ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 193

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

61° anno
30 luglio 2018


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012

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IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

REGOLAMENTI

30.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 193/1


REGOLAMENTO (UE, Euratom) 2018/1046 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 18 luglio 2018

che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 46, lettera d), l’articolo 149, l’articolo 153, paragrafo 2, lettera a), gli articoli 164, 172, 175, 177 e 178, l’articolo 189, paragrafo 2, l’articolo 212, paragrafo 2, l’articolo 322, paragrafo 1, e l’articolo 349, in combinato disposto con il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 106 bis,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Corte dei conti (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

visto il parere del Comitato delle regioni (3),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (4),

considerando quanto segue:

(1)

Dopo tre anni di attuazione, le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione («bilancio») dovrebbero essere nuovamente modificate per eliminare le strozzature nell’attuazione aumentando la flessibilità, per semplificare i meccanismi di erogazione per le parti interessate e per i servizi, per ottenere una maggiore concentrazione sui risultati e per migliorare l’accessibilità, la trasparenza e la rendicontabilità. È opportuno pertanto abrogare il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e sostituirlo con il presente regolamento.

(2)

Al fine di ridurre la complessità delle regole finanziarie applicabili al bilancio e includere quelle pertinenti in un unico regolamento, è opportuno abrogare il regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione (6). A fini di chiarezza, le norme principali del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 dovrebbero essere inserite nel presente regolamento, mentre altre dovrebbero essere incluse nelle regole e negli orientamenti interni.

(3)

È opportuno mantenere i principi di bilancio fondamentali. Le deroghe esistenti a tali principi per settori specifici come la ricerca, le azioni esterne e i fondi strutturali dovrebbero essere per quanto possibile riviste e semplificate, considerando se siano tuttora pertinenti e tenendo conto del loro valore aggiunto per il bilancio, nonché degli oneri che impongono agli interessati.

(4)

Le regole in materia di riporto degli stanziamenti dovrebbero essere presentate in maniera più chiara e dovrebbe essere fatta una distinzione tra riporti automatici e riporti non automatici. Le istituzioni dell’Unione interessate dovrebbero fornire informazioni al Parlamento europeo e al Consiglio sia sui riporti di diritto che sui riporti non automatici.

(5)

Il riporto e l’utilizzazione delle entrate con destinazione specifica esterne per il programma o l’azione successivi dovrebbero essere consentiti per utilizzare tali fondi in modo efficiente. Si dovrebbero poter riportare le entrate con destinazione specifica interne soltanto per l’esercizio successivo, salvo se diversamente disposto dal presente regolamento.

(6)

Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica interne, dovrebbe essere consentito il finanziamento di nuovi progetti immobiliari con le entrate provenienti da indennità locative e dalla vendita dei fabbricati. Con questa finalità, tali entrate dovrebbero essere considerate entrate con destinazione specifica interne che possono essere riportate fino a quando non siano utilizzate integralmente.

(7)

Le istituzioni dell’Unione dovrebbero poter accettare qualsiasi atto di liberalità a favore dell’Unione.

(8)

È opportuno introdurre una disposizione per consentire la sponsorizzazione in natura da parte di una persona giuridica di manifestazioni o attività a fini promozionali o ai fini della responsabilità sociale delle imprese.

(9)

È opportuno chiarire il concetto di performance in relazione al bilancio. La performance dovrebbe essere collegata all’applicazione diretta del principio della sana gestione finanziaria. Si dovrebbe definire anche il principio della sana gestione finanziaria e dovrebbe essere stabilito un nesso tra obiettivi fissati e performance, tra indicatori e risultati, nonché tra economia, efficienza ed efficacia dell’utilizzazione degli stanziamenti. Ai fini della certezza del diritto dovrebbe essere definita la terminologia della performance, in particolare per quanto riguarda le realizzazioni e i risultati, evitando nel contempo conflitti con i quadri della performance esistenti dei diversi programmi.

(10)

Conformemente all’accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 Legiferare meglio (7), la legislazione dell’Unione dovrebbe essere di qualità elevata e dovrebbe concentrarsi sui settori in cui presenta il massimo valore aggiunto per i cittadini e conseguire gli obiettivi strategici comuni dell’Unione nel modo più efficiente ed efficace possibile. Sottoporre a valutazione i programmi di spesa nuovi ed esistenti e le attività che comportano spese significative può contribuire a raggiungere tali obiettivi.

(11)

Conformemente al principio di trasparenza sancito dall’articolo 15 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), le istituzioni dell’Unione devono operare nel modo più trasparente possibile. Per quanto riguarda l’esecuzione del bilancio, l’applicazione di tale principio implica che i cittadini conoscano la destinazione e lo scopo dei fondi spesi dall’Unione. Tali informazioni favoriscono il dibattito democratico, contribuiscono alla partecipazione dei cittadini al processo decisionale dell’Unione, rafforzano il monitoraggio istituzionale e il controllo sulla spesa dell’Unione e contribuiscono al rafforzamento della sua credibilità. La comunicazione dovrebbe essere maggiormente mirata e finalizzata a rafforzare la visibilità del contributo dell’Unione per i cittadini. Tali obiettivi dovrebbero essere raggiunti attraverso la pubblicazione, preferibilmente utilizzando moderni strumenti di comunicazione, delle pertinenti informazioni riguardanti tutti i destinatari dei fondi finanziati dal bilancio che tengano conto dei legittimi interessi di riservatezza e di sicurezza di detti destinatari e, per quanto concerne le persone fisiche, del loro diritto alla vita privata e alla protezione dei loro dati personali. Le istituzioni dell’Unione dovrebbero quindi adottare un approccio selettivo nella pubblicazione delle informazioni conformemente al principio di proporzionalità. Le decisioni in materia di pubblicazione dovrebbero basarsi su criteri pertinenti al fine di fornire informazioni opportune.

(12)

Fatte salve le norme sulla protezione dei dati personali, dovrebbe essere garantita la massima trasparenza sulle informazioni relative ai destinatari. Le informazioni sui destinatari dei fondi dell’Unione eseguiti in regime di gestione diretta dovrebbero essere pubblicate su un apposito sito web delle istituzioni dell’Unione, come il sistema di trasparenza finanziaria, e dovrebbero comprendere almeno il nominativo e l’ubicazione del destinatario, l’importo giuridicamente impegnato e la finalità della misura. Tali informazioni dovrebbero tener conto di criteri pertinenti quali la periodicità, la natura e l’importanza della misura.

(13)

La Commissione dovrebbe avere la possibilità di dare esecuzione al bilancio indirettamente attraverso le organizzazioni degli Stati membri. Ai fini della certezza del diritto è pertanto opportuno definire un’organizzazione di uno Stato membro come un’entità stabilita in uno Stato membro quale organismo di diritto pubblico o quale organismo di diritto privato investito di attribuzioni di servizio pubblico e assistito da sufficienti garanzie finanziarie fornite da tale Stato membro. Il sostegno finanziario fornito a tali organismi di diritto privato da uno Stato membro, conformemente alle disposizioni di cui al diritto dell’Unione, nella forma da esso stabilita e senza che tale sostegno richieda necessariamente una garanzia bancaria, dovrebbe essere considerato sufficiente garanzia finanziaria.

(14)

In relazione a premi, sovvenzioni e contratti attribuiti in seguito all’apertura di una gara pubblica e, in particolare, a concorsi, inviti a presentare proposte e gare di appalto, per rispettare i principi del TFUE e, segnatamente, quelli di trasparenza, proporzionalità, parità di trattamento e non discriminazione, dovrebbero essere pubblicati il nominativo e l’ubicazione dei destinatari dei fondi dell’Unione. Siffatta pubblicazione dovrebbe aiutare i richiedenti non selezionati nella gara a esercitare il controllo sulle procedure di aggiudicazione o di attribuzione.

(15)

Poiché è opportuno che i dati personali relativi alle persone fisiche non siano pubblicati per un periodo superiore alla durata di utilizzo dei fondi da parte del destinatario, tali dati dovrebbero essere cancellati dopo due anni. Lo stesso dovrebbe valere per i dati personali relativi a persone giuridiche la cui denominazione ufficiale individua una o più persone fisiche.

(16)

Nella maggior parte dei casi disciplinati dal presente regolamento la pubblicazione riguarda persone giuridiche. Quando sono interessate persone fisiche, la pubblicazione dei dati personali dovrebbe rispettare il principio di proporzionalità tra l’entità dell’importo erogato e l’esigenza di controllare l’impiego ottimale dei fondi. In tali casi, la pubblicazione della regione al livello 2 della classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) è coerente con l’obiettivo della pubblicazione delle informazioni dei destinatari e assicura la parità di trattamento tra Stati membri di dimensioni diverse, garantendo al contempo il diritto dei destinatari al rispetto della vita privata e, in particolare, alla protezione dei loro dati personali.

(17)

Ai fini della certezza del diritto e conformemente al principio di proporzionalità, è opportuno specificare le situazioni nelle quali la pubblicazione non dovrebbe aver luogo. Per esempio, non dovrebbero essere pubblicate informazioni inerenti a borse di studio o ad altre forme di aiuto diretto in favore di persone fisiche estremamente bisognose, a taluni contratti di valore molto modesto o a sostegni finanziari al di sotto di una determinata soglia forniti mediante strumenti finanziari, o nei casi in cui la divulgazione rischi di minare i diritti e le libertà delle persone interessate tutelati dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea oppure di ledere gli interessi commerciali dei destinatari. In ogni caso, per le sovvenzioni non ci dovrebbe essere alcuna esenzione speciale dall’obbligo di pubblicare le informazioni, in base a una soglia specifica, al fine di mantenere la prassi attuale e garantire la trasparenza.

(18)

Qualora i dati personali dei destinatari siano pubblicati ai fini della trasparenza in relazione all’uso di fondi dell’Unione e al controllo delle procedure di aggiudicazione, i destinatari summenzionati dovrebbero essere informati di tale pubblicazione, nonché dei loro diritti e delle procedure applicabili per esercitare tali diritti, in conformità dei regolamenti (CE) n. 45/2001 (8) e (UE) 2016/679 (9) del Parlamento europeo e del Consiglio.

(19)

Per garantire che il principio della parità di trattamento sia rispettato per tutti i destinatari, è opportuno pubblicare anche le informazioni relative alle persone fisiche, in ottemperanza all’obbligo per gli Stati membri di prevedere un livello elevato di trasparenza per i contratti che eccedono le soglie stabilite dalla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (10).

(20)

Nel caso della gestione indiretta e concorrente, le persone, le entità o gli organismi designati che eseguono i fondi dell’Unione dovrebbero mettere a disposizione le informazioni sui destinatari e sui destinatari finali. Nel caso della gestione concorrente le informazioni dovrebbero essere pubblicate conformemente alla normativa settoriale. La Commissione dovrebbe mettere a disposizione le informazioni su un singolo sito web, che comprenda un riferimento al suo indirizzo, dove siano reperibili le informazioni sui destinatari e sui destinatari finali.

(21)

Ai fini di una maggiore leggibilità e trasparenza dei dati sugli strumenti finanziari attuati in regime di gestione diretta e indiretta, è opportuno fondere tutti gli obblighi di comunicazione in un unico documento di lavoro che deve essere accluso al progetto di bilancio.

(22)

Al fine di promuovere le migliori prassi di esecuzione del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo sociale europeo (FSE), del Fondo di coesione, del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e del Fondo europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA), la Commissione dovrebbe, a titolo informativo, essere in grado di mettere a disposizione degli organismi responsabili delle attività di gestione e di controllo una guida metodologica non vincolante che illustri la propria strategia e l’impostazione da essa adottata per i controlli e che comprenda liste di controllo ed esempi delle migliori prassi. Tale guida dovrebbe essere aggiornata ogniqualvolta risulti necessario.

(23)

È opportuno permettere alle istituzioni dell’Unione di concludere tra loro accordi sul livello dei servizi per facilitare l’esecuzione dei loro stanziamenti, nonché prevedere la possibilità di concludere tali accordi tra i servizi delle istituzioni dell’Unione, degli organismi dell’Unione, degli uffici europei, degli organismi e delle persone incaricati di attuare azioni specifiche nel settore della politica estera e di sicurezza comune (PESC) a norma del titolo V del trattato sull’Unione europea (TUE) e l’Ufficio del segretario generale del Consiglio superiore delle scuole europee per la prestazione di servizi, la fornitura di prodotti o l’esecuzione di lavori o di appalti immobiliari.

(24)

È opportuno definire la procedura per l’istituzione di nuovi uffici europei e distinguere tra funzioni obbligatorie e funzioni non obbligatorie di tali uffici. È opportuno introdurre la possibilità per le istituzioni dell’Unione, gli organismi dell’Unione e gli altri uffici europei di delegare i poteri di ordinatore al direttore di un ufficio europeo. Gli uffici europei dovrebbero inoltre avere la possibilità di concludere accordi sul livello dei servizi per la prestazione di servizi, la fornitura di prodotti o l’esecuzione di lavori o di appalti immobiliari. È opportuno stabilire norme specifiche per la redazione dei documenti contabili, disposizioni che autorizzino il contabile della Commissione a delegare alcuni dei suoi compiti al personale di tali uffici, nonché le modalità di funzionamento dei conti bancari che la Commissione dovrebbe essere in grado di aprire a nome dell’ufficio europeo.

(25)

Per migliorare l’efficacia in termini di costi delle agenzie esecutive e alla luce dell’esperienza pratica acquisita con altri organismi dell’Unione, il contabile della Commissione dovrebbe poter essere incaricato della totalità o di una parte dei compiti del contabile dell’agenzia esecutiva interessata.

(26)

Ai fini della certezza del diritto, è necessario chiarire che i direttori delle agenzie esecutive agiscono in qualità di ordinatori delegati quando gestiscono gli stanziamenti operativi dei programmi delegati alle loro agenzie. Affinché i miglioramenti di efficienza derivanti da una centralizzazione generale di determinati servizi di supporto spieghino pienamente i loro effetti, è opportuno prevedere esplicitamente la possibilità per le agenzie esecutive di eseguire spese amministrative.

(27)

Occorre stabilire le regole riguardanti i poteri e le responsabilità degli agenti finanziari, in particolare degli ordinatori e dei contabili.

(28)

Il Parlamento europeo, il Consiglio, la Corte dei conti e il contabile della Commissione dovrebbero essere informati della nomina o della cessazione dalle funzioni degli ordinatori delegati, dei revisori interni e dei contabili entro due settimane da tale nomina o cessazione.

(29)

La responsabilità degli ordinatori dovrebbe essere totale per quanto riguarda tutte le operazioni di entrata e di spesa eseguite sotto la loro autorità e per quanto riguarda i sistemi di controllo interno, operazioni di cui dovrebbero rispondere anche, se del caso, nell’ambito di una procedura disciplinare.

(30)

È opportuno definire anche i compiti, le responsabilità e i principi procedurali che devono essere rispettati dagli ordinatori delegati. Gli ordinatori delegati dovrebbero provvedere a che gli ordinatori sottodelegati e il loro personale ricevano le informazioni e la formazione riguardanti le norme di controllo e i metodi e le tecniche corrispondenti e che siano adottate misure per garantire il funzionamento del sistema di controllo. L’ordinatore delegato dovrebbe riferire alla propria istituzione dell’Unione in ordine all’esercizio delle sue funzioni sotto forma di una relazione annuale. Tale relazione dovrebbe comprendere le necessarie informazioni finanziarie e di gestione a sostegno della dichiarazione di affidabilità di detto ordinatore relativa all’esercizio delle sue funzioni, comprese le informazioni sui risultati globali delle operazioni svolte. È opportuno conservare i documenti giustificativi relativi a tali operazioni per almeno cinque anni. I vari tipi di procedure negoziate per l’aggiudicazione di appalti pubblici dovrebbero essere oggetto di una relazione speciale da parte dell’ordinatore delegato all’istituzione dell’Unione interessata e di una relazione da parte dei detta istituzione dell’Unione al Parlamento europeo e al Consiglio, dal momento che tali procedure derogano alle ordinarie procedure di aggiudicazione.

(31)

È opportuno tener conto del duplice ruolo che i capi delle delegazioni dell’Unione e, in loro assenza, i vice capi rivestono in quanto ordinatori sottodelegati per il Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) e, riguardo agli stanziamenti operativi, per la Commissione.

(32)

La delega da parte della Commissione ai vice capi delle delegazioni dell’Unione dei poteri di esecuzione del bilancio relativamente agli stanziamenti operativi figuranti nella sua sezione del bilancio dovrebbe essere limitata alle situazioni in cui lo svolgimento di tali compiti da parte dei vice capi delle delegazioni dell’Unione è strettamente necessario per garantire la continuità operativa in caso di assenza dei capi delle delegazioni dell’Unione. Ai vice capi delle delegazioni dell’Unione non dovrebbe essere consentito di esercitare tali poteri in maniera sistematica o per motivi legati alla ripartizione interna del lavoro.

(33)

Il contabile dovrebbe essere responsabile della corretta esecuzione dei pagamenti, dell’incasso delle entrate e del recupero dei crediti. Il contabile dovrebbe gestire la tesoreria, i conti bancari e lo schedario terzi, dovrebbe tenere la contabilità ed essere incaricato di redigere gli stati finanziari dell’istituzione dell’Unione. Il contabile della Commissione dovrebbe essere l’unica persona abilitata a definire le norme contabili e i piani contabili armonizzati, mentre i contabili delle altre istituzioni dell’Unione dovrebbero definire le procedure contabili applicabili alle rispettive istituzioni.

(34)

È inoltre opportuno precisare le modalità per la nomina e la cessazione dalle funzioni del contabile.

(35)

Il contabile dovrebbe stabilire procedure per far sì che i conti aperti ai fini della gestione della tesoreria e le casse di anticipi non siano debitori.

(36)

Dovrebbero essere stabilite le condizioni per il ricorso alle casse di anticipi, un sistema di gestione in deroga alle procedure di bilancio ordinarie che riguarda unicamente importi limitati, e dovrebbero essere precisate le funzioni e le responsabilità degli amministratori degli anticipi, nonché quelle degli ordinatori e dei contabili per quanto riguarda il controllo delle casse di anticipi. La Corte dei conti dovrebbe essere informata di ogni nomina ad amministratore degli anticipi. Per motivi di efficienza, nelle delegazioni dell’Unione è opportuno istituire casse di anticipi che gestiscono gli stanziamenti delle sezioni del bilancio relative alla Commissione e al SEAE. È altresì opportuno autorizzare, a condizioni specifiche, l’utilizzazione di casse di anticipi nelle delegazioni dell’Unione per eseguire pagamenti di importo limitato mediante le procedure di bilancio. Per quanto concerne la nomina degli amministratori degli anticipi, dovrebbe essere possibile selezionarli anche nell’ambito del personale impiegato dalla Commissione nel settore degli aiuti alla gestione delle crisi e delle operazioni di aiuto umanitario quando non è disponibile personale della Commissione disciplinato dallo statuto dei funzionari dell’Unione europea e dal regime applicabile agli altri agenti dell’Unione, stabilito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (11) («Statuto dei funzionari»).

(37)

Per tenere conto della situazione nel settore dell’aiuto alla gestione delle crisi e delle operazioni di aiuto umanitario quando non è disponibile personale della Commissione disciplinato dallo statuto dei funzionari e delle difficoltà tecniche per far firmare tutti gli impegni giuridici dall’ordinatore responsabile, è opportuno autorizzare il personale impiegato dalla Commissione in tale settore ad assumere impegni giuridici relativi ai pagamenti di valore non superiore a 2 500 EUR collegati a pagamenti eseguiti a valere sulle casse di anticipi, e autorizzare i capi delle delegazioni dell’Unione o i loro vice ad assumere impegni giuridici su istruzione dell’ordinatore responsabile della Commissione.

(38)

Una volta definite funzioni e competenze degli agenti finanziari, la loro responsabilità può essere chiamata in causa soltanto secondo le disposizioni dello statuto dei funzionari. Presso le istituzioni dell’Unione ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 sono state istituiti organismi specializzati in irregolarità finanziarie. Tuttavia, tenuto conto del numero limitato di casi loro sottoposti, e per motivi di efficienza, è opportuno trasferire le loro funzioni a un comitato interistituzionale istituito a norma del presente regolamento («comitato»). Il comitato dovrebbe essere incaricato di valutare le richieste presentate dalla Commissione o da altre istituzioni e organismi dell’Unione e di formulare raccomandazioni sulla necessità di adottare decisioni sull’esclusione e sull’irrogazione di sanzioni pecuniarie, fatta salva la loro autonomia amministrativa con riguardo ai membri del loro personale. Detto trasferimento di funzioni è anche inteso a evitare sovrapposizioni e a ridurre i rischi di divergenza tra le raccomandazioni o i pareri nei casi in cui siano coinvolti sia un operatore economico che un membro del personale di un istituzione o di un organismo dell’Unione. È necessario mantenere le modalità con le quali un ordinatore può chiedere la conferma di un’istruzione che ritenga irregolare o contraria al principio della sana gestione finanziaria ed essere in tal modo sollevato dalla propria responsabilità. La composizione del comitato dovrebbe essere modificata quando svolge questa funzione. Il comitato non dovrebbe avere poteri di indagine.

(39)

In materia di entrate, è necessario esaminare la questione delle rettifiche negative delle risorse proprie disciplinate dal regolamento (UE, Euratom) del Consiglio n. 609/2014 (12). Tranne che nel caso delle risorse proprie, è necessario mantenere i compiti e i controlli esistenti di competenza degli ordinatori nelle diverse fasi della procedura: la determinazione della previsione di crediti, l’emissione degli ordini di riscossione, la trasmissione della nota di addebito che informa il debitore dell’accertamento di un credito e, se del caso, la decisione di rinunciare al credito, nel rispetto di criteri atti ad assicurare la sana gestione finanziaria ai fini della riscossione efficace delle entrate.

(40)

L’ordinatore dovrebbe poter rinunciare, in tutto o in parte, al recupero di un credito accertato quando il debitore si trova in una delle procedure di insolvenza di cui al regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio (13), in particolare nel caso di accordi giudiziari, concordati e procedure affini.

(41)

È opportuno definire disposizioni specifiche sulle procedure per la correzione o la riduzione a zero di una previsione dei crediti accertati.

(42)

Occorre precisare il momento dell’iscrizione in bilancio di importi riscossi a titolo di ammende, altre penali e sanzioni, nonché degli interessi e degli altri proventi prodotti.

(43)

In seguito ai recenti sviluppi riguardanti i mercati finanziari e il tasso d’interesse applicato dalla Banca centrale europea (BCE) alle sue principali operazioni di rifinanziamento, è necessario rivedere le disposizioni relative al tasso d’interesse per le ammende e le altre penali e stabilire regole nel caso di un tasso d’interesse negativo.

(44)

Per tenere conto della natura specifica dei crediti derivanti da ammende o altre penali irrogate dalle istituzioni dell’Unione a norma del TFUE o del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica (trattato Euratom), è necessario introdurre disposizioni specifiche sui tassi d’interesse da applicare agli importi dovuti ma non ancora versati, qualora tali importi siano maggiorati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea.

(45)

È opportuno chiarire e contemporaneamente potenziare le norme in materia di recupero. In particolare, è opportuno specificare che il contabile deve procedere al recupero degli importi anche mediante compensazione con importi dovuti al debitore da un’agenzia esecutiva che esegue il bilancio.

(46)

Onde assicurare la certezza del diritto e la trasparenza, è opportuno stabilire regole riguardanti i termini entro cui deve essere inviata una nota di addebito.

(47)

Per garantire la gestione degli attivi prefiggendosi al tempo stesso di ottenere un rendimento positivo, è necessario che gli importi relativi ad ammende, altre penali o sanzioni irrogate conformemente al TFUE o al trattato Euratom, quali le ammende in materia di concorrenza che sono oggetto di contestazione, siano incassati in via provvisoria e investiti in attivi finanziari, e stabilire la destinazione del rendimento che generano. Poiché la Commissione non è l’unica istituzione dell’Unione abilitata a irrogare ammende, altre penali o sanzioni, è necessario definire disposizioni relative a tali ammende, altre penali o sanzioni irrogate da altre istituzioni dell’Unione e definire regole in materia di recupero che dovrebbero essere equivalenti a quelle applicabili alla Commissione.

(48)

Per garantire che la Commissione disponga di tutte le informazioni necessarie per l’adozione di decisioni di finanziamento, occorre stabilire i requisiti minimi riguardo al contenuto delle decisioni di finanziamento concernenti le sovvenzioni, gli appalti, i fondi fiduciari dell’Unione per azioni esterne («fondi fiduciari dell’Unione»), i premi, gli strumenti finanziari, i meccanismi o le piattaforme di finanziamento misto e le garanzie di bilancio. Parallelamente, per offrire prospettive più a lungo termine ai destinatari potenziali è necessario permettere l’adozione di decisioni di finanziamento di durata superiore a un esercizio, specificando al tempo stesso che l’esecuzione è subordinata alla disponibilità di stanziamenti di bilancio per i rispettivi esercizi. Inoltre, occorre ridurre il numero di elementi richiesti per la decisione di finanziamento. A fini di semplificazione, la decisione di finanziamento dovrebbe fungere al tempo stesso da programma di lavoro annuale o pluriennale. Poiché i contributi agli organismi dell’Unione di cui agli articoli 70 e 71 sono già stabiliti nel bilancio, non dovrebbe essere necessario adottare una specifica decisione di finanziamento a tale riguardo.

(49)

Per quanto riguarda le spese, è opportuno chiarire l’articolazione tra le decisioni di finanziamento, gli impegni globali di bilancio e l’impegno specifico di bilancio, nonché le nozioni di impegno di bilancio e di impegno giuridico, al fine di inquadrare con chiarezza le varie fasi dell’esecuzione del bilancio.

(50)

Per tenere conto, in particolare, del numero di impegni giuridici assunti dalle delegazioni dell’Unione e dalle rappresentanze dell’Unione, e delle fluttuazioni dei tassi di cambio che li riguardano, gli impegni di bilancio accantonati dovrebbero essere possibili anche nei casi in cui il beneficiario finale e l’importo sono determinati.

(51)

Per quanto riguarda la tipologia dei pagamenti che gli ordinatori hanno la possibilità di effettuare, conformemente al principio della sana gestione finanziaria è opportuno fornire un chiarimento sui vari tipi di pagamenti. È opportuno chiarire ulteriormente le norme relative alla liquidazione dei prefinanziamenti, in particolare nel caso in cui non sia possibile una liquidazione intermedia. A tal fine, dovrebbero essere inserite opportune disposizioni negli impegni giuridici assunti.

(52)

Il presente regolamento dovrebbe stabilire che i pagamenti devono essere eseguiti entro determinati termini e che, in caso di inosservanza di tali termini, i creditori possono vantare interessi di mora a carico del bilancio, salvo nel caso degli Stati membri, della Banca europea per gli investimenti (BEI) e del Fondo europeo per gli investimenti (FEI).

(53)

È opportuno integrare in un unico articolo le disposizioni relative alla convalida e all’ordinazione delle spese e introdurre una definizione dei «disimpegni». Poiché le transazioni si svolgono nell’ambito di un sistema informatico, la firma di un «visto per pagamento» per esprimere la decisione di convalida dovrebbe essere sostituita da una firma elettronica con caratteristiche di sicurezza, tranne in un numero limitato di casi. È altresì necessario precisare che la convalida delle spese si applica a tutti i costi ammissibili, inclusi quelli non associati a una richiesta di pagamento, come nel caso della liquidazione dei prefinanziamenti.

(54)

Per ridurre la complessità, razionalizzare le norme vigenti e migliorare la leggibilità del presente regolamento è opportuno stabilire norme comuni a più di uno strumento di esecuzione del bilancio. A tale scopo è opportuno raggruppare determinate disposizioni, uniformare la formulazione e la portata di altre disposizioni, nonché eliminare ripetizioni e riferimenti incrociati superflui.

(55)

Ciascuna istituzione dell’Unione dovrebbe istituire un comitato di controllo dell’audit interno incaricato di assicurare l’indipendenza del revisore interno, di monitorare la qualità delle attività di audit interno e di garantire che i suoi servizi tengano debitamente conto delle raccomandazioni in materia di audit interno ed esterno e diano loro seguito. La composizione di tale comitato di controllo dell’audit interno dovrebbe essere decisa da ciascuna istituzione dell’Unione, tenendo conto dell’autonomia organizzativa dell’istituzione e dell’importanza della consulenza di esperti indipendenti.

(56)

Si dovrebbe porre maggiormente l’accento sulla performance e sui risultati dei progetti finanziati a titolo del bilancio. È pertanto opportuno definire una nuova forma di finanziamento non collegata ai costi delle operazioni in questione, in aggiunta alle forme già consolidate di contributo dell’Unione (rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti, costi unitari, somme forfettarie e finanziamenti a tasso fisso). Questa nuova forma di finanziamento dovrebbe basarsi sul rispetto di determinate condizioni ex ante oppure sul conseguimento dei risultati misurato in riferimento ai target intermedi precedentemente fissati o mediante indicatori di performance.

(57)

Nel valutare la capacità operativa e finanziaria dei destinatari dei fondi dell’Unione o dei loro sistemi e procedure, la Commissione dovrebbe poter fare affidamento sulle valutazioni già svolte dai propri servizi, da altre entità o donatori, come le agenzie nazionali e le organizzazioni internazionali, onde evitare una duplicazione delle valutazioni degli stessi destinatari. Dovrebbe essere prevista la possibilità di un riconoscimento reciproco delle valutazioni svolte da altre entità, se tali valutazioni sono state effettuate rispettando condizioni equivalenti a quelle stabilite nel presente regolamento per il metodo di esecuzione applicabile. Pertanto, al fine di incoraggiare il riconoscimento reciproco delle valutazioni tra donatori, la Commissione dovrebbe promuovere il riconoscimento dei principi riconosciuti a livello internazionale o delle migliori prassi internazionali.

(58)

È altresì importante evitare situazioni nelle quali i destinatari dei fondi dell’Unione siano sottoposti ad audit multipli a opera di diverse entità per quanto riguarda l’utilizzo di tali fondi. Dovrebbe pertanto essere possibile fare affidamento sugli audit già svolti da revisori indipendenti, a condizione che la loro competenza e indipendenza siano sufficientemente comprovate e purché i lavori di audit siano fondati su principi in materia di audit riconosciuti a livello internazionale che forniscano una ragionevole garanzia e abbiano avuto per oggetto i rendiconti finanziari e le relazioni che illustrano l’utilizzo del contributo dell’Unione. Tali revisioni dovrebbero pertanto costituire la base della garanzia globale sull’uso dei fondi dell’Unione. A tal fine è importante garantire che la relazione del revisore indipendente e la relativa documentazione di audit siano resi disponibili su richiesta del Parlamento europeo, della Commissione, della Corte dei conti e delle autorità di audit degli Stati membri.

(59)

Per fare affidamento su valutazioni e audit e al fine di ridurre l’onere amministrativo a carico di persone ed entità che ricevono fondi dell’Unione, è importante garantire che le informazioni già a disposizione delle istituzioni dell’Unione, delle autorità di gestione o di altri organismi ed entità che eseguono fondi dell’Unione siano riutilizzate per evitare richieste multiple ai destinatari o ai beneficiari e.

(60)

Al fine di stabilire un meccanismo di cooperazione a lungo termine con i destinatari, è opportuno prevedere la possibilità di firmare accordi quadro relativi a partenariati finanziari. Tali partenariati finanziari quadro dovrebbero essere attuati attraverso sovvenzioni o accordi di contributo con le persone e le entità che eseguono i fondi dell’Unione. A tale scopo è opportuno specificare il contenuto minimo di tali accordi di contributo. I partenariati finanziari quadro non dovrebbero limitare indebitamente l’accesso ai finanziamenti dell’Unione.

(61)

È opportuno armonizzare le condizioni e le procedure per sospendere, revocare o ridurre il contributo dell’Unione nei diversi strumenti di esecuzione del bilancio, come sovvenzioni, appalti, gestione indiretta, premi ecc. È opportuno definire i motivi alla base di tali sospensioni, revoche o riduzioni.

(62)

Il presente regolamento dovrebbe fissare i periodi standard durante i quali i documenti relativi ai contributi dell’Unione dovrebbero essere conservati dai destinatari in modo da evitare requisiti contrattuali divergenti o sproporzionati, fornendo al contempo alla Commissione, alla Corte dei conti e all’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) il tempo sufficiente per ottenere l’accesso a tali dati e documenti e per espletare verifiche e audit ex post. Inoltre, le persone e le entità che ricevono fondi dell’Unione dovrebbero essere tenuti a cooperare nella tutela degli interessi finanziari dell’Unione.

(63)

Per fornire adeguate informazioni ai partecipanti e ai destinatari e garantire loro la possibilità di esercitare i diritti della difesa, dovrebbe essere consentito ai partecipanti e ai destinatari di presentare osservazioni prima dell’adozione di qualsiasi misura che leda i loro diritti e dovrebbero essere informati dei mezzi di ricorso di cui dispongono per contestare detta misura.

(64)

Al fine di tutelare gli interessi finanziari dell’Unione, la Commissione dovrebbe istituire un sistema unico di individuazione precoce e di esclusione.

(65)

Il sistema di individuazione precoce e di esclusione dovrebbe applicarsi ai partecipanti, ai destinatari e alle entità sulla cui capacità il candidato o l’offerente intenda fare affidamento o ai subappaltatori di un contraente, a qualsiasi persona o entità che riceva fondi dell’Unione quando il bilancio è eseguito in regime di gestione indiretta, a qualsiasi persona o entità che riceva i fondi dell’Unione a titolo degli strumenti finanziari attuati in regime di gestione diretta, ai partecipanti o ai destinatari sui quali entità che eseguono il bilancio in regime di gestione concorrente abbiano fornito informazioni e agli sponsor.

(66)

È opportuno chiarire che, quando la decisione di inserire una persona o un’entità nella banca dati del sistema di individuazione precoce e di esclusione è fondata su una situazione di esclusione relativa a una persona fisica o giuridica che sia membro dell’organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza di tale persona o entità, o che abbia poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo nei confronti di tale persona o entità, o di una persona fisica o giuridica che si assuma la responsabilità illimitata dei debiti di tale persona o entità, ovvero di una persona fisica che sia essenziale per l’aggiudicazione, l’attribuzione o l’esecuzione dell’impegno giuridico, le informazioni registrate nella banca dati devono comprendere le informazioni riguardanti tali persone.

(67)

La decisione relativa all’esclusione di una persona o un’entità dalla partecipazione alle procedure di aggiudicazione o all’irrogazione di una sanzione pecuniaria a una persona o un’entità e la decisione inerente alla pubblicazione delle relative informazioni dovrebbero essere adottate dagli ordinatori responsabili, tenuto conto della loro autonomia in materia amministrativa. In mancanza di una sentenza definitiva o di una decisione amministrativa definitiva e in casi correlati a gravi violazioni del contratto, gli ordinatori responsabili dovrebbero adottare la loro decisione sulla base di una qualificazione giuridica preliminare tenendo conto della raccomandazione del comitato. Il comitato dovrebbe inoltre valutare la durata di un’esclusione nei casi in cui essa non sia stata stabilita dalla sentenza definitiva o dalla decisione amministrativa definitiva.

(68)

Il ruolo del comitato dovrebbe essere quello di assicurare il funzionamento coerente del sistema di esclusione. Il comitato dovrebbe essere composto da un presidente permanente, da due rappresentanti della Commissione e da un rappresentante dell’ordinatore richiedente.

(69)

La qualificazione giuridica preliminare lascia impregiudicata la valutazione definitiva della condotta della persona o dell’entità in questione da parte delle autorità competenti degli Stati membri a norma del diritto nazionale. La raccomandazione del comitato e la decisione dell’ordinatore responsabile dovrebbero pertanto essere rivedute in seguito alla comunicazione di detta valutazione definitiva.

(70)

Una persona o un’entità dovrebbe essere esclusa dall’ordinatore responsabile ove sia stato stabilito con una sentenza definitiva o una decisione amministrativa definitiva che la persona o l’entità è responsabile di gravi illeciti professionali, inadempiente, con o senza dolo, agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali o fiscali, responsabile della costituzione di un’entità in una giurisdizione diversa con l’intento di eludere obblighi fiscali, sociali o altri obblighi giuridici, colpevole di frode lesiva del bilancio, di corruzione, per una condotta collegata a un’organizzazione criminale, di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, di reati terroristici o reati connessi ad attività terroristiche, di lavoro minorile o di altri reati concernenti la tratta di esseri umani o responsabile per aver commesso un’irregolarità. Dovrebbe inoltre essere esclusa una persona o un’entità in caso di grave inadempimento di un impegno giuridico o di fallimento.

(71)

Nell’adottare una decisione in merito all’esclusione di una persona o un’entità o all’irrogazione di una sanzione pecuniaria nei confronti di una persona o un’entità, e in merito alla pubblicazione della relativa informazione, l’ordinatore responsabile dovrebbe assicurare la conformità al principio di proporzionalità, in particolare tenendo conto della gravità della situazione, della sua incidenza sul bilancio, del tempo trascorso dal verificarsi della condotta in questione, della durata della condotta e della sua ricorrenza, del fatto che la condotta sia stata o meno dolosa e del grado di negligenza mostrato, come pure del livello di collaborazione della persona o dell’entità con la pertinente autorità competente e del contributo di tale persona o entità all’indagine.

(72)

L’ordinatore responsabile dovrebbe altresì poter escludere una persona o un’entità nel caso in cui una persona fisica o giuridica che si assuma la responsabilità illimitata per i debiti dell’operatore economico sia in stato di fallimento o in situazione analoga di insolvenza o nel caso in cui tale persona fisica o giuridica non ottemperi agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali o degli oneri fiscali, qualora dette situazioni abbiano un’incidenza sulla situazione finanziaria di detto operatore economico.

(73)

Una persona o entità non dovrebbe essere oggetto di una decisione di esclusione quando ha adottato misure correttive, dimostrando in tal modo la propria affidabilità. Tuttavia, questa possibilità non dovrebbe essere prevista per le attività criminali più gravi.

(74)

Alla luce del principio di proporzionalità, una distinzione dovrebbe essere fatta tra i casi in cui sia possibile irrogare una sanzione pecuniaria come alternativa all’esclusione, da un lato, e i casi in cui la gravità della condotta del destinatario in questione in relazione al tentativo di ottenere indebitamente fondi dell’Unione giustifichi l’irrogazione di una sanzione pecuniaria in aggiunta all’esclusione, in modo da assicurare un effetto deterrente, dall’altro. È altresì opportuno definire l’importo massimo della sanzione pecuniaria che può essere irrogata dall’amministrazione aggiudicatrice.

(75)

Le sanzioni pecuniarie dovrebbero essere irrogate solo ai destinatari e non ai partecipanti, considerato che l’importo della sanzione pecuniaria da irrogare è calcolato in base al valore dell’impegno giuridico in questione.

(76)

La possibilità di adottare decisioni sull’esclusione o di irrogare sanzioni pecuniarie è indipendente dalla possibilità di applicare penali contrattuali, come la clausola penale.

(77)

La durata di un’esclusione dovrebbe essere limitata nel tempo, in linea con la direttiva 2014/24/UE, e dovrebbe essere conforme al principio di proporzionalità.

(78)

Occorre stabilire la decorrenza e la durata del termine di prescrizione per adottare decisioni sull’esclusione o sull’irrogazione di sanzioni pecuniarie.

(79)

È importante poter rafforzare l’effetto deterrente dell’esclusione e della sanzione pecuniaria. A tale riguardo, l’effetto deterrente dovrebbe essere rafforzato dalla possibilità di pubblicare le informazioni relative all’esclusione e/o alla sanzione pecuniaria in un modo che soddisfi gli obblighi in materia di protezione dei dati stabiliti dai regolamenti (CE) n. 45/2001 e (UE) 2016/679. Tale pubblicazione dovrebbe contribuire a far sì che la stessa condotta non si ripeta. Ai fini della certezza del diritto e conformemente al principio di proporzionalità, è opportuno specificare in quali situazioni la pubblicazione non dovrebbe aver luogo. Nella sua valutazione l’ordinatore responsabile dovrebbe tenere conto delle raccomandazioni del comitato. Nella misura in cui siano interessate persone fisiche, i dati personali dovrebbero essere pubblicati solo in circostanze eccezionali, giustificate dalla gravità della condotta o dalla sua incidenza sugli interessi finanziari dell’Unione.

(80)

Le informazioni relative all’esclusione o alla sanzione pecuniaria dovrebbero essere pubblicate solo in taluni casi, come in ipotesi di gravi illeciti professionali, di frode, di grave carenza nell’adempiere ai principali obblighi previsti da un impegno giuridico finanziato dal bilancio, o di una irregolarità o qualora sia costituita un’entità in una giurisdizione diversa con l’intento di eludere obblighi fiscali, sociali o altri obblighi giuridici.

(81)

I criteri di esclusione dovrebbero essere chiaramente distinti dai criteri che determinano eventualmente il rigetto nell’ambito di una procedura di aggiudicazione.

(82)

Le informazioni relative all’individuazione precoce dei rischi, alle decisioni di esclusione e all’irrogazione di sanzioni pecuniarie nei confronti di una persona o un’entità dovrebbero essere centralizzate. A tal fine, le relative informazioni dovrebbero essere registrate in una banca dati creata e gestita dalla Commissione in quanto proprietaria del sistema centralizzato. Detto sistema dovrebbe funzionare nel rispetto del diritto alla vita privata e alla protezione dei dati personali.

(83)

Mentre la Commissione dovrebbe essere responsabile dell’istituzione e del funzionamento del sistema di individuazione precoce e di esclusione, anche altre istituzioni e organismi dell’Unione, nonché tutte le persone e le entità che eseguono i fondi dell’Unione in regime di gestione diretta, indiretta o concorrente dovrebbero partecipare a tale sistema trasmettendo alla Commissione le pertinenti informazioni. L’ordinatore responsabile e il comitato dovrebbero garantire alla persona o all’entità i diritti della difesa. Gli stessi diritti dovrebbero essere riconosciuti a una persona o a un’entità, nel contesto di un’individuazione precoce, nel caso in cui un atto previsto dall’ordinatore possa ledere i diritti della persona o dell’entità interessata. Nei casi di frode, corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione che non sono ancora oggetto di una sentenza definitiva, dovrebbe essere possibile per l’ordinatore responsabile differire la comunicazione della persona o dell’entità e per il comitato differire l’esercizio del diritto della persona o dell’entità di presentare osservazioni. Tale differimento dovrebbe essere giustificato esclusivamente da motivi preminenti e legittimi di tutela della riservatezza dell’indagine o di procedimenti giuridici nazionali.

(84)

È opportuno attribuire alla Corte di giustizia dell’Unione europea una competenza giurisdizionale anche di merito per quanto riguarda le decisioni di esclusione e le sanzioni pecuniarie irrogate conformemente al presente regolamento, a norma dell’articolo 261 TFUE.

(85)

Al fine di agevolare la tutela degli interessi finanziari dell’Unione nell’ambito di tutte le modalità di esecuzione del bilancio, le persone e le entità che partecipano all’esecuzione del bilancio in regime di gestione concorrente e indiretta dovrebbero poter tener conto, ove opportuno, delle esclusioni decise dagli ordinatori a livello dell’Unione.

(86)

Il presente regolamento dovrebbe promuovere l’obiettivo dell’amministrazione elettronica (e-government) e, in particolare, l’uso dei dati elettronici nello scambio di informazioni tra le istituzioni dell’Unione e i terzi.

(87)

I progressi verso lo scambio elettronico di informazioni e la presentazione per via elettronica di documenti, anche, se del caso, nell’ambito degli appalti elettronici, che costituiscono un’importante misura di semplificazione, dovrebbero essere accompagnati da precise condizioni di accettazione dei sistemi da utilizzare, in modo da garantire la sicurezza giuridica e mantenere al contempo per i partecipanti, i destinatari e gli ordinatori la flessibilità nella gestione dei fondi dell’Unione, come previsto dal presente regolamento.

(88)

È opportuno stabilire le norme relative alla composizione e ai compiti del comitato incaricato di valutare il fascicolo di partecipazione nelle procedure di aggiudicazione di appalti e di attribuzione di sovvenzioni, nonché nei concorsi a premi. Dovrebbe essere possibile per il comitato includere esperti esterni, se tale possibilità è prevista nell’atto di base.

(89)

Conformemente al principio della buona amministrazione, l’ordinatore dovrebbe chiedere chiarimenti o eventuali documenti mancanti nel rispetto del principio della parità di trattamento e senza modificare sostanzialmente il fascicolo di partecipazione. L’ordinatore dovrebbe avere la possibilità di astenersi dalla richiesta soltanto in casi debitamente motivati. Inoltre, l’ordinatore dovrebbe poter correggere evidenti errori materiali o chiedere al partecipante di correggerli.

(90)

Il principio della sana gestione finanziaria dovrebbe imporre alla Commissione di tutelarsi richiedendo delle garanzie all’atto del versamento di un prefinanziamento. L’obbligo per i contraenti e i beneficiari di costituire garanzie non dovrebbe essere automatico, bensì basato su un’analisi dei rischi. Se nel corso dell’esecuzione scopre che un garante non è più autorizzato a emettere garanzie a norma del diritto nazionale applicabile, l’ordinatore dovrebbe poter chiedere la sostituzione della garanzia.

(91)

I diversi insiemi di regole in materia di gestione diretta e indiretta, in particolare per quanto riguarda il concetto di «compiti di esecuzione del bilancio», hanno creato confusione e generato rischi di errori di qualificazione sia per la Commissione che per i suoi partner, e dovrebbero pertanto essere semplificati e armonizzati.

(92)

Le disposizioni relative alla valutazione ex ante per pilastro di persone ed entità che eseguono fondi dell’Unione in regime di gestione indiretta dovrebbero essere riviste per consentire alla Commissione di fare quanto più possibile affidamento sui sistemi, sulle norme e sulle procedure di tali persone ed entità che sono stati giudicati equivalenti a quelli impiegati dalla Commissione. Inoltre, è importante precisare che, se la valutazione evidenzia settori in cui le procedure predisposte non sono sufficienti per tutelare gli interessi finanziari dell’Unione, la Commissione dovrebbe poter firmare accordi di contributo adottando al tempo stesso appropriate misure di vigilanza. È anche importante chiarire in quali casi sia possibile per la Commissione decidere di non richiedere una valutazione ex ante per pilastro per firmare gli accordi di contributo.

(93)

La remunerazione delle persone e delle entità che eseguono il bilancio dovrebbe, ove pertinente e per quanto possibile, basarsi sulla performance.

(94)

La Commissione conclude partenariati con i paesi terzi mediante convenzioni di finanziamento. È importante chiarire il contenuto di tali convenzioni di finanziamento, in particolare per quanto riguarda le parti di un’azione che sono attuate da un paese terzo in regime di gestione indiretta.

(95)

È importante riconoscere la natura specifica dei meccanismi o delle piattaforme di finanziamento misto in cui la Commissione associa il proprio contributo a quello delle istituzioni finanziarie e chiarire l’applicazione delle disposizioni relative agli strumenti finanziari e alle garanzie di bilancio.

(96)

Le norme e i principi in materia di appalti applicabili agli appalti pubblici aggiudicati dalle istituzioni dell’Unione per proprio conto dovrebbero basarsi sulle norme di cui alla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (14) e alla direttiva 2014/24/UE.

(97)

Nel caso dei contratti misti, dovrebbe essere chiarita la metodologia seguita dalle amministrazioni aggiudicatrici per stabilire le regole applicabili.

(98)

È opportuno precisare le misure di pubblicità ex ante ed ex post necessarie per avviare una procedura di appalto per contratti pari o superiori alle soglie stabilite dalla direttiva 2014/24/UE, per contratti inferiori a tali soglie e per contratti che esulano dall’ambito di applicazione di tale direttiva.

(99)

Il presente regolamento dovrebbe riportare l’elenco completo di tutte le procedure di appalto a disposizione delle istituzioni dell’Unione, a prescindere dalle soglie.

(100)

Ai fini della semplificazione amministrativa e per incoraggiare la partecipazione delle piccole e medie imprese (PMI), è opportuno prevedere procedure negoziate per i contratti di valore medio.

(101)

In linea con la direttiva 2014/24/UE, il presente regolamento dovrebbe consentire la consultazione di mercato prima dell’avvio di una procedura di appalto. Per garantire che un partenariato per l’innovazione sia utilizzato solo quando i lavori, le forniture e i servizi desiderati non esistono sul mercato né come attività di sviluppo vicino al mercato, il presente regolamento dovrebbe stabilire l’obbligo di svolgere tale consultazione preliminare di mercato prima di ricorrere a un partenariato per l’innovazione.

(102)

È opportuno precisare il contributo delle amministrazioni aggiudicatrici alla tutela dell’ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile e, al contempo, garantire loro l’ottenimento del miglior rapporto qualità/prezzo per i rispettivi contratti, in particolare attraverso la richiesta di etichettature specifiche o il ricorso a metodi di aggiudicazione appropriati.

(103)

Al fine di garantire che, nell’esecuzione dei contratti, gli operatori economici rispettino gli obblighi applicabili in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dal diritto dell’Unione, dal diritto nazionale, da contratti collettivi o dalle convenzioni internazionali in materia sociale e ambientale elencate nell’allegato X della direttiva 2014/24/UE, tali obblighi dovrebbero rientrare tra i requisiti minimi definiti dall’amministrazione aggiudicatrice e dovrebbero essere integrati nei contratti firmati da quest’ultima.

(104)

È opportuno che i vari casi generalmente definiti come situazioni di conflitto d’interessi siano identificati e trattati separatamente. Il concetto di «conflitto d’interessi» dovrebbe essere utilizzato unicamente per i casi in cui una persona o un’entità o con responsabilità di esecuzione del bilancio, audit o controllo, o un funzionario o un agente di un’istituzione dell’Unione o di autorità nazionali a ogni livello, si trovino in una situazione di questo tipo. I tentativi di influenzare indebitamente una procedura di aggiudicazione o di ottenere informazioni riservate dovrebbero essere trattati come grave illecito professionale che può portare al rigetto nell’ambito della procedura di aggiudicazione e/o all’esclusione dai fondi dell’Unione. Inoltre, gli operatori economici possono trovarsi in una situazione in cui non è opportuno che siano selezionati per eseguire un contratto a causa di un interesse professionale confliggente. Ad esempio, non è opportuno che una società valuti un progetto a cui ha partecipato o che un revisore si trovi nella situazione di dover sottoporre ad audit conti che ha precedentemente certificato.

(105)

Conformemente alla direttiva 2014/24/UE, dovrebbe essere prevista la possibilità di verificare l’eventuale esclusione di un operatore economico, di applicare i criteri di selezione e di aggiudicazione, nonché di verificare la conformità con i documenti di gara in qualsiasi ordine. Pertanto, dovrebbe essere prevista la possibilità di respingere offerte sulla base dei criteri di aggiudicazione senza una previa verifica del corrispondente offerente rispetto ai criteri di esclusione o selezione.

(106)

I contratti dovrebbero essere aggiudicati sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in linea con l’articolo 67 della direttiva 2014/24/UE.

(107)

Nell’interesse della certezza del diritto, occorre precisare che i criteri di selezione sono strettamente legati alla valutazione dei candidati o degli offerenti e che i criteri di aggiudicazione sono strettamente legati alla valutazione delle offerte. In particolare, è opportuno che le qualifiche e l’esperienza del personale assegnato all’esecuzione del contratto siano usate soltanto come criterio di selezione e non di aggiudicazione, dal momento che ciò introdurrebbe un rischio di sovrapposizione e doppia valutazione del medesimo elemento. Inoltre, se le qualifiche e l’esperienza in parola fossero utilizzate come criterio di aggiudicazione, eventuali modifiche a livello del personale assegnato all’esecuzione del contratto, anche se giustificate da malattia o da una modifica della posizione, metterebbero in discussione le condizioni a cui il contratto è stato aggiudicato e creerebbero pertanto incertezza del diritto.

(108)

Gli appalti dell’Unione dovrebbero garantire che i fondi dell’Unione siano utilizzati in modo efficace, trasparente e idoneo, riducendo allo stesso tempo l’onere amministrativo per i destinatari dei fondi dell’Unione. A tale riguardo, gli appalti elettronici dovrebbero contribuire al migliore impiego dei fondi dell’Unione e migliorare l’accesso ai contratti per tutti gli operatori economici. Tutte le istituzioni dell’Unione che indicono appalti dovrebbero pubblicare sui loro siti web norme chiare in materia di acquisizione, spesa e controllo, nonché tutti i contratti aggiudicati, compreso il relativo valore.

(109)

È opportuno chiarire che ogni procedura prevede una fase di apertura e una valutazione. La decisione di aggiudicazione dovrebbe sempre essere il risultato di una valutazione.

