ISSN 1977-0707 |
||
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 174 |
|
Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
61° anno |
|
|
Rettifiche |
|
|
* |
|
|
|
(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
ACCORDI INTERNAZIONALI
10.7.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 174/1 |
DECISIONE (UE) 2018/966 DEL CONSIGLIO
del 6 luglio 2018
relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e il Giappone per un partenariato economico
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, l'articolo 100, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 29 novembre 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati per un accordo di libero scambio con il Giappone. |
(2) |
I negoziati per un accordo tra l'Unione europea e il Giappone per un partenariato economico («accordo») sono stati conclusi con successo. |
(3) |
È pertanto opportuno firmare l'accordo, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma dell'accordo tra l'Unione europea e il Giappone per un partenariato economico, con riserva della conclusione di tale accordo. (1)
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2018
Per il Consiglio
Il presidente
G. BLÜMEL
(1) Il testo dell'accordo sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.
REGOLAMENTI
10.7.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 174/2 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/967 DELLA COMMISSIONE
del 26 aprile 2018
che modifica il regolamento (UE) n. 907/2014 per quanto riguarda il mancato rispetto dei termini di pagamento e il tasso di cambio applicabile per la redazione delle dichiarazioni di spesa
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in particolare l'articolo 40 e l'articolo 106, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 75, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 dispone che i pagamenti di sostegno ai beneficiari nell'ambito del sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC) siano eseguiti dagli Stati membri durante un periodo di tempo determinato. I pagamenti effettuati al di fuori di tale periodo non sono ammissibili al finanziamento unionale e non possono pertanto essere rimborsati dalla Commissione, conformemente all'articolo 40 del regolamento (UE) n. 1306/2013. Per quanto riguarda il sostegno concesso nell'ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), tali termini di pagamento saranno applicabili a partire dall'anno di domanda 2019. È pertanto opportuno stabilire norme specifiche relative ai pagamenti del FEASR. |
(2) |
Considerando che in alcuni casi, a causa di controlli supplementari effettuati degli Stati membri su domande controverse, ricorsi e altri contenziosi giudiziari nazionali, i pagamenti del FEASR SIGC sono eseguiti dagli Stati membri dopo il 30 giugno, conformemente al principio di proporzionalità è opportuno stabilire un margine fisso relativo alla spesa entro il quale, per questi casi, non si applica nessuna riduzione dei pagamenti. Una volta superato tale margine, inoltre, per modulare l'impatto finanziario in proporzione al ritardo nel pagamento, è opportuno che la Commissione riduca i pagamenti dell'Unione in proporzione all'entità del ritardo nel pagamento. |
(3) |
L'articolo 5 del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione (2) stabilisce, con riguardo al Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), norme sulle riduzioni proporzionali dei pagamenti mensili quando le spese sono state effettuate oltre la scadenza dei termini di pagamento. Per quanto riguarda il FEASR, le dichiarazioni di spesa e i rimborsi sono effettuati una volta per ogni trimestre dell'anno. Per ragioni di semplicità ed efficienza, ai pagamenti tardivi rimborsati dal FEASR per ciascun trimestre dovrebbe essere applicata una percentuale unica di riduzione. |
(4) |
L'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 prevede il tasso di cambio applicabile dagli Stati membri non appartenenti alla zona euro per ogni operazione di pagamento o di recupero ai fini della redazione delle dichiarazioni di spesa. Tuttavia, le dichiarazioni annuali di spesa redatte dagli Stati membri includono importi che non comportano la registrazione di un pagamento o di un'operazione di recupero nei conti dell'organismo pagatore, come ad esempio le entrate con destinazione specifica risultanti dalle conseguenze finanziarie del mancato recupero, come previsto all'articolo 54, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013. Occorre pertanto stabilire il tasso di cambio applicabile alle operazioni diverse da quelle di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 907/2014. |
(5) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) n. 907/2014, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento delegato (UE) n. 907/2014 è così modificato:
1) |
il titolo dell'articolo 5 è sostituito dal seguente: «Inosservanza del termine ultimo di pagamento per quanto riguarda il Fondo europeo agricolo di garanzia»; |
2) |
dopo l'articolo 5 è inserito il seguente articolo 5 bis: «Articolo 5 bis Inosservanza del termine ultimo di pagamento per quanto riguarda il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 1. Per quanto riguarda il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), in virtù delle eccezioni di cui all'articolo 40, primo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013 e in conformità con il principio di proporzionalità, le spese effettuate oltre il termine di pagamento prescritto sono ammissibili al finanziamento unionale alle condizioni stabilite ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo. 2. Quando le spese pagate oltre il termine di cui all'articolo 75, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 rappresentano fino al 5 % delle spese pagate nel rispetto del termine non è operata alcuna riduzione dei pagamenti intermedi. Quando le spese pagate oltre il termine di cui all'articolo 75, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 superano il limite del 5 %, tutte le spese supplementari pagate oltre il termine sono ridotte per i periodi di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione (*1) secondo le seguenti modalità:
3. In deroga al paragrafo 2, quando il limite di cui al primo comma di tale paragrafo non è stato interamente utilizzato per pagamenti effettuati per l'anno civile N entro il 31 dicembre dell'esercizio N + 1 e la parte rimanente del limite supera il 2 %, questa parte rimanente è ridotta al 2 %. 4. Qualora si verifichino condizioni di gestione particolari per talune misure o se gli Stati membri presentano giustificazioni fondate, la Commissione applica ripartizioni temporali diverse da quelle previste ai paragrafi 2 e 3, o tassi di riduzione inferiori o nulli. 5. Il controllo del rispetto del termine di pagamento è effettuato una volta nel corso di ciascun esercizio di bilancio sulle spese effettuate fino al 15 ottobre. Gli eventuali superamenti del termine di pagamento sono presi in considerazione al momento della decisione sulla liquidazione dei conti di cui all'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1306/2013. 6. Le riduzioni di cui al presente articolo si applicano fatta salva la decisione successiva di verifica di conformità, di cui all'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013. (*1) Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 59).»;" |
3) |
all'articolo 11, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente: «Per le operazioni per le quali la normativa agricola settoriale non ha fissato un fatto generatore, il tasso di cambio applicabile è il penultimo tasso di cambio fissato dalla Banca centrale europea prima dell'ultimo mese del periodo per il quale è dichiarata la spesa o l'entrata con destinazione specifica.» |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.
