ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 202

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

61° anno
9 agosto 2018


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1105 della Commissione, dell'8 agosto 2018, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure e i formulari per la trasmissione di informazioni dalle autorità competenti all'ESMA a norma del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1106 della Commissione, dell'8 agosto 2018, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la dichiarazione di conformità che deve essere pubblicata e mantenuta aggiornata dagli amministratori di indici di riferimento significativi e non significativi ai sensi del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

9

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

9.8.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 202/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1105 DELLA COMMISSIONE

dell'8 agosto 2018

che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure e i formulari per la trasmissione di informazioni dalle autorità competenti all'ESMA a norma del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (1), in particolare l'articolo 47, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011 stabilisce che le autorità competenti forniscono all'ESMA tutte le informazioni necessarie per l'espletamento dei suoi compiti. Al fine di garantire una comunicazione efficace ed efficiente, le autorità competenti e l'ESMA dovrebbero avvalersi di canali di comunicazione definiti, in particolare persone di contatto designate e formulari standard, per chiedere informazioni, accusare il ricevimento delle richieste di informazioni e rispondere alle medesime.

(2)

Le informazioni che le autorità competenti sono tenute a fornire a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011 comprendono le informazioni necessarie a consentire all'ESMA di istituire e tenere il registro pubblico di cui all'articolo 36, paragrafo 1, del medesimo regolamento, in particolare le informazioni di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettere a), c) e d), e le eventuali successive modifiche di tali informazioni. Le autorità competenti e l'ESMA dovrebbero essere tenute a concordare le specifiche tecniche che disciplinano l'invio di tali informazioni al sito web dell'ESMA al fine di garantire che le informazioni siano trasmesse in modo corretto e sicuro.

(3)

Le informazioni che le autorità competenti devono fornire all'ESMA a norma del regolamento (UE) 2016/1011 possono contenere dati personali e altre informazioni sensibili che non sono di dominio pubblico. È quindi importante che la trasmissione di informazioni sia disciplinata da salvaguardie adeguate e norme in materia di riservatezza.

(4)

Le autorità competenti e l'ESMA dovrebbero disporre di tempo sufficiente per porre in essere procedure per la trasmissione delle informazioni di cui al presente regolamento. È pertanto opportuno che il presente regolamento si applichi due mesi dopo la sua entrata in vigore.

(5)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'ESMA ha presentato alla Commissione.

(6)

L'ESMA non ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, né ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati, in quanto l'ESMA ha concluso che ciò sarebbe stato sproporzionato rispetto all'ambito di applicazione e all'impatto delle norme tecniche di attuazione, tenuto conto che avrebbero riguardato direttamente soltanto le autorità competenti nazionali degli Stati membri e non i partecipanti al mercato.

(7)

L'ESMA ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Notifica all'ESMA ai fini del registro dell'ESMA

1.   Per consentire all'ESMA di istituire e tenere il registro pubblico di cui all'articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1011, le autorità competenti notificano all'ESMA le informazioni di cui alle lettere a), c) e d) del suddetto articolo e le eventuali modifiche di tali informazioni entro cinque giorni lavorativi dalla data della decisione pertinente.

2.   La decisione pertinente è la decisione che, tra le seguenti decisioni dell'autorità competente, determini l'obbligo, ai sensi del regolamento (UE) 2016/1011, di notificare all'ESMA determinate informazioni o modifiche:

a)

la decisione di autorizzare o registrare un amministratore a norma dell'articolo 34, paragrafo 6, lettera a) o b), del regolamento (UE) 2016/1011;

b)

la decisione di revocare o sospendere l'autorizzazione o la registrazione di un amministratore ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 1, del medesimo regolamento;

c)

la decisione di riconoscere un amministratore ubicato in un paese terzo a norma dell'articolo 32, paragrafo 5, del medesimo regolamento;

d)

la decisione di sospendere o revocare tale riconoscimento a norma dell'articolo 32, paragrafo 8, del medesimo regolamento;

e)

la decisione di autorizzare l'avallo di un indice di riferimento a norma dell'articolo 33, paragrafo 3, del medesimo regolamento;

f)

la decisione di imporre la cessazione dell'avallo di un indice di riferimento a norma dell'articolo 33, paragrafo 6, del medesimo regolamento.

