ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 159

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

61° anno
22 giugno 2018


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione (UE) 2018/889 del Consiglio, del 4 giugno 2018, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, della convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo

1

 

 

Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo

3

 

*

Decisione (UE) 2018/890 del Consiglio, del 4 giugno 2018, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo addizionale della convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo

15

 

 

Protocollo addizionale della convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo

17

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/891 della Commissione, del 21 giugno 2018, che istituisce massimali di bilancio per il 2018 applicabili ad alcuni regimi di sostegno diretto di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

21

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/892 della Commissione, del 21 giugno 2018, recante fissazione del prezzo minimo di vendita di latte scremato in polvere per la ventunesima gara parziale nell'ambito della gara aperta dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080

30

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2018/893 del Consiglio, del 18 giugno 2018, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE riguardo alla modifica dell'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) e del protocollo 37 contenente l'elenco di cui all'articolo 101 dell'accordo SEE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) ( 1)

31

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2018/894 della Commissione, del 21 giugno 2018, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri [notificata con il numero C(2018) 4007]  ( 1)

37

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

22.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 159/1


DECISIONE (UE) 2018/889 DEL CONSIGLIO

del 4 giugno 2018

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, della convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 83, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

In conformità della decisione (UE) 2015/1913 del Consiglio (2), la convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo (3) («convenzione») è stata firmata il 22 ottobre 2015, fatta salva la sua conclusione.

(2)

Ai sensi dell'articolo 23 della convenzione, la convenzione è aperta all'approvazione dell'Unione.

(3)

La direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) ha stabilito norme comuni dell'Unione sulla lotta contro il terrorismo. Di conseguenza, l'Unione ha già adottato misure in diversi settori disciplinati dalla convenzione.

(4)

È opportuno pertanto che la convenzione sia approvata a nome dell'Unione riguardo alle materie di competenza dell'Unione, nella misura in cui la convenzione può incidere su tali norme comuni o modificarne la portata. Gli Stati membri mantengono le rispettive competenze nella misura in cui la convenzione non incide sulle normi comuni o ne modifica la portata.

(5)

L'Irlanda è vincolata dalla decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio (5) e partecipa pertanto all'adozione della presente decisione.

(6)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, il Regno Unito non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolato né è soggetto alla sua applicazione.

(7)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, riguardo alle materie di competenza dell'Unione, è approvata a nome dell'Unione.

Il testo della convenzione è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a depositare, a nome dell'Unione, lo strumento di approvazione di cui all'articolo 23 della convenzione (6).

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore alla data di adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 4 giugno 2018

Per il Consiglio

La presidente

T. TSACHEVA


(1)  Approvazione del 18 aprile 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Decisione (UE) 2015/1913 del Consiglio, del 18 settembre 2015, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, della convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo (STCE n. 196) (GU L 280 del 24.10.2015, pag. 22).

(3)  STCE n. 196.

(4)  Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6).

(5)  Decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3).

(6)  La data di entrata in vigore della convenzione per l'Unione europea sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale a cura del segretariato generale del Consiglio.


22.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 159/3


CONVENZIONE DEL CONSIGLIO D'EUROPA PER LA PREVENZIONE DEL TERRORISMO

Varsavia, 16 maggio 2005

GLI STATI MEMBRI DEL CONSIGLIO D'EUROPA E GLI ALTRI FIRMATARI DELLA PRESENTE CONVENZIONE,

considerando che scopo del Consiglio d'Europa è realizzare un'unione più stretta fra i suoi membri;

riconoscendo l'importanza di intensificare la cooperazione con le altre parti della presente convenzione;

auspicando che siano adottate misure efficaci per prevenire il terrorismo e per contrastare, in particolare, la pubblica provocazione per commettere reati di terrorismo nonché il reclutamento e l'addestramento a fini terroristici;

consapevoli della grande preoccupazione causata dall'aumento dei reati di terrorismo e dalla crescita della minaccia terroristica;

consapevoli della situazione precaria che devono affrontare le persone che subiscono le conseguenze del terrorismo e riaffermando, in tale contesto, la profonda solidarietà con le vittime del terrorismo e con le loro famiglie;

riconoscendo che i reati di terrorismo e i reati previsti dalla presente convenzione, quali che siano i loro autori, non sono in alcuna circostanza giustificabili da motivi di natura politica, filosofica, ideologica, razziale, etnica, religiosa, o simili, e ricordando l'obbligo di tutte le parti di impedire tali reati e, se commessi, di perseguirli e garantire che siano punibili con sanzioni che tengano conto della loro gravità;

ricordando la necessità di intensificare la lotta al terrorismo e ribadendo che tutte le misure adottate per prevenire e reprimere i reati di terrorismo devono rispettare lo stato di diritto e i valori democratici, i diritti umani e le libertà fondamentali, così come le altre norme di diritto internazionale, compreso, ove applicabile, il diritto internazionale umanitario;

riconoscendo che con la presente convenzione non si intende incidere sui principi consolidati relativi alla libertà d'espressione e alla libertà di associazione;

ricordando che gli atti di terrorismo, per la loro natura o per il loro contesto, mirano a intimidire gravemente una popolazione o a costringere indebitamente un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere un qualsiasi atto, o a destabilizzare gravemente o a distruggere le strutture politiche, costituzionali, economiche o sociali fondamentali di un paese o di un'organizzazione internazionale,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Terminologia

1.   Ai fini della presente convenzione, con «reato di terrorismo» si intende qualsiasi reato rientrante nell'ambito d'applicazione di uno dei trattati elencati nell'appendice e ivi definito.

2.   All'atto del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, uno Stato o la Comunità europea, nella misura in cui non sono parte di un trattato elencato nell'appendice, possono dichiarare che, nell'applicazione della presente convenzione all parteinterssata, il trattato in questione è considerato non incluso nell'appendice. Tale dichiarazione cessa di avere effetto nel momento in cui il trattato in questione entra in vigore per la parte che l'ha pronunciata e che comunica al segretario generale del Consiglio d'Europa tale entrata in vigore.

Articolo 2

Scopo

Scopo della presente convenzione è rafforzare l'impegno delle parti nella prevenzione del terrorismo e dei suoi effetti pregiudizievoli sul pieno godimento dei diritti umani, in particolare del diritto alla vita, sia con misure da adottare a livello nazionale che attraverso la cooperazione internazionale, tenendo in debito conto i vigenti trattati o accordi multilaterali o bilaterali applicabili fra le parti.

Articolo 3

Politiche nazionali di prevenzione

1.   Ciascuna parte adotta le misure appropriate, in particolare nel settore della formazione delle autorità di contrasto e di altri organi, dell'istruzione, della cultura, dell'informazione, dei mezzi di comunicazione e della sensibilizzazione dell'opinione pubblica, al fine di impedire i reati di terrorismo e i loro effetti pregiudizievoli, rispettando al tempo stesso gli obblighi in materia di diritti umani sanciti dalla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dal patto internazionale sui diritti civili e politici – se applicabili alla parte – e altri obblighi di diritto internazionale.

2.   Ciascuna parte adotta le misure necessarie per migliorare e sviluppare la cooperazione fra le autorità nazionali allo scopo di prevenire i reati di terrorismo e i loro effetti pregiudizievoli attraverso, fra l'altro:

a)

lo scambio d'informazioni;

b)

una migliore protezione fisica delle persone e delle infrastrutture;

c)

un migliore addestramento e migliori piani di coordinamento per le emergenze civili.

3.   Ciascuna parte promuove la tolleranza incoraggiando il dialogo interreligioso e interculturale, implicando, se del caso, le organizzazioni non governative e altri componenti della società civile allo scopo di prevenire le tensioni che potrebbero portare alla commissione di reati di terrorismo.

4.   Ciascuna parte si impegna a sensibilizzare l'opinione pubblica quanto all'esistenza, alle cause e alla gravità dei reati di terrorismo e dei reati previsti dalla presente convenzione e alla minaccia che essi rappresentano, e valuta la possibilità di incoraggiare l'opinione pubblica a fornire alle autorità competenti un aiuto concreto e specifico che possa contribuire a prevenire i reati di terrorismo e i reati previsti dalla presente convenzione.

Articolo 4

Cooperazione internazionale in materia di prevenzione

Se del caso e tenendo debitamente conto delle proprie capacità, le parti si assistono e si sostengono vicendevolmente allo scopo di rafforzare le loro capacità di prevenire i reati di terrorismo, anche mediante lo scambio di informazioni e di migliori prassi, così come attraverso l'addestramento e altri sforzi congiunti di natura preventiva.

Articolo 5

Pubblica provocazione per commettere reati di terrorismo

1.   Ai fini della presente convenzione, con «pubblica provocazione per commettere reati di terrorismo» si intende la diffusione o qualunque altra forma di pubblica divulgazione di un messaggio con l'intento di incitare alla commissione di un reato di terrorismo, qualora tale comportamento, istigando direttamente o indirettamente ai reati di terrorismo, crei il rischio che uno o più reati di questo tipo possano essere perpetrati.

2.   Ciascuna parte adotta le misure necessarie per qualificare come reato nel proprio diritto interno la pubblica provocazione per commettere reati di terrorismo definita al paragrafo 1, qualora praticata illecitamente e intenzionalmente.

Articolo 6

Reclutamento a fini terroristici

1.   Ai fini della presente convenzione, con «reclutamento a fini terroristici» si intende l'induzione a commettere un reato di terrorismo o a parteciparvi, ovvero a unirsi a un'associazione o a un gruppo al fine di contribuire alla commissione di uno o più reati di terrorismo da parte dell'associazione o del gruppo.

2.   Ciascuna parte adotta le misure necessarie per qualificare come reato nel proprio diritto interno il reclutamento a fini terroristici definito al paragrafo 1, qualora praticato illecitamente e intenzionalmente.

Articolo 7

Addestramento a fini terroristici

1.   Ai fini della presente convenzione, con «addestramento a fini terroristici» si intende l'atto di fornire istruzioni per la fabbricazione o l'uso di esplosivi, armi da fuoco o altre armi o sostanze nocive o pericolose, ovvero per altri metodi o tecniche specifici, al fine di commettere o contribuire alla commissione di un reato di terrorismo, nella consapevolezza che le competenze trasmesse sono destinate a essere utilizzate a tale scopo.

2.   Ciascuna parte adotta le misure necessarie per qualificare come reato nel proprio diritto interno l'addestramento a fini terroristici definito al paragrafo 1, qualora praticato illecitamente e intenzionalmente.

