ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 286

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

61° anno
14 novembre 2018


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1708 della Commissione, del 13 novembre 2018, che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio alla denominazione Însurăței (DOP)

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1709 della Commissione, del 13 novembre 2018, che specifica le caratteristiche tecniche del modulo ad hoc 2020 relativo agli infortuni sul lavoro e ad altri problemi di salute connessi all'attività lavorativa per quanto riguarda l'indagine per campione sulle forze di lavoro di cui al regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio ( 1 )

3

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1710 della Commissione, del 13 novembre 2018, che adegua il tasso di adattamento dei pagamenti diretti a norma del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per l'anno civile 2018 e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2018/866 della Commissione

10

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1711 della Commissione, del 13 novembre 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1371/2013 del Consiglio per quanto riguarda la data di applicazione delle esenzioni concesse ai produttori esportatori indiani

12

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1712 della Commissione, del 13 novembre 2018, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1013 che istituisce misure di salvaguardia provvisorie in relazione alle importazioni di determinati prodotti di acciaio

17

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva (UE) 2018/1713 del Consiglio, del 6 novembre 2018, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto applicate a libri, giornali e periodici

20

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2018/1714 del Consiglio, del 6 novembre 2018, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto istituito dall'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Australia, dall'altra, riguardo all'adozione del regolamento interno del comitato misto e all'adozione del mandato dei suoi sottocomitati e gruppi di lavoro

22

 

*

Decisione (UE) 2018/1715 del Consiglio, del 12 novembre 2018, relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresi il massimale per il 2020, l'importo annuo per il 2019, la prima quota per il 2019 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi per gli anni 2021 e 2022

30

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1716 della Commissione, del 13 novembre 2018, recante modifica della decisione di esecuzione 2013/776/UE che istituisce l'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura

33

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del protocollo di modifica dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di San Marino che stabilisce misure equivalenti quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi firmato a Bruxelles l'8 dicembre 2015( GU L 346 del 31.12.2015 )

35

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

14.11.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 286/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1708 DELLA COMMISSIONE

del 13 novembre 2018

che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio alla denominazione «Însurăței» (DOP)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 99,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all'articolo 97, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, la Commissione ha esaminato la domanda di registrazione della denominazione «Însurăței» presentata dalla Romania e l'ha pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2).

(2)

Alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(3)

Conformemente all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 la denominazione «Însurăței» dovrebbe essere protetta e registrata nel registro di cui all'articolo 104 dello stesso regolamento.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Însurăței» (DOP) è protetta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU C 144 del 25.4.2018, pag. 2.


14.11.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 286/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1709 DELLA COMMISSIONE

del 13 novembre 2018

che specifica le caratteristiche tecniche del modulo ad hoc 2020 relativo agli infortuni sul lavoro e ad altri problemi di salute connessi all'attività lavorativa per quanto riguarda l'indagine per campione sulle forze di lavoro di cui al regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio, del 9 marzo 1998, relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità (1), in particolare l'articolo 7 bis, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Come si sottolinea nella comunicazione della Commissione relativa ad un quadro strategico dell'UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro 2014-2020 (2), è necessario migliorare la raccolta dei dati statistici sugli infortuni e sulle malattie legati al lavoro, sulle esposizioni professionali e sulla cattiva salute connessa al lavoro. Una ripetizione del modulo ad hoc sugli infortuni sul lavoro e sui problemi di salute connessi all'attività lavorativa, già effettuato nel 1999, 2007 e 2013, dovrebbe consentire di integrare i dati trasmessi dagli Stati membri a norma del regolamento (UE) n. 349/2011 della Commissione (3). Una ripetizione di questo modulo dovrebbe inoltre fornire informazioni sull'esposizione professionale a fattori di rischio per la salute fisica e il benessere mentale.

(2)

Il regolamento delegato (UE) 2016/1851 della Commissione (4) specifica e descrive i settori di informazioni specialistiche («sottomoduli») che dovrebbero essere compresi nel modulo ad hoc 2020 relativo agli infortuni sul lavoro e ad altri problemi di salute connessi all'attività lavorativa.

(3)

È opportuno che la Commissione specifichi le caratteristiche tecniche, i filtri, i codici e i termini di trasmissione dei dati del modulo ad hoc relativo agli infortuni sul lavoro e ad altri problemi di salute connessi all'attività lavorativa.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le caratteristiche tecniche del modulo ad hoc 2020 relativo agli infortuni sul lavoro e ad altri problemi di salute connessi all'attività lavorativa, i filtri, i codici da usare e il termine entro il quale i risultati devono essere trasmessi alla Commissione sono indicati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 77 del 14.3.1998, pag. 3.

(2)  COM(2014) 332 final del 6 giugno 2014.

(3)  Regolamento (UE) n. 349/2011 della Commissione, dell'11 aprile 2011, recante disposizioni attuative del regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, per quanto riguarda le statistiche degli infortuni sul lavoro (GU L 97 del 12.4.2011, pag. 3).

(4)  Regolamento delegato (UE) 2016/1851 della Commissione, del 14 giugno 2016, che adotta il programma di moduli ad hoc, per gli anni 2019, 2020 e 2021, ai fini dell'indagine per campione sulle forze di lavoro di cui al regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (GU L 284 del 20.10.2016, pag. 1).


ALLEGATO

Il presente allegato definisce le caratteristiche tecniche, i filtri e i codici da usare nel modulo ad hoc relativo agli infortuni sul lavoro e ad altri problemi connessi all'attività lavorativa, la cui realizzazione è prevista per il 2020. Esso fissa inoltre i termini per la trasmissione dei dati alla Commissione.

Termine per la trasmissione dei risultati alla Commissione: 31 marzo 2021.

Filtri e codici da usare per l'invio dei dati: come stabiliti nell'allegato III del regolamento (CE) n. 377/2008 della Commissione (1).

Colonne riservate a fattori di ponderazione facoltativi, da usare in caso di sottocampionamento o di mancata risposta: le colonne 226-229 contenenti numeri interi e le colonne 230-231 contenenti decimali.

1)   Sottomodulo 1 «Infortuni sul lavoro»

Filtro: 15 ≤ ETÀ ≤ 74

Nome/Colonna

Codice

Descrizione

Filtro

 

 

 

 

ACCIDNUM

 

Numero di infortuni sul lavoro negli ultimi 12 mesi

(WSTATOR = 1,2)

211

 

Infortuni sul lavoro risultanti in lesioni che si sono verificati nei 12 mesi precedenti la settimana di riferimento

o (WSTATOR = 3-5 e EXISTPR = 1

 

0

Nessuno

e YEARPR e

 

1

Uno

MONTHPR non è

 

2

Due o più

anteriore a 1 anno

 

9

Non pertinente (non compreso nel filtro)

prima della

 

Nulla

Nessuna risposta/Non so

settimana di riferimento)

 

 

 

 

ACCIDTYP

 

Tipo di infortunio sul lavoro

ACCIDNUM = 1,2

212

 

Indipendentemente dal fatto che il più recente infortunio sul lavoro sia stato o no un incidente stradale

 

 

1

Incidente stradale

 

 

2

Incidente diverso dall'incidente stradale

 

 

9

Non pertinente (non compreso nel filtro)

 

 

Nulla

Nessuna risposta/Non so

 

 

 

 

 

ACCIDJOB

 

Attività lavorativa connessa all'infortunio

ACCIDNUM = 1,2

213

 

Attività lavorativa svolta quando si è verificato il più recente infortunio sul lavoro risultante in lesioni

 

 

1

Principale attività lavorativa in corso

 

 

2

Seconda attività lavorativa in corso

 

 

3

Ultima attività lavorativa (solo per le persone non occupate)

 

 

4

Alcune altre attività lavorative in corso o precedenti

 

 

9

Non pertinente (non compreso nel filtro)

 

 

Nulla

Nessuna risposta/Non so

 

 

 

 

 

ACCIDBRK

 

Durata dell'assenza dal lavoro a causa dell'infortunio sul lavoro

ACCIDNUM = 1,2

214-215

 

Numero di giorni di calendario, giorno dell'infortunio escluso, nei 12 mesi precedenti la settimana di riferimento nei quali l'interessato era inabile al lavoro a causa del più recente infortunio sul lavoro risultante in lesioni

 

 

00

Ancora inabile al lavoro perché non si è ripreso dall'infortunio, ma prevede di riprendere il lavoro in futuro

 

 

01

Prevede di non riprendere mai più l'attività lavorativa a causa dell'infortunio

 

 

02

Meno di un giorno o nessuna assenza

 

 

03

Almeno un giorno ma meno di quattro giorni

 