Le informazioni o le modifiche di tali informazioni di cui al paragrafo 1 sono trasmesse all'ESMA utilizzando il canale di comunicazione dell'ESMA che garantisce la completezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni durante la trasmissione.

3.   Le autorità competenti e l'ESMA concordano la tecnologia dell'informazione che presiede alla trasmissione delle informazioni al sito web dell'ESMA utilizzando il canale di comunicazione dell'ESMA.

Articolo 2

Notifiche all'ESMA degli indici di riferimento da parte di amministratori riconosciuti

Le notifiche all'ESMA a norma dell'articolo 32, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/1011 sono trasmesse tramite un mezzo elettronico in grado di assicurare la completezza, l'integrità e la riservatezza dei dati durante il processo di trasmissione.

Articolo 3

Richiesta di informazioni

1.   Le richieste da parte dell'ESMA all'autorità competente di fornire informazioni, a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011, diverse dalle informazioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente regolamento, sono effettuate utilizzando il formulario che figura nell'allegato I del presente regolamento.

2.   L'autorità competente cui sono richieste informazioni a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011 («l'autorità interpellata») accusa il ricevimento della richiesta entro sette giorni dal ricevimento stesso, utilizzando il formulario di cui all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 4

Risposta alla richiesta di informazioni

1.   L'autorità interpellata fornisce all'ESMA le informazioni richieste utilizzando il formulario di cui all'allegato III del presente regolamento. L'autorità interpellata adotta tutte le misure ragionevoli in suo potere al fine di ottenere e fornire le informazioni richieste. Se non è in grado di fornire informazioni entro la data di risposta stimata fissata nell'avviso di ricevimento della richiesta di informazioni, l'autorità interpellata ne informa senza indugio l'ESMA e fornisce una nuova data di risposta stimata, unitamente ai motivi per i quali è necessaria una proroga.

2.   L'autorità interpellata consulta l'ESMA, ove necessario, circa eventuali chiarimenti in merito al tipo di informazioni richieste e alla frequenza degli eventuali aggiornamenti necessari.

Articolo 5

Mezzi di trasmissione

Tutte le richieste di informazioni, gli avvisi di ricevimento e le risposte alle richieste di informazioni di cui agli articoli 3 e 4 sono conformi alle seguenti disposizioni:

a)

sono resi per iscritto;

b)

sono trasmessi per posta o fax ovvero tramite un mezzo elettronico in grado di assicurare la completezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni durante il processo di trasmissione;

c)

sono indirizzati:

i)

nel caso di una richiesta inviata a un'autorità competente, alla persona di contatto designata dall'autorità competente a norma dell'articolo 7;

ii)

nel caso di un avviso di ricevimento o di una risposta inviata all'ESMA, al punto di contatto specificato dall'ESMA nella richiesta di informazioni.

Articolo 6

Riservatezza

1.   Le autorità competenti mantengono la riservatezza riguardo alla circostanza che sia stata emessa una richiesta di informazioni ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011, al contenuto di tale richiesta e a tutte le questioni che possono insorgere nel corso dell'esecuzione della richiesta, in particolare le consultazioni tra l'ESMA e l'autorità competente in relazione alla richiesta.

2.   L'autorità competente può tuttavia comunicare tali fatti o circostanze se l'ESMA dà il suo consenso alla divulgazione o la divulgazione sia necessaria a fini di procedimenti legali.

Articolo 7

Persone di contatto

Ciascuna autorità competente designa una persona di contatto ai fini del presente regolamento e ne comunica il nome e i recapiti all'ESMA entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Qualsiasi successiva modifica della designazione o dei recapiti della persona di contatto è comunicata all'ESMA senza indugio.

Articolo 8

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 29 ottobre 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 8 agosto 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).


ALLEGATO I

Formulario per la richiesta di informazioni

RICHIESTA DI INFORMAZIONI

Numero di riferimento: …

Data: …

Informazioni generali

MITTENTE:

Stato membro (se pertinente):

Autorità richiedente:

Indirizzo della sede legale:

(recapiti della persona di contatto designata ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1105 della Commissione.)