(2) Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 18).
10.7.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 174/5 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/968 DELLA COMMISSIONE
del 30 aprile 2018
che integra il regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le valutazioni dei rischi in relazione alle specie esotiche invasive
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
La Commissione, in conformità dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1143/2014, ha adottato un elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale («l'elenco dell'Unione»), che deve essere regolarmente aggiornato. Un prerequisito per l'inclusione di nuove specie nell'elenco dell'Unione è che sia stata effettuata la valutazione dei rischi di cui all'articolo 5 di detto regolamento («la valutazione dei rischi»). L'articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a h), del regolamento (UE) n. 1143/2014 stabilisce gli elementi comuni da prendere in considerazione nella valutazione dei rischi («gli elementi comuni»). |
(2) |
In conformità dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1143/2014 gli Stati membri possono presentare richieste di iscrizione di specie esotiche invasive nell'elenco dell'Unione. Tali richieste devono essere corredate di una valutazione dei rischi. Esistono già diversi metodi e protocolli di valutazione che sono utilizzati e rispettati all'interno della comunità scientifica nel settore delle invasioni biologiche. Il loro valore e la loro solidità scientifica dovrebbero essere riconosciuti. Al fine di utilizzare in modo efficiente le conoscenze esistenti, qualsiasi metodo o protocollo che includa gli elementi comuni dovrebbe essere accettato per l'elaborazione della valutazione dei rischi. Tuttavia, per assicurare che tutte le decisioni relative all'inserimento delle specie nell'elenco siano basate su valutazioni dei rischi con livelli di qualità e solidità comparabili e per fornire orientamenti ai valutatori su come prendere adeguatamente in considerazione gli elementi comuni, è necessario descrivere dettagliatamente questi ultimi e la metodologia da utilizzare per la valutazione dei rischi a cui i metodi e i protocolli esistenti dovrebbero attenersi. |
(3) |
Per poter essere funzionale al processo decisionale a livello dell'Unione, la valutazione dei rischi dovrebbe riferirsi a tutto il territorio unionale, a esclusione delle regioni ultraperiferiche («l'area della valutazione dei rischi»). |
(4) |
Affinché la valutazione dei rischi possa fornire una solida base scientifica e dati affidabili a sostegno del processo decisionale, tutte le informazioni in essa contenute, anche in relazione alla capacità di una specie di insediarsi e diffondersi nell'ambiente, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1143/2014, dovrebbero essere suffragate dalle migliori prove scientifiche disponibili. Tale aspetto dovrebbe essere affrontato nella metodologia da applicare nella valutazione dei rischi. |
(5) |
Le specie esotiche invasive costituiscono una grave minaccia ambientale, ma non tutte sono oggetto di studi ugualmente approfonditi. Qualora una specie non sia presente nell'area della valutazione dei rischi o sia presente solo in quantità limitate, le informazioni su di essa potrebbero mancare o essere incomplete. Nel momento in cui si raggiunge una conoscenza completa, la specie potrebbe essere già stata introdotta o essersi diffusa all'interno dell'area della valutazione dei rischi. Pertanto, la valutazione dei rischi dovrebbe poter tenere conto dell'assenza di conoscenze e di informazioni e far fronte al problema dell'elevato grado di incertezza per quanto riguarda le conseguenze di un'introduzione o diffusione della specie in questione. |
(6) |
Affinché possa fungere da base solida del processo decisionale, la valutazione dei rischi dovrebbe essere sottoposta a un rigoroso controllo di qualità, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Applicazione degli elementi comuni
L'allegato del presente regolamento contiene una descrizione dettagliata dell'applicazione degli elementi comuni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a h), del regolamento (UE) n. 1143/2014 («gli elementi comuni»).
Articolo 2
Metodologia da applicarsi alla valutazione dei rischi
1. La valutazione dei rischi comprende gli elementi comuni di cui all'allegato del presente regolamento ed è conforme alla metodologia stabilita nel presente articolo. La valutazione dei rischi può basarsi su qualsiasi protocollo o metodo, a condizione che siano rispettati tutti i requisiti di cui al presente regolamento e al regolamento (UE) n. 1143/2014.
2. La valutazione dei rischi comprende il territorio dell'Unione, ad esclusione delle regioni ultraperiferiche («l'area della valutazione dei rischi»).
3. La valutazione dei rischi si basa sui dati scientifici più affidabili disponibili, compresi i più recenti risultati della ricerca internazionale, avvalorati da riferimenti a pubblicazioni scientifiche sottoposte a valutazione inter pares. In assenza di tali pubblicazioni scientifiche o qualora le informazioni ivi contenute non siano sufficienti, o ancora al fine di integrare le informazioni raccolte, le prove scientifiche possono consistere anche in altre pubblicazioni, pareri di esperti, informazioni raccolte dalle autorità degli Stati membri, notifiche ufficiali e informazioni provenienti da banche dati, comprese quelle raccolte grazie alla scienza dei cittadini. Tutte le fonti sono citate e corredate dei riferimenti.
4. Il metodo o il protocollo utilizzati consentono di completare la valutazione dei rischi anche in assenza di informazioni relative a una determinata specie o quando le informazioni su una specie siano insufficienti. Un'eventuale carenza di informazioni viene chiaramente indicata nella valutazione dei rischi in modo che nessuna domanda nella valutazione dei rischi rimanga senza risposta.
5. Ogni risposta fornita nella valutazione dei rischi include una valutazione del livello di incertezza o di fiducia attribuito alla risposta in funzione della possibilità che le informazioni necessarie per rispondere non siano disponibili o siano insufficienti o della contraddittorietà tra gli elementi di prova disponibili. La valutazione del livello di incertezza o di fiducia attribuito alla risposta si basa su un metodo o un protocollo documentato. La valutazione dei rischi contiene un riferimento a tale metodo o protocollo documentato.
6. Nella valutazione dei rischi è compresa una sintesi delle sue diverse componenti, nonché una conclusione generale, chiara e coerente.
7. Un processo di controllo della qualità è parte integrante della valutazione dei rischi e comprende almeno un riesame della valutazione dei rischi da parte di due controllori di pari livello. La valutazione dei rischi comprende una descrizione del processo di controllo della qualità.
8. L'autore o gli autori della valutazione dei rischi e i controllori di pari livello sono indipendenti e possiedono competenze scientifiche pertinenti.