(110)

All’atto della comunicazione dell’esito di una procedura, i candidati e gli offerenti dovrebbero essere informati delle ragioni su cui si fonda la decisione e dovrebbero ricevere una motivazione dettagliata sulla base del contenuto della relazione di valutazione.

(111)

Poiché non è previsto un ordine particolare di applicazione dei criteri, gli offerenti respinti che hanno presentato offerte conformi dovrebbero ricevere informazioni sulle caratteristiche e sui vantaggi relativi dell’offerta prescelta, qualora ne facciano richiesta.

(112)

Per i contratti quadro con riapertura del confronto competitivo non dovrebbe sussistere alcun obbligo di fornire al candidato o all’offerente respinto informazioni sulle caratteristiche e sui vantaggi relativi dell’offerta prescelta, in considerazione del fatto che il ricevimento di tali informazioni da parte di contraenti dello stesso contratto quadro a ogni riapertura del confronto competitivo potrebbe recare pregiudizio alla concorrenza leale tra loro.

(113)

Fino al momento della firma del contratto, un’amministrazione aggiudicatrice dovrebbe poter annullare una procedura di appalto senza che i candidati o gli offerenti abbiano diritto a un risarcimento. Ciò non dovrebbe pregiudicare le situazioni in cui l’amministrazione aggiudicatrice ha agito in modo tale da poter essere ritenuta responsabile dei danni secondo i principi generali del diritto dell’Unione.

(114)

In linea con la direttiva 2014/24/UE, è necessario precisare le condizioni alle quali è possibile modificare un contratto in corso di esecuzione senza una nuova procedura di appalto. In particolare, una nuova procedura di appalto non dovrebbe essere richiesta in caso di modifiche amministrative, successione a titolo universale e applicazione di clausole di revisione o opzioni chiare e inequivocabili che non mutano i requisiti minimi della procedura iniziale. Una nuova procedura di appalto dovrebbe essere necessaria quando sono apportate modifiche sostanziali al contratto iniziale, in particolare all’ambito di applicazione e al contenuto dei diritti e degli obblighi reciproci delle parti, anche per quanto riguarda l’attribuzione dei diritti di proprietà intellettuale. Tali modifiche dimostrano l’intenzione delle parti di rinegoziare gli elementi o le condizioni essenziali del contratto in questione, in particolare ove si tratti di modifiche che avrebbero inciso sull’esito della procedura se gli elementi e condizioni in parola, così come modificati, fossero stati previsti nella sua fase iniziale.

(115)

È necessario prevedere l’opzione di chiedere una garanzia di esecuzione per i lavori, le forniture e i servizi complessi, al fine di garantire il rispetto degli obblighi contrattuali sostanziali e assicurare la corretta esecuzione per tutta la durata del contratto. È altresì necessario prevedere l’opzione di chiedere una ritenuta di garanzia a copertura del periodo di responsabilità contrattuale, in conformità delle prassi consuete nei settori interessati.

(116)

Al fine di determinare le soglie e le procedure applicabili, è necessario precisare se le istituzioni, le agenzie esecutive e gli organismi dell’Unione debbano essere considerati amministrazioni aggiudicatrici. Essi non dovrebbero essere considerati amministrazioni aggiudicatrici se acquistano da una centrale di committenza. Inoltre, le istituzioni dell’Unione costituiscono un unico soggetto giuridico e i loro servizi non possono concludere tra loro contratti, ma unicamente accordi sul livello dei servizi.

(117)

È opportuno inserire nel presente regolamento un riferimento alle due soglie stabilite dalla direttiva 2014/24/UE rispettivamente per i lavori e le forniture e i servizi. Tali soglie dovrebbero applicarsi anche ai contratti di concessione per motivi di semplificazione e di sana gestione finanziaria, tenuto conto delle esigenze specifiche delle istituzioni dell’Unione in materia di appalti. La revisione delle suddette soglie di cui alla direttiva 2014/24/UE dovrebbe pertanto essere direttamente applicabile agli appalti indetti ai sensi del presente regolamento.

(118)

A fini di armonizzazione e semplificazione, le procedure standard applicabili agli appalti dovrebbero applicarsi anche agli acquisti disciplinati dal regime alleggerito per gli appalti di servizi sociali e altri servizi specifici di cui all’articolo 74 della direttiva 2014/24/UE. Di conseguenza, la soglia per gli acquisti rientranti nel regime alleggerito dovrebbe essere allineata a quella per gli appalti di servizi.

(119)

È necessario precisare le condizioni di applicazione del periodo di status quo che deve essere osservato prima della firma di un contratto o di un contratto quadro.

(120)

Le norme relative agli appalti nel settore delle azioni esterne dovrebbero essere coerenti con i principi stabiliti nelle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE.

(121)

Per ridurre la complessità, razionalizzare le norme vigenti e migliorare la leggibilità delle norme in materia di appalti, è necessario raggruppare le disposizioni generali in materia di appalti e le disposizioni specifiche applicabili agli appalti nel settore delle azioni esterne ed eliminare ripetizioni e riferimenti incrociati superflui.

(122)

È necessario chiarire quali operatori economici hanno accesso agli appalti indetti ai sensi del presente regolamento in funzione del loro luogo di stabilimento, nonché prevedere espressamente la possibilità di accesso anche per le organizzazioni internazionali.

(123)

Per raggiungere un equilibrio tra la necessità di garantire trasparenza e maggiore coerenza delle norme in materia di appalti, da un lato, e la necessità di prevedere flessibilità su determinati aspetti tecnici di tali norme, dall’altro, è opportuno stabilire le norme tecniche sugli appalti in un allegato del presente regolamento e delegare alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell’articolo 290 TFUE per quanto riguarda le modifiche di tale allegato.

(124)

È necessario precisare l’ambito di applicazione del titolo sulle sovvenzioni, soprattutto con riferimento al tipo di azione o di organismo che può essere sovvenzionato, ma anche con riferimento agli impegni giuridici che possono essere assunti per finanziare le sovvenzioni. In particolare, è opportuno eliminare gradualmente le decisioni di sovvenzione in considerazione del loro uso limitato e della progressiva introduzione della gestione elettronica delle sovvenzioni. La struttura dovrebbe essere semplificata spostando le disposizioni relative agli strumenti diversi dalle sovvenzioni in altre parti del presente regolamento. La natura degli organismi che possono ricevere sovvenzioni di funzionamento dovrebbe essere chiarita non facendo più riferimento a organismi che perseguono uno scopo di interesse generale dell’Unione, dal momento che tali organismi sono coperti dalla nozione di organismi aventi un obiettivo che si iscrive nell’ambito di una politica dell’Unione e la sostiene.

(125)

Per semplificare le procedure e migliorare la leggibilità del presente regolamento è opportuno semplificare e razionalizzare le disposizioni relative al contenuto della domanda di sovvenzione, dell’invito a presentare proposte e della convenzione di sovvenzione.

(126)

Per agevolare l’attuazione delle azioni finanziate da una pluralità di donatori nei casi in cui il finanziamento complessivo dell’azione non sia determinato al momento dell’impegno del contributo dell’Unione, è necessario chiarire il modo in cui è definito il contributo dell’Unione e il metodo per verificarne l’uso.

(127)

L’esperienza maturata nell’utilizzo delle somme forfettarie, dei costi unitari o dei finanziamenti a tasso fisso ha dimostrato che tali forme di finanziamento semplificano notevolmente le procedure amministrative e riducono in misura significativa il rischio di errori. A prescindere dal settore di intervento dell’Unione, le somme forfettarie, i costi unitari e i tassi fissi sono forme idonee di finanziamento, in particolare per le azioni standardizzate e ricorrenti quali la mobilità o le attività di formazione. Inoltre, poiché la cooperazione istituzionale tra le amministrazioni pubbliche degli Stati membri e i paesi beneficiari o partner (gemellaggi istituzionali) è attuata dalle istituzioni degli Stati membri, il ricorso a opzioni semplificate in materia di costi è giustificato e dovrebbe promuovere l’impegno di tali istituzioni in questo senso. Nell’interesse di una maggiore efficienza, gli Stati membri e gli altri destinatari dei fondi dell’Unione dovrebbero poter ricorrere con maggiore frequenza alle opzioni semplificate in materia di costi. In questo contesto, è opportuno rendere più flessibili le condizioni di utilizzazione delle somme forfettarie, dei costi unitari e dei tassi fissi. Occorre prevedere esplicitamente somme forfettarie uniche che coprano la totalità dei costi ammissibili di un’azione o di un programma di lavoro. Inoltre, ai fini della concentrazione sui risultati, occorre privilegiare i finanziamenti fondati sulle realizzazioni. Le somme forfettarie, i costi unitari e i tassi fissi basati sulle risorse dovrebbero rimanere una possibilità nei casi in cui un approccio fondato sulle realizzazioni non sia possibile né opportuno.

(128)

Le procedure amministrative per autorizzare le somme forfettarie, i costi unitari e i tassi fissi dovrebbero essere semplificate, assegnando agli ordinatori responsabili la competenza per tale autorizzazione. Ove opportuno, tale autorizzazione può essere accordata dalla Commissione in considerazione della natura delle attività o delle spese, oppure del numero di ordinatori interessati.

(129)

Per colmare il divario nella disponibilità dei dati utilizzati per determinare le somme forfettarie, i costi unitari e i tassi fissi è opportuno autorizzare il ricorso alla valutazione di esperti.

(130)

Se da una parte è opportuno realizzare il potenziale di un più frequente ricorso a forme semplificate di finanziamento, dovrebbe essere assicurato il rispetto del principio della sana gestione finanziaria e, in particolare, dei principi di economia, efficienza e divieto di doppio finanziamento. A tal fine le forme semplificate di finanziamento dovrebbero assicurare che le risorse impiegate siano adeguate agli obiettivi da conseguire, che gli stessi costi non siano finanziati più di una volta dal bilancio, che sia rispettato il principio del cofinanziamento e che in generale sia evitata la compensazione eccessiva dei destinatari. Pertanto, le forme semplificate di finanziamento dovrebbero basarsi su dati statistici o contabili, su analoghi mezzi obiettivi o sulla valutazione di esperti. Inoltre, dovrebbero continuare ad applicarsi adeguati controlli, verifiche e valutazioni periodiche.

(131)

È opportuno chiarire la portata delle verifiche e dei controlli rispetto alle valutazioni periodiche delle somme forfettarie, dei costi unitari e dei tassi fissi. Tali verifiche e controlli dovrebbero riguardare principalmente il rispetto delle condizioni che attivano il pagamento delle somme forfettarie, dei costi unitari o dei tassi fissi, compreso, ove richiesto, il conseguimento delle realizzazioni e/o dei risultati. Tali condizioni non dovrebbero richiedere la rendicontazione dei costi effettivamente sostenuti dal beneficiario. Gli importi delle somme forfettarie, dei costi unitari o dei finanziamenti a tasso fisso determinati ex ante dall’ordinatore responsabile o dalla Commissione non dovrebbero essere rimessi in discussione da controlli ex post. Ciò non dovrebbe impedire la riduzione di una sovvenzione in caso di esecuzione carente, parziale o tardiva o di irregolarità, frode o violazione di altri obblighi. In particolare, una sovvenzione dovrebbe essere ridotta quando le condizioni che attivano il pagamento delle somme forfettarie, dei costi unitari o dei tassi fissi non sono state soddisfatte. La frequenza e la portata della valutazione periodica dovrebbero dipendere dall’evoluzione e dalla natura dei costi, tenuto conto, in particolare, delle modifiche sostanziali dei prezzi di mercato e di altre circostanze pertinenti. La valutazione periodica potrebbe dare luogo ad adeguamenti delle somme forfettarie, dei costi unitari o dei tassi fissi applicabili alle convenzioni future, ma non dovrebbe essere finalizzata a rimettere in questione il valore già convenuto delle somme forfettarie, dei costi unitari o dei tassi fissi. La valutazione periodica delle somme forfettarie, dei costi unitari o dei tassi fissi potrebbe richiedere l’accesso ai conti del beneficiario a fini statistici e metodologici e tale accesso è necessario anche a fini di prevenzione e individuazione delle frodi.

(132)

Per favorire la partecipazione delle piccole organizzazioni all’attuazione delle politiche dell’Unione in un quadro di limitata disponibilità di risorse è necessario riconoscere come costi ammissibili il valore dell’attività svolta dai volontari. Di conseguenza, tali organizzazioni dovrebbero poter ricorrere maggiormente all’attività dei volontari ai fini del cofinanziamento dell’azione o del programma di lavoro. Fatto salvo il tasso massimo di cofinanziamento specificato nell’atto di base, in questi casi la sovvenzione dell’Unione dovrebbe essere limitata ai costi ammissibili stimati diversi da quelli relativi all’attività svolta dai volontari. Poiché l’attività dei volontari è un’attività prestata da terzi senza che sia loro corrisposta una remunerazione da parte del beneficiario, la limitazione evita il rimborso di costi che il beneficiario non ha sostenuto. Inoltre, il valore dell’attività dei volontari non dovrebbe superare il 50 % dei contributi in natura e di qualsiasi altro cofinanziamento.

(133)

Al fine di salvaguardare uno dei principi fondamentali delle finanze pubbliche, è opportuno mantenere nel presente regolamento il principio del divieto del fine di lucro.

(134)

In linea di principio le sovvenzioni dovrebbero essere accordate in seguito a un invito a presentare proposte. Laddove siano consentite eccezioni, esse dovrebbero essere interpretate e applicate in modo restrittivo quanto alla portata e alla durata. È opportuno avvalersi della possibilità eccezionale di accordare sovvenzioni senza un invito a presentare proposte a organismi con un monopolio di diritto o di fatto solo se gli organismi interessati sono gli unici in grado di attuare i tipi di attività pertinenti o tale monopolio è stata attribuito loro dalla legge o da un’autorità pubblica.

(135)

Nell’ambito della transizione verso la gestione elettronica delle sovvenzioni e gli appalti elettronici, ai richiedenti e agli offerenti dovrebbe essere chiesto di fornire una prova del loro status giuridico e della loro solidità finanziaria una volta sola in un periodo specifico ed essi non dovrebbero essere tenuti a presentare nuovamente documenti giustificativi nell’ambito di ogni procedura di aggiudicazione e di attribuzione. È pertanto necessario allineare i requisiti relativi al numero di anni per i quali saranno richiesti documenti nell’ambito delle procedure di aggiudicazione della sovvenzione e di appalto.

(136)

Dovrebbe essere agevolato il ricorso ai premi, in quanto valida tipologia di sostegno finanziario non legato a costi prevedibili, e dovrebbero essere chiarite le disposizioni applicabili. I premi dovrebbero essere considerati in via complementare, e non sostitutiva, rispetto ad altri strumenti di finanziamento, quali le sovvenzioni.

(137)

Per consentire un’attuazione più flessibile dei premi, l’obbligo ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 di pubblicare i concorsi a premi con un valore unitario di 1 000 000 EUR o più nelle dichiarazioni che accompagnano il progetto di bilancio dovrebbe essere sostituito da un obbligo di presentare le informazioni preliminari al Parlamento europeo e al Consiglio e di menzionare esplicitamente tali premi nella decisione di finanziamento.

(138)

I premi dovrebbero essere attribuiti conformemente ai principi della trasparenza e della parità di trattamento. In tale contesto è opportuno stabilire le caratteristiche minime dei concorsi, in particolare le modalità di versamento del premio ai vincitori dopo la sua attribuzione, e i mezzi idonei di pubblicazione. È inoltre necessario istituire una procedura di attribuzione con fasi chiaramente definite, dalla presentazione delle richieste alla fornitura di informazioni ai richiedenti e alla comunicazione del vincitore, che rispecchino la procedura di attribuzione delle sovvenzioni.

(139)

Il presente regolamento dovrebbe stabilire i principi e le condizioni applicabili agli strumenti finanziari, alle garanzie di bilancio e all’assistenza finanziaria, nonché le norme sulla limitazione della passività finanziaria dell’Unione, sulla lotta alla frode e al riciclaggio, sulla chiusura degli strumenti finanziari e sulla rendicontazione.

(140)

Negli ultimi anni l’Unione ha fatto crescente ricorso agli strumenti finanziari che consentono di aumentare l’effetto leva del bilancio, ma che al tempo stesso generano un rischio finanziario per il bilancio stesso. Tali strumenti finanziari ricomprendono non soltanto quelli disciplinati dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, ma anche altri strumenti, come le garanzie di bilancio e l’assistenza finanziaria, che in precedenza erano disciplinati solo dalle norme stabilite nei rispettivi atti di base. È importante stabilire un quadro comune per assicurare l’omogeneità dei principi applicabili a tale insieme di strumenti e raggrupparli in un nuovo titolo del presente regolamento comprendente sezioni sulle garanzie di bilancio e sull’assistenza finanziaria agli Stati membri o ai paesi terzi, oltre alle vigenti norme applicabili agli strumenti finanziari.

(141)

Gli strumenti finanziari e le garanzie di bilancio possono essere utili per moltiplicare l’effetto dei fondi dell’Unione qualora questi ultimi siano messi in comune con altri fondi e comprendano un effetto leva. Gli strumenti finanziari e le garanzie di bilancio dovrebbero essere utilizzati solo se non vi siano rischi di distorsioni della concorrenza nel mercato interno o incompatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato.

(142)

Nell’ambito degli stanziamenti annuali autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio per un determinato programma, gli strumenti finanziari e le garanzie di bilancio dovrebbero essere utilizzati sulla base di una valutazione ex ante che dimostri la loro efficacia per il conseguimento degli obiettivi strategici dell’Unione.

(143)

Gli strumenti finanziari, le garanzie di bilancio e l’assistenza finanziaria dovrebbero essere autorizzati mediante un atto di base. Qualora, in casi debitamente giustificati, gli strumenti finanziari siano istituiti senza un atto di base, essi dovrebbero essere autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel bilancio.

(144)

Dovrebbero essere definiti gli strumenti che potenzialmente rientrano nel titolo X, quali prestiti, garanzie, investimenti azionari, investimenti quasi-azionari e strumenti di condivisione del rischio. La definizione di strumenti di condivisione del rischio dovrebbe consentire l’inclusione di strumenti cautelativi per le obbligazioni destinate al finanziamento di progetti, che coprono il rischio del servizio del debito di un progetto e riducono il rischio di credito dei detentori di obbligazioni attraverso strumenti cautelativi sotto forma di prestito o di garanzia.

(145)

Gli eventuali rimborsi di uno strumento finanziario o di una garanzia di bilancio dovrebbero essere utilizzati per lo strumento o la garanzia che li ha generati, al fine di aumentare l’efficienza dello strumento o della garanzia in parola, tranne se diversamente indicato nell’atto di base, e dovrebbero essere presi in considerazione quando si propongono futuri stanziamenti per detto strumento o garanzia.

(146)

È opportuno riconoscere l’allineamento degli interessi nel perseguire gli obiettivi strategici dell’Unione e, in particolare, il fatto che la BEI e il FEI possiedono competenze specifiche per attuare gli strumenti finanziari e le garanzie di bilancio.

(147)

La BEI e il FEI, agendo come gruppo, dovrebbero poter trasferire reciprocamente parte dell’attuazione, se tale trasferimento può favorire l’attuazione di una determinata azione e come ulteriormente precisato nel relativo accordo con la Commissione.

(148)

È opportuno chiarire che, quando gli strumenti finanziari o le garanzie di bilancio sono combinati con forme di sostegno accessorie a valere sul bilancio, alla misura nel suo complesso dovrebbero applicarsi le norme relative agli strumenti finanziari e alle garanzie di bilancio. Tali norme dovrebbero essere integrate, se del caso, da disposizioni specifiche derivanti dalle norme settoriali.

(149)

L’attuazione degli strumenti finanziari e delle garanzie di bilancio finanziati dal bilancio dovrebbe rispettare la politica dell’Unione sulle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, e i relativi aggiornamenti, quale definita negli atti giuridici pertinenti dell’Unione e nelle conclusioni del Consiglio, in particolare le conclusioni del Consiglio, dell’8 novembre 2016, sui criteri e sul processo in vista della creazione della lista UE delle giurisdizioni non cooperative ai fini fiscali (15), e il relativo allegato, nonché le conclusioni del Consiglio, del 5 dicembre 2017, sulla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali (16), e i relativi allegati.

(150)

Le garanzie di bilancio e l’assistenza finanziaria agli Stati membri o ai paesi terzi sono generalmente operazioni fuori bilancio che hanno un’incidenza significativa sul bilancio finanziario dell’Unione. Pur rimanendo generalmente operazioni fuori bilancio, la loro inclusione nel presente regolamento assicura una tutela più efficace degli interessi finanziari dell’Unione e fornisce un quadro più chiaro per la loro autorizzazione, gestione e rendicontazione.

(151)

L’Unione ha varato di recente iniziative importanti basate sulle garanzie di bilancio, come il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) e il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD). Tali strumenti sono caratterizzati dal fatto di generare una passività potenziale per l’Unione e di comportare l’accantonamento di fondi per mettere a disposizione una riserva di liquidità che consenta al bilancio di far fronte in maniera ordinata alle obbligazioni di pagamento che possono derivare da tali passività potenziali. Per garantire il rating dell’Unione e, pertanto, la sua capacità di fornire un finanziamento efficace, è fondamentale che l’autorizzazione, l’accantonamento e il controllo delle passività potenziali rispettino un solido insieme di norme che dovrebbero essere applicate a tutte le garanzie di bilancio.

(152)

Le passività potenziali derivanti dalle garanzie di bilancio possono coprire un’ampia gamma di operazioni di finanziamento e d’investimento. La possibilità di attivare una garanzia di bilancio non può essere programmata con assoluta certezza su base annuale, come invece avviene per i prestiti, che hanno un preciso calendario di rimborso. È pertanto indispensabile istituire un quadro di autorizzazione e controllo delle passività potenziali che assicuri il pieno rispetto, in ogni momento, del massimale per gli stanziamenti di pagamento annuali di cui alla decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio (17).

(153)

Tale quadro dovrebbe inoltre disciplinare la gestione e il controllo, anche attraverso relazioni periodiche sull’esposizione finanziaria dell’Unione. Il tasso di copertura delle passività finanziarie dovrebbe essere fissato sulla scorta di un’adeguata valutazione dei rischi finanziari derivanti dal relativo strumento. La sostenibilità delle passività potenziali dovrebbe essere valutata annualmente nell’ambito della procedura di bilancio. È opportuno istituire un meccanismo di allerta precoce per evitare una penuria di accantonamenti a copertura delle passività finanziarie.

(154)

Il crescente ricorso agli strumenti finanziari, alle garanzie di bilancio e all’assistenza finanziaria fa sì che sia necessario mobilizzare e alimentare un volume significativo di stanziamenti di pagamento. Per ottenere un effetto leva assicurando al contempo un livello adeguato di tutela rispetto alle passività finanziarie è importante ottimizzare l’ammontare degli accantonamenti necessari e migliorare l’efficienza raggruppandoli in un fondo comune di copertura. Inoltre, l’utilizzo più flessibile di tali accantonamenti raggruppati permette di avere un tasso di copertura globale effettivo che garantisca il livello di tutela richiesto con un importo ottimizzato di risorse.

(155)

Al fine di garantire il funzionamento corretto del fondo comune di copertura per il periodo di programmazione post 2020, entro il 30 giugno 2019 la Commissione dovrebbe presentare una valutazione esterna indipendente dei vantaggi e degli svantaggi di affidare la gestione finanziaria delle attività del fondo comune di copertura alla Commissione, alla BEI o a una combinazione di entrambe, tenendo conto dei pertinenti criteri tecnici e istituzionali utilizzati nel confronto tra i servizi di gestione patrimoniale, tra cui le infrastrutture tecniche, del confronto dei costi dei servizi prestati, della struttura istituzionale, della comunicazione di informazioni, della performance, della rendicontabilità e delle competenze di ciascuna istituzione, nonché degli altri mandati di gestione patrimoniale per il bilancio. La valutazione dovrebbe essere corredata, se del caso, di una proposta legislativa.

(156)

Le norme applicabili agli accantonamenti e al fondo comune di copertura dovrebbero fornire un solido quadro di controllo interno. La Commissione dovrebbe definire, previa consultazione del contabile della stessa Commissione, gli orientamenti applicabili alla gestione delle risorse nel fondo comune di copertura. Gli ordinatori degli strumenti finanziari, delle garanzie di bilancio o dell’assistenza finanziaria dovrebbero monitorare attivamente le passività finanziarie sotto la loro responsabilità e il gestore finanziario delle risorse del fondo comune di copertura dovrebbe gestire le liquidità e gli attivi del fondo seguendo le norme e le procedure stabilite dal contabile della Commissione.

(157)

Le garanzie di bilancio e l’assistenza finanziaria dovrebbero seguire lo stesso insieme di principi stabilito per gli strumenti finanziari. In particolare, le garanzie di bilancio dovrebbero essere irrevocabili, incondizionate e a richiesta. Esse dovrebbero essere attuate in regime di gestione indiretta o, solo in casi eccezionali, in regime di gestione diretta. Esse dovrebbero coprire soltanto le operazioni di finanziamento e investimento e le relative controparti dovrebbero contribuire con risorse proprie alle operazioni coperte dalla garanzia di bilancio.

(158)

L’assistenza finanziaria a Stati membri o paesi terzi dovrebbe assumere la forma di un prestito o di una linea di credito o di ogni altro strumento ritenuto idoneo a garantire l’efficacia del sostegno. A tal fine, la Commissione dovrebbe essere abilitata nel pertinente atto di base a prendere in prestito i fondi necessari sui mercati dei capitali o presso istituzioni finanziarie, evitando che ciò comporti cambiamenti nelle scadenze tali da esporre l’Unione a rischi di tasso d’interesse o ad altri rischi commerciali.

(159)

Le disposizioni relative agli strumenti finanziari dovrebbero applicarsi non appena possibile al fine di conseguire la semplificazione e l’efficacia volute. Le disposizioni relative alle garanzie di bilancio, all’assistenza finanziaria e al fondo comune di copertura dovrebbero applicarsi in concomitanza del quadro finanziario pluriennale post 2020. Tale calendario permetterà di preparare accuratamente i nuovi strumenti per gestire le passività potenziali. Inoltre, permetterà un allineamento tra i principi definiti nel titolo X e la proposta di quadro finanziario pluriennale post 2020, da un lato, e i programmi specifici relativi a tale quadro, dall’altro.

(160)

Il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (18) stabilisce norme concernenti, tra l’altro, il finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, in particolare per quanto riguarda le condizioni di finanziamento, la concessione e la distribuzione dei finanziamenti, le donazioni e i contributi, il finanziamento di campagne per le elezioni del Parlamento europeo, le spese rimborsabili, il divieto di taluni finanziamenti, gli obblighi contabili, la rendicontazione e la revisione contabile, l’esecuzione e il controllo, le sanzioni, la cooperazione tra l’Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee, l’ordinatore del Parlamento europeo e gli Stati membri, e la trasparenza.

(161)

È opportuno includere nel presente regolamento regole relative ai contributi provenienti dal bilancio ai partiti politici europei di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.

(162)

Il sostegno finanziario erogato ai partiti politici europei dovrebbe assumere la forma di un contributo specifico, che soddisfi le esigenze specifiche di tali partiti.

(163)

Benché il sostegno finanziario sia concesso senza che sia richiesto un programma di lavoro annuale, i partiti politici europei dovrebbero giustificare ex post il corretto utilizzo dei fondi dell’Unione. In particolare, è opportuno che l’ordinatore responsabile verifichi se i fondi siano stati utilizzati per sostenere spese rimborsabili che corrispondono ai criteri definiti nel bando per la presentazione delle domande di contributi entro i termini stabiliti dal presente regolamento. I contributi ai partiti politici europei dovrebbero essere spesi entro la fine dell’esercizio successivo a quello in cui sono stati concessi e, successivamente, i fondi non spesi dovrebbero essere recuperati dall’ordinatore responsabile.

(164)

I fondi dell’Unione concessi per finanziare i costi di funzionamento di partiti politici europei non dovrebbero essere utilizzati per fini diversi da quelli stabiliti dal regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, in particolare per finanziare, direttamente o indirettamente, soggetti terzi, quali i partiti politici nazionali. I partiti politici europei dovrebbero utilizzare i contributi per sostenere una percentuale delle spese correnti e future, e non spese sostenute o debiti contratti prima della presentazione delle loro domande di contributo.

(165)

È inoltre opportuno che la concessione dei contributi sia semplificata e adeguata alle specificità dei partiti politici europei, in particolare mediante l’eliminazione dei criteri di selezione, l’istituzione come regola generale di un unico prefinanziamento integrale e la possibilità di utilizzare un regime di finanziamento a somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari.

(166)

È opportuno che i contributi provenienti dal bilancio siano sospesi, ridotti o revocati se i partiti politici europei violano il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.

(167)

È opportuno che le sanzioni basate sia sul presente regolamento sia sul regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 siano irrogate in modo coerente e rispettino il principio del ne bis in idem. A norma del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, le sanzioni amministrative e/o pecuniarie previste dal presente regolamento finanziario non si applicano nei casi per i quali sono già state irrogate sanzioni sulla base del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.

(168)

Il presente regolamento dovrebbe stabilire un quadro generale a norma del quale il sostegno di bilancio possa essere utilizzato quale strumento nell’ambito delle azioni esterne, compreso l’obbligo per il paese terzo di trasmettere alla Commissione informazioni affidabili e tempestive che le consentano di valutare il rispetto delle condizioni e delle disposizioni concordate, così da garantire la tutela degli interessi finanziari dell’Unione.

(169)

Al fine di rafforzare il ruolo del Parlamento europeo e del Consiglio, è opportuno chiarire la procedura per l’istituzione di un fondo fiduciario dell’Unione. È inoltre necessario specificare i principi applicabili ai contributi ai fondi fiduciari dell’Unione, in particolare l’importanza di assicurare contributi da altri donatori che ne giustifichino l’istituzione in termini di valore aggiunto. È anche necessario chiarire le responsabilità degli agenti finanziari e del comitato del fondo fiduciario dell’Unione e definire norme per garantire un’equa rappresentanza dei donatori partecipanti in sede di comitato del fondo fiduciario dell’Unione e l’obbligo di voto favorevole da parte della Commissione ai fini dell’utilizzo dei fondi. È altresì importante definire in modo più dettagliato i requisiti per la rendicontazione applicabili ai fondi fiduciari dell’Unione.

(170)

Conformemente alla razionalizzazione delle norme vigenti e al fine di evitare indebite ripetizioni, le disposizioni particolari di cui alla parte seconda del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 applicabili al FEAG, alla ricerca, alle azioni esterne e a specifici fondi dell’Unione dovrebbero essere inserite unicamente nelle parti pertinenti del presente regolamento, purché le disposizioni siano ancora utilizzate e pertinenti.

(171)

È opportuno semplificare e chiarire le disposizioni riguardanti la rendicontazione e la contabilità. È opportuno pertanto raggruppare tutte le disposizioni in materia di conti annuali e altra rendicontazione finanziaria.

(172)

Dovrebbero essere migliorate le modalità attuali con le quali le istituzioni dell’Unione riferiscono al Parlamento europeo e al Consiglio riguardo ai loro progetti immobiliari. Alle istituzioni dell’Unione dovrebbe essere consentito di finanziare nuovi progetti immobiliari con le entrate ricevute per gli immobili già venduti. Di conseguenza, nelle disposizioni relative a progetti immobiliari è opportuno inserire un riferimento alle entrate con destinazione specifica. Ciò permetterebbe di rispondere alle mutevoli esigenze della politica immobiliare delle istituzioni dell’Unione, risparmiando contemporaneamente sui costi e aumentando la flessibilità.

(173)

Al fine di adeguare le regole relative a determinati organismi dell’Unione, le norme di dettaglio concernenti gli appalti, le condizioni particolari e il rapporto minimo per il tasso di copertura effettivo, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell’articolo 290 TFUE per quanto riguarda il regolamento finanziario quadro degli organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom, il regolamento finanziario tipo per gli organismi di partenariato pubblico-privato, le modifiche dell’allegato I del presente regolamento, le condizioni particolari e la metodologia per il calcolo del tasso di copertura effettivo, nonché la modifica del rapporto minimo definito del tasso di copertura effettivo, che non dovrebbe essere fissato a un livello inferiore all’85 %. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni siano condotte nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale del 13 aprile 2016«Legiferare meglio». In particolare, al fine di garantire la partecipazione paritaria alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione degli atti delegati.

(174)

Per garantire che il programma dell’Unione europea per l’occupazione e l’innovazione sociale («EaSI»), istituito dal regolamento (UE) n. 1296/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (19), fornisca in tempi rapidi le risorse adeguate per sostenere le nuove priorità politiche, le quote indicative per ciascuno dei tre assi del programma e le percentuali minime per ciascuna delle priorità tematiche all’interno di ciascun asse dovrebbero consentire una maggiore flessibilità, mantenendo nel contempo un livello ambizioso di attuazione per i partenariati transfrontalieri EURES. Ciò dovrebbe migliorare la gestione dell’EaSI e permettere di concentrare le risorse di bilancio sulle azioni che ottengono migliori risultati in termini sociali e occupazionali.

(175)

Per agevolare gli investimenti nelle infrastrutture per la cultura e il turismo sostenibile, fatta salva l’applicazione degli atti giuridici dell’Unione in materia di ambiente, in particolare le direttive 2001/42/CE (20) e 2011/92/UE (21) del Parlamento europeo e del Consiglio, a seconda del caso, è opportuno chiarire alcune restrizioni riguardanti l’ambito del sostegno a tali investimenti ai sensi del regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (22). È pertanto necessario introdurre chiare restrizioni per quanto riguarda la limitazione dell’entità del contributo del FESR a tali investimenti a decorrere dal 2 agosto 2018.

(176)

Per rispondere alle sfide poste da flussi sempre più ingenti di migranti e rifugiati, è opportuno esplicitare gli obiettivi ai quali può contribuire il sostegno del FESR ai migranti e ai rifugiati, al fine di consentire agli Stati membri di realizzare investimenti incentrati sui cittadini di paesi terzi legalmente soggiornanti, compresi i richiedenti asilo e i beneficiari di protezione internazionale.

(177)

Al fine di agevolare l’attuazione delle operazioni a norma del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (23), è opportuno ampliare la gamma dei beneficiari potenziali. Di conseguenza, dovrebbe essere consentito alle autorità di gestione di considerare le persone fisiche come beneficiari e dovrebbe essere fissata una definizione più flessibile di beneficiari nell’ambito degli aiuti di Stato.

(178)

Nella pratica le strategie macroregionali sono concordate mediante l’adozione di conclusioni del Consiglio. Come ormai avviene dall’entrata in vigore del regolamento (UE) n. 1303/2013, tali conclusioni possono, se del caso, essere approvate dal Consiglio europeo, tenendo conto delle competenze di tale istituzione, stabilite all’articolo 15 TUE. La definizione di «strategia macroregionale» contenuta in tale regolamento dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.

(179)

Per garantire la sana gestione finanziaria del FESR, del FES, del Fondo di coesione, del FEASR e del FEAMP («fondi strutturali e di investimento europei» - «fondi SIE») eseguiti in regime di gestione concorrente, nonché per chiarire gli obblighi degli Stati membri, i principi generali stabiliti all’articolo 4 del regolamento (UE) n. 1303/2013 dovrebbero fare riferimento ai principi stabiliti nel presente regolamento sul controllo interno dell’esecuzione del bilancio e la prevenzione dei conflitti d’interessi.

(180)

Per massimizzare le sinergie tra tutti i fondi dell’Unione, onde far fronte efficacemente alle sfide della migrazione e dell’asilo, si dovrebbe far sì che, quando gli obiettivi tematici si traducono in priorità nelle norme specifiche di ciascun fondo, tali priorità comprendano l’uso adeguato di ciascun fondo SIE per tali settori. Ove opportuno, dovrebbe essere garantito il coordinamento con il Fondo Asilo, migrazione e integrazione.

(181)

Per garantire la coerenza delle modalità di programmazione, è opportuno procedere una volta all’anno all’allineamento degli accordi di partenariato con le modifiche dei programmi approvate dalla Commissione nel corso dell’anno civile precedente.

(182)

Per agevolare la preparazione e l’attuazione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo, è opportuno autorizzare il fondo capofila a finanziare i costi di preparazione, di gestione e di animazione.

(183)

Per agevolare l’attuazione di investimenti territoriali integrati e di sviluppo locale di tipo partecipativo, è opportuno chiarire i ruoli e le responsabilità dei gruppi di azione locale, per quanto riguarda le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo, e degli enti locali, degli organismi di sviluppo regionale o delle organizzazioni non governative, per quanto riguarda gli investimenti territoriali integrati (ITI), rispetto ad altri organismi del programma. La designazione come organismo intermedio conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo dovrebbe essere richiesta soltanto nei casi in cui gli organismi pertinenti svolgono compiti aggiuntivi che rientrano nelle competenze dell’autorità di gestione, dell’autorità di certificazione o dell’organismo pagatore.

(184)

Le autorità di gestione dovrebbero avere la possibilità di attuare gli strumenti finanziari tramite l’aggiudicazione diretta di un contratto alla BEI e alle istituzioni finanziarie internazionali.

(185)

Numerosi Stati membri hanno istituito banche o istituti di proprietà dello Stato che operano con un mandato pubblico per promuovere attività di sviluppo economico. Tali banche o istituti di proprietà dello Stato hanno caratteristiche specifiche che li distinguono dalle banche commerciali private per quanto riguarda la proprietà, il mandato per lo sviluppo e il fatto che non sono incentrati principalmente sulla massimizzazione dei profitti. Il ruolo principale di tali banche o istituti di proprietà dello Stato è quello di ovviare ai fallimenti del mercato quando in alcune regioni o per alcune aree o settori d’intervento la fornitura di servizi finanziari da parte delle banche commerciali è insufficiente. Tali banche o istituti di proprietà dello Stato sono nella posizione adatta per promuovere l’accesso ai fondi SIE, mantenendo al contempo una neutralità sotto il profilo concorrenziale. Il ruolo e le caratteristiche specifiche di tali banche o istituti possono permettere agli Stati membri di aumentare il ricorso agli strumenti finanziari al fine di massimizzare l’incidenza dei fondi SIE sull’economia reale. Tale risultato sarebbe coerente con la politica della Commissione volta ad agevolare il ruolo di tali banche o istituti di proprietà dello Stato come gestori di fondi sia nell’esecuzione dei fondi SIE che nella combinazione dei fondi SIE con finanziamenti del FEIS, come indicato in particolare nel piano di investimenti per l’Europa. Fatti salvi i contratti già aggiudicati per l’attuazione di strumenti finanziari in conformità del diritto applicabile, giova precisare che è possibile per le autorità di gestione aggiudicare contratti direttamente a tali banche e istituti di proprietà dello Stato. Tuttavia, per garantire che la possibilità di aggiudicazione diretta rimanga coerente con i principi del mercato interno, è opportuno stabilire condizioni rigorose che le banche o gli istituti di proprietà dello Stato devono rispettare.

Tali condizioni dovrebbero prevedere, tra l’altro, che non vi debba essere alcuna partecipazione diretta di capitali privati, a eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto, in linea con i requisiti di cui alla direttiva 2014/24/UE. Inoltre, e rigorosamente nei limiti dell’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013, una banca o un istituto di proprietà dello Stato dovrebbero essere autorizzati altresì ad attuare strumenti finanziari qualora la partecipazione di capitali privati non conferisca alcuna influenza sulle decisioni riguardanti la gestione corrente dello strumento finanziario sostenuto dai fondi SIE.

(186)

Per mantenere la possibilità per il FESR e il FEASR di contribuire agli strumenti finanziari congiunti di garanzia illimitata e cartolarizzazione a favore delle PMI, occorre stabilire che è possibile per gli Stati membri utilizzare il FESR e il FEASR per contribuire a detti strumenti per l’intera durata del periodo di programmazione e aggiornare le relative disposizioni, come quelle sulle valutazioni ex ante e sulle valutazioni a posteriori, e introdurre, per quanto riguarda il FESR, la possibilità di una programmazione a livello di asse prioritario.

(187)

L’adozione del regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio (24) era intesa a consentire agli Stati membri di utilizzare i fondi SIE per contribuire al finanziamento di progetti ammissibili sostenuti a titolo del FEIS. È opportuno inserire una disposizione specifica nel regolamento (UE) n. 1303/2013 che stabilisca gli elementi e le condizioni per consentire una migliore interazione e complementarità, in modo da agevolare la possibilità di combinare i fondi SIE con prodotti finanziari della BEI nell’ambito della garanzia dell’UE a titolo del FEIS.

(188)

Nello svolgimento delle loro funzioni gli organismi che attuano gli strumenti finanziari dovrebbero aderire alla politica dell’Unione sulle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, e i relativi aggiornamenti, quale definita negli atti giuridici pertinenti dell’Unione e nelle conclusioni del Consiglio, in particolare le conclusioni del Consiglio dell’8 novembre 2016 e il relativo allegato, nonché le conclusioni del Consiglio del 5 dicembre 2017 e i relativi allegati.

(189)

Per semplificare e armonizzare i requisiti sui controlli e sugli audit e migliorare la rendicontabilità degli strumenti finanziari attuati dalla BEI e da altre istituzioni finanziarie internazionali, è necessario modificare le disposizioni riguardanti la gestione e il controllo degli strumenti finanziari, onde agevolare il processo di garanzia dell’affidabilità. Tale modifica non dovrebbe applicarsi agli strumenti finanziari di cui all’articolo 38, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 39 del regolamento (UE) n. 1303/2013 che sono stati istituiti da un accordo di finanziamento firmato prima del 2 agosto 2018. Per tali strumenti finanziari, è opportuno continuare ad applicare l’articolo 40 di tale regolamento, in quanto applicabile al momento della firma dell’accordo di finanziamento.

(190)

Al fine di garantire condizioni uniformi di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 riguardo ai modelli delle relazioni di controllo e delle relazioni annuali di audit di cui all’articolo 40, paragrafo 1, di tale regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (25).

(191)

Al fine di garantire la coerenza con il trattamento delle rettifiche finanziarie nel corso del periodo di programmazione 2007-2013, è necessario chiarire che nel caso degli strumenti finanziari dovrebbe essere possibile consentire che un contributo annullato a seguito di un’irregolarità isolata possa essere riutilizzato per una spesa regolare nell’ambito della stessa operazione, onde evitare che la relativa rettifica finanziaria determini una perdita netta per l’operazione connessa allo strumento finanziario.

(192)

Onde garantire più tempo per la firma di accordi di finanziamento che consentano l’utilizzo di conti di garanzia per pagamenti per investimenti nei destinatari finali dopo il termine del periodo di ammissibilità per gli strumenti azionari, il termine per la firma di tali accordi di finanziamento dovrebbe essere prorogato fino al 31 dicembre 2018.

(193)

Per incentivare gli investitori operanti secondo il principio dell’economia di mercato a coinvestire nei progetti di politica pubblica, è opportuno introdurre il concetto di trattamento differenziato degli investitori, che permette, a determinate condizioni, che i fondi SIE assumano una posizione subordinata rispetto a un investitore operante secondo il principio dell’economia di mercato e ai prodotti finanziari della BEI coperti dalla garanzia dell’UE a titolo del FEIS. Allo stesso tempo è opportuno stabilire le condizioni di applicazione di questo trattamento differenziato nell’eseguire i fondi SIE.

(194)

Dato il contesto protratto di bassi tassi di interesse e al fine di non penalizzare indebitamente gli organismi che attuano gli strumenti finanziari, è necessario, subordinatamente a una gestione attiva della tesoreria, consentire il finanziamento degli interessi negativi generati a seguito di investimenti dei fondi SIE a norma dell’articolo 43 del regolamento (UE) n. 1303/2013 con le risorse rimborsate allo strumento finanziario.

(195)

Per allineare gli obblighi di rendicontazione alle nuove disposizioni relative al trattamento differenziato degli investitori ed evitare la duplicazione di taluni requisiti, è opportuno modificare l’articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

(196)

Per agevolare l’esecuzione dei fondi SIE è necessario accordare agli Stati membri la possibilità di attuare le azioni di assistenza tecnica mediante l’aggiudicazione diretta di un contratto alla BEI, ad altre istituzioni finanziarie internazionali e a banche o istituti di proprietà dello Stato.

(197)

Per armonizzare ulteriormente le condizioni relative alle operazioni che generano entrate nette dopo il loro completamento, le pertinenti disposizioni del presente regolamento dovrebbero applicarsi alle operazioni già selezionate, ma ancora in corso, e alle operazioni che devono ancora essere selezionate nell’ambito di detto periodo di programmazione.

(198)

Per dare un forte incentivo all’attuazione di misure di efficienza energetica, i risparmi sui costi risultanti dalla migliorata efficienza energetica generati da un’operazione non dovrebbero essere trattati come entrate nette.

(199)

Per facilitare l’attuazione delle operazioni generatrici di entrate, dovrebbe essere consentita la riduzione del tasso di cofinanziamento in qualunque fase durante l’attuazione del programma e dovrebbero essere previste possibilità di stabilire a livello nazionale percentuali forfettarie di entrate nette.

(200)

A causa dell’adozione tardiva del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (26) e del fatto che tale regolamento ha fissato i livelli di intensità dell’aiuto, è necessario stabilire alcune esenzioni nel regolamento (UE) n. 1303/2013 per il FEAMP per quanto riguarda le operazioni generatrici di entrate. Poiché tali esenzioni prevedono condizioni più favorevoli per alcune operazioni generatrici di entrate per le quali gli importi o i tassi del sostegno sono definiti nel regolamento (UE) n. 508/2014, è necessario stabilire una data di applicazione diversa per tali esenzioni, al fine di garantire parità di trattamento tra le operazioni sostenute a norma del regolamento (UE) n. 1303/2013.

(201)

Per ridurre l’onere amministrativo per i beneficiari, è opportuno innalzare la soglia che esenta determinate operazioni dall’obbligo di calcolare e di tenere conto delle entrate generate durante la loro attuazione.

(202)

Per favorire le sinergie tra i fondi SIE e gli altri strumenti dell’Unione, dovrebbe essere possibile rimborsare le spese sostenute attingendo a diversi fondi SIE e strumenti dell’Unione, in base a una proporzione concordata preventivamente.

(203)

Per promuovere l’utilizzazione delle somme forfettarie, anche in considerazione del fatto che esse devono basarsi su un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, tale da assicurare la sana gestione finanziaria, è opportuno eliminare il limite superiore applicabile al loro uso.

(204)

Per ridurre l’onere amministrativo dell’attuazione dei progetti da parte dei beneficiari è opportuno introdurre una nuova opzione semplificata in materia di costi per il finanziamento basato su condizioni diverse dai costi delle operazioni.

(205)

Per semplificare le regole che disciplinano l’utilizzo dei fondi e ridurre i relativi oneri amministrativi, gli Stati membri dovrebbero ricorrere maggiormente alle opzioni semplificate in materia di costi.

(206)

Tenuto conto del fatto che, conformemente all’articolo 71 del regolamento (UE) n. 1303/2013, l’obbligo di garantire la stabilità delle operazioni di investimento si applica a decorrere dal pagamento finale al beneficiario e che, quando l’investimento consiste nel leasing finalizzato all’acquisto di nuovi macchinari e attrezzature, il pagamento finale è effettuato alla fine del periodo contrattuale, detto obbligo non dovrebbe applicarsi a tale tipo di investimento.

(207)

Per assicurare un’applicazione ampia delle opzioni semplificate in materia di costi, è opportuno stabilire un uso obbligatorio di tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie o tassi fissi per le operazioni o i progetti che fanno parte di un’operazione che riceve sostegno dal FESR e dal FSE al di sotto di una determinata soglia, fatte salve pertinenti disposizioni transitorie. All’autorità di gestione o al comitato di sorveglianza, per i programmi che rientrano nell’obiettivo Cooperazione territoriale europea, dovrebbe essere data la possibilità di prorogare il periodo transitorio per un lasso di tempo che giudichi adeguato, qualora ritenga che tale obbligo comporti un onere amministrativo sproporzionato. Detto obbligo non dovrebbe applicarsi alle operazioni che ricevono sostegno nell’ambito di aiuti di Stato non costituenti aiuti de minimis. Per tali operazioni tutte le forme di sovvenzione e assistenza rimborsabile dovrebbero continuare a costituire un’opzione. Al tempo stesso è opportuno introdurre per tutti i fondi SIE l’uso di progetti di bilancio quale metodo supplementare per determinare i costi semplificati.

(208)

Al fine di agevolare l’applicazione più mirata e precoce delle opzioni semplificate in materia di costi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE riguardo all’integrazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 con norme specifiche aggiuntive sul ruolo, le competenze e le responsabilità degli organismi di attuazione degli strumenti finanziari, sui relativi criteri di selezione e sui prodotti che è possibile offrire mediante strumenti finanziari, riguardo all’integrazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1303/2013 sulle tabelle standard di costi unitari o dei finanziamenti a tasso fisso, al metodo di calcolo giusto, equo e verificabile sul quale devono basarsi e precisando modalità dettagliate concernenti il finanziamento basato sul rispetto delle condizioni connesse alla realizzazione di progressi nell’attuazione o sul conseguimento degli obiettivi dei programmi, anziché sui costi e la relativa applicazione. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni siano condotte nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale del 13 aprile 2016«Legiferare meglio». In particolare, al fine di garantire la partecipazione paritaria alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione degli atti delegati.

(209)

Per ridurre l’onere amministrativo è opportuno incrementare l’uso dei tassi fissi che non richiedono la definizione di una metodologia da parte degli Stati membri. Si dovrebbero pertanto introdurre due tassi fissi supplementari: uno per calcolare i costi diretti per il personale e l’altro per calcolare i costi ammissibili residui basati sui costi per il personale. Inoltre, è opportuno fornire ulteriori chiarimenti sui metodi per calcolare i costi per il personale.

(210)

Per migliorare l’efficacia e l’impatto delle operazioni, è opportuno agevolare l’attuazione delle operazioni che coprono l’intero territorio di uno Stato membro o di quelle che riguardano diverse aree del programma e aumentare le possibilità di sostenere spese al di fuori dell’Unione per determinati investimenti.

(211)

Per incoraggiare gli Stati membri a ricorrere alle valutazioni di grandi progetti da parte di esperti indipendenti, è opportuno consentire che le spese relative ai grandi progetti siano presentate alla Commissione prima della valutazione positiva dell’esperto indipendente, non appena la Commissione è stata informata dell’avvenuta comunicazione delle pertinenti informazioni all’esperto indipendente.

(212)

Per promuovere l’uso di piani d’azione comuni che ridurranno l’onere amministrativo per i beneficiari, è necessario ridurre i requisiti normativi connessi all’istituzione di un piano d’azione comune, pur continuando a prestare adeguata attenzione ai principi orizzontali, tra cui la parità di genere e lo sviluppo sostenibile, che hanno apportato contributi importanti all’effettiva esecuzione dei fondi SIE.

(213)

Al fine di evitare oneri amministrativi superflui per i beneficiari, le norme relative all’informazione, alla comunicazione e alla visibilità dovrebbero rispettare il principio di proporzionalità. Di conseguenza, è importante chiarire l’ambito di applicazione di tali norme.

(214)

Al fine di ridurre l’onere amministrativo e assicurare l’uso efficace dell’assistenza tecnica nel FESR, nel FSE e nel Fondo di coesione e in tutte le categorie di regioni, è opportuno aumentare la flessibilità per quanto riguarda il calcolo e il controllo dei rispettivi limiti applicabili all’assistenza tecnica degli Stati membri.

(215)

Nell’ottica di razionalizzare le strutture di attuazione, è opportuno chiarire che la possibilità per l’autorità di gestione, l’autorità di certificazione e l’autorità di audit di fare parte dello stesso organismo pubblico è prevista anche per i programmi a titolo dell’obiettivo Cooperazione territoriale europea.

(216)

È opportuno specificare in maniera più dettagliata le responsabilità delle autorità di gestione riguardo alla verifica delle spese quando sono utilizzate le opzioni semplificate in materia di costi.

(217)

Affinché i beneficiari possano trarre pieno vantaggio dal potenziale di semplificazione offerto dalle soluzioni di e-governance nell’attuazione dei fondi SIE e del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD), in particolare per favorire la gestione elettronica completa dei documenti, è necessario chiarire che non è richiesta una traccia cartacea se sono rispettate determinate condizioni.

(218)

Al fine di aumentare la proporzionalità dei controlli e alleggerire l’onere amministrativo derivante dalla sovrapposizione dei controlli, specialmente per i piccoli beneficiari, senza pregiudicare il principio della sana gestione finanziaria, per il FESR, il FSE, il Fondo di coesione e il FEAMP dovrebbe prevalere il principio dell’audit unico e dovrebbero essere raddoppiate le soglie al di sotto delle quali un’operazione non è soggetta a più di un audit.