Nome:

Telefono:

E-mail:

DESTINATARIO:

Stato membro (se pertinente):

Autorità interpellata:

Indirizzo della sede legale:

(recapiti della persona di contatto designata ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1105 della Commissione.)

Nome:

Telefono:

E-mail:

Gentile signor/signora [inserire il cognome],

a norma dell'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1105 della Commissione che stabilisce norme tecniche di attuazione [per stabilire le procedure e i formulari per lo scambio di informazioni] si richiedono informazioni in relazione alla questione/alle questioni illustrata/e in dettaglio qui di seguito.

Le sarei grato/grata se potesse fornire le informazioni di cui sopra entro [inserire una data indicativa per la risposta] o, qualora ciò non sia possibile, se potesse indicare quando prevede di essere in grado di fornire le informazioni richieste.

Motivo della richiesta di informazioni

[Inserire la/le disposizione/i del regolamento (UE) 2016/1011 in base alla/e quale/i l'autorità richiedente è competente a trattare la questione]

La richiesta riguarda informazioni relative a …

[Inserire una descrizione dell'oggetto della richiesta, il settore di vigilanza dell'indice interessato e lo scopo per il quale sono richieste le informazioni]

a seguito di …

[Se del caso, inserire gli estremi della precedente richiesta che ne consentano l'identificazione]

Sarà garantita la riservatezza delle informazioni incluse nella presente richiesta ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1105 della Commissione.

Cordiali saluti,

[firma]


ALLEGATO II

Formulario per l'avviso di ricevimento della richiesta di informazioni

AVVISO DI RICEVIMENTO DELLA RICHIESTA DI INFORMAZIONI

Numero di riferimento: …

Data: …

MITTENTE:

Stato membro (se pertinente):

Autorità interpellata:

Indirizzo della sede legale:

(recapiti della persona di contatto designata ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1105 della Commissione)

Nome:

Telefono:

E-mail:

DESTINATARIO:

Stato membro (se pertinente):

Autorità richiedente:

Indirizzo della sede legale:

(recapiti della persona di contatto designata ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1105 della Commissione)

Nome:

Telefono:

E-mail:

Gentile signor/signora [inserire il cognome],

a norma dell'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1105 della Commissione che stabilisce norme tecniche di attuazione [per stabilire le procedure e i formulari per lo scambio di informazioni] accusiamo ricevuta della Sua richiesta di informazioni [inserire il numero di riferimento della richiesta].

Data prevista per la risposta (se possibile in questa fase): …

Cordiali saluti,

[firma]


ALLEGATO III

Formulario per la risposta alla richiesta di informazioni

RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI INFORMAZIONI

Numero di riferimento: …

Data: …

Informazioni generali

MITTENTE:

Stato membro (se pertinente):

Autorità interpellata:

Indirizzo della sede legale:

(recapiti della persona di contatto designata ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1105 della Commissione)

Nome:

Telefono:

E-mail:

DESTINATARIO:

Stato membro (se pertinente):

Autorità richiedente:

Indirizzo della sede legale:

(recapiti della persona di contatto designata ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1105 della Commissione)

Nome:

Telefono:

E-mail:

Gentile signor/signora [inserire il cognome],

a norma dell'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1105 della Commissione che stabilisce norme tecniche di attuazione [per stabilire le procedure e i formulari per lo scambio di informazioni] abbiamo trattato la Sua richiesta di informazioni [inserire il numero di riferimento della richiesta] datata [gg.mm.aaaa].

Informazioni richieste

Le informazioni fornite sono riservate e sono comunicate a [inserire il nome dell'autorità richiedente] ai sensi del [inserire la disposizione della normativa settoriale applicabile] e in base al presupposto che rimarranno riservate ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1105 della Commissione. [Inserire il nome dell'autorità richiedente] si conforma ai requisiti di cui all'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1105 della Commissione in relazione ai vincoli di riservatezza e agli usi ammissibili delle informazioni.

