ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 255 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
61° anno |
Sommario |
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II Atti non legislativi |
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REGOLAMENTI |
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Decisione di esecuzione (UE) 2018/1512 della Commissione, del 10 ottobre 2018, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri [notificata con il numero C(2018) 6761] ( 1 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
11.10.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 255/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1506 DELLA COMMISSIONE
del 10 ottobre 2018
relativo a misure eccezionali di sostegno del mercato nei settori delle uova e delle carni di pollame in Italia
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 220, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Tra il 30 aprile 2016 e il 28 settembre 2017 l'Italia ha confermato e notificato 43 focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità dei sottotipi H5 e H7. Le specie interessate sono anatre, tacchini, faraone nonché pulcini, polli, pollastre e galline ovaiole della specie Gallus domesticus. |
(2) |
L'Italia ha adottato, immediatamente e con efficienza, tutte le misure veterinarie e di polizia sanitaria necessarie a norma della direttiva 2005/94/CE del Consiglio (2). |
(3) |
In particolare, l'Italia ha adottato misure di controllo, monitoraggio e prevenzione e ha istituito zone di protezione e sorveglianza («zone regolamentate») a norma delle decisioni di esecuzione (UE) 2016/697 (3), (UE) 2017/155 (4), (UE) 2017/247 (5) (UE) 2017/263 (6), (UE) 2017/417 (7), (UE) 2017/554 (8), (UE) 2017/696 (9), (UE) 2017/780 (10), (UE) 2017/977 (11), (UE) 2017/1397 (12), (UE) 2017/1415 (13), (UE) 2017/1484 (14), (UE) 2017/1519 (15) (UE) e 2017/1593 (16) della Commissione. |
(4) |
L'Italia ha comunicato alla Commissione che le misure veterinarie e di polizia sanitaria applicate per contenere e sradicare la malattia si sono ripercosse su un numero assai ampio di operatori, i quali hanno subito perdite di reddito non ammissibili al contributo finanziario dell'Unione di cui al regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (17). |
(5) |
Il 9 marzo 2018 la Commissione ha ricevuto dalle autorità italiane una richiesta formale di partecipazione al finanziamento di talune misure eccezionali di sostegno ai sensi dell'articolo 220, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 per i focolai confermati tra il 30 aprile 2016 e il 28 settembre 2017. Il 1o giugno 2018, il 14 giugno 2018, il 22 giugno 2018 e l'11 luglio 2018 le autorità italiane hanno chiarito e documentato la loro richiesta. |
(6) |
In seguito all'applicazione delle misure veterinarie e di polizia sanitaria di cui al terzo considerando sono stati prolungati i periodi di fermo, è stata proibita l'immissione di volatili e ristretta la movimentazione in tutti gli allevamenti di tutti i tipi di pollame nelle zone regolamentate istituite a seguito dell'insorgere di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità dei sottotipi H5 e H7. Queste misure hanno interessato le seguenti specie: anatre, tacchini, faraone nonché pulcini, polli, pollastre e galline ovaiole della specie Gallus domesticus. Ne è risultata una perdita di produzione di uova da cova, uova da consumo e pollame nei suddetti allevamenti. È pertanto opportuno compensare le perdite legate alle uova distrutte, trasformate e declassate nonché agli animali non prodotti, al prolungamento della durata di allevamento o all'eliminazione di capi. |
(7) |
A norma dell'articolo 220, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013, l'Unione partecipa nella misura del 50 % al finanziamento delle spese sostenute dall'Italia per le misure eccezionali di sostegno del mercato. I quantitativi massimi ammissibili al finanziamento per ciascuna misura eccezionale di sostegno del mercato dovrebbero essere fissati dalla Commissione una volta esaminata la richiesta ricevuta dall'Italia in relazione ai focolai confermati tra il 30 aprile 2016 e il 28 settembre 2017. |
(8) |
Per evitare rischi di sovracompensazione, l'importo forfettario della partecipazione finanziaria dovrebbe basarsi su studi tecnici ed economici o su una documentazione contabile ed essere fissato a un livello adeguato per ciascun capo e prodotto secondo le categorie. |
(9) |
Per evitare rischi di doppio finanziamento, le perdite incorse non dovrebbero essere state compensate da aiuti di Stato o da assicurazioni e la partecipazione finanziaria dell'Unione a norma del presente regolamento dovrebbe essere limitata agli animali e ai prodotti ammissibili per i quali non è stato ottenuto alcun contributo finanziario dell'Unione ai sensi del regolamento (UE) n. 652/2014. |
(10) |
La portata e la durata delle misure eccezionali di sostegno del mercato previste dal presente regolamento dovrebbero essere limitate allo stretto necessario a tal fine. In particolare, tali misure dovrebbero applicarsi solo alla produzione di pollame e uova negli allevamenti ubicati nelle zone regolamentate e solo per la durata delle misure veterinarie e di polizia sanitaria stabilite nella pertinente legislazione dell'Unione e dell'Italia in ordine ai 43 focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità confermati tra il 30 aprile 2016 e il 28 settembre 2017 e alle rispettive zone regolamentate. |
(11) |
Per garantire flessibilità nell'eventualità in cui il numero di animali o di uova ammissibili alla compensazione differisca dalle soglie massime, basate su stime, stabilite nel presente regolamento, le compensazioni possono essere modificate entro certi limiti, purché sia rispettato l'importo massimo delle spese cofinanziate dall'Unione. |
(12) |
Ai fini di una sana gestione finanziaria di queste misure eccezionali di sostegno del mercato, solo i pagamenti che l'Italia versa ai beneficiari entro il 30 settembre 2019 sono ammissibili alla partecipazione finanziaria dell'Unione. L'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione (18) non dovrebbe essere applicabile. |
(13) |
Ai fini dell'ammissibilità e correttezza dei pagamenti, l'Italia dovrebbe procedere a controlli ex ante. |
(14) |
Per consentire all'Unione di procedere al controllo finanziario, l'Italia dovrebbe comunicare alla Commissione la liquidazione dei pagamenti. |
(15) |
Per assicurare l'immediata attuazione da parte dell'Italia delle misure stabilite nel presente regolamento, esso dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
(16) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'Unione partecipa nella misura del 50 % al finanziamento delle spese incorse dall'Italia per sostenere il mercato delle uova da cova, delle uova da consumo e delle carni di pollame gravemente colpito dai 43 focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità dei sottotipi H5 e H7 rilevati e notificati dall'Italia tra il 30 aprile 2016 e il 28 settembre 2017.
Articolo 2
Le spese incorse dall'Italia sono ammissibili alla partecipazione finanziaria dell'Unione solo:
a) |
per il periodo di applicazione delle misure veterinarie e di polizia sanitaria indicate nella legislazione dell'Unione e in quella italiana di cui all'allegato e relative al periodo di cui all'articolo 1; nonché |
b) |
per le imprese avicole che sono state soggette alle misure veterinarie e di polizia sanitaria e sono ubicate nelle zone indicate nella legislazione dell'Unione e dell'Italia di cui all'allegato («zone regolamentate»); nonché |
c) |
se sono state versate ai beneficiari dall'Italia entro il 30 settembre 2019. Non si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014; nonché |
d) |
se l'animale o prodotto, per il periodo di cui alla lettera a), non ha beneficiato di alcuna compensazione tramite aiuti di Stato o assicurazioni e non ha ottenuto alcun contributo finanziario dell'Unione ai sensi del regolamento (UE) n. 652/2014. |
Articolo 3
1. Il livello massimo della partecipazione finanziaria dell'Unione è di 11,1 milioni di EUR, ripartiti come segue:
a) |
per la perdita di produzione di pollame ubicato nella zona regolamentata, si applicano i seguenti importi forfettari:
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b) |
per le perdite connesse a un prolungamento della durata di allevamento dovuto al divieto di trasferimenti nelle zone regolamentate si applicano i seguenti importi forfettari per capo:
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c) |
per l'eliminazione del pollame nelle zone regolamentate, si applicano i seguenti importi forfettari per capo:
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d) |
per la perdita di produzione di riproduttori ubicati nelle zone regolamentate, si applicano i seguenti importi forfettari per capo:
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2. Laddove il numero di animali o di uova ammissibili al finanziamento ecceda il numero massimo di capi o uova per voce di cui al paragrafo 1, le spese ammissibili alla partecipazione finanziaria dell'Unione possono essere adeguate per voce ed eccedere l'ammontare derivante dall'applicazione del numero massimo per voce, purché il totale delle rettifiche rimanga inferiore al 10 % del livello massimo delle spese cofinanziate dall'Unione, di cui al paragrafo 1.
