ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 156 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
61° anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti legislativi
REGOLAMENTI
19.6.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 156/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2018/841 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 30 maggio 2018
relativo all’inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall’uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l’energia, e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
visto il parere del Comitato delle regioni (2),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),
considerando quanto segue:
(1) |
Nelle conclusioni del 23 e 24 ottobre 2014 sul quadro per le politiche dell’energia e del clima all’orizzonte 2030 il Consiglio europeo ha sancito un obiettivo vincolante di riduzione interna in tutti i settori economici di almeno il 40 % delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030, rispetto al 1990, e tale obiettivo è stato riaffermato nelle conclusioni del Consiglio europeo del 17 e 18 marzo 2016. |
(2) |
Nelle conclusioni del 23 e 24 ottobre 2014 il Consiglio europeo ha affermato che l’obiettivo di riduzione delle emissioni di almeno il 40 % dovrebbe essere raggiunto collettivamente dall’Unione nel modo più efficace possibile sotto il profilo dei costi, mediante riduzioni nel sistema di scambio di quote di emissione dell’Unione europea («EU ETS»), di cui alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), e nei settori non ETS, pari rispettivamente al 43 % e al 30 %, entro il 2030 rispetto ai livelli del 2005, ripartendo lo sforzo in base al PIL pro capite. |
(3) |
Il presente regolamento è uno degli strumenti di attuazione degli impegni assunti dall’Unione nell’ambito dell’accordo di Parigi (5), adottato nell’ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici («UNF CCC»). L’accordo di Parigi è stato concluso, a nome dell’Unione, il 5 ottobre 2016 mediante decisione (UE) 2016/1841 del Consiglio (6). L’impegno dell’Unione a ridurre le emissioni in tutti i settori dell’economia era contenuto nel contributo previsto, stabilito a livello nazionale, presentato il 6 marzo 2015 al segretariato dell’UNFCCC dall’Unione e dai suoi Stati membri in vista dell’accordo di Parigi. L’accordo di Parigi è entrato in vigore il 4 novembre 2016. L’Unione dovrebbe continuare a ridurre le sue emissioni di gas a effetto serra e ad aumentare gli assorbimenti in linea con l’accordo di Parigi. |
(4) |
L’accordo di Parigi stabilisce, tra l’altro, un obiettivo a lungo termine in linea con l’obiettivo di mantenere l’aumento della temperatura mondiale ben al di sotto di 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e di continuare ad adoperarsi per mantenerlo al di sotto di 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali. Le foreste, il suolo agricolo e le zone umide svolgeranno un ruolo centrale nel raggiungimento di tale obiettivo. Nell’accordo di Parigi le parti riconoscono inoltre la priorità fondamentale di salvaguardare la sicurezza alimentare e porre fine alla fame, nel contesto dello sviluppo sostenibile e degli sforzi volti a sradicare la povertà, nonché le particolari vulnerabilità dei sistemi di produzione alimentare agli effetti negativi dei cambiamenti climatici, promuovendo la resilienza climatica e lo sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra, in una maniera che non minacci la produzione alimentare. Al fine di realizzare gli obiettivi dell’accordo di Parigi, le parti dovrebbero incrementare gli sforzi comuni. Le parti dovrebbero preparare, comunicare e mantenere i successivi contributi determinati a livello nazionale. L’accordo di Parigi si sostituisce all’approccio adottato nell’ambito del protocollo di Kyoto del 1997, che non sarà più d’applicazione dopo il 2020. L’accordo esorta a raggiungere un equilibrio tra le fonti di emissioni antropogeniche dalle sorgenti e gli assorbimenti dai pozzi di gas a effetto serra nella seconda metà del corrente secolo e invita le parti ad agire per conservare e migliorare, ove opportuno, i pozzi e i serbatoi di gas a effetto serra, comprese le foreste. |
(5) |
Il settore relativo all’uso del suolo, ai cambiamenti di uso del suolo e alla silvicoltura («LULUCF») ha le potenzialità per offrire benefici climatici a lungo termine, contribuendo così al conseguimento dell’obiettivo dell’Unione di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, nonché degli obiettivi climatici a lungo termine dell’accordo di Parigi. Il settore LULUCF fornisce altresì biomateriali che possono sostituire materiali fossili o ad alta intensità di carbonio e svolge pertanto un ruolo importante nella transizione verso un’economia a basse emissioni di gas a effetto serra. Poiché gli assorbimenti attraverso il settore LULUCF sono reversibili, essi dovrebbero essere trattati come un pilastro distinto del quadro per le politiche del clima dell’Unione. |
(6) |
Nelle conclusioni del 23 e 24 ottobre 2014 il Consiglio europeo ha affermato che dovrebbero essere riconosciuti i molteplici obiettivi del settore agricolo e dell’uso del suolo col loro potenziale di mitigazione inferiore, nonché l’esigenza di garantire la coerenza fra gli obiettivi dell’Unione in materia di sicurezza alimentare e quelli relativi ai cambiamenti climatici. Il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a esaminare quali siano i modi migliori per incentivare l’intensificazione sostenibile della produzione alimentare, ottimizzando al contempo il contributo del settore alla mitigazione degli effetti dei gas a effetto serra e al loro sequestro, anche attraverso l’afforestazione, e a definire una politica sulle modalità di inclusione del settore LULUCF nel quadro 2030 per la mitigazione degli effetti dei gas a effetto serra non appena le condizioni tecniche lo consentano e comunque prima del 2020. |
(7) |
