ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 161

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

61° anno
26 giugno 2018


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione (UE) 2018/902 del Consiglio, del 21 aprile 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, e all'applicazione provvisoria di un protocollo dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

1

 

 

Protocollo dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

3

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (PESC) 2018/903 del Consiglio, del 25 giugno 2018, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Kosovo ( *1)

7

 

*

Decisione (PESC) 2018/904 del Consiglio, del 25 giugno 2018, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per l'Asia centrale

12

 

*

Decisione (PESC) 2018/905 del Consiglio, del 25 giugno 2018, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Corno d'Africa

16

 

*

Decisione (PESC) 2018/906 del Consiglio, del 25 giugno 2018, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Sahel

22

 

*

Decisione (PESC) 2018/907 del Consiglio, del 25 giugno 2018, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Caucaso meridionale e la crisi in Georgia

27

 

*

Decisione (PESC) 2018/908 del Consiglio, del 25 giugno 2018, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per la Bosnia-Erzegovina

32

 

*

Decisione (PESC) 2018/909 del Consiglio, del 25 giugno 2018, che stabilisce un insieme di regole di governanza per i progetti PESCO

37

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2018/910 della Commissione, del 25 giugno 2018, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri [notificata con il numero C(2018) 4060]  ( 1)

42

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2018/911 della Commissione, del 25 giugno 2018, che stabilisce provvedimenti cautelari al fine di impedire la diffusione della peste dei piccoli ruminanti in Bulgaria [notificata con il numero C(2018) 4071]  ( 1)

67

 


 

(*1)   Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

26.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1


DECISIONE (UE) 2018/902 DEL CONSIGLIO

del 21 aprile 2016

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, e all'applicazione provvisoria di un protocollo dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 207 e 212, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

visto l'atto di adesione della Repubblica di Croazia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra (1) («accordo»), è stato firmato a Bruxelles il 10 maggio 2010.

(2)

La Repubblica di Croazia è diventata Stato membro dell'Unione europea il 1o luglio 2013.

(3)

Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione, l'adesione della Croazia all'accordo dev'essere approvata mediante un protocollo di tale accordo. Si deve applicare una procedura semplificata in base alla quale il protocollo dev'essere concluso dal Consiglio, che delibera all'unanimità a nome degli Stati membri, e dai paesi terzi interessati.

(4)

Il 14 settembre 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi interessati. I negoziati con la Repubblica di Corea si sono conclusi positivamente con la sigla del protocollo.

(5)

L'articolo 4, paragrafo 3, del protocollo prevede l'applicazione provvisoria di quest'ultimo in attesa della sua entrata in vigore.

(6)

È opportuno che il protocollo sia firmato e applicato a titolo provvisorio, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, la firma del protocollo dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, con riserva della conclusione di tale protocollo.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri.

Articolo 3

Il protocollo si applica a titolo provvisorio in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 21 aprile 2016

Per il Consiglio

Il presidente

A. VAN DER STEUR


(1)  GU L 20 del 23.1.2013, pag. 2.


26.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/3


PROTOCOLLO

dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

LA REPUBBLICA DI CROAZIA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

L'UNGHERIA,

LA REPUBBLICA DI MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA ROMANIA,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

parti contraenti del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in appresso gli «Stati membri», e

L'UNIONE EUROPEA, in appresso l'«Unione»,

da una parte, e

LA REPUBBLICA DI COREA,

dall'altra,

in appresso denominati insieme «le parti contraenti»,

Considerando quanto segue:

L'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra (in appresso l'«accordo»), è stato firmato a Bruxelles il 10 maggio 2010.

Il trattato relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, in appresso il «trattato di adesione», è stato firmato a Bruxelles il 9 dicembre 2011.

La Repubblica di Croazia deve aderire all'accordo mediante la conclusione di un protocollo dell'accordo, concluso dal Consiglio dell'Unione europea a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, da una parte, e dalla Repubblica di Corea, dall'altra,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

La Repubblica di Croazia aderisce come parte contraente all'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra.

Articolo 2

Dopo la sigla del presente protocollo, l'Unione trasmette a tempo debito agli Stati membri e alla Repubblica di Corea la versione in lingua croata dell'accordo. Con riserva dell'entrata in vigore del presente protocollo, la versione linguistica di cui alla prima frase del presente articolo fa fede alle stesse condizioni delle altre versioni linguistiche dell'accordo.

Articolo 3

Il presente protocollo è parte integrante dell'accordo.

Articolo 4

1.   Il presente protocollo è approvato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure. Le parti contraenti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.

2.   Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui tutte le parti contraenti si sono notificate reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure a tal fine necessarie.

3.   Con riserva della sua conclusione in una data successiva e in attesa della sua entrata in vigore, il protocollo è applicato in via provvisoria a decorrere dalla data della firma.

Articolo 5

Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese e nella lingua ufficiale della Corea, ciascun testo facente ugualmente fede.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente protocollo,

Съставено в Брюксел на двадесет и първи юни през две хиляди и седемнадесета година.

Hecho en Bruselas, el veintiuno de junio de dos mil diecisiete.

V Bruselu dne dvacátého prvního června dva tisíce sedmnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den enogtyvende juni to tusind og sytten.

Geschehen zu Brüssel am einundzwanzigsten Juni zweitausendsiebzehn.

Kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta juunikuu kahekümne esimesel päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι μία Ιουνίου δύο χιλιάδες δεκαεπτά.

Done at Brussels on the twenty-first day of June in the year two thousand and seventeen.

Fait à Bruxelles, le vingt-et-un juin deux mille dix-sept.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset prvog lipnja godine dvije tisuće sedamnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì ventuno giugno duemiladiciassette.

Briselē, divi tūkstoši septiņpadsmitā gada divdesmit pirmajā jūnijā.

Priimta du tūkstančiai septynioliktų metų birželio dvidešimt pirmą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenhetedik év június havának huszonegyedik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-wieħed u għoxrin jum ta’ Ġunju fis-sena elfejn u sbatax.

Gedaan te Brussel, eenentwintig juni tweeduizend zeventien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego pierwszego czerwca roku dwa tysiące siedemnastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e um de junho de dois mil e dezassete.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și unu iunie două mii șaptesprezece.

V Bruseli dvadsiateho prvého júna dvetisícsedemnásť.

V Bruslju, dne enaindvajsetega junija leta dva tisoč sedemnajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäensimmäisenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattaseitsemäntoista.

Som skedde i Bryssel den tjugoförsta juni år tjugohundrasjutton.

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За държавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Za države članice

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā –

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu państw Członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

För medlemsstaterna

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За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

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За Република Корея

Por la República de Corea

Za Korejskou republiku

For Republikken Korea

Für die Republik Korea

Korea Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Κορέας

For the Republic of Korea

Pour la République de Corée

Za Republiku Koreju

Per la Repubblica di Corea

Korejas Republikas vārdā –

Korėjos Respublikos vardu,

A Koreai Köztársaság részéről

Għar-Repubblíka tal-Korea

Voor de Republiek Korea

W imieniu Republiki Korei

Pela República da Coreia

Pentru Republica Coreea

Za Kórejskú republiku

Za Republiko Korejo

Korean tasavallan puolesta

På Republiken Koreas vägnar

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DECISIONI

26.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/7


DECISIONE (PESC) 2018/903 DEL CONSIGLIO

del 25 giugno 2018

che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Kosovo (*1)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 33 e l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 4 agosto 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/1338 (1) che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per il Kosovo e che nomina la sig.ra Nataliya APOSTOLOVA quale RSUE per il Kosovo. Il mandato dell'RSUE scade il 30 giugno 2018.

(2)

È opportuno prorogare il mandato dell'RSUE di altri 20 mesi.

(3)

L'RSUE espleterà il mandato nell'ambito di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione enunciati nell'articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Rappresentante speciale dell'Unione europea

Il mandato della sig.ra Nataliya APOSTOLOVA quale RSUE per il Kosovo è prorogato fino al 29 febbraio 2020. Il Consiglio può decidere che il mandato dell'RSUE termini in anticipo, sulla base di una valutazione del comitato politico e di sicurezza (CPS) e di una proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR).

Articolo 2

Obiettivi politici

Il mandato dell'RSUE si basa sugli obiettivi politici dell'Unione in Kosovo. Questi includono un ruolo guida nella promozione di un Kosovo stabile, vitale, pacifico, democratico e multietnico; il rafforzamento della stabilità della regione e il contributo alla cooperazione regionale e alle relazioni di buon vicinato nei Balcani occidentali; la promozione di un Kosovo votato allo Stato di diritto e alla protezione delle minoranze e del patrimonio culturale e religioso; il sostegno alla prospettiva europea del Kosovo e al ravvicinamento all'Unione in linea con la prospettiva della regione e in conformità dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Kosovo dall'altra (2) («accordo di stabilizzazione e di associazione») e la decisione del Consiglio (UE) 2015/1988 (3), e in linea con le pertinenti conclusioni del Consiglio.

Articolo 3

Mandato

Al fine di raggiungere gli obiettivi politici, l'RSUE ha il mandato di:

a)

offrire la consulenza e il sostegno dell'Unione nel processo politico;

b)

promuovere il coordinamento politico generale dell'Unione in Kosovo;

c)

rafforzare la presenza dell'Unione in Kosovo e garantirne la coerenza e l'efficacia;

d)

fornire al capo della missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO) orientamenti politici a livello locale, anche per quanto riguarda gli aspetti politici di questioni connesse a responsabilità esecutive;

e)

assicurare la coerenza dell'azione dell'Unione in Kosovo, anche nella gestione locale del processo di transizione di EULEX KOSOVO per l'eventuale trasferimento delle attività all'ufficio dell'RSUE o all'ufficio dell'UE in Kosovo e/o alle autorità locali, a seconda dei casi;

f)

sostenere la prospettiva europea del Kosovo e il ravvicinamento all'Unione, in linea con la prospettiva della regione e in conformità dell'accordo di stabilizzazione e di associazione e la decisione del Consiglio (UE) 2015/1988 e in linea con le pertinenti conclusioni del Consiglio, mediante iniziative mirate di comunicazione pubblica e di divulgazione dell'Unione intese ad assicurare un più ampio sostegno e una più ampia comprensione a livello di opinione pubblica del Kosovo su questioni connesse con l'Unione, anche per quanto riguarda il lavoro svolto da EULEX KOSOVO;

g)

monitorare, assistere e facilitare, con tutti i mezzi e gli strumenti a disposizione dell'RSUE e con il sostegno dell'ufficio dell'UE in Kosovo, i progressi in merito alle priorità politiche, economiche ed europee, in linea con le rispettive competenze e responsabilità istituzionali, e sostenere l'attuazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione anche mediante il programma di riforma europeo;

h)

contribuire allo sviluppo e al consolidamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali in Kosovo, anche in relazione alle donne e ai bambini, nonché alla protezione delle minoranze, conformemente alla politica e agli orientamenti dell'Unione in materia di diritti umani;

i)

fornire assistenza nell'attuazione del dialogo Belgrado-Pristina facilitato dall'Unione, compresi i compiti di supporto operativo che devono essere trasferiti da EULEX KOSOVO;

j)

sostenere il mandato delle sezioni specializzate e della procura specializzata, ove opportuno, anche mediante attività di comunicazione e sensibilizzazione.

Articolo 4

Esecuzione del mandato

1.   L'RSUE è responsabile dell'esecuzione del mandato, sotto l'autorità dell'AR.

2.   Il CPS è un interlocutore privilegiato dell'RSUE e ne costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce all'RSUE un orientamento strategico e una direzione politica nell'ambito del mandato, fatte salve le competenze dell'AR.

3.   L'RSUE opera in stretto coordinamento con il servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e i suoi servizi competenti.

Articolo 5

Finanziamento

1.   L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell'RSUE nel periodo dal 1o luglio 2018 al 29 febbraio 2020 è pari a 5 150 000 EUR.

2.   Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell'Unione. La partecipazione di persone fisiche e giuridiche all'aggiudicazione di contratti d'appalto da parte dell'RSUE è aperta senza limitazioni. Inoltre, non si applica alcuna regola di origine per i beni acquistati dall'RSUE.

3.   La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l'RSUE e la Commissione. L'RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.

Articolo 6

Costituzione e composizione della squadra

1.   Nei limiti del mandato dell'RSUE e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l'RSUE è responsabile della costituzione di una squadra. La squadra dispone delle competenze necessarie su problemi politici specifici, secondo le esigenze del mandato. L'RSUE informa tempestivamente il Consiglio e la Commissione della composizione della squadra.

2.   Gli Stati membri, le istituzioni dell'Unione e il SEAE possono proporre il distacco di personale presso l'RSUE. La retribuzione di tale personale distaccato è a carico, rispettivamente, dello Stato membro, dell'istituzione dell'Unione in questione o del SEAE. Anche gli esperti distaccati dagli Stati membri presso le istituzioni dell'Unione o il SEAE possono essere assegnati all'RSUE. Il personale internazionale a contratto deve avere la cittadinanza di uno Stato membro.

3.   Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative dello Stato membro che l'ha distaccato, dell'istituzione dell'Unione o del SEAE che l'ha distaccato e assolve i propri compiti e agisce nell'interesse del mandato dell'RSUE.

Articolo 7

Privilegi e immunità dell'RSUE e del personale dell'RSUE

I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell'RSUE e del personale dell'RSUE sono convenuti con le parti ospitanti a seconda dei casi. Gli Stati membri e il SEAE forniscono tutto il sostegno necessario a tale scopo.

Articolo 8

Sicurezza delle informazioni classificate UE

1.   L'RSUE e i membri della squadra dell'RSUE rispettano i principi e le norme minime di sicurezza stabiliti dalla decisione 2013/488/UE del Consiglio (4).

2.   L'AR è autorizzato a comunicare alla KFOR della NATO informazioni e documenti classificati dell'UE fino al livello «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL» prodotti ai fini dell'azione, in conformità delle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate UE.

3.   L'AR è autorizzato a comunicare all'Organizzazione delle Nazioni Unite e all'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, in funzione dei bisogni operativi dell'RSUE, informazioni e documenti classificati dell'UE fino al livello «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» prodotti ai fini dell'azione, in conformità delle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate UE. A tal fine sono adottate disposizioni a livello locale.

4.   L'AR è autorizzato a comunicare ai terzi associati alla presente decisione documenti non classificati dell'UE connessi alle deliberazioni del Consiglio relative all'azione, coperti dall'obbligo del segreto professionale a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento interno del Consiglio (5).

Articolo 9

Accesso alle informazioni e supporto logistico

1.   Gli Stati membri, la Commissione e il segretariato generale del Consiglio assicurano che l'RSUE abbia accesso a ogni pertinente informazione.

2.   La delegazione dell'Unione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.

Articolo 10

Sicurezza

Conformemente alla politica dell'Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell'Unione nell'ambito di una capacità operativa ai sensi del titolo V del trattato, l'RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, in conformità del mandato dell'RSUE e della situazione di sicurezza nell'area di competenza, per garantire la sicurezza di tutto il personale sotto la diretta autorità dell'RSUE, in particolare:

a)

stabilendo un piano di sicurezza specifico, basato sugli orientamenti forniti dal SEAE, che contempli le misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche che regolano la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso l'area di competenza e al suo interno, nonché la gestione degli incidenti di sicurezza e garantendo un piano di emergenza e di evacuazione;

b)

provvedendo affinché tutto il personale schierato al di fuori dell'Unione abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, tenuto conto della situazione nell'area di competenza;

c)

provvedendo affinché tutti i membri della squadra schierati al di fuori dell'Unione, compreso il personale assunto a livello locale, ricevano un'adeguata formazione in materia di sicurezza, prima o al momento dell'arrivo nell'area di competenza, sulla base dei livelli di rischio assegnati a tale area dal SEAE;

d)

provvedendo affinché siano attuate tutte le raccomandazioni formulate di comune accordo in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza e presentando al Consiglio, all'AR e alla Commissione relazioni scritte sull'attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell'ambito della relazione sui progressi compiuti e della relazione sull'esecuzione del mandato.

Articolo 11

Relazioni

L'RSUE riferisce periodicamente all'AR e al CPS oralmente e per iscritto. Se necessario, l'RSUE riferisce anche ai gruppi di lavoro del Consiglio. Le relazioni periodiche sono diffuse mediante la rete COREU. L'RSUE può presentare relazioni al Consiglio «Affari esteri». A norma dell'articolo 36 del trattato, l'RSUE può essere associato all'informazione del Parlamento europeo.

Articolo 12

Coordinamento

1.   L'RSUE contribuisce all'unità, alla coerenza e all'efficacia dell'azione dell'Unione e concorre ad assicurare che tutti gli strumenti dell'Unione e le azioni degli Stati membri siano impiegati in un quadro coerente ai fini del raggiungimento degli obiettivi politici dell'Unione. Se del caso, si cercherà di stabilire un coordinamento con gli Stati membri. Le attività dell'RSUE sono coordinate con quelle della Commissione e, se del caso, con quelle degli altri RSUE attivi nella regione. L'RSUE informa regolarmente le missioni degli Stati membri e le delegazioni dell'Unione.

2.   Sono mantenuti stretti contatti sul campo con i capi delle delegazioni dell'Unione nella regione e i capimissione degli Stati membri. Essi si adoperano al massimo per assistere l'RSUE nell'esecuzione del mandato. L'RSUE fornisce orientamenti politici a livello locale al capo di EULEX KOSOVO, anche per quanto riguarda gli aspetti politici di questioni connesse a responsabilità esecutive. Se necessario, l'RSUE e il comandante civile delle operazioni si consultano reciprocamente. L'RSUE mantiene stretti contatti anche con pertinenti organi locali e altri soggetti internazionali e regionali sul campo.

3.   L'RSUE, insieme ad altri soggetti dell'Unione presenti sul campo, assicura la diffusione e la condivisione di informazioni tra i soggetti dell'Unione sul teatro delle operazioni nell'intento di giungere a un livello elevato di consapevolezza e valutazione comune della situazione.

Articolo 13

Assistenza in relazione ai reclami

L'RSUE e il personale dell'RSUE contribuiscono a fornire elementi per rispondere a qualsiasi reclamo e obbligo derivante dai mandati dei precedenti RSUE per il Kosovo e forniscono assistenza amministrativa e accesso ai documenti rilevanti per tali finalità.

Articolo 14

Riesame

L'attuazione della presente decisione e la coerenza della stessa con altri contributi dell'Unione nella regione sono riesaminate periodicamente. L'RSUE presenta al Consiglio, all'AR e alla Commissione una relazione sui progressi compiuti entro il 31 ottobre 2018 e una relazione esauriente sull'esecuzione del mandato entro il 30 novembre 2019.

Articolo 15

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 25 giugno 2018

Per il Consiglio

La presidente

F. MOGHERINI


(*1)  Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

(1)  Decisione (PESC) 2016/1338 del Consiglio, del 4 agosto 2016, che modifica la decisione (PESC) 2015/2052 che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Kosovo (Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.) (GU L 212 del 5.8.2016, pag. 109).

(2)  GU L 71 del 16.3.2016, pag. 3.

(3)  Decisione (UE) 2015/1988 del Consiglio, del 22 ottobre 2015, relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Kosovo, dall'altra (GU L 290 del 6.11.2015, pag. 4).

(4)  Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1).