(219)

È importante migliorare la visibilità dei fondi SIE e portare i risultati conseguiti a conoscenza dei cittadini. Le attività di informazione e comunicazione e le misure per migliorare la visibilità per i cittadini rimangono essenziali per pubblicizzare i risultati conseguiti con i fondi SIE e per mostrare come sono investite le risorse finanziarie dell’Unione.

(220)

Per agevolare l’accesso all’FSE da parte di alcuni gruppi di destinatari, la raccolta di dati per alcuni indicatori di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (27) non dovrebbe essere richiesta.

(221)

Al fine di garantire parità di trattamento tra le operazioni sostenute a norma del presente regolamento, è necessario fissare la data di applicazione di alcune modifiche del regolamento (UE) n. 1303/2013.

(222)

Per garantire che l’intero periodo di programmazione per i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013 e il regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo de del Consiglio (28) sia disciplinato da un insieme coerente di norme, è necessario che alcune delle modifiche apportate a tali regolamenti si applichino a decorrere dal 1o gennaio 2014. Un’applicazione retroattiva di tali modifiche consente di tener conto delle legittime aspettative.

(223)

Per accelerare l’attuazione di strumenti finanziari che combinino il sostegno dei fondi SIE con prodotti finanziari della BEI a titolo della garanzia UE del FEIS e per disporre di una base giuridica costante per la firma di accordi di finanziamento che consentano l’utilizzo di conti di garanzia per gli strumenti azionari, è necessario che alcune delle modifiche apportate al presente regolamento si applichino a decorrere dal 1o gennaio 2018. Un’applicazione retroattiva di tali modifiche consente di facilitare ulteriormente il finanziamento di progetti tramite un sostegno combinato dei fondi SIE e del FEIS ed evita che si crei un vuoto giuridico tra la data di scadenza di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1303/2013 e la data di entrata in vigore della loro proroga in virtù del presente regolamento.

(224)

Le semplificazioni e le modifiche apportate alle norme settoriali specifiche dovrebbero applicarsi quanto prima al fine di facilitare una più celere attuazione nel corso dell’attuale periodo di programmazione e dovrebbero pertanto applicarsi a decorrere dal 2 agosto 2018.

(225)

Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) dovrebbe continuare, dopo il 31 dicembre 2017, a fornire assistenza temporanea ai giovani disoccupati o non iscritti a corsi d’istruzione o di formazione (NEET) che risiedono in regioni interessate in maniera sproporzionata da importanti esuberi. Al fine di offrire assistenza continuativa ai NEET, la modifica del regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (29) che assicura tale continuità dell’assistenza dovrebbe applicarsi con effetto dal 1o gennaio 2018.

(226)

Dovrebbe essere possibile stabilire meccanismi di finanziamento misto a norma del regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (30) per uno o più dei settori del meccanismo per collegare l’Europa (MCE). Tali meccanismi di finanziamento misto potrebbero contribuire alle operazioni di finanziamento misto, ossia azioni che combinano forme di sostegno non rimborsabile, quali i sostegni dai bilanci degli Stati membri, le sovvenzioni a titolo dell’MCE e i fondi SIE, e strumenti finanziari del bilancio dell’Unione, comprese combinazioni di strumenti finanziari di debito e di capitale dell’MCE, con finanziamenti erogati dal gruppo BEI, dalle banche di promozione nazionali, dalle istituzioni di finanziamento allo sviluppo o da altri istituti di finanziamento, da investitori e finanziamenti privati. I finanziamenti erogati dal gruppo BEI dovrebbero comprendere i finanziamenti erogati dalla BEI nell’ambito del FEIS e i sostegni finanziari privati dovrebbero comprendere i contributi finanziari sia diretti che indiretti, nonché quelli ricevuti attraverso partenariati pubblico-privati.

(227)

La concezione e la creazione di meccanismi di finanziamento misto dovrebbero basarsi su una valutazione ex ante effettuata conformemente al presente regolamento e dovrebbero tener conto dei risultati degli insegnamenti tratti dall’attuazione dell’invito a presentare proposte di finanziamento misto nell’ambito dell’MCE di cui alla decisione di esecuzione della Commissione del 20 gennaio 2017 che modifica la decisione di esecuzione della Commissione C(2014) 1921 che istituisce un programma di lavoro pluriennale 2014-2020 destinato all’assistenza finanziaria nell’ambito del meccanismo per collegare l’Europa (MCE) — Settore trasporti. I meccanismi di finanziamento misto dell’MCE dovrebbero essere istituiti dai programmi di lavoro annuali e/o pluriennali e adottati conformemente agli articoli 17 e 25 del regolamento (UE) n. 1316/2013. La Commissione dovrebbe garantire una rendicontazione trasparente e tempestiva al Parlamento europeo e al Consiglio sull’attuazione dei meccanismi di finanziamento misto dell’MCE.

(228)

Lo scopo dei meccanismi di finanziamento misto dell’MCE dovrebbe essere quello di facilitare e razionalizzare la presentazione di una sola domanda per tutte le forme di sostegno, compresi le sovvenzioni dell’Unione a titolo dell’MCE e i finanziamenti del settore privato. Tali meccanismi di finanziamento misto dovrebbero mirare a ottimizzare la procedura di presentazione delle domande per i promotori del progetto prevedendo un unico processo di valutazione dal punto di vista tecnico e finanziario.

(229)

I meccanismi di finanziamento misto dell’MCE dovrebbero aumentare la flessibilità per la presentazione dei progetti, nonché semplificare e razionalizzare il loro processo di identificazione e finanziamento. Dovrebbero inoltre accrescere la titolarità e l’impegno delle istituzioni finanziare coinvolte e ridurre pertanto i rischi associati ai progetti.

(230)

I meccanismi di finanziamento misto dell’MCE dovrebbero migliorare il coordinamento, lo scambio di informazioni e la cooperazione tra gli Stati membri, la Commissione, la BEI, le banche di promozione nazionali e gli investitori privati, allo scopo di generare e sostenere un portafoglio di progetti sano che persegua gli obiettivi della politica dell’MCE.

(231)

I meccanismi di finanziamento misto dell’MCE dovrebbero prefiggersi di potenziare l’effetto moltiplicatore della spesa dell’Unione, attraendo risorse aggiuntive da investitori privati, così da garantire il massimo coinvolgimento di tali investitori. Inoltre, dovrebbero assicurare la sostenibilità economica e finanziaria delle azioni sostenute e contribuire a evitare una carenza nell’effetto leva sugli investimenti. Dovrebbero contribuire al conseguimento degli obiettivi dell’Unione per la realizzazione degli obiettivi fissati alla Conferenza di Parigi sui cambiamenti climatici (COP 21), la creazione di posti di lavoro e la connettività transfrontaliera. Nel caso in cui sia l’MCE che il FEIS siano utilizzati per finanziare azioni, è importante che la Corte dei conti accerti la sana gestione finanziaria conformemente all’articolo 287 TFUE e all’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1316/2013.

(232)

Nella maggior parte dei casi le sovvenzioni nel settore dei trasporti dovrebbero rimanere il mezzo principale per sostenere gli obiettivi strategici dell’Unione. L’applicazione di meccanismi di finanziamento dell’MCE non dovrebbe pertanto ridurre la disponibilità di tali sovvenzioni.

(233)

La partecipazione di coinvestitori privati ai progetti nel settore dei trasporti potrebbe essere agevolata riducendo il rischio finanziario. Le garanzie di prima perdita fornite dalla BEI nell’ambito dei meccanismi di finanziamento congiunto sostenuti a titolo del bilancio, come i meccanismi di finanziamento misto, possono risultare idonee a tal fine.

(234)

I finanziamenti provenienti dall’MCE dovrebbero essere basati sui criteri di selezione e aggiudicazione stabiliti nei programmi di lavoro pluriennali e annuali ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1316/2013 indipendentemente dalla forma di finanziamento utilizzata, o su una loro combinazione.

(235)

L’esperienza acquisita con i meccanismi di finanziamento misto dovrebbe essere presa in considerazione nelle valutazioni del regolamento (UE) n. 1316/2013.

(236)

L’introduzione dei meccanismi di finanziamento misto dell’MCE mediante il presente regolamento non dovrebbe essere intesa in modo tale da pregiudicare il risultato della negoziazione relativa al quadro finanziario pluriennale post 2020.

(237)

Considerato il tasso di esecuzione molto elevato dell’MCE nel settore dei trasporti, e per sostenere l’attuazione dei progetti con il maggior valore aggiunto per la rete transeuropea di trasporto riguardanti i corridoi della rete centrale, i progetti transfrontalieri, i progetti riguardanti l’altra tratta della rete centrale e i progetti ammissibili nell’ambito delle priorità orizzontali elencate nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1316/2013, è necessario accordare, in via eccezionale, maggiore flessibilità nell’utilizzazione del programma di lavoro pluriennale, consentendo che l’importo della dotazione finanziaria sia speso fino al 95 % delle risorse finanziarie di bilancio di cui al regolamento (UE) n. 1316/2013. È tuttavia importante fornire ulteriore sostegno, nel rimanente periodo di attuazione dell’MCE, alle priorità previste dai programmi di lavoro annuali.

(238)

In considerazione della diversa natura del settore delle telecomunicazioni dell’MCE rispetto ai settori dell’energia e dei trasporti nell’ambito dell’MCE, vale a dire l’importo medio inferiore delle sovvenzioni e le differenze nel tipo di costi e nel tipo di progetti, dovrebbero essere evitati oneri superflui per i beneficiari e gli Stati membri partecipanti alle relative azioni, riducendo gli oneri amministrativi dell’obbligo di certificazione, senza indebolire il principio della sana gestione finanziaria.

(239)

A norma del regolamento (UE) n. 283/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (31), per finanziare le azioni nel settore delle infrastrutture di servizi digitali è attualmente possibile utilizzare soltanto le sovvenzioni e gli appalti. Al fine di garantire che le infrastrutture di servizi digitali funzionino con la massima efficienza possibile, per sostenere tali azioni dovrebbero essere messi a disposizione anche altri strumenti finanziari attualmente utilizzati nell’ambito dell’MCE, compresi gli strumenti finanziari innovativi.

(240)

Per evitare alle autorità di gestione un onere amministrativo superfluo, che potrebbe ostacolare l’attuazione efficiente del FEAD, è opportuno semplificare e agevolare la procedura di modifica degli elementi non essenziali dei programmi operativi.

(241)

Per semplificare ulteriormente il ricorso al FEAD, è opportuno stabilire disposizioni supplementari relative all’ammissibilità della spesa, in particolare per quanto riguarda l’uso obbligatorio di tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie e tassi fissi.

(242)

Per evitare il trattamento iniquo delle organizzazioni partner, le irregolarità che sono ascrivibili soltanto all’organismo incaricato di acquistare l’assistenza non dovrebbero incidere sull’ammissibilità della spesa delle organizzazioni partner.

(243)

Per semplificare l’attuazione dei fondi SIE e del FEAD ed evitare l’incertezza giuridica, è opportuno chiarire talune responsabilità degli Stati membri con riferimento alla gestione e al controllo.

(244)

Tenuto conto della necessità di applicare in modo coerente le pertinenti regole finanziarie nel corso di un esercizio, è in linea di massima opportuno che la parte uno del presente regolamento (regolamento finanziario) cominciasse ad applicarsi all’inizio di un esercizio. Tuttavia, affinché l’importante semplificazione prevista nel presente regolamento, con riguardo sia al regolamento finanziario che alle modifiche delle norme settoriali specifiche, vada a vantaggio dei destinatari dei fondi dell’Unione quanto prima possibile, è opportuno prevedere, in via eccezionale, l’applicazione del presente regolamento a decorrere dalla sua entrata in vigore. Contemporaneamente, onde concedere più tempo per l’adattamento alle nuove regole, le istituzioni dell’Unione dovrebbero continuare ad applicare il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 fino alla fine dell’esercizio 2018 con riguardo all’esecuzione dei rispettivi stanziamenti amministrativi.

(245)

Alcune modifiche riguardanti gli strumenti finanziari, le garanzie di bilancio e l’assistenza finanziaria dovrebbero applicarsi solo a decorrere dalla data di applicazione del quadro finanziario pluriennale post 2020, affinché vi sia tempo sufficiente per adattare le basi giuridiche applicabili e i programmi alle nuove regole.

(246)

Le informazioni relative alla media annuale di equivalenti a tempo pieno e all’importo stimato delle entrate con destinazione specifica riportate dagli esercizi precedenti dovrebbero essere fornite per la prima volta unitamente al progetto di bilancio che sarà presentato nel 2021 al fine di concedere alla Commissione il tempo sufficiente per adattarsi al nuovo obbligo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

PARTE PRIMA

REGOLAMENTO FINANZIARIO

TITOLO I

OGGETTO, DEFINIZIONI E PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento specifica le norme relative alla formazione e all’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea e della Comunità europea dell’energia atomica («bilancio») e alla presentazione e alla revisione dei loro conti.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1)

«richiedente», una persona fisica o un’entità, dotata o meno di personalità giuridica, che ha presentato domanda nell’ambito di una procedura di attribuzione di una sovvenzione o di un concorso a premi;

2)

«fascicolo di partecipazione», un’offerta, una domanda di partecipazione, una domanda di sovvenzione o una domanda nell’ambito di un concorso a premi;

3)

«procedura di aggiudicazione o di attribuzione», una procedura di appalto, una procedura di attribuzione di sovvenzioni, un concorso a premi o una procedura di selezione di esperti o persone o entità che eseguono il bilancio conformemente all’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c);

4)

«atto di base», un atto giuridico, diverso da una raccomandazione o da un parere, che fornisce una base giuridica per un’azione e per l’esecuzione delle spese corrispondenti iscritte in bilancio o della garanzia di bilancio ovvero dell’assistenza finanziaria a carico del bilancio e che può assumere una delle seguenti forme:

a)

in applicazione del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e del trattato che istituisce la Comunità europea per l’energia atomica (trattato Euratom), la forma di un regolamento, di una direttiva o di una decisione ai sensi dell’articolo 288 TFUE; oppure

b)

in applicazione del titolo V del trattato sull’Unione europea (TUE), una delle forme specificate agli articoli 28, paragrafo 1, e 31, paragrafo 2, all’articolo 33 e agli articoli 42, paragrafo 4, e 43, paragrafo 2, TUE;

5)

«beneficiario», una persona fisica o un’entità, dotata o meno di personalità giuridica, con cui è stata firmata una convenzione di sovvenzione;

6)

«meccanismo o piattaforma di finanziamento misto», un quadro di cooperazione creato tra la Commissione e le istituzioni di finanziamento allo sviluppo o altri istituti di finanziamento pubblici al fine di combinare forme di aiuto non rimborsabile e/o strumenti finanziari e/o garanzie finanziarie a titolo del bilancio con forme rimborsabili di aiuto di istituzioni di finanziamento allo sviluppo o altri istituti di finanziamento pubblici, nonché di istituti di finanziamento del settore privato e investitori del settore privato;

7)

«esecuzione del bilancio», lo svolgimento di attività correlate alla gestione, alla sorveglianza, al controllo e alla revisione degli stanziamenti di bilancio secondo i metodi previsti all’articolo 62;

8)

«impegno di bilancio», l’operazione con cui l’ordinatore responsabile riserva gli stanziamenti di bilancio necessari per coprire pagamenti successivi in adempimento di impegni giuridici;

9)

«garanzia di bilancio», un impegno giuridico dell’Unione a finanziare un programma di azioni assumendo a carico del bilancio un’obbligazione finanziaria a cui si possa ricorrere nell’eventualità che si verifichi un determinato evento nel corso dell’attuazione del programma e che rimane valida per la durata degli impegni assunti nell’ambito del programma finanziato, fino a scadenza;

10)

«appalto immobiliare», un appalto che ha per oggetto l’acquisto, lo scambio, l’enfiteusi, l’usufrutto, il leasing finalizzato all’acquisto, la locazione o l’acquisto a riscatto, con o senza opzione per l’acquisto, di terreni, fabbricati o altri beni immobili. Esso riguarda i fabbricati esistenti e i fabbricati non ancora completati, a condizione che il candidato abbia ottenuto un permesso di costruire valido. Non riguarda fabbricati progettati conformemente alle specifiche dell’amministrazione aggiudicatrice contemplati da appalti di lavori;

11)

«candidato», un operatore economico che ha sollecitato un invito o è stato invitato a partecipare a una procedura ristretta, a una procedura competitiva con negoziazione, a un dialogo competitivo, a un partenariato per l’innovazione, a un concorso di progettazione o a una procedura negoziata;

12)

«centrale di committenza», un’amministrazione aggiudicatrice che fornisce attività di centralizzazione delle committenze e, se del caso, attività di committenza ausiliarie;

13)

«verifica», la verifica di un aspetto specifico di un’operazione di entrata o di spesa;

14)

«contratto di concessione», un contratto a titolo oneroso, concluso per iscritto tra uno o più operatori economici e una o più amministrazioni aggiudicatrici ai sensi degli articoli 174 e 178, per affidare a un operatore economico l’esecuzione di lavori o la prestazione e gestione di servizi («concessione»), ove:

a)

la remunerazione consista unicamente nel diritto di gestire i lavori o i servizi, o in tale diritto accompagnato da un prezzo;

b)

l’aggiudicazione del contratto di concessione comporti il trasferimento al concessionario di un rischio operativo legato alla gestione dei lavori o dei servizi, comprendente un rischio sul lato della domanda o sul lato dell’offerta, o entrambi. Si considera che il concessionario assuma un rischio operativo nel caso in cui, in condizioni operative normali, non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi interessati;

15)

«passività potenziale», un’obbligazione finanziaria potenziale cui si potrebbe incorrere in funzione dell’esito di un evento futuro;

16)

«contratto», un appalto pubblico o un contratto di concessione;

17)

«contraente», un operatore economico con cui è stato firmato un appalto pubblico;

18)

«accordo di contributo», un accordo concluso con persone o entità che eseguono fondi dell’Unione ai sensi dell’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), punti da ii) a viii);

19)

«controllo», qualsiasi misura adottata al fine di garantire con ragionevole sicurezza l’efficacia, l’efficienza e l’economia delle operazioni, l’affidabilità delle relazioni, la salvaguardia degli attivi e l’informazione, la prevenzione, l’individuazione e la rettifica di frodi e irregolarità e il seguito dato a tali frodi e irregolarità, nonché l’adeguata gestione dei rischi connessi alla legittimità e alla regolarità delle operazioni sottostanti, tenendo conto del carattere pluriennale dei programmi e della natura dei pagamenti in questione. I controlli possono comportare varie verifiche, nonché l’attuazione delle politiche e delle procedure per raggiungere gli obiettivi di cui alla prima frase;

20)

«controparte», la parte cui è concessa una garanzia di bilancio;

21)

«crisi»,

a)

una situazione di pericolo immediato o imminente che rischia di degenerare in conflitto armato o di destabilizzare un paese o il suo vicinato;

b)

una situazione derivante da calamità naturali, da crisi provocate dall’uomo, come guerre o altri conflitti, o da circostanze straordinarie con effetti analoghi riguardanti, fra l’altro, il cambiamento climatico, il degrado ambientale, la privazione dell’accesso all’energia e alle risorse naturali o l’estrema povertà;

22)

«disimpegno», l’operazione con la quale l’ordinatore responsabile annulla, integralmente o parzialmente, l’imputazione di stanziamenti precedentemente effettuata per mezzo di un impegno di bilancio.

23)

«sistema dinamico di acquisizione», un processo di acquisizione interamente elettronico per acquisti di uso corrente di beni generalmente disponibili sul mercato;

24)

«operatore economico», una persona fisica o giuridica, inclusi gli enti pubblici, o un raggruppamento di tali persone che, che offra la fornitura di prodotti, l’esecuzione di lavori, la prestazione di servizi o la fornitura di beni immobili;

25)

«investimento azionario», il conferimento di capitale in una società, investito direttamente o indirettamente in contropartita della totale o parziale proprietà di tale società, in cui l’investitore azionario può assumere un certo controllo della gestione e condividere gli utili;

26)

«ufficio europeo», una struttura amministrativa creata dalla Commissione, o dalla Commissione insieme a una o più altre istituzioni dell’Unione, per svolgere funzioni orizzontali specifiche;

27)

«decisione amministrativa definitiva», una decisione di un’autorità amministrativa avente effetto definitivo e vincolante conformemente al diritto applicabile;

28)

«attivo finanziario», qualsiasi attivo sotto forma di denaro contante, uno strumento di capitale di un’entità di proprietà pubblica o privata oppure un diritto contrattuale a ricevere denaro contante o altro attivo finanziario da detta entità;

29)

«strumento finanziario», una misura di sostegno finanziario dell’Unione fornita dal bilancio per conseguire uno o più obiettivi strategici specifici dell’Unione che può assumere la forma di investimenti azionari o quasi-azionari, prestiti o garanzie, o altri strumenti di condivisione del rischio, e che possono, se del caso, essere combinati con altre forme di sostegno finanziario, con fondi in regime di gestione concorrente o fondi del Fondo europeo di sviluppo (FES);

30)

«passività finanziaria», un’obbligazione contrattuale a erogare denaro contante o altro attivo finanziario a un’altra entità;

31)

«contratto quadro», un appalto pubblico concluso tra uno o più operatori economici e una o più amministrazioni aggiudicatrici il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative ad appalti specifici basati su di esso da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste;

32)

«copertura globale», l’importo totale delle risorse ritenute necessarie nel corso dell’intera durata di una garanzia di bilancio risultante dall’applicazione del tasso di copertura di cui all’articolo 211, paragrafo 1, all’importo della garanzia di bilancio autorizzata dall’atto di base di cui all’articolo 210, paragrafo 1, lettera b);

33)

«sovvenzione», un contributo finanziario accordato a titolo di liberalità. Se fornito in regime di gestione diretta, tale contributo è disciplinato dal titolo VIII;

34)

«garanzia», l’impegno scritto ad assumersi, in parte o nella sua interezza, la responsabilità del debito o dell’obbligazione di un terzo o del risultato positivo da parte di un terzo dei propri obblighi nel caso di un evento che attivi tale garanzia, come un inadempimento nel rimborso del prestito;

35)

«garanzia su richiesta», una garanzia che deve essere onorata dal garante su richiesta della controparte, nonostante eventuali carenze nell’adempimento dell’obbligazione sottostante;

36)

«contributo in natura», le risorse non finanziarie messe gratuitamente a disposizione di un beneficiario da terzi;

37)

«impegno giuridico», un atto con il quale l’ordinatore responsabile assume o crea un’obbligazione dalla quale derivano uno o più pagamenti successivi e il riconoscimento della spesa imputata al bilancio e che comprende accordi e contratti specifici conclusi nell’ambito di accordi quadro relativi ai partenariati finanziari e di contratti quadro;

38)

«effetto leva», l’importo del finanziamento rimborsabile fornito ai destinatari finali ammissibili diviso per l’importo del contributo dell’Unione;

39)

«rischio di liquidità», il rischio che un attivo finanziario detenuto nel fondo comune di copertura non possa essere venduto per un determinato periodo di tempo senza incorrere in una perdita significativa;

40)

«prestito», un accordo ai sensi del quale il mutuante è tenuto a mettere a disposizione del mutuatario un importo convenuto di denaro per un periodo concordato e in forza del quale il mutuatario è tenuto a ripagare tale importo entro il periodo concordato;

41)

«sovvenzione di valore modesto», una sovvenzione di valore pari o inferiore a 60 000 EUR;

42)

«organizzazione di uno Stato membro», un’entità stabilita in uno Stato membro quale organismo di diritto pubblico o quale organismo di diritto privato investito di attribuzioni di servizio pubblico che presenta sufficienti garanzie finanziarie fornite dallo Stato membro;

43)

«metodo di esecuzione», i metodi di esecuzione del bilancio di cui all’articolo 62, vale a dire la gestione diretta, la gestione indiretta e la gestione concorrente;

44)

«azione finanziata da una pluralità di donatori», un’azione nell’ambito della quale i fondi dell’Unione sono messi in comune con almeno un altro donatore;

45)

«effetto moltiplicatore», l’investimento effettuato dai destinatari finali ammissibili diviso per l’importo del contributo dell’Unione;

46)

«realizzazione», i risultati generati dall’azione determinati in conformità della normativa settoriale;

47)

«partecipante», un candidato od offerente in una procedura di appalto, un richiedente in una procedura di attribuzione di una sovvenzione, un esperto in una procedura di selezione di esperti, un richiedente in un concorso a premi o una persona o un’entità che partecipa a una procedura per l’esecuzione di fondi dell’Unione ai sensi dell’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c);

48)

«premio», contributo finanziario attribuito a titolo di ricompensa in seguito a un concorso. Se fornito in regime di gestione diretta, tale contributo è disciplinato dal titolo IX;

49)

«appalto», l’acquisizione da parte di una o più amministrazioni aggiudicatrici, mediante un contratto di lavori, forniture o servizi, e l’acquisto o la locazione di terreni, fabbricati o altri beni immobili, da operatori economici scelti dalle amministrazioni aggiudicatrici stesse;

50)

«documento di gara», qualsiasi documento prodotto dall’amministrazione aggiudicatrice o al quale l’amministrazione aggiudicatrice fa riferimento per descrivere o determinare elementi della procedura di appalto, ivi compresi:

a)

le misure di pubblicità stabilite nell’articolo 163;

b)

l’invito a presentare offerte;

c)

il capitolato d’oneri, compresi le specifiche tecniche e i pertinenti criteri, o i documenti descrittivi nel caso di un dialogo competitivo;

d)

il progetto di contratto;

51)

«appalto pubblico», un contratto a titolo oneroso, concluso per iscritto tra uno o più operatori economici e una o più amministrazioni aggiudicatrici ai sensi degli articoli 174 e 178 per ottenere, contro pagamento di un prezzo in tutto o in parte a carico del bilancio, la fornitura di un bene mobile o immobile, l’esecuzione di lavori o la prestazione di servizi, e che comprende:

a)

gli appalti immobiliari;

b)

gli appalti di forniture;

c)

gli appalti di lavori;

d)

gli appalti di servizi;

52)

«investimento quasi azionario», un tipo di finanziamento che si colloca tra capitale e debito, con un rischio più elevato del debito privilegiato e un rischio inferiore rispetto al capitale azionario e che può essere strutturato come debito, di norma non garantito e subordinato e in alcuni casi convertibile in azioni o in azioni privilegiate;

53)

«destinatario», un beneficiario, un contraente, un esperto esterno retribuito o un’altra persona o entità destinataria di premi o fondi a titolo di uno strumento finanziario o che esegue fondi dell’Unione ai sensi dell’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c);

54)

«contratto di vendita con patto di opzione», la vendita di titoli a pronti con l’accordo di riacquistarli a una specifica data futura oppure su richiesta;

55)

«stanziamento per la ricerca e lo sviluppo tecnologico», uno stanziamento iscritto in uno dei titoli del bilancio relativo ai settori connessi alla «Ricerca indiretta» o alla «Ricerca diretta» o in un capitolo relativo alle attività di ricerca inserito in un titolo diverso;

56)

«risultato», gli effetti dell’attuazione di un’azione determinati in conformità della normativa settoriale;

57)

«strumento di condivisione del rischio», uno strumento finanziario che consente la condivisione di un determinato rischio tra due o più entità, se del caso in contropartita di una remunerazione convenuta;

58)

«appalto di servizi», un appalto che ha per oggetto tutte le prestazioni intellettuali e non intellettuali non contemplate dagli appalti di forniture, di lavori e dagli appalti immobiliari;

59)

«sana gestione finanziaria», l’esecuzione del bilancio secondo i principi di economia, efficienza ed efficacia;

60)

«statuto», lo statuto dei funzionari dell’Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68;

61)

«subappaltatore», un operatore economico proposto da un candidato od offerente o contraente per eseguire parte di un contratto o da un beneficiario per eseguire parte dei compiti cofinanziati da una sovvenzione;

62)

«sottoscrizione», le somme versate a organismi cui aderisce l’Unione, in base alle decisioni finanziarie e alle condizioni di pagamento degli organismi in questione;

63)

«appalto di forniture», un appalto che ha per oggetto l’acquisto, il leasing finalizzato all’acquisto, la locazione o l’acquisto a riscatto, con o senza opzione per l’acquisto, di prodotti e che può includere, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione;

64)

«assistenza tecnica», fatta salva la normativa settoriale, le attività di sostegno e di potenziamento delle capacità necessarie per l’attuazione di un programma o di un’azione, segnatamente le attività di preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, audit e controllo;

65)

«offerente», un operatore economico che ha presentato un’offerta;

66)

«Unione», l’Unione europea, la Comunità europea dell’energia atomica, o ambedue, a seconda del contesto;

67)

«istituzione dell’Unione», il Parlamento europeo, il Consiglio europeo, il Consiglio, la Commissione, la Corte di giustizia dell’Unione europea, la Corte dei conti, il Comitato economico e sociale europeo, il Comitato delle regioni, il Mediatore europeo, il Garante europeo della protezione dei dati o il Servizio europeo per l’azione esterna («SEAE»); la Banca centrale europea non è considerata un’istituzione dell’Unione;

68)

«potenziale offerente», un operatore economico iscritto in un elenco di potenziali offerenti da invitare a presentare domande di partecipazione od offerte;

69)

«volontario», una persona che lavora per un’organizzazione senza averne l’obbligo e senza essere remunerata;

70)

«opera», il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica;

71)

«appalto di lavori», un appalto che ha per oggetto:

a)

l’esecuzione o, congiuntamente, l’esecuzione e la progettazione di un’opera;

b)

l’esecuzione o, congiuntamente, l’esecuzione e la progettazione di un’opera relativi a una delle attività di cui all’allegato II della direttiva 2014/24/UE; oppure

c)

la realizzazione, con qualsiasi mezzo, di un’opera corrispondente alle esigenze specificate dall’amministrazione aggiudicatrice che esercita un’influenza determinante sul tipo o sulla progettazione dell’opera.

Articolo 3

Conformità della legislazione secondaria al presente regolamento

1.   Le disposizioni relative all’esecuzione del bilancio in entrate e in spese e contenute in un atto di base si conformano ai principi di bilancio enunciati nel titolo II.

2.   Fatto salvo il paragrafo 1, ogni proposta o modifica di proposta presentata all’autorità legislativa comportante deroghe alle disposizioni del presente regolamento diverse da quelle di cui al titolo II, o agli atti delegati adottati a norma del presente regolamento, indica con chiarezza tali deroghe e precisa nei considerando e nella relazione di ciascuna proposta o modifica i motivi specifici che giustificano tali deroghe.

Articolo 4

Periodi di tempo, date e termini

Salvo che sia altrimenti disposto nel presente regolamento, ai termini fissati dal presente regolamento si applica il regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio (32).

Articolo 5

Protezione dei dati personali

Il presente regolamento fa salvi i regolamenti (CE) N. 45/2001 e (UE) 2016/679.

TITOLO II

BILANCIO E PRINCIPI DI BILANCIO

Articolo 6

Rispetto dei principi di bilancio

La formazione e l’esecuzione del bilancio rispettano i principi dell’unità, della verità del bilancio, dell’annualità, del pareggio, dell’unità di conto, dell’universalità, della specializzazione, della sana gestione finanziaria e della trasparenza di cui al presente regolamento.

CAPO 1

Principi dell’unità e della verità del bilancio

Articolo 7

Ambito di applicazione del bilancio

1.   Il bilancio prevede e autorizza, per ciascun esercizio, tutte le entrate e le spese ritenute necessarie per l’Unione. Esso comprende quanto segue:

a)

le entrate e le spese dell’Unione, comprese le spese amministrative che derivano dall’attuazione delle disposizioni del TUE nel settore della politica estera e di sicurezza comune (PESC), nonché le spese operative connesse con l’attuazione di dette disposizioni, quando sono a carico del bilancio;

b)

le entrate e le spese della Comunità europea dell’energia atomica.

2.   Il bilancio comporta stanziamenti dissociati, che danno luogo a stanziamenti di impegno e a stanziamenti di pagamento, e stanziamenti non dissociati.

Gli stanziamenti autorizzati per l’esercizio constano di:

a)

stanziamenti iscritti in bilancio, anche mediante bilancio rettificativo;

b)

stanziamenti riportati dagli esercizi precedenti;

c)

stanziamenti ricostituiti conformemente all’articolo 15;

d)

stanziamenti provenienti da rimborsi di prefinanziamenti conformemente all’articolo 12, paragrafo 4, lettera b);

e)

stanziamenti aperti a seguito del percepimento di entrate con destinazione specifica nel corso dell’esercizio o riportati da esercizi precedenti.

3.   Gli stanziamenti di impegno coprono il costo totale degli impegni giuridici sottoscritti durante l’esercizio, alle condizioni di cui l’articolo 114, paragrafo 2.

4.   Gli stanziamenti di pagamento coprono i pagamenti derivanti dall’adempimento degli impegni giuridici assunti durante l’esercizio o durante gli esercizi precedenti.

5.   I paragrafi 2 e 3 del presente articolo non precludono la facoltà di impegnare gli stanziamenti globalmente o di procedere a impegni di bilancio per frazioni annue come stabilito rispettivamente all’articolo 112, paragrafo 1, primo comma, lettera b), e all’articolo 112, paragrafo 2.

Articolo 8

Norme specifiche sui principi dell’unità e della verità del bilancio

1.   Tutte le entrate e tutte le spese sono imputate a una linea del bilancio.

2.   Fatte salve le spese autorizzate risultanti dalle passività potenziali previste all’articolo 210, paragrafo 2, nessuna spesa può essere impegnata né oggetto di un ordine di pagamento in eccedenza rispetto agli stanziamenti autorizzati.

3.   Uno stanziamento è iscritto in bilancio solo se corrisponde a una spesa ritenuta necessaria.

4.   Gli interessi generati dai versamenti di prefinanziamenti effettuati a titolo del bilancio non sono dovuti all’Unione, salvo diversamente disposto negli accordi di contributo o nelle convenzioni di finanziamento in questione.

CAPO 2

Principio dell’annualità

Articolo 9

Definizione

Gli stanziamenti iscritti in bilancio sono autorizzati per la durata di un esercizio, che inizia il 1o gennaio e termina il 31 dicembre.

Articolo 10

Contabilità di bilancio per entrate e stanziamenti

1.   Le entrate sono imputate a un esercizio sulla base degli importi riscossi nel corso dell’esercizio stesso. Tuttavia, le risorse proprie del mese di gennaio dell’esercizio successivo possono essere rese disponibili a titolo di anticipo conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014.

2.   Le iscrizioni delle risorse proprie provenienti dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) e dal prodotto nazionale lordo possono essere rettificate conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014.

3.   Gli impegni sono contabilizzati a titolo di un esercizio sulla base degli impegni giuridici contratti fino al 31 dicembre di tale esercizio. Ciononostante, gli impegni globali di bilancio di cui all’articolo 112, paragrafo 4, sono contabilizzati a titolo di un esercizio sulla base degli impegni di bilancio contratti fino al 31 dicembre di detto esercizio.

4.   I pagamenti sono contabilizzati a titolo di un esercizio sulla base dei pagamenti effettuati dal contabile entro il 31 dicembre dell’esercizio stesso.

5.   In deroga ai paragrafi 3 e 4:

a)

le spese del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) sono contabilizzate in un esercizio sulla base dei rimborsi effettuati dalla Commissione agli Stati membri entro il 31 dicembre dell’esercizio in questione, purché l’ordine di pagamento sia pervenuto al contabile entro il 31 gennaio dell’esercizio successivo;

b)

le spese eseguite in regime di gestione concorrente, tranne quelle del FEAGA, sono contabilizzate in un esercizio sulla base dei rimborsi effettuati dalla Commissione agli Stati membri entro il 31 dicembre dell’esercizio in questione, comprese le spese imputate entro il 31 gennaio dell’esercizio successivo, conformemente agli articoli 30 e 31.

Articolo 11

Impegno di stanziamenti

1.   Gli stanziamenti iscritti in bilancio possono essere impegnati con decorrenza di effetti dal 1o gennaio, non appena il bilancio è stato definitivamente adottato.

2.   A partire dal 15 ottobre dell’esercizio le seguenti spese possono essere oggetto di impegni anticipati a carico degli stanziamenti previsti per l’esercizio successivo:

a)

spese correnti di natura amministrativa, a condizione che siano state approvate nell’ultimo bilancio regolarmente adottato, e solo fino a massimo un quarto del totale corrispondente agli stanziamenti decisi dal Parlamento europeo e dal Consiglio per l’esercizio in corso;

b)

spese di gestione corrente del FEAGA, a condizione che il loro fondamento sia un atto di base esistente, e solo fino a massimo tre quarti del totale dei corrispondenti stanziamenti decisi dal Parlamento europeo e dal Consiglio per l’esercizio in corso.

Articolo 12

Annullamento e riporto di stanziamenti

1.   Gli stanziamenti non utilizzati entro la fine dell’esercizio per il quale sono stati iscritti sono annullati, a meno che non siano riportati conformemente ai paragrafi da 2 a 8.

2.   I seguenti stanziamenti possono essere oggetto di riporto mediante una decisione adottata a norma del paragrafo 3, ma unicamente all’esercizio successivo:

a)

gli stanziamenti di impegno e gli stanziamenti non dissociati, per i quali la maggior parte delle fasi preparatorie della procedura di impegno è stata completata al 31 dicembre dell’esercizio. Tali stanziamenti possono essere impegnati fino al 31 marzo dell’esercizio successivo, ad eccezione degli stanziamenti non dissociati relativi a progetti immobiliari, che possono essere impegnati fino al 31 dicembre dell’esercizio successivo;

b)

gli stanziamenti che risultano necessari quando l’autorità legislativa ha adottato un atto di base nel corso dell’ultimo trimestre dell’esercizio e la Commissione non ha potuto stanziare gli impegni previsti a tale scopo entro il 31 dicembre di detto esercizio. Tali stanziamenti possono essere impegnati fino al 31 dicembre dell’esercizio successivo;

c)

gli stanziamenti di pagamento necessari per coprire impegni anteriori o impegni connessi a stanziamenti di impegno riportati, se gli stanziamenti di pagamento previsti alle rispettive linee del bilancio dell’esercizio successivo sono insufficienti;

d)

gli stanziamenti non impegnati relativi alle azioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (33).

Con riguardo al primo comma, lettera c), l’istituzione dell’Unione interessata impiega in via prioritaria gli stanziamenti autorizzati per l’esercizio in corso e ricorre agli stanziamenti riportati soltanto quando i primi siano esauriti.

I riporti degli stanziamenti non impegnati di cui al primo comma, lettera d), del presente paragrafo, non possono superare, entro il limite del 2 % degli stanziamenti iniziali votati dal Parlamento europeo e dal Consiglio, l’importo dell’adattamento dei pagamenti diretti applicato conformemente all’articolo 26 del regolamento (UE) n. 1306/2013 nell’esercizio precedente. Gli stanziamenti riportati sono riversati nelle linee di bilancio che coprono le azioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013.

3.   L’istituzione dell’Unione interessata adotta la sua decisione sui riporti di cui al paragrafo 2 entro il 15 febbraio dell’esercizio successivo. Essa informa il Parlamento europeo e il Consiglio entro il 15 marzo di tale esercizio in merito alla decisione di riporto che ha adottato. Inoltre precisa, per ogni linea di bilancio, in quale modo i criteri di cui al paragrafo 2, primo comma, lettere a), b) e c), sono stati applicati a ciascun riporto.

4.   Gli stanziamenti sono riportati di diritto per quanto riguarda:

a)

gli stanziamenti di impegno per la riserva per gli aiuti d’urgenza e per il fondo di solidarietà dell’Unione europea. Tali stanziamenti possono essere riportati unicamente all’esercizio successivo e possono essere impegnati fino al 31 dicembre di tale esercizio;

b)

gli stanziamenti corrispondenti alle entrate con destinazione specifica interne. Tali stanziamenti possono essere riportati unicamente all’esercizio successivo e possono essere impegnati fino al 31 dicembre di tale esercizio, fatta eccezione per le entrate con destinazione specifica interne provenienti da indennità locative e dalla vendita dei fabbricati e terreni che possono essere riportate fino a quando non siano utilizzate integralmente. Gli stanziamenti di impegno di cui al regolamento (UE) n. 1303/2013 e al regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (34), disponibili al 31 dicembre e derivanti da riversamenti di versamenti di prefinanziamenti, possono essere oggetto di riporto fino al termine del programma e utilizzati quando necessario, a condizione che non vi siano più altri stanziamenti di impegno disponibili;

c)

gli stanziamenti corrispondenti alle entrate con destinazione specifica esterne. Tali stanziamenti sono utilizzati integralmente entro il completamento di tutte le operazioni connesse al programma o all’azione cui sono destinati o possono essere riportati e utilizzati per il programma o l’azione successivi. Questa disposizione non si applica alle entrate di cui all’articolo 21, paragrafo 2, lettera g), punto iii), per le quali gli stanziamenti non impegnati entro cinque anni sono annullati;

d)

gli stanziamenti di pagamento relativi al FEAGA provenienti da sospensioni a norma dell’articolo 41 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

5.   Il trattamento delle entrate con destinazione specifica esterne di cui al paragrafo 4, lettera c), del presente articolo provenienti dalla partecipazione degli Stati dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA) a taluni programmi dell’Unione a norma dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera e), è conforme al protocollo n. 32 allegato all’accordo sullo spazio economico europeo (accordo SEE).

6.   Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 3, l’istituzione dell’Unione interessata informa il Parlamento europeo e il Consiglio degli stanziamenti che sono stati oggetto di riporto di diritto, inclusi gli importi in questione e la disposizione del presente articolo a norma della quale gli stanziamenti sono stati riportati.

7.   Gli stanziamenti non dissociati giuridicamente impegnati alla fine dell’esercizio sono oggetto di pagamento fino alla fine dell’esercizio successivo.

8.   Fatto salvo il paragrafo 4, gli stanziamenti iscritti in riserva e gli stanziamenti relativi alle spese per il personale non sono oggetto di riporto. Ai fini del presente articolo, le spese per il personale comprendono retribuzioni e indennità dei membri e del personale delle istituzioni dell’Unione soggetto allo statuto.

Articolo 13

Disposizioni dettagliate in materia di annullamento e riporto di stanziamenti

1.   Gli stanziamenti di impegno e gli stanziamenti non dissociati di cui all’articolo 12, paragrafo 2, primo comma, lettera a), possono essere riportati soltanto se gli impegni non hanno potuto essere assunti prima del 31 dicembre dell’esercizio per motivi non imputabili all’ordinatore e se le fasi preparatorie sono sufficientemente avanzate da permettere ragionevolmente di prevedere che l’impegno sia assunto entro il 31 marzo dell’esercizio successivo, ovvero, relativamente ai progetti immobiliari, il 31 dicembre dell’esercizio successivo.

2.   Le fasi preparatorie di cui all’articolo 12, paragrafo 2, primo comma, lettera a), che devono essere completate al 31 dicembre dell’esercizio ai fini del riporto all’esercizio successivo sono in particolare le seguenti:

a)

per gli impegni di bilancio specifici ai sensi dell’articolo 112, paragrafo 1, primo comma, lettera a), la conclusione della fase di selezione dei potenziali contraenti, dei beneficiari, dei vincitori di premi o dei soggetti delegati;

b)

per gli impegni di bilancio globali ai sensi dell’articolo 112, paragrafo 1, primo comma, lettera b), l’adozione di una decisione di finanziamento o la conclusione della consultazione dei servizi interessati di ciascuna istituzione dell’Unione in vista dell’adozione della decisione relativa al finanziamento.

3.   Gli stanziamenti riportati conformemente all’articolo 12, paragrafo 2, primo comma, lettera a), non impegnati al 31 marzo dell’esercizio successivo, o al 31 dicembre dell’esercizio successivo per gli importi relativi ai progetti immobiliari, sono annullati di diritto.

La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio degli stanziamenti annullati conformemente al primo comma entro un mese dall’annullamento.

Articolo 14

Disimpegni

1.   Qualora gli impegni di bilancio siano oggetto di disimpegno nel corso degli esercizi successivi a quello nel quale erano stati assunti, in seguito all’inesecuzione totale o parziale delle azioni alle quali erano stati assegnati, gli stanziamenti corrispondenti a tali disimpegni sono annullati, salvo se diversamente disposto nei regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 514/2014 e fatto salvo l’articolo 15 del presente regolamento.

2.   Gli stanziamenti di impegno di cui ai regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 514/2014 sono disimpegnati di diritto conformemente a tali regolamenti.

3.   Il presente articolo non si applica alle entrate con destinazione specifica esterne di cui all’articolo 21, paragrafo 2.

Articolo 15

Ricostituzione degli stanziamenti corrispondenti ai disimpegni

1.   Gli stanziamenti corrispondenti ai disimpegni di cui ai regolamenti (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014 e (UE) n. 514/2014 possono essere ricostituiti in caso di errore manifesto imputabile alla sola Commissione.

A tale scopo, la Commissione esamina i disimpegni intervenuti nel corso dell’esercizio precedente e decide, entro il 15 febbraio dell’esercizio in corso e in funzione del fabbisogno, se sia necessario ricostituire gli stanziamenti corrispondenti.

2.   In aggiunta al caso di cui al paragrafo 1 del presente articolo, gli stanziamenti corrispondenti ai disimpegni sono ricostituiti se:

a)

i disimpegni riguardano un programma interessato dalle modalità di applicazione della riserva di efficacia dell’attuazione dei programmi di cui all’articolo 20 del regolamento (UE) n. 1303/2013;

b)

i disimpegni riguardano un programma dedicato a uno strumento finanziario specifico a favore delle piccole e medie imprese (PMI) a seguito della cessazione della partecipazione di uno Stato membro allo strumento finanziario, di cui all’articolo 39, paragrafo 2, settimo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

3.   Anche gli stanziamenti di impegno corrispondenti all’importo dei disimpegni intervenuti in seguito all’inesecuzione totale o parziale di corrispondenti progetti di ricerca possono essere ricostituiti a beneficio del programma di ricerca cui appartengono i progetti o del programma successivo nell’ambito della procedura di bilancio.

Articolo 16

Norme applicabili in caso di tardiva adozione del bilancio

1.   Se all’inizio dell’esercizio il bilancio non è stato ancora definitivamente adottato, si applica la procedura di cui all’articolo 315, primo comma, TFUE (regime dei dodicesimi provvisori). Le operazioni di impegno e di pagamento possono essere effettuate entro i limiti stabiliti al paragrafo 2 del presente articolo.

2.   Le operazioni di impegno possono essere effettuate, per capitolo, entro i limiti di un quarto dell’insieme degli stanziamenti autorizzati per il pertinente capitolo del bilancio per l’esercizio precedente, aumentato di un dodicesimo per ciascun mese trascorso.

Il limite degli stanziamenti previsti nel progetto di bilancio non è superato.

Le operazioni di pagamento possono essere effettuate mensilmente, per capitolo, entro i limiti di un dodicesimo degli stanziamenti autorizzati per il pertinente capitolo del bilancio per l’esercizio precedente, senza poter superare il dodicesimo degli stanziamenti previsti nello stesso capitolo del progetto di bilancio.

3.   Per stanziamenti autorizzati nel pertinente capitolo del bilancio per l’esercizio precedente, di cui ai paragrafi 1 e 2, si intendono gli stanziamenti votati in bilancio, compresi i bilanci rettificativi, dopo le rettifiche apportate in funzione degli storni effettuati nel corso di tale esercizio.

4.   Se richiesto dalla continuità dell’azione dell’Unione e dalle esigenze di gestione, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può autorizzare spese superiori a un dodicesimo provvisorio, ma non superiori a un totale di quattro dodicesimi provvisori, salvo in casi debitamente giustificati, sia per le operazioni di impegno sia per le operazioni di pagamento in aggiunta a quelli resi disponibili di diritto a norma dei paragrafi 1 e 2. Il Consiglio trasmette senza indugio la sua decisione di autorizzazione al Parlamento europeo.

La decisione di cui al primo comma entra in vigore 30 giorni dopo l’adozione, salvo che il Parlamento europeo:

a)

deliberando a maggioranza dei membri che lo compongono, decida di ridurre dette spese prima della scadenza dei 30 giorni, nel qual caso la Commissione presenta una nuova proposta;

b)

informi il Consiglio e la Commissione che non intende ridurre le spese, nel qual caso la decisione entra in vigore prima della scadenza del termine di 30 giorni.

I dodicesimi supplementari sono autorizzati per intero e non sono frazionabili.

5.   Se, per un determinato capitolo, l’autorizzazione di quattro dodicesimi provvisori, accordata conformemente al paragrafo 4, non è sufficiente a fare fronte alle spese necessarie per evitare un’interruzione della continuità dell’azione dell’Unione nel settore contemplato dal capitolo in questione, può essere autorizzato, a titolo eccezionale, il superamento dell’importo degli stanziamenti iscritti nel corrispondente capitolo del bilancio per l’esercizio precedente. Il Parlamento europeo e il Consiglio deliberano secondo le procedure di cui al paragrafo 4. L’importo globale degli stanziamenti disponibile nel bilancio dell’esercizio precedente o nel progetto di bilancio proposto non è tuttavia in nessun caso superato.

CAPO 3

Principio del pareggio

Articolo 17

Definizione e portata

1.   Entrate e stanziamenti di pagamento risultano in pareggio.

2.   L’Unione e gli organismi dell’Unione di cui agli articoli 70 e 71 non accendono prestiti entro il quadro del bilancio.

Articolo 18

Saldo dell’esercizio

1.   Il saldo di ogni esercizio è iscritto nel bilancio dell’esercizio successivo, in entrate o in stanziamenti di pagamento a seconda che si tratti di un’eccedenza o, rispettivamente, di un disavanzo.

2.   Le stime delle entrate o degli stanziamenti di pagamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono iscritte in bilancio nel corso della procedura di bilancio e mediante una lettera rettificativa presentata a norma dell’articolo 42 del presente regolamento. Le stime sono determinate conformemente all’articolo 1 del regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014 del Consiglio (35).

3.   Dopo la presentazione dei conti provvisori di ogni esercizio, la differenza tra questi conti e le stime è iscritta nel bilancio dell’esercizio successivo mediante un bilancio rettificativo riguardante esclusivamente tale differenza. In tal caso, la Commissione presenta il progetto di bilancio rettificativo contemporaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio entro 15 giorni dalla presentazione dei conti provvisori.

CAPO 4

Principio dell’unità di conto

Articolo 19

Utilizzo dell’euro

1.   Il quadro finanziario pluriennale e il bilancio sono formati, sono eseguiti e sono oggetto di rendiconto in euro. Tuttavia, per le esigenze della tesoreria di cui all’articolo 77, il contabile e, nel caso delle casse di anticipi, l’amministratore degli anticipi e, per le esigenze della gestione amministrativa della Commissione e del SEAE, l’ordinatore responsabile sono autorizzati a effettuare operazioni in altre valute.

2.   Fatte salve le disposizioni specifiche stabilite nelle norme settoriali o in contratti, convenzioni di sovvenzione, accordi di contributo e convenzioni di finanziamento specifici, l’ordinatore responsabile effettua la conversione applicando il tasso giornaliero di cambio dell’euro pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, del giorno nel quale il servizio ordinatore redige l’ordine di pagamento o l’ordine di riscossione.

Se tale tasso giornaliero non è pubblicato, l’ordinatore responsabile applica il tasso di cui al paragrafo 3.

3.   Ai fini della contabilità di cui agli articoli 82, 83 e 84, la conversione tra l’euro e un’altra valuta è effettuata applicando il tasso di cambio contabile mensile dell’euro, il quale è stabilito dal contabile della Commissione mediante ogni fonte d’informazione considerata affidabile, sulla base del tasso in vigore il penultimo giorno lavorativo del mese precedente quello per il quale si deve determinare il tasso suddetto.

4.   Le operazioni di conversione delle valute sono effettuate in modo tale da evitare che abbiano effetti di rilievo sull’entità del cofinanziamento dell’Unione o incidano negativamente sul bilancio. Se del caso, la conversione tra l’euro e altre valute può essere effettuata applicando la media dei tassi di cambio giornalieri registrati in un determinato periodo.

CAPO 5

Principio dell’universalità

Articolo 20

Portata

Fatto salvo l’articolo 21, l’insieme delle entrate copre l’insieme degli stanziamenti di pagamento. Fatto salvo l’articolo 27, tutte le entrate e le spese sono iscritte nel bilancio senza compensazione fra di esse.

Articolo 21

Entrate con destinazione specifica

1.   Le entrate con destinazione specifica esterne e le entrate con destinazione specifica interne sono destinate a finanziare spese determinate.

