ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 183

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

61° anno
19 luglio 2018


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1017 della Commissione, del 18 luglio 2018, che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2017/366 e (UE) 2017/367 che istituiscono dazi compensativi e antidumping definitivi sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese e i regolamenti di esecuzione (UE) 2016/184 e (UE) 2016/185 che estendono i dazi compensativi e antidumping definitivi sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) provenienti dalla Malaysia e da Taiwan indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia e di Taiwan

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1018 della Commissione, del 18 luglio 2018, che autorizza un'estensione dell'uso del lievito per panificazione (Saccharomyces cerevisiae) trattato con raggi UV quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione ( 1)

9

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1019 della Commissione, del 18 luglio 2018, concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva oxasulfuron, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ( 1)

14

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1020 della Commissione, del 18 luglio 2018, relativa all'adozione e all'aggiornamento dell'elenco di capacità, competenze e occupazioni della classificazione europea ai fini dell'incrocio mediante la piattaforma informatica comune di EURES ( 1)

17

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1021 della Commissione, del 18 luglio 2018, relativa all'adozione di norme tecniche e formati necessari al funzionamento dell'incrocio automatizzato mediante la piattaforma informatica comune utilizzando la classificazione europea e l'interoperabilità tra i sistemi nazionali e la classificazione europea ( 1)

20

 

 

III   Altri atti

 

 

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 154/2018, del 6 luglio 2018, che modifica l'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) e il protocollo 37 (contenente l'elenco di cui all'articolo 101) dell'accordo SEE [2018/1022]

23

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (UE) 2018/978 della Commissione, del 9 luglio 2018, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici ( GU L 176 del 12.7.2018 )

27

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

19.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 183/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1017 DELLA COMMISSIONE

del 18 luglio 2018

che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2017/366 e (UE) 2017/367 che istituiscono dazi compensativi e antidumping definitivi sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese e i regolamenti di esecuzione (UE) 2016/184 e (UE) 2016/185 che estendono i dazi compensativi e antidumping definitivi sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) provenienti dalla Malaysia e da Taiwan indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia e di Taiwan

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) («il regolamento antidumping di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 4, e l'articolo 13, paragrafo 4,

visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (2) («il regolamento antisovvenzioni di base»), in particolare l'articolo 23, paragrafo 6, e l'articolo 24, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

A.   MISURE IN VIGORE

(1)

Il 2 dicembre 2013 il Consiglio ha istituito misure antidumping (3) e compensative (4) sui moduli fotovoltaici in silicio cristallino e le loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese («le misure iniziali»).

(2)

L'11 febbraio 2016 la Commissione ha esteso tali misure alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) provenienti dalla Malaysia e da Taiwan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia e di Taiwan, ad eccezione delle importazioni di prodotti fabbricati da alcune società specificamente esentate da tali misure («le misure estese») (5).

(3)

A seguito di inchieste di riesame in previsione della scadenza relative alle misure iniziali, il 1o marzo 2017 la Commissione ha istituito dazi antidumping e compensativi per un periodo di 18 mesi («le misure confermate») (6). Lo stesso giorno ha altresì concluso due inchieste di riesame intermedio parziale che erano state limitate agli interessi dell'Unione (7).

(4)

Il 3 marzo 2017 la Commissione ha aperto un riesame intermedio parziale limitato alla forma e al livello delle misure confermate (8). Successivamente a tale riesame la Commissione ha modificato le misure confermate con la pubblicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1570 della Commissione (9), entrato in vigore il 1o ottobre 2017.

(5)

L'8 novembre 2017 la Commissione ha modificato le misure estese aggiungendo un nuovo produttore esportatore all'elenco delle società esentate di cui all'articolo 1, paragrafo 1, rispettivamente dei regolamenti di esecuzione (UE) 2016/184 e (UE) 2016/185 della Commissione (10).

(6)

Di conseguenza le misure compensative e antidumping attualmente in vigore per quanto riguarda le importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) provenienti dalla Malaysia e da Taiwan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia e di Taiwan, sono quelle istituite dai regolamenti di esecuzione (UE) 2017/366 e (UE) 2017/367 della Commissione, fatta eccezione per le importazioni di prodotti delle società specificamente esentate da tali misure, come disposto dai regolamenti di esecuzione (UE) 2016/184 e (UE) 2016/185, quali modificati dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1997.

B.   PROCEDIMENTO

1.   Apertura

(7)

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1994 della Commissione (11) («il regolamento di apertura»), la Commissione ha aperto un riesame delle misure estese allo scopo di determinare la possibilità di concedere un'esenzione da tali misure a Longi (Kuching) SDN.BHD («il richiedente» o «Longi Kuching»), un produttore esportatore malese di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle). Il regolamento che ha aperto il riesame ha altresì abrogato i dazi antidumping sulle importazioni provenienti dal richiedente e ha disposto la registrazione di tali importazioni.

(8)

La domanda presentata dal richiedente conteneva sufficienti elementi di prova prima facie a sostegno della sua affermazione di essere un nuovo produttore esportatore e di soddisfare i requisiti di esenzione a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, e dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base e dell'articolo 23, paragrafo 6, del regolamento antisovvenzioni di base, vale a dire:

di non aver esportato il prodotto oggetto del riesame nell'Unione durante il periodo preso in considerazione nell'inchiesta che ha portato all'adozione delle misure estese, vale a dire tra il 1o aprile 2014 e il 31 marzo 2015,

di non essere stato coinvolto in pratiche di elusione, e

di aver assunto l'obbligo contrattuale irrevocabile di esportare una quantità rilevante nell'Unione.

2.   Prodotto oggetto del riesame

(9)

Il prodotto oggetto del riesame è costituito da moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino e celle del tipo utilizzato nei moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino (celle di spessore non superiore a 400 micrometri), provenienti dalla Malaysia e da Taiwan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia e di Taiwan, attualmente classificati con i codici NC ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 ed ex 8541 40 900.

(10)

Sono esclusi dalla definizione del prodotto oggetto del riesame i seguenti tipi di prodotto:

caricatori solari costituiti da meno di sei celle, portatili e destinati ad alimentare apparecchi elettrici o a caricare batterie,

prodotti fotovoltaici a film sottile,

prodotti fotovoltaici in silicio cristallino integrati permanentemente in apparecchi elettrici che non sono destinati a produrre elettricità e consumano l'elettricità generata dalle celle fotovoltaiche in silicio cristallino in essi integrate,

moduli o pannelli con una tensione di uscita uguale o inferiore a 50 V DC e una potenza di uscita uguale o inferiore a 50 W, destinati esclusivamente all'utilizzo diretto come caricabatterie in sistemi con le stesse caratteristiche di tensione e potenza.

3.   Periodo di riferimento

(11)

Il periodo di riferimento va dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

4.   Inchiesta

(12)

La Commissione ha avvisato dell'apertura del riesame Longi Kuching, l'industria dell'Unione rappresentata dal denunciante nell'inchiesta iniziale (EU ProSun) e le autorità della Malaysia e della Repubblica popolare cinese.

(13)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini del riesame. In particolare ha ricevuto la risposta al questionario da parte del richiedente. Nel marzo 2018 è stata effettuata una visita di verifica presso la sede del richiedente in Malaysia.

C.   CONCLUSIONI

(14)

Longi Kuching è un autentico produttore malese di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e celle che è stato costituito nel gennaio 2016 e ha iniziato la produzione commerciale di moduli e celle nel maggio 2016.

(15)

Longi Kuching non aveva esportato il prodotto oggetto del riesame nell'Unione durante il periodo preso in considerazione nell'inchiesta che ha portato all'adozione delle misure estese, vale a dire tra il 1o aprile 2014 e il 31 marzo 2015, né aveva acquistato il prodotto oggetto del riesame dalla Repubblica popolare cinese per la rivendita o il trasbordo verso l'Unione fino alla fine del periodo di riferimento, ossia fino al 31 dicembre 2017. Aveva tuttavia assunto l'obbligazione contrattuale di esportare il prodotto oggetto del riesame a un cliente nell'Unione.