(5)  Decisione 2009/937/UE del Consiglio, del 1o dicembre 2009, relativa all'adozione del suo regolamento interno (GU L 325 dell'11.12.2009, pag. 35).


26.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/12


DECISIONE (PESC) 2018/904 DEL CONSIGLIO

del 25 giugno 2018

che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per l'Asia centrale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 33 e l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 15 aprile 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/598 (1) che nomina il sig. Peter BURIAN rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per l'Asia centrale. Il mandato dell'RSUE scade il 30 giugno 2018.

(2)

È opportuno prorogare il mandato dell'RSUE di altri 20 mesi.

(3)

L'RSUE espleterà il mandato nell'ambito di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione enunciati nell'articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Rappresentante speciale dell'Unione europea

Il mandato del sig. Peter BURIAN quale RSUE per l'Asia centrale è prorogato fino al 29 febbraio 2020. Il Consiglio può decidere che il mandato dell'RSUE termini in anticipo, sulla base di una valutazione del comitato politico e di sicurezza (CPS) e di una proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza (AR).

Articolo 2

Obiettivi strategici

Il mandato dell'RSUE si basa sugli obiettivi politici dell'Unione in Asia centrale. Tali obiettivi includono:

a)

promuovere buone e strette relazioni tra l'Unione e i paesi dell'Asia centrale in base a valori e interessi comuni, come previsto nei pertinenti accordi;

b)

contribuire a rafforzare la stabilità e la cooperazione tra i paesi nella regione;

c)

contribuire a rafforzare la democrazia, lo stato di diritto, il buon governo e il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali in Asia centrale;

d)

affrontare le minacce principali e, particolarmente, i problemi specifici aventi implicazioni dirette per l'Unione;

e)

potenziare l'efficacia e la visibilità dell'Unione nella regione, anche mediante un più stretto coordinamento con altri pertinenti partner e organizzazioni internazionali quali l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) e l'ONU.

Articolo 3

Mandato

1.   Al fine di raggiungere gli obiettivi politici, l'RSUE ha il mandato di:

a)

promuovere il coordinamento politico generale dell'Unione in Asia centrale e contribuire a garantire la coerenza delle azioni esterne dell'Unione nella regione;

b)

monitorare, per conto dell'AR, unitamente al servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e alla Commissione, il processo di attuazione della strategia dell'Unione per un nuovo partenariato con l'Asia centrale, integrato dalle pertinenti conclusioni del Consiglio e da successive relazioni sui progressi compiuti relativi all'attuazione della strategia dell'Unione per l'Asia centrale, formulare raccomandazioni e riferire periodicamente ai competenti organi del Consiglio;

c)

assistere il Consiglio nell'ulteriore sviluppo di una politica globale nei confronti dell'Asia centrale;

d)

seguire da vicino gli sviluppi politici in Asia centrale, sviluppando e mantenendo stretti contatti con i governi, i parlamenti, la magistratura, la società civile e i mezzi di comunicazione di massa;

e)

incoraggiare il Kazakhstan, il Kirghizistan, il Tagikistan, il Turkmenistan e l'Uzbekistan a cooperare su questioni regionali di interesse comune;

f)

sviluppare contatti e cooperazione appropriati con i principali attori interessati nella regione e con tutte le pertinenti organizzazioni regionali e internazionali;

g)

contribuire all'attuazione della politica dell'Unione sui diritti umani nella regione in collaborazione con l'RSUE per i diritti umani, compresi gli orientamenti dell'Unione in materia, segnatamente gli orientamenti dell'Unione sui bambini e i conflitti armati nonché sulle violenze contro le donne e le ragazze e la lotta contro tutte le forme di discriminazione nei loro confronti, e all'attuazione della politica dell'Unione relativa alla risoluzione 1325 (2000) del Consiglio di sicurezza dell'ONU sulle donne, la pace e la sicurezza, anche tramite monitoraggi, relazioni sugli sviluppi e la formulazione di raccomandazioni al riguardo;

h)

contribuire, in stretta cooperazione con l'ONU e l'OSCE, alla prevenzione e alla risoluzione dei conflitti sviluppando contatti con le autorità e gli altri attori locali, come organizzazioni non governative, partiti politici, minoranze, gruppi religiosi e loro dirigenti;

i)

contribuire alla formulazione degli aspetti della politica estera e di sicurezza comune legati alla sicurezza energetica, alla sicurezza delle frontiere, alla lotta contro le forme gravi di criminalità comprese la droga e la tratta di esseri umani, e alla gestione delle risorse idriche, all'ambiente e ai cambiamenti climatici per quanto riguarda l'Asia centrale;

j)

promuovere la sicurezza regionale all'interno delle frontiere dell'Asia centrale nel contesto della riduzione della presenza internazionale in Afghanistan.

2.   L'RSUE sostiene l'operato dell'AR e mantiene una visione globale di tutte le attività dell'Unione nella regione.

Articolo 4

Esecuzione del mandato

1.   L'RSUE è responsabile dell'esecuzione del mandato, sotto l'autorità dell'AR.

2.   Il CPS è un interlocutore privilegiato dell'RSUE e ne costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce all'RSUE un orientamento strategico e una direzione politica nell'ambito del mandato, fatte salve le competenze dell'AR.

3.   L'RSUE opera in stretto coordinamento con il SEAE e i suoi servizi competenti.

Articolo 5

Finanziamento

1.   L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell'RSUE nel periodo dal 1o luglio 2018 al 29 febbraio 2020 è pari a 1 660 000 EUR.

2.   Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell'Unione.

3.   La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l'RSUE e la Commissione. L'RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.

Articolo 6

Costituzione e composizione della squadra

1.   Nei limiti del mandato dell'RSUE e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l'RSUE è responsabile della costituzione di una squadra. La squadra dispone delle competenze necessarie su problemi politici specifici, secondo le esigenze del mandato. L'RSUE informa senza indugio il Consiglio e la Commissione della composizione della squadra.

2.   Gli Stati membri, le istituzioni dell'Unione e il SEAE possono proporre il distacco di personale presso l'RSUE. La retribuzione di tale personale distaccato è a carico, rispettivamente, dello Stato membro o dell'istituzione dell'Unione interessati o del SEAE. Anche gli esperti distaccati dagli Stati membri presso le istituzioni dell'Unione o il SEAE possono essere assegnati all'RSUE. Il personale internazionale a contratto ha la cittadinanza di uno Stato membro.

3.   Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative dello Stato membro o dell'istituzione dell'Unione che l'ha distaccato ovvero del SEAE e assolve i propri compiti e agisce nell'interesse del mandato dell'RSUE.

4.   Il personale dell'RSUE è ubicato presso il competente ufficio del SEAE o presso le delegazioni dell'Unione per assicurare la coerenza e corrispondenza delle loro rispettive attività.

Articolo 7

Privilegi e immunità dell'RSUE e del personale dell'RSUE

I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell'RSUE e del personale dell'RSUE sono convenuti con i paesi ospitanti, a seconda dei casi. Gli Stati membri e il SEAE forniscono tutto il sostegno necessario a tale scopo.

Articolo 8

Sicurezza delle informazioni classificate UE

L'RSUE e i membri della sua squadra rispettano i principi e le norme minime di sicurezza stabiliti dalla decisione 2013/488/UE del Consiglio (2).

Articolo 9

Accesso alle informazioni e supporto logistico

1.   Gli Stati membri, la Commissione, il SEAE e il segretariato generale del Consiglio assicurano che l'RSUE abbia accesso a ogni pertinente informazione.

2.   Le delegazioni dell'Unione nella regione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.

Articolo 10

Sicurezza

Conformemente alla politica dell'Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell'Unione nell'ambito di una capacità operativa ai sensi del titolo V del trattato, l'RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, in conformità del mandato dell'RSUE e della base della situazione di sicurezza nell'area di competenza, per garantire la sicurezza di tutto il personale sotto la diretta autorità dell'RSUE, in particolare:

a)

stabilendo un piano di sicurezza specifico, basato su orientamenti forniti dal SEAE, che contempli le misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche che regolano la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso l'area di competenza e al suo interno, nonché la gestione degli incidenti di sicurezza e garantendo un piano di emergenza e di evacuazione;

b)

assicurando che tutto il personale schierato al di fuori dell'Unione abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, tenuto conto delle condizioni esistenti nell'area geografica;

c)

assicurando che tutti i membri della squadra dell'RSUE schierati al di fuori dell'Unione, compreso il personale assunto a livello locale, abbiano ricevuto un'adeguata formazione in materia di sicurezza, prima o al momento del loro arrivo nell'area di competenza, sulla base dei livelli di rischio assegnati a tale area della missione dal SEAE;

d)

assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni formulate di comune accordo in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza e presentando al Consiglio, all'AR e alla Commissione relazioni scritte sull'attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell'ambito della relazione sui progressi compiuti e della relazione di esecuzione del mandato.

Articolo 11

Relazioni

L'RSUE riferisce periodicamente all'AR e al CPS oralmente e per iscritto. Se necessario, l'RSUE riferisce anche ai gruppi di lavoro del Consiglio. Le relazioni periodiche sono diffuse mediante la rete COREU. L'RSUE può presentare relazioni al Consiglio «Affari esteri». Ai sensi dell'articolo 36 del trattato, l'RSUE può essere associato all'informazione del Parlamento europeo.

Articolo 12

Coordinamento

1.   L'RSUE contribuisce all'unità, alla coerenza e all'efficacia dell'azione dell'Unione e concorre ad assicurare che tutti gli strumenti dell'Unione e le azioni degli Stati membri siano impiegati in un quadro coerente ai fini del raggiungimento degli obiettivi politici dell'Unione. Se del caso, si cercherà di stabilire un coordinamento con gli Stati membri. Le attività dell'RSUE sono coordinate con il competente ufficio geografico del SEAE e con la Commissione. L'RSUE informa regolarmente le missioni degli Stati membri e le delegazioni dell'Unione.

2.   Sono mantenuti stretti contatti sul campo con i pertinenti capimissione degli Stati membri e i capi delle delegazioni dell'Unione. Essi si adoperano al massimo per assistere l'RSUE nell'esecuzione del mandato. L'RSUE mantiene stretti contatti anche con altri soggetti internazionali e regionali sul campo.

Articolo 13

Assistenza in relazione ai reclami

L'RSUE e il personale dell'RSUE contribuiscono a fornire elementi per rispondere a qualsiasi reclamo e obbligo derivante dai mandati dei precedenti RSUE per l'Asia centrale e forniscono assistenza amministrativa e accesso ai documenti rilevanti per tali finalità.

Articolo 14

Revisione

L'attuazione della presente decisione e la coerenza della stessa con altri contributi dell'Unione nella regione sono riesaminate periodicamente. L'RSUE presenta al Consiglio, all'AR e alla Commissione una relazione sui progressi compiuti entro il 31 ottobre 2018 e una relazione esauriente sull'esecuzione del mandato entro il 30 novembre 2019.

Articolo 15

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 25 giugno 2018

Per il Consiglio

La Presidente

F. MOGHERINI


(1)  Decisione (PESC) 2015/598 del Consiglio, del 15 aprile 2015, che nomina il rappresentante speciale dell'Unione europea per l'Asia centrale (GU L 99 del 16.4.2015, pag. 25).

(2)  Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1).


26.6.2018   

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L 161/16


DECISIONE (PESC) 2018/905 DEL CONSIGLIO

del 25 giugno 2018

che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Corno d'Africa

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 33 e l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

L'8 dicembre 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/819/PESC (1) che nomina il sig. Alexander RONDOS rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per il Corno d'Africa. Il mandato dell'RSUE scade il 20 giugno 2018.

(2)

Il mandato dell'RSUE dovrebbe essere prorogato di altri 20 mesi.

(3)

L'RSUE espleterà il mandato nell'ambito di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione enunciati nell'articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Rappresentante speciale dell'Unione europea

1.   Il mandato del sig. Alexander RONDOS quale RSUE per il Corno d'Africa è prorogato fino al 29 febbraio 2020. Il Consiglio può decidere che il mandato dell'RSUE termini anticipatamente, sulla base di una valutazione da parte del comitato politico e di sicurezza (CPS) e di una proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza (AR).

2.   Ai fini del mandato dell'RSUE, per Corno d'Africa si intende l'area comprendente la Repubblica di Gibuti, lo Stato di Eritrea, la Repubblica federale democratica di Etiopia, la Repubblica del Kenya, la Repubblica federale di Somalia, la Repubblica del Sudan, la Repubblica del Sud Sudan e la Repubblica dell'Uganda. Per quanto riguarda le questioni aventi implicazioni regionali più vaste, l'RSUE avvia un dialogo, se del caso, con paesi ed entità regionali oltre il Corno d'Africa.

Articolo 2

Obiettivi politici

1.   Il mandato dell'RSUE si basa sugli obiettivi politici dell'Unione in relazione al Corno d'Africa indicati nella strategia globale dell'UE del giugno 2016, nel quadro strategico per il Corno d'Africa adottato il 14 novembre 2011, nel piano d'azione regionale 2015-2020 per il Corno d'Africa adottato il 26 ottobre 2015, e nelle pertinenti conclusioni del Consiglio, vale a dire contribuire attivamente agli sforzi regionali e internazionali volti a raggiungere una coesistenza pacifica e una pace duratura, la sicurezza e lo sviluppo all'interno e tra i paesi della regione. Inoltre, l'RSUE contribuisce migliorare la qualità, l'intensità, l'impatto e la visibilità degli svariati aspetti dell'impegno dell'Unione nel Corno d'Africa.

2.   Gli obiettivi politici ai quali l'RSUE deve contribuire includono, tra l'altro:

a)

la continuazione della stabilizzazione del Corno d'Africa tenendo conto delle dinamiche regionali più ampie;

b)

la risoluzione dei conflitti, in particolare quelli in Somalia, Sud Sudan e Sudan, e la prevenzione e l'allarme rapido dei potenziali conflitti tra i paesi della regione o all'interno degli stessi;

c)

il sostegno alla cooperazione regionale in materia politica, di sicurezza ed economica, in particolare nel contesto del rinnovato dialogo politico tra l'Unione e l'Autorità intergovernativa per lo sviluppo (IGAD);

d)

il miglioramento della gestione dei flussi migratori misti dal Corno d'Africa e al suo interno, affrontando anche le cause profonde di tali flussi e i loro aspetti umanitari;

e)

la sicurezza intorno al Mar Rosso.

Articolo 3

Mandato

1.   Al fine di realizzare gli obiettivi politici dell'Unione relativi al Corno d'Africa, l'RSUE ha il mandato di:

a)

sulla base del quadro strategico e del relativo piano d'azione regionale, avviare un dialogo con tutti i soggetti interessati nella regione, governi, autorità regionali, organizzazioni internazionali e regionali, società civile e diaspore, nell'intento di promuovere gli obiettivi dell'Unione, e contribuire a una migliore comprensione del ruolo dell'Unione nella regione;

b)

dialogare con i principali attori al di fuori della regione che esercitano un'influenza nel Corno d'Africa, al fine di affrontare questioni più ampie di stabilità regionale, anche riguardo al Mar Rosso, all'Oceano indiano occidentale e al finanziamento della missione dell'Unione africana in Somalia (AMISOM). Tali contatti comprendono il dialogo bilaterale con gli Stati Uniti d'America, i paesi del Golfo, l'Egitto, la Turchia e la Cina, contatti regionali con il Consiglio di cooperazione del Golfo e l'interazione con altri eventuali attori pertinenti;

c)

rappresentare l'Unione nei pertinenti consessi internazionali, ove opportuno, e assicurare la visibilità del sostegno dell'Unione alla gestione delle crisi e alla risoluzione e alla prevenzione dei conflitti;

d)

incoraggiare e sostenere una cooperazione politica e di sicurezza nonché un'integrazione economica efficaci nella regione mediante il partenariato dell'Unione con l'Unione africana (UA) e le organizzazioni regionali, in particolare l'IGAD; contribuire al seguito delle riunioni ministeriali UE/IGAD e delle riunioni ministeriali informali dell'UE con i paesi membri dell'IGAD;

e)

seguire gli sviluppi politici nella regione e contribuire allo sviluppo delle politiche dell'Unione rivolte alla regione, al fine di formulare proposte concrete di azione, anche in relazione all'Eritrea, all'Etiopia, alla Somalia, al Sudan, al Sud Sudan, alla disputa della frontiera tra Gibuti ed Eritrea, alla disputa della frontiera tra Etiopia ed Eritrea, all'attuazione dell'accordo di Algeri, alla disputa sul Nilo e ad altre questioni che destano preoccupazioni nella regione e che hanno effetti sulla sicurezza, la stabilità e la prosperità;

f)

per quanto riguarda la Somalia, e operando in stretto coordinamento con il capo della delegazione dell'Unione in Somalia e i partner pertinenti a livello regionale e internazionale, inclusi il rappresentante speciale del segretario generale dell'ONU per la Somalia, l'UA e l'IGAD, continuare a contribuire attivamente alle azioni e alle iniziative volte all'ulteriore stabilizzazione della Somalia, in particolare il completamento del processo di formazione dello Stato federale e l'attuazione del piano di transizione per aprire la strada alla graduale transizione e al trasferimento progressivo delle responsabilità dall'AMISOM al governo e alle istituzioni della Somalia. L'RSUE continua inoltre a sostenere lo sviluppo del settore della sicurezza in Somalia, anche tramite le missioni di politica estera e di sicurezza comune dell'Unione schierate nella regione e di lavorare verso un maggiore coordinamento dei donatori internazionali per sostenere il settore della sicurezza in Somalia, in stretta consultazione con gli Stati membri;

g)

per quanto riguarda il Sudan, e in stretta cooperazione con i capi delegazione dell'Unione a Khartoum e presso l'UA a Addis Abeba, contribuire alla coerenza e all'efficacia della politica dell'Unione nei confronti del Sudan e sostenere soluzioni politiche per la situazione nel Darfur, negli Stati del Kordofan meridionale e del Nilo azzurro, e la riconciliazione nazionale tramite un processo politico globale, anche verso le elezioni previste nel 2020; in proposito, l'RSUE contribuisce a un approccio internazionale coerente con l'UA e, in particolare, il gruppo di attuazione ad alto livello dell'UA per il Sudan e il Sud Sudan, l'ONU e altri soggetti interessati fondamentali sia regionali che internazionali, tenendo presente anche l'esigenza di sostenere la coesistenza pacifica del Sudan e del Sud Sudan, in particolare tramite l'attuazione degli accordi di Addis Abeba e la risoluzione delle questioni in sospeso relative all'accordo globale di pace;

h)

riguardo al Sud Sudan, basandosi sull'accordo sulla risoluzione del conflitto in Sud Sudan e sul processo del forum per la rivitalizzazione di alto livello, prosegue il dialogo a livello regionale, in particolare con l'ONU, l'UA, l'IGAD, i vicini del Sud Sudan e altri partner internazionali fondamentali, per garantire la prevenzione di ulteriori conflitti e l'attuazione di un accordo credibile; A tale proposito l'RSUE lavora in stretta cooperazione con i capi delle delegazioni dell'Unione a Giuba e presso l'UA ad Addis Abeba;

i)

esaminare le sfide transfrontaliere, in particolare in materia di migrazione e, su richiesta, partecipare a dialoghi in materia di migrazione con le parti interessate e contribuire più in generale alla politica dell'Unione sulla migrazione e i rifugiati riguardo alla regione, in linea con le priorità politiche dell'Unione, al fine di aumentare la cooperazione, anche per quanto riguarda il rimpatrio e la riammissione;

j)

seguire da vicino altre sfide transfrontaliere che riguardano il Corno d'Africa, con particolare attenzione alla radicalizzazione e al terrorismo, ma senza trascurare la sicurezza marittima e la pirateria, la criminalità organizzata, il contrabbando e il traffico di armi, di prodotti della fauna selvatica, di stupefacenti e di altre merci e le eventuali conseguenze politiche o relative alla sicurezza a seguito di crisi umanitarie;

k)

promuovere l'accesso umanitario in tutta la regione;

l)

contribuire all'attuazione della decisione 2011/168/PESC del Consiglio (2) e della politica dell'Unione in materia di diritti umani, in cooperazione con l'RSUE per i diritti umani, compresi gli orientamenti dell'UE sui diritti umani, in particolare gli orientamenti dell'UE sui bambini e i conflitti armati, nonché gli orientamenti dell'UE in materia di violenza contro le donne e le ragazze e di lotta contro tutte le forme di discriminazione contro di loro, così come della politica dell'Unione in relazione alla risoluzione 1325 (2000) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, anche monitorando e relazionando sugli sviluppi, nonché formulando raccomandazioni a tale riguardo.

