ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 271

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

61° anno
30 ottobre 2018


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) 2018/1618 della Commissione, del 12 luglio 2018, recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 231/2013 per quanto riguarda i doveri di custodia dei depositari ( 1 )

1

 

*

Regolamento delegato (UE) 2018/1619 della Commissione, del 12 luglio 2018, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/438 per quanto riguarda i doveri di custodia dei depositari ( 1 )

6

 

*

Regolamento delegato (UE) 2018/1620 della Commissione, del 13 luglio 2018, che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi ( 1 )

10

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1621 della Commissione, del 26 ottobre 2018, che modifica il regolamento (UE) 2016/2080 per quanto riguarda la data di entrata all'ammasso del latte scremato in polvere venduto mediante procedura di gara

25

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1622 della Commissione, del 29 ottobre 2018, concernente la non approvazione di alcuni principi attivi nei biocidi a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

26

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1623 della Commissione, del 29 ottobre 2018, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle zanzare artificialmente infettate da Wolbachia utilizzate a fini di controllo dei vettori ( 1 )

30

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

30.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 271/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/1618 DELLA COMMISSIONE

del 12 luglio 2018

recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 231/2013 per quanto riguarda i doveri di custodia dei depositari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi (1), in particolare l'articolo 21, paragrafo 17,

considerando quanto segue:

(1)

Poiché le legislazioni nazionali in materia di titoli e di insolvenza, che non sono armonizzate a livello di Unione, presentano divergenze, il livello di protezione dai rischi di insolvenza di cui beneficiano gli strumenti finanziari tenuti in custodia da terzi per conto di fondi di investimento alternativi (FIA) clienti è variabile. Per garantire una solida protezione delle attività dei clienti ai sensi della direttiva 2011/61/UE, consentendo obblighi di legge nazionali più robusti per questi settori non armonizzati, è necessario chiarire gli obblighi relativi alla custodia delle attività di cui alla predetta direttiva.

(2)

Attualmente le autorità competenti e gli operatori del settore applicano in modo diverso gli obblighi di separazione delle attività stabiliti nel regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione (2). Mentre i depositari, che costituiscono il primo livello della catena di custodia, sono tenuti a mettere a disposizione un conto individuale per tenere gli strumenti finanziari di ciascun FIA loro cliente, è necessario chiarire che quando il depositario delega la funzione di custodia a terzi, questi ultimi dovrebbero poter tenere in un conto omnibus le attività di tutti i clienti del singolo depositario, comprese quelle dei FIA e degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM). Da tale conto omnibus dovrebbero però essere sempre escluse le attività di proprietà del depositario e le attività di proprietà del terzo nonché le attività appartenenti ad altri clienti del terzo. Analogamente, nei casi in cui la funzione di custodia viene ulteriormente delegata, il sub-subdepositario dovrebbe poter tenere in un conto omnibus le attività di tutti i clienti del subdepositario. Da tale conto omnibus dovrebbero però essere sempre escluse le attività di proprietà del sub-subdepositario e le attività di proprietà del subdepositario nonché le attività appartenenti agli altri clienti del sub-subdepositario. Ciò è necessario al fine di conseguire un sano equilibrio tra l'efficienza del mercato e la tutela degli investitori.

(3)

Al fine di ridurre al minimo il rischio di perdita di attività tenute in conti di strumenti finanziari omnibus forniti da terzi a cui è stata delegata la funzione di custodia, la frequenza delle riconciliazioni tra i conti di strumenti finanziari e i registri del depositario del FIA cliente e quelli del terzo o fra quelli dei terzi, in caso di ulteriore delega della funzione di custodia lungo la catena di custodia, dovrebbe garantire la trasmissione tempestiva delle informazioni pertinenti al depositario. Inoltre, la frequenza di tali riconciliazioni dovrebbe dipendere dai movimenti compiuti su tale conto omnibus, comprese le operazioni relative alle attività di altri clienti del depositario che sono tenute nello stesso conto omnibus delle attività del FIA.

(4)

Il depositario dovrebbe poter continuare a svolgere i suoi compiti in modo efficace nei casi in cui la custodia delle attività appartenenti ai FIA suoi clienti sia delegata a un terzo. È pertanto necessario prescrivere che, nel conto di strumenti finanziari aperto a nome del FIA cliente, o a nome del GEFIA che opera per conto del FIA, il depositario conservi traccia da cui risulta che le attività tenute in custodia dal terzo appartengono ad un determinato FIA suo cliente.

(5)

Al fine di rafforzare la posizione dei depositari in relazione ai terzi ai quali viene delegata la custodia delle attività, la relazione tra di essi dovrebbe essere documentata da un contratto di delega scritto. Tale contratto dovrebbe consentire al depositario di adottare tutte le misure necessarie per garantire che le attività tenute in custodia siano adeguatamente salvaguardate e che il terzo rispetti in ogni momento il contratto di delega e i requisiti della direttiva 2011/61/UE e del regolamento delegato (UE) n. 231/2013. Inoltre, il depositario e il terzo dovrebbero concordare formalmente se il terzo sia autorizzato a delegare a sua volta le funzioni di custodia. In caso ciò sia consentito, l'accordo o il contratto tra il subdepositario e il terzo cui sono ulteriormente delegate le funzioni di custodia dovrebbe prevedere diritti e obblighi equivalenti a quelli stabiliti tra il depositario e il subdepositario.

(6)

Per permettere al depositario di svolgere le sue funzioni è necessario rafforzare la sua sorveglianza sui terzi, indipendentemente dal fatto che siano situati all'interno o all'esterno dell'Unione. Si dovrebbe prevedere che i depositari verifichino che gli strumenti finanziari dei FIA siano correttamente registrati nei libri contabili dei terzi e che i registri siano sufficientemente precisi per poter identificare la natura, l'ubicazione e la proprietà delle attività custodite. Per rendere più agevole l'adempimento dei doveri dei depositari, i terzi dovrebbero fornire loro una dichiarazione in merito a qualsiasi modifica che incida sulle attività custodite per i FIA clienti dei depositari.

(7)

Nell'ambito degli obblighi dei depositari di esercitare prudenza e diligenza in caso di delega delle funzioni di custodia, è opportuno che, prima di delegare la funzione di custodia ad un terzo situato al di fuori dell'Unione, il depositario si procuri un parere legale indipendente sul diritto fallimentare del paese terzo in cui il subdepositario è ubicato, che comprenda una valutazione del livello di protezione offerto dai conti di strumenti finanziari separati in tale giurisdizione. A tal fine dovrebbe essere accettabile il parere fornito dalle pertinenti associazioni di categoria o da studi legali per ogni singola giurisdizione a beneficio di diversi depositari. Inoltre, il depositario dovrebbe accertarsi che il terzo situato al di fuori dell'Unione lo informi di qualsiasi modifica delle circostanze o del diritto fallimentare del paese terzo in questione che possano incidere sullo stato delle attività dei FIA clienti del depositario.

(8)

Al fine di dare ai depositari il tempo per adattarsi ai nuovi obblighi introdotti dal presente regolamento, la sua data di applicazione dovrebbe essere rinviata a 18 mesi dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(9)

Le misure introdotte dal presente regolamento sono conformi al parere dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (3).

(10)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del gruppo di esperti del comitato europeo dei valori mobiliari.

(11)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) n. 231/2013,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) n. 231/2013 è così modificato:

1)

l'articolo 89 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è così modificato:

i)

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

riconciliazioni operate con la necessaria frequenza tra i conti e registri interni del depositario e quelli del terzo cui sono delegate funzioni di custodia a norma dell'articolo 21, paragrafo 11, della direttiva 2011/61/UE;»

ii)

è aggiunto il secondo comma seguente:

«In relazione al primo comma, lettera c), la frequenza delle riconciliazioni è determinata sulla base dei seguenti elementi:

a)

la normale attività di negoziazione del FIA;

b)

le operazioni che avvengono al di fuori della normale attività di negoziazione;

c)

le operazioni che avvengono per conto degli altri clienti le cui attività sono tenute dal terzo nello stesso conto di strumenti finanziari delle attività del FIA.»;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Il depositario che ha delegato le funzioni di custodia ad un terzo a norma dell'articolo 21, paragrafo 11, della direttiva 2011/61/UE resta vincolato agli obblighi di cui al paragrafo 1, lettere da a) a e). Il depositario assicura altresì che il terzo assolva gli obblighi di cui al paragrafo 1, lettere da b) a g), e l'obbligo di separazione previsto all'articolo 99.»;

2)

all'articolo 98 è inserito il seguente paragrafo 2 bis:

«2 bis.   Il contratto con il quale il depositario incarica un terzo di tenere in custodia attività di FIA clienti del depositario contiene almeno quanto segue:

a)

la garanzia del diritto di informazione, ispezione e accesso, da parte del depositario, ai registri e conti rilevanti del terzo che tiene in custodia le attività in modo che il depositario possa adempiere i suoi obblighi di sorveglianza e diligenza dovuta e in particolare:

i)

possa identificare tutti i soggetti della catena di custodia;

ii)

possa verificare che il quantitativo degli strumenti finanziari identificati registrati nei conti di strumenti finanziari aperti nei libri contabili del depositario a nome del FIA, o a nome del GEFIA che opera per conto del FIA, corrisponda al quantitativo degli strumenti finanziari identificati tenuti in custodia dal terzo per tale FIA registrati nel conto di strumenti finanziari aperto nei libri contabili del terzo;

iii)

possa verificare che il quantitativo degli strumenti finanziari identificati che sono registrati e tenuti in un conto di strumenti finanziari aperto presso il depositario centrale di titoli (CSD) dell'emittente, o il suo agente, a nome del terzo per conto dei suoi clienti corrisponda al quantitativo degli strumenti finanziari identificati registrati nei conti di strumenti finanziari aperti nei libri contabili del depositario a nome di ciascun FIA suo cliente, o a nome del GEFIA che opera per conto del FIA;

b)

l'esposizione dettagliata dei diritti e degli obblighi equivalenti concordati tra il terzo e un altro soggetto terzo, in caso di ulteriore delega delle funzioni di custodia.»;

3)

l'articolo 99 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Laddove le funzioni di custodia siano state delegate totalmente o in parte ad un terzo, il depositario assicura che il terzo cui esse sono delegate a norma dell'articolo 21, paragrafo 11, della direttiva 2011/61/UE operi nel rispetto dell'obbligo di separazione previsto dall'articolo 21, paragrafo 11, lettera d), punto iii), della predetta direttiva, assicurando e verificando che il terzo:

a)

registri correttamente tutti gli strumenti finanziari identificati nel conto di strumenti finanziari che è aperto nei libri contabili del terzo al fine di tenere in custodia gli strumenti finanziari dei clienti del depositario e dal quale sono esclusi gli strumenti finanziari di proprietà del depositario e del terzo e degli altri clienti del terzo, in modo che il depositario possa raffrontare il quantitativo degli strumenti finanziari identificati registrati nei conti aperti nei suoi libri contabili a nome di ciascuno dei FIA suoi clienti o a nome del GEFIA che agisce per conto del FIA;

b)

tenga i registri e i conti di strumenti finanziari necessari per permettere al depositario di distinguere, immediatamente e in qualsiasi momento, le attività dei clienti del depositario dalle attività di proprietà del terzo, dalle attività degli altri clienti del terzo e dalle attività detenute per il depositario che agisce per conto proprio;

c)

tenga i registri e i conti di strumenti finanziari secondo modalità che ne garantiscono l'esattezza, in particolare la corrispondenza con le attività tenute in custodia per i FIA clienti del depositario, e sulla base dei quali il depositario possa stabilire in qualsiasi momento l'esatta natura, ubicazione e proprietà di tali attività;

d)

fornisca al depositario, a cadenza periodica e comunque ogniqualvolta si verifichi un cambiamento delle circostanze, una dichiarazione che indica nei particolari le attività dei FIA clienti del depositario;

e)

riconcili con la necessaria frequenza i suoi conti di strumenti finanziari e registri interni e quelli del terzo cui ha delegato le funzioni di custodia a norma dell'articolo 21, paragrafo 11, della direttiva 2011/61/UE.

