ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 251

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

61° anno
5 ottobre 2018


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2018/1480 della Commissione, del 4 ottobre 2018, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele e che corregge il regolamento (UE) 2017/776 della Commissione ( 1 )

1

 

*

Regolamento (UE) 2018/1481 della Commissione, del 4 ottobre 2018, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda il gallato d'ottile (E 311) e il gallato di dodecile (E 312) ( 1 )

13

 

*

Regolamento (UE) 2018/1482 della Commissione, del 4 ottobre 2018, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la caffeina e la teobromina ( 1 )

19

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1483 della Commissione, del 4 ottobre 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq

22

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1484 della Commissione, del 4 ottobre 2018, recante fissazione del prezzo minimo di vendita di latte scremato in polvere per la venticinquesima gara parziale nell'ambito della gara aperta dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080

24

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2018/1485 del Consiglio, del 28 settembre 2018, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in merito alle modifiche degli allegati dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR) e dei regolamenti allegati all'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne (ADN)

25

 

*

Decisione (UE) 2018/1486 del Consiglio, del 28 settembre 2018, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di sottocomitato doganale istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, riguardo alla sostituzione del protocollo I del suddetto accordo, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa, con un nuovo protocollo che faccia riferimento alla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee

28

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1487 del Consiglio, del 2 ottobre 2018, recante modifica della decisione di esecuzione 2009/1013/UE, che autorizza la Repubblica d'Austria a continuare ad applicare una misura di deroga agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

33

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

5.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 251/1


REGOLAMENTO (UE) 2018/1480 DELLA COMMISSIONE

del 4 ottobre 2018

recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele e che corregge il regolamento (UE) 2017/776 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (1), in particolare l'articolo 37, paragrafo 5, e l'articolo 53, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

La tabella 3.1 dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 contiene l'elenco della classificazione e dell'etichettatura armonizzate di sostanze pericolose sulla base dei criteri di cui all'allegato I, parti da 2 a 5, dello stesso regolamento.

(2)

All'Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA) sono state trasmesse, a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1272/2008, proposte volte a introdurre la classificazione e l'etichettatura armonizzate di determinate sostanze e ad aggiornare o abrogare la classificazione e l'etichettatura armonizzate di talune altre sostanze. Sulla base dei pareri resi su queste proposte dal comitato per la valutazione dei rischi (RAC) dell'Agenzia, nonché dei commenti ricevuti dalle parti interessate, è opportuno introdurre, aggiornare o abrogare la classificazione e l'etichettatura armonizzate di determinate sostanze.

(3)

La direttiva 67/548/CEE del Consiglio (2) e la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) sono state abrogate con effetto a decorrere dal 1o giugno 2015. Di conseguenza, l'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 è stato modificato dal regolamento (UE) 2016/1179 della Commissione (4) onde eliminare la tabella 3.2. Tale modifica è entrata in vigore il 1o giugno 2017. L'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 è stato modificato ulteriormente dal regolamento (UE) 2017/776 della Commissione (5) al fine di sopprimere i riferimenti alla tabella 3.2, di convertire i riferimenti alla tabella 3.1 in riferimenti alla tabella 3 e di sopprimere i riferimenti alle direttive abrogate. A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/776, la maggior parte di tali modifiche si sarebbe dovuta applicare a decorrere dal 1o giugno 2017, mentre era stato stabilito che le restanti modifiche si sarebbero applicate a decorrere dal 1o dicembre 2018. Tuttavia, a causa di un errore, nell'articolo 2, paragrafo 2 non sono state elencate due ulteriori modifiche che si sarebbero dovute applicare a decorrere dal 1o giugno 2017, tra cui in particolare la modifica del nome della tabella, da «Tabella 3.1» a «Tabella 3». L'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/776 dovrebbe pertanto essere modificato per includervi un riferimento a queste due modifiche. Tale correzione, anche se comporta l'applicazione retroattiva delle due modifiche, non pregiudica i diritti e gli obblighi dei fabbricanti, degli importatori, degli utilizzatori a valle o dei fornitori.

(4)

Il regolamento (UE) 2017/776 ha inoltre modificato l'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 per aggiungere i valori «stima della tossicità acuta» (STA) nella tabella 3.1 tra le informazioni relative alla classificazione e all'etichettatura di determinate sostanze ai fini della classificazione delle miscele. La STA introdotta per la nicotina è stata espressa in mg/kg. Al fine di chiarire come debbano essere classificate le miscele contenenti nicotina, la STA per le vie di esposizione orali e cutanee per la nicotina dovrebbe invece essere espressa in «mg/kg di p.c.» (6). Le STA per altre tre sostanze, ossia colecalciferolo, 1,2-Diidrossibenzene e pinoxaden, dovrebbero essere espresse nello stesso modo. Inoltre, nel titolo della penultima colonna della tabella 3.1, è opportuno aggiungere una nota a piè di pagina che spieghi il significato dell'abbreviazione «mg/kg di p.c.».

(5)

L'allegato del regolamento (UE) 2018/669 (7) prevede la traduzione dei nomi delle sostanze figuranti nella tabella 3.1 dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008. Di conseguenza, il titolo della seconda colonna della tabella, che attualmente fa riferimento ai «Dati di identificazione internazionale», deve essere modificato per tener conto del fatto che i «dati di identificazione internazionale» perderanno il loro carattere internazionale una volta che il regolamento che prevede la loro traduzione nell'allegato VI sarà applicabile. A fini di coerenza, questa modifica dovrebbe avere effetto quando la traduzione dei nomi nell'allegato VI sarà effettiva. Il nuovo titolo dovrebbe riflettere la terminologia utilizzata nell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1272/2008.

(6)

Non è necessario conformarsi immediatamente alle classificazioni armonizzate nuove o aggiornate, visto che occorrerà concedere un certo periodo di tempo ai fornitori per consentire loro di adeguare l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze e delle miscele alle classificazioni nuove o riviste e di vendere le scorte esistenti. Tale periodo di tempo sarà anche necessario per consentire ai fornitori di adeguarsi a e di rispettare altri obblighi legislativi derivanti dalle classificazioni armonizzate nuove o aggiornate, come quelli di cui all'articolo 22, lettera f), o all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), quelli previsti all'articolo 50 del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) o quelli di cui all'articolo 44 del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (10).

(7)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1272/2008.

(8)

In linea con le disposizioni transitorie del regolamento (CE) n. 1272/2008 che consentono l'applicazione delle nuove disposizioni in una fase precedente su base volontaria, è opportuno che i fornitori abbiano la facoltà di applicare le classificazioni armonizzate nuove e aggiornate e di adattare l'etichettatura e l'imballaggio di conseguenza, su base volontaria, prima della data di applicazione di tali classificazioni nuove o armonizzate.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento (CE) n. 1272/2008

L'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Rettifica del regolamento (UE) 2017/776

Nel regolamento (UE) 2017/776, all'articolo 2, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Nell'allegato, il punto 1), il punto 2) e il punto 3), lettere a), b) e c), si applicano a decorrere dal 1o giugno 2017.»

Articolo 3

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il punto 1) e il punto 2), lettera a), dell'allegato si applicano a decorrere dal 1o dicembre 2019.

Il punto 2), lettere b), c), d) ed e) dell'allegato si applicano a decorrere dal 1o maggio 2020.

In deroga al terzo paragrafo del presente articolo, le sostanze e le miscele possono, prima del 1o maggio 2020, essere classificate, etichettate e imballate in conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008, modificato dal presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.

(2)  Direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU L 196 del 16.8.1967, pag. 1).

(3)  Direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) 2016/1179 della Commissione, del 19 luglio 2016, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU L 195 del 20.7.2016, pag. 11).