2.   Costituiscono entrate con destinazione specifica esterne:

a)

i contributi finanziari aggiuntivi specifici da parte degli Stati membri per i seguenti tipi di azioni e programmi:

i)

taluni programmi complementari di ricerca e sviluppo tecnologico;

ii)

talune azioni o taluni programmi di aiuti esterni finanziati dall’Unione e gestiti dalla Commissione;

b)

gli stanziamenti relativi alle entrate risultanti dal Fondo di ricerca carbone e acciaio, di cui al protocollo n. 37 relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al Fondo di ricerca carbone e acciaio allegato al TUE e al TFUE;

c)

gli interessi sui depositi e le ammende previsti dal regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio (36);

d)

le entrate aventi una destinazione specifica, quali redditi da fondazioni, sussidi, donazioni e legati, comprese le entrate aventi una destinazione specifica proprie di ciascuna istituzione dell’Unione;

e)

i contributi finanziari ad attività dell’Unione provenienti da paesi terzi o da organismi diversi da quelli istituiti conformemente al TFUE o al trattato Euratom;

f)

le entrate con destinazione specifica interne di cui al paragrafo 3, nella misura in cui siano accessorie rispetto alle entrate con destinazione specifica esterne di cui al presente paragrafo;

g)

le entrate provenienti dalle attività di natura concorrenziale svolte dal Centro comune di ricerca (JRC), che consistono in quanto segue:

i)

procedure di attribuzione di sovvenzioni e di aggiudicazione di appalti alle quali partecipa il JRC;

ii)

attività del JRC per conto di terzi;

iii)

attività intraprese sulla base di un accordo amministrativo con altre istituzioni dell’Unione o altri servizi della Commissione, conformemente all’articolo 59, per la prestazione di servizi tecnico-scientifici.

3.   Costituiscono entrate con destinazione specifica interne:

a)

le entrate provenienti da terzi per forniture, prestazioni di servizi o lavori effettuati su loro richiesta;

b)

le entrate provenienti dalla restituzione, a norma dell’articolo 101, di somme indebitamente pagate;

c)

i proventi di forniture, prestazioni di servizi e lavori effettuati a favore di altri servizi all’interno di un’istituzione o di altre istituzioni od organismi dell’Unione, compreso l’importo delle indennità di missione pagate per conto di altre istituzioni od organismi dell’Unione e da questi rimborsate;

d)

l’importo delle indennità di assicurazione riscosse;

e)

le entrate provenienti da indennità locative e dalla vendita di fabbricati e terreni;

f)

i rimborsi a strumenti finanziari o garanzie di bilancio a norma dell’articolo 209, paragrafo 3, secondo comma;

g)

le entrate provenienti da successivi rimborsi di oneri fiscali a norma dell’articolo 27, paragrafo 3, primo comma, lettera b).

4.   Le entrate con destinazione specifica sono oggetto di riporti e di storni conformemente all’articolo 12, paragrafo 4, lettere b) e c), e all’articolo 32.

5.   Un atto di base può prescrivere di destinare le entrate da esso previste a spese determinate. Salvo che sia diversamente specificato nell’atto di base, tali entrate costituiscono entrate con destinazione specifica interne.

6.   Il bilancio prevede apposite linee per la registrazione delle entrate con destinazione specifica esterne e delle entrate con destinazione specifica interne e, per quanto possibile, ne indica l’importo.

Articolo 22

Struttura per la registrazione in bilancio delle entrate con destinazione specifica e apertura dei corrispondenti stanziamenti

1.   Fatto salvo il paragrafo 2, primo comma, lettera c), del presente articolo e l’articolo 24, la struttura per la registrazione in bilancio delle entrate con destinazione specifica comporta quanto segue:

a)

nello stato delle entrate della sezione di ciascuna istituzione dell’Unione, un’apposita linea di bilancio in cui sono registrate tali entrate;

b)

nello stato delle spese, i commenti, compresi quelli generali, che indicano in quali linee di bilancio registrare gli stanziamenti corrispondenti alle entrate con destinazione specifica che sono rese disponibili.

Nel caso di cui al primo comma, lettera a), la linea è compilata con la menzione «per memoria» e le entrate stimate sono indicate a titolo informativo nei commenti.

2.   Gli stanziamenti corrispondenti a entrate con destinazione specifica sono aperti automaticamente, sia come stanziamenti di impegno sia come stanziamenti di pagamento, quando l’entrata è stata riscossa dall’istituzione dell’Unione, tranne nei seguenti casi:

a)

nel caso di cui all’articolo 21, paragrafo 2, lettera a), per i contributi finanziari da parte degli Stati membri e ove l’accordo di contributo sia espresso in euro, gli stanziamenti di impegno possono essere aperti al momento della firma dell’accordo di contributo da parte dello Stato membro;

b)

nei casi di cui all’articolo 21, paragrafo 2, lettera b), e all’articolo 21, paragrafo 2, lettera g), punti i) e iii), gli stanziamenti di impegno sono aperti a partire dalla previsione di crediti;

c)

nel caso di cui all’articolo 21, paragrafo 2, lettera c), l’iscrizione degli importi nello stato delle entrate dà luogo all’apertura, nello stato delle spese, di stanziamenti di impegno e di pagamento.

Gli stanziamenti di cui al primo comma, lettera c), del presente paragrafo sono eseguiti conformemente all’articolo 20.

3.   Le previsioni di crediti di cui all’articolo 21, paragrafo 2, lettere b) e g), sono trasmesse al contabile affinché siano registrate.

Articolo 23

Contributi degli Stati membri a programmi di ricerca

1.   I contributi degli Stati membri al finanziamento di taluni programmi complementari di ricerca, di cui all’articolo 5 del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014, sono versati:

a)

a concorrenza dei sette dodicesimi dell’importo iscritto in bilancio, entro il 31 gennaio dell’esercizio in corso;

b)

a concorrenza dei restanti cinque dodicesimi, entro il 15 luglio dell’esercizio in corso.

2.   Quando il bilancio non è approvato definitivamente prima dell’inizio dell’esercizio, i contributi previsti al paragrafo 1 sono versati sulla base dell’importo iscritto nel bilancio dell’esercizio precedente.

3.   Qualsiasi contributo o qualsiasi pagamento supplementare dovuto dagli Stati membri a titolo del bilancio deve essere iscritto nel conto o nei conti della Commissione nei 30 giorni di calendario che seguono la richiesta di fondi.

4.   I pagamenti effettuati sono iscritti nel conto previsto dal regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 e sono soggetti alle condizioni enunciate dal medesimo.

Articolo 24

Entrate con destinazione specifica derivanti dalla partecipazione degli Stati EFTA a taluni programmi dell’Unione

1.   La struttura per la registrazione in bilancio delle entrate derivanti dalla partecipazione degli Stati EFTA a taluni programmi dell’Unione comporta quanto segue:

a)

nello stato delle entrate, è inserita una linea di bilancio con la menzione «per memoria», in cui è registrato l’importo globale, per l’esercizio, di ciascun contributo dello Stato EFTA;

b)

nello stato delle spese, un allegato, che è parte integrante del bilancio, elenca tutte le linee di bilancio relative alle attività dell’Unione alle quali partecipano gli Stati EFTA e comprende informazioni sull’importo previsto della partecipazione di ciascuno Stato EFTA.

2.   A norma dell’articolo 82 dell’accordo SEE, gli importi relativi alla partecipazione annuale degli Stati EFTA, quali confermati alla Commissione dal comitato misto dello Spazio economico europeo a norma dell’articolo 1, paragrafo 5, del protocollo n. 32 allegato all’accordo SEE, danno luogo all’apertura integrale, dall’inizio dell’esercizio, dei corrispondenti stanziamenti di impegno e stanziamenti di pagamento.

3.   L’impiego delle entrate provenienti dal contributo finanziario di Stati EFTA è sottoposto a un controllo separato.

Articolo 25

Atti di liberalità

1.   Le istituzioni dell’Unione possono accettare qualsiasi atto di liberalità a favore dell’Unione, quali redditi da fondazioni, sussidi, donazioni e legati.

2.   L’accettazione di una liberalità per un valore pari o superiore a 50 000 EUR comportante oneri finanziari, compresi i costi correlati all’accettazione, superiori al 10 % del valore della liberalità effettuata, è soggetta all’autorizzazione del Parlamento europeo e del Consiglio. Il Parlamento europeo e il Consiglio si pronunciano entro due mesi dal ricevimento di una domanda per tale autorizzazione da parte delle istituzioni dell’Unione interessate. Se entro questo termine non è formulata alcuna obiezione, le istituzioni dell’Unione interessate deliberano in via definitiva sull’accettazione della donazione. Nella loro richiesta al Parlamento europeo e al Consiglio, le istituzioni dell’Unione interessate illustrano gli oneri finanziari correlati all’accettazione di liberalità a favore dell’Unione.

Articolo 26

Sponsorizzazione da parte di imprese

1.   Per «sponsorizzazione da parte di imprese» si intende un accordo mediante il quale una persona giuridica fornisce un sostegno in natura a una manifestazione o un’attività a fini promozionali o ai fini della responsabilità sociale delle imprese.

2.   Sulla base di regole interne specifiche, che sono pubblicate sui rispettivi siti web, le istituzioni e gli organismi dell’Unione possono, in via straordinaria, accettare le sponsorizzazioni da parte di imprese, a condizione che:

a)

siano debitamente rispettati i principi di non discriminazione, proporzionalità, parità di trattamento e trasparenza in tutte le fasi della procedura di accettazione della sponsorizzazione da parte di imprese;

b)

contribuiscano all’immagine positiva dell’Unione e siano direttamente collegate all’obiettivo primario della manifestazione o dell’attività;

c)

non generino conflitti d’interessi e non riguardino eventi di natura esclusivamente sociale;

d)

l’evento o l’attività non siano finanziati esclusivamente mediante la sponsorizzazione da parte di imprese;

e)

il servizio fornito per la sponsorizzazione da parte di imprese si limiti alla visibilità pubblica del marchio o del nome dello sponsor;

f)

al momento della procedura di sponsorizzazione, lo sponsor non si trovi in una delle situazioni di cui all’articolo 136, paragrafo 1, e all’articolo 141, paragrafo 1, né sia registrato come escluso nella banca dati di cui all’articolo 142, paragrafo 1.

3.   Se il valore della sponsorizzazione da parte di imprese è superiore a 5 000 EUR lo sponsor è inserito in un registro pubblico che comprende informazioni sul tipo di evento o attività sponsorizzata.

Articolo 27

Norme in materia di detrazioni e compensazioni del tasso di cambio

1.   Si possono effettuare le seguenti detrazioni dall’importo oggetto delle richieste di pagamento, che in tal caso sono oggetto di un ordine di pagamento al netto:

a)

sanzioni irrogate alle parti di contratti o ai beneficiari;

b)

sconti, rimborsi e ribassi concessi su singole fatture e rendiconti di spesa;

c)

interessi prodotti da versamenti di prefinanziamenti;

d)

ripetizioni di somme indebitamente pagate.

Le ripetizioni di cui al primo comma, lettera d), possono essere operate mediante detrazione diretta, in occasione di un nuovo pagamento intermedio o del pagamento a saldo a favore del medesimo beneficiario, effettuata sullo stesso capitolo, articolo ed esercizio ai quali l’indebito pagamento è stato imputato.

Le norme contabili dell’Unione si applicano alle detrazioni di cui al primo comma, lettere c) e d).

2.   I prezzi di prodotti o servizi forniti all’Unione che comprendono oneri fiscali oggetto di rimborso da parte degli Stati membri in forza del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, allegati al TUE e al TFUE, sono imputati in bilancio con il loro importo al netto delle tasse.

3.   I prezzi di prodotti o servizi forniti all’Unione che comprendono oneri fiscali oggetto di rimborso da parte di paesi terzi in forza delle pertinenti convenzioni possono essere imputati in bilancio con il loro importo:

a)

al netto degli oneri fiscali, oppure

b)

al lordo degli oneri fiscali.

Nel caso di cui al primo comma, lettera b), i successivi rimborsi di oneri fiscali sono assimilati a entrate con destinazione specifica interne.

4.   Differenze di cambio registrate nel corso dell’esecuzione del bilancio possono essere adattate. Il risultato finale, positivo o negativo, è ripreso nel saldo dell’esercizio.

CAPO 6

Principio della specializzazione

Articolo 28

Disposizioni generali

1.   Gli stanziamenti sono specificati per titoli e per capitoli. I capitoli sono suddivisi in articoli e in voci.

2.   La Commissione e le altre istituzioni dell’Unione possono procedere a storni di stanziamenti all’interno del bilancio alle condizioni specifiche stabilite agli articoli da 29 a 32.

Possono essere dotate di stanziamenti mediante storno solo le linee di bilancio per le quali il bilancio autorizza uno stanziamento o che recano la menzione «per memoria».

I limiti di cui agli articoli 29, 30 e 31 sono calcolati al momento della domanda di storno, con riferimento agli stanziamenti previsti nel bilancio ed eventualmente nei bilanci rettificativi.

L’importo da prendere in considerazione ai fini del calcolo dei limiti di cui agli articoli 29, 30 e 31 è la somma degli storni da effettuare sulla linea di bilancio dalla quale si procede agli storni stessi, previa correzione per storni effettuati in precedenza. Non si prende in considerazione l’importo degli storni effettuati autonomamente dalla Commissione o da altre istituzioni dell’Unione interessate senza una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio.

Le proposte di storno e tutte le informazioni destinate al Parlamento europeo e al Consiglio relative agli storni effettuati a norma degli articoli 29, 30 e 31 sono corredate di documenti giustificativi adeguati e dettagliati dai quali risultino le informazioni più recenti disponibili sull’esecuzione degli stanziamenti e sul fabbisogno previsto sino a fine esercizio, sia per le linee di bilancio da rafforzare sia per quelle dalle quali provengono gli stanziamenti.

Articolo 29

Storni a opera di istituzioni dell’Unione diverse dalla Commissione

1.   Ogni istituzione dell’Unione diversa dalla Commissione può procedere, all’interno della propria sezione di bilancio, a storni di stanziamenti:

a)

da titolo a titolo, fino a un massimo del 10 % degli stanziamenti dell’esercizio iscritti alla linea di bilancio dalla quale è effettuato lo storno;

b)

da capitolo a capitolo, senza limiti.

2.   Fatto salvo il paragrafo 4 del presente articolo, tre settimane prima di procedere a uno storno di cui al paragrafo 1, l’istituzione dell’Unione informa il Parlamento europeo e il Consiglio della sua intenzione. Se durante tale periodo il Parlamento europeo o il Consiglio formula obiezioni debitamente giustificate, si applica la procedura di cui all’articolo 31.

3.   Ogni istituzione dell’Unione diversa dalla Commissione può proporre al Parlamento europeo e al Consiglio, all’interno della propria sezione di bilancio, storni da titolo a titolo superiori al limite di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo. Tali storni sono soggetti alla procedura di cui all’articolo 31.

4.   Ogni istituzione dell’Unione diversa dalla Commissione può procedere, all’interno della propria sezione di bilancio, a storni da articolo ad articolo senza informarne preventivamente il Parlamento europeo e il Consiglio.

Articolo 30

Storni a opera della Commissione

1.   La Commissione può procedere autonomamente, all’interno della propria sezione di bilancio:

a)

a storni di stanziamenti all’interno di ciascun capitolo;

b)

con riguardo alle spese per il personale e per l’amministrazione comuni a diversi titoli, a storni di stanziamenti da titolo a titolo fino a un massimo del 10 % degli stanziamenti dell’esercizio iscritti alla linea di bilancio dalla quale si procede allo storno e fino a un massimo del 30 % degli stanziamenti dell’esercizio iscritti alla linea di bilancio verso la quale è effettuato lo storno;

c)

con riguardo alle spese operative, a storni di stanziamenti tra capitoli all’interno dello stesso titolo fino a un massimo del 10 % degli stanziamenti dell’esercizio iscritti alla linea di bilancio dalla quale si procede allo storno;

d)

con riguardo agli stanziamenti per la ricerca e lo sviluppo tecnologico eseguiti dal JRC, all’interno del titolo del bilancio relativo al settore «Ricerca diretta», a storni di stanziamenti fra capitoli fino a un massimo del 15 % degli stanziamenti iscritti alla linea di bilancio dalla quale si procede allo storno;

e)

con riguardo alla ricerca e allo sviluppo tecnologico, a storni di stanziamenti operativi da titolo a titolo, purché si tratti di stanziamenti utilizzati per gli stessi fini;

f)

con riguardo alle spese operative dei fondi eseguiti in regime di gestione concorrente, tranne che per il FEAGA, a storni di stanziamenti da titolo a titolo, a condizione che si tratti di stanziamenti destinati allo stesso obiettivo conformemente al regolamento istitutivo del fondo interessato o che costituiscano spese di assistenza tecnica;

g)

a storni di stanziamenti dalla voce di bilancio di una garanzia di bilancio verso la voce di bilancio di un’altra garanzia di bilancio, nei casi eccezionali in cui le risorse accantonate nel fondo comune di copertura di quest’ultima siano insufficienti per l’attivazione di una garanzia e fatto salvo il successivo ripristino dell’importo stornato secondo la procedura di cui all’articolo 212, paragrafo 4.

Le spese di cui al primo comma, lettera b), del presente paragrafo coprono, per ciascun settore, le voci di cui all’articolo 47, paragrafo 4.

Quando procede a storni di stanziamenti del FEAGA a norma del primo comma dopo il 31 dicembre, la Commissione adotta la decisione entro il 31 gennaio dell’esercizio successivo. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio nelle due settimane successive alla decisione relativa a tali storni.

Tre settimane prima di procedere agli storni di cui al primo comma, lettera b), del presente paragrafo, la Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio della sua intenzione. Se durante tale periodo il Parlamento europeo o il Consiglio formula obiezioni debitamente giustificate, si applica la procedura di cui all’articolo 31.

In deroga al quarto comma, la Commissione può, negli ultimi due mesi dell’esercizio, trasferire autonomamente stanziamenti relativi a spese per il personale, per il personale esterno e per altri agenti da titolo a titolo entro un limite complessivo pari al 5 % degli stanziamenti per quell’esercizio. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio nelle due settimane successive alla decisione relativa a tali storni.

2.   La Commissione può decidere di procedere, all’interno della propria sezione di bilancio, ai seguenti storni di stanziamenti da titolo a titolo, purché comunichi immediatamente la sua decisione al Parlamento europeo e al Consiglio:

a)

storni di stanziamenti dal titolo «stanziamenti accantonati» di cui all’articolo 49 del presente regolamento, ove l’unica condizione per sciogliere la riserva è l’adozione di un atto di base a norma dell’articolo 294 TFUE;

b)

in casi eccezionali debitamente giustificati, quali catastrofi umanitarie e crisi internazionali, che si verifichino dopo il 1o dicembre dell’esercizio, storni di stanziamenti non utilizzati di detto esercizio ancora disponibili dai titoli della rubrica del quadro finanziario pluriennale relativa all’azione esterna dell’Unione ai titoli riguardanti gli aiuti erogati per situazioni di crisi e operazioni di aiuto umanitario.

Articolo 31

Proposte di storni sottoposte al Parlamento europeo e al Consiglio dalle istituzioni dell’Unione

1.   Ogni istituzione dell’Unione presenta le sue proposte di storno contemporaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

2.   La Commissione può proporre gli storni di stanziamenti di pagamento a favore dei fondi eseguiti in regime di gestione concorrente, tranne che per il FEAGA, al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 10 gennaio dell’esercizio successivo. Gli storni di stanziamenti di pagamento possono essere effettuati a partire da qualsiasi voce del bilancio. In tali casi, il periodo di sei settimane di cui al paragrafo 4 è ridotto a tre settimane.

Se il Parlamento europeo e il Consiglio non approvano, o approvano solo parzialmente, gli storni, la parte corrispondente delle spese di cui all’articolo 10, paragrafo 5, lettera b), è imputata agli stanziamenti di pagamento dell’esercizio successivo.

3.   Il Parlamento europeo e il Consiglio decidono gli storni di stanziamenti conformemente ai paragrafi da 4 a 8.

4.   Salvo in casi urgenti, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando quest’ultimo a maggioranza qualificata, si pronunciano su ciascuna proposta di storno entro sei settimane dalla sua ricezione da parte delle due istituzioni. In circostanze urgenti il Parlamento europeo e il Consiglio si pronunciano entro tre settimane dalla ricezione della proposta.

5.   Quando intende procedere a storni di stanziamenti del FEAGA a norma del presente articolo, la Commissione presenta le proposte di storni al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 10 gennaio dell’esercizio successivo. In tali casi il periodo di sei settimane di cui al paragrafo 4 è ridotto a tre settimane.

6.   Una proposta di storno è approvata o considerata approvata se, entro il periodo di sei settimane, si verifica una delle situazioni seguenti:

a)

il Parlamento europeo e il Consiglio approvano la proposta;

b)

il Parlamento europeo o il Consiglio approva la proposta e l’altra istituzione si astiene dal deliberare;

c)

né il Parlamento europeo né il Consiglio adotta una decisione per modificare o respingere la proposta di storno.

7.   Salvo richiesta contraria del Parlamento europeo o del Consiglio, il periodo di sei settimane di cui al paragrafo 4 è ridotto a tre settimane nei casi seguenti:

a)

lo storno rappresenta meno del 10 % degli stanziamenti della linea di bilancio da cui è effettuato e non supera i 5 000 000 EUR;

b)

lo storno riguarda unicamente stanziamenti di pagamento e il suo importo globale non supera i 100 000 000 EUR.

8.   Se il Parlamento europeo o il Consiglio ha modificato l’importo dello storno, mentre l’altra istituzione lo ha approvato o si è astenuta dal deliberare, oppure se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi modificato l’importo dello storno, si considera approvato il minore dei due importi, a meno che l’istituzione dell’Unione interessata non ritiri la sua proposta di storno.

Articolo 32

Storni oggetto di disposizioni particolari

1.   Gli stanziamenti corrispondenti a entrate con destinazione specifica possono essere oggetto di storno solo a condizione che tali entrate conservino la loro destinazione.

2.   Gli storni destinati a consentire l’impiego della riserva per gli aiuti d’urgenza sono decisi dal Parlamento europeo e dal Consiglio su proposta della Commissione.

Ai fini del presente paragrafo si applica la procedura di cui all’articolo 31, paragrafi 3 e 4. Se il Parlamento europeo e il Consiglio non approvano la proposta della Commissione e se non si può raggiungere una posizione comune sull’impiego della riserva per gli aiuti d’urgenza, essi si astengono dal deliberare sul tale proposta.

Le proposte di storno dalla riserva per gli aiuti d’urgenza sono corredate di documenti giustificativi adeguati e dettagliati che presentino:

a)

le informazioni più recenti disponibili sull’esecuzione degli stanziamenti e sulle previsioni del fabbisogno sino a fine esercizio per la linea di bilancio alla quale lo storno è destinato;

b)

l’esame delle possibilità di riassegnazione degli stanziamenti.

CAPO 7

Principio della sana gestione finanziaria e performance

Articolo 33

Performance e principi di economia, efficienza ed efficacia

1.   Gli stanziamenti sono utilizzati in conformità del principio della sana gestione finanziaria e sono pertanto eseguiti nel rispetto dei seguenti principi:

a)

il principio dell’economia, in base al quale le risorse impiegate dall’istituzione dell’Unione interessata nella realizzazione delle proprie attività sono messe a disposizione in tempo utile, nella quantità e qualità appropriate e al prezzo migliore;

b)

il principio dell’efficienza, in base al quale deve essere ricercato il miglior rapporto tra le risorse impiegate, le attività intraprese e il conseguimento degli obiettivi;

c)

il principio dell’efficacia, che determina in quale misura gli obiettivi perseguiti sono raggiunti mediante le attività intraprese.

2.   Conformemente al principio della sana gestione finanziaria, l’esecuzione degli stanziamenti è orientata alla performance e a tale scopo:

a)

gli obiettivi dei programmi e delle attività sono stabiliti ex ante;

b)

i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi sono verificati mediante indicatori di performance;

c)

i progressi compiuti verso il conseguimento di obiettivi e i problemi riscontrati in questo contesto sono comunicati al Parlamento europeo e al Consiglio conformemente all’articolo 41, paragrafo 3, primo comma, lettera h), e all’articolo 247, paragrafo 1, lettera e).

3.   Sono stabiliti, laddove appropriato, obiettivi specifici, misurabili, attuabili, pertinenti e temporalmente definiti di cui ai paragrafi 1 e 2 e indicatori pertinenti, accettati, credibili, facili e solidi.

Articolo 34

Valutazioni

1.   I programmi e le attività che comportano spese importanti sono oggetto di una valutazione ex ante e di una valutazione retrospettiva, che sono proporzionate agli obiettivi e alla spesa.

2.   Le valutazioni ex ante che sostengono la preparazione dei programmi e delle attività si fondano su dati concreti sulla performance dei programmi o delle attività collegati e identificano e analizzano i problemi da affrontare, il valore aggiunto dell’intervento dell’Unione, gli obiettivi, gli effetti attesi delle diverse opzioni, nonché le modalità di vigilanza e valutazione.

Per i programmi o le attività principali, che si prevede abbiano un impatto economico, ambientale o sociale significativo, la valutazione ex ante può assumere la forma di una valutazione d’impatto che, in aggiunta ai requisiti di cui al primo comma, analizza le diverse opzioni relative ai metodi di esecuzione.

3.   Le valutazioni retrospettive analizzano la performance del programma o dell’attività, anche per quanto riguarda aspetti quali l’efficacia, l’efficienza, la coerenza, la pertinenza e il valore aggiunto dell’UE. Le valutazioni retrospettive sono basate sulle informazioni generate dalle modalità di sorveglianza e dagli indicatori stabiliti per l’azione interessata. Esse sono effettuate almeno una volta nella durata di ogni quadro finanziario pluriennale e, se possibile, in tempo utile affinché si possa tenere conto delle relative conclusioni nelle valutazioni ex ante o nelle valutazioni d’impatto che sostengono la preparazione dei programmi e delle attività collegati.

Articolo 35

Scheda finanziaria obbligatoria

1.   Le proposte o iniziative presentate all’autorità legislativa dalla Commissione, dall’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») o da uno Stato membro, che possano avere un’incidenza sul bilancio, compresa un’incidenza sul numero dei posti, sono corredate di una scheda finanziaria che illustra le stime in termini di i stanziamenti di pagamento e di impegno, di una valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, nonché della valutazione ex ante o della valutazione d’impatto di cui all’articolo 34.

Le modifiche a una proposta o iniziativa presentate all’autorità legislativa che possano avere un’incidenza rilevante sul bilancio, compresa un’incidenza sul numero dei posti, sono corredate di una scheda finanziaria preparata dall’istituzione dell’Unione che propone la modifica.

La scheda finanziaria contiene gli elementi finanziari ed economici necessari alla valutazione da parte dell’autorità legislativa della necessità di un intervento dell’Unione. Essa fornisce informazioni utili sulla coerenza e sull’eventuale sinergia con altre attività dell’Unione.

Quando si tratta di azioni pluriennali, la scheda finanziaria comporta lo scadenzario prevedibile dei fabbisogni annuali di stanziamenti di impegno e di pagamento e di personale, compreso il personale esterno, e una valutazione della loro incidenza sul piano finanziario a medio e, se possibile, a lungo termine.

2.   Nel corso della procedura di bilancio la Commissione fornisce tutte le informazioni necessarie per un raffronto tra l’evoluzione del fabbisogno di stanziamenti e le previsioni iniziali riportate nella scheda finanziaria in funzione dello stato di avanzamento dei lavori sulla proposta o sull’iniziativa presentata all’autorità legislativa.

3.   Al fine di ridurre i rischi di frode, irregolarità e mancato conseguimento degli obiettivi, la scheda finanziaria riporta informazioni sul sistema di controllo interno istituito, una stima dei costi e dei benefici dei controlli che tale sistema comporta e una valutazione del livello di rischio di errore previsto, nonché informazioni sulle misure di prevenzione e di tutela esistenti e previste nei confronti delle frodi.

Tale valutazione tiene conto della probabile portata e tipologia degli errori, nonché delle particolari condizioni del settore interessato e delle norme a esso applicabili.

4.   All’atto della presentazione di proposte di spesa riviste o nuove, la Commissione stima i costi e i benefici dei sistemi di controllo, nonché il livello di rischio di errore atteso di cui al paragrafo 3.

Articolo 36

Controllo interno dell’esecuzione del bilancio

1.   Conformemente al principio della sana gestione finanziaria, il bilancio è eseguito secondo il principio del controllo interno efficace ed efficiente, adeguato a ogni metodo di esecuzione, e in conformità della normativa settoriale pertinente.

2.   Ai fini dell’esecuzione del bilancio, il controllo interno si applica a tutti i livelli di gestione ed è destinato a fornire ragionevoli garanzie quanto al conseguimento dei seguenti obiettivi:

a)

efficacia, efficienza ed economia delle operazioni;

b)

affidabilità delle relazioni;

c)

salvaguardia degli attivi e informazione;

d)

prevenzione, individuazione e rettifica di frodi e irregolarità e seguito dato a tali frodi e irregolarità;

e)

adeguata gestione dei rischi connessi alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti, tenendo conto del carattere pluriennale dei programmi, nonché della natura dei pagamenti in questione.

3.   Un controllo interno efficace si basa sulle migliori prassi internazionali e include, in particolare, i seguenti elementi:

a)

separazione dei compiti;

b)

un’adeguata strategia di gestione e controllo dei rischi, che comprenda i controlli presso i destinatari;

c)

prevenzione dei conflitti d’interessi;

d)

adeguate piste di controllo e integrità dei dati nei sistemi informatici;

e)

procedure per la vigilanza sull’efficacia e sull’efficienza;

f)

procedure per dare seguito alle inadeguatezze e lacune individuate nei controlli interni;

g)

valutazione periodica del valido funzionamento del sistema di controllo interno.

4.   Un controllo interno efficiente si basa sugli elementi seguenti:

a)

attuazione di un’adeguata strategia di gestione e controllo dei rischi, coordinata tra le persone addette alle varie fasi del controllo;

b)

accessibilità per tutte le persone addette alle varie fasi del controllo ai risultati dei controlli svolti;

c)

ricorso, se del caso, alle dichiarazioni di gestione redatte dai partner di esecuzione e a pareri indipendenti sull’audit, a condizione che la qualità del lavoro sottostante sia adeguata e accettabile e che esso sia stato svolto conformemente alle norme convenute;

d)

applicazione tempestiva di misure correttive, comprese, ove opportuno, sanzioni dissuasive;

e)

legislazione chiara e inequivocabile a fondamento degli interventi interessati, compresi atti di base a fondamento degli elementi del controllo interno;

f)

eliminazione di controlli multipli;

g)

miglioramento del rapporto costi-benefici dei controlli.

5.   Se, durante l’esecuzione, il livello di errore è persistentemente elevato, la Commissione identifica le lacune nei sistemi di controllo, analizza i costi e i benefici delle possibili misure correttive e adotta o propone i provvedimenti adeguati, quali la semplificazione delle disposizioni applicabili, il rafforzamento dei sistemi di controllo e la riprogettazione del programma o dei sistemi di attuazione.

CAPO 8

Principio della trasparenza

Articolo 37

Pubblicazione dei conti e dei bilanci

1.   Il bilancio è formato, eseguito ed è oggetto di rendiconto conformemente al principio della trasparenza.

2.   Il bilancio e i bilanci rettificativi definitivamente adottati sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del presidente del Parlamento europeo.

La pubblicazione avviene entro tre mesi dalla data della constatazione dell’adozione definitiva dei bilanci.

In attesa della pubblicazione ufficiale nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea i dati particolareggiati definitivi del bilancio sono pubblicati in tutte le lingue sul sito web delle istituzioni dell’Unione, su iniziativa della Commissione, non appena possibile e comunque entro quattro settimane dall’adozione definitiva del bilancio.

I conti annuali consolidati sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, e sul sito web delle istituzioni dell’Unione.

Articolo 38

Pubblicazione di informazioni sui destinatari e di altre informazioni

1.   La Commissione mette a disposizione, nella forma appropriata e in modo tempestivo, le informazioni sui destinatari dei fondi finanziati a titolo del bilancio, laddove quest’ultimo sia eseguito dai propri servizi conformemente all’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera a).

Il primo comma del presente paragrafo si applica anche alle altre istituzioni dell’Unione quando eseguono il bilancio a norma dell’articolo 59, paragrafo 1.

2.   Salvo nei casi di cui ai paragrafi 3 e 4, le seguenti informazioni sono pubblicate nel debito rispetto dei requisiti in materia di riservatezza e di sicurezza, in particolare per quanto riguarda la tutela dei dati personali:

a)

nominativo del destinatario;

b)

ubicazione del destinatario, vale a dire:

i)

l’indirizzo del destinatario, se questi è una persona giuridica;

ii)

la regione a livello NUTS 2, se il destinatario è una persona fisica;

c)

importo giuridicamente impegnato;

d)

natura e finalità della misura.

Le informazioni di cui al primo comma del presente paragrafo sono pubblicate solo in relazione a premi, sovvenzioni e contratti attribuiti in esito a concorsi, procedure di attribuzione di sovvenzioni o procedure di aggiudicazione di appalti e agli esperti selezionati a norma dell’articolo 237, paragrafo 2.

3.   Le informazioni di cui al paragrafo 2, primo comma, non sono pubblicate in relazione a:

a)

aiuti corrisposti a persone fisiche a fini di istruzione e altri aiuti diretti corrisposti alle persone fisiche estremamente bisognose di cui all’articolo 191, paragrafo 4, lettera b);

b)

contratti di valore molto modesto aggiudicati a esperti selezionati a norma dell’articolo 237, paragrafo 2, nonché contratti di valore molto modesto al di sotto dell’importo di cui al punto 14.4 dell’allegato I;

c)

sostegno finanziario fornito mediante strumenti finanziari per un importo inferiore a 500 000 EUR;

d)

quando la divulgazione rischia di minare i diritti e le libertà di persone o entità interessate tutelati dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea o di ledere gli interessi commerciali dei destinatari.

Nei casi di cui al primo comma, lettera c), le informazioni messe a disposizione sono limitate ai dati statistici, aggregati secondo criteri pertinenti come la posizione geografica, la tipologia economica dei destinatari, il tipo di sostegno ricevuto e il settore d’intervento dell’Unione nell’ambito del quale è stato fornito il sostegno.

Qualora si tratti di persone fisiche, la divulgazione delle informazioni di cui al paragrafo 2, primo comma, si basa su criteri pertinenti quali la frequenza ovvero la natura della misura e gli importi in questione.

4.   Le persone o le entità che eseguono fondi dell’Unione ai sensi dell’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), pubblicano le informazioni sui destinatari conformemente alle loro norme e secondo le loro procedure, nella misura in cui tali norme sono ritenute equivalenti in seguito alla verifica effettuata dalla Commissione a norma dell’articolo 154, paragrafo 4, primo comma, lettera e), e a condizione che la pubblicazione di dati personali sia soggetta a salvaguardie equivalenti a quelle stabilite nel presente articolo.

Gli organismi designati a norma dell’articolo 63, paragrafo 3, pubblicano le informazioni in conformità della normativa settoriale. Tale normativa settoriale può, conformemente alla base giuridica pertinente, derogare ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, in particolare per quanto riguarda la pubblicazione di dati personali, se ciò è giustificato sulla base dei criteri di cui al paragrafo 3, terzo comma, del presente articolo, e tenendo conto delle specificità del settore interessato.

5.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono pubblicate sui siti web delle istituzioni dell’Unione non oltre il 30 giugno successivo all’esercizio in cui i fondi sono stati giuridicamente impegnati.

Se le informazioni di cui al paragrafo 1 non sono pubblicate direttamente sui siti web delle istituzioni dell’Unione, tale sito contiene il riferimento all’indirizzo del sito web dove queste sono reperibili.

La Commissione mette a disposizione, nella forma appropriata e in modo tempestivo, le informazioni su un singolo sito web, che comprende un riferimento al suo indirizzo, dove sono reperibili le informazioni fornite dalle persone, dalle entità o dagli organismi di cui al paragrafo 4.

6.   Qualora siano pubblicati dati personali, le informazioni sono soppresse due anni dopo la fine dell’esercizio in cui i fondi sono stati giuridicamente impegnati. Ciò vale anche per i dati personali relativi a persone giuridiche il cui nome ufficiale individua una o più persone fisiche.

TITOLO III

FORMAZIONE E STRUTTURA DEL BILANCIO

CAPO 1

Formazione del bilancio

Articolo 39

Stati di previsione delle entrate e delle spese

1.   Ogni istituzione dell’Unione diversa dalla Commissione redige uno stato di previsione delle sue entrate e delle sue spese, che trasmette alla Commissione e, in parallelo, a titolo informativo, al Parlamento europeo e al Consiglio, anteriormente al 1o luglio di ogni anno.

2.   L’alto rappresentante consulta i membri della Commissione responsabili per la politica di sviluppo, la politica di vicinato, la cooperazione internazionale, gli aiuti umanitari e la risposta alle crisi, relativamente ai loro rispettivi ambiti di competenza.

3.   La Commissione redige il proprio stato di previsione che trasmette, subito dopo la sua adozione, al Parlamento europeo e al Consiglio. Nella preparazione del proprio stato di previsione la Commissione utilizza le informazioni indicate all’articolo 40.

Articolo 40

Bilancio di previsione degli organismi dell’Unione di cui all’Articolo 70

Entro il 31 gennaio di ogni anno ciascun organismo dell’Unione di cui all’articolo 70 trasmette, conformemente allo strumento che l’ha istituito, alla Commissione, al Parlamento europeo e al Consiglio il suo progetto di documento unico di programmazione contenente la sua programmazione annuale e pluriennale con la corrispondente pianificazione relativa alle risorse umane e finanziarie.

Articolo 41

Progetto di bilancio

1.   Entro il 1o settembre dell’anno precedente quello dell’esecuzione del bilancio la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta contenente il progetto di bilancio. Essa trasmette tale proposta, a titolo informativo, ai parlamenti nazionali.

Il progetto di bilancio presenta uno stato generale riassuntivo delle entrate e delle spese dell’Unione e raggruppa gli stati di previsione di cui all’articolo 39. Esso può anche contenere previsioni divergenti da quelle elaborate dalle istituzioni dell’Unione.

Il progetto di bilancio rispetta la struttura e la presentazione stabilite agli articoli da 47 a 52.

Ciascuna sezione del progetto di bilancio è preceduta da un’introduzione redatta dall’istituzione dell’Unione interessata.

La Commissione redige l’introduzione generale al progetto di bilancio. L’introduzione generale comprende tabelle finanziarie che riportano i dati principali per titoli e le motivazioni delle variazioni negli stanziamenti da un esercizio all’altro per categorie di spesa del quadro finanziario pluriennale.

2.   Per fornire previsioni più precise e affidabili riguardo alle implicazioni di bilancio degli atti legislativi in vigore e delle proposte legislative in fase di adozione, la Commissione acclude al progetto di bilancio una programmazione finanziaria indicativa per gli esercizi successivi, articolata per categoria di spesa, settore e linea di bilancio. La programmazione finanziaria complessiva copre le categorie di spesa contemplate dal punto 30 dell’accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (37). Per le categorie di spesa non contemplate dal punto 30 di detto accordo interistituzionale sono forniti dati sintetici.

La programmazione finanziaria indicativa è aggiornata dopo l’adozione del bilancio, al fine di incorporare i risultati della procedura di bilancio ed eventuali altre decisioni pertinenti.

3.   La Commissione acclude al progetto di bilancio:

a)

una tabella comparativa contenente il progetto di bilancio per le altre istituzioni dell’Unione e gli stati di previsione originari delle altre istituzioni dell’Unione così come inviati alla Commissione e, se del caso, una spiegazione dei motivi per i quali il progetto di bilancio contiene previsioni divergenti da quelle elaborate dalle altre istituzioni dell’Unione;

b)

qualsiasi documento di lavoro ritenuto utile in relazione alle tabelle dell’organico delle istituzioni dell’Unione, che contenga l’ultima tabella dell’organico approvata e presenti:

i)

tutto il personale impiegato dall’Unione, ripartito per tipo di contratto di lavoro;

ii)

una dichiarazione sulla politica relativa agli effettivi, al personale esterno e all’equilibrio di genere;

iii)

il numero di posti effettivamente coperti l’ultimo giorno dell’anno precedente quello in cui è presentato il progetto di bilancio, nonché la media annuale di equivalenti a tempo pieno effettivamente coperti per detto anno precedente, con indicazione della ripartizione per grado, per genere e per unità amministrativa;

iv)

una ripartizione dei posti per settore;

v)

per ogni categoria di personale esterno, il numero iniziale stimato di equivalenti a tempo pieno in base agli stanziamenti autorizzati e il numero di persone effettivamente in servizio all’inizio dell’anno in cui è presentato il progetto di bilancio, con indicazione della ripartizione per gruppo di funzioni e, se del caso, per grado;

c)

per gli organismi dell’Unione di cui agli articoli 70 e 71, un documento di lavoro che presenti le entrate e le spese, nonché tutte le informazioni relative al personale di cui alla lettera b) del presente comma;

d)

un documento di lavoro sull’esecuzione degli stanziamenti prevista per l’esercizio e sugli impegni da liquidare;

e)

per quanto riguarda gli stanziamenti per l’amministrazione, un documento di lavoro che presenti le spese amministrative che la Commissione deve eseguire nell’ambito della sua sezione del bilancio;

f)

un documento di lavoro sui progetti pilota e le azioni preparatorie, in cui si valutino altresì i risultati ottenuti e si stabilisca l’eventuale seguito;

g)

per quanto riguarda i finanziamenti a favore delle organizzazioni internazionali, un documento di lavoro contenente:

i)

un riepilogo di tutti i contributi, ripartiti per ciascun programma o fondo dell’Unione e per ciascuna organizzazione internazionale;

ii)

una spiegazione dei motivi per cui è più efficiente per l’Unione finanziare le organizzazioni internazionali, anziché intervenire direttamente;

h)

dichiarazioni programmatiche o qualsiasi altro documento pertinente contenente:

i)

un’indicazione delle politiche e degli obiettivi dell’Unione cui il programma contribuisce;

ii)

una chiara motivazione dell’intervento a livello dell’Unione, in conformità, tra l’altro, del principio di sussidiarietà;

iii)

i progressi nel conseguimento degli obiettivi del programma, come specificato all’articolo 33;

iv)

una giustificazione esauriente, compresa un’analisi costi-benefici, per le modifiche proposte in relazione al livello degli stanziamenti;

v)

informazioni sui tassi di esecuzione del programma per l’esercizio in corso e per quello precedente;

i)

uno stato riepilogativo delle scadenze dei pagamenti, che riepiloghi per programma e per rubrica i pagamenti da effettuare nel corso degli esercizi successivi in base agli impegni di bilancio proposti nel progetto di bilancio e assunti nel corso di esercizi precedenti.

Quando i partenariati pubblico-privato ricorrono a strumenti finanziari, le informazioni relative a tali strumenti sono incluse nel documento di lavoro di cui al paragrafo 4.

4.   Quando ricorre a strumenti finanziari, la Commissione acclude al progetto di bilancio un documento di lavoro che presenta, per ciascuno strumento finanziario, quanto segue:

a)

un riferimento allo strumento finanziario e al relativo atto di base, unitamente a una descrizione generale dello strumento, della sua incidenza sul bilancio, della sua durata e del valore aggiunto del contributo dell’Unione;

b)

le istituzioni finanziarie coinvolte nell’esecuzione, comprese le questioni relative all’applicazione dell’articolo 155, paragrafo 2;

c)

il contributo dello strumento finanziario al conseguimento degli obiettivi del programma in questione misurato mediante gli indicatori stabiliti, compresa, se del caso, la diversificazione geografica;

d)

le operazioni previste, compresi i volumi obiettivo basati sull’effetto leva obiettivo e il capitale privato che si prevede di mobilitare o, se non disponibile, sull’indice di leva finanziaria risultante dagli strumenti finanziari esistenti;

e)

le linee di bilancio corrispondenti alle operazioni in questione e gli impegni e i pagamenti aggregati a titolo del bilancio;

f)

il periodo medio che intercorre tra l’impegno di bilancio relativo agli strumenti finanziari e gli impegni giuridici per i singoli progetti sotto forma di uno strumento di capitale o di debito, quando tale periodo è superiore a tre anni;

g)

i ricavi e i rimborsi di cui all’articolo 209, paragrafo 3, presentati separatamente, compresa una valutazione del loro utilizzo;

h)

il valore degli investimenti azionari rispetto agli anni precedenti;

i)

l’importo totale degli accantonamenti per rischi e oneri, nonché eventuali informazioni sull’esposizione dell’Unione a rischi finanziari, incluse le passività potenziali;

j)

le riduzioni durevoli di valore delle attività e le garanzie attivate, sia per quanto riguarda l’esercizio precedente che per quanto attiene ai rispettivi dati cumulativi;

k)

la performance dello strumento finanziario, compresi gli investimenti realizzati, l’effetto leva obiettivo e quello conseguito e l’effetto moltiplicatore, nonché l’importo del capitale privato mobilitato;

l)

le risorse accantonate nel fondo comune di copertura e, se del caso, il saldo del conto fiduciario.

Il documento di lavoro di cui al primo comma contiene anche un prospetto delle spese amministrative derivanti da commissioni di gestione e da altri oneri finanziari e di funzionamento pagati per la gestione degli strumenti finanziari, in totale e per gestore e strumento finanziario gestito.

La Commissione illustra i motivi del periodo di cui al primo comma, lettera f), e se del caso presenta un piano d’azione per la riduzione di tale periodo nell’ambito della proceduta di discarico annuale.

Il documento di lavoro di cui al primo comma riassume in una tabella chiara e concisa le informazioni per strumento finanziario.

5.   Se l’Unione ha concesso una garanzia di bilancio, la Commissione acclude al progetto di bilancio un documento di lavoro che presenta, per ciascuna garanzia di bilancio e per il fondo comune di copertura, quanto segue:

a)

un riferimento alla garanzia di bilancio e al relativo atto di base, unitamente a una descrizione generale della garanzia di bilancio, della sua incidenza sulle passività finanziarie del bilancio, della sua durata e del valore aggiunto del sostegno dell’Unione;

b)

le controparti della garanzia di bilancio, comprese le questioni relative all’applicazione dell’articolo 155, paragrafo 2;

c)

il contributo della garanzia di bilancio al conseguimento degli obiettivi della garanzia di bilancio, misurato mediante gli indicatori stabiliti, compresa, se del caso, la diversificazione geografica e la mobilizzazione di risorse del settore privato;

d)

informazioni sulle operazioni coperte dalla garanzia di bilancio aggregate per settore, paese e strumenti, compresi, se del caso, i portafogli e il sostegno combinato con altre azioni dell’Unione;

e)

l’importo corrisposto ai beneficiari, nonché una valutazione dell’effetto leva conseguito dai progetti sostenuti a titolo della garanzia di bilancio;

f)

informazioni aggregate sulla stessa base di cui alla lettera d) riguardanti l’attivazione della garanzia di bilancio, le perdite, gli utili, gli importi recuperati e gli eventuali altri pagamenti ricevuti;

g)

informazioni sulla gestione finanziaria, la performance e il rischio del fondo comune di copertura alla fine del precedente anno civile;

h)

il tasso di copertura effettivo del fondo comune di copertura e, se del caso, le successive operazioni in conformità dell’articolo 213, paragrafo 4;

i)

i flussi finanziari nel fondo comune di copertura nel corso dell’esercizio precedente, nonché le transazioni significative e ogni informazione pertinente sull’esposizione dell’Unione a rischi finanziari;

j)

a norma dell’articolo 210, paragrafo 3, una valutazione della sostenibilità delle passività potenziali a carico del bilancio derivanti dalle garanzie di bilancio o dall’assistenza finanziaria.

6.   Quando ricorre ai fondi fiduciari dell’Unione per azioni esterne, la Commissione acclude al progetto di bilancio un documento di lavoro dettagliato sulle attività sostenute da tali fondi fiduciari, che presenti:

a)

la loro attuazione, contenente tra l’altro le informazioni sulle modalità di sorveglianza definite con le entità che eseguono i fondi fiduciari;

b)

i loro costi di gestione;

c)

i contributi di donatori diversi da quelli dell’Unione;

d)

una valutazione preliminare della loro performance sulla base delle condizioni di cui all’articolo 234, paragrafo 3;

e)

una descrizione del modo in cui le loro attività hanno contribuito al conseguimento degli obiettivi stabiliti nell’atto di base dello strumento da cui è stato fornito il contributo dell’Unione ai fondi fiduciari.

7.   La Commissione acclude al progetto di bilancio un elenco delle sue decisioni che irrogano ammende nel settore del diritto della concorrenza e l’importo di ciascuna ammenda irrogata, unitamente all’informazione se le ammende sono divenute definitive o se esse sono o potrebbero diventare oggetto di un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea, nonché, ove possibile, informazioni relative a quando si prevede che ciascuna ammenda divenga definitiva.

8.   La Commissione acclude al progetto di bilancio un documento di lavoro che indica, per ogni linea di bilancio che riceve entrate con destinazione specifica interne o esterne:

a)

l’importo stimato delle entrate che si prevede di ricevere;

b)

l’importo stimato di tali entrate riportate dagli esercizi precedenti.

9.   La Commissione acclude inoltre al progetto di bilancio qualsiasi documento di lavoro aggiuntivo ritenuto utile al Parlamento europeo e al Consiglio per valutare le richieste di bilancio.

10.   A norma dell’articolo 8, paragrafo 5, della decisione 2010/427/UE del Consiglio (38), la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio, unitamente al progetto di bilancio, un documento di lavoro che presenta in modo completo:

a)

tutte le spese amministrative e operative connesse alle azioni esterne dell’Unione, comprese le missioni PESC e di politica di sicurezza e di difesa comune, che siano finanziate a titolo del bilancio;

b)

la spesa amministrativa globale del SEAE a titolo dell’esercizio precedente, ripartita tra spesa per ciascuna delegazione dell’Unione e spesa per l’amministrazione centrale del SEAE; unitamente alle spese operative, ripartite per zona geografica (regioni, paesi), area tematica, delegazioni e missioni dell’Unione.

11.   Inoltre, il documento di lavoro di cui al paragrafo 10:

a)

evidenzia il numero dei posti per grado in ciascuna categoria e il numero dei posti permanenti e temporanei, compreso il personale contrattuale e locale di cui è autorizzata la presa a carico nei limiti degli stanziamenti in ciascuna delegazione dell’Unione e presso l’amministrazione centrale del SEAE;

b)

indica ogni aumento o riduzione, rispetto all’esercizio precedente, del numero di posti per grado e categoria presso l’amministrazione centrale del SEAE e in tutte le delegazioni dell’Unione;

c)

indica il numero dei posti autorizzati a titolo dell’esercizio e dell’esercizio precedente, nonché il numero dei posti occupati da personale distaccato dai servizi diplomatici degli Stati membri e da funzionari dell’Unione;

d)

fornisce un quadro dettagliato di tutto il personale presente presso delegazioni dell’Unione al momento della presentazione del progetto di bilancio, tra cui una ripartizione per zona geografica, genere, paese e missione, distinguendo tra posti nella tabella dell’organico, agenti contrattuali, agenti locali ed esperti nazionali distaccati, e gli stanziamenti richiesti nel progetto di bilancio per tali categorie di personale, con la relativa stima del numero degli equivalenti a tempo pieno sulla base degli stanziamenti richiesti.

Articolo 42

Lettera rettificativa del progetto di bilancio

Sulla base di qualsiasi nuovo elemento non ancora noto al momento della stesura del progetto di bilancio, la Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di un’altra istituzione dell’Unione per quanto concerne la rispettiva sezione, può presentare simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio una o più lettere rettificative del progetto di bilancio prima della convocazione del comitato di conciliazione di cui all’articolo 314 TFUE. Tali lettere possono comprendere una lettera rettificativa che aggiorna, in particolare, gli stati di previsione della spesa agricola.

Articolo 43

Obblighi degli Stati membri risultanti dall’adozione del bilancio

1.   Il presidente del Parlamento europeo constata che il bilancio è definitivamente adottato secondo la procedura di cui all’articolo 314, paragrafo 9, TFUE e all’articolo 106 bis del trattato Euratom.

2.   La constatazione dell’adozione definitiva del bilancio comporta, a decorrere dal 1o gennaio dell’esercizio successivo, o dalla data della constatazione dell’adozione definitiva del bilancio, se questa è posteriore al 1o gennaio, l’obbligo per ciascuno Stato membro di versare all’Unione gli importi dovuti, come specificato nel regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014.

Articolo 44

Progetti di bilancio rettificativo

1.   La Commissione può presentare progetti di bilancio rettificativo principalmente basati sulle entrate nelle circostanze seguenti:

a)

per iscrivere nel bilancio il saldo dell’esercizio precedente, secondo la procedura di cui all’articolo 18;

b)

per rivedere le previsioni relative alle risorse proprie sulla base di previsioni economiche aggiornate;

c)

per aggiornare le previsioni riviste relative alle risorse proprie e ad altre entrate, come anche per riesaminare la disponibilità il fabbisogno di stanziamenti di pagamento.