La frequenza della riconciliazione è determinata conformemente all'articolo 89, paragrafo 1;

f)

introduca idonee modalità organizzative volte a ridurre al minimo il rischio di perdita totale o parziale degli strumenti finanziari, o dei diritti a essi legati, in seguito ad abuso degli strumenti finanziari, frode, cattiva gestione, errori di registrazione o negligenza;

g)

laddove il terzo sia uno dei soggetti di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettere a), b) e c), della direttiva 2006/73/CE, sottoposto ad una regolamentazione ed una vigilanza prudenziali efficaci che hanno lo stesso effetto del diritto dell'Unione e che sono effettivamente applicate, tenga il contante del FIA su uno o più conti in conformità dell'articolo 21, paragrafo 7, della direttiva 2011/61/UE.»;

b)

è inserito il seguente paragrafo 2 bis:

«2 bis.   Nei casi in cui il depositario delega le funzioni di custodia ad un terzo ubicato in un paese terzo in conformità all'articolo 21, paragrafo 11, della direttiva 2011/61/UE, oltre a rispettare gli obblighi di cui al paragrafo 1 del presente articolo il depositario adempie a quanto segue:

a)

riceve la consulenza legale di una persona fisica o giuridica indipendente che conferma che il diritto fallimentare applicabile riconosce quanto segue:

i)

la separazione delle attività dei clienti del depositario dalle attività proprie del terzo, da quelle degli altri clienti del terzo e dalle attività detenute dal terzo per il depositario che agisce per conto proprio;

ii)

le attività dei FIA clienti del depositario non fanno parte del patrimonio del terzo in caso di insolvenza;

iii)

le attività dei FIA clienti del depositario sono indisponibili alla distribuzione, o alla vendita per la ripartizione dei proventi, a beneficio dei creditori del terzo cui sono state delegate le funzioni di custodia a norma dell'articolo 21, paragrafo 11, della direttiva 2011/61/UE;

b)

garantisce che il terzo

i)

assicuri che le condizioni di cui alla lettera a) siano soddisfatte al momento di concludere l'accordo di delega con il depositario e su base continuativa per tutta la durata della delega;

ii)

informi immediatamente il depositario qualora non sia più soddisfatta una delle condizioni di cui al punto i);

iii)

informi il depositario circa le modifiche del diritto fallimentare applicabile e della relativa applicazione concreta.»;

c)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«I paragrafi 1, 2 e 2 bis si applicano mutatis mutandis qualora il terzo cui sono delegate funzioni di custodia a norma dell'articolo 21, paragrafo 11, della direttiva 2011/61/UE decida di delegare a sua volta le funzioni di custodia, totalmente o in parte, ad un altro terzo a norma dell'articolo 21, paragrafo 11, terzo comma, della direttiva 2011/61/UE.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o aprile 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda deroghe, condizioni generali di esercizio, depositari, leva finanziaria, trasparenza e sorveglianza (GU L 83 del 22.3.2013, pag. 1).

(3)  Parere dell'ESMA, 20.7.2017, 34 45 277.


30.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 271/6


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/1619 DELLA COMMISSIONE

del 12 luglio 2018

recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/438 per quanto riguarda i doveri di custodia dei depositari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (1), in particolare l'articolo 26 ter,

considerando quanto segue:

(1)

Poiché le legislazioni nazionali in materia di titoli e di insolvenza, che non sono armonizzate a livello di Unione, presentano divergenze, il livello di protezione dai rischi di insolvenza di cui beneficiano gli strumenti finanziari tenuti in custodia da terzi per conto di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) clienti è variabile. Per garantire una solida protezione delle attività dei clienti ai sensi della direttiva 2009/65/CE, consentendo obblighi di legge nazionali più robusti per questi settori non armonizzati, è necessario chiarire gli obblighi relativi alla custodia delle attività di cui alla predetta direttiva.

(2)

Attualmente le autorità competenti e gli operatori del settore applicano in modo diverso gli obblighi di separazione delle attività stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2016/438 della Commissione (2). Mentre i depositari, che costituiscono il primo livello della catena di custodia, hanno l'obbligo di mettere a disposizione un conto individuale per tenere gli strumenti finanziari di ciascun OICVM loro cliente, è necessario chiarire che quando il depositario delega la funzione di custodia a terzi, questi ultimi dovrebbero poter tenere in un conto omnibus le attività di tutti i clienti del depositario, comprese quelle degli OICVM e dei fondi di investimento alternativi (FIA). Da tale conto omnibus dovrebbero però essere sempre escluse le attività di proprietà del depositario e le attività di proprietà del terzo nonché le attività appartenenti ad altri clienti del terzo. Analogamente, nei casi in cui la funzione di custodia viene ulteriormente delegata, il sub-subdepositario dovrebbe poter tenere in un conto omnibus le attività di tutti i clienti del subdepositario. Da tale conto omnibus dovrebbero però essere sempre escluse le attività di proprietà del sub-subdepositario e le attività di proprietà del subdepositario nonché le attività appartenenti agli altri clienti del sub-subdepositario. Ciò è necessario al fine di conseguire un sano equilibrio tra l'efficienza del mercato e la tutela degli investitori.

(3)

Al fine di ridurre al minimo il rischio di perdita di attività tenute in conti di strumenti finanziari omnibus forniti da terzi a cui è stata delegata la funzione di custodia, la frequenza delle riconciliazioni tra i conti di strumenti finanziari e i registri del depositario dell'OICVM cliente e quelli del terzo o fra quelli dei terzi, in caso di ulteriore delega della funzione di custodia lungo la catena di custodia, dovrebbe garantire la trasmissione tempestiva delle informazioni pertinenti al depositario. Inoltre, la frequenza di tali riconciliazioni dovrebbe dipendere dai movimenti compiuti su tale conto omnibus, comprese le operazioni relative alle attività di altri clienti del depositario che sono tenute nello stesso conto omnibus delle attività dell'OICVM.

(4)

Il depositario dovrebbe poter continuare a svolgere i suoi compiti in modo efficace nei casi in cui la custodia delle attività appartenenti agli OICVM suoi clienti sia delegata a un terzo. È pertanto necessario prescrivere che, nel conto di strumenti finanziari aperto a nome dell'OICVM cliente, o a nome della società di gestione che opera per conto dell'OICVM, il depositario conservi traccia da cui risulta che le attività tenute in custodia dal terzo appartengono a un determinato OICVM suo cliente.

(5)

Al fine di rafforzare la posizione dei depositari in relazione ai terzi ai quali viene delegata la custodia delle attività, la relazione tra di essi dovrebbe essere documentata da un contratto di delega scritto. Tale contratto dovrebbe consentire al depositario di adottare tutte le misure necessarie per garantire che le attività tenute in custodia siano adeguatamente salvaguardate e che il terzo rispetti in ogni momento il contratto di delega e i requisiti della direttiva 2009/65/CE e del regolamento delegato (UE) 2016/438. Inoltre, il depositario e il terzo dovrebbero concordare formalmente se il terzo sia autorizzato a delegare a sua volta le funzioni di custodia. In caso ciò sia consentito, il contratto tra il subdepositario e il terzo cui sono ulteriormente delegate le funzioni di custodia dovrebbe prevedere diritti e obblighi equivalenti a quelli stabiliti tra il depositario e il subdepositario.

(6)

Per permettere al depositario di svolgere le sue funzioni è necessario rafforzare la sorveglianza sui terzi da parte dei depositari, indipendentemente dal fatto che siano ubicati all'interno o all'esterno dell'Unione. È opportuno che i depositari siano tenuti a verificare se gli strumenti finanziari dell'OICVM siano correttamente registrati nei libri contabili di tali terzi. I registri tenuti da terzi dovrebbero essere sufficientemente precisi per poter identificare la natura, l'ubicazione e la proprietà delle attività. Per rendere più agevole l'adempimento dei doveri dei depositari, i terzi dovrebbero fornire loro una dichiarazione in merito a qualsiasi modifica che incida sulle attività custodite per gli OICVM clienti dei depositari.

(7)

Al fine di migliorare la chiarezza e la certezza giuridica del regolamento delegato (UE) 2016/438, è necessario modificare taluni riferimenti interni che sono errati. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2016/438.

(8)

Al fine di dare ai depositari il tempo per adattarsi ai nuovi requisiti, la data di applicazione dovrebbe essere rinviata a diciotto mesi dopo la pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(9)

Le misure introdotte dal presente regolamento sono conformi al parere dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (3).

(10)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del gruppo di esperti del comitato europeo dei valori mobiliari.

(11)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2016/438,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) 2016/438 è così modificato:

1)

l'articolo 13 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è così modificato:

i)

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

riconciliazioni operate con la necessaria frequenza tra i conti e registri interni del depositario e quelli del terzo cui sono state delegate funzioni di custodia a norma dell'articolo 22 bis della direttiva 2009/65/CE;»

ii)

è aggiunto il secondo comma seguente:

«In relazione al primo comma, lettera c), la frequenza delle riconciliazioni è determinata sulla base dei seguenti elementi:

a)

la normale attività di negoziazione dell'OICVM;

b)

le operazioni che avvengono al di fuori della normale attività di negoziazione;

c)

le operazioni che avvengono per conto degli altri clienti le cui attività sono tenute dal terzo nello stesso conto di strumenti finanziari delle attività dell'OICVM.»;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Il depositario che, a norma dell'articolo 22 bis della direttiva 2009/65/CE, ha delegato a un terzo le funzioni di custodia limitatamente alle attività custodite resta vincolato agli obblighi di cui al paragrafo 1, lettere da a) a e). Il depositario assicura altresì che il terzo assolva gli obblighi di cui al paragrafo 1, lettere da b) a g).»;

2)

all'articolo 15 è inserito il seguente paragrafo 2 bis:

«2 bis.   Il contratto con il quale il depositario incarica un terzo di tenere in custodia attività di OICVM clienti del depositario contiene almeno quanto segue:

a)

la garanzia del diritto del depositario di informazione, ispezione e accesso ai registri e ai conti di strumenti finanziari rilevanti del terzo che tiene in custodia attività, in modo che il depositario possa adempiere i suoi obblighi di sorveglianza e due diligence e in particolare:

i)

possa identificare tutti i soggetti della catena di custodia;

ii)

possa verificare che il quantitativo degli strumenti finanziari identificati registrati nei conti di strumenti finanziari aperti nei libri contabili del depositario a nome dell'OICVM, o a nome della società di gestione che opera per conto dell'OICVM, corrisponda al quantitativo degli strumenti finanziari identificati tenuti in custodia dal terzo per tale OICVM registrati nel conto di strumenti finanziari aperto nei libri contabili del terzo;

iii)

possa verificare che il quantitativo degli strumenti finanziari identificati che sono registrati e tenuti in un conto di strumenti finanziari aperto presso il depositario centrale di titoli (CSD) dell'emittente, o il suo agente, a nome del terzo per conto dei suoi clienti corrisponda al quantitativo degli strumenti finanziari identificati registrati nei conti di strumenti finanziari aperti nei libri contabili del depositario a nome di ciascun OICVM suo cliente, o a nome della società di gestione che opera per conto dell'OICVM;

b)

l'esposizione dettagliata dei diritti e degli obblighi equivalenti concordati tra il terzo e un altro soggetto terzo, in caso di ulteriore delega delle funzioni di custodia.»;

