

Se il numero di azionamenti del freno prima della comparsa di danni o anomalie è inferiore a 70, la prova deve essere eseguita sulla parte originale e si devono confrontare i risultati. La prova si intende superata se il numero di cicli prima della comparsa del danno o delle anomalie non è inferiore al numero di cicli registrato per la parte originale diminuito del 10 %.

In questo contesto, per danno si intendono:

a)

cricche radiali sulle superfici di attrito di lunghezza superiore ai due terzi dell'altezza radiale della superficie di attrito;

b)

cricche sulla superficie di attrito che raggiungono il diametro interno o esterno della superficie di attrito;

c)

cricche passanti in qualsiasi anello di attrito;

d)

qualsiasi tipo di danno strutturale o cricca in aree al di fuori della superficie di attrito.

4.1.2.2.   Veicoli appartenenti alle categorie O3 e O4

4.1.2.2.1.   Condizioni di prova (prova di carico elevato per dischi per freni)

Cfr. punto 4.1.1.2.1.

4.1.2.2.2.   Programma di prova (prova di carico elevato per dischi per freni)

Rodaggio in conformità alla tabella A12/4.1.1.2.2.

Vengono eseguiti 500 azionamenti del freno partendo da una velocità di 50 km/h fino a 10 km/h con una coppia frenante pari al 90 % della massima coppia frenante applicabile alla pinza dei freni pertinente.

Temperatura iniziale: ≤ 200 °C

4.1.2.2.3.   Risultato della prova (prova di carico elevato per dischi per freni)

La prova si intende superata se il disco per freni non mostra segni di frattura dopo 500 azionamenti del freno. La prova deve essere considerata valida purché la coppia massima richiesta sia raggiunta per almeno il 90 % degli azionamenti del freno a condizione che per il restante 10 % venga applicata la pressione massima.

In questo contesto, per danno si intendono:

a)

cricche radiali sulla superficie di attrito di lunghezza superiore ai due terzi dell'altezza radiale della superficie di attrito;

b)

cricche sulla superficie di attrito che raggiungono il diametro interno o esterno della superficie di attrito;

c)

cricche passanti in qualsiasi anello di attrito;

d)

qualsiasi tipo di danno strutturale o cricca in aree al di fuori della superficie di attrito.

Tabella A12/4.2.1.1.2.

Prescrizioni di prova

Prova di fatica termica

Procedura di rodaggio

200 azionamenti del freno

Velocità iniziale: 60 km/h

Velocità finale: 5 km/h

dm = alternativamente 1 m/s2 e 2 m/s2

Temperatura iniziale: ≤ 200 °C (partendo dalla temperatura ambiente)

In alternativa il rodaggio può essere omesso se il richiedente l'omologazione non lo considera necessario.

Tipo di frenatura

Azionamenti sequenziali

Numero di azionamenti del freno

250 o 300 (a seconda dei casi) — cfr. punto 4.2.1.1.3.

NB: la prova viene interrotta alla comparsa di una cricca passante.

Coppia frenante impostata per produrre una decelerazione di

3,0 m/s2

Azionamenti del freno

 

da

130 km/h

a

80 km/h

Temperatura iniziale a ogni azionamento del freno

≤ 50 °C

Raffreddamento a norma del punto 3.2.3

Consentito

4.2.   Tamburi per freni

4.2.1.   Prova di fatica termica per tamburi per freni

La prova è eseguita utilizzando un tamburo nuovo con insiemi nuovi di guarnizioni per freni omologati a norma del regolamento n. 13, n. 13-H o n. 90 (se del caso, previa rimozione del grasso protettivo).

È ammessa la rettifica delle guarnizioni per assicurare un buon contatto tra guarnizione e tamburo.

4.2.1.1.   Veicoli appartenenti alle categorie O1 e O2

4.2.1.1.1.   Condizioni di prova (prova di fatica termica per tamburi per freni)

4.2.1.1.1.1.   Veicoli di carico massimo ammissibile per asse ≤ 1 200 kg

Non pertinente.

4.2.1.1.1.2.   Veicoli di carico massimo ammissibile per asse > 1 200 kg

La massa inerziale del banco dinamometrico inerziale deve essere determinata conformemente a quanto prescritto nell'allegato 12, punti 3.2.1, 3.2.1.1 e 3.2.1.2.

La velocità di rotazione del banco dinamometrico deve corrispondere alla velocità lineare del veicolo sulla base della media dei raggi massimi e minimi di rotolamento dinamico degli pneumatici ammessi per quel veicolo.

4.2.1.1.2.   Programma di prova (prova di fatica termica per tamburi per freni)

Tabella A12/4.2.1.1.2.

Prescrizioni di prova

Prova di fatica termica

Tipo di frenatura

Azionamenti sequenziali

Numero di azionamenti del freno

250 o 300 (a seconda dei casi) – cfr. punto 4.2.1.1.3

NB: la prova viene interrotta alla comparsa di una cricca passante.

Coppia frenante impostata per produrre una decelerazione di

3,0 m/s2

Azionamenti del freno

 

da

130 km/h

a

80 km/h

Temperatura iniziale a ogni azionamento del freno

≤ 50 °C

Raffreddamento a norma del punto 3.2.3.

Consentito

4.2.1.1.3.   Risultato della prova (prova di fatica termica per tamburi per freni)

La prova si intende superata se vengono eseguiti 300 o più azionamenti del freno senza la comparsa di danni o anomalie.

Se vengono eseguiti meno di 300 azionamenti del freno ma più di 250 azionamenti senza danni o anomalie, il servizio tecnico deve ripetere la prova su una parte di ricambio nuova. In questo caso la prova si intende superata dalla parte se in entrambe le prove vengono eseguiti più di 250 azionamenti del freno senza la comparsa di danni o anomalie.

Se il numero di azionamenti del freno prima della comparsa di danni o anomalie è inferiore a 250, la prova deve essere eseguita sulla parte originale e si devono confrontare i risultati. La prova si intende superata se il numero di cicli prima della comparsa del danno o delle anomalie non è inferiore al numero di cicli registrato per la parte originale.

In questo contesto, per danno si intendono:

a)

cricche sulla superficie di attrito di lunghezza superiore ai due terzi della larghezza assiale della superficie di attrito;

b)

cricche sulla superficie di attrito che raggiungono l'estremità esterna dell'asse del tamburo;

c)

cricca passante del tamburo;

d)

qualsiasi tipo di danno strutturale o cricca in aree al di fuori della superficie di attrito.

4.2.1.2.   Veicoli appartenenti alle categorie O3 e O4

4.2.1.2.1.   Condizioni di prova (prova di fatica termica per tamburi per freni)

4.2.1.2.1.1.   Veicoli di massa massima ammissibile > 7,5 t

Con questo programma di prova i tamburi per freni vengono sottoposti a prova in quanto componenti del sistema di frenatura. La prova non simula effettive condizioni di guida, ma va intesa semplicemente come la prova di un componente. I parametri elencati nella tabella A12/4.2.1.2.1.1 si applicano ai freni comunemente utilizzati oggi nei veicoli di massa massima ammissibile > 7,5 t.

Tabella A12/4.2.1.2.1.1.

Diametro interno del tamburo

[mm]

Larghezza delle guarnizioni

Diametro tipico del cerchio

< 130 mm

130-190 mm

> 190 mm

Massa di prova [kg]

Raggio dello pneumatico

[m]

Massa di prova

[kg]

Raggio dello pneumatico

[m]

Massa di prova [kg]

Raggio dello pneumatico

[m]

< 330

2 750

0,402

3 200

0,390

5 500

0,402

17,5″

330-390

 (2)

 (2)

3 400

0,480

5 500

0,516

19,5″

391-430

3 400

0,510

4 500

0,527

5 500

0,543

22,5″

> 430

 (2)

 (2)

 (2)

 (2)

 (2)

 (2)

La massa inerziale del banco dinamometrico inerziale deve essere determinata conformemente a quanto prescritto dal punto 3.2.1 dell'allegato 12, tenendo contemporaneamente conto dei parametri contenuti nella tabella sopra (massa di prova e rdyn).

La velocità di rotazione del banco dinamometrico deve corrispondere alla velocità lineare del veicolo sulla base dei raggi di rotolamento dinamico degli pneumatici riportati nella tabella A12/4.2.1.2.1.1.

4.2.1.2.1.2.   Veicoli di massa massima ammissibile > 3,5 t e ≤ 7,5 t

Per quanto riguarda i veicoli di massa massima ammissibile > 3,5 t e ≤ 7,5 t ai quali non si applicano i parametri riportati nella tabella A12/4.1.1.2.1.1, i parametri di prova devono essere scelti in modo da comprendere lo scenario del caso peggiore in base al quale è stato stabilito l'ambito di impiego del disco di ricambio per freni (massa massima ammissibile del veicolo, dimensione massima dello pneumatico in dotazione).

La massa inerziale del banco dinamometrico inerziale deve essere determinata conformemente a quanto prescritto dai punti 3.2.1, 3.2.1.1 e 3.2.1.2 dell'allegato 12.

La velocità di rotazione del banco dinamometrico deve corrispondere alla velocità lineare del veicolo sulla base della media dei raggi massimi e minimi di rotolamento dinamico degli pneumatici ammessi per quel veicolo.

4.2.1.2.2.   Programma di prova (prova di fatica termica per tamburi per freni)

Tabella A12/4.2.1.2.2.

Prescrizioni di prova

Prova di fatica termica

Tipo di frenatura

Azionamenti sequenziali

Numero di azionamenti del freno

250 o 300 (a seconda dei casi) – cfr. punto 4.2.1.2.3

NB: la prova viene interrotta alla comparsa di una cricca passante.

Coppia frenante impostata per produrre una decelerazione di

3,0 m/s2

Azionamenti del freno

 

da

130

a

80 km/h

Temperatura iniziale a ogni azionamento del freno

≤ 50 °C

Raffreddamento a norma del punto 3.2.3

Consentito

4.2.1.2.3.   Risultato della prova (prova di fatica termica per tamburi per freni)

La prova si intende superata se vengono eseguiti 300 o più azionamenti del freno senza la comparsa di danni o anomalie.

Se vengono eseguiti meno di 300 azionamenti del freno ma più di 250 azionamenti senza danni o anomalie, il servizio tecnico deve ripetere la prova su una parte di ricambio nuova. In questo caso la prova si intende superata dalla parte se in entrambe le prove vengono eseguiti più di 250 azionamenti del freno senza la comparsa di danni o anomalie.

Se il numero di azionamenti del freno prima della comparsa di danni o anomalie è inferiore a 250, la prova deve essere eseguita sulla parte originale e si devono confrontare i risultati. La prova si intende superata se il numero di azionamenti del freno prima della comparsa del danno o delle anomalie non è inferiore a quello registrato per la parte originale.