In caso di circostanze inevitabili, eccezionali e impreviste, in particolare in vista della mobilitazione del Fondo di solidarietà dell’Unione europea, la Commissione può presentare progetti di bilancio rettificativo che sono principalmente basati sulle spese.

2.   Le richieste di bilancio rettificativo avanzate nelle stesse circostanze di cui al paragrafo 1 dalle istituzioni dell’Unione diverse dalla Commissione sono trasmesse a quest’ultima.

Prima di presentare un progetto di bilancio rettificativo, la Commissione e le altre istituzioni dell’Unione interessate esaminano la possibilità di una riassegnazione degli stanziamenti interessati, con particolare riferimento alle previste sottoesecuzioni degli stanziamenti.

L’articolo 43 si applica ai bilanci rettificativi. I bilanci rettificativi sono giustificati con riferimento al bilancio di cui modificano le previsioni.

3.   Salvo in caso di circostanze eccezionali debitamente motivate o di mobilitazione del fondo di solidarietà dell’Unione europea, per cui un progetto di bilancio rettificativo può essere presentato in un momento qualsiasi dell’anno, la Commissione presenta simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio i propri progetti di bilancio rettificativo entro il 1o settembre di ogni esercizio. Essa può accludere un parere alle richieste di bilancio rettificativo delle altre istituzioni dell’Unione.

4.   I progetti di bilancio rettificativo sono accompagnati da motivazioni e da informazioni sull’esecuzione di bilancio dell’esercizio precedente e dell’esercizio in corso disponibili al momento della loro formazione.

Articolo 45

Trasmissione anticipata degli stati di previsione e del progetto di bilancio

La Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio possono convenire di anticipare talune date relative alla trasmissione degli stati di previsione e all’adozione e alla trasmissione del progetto di bilancio. Tale intesa non determina, tuttavia, una riduzione o un’estensione dei periodi previsti per l’esame di tali testi a norma dell’articolo 314 TFUE e dell’articolo 106 bis del trattato Euratom.

CAPO 2

Struttura e presentazione del bilancio

Articolo 46

Struttura del bilancio

Il bilancio presenta la struttura seguente:

a)

uno stato generale delle entrate e delle spese;

b)

sezioni distinte per ciascuna istituzione dell’Unione, a eccezione del Consiglio europeo e del Consiglio, che rientrano nella stessa sezione del bilancio, divise in stati delle entrate e delle spese.

Articolo 47

Nomenclatura di bilancio

1.   Le entrate della Commissione nonché le entrate e le spese delle altre istituzioni dell’Unione sono classificate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in titoli, capitoli, articoli e voci, secondo la loro natura o la loro destinazione.

2.   Lo stato delle spese della sezione del bilancio relativa alla Commissione è presentato secondo una nomenclatura adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio e che comporta una classificazione per finalità di spesa.

Ciascun titolo corrisponde a un settore d’intervento e ciascun capitolo corrisponde, di norma, a un programma o a un’attività.

Ciascun titolo può includere stanziamenti operativi e stanziamenti amministrativi. All’interno di ciascun titolo, gli stanziamenti amministrativi sono raggruppati in un unico capitolo.

La nomenclatura di bilancio rispetta i principi della specializzazione, della sana gestione finanziaria e della trasparenza. Essa apporta la chiarezza e la trasparenza necessarie per la procedura di bilancio, agevolando l’individuazione degli obiettivi principali rispecchiati nelle pertinenti basi giuridiche, rendendo possibili le scelte delle priorità politiche e consentendo un’esecuzione efficiente ed efficace.

3.   La Commissione può chiedere l’aggiunta di una menzione «per memoria» a una linea di bilancio priva di stanziamenti autorizzati. Tale richiesta è approvata secondo la procedura di cui all’articolo 31.

4.   Quando sono presentati per destinazione, gli stanziamenti amministrativi per singoli titoli sono classificati come segue:

a)

spese relative al personale autorizzato dalla tabella dell’organico, che comprendono un importo di stanziamenti e un numero di posti in detta tabella dell’organico corrispondenti a tali spese;

b)

spese relative al personale esterno e altre spese di cui all’articolo 30, paragrafo 1, primo comma, lettera b), finanziate a titolo della rubrica «amministrazione» del quadro finanziario pluriennale;

c)

spese relative agli immobili e altre spese connesse, comprese la pulizia e la manutenzione, le locazioni e gli affitti, le telecomunicazioni, l’acqua, il gas e l’energia elettrica;

d)

spese relative al personale esterno e all’assistenza tecnica direttamente legati all’attuazione dei programmi.

Tutte le spese amministrative della Commissione la cui natura è comune a più titoli sono riprese in uno stato riassuntivo distinto, secondo una classificazione per natura.

Articolo 48

Entrate negative

1.   Il bilancio non contiene entrate negative, salvo che queste derivino dalla remunerazione negativa dei depositi in totale.

2.   Le risorse proprie riscosse in applicazione della decisione 2014/335/UE, Euratom sono importi netti e sono presentate come tali nello stato riassuntivo delle entrate del bilancio.

Articolo 49

Stanziamenti accantonati

1.   Ogni sezione del bilancio può includere un titolo «stanziamenti accantonati». Gli stanziamenti sono iscritti in tale titolo nei seguenti casi:

a)

al momento della formazione del bilancio non esiste un atto di base per l’azione interessata; oppure

b)

vi è incertezza, sulla base di seri motivi, quanto alla sufficienza degli stanziamenti o alla possibilità di eseguire, in condizioni conformi al principio della sana gestione finanziaria, gli stanziamenti iscritti alle linee di bilancio interessate.

Gli stanziamenti di tale titolo possono essere utilizzati soltanto previ storni effettuati secondo la procedura di cui all’articolo 30, paragrafo 1, primo comma, lettera c), del presente regolamento, nei casi in cui l’adozione dell’atto di base è soggetta alla procedura di cui all’articolo 294 TFUE, e secondo la procedura di cui all’articolo 31 del presente regolamento, in tutti gli altri casi.

2.   In caso di gravi difficoltà di esecuzione, la Commissione può, nel corso dell’esercizio, proporre uno storno di stanziamenti verso il titolo «stanziamenti accantonati». Il Parlamento europeo e il Consiglio decidono in merito a tali storni conformemente all’articolo 31.

Articolo 50

Riserva negativa

La sezione del bilancio relativa alla Commissione può includere una «riserva negativa», il cui importo massimo è limitato a 200 000 000 EUR. Tale riserva, che è iscritta in un titolo specifico, comprende unicamente stanziamenti di pagamento.

Tale riserva negativa è utilizzata entro la fine dell’esercizio, mediante storni, secondo la procedura di cui agli articoli 30 e 31.

Articolo 51

Riserva per gli aiuti d’urgenza

1.   La sezione del bilancio relativa alla Commissione comporta una riserva per gli aiuti d’urgenza a favore di paesi terzi.

2.   La riserva di cui al paragrafo 1 è utilizzata entro la fine dell’esercizio, mediante storni, secondo la procedura di cui agli articoli 30 e 32.

Articolo 52

Presentazione del bilancio

1.   Il bilancio presenta:

a)

nello stato generale delle entrate e delle spese:

i)

le previsioni di entrate dell’Unione per l’esercizio corrente («anno n»);

ii)

le previsioni di entrate per l’esercizio precedente e le entrate dell’anno n-2;

iii)

gli stanziamenti di impegno e di pagamento per l’anno n;

iv)

gli stanziamenti di impegno e di pagamento per l’esercizio precedente;

v)

le spese impegnate e le spese pagate nel corso dell’anno n-2, queste ultime espresse altresì come percentuale del bilancio dell’anno n;

vi)

i commenti appropriati a ciascuna sottodivisione prevista all’articolo 47, paragrafo 1, che comprendono i riferimenti all’atto di base, quando esiste, nonché tutte le adeguate spiegazioni sulla natura e sulla destinazione degli stanziamenti;

b)

in ogni sezione, le entrate e le spese, seguendo la stessa struttura di cui alla lettera a);

c)

con riguardo al personale:

i)

una tabella dell’organico che fissa, per ogni sezione, il numero dei posti per grado in ciascuna categoria e in ciascun quadro e il numero dei posti permanenti e temporanei di cui è autorizzata la presa a carico nei limiti degli stanziamenti;

ii)

una tabella dell’organico retribuito a titolo degli stanziamenti per la ricerca e lo sviluppo tecnologico per l’azione diretta e una tabella dell’organico retribuito a titolo degli stessi stanziamenti per l’azione indiretta; le tabelle sono suddivise in categorie e gradi, con la distinzione tra posti permanenti e temporanei, di cui è autorizzata la presa a carico nei limiti degli stanziamenti;

iii)

una tabella dell’organico che fissa, per ciascun organismo dell’Unione di cui all’articolo 70 che riceve un contributo a carico del bilancio, il numero dei posti, per grado e per categoria. Le tabelle dell’organico indicano, accanto al numero dei posti autorizzati a titolo dell’esercizio, il numero dei posti autorizzati a titolo dell’esercizio precedente. Il personale dell’agenzia d’approvvigionamento Euratom figura in modo distinto nella tabella dell’organico della Commissione;

d)

con riguardo all’assistenza finanziaria e alle garanzie di bilancio:

i)

nello stato generale delle entrate, le linee di bilancio corrispondenti alle operazioni in questione, destinate a ricevere gli eventuali rimborsi di beneficiari inizialmente inadempienti. Tali linee recano la menzione «per memoria» e sono accompagnate dai commenti del caso;

ii)

nella sezione del bilancio relativa alla Commissione:

le linee di bilancio che presentano le garanzie di bilancio per le operazioni interessate. Tali linee recano la menzione «per memoria», a condizione che non sussista alcun onere effettivo cui si debba far fronte con risorse definitive;

commenti che indicano il riferimento all’atto di base e il volume delle operazioni previste, la durata, nonché la garanzia finanziaria che l’Unione fornisce per lo svolgimento di tali operazioni;

iii)

in un documento allegato alla sezione del bilancio relativa alla Commissione, anche indicativamente per quanto riguarda i rischi corrispondenti:

le operazioni in capitale e la gestione dell’indebitamento in corso;

le operazioni in capitale e la gestione dell’indebitamento per l’anno n;

e)

con riguardo agli strumenti finanziari da costituire senza un atto di base:

i)

le linee di bilancio corrispondenti alle operazioni in questione;

ii)

una descrizione generale degli strumenti finanziari, compresi la loro durata e il loro impatto sul bilancio;

iii)

le operazioni previste, compresi i volumi obiettivo basati sull’effetto moltiplicatore e sull’effetto leva previsti;

f)

con riguardo ai fondi eseguiti da persone o entità ai sensi dell’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c):

i)

un riferimento all’atto di base del programma pertinente;

ii)

le linee di bilancio corrispondenti;

iii)

una descrizione generale dell’azione, compresa la sua durata e la sua incidenza sul bilancio;

g)

l’importo totale delle spese della PESC iscritto in un capitolo denominato «PESC», con articoli specifici, che copre la spesa per la PESC e contiene linee di bilancio specifiche che individuano quantomeno le missioni principali.

2.   Oltre ai documenti di cui al paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio possono accludere al bilancio qualsiasi altro documento pertinente.

Articolo 53

Norme in materia di tabelle dell’organico

1.   Le tabelle dell’organico di cui all’articolo 52, paragrafo 1, lettera c), costituiscono per ciascuna istituzione od organismo dell’Unione un limite tassativo. Nessuna nomina è fatta oltre detto limite.

Ogni istituzione od organismo dell’Unione può, tuttavia, procedere a modifiche delle tabelle dell’organico fino a concorrenza del 10 % dei posti autorizzati, tranne che per i gradi AD 14, AD 15 e AD 16, alle seguenti condizioni:

a)

il volume degli stanziamenti per il personale corrispondenti a un esercizio pieno non è modificato;

b)

il limite del numero totale di posti autorizzati per tabella dell’organico non è superato;

c)

l’istituzione o l’organismo dell’Unione ha partecipato a un esercizio di analisi comparativa con altre istituzioni e organismi dell’Unione quale avviato dall’esercizio di screening del personale della Commissione.

Tre settimane prima di procedere alle modifiche di cui al secondo comma, l’istituzione dell’Unione informa il Parlamento europeo e il Consiglio della sua intenzione. Se durante tale periodo il Parlamento europeo o il Consiglio avanza obiezioni debitamente giustificate, l’istituzione dell’Unione si astiene dalle modifiche e si applica la procedura di cui all’articolo 44.

2.   In deroga al paragrafo 1, primo comma, gli effetti dell’attività a orario ridotto autorizzata dall’autorità che ha il potere di nomina conformemente allo statuto possono essere compensati da altre nomine.

CAPO 3

Disciplina di bilancio

Articolo 54

Conformità rispetto al quadro finanziario pluriennale e alla decisione 2014/335/UE, Euratom

Il bilancio è stabilito nel rispetto del quadro finanziario pluriennale e della decisione 2014/335/UE, Euratom.

Articolo 55

Conformità degli atti dell’Unione rispetto al bilancio

Se l’attuazione di un atto dell’Unione comporta il superamento degli stanziamenti disponibili nel bilancio, tale atto non è attuato in termini finanziari fintanto che il bilancio non sia stato conseguentemente rettificato.

TITOLO IV

ESECUZIONE DEL BILANCIO

CAPO 1

Disposizioni generali

Articolo 56

Esecuzione del bilancio in conformità del principio della sana gestione finanziaria

1.   La Commissione esegue il bilancio in entrate e in spese conformemente al presente regolamento, sotto la propria responsabilità ed entro i limiti degli stanziamenti autorizzati.

2.   Gli Stati membri cooperano con la Commissione affinché gli stanziamenti siano utilizzati secondo il principio della sana gestione finanziaria.

Articolo 57

Informazioni sul trasferimento dei dati personali a fini di audit

In ogni avviso pubblicato nell’ambito di una procedura di attribuzione di sovvenzioni, appalti o premi eseguita in regime di gestione diretta, i potenziali beneficiari, candidati, offerenti e partecipanti sono informati, a norma del regolamento (CE) n. 45/2001, che per salvaguardare gli interessi finanziari dell’Unione i loro dati personali possono essere trasferiti ai servizi interni di audit, alla Corte dei conti o all’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), nonché scambiati tra gli ordinatori della Commissione, le agenzie esecutive di cui all’articolo 69 del presente regolamento e gli organismi dell’Unione di cui agli articoli 70 e 71 del presente regolamento.

Articolo 58

Atto di base e deroghe

1.   Gli stanziamenti iscritti in bilancio per qualsiasi azione dell’Unione sono utilizzati soltanto se è stato adottato un atto di base.

2.   In deroga al paragrafo 1, e fatte salve le condizioni di cui ai paragrafi 3, 4 e 5, i seguenti stanziamenti possono essere eseguiti senza atto di base, a condizione che le azioni finanziate siano di competenza dell’Unione:

a)

gli stanziamenti relativi a progetti pilota di natura sperimentale destinati ad accertare la fattibilità e l’utilità di un’azione;

b)

gli stanziamenti relativi ad azioni preparatorie nei settori di applicazione del TFUE e del trattato Euratom, destinate all’elaborazione di proposte in vista dell’adozione di azioni future;

c)

gli stanziamenti relativi a misure preparatorie nell’ambito del titolo V del TUE;

d)

gli stanziamenti relativi ad azioni di natura puntuale o permanente svolte dalla Commissione in esecuzione di compiti connessi alle sue prerogative istituzionali in conformità del TFUE e del trattato Euratom diverse dal diritto di iniziativa legislativa e dal diritto di presentare proposte di cui alla lettera b) del presente paragrafo, nonché in esecuzione di competenze specifiche attribuitele direttamente dagli articoli 154, 156, 159 e 160 TFUE, dagli articoli 168, paragrafo 2, 171, paragrafo 2, e 173, paragrafo 2, TFUE, dall’articolo 175, secondo comma, TFUE, dall’articolo 181, paragrafo 2, TFUE, dall’articolo 190 TFUE, dagli articoli 210, paragrafo 2, e 214, paragrafo 6, TFUE e dagli articoli 70 e da 77 a 85 del trattato Euratom;

e)

gli stanziamenti destinati al funzionamento di ciascuna istituzione dell’Unione a titolo della sua autonomia amministrativa.

3.   Con riguardo agli stanziamenti di cui al paragrafo 2, lettera a), i pertinenti stanziamenti di impegno possono essere iscritti in bilancio per non più di due esercizi consecutivi. L’importo totale degli stanziamenti relativi ai progetti pilota non supera i 40 000 000 EUR per esercizio.

4.   Con riguardo agli stanziamenti di cui al paragrafo 2, lettera b), le azioni preparatorie obbediscono a un’impostazione coerente e possono rivestire forme diverse. I relativi stanziamenti di impegno possono essere iscritti in bilancio per non più di tre esercizi consecutivi. La procedura per l’adozione dell’atto di base pertinente è conclusa entro la fine del terzo esercizio. Nel corso di detta procedura, l’impegno degli stanziamenti rispetta le caratteristiche proprie dell’azione preparatoria con riguardo alle attività previste, agli obiettivi perseguiti e ai destinatari. Di conseguenza, l’importo degli stanziamenti impegnati non corrisponde all’importo di quelli previsti per il finanziamento dell’azione definitiva stessa.

L’importo totale degli stanziamenti relativi alle azioni preparatorie nuove di cui al paragrafo 2, lettera b), non supera i 50 000 000 EUR per esercizio e l’importo totale degli stanziamenti effettivamente impegnati a titolo delle azioni preparatorie non supera i 100 000 000 EUR.

5.   Con riguardo agli stanziamenti di cui al paragrafo 2, lettera c), le misure preparatorie sono limitate a un periodo di tempo ridotto e destinate a creare le condizioni per l’azione dell’Unione volta al conseguimento degli obiettivi della PESC e per l’adozione dei necessari strumenti giuridici.

Ai fini delle operazioni dell’Unione di gestione delle crisi, le misure preparatorie sono destinate, fra l’altro, a valutare i requisiti operativi, a consentire una rapida assegnazione iniziale delle risorse o a creare le condizioni in loco per l’avvio dell’operazione. Le misure preparatorie sono approvate dal Consiglio, su proposta dell’alto rappresentante.

Per assicurare la rapida attuazione delle misure preparatorie, l’alto rappresentante informa il Parlamento europeo e la Commissione con la massima tempestività dell’intenzione del Consiglio di avviare una misura preparatoria e comunica, in particolare, una stima delle risorse necessarie a tal fine. La Commissione adotta tutte le misure necessarie per garantire un rapido esborso dei fondi.

Il finanziamento di misure approvate dal Consiglio per la preparazione di operazioni dell’Unione di gestione delle crisi nell’ambito del titolo V del TUE comprende i sovraccosti derivanti direttamente dalla presenza specifica sul campo di una missione o gruppo comprendente anche personale delle istituzioni dell’Unione, inclusi l’assicurazione per rischi gravi, i costi di viaggio e di soggiorno e la diaria.

Articolo 59

Esecuzione del bilancio da parte di istituzioni dell’Unione diverse dalla Commissione

1.   La Commissione riconosce alle altre istituzioni dell’Unione i poteri necessari all’esecuzione delle rispettive sezioni del bilancio.

2.   Al fine di agevolare l’esecuzione dei rispettivi stanziamenti, le istituzioni dell’Unione possono concludere tra loro accordi a livello di servizi stabilendo le condizioni che disciplinano la prestazione di servizi, la fornitura di prodotti, l’esecuzione di lavori o di appalti immobiliari.

Tali accordi consentono lo storno di stanziamenti o il recupero dei costi derivanti dalla loro esecuzione.

3.   Gli accordi sul livello dei servizi di cui al paragrafo 2 possono essere conclusi anche tra i servizi delle istituzioni dell’Unione, gli organismi dell’Unione, gli uffici europei e gli organismi e le persone incaricati di attuare azioni specifiche nel settore della PESC a norma del titolo V del TUE e l’Ufficio del segretario generale del Consiglio superiore delle scuole europee. La Commissione e le altre istituzioni dell’Unione riferiscono periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio in merito agli accordi sul livello dei servizi conclusi con altre istituzioni dell’Unione.

Articolo 60

Delega dei poteri di esecuzione del bilancio

1.   La Commissione e ciascuna delle altre istituzioni dell’Unione possono delegare, nell’ambito dei loro servizi, i propri poteri di esecuzione del bilancio conformemente alle condizioni stabilite dal presente regolamento e dalla rispettiva regolamentazione interna ed entro i limiti di cui all’atto di delega. I delegati agiscono entro i limiti dei poteri che sono loro espressamente conferiti.

2.   In aggiunta al paragrafo 1, la Commissione può delegare i propri poteri di esecuzione del bilancio inerenti gli stanziamenti operativi figuranti nella sua sezione del bilancio ai capi delle delegazioni dell’Unione e, al fine di garantire la continuità operativa in caso di loro assenza, ai vice capi delle delegazioni dell’Unione. Tale delega lascia impregiudicata la responsabilità dei capi delle delegazioni dell’Unione in ordine all’esecuzione del bilancio. Qualora l’assenza del capo di una delegazione dell’Unione superi le quattro settimane, la Commissione rivede la sua decisione di delegare i poteri di esecuzione del bilancio. Quando agiscono in qualità di ordinatori sottodelegati della Commissione, i capi delle delegazioni dell’Unione e, in loro assenza, i vice capi delle delegazioni applicano le norme della Commissione in materia di esecuzione del bilancio e sono soggetti agli stessi doveri, obblighi e responsabilità di tutti gli altri ordinatori sottodelegati della Commissione.

La Commissione può revocare la delega dei poteri di cui al primo comma conformemente alla propria regolamentazione.

Ai fini di quanto stabilito al primo comma, l’alto rappresentante adotta i provvedimenti necessari per facilitare la collaborazione tra le delegazioni dell’Unione e i servizi della Commissione.

3.   In via eccezionale, il SEAE può delegare i propri poteri di esecuzione del bilancio, relativamente agli stanziamenti amministrativi figuranti nella sua sezione del bilancio, al personale della Commissione nelle delegazioni dell’Unione, ove ciò sia necessario per garantire la continuità della gestione delle delegazioni in assenza dell’ordinatore SEAE responsabile dal paese in cui è situata la sua delegazione. Nei casi eccezionali in cui i membri del personale della Commissione nelle delegazioni dell’Unione agiscono in qualità di ordinatori sottodelegati del SEAE, essi applicano la regolamentazione interna del SEAE in materia di esecuzione del bilancio e sono soggetti agli stessi doveri, obblighi e responsabilità di tutti gli altri ordinatori sottodelegati del SEAE.

Il SEAE può revocare la delega dei poteri di cui al primo comma conformemente alla propria regolamentazione.

Articolo 61

Conflitto d’interessi

1.   Gli agenti finanziari ai sensi del capo 4 del presente titolo e le altre persone, comprese le autorità nazionali a tutti i livelli, che partecipano all’esecuzione in regime di gestione diretta, indiretta e concorrente del bilancio, anche per quanto riguarda i relativi atti preparatori, all’audit o al controllo, non adottano azioni da cui possa derivare un conflitto tra i loro interessi e quelli dell’Unione. Essi adottano inoltre misure adeguate a prevenire l’insorgere di conflitti d’interessi nell’ambito delle funzioni poste sotto la loro responsabilità e per risolvere le situazioni che possono oggettivamente essere percepite come comportanti un conflitto d’interessi.

2.   Laddove esista un rischio di conflitto d’interessi che coinvolga un membro del personale di un’autorità nazionale, la persona in questione ne informa il proprio superiore gerarchico. Qualora tale rischio sussista per un membro del personale statutario, la persona in questione ne informa l’ordinatore delegato competente. Il superiore gerarchico competente o l’ordinatore delegato conferma per iscritto se è accertata l’esistenza di un conflitto d’interessi. Laddove esista un conflitto d’interessi, l’autorità che ha il potere di nomina o l’autorità nazionale competente assicura che la persona in questione cessi ogni sua attività nella materia. L’ordinatore delegato o l’autorità nazionale competente assicura che sia intrapresa qualsiasi altra azione appropriata conformemente al diritto applicabile.

3.   Ai fini del paragrafo 1, esiste un conflitto d’interessi quando l’esercizio imparziale e obiettivo delle funzioni di un agente finanziario o di un’altra persona di cui al paragrafo 1 è compromesso da motivi familiari, affettivi, da affinità politica o nazionale, da interesse economico o da qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto.

CAPO 2

Metodi di esecuzione

Articolo 62

Metodi di esecuzione del bilancio

1.   La Commissione esegue il bilancio secondo uno dei metodi seguenti:

a)

direttamente («gestione diretta») come stabilito agli articoli da 125 a 153, a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell’Unione sotto l’autorità del rispettivo capo delegazione, a norma dell’articolo 60, paragrafo 2, o tramite le agenzie esecutive di cui all’articolo 69;

b)

in regime di gestione concorrente con gli Stati membri («gestione concorrente») come stabilito all’articolo 63 e agli articoli da 125 a 129;

c)

indirettamente («gestione indiretta») come stabilito agli articoli da 125 a 149 e da 154 a 159, se l’atto di base lo prevede o nei casi di cui all’articolo 58, paragrafo 2, lettere da a) a d), affidando compiti di esecuzione del bilancio:

i)

a paesi terzi od organismi da questi designati;

ii)

a organizzazioni internazionali o loro agenzie, ai sensi dell’articolo 156;

iii)

alla Banca europea per gli investimenti («BEI») o al Fondo europeo per gli investimenti («FEI») o a entrambi, agenti come gruppo («gruppo BEI»);

iv)

agli organismi dell’Unione di cui agli articoli 70 e 71;

v)

a organismi di diritto pubblico, incluse organizzazioni degli Stati membri;

vi)

a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico, incluse organizzazioni degli Stati membri, nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

vii)

a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all’attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

viii)

a organismi o persone incaricati di attuare azioni specifiche della PESC a norma del titolo V del TUE e indicati nel pertinente atto di base.

Con riguardo al primo comma, lettera c), punto vi), l’importo delle garanzie finanziarie richieste può essere stabilito nel pertinente atto di base e può essere limitato all’importo massimo del contributo dell’Unione all’organismo interessato. Qualora vi siano più garanti, la ripartizione dell’importo della passività totale che deve essere coperta dalle garanzie è precisata nell’accordo di contributo, che può prevedere che la responsabilità di ciascun garante sia proporzionata alla quota del rispettivo contributo all’organismo.

2.   Ai fini della gestione diretta, la Commissione può ricorrere agli strumenti di cui ai titoli VII, VIII, IX, X e XII.

Ai fini della gestione concorrente, gli strumenti per l’esecuzione del bilancio sono quelli previsti nella normativa settoriale.

Ai fini della gestione indiretta, la Commissione applica il titolo VI e, nel caso di strumenti finanziari e garanzie di bilancio, i titoli VI e X. Le entità incaricate dell’esecuzione si avvalgono degli strumenti per l’esecuzione del bilancio stabiliti nell’accordo di contributo in questione.

3.   La Commissione è responsabile dell’esecuzione del bilancio a norma dell’articolo 317 TFUE e non delega a terzi tali compiti se sottendono un ampio margine di discrezionalità implicante scelte politiche.

La Commissione non affida a soggetti esterni, tramite contratti conformi al titolo VII del presente regolamento, compiti comportanti l’esercizio dell’autorità pubblica o di poteri di apprezzamento discrezionali.

Articolo 63

Gestione concorrente con gli Stati membri

1.   Quando la Commissione esegue il bilancio in regime di gestione concorrente, i compiti relativi all’esecuzione del bilancio sono delegati agli Stati membri. La Commissione e gli Stati membri rispettano i principi di sana gestione finanziaria, trasparenza e non discriminazione e garantiscono la visibilità dell’azione dell’Unione nella gestione dei fondi dell’Unione. A tal fine, la Commissione e gli Stati membri assolvono i rispettivi obblighi in materia di controllo e audit e assumono le conseguenti responsabilità stabilite dal presente regolamento. La normativa settoriale stabilisce disposizioni complementari.

2.   Nell’espletare le funzioni connesse all’esecuzione del bilancio, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie, comprese misure legislative, regolamentari e amministrative, per tutelare gli interessi finanziari dell’Unione, vale a dire:

a)

assicurano che le azioni finanziate a titolo del bilancio siano attuate in modo corretto, efficace e in conformità della normativa settoriale applicabile;

b)

designano gli organismi responsabili della gestione e del controllo dei fondi dell’Unione, conformemente al paragrafo 3, e sorvegliano tali organismi;

c)

prevengono, individuano e rettificano le irregolarità e le frodi;

d)

cooperano, in conformità del presente regolamento e della normativa settoriale, con la Commissione, l’OLAF, la Corte dei conti e, per gli Stati membri partecipanti a una cooperazione rafforzata ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio (39), anche con la Procura europea (EPPO).

Al fine di tutelare gli interessi finanziari dell’Unione, nel rispetto del principio di proporzionalità e in conformità del presente articolo, nonché della normativa settoriale pertinente, gli Stati membri effettuano controlli ex ante ed ex post, comprese, se opportuno, verifiche sul posto su campioni di operazioni rappresentativi e/o basati sul rischio. Essi recuperano inoltre i fondi versati indebitamente e, se necessario, avviano azioni legali a tale riguardo.

Gli Stati membri irrogano sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive ai destinatari ove previsto dalla normativa settoriale o da disposizioni specifiche del diritto nazionale.

Nell’ambito della sua valutazione del rischio e in conformità della normativa settoriale, la Commissione sorveglia i sistemi di gestione e di controllo istituiti negli Stati membri. Nell’ambito della sua attività di audit, la Commissione rispetta il principio di proporzionalità e tiene conto del livello di rischio valutato in conformità della normativa settoriale.

3.   Conformemente ai criteri e alle procedure stabiliti nella normativa settoriale, gli Stati membri designano, al livello appropriato, organismi responsabili della gestione e del controllo dei fondi dell’Unione. Tali organismi possono espletare altresì funzioni non connesse alla gestione dei fondi dell’Unione e possono affidare taluni loro compiti ad altri organismi.

Per decidere in merito alla designazione degli organismi, gli Stati membri possono considerare se i sistemi di gestione e di controllo siano sostanzialmente gli stessi del periodo precedente e se il loro funzionamento sia stato efficace.

Se dai risultati degli audit e dei controlli emerge che gli organismi designati non rispettano più i criteri stabiliti nella normativa settoriale, gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che sia posto rimedio alle carenze nell’espletamento delle funzioni di tali organismi, fra l’altro mettendo fine alla designazione in conformità della normativa settoriale.

La normativa settoriale definisce il ruolo della Commissione nella procedura stabilita nel presente paragrafo.

4.   Gli organismi designati a norma del paragrafo 3:

a)

istituiscono un sistema di controllo interno efficace ed efficiente e ne garantiscono il funzionamento;

b)

utilizzano una contabilità che fornisce tempestivamente dati precisi, completi e attendibili;

c)

forniscono le informazioni richieste ai paragrafi 5, 6 e 7;

d)

provvedono alla pubblicazione a posteriori conformemente all’articolo 38, paragrafi da 2 a 6.

Il trattamento dei dati personali rispetta il regolamento (UE) 2016/679.

5.   Gli organismi designati a norma del paragrafo 3 trasmettono alla Commissione, entro il 15 febbraio dell’esercizio successivo, la documentazione seguente:

a)

i rispettivi conti relativi alle spese che sono state sostenute durante il pertinente periodo di riferimento, quale definito nella normativa settoriale, per l’esecuzione dei loro compiti e che sono state presentate alla Commissione a fini di rimborso;

b)

un riepilogo annuale delle relazioni finali di audit e dei controlli effettuati, comprese un’analisi della natura e della portata degli errori e delle carenze individuati nei sistemi, così come le azioni correttive avviate o programmate.

6.   I conti di cui al paragrafo 5, lettera a), includono i prefinanziamenti e gli importi per i quali sono in corso o sono state completate procedure di recupero. Essi sono corredati di una dichiarazione di gestione che conferma che, secondo i responsabili della gestione dei fondi:

a)

le informazioni sono presentate correttamente e sono complete ed esatte;

b)

le spese sono state effettuate per le finalità previste, quali definite nella normativa settoriale;

c)

i sistemi di controllo predisposti assicurano la legittimità e la regolarità delle operazioni sottostanti.

7.   I conti di cui al paragrafo 5, lettera a), e il riepilogo di cui alla lettera b) di tale paragrafo sono corredati del parere di un organismo di audit indipendente elaborato conformemente alle pertinenti norme riconosciute a livello internazionale. Detto parere accerta se i conti forniscono un quadro fedele, se le spese per le quali è stato chiesto il rimborso alla Commissione sono legittime e regolari e se i sistemi di controllo istituiti funzionano correttamente. Il parere riferisce altresì se l’esercizio di audit mette in dubbio le affermazioni contenute nella dichiarazione di gestione di cui al paragrafo 6.

Il termine del 15 febbraio di cui al paragrafo 5 può essere eccezionalmente prorogato dalla Commissione al 1o marzo, previa comunicazione dello Stato membro interessato.

Gli Stati membri possono, al livello appropriato, pubblicare le informazioni di cui ai paragrafi 5 e 6 e al presente paragrafo.

Inoltre, essi possono fornire al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione dichiarazioni firmate al livello appropriato sulla base delle informazioni di cui ai paragrafi 5 e 6 e al presente paragrafo.

8.   Al fine di garantire che i fondi dell’Unione siano utilizzati in conformità delle norme applicabili, la Commissione:

a)

applica procedure ai fini dell’esame e dell’accettazione dei conti degli organismi designati che assicurino la completezza, l’esattezza e la verità dei conti;

b)

esclude dal finanziamento dell’Unione le spese per le quali gli esborsi sono stati effettuati in violazione del diritto applicabile;

c)

interrompe i termini di pagamento o sospende i pagamenti, se previsto dalla normativa settoriale.

La Commissione pone fine integralmente o parzialmente all’interruzione dei termini di pagamento o alla sospensione dei pagamenti dopo che uno Stato membro ha presentato le proprie osservazioni e non appena ha adottato le misure necessarie. La relazione annuale di attività di cui all’articolo 74, paragrafo 9, comprende tutti gli obblighi previsti dal presente paragrafo.

9.   La normativa settoriale tiene conto delle esigenze dei programmi europei di cooperazione territoriale per quanto riguarda, in particolare, il contenuto della dichiarazione di gestione, il procedimento stabilito al paragrafo 3 e la funzione di audit.

10.   La Commissione compila un registro degli organismi responsabili delle attività di gestione, certificazione e audit in conformità della normativa settoriale.

11.   Gli Stati membri possono utilizzare le risorse loro assegnate in regime di gestione concorrente in combinazione con le operazioni e gli strumenti attivati ai sensi del regolamento (UE) 2015/1017 alle condizioni stabilite nella normativa settoriale pertinente.

CAPO 3

Uffici europei e organismi dell’Unione

Sezione 1

Uffici europei

Articolo 64

Ambito di competenza degli uffici europei

1.   Prima di creare un nuovo ufficio europeo, la Commissione esegue uno studio sul rapporto costi benefici e una valutazione dei rischi associati, informa il Parlamento europeo e il Consiglio dei relativi risultati e propone di iscrivere i necessari stanziamenti in un allegato della sezione del bilancio relativa alla Commissione.

2.   Nell’ambito delle loro competenze, gli uffici europei:

a)

espletano le funzioni obbligatorie previste dal loro atto istitutivo o da altri atti giuridici dell’Unione;

b)

possono, conformemente all’articolo 66, espletare funzioni non obbligatorie, dopo che i propri comitati direttivi le hanno autorizzate, tenendo conto del rapporto costi-benefici e dei rischi associati per le parti interessate.

3.   La presente sezione si applica alle attività dell’OLAF, a eccezione del paragrafo 4 del presente articolo, dell’articolo 66 e dell’articolo 67, paragrafi 1, 2 e 3.

4.   Il revisore interno della Commissione esercita tutte le responsabilità previste dal capo 8 del presente titolo.

Articolo 65

Stanziamenti relativi agli uffici europei

1.   Gli stanziamenti autorizzati per l’espletamento delle funzioni obbligatorie di ciascun ufficio europeo sono iscritti in una linea di bilancio specifica della sezione del bilancio relativa alla Commissione e sono riportati dettagliatamente in un allegato di detta sezione.

L’allegato di cui al primo comma è presentato sotto forma di stato delle entrate e delle spese, suddiviso allo stesso modo delle sezioni del bilancio.

Gli stanziamenti iscritti in tale allegato:

a)

coprono tutte le esigenze finanziarie di ciascun ufficio europeo necessarie per l’espletamento delle funzioni obbligatorie previste dall’atto istitutivo o da altri atti giuridici dell’Unione;

b)

possono coprire le esigenze finanziarie di un ufficio europeo necessarie per l’espletamento dei compiti richiesti dalle istituzioni dell’Unione, dagli organismi dell’Unione, da altri uffici europei e agenzie istituiti dai trattati o sulla base dei trattati e autorizzati conformemente all’atto istitutivo dell’ufficio stesso.

2.   Per gli stanziamenti iscritti nell’allegato per ciascun ufficio europeo la Commissione delega i poteri di ordinatore al direttore dell’ufficio europeo in questione, a norma dell’articolo 73.

3.   La tabella dell’organico di ciascun ufficio europeo è allegata a quella della Commissione.

4.   Il direttore di ciascun ufficio europeo decide gli storni all’interno dell’allegato di cui al paragrafo 1. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio di tali storni.

Articolo 66

Funzioni non obbligatorie

1.   Per quanto concerne le funzioni non obbligatorie di cui all’articolo 64, paragrafo 2, lettera b), un ufficio europeo può:

a)

ricevere la delega a favore del proprio direttore da parte delle istituzioni dell’Unione, degli organismi dell’Unione e di altri uffici europei, unitamente alla delega dei poteri di ordinatore per gli stanziamenti iscritti nella sezione del bilancio relativa all’istituzione dell’Unione, all’organismo dell’Unione o a un altro ufficio europeo;

b)

concludere accordi ad hoc sul livello dei servizi con istituzioni dell’Unione, organismi dell’Unione, altri uffici europei o terzi.

2.   Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera a), le istituzioni dell’Unione, gli organismi dell’Unione e gli altri uffici europei interessati stabiliscono i limiti e le condizioni della delega dei poteri. Tale delega è concordata sulla base dell’atto istitutivo dell’ufficio europeo, in particolare per quanto riguarda le relative condizioni e modalità.

3.   Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera b), il direttore dell’ufficio europeo adotta, conformemente all’atto istitutivo, le disposizioni specifiche che disciplinano l’espletamento delle funzioni, il recupero dei costi sostenuti e la tenuta della corrispondente contabilità. L’ufficio europeo riferisce i risultati di tale contabilità alle istituzioni dell’Unione, agli organismi dell’Unione o agli altri uffici europei interessati.

Articolo 67

Documenti contabili degli uffici europei

1.   Ciascun ufficio europeo redige documenti contabili relativi alle proprie spese che permettono di determinare la quota dei servizi prestati a favore di ciascuna istituzione dell’Unione, ciascun organismo dell’Unione o altri uffici europei. Il direttore dell’ufficio europeo interessato, previa approvazione del suo comitato direttivo, adotta i criteri secondo i quali sono redatti i documenti contabili.

2.   I commenti relativi alla specifica linea di bilancio sulla quale è iscritto il totale degli stanziamenti di ciascun ufficio europeo cui sono stati delegati i poteri di ordinatore a norma dell’articolo 66, paragrafo 1, lettera a), presentano una stima dei costi dei servizi prestati da detto ufficio a favore di ciascuna istituzione dell’Unione, ciascun organismo dell’Unione e altri uffici europei interessati, sulla base dei documenti contabili di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

3.   Ciascun ufficio europeo cui sono stati delegati i poteri di ordinatore a norma dell’articolo 66, paragrafo 1, lettera a), comunica alle istituzioni dell’Unione, agli organismi dell’Unione e agli altri uffici europei interessati i risultati dei documenti contabili di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

4.   I documenti contabili di ciascun ufficio europeo sono parte integrante dei conti dell’Unione di cui all’articolo 241.

5.   Il contabile della Commissione, su proposta del comitato direttivo dell’ufficio europeo interessato, può delegare a un membro del personale dell’ufficio europeo alcuni dei suoi compiti relativi all’incasso delle entrate e al pagamento delle spese effettuati direttamente dall’ufficio europeo interessato.

6.   Per le necessità di tesoreria proprie dell’ufficio europeo, la Commissione può, su proposta del comitato direttivo, aprire a nome dell’ufficio europeo conti bancari o conti correnti postali. Il saldo annuale di tesoreria è riconciliato e liquidato a fine esercizio tra l’ufficio europeo interessato e la Commissione.

Sezione 2

Agenzie e organismi dell’Unione

Articolo 68

Applicabilità all’agenzia di approvvigionamento dell’Euratom

Il presente regolamento si applica all’esecuzione del bilancio dell’agenzia di approvvigionamento dell’Euratom.

Articolo 69

Agenzie esecutive

1.   La Commissione può delegare ad agenzie esecutive i poteri di esecuzione integrale o parziale di programmi o progetti dell’Unione, compresi i progetti pilota e le azioni preparatorie, nonché l’esecuzione delle spese amministrative, per proprio conto e sotto la sua responsabilità, a norma del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio (40). Le agenzie esecutive sono istituite con decisione della Commissione e hanno personalità giuridica ai sensi del diritto dell’Unione. Esse ricevono un contributo annuale.

2.   I direttori delle agenzie esecutive fungono da ordinatori delegati per quanto riguarda l’esecuzione degli stanziamenti operativi relativi ai programmi dell’Unione che essi gestiscono integralmente o parzialmente.

3.   Il comitato direttivo di un’agenzia esecutiva può convenire con la Commissione che il contabile della Commissione svolga anche le funzioni di contabile dell’agenzia esecutiva interessata. Il comitato direttivo può altresì affidare al contabile della Commissione una parte delle funzioni del contabile dell’agenzia esecutiva interessata, tenendo conto del rapporto costi-benefici. In entrambi i casi sono adottate le disposizioni necessarie per evitare conflitti d’interessi.

Articolo 70

Organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom

1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 269 del presente regolamento al fine di integrare il presente regolamento con un regolamento finanziario quadro per gli organismi istituiti in conformità del TFUE e del trattato Euratom dotati di personalità giuridica e che ricevono contributi a carico del bilancio.

2.   Il regolamento finanziario quadro si basa sui principi e sulle norme contenuti nel presente regolamento, tenendo conto delle specificità degli organismi di cui al paragrafo 1.

3.   Le regole finanziarie degli organismi di cui al paragrafo 1 possono discostarsi dal regolamento finanziario quadro soltanto se lo impongono esigenze specifiche e fatto salvo il previo accordo della Commissione.

4.   Il discarico per l’esecuzione dei bilanci degli organismi di cui al paragrafo 1 è dato dal Parlamento europeo su raccomandazione del Consiglio. Gli organismi di cui al paragrafo 1 cooperano pienamente con le istituzioni dell’Unione coinvolte nella procedura di discarico e forniscono, se del caso, le informazioni supplementari necessarie, anche partecipando a riunioni degli organi competenti.

5.   Il revisore interno della Commissione esercita nei confronti degli organismi di cui al paragrafo 1 le stesse competenze esercitate nei confronti della Commissione.

6.   Un revisore esterno indipendente verifica che i conti annuali di ciascuno degli organismi di cui al paragrafo 1 del presente articolo presentino correttamente le entrate, le spese e la situazione finanziaria dell’organismo in questione prima del consolidamento nei conti definitivi della Commissione. Salvo disposizione contraria del pertinente atto di base, la Corte dei conti elabora una relazione annuale specifica relativa a ciascun organismo conformemente alle prescrizioni dell’articolo 287, paragrafo 1, TFUE. Nell’elaborare tale relazione la Corte dei conti esamina il lavoro di audit svolto dal revisore esterno indipendente e le azioni adottate in risposta alle constatazioni del revisore.

7.   Tutti gli aspetti dell’audit esterno indipendente di cui al paragrafo 6, comprese le constatazioni formulate, rimangono sotto la piena responsabilità della Corte dei conti.

Articolo 71

Organismi di partenariato pubblico-privato

Gli organismi dotati di personalità giuridica che sono istituiti da un atto di base e incaricati di attuare un partenariato pubblico-privato adottano le proprie regole finanziarie.

Tali regole comprendono un insieme di principi necessari ad assicurare la sana gestione finanziaria dei fondi dell’Unione.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 269 al fine di integrare il presente regolamento con un regolamento finanziario tipo per gli organismi di partenariato pubblico-privato che stabilisce i principi necessari a garantire la sana gestione finanziaria dei fondi dell’Unione ed è basato sull’articolo 154.

Le regole finanziarie degli organismi di partenariato pubblico-privato si discostano dal regolamento finanziario tipo soltanto se lo impongono esigenze specifiche e previo accordo della Commissione.

Agli organismi di partenariato pubblico-privato si applica l’articolo 70, paragrafi da 4 a 7.

CAPO 4

Agenti finanziari

Sezione 1

Principio della separazione delle funzioni

Articolo 72

Separazione delle funzioni

1.   Le funzioni di ordinatore e di contabile sono separate e si escludono a vicenda.

2.   Ogni istituzione dell’Unione mette a disposizione di ciascun agente finanziario le risorse necessarie all’assolvimento del suo compito e una carta delle funzioni che descrive in dettaglio compiti, diritti e obblighi.

Sezione 2

L’ordinatore

Articolo 73

L’ordinatore

1.   Le funzioni di ordinatore sono esercitate da ogni istituzione dell’Unione.

2.   Ai fini del presente titolo, per «membri del personale» si intendono le persone soggette allo statuto.

3.   Ogni istituzione dell’Unione, nel rispetto delle condizioni previste dal rispettivo regolamento interno, delega le funzioni di ordinatore a membri del personale di livello adeguato. Essa stabilisce nelle proprie regole amministrative interne i membri del personale ai quali delega dette funzioni, i limiti dei poteri delegati e se le persone alle quali sono delegati tali poteri possono sottodelegarli.

4.   Le deleghe e le sottodeleghe delle funzioni di ordinatore sono accordate soltanto a membri del personale.

5.   L’ordinatore responsabile agisce entro i limiti stabiliti dall’atto di delega o di sottodelega. L’ordinatore responsabile può essere assistito da uno o più membri del personale incaricati di effettuare, sotto la sua responsabilità, determinate operazioni necessarie ai fini dell’esecuzione del bilancio e della produzione delle informazioni finanziarie e di gestione.

6.   Ogni istituzione dell’Unione e ogni organismo dell’Unione di cui all’articolo 70 informa entro due settimane il Parlamento europeo, il Consiglio, la Corte dei conti e il contabile della Commissione della nomina e della cessazione dalle funzioni degli ordinatori delegati, dei revisori interni e dei contabili, nonché delle regole interne che adotta in materia finanziaria.

7.   Ogni istituzione dell’Unione informa la Corte dei conti delle deleghe e della nomina degli amministratori degli anticipi a norma degli articoli 79 e 88.

Articolo 74

Poteri e funzioni dell’ordinatore

1.   L’ordinatore è incaricato, nell’istituzione dell’Unione interessata, di eseguire le entrate e le spese secondo il principio della sana gestione finanziaria, anche assicurando la rendicontazione sulla performance, e di garantire il rispetto dei requisiti di legittimità, regolarità e parità di trattamento dei destinatari.

2.   Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, l’ordinatore delegato pone in atto, conformemente all’articolo 36 e alle norme minime stabilite da ogni istituzione dell’Unione e tenendo conto dei rischi inerenti alle caratteristiche della gestione e alla natura delle azioni finanziate, la struttura organizzativa e i sistemi di controllo interno adeguati all’esecuzione dei suoi compiti. L’istituzione della struttura e dei sistemi in questione si fonda su un’analisi globale dei rischi che tiene conto del loro rapporto costi-benefici e della performance.

3.   Per eseguire le spese, l’ordinatore responsabile assume impegni di bilancio e giuridici, convalida le spese, emette ordini di pagamento e pone in essere gli atti preliminari necessari per l’esecuzione degli stanziamenti.

4.   Per eseguire le entrate, l’ordinatore responsabile elabora le previsioni di crediti, accerta i diritti da recuperare ed emette gli ordini di riscossione. Se del caso, l’ordinatore responsabile rinuncia ai crediti accertati.

5.   Per evitare errori e irregolarità prima dell’autorizzazione delle operazioni e ridurre i rischi che comporta il mancato conseguimento degli obiettivi, ogni operazione è sottoposta ad almeno un controllo ex ante concernente gli aspetti operativi e finanziari, nell’ambito di una strategia di controllo pluriennale che tiene conto dei rischi.

La portata, in termini di frequenza e intensità, dei controlli ex ante è determinata dall’ordinatore responsabile tenendo conto dei risultati dei controlli precedenti e di valutazioni relative ai rischi e al rapporto costi-benefici, sulla base dell’analisi del rischio dell’ordinatore responsabile medesimo. In caso di dubbio, l’ordinatore incaricato di convalidare le operazioni in questione, nell’ambito del controllo ex ante, richiede informazioni supplementari o effettua un controllo in loco al fine di ottenere un livello di affidabilità ragionevole.

Per una data operazione, la verifica è effettuata da membri del personale diversi da quelli che hanno avviato l’operazione. I membri del personale che effettuano la verifica non sono subordinati ai membri del personale che hanno avviato l’operazione.

6.   L’ordinatore delegato può predisporre controlli ex post per individuare e correggere errori e irregolarità nelle operazioni dopo la loro autorizzazione. Tali controlli possono essere organizzati come controlli a campione in funzione del rischio, tenendo conto dei risultati dei controlli precedenti, nonché del rapporto costi-benefici e della performance.

I controlli ex post sono svolti da membri del personale diversi da quelli responsabili dei controlli ex ante. I membri del personale responsabili dei controlli ex post non sono subordinati ai membri del personale responsabili dei controlli ex ante.

Le norme e le modalità, incluse le indicazioni temporali, per l’esecuzione di audit dei beneficiari sono chiare, coerenti e trasparenti, e sono messe a disposizione dei beneficiari al momento della firma della convenzione di sovvenzione.

7.   Gli ordinatori e i membri del personale responsabili dell’esecuzione del bilancio dispongono delle necessarie competenze professionali.

In ogni istituzione dell’Unione, l’ordinatore delegato garantisce:

a)

che gli ordinatori sottodelegati e i membri del loro personale ricevano informazioni e una formazione appropriate e periodicamente aggiornate sulle norme di controllo e i metodi e le tecniche disponibili a tal fine;

b)

che siano adottate, ove necessario, misure atte a garantire il funzionamento efficace ed efficiente dei sistemi di controllo in conformità del paragrafo 2.

8.   Se un membro del personale partecipante alla gestione finanziaria e al controllo delle operazioni ritiene irregolare o contraria al principio della sana gestione finanziaria o alle regole deontologiche che è tenuto ad osservare una decisione la cui applicazione o accettazione gli sia stata imposta dal suo superiore, ne informa il proprio superiore gerarchico. Se il membro del personale lo informa per iscritto, il superiore gerarchico risponde per iscritto. In caso d’inerzia del superiore gerarchico, o qualora egli confermi la decisione o l’istruzione iniziale e il membro del personale consideri tale conferma insufficiente rispetto alla sua preoccupazione, il membro del personale ne informa per iscritto l’ordinatore delegato. Se tale ordinatore non risponde entro un termine congruo in considerazione delle circostanze specifiche e in ogni caso entro un mese, il membro del personale ne informa il comitato pertinente di cui all’articolo 143.

In caso di attività illecite, di frode o di corruzione che possano ledere gli interessi dell’Unione, il membro del personale informa le autorità e gli organismi designati dallo statuto e dalle decisioni delle istituzioni dell’Unione relative alle condizioni e modalità delle indagini interne in materia di prevenzione delle frodi, di corruzione e di ogni altra attività illecita lesiva degli interessi dell’Unione. I contratti conclusi con revisori esterni che sottopongono ad audit la gestione finanziaria dell’Unione prevedono, per il revisore esterno, l’obbligo di informare l’ordinatore delegato in merito a qualsiasi sospetto di attività illecita, frode o corruzione che possano ledere gli interessi dell’Unione.

9.   L’ordinatore delegato rende conto alla propria istituzione dell’Unione dell’esercizio delle proprie funzioni mediante una relazione annuale di attività contenente informazioni finanziarie e di gestione, compresi i risultati dei controlli, dichiarando che, salvo se diversamente specificato nelle riserve collegate a determinati settori di entrate e spese, ha la ragionevole certezza che:

a)

le informazioni figuranti nella relazione forniscono un quadro fedele della situazione reale;

b)

le risorse destinate alle attività descritte nella relazione sono state utilizzate per la finalità prevista e conformemente al principio della sana gestione finanziaria e

c)

le procedure di controllo predisposte offrono le necessarie garanzie quanto alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti.