3)

all'articolo 16, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Laddove le funzioni di custodia siano state delegate totalmente o in parte ad un terzo, il depositario assicura che il terzo cui esse sono delegate a norma dell'articolo 22 bis della direttiva 2009/65/CE operi nel rispetto dell'obbligo di separazione previsto dal medesimo articolo, paragrafo 3, lettera c), assicurando e verificando che il terzo:

a)

registri correttamente tutti gli strumenti finanziari identificati nel conto di strumenti finanziari, che è aperto nei libri contabili del terzo al fine di tenere in custodia gli strumenti finanziari dei clienti del depositario e dal quale sono esclusi gli strumenti finanziari di proprietà del depositario e del terzo e degli altri clienti del terzo, in modo che il depositario possa raffrontare il quantitativo degli strumenti finanziari identificati registrati nei conti aperti nei suoi libri contabili a nome di ciascuno degli OICVM suoi clienti o a nome della società di gestione che agisce per conto dell'OICVM;

b)

tenga i registri e i conti di strumenti finanziari necessari per permettere al depositario di distinguere, immediatamente e in qualsiasi momento, le attività dei clienti del depositario dalle attività di proprietà del terzo, dalle attività degli altri clienti del terzo e dalle attività detenute per il depositario che agisce per conto proprio;

c)

tenga i registri e i conti di strumenti finanziari secondo modalità che ne garantiscono l'esattezza, in particolare la corrispondenza con le attività tenute in custodia per gli OICVM clienti del depositario, e sulla base dei quali il depositario possa stabilire in qualsiasi momento l'esatta natura, ubicazione e proprietà di tali attività;

d)

fornisca al depositario, a cadenza periodica e ogniqualvolta si verifichi un cambiamento delle circostanze, una dichiarazione che indica nei particolari le attività degli OICVM clienti del depositario;

e)

riconcili con la necessaria frequenza i suoi conti di strumenti finanziari e registri interni e quelli del terzo cui ha delegato le funzioni di custodia a norma dell'articolo 22 bis, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2009/65/CE.

La frequenza della riconciliazione è determinata conformemente all'articolo 13, paragrafo 1;

f)

introduca idonee modalità organizzative volte a ridurre al minimo il rischio di perdita totale o parziale degli strumenti finanziari, o dei diritti a essi legati, in seguito ad abuso degli strumenti finanziari, frode, cattiva gestione, errori di registrazione o negligenza;

g)

tenga il contante dell'OICVM su uno o più conti aperti presso la banca centrale di un paese terzo o presso un ente creditizio autorizzato in un paese terzo, purché l'autorità competente dello Stato membro di origine dell'OICVM consideri almeno equivalenti a quelli applicati nell'Unione, in conformità all'articolo 22, paragrafo 4, lettera c), della direttiva 2009/65/CE, i requisiti prudenziali di vigilanza e normativi applicati agli enti creditizi in tale paese terzo.»;

4)

l'articolo 17 è così modificato:

a)

al paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«ottenimento del parere legale di una persona fisica o giuridica indipendente che confermi che il diritto fallimentare applicabile ammette la separazione delle attività dei clienti del depositario dalle attività proprie del terzo, da quelle degli altri clienti del terzo e da quelle tenute dal terzo per il conto proprio del depositario e che le attività degli OICVM clienti del depositario sono escluse dal patrimonio del terzo in caso di insolvenza e sono indisponibili alla distribuzione o alla vendita per la ripartizione dei proventi tra i creditori del terzo cui sono state delegate funzioni di custodia a norma dell'articolo 22 bis della direttiva 2009/65/CE»;

b)

al paragrafo 2, sono soppresse le lettere d) ed e);

c)

il paragrafo 3 è soppresso;

5)

all'articolo 22, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«La società di gestione o la società di investimento dimostra all'autorità competente dello Stato membro di origine dell'OICVM di approvare la nomina del depositario e che questa risponde all'esclusivo interesse dell'OICVM e dei suoi investitori. La società di gestione o la società di investimento mette a disposizione dell'autorità competente dello Stato membro di origine dell'OICVM le prove documentali di cui al paragrafo 2.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o aprile 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2016/438 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra la direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi dei depositari (GU L 78 del 24.3.2016, pag. 11).

(3)  Parere dell'ESMA, 20.7.2017, 34 45 277.


30.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 271/10


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/1620 DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 2018

che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 460,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento delegato (UE) 2015/61 (2) della Commissione dovrebbe essere modificato al fine di migliorarne l'allineamento con le norme internazionali e per agevolare una gestione più efficiente della liquidità da parte degli enti creditizi.

(2)

Per tenere debitamente conto delle attività svolte dagli enti creditizi che operano al di fuori dell'Unione, è opportuno derogare a qualsiasi obbligo in materia di entità minima di emissione applicabile alle attività liquide detenute da una filiazione in un paese terzo e consentire che tali attività siano rilevate ai fini del consolidamento. In caso contrario, l'ente impresa madre potrebbe risentire di una carenza di attività liquide a livello consolidato, poiché il requisito di liquidità derivante da una filiazione in un paese terzo sarebbe incluso nel requisito di liquidità consolidato, mentre le attività detenute da tale filiazione per soddisfare il suo requisito di liquidità nel paese terzo sarebbero escluse dal requisito di liquidità consolidato. Tuttavia le attività della filiazione in un paese terzo dovrebbero essere rilevate solo fino a concorrenza dei deflussi netti di liquidità in situazione di stress verificatisi nella stessa valuta in cui le attività sono denominate e derivanti da tale filiazione. Inoltre, come per qualsiasi altra attività di paesi terzi, è opportuno rilevare le attività soltanto se queste sono ammesse come attività liquide ai sensi della normativa nazionale del paese terzo in questione.

(3)

È noto che le banche centrali possono fornire liquidità nella propria valuta e la valutazione del merito di credito delle banche centrali è meno rilevante ai fini della liquidità che ai fini della solvibilità. Di conseguenza, e al fine di armonizzare maggiormente le norme del regolamento delegato (UE) 2015/61 con le norme internazionali e di assicurare condizioni di parità per gli enti creditizi operanti a livello internazionale, le riserve detenute da una filiazione di un paese terzo o da una succursale di un ente creditizio dell'Unione nella banca centrale di un paese terzo che non è stata classificata da un'agenzia esterna di valutazione del merito di credito prescelta nella classe di merito di credito 1 dovrebbero essere ammissibili come attività liquide di livello 1 nel caso in cui soddisfino determinate condizioni. In particolare tali riserve dovrebbero essere ammissibili se all'ente creditizio è consentito di ritirarle in qualsiasi momento in periodi di stress e, inoltre, se le condizioni del ritiro sono specificate in un accordo tra l'autorità di vigilanza del paese terzo e la banca centrale in cui sono detenute le riserve o nelle norme applicabili del paese terzo. Tuttavia dovrebbe essere possibile rilevare tali riserve come attività di livello 1 soltanto per coprire i deflussi netti di liquidità in situazione di stress verificatisi nella stessa valuta nella quale sono denominate le riserve.

(4)

È opportuno tener conto del regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Tale regolamento contiene i criteri per determinare se una cartolarizzazione può essere definita semplice, trasparente e standardizzata (STS). Poiché tali criteri garantiscono che le cartolarizzazioni STS siano di qualità elevata, essi dovrebbero essere utilizzati anche per determinare quali cartolarizzazioni devono essere riconosciute attività liquide di qualità elevata ai fini del calcolo del requisito di copertura della liquidità. Le cartolarizzazioni dovrebbero pertanto essere ammissibili come attività di livello 2B ai fini del regolamento delegato (UE) 2015/61 se soddisfano tutte le prescrizioni di cui al regolamento (UE) 2017/2402, in aggiunta ai criteri già precisati nel regolamento delegato (UE) 2015/61 che sono specifici per le loro caratteristiche di liquidità.

(5)

L'attuazione del regolamento delegato (UE) 2015/61 non dovrebbe ostacolare l'effettiva trasmissione della politica monetaria all'economia. È ragionevole attendersi che le operazioni con la BCE o la banca centrale di uno Stato membro siano rinnovate in gravi condizioni di stress. È pertanto opportuno che le autorità competenti possano derogare al meccanismo di liquidazione per il calcolo della riserva di liquidità nel caso di operazioni garantite con la BCE o la banca centrale di uno Stato membro nel caso in cui le operazioni interessino attività liquide di elevata qualità almeno in una delle componenti di ciascuna operazione e giungano a scadenza entro i successivi 30 giorni di calendario. Tuttavia, prima di concedere la deroga, le autorità competenti dovrebbero essere tenute a consultare la banca centrale che è la controparte dell'operazione e anche la BCE se la banca centrale è una banca centrale dell'Eurosistema. Inoltre la deroga dovrebbe essere soggetta a misure di salvaguardia adeguate al fine di evitare eventuali possibilità di arbitraggio regolamentare o incentivi controproducenti per gli enti creditizi. Infine, ai fini di una maggiore armonizzazione delle norme dell'Unione con la norma internazionale stabilita dal Comitato di Basilea, le garanzie reali ricevute tramite operazioni su derivati dovrebbero essere escluse dal meccanismo di liquidazione.

(6)

Inoltre il trattamento dei tassi di deflusso e di afflusso per i contratti di vendita con patto di riacquisto, i contratti di vendita con patto di riacquisto passivo e gli swap di garanzie dovrebbe essere pienamente allineato all'approccio della norma internazionale per il coefficiente di copertura della liquidità stabilita dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria («Comitato di Basilea»). Nello specifico, il calcolo dei deflussi di cassa dovrebbe essere direttamente collegato al tasso di rinnovo dell'operazione (allineato al coefficiente di scarto sulle garanzie reali fornite applicato alla passività di cassa, come nella norma del Comitato di Basilea) piuttosto che al valore di liquidità delle garanzie reali sottostanti.

(7)

Tenuto conto delle divergenze di interpretazione che sono emerse, è importante chiarire varie disposizioni del regolamento delegato (UE) 2015/61, in particolare per quanto riguarda il rispetto del requisito di copertura della liquidità; l'ammissibilità alla riserva di attività incluse in un aggregato (pool) e disponibili per ottenere finanziamenti (funding) nell'ambito di linee di credito revocabili gestite dalla banca centrale, di OIC e di depositi e altri finanziamenti in reti cooperative e in sistemi di tutela istituzionale; il calcolo dei deflussi aggiuntivi di liquidità per altri prodotti e servizi; la concessione di un trattamento preferenziale alle linee di credito e di liquidità infragruppo; il trattamento della posizione corta; e il riconoscimento di importi dovuti per titoli in scadenza nei successivi 30 giorni di calendario.

(8)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2015/61,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) 2015/61 è così modificato:

(1)

all'articolo 2, paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

le attività di paesi terzi detenute da una filiazione in un paese terzo possono essere rilevate come attività liquide ai fini del consolidamento se sono ammesse come attività liquide dalla normativa nazionale del paese terzo che stabilisce il requisito di copertura della liquidità e se soddisfano una delle condizioni seguenti:

i)

le attività soddisfano tutti i requisiti di cui al titolo II del presente regolamento;

ii)

le attività non soddisfano il requisito specifico di cui al titolo II del presente regolamento per quanto riguarda l'entità di emissione ma soddisfano tutti gli altri requisiti ivi stabiliti.