(5)  Regolamento (UE) n. 2017/776 della Commissione, del 4 maggio 2017, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU L 116 del 5.5.2017, pag. 1).

(6)  Peso corporeo.

(7)  Regolamento (UE) 2018/669 della Commissione, del 16 aprile 2018 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU L 115 del 4.5.2018, pag. 1).

(8)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

(9)  Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).

(10)  Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).


ALLEGATO

L'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 è così modificato:

1)

nella parte 1, l'intestazione del punto 1.1.1.4 è sostituita dalla seguente:

«Denominazione chimica»;

2)

nella parte 3, la tabella 3.1 è modificata come segue:

a)

il titolo della seconda colonna è sostituito dal seguente: «Denominazione chimica»;

b)

il titolo della penultima colonna è sostituito dal seguente: «Limiti di concentrazione specifici, fattori M e STA (*)

(*)

Le STA per le vie di esposizione orali e cutanee sono espresse in mg/kg di p. c., che indicano i milligrammi per chilogrammo di peso corporeo.»

c)

la voce corrispondente al numero della sostanza 607-414-00-6 è soppressa;

d)

le voci corrispondenti ai numeri della sostanza 006-044-00-7, 015-101-00-5, 016-096-00-2, 017-011-00-1, 025-002-00-9, 603-180-00-4, 604-014-00-3, 604-016-00-4, 604-090-00-8, 605-003-00-6, 606-047-009, 607-096-00-9, 607-103-00-5, 607-113-00-X, 607-373-00-4, 613-167-00-5, 613-205-00-0 e 614-001-00-4 sono sostituite rispettivamente dalle seguenti voci:

Numero della sostanza

Denominazione chimica

Numero CE

Numero CAS

Classificazione

Etichettatura

Limiti di concentrazione specifici, fattori M e STA

Note

Codici di classe e di categoria di pericolo

Codici di indicazioni di pericolo

Pittogrammi, codici di avvertenza

Codici di indicazioni di pericolo

Codici di indicazioni di pericolo supplementari

«006-044-00-7

isoproturon (ISO);

3-(4-isopropilfenil)-1,1-dimetilurea

251-835-4

34123-59-6

Carc. 2

STOT RE 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H373 (sangue)

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H351

H373 (sangue)

H410

 

M = 10

M = 10»

 

«015-101-00-5

Fosmet (ISO);

S-[(1,3-diosso-1,3-diidro-2H-isoindol-2-il)metile] O,O-dimetil fosforoditioato;

O,O-dimetil-S-ftalimmidometil fosforoditioato

211-987-4

732-11-6

Repr. 2

Acute Tox. 4

Acute Tox. 3

STOT SE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361f

H332

H301

H370 (sistema nervoso)

H400

H410

GHS08

GHS06

GHS09

Dgr

H361f

H332

H301

H370 (sistema nervoso)

H410

 

M = 100

M = 100»

 

«016-096-00-2

Tifensulfuron-metile (ISO)

3-(4-metossi-6-metil-1,3,5-triazin-2-ilcarbamoil-sulfamoil)tiofene-2-carbossilato di metile

79277-27-3

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 100

M = 100»

 

«017-011-00-1

ipoclorito di sodio, soluzione … % Cl attivo

231-668-3

7681-52-9

Skin Corr. 1B

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H314

H318

H400

H410

GHS05

GHS09

Dgr

H314

H410

EUH031

M = 10

M = 1

EUH031:

C ≥ 5 %

«025-002-00-9

Permanganato di potassio

231-760-3

7722-64-7

Ox. Sol. 2

Repr. 2

Acute Tox. 4 * Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1

H272

H361d

H302

H400

H410

GHS03

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H272

H361d

H302

H410»

 

 

 

«603-180-00-4

colecalciferolo;

colecalciferolo;

vitamina D3

200-673-2

67-97-0

Acute Tox. 2 Acute Tox. 2 Acute Tox. 2

STOT RE 1

H330

H310

H300

H372

GHS06

GHS08

Dgr

H330

H310

H300

H372

 

 

inalazione:

STA = 0,05 mg/L (polveri o nebbie)

 

via cutanea:

STA = 50 mg/kg di p. c.

 

via orale:

STA = 35 mg/kg di p. c.

STOT RE 1; H372: C ≥ 3 %

STOT RE 2; H373: 0,3 % ≤ C < 3 %»

 

«604-014-00-3

clorocresolo;

4-cloro-m-cresolo;

4-cloro-3-metilfenolo

200-431-6

59-50-7

Acute Tox. 4

Skin Corr. 1C

Eye Dam. 1

STOT SE 3

Skin Sens. 1B Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 3

H302

H314

H318

H335

H317

H400

H412

GHS07

GHS05

GHS09

Dgr

H302

H314

H335

H317

H410

 

M = 1»

 

«604-016-00-4

1,2-diidrossibenzene;

pirocatecolo

204-427-5

120-80-9

Carc. 1Β

Muta. 2

Acute Tox. 3

Acute Tox. 3

Skin Irrit. 2

Eye Irrit. 2

H350

H341

H311

H301

H315

H319

GHS08

GHS06

Dgr

H350

H341

H311

H301

H315

H319

 

 

via orale:

STA = 300 mg/kg di p. c.

 

via cutanea:

STA = 600 mg/kg di p. c.»

 

«604-090-00-8

4-tert-butilfenolo

202-679-0

98-54-4

Repr. 2

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 1

H361f

H315

H318

H410

GHS08

GHS05

GHS09

Dgr

H361f

H315

H318

H410

 

M = 1»

 

«605-003-00-6

acetaldeide;

etanale

200-836-8

75-07-0

Flam. Liq. 1

Carc. 1B

Muta. 2

STOT SE 3

Eye Irrit. 2

H224

H350

H341

H335

H319

GHS02

GHS08

GHS07

Dgr

H224

H350

H341

H335

H319»

 

 

 

«606-047-00-9

2-benzil-2-dimetilammino-4′-morfolinobutirofenone

404-360-3

119313-12-1

Repr. 1B

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360D

H400

H410

GHS08

GHS09

Dgr

H360D

H410»

 

 

 

«607-096-00-9

anidride maleica

203-571-6

108-31-6

Acute Tox. 4

STOT RE 1

Skin Corr. 1B

Eye Dam. 1

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1 A

H302

H372 (vie respiratorie) (inalazione)

H314

H318

H334

H317

GHS07

GHS08

GHS05

Dgr

H302

H372 (vie respiratorie) (inalazione)

H314

H334

H317

EUH071

Skin Sens. 1 A; H317: C ≥ 0,001 %»

 

«607-103-00-5

Anidride succinica

203-570-0

108-30-5

Acute Tox. 4

Skin Corr. 1

Eye Dam. 1

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

H302

H314

H318

H334

H317

GHS07

GHS05

GHS08

Dgr

H302

H314

H334

H317

EUH071»

 

 

«607-113-00-X

metacrilato di isobutile

202-613-0

97-86-9

Flam. Liq. 3

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1B

H226

H335

H315

H317

GHS02

GHS07

Wng

H226

H335

H315

H317

 

 

«607-373-00-4

quizalofop-P-tefurile (ISO); (+/–) Tetraidrofurfuril (R)-2-[4-(6-clorochinossalin-2-ilossi)fenilossi]propionato

414-200-4

200509-41-7

Carc. 2

Repr. 2

Acute Tox. 4

STOT RE 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H361fd

H302

H373

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H351

H361fd

H302

H373

H410

 

M = 1

M = 1»

 

«613-167-00-5

massa di reazione di 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one e 2-metil-2H-isotiazol-3-one (3:1)

55965-84-9

Acute Tox. 2

Acute Tox. 2

Acute Tox. 3

Skin Corr. 1C

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1 A Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H310