In questo contesto, per danno si intendono:

a)

cricche sulla superficie di attrito di lunghezza superiore ai due terzi della larghezza assiale della superficie di attrito;

b)

cricche sulla superficie di attrito che raggiungono l'estremità esterna dell'asse del tamburo;

c)

cricca passante del tamburo;

d)

qualsiasi tipo di danno strutturale o cricca in aree al di fuori della superficie di attrito.

4.2.2.   Prova di carico elevato per tamburi per freni

Nel caso di parti intercambiabili la prova di carico elevato deve essere effettuata su un tamburo per freni nuovo o sullo stesso tamburo per freni usato per la prova alternativa al banco dinamometrico (cfr. punto 3.3 del presente allegato). In entrambi i casi gli insiemi di guarnizioni per freni usati per la prova devono essere omologati in conformità al regolamento n. 13 o n. 90 e rodati sul tamburo in conformità alla procedura specificata al punto 4.2.2.2.2 del presente allegato. In alternativa il rodaggio può essere omesso se il richiedente l'omologazione non lo considera necessario.

Nel caso di parti equivalenti la prova di carico elevato deve essere effettuata utilizzando un tamburo nuovo, un freno originale del veicolo o dei veicoli in questione e insiemi nuovi di guarnizioni per freni del veicolo o dei veicoli in questione omologati a norma del regolamento n. 13 o n. 90 (così come verrebbero montati sul veicolo, rimuovendo ad esempio il grasso protettivo). Il rodaggio deve essere effettuato in conformità alla procedura specificata al punto 4.2.2.2.2. del presente allegato. In alternativa il rodaggio può essere omesso se il richiedente l'omologazione non lo considera necessario.

Se necessario, durante la prova possono essere sostituite le guarnizioni per freni usurate.

4.2.2.1.   Veicoli appartenenti alle categorie O1 e O2

4.2.2.1.1.   Condizioni di prova (prova di carico elevato per tamburi per freni)

La massa inerziale del banco dinamometrico inerziale deve essere determinata conformemente a quanto prescritto nell'allegato 12, punti 3.2.1, 3.2.1.1 e 3.2.1.2.

La velocità di rotazione del banco dinamometrico deve corrispondere alla velocità lineare del veicolo sulla base della media dei raggi massimi e minimi di rotolamento dinamico degli pneumatici ammessi per quel veicolo.

4.2.2.1.2.   Programma di prova (prova di carico elevato per tamburi per freni)

Cfr. punto 4.2.2.2.2.

4.2.2.1.3.   Risultato della prova (prova di carico elevato per tamburi per freni)

Cfr. punto 4.2.2.2.3.

4.2.2.2.   Veicoli appartenenti alle categorie O3 e O4

4.2.2.2.1.   Condizioni di prova (prova di carico elevato per tamburi per freni)

Cfr. punto 4.2.1.2.1.

4.2.2.2.2.   Programma di prova (prova di carico elevato per tamburi per freni)

Tabella A12/4.2.2.2.2.

Prescrizioni di prova

Prova di carico elevato

Procedura di rodaggio

200 azionamenti del freno

Velocità iniziale: 60 km/h

Velocità finale: 5 km/h

dm = alternativamente 1 m/s2 e 2 m/s2

Temperatura iniziale: ≤ 200 °C (partendo dalla temperatura ambiente)

In alternativa il rodaggio può essere omesso se il richiedente l'omologazione non lo considera necessario.

Tipo di frenatura

Frenatura fino a meno di 5 km/h

Numero totale di azionamenti del freno

150

Temperatura iniziale del tamburo per freni a ogni azionamento del freno

≤ 100 °C

Azionamenti del freno

 

da

60 km/h

a

0 km/h

Coppia frenante impostata per produrre una decelerazione di

6 m/s2

Raffreddamento (anche non conforme al punto 3.2.3 del presente allegato)

Consentito

4.2.2.2.3.   Risultato della prova (prova di carico elevato per tamburi per freni)

Il risultato della prova è positivo se il tamburo per freni non subisce fratture.

La prova deve essere considerata valida purché la coppia massima richiesta sia raggiunta per almeno il 90 % degli azionamenti del freno a condizione che per il restante 10 % venga applicata la pressione massima.

In questo contesto, per danno si intendono:

a)

cricche radiali sulla superficie di attrito di lunghezza superiore ai due terzi dell'altezza radiale della superficie di attrito;

b)

cricche sulla superficie di attrito che raggiungono il diametro interno o esterno della superficie di attrito;

c)

cricche passanti in qualsiasi anello di attrito;

d)

qualsiasi tipo di danno strutturale o cricca in aree al di fuori della superficie di attrito.


(1)  La massa di prova e il raggio di rotolamento dinamico dello pneumatico devono essere concordati tra il richiedente e il servizio tecnico.

(2)  La massa di prova e il raggio di rotolamento dinamico dello pneumatico devono essere concordati tra il richiedente e il servizio tecnico.


ALLEGATO 13

MODELLO DELLA RELAZIONE DI PROVA DI DISCHI/TAMBURI DI RICAMBIO PER FRENI

Relazione di prova n. … riguardante l'omologazione di un disco/tamburo di ricambio per freni a norma del regolamento n. 90

1.   Descrizione tecnica generale di un disco/tamburo di ricambio per freni (1)

1.1.   Richiedente (nome e indirizzo): …

1.2.   Fabbricante (nome e indirizzo): …

1.3.   Nome commerciale: …

1.4.   Categoria cui appartiene il disco/tamburo di ricambio: originale/identico/equivalente/intercambiabile (1)

1.5.   Tipo di disco/tamburo (1): …

1.6.   Marcatura:

 

Identificazione

Posizione della marcatura

Metodo di marcatura

Nome o denominazione commerciale del fabbricante

 

 

 

Numero di omologazione

E2-90R02 Cxxxx/yyyy

 

 

xxxx => numero del tipo

yyyy => numero della variante

 

 

Numero della parte

 

 

 

Indicazione di tracciabilità

 

 

 

Spessore minimo (disco)/diametro interno massimo (tamburo)1

 

 

 

1.7.   Materiale

1.7.1.   Gruppo del materiale: …

1.7.2.   Sottogruppo del materiale (2): …

1.8.   Gamma di applicazioni

Fornire almeno le seguenti informazioni:

Parte

Parte di ricambio

Parte originale

Variante

Numero della parte

Numero della parte

Codice di identificazione

 

 

 

 


Veicolo a motore (2)

Marca

Tipo di veicolo

Nome commerciale

Peso lordo massimo

Velocità massima

Anno di fabbricazione

 

 

 

 

 

 


Asse per rimorchi (2)

Marca

Tipo di asse

Nome commerciale

Carico massimo per asse

Intervallo di valori del raggio dinamico dello pneumatico

(valore massimo/minimo)

 

 

 

 

 

 

 


Freno

Posizione

Pinza (2)

Dimensioni

Tipo di costruzione

Anteriore

Posteriore

 

 

 

 

 

1.9.   Informazioni supplementari (2)

2.   Gruppi di prova

2.1.   Dimensioni per gruppo di prova

2.1.1.   Diametri esterno (disco)/interno (tamburo) (1): …

2.1.2.   Spessore (disco)/larghezza della ganascia (tamburo) (1): …

2.2.   Massimo rapporto energia cinetica per gruppo di prova conformemente al punto 5.3.6 del regolamento n. 90

Formula

2.3.   Materiale del disco/tamburo (1) per gruppo di prova: …

3.   Dati tecnici delle prove per gruppo di prova

3.1.   Prova del veicolo

3.1.1.   Dati del veicolo di prova

3.1.1.1.   Categoria del veicolo …

3.1.1.2.   Costruttore del veicolo: …

3.1.1.3.   Marca del veicolo: …

3.1.1.4.   Tipo e nome commerciale del veicolo: …

3.1.1.5.   Numero di identificazione del veicolo: …

3.1.1.6.   Numero di omologazione del veicolo: …

3.1.1.7.   Potenza del motore del veicolo: …

3.1.1.8.   Velocità:

Velocità massima del veicolo vmax: …

3.1.1.9.   Pneumatici: …

3.1.1.10.   Configurazione/schema del circuito dei freni: …

3.1.1.11.   Masse di prova

Asse 1: …

Asse 2: …

Asse…: …

3.1.1.12.   Freno:

3.1.1.12.1.

Campione del disco per freni/tamburo per freni (1):

Codice di identificazione della parte di ricambio originale: …

Gruppo di prova: …

Numero della parte: …

Massa della parte di ricambio: …

Diametro esterno del disco/diametro interno del tamburo (1): …

Raggio efficace re: …

Larghezza della superficie di attrito: …

Spessore (nominale) del disco/larghezza esterna del tamburo (1): …

3.1.1.12.2.

Meccanismo della pinza per freni/del tamburo per freni (1)

Fabbricante: …

Tipo: …

Variante: …

Numero della parte: …

Metodo di costruzione: …

diametro (2) del cilindro della ruota/del pistone:

Coppia massima tecnicamente ammissibile Cmax,e in corrispondenza della leva del freno (freno pneumatico)/pressione di linea (pmax,e) (freno idraulico) (1): …

Soglia di coppia di azionamento C0,e (freno pneumatico)/pressione di linea (freno idraulico) (1): …

rapporto le/ee (freno pneumatico)/diametro del pistone (freno idraulico) (1): …/…

Massima coppia frenante: …

3.1.1.12.3.

Pastiglia per freni/Guarnizione per freni (1)

Fabbricante: …

Marca: …

Tipo: …

Numero di omologazione (2): …

Identificazione (ad esempio, numero della parte): …

Area della superficie efficace: …

3.1.2.   Apparecchiatura di prova

3.1.2.1.   Decelerazione: …

3.1.2.2.   Pressione: …

3.1.2.3.   Velocità: …

3.1.2.4.   Temperatura del tamburo/disco: …

3.1.3.   Pista di prova:

3.1.3.1.   Ubicazione: …

3.1.3.2.   Superficie: …

3.1.3.3.   Condizioni (ad esempio asciutto/bagnato): …

3.2.   Prova al banco dinamometrico

3.2.1.   Dati relativi alla prova

3.2.1.1.   Categoria del veicolo …

3.2.1.2.   Raggio di rotolamento dinamico

Raggio di rotolamento dinamico RIner per il calcolo dell'inerzia in relazione:

al punto 3.2.1 dell'allegato 11/12 …

Raggio di rotolamento dinamico Rveh in relazione al punto 3.2.2 dell'allegato 11/12 …

3.2.1.3.   Masse e inerzia

Massa massima ammissibile del veicolo: …

Valore X (asse anteriore): …

Valore Y (asse posteriore): …

Massa di prova m: …

Inerzia di prova IAdj: …

3.2.1.4.   Raffreddamento …

3.2.1.4.1.   Velocità dell'aria di raffreddamento durante le prove di tipo I, II e/o III (1) …

3.2.1.4.2.   Velocità dell'aria di raffreddamento negli altri casi:

3.2.1.5.   Velocità

Velocità massima vmax: …

3.2.1.6.   Attuatore

Fabbricante: …

Marca: …

Tipo: …

Variante: …

Superficie efficace (freno idraulico)/ThA — formula (freno pneumatico) (1): …

3.2.1.7.   Freno

3.2.1.7.1.   Campione di prova del disco per freni/tamburo per freni (1)

Codice di identificazione della parte di ricambio originale: …

Gruppo di prova: …

Numero della parte: …

Massa della parte di ricambio: …

Diametro esterno del disco/diametro interno del tamburo (1): …

Raggio efficace re: …

Larghezza della superficie di attrito:

Spessore (nominale) del disco/larghezza esterna del tamburo (1): …

3.2.1.7.2.   Meccanismo della pinza per freni/del tamburo per freni (1)

Fabbricante: …

Tipo: …

Variante: …

Metodo di costruzione: …

Coppia massima tecnicamente ammissibile Cmax,e alla leva del freno (freno pneumatico)/Pressione di linea (pmax,e) (freno idraulico) (1): …

Soglia di coppia di azionamento C0,e (freno pneumatico)/pressione di linea (freno idraulico) (1): …

Rapporto le/ee (freno pneumatico)/diametro del pistone (freno idraulico) (1)…/…

Massima coppia frenante: …

Numero di identificazione: …

3.2.1.7.3.   Pastiglia per freni/Guarnizione per freni (1)

Fabbricante: …

Marca: …

Tipo: …

Numero di omologazione (2): …

Identificazione: …

Larghezza be: …

Spessore de: …

Superficie efficace: …

Modalità di fissaggio: …

3.2.2.   Dati del banco di prova: …

3.2.2.1.   Ubicazione:

4.   Registrazione dei risultati delle prove

4.1.   Verifiche geometriche: …

Numero del disegno e versione: …

4.2.   Verifica materiale: …

4.3.   Verifica misure di bilanciamento: …

4.4.   Verifica marcatura d'usura: …

4.5.   Prova del veicolo/prova alternativa al banco dinamometrico (1):

4.5.1.   Efficienza dei freni

4.5.1.1.   Efficienza del freno di servizio per i veicoli appartenenti alle categorie M1, M2, M3, N1 e N2 con sistemi di frenatura idraulici (2)

4.5.1.1.1.   Risultati delle prove del veicolo:

Tipo di prova:

0

disinnestato

0

innestato

I

Freno di stazionamento (2)

Allegato 11, punto:

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.3.

Condizioni di carico:

 

veicolo carico

veicolo scarico

veicolo carico

veicolo carico

veicolo carico

Velocità di prova

 

 

 

 

 

 

Iniziale:

km/h

 

 

 

 

 

Finale:

km/h

0

0

 

 

 

Pressione:

kPa

 

 

 

 

 

Decelerazione:

m/s2

 

 

 

 

 

Numero di azionamenti:

 

 

 

Durata di un ciclo di frenatura:

s

 

 

 

Prova di marcia libera superata: sì/n. 1

4.5.1.1.2.   Risultati della prova al banco dinamometrico inerziale:

Tipo di prova:

0

disinnestato

0

simulazione innestato

I

simulazione

Allegato 11, punto:

3.4.1.

3.4.4.

3.4.2.

Condizioni di carico

 

 

 

 

Velocità di prova

 

 

 

 

Iniziale:

km/h

 

 

 

Finale:

km/h

0

0

 

Pressione:

kPa

 

 

 

Decelerazione:

m/s2

 

 

 

Numero di azionamenti:

 

 

Durata di un ciclo di frenatura:

s

 

 

Prova di marcia libera superata: sì/n. 1

4.5.1.2.   Efficienza del freno di servizio per i veicoli appartenenti alle categorie M2, M3, N2, N3 con sistemi di frenatura pneumatici (2)

4.5.1.2.1.   Risultati delle prove del veicolo:

Tipo di prova:

0

disinnestato

0

innestato

I

Freno di stazionamento (2)

Allegato 11, punto:

2.2.1.

2.2.3.

2.2.4.

2.3.

Condizioni di carico:

 

veicolo carico

veicolo scarico

veicolo carico

veicolo carico

veicolo carico

Velocità di prova

 

 

 

 

 

 

Iniziale:

km/h

 

 

 

 

 

Finale:

km/h

0

0

0

 

 

Pressione nella camera dei freni (brake chamber) pe:

kPa

 

 

 

 

 

Decelerazione:

m/s2

 

 

 

 

 

Numero di azionamenti:

 

 

 

 

 

Durata di un ciclo di frenatura:

s

 

 

 

 

 

Forza frenante 0,5 · Te:

daN

 

 

 

 

 

Rapporto di frenatura 0,5 · Te/9,81 · m

(m = massa di prova):

 

 

 

 

 

Corsa camera dei freni (brake chamber) se:

Mm

 

 

 

 

 

Soglia di coppia alla leva del freno

 

 

 

 

 

 

Ce:

Nm

 

 

 

 

 

C0,e:

Nm

 

 

 

 

 

Prova di marcia libera superata: sì/n. 1

4.5.1.2.2.   Risultati della prova al banco dinamometrico inerziale:

Tipo di prova:

0

I

II

Allegato 11, punto:

3.4.1.

3.4.2.

3.4.3.

Velocità di prova

 

 

 

 

Iniziale:

km/h

 

 

 

Finale:

km/h

 

 

 

Pressione nella camera dei freni (brake chamber) pe:

kPa

 

 

 

Decelerazione:

m/s2

 

 

 

Numero di azionamenti:

 

 

 

Durata di un ciclo di frenatura:

s

 

 

 

Forza frenante 0,5 · Te:

daN

 

 

 

Rapporto di frenatura 0,5 · Te/9,81 · m

(m = massa di prova):

 

 

 

Corsa camera dei freni (brake chamber) se:

mm

 

 

 

Soglia di coppia alla leva del freno

 

 

 

 

Ce:

Nm

 

 

 

C0,e:

Nm

 

 

 

Prova di marcia libera superata: sì/n. 1

4.5.1.3.   Efficienza del freno di servizio per i veicoli appartenenti alle categorie O1, O2 e O3 con sistemi di frenatura pneumatici

4.5.1.3.1.   Risultati delle prove del veicolo:

Tipo di prova:

0

I

Freno di stazionamento (2)

Allegato 12, punto:

2.2.1.

2.2.2.

2.3.

Condizioni di carico:

 

veicolo carico

veicolo carico

veicolo carico

Velocità di prova

 

 

 

 

Iniziale:

km/h

 

 

 

Finale:

km/h

 

 

 

Pressione nella camera dei freni (brake chamber) pe:

kPa

 

 

 

Decelerazione:

m/s2

 

 

 

Numero di azionamenti:

 

 

 

Durata di un ciclo di frenatura:

s

 

 

 

Forza frenante 0,5 · Te:

daN

 

 

 

Rapporto di frenatura 0,5 · Te/9,81 · m

(m = massa di prova):

 

 

 

Corsa camera dei freni (brake chamber) se:

mm

 

 

 

Soglia di coppia alla leva del freno

 

 

 

 

Ce:

Nm

 

 

 

C0,e:

Nm

 

 

 

Prova di marcia libera superata: sì/n. 1

4.5.1.3.2.   Risultati della prova al banco dinamometrico inerziale:

Tipo di prova:

0

I

Allegato 12, punto:

3.4.1.

3.4.2.

Velocità di prova

 

 

 

Iniziale:

km/h

 

 

Finale:

km/h

 

 

Pressione nella camera dei freni (brake chamber) pe:

kPa

 

 

Decelerazione:

m/s2

 

 

Numero di azionamenti:

 

 

Durata di un ciclo di frenatura:

s

 

 

Forza frenante 0,5 · Te:

daN

 

 

Rapporto di frenatura 0,5 · Te/9,81 · m

(m = massa di prova):

 

 

Corsa camera dei freni (brake chamber) se:

mm

 

 

Soglia di coppia alla leva del freno

 

 

 

Ce:

Nm

 

 

C0,e:

Nm

 

 

Prova di marcia libera superata: sì/n. 1

4.5.1.4.   Efficienza del freno di servizio per i veicoli appartenenti alla categoria O4 (2)

Tipo di prova:

0

III

Numero del campione

 

 

 

Allegato 12, punto:

2.2.1./3.4.1. (1)

2.2.3./3.4.3. (1)

Velocità di prova

 

 

 

 

Iniziale:

km/h

 

 

 

Finale:

km/h

 

 

 

Pressione nella camera dei freni (brake chamber) pe:

kPa

 

 

 

Numero di azionamenti:

 

 

 

Durata di un ciclo di frenatura:

s

 

 

 

Forza frenante 0,5 · Te:

daN

 

 

 

Coefficiente di frenatura 0, 5 · Te/9,81 · m

(m = massa di prova):

 

 

 

Corsa camera dei freni (brake chamber) se:

mm

 

 

 

Soglia di coppia alla leva del freno

 

 

 

 

Ce:

Nm

 

 

 

C0,e:

Nm

 

 

 

Prova di marcia libera superata: sì/n. 1

4.5.1.5.   Proprietà dinamiche di attrito

Grafico: decelerazione in funzione della pressione

4.6.   Prove di integrità:

4.6.1.   Prova di fatica termica:

N. del campione

Cicli effettuati senza danni in conformità a

allegato 11: punti 4.1.1.1.3/4.1.1.2.3/4.2.1.2.3

allegato 12: punti 4.1.1.1.3/4.1.1.2.3/4.2.1.1.3/4.2.1.2.3 (1)

 

 

 

 

4.6.2.   Prova di carico elevato:

N. del campione

Cicli effettuati senza danni in conformità a

allegato 11: punti 4.1.2.1.3/4.1.2.2.3/4.2.2.1.3/4.2.2.2.3

allegato 12: punti 4.1.2.1.3/4.1.2.2.3/4.2.2.1.3/4.2.2.2.3 (1)

5.   Documenti di prova

6.   Appendici

Appendice …

7.   Data/e della prova:

7.1.   Data/e della prova del veicolo (2): …

7.2.   Data/e della prova al banco dinamometrico inerziale: …

8.   La prova e l'annotazione dei risultati sono state effettuate conformemente al regolamento n. 90 così come modificato dalla serie di modifiche 03.

Servizio tecnico che ha eseguito la prova

Firma: …

Data: …


(1)  Cancellare le diciture inutili.

(2)  Se applicabile.


ALLEGATO 14

REQUISITI RELATIVI A DISCHI DI RICAMBIO PER FRENI PER I VEICOLI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE L1, L2, L3, L4 E L5

1.   PANORAMICA DELLE PROVE

Le prove prescritte al punto 5.3 del presente regolamento sono le seguenti, in base alla categoria del veicolo.

Tabella A14/1.

 

Prova al banco statico

Prova del veicolo

Prova alternativa al banco dinamometrico

Resistenza alla prova della coppia frenante statica

2.

Prove di efficienza in conformità al regolamento n. 78

3.2.3.

Prova di frenata sull'asciutto

4.4.1.

Prova di frenata sull'asciutto

3.2.4.