2.   Ai fini dell'espletamento del mandato, l'RSUE tra l'altro:

a)

fornisce consulenza e riferisce, se del caso, in merito alla definizione delle posizioni dell'Unione nei consessi internazionali, al fine di promuovere in modo proattivo un approccio politico coerente dell'Unione nei confronti del Corno d'Africa;

b)

mantiene una visione globale di tutte le attività dell'Unione.

Articolo 4

Esecuzione del mandato

1.   L'RSUE è responsabile dell'esecuzione del mandato, sotto l'autorità dell'AR.

2.   Il CPS è un interlocutore privilegiato dell'RSUE e ne costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce all'RSUE un orientamento strategico e una direzione politica nell'ambito del mandato, fatte salve le competenze dell'AR.

3.   L'RSUE opera in stretto coordinamento con il servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e i suoi servizi competenti.

4.   L'RSUE ha la sua base principale nella regione e garantisce una presenza regolare presso la sede del SEAE.

Articolo 5

Finanziamento

1.   L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato della RSUE nel periodo dal 1o luglio 2018 al 29 febbraio 2020 è pari a 4 295 000 EUR.

2.   Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell'Unione.

3.   La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l'RSUE e la Commissione. L'RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.

Articolo 6

Costituzione e composizione della squadra

1.   Nei limiti del mandato dell'RSUE e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l'RSUE è responsabile della costituzione di una squadra. La squadra dispone delle competenze necessarie su problemi politici e di sicurezza specifici, secondo le esigenze del mandato, incluso il genere. L'RSUE informa senza indugio e periodicamente il Consiglio e la Commissione della composizione della squadra.

2.   Gli Stati membri, le istituzioni dell'Unione e il SEAE possono proporre il distacco di personale presso l'RSUE. La retribuzione di tale personale distaccato è a carico, rispettivamente, dello Stato membro, dell'istituzione dell'Unione in questione o del SEAE. Anche gli esperti distaccati dagli Stati membri presso le istituzioni dell'Unione o il SEAE possono essere assegnati a lavorare con l'RSUE. Il personale internazionale a contratto deve avere la cittadinanza di uno Stato membro.

3.   Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative dello Stato membro o dell'istituzione dell'Unione che l'ha distaccato ovvero del SEAE e assolve i propri compiti e agisce nell'interesse del mandato dell'RSUE.

4.   Il personale dell'RSUE è ubicato presso i competenti uffici del SEAE o le delegazioni dell'Unione per garantire la coerenza e la corrispondenza delle loro rispettive attività.

Articolo 7

Privilegi e immunità dell'RSUE e del personale dell'RSUE

I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell'RSUE e del suo personale sono convenuti con i paesi ospitanti, a seconda dei casi. Gli Stati membri e il SEAE forniscono tutto il sostegno necessario a tale scopo.

Articolo 8

Sicurezza delle informazioni classificate UE

L'RSUE e i membri della squadra dell'RSUE rispettano i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2013/488/UE del Consiglio (3).

Articolo 9

Accesso alle informazioni e supporto logistico

1.   Gli Stati membri, la Commissione, il SEAE e il segretariato generale del Consiglio assicurano che l'RSUE abbia accesso a ogni pertinente informazione.

2.   Le delegazioni e/o gli Stati membri dell'Unione nella regione, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.

Articolo 10

Sicurezza

Conformemente alla politica dell'Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell'Unione nell'ambito di una capacità operativa ai sensi del titolo V del trattato, l'RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, conformemente al suo mandato e in funzione della situazione di sicurezza nell'area di competenza, per garantire la sicurezza di tutto il personale sotto la diretta autorità dell'RSUE, in particolare:

a)

stabilendo un piano di sicurezza specifico, basato su orientamenti forniti dal SEAE, che contempli le misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche che regolano la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso l'area di competenza e al suo interno, nonché la gestione degli incidenti di sicurezza e garantendo un piano di emergenza e di evacuazione;

b)

provvedendo affinché tutto il personale schierato al di fuori dell'Unione abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, tenuto conto della situazione nell'area di competenza;

c)

assicurando che tutti i membri della squadra dell'RSUE schierati al di fuori dell'Unione, compreso il personale assunto a livello locale, ricevano un'adeguata formazione su questioni relative alla sicurezza, prima o al momento dell'arrivo nell'area di competenza, sulla base dei livelli di rischio assegnati dal SEAE a tale area;

d)

assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni formulate di comune accordo in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza e presentando al Consiglio, all'AR e alla Commissione relazioni scritte sull'attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell'ambito della relazione sui progressi compiuti e della relazione sull'esecuzione del mandato.

Articolo 11

Relazioni

L'RSUE riferisce periodicamente all'AR e al CPS oralmente e per iscritto. Se necessario, riferisce anche ai gruppi di lavoro del Consiglio. Le relazioni periodiche sono diffuse mediante la rete COREU. L'RSUE può presentare relazioni al Consiglio «Affari esteri». Ai sensi dell'articolo 36 del trattato, l'RSUE può essere associato all'informazione del Parlamento europeo.

Articolo 12

Coordinamento

1.   L'RSUE contribuisce all'unità, alla coerenza e all'efficacia delle azioni dell'Unione e concorre ad assicurare che tutti gli strumenti dell'Unione e le azioni degli Stati membri siano impiegati in un quadro coerente ai fini del raggiungimento degli obiettivi politici dell'Unione. Se del caso, si cercherà di stabilire un coordinamento con gli Stati membri. Le attività dell'RSUE sono coordinate con quelle delle delegazioni dell'Unione e della Commissione. L'RSUE informa regolarmente le missioni degli Stati membri e le delegazioni dell'Unione nella regione.

2.   Sul campo sono mantenuti stretti contatti con i pertinenti capimissione degli Stati membri e i capi delle delegazioni dell'Unione. Essi si adoperano al massimo per assistere l'RSUE nell'esecuzione del mandato. L'RSUE, in stretto coordinamento con le delegazioni pertinenti dell'Unione, fornisce orientamenti politici a livello locale al comandante della forza EUNAVFOR Atalanta, al comandante della missione EUTM Somalia e al capo della missione EUCAP Somalia. Se necessario, l'RSUE, i comandanti delle operazioni dell'UE e il comandante civile dell'operazione si consultano reciprocamente.

3.   L'RSUE coopera strettamente con le autorità dei paesi interessati, con l'ONU, l'UA, l'IGAD, altri soggetti interessati a livello nazionale, regionale e internazionale, nonché con la società civile nella regione.

Articolo 13

Assistenza in relazione ai reclami

L'RSUE e il personale dell'RSUE contribuiscono a fornire elementi per rispondere a qualsiasi reclamo e obbligo derivante dai mandati dei precedenti RSUE in Sudan (e Sud Sudan) e forniscono assistenza amministrativa e accesso ai documenti rilevanti per tali finalità.

Articolo 14

Riesame

L'attuazione della presente decisione e la coerenza della stessa con altri contributi dell'Unione nella regione sono riesaminate periodicamente. L'RSUE presenta al Consiglio, all'AR e alla Commissione una relazione sui progressi compiuti entro il 31 ottobre 2018 e una relazione esauriente sull'esecuzione del mandato entro il 30 novembre 2019.

Articolo 15

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 25 giugno 2018

Per il Consiglio

La Presidente

F. MOGHERINI


(1)  Decisione 2011/819/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2011, che nomina il rappresentante speciale dell'Unione europea per il Corno d'Africa (GU L 327 del 9.12.2011, pag. 62).

(2)  Decisione 2011/168/PESC del Consiglio, del 21 marzo 2011, sulla Corte penale internazionale e che abroga la posizione comune 2003/444 (GU L 76 del 22.3.2011, pag. 56).

(3)  Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1).


26.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/22


DECISIONE (PESC) 2018/906 DEL CONSIGLIO

del 25 giugno 2018

che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Sahel

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 33 e l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 7 dicembre 2015 il Consiglio ha adottato la decisione 2015/2274 (1) che nomina il sig. Ángel LOSADA FERNÁNDEZ rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per il Sahel. Il mandato dell'RSUE scade il 30 giugno 2018.

(2)

Il mandato dell'RSUE dovrebbe essere prorogato di altri 20 mesi.

(3)

L'RSUE espleterà il mandato nell'ambito di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione enunciati nell'articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Rappresentante speciale dell'Unione europea

1.   Il mandato del sig. Ángel LOSADA FERNÁNDEZ quale RSUE per il Sahel è prorogato fino al 29 febbraio 2020. Il Consiglio può decidere che il mandato dell'RSUE termini in anticipo, sulla base di una valutazione del comitato politico e di sicurezza (CPS) e di una proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR)

2.   Ai fini del mandato dell'RSUE, per Sahel si intende l'area che costituisce l'obiettivo principale della strategia dell'UE per la sicurezza e lo sviluppo nel Sahel («strategia») e del relativo piano d'azione regionale («PAR»), vale a dire il Burkina Faso, il Ciad, il Mali, la Mauritania e il Niger. Per quanto riguarda le questioni aventi implicazioni regionali più vaste, l'RSUE avvia un dialogo, se del caso, con i paesi del bacino del lago Ciad e con altri paesi ed entità regionali o internazionali oltre il Sahel, fra cui il Maghreb, l'Africa occidentale e il Golfo di Guinea.

Articolo 2

Obiettivi politici

1.   Il mandato dell'RSUE si basa sull'obiettivo politico dell'Unione in relazione al Sahel di contribuire attivamente agli sforzi regionali e internazionali volti a raggiungere una pace duratura, la sicurezza e lo sviluppo nella regione. Inoltre, l'RSUE punta a rafforzare la qualità, l'intensità e l'impatto degli svariati aspetti dell'impegno dell'Unione nel Sahel.

2.   L'RSUE contribuisce a sviluppare e attuare tutti gli sforzi dell'Unione nella regione, in particolare negli ambiti della politica, della sicurezza e dello sviluppo, nonché a coordinare tutti gli strumenti pertinenti per le azioni dell'Unione.

3.   La priorità è data alla stabilizzazione a lungo termine del Mali e al partenariato con il G5 Sahel, in coordinamento con le delegazioni dell'Unione e gli altri soggetti interessati, compresi Stati membri, Commissione e servizio europeo per l'azione esterna (SEAE).

4.   Gli obiettivi politici dell'Unione mirano a promuovere, mediante l'uso coordinato ed effettivo di tutti i propri strumenti, il ritorno per il Mali e il suo popolo a un contesto di pace, riconciliazione, sicurezza e sviluppo.

5.   Gli obiettivi politici dell'Unione mirano inoltre a rafforzare il collegamento tra le questioni di sicurezza e di sviluppo nei paesi del G5 Sahel.

Articolo 3

Mandato

1.   Al fine di realizzare gli obiettivi politici dell'Unione relativi al Sahel, l'RSUE ha il mandato di:

a)

contribuire attivamente all'attuazione della strategia e del relativo PAR e coordinare e sviluppare ulteriormente l'approccio integrato dell'Unione alle crisi regionali, con l'obiettivo di rafforzare la coerenza e l'efficienza globali delle attività dell'Unione nel Sahel;

b)

avviare un dialogo con tutti i soggetti interessati della regione, governi, organizzazioni regionali, in particolare il G5 Sahel e la sua forza congiunta, al cui riguardo si dovrebbe, tra l'altro, prestare attenzione alla promozione del rispetto dei diritti umani e degli elementi non militari della forza come la componente di polizia, organizzazioni internazionali, società civile e diaspore, anche con tutti i paesi del Maghreb e del bacino del lago Ciad, nell'intento di promuovere gli obiettivi dell'Unione e contribuire a una migliore comprensione del ruolo dell'Unione nel Sahel;

c)

rappresentare e promuovere gli interessi e la visibilità dell'Unione nei pertinenti consessi internazionali e regionali, tra cui la partecipazione al Comité de Suivi dell'accordo di pace del Mali, e facilitare l'azione dell'Unione pienamente coordinata e globale nel disegno regionale su tutti gli strumenti pertinenti, tra cui la cooperazione allo sviluppo come nel quadro della Sahel Alliance, le attività degli Stati membri e il sostegno dell'Unione alla gestione delle crisi e alla prevenzione dei conflitti, attraverso la missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali), la missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Mali (EUCAP Sahel Mali), la missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Niger (EUCAP Sahel Niger) e l'azione di stabilizzazione a norma dell'articolo 28 del trattato;

d)

mantenere una stretta cooperazione con l'ONU, in particolare il rappresentante speciale del Segretario generale per l'Africa occidentale e il Sahel e il rappresentante speciale del Segretario generale e capo della missione multidimensionale integrata di stabilizzazione delle Nazioni Unite, con l'Unione Africana (UA), in particolare l'alto rappresentante dell'UA per il Mali e il Sahel, con il G5 Sahel, in particolare la presidenza del G5 e il suo segretario permanente, con la Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale, con la Commissione del bacino del lago Ciad e con gli altri soggetti interessati nazionali, regionali e internazionali più importanti, inclusi altri inviati speciali per il Sahel, nonché con le autorità pertinenti nella zona del Maghreb e del Medio Oriente;

e)

seguire da vicino le dimensioni regionale e transfrontaliera delle sfide alle quali la regione deve far fronte, compresi il terrorismo, la criminalità organizzata, il contrabbando di armi, la tratta e il traffico di esseri umani, il traffico di stupefacenti, i flussi di rifugiati e migratori e i correlati flussi finanziari; in stretta collaborazione con il coordinatore antiterrorismo dell'UE, contribuire all'ulteriore attuazione della strategia antiterrorismo dell'UE;

f)

seguire da vicino le conseguenze umanitarie, politiche, di sicurezza e sviluppo dei flussi su larga scala di rifugiati e migratori e i correlati flussi finanziari illeciti in tutta la regione; su richiesta, partecipare a dialoghi sulle migrazioni con le parti interessate e contribuire più in generale alla politica dell'Unione in materia migratoria e di rifugiati con riguardo alla regione, in linea con le priorità politiche dell'Unione, al fine di intensificare la cooperazione, anche in materia di rimpatrio e di riammissione; collaborare con i paesi del Sahel per vigilare sull'azione concordata al vertice di La Valletta del novembre 2015, compreso il fondo fiduciario di emergenza dell'UE per la stabilità e la lotta contro le cause profonde della migrazione irregolare e del fenomeno degli sfollati in Africa, e nell'ambito dei quadri di partenariato;

g)

mantenere contatti politici regolari ad alto livello con i paesi della regione interessati da terrorismo e criminalità internazionale e assicurare il ruolo chiave dell'Unione negli sforzi internazionali volti a combattere il terrorismo e la criminalità internazionale. Ciò include gli sforzi dell'Unione tesi ad aumentare il suo sostegno al settore della sicurezza mediante la regionalizzazione delle missioni PSDC e il sostegno attivo allo sviluppo di capacità regionali, in particolare la forza congiunta G5 Sahel, il suo coordinamento con attori internazionali come MINUSMA e la sua relazione con la popolazione locale, in linea con le risoluzioni (UNSCR) 2359 (2017) e UNSCR 2391 (2017) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, nonché ad assicurare che le cause profonde del terrorismo e della criminalità internazionale nel Sahel siano affrontate in modo adeguato;

h)

seguire da vicino le conseguenze politiche, di sicurezza e sviluppo delle crisi umanitarie nella regione;

i)

per quanto riguarda il Mali, contribuire alla stabilizzazione del paese, in particolare a un completo ritorno alla normalità costituzionale e alla governance nell'intero territorio e a un dialogo nazionale credibile e inclusivo nel quadro generale dell'accordo di pace del Mali. Ciò include anche promuovere lo sviluppo delle istituzioni, la riforma del settore della sicurezza, in linea con l'UNSCR 2364 (2017), la costruzione della pace e la riconciliazione a lungo termine e la lotta contro la corruzione e l'impunità in Mali, nonché facilitare gli sforzi attivi e pienamente coordinati dell'Unione per promuovere una rapida attuazione dell'accordo di pace in Mali;

j)

contribuire, in cooperazione con l'RSUE per i diritti umani, all'attuazione della politica dell'Unione in materia di diritti umani nella regione, compresi gli orientamenti dell'UE sui diritti umani, in particolare gli orientamenti dell'UE sui bambini e i conflitti armati nonché in materia di violenza contro le donne e le ragazze e di lotta contro tutte le forme di discriminazione nei loro confronti, così come della politica dell'Unione in materia di donne, pace e sicurezza, e promuovere l'inclusività e la parità di genere nel processo di costruzione dello Stato, in linea con l'UNSCR 1325 (2000) e le successive risoluzioni sulle donne, la pace e la sicurezza, tra cui l'UNSCR 2242 (2015). Il contributo includerà il monitoraggio e la relazione sugli sviluppi nonché la formulazione di raccomandazioni a tale riguardo e il mantenimento di contatti regolari con le autorità pertinenti in Mali e nella regione, l'ufficio del procuratore della Corte penale internazionale, l'ufficio dell'alto commissario per i diritti umani e i difensori dei diritti umani e gli osservatori nella regione;

k)

vigilare e riferire sul rispetto delle pertinenti UNSCR, in particolare le UNSCR 2056 (2012), 2071 (2012), 2085 (2012), 2100 (2013), 2295 (2016), 2364 (2017), 2374 (2017), 2359 (2017) e 2391 (2017).

2.   Ai fini dell'espletamento del mandato dell'RSUE, l'RSUE tra l'altro:

a)

fornisce consulenza e riferisce, se del caso, in merito alla formulazione delle posizioni dell'Unione nei consessi regionali e internazionali al fine di promuovere e consolidare in modo proattivo l'approccio globale dell'Unione alla crisi nel Sahel;

b)

mantiene una visione globale di tutte le attività dell'Unione e collabora strettamente con le pertinenti delegazioni dell'Unione.

Articolo 4

Esecuzione del mandato

1.   L'RSUE è responsabile dell'esecuzione del mandato, sotto l'autorità dell'AR.

2.   Il CPS è un interlocutore privilegiato dell'RSUE e ne costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce all'RSUE un orientamento strategico e una direzione politica nell'ambito del mandato, fatte salve le responsabilità dell'AR.