(16)

Durante la verifica presso la sede del richiedente è stato dimostrato che il contratto era stato rispettato e che il richiedente aveva consegnato il prodotto oggetto del riesame a un cliente in Polonia nel novembre 2017. Ad allora non erano state effettuate altre vendite nell'Unione.

(17)

Il richiedente è una controllata al 100 % di una società con sede a Hong Kong, Longi H.K. Trading Limited, che a sua volta è una controllata al 100 % della società cinese Longi Green Energy Technology Co., Ltd. Quest'ultima è la società capogruppo del Longi Group, che è attivo lungo tutta la catena del valore del solare fotovoltaico e che produce, tra l'altro, wafer, lingotti, celle solari e moduli solari. Il Longi Group è soggetto a misure antidumping e compensative attualmente in vigore sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e celle originari della Repubblica popolare cinese. Come indicato nel regolamento di apertura, la Commissione ha esaminato attentamente tale rapporto e ha verificato se la società Longi Kuching fosse stata istituita o utilizzata per eludere le misure in vigore.

(18)

La Commissione ha concluso che Longi Kuching è un autentico produttore del prodotto oggetto del riesame, con impianti di produzione completi e all'avanguardia sia per le celle che per i moduli, comprese attività di R&S. La società non era stata coinvolta in attività di elusione quali il trasbordo, le operazioni di assemblaggio o la rivendita nell'Unione di moduli solari e celle originari della Repubblica popolare cinese.

(19)

La Commissione ha pertanto concluso che Longi Kuching non era stata istituita né utilizzata per eludere le misure iniziali e che la sola titolarità cinese non costituiva un motivo per respingere la domanda.

(20)

In tale contesto la Commissione non ha ritenuto necessario fissare condizioni di monitoraggio particolari qualora fosse concessa l'esenzione. Al fine di garantire la corretta applicazione dell'esenzione, la Commissione ha ritenuto opportuno applicare le misure speciali applicabili a tutte le società cui erano state concesse esenzioni. Tali misure speciali comprendono la presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/184, e all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/185. Le importazioni non accompagnate da questo tipo di fattura sono soggette rispettivamente al dazio antidumping esteso e al dazio compensativo esteso.

(21)

Alla luce delle conclusioni di cui ai considerando da 13 a 19, la Commissione ha concluso che Longi (Kuching) SDN.BHD soddisfa i requisiti di cui all'articolo 11, paragrafo 4, e all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base e all'articolo 23, paragrafo 6, del regolamento antisovvenzioni di base e dovrebbe essere esentata dalle misure estese.

(22)

Le conclusioni di cui sopra sono state comunicate al richiedente e alle altre parti interessate, cui è stata data la possibilità di presentare osservazioni. Non è pervenuta alcuna osservazione.

D.   MODIFICA DELL'ELENCO DELLE SOCIETÀ BENEFICIARIE DI UN'ESENZIONE DALLE MISURE ESTESE

(23)

Considerate le conclusioni di cui sopra, la Commissione ha concluso che la società Longi (Kuching) SDN.BHD dovrebbe essere aggiunta all'elenco delle società esentate dai dazi compensativi e antidumping istituiti rispettivamente dai regolamenti di esecuzione (UE) 2016/184 e (UE) 2016/185.

(24)

Considerato che anche i regolamenti di esecuzione (UE) 2017/366 e (UE) 2017/367 comprendono l'elenco dei produttori esportatori della Malaysia e di Taiwan esentati, anche Longi (Kuching) SDN.BHD dovrebbe essere aggiunta all'elenco dei produttori esportatori contenuto in tali due regolamenti.

(25)

Di conseguenza Longi (Kuching) SDN.BHD dovrebbe essere aggiunta all'elenco delle società identificate individualmente di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/184, all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/185, all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/366 e all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/367.

(26)

L'applicazione dell'esenzione è inoltre soggetta alla conformità al requisito di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/184 e all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/185. Tale requisito si riflette anche all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/366 e all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/367.

(27)

L'elenco delle società identificate individualmente dovrebbe essere identico in tutti i regolamenti di esecuzione in vigore. Poiché mediante il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1997 Jinko Solar Technology SDN.BHD era stata inserita nell'elenco delle società identificate individualmente di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/184 e all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/185, il suo nome deve altresì essere inserito nell'elenco di società identificate individualmente di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/366 e all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/367.

(28)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La tabella di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/184, quale modificato, è sostituita dalla seguente:

«Paese

Società

Codice addizionale TARIC

Malaysia

AUO - SunPower Sdn. Bhd.

Flextronics Shah Alam Sdn. Bhd.

Hanwha Q CELLS Malaysia Sdn. Bhd.

Panasonic Energy Malaysia Sdn. Bhd.

TS Solartech Sdn. Bhd.

Jinko Solar Technology SDN.BHD

Longi (Kuching) SDN.BHD

C073

C074

C075

C076

C077

C203

C309

Taiwan

ANJI Technology Co., Ltd.

AU Optronics Corporation

Big Sun Energy Technology Inc.

EEPV Corp.

E-TON Solar Tech. Co., Ltd.

Gintech Energy Corporation

Gintung Energy Corporation

Inventec Energy Corporation

Inventec Solar Energy Corporation

LOF Solar Corp.

Ming Hwei Energy Co., Ltd.

Motech Industries, Inc.

Neo Solar Power Corporation

Perfect Source Technology Corp.

Ritek Corporation

Sino-American Silicon Products Inc.

Solartech Energy Corp.

Sunengine Corporation Ltd.

Topcell Solar International Co., Ltd.

TSEC Corporation

Win Win Precision Technology Co., Ltd.

C058

C059

C078

C079

C080

C081

C082

C083

C084

C085

C086

C087

C088

C089

C090

C091

C092

C093

C094

C095

C096 »

Articolo 2

La tabella di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/185, quale modificato, è sostituita dalla seguente:

«Paese

Società

Codice addizionale TARIC

Malaysia

AUO - SunPower Sdn. Bhd.

Flextronics Shah Alam Sdn. Bhd.

Hanwha Q CELLS Malaysia Sdn. Bhd.

Panasonic Energy Malaysia Sdn. Bhd.

TS Solartech Sdn. Bhd.

Jinko Solar Technology SDN.BHD

Longi (Kuching) SDN.BHD

C073

C074

C075

C076

C077

C203

C309

Taiwan

ANJI Technology Co., Ltd.

AU Optronics Corporation

Big Sun Energy Technology Inc.

EEPV Corp.

E-TON Solar Tech. Co., Ltd.

Gintech Energy Corporation

Gintung Energy Corporation

Inventec Energy Corporation

Inventec Solar Energy Corporation

LOF Solar Corp.

Ming Hwei Energy Co., Ltd.

Motech Industries, Inc.

Neo Solar Power Corporation

Perfect Source Technology Corp.

Ritek Corporation

Sino-American Silicon Products Inc.

Solartech Energy Corp.

Sunengine Corporation Ltd.

Topcell Solar International Co., Ltd.

TSEC Corporation

Win Win Precision Technology Co., Ltd.

C058

C059

C078

C079

C080

C081

C082

C083

C084

C085

C086

C087

C088

C089

C090

C091

C092

C093

C094

C095

C096 »

Articolo 3

La tabella di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/366 è sostituita dalla seguente:

«Paese

Società

Codice addizionale TARIC

Malaysia

AUO - SunPower Sdn. Bhd.

Flextronics Shah Alam Sdn. Bhd.

Hanwha Q CELLS Malaysia Sdn. Bhd.

Panasonic Energy Malaysia Sdn. Bhd.

TS Solartech Sdn. Bhd.

Jinko Solar Technology SDN.BHD

Longi (Kuching) SDN.BHD

C073

C074

C075

C076

C077

C203

C309

Taiwan

ANJI Technology Co., Ltd.

AU Optronics Corporation

Big Sun Energy Technology Inc.

EEPV Corp.

E-TON Solar Tech. Co., Ltd.

Gintech Energy Corporation

Gintung Energy Corporation

Inventec Energy Corporation

Inventec Solar Energy Corporation

LOF Solar Corp.

Ming Hwei Energy Co., Ltd.

Motech Industries, Inc.