Prova a freno bagnato

3.2.5.

Prova della riduzione dell'efficienza frenante per surriscaldamento (fading)

4.4.2.

Prova della riduzione dell'efficienza frenante per surriscaldamento (fading)

Prova di comparazione con la parte originale

3.2.6.

Prova delle proprietà dinamiche di attrito

4.4.3.

Prova delle proprietà dinamiche di attrito

Prova di integrità

Nessuna prova sul veicolo — si utilizza la prova al banco dinamometrico

5.1.

Prova di fatica termica per dischi per freni

Per ciascun tipo di disco, almeno un gruppo di prova (cfr. definizione al punto 5.3.6 del presente regolamento) deve essere sottoposto alle prove «di frenata sull'asciutto», «a freno bagnato»«della riduzione dell'efficienza frenante per surriscaldamento (fading)» su un veicolo.

2.   REQUISITI DELLA PROVA AL BANCO STATICO

2.1.   Scopo della prova

Verificare la resistenza della campana e, nel caso di dischi flottanti, del sistema di collegamento alla pista frenante quando il disco è soggetto a coppia frenante.

2.2.   Procedura e condizioni di prova

La prova statica è eseguita su uno speciale banco di prova illustrato nella figura 1.

Figura 1

Image

Perno

Maschera di montaggio

Maschera di montaggio

Fissato con un perno

Perno

Disco

Disco

Disco

2.2.1.   Effettuare un foro sulla superficie frenante del disco a una distanza dal centro pari al raggio effettivo Rd.

2.2.2.   Posizionare il disco sul banco di prova e fissarlo usando apposite viti di fissaggio.

2.2.3.   Collegare il braccio del banco al foro effettuato sul disco del freno.

2.2.4.   Applicare la forza F, specificata nella tabella A14/2.2.5, come illustrato nella figura 1.

2.2.5.   Registrare la corsa e le forze come mostrato nella figura 2.

Tabella A14/2.2.5.

Diametro del disco

[mm]

Spessore del disco

[mm]

Forza tangenziale F

[kN] min

≥ 150 < 200

≤ 4

≥ 8

> 4

≥ 10

≥ 200 < 250

≤ 3

≥ 8

> 3 ≤ 4

≥ 10

> 4

≥ 12

≥ 250 < 300

≤ 3

≥ 8

> 3 ≤ 4

≥ 10

> 4

≥ 12

≥ 300 < 350

≤ 4

≥ 8

> 4 ≤ 5

≥ 11

> 5

≥ 14

2.2.6.   NB: La prova deve essere effettuata in due posizioni:

2.2.6.1.   disco fisso composito e flottante:

con un foro sulla superficie frenante in corrispondenza di una boccola di collegamento;

con un foro sulla superficie frenante in corrispondenza della linea mediana tra due boccole di collegamento;

2.2.6.2.   disco in un unico pezzo:

con un foro sulla superficie frenante in corrispondenza di un foro di fissaggio;

con un foro sulla superficie frenante in corrispondenza della linea mediana tra due fori di fissaggio.

Figura 2

Movimento

Image

Carico

dove:

a)

corsa di registrazione dell'apparecchiatura (recupero di eventuali giochi tra il foro sulla superficie frenante e il perno di collegamento al braccio del banco);

b)

carico sviluppato dalle viti di fissaggio dell'apparecchiatura;

c)

movimento del disco del freno causato dalla sua rotazione con scivolamento sulla piastra dell'apparecchiatura, quando le viti di fissaggio del disco si appoggiano ai fori di fissaggio del disco;

d)

carico sopportato dal disco per freni;

e)

deformazione permanente del disco per freni (a partire dal punto A).

2.3.   Risultati della prova

Il disco non deve riportare deformazioni permanenti prima del raggiungimento della forza F di cui alla tabella A14/2.2.5; la misurazione della forza di deformazione deve essere effettuata al punto A, come indicato nella figura 2.

3.   VERIFICA DEI REQUISITI DI PROVA DEL VEICOLO

3.1.   Veicolo di prova

Un veicolo rappresentativo del gruppo di prova prescelto (cfr. definizione al punto 5.3.6 del presente regolamento) per il quale vengono richiesti un'omologazione o una relazione di prova per un disco di ricambio per freni, deve essere dotato di detto disco di ricambio per freni e dei dispositivi di prova dei freni conformemente alle disposizioni del regolamento n. 78.

Il disco di ricambio per freni deve essere montato sulla ruota interessata insieme alla relativa guarnizione per freni, omologata a norma del regolamento n. 78 o n. 90, reperibile presso il costruttore del veicolo.

In assenza di una procedura uniforme che stabilisca le modalità di frenatura, la prova deve essere effettuata previo accordo con il servizio tecnico. Tutte le prove descritte di seguito devono essere effettuate su freni rodati.

Lo stesso programma di rodaggio deve essere utilizzato sia per i dischi di ricambio per freni sia per quelli originali.

3.2.   Sistema di frenatura di servizio

3.2.1.   Misurazione della temperatura dei freni

La presente procedura deve essere effettuata a norma dell'allegato 3, punto 2.4, del regolamento n. 78.

3.2.2.   Procedura di rodaggio

La presente procedura deve essere effettuata a norma dell'allegato 3, punto 2.5, del regolamento n. 78.

3.2.3.   Prova di frenata sull'asciutto

Questa prova deve essere effettuata a norma dell'allegato 3, punto 3, del regolamento n. 78.

3.2.4.   Prova a freno bagnato

Questa prova deve essere effettuata a norma dell'allegato 3, punto 6, del regolamento n. 78.

3.2.5.   Prova della riduzione dell'efficienza frenante per surriscaldamento (fading)

La prova è applicabile alle categorie di veicoli L3, L4 e L5.

Questa prova deve essere effettuata a norma dell'allegato 3, punto 7, del regolamento n. 78.

3.2.6.   Prova delle proprietà dinamiche di attrito (prova di comparazione effettuata sulle singole ruote)

Per questa prova il veicolo deve essere carico e tutti gli azionamenti del freno devono essere effettuati con il motore disinnestato, su una strada piana.

Il sistema di frenatura di servizio del veicolo deve essere munito di un dispositivo che isoli i freni delle ruote anteriori da quelli delle ruote posteriori, in modo che possano essere sempre azionati indipendentemente gli uni dagli altri.

Se la richiesta di omologazione o della relazione di prova riguarda un disco di ricambio per i freni delle ruote anteriori, i freni delle ruote posteriori devono restare inattivi per l'intera durata della prova.

Se la richiesta di omologazione o della relazione di prova riguarda un disco di ricambio per i freni delle ruote posteriori, i freni delle ruote anteriori devono restare inattivi per l'intera durata della prova.

3.2.6.1.   Prova di comparazione dell'efficienza a freni freddi

A freni freddi, l'efficienza del disco di ricambio per freni deve essere confrontata con la corrispondente parte originale sulla base dei risultati della prova che segue.

3.2.6.2.   Con il disco di ricambio per freni sono effettuati almeno sei azionamenti del freno consecutivi con incremento graduale della forza applicata sul comando o della pressione di frenata fino al bloccaggio della ruota, o fino a una decelerazione media a regime di 6 m/s2 o fino al raggiungimento della forza sul comando o della pressione di linea massima ammessa per questa categoria di veicoli. La velocità iniziale per la prova del disco per freni della ruota anteriore o posteriore deve essere quella indicata nella tabella che segue.

Tabella A14/3.2.6.2.

Categoria del veicolo

Velocità di prova in km/h

Ruota anteriore

Ruota posteriore

L1, L2,

30

30

L3, L4, L5,

70

45

Prima di ogni azionamento del freno la temperatura iniziale del disco per freni deve essere ≤ 80 °C.

3.2.6.3.   La prova freni descritta al punto 3.2.6.2 deve essere effettuata anche utilizzando il disco per freni originale.

3.2.6.4.   Le proprietà dinamiche di attrito del disco di ricambio per freni possono essere considerate analoghe a quelle del disco per freni originale, purché i valori della decelerazione media a regime raggiunti alle stesse pressioni di esercizio o applicando le stesse forze sul comando nei due terzi superiori della curva prodotta non si scostino di ± 15 % o di ± 0,4 m/s2 da quelli del disco per freni originale (cfr. un esempio della curva nelle figure 3 e 4).

Figura 3

Image Testo di immagine

Figura 4

Image Testo di immagine

4.   PROVA AL BANCO DINAMOMETRICO INERZIALE

4.1.   Allestimento del banco dinamometrico

Ai fini della prova, al banco dinamometrico deve essere applicata la pinza per freni originale. Il banco dinamometrico inerziale deve essere dotato di un dispositivo a coppia costante e di un apparecchio per la registrazione continua della velocità di rotazione, della pressione di frenata, del numero di giri dopo l'inizio della frenata, della coppia frenante, del tempo di frenatura e della temperatura dei dischi.

4.2.   Condizioni di prova

4.2.1.   Massa inerziale del banco dinamometrico inerziale

La massa inerziale del banco dinamometrico inerziale deve essere regolata in modo da riprodurre il più fedelmente possibile, con una tolleranza di ± 5 %, il valore teorico previsto corrispondente a quella parte dell'inerzia totale del veicolo frenata dalla ruota in esame. La formula da utilizzare per il calcolo è la seguente:

I = m · rdyn 2

dove:

I

=

inerzia di rotazione (kgm2);

rdyn

=

raggio di rotolamento dinamico dello pneumatico (m);

m

=

massa di prova (parte della massa massima del veicolo frenata dalla ruota in questione) secondo quanto stabilito dal presente regolamento.

4.2.1.1.   Raggio di rotolamento dinamico

Nel calcolo della massa inerziale si deve tener conto del raggio di rotolamento dinamico (rdyn) dello pneumatico delle dimensioni massime ammesse per il veicolo considerato.

4.2.1.2.   Massa di prova

La massa di prova per il calcolo della massa inerziale è la seguente:

a)

per la prova del disco per freni della ruota anteriore:

m = x · mveh

mveh

=

massa massima ammessa del veicolo

b)

per la prova del disco per freni della ruota posteriore:

m = y · mveh

mveh

=

massa massima ammessa del veicolo

Tabella A14/4.2.1.2.

Categoria del veicolo

Percentuale della massa m da prendere in considerazione

valori X (ruota anteriore con 1 disco)

valori X (ruota anteriore con 2 dischi)

valori Y (asse posteriore)

L1, L2, L3, L4, L5

75

37,5

50

4.2.2.   La velocità iniziale di rotazione del banco dinamometrico deve corrispondere alla velocità lineare del veicolo a 80 km/h (L3, L4, L5) o a 40 km/h (L1, L2), sulla base della media dei raggi di rotolamento dinamico degli pneumatici delle dimensioni massime e minime ammesse.

4.2.3.   Raffreddamento

Il raffreddamento può essere effettuato conformemente ai requisiti di prova di cui alle seguenti tabelle A14.

