ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 235

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

61° anno
19 settembre 2018


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1245 del Consiglio, del 18 settembre 2018, che attua l'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/44 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

1

 

*

Regolamento (UE) 2018/1246 della Commissione, del 18 settembre 2018, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'inclusione del distillato pirolegnoso nell'elenco dell'Unione delle sostanze aromatizzanti ( 1 )

3

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (PESC) 2018/1247 del Consiglio, del 18 settembre 2018, che modifica la decisione 2012/392/PESC relativa alla missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Niger (EUCAP Sahel Niger)

7

 

*

Decisione (PESC) 2018/1248 del Consiglio, del 18 settembre 2018, che nomina il rappresentante speciale dell'Unione europea per il processo di pace in Medio Oriente

9

 

*

Decisione (PESC) 2018/1249 del Consiglio, del 18 settembre 2018, relativa a un'azione dell'Unione europea a sostegno del meccanismo di verifica e ispezione delle Nazioni Unite in Yemen

14

 

*

Decisione di esecuzione (PESC) 2018/1250 del Consiglio, del 18 settembre 2018, che attua la decisione (PESC) 2015/1333 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

21

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1251 della Commissione, del 18 settembre 2018, che non approva l'empentrina come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 ( 1 )

24

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

19.9.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 235/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1245 DEL CONSIGLIO

del 18 settembre 2018

che attua l'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/44 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio, del 18 gennaio 2016, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 204/2011 (1), in particolare l'articolo 21, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 18 gennaio 2016 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2016/44.

(2)

L'11 settembre 2018 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSC») istituito a norma della risoluzione UNSC 1970 (2011) ha aggiunto una persona all'elenco di persone ed entità soggette a misure restrittive.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II del regolamento (UE) 2016/44,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (UE) 2016/44 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2018

Per il Consiglio

Il presidente

G. BLÜMEL


(1)  GU L 12 del 19.1.2016, pag. 1.


ALLEGATO

La persona seguente è aggiunta all'elenco di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2016/44:

«27.

Nome: 1: Ibrahim 2: Saeed 3: Salim 4: Jadhran

Titolo: n.d. Designazione: Leader di milizie armate Data di nascita: 1982 Luogo di nascita: n.d. Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: libica Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: n.d. Data di inserimento nell'elenco: 11 settembre 2018. Altre informazioni: nome della madre Salma Abdula Younis. Inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni). Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: www.interpol.int/en/notice/search/un/xxxx.

Inserito nell'elenco a norma del punto 11, lettere b), c) e d), della risoluzione 2213 (2015) e del punto 11 della risoluzione 2362 (2017).

Informazioni aggiuntive

La Procura generale libica ha rilasciato un mandato d'arresto nei confronti della persona interessata, accusandola di aver commesso una serie di reati.

La persona interessata ha compiuto azioni e attacchi armati (l'ultimo dei quali risalente al 14 giugno 2018) contro impianti petroliferi situati nella regione della mezzaluna petrolifera, causandone la distruzione.

Gli attacchi nella regione della mezzaluna petrolifera hanno provocato numerose vittime tra gli abitanti della regione e hanno messo a repentaglio la vita dei civili.

Gli attacchi hanno più volte interrotto le esportazioni libiche di petrolio dal 2013 al 2018, determinando considerevoli perdite per l'economia libica.

La persona interessata ha cercato di esportare petrolio illegalmente.

La persona interessata recluta combattenti stranieri per i suoi attacchi ripetuti contro la regione della mezzaluna petrolifera.

Con le sue azioni, la persona interessata opera contro la stabilità della Libia e osteggia i tentativi delle parti libiche volti a risolvere la crisi politica e ad attuare il piano d'azione delle Nazioni Unite.»


19.9.2018   

IT

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L 235/3


REGOLAMENTO (UE) 2018/1246 DELLA COMMISSIONE

del 18 settembre 2018

che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'inclusione del distillato pirolegnoso nell'elenco dell'Unione delle sostanze aromatizzanti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 stabilisce un elenco dell'Unione delle sostanze aromatizzanti e dei materiali di base di cui è autorizzato l'uso negli e sugli alimenti e ne specifica le condizioni per l'uso.

(2)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 della Commissione (3) ha adottato l'elenco di sostanze aromatizzanti e lo ha inserito nell'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008. Il regolamento (UE) n. 872/2012 ha inoltre introdotto la parte B («Preparati aromatizzanti»), la parte C («Aromi ottenuti mediante trattamento termico»), la parte D («Precursori degli aromi»), la parte E («Altre sostanze aromatizzanti») e la parte F («Materiali di partenza») nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008. Le parti da B a F dell'allegato I corrispondono alle categorie di aromi e materiali di base di cui all'articolo 9, lettere da b) a f), del regolamento (CE) n. 1334/2008 e non contengono voci.

(3)

Il regolamento (UE) n. 873/2012 della Commissione (4) stabilisce misure transitorie per quanto riguarda l'elenco dell'Unione degli aromi e dei materiali di base di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008.

(4)

L'articolo 4 del regolamento (UE) n. 873/2012 stabilisce un periodo transitorio per gli alimenti contenenti aromi appartenenti alle categorie dell'allegato I, parti da B a F, del regolamento (CE) n. 1334/2008 che sono stati oggetto di una domanda prima del 22 ottobre 2015 a norma dell'articolo 3 del medesimo regolamento. L'articolo 4 fissa la scadenza del periodo transitorio per l'immissione sul mercato di tali alimenti al 22 aprile 2018.

(5)

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 può essere aggiornato conformemente alla procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008, su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda presentata da uno Stato membro o da una persona interessata.

(6)

Il 16 ottobre 2012 la Commissione ha ricevuto una domanda di autorizzazione del prodotto distillato pirolegnoso [n. FL 21.001] con la denominazione «etere di rum» nella categoria «altri aromi». Il richiedente ha chiesto che tale aroma sia utilizzato in gelati, prodotti di confetteria, gomme da masticare, cereali e prodotti a base di cereali derivati da grani di cereali, radici, tuberi, leguminose e legumi, prodotti da forno, carni e prodotti a base di carne, sali, spezie, zuppe, minestre, salse, insalate, bevande analcoliche e bevande alcoliche entro determinati limiti.

(7)

La domanda è stata trasmessa all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») per un parere ed è stata inoltre resa accessibile agli Stati membri a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1331/2008.

(8)

Il 24 agosto 2017 l'Autorità ha adottato il suo parere scientifico sulla valutazione del gruppo di aromatizzanti 500 (FGE.500): etere di rum riguardante la valutazione della sicurezza del distillato pirolegnoso [n. FL 21.001] usato come aroma nella categoria «altri aromi» (5). Il prodotto in questione è una miscela complessa costituita da più di ottanta componenti singoli. L'Autorità ha concluso che, in base alla strategia globale per la valutazione del rischio delle sostanze aromatizzanti, la presenza di sostanze genotossiche come componenti dell'etere di rum suscita preoccupazione per la sicurezza. L'Autorità ha segnalato gravi preoccupazioni per la sicurezza legate a una serie di componenti, come i furani e i loro derivati, e ad altri componenti, associati alla genotossicità e alla cancerogenicità, e ha anche indicato i rischi di cancerogenicità dovuti alla presenza di etanolo.

(9)

La Repubblica ceca e la Repubblica slovacca hanno informato la Commissione dell'uso del distillato pirolegnoso [n. FL 21.001] nelle bevande spiritose tradizionali tuzemák e tuzemský e hanno chiesto di mantenere tale uso per queste bevande spiritose specifiche.

(10)

In base al considerando 7 del regolamento (CE) n. 1334/2008, l'autorizzazione degli aromi dovrebbe tenere conto anche di altri fattori pertinenti per la questione in esame, tra cui fattori sociali e tradizionali. Poiché è attualmente necessario utilizzare tale aroma per mantenere le tradizionali caratteristiche organolettiche specifiche delle bevande spiritose tuzemák e tuzemský nella Repubblica ceca e nella Repubblica slovacca, è opportuno autorizzare tale sostanza alle condizioni d'uso di cui all'allegato del presente regolamento.