Articolo 4
L'Italia procede a controlli amministrativi e materiali a norma degli articoli 58 e 59 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (19).
In particolare, l'Italia verifica:
a) |
l'ammissibilità di chi presenta domanda di sostegno; |
b) |
per ciascun richiedente ammissibile: ammissibilità, quantità e valore dell'effettiva perdita di produzione; |
c) |
che i richiedenti ammissibili non abbiano ottenuto finanziamenti da altre fonti per compensare le perdite di cui all'articolo 2 del presente regolamento. |
Ai richiedenti ammissibili per i quali sono stati completati i controlli amministrativi, gli aiuti possono essere versati senza attendere la conclusione di tutti i controlli, in particolare quelli sui richiedenti selezionati per i controlli in loco.
Nei casi in cui l'ammissibilità del richiedente non sia confermata, gli aiuti sono rimborsati e vengono applicate sanzioni.
Articolo 5
L'Italia comunica alla Commissione la liquidazione dei pagamenti.
Articolo 6
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16).
(3) Decisione di esecuzione (UE) 2016/697 della Commissione, del 4 maggio 2016, riguardante alcune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H7N7 in Italia (GU L 120 del 5.5.2016, pag. 35).
(4) Decisione di esecuzione (UE) 2017/155 della Commissione, del 26 gennaio 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/2122 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in alcuni Stati membri (GU L 23 del 28.1.2017, pag. 25).
(5) Decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione, del 9 febbraio 2017, relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 36 dell'11.2.2017, pag. 62).
(6) Decisione di esecuzione (UE) 2017/263 della Commissione, del 14 febbraio 2017, che stabilisce misure di riduzione del rischio e di biosicurezza rafforzate nonché sistemi di individuazione precoce dei rischi di trasmissione al pollame, attraverso i volatili selvatici, dei virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità (GU L 39 del 16.2.2017, pag. 6).
(7) Decisione di esecuzione (UE) 2017/417 della Commissione, del 7 marzo 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 63 del 9.3.2017, pag. 177).
(8) Decisione di esecuzione (UE) 2017/554 della Commissione, del 23 marzo 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 79 del 24.3.2017, pag. 15).
(9) Decisione di esecuzione (UE) 2017/696 della Commissione, dell'11 aprile 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 101 del 12.4.2017, pag. 80).
(10) Decisione di esecuzione (UE) 2017/780 della Commissione, del 3 maggio 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 116 del 5.5.2017, pag. 30).
(11) Decisione di esecuzione (UE) 2017/977 della Commissione, dell'8 giugno 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 146 del 9.6.2017, pag. 155).
(12) Decisione di esecuzione (UE) 2017/1397 della Commissione, del 27 luglio 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 197 del 28.7.2017, pag. 13).
(13) Decisione di esecuzione (UE) 2017/1415 della Commissione, del 3 agosto 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 203 del 4.8.2017, pag. 9).
(14) Decisione di esecuzione (UE) 2017/1484 della Commissione, del 17 agosto 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 214 del 18.8.2017, pag. 28).
(15) Decisione di esecuzione (UE) 2017/1519 della Commissione, del 1o settembre 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 228 del 2.9.2017, pag. 1).
(16) Decisione di esecuzione (UE) 2017/1593 della Commissione, del 20 settembre 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 243 del 21.9.2017, pag. 14).
(17) Regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 1).
(18) Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 18).
(19) Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).
ALLEGATO
Zone regolamentate e periodi cui si riferisce l'articolo 2
Parti dell'Italia e periodi stabiliti secondo la direttiva 2005/94/CE di cui alla legislazione seguente:
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Decisione di esecuzione (UE) 2016/697 della Commissione, del 4 maggio 2016, riguardante alcune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H7N7 in Italia (GU L 120 del 5.5.2016, pag. 35). |
— |
Decisione di esecuzione (UE) 2017/155 della Commissione, del 26 gennaio 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/2122 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in alcuni Stati membri (GU L 23 del 28.1.2017, pag. 25). |
— |
Decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione, del 9 febbraio 2017, relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 36 dell'11.2.2017, pag. 62). |
— |
Decisione di esecuzione (UE) 2017/263 della Commissione, del 14 febbraio 2017, che stabilisce misure di riduzione del rischio e di biosicurezza rafforzate nonché sistemi di individuazione precoce dei rischi di trasmissione al pollame, attraverso i volatili selvatici, dei virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità (GU L 39 del 16.2.2017, pag. 6). |
— |
Decisione di esecuzione (UE) 2017/417 della Commissione, del 7 marzo 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 63 del 9.3.2017, pag. 177). |
— |
Decisione di esecuzione (UE) 2017/554 della Commissione, del 23 marzo 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 79 del 24.3.2017, pag. 15). |
— |
Decisione di esecuzione (UE) 2017/696 della Commissione, dell'11 aprile 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 101 del 13.4.2017, pag. 80). |
— |
Decisione di esecuzione (UE) 2017/780 della Commissione, del 3 maggio 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 116 del 5.5.2017, pag. 30). |
— |
Decisione di esecuzione (UE) 2017/977 della Commissione, dell'8 giugno 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 146 del 9.6.2017, pag. 155). |
— |
Decisione di esecuzione (UE) 2017/1397 della Commissione, del 27 luglio 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 197 del 28.7.2017, pag. 13). |
— |
Decisione di esecuzione (UE) 2017/1415 della Commissione, del 3 agosto 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 203 del 4.8.2017, pag. 9). |
— |
Decisione di esecuzione (UE) 2017/1484 della Commissione, del 17 agosto 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 214 del 18.8.2017, pag. 28). |
— |
Decisione di esecuzione (UE) 2017/1519 della Commissione, del 1o settembre 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 228 del 2.9.2017, pag. 1). |
— |
Decisione di esecuzione (UE) 2017/1593 della Commissione, del 20 settembre 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 243 del 21.9.2017, pag. 14). |
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Decreti del ministero della Salute che dichiarano lo stato d'infezione a seguito dei focolai d'influenza aviaria altamente patogeni confermati tra il 30 aprile 2016 e il 28 settembre 2017. |
11.10.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 255/7 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1507 DELLA COMMISSIONE
del 10 ottobre 2018
relativo a misure eccezionali di sostegno del mercato nei settori delle uova e delle carni di pollame in Polonia
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 220, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Tra il 3 dicembre 2016 e il 16 marzo 2017 la Polonia ha confermato e notificato 65 focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5. Le specie interessate sono anatre, oche, tacchini nonché polli e galline ovaiole della specie Gallus domesticus. |
(2) |
La Polonia ha adottato, immediatamente e con efficienza, tutte le misure veterinarie e di polizia sanitaria necessarie a norma della direttiva 2005/94/CE del Consiglio (2). |
(3) |
