ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 200

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

61° anno
7 agosto 2018


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2018/1091 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, relativo alle statistiche integrate sulle aziende agricole e che abroga i regolamenti (CE) n. 1166/2008 e (UE) n. 1337/2011 ( 1 )

1

 

*

Regolamento (UE) 2018/1092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che istituisce il programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa, volto a sostenere la competitività e la capacità di innovazione dell'industria della difesa dell'Unione

30

 

 

II   Atti non legislativi

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2018/1093 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a seguito di una domanda presentata dalla Francia — EGF/2017/009 FR/Air France

44

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

REGOLAMENTI

7.8.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 200/1


REGOLAMENTO (UE) 2018/1091 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 18 luglio 2018

relativo alle statistiche integrate sulle aziende agricole e che abroga i regolamenti (CE) n. 1166/2008 e (UE) n. 1337/2011

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 338,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ha istituito un quadro di riferimento per la produzione di statistiche europee sulla struttura delle aziende agricole valido fino al 2016. Tale regolamento dovrebbe pertanto essere abrogato.

(2)

Il programma di indagini europee sulla struttura delle aziende agricole, in atto nell'Unione sin dal 1966, dovrebbe proseguire in modo da rilevare l'evoluzione della struttura delle aziende agricole a livello dell'Unione e fornire la base di conoscenze statistiche indispensabile per progettare, attuare, monitorare, valutare e rivedere le politiche pertinenti, in particolare la politica agricola comune (PAC), includendo le misure di sviluppo rurale, così come le politiche dell'Unione incentrate sull'ambiente, sull'adattamento ai cambiamenti climatici, sulla mitigazione dei loro effetti e sull'uso del suolo, e alcuni obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS). Questa base di conoscenze è altresì necessaria per stimare l'impatto di tali politiche sulla forza lavoro femminile nelle aziende agricole.

(3)

La rilevazione di dati statistici, in particolare concernenti la struttura delle aziende agricole, dovrebbe mirare, tra gli altri obiettivi, a far sì che il processo decisionale disponga di dati aggiornati in vista delle future riforme della PAC.

(4)

Una valutazione internazionale delle statistiche sull'agricoltura ha portato alla nascita della Strategia globale per il miglioramento delle statistiche agricole e rurali dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), approvata dalla Commissione statistica delle Nazioni Unite nel 2010. Le statistiche agricole europee dovrebbero, nei casi opportuni, attenersi alle raccomandazioni della Strategia globale per il miglioramento delle statistiche agricole e rurali, nonché a quelle elaborate dalla FAO a titolo di Programma mondiale del censimento 2020 dell'agricoltura.

(5)

Il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) fornisce un quadro per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee, sulla base di principi statistici comuni. Stabilisce criteri di qualità e risponde all'esigenza di rendere minimo l'onere di risposta per i partecipanti alle indagini e contribuire all'obiettivo più generale di una riduzione degli oneri amministrativi.

(6)

Si dovrebbe istituire un programma statistico polivalente sulle aziende agricole per il prossimo decennio che costituisca il quadro di riferimento per la produzione di statistiche armonizzate, comparabili e coerenti. Tali statistiche dovrebbero essere orientate verso le esigenze politiche.

(7)

La Strategia per le statistiche agricole per il 2020 e oltre, definita nel novembre 2015 dal comitato del sistema statistico europeo (comitato dell'SSE), prevede l'adozione di due regolamenti quadro che abbraccino tutti gli aspetti delle statistiche agricole, a eccezione dei conti economici per l'agricoltura. Il presente regolamento è appunto uno dei regolamenti quadro previsti.

(8)

A fini di armonizzazione e comparabilità delle informazioni sulla struttura delle aziende agricole e per rispondere alle esigenze attuali dell'organizzazione unica del mercato comune, in particolare del settore frutticolo e vitivinicolo, il regolamento (UE) n. 1337/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) dovrebbe essere integrato con informazioni sulla struttura delle aziende agricole a partire dal 2023 e sostituito dal presente regolamento. È pertanto necessario abrogare tale regolamento.

(9)

Disporre di statistiche comparabili di tutti gli Stati membri sulla struttura delle aziende agricole è importante per determinare l'evoluzione della PAC. Per le variabili si dovrebbero quindi utilizzare, per quanto possibile, classificazioni standard e definizioni comuni.

(10)

Le registrazioni di dati statistici riguardanti le aziende agricole permettono la tabulazione incrociata dei dati di base e dei dati dei moduli, consentendo quindi di estrarre le informazioni a partire da variabili quali il genere del capo azienda, la sua età, l'assetto proprietario e le dimensioni dell'azienda agricola, nonché l'adozione di misure ambientali. Una disaggregazione dei risultati sarà possibile per i criteri inclusi nei dati di base e per le combinazioni di criteri.

(11)

La rilevazione di informazioni riguardanti l'anno di nascita, l'anno di insediamento nel ruolo come capo dell'azienda agricola e il suo genere potrebbe fornire dati per lo sviluppo di azioni in materia di ricambio generazionale e di aspetti legati al genere.

(12)

Tra l'altro, per aggiornare i registri di base delle aziende agricole e gli altri dati necessari alla stratificazione dei campioni occorre censire le aziende agricole nell'Unione almeno a cadenza decennale. Il censimento più recente si è svolto negli anni 2009-2010.

(13)

Gli Stati membri in cui i periodi di rilevazione sul campo ai fini dell'indagine dell'anno di riferimento 2020 coincidano con i lavori previsti per il censimento decennale della popolazione dovrebbero avere la possibilità di anticipare l'indagine agricola di un anno, così da ridurre il pesante onere derivante dall'effettuazione contemporanea dei due censimenti.

(14)

Per evitare oneri eccessivi alle aziende agricole e alle amministrazioni nazionali, si dovrebbero definire delle soglie. Per analizzare adeguatamente la struttura dell'agricoltura europea è necessario che il 98 % della superficie agricola utilizzata e del bestiame delle aziende agricole sia oggetto di statistiche. In taluni Stati membri questo significa che le soglie elencate nel presente regolamento sono troppo elevate. Tuttavia, le aziende agricole al di sotto di tali soglie sono di dimensioni talmente ridotte che una rilevazione di dati su base campionaria da svolgere una volta ogni dieci anni è sufficiente per consentire la stima della loro struttura e dell'impatto sulla produzione, da cui consegue la riduzione di costi e oneri, consentendo nel contempo di definire azioni politiche efficaci per sostenere e mantenere in attività le aziende agricole di piccole dimensioni.

(15)

Le statistiche integrate sulle aziende agricole dovrebbero riguardare le superfici utilizzate per le produzioni agricole, comprese quelle che in forza di diritti collettivi sono impiegate da due o più aziende agricole.

(16)

È necessario ricevere informazioni circa l'affiliazione di un'azienda agricola a un gruppo di imprese, le cui entità sono controllate da un'entità madre.

(17)

Al fine di ridurre l'onere per i rispondenti, gli istituti nazionali di statistica (INS) e le altre autorità nazionali dovrebbero avere accesso ai dati amministrativi nella misura in cui questi sono indispensabili per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee, in conformità dell'articolo 17 bis del regolamento (CE) n. 223/2009.

(18)

Gli Stati membri o le autorità nazionali competenti dovrebbero adoperarsi per modernizzare, nella misura del possibile, le modalità di rilevazione dei dati sulle aziende agricole. A tale riguardo, è opportuno promuovere il ricorso a strumenti digitali.

(19)

Al fine di assicurare la flessibilità del sistema delle statistiche agricole europee e la semplificazione e l'ammodernamento delle statistiche agricole, le variabili da raccogliere dovrebbero essere attribuite a diversi gruppi di dati (informazioni di base e dati dei moduli) differenziati per frequenza e rappresentatività o per entrambi i parametri.

(20)

L'onere di risposta e i costi possono essere ulteriormente ridotti riutilizzando i dati dell'anno direttamente precedente o seguente l'anno di riferimento. Ciò sarebbe particolarmente pertinente per gli aspetti in cui non sono previste grandi variazioni da un anno all'altro.

(21)

Ai fini della flessibilità e per ridurre l'onere per i rispondenti, gli INS e le altre autorità nazionali, gli Stati membri dovrebbero poter utilizzare rilevazioni statistiche dirette, dati amministrativi e altre fonti, metodi o approcci innovativi, inclusi metodi scientificamente validi e ben documentati, come l'imputazione, la stima e l'uso di modelli statistici.

(22)

La rilevazione delle informazioni sull'utilizzo dei nutrienti e dell'acqua e sui metodi di produzione applicati nelle aziende agricole dovrebbe essere migliorata in modo da fornire ulteriori statistiche utili per lo sviluppo della politica agroambientale e per il miglioramento della qualità degli indicatori agroambientali.

(23)

Per la geocodifica delle aziende agricole dovrebbe essere usata la categoria tematica di unità statistiche in conformità all'allegato III della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

(24)

La Commissione è tenuta a rispettare la riservatezza dei dati comunicati in ottemperanza al regolamento (CE) n. 223/2009. Dovrebbe essere assicurata la necessaria tutela della riservatezza dei dati, anche limitando l'utilizzo dei parametri di localizzazione all'analisi spaziale delle informazioni e attraverso un'appropriata aggregazione in sede di pubblicazione delle statistiche. A tal fine, si dovrebbe elaborare un approccio armonizzato alla tutela della riservatezza dei dati e agli aspetti qualitativi della diffusione delle informazioni, sforzandosi nel contempo di rendere l'accesso online alle statistiche ufficiali più semplice e di più agevole utilizzo.

(25)

Al trattamento dei dati personali ai sensi del presente regolamento si applicano il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e le disposizioni adottate in conformità di tale regolamento e/o il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) a seconda dei casi.

(26)

Il regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) stabilisce la classificazione statistica delle attività economiche nell'Unione europea cui fa riferimento il presente regolamento allo scopo di definire la popolazione pertinente delle aziende agricole.

(27)

A norma del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) le unità territoriali dovrebbero essere definite in base alla classificazione delle unità territoriali per la statistica (NUTS).

(28)

Per lo svolgimento della rilevazione dei dati sarebbe necessario che tanto gli Stati membri quanto l'Unione mettessero a disposizione risorse finanziarie per un certo numero di anni. Si dovrebbe pertanto disporre una sovvenzione dell'Unione a sostegno del programma, a valere sul Fondo europeo agricolo di garanzia ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (10).

(29)

Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per l'intera durata del pertinente quadro finanziario pluriennale (QFP), che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, il riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del punto 17 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (11). Il presente regolamento prevede una possibile disponibilità di bilancio per le future rilevazioni dei dati nel contesto del prossimo quadro finanziario pluriennale.

(30)

Gli aspetti economici del presente regolamento dovrebbero essere sottoposti a revisione per il periodo successivo al 2020, tenendo conto del nuovo QFP e di altre modifiche pertinenti degli strumenti dell'Unione. Sulla base di tale revisione, la Commissione dovrebbe valutare la possibilità di proporre opportune modifiche al presente regolamento.

(31)

Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire la produzione sistematica di statistiche europee sulle aziende agricole nell'Unione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma, per motivi di coerenza e comparabilità, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(32)

Il regolamento (CE) n. 223/2009 definisce un quadro di riferimento per le statistiche europee e impone agli Stati membri di rispettare i principi statistici e i criteri di qualità precisati nel regolamento. Le relazioni sulla qualità sono fondamentali per valutare e migliorare la qualità delle statistiche europee e informare in proposito. Il comitato del sistema statistico europeo ha approvato le norme SSE sulla struttura delle relazioni sulla qualità, conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 223/2009. Tali norme SSE dovrebbero contribuire all'armonizzazione delle relazioni sulla qualità previste dal presente regolamento.

(33)

È stata eseguita una valutazione d'impatto secondo il principio della sana gestione finanziaria al fine di focalizzare il programma statistico definito dal presente regolamento sulla necessaria efficacia nel conseguimento degli obiettivi e di tener conto dei vincoli di bilancio sin dalla fase di progettazione.

(34)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione affinché essa possa specificare le descrizioni delle variabili del presente regolamento e gli aspetti tecnici dei dati da presentare, onde stabilire le descrizioni delle variabili e altre modalità pratiche per la rilevazione di dati ad hoc ai sensi del presente regolamento, e disporre le modalità pratiche e il contenuto delle relazioni sulla qualità. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (12). Nell'esercitare tali poteri la Commissione dovrebbe tenere conto di aspetti quali i costi e gli oneri amministrativi per le aziende agricole e gli Stati membri.

(35)

Al fine di soddisfare le nuove esigenze in fatto di dati dovute principalmente ai nuovi sviluppi in agricoltura, alla revisione della legislazione e ai mutamenti delle priorità politiche, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) per modificare le tematiche dettagliate del presente regolamento e integrare i dati dei moduli al fine di precisare quali informazioni devono essere fornite occasionalmente (ad hoc) a norma del presente regolamento. Al fine di assicurare la compatibilità e agevolare il ricorso ad altre fonti di dati, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per modificare le variabili del presente regolamento. Nell'esercitare tale potere la Commissione dovrebbe tenere conto di aspetti quali i costi e gli oneri amministrativi per le aziende agricole e gli Stati membri. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016«Legiferare meglio» (13). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(36)

Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha adottato un parere il 20 novembre 2017 (14).

