ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 274

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

61° anno
5 novembre 2018


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) 2018/1637 della Commissione, del 13 luglio 2018, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alle procedure e alle caratteristiche della funzione di sorveglianza ( 1 )

1

 

*

Regolamento delegato (UE) 2018/1638 della Commissione, del 13 luglio 2018, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione volte a specificare ulteriormente le modalità per assicurare che i dati siano idonei e verificabili nonché le procedure interne di sorveglianza e di verifica che l'amministratore di indici di riferimento critici o significativi deve accertare che vengano applicate dai contributori di dati quando i dati sono forniti da una funzione di front office ( 1 )

6

 

*

Regolamento delegato (UE) 2018/1639 della Commissione, del 13 luglio 2018, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano ulteriormente gli elementi del codice di condotta che deve essere elaborato dagli amministratori degli indici di riferimento basati su dati ottenuti da contributori ( 1 )

11

 

*

Regolamento delegato (UE) 2018/1640 della Commissione, del 13 luglio 2018, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano ulteriormente i requisiti di governance e di controllo per i contributori sottoposti a vigilanza ( 1 )

16

 

*

Regolamento delegato (UE) 2018/1641 della Commissione, del 13 luglio 2018, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano ulteriormente le informazioni che gli amministratori di indici di riferimento critici o significativi devono fornire sulla metodologia utilizzata per determinare l'indice di riferimento, sul riesame interno, sull'approvazione della metodologia e sulle procedure per apportare modifiche rilevanti alla metodologia ( 1 )

21

 

*

Regolamento delegato (UE) 2018/1642 della Commissione, del 13 luglio 2018, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano ulteriormente i criteri di cui le autorità competenti devono tenere conto nel valutare se gli amministratori di indici di riferimento significativi debbano applicare determinati requisiti ( 1 )

25

 

*

Regolamento delegato (UE) 2018/1643 della Commissione, del 13 luglio 2018, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano ulteriormente il contenuto della dichiarazione sull'indice di riferimento che l'amministratore dell'indice di riferimento è tenuto a pubblicare e i casi in cui sono necessari aggiornamenti della dichiarazione stessa ( 1 )

29

 

*

Regolamento delegato (UE) 2018/1644 della Commissione, del 13 luglio 2018, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che stabiliscono il contenuto minimo degli accordi di cooperazione con le autorità competenti dei paesi terzi il cui quadro giuridico e le cui prassi di vigilanza siano stati riconosciuti equivalenti ( 1 )

33

 

*

Regolamento delegato (UE) 2018/1645 della Commissione, del 13 luglio 2018, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla forma e al contenuto della domanda di riconoscimento presso l'autorità competente dello Stato membro di riferimento e della presentazione delle informazioni nella notifica all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ( 1 )

36

 

*

Regolamento delegato (UE) 2018/1646 della Commissione, del 13 luglio 2018, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le norme tecniche di regolamentazione relative alle informazioni da fornire nella domanda di autorizzazione e nella domanda di registrazione ( 1 )

43

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1647 della Commissione, del 31 ottobre 2018, che autorizza l'immissione sul mercato dell'idrolizzato di membrane d'uovo quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione ( 1 )

51

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

5.11.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 274/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/1637 DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 2018

che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alle procedure e alle caratteristiche della funzione di sorveglianza

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1011 impone agli amministratori degli indici di riferimento di istituire una funzione di sorveglianza permanente ed efficace espletata da un comitato distinto o da un altro idoneo meccanismo di governance.

(2)

Per conformarsi alle prescrizioni di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1011, gli amministratori hanno il potere discrezionale di definire la funzione di sorveglianza più adeguata per gli indici di riferimento che forniscono. Il presente regolamento stabilisce un elenco non esaustivo di meccanismi di governance idonei.

(3)

L'affidamento a parti interessate esterne di una funzione di sorveglianza può garantire la messa a disposizione di preziose competenze e la partecipazione di tali parti interessate può aumentare l'efficacia della funzione di sorveglianza. Nell'ambito di tale funzione possono sorgere conflitti di interesse a causa degli interessi conflittuali dei membri della funzione di sorveglianza o delle relazioni tra i membri della funzione di sorveglianza e i rispettivi clienti o altre parti interessate. Al fine di attenuare tali conflitti, membri indipendenti esenti da conflitti di interesse dovrebbero, ove possibile, far parte di quelli incaricati di sorvegliare gli indici di riferimento critici a causa della loro importanza per l'integrità del mercato, la stabilità finanziaria, i consumatori, l'economia reale e il finanziamento delle famiglie e delle imprese negli Stati membri. Qualora detti membri indipendenti non siano richiesti in conformità del presente regolamento, gli amministratori dovrebbero adottare altre procedure per risolvere i potenziali conflitti di interesse, ad esempio l'esclusione di membri da determinate discussioni o la revoca dei diritti di voto di determinati membri.

(4)

Le persone direttamente coinvolte nella fornitura dell'indice di riferimento possono far parte della funzione di sorveglianza senza diritto di voto, in quanto possono fornire indicazioni utili sul lavoro svolto dall'amministratore. Lo status di membri senza diritto di voto è opportuno al fine di garantire che l'amministratore non eserciti un'indebita influenza sulle decisioni della funzione di sorveglianza.

(5)

La funzione di sorveglianza può includere comitati con apposite competenze specifiche per diversi indici di riferimento o famiglie di indici di riferimento oppure può includere più funzioni che svolgono compiti diversi quando le persone dotate delle competenze adeguate non possono far parte tutte dello stesso comitato, ad esempio se si trovano in diverse aree geografiche. Al fine di agevolare la centralizzazione della sorveglianza, è necessario che un'unica persona fisica o un singolo comitato siano incaricati di dirigere la funzione di sorveglianza e abbiano la responsabilità di interagire con l'organo di gestione dell'amministratore e con l'autorità competente.

(6)

Per alcuni indici di riferimento significativi meno usati e meno vulnerabili è possibile attribuire la funzione di sorveglianza a un'unica persona fisica, purché quest'ultima possa dedicare una quantità di tempo adeguata alla sorveglianza degli indici di riferimento pertinenti. Se la funzione di sorveglianza è esercitata da una persona fisica, essa è esente da determinate procedure che sono idonee unicamente per i comitati. A causa dell'elevato grado di utilizzo degli indici di riferimento critici e dei rischi che essi potrebbero comportare in determinati casi, la sorveglianza di tali indici di riferimento non dovrebbe essere effettuata da una persona fisica.

(7)

Per adempiere alle responsabilità connesse alla funzione di sorveglianza, i membri devono disporre di conoscenze specialistiche in relazione al processo di fornitura degli indici di riferimento, ma anche in relazione al mercato sottostante che l'indice di riferimento intende misurare. Tali competenze possono essere fornite dagli utenti e dai contributori di dati attivi sui mercati o dai fornitori di dati regolamentati. La funzione di sorveglianza può beneficiare delle competenze dei contributori di dati, a condizione che siano prese le misure opportune per garantire l'assenza di conflitti di interesse e che gli utenti abbiano interesse a fare in modo che l'indice di riferimento sia solido. È pertanto opportuno che i contributori di dati e gli utenti siano considerati membri di detti indici di riferimento.

(8)

La funzione di sorveglianza è uno strumento essenziale per gestire i conflitti di interesse a livello di amministratore e, al fine di garantire l'integrità della funzione, dovrebbe essere vietato diventarne membri alle persone sanzionate per violazioni delle norme in materia di servizi finanziari, in particolare per la manipolazione o il tentativo di manipolazione di cui al regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(9)

Le parti interessate esterne possono avere un interesse negli indici di riferimento ampiamente utilizzati nei rispettivi mercati e possono fornire ulteriori competenze. Gli amministratori possono stabilire procedure che consentano loro di esercitare la funzione di sorveglianza in qualità di osservatori.

(10)

I comitati indipendenti non possono essere completamente separati dall'organizzazione dell'amministratore poiché le decisioni finali relative all'attività di amministratore spettano all'organo di gestione, e un comitato distinto potrebbe prendere decisioni senza comprendere appieno il potenziale impatto negativo delle decisioni adottate sull'attività dell'amministratore. Una funzione di sorveglianza integrata nell'organizzazione dell'amministratore, o della società madre del gruppo al quale appartiene, è pertanto la soluzione migliore per contestare le decisioni dell'amministratore per quanto riguarda gli indici di riferimento che fornisce.

(11)

Affinché l'organo di sorveglianza assolva la funzione ad esso attribuita dal regolamento (UE) 2016/1011, è importante che esso sia in grado di valutare pienamente e di contestare le decisioni dell'organo di gestione dell'amministratore e che, in caso di disaccordo, le pertinenti deliberazioni della funzione di sorveglianza siano registrate.

(12)

Al fine di assicurare che la funzione di sorveglianza possa essere svolta senza impedimenti, sono necessarie procedure per i criteri di selezione dei membri e degli osservatori, per la gestione dei conflitti di interessi e, nel caso in cui la funzione di sorveglianza sia svolta da un comitato, per la risoluzione delle controversie. Potrebbero esservi altre procedure appropriate per la funzione di sorveglianza per alcuni tipi di indici di riferimento o amministratori che non sono stabilite nel presente regolamento ma sono necessarie e appropriate ai fini della corretta governance degli indici di riferimento. Gli amministratori possono pertanto introdurre procedure alternative, a condizione che esse consentano di conseguire il livello adeguato di sorveglianza.

(13)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione.

(14)

L'ESMA ha condotto una consultazione pubblica aperta sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 (3).

(15)

Gli amministratori dovrebbero poter disporre di tempo sufficiente per garantire la conformità alle prescrizioni del presente regolamento. È pertanto opportuno che il presente regolamento entri in applicazione due mesi dopo la sua entrata in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Composizione della funzione di sorveglianza

1.   La struttura e la composizione della funzione di sorveglianza sono proporzionate all'assetto proprietario e di controllo dell'amministratore e, come regola generale, sono determinate conformemente a uno o più meccanismi di governance idonei elencati nell'allegato del presente regolamento. Gli amministratori forniscono alle autorità competenti la giustificazione di eventuali scostamenti da detti meccanismi.

2.   Se l'indice di riferimento è un indice di riferimento critico, la funzione di sorveglianza è espletata da un comitato composto da almeno due membri indipendenti. I membri indipendenti sono persone fisiche che fanno parte della funzione di sorveglianza e che non sono direttamente collegate all'amministratore, salvo attraverso il coinvolgimento nella funzione di sorveglianza, e non hanno conflitti di interesse, in particolare a livello del pertinente indice di riferimento.

3.   La funzione di sorveglianza è costituita da membri che insieme hanno le capacità e le competenze appropriate per la sorveglianza della fornitura di un determinato indice di riferimento e per l'assunzione delle responsabilità che la funzione di sorveglianza comporta. I membri della funzione di sorveglianza dispongono di conoscenze adeguate del mercato sottostante o della realtà economica che l'indice di riferimento intende misurare.

4.   Gli amministratori degli indici di riferimento basati su dati regolamentati comprendono, come membri della funzione di sorveglianza, i rappresentanti delle entità elencate nella definizione di indice di riferimento basato su dati regolamentati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 24, lettera a), del regolamento (UE) 2016/1011 e, se del caso, delle entità che forniscono agli indici di riferimento basati su dati regolamentati i valori patrimoniali netti dei fondi di investimento. Gli amministratori forniscono alle autorità competenti la giustificazione dell'eventuale esclusione di rappresentanti di dette entità.

5.   Se un indice di riferimento si basa sulle contribuzioni e i rappresentanti dei suoi contributori o delle entità sottoposte a vigilanza che utilizzano l'indice di riferimento sono membri della funzione di sorveglianza, l'amministratore provvede affinché il numero di membri con conflitti di interesse non sia pari o superiore alla maggioranza semplice. Prima della nomina dei membri, gli amministratori inoltre individuano e tengono conto dei conflitti derivanti dalle relazioni tra i potenziali membri e altre parti interessate esterne, in particolare quelli derivanti da un potenziale interesse a livello dei pertinenti indici di riferimento.

6.   Le persone direttamente coinvolte nella fornitura dell'indice di riferimento che possono essere membri della funzione di sorveglianza non hanno diritto di voto. I rappresentanti dell'organo di gestione non sono membri o osservatori ma possono essere invitati dalla funzione di sorveglianza a partecipare senza diritto di voto alle riunioni.

7.   Non possono essere membri della funzione di sorveglianza le persone che hanno subito sanzioni di natura amministrativa o penale relative a servizi finanziari, in particolare se dovute a manipolazione o tentativo di manipolazione di cui al regolamento (UE) n. 596/2014.

Articolo 2

Caratteristiche e collocazione della funzione di sorveglianza

1.   La funzione di sorveglianza costituisce una parte della struttura organizzativa dell'amministratore, o della società madre del gruppo al quale appartiene, ma è distinta dall'organo di gestione e dalle altre funzioni di governance dell'amministratore dell'indice di riferimento.

2.   La funzione di sorveglianza valuta, e se del caso contesta, le decisioni dell'organo di gestione dell'amministratore per quanto riguarda la fornitura degli indici di riferimento al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni del regolamento (UE) 2016/1011. Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 3, lettera i), del regolamento (UE) 2016/1011, la funzione di sorveglianza rivolge tutte le raccomandazioni sulla sorveglianza degli indici di riferimento all'organo di gestione.

3.   Se la funzione di sorveglianza si accorge che l'organo di gestione ha agito o intende agire in contrasto con una qualsiasi delle raccomandazioni o delle decisioni della funzione di sorveglianza, essa lo indica chiaramente nel verbale della riunione successiva, o nel suo verbale delle decisioni qualora la funzione di sorveglianza sia stata istituita in conformità del terzo meccanismo di governance di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Procedure che disciplinano la funzione di sorveglianza

1.   La funzione di sorveglianza dispone di procedure almeno con riferimento ai seguenti elementi:

a)

il suo mandato, la frequenza delle sue riunioni periodiche, la registrazione dei verbali delle riunioni e delle decisioni e la condivisione periodica delle informazioni con l'organo di gestione dell'amministratore;

b)

i criteri di selezione dei suoi membri, compresi i criteri per valutarne le competenze e le abilità e la capacità di rispettare gli impegni temporali assunti. Tali criteri tengono conto in particolare del ruolo dei potenziali membri in relazione a qualsiasi altra funzione di sorveglianza;

c)

i criteri per la selezione degli osservatori che potrebbero essere ammessi a partecipare a una riunione della funzione di sorveglianza;

d)

l'elezione, la nomina o la revoca e la sostituzione dei suoi membri;

e)

se del caso, i criteri per la scelta della persona o del comitato responsabili della sua direzione generale e del suo coordinamento e incaricati di agire in qualità di punto di contatto per l'organo di gestione dell'amministratore e per l'autorità competente, conformemente ai meccanismi di governance idonei per le funzioni di sorveglianza che constano di più comitati di cui all'allegato;

f)

la divulgazione al pubblico di informazioni sintetiche sui suoi membri, unitamente a eventuali dichiarazioni di conflitti di interesse e di eventuali misure adottate per attenuarli;

g)

la sospensione dei diritti di voto dei membri esterni per le decisioni che avrebbero un impatto diretto sulle attività delle organizzazioni che essi rappresentano;

h)

l'obbligo per i membri di comunicare eventuali conflitti di interesse prima di discutere di ciascun punto all'ordine del giorno nel corso delle riunioni della funzione di sorveglianza e la registrazione degli stessi nel verbale della riunione;

i)

l'esclusione dei membri da discussioni specifiche in relazione alle quali presentano un conflitto di interessi e la registrazione dell'esclusione nel verbale della riunione;

j)

il suo accesso a tutta la documentazione necessaria per l'espletamento dei suoi compiti;

k)

la gestione delle controversie al suo interno;

l)

le misure da adottare in relazione alle violazioni del codice di condotta;

m)

la notifica all'autorità competente di eventuali negligenze sospette da parte dei contributori o degli amministratori e di dati anomali o sospetti;

n)

la prevenzione della comunicazione impropria di informazioni riservate o sensibili ricevute, prodotte o discusse dalla funzione di sorveglianza.

2.   Se la funzione di sorveglianza è svolta da una persona fisica:

a)

il paragrafo 1, lettere e), g), i) e k) non si applicano;

b)

l'amministratore nomina un organo o una persona fisica di sostituzione adeguati per garantire che i compiti della funzione di sorveglianza possano essere svolti senza interruzioni anche in caso di assenza del responsabile della stessa.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 25 gennaio 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).


ALLEGATO

Elenco non esaustivo di meccanismi di governance idonei

1.

Un comitato di sorveglianza indipendente composto da una rappresentanza equilibrata delle parti interessate che comprenda le entità sottoposte a vigilanza che utilizzano gli indici di riferimento, i contributori di dati per gli indici di riferimento e altre parti interessate esterne, come i gestori delle infrastrutture dei mercati e altre fonti di dati, nonché da membri indipendenti e dal personale dell'amministratore non direttamente coinvolti nella fornitura dei pertinenti indici di riferimento o in altre attività correlate.

2.

Se l'amministratore non è interamente di proprietà o sotto il controllo dei contributori di dati per l'indice di riferimento o delle entità sottoposte a vigilanza che lo utilizzano e non esistono altri conflitti di interesse a livello della funzione di sorveglianza, il comitato di sorveglianza comprende:

a)

almeno due persone coinvolte nella fornitura degli indici di riferimento pertinenti, senza diritto di voto;

b)

almeno due membri del personale che rappresentano altre parti dell'organizzazione dell'amministratore non direttamente coinvolte nella fornitura degli indici di riferimento pertinenti o in attività connesse oppure

c)

se tali membri del personale non sono disponibili, almeno due membri indipendenti.

3.

Se un indice di riferimento non è critico e a meno che la sua complessità, il suo grado di utilizzo o la sua vulnerabilità non indichino il contrario, una persona fisica che fa parte del personale dell'amministratore, o qualsiasi altra persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o posti sotto il controllo dell'amministratore, che non è direttamente coinvolta nella fornitura di alcun indice di riferimento pertinente ed è esente da conflitti di interesse, in particolare quelli derivanti da un potenziale interesse per il livello dell'indice di riferimento.

4.

Una funzione di sorveglianza composta da più comitati, ciascuno responsabile della sorveglianza di un indice di riferimento, un tipo di indice di riferimento o una famiglia di indici di riferimento, purché un'unica persona o un unico comitato siano designati come responsabili della direzione generale e del coordinamento della funzione di sorveglianza e dell'interazione con l'organo di gestione dell'amministratore dell'indice di riferimento e con l'autorità competente.

5.

Una funzione di sorveglianza composta da più comitati, ciascuno con un sottoinsieme di responsabilità e compiti di sorveglianza, purché un'unica persona o un unico comitato siano designati come responsabili della direzione generale e del coordinamento della funzione di sorveglianza e dell'interazione con l'organo di gestione dell'amministratore dell'indice di riferimento e con l'autorità competente.

5.11.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 274/6


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/1638 DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 2018

che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione volte a specificare ulteriormente le modalità per assicurare che i dati siano idonei e verificabili nonché le procedure interne di sorveglianza e di verifica che l'amministratore di indici di riferimento critici o significativi deve accertare che vengano applicate dai contributori di dati quando i dati sono forniti da una funzione di front office

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 5, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1011 dispone che i dati utilizzati per un indice di riferimento devono essere idonei a rappresentare accuratamente e in maniera affidabile il mercato o la realtà economica che l'indice di riferimento intende misurare, e stabilisce altresì che devono essere verificabili. Inoltre, nei casi in cui i dati sono forniti da una funzione di front office, l'articolo 11, paragrafo 3, lettera b), di tale regolamento prevede che l'amministratore garantisca che il contributore di dati disponga di adeguate procedure interne di sorveglianza e di verifica.

(2)

Perché un indice di riferimento sia calcolato correttamente occorre non soltanto che i valori dei dati forniti siano accurati ma anche che siano nell'unità di misura e rispecchino le caratteristiche rilevanti delle attività sottostanti.