Articolo 8

Irrilevanza dell'effettiva commissione di un reato di terrorismo

Affinché un atto costituisca reato ai sensi degli articoli da 5 a 7 della presente convenzione, non è necessario che un reato di terrorismo sia effettivamente commesso.

Articolo 9

Reati accessori

1.   Ciascuna parte adotta le misure necessarie per qualificare come reato nel proprio diritto interno:

a)

la partecipazione come complice a uno dei reati di cui agli articoli da 5 a 7 della presente convenzione;

b)

l'organizzazione o la direzione nella commissione di uno dei reati di cui agli articoli da 5 a 7 della presente convenzione;

c)

il contributo apportato a uno o più reati di cui agli articoli da 5 a 7 della presente convenzione commessi da un gruppo di persone con uno scopo comune. Tale contributo è intenzionale e apportato:

i)

al fine di facilitare l'attività criminale o sostenere gli scopi criminali del gruppo, laddove l'attività e gli scopi implichino la commissione di uno dei reati di cui agli articoli da 5 a 7 della presente convenzione; oppure:

ii)

con la consapevolezza dell'intenzione del suddetto gruppo di compiere uno dei reati di cui agli articoli da 5 a 7 della presente convenzione.

2.   Ciascuna parte adotta inoltre le misure necessarie per qualificare come reato nel proprio diritto interno, e conformemente a esso, il tentativo di commettere uno dei reati di cui agli articoli 6 e 7 della presente convenzione.

Articolo 10

Responsabilità degli enti giuridici

1.   Ciascuna parte adotta le misure necessarie, conformemente ai propri principi giuridici, per stabilire la responsabilità degli enti giuridici nella partecipazione ai reati di cui agli articoli da 5 a 7 e all'articolo 9 della presente convenzione.

2.   Fermi restando i principi giuridici della parte, la responsabilità degli enti giuridici può essere penale, civile o amministrativa.

3.   Tale responsabilità non pregiudica la responsabilità penale delle persone fisiche che hanno commesso i reati.

Articolo 11

Sanzioni e misure

1.   Ciascuna parte adotta le misure necessarie affinché i reati di cui agli articoli da 5 a 7 e all'articolo 9 della presente convenzione siano punibili con sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.

2.   Precedenti condanne definitive pronunciate in altri Stati per reati previsti dalla presente convenzione possono essere prese in considerazione ai fini della determinazione della pena, nella misura in cui il diritto interno lo consente e conformemente a esso.

3.   Ogni parte provvede affinché gli enti giuridici ritenuti responsabili ai sensi dell'articolo 10 siano soggetti a sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, di natura penale o non penale, anche pecuniarie.

Articolo 12

Condizioni e garanzie

1.   Ciascuna parte provvede affinché la determinazione, l'attuazione e l'applicazione della qualifica come reato ai sensi degli articoli da 5 a 7 e all'articolo 9 della presente convenzione avvengano nel rispetto degli obblighi in materia di diritti umani, in particolare del diritto alla libertà d'espressione, alla libertà d'associazione e alla libertà di religione, sanciti dalla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dal patto internazionale sui diritti civili e politici – se applicabili alla parte – e degli altri obblighi di diritto internazionale.

2.   La determinazione, l'attuazione e l'applicazione della qualifica come reato ai sensi degli articoli da 5 a 7 e dell'articolo 9 della presente convenzione devono inoltre essere soggette al principio di proporzionalità, nel rispetto delle finalità legittime perseguite e della loro necessità in una società democratica, ed escludere qualunque forma di arbitrarietà o di trattamento discriminatorio o razzista.

Articolo 13

Protezione, risarcimento e sostegno delle vittime del terrorismo

Ciascuna parte adotta le misure necessarie per proteggere e sostenere le vittime di atti terroristici commessi sul proprio territorio. Tali misure possono includere fra l'altro, attraverso i sistemi nazionali appropriati e conformemente alla legislazione nazionale, assistenza economica e risarcimenti per le vittime del terrorismo e per gli stretti congiunti.

Articolo 14

Giurisdizione

1.   Ciascuna parte adotta le misure necessarie per stabilire la propria giurisdizione sui reati previsti dalla presente convenzione:

a)

quando il reato è commesso sul suo territorio;

b)

quando il reato è commesso a bordo di una nave battente la sua bandiera, o a bordo di un aeromobile immatricolato secondo le sue leggi;

c)

quando il reato è commesso da un suo cittadino.

2.   Ciascuna parte può inoltre stabilire la propria giurisdizione sui reati previsti dalla presente convenzione:

a)

quando il reato aveva come scopo o come effetto la commissione di un reato previsto all'articolo 1 della presente convenzione, nel suo territorio o contro un suo cittadino;

b)

quando il reato aveva come scopo o come effetto la commissione di un reato previsto all'articolo 1 della presente convenzione contro una sua struttura di Stato o di governo situata all'estero, comprese sue sedi diplomatiche o consolari;

c)

quando il reato aveva come scopo o come effetto la commissione di un reato previsto all'articolo 1 della presente convenzione nel tentativo di costringere tale parte a compiere o ad astenersi dal compiere un qualsiasi atto;

d)

quando il reato è commesso da un apolide che ha la residenza abituale sul suo territorio;

e)

quando il reato è commesso a bordo di un aeromobile nella disponibilità del suo governo.

3.   Ciascuna parte adotta le misure necessarie per stabilire la propria giurisdizione sui reati previsti dalla presente convenzione quando il presunto autore del reato si trova sul suo territorio e non può essere estradato verso una parte la cui competenza giurisdizionale si fonda su una norma che esiste ugualmente nella legislazione della parte richiesta.

4.   La presente convenzione non esclude alcuna giurisdizione penale esercitata conformemente alla legislazione nazionale.

5.   Qualora più parti invochino la giurisdizione su un presunto reato previsto dalla presente convenzione, esse si concertano, se del caso, al fine di determinare la giurisdizione più idonea al perseguimento del reato.

Articolo 15

Obbligo d'indagine

1.   Qualora sia informata del fatto che l'autore o il presunto autore di un reato previsto dalla presente convenzione può trovarsi sul suo territorio, la parte interessata adotta le misure necessarie, conformemente alla sua legislazione nazionale, per indagare sui fatti portati a sua conoscenza.

2.   Previo accertamento che le circostanze lo giustifichino, la parte sul cui territorio si trova l'autore o il presunto autore del reato adotta, conformemente alla propria legislazione nazionale, le misure idonee a garantire la presenza di tale persona ai fini dell'esercizio dell'azione penale o dell'estradizione.

3.   Ogni persona nei cui confronti sono adottate le misure di cui al paragrafo 2 ha diritto:

a)

di comunicare prontamente con il più vicino rappresentante competente dello Stato di cui è cittadino o che è altrimenti autorizzato a proteggere i suoi diritti, oppure, qualora sia apolide, dello Stato nel cui territorio risiede abitualmente;

b)

di ricevere la visita di un rappresentante di detto Stato;

c)

di essere informato dei suoi diritti di cui alle lettere a) e b).

4.   I diritti di cui al paragrafo 3 sono esercitati conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari della parte sul cui territorio è presente l'autore o il presunto autore del reato, a condizione che tali disposizioni legislative e regolamentari consentano la piena realizzazione dei fini per i quali sono intesi tali diritti.

5.   Le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 non pregiudicano il diritto di qualsiasi parte che affermi la propria competenza giurisdizionale ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera c), e dell'articolo 14, paragrafo 2, lettera d), di chiedere al comitato internazionale della Croce rossa di mettersi in contatto con il presunto autore del reato e di fargli visita.

Articolo 16

Non applicazione della convenzione

La presente convenzione non si applica quando i reati definiti agli articoli da 5 a 7 e all'articolo 9 sono commessi entro un solo Stato, il presunto autore è un cittadino di tale Stato e si trova sul suo territorio e nessun altro Stato è giustificato a esercitare la competenza giurisdizionale ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1 o 2, della presente convenzione, ferma restando l'applicazione in tali situazioni, se del caso, delle disposizioni dell'articolo 17 e degli articoli da 20 a 22.

Articolo 17

Cooperazione internazionale in materia penale

1.   Le parti si prestano la massima assistenza reciproca in relazione alle indagini o ai procedimenti penali o alle procedure di estradizione aventi ad oggetto i reati di cui agli articoli da 5 a 7 e all'articolo 9 della presente convenzione, compresa l'assistenza nella raccolta delle prove in loro possesso e necessarie ai fini dei procedimenti.

2.   Le parti adempiono agli obblighi previsti dal paragrafo 1 conformemente ai trattati o ad altri accordi di mutua assistenza giudiziaria eventualmente stipulati fra di loro. In assenza di tali trattati o accordi le parti si prestano reciproca assistenza conformemente al loro diritto interno.

3.   Le parti cooperano fra di loro il più ampiamente possibile, conformemente alle leggi, ai trattati, agli accordi e alle intese rilevanti della parte richiesta, in relazione alle indagini o ai procedimenti penali aventi a oggetto reati in cui un ente giuridico può essere ritenuto responsabile nella parte richiedente ai sensi dell'articolo 10 della presente convenzione.

4.   Ciascuna parte può considerare l'opportunità d'introdurre meccanismi supplementari per scambiarsi con le altre parti le informazioni o le prove necessarie per stabilire le responsabilità penali, civili o ammnistrative ai sensi dell'articolo 10.

Articolo 18

Aut dedere aut judicare

1.   Se la parte nel cui territorio si trova il presunto autore del reato, e che ha la competenza giurisdizionale ai sensi dell'articolo 14, non estrada tale persona, essa è tenuta, senza alcuna eccezione e indipendentemente dal fatto che il reato sia stato commesso o meno sul suo territorio, a sottoporre il caso senza indebito ritardo alle proprie autorità competenti ai fini dell'esercizio dell'azione penale, secondo un procedimento conforme alla sua legislazione. Dette autorità decidono in merito seguendo le stesse modalità applicabili a qualsiasi altro reato grave conformemente alle leggi di tale parte.

2.   Se una parte, in forza della propria legislazione interna, è autorizzata a estradare o altrimenti consegnare un suo cittadino soltanto a condizione che tale persona sia rinviata nel suo territorio per scontare la pena irrogata a seguito del processo o del procedimento per cui era stata richiesta l'estradizione o la consegna, e se questa parte e la parte che chiede l'estradizione accettano tale opzione e altre condizioni che possono ritenere appropriate, questa estradizione o consegna condizionata è sufficiente a dispensare dall'obbligo di cui al paragrafo 1.