9. L'autore o gli autori della valutazione dei rischi e i controllori di pari livello non sono affiliati alla stessa istituzione.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 317 del 4.11.2014, pag. 35.
ALLEGATO
Descrizione dettagliata degli elementi comuni
Elementi comuni |
Descrizione dettagliata |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Articolo 5, paragrafo 1, lettera a) – la descrizione della specie, con relativi identità tassonomica, storia e areale naturale e potenziale |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Articolo 5, paragrafo 1, lettera b) – la descrizione dei modi e delle dinamiche di riproduzione e di diffusione, valutando anche se sussistono le condizioni necessarie per la riproduzione e la diffusione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Articolo 5, paragrafo 1, lettera c) – la descrizione dei potenziali vettori d'introduzione e di diffusione delle specie, sia deliberati che accidentali, se del caso con l'indicazione delle merci alle quali le specie sono generalmente associate |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Articolo 5, paragrafo 1, lettera d) – la valutazione approfondita dei rischi d'introduzione, insediamento, diffusione nelle pertinenti regioni biogeografiche alle condizioni climatiche attuali e a quelle conseguenti a ipotizzabili cambiamenti climatici |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Articolo 5, paragrafo 1, lettera e) – la descrizione della distribuzione attuale della specie, indicando anche se tale specie è già presente nell'Unione o nei paesi confinanti e includendo una proiezione della sua probabile distribuzione futura |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Articolo 5, paragrafo 1, lettera f) – la descrizione degli effetti negativi sulla biodiversità e sui servizi ecosistemici collegati, ivi compreso sulle specie autoctone, sui siti protetti, sugli habitat a rischio, sulla salute umana, sulla sicurezza e sull'economia, accompagnata dalla valutazione del potenziale effetto futuro in base alle prove scientifiche disponibili |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Articolo 5, paragrafo 1, lettera g) – la valutazione dei costi potenziali dei danni arrecati |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Articolo 5, paragrafo 1, lettera h) – la descrizione degli usi noti delle specie e dei vantaggi sociali ed economici derivanti da tali usi |
|
(1) UNEP/CBD/SBSTTA/18/9/Add.1. – I riferimenti alla classificazione dei vettori sviluppata dalla convenzione sulla diversità biologica si intendono fatti all'ultima versione modificata.
(2) Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).
(3) Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).
10.7.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 174/12 |
REGOLAMENTO (UE) 2018/969 DELLA COMMISSIONE
del 9 luglio 2018
che modifica l'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per la rimozione di materiale specifico a rischio da piccoli ruminanti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1), in particolare l'articolo 23, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 999/2001 reca disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) negli animali. Esso si applica alla produzione e all'immissione sul mercato di animali vivi e di prodotti di origine animale e, in taluni casi specifici, all'esportazione degli stessi. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 999/2001 definisce il materiale specifico a rischio (MSR) come i tessuti specificati nell'allegato V e dispone che l'MSR sia rimosso ed eliminato conformemente all'allegato V del suddetto regolamento e al regolamento (CE) n. 1069/2009 (2). La rimozione del MSR è una misura volta a ridurre il rischio di BSE nei bovini, ovini e caprini. L'elenco del MSR negli ovini e nei caprini figura nell'allegato V, punto 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 999/2001. |
(3) |
Le raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità animale (OIE) relative alla BSE, di cui al capo 11.4 del Codice sanitario degli animali terrestri dell'OIE (3), si applicano solo all'agente della BSE nei bovini. Di conseguenza, per quanto riguarda gli ovini e i caprini, l'OIE non stabilisce alcun elenco di tessuti che non dovrebbero essere commercializzati a causa del loro rischio di BSE. |
(4) |
Il documento di strategia della Commissione sulle encefalopatie spongiformi trasmissibili per il periodo 2010-2015 (4) prevede la possibilità di riesaminare l'attuale elenco di MSR sulla base di dati scientifici e tenendo conto degli sviluppi della situazione epidemiologica della BSE. La situazione epidemiologica della BSE nell'Unione è migliorata significativamente. Nel 2016 nell'Unione sono stati registrati cinque casi di BSE nei bovini rispetto ai 2 166 casi del 2001. Tale miglioramento della situazione della BSE nell'Unione è illustrato dal fatto che, in base al livello di rischio di BSE riconosciuto dall'OIE, ventiquattro Stati membri e due regioni di uno Stato membro sono ormai riconosciuti come aventi un rischio di BSE trascurabile in conformità della decisione 2007/453/CE della Commissione (5). |
(5) |
Per quanto riguarda l'MSR da piccoli ruminanti, il documento di strategia della Commissione sulle encefalopatie spongiformi trasmissibili per il periodo 2010-2015 indica una valutazione del rischio in corso riguardante la pertinenza dell'elenco del MSR per i piccoli ruminanti. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha pubblicato tale valutazione del rischio il 2 dicembre 2010, in un parere scientifico sull'infettività delle BSE/TSE nei tessuti di piccoli ruminanti («parere dell'EFSA del 2010») (6). In tale parere l'EFSA ha stimato che è molto limitato il numero di piccoli ruminanti affetti da BSE che possono entrare nella catena alimentare dell'Unione ogni anno e ha confermato che tali stime non sostengono l'ipotesi di una diffusa epidemia di BSE nella popolazione dei piccoli ruminanti nell'Unione. Questa conclusione dell'EFSA è valida per tutta l'Unione, a prescindere dalla qualifica sanitaria degli Stati membri in relazione al rischio di BSE. |
(6) |
Come indicato nel parere scientifico congiunto sulla possibile associazione epidemiologica o molecolare tra le TSE negli animali e negli esseri umani, adottato dall'EFSA e dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie il 9 dicembre 2010 (7), a livello mondiale sono stati segnalati solo due casi di BSE nei caprini verificatisi in condizioni naturali e non sono stati segnalati casi di BSE negli ovini verificatisi in condizioni naturali. Nei due casi di BSE naturale nei caprini gli animali erano nati prima dell'introduzione del divieto di somministrare proteine animali trasformate agli animali di allevamento e in un momento in cui l'epidemia di BSE nei bovini era ai massimi livelli. |
(7) |
Il 5 agosto 2015 l'EFSA ha pubblicato un parere scientifico su una richiesta di riesame di una pubblicazione scientifica relativa al potenziale zoonotico dei prioni della scrapie degli ovini («parere dell'EFSA del 2015») (8). In tale parere l'EFSA ha concluso che non vi è alcuna prova di un nesso di causalità tra la scrapie e le TSE negli esseri umani e ha confermato che l'unico agente di TSE che si è dimostrato zoonotico è l'agente responsabile della BSE classica. Inoltre l'EFSA ha evidenziato che non esiste alcuna prova epidemiologica che la scrapie sia zoonotica, soprattutto perché l'incidenza della malattia di Creutzfeldt-Jakob sporadica negli esseri umani è simile sia nei paesi con un'incidenza minima di scrapie che in quelli con un'incidenza elevata. |