(3)

La verificabilità dei dati dipende dal livello di accuratezza, che a sua volta dipende notevolmente dal tipo di dati usati. Anche i dati che non sono dati sulle operazioni, né provengono da una fonte di dati regolamentata di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 24), del regolamento (UE) 2016/1011, possono soddisfare il requisito di essere verificabili se l'amministratore dispone di informazioni sufficienti per svolgere adeguate verifiche su di essi. L'amministratore dovrebbe pertanto essere tenuto ad assicurarsi di disporre delle informazioni necessarie per effettuare le opportune verifiche.

(4)

Al fine di garantire che i dati siano idonei e verificabili, l'amministratore dovrebbe essere tenuto a monitorarli su base regolare, in misura commisurata alla vulnerabilità del tipo di dati. Nel caso di dati regolamentati, la regolamentazione e la vigilanza cui è soggetto il fornitore di dati già ne garantiscono l'integrità. Tale tipo di dati dovrebbe pertanto essere oggetto di requisiti di monitoraggio meno ampi. Altri tipi di dati richiedono un maggiore controllo e dovrebbero essere soggetti a verifiche più approfondite, in particolare se non sono dati sulle operazioni e sono forniti da una funzione di front office.

(5)

In caso di contribuzione dei dati, è importante accertare che i dati siano forniti entro un termine fissato dall'amministratore per garantire la coerenza tra le contribuzioni dei diversi contributori di dati. Se i dati non derivano da contribuzione, occorre verificare il momento in cui i dati sono considerati al fine di garantire la coerenza tra i diversi dati. L'amministratore dovrebbe pertanto essere tenuto a verificare che i dati siano forniti, o selezionati da una determinata fonte, entro il termine da lui stabilito.

(6)

È di particolare importanza che siano adeguatamente verificate le caratteristiche fondamentali dell'attività sottostante, quali la valuta, i termini e la durata residua, o i tipi di controparti, quali specificati dalla metodologia dell'indice di riferimento.

(7)

Il presupposto per esercitare un'efficace sorveglianza interna sui dati forniti da una funzione di front office è l'istituzione e il mantenimento di strutture adeguate in seno all'organizzazione del contributore di dati. Tali strutture dovrebbero di norma comprendere tre livelli di controllo, a meno che questa articolazione sia irragionevole data l'entità dell'organizzazione del contributore di dati. Il primo livello di controllo dovrebbe comprendere i processi per garantire un'efficace verifica dei dati forniti.

(8)

Le contribuzioni della funzione di front office presentano un particolare rischio a causa del conflitto di interessi esistente tra il ruolo commerciale del front office e il suo ruolo nella contribuzione dei dati a un indice di riferimento. È quindi importante per il contributore di dati stabilire, mantenere e applicare una politica in materia di conflitti di interessi nell'ambito del secondo livello di controllo, ed effettuare verifiche periodiche sui dati utilizzati. Inoltre, un importante strumento che potrebbe essere utile per portare alla luce e denunciare eventuali irregolarità o per individuare le attività che potrebbero pregiudicare l'integrità dell'indice di riferimento è l'introduzione di una procedura di segnalazione che consenta a qualsiasi membro del personale di denunciare qualsiasi irregolarità alla funzione di controllo della conformità competente o ad altre funzioni interne appropriate. L'amministratore dovrebbe pertanto accertarsi che le procedure interne di sorveglianza e di verifica del contributore di dati comprendano la creazione, il mantenimento e l'applicazione di una politica in materia di conflitti di interessi e l'introduzione e il mantenimento di una procedura di segnalazione delle irregolarità.

(9)

Il presente regolamento si applica agli amministratori degli indici di riferimento critici e significativi. In conformità del principio di proporzionalità, esso evita di addossare un onere eccessivo agli amministratori di indici di riferimento significativi consentendo loro di applicare gli obblighi in materia di conflitti di interessi esclusivamente per i conflitti di interessi rilevanti, siano essi effettivi o potenziali. Inoltre, gli amministratori dovrebbero avere la discrezionalità aggiuntiva di decidere in che modo garantire che i contributori di dati siano dotati di procedure interne di sorveglianza e di verifica. In particolare, essi dovrebbero avere la facoltà di allentare taluni obblighi relativi a tali procedure, tenuto conto della natura, delle dimensioni e della complessità dell'organizzazione del contributore di dati.

(10)

Gli amministratori dovrebbero disporre di tempo sufficiente per garantire l'osservanza degli obblighi previsti dal presente regolamento. È pertanto opportuno che il presente regolamento si applichi due mesi dopo la sua entrata in vigore.

(11)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione.

(12)

L'ESMA ha condotto una consultazione pubblica aperta sul progetto di norme tecniche di regolamentazione sul quale è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento non contempla gli amministratori di indici di riferimento non significativi né si applica loro.

Articolo 2

Dati idonei e verificabili

1.   L'amministratore di un indice di riferimento garantisce di avere a sua disposizione tutte le informazioni necessarie per verificare i seguenti aspetti in relazione ai dati utilizzati per l'indice di riferimento, nella misura in cui tali aspetti siano applicabili ai dati in questione:

(a)

se il notificatore sia autorizzato a fornire i dati per conto del contributore conformemente ai requisiti di autorizzazione di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2016/1011;

(b)

se i dati vengano forniti dal contributore di dati, o selezionati da una fonte indicata dall'amministratore, entro il termine prescritto dall'amministratore;

(c)

se i dati vengano forniti dal contributore di dati nel formato specificato dall'amministratore;

(d)

se la fonte dei dati sia una delle fonti elencate all'articolo 3, paragrafo 1, punto 24), del regolamento (UE) 2016/1011;

(e)

se la fonte dei dati sia affidabile;

(f)

se i dati soddisfino i requisiti di cui alla metodologia dell'indice di riferimento, in particolare i requisiti relativi alla moneta o all'unità di misura, ai termini e ai tipi di controparti;

(g)

se le soglie per la quantità dei dati ed eventuali norme pertinenti per la qualità dei dati siano soddisfatte conformemente alla metodologia;

(h)

se la priorità di utilizzo delle diverse tipologie di dati sia applicata conformemente alla metodologia;

(i)

se l'eventuale discrezionalità o giudizio esercitati nella contribuzione dei dati siano conformi alle regole chiare previste nella metodologia e alle politiche che devono essere stabilite nel codice di condotta per l'indice di riferimento.

2.   Gli amministratori effettuano le verifiche di cui al paragrafo 1 su base regolare. Gli amministratori di indici di riferimento critici effettuano le verifiche di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c) e d), prima della pubblicazione dell'indice di riferimento o della sua messa a disposizione del pubblico.

Articolo 3

Procedure interne di sorveglianza e di verifica del contributore di dati

1.   In conformità dell'articolo 11, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2016/1011 l'amministratore garantisce che il contributore di dati sia dotato di procedure interne di sorveglianza e di verifica comprendenti almeno:

(a)

l'istituzione e il mantenimento di una funzione interna che costituisca il primo livello di controllo per la contribuzione di dati e sia responsabile di svolgere i seguenti compiti:

i)

svolgere un controllo efficace dei dati prima della loro contribuzione, ivi compresa la conformità a eventuali requisiti per la convalida dei dati cui il contributore di dati è soggetto a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera d), punto iii), del regolamento (UE) 2016/1011, e riesaminare i dati prima della loro contribuzione per quanto riguarda l'integrità e l'accuratezza;

ii)

verificare se il notificatore sia autorizzato a fornire i dati per conto del contributore nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2016/1011;

iii)

assicurare che l'accesso alle contribuzioni di dati sia limitato alle persone che intervengono nel processo di contribuzione, tranne nel caso in cui l'accesso sia necessario per fini di audit, indagine o altre finalità previste dalla legge;

(b)

l'istituzione e il mantenimento di una funzione interna che costituisca il secondo livello di controllo per la contribuzione di dati e sia responsabile di svolgere i seguenti compiti:

i)

effettuare un riesame dei dati dopo la loro contribuzione, indipendente dal riesame effettuato dalla funzione di controllo di primo livello, al fine di confermare l'integrità e l'accuratezza della contribuzione;

ii)

istituire e mantenere una procedura di segnalazione delle irregolarità che preveda adeguate garanzie per gli informatori;

iii)

istituire e mantenere procedure per la segnalazione interna di manipolazioni o tentativi di manipolazione dei dati, per l'eventuale inosservanza delle politiche relative agli indici di riferimento del contributore di dati e per l'investigazione di tali eventi non appena si manifestano;

iv)

istituire e mantenere procedure per la segnalazione interna di eventuali problemi operativi nel processo di contribuzione non appena si presentano;

v)

garantire la regolare presenza fisica di un membro del personale della funzione di controllo di secondo livello nell'area in cui si trovano gli uffici della funzione di front office;

vi)

mantenere la sorveglianza delle comunicazioni rilevanti tra i membri del personale della funzione di front office direttamente coinvolti nella contribuzione dei dati e anche delle comunicazioni pertinenti tra tale personale e altre funzioni interne o organismi esterni;

vii)

stabilire, mantenere e applicare una politica in materia di conflitti di interessi che garantisca:

l'identificazione e la divulgazione all'amministratore dei conflitti di interessi effettivi o potenziali riguardanti il personale della funzione di front office del contributore di dati che partecipa al processo di contribuzione;

l'assenza di qualsiasi legame, diretto o indiretto, tra la retribuzione del notificatore e il valore dell'indice di riferimento, il valore di notifiche di dati specifiche o lo svolgimento di qualsiasi attività da parte del contributore di dati che potrebbe dar luogo a un conflitto di interessi connesso alla contribuzione di dati all'indice di riferimento;

la netta separazione dei compiti tra il personale della funzione di front office coinvolto nella contribuzione di dati e il resto del personale della funzione di front office;

la separazione fisica tra il personale della funzione di front office coinvolto nella contribuzione di dati e il resto del personale della funzione di front office;

controlli efficaci sullo scambio di informazioni tra il personale della funzione di front office e il resto del personale del contributore di dati coinvolto in attività che possono creare un rischio di conflitti di interesse, nella misura in cui le informazioni scambiate possano incidere sui dati forniti;

l'esistenza di disposizioni di emergenza in caso di interruzione temporanea dei controlli per quanto riguarda lo scambio di informazioni di cui al quinto trattino;

l'adozione di misure per impedire l'esercizio, da parte di qualsiasi persona, di un'influenza indebita sul modo in cui il personale della funzione di front office coinvolto nella contribuzione dei dati svolga le sue attività;

(c)

l'istituzione e il mantenimento di una funzione interna, indipendente dalle funzioni di controllo di primo e secondo livello, che funga da terzo livello di controllo per la contribuzione di dati e sia responsabile dello svolgimento di verifiche, su base regolare, sui controlli esercitati dalle altre due funzioni di controllo;

(d)

procedure che disciplinano:

i)

i mezzi di cooperazione e il flusso di informazioni fra le tre funzioni di controllo di cui alle lettere a), b) e c), del presente paragrafo;

ii)

la periodica trasmissione di informazioni all'alta dirigenza del contributore di dati in merito ai compiti svolti dalle tre funzioni di controllo;

iii)

la comunicazione all'amministratore, su sua richiesta, di informazioni in merito alle procedure interne di sorveglianza e di verifica del contributore di dati.

2.   L'amministratore può scegliere di non applicare i requisiti di cui al paragrafo 1, lettera b), punto v), o lettera b), punto vii), terzo, quarto o sesto trattino, tenuto conto dei seguenti elementi:

(a)

la natura, la portata e la complessità delle attività del contributore di dati;

(b)

la probabilità che insorga un conflitto di interesse tra la contribuzione di dati a un indice di riferimento e l'attività di negoziazione o altre attività svolte dal contributore;

(c)

il livello di discrezionalità associato al processo di contribuzione.

3.   Alla luce principalmente delle piccole dimensioni dell'organizzazione del contributore di dati e anche degli elementi di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c), l'amministratore può autorizzare il contributore di dati a dotarsi di una struttura organizzativa di controllo più semplice rispetto a quella di cui al paragrafo 1. La struttura di controllo più semplice garantisce tuttavia che i compiti di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), siano assolti, ad eccezione di quelli oggetto di una deroga a norma del paragrafo 2. Il paragrafo 1, lettera d), punti i) e ii), si applica in maniera congrua alla struttura di controllo più semplice.

4.   L'amministratore di un indice di riferimento significativo può scegliere di applicare i requisiti di cui al paragrafo 1, lettera b), punto vii), unicamente riguardo a conflitti di interessi rilevanti, siano essi effettivi o potenziali.

Articolo 4

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 25 gennaio 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).


5.11.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 274/11


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/1639 DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 2018

che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano ulteriormente gli elementi del codice di condotta che deve essere elaborato dagli amministratori degli indici di riferimento basati su dati ottenuti da contributori

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 6, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 15 del regolamento (UE) 2016/1011 impone agli amministratori degli indici di riferimento basati su dati ottenuti da contributori di elaborare un codice di condotta per tali indici di riferimento che specifichi chiaramente le responsabilità dei contributori in relazione alla contribuzione dei dati. Se l'amministratore fornisce una famiglia di indici di riferimento costituita da più indici di riferimento basati su dati ottenuti da contributori, è possibile elaborare un unico codice di condotta per la famiglia di indici di riferimento. L'articolo 15, paragrafo 2, dello stesso regolamento elenca gli elementi da includere, come minimo, in ciascun codice di condotta elaborato a norma dello stesso articolo. Il codice di condotta non è richiesto se l'indice di riferimento è un indice di riferimento basato su dati regolamentati, secondo la definizione dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 24, del medesimo regolamento.

(2)

Al fine di garantire che l'indice di riferimento sia determinato correttamente, è fondamentale che i dati forniti dai contributori presentino tutte le caratteristiche richieste dalla metodologia e siano completi. Il codice di condotta dovrebbe pertanto descrivere tali caratteristiche in maniera sufficientemente dettagliata e indicare quali dati il contributore deve prendere in considerazione, quali dati deve escludere e in che modo deve trasmettere i dati all'amministratore.

(3)

Al fine di garantire l'integrità degli indici di riferimento basati su dati ottenuti da contributori è fondamentale che le persone incaricate dal contributore della trasmissione dei dati abbiano le conoscenze, le competenze, la formazione e l'esperienza necessarie per svolgere questo ruolo. Il codice di condotta dovrebbe pertanto contenere disposizioni che impongano a ciascun contributore di dati di effettuare una serie di controlli sulle persone che saranno chiamate a svolgere la funzione di notificatori, prima di autorizzarli.

(4)

L'affidabilità dell'indice di riferimento dipende in larga misura dalla correttezza dei dati. È pertanto fondamentale che i contributori verifichino i dati prima e dopo la trasmissione al fine di individuare eventuali voci sospette e accertare la conformità dei dati ai requisiti del codice di condotta. Il codice di condotta dovrebbe pertanto contenere disposizioni che impongano ai contributori di svolgere controlli sui dati prima della contribuzione e successivamente alla stessa.

(5)

Il rischio di errore o di manipolazione è massimo nei casi in cui i contributori possono esercitare discrezionalità nella contribuzione dei dati. Il codice di condotta dovrebbe pertanto imporre ai contributori di dati di definire politiche che precisino chi può esercitare discrezionalità, in quali circostanze e in che modo.

(6)

Il codice di condotta dovrebbe contenere disposizioni che impongano ai contributori di conservare le registrazioni dei dati presi in considerazione per ciascuna contribuzione e dell'eventuale esercizio di discrezionalità correlato. Tali registrazioni sono uno strumento essenziale per stabilire se il contributore di dati ha rispettato le politiche previste dal codice di condotta volte a garantire che siano forniti tutti i dati pertinenti.

(7)

La corretta individuazione e gestione dei conflitti di interesse a livello dei contributori è un passo necessario verso l'integrità e l'accuratezza dell'indice di riferimento. Per questo motivo, il codice di condotta dovrebbe contenere disposizioni che prevedano che i sistemi e i controlli dei contributori di dati includano un registro dei conflitti di interesse, nel quale i contributori dovrebbero registrare i conflitti di interesse individuati e le misure adottate per gestirli.

(8)

Conformemente al principio di proporzionalità, il presente regolamento evita di creare oneri amministrativi eccessivi a carico degli amministratori e dei contributori di dati per quanto attiene agli indici di riferimento significativi e non significativi, consentendo agli amministratori di tali indici di elaborare codici di condotta meno dettagliati rispetto a quelli richiesti per gli indici di riferimento critici.

(9)

Gli amministratori dovrebbero poter disporre di tempo sufficiente a elaborare codici di condotta che siano conformi ai requisiti del presente regolamento. È pertanto opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere da due mesi dalla sua entrata in vigore.

(10)

Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione presentato alla Commissione dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.

(11)

L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha condotto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di regolamentazione su cui è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici connessi e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Descrizione dei dati

Il codice di condotta che gli amministratori sono tenuti a elaborare a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1011 (di seguito «codice di condotta») comprende una descrizione chiara, corredata dei relativi requisiti, almeno dei seguenti aspetti riguardanti i dati da fornire:

a)

il tipo o i tipi di dati da fornire;

b)

gli standard da rispettare per quanto riguarda la qualità e l'accuratezza dei dati;

c)

la quantità minima di dati da fornire;

d)

l'eventuale ordine di priorità in cui i diversi tipi di dati devono essere forniti;

e)

il formato in cui i dati devono essere forniti;

f)

la frequenza di trasmissione dei dati;

g)

i tempi per la trasmissione dei dati;

h)

le eventuali procedure che ciascun contributore è tenuto a predisporre per la rettifica e la standardizzazione dei dati.

Articolo 2

Notificatori

1.   Il codice di condotta comprende disposizioni volte ad assicurare che una persona sia autorizzata ad agire in qualità di notificatore dei dati per conto del contributore soltanto se il contributore abbia accertato che la persona in questione disponga delle competenze, delle conoscenze, della formazione e dell'esperienza necessarie a svolgere tale ruolo.

2.   Il codice di condotta descrive la procedura di diligenza dovuta che il contributore è tenuto a seguire al fine di accertare che la persona disponga delle competenze, delle conoscenze, della formazione e dell'esperienza necessarie per trasmettere i dati per suo conto. La procedura descritta comprende l'obbligo di effettuare controlli al fine di verificare:

a)

l'identità della persona;

b)

le qualifiche della persona;

c)

la reputazione della persona, per verificare tra l'altro se in precedenza le è stato interdetto, in ragione di comportamenti colposi, di trasmettere dati per un indice di riferimento.

3.   Il codice di condotta precisa la procedura e i mezzi che i contributori di dati sono tenuti ad utilizzare per comunicare all'amministratore l'identità delle persone che trasmettono i dati per loro conto, in modo da consentire all'amministratore di verificare che il notificatore sia autorizzato a trasmettere i dati per conto del contributore.

Articolo 3

Politiche volte ad assicurare che i contributori forniscano tutti i dati pertinenti

Il codice di condotta comprende disposizioni che impongono al contributore di dati di predisporre e applicare almeno le seguenti politiche:

a)

una politica in materia di dati che comprenda almeno la descrizione:

i)

dei dati da prendere in considerazione per determinare la contribuzione dei dati;

ii)

dei dati che il contributore può escludere dalla contribuzione, compresa la ragione o le ragioni per cui tali dati possono essere esclusi;

b)

una politica in materia di trasmissione dei dati all'amministratore che comprenda almeno:

i)

la descrizione della procedura da utilizzare per il trasferimento sicuro dei dati;

ii)

piani di emergenza per la trasmissione dei dati in caso di difficoltà tecniche o operative, assenza temporanea di un notificatore o indisponibilità dei dati richiesti dalla metodologia.

Articolo 4

Sistemi e controlli

1.   Il codice di condotta comprende disposizioni volte a garantire che i sistemi e i controlli di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2016/1011 includano, tra l'altro, i seguenti elementi:

a)

controlli precedenti alla contribuzione per individuare eventuali dati sospetti, compresi controlli sotto forma di riesame dei dati da parte di una seconda persona;

b)

controlli successivi alla contribuzione volti a confermare che i dati ottenuti sono stati forniti conformemente alle prescrizioni del codice di condotta e a individuare eventuali dati sospetti;

c)

il monitoraggio del trasferimento dei dati all'amministratore conformemente alle politiche applicabili.