(11)

Le bevande spiritose in questione, come tutte le bevande spiritose e le bevande alcoliche in generale, non sono destinate al consumo da parte di bambini o di altri componenti vulnerabili della popolazione. Oltre alle attuali prescrizioni relative all'etichettatura, gli Stati membri dovrebbero richiedere la fornitura di informazioni supplementari sui rischi specifici legati alla presenza del distillato pirolegnoso [n. FL 21.001] in tali bevande alcoliche tradizionali.

(12)

Le bevande spiritose cui è stato aggiunto il distillato pirolegnoso [n. FL 21.001] non dovrebbero essere utilizzate nella fabbricazione di altri prodotti alimentari.

(13)

Quando nell'etichettatura delle bevande spiritose tuzemák e tuzemský è fatto riferimento all'aroma, dovrebbe essere utilizzata la denominazione o il numero FL.

(14)

Oltre alle prescrizioni di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1334/2008, quando il distillato pirolegnoso [n. FL 21.001] è immesso sul mercato in quanto tale e non è destinato alla vendita ai consumatori finali, l'etichettatura dovrebbe indicare che l'aroma in questione può essere utilizzato solo per la fabbricazione delle bevande spiritose tuzemák e tuzemský.

(15)

Al fine di garantire la certezza del diritto, il presente regolamento dovrebbe essere applicabile a decorrere dal 23 aprile 2018.

(16)

Il presente regolamento dovrebbe rimanere in vigore per un periodo di 5 anni per consentire lo sviluppo di alternative al distillato pirolegnoso [n. FL 21.001] da usare nelle bevande spiritose tradizionali tuzemák e tuzemský.

(17)

L'allegato I, parte E, del regolamento (CE) n. 1334/2008 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(18)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I, parte E, del regolamento (CE) n. 1334/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Il prodotto distillato pirolegnoso [n. FL 21.001] è autorizzato nelle bevande spiritose tradizionali tuzemák e tuzemský fatte salve le limitazioni dell'uso di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 23 aprile 2018 fino al 19 settembre 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34.

(2)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 della Commissione, del 1o ottobre 2012, che adotta l'elenco di sostanze aromatizzanti di cui al regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, lo inserisce nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 1565/2000 della Commissione e la decisione 1999/217/CE della Commissione (GU L 267 del 2.10.2012, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) n. 873/2012 della Commissione, del 1o ottobre 2012, recante misure transitorie per quanto riguarda l'elenco dell'Unione degli aromi e dei materiali di base di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 267 del 2.10.2012, pag. 162).

(5)  EFSA Journal 2017;15(8):4897.


ALLEGATO

Nell'allegato I, parte E, del regolamento (CE) n. 1334/2008, è aggiunta la seguente voce relativa al distillato pirolegnoso [n. FL 21.001]:

N. FL

Denominazione

N. CAS

N. JECFA

N. CoE

Purezza dell'aroma

Limitazioni dell'uso

Nota

Riferimento

«21.001

Distillato pirolegnoso

Miscela complessa di sostanze, ottenuta per distillazione di prodotti di reazione dell'acido pirolegnoso e dell'etanolo. Liquido con aroma e sapore simili al rum.

Componenti:

Etanolo (determinato mediante gascromatografia/rivelatore a ionizzazione di fiamma): più di 40 % p/p

Acetato di etile: meno di 25 % p/p

Formiato di etile: meno di 2 % p/p

Propionato di etile: meno di 4 % p/p

Butirrato di etile: meno di 1,5 % p/p

Acetato di metile: meno di 3,5 % p/p

Equivalenti del furano (furano e 2-metilfurano) espressi come furano: meno di 8 mg/l

Metanolo e derivati del metanolo, espressi come equivalenti del metanolo: meno di 2 % p/p

Benzopirene: meno di 1 μg/l

Benzo(a)antracene: meno di 2 μg/l

acidi (espressi come acido acetico): meno di 1,00 g/l

Esclusivamente nelle seguenti bevande spiritose:

tuzemák e tuzemský che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 110/2008 quando sono immesse sul mercato nell'imballaggio finale destinato unicamente ai consumatori finali, 3 800  mg/l.

1.

Quando nell'etichettatura delle bevande spiritose tuzemák e tuzemský è fatto riferimento all'aroma distillato pirolegnoso [n. FL 21.001], deve essere utilizzata la denominazione o il numero FL.

2.

Le bevande spiritose tuzemák e tuzemský cui è stato aggiunto il distillato pirolegnoso [n. FL 21.001] non devono essere utilizzate nella fabbricazione di altri prodotti alimentari.

3.

Oltre alle prescrizioni di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1334/2008, quando questo aroma è immesso sul mercato in quanto tale, l'etichettatura deve indicare che l'aroma in questione può essere utilizzato solo per la fabbricazione delle bevande spiritose tuzemák e tuzemský.

Gli Stati membri devono richiedere un'etichettatura supplementare che informi i consumatori sui rischi specifici legati alla presenza di distillato pirolegnoso [n. FL 21.001] nelle bevande spiritose tuzemák e tuzemský.

 

EFSA»


DECISIONI

19.9.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 235/7


DECISIONE (PESC) 2018/1247 DEL CONSIGLIO

del 18 settembre 2018

che modifica la decisione 2012/392/PESC relativa alla missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Niger (EUCAP Sahel Niger)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 16 luglio 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/392/PESC (1) che istituisce una missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Niger per sostenere lo sviluppo di capacità degli operatori della sicurezza nigerini di combattere il terrorismo e la criminalità organizzata (EUCAP SAHEL Niger).

(2)

Con decisione (PESC) 2016/1172 (2), il Consiglio ha prorogato la missione fino al 15 luglio 2018 e, con decisione (PESC) 2017/1253 (3), ha previsto un importo di riferimento finanziario fino alla medesima data. Con decisione (PESC) 2018/997 (4), il Consiglio ha ulteriormente prorogato la missione e il suo importo finanziario di riferimento fino al 30 settembre 2018.

(3)

Il 28 giugno 2018 il Consiglio europeo ha adottato conclusioni sulla migrazione.

(4)

A seguito della revisione strategica della missione, il comitato politico e di sicurezza ha raccomandato di modificare il mandato dell'EUCAP Sahel Niger e di prorogarlo di due anni.

(5)

L'EUCAP Sahel Niger sarà condotta nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione fissati nell'articolo 21 del trattato sull'Unione europea.

(6)

È opportuno modificare di conseguenza la decisione 2012/392/PESC del Consiglio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2012/392/PESC è così modificata:

a)

gli articoli 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 1

Missione

L'Unione istituisce una missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Niger per sostenere lo sviluppo di capacità degli operatori della sicurezza nigerini di combattere il terrorismo e la criminalità organizzata (EUCAP Sahel Niger), anche al fine di migliorare la loro capacità di controllare e combattere la migrazione illegale e di ridurre il livello di reati a essa associati.

Articolo 2

Obiettivi

Nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'Unione europea per la sicurezza e lo sviluppo nel Sahel, l'EUCAP Sahel Niger mira a consentire alle autorità nigerine di elaborare i quadri strategici necessari e rendere maggiormente operative le strategie esistenti. L'EUCAP Sahel Niger mira altresì a contribuire allo sviluppo di un approccio integrato, pluridisciplinare, coerente, sostenibile e basato sui diritti umani tra i vari operatori della sicurezza nigerini nella lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata. Assiste inoltre le autorità centrali e locali e le forze di sicurezza nigerine nell'elaborazione di politiche, tecniche e procedure per efficacemente controllare e combattere la migrazione illegale.