3.   L'RSUE opera in stretto coordinamento con il servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e i suoi servizi competenti.

Articolo 5

Finanziamento

1.   L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell'RSUE per il periodo dal 1o luglio 2018 al 29 febbraio 2020 è pari a 2 400 000 EUR.

2.   Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell'Unione.

3.   La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l'RSUE e la Commissione. L'RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.

Articolo 6

Costituzione e composizione della squadra

1.   Nei limiti del mandato dell'RSUE e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l'RSUE è responsabile della costituzione di una squadra. La squadra dispone delle competenze necessarie su problemi politici e di sicurezza specifici, secondo le esigenze del mandato, incluso il genere. L'RSUE informa senza indugio il Consiglio e la Commissione della composizione della squadra.

2.   Gli Stati membri, le istituzioni dell'Unione e il SEAE possono proporre il distacco di personale presso l'RSUE. La retribuzione di tale personale distaccato è a carico rispettivamente dello Stato membro o dell'istituzione dell'Unione che l'ha distaccato ovvero del SEAE. Anche gli esperti distaccati dagli Stati membri presso le istituzioni dell'Unione o il SEAE possono essere assegnati all'RSUE. Il personale internazionale a contratto ha la cittadinanza di uno Stato membro.

3.   Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative dello Stato membro o dell'istituzione dell'Unione che l'ha distaccato ovvero del SEAE e assolve i propri compiti e agisce nell'interesse del mandato dell'RSUE.

4.   Il personale dell'RSUE è ubicato presso i competenti uffici del SEAE o le delegazioni dell'Unione per assicurare la coerenza e la corrispondenza delle loro rispettive attività.

Articolo 7

Privilegi e immunità dell'RSUE e del personale dell'RSUE

I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell'RSUE e del suo personale sono convenuti con i paesi ospitanti, a seconda dei casi. Gli Stati membri e il SEAE forniscono tutto il sostegno necessario a tale scopo.

Articolo 8

Sicurezza delle informazioni classificate UE

L'RSUE e i membri della sua squadra rispettano i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2013/488/UE del Consiglio (2).

Articolo 9

Accesso alle informazioni e supporto logistico

1.   Gli Stati membri, la Commissione, il SEAE e il segretariato generale del Consiglio assicurano che l'RSUE abbia accesso a ogni pertinente informazione.

2.   Le delegazioni e/o gli Stati membri dell'Unione nella regione, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.

Articolo 10

Sicurezza

Conformemente alla politica dell'Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell'Unione nell'ambito di una capacità operativa ai sensi del titolo V del trattato, l'RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, conformemente al mandato dell'RSUE e in funzione della situazione di sicurezza nell'area geografica di competenza, per garantire la sicurezza di tutto il personale sotto la diretta autorità dell'RSUE, in particolare:

a)

stabilendo un piano di sicurezza specifico, basato su orientamenti forniti dal SEAE, che contempli le misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche che regolano la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso l'area di competenza e al suo interno, nonché la gestione degli incidenti di sicurezza, e garantendo un piano di emergenza e di evacuazione;

b)

provvedendo affinché tutto il personale schierato al di fuori dell'Unione abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, tenuto conto della situazione nell'area di competenza;

c)

assicurando che tutti i membri della squadra dell'RSUE schierati al di fuori dell'Unione, compreso il personale assunto a livello locale, ricevano un'adeguata formazione su questioni relative alla sicurezza, prima o al momento dell'arrivo nell'area di competenza, sulla base dei livelli di rischio assegnati dal SEAE a tale area;

d)

assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni formulate di comune accordo in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza e presentando al Consiglio, all'AR e alla Commissione relazioni scritte sull'attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell'ambito della relazione sui progressi compiuti e della relazione di esecuzione del mandato.

Articolo 11

Relazioni

L'RSUE riferisce periodicamente all'AR e al CPS, compresa una relazione intermedia sul mandato nella primavera 2019. Se necessario, l'RSUE riferisce anche ai gruppi di lavoro del Consiglio. Le relazioni periodiche sono diffuse mediante la rete COREU. L'RSUE può presentare relazioni al Consiglio «Affari esteri». Ai sensi dell'articolo 36 del trattato, l'RSUE può essere associato all'informazione del Parlamento europeo.

Articolo 12

Coordinamento con altri attori dell'Unione

1.   Nell'ambito della strategia e del PAR, l'RSUE contribuisce all'unità, alla coerenza e all'efficacia dell'azione politica e diplomatica dell'Unione e concorre ad assicurare che tutti gli strumenti dell'Unione e le azioni degli Stati membri siano impiegati in un quadro coerente ai fini del raggiungimento degli obiettivi politici dell'Unione. Se del caso, si cercherà di stabilire un coordinamento con gli Stati membri.

2.   Le attività dell'RSUE sono coordinate con quelle delle delegazioni dell'Unione e della Commissione e con quelle degli altri RSUE attivi nella regione. L'RSUE informa regolarmente le missioni degli Stati membri e le delegazioni dell'Unione nella regione.

3.   Sul campo sono mantenuti stretti contatti con i pertinenti capimissione degli Stati membri e delle delegazioni dell'Unione. Questi si adoperano al massimo per assistere l'RSUE nell'esecuzione del mandato. L'RSUE, in stretto coordinamento con le delegazioni pertinenti dell'Unione, fornisce ai capi delle missioni EUCAP Sahel Niger ed EUCAP Sahel Mali e al comandante della missione EUTM Mali orientamenti politici a livello locale. Se necessario, l'RSUE, il comandante della missione EUTM Mali e il comandante delle operazioni civili di EUCAP Sahel Niger ed EUCAP Sahel Mali si consultano reciprocamente.

Articolo 13

Assistenza in relazione ai reclami

L'RSUE e il personale dell'RSUE contribuiscono a fornire elementi per rispondere a qualsiasi reclamo e obbligo derivante dai mandati dei precedenti RSUE per il Sahel e forniscono assistenza amministrativa e accesso ai documenti rilevanti per tali finalità.

Articolo 14

Riesame

L'attuazione della presente decisione e la coerenza della stessa con altri contributi dell'Unione nella regione sono riesaminate periodicamente. L'RSUE presenta al Consiglio, all'AR e alla Commissione entro il 31 ottobre 2018 una relazione sui progressi compiuti ed entro il 30 novembre 2019 una relazione esauriente sull'esecuzione del mandato.

Articolo 15

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 25 giugno 2018

Per il Consiglio

La Presidente

F. MOGHERINI


(1)  Decisione (PESC) 2015/2274 del Consiglio, del 7 dicembre 2015, che nomina il rappresentante speciale dell'Unione europea per il Sahel (GU L 322 dell'8.12.2015, pag. 44).

(2)  Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1).


26.6.2018   

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L 161/27


DECISIONE (PESC) 2018/907 DEL CONSIGLIO

del 25 giugno 2018

che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Caucaso meridionale e la crisi in Georgia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 33 e l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 13 novembre 2017 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2017/2071 (1), con cui ha nominato il sig. Toivo KLAAR rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per il Caucaso meridionale e la crisi in Georgia. Il mandato dell'RSUE giunge a scadenza il 30 giugno 2018.

(2)

È opportuno prorogare il mandato dell'RSUE di altri 20 mesi.

(3)

L'RSUE espleterà il mandato nell'ambito di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione enunciati nell'articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Rappresentante speciale dell'Unione europea

Il mandato del sig. Toivo KLAAR quale RSUE per il Caucaso meridionale e la crisi in Georgia è prorogato fino al 29 febbraio 2020. Il Consiglio può decidere che il mandato dell'RSUE termini in anticipo, sulla base di una valutazione del comitato politico e di sicurezza (CPS) e di una proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR).

Articolo 2

Obiettivi politici

Il mandato dell'RSUE si basa sugli obiettivi politici dell'Unione per il Caucaso meridionale, inclusi gli obiettivi fissati nelle conclusioni del Consiglio europeo straordinario di Bruxelles del 1o settembre 2008 e nelle conclusioni del Consiglio del 15 settembre 2008, così come in quelle del 27 febbraio 2012. Tali obiettivi consistono, tra l'altro:

a)

conformemente agli strumenti in vigore, inclusi l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) e il suo gruppo di Minsk, nel prevenire i conflitti nella regione, nel contribuire alla soluzione pacifica dei conflitti nella regione, fra cui la crisi in Georgia e il conflitto nel Nagorno-Karabakh, tramite il sostegno al ritorno dei rifugiati e degli sfollati interni e tramite altri mezzi appropriati, e nell'appoggiare l'attuazione di siffatta soluzione secondo i principi del diritto internazionale;

b)

nel dialogare in maniera costruttiva con i principali soggetti interessati relativamente alla regione;

c)

nell'incoraggiare e nello sviluppare ulteriormente la cooperazione tra Armenia, Azerbaigian e Georgia e, se del caso, i paesi limitrofi;

d)

nell'accrescere l'efficacia e la visibilità dell'Unione nella regione.

Articolo 3

Mandato

Al fine di raggiungere gli obiettivi politici, l'RSUE ha il mandato di:

a)

sviluppare contatti con i governi, i parlamenti, altri attori politici chiave, gli organi giudiziari e la società civile nella regione;

b)

incoraggiare i paesi della regione a cooperare su temi regionali di interesse comune, quali le minacce alla sicurezza comune, la lotta contro il terrorismo, i traffici illegali e la criminalità organizzata;

c)

contribuire alla soluzione pacifica dei conflitti secondo i principi del diritto internazionale e facilitare l'attuazione di tale soluzione in stretta collaborazione con le Nazioni Unite, l'OSCE e il suo gruppo di Minsk;

d)

riguardo alla crisi in Georgia:

i)

contribuire alla preparazione delle discussioni internazionali di cui al punto 6 del piano di soluzione del 12 agosto 2008, le discussioni internazionali di Ginevra, e alle relative misure di attuazione dell'8 settembre 2008, inclusi le modalità della sicurezza e della stabilità nella regione, la questione dei rifugiati e degli sfollati interni, in base ai principi riconosciuti a livello internazionale, e qualsiasi altro argomento, di comune accordo tra le parti,

ii)

contribuire a definire la posizione dell'Unione e rappresentarla, a livello di RSUE, nelle discussioni di cui al punto i), e

iii)

agevolare l'attuazione del piano di soluzione del 12 agosto 2008 e delle relative misure di attuazione dell'8 settembre 2008;

e)

favorire lo sviluppo e l'attuazione di misure intese a rafforzare la fiducia in coordinamento con le competenze degli Stati membri, ove disponibili e ove opportuno;

f)

assistere nella preparazione, se del caso, di contributi dell'Unione all'attuazione di una possibile soluzione del conflitto;

g)

intensificare il dialogo tra l'Unione e i principali soggetti interessati relativamente alla regione;

h)

assistere l'Unione nell'ulteriore sviluppo di una politica globale nei confronti del Caucaso meridionale;

i)

nell'ambito delle attività stabilite nel presente articolo, contribuire all'attuazione della politica e degli orientamenti dell'Unione in materia di diritti umani, in particolare per quanto riguarda i bambini e le donne che si trovano nelle zone di conflitto, soprattutto tramite monitoraggi e valutando gli sviluppi intervenuti al riguardo.

Articolo 4

Esecuzione del mandato

1.   L'RSUE è responsabile dell'esecuzione del mandato, sotto l'autorità dell'AR.

2.   Il CPS è un interlocutore privilegiato dell'RSUE e ne costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce all'RSUE un orientamento strategico e una direzione politica nell'ambito del mandato, fatte salve le competenze dell'AR.

3.   L'RSUE opera in stretto coordinamento con il servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e i suoi servizi competenti.

Articolo 5

Finanziamento

1.   L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell'RSUE per il periodo dal 1o luglio 2018 al 29 febbraio 2020 è pari a 4 340 000 EUR.

2.   Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell'Unione.

3.   La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l'RSUE e la Commissione. L'RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.

Articolo 6

Costituzione e composizione della squadra

1.   Nei limiti del mandato dell'RSUE e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l'RSUE è responsabile della costituzione di una squadra. La squadra dispone delle competenze necessarie su problemi politici specifici, secondo le esigenze del mandato. L'RSUE informa senza indugio il Consiglio e la Commissione della composizione della squadra.

2.   Gli Stati membri, le istituzioni dell'Unione e il SEAE possono proporre il distacco di personale presso l'RSUE. La retribuzione di tale personale distaccato è a carico, rispettivamente, dello Stato membro, dell'istituzione dell'Unione in questione o del SEAE. Anche gli esperti distaccati dagli Stati membri presso le istituzioni dell'Unione o il SEAE possono essere assegnati a lavorare con l'RSUE. Il personale internazionale a contratto deve avere la cittadinanza di uno Stato membro.

3.   Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative dello Stato membro o dell'istituzione dell'Unione di distacco o del SEAE e assolve i propri compiti e agisce nell'interesse del mandato dell'RSUE.

4.   Il personale dell'RSUE è ubicato presso i competenti uffici del SEAE o presso le delegazioni dell'Unione per assicurare la coerenza e corrispondenza delle loro rispettive attività.

Articolo 7

Privilegi e immunità dell'RSUE e del personale dell'RSUE

I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell'RSUE e del personale dell'RSUE sono convenuti con i paesi ospitanti, a seconda dei casi. Gli Stati membri e il SEAE forniscono tutto il sostegno necessario a tale scopo.

Articolo 8

Sicurezza delle informazioni classificate UE

L'RSUE e i membri della squadra dell'RSUE rispettano i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2013/488/UE del Consiglio (2).

Articolo 9

Accesso alle informazioni e supporto logistico

1.   Gli Stati membri, la Commissione e il segretariato generale del Consiglio assicurano che l'RSUE abbia accesso a ogni pertinente informazione.

2.   Le delegazioni dell'Unione nella regione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.

Articolo 10

Sicurezza

Secondo la politica dell'Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell'Unione con capacità operative ai sensi del titolo V del trattato, l'RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, conformemente al mandato dell'RSUE e alla situazione della sicurezza nell'area di competenza, per garantire la sicurezza di tutto il personale sotto la diretta autorità dell'RSUE, in particolare:

a)

stabilendo un piano di sicurezza specifico, basato sugli orientamenti forniti dal SEAE, che includa le misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche che regolano la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso l'area di competenza e al suo interno, nonché la gestione degli incidenti di sicurezza, e contempli un piano di emergenza e di evacuazione della missione;

b)

assicurando che tutto il personale schierato al di fuori dell'Unione abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, tenuto conto della situazione nell'area di competenza;

c)

assicurando che tutti i membri della squadra dell'RSUE schierati al di fuori dell'Unione, compreso il personale assunto a livello locale, ricevano un'adeguata formazione in materia di sicurezza, prima o al momento dell'arrivo nell'area di competenza, sulla base dei livelli di rischio assegnati all'area di competenza stessa dal SEAE;

d)

assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni formulate di comune accordo in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza e presentando al Consiglio, all'AR e alla Commissione relazioni scritte sull'attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell'ambito della relazione sui progressi compiuti e della relazione di esecuzione del mandato.

Articolo 11

Relazioni

L'RSUE riferisce periodicamente all'AR e al CPS oralmente e per iscritto. Se necessario, l'RSUE riferisce anche ai gruppi di lavoro del Consiglio. Le relazioni periodiche sono diffuse mediante la rete COREU. L'RSUE può altresì presentare relazioni al Consiglio «Affari esteri». Conformemente all'articolo 36 del trattato, l'RSUE può essere associato all'informazione del Parlamento europeo.

Articolo 12

Coordinamento

1.   L'RSUE contribuisce all'unità, alla coerenza e all'efficacia dell'azione dell'Unione e concorre ad assicurare che tutti gli strumenti dell'Unione e le azioni degli Stati membri siano impiegati in un quadro coerente ai fini del raggiungimento degli obiettivi politici dell'Unione. Se del caso, si cercherà di stabilire un coordinamento con gli Stati membri. Le attività dell'RSUE sono coordinate con quelle della Commissione. L'RSUE informa regolarmente le missioni degli Stati membri e le delegazioni dell'Unione.

2.   Sono mantenuti stretti contatti sul campo con i capi delle delegazioni dell'Unione e i capimissione degli Stati membri. Essi si adoperano al massimo per assistere l'RSUE nell'esecuzione del mandato. L'RSUE, in stretto coordinamento con il capo della delegazione dell'Unione in Georgia, fornisce orientamenti politici a livello locale al capo della missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia (EUMM Georgia). Se necessario, l'RSUE e il comandante dell'operazione civile dell'EUMM Georgia si consultano reciprocamente. L'RSUE mantiene stretti contatti anche con altri soggetti internazionali e regionali sul campo.

Articolo 13

Assistenza in relazione ai reclami

L'RSUE e il personale dell'RSUE contribuiscono a fornire elementi per rispondere a qualsiasi reclamo e obbligo derivante dai mandati dei precedenti RSUE per il Caucaso meridionale e la crisi in Georgia e forniscono assistenza amministrativa e accesso ai documenti rilevanti per tali finalità.

Articolo 14

Riesame

L'attuazione della presente decisione e la coerenza della stessa con altri contributi dell'Unione nella regione sono riesaminate periodicamente. L'RSUE presenta al Consiglio, all'AR e alla Commissione una relazione sui progressi compiuti entro il 31 ottobre 2018 e una relazione esauriente sull'esecuzione del mandato entro il 30 novembre 2019.

Articolo 15

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 25 giugno 2018

Per il Consiglio

La Presidente

F. MOGHERINI


(1)  Decisione (PESC) 2017/2071 del Consiglio, del 13 novembre 2017, che nomina il rappresentante speciale dell'Unione europea per il Caucaso meridionale e la crisi in Georgia (GU L 295 del 14.11.2017, pag. 55).

(2)  Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1).


26.6.2018   

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L 161/32


DECISIONE (PESC) 2018/908 DEL CONSIGLIO

del 25 giugno 2018

che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per la Bosnia-Erzegovina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 33 e l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 19 gennaio 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/77 (1) che nomina il sig. Lars-Gunnar WIGEMARK rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per la Bosnia-Erzegovina. Il mandato dell'RSUE giunge a scadenza il 30 giugno 2018.

(2)

Il mandato dell'RSUE dovrebbe essere prorogato di altri 14 mesi.

(3)

L'RSUE espleterà il mandato nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e impedire il conseguimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione fissati nell'articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Rappresentante speciale dell'Unione europea

Il mandato di Lars-Gunnar WIGEMARK quale RSUE per la Bosnia-Erzegovina è prorogato fino al 31 agosto 2019. Il Consiglio può decidere che il mandato dell'RSUE termini in anticipo, sulla base di una valutazione del comitato politico e di sicurezza (CPS) e di una proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR).

Articolo 2

Obiettivi strategici

1.   Il mandato dell'RSUE si basa sui seguenti obiettivi politici dell'Unione in Bosnia-Erzegovina (BiH):

a)

continui progressi nel processo di stabilizzazione e associazione;

b)

garantire una BiH stabile, vitale, pacifica, multietnica e unita che cooperi pacificamente con i suoi vicini; e

c)

garantire che la BiH sia avviata in modo irreversibile sul cammino che porterà all'adesione all'UE.