Le attività rilevabili ai sensi del punto ii) possono essere rilevate solo fino a concorrenza dei deflussi netti di liquidità in situazione di stress verificatisi nella valuta specifica nella quale esse sono denominate e derivanti dalla stessa filiazione;»;

(2)

l'articolo 3 è così modificato:

a)

i punti 8 e 9 sono soppressi;

b)

il punto 11 è sostituito dal seguente:

«11.

«stress», il deterioramento improvviso o grave della situazione di solvibilità o liquidità dell'ente creditizio a causa di mutamenti delle condizioni di mercato o di fattori idiosincratici, da cui scaturisce un rischio significativo che l'ente creditizio non sia più in grado di onorare i propri impegni in scadenza nei 30 giorni di calendario successivi;»;

(3)

l'articolo 4 è così modificato:

a)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   L'ente creditizio calcola e monitora il coefficiente di copertura della liquidità nella valuta utilizzata per le segnalazioni per tutti gli elementi, a prescindere dalla valuta in cui sono effettivamente denominati.

Inoltre, l'ente creditizio calcola e monitora separatamente il proprio coefficiente di copertura della liquidità per taluni elementi come segue:

a)

per gli elementi che sono soggetti a segnalazione separata in una valuta diversa dalla valuta utilizzata per le segnalazioni in conformità dell'articolo 415, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, l'ente creditizio calcola e monitora il proprio coefficiente di copertura della liquidità separatamente in tale valuta diversa;

b)

per gli elementi denominati nella valuta utilizzata per le segnalazioni, se l'importo aggregato delle passività denominate in valute diverse dalla valuta utilizzata per le segnalazioni è pari o superiore al 5 % del totale delle passività dell'ente creditizio, ad esclusione del capitale regolamentare e degli elementi fuori bilancio, l'ente creditizio calcola e monitora il proprio coefficiente di copertura della liquidità separatamente nella valuta utilizzata per le segnalazioni.

L'ente creditizio segnala all'autorità competente il coefficiente di copertura della liquidità in conformità al regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione.»;

b)

è aggiunto il seguente paragrafo 6:

«6.   L'ente creditizio non conteggia due volte le attività liquide, gli afflussi e i deflussi.»;

(4)

l'articolo 7 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   L'attività è un bene, un diritto o un interesse detenuto dall'ente creditizio o incluso in un aggregato (pool) di cui alla lettera a) e libero da ogni vincolo. A tal fine l'attività è considerata non vincolata quando su di essa non pesa alcuna restrizione giuridica, contrattuale, normativa o di altro tipo che impedisca all'ente creditizio di liquidarla, venderla, trasferirla, assegnarla o, in generale, cederla tramite vendita a fermo o contratto di vendita con patto di riacquisto entro i 30 giorni di calendario successivi. Sono considerate attività non vincolate:

a)

le attività incluse in un aggregato (pool) immediatamente utilizzabili come garanzia per l'ottenimento di finanziamenti (funding) aggiuntivi nell'ambito di linee di credito irrevocabili ma non ancora finanziate disponibili per l'ente creditizio o, qualora l'aggregato sia gestito da una banca centrale, nell'ambito di linee di credito revocabili e non ancora finanziate disponibili per l'ente creditizio. La presente lettera comprende le attività che l'ente creditizio ha collocato presso l'ente centrale in una rete cooperativa o in un sistema di tutela istituzionale. L'ente creditizio muove dal presupposto che le attività incluse nell'aggregato (pool) siano vincolate per ordine di liquidità crescente sulla base della classificazione della liquidità di cui al capo 2, iniziando dalle attività inammissibili alla riserva di liquidità;

b)

le attività che l'ente creditizio ha ricevuto come garanzia ai fini dell'attenuazione del rischio di credito nell'ambito di operazioni di vendita con patto di riacquisto passivo o di operazioni di finanziamento tramite titoli, e che può cedere.»;

b)

il paragrafo 4 è così modificato:

i)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

un altro ente creditizio, a meno che una o più delle seguenti condizioni siano soddisfatte:

i)

l'emittente è un organismo del settore pubblico di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera c), o all'articolo 11, paragrafo 1, lettere a) o b);

ii)

l'attività è un'obbligazione garantita di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera f), o all'articolo 11, paragrafo 1, lettere c) o d), o all'articolo 12, paragrafo 1, lettera e);

iii)

l'attività appartiene alla categoria di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera e);»;

ii)

la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g)

qualsiasi altro soggetto che effettua una o più delle attività di cui all'allegato I della direttiva 2013/36/UE come attività principale. Ai fini del presente articolo la SSPE non è considerata un soggetto compreso nella presente lettera.»;

c)

al paragrafo 7 è inserita la seguente lettera a bis):

«a bis)

esposizioni verso le amministrazioni centrali di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera d);»;

(5)

l'articolo 8 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, secondo comma, lettera a), il punto ii) è sostituito dal seguente:

«ii)

esposizioni verso banche centrali di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettere b) e d);»;

b)

al paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

predisposizione di sistemi e controlli interni affinché la funzione di gestione della liquidità abbia l'effettivo controllo operativo per monetizzare le attività liquide detenute in qualsiasi momento durante un periodo di stress di 30 giorni di calendario e accedere a fonti di finanziamento potenziale senza che si creino conflitti diretti con le vigenti strategie aziendali o di gestione dei rischi. Non è in particolare inclusa nella riserva di liquidità l'attività la cui monetizzazione in assenza di sostituzione nell'arco di un periodo di stress di 30 giorni di calendario elimini una copertura creando una posizione di rischio aperta eccedente i limiti interni dell'ente creditizio;»;

(6)

l'articolo 10 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, lettera b), il punto iii) è sostituito dal seguente:

«iii)

riserve detenute dall'ente creditizio in una banca centrale di cui ai punti i) o ii), purché all'ente creditizio sia consentito di ritirarle in qualsiasi momento in periodi di stress e le condizioni del ritiro siano specificate in un accordo tra l'autorità competente dell'ente creditizio e la banca centrale presso la quale sono detenute le riserve o nelle norme applicabili del paese terzo.

Ai fini del presente punto, si applica quanto segue:

se le riserve sono detenute da un ente creditizio filiazione, le condizioni del ritiro sono specificate, a seconda dei casi, in un accordo tra l'autorità competente dello Stato membro o del paese terzo dell'ente creditizio filiazione e la banca centrale presso la quale sono detenute le riserve o nelle norme applicabili del paese terzo;

se le riserve sono detenute da una succursale, le condizioni per il ritiro sono specificate, a seconda dei casi, in un accordo tra l'autorità competente dello Stato membro o del paese terzo in cui ha sede la succursale e la banca centrale presso la quale sono detenute le riserve o nelle norme applicabili del paese terzo;»;

b)

al paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

le seguenti attività:

i)

attività che rappresentano crediti verso o garantiti dall'amministrazione centrale o dalla banca centrale di un paese terzo, della quale un'ECAI prescelta non ha valutato il merito di credito almeno nella classe di merito di credito 1 in conformità all'articolo 114, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;

ii)

riserve detenute dall'ente creditizio in una banca centrale di cui al punto i), purché all'ente creditizio sia consentito di ritirarle in qualsiasi momento in periodi di stress e le condizioni del ritiro siano specificate in un accordo tra le autorità competenti di tale paese terzo e la banca centrale presso la quale sono detenute le riserve o nelle norme applicabili di detto paese terzo.

Ai fini del punto ii), si applica quanto segue:

se le riserve sono detenute da un ente creditizio filiazione, le condizioni del ritiro sono specificate in un accordo tra l'autorità competente del paese terzo dell'ente creditizio filiazione e la banca centrale presso la quale sono detenute le riserve o nelle norme applicabili del paese terzo;

se le riserve sono detenute da una succursale, le condizioni del ritiro sono specificate in un accordo tra l'autorità competente del paese terzo in cui ha sede la succursale e la banca centrale presso la quale sono detenute le riserve o nelle norme applicabili del paese terzo.

L'importo aggregato delle attività che rientrano nei punti i) e ii) del primo comma e denominate in una determinata valuta che l'ente creditizio può rilevare come attività di livello 1 non può superare l'importo dei suoi deflussi netti di liquidità in situazione di stress verificatisi in tale valuta.

Inoltre, laddove la totalità o una parte delle attività che rientrano nei punti i) e ii) del primo comma sia denominata in una valuta che non sia la valuta nazionale del paese terzo in questione, l'ente creditizio può rilevare tali attività come attività di livello 1 solo fino a concorrenza di un importo pari a quello dei suoi deflussi netti di liquidità in situazione di stress verificatisi in tale valuta estera che corrisponde alle operazioni dell'ente creditizio nella giurisdizione in cui è assunto il rischio di liquidità;»;

c)

al paragrafo 1, lettera f), il punto ii) è sostituito dal seguente:

«ii)

le esposizioni verso enti nell'aggregato di copertura soddisfano le condizioni di cui all'articolo 129, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 o, se l'autorità competente ha concesso la deroga parziale di cui all'ultimo comma dell'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, le condizioni di cui a tale comma;»;

d)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Al valore di mercato delle obbligazioni garantite di qualità elevatissima di cui al paragrafo 1, lettera f), si applica un coefficiente di scarto di almeno il 7 %. Salvo quanto indicato all'articolo 15, paragrafo 2, lettere b) e c), per le azioni e quote di OIC, nessun coefficiente di scarto si applica sul valore delle rimanenti attività di livello 1.»;

(7)

l'articolo 11 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, lettera c), il punto ii) è sostituito dal seguente:

«ii)

le esposizioni verso enti nell'aggregato di copertura soddisfano le condizioni di cui all'articolo 129, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 o, se l'autorità competente ha concesso la deroga parziale di cui all'ultimo comma dell'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, le condizioni di cui a tale comma;»;

b)

al paragrafo 1, lettera d), il punto iv) è sostituito dal seguente:

«iv)

le esposizioni verso enti nell'aggregato di copertura soddisfano le condizioni di cui all'articolo 129, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 o, se l'autorità competente ha concesso la deroga parziale di cui all'ultimo comma dell'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, le condizioni di cui a tale comma;»;

(8)

l'articolo 13 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Sono ammesse come cartolarizzazioni di livello 2B le esposizioni sotto forma di titoli garantiti da attività di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), che soddisfano le seguenti condizioni:

a)

la cartolarizzazione è autorizzata ad utilizzare e utilizza la qualifica «STS» o «semplice, trasparente e standardizzata», o altra qualifica che rimanda direttamente o indirettamente a tali termini, in conformità al regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1);

b)

sono soddisfatti i criteri di cui al paragrafo 2 e ai paragrafi da 10 a 13 del presente articolo.