La relazione annuale di attività contiene informazioni sulle operazioni svolte in riferimento agli obiettivi e agli indicatori di performance fissati nei piani strategici, sui rischi associati a dette operazioni, sull’impiego delle risorse messe a disposizione e sull’efficienza ed efficacia dei sistemi di controllo interno. La relazione comprende una valutazione globale dei costi e dei benefici dei controlli, così come informazioni sulla misura in cui le spese operative autorizzate contribuiscono al conseguimento degli obiettivi strategici dell’Unione e generano un valore aggiunto per l’UE. La Commissione prepara una sintesi delle relazioni annuali di attività relative all’anno precedente.

Le relazioni annuali di attività per l’esercizio degli ordinatori e, se del caso, degli ordinatori delegati di istituzioni dell’Unione, di organismi dell’Unione, di uffici europei e di agenzie dell’Unione sono pubblicate entro il 1o luglio dell’esercizio successivo sul sito web dell’istituzione dell’Unione, dell’organismo dell’Unione, dell’ufficio europeo o dell’agenzia dell’Unione in un modo facilmente accessibile, fatte salve considerazioni debitamente giustificate in materia di riservatezza e di sicurezza.

10.   Gli ordinatori delegati, per ogni esercizio, registrano i contratti conclusi mediante procedure negoziate conformemente al punto 11.1, lettere da a) a f), e al punto 39 dell’allegato I. Se la proporzione di procedure negoziate rispetto al numero di contratti aggiudicati dal medesimo ordinatore delegato aumenta significativamente rispetto agli esercizi precedenti, o se tale proporzione è notevolmente più elevata della media registrata al livello dell’istituzione dell’Unione, l’ordinatore responsabile riferisce all’istituzione dell’Unione, esponendo le misure eventualmente adottate per invertire tale tendenza. Ogni istituzione dell’Unione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle procedure negoziate. Per quanto riguarda la Commissione, tale relazione è allegata alla sintesi delle relazioni annuali di attività di cui al paragrafo 9 del presente articolo.

Articolo 75

Conservazione dei documenti giustificativi da parte degli ordinatori

L’ordinatore istituisce sistemi cartacei o elettronici per la conservazione dei documenti giustificativi originali relativi all’esecuzione del bilancio. Tali documenti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni dalla data di concessione del discarico da parte del Parlamento europeo per l’esercizio finanziario al quale i documenti si riferiscono.

Fatto salvo il primo comma, documenti relativi a operazioni sono comunque conservati sino alla fine dell’anno che segue quello in cui dette operazioni sono definitivamente chiuse.

I dati personali contenuti nei documenti giustificativi sono, se possibile, cancellati quando non sono necessari ai fini del discarico del bilancio, di controllo o di audit. Alla conservazione dei dati relativi al traffico delle comunicazioni si applica l’articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001.

Articolo 76

Poteri e funzioni dei capi delle delegazioni dell’Unione

1.   Quando i capi delle delegazioni dell’Unione agiscono in qualità di ordinatori sottodelegati conformemente all’articolo 60, paragrafo 2, essi fanno capo alla Commissione in quanto istituzione dell’Unione responsabile della definizione, dell’esercizio, della sorveglianza e della valutazione delle loro funzioni e responsabilità di ordinatori sottodelegati e collaborano strettamente con la Commissione con riguardo alla corretta esecuzione dei fondi, al fine di garantire, in particolare, la legittimità e la regolarità delle operazioni finanziarie, il rispetto del principio della sana gestione finanziaria nella gestione dei fondi e l’efficace protezione degli interessi finanziari dell’Unione. Essi sono assoggettati al regolamento interno della Commissione e alla Carta della Commissione nell’ambito dell’esecuzione dei compiti di gestione finanziaria a loro sottodelegati. Nello svolgimento delle loro funzioni essi possono essere assistiti da personale della Commissione delle delegazioni dell’Unione.

A tal fine, i capi delle delegazioni dell’Unione adottano i provvedimenti necessari a evitare qualunque situazione che potrebbe mettere a rischio la capacità della Commissione di assolvere alla sua responsabilità relativamente all’esecuzione del bilancio a loro sottodelegata, così come qualunque conflitto di priorità che possa incidere sull’esecuzione dei compiti di gestione finanziaria a loro sottodelegati.

Se viene a crearsi una situazione o un conflitto di cui al secondo comma, i capi delle delegazioni dell’Unione ne informano senza indugio i direttori generali responsabili della Commissione e del SEAE. Tali direttori generali adottano le misure del caso per porre rimedio alla situazione.

2.   Qualora i capi delle delegazioni dell’Unione si trovino in una delle situazioni di cui all’articolo 74, paragrafo 8, essi sottopongono la questione al comitato di cui all’articolo 143. In caso di attività illecite, di frode o di corruzione che possano ledere gli interessi dell’Unione, essi informano le autorità e gli organismi designati dalla legislazione in vigore.

3.   I capi delle delegazioni dell’Unione che agiscono in qualità di ordinatori sottodelegati conformemente all’articolo 60, paragrafo 2, presentano una relazione al loro ordinatore delegato, in modo che questi possa integrare tali relazioni nella sua relazione annuale di attività di cui all’articolo 74, paragrafo 9. Le relazioni dei capi delle delegazioni dell’Unione contengono informazioni sull’efficienza e sull’efficacia dei sistemi di controllo interno istituiti nella loro delegazione, nonché sulla gestione delle operazioni a loro sottodelegate, e forniscono la dichiarazione attestante l’affidabilità di cui all’articolo 92, paragrafo 5, terzo comma. Tali relazioni sono allegate alla relazione annuale di attività dell’ordinatore delegato e sono messe a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio, tenendo conto, se del caso, del loro carattere riservato.

I capi delle delegazioni dell’Unione cooperano pienamente con le istituzioni dell’Unione coinvolte nella procedura di discarico e forniscono, se del caso, ogni informazione supplementare necessaria. In questo contesto, essi possono essere chiamati ad assistere a riunioni degli organismi interessati e a coadiuvare l’ordinatore delegato responsabile.

I capi delle delegazioni dell’Unione che agiscono in qualità di ordinatori sottodelegati conformemente all’articolo 60, paragrafo 2, rispondono a ogni richiesta presentata dall’ordinatore delegato della Commissione su richiesta di quest’ultima o, nel contesto del discarico, su richiesta del Parlamento europeo.

La Commissione si assicura che la sottodelega di poteri ai capi delle delegazioni dell’Unione non sia pregiudizievole per la procedura di discarico di cui all’articolo 319 TFUE.

4.   I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano anche ai vice capi delle delegazioni dell’Unione quando agiscono in qualità di ordinatori sottodelegati in assenza dei capi delle delegazioni dell’Unione.

Sezione 3

Il contabile

Articolo 77

Poteri e funzioni del contabile

1.   Ogni istituzione dell’Unione nomina un contabile che, presso la stessa istituzione, è incaricato di:

a)

provvedere alla corretta esecuzione dei pagamenti, all’incasso delle entrate e al recupero dei crediti accertati;

b)

preparare e presentare i conti conformemente al titolo XIII;

c)

tenere la contabilità conformemente agli articoli 82 e 84;

d)

definire le norme e le procedure contabili, nonché il piano contabile, conformemente agli articoli da 80 a 84;

e)

definire e convalidare i sistemi contabili e, se del caso, convalidare i sistemi prescritti dall’ordinatore e destinati a fornire o giustificare informazioni contabili;

f)

gestire la tesoreria.

Con riguardo ai compiti di cui al primo comma, lettera e), il contabile è abilitato a verificare in qualsiasi momento il rispetto dei criteri di convalida.

2.   Le responsabilità del contabile del SEAE riguardano esclusivamente la sezione del bilancio relativa al SEAE, eseguita dal SEAE. Il contabile della Commissione rimane responsabile dell’intera sezione del bilancio relativa alla Commissione, comprese le operazioni contabili relative agli stanziamenti la cui esecuzione è stata sottodelegata ai capi delle delegazioni dell’Unione.

Il contabile della Commissione svolge anche il ruolo di contabile del SEAE relativamente all’esecuzione della sezione del bilancio relativa al SEAE.

Articolo 78

Nomina e cessazione dalle funzioni del contabile

1.   Il contabile è nominato da ogni istituzione dell’Unione fra i funzionari soggetti allo statuto.

Il contabile è scelto dall’istituzione dell’Unione in base alla sua competenza specifica comprovata da titoli o da un’esperienza professionale equivalente.

2.   Due o più istituzioni od organismi dell’Unione possono nominare lo stesso contabile.

In tal caso essi adottano le disposizioni necessarie al fine di prevenire qualsiasi situazione di conflitto d’interessi.

3.   In caso di cessazione dalle funzioni del contabile, si elabora senza indugio la situazione contabile generale.

4.   Il contabile che cessa dalle sue funzioni oppure, in caso di sua impossibilità, un funzionario del suo servizio trasmette al nuovo contabile la situazione contabile generale, corredata di una relazione di passaggio delle consegne.

Entro un mese dalla data in cui gli è stata trasmessa la situazione contabile generale, il nuovo contabile la firma, per accettazione, e può formulare riserve.

Nella relazione di passaggio delle consegne figurano il risultato della situazione contabile generale e le eventuali riserve formulate.

Articolo 79

Funzioni che il contabile può delegare

Ai fini dell’esercizio dei suoi compiti, il contabile può delegare alcune delle proprie funzioni a membri del personale subordinati e ad amministratori degli anticipi designati conformemente all’articolo 89, paragrafo 1.

L’atto di delega definisce tali funzioni.

Articolo 80

Norme contabili

1.   Le norme contabili che devono essere applicate dalle istituzioni dell’Unione, dagli uffici europei e dalle agenzie e dagli organismi dell’Unione di cui al capo 3, sezione 2, del presente titolo si basano sui principi contabili per il settore pubblico riconosciuti a livello internazionale. Tali norme sono adottate dal contabile della Commissione, previa consultazione dei contabili delle altre istituzioni dell’Unione, degli uffici europei e degli organismi dell’Unione.

2.   Il contabile può discostarsi dai principi di cui al paragrafo 1 se lo reputa necessario per fornire una rappresentazione fedele degli elementi di attivo e di passivo, degli oneri, dei proventi e dei flussi di cassa. Qualora una norma contabile si discosti sensibilmente da detti principi, le note degli stati finanziari indicano tale fatto e i motivi che lo giustificano.

3.   Le norme contabili di cui al paragrafo 1 stabiliscono la struttura e il contenuto degli stati finanziari, nonché i principi contabili su cui si basano i conti.

4.   Le relazioni sull’esecuzione del bilancio di cui all’articolo 241 rispettano i principi di bilancio stabiliti dal presente regolamento. Esse forniscono un quadro dettagliato dell’esecuzione del bilancio e registrano tutte le operazioni in entrate e in spese previste al presente titolo, fornendone una rappresentazione fedele.

Articolo 81

Organizzazione contabile

1.   Il contabile di ogni istituzione od organismo dell’Unione elabora e tiene aggiornata una documentazione che descrive l’organizzazione e le procedure contabili della propria istituzione o del proprio organismo dell’Unione.

2.   Le entrate e le spese sono registrate in un sistema informatico secondo la natura economica dell’operazione, in entrate o in spese correnti o in capitale.

Articolo 82

Tenuta della contabilità

1.   Il contabile della Commissione è incaricato di definire i piani contabili armonizzati che devono essere applicati dalle istituzioni dell’Unione, dagli uffici europei e dalle agenzie e dagli organismi dell’Unione di cui al capo 3, sezione 2, del presente titolo.

2.   I contabili ottengono dagli ordinatori tutte le informazioni necessarie all’elaborazione di conti che forniscano una rappresentazione fedele della situazione finanziaria delle istituzioni dell’Unione e dell’esecuzione del bilancio. Gli ordinatori garantiscono l’affidabilità di tali informazioni.

3.   Prima della loro adozione da parte dell’istituzione dell’Unione, o dell’organismo dell’Unione di cui all’articolo 70, il contabile approva i conti, attestando in tal modo con ragionevole certezza che essi forniscono una rappresentazione fedele della situazione finanziaria dell’istituzione dell’Unione o dell’organismo dell’Unione di cui all’articolo 70.

A tal fine, il contabile verifica che i conti siano stati preparati nel rispetto delle norme contabili di cui all’articolo 80 e delle procedure contabili di cui all’articolo 77, paragrafo 1, primo comma, lettera d), e che tutte le entrate e le spese siano contabilizzate.

4.   L’ordinatore delegato, nel rispetto delle regole adottate dal contabile, trasmette a quest’ultimo le informazioni finanziarie e di gestione necessarie all’espletamento delle funzioni del contabile.

L’ordinatore trasmette regolarmente al contabile, almeno in occasione della chiusura dei conti, i dati finanziari pertinenti relativi ai conti bancari fiduciari, in modo tale che i conti dell’Unione rispecchino l’utilizzo dei fondi dell’Unione.

Gli ordinatori restano pienamente responsabili dell’utilizzo corretto dei fondi da loro gestiti, della legittimità e regolarità delle spese sotto il loro controllo e della completezza ed esattezza delle informazioni trasmesse al contabile.

5.   L’ordinatore responsabile comunica al contabile tutti gli sviluppi o le modifiche significative del sistema di gestione finanziaria, del sistema d’inventario o del sistema per la valutazione degli elementi di attivo e di passivo, se forniscono dati alla contabilità dell’istituzione dell’Unione o quando sono destinati a giustificarne i dati, in modo che il contabile possa verificare l’osservanza dei criteri di convalida.

In qualsiasi momento il contabile può riesaminare un sistema di gestione finanziaria già convalidato e può chiedere che l’ordinatore responsabile definisca un piano d’azione per correggere in tempo utile le eventuali carenze.

L’ordinatore è responsabile della completezza delle informazioni trasmesse al contabile.

6.   Il contabile è abilitato a verificare le informazioni ricevute, nonché a eseguire qualsiasi verifica supplementare che egli ritenga necessaria per approvare i conti.

Il contabile, se necessario, formula riserve illustrando con precisione la natura e la portata di dette riserve.

7.   Un sistema contabile dell’istituzione dell’Unione serve a organizzare le informazioni di bilancio e finanziarie in modo da potervi iscrivere, classificare e registrare dati in cifre.

8.   Il sistema contabile si compone di una contabilità generale e di una contabilità di bilancio. Le due contabilità sono tenute in euro e per anno civile.

9.   L’ordinatore delegato può anche tenere una contabilità dettagliata relativa alla gestione.

10.   I documenti giustificativi relativi al sistema contabile e alla preparazione dei conti di cui all’articolo 241 sono conservati per un periodo di almeno cinque anni dalla data di concessione del discarico da parte del Parlamento europeo per l’esercizio al quale i documenti si riferiscono.

Tuttavia, i documenti relativi a operazioni non definitivamente chiuse sono conservati sino alla fine dell’anno che segue quello della chiusura di dette operazioni. Alla conservazione dei dati relativi al traffico delle comunicazioni si applica l’articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001.

Ciascuna istituzione dell’Unione decide presso quale servizio devono essere conservati i documenti giustificativi.

Articolo 83

Contabilità di bilancio

1.   Per ogni suddivisione del bilancio la contabilità di bilancio registra quanto segue:

a)

per quanto riguarda le spese:

i)

gli stanziamenti autorizzati nel bilancio, compresi gli stanziamenti iscritti nei bilanci rettificativi, gli stanziamenti riportati, gli stanziamenti aperti a seguito della riscossione di entrate con destinazione specifica, gli stanziamenti risultanti da storni e la somma totale degli stanziamenti disponibili;

ii)

gli stanziamenti di impegno e gli stanziamenti di pagamento dell’esercizio;

b)

per quanto riguarda le entrate:

i)

le previsioni iscritte nel bilancio, comprese le previsioni iscritte nei bilanci rettificativi, le entrate con destinazione specifica e l’importo totale delle entrate stimate;

ii)

i diritti accertati e le riscossioni dell’esercizio;

c)

gli impegni ancora da pagare e le entrate ancora da recuperare, riportati dagli esercizi precedenti.

Gli stanziamenti di impegno e gli stanziamenti di pagamento di cui al primo comma, lettera a), sono registrati e seguiti separatamente.

2.   La contabilità di bilancio illustra separatamente quanto segue:

a)

l’impiego degli stanziamenti riportati e degli stanziamenti dell’esercizio;

b)

la liquidazione degli impegni che restano da liquidare.

Per quanto riguarda le entrate, i crediti ancora da riscuotere degli esercizi precedenti sono seguiti separatamente.

Articolo 84

Contabilità generale

1.   La contabilità generale riproduce in ordine cronologico, secondo il metodo della partita doppia, tutti gli eventi e le operazioni che intervengono nella situazione economica, finanziaria e patrimoniale delle istituzioni dell’Unione e delle agenzie e degli organismi dell’Unione di cui al capo 3, sezione 2, del presente titolo.

2.   I saldi e i movimenti della contabilità generale sono iscritti nei libri contabili.

3.   Ogni scrittura contabile, comprese le rettifiche contabili, è basata su documenti giustificativi ai quali essa fa riferimento.

4.   Il sistema contabile permette di risalire con chiarezza a tutte le scritture contabili.

Articolo 85

Conti bancari

1.   Per le esigenze della gestione della tesoreria, il contabile può aprire o fare aprire conti in nome della sua istituzione dell’Unione presso le istituzioni finanziarie o le banche centrali nazionali. Il contabile è altresì incaricato di chiudere tali conti o di assicurarsi che siano chiusi.

2.   Le condizioni d’apertura, di esercizio e d’utilizzazione dei conti bancari prevedono, in funzione delle esigenze di controllo interno, per gli assegni, i bonifici e qualsiasi altra operazione bancaria, la firma di uno o più membri del personale provvisti delle deleghe necessarie. Le istruzioni manuali sono firmate da almeno due membri del personale provvisti delle deleghe necessarie o dal contabile.

3.   Nell’ambito dell’attuazione di un programma o di un’azione, possono essere aperti conti fiduciari per conto della Commissione, al fine di consentirne la gestione da parte di un’entità di cui all’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), punto ii), iii), v) o vi).

Tali conti sono aperti sotto la responsabilità dell’ordinatore incaricato dell’attuazione del programma o dell’azione d’intesa con il contabile della Commissione.

Tali conti sono gestiti sotto la responsabilità dell’ordinatore.

4.   Il contabile della Commissione definisce le norme per l’apertura, la gestione e la chiusura dei conti fiduciari, nonché per il loro uso.

Articolo 86

Gestione della tesoreria

1.   Salve le deroghe previste dal presente regolamento, solo il contabile è abilitato a gestire denaro contante ed equivalenti di liquidità. Il contabile è responsabile della custodia dei medesimi.

2.   Il contabile provvede affinché la propria istituzione dell’Unione disponga di fondi sufficienti per coprire il fabbisogno di tesoreria derivante dall’esecuzione del bilancio nell’ambito delle disposizioni del quadro normativo applicabile e stabilisce le procedure necessarie a garantire che nessuno dei conti aperti in conformità degli articoli 85, paragrafo 1, e 89, paragrafo 3, abbia un saldo debitore.

3.   I pagamenti sono effettuati mediante bonifico bancario, assegno o dalle casse di anticipi o, su espressa autorizzazione del contabile, mediante carta di debito, addebito diretto o altri mezzi di pagamento, conformemente alle regole stabilite dal contabile.

Prima di assumere un impegno nei confronti di terzi, l’ordinatore conferma l’identità del beneficiario, acquisisce i dati relativi alla personalità giuridica e le coordinate di pagamento del beneficiario e li registra nello schedario comune tenuto dall’istituzione dell’Unione di cui è responsabile al fine di garantire la trasparenza, la responsabilità e la corretta esecuzione dei pagamenti.

Il contabile può effettuare pagamenti soltanto se i dati relativi alla personalità giuridica e le coordinate di pagamento del beneficiario sono già stati registrati nello schedario comune tenuto dall’istituzione dell’Unione di cui il contabile è responsabile.

Gli ordinatori comunicano al contabile ogni variazione dei dati relativi alla personalità giuridica e le coordinate di pagamento loro trasmessi dal beneficiario e verificano la validità di tali dati prima di emettere qualsiasi ordine di pagamento.

Articolo 87

Inventario delle immobilizzazioni

1.   Le istituzioni, le agenzie e gli organismi dell’Unione di cui al capo 3, sezione 2, del presente titolo tengono, conformemente al modello stabilito dal contabile della Commissione, inventari in numero e in valore di tutte le immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie che costituiscono il patrimonio dell’Unione.

Essi, inoltre, verificano la concordanza tra le scritture dei rispettivi inventari e la situazione di fatto.

Devono essere iscritti nell’inventario e registrati nei conti delle immobilizzazioni tutti i beni acquisiti, diversi da quelli di consumo, la cui durata d’utilizzo è superiore a un anno e il cui prezzo di acquisto o costo di produzione è superiore a quello indicato nelle procedure contabili di cui all’articolo 77.

2.   La vendita di immobilizzazioni materiali dell’Unione è oggetto di una pubblicità adeguata.

3.   Le istituzioni, le agenzie e gli organismi dell’Unione di cui al capo 3, sezione 2, del presente titolo adottano le disposizioni relative alla conservazione dei beni ripresi nei rispettivi inventari e individuano gli uffici amministrativi responsabili del sistema d’inventario.

Sezione 4

L’amministratore degli anticipi

Articolo 88

Casse di anticipi

1.   Possono essere create casse di anticipi per il pagamento di spese per le quali, a causa del carattere limitato degli importi da pagare, risulta materialmente impossibile o inefficiente effettuare le operazioni di pagamento mediante le procedure di bilancio. Possono essere create casse di anticipi anche per l’incasso di entrate diverse dalle risorse proprie.

Nelle delegazioni dell’Unione, le casse di anticipi possono inoltre essere utilizzate per eseguire pagamenti di importo limitato mediante le procedure di bilancio, se, alla luce delle norme in vigore localmente, tale soluzione garantisce efficienza ed efficacia.

L’importo massimo che può essere pagato dall’amministratore degli anticipi ove risulti materialmente impossibile o inefficiente effettuare le operazioni di pagamento mediante le procedure di bilancio è stabilito dal contabile e non supera in alcun caso i 60 000 EUR per ogni voce di spesa.

Tuttavia, nel settore degli aiuti erogati per situazioni di crisi e delle operazioni d’aiuto umanitario, si possono utilizzare le casse di anticipi senza limite di importo, rispettando il livello di stanziamenti deciso dal Parlamento europeo e dal Consiglio per la corrispondente linea di bilancio per l’esercizio in corso e conformemente alle norme interne della Commissione.

2.   Nelle delegazioni dell’Unione possono essere create casse di anticipi per il pagamento delle spese iscritte nelle sezioni del bilancio relative alla Commissione e al SEAE, garantendo la piena tracciabilità delle spese.

Articolo 89

Creazione e gestione delle casse di anticipi

1.   La creazione di una cassa di anticipi e la designazione di un amministratore degli anticipi sono oggetto di una decisione del contabile dell’istituzione dell’Unione, sulla base di una proposta debitamente motivata dell’ordinatore responsabile. Tale decisione stabilisce le responsabilità e gli obblighi rispettivi dell’amministratore degli anticipi e dell’ordinatore.

Gli amministratori degli anticipi sono scelti tra i funzionari o, se necessario e soltanto in casi debitamente motivati, tra gli altri membri del personale o, alle condizioni stabilite nelle norme interne della Commissione, tra il personale impiegato dalla Commissione nel settore degli aiuti erogati per situazioni di crisi e delle operazioni d’aiuto umanitario, purché i rispettivi contratti di lavoro garantiscano un livello di tutela in termini di responsabilità equivalente a quello applicabile al personale a norma dell’articolo 95. Gli amministratori degli anticipi sono scelti in base alle loro conoscenze, attitudini e competenze particolari comprovate da titoli o da idonea esperienza professionale o risultanti da un programma di formazione adeguato.

2.   Nelle proposte di decisione per creare una cassa di anticipi l’ordinatore responsabile provvede affinché:

a)

si faccia ricorso in via prioritaria alle procedure di bilancio quando esiste un accesso al sistema informatico contabile centrale;

b)

si ricorra alle casse di anticipi unicamente in casi debitamente motivati.

Nelle decisioni intese a creare una cassa di anticipi, il contabile ne specifica le condizioni di esercizio e di utilizzazione.

Anche la modificazione delle condizioni di esercizio di una cassa di anticipi è oggetto di una decisione del contabile, su proposta debitamente motivata dell’ordinatore responsabile.

3.   I conti bancari per gli anticipi sono aperti e controllati dal contabile, il quale, inoltre, autorizza, sulla base di una proposta debitamente motivata dell’ordinatore responsabile, le deleghe a operare su di essi.

4.   Le casse di anticipi sono alimentate dal contabile dell’istituzione dell’Unione e sono poste sotto la responsabilità degli amministratori degli anticipi.

5.   I pagamenti effettuati sono seguiti da decisioni formali di convalida definitiva o da ordini di pagamento firmati dall’ordinatore responsabile.

Le operazioni di anticipo sono regolarizzate dall’ordinatore entro la fine del mese successivo, in modo da assicurare la riconciliazione tra il saldo contabile e il saldo bancario.

6.   Il contabile procede a verifiche o le fa effettuare da un membro del personale del suo servizio o del servizio ordinatore, munito di autorizzazione specifica. Tali verifiche sono, come regola generale, effettuate in loco e, se necessario, senza preavviso, per accertare la disponibilità degli stanziamenti attribuiti agli amministratori degli anticipi, per controllare la contabilità e per assicurarsi che le operazioni di pagamento di anticipi siano regolarizzate entro i termini stabiliti. Il contabile comunica all’ordinatore responsabile i risultati delle sue verifiche.

CAPO 5

Responsabilità degli agenti finanziari

Sezione 1

Disposizioni generali

Articolo 90

Revoca della delega dei poteri e sospensione dalle funzioni degli agenti finanziari

1.   Le autorità che hanno nominato gli ordinatori responsabili possono revocare in qualsiasi momento, temporaneamente o definitivamente, la delega o la sottodelega a essi conferita.

2.   Le autorità che hanno nominato il contabile o l’amministratore degli anticipi possono sospendere l’uno o l’altro, o entrambi, in qualsiasi momento, temporaneamente o definitivamente, dalle loro funzioni.

3.   I paragrafi 1 e 2 fanno salve eventuali misure disciplinari adottate rispetto agli agenti finanziari di cui a tali paragrafi.

Articolo 91

Responsabilità degli agenti finanziari in caso di attività illecita, frode o corruzione

1.   Il presente capo fa salva l’eventuale responsabilità penale degli agenti finanziari di cui all’articolo 90, secondo il diritto nazionale applicabile e le disposizioni vigenti concernenti la tutela degli interessi finanziari dell’Unione e la lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari dell’Unione o degli Stati membri.

2.   Fatti salvi gli articoli 92, 94 e 95 del presente regolamento, ogni ordinatore responsabile, contabile o amministratore degli anticipi è responsabile sotto il profilo disciplinare e patrimoniale conformemente allo statuto o, per quanto riguarda il personale impiegato dalla Commissione nel settore degli aiuti per la gestione delle crisi e le operazioni di aiuto umanitario di cui all’articolo 89, paragrafo 1, del presente regolamento conformemente al contratto di lavoro. In caso di attività illecita, di frode o di corruzione che possano ledere gli interessi dell’Unione, sono adite le autorità e gli organismi designati dalla legislazione vigente, in particolare l’OLAF.

Sezione 2

Disposizioni relative agli ordinatori responsabili

Articolo 92

Disposizioni relative agli ordinatori

1.   L’ordinatore responsabile è tenuto a risarcire il danno alle condizioni previste dallo statuto.

2.   L’obbligo di risarcire il danno si applica, in particolare, se l’ordinatore responsabile, intenzionalmente o per negligenza grave da parte sua:

a)

accerta i diritti da recuperare o emette ordini di riscossione, impegna una spesa o firma un ordine di pagamento senza conformarsi al presente regolamento;

b)

omette di compilare un documento che dia luogo a un credito, omette o ritarda l’emissione di un ordine di riscossione oppure ritarda l’emissione di un ordine di pagamento, generando in tal modo una responsabilità civile dell’istituzione dell’Unione nei confronti di terzi.

3.   Quando un ordinatore delegato o sottodelegato ritenga che un’istruzione vincolante ricevuta sia inficiata d’irregolarità o contravvenga al principio della sana gestione finanziaria, in particolare perché l’esecuzione è incompatibile con il livello delle risorse assegnategli, ne informa per iscritto l’autorità dalla quale ha ricevuto la delega o la sottodelega. Se l’istruzione è confermata per iscritto e la conferma è ricevuta in tempo utile ed è sufficientemente chiara, in quanto si riferisce esplicitamente agli aspetti posti in dubbio dall’ordinatore delegato o sottodelegato, l’ordinatore delegato o sottodelegato non è ritenuto responsabile. Egli esegue l’istruzione, salvo se essa sia manifestamente illegale o contraria alle pertinenti norme di sicurezza.

La stessa procedura si applica nei casi in cui un ordinatore ritenga che una decisione di sua competenza sia inficiata da irregolarità o contravvenga al principio della sana gestione finanziaria o apprenda, in fase di esecuzione di un’istruzione vincolante, che talune circostanze del fascicolo possano condurre a una tale situazione.

Le istruzioni confermate nelle circostanze di cui al presente paragrafo sono registrate dall’ordinatore delegato responsabile e segnalate nella sua relazione annuale di attività.

4.   In caso di sottodelega all’interno del suo servizio, l’ordinatore delegato resta responsabile dell’efficienza e dell’efficacia dei sistemi di gestione e di controllo interni istituiti e della scelta dell’ordinatore sottodelegato.

5.   In caso di sottodelega ai capi o ai vice capi delle delegazioni dell’Unione, l’ordinatore delegato è responsabile della definizione dei sistemi di gestione e di controllo interni istituiti, così come della loro efficienza ed efficacia. I capi delle delegazioni dell’Unione sono responsabili della realizzazione e del funzionamento adeguati di tali sistemi, in conformità delle istruzioni impartite dall’ordinatore delegato, nonché della gestione dei fondi e delle operazioni effettuate all’interno della delegazione dell’Unione di cui sono responsabili. Prima di assumere le proprie funzioni, essi frequentano corsi di formazione specifici sui compiti e sulle responsabilità degli ordinatori e sull’esecuzione del bilancio.

Conformemente all’articolo 76, paragrafo 3, i capi delle delegazioni dell’Unione riferiscono in merito alle loro responsabilità di cui al primo comma del presente paragrafo.

Ogni anno i capi delle delegazioni dell’Unione forniscono all’ordinatore delegato della Commissione la dichiarazione attestante l’affidabilità dei sistemi di gestione e di controllo interni istituiti nella loro delegazione, nonché della gestione delle operazioni a loro sottodelegate e dei relativi risultati, in modo da consentire all’ordinatore di effettuare la dichiarazione di affidabilità prevista all’articolo 74, paragrafo 9.

Il presente paragrafo si applica anche ai vice capi delle delegazioni dell’Unione quando agiscono in qualità di ordinatori sottodelegati in assenza dei capi delle delegazioni dell’Unione.

Articolo 93

Trattamento delle irregolarità finanziarie da parte di un membro del personale

1.   Fatti salvi i poteri dell’OLAF e l’autonomia amministrativa delle istituzioni dell’Unione, degli organismi dell’Unione, degli uffici europei o degli organismi o delle persone incaricate di attuare azioni specifiche nel settore della PESC a norma del titolo V del TUE con riguardo ai membri del loro personale e tenendo debitamente conto della tutela dei segnalanti, ogni violazione del presente regolamento o di una disposizione relativa alla gestione finanziaria o alla verifica delle operazioni, derivante da un’azione od omissione di un membro del personale è segnalata per un parere al comitato di cui all’articolo 143 da uno dei seguenti soggetti:

a)

l’autorità che ha il potere di nomina competente in materia disciplinare;

b)

l’ordinatore responsabile, compresi i capi delle delegazioni dell’Unione e i loro vice che, in assenza dei capi delle delegazioni, agiscono in qualità di ordinatori sottodelegati conformemente all’articolo 60, paragrafo 2.

Quando un caso gli è direttamente segnalato da un membro del personale, il comitato trasmette la pratica all’autorità che ha il potere di nomina dell’istituzione dell’Unione, dell’organismo dell’Unione, dell’Ufficio europeo o dell’organismo o della persona interessati e ne informa il membro del personale. L’autorità che ha il potere di nomina può chiedere al comitato di esprimere il proprio parere sul caso.

2.   Una richiesta di parere del comitato conformemente al paragrafo 1, primo comma, è corredata di una descrizione dei fatti e dell’azione od omissione che si chiede al comitato di valutare, nonché dei pertinenti documenti giustificativi, compresi i rapporti delle eventuali indagini condotte. Ove possibile, le informazioni sono fornite in forma anonima.

Prima di presentare una richiesta o un’informazione complementare al comitato, l’autorità che ha il potere di nomina o l’ordinatore, se del caso, dà al membro del personale in causa la possibilità di presentare le sue osservazioni, dopo avergli comunicato i documenti giustificativi di cui al primo comma, purché tale comunicazione non comprometta gravemente lo svolgimento di ulteriori indagini.

3.   Nei casi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il comitato di cui all’articolo 143 è competente a valutare se, sulla base degli elementi che gli sono stati trasmessi conformemente al paragrafo 2 del presente articolo e delle eventuali ulteriori informazioni ricevute, si è verificata un’irregolarità finanziaria. Sulla base del parere del comitato, l’istituzione dell’Unione, l’organismo dell’Unione, l’Ufficio europeo o l’organismo o la persona interessati decidono in merito all’opportuno seguito da dare in conformità dello statuto. Se ha individuato problemi sistemici, il comitato presenta una raccomandazione all’ordinatore e all’ordinatore delegato, a meno che non si tratti del membro del personale in causa, nonché al revisore interno.

4.   Se il comitato esprime il parere di cui al paragrafo 1 del presente articolo, esso è composto dai membri di cui all’articolo 143, paragrafo 2, nonché dai seguenti tre membri supplementari, che sono designati tenendo conto della necessità di evitare conflitti d’interessi:

a)

un rappresentante dell’autorità che ha il potere di nomina competente in materia disciplinare dell’istituzione dell’Unione, dell’organismo dell’Unione, dell’Ufficio europeo o dell’organismo o della persona interessati;

b)

un membro designato dal comitato del personale dell’istituzione dell’Unione, dell’organismo dell’Unione, dell’Ufficio europeo o dell’organismo o della persona interessati;

c)

un membro del Servizio giuridico dell’istituzione dell’Unione che impiega il membro del personale interessato.

Se il comitato esprime il parere di cui al paragrafo 1, quest’ultimo è indirizzato all’autorità che ha il potere di nomina dell’istituzione dell’Unione, dell’organismo dell’Unione, dell’Ufficio europeo o dell’organismo o della persona interessati.

5.   Il comitato non ha poteri di indagine. L’istituzione dell’Unione, l’organismo dell’Unione, l’Ufficio europeo o l’organismo o la persona interessati collaborano con il comitato al fine di assicurare che quest’ultimo disponga di tutte le informazioni necessarie per esprimere il suo parere.

6.   Se ritiene che il caso sia di competenza dell’OLAF, conformemente al paragrafo 1 il comitato trasmette senza indugio la pratica alla competente autorità che ha il potere di nomina e ne informa immediatamente l’OLAF.

7.   Gli Stati membri sostengono pienamente l’Unione nella riscossione di eventuali pendenze di cui all’articolo 22 dello statuto a carico degli agenti temporanei cui si applica l’articolo 2, lettera e), del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea.

Sezione 3

Disposizioni relative ai contabili e agli amministratori degli anticipi

Articolo 94

Disposizioni relative ai contabili

Il contabile è responsabile disciplinarmente e civilmente alle condizioni e secondo le procedure di cui allo statuto. Il contabile può rispondere, in particolare, nelle fattispecie seguenti:

a)

perdita o deterioramento di fondi, valori o documenti che ha in custodia;

b)

indebita modificazione di conti bancari o di conti correnti postali;

c)

recuperi o pagamenti non conformi ai corrispondenti ordini di riscossione o di pagamento;

d)

mancato incasso di entrate dovute.

Articolo 95

Disposizioni relative agli amministratori degli anticipi

L’amministratore degli anticipi può rispondere, in particolare, nelle fattispecie seguenti:

a)

perdita o deterioramento di fondi, valori o documenti che ha in custodia;

b)

omessa trasmissione di documenti giustificativi regolari per i pagamenti eseguiti;

c)

pagamento a soggetti non aventi diritto;

d)

mancato incasso di entrate dovute.

CAPO 6

Operazioni di entrata

Sezione 1

Disponibilità delle risorse proprie

Articolo 96

Risorse proprie

1.   Le entrate costituite dalle risorse proprie di cui alla decisione 2014/335/UE, Euratom sono oggetto di una previsione iscritta nel bilancio ed espressa in euro. Le risorse proprie corrispondenti sono messe a disposizione conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014.

2.   L’ordinatore stabilisce uno scadenzario di previsione della messa a disposizione della Commissione delle risorse proprie definite nella decisione 2014/335/UE, Euratom.

L’accertamento e la riscossione delle risorse proprie si effettuano secondo la normativa d’attuazione di detta decisione.

A fini contabili, l’ordinatore emette un ordine di riscossione per i crediti e i debiti iscritti sul conto relativo alle risorse proprie di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014.

Sezione 2

Previsione di crediti

Articolo 97

Previsione di crediti

1.   Allorché l’ordinatore responsabile è in possesso di informazioni sufficienti e attendibili in merito a ogni misura o situazione da cui possa sorgere un credito dell’Unione, egli procede a effettuare una previsione di crediti.

2.   L’ordinatore responsabile adegua la previsione di crediti non appena viene a conoscenza di un evento che modifica la misura o la situazione che ha determinato la formazione della previsione.

All’atto della fissazione di un ordine di riscossione relativo a una misura o a una situazione da cui era precedentemente scaturita una previsione di crediti, l’ordinatore responsabile adegua conseguentemente i relativi importi.

Allorché l’ordine di riscossione è emesso per lo stesso importo della previsione di crediti originaria, tale previsione è ridotta a zero.

3.   In deroga al paragrafo 1, gli importi delle risorse proprie definite nella decisione 2014/335/UE, Euratom, versati a scadenze fisse dagli Stati membri, non sono oggetto di una previsione di crediti prima che siano messi a disposizione della Commissione a cura degli Stati membri. Tali importi sono oggetto di un ordine di riscossione dell’ordinatore responsabile.

Sezione 3

Accertamento dei crediti

Articolo 98

Accertamento dei crediti

1.   Ai fini dell’accertamento di un credito, l’ordinatore responsabile:

a)

verifica l’esistenza del debito;

b)

determina o verifica l’esistenza e l’importo del debito; e

c)

verifica le condizioni di esigibilità del debito.

L’accertamento di un credito rappresenta il riconoscimento del diritto vantato dall’Unione nei confronti di un debitore e la formazione del titolo a esigere dal debitore il pagamento del debito.

2.   Ogni credito appurato come certo, liquido ed esigibile è oggetto di accertamento mediante un ordine di riscossione con il quale l’ordinatore responsabile dà istruzione al contabile di riscuotere l’importo. A esso fa seguito una nota di addebito indirizzata al debitore, tranne nei casi in cui è immediatamente adottata una procedura di rinuncia conformemente al paragrafo 4, secondo comma. Tanto l’ordine di riscossione quanto la nota di addebito sono emessi dall’ordinatore responsabile.

L’ordinatore trasmette la nota di addebito immediatamente dopo l’accertamento del credito e al più tardi entro un periodo di cinque anni a decorrere dal momento in cui l’istituzione dell’Unione è stata normalmente in grado di far valere il proprio credito. Tale termine non si applica qualora l’ordinatore responsabile stabilisca che, malgrado l’impegno dimostrato dall’istituzione dell’Unione, il ritardo nell’azione è dipeso dal comportamento del debitore.

3.   Per accertare un credito l’ordinatore responsabile verifica quanto segue:

a)

il carattere certo del credito, vale a dire che il credito non è soggetto a condizioni;

b)

il carattere liquido del credito, il cui importo deve essere determinato in denaro e con esattezza;

c)

il carattere esigibile del credito, che non deve essere soggetto a un termine;

d)

l’esattezza della designazione del debitore;

e)

l’esattezza dell’imputazione in bilancio degli importi;

f)

la regolarità dei documenti giustificativi; e

g)

la conformità al principio della sana gestione finanziaria, in particolare secondo i criteri di cui all’articolo 101, paragrafo 2, primo comma, lettera a) o b).

4.   Con la nota di addebito il debitore è informato di quanto segue:

a)

l’Unione ha accertato il credito;

b)

non saranno applicati interessi di mora se il pagamento è effettuato entro la scadenza specificata nella nota di addebito;

c)

se il pagamento non è effettuato entro la scadenza di cui alla lettera b) del presente comma, il debito produrrà interessi al tasso indicato all’articolo 99, ferma restando l’applicazione delle pertinenti norme specifiche;

d)

se il pagamento non è effettuato entro la scadenza di cui alla lettera b), l’istituzione dell’Unione procederà al recupero mediante compensazione oppure mediante richiamo dell’eventuale garanzia costituita in precedenza;

e)

se è necessario per tutelare gli interessi finanziari dell’Unione, il contabile può, in circostanze eccezionali, procedere al recupero mediante compensazione prima della scadenza di cui alla lettera b), se ha giustificati motivi di ritenere che altrimenti l’importo dovuto all’Unione andrebbe perduto e dopo aver informato il debitore dei motivi e della data del recupero mediante compensazione;

f)

qualora, esperite tutte le fasi di cui alle lettere da a) a e) del presente comma, non si sia ottenuto il recupero integrale del credito, l’istituzione dell’Unione procederà al recupero mediante esecuzione forzata del titolo ottenuto, in conformità dell’articolo 100, paragrafo 2, ovvero in via contenziosa.

Qualora, a seguito della verifica della designazione del debitore o sulla base di altre informazioni pertinenti disponibili al momento, risulti chiaro che l’obbligazione rientra nelle fattispecie di cui all’articolo 101, paragrafo 2, primo comma, lettere a) o b), o che la nota di addebito non è stata inviata conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, l’ordinatore decide, dopo avere accertato il credito, di rinunciare direttamente al recupero conformemente all’articolo 101, senza l’invio di una nota di addebito, d’intesa con il contabile.

In tutti gli altri casi l’ordinatore stampa la nota di addebito e la invia al debitore. Il contabile è informato della spedizione della nota di addebito mediante il sistema di informazione finanziaria.

5.   Gli importi indebitamente pagati sono recuperati.

Articolo 99

Interessi di mora

1.   Fatte salve le disposizioni particolari risultanti dall’applicazione di normative specifiche, ogni importo esigibile non rimborsato alla scadenza di cui all’articolo 98, paragrafo 4, primo comma, lettera b), produce interessi a norma dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

2.   Tranne nei casi di cui al paragrafo 4 del presente articolo, il tasso d’interesse da applicare agli importi esigibili non rimborsati alla scadenza di cui all’articolo 98, paragrafo 4, primo comma, lettera b), è quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese della scadenza, maggiorato di:

a)

otto punti percentuali, quando il credito ha per fatto costitutivo un appalto di forniture o un appalto di servizi;

b)

tre punti e mezzo percentuali, in tutti gli altri casi.

3.   L’importo degli interessi è calcolato con decorrenza dal giorno di calendario successivo alla scadenza di cui all’articolo 98, paragrafo 4, primo comma, lettera b), sino al giorno di calendario nel quale il debito è rimborsato integralmente.

L’ordine di riscossione corrispondente all’importo degli interessi di mora è emesso quando tale interesse è effettivamente percepito.

4.   Nel caso di ammende o altre sanzioni, il tasso d’interesse da applicare agli importi esigibili non rimborsati entro la scadenza di cui all’articolo 98, paragrafo 4, primo comma, lettera b), è quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese in cui è stata adottata la decisione che irroga un’ammenda o altra sanzione, maggiorato di:

a)

un punto e mezzo percentuale, quando il debitore costituisce una garanzia finanziaria accettata dal contabile in sostituzione del pagamento;

b)

tre punti e mezzo percentuali, in tutti gli altri casi.

Se la Corte di giustizia dell’Unione europea, nell’esercizio delle sue competenze ai sensi dell’articolo 261 TFUE, aumenta l’importo di un’ammenda o altra sanzione, gli interessi sull’importo dell’aumento decorrono dalla data della sentenza della Corte.

5.   Nei casi in cui il tasso di interesse complessivo risulti negativo, esso è fissato allo zero percento.

Sezione 4

Ordini di riscossione

Articolo 100

Ordini di riscossione

1.   L’ordinatore responsabile, emettendo un ordine di riscossione, impartisce al contabile l’istruzione di recuperare un credito accertato dall’ordinatore responsabile («autorizzazione del recupero»).

2.   Un’istituzione dell’Unione può formalizzare l’accertamento di un credito a carico di persone diverse dagli Stati membri con una decisione che costituisce titolo esecutivo a norma dell’articolo 299 TFUE.

Se la tutela efficace e tempestiva degli interessi finanziari dell’Unione lo impone, le altre istituzioni dell’Unione possono chiedere, in circostanze eccezionali, alla Commissione di adottare una decisione esecutiva di questo tipo a loro favore in riferimento a crediti sorti in relazione a membri del personale o a membri o ex membri di un’istituzione dell’Unione, a condizione che tali istituzioni abbiano concordato con la Commissione le modalità pratiche di applicazione del presente articolo.

Si ritiene sussistano circostanze eccezionali allorché non esiste alcuna prospettiva di recupero del debito da parte dell’istituzione dell’Unione interessata, né tramite il pagamento volontario né mediante compensazione a norma dell’articolo 101, paragrafo 1, e non vi sono le condizioni per rinunciare al recupero ai sensi dell’articolo 101, paragrafi 2 e 3. In ogni caso la decisione esecutiva specifica che il credito è iscritto nella sezione del bilancio relativa all’istituzione dell’Unione interessata, che agisce in veste di ordinatore. Le entrate sono iscritte come entrate generali, tranne qualora costituiscano entrate con destinazione specifica di cui all’articolo 21, paragrafo 3.

L’istituzione dell’Unione richiedente informa la Commissione di ogni evento idoneo ad alterare la riscossione e interviene a sostegno della Commissione in caso di impugnazione della decisione esecutiva.

Sezione 5

Recupero

Articolo 101

Disposizioni in materia di recupero

1.   Il contabile prende a carico gli ordini di riscossione dei crediti debitamente accertati dall’ordinatore responsabile. Il contabile è tenuto ad assicurare con la dovuta diligenza l’afflusso delle entrate nell’Unione e garantisce che i diritti di quest’ultima siano tutelati.

Il rimborso parziale da parte di un debitore destinatario di vari ordini di riscossione è imputato innanzitutto al credito più remoto, salvo diversamente precisato dal debitore. Ogni pagamento parziale è imputato in primo luogo agli interessi.

Il contabile procede al recupero degli importi dovuti al bilancio mediante compensazione conformemente all’articolo 102.

2.   L’ordinatore responsabile può rinunciare, in tutto o in parte, a recuperare un credito accertato, soltanto nei casi seguenti:

a)

quando il costo prevedibile del recupero eccederebbe l’importo del credito e la rinuncia non pregiudica l’immagine dell’Unione;

b)

quando è impossibile recuperare il credito a causa della sua vetustà, del ritardo nell’invio della nota di addebito conformemente all’articolo 98, paragrafo 2, dell’insolvenza del debitore o di eventuali altre procedure d’insolvenza;

c)

quando il recupero lede il principio di proporzionalità.

Qualora l’ordinatore responsabile intenda rinunciare, anche parzialmente, a recuperare un credito accertato, si assicura che la rinuncia sia regolare e conforme ai principi della sana gestione finanziaria e della proporzionalità. La decisione di rinunciare al recupero è motivata. L’ordinatore può delegare il potere di adottare detta decisione.

3.   Nella fattispecie di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera c), l’ordinatore responsabile osserva le procedure preventivamente stabilite da sua istituzione dell’Unione e applica in qualsiasi circostanza i seguenti criteri cogenti:

a)

natura dei fatti, in considerazione della gravità dell’irregolarità che ha dato luogo all’accertamento del credito (frode, recidiva, dolo, diligenza, buona fede, errore manifesto);

b)

impatto della rinuncia al recupero sull’attività dell’Unione e sui suoi interessi finanziari (importo in oggetto, rischio di costituire precedenti, lesione dell’autorità della legge).

4.   In funzione delle circostanze specifiche, l’ordinatore responsabile tiene conto, se del caso, dei criteri aggiuntivi seguenti:

a)

eventuale distorsione della concorrenza provocata dalla rinuncia al recupero;

b)

danno economico e sociale che deriverebbe da un recupero totale del credito.

5.   Ciascuna istituzione dell’Unione invia ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle rinunce concesse dalla medesima a norma dei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo. Le rinunce di entità inferiore a 60 000 EUR sono comunicate sotto forma di importo totale. Per quanto riguarda la Commissione, detta relazione è allegata alla sintesi delle relazioni annuali di attività di cui all’articolo 74, paragrafo 9.

6.   L’ordinatore responsabile può annullare, in tutto o in parte, un credito accertato. L’annullamento parziale di un credito accertato non implica la rinuncia al diritto accertato residuo dell’Unione.

In caso di errore, l’ordinatore responsabile annulla, in tutto o in parte, il credito accertato e presenta adeguate giustificazioni.

Ogni istituzione dell’Unione stabilisce nel regolamento interno le condizioni e le modalità di delega del potere di annullare un credito accertato.

7.   Spetta innanzitutto agli Stati membri svolgere controlli e audit e recuperare gli importi spesi indebitamente, come prevede la normativa settoriale. Nella misura in cui individuano e correggono le irregolarità per proprio conto, gli Stati membri sono esonerati da rettifiche finanziarie da parte della Commissione in relazione a dette irregolarità.

8.   La Commissione impone rettifiche finanziarie agli Stati membri al fine di escludere dai finanziamenti dell’Unione le spese sostenute in violazione del diritto applicabile. La Commissione basa le sue rettifiche finanziarie sull’individuazione degli importi spesi indebitamente e sulle implicazioni finanziarie per il bilancio. Se non è possibile un’identificazione precisa di tali importi, la Commissione può applicare rettifiche estrapolate o forfettarie in conformità della normativa settoriale.

Nel decidere l’ammontare di una rettifica finanziaria, la Commissione tiene conto della natura e della gravità della violazione del diritto applicabile e delle implicazioni finanziarie per il bilancio, comprese le carenze a livello dei sistemi di gestione e di controllo.

I criteri per stabilire le rettifiche finanziarie e la procedura da seguire possono essere previsti nella normativa settoriale.

9.   La metodologia per l’applicazione di rettifiche estrapolate o forfettarie è stabilita conformemente alla normativa settoriale onde consentire alla Commissione di tutelare gli interessi finanziari dell’Unione.

Articolo 102

Recupero mediante compensazione

1.   Quando un debitore vanta nei confronti dell’Unione o di un’agenzia esecutiva, allorché esegue il bilancio, un credito che sia certo, a norma dell’articolo 98, paragrafo 3, lettera a), liquido ed esigibile, corrispondente a un importo indicato in un ordine di pagamento, il contabile procede, dopo la scadenza di cui all’articolo 98, paragrafo 4, primo comma, lettera b), al recupero del credito mediante compensazione.

In circostanze eccezionali, se è necessario per tutelare gli interessi finanziari dell’Unione e se ha giustificati motivi di ritenere che altrimenti l’importo dovuto all’Unione andrebbe perduto, il contabile può procedere al recupero mediante compensazione prima della scadenza di cui all’articolo 98, paragrafo 4, primo comma, lettera b).

Il contabile può procedere inoltre al recupero mediante compensazione prima della scadenza di cui all’articolo 98, paragrafo 4, primo comma, lettera b), se il debitore acconsente.

2.   Prima di procedere a un recupero ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, il contabile consulta l’ordinatore responsabile e informa i debitori interessati, anche per quanto riguarda i mezzi di ricorso di cui all’articolo 133.

Quando il debitore è un’autorità nazionale o uno dei suoi organi amministrativi, il contabile informa altresì lo Stato membro interessato della sua intenzione di effettuare il recupero mediante compensazione almeno dieci giorni lavorativi prima di procedere in tal senso. Tuttavia, di concerto con lo Stato membro o con l’organo amministrativo interessato, il contabile può procedere al recupero mediante compensazione prima del decorso di tale termine.

3.   La compensazione di cui al paragrafo 1 ha il medesimo effetto del pagamento ed estingue il debito e i relativi interessi eventualmente dovuti dall’Unione.

