ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 246

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

61° anno
2 ottobre 2018


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) 2018/1467 della Commissione, del 27 luglio 2018, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1675 che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l'aggiunta del Pakistan nella tabella di cui al punto I dell'allegato ( 1 )

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1468 della Commissione, del 1o ottobre 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 461/2013 del Consiglio che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di taluni tipi di polietilentereftalato (PET) originario dell'India

3

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1469 della Commissione, del 1o ottobre 2018, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Russia e dell'Ucraina in seguito al riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

20

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE, Euratom) 2018/1470 del Consiglio, del 28 settembre 2018, relativa alla nomina di un membro del Comitato economico e sociale europeo, conformemente alla proposta della Repubblica federale di Germania

45

 

*

Decisione (UE) 2018/1471 della Commissione, del 19 settembre 2018, relativa alla proposta di iniziativa dei cittadini dal titolo STOP ALLE FRODI e agli abusi dei FONDI UE - mediante un miglior controllo delle decisioni, dell'esecuzione e delle sanzioni [notificata con il numero C(2018) 6077]

46

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

2.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 246/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/1467 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 2018

recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1675 che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l'aggiunta del Pakistan nella tabella di cui al punto I dell'allegato

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L'Unione deve assicurare un'efficace protezione dell'integrità e del corretto funzionamento del suo sistema finanziario e del mercato interno rispetto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. Pertanto la direttiva (UE) 2015/849 prevede che la Commissione debba individuare i paesi terzi ad alto rischio i cui regimi di lotta contro il riciclaggio di denaro e di contrasto del finanziamento del terrorismo presentano carenze strategiche che pongono minacce significative al sistema finanziario dell'Unione.

(2)

La Commissione dovrebbe riesaminare a tempo debito l'elenco dei paesi terzi ad alto rischio figuranti nel regolamento delegato (UE) 2016/1675 (2) alla luce dei progressi da essi compiuti per eliminare le carenze strategiche nei loro regimi di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo («AML/CFT»). Nelle sue valutazioni la Commissione dovrebbe tenere conto delle nuove informazioni provenienti dalle organizzazioni e dagli enti di normazione internazionali, quali quelle pubblicate dal gruppo d'azione finanziaria Internazionale (GAFI). Alla luce di tali informazioni, la Commissione dovrebbe anche individuare nuovi paesi terzi ad alto rischio i cui regimi AML/CFT presentano carenze strategiche.

(3)

Conformemente ai criteri stabiliti nella direttiva (UE) 2015/849, la Commissione ha tenuto conto delle più recenti informazioni disponibili, in particolare della versione più recente dei seguenti documenti: dichiarazioni pubbliche del GAFI, documento del GAFI «Improving Global AML/CFT Compliance: on-going process» e rapporti del gruppo d'esame della cooperazione internazionale del GAFI riguardo ai rischi rappresentati dai singoli paesi terzi, in linea con l'articolo 9, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/849.

(4)

Il GAFI ha individuato il Pakistan come paese il cui regime di AML/CFT presenta carenze strategiche che costituiscono un rischio per il sistema finanziario internazionale, per rimediare alle quali il paese ha elaborato un piano d'azione con il GAFI.

(5)

Il quadro in materia di AML/CFT vigente in Pakistan e il modo in cui tale quadro è applicato rivelano carenze strategiche. Le carenze includono: la vigilanza e l'esecuzione dei controlli in materia di AML/CFT da parte degli enti finanziari, comprese le imprese di servizi monetari; misure insufficienti a prevenire il trasferimento transfrontaliero illegale di valuta; la mancanza di solidi risultati nelle indagini e azioni penali in materia di finanziamento del terrorismo, compreso il carente coordinamento necessario tra le varie autorità; un'applicazione insufficiente delle sanzioni finanziarie mirate e delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1267 (1999) e 1373 (2001); un'attuazione inadeguata del divieto di fondi e servizi finanziari.

(6)

Tenuto conto del livello elevato di integrazione del sistema finanziario internazionale, della stretta connessione degli operatori del mercato, dell'elevato volume di operazioni transfrontaliere da o verso l'Unione e del grado di apertura del mercato, la Commissione ritiene che qualsiasi minaccia AML/CFT posta al sistema finanziario internazionale rappresenti anche una minaccia al sistema finanziario dell'Unione.

(7)

Conformemente alle ultime informazioni pertinenti, l'analisi della Commissione ha concluso che il Pakistan dovrebbe essere considerato paese terzo con carenze strategiche nel suo regime di AML/CFT che pongono minacce significative al sistema finanziario dell'Unione conformemente ai criteri di cui all'articolo 9 della direttiva (UE) 2015/849. Tale paese ha tuttavia preso per iscritto un impegno politico ad alto livello volto a rimediare alle carenze individuate e ha elaborato un piano d'azione con il GAFI, il che dovrebbe garantire il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva (UE) 2015/849. La Commissione valuterà nuovamente lo status di tale paese alla luce dell'attuazione dell'impegno di cui sopra.

(8)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2016/1675,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'allegato del regolamento delegato (UE) 2016/1675, nella tabella di cui al punto I è inserita la riga seguente:

«14

Pakistan»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio individuando i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche (GU L 254 del 20.9.2016, pag. 1).


2.10.2018   

IT

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L 246/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1468 DELLA COMMISSIONE

del 1o ottobre 2018

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 461/2013 del Consiglio che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di taluni tipi di polietilentereftalato (PET) originario dell'India

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) («il regolamento di base»), nella versione precedente alla sua modifica tramite il regolamento (UE) 2017/2321 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), in particolare l'articolo 19,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Misure in vigore

(1)

Con il regolamento (CE) n. 2603/2000 (3), il Consiglio ha istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di polietilentereftalato («PET») originarie, tra l'altro, dell'India («l'inchiesta originaria»).

(2)

Con il regolamento (CE) n. 1645/2005 (4), il Consiglio ha modificato il livello di misure compensative in vigore contro le importazioni di PET dall'India, in seguito a un riesame accelerato a norma dell'articolo 20 del regolamento di base.

(3)

Con il regolamento (CE) n. 193/2007 (5), il Consiglio ha istituito un dazio compensativo definitivo per altri cinque anni, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di base.

(4)

Con il regolamento (CE) n. 1286/2008 (6) e il regolamento di esecuzione (UE) n. 906/2011 (7), il Consiglio ha successivamente modificato le misure compensative, in seguito ad un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 19 del regolamento di base.

(5)

Nel 2012 si è concluso un altro riesame intermedio parziale senza modifica delle misure in vigore, mediante il regolamento di esecuzione (UE) n. 559/2012 del Consiglio (8).

(6)

Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 461/2013 (9), il Consiglio ha istituito un dazio compensativo definitivo per un periodo di altri cinque anni, in seguito ad un secondo riesame in previsione della scadenza ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di base.

(7)

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1350 (10), la Commissione ha modificato le misure compensative, in seguito a due riesami intermedi parziali a norma dell'articolo 19 del regolamento di base.

(8)

Con la decisione 2000/745/CE (11), la Commissione ha accettato gli impegni per un prezzo minimo all'importazione offerti da tre produttori esportatori in India. Con la decisione di esecuzione 2014/109/UE (12), la Commissione ha revocato l'accettazione degli impegni, in seguito al mutamento delle circostanze in cui gli impegni erano stati accettati.

(9)

Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento (UE) n. 461/2013, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1350 («le misure in vigore»). Esse consistono in uno specifico dazio compensativo compreso tra 0 e 74,6 EUR a tonnellata per i produttori indiani inseriti nell'elenco, con un'aliquota di dazio residuo di 69,4 EUR a tonnellata per tutti gli altri produttori.

1.2.   Apertura di due riesami parziali intermedi

(10)

Nel settembre 2016 un produttore esportatore indiano, Dhunseri Petrochem Limited («DPL»), ha chiesto alla Commissione di modificare il regolamento che aveva istituito le misure in vigore a causa di una modifica della denominazione sociale. Dalla richiesta emergeva però che DPL aveva costituito una joint venture con Indorama Ventures Public Company Limited («IVL»), con la nascita del seguente assetto societario:

a)

Indorama Ventures Global Services Limited, una società controllata di IVL, acquistava una partecipazione del 50 % nelle attività di DPL nel settore delle resine di PET: ciò attraverso la costituzione di una nuova società, ora denominata IVL Dhunseri Petrochem Industries Limited («IVDPIL»);

b)

DPL acquisiva una partecipazione del 50 % in Micro Polypet Pvt. Ltd («MPPL»), fabbricante indiano di PET che non aveva mai esportato nell'UE e nei cui confronti non era stato applicato un tasso compensativo individuale.

(11)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha ritenuto che sussistessero elementi di prova sufficienti a dimostrare che le circostanze relative alle sovvenzioni a favore di DPL e delle sue società collegate fossero cambiate in modo significativo e che tali cambiamenti avessero carattere duraturo e che pertanto le misure avrebbero dovuto essere riesaminate.

(12)

Sulla base di tali elementi, la Commissione ha annunciato, con avviso del 6 luglio 2017 (13), di aver deciso, di propria iniziativa, di aprire un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 19 del regolamento di base, limitato alla verifica delle sovvenzioni per quanto concerne DPL e le sue società collegate in India. L'obiettivo del riesame è stabilire il tasso di sovvenzione relativo alla nuova struttura societaria.

(13)

Un altro produttore esportatore indiano, Reliance Industries Limited («Reliance»), ha presentato una domanda di riesame intermedio parziale ai sensi dell'articolo 19 del regolamento di base. La domanda era limitata all'esame della sovvenzione di Reliance.

(14)

Reliance ha fornito prove sufficienti per dimostrare che il mantenimento in vigore delle misure al loro livello attuale non era più necessario per controbilanciare la sovvenzione compensabile. La società, in particolare, ha affermato che il livello complessivo di sovvenzione era stato ridotto in seguito alla cessazione dell'applicabilità del regime prodotto mirato (Focus Product Scheme) e del regime mercato mirato (Focus Market Scheme) nonché alla riduzione degli importi di cui il richiedente ha beneficiato nel quadro di altri regimi quali il regime di autorizzazione preventiva (Advance Authorisation Scheme) e il regime di restituzione dei dazi (Duty Drawback Scheme).

(15)

Una volta stabilito che la domanda conteneva elementi di prova sufficienti, la Commissione ha annunciato, in data 6 luglio 2017 (14), l'apertura di un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 19 del regolamento di base, limitato alla verifica delle sovvenzioni per quanto concerne Reliance.

(16)

In entrambi gli avvisi di apertura, la Commissione ha annunciato che le inchieste avrebbero altresì valutato l'opportunità di modificare l'aliquota del dazio applicato sulle importazioni di taluni tipi di polietilentereftalato (PET) originario dell'India proveniente da «tutte le altre società» in India.

(17)

Poiché entrambi i riesami intermedi interessano lo stesso prodotto in esame, lo stesso paese di origine e lo stesso periodo dell'inchiesta, e dal momento che entrambe le misure sono soggette al medesimo procedimento, si è ritenuto appropriato concludere entrambi i riesami nel medesimo atto giuridico.

1.3.   Parti interessate dall'inchiesta

(18)

La Commissione ha informato ufficialmente Dhunseri, le sue società collegate e Reliance («i produttori esportatori interessati»), l'associazione dei produttori dell'Unione, gli importatori e utilizzatori dell'Unione notoriamente interessati nonché i rappresentanti del paese esportatore in merito all'apertura dei riesami intermedi parziali. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine indicato negli avvisi di apertura.

(19)

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta la Commissione ha inviato questionari ai produttori esportatori interessati e al governo indiano e ha ricevuto le loro risposte entro il termine fissato.

(20)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare la sovvenzione. La Commissione ha effettuato visite di verifica presso la sede di IVDPIL a Kolkata, presso la sede di MPPL a Delhi, presso lo stabilimento di MPPL a Karnal, presso la società Reliance a Mumbai nonché presso la sede del governo indiano a New Delhi (direzione generale per il Commercio estero e ministero del Commercio).

1.4.   Periodo dell'inchiesta di riesame

(21)

L'inchiesta relativa alle sovvenzioni ha riguardato il periodo compreso tra il 1o aprile 2016 e il 31 marzo 2017 («il periodo dell'inchiesta di riesame»).

1.5.   Divulgazione di informazioni

(22)

Il 25 luglio 2018 il governo dell'India e le altre parti interessate sono stati informati dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali la Commissione intendeva proporre di modificare le aliquote di dazio applicabili a Dhunseri e a Reliance, ed è stato loro concesso un lasso di tempo ragionevole per presentare osservazioni. Tutti i documenti e le osservazioni presentati sono stati debitamente tenuti presenti, come indicato nel seguito.

(23)

Reliance ha osservato che la divulgazione di informazioni era avvenuta oltre 12 mesi dopo l'inizio dell'inchiesta e ha citato l'articolo 11.11 dell'accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative (Agreement on Subsidies and Countervailing Measures - ASMC), che prevede che le inchieste «devono» concludersi entro un anno «salvo circostanze particolari», oltre all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento di base, secondo il quale i riesami si svolgono «rapidamente» e si concludono «di norma» entro 12 mesi dalla data di inizio. Per tali motivi Reliance ha sostenuto che, in assenza di circostanze particolari o altra giustificazione addotta dalla Commissione, l'inchiesta avrebbe dovuto concludersi senza l'adozione di misure protettive.

(24)

Per quanto riguarda i termini, tuttavia, la Commissione osserva che la presente inchiesta di riesame si svolge a norma dell'articolo 21.4 dell'ASMC, il quale prevede che un riesame riguardante dazi compensativi «deve concludersi di norma entro 12 mesi dalla data del suo inizio» e non contiene alcun riferimento a circostanze speciali necessarie per giustificare un'inchiesta di durata superiore a 12 mesi. Analogamente, l'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento di base non fa menzione di circostanze particolari necessarie per giustificare un'inchiesta di durata superiore a 12 mesi. I riesami in questione sono conclusi entro il termine di 15 mesi di cui all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento di base. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

2.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1.   Prodotto in esame

(25)

Il prodotto oggetto del presente riesame è il polietilentereftalato (PET) avente un coefficiente di viscosità pari o superiore a 78 ml/g ai sensi della norma ISO 1628-5, attualmente classificato al codice NC 3907 61 00 e originario dell'India («il prodotto in esame»).

2.2.   Prodotto simile

(26)

L'inchiesta ha evidenziato che il prodotto in esame è identico per caratteristiche fisiche e chimiche nonché nell'impiego al prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno in India. Si è quindi concluso che i prodotti venduti sul mercato interno e sul mercato d'esportazione sono prodotti simili ai sensi dell'articolo 2, lettera c), del regolamento di base.

3.   RISULTATI DELL'INCHIESTA

3.1.   Riorganizzazione di DPL e delle sue società collegate

(27)

L'inchiesta ha confermato che DPL ha costituito una joint venture con IVL, nell'ambito della quale, il 1o aprile 2016, ha trasferito tutto il suo stabilimento di produzione di PET a una nuova società, IVDPIL, di cui ha acquisito una partecipazione del 50 %, mentre il restante 50 % è stato acquisito da Indorama Ventures Global Services Limited, una controllata di IVL. DPL ha quindi cessato di essere un produttore esportatore del prodotto in esame a decorrere da tale data.

(28)

L'inchiesta ha inoltre confermato che DPL ha acquisito una partecipazione del 50 % di MPPL, un produttore indiano di PET che non aveva mai esportato il prodotto in esame nell'Unione e nei cui confronti non era stato pertanto applicato un tasso compensativo individuale nell'ambito delle precedenti inchieste concernenti il PET originario dell'India. La restante partecipazione del 50 % di MPPL è di proprietà di Indorama Ventures Global Services Limited.

(29)

Di conseguenza, il 12 maggio 2017, IVDPIL ha modificato la sua denominazione in IVL Dhunseri Petrochem Industries Private Limited («IDIPL») e MPPL ha ceduto tutto il suo attivo e passivo, i suoi debiti e il personale a IDIPL. Il 4 dicembre 2017 la Corte suprema di Kolkata ha sanzionato tale cessione.

(30)

DPL, IDIPL (ex IVDPIL) e MPPL sono denominati di seguito «il gruppo Dhunseri». L'obiettivo del riesame intermedio parziale era dunque stabilire la misura delle sovvenzioni riguardanti il gruppo Dhunseri. A tal fine i dati concernenti IDIPL e MPPL (che stava ancora operando come produttore esportatore distinto del prodotto in esame nel periodo dell'inchiesta di riesame) sono stati aggregati per calcolare la misura delle sovvenzioni del gruppo Dhunseri nel suo complesso, poiché tale misura è applicabile alla struttura definitiva del gruppo, in cui lo stabilimento di MPPL è incorporato in IDIPL.

3.2.   Sovvenzione

(31)

Sulla base delle sovvenzioni esaminate nell'ambito dei precedenti riesami, delle informazioni trasmesse dal governo indiano e dai produttori esportatori interessati, nonché delle risposte al questionario della Commissione, sono stati esaminati i seguenti regimi.

 

Regimi di sovvenzione nazionali:

a)

Regime di autorizzazione preventiva (Advance Authorisation Scheme – AAS)

b)

«Regime di restituzione dei dazi» (Duty Drawback Scheme - DDS) in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2

c)

Regime di credito di dazi all'importazione (Duty Entitlement Passbook Scheme – DEPBS)

d)

Regime di autorizzazione delle importazioni in franchigia (Duty Free Import Authorisation Scheme - DFIA)

e)

Regime di crediti all'esportazione (Export Credit Scheme - ECS)

f)

Regime destinato alle unità orientate all'esportazione (Export Oriented Units) e regime destinato alle zone a statuto economico speciale (EOU/SEZ)

g)

Regime di promozione delle esportazioni relativo ai beni strumentali (Export Promotion Capital Goods Scheme – EPCGS)

h)

Regime mercato mirato (Focus Market Scheme – FMS)

i)

Regime prodotto mirato (Focus Product Scheme – FPS)

j)

Regime di promozione delle esportazioni incrementali (Incremental Exports Incentivisation Scheme – IEIS)

k)

Regime di perequazione degli interessi (Interest Equalisation Scheme - IES)

l)

Incentivo a livello di imposta sul reddito per la ricerca e lo sviluppo (Income Tax Incentive for Research and Development — ITIRAD)

m)

Regime per le esportazioni di merci dall'India (Merchandise Exports from India Scheme — MEIS)

n)

Regime di incentivi per detentori di status (Status Holder Incentive Scrip — SHIS)

 

Regimi di sovvenzione regionali:

o)

Regime di incentivazione all'investimento di capitali (Capital Investment Incentive Scheme - CIIS) del governo del Gujarat

p)

Politica di promozione delle imprese (Enterprise Promotion Policy) del governo di Haryana (EPP/GOH)

q)

Regime del Gujarat di esenzione dalla tassa sull'elettricità (Gujarat Electricity Duty Exemption Scheme – GEDES)

r)

Regime di incentivi (Package Scheme of Incentives) del governo del Maharashtra (PSI/GOM)

s)

Regime d'incentivi del governo del Bengala Occidentale (West Bengal Incentives Scheme – WBIS)

(32)

Le sovvenzioni elencate nel considerando di cui sopra si basano sui documenti strategici e sugli atti legislativi indicati di seguito.

(33)

I regimi AAS, DEPBS, DFIA, EOU/SEZ, EPCGS, FMS, FPS, IEIS, MEIS e SHIS hanno come base la legge sul commercio estero (sviluppo e regolamentazione) [Foreign Trade (Development and Regulation) Act 1992 (n. 22 del 1992)] entrata in vigore il 7 agosto 1992 («legge sul commercio estero»). La legge sul commercio estero autorizza il governo indiano a pubblicare comunicazioni riguardanti le politiche di esportazione e importazione. Esse sono sintetizzate nei documenti sulla politica del commercio estero (Foreign Trade Policy – FTP), pubblicati con cadenza quinquennale dal ministero del Commercio e periodicamente aggiornati.

(34)

I regimi AAS, DFIA, EOU/SEZ, EPCGS e MEIS sono basati sulla politica del commercio estero per il periodo 2015-2020 («FTP 2015-20»), che è pertinente per il periodo dell'inchiesta di riesame. Il governo indiano ha inoltre fissato le procedure che regolamentano la politica del commercio estero FTP 2015-20 in un manuale delle procedure intitolato Handbook of Procedures, volume I («HOP I 2015-20»). Il manuale delle procedure è regolarmente aggiornato.

(35)

I regimi DEPBS, FMS, FPS, IEIS e SHIS, che si basavano sul precedente documento sulla politica del commercio estero riferito al periodo 2009-2014 («FTP 2009-14»), non sono stati rinnovati nell'ambito della FTP 2015-20 menzionata al considerando 34.

(36)

Il regime DDS è basato sulla sezione 75 della legge doganale indiana (Custom Act) del 1962, sulla sezione 37 della legge sulle accise centrali (Central Excise Act) del 1944, sulle sezioni 93 A e 94 della legge finanziaria (Financial Act) del 1994 e sulle disposizioni in materia di restituzione delle imposte doganali, delle accise centrali e delle imposte sui servizi (Customs, Central Excise Duties and Service Tax Drawback Rules) del 1995. I tassi di restituzione del dazio sono pubblicati periodicamente.

(37)

Il regime ECS si fonda sulle sezioni 21 e 35 A della legge bancaria (Banking Regulation Act) del 1949, che permette alla Banca centrale dell'India (Reserve Bank of India – RBI) di dare istruzioni alle banche commerciali riguardo ai crediti all'esportazione.

(38)

Il regime ITIRAD è basato sulla legge relativa all'imposta sul reddito (Income Tax Act) del 1961, che è modificata annualmente dalla legge finanziaria.

(39)

Il regime IES è basato sulla Master Circular DBR.Dir.BC.No 62/04.02.001/2015-16 del 4 dicembre 2015 concernente il sistema di perequazione degli interessi sui crediti all'esportazione in rupie prima e dopo la spedizione (Interest Equalisation Scheme on Pre- and Post-Shipment Rupee Export Credit).

(40)

Il regime CIIS è amministrato dal governo del Gujarat sulla base della sua politica industriale del 2015.

(41)

La politica EPP/GOH è amministrata dal governo di Haryana e definita nell'ambito della politica di promozione delle imprese per il 2015 notificata dal dipartimento del Commercio e dell'Industria del governo di Haryana.

(42)

Il regime GEDES è basato sull'articolo 3, paragrafo 2, punti vii) e viii), della legge relativa all'imposta sul consumo di elettricità nel Gujarat (Gujarat Electricity Duty Act) del 1958, modificata di volta in volta nella Gazzetta del governo di Gujarat.

(43)

Il regime PSI/GOM si basa sulla risoluzione n. PSI-2013/(CR-54)/IND-8 del governo di Maharashtra.

(44)

Il regime WBIS è amministrato dal governo del Bengala Occidentale e figura nella notifica del dipartimento del Commercio e dell'Industria del governo del Bengala Occidentale n. 309 – CI/O/ADN/GEN-INC/512 del 12 settembre 2014.

(45)

Dall'inchiesta è emerso che i seguenti regimi sono stati aboliti o non sono stati utilizzati dai due produttori esportatori in questione: DEPBS, DFIA, ECS, EOU/SEZ, FMS, FPS, ITIRAD, IEIS, IES, SHIS, CIIS, EPP/GOH, PSI/GOM e WBIS.

3.3.   Regime di autorizzazione preventiva (Advance Authorisation Scheme – AAS)

(46)

La Commissione ha accertato che soltanto uno dei produttori esportatori oggetto dei riesami in corso si è avvalso di tale misura durante il periodo dell'inchiesta di riesame, per un numero di operazioni di esportazione estremamente esiguo. La medesima società ha utilizzato invece il regime di restituzione dei dazi (Duty Drawback Scheme - DDS), di cui alla sezione 3.4, per la grande maggioranza delle sue operazioni di esportazione. Poiché i regimi AAS e DDS non possono essere utilizzati contemporaneamente per le medesime operazioni di esportazione, la Commissione ha accertato che il regime AAS è stato usato raramente nel periodo dell'inchiesta di riesame e ha deciso di non quantificare il vantaggio ottenuto nell'ambito di tale regime nei riesami in questione.

3.4.    «Regime di restituzione dei dazi» (Duty Drawback Scheme - DDS) in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2

(47)

La Commissione ha accertato che i produttori esportatori interessati si sono avvalsi del regime DDS nel periodo dell'inchiesta di riesame.