Articolo 19

Estradizione

1.   I reati di cui agli articoli da 5 a 7 e all'articolo 9 della presente convenzione sono considerati inclusi come reati passibili di estradizione in qualsiasi trattato di estradizione concluso fra le parti prima dell'entrata in vigore della presente convenzione. Le parti si impegnano a inserire tali fattispecie di reato fra quelle passibili di estradizione in tutti i trattati che stipuleranno in futuro.

2.   Una parte che subordina l'estradizione all'esistenza di un apposito trattato e che riceve una richiesta di estradizione da una parte con cui non ha stipulato alcun trattato può, se decide in tal senso, considerare la presente convenzione una base giuridica per l'estradizione per quanto riguarda i reati di cui agli articoli da 5 a 7 e all'articolo 9 della presente convenzione. L'estradizione è soggetta alle condizioni previste dalla legislazione della parte richiesta.

3.   Le parti che non subordinano l'estradizione all'esistenza di un apposito trattato riconoscono reciprocamente i reati di cui agli articoli da 5 a 7 e all'articolo 9 della presente convenzione come reati estradabili, soggetti alle condizioni previste dalla legislazione della parte richiesta.

4.   Ove necessario, i reati di cui agli articoli da 5 a 7 e all'articolo 9 della presente convenzione sono considerati, ai fini dell'estradizione fra le parti, commessi non solo nel luogo in cui sono avvenuti, ma anche nel territorio delle parti che hanno stabilito la giurisdizione ai sensi dell'articolo 14.

5.   Le disposizioni di tutti i trattati e accordi di estradizione conclusi fra le parti in relazione ai reati di cui agli articoli da 5 a 7 e all'articolo 9 della presente convenzione sono considerate modificate fra le parti nella misura in cui siano incompatibili con la presente convenzione.

Articolo 20

Esclusione della clausola di eccezione politica

1.   Nessuno dei reati di cui agli articoli da 5 a 7 e all'articolo 9 della presente convenzione è considerato, ai fini dell'estradizione o dell'assistenza giudiziaria reciproca, un reato politico, un reato connesso a un reato politico, o un reato ispirato da motivi politici. Di conseguenza, una richiesta di estradizione o di mutua assistenza giudiziaria basata su un reato di questo tipo non può essere rifiutata per il solo motivo che riguarda un reato politico, un reato connesso a un reato politico, o un reato ispirato da motivi politici.

2.   Ferma restando l'applicazione degli articoli da 19 a 23 della convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 23 maggio 1969 agli altri articoli della presente convenzione, ogni Stato o la Comunità europea, al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, può dichiarare che si riserva il diritto di non applicare il paragrafo 1 del presente articolo per quanto riguarda l'estradizione per un reato previsto dalla presente convenzione. La parte si impegna ad applicare questa riserva caso per caso, con decisione debitamente motivata.

3.   Ogni parte può ritirare del tutto o parzialmente una riserva formulata ai sensi del paragrafo 2, mediante una dichiarazione indirizzata al segretario generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro ha effetto a partire dalla data del suo ricevimento.

4.   Una parte che abbia formulato una riserva ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo non può chiedere a un'altra parte di applicare il paragrafo 1. Tuttavia, se la riserva è parziale o condizionata, può invocare l'applicazione di questa disposizione nella misura in cui l'ha accettata essa stessa.

5.   La riserva è valida per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente convenzione per la parte interessata. Può essere rinnovata per periodi di uguale durata.

6.   Dodici mesi prima della data di scadenza della riserva, il segretario generale del Consiglio d'Europa notifica tale scadenza alla parte interessata. Al più tardi tre mesi prima della data della scadenza, la parte comunica al segretario generale del Consiglio d'Europa la sua intenzione di mantenere, modificare o ritirare la riserva. La parte, se comunica al segretario generale del Consiglio d'Europa che mantiene la riserva, fornisce una spiegazione dei motivi che giustificano tale decisione. In assenza di una comunicazione della parte interessata, il segretario generale del Consiglio d'Europa la informa che la sua riserva si intende automaticamente prorogata per un periodo di sei mesi. Se la parte interessata non notifica prima della scadenza di tale termine la sua intenzione di mantenere o modificare la propria riserva, questa è considerata sciolta.

7.   Quando una parte che ha ricevuto una richiesta di estradizione da un'altra parte non procede all'estradizione avvalendosi della riserva, essa sottopone il caso, senza alcuna eccezione e senza indebito ritardo, alle proprie autorità competenti ai fini dell'esercizio dell'azione penale, a meno che fra la parte richiedente e la parte richiesta non sia convenuto altrimenti. Le autorità competenti, ai fini dell'esercizio dell'azione penale nella parte richiesta, decidono in merito al caso seguendo le stesse modalità applicabili a qualsiasi altro reato grave conformemente alle leggi di tale parte. La parte richiesta comunica prontamente l'esito finale del procedimento alla parte richiedente e al segretario generale del Consiglio d'Europa, che lo inoltra alla consultazione delle parti di cui all'articolo 30.

8.   La decisione di respingere la domanda di estradizione avvalendosi della riserva è comunicata prontamente alla parte richiedente. Se entro un termine ragionevole la parte richiesta non adotta alcuna decisione giudiziaria nel merito ai sensi del paragrafo 7, la parte richiedente può informarne il segretario generale del Consiglio d'Europa, che sottopone la questione alla consultazione delle parti prevista all'articolo 30. La consultazione esamina la questione e formula un parere sulla conformità del rifiuto alla convenzione. Sottopone in seguito il parere emesso al comitato dei ministri affinché adotti una dichiarazione al riguardo. Nell'esercizio delle proprie funzioni ai sensi del presente paragrafo, il comitato dei ministri si riunisce nella sua composizione ristretta agli Stati parte.

Articolo 21

Clausola di discriminazione

1.   Nessuna disposizione della presente convenzione può essere interpretata come imposizione di un obbligo di estradizione o di prestazione di assistenza giudiziaria se la parte richiesta ha validi motivi di ritenere che la domanda di estradizione per i reati di cui agli articoli da 5 a 7 e all'articolo 9, o di mutua assistenza giudiziaria riguardo a tali reati, sia stata presentata al fine di perseguire o punire una persona per motivi legati alla razza, alla religione, alla nazionalità, all'origine etnica o alle opinioni politiche di tale persona, o che l'accoglimento della richiesta possa danneggiare la posizione di tale persona per uno dei suddetti motivi.

2.   Nessuna disposizione della presente convenzione può essere interpretata come imposizione di un obbligo di estradizione se la persona oggetto della domanda di estradizione rischia di essere esposta alla tortura o a trattamenti o pene inumane o degradanti.

3.   Nessuna disposizione della presente convenzione può essere interpretata come l'imposizione di un obbligo di estradizione se la persona oggetto della domanda di estradizione rischia la pena di morte o l'ergastolo senza possibilità di liberazione condizionale (se la parte richiesta non prevede la pena detentiva perpetua), salvo che la parte richiesta, in forza di trattati di estradizione in vigore, non sia obbligata a procedere all'estradizione se la parte richiedente fornisce garanzie, ritenute sufficienti dalla parte richiesta, che la pena di morte non sarà pronunciata o, se pronunciata, non sarà eseguita, o che la persona non subirà l'ergastolo senza possibilità di liberazione condizionale.

Articolo 22

Informazioni spontanee

1.   Senza pregiudizio delle proprie indagini o dei propri procedimenti, le autorità competenti di una parte possono, senza preventiva richiesta, trasmettere alle autorità competenti di un'altra parte informazioni ottenute nell'ambito di loro indagini, qualora ritengano che la comunicazione di tali informazioni possa aiutare la parte che le riceve nell'avvio o nello svolgimento di indagini o procedimenti, o possa dare origine a una richiesta di tale parte ai sensi della presente convenzione.

2.   La parte che fornisce le informazioni può, conformemente alla sua legislazione nazionale, imporre alla parte che le riceve condizioni relative all'uso di tali informazioni.

3.   La parte che riceve le informazioni è tenuta a rispettare tali condizioni.

4.   Ogni parte può tuttavia in ogni momento, mediante dichiarazione inviata al segretario generale del Consiglio d'Europa, affermare che si riserva il diritto di non essere vincolata dalle condizioni imposte ai sensi del paragrafo 2 di cui sopra dalla parte che fornisce le informazioni, a meno che non le venga preventivamente comunicata la natura delle informazioni da ricevere e acconsenta a che le siano trasmesse.

Articolo 23

Firma ed entrata in vigore

1.   La presente convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa, della Comunità europea e degli Stati non membri che hanno partecipato alla sua elaborazione.

2.   La presente convenzione è soggetta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il segretario generale del Consiglio d'Europa.

3.   La presente convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data in cui sei firmatari, di cui almeno quattro Stati membri del Consiglio d'Europa, avranno espresso il loro consenso a essere vincolati dalla convenzione, conformemente alle disposizioni del paragrafo 2.

4.   Se un firmatario esprime successivamente il proprio consenso a essere vincolato dalla convenzione, essa entra in vigore nei suoi confronti il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data in cui ha espresso tale consenso conformemente alle disposizioni del paragrafo 2.

Articolo 24

Adesione alla convenzione

1.   Dopo l'entrata in vigore della presente convenzione, il comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, dopo aver consultato le parti della convenzione e averne ottenuto l'unanime consenso, può invitare qualsiasi Stato che non sia membro del Consiglio d'Europa e che non abbia partecipato all'elaborazione della convenzione ad aderirvi. La decisione è adottata alla maggioranza prevista all'articolo 20, lettera d), dello Statuto del Consiglio d'Europa, e all'unanimità dei rappresentanti delle parti contraenti con diritto di sedere nel comitato dei ministri.

2.   Nei confronti di ogni Stato aderente alla convenzione ai sensi del paragrafo 1, la convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data del deposito dello strumento di adesione presso il segretario generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 25

Applicazione territoriale

1.   Ogni Stato o la Comunità europea, al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, può indicare il territorio o i territori cui si applica la presente convenzione.

2.   Ciascuna parte può, in qualsiasi momento successivo e mediante dichiarazione inviata al segretario generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente convenzione a ogni altro territorio specificato in tale dichiarazione. Relativamente a questo territorio la convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento della dichiarazione da parte del segretario generale.

3.   Ogni dichiarazione effettuata in forza dei due precedenti paragrafi può, nell'ambito di ogni territorio specificato in tale dichiarazione, essere revocata attraverso una notifica indirizzata al segretario generale del Consiglio d'Europa. La revoca ha effetto dal primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento di tale notifica da parte del segretario generale.