In particolare, la Polonia ha adottato misure di controllo, monitoraggio e prevenzione e ha istituito zone di protezione e sorveglianza («zone regolamentate») a norma delle decisioni di esecuzione (UE) 2016/2219 (3), (UE) 2016/2367 (4), (UE) 2017/14 (5), (UE) 2017/116 (6), (UE) 2017/155 (7), (UE) 2017/247 (8), (UE) 2017/417 (9) e (UE) 2017/554 (10) della Commissione. |
(4) |
Grazie alle suddette misure, la Polonia è riuscita a contenere e sradicare la malattia. Le misure veterinarie e di polizia sanitaria dell'Unione e della Polonia sono state applicate fino al 22 maggio 2017 in tutti gli allevamenti interessati. |
(5) |
La Polonia ha comunicato alla Commissione che le misure veterinarie e di polizia sanitaria applicate per contenere e sradicare la malattia si sono ripercosse su un numero assai ampio di operatori, i quali hanno subito perdite di reddito non ammissibili al contributo finanziario dell'Unione di cui al regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (11). |
(6) |
Il 17 luglio 2017 la Commissione ha ricevuto dalle autorità polacche una richiesta formale di partecipazione al finanziamento di talune misure eccezionali di sostegno ai sensi dell'articolo 220, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013. L'11 aprile 2018, il 10 maggio 2018 e il 19 giugno 2018 le autorità polacche hanno chiarito la loro richiesta. |
(7) |
In seguito all'applicazione delle misure veterinarie e di polizia sanitaria sono stati prolungati i periodi di fermo, è stata proibita l'immissione di volatili e ristretta la movimentazione in tutti gli allevamenti di tutti i tipi di pollame nelle zone regolamentate istituite a seguito dell'insorgere di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5. Queste misure hanno interessato le seguenti specie: anatre, oche, tacchini nonché polli e galline ovaiole della specie Gallus domesticus. Ne è risultata una perdita di produzione negli allevamenti di tali specie. È pertanto opportuno compensare tali perdite. |
(8) |
A norma dell'articolo 220, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013, l'Unione partecipa nella misura del 50 % al finanziamento delle spese sostenute dalla Polonia per le misure eccezionali di sostegno del mercato. I quantitativi massimi ammissibili al finanziamento per ciascuna misura eccezionale di sostegno del mercato dovrebbero essere fissati dalla Commissione una volta esaminata la richiesta ricevuta dalla Polonia. |
(9) |
Per evitare rischi di sovracompensazione, l'importo forfettario dovrebbe basarsi su studi tecnici ed economici o su una documentazione contabile ed essere fissato a un livello adeguato per ciascun capo e prodotto secondo le categorie degli animali prodotti. |
(10) |
Per evitare rischi di doppio finanziamento, le perdite incorse non dovrebbero essere state compensate da aiuti di Stato o da assicurazioni e la partecipazione finanziaria dell'Unione a norma del presente regolamento dovrebbe essere limitata agli animali e ai prodotti ammissibili per i quali non è stato ottenuto alcun contributo finanziario dell'Unione ai sensi del regolamento (UE) n. 652/2014. |
(11) |
La portata e la durata delle misure eccezionali di sostegno del mercato previste dal presente regolamento dovrebbero essere limitate allo stretto necessario a tal fine. In particolare, tali misure dovrebbero applicarsi solo alla produzione di pollame negli allevamenti ubicati nelle zone regolamentate e solo per la durata delle misure veterinarie e di polizia sanitaria stabilite nella pertinente legislazione dell'Unione e della Polonia in ordine ai 65 focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità confermati tra il 3 dicembre 2016 e il 16 marzo 2017 e alle rispettive zone regolamentate. |
(12) |
Ai fini di una sana gestione finanziaria di queste misure eccezionali di sostegno del mercato, solo i pagamenti che la Polonia versa ai beneficiari entro il 30 settembre 2019 dovrebbero essere ammissibili alla partecipazione finanziaria dell'Unione. L'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione (12) non dovrebbe essere applicabile. |
(13) |
Ai fini dell'ammissibilità e correttezza dei pagamenti, la Polonia dovrebbe procedere a controlli ex ante. |
(14) |
Per consentire all'Unione di procedere al controllo finanziario, la Polonia dovrebbe comunicare alla Commissione la liquidazione dei pagamenti. |
(15) |
Dato che le restrizioni connesse ai focolai di influenza aviaria sono entrate in vigore in date diverse nelle zone regolamentate interessate e che il presente regolamento non prevede un termine per la presentazione delle domande di aiuto, ai fini dell'articolo 29, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 è opportuno considerare la data di entrata in vigore del presente regolamento come il fatto generatore del tasso di cambio relativo agli importi fissati nel presente regolamento. |
(16) |
Per assicurare l'immediata attuazione da parte della Polonia delle misure stabilite nel presente regolamento, esso dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
(17) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'Unione partecipa nella misura del 50 % al finanziamento delle spese incorse dalla Polonia per sostenere il mercato delle uova e delle carni di pollame gravemente colpito dai 65 focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 rilevati e notificati dalla Polonia tra il 3 dicembre 2016 e il 16 marzo 2017.
Articolo 2
Le spese incorse dalla Polonia sono ammissibili alla partecipazione finanziaria dell'Unione solo:
a) |
per il periodo di applicazione delle misure veterinarie e di polizia sanitaria indicate nella legislazione dell'Unione e in quella polacca di cui all'allegato e relative al periodo di cui all'articolo 1; nonché |
b) |
per gli allevamenti che sono stati soggetti alle misure veterinarie e di polizia sanitaria e sono ubicati nelle zone indicate nella legislazione dell'Unione e della Polonia di cui all'allegato («zone regolamentate»); nonché |
c) |
se sono state versate ai beneficiari dalla Polonia entro il 30 settembre 2019. Non si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014; nonché |
d) |
se l'animale o prodotto, per il periodo di cui alla lettera a), non ha beneficiato di alcuna compensazione tramite aiuti di Stato o assicurazioni e non ha ottenuto alcun contributo finanziario dell'Unione ai sensi del regolamento (UE) n. 652/2014. |
Articolo 3
Il livello massimo della partecipazione finanziaria dell'Unione per le perdite di produzione di pollame nelle zone regolamentate è di 1,411 milioni di EUR. Si applicano i seguenti importi forfettari:
a) |
0,0059 EUR al giorno per gallina ovaiola di cui al codice NC 0105 94 00, fino a un massimo di 186 598 capi; |
b) |
0,0085 EUR al giorno per pollo da carne di cui al codice NC 0105 94 00, fino a un massimo di 474 567 capi; |
c) |
0,01075 EUR al giorno per anatra da ingrasso di cui al codice NC 0105 99 10, fino a un massimo di 246 131 capi; |
d) |
0,0126 EUR al giorno per oca da ingrasso di cui al codice NC 0105 99 20, fino a un massimo di 4 622 capi; |
e) |
0,1757 EUR al giorno per oca da riproduzione di cui al codice NC 0105 99 20, fino a un massimo di 55 307 capi; |
f) |
0,0333 EUR al giorno per tacchino di cui al codice NC 0105 99 30, fino a un massimo di 485 343 capi. |
Articolo 4
La Polonia procede a controlli amministrativi e materiali a norma degli articoli 58 e 59 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (13).
In particolare, la Polonia verifica:
a) |
l'ammissibilità di chi presenta domanda di sostegno; |
b) |
per ciascun richiedente ammissibile: ammissibilità, quantità e valore dell'effettiva perdita di produzione; |
c) |
che i richiedenti ammissibili non abbiano ottenuto finanziamenti da altre fonti per compensare le perdite di cui all'articolo 2 del presente regolamento. |
Ai richiedenti ammissibili per i quali sono stati completati i controlli amministrativi, gli aiuti possono essere versati senza attendere la conclusione di tutti i controlli, in particolare quelli sui richiedenti selezionati per i controlli in loco.