4.2.4.   Preparazione del freno

4.2.4.1.   Freni a disco

La prova è eseguita utilizzando un disco nuovo con insiemi nuovi di guarnizioni per freni omologati a norma del regolamento n. 78, o n. 90 (così come verrebbero montati sul veicolo).

4.3.   Prova alternativa di efficienza al banco dinamometrico

4.3.1.   Rodaggio

In conformità alla tabella A14/5.1.3.1.1.

4.4.   Sistema di frenatura di servizio

4.4.1.   Prova di frenata sull'asciutto

Questa prova deve essere effettuata a norma dell'allegato 3, punto 3, del regolamento n. 78.

4.4.2.   Prova della riduzione dell'efficienza frenante per surriscaldamento (fading)

La prova è applicabile alle categorie di veicoli L3, L4 e L5.

Questa prova deve essere effettuata a norma dell'allegato 3, punto 7, del regolamento n. 78.

4.4.3.   Prova delle proprietà dinamiche di attrito

A freni freddi, l'efficienza del disco di ricambio per freni deve essere confrontata con la corrispondente parte originale sulla base dei risultati della prova che segue.

4.4.3.1.   Utilizzando il disco di ricambio per freni, sono effettuati almeno sei azionamenti consecutivi del freno con incremento graduale della forza applicata sul comando o della pressione di frenata fino a una decelerazione media a regime di 6 m/s2. La forza di comando o la pressione di linea massima non devono superare la forza di comando o la pressione di linea massima consentita per tale categoria di veicoli. La velocità iniziale per la prova del disco per freni della ruota anteriore o posteriore deve essere quella indicata nella tabella che segue.

Tabella A14/4.4.3.1.

Categoria del veicolo

Velocità di prova in km/h

Ruota anteriore

Ruota posteriore

L1 L2

30

30

L3 L4 L5

70

45

Prima di ogni azionamento del freno la temperatura iniziale del disco per freni deve essere ≤ 80 °C.

4.4.3.2.   La prova freni descritta al punto 4.4.3.1 deve essere effettuata anche utilizzando il disco per freni originale.

4.4.3.3.   Le proprietà dinamiche di attrito del disco di ricambio per freni possono essere considerate analoghe a quelle del disco per freni originale, purché i valori della decelerazione media a regime raggiunti applicando le stesse pressioni di esercizio o le stesse forze di comando nei due terzi superiori della curva prodotta non si scostino di ± 15 % o di ± 0,4 m/s2 da quelli del disco per freni originale (cfr. un esempio della curva nelle figure 3 e 4 dell'allegato 14).

5.   PROVE DI INTEGRITÀ SU BANCO DINAMOMETRICO INERZIALE

Le prove sono eseguite conformemente al punto 5.1 (dischi).

È prescritta un'unica prova per ciascun gruppo di prova a meno che la parte di ricambio non raggiunga il numero di cicli previsto prima della comparsa di danni o anomalie (cfr. punto 5.1.1.1.3 o 5.1.1.2.3 del presente allegato).

Il freno deve essere montato sul banco dinamometrico rispettando la posizione di montaggio sul veicolo (questa prescrizione non si applica ai freni fissati in modo rigido o ai freni montati mediante un fusello).

La temperatura del disco per freni deve essere misurata quanto più vicino possibile alla superficie di attrito per sfregamento. Il valore della temperatura deve essere registrato e il metodo e la sede di misurazione devono essere gli stessi per tutte le prove.

Se durante un azionamento del freno o tra successivi azionamenti del freno all'interno di uno stesso ciclo di frenatura si utilizza aria di raffreddamento, la velocità del flusso d'aria a livello del freno deve essere limitata a vair = 0,33 v

dove:

v

=

velocità di prova del veicolo all'inizio della frenatura.

Negli altri casi non ci sono limitazioni per l'aria di raffreddamento.

L'aria di raffreddamento deve essere a temperatura ambiente.

5.1.   Prova di fatica termica per dischi per freni

La prova è eseguita utilizzando un disco nuovo, una pinza per freni originale del veicolo o dei veicoli in questione e insiemi nuovi di guarnizioni per freni del veicolo o dei veicoli in questione omologati a norma del regolamento n. 78, o n. 90 (così come verrebbero montati sul veicolo).

Se necessario, durante la prova possono essere sostituite le guarnizioni per freni usurate.

5.1.1.   La prova è applicabile alle categorie di veicoli L3, L4 e L5.

5.1.2.   Condizioni di prova

La massa inerziale del banco dinamometrico inerziale deve essere determinata conformemente a quanto prescritto nell'allegato 14, punti 4.2.1, 4.2.1.1 e 4.2.1.2.

La velocità di rotazione del banco dinamometrico deve corrispondere alla velocità lineare del veicolo sulla base della media dei raggi massimi e minimi di rotolamento dinamico degli pneumatici ammessi per quel veicolo.

5.1.3.   Disco anteriore

5.1.3.1.   Programma di prova

5.1.3.1.1.   Rodaggio

In conformità alla tabella A14/5.1.3.1.1.

Tabella A14/5.1.3.1.1.

Rodaggio

Fase

Peso lordo del veicolo

[kg]

Velocità iniziale

[km/h]

Velocità finale

[km/h]

Decelerazione

[m/s2]

Temperatura iniziale prima della frenata

[°C] MAX

Numero di frenate

Velocità massima del flusso d'aria consentito durante l'azionamento del freno

[m/s]

1

75 %/quantità disco

80

30

4

100

60

30

5.1.3.1.2.   Prova di fatica

In conformità alla tabella A14/5.1.3.1.2.

Tabella A14/5.1.3.1.2.

Prova di fatica termica

Fase

Peso lordo del veicolo

[kg]

Velocità iniziale

[km/h]

Velocità finale

[km/h]

Decelerazione

[m/s2]

Temperatura iniziale prima delle frenate

[°C] +/– 10 °C

Tempo tra due frenate consecutive

[s]

Numero di frenate

Velocità massima del flusso d'aria consentito durante l'azionamento del freno

[m/s]

1

termica

75 %/quantità disco

50 % Vmax

5

7

100 (a)

30

5

20

2

funzionale

75 %/quantità disco

80 % Vmax

5

8

200

1

30

3

meccanica

100 %/quantità disco

60 % Vmax

5

10

200

2

30

fasi da 1 a 3 = 1 ciclo; ripetere per un totale di 20 cicli (= 160 frenate)

a)

Temperatura iniziale solo della prima frenata.

b)

Se il materiale di attrito delle pastiglie si consuma prematuramente è consentito l'uso di un altro set di pastiglie; in questo caso, prima di completare la prova, il nuovo set di pastiglie deve essere rodato in conformità al punto 5.1.3.1.1, sempre usando il disco per freni sottoposto a prova.

5.1.4.   Disco posteriore

5.1.4.1.   Programma di prova

5.1.4.1.1.   Rodaggio

In conformità alla tabella A14/5.1.4.1.1.

Tabella A14/5.1.4.1.1.

Rodaggio

Fase

Peso lordo del veicolo

[kg]

Velocità iniziale

[km/h]

Velocità finale

[km/h]

Decelerazione

[m/s2]

Temperatura iniziale prima delle frenate

[°C] MAX

Numero di frenate

Velocità massima del flusso d'aria consentito durante l'azionamento del freno

[m/s]

1

50 %

60

30

2

100

60

30

5.1.4.1.2.   Prova della riduzione dell'efficienza frenante per surriscaldamento (fading)

In conformità alla tabella A14/5.1.4.1.2.

Tabella A14/5.1.4.1.2.

Prova della riduzione dell'efficienza frenante per surriscaldamento (fading)

Fase

Peso lordo del veicolo

[kg]

Velocità iniziale

[km/h]

Velocità finale

[km/h]

Decelerazione

[m/s2]

Temperatura iniziale prima della prima frenata

[°C] MAX

Tempo tra due frenate consecutive

[s]

Numero di frenate

Velocità massima del flusso d'aria consentito durante l'azionamento del freno

[m/s]

1

50 %

40 %Vmax

20 %Vmax

2

100

30

15

10

5.1.4.1.3.   Prova di fatica

In conformità alla tabella A14/5.1.4.1.3.

Tabella A14/5.1.4.1.3.

Prova di fatica termica

Fase

Peso lordo del veicolo

[kg]

Velocità iniziale

[km/h]

Velocità finale

[km/h]

Decelerazione [m/s2]

Temperatura iniziale prima della frenata

[°C] +/– 10 °C

Tempo tra due frenate consecutive

[s]

Numero di frenate

Velocità massima del flusso d'aria consentito durante l'azionamento del freno

[m/s]

1

termica

50 %

40 % Vmax

20 % Vmax

3

100 (1)

30

5

20

2

funzionale

50 %

50 % Vmax  (2)

5

4

200

1

30

60 % Vmax  (3)

75 % Vmax  (4)

3

meccanica

90 %

40 % Vmax  (2)

5

5

200

2

30

48 % Vmax  (3)

60 % Vmax  (4)

fasi da 1 a 3 = 1 ciclo; ripetere per un totale di 20 cicli (= 160 frenate)

(e)

Se il materiale di attrito delle pastiglie si consuma prematuramente è consentito l'uso di un altro set di pastiglie; in questo caso, prima di completare la prova, il nuovo set di pastiglie deve essere rodato in conformità ai punti 5.1.4.1.1 – 5.1.4.1.2, sempre usando il disco per freni sottoposto a prova.

5.1.5.   Risultato della prova (prova di fatica termica per dischi per freni)

La prova si intende superata se vengono eseguiti i cicli prescritti:

a)

nelle tabelle A14/5.1.3.1.1 – 5.1.3.1.2 per i dischi anteriori

b)

nelle tabelle A14/5.1.4.1.1 – 5.1.4.1.2 - 5.1.4.1.3 per i dischi posteriori senza la comparsa di guasti o anomalie.

Se vengono eseguiti meno di 20 cicli, in conformità alla «prova di fatica termomeccanica» di cui alle tabelle A14/5.1.3.1.2 e A14/5.1.4.1.3, ma più di 15 cicli senza danni o anomalie, la prova deve essere ripetuta su una parte di ricambio nuova.

In questo caso la prova si intende superata dalla parte se in entrambe le prove vengono completati più di 15 cicli senza la comparsa di danni o anomalie.

Se il numero dei cicli prima della comparsa di danni o anomalie è inferiore a 15, la prova deve essere eseguita sulla parte originale e si devono confrontare i risultati.

La prova si intende superata se il numero di cicli prima della comparsa del danno o delle anomalie non è inferiore al numero di cicli registrato per la parte originale diminuito del 10 %.

In questo contesto, per danni o anomalie si intendono:

5.1.5.1.

durante la prova:

temperature superiori ai 600 °C;

5.1.5.2.

dopo la prova:

a)

contatto tra pinza e disco;

b)

cricche, deformazioni permanenti o rotture;

c)

usura anormale;

d)

è consentito un aumento massimo dell'eccentricità di 0,150 mm rispetto al valore iniziale misurato prima della prova;

e)

è consentita un'eccentricità massima di 0,250 mm;

f)

è consentito un aumento massimo della rettilineità di 0,100 mm (per i dischi completamente flottanti), rispetto al valore iniziale misurato prima della prova.