(*1)  Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 35).»;"

b)

il paragrafo 2 è così modificato:

i)

le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a)

un'ECAI prescelta valuta la posizione nella classe di merito di credito 1 in conformità all'articolo 264 del regolamento (UE) n. 575/2013 o nella classe equivalente di merito di credito in caso di valutazione del merito di credito a breve termine;

b)

la posizione si situa nel segmento o nei segmenti della cartolarizzazione con il rango più elevato e mantiene tale rango per tutta la durata dell'operazione. A tal fine, si considera che un segmento abbia il rango più elevato se, dopo l'avvio di un'azione esecutiva (enforcement notice) e, ove applicabile, la notifica di messa in mora (acceleration notice), non è subordinato ad altri segmenti della stessa operazione o dello stesso schema di cartolarizzazione nel ricevimento dei pagamenti di capitale e interessi, senza prendere in considerazione, in conformità all'articolo 242, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli importi dovuti in base a contratti derivati su tassi di interesse o valute, commissioni o altri pagamenti di questo tipo;»;

ii)

le lettere da c) a f) e da h) a k) sono soppresse;

iii)

la lettera g) è così modificata:

a)

la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

«la posizione verso la cartolarizzazione è garantita da un aggregato di esposizioni sottostanti le quali o appartengono tutte a una soltanto delle sottocategorie seguenti o sono costituite da una combinazione di prestiti su immobili residenziali di cui al punto i) e prestiti su immobili residenziali di cui al punto ii):»;

b)

il punto iv) è sostituito dal seguente:

«iv)

prestiti per veicoli e leasing auto concessi a mutuatari o prenditori stabiliti o residenti in uno Stato membro. Sono a tal fine compresi prestiti per veicoli o leasing auto per il finanziamento di: veicoli a motore o rimorchi definiti all'articolo 3, punti 11) e 12), della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*2); trattori agricoli o forestali di cui al regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3); motociclette o tricicli a motore di cui al regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*4); o veicoli cingolati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2007/46/CE. Detti prestiti o leasing possono includere prodotti accessori di assicurazione e di servizio oppure parti aggiuntive del veicolo e, nel caso del leasing, il valore residuo dei veicoli oggetto del contratto. Tutti i prestiti e i leasing nell'aggregato sono garantiti da un pegno o da una garanzia di primo grado sul veicolo o da altra adeguata garanzia a favore della SSPE, ad esempio una clausola di riserva di proprietà;

(*2)  Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1)."

(*3)  Regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali (GU L 60 del 2.3.2013, pag. 1)."

(*4)  Regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli (GU L 60 del 2.3.2013, pag. 52).»;"

c)

i paragrafi da 3 a 9 sono soppressi;

(9)

l'articolo 15 è così modificato:

a)

al paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

l'ente creditizio che non è a conoscenza delle esposizioni sottostanti dell'OIC, al fine di determinare il livello di liquidità delle attività sottostanti e di assegnare loro il coefficiente di scarto adeguato, deve muovere dal presupposto che l'OIC investa, fino all'importo massimo consentito nel quadro del suo regolamento di gestione, in attività liquide nello stesso ordine ascendente delle attività liquide classificate ai fini del paragrafo 2, cominciando dalle attività di cui alla lettera h) e risalendo fino al raggiungimento del limite massimo complessivo per gli investimenti.»;

b)

al paragrafo 4 è inserito il seguente comma:

«La correttezza dei calcoli effettuati dal depositario o dalla società di gestione dell'OIC per determinare il valore di mercato e i coefficienti di scarto per azioni o quote di OIC è confermata da un revisore esterno con cadenza almeno annuale.»;

(10)

l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

«Articolo 16

Depositi e altri finanziamenti (funding) in reti cooperative e in sistemi di tutela istituzionale

1.   Laddove l'ente creditizio partecipi a un sistema di tutela istituzionale del tipo previsto all'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 o a una rete ammissibile alla deroga di cui all'articolo 10 dello stesso regolamento ovvero a una rete cooperativa in uno Stato membro, i depositi a vista che esso mantiene presso l'ente centrale possono essere trattati come attività liquide a meno che l'ente centrale che riceve i depositi li tratti come depositi operativi. Laddove i depositi siano trattati come attività liquide, essi sono trattati in conformità a una delle seguenti disposizioni:

a)

se la normativa nazionale o gli atti giuridicamente vincolanti che disciplinano il sistema o la rete obbligano l'ente centrale a detenere o a investire i depositi in attività liquide di un dato livello o di una data categoria, i depositi sono trattati come attività liquide dello stesso livello o della stessa categoria in conformità al presente regolamento;

b)

se l'ente centrale non è obbligato a detenere o a investire i depositi in attività liquide di un dato livello o di una data categoria, i depositi sono trattati come attività di livello 2B in conformità al presente regolamento e al relativo importo in essere è applicato un coefficiente minimo di scarto del 25 %.

2.   Laddove la normativa di uno Stato membro o gli atti giuridicamente vincolanti che disciplinano una delle reti o dei sistemi di cui al paragrafo 1 diano all'ente creditizio accesso, entro 30 giorni di calendario, a un finanziamento (funding) di liquidità non utilizzato dell'ente centrale o di un altro ente partecipante alla stessa rete o allo stesso sistema, tale finanziamento è trattato come attività di livello 2B nella misura in cui non è garantito da attività liquide e non è trattato in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 34. Al valore nominale del finanziamento (funding) di liquidità non utilizzato è applicato un coefficiente minimo di scarto del 25 %.»;

(11)

l'articolo 17 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   I requisiti di cui al paragrafo 1 si applicano al netto dell'aggiustamento dovuto all'impatto sulla riserva di attività liquide esercitato dalle attività liquide utilizzate in operazioni di provvista garantite, prestito garantite e swap di garanzie in almeno una delle componenti dell'operazione con scadenza entro 30 giorni di calendario, al netto dei coefficienti di scarto applicabili e a condizione che l'ente creditizio soddisfi i requisiti operativi di cui all'articolo 8.»;

b)

è aggiunto il seguente paragrafo 4:

«4.   L'autorità competente può, caso per caso, derogare all'applicazione dei paragrafi 2 e 3, in tutto o in parte, con riguardo ad una o più operazioni di provvista garantite, di prestito garantite o di swap di garanzie che utilizzano attività liquide in almeno una delle componenti dell'operazione e con scadenza entro 30 giorni di calendario, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)

la controparte dell'operazione o delle operazioni è la BCE o la banca centrale di uno Stato membro;

b)

l'esistenza di circostanze eccezionali che comportano un rischio sistemico che interessa il settore bancario di uno o più Stati membri;

c)

l'autorità competente ha consultato, prima di concedere la deroga, la banca centrale che è la controparte dell'operazione o delle operazioni e anche la BCE se la banca centrale è una banca centrale dell'Eurosistema.»;

c)

è aggiunto il seguente paragrafo 5:

«5.   L'ABE presenta entro 19 novembre 2020 una relazione sull'idoneità tecnica del meccanismo di liquidazione di cui ai paragrafi da 2 a 4 e sulla probabilità che abbia un impatto negativo sull'attività e sul profilo di rischio degli enti creditizi stabiliti nell'Unione, sulla stabilità e sul corretto funzionamento dei mercati finanziari, sull'economia o sulla trasmissione della politica monetaria all'economia. Tale relazione valuta l'opportunità di modificare il meccanismo di liquidazione di cui ai paragrafi da 2 a 4, laddove l'ABE rilevi che l'attuale meccanismo di liquidazione non sia tecnicamente idoneo o che abbia un impatto negativo, e dovrebbe raccomandare soluzioni alternative e valutarne l'impatto.

La Commissione tiene conto della relazione dell'ABE di cui al comma precedente durante l'elaborazione di qualsiasi ulteriore atto delegato a norma della delega di cui all'articolo 460 del regolamento (UE) n. 575/2013.»;

(12)

l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

«Articolo 21

Compensazione di operazioni su derivati

1.   L'ente creditizio calcola i deflussi e gli afflussi di liquidità attesi nell'arco di un periodo di 30 giorni di calendario dai contratti elencati all'allegato II del regolamento (UE) n. 575/2013 e dai derivati su crediti su base netta per controparte, ferma restando la vigenza di accordi bilaterali di compensazione che soddisfino le condizioni di cui all'articolo 295 del medesimo regolamento.

2.   In deroga al paragrafo 1, l'ente creditizio calcola i deflussi e gli afflussi di cassa derivanti da operazioni su derivati in valuta estera che comportano il cambio integrale e simultaneo (o nello stesso giorno) degli importi del capitale su base netta, anche se le operazioni non sono oggetto di un accordo bilaterale di compensazione.

3.   Ai fini del presente articolo, la base netta si intende al netto delle garanzie reali da fornire o da ricevere nei successivi 30 giorni di calendario. Tuttavia, nel caso di garanzie reali da ricevere nei successivi 30 giorni di calendario, la base netta s'intende al netto di tali garanzie reali solo se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

a)

le garanzie reali, quando ricevute, sono ammissibili come attività liquide ai sensi del titolo II del presente regolamento;

b)

l'ente creditizio è giuridicamente e operativamente in grado di riutilizzare le garanzie reali, quando ricevute.»;

(13)

l'articolo 22 è così modificato:

a)

al paragrafo 2, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a)

saldi correnti dei depositi al dettaglio stabili e altri depositi al dettaglio determinati in conformità agli articoli 24 e 25;

b)

saldi correnti per altre passività che sono dovute, di cui può esigersi il pagamento da parte dell'emittente o del fornitore del finanziamento (funding) o che comportano un'aspettativa del fornitore del finanziamento che l'ente creditizio ripagherà la passività nel corso dei successivi 30 giorni di calendario, come previsto agli articoli 27 e 28 e all'articolo 31 bis;»;

b)

è aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3.   Il calcolo dei deflussi di liquidità ai sensi del paragrafo 1 è soggetto a qualsiasi compensazione degli afflussi correlati approvata ai sensi dell'articolo 26.»;

(14)

all'articolo 23, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L'ente creditizio valuta periodicamente la probabilità e il volume potenziale dei deflussi di liquidità nell'arco di 30 giorni di calendario per i prodotti o servizi, non indicati agli articoli da 27 a 31 bis, che esso offre o promuove ovvero che i potenziali acquirenti considerano associati ad esso. Detti prodotti o servizi includono, ma non solo:

a)

altre obbligazioni fuori bilancio e obbligazioni di finanziamento (funding) potenziale, comprese aperture di credito revocabili;

b)

prestiti non utilizzati e anticipi alle controparti all'ingrosso;

c)

mutui ipotecari accordati ma non ancora erogati;

d)

carte di credito;

e)

scoperti di conto;

f)

deflussi pianificati relativi al rinnovo di prestiti al dettaglio o all'ingrosso esistenti o all'estensione di nuovi prestiti al dettaglio o all'ingrosso;

g)

debiti per derivati, diversi dai contratti elencati all'allegato II del regolamento (UE) n. 575/2013 e dai derivati su crediti;

h)

prodotti fuori bilancio relativi al finanziamento al commercio.»;

(15)

all'articolo 25, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

il deposito è un conto cui si accede esclusivamente tramite Internet;»;

(16)

alla fine dell'articolo 26, è aggiunto il comma seguente:

«Le autorità competenti comunicano all'ABE quali enti beneficiano della compensazione dei deflussi con gli afflussi correlati ai sensi del presente articolo. L'ABE può chiedere che le siano forniti documenti giustificativi.»;

(17)

l'articolo 28 è così modificato:

a)

i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3.   L'ente creditizio moltiplica per i seguenti fattori le passività risultanti da operazioni di prestito garantite o da operazioni correlate ai mercati finanziari, quali definite all'articolo 192, punti 2 e 3, rispettivamente, del regolamento (UE) n. 575/2013, aventi scadenza entro 30 giorni di calendario:

a)

0 %, se le passività sono garantite da attività che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi degli articoli 7 e 10 del presente regolamento come attività liquide di una delle categorie di attività di livello 1 di cui all'articolo 10, ad eccezione delle obbligazioni garantite di qualità elevatissima di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera f);

b)

7 %, se le passività sono garantite da attività che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi degli articoli 7 e 10 del presente regolamento come attività liquide della categoria di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera f);

c)

15 %, se le passività sono garantite da attività che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi degli articoli 7 e 11 del presente regolamento come attività liquide di una delle categorie di attività di livello 2 A di cui all'articolo 11;

d)

25 %, se le passività sono garantite da attività che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi degli articoli 7 e 13 del presente regolamento come attività liquide di una delle categorie di attività di livello 2B di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera g), punto i), ii) o iv);

e)

30 %, se le passività sono garantite da attività che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi degli articoli 7 e 12 del presente regolamento come attività liquide della categoria di attività di livello 2B di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera e);

f)

35 %, se le passività sono garantite da attività che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi degli articoli 7 e 13 del presente regolamento come attività liquide di una delle categorie di attività di livello 2B di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera g), punto iii) o v);

g)

50 %, se le passività sono garantite da attività che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi degli articoli 7 e 12 del presente regolamento come attività liquide di una delle categorie di attività di livello 2B di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), c) o f);

h)

il coefficiente minimo di scarto determinato conformemente all'articolo 15, paragrafi 2 e 3, del presente regolamento, se le passività sono garantite da azioni o quote di OIC che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi degli articoli 7 e 15 come attività liquide dello stesso livello delle attività liquide sottostanti;

i)

100 %, se le passività sono garantite da attività che non rientrano in alcuna delle lettere da a) a h) del presente comma.