Pratiche di gestione sostenibile nel settore LULUCF possono contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici in vari modi, in particolare riducendo le emissioni e mantenendo e incrementando i pozzi e le riserve di carbonio. Affinché le misure intese in particolare ad aumentare il sequestro del carbonio siano efficaci, sono fondamentali la stabilità e l’adattabilità a lungo termine dei comparti di carbonio. Inoltre, le pratiche di gestione sostenibile possono mantenere la produttività, la capacità di rigenerazione e la vitalità del settore LULUCF e promuovere in tal modo lo sviluppo sociale ed economico, riducendo nel contempo l’impronta di carbonio ed ecologica di tale settore. |
(8) |
Lo sviluppo di pratiche e tecniche sostenibili e innovative, comprese l’agroecologia e l’agroforestazione, possono accrescere il ruolo del settore LULUCF nella mitigazione dei cambiamenti climatici e nell’adattamento agli stessi, nonché rafforzare la produttività e la resilienza di tale settore. Poiché il settore LULUCF è caratterizzato da tempi lunghi in termini di resa, sono importanti strategie di lungo periodo volte a rafforzare il finanziamento della ricerca per lo sviluppo e gli investimenti in pratiche e tecniche sostenibili e innovative. Investimenti in azioni preventive, quali le pratiche di gestione sostenibile, possono ridurre i rischi associati a disturbi naturali. |
(9) |
Nelle conclusioni del 22 e 23 giugno 2017 il Consiglio europeo ha riaffermato l’impegno dell’Unione e dei suoi Stati membri nei confronti dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile che mira, tra l’altro, a garantire che la gestione delle foreste sia sostenibile. |
(10) |
L’azione volta a ridurre la deforestazione e il degrado forestale e a promuovere la gestione sostenibile delle foreste nei paesi in via di sviluppo è importante. In tale contesto, nelle conclusioni del 21 ottobre 2009 e del 14 ottobre 2010 il Consiglio ha ricordato gli obiettivi dell’Unione di ridurre entro il 2020 la deforestazione tropicale lorda di almeno il 50 % rispetto ai livelli attuali e di arrestare la perdita di copertura forestale a livello mondiale al più tardi entro il 2030. |
(11) |
La decisione n. 529/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (7) definisce norme di contabilizzazione applicabili alle emissioni e agli assorbimenti risultanti dal settore LULUCF, contribuendo così allo sviluppo di politiche che hanno tenuto conto di questo settore nell’impegno dell’Unione di riduzione delle emissioni. Il presente regolamento dovrebbe basarsi sulle norme di contabilizzazione esistenti, aggiornarle e migliorarle perché siano applicabili nel periodo dal 2021 al 2030. Esso dovrebbe stabilire gli obblighi degli Stati membri in materia di attuazione delle suddette norme e dovrebbe altresì richiedere agli Stati membri di garantire che il settore LULUCF nel suo insieme non generi emissioni nette e contribuisca all’obiettivo di incrementare i pozzi a lungo termine. Non dovrebbe stabilire obblighi di contabilizzazione o rendicontazione per i privati, compresi agricoltori e silvicoltori. |
(12) |
Il settore LULUCF, compreso il suolo agricolo, ha un impatto diretto e significativo sulla biodiversità e sui servizi ecosistemici. Per questo motivo, un obiettivo importante delle politiche riguardanti tale settore è quello di garantire la coerenza con gli obiettivi della strategia dell’Unione in materia di biodiversità. Si dovrebbero intraprendere azioni volte ad attuare e sostenere le attività in questo settore che riguardano sia la mitigazione sia l’adattamento. È opportuno altresì garantire la coerenza tra la politica agricola comune e il presente regolamento. Tutti i settori devono dare il loro giusto contributo per quanto riguarda la riduzione delle emissione di gas a effetto serra. |
(13) |
Le zone umide sono efficaci ecosistemi per lo stoccaggio del carbonio. Pertanto, la protezione e il ripristino delle zone umide potrebbe ridurre le emissioni di gas a effetto serra nel settore LULUCF. In tale contesto, il gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) dovrebbe essere preso in considerazione per il perfezionamento delle linee guida IPCC del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra relative alle zone umide. |
(14) |
Per garantire il contributo del settore LULUCF alla realizzazione dell’obiettivo di riduzione di almeno il 40 % delle emissioni dell’Unione e all’obiettivo a lungo termine dell’accordo di Parigi, è necessario disporre di un sistema robusto di contabilizzazione. Per ottenere una contabilizzazione accurata delle emissioni e degli assorbimenti in conformità delle linee guida per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra («linee guida IPCC»), è opportuno utilizzare i valori comunicati ogni anno a norma del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) per le categorie d’uso del suolo e per i cambiamenti di categoria, razionalizzando in tal modo i metodi adottati nell’ambito dell’UNFCCC e del protocollo di Kyoto. Il suolo convertito in un’altra categoria d’uso dovrebbe essere considerato nel processo di transizione in quella categoria per 20 anni di cui alle linee guida IPCC. Gli Stati membri dovrebbero soltanto poter derogare a tale periodo predefinito per terreni imboschiti e solo in circostanze limitate, motivate ai sensi delle linee guida IPCC. Le modifiche apportate alle linee guida IPCC adottate dalla conferenza delle parti dell’UNFCCC o dalla conferenza delle parti che funge da riunione delle parti dell’accordo di Parigi dovrebbero essere recepite, se del caso, negli obblighi di comunicazione ai sensi del presente regolamento. |
(15) |
In base alle linee guida IPCC concordate a livello internazionale, le emissioni prodotte dalla combustione di biomassa possono essere contabilizzate pari a zero nel settore dell’energia, a condizione che tali emissioni siano contabilizzate nel settore LULUCF. Poiché nell’Unione le emissioni da combustione di biomassa sono contabilizzate pari a zero, conformemente all’articolo 38 del regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione (9) e alle disposizioni del regolamento (UE) n. 525/2013, la coerenza con le linee guida IPCC sarebbe pertanto assicurata solo se queste emissioni fossero accuratamente riportate nel presente regolamento. |
(16) |