H301

H314

H318

H317

H400

H410

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H330

H310

H301

H314

H317

H410

EUH071

Skin Corr. 1C; H314: C ≥ 0,6 %

Skin Irrit. 2; H315: 0,06 % ≤ C < 0,6 %

Eye Dam. 1; H318: C ≥ 0,6 %

Eye Irrit. 2; H319: 0,06 % ≤ C < 0,6 %

Skin Sens. 1 A; H317: C ≥ 0,0015 %

M = 100

M = 100

«613-205-00-0

propiconazolo (ISO); (2RS,4RS;2RS,4SR)-1-{[2-(2,4-diclorofenil)-4-propil-1,3-diossolan-2-il]metil}-1H-1,2,4-triazolo

262-104-4

60207-90-1

Repr. 1B

Acute Tox. 4

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360D

H302

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H360D

H302

H317

H410

 

M = 1

M = 1»

 

«614-001-00-4

nicotina (ISO);

3-[(2S)-1-metilpirrolidin-2-il]piridina

200-193-3

54-11-5

Acute Tox. 2

Acute Tox. 2

Acute Tox. 2

Aquatic Chronic 2

H330

H310

H300

H411

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H310

H300

H411

 

 

inalazione:

STA = 0,19 mg/L (polveri o nebbie)

 

via cutanea:

STA = 70 mg/kg di p. c.

 

via orale:

STA = 5 mg/kg di p. c.»

 

e)

le voci seguenti sono inserite nelle posizioni appropriate, secondo l'ordine delle voci di cui alla tabella 3.1:

Numero della sostanza

Denominazione chimica

Numero CE

Numero CAS

Classificazione

Etichettatura

Limiti di concentrazione specifici, fattori M e STA

Note

Codici di classe e di categoria di pericolo

Codici di indicazioni di pericolo

Pittogrammi, codici di avvertenza

Codici di indicazioni di pericolo

Codici di indicazioni di pericolo supplementari

«604-094-00-X

Isoeugenolo; [1]

(E)-2-metossi-4-(prop-1-enil)fenolo; [2]

(Z)-2-metossi-4-(prop-1-enil)fenolo [3]

202-590-7 [1]

227-678-2 [2]

227-633-7 [3]

97-54-1 [1]

5932-68-3 [2]

5912-86-7 [3]

Skin Sens. 1 A

H317

GHS07

Wng

H317

 

Skin Sens. 1 A; H317: C ≥ 0,01 %»

 

«607-724-00-1

2,3,5,6-tetrafluoro-4-(metossimetil)benzil (1R,3R)-2,2-dimetil-3-[(1Z)-prop-1-en-1-il]ciclopropanocarbossilato; epsilon-metofluthrin

240494-71-7

Acute Tox. 4

Acute Tox. 3

STOT SE 1

STOT RE 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H332

H301

H370 (sistema nervoso)

H373

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H332

H301

H370 (sistema nervoso)

H373

H410

 

M = 100

M = 100»

 

«607-725-00-7

isopropil (2E,4E,7S)-11-metossi-3,7,11-trimetildodeca-2,4-dienoato; S-metoprene

65733-16-6

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 1

M = 1»

 

«607-726-00-2

pinoxaden (ISO);

8-(2,6-dietil-4-metilfenil)-7-osso-1,2,4,5-tetraidro-7H-pirazolo[1,2-d][1,4,5]ossadiazepin-9-il 2,2-dimetilpropanoato

243973-20-8

Repr. 2

Acute Tox. 4

Acute Tox. 4

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Sens. 1 A

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 3

H361d

H332

H302

H319

H335

H317

H400

H412

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H361d

H332

H302

H319

H335

H317

H410

 

 

inalazione:

STA = 4,63 mg/L (polveri o nebbie)

 

via orale:

STA = 500 mg/kg di p. c.

M = 1»

 

«607-727-00-8

tetrametrina (ISO);

2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-en-1-il)ciclopropancarbossilato di (1,3-diosso-1,3,4,5,6,7-esaidro-2H-isoindol-2-il)metile

231-711-6

7696-12-0

Carc. 2

Acute Tox. 4

STOT SE 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H302

H371 (sistema nervoso) (inalazione)

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H351

H302

H371 (sistema nervoso) (inalazione)

H410

 

M = 100

M = 100»

 

«607-728-00-3

(1R-trans)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciclopropancarbossilato di (1,3,4,5,6,7-esaidro-1,3-diosso-2H-isoindol-2-il)metile

214-619-0

1166-46-7

Carc. 2

Acute Tox. 4

STOT SE 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H302

H371 (sistema nervoso) (inalazione)

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H351

H302

H371 (sistema nervoso) (inalazione)

H410

 

M = 100

M = 100»

 

«607-729-00-9

metsulfuron-metile (ISO);

metil 2-[(4,6-dimetossipirimidin-2-ilcarbamoil)sulfammoil]-α-(metanesulfonammido)-p-toluato;

208465-21-8

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 100

M = 100»

 

«607-730-00-4

spirodiclofen (ISO);

3-(2,4-diclorofenil)-2-osso-1-ossaspiro[4.5]dec-3-en-4-il 2,2-dimetilbutirato

148477-71-8

Carc. 1B

Repr. 2

STOT RE 2

Skin Sens. 1B

Aquatic Chronic 1

H350

H361f

H373

H317

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H350

H361f

H373

H317

H410

 

M = 10»

 

«607-731-00-X

metil[(4-amminofenil)sulfonil]carbamato di sodio; metil (EZ)-sulfanililcarbonimidato di sodio; asulam-sodio

218-953-8

2302-17-2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H317

H410

 

M = 1

M = 1»

 

«607-732-00-5

Acido salicilico

200-712-3

69-72-7

Repr. 2

Acute Tox. 4

Eye Dam. 1

H361d

H302

H318

GHS08

GHS07

GHS05

Dgr

H361d

H302

H318»

 

 

 

«608-068-00-9

flutianil (ISO);

(2Z)-{[2-fluoro-5-(trifluorometil)fenil]tio}[3-(2-metossifenil)-1,3-tiazolidin-2-ilidene]acetonitrile

958647-10-4

Aquatic Chronic 1

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 100»

 

«612-293-00-8

massa di reazione di 1-[2-(2-aminobutossi)etossi]but-2-ilamina e 1-({[2-(2-aminobutossi)etossi]metil}propossi)but-2-ilamina

447-920-2

Repr. 2

Acute Tox. 4

Skin Corr. 1B

Eye Dam. 1

H361f

H302

H314

H318

GHS08

GHS07

GHS05

Dgr

H361f

H302

H314

EUH071»

 

 

«613-326-00-9

2-metilisotiazol-3(2H)-one

220-239-6

2682-20-4

Acute Tox. 2

Acute Tox. 3

Acute Tox. 3

Skin Corr. 1B

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1 A

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H311

H301

H314

H318

H317

H400

H410

GHS05

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H311

H301

H314

H317

H410

EUH071

Skin Sens. 1 A; H317: C ≥ 0,0015 %

M = 10

M = 1»

 

«613-327-00-4

pyroxsulam (ISO);

N-(5,7-dimetossi[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidin-2-il)-2-metossi-4-(trifluorometil)piridina-3-sulfonammide

422556-08-9

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H317

H410

 

M = 100

M = 100»

 

«613-328-00-X

1-vinilimidazolo

214-012-0

1072-63-5

Repr. 1B

H360D

GHS08

Dgr

H360D

 

Repr. 1B; H360D: C ≥ 0,03 %»

 

«616-224-00-2

amisulbrom (ISO);

3-(3-bromo-6-fluoro-2-metilindol-1-ilsulfonil)-N,N-dimetil-1H-1,2,4-triazolo-1-sulfonammide

348635-87-0

Carc. 2

Eye Irrit. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H319

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H351

H319

H410

 

M = 10

M = 10»

 


5.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 251/13


REGOLAMENTO (UE) 2018/1481 DELLA COMMISSIONE

del 4 ottobre 2018

che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda il gallato d'ottile (E 311) e il gallato di dodecile (E 312)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3, e l'articolo 14,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 stabilisce un elenco dell'Unione degli additivi autorizzati negli alimenti e le condizioni del loro uso.