In deroga al primo comma, se la controparte dell'operazione di prestito garantita o dell'operazione correlata ai mercati finanziari è la banca centrale nazionale dell'ente creditizio, il tasso di deflusso è dello 0 %. Tuttavia, nel caso in cui l'operazione sia effettuata attraverso una succursale con la banca centrale dello Stato membro o del paese terzo in cui la succursale ha sede, si applica un tasso di deflusso dello 0 % solo se la succursale ha lo stesso accesso alla liquidità della banca centrale, anche durante i periodi di stress, degli enti creditizi costituiti in tale Stato membro o paese terzo.

In deroga al primo comma, per le operazioni di prestito garantite o le operazioni correlate ai mercati finanziari che richiederebbero un tasso di deflusso superiore al 25 % ai sensi del primo comma, il tasso di deflusso è fissato al 25 % se la controparte dell'operazione è una controparte qualificata.

4.   Gli swap di garanzie, e le altre operazioni con una forma analoga, che giungono a scadenza entro i successivi 30 giorni di calendario comportano un deflusso se l'attività presa a prestito è soggetta a un coefficiente di scarto inferiore ai sensi del capo 2 rispetto all'attività data in prestito. Il deflusso è calcolato moltiplicando il valore di mercato dell'attività presa a prestito per la differenza tra il tasso di deflusso applicabile all'attività data in prestito e il tasso di deflusso applicabile all'attività presa a prestito determinato in conformità ai tassi specificati al paragrafo 3. Ai fini di tale calcolo si applica un coefficiente di scarto del 100 % alle attività che non siano ammissibili come attività liquide.

In deroga al primo comma, se la controparte dello swap di garanzie o dell'altra operazione con una forma analoga è la banca centrale nazionale dell'ente creditizio, il tasso di deflusso da applicare al valore di mercato dell'attività presa a prestito è dello 0 %. Tuttavia, nel caso in cui l'operazione sia effettuata attraverso una succursale con la banca centrale dello Stato membro o del paese terzo in cui la succursale ha sede, si applica un tasso di deflusso dello 0 % solo se la succursale ha lo stesso accesso alla liquidità della banca centrale, anche durante i periodi di stress, degli enti creditizi costituiti in tale Stato membro o paese terzo.

In deroga al primo comma, per gli swap di garanzie o per le altre operazioni con forma analoga che richiederebbero un tasso di deflusso superiore al 25 % ai sensi del primo comma, il tasso di deflusso da applicare al valore di mercato dell'attività presa a prestito è del 25 % se la controparte è una controparte qualificata.»;

b)

sono aggiunti i seguenti paragrafi 7, 8 e 9:

«7.   Per le attività prese a prestito su base non garantita che giungono a scadenza entro i 30 giorni di calendario successivi è ipotizzato il prelievo totale, con conseguente deflusso del 100 % delle attività liquide, a meno che l'ente creditizio possegga le attività prese a prestito e che queste non facciano parte della sua riserva di liquidità.

8.   Ai fini del presente articolo, per «banca centrale nazionale» si intende uno qualsiasi dei seguenti soggetti:

a)

qualsiasi banca centrale dell'Eurosistema se lo Stato membro di origine dell'ente creditizio ha adottato l'euro come moneta nazionale;

b)

la banca centrale nazionale dello Stato membro di origine dell'ente creditizio se lo Stato membro non ha adottato l'euro come moneta nazionale;

c)

la banca centrale del paese terzo in cui è stato costituito l'ente creditizio.

9.   Ai fini del presente articolo, per «controparte qualificata» si intende uno qualsiasi dei seguenti soggetti:

a)

l'amministrazione centrale, un organismo del settore pubblico, un'amministrazione regionale o un'autorità locale dello Stato membro di origine dell'ente creditizio;

b)

l'amministrazione centrale, un organismo del settore pubblico, un'amministrazione regionale o un'autorità locale dello Stato membro o del paese terzo in cui è stata costituito l'ente creditizio per le operazioni effettuate da tale ente creditizio;

c)

una banca multilaterale di sviluppo.

Tuttavia, gli organismi del settore pubblico, le amministrazioni regionali e le autorità locali sono considerate controparti qualificate solo se è attribuito loro un fattore di ponderazione del rischio inferiore o uguale al 20 % conformemente, secondo il caso, all'articolo 115 e all'articolo 116 del regolamento (UE) n. 575/2013.»;

(18)

all'articolo 29, il paragrafo 2 è così modificato:

a)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

il fornitore di liquidità e il ricevente presenteranno un basso profilo di rischio di liquidità dopo l'applicazione del tasso di deflusso inferiore proposto a norma del paragrafo 1 e l'applicazione del tasso di afflusso di cui alla lettera c) dello stesso paragrafo;»;

b)

(non riguarda la versione italiana);

(19)

l'articolo 30 è così modificato:

a)

i paragrafi da 2 a 5 sono sostituiti dai seguenti:

«2.   L'ente creditizio calcola e notifica all'autorità competente un deflusso aggiuntivo per tutti i contratti stipulati le cui condizioni contrattuali comportano, entro 30 giorni di calendario e a seguito di un deterioramento significativo della qualità creditizia dell'ente creditizio, deflussi aggiuntivi di liquidità o un fabbisogno aggiuntivo di garanzie reali. L'ente creditizio notifica detto deflusso all'autorità competente al più tardi contestualmente alla segnalazione trasmessa ai sensi dell'articolo 415 del regolamento (UE) n. 575/2013. L'autorità competente, se considera tale deflusso significativo in relazione ai deflussi potenziali di liquidità dell'ente creditizio, esige che questo aggiunga un deflusso aggiuntivo per tali contratti corrispondente al fabbisogno aggiuntivo di garanzie reali o ai deflussi di cassa aggiuntivi risultanti da un deterioramento significativo della qualità creditizia dell'ente creditizio corrispondente a un declassamento di almeno tre classi del suo merito di credito esterno. L'ente creditizio applica un tasso di deflusso del 100 % a tali garanzie reali aggiuntive o deflussi di cassa aggiuntivi. L'ente creditizio riesamina regolarmente l'entità di tale deterioramento significativo alla luce di ciò che risulta rilevante in base ai contratti stipulati e ne notifica i risultati all'autorità competente.

3.   L'ente creditizio aggiunge un deflusso ulteriore corrispondente al fabbisogno di garanzie reali risultante dall'impatto di uno scenario di mercato negativo sulle operazioni su derivati dell'ente creditizio, se rilevanti. Il calcolo è effettuato conformemente al regolamento delegato (UE) 2017/208 della Commissione (*5).

4.   I deflussi e gli afflussi attesi nell'arco di 30 giorni di calendario dai contratti elencati all'allegato II del regolamento (UE) n. 575/2013 e dai derivati su crediti sono computati su base netta, conformemente all'articolo 21 del presente regolamento. In caso di deflusso netto, l'ente creditizio moltiplica il risultato per un tasso di deflusso del 100 %. L'ente creditizio esclude da tali calcoli i requisiti di liquidità risultanti dall'applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo.

5.   Se l'ente creditizio ha una posizione corta coperta da un'assunzione di titoli in prestito non garantita, l'ente creditizio aggiunge un deflusso aggiuntivo corrispondente al 100 % del valore di mercato dei titoli o delle altre attività vendute allo scoperto, a meno che l'ente creditizio li abbia presi a prestito a condizioni che ne impongono la restituzione soltanto dopo 30 giorni di calendario. Qualora la posizione corta sia coperta mediante un'operazione garantita di finanziamento tramite titoli, l'ente creditizio ipotizza che la posizione corta sia mantenuta durante tutto il periodo di 30 giorni di calendario, e applica un tasso di deflusso dello 0 %.

(*5)  Regolamento delegato (UE) 2017/208 della Commissione, del 31 ottobre 2016, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per i deflussi aggiuntivi di liquidità corrispondenti al fabbisogno di garanzie reali risultante dall'impatto di uno scenario di mercato negativo sulle operazioni dell'ente in strumenti derivati (GU L 33 dell'8.2.2017, pag. 14).»;"

b)

il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7.   I depositi ricevuti come garanzie reali non sono considerati passività ai fini degli articoli 24, 25, 27, 28 o 31 bis ma, se del caso, sono soggetti alle disposizioni dei paragrafi da 1 a 6 del presente articolo. L'importo in contante ricevuto che eccede l'importo in contante ricevuto come garanzie reali è trattato come depositi, in conformità agli articoli 24, 25, 27, 28 o 31 bis.»;

c)

il paragrafo 11 è soppresso;

d)

il paragrafo 12 è sostituito dal seguente:

«12.   Relativamente alla prestazione di servizi di prime brokerage, se l'ente creditizio ha coperto le vendite allo scoperto di un cliente facendole corrispondere al proprio interno con le attività di un altro cliente e le attività non sono ammesse come attività liquide, a tali operazioni si applica un tasso di deflusso del 50 % in considerazione della potenziale obbligazione.»;

(20)

l'articolo 31 è così modificato:

a)

il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   L'importo irrevocabile non utilizzato di una linea di liquidità, fornito a una SSPE per consentirle di acquistare attività diverse da titoli da clienti che non sono clienti finanziari, è moltiplicato per 10 % nella misura in cui supera l'importo delle attività attualmente acquistate da clienti e se l'importo massimo che può essere utilizzato è limitato a livello contrattuale all'importo delle attività attualmente acquistate.»;

b)

al paragrafo 9, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«In deroga all'articolo 32, paragrafo 3, lettera g), l'ente creditizio che agisce come intermediario può applicare un afflusso e deflusso simmetrico laddove detti prestiti agevolati siano concessi per il tramite di un altro ente creditizio che agisce come intermediario (prestiti pass-through). Tale afflusso e deflusso è calcolato applicando alla linea di credito o di liquidità irrevocabile non utilizzata ricevuta e accordata il tasso applicabile a tale linea in forza del primo comma del presente paragrafo, nel rispetto delle condizioni e dei requisiti altrimenti imposti in relazione ad essa dal presente paragrafo.»;

c)

il paragrafo 10 è soppresso;

(21)

è inserito il seguente articolo 31 bis:

«Articolo 31 bis

Deflussi da passività e impegni che non rientrano nell'ambito di applicazione di altre disposizioni del presente capo

1.   L'ente creditizio moltiplica per un tasso di deflusso del 100 % le passività in scadenza entro 30 giorni di calendario, ad eccezione delle passività contemplate agli articoli da 24 a 31.