Le emissioni e gli assorbimenti risultanti dai terreni forestali dipendono da una serie di circostanze naturali, dalle caratteristiche dinamiche delle foreste collegate all’età, nonché dalle pratiche di gestione passate e presenti, che divergono notevolmente da uno Stato membro all’altro. L’uso di un anno di riferimento non consentirebbe di tenere conto di questi fattori e dei conseguenti effetti ciclici o della variazione da un anno all’altro sulle emissioni e sugli assorbimenti. Per escludere gli effetti di caratteristiche naturali e specifiche dei diversi paesi, le pertinenti norme di contabilizzazione dovrebbero invece prevedere l’uso di livelli di riferimento. I livelli di riferimento per le foreste dovrebbero tener conto di eventuali squilibri della struttura per età delle foreste e non dovrebbero limitare indebitamente la futura intensità di gestione forestale, in modo che possano essere mantenuti o rafforzati i pozzi di assorbimento del carbonio a lungo termine. Vista la particolare situazione storica della Croazia, il suo livello di riferimento per le foreste potrebbe anche tenere conto dell’occupazione del suo territorio, e del periodo bellico e post bellico che hanno avuto un impatto sulla gestione delle foreste durante il periodo di riferimento. Le pertinenti norme di contabilizzazione tengono conto dei principi di gestione forestale sostenibile adottati nelle conferenze ministeriali sulla protezione delle foreste in Europa («Forest Europe»). |
(17) |
Gli Stati membri dovrebbero presentare alla Commissione piani nazionali di contabilizzazione forestale, compresi i livelli di riferimento forestale. In assenza dell’esame internazionale nell’ambito dell’UNFCCC o del protocollo di Kyoto, dovrebbe essere istituita una procedura di esame a garanzia della trasparenza e allo scopo di migliorare la qualità della contabilizzazione nella categoria dei terreni forestali gestiti. |
(18) |
Se la Commissione valuta i piani nazionali di contabilizzazione forestale, inclusi i livelli di riferimento ivi proposti per le foreste, essa dovrebbe avvalersi delle buone pratiche di esame e dell’esperienza acquisita in materia dagli esperti nell’ambito dell’UNFCCC, anche per quanto riguarda la partecipazione di esperti degli Stati membri. La Commissione dovrebbe garantire che gli esperti degli Stati membri siano coinvolti nella valutazione tecnica volta ad accertare se i livelli di riferimento proposti per le foreste siano stati determinati in conformità dei criteri e degli obblighi stabiliti nel presente regolamento. I risultati della valutazione tecnica dovrebbero essere trasmessi per informazione al comitato permanente forestale istituito dalla decisione 89/367/CEE del Consiglio (10). La Commissione dovrebbe altresì consultare le parti interessate e la società civile. I piani nazionali di contabilizzazione forestale dovrebbero essere resi pubblici in conformità della pertinente legislazione. |
(19) |
L’aumento dell’uso sostenibile di prodotti legnosi può limitare notevolmente le emissioni per effetto di sostituzione di gas a effetto serra nell’atmosfera e aumentarne gli assorbimenti. Le norme di contabilizzazione dovrebbero consentire agli Stati membri di riportare con accuratezza e in modo trasparente nella loro contabilizzazione LULUCF le modifiche del comparto di carbonio di prodotti legnosi nel momento in cui avvengono, al fine di riconoscere e incentivare l’uso di prodotti legnosi con lunghi cicli di vita. La Commissione dovrebbe fornire orientamenti sugli aspetti metodologici relativi alla contabilizzazione dei prodotti legnosi. |
(20) |
I disturbi naturali, come gli incendi, le infestazioni da insetti e da agenti patogeni, i fenomeni meteorologici estremi e le perturbazioni geologiche, su cui gli Stati membri non hanno controllo o non possono materialmente influire, possono comportare emissioni di gas a effetto serra di natura temporanea nel settore LULUCF, o provocare un’inversione di assorbimenti precedenti. Poiché tale cambiamento può essere anche il risultato di decisioni di gestione, come quella di tagliare alberi o di piantarli, il presente regolamento dovrebbe garantire che le inversioni legate ad attività antropiche trovino accurato riscontro nella contabilizzazione LULUCF. Il presente regolamento dovrebbe inoltre offrire agli Stati membri una possibilità limitata di escludere dalla contabilizzazione LULUCF le emissioni risultanti da disturbi che essi non sono in grado di controllare. Il modo in cui gli Stati membri applicano suddette disposizioni non dovrebbe tuttavia comportare una sottovalutazione indebita delle emissioni. |
(21) |
In funzione delle preferenze nazionali, gli Stati membri dovrebbero poter scegliere le politiche nazionali ritenute adeguate a rispettare gli impegni assunti nel settore LULUCF, ivi compresa la possibilità di equilibrare le emissioni di una categoria d’uso del suolo con gli assorbimenti di un’altra categoria. Dovrebbero inoltre poter accumulare gli assorbimenti netti realizzati nel periodo dal 2021 al 2030. I trasferimenti ad altri Stati membri dovrebbero essere mantenuti quale strumento supplementare e gli Stati membri dovrebbero poter utilizzare le assegnazioni annuali di emissioni stabilite ai sensi del regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio (11) per garantire la conformità a norma del presente regolamento. L’uso degli strumenti di flessibilità di cui al presente regolamento non comprometterà il livello di ambizione generale degli obiettivi dell’Unione di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. |
(22) |
Le foreste gestite in modo sostenibile sono di norma pozzi che contribuiscono alla mitigazione del clima. Nel periodo di riferimento dal 2000 al 2009, gli assorbimenti medi comunicati da pozzi risultanti dalle foreste erano pari a 372 milioni di tonnellate di CO2 equivalente l’anno per l’Unione nel suo insieme. Gli Stati membri dovrebbero garantire che i pozzi e i serbatoi, incluse le foreste, siano, se del caso, conservati e incrementati al fine di conseguire lo scopo dell’accordo di Parigi e raggiungere, entro il 2050, gli ambiziosi obiettivi dell’Unione di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. |
(23) |