3.4.1.   Base giuridica

(48)

La base giuridica applicabile durante il periodo dell'inchiesta di riesame era costituita dalla legge in materia di restituzione delle imposte doganali e delle accise centrali (Custom & Central Excise Duties Drawback Rules) del 1995 («la legge 1995 DDS»), modificata da ultimo nel 2006 (15). Dopo il periodo dell'inchiesta di riesame questa base giuridica è stata sostituita dalla legge in materia di restituzione delle imposte doganali e delle accise centrali del 2017 (16) («la legge del 2017»), che è entrata in vigore il 1o ottobre 2017. L'articolo 3, paragrafo 2, della legge 1995 DDS disciplina il metodo di calcolo di tale regime di restituzione dei dazi. L'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), punto ii), della suddetta legge disciplina la dichiarazione che gli esportatori devono presentare per poter beneficiare del regime. Tali articoli non hanno subito modifiche con la legge del 2017 e corrispondono, rispettivamente, all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), punto ii).

(49)

Inoltre, la circolare n. 24/2001 (17) contiene istruzioni specifiche sulle modalità di applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, e la dichiarazione che gli esportatori devono esibire a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), punto ii).

(50)

L'articolo 4 della legge 1995 DDS stabilisce che il governo centrale può rivedere l'importo o le aliquote fissate a norma dell'articolo 3. Il governo ha apportato una serie di modifiche; le ultime che hanno comportato una variazione delle aliquote sono la comunicazione n. 110/2015 – CUSTOMS (N.T.) del 16 novembre 2015 (18) e la comunicazione n. 131/2016 – CUSTOMS (N.T.) del 31 ottobre 2016 (19). Di conseguenza, per il prodotto in esame nel periodo dell'inchiesta di riesame l'aliquota ammontava all'1,9 % del valore fob fino al 14 novembre 2016 e, successivamente, all'1,5 % del valore fob.

3.4.2.   Ammissibilità

(51)

Possono beneficiare di questo regime tutti i produttori esportatori e i commercianti esportatori.

3.4.3.   Attuazione pratica

(52)

In base a questo regime, qualsiasi società che esporta prodotti ammissibili ha diritto a ricevere un importo in contanti pari a una percentuale del valore fob dichiarato dei materiali esportati. L'articolo 3, paragrafo 2, della legge in materia di restituzione delle imposte doganali e delle accise centrali indica le modalità per il calcolo dell'importo della sovvenzione:

«2)

Nel calcolare l'importo o l'aliquota della restituzione a norma del presente articolo, il governo centrale tiene conto di:

a)

la quantità o il valore medio di ciascuna classe o la descrizione dei materiali con cui una particolare classe di beni è solitamente prodotta o fabbricata in India;

b)

la quantità o il valore medio dei materiali importati o dei materiali soggetti ad accisa usati per la produzione o la fabbricazione in India di una determinata classe di beni;

c)

l'importo medio dei dazi versati sui materiali importati o sui materiali soggetti ad accisa utilizzati per la fabbricazione di semilavorati, componenti e prodotti intermedi usati per la fabbricazione di beni;

d)

l'importo medio dei dazi versati sui materiali di scarto del processo di lavorazione e sugli agenti catalitici:

se però tali materiali di scarto o agenti catalitici sono riutilizzati in un qualsiasi processo di fabbricazione o venduti, deve essere dedotto anche l'importo medio dei dazi sui materiali di scarto o sugli agenti catalitici riutilizzati o venduti;

e)

l'importo medio dei dazi versati sui materiali importati o sui materiali soggetti ad accisa usati per il confezionamento o l'imballaggio dei beni esportati;

f)

qualsiasi altra informazione che il governo centrale possa considerare pertinente o utile allo scopo.»

(53)

In altri termini, il governo dell'India basa l'ammontare rimborsabile sui valori medi, per l'intero settore, dei dazi doganali pertinenti versati sulle materie prime importate e sull'indice di consumo medio del settore dichiarato da coloro che il governo considera fabbricanti rappresentativi dei prodotti di esportazione ammissibili. Il governo successivamente esprime l'ammontare rimborsabile sotto forma di percentuale del valore di esportazione medio dei prodotti esportati ammissibili.

(54)

Il governo utilizza tale percentuale per calcolare l'importo in contanti a cui hanno diritto tutti gli esportatori ammissibili. L'aliquota per questo regime è calcolata dal governo dell'India singolarmente per ciascun prodotto. Per il prodotto in esame nel periodo dell'inchiesta l'aliquota ammontava all'1,9 % del valore fob fino al 14 novembre 2016 e, successivamente, all'1,5 %, come specificato al considerando 50.

(55)

Per poter beneficiare di tale regime, una società deve esportare. Al momento di iscrivere i dettagli della spedizione nel server doganale, si indica che l'esportazione avviene nell'ambito del regime DDS e l'importo DDS è fissato in modo irrevocabile. Dopo che la compagnia di navigazione ha presentato la nota di carico per l'esportazione e che l'ufficio doganale ne ha verificato la corrispondenza con i dati della bolla di spedizione, sono soddisfatte tutte le condizioni per l'autorizzazione alla restituzione del dazio tramite pagamento diretto sul conto bancario dell'esportatore oppure tramite tratta.

(56)

L'esportatore deve inoltre fornire le prove della realizzazione dei proventi dell'esportazione mediante un certificato bancario che attesti l'avvenuto pagamento della fattura di esportazione (Bank Realisation Certificate – BRC). Il certificato bancario può essere fornito successivamente all'avvenuto pagamento dell'importo della restituzione, ma il governo dell'India procederà a recuperare l'importo erogato se l'esportatore non presenta il BRC entro i termini previsti.

(57)

L'importo della restituzione del dazio può essere utilizzato per qualsiasi scopo e, in base ai principi contabili in uso in India, può essere registrato, secondo il principio della competenza, come entrata nei conti commerciali dopo l'adempimento dell'obbligo di esportazione.

(58)

Le istruzioni legislative e amministrative pertinenti stabiliscono che l'amministrazione doganale indiana non dovrebbe esigere le prove che l'esportatore che richiede la restituzione del dazio è incorso o incorrerà in una obbligazione doganale per l'importazione delle materie prime necessarie per la fabbricazione del prodotto esportato (20). Inoltre, durante la visita di verifica presso il governo dell'India, quest'ultimo ha confermato che le società che acquistassero da fornitori nazionali tutte le materie prime incluse nel PET esportato continuerebbero a beneficiare dell'aliquota piena calcolata in conformità al citato articolo 3, paragrafo 2. Dall'indagine è inoltre emerso che, nella pratica, ciò è avvenuto per un esportatore che ha collaborato, che si è avvalso dei vantaggi nel quadro del regime DDS pur non avendo importato nessuna unità delle principali materie prime (PTA e MEG) usate per la fabbricazione del prodotto in esame.

3.4.4.   Conclusioni sul regime DDS

(59)

Il regime DDS costituisce una sovvenzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base. Il cosiddetto importo della restituzione dei dazi costituisce un contributo finanziario concesso dal governo dell'India, in quanto assume la forma della rinuncia a un'entrata (vale a dire i dazi all'importazione asseritamente incassati dal governo, oggetto del rimborso o della remissione). Non esistono restrizioni all'impiego di tali fondi. L'importo della restituzione dei dazi conferisce inoltre un vantaggio all'esportatore poiché ne migliora la liquidità in misura pari agli importi in eccesso dei dazi all'importazione rimborsati o rimessi dal governo.

(60)

Il tasso di restituzione dei dazi per le esportazioni è fissato dal governo dell'India prodotto per prodotto. Nonostante la sovvenzione sia definita una restituzione dei dazi, il regime non presenta tuttavia tutte le caratteristiche di un regime di restituzione dei dazi o di restituzione daziaria sostitutiva ammissibile ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base. Esso non è inoltre conforme alle norme di cui all'allegato I, lettera i), all'allegato II (definizione e norme relative alla restituzione) e all'allegato III (definizione e norme relative alla restituzione sostitutiva) del regolamento di base. Il pagamento in contanti all'esportatore non è imprescindibilmente collegato ai pagamenti effettivi dei dazi all'importazione sulle materie prime, né rappresenta un credito sul dazio volto a compensare dazi all'importazione su importazioni passate o future di materie prime. Non esistono inoltre sistemi o procedure per verificare quali fattori produttivi siano stati utilizzati nel processo di produzione del prodotto esportato e in quali quantità.

(61)

Il pagamento da parte del governo dell'India, che fa seguito alle esportazioni effettuate dagli esportatori, è condizionato all'andamento delle esportazioni ed è pertanto ritenuto specifico e compensabile a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base.

(62)

In considerazione di quanto precede si conclude che il regime DDS è compensabile.

3.4.5.   Calcolo dell'importo della sovvenzione

(63)

A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, e dell'articolo 5 del regolamento di base, la Commissione ha calcolato l'importo delle sovvenzioni in base al vantaggio conferito al beneficiario, di cui si è accertata l'esistenza durante il periodo dell'inchiesta di riesame. A tale proposito, la Commissione ha stabilito che il vantaggio è conferito al beneficiario nel momento in cui un'operazione di esportazione è eseguita nel quadro di tale regime. A partire da tale momento il governo dell'India è tenuto al pagamento in contanti dell'importo, il che costituisce un contributo finanziario a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base. Una volta che le autorità doganali indiane hanno rilasciato una bolla di spedizione per l'esportazione indicante, tra l'altro, l'importo che va erogato per tale operazione di esportazione, il governo dell'India non ha più potere discrezionale sulla concessione della sovvenzione. In considerazione di ciò, la Commissione ha ritenuto opportuno considerare il vantaggio conferito dal regime DDS come corrispondente alla somma degli importi di restituzione del dazio ottenuti per le operazioni di esportazione eseguite in riferimento a tale regime durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

(64)

Il gruppo Dhunseri ha osservato che il vantaggio conferito nel quadro del regime DDS è stato ridotto dall'1,9 % all'1,5 % durante il periodo dell'inchiesta di riesame e ha sostenuto che si trattava di una riduzione permanente, facendo riferimento alla tendenza al ribasso dell'aliquota DDS, che è passata dal 5,5 % nel 2011 all'1,5 % nel periodo dell'inchiesta di riesame. Per tale motivo, la società ha affermato che il regime DDS dovrebbe eventualmente essere compensato solo sulla base dell'aliquota dell'1,5 %.

(65)

La Commissione tuttavia ha osservato che, a norma dell'articolo 5 del regolamento di base, «l'importo delle sovvenzioni compensabili corrisponde al vantaggio conferito al beneficiario nel corso del periodo dell'inchiesta sulle sovvenzioni». Come si è detto, nel periodo dell'inchiesta di riesame l'aliquota ammontava all'1,9 % del valore fob fino al 14 novembre 2016 e, successivamente, all'1,5 %. La Commissione pertanto ritiene che dovrebbero essere utilizzate le aliquote effettivamente in vigore nel periodo dell'inchiesta di riesame. Questa argomentazione è stata dunque respinta.

(66)

La società Reliance ha affermato che il vantaggio calcolato in base al DDS dovrebbe essere limitato ai vantaggi in eccesso, dato che il DDS dovrebbe essere considerato un regime di restituzione dei dazi ammissibile a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base; la società tuttavia non ha fornito ulteriori elementi a sostegno della propria argomentazione. Come precisato al considerando 60, la Commissione ha concluso che il regime DDS non equivale a una restituzione daziaria ammissibile. Inoltre, con riferimento a Reliance, la Commissione ha concluso nel corso di una visita in loco che la società aveva beneficiato del regime DDS pur non avendo importato nessuna delle due materie prime pertinenti (MEG e PTA) nel periodo dell'inchiesta di riesame. Pertanto, l'argomentazione è stata respinta poiché, sulla base delle informazioni disponibili, l'importo complessivo concesso a Reliance rappresenta un pagamento in eccesso.

(67)

MPPL ha spiegato di aver utilizzato acido tereftalico purificato (PTA) e glicole monoetilenico (MEG) per fabbricare PET e che entrambe le materie prime sono state acquistate da un unico fornitore nazionale il quale, conformemente al contratto di acquisto, applicava a MPPL un elemento di prezzo denominato «contenuto presunto del dazio doganale». Sulla base di quanto precede MPPL ha dichiarato di versare dazi all'importazione sulle materie prime incorporate nel prodotto esportato e che il calcolo del regime DDS doveva pertanto essere limitato ai vantaggi in eccesso. A tale proposito la Commissione ha rilevato che MPPL non ha fornito prove che il «contenuto presunto del dazio doganale» corrispondesse al versamento effettivo di dazi all'importazione. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(68)

IDIPL ha dichiarato che il MEG, una delle due principali materie prime usate dalla società per fabbricare PET, era interamente importato e che su tali importazioni erano versati dazi all'importazione. In base all'importo dei dazi versati sul MEG integrato nel PET esportato nel periodo dell'inchiesta di revisione, IDIPL ha inoltre fornito un calcolo di una presunta remissione dei dazi in eccesso, affermando che il livello di sovvenzione dovrebbe essere stabilito esclusivamente sulla base di tale remissione di dazi in eccesso. Nonostante l'assenza di un regime o procedura che consenta di verificare quali fattori produttivi siano immessi nel processo produttivo del prodotto esportato e in quale misura, la Commissione ha verificato tale affermazione sulla base dell'allegato II, punto 5, del regolamento di base. Dalla verifica è emerso che tutto il MEG utilizzato per la produzione di PET era stato importato e che era stato effettivamente versato l'ammontare dei dazi all'importazione dichiarato sul MEG integrato nel PET esportato nel periodo dell'inchiesta di riesame. Alla luce di ciò la Commissione ha accolto tale argomentazione e ha calcolato il livello di sovvenzione esclusivamente sulla base della remissione dei dazi in eccesso.

(69)

A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha ripartito tali importi della sovvenzione sul fatturato totale delle esportazioni del prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta di riesame, considerato il denominatore appropriato, in quanto la sovvenzione è subordinata all'andamento delle esportazioni e non alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate.

(70)

La Commissione ha quindi stabilito che l'aliquota di sovvenzione con riferimento a questo regime durante il periodo dell'inchiesta di riesame è pari allo 0,38 % per il gruppo Dhunseri e all'1,67 % per Reliance.

3.4.6.   Osservazioni in risposta alla divulgazione delle informazioni

Reliance

(71)

Reliance ha dichiarato che la Commissione si è sbagliata nel classificare il DDS come una sovvenzione e un regime ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), e ha sostenuto che per di più la Commissione ha agito in contraddizione con tale classificazione verificando la remissione in eccesso di un altro esportatore. Reliance ha sostenuto che la Commissione ha trattato in modo diverso le diverse parti in sede di calcolo dell'importo della remissione in eccesso, e che nel caso specifico di Reliance è stato compensato l'intero vantaggio apportato dal DDS invece di limitare la compensazione alla sola remissione in eccesso.

(72)

Tale osservazione è infondata. Come infatti spiegato, nonostante la sovvenzione porti il nome di restituzione dei dazi, il regime non presenta tutte le caratteristiche di un regime di restituzione dei dazi o di restituzione daziaria sostitutiva ammissibile ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base; né esso è conforme alle regole contenute nell'allegato I, punto i), e negli allegati II e III del regolamento di base, in quanto il pagamento in contanti all'esportatore non è collegato ad effettivi versamenti di dazi all'importazione su materie prime, e non rappresenta un credito sul dazio volto a compensare i dazi all'importazione su importazioni passate o future di materie prime. La stessa impostazione e le stesse regole sono state inoltre applicate a tutte le società (Reliance e gruppo Dhunseri), in quanto la Commissione ha voluto accertare se le società avessero effettivamente importato le materie prime pertinenti durante il periodo dell'inchiesta di riesame, e se avessero pagato dazi all'importazione su tali transazioni. Successivamente, in base alle informazioni disponibili, la Commissione ha calcolato l'importo in eccesso della remissione per entrambe le società. Si espone di seguito la situazione di ciascuna società. IDIPL (parte del gruppo Dhunseri) ha dichiarato, apportando le relative prove, che una delle due principali materie prime utilizzate per la fabbricazione del PET era completamente importata e che erano stati pagati dazi all'importazione. La Commissione ha effettuato un controllo che ha dimostrato la veridicità dell'asserzione. In base a tali elementi di fatto la Commissione ha calcolato il livello di sovvenzione ricevuto in base alla remissione in eccesso. Reliance è stata invitata a fornire prove analoghe a quelle di IDIPL ma non le ha apportate. Nel caso di Reliance pertanto la remissione in eccesso è stata pari all'intero importo ricevuto dal governo dell'India. Dato quindi che la differenza di trattamento dei due produttori esportatori è giustificata dalla diversità dei fatti riscontrati, l'argomentazione è stata respinta.

(73)

Reliance ha inoltre affermato che l'onere della prova era stato ingiustamente addossato al produttore esportatore, cui sarebbe stato imposto di determinare l'importo della remissione in eccesso.

(74)

La Commissione non condivide tale affermazione. Si ricorda che lo svolgimento dell'inchiesta si basa su risposte a questionari e visite di verifica. Le informazioni riguardanti l'importo dei dazi all'importazione effettivamente versati (o non versati) da una data società costituiscono un dato di fatto che viene riferito dalla società. Reliance non aveva presentato tali informazioni nella propria risposta al questionario, menzionata al considerando 19, nel quale le parti interessate erano state sollecitate a fornire tutte le informazioni pertinenti per quanto riguarda il calcolo della misura delle sovvenzioni. Di fronte a tale mancanza di informazioni la Commissione si è attivata per raccogliere informazioni che le permettessero di quantificare la potenziale remissione in eccesso durante la verifica in loco di Reliance nel dicembre 2017. È stato accertato in primo luogo che Reliance non aveva versato dazi all'importazione sulle due principali materie prime immesse nel PET, vale a dire PTA e MEG. La Commissione ha successivamente cercato di appurare se fossero stati versati dazi all'importazione sulle materie prime utilizzate per la produzione di PTA, di MEG o di altra materia prima a monte utilizzata per queste due sostanze. Si è però accertato che Reliance, in quanto società petrolchimica integrata, importava petrolio greggio e produceva internamente tutti i prodotti intermedi richiesti per la produzione di PET. La Commissione si è quindi informata sull'aliquota del dazio all'importazione applicabile al petrolio greggio, che è risultata essere lo 0 %, come dimostrato da una prova fornita da Reliance durante la visita di verifica. In base a tali informazioni risulta che l'intero importo del DDS costituiva una remissione in eccesso. Durante il resto dell'inchiesta Reliance non ha fornito nessun documento verificabile con dati quantitativi che facesse supporre diversamente. Reliance non ha fornito informazioni che permettessero di calcolare la remissione in eccesso, pur essendo stata sollecitata in divere occasioni. In breve, la Commissione si è attivata per raccogliere le informazioni necessarie per calcolare la misura delle sovvenzioni da DDS e nonostante numerosi richiami Reliance ha omesso di fornire dati di fatto, che sono in possesso della società, tali da giustificare il calcolo di una remissione in eccesso in misura inferiore all'importo totale proveniente dal DDS. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(75)

Reliance ha affermato che l'unica sollecitazione della Commissione a fornire informazioni che permettessero di determinare la remissione in eccesso era pervenuta all'epoca della divulgazione. La Commissione osserva però che Reliance era stata invitata a rispondere a un questionario e a fornire informazioni relative alla remissione in eccesso durante la visita di verifica, come spiegato al considerando 74. Anche tale argomentazione è stata pertanto respinta.

(76)

Reliance ha osservato che la Commissione non ha pubblicato una relazione di verifica e ha affermato che l'assenza di tale relazione non le ha permesso di difendere adeguatamente i propri interessi per quanto riguarda il DDS; la società ne deduce che la Commissione ha invertito l'onere della prova nella quantificazione dell'importo del vantaggio apportato dal DDS.

(77)

La Commissione, come già spiegato, ritiene che l'onere di dimostrare che sulle materie prime immesse nei prodotti esportati erano stati pagati dazi all'importazione, alla luce del rimborso da parte del governo indiano di tali dazi asseritamente versati, ricada sul produttore esportatore. Alla Commissione spetta l'onere di calcolare la misura della sovvenzione in base alle informazioni disponibili. A tal riguardo la Commissione osserva che gli elementi pertinenti utilizzati per accertare il tasso di sovvenzione da DDS, con il metodo spiegato nel considerando 69, sono stati verificati sulla scorta delle risposte al questionario fornite da Reliance. La verifica del DDS è stata svolta in parallelo alla verifica del MEIS, dato che i due regimi sono molto simili. Sono state verificate diverse fatture, corredate dei documenti relativi. Dette informazioni sono a disposizione di Reliance tra i documenti raccolti nel corso della missione. Durante la visita di verifica la Commissione ha rilevato una discrepanza tra il valore dei prodotti esportati dichiarato da Reliance ai fini del DDS e il valore dei beni esportati ai fini del MEIS. La discrepanza è stata spiegata da Reliance in uno dei documenti raccolti nel corso della missione. Tale discrepanza non ha tuttavia inciso sul calcolo della misura della sovvenzione. Non sono state rilevate altre discrepanze durante la verifica dei documenti presentati da Reliance in relazione al DDS. Ne consegue che tutte le informazioni necessarie alle parti interessate per esercitare i propri diritti alla difesa erano state trasmesse, anche a Reliance, nelle prime fasi dell'inchiesta. La Commissione ritiene pertanto che il diritto alla difesa di Reliance sia stato correttamente rispettato durante l'inchiesta. Il considerando 74 dimostra anche che la Commissione non ha invertito l'onere della prova, ma al contrario si è attivata per raccogliere le informazioni necessarie per calcolare la misura del vantaggio arrecato da DDS. L'argomentazione è pertanto respinta.

Gruppo Dhunseri

(78)

Come già spiegato, tutti gli operatori economici interessati hanno ricevuto lo stesso trattamento dopo un'attenta valutazione della loro situazione effettiva. IDIPL ha ribadito l'asserzione che durante il periodo dell'inchiesta di riesame il fornitore nazionale di PTA e MEG, in esecuzione di accordi contrattuali tra le due società, ha addebitato alla società MPPL un «presunto dazio doganale» e che MPPL lo ha pagato. IDIPL ha affermato che l'importo del «presunto dazio doganale» avrebbe dovuto essere detratto dal vantaggio complessivo del regime DDS. IDIPL ha inoltre osservato che il meccanismo del «presunto dazio doganale» costituisce «la concretizzazione di una decisione generale di riaddebitare a valle l'importo di un dazio fatto pagare al fornitore delle materie prime».

(79)

In merito a tale argomentazione la Commissione può confermare che il contratto commerciale tra MPPL e il suo fornitore menziona un elemento di prezzo «presunto dazio doganale» nella formula utilizzata per calcolare il prezzo delle materie prime. Ciò però non costituisce di per sé una prova del fatto che sia stato effettivamente pagato un dazio doganale dal fornitore nazionale, dato che tale formula è il risultato di un negoziato commerciale che non deve obbligatoriamente tenere conto dell'eventuale effettivo pagamento di dazi doganali. In tal senso IDIPL non ha fornito prove del fatto che le materie prime acquistate siano state importate dal fornitore o del fatto che, se importate, siano state soggette a un dazio doganale versato. Per tale motivo tale argomentazione è stata respinta.

Governo dell'India

(80)

Il governo ha sostenuto che un regime DDS quale quello contemplato nell'ASMC può concedere non solo una remissione/un'esenzione/il differimento di dazi doganali pagati su fattori produttivi importati, ma altresì prevedere la remissione di tasse indirette. In base a ciò, il governo indiano ha sostenuto che la Commissione aveva commesso un errore di principio quando aveva definito il DDS come un regime di restituzione dei dazi non ammissibile poiché esso può essere utilizzato anche se non esistono pagamenti di dazi all'importazione.

(81)

La Commissione osserva al riguardo che, per quanto il governo indiano svolga un ragionamento giuridico riguardante la remissione di tasse indirette, esso non fornisce alcuna prova del fatto che tali tasse siano state effettivamente pagate, o dovute, sulle materie prime utilizzate per la produzione del PET esportato da qualsiasi parte interessata, né che, qualora tali tasse siano state pagate, esse non siano state oggetto di rimborso mediante un meccanismo fiscale diverso e senza rapporto con il DDS. Nel corso dell'inchiesta nessuna parte interessata ha fornito informazioni riguardanti tasse indirette in relazione al DDS che avrebbero potuto influire sul livello di remissione in eccesso, per quanto in diverse occasioni sia stato richiesto di fornire informazioni che permettessero di calcolare la remissione in eccesso a titolo del DDS. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(82)

Il governo indiano sostiene inoltre che il DDS comprende un meccanismo di verifica che tiene conto delle materie prime consumate per la produzione del prodotto esportato.