Articolo 3

Compiti

1.   Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2 l' EUCAP Sahel Niger:

a)

migliora la cooperazione tra i diversi attori in Niger nel settore della sicurezza e sostiene lo sviluppo di quadri strategici e rende maggiormente operative le strategie esistenti in tale settore;

b)

potenzia la capacità delle forze di sicurezza nigerine nella lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata mediante consulenze, formazioni e, se del caso, adeguato tutoraggio;

c)

assiste le forze di sicurezza nigerine nell'elaborazione di procedure e tecniche per efficacemente controllare e combattere la migrazione illegale e ridurre il livello di reati a essa associati, fornendo consulenza strategica e formazione, anche in materia di controllo di frontiera, a sostegno degli obiettivi dell'Unione nel settore della migrazione;

d)

agevola il coordinamento regionale e internazionale nel contrasto al terrorismo, alla criminalità organizzata e alla migrazione illegale.

2.   L'EUCAP Sahel Niger si concentra sulle attività di cui al paragrafo 1 che contribuiscono al miglioramento del controllo del territorio del Niger, incluso in coordinamento con le forze armate nigerine.

3.   Nello svolgimento dei suoi compiti, l'EUCAP Sahel Niger mira a garantire che la capacità del Niger di combattere il terrorismo e la criminalità organizzata sia sviluppata in modo sostenibile, in particolare migliorando le politiche del Niger in materia di gestione delle risorse umane, logistica e formazione in detto settore.

4.   L' EUCAP Sahel Niger non svolge alcuna funzione esecutiva.»;

b)

all'articolo 13, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all'EUCAP Sahel Niger nel periodo dal 1 ottobre 2018 al 30 settembre 2020 è pari a 63 400 000 EUR.»;

c)

all'articolo 16, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«Essa si applica fino al 30 settembre 2020.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2018

Per il Consiglio

Il presidente

G. BLÜMEL


(1)  Decisione 2012/392/PESC del Consiglio, del 16 luglio 2012, relativa alla missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Niger (EUCAP Sahel Niger) (GU L 187 del 17.7.2012, pag. 48).

(2)  Decisione (PESC) 2016/1172 del Consiglio, del 18 luglio 2016, che modifica la decisione 2012/392/PESC relativa alla missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Niger (EUCAP Sahel Niger) (GU L 193 del 19.7.2016, pag. 106).

(3)  Decisione (PESC) 2017/1253 del Consiglio, dell'11 luglio 2017, che modifica la decisione 2012/392/PESC relativa alla missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Niger (EUCAP Sahel Niger) (GU L 179 del 12.7.2017, pag. 15).

(4)  Decisione (PESC) 2018/997 del Consiglio, del 13 luglio 2018, che modifica la decisione 2012/392/PESC relativa alla missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Niger (EUCAP Sahel Niger) (GU L 178 del 16.7.2018, pag. 7).


19.9.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 235/9


DECISIONE (PESC) 2018/1248 DEL CONSIGLIO

del 18 settembre 2018

che nomina il rappresentante speciale dell'Unione europea per il processo di pace in Medio Oriente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 33 e l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

La risoluzione del conflitto israelo-palestinese è una priorità strategica per l'Unione e quest'ultima deve rimanere attivamente impegnata fino a quando esso non sia risolto sulla base della soluzione dei due Stati.

(2)

Un rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per il processo di pace in Medio Oriente dovrebbe essere nominato fino al 29 febbraio 2020.

(3)

L'RSUE espleterà il mandato nell'ambito di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione enunciati nell'articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Rappresentante speciale dell'Unione europea

La sig.ra Susanna TERSTAL è nominata rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per il processo di pace in Medio Oriente fino al 29 febbraio 2020. Il Consiglio può decidere che il mandato dell'RSUE cessi in anticipo, sulla base di una valutazione del comitato politico e di sicurezza (CPS) e di una proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR).

Articolo 2

Obiettivi politici

1.   Il mandato dell'RSUE si basa sugli obiettivi politici dell'Unione con riguardo al processo di pace in Medio Oriente.

2.   L'obiettivo generale è una pace globale che dovrebbe essere raggiunta sulla base di una soluzione che preveda due Stati, Israele e uno Stato di Palestina democratico, contiguo, vitale, pacifico e sovrano, che vivano fianco a fianco all'interno di frontiere sicure e riconosciute e intrattengano normali relazioni con i paesi limitrofi, conformemente alle pertinenti risoluzioni (UNSCR) 242 (1967) e 338 (1973) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (ONU) e richiamando altre pertinenti risoluzioni, tra cui l'UNSCR 2334 (2016), i principi di Madrid, compreso quello della terra in cambio della pace, la tabella di marcia, li accordi conclusi precedentemente dalle parti, l'iniziativa di pace araba e le raccomandazioni del Quartetto per il Medio Oriente («Quartetto») del 1luglio 2016. Alla luce dei diversi aspetti delle relazioni arabo-israeliane, la dimensione regionale costituisce un elemento essenziale per una pace globale.

3.   Per raggiungere tale obiettivo, le priorità politiche sono il mantenimento della soluzione dei due Stati e il rilancio e il sostegno del processo di pace. Parametri chiari che definiscano la base dei negoziati sono elementi fondamentali per un esito positivo e l'Unione ha enunciato la sua posizione riguardo a tali parametri nelle conclusioni del Consiglio del dicembre 2009, del dicembre 2010 e del luglio 2014, e continuerà a promuoverla attivamente.

4.   L'Unione è impegnata a collaborare con le parti e con i partner della comunità internazionale, tra l'altro partecipando al Quartetto e perseguendo attivamente opportune iniziative internazionali per dare nuovo impulso ai negoziati.

Articolo 3

Mandato

1.   Al fine di raggiungere gli obiettivi politici, l'RSUE ha il mandato di:

a)

fornire il contributo attivo ed efficace dell'Unione ad azioni e iniziative intese a risolvere in via definitiva il conflitto israelo-palestinese sulla base della soluzione dei due Stati e in linea con i parametri dell'Unione e le pertinenti (UNSCR), tra cui l'UNSCR 2334 (2016), e presentare proposte di azione dell'Unione al riguardo;

b)

facilitare e mantenere stretti contatti con tutte le parti del processo di pace, con i pertinenti attori politici, con gli altri paesi della regione, con i membri del Quartetto e con altri pertinenti paesi, nonché con l'ONU e con altre pertinenti organizzazioni internazionali, come la Lega degli Stati arabi, al fine di cooperare con essi al rafforzamento del processo di pace;

c)

adottare le opportune iniziative per promuovere e contribuire ad un eventuale nuovo quadro negoziale in consultazione con tutti i principali soggetti interessati e gli Stati membri dell'Unione, in particolare mediante l'approfondimento degli obiettivi della dichiarazione congiunta adottata dai partecipanti della conferenza svoltasi a Parigi il 15 gennaio 2017 (1);

d)

fornire un sostegno attivo e contribuire ai negoziati di pace tra le parti, tra l'altro presentando proposte a nome dell'Unione e in linea con la sua politica tradizionale consolidata nel contesto di tali negoziati;

e)

assicurare la continuità della presenza dell'Unione nelle pertinenti sedi internazionali;

f)

contribuire alla gestione e alla prevenzione delle crisi, anche con riguardo a Gaza;

g)

contribuire, ove richiesto, all'attuazione degli accordi internazionali conclusi tra le parti e trattare con esse a livello diplomatico in caso di inadempimento delle condizioni di tali accordi;

h)

contribuire alle iniziative politiche volte a determinare un cambiamento radicale che conduca a una soluzione sostenibile per la striscia di Gaza, che è parte integrante di un futuro Stato palestinese e la cui situazione dovrebbe essere affrontata nei negoziati;

i)

prestare particolare attenzione ai fattori che incidono sulla dimensione regionale del processo di pace, al dialogo con i partner arabi e all'attuazione dell'iniziativa di pace araba;

j)

stabilire contatti costruttivi con i firmatari di accordi nel contesto del processo di pace per promuovere l'osservanza delle norme fondamentali della democrazia, incluso il rispetto del diritto internazionale umanitario, dei diritti dell'uomo e dello Stato di diritto;