2.   L'UE continuerà altresì a sostenere l'attuazione dell'accordo quadro generale per la pace in BiH.

Articolo 3

Mandato

Al fine di raggiungere gli obiettivi politici, l'RSUE ha mandato di:

a)

offrire la consulenza dell'Unione e i suoi buoni uffici nel processo politico, in particolare con la promozione del dialogo tra i diversi livelli di governo;

b)

assicurare la coerenza dell'azione dell'Unione;

c)

facilitare i progressi su priorità politiche, economiche e dell'Unione, in particolare favorendo l'ulteriore attività sul meccanismo di coordinamento per le questioni dell'Unione e la costante attuazione del programma di riforme;

d)

sostenere gli sforzi nazionali in linea con gli standard europei volti a garantire che i risultati elettorali possano essere attuati;

e)

monitorare e offrire consulenza alle autorità esecutive e legislative a tutti i livelli dell'amministrazione in BiH e stabilire contatti con le autorità e i partiti politici in BiH;

f)

assicurare l'attuazione degli sforzi dell'Unione nell'intera gamma di attività in materia di stato di diritto e di riforma del settore della sicurezza, promuovere il coordinamento globale degli sforzi dell'Unione per far fronte alla criminalità organizzata, alla corruzione e al terrorismo, fornire orientamento politico locale al riguardo e, in tale contesto, fornire all'AR e alla Commissione valutazioni e consulenza in funzione delle necessità;

g)

fornire sostegno per rafforzare e rendere più efficace l'interfaccia tra giustizia penale e polizia in BiH, nonché per le iniziative che mirano a rafforzare l'efficienza e l'imparzialità delle istituzioni giudiziarie, in particolare il dialogo strutturato sulla giustizia;

h)

fatta salva la catena di comando militare, fornire al comandante della forza UE orientamenti politici su questioni militari aventi una dimensione politica locale, soprattutto per quanto riguarda le operazioni sensibili, e sulle relazioni con le autorità locali e con i media locali; consultare il comandante della forza UE prima di assumere iniziative politiche che possano incidere sulla situazione della sicurezza e coordinare per quanto riguarda i messaggi coerenti alle autorità locali e ad altre organizzazioni internazionali; contribuire alle consultazioni sulla revisione strategica di EUFOR/ALTHEA;

i)

coordinare e attuare gli sforzi dell'Unione in materia di comunicazione su questioni relative all'Unione all'opinione pubblica in BiH;

j)

promuovere il processo di integrazione nell'Unione mediante iniziative mirate di diplomazia pubblica e di divulgazione dell'Unione intese ad assicurare un più ampio sostegno e una più ampia comprensione a livello di opinione pubblica della BiH su questioni connesse con l'Unione, anche mediante attori della società civile locale;

k)

contribuire allo sviluppo e al consolidamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali in BiH, conformemente alla politica e agli orientamenti dell'UE in materia di diritti umani;

l)

avviare un dialogo con le autorità competenti della BiH sulla loro piena collaborazione con il Tribunale penale internazionale per l'ex Iugoslavia;

m)

in linea con il processo di integrazione nell'Unione, assistere, facilitare e monitorare il dialogo politico sui necessari cambiamenti costituzionali e legislativi rilevanti e fornire consulenza al riguardo;

n)

mantenere stretti contatti e procedere a strette consultazioni con l'alto rappresentante in BiH e altre pertinenti organizzazioni internazionali che operano nel paese; in tale contesto, informare il Consiglio circa le discussioni in loco relative alla presenza internazionale nel paese, tra cui l'ufficio dell'alto rappresentante;

o)

fornire, se necessario, consulenza all'AR riguardo alle persone fisiche o giuridiche che potrebbero essere oggetto di misure restrittive in considerazione della situazione in BiH;

p)

fatta salva la pertinente catena di comando, fornire aiuto per garantire che tutti gli strumenti dell'Unione siano applicati sul campo in modo coerente per conseguire gli obiettivi politici dell'Unione.

Articolo 4

Esecuzione del mandato

1.   L'RSUE è responsabile dell'esecuzione del mandato, sotto l'autorità dell'AR.

2.   Il CPS è un interlocutore privilegiato dell'RSUE e ne costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce all'RSUE orientamento strategico e direzione politica nell'ambito del mandato, fatte salve le competenze dell'AR.

3.   L'RSUE opera in stretto coordinamento con il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e i suoi servizi competenti.

Articolo 5

Finanziamento

1.   L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell'RSUE nel periodo dal 1o luglio 2018 al 31 agosto 2019 è pari a 7 521 937 EUR.

2.   Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell'Unione. La partecipazione di persone fisiche e giuridiche all'aggiudicazione di contratti d'appalto da parte dell'RSUE è aperta senza limitazioni. Inoltre, non si applica alcuna regola di origine per i beni acquistati dall'RSUE.

3.   La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l'RSUE e la Commissione. L'RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.

Articolo 6

Costituzione e composizione della squadra

1.   Nei limiti del mandato dell'RSUE e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l'RSUE è responsabile della costituzione di una squadra. La squadra dispone delle competenze necessarie su problemi politici specifici, secondo le esigenze del mandato. L'RSUE tiene informati senza indugio il Consiglio e la Commissione della composizione della squadra.

2.   Gli Stati membri, le istituzioni dell'Unione e il SEAE possono proporre il distacco di personale presso l'RSUE. La retribuzione di tale personale distaccato è a carico, rispettivamente, dello Stato membro o dell'istituzione dell'Unione in questione o del SEAE. Anche gli esperti distaccati dagli Stati membri presso le istituzioni dell'Unione o il SEAE possono essere assegnati all'RSUE. Il personale internazionale a contratto ha la cittadinanza di uno Stato membro.

3.   Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative dello Stato membro che l'ha distaccato, dell'istituzione dell'Unione o del SEAE che l'ha distaccato e assolve i propri compiti e agisce nell'interesse del mandato dell'RSUE.

Articolo 7

Privilegi e immunità dell'RSUE e del personale dell'RSUE

I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell'RSUE e del personale dell'RSUE sono convenuti con le parti ospitanti a seconda dei casi. Gli Stati membri e il SEAE concedono tutto il sostegno necessario a tale scopo.

Articolo 8

Sicurezza delle informazioni classificate UE

L'RSUE e i membri della squadra dell'RSUE rispettano i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2013/488/UE del Consiglio (2).

Articolo 9

Accesso alle informazioni e supporto logistico

1.   Gli Stati membri, la Commissione e il segretariato generale del Consiglio assicurano che l'RSUE abbia accesso a ogni pertinente informazione.

2.   La delegazione dell'Unione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.

Articolo 10

Sicurezza

Conformemente alla politica dell'Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell'Unione nell'ambito di una capacità operativa ai sensi del titolo V del trattato, l'RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, in conformità del mandato dell'RSUE e della situazione di sicurezza nell'area di competenza, per garantire la sicurezza di tutto il personale sotto la diretta autorità dell'RSUE, in particolare:

a)

stabilendo un piano di sicurezza specifico, basato sugli orientamenti forniti dal SEAE, che contempli le misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche che regolano la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso l'area di competenza e al suo interno, nonché la gestione degli incidenti di sicurezza, e garantendo un piano di emergenza e di evacuazione;

b)

provvedendo affinché tutto il personale schierato al di fuori dell'Unione abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, tenuto conto della situazione nell'area di competenza;

c)

assicurando che tutti i membri della squadra dell'RSUE schierati al di fuori dell'Unione, compreso il personale assunto a livello locale, ricevano un'adeguata formazione su questioni relative alla sicurezza, prima o al momento dell'arrivo nell'area di competenza, sulla base dei livelli di rischio assegnati a tale area dal SEAE;

d)

assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni formulate di comune accordo in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza e presentando al Consiglio, all'AR e alla Commissione relazioni scritte sull'attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell'ambito delle relazioni sui progressi compiuti e della relazione sull'esecuzione del mandato.

Articolo 11

Relazioni

L'RSUE riferisce periodicamente all'AR e al CPS. Se necessario, riferisce anche ai gruppi di lavoro del Consiglio. Le relazioni periodiche sono diffuse mediante la rete COREU. L'RSUE può presentare relazioni al Consiglio «Affari esteri». Ai sensi dell'articolo 36 del trattato, l'RSUE può essere associato all'informazione del Parlamento europeo.

Articolo 12

Coordinamento

1.   L'RSUE contribuisce all'unità, alla coerenza e all'efficacia dell'azione dell'Unione e concorre ad assicurare che tutti gli strumenti dell'Unione e le azioni degli Stati membri siano impiegati in un quadro coerente ai fini del raggiungimento degli obiettivi politici dell'Unione. Se del caso, si cercherà di stabilire un coordinamento con gli Stati membri. Le attività dell'RSUE sono coordinate con quelle della Commissione e, se del caso, con quelle degli altri RSUE attivi nella regione. L'RSUE informa regolarmente le missioni degli Stati membri e le delegazioni dell'Unione.

2.   Sono mantenuti stretti contatti sul campo con i capi delle delegazioni dell'Unione nella regione e i capimissione degli Stati membri. Essi si adoperano al massimo per assistere l'RSUE nell'esecuzione del mandato. L'RSUE mantiene stretti contatti anche con soggetti internazionali e regionali sul campo e provvede in particolare a uno stretto coordinamento con l'alto rappresentante in BiH.

3.   A sostegno delle operazioni dell'Unione di gestione delle crisi, l'RSUE, insieme ad altri attori dell'Unione presenti sul campo, migliora la diffusione e la condivisione di informazioni tra detti attori dell'Unione nell'intento di giungere a un livello elevato di consapevolezza e di valutazione comune delle situazioni.

Articolo 13

Assistenza in relazione ai reclami

L'RSUE e il personale dell'RSUE contribuiscono a fornire elementi per rispondere a qualsiasi reclamo e obbligo derivante dai mandati dei precedenti RSUE in BiH e forniscono assistenza amministrativa e accesso ai documenti rilevanti per tali finalità.

Articolo 14

Riesame

L'attuazione della presente decisione e la coerenza della stessa con altri contributi dell'Unione nella regione sono riesaminate periodicamente. L'RSUE presenta al Consiglio, all'AR e alla Commissione una relazione sui progressi compiuti entro il 31 ottobre 2018 e una relazione esauriente sull'esecuzione del mandato entro il 31 maggio 2019.

Articolo 15

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 25 giugno 2018

Per il Consiglio

La Presidente

F. MOGHERINI


(1)  Decisione (PESC) 2015/77 del Consiglio, del 19 gennaio 2015, che nomina il rappresentante speciale dell'Unione europea per la Bosnia-Erzegovina (GU L 13 del 20.1.2015, pag. 7).

(2)  Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1).


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L 161/37


DECISIONE (PESC) 2018/909 DEL CONSIGLIO

del 25 giugno 2018

che stabilisce un insieme di regole di governanza per i progetti PESCO

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 46, paragrafo 6,

vista la decisione (PESC) 2017/2315 del Consiglio, dell'11 dicembre 2017, che istituisce la cooperazione strutturata permanente (PESCO) e fissa l'elenco degli Stati membri partecipanti (1),

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante»),

considerando quanto segue:

(1)

L'11 dicembre 2017 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2017/2315.

(2)

L'articolo 4, paragrafo 2, lettera f), della suddetta decisione prevede che il Consiglio debba stabilire un insieme di regole di governanza per i progetti, che gli Stati membri partecipanti a un singolo progetto possano adattare nella misura necessaria al progetto stesso.

(3)

Come specificato dal considerando 5 della decisione (PESC) 2018/340 del Consiglio (2), per garantire la coerenza, l'esecuzione di tutti i progetti PESCO sarà basata sull'insieme di regole di governance per i progetti, comprese tra l'altro le regole sul ruolo degli osservatori, se del caso.

(4)

A norma del punto 12 della raccomandazione del Consiglio, del 6 marzo 2018, relativa a una tabella di marcia per l'attuazione della PESCO (3), l'insieme di regole di governanza per i progetti dovrebbe essere adottato dal Consiglio entro giugno 2018. Esso dovrebbe fornire un quadro che garantirà un'attuazione coerente e compatibile dei progetti della PESCO e includere modalità per informare periodicamente il Consiglio sullo sviluppo di singoli progetti, conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, della decisione (PESC) 2017/2315, nonché consentire la sorveglianza necessaria da parte del Consiglio. A questo riguardo, i ruoli e le responsabilità degli Stati membri partecipanti, compreso, tra l'altro, il ruolo di eventuali osservatori, come pure del segretariato PESCO, fornito congiuntamente dal servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), compreso lo Stato maggiore dell'UE (EUMS), e dall'Agenzia europea per la difesa (AED), dovrebbero essere ulteriormente specificati. Tale quadro dovrebbe inoltre fornire un orientamento generale ai partecipanti nel delineare le modalità adeguate per la gestione di ciascun progetto, conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, della decisione (PESC) 2017/2315. In tale contesto, entro giugno 2018 il Consiglio tornerà altresì sulla questione delle funzioni di coordinamento degli Stati membri partecipanti nell'ambito dei progetti.

(5)

L'articolo 7 della decisione (PESC) 2017/2315 prevede che il SEAE, compreso l'EUMS), e l'AED debbano fornire congiuntamente le funzioni di segretariato necessarie alla PESCO; l'articolo specifica inoltre i ruoli e le responsabilità di dette entità nel sostenere il funzionamento dei progetti PESCO.

(6)

A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera g), della decisione (PESC) 2017/2315, il Consiglio dovrebbe adottare una decisione che stabilisce, al momento opportuno, le condizioni generali in base alle quali gli Stati terzi possono essere invitati in via eccezionale a partecipare a singoli progetti conformemente all'articolo 9, in particolare il paragrafo 1, e ai sensi del punto 13 della raccomandazione del Consiglio del 6 marzo 2018.

(7)

È pertanto opportuno che il Consiglio adotti una decisione che istituisce un insieme di regole di governanza per i progetti PESCO,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Definizione

Ai fini della presente decisione, per «membri del progetto» s'intendono gli Stati membri partecipanti che prendono parte a un progetto PESCO.

Articolo 2

Informazione e sorveglianza del Consiglio

1.   Entro il mese di novembre di ogni anno, il Consiglio rivede e, ove opportuno, aggiorna entro il mese di novembre di ogni anno, la sua decisione (PESC) 2018/340. L'elenco aggiornato dei membri del progetto di ogni progetto, ossia quelli che hanno presentato la proposta di progetto e quelli ammessi al progetto a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2017/2315, è pubblicato unitamente a detta decisione del Consiglio aggiornata.

2.   Il Consiglio è debitamente informato dai membri del progetto sullo sviluppo dei rispettivi progetti PESCO, se del caso, con cadenza annuale. A tal fine, i membri del progetto, attraverso i coordinatori di progetto, presentano al segretariato PESCO una relazione sui progressi compiuti nell'ambito dei rispettivi progetti PESCO, utilizzando il modello di descrizione del progetto PESCO di cui al paragrafo 11 della raccomandazione del Consiglio del 6 marzo 2018, mediante uno spazio di lavoro elettronico comune. Tali relazioni contengono informazioni consolidate sui progressi realizzati nell'esecuzione del progetto, la relativa tabella di marcia, gli obiettivi e le tappe fondamentali, nonché il suo contributo alla realizzazione degli impegni più vincolanti pertinenti. Coerentemente con la decisione 2013/488/UE del Consiglio (4) i membri del progetto convengono sull'eventuale classificazione delle parti pertinenti delle informazioni da fornire.

Il segretariato PESCO emette un avviso, accordando ai coordinatori di progetto sei settimane di tempo per presentare la relazione, e raccoglie le informazioni consolidate dei progetti PESCO in vista della loro trasmissione al Consiglio. In linea di principio, la trasmissione al Consiglio precede la relazione annuale sulla PESCO che l'alto rappresentante presenta tenendo conto dei punti 14, 15 e 16 della raccomandazione del Consiglio del 6 marzo 2018.

3.   Su richiesta del Consiglio, i membri del progetto forniscono, attraverso i coordinatori di progetto, informazioni supplementari su determinati progetti specifici, oltre alle informazioni periodiche di cui al paragrafo 2.

4.   Gli Stati membri partecipanti forniscono inoltre informazioni sul rispettivo contributo individuale ai progetti PESCO cui partecipano attraverso i rispettivi piani nazionali di attuazione da rivedere e aggiornare annualmente, se del caso, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2017/2315.

5.   I coordinatori di progetto utilizzano lo spazio di lavoro elettronico comune per riferire in merito ad altri progressi e modifiche pertinenti riguardo al rispettivo progetto inclusa l'ammissione di nuovi membri e osservatori del progetto e la data della loro ammissione. Lo spazio di lavoro elettronico comune è utilizzato in modo da garantire a tutti gli Stati membri partecipanti alla PESCO la trasparenza delle informazioni fornite.

Articolo 3

Segretariato PESCO

In conformità dell'articolo 7 della decisione (PESC) 2017/2315, e al fine di assolvere le proprie responsabilità, il segretariato PESCO:

a)

fornisce un punto di contatto unico nell'ambito dell'Unione per tutte le questioni PESCO;

b)

fornisce un punto di contatto unico anche per tutti gli Stati membri partecipanti per condividere le pertinenti informazioni tra gli Stati membri partecipanti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica funzionale e uno spazio di lavoro elettronico comune. Il segretariato PESCO, inoltre, distribuisce i propri documenti tramite lo spazio di lavoro elettronico comune;

c)

fornisce funzioni di supporto e coordinamento in relazione alla valutazione delle proposte di progetti PESCO, e contribuisce ad attuare, in maniera strutturata, la presentazione da parte degli Stati membri partecipanti delle informazioni necessarie per la valutazione dei progetti nonché per la presentazione di relazioni al Consiglio;

d)

sostiene, su loro richiesta, gli Stati membri partecipanti che intendono proporre un progetto quando informano gli altri Stati membri partecipanti. In conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2017/2315, le suddette informazioni sono diffuse in tempo utile al fine di ottenere sostegno e dare l'opportunità agli Stati membri partecipanti interessati di unirsi alla presentazione della proposta su base collettiva;

e)

sostiene, ove opportuno, i membri del progetto quando forniscono aggiornamenti sui loro rispettivi progetti nei pertinenti organi preparatori del Consiglio e nel quadro dell'AED;

f)

trasmette le richieste di sostegno ricevute dai membri del progetto ai pertinenti servizi del SEAE, incluso l'EUMS, e all'AED, al fine di sostenere i rispettivi progetti e la relativa attuazione.

Articolo 4

Membri del progetto

1.   In conformità dell'articolo 5, paragrafo 3, della decisione (PESC) 2017/2315, i membri del progetto si accordano all'unanimità sulle modalità e sulla portata della loro cooperazione nonché sulla gestione del progetto.

2.   Le suddette modalità possono includere i contributi necessari per partecipare al progetto e i relativi requisiti, il processo decisionale nell'ambito del progetto, le condizioni per uscire dal progetto o per la partecipazione al progetto da parte di altri Stati membri partecipanti in una fase successiva, e le disposizioni relative allo status di osservatore. Tali modalità possono anche riguardare le questioni di cui all'articolo 7.

3.   In conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2017/2315, i membri del progetto possono concordare all'unanimità di ammettere altri Stati membri al progetto, su richiesta di questi ultimi. Essi informano il Consiglio dell'ammissione dei nuovi membri.

4.   I membri del progetto possono concordare all'unanimità che talune decisioni, come quelle relative alle questioni amministrative, siano adottate in secondo differenti regole di voto.