2.   Il codice di condotta può autorizzare il contributore a utilizzare per la contribuzione dei dati un sistema automatizzato, in cui le persone fisiche non possono modificare la contribuzione dei dati, solo se la relativa autorizzazione è assoggettata alle seguenti condizioni:

a)

il contributore di dati è in grado di monitorare il corretto funzionamento del sistema automatizzato in modo continuativo;

b)

dopo ogni aggiornamento o modifica del software il contributore controlla il sistema automatizzato prima della contribuzione di nuovi dati.

In tal caso, non è necessario che il codice di condotta imponga al contributore di dati di predisporre i controlli di cui al paragrafo 1.

3.   Il codice di condotta definisce le procedure che il contributore è tenuto a predisporre per far fronte a eventuali errori nei dati forniti.

4.   Il codice di condotta impone al contributore di riesaminare i sistemi e i controlli predisposti in relazione alla contribuzione di dati su base regolare e, in ogni caso, almeno una volta l'anno.

Articolo 5

Politiche sull'uso della discrezionalità nella contribuzione dei dati

Qualora preveda che il contributore eserciti discrezionalità nella contribuzione dei dati, il codice di condotta impone al contributore di definire politiche sull'esercizio della discrezionalità che precisino almeno quanto segue:

a)

le circostanze in cui il contributore di dati può esercitare discrezionalità;

b)

le persone nell'organizzazione del contributore autorizzate a esercitare discrezionalità;

c)

i controlli interni che regolano l'esercizio della discrezionalità da parte del contributore di dati nel rispetto delle sue politiche;

d)

le persone nell'organizzazione del contributore autorizzate a effettuare la valutazione ex post dell'esercizio della discrezionalità.

Articolo 6

Politiche sulla conservazione delle registrazioni

1.   Il codice di condotta comprende disposizioni che impongono al contributore di definire politiche di conservazione delle registrazioni volte ad assicurare che il contributore conservi la registrazione di tutte le informazioni pertinenti necessarie ad accertare il suo rispetto del codice di condotta, compresa la registrazione contenente almeno le seguenti informazioni:

a)

le politiche e le procedure del contributore che disciplinano la contribuzione dei dati e qualsiasi modifica rilevante di tali politiche o procedure;

b)

il registro dei conflitti di interesse di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento;

c)

le eventuali misure disciplinari adottate nei confronti del personale del contributore in relazione alle attività correlate agli indici di riferimento;

d)

l'elenco dei notificatori e delle persone che effettuano i controlli in relazione alle contribuzioni, ivi compresi nome e cognome e ruolo nell'organizzazione del contributore e le date in cui sono stati autorizzati e, se del caso, in cui hanno cessato di essere autorizzati a svolgere il loro ruolo connesso alla trasmissione dei dati;

e)

in relazione a ciascuna contribuzione di dati:

i)

i dati forniti;

ii)

i dati presi in considerazione per determinare la contribuzione di dati e gli eventuali dati esclusi;

iii)

l'eventuale uso della discrezionalità;

iv)

gli eventuali controlli sui dati effettuati;

v)

le eventuali comunicazioni relative alla contribuzione dei dati tra il notificatore e chiunque all'interno dell'organizzazione del contributore effettui i controlli in relazione alla contribuzione.

2.   Il codice di condotta prevede che, in base alle politiche in materia di conservazione delle registrazioni, le informazioni siano conservate per un periodo minimo di cinque anni, o di tre anni se le registrazioni sono relative a conversazioni telefoniche o a comunicazioni elettroniche, e archiviate su un supporto che le renda accessibili per futura consultazione.

3.   L'amministratore può scegliere di omettere la prescrizione di cui al paragrafo 1, lettera e), punto iv), nel caso dei contributori che forniscono dati per un indice di riferimento significativo.

4.   L'amministratore può scegliere di omettere una o entrambe le prescrizioni di cui al paragrafo 1, lettera e), punto iv) e punto v), nel caso dei contributori che forniscono dati per un indice di riferimento non significativo.

Articolo 7

Segnalazione di dati sospetti

1.   Il codice di condotta impone ai contributori di dati di definire procedure interne documentate che prevedano che il personale segnali eventuali dati sospetti alla funzione di controllo della conformità del contributore, qualora tale funzione esista, e all'alta dirigenza del contributore.

2.   Il codice di condotta precisa le condizioni in base alle quali il contributore deve segnalare i dati sospetti all'amministratore, e precisa altresì il mezzo di comunicazione che deve utilizzare per contattare l'amministratore.

Articolo 8

Conflitti di interesse

1.   Il codice di condotta prevede che il contributore di dati predisponga sistemi e controlli relativi alla gestione dei conflitti di interesse che includano almeno i seguenti elementi:

a)

la definizione di una politica sui conflitti di interesse che indichi:

i)

il processo per l'individuazione e la gestione dei conflitti di interesse, inclusa l'eventuale attivazione interna del livello successivo d'intervento per la gestione di tali conflitti;

ii)

le misure volte a prevenire o a ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse nel processo di reclutamento dei notificatori;

iii)

le misure volte a prevenire o a ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse nelle politiche di remunerazione del personale del contributore;

iv)

le misure volte a prevenire o a ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse derivanti dalla struttura di gestione del contributore;

v)

le prescrizioni relative alle comunicazioni tra i notificatori e altro personale nell'organizzazione del contributore di dati;

vi)

qualsiasi separazione fisica o organizzativa tra i notificatori e altro personale del contributore di dati necessaria al fine di prevenire o ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse;

vii)

le norme e le misure per gestire qualsiasi esposizione finanziaria del contributore di dati a uno strumento finanziario o a un contratto finanziario facente riferimento all'indice di riferimento per il quale il contributore fornisce i dati;

b)

la creazione del registro dei conflitti di interesse da utilizzare per registrare tutti i conflitti di interesse individuati e le eventuali misure adottate per gestirli, insieme alle prescrizioni che impongono di tenere aggiornato il registro e di fornire l'accesso allo stesso ai revisori interni o esterni.

2.   Il codice di condotta impone che i membri del personale del contributore di dati partecipanti al processo di contribuzione ricevano una formazione su tutte le politiche, le procedure e i controlli relativi all'individuazione, alla prevenzione e alla gestione dei conflitti di interesse.

3.   L'amministratore può scegliere di omettere una o più prescrizioni di cui al paragrafo 1, lettera a), punti iii), v), vi) e vii), nel caso dei contributori che forniscono dati per un indice di riferimento non significativo.

Articolo 9

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 25 gennaio 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).


5.11.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 274/16


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/1640 DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 2018

che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano ulteriormente i requisiti di governance e di controllo per i contributori sottoposti a vigilanza

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 5, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 16 del regolamento (UE) 2016/1011 impone taluni requisiti di governance e di controllo ai contributori sottoposti a vigilanza, incluso l'obbligo di dotarsi di un sistema di controlli per garantire l'integrità, l'accuratezza e l'affidabilità dei dati, nonché l'obbligo di dotarsi di sistemi e controlli efficaci per garantire l'integrità e l'affidabilità di tutti i dati di cui è effettuata la contribuzione. Questi obblighi sono già in parte disciplinati dagli articoli 11 e 15 del regolamento (UE) 2016/1011 e dai relativi regolamenti delegati. Tuttavia, per certi aspetti le disposizioni del presente regolamento delegato della Commissione vanno oltre quelle degli articoli 11 e 15 del regolamento (UE) 2016/1011 e taluni contributori sottoposti a vigilanza potrebbero non essere soggetti alle disposizioni dei suddetti articoli in quanto effettuano la contribuzione di dati per indici di riferimento forniti da amministratori che sono esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2016/1011. Per evitare l'incertezza giuridica, i requisiti stabiliti dal presente regolamento delegato della Commissione lasciano impregiudicati gli articoli 11 e 15 del regolamento (UE) 2016/1011 e i relativi regolamenti delegati e quindi sono applicabili solo nella misura in cui integrano le disposizioni di cui sopra.

(2)

Il sistema dei controlli istituito dai contributori sottoposti a vigilanza dovrebbe includere una procedura per individuare e gestire le violazioni del regolamento (UE) 2016/1011 e le violazioni del codice di condotta applicabile, e politiche in materia di segnalazione di illeciti, di sorveglianza e di riesame periodico del processo di contribuzione dei dati. L'obiettivo è consentire ai contributori sottoposti a vigilanza di essere certi di agire nel rispetto delle norme e di trasmettere dati accurati e attendibili.

(3)

La formazione che i notificatori impiegati dai contributori sottoposti a vigilanza devono avere a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2016/1011 dovrebbe comprendere anche una formazione in merito alle modalità con cui l'indice di riferimento intende misurare il mercato o la realtà economica sottostanti e una formazione su tutti gli elementi del codice di condotta applicabili alla contribuzione di dati. Si tratta di uno strumento essenziale per garantire che i notificatori agiscano in maniera adeguata e in linea con la metodologia dell'indice di riferimento.

(4)

Le misure per la gestione dei conflitti di interesse di cui i contributori sottoposti a vigilanza sono tenuti a dotarsi a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2016/1011 dovrebbero includere misure per la separazione dei notificatori dagli altri dipendenti del contributore e misure relative alla politica retributiva del contributore per i notificatori, per ridurre al minimo gli incentivi dei notificatori alla manipolazione della contribuzione di dati.

(5)

I sistemi di conservazione delle registrazioni di cui i contributori sottoposti a vigilanza sono tenuti a dotarsi a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2016/1011 dovrebbero comprendere l'obbligo di conservare le registrazioni delle comunicazioni relative alla fornitura di dati, compresi i nomi dei notificatori. Ciò al fine di garantire un adeguato livello di trasparenza.

(6)

Consentire ai contributori di esercitare discrezionalità comporta il rischio che esperti diversi la esercitino diversamente o che perfino lo stesso esperto la eserciti diversamente nel corso del tempo. Inoltre la discrezionalità aumenta anche la vulnerabilità del pertinente indice di riferimento alla manipolazione. È pertanto necessario che le politiche istituite a norma dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1011 includano un sistema per assicurare coerenza nell'uso di valutazioni o nell'esercizio della discrezionalità e per ridurre il rischio di manipolazione. Tale sistema dovrebbe imporre l'obbligo di procedere a riesami interni periodici dell'applicazione delle valutazioni di esperti. Esso dovrebbe inoltre individuare le tipologie di informazioni da prendere in considerazione o da non prendere in considerazione per definire in modo adeguato il margine di discrezionalità.

(7)

Gli amministratori dovrebbero poter disporre di tempo sufficiente per garantire la conformità ai requisiti del presente regolamento. È pertanto opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere da due mesi dalla sua entrata in vigore.

(8)

Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione.

(9)

L'ESMA ha condotto una consultazione pubblica aperta sul progetto di norme tecniche di regolamentazione sul quale è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento non riguarda i contributori sottoposti a vigilanza che forniscono dati solo per gli indici di riferimento non significativi, ai quali pertanto non si applica.

Gli obblighi imposti a norma del presente regolamento lasciano impregiudicati quelli imposti a norma degli articoli 11 e 15 del regolamento (UE) 2016/1011 e le norme tecniche di regolamentazione adottate a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, e dell'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/1011 (3).

Articolo 2

Sistema dei controlli

Il sistema dei controlli di cui il contributore sottoposto a vigilanza è tenuto a dotarsi a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1011 comprende la creazione e il mantenimento di almeno i seguenti controlli:

a)

un efficace meccanismo di sorveglianza del processo di contribuzione dei dati, che comprende un sistema di gestione del rischio, l'individuazione di personale di alto livello responsabile del processo di contribuzione dei dati e il coinvolgimento delle funzioni di controllo della conformità e di audit interno facenti parte dell'organizzazione del contributore;

b)

una politica in materia di segnalazione di illeciti, che includa adeguate garanzie per gli autori delle segnalazioni;

c)

una procedura per individuare e gestire le violazioni del regolamento (UE) 2016/1011 e le violazioni del codice di condotta applicabile elaborato a norma dell'articolo 15 dello stesso regolamento, compresa una procedura per le indagini su qualsiasi violazione rilevata e per la registrazione delle azioni prese di conseguenza;

d)

riesami periodici del processo di contribuzione dei dati, da effettuarsi almeno annualmente e ogniqualvolta sia modificato il codice di condotta applicabile.

Articolo 3

Controlli sui notificatori

1.   I sistemi e controlli di cui il contributore sottoposto a vigilanza è tenuto a dotarsi a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2016/1011 comprendono un processo documentato ed efficace per la contribuzione dei dati, e includono almeno quanto segue:

a)

un processo per la designazione dei notificatori e procedure per la contribuzione nei casi in cui il notificatore sia inaspettatamente indisponibile, compresa la designazione di supplenti;

b)

procedure e sistemi per il monitoraggio dei dati utilizzati per le contribuzioni e delle contribuzioni stesse, che siano in grado di inviare un allarme in funzione di parametri predefiniti dal contributore.

2.   Fatti salvi i requisiti imposti a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2016/1011, il contributore tiene conto dei seguenti criteri per determinare, ai fini dell'articolo 16, paragrafo 2, lettera a), dello stesso regolamento, se sia proporzionato disporre di un processo di approvazione da parte di una persona fisica in una posizione superiore a quella del notificatore:

a)

il livello di discrezionalità associato al processo di contribuzione;

b)

la natura, la portata e la complessità delle attività del contributore sottoposto a vigilanza;

c)

se possano insorgere conflitti di interesse tra la contribuzione di dati per un indice di riferimento e le attività commerciali o di altra natura svolte dal contributore.

3.   Quando i controlli messi in atto dal contributore sottoposto a vigilanza comprendono un processo di approvazione da parte di una persona fisica in una posizione superiore a quella del notificatore, tali controlli prevedono norme chiare circa i tempi di approvazione e, se contemplano la possibilità che l'approvazione avvenga dopo la trasmissione dei dati, essi precisano le condizioni in presenza delle quali è consentita l'approvazione dopo la trasmissione e il termine massimo entro il quale deve avvenire l'approvazione.

Articolo 4

Formazione dei notificatori

1.   I sistemi e controlli di cui il contributore sottoposto a vigilanza è tenuto a dotarsi a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2016/1011 comprendono programmi di formazione che garantiscono che ciascun notificatore abbia almeno:

a)

una conoscenza e un'esperienza adeguate in merito alle modalità con cui l'indice di riferimento intende misurare il mercato o la realtà economica sottostanti;

b)

una conoscenza adeguata di tutti gli elementi del codice di condotta applicabile elaborato ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, dello stesso regolamento, se del caso.

2.   Le conoscenze dei notificatori di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), e la loro conoscenza dei requisiti del regolamento (UE) 2016/1011 e del regolamento (UE) n. 596/2014 del Paramento europeo e del Consiglio (4), nella misura in si applicano ai compiti dei notificatori, sono riesaminate periodicamente e, in ogni caso, almeno una volta all'anno, per verificare che ciascun notificatore sia ancora idoneo a svolgere la propria funzione.

3.   Il paragrafo 2 non si applica ai contributori per gli indici di riferimento significativi sottoposti a vigilanza.

Articolo 5

Conflitti di interesse

1.   Le misure per la gestione dei conflitti di interesse di cui il contributore sottoposto a vigilanza è tenuto a dotarsi a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2016/1011 comprendono almeno quanto segue:

a)

un registro dei conflitti di interesse, che è aggiornato e utilizzato per registrare tutti i conflitti di interesse individuati e le misure adottate per la loro gestione. Il registro è accessibile ai revisori interni o esterni;

b)

la separazione fisica dei notificatori dagli altri dipendenti del contributore, quando tale separazione è appropriata visto il livello di discrezionalità associato al processo di contribuzione, la natura, la portata e la complessità delle attività del contributore e la possibilità che insorgano conflitti di interesse tra la contribuzione di dati per l'indice di riferimento e le attività commerciali o di altra natura svolte dal contributore;

c)

procedure di sorveglianza interne adeguate, ivi comprese, nel caso in cui non vi sia alcuna separazione organizzativa o fisica dei dipendenti, norme che disciplinano le interazioni dei notificatori con dipendenti addetti al front office.

2.   Le misure per la gestione dei conflitti di interesse comprendono inoltre politiche retributive per i notificatori che garantiscono che la remunerazione di questi ultimi non sia legata a nessuno dei seguenti elementi:

a)

il valore dell'indice di riferimento;

b)

gli specifici valori delle trasmissioni di dati effettuate;

c)

l'esecuzione di attività specifiche del contributore sottoposto a vigilanza che possano dar luogo a un conflitto di interesse con la contribuzione di dati per l'indice di riferimento.

Articolo 6

Conservazione delle registrazioni

1.   Le registrazioni da conservare a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2016/1011 per quanto concerne le comunicazioni relative alla fornitura di dati comprendono le registrazioni delle contribuzioni effettuate e del nome e cognome dei notificatori.

2.   Le registrazioni da conservare a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2016/1011 per quanto concerne l'esposizione del contributore a strumenti finanziari che utilizzano l'indice di riferimento comprendono le registrazioni del tipo di attività svolta dal contributore sottoposto a vigilanza che dà luogo all'esposizione.

3.   Le registrazioni da conservare a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) 2016/1011 per quanto concerne le revisioni interne ed esterne comprendono le registrazioni del mandato di revisione, della relazione di revisione e delle azioni intraprese a seguito di ogni revisione.

4.   Il paragrafo 3 non si applica ai contributori per gli indici di riferimento significativi sottoposti a vigilanza.

Articolo 7

Valutazione di esperti

Le politiche che il contributore sottoposto a vigilanza è tenuto a istituire a norma dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1011 laddove i dati si basino su valutazioni di esperti comprendono almeno i seguenti elementi:

a)

un sistema per garantire la coerenza tra i vari notificatori, e la coerenza nel tempo, in relazione all'uso di valutazioni o all'esercizio della discrezionalità;

b)

l'individuazione delle tipologie di informazioni che possono o non possono essere prese in considerazione per l'uso di valutazioni o l'esercizio della discrezionalità;

c)

le procedure per il riesame di qualsiasi uso di valutazioni o esercizio della discrezionalità.

Articolo 8

Entrata in vigore ed applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 25 gennaio 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2018/1638 della Commissione, del 13 luglio 2018, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione volte a specificare ulteriormente le modalità per assicurare che i dati siano idonei e verificabili nonché le procedure interne di sorveglianza e di verifica che l'amministratore di indici di riferimento critici o significativi deve accertare che vengano applicate dai contributori di dati quando i dati sono forniti da una funzione di front office (cfr. pagina 6 della presente Gazzetta ufficiale); e regolamento delegato (UE) 2018/1639 della Commissione, del 13 luglio 2018, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano ulteriormente gli elementi del codice di condotta che deve essere elaborato dagli amministratori degli indici di riferimento basati su dati ottenuti da contributori (cfr. pagina 11 della presente Gazzetta ufficiale).

(4)  Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1).


5.11.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 274/21


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/1641 DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 2018

che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano ulteriormente le informazioni che gli amministratori di indici di riferimento critici o significativi devono fornire sulla metodologia utilizzata per determinare l'indice di riferimento, sul riesame interno, sull'approvazione della metodologia e sulle procedure per apportare modifiche rilevanti alla metodologia

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1011 impone all'amministratore di un indice di riferimento o, se del caso, di una famiglia di indici di riferimento di pubblicare o mettere a disposizione gli elementi chiave della metodologia da esso utilizzata per determinare l'indice di riferimento o, se del caso, gli indici di riferimento della famiglia di indici di riferimento, i dettagli relativi al riesame interno e all'approvazione della metodologia e le procedure di consultazione su modifiche metodologiche rilevanti e di comunicazione agli utenti di tali modifiche. Il presente regolamento specifica ulteriormente le informazioni che gli amministratori devono fornire per quanto riguarda i loro indici di riferimento significativi e critici. Esso non si applica gli amministratori che forniscono unicamente indici di riferimento non significativi. Gli amministratori che forniscono sia indici di riferimento non significativi che indici di riferimento significativi o critici dovrebbero rispettare il presente regolamento in relazione agli indici di riferimento critici e significativi. Per gli amministratori di indici di riferimento non significativi l'ESMA può emanare orientamenti sulle stesse materie.