k)

formulare proposte relative alle possibilità d'intervento dell'Unione nel processo di pace e al modo migliore di condurre le iniziative dell'Unione e gli sforzi da essa attualmente svolti nel quadro del processo di pace, come il contributo dell'Unione alle riforme palestinesi, inclusi gli aspetti politici dei pertinenti progetti di sviluppo dell'Unione;

l)

impegnare le parti ad astenersi da azioni unilaterali che compromettano la praticabilità della soluzione dei due Stati, in particolare a Gerusalemme e nell'Area C della Cisgiordania occupata;

m)

riferire regolarmente, in qualità di inviato presso il Quartetto, sui progressi e sull'andamento dei negoziati, nonché sulle attività del Quartetto, e contribuire alla preparazione delle riunioni degli inviati presso il Quartetto in base alle posizioni dell'Unione e tramite il coordinamento con altri membri del Quartetto stesso;

n)

contribuire all'attuazione della politica dell'Unione sui diritti umani in collaborazione con l'RSUE per i diritti umani, compresi gli orientamenti dell'Unione in materia, in particolare gli orientamenti dell'Unione sui bambini e i conflitti armati, nonché sulle violenze contro le donne e la lotta contro tutte le forme di discriminazione nei loro confronti, e all'attuazione della politica dell'Unione relativa alla risoluzione UNSCR 1325 (2000) sulle donne, la pace e la sicurezza, anche tramite monitoraggi, relazioni sugli sviluppi e la formulazione di raccomandazioni al riguardo;

o)

contribuire alla migliore comprensione del ruolo dell'Unione tra i leader d'opinione nella regione.

2.   L'RSUE sostiene l'operato dell'AR, mantenendo nel contempo una visione globale di tutte le attività connesse al processo di pace in Medio Oriente condotte dall'Unione nella regione.

Articolo 4

Esecuzione del mandato

1.   L'RSUE è responsabile dell'esecuzione del mandato, sotto l'autorità dell'AR.

2.   Il CPS è un interlocutore privilegiato dell'RSUE e ne costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce all'RSUE un orientamento strategico e una direzione politica nell'ambito del mandato, fatte salve le competenze dell'AR.

3.   L'RSUE opera in stretto coordinamento con il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e i suoi servizi competenti.

4.   L'RSUE effettuerà visite periodiche nella regione e assicurerà uno stretto coordinamento con l'ufficio di rappresentanza dell'Unione a Gerusalemme, con la delegazione dell'Unione a Tel Aviv e con le altre competenti delegazioni dell'Unione nella regione.

Articolo 5

Finanziamento

1.   L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell'RSUE fino al 29 febbraio 2020 è pari a 1 730 000 EUR.

2.   Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell'Unione.

3.   La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l'RSUE e la Commissione.

4.   L'RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese fino all'approvazione, da parte della Commissione, della relazione finale che formalizza la chiusura finanziaria del mandato.

Articolo 6

Costituzione e composizione della squadra

1.   Nei limiti del mandato dell'RSUE e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l'RSUE è responsabile della costituzione di una squadra. La squadra dispone delle competenze necessarie su problemi politici specifici, secondo le esigenze del mandato. L'RSUE informa tempestivamente il Consiglio e la Commissione della composizione della squadra.

2.   Gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione possono proporre il distacco di personale presso l'RSUE. La retribuzione di tale personale distaccato è a carico dell'autorità che lo ha distaccato. Anche gli esperti distaccati dagli Stati membri presso le istituzioni dell'Unione possono essere assegnati all'RSUE. Il personale internazionale a contratto ha la cittadinanza di uno Stato membro.

3.   Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative dell'autorità che lo ha distaccato e assolve i propri compiti e agisce nell'interesse del mandato dell'RSUE.

4.   Il personale dell'RSUE è ubicato presso il competente ufficio del SEAE, la delegazione dell'Unione a Tel Aviv e l'ufficio di rappresentanza dell'Unione a Gerusalemme per assicurare la coerenza e la corrispondenza delle loro rispettive attività.

Articolo 7

Privilegi e immunità dell'RSUE e del personale dell'RSUE

I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell'RSUE e dei membri del personale dell'RSUE sono convenuti con i paesi ospitanti, a seconda dei casi. Gli Stati membri e il SEAE forniscono tutto il sostegno necessario a tale scopo.

Articolo 8

Sicurezza delle informazioni classificate UE

L'RSUE e i membri della squadra dell'RSUE rispettano i principi e le norme minime di sicurezza stabiliti dalla decisione 2013/488/UE del Consiglio (2).

Articolo 9

Accesso alle informazioni e supporto logistico

1.   Gli Stati membri, la Commissione, il SEAE e il segretariato generale del Consiglio assicurano che l'RSUE abbia accesso a ogni pertinente informazione.

2.   Le delegazioni dell'Unione nella regione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.

Articolo 10

Sicurezza

Conformemente alla politica dell'Unione in materia di sicurezza del personale impiegato al di fuori dell'Unione nell'ambito di una capacità operativa ai sensi del titolo V del trattato, l'RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, conformemente al mandato dell'RSUE e sulla base della situazione di sicurezza nell'area di competenza, per garantire la sicurezza di tutto il personale sotto la diretta autorità dell'RSUE, in particolare:

a)

stabilendo un piano di sicurezza specifico, basato su orientamenti forniti dal SEAE, comprendente le misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche che regolano la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso l'area di competenza e al suo interno, nonché la gestione degli incidenti di sicurezza, e comprendente un piano di emergenza e un piano di evacuazione;

b)

assicurando che tutto il personale impiegato al di fuori dell'Unione abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, tenuto conto delle condizioni esistenti nell'area di competenza;

c)

assicurando che tutti i membri della squadra dell'RSUE impiegati al di fuori dell'Unione, compreso il personale assunto a livello locale, abbiano ricevuto un'adeguata formazione in materia di sicurezza, prima o al momento del loro arrivo nell'area di competenza, sulla base dei livelli di rischio assegnati a tale area dal SEAE;

d)

assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni formulate di comune accordo in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza e presentando al Consiglio, all'AR e alla Commissione relazioni scritte sull'attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell'ambito della relazione sui progressi compiuti e della relazione di esecuzione del mandato.

Articolo 11

Relazioni

L'RSUE riferisce periodicamente all'AR e al CPS oralmente e per iscritto. Se necessario, l'RSUE riferisce anche ai gruppi di lavoro del Consiglio. Le relazioni periodiche sono diffuse mediante la rete COREU. L'RSUE può presentare relazioni al Consiglio «Affari esteri». Ai sensi dell'articolo 36 del trattato, l'RSUE può essere associato all'informazione del Parlamento europeo.

Articolo 12

Coordinamento

1.   L'RSUE contribuisce all'unità, alla coerenza e all'efficacia dell'azione dell'Unione e concorre ad assicurare che tutti gli strumenti dell'Unione e le azioni degli Stati membri siano impiegati in un quadro coerente ai fini del raggiungimento degli obiettivi politici dell'Unione. Se del caso, si cercano contatti con gli Stati membri. Le attività dell'RSUE sono coordinate con quelle dei servizi della Commissione. L'RSUE informa regolarmente le delegazioni dell'Unione e le missioni degli Stati membri, in particolare l'ufficio di rappresentanza dell'Unione a Gerusalemme e la delegazione dell'Unione a Tel Aviv.

2.   Sono mantenuti stretti contatti sul campo con i competenti capimissione degli Stati membri, i capi delle delegazioni dell'Unione e i capi delle missioni PSDC. Essi si adoperano al massimo per assistere l'RSUE nell'esecuzione del mandato. L'RSUE, in stretto coordinamento con il capo della delegazione dell'Unione a Tel Aviv e l'ufficio di rappresentanza dell'Unione a Gerusalemme, fornisce consulenza politica a livello locale ai capimissione della missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS) e della missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EUBAM Rafah). L'RSUE mantiene stretti contatti anche con altri attori internazionali e regionali sul campo.