 

04

Almeno quattro giorni ma meno di due settimane

 

 

05

Almeno due settimane ma meno di un mese

 

 

06

Almeno un mese ma meno di tre mesi

 

 

07

Almeno tre mesi ma meno di sei mesi

 

 

08

Almeno sei mesi ma meno di nove mesi

 

 

09

Tra nove e dodici mesi

 

 

99

Non pertinente (non compreso nel filtro)

 

 

Nulla

Nessuna risposta/Non so

 

 

 

 

 

2)   Sottomodulo 2 «Problemi di salute connessi all'attività lavorativa»

Filtro: 15 ≤ ETÀ ≤ 74

Nome/Colonna

Codice

Descrizione

Filtro

 

 

 

 

HPROBNUM

 

Numero di problemi di salute connessi all'attività lavorativa negli ultimi 12 mesi

(WSTATOR = 1,2)

o

216

 

Problemi di salute fisici o mentali dell'interessato nei 12 mesi precedenti la settimana di riferimento che sono stati causati o peggiorati dall'attività lavorativa, eccetto gli infortuni sul lavoro registrati in precedenza

(WSTATOR = 3-5 e

EXISTPR = 1)

 

0

Nessuno

 

 

1

Uno

 

 

2

Due o più

 

 

9

Non pertinente (non compreso nel filtro)

 

 

Nulla

Nessuna risposta/Non so

 

 

 

 

 

HPROBTYP

 

Tipo di problema di salute connesso all'attività lavorativa

HPROBNUM = 1,2

217-218

 

Tipo del problema di salute più grave causato o peggiorato dall'attività lavorativa

 

 

00

Problema osseo, articolare o muscolare riguardante soprattutto il collo, le spalle, le braccia o le mani

 

 

01

Problema osseo, articolare o muscolare riguardante soprattutto le anche, le ginocchia, le gambe o i piedi

 

 

02

Problema osseo, articolare o muscolare riguardante soprattutto la schiena

 

 

03

Problema respiratorio o polmonare

 

 

04

Problema cutaneo

 

 

05

Problema uditivo

 

 

06

Stress, depressione o ansia

 

 

07

Mal di testa e/o affaticamento oculare

 

 

08

Malattia cardiaca o infarto o altri problemi del sistema circolatorio

 

 

09

Malattia infettiva (da virus, batteri o altro tipo d'infezione)

 

 

10

Problemi di stomaco, fegato, reni o digestivi

 

 

11

Altro tipo di problema di salute

 

 

99

Non pertinente (non compreso nel filtro)

 

 

Nulla

Nessuna risposta/Non so

 

 

 

 

 

HPROBLIM

 

Problema di salute che limita le attività quotidiane

HPROBNUM = 1,2

219

 

Indipendentemente dal fatto che il problema di salute più grave causato o peggiorato dall'attività lavorativa limiti la capacità di svolgere attività quotidiane sul lavoro o al di fuori del lavoro

 

 

0

No

 

 

1

Sì, in certa misura

 

 

2

Sì, in modo considerevole

 

 

9

Non pertinente (non compreso nel filtro)

 

 

Nulla

Nessuna risposta/Non so

 

 

 

 

 

HPROBJOB

 

Attività lavorativa connessa al problema di salute

HPROBNUM = 1,2

220

 

Attività lavorativa che ha causato o peggiorato il problema di salute più grave

 

 

1

Principale attività lavorativa in corso

 

 

2

Seconda attività lavorativa in corso

 

 

3

Ultima attività lavorativa (solo per le persone non occupate)

 

 

4

Alcune altre attività lavorative in corso o precedenti

 

 

9

Non pertinente (non compreso nel filtro)

 

 

Nulla

Nessuna risposta/Non so

 

 

 

 

 

HPROBBRK

 

Durata dell'assenza dal lavoro causata dal problema di salute connesso all'attività lavorativa

HPROBNUM = 1,2

221-222

 

Numero di giorni di calendario nei 12 mesi precedenti la settimana di riferimento nei quali l'interessato era inabile al lavoro a causa del problema di salute più grave causato o peggiorato dall'attività lavorativa

 

 

00

Ancora inabile al lavoro perché non si è ripreso dal problema di salute, ma prevede di riprendere il lavoro in futuro

 

 

01

Prevede di non riprendere mai più l'attività lavorativa a causa di questo problema di salute

 

 

02

Meno di un giorno o nessuna assenza

 

 

03

Almeno un giorno ma meno di quattro giorni

 

 

04

Almeno quattro giorni ma meno di due settimane

 

 

05

Almeno due settimane ma meno di un mese

 

 

06

Almeno un mese ma meno di tre mesi

 

 

07

Almeno tre mesi ma meno di sei mesi

 

 

08

Almeno sei mesi ma meno di nove mesi

 

 

09

Tra nove e dodici mesi

 

 

99

Non pertinente (non compreso nel filtro)

 

 

Nulla

Nessuna risposta/Non so

 

 

 

 

 

3)   Sottomodulo 3 «Fattori di rischio per la salute fisica e/o il benessere mentale»

Nome/Colonna

Codice

Descrizione

Filtro

 

 

 

 

PHYSRISK

 

Esposizione a fattori di rischio per la salute fisica

WSTATOR = 1,2

223-224

 

Esposizione sul luogo di lavoro a uno dei seguenti fattori di rischio che possono influire sulla salute fisica. Indicare il fattore considerato più rischioso per la salute fisica

 

 

01

Sì, soprattutto le posizioni faticose o dolorose

 

 

02

Sì, soprattutto i movimenti ripetitivi dalla mano o del braccio

 

 

03

Sì, soprattutto la movimentazione di carichi pesanti

 

 

04

Sì, soprattutto il rumore

 

 

05

Sì, soprattutto le forti vibrazioni

 

 

06

Sì, soprattutto i prodotti chimici, la polvere, i fumi o i gas

 

 

07

Sì, soprattutto le attività che comportano una forte concentrazione visiva

 

 

08

Sì, soprattutto gli scivolamenti, gli inciampi e le cadute

 

 

09

Sì, soprattutto l'uso di macchine o attrezzi manuali (esclusi i veicoli)

 

 

10

Sì, soprattutto l'uso di veicoli (durante il lavoro, escluso il tragitto da e verso il luogo di lavoro)

 

 

11

Sì, soprattutto un altro fattore di rischio considerevole per la salute fisica

 

 

00

Nessun fattore di rischio considerevole per la salute fisica

 

 

99

Non pertinente (non compreso nel filtro)

 

 

Nulla

Nessuna risposta/Non so

 

 

 

 

 

MENTRISK

 

Esposizione a fattori di rischio per il benessere mentale

WSTATOR = 1,2

225

 

Esposizione sul luogo di lavoro a uno dei seguenti fattori di rischio che possono influire sul benessere mentale. Indicare il fattore considerato più rischioso per il benessere mentale

 

 

1

Sì, soprattutto il forte ritmo o sovraccarico di lavoro

 

 

2

Sì, soprattutto la violenze o la minaccia di violenza

 

 

3

Sì, soprattutto le molestie o il bullismo

 

 

4

Sì, soprattutto la scarsa comunicazione o collaborazione all'interno dell'organizzazione

 

 

5

Sì, soprattutto il lavoro con clienti, pazienti, allievi ecc. difficili da trattare

 

 

6

Sì, soprattutto l'insicurezza del posto di lavoro

 

 

7

Sì, soprattutto la mancanza di autonomia o la mancanza di controllo sul ritmo di lavoro o sui procedimenti di lavoro

 

 

8

Sì, soprattutto un altro fattore di rischio considerevole per il benessere mentale

 

 

0

No, nessun fattore di rischio considerevole per il benessere mentale

 

 

9

Non pertinente (non compreso nel filtro)

 

 

Nulla

Nessuna risposta/Non so

 

 

 

 

 


(1)  Regolamento (CE) n. 377/2008 della Commissione, del 25 aprile 2008, che attua il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità per quanto riguarda le codifiche da utilizzare per la trasmissione dei dati a partire dal 2009, l'impiego di un sottocampione per la rilevazione di dati su variabili strutturali e la definizione dei trimestri di riferimento (GU L 114 del 26.4.2008, pag. 57).