(37)

Il comitato dell'SSE è stato consultato,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce un quadro di riferimento per le statistiche europee a livello di aziende agricole e dispone l'integrazione delle informazioni relative alla struttura con quelle concernenti i metodi di produzione, le misure di sviluppo rurale, gli aspetti agroambientali e altre informazioni correlate.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)   «azienda agricola» o «azienda»: una singola unità tecnico-economica soggetta a una gestione unitaria che svolge, come attività primaria o secondaria, attività agricole ai sensi del regolamento (CE) n. 1893/2006, appartenenti ai gruppi A.01.1, A.01.2, A.01.3, A.01.4, A.01.5, oppure «attività di mantenimento dei terreni agricoli in buone condizioni agronomiche e ambientali» appartenenti al gruppo A.01.6, nel territorio economico dell'Unione; per quanto riguarda le attività della classe A.01.49, sono comprese solo le attività di «allevamento di animali semidomestici o altri animali vivi» (a eccezione dell'allevamento di insetti) e «apicoltura e produzione di miele e di cera d'api»;

b)   «proprietà collettive»: terreni ai quali si applicano diritti collettivi e che sono utilizzati da due o più aziende agricole a fini di produzione agricola ma non suddivisi tra queste;

c)   «regione»: unità territoriale ai sensi della nomenclatura delle unità territoriali per la statistica (NUTS), definita in conformità al regolamento (CE) n. 1059/2003;

d)   «unità di bestiame»: un'unità di misura standard che consente l'aggregazione delle varie categorie di bestiame a fini comparativi; i coefficienti di calcolo delle unità di bestiame per le singole categorie di bestiame figurano nell'allegato I;

e)   «superficie agricola utilizzata» o «SAU»: la superficie utilizzata per l'agricoltura, che include seminativi, prati permanenti e pascoli, colture permanenti, e altri terreni agricoli utilizzati;

f)   «anno di riferimento»: anno civile al quale si attribuisce il periodo di riferimento;

g)   «orto familiare»: superficie adibita alla produzione di alimenti destinati all'autoconsumo;

h)   «modulo»: uno o più set di dati organizzati al fine di coprire varie tematiche;

i)   «tematica»: il contenuto delle informazioni da rilevare sulle unità statistiche, ciascuna tematica riguarda una serie di tematiche dettagliate;

j)   «tematica dettagliata»: il contenuto dettagliato delle informazioni da rilevare sulle unità statistiche relative a una tematica specifica; ciascuna tematica dettagliata riguarda una serie di variabili;

k)   «variabile»: una caratteristica di una unità osservata che può assumere più di una serie di valori.

Articolo 3

Copertura

1.   I dati richiesti dal presente regolamento riguardano il 98 % della SAU (esclusi gli orti familiari) e il 98 % delle unità di bestiame per ciascuno Stato membro.

2.   Per rispettare tali condizioni gli Stati membri trasmettono dati rappresentativi delle aziende agricole e delle proprietà collettive che raggiungono almeno una delle soglie fisiche dell'allegato II in relazione alle dimensioni dei terreni agricoli o al numero di unità di bestiame.

3.   A titolo di eccezione, se la popolazione di riferimento, specificata al paragrafo 2, rappresenta oltre il 98 % della produzione agricola nazionale, misurata in termini di produzione standard in conformità al regolamento delegato (UE) n. 1198/2014 della Commissione (15), previa approvazione della Commissione (Eurostat), gli Stati membri possono stabilire soglie fisiche o equivalenti soglie economiche superiori, al fine di ridurre la popolazione di riferimento, purché sia raggiunta una copertura pari al 98 % della SAU totale (esclusi gli orti familiari) e al 98 % delle unità di bestiame degli Stati membri.

4.   Se la popolazione di riferimento, specificata al paragrafo 2 del presente articolo, non rappresenta il 98 % della SAU e il 98 % delle unità di bestiame, gli Stati membri ampliano la popolazione di riferimento in conformità dell'articolo 6, stabilendo soglie inferiori a quelle di cui al paragrafo 2 del presente articolo, stabilendo soglie supplementari o entrambe.

Articolo 4

Fonti dei dati e metodi

1.   Al fine di ottenere i dati oggetto del presente regolamento gli Stati membri utilizzano una o più delle fonti o dei metodi seguenti, a condizione che le informazioni consentano l'elaborazione di statistiche che soddisfino i requisiti di qualità di cui all'articolo 11:

a)

indagini statistiche;

b)

le fonti dei dati amministrativi di cui al paragrafo 2 del presente articolo;

c)

altre fonti, metodi o approcci innovativi.

2.   Gli Stati membri possono utilizzare informazioni provenienti dal sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC) istituito dal regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (16), dal sistema di identificazione e di registrazione dei bovini istituito dal regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (17) e dal sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina istituito dal regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio (18), lo schedario viticolo realizzato in conformità all'articolo 145 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (19) e i registri delle aziende biologiche istituiti a norma del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (20). Gli Stati membri possono anche avvalersi di fonti amministrative riguardanti misure specifiche di sviluppo rurale.

3.   Gli Stati membri che decidono di utilizzare fonti, metodi o approcci innovativi di cui al paragrafo 1, lettera c), informano la Commissione (Eurostat) nel corso dell'anno precedente l'anno di riferimento, fornendo altresì informazioni dettagliate sulla qualità dei dati ottenuti da tali fonti, metodi o approcci innovativi e sui metodi di rilevazione.

4.   Le autorità nazionali responsabili dell'adempimento alle prescrizioni del presente regolamento hanno il diritto di accedere tempestivamente e gratuitamente ai dati e utilizzarli, compresi i dati relativi alle singole aziende agricole e i dati personali dei relativi conduttori contenuti nella documentazione amministrativa compilata nel loro territorio nazionale, a norma dell'articolo 17 bis del regolamento (CE) n. 223/2009. Le autorità nazionali e i proprietari dei dati amministrativi istituiscono i necessari meccanismi di cooperazione.

Articolo 5

Dati strutturali di base

1.   Gli Stati membri raccolgono e forniscono i dati strutturali di base («dati di base») relativi alle aziende agricole di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, per gli anni di riferimento 2020, 2023 e 2026, di cui all'allegato III. La rilevazione dei dati di base per l'anno di riferimento 2020 avviene sotto forma di censimento.

2.   La rilevazione dei dati di base per gli anni di riferimento 2023 e 2026 può avvenire su base campionaria. In tal caso gli Stati membri si assicurano che i risultati ponderati siano statisticamente rappresentativi delle aziende agricole di ciascuna regione e siano tali da soddisfare i requisiti di precisione di cui all'allegato V.

3.   Una variabile di cui all'allegato III che presenta un valore trascurabile o nullo in uno Stato membro può essere esclusa dalla rilevazione dei dati, a condizione che lo Stato membro interessato presenti alla Commissione (Eurostat) informazioni che giustificano debitamente tale esclusione entro l'anno civile precedente l'anno di riferimento.

4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione al fine di precisare le descrizioni delle variabili di cui all'allegato III.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 17, paragrafo 2, non oltre il 28 febbraio 2019 per l'anno di riferimento 2020; non oltre il 31 dicembre 2021 per l'anno di riferimento 2023 e non oltre il 31 dicembre 2024 per l'anno di riferimento 2026.

5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 16 per modificare le variabili di cui all'allegato III, qualora necessario a fini di armonizzazione con le fonti dei dati specificate all'articolo 4, paragrafo 2, per gli anni 2023 e 2026. Nell'esercitare tale potere, la Commissione si assicura che tali atti delegati sostituiscano unicamente le variabili di cui all'allegato III che non possono più essere ricavate dalle fonti di dati specificate. In caso di sostituzione, la Commissione si assicura che le nuove variabili possano essere ricavate direttamente dalle fonti di dati di cui all'articolo 4, paragrafo 2. Essa si assicura inoltre che tali atti delegati siano debitamente giustificati e non comportino un considerevole onere o costi aggiuntivi per gli Stati membri o per i rispondenti.

6.   Tali atti delegati sono adottati entro il 30 settembre 2021 per l'anno di riferimento 2023 ed entro il 30 settembre 2024 per l'anno di riferimento 2026.

Articolo 6

Ampliamento della popolazione di riferimento

1.   Gli Stati membri che ampliano la popolazione di riferimento in conformità all'articolo 3, paragrafo 4, forniscono i dati di base sulle aziende agricole incluse in tale popolazione di riferimento ampliata per l'anno di riferimento 2020, riportando le informazioni specificate nell'allegato III.

2.   La rilevazione dei dati sulle aziende agricole incluse in tale popolazione di riferimento ampliata può essere svolta su base campionaria. In tal caso gli Stati membri si assicurano che i risultati ponderati siano statisticamente rappresentativi delle aziende agricole di ciascuna regione e siano tali da soddisfare i requisiti di precisione di cui all'allegato V.

Articolo 7

Dati dei moduli

1.   Gli Stati membri rilevano e forniscono i moduli sulle tematiche e sulle tematiche dettagliate di cui all'allegato IV per i seguenti anni di riferimento:

a)

modulo «Manodopera e altre attività remunerative» per il 2020, il 2023 e il 2026;

b)

modulo «Sviluppo rurale» per il 2020, il 2023 e il 2026;

c)

modulo «Stabulazione del bestiame e gestione degli effluenti zootecnici» per il 2020 e il 2026;

d)

modulo «Irrigazione» per il 2023;

e)

modulo «Pratiche di gestione del suolo» per il 2023;

f)

modulo «Macchinari e impianti» per il 2023;

g)

modulo «Frutteto» per il 2023;

h)

modulo «Vigneto» per il 2026.

2.   L'ambito di applicazione di tali rilevazioni di dati comprende le aziende agricole di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3.

3.   La rilevazione dei dati dei moduli può essere svolta su campioni di aziende agricole. In tal caso gli Stati membri si assicurano che i risultati ponderati siano statisticamente rappresentativi delle aziende agricole di ciascuna regione e siano tali da soddisfare i requisiti di precisione di cui all'allegato V.

4.   I dati dei moduli sono ricavati da sottocampioni delle aziende agricole per le quali sono rilevati i dati di base. I moduli rispecchiano la situazione dell'anno di riferimento ma possono essere riferiti all'anno direttamente precedente o seguente l'anno di riferimento per i moduli di cui al paragrafo 1, lettere f), g) e h), del presente articolo. In ogni caso, ogni banca dati che contiene informazioni sui moduli è corredata dei dati di base dell'allegato III.

5.   Gli Stati membri nei quali almeno 1 000 ettari sono dedicati a ogni singola coltura tra quelle figuranti nella tematica dettagliata del modulo «Frutteto» nell'allegato IV, con produzione destinata esclusivamente o principalmente al mercato, compilano il modulo «Frutteto» per la coltura in questione.

6.   Gli Stati membri nei quali almeno 1 000 ettari sono costituiti da vigneti in cui sono piantati vitigni di uve da vino, con produzione destinata esclusivamente o principalmente al mercato, compilano il modulo «Vigneto».

7.   Gli Stati membri nei quali le aree irrigabili costituiscono meno del 2 % della SAU, e privi di regioni di livello NUTS 2 ove le aree irrigabili costituiscano almeno il 5 % della SAU, sono esentati dal compilare il modulo «Irrigazione».

8.   Gli Stati membri informano la Commissione (Eurostat) dei casi di cui ai paragrafi 5, 6 e 7 entro la fine del mese di giugno dell'anno precedente il relativo anno di riferimento.

9.   Una variabile che presenta un valore trascurabile o nullo in uno Stato membro può essere esclusa dalla rilevazione dei dati, a condizione che lo Stato membro interessato presenti alla Commissione (Eurostat) informazioni che giustificano debitamente tale esclusione entro l'anno civile precedente l'anno di riferimento.

Articolo 8

Specifica tecnica relativa ai dati dei moduli

1.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che precisino i seguenti elementi tecnici dei dati da fornire in ogni modulo e della corrispondente tematica e tematica dettagliata figurante nell'allegato IV:

a)

l'elenco delle variabili;

b)

le descrizioni delle variabili.

Tali atti d'esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 17, paragrafo 2, non oltre il 28 febbraio 2019 per l'anno di riferimento 2020; non oltre il 31 dicembre 2021 per l'anno di riferimento 2023 e non oltre il 31 dicembre 2024 per l'anno di riferimento 2026.

2.   Nell'adottare gli atti di esecuzione che specificano l'elenco di variabili in conformità del paragrafo 1, la Commissione si assicura che il numero totale delle variabili di base e dei moduli non superi 300 variabili nel 2020, 470 variabili nel 2023 e 350 variabili nel 2026.

3.   Per gli anni 2023 e 2026 alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 16 riguardo a modifiche delle tematiche dettagliate dell'allegato IV. Nell'esercitare tale potere, la Commissione garantisce che tali atti delegati non incrementino in modo significativo l'onere imposto dal numero di variabili. In particolare, la Commissione si assicura che gli atti delegati non portino a un aumento del numero di variabili di cui al paragrafo 2 del presente articolo, e che sia modificato non oltre il 20 % delle tematiche dettagliate figuranti nell'allegato IV. Tuttavia se il 20 % rappresenta meno di una tematica dettagliata allora una tematica dettagliata può comunque essere modificata.

4.   Tali atti delegati sono adottati entro il 30 settembre 2021 per l'anno di riferimento 2023 ed entro il 30 settembre 2024 per l'anno di riferimento 2026.

5.   Gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 1 e 2 e gli atti delegati di cui al paragrafo 3 non impongono costi aggiuntivi significativi che comportino un onere sproporzionato e ingiustificato per le aziende agricole e gli Stati membri.

Articolo 9

Dati ad hoc

1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 16 che integrino i dati dei moduli di cui all'allegato IV, qualora la raccolta di informazioni supplementari sia ritenuta necessaria. Tali atti delegati specificano:

a)

le tematiche e le tematiche dettagliate da fornire nel modulo ad hoc e le ragioni di tali esigenze statistiche addizionali;

b)

l'anno di riferimento.

2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati di cui al paragrafo 1 a partire dall'anno di riferimento 2023 e a intervalli di tre anni. Essa non propone moduli ad hoc per gli anni di riferimento durante i quali la rilevazione dei dati è eseguita sotto forma di censimento.

3.   La Commissione può adottare atti di esecuzione al fine di fornire:

a)

l'elenco delle variabili, non superiore a 20 variabili, e le relative unità di misura, da trasmettere alla Commissione (Eurostat);

b)

le descrizioni delle variabili;

c)

i requisiti di precisione;

d)

i periodi di riferimento;

e)

le date di trasmissione.

Tali atti d'esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 17, paragrafo 2, almeno 12 mesi prima dell'inizio dell'anno di riferimento.

4.   Gli atti delegati di cui al paragrafo 1 del presente articolo e gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 3 del presente articolo non impongono costi aggiuntivi significativi che comportino un onere sproporzionato e ingiustificato per le aziende agricole e gli Stati membri.