(2)

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 stabilisce un elenco dell'Unione degli additivi alimentari autorizzati negli additivi alimentari, negli enzimi alimentari, negli aromi alimentari e nei nutrienti e le condizioni del loro uso.

(3)

Il regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione (2) stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008.

(4)

Il gallato d'ottile (E 311) e il gallato di dodecile (E 312) sono sostanze autorizzate come antiossidanti in una varietà di alimenti, nonché negli aromi alimentari, in conformità agli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008.

(5)

L'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1333/2008 dispone che tutti gli additivi alimentari già autorizzati nell'Unione anteriormente al 20 gennaio 2009 siano sottoposti a una nuova valutazione dei rischi da parte dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità»).

(6)

A tal fine, il regolamento (UE) n. 257/2010 della Commissione istituisce un programma relativo a una nuova valutazione degli additivi alimentari (3). A norma del regolamento (UE) n. 257/2010 la nuova valutazione degli antiossidanti doveva essere ultimata entro il 31 dicembre 2015.

(7)

Il 5 maggio 2015 l'Autorità ha emesso un parere scientifico sulla nuova valutazione del gallato di dodecile (E 312) come additivo alimentare (4). Nel parere è stata constatata una mancanza di dati tossicologici adeguati sul gallato di dodecile. Di conseguenza l'Autorità non è stata in grado di confermare la sicurezza del gallato di dodecile come additivo alimentare e ha concluso che l'attuale dose giornaliera ammissibile (DGA) globale per le sostanze gallato di propile (E 310), gallato d'ottile (E 311) e gallato di dodecile (E 312) non dovrebbe più essere valida. Il parere ha rilevato che sarebbe necessaria una banca dati tossicologica sufficiente per una valutazione adeguata della sicurezza del gallato di dodecile come additivo alimentare.

(8)

Il 1o ottobre 2015 l'Autorità ha emesso un parere scientifico sulla nuova valutazione del gallato d'ottile (E 311) come additivo alimentare (5). Nel parere è stata constatata una mancanza di dati tossicologici adeguati sul gallato d'ottile. Di conseguenza l'Autorità non è stata in grado di confermare la sicurezza del gallato d'ottile come additivo alimentare e ha concluso che l'attuale DGA globale per le sostanze gallato di propile (E 310), gallato d'ottile (E 311) e gallato di dodecile (E 312) non dovrebbe più essere valida. Il parere ha rilevato che sarebbe necessaria una banca dati tossicologica sufficiente per una valutazione adeguata della sicurezza del gallato d'ottile come additivo alimentare.

(9)

Il 30 maggio 2017 la Commissione ha indetto un bando di gara per la raccolta di dati scientifici e tecnologici sulle sostanze gallato di propile (E 310), gallato d'ottile (E 311) e gallato di dodecile (E 312) (6), inteso a soddisfare le esigenze di dati rilevate nei pareri scientifici sulla nuova valutazione di tali sostanze come additivi alimentari. Nessun operatore commerciale si è tuttavia impegnato a fornire i dati tossicologici richiesti per il gallato d'ottile (E 311) e il gallato di dodecile (E 312). In mancanza di tali dati l'Autorità non può completare la nuova valutazione sulla sicurezza del gallato d'ottile e del gallato di dodecile come additivi alimentari e di conseguenza non è possibile stabilire se tali sostanze soddisfino ancora le condizioni previste dall'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1333/2008 per l'inclusione nell'elenco dell'Unione degli additivi alimentari autorizzati.

(10)

È pertanto opportuno espungere il gallato d'ottile (E 311) e il gallato di dodecile (E 312) dall'elenco dell'Unione degli additivi alimentari autorizzati.

(11)

L'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1333/2008 stabilisce che l'elenco dell'Unione degli additivi alimentari autorizzati sia modificato secondo la procedura di cui al regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

(12)

L'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008 prevede che l'elenco dell'Unione degli additivi alimentari possa essere aggiornato su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.

(13)

È pertanto opportuno modificare gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 e l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 espungendo il gallato d'ottile (E 311) e il gallato di dodecile (E 312) dall'elenco dell'Unione degli additivi alimentari autorizzati in quanto, vista la mancanza di dati tossicologici adeguati, la loro inclusione nell'elenco non è più giustificabile.

(14)

È opportuno prevedere un periodo transitorio durante il quale gli alimenti contenenti gallato d'ottile (E 311) e/o gallato di dodecile (E 312) che sono stati legalmente immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore del presente regolamento possano continuare a essere commercializzati.

(15)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Nell'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012, le voci relative agli additivi alimentari gallato d'ottile (E 311) e gallato di dodecile (E 312) sono soppresse.

Articolo 3

Gli alimenti contenenti gallato d'ottile (E 311) e/o gallato di dodecile (E 312) che sono stati legalmente immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore del presente regolamento possono continuare a essere commercializzati fino al 25 aprile 2019.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.

(2)  Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 257/2010 della Commissione, del 25 marzo 2010, che istituisce un programma relativo a una nuova valutazione degli additivi alimentari autorizzati conformemente al regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli additivi alimentari (GU L 80 del 26.3.2010, pag. 19).

(4)  EFSA Journal 2015; 13(5):4086.

(5)  EFSA Journal 2015; 13(10):4248.

(6)  http://ec.europa.eu/food/safety/food_improvement_agents/additives/re-evaluation_en.

(7)  Regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1).


ALLEGATO

1)

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è così modificato:

a)

nella parte B, tabella 3 (Additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti), le voci relative agli additivi alimentari gallato d'ottile (E 311) e gallato di dodecile (E 312) sono soppresse;

b)

nella parte C, tabella 5 (Altri additivi che potrebbero essere regolamentati in combinazione), la lettera k) «E 310-320: gallati, TBHQ e BHA» è sostituita dalla seguente:

«k)

E 310-320: gallato di propile, TBHQ e BHA

Numero E

Denominazione

E 310

Gallato di propile

E 319

Butilidrochinone terziario (TBHQ)

E 320

Butilidrossianisolo (BHA)»

c)

la parte E è così modificata:

1)

nella categoria 01.5 (Latte disidratato, quale definito nella direttiva 2001/114/CE), la voce relativa agli additivi alimentari E 310-320 (Gallati, TBHQ e BHA) è sostituita dalla seguente:

 

«E 310-320

Gallato di propile, TBHQ e BHA

200

(1)

Solo latte in polvere per distributori automatici»

2)

nella categoria 02.1 [Oli e grassi sostanzialmente privi di acqua (tranne il grasso del latte anidro)], la voce relativa agli additivi alimentari E 310-320 (Gallati, TBHQ e BHA, singolarmente o in combinazione) è sostituita dalla seguente:

 

«E 310-320

Gallato di propile, TBHQ e BHA

200

(1) (41)

Solo grassi e oli per la preparazione professionale di alimenti trattati termicamente; olio e grasso per frittura (escluso l'olio di sansa di oliva) nonché lardo, strutto, olio di pesce, grasso bovino, grasso di pollame e grasso ovino»