Neo Solar Power Corporation

Perfect Source Technology Corp.

Ritek Corporation

Sino-American Silicon Products Inc.

Solartech Energy Corp.

Sunengine Corporation Ltd.

Topcell Solar International Co., Ltd.

TSEC Corporation

Win Win Precision Technology Co., Ltd.

C058

C059

C078

C079

C080

C081

C082

C083

C084

C085

C086

C087

C088

C089

C090

C091

C092

C093

C094

C095

C096 »

Articolo 4

La tabella di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/367 è sostituita dalla seguente:

«Paese

Società

Codice addizionale TARIC

Malaysia

AUO - SunPower Sdn. Bhd.

Flextronics Shah Alam Sdn. Bhd.

Hanwha Q CELLS Malaysia Sdn. Bhd.

Panasonic Energy Malaysia Sdn. Bhd.

TS Solartech Sdn. Bhd.

Jinko Solar Technology SDN.BHD

Longi (Kuching) SDN.BHD

C073

C074

C075

C076

C077

C203

C309

Taiwan

ANJI Technology Co., Ltd.

AU Optronics Corporation

Big Sun Energy Technology Inc.

EEPV Corp.

E-TON Solar Tech. Co., Ltd.

Gintech Energy Corporation

Gintung Energy Corporation

Inventec Energy Corporation

Inventec Solar Energy Corporation

LOF Solar Corp.

Ming Hwei Energy Co., Ltd.

Motech Industries, Inc.

Neo Solar Power Corporation

Perfect Source Technology Corp.

Ritek Corporation

Sino-American Silicon Products Inc.

Solartech Energy Corp.

Sunengine Corporation Ltd.

Topcell Solar International Co., Ltd.

TSEC Corporation

Win Win Precision Technology Co., Ltd.

C058

C059

C078

C079

C080

C081

C082

C083

C084

C085

C086

C087

C088

C089

C090

C091

C092

C093

C094

C095

C096 »

Articolo 5

Le autorità doganali sono invitate a sospendere la registrazione delle importazioni effettuata a norma dell'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1994. Non è riscosso alcun dazio antidumping sulle importazioni così registrate.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (GU L 325 del 5.12.2013, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (GU L 325 del 5.12.2013, pag. 66).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/184 della Commissione, dell'11 febbraio 2016, che estende il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (GU L 37 del 12.2.2016, pag. 56) e regolamento di esecuzione (UE) 2016/185 della Commissione, dell'11 febbraio 2016, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (GU L 37 del 12.2.2016, pag. 76).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/366 della Commissione, del 1o marzo 2017, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio e che chiude il riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del medesimo regolamento (GU L 56 del 3.3.2017, pag. 1) e regolamento di esecuzione (UE) 2017/367 della Commissione, del 1o marzo 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio e che chiude il riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del medesimo regolamento (GU L 56 del 3.3.2017, pag. 131).

(7)  Ibidem.

(8)  Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping e compensative applicabili alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (GU C 67 del 3.3.2017, pag. 16).

(9)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1570 della Commissione, del 15 settembre 2017, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/366 e del regolamento di esecuzione (UE) 2017/367 che istituiscono dazi compensativi e antidumping definitivi sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese e recante abrogazione della decisione di esecuzione 2013/707/UE relativa alla conferma dell'accettazione di un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese per il periodo di applicazione di misure definitive (GU L 238 del 16.9.2017, pag. 22).

(10)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1997 della Commissione, del 7 novembre 2017, che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2016/184 e (UE) 2016/185, che estendono il dazio compensativo e il dazio antidumping definitivi istituiti sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) provenienti dalla Malaysia e da Taiwan indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia e di Taiwan (GU L 289 dell'8.11.2017, pag. 1).

(11)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1994 della Commissione, del 6 novembre 2017, che apre un riesame dei regolamenti di esecuzione (UE) 2016/184 e 2016/185 che estendono il dazio compensativo definitivo e il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) provenienti dalla Malaysia e da Taiwan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia e di Taiwan, allo scopo di determinare la possibilità di concedere un'esenzione da tali misure a un produttore esportatore malese, che abroga il dazio antidumping sulle importazioni provenienti da detto produttore esportatore e che dispone la registrazione di tali importazioni (GU L 288 del 7.11.2017, pag. 30).


19.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 183/9


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1018 DELLA COMMISSIONE

del 18 luglio 2018

che autorizza un'estensione dell'uso del lievito per panificazione (Saccharomyces cerevisiae) trattato con raggi UV quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (1), in particolare l'articolo 12,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2015/2283 dispone che solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell'elenco dell'Unione possono essere immessi sul mercato dell'Unione.

(2)

A norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283 è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (2), che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati.

(3)

A norma dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2015/2283, spetta alla Commissione presentare una proposta di atto di esecuzione concernente l'immissione sul mercato dell'Unione di un nuovo alimento e l'aggiornamento dell'elenco dell'Unione.

(4)

La decisione di esecuzione 2014/396/UE della Commissione (3) ha autorizzato, a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e a seguito del parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (5), l'immissione sul mercato di lievito per panificazione (Saccharomyces cerevisiae) trattato con raggi UV quale nuovo ingrediente alimentare da utilizzare in determinati prodotti alimentari, tra cui pane e panini lievitati e prodotti di panetteria fine, nonché negli integratori alimentari.

(5)

In data 6 dicembre 2016 la società Lallemand Bio-Ingredients ha presentato all'autorità competente della Danimarca una domanda di estensione dell'uso e dei livelli di uso del lievito per panificazione (Saccharomyces cerevisiae) trattato con raggi UV. La domanda riguardava l'estensione dell'uso del lievito per panificazione (Saccharomyces cerevisiae) trattato con raggi UV ad altre categorie di alimenti, segnatamente il lievito fresco e il lievito secco preconfezionati per cottura in forno domestico, e agli integratori alimentari, senza alcuna indicazione dei livelli massimi consentiti. Il richiedente ha chiesto inoltre di modificare il valore minimo della specifica relativa al contenuto di vitamina D2 nel concentrato di lievito, riducendo detto valore da 1 800 000 U.I. (450 μg/g) a 800 000 U.I. (200 μg/g).

(6)

A norma dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283, qualsiasi domanda di immissione sul mercato dell'Unione di un nuovo alimento, presentata a uno Stato membro a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 258/97 e per la quale non è stata presa alcuna decisione definitiva entro il 1o gennaio 2018, è considerata una domanda a norma del regolamento (UE) 2015/2283.

(7)

La domanda di estensione degli usi e dei livelli di uso del lievito per panificazione (Saccharomyces cerevisiae) trattato con raggi UV è stata presentata in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 258/97, ma soddisfa anche i requisiti del regolamento (UE) 2015/2283.

(8)

Il 30 giugno 2017 l'autorità competente della Danimarca ha presentato una relazione di valutazione iniziale. In tale relazione essa è giunta alla conclusione che l'estensione degli usi e dei livelli massimi di uso proposti del lievito per panificazione (Saccharomyces cerevisiae) trattato con raggi UV soddisfa i criteri per i nuovi alimenti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97.

(9)

Il 7 luglio 2017 la Commissione ha trasmesso la relazione di valutazione iniziale agli altri Stati membri. Entro il termine di sessanta giorni di cui all'articolo 6, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 258/97, gli altri Stati membri hanno formulato osservazioni in merito ai metodi impiegati per identificare adeguatamente i potenziali mutanti, alla mancanza di una motivazione che giustificasse, sotto il profilo della sicurezza, l'eliminazione del livello massimo per gli integratori alimentari e all'assenza di informazioni riguardanti la stabilità al magazzinaggio della nuova forma del nuovo alimento, l'accreditamento dei laboratori e la possibilità che l'assunzione del nuovo alimento superi la dose massima tollerabile di vitamina D stabilita dall'EFSA (6).

(10)

Alla luce delle osservazioni formulate dagli altri Stati membri, il richiedente ha fornito ulteriori spiegazioni che hanno attenuato le preoccupazioni e soddisfatto sia gli Stati membri che la Commissione. Tali spiegazioni forniscono motivazioni sufficienti per stabilire che l'estensione dell'uso e dei livelli di uso del lievito per panificazione (Saccharomyces cerevisiae) trattato con raggi UV soddisfa i criteri di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283.