Cordiali saluti,

[firma]


9.8.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 202/9


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1106 DELLA COMMISSIONE

dell'8 agosto 2018

che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la dichiarazione di conformità che deve essere pubblicata e mantenuta aggiornata dagli amministratori di indici di riferimento significativi e non significativi ai sensi del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (1), in particolare l'articolo 25, paragrafo 8, terzo comma, e l'articolo 26, paragrafo 5, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 25, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2016/1011 obbliga gli amministratori di indici di riferimento significativi che scelgono di non adempiere a uno o più dei requisiti specifici di tale regolamento a pubblicare e mantenere aggiornata una dichiarazione di conformità in cui sono indicate le ragioni per cui è opportuno che essi non adempiano a detti requisiti. L'articolo 26, paragrafo 3, di detto regolamento impone agli amministratori di indici di riferimento non significativi un obbligo analogo, ma per una gamma più ampia di requisiti.

(2)

La dichiarazione di conformità dovrebbe consentire a chiunque la legga di identificare chiaramente le disposizioni del regolamento (UE) 2016/1011 che l'amministratore dell'indice di riferimento ha scelto di non applicare e le ragioni per cui l'amministratore ritiene opportuno non rispettare dette disposizioni.

(3)

L'articolo 25, paragrafo 7, e l'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1011 stabiliscono che la dichiarazione di conformità indichi chiaramente le ragioni per cui l'amministratore ritiene opportuno non rispettare le disposizioni in questione. Il modello dovrebbe quindi chiedere una spiegazione separata per ciascuna delle disposizioni non applicate dall'amministratore.

(4)

Le esenzioni facoltative per gli indici di riferimento significativi di cui all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1011 sono un sottoinsieme delle possibili esenzioni per gli indici di riferimento non significativi di cui all'articolo 26, paragrafo 1, dello stesso regolamento. Per garantire coerenza tra le due norme tecniche di attuazione previste dall'articolo 25, paragrafo 8, e dall'articolo 26, paragrafo 5, per queste esenzioni ed evitare potenziali oneri amministrativi superflui per gli amministratori degli indici di riferimento, è auspicabile che queste norme tecniche di attuazione siano riunite in un unico regolamento.

(5)

Gli amministratori possono scegliere di usare una dichiarazione di conformità unica per una famiglia di indici di riferimento, a condizione che la dichiarazione consenta di individuare chiaramente le disposizioni che l'amministratore ha scelto di non applicare per ciascun indice di riferimento oggetto della dichiarazione di conformità. La dichiarazione di conformità unica non dovrebbe riguardare al contempo indici di riferimento significativi e non significativi. Se una famiglia di indici di riferimento comprende indici di riferimento significativi e non significativi dovrebbero essere redatte almeno due dichiarazioni di conformità.

(6)

Gli amministratori dovrebbero poter disporre di tempo sufficiente per garantire la conformità ai requisiti del presente regolamento. È pertanto opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere da due mesi dalla sua entrata in vigore.

(7)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha presentato alla Commissione.

(8)

L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione su cui è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici connessi e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modelli per la dichiarazione di conformità

1.   Il modello per la dichiarazione di conformità di cui all'articolo 25, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2016/1011 figura nell'allegato I del presente regolamento.

2.   Il modello per la dichiarazione di conformità di cui all'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1011 figura nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 29 ottobre 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 agosto 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).


ALLEGATO I

Modello per la dichiarazione di conformità di cui all'articolo 25, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2016/1011

Voce

Campo di testo

A.   Informazioni generali

1.

Data di creazione del documento ed eventualmente del suo ultimo aggiornamento

1.

Creato: [gg/mm/aa]

Ultimo aggiornamento: [gg/mm/aa]

2.

Nome dell'amministratore

2.

[Come risulta nel «registro degli amministratori e degli indici di riferimento» pubblicato dall'ESMA]

3.

Autorità nazionale competente pertinente

3.

[L'autorità competente che ha autorizzato o registrato l'amministratore a norma dell'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1011]

La sezione seguente:

individua l'indice di riferimento significativo o gli indici di riferimento significativi ai quali non si applicano le disposizioni;

individua le disposizioni che l'amministratore ha scelto di non applicare;

spiega le ragioni per cui è opportuno che l'amministratore non rispetti ciascuna delle disposizioni in questione.

Se il presente documento concerne più di un indice di riferimento significativo fornito dall'amministratore, deve essere compilata una sezione distinta per ciascuna serie di indici di riferimento rispetto ai quali:

le disposizioni che l'amministratore decide di non applicare sono le stesse per tutti gli indici di riferimento, e

per ogni disposizione, la spiegazione delle ragioni per cui è opportuno che l'amministratore non la rispetti è la stessa per tutti gli indici di riferimento.