3)

nella categoria 02.2.2 [Altre emulsioni di oli e grassi comprese le paste da spalmare, quali definite dal regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ed emulsioni liquide], la voce relativa agli additivi alimentari E 310-320 (Gallati, TBHQ e BHA, singolarmente o in combinazione) è sostituita dalla seguente:

 

«E 310-320

Gallato di propile, TBHQ e BHA

200

(1) (2)

Solo grasso per frittura»

4)

nella categoria 04.2.5.4 (Burro e crema da spalmare a base di frutta a guscio), la voce relativa agli additivi alimentari E 310-320 (Gallati, TBHQ e BHA) è sostituita dalla seguente:

 

«E 310-320

Gallato di propile, TBHQ e BHA

200

(1) (41)

Solo frutta a guscio trasformata»

5)

nella categoria 04.2.6 (Prodotti trasformati a base di patate), la voce relativa agli additivi alimentari E 310-320 (Gallati, TBHQ e BHA) è sostituita dalla seguente:

 

«E 310-320

Gallato di propile, TBHQ e BHA

25

(1)

Solo patate disidratate»

6)

nella categoria 05.3 [Gomme da masticare (chewing-gum)], la voce relativa agli additivi alimentari E 310-321 (Gallati, TBHQ, BHA e BHT) è sostituita dalla seguente:

 

«E 310-321

Gallato di propile, TBHQ, BHA e BHT

400

(1)»

 

7)

nella categoria 06.3 (Cereali da colazione), la voce relativa agli additivi alimentari E 310-320 (Gallati, TBHQ e BHA) è sostituita dalla seguente:

 

«E 310-320

Gallato di propile, TBHQ e BHA

200

(1) (13)

Solo cereali precotti»

8)

nella categoria 06.7 (Cereali precotti o trasformati), la voce relativa agli additivi alimentari E 310-320 (Gallati, TBHQ e BHA) è sostituita dalla seguente:

 

«E 310-320

Gallato di propile, TBHQ e BHA

200

(1)

Solo cereali precotti»

9)

nella categoria 07.2 (Prodotti da forno fini), la voce relativa agli additivi alimentari E 310-320 (Gallati, TBHQ e BHA) è sostituita dalla seguente:

 

«E 310-320

Gallato di propile, TBHQ e BHA

200

(1)

Solo preparati per torte»

10)

nella categoria 08.3.1 (Prodotti a base di carne non sottoposti a trattamento termico), la voce relativa agli additivi alimentari E 310-320 (Gallati, TBHQ e BHA) è sostituita dalla seguente:

 

«E 310-320

Gallato di propile, TBHQ e BHA

200

(1) (13)

Solo carne disidratata»

11)

nella categoria 08.3.2 (Prodotti a base di carne sottoposti a trattamento termico), la voce relativa agli additivi alimentari E 310-320 (Gallati, TBHQ e BHA) è sostituita dalla seguente:

 

«E 310-320

Gallato di propile, TBHQ e BHA

200

(1) (13)

Solo carne disidratata»

12)

nella categoria 12.2.2 (Condimenti), la voce relativa agli additivi alimentari E 310-321 (Gallati, TBHQ, BHA e BHT) è sostituita dalla seguente:

 

«E 310-321

Gallato di propile, TBHQ, BHA e BHT

200

(1) (13)»

 

13)

nella categoria 12.5 (Zuppe, minestre e brodi), la voce relativa agli additivi alimentari E 310-320 (Gallati, TBHQ e BHA) è sostituita dalla seguente:

 

«E 310-320

Gallato di propile, TBHQ e BHA

200

(1) (13)

Solo zuppe, minestre e brodi disidratati»

14)

nella categoria 12.6 (Salse), la voce relativa agli additivi alimentari E 310-320 (Gallati, TBHQ e BHA) è sostituita dalla seguente:

 

«E 310-320

Gallato di propile, TBHQ e BHA

200

(1) (13)»

 

15)

nella categoria 15.1 (Snack a base di patate, cereali, farina o amido), la voce relativa agli additivi alimentari E 310-320 (Gallati, TBHQ e BHA) è sostituita dalla seguente:

 

«E 310-320

Gallato di propile, TBHQ e BHA

200

(1)

Solo snack a base di cereali»

16)

nella categoria 15.2 (Frutta a guscio trasformata), la voce relativa agli additivi alimentari E 310-320 (Gallati, TBHQ e BHA) è sostituita dalla seguente:

 

«E 310-320

Gallato di propile, TBHQ e BHA

200

(1) (13)»

 

17)

nella categoria 17.1 (Integratori alimentari in forma solida, comprese capsule, compresse e simili, tranne le pastiglie da masticare), la voce relativa agli additivi alimentari E 310-321 (Gallati, TBHQ, BHA e BHT) è sostituita dalla seguente:

 

«E 310-321

Gallato di propile, TBHQ, BHA e BHT

400

(1)»

 

18)

nella categoria 17.2 (Integratori alimentari in forma liquida), la voce relativa agli additivi alimentari E 310-321 (Gallati, TBHQ, BHA e BHT) è sostituita dalla seguente:

 

«E 310-321

Gallato di propile, TBHQ, BHA e BHT

400

(1)»

 

19)

nella categoria 17.3 (Integratori alimentari sotto forma di sciroppo o di pastiglie da masticare), la voce relativa agli additivi alimentari E 310-321 (Gallati, TBHQ, BHA e BHT) è sostituita dalla seguente:

 

«E 310-321

Gallato di propile, TBHQ, BHA e BHT

400

(1)»

 

2)

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 è così modificato:

a)

nella parte 4 (Additivi alimentari, compresi i supporti, negli aromi alimentari), le voci relative agli additivi alimentari E 310, E 311, E 312, E 319 ed E 320 sono sostituite dalle seguenti:

«E 310

Gallato di propile

Oli essenziali

1 000  mg/kg (gallato di propile, TBHQ e BHA, singolarmente o in combinazione) negli oli essenziali

E 319

Butilidrochinone terziario (TBHQ)

E 320

Butilidrossianisolo (BHA)

Aromi diversi dagli oli essenziali

100 mg/kg (1) (gallato di propile)

200 mg/kg (1) (TBHQ e BHA, singolarmente o in combinazione) negli aromi»;

b)

nella parte 4 (Additivi alimentari, compresi i supporti, negli aromi alimentari), la nota a piè di pagina (1) è sostituita dalla seguente:

«(1)

Regola di proporzionalità: quando si usano combinazioni di gallato di propile, TBHQ e BHA, le singole quantità devono essere ridotte proporzionalmente.».

5.10.2018   

IT

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L 251/19


REGOLAMENTO (UE) 2018/1482 DELLA COMMISSIONE

del 4 ottobre 2018

che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la caffeina e la teobromina

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 contiene un elenco dell'Unione delle sostanze aromatizzanti e dei materiali di base il cui uso è autorizzato negli e sugli alimenti e ne specifica le condizioni d'uso.

(2)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 della Commissione (3) ha adottato l'elenco di sostanze aromatizzanti e lo ha inserito nell'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008.

(3)

Tale elenco può essere aggiornato, in conformità alla procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008, su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda presentata da uno Stato membro o da una persona interessata.

(4)

La parte A dell'elenco dell'Unione contiene sia sostanze aromatizzanti valutate, alle quali non sono assegnate note, sia sostanze aromatizzanti in corso di valutazione, identificate da rimandi a note numerati da 1 a 4.

(5)

Le sostanze caffeina [n. FL 16.016] e teobromina [n. FL 16.032] sono elencate con la nota 1, secondo la quale la valutazione di queste sostanze deve essere completata dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità»).