(11)

La direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7) e il regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) recano disposizioni specifiche per l'uso di vitamine e minerali aggiunti agli integratori alimentari e agli alimenti. L'estensione dell'uso del lievito per panificazione trattato con raggi UV dovrebbe essere autorizzata ferme restando le suddette disposizioni specifiche.

(12)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   La voce figurante nell'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283, riguardante la sostanza lievito per panificazione (Saccharomyces cerevisiae) trattato con raggi UV, è modificata come specificato nell'allegato del presente regolamento.

2.   La voce figurante nell'elenco dell'Unione di cui al primo paragrafo comprende le condizioni d'uso e i requisiti in materia di etichettatura indicati nell'allegato del presente regolamento.

3.   L'autorizzazione di cui al presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni della direttiva 2002/46/CE e del regolamento (CE) n. 1925/2006.

Articolo 2

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 327 dell'11.12.2015, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti (GU L 351 del 30.12.2017, pag. 72).

(3)  Decisione di esecuzione 2014/396/UE della Commissione, del 24 giugno 2014, che autorizza l'immissione sul mercato di lievito per panificazione (Saccharomyces cerevisiae) trattato con raggi UV quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 186 del 26.6.2014, pag. 108).

(4)  Regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1).

(5)  Parere scientifico sulla sicurezza del lievito per panificazione trattato con raggi UV e arricchito di vitamina D, The EFSA Journal 2014; 12(1):3520.

(6)  The EFSA Journal (2012); 10(7):2813.

(7)  Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51).

(8)  Regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti (GU L 404 del 30.12.2006, pag. 26).


ALLEGATO

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è così modificato:

1)

nella tabella 1 (Nuovi alimenti autorizzati) la voce «Lievito per panificazione (Saccharomyces cerevisiae) trattato con raggi UV» è sostituita dalla seguente:

Nuovo alimento autorizzato

Condizioni alle quali il nuovo alimento può essere utilizzato

Requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura

Altri requisiti

«Lievito per panificazione ( Saccharomyces cerevisiae ) trattato con raggi UV

Categoria dell'alimento specificato

Livelli massimi di vitamina D2

La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è “lievito alla vitamina D” o “lievito alla vitamina D2”.

 

Pane e panini lievitati

5 μg di vitamina D2/100 g

Prodotti da forno fini lievitati

5 μg di vitamina D2/100 g

Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE

 

Lievito fresco e lievito secco preconfezionati per cottura in forno domestico

45 μg/100 g per il lievito fresco

200 μg/100 g per il lievito secco

1.

La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari è “lievito alla vitamina D” o “lievito alla vitamina D2”.

2.

L'etichetta del nuovo alimento deve recare l'indicazione secondo cui il prodotto alimentare è destinato unicamente alla cottura in forno e non deve essere consumato crudo.

3.

L'etichetta del nuovo alimento deve recare istruzioni per l'uso rivolte ai consumatori finali, affinché non sia superata una concentrazione massima di 5 μg/100 g di vitamina D2 nei prodotti finali cotti in forno domestico.»

2)

nella tabella 2 (Specifiche) la voce «Lievito per panificazione (Saccharomyces cerevisiae) trattato con raggi UV» è sostituita dalla seguente:

Nuovo alimento autorizzato

Specifica

«Lievito per panificazione ( Saccharomyces cerevisiae ) trattato con raggi UV

Descrizione/definizione

Il lievito per panificazione (Saccharomyces cerevisiae) è trattato con raggi ultravioletti per indurre la conversione dell'ergosterolo in vitamina D2 (ergocalciferolo). Il contenuto di vitamina D2 nel concentrato di lievito varia tra 800 000 e 3 500 000  UI di vitamina D/100 g (200-875 μg/g). Il lievito può essere inattivato.

Il concentrato di lievito è mescolato con il lievito per panificazione normale al fine di non superare il livello massimo nel lievito fresco e nel lievito secco preconfezionati per cottura in forno domestico.

Granuli scorrevoli di colore marrone chiaro.

Vitamina D2

Denominazione chimica: (5Z,7E,22E)-(3S)-9,10-secoergosta-5,7,10(19),22-tetraen-3-olo

Sinonimo: ergocalciferolo

N. CAS: 50-14-6

Peso molecolare: 396,65 g/mol

Criteri microbiologici del concentrato di lievito

Coliformi: ≤ 103/g

Escherichia coli: ≤ 10/g

Salmonella: assenza in 25 g»


19.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 183/14


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1019 DELLA COMMISSIONE

del 18 luglio 2018

concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva oxasulfuron, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 79/117/CEE e 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 78, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2003/23/CE della Commissione (2) ha iscritto la sostanza attiva oxasulfuron nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (3).

(2)

Le sostanze attive iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (4).

(3)

L'approvazione della sostanza attiva oxasulfuron, come indicato nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, scade il 31 luglio 2019.

(4)

Una domanda di rinnovo dell'approvazione dell'oxasulfuron è stata presentata in conformità all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (5) entro i termini previsti in tale articolo.

(5)

Il richiedente ha presentato i fascicoli supplementari richiesti a norma dell'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012. La domanda è stata ritenuta completa dallo Stato membro relatore.

(6)

Lo Stato membro relatore ha redatto in consultazione con lo Stato membro correlatore un rapporto valutativo per il rinnovo e il 29 gennaio 2016 lo ha presentato all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») e alla Commissione.

(7)

L'Autorità ha trasmesso il rapporto valutativo per il rinnovo al richiedente e agli Stati membri per raccoglierne le osservazioni, che ha successivamente inoltrato alla Commissione. L'Autorità ha inoltre reso accessibile al pubblico il fascicolo supplementare sintetico.

(8)

Il 2 febbraio 2017 l'Autorità ha comunicato alla Commissione le sue conclusioni (6) sulla possibilità che l'oxasulfuron soddisfi i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(9)

L'Autorità ha individuato numerose lacune nei dati che non hanno permesso di ultimare la valutazione del rischio in vari settori. In particolare, le informazioni disponibili sull'oxasulfuron e sui suoi metaboliti non hanno consentito di ultimare la valutazione dell'esposizione complessiva dei consumatori, dell'esposizione delle acque sotterranee, del rischio per gli organismi acquatici, i lombrichi, i macrorganismi e i microrganismi del suolo e per le piante terrestri non bersaglio.

(10)

Il 19 luglio 2017 la Commissione ha presentato il progetto di relazione sul rinnovo e un progetto di regolamento per l'oxasulfuron al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

(11)

La Commissione ha invitato il richiedente a presentare osservazioni sulle conclusioni dell'Autorità. In conformità all'articolo 14, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, la Commissione ha invitato inoltre il richiedente a presentare osservazioni in merito al progetto di relazione sul rinnovo. Il richiedente ha presentato le sue osservazioni, che sono state oggetto di un attento esame.

(12)

Tuttavia, nonostante le argomentazioni addotte dal richiedente, non è stato possibile dissipare le perplessità di cui al considerando 9.

(13)

Di conseguenza, per quanto riguarda uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario, non è stato accertato se i criteri di approvazione stabiliti all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 siano soddisfatti. Non è quindi opportuno rinnovare l'approvazione della sostanza attiva oxasulfuron.

(14)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

(15)

È opportuno concedere agli Stati membri un periodo di tempo sufficiente per revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti oxasulfuron.

(16)

Qualora gli Stati membri concedano un periodo di tolleranza in conformità all'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009 per i prodotti fitosanitari contenenti oxasulfuron, tale periodo dovrebbe scadere entro l'8 novembre 2019.

(17)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/917 della Commissione (7) ha prorogato la scadenza dell'oxasulfuron fino al 31 luglio 2019 al fine di consentire il completamento della procedura di rinnovo prima della scadenza dell'approvazione di tale sostanza. Dato che è presa una decisione prima di tale data di scadenza prorogata, il presente regolamento dovrebbe applicarsi quanto prima.