(2)

Le metodologie degli indici di riferimento sono molto diverse fra loro. Gli elementi chiave specificati nel presente regolamento dovrebbero pertanto essere pubblicati o messi a disposizione solo nella misura in cui sono pertinenti per l'indice di riferimento in questione.

(3)

Due elementi chiave della metodologia che dovrebbero essere divulgati per garantire l'affidabilità e l'accuratezza di un indice di riferimento critico o significativo sono la quantità minima e la qualità minima dei dati necessari per applicare la metodologia ed eseguire il calcolo. Inoltre, l'esercizio della discrezionalità nella determinazione degli indici di riferimento aumenta la vulnerabilità di questi ultimi alla manipolazione. Per ridurre al minimo il rischio di manipolazione, tra gli elementi chiave della sua metodologia l'amministratore dovrebbe pertanto indicare le regole chiare che esso ha individuato su i modi e i tempi in cui è possibile esercitare discrezionalità.

(4)

Per aiutare i potenziali utenti a scegliere l'indice di riferimento più adeguato tra una serie di indici di riferimento potenzialmente idonei, dovrebbero essere fornite informazioni che consentano loro di comprendere ciò che l'indice di riferimento intende misurare, quali dati vengono utilizzati e in che modo vengono selezionati, quali sono le componenti dell'indice di riferimento, chi è coinvolto nella raccolta dei dati e nel calcolo dell'indice di riferimento, in quali tempi e in quale misura può essere esercitata discrezionalità e quali sono i limiti della metodologia e i tempi e i modi in cui l'indice di riferimento potrebbe essere modificato.

(5)

Affinché gli utenti e i potenziali utenti dispongano di sufficienti informazioni sul processo applicato dall'amministratore per il riesame interno della metodologia, l'amministratore dovrebbe pubblicare le sue politiche e procedure relative a tale processo, unitamente ai dettagli degli organismi interessati e ai pertinenti meccanismi di governance di cui dispone conformemente all'articolo 4 del regolamento (UE) 2016/1011.

(6)

Affinché gli utenti e i potenziali utenti comprendano in che modo l'amministratore effettuerà la consultazione su una proposta di modifica rilevante di un indice di riferimento critico o significativo nonché la motivazione di tale modifica, l'amministratore dovrebbe comunicare talune informazioni, comprese le modalità con cui valuterà l'impatto delle modifica proposta.

(7)

Conformemente al principio di proporzionalità, il presente regolamento evita oneri eccessivi per gli amministratori degli indici di riferimento significativi (a differenza degli amministratori degli indici di riferimento critici), consentendo loro, per quanto concerne i loro indici di riferimento significativi, di scegliere di limitare la comunicazione a una serie di elementi più circoscritta, o di comunicare meno dettagli su taluni elementi.

(8)

Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione presentato alla Commissione dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.

(9)

L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha condotto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di regolamentazione su cui è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici connessi e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(10)

Per garantire la coerenza con il regolamento delegato che specifica ulteriormente gli elementi del codice di condotta che deve essere elaborato dagli amministratori degli indici di riferimento basati su dati ottenuti da contributori, è opportuno rinviare di due mesi l'applicazione del presente regolamento delegato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento non riguarda gli amministratori di indici di riferimento non significativi, ai quali pertanto non si applica.

Articolo 2

Elementi chiave della metodologia utilizzata per determinare gli indici di riferimento critici o significativi

1.   Le informazioni che l'amministratore di un indice di riferimento o, se del caso, di una famiglia di indici di riferimento deve fornire in conformità con l'obbligo di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/1011 comprendono almeno i seguenti elementi, nella misura in cui sono pertinenti per l'indice di riferimento o la famiglia di indici di riferimento o per i dati utilizzati per determinarli:

a)

la definizione e la descrizione dell'indice di riferimento o della famiglia di indici di riferimento e del mercato o della realtà economica che intende misurare;

b)

la valuta o altra unità di misura dell'indice di riferimento o della famiglia di indici di riferimento;

c)

i criteri applicati dall'amministratore per selezionare le fonti dei dati utilizzati per determinare l'indice di riferimento o la famiglia di indici di riferimento;

d)

i tipi di dati utilizzati per determinare l'indice di riferimento o la famiglia di indici di riferimento e la priorità assegnata a ciascun tipo;

e)

la composizione dei gruppi di contributori di dati e i criteri utilizzati per determinare l'ammissibilità a tali gruppi;

f)

la descrizione delle componenti dell'indice di riferimento o della famiglia di indici di riferimento e i criteri utilizzati per la loro selezione e ponderazione;

g)

i requisiti minimi di liquidità per le componenti dell'indice di riferimento o della famiglia di indici di riferimento;

h)

i requisiti minimi di quantità dei dati e gli standard minimi di qualità dei dati utilizzati per determinare l'indice di riferimento o la famiglia di indici di riferimento;

i)

le regole chiare che indicano i modi e i tempi in cui è possibile esercitare discrezionalità nella determinazione dell'indice di riferimento o della famiglia di indici di riferimento;

j)

se l'indice di riferimento o la famiglia di indici di riferimento tiene conto di reinvestimenti dei dividendi o cedole versate dalle sue componenti;

k)

se la metodologia può essere modificata periodicamente per garantire che l'indice di riferimento o la famiglia di indici di riferimento rimanga rappresentativa del mercato o della realtà economica pertinenti:

i)

i criteri da utilizzare per determinare quando la modifica è necessaria;

ii)

i criteri da utilizzare per determinare la frequenza della modifica;

iii)

i criteri da utilizzare per riequilibrare le componenti dell'indice di riferimento o della famiglia di indici di riferimento nel quadro della modifica;

l)

i potenziali limiti della metodologia e i dettagli delle metodologie da utilizzare in circostanze eccezionali, incluso in caso di mercato illiquido o in periodi di tensione, o se le fonti dei dati sulle operazioni possono essere insufficienti, inaccurate o inaffidabili;

m)

la descrizione dei ruoli di terzi coinvolti nella raccolta di dati per l'indice di riferimento o per la famiglia di indici di riferimento, o nel suo calcolo o diffusione;

n)

il modello o il metodo utilizzato per l'estrapolazione e l'eventuale interpolazione dei dati dell'indice di riferimento.

2.   Gli amministratori possono decidere di pubblicare o mettere a disposizione le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere m) e n), soltanto per i loro indici di riferimento critici.

Articolo 3

Dettagli relativi al riesame interno e all'approvazione della metodologia

1.   Le informazioni che l'amministratore di un indice di riferimento o, se del caso, di una famiglia di indici di riferimento deve fornire in conformità con l'obbligo di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/1011 comprendono almeno i seguenti elementi:

a)

le politiche e le procedure relative al riesame interno e all'approvazione della metodologia;

b)

i dettagli di eventi specifici che potrebbero dare luogo a un riesame interno, compresi i dettagli dei meccanismi utilizzati dall'amministratore per stabilire se la metodologia sia tracciabile e verificabile;

c)

gli organi o le funzioni all'interno della struttura organizzativa dell'amministratore che sono coinvolti nel riesame e nell'approvazione della metodologia;

d)

i ruoli svolti da tutte le persone coinvolte nel riesame o nell'approvazione della metodologia;

e)

la descrizione della procedura di nomina e di rimozione delle persone coinvolte nel riesame e nell'approvazione della metodologia.

2.   Gli amministratori possono decidere di pubblicare o mettere a disposizione le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere d) ed e), soltanto per i loro indici di riferimento critici.

Articolo 4

Modifiche rilevanti della metodologia

1.   Le informazioni che l'amministratore di un indice di riferimento o, se del caso, di una famiglia di indici di riferimento deve fornire in conformità con l'obbligo di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011 comprendono almeno i seguenti elementi:

a)

la descrizione delle informazioni che l'amministratore deve comunicare all'inizio di ogni esercizio di consultazione, compreso l'obbligo di comunicare gli elementi chiave della metodologia che, a suo avviso, sarebbero interessati dalla proposta di modifica rilevante;

b)

il termine standard fissato dall'amministratore per le consultazioni;

c)

le circostanze in cui può essere fissato un termine più breve per una consultazione e la descrizione delle procedure da seguire quando si effettua una consultazione entro un termine più breve.

2.   La motivazione che l'amministratore deve fornire in conformità con l'obbligo di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/1011 indica, tra le altre cose, se la rappresentatività dell'indice di riferimento o della famiglia di indici di riferimento, e la sua adeguatezza come riferimento per strumenti e contratti finanziari, sarebbe messa a repentaglio nel caso in cui la modifica rilevante proposta non fosse effettuata.

Articolo 5

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 25 gennaio 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).


5.11.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 274/25


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/1642 DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 2018

che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano ulteriormente i criteri di cui le autorità competenti devono tenere conto nel valutare se gli amministratori di indici di riferimento significativi debbano applicare determinati requisiti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 25, paragrafo 9, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1011 consente all'amministratore di un indice di riferimento significativo di decidere di non applicare alcune disposizioni di detto regolamento. Qualora l'amministratore decida di non applicare una o più disposizioni, l'autorità competente può decidere che l'amministratore è nondimeno tenuto ad applicarne una o alcune. L'articolo 25, paragrafo 3, di detto regolamento precisa i criteri che l'autorità competente deve prendere in considerazione nel valutare se è opportuno che l'amministratore applichi tali disposizioni.

(2)

I criteri che l'autorità competente deve prendere in considerazione dovrebbero tenere conto della natura delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/1011 che gli amministratori di indici di riferimento significativi possono decidere di non applicare. Gli amministratori di indici di riferimento significativi possono decidere di non applicare alcune disposizioni che impongono loro di porre in essere misure organizzative al fine di ridurre il rischio di conflitti di interesse derivanti dal coinvolgimento dei dipendenti nella fornitura dell'indice di riferimento. Nel considerare i criteri di cui all'articolo 25, paragrafo 3, lettere a), c) e i), di detto regolamento, le autorità competenti dovrebbero pertanto valutare se esistono anche altri mezzi adeguati per proteggere l'integrità dell'indice di riferimento, in luogo delle misure organizzative previste da tali disposizioni.

(3)

Nel considerare i criteri di cui all'articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1011, le autorità competenti dovrebbero altresì tenere conto dell'impatto dell'indice di riferimento su uno o più mercati specifici, dell'economia più in generale e dell'importanza dell'indice di riferimento nel garantire la stabilità finanziaria. A tal fine, le autorità competenti dovrebbero utilizzare le informazioni di dominio pubblico o messe a loro disposizione attraverso la pubblicazione da parte dell'amministratore o altrimenti.

(4)

Nel considerare il criterio di cui all'articolo 25, paragrafo 3, lettera f), del regolamento (UE) 2016/1011, le autorità competenti dovrebbero altresì valutare se l'amministratore abbia mezzi tecnici alternativi e meccanismi di controllo adatti a mantenere la continuità della fornitura dell'indice di riferimento e la sua solidità, tenuto conto della natura delle disposizioni che l'amministratore ha deciso di non applicare.

(5)

Gli amministratori dovrebbero poter disporre di tempo sufficiente per preparare le domande e assicurare la conformità alle disposizioni del presente regolamento. È pertanto opportuno che il presente regolamento si applichi due mesi dopo la sua entrata in vigore.

(6)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione.

(7)

L'ESMA ha condotto una consultazione pubblica aperta sul progetto di norme tecniche di regolamentazione sul quale è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Vulnerabilità dell'indice di riferimento alla manipolazione

Nel tenere conto della vulnerabilità dell'indice di riferimento alla manipolazione, gli ulteriori criteri che l'autorità competente deve prendere in considerazione a norma dell'articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1011 valutano almeno quanto segue:

a)

se l'indice di riferimento si basa su dati relativi alle operazioni;

b)

se i contributori di dati sono entità sottoposte a vigilanza;

c)

se si applicano misure che accrescono la solidità dei dati;

d)

se la struttura organizzativa dell'amministratore riduce gli incentivi alla manipolazione;

e)

se l'amministratore ha un interesse finanziario negli strumenti finanziari, nei contratti finanziari o nei fondi di investimento associati all'indice di riferimento;

f)

se vi sono casi dimostrati di manipolazione dello stesso indice di riferimento o di un indice di riferimento con una metodologia simile fornito da un amministratore analogo per dimensioni e struttura organizzativa.

Articolo 2

Natura dei dati

Nel tenere conto della natura dei dati, gli ulteriori criteri che l'autorità competente deve prendere in considerazione a norma dell'articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1011 comprendono almeno quanto segue:

a)

nel caso di dati sulle operazioni, se l'amministratore è un partecipante del mercato o della realtà economica che l'indice di riferimento intende misurare;

b)

nel caso in cui i dati siano forniti da contributori, se questi ultimi hanno un interesse finanziario in strumenti finanziari o contratti finanziari associati all'indice di riferimento o potrebbero trarre vantaggio dalla performance di un fondo di investimento misurato dall'indice di riferimento;

c)

nel caso in cui i dati provengano da borse valori o sistemi di negoziazione ubicati in un paese terzo, se tali borse valori o sistemi di negoziazione sono soggetti a un quadro normativo e di vigilanza che preserva l'integrità dei dati;

d)

nel caso in cui i dati consistano in quotazioni, se le quotazioni sono preventivate o indicative e se sono soggette ad adeguati meccanismi di controllo.

Articolo 3

Livello dei conflitti di interesse

Nel tenere conto del livello dei conflitti di interesse, gli ulteriori criteri che l'autorità competente deve prendere in considerazione a norma dell'articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1011 comprendono almeno quanto segue:

a)

se l'amministratore ha un interesse finanziario in strumenti finanziari o contratti finanziari associati all'indice di riferimento o potrebbe trarre vantaggio dalla performance di un fondo di investimento misurato dall'indice di riferimento;

b)

nel caso in cui l'indice di riferimento si basi su contribuzioni di dati, se il rapporto dell'amministratore con i contributori è disciplinato da adeguati meccanismi di controllo;

c)

se l'amministratore dispone di misure di controllo o di altro tipo in grado di attenuare potenziali conflitti di interesse in modo efficace.

Articolo 4

Grado di discrezionalità dell'amministratore

Nel tenere conto del grado di discrezionalità dell'amministratore, gli ulteriori criteri che l'autorità competente deve prendere in considerazione a norma dell'articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1011 comprendono almeno quanto segue:

a)

nel caso in cui la metodologia dell'indice di riferimento consenta una valutazione di esperti da parte dell'amministratore, se l'uso di valutazioni o l'esercizio della discrezionalità è sufficientemente trasparente;

b)

nel caso in cui l'indice di riferimento si basi su stime, l'efficacia delle misure di controllo interno che l'amministratore ha posto in essere.

Articolo 5

Impatto dell'indice di riferimento sui mercati

Nel tenere conto dell'impatto dell'indice di riferimento sui mercati, gli ulteriori criteri che l'autorità competente deve prendere in considerazione a norma dell'articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1011 comprendono almeno quanto segue:

a)

nel caso in cui l'indice di riferimento abbia particolare rilevanza per uno o più mercati specifici, se l'inaffidabilità dell'indice di riferimento inciderebbe negativamente sul funzionamento di tale mercato o di tali mercati e se vi sono sostituti adeguati dell'indice di riferimento;

b)

nel caso in cui l'indice di riferimento sia considerato un indice di riferimento significativo in virtù dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/1011 e qualora l'informazione sia nota all'autorità competente, ogni pertinente relazione quantitativa tra gli strumenti finanziari, i contratti finanziari o i fondi di investimento associati all'indice di riferimento e il valore totale dei rispettivi strumenti in uno Stato membro.

Articolo 6

Natura, portata e complessità dell'attività di fornitura dell'indice di riferimento

Nel tenere conto della natura, della portata e della complessità dell'attività di fornitura dell'indice di riferimento, gli ulteriori criteri che l'autorità competente deve prendere in considerazione a norma dell'articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1011 comprendono almeno quanto segue:

a)

la misura in cui i dati forniti sono basati su contribuzioni, se si tratta di dati sulle operazioni e il modo in cui questa misura trova riscontro nei meccanismi di controllo che l'amministratore ha posto in essere;

b)

la quantità di dati da trattare e il numero di fonti di dati;

c)

se l'amministratore dispone di mezzi tecnici sufficienti per trattare i dati in modo continuativo e affidabile;

d)

se la metodologia comporta rischi operativi nel trattamento dei dati;

e)

la misura in cui l'amministratore dipende dai contributori di dati per determinare l'indice di riferimento.

Articolo 7

Importanza dell'indice di riferimento per la stabilità finanziaria

Nel tenere conto dell'importanza dell'indice di riferimento per la stabilità finanziaria, gli ulteriori criteri che l'autorità competente deve prendere in considerazione a norma dell'articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1011comprendono almeno una valutazione del rapporto tra il valore totale degli strumenti finanziari, dei contratti finanziari e dei fondi di investimento associati all'indice di riferimento e il valore delle attività totali del settore finanziario e del settore bancario in uno Stato membro, qualora tale informazione sia nota all'autorità competente.

Articolo 8

Valore degli strumenti finanziari, dei contratti finanziari o dei fondi di investimento associati all'indice di riferimento

Nel tenere conto del valore degli strumenti finanziari, dei contratti finanziari o dei fondi di investimento associati all'indice di riferimento, gli ulteriori criteri che l'autorità competente deve prendere in considerazione a norma dell'articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1011 comprendono almeno quanto segue:

a)

il valore totale di tutti gli strumenti finanziari, i contratti finanziari e i fondi di investimento associati all'indice di riferimento sulla base di tutte le gamme di scadenza o termini dell'indice di riferimento, se noti all'autorità competente;

b)

se l'uso dell'indice di riferimento è concentrato in singole categorie di strumenti finanziari, contratti finanziari o fondi di investimento;

c)

nel caso in cui l'indice di riferimento sia un indice di riferimento significativo ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/1011 e se noto all'autorità competente, quanto il valore totale degli strumenti finanziari, dei contratti finanziari e dei fondi di investimento associati all'indice di riferimento si avvicina alle soglie di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera a), e lettera c), punto i), di tale regolamento.

Articolo 9

Dimensioni, forma organizzativa o struttura dell'amministratore

Nel tenere conto delle dimensioni, della forma organizzativa o della struttura dell'amministratore, gli ulteriori criteri che l'autorità competente deve prendere in considerazione a norma dell'articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1011 comprendono almeno quanto segue:

a)

nel caso in cui la fornitura degli indici di riferimento non sia l'attività principale dell'amministratore, se la fornitura dell'indice di riferimento è separata, dal punto di vista organizzativo, o se esistono altri mezzi adeguati per evitare i conflitti di interesse;

b)

nel caso in cui l'amministratore faccia parte di un gruppo e una o più entità del gruppo siano utenti effettivi o potenziali dell'indice di riferimento, se l'amministratore agisce in modo indipendente e se l'amministratore dispone di altri mezzi appropriati per evitare i conflitti di interesse.

Articolo 10

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 25 gennaio 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).


5.11.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 274/29


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/1643 DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 2018

che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano ulteriormente il contenuto della dichiarazione sull'indice di riferimento che l'amministratore dell'indice di riferimento è tenuto a pubblicare e i casi in cui sono necessari aggiornamenti della dichiarazione stessa

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1011 impone agli amministratori di pubblicare una dichiarazione per l'indice di riferimento o, se del caso, per la famiglia di indici di riferimento se tale indice di riferimento o famiglia di indici di riferimento possono essere utilizzati nell'Unione.

(2)

La dichiarazione sull'indice di riferimento dovrebbe includere informazioni complete sul mercato o sulla realtà economica che l'indice di riferimento o la famiglia di indici di riferimento intende misurare e spiegare quando la misurazione del mercato o della realtà economica potrebbe diventare inaffidabile. Tali informazioni sono necessarie agli utenti e ai potenziali utenti per comprendere appieno l'indice di riferimento o la famiglia di indici di riferimento.