14.11.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 286/10


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1710 DELLA COMMISSIONE

del 13 novembre 2018

che adegua il tasso di adattamento dei pagamenti diretti a norma del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per l'anno civile 2018 e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2018/866 della Commissione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,

previa consultazione del comitato dei fondi agricoli,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/866 della Commissione (2) ha fissato il tasso di adattamento dei pagamenti diretti a norma del regolamento (UE) n. 1306/2013 per l'anno civile 2018. Tale tasso di adattamento è stato fissato alla luce delle informazioni disponibili nell'ambito del progetto di bilancio 2019, in particolare tenendo conto di un importo di disciplina finanziaria di 468,7 milioni di EUR destinato alla riserva per le crisi nel settore agricolo di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

(2)

Sebbene l'importo per applicare la disciplina finanziaria per la riserva per le crisi nel settore agricolo rimanga fissato a 468,7 milioni di EUR, le informazioni disponibili in relazione alla lettera rettificativa della Commissione n. 1 al progetto di bilancio 2019, che copre le previsioni per i pagamenti diretti e le spese connesse al mercato, indicano che è necessario adeguare il tasso di disciplina finanziaria fissato nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/866.

(3)

Di conseguenza, sulla base delle nuove informazioni in possesso della Commissione, è opportuno adeguare il tasso di adattamento a norma dell'articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013, anteriormente al 1o dicembre dell'anno civile al quale si applica il tasso di adattamento.

(4)

Di norma, gli agricoltori che presentano domanda di pagamenti diretti per un dato anno civile (N) ricevono i pagamenti entro un determinato termine compreso nell'esercizio finanziario (N + 1). Gli Stati membri possono tuttavia erogare pagamenti tardivi agli agricoltori anche oltre detto termine, entro certi limiti. I pagamenti tardivi possono essere erogati in un esercizio finanziario successivo. Quando la disciplina finanziaria è applicata in un dato anno civile, il tasso di adattamento non dovrebbe applicarsi ai pagamenti per i quali le domande di aiuto sono state presentate in anni civili diversi da quello in cui si applica tale disciplina finanziaria. Al fine di garantire parità di trattamento a tutti gli agricoltori, è quindi opportuno disporre che il tasso di adattamento si applichi solo ai pagamenti per i quali le domande di aiuto sono state presentate nell'anno civile cui si applica la disciplina finanziaria, a prescindere dal momento in cui i pagamenti saranno erogati agli agricoltori.

(5)

A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), il tasso di adattamento dei pagamenti diretti determinato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1306/2013 si applica soltanto ai pagamenti diretti superiori a 2 000 EUR da concedere agli agricoltori nell'anno civile corrispondente. Inoltre, l'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013 dispone che, a seguito dell'introduzione graduale dei pagamenti diretti, il tasso di adattamento si applichi alla Croazia solo a decorrere dal 1o gennaio 2022. Il tasso di adattamento da fissare mediante il presente regolamento non dovrebbe pertanto applicarsi ai pagamenti a favore degli agricoltori del suddetto Stato membro.

(6)

Il nuovo tasso di adattamento dovrebbe essere preso in considerazione ai fini del calcolo di tutti i pagamenti da concedere a un agricoltore per una domanda di aiuto presentata per l'anno civile 2018. Per motivi di chiarezza, è pertanto opportuno abrogare il regolamento di esecuzione (UE) 2018/866.

(7)

Al fine di garantire che il tasso di adattamento adeguato sia applicabile a decorrere dalla data stabilita per i pagamenti a favore degli agricoltori a norma del regolamento (UE) n. 1306/2013, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o dicembre 2018,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Ai fini della fissazione del tasso di adattamento di cui agli articoli 25 e 26 del regolamento (UE) n. 1306/2013, e in conformità all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, gli importi dei pagamenti diretti nell'ambito dei regimi di sostegno elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013 che superino 2 000 EUR, da versare agli agricoltori per le domande di aiuto presentate con riferimento all'anno civile 2018, sono ridotti di un tasso di adattamento pari a 1,411917 %.

2.   La riduzione di cui al paragrafo 1 non si applica in Croazia.

Articolo 2

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/866 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o dicembre 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/866 della Commissione, del 13 giugno 2018, recante fissazione del tasso di adattamento dei pagamenti diretti a norma del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per l'anno civile 2018 (GU L 149 del 14.6.2018, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).


14.11.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 286/12


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1711 DELLA COMMISSIONE

del 13 novembre 2018

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1371/2013 del Consiglio per quanto riguarda la data di applicazione delle esenzioni concesse ai produttori esportatori indiani

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, l'articolo 13, paragrafo 4, e l'articolo 14, paragrafo 3,

dopo aver consultato gli Stati membri,

considerando quanto segue:

1.   MISURE IN VIGORE

(1)

A seguito di un'inchiesta antidumping, il 9 agosto 2011 il Consiglio ha istituito, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 (2), un dazio antidumping definitivo del 62,9 % sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese («RPC»).

(2)

A seguito di un'inchiesta antielusione a norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (3) (il regolamento di base), il 24 luglio 2012 il Consiglio ha esteso le misure, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 672/2012 (4), alle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tale paese.

(3)

A seguito di un'inchiesta antielusione a norma dell'articolo 13 del regolamento di base, il 16 gennaio 2013 il Consiglio ha esteso le misure, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 21/2013 (5), alle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti da Taiwan e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi.

(4)

A seguito di un'inchiesta antielusione a norma dell'articolo 13 del regolamento di base, il 20 dicembre 2013 il Consiglio ha esteso le misure, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1371/2013 (6), alle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti dall'India e dall'Indonesia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi, ed ha concesso un'esenzione alla società Montex Glass Fibre Industries Pvt. Ltd. Conformemente all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1371/2013, i dazi dovevano essere riscossi su tutte le importazioni del prodotto in esame (eccetto quelle di prodotti fabbricati da Montex Glass Fibre Industries Pvt. Ltd.) precedentemente sottoposte a registrazione dal regolamento (UE) n. 322/2013 (7) che apre un'inchiesta antielusione.

(5)

Il 21 gennaio 2014 Pyrotek Incorporated, una società statunitense con stabilimenti o uffici vendita in vari paesi, inclusi alcuni Stati membri dell'Unione, ha chiesto un'esenzione dalle misure estese a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, per la società Pyrotek India Pvt. Ltd., un produttore esportatore dell'India.

(6)

In risposta a un questionario inviato dalla Commissione, Pyrotek India Pvt. Ltd. ha indicato di aver esportato il prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta antielusione che ha condotto all'estensione delle misure all'India, vale a dire dal 1o aprile 2012 al 31 marzo 2013. Pyrotek India Pvt. Ltd. non ha perciò soddisfatto le condizioni stabilite all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. La domanda conteneva tuttavia elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura di un riesame intermedio parziale delle misure estese all'India a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, e dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base.

(7)

Il 23 settembre 2014 la Commissione ha avviato un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, e dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base. Durante tale riesame intermedio parziale la Commissione ha stabilito che Pyrotek India Pvt. Ltd. è stata un effettivo produttore del prodotto in esame da quando ha iniziato la sua produzione nell'agosto 2011 e che non è stata coinvolta in pratiche di elusione.

(8)

A seguito di un'inchiesta a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, e dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, il 10 settembre 2015 la Commissione ha esentato, con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1507 (8), alcuni produttori indiani, tra cui Pyrotek India Pvt. Ltd., dall'estensione del dazio applicabile alle importazioni del prodotto in esame spedito dall'India, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o meno originario di tale paese. Di conseguenza a Pyrotek India Pvt. Ltd. è stata concessa un'esenzione dalle misure estese per le esportazioni nell'Unione a decorrere da tale data.

(9)

A seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, il 6 novembre 2017 la Commissione ha istituito, con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1993 (9), un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della RPC, esteso alle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti dall'India, dall'Indonesia, dalla Malaysia, da Taiwan e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi.

2.   RIAPERTURA DELL'INCHIESTA SULLE ESENZIONI

(10)

Come indicato nel considerando 6, la Commissione ha stabilito che Pyrotek India Pvt. Ltd. è stata un effettivo produttore del prodotto in esame da quando ha iniziato la sua produzione nell'agosto 2011 e che non è stata coinvolta in pratiche di elusione. La Commissione ha quindi deciso di riaprire parzialmente l'inchiesta sulle esenzioni.

(11)

Il 18 maggio 2018 la Commissione ha proceduto alla riapertura parziale dell'inchiesta sulle esenzioni riguardante le importazioni di tessuti in fibra di vetro a maglia aperta, con maglie di larghezza e lunghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m2, ad eccezione dei dischi in fibra di vetro, originari della RPC o spediti dall'India, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari dell'India, attualmente classificati con i codici NC ex 7019 51 00 ed ex 7019 59 00. Essa ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (10) («l'avviso di apertura»).

(12)

Nell'avviso di apertura la Commissione ha dichiarato che la riapertura si limitava a valutare l'opportunità di estendere l'applicazione temporale dell'esenzione al periodo compreso tra il 21 dicembre 2013 e il 10 settembre 2015.