Articolo 26

Effetti della convenzione

1.   La presente convenzione integra i trattati o gli accordi multilaterali o bilaterali applicabili esistenti fra le parti, compresi i seguenti trattati del Consiglio d'Europa:

convenzione europea di estradizione, aperta alla firma a Parigi il 13 dicembre 1957 (STE n. 24),

convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, aperta alla firma a Strasburgo il 20 aprile 1959 (STE n. 30),

convenzione europea per la repressione del terrorismo, aperta alla firma a Strasburgo il 27 gennaio 1977 (STE n. 90),

protocollo addizionale della convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, aperto alla firma a Strasburgo il 17 marzo 1978 (STE n. 99),

secondo protocollo addizionale della convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, aperto alla firma a Strasburgo l'8 novembre 2001 (STE n. 182),

protocollo di emendamento della convenzione europea per la repressione del terrorismo, aperto alla firma a Strasburgo il 15 maggio 2003 (STE n. 190).

2.   Qualora due o più parti abbiano già concluso un accordo o un trattato sulle questioni contemplate dalla presente convenzione o abbiano in altro modo stabilito relazioni in tale ambito, o debbano farlo in futuro, esse hanno anche facoltà di applicare tale accordo o trattato o di regolare le loro relazioni di conseguenza. Tuttavia, qualora le parti stabiliscano le loro relazioni rispetto alle questioni contemplate dalla presente convenzione con modalità diverse da quelle ivi previste, tali modalità non sono incompatibili con gli obiettivi e i principi della convenzione.

3.   Le parti che sono membri dell'Unione europea applicano, nei loro rapporti reciproci, le norme della Comunità e dell'Unione europea nella misura in cui vi sono norme della Comunità e dell'Unione europea che disciplinano la particolare materia in questione e che sono applicabili allo specifico caso, fermi restando l'oggetto e lo scopo della presente convenzione e senza pregiudizio della sua piena applicazione nei riguardi delle altre parti.

4.   Nessuna disposizione della presente convenzione incide su altri diritti, obblighi e responsabilità di una parte o di un individuo in base al diritto internazionale, incluso il diritto internazionale umanitario.

5.   Le attività delle forze armate durante un conflitto armato, secondo le definizioni date a questi termini dal diritto internazionale umanitario, che sono regolamentate da tale diritto, non sono disciplinate dalla presente convenzione, e le attività svolte dalle forze armate di una parte nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali non sono disciplinate dalla presente convenzione nella misura in cui sono regolamentate da altre norme di diritto internazionale.

Articolo 27

Emendamenti della convenzione

1.   Gli emendamenti della presente convenzione possono essere proposti da una delle parti, dal comitato dei ministri del Consiglio d'Europa o dalla consultazione delle parti.

2.   Il segretario generale del Consiglio d'Europa comunica alle parti ogni proposta di emendamento.

3.   Ogni emendamento proposto da una delle parti o dal comitato dei ministri è inoltre comunicato alla consultazione delle parti. Questa presenta al comitato dei ministri il suo parere sull'emendamento proposto.

4.   Il comitato dei ministri valuta l'emendamento proposto e ogni parere presentato dalla consultazione delle parti, e può approvare l'emendamento.

5.   Il testo di ogni emendamento approvato dal comitato dei ministri conformemente al paragrafo 4 è trasmesso alle parti per accettazione.

6.   Ogni emendamento approvato conformemente al paragrafo 4 entra in vigore il trentesimo giorno dopo che tutte le parti hanno informato il segretario generale dell'accettazione della modifica.

Articolo 28

Revisione dell'appendice

1.   Ciascuna parte o il comitato dei ministri possono proporre emendamenti al fine di aggiornare l'elenco dei trattati di cui all'appendice. Tali proposte di emendamento riguardano solo i trattati a carattere universale conclusi nell'ambito del sistema delle Nazioni Unite che vertono specificamente sul terrorismo internazionale e sono già entrati in vigore. Il segretario generale del Consiglio d'Europa comunica le proposte di emendamento alle parti.

2.   Dopo aver consultato le parti che non sono membri, il comitato dei ministri può adottare un emendamento proposto alla maggioranza prevista all'articolo 20, lettera d), dello statuto del Consiglio d'Europa. L'emendamento entra in vigore allo scadere di un periodo di un anno a decorrere dalla data in cui è stato trasmesso alle parti. Durante tale periodo ciascuna parte può comunicare al segretario generale del Consiglio d'Europa eventuali obiezioni all'entrata in vigore dell'emendamento nei propri confronti.

3.   Se un terzo delle parti comunica al segretario generale del Consiglio d'Europa obiezioni all'entrata in vigore dell'emendamento, questo non entra in vigore.

4.   Se sono comunicate obiezioni da meno di un terzo delle parti, l'emendamento entra in vigore per le parti che non hanno formulato obiezioni.

5.   Quando un emendamento entra in vigore conformemente al paragrafo 2 e una parte ha comunicato un'obiezione in merito, nei confronti di tale parte l'emendamento in questione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui essa comunica la propria accettazione al segretario generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 29

Risoluzione delle controversie

In caso di controversia sull'interpretazione o sull'applicazione della presente convenzione, le parti cercano di pervenire a una composizione mediante negoziato o qualsiasi altra soluzione pacifica di loro scelta, ivi compreso il deferimento della vertenza a un tribunale arbitrale le cui le decisioni sono vincolanti per le parti in causa, o alla Corte internazionale di giustizia, conformemente a quanto convenuto dalle parti interessate.

Articolo 30

Consultazione delle parti

1.   Le parti si consultano periodicamente al fine di:

a)

presentare proposte per facilitare l'applicazione e l'attuazione della presente convenzione o migliorarne l'efficacia, compresa l'individuazione di eventuali problemi e gli effetti di eventuali dichiarazioni formulate ai sensi della convenzione;

b)

formulare un parere sulla conformità di un rifiuto di estradizione a esse sottoposto conformemente all'articolo 20, paragrafo 8;

c)

presentare proposte di emendamento della presente convenzione ai sensi dell'articolo 27;

d)

formulare un parere su eventuali proposte di emendamento della presente convenzione a esse sottoposte ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3;

e)

esprimere un parere su ogni questione relativa all'applicazione della presente convenzione e facilitare lo scambio di informazioni su importanti sviluppi giuridici, politici o tecnologici.

2.   La consultazione delle parti è indetta dal segretario generale del Consiglio d'Europa ogniqualvolta lo ritenga necessario e in ogni caso qualora la maggioranza delle parti o il comitato dei ministri ne richieda la convocazione.

3.   Nell'esercizio delle funzioni previste dal presente articolo le parti sono assistite dal segretariato del Consiglio d'Europa.

Articolo 31

Denuncia

1.   Ogni parte può, in qualsiasi momento, denunciare la presente convenzione mediante notifica inviata al segretario generale del Consiglio d'Europa.

2.   La denuncia produce effetto a partire dal primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento della notifica da parte del segretario generale.

Articolo 32

Notifica

Il segretario generale del Consiglio d'Europa notifica agli Stati membri del Consiglio d'Europa, alla Comunità europea, agli Stati non membri del Consiglio d'Europa che abbiano partecipato all'elaborazione della presente convenzione, così come a ogni Stato che vi abbia aderito o che sia stato invitato ad aderirvi:

a)

le firme;

b)

il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;

c)

la data di entrata in vigore della presente convenzione ai sensi dell'articolo 23;

d)

ogni dichiarazione formulata ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, dell'articolo 22, paragrafo 4, e dell'articolo 25;

e)

ogni altro atto, notifica o comunicazione relativi alla presente convenzione.

In fede i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente convenzione.

Fatto a Varsavia, il 16 maggio 2005, in inglese e in francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che è depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il segretario generale del Consiglio d'Europa trasmette una copia certificata conforme a ogni Stato membro del Consiglio d'Europa, alla Comunità europea, agli Stati non membri che hanno partecipato all'elaborazione della presente convenzione, e a ogni Stato invitato ad aderirvi.

 


Appendice

1.   

convenzione per la repressione della cattura illecita di aeromobili, firmata all'Aia il 16 dicembre 1970;

2.   

convenzione per la repressione degli atti illeciti commessi contro la sicurezza dell'aviazione civile, conclusa a Montreal il 23 settembre 1971;

3.   

convenzione per la prevenzione e la repressione dei reati contro le persone protette a livello internazionale, compresi gli agenti diplomatici, adottata a New York il 14 dicembre 1973;

4.   

convenzione internazionale contro la presa d'ostaggi, adottata a New York il 17 dicembre 1979;

5.   

convenzione sulla protezione fisica del materiale nucleare, adottata a Vienna il 3 marzo 1980;

6.   

protocollo per la repressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti impiegati dall'aviazione civile internazionale, fatto a Montreal il 24 febbraio 1988;

7.   

convenzione per la repressione dei reati contro la sicurezza della navigazione marittima, fatta a Roma il 10 marzo 1988;

8.   

protocollo per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza delle piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale, fatto a Roma il 10 marzo 1988;

9.   

convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante l'uso di esplosivi, adottata a New York il 15 dicembre 1997;

10.   

convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, adottata a New York il 9 dicembre 1999;

11.   

convenzione internazionale per la repressione degli atti di terrorismo nucleare, adottata a New York il 13 aprile 2005 (1).


(1)  Emendamento dell'appendice adottato dai delegati dei ministri alla 1034a riunione (11 settembre 2008, punto 10.1) ed entrato in vigore il 13 settembre 2009 conformemente all'articolo 28 della convenzione.


22.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 159/15


DECISIONE (UE) 2018/890 DEL CONSIGLIO

del 4 giugno 2018

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo addizionale della convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 83, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

In conformità della decisione (UE) 2015/1914 del Consiglio (2), il protocollo addizionale della convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo (3) («protocollo addizionale») è stato firmato il 22 ottobre 2015, fatta salva la sua conclusione.

(2)

Ai sensi dell'articolo 10 del protocollo addizionale, il protocollo addizionale è aperto all'approvazione dell'Unione.

(3)

La direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) ha stabilito norme comuni dell'Unione sulla lotta contro il terrorismo. Di conseguenza, l'Unione ha già adottato misure in diversi settori disciplinati dal protocollo addizionale.