(8) |
È pertanto opportuno modificare le prescrizioni esistenti per la rimozione del MSR nei piccoli ruminanti in modo che solo i tessuti che concentrano i più alti livelli di infettività da BSE in piccoli ruminanti infetti siano designati come MSR. Secondo il parere dell'EFSA del 2010, dati sperimentali dimostrano che i più elevati livelli di infettività negli ovini inoculati con BSE si riscontrano nel cervello e nel midollo spinale. |
(9) |
Date le difficoltà pratiche a garantire l'assenza di contaminazione delle ossa del cranio con i tessuti cerebrali, il cranio degli ovini e dei caprini di età superiore ai 12 mesi o ai quali è spuntato un incisivo permanente, dovrebbe rimanere nell'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001 in quanto MSR. |
(10) |
Di conseguenza solo il cranio, compresi il cervello e gli occhi, nonché il midollo spinale degli animali di età superiore ai 12 mesi o ai quali è spuntato un incisivo permanente, dovrebbero essere considerati come MSR negli ovini e nei caprini. |
(11) |
Visto il carattere specifico dell'allevamento di ovini e caprini, è raramente possibile determinare con esattezza la data di nascita di tali animali; quindi tali dati non sono inclusi nel registro aziendale prescritto dal regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio (9). Ne consegue che attualmente è prescritta la rimozione di cervello, cranio e occhi dagli ovini e dai caprini, se l'animale ha un'età superiore ai 12 mesi o se all'animale è spuntato un incisivo permanente. |
(12) |
La stima dell'età degli ovini e dei caprini sulla base della dentizione è solo un'approssimazione, poiché la data di apparizione del primo incisivo permanente negli ovini e nei caprini può variare di diversi mesi da un animale all'altro. Anche altri metodi per determinare se gli ovini e i caprini destinati alla macellazione siano di età superiore ai 12 mesi possono fornire un livello equivalente di garanzia circa l'età degli animali. Poiché tali metodi possono dipendere dalle particolarità delle pratiche di abbattimento degli ovini e dei caprini a livello nazionale, l'affidabilità di tali metodi dovrebbe essere valutata dall'autorità competente dello Stato membro di macellazione. È pertanto opportuno modificare l'allegato V, punto 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 999/2001 al fine di prevedere la possibilità di valutare se un animale ha un'età superiore ai 12 mesi in base a un metodo approvato dall'autorità competente dello Stato membro di macellazione. |
(13) |
È opportuno modificare di conseguenza l'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001. |
(14) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) |
per quanto riguarda gli ovini e i caprini: il cranio, compresi il cervello e gli occhi, e il midollo spinale degli animali di età superiore ai 12 mesi o ai quali è spuntato un incisivo permanente, o di età superiore ai 12 mesi in base a un metodo di calcolo approvato dall'autorità competente dello Stato membro di macellazione.» |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1).
(3) http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_bse.htm.
(4) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio — Piano per le TSE — 2a edizione — Documento di strategia sulle encefalopatie spongiformi trasmissibili per il periodo 2010-2015; COM(2010) 384 definitivo.
(5) Decisione della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84).
(6) EFSA Journal (2010); 8(12):1875 [92 pagg.].
(7) EFSA Journal (2011); 9(1):1945 [111 pagg.].
(8) EFSA Journal (2015); 13(8):4197 [58 pagg.].
(9) Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8).
10.7.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 174/15 |
DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2018/970 DELLA COMMISSIONE
del 18 aprile 2018
che modifica gli allegati II, III e V della direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE (1), in particolare l'articolo 31, paragrafi 1, 3 e 4,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) è abrogata dalla direttiva (UE) 2016/1629 con effetto a decorrere dal 7 ottobre 2018. L'allegato II della direttiva (UE) 2016/1629 stabilisce che i requisiti tecnici applicabili alle unità navali sono quelli stabiliti nella norma ES-TRIN 2015/1. |
(2) |
Le attività dell'Unione nel settore della navigazione interna dovrebbero essere mirate a garantire l'elaborazione uniforme di requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna da applicare nell'Unione. |
(3) |
Il Comitato europeo per l'elaborazione di norme per la navigazione interna (CESNI) è stato istituito il 3 giugno 2015 nell'ambito della Commissione centrale per la navigazione sul Reno (CCNR) al fine di elaborare norme tecniche per la navigazione interna in vari settori, in particolare per quanto riguarda le navi, le tecnologie dell'informazione e gli equipaggi. |
(4) |
Il CESNI ha adottato, durante la riunione del 6 luglio 2017, la norma europea che fissa i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, la norma ES-TRIN 2017/1 (3). |
(5) |
La norma ES-TRIN stabilisce i requisiti tecnici uniformi necessari a garantire la sicurezza delle navi adibite alla navigazione interna. Essa include disposizioni concernenti la costruzione, l'allestimento e l'equipaggiamento delle navi adibite alla navigazione interna, disposizioni particolari riguardanti categorie di navi specifiche, come le navi da passeggeri, i convogli spinti e le navi portacontainer, disposizioni riguardanti le attrezzature per il sistema di identificazione automatica, disposizioni in materia di identificazione delle navi, un modello di certificati e registri, disposizioni transitorie nonché istruzioni per l'applicazione della norma tecnica. |
(6) |
La CCNR modificherà il proprio quadro legislativo, i regolamenti di ispezione delle navi sul Reno, in modo da fare riferimento alla nuova norma, rendendola obbligatoria nel quadro dell'applicazione della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno. |
(7) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva (UE) 2016/1629. |
(8) |
Ai fini della coerenza, le disposizioni modificate dovrebbero essere recepite e applicate a decorrere dalla stessa data, come inizialmente previsto per il recepimento e l'applicazione della direttiva (UE) 2016/1629, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
La direttiva (UE) 2016/1629 è così modificata:
1) |
l'allegato II è sostituito dal testo contenuto nell'allegato I della presente direttiva; |
2) |
l'allegato III è modificato conformemente all'allegato II della presente direttiva; |
3) |
l'allegato V è modificato conformemente all'allegato III della presente direttiva. |
Articolo 2
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi entro il 7 ottobre 2018; dette disposizioni legislative si applicano a decorrere dalla stessa data. Gli Stati membri ne comunicano immediatamente il testo alla Commissione.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 252 del 16.9.2016, pag. 118.