Gli assorbimenti risultanti dai terreni forestali gestiti dovrebbero essere contabilizzati a fronte di un livello di riferimento lungimirante per le foreste. Gli assorbimenti futuri da pozzi dovrebbero basarsi su un’estrapolazione delle pratiche di gestione forestale e dell’intensità per un periodo di riferimento. Una diminuzione di un pozzo rispetto al livello di riferimento dovrebbe essere contabilizzata tra le emissioni. Si dovrebbero prendere in considerazione le circostanze e le pratiche specifiche a livello nazionale, come un’intensità del raccolto minore rispetto al solito o l’invecchiamento delle foreste durante il periodo di riferimento. |
(24) |
Agli Stati membri dovrebbe essere concessa una certa flessibilità per aumentare temporaneamente la propria intensità di raccolto in conformità delle pratiche di una gestione forestale sostenibile, in linea con l’obiettivo fissato nell’accordo di Parigi, a condizione che a livello di Unione le emissioni totali non superino gli assorbimenti totali nel settore LULUCF. Nell’ambito di tale flessibilità, a tutti gli Stati membri dovrebbe essere concesso un importo di base di compensazione calcolato partendo da un fattore espresso in percentuale del pozzo comunicato per il periodo dal 2000 al 2009 onde compensare le emissioni contabilizzate nei terreni forestali gestiti. È opportuno garantire che gli Stati membri possano beneficiare di una compensazione solo fino al livello in cui le loro foreste cessano di generare pozzi. |
(25) |
Gli Stati membri con una copertura forestale molto elevata rispetto alla media dell’Unione e, in particolare, i piccoli Stati membri con copertura forestale molto elevata dipendono più degli altri Stati membri dai terreni forestali gestiti per equilibrare le emissioni nelle altre categorie contabili del suolo e sarebbero pertanto colpiti in misura maggiore e disporrebbero di un potenziale limitato per incrementare la loro copertura forestale. Il fattore di compensazione dovrebbe pertanto essere aumentato in base alla copertura forestale e alla superficie dei terreni in modo che gli Stati membri con una superficie molto esigua e una copertura forestale molto elevata rispetto alla media dell’Unione beneficino del fattore di compensazione più elevato per il periodo di riferimento. |
(26) |
Nelle conclusioni del 9 marzo 2012 il Consiglio ha riconosciuto le peculiarità dei paesi ad alta densità forestale, che riguardano in particolar modo le scarse possibilità di compensare le emissioni con gli assorbimenti. Dato che è lo Stato membro con la maggiore densità forestale e tenendo conto delle sue particolari caratteristiche geografiche, la Finlandia fa fronte a particolari difficoltà in quest’ambito. Alla Finlandia dovrebbe pertanto essere concessa una limitata compensazione addizionale. |
(27) |
Al fine di monitorare i progressi degli Stati membri verso gli impegni assunti a norma del presente regolamento e assicurare che le informazioni sulle emissioni e sugli assorbimenti siano trasparenti, precise e comparabili, gli Stati membri dovrebbero fornire alla Commissione i dati dell’inventario dei gas a effetto serra pertinenti a norma del regolamento (UE) n. 525/2013 e i controlli di conformità a norma del presente regolamento dovrebbero tenere conto di tali dati. Se uno Stato membro intende applicare la flessibilità in materia di terreni forestali gestiti di cui al presente regolamento, dovrebbe includere nella relazione di conformità l’importo della compensazione che intende utilizzare. |
(28) |
L’Agenzia europea dell’ambiente dovrebbe assistere la Commissione, laddove necessario, in linea con il programma di lavoro annuale dell’Agenzia, nell’attuazione del sistema di comunicazione annuale delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra, nella valutazione delle informazioni sulle politiche, sulle misure e sulle proiezioni nazionali e nella valutazione delle politiche e delle misure complementari in programma, nonché nella verifica della conformità svolta dalla Commissione a norma del presente regolamento. |
(29) |
Al fine di provvedere alla corretta contabilizzazione delle transazioni effettuate a norma del presente regolamento, compreso l’uso degli strumenti di flessibilità e il controllo della conformità, nonché di promuovere l’uso di prodotti legnosi con lunghi cicli di vita, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, riguardo all’adeguamento tecnico delle definizioni, compresi i valori minimi per la definizione delle foreste, gli elenchi dei gas a effetto serra e dei comparti di carbonio che stabiliscono i livelli di riferimento per le foreste degli Stati membri per i periodi rispettivamente compresi tra il 2021 e il 2025 e dal 2026 al 2030, l’aggiunta di nuove categorie di prodotti legnosi, la revisione della metodologia e degli obblighi di informativa relativi ai disturbi naturali per riflettere i cambiamenti nelle linee guida IPCC, nonché riguardo alla contabilizzazione delle transazioni attraverso il registro dell’Unione. Le disposizioni necessarie relative alla contabilizzazione delle transazioni dovrebbero essere contenute in uno strumento unico che combini le disposizioni contabili a norma del regolamento (UE) n. 525/2013, del regolamento (UE) 2018/842, del presente regolamento e della direttiva 2003/87/CE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni siano svolte nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (12). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. |
(30) |
Nell’ambito delle relazioni periodiche a norma del regolamento (UE) n. 525/2013 la Commissione dovrebbe altresì valutare i risultati del dialogo facilitativo del 2018 nell’ambito dell’UNFCCC («dialogo di Talanoa»). Il presente regolamento dovrebbe essere riesaminato nel 2024 e successivamente ogni cinque anni al fine di valutarne il funzionamento generale. Tale riesame dovrebbe tenere conto dei risultati del dialogo di Talanoa e del bilancio globale ai sensi dell’accordo di Parigi. Il quadro per il periodo successivo al 2030 dovrebbe essere in linea con gli obiettivi a lungo termine e gli impegni sottoscritti nell’ambito dell’accordo di Parigi. |
(31) |