(13)

Nell'avviso di apertura la Commissione ha inoltre invitato le parti interessate a manifestarsi per partecipare all'inchiesta. Essa ha informato specificamente dell'apertura dell'inchiesta sull'esenzione Pyrotek India Pvt. Ltd., l'industria dell'Unione e altre parti notoriamente interessate, invitandole a parteciparvi.

(14)

Alle parti interessate è stata data l'opportunità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione con la Commissione e/o il consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale entro i termini stabiliti nell'avviso di apertura.

3.   PRODOTTO IN ESAME

(15)

Il prodotto oggetto della presente inchiesta è costituito da tessuti in fibra di vetro a maglia aperta, con maglie di larghezza e lunghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m2, ad eccezione dei dischi in fibra di vetro, originari della RPC e spediti dall'India, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari dell'India, attualmente classificati con i codici NC ex 7019 51 00 ed ex 7019 59 00 (codici TARIC 7019510014 e 7019590014).

4.   INCHIESTA

a)   Ambito dell'inchiesta

(16)

L'inchiesta si limita a valutare l'opportunità di estendere l'applicazione temporale dell'esenzione al periodo compreso tra il 21 dicembre 2013 e il 10 settembre 2015.

b)   Pyrotek India Pvt. Ltd.

(17)

La società Pyrotek India Pvt. Ltd. è una filiale indiana del gruppo multinazionale Pyrotek con sede negli Stati Uniti. Il gruppo Pyrotek è un fornitore di vari tipi di beni di consumo e di utensili per l'industria metallurgica e dell'alluminio.

(18)

Il richiedente fabbrica il prodotto oggetto del riesame nel suo stabilimento di Chennai, in India, e lo vende alle società collegate nell'Unione. Tali società effettuano, nella maggior parte dei casi, un'ulteriore trasformazione del prodotto oggetto del riesame e vendono il prodotto risultante agli acquirenti finali.

c)   Risultati dell'inchiesta

(19)

Si ricorda che nel precedente riesame intermedio parziale (11) la Commissione aveva stabilito che Pyrotek India Pvt. Ltd. è un effettivo produttore del prodotto in esame e che non è stata coinvolta in pratiche di elusione.

(20)

Come indicato nel considerando 6, Pyrotek India Pvt. Ltd. ha esportato il prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta antielusione che ha condotto all'estensione delle misure all'India, cioè dal 1o aprile 2012 al 31 marzo 2013, e ha pagato dazi antidumping sulle sue esportazioni nell'Unione in conformità al regolamento di esecuzione (UE) n. 1371/2013.

(21)

Come indicato nel considerando 11, il 10 settembre 2015 Pyrotek India Pvt. Ltd. ha ottenuto, con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1507, un'esenzione dalle misure estese per le esportazioni nell'Unione a decorrere dall'11 settembre 2015. La data dell'inizio di tale esenzione non comprendeva però il periodo anteriore a tale data, in cui hanno dovuto essere pagati i dazi antidumping sulle esportazioni di Pyrotek India Pvt. Ltd. nell'Unione europea.

(22)

La Commissione ha valutato nuovamente la situazione ed ha constatato che le esportazioni effettuate da Pyrotek India Pvt. Ltd. nell'Unione nel periodo dal 21 dicembre 2013 al 10 settembre 2015 dovrebbero essere escluse dal pagamento del dazio antielusione.

(23)

Nessuna parte interessata si è manifestata entro il termine stabilito nell'avviso di apertura e nessuna ha presentato osservazioni per iscritto o ha chiesto di essere sentita dalla Commissione o dal consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale.

(24)

La Commissione ritiene pertanto che sarebbe opportuno concedere un'esenzione a Pyrotek India Pvt. Ltd. Tale esenzione dovrebbe applicarsi al periodo compreso tra il 21 dicembre 2013 e il 10 settembre 2015, in conformità all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base

(25)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1371/2013 dovrebbe quindi essere modificato al fine di chiarire che le esenzioni concesse alle società Montex Glass Fibre Industries Pvt. Ltd. e Pyrotek India Pvt. Ltd. si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) n. 1371/2013, cioè il 21 dicembre 2013, fino all'entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1507, cioè l'11 settembre 2015. L'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1371/2013 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(26)

Inoltre, in seguito alle osservazioni presentate da Pyrotek India Pvt. Ltd. dopo la comunicazione delle conclusioni, la Commissione ritiene opportuno chiarire che sono ammissibili anche domande di rimborso o sgravio dei dazi antidumping pagati per il prodotto in esame fabbricato da Pyrotek India Pvt. Ltd. e importato nell'Unione durante il periodo di registrazione dei prodotti stabilito nel regolamento (UE) n. 322/2013.

(27)

È pertanto opportuno prorogare fino al 1o settembre 2019 il termine previsto all'articolo 121, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (12), in modo da consentire che le autorità doganali nazionali possano procedere, in conformità alla legislazione doganale applicabile, al rimborso o allo sgravio del dazio indebitamente riscosso nei casi in cui i termini previsti in tale paragrafo sono scaduti prima della data di applicazione del presente regolamento.

5.   PROCEDURA

(28)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1371/2013 è così modificato:

1)

all'articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   L'applicazione dell'esenzione concessa alle società Montex Glass Fibre Industries Pvt. Ltd e Pyrotek India Pvt. Ltd. è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti stabiliti nell'allegato del presente regolamento. Qualora tale fattura non sia presentata, si applica il dazio antidumping di cui al paragrafo 1.

Le esenzioni concesse alle società Montex Glass Fibre Industries Pvt. Ltd. e Pyrotek India Pvt. Ltd. si applicano a decorrere dal 21 dicembre 2013.»;

2)

all'articolo 1, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Salvo diverse disposizioni, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali. Il termine di cui all'articolo 121, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) è prorogato fino al 1o settembre 2019 per le domande di rimborso o sgravio presentate dalle società Montex Glass Fibre Industries Pvt. Ltd. e Pyrotek India Pvt. Ltd., in conformità alla legislazione doganale applicabile, al fine di coprire il rimborso o lo sgravio dei dazi antidumping sulle importazioni del prodotto in esame effettuate nel periodo compreso tra il 21 dicembre 2013 e il 10 settembre 2015 o nel periodo di registrazione fissato all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 322/2013 della Commissione.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21, modificata da ultimo dal regolamento (UE) 2018/825 (GU L 143 del 7.6.2018, pag. 1).

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 del Consiglio, del 3 agosto 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese (GU L 204 del 9.8.2011, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343, del 22.12.2009, pag. 51), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 37/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 18 del 21.1.2014, pag. 1) sostituito dal regolamento (UE) 2016/1036 modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2018/825.

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 672/2012 del Consiglio, del 16 luglio 2012, che estende il dazio antidumping definitivo, istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 sulle importazioni di determinati tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese, alle importazioni di determinati tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tale paese (GU L 196 del 24.7.2012, pag. 1).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 21/2013 del Consiglio, del 10 gennaio 2013, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti da Taiwan e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi (GU L 11 del 16.1.2013, pag. 1).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1371/2013 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese, alle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti dall'India e dall'Indonesia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi (GU L 346 del 20.12.2013, pag. 20).

(7)  Regolamento (UE) n. 322/2013 della Commissione, del 9 aprile 2013, che apre un'inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 del Consiglio sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese mediante le importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti dall'India e dall'Indonesia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari di tali paesi, e che dispone la registrazione di dette importazioni (GU L 101 del 10.4.2013, pag. 1).

(8)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1507 della Commissione, del 9 settembre 2015, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1371/2013 del Consiglio che estende il dazio antidumping definitivo istituito sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni dei medesimi provenienti tra l'altro dall'India, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tale paese (GU L 236 del 10.9.2015, pag. 1).

(9)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1993 della Commissione, del 6 novembre 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese esteso alle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti dall'India, dall'Indonesia, dalla Malaysia, da Taiwan e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 288 del 7.11.2017, pag. 4).

(10)  Avviso di apertura relativo alle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese, estese alle importazioni spedite dall'India, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari dell'India (GU C 171 del 18.5.2018, pag. 10).

(11)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1507 considerando da 12 a 16.

(12)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

(*1)  GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.».


14.11.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 286/17


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1712 DELLA COMMISSIONE

del 13 novembre 2018

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1013 che istituisce misure di salvaguardia provvisorie in relazione alle importazioni di determinati prodotti di acciaio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2015 (1), in particolare gli articoli 5 e 7,

visto il regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 (2), in particolare gli articoli 3 e 4,

considerando quanto segue:

I.   CONTESTO

(1)

Il 18 luglio 2018, con il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1013 (3), la Commissione ha istituito misure di salvaguardia provvisorie in relazione alle importazioni di determinati prodotti di acciaio. Il Sud Africa era incluso nell'ambito di applicazione di tali misure.