(2) Direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna e che abroga la direttiva 82/714/CEE del Consiglio (GU L 389 del 30.12.2006, pag. 1).
(3) Risoluzione 2017-II-1 del CESNI
ALLEGATO I
ALLEGATO II
REQUISITI TECNICI MINIMI APPLICABILI ALLE UNITÀ NAVALI ADIBITE ALLA NAVIGAZIONE INTERNA DELLE ZONE 1, 2, 3 E 4
I requisiti tecnici applicabili alle unità navali sono quelli stabiliti nella norma ES-TRIN 2017/1.
ALLEGATO II
L'allegato III della direttiva (UE) 2016/1629 è così modificato:
1) |
Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Robustezza e stabilità
|
2) |
è aggiunto il seguente paragrafo 8: «8. Macchinari
|
ALLEGATO III
Nell'allegato V della direttiva (UE) 2016/1629, il paragrafo 2 dell'articolo 2.01 è così modificato:
1) |
la lettera c) è sostituita dalla seguente:
|
2) |
è aggiunta la seguente lettera d):
|
DECISIONI
10.7.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 174/20 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/971 DELLA COMMISSIONE
del 9 luglio 2018
che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri
[notificata con il numero C(2018) 4460]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,
vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,
vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (3), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione (4) stabilisce misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri nei quali sono stati confermati casi di tale malattia nei suini domestici o selvatici («gli Stati membri interessati»). L'allegato di tale decisione di esecuzione delimita ed elenca, nelle parti da I a IV, alcune zone degli Stati membri interessati differenziate secondo il livello di rischio in base alla situazione epidemiologica riguardante tale malattia. L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è stato ripetutamente modificato per tener conto dei cambiamenti della situazione epidemiologica nell'Unione riguardo alla peste suina africana, cambiamenti che devono appunto riflettersi in tale allegato. L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è stato modificato da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/950 della Commissione (5) a seguito dell'insorgere di focolai di peste suina africana nei suini domestici nei distretti di Tulcea e Satu Mare in Romania e in taluni altri Stati membri nel giugno 2018. |
(2) |
Il rischio di diffusione della peste suina africana nella fauna selvatica è connesso alla naturale lenta diffusione della malattia tra le popolazioni di suini selvatici nonché ai rischi legati all'attività umana, come dimostrato dalla recente evoluzione epidemiologica della malattia nell'Unione e come documentato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) nel parere del gruppo di esperti scientifici sulla salute e sul benessere degli animali, pubblicato il 14 luglio 2015, nella relazione scientifica sulle analisi epidemiologiche della peste suina africana nei paesi baltici e in Polonia, pubblicata il 23 marzo 2017, e nella relazione scientifica sulle analisi epidemiologiche della peste suina africana negli Stati baltici e in Polonia, pubblicata il 7 novembre 2017 (6). |
(3) |
Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2018/950 il virus della peste suina africana si è diffuso in Romania. Nei mesi di giugno e luglio 2018 sono stati rilevati più di 200 focolai di peste suina africana nei suini domestici nel distretto di Tulcea in Romania. Inoltre, nel luglio 2018 sono stati rilevati numerosi focolai di peste suina africana nei suini domestici nei distretti di Braila e Costanza in Romania. Tali focolai di peste suina africana nei suini domestici determinano un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. A seguito delle azioni rafforzate adottate dalla Romania per controllare gli spostamenti di suini vivi, prodotti suini, sottoprodotti di origine animale e altri prodotti (che potrebbero contribuire a un'ulteriore diffusione della malattia dalle zone colpite dalla febbre suina africana a quelle zone in cui non sono stati notificati focolai di detta malattia), la zona della Romania compresa tra il fiume Danubio e la costa rumena, dal delta del Danubio fino alla città di Costanza, dovrebbe figurare nell'elenco di cui alla parte III di detto allegato. Di conseguenza, le parti della zona succitata che figuravano anteriormente nell'elenco di cui alla parte I di tale allegato dovrebbero ora figurare nell'elenco di cui alla parte III del medesimo. |
(4) |
Al fine di tenere conto dei recenti sviluppi dell'evoluzione epidemiologica della peste suina africana nell'Unione e far fronte in maniera proattiva ai rischi associati alla diffusione di tale malattia, è opportuno che siano delimitate nuove zone ad alto rischio di dimensioni sufficienti in Romania e che tali zone siano debitamente inserite negli elenchi di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il suddetto allegato. |
(5) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2018
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
(1) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.
(2) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.
(3) GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.
(4) Decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri e che abroga la decisione di esecuzione 2014/178/UE della Commissione (GU L 295 dell'11.10.2014, pag. 63).
(5) Decisione di esecuzione (UE) 2018/950 della Commissione, del 3 luglio 2018, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri (GU L 167 del 4.7.2018, pag. 11).
(6) EFSA Journal 2015;13(7):4163; EFSA Journal 2017;15(3):4732; EFSA Journal 2017;15(11):5068.