(83)

A sostegno di tale affermazione il governo cita alcune disposizioni della legge del 2017 e del manuale doganale che regolano lo svolgimento di audit e verifiche, ma non dimostra che il regime DDS abbia istituito un meccanismo o una procedura che consente di stabilire quali fattori produttivi sono utilizzati nella fabbricazione del prodotto esportato e in che quantità, ai sensi dell'allegato II, punto 4. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(84)

È stato altresì obiettato che l'assenza di un meccanismo o una procedura di verifica ai sensi dell'allegato II, punto 4, era ininfluente sulla quantificazione delle sovvenzioni di cui al considerando 70, in quanto la Commissione aveva calcolato la remissione in eccesso in base alle informazioni ricevute dalle società sotto inchiesta. Il governo ha sostenuto che la Commissione aveva l'obbligo di attivarsi per calcolare la remissione in eccesso.

(85)

Il considerando 74 dimostra che la Commissione si è attivata nella ricerca di informazioni che permettessero di accertare se una parte dell'importo DDS non costituisse una remissione in eccesso. Inoltre, malgrado sollecitazioni in tal senso, il governo ha omesso di svolgere un esame approfondito in base alle effettive transazioni dei produttori esportatori sotto esame. L'argomentazione è pertanto non pertinente.

3.5.   Regime di promozione delle esportazioni relativo ai beni strumentali (Export Promotion Capital Goods Scheme – EPCGS)

(86)

La Commissione ha accertato che nel quadro del regime EPCGS i produttori esportatori interessati hanno ricevuto sovvenzioni attribuibili al prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

3.5.1.   Base giuridica

(87)

Il regime EPCGS è descritto dettagliatamente al capitolo 5 del documento FTP 2015-20 nonché al capitolo 5 dell'HOP I 2015-20.

3.5.2.   Ammissibilità

(88)

Possono beneficiare del regime i produttori esportatori, i commercianti esportatori «collegati» a produttori e i fornitori di servizi.

3.5.3.   Attuazione pratica

(89)

Purché successivamente esporti i prodotti, un'impresa può importare beni strumentali (nuovi e di seconda mano risalenti a non più di 10 anni) pagando un'aliquota di dazio ridotta. A tale scopo, su domanda e dietro versamento di una tassa, il governo indiano rilascia una licenza EPCGS. Questo regime accorda una riduzione dell'aliquota del dazio d'importazione su tutti i beni strumentali importati nell'ambito del regime stesso. Per soddisfare l'obbligo di esportazione, i beni strumentali importati devono essere utilizzati per produrre una determinata quantità di merci considerate destinate all'esportazione nel corso di un certo periodo. Nell'ambito del FTP 2015-20 i beni strumentali possono essere importati con un'aliquota del dazio pari allo 0 % nel quadro del regime EPCGS. L'obbligo di esportazione, nella misura di sei volte il dazio risparmiato, deve essere adempiuto entro un periodo massimo di sei anni.

(90)

Il titolare di una licenza EPCGS può anche rifornirsi di beni strumentali sul mercato interno. In tal caso, il produttore nazionale di beni strumentali può avvalersi del vantaggio di importare in franchigia le componenti necessarie alla produzione di tali beni. In alternativa, il produttore nazionale può beneficiare dei vantaggi connessi alle esportazioni presunte per la fornitura di beni strumentali a un titolare di licenza EPCGS.

3.5.4.   Conclusioni sul regime EPCGS

(91)

Il regime EPCGS fornisce sovvenzioni ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base. La riduzione dei dazi costituisce un contributo finanziario accordato dal governo indiano, poiché tale concessione riduce gli introiti per dazi che sarebbero altrimenti dovuti allo stesso governo. Inoltre, conferisce all'esportatore un vantaggio pari all'importo della riduzione dei dazi.

(92)

L'EPCGS è inoltre condizionato di diritto all'andamento delle esportazioni, in quanto tali autorizzazioni non possono essere rilasciate senza un impegno a esportare i beni prodotti. A norma dell'articolo 4, paragrafo 4, primo comma, lettera a), del regolamento di base, l'EPCGS è pertanto ritenuto specifico e compensabile.

(93)

L'EPCGS non può essere considerato un regime ammissibile di restituzione del dazio o di restituzione sostitutiva ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base. I regimi consentiti, descritti all'allegato I, lettera i), del regolamento di base, non riguardano i beni strumentali, perché questi non sono immessi nel processo produttivo dei manufatti destinati all'esportazione.

3.5.5.   Calcolo dell'importo della sovvenzione

(94)

A norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di base, la Commissione ha calcolato l'importo della sovvenzione in base ai dazi doganali non pagati sui beni strumentali importati, ripartiti su un periodo corrispondente al normale periodo di ammortamento di tali beni strumentali nell'industria in questione. L'importo della sovvenzione per il periodo dell'inchiesta di riesame è stato quindi calcolato dividendo l'importo totale dei dazi doganali non pagati per il periodo di ammortamento. L'importo così calcolato, attribuibile al periodo dell'inchiesta di riesame, è stato adeguato aggiungendo gli interessi relativi a tale periodo affinché l'importo corrisponda al valore integrale del vantaggio nel tempo. A tal fine è stato ritenuto adeguato il tasso d'interesse commerciale vigente in India durante il periodo dell'inchiesta.

(95)

Nessuno dei produttori esportatori indiani ha chiesto che le tasse versate per ricevere la sovvenzione fossero dedotte dalla totalità dell'importo della sovvenzione, diritto sancito dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base.

(96)

A norma dell'articolo 7, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base, la Commissione ha ripartito tale importo della sovvenzione sul fatturato delle esportazioni del prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta di riesame, posto come denominatore, in quanto la sovvenzione è subordinata all'andamento delle esportazioni e non alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate.

(97)

In base alle precedenti considerazioni, la Commissione ha stabilito che le aliquote della sovvenzione con riferimento a questo regime durante il periodo dell'inchiesta di riesame sono pari allo 0,11 % per il gruppo Dhunseri e allo 0,45 % per Reliance.

3.5.6.   Osservazioni in risposta alla divulgazione delle informazioni

(98)

IDIPL ha sostenuto che l'impianto e i macchinari importati ricorrendo all'EPCGS erano stati utilizzati per la produzione di PET destinato sia al mercato nazionale sia all'esportazione, e ha pertanto affermato che la cifra del denominatore di cui al considerando 96 avrebbe dovuto essere rappresentata dalle vendite totali della società anziché dal fatturato delle esportazioni di PET.

(99)

Al riguardo la Commissione osserva che, quand'anche tale affermazione non corroborata corrispondesse al vero, poiché l'EPCGS è subordinato all'andamento delle esportazioni e non è concesso in relazione alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate, si applica l'articolo 7, paragrafo 2, e il denominatore scelto al considerando 96 è giustificato. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

3.6.   Regime per le esportazioni di merci dall'India (Merchandise Exports from India Scheme – MEIS)

(100)

È stato constatato che durante il periodo dell'inchiesta di riesame entrambi i produttori esportatori interessati hanno ricevuto vantaggi nel quadro del regime MEIS.

3.6.1.   Base giuridica

(101)

Il MEIS è descritto dettagliatamente al capitolo 3 del documento FTP 2015-20 nonché al capitolo 3 del manuale HOP I 2015-20.

(102)

Il MEIS è entrato in vigore il 1o aprile 2015.

3.6.2.   Ammissibilità

(103)

Possono beneficiare di questo regime tutti i produttori esportatori e i commercianti esportatori.

3.6.3.   Attuazione pratica

(104)

Le società ammissibili possono beneficiare del MEIS esportando prodotti specifici in paesi specifici classificati nel gruppo A («mercati tradizionali», tra cui tutti gli Stati membri dell'UE), nel gruppo B («mercati emergenti e mirati») e nel gruppo C («altri mercati»). I paesi che rientrano in ciascun gruppo e l'elenco dei prodotti con i relativi tassi di premio sono specificati rispettivamente nella tabella 1 e nella tabella 2 dell'appendice 3B del documento FTP 2015-20.

(105)

Il vantaggio assume la forma di un credito sul dazio corrispondente a una percentuale del valore fob delle esportazioni.

(106)

All'epoca dell'entrata in vigore del MEIS, nell'aprile 2015, il prodotto in esame non era riportato nell'appendice 3B e pertanto non poteva beneficiare dei vantaggi conferiti dal regime in questione. Il 29 ottobre 2015, tuttavia, con l'avviso pubblico n. 44/2015-2020, le esportazioni di PET verso i paesi dei gruppi A e B sono diventate ammissibili a beneficiare di un vantaggio MEIS pari al 2 % del valore fob delle esportazioni. Con l'avviso pubblico n. 06/2015-2020, le esportazioni verso i paesi del gruppo C sono diventate ammissibili a beneficiare dello stesso vantaggio del 2 % il 4 maggio 2016.

(107)

Sono esclusi dal regime alcuni tipi di esportazioni, come l'esportazione di merci importate o trasbordate, le esportazioni presunte, l'esportazione di servizi e il fatturato delle esportazioni di unità che operano in zone economiche speciali/unità orientate all'esportazione.

(108)

I crediti sul dazio nel quadro del MEIS sono liberamente trasferibili e validi per un periodo di 18 mesi dalla data del rilascio. Possono essere utilizzati per: i) il pagamento dei dazi doganali sulle importazioni di fattori produttivi o merci, compresi i beni strumentali, ii) il pagamento delle accise sugli acquisti nazionali di fattori produttivi o merci, compresi i beni strumentali e iii) il pagamento dell'imposta sui servizi nel caso di acquisti di servizi.

(109)

Per richiedere i vantaggi nel quadro del MEIS occorre presentare una domanda online sul sito Internet della direzione generale per il Commercio estero. La domanda online deve contenere collegamenti alla documentazione pertinente (bolle di spedizione, certificato bancario di realizzazione e prova dello sbarco). Dopo aver esaminato i documenti, l'autorità regionale competente del governo dell'India concede il credito sul dazio. Se ed in quanto l'esportatore fornisce la documentazione pertinente, l'autorità regionale competente non ha alcun potere discrezionale in merito all'assegnazione dei crediti sul dazio.

3.6.4.   Conclusioni sul regime MEIS

(110)

Il regime MEIS fornisce sovvenzioni ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base. Un credito sul dazio nel quadro del MEIS costituisce un contributo finanziario concesso dal governo dell'India, poiché sarà successivamente utilizzato per compensare i dazi all'importazione pagati sui beni strumentali, riducendo così le entrate del governo indiano derivanti dal pagamento di dazi altrimenti dovuti. Il credito sul dazio concesso a titolo del MEIS conferisce inoltre un vantaggio all'esportatore che non è soggetto al pagamento di tali dazi all'importazione.

(111)

Inoltre, il regime MEIS è condizionato di diritto all'andamento delle esportazioni ed è quindi considerato specifico e compensabile ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, primo comma, lettera a), del regolamento di base.

3.6.5.   Calcolo dell'importo della sovvenzione

(112)

A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, e dell'articolo 5 del regolamento di base, la Commissione ha calcolato l'importo delle sovvenzioni compensabili in termini di vantaggio conferito al beneficiario, di cui si è accertata l'esistenza durante il periodo dell'inchiesta di riesame. A tale proposito, la Commissione ha stabilito che il vantaggio è conferito al beneficiario nel momento in cui un'operazione di esportazione è eseguita nel quadro di tale regime: contestualmente, il governo indiano concede un credito sul dazio che è contabilizzato come credito dal produttore esportatore, il quale può utilizzarlo in qualsiasi momento. Si tratta di un contributo finanziario ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base. Una volta che le autorità doganali hanno rilasciato una bolla di spedizione per l'esportazione, il governo dell'India non ha più potere discrezionale sulla concessione della sovvenzione. In considerazione di ciò, la Commissione ha ritenuto opportuno considerare il vantaggio conferito nel quadro del regime MEIS come corrispondente alla somma degli importi di restituzione del dazio ottenuti per le operazioni di esportazione eseguite nel quadro di tale regime durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

(113)

A norma dell'articolo 7, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base, la Commissione ha ripartito tale importo della sovvenzione (numeratore) sul fatturato delle esportazioni del prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta di riesame, considerato come denominatore appropriato, in quanto la sovvenzione è subordinata all'andamento delle esportazioni e non alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate.

(114)

In base alle precedenti considerazioni, la Commissione ha stabilito che le aliquote di sovvenzione con riferimento a questo regime durante il periodo dell'inchiesta di riesame sono pari rispettivamente all'1,90 % per il gruppo Dhunseri e all'1,93 % per Reliance.

3.6.6.   Osservazioni in risposta alla divulgazione delle informazioni

(115)

Il governo indiano ha sostenuto che il MEIS non è compensabile per i motivi seguenti: 1) il regime è compatibile con le disposizioni dell'allegato I, lettere g) e h), in combinato disposto con le disposizioni dell'allegato II, dell'ASMC, e 2) i crediti sul dazio sono «note di credito» che forniscono un vantaggio al loro detentore solo nel momento in cui il credito è utilizzato in compensazione di dazi all'importazione.

(116)

Per quanto riguarda il primo motivo, il governo indiano non ha apportato alcuna prova. La mera affermazione che l'obiettivo del MEIS sia fornire assistenza agli esportatori al fine di compensare inefficienze strutturali e i costi o le tasse a queste associati, e assicurare condizioni di parità, non è sufficiente a dimostrare che il MEIS è compatibile con le disposizioni dell'allegato I, lettere g) e h), in combinato disposto con le disposizioni dell'allegato II, dell'ASMC. Per quanto riguarda il secondo motivo, si ricorda che, come spiegato al considerando 108, a partire da quando il governo rilascia un credito sul dazio a un beneficiario del regime MEIS, tale credito sul dazio può essere utilizzato in qualsiasi momento per compensare determinati dazi o tasse o rivenduto ad un altro operatore commerciale, in quanto i crediti sul dazio sono liberamente trasferibili. Si ritiene pertanto che il governo indiano eroga un vantaggio al beneficiario del MEIS nel momento in cui viene rilasciato il credito sul dazio. Tale pare essere anche l'interpretazione adottata nelle norme di contabilità indiane, poiché il valore finanziario dei crediti è contabilizzato come credito appena i relativi documenti sono rilasciati dal governo indiano, come indicato al considerando 112, e non nel momento in cui essi sono effettivamente utilizzati per compensare un dazio o una tassa. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

3.7.   Regime del Gujarat di esenzione dalla tassa sull'elettricità (Gujarat Electricity Duty Exemption Scheme – GEDES)

(117)

La Commissione ha riscontrato che una società si è avvalsa di questa misura nel periodo dell'inchiesta di riesame. Tuttavia, l'inchiesta ha accertato che il vantaggio ottenuto era trascurabile e pertanto il regime in questione non è stato analizzato ulteriormente.

4.   IMPORTO DELLE SOVVENZIONI COMPENSABILI

(118)

La Commissione ricorda che l'importo della sovvenzione stabilito per DPL e Reliance dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1350 era rispettivamente del 3,2 % e del 6,2 %, che si è tradotto in dazi compensativi rispettivamente nella misura di 35,69 EUR/t e di 69,39 EUR/t.

(119)

Nel corso dei presenti riesami intermedi parziali, la Commissione ha rilevato che l'importo ad valorem delle sovvenzioni compensabili è pari al 2,3 % per il gruppo Dhunseri e al 4 % per Reliance. Come spiegato ai considerando da 27 a 30, le aliquote di sovvenzione del gruppo Dhunseri riportate nella tabella sono state calcolate aggregando i dati concernenti IDIPL e MPPL, i due produttori esportatori di PET del gruppo durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

Tabella

Aliquote di sovvenzione individuali compensate

 

DDS

EPCGS

MEIS

Totale

Gruppo Dhunseri:

Dhunseri Petrochem Limited

IVL Dhunseri Petrochem Industries Private Limited

Micro Polypet Pvt. Ltd

0,38 %

0,11 %

1,90 %

2,3 %

Reliance

1,67 %

0,45 %

1,93 %

4,0 %

(120)

Le misure compensative attualmente in vigore assumono la forma di un dazio specifico. Di conseguenza, sulla base delle aliquote di sovvenzione indicate nella tabella, la Commissione ha stabilito i seguenti dazi compensativi specifici: 18,73 EUR/t per il gruppo Dhunseri e 29,21 EUR/t per Reliance.

(121)

In linea con il considerando 16, la Commissione ha valutato la necessità di modificare l'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società» in India, che è pari a 69,40 EUR/t. A tale proposito si ricorda che il dazio più elevato in vigore nei confronti dei produttori esportatori indiani, pari a 74,60 EUR/t, è istituito nei confronti di Pearl Engineering Polymers Ltd, un produttore che non è stato oggetto dei presenti riesami. Poiché i presenti riesami non modificano il dazio più elevato, non è stata ritenuta giustificata alcuna modifica dell'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società» in India.

5.   CARATTERE DURATURO DEL MUTAMENTO DI CIRCOSTANZE RELATIVE ALLE SOVVENZIONI

(122)

Conformemente all'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento di base, è stato esaminato se le circostanze relative alle sovvenzioni fossero mutate in misura significativa durante il periodo dell'inchiesta di riesame e se il mutamento di circostanze avesse carattere duraturo.

(123)

La Commissione ha stabilito che, durante il periodo dell'inchiesta di riesame, i produttori esportatori interessati hanno continuato a beneficiare di sovvenzioni compensabili concesse dal governo indiano, benché in misure differenti.

(124)

Per quanto riguarda Reliance, nel periodo dell'inchiesta di riesame le sovvenzioni più importanti in termini di aliquote di sovvenzione provenivano dai regimi DDS e MEIS. Niente indica che tali sovvenzioni cesseranno di esistere in un futuro prossimo. Entrambe le sovvenzioni forniscono un vantaggio calcolato come percentuale fissa del valore fob delle esportazioni e non vi sono peraltro elementi indicanti che nel prossimo futuro saranno modificate le rispettive aliquote di sovvenzione.

(125)

Per quanto riguarda il regime DDS, l'aliquota di sovvenzione è stata ridotta più volte dal governo indiano negli ultimi sette anni: dal 5,5 % del valore fob nel 2011 si è scesi al 3,9 % nel 2012, al 3,0 % nel 2013, al 2,4 % nel 2014, all'1,9 % nel 2015 e, infine, all'1,5 % nel periodo dell'inchiesta di riesame. Secondo il sito Internet della direzione centrale delle Accise e delle dogane (Central Board of Excise and Customs(21), da allora l'aliquota non è stata modificata.

(126)

Per quanto riguarda il regime MEIS, l'aliquota del 2 % del valore fob divenuta applicabile al PET nell'ottobre 2015, come spiegato al considerando 106, è rimasta invariata da allora, secondo il sito Internet della direzione generale per il Commercio estero (22).

(127)

Per quanto riguarda il regime EPCGS, non è previsto alcun mutamento significativo del livello di sovvenzione dopo il periodo dell'inchiesta di riesame, perché a) non vi sono state indicazioni di rilevanti importazioni di beni strumentali programmate e b) qualsiasi vantaggio conferito nell'ambito di tale sovvenzione è ripartito su un elevato numero di anni corrispondente al periodo di ammortamento dei beni strumentali (tra i 18 e i 25 anni in India).

(128)

L'AAS è stato il regime che ha sovvenzionato in maggior misura Reliance durante l'ultimo riesame intermedio menzionato al considerando 7, secondo le conclusioni del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1350. Come illustrato al considerando 46, il regime AAS è stato usato raramente nel periodo dell'inchiesta del presente riesame, poiché la maggior parte delle esportazioni ha beneficiato del DDS, e quest'ultimo regime e l'AAS si escludono a vicenda. Il regime AAS resta disponibile e non si può escludere che Reliance cominci a utilizzarlo di nuovo in futuro, ma tale eventualità ridurrebbe automaticamente i vantaggi ottenuti tramite il DDS poiché ogni operazione di esportazione può beneficiare di una sola delle due sovvenzioni.

(129)

Come enunciato ai considerando da 125 a 128, non sono emerse prove indicanti che i regimi compensati avranno termine o che i loro livelli di sovvenzione saranno aumentati o diminuiti in futuro. Su tale base, la Commissione ha concluso che le circostanze che hanno determinato il nuovo livello di sovvenzione di Reliance sono di carattere duraturo.

(130)

Nel periodo dell'inchiesta del presente riesame intermedio, Reliance ha beneficiato di minori sovvenzioni rispetto all'ultimo riesame intermedio di cui al considerando 7, secondo le conclusioni del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1350, visto che l'aliquota di sovvenzione rilevata è scesa dal 6,2 % al 4 %. In base al considerando 129, è inoltre probabile che Reliance continuerà a ricevere sovvenzioni in misura inferiore a quanto stabilito nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/1350. La Commissione ha pertanto concluso che il mantenimento delle misure vigenti determinerebbe un livello del dazio superiore alla sovvenzione compensabile arrecante il pregiudizio. Di conseguenza, il livello delle misure in vigore dovrebbe essere modificato per rispecchiare la nuova situazione.

(131)

Per quanto riguarda il gruppo Dhunseri, l'inchiesta ha accertato, come esposto nei considerando da 27 a 30, che la struttura del gruppo è mutata in misura significativa. Soprattutto, nel periodo dell'inchiesta di riesame il gruppo possedeva due stabilimenti di PET anziché uno solo come durante il precedente riesame intermedio. La riorganizzazione che è stata realizzata nel contesto di un'alleanza con il partner IVL ha comportato una serie di azioni giuridiche in un arco di tempo di circa due anni e, con ogni probabilità, si è conclusa quando è stata sanzionata dalla Corte suprema di Kolkata nel dicembre 2017. La Commissione ha pertanto ritenuto che il mutamento della struttura fosse di carattere duraturo. Si è quindi concluso che le misure in vigore dovrebbero essere modificate per rispecchiare la nuova situazione, anche alla luce delle precedenti conclusioni sull'attuale (e inferiore) livello di sovvenzione riscontrato nei presenti riesami.

6.   FORMA DELLE MISURE

(132)

Come spiegato al considerando 120, le misure modificate assumono la forma di dazi specifici. Le aliquote del dazio specifiche sono calcolate sulla base dei dati riguardanti il periodo dell'inchiesta di riesame e rimangono pertanto allo stesso livello a prescindere dall'andamento dei prezzi all'esportazione.

(133)

Tuttavia, diversamente dalle sovvenzioni che conferivano i maggiori importi di sovvenzione durante l'inchiesta originaria, i due regimi di sovvenzione principali (il DDS e il MEIS) nel corso del periodo dell'inchiesta di riesame conferiscono vantaggi finanziari che sono direttamente proporzionali al prezzo di esportazione. Queste due sovvenzioni rappresentavano rispettivamente il 97 % e l'89 % della sovvenzione complessiva del gruppo Dhunseri e di Reliance nel periodo dell'inchiesta di riesame. Ciò significa che l'importo delle sovvenzioni compensabili aumenta automaticamente in linea con un aumento del prezzo all'esportazione. Di conseguenza, dazi specifici non sembrano compensare opportunamente l'effettivo livello di sovvenzione di cui beneficiavano i due produttori esportatori.

(134)

Sulla base di tali elementi, la Commissione ha ritenuto che, contrariamente all'inchiesta originaria, dazi specifici possano non essere più la forma di misure più adeguata alla luce delle summenzionate circostanze. Una modifica della forma delle misure non può tuttavia essere prevista nel contesto degli attuali riesami intermedi, poiché tale modifica dovrebbe essere applicata a tutti i produttori esportatori indiani, mentre i presenti riesami intermedi si limitano a stabilire il livello di sovvenzione di due soli produttori esportatori. Pertanto, la Commissione ha deciso di mantenere la forma attuale delle misure.

7.   OFFERTE DI IMPEGNO SUI PREZZI

(135)

Dopo la divulgazione delle informazioni IDIPL ha presentato un'offerta di impegno sui prezzi. L'offerta è stata respinta, poiché la natura della sovvenzione crea una situazione nella quale l'applicazione di un impegno su un prezzo minimo all'esportazione avrebbe comportato un aumento del livello delle sovvenzioni. Ciò perché il livello delle sovvenzioni a titolo del DDS e del MEIS, che insieme costituiscono il 95 % delle sovvenzioni, dipende dal valore fob dei prodotti esportati nell'ambito di tali regimi. Oltre a ciò, la struttura del gruppo cui appartiene IDIPL avrebbe reso impossibile controllare efficacemente l'impegno.