Articolo 10

Periodo di riferimento

Le informazioni rilevate si riferiscono a uno stesso anno di riferimento per tutti gli Stati membri; a tal fine esse si riferiscono alla situazione entro uno specifico lasso di tempo o a specifiche date, come indicato di seguito:

a)

per la variabili relative alle superfici, l'utilizzo del suolo è indicato in relazione all'anno di riferimento. In caso di coltivazioni successive provenienti dallo stesso appezzamento di terreno, l'utilizzo del suolo è indicato in relazione a una coltura che è stata raccolta durante l'anno di riferimento, a prescindere da quando la coltivazione in questione viene seminata;

b)

per le variabili relative all'irrigazione e alle pratiche di gestione del suolo, il periodo di riferimento è relativo a 12 mesi, la cui fine cade entro l'anno di riferimento, stabilito da ciascuno Stato membro in modo da coprire i corrispondenti cicli produttivi;

c)

per le variabili relative al bestiame, alla sua stabulazione e alla gestione degli effluenti zootecnici, ciascuno Stato membro stabilisce un giorno di riferimento comune, compreso nell'anno di riferimento; le variabili relative alla gestione degli effluenti zootecnici si riferiscono a un periodo di 12 mesi che include tale giorno;

d)

per le variabili relative alla manodopera, ciascuno Stato membro stabilisce un periodo di riferimento di 12 mesi, la cui fine cade in un giorno di riferimento compreso nell'anno di riferimento;

e)

per le variabili relative alle misure di sviluppo rurale attuate nelle singole aziende agricole il periodo di riferimento è il triennio che termina al 31 dicembre dell'anno di riferimento;

f)

per tutte le altre variabili ciascuno Stato membro stabilisce uno stesso giorno di riferimento, compreso nell'anno di riferimento.

Articolo 11

Qualità

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire la qualità dei dati e dei metadati trasmessi.

2.   Ai fini del presente regolamento si applicano i criteri di qualità definiti nell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009.

3.   La Commissione (Eurostat) valuta la qualità dei dati e dei metadati trasmessi.

4.   A tal fine, gli Stati membri trasmettono una relazione sulla qualità contenente la descrizione del processo statistico alla Commissione (Eurostat), per ogni anno di riferimento oggetto del presente regolamento, e in particolare:

a)

i metadati che descrivono la metodologia utilizzata e il modo in cui sono state ottenute le specifiche tecniche con riferimento a quelle stabilite dal presente regolamento;

b)

le informazioni sulla conformità ai requisiti minimi per le basi di campionamento utilizzate, anche in sede di loro sviluppo e aggiornamento, come stabilito dal presente regolamento.

La Commissione può adottare atti di esecuzione che specifichino le modalità pratiche e il contenuto delle relazioni sulla qualità. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 17, paragrafo 2, e non comportano considerevoli oneri o costi aggiuntivi per gli Stati membri.

5.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione (Eurostat) quanto prima possibile le pertinenti informazioni o le modifiche inerenti all'esecuzione del presente regolamento che potrebbero incidere sulla qualità dei dati trasmessi.

6.   Su richiesta della Commissione (Eurostat), gli Stati membri forniscono i chiarimenti supplementari necessari a valutare la qualità delle informazioni statistiche.

Articolo 12

Trasmissione dei dati e dei metadati e scadenze

1.   Per l'anno di riferimento 2020 gli Stati membri trasmettono i dati di base e dei moduli, convalidati, e una relazione sulla qualità alla Commissione (Eurostat) entro 15 mesi dalla fine dell'anno di riferimento.

2.   Per gli anni di riferimento 2023 e 2026 gli Stati membri trasmettono i dati di base e dei moduli, convalidati, e una relazione sulla qualità alla Commissione (Eurostat) entro 12 mesi dalla fine dell'anno di riferimento.

3.   I dati trasmessi alla Commissione (Eurostat) sono a livello delle singole aziende agricole. I dati dei moduli e i dati ad hoc sono posti in relazione ai dati di cui all'allegato III a livello di singola azienda agricola per lo stesso anno di riferimento. La documentazione fornita comprende i fattori di estrapolazione e le informazioni sulla stratificazione.

4.   Gli Stati membri trasmettono i dati e i metadati utilizzando il formato tecnico specificato dalla Commissione (Eurostat). I dati e i metadati sono trasmessi alla Commissione (Eurostat) utilizzando il punto di accesso unico.

Articolo 13

Contributo dell'Unione

1.   Ai fini dell'esecuzione del presente regolamento, l'Unione concede sovvenzioni agli istituti nazionali di statistica e alle altre autorità nazionali indicate all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 223/2009, per:

a)

la definizione e/o l'applicazione dei requisiti tecnici dei dati;

b)

l'elaborazione di metodologie per modernizzare i sistemi statistici che perseguano una qualità superiore o costi inferiori e riducano gli oneri amministrativi per la produzione di statistiche integrate sulle aziende agricole utilizzando le fonti e i metodi di cui all'articolo 4.

2.   Gli Stati membri ricevono dall'Unione sovvenzioni a copertura dei costi delle rilevazioni dei dati specificate agli articoli 5, 6 e 7, entro i limiti della dotazione finanziaria specificata all'articolo 14.

3.   Tale contributo finanziario dell'Unione di cui al paragrafo 2 non supera il 75 % dei costi ammissibili, entro gli importi massimi specificati nei paragrafi 4 e 5.

4.   Per il totale dei costi relativi alla rilevazione dei dati di base e dei dati dei moduli per il 2020, il contributo finanziario dell'Unione è limitato agli importi massimi specificati nel seguito:

a)

50 000 EUR per paese per il Lussemburgo e Malta;

b)

1 000 000 EUR per paese per l'Austria, la Croazia, l'Irlanda e la Lituania;

c)

2 000 000 EUR per paese per la Bulgaria, la Germania, l'Ungheria, il Portogallo e il Regno Unito;

d)

3 000 000 EUR per paese per la Grecia, la Spagna e la Francia;

e)

4 000 000 EUR per paese per l'Italia, la Polonia e la Romania;

f)

300 000 EUR per paese per tutti gli altri Stati membri.

5.   Per le rilevazioni dei dati di base e dei dati dei moduli nel 2023 e nel 2026 gli importi massimi specificati nel paragrafo 4 sono ridotti del 50 %, fatte salve le disposizioni del QFP oltre il 2020.

6.   Per la rilevazione dei dati ad hoc specificati nell'articolo 9, l'Unione concede sovvenzioni agli istituti nazionali di statistica e alle altre autorità nazionali di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 223/2009, a copertura del costo dell'attuazione di una rilevazione di dati ad hoc. Tale contributo finanziario dell'Unione non supera il 90 % dei costi ammissibili.

7.   Il contributo finanziario dell'Unione per le sovvenzioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo è a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Articolo 14

Dotazione finanziaria

1.   La dotazione finanziaria dell'Unione per l'attuazione del programma di rilevazione dei dati per l'anno di riferimento 2020, compresi gli stanziamenti necessari per la gestione, la manutenzione e l'elaborazione dei sistemi di banche dati utilizzati in seno alla Commissione per trattare i dati forniti dagli Stati membri a norma del presente regolamento, è di 40 000 000 EUR per il periodo 2018-2020, a valere sul QFP 2014-2020.

2.   Dopo l'entrata in vigore del QFP per il periodo successivo al 2020, la dotazione per il periodo successivo al 2020 è determinata dal Parlamento europeo e dal Consiglio su proposta della Commissione.

Articolo 15

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

1.   La Commissione adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nel realizzare le azioni finanziate ai sensi del presente regolamento, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, tramite sanzioni amministrative e finanziarie efficaci, proporzionate e dissuasive.

2.   La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno potere di verifica, esercitabile su documenti e mediante ispezioni in loco, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno beneficiato direttamente o indirettamente di fondi dell'Unione nell'ambito del programma.

3.   L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare indagini, inclusi controlli e ispezioni in loco, sugli operatori economici direttamente o indirettamente interessati da tali finanziamenti, secondo le procedure stabilite dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (21) e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (22), per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a convenzioni di sovvenzione o a decisioni di sovvenzione o a contratti finanziati, direttamente o indirettamente, a norma del presente regolamento.

4.   Gli accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, le convenzioni e le decisioni di sovvenzione risultanti dall'applicazione del presente regolamento contengono disposizioni che autorizzano esplicitamente la Commissione, la Corte dei conti e l'OLAF a procedere a tali revisioni, controlli e ispezioni in loco.

5.   Qualora l'attuazione di un'azione sia esternalizzata o subdelegata, in tutto o in parte, o richieda l'aggiudicazione di un appalto o la concessione di un sostegno finanziario a terzi, il contratto, la convenzione o la decisione di sovvenzione includono l'obbligo per il contraente o il beneficiario di imporre l'accettazione esplicita dei suddetti poteri della Commissione, della Corte dei conti e dell'OLAF a eventuali terze parti interessate.

6.   I paragrafi 4 e 5 si applicano fatte salve le disposizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.

Articolo 16

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 6, all'articolo 8, paragrafo 3, e all'articolo 9, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 27 agosto 2018. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 5, paragrafo 6, all'articolo 8, paragrafo 3, e all'articolo 9, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016«Legiferare meglio».

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 6, dell'articolo 8, paragrafo 3, e dell'articolo 9, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 17

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato dell'SSE istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 18

Relazione della Commissione

Entro il 31 dicembre 2024, la Commissione, previa consultazione del comitato dell'SSE, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione e il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento.

Articolo 19

Deroghe

In deroga all'articolo 5, all'articolo 6, paragrafo 1, all'articolo 7, paragrafo 1, lettere a), b) e c), all'articolo 8, paragrafo 2, all'articolo 12, paragrafo 1, all'articolo 13, paragrafo 4, all'articolo 14, paragrafo 1, e all'allegato V, i riferimenti all'anno 2020 sono sostituiti da riferimenti all'anno 2019, se necessario, per la Grecia e il Portogallo.

Articolo 20

Abrogazione

1.   Il regolamento (UE) n. 1337/2011 è abrogato con effetto dal 1o gennaio 2022.

2.   Il regolamento (CE) n. 1166/2008 è abrogato con effetto dal 1o gennaio 2019.

3.   I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 21

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2018

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

La presidente

J. BOGNER-STRAUSS


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 3 luglio 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 16 luglio 2018.

(2)  Regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all'indagine sui metodi di produzione agricola e che abroga il regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio (GU L 321 dell'1.12.2008, pag. 14).

(3)  Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).

(4)  Regolamento (UE) n. 1337/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativo alle statistiche europee sulle colture permanenti e che abroga il regolamento (CEE) n. 357/79 del Consiglio e la direttiva 2001/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 347 del 30.12.2011, pag. 7).

(5)  Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(7)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

(8)  Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).

(9)  Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).

(10)  Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

(11)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

(12)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(13)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(14)  GU C 14 del 16.1.2018, pag. 6.

(15)  Regolamento (UE) n. 1198/2014 della Commissione, del 1o agosto 2014, che integra il regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nell'Unione europea (GU L 321 del 7.11.2014, pag. 2).

(16)  Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).

(17)  Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1).

(18)  Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8).

(19)  Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

(20)  Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1).

(21)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

(22)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).


ALLEGATO I

Coefficienti per le unità di bestiame

Tipo di animale

Caratteristica dell'animale

Coefficiente

Bovini

Di età inferiore a 1 anno

0,400

Da 1 anno a meno di 2 anni

0,700

Maschi di 2 anni e più

1,000

Giovenche di 2 anni e più

0,800

Vacche da latte

1,000

Altre vacche

0,800

Ovini e caprini

0,100

Suini

Lattonzoli di peso vivo inferiore a 20 kg

0,027

Scrofe da riproduzione di peso vivo pari o superiore a 50 kg

0,500

Altri suini

0,300

Avicoli

Polli da carne

0,007

Galline ovaiole

0,014

Altri avicoli

 

Tacchini

0,030

Anatre

0,010

Oche

0,020

Struzzi

0,350

Altri avicoli n.c.a.

0,001

Conigli, fattrici

0,020


ALLEGATO II

Elenco delle soglie fisiche  (1)

Voce

Soglia

SAU

5 ha

Seminativi

2 ha

Patate

0,5 ha

Ortaggi freschi e fragole

0,5 ha

Piante aromatiche, medicinali e da condimento, fiori e piante ornamentali, sementi e piantine, vivai

0,2 ha

Frutta fresca, frutta a bacche, frutta a guscio, agrumi, altre colture permanenti esclusi i vivai, le viti e gli olivi

0,3 ha

Viti

0,1 ha

Olivi

0,3 ha

Serre

100 m2

Funghi coltivati

100 m2

Bestiame

1,7 unità di bestiame


(1)  Le soglie si applicano al gruppo di voci figuranti nell'allegato.


ALLEGATO III

Dati strutturali di base - Variabili

Variabili generali

Unità/Categorie per valore

Informazioni sull'indagine

 

Codice identificativo dell'azienda agricola

ID dell'azienda agricola

Ubicazione dell'azienda agricola

 

Localizzazione geografica

Il codice della cella della griglia di unità statistiche Inspire per uso paneuropeo.

Regione NUTS 3

codice NUTS 3

L'azienda agricola comprende zone soggette a vincoli naturali ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013.