Articolo 103

Procedura di recupero in caso di mancato pagamento volontario

1.   Fatto salvo l’articolo 102, se l’importo del credito non è stato recuperato integralmente alla scadenza di cui all’articolo 98, paragrafo 4, primo comma, lettera b), il contabile ne informa l’ordinatore responsabile e inizia senza indugio la procedura di recupero mediante ogni mezzo offerto dalla legge, incluso il richiamo dell’eventuale garanzia costituita in precedenza.

2.   Fatto salvo l’articolo 102, quando non è esperibile la modalità di recupero di cui al paragrafo 1 del presente articolo e il debitore non ha eseguito il pagamento malgrado una costituzione in mora inviatagli dal contabile, quest’ultimo procede al recupero mediante esecuzione forzata del titolo ottenuto, in conformità dell’articolo 100, paragrafo 2, ovvero in via contenziosa.

Articolo 104

Concessione di dilazioni di pagamento

Il contabile può, di concerto con l’ordinatore responsabile, accordare dilazioni dei termini di pagamento solamente dietro domanda scritta e motivata del debitore, alle condizioni seguenti:

a)

che il debitore si impegni a pagare gli interessi, al tasso previsto all’articolo 99, per tutto il periodo della dilazione accordatagli, a decorrere dalla scadenza di cui all’articolo 98, paragrafo 4, primo comma, lettera b);

b)

che il debitore costituisca, per tutelare i diritti dell’Unione, una garanzia finanziaria, accettata dal contabile dell’istituzione dell’Unione, che copra il debito insoluto sia in capitale che in interessi.

La garanzia di cui al primo comma, lettera b), può essere sostituita dalla fideiussione in solido di un terzo approvata dal contabile dell’istituzione dell’Unione.

In circostanze eccezionali, su domanda del debitore, il contabile può rinunciare a richiedere la garanzia di cui al primo comma, lettera b), allorché valuti che il debitore vuole e può effettuare il pagamento entro il periodo della dilazione, ma non è in grado di costituire siffatta garanzia e si trova in una situazione di difficoltà finanziaria.

Articolo 105

Prescrizione

1.   Fatte salve le disposizioni di normative specifiche e l’applicazione della decisione 2014/335/UE, Euratom, ai crediti dell’Unione nei confronti di terzi e ai crediti di terzi nei confronti dell’Unione si applica un termine di prescrizione di cinque anni.

2.   Il termine di prescrizione per i crediti dell’Unione nei confronti di terzi decorre dalla scadenza del termine di cui all’articolo 98, paragrafo 4, primo comma, lettera b).

Il termine di prescrizione per i crediti di terzi nei confronti dell’Unione decorre dalla data in cui il pagamento del credito del terzo è esigibile in base al corrispondente impegno giuridico.

3.   Il termine di prescrizione per i crediti dell’Unione nei confronti di terzi è interrotto da qualsiasi atto inteso a recuperare il credito compiuto da un’istituzione dell’Unione, ovvero da uno Stato membro su richiesta di un’istituzione dell’Unione, e comunicato al terzo.

Il termine di prescrizione per i crediti di terzi nei confronti dell’Unione è interrotto da qualsiasi atto inteso a recuperare il credito comunicato all’Unione dai suoi creditori o per conto di essi.

4.   Un nuovo termine di prescrizione di cinque anni decorre dal giorno successivo alle interruzioni di cui al paragrafo 3.

5.   Interrompe il termine di prescrizione ogni azione legale relativa a un credito ai sensi del paragrafo 2, comprese le azioni intentate dinanzi a un giudice che successivamente declini la propria competenza. Un nuovo periodo di prescrizione di cinque anni comincia a decorrere allorché sia stata pronunciata una sentenza e questa sia passata in giudicato oppure le medesime parti siano giunte a una composizione stragiudiziale riguardo alla medesima azione.

6.   La dilazione di pagamento concessa dal contabile a norma dell’articolo 104 interrompe il termine di prescrizione. Un nuovo termine di prescrizione di cinque anni inizia a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del periodo di dilazione del pagamento.

7.   Non si procede al recupero dei crediti dell’Unione dopo la scadenza del termine di prescrizione di cui ai paragrafi da 2 a 6.

Articolo 106

Trattamento nazionale dei crediti dell’Unione

Nel caso di una procedura d’insolvenza, ai crediti dell’Unione è riservato lo stesso trattamento preferenziale concesso ai crediti di uguale natura dovuti a organismi pubblici degli Stati membri in cui ha luogo il procedimento di recupero.

Articolo 107

Ammende, altre penali, sanzioni e interessi irrogati dalle istituzioni dell’Unione

1.   Gli importi riscossi a titolo di ammende, altre penali e sanzioni, nonché gli interessi e altri proventi prodotti, non sono iscritti in bilancio per il periodo in cui le corrispondenti decisioni sono o potrebbero ancora diventare oggetto di ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea.

2.   Gli importi di cui al paragrafo 1 sono iscritti in bilancio con la massima tempestività dopo l’esaurimento di tutti i mezzi di impugnazione. In circostanze eccezionali debitamente giustificate o qualora tutti i mezzi di impugnazione siano stati esperiti dopo il 1o settembre dell’esercizio in corso, gli importi possono essere iscritti in bilancio nell’esercizio successivo.

Gli importi che, a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, devono essere restituiti all’entità che li ha versati non sono iscritti in bilancio.

3.   Il paragrafo 1 non si applica alle decisioni di liquidazione dei conti o di rettifica finanziaria.

Articolo 108

Recupero di ammende, altre penali o sanzioni irrogate dalle istituzioni dell’Unione

1.   Quando dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea è intentata un’azione legale contro la decisione di un’istituzione dell’Unione che irroga un’ammenda o altra penale o sanzione prevista dal TFUE o dal trattato Euratom, e fintantoché non sono stati esperiti tutti i mezzi di impugnazione, il debitore paga, a titolo provvisorio, gli importi corrispondenti sul conto bancario indicato dal contabile della Commissione oppure costituisce una garanzia finanziaria accettabile per il contabile della Commissione. Tale garanzia è distinta dall’obbligo di pagare l’ammenda o altra penale o sanzione ed è richiamata su richiesta. Essa copre il debito sia in capitale che in interessi dovuti a norma dell’articolo 99, paragrafo 4.

2.   La Commissione garantisce gli importi riscossi in via provvisoria investendoli in attivi finanziari, assicurando in tal modo la sicurezza e la liquidità delle somme di denaro e prefiggendosi al tempo stesso di ottenere un rendimento positivo.

3.   Una volta che sono esauriti tutti i mezzi di impugnazione e l’ammenda, l’altra penale o la sanzione è stata confermata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, o qualora la decisione che irroga tale ammenda, altra penale o sanzione non possa più diventare oggetto di ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea, è adottata una delle seguenti misure:

a)

gli importi riscossi a titolo provvisorio e il rendimento che generano sono iscritti in bilancio conformemente all’articolo 107, paragrafo 2;

b)

se è stata costituita una garanzia finanziaria, questa è richiamata e i relativi importi sono iscritti in bilancio.

Se la Corte di giustizia dell’Unione europea ha aumentato l’importo dell’ammenda, dell’altra penale o della sanzione, si applica il primo comma, lettere a) e b), del presente paragrafo fino a concorrenza degli importi della decisione originaria dell’istituzione dell’Unione o, se del caso, dell’importo definito da una precedente sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea nello stesso procedimento. Il contabile della Commissione riscuote l’importo corrispondente all’aumento e agli interessi dovuti a norma dell’articolo 99, paragrafo 4, che sono iscritti in bilancio.

4.   Quando sono stati esperiti tutti i mezzi di impugnazione e l’ammenda, l’altra penale o sanzione è stata annullata o ne è stato ridotto l’importo, è adottata una delle seguenti misure:

a)

gli importi riscossi in via provvisoria o, in caso di una loro riduzione, la parte pertinente di essi, sono rimborsati al terzo interessato, compresi eventuali rendimenti;

b)

se è stata costituita una garanzia finanziaria, essa è di conseguenza svincolata.

Nei casi di cui al primo comma, lettera a), se il rendimento complessivo dell’importo riscosso in via provvisoria è negativo, la perdita subita è detratta dall’importo da rimborsare.

Articolo 109

Interessi compensativi

Fatti salvi l’articolo 99, paragrafo 2, e l’articolo 116, paragrafo 5, e nei casi diversi dalle ammende, altre penali e sanzioni di cui agli articoli 107 e 108, quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea o a seguito di una transazione, il tasso d’interesse è quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese. Il tasso d’interesse non deve essere negativo. Gli interessi decorrono dalla data di pagamento dell’importo da rimborsare fino alla data di rimborso stabilita.

Nei casi in cui il tasso di interesse complessivo risulta negativo, esso è fissato allo zero percento.

CAPO 7

Operazioni di spesa

Articolo 110

Decisioni di finanziamento

1.   Un impegno di bilancio è preceduto da una decisione di finanziamento adottata dall’istituzione dell’Unione o dall’autorità da questa delegata. Le decisioni di finanziamento possono avere valore annuale o pluriennale.

Il primo comma del presente paragrafo non si applica agli stanziamenti destinati al funzionamento di ciascuna istituzione dell’Unione a titolo della sua autonomia amministrativa che possono essere eseguiti senza un atto di base, conformemente all’articolo 58, paragrafo 2, lettera e), alle spese di sostegno amministrativo e ai contributi agli organismi dell’Unione di cui agli articoli 70 e 71.

2.   La decisione di finanziamento costituisce al tempo stesso il programma di lavoro annuale o pluriennale ed è adottata, se del caso, il più presto possibile dopo l’adozione del progetto di bilancio e comunque, in linea di principio, non oltre il 31 marzo dell’anno di attuazione. Se il pertinente atto di base prevede modalità specifiche per l’adozione di una decisione di finanziamento o di un programma di lavoro, o di entrambi, tali modalità sono applicate alla parte della decisione di finanziamento che costituisce il programma di lavoro, in conformità delle prescrizioni dell’atto di base. La parte della decisione che costituisce il programma di lavoro è pubblicata sul sito web dell’istituzione dell’Unione interessata immediatamente dopo la sua adozione e prima della sua attuazione. La decisione di finanziamento riporta l’importo totale coperto e contiene una descrizione delle azioni da finanziare. In particolare, essa indica:

a)

l’atto di base e la linea di bilancio;

b)

gli obiettivi da perseguire e i risultati attesi;

c)

i metodi di esecuzione;

d)

eventuali informazioni supplementari sul programma di lavoro richieste dall’atto di base.

3.   In aggiunta agli elementi di cui al paragrafo 2, la decisione di finanziamento stabilisce:

a)

nel caso delle sovvenzioni: la tipologia dei richiedenti destinatari dell’invito a presentare proposte o dell’attribuzione diretta e la dotazione di bilancio globale riservata alle sovvenzioni;

b)

nel caso degli appalti: la dotazione di bilancio globale riservata agli appalti;

c)

nel caso dei contributi ai fondi fiduciari dell’Unione di cui all’articolo 234: gli stanziamenti riservati al fondo fiduciario per l’esercizio e gli importi previsti per l’intera sua durata provenienti dal bilancio, nonché da altri donatori;

d)

nel caso dei premi: la tipologia dei partecipanti cui è destinato il concorso, la dotazione di bilancio globale riservata al concorso e un riferimento specifico ai premi aventi un valore unitario pari o superiore a 1 000 000 EUR;

e)

nel caso degli strumenti finanziari: l’importo stanziato per lo strumento finanziario;

f)

nel caso della gestione indiretta: la persona o l’entità che esegue i fondi dell’Unione a norma dell’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), o i criteri da utilizzare per la selezione della persona o dell’entità;

g)

nel caso dei contributi ai meccanismi o alle piattaforme di finanziamento misto: l’importo stanziato per il meccanismo o la piattaforma di finanziamento misto e l’elenco delle entità che vi partecipano;

h)

nel caso delle garanzie di bilancio: l’importo della copertura annuale e, se del caso, l’importo della garanzia di bilancio da svincolare.

4.   L’ordinatore delegato può aggiungere qualsiasi altra informazione che ritiene opportuna nella rispettiva decisione di finanziamento che costituisce il programma di lavoro o in qualsiasi altro documento pubblicato sul sito web dell’istituzione dell’Unione.

La decisione di finanziamento pluriennale è coerente con la programmazione finanziaria di cui all’articolo 41, paragrafo 2, e precisa che l’attuazione della decisione è subordinata alla disponibilità degli stanziamenti di bilancio per i rispettivi esercizi dopo l’adozione del bilancio o in base a quanto previsto dal regime dei dodicesimi provvisori.

5.   Fatte salve eventuali disposizioni specifiche dell’atto di base, per ogni modifica sostanziale di una decisione di finanziamento già adottata è seguita la medesima procedura prevista per la decisione iniziale.

Articolo 111

Operazioni di spesa

1.   Tutte le spese sono oggetto di un impegno, di una convalida, dell’emissione di un ordine di pagamento e di un pagamento.

Al termine dei periodi di cui all’articolo 114, il saldo non eseguito degli impegni di bilancio è disimpegnato.

Nell’esecuzione di operazioni, l’ordinatore responsabile verifica la conformità della spesa rispetto ai trattati, al bilancio, al presente regolamento e agli altri atti adottati a norma dei trattati, nonché al principio della sana gestione finanziaria.

2.   Gli impegni di bilancio e gli impegni giuridici sono assunti dallo stesso ordinatore, salvo in casi debitamente giustificati. In particolare, nell’ambito degli aiuti erogati per situazioni di crisi e delle operazioni di aiuto umanitario, gli impegni giuridici possono essere assunti dai capi delle delegazioni dell’Unione o, in loro assenza, dai rispettivi vice, su istruzione dell’ordinatore responsabile della Commissione, il quale conserva comunque la piena responsabilità dell’operazione sottostante. Il personale impiegato dalla Commissione nell’ambito degli aiuti erogati per situazioni di crisi e delle operazioni di aiuto umanitario può firmare gli impegni giuridici collegati a pagamenti a valere su casse di anticipi di importi non superiori a 2 500 EUR.

L’ordinatore responsabile assume un impegno di bilancio prima di contrarre un impegno giuridico nei confronti di terzi o di trasferire fondi a un fondo fiduciario dell’Unione di cui all’articolo 234.

Il secondo comma del presente paragrafo non si applica:

a)

agli impegni giuridici contratti a seguito di una dichiarazione di situazione di crisi nell’ambito di un piano di continuità operativa, in conformità delle procedure adottate dalla Commissione o da qualsiasi altra istituzione dell’Unione a titolo della sua autonomia amministrativa;

b)

in caso di operazioni di aiuto umanitario, di operazioni di protezione civile e di aiuti erogati per situazioni di crisi, se l’efficacia dell’intervento dell’Unione richiede l’assunzione immediata di un impegno giuridico nei confronti di terzi e se prima non è possibile procedere a un impegno di bilancio specifico.

Nei casi di cui al terzo comma, lettera b), all’impegno di bilancio si procede senza ritardi dopo aver assunto un impegno giuridico nei confronti di terzi.

3.   L’ordinatore responsabile convalida una spesa accettando che una voce di spesa sia imputata al bilancio, previa verifica dei documenti giustificativi che attestano i diritti del creditore secondo le condizioni fissate dall’impegno giuridico, quando questo esiste. A tale scopo, l’ordinatore responsabile:

a)

verifica l’esistenza dei diritti del creditore;

b)

determina o verifica l’esistenza e l’importo del credito attraverso la menzione «conforme ai fatti»;

c)

verifica le condizioni di esigibilità del credito.

Fatto salvo il primo comma, la convalida delle spese si applica anche alle relazioni intermedie o finali non associate a richieste di pagamento, nel qual caso l’impatto sul sistema contabile si limita alla contabilità generale.

4.   La decisione di convalida ha luogo tramite firma elettronica con caratteristiche di sicurezza a norma dell’articolo 146 da parte dell’ordinatore o di un membro del personale tecnicamente competente debitamente autorizzato mediante decisione formale dell’ordinatore oppure, eccezionalmente, nel caso di documenti su supporto cartaceo, tramite il timbro che riproduce la firma.

Con la menzione «conforme ai fatti», l’ordinatore responsabile o un membro del personale tecnicamente competente, debitamente autorizzato dall’ordinatore responsabile, certifica:

a)

nel caso dei prefinanziamenti: che risultano soddisfatte le condizioni fissate dall’impegno giuridico per il versamento del prefinanziamento;

b)

nel caso dei pagamenti intermedi e a saldo relativi agli appalti: che i servizi contrattuali sono stati regolarmente prestati, che le forniture contrattuali sono state regolarmente consegnate o che i lavori contrattuali sono stati regolarmente eseguiti;

c)

nel caso dei pagamenti intermedi e a saldo relativi alle sovvenzioni: che l’azione o il programma di lavoro svolto dal beneficiario è conforme sotto tutti gli aspetti alla convenzione di sovvenzione, nonché, se del caso, che i costi dichiarati dal beneficiario sono ammissibili.

Nel caso di cui al secondo comma, lettera c), le stime dei costi non sono ritenute conformi ai criteri di ammissibilità di cui all’articolo 186, paragrafo 3. Lo stesso principio si applica anche alle relazioni intermedie o finali non associate a richieste di pagamento.

5.   Per autorizzare la spesa, l’ordinatore responsabile emette, previa verifica della disponibilità degli stanziamenti, un ordine di pagamento per dare istruzione al contabile di pagare l’importo della spesa precedentemente convalidata.

Nei casi in cui siano effettuati pagamenti periodici riguardanti prestazioni di servizi, compresi i servizi di locazione, o consegne di beni, l’ordinatore può, fatta salva l’analisi dei rischi del medesimo, ordinare l’applicazione di un sistema di addebito diretto da una cassa di anticipi. L’applicazione di tale sistema può altresì essere ordinata su espressa autorizzazione del contabile, conformemente all’articolo 86, paragrafo 3.

Articolo 112

Tipi di impegni di bilancio

1.   Gli impegni di bilancio rientrano in una delle seguenti categorie:

a)

impegno di bilancio specifico: quando il destinatario e l’importo della spesa sono determinati;

b)

impegno di bilancio globale: quando almeno uno degli elementi necessari a definire l’impegno come specifico rimane indeterminato;

c)

impegno di bilancio accantonato: quando è destinato a coprire le spese di gestione corrente del FEAGA di cui all’articolo 11, paragrafo 2, e le spese correnti di natura amministrativa il cui importo o i cui beneficiari finali non sono determinati in modo definitivo.

In deroga al primo comma, lettera c), le spese correnti di natura amministrativa relative alle delegazioni dell’Unione e rappresentanze dell’Unione possono essere coperte da impegni di bilancio accantonati anche quando l’importo e il beneficiario finale sono determinati.

2.   Gli impegni di bilancio per azioni la cui realizzazione si estende su più esercizi possono essere ripartiti su più esercizi in frazioni annue solo quando ciò è previsto dall’atto di base o se si tratta di spese amministrative.

3.   L’impegno di bilancio globale è effettuato sulla base di una decisione di finanziamento.

L’impegno di bilancio globale interviene al più tardi prima della decisione relativa ai destinatari e agli importi e, qualora l’esecuzione degli stanziamenti interessati implichi l’adozione di un programma di lavoro, non prima dell’adozione di quest’ultimo.

4.   Un impegno di bilancio globale è eseguito o con la conclusione di una convenzione di finanziamento che prevede a sua volta l’assunzione ulteriore di uno o più impegni giuridici, o con l’assunzione di uno o più impegni giuridici.

Le convenzioni di finanziamento nell’ambito dell’assistenza finanziaria diretta ai paesi terzi, compreso il sostegno di bilancio, che costituiscono impegni giuridici, possono dare luogo a pagamenti senza la conclusione di altri impegni giuridici.

Il paragrafo 3, secondo comma, non si applica qualora l’impegno di bilancio globale sia eseguito mediante la conclusione di una convenzione di finanziamento.

5.   Ciascun impegno giuridico specifico assunto a seguito di un impegno di bilancio globale è registrato dall’ordinatore responsabile, prima della firma, nella contabilità di bilancio centrale, mediante imputazione dell’impegno di bilancio globale.

6.   Gli impegni di bilancio accantonati sono eseguiti con l’assunzione di uno o più impegni giuridici da cui sorge il diritto a pagamenti ulteriori. Tuttavia, per quanto riguarda le spese per la gestione del personale, le spese per i membri o ex membri di un’istituzione dell’Unione o le spese sostenute dalle istituzioni dell’Unione per le attività di comunicazione relative all’attualità dell’Unione o nei casi di cui al punto 14.5 dell’allegato I, essi possono essere eseguiti direttamente con i pagamenti senza l’assunzione di precedenti impegni giuridici.

Articolo 113

Impegni relativi a stanziamenti del FEAGA

1.   Per ogni esercizio gli stanziamenti del FEAGA includono gli stanziamenti non dissociati per le spese correlate alle misure di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013. Le spese correlate alle misure di cui all’articolo 4, paragrafo 2, e all’articolo 6 di tale regolamento, tranne che per le misure finanziate a titolo dell’assistenza tecnica non operativa e i contributi a favore di agenzie esecutive, sono coperte con stanziamenti dissociati.

2.   Le decisioni della Commissione che stabiliscono l’importo dei rimborsi delle spese correlate al FEAGA sostenute dagli Stati membri costituiscono impegni di bilancio accantonati globali, che non superano il totale degli stanziamenti iscritti nel bilancio per il FEAGA.

3.   Gli impegni di bilancio accantonati globali per il FEAGA, effettuati a titolo di un esercizio e che non hanno dato luogo, entro il 1o febbraio dell’esercizio successivo, a impegni di bilancio dettagliati, sono disimpegnati con riferimento all’esercizio in questione.

4.   Le spese effettuate dai servizi e dagli organismi di cui alla normativa sul FEAGA formano oggetto, entro due mesi dalla ricezione degli stati trasmessi dagli Stati membri, di un impegno per capitolo, articolo e voce. Si può procedere a tale impegno dopo la scadenza del suddetto termine di due mesi qualora sia necessaria una procedura di storno di stanziamenti relativi alle pertinenti linee di bilancio. Salvo il caso in cui il pagamento da parte degli Stati membri non sia ancora avvenuto oppure vi siano dubbi quanto all’ammissibilità, l’imputazione in pagamento avviene entro lo stesso termine di due mesi.

Gli impegni di cui al primo comma del presente paragrafo sono detratti dall’impegno di bilancio accantonato globale di cui al paragrafo 1.

5.   I paragrafi 2 e 3 si applicano con riserva dell’esame e dell’accettazione dei conti.

Articolo 114

Termini relativi agli impegni

1.   Fatti salvi gli articoli 111, paragrafo 2, e 264, paragrafo 3, gli impegni giuridici inerenti a impegni di bilancio specifici o accantonati sono assunti entro il 31 dicembre dell’anno n, dove l’anno n è l’anno in cui è stato assunto l’impegno di bilancio.

2.   Gli impegni di bilancio globali coprono il costo totale dei relativi impegni giuridici assunti fino al 31 dicembre dell’anno n+1.

Quando l’impegno di bilancio globale comporta l’assegnazione di un premio di cui al titolo IX, l’impegno giuridico di cui all’articolo 207, paragrafo 4, è assunto entro il 31 dicembre dell’anno n+3.

Per quanto riguarda le azioni esterne, ove l’impegno di bilancio globale comporti la conclusione di una convenzione di finanziamento con un paese terzo, quest’ultima è conclusa entro il 31 dicembre dell’anno n+1. In tal caso l’impegno di bilancio globale copre i costi totali degli impegni giuridici che attuano la convenzione di finanziamento conclusa entro un periodo di tre anni a decorrere dalla data di conclusione della medesima.

Tuttavia, l’impegno di bilancio globale copre i costi totali degli impegni giuridici assunti fino al termine del periodo di attuazione della convenzione di finanziamento nei casi seguenti:

a)

azioni finanziate da una pluralità di donatori;

b)

operazioni di finanziamento misto;

c)

impegni giuridici relativi all’audit e alla valutazione;

d)

le seguenti circostanze eccezionali:

i)

modifiche apportate a impegni giuridici già assunti;

ii)

impegni giuridici che devono essere assunti dopo la risoluzione anticipata di un impegno giuridico esistente;

iii)

variazioni dell’entità incaricata dell’esecuzione.

3.   Il terzo e quarto comma del paragrafo 2 non si applicano ai seguenti programmi pluriennali attuati mediante impegni frazionati:

a)

strumento di assistenza preadesione istituito dal regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (41);

b)

strumento europeo di vicinato istituito dal regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (42).

Nei casi di cui al primo comma gli stanziamenti sono automaticamente disimpegnati dalla Commissione in conformità della normativa settoriale.

4.   Gli impegni di bilancio specifici e accantonati per azioni la cui realizzazione si estende su più esercizi comportano, tranne quando si tratta di spese per il personale, un termine finale di esecuzione fissato conformemente alle condizioni previste dagli impegni giuridici cui si riferiscono e tenendo conto del principio della sana gestione finanziaria.

5.   Le frazioni degli impegni di bilancio non eseguite tramite pagamento nei sei mesi successivi al termine finale di esecuzione sono oggetto di disimpegno.

6.   L’importo di un impegno di bilancio per il quale non è stato effettuato alcun pagamento ai sensi dell’articolo 115 entro i due anni successivi all’assunzione dell’impegno giuridico è oggetto di disimpegno, salvo qualora tale importo sia relativo a un caso oggetto di contenzioso in sede giudiziaria o arbitrale, qualora l’impegno giuridico consista in una convenzione di finanziamento con un paese terzo o la normativa settoriale preveda disposizioni specifiche.

Articolo 115

Tipi di pagamenti

1.   Il pagamento delle spese è eseguito dal contabile nei limiti dei fondi disponibili.

2.   Il pagamento si basa sulla prova della conformità dell’azione corrispondente al contratto, all’accordo o all’atto di base e consiste in uno o più delle seguenti operazioni:

a)

il pagamento della totalità degli importi dovuti;

b)

il pagamento degli importi dovuti secondo una delle modalità seguenti:

i)

un prefinanziamento che fornisce un fondo di tesoreria, che può essere frazionato in più versamenti secondo il principio della sana gestione finanziaria; tale importo di prefinanziamento è pagato in base al contratto, all’accordo o all’atto di base, oppure in base ai documenti giustificativi che consentono di verificare il rispetto delle disposizioni del contratto o dell’accordo;

ii)

uno o più pagamenti intermedi in contropartita dell’esecuzione parziale dell’azione o del contratto o dell’accordo che possono liquidare in tutto o in parte il prefinanziamento, fatto salvo l’atto di base;

iii)

un pagamento a saldo degli importi dovuti ove l’azione o il contratto o l’accordo siano stati integralmente eseguiti;

c)

il versamento di un accantonamento nel fondo comune di copertura ai sensi dell’articolo 212.

Il pagamento a saldo liquida tutte le spese precedenti. Per il recupero degli importi non utilizzati è emesso un ordine di riscossione.

3.   Nella preparazione dei conti di bilancio i diversi tipi di pagamento di cui al paragrafo 2 sono distinti al momento dell’esecuzione di ogni pagamento.

4.   Le norme contabili di cui all’articolo 80 comprendono le norme in materia di liquidazione contabile dei prefinanziamenti e di riconoscimento dell’ammissibilità dei costi.

5.   I prefinanziamenti sono liquidati periodicamente dall’ordinatore responsabile in base alla natura economica del progetto e al più tardi al termine dello stesso. La liquidazione è effettuata sulla base delle informazioni sui costi sostenuti o della conferma che le condizioni per il pagamento risultano soddisfatte a norma dell’articolo 125, sulla base della convalida dell’ordinatore in conformità dell’articolo 111, paragrafo 3.

Per le convenzioni di sovvenzione, i contratti o gli accordi di contributo di valore superiore a 5 000 000 EUR, l’ordinatore acquisisce alla fine di ciascun esercizio almeno le informazioni necessarie a calcolare una stima ragionevole dei costi. Tali informazioni non sono utilizzate per liquidare i prefinanziamenti, ma possono essere utilizzate dall’ordinatore e dal contabile per rispettare l’articolo 82, paragrafo 2.

Ai fini del secondo comma, negli impegni giuridici assunti sono inserite opportune disposizioni.

Articolo 116

Termini relativi ai pagamenti

1.   I pagamenti sono effettuati entro:

a)

90 giorni di calendario per gli accordi di contributo, i contratti e le convenzioni di sovvenzione riguardanti servizi o azioni di carattere tecnico la cui valutazione è particolarmente complessa e il cui pagamento dipende dall’approvazione di una relazione o di un certificato;

b)

60 giorni di calendario per tutti gli altri accordi di contributo, contratti e convenzioni di sovvenzione il cui pagamento dipende dall’approvazione di una relazione o di un certificato;

c)

30 giorni di calendario per tutti gli altri accordi di contributo, contratti e convenzioni di sovvenzione.

2.   Il termine per effettuare il pagamento si intende comprensivo delle operazioni di convalida, di ordinazione e di pagamento delle spese.

Esso decorre dalla data di ricezione della richiesta di pagamento.

3.   La richiesta di pagamento è registrata tempestivamente dall’ufficio autorizzato dell’ordinatore responsabile e si considera ricevuta alla data di registrazione.

Si considera data di pagamento la data di addebito sul conto dell’istituzione dell’Unione.

La richiesta di pagamento riporta i seguenti elementi essenziali:

a)

gli estremi del creditore;

b)

l’importo;

c)

la valuta;

d)

la data.

La mancanza di anche uno solo degli elementi essenziali comporta il rigetto della richiesta di pagamento.

Il creditore è informato per iscritto di un rigetto e delle sue motivazioni, tempestivamente e comunque entro 30 giorni di calendario dalla data di ricezione della richiesta di pagamento.

4.   L’ordinatore responsabile può sospendere il termine di pagamento nei seguenti casi:

a)

l’importo del pagamento richiesto non è dovuto, oppure

b)

non sono stati presentati i documenti giustificativi adeguati.

Se l’ordinatore responsabile viene a conoscenza di informazioni che lo inducono a dubitare dell’ammissibilità delle spese di una richiesta di pagamento, può sospendere il termine per il pagamento al fine di verificare, anche attraverso verifiche sul posto, il carattere ammissibile delle spese. Il rimanente periodo utile per il pagamento riprende a decorrere dalla data di ricezione delle informazioni richieste o dei documenti rivisti o dalla data di esecuzione delle ulteriori verifiche necessarie, ivi comprese le verifiche sul posto.

Ai creditori interessati sono comunicati per iscritto i motivi della sospensione.

5.   Tranne nel caso degli Stati membri, della BEI e del FEI, alla scadenza dei termini stabiliti al paragrafo 1, il creditore ha diritto agli interessi, alle seguenti condizioni:

a)

i tassi d’interesse sono quelli indicati all’articolo 99, paragrafo 2;

b)

gli interessi sono pagati per il periodo decorrente dal giorno di calendario successivo alla scadenza del termine di pagamento stabilito al paragrafo 1 fino alla data in cui il pagamento è effettuato.

Tuttavia, qualora gli interessi calcolati in conformità del primo comma siano pari o inferiori a 200 EUR, sono versati al creditore soltanto previa richiesta presentata entro due mesi dalla data di ricezione del pagamento tardivo.

6.   Ogni istituzione dell’Unione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione riguardante il rispetto e la sospensione dei termini stabiliti ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo. La relazione della Commissione è allegata alla sintesi delle relazioni annuali di attività di cui all’articolo 74, paragrafo 9.

CAPO 8

Il revisore interno

Articolo 117

Designazione del revisore interno

1.   Ciascuna istituzione dell’Unione crea una funzione di audit interno che è esercitata nel rispetto delle pertinenti norme internazionali. Il revisore interno, designato dall’istituzione dell’Unione interessata, risponde alla stessa della verifica del corretto funzionamento dei sistemi e delle procedure di esecuzione del bilancio. Il revisore interno non è né l’ordinatore né il contabile.

2.   Ai fini dell’audit interno del SEAE, i capi delle delegazioni dell’Unione che agiscono in qualità di ordinatori sottodelegati conformemente all’articolo 60, paragrafo 2, sono soggetti ai poteri di verifica del revisore interno della Commissione relativamente alla gestione finanziaria a loro sottodelegata.

Il revisore interno della Commissione svolge anche il ruolo di revisore interno del SEAE relativamente all’esecuzione della sezione del bilancio riguardante il SEAE.

3.   Ciascuna istituzione dell’Unione designa il proprio revisore interno secondo modalità adeguate alle sue specificità e alle sue esigenze. Ciascuna istituzione dell’Unione informa il Parlamento europeo e il Consiglio della designazione del proprio revisore interno.

4.   Ciascuna istituzione dell’Unione definisce secondo la propria specificità e le proprie esigenze la sfera delle funzioni del proprio revisore interno e stabilisce in dettaglio gli obiettivi e le procedure dell’esercizio della funzione di audit interno, nel rispetto delle norme internazionali in materia di audit interno.

5.   Ciascuna istituzione dell’Unione può designare come revisore interno, in base alle sue competenze particolari, un funzionario o altro agente soggetto allo statuto del personale reclutato fra i cittadini degli Stati membri.

6.   Quando due o più istituzioni dell’Unione designano il medesimo revisore interno, esse adottano le disposizioni necessarie affinché la sua responsabilità possa essere chiamata in causa secondo il disposto dell’articolo 121.

7.   Quando il revisore interno cessa le proprie funzioni, ciascuna istituzione dell’Unione ne informa il Parlamento europeo e il Consiglio.

Articolo 118

Poteri e funzioni del revisore interno

1.   Il revisore interno consiglia la propria istituzione dell’Unione riguardo al controllo dei rischi, esprimendo pareri indipendenti sulla qualità dei sistemi di gestione e di controllo e formulando raccomandazioni mirate a migliorare le condizioni di attuazione delle operazioni e a promuovere la sana gestione finanziaria.

Il revisore interno è incaricato, in particolare, di quanto segue:

a)

verificare l’adeguatezza e l’efficacia dei sistemi di gestione interna, nonché delle prestazioni dei servizi nella realizzazione delle politiche, dei programmi e delle azioni in relazione ai rischi a essi associati;

b)

valutare l’efficienza e l’efficacia dei sistemi di controllo e di audit interni relativi a ciascuna operazione di esecuzione del bilancio.

2.   Il revisore interno esercita le proprie funzioni in relazione a tutte le attività e a tutti i servizi dell’istituzione dell’Unione interessata. Può accedere integralmente e senza limiti a qualsiasi informazione necessaria per l’esercizio delle sue funzioni, all’occorrenza anche in loco, sia negli Stati membri sia nei paesi terzi.

Il revisore interno prende conoscenza della relazione annuale degli ordinatori e degli altri elementi d’informazione individuati.

3.   Il revisore interno presenta all’istituzione dell’Unione interessata una relazione con le sue constatazioni e raccomandazioni. L’istituzione dell’Unione interessata provvede a dar seguito alle raccomandazioni risultanti dagli audit.

Ciascuna istituzione dell’Unione esamina se le raccomandazioni formulate nelle relazioni del proprio revisore interno possano essere oggetto di uno scambio con le altre istituzioni dell’Unione circa le migliori prassi.

4.   Il revisore interno presenta all’istituzione dell’Unione interessata una relazione annuale di audit interno che indica il numero e il tipo di audit interni effettuati, le principali raccomandazioni formulate e il seguito dato a queste ultime.

Tale relazione annuale di audit interno segnala gli eventuali problemi sistemici rilevati dal comitato istituito a norma dell’articolo 143, qualora questo sia chiamato a pronunciare il parere di cui all’articolo 93.

5.   Nell’elaborare la relazione il revisore interno volge particolare attenzione all’osservanza integrale dei principi della sana gestione finanziaria e performance e accerta che siano stati presi i provvedimenti adeguati per migliorarne e potenziarne costantemente l’applicazione.

6.   Ogni anno la Commissione trasmette su richiesta, nel contesto della procedura di discarico e a norma dell’articolo 319 TFUE, la sua relazione annuale di audit interno nel debito rispetto dei requisiti in materia di riservatezza.

7.   Ciascuna istituzione dell’Unione comunica i recapiti del proprio revisore interno a qualunque persona fisica o giuridica associata alle operazioni di spesa affinché queste possano contattare in forma riservata il revisore interno.

8.   Come previsto all’articolo 247, ogni anno ciascuna istituzione dell’Unione redige una relazione che contiene un riepilogo del numero e tipo di audit interni effettuati, una sintesi delle raccomandazioni formulate e del seguito dato a queste ultime e la trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio.

9.   Le relazioni e le constatazioni del revisore interno, così come la relazione dell’istituzione dell’Unione interessata, sono accessibili al pubblico solo dopo la convalida da parte del revisore interno delle misure adottate per la loro attuazione.

10.   Ciascuna istituzione dell’Unione mette a disposizione del proprio revisore interno le risorse necessarie al corretto espletamento della funzione di audit interno e una carta delle funzioni che descrive in dettaglio compiti, diritti e obblighi del proprio revisore interno.

Articolo 119

Programma di lavoro del revisore interno

1.   Il revisore interno adotta il programma di lavoro e lo sottopone all’istituzione dell’Unione interessata.

2.   Ciascuna istituzione dell’Unione può chiedere al proprio revisore interno di effettuare audit non figuranti nel programma di lavoro di cui al paragrafo 1.

Articolo 120

Indipendenza del revisore interno

1.   Il revisore interno gode di totale indipendenza nello svolgimento degli audit. Regole particolari relative al revisore interno sono previste dall’istituzione dell’Unione interessata in modo da garantire che lo stesso eserciti le sue funzioni in totale indipendenza e in modo da definire la sua responsabilità.

2.   Il revisore interno non riceve istruzioni né si vede opporre alcun limite relativamente all’esercizio delle funzioni che, in virtù della sua designazione, gli sono assegnate a norma del presente regolamento.

3.   Se il revisore interno è un membro del personale, egli esercita le proprie funzioni esclusive di audit in piena indipendenza e assume la propria responsabilità secondo le condizioni previste dallo statuto.

Articolo 121

Responsabilità del revisore interno

La responsabilità del proprio revisore interno in quanto membro del personale può essere chiamata in causa soltanto da ciascuna istituzione dell’Unione, in conformità del presente articolo.

Ciascuna istituzione dell’Unione adotta una decisione motivata recante apertura di un’indagine. La decisione è comunicata all’interessato. L’istituzione dell’Unione interessata può incaricare dell’indagine, sotto la propria responsabilità diretta, uno o più funzionari di grado uguale o superiore al membro del personale interessato. Nel corso dell’indagine è sentito l’interessato.

La relazione d’indagine è comunicata all’interessato, che è successivamente sentito dall’istituzione dell’Unione interessata sulla relazione medesima.

In base alla relazione e all’audizione, l’istituzione dell’Unione interessata adotta una decisione motivata di conclusione della procedura oppure una decisione motivata in conformità degli articoli 22 e 86 e dell’allegato IX dello statuto. Le decisioni che prevedono l’applicazione di misure disciplinari o l’irrogazione di sanzioni pecuniarie sono comunicate all’interessato e trasmesse, per informazione, alle altre istituzioni dell’Unione e alla Corte dei conti.

Contro dette decisioni l’interessato può presentare ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea, secondo le disposizioni dello statuto.

Articolo 122

Azione dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea

Fatti salvi i mezzi di ricorso previsti dallo statuto, il revisore interno può avviare direttamente un’azione dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea contro qualsiasi atto relativo all’esercizio della sua funzione di revisore interno. Questi propone tale ricorso entro tre mesi dal giorno di calendario in cui viene a conoscenza dell’atto in questione.

Il ricorso è istruito e giudicato a norma dell’articolo 91, paragrafo 5, dello statuto.

Articolo 123

Comitati di controllo dell’audit interno

1.   Ciascuna istituzione dell’Unione istituisce un comitato di controllo dell’audit interno incaricato di assicurare l’indipendenza del revisore interno, di monitorare la qualità delle attività di audit interno e di garantire che i suoi servizi tengano debitamente conto delle raccomandazioni in materia di audit interno ed esterno e diano loro seguito.

2.   La composizione del comitato di controllo dell’audit interno è decisa da ciascuna istituzione dell’Unione tenendo conto della sua autonomia organizzativa e dell’importanza della consulenza di esperti indipendenti.

TITOLO V

NORME COMUNI

CAPO 1

Norme applicabili alla gestione diretta, indiretta e concorrente

Articolo 124

Ambito di applicazione

A eccezione dell’articolo 138, i riferimenti agli impegni giuridici contenuti nel presente titolo sono intesi come riferimenti agli impegni giuridici, ai contratti quadro e agli accordi quadro relativi ai partenariati finanziari.

Articolo 125

Forme di contributo dell’Unione

1.   I contributi dell’Unione in regime di gestione diretta, indiretta e concorrente promuovono il conseguimento di un obiettivo strategico dell’Unione e dei risultati specificati e possono assumere una delle seguenti forme:

a)

finanziamenti non collegati ai costi delle operazioni in questione in base:

i)

all’adempimento delle condizioni previste dalla normativa settoriale o da decisioni della Commissione; oppure

ii)

al conseguimento dei risultati misurato in riferimento agli obiettivi intermedi precedentemente fissati o mediante indicatori di performance;

b)

rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti;

c)

costi unitari, che coprono tutte o determinate categorie specifiche di costi ammissibili che sono chiaramente individuate in anticipo con riferimento a un importo per unità;

d)

somme forfettarie, che coprono in modo generale tutte o determinate categorie specifiche di costi ammissibili che sono chiaramente individuate in anticipo;

e)

finanziamenti a tasso fisso, che coprono categorie specifiche di costi ammissibili che sono chiaramente individuate in anticipo, applicando una percentuale;

f)

una combinazione delle forme di cui alle lettere da a) a e).

I contributi dell’Unione che assumono le forme di cui al primo comma, lettera a), del presente paragrafo sono stabiliti, in regime di gestione diretta e indiretta, in conformità dell’articolo 181, della normativa settoriale o di una decisione della Commissione e, in regime di gestione concorrente, in conformità della normativa settoriale. I contributi dell’Unione che assumono le forme di cui al primo comma, lettere c), d) ed e), del presente paragrafo sono stabiliti, in regime di gestione diretta e indiretta, in conformità dell’articolo 181 o della normativa settoriale e, in regime di gestione concorrente, in conformità della normativa settoriale.

2.   Nel determinare la forma appropriata del contributo si tiene conto quanto più possibile degli interessi e dei metodi contabili dei potenziali destinatari.

3.   L’ordinatore responsabile riferisce sui finanziamenti non collegati ai costi ai sensi del paragrafo 1, primo comma, lettere a) e f), del presente articolo nella relazione annuale di attività di cui all’articolo 74, paragrafo 9.

Articolo 126

Riconoscimento reciproco delle valutazioni

La Commissione può fare affidamento, parzialmente o integralmente, sulle valutazioni effettuate dai propri servizi o da altre entità, compresi i donatori, nella misura in cui tali valutazioni siano state effettuate rispettando condizioni equivalenti a quelle stabilite nel presente regolamento per il metodo applicabile di esecuzione. A tal fine, la Commissione promuove il riconoscimento dei principi riconosciuti a livello internazionale o delle migliori prassi internazionali.

Articolo 127

Riconoscimento reciproco degli audit

Fatte salve le possibilità esistenti di effettuare ulteriori audit, qualora un revisore indipendente abbia realizzato sui rendiconti finanziari e sulle relazioni che illustrano l’utilizzo di un contributo dell’Unione un audit fondato sui principi di audit riconosciuti a livello internazionale, che fornisce una ragionevole garanzia di affidabilità, tale audit costituisce la base della garanzia globale di affidabilità, come ulteriormente specificato, ove opportuno, nella normativa settoriale, purché siano sufficientemente comprovate l’indipendenza e la competenza del revisore. A tal fine, la relazione del revisore indipendente e la relativa documentazione di audit sono messe a disposizione su richiesta del Parlamento europeo, della Commissione, della Corte dei conti e delle autorità di audit degli Stati membri.

Articolo 128

Utilizzo di informazioni già a disposizione

Al fine di evitare di chiedere alle persone e alle entità che ricevono fondi dell’Unione le stesse informazioni più di una volta, le informazioni già a disposizione delle istituzioni dell’Unione, delle autorità di gestione o di altri organismi ed entità che eseguono il bilancio sono utilizzate nella misura del possibile.

Articolo 129

Cooperazione finalizzata a tutelare gli interessi finanziari dell’Unione

1.   Ogni persona o entità che riceve fondi dell’Unione coopera pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione e concede, come condizione per ricevere tali fondi, i diritti necessari e l’accesso di cui hanno bisogno l’ordinatore responsabile, l’EPPO rispetto a quegli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939, l’OLAF, la Corte dei conti e, se del caso, le competenti autorità nazionali, per esercitare integralmente le rispettive competenze. Nel caso dell’OLAF, tali diritti comprendono il diritto di effettuare indagini, anche attraverso controlli e verifiche sul posto, in conformità del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (43).

2.   Ogni persona o entità che riceve fondi dell’Unione in regime di gestione diretta e indiretta accetta per iscritto di concedere i diritti necessari di cui al paragrafo 1 e garantisce che i terzi coinvolti nell’esecuzione dei fondi dell’Unione concedano diritti equivalenti.

CAPO 2

Norme applicabili alla gestione diretta e indiretta

Sezione 1

Norme relative a procedure e gestione

Articolo 130

Partenariati finanziari quadro

1.   La Commissione può concludere accordi quadro relativi ai partenariati finanziari per la cooperazione a lungo termine con le persone e le entità che eseguono i fondi dell’Unione ai sensi dell’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), o con i beneficiari. Fatto salvo il paragrafo 4, lettera c), del presente articolo, gli accordi quadro relativi ai partenariati finanziari sono soggetti a riesame almeno una volta nel corso di ogni quadro finanziario pluriennale. Nell’ambito di tali accordi possono essere firmati accordi di contributo e convenzioni di sovvenzione.

2.   Lo scopo di un accordo quadro relativo al partenariato finanziario è agevolare il conseguimento degli obiettivi strategici dell’Unione stabilizzando le condizioni contrattuali della cooperazione. L’accordo quadro relativo al partenariato finanziario precisa le forme della cooperazione finanziaria e comprende l’obbligo di stabilire, negli accordi specifici sottoscritti conformemente all’accordo quadro relativo al partenariato finanziario, le modalità per il monitoraggio del conseguimento di obiettivi specifici. Tali accordi, inoltre, sulla base dei risultati di una valutazione ex ante, indicano se la Commissione può fare affidamento sui sistemi e sulle procedure, comprese le procedure di audit, utilizzati dalle persone o dalle entità che eseguono i fondi dell’Unione ai sensi dell’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), o dai beneficiari.

3.   Al fine di ottimizzare i costi e i benefici degli audit e facilitare il coordinamento, possono essere conclusi accordi di audit o di verifica con le persone e le entità che eseguono i fondi dell’Unione ai sensi dell’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), o con i beneficiari. Tali accordi fanno salvi gli articoli 127 e 129.

4.   Nel caso di partenariati finanziari quadro attuati attraverso sovvenzioni specifiche:

a)

l’accordo quadro relativo al partenariato finanziario, oltre a quanto previsto al paragrafo 2, specifica:

i)

la natura delle azioni o dei programmi di lavoro previsti;

ii)

la procedura di attribuzione delle sovvenzioni specifiche, nel rispetto dei principi e delle norme procedurali del titolo VIII;

b)

l’insieme dell’accordo quadro relativo al partenariato finanziario e della specifica convenzione di sovvenzione è conforme ai requisiti di cui all’articolo 201;

c)

la durata del quadro relativo al partenariato finanziario non supera i quattro anni se non in casi debitamente giustificati, che sono chiaramente indicati nella relazione annuale di attività di cui all’articolo 74, paragrafo 9;

d)

il partenariato finanziario quadro è attuato nel rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento dei richiedenti;

e)

il partenariato finanziario quadro è equiparato a una sovvenzione per quanto riguarda la programmazione, la pubblicazione ex ante e l’attribuzione;

f)

alle sovvenzioni specifiche basate sul quadro relativo al partenariato finanziario si applicano le procedure di pubblicazione ex post di cui all’articolo 38.

5.   Un accordo quadro relativo al partenariato finanziario attuato attraverso sovvenzioni specifiche può stabilire di fare affidamento sui sistemi e sulle procedure del beneficiario, conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, se tali sistemi e procedure sono stati valutati conformemente all’articolo 154, paragrafi 2, 3 e 4. In tal caso, l’articolo 196, paragrafo 1, lettera d), non si applica. Qualora le procedure utilizzate dal beneficiario per erogare finanziamenti a terzi di cui all’articolo 154, paragrafo 4, primo comma, lettera d), abbiano ricevuto una valutazione positiva da parte della Commissione, gli articoli 204 e 205 non si applicano.

6.   Nel caso di un accordo quadro relativo al partenariato finanziario attuato attraverso sovvenzioni specifiche, la verifica della capacità finanziaria e operativa di cui all’articolo 198 è effettuata prima della firma dell’accordo quadro relativo al partenariato finanziario. La Commissione può fare affidamento su una verifica equivalente della capacità operativa e finanziaria svolta da altri donatori.

7.   Nel caso di partenariati finanziari quadro attuati attraverso accordi di contributo, l’insieme dell’accordo quadro relativo al partenariato finanziario e dell’accordo di contributo è conforme all’articolo 129 e all’articolo 155, paragrafo 6.

Articolo 131

Sospensione, risoluzione e riduzione

1.   Qualora una procedura di aggiudicazione o di attribuzione risulti inficiata da irregolarità o frodi, l’ordinatore responsabile la sospende e può adottare ogni misura necessaria, incluso l’annullamento della procedura stessa. L’ordinatore responsabile informa immediatamente l’OLAF in merito a sospetti casi di frode.

2.   Qualora, dopo l’aggiudicazione o l’attribuzione, la procedura risulti essere stata inficiata da irregolarità o frodi, l’ordinatore responsabile può:

a)

rifiutarsi di assumere l’impegno giuridico o annullare l’attribuzione di un premio;

b)

sospendere i pagamenti;

c)

sospendere l’esecuzione dell’impegno giuridico;

d)

se del caso, risolvere l’impegno giuridico integralmente o soltanto per quanto riguarda uno o più destinatari.

3.   L’ordinatore responsabile può sospendere i pagamenti o l’esecuzione dell’impegno giuridico qualora:

a)

l’esecuzione dell’impegno giuridico risulti essere stata inficiata da irregolarità, frodi o violazioni degli obblighi;

b)

sia necessario verificare se le presunte irregolarità, frodi o violazioni degli obblighi abbiano effettivamente avuto luogo;

c)

le irregolarità, le frodi o le violazioni degli obblighi rimettano in discussione l’affidabilità o l’efficacia dei sistemi di controllo interno di una persona o entità che esegue i fondi dell’Unione ai sensi dell’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), o la legittimità e la regolarità delle operazioni sottostanti.

Qualora le presunte irregolarità, frodi o violazioni degli obblighi di cui al primo comma, lettera b), non vengano confermati, l’esecuzione o i pagamenti riprendono non appena possibile.

Nei casi di cui al primo comma, lettere a) e c), l’ordinatore responsabile può risolvere l’impegno giuridico integralmente o soltanto per quanto riguarda uno o più destinatari.

4.   Oltre alle misure di cui ai paragrafi 2 o 3, l’ordinatore responsabile può ridurre la sovvenzione, il premio, il contributo previsto dall’accordo di contributo o il prezzo dovuto nell’ambito di un contratto proporzionalmente alla gravità delle irregolarità, delle frodi o delle violazioni degli obblighi, compreso il caso in cui le attività in questione non siano state eseguite o siano state eseguite in modo carente, parziale o tardivo.

Nel caso di finanziamenti di cui all’articolo 125, paragrafo 1, primo comma, lettera a), l’ordinatore responsabile può ridurre proporzionalmente il contributo qualora i risultati siano stati conseguiti in modo carente, parziale o tardivo o qualora le condizioni non siano state soddisfatte.

5.   Il paragrafo 2, lettere b), c) e d), e il paragrafo 3 non si applicano ai richiedenti nell’ambito di un concorso a premi.

Articolo 132

Conservazione dei dati

1.   I destinatari conservano la documentazione e i documenti giustificativi, compresi i dati statistici e gli altri dati relativi al finanziamento, nonché i documenti e i dati in formato elettronico, per i cinque anni successivi al pagamento a saldo o, in mancanza di tale pagamento, per i cinque anni successivi alla transazione. Tale periodo è di tre anni se il finanziamento è di importo pari o inferiore a 60 000 EUR.

2.   I documenti e i dati relativi ad audit, ricorsi, contenziosi, azioni legali riguardanti impegni giuridici o relativi alle indagini dell’OLAF sono conservati fino alla conclusione di tali audit, ricorsi, contenziosi, azioni legali o indagini. Per documenti e dati relativi alle indagini dell’OLAF, l’obbligo di conservazione si applica una volta che tali indagini sono state comunicate al destinatario.