B.    [Inserire il nome dell'amministratore di cui alla sezione A, punto 2] sceglie di non applicare le seguenti disposizioni del regolamento (UE) 2016/1011 per quanto riguarda l'indice di riferimento significativo o gli indici di riferimento significativi indicati di seguito

1.

Indice di riferimento o indici di riferimento ai quali non si applica(no) la/le disposizione/i

1.

[Inserire il nome dell'indice di riferimento, o di ciascuno degli indici di riferimento, compreso il codice internazionale identificativo degli strumenti finanziari (ISIN), o in mancanza dell'ISIN, ogni altro codice identificativo disponibile]

2.

Indicazione del luogo in cui è pubblicata la dichiarazione sull'indice di riferimento relativa all'indice di riferimento pertinente o a ciascuno degli indici di riferimento pertinenti

2.

[ad esempio link alla pagina web]

3.

i)

Disposizione o disposizioni del regolamento (UE) 2016/1011 che non si applicano

ii)

Per ogni disposizione, ragioni per cui è opportuno che l'amministratore non la rispetti

3 i)

[Per ogni disposizione riportare il numero dell'articolo, del paragrafo e, se del caso, la lettera specifica del regolamento (UE) 2016/1011, e il testo completo della disposizione]

3 ii)

[Per ogni disposizione inserire una spiegazione specifica, dettagliata e chiara delle ragioni per cui è opportuno che l'amministratore non la rispetti, tenendo conto della natura e dell'impatto dell'indice di riferimento o degli indici di riferimento e delle dimensioni dell'amministratore]

ALLEGATO II

Modello per la dichiarazione di conformità di cui all'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1011

Voce

Campo di testo

A.   Informazioni generali

1.

Data di creazione del documento ed eventualmente del suo ultimo aggiornamento

1.

Creato: [gg/mm/aa]

Ultimo aggiornamento: [gg/mm/aa]

2.

Nome dell'amministratore

2.

[Come risulta nel «registro degli amministratori e degli indici di riferimento» pubblicato dall'ESMA]

La sezione seguente:

individua l'indice di riferimento non significativo o gli indici di riferimento non significativi ai quali non si applicano le disposizioni;

individua le disposizioni che l'amministratore ha scelto di non applicare;

spiega le ragioni per cui è opportuno che l'amministratore non rispetti ciascuna delle disposizioni in questione.

Se il presente documento concerne una famiglia di indici di riferimento non significativi forniti dall'amministratore, deve essere compilata una sezione distinta per ciascuna serie di indici di riferimento rispetto ai quali:

le disposizioni che l'amministratore decide di non applicare sono le stesse per tutti gli indici di riferimento, e

per ogni disposizione, la spiegazione delle ragioni per cui è opportuno che l'amministratore non la rispetti è la stessa per tutti gli indici di riferimento.

B.    [Inserire il nome dell'amministratore di cui alla sezione A, punto 2] sceglie di non applicare le seguenti disposizioni del regolamento (UE) 2016/1011 per quanto riguarda l'indice di riferimento non significativo o gli indici di riferimento non significativi indicati di seguito

1.

Indice di riferimento o indici di riferimento ai quali non si applica(no) la/le disposizione/i

1.

[Inserire il nome dell'indice di riferimento, o di ciascuno degli indici di riferimento, compreso il codice internazionale identificativo degli strumenti finanziari (ISIN), o in mancanza dell'ISIN, ogni altro codice identificativo disponibile]

2.

i)

Disposizione o disposizioni del regolamento (UE) 2016/1011 che non si applicano

ii)

Per ogni disposizione, le ragioni per cui è opportuno che l'amministratore non la rispetti

2 i)

[Per ogni disposizione riportare il numero dell'articolo, del paragrafo e, se del caso, la lettera specifica del regolamento (UE) 2016/1011, e il testo completo della disposizione]

2 ii)

[Per ogni disposizione inserire una spiegazione specifica, dettagliata e chiara delle ragioni per cui è opportuno che l'amministratore non la rispetti.]