L/M/O/N (1)

Personalità giuridica dell'azienda agricola

 

La responsabilità giuridica ed economica dell'azienda agricola è assunta da:

 

una persona fisica che è unico conduttore di un'azienda agricola indipendente?

sì/no

Se sì, il conduttore è al tempo stesso il capo azienda?

sì/no

Se no, il capo azienda è un membro della famiglia del conduttore?

sì/no

Se sì, il capo azienda è il coniuge del conduttore?

sì/no

Comproprietà

sì/no

Due o più persone fisiche, socie tra loro, se l'azienda agricola fa parte di un gruppo di aziende

sì/no

una persona giuridica

sì/no

Se sì, l'azienda agricola fa parte di un gruppo di imprese?

sì/no

L'azienda agricola è una proprietà collettiva

sì/no

Il conduttore è beneficiario di contributi dall'UE per i terreni o il bestiame dell'azienda agricola ed è pertanto già registrato nel sistema integrato di gestione e di controllo

sì/no

 

Il titolare è un giovane agricoltore o un nuovo agricoltore che ha ricevuto sostegno economico a tale scopo nel quadro della PAC nel corso degli ultimi tre anni

sì/no

Capo dell'azienda agricola

 

Anno di nascita

anno

Genere

maschio/femmina

Lavoro agricolo nell'azienda agricola (escluso il lavoro domestico)

fasce di ULA (2)

 

Anno di insediamento nel ruolo di capo dell'azienda agricola

anno

Formazione agraria del capo dell'azienda

codici delle formazioni

Il responsabile dell'azienda ha seguito corsi di formazione professionale negli ultimi 12 mesi?

sì/no

Sistema di conduzione della SAU (in relazione al conduttore)

 

Coltivazione di terreni di proprietà

ha

Coltivazione di terreni in affitto

ha

Mezzadria o altre forme di conduzione

ha

Terreni appartenenti a una proprietà collettiva

ha

Agricoltura biologica

sì/no

Totale della SAU dell'azienda agricola in cui si applicano metodi di produzione biologica certificati conformemente a disposizioni nazionali o dell'Unione europea

ha

Totale della SAU dell'azienda agricola in fase di conversione a metodi di produzione biologica da certificare conformemente a disposizioni nazionali o dell'Unione europea

ha

 

Partecipazione ad altri sistemi di certificazione ambientale

sì/no


Variabili relative alle superfici

Superficie principale totale

di cui, per produzione biologica certificata e/o in fase di conversione

SAU

ha

ha

Seminativi

ha

ha

Cereali per la produzione di granella (comprese le sementi)

ha

ha

Frumento (grano) tenero e spelta

ha

ha

Frumento (grano) duro

ha

ha

Segale e miscugli di cereali invernali (frumento segalato)

ha

 

Orzo

ha

 

Avena e miscugli di cereali primaverili (cereali misti diversi dal frumento segalato)

ha

 

Granturco e misto di granturco

ha

 

Triticale

ha

 

Sorgo

ha

 

Altri cereali n.c.a. (grano saraceno, miglio, scagliola ecc.)

ha

 

Riso

ha

 

Legumi secchi e colture proteiche per la produzione di granella (compresi le sementi e i miscugli di cereali e di legumi)

ha

ha

Piselli da foraggio, fagioli, lupini dolci

ha

 

Piante da radice

ha

ha

Patate (incluse le patate da semina)

ha

ha

Barbabietole da zucchero (escluse le sementi)

ha

ha

Altre piante da radice n.c.a.

ha

 

Colture industriali

ha

ha

Semi oleosi

ha

ha

Semi di colza e di ravizzone

ha

 

Semi di girasole

ha

 

Soia

ha

ha

Semi di lino (lino da olio)

ha

 

Altre piante da semi oleosi n.c.a.

ha

 

Colture tessili

ha

 

Lino da fibra

ha

 

Canapa

ha

 

Cotone

ha

 

Altre fibre tessili n.c.a.

ha

 

Tabacco

ha

 

Luppolo

ha

 

Piante aromatiche, medicinali e da condimento

ha

 

Colture energetiche n.c.a.

ha

 

Altre piante industriali n.c.a.

ha

 

Piante raccolte allo stato verde da foraggere avvicendate

ha

ha

Prati e pascoli temporanei

ha

ha

Leguminose raccolte allo stato verde

ha

ha

Mais verde

ha

 

Altri cereali raccolti allo stato verde (escluso il mais verde)

ha

 

Altre piante raccolte allo stato verde da foraggere avvicendate n.c.a.

ha

 

Ortaggi freschi (compresi i meloni) e fragole

ha

ha

Ortaggi freschi (compresi i meloni) e fragole coltivati in avvicendamento con altre coltivazioni ortive (orti stabili o industriali)

ha

 

Ortaggi freschi (compresi i meloni) e fragole coltivati in avvicendamento con altre coltivazioni non ortive (coltivazioni di pieno campo)

ha

 

Fiori e piante ornamentali (esclusi i vivai)

ha

 

Sementi e piantine

ha

ha

Altri seminativi n.c.a.

ha

 

Terreni a riposo

ha

 

Prati permanenti e pascoli

ha

ha

Prati permanenti e pascoli, esclusi i pascoli magri

ha

ha

Pascoli magri

ha

ha

Prati permanenti e pascoli non più destinati alla produzione, ammessi a beneficiare di aiuti finanziari

ha

 

Colture permanenti (comprese le piantagioni giovani e temporaneamente inutilizzate, escluse le superfici destinate a produzione esclusivamente per autoconsumo)

ha

ha

Frutta fresca, a bacche e a guscio (esclusi gli agrumi, le uve e le fragole)

ha

ha

Pomacee

ha

 

Drupacee

ha

 

Frutta originaria di zone subtropicali e tropicali

ha

 

Frutta a bacche (escluse le fragole)

ha

 

Frutta a guscio

ha

 

Agrumi

ha

ha

Uve

ha

 

Uve da vino

ha

ha

Uve per la produzione di vini a denominazione d'origine protetta (DOP)

ha

 

Uve per la produzione di vini a indicazione geografica protetta (IGP)

ha

 

Uve per la produzione di altri vini n.c.a. (non DOP/IGP)

ha

 

Uve da tavola

ha

 

Uve per la produzione di uva passa

ha

 

Olivi

ha

ha

Vivai

ha

 

Altre coltivazioni permanenti, incluse le altre coltivazioni permanenti per il consumo umano

ha

 

Alberi di Natale

ha

 

Orti familiari

ha

 

Altre superfici aziendali

ha

 

Superfici agricole non utilizzate

ha

 

Superficie boscata

ha

 

Arboricoltura da legno

ha

 

Altre superfici (superfici occupate da fabbricati, cortili, strade, stagni e altre zone improduttive)

ha

 

Superfici aziendali agricole a usi particolari

 

 

Funghi coltivati

ha

 

SAU in serre o in ripari accessibili all'uomo

ha

 

Ortaggi, compresi i meloni e fragole, in serre o in ripari accessibili all'uomo

ha

ha

Fiori e piante ornamentali (esclusi i vivai) in serre o in ripari accessibili all'uomo

ha

 

Altre coltivazioni per seminativi in serre o in ripari accessibili all'uomo

ha

 

Coltivazioni permanenti in serre o in ripari accessibili all'uomo

ha

 

Altra SAU in serre o in ripari accessibili all'uomo n.c.a.

ha

 

Irrigazione di superfici coltivate all'aperto

 

 

Superficie irrigabile totale

ha

 


Variabili del bestiame

Totale degli animali

di cui, per produzione biologica certificata e/o in fase di conversione

Bovini

 

capi

Bovini di età inferiore a 1 anno

capi

 

Bovini da 1 anno a meno di 2 anni

capi

 

Bovini da 1 anno a meno di 2 anni, maschi

capi

 

Giovenche da 1 anno a meno di 2 anni

capi

 

Bovini di 2 anni e più, maschi

capi

 

Bovini di 2 anni e più, femmine

capi

 

Giovenche di 2 anni e più

capi

 

Vacche

capi

 

Vacche da latte

capi

capi

Altre vacche

capi

capi

Bufale

capi

sì/no

Ovini e caprini

 

 

Ovini (di tutte le età)

capi

capi

Pecore

capi

 

Altri ovini

capi

 

Caprini (di tutte le età)

capi

capi

Capre

capi

 

Altri caprini

capi

 

Suini

 

capi

Lattonzoli di peso vivo inferiore a 20 kg

capi

 

Scrofe da riproduzione di peso vivo pari o superiore a 50 kg

capi

 

Altri suini

capi

 

Avicoli

 

capi

Polli da carne

capi

capi

Galline ovaiole

capi

capi

Altri avicoli

capi

 

Tacchini

capi

 

Anatre

capi

 

Oche

capi

 

Struzzi

capi

 

Altri avicoli n.c.a.

capi

 

Conigli

 

 

Fattrici

capi

 

Api

Alveari

 

Cervidi

sì/no

 

Animali da pelliccia

sì/no

 

Bestiame n.c.a.

sì/no

 


(1)  L - zone soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane; M - zone montane svantaggiate; O - altre zone soggette a vincoli specifici; N- zone normali (non svantaggiate). Tale classificazione può venire adeguata in futuro in funzione degli sviluppi della PAC.

(2)  Fasce percentuali delle unità di lavoro annuali (ULA): (> 0-< 25), (≥ 25-< 50), (≥ 50-< 75), (≥ 75-< 100), (100)


ALLEGATO IV

Tematiche e tematiche dettagliate nei dati dei moduli

Modulo

Tematica

Tematica dettagliata

Manodopera e altre attività remunerative

Gestione dell'azienda agricola

Conduttore

Manodopera utilizzata

Equilibrio di genere

Misure di sicurezza, incluso un piano di sicurezza dell'azienda agricola

Manodopera familiare

Manodopera utilizzata

Numero degli occupati

Equilibrio di genere

Manodopera non familiare

Manodopera utilizzata

Numero degli occupati

Equilibrio di genere

Manodopera occupata in forma non continuativa

Input di lavoro agricolo fornito da imprese per conto terzi

 

Altre attività remunerative direttamente collegate all'azienda agricola

Tipi di attività

Importanza per l'azienda agricola

Manodopera utilizzata

 

Altre attività remunerative non direttamente collegate all'azienda agricola

Manodopera utilizzata

Sviluppo rurale

Aziende agricole che hanno beneficiato di misure di sviluppo rurale

Servizi di consulenza, di gestione aziendale e di sostituzione nell'azienda agricola

Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese

Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

Investimenti in beni materiali

Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate azioni di prevenzione

Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste

Pagamenti agro-climatico-ambientali

Agricoltura biologica

Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque

Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici

Benessere degli animali

Gestione del rischio

Stabulazione del bestiame e gestione degli effluenti zootecnici

Stabulazione del bestiame

Stabulazione dei bovini

Stabulazione dei suini

Stabulazione delle galline ovaiole

Utilizzo dei nutrienti ed effluenti nell'azienda agricola

SAU concimata

Effluenti esportati dall'azienda agricola e importati nell'azienda agricola

Fertilizzanti organici e ottenuti da rifiuti, diversi dagli effluenti

Tecniche di distribuzione degli effluenti zootecnici

Tempo di assorbimento per tipo di spargimento

Impianti per gli effluenti

Strutture di stoccaggio degli effluenti e capacità

Irrigazione

Pratiche di irrigazione

Disponibilità di irrigazione

Metodi di irrigazione

Provenienza delle acque utilizzate per l'irrigazione

Parametri tecnici dell'impianto di irrigazione

Coltivazioni irrigate in un periodo di 12 mesi

Cereali per la produzione di granella

Legumi secchi e colture proteiche per la produzione di granella

Piante da radice

Colture industriali

Piante raccolte allo stato verde da foraggere avvicendate

Altri seminativi

Prati permanenti e pascoli

Coltivazioni permanenti

Pratiche di gestione del suolo

Pratiche di gestione del suolo all'aperto

Metodi di lavorazione del terreno

Copertura del suolo in seminativi

Rotazione colturale dei seminativi

Area di interesse ecologico

Macchinari e impianti

Macchinari

Servizi Internet

Macchinari di base

Ricorso all'agricoltura di precisione

Macchinari per l'allevamento

Stoccaggio dei prodotti agricoli

Impianti

Impianti per la produzione di energia rinnovabile nelle aziende agricole

Alberi da frutto

Pomacee

Mele: superficie per età dell'impianto

Mele: superficie per densità degli alberi

Pere: superficie per età dell'impianto

Pere: superficie per densità degli alberi

Drupacee

Pesche: superficie per età dell'impianto

Pesche: superficie per densità degli alberi

Nettarine: superficie per età dell'impianto

Nettarine: superficie per densità degli alberi

Albicocche: superficie per età dell'impianto

Albicocche: superficie per densità degli alberi

Agrumi

Arance: superficie per età dell'impianto

Arance: superficie per densità degli alberi

Piccoli agrumi: superficie per età delle piantagioni

Agrumi a piccoli frutti: superficie per densità degli alberi

Limoni: superficie per età dell'impianto

Limoni: superficie per densità degli alberi

Olive

superficie per età dell'impianto

 

superficie per densità degli alberi

Uve da tavola e per la produzione di uva passa

Uve da tavola: superficie per età dell'impianto

 

Uve da tavola: superficie per densità delle viti

 

Uve per la produzione di uva passa: superficie per età dell'impianto

 

Uve per la produzione di uva passa: superficie per densità delle viti

Vigneto

Uve da vino

Superficie ed età

 

Varietà di uve

Numero di varietà

 

 

Codice e superficie


ALLEGATO V

Requisiti di precisione

I dati di base (nel 2023 e nel 2026) e i dati dei moduli sono statisticamente rappresentativi delle popolazioni pertinenti di aziende agricole, come definite nella tabella di precisione che segue, a livello di regioni NUTS 2 in termini di dimensioni e tipo di aziende agricole, a norma del regolamento (CE) n. 1217/2009 (1), del regolamento delegato (UE) n. 1198/2014 della Commissione e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 della Commissione (2).

I requisiti di precisione di applicano alle variabili della tabella che segue.

I dati nella popolazione di riferimento ampliata del 2020 sono statisticamente rappresentativi della popolazione pertinente a livello di regioni NUTS 2, secondo quanto definito nella tabella di precisione che segue.

I requisiti di precisione definiti nella tabella si applicano inoltre a tutte le regioni NUTS 2 che presentano almeno:

5 000 aziende agricole nella popolazione pertinente per i moduli «Alberi da frutto» e «Vigneto»;

10 000 aziende agricole nella popolazione pertinente per i dati di base, per tutti gli altri moduli e per i dati nella popolazione di riferimento ampliata.

Per le regioni NUTS 2 che presentano un numero inferiore di aziende agricole, i requisiti di precisione definiti nella tabella si applicano alle corrispondenti regioni NUTS 1 che presentano almeno:

500 aziende agricole nella popolazione pertinente per i moduli «Alberi da frutto» e «Vigneto»;

1 000 aziende agricole nella popolazione pertinente per i dati di base, per tutti gli altri moduli e per i dati nella popolazione di riferimento ampliata.

Per le variabili dei moduli «Alberi da frutto» e «Vigneto» cui non si applicano requisiti di precisione per le regioni NUTS 2 e NUTS 1, si richiede una precisione a livello nazionale tale per cui la deviazione standard relativa non superi il 5 %.