ALLEGATO
L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal seguente:
ALLEGATO
PARTE I
1. Repubblica ceca
Le seguenti zone della Repubblica ceca:
— |
okres Uherské Hradiště, |
— |
okres Kroměříž, |
— |
okres Vsetín, |
— |
katastrální území obcí v okrese Zlín:
|
2. Estonia
Le seguenti zone dell'Estonia:
— |
Hiiu maakond. |
3. Ungheria
Le seguenti zone dell'Ungheria:
— |
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 650100, 650200, 650300, 650400, 650500, 650600, 650700, 650800, 651000, 651100, 651200, 652100, 652200, 652300, 652400, 652500, 652601, 652602, 652603, 652700, 652800, 652900 és 653403 kódszámúvalamint 656100, 656200, 656300, 656400, 656701, 657010, 657100, 657400, 657500, 657600, 657700, 657800, 657900, 658000, 658100, 658201, 658202, 658310, 658401, 658402, 658403, 658404, 658500, 658600, 658700, 658801, 658802, 658901, 658902, 659000, 659100, 659210, 659220, 659300, 659400, 659500, 659601, 659602, 659701, 659800, 659901, 660000, 660100, 660200, 660400, 660501, 660502, 660600 és 660800 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Hajdú-Bihar megye 900850, 900860, 900930, 900950 és 903350 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Heves megye 700150, 700250, 700260, 700350, 700450, 700460, 700550, 700650, 700750, 700850, 702350, 702450, 702550, 702750, 702850, 703350, 703360, 703450, 703550, 703610, 703750, 703850, 703950, 704050, 704150, 704250, 704350, 704450, 704550, 704650, 704750, 704850, 704950, 705050, 705250, 705350, 705510 és 705610 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750250, 750260, 750350, 750450, 750460, 750550, 750650, 750750, 750850, 750950 és 750960 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Nógrád megye 550110, 550120, 550130, 550210, 550310, 550320, 550450, 550460, 550510, 550610, 550710, 550810, 550950, 551010, 551150, 551160, 551250, 551350, 551360, 551450, 551460, 551550, 551650, 551710, 551810, 551821, 552010, 552150, 552250, 552350, 552360, 552450, 552460, 552520, 552550, 552610, 552620, 552710, 552850, 552860, 552950, 552960, 552970, 553110, 553250, 553260 és 553350 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Pest megye 571250, 571350, 571550, 571610, 571750, 571760, 572350, 572550, 572850, 572950, 573360 és 573450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850150, 850250, 850260, 850350, 850450, 850550, 850650, 850850, 851851, 851852, 851950, 852050, 852150, 852250, 852350, 852450, 852550, 852750, 853560, 853650, 853751, 853850, 853950, 853960, 854050, 854150, 854250, 854350, 855250, 855350, 855450, 855460, 855550, 855650, 855660, 855750, 855850, 855950, 855960, 856012, 856050, 856150, 856250, 856260, 856850, 856950, 857050, 857150, 857350, 857450 és 857550. |
4. Lettonia
Le seguenti zone della Lettonia:
— |
Aizputes novads, |
— |
Alsungas novads, |
— |
Kuldīgas novada Gudenieku, Turlavas un Laidu pagasts, |
— |
Pāvilostas novada Sakas pagasts un Pāvilostas pilsēta, |
— |
Skrundas novada,Nīkrācesun Rudbāržu pagasts un Skrundas pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidiem no autoceļa A9, Skrundas pilsēta, |
— |
Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes, |
— |
Vaiņodes novads, |
— |
Ventspils novada Jūrkalnes pagasts. |
5. Lituania
Le seguenti zone della Lituania:
— |
Jurbarko rajono savivaldybė: Eržvilko, Smalininkų ir Viešvilės seniūnijos, |
— |
Kazlų Rūdos savivaldybė, |
— |
Kelmės rajono savivaldybė: Kelmės, Kelmės apylinkių, Kražių, Kukečių, Liolių, Pakražančio, Šaukėnų seniūnijos, Tytyvėnų seniūnijos dalis į vakarus ir šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105, Užvenčio ir Vaiguvos seniūnijos, |
— |
Mažeikių rajono savivaldybė: Sedos, Šerkšnėnų ir Židikų seniūnijos, |
— |
Pagėgių savivaldybė, |
— |
Raseinių rajono savivaldybė: Girkalnio ir Kalnūjų seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr A1, Nemakščių, Paliepių, Raseinių, Raseinių miesto ir Viduklės seniūnijos, |
— |
Šakių rajono savivaldybė, |
— |
Tauragės rajono savivaldybė, |
— |
Telšių rajono savivaldybė. |
6. Polonia
Le seguenti zone della Polonia:
|
w województwie warmińsko-mazurskim:
|
|
w województwie podlaskim:
|
|
w województwie mazowieckim:
|
|
w województwie lubelskim:
|
7. Romania
Le seguenti zone della Romania:
— |
Bihor county, |
— |
Cluj county, |
— |
Maramureș county, |
— |
Galați county, |
— |
Vrancea county, |
— |
Brăila county (except Big Island of Brăila), |
— |
Buzău county, |
— |
Ialomița county (except Pond of Ialomita), |
— |
Călărași county. |
PARTE II
1. Repubblica ceca
Le seguenti zone della Repubblica ceca:
— |
katastrální území obcí v okrese Zlín:
|
2. Estonia
Le seguenti zone dell'Estonia:
— |
Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond). |
3. Ungheria
Le seguenti zone dell'Ungheria:
— |
Heves megye 700860, 700950, 701050, 701111, 701150, 701250, 701350, 701550, 701560, 701650, 701750, 701850, 701950, 702050, 702150, 702250, 702260, 702950, 703050, 703150, 703250, 703370, 705150 és 705450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850950, 851050, 851150, 851250, 851350, 851450, 851550, 851560, 851650, 851660, 851751, 851752, 852850, 852860, 852950, 852960, 853050, 853150, 853160, 853250, 853260, 853350, 853360, 853450, 853550, 854450, 854550, 854560, 854650, 854660, 854750, 854850, 854860, 854870, 854950, 855050, 855150, 856350, 856360, 856450, 856550, 856650, 856750, 856760 és 857650 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe. |