Articolo 13

Assistenza in relazione ai reclami

L'RSUE e la sua squadra assistono e forniscono elementi al fine di rispondere a qualsiasi reclamo e obbligo derivante dai mandati dei precedenti RSUE per il processo di pace in Medio Oriente, e forniscono assistenza amministrativa e accesso ai documenti rilevanti per tali finalità.

Articolo 14

Revisione

L'attuazione della presente decisione e la coerenza della stessa con altri contributi dell'Unione nella regione sono riesaminate periodicamente. L'RSUE presenta al Consiglio, all'AR e alla Commissione una relazione sui progressi compiuti entro il 31 gennaio 2019 e una relazione esauriente sull'esecuzione del mandato entro il 30 novembre 2019.

Articolo 15

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2018

Per il Consiglio

Il presidente

G. BLÜMEL


(1)  Uno Stato membro (Regno Unito) ha partecipato solo in qualità di osservatore e non ha firmato fino alla dichiarazione congiunta adottata in occasione della conferenza.

(2)  Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1).


19.9.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 235/14


DECISIONE (PESC) 2018/1249 DEL CONSIGLIO

del 18 settembre 2018

relativa a un'azione dell'Unione europea a sostegno del meccanismo di verifica e ispezione delle Nazioni Unite in Yemen

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 14 aprile 2015 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione (UNSCR) 2216 (2015), ha che imposto un embargo sulla fornitura, sulla vendita o sul trasferimento di armamenti e di materiale correlato di qualsiasi tipo nei confronti di Ali Abdullah Saleh, ex presidente dello Yemen, e di determinate altre persone, nonché nei confronti di altre persone ed entità designate dal pertinente Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza.

(2)

A seguito di una richiesta presentata dal governo dello Yemen il 6 agosto 2015, e in linea con l'UNSCR 2216 (2015), il segretario generale delle Nazioni Unite ha convenuto, con lettera dell'11 agosto 2015 indirizzata al governo dello Yemen, di istituire un meccanismo di verifica e ispezione delle Nazioni Unite (United Nations verification and inspection mechanism – «UNVIM») allo scopo di agevolare il libero flusso di prodotti commerciali verso lo Yemen e di rilanciare l'economia del paese.

(3)

L'UNVIM è diventato operativo il 5 maggio 2016. L'Ufficio delle Nazioni Unite di servizi ai progetti (United Nations Office for Project Services – UNOPS) rende operativo l'UNVIM e lo gestisce per conto dell'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (UN Office for Coordination of Humanitarian Affairs – UN OCHA), del governo dello Yemen e degli Stati membri delle Nazioni Unite interessati.

(4)

Il 3 aprile 2017 il Consiglio ha sottolineato l'importanza di garantire l'efficace e tempestivo svolgimento delle operazioni di navigazione mercantile verso lo Yemen e ha espresso pieno appoggio per il proseguimento dell'UNVIM e la piena e incontrastata esecuzione del suo mandato. Il Consiglio ha altresì chiesto la piena attuazione dell'embargo sulle armi mirato imposto dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e, al riguardo, ha ribadito l'applicazione rigorosa delle norme stabilite nella sua posizione comune 2008/944/PESC (1).

(5)

Il 27 dicembre 2017 l'UNVIM ha presentato una proposta tesa a rafforzare e ampliare le proprie attività per un ulteriore anno, ovvero fino a marzo 2019, e che prevede in particolare di velocizzare ulteriormente il processo di autorizzazione delle spedizioni commerciali e di aumentare la propria capacità di inviare personale e risorse supplementari nei porti interessati. Tale rafforzamento richiede sostegno per aumentare il personale dell'UNVIM e acquisire apparecchiature di ispezione supplementari. L'Unione dovrebbe contribuire finanziariamente a tale sostegno.

(6)

Il 25 giugno 2018 il Consiglio ha sottolineato l'importanza di garantire l'efficace e tempestivo svolgimento delle operazioni di navigazione mercantile nei porti interessati, anche riguardo al carburante, ha espresso totale appoggio per il proseguimento dell'UNVIM e la piena e incontrastata esecuzione del suo mandato e ha deciso di prendere in considerazione la possibilità di rafforzare l'UNVIM.

(7)

L'attuazione tecnica della presente decisione dovrebbe essere affidata all'UNOPS. Il contributo dell'Unione all'UNVIM sarà determinante per consentire all'UNVIM di continuare ad assolvere il compito di fornire servizi di monitoraggio e di ispezione tali da assicurare che i carichi commerciali che entrano nelle acque territoriali dello Yemen siano conformi all'UNSCR 2216 (2015). Se il mandato o le esigenze dell'UNVIM dovessero cambiare in modo tale da mettere in questione l'adeguatezza o la pertinenza del progetto relativamente al conseguimento dei suoi obiettivi, il contributo dell'Unione dovrà essere rivalutato di conseguenza.

(8)

La sorveglianza della corretta attuazione del contributo finanziario dell'Unione dovrebbe essere affidata alla Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   L'Unione sostiene l'UNVIM con l'obiettivo generale di contribuire al ripristino del libero flusso di prodotti commerciali verso lo Yemen predisponendo un processo di autorizzazione trasparente ed efficace per le spedizioni commerciali destinate ai porti yemeniti che non sono sotto il controllo del governo dello Yemen.

2.   Gli obiettivi specifici del progetto sono i seguenti:

aumentare il flusso di carichi commerciali verso lo Yemen velocizzando ulteriormente il processo di autorizzazione delle spedizioni commerciali e ripristinando la fiducia delle società di navigazione in relazione all'accessibilità dei porti di Hodeida e Saleef;

aumentare la capacità dell'UNVIM di inviare personale e risorse supplementari in Gibuti, nel porto King Abdullah (Regno dell'Arabia Saudita) e nei porti di Salalah e Sohar (Oman) e di Dubai (Emirati arabi uniti), nonché la sua capacità di reagire qualora si attribuissero all'UNVIM responsabilità aggiuntive nel porto di Hodeida nel corso della durata del progetto.

3.   Con la presente decisione l'Unione contribuisce ai costi connessi al rafforzamento dell'UNVIM e aiuta in tal modo a rispondere alle esigenze della popolazione yemenita nel quadro di una più ampia strategia umanitaria.

Una descrizione particolareggiata delle attività del progetto figura nell'allegato.

Articolo 2

1.   L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR) è responsabile dell'attuazione della presente decisione.

2.   L'esecuzione tecnica delle attività di cui all'articolo 1 è affidata all'UNOPS, che svolge tale compito sotto la responsabilità dell'AR. A tal fine l'AR stabilisce le necessarie modalità con l'UNOPS.

Articolo 3

1.   L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione del progetto di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è pari a 4 915 504,24 EUR.

2.   L'importo destinato a coprire il periodo di sei mesi dopo la conclusione dell'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 4 del presente articolo è pari a 2 748 472,96 EUR. Il rimanente importo, pari a 2 167 031,28 EUR, è utilizzato se il Consiglio decide in tal senso, a seguito del riesame di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

3.   Le spese finanziate con l'importo di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e le regole applicabili al bilancio dell'Unione.

4.   La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 1. A tal fine essa conclude un accordo di finanziamento con l'UNOPS. L'accordo di finanziamento prevede che l'UNOPS assicuri la visibilità del contributo dell'Unione.

5.   La Commissione si adopera per concludere l'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 4 il più presto possibile a decorrere dal 18 settembre 2018. Essa informa il Consiglio sulle eventuali difficoltà riscontrate e sulla data di conclusione dell'accordo di finanziamento.

Articolo 4

1.   L'AR riferisce al Consiglio in merito all'attuazione della presente decisione sulla scorta di relazioni periodiche stilate dall'UNVIM, anche riguardo alle riunioni mensili del comitato direttivo dell'UNVIM. Tali relazioni formano la base per la valutazione del Consiglio.