Per garantire che la comunicazione e la verifica delle emissioni di gas a effetto serra e la comunicazione di qualsiasi altra informazione necessaria a valutare il rispetto degli impegni degli Stati membri avvengano all’insegna dell’efficienza, della trasparenza e dell’efficacia dei costi, gli obblighi di comunicazione dovrebbero essere inseriti nel regolamento (UE) n. 525/2013. |
(32) |
Per agevolare la raccolta dei dati e il miglioramento della metodologia, gli usi del suolo dovrebbero essere inventariati e comunicati grazie alla tracciabilità geografica di ciascuna superficie, in funzione dei sistemi di raccolta dei dati nazionali e dell’Unione. Per la raccolta dei dati, è opportuno utilizzare al meglio gli studi e i programmi esistenti, quali LUCAS (Land Use/Cover Area frame Survey), il programma europeo di osservazione della Terra Copernicus, e il sistema europeo di navigazione satellitare Galileo. La gestione dei dati, compresa la condivisione di dati per il loro riutilizzo e la diffusione delle informazioni comunicate, dovrebbe essere conforme ai requisiti previsti nella direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (13). |
(33) |
È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 525/2013. |
(34) |
La decisione n. 529/2013/UE dovrebbe continuare ad applicarsi agli obblighi di contabilizzazione e di comunicazione per il periodo di contabilizzazione dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2020. Per i periodi di contabilizzazione a decorrere dal 1o gennaio 2021, dovrebbe applicarsi il presente regolamento. |
(35) |
È opportuno modificare di conseguenza la decisione n. 529/2013/UE. |
(36) |
Poiché gli obiettivi del presente regolamento, in particolare la definizione degli impegni assunti dagli Stati membri nel settore LULUCF per raggiungere l’obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dell’Unione per il periodo dal 2021 al 2030, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della loro portata e dei loro effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce gli impegni degli Stati membri per il settore dell’uso del suolo, dei cambiamenti di uso del suolo e della silvicoltura («LULUCF») che contribuiscono a realizzare gli obiettivi dell’accordo di Parigi e ad assicurare il rispetto dell’obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dell’Unione per il periodo dal 2021 al 2030. Il presente regolamento stabilisce inoltre le norme di contabilizzazione delle emissioni e degli assorbimenti risultanti dal settore LULUCF e le norme per il controllo dell’adempimento di tali impegni da parte degli Stati membri.
Articolo 2
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica alle emissioni e agli assorbimenti dei gas a effetto serra di cui alla sezione A dell’allegato I, comunicati a norma dell’articolo 7 del regolamento (UE) n. 525/2013 e che si verificano sul territorio degli Stati membri nelle seguenti categorie contabili del suolo:
a) |
nei periodi dal 2021 al 2025 e dal 2026 al 2030: i) «terreni imboschiti»: uso del suolo comunicato come terre coltivate, pascoli, zone umide, insediamenti o altri terreni, convertiti in terreni forestali; ii) «terreni disboscati»: uso del suolo comunicato come terreni forestali convertiti in terre coltivate, pascoli, zone umide, insediamenti o altri terreni; iii) «terre coltivate gestite»: uso del suolo comunicato come:
iv) pascoli gestiti: uso del suolo comunicato come:
v) «terreni forestali gestiti»: uso del suolo comunicato come terreni forestali che restano tali; |
b) |
a decorrere dal 2026: «zone umide gestite»: uso del suolo comunicato come
|
2. Nel periodo dal 2021 al 2025 uno Stato membro può includere, nell’ambito di applicazione degli impegni di cui all’articolo 4 del presente regolamento, le emissioni e gli assorbimenti dei gas a effetto serra di cui alla sezione A dell’allegato I del presente regolamento comunicati a norma dell’articolo 7 del regolamento (UE) n. 525/2013, e che si verificano sul suo territorio nella categoria contabile delle zone umide gestite. Il presente regolamento si applica anche a tali emissioni e assorbimenti inclusi da uno Stato membro.
3. Lo Stato membro che, ai sensi del paragrafo 2, intende includere le zone umide gestite nell’ambito di applicazione dei suoi impegni, ne dà notifica alla Commissione entro il 31 dicembre 2020.
4. Se necessario, alla luce dell’esperienza acquisita con l’applicazione della versione perfezionata delle linee guida IPCC, la Commissione può avanzare una proposta per rinviare di un ulteriore periodo di cinque anni la contabilizzazione obbligatoria relativa alle zone umide gestite.
Articolo 3
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 16, per modificare o sopprimere le definizioni contenute nel paragrafo 1 del presente articolo, oppure aggiungervi nuove definizioni, al fine di adeguare detto paragrafo agli sviluppi scientifici o tecnici e garantire la coerenza tra le suddette definizioni e qualsiasi modifica apportata alle corrispondenti definizioni contenute nelle linee guida IPCC, adottate dalla conferenza delle parti dell’UNFCCC o dalla conferenza delle parti che funge da riunione delle parti dell’accordo di Parigi.
Articolo 4
Impegni
Per i periodi dal 2021 al 2025 e dal 2026 al 2030, tenuto conto degli strumenti di flessibilità di cui agli articoli 12 e 13, ciascuno Stato membro garantisce che le emissioni non superino gli assorbimenti, calcolate come somma delle emissioni e degli assorbimenti totali sul proprio territorio, cumulativamente in tutte le categorie contabili del suolo di cui all’articolo 2 e contabilizzate in conformità del presente regolamento.
Articolo 5
Norme generali di contabilizzazione
1. Ciascuno Stato membro predispone e tiene una contabilizzazione che riporta con accuratezza le emissioni e gli assorbimenti risultanti dalle categorie contabili del suolo di cui all’articolo 2. Gli Stati membri assicurano che la contabilizzazione e altri dati presentati a norma del presente regolamento siano accurati, completi, coerenti, comparabili e trasparenti. Gli Stati membri indicano le emissioni con un segno positivo (+) e gli assorbimenti con un segno negativo (-).
2. Gli Stati membri evitano il doppio conteggio delle emissioni o degli assorbimenti, in particolare garantendo che le emissioni e gli assorbimenti non siano contabilizzati in più di una categoria contabile del suolo.