Per tutte le variabili degli altri moduli cui non si applicano requisiti di precisione per le regioni NUTS 2 e NUTS 1, si richiede una precisione a livello nazionale tale per cui la deviazione standard relativa non superi il 7,5 % per ciascuna variabile.

Tabella di precisione

Popolazione pertinente

Variabili cui si applicano requisiti di precisione

Incidenza nella popolazione pertinente

Deviazione standard relativa

Dati di base nel 2023 e nel 2026 e

Modulo «Manodopera e altre attività remunerative»

Secondo le definizioni dell'articolo 5 per i dati di base e dell'articolo 7 per il modulo «Manodopera e altre attività remunerative»

Variabili dei terreni

Cereali per la produzione di granella (comprese le sementi)

Semi oleosi

Piante raccolte allo stato verde da foraggere avvicendate

Ortaggi freschi (compresi i meloni) e fragole, fiori e piante ornamentali (esclusi i vivai)

Prati permanenti e pascoli, esclusi i pascoli magri

Frutta fresca, a bacche, a guscio e agrumi (escluse le uve e le fragole)

Uve

Olive

7,5 % o più della superficie agricola utilizzata nella regione

< 5 %

Variabili del bestiame

Vacche da latte

Altre vacche

Altri bovini (bovini di meno di 1 anno, bovini da 1 anno a meno di 2 anni, bovini di 2 anni e più maschi, giovenche di 2 anni e più)

Scrofe da riproduzione di peso vivo pari o superiore a 50 kg

Lattonzoli di peso vivo inferiore a 20 kg e altri suini

Ovini e caprini

Avicoli

7,5 % o più delle unità di bestiame nella regione e 5 % o più della variabile nel paese

< 5 %

Dati di base per l'ampliamento della base campionaria nel 2020

Secondo la definizione dell'articolo 6

Variabili dei terreni

Seminativi

Prati permanenti e pascoli, esclusi i pascoli magri

Coltivazioni permanenti

7,5 % o più della superficie agricola utilizzata nella regione

< 7,5 %

Variabili del bestiame

Totale delle unità di bestiame

5 % o più della variabile nel paese

< 7,5 %

Modulo «Sviluppo rurale» e

Modulo «Macchinari e impianti»

Secondo la definizione dell'articolo 7

Variabili dei terreni come nel modulo «Manodopera e altre attività remunerative»

7,5 % o più della superficie agricola utilizzata nella regione

< 7,5 %

Variabili del bestiame come nel modulo «Manodopera e altre attività remunerative»

7,5 % o più delle unità di bestiame nella regione e 5 % o più della variabile nel paese

< 7,5 %

Modulo «Stabulazione del bestiame e gestione degli effluenti zootecnici»

Sottoinsieme della popolazione di aziende agricole definito all'articolo 7 con almeno un tipo di bestiame tra i seguenti: bovini, suini, ovini, caprini, avicoli

Variabili del bestiame come nel modulo «Manodopera e altre attività remunerative»

7,5 % o più delle unità di bestiame nella regione e 5 % o più della variabile nel paese

< 7,5 %

Modulo «Irrigazione»

Sottoinsieme della popolazione di aziende agricole definito all'articolo 7 con superficie irrigabile

Variabili dei terreni

Superficie irrigabile totale

7,5 % o più della superficie agricola utilizzata nella regione

< 7,5 %

Modulo «Pratiche di gestione del suolo»

Sottoinsieme della popolazione di aziende agricole definito all'articolo 7 con superficie seminativa

Variabili dei terreni

Seminativi

7,5 % o più della superficie agricola utilizzata nella regione

< 7,5 %

Modulo «Frutteto»

Sottoinsieme della popolazione di aziende agricole definito all'articolo 7, nel quale almeno una delle variabili del singolo frutteto raggiunge la soglia specificata all'articolo 7, paragrafo 5

Variabili degli alberi da frutto

Variabili degli alberi da frutto, considerando mele, pere, albicocche, pesche, nettarine, arance, agrumi a piccoli frutti, limoni, olive, uve da tavola, uve per la produzione di uva passa, che raggiungono la soglia specificata all'articolo 7, paragrafo 5

5 % o più della superficie agricola utilizzata nella regione

< 7,5 %

Modulo «Vigneto»

Sottoinsieme della popolazione di aziende agricole definito all'articolo 7 che presenta uve da vino

Variabili del vigneto

Uve da vino

5 % o più della superficie agricola utilizzata nella regione

< 7,5 %


(1)  Regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Comunità europea (GU L 328 del 15.12.2009, pag. 27).

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 della Commissione, del 3 febbraio 2015, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nell'Unione europea (GU L 46 del 19.2.2015, pag. 1).


7.8.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 200/30


REGOLAMENTO (UE) 2018/1092 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 18 luglio 2018

che istituisce il programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa, volto a sostenere la competitività e la capacità di innovazione dell'industria della difesa dell'Unione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 173,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Nella sua comunicazione del 30 novembre 2016 sul piano d'azione europeo in materia di difesa la Commissione si è impegnata a integrare, potenziare e consolidare gli sforzi di collaborazione degli Stati membri nello sviluppo delle capacità di difesa per rispondere alle sfide in materia di sicurezza, nonché al fine di promuovere un'industria della difesa competitiva, innovativa ed efficiente in tutta l'Unione. La Commissione ha proposto in particolare di creare un Fondo europeo per la difesa («Fondo») per sostenere gli investimenti nella ricerca congiunta e lo sviluppo congiunto di materiali e tecnologie per la difesa, incoraggiando in tal modo l'approvvigionamento congiunto e la manutenzione congiunta di tali materiali e tecnologie. Il Fondo non sostituirebbe gli sforzi nazionali al riguardo e dovrebbe incentivare gli Stati membri a cooperare e investire maggiormente nel settore della difesa. Il Fondo sosterrebbe la cooperazione durante l'intero ciclo di sviluppo dei prodotti e delle tecnologie per la difesa promuovendo in tal modo sinergie ed efficacia in termini di costi. L'obiettivo sarebbe realizzare capacità, garantire una base competitiva e innovativa per l'industria della difesa in tutta l'Unione, anche grazie alla cooperazione transfrontaliera e alla partecipazione delle piccole e medie imprese (PMI), nonché contribuire a rafforzare la cooperazione europea in materia di difesa.

(2)

Al fine di favorire la competitività, l'efficienza e la capacità di innovazione dell'industria della difesa dell'Unione, che contribuisce all'autonomia strategica dell'Unione, è opportuno istituire un programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa («programma»). Il programma dovrebbe mirare a migliorare la competitività dell'industria della difesa dell'Unione, contribuendo al potenziamento delle capacità di difesa, tra l'altro in relazione alla ciberdifesa, sostenendo la cooperazione tra le imprese di tutta l'Unione, tra cui le PMI e le imprese a media capitalizzazione, i centri di ricerca e le università, e la collaborazione tra Stati membri, nella fase di sviluppo dei prodotti e delle tecnologie per la difesa, facilitando in tal modo un migliore sfruttamento delle economie di scala nell'industria della difesa e promuovendo la normalizzazione dei sistemi di difesa migliorandone nel contempo l'interoperabilità. La fase di sviluppo, che segue la fase di ricerca e tecnologia, comporta notevoli rischi e costi che ostacolano l'ulteriore sfruttamento dei risultati della ricerca e hanno un impatto negativo sulla competitività dell'industria della difesa dell'Unione. Sostenendo la fase di sviluppo, il programma contribuirebbe a migliorare lo sfruttamento dei risultati della ricerca nel settore della difesa e a colmare il divario tra la ricerca e la produzione. Esso contribuirebbe inoltre a promuovere tutte le forme di innovazione, poiché si possono prevedere ricadute degli effetti positivi di tale sostegno nel settore civile. Il programma integra le attività svolte a norma dell'articolo 182 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e non riguarda la fabbricazione o l'acquisizione di prodotti o tecnologie per la difesa.

(3)

Al fine di conseguire soluzioni più innovative e promuovere un mercato interno aperto, il programma dovrebbe fornire un fermo sostegno alla partecipazione transfrontaliera delle PMI e contribuire alla creazione di nuove opportunità di mercato.

(4)

Il programma dovrebbe riguardare un periodo di due anni, dal 1o gennaio 2019 al 31 dicembre 2020. L'importo finanziario per l'attuazione del programma dovrebbe essere determinato per tale periodo.

(5)

Il presente regolamento stabilisce la dotazione finanziaria per l'intera durata del programma, che costituisce il riferimento privilegiato ai sensi del punto 17 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (3), per il Parlamento europeo e il Consiglio durante la procedura di bilancio annuale.

(6)

Nell'attuazione del programma, tutti gli strumenti di finanziamento dovrebbero essere utilizzati conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) al fine di massimizzare lo sviluppo di prodotti e tecnologie per la difesa. Tuttavia, vista la durata biennale del programma, l'utilizzo degli strumenti finanziari potrebbe dare luogo a difficoltà pratiche. Di conseguenza, durante tale periodo iniziale, si dovrebbe conferire priorità all'uso di sovvenzioni e, in circostanze eccezionali, di appalti pubblici. Potrebbe essere opportuno utilizzare gli strumenti finanziari nel Fondo dopo il 2020.

(7)

La Commissione può affidare parte dell'attuazione del programma agli organismi di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

(8)

Dopo aver concordato le priorità comuni in materia di capacità di difesa a livello di Unione, in particolare mediante il piano di sviluppo delle capacità, tenendo conto anche della revisione coordinata annuale sulla difesa, e nell'ottica di raggiungere il livello di ambizione dell'UE convenuto dal Consiglio nelle conclusioni del 14 novembre 2016 e approvato dal Consiglio europeo il 15 dicembre 2016, gli Stati membri individuano e consolidano i requisiti militari e stabiliscono le specifiche tecniche del progetto.

(9)

Gli Stati membri dovrebbero inoltre, se del caso, nominare un responsabile del progetto, ad esempio un'organizzazione internazionale di gestione di progetti quale, ad esempio, l'Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti, oppure un'entità quale l'Agenzia europea per la difesa, per guidare i lavori relativi all'elaborazione di un'azione di collaborazione sostenuta dal programma. Qualora avvenga tale nomina, la Commissione dovrebbe consultare il responsabile del progetto in merito ai progressi realizzati relativamente all'azione prima di effettuare il pagamento al beneficiario dell'azione ammissibile, in modo che il responsabile del progetto possa garantire che i beneficiari rispettino le scadenze.

(10)

Il sostegno finanziario dell'Unione non dovrebbe incidere sul trasferimento all'interno dell'Unione di prodotti per la difesa conformemente alla direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5), né sull'esportazione di prodotti, materiali o tecnologie per la difesa. Non dovrebbe neppure incidere sul potere discrezionale degli Stati membri in materia di politica di trasferimento all'interno dell'Unione e di esportazione di tali prodotti, anche in linea con le norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari previste nella posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio (6).

(11)

Dato che l'obiettivo del programma consiste nel sostenere la competitività e l'efficienza dell'industria della difesa dell'Unione attraverso un processo di eliminazione dei rischi nella fase di sviluppo dei progetti di cooperazione, le azioni relative allo sviluppo di un prodotto o di una tecnologia per la difesa, vale a dire gli studi di fattibilità e altre misure di accompagnamento, la progettazione (comprese le specifiche tecniche su cui la progettazione si basa), la creazione di prototipi di sistema, il collaudo, la qualificazione, la certificazione, e l'aumento dell'efficienza nell'arco del ciclo della vita di un prodotto o di una tecnologia per la difesa, dovrebbero essere ammissibili ai finanziamenti a titolo del programma. La modernizzazione dei prodotti e delle tecnologie per la difesa esistenti, compresa la loro interoperabilità, dovrebbe essere inoltre ammissibile ai finanziamenti a titolo del programma. Le azioni per la modernizzazione di prodotti e tecnologie per la difesa esistenti dovrebbero essere ammissibili solo qualora le informazioni preesistenti necessarie per realizzare l'azione non siano soggette a restrizioni in modo tale da limitare la capacità di realizzare l'azione.

(12)

Dato che lo scopo del programma è quello, in particolare, di migliorare la cooperazione tra imprese in tutti gli Stati membri, un'azione dovrebbe essere ammissibile al finanziamento a titolo del programma solo se deve essere realizzata da un consorzio di almeno tre imprese con sede in almeno tre diversi Stati membri.

(13)

La collaborazione transfrontaliera tra imprese nello sviluppo di prodotti e tecnologie di difesa è stata spesso ostacolata dalla difficoltà di concordare specifiche o norme tecniche comuni. La mancanza o la scarsità di specifiche o norme tecniche comuni ha reso più complessa la fase di sviluppo, creando ritardi e facendo lievitare i costi. Per azioni che comportano un livello più elevato di maturità tecnologica, un accordo su specifiche tecniche comuni dovrebbe essere una condizione fondamentale per essere ammissibili ai finanziamenti a titolo del programma. Gli studi di fattibilità e le azioni che mirano a sostenere la definizione comune delle specifiche o norme tecniche dovrebbero essere ammissibili ai finanziamenti a titolo del programma.

(14)

Per garantire che, nell'attuazione del presente regolamento, gli obblighi internazionali dell'Unione e dei suoi Stati membri siano rispettati, le azioni relative a prodotti o tecnologie il cui utilizzo, il cui sviluppo e la cui fabbricazione sono vietati dal diritto internazionale non dovrebbero essere ammissibili ai finanziamenti a titolo del programma. A tale riguardo, anche l'ammissibilità delle azioni volte a sviluppare nuovi prodotti o tecnologie per la difesa, ad esempio quelli specificamente progettati per la condotta di azioni letali senza alcun controllo umano sulle decisioni di intervento, dovrebbe essere soggetta alle evoluzioni del diritto internazionale.

(15)

Poiché il programma mira a migliorare la competitività e l'efficienza dell'industria della difesa dell'Unione, in linea di principio solo i soggetti stabiliti nell'Unione che non sono sottoposti a controlli da parte di paesi terzi o di entità di paesi terzi dovrebbero poter essere ammissibili ai finanziamenti. Inoltre, al fine di garantire la tutela degli interessi essenziali in materia di sicurezza e difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, l'infrastruttura, le attrezzature, i beni e le risorse utilizzati dai beneficiari e dai subappaltatori in azioni finanziate a titolo del programma non dovrebbero essere situati sul territorio di un paese terzo.