(3)

La dichiarazione sull'indice di riferimento dovrebbe indicare gli elementi discrezionali della metodologia dell'indice di riferimento, come pure il processo di valutazione ex post dell'esercizio della discrezionalità. Tali informazioni sono fondamentali per consentire agli utenti e potenziali utenti di comprendere che l'indice di riferimento o la famiglia di indici di riferimento sono suscettibili di manipolazione.

(4)

I requisiti cui sono soggetti gli indici di riferimento a norma del regolamento (UE) 2016/1011 variano a seconda della tipologia (indici di riferimento basati su dati regolamentati, indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse, indici di riferimento per le merci, indici di riferimento critici, indici di riferimento significativi e indici di riferimento non significativi). La dichiarazione sull'indice di riferimento dovrebbe pertanto identificare in maniera chiara e inequivocabile la tipologia o le tipologie cui appartiene l'indice di riferimento o la famiglia di indici di riferimento.

(5)

Per quanto riguarda gli indici di riferimento critici, la dichiarazione dovrebbe includere informazioni supplementari che spieghino la ragione per cui l'indice di riferimento è riconosciuto come critico ai sensi del regolamento (UE) 2016/1011, in modo tale che utenti e potenziali utenti dispongano delle informazioni necessarie a comprendere su quale base esso è stato riconosciuto come critico.

(6)

L'uso di dati regolamentati esonera gli amministratori e i relativi contributori di dati da taluni obblighi imposti dal regolamento (UE) 2016/1011. Per gli indici di riferimento basati su dati regolamentati, gli amministratori dovrebbero pertanto essere tenuti a indicare le fonti di dati utilizzate e a precisare in base a quali parametri l'indice di riferimento è considerato un indice di riferimento basato su dati regolamentati.

(7)

Tenuto conto della loro particolare natura, gli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse e gli indici di riferimento per le merci devono conformarsi alle disposizioni contenute in allegati specifici del regolamento (UE) 2016/1011, anziché o in aggiunta alle disposizioni di cui al titolo II dello stesso regolamento. Gli amministratori di detti indici di riferimento dovrebbero precisarlo nella dichiarazione sull'indice di riferimento, in modo tale che utenti e potenziali utenti ne siano a conoscenza.

(8)

Gli amministratori degli indici di riferimento critici sono tenuti a rispettare il regime regolamentare potenziato a norma del regolamento (UE) 2016/1011. È quindi importante che gli utenti e i potenziali utenti siano adeguatamente informati al riguardo.

(9)

Se l'indice di riferimento presenta caratteristiche di diverse tipologie di indici di riferimento, le disposizioni specifiche del presente regolamento relative alle tipologie di indici di riferimento in questione dovrebbero applicarsi in parallelo e in aggiunta agli obblighi generali di informativa, in modo da fornire agli utenti e ai potenziali utenti informazioni esaurienti su tutte le caratteristiche dell'indice di riferimento.

(10)

Conformemente al principio di proporzionalità, il presente regolamento evita di creare oneri amministrativi eccessivi a carico degli amministratori degli indici di riferimento significativi e non significativi, richiedendo l'inserimento di una serie di informazioni più limitata nella dichiarazione su tali indici di riferimento.

(11)

Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione presentato alla Commissione dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.

(12)

L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha condotto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di regolamentazione su cui è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici connessi e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(13)

Per garantire la coerenza con il regolamento delegato che specifica ulteriormente gli elementi del codice di condotta che deve essere elaborato dagli amministratori degli indici di riferimento basati su dati ottenuti da contributori, è opportuno rinviare di due mesi l'applicazione del presente regolamento delegato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Obblighi generali di informativa

1.   La dichiarazione per l'indice di riferimento indica:

a)

la data di pubblicazione della dichiarazione e, se del caso, la data del suo ultimo aggiornamento;

b)

ove disponibile, il numero internazionale di identificazione dei titoli (codice ISIN) dell'indice o degli indici di riferimento; in alternativa, per la famiglia di indici di riferimento, la dichiarazione può fornire informazioni su dove i codici ISIN sono accessibili al pubblico gratuitamente;

c)

se l'indice di riferimento, o un indice di riferimento della famiglia di indici di riferimento, è determinato utilizzando dati forniti da contributori;

d)

se l'indice di riferimento, o uno degli indici di riferimento della famiglia di indici riferimento, appartiene a una delle tipologie di indici di riferimento di cui al titolo III del regolamento (UE) 2016/1011, compresa la disposizione specifica in virtù della quale si ritiene che l'indice di riferimento appartenga alla tipologia in questione.

2.   Nel definire il mercato o la realtà economica, la dichiarazione sull'indice di riferimento comprende almeno le seguenti informazioni:

a)

la descrizione generale del mercato o della realtà economica;

b)

gli eventuali confini geografici del mercato o della realtà economica;

c)

qualsiasi altra informazione che l'amministratore ragionevolmente ritiene pertinente o utile per aiutare gli utenti o i potenziali utenti dell'indice di riferimento a comprendere le pertinenti caratteristiche del mercato o della realtà economica, compresi almeno i seguenti elementi nella misura in cui sono disponibili dati affidabili al riguardo:

i)

informazioni sui partecipanti al mercato effettivi o potenziali;

ii)

indicazione delle dimensioni del mercato o della realtà economica;

3.   Nel definire i potenziali limiti dell'indice di riferimento e le circostanze in cui la misurazione del mercato o della realtà economica può diventare inaffidabile, la dichiarazione sull'indice di riferimento contiene almeno:

a)

la descrizione delle circostanze in cui i dati ottenuti dall'amministratore non sarebbero sufficienti a determinare l'indice di riferimento in conformità con la metodologia;

b)

se del caso, la descrizione dei casi in cui l'accuratezza e l'affidabilità della metodologia utilizzata per la determinazione dell'indice di riferimento non possono essere garantite, ad esempio quando l'amministratore ritiene insufficiente la liquidità del mercato sottostante;

c)

qualsiasi altra informazione che l'amministratore ritiene ragionevolmente pertinente o utile per consentire agli utenti o ai potenziali utenti di comprendere le circostanze in cui la misurazione del mercato o della realtà economica potrebbe diventare inaffidabile, compresa la descrizione di ciò che potrebbe costituire un evento di mercato eccezionale.

4.   Nello specificare i controlli e le norme che disciplinano l'esercizio di giudizio o discrezionalità da parte dell'amministratore o dei contributori di dati nel calcolo dell'indice o degli indici di riferimento, la dichiarazione sull'indice di riferimento include la descrizione di ciascuna fase del processo di valutazione ex post dell'esercizio di discrezionalità, con una chiara indicazione della posizione della persona o delle persone responsabili dell'effettuazione delle valutazioni.

5.   Nello specificare le procedure per il riesame della metodologia, la dichiarazione sull'indice di riferimento descrive almeno le procedure per la consultazione pubblica sulle eventuali modifiche rilevanti della metodologia.

6.   Il paragrafo 3, lettera c), e il paragrafo 5, lettera c), non si applicano alla dichiarazione sull'indice di riferimento:

a)

per un indice di riferimento significativo; o

b)

per una famiglia di indici di riferimento che non comprende indici di riferimento critici e non consiste unicamente in indici di riferimento non significativi.

7.   Nel caso di una dichiarazione per un indice di riferimento non significativo o per una famiglia di indici di riferimento che consiste unicamente in indici di riferimento non significativi:

a)

non si applicano le seguenti disposizioni del presente articolo:

i)

paragrafo 2, lettera c);

ii)

paragrafo 3, lettere b) e c);

iii)

paragrafi 4 e 5; e

b)

i requisiti di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), possono essere soddisfatti includendo nella dichiarazione sull'indice di riferimento un chiaro riferimento a un documento pubblicato che comprenda le stesse informazioni e sia accessibile gratuitamente.

8.   Gli amministratori possono includere informazioni supplementari in appendice alla dichiarazione sull'indice di riferimento, purché, nel caso facciano riferimento a un documento pubblicato contenente le informazioni in questione, il documento sia accessibile gratuitamente.

Articolo 2

Obblighi di informativa specifici per gli indici di riferimento basati su dati regolamentati

Oltre alle informazioni che devono essere incluse a norma dell'articolo 1, per gli indici di riferimento basati su dati regolamentati o, se del caso, per le famiglie di indici di riferimento basati su dati regolamentati, la dichiarazione sull'indice di riferimento indica almeno i seguenti elementi nella descrizione dei dati:

a)

le fonti di dati utilizzate;

b)

per ciascun tipo di fonte, il tipo pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 24, del regolamento (UE) 2016/1011.

Articolo 3

Obblighi d'informativa specifici per gli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse

Oltre alle informazioni che devono essere incluse a norma dell'articolo 1, per gli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse o, se del caso, per le famiglie di indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse, la dichiarazione sull'indice di riferimento include almeno le seguenti informazioni:

a)

un riferimento che avvisa gli utenti in merito al regime regolamentare aggiuntivo applicabile agli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2016/1011;

b)

la descrizione dei meccanismi messi in atto per conformarsi a detto allegato.

Articolo 4

Obblighi d'informativa specifici per gli indici di riferimento per le merci

Oltre alle informazioni che devono essere incluse a norma dell'articolo 1, per gli indici di riferimento per le merci o, se del caso, per le famiglie di indici di riferimento per le merci, la dichiarazione sull'indice di riferimento come minimo:

a)

indica se i requisiti di cui al titolo II o all'allegato II del regolamento (UE) 2016/1011 si applicano all'indice di riferimento o alla famiglia di indici di riferimento a norma dell'articolo 19 di detto regolamento;

b)

include una spiegazione dei motivi per cui si applica il titolo II o, se del caso, l'allegato II di detto regolamento;

c)

include nelle definizioni dei termini fondamentali una breve descrizione dei criteri che definiscono le pertinenti merci fisiche sottostanti;

d)

indica, se del caso, dove sono disponibili le spiegazioni che l'amministratore è tenuto a pubblicare a norma dell'allegato II, paragrafo 7, di detto regolamento.

Articolo 5

Obblighi d'informativa specifici per gli indici di riferimento critici

Oltre alle informazioni che devono essere incluse a norma dell'articolo 1, per gli indici di riferimento critici o, se del caso, per le famiglie di indici di riferimento critici, la dichiarazione sull'indice di riferimento include almeno le seguenti informazioni:

a)

un riferimento che avvisa gli utenti in merito al regime regolamentare potenziato applicabile agli indici di riferimento critici a norma del regolamento (UE) 2016/1011;

b)

una dichiarazione che indichi il modo in cui gli utenti saranno informati di eventuali ritardi nella pubblicazione dell'indice di riferimento o di un'eventuale nuova determinazione dello stesso e la durata (prevista) delle misure.

Articolo 6

Aggiornamenti

Oltre che nei casi di cui all'articolo 27, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) 2016/1011, è richiesto l'aggiornamento della dichiarazione sull'indice di riferimento quando le informazioni ivi contenute cessano di essere corrette o sufficientemente precise e, in ogni caso, ogni volta che:

a)

intervengano cambiamenti riguardanti la tipologia di indice di riferimento;

b)

vi sia una sostanziale modifica della metodologia utilizzata per la determinazione dell'indice di riferimento o, se la dichiarazione è relativa a una famiglia di indici di riferimento, della metodologia utilizzata per la determinazione di uno qualsiasi degli indici di riferimento all'interno della famiglia.

Articolo 7

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 25 gennaio 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).


5.11.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 274/33


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/1644 DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 2018

che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che stabiliscono il contenuto minimo degli accordi di cooperazione con le autorità competenti dei paesi terzi il cui quadro giuridico e le cui prassi di vigilanza siano stati riconosciuti equivalenti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (1), in particolare l'articolo 30, paragrafo 5, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 30 del regolamento (UE) 2016/1011 stabilisce le condizioni per consentire l'utilizzo nell'Unione di indici di riferimento forniti da un amministratore ubicato in un paese terzo. Una delle condizioni prevede che sia stata adottata una decisione di equivalenza che riconosce il quadro giuridico e le prassi di vigilanza del paese terzo come equivalenti. L'articolo 30, paragrafo 4, dispone che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) istituisca accordi di cooperazione con le autorità competenti dei paesi terzi per i quali è stata adottata una decisione di equivalenza.

(2)

Gli accordi di cooperazione dovrebbero consentire all'ESMA e all'autorità competente del paese terzo di scambiare tutte le informazioni pertinenti per l'assolvimento dei rispettivi compiti in materia di vigilanza. La Commissione può adottare un certo numero di decisioni di equivalenza in base alle quali gli indici di riferimento forniti da amministratori ubicati nei paesi interessati possono essere utilizzati da entità sottoposte a vigilanza nell'Unione. È quindi importante che tutti gli accordi di cooperazione contengano gli stessi requisiti minimi per quanto riguarda i moduli e le procedure da utilizzare per lo scambio di informazioni, ivi comprese le stesse disposizioni in materia di riservatezza e le stesse condizioni che disciplinano l'uso delle informazioni ottenute nel quadro degli accordi di cooperazione.

(3)

Le autorità competenti dei paesi terzi il cui quadro giuridico e le cui prassi di vigilanza siano stati riconosciuti come equivalenti avranno un'adeguata conoscenza di tutti gli eventi rilevanti e le evoluzioni della situazione suscettibili di avere ripercussioni sugli amministratori degli indici di riferimento nella loro giurisdizione. Se le entità sottoposte a vigilanza utilizzano nell'Unione indici di riferimento forniti da amministratori di tali giurisdizioni, è opportuno che le autorità competenti in tali giurisdizioni tengano informata l'ESMA di tali eventi ed evoluzioni. Gli accordi di cooperazione dovrebbero pertanto prevedere disposizioni affinché l'ESMA sia informata di tutti questi eventi ed evoluzioni.

(4)

Analogamente, le autorità competenti dei paesi terzi devono essere tenute al corrente delle attività degli amministratori su cui vigilano. Gli accordi di cooperazione dovrebbero pertanto prevedere che l'ESMA informi l'autorità competente di un paese terzo se gli amministratori sottoposti alla vigilanza di tale autorità notificano all'ESMA il proprio consenso all'utilizzo dei loro indici di riferimento da parte di entità sottoposte a vigilanza nell'Unione.

(5)

Ad eccezione dell'obbligo che le incombe a norma dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2016/1011 di cancellare la registrazione di amministratori ubicati in paesi terzi, l'ESMA non ha poteri di vigilanza diretta sugli amministratori ubicati in paesi terzi. Essa fa invece affidamento sulla vigilanza dell'autorità competente del paese terzo e sulla collaborazione con quest'ultima. Gli accordi di cooperazione dovrebbero pertanto prevedere disposizioni che fissano i rispettivi ruoli delle parti coinvolte nella cooperazione ai fini della vigilanza, comprese le ispezioni in loco.

(6)

L'articolo 32, paragrafo 5, terzo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2016/1011 prevede che gli accordi di cooperazione tra l'autorità competente del paese terzo e l'autorità competente dello Stato membro di riferimento abbiano il medesimo contenuto minimo degli accordi di cooperazione tra l'ESMA e le autorità competenti dei paesi terzi. È pertanto necessario garantire che, nel definire il contenuto minimo degli accordi di cooperazione con l'ESMA, il contenuto sia adeguato anche per gli accordi di cooperazione di cui all'articolo 32, paragrafo 5.

(7)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'ESMA ha presentato alla Commissione.

(8)

L'ESMA non ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione su cui si basa il presente regolamento, né ha svolto un'analisi dei potenziali costi e benefici connessi poiché ha concluso che sarebbe stato sproporzionato rispetto all'ambito di applicazione e all'impatto dei progetti di norme tecniche di regolamentazione, tenuto conto del fatto che le norme tecniche di regolamentazione interesserebbero direttamente solo le autorità competenti dei paesi terzi, le autorità competenti degli Stati membri e l'ESMA, e non i partecipanti al mercato.

(9)

L'ESMA ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(10)

Gli amministratori dovrebbero poter disporre di tempo sufficiente per garantire la conformità ai requisiti del presente regolamento. È pertanto opportuno che il presente regolamento entri in applicazione due mesi dopo la sua entrata in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ambito di applicazione degli accordi di cooperazione

Gli accordi di cooperazione di cui all'articolo 30, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1011 («accordi di cooperazione») definiscono chiaramente il loro ambito di applicazione. Esso comprende la cooperazione delle parti almeno sui seguenti aspetti:

a)

lo scambio di informazioni e la trasmissione di notifiche pertinenti per l'adempimento dei rispettivi compiti in materia di vigilanza;

b)

tutte le questioni che possono essere rilevanti per le operazioni, le attività o i servizi degli amministratori oggetto degli accordi di cooperazione in questione, compresa la fornitura all'ESMA di informazioni sulle disposizioni legislative e regolamentari a cui tali amministratori sono soggetti nel paese terzo e qualsiasi modifica sostanziale di tali disposizioni legislative o regolamentari;

c)

tutte le azioni di regolamentazione o di vigilanza intraprese o le approvazioni concesse dall'autorità competente del paese terzo relativamente a qualsiasi amministratore che abbia dato il proprio assenso all'uso degli indici di riferimento nell'Unione, comprese le modifiche degli obblighi o dei requisiti ai quali è soggetto l'amministratore che possono avere un impatto sulla continua conformità dell'amministratore alle disposizioni legislative o regolamentari applicabili.

Articolo 2

Scambio di informazioni e notifiche

Gli accordi di cooperazione contengono almeno le seguenti disposizioni per quanto riguarda le informazioni o le notifiche da scambiare o fornire nell'ambito degli accordi:

a)

una disposizione in base alla quale le richieste di informazioni devono contenere almeno le informazioni sollecitate dall'autorità richiedente e una descrizione sintetica dell'oggetto della richiesta, dello scopo per cui è richiesta l'informazione e delle pertinenti disposizioni legislative e regolamentari applicabili alle attività degli indici di riferimento;

b)

i dettagli relativi al meccanismo o ai meccanismi tramite cui devono avvenire lo scambio o la fornitura di informazioni e notifiche;

c)

una disposizione in base alla quale le informazioni e le notifiche devono essere scambiate o fornite per iscritto;

d)

una disposizione che impone l'adozione di provvedimenti per garantire che lo scambio o la fornitura di informazioni avvenga in modo sicuro;

e)

una disposizione in base alla quale le informazioni e le notifiche sono fornite senza indugio e, se del caso, in conformità del pertinente calendario specificato negli accordi.

Articolo 3

Cooperazione ai fini della vigilanza

1.   Gli accordi di cooperazione stabiliscono un quadro per il coordinamento delle attività di vigilanza delle parti nel settore della vigilanza degli indici di riferimento, ivi compresi almeno i seguenti obblighi:

a)

l'obbligo per il firmatario che intenda svolgere un'attività di vigilanza di presentare una prima richiesta scritta per svolgere l'attività;

b)

l'obbligo che la richiesta definisca il contesto di fatto e di diritto dell'attività in questione e l'arco temporale stimato;

c)

l'obbligo per l'altro firmatario di accusare ricevuta della richiesta, per iscritto, entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione.

2.   Ai fini del coordinamento di ispezioni in loco nella giurisdizione dell'autorità competente del paese terzo, gli accordi di cooperazione stabiliscono una procedura affinché le parti raggiungano un'intesa sulle condizioni che disciplinano tali ispezioni in loco, che comprendano almeno clausole relative ai rispettivi ruoli e responsabilità, al diritto dell'autorità competente del paese terzo ad accompagnare qualsiasi ispezione in loco e all'eventuale obbligo in capo a tale autorità di prestare assistenza nei processi di revisione, interpretazione e analisi del contenuto dei libri e registri pubblici e non pubblici e nell'ottenere informazioni da amministratori e dirigenti dell'amministratore a cui si applica l'accordo.