(4)

È opportuno pertanto che il protocollo addizionale sia approvato a nome dell'Unione riguardo alle materie di competenza dell'Unione, nella misura in cui il protocollo addizionale può incidere su tali norme comuni o modificarne la portata. Gli Stati membri mantengono le rispettive competenze nella misura in cui il protocollo addizionale non incide sulle normi comuni o ne modifica la portata.

(5)

Il protocollo addizionale impone a ciascuna parte di designare un punto di contatto ai fini dello scambio di informazioni relative alle persone che effettuano viaggi all'estero a fini terroristici. È opportuno designare Europol come punto di contatto per l'Unione. Possono anche essere designati punti di contatto per gli Stati membri.

(6)

L'Irlanda è vincolata dalla decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio (5) e partecipa pertanto all'adozione della presente decisione.

(7)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, il Regno Unito non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolato né è soggetto alla sua applicazione.

(8)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo addizionale della convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, riguardo alle materie di competenza dell'Unione, è approvato a nome dell'Unione.

Il testo del protocollo addizionale è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

L'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) è designata come punto di contatto per l'Unione, ai sensi dell'articolo 7 del protocollo addizionale e in conformità del regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

Articolo 3

Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a depositare, a nome dell'Unione, lo strumento di approvazione di cui all'articolo 10 del protocollo addizionale (7).

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore alla data di adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 4 giugno 2018

Per il Consiglio

La presidente

T. TSACHEVA


(1)  Approvazione del 18 aprile 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Decisione (UE) 2015/1914 del Consiglio, del 18 settembre 2015, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, del protocollo addizionale della convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo (STCE n. 196) (GU L 280 del 24.10.2015, pag. 24).

(3)  STCE n. 217.

(4)  Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6).

(5)  Decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3).

(6)  Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).

(7)  La data di entrata in vigore del protocollo addizionale per l'Unione europea sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale a cura del segretariato generale del Consiglio.


22.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 159/17


PROTOCOLLO ADDIZIONALE DELLA CONVENZIONE DEL CONSIGLIO D'EUROPA PER LA PREVENZIONE DEL TERRORISMO

Riga, 22 ottobre 2015

GLI STATI MEMBRI DEL CONSIGLIO D'EUROPA E LE ALTRE PARTI DELLA CONVENZIONE DEL CONSIGLIO D'EUROPA PER LA PREVENZIONE DEL TERRORISMO (STCE n. 196), firmatari del presente protocollo,

CONSIDERANDO che scopo del Consiglio d'Europa è realizzare un'unione più stretta fra i suoi membri;

DESIDERANDO rafforzare l'impegno per prevenire e reprimere il terrorismo in tutte le sue forme, sia in Europa che a livello mondiale, nel rispetto dei diritti umani e dello stato di diritto;

RICORDANDO i diritti umani e le libertà fondamentali sanciti, in particolare, dalla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (STE n. 5) e relativi protocolli, nonché dal patto internazionale sui diritti civili e politici;

ESPRIMENDO profonda preoccupazione per la minaccia rappresentata dalle persone che si recano all'estero al fine di commettere reati di terrorismo o contribuire o partecipare alla loro commissione oppure impartire o ricevere un addestramento a fini terroristici nel territorio di un altro Stato;

VISTA, al riguardo, la risoluzione 2178 (2014) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite adottata nella 7272a sessione del 24 settembre 2014, in particolare i paragrafi da 4 a 6;

CONSIDERANDO che è opportuno integrare la convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo sotto taluni aspetti,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Scopo

Scopo del presente protocollo è integrare le disposizioni della convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, aperta alla firma a Varsavia il 16 maggio 2005 («convenzione»), per quanto riguarda la qualifica come reato degli atti di cui agli articoli da 2 a 6 del presente protocollo, rafforzando così l'impegno delle parti nella prevenzione del terrorismo e dei suoi effetti pregiudizievoli sul pieno godimento dei diritti umani, in particolare del diritto alla vita, sia con misure da adottare a livello nazionale che attraverso la cooperazione internazionale, tenendo in debito conto i vigenti trattati o accordi multilaterali o bilaterali applicabili fra le parti.

Articolo 2

Partecipazione a un'associazione o a un gruppo a fini terroristici

1.   Ai fini del presente protocollo, con «partecipazione a un'associazione o a un gruppo a fini terroristici» si intende la partecipazione alle attività di un'associazione o di un gruppo al fine di commettere o contribuire alla commissione di uno o più reati di terrorismo da parte dell'associazione o del gruppo.

2.   Ciascuna parte adotta le misure necessarie per qualificare come reato nel proprio diritto interno la «partecipazione a un'associazione o a un gruppo a fini terroristici» quale definita al paragrafo 1, qualora praticata illecitamente e intenzionalmente.

Articolo 3

Atto di ricevere un addestramento a fini terroristici

1.   Ai fini del presente protocollo, con «atto di ricevere un addestramento a fini terroristici» si intende l'atto di ricevere da un'altra persona istruzioni, compresa l'acquisizione di conoscenze o competenze pratiche, per la fabbricazione o l'uso di esplosivi, armi da fuoco o altre armi o sostanze nocive o pericolose, ovvero per altre tecniche o metodi specifici, al fine di commettere o contribuire alla commissione di un reato di terrorismo.

2.   Ciascuna parte adotta le misure necessarie per qualificare come reato nel proprio diritto interno l'«atto di ricevere un addestramento a fini terroristici» quale definito al paragrafo 1, qualora praticato illecitamente e intenzionalmente.

Articolo 4

Viaggi all'estero a fini terroristici

1.   Ai fini del presente protocollo, con «viaggi all'estero a fini terroristici» si intende l'atto di recarsi in uno Stato diverso da quello di cittadinanza o di residenza al fine di commettere un reato di terrorismo o contribuire o partecipare alla sua commissione, oppure di impartire o ricevere un addestramento a fini terroristici.

2.   Ciascuna parte adotta le misure necessarie per qualificare come reato i «viaggi all'estero a fini terroristici» quali definiti al paragrafo 1, in partenza dal proprio territorio o effettuati dai propri cittadini, qualora praticati illecitamente e intenzionalmente. A tal fine ciascuna parte può stabilire le condizioni richieste dai suoi principi costituzionali, in conformità degli stessi.

3.   Ciascuna parte adotta inoltre le misure necessarie per qualificare come reato nel proprio diritto interno e, conformemente a esso, il tentativo di commettere il reato di cui al presente articolo.

Articolo 5

Finanziamento di viaggi all'estero a fini terroristici

1.   Ai fini del presente protocollo, con «finanziamento di viaggi all'estero a fini terroristici» si intende la fornitura o la raccolta, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, di fondi che consentono, in tutto o in parte, a una persona di effettuare viaggi all'estero a fini terroristici quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, del presente protocollo, sapendo che i fondi saranno destinati, in tutto o in parte, a essere utilizzati a tale scopo.

2.   Ciascuna parte adotta le misure necessarie per qualificare come reato nel proprio diritto interno il «finanziamento di viaggi all'estero a fini terroristici» quale definito al paragrafo 1, qualora praticato illecitamente e intenzionalmente.

Articolo 6

Organizzazione o agevolazione di viaggi all'estero a fini terroristici

1.   Ai fini del presente protocollo, con «organizzazione o altra agevolazione di viaggi all'estero a fini terroristici» si intende qualsiasi azione di organizzazione o di agevolazione che aiuti una persona a effettuare viaggi all'estero a fini terroristici quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, del presente protocollo, realizzata sapendo che l'aiuto così fornito è diretto a fini terroristici.

2.   Ciascuna parte adotta le misure necessarie per qualificare come reato nel proprio diritto interno l'«organizzazione o altra agevolazione di viaggi all'estero a fini terroristici» quale definita al paragrafo 1, qualora praticata illecitamente e intenzionalmente.

Articolo 7

Scambio di informazioni

1.   Fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della convenzione e in conformità del diritto nazionale e degli obblighi internazionali vigenti, ciascuna parte adotta le misure necessarie per rafforzare lo scambio tempestivo tra le parti di tutte le informazioni rilevanti disponibili relative alle persone che effettuano viaggi all'estero a fini terroristici quali definiti all'articolo 4. A tal fine, ciascuna parte designa un punto di contatto disponibile 24 ore su 24, sette giorni su sette.

2.   Ai fini del paragrafo 1, una parte può scegliere di designare un punto di contatto già esistente.

3.   I punti di contatto delle parti devono poter effettuare tra loro comunicazioni urgenti.

Articolo 8

Condizioni e garanzie

1.   Ciascuna parte provvede affinché l'attuazione del presente protocollo, comprese la determinazione, l'attuazione e l'applicazione della qualifica come reato ai sensi degli articoli da 2 a 6, avvengano nel rispetto degli obblighi in materia di diritti umani, in particolare del diritto alla libertà di circolazione, alla libertà d'espressione, alla libertà d'associazione e alla libertà di religione, quali sanciti dalla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dal patto internazionale sui diritti civili e politici – se applicabili alla parte – e degli altri obblighi di diritto internazionale.

2.   La determinazione, l'attuazione e l'applicazione della qualifica come reato ai sensi degli articoli da 2 a 6 del presente protocollo devono inoltre essere soggette al principio di proporzionalità, nel rispetto delle finalità legittime perseguite e della loro necessità in una società democratica, ed escludere qualunque forma di arbitrarietà o di trattamento discriminatorio o razzista.

Articolo 9

Rapporto tra il presente protocollo e la convenzione

Le parole e le espressioni usate nel presente protocollo sono interpretate ai sensi della convenzione. Tutte le disposizioni della convenzione, a eccezione dell'articolo 9, si applicano tra le parti di conseguenza.

Articolo 10

Firma ed entrata in vigore

1.   Il presente protocollo è aperto alla firma dei firmatari della convenzione. Esso è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione. Un firmatario non può ratificare, accettare o approvare il presente protocollo se non ha prima ratificato, accettato o approvato la convenzione o non lo fa contestualmente. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il segretario generale del Consiglio d'Europa.

2.   Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo che sei Stati, di cui almeno quattro Stati membri del Consiglio d'Europa, avranno depositato lo strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

3.   Se un firmatario deposita successivamente il proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione, il presente protocollo entra in vigore nei suoi confronti il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

Articolo 11

Adesione al protocollo

1.   Dopo l'entrata in vigore del presente protocollo, ogni Stato che abbia aderito alla convenzione può aderire anche al presente protocollo o farlo contestualmente all'adesione alla convenzione.