5.   I membri del progetto contribuiscono al progetto con le proprie risorse e competenze. In base all'ambito del progetto, ogni membro del progetto determina il carattere del proprio contributo che può includere risorse umane, risorse finanziarie, attrezzature o contributi in natura. Tali contributi o sostengono il conseguimento dell'obiettivo del progetto e hanno un impatto sul progetto.

6.   I membri di ciascun progetto si adoperano per concepire il progetto in modo da garantire la coerenza dei risultati e dei calendari con altri progetti PESCO, e affinché il progetto sia coerente con le iniziative sviluppate in altri pertinenti contesti istituzionali, assicurando la trasparenza e l'inclusività ed evitando inutili duplicazioni.

7.   In linea con gli impegni più vincolanti assunti come Stati membri partecipanti, i membri del progetto mirano a fornire forze e capacità che utilizzabili che siano in particolare ben equipaggiate, addestrate e interoperabili, dotate di strutture, forniture e ricambi necessari e che siano in grado di schierarsi nel quadro di operazioni e in grado di eseguire e sostenere tali operazioni.

8.   Ogni membro del progetto designa un punto di contatto nazionale per ciascun progetto PESCO cui prende parte.

Articolo 5

Coordinatori di progetto

1.   I membri di ciascun progetto PESCO individuano e designano al loro interno uno o più coordinatori di progetto con funzioni di coordinamento. In linea di principio, il promotore o i promotori di un progetto possono assumere il ruolo di coordinatore.

2.   In particolare i coordinatori di progetto:

a)

aggiornano almeno una volta all'anno, sulla base del modello di descrizione del progetto PESCO, le informazioni relative al progetto all'interno di uno spazio di lavoro elettronico comune istituito dal segretariato PESCO;

b)

agevolano la cooperazione tra i membri del progetto, nonché con gli altri coordinatori di progetto nel quadro di altri progetti PESCO pertinenti, se del caso, e agiscono da punto focale per le questioni relative al progetto;

c)

possono sostenere lo sviluppo delle modalità che governano il progetto di cui all'articolo 4 nonché della necessaria documentazione del progetto, inclusa la redazione di relazioni. A tal fine, i coordinatori di progetto possono utilizzare gli strumenti di supporto alla gestione del progetto offerti agli Stati membri partecipanti nel quadro dell'AED;

d)

promuovono, se del caso, gli sforzi affinché le capacità sviluppate nel quadro del progetto mirino a ovviare alle carenze di capacità individuate nell'ambito del piano di sviluppo delle capacità e della revisione coordinata annuale in materia di difesa, e contribuiscono ad assolvere gli impegni più vincolanti anche ai fini delle missioni più impegnative, nonché a raggiungere il concordato livello di ambizione dell'Unione.

3.   I membri del progetto possono concordare modalità supplementari sulle funzioni e responsabilità del coordinatore di progetto, tenendo conto delle specificità dello stesso. In particolare, qualora i membri del progetto concordino di attribuire il ruolo di coordinatore di progetto a più di essi, deve essere mantenendo un punto di contatto unico per quanto riguarda il segretariato PESCO.

Articolo 6

Osservatori

1.   I membri del progetto possono concordare di consentire ad altri Stati membri partecipanti di divenire osservatori del progetto.

2.   Gli Stati membri partecipanti possono, in linea di principio, divenire osservatori soltanto in base a determinate condizioni, incluso riguardo alla durata, che devono essere determinate dai membri del progetto in conformità con le sue specificità. Tali condizioni sono fornite, su richiesta, dai coordinatori di progetto.

3.   I membri del progetto possono concordare modalità specifiche sulla status di osservatore, tenendo conto delle particolarità del progetto e delle sue diverse fasi di sviluppo.

4.   Gli osservatori non hanno l'obbligo di contribuire ad un progetto con risorse e competenze proprie. Possono aspirare a divenire membri del progetto in una fase successiva senza ritardare i progressi nell'esecuzione del progetto.

Articolo 7

Altre questioni contemplate dalle modalità di progetto

1.   Le modalità che i membri del progetto possono concordare per iscritto nell'ambito di ciascun progetto PESCO, se del caso per iscritto, ai fini dell'attuazione dell'articolo 5, paragrafo 3, della decisione (PESC) 2017/2315, includono, tra gli altri, alcuni o tutti gli ambiti seguenti:

preparazione, presidenza e coordinamento delle riunioni dei membri del progetto;

distribuzione dei ruoli e delle responsabilità tra i membri del progetto;

invito rivolto alla Commissione ad associarsi, se del caso, ai lavori del progetto;

norme in materia di bilancio e finanziamento;

presenza di osservatori durante i lavori del progetto;

norme da applicare nel caso in cui un membro del progetto decida di uscire dal progetto, inclusi gli aspetti giuridici e finanziari, o qualora uno Stato membro partecipante intenda aderire ad un progetto in una fase successiva;

determinazione dei casi in cui i membri del progetto possono chiedere il sostegno del SEAE, compreso l'EUMS, e dell'AED;

specifiche, strategia di acquisizione, scelta di una struttura di sostegno della gestione del progetto, e selezione delle imprese industriali. A tal riguardo, i membri del progetto possono concordare di applicare gli strumenti di gestione del progetto utilizzati dall'AED, quali accordi relativi al progetto, obiettivi comuni in materia di personale, esigenze comuni in termini di personale o giustificazioni economiche («business case»).

2.   I membri del progetto possono concordare all'unanimità di adottare decisioni sulle summenzionate questioni a norma dell'articolo 4, paragrafo 4.

Articolo 8

Uso delle forze e capacità sviluppate

Le forze e capacità sviluppate nell'ambito di un progetto PESCO possono essere usate singolarmente dai membri del progetto o, se del caso, collettivamente, nel contesto delle attività assunte dall'Unione europea nonché dalle Nazioni Unite, dalla NATO o da altri contesti.

Articolo 9

Clausola di riesame

La presente decisione sarà riesaminata entro il 31 dicembre 2020.

La presente decisione è adattata, se necessario, al fine di tenere conto delle condizioni generali per la partecipazione di Stati terzi a singoli progetti, che devono essere decise dal Consiglio a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera g), e dell'articolo 9, paragrafo 1, della decisione (PESC) 2017/2315.

Articolo 10

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 25 giugno 2018

Per il Consiglio

La Presidente

F. MOGHERINI


(1)  GU L 331 del 14.12.2017, pag. 57.

(2)  Decisione (PESC) 2018/340 del Consiglio, del 6 marzo 2018, che fissa l'elenco dei progetti da sviluppare nell'ambito della PESCO (GU L 65 dell'8.3.2018, pag. 24).

(3)  GU C 88 dell'8.3.2018, pag. 1.

(4)  Decisione del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1).


26.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/42


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/910 DELLA COMMISSIONE

del 25 giugno 2018

che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri

[notificata con il numero C(2018) 4060]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (3), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione (4) stabilisce misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri nei quali sono stati confermati casi di tale malattia nei suini domestici o selvatici («gli Stati membri interessati»). L'allegato di tale decisione di esecuzione delimita ed elenca, nelle parti da I a IV, alcune zone degli Stati membri interessati differenziate secondo il livello di rischio in base alla situazione epidemiologica riguardante tale malattia. L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è stato ripetutamente modificato per tener conto dei cambiamenti della situazione epidemiologica nell'Unione riguardo alla peste suina africana, cambiamenti che devono appunto riflettersi in tale allegato.

(2)

Il rischio di diffusione della peste suina africana nella fauna selvatica è connesso alla naturale lenta diffusione della malattia tra le popolazioni di suini selvatici nonché ai rischi legati all'attività umana, come dimostrato dalla recente evoluzione epidemiologica della malattia nell'Unione e come documentato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) nel parere del gruppo di esperti scientifici sulla salute e sul benessere degli animali, pubblicato il 14 luglio 2015, nella relazione scientifica sulle analisi epidemiologiche della peste suina africana nei paesi baltici e in Polonia, pubblicata il 23 marzo 2017, e nella relazione scientifica sulle analisi epidemiologiche della peste suina africana negli Stati baltici e in Polonia, pubblicata il 7 novembre 2017 (5).

(3)

Nel giugno 2018 sono stati rilevati 38 focolai di peste suina africana nei suini domestici e numerosi casi di peste suina africana nei cinghiali selvatici nel distretto di Tulcea in Romania. Tali focolai di peste suina africana nei suini domestici e i casi rilevati nei cinghiali selvatici nella stessa zona della Romania determinano un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Tale zona della Romania colpita dalla peste suina africana dovrebbe pertanto figurare negli elenchi di cui alle parti I, II e III di tale allegato.

(4)

Nel giugno 2018 è stato rilevato un focolaio di peste suina africana nei suini domestici nel distretto di Saldus in Lettonia. Tale focolaio di peste suina africana nei suini domestici e i casi recenti rilevati nei cinghiali selvatici nella stessa zona della Lettonia determinano un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Tale zona della Lettonia colpita dalla peste suina africana dovrebbe pertanto figurare nell'elenco di cui alla parte III di tale allegato.

(5)

Nel giugno 2018 sono stati rilevati tre focolai di peste suina africana nei suini domestici nelle contee di Šiauliai, Vilnius e Kaunas in Lituania. Tali focolai di peste suina africana nei suini domestici e i casi recenti rilevati nei cinghiali selvatici nelle stesse zone della Lituania determinano un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Tali zone della Lituania colpite dalla peste suina africana dovrebbero pertanto figurare nell'elenco di cui alla parte III di tale allegato.

(6)

Nel giugno 2018 sono stati rilevati due focolai di peste suina africana nei suini domestici nei voivodati della Podlachia e di Lublino in Polonia. Tali focolai nei suini domestici e i casi recenti rilevati nei cinghiali selvatici nella stessa zona della Polonia determinano un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Tali zone della Polonia colpite dalla peste suina africana dovrebbero pertanto figurare nell'elenco di cui alla parte III di tale allegato.

(7)

Al fine di tenere conto dei recenti sviluppi dell'evoluzione epidemiologica della peste suina africana nell'Unione e far fronte in maniera proattiva ai rischi associati alla diffusione di tale malattia, è opportuno che siano delimitate nuove zone ad alto rischio di dimensioni sufficienti in Romania, Lettonia, Lituania e Polonia e che tali zone siano debitamente inserite negli elenchi di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il suddetto allegato.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2018

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

(2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(3)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(4)  Decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri e che abroga la decisione di esecuzione 2014/178/UE della Commissione (GU L 295 dell'11.10.2014, pag. 63).

(5)  EFSA Journal 2015;13(7):4163; EFSA Journal 2017;15(3):4732; EFSA Journal 2017;15(11):5068.


ALLEGATO

L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal seguente:

«

ALLEGATO

PARTE I

1.   Repubblica ceca

Le seguenti zone della Repubblica ceca:

okres Uherské Hradiště,

okres Kroměříž,

okres Vsetín,

katastrální území obcí v okrese Zlín:

Bělov,

Biskupice u Luhačovic,

Bohuslavice nad Vláří,

Brumov,

Bylnice,

Divnice,

Dobrkovice,

Dolní Lhota u Luhačovic,

Drnovice u Valašských Klobouk,

Halenkovice,

Haluzice,

Hrádek na Vlárské dráze,

Hřivínův Újezd,

Jestřabí nad Vláří,

Kaňovice u Luhačovic,

Kelníky,

Kladná-Žilín,

Kochavec,

Komárov u Napajedel,

Křekov,

Lipina,

Lipová u Slavičína,

Ludkovice,

Luhačovice,

Machová,

Mirošov u Valašských Klobouk,

Mysločovice,

Napajedla,

Návojná,

Nedašov,

Nedašova Lhota,

Nevšová,

Otrokovice,

Petrůvka u Slavičína,

Pohořelice u Napajedel,

Polichno,

Popov nad Vláří,

Poteč,

Pozlovice,

Rokytnice u Slavičína,

Rudimov,

Řetechov,

Sazovice,

Sidonie,

Slavičín,

Smolina,

Spytihněv,

Svatý Štěpán,

Šanov,

Šarovy,

Štítná nad Vláří,

Tichov,

Tlumačov na Moravě,

Valašské Klobouky,

Velký Ořechov,

Vlachova Lhota,

Vlachovice,

Vrbětice,

Žlutava.

2.   Estonia

Le seguenti zone dell'Estonia:

Hiiu maakond.

3.   Ungheria

Le seguenti zone dell'Ungheria:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 650100, 650200, 650300, 650400, 650500, 650600, 650700, 650800, 651000, 651100, 651200, 652100, 652200, 652300, 652400, 652500, 652601, 652602, 652603, 652700, 652800, 652900 és 653403 kódszámúvalamint 656100, 656200, 656300, 656400, 656701, 657010, 657100, 657400, 657500, 657600, 657700, 657800, 657900, 658000, 658100, 658201, 658202, 658310, 658401, 658402, 658403, 658404, 658500, 658600, 658700, 658801, 658802, 658901, 658902, 659000, 659100, 659210, 659220, 659300, 659400, 659500, 659601, 659602, 659701, 659800, 659901, 660000, 660100, 660200, 660400, 660501, 660502, 660600 és 660800 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Hajdú-Bihar megye 900850, 900860, 900930, 900950 és 903350 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Heves megye 700150, 700250, 700260, 700350, 700450, 700460, 700550, 700650, 700750, 700850, 702350, 702450, 702550, 702750, 702850, 703350, 703360, 703450, 703550, 703610, 703750, 703850, 703950, 704050, 704150, 704250, 704350, 704450, 704550, 704650, 704750, 704850, 704950, 705050, 705250, 705350, 705510 és 705610 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750250, 750260, 750350, 750450, 750460, 750550, 750650, 750750, 750850, 750950 és 750960 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Nógrád megye 550110, 550120, 550130, 550210, 550310, 550320, 550450, 550460, 550510, 550610, 550710, 550810, 550950, 551010, 551150, 551160, 551250, 551350, 551360, 551450, 551460, 551550, 551650, 551710, 551810, 551821, 552010, 552150, 552250, 552350, 552360, 552450, 552460, 552520, 552550, 552610, 552620, 552710, 552850, 552860, 552950, 552960, 552970, 553110, 553250, 553260 és 553350 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Pest megye 571250, 571350, 571550, 571610, 571750, 571760, 572350, 572550, 572850, 572950, 573360 és 573450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850150, 850250, 850260, 850350, 850450, 850550, 850650, 850850, 851851, 851852, 851950, 852050, 852150, 852250, 852350, 852450, 852550, 852750, 853560, 853650, 853751, 853850, 853950, 853960, 854050, 854150, 854250, 854350, 855250, 855350, 855450, 855460, 855550, 855650, 855660, 855750, 855850, 855950, 855960, 856012, 856050, 856150, 856250, 856260, 856850, 856950, 857050, 857150, 857350, 857450 és 857550.

4.   Lettonia

Le seguenti zone della Lettonia:

Aizputes novads,

Alsungas novads,

Kuldīgas novada Gudenieku, Turlavas un Laidu pagasts,

Pāvilostas novada Sakas pagasts un Pāvilostas pilsēta,

Skrundas novada,Nīkrācesun Rudbāržu pagasts un Skrundas pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidiem no autoceļa A9, Skrundas pilsēta,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Vaiņodes novads,

Ventspils novada Jūrkalnes pagasts.

5.   Lituania

Le seguenti zone della Lituania:

Akmenės rajono savivaldybė: Papilės seniūnija,

Jurbarko rajono savivaldybė: Eržvilko, Smalininkų ir Viešvilės seniūnijos,

Kazlų Rūdos savivaldybė,

Kelmės rajono savivaldybė: Kelmės, Kelmės apylinkių, Kražių, Kukečių, Liolių, Pakražančio, Šaukėnų seniūnijos, Tytyvėnų seniūnijos dalis į vakarus ir šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105, Užvenčio ir Vaiguvos seniūnijos,

Mažeikių rajono savivaldybė: Sedos, Šerkšnėnų ir Židikų seniūnijos,

Pagėgių savivaldybė,

Raseinių rajono savivaldybė: Girkalnio ir Kalnūjų seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr A1, Nemakščių, Paliepių, Raseinių, Raseinių miesto ir Viduklės seniūnijos,

Šakių rajono savivaldybė,

Tauragės rajono savivaldybė,

Telšių rajono savivaldybė.

6.   Polonia

Le seguenti zone della Polonia:

 

w województwie warmińsko-mazurskim:

gmina Stare Juchy w powiecie ełckim,

powiat gołdapski,

powiat węgorzewski,

gmina Ruciane – Nida i część gminy Pisz położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 58 oraz miasto Pisz w powiecie piskim,

gminy Giżycko z miastem Giżycko, Kruklanki, Miłki, Wydminy i Ryn w powiecie giżyckim,

gmina Mikołajki w powiecie mrągowskim,

gminy Bisztynek i Sępopol w powiecie bartoszyckim,

gminy Barciany, Korsze i Srokowo w powiecie kętrzyńskim,

gminy Lidzbark Warmiński z miastem Lidzbark Warmiński, Lubomino, Orneta i Kiwity w powiecie lidzbarskim,

część gminy Wilczęta położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 509 w powiecie braniewskim,

gminy Godkowo, Milejewo, Młynary, Pasłęk i Tolkmicko w powiecie elbląskim,

powiat miejski Elbląg.

 

w województwie podlaskim:

gminy Brańsk z miastem Brańsk, Rudka i Wyszki w powiecie bielskim,

gmina Perlejewo w powiecie siemiatyckim,

gminy Kolno z miastem Kolno, Mały Płock i Turośl w powiecie kolneńskim,

gmina Poświętne w powiecie białostockim,

gminy Kołaki Kościelne, Rutki, Szumowo, część gminy Zambrów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr S8 i miasto Zambrów w powiecie zambrowskim,

gminy Wiżajny i Przerośl w powiecie suwalskim,

gminy Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo, Ciechanowiec, Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew w powiecie wysokomazowieckim,

gminy Miastkowo, Nowogród i Zbójna w powiecie łomżyńskim.

 

w województwie mazowieckim:

gminy Ceranów, Kosów Lacki, Sabnie, Sterdyń, część gminy Bielany położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 i część gminy wiejskiej Sokołów Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 w powiecie sokołowskim,

gminy Grębków, Korytnica, Liw, Łochów, Miedzna, Sadowne, Stoczek, Wierzbno i miasto Węgrów w powiecie węgrowskim,

gmina Kotuń w powiecie siedleckim,

gminy Rzekuń, Troszyn, Lelis, Czerwin i Goworowo w powiecie ostrołęckim,

powiat miejski Ostrołęka,

powiat ostrowski,

gminy Karniewo, Maków Mazowiecki, Rzewnie i Szelków w powiecie makowskim,

gmina Krasne w powiecie przasnyskim,

gminy Mała Wieś i Wyszogród w powiecie płockim,

gminy Ciechanów z miastem Ciechanów, Glinojeck, Gołymin – Ośrodek, Ojrzeń, Opinogóra Górna i Sońsk w powiecie ciechanowskim,

gminy Baboszewo, Czerwińsk nad Wisłą, Naruszewo, Płońsk z miastem Płońsk, Sochocin i Załuski w powiecie płońskim,

gminy Gzy, Obryte, Zatory, Pułtusk i część gminy Winnica położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Wielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,

gminy Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Wyszków, Zabrodzie i część gminy Somianka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,

gminy Jadów, Klembów, Poświętne, Strachówka i Tłuszcz w powiecie wołomińskim,

gminy Dobre, Jakubów, Mińsk Mazowiecki z miastem Mińsk Mazowiecki, Mrozy, Cegłów, Dębe Wielkie, Halinów, Kałuszyn, Siennica i Stanisławów w powiecie mińskim,

gminy Garwolin z miastem Garwolin, Górzno, Łaskarzew z miastem Łaskarzew, Maciejowice, Miastków Kościelny, Parysów, Pilawa, Sobolew, Trojanów, Wilga i Żelechów w powiecie garwolińskim,

powiat kozienicki,

gminy Baranów i Jaktorów w powiecie grodziskim,

powiat żyrardowski,

gminy Belsk Duży, Błędów, Goszczyn i Mogielnica w powiecie grójeckim,

gminy Białobrzegi, Promna, Stromiec i Wyśmierzyce w powiecie białobrzeskim,

gminy Iłów, Młodzieszyn, Nowa Sucha, Rybno, Sochaczew z miastem Sochaczew i Teresin w powiecie sochaczewskim,

gmina Policzna w powiecie zwoleńskim.