Articolo 4

Riservatezza, uso delle informazioni e protezione dei dati

1.   Gli accordi di cooperazione impongono alle parti di astenersi dal divulgare informazioni scambiate o fornite loro a titolo degli accordi di cooperazione, salvo previo consenso scritto della parte che ha fornito le informazioni o se la divulgazione di dati costituisce un obbligo proporzionato e necessario prescritto dal diritto dell'Unione o dal diritto nazionale, in particolare nel contesto di indagini o di successivi procedimenti giudiziari.

2.   Gli accordi di cooperazione impongono di conservare in modo sicuro le informazioni ottenute da un'autorità a titolo degli accordi e consentono l'utilizzo delle informazioni esclusivamente per le finalità stabilite da tale autorità nella richiesta di informazioni o, qualora l'informazione non sia stata fornita su richiesta, unicamente al fine di permettere a tale autorità di esercitare le sue funzioni di regolamentazione e di vigilanza. L'autorità può, tuttavia, utilizzare le informazioni per altre finalità, previo consenso scritto dell'autorità che le ha fornite nell'ambito dell'accordo.

3.   Qualora consentano lo scambio di dati personali, gli accordi di cooperazione contengono disposizioni atte a garantire mezzi adeguati per la protezione dei dati conformemente a tutte le norme in materia di protezione dei dati applicabili nella giurisdizione delle autorità competenti che sono parti dell'accordo di cooperazione.

Articolo 5

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 25 gennaio 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).


5.11.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 274/36


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/1645 DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 2018

che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla forma e al contenuto della domanda di riconoscimento presso l'autorità competente dello Stato membro di riferimento e della presentazione delle informazioni nella notifica all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (1), in particolare l'articolo 32, paragrafo 9,

considerando quanto segue:

(1)

Un amministratore di indici di riferimento ubicato in un paese terzo può presentare domanda di riconoscimento nell'Unione. Nella domanda di riconoscimento è tenuto a descrivere in modo completo il regime, le politiche e le procedure che ha istituito al fine di soddisfare i requisiti applicabili previsti dal regolamento (UE) 2016/1011. Il presente regolamento mira ad assicurare che le autorità competenti dell'Unione ricevano informazioni uniformi e coerenti dagli amministratori di indici di riferimento ubicati in paesi terzi che presentano domanda di riconoscimento.

(2)

La domanda di riconoscimento dovrebbe contenere informazioni relative alla scelta dello Stato membro di riferimento, conformemente all'articolo 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1011, e al rappresentante legale nello Stato membro di riferimento. Tali informazioni dovrebbero permettere all'autorità competente dello Stato membro di riferimento di accertarsi che lo Stato membro di riferimento sia stato correttamente identificato e che il rappresentante legale dell'amministratore ubicato in un paese terzo sia stabilito in detto Stato membro e abbia il potere di agire secondo quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/1011.

(3)

Per consentire all'autorità competente di valutare l'eventuale presenza di conflitti di interesse derivanti dagli interessi commerciali dei proprietari del richiedente che potrebbero incidere sull'indipendenza del richiedente stesso e pregiudicare pertanto l'accuratezza e l'integrità dei suoi indici di riferimento, il richiedente dovrebbe presentare informazioni sulle attività dei proprietari e sulla proprietà delle imprese madri.

(4)

Il richiedente dovrebbe fornire informazioni sulla composizione, il funzionamento e il grado di indipendenza dei suoi organi direttivi affinché l'autorità competente possa valutare se la struttura di governance garantisce l'indipendenza dell'amministratore nel calcolo dell'indice di riferimento e la prevenzione dei conflitti di interesse.

(5)

Al fine di valutare in che modo i conflitti di interesse sono eliminati o gestiti e divulgati, il richiedente dovrebbe spiegare all'autorità competente come i conflitti di interesse eventualmente sorti sono individuati, registrati, gestiti, attenuati, evitati e risolti.

(6)

Per consentire all'autorità competente di valutare la pertinenza e la solidità della struttura di controllo interno, della supervisione e del quadro di responsabilità, il fornitore richiedente dovrebbe trasmettere all'autorità competente informazioni sulle politiche e sulle procedure per il monitoraggio delle attività di fornitura dell'indice di riferimento o della famiglia di indici di riferimento.

(7)

La domanda di riconoscimento dovrebbe contenere informazioni atte a dimostrare che i controlli sui dati, in base a cui vengono calcolati gli indici di riferimento forniti dal richiedente, sono adatti ad assicurare la rappresentatività, l'accuratezza e l'integrità dei dati stessi.

(8)

Al fine di consentire all'autorità competente di valutare se gli indici di riferimento forniti dal richiedente possono continuare a essere utilizzati o siano adatti per un uso futuro nell'Unione, con l'obiettivo ultimo di iscriverli nel registro di cui all'articolo 36 del regolamento (UE) 2016/1011, nella domanda di riconoscimento dovrebbero essere forniti l'elenco di tutti gli indici di riferimento forniti dal richiedente che sono già utilizzati o che sono destinati a essere utilizzati in futuro nell'Unione e la loro descrizione.

(9)

Le informazioni sulla natura e sulle caratteristiche degli indici di riferimento forniti dal richiedente sono pertinenti per l'autorità competente per decidere se la valutazione della conformità alle disposizioni applicabili del regolamento (UE) 2016/1011 debba essere effettuata con riferimento a uno dei regimi speciali applicabili agli indici di riferimento basati su dati regolamentati e agli indici di riferimento per le merci non basati su dati trasmessi da contributori che sono per la maggior parte entità sottoposte a vigilanza, conformemente al regolamento (UE) 2016/1011.

(10)

Qualora consideri significativi o non significativi uno o più dei suoi indici di riferimento, il richiedente dovrebbe includere nella domanda di riconoscimento informazioni sul grado di utilizzo di tali indici di riferimento nell'Unione, in modo che l'autorità competente possa valutare la correttezza della classificazione come significativi o non significativi. Gli indici di riferimento forniti dal richiedente che non sono ancora utilizzati nell'Unione e che sono inclusi nella domanda di riconoscimento ai fini del loro utilizzo futuro nell'UE sono considerati indici di riferimento non significativi ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 27, del regolamento (UE) 2016/1011.

(11)

Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione.

(12)

L'ESMA ha condotto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di regolamentazione sul quale è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(13)

Gli amministratori dovrebbero disporre di tempo sufficiente per preparare le domande e per assicurare la conformità alle disposizioni del presente regolamento e alle norme tecniche di regolamentazione di cui all'allegato. È pertanto opportuno che il presente regolamento entri in applicazione due mesi dopo la sua entrata in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Disposizioni generali

1.   Nella domanda di riconoscimento presentata a norma dell'articolo 32 del regolamento (UE) 2016/1011 l'amministratore ubicato in un paese terzo fornisce le informazioni di cui all'allegato.

2.   Nel caso in cui il richiedente ometta di fornire una delle informazioni richieste, la domanda illustra i motivi dell'omissione.

Articolo 2

Formato della domanda

1.   La domanda di riconoscimento è presentata nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di riferimento, salvo diversa indicazione nell'allegato. I documenti di cui al punto 8 dell'allegato sono presentati in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale o nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di riferimento.

2.   La domanda di riconoscimento è presentata mediante mezzi elettronici o, se accettata dall'autorità competente pertinente, in forma cartacea. I mezzi elettronici assicurano che la trasmissione avvenga senza pregiudicare la completezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni. Il richiedente assicura che ciascun documento presentato indichi chiaramente a quale disposizione specifica del presente regolamento fa riferimento.

Articolo 3

Informazioni specifiche relative alle politiche e alle procedure

1.   Le politiche e le procedure definite per conformarsi alle prescrizioni del regolamento (UE) 2016/1011 e descritte nella domanda comprendono i seguenti elementi oppure ne sono corredate:

a)

l'indicazione dell'identità della o delle persone responsabili dell'approvazione e del mantenimento di dette politiche e procedure;

b)

la descrizione del modo in cui è monitorata la conformità alle politiche e alle procedure e l'identità della o delle persone responsabili di detto monitoraggio;

c)

la descrizione delle misure da adottare in caso di violazione delle politiche e delle procedure.

2.   Qualora il richiedente sia una società facente parte di un gruppo può conformarsi al paragrafo 1 descrivendo le politiche e le procedure del gruppo quando si riferiscono alla fornitura di indici di riferimento.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 25 gennaio 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).


ALLEGATO

Informazioni da fornire nella domanda di riconoscimento a norma dell'articolo 32 del regolamento (UE) 2016/1011

SEZIONE A — INFORMAZIONI SUL FORNITORE E SUL SUO RAPPRESENTANTE LEGALE NELL'UNIONE

1.   INFORMAZIONI GENERALI

a)

Nome completo del richiedente e corrispondente identificativo della persona giuridica (LEI).

b)

Indirizzo dell'ufficio nel paese in cui è ubicato.

c)

Status giuridico.

d)

Sito web, ove esistente.

e)

Nel caso in cui il richiedente sia sottoposto a vigilanza nel paese terzo in cui è ubicato, informazioni circa l'attuale status dell'autorizzazione, comprese le attività per le quali è autorizzato, il nome e l'indirizzo dell'autorità competente del paese terzo e il link al registro di tale autorità competente, se disponibile; qualora vi siano più autorità competenti per la vigilanza, le informazioni sui rispettivi ambiti di competenza.

f)

La descrizione delle operazioni del richiedente negli Stati membri e nei paesi terzi, siano esse soggette o no a regolamentazione finanziaria UE o extra-UE, che siano pertinenti per l'attività di fornitura di indici di riferimento, nonché l'indicazione di dove tali operazioni sono effettuate.

g)

Nel caso in cui il richiedente faccia parte di un gruppo, la struttura del gruppo unitamente al prospetto della struttura societaria, che illustrino i collegamenti tra l'impresa madre e le filiazioni. Le imprese e le filiazioni indicate nel prospetto sono identificate con il nominativo completo, lo status giuridico e l'indirizzo della sede legale e dell'amministrazione centrale.

h)

Un'autocertificazione sul possesso dei requisiti di onorabilità, se del caso comprensiva dei dettagli relativi a eventuali:

i)

procedimenti disciplinari nei suoi confronti, passati e in corso (a meno che non siano stati respinti);

ii)

autorizzazioni o registrazioni rifiutate da un'autorità finanziaria;

iii)

autorizzazioni o registrazioni revocate da un'autorità finanziaria.

2.   RAPPRESENTANTE LEGALE NELLO STATO MEMBRO DI RIFERIMENTO

a)

Documentazione a sostegno della scelta dello Stato membro di riferimento, in applicazione dei criteri di cui all'articolo 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1011.

b)

Per quanto riguarda il rappresentante legale stabilito nello Stato membro di riferimento come previsto all'articolo 32, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1011:

i)

nome completo;

ii)

titolo, per le persone fisiche, o status giuridico, per le persone giuridiche;

iii)

per le persone giuridiche, atto costitutivo, statuto o altro documento costitutivo e indicazione se sono o no sottoposte alla vigilanza di un'autorità di vigilanza;

iv)

indirizzo;

v)

indirizzo di posta elettronica;

vi)

numero di telefono;

vii)

conferma scritta dell'autorità del rappresentante legale ad agire per conto del richiedente conformemente all'articolo 32, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1011;

viii)

dettagli sull'esercizio della funzione di sorveglianza da parte del rappresentante legale in relazione alla fornitura di indici di riferimento che possono essere utilizzati nell'Unione;

ix)

nome e cognome, titolo, indirizzo, indirizzo di posta elettronica e numero di telefono del referente all'interno del rappresentante legale.

3.   STRUTTURA ORGANIZZATIVA E GOVERNANCE

a)

Struttura organizzativa interna del consiglio di amministrazione, dei comitati dell'alta dirigenza, della funzione di sorveglianza e di qualsiasi altro organo interno che eserciti funzioni di gestione rilevanti coinvolte nella fornitura dell'indice di riferimento, compresi:

i)

il mandato o una sua sintesi; e

ii)

il rispetto di codici di governance o di disposizioni simili.

b)

Procedure atte a garantire che i dipendenti dell'amministratore e altre persone fisiche i cui servizi sono messi a sua disposizione o sotto il suo controllo e che sono direttamente coinvolte nella fornitura dell'indice di riferimento abbiano le competenze, le conoscenze e l'esperienza necessarie per i compiti loro assegnati e operino nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2016/1011.

c)

Il numero di dipendenti (a tempo determinato e a tempo indeterminato) che partecipano alla fornitura dell'indice di riferimento.

4.   CONFLITTI DI INTERESSE

a)

Politiche e procedure che trattano:

i)

il modo in cui i conflitti di interesse attuali e potenziali sono o saranno individuati, registrati, gestiti, attenuati, prevenuti o risolti;

ii)

circostanze particolari che si applicano al richiedente o a un particolare indice di riferimento fornito dal richiedente, che può essere utilizzato nell'Unione e in relazione a cui è più probabile che insorgano conflitti di interesse, anche nei casi in cui: nel processo di determinazione dell'indice di riferimento sia esercitato il giudizio o la discrezionalità di un esperto, il richiedente appartenga allo stesso gruppo di un utente dell'indice di riferimento e il richiedente sia un partecipante del mercato o della realtà economica che l'indice di riferimento intende misurare.

b)

Per l'indice di riferimento o per la famiglia di indici di riferimento, l'elenco degli eventuali conflitti di interessi rilevanti individuati, unitamente alle relative misure di attenuazione.

c)

La struttura della politica di remunerazione, che specifichi i criteri utilizzati per determinare la remunerazione delle persone partecipanti, direttamente o indirettamente, all'attività di fornitura degli indici di riferimento.

5.   STRUTTURA DI CONTROLLO INTERNO, SORVEGLIANZA E QUADRO DI RESPONSABILITÀ

a)

Politiche e procedure per monitorare le attività di fornitura dell'indice di riferimento o della famiglia di indici di riferimento, comprese quelle riguardanti:

i)

i sistemi informatici;

ii)

la gestione dei rischi, unitamente alla mappatura dei rischi che possono insorgere e incidere sull'accuratezza, l'integrità e la rappresentatività degli indici di riferimento forniti o sulla continuità dell'attività di fornitura, comprese le rispettive misure di attenuazione;

iii)

la costituzione, il ruolo e il funzionamento della funzione di sorveglianza, descritta all'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1011 e ulteriormente specificata nelle norme tecniche di regolamentazione adottate a norma dell'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1011 (1), o i corrispondenti principi sugli indici di riferimento finanziari concordati dall'Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari (IOSCO) il 17 luglio 2013 (di seguito «principi IOSCO per gli indici di riferimento finanziari») o i principi per le agenzie di rilevazione dei prezzi petroliferi concordati dalla IOSCO il 5 ottobre 2012 (di seguito «principi IOSCO per le agenzie di rilevazione dei prezzi petroliferi»), a seconda dei casi, comprese le procedure per la nomina, la sostituzione o la destituzione delle persone nell'ambito della funzione di sorveglianza;

iv)

l'istituzione, il ruolo e il funzionamento del sistema dei controlli di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/1011, o i corrispondenti principi IOSCO per gli indici di riferimento finanziari o per le agenzie di rilevazione dei prezzi petroliferi, a seconda dei casi, comprese le procedure per la nomina, la sostituzione o la destituzione delle persone responsabili di tale sistema;

v)

il quadro di responsabilità di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) 2016/1011, o i corrispondenti principi IOSCO per gli indici di riferimento finanziati o per le agenzie di rilevazione dei prezzi petroliferi, a seconda dei casi, comprese le procedure per la nomina, la sostituzione o la destituzione delle persone responsabili di tale quadro.

b)

I piani di emergenza per la determinazione e la pubblicazione dell'indice di riferimento su base temporanea.

c)

Procedure per la segnalazione interna delle violazioni del regolamento (UE) 2016/1011 da parte di dirigenti, dipendenti e altre persone fisiche i cui servizi sono messi a disposizione del fornitore o sotto il suo controllo.

6.   ESTERNALIZZAZIONE

Se una o più attività facenti parte del processo di fornitura dell'indice di riferimento o della famiglia di indici di riferimento è esternalizzata:

a)

gli accordi di esternalizzazione, inclusi gli accordi sul livello dei servizi, che dimostrano la conformità all'articolo 10 del regolamento (UE) 2016/1011 o ai corrispondenti principi IOSCO per gli indici di riferimento finanziari o per le agenzie di rilevazione dei prezzi petroliferi, a seconda dei casi;

b)

i dettagli relativi alle funzioni esternalizzate, a meno che tali informazioni non siano già incluse nei pertinenti contratti;

c)

le politiche e le procedure relative alla sorveglianza delle attività esternalizzate, a meno che tali informazioni non siano già incluse nei pertinenti contratti.

7.   CONFORMITÀ AI PRINCIPI IOSCO

a)

Se disponibile, la valutazione da parte di un revisore esterno indipendente della conformità ai principi per gli indici di riferimento finanziari concordati dall'Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari (IOSCO) il 17 luglio 2013 o ai principi per le agenzie di rilevazione dei prezzi petroliferi concordati dalla IOSCO il 5 ottobre 2012, a seconda dei casi.

b)

Se disponibile, nei casi in cui il richiedente è sottoposto a vigilanza, un certificato fornito dall'autorità competente del paese terzo in cui è ubicato il richiedente che ne attesti la conformità ai principi IOSCO di cui alla lettera a).

8.   ALTRE INFORMAZIONI

a)

Il richiedente può fornire tutte le informazioni supplementari pertinenti per la domanda che ritiene opportune.

b)

Il richiedente presenta le informazioni nella forma e secondo le modalità stabilite dall'autorità competente.

SEZIONE B — INFORMAZIONI SUGLI INDICI DI RIFERIMENTO

9.   DESCRIZIONE DEGLI INDICI DI RIFERIMENTO O DELLE FAMIGLIE DI INDICI DI RIFERIMENTO, REALI O POTENZIALI, CHE POSSONO ESSERE UTILIZZATI NELL'UNIONE

a)

L'elenco comprendente tutti gli indici di riferimento forniti dal richiedente che sono già utilizzati nell'Unione e, ove disponibili, i relativi codici internazionali di identificazione dei titoli (ISIN).

b)

La descrizione degli indici di riferimento o delle famiglie di indici di riferimento forniti e già utilizzati nell'Unione, compresa la descrizione del mercato o della realtà economica sottostante che gli indici di riferimento o le famiglie di indici di riferimento intendono misurare, unitamente all'indicazione delle fonti utilizzate per le descrizioni, nonché la descrizione dei contributori, se del caso, a tali indici di riferimento o famiglie di indici di riferimento.

c)

L'elenco comprensivo di tutti gli indici di riferimento che sono destinati a essere commercializzati per essere utilizzati nell'Unione e, se del caso, i loro codici ISIN.

d)

La descrizione degli indici di riferimento o delle famiglie di indici di riferimento destinati a essere commercializzati per essere utilizzati nell'Unione, compresa la descrizione del mercato o della realtà economica sottostante che gli indici di riferimento o le famiglie di indici di riferimento intendono misurare, con l'indicazione delle fonti utilizzate per le descrizioni, nonché la descrizione dei contributori, se del caso, a tali indici di riferimento o famiglie di indici di riferimento.

e)

Tutta la documentazione a dimostrazione che gli indici di riferimento o le famiglie di indici di riferimento di cui alle lettere b) e d) possono essere considerati indici di riferimento basati su dati regolamentati, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 24, del regolamento (UE) 2016/1011, e possono quindi beneficiare delle esenzioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, dello stesso regolamento.

f)

Tutta la documentazione a dimostrazione che gli indici di riferimento o le famiglie di indici di riferimento di cui alle lettere b) e d) possono essere considerati indici di riferimento per le merci, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 23, del regolamento (UE) 2016/1011, e che non si basano su dati trasmessi da contributori che sono per la maggior parte entità sottoposte a vigilanza, nonché elementi a dimostrazione dell'attuazione delle disposizioni del regime speciale di cui all'articolo 19 e all'allegato II dello stesso regolamento o dei corrispondenti principi IOSCO per le agenzie di rilevazione dei prezzi petroliferi.

g)

Tutta la documentazione a dimostrazione che gli indici di riferimento o le famiglie di indici di riferimento di cui alle lettere b) e d) possono essere considerati indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse, ai sensi della definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 22, del regolamento (UE) 2016/1011, nonché elementi a dimostrazione dell'attuazione delle disposizioni del regime speciale di cui all'articolo 18 e all'allegato I dello stesso regolamento.

h)

Tutta la documentazione a dimostrazione che gli indici di riferimento o le famiglie di indici di riferimento di cui alla lettera b) hanno un grado di utilizzo nel territorio dell'Unione che qualifica l'indice di riferimento o tutti gli indici di riferimento contenuti nella famiglia come indici di riferimento significativi, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 26, del regolamento (UE) 2016/1011, o come indici di riferimento non significativi, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 27, del regolamento (UE) 2016/1011. Le informazioni da fornire sono determinate, per quanto possibile, sulla base delle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2018/66 della Commissione (2) per la valutazione dell'importo nominale degli strumenti finanziari diversi dai derivati, dell'importo nozionale dei derivati e del valore patrimoniale netto dei fondi di investimento che fanno riferimento agli indici di riferimento di paesi terzi, all'interno dell'Unione, anche nel caso di riferimento indiretto a tale indice all'interno di una combinazione di indici di riferimento.

i)

Le ragioni alla base della decisione dell'amministratore di applicare in relazione all'indice di riferimento le esenzioni di cui all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1011 per gli indici di riferimento significativi e le esenzioni di cui all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1011, per gli indici di riferimento non significativi. Le informazioni sono presentate, per quanto possibile, sulla base del modello definito dalle norme tecniche di attuazione adottate ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 8, e dell'articolo 26, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1011 (3).

j)

Informazioni sulle misure per trattare le rettifiche della determinazione o della pubblicazione dell'indice di riferimento.

k)

Informazioni sulla procedura che il fornitore è tenuto a seguire in caso di variazioni o cessazione dell'indice di riferimento, in conformità all'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1011 o ai corrispondenti principi IOSCO per gli indici di riferimento finanziati o per le agenzie di rilevazione dei prezzi petroliferi, a seconda dei casi.