(18)

Il presente regolamento non pregiudica la presentazione di un'ulteriore domanda di approvazione dell'oxasulfuron in conformità all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(19)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva

L'approvazione della sostanza attiva oxasulfuron non è rinnovata.

Articolo 2

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

Nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 la riga 42 relativa all'oxasulfuron è soppressa.

Articolo 3

Misure transitorie

Gli Stati membri revocano le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti oxasulfuron entro l'8 novembre 2018.

Articolo 4

Periodo di tolleranza

L'eventuale periodo di tolleranza concesso dagli Stati membri a norma dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1107/2009 è il più breve possibile e scade entro l'8 novembre 2019.

Articolo 5

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  Direttiva 2003/23/CE della Commissione, del 25 marzo 2003, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive imazamox, oxasulfuron, etossisulforon, foramsulfuron, oxadiargil e ciazofamid (GU L 81 del 28.3.2003, pag. 39).

(3)  Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).

(6)  EFSA Journal 2017;15(2):4722, 33 pagg. doi:10.2903/j.efsa.2017.4722. Disponibile online all'indirizzo: www.efsa.europa.eu.

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/917 della Commissione, del 27 giugno 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive alpha-cypermethrin, beflubutamid, benalaxyl, benthiavalicarb, bifenazato, boscalid, bromoxynil, captan, carvone, chlorpropham, ciazofamid, desmedipham, dimetoato, dimetomorf, diquat, etefon, etoprofos, etoxazole, famoxadone, fenamidone, fenamifos, flumiossazina, fluoxastrobin, folpet, foramsulfuron, formetanato, Gliocladium catenulatum ceppo: J1446, isoxaflutole, metalaxyl-m, metiocarb, metossifenozide, metribuzin, milbemectin, oxasulfuron, Paecilomyces lilacinus ceppo 251, phenmedipham, fosmet, pirimifosmetile, propamocarb, prothioconazole, pimetrozina e s-metolachlor (GU L 163 del 28.6.2018, pag. 13).


DECISIONI

19.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 183/17


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1020 DELLA COMMISSIONE

del 18 luglio 2018

relativa all'adozione e all'aggiornamento dell'elenco di capacità, competenze e occupazioni della classificazione europea ai fini dell'incrocio mediante la piattaforma informatica comune di EURES

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/589 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2016, relativo a una rete europea di servizi per l'impiego (EURES), all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e a una maggiore integrazione dei mercati del lavoro e che modifica i regolamenti (UE) n. 492/2011 e (UE) n. 1296/2013 (1), in particolare l'articolo 19, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2016/589 istituisce una piattaforma informatica comune al fine di mettere in contatto offerte e domande di lavoro e CV (profili di persone in cerca di lavoro) nell'Unione europea e renderli disponibili sul portale EURES.

(2)

Per consentire l'incrocio tra le offerte di lavoro e i profili di persone in cerca di lavoro, le informazioni devono essere scambiate in base a un sistema uniforme, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2016/589, sulla base di norme tecniche e formati comuni.

(3)

Per agevolare lo scambio di offerte di lavoro e profili di persone in cerca di lavoro e garantire l'alta qualità dell'incrocio tra lingue e contesti nazionali, è necessario utilizzare una terminologia multilingue dettagliata per descrivere occupazioni, capacità e competenze. Tale terminologia servirà da punto di riferimento comune per lo scambio di informazioni sui candidati o sui posti di lavoro vacanti nell'incrocio transnazionale e fa sì che il significato delle informazioni venga conservato.

(4)

L'articolo 19 del regolamento (UE) 2016/589 prevede pertanto l'uso di una classificazione europea al fine di raggiungere il livello di interoperabilità necessario per un abbinamento di alta qualità mediante la piattaforma informatica comune.

(5)

La Commissione ha collaborato strettamente con gli Stati membri e i portatori di interessi per mettere a punto la classificazione europea di abilità, competenze, qualifiche e occupazioni (ESCO) per tale scopo. Ha istituito il gruppo di lavoro degli Stati membri sull'ESCO al fine di garantire una stretta collaborazione con gli Stati membri. Ha inoltre istituito il comitato di gestione ESCO, che fornisce consulenza tecnica per la gestione, l'aggiornamento, l'attuazione e la garanzia della qualità dell'ESCO. Anche i portatori di interessi hanno contribuito all'elaborazione dell'ESCO mediante gruppi di riferimento e consultazioni online.

(6)

La Commissione ha consultato il gruppo di lavoro degli Stati membri sull'ESCO in merito alla classificazione e alle sue traduzioni prima di decidere di pubblicarne la prima versione in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea il 28 luglio 2017.

(7)

È pertanto opportuno adottare l'elenco multilingue di capacità, competenze e occupazioni della prima versione dell'ESCO come classificazione europea ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (UE) 2016/589.

(8)

Come prescrizione minima, tali elenchi dovrebbero contenere per ciascuna occupazione, capacità o competenza, almeno un equivalente in ciascuna delle lingue ufficiali dell'Unione europea, un identificatore unico (URI), una descrizione e, per quanto riguarda le occupazioni, una corrispondenza con una versione recente della Classificazione internazionale tipo delle professioni (ISCO).

(9)

La classificazione europea deve fornire un punto di riferimento stabile ai fini dell'incrocio multilingue online per EURES ed eventualmente altre piattaforme, ma l'evoluzione del mercato del lavoro, della terminologia e della tecnologia per l'incrocio renderà necessario aggiornarla regolarmente. La procedura per adottare una versione aggiornata della classificazione europea si baserà su una buona collaborazione tra la Commissione e gli Stati membri.

(10)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato EURES,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

1.   La presente decisione stabilisce l'elenco di capacità, competenze e occupazioni della classificazione europea da utilizzare per il funzionamento della piattaforma informatica comune di EURES, come previsto all'articolo 19 del regolamento (UE) 2016/589, e stabilisce le procedure per l'aggiornamento e la revisione di tale elenco.

2.   Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:

a)

«capacità e competenze» constano di:

1)   «conoscenze»: il risultato dell'assimilazione di informazioni mediante l'apprendimento, che si traduce in un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relativi a un ambito di lavoro o di studio;

2)   «capacità»: l'abilità di applicare le conoscenze e di utilizzare il know-how per portare a termine compiti e risolvere problemi;

3)   «competenze»: la comprovata abilità di usare conoscenze, capacità e abilità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale;

b)

«occupazione»: un raggruppamento di lavori che comportano compiti simili e richiedono una serie di capacità simili, mentre un «lavoro» è una serie di compiti e responsabilità assolti da una persona in uno specifico contesto lavorativo;

c)

«elenco»: una enumerazione di identificatori unici che rappresentano le occupazioni o le capacità e competenze, corredata di metadati;

d)

«correzioni di lieve entità»: le modifiche agli elenchi adottati di capacità, competenze e occupazioni della classificazione europea per correggere errori di traduzione od ortografia e altri errori evidenti che non modificano né la struttura della classificazione né il significato dei termini o altri tipi di contenuto;

e)

«piattaforma di servizi ESCO»: il sito web accessibile al pubblico sul quale la Commissione mette a disposizione la classificazione europea di abilità, competenze, qualifiche e occupazioni (2).

Articolo 2

Istituzione dell'elenco

L'elenco di capacità, competenze e occupazioni della classificazione europea di cui all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/589 consta:

a)

delle occupazioni pubblicate il 28 luglio 2017 sulla piattaforma di servizi ESCO nell'ambito della classificazione europea di abilità, competenze, qualifiche e occupazioni;

b)

delle capacità e competenze pubblicate il 28 luglio 2017 sulla piattaforma di servizi ESCO nell'ambito della classificazione europea di abilità, competenze, qualifiche e occupazioni.

Articolo 3

Aggiornamento dell'elenco

1.   Per rispecchiare i cambiamenti nel mercato del lavoro, nell'istruzione e nella formazione o nella terminologia, la Commissione, di concerto con gli Stati membri, riesamina periodicamente la necessità di aggiornare l'elenco di capacità, competenze e occupazioni della classificazione europea da utilizzare per il funzionamento del portale EURES.