(6)

Il 31 gennaio 2017 l'Autorità ha completato la valutazione della sicurezza della caffeina [n. FL 16.016] e della teobromina [n. FL 16.032] come sostanze aromatizzanti (4) ed ha concluso che il loro uso come sostanze aromatizzanti non suscita timori sulla sicurezza in base ai livelli di assunzione stimati per alcune categorie di alimenti. Le condizioni d'uso già stabilite nell'elenco dell'Unione possono pertanto essere mantenute.

(7)

Di conseguenza la caffeina [n. FL 16.016] e la teobromina [n. FL 16.032] dovrebbero figurare nell'elenco dell'Unione delle sostanze aromatizzanti come sostanze valutate senza il rimando a una nota attualmente contenuto nelle rispettive voci dell'elenco dell'Unione.

(8)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34.

(2)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 della Commissione, del 1o ottobre 2012, che adotta l'elenco di sostanze aromatizzanti di cui al regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, lo inserisce nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 1565/2000 della Commissione e la decisione 1999/217/CE della Commissione (GU L 267 del 2.10.2012, pag. 1).

(4)  EFSA Journal 2017;15(4):4729.


ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 è così modificato:

1.

nella parte A, sezione 2, la voce relativa al n. FL 16.016 è sostituita dalla seguente:

«16.016

caffeina

58-08-2

 

11741

 

Restrizioni per l'uso come sostanza aromatizzante:

Categoria 1: non oltre 70 mg/kg.

Categoria 3: non oltre 70 mg/kg.

Categoria 5: non oltre 100 mg/kg.

Categoria 14.1: non oltre 150 mg/kg.

 

EFSA»

2.

nella parte A, sezione 2, la voce relativa al n. FL 16.032 è sostituita dalla seguente:

«16.032

teobromina

83-67-0

 

 

 

Restrizioni per l'uso come sostanza aromatizzante:

Categoria 1: non oltre 70 mg/kg.

Categoria 14.1: non oltre 100 mg/kg.

 

EFSA»


5.10.2018   

IT

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L 251/22


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1483 DELLA COMMISSIONE

del 4 ottobre 2018

che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio, del 7 luglio 2003, relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2465/96 (1), in particolare l'articolo 11, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 elenca gli enti pubblici, le entità giuridiche, le agenzie, le persone fisiche e giuridiche, gli organismi e le entità dell'ex governo iracheno a cui si applica, a norma di detto regolamento, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche situati fuori dell'Iraq il 22 maggio 2003.

(2)

Il 1o ottobre 2018 il comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di cancellare una voce dall'elenco delle persone o delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche.

(3)

Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 2018

Per la Commissione,

a nome del presidente

Capo del Servizio degli strumenti di politica estera


(1)  GU L 169 dell'8.7.2003, pag. 6.


ALLEGATO

La voce seguente dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio è soppressa:

«177.

STATE ORGANISATION FOR CONSTRUCTION INDUSTRIES. Indirizzo: P.O. Box 2101, Masbeh Square, Baghdad, Iraq.»

5.10.2018   

IT

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L 251/24


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1484 DELLA COMMISSIONE

del 4 ottobre 2018

recante fissazione del prezzo minimo di vendita di latte scremato in polvere per la venticinquesima gara parziale nell'ambito della gara aperta dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato (2), in particolare l'articolo 32,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 della Commissione (3) ha aperto la gara per la vendita di latte scremato in polvere.

(2)

Sulla base delle offerte ricevute per la venticinquesima gara parziale, dovrebbe essere fissato un prezzo minimo di vendita.

(3)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la venticinquesima gara parziale per la vendita di latte scremato in polvere nell'ambito della procedura di gara aperta dal regolamento (UE) 2016/2080, per la quale il termine entro cui le offerte dovevano essere presentate è scaduto il 2 ottobre 2018, il prezzo minimo di vendita è fissato a 123 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 2018

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 206 del 30.7.2016, pag. 71.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 della Commissione, del 25 novembre 2016, recante apertura di una gara per la vendita di latte scremato in polvere (GU L 321 del 29.11.2016, pag. 45).


DECISIONI

5.10.2018   

IT

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L 251/25


DECISIONE (UE) 2018/1485 DEL CONSIGLIO

del 28 settembre 2018

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in merito alle modifiche degli allegati dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR) e dei regolamenti allegati all'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne (ADN)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada («ADR») è entrato in vigore il 29 gennaio 1968. L'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne («ADN») è entrato in vigore il 29 febbraio 2008.

(2)

L'Unione non è parte contraente dell'ADR o dell'ADN. Tutti gli Stai membri sono parti contraenti dell'ADR e tredici Stati membri sono parti contraenti dell'ADN.

(3)

A norma dell'articolo 14 dell'ADR, ciascuna parte contraente può proporre una o più modifiche agli allegati dell'ADR. Il gruppo di lavoro sul trasporto di merci pericolose (WP.15) può adottare un progetto di modifiche di tali allegati. A norma dell'articolo 20 dell'ADN, il comitato amministrativo dell'ADN può adottare progetti di modifiche dei regolamenti allegati all'ADN. Tali proposte di modifiche si ritengono accettate a meno che, entro tre mesi dalla data in cui il Segretario generale delle Nazioni Unite le comunica, almeno un terzo delle parti contraenti, o cinque di esse se un terzo supera tale cifra, non abbiano notificato per iscritto al Segretario generale la loro obiezione alla modifica proposta.

(4)

Le modifiche proposte adottate durante il biennio 2016-2018 dal WP.15 e dal comitato amministrativo dell'ADN sono state comunicate alle parti contraenti dell'ADR e dell'ADN il 1o luglio 2018.

(5)

Gli atti proposti sono in grado di incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sulla direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1). Tale direttiva stabilisce prescrizioni per il trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia o per vie navigabili interne all'interno degli Stati membri o tra gli stessi, facendo riferimento all'ADR, ai regolamenti concernenti il trasporto internazionale delle merci pericolose per ferrovia («RID») nell'appendice C, della Convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia («COTIF») e all'ADN. L'articolo 4 della direttiva 2008/68/CE dispone che il trasporto di merci pericolose tra gli Stati membri e i paesi terzi è autorizzato nella misura in cui esso è conforme alle disposizioni dell'ADR, del RID o dell'ADN, qualora non venga altrimenti disposto negli allegati a quella direttiva. A norma dell'articolo 8 della direttiva 2008/68/CE, alla Commissione è conferito il potere di adattare gli allegati di tale direttiva in base al progresso scientifico e tecnico, «specialmente al fine di tenere conto delle modifiche apportate all'ADR, al RID e all'ADN».

(6)

Le modifiche proposte riguardano norme tecniche o prescrizioni tecniche uniformi, con l'obiettivo di garantire la sicurezza e l'efficienza del trasporto di merci pericolose, tenendo conto del progresso scientifico e tecnico nel settore e dello sviluppo di nuove sostanze e articoli che presentano un pericolo durante il trasporto. Lo sviluppo del trasporto di merci pericolose su strada e per vie navigabili interne, sia all'interno dell'Unione sia tra l'Unione e i paesi vicini, è un elemento centrale della politica comune dei trasporti e garantisce il corretto funzionamento di tutti i settori industriali che producono o impiegano merci classificate come pericolose a norma dell'ADR e dell'ADN.

(7)

Tutte le modifiche proposte risultano giustificate e vantaggiose e dovrebbero pertanto essere sostenute dall'Unione. La posizione da adottare a nome dell'Unione riguardo alle modifiche proposte agli allegati dell'ADR e ai regolamenti allegati all'ADN dovrebbe pertanto basarsi sul testo accluso alla presente decisione.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in merito alle modifiche proposte agli allegati dell'ADR e ai regolamenti allegati all'ADN, si basa sul testo accluso alla presente decisione.