Nei casi in cui l'ammissibilità del richiedente non sia confermata, gli aiuti sono rimborsati e vengono applicate sanzioni.
Articolo 5
Ai fini dell'articolo 29, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014, il fatto generatore del tasso di cambio relativo agli importi fissati all'articolo 3 del presente regolamento è l'entrata in vigore del presente regolamento.
Articolo 6
Le autorità polacche comunicano alla Commissione la liquidazione dei pagamenti.
Articolo 7
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16).
(3) Decisione di esecuzione (UE) 2016/2219 della Commissione, dell'8 dicembre 2016, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/2122 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in alcuni Stati membri (GU L 334 del 9.12.2016, pag. 52).
(4) Decisione di esecuzione (UE) 2016/2367 della Commissione, del 21 dicembre 2016, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/2122 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in alcuni Stati membri (GU L 350 del 22.12.2016, pag. 42).
(5) Decisione di esecuzione (UE) 2017/14 della Commissione, del 5 gennaio 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/2122 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in alcuni Stati membri (GU L 4 del 7.1.2017, pag. 10).
(6) Decisione di esecuzione (UE) 2017/116 della Commissione, del 20 gennaio 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/2122 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in alcuni Stati membri (GU L 18 del 24.1.2017, pag. 53).
(7) Decisione di esecuzione (UE) 2017/155 della Commissione, del 26 gennaio 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/2122 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in alcuni Stati membri (GU L 23 del 28.1.2017, pag. 25).
(8) Decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione, del 9 febbraio 2017, relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 36 dell'11.2.2017, pag. 62).
(9) Decisione di esecuzione (UE) 2017/417 della Commissione, del 7 marzo 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 63 del 9.3.2017, pag. 177).
(10) Decisione di esecuzione (UE) 2017/554 della Commissione, del 23 marzo 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 79 del 24.3.2017, pag. 15).
(11) Regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 1).
(12) Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 18).
(13) Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).
ALLEGATO
Zone regolamentate e periodi cui si riferisce l'articolo 2
Parti della Polonia e periodi stabiliti secondo la direttiva 2005/94/CE di cui alla legislazione seguente:
— |
Decisione di esecuzione (UE) 2016/2219 della Commissione, dell'8 dicembre 2016, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/2122 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in alcuni Stati membri (GU L 334 del 9.12.2016, pag. 52). |
— |
Decisione di esecuzione (UE) 2016/2367 della Commissione, del 21 dicembre 2016, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/2122 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in alcuni Stati membri (GU L 350 del 22.12.2016, pag. 42). |
— |
Decisione di esecuzione (UE) 2017/14 della Commissione, del 5 gennaio 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/2122 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in alcuni Stati membri (GU L 4 del 7.1.2017, pag. 10). |
— |
Decisione di esecuzione (UE) 2017/116 della Commissione, del 20 gennaio 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/2122 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in alcuni Stati membri (GU L 18 del 24.1.2017, pag. 53). |
— |
Decisione di esecuzione (UE) 2017/155 della Commissione, del 26 gennaio 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/2122 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in alcuni Stati membri (GU L 23 del 28.1.2017, pag. 25). |
— |
Decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione, del 9 febbraio 2017, relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 36 dell'11.2.2017, pag. 62). |
— |
Decisione di esecuzione (UE) 2017/417 della Commissione, del 7 marzo 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 63 del 9.3.2017, pag. 177). |
— |
Decisione di esecuzione (UE) 2017/554 della Commissione, del 23 marzo 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 79 del 24.3.2017, pag. 15). |
— |
Legge nazionale che dichiara lo stato di infezione a seguito dei focolai d'influenza aviaria altamente patogeni confermati tra il 3 dicembre 2016 e il 16 marzo 2017. |
— |
Legge nazionale che mette fine allo stato di infezione dichiarato a seguito dei focolai d'influenza aviaria altamente patogeni confermati tra il 3 dicembre 2016 e il 16 marzo 2017. |
11.10.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 255/12 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1508 DELLA COMMISSIONE
del 10 ottobre 2018
recante fissazione del coefficiente di deprezzamento da applicare per l'acquisto di latte scremato in polvere all'intervento pubblico nell'esercizio contabile 2019
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in particolare l'articolo 20, paragrafo 4,
previa consultazione del comitato dei fondi agricoli,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 3, paragrafo 1, lettera e) del regolamento delegato (UE) n. 906/2014 della Commissione (2) disciplina il finanziamento del deprezzamento dei prodotti agricoli in giacenza all'intervento pubblico. |
(2) |
I punti 1, 2 e 3 dell'allegato V del regolamento delegato (UE) n. 906/2014 stabiliscono il metodo di determinazione della percentuale di deprezzamento, da applicare sotto forma di coefficiente. La percentuale di deprezzamento al momento dell'acquisto dei prodotti agricoli corrisponde al massimo alla differenza tra il prezzo di acquisto e il prezzo di smercio stimato di ciascun prodotto in questione. Tale percentuale deve essere fissata per ogni prodotto prima dell'inizio dell'esercizio contabile. La Commissione può inoltre limitare il deprezzamento al momento dell'acquisto a una frazione della suddetta percentuale, frazione che non può essere inferiore al 70 % del deprezzamento totale. |
(3) |
Si dovrebbe quindi fissare il coefficiente per il latte scremato in polvere che gli Stati membri devono applicare ai valori d'acquisto mensili per l'esercizio contabile 2019. |
(4) |
Ai fini di una sana gestione delle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia, si dovrebbero notificare alla Commissione le spese determinate dall'applicazione dei coefficienti di deprezzamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per il latte scremato in polvere acquistato all'intervento pubblico e immagazzinato o preso in consegna dagli Stati membri tra il 1o ottobre 2018 e il 30 settembre 2019, gli Stati membri applicheranno un coefficiente di deprezzamento di 0,21 al valore d'acquisto mensile del latte scremato in polvere.
Articolo 2
Gli Stati membri notificano alla Commissione le spese determinate dall'applicazione dei coefficienti di deprezzamento di cui all'articolo 1 del presente regolamento tramite le dichiarazioni di spesa stabilite conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione (3).
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o ottobre 2018.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.
(2) Regolamento delegato (UE) n. 906/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le spese dell'intervento pubblico (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 1).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 59).
DECISIONI
11.10.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 255/14 |
DECISIONE (UE) 2018/1509 DEL CONSIGLIO
del 2 ottobre 2018
relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica federale di Germania
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,
vista la proposta del governo tedesco,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) e (UE) 2015/994 (3), relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020. |
(2) |
Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Wolfgang SCHMIDT, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È nominata membro del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:
— |
sig.ra Annette TABBARA, Staatsrätin, Bevollmächtigte der Freien und Hansestadt Hamburg beim Bund, der Europäischen Union und für auswärtige Angelegenheiten. |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 2 ottobre 2018
Per il Consiglio
Il presidente
H. LÖGER
(1) Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).
(2) Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25).
(3) Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70).
11.10.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 255/15 |
DECISIONE (UE) 2018/1510 DEL CONSIGLIO
dell'8 ottobre 2018
relativa alla nomina di due membri del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica italiana
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,
vista la proposta del governo italiano,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) e (UE) 2015/994 (3), relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020. L'11 luglio 2017, con decisione (UE) 2017/1334 del Consiglio (4), il sig. Augusto ROLLANDIN è stato sostituito dal sig. Pierluigi MARQUIS in qualità di membro. Il 29 gennaio 2018, con decisione (UE) 2018/157 del Consiglio (5), il sig. Pierluigi MARQUIS è stato sostituito dal sig. Laurent VIERIN in qualità di membro. |
(2) |
Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Laurent VIERIN. |
(3) |
Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato sulla cui base la sig.ra Micaela FANELLI [Sindaco del Comune di Riccia (CB)] è stata proposta, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Sono nominate membri al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:
— |
sig.ra Nicoletta SPELGATTI, Consigliere e presidente della Regione Valle d'Aosta, |
— |
sig.ra Micaela FANELLI, Assessore del Comune di Pontecorvo (FR) (modifica del mandato). |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 2018
Per il Consiglio
La presidente
J. BOGNER-STRAUSS
(1) Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).