3. Qualora la destinazione del terreno sia convertita, gli Stati membri, 20 anni dopo la data di tale conversione, cambiano la classificazione di terreni forestali, terre coltivate, pascoli, zone umide, insediamenti e altri terreni da tali terreni convertiti in un altro tipo di terreno a detto terreno che rimane lo stesso tipo di terreno.
4. Gli Stati membri includono nella propria contabilizzazione, per ciascuna categoria contabile del suolo, ogni variazione della riserva di carbonio immagazzinata nei comparti di carbonio di cui alla Sezione B dell’allegato I. Gli Stati membri hanno la facoltà di non contabilizzare le variazioni nelle riserve di carbonio a condizione che il comparto di carbonio in questione non sia una sorgente. Tuttavia, tale opzione di non includere variazioni nelle riserve di carbonio nella contabilizzazione non si applica in relazione ai comparti di carbonio della biomassa epigea, del legno morto e dei prodotti legnosi, nella categoria contabile del suolo dei terreni forestali gestiti.
5. Gli Stati membri tengono un registro completo e accurato di tutti i dati utilizzati per predisporre la contabilizzazione
6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 16 per modificare l’allegato I al fine di tenere conto delle modifiche apportate alle linee guida IPCC adottate dalla conferenza delle parti dell’UNFCCC o dalla conferenza delle parti che funge da riunione delle parti dell’accordo di Parigi.
Articolo 6
Contabilizzazione relativa ai terreni imboschiti e ai terreni disboscati
1. Gli Stati membri contabilizzano le emissioni e gli assorbimenti risultanti dai terreni imboschiti e dai terreni disboscati come le emissioni totali e gli assorbimenti totali per ogni anno dei periodi dal 2021 al 2025 e dal 2026 al 2030.
2. In deroga all’articolo 5, paragrafo 3, qualora la destinazione del terreno sia convertita da terre coltivate, pascoli, zone umide, insediamenti o altri terreni a terreni forestali, uno Stato membro può cambiare la classificazione di tali terreni da «terreni convertiti in terreni forestali» a «terreni forestali che restano tali» 30 anni dopo la data di tale conversione, se debitamente giustificato sulla base delle linee guida IPCC.
3. Nel calcolare le emissioni e gli assorbimenti risultanti dai terreni imboschiti e dai terreni disboscati ciascuno Stato membro determina la superficie forestale utilizzando i parametri specificati nell’allegato II.
Articolo 7
Contabilizzazione relativa alle terre coltivate gestite, ai pascoli gestiti e alle zone umide gestite
1. Ciascuno Stato membro contabilizza le emissioni e gli assorbimenti risultanti dalle terre coltivate gestite calcolando le emissioni e gli assorbimenti nei periodi dal 2021 al 2025 e dal 2026 al 2030 e sottraendovi il valore ottenuto moltiplicando per cinque la media delle emissioni e degli assorbimenti annuali dello Stato membro risultanti dalle terre coltivate gestite nel periodo di riferimento dal 2005 al 2009.
2. Ciascuno Stato membro contabilizza le emissioni e gli assorbimenti risultanti dai pascoli gestiti calcolando le emissioni e gli assorbimenti nei periodi dal 2021 al 2025 e dal 2026 al 2030 e sottraendovi il valore ottenuto moltiplicando per cinque la media delle emissioni e degli assorbimenti annuali dello Stato membro risultanti dai pascoli gestiti nel periodo di riferimento dal 2005 al 2009.
3. Nel periodo dal 2021 al 2025 ciascuno Stato membro che, a norma dell’articolo 2, paragrafo 2, include le zone umide gestite nell’ambito di applicazione dei suoi impegni e tutti gli Stati membri nel periodo dal 2026 al 2030 contabilizzano le emissioni e gli assorbimenti risultanti da dette zone calcolando le emissioni e gli assorbimenti nei rispettivi periodi e sottraendovi il valore ottenuto moltiplicando per cinque la media delle emissioni e degli assorbimenti annuali dello Stato membro risultanti dalle zone umide gestite nel periodo di riferimento dal 2005 al 2009.
4. Nel periodo dal 2021 al 2025 gli Stati membri che, a norma dell’articolo 2, paragrafo 2, hanno scelto di non includere le zone umide gestite nell’ambito di applicazione dei loro impegni, comunicano nondimeno alla Commissione le emissioni e gli assorbimenti risultanti dall’uso del suolo comunicato come:
a) |
zone umide che restano tali; |
b) |
insediamenti o altri terreni, convertiti in zone umide; o |
c) |
come zone umide convertite in insediamenti o altri terreni. |
Articolo 8
Contabilizzazione relativa ai terreni forestali gestiti
1. Ciascuno Stato membro contabilizza le emissioni e gli assorbimenti risultanti dai terreni forestali gestiti calcolando le emissioni e gli assorbimenti nei periodi dal 2021 al 2025 e dal 2026 al 2030 e sottraendovi il valore ottenuto moltiplicando per cinque il livello di riferimento per le foreste dello Stato membro interessato.
2. Se il calcolo di cui al paragrafo 1 del presente articolo risulta negativo rispetto al livello di riferimento per le foreste dello Stato membro, lo Stato membro interessato include nella contabilizzazione relativa ai terreni forestali gestiti un valore ottenuto moltiplicando per cinque un quantitativo totale netto di assorbimenti non superiore all’equivalente del 3,5 % delle emissioni di detto Stato membro nell’anno o nel periodo di riferimento di cui all’allegato III. Gli assorbimenti netti risultanti dai comparti di carbonio costituiti dal legno morto e dai prodotti legnosi, a eccezione della categoria di carta di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), nella categoria contabile del suolo dei terreni forestali gestiti non sono soggetti a tale limitazione.
3. Gli Stati membri presentano alla Commissione i loro piani nazionali di contabilizzazione forestale, che includono un livello di riferimento proposto per le foreste, entro il 31 dicembre 2018, per il periodo dal 2021 al 2025, ed entro il 30 giugno 2023, per il periodo dal 2026 al 2030. Il piano nazionale di contabilizzazione forestale contiene tutti gli elementi che figurano nella sezione B dell’allegato IV ed è reso pubblico, anche mediante Internet.