(136)

Il presente regolamento è conforme al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La riga della tabella relativa a Dhunseri Petrochem Limited all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (CE) n. 461/2013 è sostituita dalla seguente:

Paese

Impresa

Dazio compensativo (EUR/t)

Codice addizionale TARIC

«India

Dhunseri Petrochem Limited

18,73

A585

India

IVL Dhunseri Petrochem Industries Private Limited

18,73

C380

India

Micro Polypet Pvt. Ltd

18,73

C381 »

Articolo 2

La riga della tabella relativa a Reliance Industries Limited all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (CE) n. 461/2013 del Consiglio è sostituita dalla seguente:

Paese

Impresa

Dazio compensativo (EUR/t)

Codice addizionale TARIC

«India

Reliance Industries Limited

29,21

A181 »

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o ottobre 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55.

(2)  Regolamento (UE) 2017/2321 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica il regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea e il regolamento (UE) 2016/1037 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (GU L 338 del 19.12.2017, pag. 1).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 2603/2000 del Consiglio, del 27 novembre 2000, che istituisce un dazio compensativo definitivo e stabilisce la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originarie dell'India, della Malaysia e della Thailandia e che chiude il procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originarie dell'Indonesia, della Repubblica di Corea e di Taiwan (GU L 301 del 30.11.2000, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 1645/2005 del Consiglio, del 6 ottobre 2005, recante modifica del regolamento (CE) n. 2603/2000 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originarie, tra l'altro, dell'India (GU L 266 dell'11.10.2005, pag. 1).

(5)  Regolamento (CE) n. 193/2007 della Commissione, del 22 febbraio 2007, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di polietilene tereftalato (PET) originarie dell'India in seguito ad un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 2026/97 (GU L 59 del 27.2.2007, pag. 34).

(6)  Regolamento (CE) n. 1286/2008 del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 193/2007 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di polietilene tereftalato (PET) originarie dell'India e il regolamento (CE) n. 192/2007 che impone un dazio antidumping definitivo alle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originario, tra l'altro, dell'India (GU L 340 del 19.12.2008, pag. 1).

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 906/2011 del Consiglio, del 2 settembre 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 193/2007 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di polietilene tereftalato originarie dell'India e il regolamento (CE) n. 192/2007 che impone un dazio antidumping definitivo alle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originario, tra l'altro, dell'India (GU L 232 del 9.9.2011, pag. 19).

(8)  Regolamento (UE) n. 559/2012 del Consiglio, del 26 giugno 2012, che chiude il riesame intermedio parziale delle misure compensative applicate alle importazioni di alcuni tipi di polietilenetereftalato (PET) originari, fra l'altro, dell'India (GU L 168 del 28.6.2012, pag. 6).

(9)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 461/2013 del Consiglio, del 21 maggio 2013, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di taluni tipi di polietilentereftalato (PET) originario dell'India, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 597/2009 (GU L 137 del 23.5.2013, pag. 1).

(10)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1350 della Commissione, del 3 agosto 2015, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 461/2013 del Consiglio che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di taluni tipi di polietilentereftalato (PET) originario dell'India (GU L 208 del 5.8.2015, pag. 10).

(11)  Decisione 2000/745/CE della Commissione, del 29 novembre 2000, che accetta gli impegni offerti in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni riguardanti le importazioni nella Comunità di un determinato tipo di polietilentereftalato originarie dell'India, dell'Indonesia, della Malaysia, della Repubblica di Corea, di Taiwan e della Thailandia (GU L 301 del 30.11.2000, pag. 88).

(12)  Decisione di esecuzione 2014/109/UE della Commissione, del 4 febbraio 2014, che abroga la decisione 2000/745/CE che accetta gli impegni offerti in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni riguardanti le importazioni di un determinato tipo di polietilentereftalato (PET) originario, tra l'altro, dell'India (GU L 59 del 28.2.2014, pag. 35).

(13)  Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure compensative applicabili alle importazioni di taluni tipi di polietilentereftalato (PET) originario dell'India (2017/C 216/05) (GU C 216 del 6.7.2017, pag. 30).

(14)  Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure compensative applicabili alle importazioni di taluni tipi di polietilentereftalato (PET) originario dell'India (2017/C 216/04) (GU C 216 del 6.7.2017, pag. 26).

(15)  http://www.cbic.gov.in/htdocs-cbec/customs/cs-act/formatted-htmls/cs-rulee (ultimo accesso: 13 luglio 2018).

(16)  [In attesa di pubblicazione nella Gazzetta dell'India, edizione straordinaria, parte ii), sezione 3, punto i)], governo dell'India, ministero delle Finanze (dipartimento delle Entrate) Comunicazione n. 88/2017-CUSTOMS (N.T.) New Delhi, 21 settembre 2017. Cfr. http://www.cbic.gov.in/resources//htdocs-cbec/customs/cs-act/notifications/notfns-2017/cs-nt2017/csnt88-2017.pdf (ultimo accesso: 13 luglio 2018).

(17)  Circular No. 24/2001-Cus. 20 aprile 2001 F.NO.605/47/2001-DBK, governo dell'India, ministero delle Finanze, dipartimento delle Entrate, Dichiarazione a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), punto ii), della legge sulla restituzione per beneficiare del diritto alla restituzione del dazio applicabile a tutte le industrie. Cfr. in particolare le sezioni 2 e 3 della dichiarazione di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), punto ii), della legge sulla restituzione per beneficiare del diritto alla restituzione del dazio applicabile a tutte le industrie; disponibili all'indirizzo: http://www.cbic.gov.in/htdocs-cbec/customs/cs-circulars/cs-circulars-2001/24-2001-cus (ultimo accesso: 7 giugno 2018).

(18)  La comunicazione n. 110/2015 – CUSTOMS (N.T.) del governo dell'India, del 16 novembre 2015, stabilisce che, a decorrere dal 23 novembre 2015, l'aliquota DDS applicabile sul valore fob delle esportazioni di PET (classificata alla voce tariffaria 390701) è pari all'1,9 %. Cfr. http://www.cbic.gov.in/htdocs-cbec/customs/cs-act/notifications/notfns-2015/cs-nt2015/csnt110-2015 e allegato con calendario http://www.cbic.gov.in/resources//htdocs-cbec/customs/dbk-schdule/dbk-sch2015.pdf (ultimo accesso: 13 luglio 2018).

(19)  La comunicazione n. 131/2016 – CUSTOMS (N.T.) del governo dell'India, del 31 ottobre 2016, stabilisce che, a decorrere dal 15 novembre 2016, l'aliquota DDS applicabile sul valore fob delle esportazioni di PET (classificata alla voce tariffaria 3907) è pari all'1,5 %. Cfr. http://www.cbic.gov.in/resources//htdocs-cbec/customs/cs-act/notifications/notfns-2016/cs-nt2016/csnt131-u-2016.pdf e allegato con calendario http://www.cbic.gov.in/resources//htdocs-cbec/customs/dbk-schdule/dbk-sch2016.pdf (ultimo accesso: 13 luglio 2018).

(20)  Tale caratteristica è messa in evidenza dal corpus di norme e leggi pertinenti applicabili al regime, come nella circolare n. 24/2001 Cus. 20 aprile 2001 F.NO.605/47/2001-DBK, governo dell'India, ministero delle Finanze, dipartimento delle Entrate, Dichiarazione a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), punto ii), della legge sulla restituzione per beneficiare del diritto alla restituzione del dazio applicabile a tutte le industrie. C; disponibile all'indirizzo: http://www.cbic.gov.in/htdocs-cbec/customs/cs-circulars/cs-circulars-2001/24-2001-cus (ultimo accesso: 7 giugno 2018); in particolare le sezioni 2 e 3 della dichiarazione di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), punto ii), della legge sulla restituzione per beneficiare del diritto alla restituzione del dazio applicabile a tutte le industrie.

(21)  Le aliquote del regime DDS sono disponibili all'indirizzo http://www.cbic.gov.in/htdocs-cbec/customs/dbk-schdule/dbk-idx (consultato il 4 giugno 2018).

(22)  Le aliquote del regime MEIS sono disponibili all'indirizzo http://dgftcom.nic.in/licasp/MEIS/meisitemdetail2016.asp alla voce 3907 del Codice tariffario indiano (consultato il 4 giugno 2018).


2.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 246/20


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1469 DELLA COMMISSIONE

del 1o ottobre 2018

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Russia e dell'Ucraina in seguito al riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Inchieste precedenti e misure in vigore

(1)

Con il regolamento (UE) n. 2320/1997 (2) il Consiglio ha istituito dazi antidumping sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldature, di ferro o di acciai non legati, originari, tra l'altro, della Russia. Con la decisione 2000/70/CE della Commissione (3) è stato accettato un impegno offerto da un esportatore in Russia. Con il regolamento (CE) n. 348/2000 (4) il Consiglio ha istituito dazi antidumping sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Croazia e dell'Ucraina. Con il regolamento (CE) n. 1322/2004 del Consiglio (5) è stato deciso, a titolo prudenziale, di non applicare ulteriormente le misure in vigore alle importazioni originarie, tra l'altro, della Russia in considerazione del comportamento anticoncorrenziale tenuto in passato da determinati produttori dell'Unione (cfr. il considerando 9 del regolamento suddetto).

(2)

Sulla scorta di un'inchiesta di riesame svolta conformemente all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 258/2005 (6), ha modificato le misure definitive istituite con il regolamento (CE) n. 348/2000, ha abrogato la possibilità di esenzione dai dazi, prevista all'articolo 2 di detto regolamento, e ha istituito un dazio antidumping del 38,8 % sulle importazioni dalla Croazia e un dazio antidumping del 64,1 % sulle importazioni dall'Ucraina, ad eccezione delle importazioni da Dnepropetrovsk Tube Works sulle quali grava un dazio antidumping del 51,9 %.

(3)

Con la decisione 2005/133/CE (7), la Commissione ha sospeso parzialmente i dazi antidumping definitivi relativi alla Croazia e all'Ucraina per un periodo di nove mesi, a decorrere dal 18 febbraio 2005. La sospensione parziale è stata prorogata di un ulteriore periodo di un anno con il regolamento (CE) n. 1866/2005 del Consiglio (8).

(4)

Con il regolamento (CE) n. 954/2006 (9) il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature originari, tra l'altro, della Croazia, della Russia e dell'Ucraina, ha abrogato i regolamenti (CE) n. 2320/97 e (CE) n. 348/2000, ha chiuso il riesame intermedio e il riesame in previsione della scadenza dei dazi antidumping applicabili alle importazioni di taluni tubi senza saldature, di ferro o di acciai non legati, originari, tra l'altro, della Russia e ha chiuso il riesame intermedio dei dazi antidumping applicabili alle importazioni di taluni tubi senza saldature, di ferro o di acciai non legati, originari, tra l'altro, della Croazia, della Russia e dell'Ucraina.

(5)

Con la sentenza del 16 febbraio 2012 nelle cause riunite C-191/09 e C-200/09 P Consiglio e Commissione/Interpipe Niko Tube e Interpipe NTRP, la Corte di giustizia ha respinto il ricorso del Consiglio (10) in merito alla sentenza del Tribunale di primo grado del 10 marzo 2009 che annullava l'articolo 1 del regolamento (CE) n. 954/2006 in merito al dazio antidumping fissato per i prodotti fabbricati da Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant, Niko Tube ZAT e Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant VAT (in prosieguo collettivamente «Interpipe Group»,) che eccedeva quello che sarebbe stato applicabile se non si fosse proceduto ad un adeguamento del prezzo all'esportazione a titolo di commissione quando le vendite avevano avuto luogo con l'intermediazione dell'operatore commerciale collegato, Sepco SA (11). Conformemente all'articolo 266 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Commissione ha adottato le misure necessarie per conformarsi alle sentenze e ha ricalcolato il dazio antidumping applicabile per Interpipe Group in linea con le indicazioni del Tribunale di primo grado e della Corte di giustizia. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2012 del Consiglio (12) ha corretto gli aspetti del regolamento (CE) n. 954/2006 che sono stati ritenuti non conformi al regolamento di base e che pertanto hanno portato all'annullamento di parti del precedente regolamento. Detto regolamento ha mantenuto valide tutte le altre conclusioni del regolamento (CE) n. 954/2006. Dopo il ricalcolo, il dazio antidumping attualmente applicato a Interpipe Group per il prodotto interessato è stato quindi fissato al 17,7 %.

(6)

Con il regolamento (UE) n. 585/2012 (13) il Consiglio, in seguito al riesame in previsione della scadenza, ha istituito dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature originari della Russia e dell'Ucraina e ha chiuso le misure antidumping sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio non legato originari della Croazia (il «precedente riesame in previsione della scadenza»).

(7)

Sulla scorta di un'inchiesta di riesame intermedio parziale svolta conformemente all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, il Consiglio, con il regolamento (UE) n. 795/2012 (14) e il regolamento (UE) n. 1269/2012 (15) rispettivamente, ha modificato le misure definitive istituite con il regolamento (UE) n. 585/2012 nei confronti di diversi produttori esportatori russi e ucraini.

(8)

I dazi antidumping attualmente in vigore sono del 35,8 % sulle importazioni dalla Russia, fatta eccezione per Joint Stock Company Chelyabinsk Tube Rolling Plant e Joint Stock Company Pervouralsky Novotrubny Works (24,1 %), OAO Volzhsky Pipe Plant, OAO Taganrog Metallurgical Works, OAO Sinarsky Pipe Plant e OAO Seversky Tube Works (28,7 %), e del 25,7 % sulle importazioni dall'Ucraina, fatta eccezione per OJSC Dnepropetrovsk Tube Works (12,3 %), LLC Interpipe Niko Tube e OJSC Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant (13,8 %).

1.2.   Apertura di un riesame in previsione della scadenza

(9)

Il 4 luglio 2017, la Commissione ha annunciato l'apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Russia e dell'Ucraina a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (in prosieguo l'«avviso di apertura») (16).

(10)

Il riesame è stato aperto a seguito di una domanda documentata presentata il 30 marzo 2017 dal Comitato di difesa dell'industria dei tubi di acciaio senza saldature dell'Unione europea (in prosieguo «il richiedente») per conto di produttori dell'Unione europea rappresentanti una quota superiore al 25 % della produzione totale dell'Unione di alcuni tubi senza saldature. La domanda è stata motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe implicato il rischio del persistere del dumping per l'Ucraina e la reiterazione del dumping per la Russia, nonché la reiterazione del pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione.

1.3.   Riesame intermedio parziale parallelo

(11)

Il 7 maggio 2018 la Commissione ha parallelamente aperto un riesame intermedio parziale riguardo alle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari, tra l'altro, dell'Ucraina a norma dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento di base (17). Il riesame intermedio parziale è stato richiesto da un gruppo di produttori esportatori in Ucraina, Interpipe Group, e si limita alla verifica delle pratiche di dumping solo per quanto concerne il richiedente.

1.4.   Inchiesta

Periodo dell'inchiesta di riesame e periodo in esame

(12)

L'inchiesta relativa al persistere o alla reiterazione del dumping e del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o luglio 2016 e il 30 giugno 2017 (in prosieguo il «periodo dell'inchiesta di riesame» o «PIR»). L'esame delle tendenze significative ai fini della valutazione del rischio del persistere o della reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2014 e la fine del PIR (in prosieguo il «periodo in esame»).

Parti interessate

(13)

La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del riesame i produttori esportatori, gli importatori, gli utilizzatori conosciuti, i rappresentanti dei paesi esportatori, il richiedente e i produttori dell'Unione menzionati nella domanda di apertura del riesame. Alle parti interessate è stata offerta la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine previsto nell'avviso di apertura.

Campionamento

(14)

In considerazione dell'elevato numero di produttori esportatori in Russia e in Ucraina nonché del gran numero di importatori, nell'avviso di apertura era inizialmente previsto il ricorso al campionamento a norma dell'articolo 17 del regolamento di base. Al fine di consentire alla Commissione di decidere se fosse necessario procedere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, le parti sopra menzionate sono state invitate a manifestarsi entro quindici giorni dall'apertura del procedimento e a fornire alla Commissione le informazioni richieste nell'avviso di apertura.

(15)

Hanno risposto e si sono manifestati entro i termini indicati solo due produttori esportatori russi (TMK Group e ChTPZ Group, in prosieguo «i due gruppi di produttori esportatori russi») e un produttore esportatore ucraino (in prosieguo «Interpipe Group»). Pertanto, si è deciso di non procedere al campionamento per quanto riguarda i produttori esportatori.

(16)

Nessun importatore ha fornito le informazioni richieste nell'avviso di apertura, né ha espresso la propria disponibilità a collaborare con la Commissione. Tuttavia, quattro importatori hanno inviato le loro osservazioni all'apertura della procedura. La Commissione ha pertanto deciso di non procedere al campionamento.

(17)

Nell'avviso di apertura, la Commissione affermava altresì di aver selezionato provvisoriamente un campione di produttori dell'Unione, conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base. Prima dell'apertura, dodici produttori dell'Unione avevano fornito le informazioni richieste ai fini della selezione del campione ed espresso la loro disponibilità a collaborare con la Commissione. Su questa base, la Commissione aveva provvisoriamente selezionato un campione di tre produttori ritenuti rappresentativi dell'industria dell'Unione in termini di volumi di produzione e di vendita del prodotto simile nell'Unione.

(18)

A seguito dell'insufficiente collaborazione di uno dei produttori dell'Unione inclusi nel campione e a norma di quanto disposto dall'articolo 18 del regolamento di base riguardo a tale società, la Commissione ha sostituito il produttore in questione, selezionato provvisoriamente, con due altri produttori dell'Unione. Pertanto, il campione finale dei produttori dell'Unione è composto da Arcelor Mittal Tubular Products, Benteler Steel Tube GmbH, Dalmine SpA, e Zeleziarne Podbrezova a.s.

Questionari

(19)

Sono stati quini inviati questionari ai cinque produttori dell'Unione inclusi nel campione (totale del campione originario e di quello definitivo), a quattro importatori, ai due gruppi di produttori esportatori russi e a Interpipe Group.

(20)

Nessuno dei due gruppi di esportatori produttori russi ha risposto al questionario. Le autorità russe sono state informate della non collaborazione e dell'intenzione della Commissione di applicare l'articolo 18 del regolamento di base.

(21)

Entrambi i produttori hanno però trasmesso le loro osservazioni con cui contestavano l'accuratezza della richiesta e si opponevano al persistere delle misure.

(22)

Le risposte ai questionari sono state fornite dai cinque produttori dell'Unione e dall'unico produttore esportatore ucraino che ha collaborato. Non sono state fornite altre risposte dai quattro importatori dell'Unione.

Visite di verifica

(23)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per valutare il rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del conseguente pregiudizio e per accertare l'interesse dell'Unione. Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle società indicate di seguito.

 

Produttori dell'Unione:

Arcelor Mittal Tubular Products, Ostrava, Repubblica ceca;

Benteler Steel Tube GmbH, Paderborn, Germania;

Dalmine SpA, Bergamo, Italia;

Zeleziarne Podbrezova a.s., Podbrezova, Slovacchia, e i suoi operatori commerciali collegati Pipex Italia SpA, Arona, Italia e Slavrur Sp. z o.o., Stalowa Wola, Polonia;

Vallourec Deutschland GmbH, Boulogne Billancourt, Francia.

 

Produttore esportatore dell'Ucraina:

Interpipe Group (OJSC Interpipe NTRP, Dnepropetrovsk, Ucraina, LLC Interpipe Niko Tube, Nikopol, Ucraina) e le società commerciali collegate LLC Interpipe Ukraine, Dnepropetrovsk, Ucraina, e Interpipe Europe SA, Lugano, Svizzera, e Interpipe Central Trade GmbH, Francoforte, Germania.

Fase successiva della procedura

(24)

In data 13 luglio 2018, la Commissione ha proceduto alla divulgazione dei principali fatti e considerazioni in base ai quali intendeva istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature di ferro o di acciaio non legato originari della Russia e dell'Ucraina.

(25)

Sono pervenute osservazioni dai due gruppi di produttori esportatori russi, da Interpipe Group, dalla missione ucraina presso l'Unione europea e dalla missione permanente della Federazione russa presso l'Unione europea. In data 8 agosto 2018 si è tenuta un'audizione con i due gruppi di produttori esportatori russi e la missione permanente della Federazione russa presso l'Unione europea e i servizi della Commissione. Lo stesso giorno, si è tenuta un'audizione con Interpipe Group e i servizi della Commissione. Alla luce delle osservazioni formulate da Interpipe Group, la società ha ricevuto due documenti aggiuntivi di divulgazione concernenti l'analisi con riferimento all'Ucraina e a talune questioni specifiche della società.

(26)

Le osservazioni presentate dalle parti interessate sono state valutate e prese in considerazione, se del caso.

2.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1.   Prodotto in esame

(27)

Il prodotto in esame è lo stesso dell'ultima inchiesta che ha portato all'istituzione delle misure attualmente in vigore, ovvero alcuni tubi senza saldature («TSS»), di ferro o di acciaio, a sezione circolare, con un diametro esterno non superiore a 406,4 mm e un valore equivalente di carbonio (Carbon Equivalent Value - CEV) non superiore a 0,86 secondo la formula e l'analisi chimica dell'Istituto internazionale della saldatura (International Institute of Welding - IIW) (18), originari della Russia e dell'Ucraina («il prodotto in esame»), attualmente classificati ai codici NC ex 7304 11 00, ex 7304 19 10, ex 7304 19 30, ex 7304 22 00, ex 7304 23 00, ex 7304 24 00, ex 7304 29 10, ex 7304 29 30, ex 7304 31 80, ex 7304 39 58, ex 7304 39 92, ex 7304 39 93, ex 7304 51 89, ex 7304 59 92 ed ex 7304 59 93 (19) (codici TARIC 7304110010, 7304191020, 7304193020, 7304220020, 7304230020, 7304240020, 7304291020, 7304293020, 7304318030, 7304395830, 7304399230, 7304399320, 7304518930, 7304599230 e 7304599320).

(28)

Il prodotto in esame viene usato per un ampio spettro di applicazioni, ad esempio per il trasporto di gas e di liquidi, per palificazioni nel settore delle costruzioni, per usi meccanici, per tubi del gas, per tubi di boiler, nonché per gli «OCTG» (oil and country tubular goods) per la perforazione, il rivestimento e il tubing nel settore dell'industria petrolifera.

(29)

I TSS possono essere forniti agli utilizzatori sotto forme molto diverse: possono essere ad esempio galvanizzati, filettati, consegnati come tubi verdi (ovvero senza alcun trattamento termico), con estremità speciali, sezioni diverse, tagliati su misura o meno. Non esistendo misure standard comuni per questi tubi, i TSS vengono per lo più fabbricati su ordinazione. Di norma i TSS sono uniti tra loro mediante saldatura. Tuttavia, in casi particolari possono essere collegati tramite la filettatura o essere usati da soli, anche se saldabili. L'inchiesta ha evidenziato che tutti i TSS possiedono le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e sono destinati agli stessi usi.

2.2.   Prodotto simile

(30)

Come l'ultima inchiesta e quelle precedenti, anche questa inchiesta di riesame in previsione della scadenza ha confermato che i prodotti esportati nell'Unione dalla Russia e dall'Ucraina, i prodotti fabbricati e venduti sui mercati interni di Russia e Ucraina e i prodotti fabbricati e venduti nell'Unione dai produttori dell'UE presentano le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e sono destinati agli stessi usi finali e sono pertanto da considerare prodotti simili conformemente all'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

3.   RISCHIO DEL PERSISTERE O DELLA REITERAZIONE DEL DUMPING

(31)

Come disposto dall'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, è stato valutato il rischio del persistere o della reiterazione del dumping alla scadenza delle misure in vigore.

3.1.   Russia

3.1.1.   Dumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame

3.1.1.1.   Osservazioni preliminari

(32)

Come disposto dall'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento di base, la Commissione ha valutato in primo luogo se la scadenza delle misure in vigore potesse comportare il rischio del persistere o della reiterazione del dumping da parte della Russia.

(33)

In assenza di collaborazione da parte di produttori esportatori russi, come indicato al considerando 20, la Commissione ha basato l'analisi generale, compreso il calcolo del dumping, sui dati disponibili ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di base.