2.   Nei confronti di ogni Stato aderente al protocollo ai sensi del paragrafo 1, il protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data del deposito dello strumento di adesione presso il segretario generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 12

Applicazione territoriale

1.   Ogni Stato o l'Unione europea, al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, può indicare il territorio o i territori cui si applica il presente protocollo.

2.   Ciascuna parte può, in qualsiasi momento successivo e mediante dichiarazione inviata al segretario generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione del presente protocollo a ogni altro territorio specificato in tale dichiarazione. Relativamente a questo territorio il protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento della dichiarazione da parte del segretario generale.

3.   Ogni dichiarazione effettuata in base ai due precedenti paragrafi può, nell'ambito di ogni territorio specificato in tale dichiarazione, essere revocata attraverso una notifica indirizzata al segretario generale del Consiglio d'Europa. La revoca ha effetto dal primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento di tale notifica da parte del segretario generale.

Articolo 13

Denuncia

1.   Ogni parte può, in qualsiasi momento, denunciare il presente protocollo mediante notifica inviata al segretario generale del Consiglio d'Europa.

2.   Tale denuncia ha effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento della notifica da parte del segretario generale del Consiglio d'Europa.

3.   La denuncia della convenzione comporta la denuncia automatica del presente protocollo.

Articolo 14

Notifiche

Il segretario generale del Consiglio d'Europa notifica agli Stati membri del Consiglio d'Europa, all'Unione europea, agli Stati non membri del Consiglio d'Europa che abbiano partecipato all'elaborazione del presente protocollo, così come a ogni Stato che vi abbia aderito o che sia stato invitato ad aderirvi:

a)

le firme;

b)

il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;

c)

ogni data di entrata in vigore del presente protocollo, conformemente agli articoli 10 e 11;

d)

ogni altro atto, dichiarazione, notifica o comunicazione concernente il presente protocollo.

IN FEDE DI CHE I SOTTOSCRITTI, debitamente autorizzati, hanno apposto le proprie firme in calce al presente protocollo.

Fatto a Riga, il 22 ottobre 2015, in inglese e in francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che è depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il segretario generale del Consiglio d'Europa trasmette una copia certificata conforme a ogni Stato membro del Consiglio d'Europa, all'Unione europea, agli Stati non membri che hanno partecipato all'elaborazione del presente protocollo, e a ogni Stato invitato ad aderirvi.

 


REGOLAMENTI

22.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 159/21


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/891 DELLA COMMISSIONE

del 21 giugno 2018

che istituisce massimali di bilancio per il 2018 applicabili ad alcuni regimi di sostegno diretto di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 22, paragrafo 1, l'articolo 36, paragrafo 4, l'articolo 42, paragrafo 2, l'articolo 47, paragrafo 3, l'articolo 49, paragrafo 2, l'articolo 51, paragrafo 4, e l'articolo 53, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1)

Per ciascuno Stato membro che attua il regime di pagamento di base di cui al titolo III, capo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, il massimale nazionale annuo di cui all'articolo 22, paragrafo 1, del suddetto regolamento per il 2018 deve essere fissato dalla Commissione deducendo dal massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II i massimali fissati a norma degli articoli 42, 47, 49, 51 e 53 di detto regolamento. In conformità dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, occorre tener conto degli eventuali aumenti applicati dagli Stati membri ai sensi di tale disposizione.

(2)

Per ciascuno Stato membro che attua il regime di pagamento unico per superficie di cui al titolo III, capo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, il massimale nazionale annuo di cui all'articolo 36, paragrafo 4, del suddetto regolamento per il 2018 deve essere fissato dalla Commissione deducendo dal massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II i massimali fissati a norma degli articoli 42, 47, 49, 51 e 53 di detto regolamento. Ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento 1307/2013, al momento di fissare il massimale nazionale annuo per il regime di pagamento unico per superficie, la Commissione tiene conto di qualsiasi aumento applicato dagli Stati membri conformemente a tale disposizione.

(3)

Per ciascuno Stato membro che concede il pagamento ridistributivo di cui al titolo III, capo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, il massimale nazionale annuo di cui all'articolo 42, paragrafo 2, del suddetto regolamento per il 2018 deve essere fissato dalla Commissione in base alla percentuale comunicata dallo Stato membro a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, di detto regolamento.

(4)

In merito al pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, di cui al titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 per il 2018, i massimali nazionali annui di cui all'articolo 47, paragrafo 3, del suddetto regolamento per il 2018 devono essere calcolati conformemente alle disposizioni dell'articolo 47, paragrafo 1, di detto regolamento e ammontare al 30 % del massimale nazionale dello Stato membro interessato come stabilito nell'allegato II del medesimo regolamento.

(5)

Per gli Stati membri che concedono il pagamento per le zone soggette a vincoli naturali di cui al titolo III, capo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013, i massimali nazionali annui di cui all'articolo 49, paragrafo 2, del suddetto regolamento per il 2018 devono essere fissati dalla Commissione in base alla percentuale comunicata dagli Stati membri interessati a norma dell'articolo 49, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

(6)

In merito al pagamento per i giovani agricoltori di cui al titolo III, capo 5, del regolamento (UE) n. 1307/2013, i massimali nazionali annui di cui all'articolo 51, paragrafo 4, del suddetto regolamento per il 2018 devono essere fissati dalla Commissione in base alla percentuale comunicata dagli Stati membri a norma dell'articolo 51, paragrafo 1, di detto regolamento e non possono superare il 2 % del massimale annuo fissato nell'allegato II.

(7)

Se l'importo totale del pagamento per i giovani agricoltori chiesto per il 2018 in uno Stato membro supera il massimale fissato a norma dell'articolo 51, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013 per quello Stato membro, lo Stato membro deve finanziare la differenza conformemente all'articolo 51, paragrafo 2, del suddetto regolamento nel rispetto dell'importo massimo stabilito all'articolo 51, paragrafo 1, del medesimo regolamento. A fini di chiarezza, è opportuno fissare tale importo massimo per ciascuno Stato membro.

(8)

Per ciascuno Stato membro che concede il sostegno accoppiato facoltativo di cui al titolo IV, capo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 nel 2018, la Commissione deve fissare i massimali nazionali annui di cui all'articolo 53, paragrafo 7, del suddetto regolamento per il 2018 in base alla percentuale comunicata dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 54, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

(9)

Per quanto riguarda il 2018, l'attuazione dei regimi di sostegno diretto di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 è iniziata il 1o gennaio 2018. Per motivi di coerenza tra l'applicabilità del suddetto regolamento nell'anno di domanda 2018 e l'applicabilità dei massimali di bilancio corrispondenti, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla medesima data.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per i pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I massimali nazionali annui per il 2018 per il regime di pagamento di base di cui all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto I dell'allegato del presente regolamento.

I massimali nazionali annui per il 2018 per il regime di pagamento unico per superficie di cui all'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto II dell'allegato del presente regolamento.

I massimali nazionali annui per il 2018 per il pagamento ridistributivo di cui all'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto III dell'allegato del presente regolamento.

I massimali nazionali annui per il 2018 per il pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui all'articolo 47, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto IV dell'allegato del presente regolamento.

I massimali nazionali annui per il 2018 per il pagamento per le zone soggette a vincoli naturali di cui all'articolo 49, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto V dell'allegato del presente regolamento.

I massimali nazionali annui per il 2018 per il pagamento per i giovani agricoltori di cui all'articolo 51, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto VI dell'allegato del presente regolamento.

Gli importi massimi per il 2018 per il pagamento per i giovani agricoltori di cui all'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto VII dell'allegato del presente regolamento.

I massimali nazionali annui per il 2018 per il sostegno accoppiato facoltativo di cui all'articolo 53, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto VIII dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608.


ALLEGATO

I.   Massimali nazionali annui per il regime di pagamento di base di cui all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013

(in migliaia di EUR)

Anno civile

2018

Belgio

214 405

Danimarca

546 808

Germania

3 005 470

Irlanda

825 895

Grecia

1 103 650

Spagna

2 835 995

Francia

3 036 371

Croazia

126 001

Italia

2 217 396

Lussemburgo

22 760

Malta

649

Paesi Bassi

475 161

Austria

470 387

Portogallo

273 500

Slovenia

74 288

Finlandia

262 554

Svezia

402 464

Regno Unito

2 102 726

II.   Massimali nazionali annui per il regime di pagamento unico per superficie di cui all'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013

(in migliaia di EUR)

Anno civile

2018

Bulgaria

379 916

Repubblica ceca

472 217

Estonia

87 170

Cipro

30 340

Lettonia

137 210

Lituania

184 186

Ungheria

733 283

Polonia

1 568 075

Romania

989 564

Slovacchia

260 865

III.   Massimali nazionali annui per il pagamento ridistributivo di cui all'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013

(in migliaia di EUR)

Anno civile

2018

Belgio

46 780

Bulgaria

55 872

Germania

337 423

Francia

690 084

Croazia

27 939

Lituania

71 298

Polonia

293 930

Portogallo

23 050

Romania

99 436

Regno Unito

64 991

IV.   Massimali nazionali annui per il pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui all'articolo 47, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013

(in migliaia di EUR)

Anno civile

2018

Belgio

146 689

Bulgaria

238 428

Repubblica ceca

258 512

Danimarca

248 032

Germania

1 446 097

Estonia

40 181

Irlanda

363 445

Grecia

556 642

Spagna

1 464 015

Francia

2 070 253

Croazia

83 816

Italia

1 125 581

Cipro

14 747

Lettonia

76 588

Lituania

142 596

Lussemburgo

10 038

Ungheria

402 903

Malta

1 573

Paesi Bassi

204 785

Austria

207 524

Polonia

1 029 371

Portogallo

177 212

Romania

561 846

Slovenia

40 542

Slovacchia

134 447

Finlandia

157 219

Svezia

209 617

Regno Unito

958 734

V.   Massimali nazionali annui per il pagamento per le zone soggette a vincoli naturali di cui all'articolo 49, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013

(in migliaia di EUR)

Anno civile

2018

Danimarca

2 857

Slovenia

2 135

VI.   Massimali nazionali annui per il pagamento per i giovani agricoltori di cui all'articolo 51, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013

(in migliaia di EUR)

Anno civile

2018

Belgio

9 229

Bulgaria

1 329

Repubblica ceca

1 723

Danimarca

4 942

Germania

48 203

Estonia

442

Irlanda

24 230

Grecia

37 109

Spagna

97 601

Francia

69 008

Croazia

5 588

Italia

37 519

Cipro

480

Lettonia

3 200

Lituania

5 941

Lussemburgo

502

Ungheria

5 372

Malta

21

Paesi Bassi

13 652

Austria

13 835

Polonia

34 312

Portogallo

11 814

Romania

18 728

Slovenia

2 027

Slovacchia

857

Finlandia

5 241

Svezia

10 481

Regno Unito

16 358

VII.   Importi massimi per il pagamento per i giovani agricoltori di cui all'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013