2.   La Commissione trasmette al Consiglio informazioni sugli aspetti finanziari dell'attuazione del progetto di cui all'articolo 1.

Articolo 5

1.   La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

2.   Il Consiglio riesamina la presente decisione 5 mesi dopo la data della conclusione dell'accordo di finanziamento di cui all'articolo 3, paragrafo 4.

3.   La presente decisione cessa di produrre effetti 12 mesi dopo la data di conclusione dell'accordo di finanziamento tra la Commissione e l'UNOPS di cui all'articolo 3, paragrafo 4. Tuttavia, essa cessa di produrre effetti 6 mesi dopo l'entrata in vigore se nessun accordo di finanziamento è concluso entro tale termine.

Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2018

Per il Consiglio

Il presidente

G. BLÜMEL


(1)  Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99).


ALLEGATO

1.   Contesto

a)

Il conflitto in corso in Yemen ha portato a una crisi umanitaria generalizzata e ha reso circa il 75 % della popolazione (22,2 milioni di persone) bisognoso di assistenza. Gli ostacoli alle importazioni commerciali in Yemen hanno determinato una grave carenza di generi di prima necessità, un incremento dei prezzi dei beni disponibili e un aumento del mercato nero e delle reti di contrabbando.

Per affrontare la drammatica situazione umanitaria in Yemen è fondamentale che i flussi regolari di carichi commerciali nel paese proseguano. La risoluzione 2216 (2015) del Consiglio di sicurezza dell'ONU impone agli Stati membri dell'ONU di adottare le misure necessarie per impedire la fornitura, la vendita o il trasferimento diretti o indiretti dal loro territorio o con transito nello stesso, oppure da parte dei rispettivi cittadini, ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli Stati membri, di armamenti e di materiale correlato di qualsiasi tipo, compresi armi e munizioni, veicoli e attrezzature militari, attrezzature paramilitari, e relativi pezzi di ricambio, a talune persone ed entità designate dal comitato istituito conformemente a tale risoluzione. Allo scopo di agevolare il libero flusso di prodotti commerciali verso lo Yemen, il governo del paese ha chiesto all'ONU di fornire un servizio di monitoraggio e di ispezione tale da assicurare che i carichi commerciali che entrano nelle acque territoriali dello Yemen siano conformi all'UNSCR 2216 (2015).

Nel dicembre 2015 è stato chiesto all'Ufficio delle Nazioni Unite di servizi ai progetti (UNOPS) di rendere operativo un meccanismo volto a supervisionare i servizi di monitoraggio e di ispezione e di gestirlo per conto dell'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (UN OCHA), del governo dello Yemen e degli Stati membri dell'ONU interessati allo scopo di agevolare il libero flusso di prodotti commerciali verso zone dello Yemen che non sono sotto il controllo del governo del paese. L'UNVIM è diventato operativo il 5 maggio 2016.

Dopo che, nel novembre 2017, la coalizione ha imposto restrizioni alle operazioni di navigazione verso il nord dello Yemen, l'UNVIM ha condotto discussioni con i donatori e i partner esterni, come pure con la coalizione. La proposta di prorogare l'UNVIM dall'aprile 2018 al marzo 2019 rispecchia il contenuto di tali discussioni sul rafforzamento delle sue capacità, la mitigazione delle preoccupazioni concernenti il contrabbando di armi a bordo delle navi commerciali e la riduzione dei ritardi delle operazioni di navigazione mercantile.

Attualmente l'UNVIM opera in Gibuti con 4 controllori, 4 ispettori, 4 squadre con cani addestrati alla ricerca di esplosivi (explosive detection dogs – EDD), 13 membri del personale direttivo/tecnico e fino a 7 effettivi distaccati dal Regno Unito, nonché a Gedda (Regno dell'Arabia Saudita) con 2 controllori. Sono in corso discussioni per ampliare le attività di monitoraggio dell'UNVIM nel porto King Abdullah (Regno dell'Arabia Saudita) e nei porti di Salalah e Sohar (Oman) e di Dubai (Emirati arabi uniti).

b)

L'UE ha costantemente sottolineato l'importanza dell'efficace e tempestivo svolgimento delle operazioni di navigazione mercantile e appoggiato il proseguimento dell'UNVIM e l'incontrastata esecuzione del suo mandato. Qualsiasi forma di sostegno dell'UE al proseguimento dell'UNVIM dovrebbe quindi essere considerata nell'ottica del miglioramento dell'efficienza del meccanismo al fine di accrescere la capacità degli operatori e degli Stati di fornire prodotti commerciali alla popolazione yemenita. Come riconosciuto nelle conclusioni del Consiglio dell'aprile 2017, «[i]l pieno sostegno della coalizione e del governo dello Yemen è necessario affinché l'UNVIM possa operare in maniera efficace e a piena capacità». Inoltre, le attività dell'UE dovrebbero essere considerate anche nel quadro del più ampio impegno dell'Unione verso una soluzione politica al conflitto, con pieno sostegno agli sforzi dell'inviato speciale dell'ONU.

2.   Processo di verifica e ispezione dell'UNVIM

Attualmente l'UNVIM si applica a tutte le navi superiori a 100 MT destinate ai porti yemeniti che non sono sotto il controllo del governo dello Yemen e 1) a tutte le navi che trasportano beni commerciali acquistati da entità commerciali o pubbliche con sede in Yemen e destinati alla vendita nel paese, e 2) all'assistenza bilaterale da parte degli Stati membri non prestata mediante agenzie, fondi o programmi dell'ONU (UN agencies, funds and programmes – UNAFP) o un'organizzazione internazionale umanitaria riconosciuta.

Il processo di verifica ha inizio quando una società di navigazione presenta una richiesta di autorizzazione online all'indirizzo www.vimye.org, carica i documenti necessari e trasmette all'UNVIM tutta la documentazione richiesta. Entro 48 ore l'UNVIM esamina la documentazione e invia una notifica ai partner esterni quali la cellula per le operazioni di evacuazione e umanitarie (Evacuation and Humanitarian Operations Cell – EHOC) delle forze della coalizione. L'UNVIM decide quindi se ispezionare o meno la nave sulla base del proprio processo, tenendo conto tra l'altro di discrepanze nella documentazione ricevuta, scali in porto non dichiarati, spostamenti sospetti della nave, spegnimento del sistema di identificazione automatica (Automatic Identification System – AIS) per più di quattro ore e riscontri ricevuti dai partner esterni. Le ispezioni delle navi sono effettuate in un porto, in acque territoriali, o in mare, in acque internazionali.

In seguito, il certificato di nulla osta è concesso o negato (annullato, respinto o revocato). Per quanto riguarda le navi autorizzate, l'UNVIM continua a monitorare i loro movimenti attraverso l'AIS, compreso il transito verso l'area di attesa della coalizione, dall'area di attesa alla zona di ancoraggio e dalla zona di ancoraggio alla banchina di scarico. Il monitoraggio da parte dell'UNVIM termina non appena le navi autorizzate lasciano i porti yemeniti del Mar Rosso dopo aver scaricato i rispettivi carichi ed escono dal porto. Durante l'intero processo l'UNVIM mantiene stretti contatti con le società di navigazione e con i comandanti delle navi e svolge un ruolo fondamentale nell'affrontare i problemi che le navi possono riscontrare in mare, anche intervenendo presso l'EHOC e la coalizione. Il fatto che l'UNVIM agevoli l'intero processo di autorizzazione e comunichi in modo coerente con le società di navigazione è essenziale per mantenere la fiducia delle compagnie internazionali di navigazione e, di conseguenza, per garantire che le importazioni commerciali destinate alla maggior parte della popolazione yemenita continuino nonostante il conflitto in corso.

L'UNVIM ha inoltre cercato di rassicurare la comunità marittima internazionale organizzando riunioni trimestrali con i loro rappresentanti, al fine di garantire che le rispettive difficoltà e sfide fossero comprese e affrontate correttamente.