2.   Se il totale di tutti gli impegni contrattuali a concedere il finanziamento (funding) a clienti non finanziari entro 30 giorni di calendario, diversi dagli impegni di cui agli articoli da 24 a 31, supera l'importo degli afflussi da tali clienti non finanziari calcolato conformemente all'articolo 32, paragrafo 3, lettera a), l'eccedenza è soggetta ad un tasso di deflusso del 100 %. Ai fini del presente paragrafo, i clienti non finanziari comprendono, ma non in via esclusiva, le persone fisiche, le PMI, le imprese, gli emittenti sovrani, le banche multilaterali di sviluppo e gli organismi del settore pubblico ed escludono i clienti finanziari e le banche centrali.»;

(22)

l'articolo 32 è così modificato:

a)

i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2.   L'ente creditizio applica un tasso di afflusso del 100 % agli afflussi di cui al paragrafo 1, e in particolare ai seguenti afflussi:

a)

importi dovuti da banche centrali e clienti finanziari con durata residua non superiore a 30 giorni di calendario;

b)

importi dovuti per operazioni di finanziamento al commercio di cui all'articolo 162, paragrafo 3, secondo comma, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 con durata residua non superiore a 30 giorni di calendario;

c)

importi dovuti per titoli con scadenza entro 30 giorni di calendario;

d)

importi dovuti per posizioni nei più importanti strumenti di indici azionari, purché non si conteggino due volte con le attività liquide. Tali importi comprendono le somme dovute per contratto entro 30 giorni di calendario, quali i dividendi in contante da tali indici più importanti e il contante dovuto per tali strumenti azionari venduti ma non ancora regolati, laddove non siano rilevati come attività liquide conformemente al titolo II.

3.   In deroga al paragrafo 2, gli afflussi contemplati al presente paragrafo sono soggetti ai requisiti seguenti:

a)

gli importi dovuti da clienti non finanziari con una durata residua non superiore a 30 giorni di calendario, ad eccezione degli importi dovuti da tali clienti per operazioni di finanziamento al commercio o titoli in scadenza, sono ridotti, ai fini del pagamento del capitale, del 50 % del loro valore. Ai fini della presente lettera, il termine «clienti non finanziari» ha lo stesso significato indicato all'articolo 31 bis, paragrafo 2. Tuttavia, l'ente creditizio che agisce come intermediario e ha ricevuto un impegno di cui all'articolo 31, paragrafo 9, secondo comma, da un ente creditizio istituito e finanziato dall'amministrazione centrale o regionale di almeno uno Stato membro per erogare un prestito agevolato ad un beneficiario finale, ovvero che ha ricevuto un analogo impegno da una banca multilaterale di sviluppo o da un organismo del settore pubblico, può tener conto di un afflusso fino a concorrenza dell'importo del deflusso che applica al corrispondente impegno per erogare tale prestito agevolato;

b)

gli importi dovuti per operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari, come definite all'articolo 192, punti 2 e 3, rispettivamente, del regolamento (UE) n. 575/2013, con una durata residua non superiore a 30 giorni di calendario sono moltiplicati per:

i)

0 %, se gli importi sono garantiti da attività che, indipendentemente dal fatto che siano riutilizzate in un'altra operazione, sarebbero ammesse ai sensi degli articoli 7 e 10 del presente regolamento come attività liquide di una delle categorie di attività di livello 1 di cui all'articolo 10, ad eccezione delle obbligazioni garantite di qualità elevatissima di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera f);

ii)

7 %, se gli importi sono garantiti da attività che, indipendentemente dal fatto che siano riutilizzate in un'altra operazione, sarebbero ammesse ai sensi degli articoli 7 e 10 del presente regolamento come attività liquide della categoria di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera f);

iii)

15 %, se gli importi sono garantiti da attività che, indipendentemente dal fatto che siano riutilizzate in un'altra operazione, sarebbero ammesse ai sensi degli articoli 7 e 11 del presente regolamento come attività liquide di una delle categorie di attività di livello 2 A di cui all'articolo 11;

iv)

25 %, se gli importi sono garantiti da attività che, indipendentemente dal fatto che siano riutilizzate in un'altra operazione, sarebbero ammesse ai sensi degli articoli 7 e 13 del presente regolamento come attività liquide di una delle categorie di attività di livello 2B di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera g), punto i), ii) o iv);

v)

30 %, se gli importi sono garantiti da attività che, indipendentemente dal fatto che siano riutilizzate in un'altra operazione, sarebbero ammesse ai sensi degli articoli 7 e 12 del presente regolamento come attività liquide della categoria di attività di livello 2B di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera e);

vi)

35 %, se gli importi sono garantiti da attività che, indipendentemente dal fatto che siano riutilizzate in un'altra operazione, sarebbero ammesse ai sensi degli articoli 7 e 13 del presente regolamento come attività liquide di una delle categorie di attività di livello 2B di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera g), punto iii) o v);

vii)

50 %, se gli importi sono garantiti da attività che, indipendentemente dal fatto che siano riutilizzate in un'altra operazione, sarebbero ammesse ai sensi degli articoli 7 e 12 del presente regolamento come attività liquide di una delle categorie di attività di livello 2B di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), c) o f) del presente regolamento;

viii)

il coefficiente minimo di scarto determinato conformemente all'articolo 15, paragrafi 2 e 3, del presente regolamento, se gli importi sono garantiti da attività che, indipendentemente dal fatto che siano riutilizzate in un'altra operazione, sarebbero ammesse ai sensi degli articoli 7 e 15 come azioni o quote di OIC dello stesso livello delle attività liquide sottostanti;

ix)

100 %, se gli importi sono garantiti da attività che non rientrano in alcuno dei punti da i) a viii) della presente lettera.

Tuttavia, non può essere rilevato alcun afflusso se l'ente creditizio impiega la garanzia reale a copertura di una posizione corta conformemente all'articolo 30, paragrafo 5, seconda frase;

c)

agli importi dovuti per prestiti su margine con scadenza contrattuale nell'arco dei 30 giorni di calendario successivi accordati a fronte di una garanzia reale sotto forma di attività illiquide può essere applicato un tasso di afflusso del 50 %. Tale tipo di afflussi può essere preso in considerazione soltanto se l'ente creditizio non impiega la garanzia originariamente ricevuta a fronte del finanziamento per coprire posizioni corte;

d)

gli importi dovuti che l'ente creditizio debitore tratta conformemente all'articolo 27, ad eccezione dei depositi presso l'ente centrale di cui all'articolo 27, paragrafo 3, sono moltiplicati per un corrispondente tasso di afflusso simmetrico. Se il corrispondente tasso non può essere stabilito, si applica un tasso di afflusso del 5 %;

e)

gli swap di garanzie, e le altre operazioni con una forma analoga, che giungono a scadenza entro 30 giorni di calendario comportano un afflusso se l'attività data in prestito è soggetta a un coefficiente di scarto inferiore ai sensi del capo 2 rispetto all'attività presa a prestito. L'afflusso è calcolato moltiplicando il valore di mercato dell'attività data in prestito per la differenza tra il tasso di afflusso applicabile all'attività presa a prestito e il tasso di afflusso applicabile all'attività data in prestito in conformità ai tassi specificati alla lettera b). Ai fini di tale calcolo si applica un coefficiente di scarto del 100 % alle attività che non siano ammissibili come attività liquide;

f)

se le garanzie reali ottenute tramite contratti di vendita con patto di riacquisto passivo, assunzioni di titoli in prestito, swap di garanzie o altre operazioni con una forma analoga, con scadenza entro 30 giorni di calendario, sono utilizzate a copertura di posizioni corte che possono essere estese oltre 30 giorni di calendario, l'ente creditizio ipotizza che tali contratti di vendita con patto di riacquisto passivo, assunzioni di titoli in prestito, swap di garanzie o altre operazioni con una forma analoga siano rinnovati e non generino alcun afflusso di cassa a causa dell'esigenza di continuare a coprire le posizioni corte oppure di riacquistare i titoli in questione. Le posizioni corte comprendono sia i casi in cui, da un portafoglio bilanciato, l'ente creditizio ha venduto allo scoperto in via definitiva un titolo nell'ambito di una strategia di negoziazione o di copertura, sia quelli in cui, nell'ambito di un portafoglio bilanciato, l'ente creditizio ha preso a prestito un titolo per un certo periodo dandolo in prestito per un periodo più lungo;

g)

non sono computate come afflusso le linee di credito o di liquidità non utilizzate, comprese le linee di liquidità irrevocabili non utilizzate offerte dalla banca centrale, e gli altri impegni ricevuti, diversi da quelli contemplati all'articolo 31, paragrafo 9, secondo comma, e all'articolo 34.

h)

gli importi dovuti per titoli emessi dall'ente creditizio stesso o da una SSPE con cui l'ente creditizio ha stretti legami sono computati su base netta applicando un tasso di afflusso stabilito in funzione del tasso di afflusso applicabile alle attività sottostanti in conformità al presente articolo;

i)

i prestiti con una data di scadenza contrattuale non definita sono presi in considerazione applicando un tasso di afflusso del 20 %, purché il contratto consenta all'ente creditizio di disimpegnarsi o di richiedere il pagamento entro 30 giorni di calendario.»;

b)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   I deflussi e gli afflussi attesi nell'arco di 30 giorni di calendario dai contratti elencati all'allegato II del regolamento (UE) n. 575/2013 e dai derivati su crediti sono calcolati su base netta, conformemente all'articolo 21, e moltiplicati per un tasso di afflusso del 100 % in caso di afflusso netto.»;

(23)

l'articolo 34, paragrafo 2, è così modificato:

a)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

il fornitore di liquidità e il ricevente presenteranno un basso profilo di rischio di liquidità dopo l'applicazione del tasso di afflusso superiore proposto a norma del paragrafo 1 e l'applicazione del tasso di deflusso di cui alla lettera c) dello stesso paragrafo;»;

b)

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

la gestione del rischio di liquidità del fornitore tiene adeguatamente conto del profilo di rischio di liquidità del ricevente.»;

(24)

l'allegato I è così modificato:

a)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.

«Importo eccedente delle attività liquide» - L'importo si compone degli elementi seguenti:

a)

importo rettificato delle attività di livello 1 costituite da obbligazioni non garantite, pari al valore, al netto dei coefficienti di scarto, di tutte le attività liquide di livello 1, ad esclusione delle obbligazioni garantite di livello 1, che l'ente creditizio deterrebbe alla liquidazione di ogni operazione di provvista garantita, di prestito garantita e di swap di garanzie che giunge a scadenza entro 30 giorni di calendario a partire dalla data del calcolo e nella quale ente creditizio e controparte scambiano attività liquide in almeno una delle componenti dell'operazione;

b)

importo rettificato delle obbligazioni garantite di livello 1, pari al valore, al netto dei coefficienti di scarto, di tutte le obbligazioni garantite di livello 1 che l'ente creditizio deterrebbe alla liquidazione di ogni operazione di provvista garantita, di prestito garantita e di swap di garanzie che giunge a scadenza entro 30 giorni di calendario a partire dalla data del calcolo e nella quale ente creditizio e controparte scambiano attività liquide in almeno una delle componenti dell'operazione;

c)

importo rettificato delle attività di livello 2 A, pari al valore, al netto dei coefficienti di scarto, di tutte le attività di livello 2 A che l'ente creditizio deterrebbe alla liquidazione di ogni operazione di provvista garantita, di prestito garantita e di swap di garanzie che giunge a scadenza entro 30 giorni di calendario a partire dalla data del calcolo e nella quale ente creditizio e controparte scambiano attività liquide in almeno una delle componenti dell'operazione;

d)

importo rettificato delle attività di livello 2B, pari al valore, al netto dei coefficienti di scarto, di tutte le attività di livello 2B che l'ente creditizio deterrebbe alla liquidazione di ogni operazione di provvista garantita, di prestito garantita e di swap di garanzie che giunge a scadenza entro 30 giorni di calendario a partire dalla data del calcolo e nella quale ente creditizio e controparte scambiano attività liquide in almeno una delle componenti dell'operazione.»;

b)

il paragrafo 5 è soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere da 30 aprile 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi (GU L 11 del 17.1.2015, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 35).