3.   I documenti e i dati sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica. Ove esistano versioni elettroniche, non sono richiesti gli originali qualora tali documenti soddisfino i pertinenti requisiti di legge per poter essere considerati equivalenti agli originali e affidabili ai fini dell’audit.

Articolo 133

Procedura in contraddittorio e mezzi di ricorso

1.   Prima dell’adozione di qualsiasi provvedimento che leda i diritti di un partecipante o di un destinatario, l’ordinatore responsabile verifica che il partecipante o il destinatario abbia avuto la possibilità di presentare osservazioni.

2.   Qualora un provvedimento dell’ordinatore responsabile leda i diritti di un partecipante o di un destinatario, l’atto con cui è stato adottato riporta l’indicazione dei mezzi amministrativi e/o di ricorso giudiziario disponibili per l’impugnazione.

Articolo 134

Abbuoni dei tassi d’interesse e sussidi per le commissioni di garanzia

1.   Gli abbuoni dei tassi d’interesse e i sussidi per le commissioni di garanzia sono concessi conformemente al titolo X, qualora essi siano combinati in un’unica misura con gli strumenti finanziari.

2.   Qualora non siano combinati in un’unica misura con gli strumenti finanziari, gli abbuoni dei tassi d’interessi e i sussidi per le commissioni di garanzia possono essere concessi conformemente al titolo VI o VIII.

Sezione 2

Sistema di individuazione precoce e di esclusione

Articolo 135

Tutela degli interessi finanziari dell’Unione attraverso l’individuazione dei rischi, l’esclusione e l’irrogazione di sanzioni pecuniarie

1.   Al fine di tutelare gli interessi finanziari dell’Unione, la Commissione istituisce e gestisce un sistema di individuazione precoce e di esclusione.

Tale sistema mira a facilitare:

a)

l’individuazione precoce delle persone o entità di cui al paragrafo 2 che rappresentano un rischio per gli interessi finanziari dell’Unione;

b)

l’esclusione delle persone o entità di cui al paragrafo 2 che si trovano in una delle situazioni che danno luogo a esclusione di cui all’articolo 136, paragrafo 1;

c)

l’irrogazione di una sanzione pecuniaria nei confronti di un destinatario a norma dell’articolo 138.

2.   Il sistema di individuazione precoce e di esclusione si applica:

a)

ai partecipanti e ai destinatari;

b)

alle entità sulla cui capacità il candidato o l’offerente intende fare affidamento o ai subappaltatori di un contraente;

c)

a qualsiasi persona o entità che riceve fondi dell’Unione in caso di esecuzione del bilancio a norma dell’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), e dell’articolo 154, paragrafo 4, sulla base delle informazioni comunicate conformemente all’articolo 155, paragrafo 6;

d)

a qualsiasi persona o entità che riceve fondi dell’Unione a titolo degli strumenti finanziari attuati in via eccezionale conformemente all’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera a);

e)

ai partecipanti o ai destinatari su cui le entità che eseguono il bilancio conformemente all’articolo 63 hanno fornito informazioni, trasmesse dagli Stati membri in conformità della normativa settoriale, conformemente all’articolo 142, paragrafo 2, lettera d);

f)

agli sponsor di cui all’articolo 26.

3.   La decisione di registrare le informazioni relative a un’individuazione precoce dei rischi di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del presente articolo, di escludere persone o entità di cui al paragrafo 2 e/o di irrogare una sanzione pecuniaria nei confronti di un destinatario è adottata dall’ordinatore responsabile. Le informazioni relative a tali decisioni sono registrate nella banca dati di cui all’articolo 142, paragrafo 1. Se tali decisioni sono adottate a norma dell’articolo 136, paragrafo 4, le informazioni registrate nella banca dati comprendono anche le informazioni relative alle persone di cui al detto paragrafo.

4.   La decisione di escludere persone o entità di cui al paragrafo 2 del presente articolo o di irrogare sanzioni pecuniarie nei confronti di un destinatario si basa su una sentenza definitiva o, nelle situazioni che danno luogo a esclusione di cui all’articolo 136, paragrafo 1, su una decisione amministrativa definitiva, oppure su una qualificazione giuridica preliminare da parte del comitato di cui all’articolo 143, nelle situazioni di cui all’articolo 136, paragrafo 2, al fine di garantire una valutazione centralizzata di dette situazioni. Nei casi di cui all’articolo 141, paragrafo 1, l’ordinatore responsabile dispone il rigetto di un partecipante nell’ambito di una determinata procedura di aggiudicazione o di attribuzione.

Fatto salvo l’articolo 136, paragrafo 5, l’ordinatore responsabile può adottare una decisione di esclusione di un partecipante o destinatario e/o di irrogazione di una sanzione pecuniaria nei confronti di un destinatario e una decisione di pubblicare le relative informazioni, sulla base di una qualificazione giuridica preliminare di cui all’articolo 136, paragrafo 2, solo dopo aver ottenuto una raccomandazione dal comitato di cui all’articolo 143.

Articolo 136

Criteri di esclusione e decisione di esclusione

1.   L’ordinatore responsabile esclude una persona o un’entità di cui all’articolo 135, paragrafo 2, dalla partecipazione alle procedure di aggiudicazione o di attribuzione disciplinate dal presente regolamento o dalla possibilità di essere selezionata per l’esecuzione dei fondi dell’Unione ove tale persona o entità si trovi in una o più delle seguenti situazioni che danno luogo a esclusione:

a)

la persona o l’entità è in stato di fallimento, è oggetto di una procedura di insolvenza o di liquidazione, è in stato di amministrazione controllata, ha stipulato un concordato preventivo con i creditori, ha cessato le sue attività o si trova in qualsiasi altra situazione analoga derivante da una procedura simile ai sensi del diritto dell’Unione o nazionale;

b)

è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che la persona o l’entità non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali secondo il diritto applicabile;

c)

è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che la persona o l’entità si è resa colpevole di gravi illeciti professionali per aver violato le leggi o i regolamenti applicabili o i principi deontologici della professione da essa esercitata o per aver tenuto qualsiasi condotta illecita che incida sulla sua credibilità professionale, qualora dette condotte denotino un intento doloso o una negligenza grave, compreso in particolare nelle ipotesi seguenti:

i)

per aver reso in modo fraudolento o negligente false informazioni ai fini della verifica dell’assenza di motivi di esclusione o del rispetto dei criteri di ammissibilità o di selezione o nell’esecuzione dell’impegno giuridico;

ii)

per aver concluso accordi con altre persone o entità allo scopo di provocare distorsioni della concorrenza;

iii)

per aver violato i diritti di proprietà intellettuale;

iv)

per aver tentato di influenzare l’iter decisionale dell’ordinatore responsabile nel corso della procedura di aggiudicazione o di attribuzione;

v)

per aver tentato di ottenere informazioni riservate che potessero conferirle vantaggi indebiti nell’ambito della procedura di aggiudicazione o di attribuzione;

d)

è stato accertato da una sentenza definitiva che la persona o l’entità è colpevole di:

i)

frode, ai sensi dell’articolo 3 della direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio (44) e dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, stabilita dall’atto del Consiglio del 26 luglio 1995 (45);

ii)

corruzione, quale definita all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2017/1371 o corruzione attiva ai sensi dell’articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell’Unione europea, stabilita dall’atto del Consiglio del 26 maggio 1997 (46), o condotte, quali definite all’articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio (47), o corruzione, quale definita in altre legislazioni vigenti;

iii)

comportamenti connessi a un’organizzazione criminale, di cui all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio (48);

iv)

riciclaggio o finanziamento del terrorismo ai sensi dell’articolo 1, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (49);

v)

reati terroristici o reati connessi ad attività terroristiche, quali definiti rispettivamente all’articolo 1 e all’articolo 3 della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio (50), ovvero istigazione, concorso o tentativo di commettere tali reati, quali definiti all’articolo 4 di detta decisione;

vi)

lavoro minorile e altri reati relativi alla tratta di esseri umani di cui all’articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (51);

e)

la persona o l’entità ha mostrato significative carenze nell’adempiere ai principali obblighi ai fini dell’esecuzione di un impegno giuridico finanziato dal bilancio, che:

i)

hanno causato la risoluzione anticipata di un impegno giuridico;

ii)

hanno comportato l’applicazione della clausola penale o di altre penali contrattuali; o

iii)

sono state evidenziate da un ordinatore, dall’OLAF o dalla Corte dei conti in seguito a verifiche, audit o indagini;

f)

è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che la persona o l’entità ha commesso un’irregolarità ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio (52);

g)

è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che la persona o l’entità ha creato un’entità in una giurisdizione diversa con l’intento di eludere obblighi fiscali, sociali o altri obblighi giuridici nella giurisdizione in cui ha la sede sociale, l’amministrazione centrale o la sede di attività principale;

h)

è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che è stata creata un’entità con l’intento di cui alla lettera g).

2.   In mancanza di una sentenza definitiva o, se del caso, di una decisione amministrativa definitiva nei casi di cui al paragrafo 1, lettere c), d), f), g) e h), del presente articolo, o nel caso di cui al paragrafo 1, lettera e), del presente articolo, l’ordinatore responsabile esclude la persona o l’entità di cui all’articolo 135, paragrafo 2, in base a una qualificazione giuridica preliminare delle condotte di cui a dette lettere, tenuto conto dei fatti accertati o di altre risultanze figuranti nella raccomandazione del comitato di cui all’articolo 143.

La qualificazione preliminare di cui al primo comma del presente paragrafo fa salva la valutazione della condotta della persona o entità in questione, di cui all’articolo 135, paragrafo 2, da parte delle autorità competenti degli Stati membri a norma del diritto nazionale. In seguito alla comunicazione di una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva, l’ordinatore responsabile rivede senza indugio la sua decisione di escludere la persona o l’entità di cui all’articolo 135, paragrafo 2, e/o di irrogare una sanzione pecuniaria nei confronti di un destinatario. Nei casi in cui la durata dell’esclusione non sia stabilita dalla sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva, spetta all’ordinatore responsabile stabilirla in base ai fatti accertati e alle risultanze e tenuto conto della raccomandazione del comitato di cui all’articolo 143.

Qualora detta sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva non consideri la persona o l’entità di cui all’articolo 135, paragrafo 2, colpevole della condotta oggetto di qualificazione giuridica preliminare in base alla quale tale persona o entità è stata esclusa, l’ordinatore responsabile pone fine senza indugio a tale esclusione e/o rimborsa, se opportuno, le eventuali sanzioni pecuniarie irrogate.

I fatti e le risultanze di cui al primo comma includono, in particolare:

a)

fatti accertati nel contesto di audit o indagini svolti dall’EPPO rispetto a quegli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939, dalla Corte dei conti, dall’OLAF o dal revisore interno, o di altre verifiche, audit o controlli effettuati sotto la responsabilità dell’ordinatore;

b)

decisioni amministrative non definitive che possono includere misure disciplinari adottate dall’organo di vigilanza competente responsabile della verifica dell’applicazione dei principi di deontologia professionale;

c)

fatti contenuti in decisioni di persone ed entità che eseguono i fondi dell’Unione a norma dell’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c);

d)

informazioni trasmesse in conformità dell’articolo 142, paragrafo 2, lettera d), da entità che eseguono i fondi dell’Unione a norma dell’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera b);

e)

decisioni della Commissione concernenti la violazione del diritto dell’Unione in materia di concorrenza o decisioni di un’autorità nazionale competente concernenti la violazione del diritto dell’Unione o nazionale in materia di concorrenza.

3.   Le decisioni dell’ordinatore responsabile adottate conformemente agli articoli da 135 a 142 o, se del caso, le raccomandazioni del comitato di cui all’articolo 143 sono adottate conformemente al principio di proporzionalità e tenendo conto, in particolare:

a)

della gravità della situazione, ivi compresa la sua incidenza sugli interessi finanziari e sull’immagine dell’Unione;

b)

del tempo trascorso dal verificarsi della condotta in questione;

c)

della durata della condotta e della sua ricorrenza;

d)

del fatto che la condotta sia stata o meno intenzionale o del relativo grado di negligenza;

e)

nei casi di cui al paragrafo 1, lettera b), dell’eventuale entità limitata dell’importo interessato;

f)

di eventuali altre circostanze attenuanti, quali:

i)

il livello di collaborazione della persona o dell’entità in questione, di cui all’articolo 135, paragrafo 2, con la pertinente autorità competente e il contributo di tale persona o entità all’indagine riconosciuto dall’ordinatore responsabile, o

ii)

la comunicazione della situazione di esclusione per mezzo di una dichiarazione di cui all’articolo 137, paragrafo 1.

4.   L’ordinatore responsabile esclude la persona o l’entità di cui all’articolo 135, paragrafo 2, qualora:

a)

una persona fisica o giuridica che è membro dell’organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza della persona o entità di cui all’articolo 135, paragrafo 2, o che ha poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo nei confronti di tale persona o entità, si trovi in una o più delle situazioni di cui al paragrafo 1, lettere da c) a h), del presente articolo;

b)

una persona fisica o giuridica che si assume la responsabilità illimitata dei debiti della persona o dell’entità di cui all’articolo 135, paragrafo 2, si trovi in una o più delle situazioni di cui al paragrafo 1, lettera a) o b), del presente articolo;

c)

una persona fisica che è essenziale per l’aggiudicazione o l’attribuzione ovvero per l’esecuzione dell’impegno giuridico si trovi in una o più delle situazioni di cui al paragrafo 1, lettere da c) a h).

5.   Nei casi di cui al paragrafo 2 del presente articolo, l’ordinatore responsabile può escludere a titolo provvisorio una persona o un’entità di cui all’articolo 135, paragrafo 2, senza previa raccomandazione dell’istanza di cui all’articolo 143, qualora la sua partecipazione a una procedura di aggiudicazione o di attribuzione ovvero la sua selezione ai fini dell’esecuzione dei fondi dell’Unione costituisca una grave e imminente minaccia per gli interessi finanziari dell’Unione. In tali casi, l’ordinatore responsabile sottopone immediatamente la questione al comitato di cui all’articolo 143 e adotta la decisione definitiva entro 14 giorni dal ricevimento della raccomandazione del comitato.

6.   L’ordinatore competente, tenuto conto, se del caso, della raccomandazione del comitato di cui all’articolo 143, non esclude una persona o un’entità di cui all’articolo 135, paragrafo 2, dalla partecipazione a una procedura di aggiudicazione o di attribuzione o dalla possibilità di essere selezionata per eseguire i fondi dell’Unione ove:

a)

la persona o l’entità abbia adottato le misure correttive indicate al paragrafo 7 del presente articolo in misura sufficiente a dimostrare la sua affidabilità. La presente lettera non si applica nel caso di cui al paragrafo 1, lettera d), del presente articolo;

b)

sia indispensabile per garantire la continuità del servizio per un periodo di tempo limitato e in attesa dell’adozione delle misure correttive di cui al paragrafo 7 del presente articolo;

c)

una tale esclusione sia sproporzionata in base ai criteri di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

Inoltre, il paragrafo 1, lettera a), del presente articolo non si applica in caso di acquisto di forniture, a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che sta definitivamente liquidando l’attività commerciale oppure dal liquidatore di un fallimento, un concordato preventivo o una procedura analoga ai sensi del diritto dell’Unione europea o nazionale.

Nei casi di non esclusione di cui al primo e secondo comma del presente paragrafo, l’ordinatore responsabile specifica i motivi in base ai quali non ha escluso la persona o l’entità di cui all’articolo 135, paragrafo 2, e ne informa il comitato di cui all’articolo 143.

7.   Le misure correttive di cui al paragrafo 6, primo comma, lettera a), possono includere, in particolare:

a)

misure volte a individuare l’origine delle situazioni che determinano l’esclusione e provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale nel pertinente settore di attività della persona o entità di cui all’articolo 135, paragrafo 2, che siano idonei a correggere la condotta e a impedire che essa si verifichi nuovamente;

b)

la prova che la persona o entità di cui all’articolo 135, paragrafo 2, abbia adottato misure per compensare o risarcire il danno o il pregiudizio arrecato agli interessi finanziari dell’Unione dai fatti sottostanti che danno origine alla situazione di esclusione;

c)

la prova che la persona o entità di cui all’articolo 135, paragrafo 2, abbia effettuato o garantito il pagamento delle ammende irrogate dall’autorità competente o delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali e assistenziali di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo.

8.   L’ordinatore responsabile, tenuto conto, se del caso, della raccomandazione riveduta dell’istanza di cui all’articolo 143, rivede senza indugio la sua decisione di escludere una persona o entità di cui all’articolo 135, paragrafo 2, di propria iniziativa o su richiesta di tale persona o entità, qualora questa abbia adottato misure correttive sufficienti a dimostrare la sua affidabilità o abbia fornito nuovi elementi comprovanti che non sussiste più la situazione di esclusione di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

9.   Nel caso di cui all’articolo 135, paragrafo 2, lettera b), l’ordinatore responsabile esige che il candidato o l’offerente sostituisca l’entità o il subappaltatore, sulla cui capacità intende fare affidamento, che si trovi in una situazione di esclusione di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 137

Dichiarazione e prova dell’assenza di una situazione di esclusione

1.   I partecipanti dichiarano se si trovano in una delle situazioni di cui agli articoli 136, paragrafo 1, e 141, paragrafo 1, e, se del caso, se hanno adottato le misure correttive di cui all’articolo 136, paragrafo 6, primo comma, lettera a).

I partecipanti dichiarano inoltre se le seguenti persone o entità si trovano in una delle situazioni di esclusione di cui all’articolo 136, paragrafo 1, lettere da c) a h):

a)

persone fisiche o giuridiche che sono membri dell’organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza del partecipante o che hanno poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo nei confronti di tale partecipante;

b)

titolari effettivi, di cui all’articolo 3, punto 6), della direttiva (UE) 2015/849, del partecipante.

Il partecipante o il destinatario informa senza indugio l’ordinatore responsabile di qualsiasi cambiamento intervenuto nelle situazioni dichiarate.

Ove opportuno, il candidato od offerente fornisce le stesse dichiarazioni di cui al primo e secondo comma firmate da un subappaltatore o da qualsiasi altra entità sulla cui capacità intende fare affidamento, secondo il caso.

L’ordinatore responsabile non richiede le dichiarazioni di cui al primo e secondo comma se tali dichiarazioni sono già state presentate in occasione di un’altra procedura di aggiudicazione o di attribuzione, purché la situazione non sia cambiata e non sia trascorso più di un anno dalla data di emissione delle dichiarazioni.

L’ordinatore responsabile può rinunciare alle prescrizioni di cui al primo e secondo comma per i contratti di valore molto modesto, non superiore all’importo di cui al punto 14.4 dell’allegato I.

2.   Se l’ordinatore responsabile lo richiede e qualora ciò sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura, il partecipante, il subappaltatore o l’entità sulla cui capacità il candidato od offerente intende fare affidamento forniscono:

a)

adeguata prova che non si trovano in una delle situazioni di esclusione di cui all’articolo 136, paragrafo 1;

b)

informazioni sulle persone fisiche o giuridiche che sono membri dell’organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza del partecipante o che hanno poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo nei confronti di tale partecipante, comprese le persone e le entità che sono parte dell’assetto proprietario e di controllo e i titolari effettivi, e adeguata prova che nessuna di tali persone si trova in una delle situazioni di esclusione di cui all’articolo 136, paragrafo 1, lettere da c) a f);

c)

adeguata prova che le persone fisiche o giuridiche che si assumono la responsabilità illimitata dei debiti di tale partecipante non si trovano in una delle situazioni di esclusione di cui all’articolo 136, paragrafo 1, lettera a) o b).

3.   Se del caso e in conformità del diritto nazionale, come prova appropriata del fatto che un partecipante o un’entità di cui al paragrafo 2 non si trova in una delle situazioni di esclusione di cui all’articolo 136, paragrafo 1, lettere a), c), d), f), g) e h), l’ordinatore responsabile può accettare un estratto recente del casellario giudiziale o, in sua mancanza, un documento equivalente rilasciato di recente da un’autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato in cui il partecipante o l’entità sono stabiliti, da cui risulti che tali prescrizioni sono soddisfatte.

Come prova appropriata del fatto che un partecipante o un’entità di cui al paragrafo 2 non si trova in una delle situazioni di esclusione di cui all’articolo 136, paragrafo 1, lettere a) e b), l’ordinatore responsabile può accettare un certificato rilasciato di recente dalla competente autorità dello Stato in cui il partecipante o l’entità sono stabiliti. Se il paese in cui è stabilito non rilascia questi tipi di certificato, il partecipante può presentare una dichiarazione giurata resa dinanzi a un’autorità giudiziaria o a un notaio o, in mancanza di questa, una dichiarazione solenne pronunciata dinanzi a un’autorità amministrativa o a un organismo professionale qualificato del paese in cui è stabilito.

4.   L’ordinatore responsabile esenta un partecipante o un’entità di cui al paragrafo 2 dall’obbligo di presentare le prove documentali di cui ai paragrafi 2 e 3:

a)

se può accedere a tali prove gratuitamente in una banca dati nazionale;

b)

se tali prove gli sono già state presentate ai fini di un’altra procedura, purché la documentazione presentata sia ancora valida e non sia trascorso più di un anno dalla data di emissione dei documenti;

c)

se riconosce che sussiste l’impossibilità materiale di fornire tali prove.

5.   I paragrafi da 1 a 4 del presente articolo non si applicano alle persone e alle entità che eseguono i fondi dell’Unione ai sensi dell’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), né agli organismi dell’Unione di cui agli articoli 70 e 71.

Per quanto riguarda gli strumenti finanziari, e in mancanza di norme e procedure del tutto equivalenti a quelle di cui all’articolo 154, paragrafo 4, primo comma, lettera d), i destinatari finali e gli intermediari forniscono alla persona o all’entità che esegue i fondi dell’Unione a norma dell’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), un’autocertificazione firmata che conferma che non si trovano in una delle situazioni di cui all’articolo 136, paragrafo 1, lettere da a) a d), g) e h), o all’articolo 141, paragrafo 1, primo comma, lettere b) e c), né in una situazione ritenuta a queste equivalente in seguito alla valutazione svolta conformemente all’articolo 154, paragrafo 4.

Nei casi in cui gli strumenti finanziari sono eccezionalmente attuati in conformità dell’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera a), i destinatari finali forniscono agli intermediari finanziari un’autocertificazione firmata che conferma che non si trovano in una delle situazioni di cui all’articolo 136, paragrafo 1, lettere da a) a d), g) e h), o all’articolo 141, paragrafo 1, primo comma, lettere b) e c).

Articolo 138

Sanzioni pecuniarie

1.   Per garantire un effetto deterrente, l’ordinatore responsabile può, tenendo conto se del caso della raccomandazione del comitato di cui all’articolo 143, irrogare una sanzione pecuniaria nei confronti di un destinatario con cui è stato assunto un impegno giuridico e che si trovi in una situazione di esclusione di cui all’articolo 136, paragrafo 1, lettera c), d), e) o f).

Per quanto riguarda le situazioni di esclusione di cui all’articolo 136, paragrafo 1, lettere da c) a f), la sanzione pecuniaria può essere irrogata in alternativa a una decisione di escludere un destinatario, qualora tale esclusione sia sproporzionata in base ai criteri di cui all’articolo 136, paragrafo 3.

Per quanto riguarda le situazioni di esclusione di cui all’articolo 136, paragrafo 1, lettere c), d) ed e), la sanzione pecuniaria può essere irrogata in aggiunta a un’esclusione se ciò è necessario per tutelare gli interessi finanziari dell’Unione, a causa della condotta sistematica e ricorrente assunta dal destinatario nell’intento di ottenere indebitamente fondi dell’Unione.

Fatti salvi il primo, secondo e terzo comma del presente paragrafo, non è irrogata una sanzione pecuniaria nei confronti di un destinatario che abbia comunicato, conformemente all’articolo 137, di trovarsi in una situazione di esclusione.

2.   L’importo della sanzione pecuniaria non supera il 10 % del valore complessivo dell’impegno giuridico. Nel caso di una convenzione di sovvenzione stipulata con più beneficiari, la sanzione pecuniaria non supera il 10 % dell’importo della sovvenzione cui il beneficiario interessato ha diritto conformemente alla convenzione di sovvenzione.

Articolo 139

Durata dell’esclusione e termine di prescrizione

1.   La durata dell’esclusione non è superiore a nessuno dei seguenti periodi:

a)

l’eventuale periodo stabilito dalla sentenza definitiva o dalla decisione amministrativa definitiva di uno Stato membro;

b)

in mancanza di una sentenza definitiva o di una decisione amministrativa definitiva:

i)

cinque anni, nei casi di cui all’articolo 136, paragrafo 1, lettera d);

ii)

tre anni, nei casi di cui all’articolo 136, paragrafo 1, lettere c), e da e) a h).

Una persona o entità di cui all’articolo 135, paragrafo 2, è esclusa fintantoché si trovi in una delle situazioni di esclusione di cui all’articolo 136, paragrafo 1, lettere a) e b).

2.   Il termine di prescrizione per l’esclusione di una persona o entità di cui all’articolo 135, paragrafo 2 e/o per l’irrogazione di sanzioni pecuniarie nei suoi confronti è di cinque anni a decorrere da una delle date seguenti:

a)

la data della condotta che ha determinato l’esclusione o, in caso di atti continui o ripetuti, la data alla quale la condotta è cessata, nei casi di cui all’articolo 136, paragrafo 1, lettere da b) a e), g) e h);

b)

la data della sentenza definitiva di un organo giurisdizionale nazionale o della decisione amministrativa definitiva nei casi di cui all’articolo 136, paragrafo 1, lettere b), c), d), g) e h).

Il termine di prescrizione è interrotto da un atto di un’autorità nazionale, della Commissione, dell’OLAF, dell’EPPO rispetto a quegli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata a norma del regolamento (UE) 2017/1939, del comitato di cui all’articolo 143 del presente regolamento o di qualsiasi entità che partecipa all’esecuzione del bilancio, se tale atto è comunicato alla persona o entità di cui all’articolo 135, paragrafo 2, del presente regolamento e riguarda indagini o procedimenti giudiziari. Un nuovo termine di prescrizione comincia a decorrere dal giorno successivo all’interruzione.

Ai fini dell’articolo 136, paragrafo 1, lettera f), del presente regolamento si applica il termine di prescrizione per l’esclusione di una persona o entità di cui all’articolo 135, paragrafo 2, del presente regolamento e/o per l’irrogazione di sanzioni pecuniarie nei confronti di un destinatario di cui all’articolo 3 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95.

Qualora la condotta della persona o entità di cui all’articolo 135, paragrafo 2, del presente regolamento di cui trattasi rientri in più di uno dei motivi elencati all’articolo 136, paragrafo 1, del presente regolamento, si applica il termine di prescrizione previsto per il motivo più grave.

Articolo 140

Pubblicazione dell’esclusione e delle sanzioni pecuniarie

1.   Per rafforzare, se necessario, l’effetto deterrente dell’esclusione e/o della sanzione pecuniaria, la Commissione pubblica sul proprio sito web, fatta salva la decisione dell’ordinatore responsabile, le seguenti informazioni relative all’esclusione e, se del caso, alla sanzione pecuniaria nei casi di cui all’articolo 136, paragrafo 1, lettere da c) a h):

a)

il nome della persona o dell’entità di cui all’articolo 135, paragrafo 2, di cui trattasi;

b)

la situazione di esclusione;

c)

la durata dell’esclusione e/o l’importo della sanzione pecuniaria.

Qualora la decisione sull’esclusione e/o sulla sanzione pecuniaria sia stata adottata in base alla qualificazione preliminare di cui all’articolo 136, paragrafo 2, la pubblicazione indica che non vi è sentenza definitiva o, se del caso, decisione amministrativa definitiva. In tali casi, le informazioni relative a eventuali ricorsi, al loro stato e al loro esito, così come qualsiasi decisione riveduta dell’ordinatore responsabile, sono pubblicate senza indugio. Qualora sia stata irrogata una sanzione pecuniaria, la pubblicazione indica altresì se la sanzione è stata pagata.

La decisione di pubblicare le informazioni è adottata dall’ordinatore responsabile a seguito della pertinente sentenza definitiva o, se del caso, della decisione amministrativa definitiva o a seguito della raccomandazione del comitato di cui all’articolo 143, secondo il caso. Tale decisione diviene efficace tre mesi dopo la sua comunicazione alla persona o all’entità di cui all’articolo 135, paragrafo 2, di cui trattasi.

Le informazioni pubblicate sono rimosse non appena termina l’esclusione. In caso di sanzione pecuniaria, la pubblicazione è rimossa sei mesi dopo il pagamento di tale sanzione.

In ordine ai dati personali, l’ordinatore responsabile informa conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001 la persona o l’entità di cui all’articolo 135, paragrafo 2, del presente regolamento di cui trattasi in merito ai diritti ad essa conferiti dalle norme applicabili sulla protezione dei dati personali e alle procedure di cui dispone per esercitarli.

2.   In nessuno dei seguenti casi possono essere pubblicate le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo:

a)

qualora occorra garantire la riservatezza di un’indagine o di un procedimento giudiziario nazionale;

b)

qualora la pubblicazione arrechi un danno sproporzionato alla persona o all’entità di cui all’articolo 135, paragrafo 2, di cui trattasi o sia altrimenti sproporzionata, in base ai criteri di proporzionalità di cui all’articolo 136, paragrafo 3, e con riguardo all’importo della sanzione pecuniaria;

c)

qualora siano interessate persone fisiche, a meno che la pubblicazione dei dati personali sia giustificata da circostanze eccezionali, fra l’altro, dalla gravità della condotta o dalla sua incidenza sugli interessi finanziari dell’Unione. In tali casi, la decisione di pubblicare le informazioni tiene debitamente conto del diritto alla vita privata e degli altri diritti previsti dal regolamento (CE) n. 45/2001.

Articolo 141

Rigetto nell’ambito di una procedura di aggiudicazione o di attribuzione

1.   Nell’ambito di una procedura di aggiudicazione o di attribuzione, l’ordinatore responsabile respinge un partecipante che:

a)

si trovi in una delle situazioni di esclusione di cui all’articolo 136;

b)

abbia reso false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste ai fini della partecipazione alla procedura o non abbia fornito tali informazioni;

c)

abbia precedentemente partecipato alla preparazione dei documenti utilizzati nella procedura di aggiudicazione o di attribuzione, se ciò comporta una violazione del principio di parità di trattamento, inclusa una distorsione della concorrenza non altrimenti risolvibile.

L’ordinatore responsabile comunica agli altri partecipanti alla procedura di aggiudicazione o di attribuzione le informazioni pertinenti scambiate nell’ambito del coinvolgimento del partecipante nella preparazione della procedura di aggiudicazione o di attribuzione di cui al primo comma, lettera c), od ottenute a seguito di tale coinvolgimento. Prima di tale rigetto, al partecipante è offerta la possibilità di dimostrare che il suo coinvolgimento nella preparazione della procedura di aggiudicazione o di attribuzione non viola il principio della parità di trattamento.

2.   L’articolo 133, paragrafo 1, si applica a meno che il rigetto sia stato motivato, conformemente al paragrafo 1, primo comma, lettera a), del presente articolo, da una decisione di esclusione adottata nei confronti del partecipante in seguito all’esame delle sue osservazioni.

Articolo 142

Sistema di individuazione precoce e di esclusione

1.   Le informazioni scambiate nell’ambito del sistema di individuazione precoce e di esclusione di cui all’articolo 135 sono centralizzate in una banca dati creata dalla Commissione («banca dati») e sono gestite nel rispetto del diritto alla vita privata e degli altri diritti previsti dal regolamento (CE) n. 45/2001.

Le informazioni relative ai casi di individuazione precoce, di esclusione e/o di sanzione pecuniaria sono registrate nella banca dati dall’ordinatore responsabile previa comunicazione alla persona o entità di cui all’articolo 135, paragrafo 2, di cui trattasi. Tale comunicazione può essere differita in circostanze eccezionali, qualora motivi preminenti e legittimi impongano di garantire la riservatezza di un’indagine o di procedimenti giudiziari nazionali, fino a che tali motivi preminenti e legittimi a tutela della riservatezza non vengano meno.

In conformità del regolamento (CE) n. 45/2001, la Commissione su richiesta informa la persona o entità soggetta al sistema di individuazione precoce e di esclusione, di cui all’articolo 135, paragrafo 2, in merito ai dati conservati nella banca dati relativi a tale persona o entità.

Le informazioni contenute nella banca dati sono aggiornate, se del caso, in seguito a rettifica, cancellazione o modifica dei dati. Tali informazioni sono pubblicate soltanto a norma dell’articolo 140.

2.   Il sistema di individuazione precoce e di esclusione si basa sui fatti e sulle risultanze di cui all’articolo 136, paragrafo 2, quarto comma, nonché sulla trasmissione di informazioni alla Commissione, da parte in particolare:

a)

dell’EPPO rispetto a quegli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata a norma del regolamento (UE) 2017/1939 o dell’OLAF, conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013, ove un’indagine portata a termine o in corso dimostri che potrebbe essere opportuno adottare misure o azioni precauzionali per tutelare gli interessi finanziari dell’Unione, nel debito rispetto dei diritti procedurali e fondamentali e della protezione degli informatori;

b)

di un ordinatore della Commissione, di un ufficio europeo istituito dalla Commissione o di un’agenzia esecutiva;

c)

di un’istituzione dell’Unione, di un ufficio europeo, di un’agenzia diversi da quelli di cui alla lettera b) del presente paragrafo, o di un organismo o di una persona incaricata dell’attuazione delle azioni PESC;

d)

delle entità che eseguono il bilancio conformemente all’articolo 63, nei casi individuati di frodi e/o irregolarità e relativo seguito, ove la trasmissione di informazioni sia richiesta dalla normativa settoriale;

e)

delle persone o entità che eseguono i fondi dell’Unione ai sensi dell’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), nei casi individuati di frodi e/o irregolarità e relativo seguito.

3.   A eccezione dei casi in cui le informazioni devono essere comunicate in conformità della normativa settoriale, le informazioni da comunicare a norma del paragrafo 2 del presente articolo comprendono:

a)

gli estremi dell’entità o della persona di cui trattasi;

b)

una sintesi dei rischi individuati o dei fatti in questione;

c)

ogni informazione che possa essere d’ausilio all’ordinatore nell’esecuzione della verifica di cui al paragrafo 4 del presente articolo o nell’adozione di una decisione di esclusione di cui all’articolo 136, paragrafo 1 o 2, o di una decisione di irrogazione di una sanzione pecuniaria di cui all’articolo 138;

d)

se del caso, informazioni su eventuali misure particolari necessarie a garantire la riservatezza delle informazioni trasmesse, comprese misure per la salvaguardia degli elementi di prova a tutela dell’indagine o dei procedimenti giudiziari nazionali.

4.   La Commissione trasmette senza indugio le informazioni di cui al paragrafo 3 ai propri ordinatori e a quelli delle sue agenzie esecutive, a tutte le altre istituzioni dell’Unione, organismi dell’Unione, uffici europei e agenzie tramite la banca dati di cui al paragrafo 1, al fine di consentire loro di eseguire le necessarie verifiche in relazione alle procedure di aggiudicazione o di attribuzione in corso e agli impegni giuridici in vigore.

Nell’eseguire tali verifiche l’ordinatore responsabile esercita i suoi poteri di cui all’articolo 74, nel rispetto dei termini e delle condizioni della procedura di aggiudicazione o di attribuzione e degli impegni giuridici.

Il periodo di conservazione delle informazioni relative ai casi di individuazione precoce trasmesse a norma del paragrafo 3 del presente articolo non è superiore a un anno. Se, durante tale periodo, l’ordinatore responsabile richiede al comitato di formulare una raccomandazione in un caso di esclusione o di sanzioni pecuniarie, il periodo di conservazione può essere prorogato fino a quando l’ordinatore responsabile non ha adottato una decisione.

5.   A tutte le persone ed entità coinvolte nell’esecuzione del bilancio conformemente all’articolo 62 la Commissione garantisce l’accesso alle informazioni relative alle decisioni di esclusione a norma dell’articolo 136 per consentire loro di verificare se il sistema segnali un’esclusione, al fine di prendere tali informazioni in considerazione, come opportuno e sotto la propria responsabilità, per l’aggiudicazione di contratti nell’esecuzione del bilancio.

6.   Nell’ambito della relazione annuale della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio a norma dell’articolo 325, paragrafo 5, TFUE, la Commissione fornisce informazioni aggregate sulle decisioni adottate dagli ordinatori ai sensi degli articoli da 135 a 142 del presente regolamento. Tale relazione fornisce inoltre ulteriori informazioni in merito alle decisioni adottate dagli ordinatori ai sensi dell’articolo 136, paragrafo 6, primo comma, lettera b), del presente regolamento e dell’articolo 140, paragrafo 2, del presente regolamento, e alle decisioni degli ordinatori di discostarsi dalla raccomandazione del comitato ai sensi dell’articolo 143, paragrafo 6, terzo comma, del presente regolamento.

Le informazioni di cui al primo comma del presente paragrafo sono fornite nel debito rispetto dei requisiti in materia di riservatezza e, in particolare, non consentono l’identificazione della persona o dell’entità interessata, ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 2, di cui trattasi.

Articolo 143

Istanza

1.   Un comitato si riunisce su richiesta di un ordinatore dell’istituzione dell’Unione, dell’organismo dell’Unione, dell’ufficio europeo o dell’organismo o della persona incaricati di attuare azioni specifiche nel settore della PESC, a norma del titolo V del TUE.

2.   Il comitato si compone di:

a)

un presidente permanente di alto livello e indipendente nominato dalla Commissione;

b)

due rappresentanti permanenti della Commissione in quanto proprietaria del sistema di individuazione precoce e di esclusione, che esprimono una posizione congiunta; e

c)

un rappresentante dell’ordinatore richiedente.

La composizione del comitato è tale da garantire le competenze giuridiche e tecniche appropriate. Il comitato è assistito da un segretariato permanente, fornito dalla Commissione, il quale garantisce la gestione corrente del comitato.

3.   Il presidente del comitato è scelto tra gli ex membri della Corte di giustizia dell’Unione europea, della Corte dei conti o gli ex funzionari che hanno ricoperto almeno la qualifica di direttore generale in un’istituzione dell’Unione diversa dalla Commissione. È selezionato in funzione delle sue qualità personali e professionali, deve possedere una vasta esperienza in materia giuridica e finanziaria e dare prova di competenza, indipendenza e integrità. Il suo mandato ha durata quinquennale e non è rinnovabile. Il presidente è nominato con la qualifica di consigliere speciale ai sensi dell’articolo 5 del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea. Il presidente presiede tutte le sessioni del comitato ed esercita le sue funzioni in piena indipendenza. Non deve sussistere conflitto d’interessi tra le sue funzioni di presidente e altri eventuali incarichi ufficiali.

4.   La Commissione adotta il regolamento interno del comitato.

5.   Il comitato garantisce il diritto della persona o dell’entità di cui all’articolo 135, paragrafo 2, di cui trattasi di presentare osservazioni sui fatti o sulle risultanze di cui all’articolo 136, paragrafo 2, e sulla qualificazione giuridica preliminare prima di adottare le sue raccomandazioni. Il diritto di presentare osservazioni può essere differito in circostanze eccezionali, qualora motivi preminenti e legittimi impongano di garantire la riservatezza di un’indagine o di procedimenti giudiziari nazionali, fino quando tali motivi legittimi non vengano meno.

6.   La raccomandazione del comitato di escludere e/o irrogare una sanzione pecuniaria contiene, se del caso, i seguenti elementi:

a)

i fatti o le risultanze di cui all’articolo 136, paragrafo 2, e la loro qualificazione giuridica preliminare;

b)

una valutazione della necessità di irrogare una sanzione pecuniaria e il relativo importo;

c)

una valutazione della necessità di escludere la persona o l’entità di cui all’articolo 135, paragrafo 2, e, in tal caso, la durata proposta di tale esclusione;

d)

una valutazione della necessità di pubblicare le informazioni relative alla persona o all’entità di cui all’articolo 135, paragrafo 2, oggetto dell’esclusione e/o della sanzione pecuniaria;

e)

una valutazione delle eventuali misure correttive adottate dalla persona o dall’entità di cui all’articolo 135, paragrafo 2.

Qualora preveda di adottare una decisione più severa di quella che è stata raccomandata dal comitato, l’ordinatore responsabile provvede affinché siffatta decisione sia adottata nel debito rispetto del diritto di essere ascoltati e delle norme sulla protezione dei dati personali.

Qualora decida di discostarsi dalla raccomandazione del comitato, l’ordinatore responsabile motiva la sua decisione al comitato.

7.   Il comitato rivede la propria raccomandazione durante il periodo di esclusione su richiesta dell’ordinatore responsabile nei casi di cui all’articolo 136, paragrafo 8, o in seguito alla comunicazione di una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva in cui sono stabiliti i motivi dell’esclusione nei casi in cui tale sentenza o decisione non fissi la durata dell’esclusione di cui all’articolo 136, paragrafo 2, secondo comma.

8.   Il comitato notifica senza indugio all’ordinatore richiedente la propria raccomandazione riveduta e, a seguito della comunicazione, l’ordinatore rivede la propria decisione.

9.   La Corte di giustizia dell’Unione europea ha competenza giurisdizionale anche di merito per rivedere una decisione con la quale l’ordinatore esclude una persona o un’entità di cui all’articolo 135, paragrafo 2, e/o irroga una sanzione pecuniaria a un destinatario, anche annullando l’esclusione o riducendone o aumentandone la durata e/o annullando, riducendo o aumentando la sanzione pecuniaria irrogata. L’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 58/2003 non si applica qualora la decisione dell’ordinatore di esclusione o di irrogazione di una sanzione pecuniaria sia adottata sulla base di una raccomandazione del comitato.

Articolo 144

Funzionamento della banca dati per il sistema di individuazione precoce e di esclusione

1.   Le informazioni richieste alle entità di cui all’articolo 142, paragrafo 2, lettera d), sono trasmesse esclusivamente attraverso il sistema informativo automatizzato istituito dalla Commissione attualmente in uso per la segnalazione di irregolarità e frodi («sistema di gestione delle irregolarità»), in conformità della normativa settoriale.

2.   L’utilizzo dei dati ricevuti attraverso il sistema di gestione delle irregolarità tiene conto dello stato della procedura nazionale esistente al momento della presentazione delle informazioni. Tale utilizzo è preceduto da una consultazione dello Stato membro che ha presentato i dati pertinenti attraverso il sistema di gestione delle irregolarità.

Articolo 145

Eccezioni applicabili al Centro comune di ricerca

Gli articoli da 135 a 144 non si applicano al JRC.

Sezione 3

Sistemi informatici e amministrazione elettronica

Articolo 146

Gestione elettronica delle operazioni

1.   Qualora le entrate e le spese o gli scambi di documenti siano gestiti mediante sistemi informatici, le firme possono essere apposte mediante una procedura informatizzata o elettronica che garantisca l’autenticazione del firmatario. Tali sistemi informatici comprendono una descrizione completa e aggiornata del sistema, che definisce il contenuto di tutti i campi di dati, precisa il modo in cui ogni singola operazione è trattata e illustra dettagliatamente il modo in cui il sistema informatico garantisce l’esistenza di una pista di controllo completa per ogni operazione.

2.   Previo accordo delle istituzioni dell’Unione e degli Stati membri interessati, la trasmissione di documenti tra loro può essere effettuata per via elettronica.

Articolo 147

Amministrazione elettronica («e-Government»)

1.   Le istituzioni dell’Unione, le agenzie esecutive e gli organismi dell’Unione di cui agli articoli 70 e 71 istituiscono e applicano norme uniformi per lo scambio elettronico di informazioni con i partecipanti. In particolare, elaborano e applicano quanto più possibile soluzioni per la presentazione, l’archiviazione e il trattamento dei dati presentati nelle procedure di aggiudicazione o di attribuzione e a tal fine realizzano un unico «spazio di interscambio dei dati elettronici» per i partecipanti. La Commissione riferisce periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio sui progressi compiuti al riguardo.

2.   In regime di gestione concorrente tutti gli scambi ufficiali di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione sono effettuati secondo le modalità indicate nella normativa settoriale. Tale normativa garantisce l’interoperabilità dei dati raccolti o ricevuti e trasmessi nell’ambito della gestione del bilancio.

Articolo 148

Sistemi di scambio elettronico

1.   Tutte le comunicazioni con i destinatari, compresa l’assunzione di impegni giuridici e ogni loro modifica, possono avvenire tramite sistemi di scambio elettronici.

2.   I sistemi di scambio elettronico soddisfano le seguenti condizioni:

a)

l’accesso al sistema e ai documenti trasmessi tramite il sistema è riservato esclusivamente alle persone autorizzate;

b)

soltanto le persone autorizzate possono firmare per via elettronica o trasmettere un documento tramite il sistema;

c)

le persone autorizzate sono identificate nel sistema mediante procedure prestabilite;

d)

l’ora e la data dell’operazione elettronica sono stabilite con precisione;

e)

è garantita l’integrità dei documenti;

f)

è garantita la disponibilità dei documenti;

g)

se del caso, è garantita la riservatezza dei documenti;

h)

è assicurata la protezione dei dati personali a norma del regolamento (CE) n. 45/2001.

3.   Ai dati inviati o ricevuti tramite siffatto sistema si applica la presunzione legale dell’integrità dei dati stessi e dell’esattezza della data e dell’ora di invio o ricezione dei medesimi indicata dal sistema.

Un documento inviato o notificato tramite siffatto sistema è considerato equivalente a un documento cartaceo, è ammissibile come prova in un procedimento giudiziario, è considerato originale e a esso si applica la presunzione legale di autenticità e integrità, purché esso non contenga elementi dinamici in grado di modificarlo automaticamente.

La firma elettronica di cui al paragrafo 2, lettera b), ha un’efficacia giuridica equivalente alla firma autografa.

Articolo 149

Presentazione del fascicolo di partecipazione

1.   Le modalità di presentazione del fascicolo di partecipazione sono stabilite dall’ordinatore responsabile, che può scegliere una modalità di presentazione esclusiva.

I mezzi di comunicazione prescelti sono tali da garantire una reale concorrenza e il rispetto delle seguenti condizioni:

a)

che ogni offerta o domanda contenga tutte le informazioni necessarie per la sua valutazione;

b)

che sia garantita l’integrità dei dati;

c)

che sia garantita la riservatezza del fascicolo di partecipazione;

d)

che sia garantita la protezione dei dati personali a norma del regolamento (CE) n. 45/2001.

2.   La Commissione garantisce con mezzi appropriati e conformemente all’articolo 147, paragrafo 1, che i partecipanti possano presentare il fascicolo di partecipazione e qualsiasi documento giustificativo in formato elettronico. Qualsiasi sistema di comunicazione elettronica usato a sostegno di comunicazioni e scambi di informazioni ha carattere non discriminatorio, è comunemente disponibile, è compatibile con i prodotti della tecnologia dell’informazione e della comunicazione generalmente in uso e non limita l’accesso dei partecipanti alla procedura di aggiudicazione o di attribuzione.

La Commissione riferisce periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio sui progressi compiuti nell’applicazione del presente paragrafo.

3.   I dispositivi di ricezione elettronica del fascicolo di partecipazione garantiscono, mediante mezzi tecnici e opportune procedure, che:

a)

il partecipante possa essere autenticato con certezza;

b)

l’ora e la data esatte della ricezione del fascicolo di partecipazione possano essere stabilite con precisione;

c)

soltanto le persone autorizzate abbiano accesso ai dati trasmessi e possano fissare o modificare le date di apertura del fascicolo di partecipazione;

d)

nelle diverse fasi della procedura di aggiudicazione o di attribuzione soltanto le persone autorizzate abbiano accesso alla totalità dei dati trasmessi e possano consentirne l’accesso secondo quanto previsto dalla procedura;

e)

sia ragionevolmente garantito che qualsiasi tentativo di violare una qualsiasi delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) possa essere rilevato.

Il primo comma non si applica ai contratti di valore inferiore alle soglie di cui all’articolo 175, paragrafo 1.

4.   Quando l’ordinatore responsabile autorizza la presentazione per via elettronica del fascicolo di partecipazione, i documenti elettronici inviati tramite tali sistemi sono considerati essere gli originali.

5.   Quando la presentazione avviene per lettera, i partecipanti possono scegliere di presentare il fascicolo di partecipazione:

a)

per via postale oppure tramite corriere, nei quali casi fa fede il timbro postale o la data della ricevuta di deposito;

b)

mediante consegna presso gli uffici dell’ordinatore responsabile direttamente da parte del partecipante o tramite un suo mandatario, nel qual caso la prova è costituita dalla ricevuta di consegna.

6.   Presentando il fascicolo di partecipazione, i partecipanti accettano di ricevere la comunicazione dell’esito della procedura per via elettronica.

7.   I paragrafi da 1 a 6 del presente articolo non si applicano alla selezione delle persone o entità che eseguono i fondi dell’Unione ai sensi dell’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c).

CAPO 3

Norme applicabili all’esecuzione in regime di gestione diretta

Articolo 150

Comitato di valutazione

1.   Il fascicolo di partecipazione è valutato da un comitato di valutazione.

2.   Il comitato di valutazione è nominato dall’ordinatore responsabile.

Il comitato di valutazione è composto da almeno tre persone.

3.   I membri del comitato di valutazione incaricato di valutare le domande di sovvenzione o le offerte rappresentano almeno due entità organizzative delle istituzioni o degli organismi dell’Unione di cui agli articoli 68, 70 e 71, senza rapporto gerarchico tra loro; almeno uno di essi non deve dipendere dall’ordinatore responsabile. Qualora le rappresentanze e le unità locali al di fuori dell’Unione, come le delegazioni, gli uffici o le succursali dell’Unione presso i paesi terzi, e gli organismi dell’Unione di cui agli articoli 68, 70 e 71 non abbiano entità distinte, non si applica l’obbligo dell’assenza di rapporto gerarchico tra le entità organizzative.

Esperti esterni possono assistere il comitato di valutazione conformemente a una decisione dell’ordinatore responsabile.

I membri del comitato di valutazione possono essere esperti esterni se tale possibilità è prevista dall’atto di base.

4.   I membri del comitato di valutazione incaricato di valutare le domande nell’ambito di un concorso a premi possono essere persone di cui al paragrafo 3, primo comma, o esperti esterni.

5.   I membri del comitato di valutazione e gli esperti esterni rispettano l’articolo 61.

Articolo 151

Chiarimento e correzione del fascicolo di partecipazione

L’ordinatore responsabile può correggere gli evidenti errori materiali presenti nel fascicolo di partecipazione dopo che il partecipante ha confermato la correzione proposta.

Qualora il partecipante ometta di presentare prove o dichiarazioni, il comitato di valutazione o, se del caso, l’ordinatore responsabile chiede, salvo in casi debitamente motivati, al partecipante di fornire le informazioni mancanti o di chiarire i documenti giustificativi.

Tali informazioni, chiarimenti o conferme non modificano in modo sostanziale il fascicolo di partecipazione.

Articolo 152

Garanzie

1.   Con l’eccezione di contratti e sovvenzioni il cui valore non ecceda 60 000 EUR, l’ordinatore responsabile può, se lo ritiene proporzionato e previa analisi dei rischi da parte dello stesso, esigere la costituzione di una garanzia da parte:

a)

dei contraenti o dei beneficiari, al fine di limitare i rischi finanziari collegati al versamento dei prefinanziamenti («garanzia sul prefinanziamento»);

b)

dei contraenti, al fine di garantire il rispetto degli obblighi contrattuali sostanziali nel caso di lavori, forniture o servizi complessi («garanzia di esecuzione»);

c)

dei contraenti, al fine di garantire la regolare esecuzione del contratto durante il periodo di responsabilità contrattuale («ritenuta di garanzia»).

Il JRC è esonerato dalla costituzione di garanzie.

In alternativa alla richiesta di una garanzia sul prefinanziamento, nel caso delle sovvenzioni l’ordinatore responsabile può decidere di frazionare il pagamento in più versamenti.

2.   L’ordinatore responsabile decide se la garanzia debba essere costituita in euro o nella valuta del contratto o della convenzione di sovvenzione.

3.   La garanzia è costituita da una banca o da un’istituzione finanziaria autorizzata approvata dall’ordinatore responsabile.

Su richiesta del contraente o del beneficiario e previa accettazione da parte dell’ordinatore responsabile:

a)

la garanzia di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c), può essere sostituita da una fideiussione in solido del contraente o del beneficiario e di un terzo;

b)

la garanzia di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), può essere sostituita da una garanzia solidale, irrevocabile e incondizionata dei beneficiari che sono parti della medesima convenzione di sovvenzione.