(2) Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25).
(3) Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70).
(4) Decisione (UE) 2017/1334 del Consiglio, dell'11 luglio 2017, relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica italiana (GU L 185 del 18.7.2017, pag. 45).
(5) Decisione (UE) 2018/157 del Consiglio, del 29 gennaio 2018, relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica italiana (GU L 29 dell'1.2.2018, pag. 35).
11.10.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 255/16 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1511 DELLA COMMISSIONE
del 9 ottobre 2018
che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2015/789 relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.)
[notificata con il numero C(2018) 6452]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 3, quarta frase,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 9, paragrafo 8, della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione (2) definisce le condizioni per lo spostamento di determinate piante ospiti che non sono mai state coltivate all'interno delle zone delimitate, e condizioni più specifiche per determinate piante ospiti, comprese le piante destinate all'impianto di Polygala myrtifolia L. |
(2) |
L'esperienza ha dimostrato che le piante destinate all'impianto di Polygala myrtifolia L. si sono rivelate particolarmente sensibili alla Xylella fastidiosa (Wells et al.) («l'organismo specificato»). Al fine di garantire un più elevato livello di protezione fitosanitaria del territorio dell'Unione è opportuno prevedere che l'ispezione visiva, il campionamento e l'analisi siano effettuati il più vicino possibile al momento del loro primo spostamento al di fuori del sito di produzione. Lo stesso obbligo dovrebbe applicarsi alle piante destinate all'impianto di Polygala myrtifolia L., introdotte nell'Unione e originarie di un paese terzo in cui l'organismo specificato non è presente. |
(3) |
La decisione di esecuzione (UE) 2015/789 dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza. |
(4) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione di esecuzione (UE) 2015/789 è così modificata:
1) |
all'articolo 9, paragrafo 8, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Tuttavia, le piante destinate all'impianto, ad eccezione delle sementi, delle specie Coffea, Lavandula dentata L., Nerium oleander L., Olea europaea L., Polygala myrtifolia L. e Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb sono spostate all'interno dell'Unione solo se sono state coltivate in un sito soggetto a ispezione ufficiale annuale e a campionamento, tenendo conto degli orientamenti tecnici per l'ispezione della Xylella fastidiosa forniti sul sito web della Commissione, nonché ad analisi conformemente alle norme internazionali per rilevare l'eventuale presenza dell'organismo specificato, che confermino l'assenza dell'organismo specificato utilizzando uno schema di campionamento in grado di individuare con un'affidabilità del 99 % un livello di presenza di piante infette pari al 5 %. Anteriormente al suo primo spostamento al fuori del sito di produzione, ogni lotto di piante destinate all'impianto di Polygala myrtifolia L. che deve essere spostato all'interno dell'Unione è inoltre sottoposto a un'ispezione visiva ufficiale e a un campionamento il più vicino possibile al momento dello spostamento, tenendo conto degli orientamenti tecnici per l'ispezione della Xylella fastidiosa forniti sul sito web della Commissione, nonché ad analisi, conformemente alle norme internazionali per rilevare l'eventuale presenza dell'organismo specificato, che confermano l'assenza dell'organismo specificato utilizzando uno schema di campionamento in grado di individuare con un'affidabilità del 99 % un livello di presenza di piante infette pari al 5 %. In deroga all'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, l'eventuale presenza dell'organismo specificato è verificata mediante un'analisi e, in caso di risultato positivo, essa viene individuata effettuando, conformemente alle norme internazionali, almeno un'analisi molecolare positiva. Tali analisi sono elencate nella banca dati della Commissione delle analisi per l'individuazione dell'organismo specificato e delle sue sottospecie.» |
2) |
all'articolo 16, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Le piante destinate all'impianto, ad eccezione delle sementi, delle specie Coffea, Lavandula dentata L., Nerium oleander L., Olea europaea L., Polygala myrtifolia L. e Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb sono introdotte nell'Unione solo se sono state coltivate in un sito soggetto a un'ispezione ufficiale annuale e se sono state sottoposte a campionamento e analisi, effettuati in periodi opportuni per rilevare l'eventuale presenza dell'organismo specificato e in conformità alle norme internazionali, che hanno confermato l'assenza dell'organismo specificato utilizzando uno schema di campionamento in grado di individuare con un'affidabilità del 99 % un livello di presenza di piante infette pari al 5 %. Anteriormente al suo primo spostamento dal suo luogo di produzione e il più vicino possibile al momento dello spostamento, ogni lotto di piante destinate all'impianto di Polygala myrtifolia L. è inoltre sottoposto a un'ispezione visiva ufficiale e a un campionamento nonché ad analisi conformemente alle norme internazionali per rilevare l'eventuale presenza dell'organismo specificato, che confermano l'assenza dell'organismo specificato utilizzando uno schema di campionamento in grado di individuare con un'affidabilità del 99 % un livello di presenza di piante infette pari al 5 %.» |
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 2018
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
(1) GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.
(2) Decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.) (GU L 125 del 21.5.2015, pag. 36).
11.10.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 255/18 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1512 DELLA COMMISSIONE
del 10 ottobre 2018
che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri
[notificata con il numero C(2018) 6761]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,
vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,
vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (3), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione (4) stabilisce misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri nei quali sono stati confermati casi di tale malattia nei suini domestici o selvatici («gli Stati membri interessati»). L'allegato di tale decisione di esecuzione delimita ed elenca, nelle parti da I a IV, alcune zone degli Stati membri interessati differenziate secondo il livello di rischio in base alla situazione epidemiologica riguardante tale malattia. L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è stato ripetutamente modificato per tener conto dei cambiamenti della situazione epidemiologica nell'Unione riguardo alla peste suina africana, cambiamenti che devono appunto riflettersi in tale allegato. L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è stato modificato da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/1282 della Commissione (5), a seguito dei recenti casi di peste suina africana in Lituania e in Polonia. |
(2) |
Il rischio di diffusione della peste suina africana nella fauna selvatica è connesso alla naturale lenta diffusione della malattia tra le popolazioni di suini selvatici nonché ai rischi legati all'attività umana, come dimostrato dalla recente evoluzione epidemiologica della malattia nell'Unione e come documentato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) nel parere del gruppo di esperti scientifici sulla salute e sul benessere degli animali, pubblicato il 14 luglio 2015, nella relazione scientifica EFSA sulle analisi epidemiologiche della peste suina africana nei paesi baltici e in Polonia, pubblicata il 23 marzo 2017, e nella relazione scientifica EFSA sulle analisi epidemiologiche della peste suina africana negli Stati baltici e in Polonia, pubblicata l'8 novembre 2017 (6). |
(3) |
Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2018/1282 la situazione epidemiologica nell'Unione riguardo alla peste suina africana è cambiata, con il verificarsi di ulteriori casi di tale malattia che devono riflettersi nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. |
(4) |
Nell'ottobre 2018 è stato rilevato un caso di peste suina africana in un suino selvatico nel distretto di Borsod-Abaúj-Zemplén, in Ungheria. Tale caso di peste suina africana nella popolazione di suini selvatici determina un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Le zone dell'Ungheria colpite dal recente caso di peste suina africana dovrebbero pertanto figurare negli elenchi di cui alle parti I e II di tale allegato. |
(5) |
Nell'ottobre 2018 è stato rilevato un caso di peste suina africana in suini selvatici nel distretto di Mrągowski, in Polonia. Anche tale caso di peste suina africana nella popolazione di suini selvatici determina un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Le zone della Polonia colpite dalla peste suina africana dovrebbero pertanto figurare negli elenchi di cui alle parti I e II di tale allegato. |
(6) |
Al fine di tenere conto dei recenti sviluppi dell'evoluzione epidemiologica della peste suina africana nell'Unione e di far fronte in maniera proattiva ai rischi associati alla diffusione di tale malattia, è opportuno che siano delimitate nuove zone ad alto rischio di dimensioni sufficienti in Ungheria e in Polonia e che tali zone siano debitamente inserite negli elenchi di cui alle parti I e II dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. |
(7) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2018
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
(1) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.