3.   Obiettivi generali

Per garantire l'incontrastata esecuzione del mandato dell'UNVIM, l'obiettivo generale dell'azione consiste nel contribuire al ripristino del libero flusso di prodotti commerciali verso lo Yemen predisponendo un processo di autorizzazione trasparente ed efficace per le spedizioni commerciali destinate ai porti yemeniti che non sono sotto il controllo del governo dello Yemen.

Gli obiettivi specifici sono i seguenti:

aumentare il flusso di carichi commerciali verso lo Yemen velocizzando ulteriormente il processo di autorizzazione delle spedizioni commerciali e ripristinando la fiducia delle società di navigazione in relazione all'accessibilità dei porti di Hodeida e Saleef nonostante il conflitto in corso;

aumentare la capacità dell'UNVIM di inviare personale e risorse supplementari in Gibuti, nel porto King Abdullah (Regno dell'Arabia Saudita) e nei porti di Salalah e Sohar (Oman) e di Dubai (Emirati arabi uniti), nonché il suo margine di reattività qualora si attribuissero all'UNVIM responsabilità aggiuntive nel porto di Hodeida nel corso della durata del progetto.

Se il mandato o le esigenze dell'UNVIM dovessero cambiare in modo tale da mettere in questione l'adeguatezza o la pertinenza del progetto relativamente al conseguimento degli obiettivi summenzionati, il contributo dell'UE sarà rivalutato di conseguenza.

4.   Descrizione delle attività

L'UNOPS sarà responsabile dell'attuazione tecnica del progetto.

Attività 1: aumentare il numero di controllori dell'UNVIM. Per il Gibuti, il porto King Abdullah e Gedda (Regno dell'Arabia Saudita), i porti di Salalah e Sohar (Oman) e di Dubai (Emirati arabi uniti) o per qualsiasi altro luogo, inclusa provvisoriamente Hodeida, saranno assunti fino a cinque (05) controllori supplementari e fino a due (02) ispettori dei carichi supplementari. Questo aumento delle capacità permetterà all'UNVIM di adeguarsi rapidamente a eventuali sviluppi e accrescerà la portata operativa dell'UNVIM in relazione allo svolgimento di ispezioni delle navi, garantendo nel contempo la continuità operativa del meccanismo. L'UNVIM assumerà inoltre un ulteriore responsabile con sede in Gibuti, che si occuperà tra l'altro dei rapporti con l'UE e, in particolare, con le delegazioni dell'UE nella regione del Mar Rosso.

Le attività previste sono le seguenti:

l'UNOPS assumerà i nuovi controllori e ispettori e il nuovo responsabile in conformità delle sue norme e procedure di assunzione;

l'UNOPS informerà anticipatamente il SEAE in merito all'apertura di posizioni lavorative.

Durata: per l'intera durata del progetto.

Attività 2: locazione di una parte del porto di Gibuti. In seguito alla firma dell'accordo di cooperazione sui progetti con le autorità gibutiane, avvenuta il 1o maggio 2018, l'UNVIM affitta banchine e attracchi nel porto di Gibuti per assicurare l'esistenza di un luogo permanente in cui effettuare le ispezioni. Una nuova struttura è attualmente in fase di ristrutturazione all'interno del porto al fine di agevolare il lavoro dei controllori, degli ispettori e degli EDD. Ciò contribuirà inoltre a velocizzare il processo di ispezione.

Durata: per l'intera durata del progetto.

Attività 3: aumentare da quattro a sei il numero di EDD in Gibuti. L'UNVIM aumenterà da quattro a sei il numero di EDD e conduttori cinofili. Poiché gli EDD hanno bisogno di riposo durante le ispezioni, e tenuto conto delle condizioni climatiche in Gibuti, l'aumento del numero di ispezioni richiede una capacità supplementare per garantire il benessere e la continuità operativa degli EDD.

Attività previste:

conformemente alle procedure di aggiudicazione degli appalti dell'ONU, l'UNOPS pubblicherà un nuovo bando di gara per gli EDD e i loro conduttori ai fini dell'aggiudicazione di un appalto o modificherà il contratto esistente con l'attuale fornitore del servizio all'UNVIM (TDI - The Development Initiative);

i nuovi EDD dovranno essere integrati nella squadra esistente composta di 4 EDD e conduttori cinofili.

Durata: per l'intera durata del progetto.

Attività 4: acquisto di apparecchiature di ispezione supplementari. Per assistere la squadra dell'UNVIM in Gibuti nella scansione dei container e dei carichi, l'UNVIM acquisterà due (02) scanner mobili. Tali apparecchiature supplementari agevoleranno la tempestiva ispezione di navi nel porto di Gibuti e in acque internazionali.

Le attività previste sono le seguenti:

sviluppo di specifiche tecniche attualmente in corso;

conformemente alle procedure di aggiudicazione degli appalti dell'UNOPS, pubblicazione di un bando di gara internazionale di forniture e aggiudicazione dell'appalto;

consegna delle apparecchiature e formazione del personale pertinente.

Durata: primi quattro mesi del progetto.

Al termine del progetto, la cessione delle attività sarà effettuata conformemente al contratto firmato con la Commissione europea.

Attività 5: attuazione del progetto

L'UNOPS assicurerà il monitoraggio della gestione del programma, che comprenderà l'elaborazione di obiettivi intermedi, revisioni interne, il monitoraggio degli accordi contrattuali e la gestione finanziaria. Le attività previste comprendono:

l'acquisizione di servizi esterni o un accordo speciale di servizio per l'assistenza tecnica alla realizzazione del progetto;

la gestione finanziaria e contrattuale dei servizi che l'UNOPS subappalta a terzi.

Durata: per l'intera durata del progetto.

5.   Risultati attesi

Con il rafforzamento delle attività operative dell'UNVIM, i risultati attesi del progetto sono i seguenti:

impedire l'ingresso del flusso di prodotti vietati nei porti yemeniti del Mar Rosso;

agevolare il libero flusso di beni commerciali verso i porti yemeniti del Mar Rosso;

instaurare un clima di fiducia nella comunità marittima internazionale elaborando un processo trasparente ed efficiente per l'ingresso di beni commerciali nei porti yemeniti del Mar Rosso, nonostante il conflitto in corso;

sostenere il governo dello Yemen nel rispondere alle esigenze della popolazione relative ai prodotti di base che non sono pienamente soddisfatte dall'assistenza umanitaria e dalle fonti locali.

6.   Durata prevista

La durata prevista del progetto è di 12 mesi, divisi in due periodi di 6 mesi (6 + 6). Il primo periodo si concluderà a marzo 2019 e il secondo periodo avrà inizio ad aprile 2019. Poiché gli attuali accordi di finanziamento tra l'UNVIM e i donatori si applicano soltanto fino a marzo 2019, la decisione del Consiglio prevede un accordo specifico per il periodo successivo a marzo 2019.

Tale accordo consiste in una clausola di riesame che stabilisce che il contributo dell'Unione deve essere rivalutato ai fini di un parere favorevole degli Stati membri in merito alla proroga senza interruzioni del contributo dell'Unione per un ulteriore periodo di 6 mesi.

Di conseguenza, l'accordo di delega tra la Commissione e l'UNOPS sarà firmato per un periodo iniziale di 6 mesi, prorogabile esclusivamente per un ulteriore periodo di 6 mesi sulla base del parere positivo degli Stati membri.

7.   Visibilità dell'Unione

Il fatto che l'UNOPS sarà responsabile dell'attuazione tecnica del progetto garantirà un'adeguata visibilità del sostegno finanziario dell'Unione, ad esempio nell'ambito di relazioni, eventi o riunioni. Una bandiera dell'Unione sarà apposta su tutta la documentazione UNVIM.