 

w województwie lubelskim:

gminy Niemce, Garbów, Jastków, Konopnica, Wólka, Głusk w powiecie lubelskim,

gminy Łęczna, Milejów, Spiczyn, część gminy Ludwin położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Puchaczów i Dratów, a następnie przez drogę nr 820 do północnej granicy gminy, część gminy Cyców położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 841 do miejscowości Wólka Cycowska, a następnie od miejscowości Wólka Cycowska przez drogę 82 do zachodniej granicy gminy i część gminy Puchaczów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę 82 do miejscowości Stara Wieś, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Stara Wieś, Puchaczów i Dratów w powiecie łęczyńskim,

gminy Siedliszcze, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny z miastem Rejowiec Fabryczny i część gminy wiejskiej Chełm położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 812 biegnącą od zachodniej granicy tej gminy do granicy powiatu miejskiego Chełm, a następnie południową granicę powiatu miejskiego Chełm do wschodniej granicy gminy w powiecie chełmskim,

gminy Grabowiec, Miączyn, Sitno, Skierbieszów, Stary Zamość, Komarów-Osada w powiecie zamojskim,

gminy Trzeszczany, Werbkowice, Mircze, część gminy wiejskiej Hrubieszów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 844 i miasto Hrubieszów w powiecie hrubieszowskim,

gminy Abramów, Kamionka, Lubartów z miastem Lubartów, Serniki, Ostrów Lubelski w powiecie lubartowskim,

gminy Kłoczew, Ryki, Dęblin i Stężyca w powiecie ryckim,

gminy Puławy z miastem Puławy, Janowiec, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Wąwolnica, Nałęczów, Markuszów, Żyrzyn w powiecie puławskim,

powiat świdnicki,

gminy Fajsławice, Kraśniczyn, Łopiennik Górny, Gorzków, Krasnystaw z miastem Krasnystaw, Izbica, Siennica Różana w powiecie krasnostawskim,

gmina Tyszowce w powiecie tomaszowskim,

powiat miejski Lublin.

7.   Romania

Le seguenti zone della Romania:

Satu Mare county:

Commune Apa with following localities:

Locality Apa,

Locality Lunca Apei,

Locality Someșeni,

Commune Batarci with following localities:

Locality Batarci,

Locality Comlausa,

Locality Sirlău,

Locality Tămășeni,

Commune Bixad with following localities:

Locality Bixad,

Locality Boinești,

Locality Trip,

Commune Călinesti-Oaș with following localities:

Locality Călinești-Oaș,

Locality Coca,

Locality Lechința,

Locality Pășunea Mare,

Commune Carmazana,

Commune Certeze with following localities:

Locality Certeze,

Locality Huța Certeze,

Locality Moișeni,

Commune Culciu with following localities:

Locality Culciu Mare,

Locality Apateu,

Locality Cărășeu,

Locality Corod,

Locality Culciu Mic,

Locality Lipău,

Commune Doba with following localities:

Locality Doba,

Locality Boghiș,

Locality Dacia,

Locality Paulian,

Locality Traian,

Commune Gherța Mică,

Commune Halmeu with following localities:

Locality Babești,

Locality Dobolț,

Locality Halmeu Vii,

Commune Livada with following localities:

Locality Livada,

Locality Adrian,

Locality Dumbrava,

Locality Livada Mică,

Commune Medieșu Aurit with following localities:

Locality Potău,

Locality Românesti,

Locality Medieșu Aurit,

Locality Babășești,

Locality Iojib,

Locality Medieș Rături,

Locality Medieș Vii,

Satmarel locality from Satu Mare Municipality,

Commune Odoreu with following localities:

Locality Odoreu,

Locality Berindan,

Locality Cucu,

Commune Ardud witl following localities:

Locality Ardud,

Locality Ardud-Vii,

Locality Baba Novac,

Locality Gerăușa,

Locality Mădăraș,

Locality Sărătura,

Commune Negrești-Oaș with following localities:

Locality Negrești-Oaș,

Locality Luna,

Locality Tur,

Commune Orașu Nou with following localities:

Locality Orașu Nou,

Locality Orașu Nou-Vii,

Locality Prilog,

Locality Prilog Vii,

Locality Racșa,

Locality Racșa Vii,

Locality Remetea Oașului,

Commune Păulești with following localities:

Locality Păulești,

Locality Amati,

Locality Ambud,

Locality Hrip,

Locality Petin,

Locality Rușeni,

Commune Târna Mare with following localities:

Locality Târna Mare,

Locality Bocicău,

Locality Valea Seacă,

Locality Văgaș,

Commune Tarsolt with following localities:

Locality Tarsolt,

Locality Aliceni,

Commune Terebești with following localities:

Locality Terebești,

Locality Aliza,

Locality Gelu,

Locality Pișcari,

Commune Turț with following localities:

Locality Turț,

Locality Gherța Mare,

Locality Turț Băi,

Commune Turulung with following localities:

Locality Turulung Vii,

Commune Vama,

Commune Vetiș with following localities:

Locality Vetiș,

Locality Decebal,

Locality Oar,

Commune Viile Satu Mare with following localities:

Locality Viile Satu Mare,

Locality Cionchești,

Locality Medișa,

Locality Tătărești,

Locality Țireac,

Commune Pișcolt with following localities:

Locality Pișcolt,

Locality Resighea,

Locality Scărișoara Nouă,

Commune Sanislăuwith following localities:

Locality Sanislău,

Locality Marna Nouă,

Commune Ciumeștiwith following localities:

Locality Ciumești,

Locality Berea,

Locality Viișoara,

Locality Horea,

Commune Foieniwith following localities:

Locality Foieni,

Commune Urziceni with following localities:

Locality Urziceni,

Locality Urzicenii de Pădure,

Commune Cămin with following localities:

Locality Cămin,

Commune Căpleni with following localities:

Locality Căpleni,

Commune Berveni with following localities:

Locality Berveni,

Locality Lucăceni,

Commune Moftin with following localities:

Locality Domănești.

Tulcea county:

Commune Beidaud with following localities:

Locality Beidaud,

Locality Neatârnare,

Locality Sarighiol de Deal,

Commune Mihai Viteazu with following localities:

Locality Mihai Viteazu,

Locality Sinoie,

Galati municipality,

Commune I. C. Brătianu with I. C. Brătianu locality,

Commune Jijila with following localities:

Garvăn locality,

Jijila locality,

Commune Smârdan with Smârdan locality,

Commune Măcin with Măcin locality,

Commune Carcaliu with Carcaliu locality,

Commune Greci with Greci Locality,

Commune Turcoaia with Turcoaia locality,

Commune Cerna with following localities:

Cerna locality,

Traian locality,

Mircea Vodă locality,

General Praporgescu locality,

Commune Peceneaga with Peceneaga localitz,

Commune Dorobanțu with following localities:

Ardealu locality,

Dorobanțu locality,

Cârjelari locality,

Fântâna Oilor locality,

Meșteru locality,

Commune Ostrov with following localities:

Ostrov locality,

Piatra locality,

Commune Dăeni with Dăeni locality,

Commune Topolog with follwing localities:

Măgurele locality,

Făgărașu Nou locality,

Luminița locality,

Topolog locality,

Calfa locality,

Sâmbăta Nouă locality,

Cerbu locality,

Commune Casimcea with following localities:

Rahman locality,

Haidar locality,

Cișmeaua Nouă locality,

Stânca locality,

Corugea locality,

Casimcea locality.

PARTE II

1.   Repubblica ceca

Le seguenti zone della Repubblica ceca:

katastrální území obcí v okrese Zlín:

Bohuslavice u Zlína,

Bratřejov u Vizovic,

Březnice u Zlína,

Březová u Zlína,

Březůvky,

Dešná u Zlína,

Dolní Ves,

Doubravy,

Držková,

Fryšták,

Horní Lhota u Luhačovic,

Horní Ves u Fryštáku,

Hostišová,

Hrobice na Moravě,

Hvozdná,

Chrastěšov,

Jaroslavice u Zlína,

Jasenná na Moravě,

Karlovice u Zlína,

Kašava,

Klečůvka,

Kostelec u Zlína,

Kudlov,

Kvítkovice u Otrokovic,

Lhota u Zlína,

Lhotka u Zlína,

Lhotsko,

Lípa nad Dřevnicí,

Loučka I,

Loučka II,

Louky nad Dřevnicí,

Lukov u Zlína,

Lukoveček,

Lutonina,

Lužkovice,

Malenovice u Zlína,

Mladcová,

Neubuz,

Oldřichovice u Napajedel,

Ostrata,

Podhradí u Luhačovic,

Podkopná Lhota,

Provodov na Moravě,

Prštné,

Příluky u Zlína,

Racková,

Raková,

Salaš u Zlína,

Sehradice,

Slopné,

Slušovice,

Štípa,

Tečovice,

Trnava u Zlína,

Ublo,

Újezd u Valašských Klobouk,

Velíková,

Veselá u Zlína,

Vítová,

Vizovice,

Vlčková,

Všemina,

Vysoké Pole,

Zádveřice,

Zlín,

Želechovice nad Dřevnicí.

2.   Estonia

Le seguenti zone dell'Estonia:

Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond).

3.   Ungheria

Le seguenti zone dell'Ungheria:

Heves megye 700860, 700950, 701050, 701111, 701150, 701250, 701350, 701550, 701560, 701650, 701750, 701850, 701950, 702050, 702150, 702250, 702260, 702950, 703050, 703150, 703250, 703370, 705150 és 705450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850950, 851050, 851150, 851250, 851350, 851450, 851550, 851560, 851650, 851660, 851751, 851752, 852850, 852860, 852950, 852960, 853050, 853150, 853160, 853250, 853260, 853350, 853360, 853450, 853550, 854450, 854550, 854560, 854650, 854660, 854750, 854850, 854860, 854870, 854950, 855050, 855150, 856350, 856360, 856450, 856550, 856650, 856750, 856760 és 857650 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

4.   Lettonia

Le seguenti zone della Lettonia:

Ādažu novads,

Aglonas novads,

Aizkraukles novads,

Aknīstes novads,

Alojas novads,

Alūksnes novads,

Amatas novads,

Apes novads,

Auces novads,

Babītes novads,

Baldones novads,

Baltinavas novads,

Balvu novads,

Bauskas novads,

Beverīnas novads,

Brocēnu novads,

Burtnieku novads,

Carnikavas novads,

Cēsu novads,

Cesvaines novads,

Ciblas novads,

Dagdas novads,

Daugavpils novads,

Dobeles novads,

Dundagas novads,

Engures novads,

Ērgļu novads,

Garkalnes novads,

Gulbenes novads,

Iecavas novads,

Ikšķiles novads,

Ilūkstes novads,

Inčukalna novads,

Jaunjelgavas novads,

Jaunpiebalgas novads,

Jaunpils novads,

Jēkabpils novads,

Jelgavas novada,Valgundes, Kalnciema, Līvbērzes, Glūdas, Svētes, Zaļenieku, Vilces, Lielplatones, Elejas, Sesavas, Platones un Vircavas pagasts,

Kandavas novads,

Kārsavas novads,

Ķeguma novads,

Ķekavas novads,

Kocēnu novads,

Kokneses novads,

Krāslavas novads,

Krimuldas novads,

Krustpils novads,

Kuldīgas novada Ēdoles, Īvandes, Kurmāles, Padures, Pelču, Rumbas, Rendas, Kabiles,Snēpeles un Vārmes pagasts, Kuldīgas pilsēta,

Lielvārdes novads,

Līgatnes novads,

Limbažu novads,

Līvānu novads,

Lubānas novads,

Ludzas novads,

Madonas novads,

Mālpils novads,

Mārupes novads,

Mazsalacas novads,

Mērsraga novads,

Naukšēnu novads,

Neretas novads,

Ogres novads,

Olaines novads,

Ozolnieku novada, Ozolnieku un Cenu pagasts,

Pārgaujas novads,

Pļaviņu novads,

Preiļu novads,

Priekuļu novads,

Raunas novads,

republikas pilsēta Daugavpils,

republikas pilsēta Jelgava,

republikas pilsēta Jēkabpils,

republikas pilsēta Jūrmala,

republikas pilsēta Rēzekne,

republikas pilsēta Valmiera,

Rēzeknes novads,

Riebiņu novads,

Rojas novads,

Ropažu novads,

Rugāju novads,

Rundāles novads,

Rūjienas novads,

Salacgrīvas novads,

Salas novads,

Salaspils novads,

Saldus novada Jaunlutriņu, Lutriņu, Šķēdes, Nīgrandes, Saldus, Jaunauces, Rubas, Vadakstes, Zaņas, Ezeres, Pampāļu un Zirņu pagasts un Saldus pilsēta,

Saulkrastu novads,

Sējas novads,

Siguldas novads,

Skrīveru novads,

Skrundas novada Raņķu pagasts un Skrundas pagasta daļa, kas atrodas uz Ziemeļiem no autoceļa A9

Smiltenes novads,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Strenču novads,

Talsu novads,

Tērvetes novads,

Tukuma novads,

Valkas novads,

Varakļānu novads,

Vārkavas novads,

Vecpiebalgas novads,

Vecumnieku novads,

Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes, Puzes, Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts, Piltenes pilsēta,

Viesītes novads,

Viļakas novads,

Viļānu novads,

Zilupes novads.

5.   Lituania

Le seguenti zone della Lituania:

Akmenės rajono savivaldybė: Naujosios Akmenės kaimiškoji, Kruopių, Naujosios Akmenės miesto seniūnijos,

Alytaus miesto savivaldybė,

Alytaus rajono savivaldybė: Alytaus, Krokialaukio, Miroslavo, Nemunaičio, Punios ir Simno seniūnijos,

Anykščių rajono savivaldybė,

Birštono savivaldybė,

Biržų miesto savivaldybė,

Biržų rajono savivaldybė,

Druskininkų savivaldybė,

Elektrėnų savivaldybė,

Ignalinos rajono savivaldybė,

Jonavos rajono savivaldybė,

Joniškio rajono savivaldybė: Gaižaičių, Joniškio, Rudiškių, Satkūnų, Skaistgirio ir Žagarės seniūnijos,

Jurbarko rajono savivaldybė: Girdžių, Jurbarko miesto, Jurbarkų, Skirsnemunės ir Šimkaičių seniūnijos,

Kaišiadorių miesto savivaldybė,

Kaišiadorių rajono savivaldybė,

Kalvarijos savivaldybė,

Kauno miesto savivaldybė,

Kauno rajono savivaldybė: Akademijos, Alšėnų, Babtų, Batniavos, Domeikavos, Ežerėlio, Garliavos, Garliavos apylinkių, Kačerginės, Karmėlavos, Kulautuvos, Lapių, Linksmakalnio, Neveronių, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Vandžiogalos ir Zapyškio seniūnijos,

Kėdainių rajono savivaldybė: Gudžiūnų, Surviliškio, Šėtos, Truskavos ir Vilainių seniūnijos,

Kupiškio rajono savivaldybė,

Marijampolės savivaldybė,

Mažeikių rajono savivaldybės: Laižuvos, Mažeikių apylinkės, Mažeikių, Reivyčių, Tirkšlių ir Viekšnių seniūnijos,

Molėtų rajono savivaldybė,

Pakruojo rajono savivaldybė: Klovainių seniūnija, Linkuvos seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 151 ir kelio Nr. 211, ir Rozalimo seniūnija,

Panevėžio rajono savivaldybė,

Pasvalio rajono savivaldybė,

Radviliškio rajono savivaldybė: Aukštelkų, Baisogalos, Pakalniškių, Radviliškio, Radviliškio miesto, Sidabravo, Skėmių, Šeduvos miesto ir Tyrulių seniūnijos,

Raseinių rajono savivaldybė: Kalnūjų seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. A1,

Prienų miesto savivaldybė,

Prienų rajono savivaldybė,

Rokiškio rajono savivaldybė,

Šalčininkų rajono savivaldybė,

Šiaulių miesto savivaldybė,

Šiaulių rajono savivaldybė,

Širvintų rajono savivaldybė,

Švenčionių rajono savivaldybė,

Ukmergės rajono savivaldybė,

Utenos rajono savivaldybė,

Vilniaus miesto savivaldybė,

Vilniaus rajono savivaldybė,

Vilkaviškio rajono savivaldybė,

Visagino savivaldybė,

Zarasų rajono savivaldybė.

6.   Polonia

Le seguenti zone della Polonia:

 

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Kalinowo, Prostki i gmina wiejska Ełk w powiecie ełckim,

powiat olecki,

gminy Orzysz, Biała Piska i część gminy Pisz położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 58 w powiecie piskim,

gminy Górowo Iławeckie z miastem Górowo Iławeckie, Bartoszyce z miastem Bartoszyce w powiecie bartoszyckim,

gminy Braniewo z miastem Braniewo, Lelkowo, Pieniężno, Frombork, Płoskinia i część gminy Wilczęta położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę 509w powiecie braniewskim.

 

w województwie podlaskim:

powiat grajewski,

gminy Jasionówka, Jaświły, Knyszyn, Krypno, Mońki i Trzcianne w powiecie monieckim,

gminy Łomża, Piątnica, Śniadowo, Jedwabne, Przytuły i Wizna w powiecie łomżyńskim,

powiat miejski Łomża,

gminy Grodzisk, Drohiczyn, Dziadkowice, Milejczyce i Siemiatycze z miastem Siemiatycze w powiecie siemiatyckim,

gminy Białowieża, Czeremcha, Narew, Narewka, część gminy Dubicze Cerkiewne położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 685,część gminy Kleszczele położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 685, a następnie nr 66 i nr 693, część gminy Hajnówka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 689 i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 685 i miasto Hajnówka w powiecie hajnowskim,

gminy Kobylin-Borzymy i Sokoły w powiecie wysokomazowieckim,

część gminy Zambrów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr S8 w powiecie zambrowskim,

gminy Grabowo i Stawiski w powiecie kolneńskim,

gminy Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Michałowo, Supraśl, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zawady i Choroszcz w powiecie białostockim,

gmina Boćki i część gminy Bielsk Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 i miasto Bielsk Podlaski w powiecie bielskim,

gmina Puńsk, część gminy Krasnopol położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 653, część gminy Sejny położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 653 i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 663 i miasto Sejny w powiecie sejneńskim,

gminy Bakałarzewo, Filipów, Jeleniewo, Raczki, Rutka-Tartak, Suwałki i Szypliszki w powiecie suwalskim,

powiat miejski Suwałki,

powiat augustowski,

gminy Korycin, Krynki, Kuźnica, Sokółka, Szudziałowo, część gminy Nowy Dwór położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 670, część gminy Janów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 671 biegnącą od wschodniej granicy gminy do miejscowości Janów i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Janów, Trofimówka i Kizielany i część gminy Suchowola położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 8 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Suchowola, a następnie przedłużonej drogą łączącą miejscowości Suchowola i Dubasiewszczyzna biegnącą do południowo-wschodniej granicy gminy w powiecie sokólskim,

powiat miejski Białystok.