(2) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.
(3) GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.
(4) Decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri e che abroga la decisione di esecuzione 2014/178/UE (GU L 295 dell'11.10.2014, pag. 63).
(5) Decisione di esecuzione (UE) 2018/1282 della Commissione, del 21 settembre 2018, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri (GU L 239 del 24.9.2018, pag. 21).
(6) EFSA Journal 2015;13(7):4163; EFSA Journal 2017;15(3):4732; EFSA Journal 2017;15(11):5068.
ALLEGATO
L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal seguente:
ALLEGATO
PARTE I
1. Repubblica ceca
Le seguenti zone della Repubblica ceca:
— |
okres Uherské Hradiště, |
— |
okres Kroměříž, |
— |
okres Vsetín, |
— |
katastrální území obcí v okrese Zlín:
|
2. Estonia
Le seguenti zone dell'Estonia:
— |
Hiiu maakond. |
3. Ungheria
Le seguenti zone dell'Ungheria:
— |
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 650100, 650200, 650300, 650400, 650500, 650600, 650700, 650800, 650900, 651000, 651100, 651200, 651300, 651400, 651500, 651610, 651700, 651801, 651802, 651803, 651900, 652000, 652100, 652200, 652300, 652400, 652500, 652601, 652602, 652603, 652700, 652800, 652900, 653000, 653100, 653200, 653300, 653401, 653403, 653500, 653600, 653700, 653800, 653900, 654000, 654201, 654202, 654301, 654302, 654400, 654501, 654502, 654600, 654700, 654800, 654900, 655000, 655100, 655200, 655300, 655400, 655500, 655600, 655700, 655800, 655901, 655902, 656000, 656100, 656200, 656300, 656400, 656600, 657300, 657400, 657500, 657600, 657700, 657800, 657900, 658000, 658100, 658201, 658202, 658310, 658403, 659100, 659210, 659220, 659300, 659400, 659500, 659601, 659602, 659701, 659800, 659901, 660000, 660100, 660200, 660400, 660501, 660502, 660600 és 660800 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Hajdú-Bihar megye 900150, 900250, 900350, 900450, 900550, 900650, 900660, 900670, 900750, 900850, 900860, 900930, 900950, 901050, 901150, 901250, 901260, 901270, 901350, 901560, 901590, 901850, 901950, 902950, 902960, 903050, 903150, 903250, 903350, 903360, 903370, 903450, 904450, 904460, 904550, 904650, 904750, 904760, 905450 és 905550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Heves megye 700150, 700250, 700260, 700350, 700450, 700460, 700550, 700650, 700750, 700850, 702350, 702450, 702550, 702750, 702850, 703350, 703360, 703450, 703550, 703610, 703750, 703850, 703950, 704050, 704150, 704250, 704350, 704450, 704550, 704650, 704750, 704850, 704950, 705050, 705250, 705350, 705510 és 705610 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750250, 750260, 750350, 750450, 750460, 750550, 750650, 750750, 750850, 750950 és 750960 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Nógrád megye 550120, 550130, 550210, 550710, 550810, 551450, 551460, 551550, 551650, 551710, 552010, 552150, 552250, 552350, 552360, 552450, 552460, 552520, 552550, 552610, 552620, 552710, 552850, 552860, 552950, 552960, 552970, 553050, 553110, 553250, 553260, 553350, 553650, 553750, 553850, 553910, és 554050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Pest megye 571250, 571350, 571550, 571610, 571750, 571760, 572250, 572350, 572550, 572850, 572950, 573360 573450, 580050, és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 850650, 850850, 851851, 851852, 851950, 852350, 852450, 852550, 852750, 853560, 853650, 853751, 853850, 853950, 853960, 854050, 854150, 854250, 854350, 855250, 855350, 855450, 855460, 855550, 855650, 855660, 855750, 855850, 855950, 855960, 856012, 856050, 856150,, 856260 857050, 857150, 857350 és 857450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe. |
4. Lettonia
Le seguenti zone della Lettonia:
— |
Aizputes novads, |
— |
Alsungas novads, |
— |
Kuldīgas novada Gudenieku, Turlavas un Laidu pagasts, |
— |
Pāvilostas novada Sakas pagasts un Pāvilostas pilsēta, |
— |
Priekules novads, |
— |
Skrundas novada Rudbāržu pagasts, |
— |
Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes, |
— |
Ventspils novada Jūrkalnes pagasts. |
5. Lituania
Le seguenti zone della Lituania:
— |
Jurbarko rajono savivaldybė: Eržvilko, Smalininkų ir Viešvilės seniūnijos, |
— |
Kelmės rajono savivaldybė: Kelmės, Kelmės apylinkių, Kražių, Kukečių, Liolių, Pakražančio, Šaukėnų seniūnijos, Tytyvėnų seniūnijos dalis į vakarus ir šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105, ir Vaiguvos seniūnijos, |
— |
Mažeikių rajono savivaldybė: Sedos, Šerkšnėnų ir Židikų seniūnijos, |
— |
Pagėgių savivaldybė, |
— |
Plungės rajono savivaldybė, |
— |
Raseinių rajono savivaldybė: Girkalnio ir Kalnūjų seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr A1, Nemakščių, Paliepių, Raseinių, Raseinių miesto ir Viduklės seniūnijos, |
— |
Rietavo savivaldybė, |
— |
Šakių rajono savivaldybė: Barzdų, Griškabūdžio, Kriūkų, Kudirkos Naumiesčio, Lekėčių, Lukšių, Sintautų, Slavikų, Sudargo ir Žvirgždaičių seniūnijos, |
— |
Šilalės rajono savivalybė, |
— |
Šilutės rajono savivaldybė: Juknaičių, Kintų, Šilutės ir Usėnų seniūnijos, |
— |
Tauragės rajono savivaldybė, |
6. Polonia
Le seguenti zone della Polonia:
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w województwie warmińsko-mazurskim:
|
|
w województwie podlaskim:
|
|
w województwie mazowieckim:
|
|
w województwie lubelskim:
|
|
w województwie podkarpackim:
|
7. Romania
Le seguenti zone della Romania:
— |
Alba county with the following delimitation:
|
— |
Arad county with the following delimitation:
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— |
Arges county, |
— |
Bistrița county, |
— |
Brașov county, |
— |
Cluj county, |
— |
Covasna county, |
— |
Harghita county, |
— |
Hunedoara county with the following delimitation:
|
— |
Iasi county, |
— |
Maramureș county, |
— |
Neamt county, |
— |
Teleorman county. |
PARTE II
1. Repubblica ceca
Le seguenti zone della Repubblica ceca:
— |
katastrální území obcí v okrese Zlín:
|
2. Estonia
Le seguenti zone dell'Estonia:
— |
Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond). |
3. Ungheria
Le seguenti zone dell'Ungheria:
— |
Heves megye 700860, 700950, 701050, 701111, 701150, 701250, 701350, 701550, 701560, 701650, 701750, 701850, 701950, 702050, 702150, 702250, 702260, 702950, 703050, 703150, 703250, 703370, 705150 és 705450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850950, 851050, 851150, 851250, 851350, 851450, 851550, 851560, 851650, 851660, 851751, 851752, 852850, 852860, 852950, 852960, 853050, 853150, 853160, 853250, 853260, 853350, 853360, 853450, 853550, 854450, 854550, 854560, 854650, 854660, 854750, 854850, 854860, 854870, 854950, 855050, 855150, 856250, 856350, 856360, 856450, 856550, 856650, 856750, 856760, 856850, 856950, 857650, valamint 850150, 850250, 850260, 850350, 850450, 850550, 852050, 852150, 852250, és 857550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Nógrád megye 550110, 550310, 550320, 550450, 550460, 550510, 550610, 550950, 551010, 551150, 551160, 551250, 551350, 551360, 551810, és 551821 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 656701, 656702, 656800, 656900, 657010, 657100, 658401, 658402, 658404, 658500, 658600, 658700, 658801, 658802, 658901, 658902, 659000 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe. |
4. Lettonia
Le seguenti zone della Lettonia:
— |
Ādažu novads, |
— |
Aglonas novads, |
— |
Aizkraukles novads, |
— |
Aknīstes novads, |
— |
Alojas novads, |
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Alūksnes novads, |
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Amatas novads, |
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Apes novads, |
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Auces novada Īles un Vecauces pagasts un Lielauces pagasta daļa uz Austrumiem no autoceļa P104 un Vītiņu pagasta daļu uz Dienvidiem no autoceļa P96, Auces pilsēta, |
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Babītes novads, |
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Baldones novads, |
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Baltinavas novads, |
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Balvu novads, |
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Bauskas novads, |