(16)

In determinate circostanze, dovrebbe essere possibile derogare al principio secondo cui i beneficiari e i loro subappaltatori coinvolti in un'azione non devono essere soggetti a controlli da parte di paesi terzi o di entità di paesi terzi. In tale contesto, le imprese stabilite nell'Unione che sono controllate da un paese terzo o da un'entità di un paese terzo dovrebbero poter essere ammissibili ai finanziamenti purché siano soddisfatte le pertinenti, rigorose condizioni relative agli interessi in materia di sicurezza e difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, come stabilito nel quadro della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea (TUE), anche in termini di rafforzamento della base tecnologica e industriale di difesa europea. La partecipazione di tali imprese non dovrebbe essere in contrasto con gli obiettivi del programma. I beneficiari dovrebbero fornire tutte le informazioni pertinenti riguardo all'infrastruttura, alle attrezzature, ai beni e alle risorse da utilizzare nell'azione. Dovrebbero essere prese in considerazione anche le preoccupazioni degli Stati membri relative alla sicurezza dell'approvvigionamento.

(17)

Anche la cooperazione tra i beneficiari e i loro subappaltatori coinvolti nell'azione e le imprese stabilite in un paese terzo o che sono controllate da un paese terzo o da un'entità di un paese terzo, dovrebbe essere soggetta alle pertinenti condizioni relative agli interessi in materia di sicurezza e difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri. In tale contesto, il paese terzo o l'entità del paese terzo non dovrebbe avere accesso, senza autorizzazione, alle informazioni classificate concernenti l'esecuzione dell'azione. L'accesso alle informazioni classificate è autorizzato conformemente alle pertinenti norme di sicurezza applicabili alle informazioni classificate dell'Unione europea e alle informazioni classificate in base alle classificazioni nazionali di sicurezza.

(18)

Le azioni ammissibili sviluppate nel contesto della cooperazione strutturata permanente nel quadro istituzionale dell'Unione garantirebbero una maggiore cooperazione tra le imprese nei vari Stati membri, su base continuativa, e contribuirebbero quindi direttamente al raggiungimento degli obiettivi del programma. Tali azioni dovrebbero pertanto poter beneficiare di un tasso di finanziamento maggiorato. Le azioni ammissibili elaborate con un livello adeguato di partecipazione di imprese a media capitalizzazione e di PMI, e in particolare di PMI transfrontaliere, sostengono l'apertura delle catene di approvvigionamento e contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi del programma. Tali azioni dovrebbero pertanto poter beneficiare di un tasso di finanziamento maggiorato, anche per compensare i maggiori rischi e i maggiori oneri amministrativi.

(19)

Se un consorzio desidera partecipare a un'azione ammissibile nell'ambito del programma e l'assistenza finanziaria dell'Unione assume la forma di sovvenzione, il consorzio dovrebbe nominare uno dei suoi membri come coordinatore. Il coordinatore dovrebbe fungere da principale punto di contatto con la Commissione.

(20)

La promozione dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico nell'industria della difesa dell'Unione dovrebbe consentire di mantenere e sviluppare le competenze e il know-how di detta industria e contribuire a rafforzare la sua autonomia tecnologica e industriale. In tale contesto, il programma potrebbe altresì contribuire a individuare i casi in cui l'Unione dipende da paesi terzi per lo sviluppo di prodotti e tecnologie per la difesa. Tale promozione dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico dovrebbe avvenire, inoltre, in maniera coerente con gli interessi in materia di sicurezza e difesa dell'Unione. Di conseguenza, il contributo di un'azione al rispetto di tali interessi e delle priorità in materia di capacità di difesa concordate dagli Stati membri nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune dovrebbe costituire uno dei criteri di aggiudicazione. All'interno dell'Unione le priorità comuni in materia di capacità di difesa sono stabilite in particolare mediante il piano di sviluppo delle capacità. Altri processi dell'Unione quali la revisione coordinata annuale sulla difesa e la cooperazione strutturata permanente sostengono l'attuazione delle pertinenti priorità attraverso una cooperazione rafforzata. Se del caso, possono essere prese in considerazione anche priorità regionali e internazionali, comprese quelle nel contesto della NATO, a condizione che siano al servizio degli interessi in materia di sicurezza e difesa dell'Unione e che non impediscano la partecipazione di alcuno Stato membro, tenendo anche conto dell'esigenza di evitare inutili duplicazioni.

(21)

Gli Stati membri lavorano individualmente e congiuntamente allo sviluppo, alla produzione e all'utilizzo operativo di aeromobili, veicoli e navi senza pilota. L'utilizzo operativo in tale contesto comprende gli attacchi contro obiettivi militari. Le attività di ricerca e sviluppo connesse con lo sviluppo di detti sistemi, ivi inclusi entrambi i sistemi militari e civili, sono state sostenute da fondi dell'Unione. Si prevede che così continuerà ad essere, eventualmente anche nell'ambito del programma. Nessuna disposizione del presente regolamento dovrebbe impedire l'utilizzo legittimo o dei prodotti o delle tecnologie per la difesa sviluppati nell'ambito del programma.

(22)

Per garantire la sostenibilità delle azioni finanziate, l'impegno degli Stati membri a contribuire con efficacia al loro finanziamento dovrebbe assumere la forma di un atto scritto, ad esempio, una lettera d'intenti degli Stati membri interessati.

(23)

Per garantire che le azioni finanziate contribuiscano alla competitività e all'efficienza dell'industria europea della difesa, esse dovrebbero essere orientate al mercato, basate sulla domanda e sostenibili sul piano commerciale nel medio e lungo termine, anche per quanto riguarda le tecnologie a duplice uso. I criteri di ammissibilità dovrebbero pertanto prendere in considerazione il fatto che gli Stati membri intendano acquistare il prodotto per la difesa finale o utilizzare la tecnologia, in modo coordinato, mentre i criteri di aggiudicazione dovrebbero prendere in considerazione il fatto che gli Stati membri s'impegnino, a livello politico o giuridico, a utilizzare, detenere o mantenere congiuntamente il prodotto finale o la tecnologia per la difesa.

(24)

In sede di valutazione delle azioni proposte per il finanziamento a titolo del programma dovrebbero essere presi in considerazione tutti i criteri di aggiudicazione. Poiché tali criteri di aggiudicazione non sono previsti a pena di esclusione, le azioni proposte che non soddisfano uno o più di tali criteri non dovrebbero essere automaticamente escluse.

(25)

L'assistenza finanziaria dell'Unione a titolo del programma non dovrebbe superare il 20 % dei costi ammissibili dell'azione se essa riguarda la realizzazione di prototipi di sistema, spesso l'azione più costosa nella fase di sviluppo. Tuttavia, per altre azioni si dovrebbe potere coprire la totalità dei costi ammissibili nella fase di sviluppo. In entrambi i casi, i costi ammissibili dovrebbero essere intesi ai sensi dell'articolo 126 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

(26)

Dal momento che il programma dovrebbe integrare le attività di ricerca, in particolare nel settore della difesa, e per motivi di coerenza e semplificazione amministrativa, per quanto possibile dovrebbero essere applicate al programma le stesse regole che si applicano all'azione preparatoria sulla ricerca in materia di difesa (PADR) e al programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) («Orizzonte 2020»). È pertanto opportuno consentire il rimborso dei costi indiretti a un tasso forfettario del 25 % come nell'ambito del PADR e di Orizzonte 2020.

(27)

Poiché il sostegno dell'Unione mira a migliorare la competitività del settore della difesa e riguarda soltanto la specifica fase di sviluppo, l'Unione non dovrebbe essere titolare dei diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti o alle tecnologie per la difesa risultanti dalle azioni finanziate. Il regime dei diritti di proprietà intellettuale applicabile deve essere concordato in sede contrattuale dai beneficiari. Gli Stati membri interessati dovrebbero inoltre avere la possibilità di partecipare ad ulteriori attività di approvvigionamento cooperativo. Inoltre, i risultati delle azioni finanziate nell'ambito del programma non dovrebbero essere soggetti a controllo o restrizioni da parte di paesi terzi o di entità di paesi terzi.

(28)

La Commissione dovrebbe stabilire un programma di lavoro biennale in linea con gli obiettivi del programma. Il programma di lavoro dovrebbe indicare dettagliatamente le categorie di progetti da finanziare a titolo del programma, compresi prodotti e tecnologie per la difesa quali sistemi a pilotaggio remoto, comunicazioni satellitari, posizionamento, navigazione e sincronizzazione, accesso autonomo allo spazio e osservazione terrestre permanente, sostenibilità energetica, cibersicurezza e sicurezza marittima, nonché capacità militari di punta in ambito aereo, terrestre, marittimo e nel settore congiunto, tra cui conoscenza situazionale rafforzata, protezione, mobilità, logistica, supporto medico e facilitatori strategici.

(29)

Nell'elaborazione del programma di lavoro, la Commissione dovrebbe essere assistita da un comitato di Stati membri («comitato»). La Commissione dovrebbe adoperarsi per trovare soluzioni che incontrino il più ampio sostegno possibile in seno al comitato. In tale contesto, il comitato può riunirsi nel formato di esperti nazionali in materia di difesa per fornire un'assistenza specifica alla Commissione. Spetta agli Stati membri designare i rispettivi rappresentanti in seno a tale comitato. Ai membri del comitato dovrebbe essere fornita tempestivamente la possibilità effettiva di esaminare i progetti di atti di esecuzione e di esprimere le proprie opinioni.

(30)

Alla luce della politica dell'Unione sulle PMI, considerate elementi fondamentali per garantire la crescita economica, l'innovazione, la creazione di posti di lavoro e l'integrazione sociale nell'Unione, e del fatto che le azioni sostenute implicano generalmente la collaborazione transnazionale, è importante che il programma di lavoro rifletta e consenta l'accesso e la partecipazione aperti e trasparenti a livello transfrontaliero delle PMI e che, di conseguenza, almeno il 10 % del bilancio complessivo sia destinato a tali azioni, consentendo alle PMI di essere incluse nelle catene del valore delle azioni. Alle PMI dovrebbe essere dedicata una categoria specifica di progetti.

(31)

Al fine di assicurare il successo del programma, la Commissione dovrebbe adoperarsi per mantenere un dialogo con un ampio ventaglio di imprese dell'industria europea, comprese le PMI e i fornitori non tradizionali del settore della difesa.

(32)

Al fine di beneficiare delle competenze nel settore della difesa, e conformemente alle competenze che le sono attribuite dal TUE, l'Agenzia europea per la difesa dovrebbe essere invitata in qualità di osservatore nel comitato. Anche il servizio europeo per l'azione esterna dovrebbe essere invitato ad assistere.

(33)

In linea di massima, per selezionare le azioni da finanziare nell'ambito del programma, la Commissione o gli organismi di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 dovrebbero organizzare inviti a presentare proposte, come previsto da detto regolamento, e garantire che le procedure amministrative siano mantenute quanto più semplici possibile e comportino un importo minimo di spese supplementari. Tuttavia, in talune circostanze eccezionali debitamente giustificate, i finanziamenti dell'Unione possono anche essere concessi in conformità dell'articolo 190 del regolamento delegato (UE) n. 1286/2012 della Commissione (7).

(34)

Dopo la valutazione delle proposte, effettuata con l'assistenza di esperti indipendenti le cui credenziali di sicurezza dovrebbero essere convalidate dagli Stati membri, la Commissione dovrebbe selezionare le azioni che saranno finanziate a titolo del programma. La Commissione dovrebbe istituire una banca dati di esperti indipendenti. La banca dati non dovrebbe essere resa pubblica. Gli esperti indipendenti dovrebbero essere nominati sulla base delle loro competenze, esperienze e conoscenze, tenendo conto dei compiti loro assegnati. Per quanto possibile, all'atto della nomina degli esperti indipendenti, la Commissione dovrebbe adottare misure appropriate per conseguire una composizione equilibrata dei gruppi di esperti e dei comitati di valutazione in termini di varietà di competenze, esperienze, conoscenze, diversità geografica e genere, tenendo conto della situazione nell'ambito dell'azione. È opportuno inoltre garantire un'adeguata rotazione degli esperti e un equilibrio tra i settori pubblico e privato. Per garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento, è opportuno attribuire competenze di esecuzione alla Commissione per quanto riguarda l'adozione e l'attuazione del programma di lavoro, nonché la concessione dei finanziamenti alle azioni selezionate. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (8). Gli Stati membri dovrebbero essere informati dei risultati della valutazione e dei progressi compiuti nelle azioni finanziate.

(35)

Per adottare tali atti di esecuzione si dovrebbe seguire la procedura d'esame, tenendo conto delle loro implicazioni sostanziali per l'attuazione del presente regolamento.

(36)

La Commissione dovrebbe elaborare, al termine del programma, una relazione sull'attuazione che esamini le attività finanziarie in termini di risultati e, se possibile, di impatto. La relazione sull'attuazione dovrebbe analizzare anche la partecipazione transfrontaliera delle PMI e delle imprese a media capitalizzazione ad azioni nell'ambito del programma, nonché la partecipazione delle PMI e delle imprese a media capitalizzazione alla catena del valore globale. La relazione dovrebbe altresì contenere informazioni relative all'origine dei beneficiari e alla ripartizione dei diritti di proprietà intellettuale generati.

(37)

Gli interessi finanziari dell'Unione dovrebbero essere tutelati attraverso misure proporzionate durante l'intero ciclo di spesa, tra cui la prevenzione, l'individuazione e l'indagine delle irregolarità, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative e finanziarie.

(38)

La Commissione e gli Stati membri dovrebbero garantire la promozione più ampia possibile del programma al fine di aumentarne l'efficacia e migliorare in tal modo la competitività dell'industria della difesa e le capacità di difesa degli Stati membri.