10.   DATI E METODOLOGIA

a)

Per ciascun indice di riferimento o famiglia di indici di riferimento, le politiche e le procedure in materia di dati, ivi comprese quelle riguardanti:

i)

il tipo di dati usati, la loro priorità di utilizzo e ogni esercizio della discrezionalità o della valutazione di esperti;

ii)

tutti i processi volti a garantire che i dati siano sufficienti, adeguati e verificabili;

iii)

i criteri per determinare chi può contribuire dati all'amministratore e il processo di selezione dei contributori;

iv)

la valutazione dei dati del contributore e il processo di convalida dei dati.

b)

Per ciascun indice di riferimento o famiglia di indici di riferimento, per quanto concerne la metodologia:

i)

la descrizione della metodologia che ne metta in evidenza gli elementi chiave conformemente all'articolo 13 del regolamento (UE) 2016/1011, come ulteriormente specificato nelle norme tecniche di regolamentazione adottate a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1011 (4);

ii)

le politiche e le procedure, ivi comprese quelle riguardanti:

le misure adottate per convalidare o riesaminare la metodologia, incluse eventuali prove o test a posteriori effettuati;

il processo di consultazione su eventuali proposte di modifica rilevanti della metodologia.


(1)  Regolamento delegato (UE) 2018/1637 della Commissione, del 13 luglio 2018, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le procedure e le caratteristiche della funzione di sorveglianza (cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale).

(2)  Regolamento delegato (UE) 2018/66 della Commissione, del 29 settembre 2017, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando le modalità con cui devono essere valutati l'importo nominale degli strumenti finanziari diversi dai derivati, l'importo nozionale dei derivati e il valore patrimoniale netto dei fondi di investimento (GU L 12 del 17.1.2018, pag. 11).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1106 della Commissione, dell'8 agosto 2018, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per le dichiarazioni di conformità che gli amministratori di indici di riferimento significativi e non significativi sono tenuti a pubblicare e a mantenere aggiornati a norma del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 202 del 9.8.2018, pag. 9).

(4)  Regolamento delegato (UE) 2018/1641 della Commissione, del 13 luglio 2018, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano ulteriormente le informazioni che gli amministratori di indici di riferimento critici o significativi sono tenuti a fornire in merito alla metodologia utilizzata per determinare gli indici di riferimento, il riesame interno e l'approvazione della metodologia e in merito alle procedure per introdurre modifiche rilevanti della metodologia (cfr. pagina 21 della presente Gazzetta ufficiale).


5.11.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 274/43


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/1646 DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 2018

che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le norme tecniche di regolamentazione relative alle informazioni da fornire nella domanda di autorizzazione e nella domanda di registrazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (1), in particolare l'articolo 34, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

(1)

Il presente regolamento stabilisce le informazioni che l'autorità competente dovrebbe ricevere insieme alla domanda di autorizzazione o alla domanda di registrazione di un amministratore di indici di riferimento, in funzione delle caratteristiche del richiedente o degli indici di riferimento forniti e destinati ad essere utilizzati nell'Unione. La precisazione delle informazioni da fornire nella domanda di autorizzazione e nella domanda di registrazione favorisce un processo comune e uniforme in tutta l'Unione.

(2)

È importante che l'autorità competente riceva le informazioni previste dal presente regolamento perché possa valutare se i regimi istituiti dal richiedente l'autorizzazione o la registrazione soddisfano i requisiti di cui al regolamento (UE) 2016/1011.

(3)

Per consentire all'autorità competente di valutare l'eventuale presenza di conflitti di interesse, tra l'attività di fornitura di indici di riferimento e gli interessi commerciali dei proprietari del richiedente, che potrebbero incidere sull'indipendenza del richiedente nel calcolo degli indici di riferimento e quindi pregiudicare l'accuratezza e l'integrità degli indici stessi, il richiedente dovrebbe presentare informazioni sulle attività dei proprietari e sulla proprietà delle imprese madri.

(4)

Il richiedente dovrebbe fornire informazioni sulla composizione, il funzionamento e l'indipendenza, nel calcolo dell'indice di riferimento, dei suoi organi direttivi, affinché l'autorità competente possa valutare se la struttura di governance garantisce l'indipendenza del richiedente nel calcolo dell'indice di riferimento e assicura la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse.

(5)

Il richiedente dovrebbe fornire informazioni sulle politiche e sulle procedure per l'individuazione, la gestione, l'attenuazione e la divulgazione dei conflitti di interesse in relazione all'attività di fornitura di indici di riferimento o di famiglie di indici di riferimento. Per gli indici di riferimento critici, considerata la loro maggiore importanza sistemica, il richiedente dovrebbe fornire all'autorità competente l'elenco aggiornato dei conflitti di interesse esistenti e spiegare in che modo sono gestiti.

(6)

Al fine di consentire all'autorità competente di valutare la pertinenza e la solidità della struttura di controllo interno, della supervisione e del quadro di responsabilità, il richiedente dovrebbe descrivere le politiche e le procedure di monitoraggio delle attività di fornitura dell'indice di riferimento o della famiglia di indici di riferimento. Si tratta di informazioni necessarie all'autorità competente per valutare la conformità di tali politiche e procedure alle prescrizioni del regolamento (UE) 2016/1011.

(7)

Nella domanda dovrebbero inoltre essere incluse informazioni che dimostrino all'autorità competente che i controlli sui dati utilizzati per determinare gli indici di riferimento forniti dal richiedente sono adatti a garantire la rappresentatività, l'accuratezza e l'integrità dei dati stessi e che la metodologia applicata per il calcolo degli indici di riferimento possiede tutte le caratteristiche previste dal regolamento (UE) 2016/1011.

(8)

Per permettere all'autorità competente di valutare se l'indice di riferimento è rappresentativo della realtà economica che intende misurare, il richiedente dovrebbe trasmettere all'autorità competente la descrizione dell'indice di riferimento o della famiglia di indici di riferimento forniti o che intende fornire e della tipologia di indici di riferimento a cui appartengono, conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/1011. La tipologia a cui l'indice di riferimento appartiene è valutata sulla base delle conoscenze in possesso del richiedente e dovrebbe essere indicata unitamente alle fonti di dati utilizzate, in modo da consentire all'autorità competente di giudicare l'affidabilità e l'esaustività delle informazioni sottostanti.

(9)

Nel caso in cui il richiedente sia una persona fisica, il contenuto della domanda di autorizzazione o della domanda di registrazione dovrebbe essere stabilito in modo specifico, in quanto la struttura organizzativa dell'amministratore sarà molto diversa rispetto a quella delle persone giuridiche.

(10)

Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione presentato alla Commissione dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA).

(11)

L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha condotto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di regolamentazione su cui è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(12)

Gli amministratori dovrebbero disporre di tempo sufficiente per preparare le domande e per assicurare la conformità alle disposizioni del presente regolamento e alle norme tecniche di regolamentazione di cui all'allegato. È pertanto opportuno che il presente regolamento entri in applicazione due mesi dopo la sua entrata in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Requisiti generali

1.   La domanda a norma dell'articolo 34 del regolamento (UE) 2016/1011 contiene, se pertinenti, le seguenti informazioni:

a)

le voci di cui all'allegato I, se il richiedente è una persona giuridica che presenta domanda di autorizzazione;

b)

le voci di cui all'allegato II, se il richiedente è una persona giuridica che presenta domanda di registrazione;

c)

le voci di cui all'allegato I, ad eccezione delle informazioni previste al punto 1, lettere c), f), h) e i), dell'allegato I, se il richiedente è una persona fisica che presenta domanda di autorizzazione;

d)

le voci di cui all'allegato II, ad eccezione delle informazioni previste al punto 1, lettere c), f), h) e i), dell'allegato II, se il richiedente è una persona fisica che presenta domanda di registrazione.

2.   La domanda può contenere informazioni a livello della famiglia di indici di riferimento solamente se nessuno degli indici di riferimento all'interno della famiglia compare nell'elenco degli indici di riferimento critici redatto in conformità dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1011.

3.   Nel caso in cui il richiedente abbia omesso di fornire le informazioni richieste, la domanda illustra i motivi dell'omissione.

4.   Il richiedente non è tenuto a fornire le informazioni di cui all'allegato I, punto 1, lettere da f) a j), o all'allegato II, punto 1, lettere da f) a j), a seconda dei casi, nella misura in cui sia già soggetto a vigilanza nello Stato membro da parte della stessa autorità competente per attività diverse dalla fornitura di indici di riferimento.

Articolo 2

Informazioni da fornire per le tipologie di indici di riferimento

1.   Per gli indici di riferimento non significativi che fornisce, il richiedente può presentare le informazioni di cui all'allegato I, punto 6, o, se del caso, all'allegato II, punto 6, in forma sintetica.

2.   Le entità non soggette a vigilanza che forniscono indici di riferimento critici e significativi presentano le informazioni di cui all'allegato I.

3.   Le entità soggette a vigilanza che forniscono unicamente indici di riferimento non critici presentano le informazioni di cui alla prima colonna dell'allegato II.

4.   I richiedenti che forniscono unicamente indici di riferimento non significativi presentano le informazioni di cui alla seconda colonna dell'allegato II.

5.   Fatti salvi i paragrafi da 1 a 4, i richiedenti che forniscono unicamente indici di riferimento basati su dati regolamentati non presentano le informazioni di cui al punto 5, lettera c), e punto 6, lettera a), punti iii) e iv), dell'allegato I, e al punto 5, lettera c), e punto 6, lettera a), punti iii) e iv), dell'allegato II.

6.   I richiedenti che forniscono unicamente indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse presentano le informazioni di cui agli allegati del presente regolamento e precisano in che modo sono applicati i requisiti specifici di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2016/1011, quando le disposizioni dell'allegato I del regolamento (UE) 2016/1011 si applicano in aggiunta ai requisiti di cui al titolo II del regolamento (UE) 2016/1011, o in sostituzione degli stessi, a norma dell'articolo 18 dello stesso regolamento.

7.   I richiedenti che forniscono unicamente indici di riferimento per le merci indicano le informazioni di cui all'allegato I del presente regolamento, se si tratta di entità non sottoposte a vigilanza o se forniscono indici di riferimento critici. Qualora si tratti di entità sottoposte a vigilanza o che non forniscano alcun indice di riferimento critico, essi presentano le informazioni di cui alla prima colonna dell'allegato II. I richiedenti precisano in che modo sono applicati i requisiti di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2016/1011 per tutti gli indici di riferimento per le merci soggetti ai requisiti di cui all'allegato II in sostituzione dei requisiti di cui al titolo II del regolamento (UE) 2016/1011, a norma dell'articolo 19 dello stesso regolamento.

Articolo 3

Informazioni specifiche relative alle politiche e alle procedure

1.   Le politiche e le procedure descritte nella domanda comprendono i seguenti elementi oppure ne sono corredate:

e)

l'indicazione dell'identità della o delle persone responsabili dell'approvazione e del mantenimento di dette politiche e procedure;

f)

la descrizione del modo in cui è monitorata la conformità alle politiche e alle procedure e l'identità delle persone responsabili del monitoraggio;

g)

la descrizione delle misure da adottare in caso di violazione delle politiche e delle procedure.

2.   I richiedenti facenti parte di un gruppo possono conformarsi al paragrafo 1 descrivendo le politiche e le procedure del gruppo quando si riferiscono alla fornitura di indici di riferimento.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 25 gennaio 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).


ALLEGATO I

Informazioni da fornire nella domanda di autorizzazione a norma dell'articolo 34 del regolamento (UE) 2016/1011

1.   INFORMAZIONI GENERALI

a)

Nome completo del richiedente e corrispondente identificativo della persona giuridica (LEI).

b)

Indirizzo dell'ufficio nell'Unione europea.

c)

Status giuridico.

d)

Sito web, ove esistente.

e)

I seguenti dati relativi al referente ai fini della domanda:

i)

nome e cognome;

ii)

qualifica;

iii)

indirizzo;

iv)

indirizzo di posta elettronica;

v)

numero di telefono.

f)

Nel caso in cui il richiedente sia un'entità sottoposta a vigilanza, informazioni circa il suo attuale status dell'autorizzazione, comprese le attività per le quali è autorizzato e l'autorità competente pertinente nello Stato membro di origine.

g)

La descrizione delle operazioni del richiedente nell'Unione europea pertinenti per l'attività di fornitura di indici di riferimento, siano esse soggette o no a regolamentazione finanziaria, nonché l'indicazione di dove tali operazioni sono effettuate.

h)

L'atto costitutivo, lo statuto o altri documenti costitutivi.

i)

Nel caso in cui il richiedente faccia parte di un gruppo, la struttura del gruppo insieme al prospetto della struttura societaria, che illustrino i collegamenti tra l'impresa madre e le filiazioni. Le imprese e le filiazioni indicate nel prospetto sono identificate con il nome completo, lo status giuridico e l'indirizzo della sede legale e dell'amministrazione centrale.

j)

Un'autocertificazione sul possesso dei requisiti di onorabilità, comprensiva di dettagli, se del caso, relativi a eventuali:

i)

procedimenti disciplinari nei suoi confronti (a meno che non siano stati respinti);

ii)

autorizzazioni o registrazioni rifiutate da un'autorità finanziaria;

iii)

autorizzazioni o registrazioni revocate da un'autorità finanziaria.

k)

Numero di indici di riferimento forniti.

2.   STRUTTURA ORGANIZZATIVA E GOVERNANCE

a)

Struttura organizzativa interna del consiglio di amministrazione, dei comitati dell'alta dirigenza, della funzione di sorveglianza e di qualsiasi altro organo interno che eserciti funzioni di gestione rilevanti coinvolte nella fornitura dell'indice di riferimento, compresi:

i)

il mandato o una sua sintesi; e

ii)

il rispetto di eventuali codici di governance o di disposizioni simili.

b)

Procedure atte a garantire che i dipendenti dell'amministratore e le altre persone fisiche i cui servizi sono messi a sua disposizione o sotto il suo controllo e che sono direttamente coinvolte nella fornitura dell'indice di riferimento abbiano le competenze, le conoscenze e l'esperienza necessarie per i compiti loro assegnati e operino nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2016/1011.

c)

Il numero di dipendenti (a tempo determinato e a tempo indeterminato) che partecipano alla fornitura dell'indice di riferimento.

3.   CONFLITTI DI INTERESSE

a)

Politiche e procedure che trattano:

i)

il modo in cui i conflitti di interesse attuali e potenziali sono o saranno individuati, registrati, gestiti, attenuati, prevenuti o risolti;

ii)

le circostanze particolari che si applicano al richiedente o a un particolare indice di riferimento fornito dal richiedente, in relazione a cui è più probabile che insorgano conflitti di interesse, anche nei casi in cui nel processo di determinazione dell'indice di riferimento sia esercitata la valutazione o la discrezionalità di un esperto, il richiedente appartenga allo stesso gruppo di un utente dell'indice di riferimento e il richiedente sia un partecipante del mercato o della realtà economica che l'indice di riferimento intende misurare.

b)

Per un indice di riferimento o una famiglia di indici di riferimento, l'elenco degli eventuali conflitti di interesse rilevanti individuati, unitamente alle relative misure di attenuazione. Per ciascun indice di riferimento critico, l'elenco aggiornato dei conflitti di interesse effettivi e potenziali, unitamente alle relative misure di attenuazione.

c)

La struttura della politica di remunerazione, che specifichi i criteri utilizzati per determinare la remunerazione delle persone partecipanti, direttamente o indirettamente, nell'attività di fornitura degli indici di riferimento.

4.   STRUTTURA DI CONTROLLO INTERNO, SORVEGLIANZA E QUADRO DI RESPONSABILITÀ

a)

Politiche e procedure per il monitoraggio delle attività di fornitura dell'indice di riferimento o della famiglia di indici di riferimento, comprese quelle riguardanti:

i)

i sistemi informatici;

ii)

la gestione dei rischi, unitamente alla mappatura dei rischi che possono insorgere e incidere sull'accuratezza, l'integrità e la rappresentatività dell'indice di riferimento fornito o sulla continuità dell'attività di fornitura, unitamente alle relative misure di attenuazione;

iii)

la costituzione, il ruolo e il funzionamento della funzione di sorveglianza di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1011, ulteriormente specificata nelle norme tecniche di regolamentazione adottate conformemente all'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1011 (1), comprese le procedure per la nomina, la sostituzione o la destituzione delle persone nell'ambito della funzione di sorveglianza;

iv)

l'istituzione, il ruolo e il funzionamento del sistema dei controlli di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/1011, comprese le procedure per la nomina, la sostituzione o la destituzione delle persone responsabili di tale sistema;

v)

il quadro di responsabilità di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) 2016/1011, comprese le procedure per la nomina, la sostituzione o la destituzione delle persone responsabili di tale quadro.

b)

Piani di emergenza per la determinazione e la pubblicazione dell'indice di riferimento su base temporanea, compresa la continuità operativa e i piani di ripristino in caso di eventi catastrofici.

c)

Procedure per la segnalazione interna delle violazioni del regolamento (UE) 2016/1011 da parte di dirigenti, dipendenti e le altre persone fisiche i cui servizi sono messi a disposizione del richiedente o sotto il suo controllo.

5.   DESCRIZIONE DEGLI INDICI DI RIFERIMENTO O DELLE FAMIGLIE DI INDICI DI RIFERIMENTO FORNITI

a)

La descrizione dell'indice di riferimento o della famiglia di indici di riferimento forniti o che il richiedente intende fornire e la tipologia a cui appartiene l'indice di riferimento, sulla base delle conoscenze in possesso del richiedente e tenendo conto delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/1011, unitamente all'indicazione delle fonti utilizzate per determinare la tipologia di indice di riferimento.

b)

La descrizione del mercato o della realtà economica sottostanti che l'indice di riferimento o la famiglia di indici di riferimento intende misurare, unitamente all'indicazione delle fonti utilizzate per fornire la descrizione.

c)

La descrizione dei contributori all'indice di riferimento o alla famiglia di indici di riferimento, unitamente al codice di condotta di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) 2016/1011 e, per gli indici di riferimento critici, il nome e l'indirizzo dei contributori.

d)

Informazioni sulle misure per trattare le rettifiche della determinazione o della pubblicazione dell'indice di riferimento o della famiglia di indici di riferimento.

e)

Informazioni sulla procedura che l'amministratore è tenuto a seguire in caso di variazioni o cessazione dell'indice di riferimento o della famiglia di indici di riferimento in conformità all'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1011.