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Beverīnas novads, |
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Brocēnu novada Blīdenes pagasta daļa uz Ziemeļiem no autoceļa A9, Remtes pagasta daļa uz austrumiem no autoceļa 1154 un P109, |
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Burtnieku novads, |
— |
Carnikavas novads, |
— |
Cēsu novads, |
— |
Cesvaines novads, |
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Ciblas novads, |
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Dagdas novads, |
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Daugavpils novads, |
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Dobeles novada Annenieku, Auru, Bērzes, Bikstu, Dobeles, Jaunbērzes, Krimūnu un Naudītes pagasts un Zebrenes pagasta daļa uz Austrumiem no autoceļa P104, Dobeles pilsēta, |
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Dundagas novads, |
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Engures novads, |
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Ērgļu novads, |
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Garkalnes novads, |
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Gulbenes novads, |
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Iecavas novads, |
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Ikšķiles novads, |
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Ilūkstes novads, |
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Inčukalna novads, |
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Jaunjelgavas novads, |
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Jaunpiebalgas novads, |
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Jaunpils novads, |
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Jēkabpils novads, |
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Jelgavas novada, Glūdas, Svētes, Zaļenieku, Vilces, Lielplatones, Elejas, Sesavas, Platones un Vircavas pagasts, |
— |
Kandavas novads, |
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Kārsavas novads, |
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Ķeguma novads, |
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Ķekavas novads, |
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Kocēnu novads, |
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Kokneses novads, |
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Krāslavas novads, |
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Krimuldas novads, |
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Krustpils novads, |
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Kuldīgas novada Ēdoles, Īvandes, Padures, Rendas un Kabiles, pagasts, Rumbas pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa P120, Kurmāles pagasta daļa uz rietumiem no autoceļa 1283 un 1290, un uz ziemeļaustrumiem no autoceļa P118, Kuldīgas pilsēta, |
— |
Lielvārdes novads, |
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Līgatnes novads, |
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Limbažu novads, |
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Līvānu novads, |
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Lubānas novads, |
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Ludzas novads, |
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Madonas novads, |
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Mālpils novads, |
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Mārupes novads, |
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Mazsalacas novads, |
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Mērsraga novads, |
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Naukšēnu novads, |
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Neretas novads Zalves, Neretas un Pilskalnes pagasts, |
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Ogres novads, |
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Olaines novads, |
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Ozolnieku novada Ozolnieku un Cenu pagasts, |
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Pārgaujas novads, |
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Pļaviņu novads, |
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Preiļu novads, |
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Priekuļu novads, |
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Raunas novads, |
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republikas pilsēta Daugavpils, |
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republikas pilsēta Jelgava, |
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republikas pilsēta Jēkabpils, |
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republikas pilsēta Jūrmala, |
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republikas pilsēta Rēzekne, |
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republikas pilsēta Valmiera, |
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Rēzeknes novads, |
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Riebiņu novads, |
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Rojas novads, |
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Ropažu novads, |
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Rugāju novads, |
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Rundāles novads, |
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Rūjienas novads, |
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Salacgrīvas novads, |
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Salas novads, |
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Salaspils novads, |
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Saldus novada Šķēdes, Nīgrandes, Jaunauces, Rubas, Vadakstes, un Pampāļu pagasts, |
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Saulkrastu novads, |
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Sējas novads, |
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Siguldas novads, |
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Skrīveru novads, |
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Skrundas novada Nīkrāces, Skrundas un Raņķu pagasts, Skrundas pilsēta, |
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Smiltenes novads, |
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Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes, |
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Strenču novads, |
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Talsu novads, |
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Tērvetes novada Tērvetes un Augstkalnes pagasts, |
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Tukuma novads, |
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Vaiņodes novads, |
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Valkas novads, |
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Varakļānu novads, |
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Vārkavas novads, |
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Vecpiebalgas novads, |
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Vecumnieku novads Vecumnieku, Stelpes, Bārbeles, Skaistkalnes, un Valles pagasts, |
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Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes, Puzes, Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts, Piltenes pilsēta, |
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Viesītes novads, |
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Viļakas novads, |
— |
Viļānu novads, |
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Zilupes novads. |
5. Lituania
Le seguenti zone della Lituania:
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Alytaus rajono savivaldybė: Krokialaukio, Miroslavo ir Simno seniūnijos, |
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Anykščių rajono savivaldybė, |
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Biržų miesto savivaldybė, |
— |
Biržų rajono savivaldybė, |
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Druskininkų savivaldybė, |
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Elektrėnų savivaldybė, |