4. Lettonia
Le seguenti zone della Lettonia:
— |
Ādažu novads, |
— |
Aglonas novads, |
— |
Aizkraukles novads, |
— |
Aknīstes novads, |
— |
Alojas novads, |
— |
Alūksnes novads, |
— |
Amatas novads, |
— |
Apes novads, |
— |
Auces novads, |
— |
Babītes novads, |
— |
Baldones novads, |
— |
Baltinavas novads, |
— |
Balvu novads, |
— |
Bauskas novads, |
— |
Beverīnas novads, |
— |
Brocēnu novads, |
— |
Burtnieku novads, |
— |
Carnikavas novads, |
— |
Cēsu novads, |
— |
Cesvaines novads, |
— |
Ciblas novads, |
— |
Dagdas novads, |
— |
Daugavpils novads, |
— |
Dobeles novads, |
— |
Dundagas novads, |
— |
Engures novads, |
— |
Ērgļu novads, |
— |
Garkalnes novads, |
— |
Gulbenes novads, |
— |
Iecavas novads, |
— |
Ikšķiles novads, |
— |
Ilūkstes novads, |
— |
Inčukalna novads, |
— |
Jaunjelgavas novads, |
— |
Jaunpiebalgas novads, |
— |
Jaunpils novads, |
— |
Jēkabpils novads, |
— |
Jelgavas novada, Glūdas, Svētes, Zaļenieku, Vilces, Lielplatones, Elejas, Sesavas, Platones un Vircavas pagasts, |
— |
Kandavas novads, |
— |
Kārsavas novads, |
— |
Ķeguma novads, |
— |
Ķekavas novads, |
— |
Kocēnu novads, |
— |
Kokneses novads, |
— |
Krāslavas novads, |
— |
Krimuldas novads, |
— |
Krustpils novads, |
— |
Kuldīgas novada Ēdoles, Īvandes, Kurmāles, Padures, Pelču, Rumbas, Rendas, Kabiles,Snēpeles un Vārmes pagasts, Kuldīgas pilsēta, |
— |
Lielvārdes novads, |
— |
Līgatnes novads, |
— |
Limbažu novads, |
— |
Līvānu novads, |
— |
Lubānas novads, |
— |
Ludzas novads, |
— |
Madonas novads, |
— |
Mālpils novads, |
— |
Mārupes novads, |
— |
Mazsalacas novads, |
— |
Mērsraga novads, |
— |
Naukšēnu novads, |
— |
Neretas novads, |
— |
Ogres novads, |
— |
Olaines novads, |
— |
Ozolnieku novada Ozolnieku un Cenu pagasts, |
— |
Pārgaujas novads, |
— |
Pļaviņu novads, |
— |
Preiļu novads, |
— |
Priekuļu novads, |
— |
Raunas novads, |
— |
republikas pilsēta Daugavpils, |
— |
republikas pilsēta Jelgava, |
— |
republikas pilsēta Jēkabpils, |
— |
republikas pilsēta Jūrmala, |
— |
republikas pilsēta Rēzekne, |
— |
republikas pilsēta Valmiera, |
— |
Rēzeknes novads, |
— |
Riebiņu novads, |
— |
Rojas novads, |
— |
Ropažu novads, |
— |
Rugāju novads, |
— |
Rundāles novads, |
— |
Rūjienas novads, |
— |
Salacgrīvas novads, |
— |
Salas novads, |
— |
Salaspils novads, |
— |
Saldus novada Jaunlutriņu, Lutriņu, Šķēdes, Nīgrandes, Saldus, Jaunauces, Rubas, Vadakstes, Zaņas, Ezeres, Pampāļu un Zirņu pagasts un Saldus pilsēta, |
— |
Saulkrastu novads, |
— |
Sējas novads, |
— |
Siguldas novads, |
— |
Skrīveru novads, |
— |
Skrundas novada Raņķu pagasts un Skrundas pagasta daļa, kas atrodas uz Ziemeļiem no autoceļa A9 |
— |
Smiltenes novads, |
— |
Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes, |
— |
Strenču novads, |
— |
Talsu novads, |
— |
Tērvetes novads, |
— |
Tukuma novads, |
— |
Valkas novads, |
— |
Varakļānu novads, |
— |
Vārkavas novads, |
— |
Vecpiebalgas novads, |
— |
Vecumnieku novads, |
— |
Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes, Puzes, Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts, Piltenes pilsēta, |
— |
Viesītes novads, |
— |
Viļakas novads, |
— |
Viļānu novads, |
— |
Zilupes novads. |
5. Lituania
Le seguenti zone della Lituania:
— |
Akmenės rajono savivaldybė: Naujosios Akmenės kaimiškoji, Kruopių, Naujosios Akmenės miesto, Papilės seniūnijos, |
— |
Alytaus miesto savivaldybė, |
— |
Alytaus rajono savivaldybė: Alytaus, Krokialaukio, Miroslavo, Nemunaičio, Punios ir Simno seniūnijos, |
— |
Anykščių rajono savivaldybė, |
— |
Birštono savivaldybė, |
— |
Biržų miesto savivaldybė, |
— |
Biržų rajono savivaldybė, |
— |
Druskininkų savivaldybė, |
— |
Elektrėnų savivaldybė, |
— |
Ignalinos rajono savivaldybė, |
— |
Jonavos rajono savivaldybė, |
— |
Jurbarko rajono savivaldybė: Jurbarko miesto, Jurbarkų, seniūnijos, |
— |
Kaišiadorių miesto savivaldybė, |
— |
Kaišiadorių rajono savivaldybė, |
— |
Kalvarijos savivaldybė, |
— |
Kauno miesto savivaldybė, |
— |
Kauno rajono savivaldybė: Akademijos, Alšėnų, Babtų, Batniavos, Domeikavos, Ežerėlio, Garliavos, Garliavos apylinkių, Kačerginės, Karmėlavos, Kulautuvos, Lapių, Linksmakalnio, Neveronių, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Vandžiogalos ir Zapyškio seniūnijos, |
— |
Kėdainių rajono savivaldybė: Gudžiūnų, Surviliškio, Šėtos, Truskavos ir Vilainių seniūnijos, |
— |
Kupiškio rajono savivaldybė, |
— |
Marijampolės savivaldybė, |
— |
Molėtų rajono savivaldybė, |
— |
Pakruojo rajono savivaldybė: Klovainių seniūnija, Linkuvos seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 151 ir kelio Nr. 211, ir Rozalimo seniūnija, |
— |
Panevėžio rajono savivaldybė, |
— |
Pasvalio rajono savivaldybė, |
— |
Radviliškio rajono savivaldybė: Aukštelkų, Baisogalos, Pakalniškių, Radviliškio, Radviliškio miesto, Sidabravo, Skėmių, Šeduvos miesto ir Tyrulių seniūnijos, |
— |
Prienų miesto savivaldybė, |
— |
Prienų rajono savivaldybė, |
— |
Rokiškio rajono savivaldybė, |
— |
Šalčininkų rajono savivaldybė, |
— |
Šiaulių miesto savivaldybė, |
— |
Šiaulių rajono savivaldybė, |
— |
Širvintų rajono savivaldybė, |
— |
Švenčionių rajono savivaldybė, |
— |
Ukmergės rajono savivaldybė, |
— |
Utenos rajono savivaldybė, |
— |
Vilniaus miesto savivaldybė, |
— |
Vilniaus rajono savivaldybė, |