(2)

Tuttavia, a norma dell'articolo 33 dell'accordo di partenariato economico («APE») tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe («SADC»), dall'altra (4), gli Stati della SADC aderenti all'APE dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione delle misure di salvaguardia adottate dall'UE a norma dell'accordo OMC sulle misure di salvaguardia.

(3)

Attualmente, degli Stati della SADC aderenti all'APE solo il Sud Africa è soggetto a misure di salvaguardia provvisorie per due categorie di prodotti di acciaio, vale a dire fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili (categoria di prodotto 8) e fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili (categoria di prodotto 9).

(4)

È pertanto opportuno modificare il regolamento (UE) 2018/1013 al fine di eliminare il Sud Africa dall'ambito di applicazione delle misure provvisorie su queste due categorie di prodotti.

II.   INCREMENTO DELLE IMPORTAZIONI

(5)

Come indicato nelle tabelle che seguono, l'esclusione del Sud Africa dall'ambito di applicazione delle misure provvisorie non modifica l'andamento complessivo delle importazioni per le due categorie di prodotti interessate, per le quali si registra ancora un notevole aumento delle importazioni.

Categoria di prodotto 8

2013

2014

2015

2016

2017

Totale delle importazioni (tonnellate)

175 816

233 028

269 697

351 075

436 173

indice (2013 = 100)

100

133

153

200

248

Escludendo il Sud Africa

157 289

214 041

246 965

325 272

407 050

indice (2013 = 100)

100

136

157

207

259

Categoria di prodotto 9

2013

2014

2015

2016

2017

Totale delle importazioni (tonnellate)

697 457

1 017 613

787 521

843 352

976 108

indice (2013 = 100)

100

146

113

121

140

Escludendo il Sud Africa

645 259

954 614

697 537

751 259

869 549

indice (2013 = 100)

100

148

108

116

135

(6)

Da un punto di vista generale l'esclusione del Sud Africa non modifica lo sviluppo delle importazioni complessive, poiché rappresenta una quota inferiore allo 0,5 % delle importazioni totali nel periodo 2013-2017. Per lo stesso motivo le importazioni dal Sud Africa non modificano le conclusioni del considerando 81 del regolamento (UE) 2018/1013 relative all'incidenza di altri fattori sulla situazione dell'industria dell'Unione.

III.   LIVELLO DELLE MISURE PROVVISORIE

(7)

Il Sud Africa dovrebbe essere escluso dall'ambito di applicazione delle misure di salvaguardia provvisorie per i prodotti delle categorie 8 e 9 e il livello del contingente dovrebbe essere adeguato di conseguenza per i prodotti delle categorie 8 e 9. Le importazioni dal Sud Africa che hanno avuto luogo dall'entrata in vigore delle misure di salvaguardia provvisorie dovrebbero essere retroattivamente escluse dal calcolo del contingente in franchigia doganale per il restante periodo di validità delle misure provvisorie.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le misure di salvaguardia istituito ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/478 e dell'articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/755,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le importazioni delle categorie di prodotti 8 e 9 elencate nell'allegato V del regolamento (UE) 2018/1013 e originarie del Sud Africa non sono soggette alle misure di salvaguardia provvisorie istituite dal medesimo regolamento. La parte del regolamento (UE) 2018/1013, allegato V, concernente le categorie di prodotti 8 e 9 è sostituita come segue:

«

ALLEGATO V

Contingenti tariffari

Numero di prodotto

Numero d'ordine

Categoria di prodotto

Codici NC

Volume del contingente tariffario (tonnellate nette)

Aliquota del dazio supplementare

8

09.8508

Fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili

7219 11 00 , 7219 12 10 , 7219 12 90 , 7219 13 10 , 7219 13 90 , 7219 14 10 , 7219 14 90 , 7219 22 10 , 7219 22 90 , 7219 23 00 , 7219 24 00 , 7220 11 00 , 7220 12 00

178 865

25 %

9

09.8509

Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili

7219 31 00 , 7219 32 10 , 7219 32 90 , 7219 33 10 , 7219 33 90 , 7219 34 10 , 7219 34 90 , 7219 35 10 , 7219 35 90 , 7219 90 20 , 7219 90 80 , 7220 20 21 , 7220 20 29 , 7220 20 41 , 7220 20 49 , 7220 20 81 , 7220 20 89 , 7220 90 20 , 7220 90 80

423 442

25 %

»

Articolo 2

1.   L'allegato IV del regolamento (UE) 2018/1013 è modificato per quanto riguarda i gruppi di prodotti 8 e 9 originari del Sud Africa, al fine di tener conto delle disposizioni dell'articolo 1. La parte del regolamento (UE) 2018/1013, allegato IV, concernente il Sud Africa è sostituita come segue:

«

ALLEGATO IV

Elenco dei prodotti originari di paesi in via di sviluppo a cui si applicano le misure provvisorie (indicati da una «x»)

Paese/Gruppo di prodotti

1

2

3

4

5

6

7

8

9

12

13

14

15

16

17

18

20

21

22

23

25

26

28

Sud Africa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»

2.   Le merci originarie del Sud Africa che rientrano nelle categorie 8 e 9 e che sono state importate nell'UE dopo l'entrata in vigore del regolamento (UE) 2018/1013 sono escluse dal calcolo del contingente in franchigia doganale.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 83 del 27.3.2015, pag. 16.

(2)  GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1013 della Commissione, del 17 luglio 2018, che istituisce misure di salvaguardia provvisorie in relazione alle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU L 181 del 18.7.2018, pag. 39).

(4)  GU L 250 del 16.9.2016, pag. 3.


DIRETTIVE

14.11.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 286/20


DIRETTIVA (UE) 2018/1713 DEL CONSIGLIO

del 6 novembre 2018

che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto applicate a libri, giornali e periodici

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2006/112/CE del Consiglio (3) stabilisce che gli Stati membri possono applicare aliquote ridotte di imposta sul valore aggiunto (IVA) alle pubblicazioni su supporti fisici. Un'aliquota IVA ridotta non può invece essere applicata alle pubblicazioni fornite per via elettronica, che devono essere assoggettate all'aliquota IVA normale.

(2)

In linea con la comunicazione della Commissione del 6 maggio 2015 sul mercato unico digitale per l'Europa e per restare al passo con il progresso tecnologico in un'economia digitale, è opportuno che gli Stati membri siano autorizzati ad allineare le aliquote IVA per le pubblicazioni fornite per via elettronica alle aliquote IVA più basse applicate alle pubblicazioni fornite su supporti fisici.

(3)

Nella comunicazione del 7 aprile 2016 su un piano d'azione sull'IVA la Commissione ha evidenziato che le pubblicazioni fornite per via elettronica dovrebbero poter beneficiare dello stesso trattamento preferenziale in termini di aliquota IVA delle pubblicazioni fornite su supporti fisici. Nella sentenza pronunciata di recente nella causa C-390/15 (4), la Corte di giustizia ha ritenuto che la fornitura di pubblicazioni digitali su supporti fisici, e la fornitura di pubblicazioni digitali per via elettronica costituiscano situazioni comparabili. È opportuno pertanto prevedere la possibilità che tutti gli Stati membri applichino un'aliquota IVA ridotta alla fornitura di libri, giornali e periodici, indipendentemente dal fatto che siano forniti su supporti fisici o per via elettronica. Per gli stessi motivi è opportuno consentire agli Stati membri che, in conformità del diritto dell'Unione, attualmente applicano aliquote IVA inferiori al minimo prescritto dall'articolo 99 della direttiva 2006/112/CE o che accordano esenzioni con diritto a detrazione dell'IVA pagata nella fase precedente a taluni libri, giornali o periodici forniti su supporti fisici, di applicare il medesimo trattamento ai fini dell'IVA a tali libri, giornali o periodici, qualora siano forniti per via elettronica.

(4)

Dal 1o gennaio 2015 l'IVA su tutti i servizi forniti per via elettronica è dovuta nello Stato membro del destinatario. Dato che è attuato il principio della destinazione, non è più necessario applicare l'aliquota normale alle pubblicazioni fornite per via elettronica al fine di assicurare l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno ed evitare distorsioni della concorrenza.