(1)  Temperatura iniziale solo della prima frenata.

(2)  Diametro del disco ≤ 245 mm.

(3)  Diametro del disco > 245 < 280 mm.

(4)  Diametro del disco ≥ 280 mm.


ALLEGATO 15

CRITERI PER I GRUPPI DI DISCHI PER I VEICOLI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE L1, L2, L3, L4 E L5

1.   DEFINIZIONE DELLA LARGHEZZA DELLA SUPERFICIE FRENANTE

Per superficie frenante si intende la superficie di un freno a disco su cui lavorano le pastiglie per freni. La larghezza della superficie frenante del disco è calcolata tra il diametro esterno del disco e un diametro interno definito come segue:

1.1.

nel caso di superfici frenanti con elementi di alleggerimento (fori, fessure, ondulature ecc.) solo sulla superficie frenante: 3 mm verso il centro del disco dalla fine dell'elemento di alleggerimento;

1.2.

nel caso di superfici frenanti con elementi di alleggerimento (fori, fessure, ondulature ecc.) con una distanza dal diametro interno del disco inferiore a 5 mm (figura 2): diametro della parte del disco recante gli elementi di alleggerimento;

1.3.

nel caso di superfici frenanti con elementi di alleggerimento (fori, fessure, ondulature ecc.) che terminano all'interno o all'esterno della parte del disco recante gli elementi di alleggerimento: diametro della parte del disco recante gli elementi di alleggerimento.

1.4.

in tutti gli altri casi: diametro interno definito dalla larghezza radiale della pastiglia combinabile più grande, a cui devono essere aggiunti 3 mm (figura 4).

Figura 1

Figura 2

Image

Figura 3

Figura 4

Image

Image

2.   GRUPPI DI DISCHI

Per «gruppi di dischi» si intende un raggruppamento di dischi simili tale per cui le prove effettuate su un singolo disco sono ritenute valide per l'intero gruppo di dischi simili.

I dischi appartenenti allo stesso gruppo devono essere in possesso delle seguenti caratteristiche, come indicato nei seguenti punti da 2.1 a 2.9.

Per un dato gruppo di dischi le prove di omologazione possono essere effettuate su un disco appartenente al gruppo sottoposto alla massima coppia frenante e alla massima energia da assorbire.

La similarità tra i dischi è definita dai seguenti criteri di raggruppamento che devono essere soddisfatti contemporaneamente:

2.1.

il tipo di disco di riferimento deve essere lo stesso per tutto il gruppo (in un unico pezzo, composito fisso o flottante);

2.2.

il materiale della superficie frenante deve essere scelto tra quelli elencati al punto 5.3.3.2.2; possono essere utilizzati altri materiali a condizione che, nell'ambito dell'omologazione, questi vengano dichiarati con una pari dimostrazione dei risultati delle prove di cui al punto 8. In tal caso l'estensione si applica a tutti i gruppi elencati nella tabella 3 per le dimensioni pari o inferiori a quelle dimostrate.

2.3.

Per gli elementi di alleggerimento della superficie frenante: è consentita qualsiasi soluzione (fori, fessure, ondulature ecc.) a condizione che:

2.3.1.

nel caso di dischi con lo stesso diametro e spessore: il cambiamento di massa della superficie frenante sottoposta a sfregamento con le pastiglie deve essere nell'intervallo di ± 20 % rispetto al disco di riferimento;

2.3.2.

in tutti gli altri casi: il rapporto tra l'area della superficie frenante del disco, come definito al punto 4, e l'area degli elementi di alleggerimento (somma dell'area di fori, fessure ecc.) deve corrispondere a quella del disco di riferimento con una tolleranza di massimo – 20 %.

Esempio:

disco di riferimento R, Ø 300 mm:

diametro esterno 300 mm, larghezza radiale della superficie frenante 36,5 mm ≥ area totale A = 302 cm2

elementi di alleggerimento della superficie frenante: 64 fori diametro 7 mm ≥ area totale

B = 24,6 cm2

rapporto A/B = 12,3

disco S Ø 285:

diametro esterno 285 mm, larghezza radiale della superficie frenante 41 mm ≥ area totale A = 314 cm2

elementi di alleggerimento della superficie frenante: 60 fori diametro 7 mm ≥ area totale

B = 23 cm2

rapporto A/B = 13,7

Il disco S può appartenere allo stesso gruppo del disco di riferimento R, poiché il rapporto 13,7 è superiore al rapporto 12 del disco R.

Disco T Ø 260:

diametro esterno 260 mm, larghezza radiale della superficie frenante 29 mm ≥ area totale A = 210 cm2

elementi di alleggerimento della superficie frenante: 64 fori diametro 7 mm ≥ area totale

B = 24,6 cm2

rapporto A/B = 8,5

Il disco T non può appartenere allo stesso gruppo del disco di riferimento R poiché il rapporto 8,5 è inferiore del 31 % rispetto al rapporto 12,3 del disco R, pertanto superiore alla tolleranza specificata di max - 20 %.

2.4.

Stessi materiali e proprietà meccaniche, come specificato nello standard internazionale per i materiali, o con caratteristiche superiori per la campana.

Nel caso di disco con campana in acciaio, paragonato a un disco sottoposto a prova per l'omologazione con campana in alluminio, possono essere eccezionalmente considerati appartenenti allo stesso gruppo; ma non è consentito l'inverso.

2.5.

Stessi materiali e proprietà meccaniche, come specificato nello standard internazionale per i materiali, o con caratteristiche superiori per gli elementi di fissaggio della superficie frenante/campana.

2.6.

Le razze della campana con un rapporto pieno/vuoto misurato sulla circonferenza media tra la fine della faccia di montaggio e l'inizio della superficie frenante risultano entro un intervallo di ± 20 %, lo spessore entro un intervallo di + 30 % e – 10 % e presentano stesse proprietà meccaniche, come specificato nello standard internazionale per i materiali, rispetto al disco di riferimento.

2.7.

Stesse soluzioni tecniche per gli elementi di fissaggio di campana-superficie frenante (stessa progettazione e materiali; per quanto riguarda la quantità degli elementi di fissaggio di campana-superficie frenante è consentita la stessa quantità con una tolleranza di + 2 – 0).

2.8.

La quantità di fori di fissaggio non è vincolante per l'appartenenza al gruppo, al fine di consentire l'intercambiabilità con il disco originale.

2.9.

Diametro esterno compreso in un intervallo di 50 mm, secondo la tabella 2.9:

Tabella A15/2.9.

Intervallo

[mm]

Unico pezzo

Composito fisso

Dischi flottanti

≥ 150 < 200

X

X

X

≥ 200 < 250

X

X

X

≥ 250 < 300

X

X

X

≥ 300 < 350

X

X

X

Non esistono gruppi per dischi «periferici» (montati sul diametro esterno della ruota).

Nota:

Per le nuove domande che saranno inserite in un gruppo esistente, è consentito un aumento del 10 % dell'energia cinetica massima con riferimento al valore utilizzato per l'omologazione del disco del gruppo di riferimento.

I dati per il nuovo calcolo dell'energia cinetica devono essere reperiti della scheda informativa rilasciata dal costruttore del veicolo.

Nel caso di dischi con applicazioni su entrambe le ruote, anteriori e posteriori, le prove di omologazione di cui al punto 8 devono essere effettuate nelle condizioni di applicazione più gravose.


16.11.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 290/162


Solo i testi UNECE originali hanno efficacia giuridica ai sensi del diritto internazionale pubblico. Lo status e la data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere controllati nell'ultima versione del documento UNECE TRANS/WP.29/343, reperibile al seguente indirizzo:

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Regolamento n. 92 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) — Prescrizioni uniformi relative all'omologazione dei sistemi di silenziatori dello scarico di ricambio non originali (NORESS) destinati ai veicoli delle categorie L1, L2, L3, L4 e L5 con riferimento alle emissioni sonore [2018/1707]

Comprendente tutto il testo valido fino a:

Supplemento 2 della serie di modifiche 01 — data di entrata in vigore: 10 ottobre 2017

INDICE

REGOLAMENTO

1.

Ambito di applicazione

2.

Definizioni

3.

Domanda di omologazione

4.

Marcature

5.

Omologazione

6.

Specifiche

7.

Modifiche ed estensione dell'omologazione dei NORESS

8.

Conformità della produzione

9.

Sanzioni in caso di non conformità della produzione

10.

Cessazione definitiva della produzione

11.

Nomi e indirizzi dei servizi tecnici responsabili delle prove di omologazione e delle autorità di omologazione

Allegati

1.

Notifica

2.

Esempi di marchio di omologazione

3.

Prescrizioni relative ai materiali fibrosi fonoassorbenti usati nei NORESS

4.

Dichiarazione di conformità alle disposizioni aggiuntive sulle emissioni sonore

1.   AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento si applica ai sistemi di silenziatori dello scarico di ricambio non originali (NORESS) destinati ai veicoli delle categorie L1, L2, L3, L4 e L5 (1).

2.   DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si intende per:

2.1.

«sistema di silenziatori dello scarico di ricambio non originale o suoi componenti», un impianto di tipo diverso rispetto a quello montato sul veicolo al momento dell'omologazione o dell'estensione dell'omologazione che può essere usato solo come ricambio.

L'acronimo NORESS indica il sistema di silenziatori dello scarico di ricambio non originale;

2.2.

«componente del sistema di silenziatori dello scarico di ricambio non originale», uno dei vari componenti che, nel loro complesso, formano il sistema di silenziatori dello scarico; (2)

2.3.

«sistemi di silenziatori dello scarico di ricambio non originali di tipi diversi», sistemi di silenziatori che presentano differenze sostanziali, quali:

a)

i loro componenti portano denominazioni commerciali o marchi di fabbrica diversi;

b)

i loro componenti sono costituiti di materiali con caratteristiche diverse, oppure presentano forme o dimensioni diverse; un rivestimento di tipo diverso (rivestimento di zinco, alluminio ecc.) non costituisce una differenza di tipo;

c)

i principi di funzionamento di almeno un componente sono diversi;

d)

i loro componenti sono combinati in maniera diversa;

2.4.

«sistema di silenziatori dello scarico di ricambio non originale (NORESS) o suo componente», qualsiasi parte del sistema di silenziatori dello scarico definito al punto 2.1 destinata all'uso sul veicolo come parte di un sistema diverso da quello montato sul veicolo presentato per l'omologazione a norma del regolamento n. 9, n. 41 o n. 63;

2.5.

«omologazione di un NORESS o di uno o più suoi componenti», omologazione di un intero sistema di silenziatori, o di una sua parte, che sia adattabile a uno o più tipi di veicoli specificati e rientri nell'ambito di applicazione del presente regolamento per quanto riguarda la limitazione del livello sonoro;

2.6.