(39)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri a motivo dei costi e dei rischi associati ma, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire secondo il principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce un programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa («programma») per l'azione dell'Unione per il periodo dal 1o gennaio 2019 al 31 dicembre 2020.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1)   «prototipo di sistema»: un modello di un prodotto o di una tecnologia in grado di dimostrare le prestazioni in un ambiente operativo;

2)   «qualificazione»: l'intero processo volto a dimostrare che la progettazione di un prodotto, un componente materiale o immateriale o una tecnologia per la difesa è conforme ai requisiti specificati, fornendo prove obiettive che consentono di dimostrare quali determinati requisiti di una progettazione sono stati soddisfatti;

3)   «certificazione»: il processo attraverso il quale un'autorità nazionale certifica che il prodotto, il componente materiale o immateriale o la tecnologia per la difesa è conforme alla normativa applicabile;

4)   «impresa»: un'entità che, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento, esercita un'attività economica ed è stabilita nello Stato membro in cui è costituita, conformemente alla legislazione nazionale di tale Stato membro;

5)   «struttura di gestione esecutiva»: un organo di un'impresa, designato conformemente alla legislazione nazionale e che, se del caso, riferisce all'amministratore delegato, al quale è conferito il potere di stabilire gli indirizzi strategici, gli obiettivi e la direzione generale dell'impresa e che supervisiona e monitora le decisioni della dirigenza;

6)   «entità di un paese terzo»: un'entità stabilita in un paese terzo o che, laddove sia stabilita nell'Unione, sia dotata di strutture di gestione esecutiva in un paese terzo;

7)   «controllo»: la possibilità di esercitare un'influenza determinante su un'impresa, direttamente o indirettamente, attraverso una o più imprese intermedie;

8)   «piccole e medie imprese» o «PMI»: piccole e medie imprese quali definite all'articolo 2 dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (9);

9)   «impresa a media capitalizzazione»: un'impresa diversa da una PMI e che abbia fino a 3 000 dipendenti i cui effettivi siano calcolati conformemente agli articoli da 3 a 6 dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE;

10)   «consorzio»: un gruppo collaborativo di imprese costituito per realizzare un'azione nell'ambito del programma.

Articolo 3

Obiettivi

Il programma persegue gli obiettivi seguenti:

a)

promuovere la competitività, l'efficienza e la capacità di innovazione dell'industria della difesa in tutta l'Unione in modo da contribuire all'autonomia strategica dell'Unione sostenendo azioni nella loro fase di sviluppo;

b)

sostenere e valorizzare la cooperazione, anche transfrontaliera, tra le imprese di tutta l'Unione, comprese le PMI e le imprese a media capitalizzazione, e la collaborazione tra Stati membri nello sviluppo di prodotti o tecnologie per la difesa, rafforzando e migliorando nel contempo la flessibilità delle catene di approvvigionamento e delle catene del valore della difesa e promuovendo la normalizzazione dei sistemi di difesa e la loro interoperabilità.

Tale cooperazione ha luogo in linea con le priorità in materia di capacità di difesa concordate dagli Stati membri nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune e in particolare nel contesto del piano di sviluppo delle capacità.

In tale contesto, qualora non escludano la possibile partecipazione di un qualsiasi Stato membro, possono essere prese in considerazione, se del caso, anche priorità regionali e internazionali, laddove siano al servizio degli interessi in materia di sicurezza e difesa dell'Unione definiti nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune e tenuto conto dell'esigenza di evitare inutili duplicazioni;

c)

favorire un migliore sfruttamento dei risultati della ricerca nel settore della difesa e contribuire allo sviluppo dopo la fase di ricerca, sostenendo in tal modo la competitività dell'industria europea della difesa sul mercato interno e sul mercato globale, se del caso anche tramite il consolidamento.

Articolo 4

Bilancio

La dotazione finanziaria destinata all'esecuzione del programma per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2019 e il 31 dicembre 2020 è fissata a 500 milioni di EUR a prezzi correnti.

Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio entro i limiti del quadro finanziario pluriennale.

Articolo 5

Disposizioni finanziarie generali

1.   L'assistenza finanziaria dell'Unione può essere erogata tramite le tipologie di finanziamento previste dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, in particolare le sovvenzioni e, in circostanze eccezionali, gli appalti pubblici.

2.   Le tipologie di finanziamento di cui al paragrafo 1 nonché i metodi di attuazione sono scelti in base alla rispettiva capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati, tenuto conto, tra l'altro, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio di conflitto di interessi.

3.   L'assistenza finanziaria dell'Unione è attuata dalla Commissione conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 direttamente o indirettamente, affidando funzioni di esecuzione del bilancio agli organismi elencati all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), del suddetto regolamento.

4.   Gli Stati membri nominano, se del caso, un responsabile del progetto. La Commissione consulta il responsabile del progetto sui progressi realizzati relativamente all'azione, prima di eseguire il pagamento ai beneficiari ammissibili.

Articolo 6

Azioni ammissibili

1.   Il programma fornisce sostegno a favore di azioni dei beneficiari nella fase di sviluppo, riguardanti sia nuovi prodotti e tecnologie per la difesa sia la modernizzazione di prodotti e tecnologie esistenti, a condizione che l'uso delle informazioni preesistenti necessarie alla realizzazione dell'azione di modernizzazione non sia soggetto restrizione da parte di paesi terzi o entità di paesi terzi, direttamente o indirettamente, attraverso una o più imprese intermedie.

Le azioni ammissibili riguardano uno o più delle azioni seguenti:

a)

studi, quali studi di fattibilità e altre misure di accompagnamento;

b)

la progettazione di un prodotto, di un componente materiale o immateriale o di una tecnologia per la difesa, nonché le specifiche tecniche in base alle quali è stata elaborata la progettazione, ivi incluse prove parziali di riduzione del rischio in un ambiente industriale o rappresentativo;

c)

la creazione di prototipi di sistema per un prodotto, un componente materiale o immateriale o una tecnologia per la difesa;

d)

il collaudo di un prodotto, un componente materiale o immateriale o una tecnologia per la difesa;

e)

la qualificazione di un prodotto, un componente materiale o immateriale o una tecnologia per la difesa;

f)

la certificazione di un prodotto, un componente materiale o immateriale o una tecnologia per la difesa;

g)

lo sviluppo di tecnologie o beni che aumentano l'efficienza durante il ciclo di vita dei prodotti e delle tecnologie della difesa.

2.   Le azioni di cui al paragrafo 1 sono realizzate da imprese che cooperano all'interno di un consorzio di almeno tre entità ammissibili e stabilite in almeno tre diversi Stati membri. Almeno tre di tali entità i ammissibili stabilite in almeno due diversi Stati membri non devono essere controllate, direttamente o indirettamente, dalla stessa entità e non devono controllarsi a vicenda.

3.   I consorzi di cui al paragrafo 2 forniscono la prova della sostenibilità dimostrando che i costi dell'azione che non sono coperti dal sostegno dell'Unione saranno coperti da altri strumenti di finanziamento, ad esempio contributi degli Stati membri.

4.   Per le azioni di cui al paragrafo 1, lettere da c) a g), i consorzi forniscono la prova del loro contributo alla competitività dell'industria europea della difesa dimostrando che almeno due Stati membri intendono acquistare il prodotto finale o utilizzare la tecnologia in maniera coordinata, se del caso anche mediante approvvigionamento congiunto.

5.   Per quanto riguarda le azioni di cui al paragrafo 1, lettera b), l'azione si basa su requisiti comuni stabiliti di comune accordo da almeno due Stati membri. Le azioni di cui al paragrafo 1, lettere da c) a g), si basano su specifiche tecniche comuni stabilite di comune accordo dagli Stati membri che cofinanziano o intendono acquistare congiuntamente il prodotto finale o utilizzare congiuntamente la tecnologia, come definito ai paragrafi 3 e 4, rafforzando in tal modo la normalizzazione e l'interoperabilità dei sistemi.

6.   Le azioni volte allo sviluppo di prodotti e tecnologie il cui utilizzo, il cui sviluppo o la cui fabbricazione sono vietati dal diritto internazionale non sono ammissibili ai finanziamenti a titolo del programma.

Articolo 7

Entità ammissibili

1.   I beneficiari e i subappaltatori che partecipano all'azione devono essere imprese pubbliche o private stabilite nell'Unione.

2.   Le infrastrutture, le attrezzature, i beni e le risorse dei beneficiari e dei subappaltatori utilizzati ai fini delle azioni finanziate a titolo del programma devono essere situati nel territorio dell'Unione per tutta la durata dell'azione e le loro strutture di gestione esecutiva devono essere stabilite nell'Unione.

3.   Ai fini delle azioni finanziate a titolo del programma, i beneficiari e i subappaltatori che partecipano all'azione non sono soggetti al controllo di paesi terzi o di entità di paesi terzi.

4.   In deroga al paragrafo 3, e fatto salvo l'articolo 15, paragrafo 2, del presente articolo un'impresa stabilita nell'Unione e controllata da un paese terzo o da un'entità di un paese terzo è ammissibile in qualità di beneficiario o di subappaltatore coinvolto nell'azione, solo se le garanzie approvate dallo Stato membro in cui è stabilita, in conformità delle sue procedure nazionali, sono rese disponibili alla Commissione. Tali garanzie possono fare riferimento alla struttura di gestione esecutiva dell'impresa stabilita nell'Unione. Se lo Stato membro nel quale è stabilita l'impresa lo ritiene opportuno, tali garanzie possono anche fare riferimento a diritti governativi specifici nel controllo esercitato sull'impresa.

Tali garanzie assicurano che il coinvolgimento in un'azione di una tale impresa non sia in contrasto né con gli interessi in materia di sicurezza e difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri stabiliti nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V del TUE, né con gli obiettivi di cui all'articolo 3. Le garanzie sono altresì conformi alle disposizioni di cui all'articolo 12. In particolare le garanzie provano che, ai fini dell'azione, misure sono in atto per assicurare che:

a)

il controllo sull'impresa non sia esercitato in un modo e da ostacolare o limitare la sua capacità di realizzare l'azione e di produrre risultati, che imponga restrizioni sulle infrastrutture, le attrezzature, i beni, le risorse, la proprietà intellettuale o il know-how necessari ai fini dell'azione, ovvero che pregiudichi le sue capacità e le norme tecniche necessarie all'esecuzione dell'azione;

b)

sia impedito l'accesso da parte di paesi terzi o entità di paesi terzi a informazioni sensibili relative all'azione e che i dipendenti o altre persone che partecipano all'azione siano in possesso del nulla osta di sicurezza nazionale, ove opportuno;

c)

la titolarità dei diritti di proprietà intellettuale derivanti dall'azione nonché dei risultati dell'azione stessa permanga in capo al beneficiario durante e dopo il completamento dell'azione, non sia soggetta a controlli o restrizioni da parte di paesi terzi o entità di paesi terzi e non sia esportata al di fuori dell'Unione ovvero sia consentito l'accesso a tale proprietà intellettuale o a tali risultati dall'esterno dell'Unione senza il consenso dello Stato membro nel quale è stabilita l'impresa e conformemente agli obiettivi di cui all'articolo 3.

Qualora lo Stato membro nel quale è stabilita l'impresa lo ritenga opportuno, è possibile prevedere garanzie aggiuntive.

La Commissione informa il comitato di cui all'articolo 13 di eventuali imprese ritenute ammissibili in conformità del presente paragrafo.

5.   Se non esistono alternative competitive prontamente disponibili nell'Unione i beneficiari e i subappaltatori che partecipano all'azione, possono utilizzare i loro beni, infrastrutture, attrezzature e risorse situati o detenuti al di fuori del territorio degli Stati membri purché tale utilizzo non sia in contrasto con gli interessi in materia di sicurezza e difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, è coerente con gli obiettivi del programma e pienamente in linea con l'articolo 12.

I costi relativi a tali attività non sono ammissibili al finanziamento a titolo del programma.

6.   Nel realizzare un'azione ammissibile, i beneficiari e i loro subappaltatori che partecipano all'azione possono anche cooperare con imprese stabilite al di fuori del territorio degli Stati membri o controllate da paesi terzi o da entità di paesi terzi, anche utilizzando beni, infrastrutture, attrezzature e risorse di tali imprese, purché ciò non sia in contrasto con gli interessi in materia di sicurezza e difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri. Tale cooperazione deve essere conforme agli obiettivi di cui nell'articolo 3 e pienamente in linea con l'articolo 12.

Ai paesi terzi o ad altre entità di paesi terzi non è consentito l'accesso non autorizzato a informazioni classificate concernenti la realizzazione dell'azione e sono evitati i potenziali effetti negativi sulla sicurezza dell'approvvigionamento dei fattori di produzione indispensabili per l'azione.

I costi relativi a tali attività non sono ammissibili al finanziamento a titolo del programma.

7.   I beneficiari forniscono tutte le informazioni pertinenti per la valutazione dei criteri di ammissibilità. Nel caso in cui, durante la realizzazione dell'azione, si verifichi un cambiamento suscettibile di mettere in discussione il rispetto dei criteri di ammissibilità, l'impresa ne informa la Commissione, la quale valuta se i criteri di ammissibilità continuano ad essere soddisfatti e tiene conto del possibile impatto sul finanziamento dell'azione.

8.   Ai fini del presente articolo, per subappaltatori che partecipano all'azione si intendono subappaltatori in una relazione contrattuale diretta con un beneficiario, altri subappaltatori cui è destinato almeno il 10 % del totale dei costi ammissibili dell'azione, nonché i subappaltatori che possono chiedere l'accesso a informazioni classificate ai fini dell'esecuzione del contratto.

Articolo 8

Dichiarazione delle imprese

Ogni impresa appartenente a un consorzio che intende partecipare a un'azione dichiara per iscritto di conoscere integralmente e di rispettare il diritto applicabile nazionale e dell'Unione relativo alle attività nel settore della difesa.

Articolo 9

Consorzio

1.   Nei casi in cui l'assistenza finanziaria dell'Unione è fornita attraverso una sovvenzione, i membri di un consorzio che intendono partecipare a un'azione nominano uno dei membri stessi quale coordinatore. Il coordinatore è indicato nella convenzione di sovvenzione. Il coordinatore è il principale punto di contatto tra i membri del consorzio nelle relazioni con la Commissione o il pertinente organismo di finanziamento, salvo diversamente specificato nella convenzione di sovvenzione o in caso di inadempimento degli obblighi a norma della convenzione di sovvenzione.