4. Gli Stati membri determinano il loro livello di riferimento per le foreste in base ai criteri di cui alla sezione A dell’allegato IV. Per la Croazia, il suo livello di riferimento per le foreste può tener conto, oltre che dei criteri di cui alla sezione A dell’allegato IV, anche delle circostanze relative all’occupazione del suo territorio e al periodo bellico e post bellico che hanno avuto un impatto sulla gestione delle foreste durante il periodo di riferimento.
5. Il livello di riferimento per le foreste è basato sulla continuazione di pratiche sostenibili di gestione forestale, come documentate nel periodo dal 2000 al 2009 per quanto riguarda le caratteristiche dinamiche della foresta collegate all’età nelle foreste nazionali, utilizzando i migliori dati disponibili.
I livelli di riferimento per le foreste determinati ai sensi del primo comma tengono conto del futuro impatto delle caratteristiche dinamiche delle foreste collegate all’età per non limitare indebitamente l’intensità di gestione forestale in quanto elemento centrale di pratiche sostenibili di gestione forestale, allo scopo di mantenere o rafforzare i pozzi di assorbimento del carbonio a lungo termine.
Gli Stati membri dimostrano che i metodi e i dati utilizzati per determinare il livello di riferimento proposto per le foreste nel piano nazionale di contabilizzazione forestale e quelli utilizzati per la comunicazione relativa ai terreni forestali gestiti sono tra essi coerenti.
6. La Commissione, in consultazione con gli esperti nominati dagli Stati membri, effettua una valutazione tecnica dei piani nazionali di contabilizzazione forestale presentati dagli Stati membri a norma del paragrafo 3 del presente articolo al fine di valutare in quale misura i livelli di riferimento proposti per le foreste sono stati determinati in conformità dei principi e degli obblighi di cui ai paragrafi 4 e 5 del presente articolo e all’articolo 5, paragrafo 1. Inoltre, la Commissione consulta le parti interessate e la società civile. La Commissione pubblica una sintesi dei lavori svolti, inclusi i pareri espressi dagli esperti nominati dagli Stati membri, e le relative conclusioni.
Se necessario, la Commissione formula raccomandazioni tecniche agli Stati membri che tengono conto delle conclusioni della valutazione tecnica per agevolare il riesame tecnico dei livelli di riferimento proposti per le foreste. La Commissione pubblica tali raccomandazioni tecniche.
7. Se necessario, sulla base delle valutazioni tecniche e, se applicabile, delle raccomandazioni tecniche, gli Stati membri comunicano alla Commissione i livelli di riferimento proposti per le foreste riveduti entro il 31 dicembre 2019, per il periodo dal 2021 al 2025, ed entro il 30 giugno 2024, per il periodo dal 2026 al 2030. La Commissione pubblica i livelli di riferimento proposti per le foreste comunicati dagli Stati membri.
8. Sulla base dei livelli di riferimento proposti per le foreste presentati dagli Stati membri, della valutazione tecnica effettuata a norma del paragrafo 6 del presente articolo e, se del caso, del livello di riferimento proposto per le foreste presentato a norma del paragrafo 7 del presente articolo, la Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 16 che modificano l’allegato IV al fine di stabilire i livelli di riferimento per le foreste che saranno applicati dagli Stati membri per i periodi dal 2021 al 2025 e dal 2026 al 2030.
9. Se lo Stato membro non presenta alla Commissione il suo livello di riferimento per le foreste entro le date precisate nel paragrafo 3 del presente articolo e, se applicabile, nel paragrafo 7 del presente articolo, la Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 16 che modificano l’allegato IV al fine di stabilire il livello di riferimento per le foreste che sarà applicato da detto Stato membro per il periodo dal 2021 al 2025 o dal 2026 al 2030, sulla base di un’eventuale valutazione tecnica effettuata a norma del paragrafo 6 del presente articolo.
10. Gli atti delegati di cui ai paragrafi 8 e 9 sono adottati entro il 31 ottobre 2020, per il periodo dal 2021 al 2025, ed entro il 30 aprile 2025, per il periodo dal 2026 al 2030.
11. Per assicurare la coerenza di cui al paragrafo 5, del presente articolo gli Stati membri, se necessario, presentano alla Commissione correzioni tecniche che non richiedono modifiche degli atti delegati adottati a norma del paragrafo 8 o 9 del presente articolo entro le date di cui all’articolo 14, paragrafo 1.
Articolo 9
Contabilizzazione relativa ai prodotti legnosi
1. Nella contabilizzazione prevista a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, e dell’articolo 8, paragrafo 1, per i prodotti legnosi, gli Stati membri riportano le emissioni e gli assorbimenti risultanti da modifiche del comparto di carbonio di prodotti legnosi che rientrano nelle seguenti categorie utilizzando la funzione di decadimento di primo grado, i metodi e i valori di emivita predefiniti di cui all’allegato V:
a) |
carta; |
b) |
pannelli di legno; |
c) |
legno segato. |
2. La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 16 per modificare il paragrafo 1 del presente articolo e l’allegato V aggiungendo nuove categorie di prodotti legnosi che hanno un effetto di sequestro del carbonio, sulla base delle linee guida IPCC adottate dalla conferenza delle parti dell’UNFCCC o dalla conferenza delle parti che funge da riunione delle parti dell’accordo di Parigi, e garantendo l’integrità ambientale.
3. Gli Stati membri possono precisare i prodotti di derivazione legnosa, inclusa la corteccia, che rientrano nell’ambito delle categorie esistenti e nuove di cui rispettivamente ai paragrafi 1 e 2, sulla base delle linee guida IPCC adottate dalla conferenza delle parti dell’UNFCCC o dalla conferenza delle parti che funge da riunione delle parti dell’accordo di Parigi e a condizione che i dati disponibili siano trasparenti e verificabili.