«tipo di veicolo», veicoli che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento e hanno in comune alcune caratteristiche essenziali, quali:

a)

il tipo di motore (a due o quattro tempi, a pistone alternativo o rotante, il numero e il volume dei cilindri, il numero e il tipo dei carburatori o dei sistemi di iniezione, la disposizione delle valvole, la potenza massima nominale e il regime del motore corrispondente). Per i motori a pistone rotante la cilindrata corrisponde al doppio del volume della camera;

b)

il sistema di trazione, in particolare il numero di marce e il loro rapporto di trasmissione nonché la trasmissione finale;

c)

il numero, il tipo e la disposizione dei sistemi di silenziatori dello scarico;

2.7.

«regime nominale del motore», il regime di rotazione dichiarato dal costruttore al quale il motore sviluppa la sua potenza massima nominale netta (3).

Il simbolo nrated indica il valore numerico del regime nominale del motore espresso in giri al minuto.

3.   DOMANDA DI OMOLOGAZIONE

3.1.   La domanda di omologazione di un NORESS o di suoi componenti deve essere presentata dal rispettivo fabbricante o da un suo mandatario.

3.2.   La domanda va corredata dei seguenti documenti in triplice copia e delle seguenti informazioni:

a)

una descrizione del tipo o dei tipi di veicolo su cui il NORESS o i suoi componenti sono destinati ad essere montati, con riferimento agli elementi di cui al precedente punto 2.6. Devono essere specificati i numeri e/o i simboli che identificano il tipo di motore e il tipo di veicolo e, se necessario, il numero di omologazione del tipo di veicolo;

b)

una descrizione del NORESS completo, in cui sia indicata la posizione relativa di ciascuno dei suoi componenti, corredata delle istruzioni di montaggio;

c)

disegni dettagliati di ciascun componente del NORESS, che permettano di individuarlo e identificarlo facilmente, con indicazione dei materiali usati. I disegni devono indicare anche la posizione in cui è apposta la marcatura obbligatoria del numero di omologazione

3.3.   Su richiesta del servizio tecnico che effettua le prove di omologazione, il fabbricante del NORESS deve fornire:

a)

due esemplari del NORESS o dei suoi componenti presentati per l'omologazione;

b)

un esemplare del sistema di silenziatori dello scarico originale che era montato sul veicolo presentato per l'omologazione;

c)

un veicolo di prova che sia rappresentativo del tipo sul quale il NORESS è destinato a essere montato; tale veicolo, quando sottoposto alla misurazione delle emissioni sonore secondo il metodo descritto nell'allegato 3 (comprese tutte le modifiche pertinenti) del regolamento n. 9, n. 41 o n. 63, deve soddisfare le seguenti condizioni:

i)

se il veicolo è di un tipo per il quale l'omologazione è stata rilasciata a norma delle prescrizioni di ciascuno dei regolamenti n. 9, n. 41 o n. 63:

a)

il livello sonoro misurato durante la prova a veicolo in movimento non deve superare di oltre 1 dB(A) i limiti specificati nel rispettivo regolamento;

b)

il livello sonoro misurato durante la prova a veicolo fermo non deve superare di oltre 3 dB(A) il livello determinato in sede di omologazione e indicato sulla targhetta apposta dal costruttore;

ii)

se il veicolo non è del tipo per il quale è stata rilasciata l'omologazione a norma delle prescrizioni del rispettivo regolamento, il livello sonoro misurato non deve superare di oltre 1 dB(A) il limite applicabile alla data in cui è stato messo in circolazione la prima volta.

4.   MARCATURE

4.1.   Ciascun componente del NORESS, esclusi i tubi e gli accessori, deve portare:

a)

la denominazione o il marchio commerciale del fabbricante del NORESS o dei suoi componenti;

b)

la designazione commerciale data dal fabbricante.

4.2.   Le marcature devono essere chiaramente leggibili, indelebili e visibili nella posizione di montaggio del NORESS.

4.3.   L'apposizione delle marcature è a carico del fabbricante del NORESS; esse devono indicare il tipo di veicolo o i tipi di veicoli cui l'omologazione è riferita.

4.4.   Un componente può recare più numeri di omologazione se è stato approvato come elemento di più di un impianto di scarico di ricambio.

4.5.   Il sistema di silenziatori dello scarico di ricambio deve essere fornito in una confezione o essere provvisto di un'etichetta, entrambi recanti le seguenti indicazioni:

a)

la denominazione o il marchio commerciale del fabbricante del sistema di silenziatori dello scarico di ricambio e dei suoi componenti;

b)

l'indirizzo del fabbricante o del suo mandatario;

c)

un elenco dei modelli di veicoli ai quali è destinato il sistema di silenziatori dello scarico di ricambio.

4.6.   Il fabbricante deve fornire:

a)

istruzioni che spieghino in dettaglio il corretto montaggio sul veicolo;

b)

istruzioni per l'uso del sistema di silenziatori;

c)

un elenco di componenti corredato dei numeri delle parti corrispondenti, esclusi i fermi.

4.7.   il marchio di omologazione.

5.   OMOLOGAZIONE

5.1.   Se il NORESS o il suo componente presentato per l'omologazione a norma del presente regolamento soddisfa le prescrizioni di cui al seguente punto 6, l'omologazione deve essere rilasciata.

5.2.   A ciascun tipo di NORESS omologato deve essere attribuito un numero di omologazione. Le prime due cifre di tale numero (attualmente 01, corrispondenti alla serie di modifiche 01) devono indicare la serie di modifiche comprendente le modifiche tecniche di rilievo più recenti apportate al regolamento alla data di rilascio dell'omologazione. Lo stesso numero non può essere successivamente assegnato dalla stessa parte contraente a un diverso tipo di NORESS o di componente progettato per lo stesso tipo o gli stessi tipi di veicoli.

5.3.   L'omologazione, l'estensione o il rifiuto dell'omologazione di un NORESS o di un suo componente a norma del presente regolamento devono essere comunicati alle parti dell'accordo che applicano il presente regolamento mediante una scheda di notifica conforme al modello che figura nell'allegato 1 del presente regolamento.

5.4.   Su ogni NORESS o suo componente conforme a un tipo omologato a norma del presente regolamento deve essere apposto un marchio di omologazione internazionale costituito da:

a)

un cerchio al cui interno è iscritta la lettera «E» seguita dal numero distintivo del paese che ha rilasciato l'omologazione; (4)

b)

il numero del presente regolamento, seguito dalla lettera «R», da un trattino e dal numero di omologazione, posti a destra del cerchio di cui alla precedente lettera a);

c)

nella scheda di omologazione devono essere indicati il numero di omologazione e il metodo usato per l'esecuzione delle prove di omologazione.

5.5.   Il marchio di omologazione deve essere indelebile e facilmente leggibile quando il NORESS è montato sul veicolo.

5.6.   Un componente può essere contrassegnato con più di un numero di omologazione se è stato approvato come parte di più di un NORESS. In tal caso il cerchio non deve essere ripetuto. L'allegato 2 al presente regolamento fornisce un esempio di marchio d'omologazione.

6.   SPECIFICHE

6.1.   Specifiche generali

Il silenziatore deve essere progettato, costruito e poter essere montato in modo che:

a)

il veicolo, in condizioni d'uso normali e, in particolare, indipendentemente dalle vibrazioni alle quali può essere soggetto, mantenga la conformità alle prescrizioni del presente regolamento;

b)

dimostri di avere una discreta resistenza all'azione corrosiva cui è esposto tenendo conto delle condizioni normali di impiego del veicolo;

c)

la distanza dal suolo del silenziatore originale e l'eventuale inclinazione del veicolo non vengano ridotte;

d)

non siano raggiunte temperature eccessive alla superficie;

e)

i bordi non siano affilati o appuntiti e ci sia spazio sufficiente per ammortizzatori e molle;

f)

i dispositivi a molla dispongano di gioco sufficiente;

g)

vi sia uno spazio minimo di sicurezza attorno a tubi e condotti;

h)

sia resistente alle manomissioni in modo compatibile con prescrizioni di montaggio e di manutenzione chiaramente definite.

6.2.   Specifiche relative ai livelli sonori

La resa acustica del NORESS o dei suoi componenti deve essere verificata con i metodi di cui al regolamento n. 9, n. 41 o n. 63. In particolare, per l'applicazione del presente punto, occorre far riferimento alla serie di modifiche al regolamento n. 92 che era in vigore alla data dell'omologazione del veicolo nuovo. Quando il NORESS o i suoi componenti sono montati su un veicolo del tipo descritto al punto 3.3, lettera c), i valori del livello sonoro ottenuti con i due metodi (a veicolo fermo e in movimento) devono soddisfare la seguente condizione:

non devono superare i valori misurati in conformità alle prescrizioni di cui al punto 3.3, lettera c), per lo stesso veicolo dotato del sistema di silenziatori dello scarico originale durante la prova a veicolo in movimento e la prova a veicolo fermo.

6.3.   Prescrizioni aggiuntive

6.3.1.   Provvedimenti anti-manomissione

Il NORESS o i suoi componenti devono essere fabbricati in modo da non permettere la rimozione di deflettori, coni di uscita e altre parti che funzionano principalmente come parti delle camere d'insonorizzazione/espansione. Se l'incorporazione di una parte siffatta è inevitabile, le sue modalità di fissaggio devono essere tali da non facilitarne la rimozione (ad esempio, con dispositivi di fissaggio filettati convenzionali); essa dovrà anche essere applicata in modo che la sua rimozione provochi danni permanenti/irreparabili a tutto l'insieme.

6.3.2.   NORESS multimodali

I NORESS con modalità di funzionamento multiple, regolabili manualmente o elettronicamente, devono soddisfare tutte le prescrizioni in tutte le modalità operative. I livelli sonori da registrare devono essere quelli della modalità con i livelli sonori più elevati.

6.3.3.   Divieto di impiego di dispositivi di manipolazione

Il fabbricante del NORESS non deve intenzionalmente modificare, adattare o introdurre dispositivi o procedure che non siano operativi in condizioni tipiche di funzionamento su strada al solo scopo di soddisfare le prescrizioni riferite alle emissioni sonore del presente regolamento.

6.3.4.   Disposizioni aggiuntive sulle emissioni sonore (Additional sound emission provisions - ASEP)

Le prescrizioni di cui al punto 6.3 della serie di modifiche 04 del regolamento n. 41 si applicano anche ai NORESS progettati per essere montati sui veicoli omologati a norma della serie di modifiche 04 del regolamento n. 41 e soggetti alle prescrizioni di cui al punto 6.3 della serie di modifiche 04 del regolamento n. 41.

Laddove debbano essere effettuate delle prove, deve essere usato un veicolo del tipo descritto al punto 3.3, lettera c).

L'autorità di omologazione può richiedere l'esecuzione di qualsiasi prova atta a verificare la conformità del NORESS a tali prescrizioni.