(5)

Al fine di impedire l'ampio ricorso alle aliquote IVA ridotte sui contenuti audiovisivi, è opportuno autorizzare gli Stati membri ad applicare un'aliquota ridotta a libri, giornali e periodici solo se tali pubblicazioni, indipendentemente dal fatto che siano fornite su supporti fisici o per via elettronica, non consistono interamente o essenzialmente in contenuto musicale o video.

(6)

Gli Stati membri dovrebbero mantenere la facoltà di fissare le aliquote IVA per le pubblicazioni e limitare l'ambito di applicazione delle aliquote IVA ridotte anche quando le pubblicazioni digitali offrano lo stesso contenuto in termini di lettura in presenza di una giustificazione obiettiva.

(7)

Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire consentire agli Stati membri di applicare le stesse aliquote IVA alle pubblicazioni fornite per via elettronica che attualmente applicano alle pubblicazioni su supporti fisici, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(8)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2006/112/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2006/112/CE è così modificata:

1)

all'articolo 98, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Le aliquote ridotte non si applicano ai servizi forniti per via elettronica, a eccezione di quelli che rientrano nell'allegato III, punto 6).»;

2)

all'articolo 99 è aggiunto il seguente paragrafo:

«3.   In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e in aggiunta alle aliquote di cui all'articolo 98, paragrafo 1, gli Stati membri che al 1o gennaio 2017 applicavano, in conformità del diritto dell'Unione, aliquote ridotte inferiori al minimo prescritto nel presente articolo o accordavano esenzioni con diritto a detrazione dell'IVA pagata nella fase precedente alla fornitura di taluni beni di cui all'allegato III, punto 6), possono altresì applicare il medesimo trattamento ai fini dell'IVA qualora tali beni siano forniti per via elettronica, conformemente all'allegato III, punto 6).»;

3)

nell'allegato III, il punto 6) è sostituito dal seguente:

«6)

fornitura di libri, giornali e periodici, inclusi quelli in locazione nelle biblioteche forniti su supporti fisici o per via elettronica o in entrambi i formati (compresi gli opuscoli, i volantini e gli stampati analoghi, gli album, gli album da disegno o da colorare per bambini, la musica stampata o manoscritta, le mappe e le carte idrografiche o altri tipi di carte), escluse le pubblicazioni interamente o essenzialmente destinate alla pubblicità ed escluse le pubblicazioni consistenti interamente o essenzialmente in contenuto video o audio musicale;».

Articolo 2

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2018

Per il Consiglio

Il president

H. LÖGER


(1)  GU C 307 del 30.8.2018, pag. 205.

(2)  GU C 345 del 13.10.2017, pag. 79.

(3)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

(4)  Sentenza della Corte di giustizia del 7 marzo 2017, RPO, C-390/15, ECLI:EU:C:2017:174, paragrafo 49.


DECISIONI

14.11.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 286/22


DECISIONE (UE) 2018/1714 DEL CONSIGLIO

del 6 novembre 2018

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto istituito dall'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Australia, dall'altra, riguardo all'adozione del regolamento interno del comitato misto e all'adozione del mandato dei suoi sottocomitati e gruppi di lavoro

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 212, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Australia, dall'altra (1) («accordo»), è stato firmato a Manila il 7 agosto 2017 ed è parzialmente applicato a titolo provvisorio a decorrere dal 4 ottobre 2018.

(2)

L'articolo 56, paragrafo 1, dell'accordo istituisce un comitato misto, le cui funzioni comprendono, fra le altre, la promozione di un'efficace attuazione dell'accordo.

(3)

L'articolo 56, paragrafo 4, dell'accordo, prevede che il comitato misto debba adottare il proprio regolamento interno e possa istituire sottocomitati e gruppi di lavoro per trattare questioni specifiche.

(4)

Il regolamento interno del comitato misto e il mandato dei sottocomitati e dei gruppi di lavoro dovrebbero essere adottati prima possibile per assicurare l'effettiva attuazione dell'accordo.

(5)

La posizione dell'Unione in sede di comitato misto riguardo all'adozione del regolamento interno del comitato misto e all'adozione del mandato dei suoi sottocomitati e gruppi di lavoro dovrebbe pertanto basarsi sugli acclusi progetti di decisione del comitato misto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione nel corso della prima riunione del comitato misto, istituito a norma dell'articolo 56 dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Australia, dall'altra, riguardo all'adozione del regolamento interno del comitato misto e all'adozione del mandato dei suoi sottocomitati e gruppi di lavoro si basa sui progetti di decisione del comitato misto acclusi alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2018

Per il Consiglio

Il presidente

H. LÖGER


(1)  GU L 237 del 15.9.2017, pag. 7.


PROGETTO

DECISIONE N. …/2018 DEL COMITATO MISTO UE-AUSTRALIA

del …

relativa all'adozione del regolamento interno del comitato misto

IL COMITATO MISTO UE-AUSTRALIA,

visto l'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Australia, dall'altra (1) («accordo»), in particolare l'articolo 56,

considerando quanto segue:

(1)

parti dell'accordo sono applicate a titolo provvisorio a decorrere dal 4 ottobre 2018.

(2)

Conformemente all'articolo 56, paragrafo 1, dell'accordo, è istituito un comitato misto, composto da rappresentanti delle parti.

(3)

Conformemente all'articolo 56, paragrafo 4, dell'accordo, il comitato misto deve adottare il proprio regolamento interno,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È adottato il regolamento interno del comitato misto che figura dell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione diventerà efficace il giorno dell'adozione.

Firmato a …

Per il comitato misto UE-Australia

I copresidenti


(1)  GU L 237 del 15.9.2017, pag. 7.


ALLEGATO

REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO MISTO

Articolo 1

Compiti e composizione

1.   Il comitato misto svolgerà le funzioni di cui all'articolo 56 dell'accordo.

2.   Il comitato misto sarà composto da rappresentanti delle parti al livello appropriato.

Articolo 2

Presidenza

Il comitato misto sarà copresieduto dalle parti.

Articolo 3

Riunioni

1.   Salvo decisione contraria delle parti, il comitato misto si riunirà di norma una volta l'anno. Le riunioni saranno convocate dai copresidenti e si terranno in alternanza a Bruxelles e a Canberra, a una data fissata di comune accordo. D'intesa tra le parti, su richiesta di una di esse, possono svolgersi riunioni straordinarie del comitato misto.

2.   Il comitato misto si riunirà di norma a livello di alti funzionari, sebbene possa riunirsi a livello ministeriale.

Articolo 4

Pubblicità

Salvo decisione contraria delle parti, le riunioni del comitato misto non saranno pubbliche.

Articolo 5

Partecipanti alle riunioni

1.   Prima di ogni riunione, i copresidenti saranno informati dai segretari della composizione prevista della delegazione della loro parte.

2.   Se del caso, previa approvazione delle parti, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del comitato misto esperti o rappresentanti di altri organismi, in veste di osservatori o per fornire informazioni su argomenti specifici.

Articolo 6

Segretari

Un rappresentante del servizio europeo per l'azione esterna e un rappresentante del dipartimento degli Affari esteri e del commercio dell'Australia svolgeranno congiuntamente le funzioni di segretari del comitato misto. Tutte le comunicazioni destinate ai copresidenti o da essi inviate saranno inoltrate ai segretari.

Articolo 7

Ordine del giorno delle riunioni

1.   I copresidenti stabiliranno l'ordine del giorno provvisorio di ciascuna riunione, che sarà trasmesso all'altra parte, unitamente ai documenti pertinenti, al più tardi 15 giorni prima della riunione.

2.   L'ordine del giorno provvisorio comprenderà i punti sottoposti ai copresidenti al più tardi 21 giorni prima della riunione.

3.   L'ordine del giorno definitivo sarà adottato dal comitato misto all'inizio di ciascuna riunione. L'iscrizione all'ordine del giorno di punti che non figurano nell'ordine del giorno provvisorio è possibile previo accordo delle parti.

4.   Previa approvazione delle parti, i copresidenti possono abbreviare, all'occorrenza, i termini di cui all'articolo 7, paragrafi 1 e 2.

Articolo 8

Verbale

1.   I segretari redigeranno congiuntamente il progetto di verbale di ciascuna riunione entro 30 giorni di calendario dalla fine della stessa. Il progetto di verbale si baserà su un riepilogo, elaborato dai copresidenti, delle conclusioni del comitato misto.

2.   Il progetto di verbale sarà approvato dalle parti entro 45 giorni di calendario dalla fine della riunione o entro qualsiasi altra data concordata dalle parti. Dopo l'approvazione del progetto di verbale, i copresidenti e i segretari firmeranno due copie originali dello stesso. Ciascuna parte riceverà un originale.