2.   Prima di proporre di adottare una versione aggiornata dell'elenco delle occupazioni e delle capacità e competenze della classificazione europea di cui all'articolo 2, modificando o integrando la presente decisione, la Commissione consulta il gruppo di coordinamento per EURES, di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) 2016/589, e il gruppo di lavoro degli Stati membri sull'ESCO.

3.   Correzioni di lieve entità degli elenchi non sono considerate adozioni di nuove versioni aggiornate della classificazione. La Commissione informa tuttavia gli Stati membri tramite il gruppo di coordinamento per EURES e il gruppo di lavoro degli Stati membri sull'ESCO con largo anticipo, almeno 30 giorni prima di qualsiasi correzione di lieve entità.

Articolo 4

Pubblicazione dell'elenco

1.   L'ufficio europeo di coordinamento per EURES provvede a che l'elenco di occupazioni, capacità e competenze della classificazione europea e le eventuali versioni aggiornate siano resi disponibili online sulla piattaforma di servizi ESCO.

2.   L'ufficio europeo di coordinamento per EURES rende altresì disponibile l'elenco agli Stati membri in un formato che faciliti la redazione e l'aggiornamento dell'inventario da parte degli Stati membri a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/589.

Articolo 5

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 107 del 22.4.2016, pag. 1.

(2)  http://ec.europa.eu/esco.


19.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 183/20


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1021 DELLA COMMISSIONE

del 18 luglio 2018

relativa all'adozione di norme tecniche e formati necessari al funzionamento dell'incrocio automatizzato mediante la piattaforma informatica comune utilizzando la classificazione europea e l'interoperabilità tra i sistemi nazionali e la classificazione europea

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/589 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2016, relativo a una rete europea di servizi per l'impiego (EURES), all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e a una maggiore integrazione dei mercati del lavoro e che modifica i regolamenti (UE) n. 492/2011 e (UE) n. 1296/2013 (1), in particolare l'articolo 19, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2016/589 istituisce una piattaforma informatica comune al fine di mettere in contatto offerte e domande di lavoro e CV (profili di persone in cerca di lavoro) nell'Unione europea.

(2)

Per consentire l'incrocio tra le offerte e le domande di lavoro e i profili di persone in cerca di lavoro, le informazioni devono essere scambiate in base a un sistema uniforme, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2016/589, sulla base di norme tecniche e formati comuni.

(3)

Ai fini di un incrocio di qualità elevata sulla piattaforma informatica comune, l'articolo 19 del regolamento (UE) 2016/589 prevede l'uso di una classificazione europea delle capacità, delle competenze e delle occupazioni.

(4)

Gli Stati membri che scelgono di non utilizzare la classificazione europea nei loro sistemi nazionali per le offerte di lavoro e i profili di persone in cerca di lavoro connessi al singolo canale coordinato, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2016/589, devono stabilire una corrispondenza tra le classificazioni utilizzate da detti sistemi e la classificazione europea per consentire l'interoperabilità.

(5)

La corrispondenza tra le classificazioni nazionali, regionali o settoriali e la classificazione europea richiede la redazione e il regolare aggiornamento di inventari e tavole di corrispondenza.

(6)

Al fine di agevolare la redazione e l'aggiornamento di tali inventari e tavole di corrispondenza e il successivo scambio di informazioni basato sulla corrispondenza, la Commissione dovrebbe fornire le norme tecniche e i formati necessari e le opportune applicazioni tecniche di sostegno.

(7)

Pubblicando le tavole di corrispondenza nazionali e condividendole con gli altri Stati membri e con la Commissione, gli Stati membri contribuiranno allo sviluppo e al miglioramento della classificazione europea e dei servizi e strumenti forniti da EURES, come gli algoritmi di ricerca e i motori per l'incrocio.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato EURES,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

La presente decisione stabilisce le norme tecniche e i formati necessari al funzionamento dell'incrocio automatizzato mediante la piattaforma informatica comune utilizzando la classificazione europea e l'interoperabilità tra i sistemi nazionali e la classificazione europea.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:

a)   «tavole di corrispondenza»: le tavole di corrispondenza a lettura ottica che esprimono la relazione tra i concetti di una classificazione e uno o più concetti di un'altra classificazione. Le tavole di corrispondenza sono utilizzate per la transcodifica automatica di informazioni ai fini dell'incrocio automatizzato mediante la piattaforma informatica comune;

b)   «lettura ottica»: le informazioni sono presentate in un formato facilmente elaborato da un computer;

c)   «transcodifica»: il processo di conversione delle informazioni da una forma di rappresentazione codificata a un'altra;

d)   «sintassi»: le regole e le modalità di presentazione delle informazioni in modo strutturato;

e)   «piattaforma di servizi ESCO»: il sito web accessibile al pubblico sul quale la Commissione mette a disposizione la classificazione europea di capacità, competenze, qualifiche e occupazioni (2).

Articolo 3

Elaborazione delle tavole di corrispondenza

1.   Gli Stati membri che usano le classificazioni nazionali, regionali o settoriali quando registrano informazioni relative a occupazioni, capacità o competenze nei sistemi nazionali per le offerte di lavoro e i profili di persone in cerca di lavoro connessi al singolo canale coordinato, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2016/589, allo scopo di renderle disponibili sul portale EURES in conformità dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/589, elaborano e utilizzano tavole di corrispondenza a lettura ottica per ciascuna di tali classificazioni nazionali, regionali e settoriali e la classificazione europea adottata a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/589.

2.   Gli Stati membri elaborano dette tavole in conformità delle norme tecniche e dei formati comuni per consentire un efficace funzionamento dell'incrocio automatizzato mediante la piattaforma informatica comune di cui all'articolo 19, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/589.

3.   Le norme tecniche e i formati di cui al paragrafo 2 constano dei seguenti elementi:

a)

la serie di informazioni da includere nelle tavole di corrispondenza;

b)

la sintassi per esprimere tale serie di informazioni.

4.   L'ufficio europeo di coordinamento per EURES trasmette e rende disponibili le norme tecniche e i formati di cui al paragrafo 2 sull'Extranet del portale EURES (3).

5.   A norma dell'articolo 19, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/589, la Commissione europea e l'ufficio europeo di coordinamento per EURES forniscono sostegno agli Stati membri per stabilire le corrispondenze. In particolare, viene resa disponibile un'applicazione per aiutare a redigere e aggiornare inventari e tavole di corrispondenza.

6.   Gli Stati membri che utilizzano la classificazione europea a livello nazionale, conformemente all'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/589, non sono tenuti ad elaborare le tavole di corrispondenza di cui alla presente decisione.

7.   In base alle procedure di cui all'articolo 6, l'ufficio europeo di coordinamento per EURES può aggiornare le norme tecniche e i formati.

Articolo 4

Garanzia di interoperabilità con la piattaforma informatica comune mediante le tavole di corrispondenza

Le tavole di corrispondenza di cui all'articolo 3 sono utilizzate per la transcodifica automatica delle informazioni sulle offerte di lavoro o sui profili di persone in cerca di lavoro ai fini dell'incrocio automatizzato mediante la piattaforma informatica comune. Gli Stati membri fanno sì che i codici delle loro classificazioni nazionali, regionali e settoriali in materia di offerte di lavoro e profili di persone in cerca di lavoro di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/589 siano sostituiti o integrati dai corrispondenti codici della classificazione europea, utilizzando le tavole di corrispondenza per permettere la transcodifica prima di metterli a disposizione sul portale EURES.

Articolo 5

Pubblicazione delle tavole di corrispondenza

Gli Stati membri mettono a disposizione le tavole di corrispondenza pubblicandole sulla piattaforma di servizi ESCO utilizzando le norme e i formati di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

Articolo 6

Gestione e aggiornamento delle norme tecniche e dei formati

1.   Tutti gli Stati membri designano uno sportello unico cui possono essere rivolte tutte le richieste, le domande e le comunicazioni riguardanti l'applicazione della presente decisione e notificano le informazioni relative a tale sportello all'ufficio europeo di coordinamento per EURES tramite i loro uffici di coordinamento nazionali per EURES.

2.   Il gruppo di coordinamento per EURES di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) 2016/589 procede una volta all'anno a un riesame dell'applicazione della presente decisione.