Il fabbricante deve fornire una dichiarazione, conforme al modello di cui all'allegato 4 del presente regolamento, attestante che il NORESS o i suoi componenti da omologare sono conformi alle disposizioni aggiuntive sulle emissioni sonore di cui al punto 6.3 della serie di modifiche 04 del regolamento n. 41.

6.4.   Misurazione delle prestazioni del veicolo

6.4.1.   Il NORESS o i suoi componenti devono essere tali da garantire che le prestazioni del veicolo siano comparabili a quelle ottenute con il sistema di silenziatori dello scarico originale o con i suoi componenti originali.

6.4.2.   Il NORESS o, a discrezione del fabbricante, i suoi componenti devono essere confrontati con un sistema di silenziatori originale o con i suoi componenti nuovi, successivamente montati sul veicolo, di cui al punto 3.3, lettera c).

6.4.3.   La verifica deve essere condotta misurando la curva della potenza conformemente al punto 6.4.4.1 o 6.4.4.2. La potenza massima e il regime massimo del motore misurato alla potenza massima con il NORESS non devono superare di oltre ± 5 % la potenza netta e il regime del motore misurati alle condizioni descritte di seguito con il sistema di silenziatori dello scarico originale.

6.4.4.   Metodo di prova

6.4.4.1.   Metodo di prova sul motore

Le misurazioni devono essere eseguite sul motore del veicolo di cui al precedente punto 3.3, lettera c), montato sul banco dinamometrico.

6.4.4.2.   Metodo di prova sul veicolo

Le misurazioni devono essere eseguite sul veicolo indicato al precedente punto 3.3, lettera c). I valori ottenuti con il sistema di silenziatori dello scarico originale devono essere confrontati con quelli ottenuti con il NORESS. La prova deve essere eseguita su un banco dinamometrico a rulli.

6.5.   Disposizioni aggiuntive riguardanti il NORESS o i suoi componenti contenenti materiali fibrosi

Nella fabbricazione dei NORESS l'uso di materiali fibrosi fonoassorbenti deve essere autorizzato solo se sono soddisfatte le prescrizioni di cui all'allegato 3.

6.6.   Valutazione delle emissioni inquinanti dei veicoli dotati di un sistema di silenziatori dello scarico di ricambio

Il veicolo di cui al punto 3.3, lettera c), dotato di un sistema di silenziatori dello scarico di ricambio non originale (NORESS) del tipo per il quale è richiesta l'omologazione, deve soddisfare le prescrizioni relative alle emissioni inquinanti vigenti per l'omologazione del veicolo. Il rispetto di tali prescrizioni deve essere documentato nel verbale di prova.

7.   MODIFICHE ED ESTENSIONE DELL'OMOLOGAZIONE DEI NORESS

7.1.   Qualsiasi modifica di un tipo di NORESS o di suoi componenti deve essere notificata all'autorità che ha rilasciato l'omologazione del tipo di NORESS. Tale autorità può:

a)

ritenere che le modifiche effettuate non avranno verosimilmente ripercussioni negative di rilievo;

b)

chiedere un altro verbale di prova al servizio tecnico responsabile delle prove.

7.2.   Il fabbricante del NORESS o di un suo componente, oppure il suo mandatario, possono chiedere all'autorità che ha rilasciato l'omologazione del NORESS per uno o più tipi di veicoli l'estensione dell'omologazione ad altri tipi di veicoli. La procedura da seguire è quella descritta al precedente punto 3.

7.3.   La conferma o il rifiuto dell'omologazione, con indicazione delle modifiche apportate, vanno comunicati alle parti dell'accordo che applicano il presente regolamento, secondo la procedura di cui al punto 5.3.

7.4.   L'autorità competente che rilascia l'estensione dell'omologazione deve assegnare un numero di serie a ogni scheda di notifica compilata per tale estensione.

8.   CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

Le procedure di controllo della conformità della produzione devono essere conformi a quelle definite nell'accordo, appendice 2 (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2) nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

a)

i NORESS omologati in conformità al presente regolamento devono essere prodotti in modo tale da risultare conformi al tipo omologato e quindi rispettare le prescrizioni di cui al precedente punto 6;

b)

il titolare dell'omologazione deve garantire che per ogni tipo di NORESS siano effettuate almeno le prove di cui al punto 6 del presente regolamento;

c)

l'autorità che ha rilasciato l'omologazione può verificare in qualsiasi momento i metodi di controllo della conformità applicati in ogni stabilimento di produzione. Di norma tali verifiche devono avere cadenza biennale;

d)

la produzione è considerata conforme alle prescrizioni del presente regolamento se sono rispettate le disposizioni del regolamento n. 9, n. 41 o n. 63, a seconda del tipo di veicolo, e se il livello sonoro misurato con il metodo descritto nel rispettivo regolamento durante la prova a veicolo in movimento non supera di oltre 3 dB(A) il livello sonoro misurato durante l'omologazione né supera di oltre 1 dB(A) il limite previsto dal regolamento n. 9, n. 41 o n. 63, a seconda dei casi.

9.   SANZIONI IN CASO DI NON CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

9.1.   L'omologazione di un tipo di NORESS o di un suo componente rilasciata a norma del presente regolamento può essere revocata se cessano di essere soddisfatte le prescrizioni di cui al punto 8 o se il NORESS o i suoi componenti non superano le prove di cui al precedente punto 8, lettera b).

9.2.   Se una delle parti contraenti dell'accordo che applica il presente regolamento revoca un'omologazione precedentemente concessa, deve informarne immediatamente le altre parti contraenti dell'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento per mezzo di una scheda di notifica conforme al modello di cui all'allegato 1 del presente regolamento.

10.   CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE

Se il titolare di un'omologazione cessa definitivamente la produzione di un tipo di sistema di silenziatori dello scarico di ricambio o di suoi componenti omologati a norma del presente regolamento, ne deve informare l'autorità che ha rilasciato l'omologazione, la quale a sua volta deve informare le altre parti contraenti dell'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento mediante una copia della scheda di notifica conforme al modello di cui all'allegato 1 del presente regolamento.

11.   NOMI E INDIRIZZI DEI SERVIZI TECNICI RESPONSABILI DELLE PROVE DI OMOLOGAZIONE E DELLE AUTORITÀ DI OMOLOGAZIONE

Le parti contraenti dell'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento comunicano al segretariato delle Nazioni Unite i nomi e gli indirizzi dei servizi tecnici responsabili di eseguire le prove di omologazione e delle autorità di omologazione che rilasciano l'omologazione, cui devono essere inviate le schede concernenti il rilascio, l'estensione, il rifiuto o la revoca dell'omologazione o la cessazione definitiva della produzione emesse in altri paesi.


(1)  Secondo la definizione contenuta nella risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.4, paragrafo2. - www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html

(2)  Si tratta in particolare del collettore di scarico, del silenziatore propriamente detto, della camera di espansione e del risonatore.

(3)  Se la potenza massima nominale netta viene raggiunta con più regimi del motore, ai fini del presente regolamento il regime nominale del motore corrisponde al regime del motore più elevato al quale si raggiunge la potenza massima nominale netta.

(4)  I numeri distintivi delle parti contraenti l'accordo del 1958 sono riportati nell'allegato 3 della Risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev. 4 - www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html


ALLEGATO 1

PARTE A

PER NORESS DESTINATI A VEICOLI OMOLOGATI A NORMA DELLA SERIE DI MODIFICHE 04 DEL REGOLAMENTO N. 41

Image Testo di immagine Image Testo di immagine Image Testo di immagine

PARTE B

PER NORESS DESTINATI A VEICOLI OMOLOGATI A NORMA DEL REGOLAMENTO N. 9 O DEL REGOLAMENTO N. 63

Image Testo di immagine Image Testo di immagine Image Testo di immagine

ALLEGATO 2

ESEMPI DI MARCHIO DI OMOLOGAZIONE

(cfr. punto 5.4 del presente regolamento)

Image

Il marchio di omologazione sopra riportato, apposto su un componente del sistema di silenziatori, indica che il tipo di silenziatore di ricambio è stato omologato nei Paesi Bassi (E 4) a norma del regolamento n. 92 con il numero di omologazione 012439. Le prime due cifre del numero di omologazione 01 indicano che l'omologazione è stata rilasciata in conformità alle prescrizioni del regolamento n. 92 nella versione attualmente vigente, mentre il numero di omologazione 00 indica che l'omologazione è stata rilasciata in conformità alle prescrizioni del regolamento n. 92 nella sua forma originale.


ALLEGATO 3

PRESCRIZIONI RELATIVE AI MATERIALI FIBROSI FONOASSORBENTI USATI NEI NORESS

(cfr. punto 6.5 del presente regolamento)

1.

I materiali fibrosi fonoassorbenti non devono contenere amianto e possono essere utilizzati nella costruzione dei silenziatori soltanto se sono mantenuti in posizione per tutta la durata d'uso del silenziatore da adeguati dispositivi e se il silenziatore soddisfa le prescrizioni di uno dei punti 2, 3, 4 o 5, secondo le indicazioni del fabbricante.

2.

Una volta rimossi i materiali fibrosi, il livello sonoro deve soddisfare le prescrizioni di cui al punto 6.2 del presente regolamento.

3.

I materiali fibrosi fonoassorbenti non possono essere collocati nelle parti del silenziatore attraversate dai gas di scarico e devono soddisfare le seguenti prescrizioni:

a)

i materiali, condizionati in un forno a una temperatura di 650 ± 5 °C per quattro ore, non devono subire alcuna riduzione della lunghezza media, del diametro o della densità delle fibre;

b)

dopo il condizionamento in un forno a una temperatura di 650 ± 5°C per un'ora, almeno il 98 % del materiale deve essere trattenuto da un setaccio le cui maglie abbiano una dimensione nominale di 250 μm secondo la norma ISO 3310/1 qualora la prova sia stata effettuata conformemente alla norma ISO 2599;

c)

la perdita di peso del materiale non deve essere superiore al 10,5 % dopo che è stato immerso per 24 ore a 90 ± 5°C in un condensato sintetico avente la seguente composizione:

i)

1 N acido idrobromico (HBr), 10 ml

ii)

1 N acido solforico (H2SO4), 10 ml

iii)

acqua distillata fino a raggiungere 1 000 ml

NB: Il materiale deve essere lavato in acqua distillata ed essiccato a 105 °C per un'ora prima della pesatura.

4.

Prima che sia sottoposto a prova in conformità al punto 6.2 del presente regolamento, l'impianto deve essere portato a un normale stato di funzionamento su strada con uno dei metodi di condizionamento descritti all'allegato 3, punto 5.1.4, del regolamento n. 9 o del regolamento n. 63, oppure all'allegato 5, punto 1.3 del regolamento n. 41, a seconda dei casi.

5.

I gas di scarico non devono entrare in contatto con i materiali fibrosi e questi ultimi non devono essere esposti a variazioni di pressione.

ALLEGATO 4

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ALLE DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE SULLE EMISSIONI SONORE

Image Testo di immagine