Articolo 9

Decisioni e raccomandazioni

1.   Il comitato misto può adottare decisioni o raccomandazioni per consenso tra le parti in conformità con l'articolo 56, paragrafo 4, dell'accordo.

2.   Il comitato misto può decidere di adottare decisioni o raccomandazioni mediante procedura scritta. In tal caso, le parti concorderanno un termine per la durata della procedura. Se, allo scadere di tale termine, nessuna parte si è opposta alla proposta di decisione o di raccomandazione, i copresidenti del comitato misto dichiareranno la decisione o la raccomandazione adottata di comune accordo.

3.   Le decisioni e raccomandazioni del comitato misto recheranno il titolo «decisione» o «raccomandazione» seguito da un numero d'ordine, dalla data di adozione e da una descrizione dell'oggetto. Ciascuna decisione fisserà la data della sua entrata in vigore.

4.   Le decisioni e le raccomandazioni adottate dal comitato misto saranno redatte in duplice copia e firmate dai copresidenti.

5.   Ciascuna parte può decidere di pubblicare le decisioni e le raccomandazioni del comitato misto nella rispettiva pubblicazione ufficiale.

Articolo 10

Corrispondenza

1.   La corrispondenza destinata al comitato misto sarà inviata al segretario della parte dell'autore, che a sua volta informerà l'altro segretario.

2.   I segretari provvederanno affinché la corrispondenza indirizzata al comitato misto sia inoltrata ai copresidenti e distribuita, se del caso, a norma dell'articolo 11.

3.   La corrispondenza inviata dai copresidenti sarà trasmessa alle parti dai segretari e distribuita, se del caso, a norma dell'articolo 11.

4.   La corrispondenza destinata ai copresidenti o da essi inviata può essere trasmessa in qualunque forma scritta, compresa la posta elettronica.

Articolo 11

Documenti

Qualora le deliberazioni del comitato misto siano basate su documenti, questi ultimi saranno numerati e distribuiti dai segretari ai partecipanti alle riunioni.

Articolo 12

Spese

1.   Ciascuna parte si assumerà l'onere delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del comitato misto per quanto riguarda le spese per il personale, di viaggio e di soggiorno nonché le spese postali e per le telecomunicazioni.

2.   Le spese relative all'organizzazione delle riunioni e alla riproduzione dei documenti saranno a carico della parte che ospita la riunione.

Articolo 13

Modifica del regolamento interno

Le parti possono decidere di comune accordo di modificare il presente regolamento interno, in conformità dell'articolo 9.

Articolo 14

Sottocomitati e gruppi di lavoro

1.   Il comitato misto può decidere di istituire sottocomitati e gruppi di lavoro che lo assistano nello svolgimento delle sue funzioni.

2.   Il comitato misto può decidere di modificare le competenze di un sottocomitato o gruppo di lavoro o di sopprimere qualunque sottocomitato o gruppo di lavoro da esso istituito.


PROGETTO

DECISIONE N. …/2018 DEL COMITATO MISTO UE-AUSTRALIA

del …

relativa all'adozione del mandato dei suoi sottocomitati e dei gruppi di lavoro

IL COMITATO MISTO UE-AUSTRALIA,

visto l'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Australia, dall'altra (1) («l'accordo»), in particolare l'articolo 56, e l'articolo 14 del regolamento interno del comitato misto,

considerando che l'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento interno del comitato misto prevede che il comitato misto possa istituire sottocomitati e gruppi di lavoro per assisterlo nello svolgimento delle sue funzioni

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È adottato il mandato dei sottocomitati e dei gruppi di lavoro del comitato misto, come stabilito nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione diventerà efficace il giorno dell'adozione.

Firmato a …

Per il comitato misto UE-Australia

I copresidenti


(1)  GU L 237 del 15.9.2017, pag. 7.


ALLEGATO

MANDATO DEI SOTTOCOMITATI E DEI GRUPPI DI LAVORO DEL COMITATO MISTO

Articolo 1

I sottocomitati e i gruppi di lavoro possono discutere dell'attuazione dell'accordo nei settori di loro competenza. Essi possono discutere altresì di argomenti o progetti specifici riguardanti il settore pertinente della cooperazione bilaterale.

Articolo 2

1.   I sottocomitati e i gruppi di lavoro opereranno sotto l'autorità del comitato misto. Essi riferiranno e trasmetteranno i loro verbali e le loro conclusioni ai copresidenti entro 30 giorni di calendario dalla fine di ciascuna riunione.

2.   I sottocomitati e i gruppi di lavoro non avranno potere decisionale, ma possono presentare raccomandazioni al comitato misto.

Articolo 3

1.   I sottocomitati e i gruppi di lavoro saranno composti da rappresentanti delle parti.

2.   I sottocomitati e i gruppi di lavoro possono invitare esperti alle proprie riunioni per consultarli su punti specifici all'ordine del giorno.

Articolo 4

I sottocomitati e i gruppi di lavoro saranno copresieduti dalle parti.

Articolo 5

Due rappresentanti, uno per parte, svolgono congiuntamente le funzioni di segretari di ciascun sottocomitato e gruppo di lavoro.

Articolo 6

1.   I sottocomitati e i gruppi di lavoro si riuniranno ogniqualvolta le circostanze lo richiedano, su richiesta scritta di una delle parti. Ogni riunione si svolgerà alla data e nel luogo concordati dalle parti.

2.   Quando una parte richiede una riunione di un sottocomitato o gruppo di lavoro, il segretario dell'altra parte risponderà entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. Nei casi di particolare urgenza, le riunioni dei sottocomitati e dei gruppi di lavoro possono essere convocate entro tempi più brevi previo accordo delle parti.

3.   Le riunioni dei sottocomitati e dei gruppi di lavoro saranno indette congiuntamente dai due segretari.

Articolo 7

1.   Ciascuna parte può chiedere ai copresidenti di iscrivere un punto all'ordine del giorno di una riunione. Tali richieste saranno trasmesse ai segretari almeno 15 giorni lavorativi prima della riunione e gli eventuali documenti giustificativi almeno dieci giorni lavorativi prima della riunione.

2.   I segretari comunicheranno l'ordine del giorno provvisorio alle parti almeno cinque giorni lavorativi prima della riunione. In circostanze eccezionali, le parti possono decidere di comune accordo di aggiungere punti all'ordine del giorno con un breve preavviso.

Articolo 8

I segretari redigeranno congiuntamente un progetto di verbale di ciascuna riunione.

Articolo 9

Salvo decisione contraria delle parti, le riunioni dei sottocomitati e gruppi di lavoro non saranno pubbliche.


14.11.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 286/30


DECISIONE (UE) 2018/1715 DEL CONSIGLIO

del 12 novembre 2018

relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresi il massimale per il 2020, l'importo annuo per il 2019, la prima quota per il 2019 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi per gli anni 2021 e 2022

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

visto il regolamento (UE) 2015/323 del Consiglio, del 2 marzo 2015, recante il regolamento finanziario per l'11o Fondo europeo di sviluppo (2), in particolare l'articolo 21, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/323, la Commissione deve presentare entro il 15 ottobre 2018 una proposta che specifica: a) il massimale dell'importo annuo del contributo per il 2020; b) l'importo annuo del contributo per il 2019; c) l'importo della prima quota del contributo per il 2019; e d) una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi previsti per gli anni 2021 e 2022.

(2)

Conformemente all'articolo 52 del regolamento (UE) 2015/323, la Banca europea per gli investimenti (BEI) ha comunicato alla Commissione le previsioni aggiornate degli impegni e dei pagamenti per gli strumenti da essa gestiti.

(3)

A norma dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/323, le richieste di contributi utilizzano innanzitutto gli importi dei precedenti Fondi europei di sviluppo (FES). È opportuno pertanto presentare una richiesta di fondi nell'ambito del 10o FES per la BEI e dell'11o FES per la Commissione.

(4)

La decisione (UE) 2017/2171 del Consiglio (3) ha fissato il massimale dell'importo annuo dei contributi degli Stati membri al FES per il 2019 a 4 600 000 000 EUR per la Commissione e a 300 000 000 EUR per la BEI,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il massimale dell'importo annuo dei contributi degli Stati membri al FES per il 2020 è fissato a 4 900 000 000 EUR così ripartiti: 4 600 000 000 EUR per la Commissione e 300 000 000 EUR per la BEI.

Articolo 2

L'importo annuo dei contributi degli Stati membri al FES per il 2019 è fissato a 4 700 000 000 EUR così ripartiti: 4 400 000 000 EUR per la Commissione e 300 000 000 EUR per la BEI.

Articolo 3

I contributi individuali al FES che gli Stati membri devono versare alla Commissione e alla BEI a titolo di prima quota per il 2019 sono riportati nella tabella di cui all'allegato.