3.   L'ufficio europeo di coordinamento per EURES può aggiornare le norme tecniche e i formati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, se ciò è necessario per l'efficacia dell'incrocio automatizzato mediante la piattaforma informatica comune.

4.   Prima di adottare una nuova versione delle norme tecniche e dei formati e renderli disponibili sull'Extranet del portale EURES, l'ufficio europeo di coordinamento per EURES consulta formalmente il gruppo di coordinamento per EURES.

Articolo 7

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 107 del 22.4.2016, pag. 1.

(2)  http://ec.europa.eu/esco.

(3)  http://eures.europa.eu.


III Altri atti

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

19.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 183/23


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 154/2018

del 6 luglio 2018

che modifica l'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) e il protocollo 37 (contenente l'elenco di cui all'articolo 101) dell'accordo SEE [2018/1022]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (1).

(2)

Riconoscendo che la protezione dei dati è un diritto fondamentale sancito in diversi accordi internazionali in materia di diritti umani.

(3)

Riconoscendo l'importanza della parità di diritti e doveri dei titolari del trattamento e dei responsabili del trattamento dei dati all'interno del SEE.

(4)

La presente decisione prevede che le autorità di controllo degli Stati EFTA partecipino a pieno titolo allo «sportello unico» e al meccanismo di coerenza e abbiano gli stessi diritti e obblighi delle autorità di controllo degli Stati membri dell'UE all'interno del Comitato europeo per la protezione dei dati («comitato») istituito dal regolamento (UE) 2016/679, fatta eccezione per il diritto di voto e il diritto di candidarsi alle cariche di presidente e di vicepresidenti del comitato. A tal fine, è opportuno che le autorità di controllo degli Stati EFTA partecipino alle attività del comitato, comprese quelle di qualsiasi sottogruppo che il comitato può istituire per l'esecuzione dei suoi compiti, e ricevano tutte le informazioni necessarie per una loro efficace partecipazione, anche, se necessario, attraverso il pieno accesso ai sistemi elettronici per lo scambio di informazioni eventualmente istituiti dal comitato.

(5)

Il regolamento (UE) 2016/679 abroga la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.

(6)

Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XI e il protocollo 37 dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo del punto 5e (Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XI dell'accordo SEE è sostituito dal seguente:

«32016 R 0679: Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

a)

Le autorità di controllo degli Stati EFTA partecipano alle attività del Comitato europeo per la protezione dei dati, in seguito denominato «comitato». A tal fine, esse hanno gli stessi diritti e obblighi delle autorità di controllo degli Stati membri dell'UE all'interno del comitato, fatta eccezione per il diritto di voto e il diritto di candidarsi alle cariche di presidente e di vicepresidenti del comitato, salvo altrimenti disposto dal presente accordo. Le posizioni delle autorità di controllo degli Stati EFTA sono registrate separatamente dal comitato.

Il regolamento interno del comitato dà pieno effetto alla partecipazione delle autorità di controllo degli Stati EFTA e dell'Autorità di vigilanza EFTA, fatta eccezione per il diritto di voto e il diritto di candidarsi alle cariche di presidente e di vicepresidenti del comitato.

b)

Fatte salve le disposizioni del protocollo 1 del presente accordo, e salvo diversamente disposto nel presente accordo, i termini «Stato/i membro/i» e «autorità di controllo» comprendono rispettivamente, oltre al significato che hanno nel regolamento, gli Stati EFTA e le loro autorità di controllo.

c)

I riferimenti al diritto dell'Unione o alle disposizioni dell'Unione in materia di protezione dei dati sono da intendersi, rispettivamente, come riferimenti all'accordo SEE o alle disposizioni in materia di protezione dei dati ivi contenute.

d)

All'articolo 13, paragrafo 1, lettera f) e all'articolo 14, paragrafo 1, lettera f), per quanto riguarda gli Stati EFTA, i termini «applicabile a norma dell'accordo SEE» sono inseriti dopo i termini «decisione di adeguatezza della Commissione».

e)

All'articolo 45, per quanto riguarda gli Stati EFTA, dopo il paragrafo 1 è inserito il seguente:

«1 bis.   In attesa di una decisione del Comitato misto SEE volta a integrare nell'accordo SEE un atto di esecuzione adottato a norma dei paragrafi 3 o 5, uno Stato EFTA può decidere di applicare le misure in esso contenute.

Prima dell'entrata in vigore di un atto di esecuzione adottato a norma dei paragrafi 3 o 5, ciascuno Stato EFTA decide se applicare o meno, in attesa di una decisione del Comitato misto SEE volta a integrare l'atto di esecuzione nell'accordo SEE, le misure in esso contenute contemporaneamente agli Stati membri dell'UE e ne informa la Commissione e l'Autorità di vigilanza EFTA. In assenza di una decisione contraria, ciascuno Stato EFTA applica le misure contenute in un atto di esecuzione adottato a norma dei paragrafi 3 o 5 contemporaneamente agli Stati membri dell'UE.

Fatto salvo l'articolo 102 dell'accordo, se entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di un atto di esecuzione adottato a norma dei paragrafi 3 o 5 non può essere raggiunta in sede di Comitato misto SEE un'intesa sull'integrazione di tale atto nell'accordo SEE, qualsiasi Stato EFTA può sospendere l'applicazione di tali misure e ne informa senza indugio la Commissione e l'Autorità di vigilanza EFTA.

Le altre parti contraenti dell'accordo SEE limitano o vietano, in deroga all'articolo 1, paragrafo 3, la libera circolazione dei dati personali verso uno Stato EFTA che non applichi le misure contenute in un atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 5 nello stesso modo in cui tali misure impediscono il trasferimento di dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale.»

f)

Ogniqualvolta l'UE avvii consultazioni con paesi terzi od organizzazioni internazionali con l'intento di adottare una decisione di adeguatezza a norma dell'articolo 45, gli Stati EFTA sono tenuti debitamente informati. Nei casi in cui il paese terzo o l'organizzazione internazionale assuma obblighi specifici riguardo al trattamento dei dati personali provenienti dagli Stati membri, l'UE tiene conto della situazione degli Stati EFTA e discute con i paesi terzi o l'organizzazione internazionale possibili meccanismi per l'eventuale applicazione successiva da parte degli Stati EFTA.

g)

All'articolo 46, paragrafo 2, lettera d), è aggiunto quanto segue:

«Le autorità di controllo degli Stati EFTA hanno lo stesso diritto delle autorità di controllo dell'UE di presentare clausole tipo di protezione dei dati alla Commissione, per approvazione, conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 93, paragrafo 2.»

h)

All'articolo 46, per quanto riguarda gli Stati EFTA, dopo il paragrafo 2 è inserito il seguente:

«2 bis.   In attesa di una decisione del Comitato misto SEE volta a integrare un atto di esecuzione nell'accordo SEE, le adeguate garanzie di cui al paragrafo 1 possono essere fornite dalle clausole tipo di protezione dei dati di cui all'articolo 46, paragrafo 2, lettere c) e d), quando uno Stato EFTA applica le misure ivi contenute.

Prima dell'entrata in vigore di atti di esecuzione adottati a norma dell'articolo 46, paragrafo 2, lettere c) e d), ciascuno Stato EFTA decide se applicare o meno, in attesa di una decisione del Comitato misto SEE volta a integrare l'atto di esecuzione nell'accordo SEE, le misure in essi contenute contemporaneamente agli Stati membri dell'UE e ne informa la Commissione e l'Autorità di vigilanza EFTA. In assenza di una decisione contraria, ciascuno Stato EFTA applica le misure contenute in un atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 46, paragrafo 2, lettere c) e d), contemporaneamente agli Stati membri dell'UE.