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Ignalinos rajono savivaldybė, |
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Jonavos rajono savivaldybė, |
— |
Jurbarko rajono savivaldybė: Jurbarko miesto ir Jurbarkų, seniūnijos, |
— |
Kaišiadorių miesto savivaldybė, |
— |
Kaišiadorių rajono savivaldybė: Kaišiadorių apylinkės, Kruonio, Nemaitonių, Palomenės, Pravieniškių, Rumšiškių, Žiežmarių ir Žiežmarių apylinkės seniūnijos, |
— |
Kalvarijos savivaldybė, |
— |
Kauno miesto savivaldybė, |
— |
Kauno rajono savivaldybė: Akademijos, Alšėnų, Babtų, Batniavos, Domeikavos, Ežerėlio, Garliavos, Garliavos apylinkių, Kačerginės, Karmėlavos, Kulautuvos, Lapių, Linksmakalnio, Neveronių, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Vandžiogalos ir Zapyškio seniūnijos, |
— |
Kazlų Rūdos savivaldybė, |
— |
Kelmės rajono savivaldybė: Užvenčio seniūnija, |
— |
Kėdainių rajono savivaldybė: Gudžiūnų, Surviliškio, Šėtos, Truskavos ir Vilainių seniūnijos, |
— |
Kupiškio rajono savivaldybė, |
— |
Marijampolės savivaldybė: Igliaukos, Gudelių, Liudvinavo, Sasnavos, Šunskų seniūnijos, |
— |
Molėtų rajono savivaldybės: Alantos, Balninkų, Čiulėnų, Inturkės, Joniškio, Luokesos, Mindūnų, Suginčių, Videniškių seniūnijos, |
— |
Pakruojo rajono savivaldybė: Klovainių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 150, Linkuvos seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 151 ir kelio Nr. 211, |
— |
Panevėžio rajono savivaldybė, |
— |
Pasvalio rajono savivaldybė, |
— |
Radviliškio rajono savivaldybė: Aukštelkų seniūnija, Baisogalos seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 144, Radviliškio, Radviliškio miesto seniūnija, Šeduvos miesto seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. A9 ir į vakarus nuo kelio Nr. 3417 ir Tyrulių seniūnija, |
— |
Prienų miesto savivaldybė, |
— |
Prienų rajono savivaldybė: Ašmintos, Balbieriškio, Išlaužo, Naujosios Ūtos, Pakuonio, Šilavoto ir Veiverių seniūnijos, |
— |
Rokiškio rajono savivaldybė, |
— |
Šalčininkų rajono savivaldybė, |
— |
Šilutės rajono savivaldybė: Rusnės seniūnija, |
— |
Širvintų rajono savivaldybės: Čiobiškio, Gelvonų, Jauniūnų, Karnavės, Musninkų, Širvintų, Zibalų seniūnijos, |
— |
Švenčionių rajono savivaldybė, |
— |
Telšių rajono savivaldybė: Degaičių, Gadūnavo, Luokės, Nevarėnų, Ryškėnų, Telšių miesto, Upynos, Varnių, Viešvėnų ir Žarėnų seniūnijos, |
— |
Ukmergės rajono savivaldybė, |
— |
Utenos rajono savivaldybė, |
— |
Vilniaus miesto savivaldybė, |
— |
Vilniaus rajono savivaldybė: Avižienių, Bezdonių, Buivydžių, Dūkštų, Juodšilių, Kalvelių, Lavoriškių, Maišiagalos, Marijampolio, Medininkų, Mickūnų, Nemenčinės, Nemenčinės miesto, Nemėžio, Pagirių, Riešės, Rudaminos, Rukainių, Sudervės, Sužionių, Šatrininkų, Žujūnų seniūnijos, |
— |
Vilkaviškio rajono savivaldybė, |
— |
Visagino savivaldybė, |
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Zarasų rajono savivaldybė. |
6. Polonia
Le seguenti zone della Polonia:
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w województwie warmińsko-mazurskim:
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w województwie mazowieckim:
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w województwie lubelskim:
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PARTE III
1. Lettonia
Le seguenti zone della Lettonia:
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Auces novada Ukru un Bēnes pagasti un Lielauces pagasta daļa uz Rietumiem no autoceļa P104 un Vītiņu pagasta daļa uz Ziemeļiem no autoceļa P96, |
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Brocēnu novada Cieceres un Gaiķu pagasts, Blīdenes pagasta daļa uz Dienvidiem no autoceļa A9, Remtes pagasta daļa uz rietumiem no autoceļa 1154 un P109, Brocēnu pilsēta, |
— |
Dobeles novada Penkules pagasts un Zebrenes pagasta daļa uz Rietumiem no autoceļa P104, |
— |
Jelgavas novada Jaunsvirlaukas, Valgundes, Kalnciema, Līvbērzes pagasts, |
— |
Kuldīgas novada Pelču, Snēpeles un Vārmes pagasts, Rumbas pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa P120, Kurmāles pagasta daļa uz austrumiem no autoceļa 1283 un 1290, un uz dienvidrietumiem no autoceļa P118, |
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Neretas novada Mazzalves pagasts, |
— |
Ozolnieku novada Salgales pagasts, |
— |
Saldus novada Novadnieku, Kursīšu, Zvārdes, Saldus, Zirņu, Lutriņu, Zaņas, Ezeres un Jaunlutriņu pagasts, Saldus pilsēta, |
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Tērvetes novada Bukaišu pagasts, |
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Vecumnieku novada Kurmenes pagasts. |
2. Lituania
Le seguenti zone della Lituania:
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Akmenės rajono savivaldybė, |
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Alytaus miesto savivaldybė, |
— |
Alytaus rajono savivaldybė: Alytaus, Alovės, Butrimonių, Daugų, Nemunaičio, Pivašiūnų, Punios ir Raitininkų seniūnijos, |
— |
Birštono savivaldybė, |
— |
Jurbarko rajono savivaldybė: Girdžių, Juodaičių, Raudonės, Seredžiaus, Skirsnemunės, Šimkaičių ir Veliuonos seniūnijos, |
— |
Joniškio rajono savivaldybė, |
— |
Kauno rajono savivaldybė: Babtų, Čekiškės, Vilkijos ir Vilkijos apylinkių seniūnijos, |
— |
Kaišiadorių rajono savivaldybė: Paparčių ir Žaslių seniūnijos, |
— |
Kėdainių rajono savivaldybė: Dotnuvos, Josvainių, Kėdainių miesto, Krakių, Pelėdnagių ir Pernaravos seniūnijos, |
— |
Kelmės rajono savivaldybė: Tytyvėnų seniūnijos dalis į rytus ir pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105, |
— |
Lazdijų rajono savivaldybė, |
— |
Marijampolės savivaldybė: Degučių, Mokolų, Narto, Marijampolės seniūnijos, |
— |
Mažeikių rajono savivaldybės: Laižuvos, Mažeikių apylinkės, Mažeikių, Reivyčių, Tirkšlių ir Viekšnių seniūnijos, |
— |
Molėtų rajono savivaldybė: Dubingių, Giedraičių seniūnijos, |
— |
Pakruojo rajono savivaldybė: Guostagalio seniūnija, Klovainių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 150, Linkuvos seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 151 ir kelio Nr. 211, Lygumų, Pakruojo, Pašvitinio, Rozalimo ir Žeimelio seniūnijos, |
— |
Prienų rajono savivaldybė: Jiezno ir Stakliškių seniūnijos, |
— |
Radviliškio rajono savivaldybė: Baisogalos seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 144, Grinkiškio, Pakalniškių, Sidabravo, Skėmių seniūnijos, Šeduvos miesto seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. A9 ir į rytus nuo kelio Nr. 3417, Šaukoto ir Šiaulėnų seniūnijos, |
— |
Raseinių rajono savivaldybė: Ariogalos, Betygalos, Pagojukų Šiluvos, Kalnujų seniūnijos ir Girkalnio seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. A1, |
— |
Šakių rajono savivaldybė: Gelgaudiškio, Kidulių, Plokščių ir Šakių seniūnijos, |
— |
Šiaulių miesto savivaldybė, |
— |
Šiaulių rajono savivaldybė, |
— |
Širvintų rajono savivaldybė: Alionių seniūnija, |
— |
Telšių rajono savivaldybė: Tryškių seniūnija, |
— |
Trakų rajono savivaldybė, |
— |
Varėnos rajono savivaldybė |
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Vilniaus rajono savivaldybė: Paberžės sen. |
3. Polonia
The following areas in Poland:
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w województwie warmińsko-mazurskim:
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w województwie podlaskim:
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w województwie mazowieckim:
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w województwie lubelskim:
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w województwie podkarpackim:
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4. Romania
Le seguenti zone della Romania:
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Area of Bucharest, |
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Constanța county, |
— |
Satu Mare county, |
— |
Tulcea county, |
— |
Bacau county, |
— |
Bihor county, |
— |
Brăila county, |
— |
Buzău county, |
— |
Călărași county, |
— |
Dambovita county, |
— |
Galați county, |
— |
Giurgiu county, |
— |
Ialomița county, |
— |
Ilfov county, |
— |
Prahova county, |
— |
Salaj county, |
— |
Vaslui county, |
— |
Vrancea county. |
PARTE IV
Italia
Le seguenti zone dell'Italia:
— |
tutto il territorio della Sardegna. |