(34)

Di conseguenza, il rischio del persistere o della reiterazione del dumping è stato valutato utilizzando le informazioni contenute nella richiesta di riesame in previsione della scadenza, insieme con altre fonti d'informazione, come le informazioni rilevate a norma dell'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base, le informazioni contenute nelle osservazioni scritte ricevute fra cui, fra le altre cose, le statistiche sulle esportazioni russe del Servizio doganale federale russo («RFCS») (20), e i dati statistici provenienti dal sito Internet specialistico Metal Expert (21).

(35)

La mancata collaborazione russa non ha permesso alla Commissione di mettere a confronto il valore normale con il prezzo all'esportazione per ciascun tipo di prodotto. Pertanto, sia il valore normale che il prezzo all'esportazione sono stati calcolati utilizzando i valori medi, conformemente a quanto disposto dall'articolo 18 del regolamento di base.

3.1.1.2.   Valore normale

(36)

Per stabilire il valore normale, la Commissione ha utilizzato la stessa metodologia applicata dal richiedente nella richiesta. Questa metodologia si basa sui dati relativi ai prezzi interni russi disponibili sul sito Metal Expert. La Commissione quindi ha utilizzato i prezzi nazionali medi in Russia, franco fabbrica, indicati sul sito Metal Expert per i 12 mesi intercorsi fra luglio 2016 e giugno 2017.

3.1.1.3.   Prezzo all'esportazione

(37)

I prezzi all'esportazione nell'Unione sono stati stabiliti sulla base della banca dati della Commissione di cui all'articolo 14, paragrafo 6.

3.1.1.4.   Confronto

(38)

Il confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione è avvenuto a livello franco fabbrica. Il valore normale è stato adeguato verso l'alto in base alla metodologia fornita dal richiedente (22) e sulla base delle informazioni disponibili nel sistema Metal Expert. Il prezzo all'esportazione è stato adeguato verso il basso per ottenere il livello franco fabbrica. A tal fine, sono stati dedotti i costi di consegna, assicurazione e commissione in base alle informazioni disponibili nella richiesta.

3.1.1.5.   Dumping

(39)

Sulla scorta di quanto sopra, la Commissione ha calcolato un margine di dumping per le esportazioni russe verso l'Unione pari a circa il 33 %. Tuttavia, il livello di importazioni durante il periodo dell'inchiesta di riesame è stato relativamente limitato, rappresentando solo lo 0,6 % dei consumi dell'Unione.

3.1.1.6.   Osservazioni successive alla divulgazione delle conclusioni

(40)

Dopo la divulgazione, i due gruppi di produttori esportatori russi hanno presentato congiuntamente le proprie osservazioni sul documento di divulgazione generale della Commissione.

(41)

Entrambe le società hanno contestato la legalità delle misure in vigore. In primo luogo, esse hanno obiettato l'illegittimità delle misure originarie, in quanto la Commissione aveva applicato un adeguamento dei costi per ottenere il valore normale in base all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base, asseritamente illegale secondo la giurisprudenza dell'organo d'appello dell'OMC (23). In secondo luogo hanno sostenuto che l'approccio della Commissione in sede di riesami in vista della scadenza, per cui la Commissione non formula conclusioni specifiche per società (24), fosse contrario alla lettera e allo spirito del regolamento di base e all'accordo antidumping dell'OMC.

(42)

La prima obiezione è stata respinta, in quanto si riferisce al calcolo del dazio originario, che non rientra nell'ambito dell'attuale procedura. Ai fini del presente riesame in vista della scadenza, in assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori russi, si è fatto ricorso a quanto previsto dall'articolo 18. In merito alla seconda obiezione, i due gruppi di produttori esportatori russi non hanno dimostrato per quali motivi sarebbero illegali decisioni adottate a livello di paese nel contesto dei riesami in vista della scadenza. L'obiezione è stata pertanto respinta.

(43)

Riguardo agli aspetti specifici dell'inchiesta, i due gruppi di produttori esportatori russi hanno dapprima contestato l'applicazione da parte della Commissione dell'articolo 18 del regolamento di base, affermando che la Commissione non aveva tenuto conto delle informazioni da questi presentate nel corso dell'inchiesta.

(44)

Riguardo all'applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base, tutti i produttori esportatori russi conosciuti sono stati invitati a compilare il questionario preparato per i produttori esportatori dopo l'apertura (25). Inoltre, la missione permanente della Russia presso l'UE ha ricevuto i questionari da compilare ed è stata invitata a contattare (o a segnalare alla Commissione) altri produttori russi eventualmente non noti alla Commissione il giorno dell'apertura, in modo che avessero la possibilità di prendere parte all'inchiesta.

(45)

I due gruppi di produttori esportatori russi che si sono manifestati hanno informato la Commissione, il 21 agosto 2017, di aver deciso di non collaborare completamente all'inchiesta, specificando di aver deciso di non rispondere al questionario e di limitare volontariamente la loro partecipazione presentando solo certi dati (come quelli su produzione e capacità, nonché i prezzi all'esportazione nei mercati terzi) e le loro osservazioni su taluni aspetti dell'inchiesta. I due gruppi di produttori esportatori russi hanno comunque ricevuto un questionario e sono stati invitati a completarlo. Nella lettera che accompagnava l'invito, i produttori esportatori russi sono stati inequivocabilmente informati del fatto che, in mancanza di una risposta al questionario, la Commissione avrebbe applicato l'articolo 18 del regolamento di base. Nessuno dei due gruppi ha fatto pervenire risposte ai questionari.

(46)

In considerazione di ciò, il 22 marzo 2018 la Commissione ha informato le autorità russe della sua intenzione di applicare l'articolo 18 del regolamento di base.

(47)

Tuttavia, la Commissione ha sottolineato, durante l'audizione dell'8 agosto 2018, di non aver ignorato i dati presentati dai due gruppi di produttori esportatori, come erroneamente da questi affermato. Infatti, la Commissione ha spiegato di aver effettuato un controllo incrociato dei dati forniti dai due gruppi di produttori esportatori russi in merito alla capacità e alla produzione, raffrontandoli con i dati accessibili al pubblico, e segnatamente quelli di Metal Expert. Inoltre, la Commissione ha utilizzato i dati provenienti dalle statistiche sulle esportazioni russe ricevuti dai produttori esportatori, come indicato al considerando 34. Pertanto, l'affermazione che la Commissione non ha tenuto conto delle informazioni presentate dai due gruppi di produttori esportatori è stata respinta.

(48)

I due gruppi di produttori esportatori russi hanno anche osservato di aver invitato la Commissione a effettuare visite di verifica sui dati limitati che avevano fornito e che non era stata effettuata alcuna visita di verifica.

(49)

A norma dell'articolo 16 del regolamento di base, la Commissione effettua visite se lo ritiene necessario e, in mancanza di una risposta adeguata e tempestiva, la Commissione può decidere di non effettuare tale visita di verifica. Su questa base, e data la mancanza di un'adeguata risposta al questionario in questo caso, la Commissione ha ritenuto che non si dovesse effettuare nessuna visita di verifica.

3.1.2.   Rischio del persistere o della reiterazione del dumping qualora le misure fossero abrogate

(50)

Come indicato in precedenza, è risultato che la Russia aveva persistito nella pratica del dumping nel periodo dell'inchiesta di riesame, ma che il livello di importazioni durante il periodo dell'inchiesta di riesame era stato relativamente limitato. Pertanto, la Commissione ha analizzato se vi fosse il rischio del persistere o della reiterazione del dumping qualora le attuali misure antidumping non fossero prorogate. Nel fare ciò, ha esaminato la produzione e la capacità inutilizzata della Russia, l'attrattività del mercato dell'Unione e il comportamento degli esportatori russi in altri mercati.

3.1.2.1.   Capacità inutilizzata

(51)

Dopo la divulgazione delle conclusioni, i due gruppi di produttori esportatori russi hanno contestato le risultanze cui era giunta la Commissione riguardo alla capacità inutilizzata disponibile in Russia. In particolare, i due gruppi di produttori esportatori russi sostenevano che la Commissione avesse sovrastimato la capacità inutilizzata disponibile in Russia. Tale capacità inutilizzata si basava sui dati provenienti dalle informazioni di mercato (Metal Expert) ed era stimata come pari a oltre 550 000 tonnellate.

(52)

Durante l'audizione dell'8 agosto 2018, la Commissione ha illustrato i dati utilizzati per calcolare la cifra indicata nel documento di divulgazione generale, cioè i dati accessibili al pubblico (come inseriti nel fascicolo) al momento della stesura del documento di divulgazione generale. A seguito delle osservazioni ricevute e delle discussioni avute durante l'audizione, la Commissione ha invitato i due gruppi di produttori esportatori russi a presentare i dati più aggiornati e dettagliati loro disponibili sulla produzione e la capacità. I due gruppi di produttori esportatori russi hanno fornito tali informazioni (reperite presso Metal Expert) alla Commissione il 10 agosto 2018. Pertanto, per calcolare la capacità produttiva la Commissione ha utilizzato i dati aggiornati provenienti da Metal Expert come forniti dai due gruppi di esportatori produttori russi nelle loro osservazioni del 10 agosto 2018.

(53)

I dati aggiornati sulla capacità inutilizzata così ottenuti hanno evidenziato una capacità inutilizzata in Russia, durante il periodo dell'inchiesta di riesame, pari a 350 000 – 380 000 tonnellate. Questo notevole eccesso di capacità rappresenta più del 25 % dei consumi dell'Unione.

3.1.2.2.   Attrattività del mercato dell'Unione

(54)

L'inchiesta ha confermato che il mercato dell'Unione è attraente per i produttori russi per le ragioni indicate di seguito.

(55)

In primo luogo, in termini di dimensioni il mercato dell'Unione (oltre 1,3 milioni di tonnellate di consumo nel periodo dell'inchiesta di riesame e 1,5 milioni di tonnellate nel 2014) può essere considerato come uno dei più grandi mercati di TSS al mondo.

(56)

Secondo, dopo l'istituzione delle misure statunitensi «Section 232» del 25 % sui prodotti di acciaio (26), che riguardano anche il prodotto in esame, le esportazioni russe verso uno dei loro principali mercati all'esportazione potrebbero essere limitate almeno in parte. Ciò a sua volta renderebbe ancora più interessante il mercato dell'Unione, creando il rischio che si produca una certa distorsione degli scambi in direzione dell'UE.

(57)

In termini di prezzi, il livello di sottoquotazione nel periodo dell'inchiesta di riesame (cfr. il considerando 137) dimostra che il prezzo medio delle importazioni russe sul mercato dell'Unione è inferiore a quello dei produttori dell'Unione e pertanto è probabile che le esportazioni continuino ad aumentare in caso di abrogazione delle misure.

(58)

Dato il livello di esportazioni relativamente basso verso l'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame (8 663 tonnellate), la Commissione ha analizzato anche i prezzi all'esportazione dalla Russia verso altri mercati terzi durante il periodo dell'inchiesta di riesame, come indicati nelle statistiche ufficiali sulle esportazioni russe dell'RFCS, e ha messo a confronto questi prezzi con quelli all'importazione nell'Unione. Dall'analisi è emerso che la Russia stava vendendo in diversi dei suoi principali mercati all'esportazione a prezzi analoghi o a volte perfino inferiori ai prezzi delle esportazioni in dumping nel mercato dell'Unione.

(59)

Alla luce delle considerazioni di cui ai considerando da 50 a 58, la Commissione ha concluso che esiste un rischio elevato che la Russia reiteri le pratiche di dumping di ingenti volumi di importazioni, qualora le misure non siano prorogate.

3.1.2.3.   Osservazioni successive alla divulgazione delle conclusioni

(60)

Dopo la divulgazione delle conclusioni, i gruppi di produttori esportatori russi hanno osservato che non sussisteva il rischio del persistere del dumping qualora le misure fossero state abrogate. Essi hanno messo in evidenza le prestazioni del mercato interno dei TSS in Russia e la situazione di altri mercati all'esportazione quali principali elementi a confutazione delle conclusioni della Commissione. Inoltre, i produttori esportatori russi hanno obiettato che la Commissione non aveva tenuto conto dei dati (accessibili al pubblico) da loro forniti concernenti i prezzi sui mercati di altri paesi terzi.

(61)

Tale argomentazione è errata in punto di fatto. Nell'audizione dell'8 agosto 2018 la Commissione ha informato i produttori esportatori russi di aver tenuto conto, per la sua analisi, dei dati accessibili al pubblico derivanti dalle statistiche sulle esportazioni russe presentati dai due gruppi di produttori esportatori russi (27). In base a tali dati, la Commissione ha confermato che i prezzi applicati in diversi mercati principali di esportazione della Russia, che rappresentano una considerevole quota delle sue esportazioni totali di TSS, erano inferiori ai prezzi all'esportazione praticati dalla Russia nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame (28). L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(62)

I due gruppi di produttori esportatori russi hanno affermato che la conclusione della Commissione in merito alle dimensioni del mercato dell'Unione, come indicata al considerando 55, era «largamente sovrastimata». Inoltre, essi hanno sostenuto che vi sono altri mercati più interessanti di quello dell'Unione.

(63)

Innanzitutto, l'importanza del mercato dell'Unione è stata specificamente sollevata in occasione dell'audizione dell'8 agosto 2018, quando i rappresentanti dei maggiori produttori russi hanno riconosciuto che il mercato dell'Unione era in effetti uno dei principali mercati per il prodotto in esame. Occorre sottolineare che la Commissione non ha assunto alcuna posizione in merito alla possibilità che esistano altri mercati più interessanti di quello dell'Unione. La Commissione ha piuttosto indicato come il mercato dell'Unione fosse interessante per i produttori esportatori russi per le ragioni di cui ai considerando da 55 a 58.

(64)

A tal riguardo, la Commissione ha altresì osservato incongruenze fra la parte discorsiva delle osservazioni ricevute dai produttori esportatori russi e i dati reali contenuti in tali osservazioni. In particolare, i produttori esportatori russi hanno sottolineato che i prezzi applicati a taluni paesi, come l'India, la Turchia e gli EAU, sono «prezzi che superano i prezzi all'esportazione nell'Unione» (29). Tale affermazione non è corretta in punto di fatto e contraddice le cifre reali presentate dalle stesse parti (30), che dimostrano chiaramente come durante il periodo dell'inchiesta di riesame i prezzi nei confronti dell'Unione fossero effettivamente più elevati (31). L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(65)

I due gruppi di produttori esportatori russi hanno contestato inoltre le conclusioni della Commissione secondo cui, a seguito dell'applicazione delle misure statunitensi «Section 232», vi sarebbe stato il rischio di una distorsione degli scambi e hanno altresì fatto riferimento alle conclusioni preliminari formulate dalla Commissione sull'inchiesta di salvaguardia dell'UE in atto su taluni prodotti di acciaio, secondo cui i TSS erano provvisoriamente esclusi dall'applicazione delle misure (32).

(66)

Per quanto riguarda l'inchiesta di salvaguardia dell'UE sull'acciaio, la procedura è ancora in corso e i TSS sono stati provvisoriamente esclusi dalle misure. Tuttavia, la temporanea esclusione dei TSS dalle misure provvisorie di salvaguardia non è dipesa dall'assenza di distorsione degli scambi (come erroneamente asserito dai produttori esportatori russi), bensì da un mancato aumento delle importazioni (33).

(67)

Per quanto concerne il potenziale effetto delle misure statunitensi «Section 232», la Commissione ribadisce di non poter escludere il rischio di distorsione degli scambi e che tale rischio sarebbe indubbiamente più probabile se le misure in vigore non fossero prorogate. Si noti che un dazio del 25 % negli USA a fronte dello 0 % nell'Unione, se i dazi venissero a scadere, renderebbe chiaramente più attraente il mercato dell'Unione per i produttori esportatori russi rispetto alle attuali circostanze, ovvero in presenza di dazi in entrambi in mercati. Pertanto, le tendenze delle importazioni negli USA finora non sono indicative, tenuto conto del fatto che le misure dell'Unione restano in vigore e l'incentivo a passare da un mercato all'altro potrebbe non essere rilevante quanto lo sarebbe in assenza di misure nell'Unione.

(68)

I due gruppi di produttori esportatori russi hanno inoltre affermato che vi era una forte probabilità che a certi produttori esportatori russi fossero applicate talune esenzioni dalle misure statunitensi «Section 232». La Commissione ha osservato che dagli elementi di prova (34) a sua disposizione a tal riguardo, non si poteva dedurre la probabilità che un particolare produttore russo fosse escluso dalle misure. Pertanto, in mancanza di elementi concreti di prova a tal riguardo, la Commissione ha respinto l'obiezione.

(69)

Da ultimo, i due gruppi di produttori esportatori russi hanno sostenuto che, in considerazione delle quantità limitate esportate nel periodo dell'inchiesta di riesame, era improbabile che l'abrogazione delle misure potesse portare al persistere o alla reiterazione del dumping.

(70)

La Commissione ha fatto riferimento alle sue conclusioni sulla probabilità del persistere o della reiterazione del dumping di cui ai considerando da 50 a 68 e ha sottolineato il carattere prospettico dell'analisi della probabilità del persistere o della reiterazione del dumping. Questa obiezione è stata respinta.

3.2.   Ucraina

3.2.1.   Dumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame

3.2.1.1.   Osservazioni preliminari

(71)

In Ucraina si conoscono tre produttori di TSS. Uno di questi, Interpipe Group, ha collaborato all'inchiesta. Interpipe Group è di gran lunga il maggior produttore dell'Ucraina. Secondo le statistiche commerciali le sue esportazioni di TSS verso l'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame hanno rappresentato circa l'87 % delle importazioni totali dall'Ucraina in quel periodo (35), per un totale di 80 711 tonnellate o il 6 % dei consumi dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame. I dati presentati da Interpipe Group sono stati verificati in Ucraina in loco nonché presso gli operatori commerciali collegati in Svizzera e l'importatore collegato in Germania. Dopo la verifica, la Commissione ha rettificato taluni dati originariamente forniti da Interpipe, principalmente riguardanti i valori «spese generali, amministrative e di vendita» e cif.

(72)

Interpipe Group controlla integralmente due produttori esportatori, LLC Interpipe Niko Tube («Niko Tube») e OJSC Interpipe NTRP («Interpipe NTRP»). Secondo la prassi consueta della Commissione, per i due produttori esportatori è stato calcolato un margine di dumping comune. L'importo del dumping è stato dapprima calcolato per ogni singolo produttore esportatore ed è poi stata stabilita una media ponderata dei singoli margini di dumping a livello di Interpipe group.

(73)

In considerazione della quantità significativa di esportazioni nell'Unione da parte di Interpipe Group durante il periodo dell'inchiesta di riesame, l'analisi del persistere del dumping durante questo periodo si è basata principalmente sui dati verificati forniti da Interpipe Group.

3.2.1.2.   Valore normale

(74)

La Commissione ha esaminato innanzitutto se il volume totale delle vendite sul mercato interno di ciascun produttore esportatore che ha collaborato fosse rappresentativo, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno sono rappresentative se il volume totale di vendite sul mercato interno del prodotto simile ad acquirenti indipendenti sul mercato interno per produttore esportatore rappresenta almeno il 5 % del volume totale delle vendite all'esportazione del prodotto in esame nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Su questa base, l'esame ha stabilito che le vendite del prodotto simile sul mercato interno erano rappresentative per entrambi i produttori esportatori.

(75)

Successivamente la Commissione ha individuato i tipi di prodotto venduti sul mercato interno identici o comparabili ai tipi di prodotto venduti all'esportazione da Interpipe Group.

(76)

La Commissione ha quindi esaminato se le vendite di Interpipe Group sul mercato interno per ciascun tipo di prodotto identico o comparabile a un tipo di prodotto venduto all'esportazione fossero rappresentative, conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno di un tipo di prodotto sono rappresentative se il volume totale delle vendite di quel tipo di prodotto effettuate ad acquirenti indipendenti sul mercato interno durante il periodo dell'inchiesta di riesame corrisponde ad almeno il 5 % del volume totale delle vendite del tipo di prodotto identico o comparabile esportato. La Commissione ha indicato che per la maggior parte dei tipi di prodotto, le vendite sul mercato interno sono state effettuate in quantità rappresentative.

(77)

La Commissione ha quindi definito la percentuale di vendite remunerative ad acquirenti indipendenti sul mercato interno per ciascun tipo di prodotto durante il periodo dell'inchiesta di riesame al fine di decidere se utilizzare le vendite effettivamente realizzate sul mercato interno per il calcolo del valore normale, conformemente all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base.

(78)

Il valore normale è stato determinato sulla base del prezzo effettivo praticato sul mercato interno per tipo di prodotto, indipendentemente dal fatto che le vendite fossero o no remunerative, se:

a)

il volume delle vendite del tipo di prodotto, venduto a un prezzo di vendita netto pari o superiore al costo di produzione calcolato rappresentava oltre l'80 % del volume di vendite totali per questo tipo di prodotto; e

b)

il prezzo di vendita medio ponderato di quel tipo di prodotto era pari o superiore al costo unitario di produzione.

Nel caso in esame, il valore normale è la media ponderata dei prezzi di tutte le vendite sul mercato interno di quel tipo di prodotto durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

(79)

Il valore normale è stato determinato sulla base del prezzo effettivo praticato sul mercato interno per tipo di prodotto delle sole vendite remunerative sul mercato interno di quei tipi di prodotto durante il periodo dell'inchiesta di riesame, se:

a)

il volume delle vendite remunerative del tipo di prodotto rappresenta l'80 % o meno del volume totale delle vendite di quel tipo; ovvero

b)

il prezzo medio ponderato di questo tipo di prodotto era inferiore al costo unitario di produzione.

(80)

Nei casi in cui non risultavano vendite del tipo di prodotto del prodotto simile nel corso di normali operazioni commerciali, oppure qualora un tipo di prodotto non era stato venduto in quantità rappresentative sul mercato interno, la Commissione ha calcolato il valore normale conformemente a quanto previsto all'articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base.

(81)

Il valore normale è stato calcolato aggiungendo al costo medio di produzione del prodotto simile di ciascun produttore esportatore che ha collaborato durante il periodo dell'inchiesta di riesame quanto indicato di seguito:

a)

le spese medie ponderate generali, amministrative e di vendita («SG&A») sostenute da ciascun produttore esportatore che ha collaborato sulle vendite del prodotto simile sul mercato interno, nell'ambito di normali operazioni commerciali, durante il periodo dell'inchiesta di riesame, e

b)

l'utile medio ponderato realizzato da ciascun produttore esportatore che ha collaborato sulle vendite del prodotto simile sul mercato interno, nell'ambito di normali operazioni commerciali, durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

(82)

Dopo la divulgazione delle conclusioni, Interpipe Group ha contestato gli elementi utilizzati dalla Commissione nel calcolo del valore normale. Le contestazioni riguardavano le seguenti questioni: i) il calcolo delle SG&A tra società collegate; ii) l'impiego dei costi finanziari dovuti a [riservato] (36); iii) plusvalenze/minusvalenze di cambio dovute a [riservato]; iv) l'opportunità di tenere conto di alcuni costi di credito.

(83)

Riguardo al primo elemento, la Commissione ha informato Interpipe Group, nel secondo documento aggiuntivo di divulgazione, di quale sarebbe stato l'impatto sul margine di dumping e sulle conseguenti conclusioni nel caso fosse stata accolta la contestazione. La Commissione ha fornito inoltre un calcolo provvisorio a tal fine, in base allo stesso approccio già seguito nel precedente riesame in vista della scadenza. In base all'analisi di tutti gli elementi, la Commissione ha accolto la contestazione di Interpipe Group relativamente a questo punto e pertanto il margine di dumping è stato ridotto di conseguenza (cfr. considerando 90). La Commissione ha respinto le argomentazioni ii) e iii). In virtù della natura riservata dei dati oggetto dell'analisi, la Commissione ha fornito a Interpipe una spiegazione individuale il giorno della pubblicazione del presente regolamento.

(84)

Riguardo alla contestazione che i costi del credito avrebbero dovuto essere presi in considerazione nel calcolo del dumping, la Commissione ha sostenuto (come spiegato nella comunicazione specifica del 13 luglio 2018) che la società non aveva fornito alla Commissione le prove richieste a sostegno di quanto affermato. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

3.2.1.3.   Prezzo all'esportazione

(85)

I produttori esportatori hanno esportato il prodotto in esame vendendolo ad acquirenti indipendenti dell'Unione europea tramite una serie di società commerciali collegate e/o importatori.