L'UNVIM/UNOPS conferirà l'opportuna visibilità a tutte le apparecchiature riutilizzabili acquistate con fondi dell'Unione, tra l'altro con l'apposizione del logo dell'Unione. Qualora tale indicazione possa compromettere i privilegi e le immunità dell'UNOPS o la sicurezza del suo personale o dei beneficiari finali, saranno adottate disposizioni alternative adeguate.

8.   Partecipazione dell'Unione al comitato direttivo dell'UNVIM

Il comitato direttivo dell'UNVIM comprende il Regno dell'Arabia Saudita (l'EHOC e il ministero della difesa), gli Emirati arabi uniti, il governo dello Yemen (un funzionario di collegamento dell'UNVIM con sede in Gibuti e un rappresentante del ministero dei trasporti), l'UNOPS e l'OCHA. Analogamente agli Stati Uniti, ai Paesi Bassi e al Regno Unito, che vi partecipano con lo «status di osservatore» in qualità di donatori dell'UNVIM, l'Unione parteciperà alle riunioni mensili del comitato direttivo dell'UNVIM.

9.   Presentazione di relazioni

L'UNVIM/UNOPS trasmetterà al SEAE una relazione mensile per valutare i progressi compiuti verso il conseguimento dei risultati del progetto. Tali relazioni saranno condivise con il competente organo del Consiglio.

Il SEAE riferirà al competente organo del Consiglio in merito alle riunioni mensili del comitato direttivo dell'UNVIM.

L'UNVIM/UNOPS riferirà direttamente, su base trimestrale, al competente organo del Consiglio a Bruxelles.

L'UNVIM/UNOPS trasmetterà una relazione descrittiva e finanziaria finale entro 6 mesi dalla fine del periodo di attuazione.


19.9.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 235/21


DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2018/1250 DEL CONSIGLIO

del 18 settembre 2018

che attua la decisione (PESC) 2015/1333 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio, del 31 luglio 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga la decisione 2011/137/PESC (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 31 luglio 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/1333.

(2)

L'11 settembre 2018 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSC») istituito a norma della risoluzione UNSC 1970 (2011) ha aggiunto una persona all'elenco di persone ed entità soggette a misure restrittive.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza gli allegati I e III della decisione (PESC) 2015/1333,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati I e III della decisione (PESC) 2015/1333 sono modificati come indicato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2018

Per il Consiglio

Il presidente

G. BLÜMEL


(1)  GU L 206 dell'1.8.2015, pag. 34.


ALLEGATO

La persona seguente è aggiunta all'elenco di cui all'allegato I della decisione (PESC) 2015/1333:

«27.

Nome: 1: Ibrahim 2: Saeed 3: Salim 4: Jadhran

Titolo: n.d. Designazione: Leader di milizie armate Data di nascita: 1982 Luogo di nascita: n.d. Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: libica Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: n.d. Data di inserimento nell'elenco: 11 settembre 2018. Altre informazioni: nome della madre Salma Abdula Younis. Inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni). Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: www.interpol.int/en/notice/search/un/xxxx.

Inserito nell'elenco a norma del punto 11, lettere b), c) e d), della risoluzione 2213 (2015) e del punto 11 della risoluzione 2362 (2017).

Informazioni aggiuntive

La Procura generale libica ha rilasciato un mandato d'arresto nei confronti della persona interessata, accusandola di aver commesso una serie di reati.

La persona interessata ha compiuto azioni e attacchi armati (l'ultimo dei quali risalente al 14 giugno 2018) contro impianti petroliferi situati nella regione della mezzaluna petrolifera, causandone la distruzione.

Gli attacchi nella regione della mezzaluna petrolifera hanno provocato numerose vittime tra gli abitanti della regione e hanno messo a repentaglio la vita dei civili.

Gli attacchi hanno più volte interrotto le esportazioni libiche di petrolio dal 2013 al 2018, determinando considerevoli perdite per l'economia libica.

La persona interessata ha cercato di esportare petrolio illegalmente.

La persona interessata recluta combattenti stranieri per i suoi attacchi ripetuti contro la regione della mezzaluna petrolifera.

Con le sue azioni, la persona interessata opera contro la stabilità della Libia e osteggia i tentativi delle parti libiche volti a risolvere la crisi politica e ad attuare il piano d'azione delle Nazioni Unite.»

La persona seguente è aggiunta all'elenco di cui all'allegato III della decisione (PESC) 2015/1333:

«27.

Nome: 1: Ibrahim 2: Saeed 3: Salim 4: Jadhran

Titolo: n.d. Designazione: Leader di milizie armate Data di nascita: 1982 Luogo di nascita: n.d. Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: libica Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: n.d. Data di inserimento nell'elenco: 11 settembre 2018. Altre informazioni: nome della madre Salma Abdula Younis. Inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni). Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: www.interpol.int/en/notice/search/un/xxxx.

Inserito nell'elenco a norma del punto 11, lettere b), c) e d), della risoluzione 2213 (2015) e del punto 11 della risoluzione 2362 (2017).

Informazioni aggiuntive

La Procura generale libica ha rilasciato un mandato d'arresto nei confronti della persona interessata, accusandola di aver commesso una serie di reati.

La persona interessata ha compiuto azioni e attacchi armati (l'ultimo dei quali risalente al 14 giugno 2018) contro impianti petroliferi situati nella regione della mezzaluna petrolifera, causandone la distruzione.

Gli attacchi nella regione della mezzaluna petrolifera hanno provocato numerose vittime tra gli abitanti della regione e hanno messo a repentaglio la vita dei civili.

Gli attacchi hanno più volte interrotto le esportazioni libiche di petrolio dal 2013 al 2018, determinando considerevoli perdite per l'economia libica.

La persona interessata ha cercato di esportare petrolio illegalmente.

La persona interessata recluta combattenti stranieri per i suoi attacchi ripetuti contro la regione della mezzaluna petrolifera.

Con le sue azioni, la persona interessata opera contro la stabilità della Libia e osteggia i tentativi delle parti libiche volti a risolvere la crisi politica e ad attuare il piano d'azione delle Nazioni Unite.»


19.9.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 235/24


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1251 DELLA COMMISSIONE

del 18 settembre 2018

che non approva l'empentrina come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 89, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (2) stabilisce un elenco di principi attivi esistenti da valutare per l'eventuale approvazione ai fini del loro uso nei biocidi. Tale elenco comprende l'empentrina (n. CE: n. d., n. CAS: 54406-48-3).

(2)

L'empentrina è stata oggetto di una valutazione ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 «Insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi», quale descritto nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.

(3)

Il Belgio è stato designato autorità di valutazione competente e ha presentato le relazioni di valutazione, corredate di raccomandazioni, il 24 giugno 2016.

(4)

Conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, il 13 dicembre 2017 il comitato sui biocidi ha formulato il parere dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente (3).

(5)

Da tale parere risulta che i biocidi utilizzati per il tipo di prodotto 18 contenenti empentrina potrebbero non soddisfare le prescrizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012.

(6)

In particolare, conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012, il richiedente è tenuto a fornire dati sufficienti per permettere di determinare se un principio attivo risponda ai criteri di esclusione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, dello stesso regolamento. L'autorità di valutazione competente ha chiesto più volte al richiedente di fornire dati sulla cancerogenicità per effettuare la valutazione, ma il richiedente non ha fornito dati sufficienti in tempo utile, rendendo impossibile la valutazione del criterio di esclusione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento.

(7)

Inoltre, gli scenari considerati nelle valutazioni dei rischi per la salute umana e per l'ambiente hanno evidenziato rischi inaccettabili e non è stato possibile individuare un uso sicuro.

(8)

Non è pertanto opportuno approvare l'empentrina ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18.

(9)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'empentrina (n. CE: n. d., n. CAS: 54406-48-3) non è approvata come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).

(3)  Parere del comitato sui biocidi (BPC) in merito alla domanda di approvazione del principio attivo empentrina, tipo di prodotto: 18, ECHA/BPC/182/2017, adottato il 13 dicembre 2017.