(in migliaia di EUR)

Anno civile

2018

Belgio

9 779

Bulgaria

15 895

Repubblica ceca

17 234

Danimarca

16 535

Germania

96 406

Estonia

2 679

Irlanda

24 230

Grecia

37 109

Spagna

97 601

Francia

138 017

Croazia

5 588

Italia

75 039

Cipro

983

Lettonia

5 106

Lituania

9 506

Lussemburgo

669

Ungheria

26 860

Malta

105

Paesi Bassi

13 652

Austria

13 835

Polonia

68 625

Portogallo

11 814

Romania

37 456

Slovenia

2 703

Slovacchia

8 963

Finlandia

10 481

Svezia

13 974

Regno Unito

63 916

VIII.   Massimali nazionali annui per il sostegno accoppiato facoltativo di cui all'articolo 53, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1307/2013

(in migliaia di EUR)

Anno civile

2018

Belgio

82 129

Bulgaria

119 214

Repubblica ceca

129 256

Danimarca

24 135

Estonia

6 142

Irlanda

3 000

Grecia

184 049

Spagna

584 919

Francia

1 035 126

Croazia

41 908

Italia

450 232

Cipro

3 932

Lettonia

38 294

Lituania

71 298

Lussemburgo

160

Ungheria

201 452

Malta

3 000

Paesi Bassi

3 353

Austria

14 527

Polonia

505 548

Portogallo

117 535

Romania

242 576

Slovenia

17 568

Slovacchia

58 260

Finlandia

102 716

Svezia

90 834

Regno Unito

52 972


22.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 159/30


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/892 DELLA COMMISSIONE

del 21 giugno 2018

recante fissazione del prezzo minimo di vendita di latte scremato in polvere per la ventunesima gara parziale nell'ambito della gara aperta dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato (2), in particolare l'articolo 32,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 della Commissione (3) ha aperto la gara per la vendita di latte scremato in polvere.

(2)

Sulla base delle offerte ricevute per la ventunesima gara parziale, dovrebbe essere fissato un prezzo minimo di vendita.

(3)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la ventunesima gara parziale per la vendita di latte scremato in polvere nell'ambito della procedura di gara aperta dal regolamento (UE) 2016/2080, per la quale il termine entro cui le offerte dovevano essere presentate è scaduto il 19 giugno 2018, il prezzo minimo di vendita è fissato a 119,50 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 2018

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 206 del 30.7.2016, pag. 71.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 della Commissione, del 25 novembre 2016, recante apertura di una gara per la vendita di latte scremato in polvere (GU L 321 del 29.11.2016, pag. 45).


DECISIONI

22.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 159/31


DECISIONE (UE) 2018/893 DEL CONSIGLIO

del 18 giugno 2018

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE riguardo alla modifica dell'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) e del protocollo 37 contenente l'elenco di cui all'articolo 101 dell'accordo SEE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 16, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo sullo Spazio economico europeo (2) («accordo SEE») è entrato in vigore il 1o gennaio 1994.

(2)

A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificarne, tra l'altro, l'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) e il protocollo 37 contenente l'elenco di cui all'articolo 101 («Protocollo 37»).

(3)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(4)

Il regolamento (UE) 2016/679 abroga la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.

(5)

Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XI e il protocollo 37 dell'accordo SEE.

(6)

La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare, a nome dell'Unione, in sede di Comitato misto SEE riguardo alla proposta di modifica dell'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) e del protocollo 37 contenente l'elenco di cui all'articolo 101 dell'accordo SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 18 giugno 2018

Per il Consiglio

Il presidente

R. PORODZANOV


(1)  GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

(2)  GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

(3)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(4)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.


PROGETTO

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N.

del …

che modifica l'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) e il protocollo 37 contenente l'elenco di cui all'articolo 101 dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (1).

(2)

Riconoscendo che la protezione dei dati è un diritto fondamentale sancito in diversi accordi internazionali in materia di diritti umani.

(3)

Riconoscendo l'importanza della parità di diritti e doveri dei titolari del trattamento e dei responsabili del trattamento dei dati all'interno del SEE.

(4)

La presente decisione prevede che le autorità di controllo degli Stati EFTA partecipino a pieno titolo allo «sportello unico» e al meccanismo di coerenza e abbiano gli stessi diritti e obblighi delle autorità di controllo degli Stati membri dell'UE all'interno del Comitato europeo per la protezione dei dati («comitato») istituito dal regolamento (UE) 2016/679, fatta eccezione per il diritto di voto e il diritto di candidarsi alle cariche di presidente e di vicepresidente di tale comitato. A tal fine, è opportuno che le autorità di controllo degli Stati EFTA partecipino alle attività del comitato, comprese quelle di qualsiasi sottogruppo che il comitato può istituire per l'esecuzione dei suoi compiti, e ricevano tutte le informazioni necessarie per una loro efficace partecipazione, anche, se necessario, attraverso il pieno accesso ai sistemi elettronici per lo scambio di informazioni eventualmente istituiti dal comitato.

(5)

Il regolamento (UE) 2016/679 abroga la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.

(6)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XI e il protocollo 37 dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo del punto 5e (Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XI dell'accordo SEE è sostituito dal seguente:

«32016 R 0679: Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

a)

Le autorità di controllo degli Stati EFTA partecipano alle attività del Comitato europeo per la protezione dei dati, in seguito denominato “comitato”. A tal fine, esse hanno gli stessi diritti e obblighi delle autorità di controllo degli Stati membri dell'UE all'interno del comitato, fatta eccezione per il diritto di voto e il diritto di candidarsi alle cariche di presidente e di vicepresidente del comitato, salvo altrimenti disposto dal presente accordo. Le posizioni delle autorità di controllo degli Stati EFTA sono registrate separatamente dal comitato.

Il regolamento interno del comitato dà pieno effetto alla partecipazione delle autorità di controllo degli Stati EFTA e dell'Autorità di vigilanza EFTA, fatta eccezione per il diritto di voto e il diritto di candidarsi alle cariche di presidente e di vicepresidente del comitato.

b)

Fatte salve le disposizioni del protocollo 1 del presente accordo, e salvo diversamente disposto nel presente accordo, i termini “Stato/i membro/i” e “autorità di controllo” comprendono rispettivamente, oltre al significato che hanno nel regolamento, gli Stati EFTA e le loro autorità di controllo.

c)

I riferimenti al diritto dell'Unione o alle disposizioni dell'Unione in materia di protezione dei dati sono da intendersi, rispettivamente, come riferimenti all'accordo SEE o alle disposizioni in materia di protezione dei dati ivi contenute.

d)

All'articolo 13, paragrafo 1, lettera f), e all'articolo 14, paragrafo 1, lettera f), per quanto riguarda gli Stati EFTA, i termini “applicabile a norma dell'accordo SEE” sono inseriti dopo i termini “decisione di adeguatezza della Commissione”.

e)

All'articolo 45, per quanto riguarda gli Stati EFTA, dopo il paragrafo 1 è inserito il seguente:

“1 bis.   In attesa di una decisione del Comitato misto SEE volta a integrare nell'accordo SEE un atto di esecuzione adottato a norma dei paragrafi 3 o 5 del presente articolo, uno Stato EFTA può decidere di applicare le misure in esso contenute.

Prima dell'entrata in vigore di un atto di esecuzione adottato a norma dei paragrafi 3 o 5 del presente articolo, ciascuno Stato EFTA decide se applicare o meno, in attesa di una decisione del Comitato misto SEE volta a integrare l'atto di esecuzione nell'accordo SEE, le misure in esso contenute contemporaneamente agli Stati membri dell'UE e ne informa la Commissione e l'Autorità di vigilanza EFTA. In assenza di una decisione contraria, ciascuno Stato EFTA applica le misure contenute in un atto di esecuzione adottato a norma dei paragrafi 3 o 5 del presente articolo contemporaneamente agli Stati membri dell'UE.

Fatto salvo l'articolo 102 dell'accordo, se entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di un atto di esecuzione adottato a norma dei paragrafi 3 o 5 del presente articolo non può essere raggiunta in sede di Comitato misto SEE un'intesa sull'integrazione di tale atto nell'accordo SEE, qualsiasi Stato EFTA può sospendere l'applicazione di tali misure e ne informa senza indugio la Commissione e l'Autorità di vigilanza EFTA.

Le altre parti contraenti dell'accordo SEE limitano o vietano, in deroga all'articolo 1, paragrafo 3, la libera circolazione dei dati personali verso uno Stato EFTA che non applichi le misure contenute in un atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 5 del presente articolo nello stesso modo in cui tali misure impediscono il trasferimento di dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale.”.

f)

Ogniqualvolta l'UE avvii consultazioni con paesi terzi od organizzazioni internazionali con l'intento di adottare una decisione di adeguatezza a norma dell'articolo 45, gli Stati EFTA sono tenuti debitamente informati. Nei casi in cui il paese terzo o l'organizzazione internazionale assuma obblighi specifici riguardo al trattamento dei dati personali provenienti dagli Stati membri, l'UE tiene conto della situazione degli Stati EFTA e discute con i paesi terzi o l'organizzazione internazionale possibili meccanismi per l'eventuale applicazione successiva da parte degli Stati EFTA.

g)

All'articolo 46, paragrafo 2, lettera d), è aggiunto quanto segue:

“Le autorità di controllo degli Stati EFTA hanno lo stesso diritto delle autorità di controllo dell'UE di presentare clausole tipo di protezione dei dati alla Commissione, per approvazione, conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 93, paragrafo 2.”.

h)

All'articolo 46, per quanto riguarda gli Stati EFTA, dopo il paragrafo 2 è inserito il seguente:

“2 bis.   In attesa di una decisione del Comitato misto SEE volta a integrare un atto di esecuzione nell'accordo SEE, le adeguate garanzie di cui al paragrafo 1 possono essere fornite dalle clausole tipo di protezione dei dati di cui all'articolo 46, paragrafo 2, lettere c) e d), quando uno Stato EFTA applica le misure ivi contenute.