Le modifiche di minore entità delle modifiche proposte agli allegati dell'ADR e ai regolamenti allegati all'ADN possono essere concordate senza un'ulteriore decisione del Consiglio, conformemente all'articolo 2.

Articolo 2

La posizione da adottare a nome del'Unione in merito alle modifiche proposte agli allegati dell'ADR, come definita all'articolo 1, è espressa da quegli Stati membri che sono parti contraenti dell'ADR agendo congiuntamente nell'interesse dell'Unione.

La posizione da adottare a nome del'Unione in merito alle modifiche proposte ai regolamenti allegati all'ADN, come definita all'articolo 1, è espressa da quegli Stati membri che sono parti contraenti dell'ADR agendo congiuntamente nell'interesse dell'Unione.

Articolo 3

Un riferimento alle modifiche accettate agli allegati dell'ADR e ai regolamenti allegati all'ADN, ivi incluse la date o le date della loro entrata in vigore, è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2018

Per il Consiglio

La presidente

M. SCHRAMBÖCK


(1)  Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13).


ALLEGATO

Proposta

Documento di riferimento

Notifica

Oggetto

Osservazioni

Posizione dell'UE

1

ECE/TRANS/WP.15/240

C.N.304.2018.TREATIES-XI.B.14

Progetti di modifica degli allegati A e B dell'ADR

Consenso tecnico in seno al gruppo di lavoro sul trasporto di merci pericolose (WP.15)

Concorda con le modifiche

2

ECE/TRANS/WP.15/240/Add.1

C.N.304.2018.TREATIES-XI.B.14

Progetti di modifica degli allegati A e B dell'ADR - addendum (ripubblicato l'8 giugno 2018)

Consenso tecnico in seno al gruppo di lavoro sul trasporto di merci pericolose (WP.15)

Concorda con le modifiche

3

ECE/TRANS/WP.15/240/Corr.1

C.N.304.2018.TREATIES-XI.B.14

Progetti di modifica degli allegati A e B dell'ADR - rettifica (ripubblicata l'8 giugno 2018)

Consenso tecnico in seno al gruppo di lavoro sul trasporto di merci pericolose (WP.15)

Concorda con le modifiche

4

ECE/ADN/45

C.N.297.2018.TREATIES-XI.D.6

Progetti di modifica dei regolamenti allegati all'ADN

Consenso tecnico in seno al comitato amministrativo dell'ADN

Concorda con le modifiche


5.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 251/28


DECISIONE (UE) 2018/1486 DEL CONSIGLIO

del 28 settembre 2018

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di sottocomitato doganale istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, riguardo alla sostituzione del protocollo I del suddetto accordo, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, con un nuovo protocollo che faccia riferimento alla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente alla decisione 2014/668/UE del Consiglio (1) l'Unione ha firmato l'accordo di associazione fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra («accordo») (2), che è entrato in vigore il 1o settembre 2017.

(2)

A norma dell'articolo 39, paragrafo 1, del protocollo I dell'accordo («protocollo I»), il sottocomitato doganale istituito ai sensi del titolo IV, capo 5, articolo 83, dell'accordo («sottocomitato doganale») può modificare le disposizioni di tale protocollo.

(3)

A norma dell'articolo 39, paragrafo 2, del protocollo I, il sottocomitato doganale può altresì decidere, a seguito dell'adesione dell'Ucraina alla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (3) («convenzione»), di sostituire le norme di origine definite in tale protocollo con quelle allegate alla convenzione.

(4)

La convenzione stabilisce disposizioni sull'origine delle merci scambiate nell'ambito dei pertinenti accordi conclusi tra le parti contraenti ed è entrata in vigore per l'Unione europea il 1o maggio 2012 e per l'Ucraina il 1o febbraio 2018.

(5)

Il sottocomitato doganale è chiamato ad adottare una decisione riguardo alla sostituzione del protocollo I, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, con un nuovo protocollo che faccia riferimento alla convenzione.

(6)

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di sottocomitato doganale, poiché la decisione del sottocomitato doganale sarà vincolante per l'Unione.

(7)

L'articolo 6 della convenzione dispone che ciascuna parte contraente adotti misure appropriate per garantire un'efficace applicazione della convenzione stessa. A tal fine, il protocollo I dovrebbe essere sostituito con un nuovo protocollo che faccia riferimento alla convenzione per quanto riguarda le norme di origine.

(8)

È opportuno pertanto che la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di sottocomitato doganale sia basata sul progetto di decisione accluso alla presente decisione.

(9)

La decisione del sottocomitato doganale apporterà modifiche al protocollo I e deve essere pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(10)

In sede di sottocomitato doganale l'Unione è rappresentata dalla Commissione in conformità dell'articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di sottocomitato doganale istituito ai sensi dell'articolo 83 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra («sottocomitato doganale») si basa sul progetto di decisione accluso alla presente decisione.

Articolo 2

I rappresentanti dell'Unione in sede di sottocomitato doganale possono concordare correzioni tecniche di minore entità al progetto di decisione di cui all'articolo 1 senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 3

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2018

Per il Consiglio

La presidente

M. SCHRAMBÖCK


(1)  Decisione 2014/668/UE del Consiglio, del 23 giugno 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, per quanto riguarda il titolo III (fatta eccezione per le disposizioni relative al trattamento di cittadini di paesi terzi legalmente assunti come lavoratori subordinati nel territorio dell'altra parte) e i titoli IV, V, VI e VII dello stesso, nonché i relativi allegati e protocolli (GU L 278 del 20.9.2014, pag. 1).

(2)  GU L 161 del 29.5.2014, pag. 3.

(3)  GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.


PROGETTO DI

DECISIONE 2018/… DEL SOTTOCOMITATO DOGANALE UE-UCRAINA

del …

che sostituisce il protocollo I dell'accordo di associazione UE-Ucraina relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

IL SOTTOCOMITATO DOGANALE UE-UCRAINA,

visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (1), in particolare l'articolo 26, paragrafo 2,

visto il protocollo I dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 26, paragrafo 2 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra («accordo»), fa riferimento al protocollo I dell'accordo («protocollo I») per le norme di origine.

(2)

L'accordo è entrato in vigore il 1o settembre 2017.

(3)

L'articolo 39 del protocollo I dispone che il sottocomitato doganale istituito a norma del titolo IV, capo 5, articolo 83, dell'accordo possa decidere di modificare le disposizioni di tale protocollo e di sostituire le norme di origine ivi definite.

(4)

La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (2) («convenzione») è intesa a sostituire i protocolli sulle norme di origine attualmente in vigore nei paesi della zona paneuromediterranea con un unico atto giuridico.

(5)

L'Unione europea ha firmato la convenzione il 15 giugno 2011. Il 16 maggio 2017 il comitato misto istituito dall'articolo 3, paragrafo 1, della convenzione ha stabilito che l'Ucraina doveva essere invitata ad aderire alla convenzione (3).

(6)

L'Unione europea ha depositato il proprio strumento di accettazione presso il depositario della convenzione il 26 marzo 2012. L'Ucraina ha depositato il proprio strumento di accettazione presso il depositario della convenzione il 19 dicembre 2017. Di conseguenza, in applicazione del suo articolo 10, paragrafi 2 e 3, la convenzione è entrata in vigore per l'Unione il 1o maggio 2012 e per l'Ucraina il 1o febbraio 2018.

(7)

È pertanto opportuno sostituire il protocollo I con un nuovo protocollo che faccia riferimento alla convenzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo I dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa è applicabile dal …

Fatto a,

Per il sottocomitato doganale UE-Ucraina

Il presidente


(1)  GU L 161 del 29.5.2014, pag. 3.

(2)  GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.