— |
Vilkaviškio rajono savivaldybė, |
— |
Visagino savivaldybė, |
— |
Zarasų rajono savivaldybė. |
6. Polonia
Le seguenti zone della Polonia:
|
w województwie warmińsko-mazurskim:
|
|
w województwie podlaskim:
|
|
w województwie mazowieckim:
|
|
w województwie lubelskim:
|
7. Romania
Le seguenti zone della Romania:
— |
Sălaj county. |
PARTE III
1. Lettonia
Le seguenti zone della Lettonia:
— |
Jelgavas novada Jaunsvirlaukas, Valgundes, Kalnciema, Līvbērzes, pagasts, |
— |
Ozolnieku novada Salgales pagasts, |
— |
Saldus novada Novadnieku, Kursīšu un Zvārdes pagasts. |
2. Lituania
Le seguenti zone della Lituania:
— |
Akmenės rajono savivaldybė: Akmenės ir Ventos seniūnijos, |
— |
Alytaus rajono savivaldybė: Alovės, Butrimonių, Daugų, Pivašiūnų ir Raitininkų seniūnijos, |
— |
Jurbarko rajono savivaldybė: Girdžių, Juodaičių, Raudonės, Seredžiaus, Skirsnemunės, Šimkaičių ir Veliuonos seniūnijos, |
— |
Joniškio rajono savivaldybė |
— |
Kauno rajono savivaldybė: Babtų, Čekiškės, Vilkijos ir Vilkijos apylinkių seniūnijos, |
— |
Kėdainių rajono savivaldybė: Dotnuvos, Josvainių, Kėdainių miesto, Krakių, Pelėdnagių ir Pernaravos seniūnijos, |
— |
Kelmės rajono savivaldybė: Tytyvėnų seniūnijos dalis į rytus ir pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105, |
— |
Lazdijų rajono savivaldybė, |
— |
Mažeikių rajono savivaldybės: Laižuvos, Mažeikių apylinkės, Mažeikių, Reivyčių, Tirkšlių ir Viekšnių seniūnijos, |
— |
Pakruojo rajono savivaldybė: Guostagalio seniūnija, Linkuvos seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 151 ir kelio Nr. 211, Lygumų, Pakruojo, Pašvitinio ir Žeimelio seniūnijos, |
— |
Radviliškio rajono savivaldybė: Grinkiškio, Šaukoto ir Šiaulėnų seniūnijos, |
— |
Raseinių rajono savivaldybė: Ariogalos, Betygalos, Pagojukų Šiluvos, Kalnujų seniūnijos ir Girkalnio seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. A1, |
— |
Trakų rajono savivaldybė, |
— |
Varėnos rajono savivaldybė. |
3. Polonia
Le seguenti zone della Polonia:
|
w województwie warmińsko-mazurskim:
|
|
w województwie podlaskim:
|
|
w województwie mazowieckim:
|
|
w województwie lubelskim:
|
4. Romania
Le seguenti zone della Romania:
— |
Satu Mare county, |
— |
Tulcea county, |
— |
Constanța county, |
— |
Big Island of Brăila, |
— |
Pond of Ialomita. |
PARTE IV
Italia
Le seguenti zone dell'Italia:
— |
tutto il territorio della Sardegna. |
Rettifiche
10.7.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 174/38 |
Rettifica del regolamento (UE) 2018/683 della Commissione, del 4 maggio 2018, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121 originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/163
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 116 del 7 maggio 2018 )
Pagina 20, considerando 119:
anziché:
«Per quanto riguarda una filiale di Aeolus Group (Pirelli Tyre Co., Ltd.), la Commissione non ha ricevuto i dati necessari a stabilire il prezzo all'esportazione entro il termine prestabilito. Il 23 marzo 2018 la Commissione ha informato la società che i questionari forniti dai suoi importatori collegati erano incompleti ed è stato richiesto di rivedere e ripresentare le risposte ai questionari. La società è stata informata del fatto che, in caso di mancata presentazione di informazioni complete e corrette entro il termine prestabilito, la Commissione sarebbe potuta tornare a basarsi sui fatti disponibili in conformità all'articolo 18 del regolamento di base. Il 4 aprile 2018 la società in questione ha fornito le risposte rivedute. Tuttavia, la Commissione le ha ritenute comunque incomplete e non ha pertanto potuto elaborarle ai fini dell'analisi del dumping e del pregiudizio. Di conseguenza, la Commissione ha stabilito il margine di dumping sulla base delle informazioni verificate pervenute dalle altre società verificate di Aeolus Group, segnatamente Aeolus Tyre e Chonche Auto Double Happiness Tyre. Aeolus Group è stato invitato ad aggiornare i dati relativi a Pirelli per la restante parte del procedimento.»
leggasi:
«Per quanto riguarda Pirelli Tyre Co., Ltd., la Commissione non ha ricevuto i dati necessari a stabilire il prezzo all'esportazione entro il termine prestabilito. Il 23 marzo 2018 la Commissione ha informato la società che i questionari forniti dai suoi importatori collegati erano incompleti ed è stato richiesto di rivedere e ripresentare le risposte ai questionari. La società è stata informata del fatto che, in caso di mancata presentazione di informazioni complete e corrette entro il termine prestabilito, la Commissione sarebbe potuta tornare a basarsi sui fatti disponibili in conformità all'articolo 18 del regolamento di base. Il 4 aprile 2018 la società in questione ha fornito le risposte rivedute. Tuttavia, la Commissione le ha ritenute comunque incomplete e non ha pertanto potuto elaborarle ai fini dell'analisi del dumping e del pregiudizio. Di conseguenza, la Commissione ha stabilito il margine di dumping sulla base delle informazioni verificate pervenute dalle altre società verificate di Aeolus Group, segnatamente Aeolus Tyre e Chonche Auto Double Happiness Tyre. Aeolus Group è stato invitato ad aggiornare i dati relativi a Pirelli per la restante parte del procedimento.»
Pagina 45, allegato:
anziché:
«Quindao GRT Rubber Co., Ltd. |
C350 » |
leggasi:
«Qingdao GRT Rubber Co., Ltd. |
C350 ». |