Articolo 4

La previsione indicativa non vincolante dell'importo annuo dei contributi per il 2021 è fissata a 4 000 000 000 EUR per la Commissione e a 300 000 000 EUR per la BEI; la previsione per il 2022 è fissata a 3 500 000 000 EUR per la Commissione e a 400 000 000 EUR per la BEI.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 2018

Per il Consiglio

Il presidente

G. BLÜMEL


(1)  GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1.

(2)  GU L 58 del 3.3.2015, pag. 17.

(3)  Decisione (UE) 2017/2171 del Consiglio, del 20 novembre 2017, relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresi il massimale per il 2019, l'importo annuo per il 2018 e la prima quota per il 2018 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi per gli anni 2020 e 2021 (GU L 306 del 22.11.2017, pag. 21).


ALLEGATO

STATI MEMBRI

Ripartizione 10o FES %

Ripartizione 11o FES %

1a quota 2019 (EUR)

Totale

Commissione

BEI

11o FES

10o FES

BELGIO

3,53

3,24927

64 985 400,00

3 530 000,00

68 515 400,00

BULGARIA

0,14

0,21853

4 370 600,00

140 000,00

4 510 600,00

CECHIA

0,51

0,79745

15 949 000,00

510 000,00

16 459 000,00

DANIMARCA

2,00

1,98045

39 609 000,00

2 000 000,00

41 609 000,00

GERMANIA

20,50

20,57980

411 596 000,00

20 500 000,00

432 096 000,00

ESTONIA

0,05

0,08635

1 727 000,00

50 000,00

1 777 000,00

IRLANDA

0,91

0,94006

18 801 200,00

910 000,00

19 711 200,00

GRECIA

1,47

1,50735

30 147 000,00

1 470 000,00

31 617 000,00

SPAGNA

7,85

7,93248

158 649 600,00

7 850 000,00

166 499 600,00

FRANCIA

19,55

17,81269

356 253 800,00

19 550 000,00

375 803 800,00

CROAZIA

0,00

0,22518

4 503 600,00

0,00

4 503 600,00

ITALIA

12,86

12,53009

250 601 800,00

12 860 000,00

263 461 800,00

CIPRO

0,09

0,11162

2 232 400,00

90 000,00

2 322 400,00

LETTONIA

0,07

0,11612

2 322 400,00

70 000,00

2 392 400,00

LITUANIA

0,12

0,18077

3 615 400,00

120 000,00

3 735 400,00

LUSSEMBURGO

0,27

0,25509

5 101 800,00

270 000,00

5 371 800,00

UNGHERIA

0,55

0,61456

12 291 200,00

550 000,00

12 841 200,00

MALTA

0,03

0,03801

760 200,00

30 000,00

790 200,00

PAESI BASSI

4,85

4,77678

95 535 600,00

4 850 000,00

100 385 600,00

AUSTRIA

2,41

2,39757

47 951 400,00

2 410 000,00

50 361 400,00

POLONIA

1,30

2,00734

40 146 800,00

1 300 000,00

41 446 800,00

PORTOGALLO

1,15

1,19679

23 935 800,00

1 150 000,00

25 085 800,00

ROMANIA

0,37

0,71815

14 363 000,00

370 000,00

14 733 000,00

SLOVENIA

0,18

0,22452

4 490 400,00

180 000,00

4 670 400,00

SLOVACCHIA

0,21

0,37616

7 523 200,00

210 000,00

7 733 200,00

FINLANDIA

1,47

1,50909

30 181 800,00

1 470 000,00

31 651 800,00

SVEZIA

2,74

2,93911

58 782 200,00

2 740 000,00

61 522 200,00

REGNO UNITO

14,82

14,67862

293 572 400,00

14 820 000,00

308 392 400,00

TOTALE UE-28

100,00

100,00

2 000 000 000,00

100 000 000,00

2 100 000 000,00


14.11.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 286/33


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1716 DELLA COMMISSIONE

del 13 novembre 2018

recante modifica della decisione di esecuzione 2013/776/UE che istituisce l'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (1), in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2018/1475 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) fissa il quadro giuridico del corpo europeo di solidarietà, che offrirà ai giovani l'opportunità di partecipare ad attività di solidarietà. Il programma contribuirà a far fronte alle esigenze sociali insoddisfatte e a rafforzare le comunità, migliorando nel contempo lo sviluppo personale, formativo, sociale, civico e professionale dei giovani.

(2)

La gestione di parte delle azioni del corpo europeo di solidarietà comprende l'esecuzione di progetti a carattere tecnico che non implicano decisioni di natura politica e richiedono un elevato livello di competenza tecnica e finanziaria nel corso di tutto il progetto.

(3)

L'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (di seguito «l'Agenzia») ha dimostrato di provvedere in modo efficace alla gestione dei programmi dell'Unione. Nel corso di diversi anni essa ha acquisito competenze, abilità e capacità nella gestione dei programmi che le sono stati delegati.

(4)

Un'analisi costi-benefici effettuata in conformità all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 58/2003 ha evidenziato i vantaggi sia quantitativi che qualitativi di una delega all'Agenzia della gestione di parte delle iniziative del corpo europeo di solidarietà.

(5)

Confrontando i costi con l'opzione della gestione interna, l'analisi costi-benefici ha rivelato che la gestione dei compiti da parte dell'Agenzia sarebbe più efficiente ed efficace in termini di costi, con un margine del 30 % in termini di valore netto attuale. Le nuove attività di cui è prevista la delega all'Agenzia sono in linea con il suo mandato e la sua missione attuali. Rappresentano anche un proseguimento delle sue attività esistenti, come i progetti del servizio volontario europeo ad essa delegati dal programma Erasmus+ istituito dal regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Le parti interessate del corpo europeo di solidarietà potrebbero inoltre beneficiare dell'esperienza accumulata dall'Agenzie nella gestione del programma. Una struttura interna avrebbe invece conseguenze negative, poiché le attività di cui è prevista la delega non sono mai state gestite internamente dalle DG di riferimento, che non dispongono della capacità di gestirle al proprio interno.

(6)

È pertanto opportuno conferire all'Agenzia la responsabilità dell'esecuzione di parti dell'azione del nuovo corpo europeo di solidarietà a norma del regolamento (UE) 2018/1475 e modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2013/776/UE della Commissione (4).

(7)

Al fine di garantire l'attuazione coerente nel tempo della presente decisione e dell'azione in questione, è necessario garantire che l'Agenzia eserciti i propri compiti connessi all'esecuzione di quest'azione a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2018/1475.

(8)

Le misure previste dalla presente decisione di esecuzione sono conformi al parere del comitato delle agenzie esecutive,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nella decisione di esecuzione 2013/776/UE, all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, è aggiunta la seguente lettera f):

«f)

Corpo europeo di solidarietà.

L'Agenzia è incaricata anche della prestazione di servizi ad altri programmi dell'Unione che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi del corpo europeo di solidarietà, di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento che fissa il quadro giuridico del corpo europeo di solidarietà (*1)

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'atto di base che fissa il quadro giuridico del corpo europeo di solidarietà (5).

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2018/1475 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che fissa il quadro giuridico del Corpo europeo di solidarietà e che modifica il regolamento (UE) n. 1288/2013, il regolamento (UE) n. 1293/2013 e la decisione n. 1313/2013/UE (GU L 250 del 4.10.2018, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce «Erasmus+»: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 50).

(4)  Decisione di esecuzione 2013/776/UE della Commissione, del 18 dicembre 2013, che istituisce l'«Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura» e abroga la decisione 2009/336/CE (GU L 343 del 19.12.2013, pag. 46).

(5)  Cfr. pagina XXX della presente Gazzetta ufficiale.


Rettifiche

14.11.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 286/35


Rettifica del protocollo di modifica dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di San Marino che stabilisce misure equivalenti quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi firmato a Bruxelles l'8 dicembre 2015

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 346 del 31 dicembre 2015 )

Pagina 21, allegato I, sezione VIII (Definizioni), lettera B, punto 1, lettera e)

anziché:

«e)

un trust, nella misura in cui il rispettivo trustee è un'Istituzione Finanziaria Non Tenuta alla Comunicazione e comunica tutte le informazioni che devono essere comunicate conformemente alla sezione I in relazione a tutti i Conti Oggetto di Comunicazione del trust.»

leggasi:

«e)

un trust, nella misura in cui il rispettivo trustee è un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione e comunica tutte le informazioni che devono essere comunicate conformemente alla sezione I in relazione a tutti i Conti Oggetto di Comunicazione del trust.»