(86)

Nei casi in cui il produttore esportatore ha venduto il prodotto in esame ad acquirenti indipendenti dell'Unione tramite una società collegata che ha operato come trader (Interpipe Europe SA), il prezzo all'esportazione è stato stabilito sulla base dei prezzi realmente pagati o pagabili per il prodotto in questione venduto per l'esportazione nell'Unione, conformemente all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

(87)

Nei casi in cui i produttori esportatori hanno venduto il prodotto in esame nell'Unione tramite una società collegata che operava come importatore (Interpipe Central Trade GmbH), il prezzo all'esportazione è stato costruito sulla base del prezzo a cui il prodotto importato era rivenduto per la prima volta ad acquirenti indipendenti nell'Unione, conformemente con l'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. Gli adeguamenti al prezzo all'esportazione di cui all'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base sono stati effettuati sulle transazioni concernenti l'importatore collegato in Germania. Il prezzo di vendita applicato dall'importatore collegato ad acquirenti indipendenti è stato soggetto ad un adeguamento retrospettivo per ottenere il prezzo franco fabbrica, deducendo le spese generali, amministrative e di vendita dell'importatore collegato, un congruo importo per l'utile ed altri importi, se del caso.

(88)

Dopo la divulgazione delle conclusioni, Interpipe Group ha obiettato che il prezzo cif di Interpipe Europe doveva essere riesaminato, a causa della discrepanza fra il calcolo e la parte discorsiva di dette conclusioni concernente tale specifica società.

In effetti, la Commissione ha osservato che la parte discorsiva della divulgazione specifica non rispecchiava adeguatamente il modo in cui il calcolo cif era stato effettivamente effettuato. La Commissione pertanto ha corretto la parte discorsiva della divulgazione specifica e confermato che il calcolo era stato effettuato sulla base delle constatazioni discusse con la società durante la visita di verifica.

3.2.1.4.   Confronto

(89)

I prezzi all'esportazione di Interpipe Group nell'Unione sono stati confrontati con il valore normale delle sue vendite sul mercato interno a livello franco fabbrica. Per garantire un confronto equo, si è tenuto conto delle differenze incidenti sulla comparabilità dei prezzi conformemente all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. A tal riguardo, sono stati dedotti importi per i costi di trasporto e le commissioni che incidono sul valore normale e sul prezzo all'esportazione.

3.2.1.5.   Dumping

(90)

Sulla base di quanto sopra, il margine di dumping riscontrato per Interpipe Group nel corso del periodo dell'inchiesta di riesame ammontava al 21,6 %. Dato che Interpipe Group è il maggior produttore ucraino e che rappresentava la maggior parte delle importazioni dall'Ucraina nel periodo dell'inchiesta di riesame, come illustrato nel considerando 71, la Commissione ha concluso che il dumping rilevato per Interpipe Group fosse rappresentativo dell'Ucraina a livello di paese.

(91)

La Commissione ha pertanto stabilito che il dumping dall'Ucraina era proseguito nel periodo dell'inchiesta di riesame.

3.2.2.   Rischio del persistere del dumping qualora le misure fossero abrogate

(92)

Come indicato in precedenza, è stato riscontrato il persistere del dumping da parte dell'Ucraina nel periodo dell'inchiesta di riesame. Le importazioni dall'Ucraina hanno toccato le 80 711 tonnellate nel periodo dell'inchiesta di riesame, che rappresentano il 6 % della quota di mercato nell'Unione (37). Successivamente a tali osservazioni, la Commissione ha analizzato l'eventuale rischio che l'Ucraina persistesse nelle pratiche di dumping, qualora le misure antidumping in vigore non fossero prorogate. Nel fare ciò, ha esaminato la produzione e la capacità inutilizzata dell'Ucraina, l'attrattività del mercato dell'Unione e il comportamento degli esportatori russi in altri mercati.

3.2.2.1.   Capacità inutilizzata

(93)

La capacità inutilizzata è stata calcolata come indicato di seguito. Per quanto riguarda Interpipe Group, la capacità inutilizzata è stata stabilita sulla base dei dati comunicati e debitamente verificati. Gli altri due produttori del prodotto in esame in Ucraina non hanno risposto al questionario. Nelle loro osservazioni scritte, essi hanno fornito soltanto talune informazioni sulla loro produzione e sulla capacità produttiva. Queste informazioni sono state analizzate e confrontate con le fonti di informazione relative al mercato, provenienti in particolare da Metal Expert. Di conseguenza, per l'Ucraina, la capacità inutilizzata è stata stimata essere almeno attorno alle 500 000 tonnellate, che rappresentano circa il 40 % del consumo dell'Unione (38).

(94)

Dopo la divulgazione delle conclusioni, Interpipe Group ha contestato il dato fornito dalla Commissione sulla capacità inutilizzata di cui sopra, inizialmente sostenendo che il valore corretto sarebbe [80 000 – 100 000 tonnellate]. A seguito delle osservazioni ricevute, la Commissione ha fornito spiegazioni dettagliate e chiarimenti nel suo primo documento aggiuntivo di divulgazione inviato a Interpipe Group, durante l'audizione con la società e anche nel secondo documento aggiuntivo di divulgazione inviato a Interpipe Group. Nelle sue osservazioni al primo documento aggiuntivo di divulgazione e in sede di audizione, Interpipe Group ha confermato di convenire sulla capacità inutilizzata calcolata dalla Commissione per quanto riguardava Interpipe Group, che era un dato notevolmente più elevato di quello indicato nelle sue osservazioni sul documento finale di divulgazione. Ciononostante, Interpipe Group ha continuato a contestare il calcolo della capacità rispetto agli altri due produttori ucraini.

(95)

A tal proposito, la Commissione ha rammentato a Interpipe Group il fatto che nessuna delle due società aveva collaborato appieno con la Commissione, poiché esse avevano presentato soltanto certe informazioni pertinenti alla produzione e/o alla capacità produttiva. Si è rammentato altresì che le informazioni fornite dalle suddette parti erano state comunque prese in considerazione dalla Commissione nella sua analisi, contrariamente a quanto affermato da Interpipe Group. In effetti, la Commissione ha effettuato un controllo incrociato fra le informazioni fornite in tali osservazioni e i dati accessibili al pubblico di Metal Expert.

(96)

Per una di queste parti, i dati di Metal Expert si potevano conciliare con quanto affermato dalla società sull'avvenuta massiccia riduzione nella capacità produttiva durante il periodo in esame. Per calcolare la capacità inutilizzata, la Commissione quindi si è basata sulla capacità produttiva ridotta come indicata da Metal Expert. Ciononostante, dopo questa comunicazione aggiuntiva, Interpipe Group ha continuato a contestare il dato sulla capacità inutilizzata così calcolato. La Commissione ha respinto tale contestazione per le ragioni indicate di seguito.

(97)

La società di cui trattasi, nelle proprie osservazioni, non ha fornito alcun dato relativo alla capacità produttiva, osservando unicamente che «l'occupazione è calata» (riduzione della forza lavoro compresa fra il 60 % e il 75 %) e che la produzione ammontava a [4 000 – 10 000] tonnellate metriche l'anno.» Inoltre, nelle sue osservazioni relative alla divulgazione aggiuntiva, Interpipe Group non ha fornito alcuna stima di sorta sulla capacità produttiva della società in questione.

(98)

Pertanto, dalle osservazioni di Interpipe Group come da quelle della società in questione si evince che alla Commissione non era stato fornito nemmeno un punto da cui partire per valutare la produzione e la capacità inutilizzata per questa società. Nonostante ciò la Commissione ha concluso che quanto affermato dalla società in questione era corroborato da dati accessibili al pubblico, in quanto la ridotta capacità produttiva si rifletteva nei dati sulla corrispondente capacità produttiva forniti da Metal Expert. La Commissione ha quindi deciso di calcolare la capacità inutilizzata sulla base dei dati sulla produzione forniti dalla società in questione e dei dati sulla capacità produttiva reperiti su Metal Expert.

(99)

Pertanto, l'argomentazione che la società avesse massicciamente ridotto la sua capacità produttiva è stata accolta dalla Commissione. L'argomentazione di Interpipe Group è quindi priva di fondamento.

(100)

Per quanto riguarda il terzo produttore, la Commissione ha osservato notevoli discrepanze fra i dati forniti da questo e quelli accessibili al pubblico. Per il calcolo della capacità inutilizzata, la Commissione si è quindi basata sulla capacità produttiva come indicata da Metal Expert. Interpipe Group ha sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto formulare delle ipotesi sulla base di una presunta verifica su quella società, effettuata nel quadro di un'altra inchiesta antidumping condotta più di dieci anni prima. La Commissione ritiene che utilizzare dati recenti costituisca una modalità più appropriata e affidabile per ottenere informazioni sulla produzione e sulla capacità produttiva inutilizzata nel quadro della presente inchiesta.

(101)

A tal proposito, la Commissione osserva che il produttore in questione ha confermato nelle diverse osservazioni presentate alla Commissione (39) che il numero di linee di produzione in essere non era cambiato negli ultimi anni (per quanto asseritamente alcune di queste non siano attualmente in attività). Pertanto, e in mancanza di una risposta ai questionari, la Commissione non ha potuto verificare se le affermazioni della società consentissero di accogliere quanto da questa sostenuto in merito alla minore capacità produttiva.

(102)

A seguito del documento aggiuntivo di divulgazione specifico, Interpipe Group ha presentato un documento che, a suo dire, invalidava tale calcolo per gli altri due produttori ucraini. Tuttavia, il documento era in contraddizione con le informazioni di mercato a disposizione della Commissione, che in effetti confermavano il calcolo della Commissione. Tali informazioni di mercato dimostravano che la capacità produttiva degli altri due produttori esportatori ucraini era significativamente superiore a quella indicata dai dati del documento presentato da Interpipe Group.

(103)

Pertanto, la Commissione ribadisce i valori da essa stimati relativamente alla capacità inutilizzata in Ucraina, come indicato al considerando 93.

3.2.2.2.   Attrattività del mercato dell'Unione

(104)

L'inchiesta ha confermato che il mercato dell'Unione è attraente per i produttori esportatori ucraini anche per le ragioni indicate di seguito.

(105)

In primo luogo, in termini di dimensioni il mercato dell'Unione (oltre 1,3 milioni di tonnellate di consumo nel periodo dell'inchiesta di riesame e 1,5 milioni di tonnellate nel 2014) può essere considerato come uno dei più grandi mercati di TSS al mondo.

(106)

In secondo luogo, in termini di prezzi, il livello di sottoquotazione nel periodo dell'inchiesta di riesame (cfr. il considerando 136) dimostra che il prezzo medio delle importazioni ucraine sul mercato dell'Unione è inferiore a quello dei produttori dell'Unione e pertanto è probabile che le esportazioni continuerebbero ad aumentare, se le misure fossero abrogate.

(107)

In terzo luogo, nonostante il dazio antidumping in vigore, le importazioni dall'Ucraina sono costantemente aumentate negli ultimi anni (da meno del 2 % della quota di mercato nel 2012 al 6 % nel periodo dell'inchiesta di riesame), a conferma del fatto che il mercato dell'Unione rimane un mercato attraente, nonostante i dazi in vigore.

(108)

In quarto luogo, dopo l'istituzione delle misure statunitensi «Section 232» del 25 % sui prodotti di acciaio (40), che riguardano anche il prodotto in esame, le esportazioni ucraine verso uno dei suoi principali mercati all'esportazione potrebbero essere limitate almeno in parte. Ciò a sua volta renderebbe ancora più interessante il mercato dell'Unione, creando così il rischio di una certa distorsione degli scambi in direzione dell'UE. Questo elemento va considerato unitamente all'esistenza di altri ostacoli al commercio sui mercati terzi (cfr. il considerando 116).

(109)

A seguito del documento finale di divulgazione, Interpipe Group ha contestato le conclusioni della Commissione rispetto all'attrattività del mercato dell'Unione.

(110)

In particolare, Interpipe Group ha rigettato la valutazione della Commissione in merito al potenziale impatto delle misure statunitensi «Section 232» e alle crescenti importazioni dall'Ucraina durante il periodo considerato.

(111)

Rispetto al primo punto, Interpipe Group contestava l'analisi della Commissione relativa al potenziale impatto che avrebbero sul mercato le misure statunitensi «Section 232». In particolare, Interpipe Group riteneva che non vi fosse rischio di distorsione degli scambi in direzione del mercato dell'Unione. Interpipe Group inoltre ha posto l'accento sulle misure provvisorie della Commissione nel contesto dell'inchiesta di salvaguardia sui prodotti dell'acciaio, per quanto concerne i TSS.

(112)

In primo luogo, come affermato al considerando 66 nelle misure provvisorie istituite nel contesto dell'inchiesta di salvaguardia, è stato effettivamente deciso di escludere i TSS dal campo di applicazione delle misure provvisorie. Tuttavia, tale esenzione temporanea non era dovuta all'assenza del rischio di distorsione del mercato, ma piuttosto al fatto che il livello di importazioni di questo prodotto non aveva evidenziato, nel complesso, un aumento nel periodo in esame.

(113)

In secondo luogo, Interpipe Group ha riconosciuto che talune delle sue esportazioni negli USA riguardano i tipi OCTG ma anche tubi d'impiego generale e condotte, che sono il tipo di prodotto maggiormente esportato nell'Unione. Interpipe Group inoltre ha sostenuto che fino al maggio 2018 (compreso), il livello delle esportazioni negli USA era aumentato.

(114)

La Commissione ribadisce l'esistenza del rischio che almeno parte delle quantità attualmente esportate negli USA dall'Ucraina possano essere dirette verso l'Unione, qualora le misure dovessero scadere. Il rischio riguarda in particolare i TSS standard. Si osserva che un dazio del 25 % negli USA sui TSS standard, a fronte dello 0 % nell'Unione se i dazi venissero a scadere, renderebbe chiaramente più interessante il mercato dell'Unione per i produttori esportatori ucraini rispetto alle attuali circostanze, ovvero in presenza di dazi in entrambi in mercati. Pertanto, le tendenze finora non sono indicative, tenuto conto del fatto che le misure dell'Unione restano in vigore e l'incentivo a passare da un mercato all'altro può essere meno rilevante di quanto lo sarebbe in assenza di misure nell'Unione. Inoltre, il fatto che in virtù delle misure statunitensi «Section 232» taluni paesi e/o specifiche società abbiano già beneficiato di esenzioni renderebbe più difficile per i produttori ucraini competere sul mercato statunitense (41).

(115)

Inoltre, la Commissione ritiene di non poter escludere il rischio di distorsione degli scambi e che tale rischio sarebbe indubbiamente più probabile se le misure in vigore non fossero prorogate.

(116)

Da ultimo, le misure statunitensi «Section 232» dovrebbero essere considerate anche in un contesto più ampio, per quanto concerne l'Ucraina, e segnatamente i numerosi ostacoli al commercio cui sono attualmente soggetti i produttori di TSS ucraini in taluni mercati terzi, e in particolare le misure antidumping applicate da Brasile, Canada, Messico e Russia.

(117)

Pertanto, alla luce di quanto suesposto, la Commissione ribadisce che il mercato dell'Unione diventerebbe ancora più attraente in assenza di dazi antidumping e pertanto sarebbe probabilmente destinatario di maggiori importazioni in dumping da parte dell'Ucraina.

3.2.2.3.   Ulteriori osservazioni dopo la divulgazione delle conclusioni

(118)

Interpipe Group ha sollevato una serie di obiezioni in relazione con gli sviluppi dei consumi nel mercato ucraino e con la diversificazione dei mercati di esportazione. Innanzitutto, Interpipe Group ha sostenuto che il suo livello di esportazioni e l'evoluzione della sua quota di mercato seguivano o erano comunque in linea con lo sviluppo dei consumi nell'Unione, e che lo sviluppo delle importazioni e la loro quota di mercato non potevano costituire alcun rischio per l'industria dell'Unione. Secondo, Interpipe Group sosteneva che alla luce di una crescita senza precedenti sul mercato ucraino, essa non avrebbe potuto aumentare le vendite di TSS nell'Unione. Interpipe Group concludeva affermando che la crescita della domanda interna sarebbe stata in grado di assorbire la produzione eccedentaria in Ucraina. Sulla scia di tali affermazioni, Interpipe Group ha anche evidenziato un portafoglio di esportazioni più diversificato per contestare la conclusione della Commissione sul rischio del persistere del dumping. La Commissione ha risposto a tali contestazioni nel secondo documento aggiuntivo di divulgazione inviato a Interpipe Group.

(119)

La Commissione ha tenuto conto di tali obiezioni, ma le ha ricusate. La prima parte di tale contestazione è errata in punto di fatto e la seconda è in contrasto con i fatti stabiliti dalla presente inchiesta.

(120)

Sulla prima parte, a titolo d'esempio, nel 2015 l'Ucraina ha aumentato le esportazioni del 20 % mentre i consumi nell'Unione hanno subito un calo del 9 %. Inoltre, in termini generali durante il periodo considerato l'Ucraina ha aumentato la sua quota di mercato nell'Unione del 27 % (con un aumento in punti percentuali pari all'1,3) mentre i consumi nell'Unione nello stesso periodo sono diminuiti del 10 %.

(121)

La Commissione ha pertanto ribadito che durante il periodo in esame, l'Ucraina ha significativamente aumentato il volume delle sue esportazioni nell'Unione (toccando una quota di mercato del 6 %) nel contesto di un calo dei consumi, e nonostante le misure in vigore. Come indicato dall'analisi effettuata in precedenza sulla probabilità del persistere del dumping, in assenza di misure la quota di importazioni in dumping dall'Ucraina potrebbe registrare un ulteriore aumento. L'obiezione di Interpipe Group è stata quindi respinta.

(122)

Rispetto alla seconda parte dell'obiezione citata al considerando 118, la Commissione ha ribadito che i fatti dimostravano incontrovertibilmente una diversa evoluzione nel comportamento dei produttori esportatori ucraini nel mercato dell'Unione, rispetto alle proiezioni fatte da Interpipe Group. La Commissione non ha contestato le tendenze dei consumi nazionali e di altri mercati di destinazione delle esportazioni come descritte da Interpipe Group. La Commissione ha piuttosto evidenziato come le conclusioni/previsioni tratte da Interpipe Group in base a tali tendenze (rispetto a come queste avrebbero influito sull'approccio dei produttori ucraini nei confronti del mercato dell'Unione) fossero in contrasto con i fatti, cioè con l'aumento delle importazioni nell'Unione anche con un dazio antidumping in vigore. Infine, nell'ambito di quanto affermato in merito alla diversificazione delle esportazioni, la Commissione fa riferimento al considerando 116, in cui si dimostra l'esistenza di svariate restrizioni agli scambi attualmente in vigore nei confronti dell'Ucraina in alcuni mercati terzi pertinenti. Pertanto, il presunto aumento dei mercati di destinazione delle esportazioni andrebbe considerato insieme con le suddette restrizioni agli scambi in altri mercati.

(123)

Di conseguenza, alla luce delle risultanze emerse rispetto all'attrattività del mercato dell'Unione, alla capacità inutilizzata e a certe restrizioni agli scambi in alcuni mercati terzi, la contestazione è stata respinta.

(124)

Infine, Interpipe Group ha contestato l'analisi della Commissione rispetto a un imminente accordo di joint venture con uno dei «maggiori produttori dell'UE». La Commissione ha illustrato la propria valutazione riguardo a tale questione nel secondo documento aggiuntivo di divulgazione inviato alla società. Innanzitutto, in base alle informazioni a disposizione della Commissione la futura joint venture non ha ancora ricevuto il nulla osta da tutte le autorità competenti in materia di concorrenza. Pertanto, non si può concludere in questa fase del procedimento quale potrebbe essere l'eventuale ripercussione di tale joint venture sulle esportazioni di TSS di Interpipe Group nell'Unione. Secondo, Interpipe ha confermato che la joint venture non è stata ancora costituita. Terzo, la Commissione fa riferimento alla sua valutazione nel secondo documento aggiuntivo di divulgazione inviato alla società, in cui sottolineava anche che, malgrado ne avesse fatto più volte richiesta, le è stato negato l'accesso ai dettagli dell'accordo di joint venture in questione, per cui non è stato possibile valutare gli effetti derivanti, ad esempio, da un'eventuale produzione futura. Di conseguenza, non si possono ancora trarre conclusioni, in questo dato momento, sulle ripercussioni che avrebbe tale joint venture. Ciononostante, la Commissione precisa peraltro che le obiezioni in merito al potenziale impatto della joint venture sul mercato dell'Unione e quelle di Interpipe Group sulla possibilità di persistenza del dumping sono in palese contraddizione reciproca per quanto concerne la capacità (ovvero la mancata capacità) di Interpipe di aumentare le proprie esportazioni nell'Unione (42).

3.3.   Conclusione sul rischio del persistere o della reiterazione del dumping qualora le misure fossero abrogate

(125)

Tenuto conto: i) del persistere delle pratiche di dumping nel periodo dell'inchiesta di riesame da parte di entrambi i paesi; ii) delle notevoli capacità inutilizzate disponibili (che insieme ammontano a circa 800 000 tonnellate) e iii) dell'attrattività del mercato dell'Unione, la Commissione ha concluso che esiste un rischio elevato che le importazioni in dumping dell'Ucraina e della Russia continuino, rispettivamente, ad aumentare e ripresentarsi in volumi ingenti, qualora le misure non siano prorogate.

4.   PRODUZIONE DELL'UNIONE E INDUSTRIA DELL'UNIONE

(126)

Nel periodo considerato, il prodotto simile è stato fabbricato da 18 produttori nell'Unione. Si ritiene che questi costituiscano l'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 e dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base e saranno di seguito denominati l'«industria dell'Unione».

(127)

Tutte le informazioni disponibili concernenti l'industria dell'Unione (come le informazioni fornite nella richiesta, i dati raccolti presso i produttori dell'Unione e il richiedente prima e dopo l'apertura della procedura e le risposte fornite al questionario dai produttori dell'Unione inclusi nel campione) sono state utilizzate per stabilire la produzione totale dell'Unione per il periodo dell'inchiesta di riesame.

(128)

Su questa base, la produzione totale dell'Unione è stata stimata attorno ai 2,25 milioni di tonnellate durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Questo dato comprende la produzione di tutti i produttori dell'Unione, sia quelli inclusi che quelli non inclusi nel campione, calcolata sulla base dei dati verificati presentati dal richiedente.

(129)

Come indicato ai considerando 17 e 18, è stato selezionato un campione definitivo di quattro dei dodici produttori dell'Unione che hanno fornito le informazioni richieste per la selezione del campione nella fase di preapertura.

(130)

I quattro produttori dell'UE inseriti nel campione rappresentavano il 30 % della produzione totale stimata dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame e il 37 % del totale delle vendite dell'industria dell'UE sul mercato dell'Unione. Pertanto, si ritiene che il campione sia rappresentativo di tutta l'industria dell'Unione.

5.   RISCHIO DEL PERSISTERE O DELLA REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

5.1.   Consumi dell'Unione

(131)

I consumi dell'Unione sono stati calcolati in base ai volumi delle vendite dell'industria dell'Unione sul mercato dell'UE e delle importazioni totali. Nel complesso, i consumi dell'Unione sono diminuiti del 10 % durante il periodo in esame. Il valore più basso è stato raggiunto nel 2016, con un calo del 14 % rispetto al 2014. Nel corso del periodo dell'inchiesta di riesame, è stato osservato un moderato aumento dei consumi.

 

2014

2015

2016

PIR

Consumi (in tonnellate)

1 493 525

1 360 682

1 283 739

1 344 610

Indice

100

91

86

90

Fonte: base di dati a norma dell'articolo 14, paragrafo 6 del regolamento di base, richiesta, risposte al questionario.

5.2.   Importazioni dai paesi interessati

5.2.1.   Volume e quota di mercato delle importazioni in esame

(132)

Durante il periodo in esame, è stata osservata la seguente evoluzione delle importazioni nell'Unione dalla Russia e dall'Ucraina in termini di volumi e di quota di mercato:

 

2014

2015

2016

PIR

Russia

Volume (tonnellate)

10 073

6 450

8 178

8 663

Indice

100

64

81

86

Quota di mercato del consumo dell'Unione %

0,7

0,5

0,6

0,6

Indice

100

70

94

96

Ucraina

Volume (tonnellate)

70 608

77 314

77 550

80 711

Indice

100

109

110

114

Quota di mercato del consumo dell'Unione %

4,7

5,7

6,0

6,0

Indice

100

120

128

127

Entrambi i paesi in esame

Volume (tonnellate)

80 681

83 764

85 729

89 373

Indice

100

104

106

111

Quota di mercato del consumo dell'Unione %

5,4

6,2

6,7

6,6

Indice

100

114

124

123

Fonte: base di dati a norma dell'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base, richiesta, risposte al questionario.