Fatto salvo l'articolo 102 dell'accordo, se entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di un atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 46, paragrafo 2, lettere c) e d), non può essere raggiunta in sede di Comitato misto SEE un'intesa sull'integrazione di tale atto nell'accordo SEE, qualsiasi Stato EFTA può sospendere l'applicazione di tali misure e ne informa senza indugio la Commissione e l'Autorità di vigilanza EFTA.»

i)

All'articolo 58, paragrafo 4, per quanto riguarda gli Stati EFTA, i termini «conformemente alla Carta» non si applicano.

j)

All'articolo 59, i termini «, dell'Autorità di vigilanza EFTA» sono inseriti dopo i termini «della Commissione».

k)

L'Autorità di vigilanza EFTA ha il diritto di partecipare alle riunioni del comitato senza diritto di voto. L'Autorità di vigilanza EFTA designa un rappresentante.

l)

Se pertinente per l'esercizio delle sue funzioni a norma dell'articolo 109 del presente accordo, l'Autorità di vigilanza EFTA ha il diritto di chiedere consulenze o pareri al comitato e di presentargli questioni ai sensi dell'articolo 63, dell'articolo 64, paragrafo 2, dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera c) e dell'articolo 70, paragrafo 1, lettera e). All'articolo 63, all'articolo 64, paragrafo 2, all'articolo 65, paragrafo 1, lettera c) e all'articolo 70, paragrafo 1, lettera e), i termini «e, se del caso, l'Autorità di vigilanza EFTA», accordati di conseguenza, sono inseriti dopo i termini «la Commissione».

m)

Il presidente del comitato o il segretariato informa l'Autorità di vigilanza EFTA delle attività del comitato, se del caso, a norma dell'articolo 64, paragrafo 5, lettere a) e b), dell'articolo 65, paragrafo 5, e dell'articolo 75, paragrafo 6, lettera b). All'articolo 64, paragrafo 5, lettere a) e b), all'articolo 65, paragrafo 5, e all'articolo 75, paragrafo 6, lettera b), i termini «e, se del caso, l'Autorità di vigilanza EFTA» sono inseriti dopo i termini «la Commissione».

Se pertinente per l'esercizio delle sue funzioni a norma dell'articolo 109 del presente accordo, l'Autorità di vigilanza EFTA ha il diritto di ricevere informazioni da un'autorità di controllo di uno Stato EFTA interessato a norma dell'articolo 66, paragrafo 1. All'articolo 66, paragrafo 1, i termini «e, se del caso, all'Autorità di vigilanza EFTA» sono inseriti dopo i termini «alla Commissione».

n)

All'articolo 71, paragrafo 1, i termini «, al comitato permanente degli Stati EFTA e all'Autorità di vigilanza EFTA» sono inseriti dopo i termini «al Consiglio».

o)

All'articolo 73, paragrafo 1, è aggiunta la frase seguente:

«I membri del comitato degli Stati EFTA non possono essere eletti presidente o vicepresidenti.»»

Articolo 2

Il testo del punto 13 (Gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali) del protocollo 37 dell'accordo SEE è soppresso.

Articolo 3

Il testo del regolamento (UE) 2016/679 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2018

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Oda Helen SLETNES


(1)  GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1.

(2)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(*1)  Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


Dichiarazione congiunta delle parti contraenti relativa alla decisione del Comitato misto n. 154/2018 del 6 luglio 2018 che integra nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)

Tenuto conto del sistema a due pilastri dell'accordo SEE e visto l'effetto vincolante diretto delle decisioni del Comitato europeo per la protezione dei dati per le autorità nazionali di controllo degli Stati EFTA-SEE, le parti contraenti:

prendono atto del fatto che le decisioni del Comitato europeo per la protezione dei dati sono rivolte alle autorità nazionali di controllo,

riconoscono che tale soluzione non crea un precedente per futuri adattamenti di atti dell'UE da integrare nell'accordo SEE.


Rettifiche

19.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 183/27


Rettifica del regolamento (UE) 2018/978 della Commissione, del 9 luglio 2018, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 176 del 12 luglio 2018 )

Il testo dell'allegato è sostituito dal testo seguente:

«

ALLEGATO

Gli allegati II e III sono così modificati:

1)

nell'allegato II, nella tabella, è aggiunta la seguente voce:

Numero d'ordine

Identificazione della sostanza

Denominazione chimica/INN

Numero CAS

Numero CE

a

b

c

d

“1383

Estratto di fiori di Tagetes erecta (*1)

90131-43-4

290-353-9

Olio di fiori di Tagetes erecta (*2)

90131-43-4

290-353-9/-

2)

nell'allegato III, nella tabella, sono aggiunte le seguenti voci:

Numero di riferimento

Identificazione della sostanza

Restrizioni

Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze

Denominazione chimica/INN

Denominazione comune nel glossario degli ingredienti

Numero CAS

Numero CE

Tipo di prodotto, parti del corpo

Concentrazione massima nei preparati pronti per l'uso

Altre

 

a

b

c

d

e

f

g

h

i

“308

Estratto di fiori di Tagetes minuta (*3)

Olio di fiori di Tagetes minuta (*4)

Tagetes minuta flower extract

Tagetes minuta flower oil

91770-75-1;

91770-75-1/8016-84-0

294-862-7;

294-862-7

a)

Prodotti da non sciacquare

a)

0,01 %

Per a) e b): tenore di alfa-tertienile (tertiofene) nell'estratto/olio ≤ 0,35 %.

Per a): da non utilizzare nei prodotti per la protezione solare e nei prodotti in commercio per l'esposizione ai raggi UV naturali/artificiali.

Per a) e b): In caso di uso combinato con Tagetes patula (voce 309) il tenore totale di Tagetes nei preparati pronti per l'uso non supera i valori limite di concentrazione massima stabiliti nella colonna g).

 

b)

Prodotti da sciacquare

b)

0,1 %

309

Estratto di fiori di Tagetes patula (*5)

Olio di fiori di Tagetes patula (*6)

Tagetes patula flower extract

Tagetes patula flower oil

91722-29-1;

91722-29-1/8016-84-0

294-431-3;

294-431-3/-

a)

Prodotti da non sciacquare

a)

0,01 %

Per a) e b): tenore di alfa-tertienile (tertiofene) nell'estratto/olio ≤ 0,35 %.

Per a): da non utilizzare nei prodotti per la protezione solare e nei prodotti in commercio per l'esposizione ai raggi UV naturali/artificiali.

Per a) e b): In caso di uso combinato con Tagetes minuta (voce 308) il tenore totale di Tagetes nei preparati pronti per l'uso non supera i valori limite di concentrazione massima stabiliti nella colonna g).

 

b)

Prodotti da sciacquare

b)

0,1 %

»

(*1)  Dal 1o maggio 2019 non sono immessi sul mercato dell'Unione i prodotti cosmetici contenenti tale sostanza. Dal 1o agosto 2019 non sono messi a disposizione sul mercato dell'Unione i prodotti cosmetici contenenti tale sostanza.

(*2)  Dal 1o maggio 2019 non sono immessi sul mercato dell'Unione i prodotti cosmetici contenenti tale sostanza. Dal 1o agosto 2019 non sono messi a disposizione sul mercato dell'Unione i prodotti cosmetici contenenti tale sostanza.”;

(*3)  Dal 1o maggio 2019 non sono immessi sul mercato dell'Unione i prodotti cosmetici contenenti tale sostanza e non conformi alle restrizioni. Dal 1o agosto 2019 non sono messi a disposizione sul mercato dell'Unione i prodotti cosmetici contenenti tale sostanza e non conformi alle restrizioni.

(*4)  Dal 1o maggio 2019 non sono immessi sul mercato dell'Unione i prodotti cosmetici contenenti tale sostanza e non conformi alle restrizioni. Dal 1o agosto 2019 non sono messi a disposizione sul mercato dell'Unione i prodotti cosmetici contenenti tale sostanza e non conformi alle restrizioni.

(*5)  Dal 1o maggio 2019 non sono immessi sul mercato dell'Unione i prodotti cosmetici contenenti tale sostanza e non conformi alle restrizioni. Dal 1o agosto 2019 non sono messi a disposizione sul mercato dell'Unione i prodotti cosmetici contenenti tale sostanza e non conformi alle restrizioni.

(*6)  Dal 1o maggio 2019 non sono immessi sul mercato dell'Unione i prodotti cosmetici contenenti tale sostanza e non conformi alle restrizioni. Dal 1o agosto 2019 non sono messi a disposizione sul mercato dell'Unione i prodotti cosmetici contenenti tale sostanza e non conformi alle restrizioni.”