(3)  Decisione n. 1/2017 del comitato misto della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, del 16 maggio 2017, relativa alla domanda dell'Ucraina di diventare parte contraente della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee [2017/1367] (GU L 191 del 22.7.2017, pag. 11).


ALLEGATO

Protocollo I

relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

Articolo 1

Norme di origine applicabili

1.   Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si applicano l'appendice I e le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (1) («convenzione»).

2.   Tutti i riferimenti all'«accordo pertinente» nell'appendice I e nelle pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione s'intendono come riferimenti al presente accordo.

Articolo 2

Risoluzione delle controversie

1.   Le eventuali controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 32 dell'appendice I della convenzione che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo sono sottoposte al sottocomitato doganale. Non si applicano le norme relative alla risoluzione delle controversie di cui al titolo IV (Scambi e questioni commerciali), capo 14 (Risoluzione delle controversie), del presente accordo.

2.   La risoluzione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali del paese d'importazione ha comunque luogo secondo la legislazione di tale paese.

Articolo 3

Modifiche del protocollo

Il sottocomitato doganale può decidere di modificare le disposizioni del presente protocollo.

Articolo 4

Recesso dalla convenzione

1.   Se l'Unione europea o l'Ucraina notificano per iscritto al depositario della convenzione la propria intenzione di recedere dalla convenzione ai sensi dell'articolo 9 della stessa, l'Unione europea e l'Ucraina avviano immediatamente i negoziati sulle norme di origine ai fini dell'applicazione del presente accordo.

2.   Fino all'entrata in vigore di tali norme di origine nuovamente negoziate, le norme di origine contenute nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione, applicabili al momento del recesso, continuano ad applicarsi al presente accordo. Tuttavia, a decorrere dal momento del recesso, le norme di origine contenute nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione sono interpretate in modo da consentire il cumulo bilaterale unicamente tra l'Unione europea e l'Ucraina.

Articolo 5

Disposizioni transitorie – cumulo

In deroga all'articolo 16, paragrafo 5, e all'articolo 21, paragrafo 3, dell'appendice I della convenzione, quando il cumulo coinvolge esclusivamente gli Stati EFTA, le Isole Færøer, l'Unione europea, la Turchia, i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione, la Repubblica di Moldova, la Georgia e l'Ucraina, la prova dell'origine può essere un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o una dichiarazione di origine.


(1)  GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.


5.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 251/33


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1487 DEL CONSIGLIO

del 2 ottobre 2018

recante modifica della decisione di esecuzione 2009/1013/UE, che autorizza la Repubblica d'Austria a continuare ad applicare una misura di deroga agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

In virtù della decisione di esecuzione 2009/1013/UE del Consiglio, la Repubblica d'Austria (Austria) è stata autorizzata ad applicare una misura speciale di deroga alla direttiva 2006/112/CE («misura speciale») (2). L'applicazione della misura speciale è stata successivamente prorogata fino al 31 dicembre 2015 con la decisione di esecuzione 2012/705/UE del Consiglio (3) e fino al 31 dicembre 2018 con la decisione di esecuzione (UE) 2015/2428 del Consiglio (4).

(2)

La misura speciale deroga agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE, che disciplinano il diritto del soggetto passivo di detrarre l'imposta sul valore aggiunto (IVA) sui beni e i servizi cedutigli o prestatigli ai fini di sue operazioni soggette ad imposta. La misura speciale è volta ad escludere dal diritto a detrazione l'IVA di cui sono gravati taluni beni e servizi, quando detti beni e servizi siano utilizzati dal soggetto passivo in percentuale superiore al 90 % per esigenze private proprie o del suo personale o, genericamente, per fini non professionali o attività non economiche.

(3)

La misura speciale è intesa a semplificare la procedura di imposizione e di riscossione dell'IVA.

(4)

Con lettera protocollata dalla Commissione il 23 marzo 2018 l'Austria ha chiesto l'autorizzazione a continuare ad applicare la misura speciale conformemente all'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE.

(5)

Con lettera protocollata dalla Commissione il 4 aprile 2018 l'Austria ha trasmesso una relazione sull'applicazione della misura speciale comprendente un riesame della suddivisione percentuale applicata ai fini del diritto a detrazione dell'IVA, come previsto all'articolo 2 della decisione di esecuzione 2009/1013/UE.

(6)

Con lettera dell'11 aprile 2018 la Commissione ha trasmesso agli altri Stati membri la richiesta presentata dall'Austria, conformemente all'articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE. Con lettera del 12 aprile 2018 la Commissione ha comunicato all'Austria che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta.

(7)

Stando alle informazioni comunicate dall'Austria, gli elementi di diritto e di fatto che giustificavano l'attuale applicazione della misura speciale non sono cambiati, ma permangono. È opportuno pertanto autorizzare l'Austria a continuare ad applicare la misura speciale per un ulteriore periodo, la cui durata dovrebbe però essere limitata al 31 dicembre 2021, al fine di consentire una valutazione della necessità e dell'efficacia della misura speciale e un riesame della suddivisione percentuale tra usi professionali e non professionali sulla quale si basa.

(8)

Qualora considerasse necessaria un'ulteriore proroga dell'autorizzazione oltre il 2021, l'Austria dovrebbe presentare alla Commissione, contestualmente alla domanda di proroga, una relazione sull'applicazione della misura, comprensiva di un riesame della suddivisione percentuale, entro il 31 marzo 2021, in modo da lasciare tempo sufficiente alla Commissione per esaminare la domanda.

(9)

La misura speciale avrà un'incidenza soltanto trascurabile sull'importo complessivo del gettito fiscale riscosso nella fase del consumo finale e non avrà un'incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA.

(10)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2009/1013/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli articoli 1 e 2 della decisione di esecuzione 2009/1013/UE sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 1

In deroga agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE, l'Austria è autorizzata ad escludere totalmente dal diritto a detrazione l'imposta sul valore aggiunto (IVA) di cui sono gravati taluni beni e servizi, quando detti beni e servizi siano utilizzati in percentuale superiore al 90 % per esigenze private del soggetto passivo o del suo personale o, più in generale, per fini non professionali o attività non economiche.

Articolo 2

La presente decisione cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2021.

L'eventuale domanda di proroga della misura di deroga prevista dalla presente decisione è presentata alla Commissione entro il 31 marzo 2021.

Detta domanda è accompagnata da una relazione sull'applicazione della presente misura, comprensiva di un riesame della suddivisione percentuale applicata ai fini del diritto a detrazione dell'IVA in base alla presente decisione.».

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.

La presente decisione si applica dal 1o gennaio 2019.

Articolo 3

La Repubblica d'Austria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, il 2 ottobre 2018

Per il Consiglio

Il presidente

H. LÖGER


(1)  GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

(2)  Decisione di esecuzione 2009/1013/UE del Consiglio, del 22 dicembre 2009, che autorizza la Repubblica d'Austria a continuare ad applicare una misura di deroga all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 348 del 29.12.2009, pag. 21).

(3)  Decisione di esecuzione 2012/705/UE del Consiglio, del 13 novembre 2012, recante modifica della decisione 2009/791/CE e della decisione di esecuzione 2009/1013/UE che autorizzano, rispettivamente, la Germania e l'Austria a continuare ad applicare una misura di deroga agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 319 del 16.11.2012, pag. 8).

(4)  Decisione di esecuzione (UE) 2015/2428 del Consiglio, del 10 dicembre 2015, recante modifica della decisione 2009/791/CE e della decisione di esecuzione 2009/1013/UE, che autorizzano, rispettivamente, la Germania e l'Austria a continuare ad applicare una misura di deroga agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 334 del 22.12.2015, pag. 12).