(133)

I volumi delle importazioni da entrambi i paesi in esame hanno registrato un aumento dell'11 % nel periodo in esame, nonostante le misure antidumping in vigore. L'aumento è derivato unicamente dalle importazioni dall'Ucraina, che sono aumentate del 14 % nel periodo in esame, mentre le importazioni dalla Russia hanno subito un calo del 14 %. Nello stesso periodo, la quota di mercato di entrambi è aumentata del 23 %, sempre in virtù dell'aumento delle importazioni dall'Ucraina, la cui quota di mercato è aumentata del 27 % durante il periodo considerato, fino a toccare il 6 % del consumo dell'Unione nel periodo dell'inchiesta di riesame, mentre la quota di mercato della Russia ha registrato un calo del 4 %, attestandosi sullo 0,6 % dei consumi dell'Unione nel periodo dell'inchiesta di riesame. Questo aspetto va considerato in un contesto di calo dei consumi.

5.2.2.   Prezzi delle importazioni e sottoquotazione

(134)

La tabella di seguito illustra il prezzo medio delle importazioni dalla Russia e dall'Ucraina. Occorre sottolineare che i prezzi di vendita delle importazioni da entrambi i paesi in esame non solo sono stati inferiori ai prezzi di vendita dell'industria dell'Unione nel periodo in esame, ma hanno anche presentato una forte tendenza alla riduzione in questo periodo.

 

2014

2015

2016

PIR

Prezzo medio in EUR/tonnellata delle importazioni russe

758

692

631

633

Indice

100

91

83

83

Prezzo medio in EUR/tonnellata delle importazioni ucraine

731

679

607

618

Indice

100

93

83

85

Fonte: base di dati a norma dell'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base.

(135)

Data la mancata collaborazione da parte dei produttori esportatori della Russia, è stato necessario calcolare la sottoquotazione dei prezzi delle importazioni da questo paese basandosi sulle statistiche delle importazioni a livello di TARIC, tramite le informazioni raccolte a norma dell'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base. La sottoquotazione dei prezzi delle importazioni dall'Ucraina è stata determinata sulla base dei prezzi all'esportazione del produttore esportatore ucraino che ha collaborato, dazio antidumping non compreso. I prezzi cif delle importazioni sono stati adeguati verso l'alto per tener conto dei costi sostenuti dopo l'importazione. L'adeguamento è stato pari a 2 EUR a tonnellata, come indicato dalle conclusioni del precedente riesame in previsione della scadenza. A causa della mancata collaborazione di importatori non collegati nell'attuale procedura non è stato possibile determinare una base per effettuare una nuova stima del livello di tale adeguamento. I prezzi di vendita dell'industria dell'Unione sono stati quelli praticati agli acquirenti indipendenti dalle società inserite nel campione, adeguati verso il basso per tener conto dei costi di consegna, degli sconti e delle commissioni fino ad ottenere il livello franco fabbrica.

(136)

Nel periodo dell'inchiesta di riesame, il margine di sottoquotazione per le importazioni di TSS per l'unico produttore esportatore ucraino che ha collaborato (che rappresentava circa il 90 % del volume di esportazioni ucraine nell'UE) è stato del 28,9 %.

(137)

Per quanto riguarda la Russia, è stato calcolato un margine di sottoquotazione del 20,3 % confrontando i prezzi medi. Inoltre, l'analisi dei prezzi all'esportazione russi verso altri mercati terzi ha dimostrato che la Russia praticava in alcuni dei suoi principali mercati di esportazione prezzi analoghi o in alcuni casi anche inferiori a quelli praticati all'Unione, corroborando in tal modo la conclusione che l'attuale livello dei prezzi russi è inferiore a quello dei prezzi di vendita dell'industria dell'Unione sul mercato dell'UE.

(138)

Dopo la divulgazione delle conclusioni, i due produttori esportatori russi hanno obiettato che questo margine di sottoquotazione non era rappresentativo, in quanto le loro esportazioni nell'Unione erano costituite asseritamente da prodotti di fascia bassa mentre le vendite nazionali dell'industria dell'Unione comprendevano una quota sostanziale di prodotti di fascia alta, e segnatamente gli OCTG. Secondo le società, i calcoli della sottoquotazione avrebbero prodotto un margine completamente diverso, se fossero stati messi a confronto i prezzi di tipi di prodotto simili.

(139)

A tal riguardo, si osserva che la Commissione non ha potuto effettuare un confronto dei prezzi per ciascun tipo di prodotto, dato che i produttori esportatori russi in questione avevano deciso di non collaborare all'inchiesta e non avevano fornito le risposte al questionario che avrebbero consentito alla Commissione di effettuare i calcoli sulla sottoquotazione tenendo conto dell'asserita diversa gamma di prodotti in esportazione russi e delle vendite dell'industria dell'Unione.

5.3.   Altro paese interessato dalle misure antidumping

(140)

Secondo i dati di Eurostat, il volume delle importazioni di TSS originari della Repubblica popolare cinese, secondo la definizione dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 926/2009 del Consiglio (43), è diminuito del 34 % durante il periodo in esame.

(141)

La quota di mercato delle importazioni cinesi è diminuita, passando dal 5,7 % nel 2014 al 4,2 % nel PIR.

5.4.   Situazione economica dell'industria dell'Unione

5.4.1.   Osservazioni preliminari

(142)

Conformemente all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato tutti i fattori e gli indici economici pertinenti che influiscono sulla situazione dell'industria dell'Unione.

(143)

Come indicato al considerando 129, si è proceduto al campionamento per valutare l'eventuale pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione.

(144)

Ai fini della suddetta analisi, la Commissione ha operato una distinzione fra gli indicatori del pregiudizio a livello macroeconomico e micro economico. A tal riguardo, la situazione economica dell'industria dell'Unione è valutata sulla base di a) indicatori macroeconomici, e segnatamente produzione, capacità produttiva, utilizzo della capacità produttiva, volume delle vendite, quota di mercato e crescita, occupazione, produttività, entità dell'effettivo margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping, in base a dati raccolti a livello dell'intera industria dell'Unione, e sulla base di b) indicatori macroeconomici, segnatamente prezzi medi unitari, costo unitario, redditività, flussi di cassa, investimenti, ritorno sugli investimenti e capacità di reperire capitali, scorte e costo del lavoro, in base a dati raccolti a livello dei produttori dell'Unione inseriti nel campione.

(145)

Tutte le informazioni disponibili relative all'industria dell'Unione, comprese le informazioni fornite nella richiesta, i dati raccolti dai produttori dell'Unione prima e dopo l'apertura dell'inchiesta e le risposte al questionario fornite dai produttori dell'Unione inseriti nel campione sono state usate per stabilire gli indicatori macroeconomici e in particolare i dati relativi ai produttori dell'UE non inseriti nel campione.

(146)

Gli indicatori microeconomici sono stati stabiliti in base alle informazioni fornite dai produttori dell'Unione inseriti nel campione con le risposte al questionario.

5.4.2.   Indicatori macroeconomici

a)   Produzione, capacità produttiva e utilizzo della capacità produttiva

(147)

L'andamento della produzione, della capacità produttiva e dell'utilizzo della capacità produttiva dell'Unione si è sviluppato come segue durante il periodo in esame:

 

2014

2015

2016

PIR

Volume della produzione (in tonnellate)

2 925 290

2 125 668

1 921 743

2 247 474

Indice

100

73

66

77

Capacità produttiva (in tonnellate)

4 658 456

4 658 456

4 540 036

4 541 932

Indice

100

100

97

97

Utilizzo della capacità produttiva %

63

46

42

49

Indice

100

73

67

79

Fonte: base di dati a norma dell'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base, richiesta, risposte al questionario.

(148)

Il volume della produzione dell'Unione è diminuito del 23 % durante il periodo considerato. Tenendo conto del fatto che la capacità produttiva è rimasta quasi costante (con un lieve calo del 3 %) nel periodo, la minor produzione ha causato una notevole riduzione dell'utilizzo della capacità produttiva di 14 punti percentuali, passando dal 63 % nel 2014 al 49 % nel periodo dell'inchiesta di riesame. L'utilizzo della capacità produttiva ha raggiunto livelli minimi record negli anni 2015 e 2016 (46 % e 42 % rispettivamente). Nel periodo dell'inchiesta di riesame, la produzione e quindi il tasso di utilizzo della capacità produttiva sono aumentati, ma il secondo resta ancora al di sotto del 50 %.

b)   Volume delle vendite, quota di mercato e crescita

(149)

Le vendite dei produttori dell'Unione comprendono le vendite effettuate tramite le società commerciali collegate. Le vendite tramite le società collegate hanno rappresentato, nel periodo in esame, circa il 17 % dei consumi dell'UE. Tuttavia, se tali volumi di vendita sono in seguito rivenduti ad acquirenti indipendenti sul mercato dell'UE, essi sono comunque considerati facenti parte delle vendite ai fini della definizione dell'andamento dei volumi delle vendite, della quota di mercato e della crescita dell'industria dell'Unione.

(150)

Durante il periodo in esame, le tendenze registrate da volumi delle vendite, quota di mercato e crescita si sono sviluppate come segue:

 

2014

2015

2016

PIR

Volume delle vendite (in tonnellate)

1 213 764

1 096 745

1 038 252

1 095 231

Indice

100

90

86

90

Quota di mercato %

81,3

80,6

80,9

81,5

Indice

100

99

100

100

Fonte: base di dati a norma dell'articolo 14, paragrafo 6 del regolamento di base, richiesta, risposte al questionario

(151)

Il volume delle vendite effettuate dall'industria dell'Unione è diminuito del 10 % nel periodo in esame. Questa tendenza ha seguito quella dei consumi, per cui l'industria dell'Unione è riuscita a mantenere la sua quota di mercato pari a circa l'81 % per tutto il periodo considerato. Tuttavia, tale risultato è stato ottenuto con una drastica riduzione dei prezzi di vendita e ha portato al deterioramento degli indicatori finanziari, come illustrato di seguito.

c)   Occupazione e produttività

(152)

In linea con il calo della produzione e delle vendite, è stata riscontrata anche una diminuzione dei livelli occupazionali nell'industria dell'Unione pari al 18 % fra il 2014 e il periodo dell'inchiesta di riesame. Tuttavia, la riduzione dell'occupazione non ha portato a un aumento della produttività, misurata in termini di produzione annua per dipendente, in quanto la diminuzione dei volumi di produzione nel periodo in esame è stata più pronunciata della riduzione dei livelli occupazionali. Si è registrato un aumento dell'indicatore della produttività soltanto nel periodo dell'inchiesta di riesame, in relazione all'aumento della produzione rispetto al 2016, mentre i livelli di occupazione, dopo il calo del 2015, sono rimasti invariati.

 

2014

2015

2016

PIR

Numero di dipendenti

15 830

14 209

12 928

12 941

Indice

100

90

82

82

Produttività (tonnellate/dipendente)

184,8

149,6

148,6

173,7

Indice

100

81

80

94

Fonte: richiesta, risposte al questionario

d)   Entità del margine di dumping effettivo e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

(153)

Il margine di dumping rilevato per le importazioni dall'Ucraina è notevole (cfr. il considerando 90). Dati il volume, la quota di mercato e i prezzi delle importazioni oggetto di dumping dall'Ucraina, come sopra illustrato, l'incidenza sull'industria dell'Unione del margine di dumping effettivo non può essere ritenersi trascurabile. A causa delle ripetute pratiche tariffarie sleali da parte degli esportatori ucraini, inoltre, l'industria dell'Unione non ha potuto riprendersi dagli effetti di precedenti pratiche di dumping.

5.4.3.   Indicatori microeconomici

a)   Prezzi medi unitari di vendita sul mercato dell'Unione e costo unitario di produzione

(154)

I prezzi medi di vendita praticati dai produttori dell'Unione inseriti nel campione ad acquirenti indipendenti nell'Unione hanno subito un calo del 19 % tra il 2014 e il periodo dell'inchiesta di riesame. La diminuzione dei prezzi riflette una tendenza generale al ribasso nel costo delle materie prime principali, nonché i tentativi di ristrutturazione dei costi che hanno portato a una riduzione degli stessi da parte dei produttori dell'Unione. Tuttavia, a causa dell'ulteriore effetto depressivo sui prezzi esercitato nel periodo in esame dagli esportatori russi e ucraini, i quali hanno praticato regolarmente prezzi inferiori a quelli dell'industria dell'Unione, i produttori dell'Unione non hanno potuto beneficiare della riduzione dei costi, poiché per mantenere la propria quota di mercato hanno dovuto diminuire i prezzi di vendita in misura maggiore di quanto lo permettesse la riduzione dei costi.

(155)

Nel periodo in esame, i costi dell'industria dell'Unione sono diminuiti del 9 %, percentuale di molto inferiore alla diminuzione dei prezzi. Di conseguenza, nel periodo in esame la redditività dell'industria dell'Unione ha subito un deterioramento significativo.

 

2014

2015

2016

PIR

Prezzo medio unitario di vendita nell'Unione praticato ad acquirenti indipendenti (EUR/tonnellata)

1 024

977

844

832

Indice

100

95

82

81

Costo unitario delle merci vendute (EUR/tonnellata)

944

1 037

932

858

Indice

100

110

99

91

Fonte: risposte ai questionari

b)   Redditività, flusso di cassa, investimenti, ritorno sugli investimenti e capacità di reperire capitali

(156)

Nel corso del periodo considerato l'evoluzione del flusso di cassa, degli investimenti, del ritorno sugli investimenti e della capacità di reperire capitali dei produttori dell'Unione è stata la seguente:

 

2014

2015

2016

PIR

Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti (% del volume d'affari)

6,2

– 4,0

– 8,2

– 6,0

Flusso di cassa (EUR)

33 622 691

20 584 055

– 5 190 651

– 5 153 970

Indice

100

61

– 15

– 15

Investimenti (EUR)

70 668 341

49 594 481

31 073 864

25 325 867

Indice

100

70

44

36

Ritorno sugli investimenti %

5,5

– 2,9

– 5,3

– 4,1

Fonte: risposte ai questionari

(157)

La redditività dei produttori dell'Unione inseriti nel campione è espressa come l'utile netto prima delle imposte ricavato dalle vendite di prodotti simili ad acquirenti indipendenti nell'Unione come percentuale del volume d'affari di tali vendite. Come illustrato al considerando 155, i produttori dell'Unione inseriti nel campione hanno conseguito utili nel 2014, ma dal 2015 hanno subito perdite. Su tutto il periodo considerato, la redditività dei produttori dell'Unione inseriti nel campione è passata dal 6 % di profitti al 6 % di perdite.

(158)

Il flusso di cassa, che è la capacità dell'industria di autofinanziare le proprie attività, è stato positivo negli anni 2014-2015 ma, a seguito della tendenza al ribasso della redditività, il dato ha acquisito il segno negativo nel 2016 e nel periodo dell'inchiesta di riesame.

(159)

La capacità d'investimento dei produttori dell'Unione si è mantenuta per tutto il periodo in esame, ma l'evoluzione della redditività e del flusso di cassa ha inciso negativamente anche sul livello degli investimenti, che sono diminuiti del 64 % nel periodo in esame. Inoltre, il ritorno sugli investimenti evidenzia un segno negativo a partire dal 2015, sulla scorta della tendenza della redditività.

(160)

Alla luce di quanto precede, si può concludere che i risultati finanziari dei produttori dell'Unione inseriti nel campione sono stati negativi durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

c)   Scorte

(161)

Il livello delle scorte dei produttori inclusi nel campione è diminuito del 21 % durante il periodo in esame. Tuttavia, il rapporto scorte/volume della produzione resta stabile nel periodo considerato (attorno al 3 %). La tendenza del livello delle scorte segue quella della produzione. In questo caso, tuttavia, questo indicatore non è considerato di grande rilevanza per la valutazione della situazione economica dei produttori dell'Unione in quanto, di solito, i TSS vengono prodotti su ordinazione.

 

2014

2015

2016

PIR

Scorte finali (in tonnellate)

87 502

51 661

53 858

68 982

Indice

100

59

62

79

Fonte: risposte ai questionari

d)   Costo del lavoro

(162)

Il costo del lavoro medio sostenuto dai produttori dell'Unione inseriti nel campione è lievemente calato durante il periodo in esame, nel quadro del tentativo dell'industria dell'Unione di ristrutturare i propri costi. Questo indicatore è particolarmente importante, in quanto il costo del lavoro rappresenta oltre il 25 % dei costi di produzione dei TSS.

 

2014

2015

2016

PIR

Costo del lavoro medio per dipendente (EUR)

53 628

58 653

51 161

50 437

Indice

100

109

95

94

Fonte: risposte ai questionari

5.5.   Conclusione sul rischio della persistenza o della reiterazione del pregiudizio

(163)

Alla luce dei considerando da 131 a 162, si conclude che i produttori dell'Unione erano in una situazione meno favorevole durante il periodo dell'inchiesta di riesame rispetto al 2014 e che l'industria dell'Unione ha subito un grave pregiudizio ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

(164)

L'inchiesta ha evidenziato il deterioramento della maggior parte degli indicatori del pregiudizio durante il periodo in esame. I volumi delle vendite sono diminuiti del 10 %, il volume della produzione del 23 % e il tasso di utilizzo della capacità produttiva è sceso dal 63 % al 49 %. Per quanto l'industria dell'Unione sia riuscita a mantenere il suo livello di quota di mercato attorno all'81 %, ciò è andato a discapito della redditività; infatti, i prezzi delle vendite nell'UE sono diminuiti in modo significativo (-19 %). Nonostante gli sforzi per ridurre i costi di produzione (riduzione del 9 %), l'industria dell'Unione ha cominciato a registrare perdite a partire dal 2015. Fra il 2014 (utile del 6,2 %) e il periodo dell'inchiesta di riesame (perdita del 6,0 %) la redditività è calata di 12,2 punti percentuali. Anche gli indicatori finanziari come il flusso di cassa e il ritorno sugli investimenti sono passati da un segno positivo nel 2014 a un segno negativo negli anni successivi e durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Nello stesso periodo, gli investimenti sono calati del 64 %.

(165)

Il persistere del pregiudizio emerge da svariati fattori, quali la diminuzione dei consumi dell'Unione e il calo delle esportazioni. Oltre a ciò, i prezzi dell'Unione sono stati compressi a causa delle importazioni in dumping. Infatti l'Ucraina ha aumentato del 14 % il volume delle esportazioni a prezzi bassi e in dumping nell'UE ed ha acquisito una quota di mercato del 27 % nel periodo in esame. L'unico esportatore ucraino ha praticato prezzi inferiori a quelli dell'UE di quasi il 30 %. In questa industria ad alta intensità di capitali, una diminuzione del volume della produzione insieme con una compressione dei prezzi ha avuto conseguenze negative sulla redditività.

(166)

Dopo la divulgazione delle conclusioni, il governo ucraino e due produttori esportatori russi hanno elencato svariati fattori che avrebbero dovuto essere presi in considerazione per l'analisi del nesso causale fra la situazione pregiudizievole dell'industria dell'Unione e le importazioni dai paesi interessati. Tali fattori sarebbero stati il calo dei consumi nell'Unione, la concorrenza interna fra i produttori dell'Unione, i risultati insoddisfacenti delle esportazioni dei produttori dell'Unione, l'eccesso di capacità e gli alti costi fissi delle società dell'Unione e le importazioni dalla Bielorussia.

(167)

Come riconosciuto al considerando 165, il persistere del pregiudizio emerge da svariati fattori. Oltre ai minori consumi, al calo delle vendite all'esportazione e alle importazioni oggetto di dumping, altri fattori non hanno svolto un ruolo significativo. In effetti, il modesto tasso di capacità utilizzata riflette una diminuzione della produzione piuttosto che una situazione di eccesso di capacità, e le importazioni da altri paesi terzi sono nel complesso diminuite. Anche le quote di mercato dell'industria dell'Unione sono rimaste relativamente stabili durante il periodo dell'inchiesta di riesame. L'obiezione concernente la concorrenza fra i produttori dell'Unione non è stata suffragata da elementi di prova. Essa si fonda unicamente sul fatto che il campione di produttori dell'Unione rappresentava solo il 30 % della produzione dell'UE e che pertanto occorrerebbe esaminare la concorrenza fra i produttori inseriti nel campione e quelli che non sono stati inseriti. Tale obiezione deve essere respinta, in quanto in contraddizione con il costrutto logico del ricorso al campionamento. La Commissione ha in effetti esaminato la situazione di tutti i produttori dell'Unione ma - dato il gran numero di produttori - ha circoscritto il proprio esame di taluni fattori a un campione rappresentativo del complesso dell'industria dell'Unione. Pertanto, non è necessario esaminare l'effetto dei produttori non inseriti nel campione sulle società selezionate nel campione.

(168)

Ad ogni modo, come illustrato di seguito, la conclusione sul pregiudizio in questo caso si è incentrata soprattutto sulla probabile situazione dell'industria dell'Unione nel caso venissero abrogate le misure.

(169)

Dopo la divulgazione delle conclusioni, il governo ucraino e uno dei produttori esportatori ucraini hanno eccepito che la quota di mercato delle esportazioni ucraine nei consumi dell'Unione ammontava soltanto al 6 % e non si prevede che aumenti in futuro a causa dei consumi interni dell'Ucraina e della notevole diversificazione delle esportazioni ucraine che hanno acquisito nuovi mercati.

(170)

In risposta a questa obiezione, occorre evidenziare che l'attuale quota di mercato del 6 % rappresenta già un pregiudizio per l'industria dell'Unione, soprattutto se si tiene conto della significativa sottoquotazione dei prezzi operata. Si osserva altresì che l'aumento delle importazioni ucraine in termini di volumi rispetto al periodo in esame si è verificato nonostante i dazi antidumping in vigore.

(171)

Uno dei produttori esportatori dell'Ucraina, sostenuto in parte dalle osservazioni del governo ucraino, ha affermato inoltre che la Commissione avrebbe dovuto tener conto nella propria analisi della reiterazione del pregiudizio dell'accordo di joint venture stipulato fra il produttore esportatore ucraino in questione e uno dei maggiori produttori dell'Unione per quanto concerne il prodotto in esame. Stando al produttore ucraino, tale accordo di joint venture eserciterà una notevole influenza sul volume delle esportazioni future della società nell'UE, sui canali di distribuzione e sulla determinazione dei prezzi.

(172)

La Commissione rimanda alla sua confutazione al considerando 124.

(173)

La Russia ha esportato verso l'UE solo volumi contenuti, ma i prezzi praticati sono risultati anch'essi al di sotto dei prezzi dell'UE. È stata effettuata un'analisi prospettica dei probabili volumi delle esportazioni per questo paese in caso di abrogazione delle misure, come descritto ai considerando da 50 a 68. Dall'analisi è emerso che le importazioni dalla Russia tenderebbero ad aumentare, arrivando a livelli notevolmente superiori a quelli raggiunti nel periodo dell'inchiesta di riesame.

(174)

Come illustrato ai considerando 53 e 93, entrambi i paesi hanno una capacità inutilizzata considerevole e potrebbero aumentare le importazioni a basso prezzo nel caso le misure fossero abrogate, data l'attrattività del mercato dell'UE in termini di volume e prezzi. L'attrattività del mercato dell'Unione, come indicato ai considerando 56 e 108, potrebbe aumentare a causa del dazio del 25 % istituito nel marzo 2018 dagli USA sulle importazioni dei prodotti di acciaio, inclusi i TSS. Gli USA sono uno dei maggiori mercati all'esportazione per la Russia e l'Ucraina e il mercato dell'Unione è una destinazione probabile, quanto meno per una parte delle quantità che potrebbero non essere più vendute negli USA.

(175)

L'industria dell'Unione si trova ancora in una posizione vulnerabile e la sua situazione potrebbe diventare ancora più difficile se le misure fossero abrogate. Le importazioni in dumping dell'Ucraina vendute a basso prezzo continuerebbero ad aumentare e le importazioni in dumping russe potrebbero ripresentarsi in quantità ingenti, causando un'ulteriore contrazione dei prezzi e il calo delle vendite sui mercati dell'UE.