6.   DATI E METODOLOGIA

a)

Per ciascun indice di riferimento o famiglia di indici di riferimento, le politiche e le procedure in materia di dati, ivi comprese quelle riguardanti:

i)

il tipo di dati usati, la loro priorità di utilizzo e ogni esercizio della discrezionalità o della valutazione di esperti;

ii)

tutti i processi volti a garantire che i dati siano sufficienti, adeguati e verificabili;

iii)

i criteri che determinano chi può fornire dati all'amministratore e il processo di selezione dei contributori;

iv)

la valutazione dei dati del contributore e il processo di convalida dei dati.

b)

Per ciascun indice di riferimento o famiglia di indici di riferimento, per quanto concerne la metodologia:

i)

la descrizione della metodologia che ne metta in evidenza gli elementi chiave conformemente all'articolo 13 del regolamento (UE) 2016/1011, come ulteriormente specificato nelle norme tecniche di regolamentazione adottate a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1011 (2);

ii)

le politiche e le procedure, ivi comprese quelle riguardanti:

1)

le misure adottate per convalidare o riesaminare la metodologia, incluse eventuali prove o test a posteriori effettuati;

2)

i processi di consultazione su eventuali proposte di modifica rilevanti della metodologia.

7.   ESTERNALIZZAZIONE

Se una o più attività facenti parte del processo di fornitura dell'indice di riferimento o della famiglia di indici di riferimento è esternalizzata:

a)

i pertinenti accordi di esternalizzazione, inclusi gli accordi sul livello dei servizi, che dimostrano la conformità all'articolo 10 del regolamento (UE) 2016/1011;

b)

i dettagli relativi alle funzioni esternalizzate, a meno che tali informazioni non siano già incluse nei pertinenti contratti;

c)

le politiche e le procedure in materia di sorveglianza delle attività esternalizzate.

8.   ALTRE INFORMAZIONI

a)

Il richiedente può fornire tutte le informazioni supplementari pertinenti per la domanda che ritiene opportune.

b)

Il richiedente presenta le informazioni richieste nella forma e secondo le modalità stabilite dall'autorità competente.


(1)  Regolamento delegato (UE) 2018/1637 della Commissione, del 13 luglio 2018, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alle procedure e alle caratteristiche della funzione di sorveglianza (cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale).

(2)  Regolamento delegato (UE) 2018/1641 della Commissione, del 13 luglio 2018, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le norme tecniche di regolamentazione relative alle informazioni da fornire nella domanda di autorizzazione e nella domanda di registrazione (cfr. pagina 21 della presente Gazzetta ufficiale).


ALLEGATO II

Informazioni da fornire nella domanda di registrazione a norma dell'articolo 34 del regolamento (UE) 2016/1011

 

«A» significa «applicabile»

 

«NA» significa «non applicabile»

Voce dell'allegato I

Entità sottoposte a vigilanza che forniscono unicamente indici di riferimento non critici

Entità che forniscono unicamente indici di riferimento non significativi

1)   Informazioni generali

1(a)

Nome completo

A

A

1(b)

Indirizzo

A

A

1(c)

Status giuridico

A

A

1(d)

Sito web

A

A

1(e)

Referente

A

A

1(f)

Attuale status dell'autorizzazione

A (1)

A (1) alle entità sottoposte a vigilanza

NA alle entità non sottoposte a vigilanza

1(g)

Operazioni svolte

A (1)

A (1)

1(h)

Documenti costitutivi

A (1)

A (1)

1(i)

Struttura del gruppo

A (1)

A (1)

1(j)

Autocertificazione sul possesso dei requisiti di onorabilità

A (1)

A (1)

1(k)

Numero di indici di riferimento

A

A

2)   Struttura organizzativa e governance

2(a)

Struttura organizzativa interna

A

A

2(b)

Dipendenti

A

A

2(c)

Risorse umane

A

NA

3)   Conflitti di interesse

3(a)

Politiche e procedure

A (2)

A (2) in forma sintetica

3(b)

Conflitti di interesse significativi

A

NA

3(c)

Struttura della remunerazione

A

A

4)   Struttura di controllo interno, sorveglianza e quadro di responsabilità

4(a)

Politiche e procedure per monitorare le attività di fornitura dell'indice di riferimento

A

A (3) in forma sintetica

4(b)

Disposizioni interne per determinare e pubblicare l'indice di riferimento

A

A in forma sintetica

4(c)

Segnalazione interna delle violazioni

A

A in forma sintetica

5)   Descrizione degli indici di riferimento forniti

5(a)

Descrizione

A (4)

A in forma sintetica

5(b)

Mercato sottostante

A (4)

A in forma sintetica

5(c)

Contributori

A (4)

A in forma sintetica

5(d)

Rettifiche

A (4)

A in forma sintetica

5(e)

Variazioni e cessazione

A (4)

A in forma sintetica

6)   Dati e metodologia

6(a)(i)

Descrizione dei dati utilizzati

A (4)

A in forma sintetica

6(a)(ii)

Dati sufficienti, adeguati e verificabili

A (4)

A (5) in forma sintetica

6(a)(iii)

Contributori

A (4)

A in forma sintetica

6(a)(iv)

Valutazione dei dati del contributore e convalida dei dati

A (6)

NA

6(b)(i)

Descrizione della metodologia

A (4)

A in forma sintetica

6(b)(ii)(1)

Convalida/Riesame

A (4)

A in forma sintetica

6(b)(ii)(2)

Modifiche rilevanti

A (6)

NA

7)   Esternalizzazione

7(a)

Contratti

A (6)

NA

7(b)

Funzioni esternalizzate

A (6)

A in forma sintetica

7(c)

Controllo

A (6)

A in forma sintetica

8)   Altro

8(a)

Altre informazioni

A

A

8(b)

Forma

A

A


(1)  A meno che non siano già sottoposte a vigilanza da parte della stessa autorità competente per attività diverse dalla fornitura di indici di riferimento

(2)  Il richiedente può scegliere di non fornire informazioni riguardanti il punto 3, lettera a), punto iii), dell'allegato I per l'indice di riferimento significativo o non significativo che fornisce.

(3)  Il richiedente può omettere di fornire le informazioni relative al punto 4, lettera a), punto iii), dell'allegato I, ad eccezione delle informazioni riguardanti la creazione e il mantenimento della funzione di sorveglianza permanente, e relative al punto 4, lettera a), punti iv) e v), dell'allegato I, per alcune delle informazioni da fornire sul sistema dei controlli e sul quadro di responsabilità, per l'indice di riferimento non significativo che fornisce.

(4)  Le entità sottoposte a vigilanza che forniscono sia indici di riferimento significativi che indici di riferimento non significativi possono fornire tali informazioni in forma sintetica per gli indici di riferimento non significativi.

(5)  Il richiedente può scegliere di non fornire informazioni per i dati verificabili relativi agli indici di riferimento non significativi che fornisce.

(6)  Le entità sottoposte a vigilanza che forniscono sia indici di riferimento significativi che indici di riferimento non significativi possono fornire tali informazioni solo per gli indici di riferimento significativi.


5.11.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 274/51


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1647 DELLA COMMISSIONE

del 31 ottobre 2018

che autorizza l'immissione sul mercato dell'idrolizzato di membrane d'uovo quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (1), in particolare l'articolo 12,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2015/2283 dispone che solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell'elenco dell'Unione possono essere immessi sul mercato dell'Unione.

(2)

A norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283 è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (2), che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati.

(3)

A norma dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2015/2283 la Commissione decide in merito all'autorizzazione e all'immissione sul mercato dell'Unione di un nuovo alimento e all'aggiornamento dell'elenco dell'Unione.

(4)

Il 5 agosto 2016 la società Biova, LLC («il richiedente») ha presentato all'autorità competente della Danimarca una domanda di immissione sul mercato dell'Unione dell'idrolizzato di membrane d'uovo quale nuovo ingrediente alimentare ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). La domanda riguarda l'uso dell'idrolizzato di membrane d'uovo in integratori alimentari per la popolazione adulta in generale.

(5)

Conformemente all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283 qualsiasi domanda di immissione sul mercato dell'Unione di un nuovo alimento presentata a uno Stato membro a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 258/97 e per la quale non viene presa alcuna decisione definitiva entro il 1o gennaio 2018 è considerata una domanda a norma del regolamento (UE) 2015/2283.

(6)

La domanda di immissione sul mercato dell'Unione dell'idrolizzato di membrane d'uovo quale nuovo alimento è stata presentata a uno Stato membro in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 258/97, ma soddisfa anche i requisiti stabiliti nel regolamento (UE) 2015/2283.

(7)

Il 7 giugno 2017 l'autorità competente della Danimarca ha presentato una relazione di valutazione iniziale, in cui è giunta alla conclusione che l'idrolizzato di membrane d'uovo soddisfa i criteri per i nuovi ingredienti alimentari definiti all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97.

(8)

Il 12 giugno 2017 la Commissione ha trasmesso la relazione di valutazione iniziale agli altri Stati membri. Entro il termine di 60 giorni fissato all'articolo 6, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 258/97, altri Stati membri hanno presentato obiezioni motivate riguardo al processo di fabbricazione, alla composizione, ai dati tossicologici e alla potenziale interazione farmacologica tra il nuovo prodotto alimentare e i medicinali assunti da persone con dolori articolari.

(9)

In una successiva domanda inoltrata il 5 gennaio 2018 il richiedente ha presentato alla Commissione una richiesta di tutela dei dati di proprietà industriale per una serie di studi forniti a sostegno della domanda, in particolare per una descrizione dettagliata del processo di fabbricazione, la relazione del gruppo di esperti sullo status generalmente riconosciuto come sicuro (GRAS - Generally Recognized as Safe) di BiovaFlex La relazione del gruppo di esperti (4), un'analisi delle membrane di gusci d'uovo solubilizzate con utilizzo del test d'inibizione di radioallergoassorbimento (5), i risultati di un test quantitativo degli allergeni dell'uovo (6), un saggio del micronucleo in cellule di mammiferi in vitro nelle cellule TK6 (7), uno studio sulla tossicità orale acuta (8), un saggio di retromutazione su batteri (8), uno studio pilota per valutare la sicurezza e l'efficacia clinica sull'uomo (9), uno studio sulla sensibilizzazione dei porcellini d'India (Buehler) (10) e una relazione sullo studio di dati ematologi e biochimici del sangue (11).

(10)

Il 20 aprile 2018 la Commissione ha consultato l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità»), chiedendole di effettuare un'ulteriore valutazione dell'idrolizzato di membrane d'uovo quale nuovo alimento in conformità al regolamento (UE) 2015/2283.

(11)

Il 27 giugno 2018 l'Autorità ha adottato un parere scientifico sulla sicurezza dell'idrolizzato di membrane d'uovo come nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 (12). Tale parere è in linea con i requisiti stabiliti all'articolo 11 del regolamento (UE) 2015/2283.

(12)

Il parere offre motivi sufficienti per stabilire che l'idrolizzato di membrane d'uovo, negli usi e ai livelli d'uso proposti quando è utilizzato come ingrediente in integratori alimentari, è conforme all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283.

(13)

Nel parere sull'idrolizzato di membrane d'uovo come nuovo alimento, l'Autorità ha osservato che i dati sul processo di fabbricazione sono serviti da base per valutare la sicurezza dell'idrolizzato di membrane d'uovo. L'Autorità ritiene pertanto che le conclusioni sulla sicurezza dell'idrolizzato di membrane d'uovo non avrebbero potuto essere raggiunte senza i dati della relazione non pubblicata su questo processo.

(14)

Dopo aver sentito il parere dell'Autorità, la Commissione ha chiesto al richiedente di chiarire ulteriormente la giustificazione fornita riguardo alla sua rivendicazione di un diritto di proprietà industriale sugli studi e di un diritto esclusivo di fare riferimento a tali studi, come previsto all'articolo 26, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2015/2283.

(15)

Il richiedente ha inoltre dichiarato che al momento della presentazione della domanda deteneva diritti di proprietà industriale ed esclusivi sugli studi in base alla legislazione nazionale e che quindi l'accesso a tali studi e il loro utilizzo da parte di terzi non erano legalmente consentiti. La Commissione ha valutato tutte le informazioni fornite dal richiedente e ha ritenuto che quest'ultimo abbia dimostrato in modo sufficiente la conformità ai requisiti stabiliti all'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283.

(16)

Pertanto, come previsto all'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283, la descrizione dettagliata del processo di fabbricazione contenuta nel fascicolo del richiedente, senza la quale il nuovo alimento non avrebbe potuto essere valutato dall'Autorità, non dovrebbe essere utilizzata da quest'ultima a vantaggio di un richiedente successivo per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Di conseguenza è opportuno limitare al richiedente, per un periodo di cinque anni, l'immissione sul mercato dell'Unione del nuovo alimento autorizzato dal presente regolamento.

(17)

Il fatto che l'autorizzazione di detto nuovo alimento e del riferimento alla descrizione dettagliata del processo di fabbricazione, contenuta nel fascicolo del richiedente, sia limitata all'uso esclusivo di quest'ultimo non impedisce tuttavia ad altri richiedenti di presentare una domanda di autorizzazione all'immissione sul mercato dello stesso nuovo alimento, purché la loro domanda sia basata su informazioni ottenute legalmente a sostegno dell'autorizzazione concessa a norma del presente regolamento.

(18)

Dato che la fonte del nuovo alimento è costituita da uova, che figurano nell'elenco dell'allegato II del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (13) come sostanze o prodotti che causano allergie o intolleranze, gli integratori alimentari contenenti idrolizzato di membrane d'uovo dovrebbero essere etichettati in modo appropriato a norma dell'articolo 21 di tale regolamento.

(19)

La direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (14) stabilisce i requisiti relativi agli integratori alimentari. L'uso dell'idrolizzato di membrane d'uovo dovrebbe essere autorizzato fatte salve le disposizioni di tale direttiva.

(20)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   L'idrolizzato di membrane d'uovo, quale specificato nell'allegato del presente regolamento, è inserito nell'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.

2.   Per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, solo il richiedente iniziale,

 

società: Biova, LLC,

 

indirizzo: 5800 Merle Hay Rd, Suite 14 PO Box 394 Johnston 50131, Iowa USA,

è autorizzato a immettere sul mercato dell'Unione il nuovo alimento di cui al paragrafo 1, salvo nel caso in cui un richiedente successivo ottenga l'autorizzazione per il nuovo alimento senza riferimento ai dati protetti conformemente all'articolo 2 del presente regolamento o con il consenso di Biova LLC.

3.   La voce figurante nell'elenco dell'Unione di cui al paragrafo 1 comprende le condizioni d'uso e i requisiti in materia di etichettatura indicati nell'allegato del presente regolamento.

4.   L'autorizzazione di cui al presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni della direttiva 2002/46/CE.

Articolo 2

Lo studio contenuto nel fascicolo di domanda, in base al quale l'Autorità ha valutato il nuovo alimento di cui all'articolo 1, che secondo il richiedente rispetta i requisiti stabiliti all'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283, non può essere utilizzato senza il consenso di Biova, LLC. a vantaggio di un richiedente successivo per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 3

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 327 dell'11.12.2015, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti (GU L 351 del 30.12.2017, pag. 72).

(3)  Regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1).

(4)  Biova, LLC; febbraio 2015 (non pubblicato).

(5)  Food Allergy Research and Resource Program, University of Nebraska, Lincoln; aprile 2014 (non pubblicato).

(6)  Food Allergy Research and Resource Program, University of Nebraska, Lincoln; febbraio 2008b (non pubblicato).

(7)  BioReliance Corporation, Rockville (MD) for NIS Labs, Klamath Falls (OR); gennaio 2016 (non pubblicato).

(8)  ST&T Consultants, San Francisco (CA) for Biova LLC, Johnston (IA); gennaio 2009a (non pubblicato).

(9)  ST&T Consultants, San Francisco (CA) for Biova LLC; luglio 2009c (non pubblicato).

(10)  ST&T Consultants, San Francisco (CA) for Biova LLC, Johnston (IA); febbraio 2009a (non pubblicato).

(11)  ST&T Consultants, San Francisco (CA); luglio 2009c (non pubblicato).

(12)  EFSA Journal 2018; 16 (7): 5363.

(13)  Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18).

(14)  Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51).


ALLEGATO

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è così modificato:

1)

nella tabella 1 (Nuovi alimenti autorizzati) è aggiunta la seguente ultima colonna:

«Tutela dei dati»

2)

nella tabella 1 (Nuovo alimento autorizzato) è inserita, in ordine alfabetico, la seguente voce:

Nuovo alimento autorizzato

Condizioni alle quali il nuovo alimento può essere utilizzato

Requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura

Altri requisiti

Tutela dei dati

«Idrolizzato di membrane d'uovo

Categoria dell'alimento specificato

Livelli massimi

La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «idrolizzato di membrane d'uovo».

 

Autorizzato il 25 novembre 2018. Questa iscrizione si basa su prove e dati scientifici protetti da proprietà industriale in conformità all'articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283.

Richiedente: Biova, LLC, 5800 Merle Hay Rd, Suite 14 PO Box 394 Johnston 50131, Iowa USA. Durante il periodo di tutela dei dati solo la società Biova, LLC è autorizzata a immettere sul mercato dell'Unione il nuovo alimento «idrolizzato di membrane d'uovo», salvo nel caso in cui un richiedente successivo ottenga l'autorizzazione per il nuovo alimento senza fare riferimento alle prove o ai dati scientifici protetti da proprietà industriale in conformità all'articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283 o con il consenso di Biova, LLC.

Data finale della protezione dei dati: 25 novembre 2023»

Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, destinati alla popolazione adulta in generale

450 mg/giorno

3)

nella tabella 2 (Specifiche) è inserita, in ordine alfabetico, la seguente voce:

Nuovi alimenti autorizzati

Specifiche

«Idrolizzato di membrane d'uovo

Descrizione

L'idrolizzato di membrane d'uovo è ottenuto da membrane del guscio di uova di gallina. Il guscio d'uovo è sottoposto a una separazione idromeccanica al fine di ottenere le membrane delle uova, che vengono poi ulteriormente trasformate utilizzando un metodo brevettato di solubilizzazione. In seguito al processo di solubilizzazione, la soluzione viene filtrata, concentrata, essiccata mediante nebulizzazione e confezionata.

Caratteristiche/composizione

Metodi chimici

Metodi

Totale composti contenenti azoto (% p/p): ≥ 88

Combustione secondo AOAC 990.03 e AOAC 992.15

Collagene (% p/p): ≥ 15

Saggio con collagene solubile SircolTM

Elastina (% p/p): ≥ 20

Saggio con elastina FastinTM

Totale glicosamminoglicani (% p/p): ≥ 5

USP26 (metodo K0032 con solfato di condroitina)

Calcio: ≤ 1 %

 

Parametri fisici

pH: 6,5 – 7,6

Ceneri (% p/p): ≤ 8

Umidità (% p/p): ≤ 9

Attività dell'acqua: ≤ 0,3

Solubilità (in acqua): solubile

Densità apparente: ≥ 0,6 g/cc

Metalli pesanti

Arsenico: ≤ 0,5 mg/kg

Criteri microbiologici

Conteggio aerobico in piastra: ≤ 2 500 CFU/g

Escherichia coli: ≤ 5 MPN/g

Salmonella: negativo (in 25 g)

Coliformi: ≤ 10 MPN/g

Staphylococcus aureus: ≤ 10 CFU/g

Conteggio delle spore mesofile: ≤ 25 CFU/g

Conteggio delle spore termofile: ≤ 10 CFU/10 g

Lieviti: ≤ 10 CFU/g

Muffe: ≤ 200 CFU/g

CFU: unità formanti colonie; MPN: numero più probabile; USP: Farmacopea degli Stati Uniti d'America.»