Prima dell'entrata in vigore di atti di esecuzione adottati a norma dell'articolo 46, paragrafo 2, lettere c) e d), ciascuno Stato EFTA decide se applicare o meno, in attesa di una decisione del Comitato misto SEE volta a integrare l'atto di esecuzione nell'accordo SEE, le misure in essi contenute contemporaneamente agli Stati membri dell'UE e ne informa la Commissione e l'Autorità di vigilanza EFTA. In assenza di una decisione contraria, ciascuno Stato EFTA applica le misure contenute in un atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 46, paragrafo 2, lettere c) e d), contemporaneamente agli Stati membri dell'UE.

Fatto salvo l'articolo 102 dell'accordo, se entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di un atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 46, paragrafo 2, lettere c) e d), non può essere raggiunta in sede di Comitato misto SEE un'intesa sull'integrazione di tale atto nell'accordo SEE, qualsiasi Stato EFTA può sospendere l'applicazione di tali misure e ne informa senza indugio la Commissione e l'Autorità di vigilanza EFTA.”.

i)

All'articolo 58, paragrafo 4, per quanto riguarda gli Stati EFTA, i termini “conformemente alla Carta” non si applicano.

j)

All'articolo 59, i termini, “dell'Autorità di vigilanza EFTA” sono inseriti dopo i termini “della Commissione”.

k)

L'Autorità di vigilanza EFTA ha il diritto di partecipare alle riunioni del comitato senza diritto di voto. L'Autorità di vigilanza EFTA designa un rappresentante.

l)

Se pertinente per l'esercizio delle sue funzioni a norma dell'articolo 109 del presente accordo, l'Autorità di vigilanza EFTA ha il diritto di chiedere consulenze o pareri al comitato e di presentargli questioni ai sensi dell'articolo 63, dell'articolo 64, paragrafo 2, dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera c), e dell'articolo 70, paragrafo 1, lettera e). All'articolo 63, all'articolo 64, paragrafo 2, all'articolo 65, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 70, paragrafo 1, lettera e), i termini “e, se del caso, l'Autorità di vigilanza EFTA”, accordati di conseguenza, sono inseriti dopo i termini “la Commissione”.

m)

Il presidente del comitato o il segretariato informa l'Autorità di vigilanza EFTA delle attività del comitato, se del caso, a norma dell'articolo 64, paragrafo 5, lettere a) e b), dell'articolo 65, paragrafo 5, e dell'articolo 75, paragrafo 6, lettera b). All'articolo 64, paragrafo 5, lettere a) e b), all'articolo 65, paragrafo 5, e all'articolo 75, paragrafo 6, lettera b), i termini “e, se del caso, l'Autorità di vigilanza EFTA” sono inseriti dopo i termini “la Commissione”.

Se pertinente per l'esercizio delle sue funzioni a norma dell'articolo 109 del presente accordo, l'Autorità di vigilanza EFTA ha il diritto di ricevere informazioni da un'autorità di controllo di uno Stato EFTA interessato a norma dell'articolo 66, paragrafo 1. All'articolo 66, paragrafo 1, i termini “e, se del caso, all'Autorità di vigilanza EFTA” sono inseriti dopo i termini “alla Commissione”.

n)

All'articolo 71, paragrafo 1, i termini “, al comitato permanente degli Stati EFTA e all'Autorità di vigilanza EFTA” sono inseriti dopo i termini “al Consiglio”.

o)

All'articolo 73, paragrafo 1, è aggiunta la frase seguente:

“I membri del comitato degli Stati EFTA non possono essere eletti presidente o vicepresidenti.”.»

Articolo 2

Il testo del punto 13 (Gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali) del protocollo 37 dell'accordo SEE è soppresso.

Articolo 3

Il testo del regolamento (UE) 2016/679 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica,prevista all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

I segretari del Comitato misto SEE


(1)  GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1.

(2)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(*1)  [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]


Dichiarazione congiunta delle parti contraenti relativa alla decisione del Comitato misto SEE n. … del … che integra nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)

Tenuto conto del sistema a due pilastri dell'accordo SEE e visto l'effetto vincolante diretto delle decisioni del Comitato europeo per la protezione dei dati per le autorità nazionali di controllo degli Stati EFTA-SEE, le parti contraenti:

prendono atto del fatto che le decisioni del Comitato europeo per la protezione dei dati sono rivolte alle autorità nazionali di controllo,

riconoscono che tale soluzione non crea un precedente per futuri adattamenti di atti dell'UE da integrare nell'accordo SEE.


22.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 159/37


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/894 DELLA COMMISSIONE

del 21 giugno 2018

che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri

[notificata con il numero C(2018) 4007]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione (3) è stata adottata a seguito della comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 in vari Stati membri («gli Stati membri interessati») e all'istituzione di zone di protezione e sorveglianza da parte delle autorità competenti degli Stati membri interessati in conformità all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE del Consiglio (4).

(2)

La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 stabilisce che le zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti degli Stati membri interessati in conformità alla direttiva 2005/94/CE devono comprendere almeno le zone elencate come zone di protezione e sorveglianza nell'allegato di tale decisione di esecuzione. Essa stabilisce inoltre che le misure da applicare nelle zone di protezione e sorveglianza, come previsto all'articolo 29, paragrafo 1, e all'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE, devono essere mantenute almeno fino alle date stabilite per tali zone nell'allegato di detta decisione di esecuzione.

(3)

Dalla data della sua adozione la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stata modificata varie volte per tenere conto degli sviluppi della situazione epidemiologica dell'influenza aviaria nell'Unione. In particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stata modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/696 della Commissione (5), al fine di stabilire norme concernenti la spedizione di pulcini di un giorno dalle zone elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247. Tale modifica ha tenuto conto del fatto che i pulcini di un giorno presentano un rischio molto basso di diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità rispetto ad altri prodotti avicoli.

(4)

La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stata successivamente modificata anche dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/1841 della Commissione (6), allo scopo di rafforzare le misure di lotta contro la malattia applicabili in caso di un maggiore rischio di diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità. Di conseguenza, la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 prevede ora l'istituzione a livello dell'Unione, a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 2005/94/CE, di ulteriori zone di restrizione negli Stati membri interessati a seguito della comparsa di uno o più focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità, e fissa la durata delle misure da applicare in tali zone. La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 stabilisce attualmente anche norme relative alla spedizione di pollame vivo, pulcini di un giorno e uova da cova dalle ulteriori zone di restrizione verso altri Stati membri, nel rispetto di determinate condizioni.

(5)

Anche l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stato ripetutamente modificato, soprattutto per tenere conto delle modifiche dei confini delle zone di protezione e sorveglianza istituite dagli Stati membri interessati in conformità alla direttiva 2005/94/CE.

(6)

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stato da ultimo modificato dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/821 della Commissione (7) a seguito della notifica, da parte della Bulgaria, della comparsa di un nuovo focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in un'azienda avicola situata nella regione di Dobrich di tale Stato membro. La Bulgaria ha inoltre comunicato alla Commissione di aver debitamente adottato, a seguito della comparsa di questo nuovo focolaio, le misure necessarie prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, tra cui l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza attorno all'azienda avicola infetta.

(7)

Dalla data in cui è stata apportata l'ultima modifica alla decisione di esecuzione (UE) 2017/247 mediante la decisione di esecuzione (UE) 2018/821, la Bulgaria ha notificato alla Commissione la comparsa di un ulteriore focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in un'azienda avicola anch'essa situata nella regione di Dobrich di tale Stato membro.

(8)

La Bulgaria ha inoltre comunicato alla Commissione di aver adottato, a seguito della comparsa di tale nuovo focolaio, le misure necessarie prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, tra cui l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza intorno all'azienda avicola infetta in tale Stato membro.

(9)

La Commissione ha esaminato queste misure in collaborazione con la Bulgaria e ha potuto accertare che i confini delle zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti della Bulgaria si trovano a una distanza sufficiente dall'azienda avicola in cui è stata confermata la comparsa del nuovo focolaio.

(10)

Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione ed evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario descrivere rapidamente a livello dell'Unione, in collaborazione con la Bulgaria, le zone di protezione e sorveglianza istituite in tale Stato membro in conformità alla direttiva 2005/94/CE a seguito della comparsa del nuovo focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità in tale Stato membro.

(11)

È pertanto opportuno aggiornare la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 per tenere conto della nuova situazione epidemiologica relativa all'influenza aviaria ad alta patogenicità in Bulgaria. In particolare, le zone di protezione e sorveglianza recentemente istituite in Bulgaria, attualmente soggette a restrizioni a norma della direttiva 2005/94/CE, dovrebbero essere elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247.

(12)

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 dovrebbe quindi essere modificato al fine di aggiornare la regionalizzazione a livello dell'Unione in modo che tenga conto delle zone di protezione e sorveglianza istituite in Bulgaria in conformità alla direttiva 2005/94/CE a seguito della comparsa del nuovo focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità in tale Stato membro, e la durata delle restrizioni in esse applicabili dovrebbe essere anch'essa precisata nell'allegato.

(13)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2017/247.

(14)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 2018

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

(2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(3)  Decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione, del 9 febbraio 2017, relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 36 dell'11.2.2017, pag. 62).

(4)  Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16).

(5)  Decisione di esecuzione (UE) 2017/696 della Commissione, dell'11 aprile 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 101 del 13.4.2017, pag. 80).

(6)  Decisione di esecuzione (UE) 2017/1841 della Commissione, del 10 ottobre 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 261 dell'11.10.2017, pag. 26).

(7)  Decisione di esecuzione (UE) 2018/821 della Commissione, del 1o giugno 2018, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 137 del 4.6.2018, pag. 35).


ALLEGATO

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è così modificato:

1)

nella parte A, la voce relativa alla Bulgaria è sostituita dalla seguente:

«Stato membro: Bulgaria

Area comprendente

Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE

Dobrich region:

Municipality of Dobrich

Donchevo

Bogdan

Opanets

21.7.2018»

2)

nella parte B, la voce relativa alla Bulgaria è sostituita dalla seguente:

«Stato membro: Bulgaria

Area comprendente

Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE

Dobrich region:

Municipality of Dobrich:

Stefanovo

dal 18.6.2018 al 30.7.2018

Donchevo

Bogdan

Opanets

dal 21.7.2018 al 30.7.2018

Municipality of Dobrich:

Pchelino

Popgrigorovo

Slaveevo

Sokolnik

Stozher

26.6.2018

Municipality of Dobrich:

Stefanovo

Branishte

Dobrich

Dolina

Draganovo

Novo Botevo

Odrintsi

Plachidol

Vedrina

Vrachantsi

Zlatia

Malka Smolnitsa

30.7.2018»