6.   INTERESSE DELL'UNIONE

6.1.   Introduzione

(176)

A norma dell'articolo 21 del regolamento di base, si è valutato se il mantenimento delle misure antidumping attualmente in vigore nei confronti della Russia e dell'Ucraina fosse contrario all'interesse generale dell'Unione. L'interesse dell'Unione è stato determinato in base a una valutazione degli interessi di tutte le parti in causa. Va ricordato che nelle precedenti inchieste si era ritenuto che l'adozione di misure non fosse contraria all'interesse dell'Unione. Inoltre, il fatto che la presente inchiesta si svolga nel quadro di un riesame e analizzi pertanto una situazione in cui sono già state istituite misure antidumping, consente di individuare qualsiasi effetto negativo indebito sulle parti interessate delle misure antidumping in vigore.

(177)

Si è pertanto esaminato se, a prescindere dalle conclusioni sul rischio di reiterazione del dumping pregiudizievole, esistevano valide ragioni per concludere che, in questo caso particolare, il mantenimento delle misure nei confronti delle importazioni originarie della Russia e dell'Ucraina non fosse nell'interesse dell'Unione.

6.2.   Interesse dell'industria dell'Unione

(178)

Per quanto riguarda l'interesse dell'Unione, è chiaro che se le misure fossero abrogate la già fragile situazione economica dell'industria dell'Unione, che attualmente rappresenta 13 000 posti di lavoro nel settore dell'acciaio in relazione al prodotto in esame, subirebbe un ulteriore deterioramento.

6.3.   Interesse degli importatori e degli utilizzatori

(179)

Non vi è stata collaborazione da parte degli importatori e degli utilizzatori, per quanto tutti gli importatori e gli utilizzatori conosciuti (oltre 70 società) siano stati informati dell'apertura della procedura e della possibilità di collaborare in quanto parti interessate.

(180)

Sulla base delle conclusioni del precedente riesame in previsione della scadenza, gli importatori si riforniscono presso vari fornitori di molti paesi diversi e pertanto l'impatto del mantenimento delle misure sulle importazioni dalla Russia e dall'Ucraina è limitato. All'epoca era poi emerso che, anche se le misure erano in vigore da svariati anni, gli importatori avevano potuto mantenere la loro redditività.

(181)

Per quanto riguarda gli utilizzatori, sulla base delle conclusioni del precedente riesame in previsione della scadenza e delle informazioni disponibili, sembrerebbe che la quota di TSS sui loro costi di produzione sia assai bassa. In generale i TSS vengono usati nel quadro di progetti più vasti (caldaie, condotte, lavori di costruzione) di cui costituiscono solo una parte limitata. L'eventuale impatto del mantenimento delle misure sugli utilizzatori potrebbe pertanto non essere significativo.

(182)

A causa della mancanza di collaborazione da parte delle società in questione, non vi sono dati né informazioni verificabili che dimostrino che la situazione generale sia cambiata.

6.4.   Conclusioni relative all'interesse dell'Unione

(183)

In base a quanto precede, si conclude che non esistono motivi validi contrari al mantenimento delle attuali misure antidumping.

(184)

Dopo la divulgazione delle conclusioni, due produttori esportatori russi hanno affermato che il mantenimento in vigore delle misure avrebbe avuto un impatto negativo su diversi consumatori (utilizzatori) dell'Unione e avrebbe limitato la concorrenza nell'Unione. Pertanto, le parti interessate in questione hanno invitato la Commissione a considerare la proroga delle misure per un periodo non superiore ai due anni.

(185)

La Commissione ha esaminato la proposta di proroga limitata delle misure nell'interesse dell'Unione. A tal riguardo, si ricorda che l'esame dell'interesse dell'Unione ai fini delle inchieste antidumping costituisce un procedimento rigoroso che comporta l'equilibro degli interessi in esame, fra cui gli interessi dell'industria e degli utilizzatori e consumatori dell'Unione, nonché la valutazione di complessi fattori giuridici, economici e politici (44). La Commissione ha ricordato che la valutazione degli Interessi dell'Unione in relazione all'industria dell'Unione ha dimostrato che qualora le misure fossero abrogate, la già fragile situazione economica dell'industria dell'Unione potrebbe subire un ulteriore deterioramento. La Commissione ha altresì ricordato che non vi è stata collaborazione da parte degli importatori e degli utilizzatori per indicare che sarebbero stati danneggiati dalla proroga delle attuali misure in vigore. Di conseguenza, non vi sono prove agli atti che dimostrino che una limitazione a due anni dell'applicazione delle misure sarebbe nell'interesse dell'Unione in misura maggiore rispetto all'applicazione delle misure per tutto il periodo di tempo di cinque anni previsto dall'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento di base. Su tale base, la Commissione ha respinto l'argomentazione presentata da due produttori esportatori russi.

7.   MISURE ANTIDUMPING

(186)

Da quanto precede si desume, conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, che è opportuno mantenere le misure antidumping sulle importazioni di TSS originarie della Russia e dell'Ucraina.

(187)

Le parti interessate sono state informate dei fatti essenziali e delle considerazioni in base alle quali la Commissione ha ritenuto opportuno introdurre le misure antidumping in questione e hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni. Le osservazioni pervenute non sono state di natura tale da modificare le sopraccitate conclusioni.

(188)

Il comitato istituito a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 non ha espresso un parere,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, a sezione circolare, con un diametro esterno non superiore a 406,4 mm e un valore equivalente di carbonio (Carbon Equivalent Value, CEV) non superiore a 0,86 secondo la formula e l'analisi chimica dell'Istituto internazionale della saldatura (International Institute of Welding - IIW) (45), attualmente classificati ai codici NC ex 7304 11 00, ex 7304 19 10, ex 7304 19 30, ex 7304 22 00, ex 7304 23 00, ex 7304 24 00, ex 7304 29 10, ex 7304 29 30, ex 7304 31 80, ex 7304 39 58, ex 7304 39 92, ex 7304 39 93, ex 7304 51 89, ex 7304 59 92 ed ex 7304 59 93 (46) (codici TARIC 7304110010, 7304191020, 7304193020, 7304220020, 7304230020, 7304240020, 7304291020, 7304293020, 7304318030, 7304395830, 7304399230, 7304399320, 7304518930, 7304599230 e 7304599320) originari della Russia e dell'Ucraina.

2.   L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto nel paragrafo 1 e fabbricato dalle società in appresso elencate è la seguente:

Paese

Società

Dazio antidumping

(%)

Codice addizionale TARIC

Russia

Joint Stock Company Chelyabinsk Tube Rolling Plant e Joint Stock Company Pervouralsky Novotrubny Works

24,1

A741

OAO Volzhsky Pipe Plant, OAO Taganrog Metallurgical Works, OAO Sinarsky Pipe

Plant e OAO Seversky Tube Works

28,7

A859

Tutte le altre società

35,8

A999

Ucraina

OJSC Dnepropetrovsk Tube Works

12,3

A742

LLC Interpipe Niko Tube e OJSC Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant (Interpipe NTRP)

13,8

A743

CJSC Nikopol Steel Pipe Plant Yutist

25,7

A744

Tutte le altre società

25,7

A999

3.   Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o ottobre 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  Regolamento (CE) n. 2320/97 del Consiglio, del 17 novembre 1997 che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari dell'Ungheria, della Polonia, della Russia, della Repubblica ceca, della Romania e della Repubblica slovacca, che abroga il regolamento (CEE) n. 1189/93 e chiude il procedimento nei confronti di tali importazioni originarie della Repubblica di Croazia (GU L 322 del 25.11.1997, pag. 1).

(3)  Decisione della Commissione, del 22 dicembre 1999, che accetta un impegno offerto in relazione al riesame intermedio del dazio antidumping applicabile alle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati originari, fra l'altro, della Russia (GU L 23 del 28.1.2000, pag. 78).

(4)  Regolamento (CE) n. 348/2000 del Consiglio, del 14 febbraio 2000, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari della Croazia e dell'Ucraina e recante riscossione definitiva del dazio provvisorio (GU L 45 del 17.2.2000, pag. 1).

(5)  Regolamento (CE) n. 1322/2004 del Consiglio, del 16 luglio 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 2320/97 che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari, tra l'altro, della Russia e della Romania (GU L 246 del 20.7.2004, pag. 10).

(6)  Regolamento (CE) n. 258/2005 del Consiglio, del 14 febbraio 2005, che modifica le misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 348/2000 sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari della Croazia e dell'Ucraina (GU L 46 del 17.2.2005, pag. 7).

(7)  Decisione della Commissione, del 16 febbraio 2005, recante sospensione parziale dei dazi antidumping definitivi istituiti dal regolamento (CE) n. 258/2005 sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari della Croazia e dell'Ucraina (GU L 46 del 17.2.2005, pag. 46).

(8)  Regolamento (CE) n. 1866/2005 del Consiglio, dell'8 novembre 2005, che proroga la sospensione parziale dei dazi antidumping definitivi istituiti dal regolamento (CE) n. 258/2005 sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari della Croazia e dell'Ucraina (GU L 300 del 17.11.2005, pag. 1).

(9)  Regolamento (CE) n. 954/2006 del Consiglio, del 27 giugno 2006, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, della Croazia, della Romania, della Russia e dell'Ucraina, abroga i regolamenti (CE) n. 2320/97 e (CE) n. 348/2000 del Consiglio, chiude il riesame intermedio delle misure antidumping applicabili alle importazioni di taluni tubi di ferro o di acciai non legati, originari, tra l'altro, della Russia e della Romania e chiude il riesame intermedio delle misure antidumping applicabili alle importazioni di taluni tubi senza saldature, di ferro o di acciai non legati, originari della Croazia e dell'Ucraina (GU L 175 del 29.6.2006, pag. 4).

(10)  C-191/09 P - Consiglio e Commissione/Interpipe Niko Tube e Interpipe NTRP.

(11)  T-249/06 - Interpipe Niko Tube e Interpipe NTRP/Consiglio.

(12)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2012 del Consiglio, del 21 giugno 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 954/2006 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Croazia, della Romania, della Russia e dell'Ucraina (GU L 165 del 26.6.2012, pag. 1).

(13)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 585/2012 del Consiglio, del 26 giugno 2012, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Russia e dell'Ucraina in seguito al riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 e che chiude il procedimento di riesame in previsione della scadenza riguardante le importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Croazia (GU L 174 del 4.7.2012, pag. 5).

(14)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 795/2012 del Consiglio, del 28 agosto 2012, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 585/2012 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Russia e dell'Ucraina, in seguito a un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 238 del 4.9.2012, pag. 1).

(15)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1269/2012 del Consiglio, del 21 dicembre 2012, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 585/2012 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari, tra l'altro, della Russia in seguito a un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 357 del 28.12.2012, pag. 1).

(16)  Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Russia e dell'Ucraina (GU C 214 del 4.7.2017, pag. 9).

(17)  Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di determinati tubi senza saldature originari, fra l'altro, dell'Ucraina (GU C 159 del 7.5.2018, pag. 18).

(18)  Il CEV va determinato secondo le norme di cui alla relazione tecnica, 1967, IIW doc. IX-555-67, pubblicata dall'Istituto internazionale della saldatura (International Institute of Welding - IIW).

(19)  Come attualmente definito nel regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione, del 12 ottobre 2017, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 282 del 31.10.2017, pag. 1).

(20)  Banca dati del Servizio doganale federale sul commercio estero http://stat.customs.ru/apex/ (dati accessibili al pubblico forniti dai produttori esportatori russi. Allegato 2 delle osservazioni del 21 agosto 2017 e del 30 luglio 2018).

(21)  Metal Expert LLC: www.metalexpert-group.com.

(22)  Disponibile nella versione non riservata della richiesta.

(23)   Unione europea – Misure antidumping sul biodiesel dall'Argentina, WT/DS473/AB.

(24)  Ad es., una decisione che possa contemplare la fine dell'inchiesta per un produttore esportatore anche se le misure dovessero essere mantenute a livello di paese.

(25)  Nella comunicazione del 27 luglio 2018, i produttori esportatori russi sono stati inequivocabilmente informati del fatto che, in mancanza di una risposta al questionario, la Commissione avrebbe applicato l'articolo 18 del regolamento di base.

(26)  Cfr. le proclamazioni presidenziali sull'adeguamento delle importazioni di acciaio e alluminio negli Stati Uniti, Registro federale, 83 FR 11619 e 83 FR 11625, 15 marzo 2018; le proclamazioni presidenziali del 22 marzo 2018 sull'adeguamento delle importazioni di acciaio e alluminio negli Stati Uniti, 83 FR 13355 e 83 FR 13361, 28 marzo 2018; le proclamazioni del 30 aprile 2018 sull'adeguamento delle importazioni di acciaio e alluminio negli Stati Uniti 83 FR 20683 e 83 FR 20677, del 7 maggio 2018, e le proclamazioni del 31 maggio 2018 sull'adeguamento delle importazioni di acciaio e alluminio negli Stati Uniti.

(27)  Originariamente presentata il 21 agosto 2017, allegato 2. Gli stessi dati con lievi variazioni sono stati presentati anche nelle osservazioni al documento di divulgazione generale e nelle osservazioni successive all'audizione del 10 agosto 2018.

(28)  Allegato 2 delle osservazioni del 30 luglio 2018 e allegato 2 delle osservazioni del 21 agosto 2017. Questi dati dimostrano che i prezzi all'esportazione dei TSS in svariati paesi terzi, incluse le destinazioni all'esportazione più importanti (che rappresentano oltre il 50 % delle esportazioni totali di TSS del paese) sono perfino inferiori ai prezzi all'esportazione oggetto di dumping nell'Unione. Ad esempio, i prezzi all'esportazione verso gli USA (1o posto), la Turchia (4o posto), l'India e gli EAU (5o e 6o posto) sono inferiori ai prezzi all'esportazione nell'Unione.

(29)  Paragrafo 32 delle osservazioni del 21 agosto 2017, nonché paragrafo 25 delle osservazioni del 30 luglio 2018.

(30)  Allegato 2 delle osservazioni di cui sopra.

(31)  Si rileva inoltre che, ad esempio nel caso della Turchia, i prezzi nei confronti dell'Unione sono sempre stati più alti, a prescindere dall'anno del periodo in esame considerato (non è specificato nelle osservazioni quale sia il periodo a cui si riferiscono).

(32)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2013 della Commissione del 17 luglio 2018 che istituisce misure di salvaguardia provvisorie in relazione alle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU L 181 del 18.7.2018, pag. 39).

(33)  Ibid. considerando 24.

(34)  Allegato 3 delle osservazioni del 30 luglio 2018.

(35)   Fonte: banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6.

(36)  I riferimenti a dati riservati delle imprese sono indicati come [riservato] nel presente regolamento.

(37)   Fonte: banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, e informazioni verificate di Interpipe Group.

(38)   Fonte: dati verificati di Interpipe Group e Metal Expert per gli altri due produttori in Ucraina.

(39)  Osservazioni del 27 luglio 2017 (t17.009159), dell'8 agosto 2017 (t17.009653), del 1o febbraio 2018 (t18.000894) e del 31 maggio (t18.006325), e del 1o giugno 2018 (t18.006324)

(40)  Cfr. le proclamazioni presidenziali sull'adeguamento delle importazioni di acciaio e alluminio negli Stati Uniti, Registro federale, 83 FR 11619 e 83 FR 11625, 15 marzo 2018; le proclamazioni presidenziali del 22 marzo 2018 sull'adeguamento delle importazioni di acciaio e alluminio negli Stati Uniti, 83 FR 13355 e 83 FR 13361, 28 marzo 2018; le proclamazioni del 30 aprile 2018 sull'adeguamento delle importazioni di acciaio e alluminio negli Stati Uniti, 83 FR 20683 e 83 FR 20677, del 7 maggio 2018, e le proclamazioni del 31 maggio 2018 sull'adeguamento delle importazioni di acciaio e alluminio negli Stati Uniti.

(41)  Né le autorità ucraine né Interpipe Group hanno informato individualmente la Commissione di eventuali esenzioni concesse loro nell'ambito delle misure statunitensi «Section 232».

(42)  A causa della natura riservata delle informazioni, l'analisi integrale della Commissione non è stata inserita nel presente regolamento. Ulteriori chiarimenti sono stati forniti a Interpipe Group con un documento separato il giorno della pubblicazione del presente regolamento.

(43)  Regolamento (CE) n. 926/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati tubi senza saldatura, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese (GU L 262 del 6.10.2009, pag. 19).

(44)  Sentenza della Corte del 15 giugno 2017 nella causa C-349/16 T.KUP, ECLI:EU:C:2017:469, punto 44. Cfr. anche la sentenza del Tribunale dell'8 luglio 2003 nella causa T-132/01 Euroalliages et al./Commissione, ECLI:EU:T:2003:189, punto 40.

(45)  Il CEV va determinato secondo le norme di cui alla relazione tecnica, 1967, IIW doc. IX-555-67, pubblicata dall'Istituto internazionale della saldatura (International Institute of Welding - IIW).

(46)  Come attualmente definiti nel regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione, del 12 ottobre 2017, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 282 del 31.10.2017, pag. 1). Il prodotto interessato è determinato combinando la descrizione del prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e la corrispondente designazione del prodotto dei codici NC.


DECISIONI

2.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 246/45


DECISIONE (UE, Euratom) 2018/1470 DEL CONSIGLIO

del 28 settembre 2018

relativa alla nomina di un membro del Comitato economico e sociale europeo, conformemente alla proposta della Repubblica federale di Germania

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 302,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,

vista la proposta del governo tedesco,

visto il parere della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 18 settembre 2015 e il 1o ottobre 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE, Euratom) 2015/1600 (1) e (UE, Euratom) 2015/1790 (2), relative alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2015 al 20 settembre 2020.

(2)

Un seggio di membro del Comitato economico e sociale europeo è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Stefan KÖRZELL,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sig. Florian MORITZ, Head of Department Economic, Finance and Fiscal Policy, German Confederation of Trade Unions (DGB) Executive Board, è nominato membro del Comitato economico e sociale europeo per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 20 settembre 2020.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2018

Per il Consiglio

La presidente

M. SCHRAMBÖCK


(1)  Decisione (UE, Euratom) 2015/1600 del Consiglio, del 18 settembre 2015, relativa alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2015 al 20 settembre 2020 (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 53).

(2)  Decisione (UE, Euratom) 2015/1790 del Consiglio, del 1o ottobre 2015, relativa alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2015 al 20 settembre 2020 (GU L 260 del 7.10.2015, pag. 23).


2.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 246/46


DECISIONE (UE) 2018/1471 DELLA COMMISSIONE

del 19 settembre 2018

relativa alla proposta di iniziativa dei cittadini dal titolo «STOP ALLE FRODI e agli abusi dei FONDI UE - mediante un miglior controllo delle decisioni, dell'esecuzione e delle sanzioni»

[notificata con il numero C(2018) 6077]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l'iniziativa dei cittadini (1), in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L'oggetto della proposta di iniziativa dei cittadini dal titolo «STOP ALLE FRODI e agli abusi dei FONDI UE - mediante un miglior controllo delle decisioni, dell'esecuzione e delle sanzioni» è il seguente: «Le istituzioni europee dovrebbero avere il diritto di esercitare un controllo rafforzato (anche ex ante) e di applicare sanzioni più rigorose negli Stati membri dell'UE che non fanno parte della Procura europea.»

(2)

Questa proposta di iniziativa dei cittadini si prefigge i seguenti obiettivi: «Per prevenire e sanzionare le frodi e gli abusi dei fondi UE, le istituzioni europee dovrebbero avere il diritto di esercitare un controllo rafforzato negli Stati membri che non fanno parte della cooperazione concernente la Procura europea. Tale controllo comprenderebbe il controllo ex ante delle decisioni in materia di finanziamenti e di appalti nei settori a rischio. Si propone che tale controllo approfondito comprenda l'esame esaustivo di tutte le circostanze e la pubblicazione delle attività fraudolente e degli altri reati che ledono gli interessi finanziari dell'UE.»

(3)

La costituzione del comitato di cittadini e la designazione dei referenti sono avvenute a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento e la proposta di iniziativa dei cittadini non è manifestamente ingiuriosa, futile o vessatoria, né manifestamente contraria ai valori dell'Unione sanciti dall'articolo 2 del trattato sull'Unione europea (TUE).

(4)

Ai fini dell'applicazione dei trattati possono essere adottati atti legislativi dell'Unione

a)

destinati a definire i compiti, gli obiettivi prioritari e l'organizzazione dei fondi strutturali, elemento quest'ultimo che può comportare il raggruppamento dei fondi, conformemente all'articolo 177 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

b)

recanti adozione di un programma quadro pluriennale che comprende l'insieme delle azioni dell'Unione nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico, i programmi specifici sviluppati nell'ambito di ciascuna azione del programma quadro pluriennale e l'attuazione del programma quadro pluriennale, conformemente agli articoli 182 e 183 del TFUE;

c)

volti a definire le regole finanziarie che stabiliscono in particolare le modalità relative all'esecuzione del bilancio dell'Unione, conformemente all'articolo 322 del TFUE;

d)

nei settori della prevenzione e della lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione, al fine di pervenire a una protezione efficace ed equivalente in tutti gli Stati membri e nelle istituzioni, organi e organismi dell'Unione, conformemente all'articolo 325 del TFUE.

(5)

La decisione di partecipare o no a una cooperazione rafforzata, ad esempio la cooperazione rafforzata che ha istituito la Procura europea, è una scelta volontaria per ciascuno Stato membro. Pertanto gli atti giuridici dell'Unione adottati ai fini dell'applicazione dei trattati non dovrebbero, in linea di principio, operare una distinzione tra gli Stati membri esclusivamente in funzione della loro partecipazione a una cooperazione rafforzata. Nell'ambito dell'attuazione degli atti giuridici dell'Unione possono tuttavia essere operate distinzioni tra gli Stati membri quando ciò è oggettivamente giustificato, ad esempio quando, tenuto conto di tutti gli elementi pertinenti, in pratica il livello di tutela degli interessi finanziari dell'Unione differirebbe da uno Stato membro a un altro.

(6)

Il TUE rafforza la cittadinanza dell'Unione e potenzia ulteriormente il funzionamento democratico dell'Unione, affermando tra l'altro che ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione mediante l'iniziativa dei cittadini europei.

(7)

A tal fine le procedure e le condizioni necessarie per l'iniziativa dei cittadini dovrebbero essere chiare, semplici, di facile applicazione e proporzionate alla natura dell'iniziativa dei cittadini, in modo da incoraggiare la partecipazione di questi e rendere l'Unione più accessibile.

(8)

Per tali motivi la proposta di iniziativa dei cittadini intitolata «STOP ALLE FRODI e agli abusi dei FONDI UE - mediante un miglior controllo delle decisioni, dell'esecuzione e delle sanzioni» non esula manifestamente dalla competenza della Commissione di presentare una proposta di atto giuridico dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati, in conformità con l'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), e dovrebbe pertanto essere registrata. Le dichiarazioni di sostegno per questa proposta di iniziativa dei cittadini dovrebbero essere raccolte nella misura in cui essa mira alla presentazione, da parte della Commissione, di proposte di atti giuridici dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati che, pur rafforzando la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, non operino distinzioni tra gli Stati membri esclusivamente in funzione della loro partecipazione alla cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   È registrata la proposta di iniziativa dei cittadini dal titolo «STOP ALLE FRODI e agli abusi dei FONDI UE - mediante un miglior controllo delle decisioni, dell'esecuzione e delle sanzioni».

2.   Le dichiarazioni di sostegno per questa proposta di iniziativa dei cittadini possono essere raccolte nella misura in cui essa mira alla presentazione, da parte della Commissione, di proposte di atti giuridici dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati che, pur rafforzando la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, non operino distinzioni tra gli Stati membri esclusivamente in funzione della loro partecipazione alla cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 27 settembre 2018.

Articolo 3

Gli organizzatori (membri del comitato dei cittadini) della proposta di iniziativa dei cittadini dal titolo «STOP ALLE FRODI e agli abusi dei FONDI UE - mediante un miglior controllo delle decisioni, dell'esecuzione e delle sanzioni», rappresentati da Zoltán KERESZTÉNY e Balázs FEHÉR in veste di referenti, sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 2018

Per la Commissione

Frans TIMMERMANS

Primo vicepresidente


(1)   GU L 65 dell'11.3.2011, pag. 1.