 

w województwie mazowieckim:

gminy Przesmyki, Domanice, Skórzec, Siedlce, Suchożebry, Mokobody, Mordy, Wiśniew, Wodynie i Zbuczyn w powiecie siedleckim,

gminy Repki, Jabłonna Lacka, część gminy Bielany położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 i część gminy wiejskiej Sokołów Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 w powiecie sokołowskim,

powiat łosicki,

gmina Brochów w powiecie sochaczewskim,

gminy Czosnów, Leoncin, Pomiechówek, Zakroczym i miasto Nowy Dwór Mazowiecki w powiecie nowodworskim,

gmina Joniec w powiecie płońskim,

gmina Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,

gminy Dąbrówka, Kobyłka, Marki, Radzymin, Wołomin, Zielonka i Ząbki w powiecie wołomińskim,

część gminy Somianka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,

gminy Latowicz i Sulejówek w powiecie mińskim,

gmina Borowie w powiecie garwolińskim,

powiat warszawski zachodni,

powiat legionowski,

powiat otwocki,

powiat piaseczyński,

powiat pruszkowski,

gmina Chynów, Grójec, Jasieniec, Pniewy i Warka w powiecie grójeckim,

gminy Milanówek, Grodzisk Mazowiecki, Podkowa Leśna i Żabia Wola w powiecie grodziskim,

powiat miejski Siedlce,

powiat miejski Warszawa.

 

w województwie lubelskim:

powiat radzyński,

gminy Krzywda, wiejska Łuków z miastem Łuków, Stanin, Stoczek Łukowski z miastem Stoczek Łukowski, Wojcieszków, Wola Mysłowska i Trzebieszów w powiecie łukowskim,

gmina Wyryki, część gminy Urszulin położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 82, część gminy Stary Brus położna na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 82 i część gminy wiejskiej Włodawa położona na północ od granicy miasta Włodawa w powiecie włodawskim,

gminy Rossosz, Łomazy, Konstantynów, Piszczac, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie, Terespol z miastem Terespol, Drelów, Międzyrzec Podlaski z miastem Międzyrzec Podlaski w powiecie bialskim,

powiat miejski Biała Podlaska,

gminy Siemień, Sosnowica, część gminy Dębowa Kłoda położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 819, część gminy Parczew położona na zachód od drogi nr 819 biegnącej do skrzyżowania z drogą nr 813 i na zachód od drogi nr 813 i część gminy Milanów położona na zachód od drogi nr 813 w powiecie parczewskim,

gminy Niedźwiada, Ostrówek, Uścimów i część gminy Firlej położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie lubartowskim,

część gminy Ludwin położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Puchaczów i Dratów, a następnie przez drogę nr 820 do północnej granicy gminy, część gminy Cyców położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę 82 i część gminy Puchaczów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę 82 do miejscowości Stara Wieś, a następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Stara Wieś, Puchaczów i Dratów w powiecie łęczyńskim,

gminy Uchanie, Horodło i część gminy wiejskiej Hrubieszów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 844 w powiecie hrubieszowskim,

gminy Białopole, Dubienka, Leśniowice, Wojsławice i Żmudź w powiecie chełmskim.

7.   Romania

Le seguenti zone della Romania:

Tulcea county

Commune Bestepe with following localities:

Locality Băltenii de Jos,

Locality Băltenii de Sus,

Locality Bestepe,

Locality Periprava,

Locality Sfistofca,

Commune Sarichioi with following localities:

Locality Sarichioi,

Locality Enisala,

Locality Sabangia,

Locality Visterna,

Locality Zebil,

Commune Baia with following localities:

Locality Baia,

Locality Camena,

Locality Caugagia,

Locality Ceamurlia de Sus,

Locality Panduru,

Commune Ceamurlia de Jos with following localities:

Locality Ceamurlia de Jos,

Locality Lunca,

Commune Ciucurova with following localities:

Locality Ciucurova,

Locality Atmagea,

Locality Fântâna Mare,

Commune Babadag with Babadag locality,

Commune Slava Cercheza with following localities:

Locality Slava Cercheza,

Locality Slava Rusă,

Commune Stejaru with following localities:

Locality Stejaru,

Locality Mina Altan Tepe,

Locality Vasile Alecsandri,

Commune Jurilovca with following localities:

Locality Jurilovca,

Locality Visina,

Locality Salcioara.

PARTE III

1.   Lettonia

Le seguenti zone della Lettonia:

Jelgavas novada Jaunsvirlaukas pagasts,

Ozolnieku novada Salgales pagasts,

Saldus novada Novadnieku, Kursīšu un Zvārdes pagasts.

2.   Lituania

Le seguenti zone della Lituania:

Akmenės rajono savivaldybė: Akmenės ir Ventos seniūnijos,

Alytaus rajono savivaldybė: Alovės, Butrimonių, Daugų, Pivašiūnų ir Raitininkų seniūnijos,

Jurbarko rajono savivaldybė: Juodaičių, Raudonės, Seredžiaus ir Veliuonos seniūnijos,

Joniškio rajono savivaldybė: Gataučių, Kepalių, Kriukų ir Saugėlaukio seniūnijos,

Kauno rajono savivaldybė: Babtų, Čekiškės, Vilkijos ir Vilkijos apylinkių seniūnijos,

Kėdainių rajono savivaldybė: Dotnuvos, Josvainių, Kėdainių miesto, Krakių, Pelėdnagių ir Pernaravos seniūnijos,

Kelmės rajono savivaldybė: Tytyvėnų seniūnijos dalis į rytus ir pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105,

Lazdijų rajono savivaldybė,

Mažeikių rajono savivaldybės: Laižuvos, Mažeikių apylinkės, Mažeikių, Reivyčių, Tirkšlių ir Viekšnių seniūnijos,

Pakruojo rajono savivaldybė: Guostagalio seniūnija, Linkuvos seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 151 ir kelio Nr. 211, Lygumų, Pakruojo, Pašvitinio ir Žeimelio seniūnijos,

Radviliškio rajono savivaldybė: Grinkiškio, Šaukoto ir Šiaulėnų seniūnijos,

Raseinių rajono savivaldybė: Ariogalos, Betygalos, Pagojukų ir Šiluvos seniūnijos ir Girkalnio seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. A1,

Trakų rajono savivaldybė,

Varėnos rajono savivaldybė.

3.   Polonia

Le seguenti zone della Polonia:

 

w województwie podlaskim:

gminy Dąbrowa Białostocka, Sidra, część gminy Nowy Dwór położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 670, część gminy Janów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 671 biegnącą od wschodniej granicy gminy do miejscowości Janów i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Janów, Trofimówka i Kizielany i część gminy Suchowola położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 8 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Suchowola, a następnie przedłużonej drogą łączącą miejscowości Suchowola i Dubasiewszczyzna biegnącą do południowo-wschodniej granicy gminy w powiecie sokólskim,

gmina Giby, część gminy Krasnopol położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 653 i część gminy Sejny położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 653 oraz południowo - zachodnią granicę miasta Sejny i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 663 w powiecie sejneńskim,

gmina Orla, część gminy Bielsk Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie bielskim,

gminy Czyże, część gminy Dubicze Cerkiewne położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 685,część gminy Kleszczele położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 685, a następnie nr 66 i nr 693 i część gminy Hajnówka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 689 i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 685 w powiecie hajnowskim,

gmina Goniądz w powiecie monieckim

gminy Mielnik i Nurzec-Stacja w powiecie siemiatyckim.

 

w województwie mazowieckim:

gmina Nasielsk w powiecie nowodworskim,

gmina Świercze i część gminy Winnica położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,

gmina Nowe Miasto w powiecie płońskim

gminy Korczew i Paprotnia w powiecie siedleckim.

 

w województwie lubelskim:

gminy Wierzbica, Sawin, Ruda Huta, Dorohusk, Kamień i część gminy wiejskiej Chełm położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 812 biegnącą od zachodniej granicy tej gminy do granicy powiatu miejskiego Chełm, a następnie północną granicę powiatu miejskiego Chełm do wschodniej granicy gminy w powiecie chełmskim,

powiat miejski Chełm,

gminy Hanna, Hańsk, Wola Uhruska, część gminy Urszulin położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 82, część gminy Stary Brus położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 82 i część gminy wiejskiej Włodawa położona na południe od granicy miasta Włodawa w powiecie włodawskim,

część gminy Cyców położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 82 i na północ od drogi nr 841 w powiecie łęczyńskim,

gminy Jabłoń, Podedwórze, część gminy Dębowa Kłoda położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 819, część gminy Parczew położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 819 biegnącą do skrzyżowania z drogą nr 813 i na wschód od drogi nr 813 i część gminy Milanów położona na wschód od drogi nr 813 w powiecie parczewskim,

gminy Janów Podlaski, Leśna Podlaska, Kodeń, Sławatycze, Sosnówka, Tuczna i Wisznice w powiecie bialskim,

gminy Jeziorzany, Michów, Kock i część gminy Firlej położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie lubartowskim,

gminy Adamów i Serokomla w powiecie łukowskim,

gmina Baranów w powiecie puławskim,

gminy Nowodwór i Ułęż w powiecie ryckim.

4.   Romania

Le seguenti zone della Romania:

Satu Mare county

Commune Agriș with following localities:

Locality Agriș,

Locality Ciuperceni,

Commune Botiz,

Commune Dorolț with following localities:

Locality Atea,

Locality Dara,

Locality Petea,

Locality Dorolț,

Commune Halmeu with following localities:

Locality Halmeu,

Locality Cidreag,

Locality Mesteacăn,

Locality Porumbești,

Commune Lazuri with following localities:

Locality Lazuri,

Locality Bercu,

Locality Nisipeni,

Locality Noroieni,

Locality Peleș,

Locality Pelișor,

Commune Micula with following localities:

Locality Micula,

Locality Bercu Nou,

Locality Micula Nouă,

Satu Mare Municipality,

Commune Turulung with following localities:

Locality Turulung,

Locality Drăgușeni.

Tulcea county

Tulcea Municipality with following localities:

Locality Tulcea,

Locality Tudor Vladimirescu,

Commune Ceatalchioi with following localities:

Locality Ceatalchioi,

Locality Patlageanca,

Locality Plauru,

Locality Salceni,

Commune Pardina with Pardina locality,

Commune Somova with following localities:

Locality Somova,

Locality Mineri,

Locality Parches,

Commune Frecăței with following localities:

Locality Frecăței,

Locality Cataloi,

Locality Poșta,

Locality Telita,

Commune Horia with following localities:

Locality Horia,

Locality Cloșca,

Locality Florești,

Commune Izvoarele with following localities:

Locality Izvoarele,

Locality Alba,

Locality Iulia,

Locality Valea Teilor,

Commune Mihai Bravu with following localities:

Locality Mihai Bravu,

Locality Satu Nou,

Locality Turda,

Commune Mihail Kogălniceanu with following localities:

Locality Mihail Kogălniceanu,

Locality Lăstuni,

Locality Rândunica,

Commune Nalbant with following localities:

Locality Nalbant,

Locality Nicolae Bălcescu,

Locality Trestenic,

Commune Niculițel with Niculițel locality,

Commune Isaccea with following localities:

Locality Isaccea,

Locality Tichilești,

Locality Revărsarea,

Commune C.A.Rosetti with following localities:

Locality C.A.Rosetti,

Locality Cardon,

Locality Letea,

Commune Valea Nucarilor with following localities:

Locality Valea Nucarilor,

Locality Agighiol,

Locality Iazurile,

Commune Chilia Veche with following localities:

Locality Chilia Veche,

Locality Calita,

Locality Ostrovu Tataru,

Locality Tatanir,

Commune Crisan with following localities:

Locality Crisan,

Locality Caraorman,

Locality Mila 23,

Commune Mahmudia with Mahmudia locality,

Commune Maliuc with following localities:

Locality Maliuc,

Locality Ilganii de Sus,

Locality Gorgova,

Locality Partizani,

Locality Vulturu,

Commune Murighiol with following localities:

Locality Murighiol,

Locality Colina,

Locality Dunavatu de Jos,

Locality Dunavatu de Sus,

Locality Plopu,

Locality Sarinasuf,

Locality Uzlina,

Commune Nufaru with following localities:

Locality Nufaru,

Locality Ilagnii de Jos,

Locality Malcoci,

Locality Victoria,

Commune Sulina with Sulina localities,

Commune Sfantu Gheorghe with Sfantu Gheorghe locality,

Commune Luncavița with following localities:

Locality Văcăreni,

Locality Luncavița,

Locality Rachelu,

Commune Hamcearca with following localities:

Locality Nifon,

Locality Căprioara,

Locality Hamcearca,

Locality Balabancea,

Commune Grindu with Grindu Locality.

PARTE IV

Italia

Le seguenti zone dell'Italia:

tutto il territorio della Sardegna.

»

26.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/67


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/911 DELLA COMMISSIONE

del 25 giugno 2018

che stabilisce provvedimenti cautelari al fine di impedire la diffusione della peste dei piccoli ruminanti in Bulgaria

[notificata con il numero C(2018) 4071]

(Il testo in lingua bulgara è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La peste dei piccoli ruminanti è una grave malattia virale che colpisce i piccoli ruminanti, vale a dire ovini e caprini, ed è trasmessa principalmente per contatto diretto. Il tasso di morbilità e mortalità dovuto alla peste dei piccoli ruminanti può essere molto elevato, soprattutto nelle zone in cui tale malattia compare per la prima volta, ed ha gravi conseguenze economiche per il settore agricolo. La peste dei piccoli ruminanti non è trasmissibile all'uomo. Essa è endemica in molti paesi dell'Africa, del Medio Oriente e dell'Asia e rappresenta un grave problema per la salute e il benessere degli animali.

(2)

La direttiva 92/119/CEE del Consiglio (3) introduce misure generali da adottare per la lotta contro alcune malattie degli animali, tra cui la peste dei piccoli ruminanti. Fra queste vi sono le misure di lotta da adottare in caso di presenza sospetta e confermata della peste dei piccoli ruminanti in un'azienda. Tali misure di lotta comprendono anche la delimitazione di zone di protezione e di sorveglianza attorno ai focolai e altre misure supplementari per contrastare la diffusione della malattia.

(3)

Conformemente all'articolo 14.7.7. del codice sanitario per gli animali terrestri («il codice»), edizione 2017, dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) (4), se si registra un focolaio o un'infezione di peste dei piccoli ruminanti in un paese o in una zona indenne da tale malattia e se viene praticata una politica di abbattimento totale, il periodo di recupero è di sei mesi dalla macellazione dell'ultimo caso, a condizione che sia stato rispettato l'articolo 14.7.32. di detto codice.

(4)

Il 23 giugno 2018 la Bulgaria ha notificato alla Commissione e agli altri Stati membri tre focolai di peste dei piccoli ruminanti in aziende di piccoli ruminanti del comune di Bolyarovo, nella regione Yambol, in Bulgaria.

(5)

La Bulgaria ha adottato le misure di lotta previste dalla direttiva 92/119/CEE, in particolare l'abbattimento totale dei greggi infetti e la delimitazione di zone di protezione e di sorveglianza attorno ai focolai, come stabilito in tale direttiva. È stata inoltre intensificata la sorveglianza nei comuni limitrofi alle zone colpite, nonché nei comuni situati lungo la frontiera dell'Unione con paesi terzi non indenni da peste dei piccoli ruminanti.

(6)

In aggiunta alle misure previste dalla direttiva 92/119/CEE è necessario adottare provvedimenti cautelari per impedire la diffusione della peste dei piccoli ruminanti. Al fine di evitare che la peste dei piccoli ruminanti si propaghi ad altre zone della Bulgaria e ad altri Stati membri e paesi terzi, in particolare attraverso gli scambi di piccoli ruminanti e del loro materiale germinale, è pertanto opportuno controllare la spedizione delle partite di piccoli ruminanti e l'immissione sul mercato di alcuni prodotti derivati da piccoli ruminanti.

(7)

In attesa della riunione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi e in collaborazione con lo Stato membro interessato, la Commissione dovrebbe adottare provvedimenti cautelari contro la peste dei piccoli ruminanti in Bulgaria.

(8)

La situazione sarà riesaminata nella prossima riunione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi e le misure saranno adattate, ove necessario,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La presente decisione stabilisce provvedimenti cautelari per impedire la diffusione della peste dei piccoli ruminanti nell'Unione.

Essa si applica ai piccoli ruminanti e allo sperma, agli ovuli e agli embrioni di tali animali, nonché ad alcuni prodotti di tali animali.

Articolo 2

1.   Ai fini della presente decisione si intende per:

a)   «piccoli ruminanti»: qualsiasi animale delle specie ovina o caprina;

b)   «sottoprodotti di origine animale non trasformati»: i sottoprodotti di origine animale di cui al punto 1) dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

2.   Si applicano inoltre le definizioni di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

Articolo 3

La Bulgaria vieta la spedizione dalla regione Yambol ad altre parti della Bulgaria, ad altri Stati membri e ai paesi terzi dei seguenti prodotti:

a)

piccoli ruminanti;

b)

sperma, ovuli ed embrioni di piccoli ruminanti.

Articolo 4

1.   La Bulgaria vieta l'immissione sul mercato al di fuori della regione Yambol dei seguenti prodotti ottenuti da piccoli ruminanti provenienti dalla regione Yambol:

a)

carni fresche;

b)

carni macinate e preparazioni di carni ottenute dalle carni di cui alla lettera a);

c)

prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano ottenuti dalle carni di cui alla lettera a), diversi da quelli che sono stati sottoposti a un trattamento atto ad eliminare determinati rischi per la salute degli animali in conformità all'allegato III della direttiva 2002/99/CE del Consiglio (7);

d)

latte crudo e prodotti lattiero-caseari, diversi da quelli che sono stati sottoposti a un trattamento in contenitori sigillati ermeticamente con un valore F0 pari o superiore a 3,00, come descritto nell'allegato III della direttiva 2002/99/CE;

e)

prodotti contenenti i prodotti di cui alle lettere da a) a d),

f)

sottoprodotti di origine animale non trasformati.

2.   In deroga al divieto stabilito al paragrafo 2, lettera f), l'autorità competente può autorizzare la spedizione sotto controllo ufficiale di sottoprodotti di origine animale non trasformati destinati alla trasformazione o allo smaltimento in un impianto da essa riconosciuto a tal fine nel territorio della Bulgaria, in conformità all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1069/2009.

Articolo 5

La presente decisione si applica fino al 23 dicembre 2018.

Articolo 6

La Repubblica di Bulgaria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2018

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

(2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(3)  Direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini (GU L 62 del 15.3.1993, pag. 69).

(4)  http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_ppr.htm

(5)  Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1).

(6)  Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).

(7)  Direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11).