2.   I membri di un consorzio che partecipano a un'azione stipulano un accordo interno che stabilisce i loro diritti e obblighi riguardo alla realizzazione dell'azione conformemente alla convenzione di sovvenzione, salvo in casi eccezionali debitamente giustificati previsti nel programma di lavoro o nell'invito a presentare proposte. L'accordo interno include inoltre le disposizioni in merito ai diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti e alle tecnologie sviluppati.

Articolo 10

Criteri di aggiudicazione

Le azioni proposte per il finanziamento a titolo del programma sono valutate sulla base di ciascuno dei criteri seguenti:

a)

contributo all'eccellenza, in particolare dimostrando che l'azione proposta presenta notevoli vantaggi rispetto ai prodotti o alle tecnologie per la difesa esistenti;

b)

contributo all'innovazione, in particolare dimostrando che l'azione proposta include approcci e concetti innovativi o inediti, nuove migliorie tecnologiche promettenti per il futuro o l'applicazione di tecnologie o concetti che non sono stati utilizzati precedentemente nel settore della difesa;

c)

contributo alla competitività e alla crescita delle imprese del settore della difesa nell'insieme dell'Unione, in particolare creando nuove opportunità di mercato;

d)

contributo all'autonomia industriale dell'industria europea della difesa e agli interessi in materia di sicurezza e difesa dell'Unione grazie al miglioramento dei prodotti o delle tecnologie per la difesa in linea con le priorità in materia di capacità di difesa concordate dagli Stati membri nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune, in particolare nel contesto del piano di sviluppo delle capacità, e, se del caso, delle priorità regionali e internazionali purché siano al servizio degli interessi in materia di sicurezza e difesa dell'Unione e non escludano la possibilità di partecipazione di un qualsiasi Stato membro;

e)

la percentuale del bilancio complessivo dell'azione da assegnare alla partecipazione di PMI stabilite nell'Unione che apportano valore aggiunto industriale o tecnologico, in quanto membri del consorzio, subappaltatori o altre imprese nella catena di approvvigionamento, e in particolare la percentuale del bilancio complessivo dell'azione da assegnare alle PMI che sono stabilite in Stati membri diversi da quelli in cui sono stabilite le imprese del consorzio che non sono PMI;

f)

per le azioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da c) a f), il contributo all'ulteriore integrazione dell'industria europea della difesa attraverso la dimostrazione da parte dei beneficiari del fatto che gli Stati membri si sono impegnati a utilizzare, detenere o mantenere congiuntamente il prodotto o la tecnologia finale.

Se del caso, è preso in considerazione il contributo all'aumento dell'efficienza durante il ciclo di vita dei prodotti e delle tecnologie per la difesa, inclusi l'efficacia in termini di costi e la possibilità di creare sinergie nel processo di acquisizione e manutenzione in relazione all'applicazione dei criteri di cui alle lettere a), b) e c) del primo paragrafo.

Articolo 11

Tassi di finanziamento

1.   L'assistenza finanziaria dell'Unione fornita a titolo del programma non supera il 20 % del costo totale ammissibile dell'azione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c). In tutti gli altri casi, l'assistenza può coprire fino al costo totale ammissibile dell'azione.

2.   Un'azione, quale definita all'articolo 6, paragrafo 1, elaborata nell'ambito della cooperazione strutturata permanente può beneficiare di un tasso di finanziamento maggiorato di ulteriori 10 punti percentuali.

3.   Un'azione, quale definita all'articolo 6, paragrafo 1, può beneficiare di un tasso di finanziamento maggiorato, come indicato al secondo e terzo comma del presente paragrafo, se almeno il 10 % del costo totale dell'azione ammissibile è destinato a PMI stabilite nell'Unione.

Il tasso di finanziamento può essere maggiorato di punti percentuali equivalenti alla percentuale del costo totale ammissibile dell'azione destinata a PMI stabilite negli Stati membri in cui sono stabilite le imprese del consorzio che non sono PMI, fino a un massimo di ulteriori 5 punti percentuali.

Il tasso di finanziamento può essere maggiorato di punti percentuali equivalenti al doppio della percentuale del costo totale ammissibile dell'azione destinata a PMI stabilite in Stati membri diversi da quelli di cui al secondo comma.

4.   Un'azione, quale definita all'articolo 6, paragrafo 1, può beneficiare di un tasso di finanziamento maggiorato di ulteriori 10 punti percentuali se almeno il 15 % del suo costo totale ammissibile è destinato a imprese a media capitalizzazione stabilite nell'Unione.

5.   I costi indiretti ammissibili sono determinati applicando un tasso forfettario del 25 % del totale dei costi diretti ammissibili, ad esclusione dei costi diretti ammissibili di subappalto.

6.   La maggiorazione complessiva del tasso di finanziamento di un'azione in seguito all'applicazione dei paragrafi 2, 3 e 4 non supera i 35 punti percentuali.

7.   L'assistenza finanziaria dell'Unione fornita a titolo del programma, comprensiva dei tassi di finanziamento maggiorati, non supera il 100 % del costo ammissibile dell'azione.

Articolo 12

Proprietà e diritti di proprietà intellettuale

1.   L'Unione non è proprietaria dei prodotti o delle tecnologie risultanti dall'azione, né reclama i diritti di proprietà intellettuale relativi all'azione.

2.   I risultati delle azioni che beneficiano di un finanziamento a titolo del programma, anche in termini di trasferimento di tecnologia, non sono soggetti, direttamente o indirettamente attraverso una o più imprese intermedie, a controlli o restrizioni da parte di paesi terzi o di entità di paesi terzi.

3.   Il presente regolamento non incide sulla discrezionalità degli Stati membri in materia di politica di esportazione dei prodotti per la difesa.

4.   Per quanto riguarda i risultati prodotti dai beneficiari che hanno ricevuto finanziamenti a titolo del programma, e fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, la Commissione è informata di qualsiasi trasferimento di proprietà a paesi terzi o entità di paesi terzi. Ove tale trasferimento di proprietà contrasti con gli obiettivi di cui all'articolo 3 i finanziamenti previsti a titolo del programma devono essere rimborsati.

5.   Se l'assistenza dell'Unione è fornita sotto forma di appalto pubblico per uno studio, tutti gli Stati membri hanno, ove ne facciano richiesta per iscritto, il diritto a una licenza non esclusiva e gratuita per l'uso dello studio.

Articolo 13

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. L'Agenzia europea per la difesa è invitata a fornire le proprie opinioni e competenze al comitato in qualità di osservatore. Anche il servizio europeo per l'azione esterna è invitato ad assistere.

Il comitato si riunisce inoltre in formazioni speciali, anche per discutere di aspetti relativi alla difesa.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 14

Programma di lavoro

1.   La Commissione, mediante un atto di esecuzione, adotta un programma di lavoro biennale. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 13, paragrafo 2. Il programma di lavoro deve essere coerente con gli obiettivi di cui all'articolo 3.

2.   Il programma di lavoro indica dettagliatamente le categorie di progetti da finanziarsi a titolo del programma. Tali categorie sono in linea con le priorità in materia di capacità di difesa di cui all'articolo 3, lettera b).

Le suddette categorie tengono conto delle capacità riguardanti prodotti e tecnologie innovative per la difesa in materia di:

a)

preparazione, protezione, impiego e sostenibilità;

b)

gestione delle informazioni nonché superiorità e comando, controllo, comunicazioni, computer, intelligence, sorveglianza e ricognizione (C4ISR), ciberdifesa e cibersicurezza; e

c)

ingaggio e attuatori.

Il programma di lavoro include anche una categoria di progetti specificamente destinati alle PMI.

3.   Il programma di lavoro garantisce che almeno il 10 % del bilancio complessivo sia destinato alla partecipazione transfrontaliera delle PMI.

Articolo 15

Procedura di valutazione e di aggiudicazione

1.   Nell'attuazione del programma i finanziamenti dell'Unione sono concessi a seguito di bandi pubblicati conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e al regolamento delegato (UE) n. 1268/2012. In talune circostanze eccezionali debitamente giustificate, i finanziamenti dell'Unione possono anche essere concessi a norma dell'articolo 190 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012.

2.   Le proposte presentate in seguito all'invito a presentare proposte sono valutate dalla Commissione sulla base dei criteri di ammissibilità e di aggiudicazione di cui agli articoli 6, 7, 8 e 10.

Nel contesto della procedura di aggiudicazione la Commissione è assistita da esperti indipendenti le cui credenziali di sicurezza sono oggetto di convalida da parte degli Stati membri. Tali esperti sono cittadini dell'Unione provenienti da un numero di Stati membri il più ampio possibile e selezionati in base ad inviti a presentare candidature al fine di creare una banca dati dei candidati.

Il comitato di cui all'articolo 13 è informato annualmente in merito all'elenco di esperti nella banca dati a fini di trasparenza per quanto riguarda le credenziali degli esperti. La Commissione assicura che gli esperti non forniscano valutazioni, consulenza o assistenza in merito a questioni per le quali si trovino in conflitto di interessi.

3.   La Commissione, per mezzo di atti di esecuzione, aggiudica il finanziamento per le azioni selezionate dopo ogni invito a presentare proposte o dopo l'applicazione dell'articolo 190 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 13, paragrafo 2.

Articolo 16

Rate annuali

La Commissione può frazionare gli impegni di bilancio in rate annuali.

Articolo 17

Monitoraggio e relazioni

1.   La Commissione esegue un monitoraggio periodico dell'attuazione del programma e riferisce a scadenza annuale in merito ai progressi compiuti conformemente all'articolo 38, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. A tal fine la Commissione applica le modalità di monitoraggio necessarie.

2.   Ai fini di una maggiore efficienza ed efficacia delle future azioni politiche dell'Unione, la Commissione elabora una relazione di valutazione a posteriori e la trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione, sulla base di consultazioni degli Stati membri e delle principali parti interessate, valuta in particolare i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3. La relazione analizza inoltre la partecipazione transfrontaliera, ivi inclusa quella delle PMI e delle imprese a media capitalizzazione, alle azioni realizzate nell'ambito del programma, nonché l'integrazione delle PMI e delle imprese a media capitalizzazione alla catena del valore globale. La relazione contiene inoltre informazioni relative ai paesi di origine dei beneficiari e, se possibile, alla ripartizione dei diritti di proprietà intellettuale generati.

Articolo 18

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

1.   La Commissione adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nel realizzare le azioni finanziate a titolo del presente regolamento, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, tramite sanzioni amministrative e finanziarie efficaci, proporzionate e dissuasive.

2.   La Commissione o i suoi rappresentanti, e la Corte dei conti hanno potere di revisione contabile, o nel caso di organizzazioni internazionali, potere di verifica conformemente agli accordi raggiunti con esse, esercitabile sulla base di documenti e in loco, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, appaltatori e subappaltatori che hanno ottenuto finanziamenti dell'Unione a titolo del programma.

3.   L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare indagini, inclusi controlli e ispezioni in loco secondo le disposizioni e le procedure stabilite dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (11), per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a convenzioni di sovvenzione o decisioni di sovvenzione o a contratti finanziati a norma del programma.

4.   Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, i contratti, le convenzioni di sovvenzione e le decisioni di sovvenzione risultanti dall'applicazione del presente regolamento contengono disposizioni che autorizzano esplicitamente la Commissione, la Corte dei conti e l'OLAF a procedere a tali controlli e indagini secondo le loro rispettive competenze.

Articolo 19

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2018

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

La presidente

J. BOGNER-STRAUSS


(1)  GU C 129 dell'11.4.2018, pag. 51.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 3 luglio 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 16 luglio 2018.

(3)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

(4)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

(5)  Direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa (GU L 146 del 10.6.2009, pag. 1).

(6)  Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99).

(7)  Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).

(8)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(9)  Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

(10)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

(11)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio dell'11 novembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).


DICHIARAZIONE COMUNE SUL FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA EUROPEO DI SVILUPPO DEL SETTORE INDUSTRIALE DELLA DIFESA

Il Parlamento europeo e il Consiglio convengono, fatte salve le prerogative dell'autorità di bilancio nel quadro della procedura di bilancio annuale, che il finanziamento del programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa sarà coperto, nel periodo 2019-2020, come segue:

200 milioni di EUR provenienti dal margine non assegnato;

116,1 milioni di EUR provenienti dalla dotazione del MCE;

3,9 milioni di EUR provenienti dalla dotazione di EGNOS;

104,1 milioni di EUR provenienti dalla dotazione di Galileo;

12 milioni di EUR provenienti dalla dotazione di Copernicus;

63,9 milioni di EUR provenienti dalla dotazione di ITER.


II Atti non legislativi

DECISIONI

7.8.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 200/44


DECISIONE (UE) 2018/1093 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 4 luglio 2018

relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a seguito di una domanda presentata dalla Francia — EGF/2017/009 FR/Air France

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 4,

visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (2), in particolare il punto 13,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) mira a fornire sostegno ai lavoratori collocati in esubero e ai lavoratori autonomi la cui attività sia cessata in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, a causa del persistere della crisi finanziaria ed economica globale oppure a causa di una nuova crisi finanziaria ed economica globale, e ad assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.

(2)

Il FEG non deve superare un importo annuo massimo di 150 milioni di EUR (a prezzi 2011), come disposto all'articolo 12 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio (3).

(3)

Il 23 ottobre 2017 la Francia ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG riguardante gli esuberi presso Air France in Francia. Tale domanda è stata integrata con ulteriori informazioni secondo quanto previsto all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1309/2013. La domanda è conforme alle condizioni per la determinazione del contributo finanziario a valere sul FEG come stabilito dall'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1309/2013.

(4)

È pertanto opportuno procedere alla mobilitazione del FEG per erogare un contributo finanziario di 9 894 483 EUR in relazione alla domanda presentata dalla Francia.

(5)

Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del FEG, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dalla data della sua adozione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione per l'esercizio 2018, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è mobilitato per erogare l'importo di 9 894 483 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 4 luglio 2018.

Fatto a Strasburgo, il 4 luglio 2018

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

La presidente

K. EDTSTADLER


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855.

(2)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

(3)  Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).