30.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 271/25


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1621 DELLA COMMISSIONE

del 26 ottobre 2018

che modifica il regolamento (UE) 2016/2080 per quanto riguarda la data di entrata all'ammasso del latte scremato in polvere venduto mediante procedura di gara

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato (2), in particolare l'articolo 28,

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di definire i quantitativi di latte scremato in polvere oggetto della gara aperta dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 della Commissione (3), l'articolo 1 di detto regolamento stabilisce un termine entro il quale il latte scremato in polvere deve essere entrato all'ammasso pubblico.

(2)

Data l'attuale situazione del mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari in termini di ripresa dei prezzi e dell'elevato volume delle scorte di intervento, è opportuno rendere disponibile per la vendita un quantitativo supplementare di latte scremato in polvere modificando la data di entrata all'ammasso.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080.

(4)

Affinché il latte scremato in polvere sia reso immediatamente disponibile per la vendita, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080, la data del «1o luglio 2016» è sostituita dalla data del «1o agosto 2016».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2018

Per la Commissione,

a nome del presidente

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 206 del 30.7.2016, pag. 71.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 della Commissione, del 25 novembre 2016, recante apertura di una gara per la vendita di latte scremato in polvere (GU L 321 del 29.11.2016, pag. 45).


DECISIONI

30.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 271/26


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1622 DELLA COMMISSIONE

del 29 ottobre 2018

concernente la non approvazione di alcuni principi attivi nei biocidi a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (2), modificato dal regolamento delegato (UE) 2017/698 (3), stabilisce un elenco di combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto incluse nel programma di riesame dei principi attivi esistenti nei biocidi il 3 febbraio 2017.

(2)

Per alcune combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto che figurano in tale elenco, tutti i partecipanti hanno tempestivamente ritirato il loro sostegno.

(3)

Per quanto riguarda alcuni principi attivi generati in situ, la denominazione di tali principi attivi e dei loro precursori sostenuti nel programma di riesame è stata chiarita in modo più preciso. Ciò ha condotto in determinati casi a una ridefinizione del principio attivo conformemente all'articolo 13 del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014.

(4)

È stata pubblicata una notifica per invitare chi intende sostenere tali combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto, che sono state ridefinite e che attualmente non sono sostenute, compresa la generazione in situ dei principi attivi per i tipi di prodotto elencati nell'allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, a subentrare nel ruolo di partecipante.

(5)

Per alcune combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto non è stata presentata alcuna notifica oppure una notifica è stata presentata e respinta a norma dell'articolo 17, paragrafi 4 o 5, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014.

(6)

A norma dell'articolo 20 del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, tali combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto non dovrebbero essere approvate per l'uso nei biocidi.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I principi attivi di cui all'allegato non sono approvati per i tipi di prodotto ivi indicati.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2017/698 della Commissione, del 3 febbraio 2017, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 103 del 19.4.2017, pag. 1).


ALLEGATO

Combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto non approvate, comprese tutte le forme di nanomateriali:

la generazione in situ dei principi attivi per i tipi di prodotto elencati nell'allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, salvo quando il principio attivo è generato dal precursore o dai precursori di cui alla voce della tabella del suddetto allegato relativa alle combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto in questione;

le combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto elencate nella tabella sottostante, compresa qualunque generazione in situ di tali sostanze con l'impiego di qualunque precursore non indicato nell'allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014:

Numero della voce nell'allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014

Denominazione della sostanza

Stato membro relatore

Numero CE

Numero CAS

Tipo o tipi di prodotto

60

Acido citrico

BE

201-069-1

77-92-9

1

172

Cetilpiridinio cloruro

UK

204-593-9

123-03-5

2

195

2-bifenilato di sodio

ES

205-055-6

132-27-4

1, 2, 3

288

N-(Diclorofluorometiltio)-N′,N′-dimetil-N-fenilsulfamide (Diclofluanide)

UK

214-118-7

1085-98-9

7

365

1-ossido di piridin-2-tiolo, sale di sodio (Piritione di sodio)

SE

223-296-5

3811-73-2

3

401

Argento

SE

231-131-3

7440-22-4

9

405

Diossido di zolfo

DE

231-195-2

7446-09-5

4

424

Bromuro di sodio

NL

231-599-9

7647-15-6

2, 11, 12

458

Solfato di ammonio

UK

231-984-1

7783-20-2

11, 12

1016

Cloruro di argento

SE

232-033-3

7783-90-6

10, 11

515

Bromuro di ammonio

SE

235-183-8

12124-97-9

11, 12

526

2-bifenilato di potassio

ES

237-243-9

13707-65-8

6, 9, 10, 13

529

Cloruro di bromo

NL

237-601-4

13863-41-7

11

541

p-cloro-m-cresoloato di sodio

FR

239-825-8

15733-22-9

1, 2, 3, 6, 9, 13

609

Miscuglio di cis- e trans-p-mentano-3,8 diolo (Citriodiol)

UK

Non disponibile

Non disponibile

19

620

Solfato di tetrachis(idrossimetil)fosfonio (2:1) (THPS)

MT

259-709-0

55566-30-8

2

673

Cloruro di didecildimetilammonio [DDAC (C8-10)]

IT

270-331-5

68424-95-3

5

785

Acido 6-(ftalimmido)perossiesanoico (PAP)

IT

410-850-8

128275-31-0

3, 4

792

Complesso decaossido di tetracloro (TCDO)

DE

420-970-2

92047-76-2

1

952

Bacillus sphaericus diverso da Bacillus sphaericus 2362, ceppo ABTS-1743

IT

Microrganismo

143447-72-7

18

955

Bacillus thuringiensis subsp. israelensis sierotipo H14, diverso da ceppi AM65-52 e SA3A

IT

Microrganismo

Non disponibile

18

957

Bacillus subtilis

DE

Microrganismo

Non disponibile

3

939

Cloro attivo prodotto della reazione in situ di acido ipoclorico e di ipoclorito di sodio

SK

Miscela

Non disponibile

2, 3, 4, 5, 11, 12

824

Zeolite d'argento e di zinco

SE

Non disponibile

130328-20-0

5

1013

Zeolite d'argento e di rame

SE

Non disponibile

130328-19-7

5

835

Esfenvalerato/(S)-alfa-ciano-3-fenossibenzil (S)-2-(4-clorofenil)-3-metilbutirrato (Esfenvalerato)

PT

Prodotto fitosanitario

66230-04-4

18


30.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 271/30


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1623 DELLA COMMISSIONE

del 29 ottobre 2018

a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle zanzare artificialmente infettate da Wolbachia utilizzate a fini di controllo dei vettori

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il 28 settembre 2017 la Francia ha chiesto alla Commissione di decidere se i batteri del genere Wolbachia («i batteri») o i preparati contenenti i batteri da inoculare nelle zanzare e le zanzare artificialmente infettate dai batteri («le zanzare artificialmente infettate») utilizzate a fini di controllo dei vettori siano biocidi ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012 o articoli trattati ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera l), dello stesso regolamento, oppure né l'uno né l'altro.

(2)

Secondo le informazioni fornite dalla Francia, tali batteri intracellulari sono trasmessi verticalmente, ereditati per via materna e naturalmente presenti in circa il 40 % degli artropodi. L'infezione delle zanzare da parte dei batteri può ridurre la capacità di alcune zanzare di trasmettere certi virus e parassiti patogeni interferendo con tali agenti patogeni all'interno della zanzara e promuove la riproduzione delle femmine di zanzara infette e la diffusione del batterio nella popolazione di zanzare. Inoltre, poiché i maschi di zanzara infettati con i batteri sono incompatibili con le femmine locali, l'introduzione di maschi infettati nella popolazione bersaglio riduce il potenziale di riproduzione. Le campagne per il controllo dei vettori si basano quindi sulla liberazione di zanzare artificialmente infettate all'interno di una popolazione di zanzare in modo da controllare le dimensioni della popolazione e/o ridurne la capacità di trasmettere certi agenti patogeni all'uomo.

(3)

In base alle informazioni fornite dalla Francia, non tutte le specie di zanzare né tutti gli individui all'interno di una stessa specie sono naturalmente infettati dai batteri o da un ceppo di batteri utilizzabile ai fini del controllo dei vettori. Infezioni artificiali devono quindi essere prodotte in condizioni di laboratorio allo scopo di generare zanzare artificialmente infettate da un ceppo di batteri appropriato. Ciò può essere fatto utilizzando diverse tecniche di infezione, tra cui l'inoculazione dei batteri in femmine adulte di zanzara o nel citoplasma delle uova di zanzara.

(4)

Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012, è quindi pertinente valutare separatamente lo status dei batteri o dei preparati contenenti i batteri da inoculare nelle zanzare e lo status delle zanzare artificialmente infettate, indipendentemente dalla tecnica di infezione utilizzata.

(5)

I batteri sono microrganismi ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012.

(6)

Le zanzare sono organismi nocivi ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 528/2012, in quanto possono avere un effetto indesiderato o dannoso per l'uomo o per gli animali.

(7)

I batteri agiscono indirettamente sulla popolazione di zanzare, controllandone le dimensioni o riducendone la capacità di trasmettere certi agenti patogeni, e dovrebbero pertanto essere considerati un principio attivo ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 528/2012.

(8)

Il tipo di prodotto 18, insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi, quale definito nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012, comprende i prodotti usati per il controllo degli artropodi, senza respingerli né attirarli. Dato che i batteri sono inoculati nelle zanzare con l'intento di esercitare un controllo sulle popolazioni di zanzare, tale uso rientra nella descrizione del tipo di prodotto 18.

(9)

I batteri o il preparato contenente i batteri esercitano un controllo sulle zanzare con mezzi diversi dalla mera azione fisica o meccanica.

(10)

Ai fini dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012, i batteri o il preparato contenente i batteri dovrebbero essere considerati rispettivamente una sostanza costituita da un principio attivo o una miscela contenente un principio attivo. Di conseguenza, i batteri o i preparati contenenti i batteri, nella forma in cui sono forniti all'utilizzatore che effettua l'inoculazione nelle zanzare, costituiscono un biocida ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, del regolamento (UE) n. 528/2012 e rientrano nel tipo di prodotto 18.

(11)

Le zanzare artificialmente infettate non sono microrganismi ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012.

(12)

Le zanzare artificialmente infettate non sono una sostanza o una miscela ai sensi dell'articolo 3, rispettivamente punti 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). Di conseguenza, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 528/2012, non sono né una sostanza né una miscela ai fini di tale regolamento.

(13)

Le zanzare artificialmente infettate non sono pertanto un principio attivo ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 528/2012. Le zanzare artificialmente infettate non possono quindi essere un biocida ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, di detto regolamento.

(14)

Le zanzare artificialmente infettate non sono un articolo ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1907/2006. Pertanto, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 528/2012, non sono considerate un articolo ai fini di detto regolamento. Le zanzare artificialmente infettate non possono pertanto essere considerate un articolo trattato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera l), del regolamento (UE) n. 528/2012.

(15)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I batteri del genere Wolbachia o i preparati contenenti tali batteri destinati a essere inoculati nelle zanzare con l'obiettivo di generare zanzare artificialmente infettate a fini di controllo dei vettori sono considerati biocidi ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012.

Le zanzare artificialmente infettate, indipendentemente dalla tecnica di infezione utilizzata, non sono considerate né un biocida né un articolo trattato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, rispettivamente lettere a) ed l), del regolamento (UE) n. 528/2012.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).