Articolo 10
Contabilizzazione relativa ai disturbi naturali
1. Alla fine di ciascuno dei periodi dal 2021 al 2025 e dal 2026 al 2030, gli Stati membri possono escludere dalla contabilizzazione relativa ai terreni imboschiti e ai terreni forestali gestiti le emissioni di gas a effetto serra risultanti da disturbi naturali che superano le emissioni medie della stessa origine nel periodo dal 2001 al 2020, a esclusione dei valori statisticamente anomali («livello di fondo»). Tale livello di fondo è calcolato in conformità del presente articolo e dell’allegato VI.
2. Lo Stato membro che applica il paragrafo 1:
a) |
presenta alla Commissione le informazioni sul livello di fondo di cui al paragrafo 1 per le categorie contabili del suolo di cui al paragrafo 1, nonché sui dati e sui metodi utilizzati in conformità dell’allegato VI; e |
b) |
non contabilizza fino al 2030 tutti i successivi assorbimenti dei terreni che subiscono disturbi naturali. |
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 16 allo scopo di modificare l’allegato VI per rivedere i metodi e gli obblighi d’informativa riportati in tale allegato al fine di tenere conto delle modifiche apportate alle linee guida IPCC adottate dalla conferenza delle parti dell’UNFCCC o dalla conferenza delle parti che funge da riunione delle parti dell’accordo di Parigi.
Articolo 11
Flessibilità
1. Uno Stato membro può avvalersi:
a) |
degli strumenti di flessibilità generali di cui all’articolo 12; e |
b) |
al fine di rispettare l’impegno assunto a norma dell’articolo 4, della flessibilità per i terreni forestali gestiti di cui all’articolo 13. |
2. L’amministratore centrale designato a norma dell’articolo 20 della direttiva 2003/87/CE («amministratore centrale») vieta temporaneamente allo Stato membro che non rispetta gli obblighi di monitoraggio di cui all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 525/2013 di eseguire un trasferimento o un riporto in conformità dell’articolo 12, paragrafi 2 e 3, del presente regolamento o di avvalersi della flessibilità per i terreni forestali gestiti a norma dell’articolo 13 del presente regolamento.
Articolo 12
Strumenti di flessibilità generali
1. Se le emissioni totali superano gli assorbimenti totali in uno Stato membro e tale Stato membro ha scelto di ricorrere ai propri strumenti di flessibilità, e ha chiesto di sopprimere le assegnazioni annuali di emissioni a norma del regolamento (UE) 2018/842, la quantità di assegnazioni di emissioni soppresse deve essere preso in considerazione per quanto riguarda la conformità dello Stato membro al suo impegno ai sensi dell’articolo 4 del presente regolamento.
2. Nella misura in cui in uno Stato membro gli assorbimenti totali superino le emissioni totali e previa deduzione di un’eventuale quantità considerata a norma dell’articolo 7 del regolamento (UE) 2018/842, detto Stato membro può trasferire la quantità restante di assorbimenti a un altro Stato membro. Ai fini della valutazione della conformità da parte dello Stato membro ricevente all’impegno assunto a norma dell’articolo 4 del presente regolamento si tiene conto della quantità trasferita.
3. Nella misura in cui in uno Stato membro gli assorbimenti totali superino le emissioni totali nel periodo dal 2021 al 2025 e previa deduzione di un’eventuale quantità considerata a norma dell’articolo 7 del regolamento (UE) 2018/842, o trasferita a un altro Stato membro in conformità del paragrafo 2 del presente articolo, lo Stato membro può riportare la quantità restante di assorbimenti al periodo dal 2026 al 2030.
4. Per evitare il doppio conteggio, la quantità di assorbimenti netti di cui si tiene conto a norma dell’articolo 7 del regolamento (UE) 2018/842, è dedotta dalla quantità di cui lo Stato membro dispone per eseguire un trasferimento a un altro Stato membro o un riporto in conformità dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo.
Articolo 13
Flessibilità per i terreni forestali gestiti
1. Lo Stato membro le cui emissioni totali superino gli assorbimenti totali nelle categorie contabili del suolo di cui all’articolo 2, contabilizzati in conformità del presente regolamento, può avvalersi della flessibilità per i terreni forestali gestiti di cui al presente articolo al fine di conformarsi all’articolo 4.
2. Se il calcolo di cui all’articolo 8, paragrafo 1, risulta positivo, lo Stato membro interessato ha il diritto di compensare tali emissioni a condizione che:
a) |
lo Stato membro, nella sua strategia presentata a norma dell’articolo 4 del regolamento (UE) n. 525/2013 abbia incluso misure specifiche attuali o previste per garantire la conservazione o l’incremento, ove opportuno, dei pozzi e dei serbatoi forestali; e |
b) |
all’interno dell’Unione, le emissioni totali non superino gli assorbimenti totali nelle categorie contabili del suolo di cui all’articolo 2 del presente regolamento per il periodo in cui lo Stato membro intende utilizzare la compensazione. Nel valutare se, all’interno dell’Unione, le emissioni totali superino gli assorbimenti totali, la Commissione provvede affinché sia evitato il doppio conteggio da parte degli Stati membri, in particolare in caso di ricorso agli strumenti di flessibilità di cui al presente regolamento e al regolamento (UE) 2018/842. |
3. Per quanto riguarda l’importo della compensazione, lo Stato membro interessato può compensare solo:
a) |
pozzi contabilizzati come emissioni a fronte del livello di riferimento per le foreste; e |
b) |
fino all’importo massimo della compensazione per tale Stato membro di cui all’allegato VII per il periodo dal 2021 al 2030. |
4. La Finlandia può compensare fino a 10 milioni di tonnellate di emissioni di CO2 equivalente, a condizione che soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 2, lettere a) e b).
Articolo 14
Controllo di conformità
1. Entro il 15 marzo 2027, per il periodo dal 2021 al 2025, ed entro il 15 marzo 2032, per il periodo dal 2026 al 2030, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione di conformità in cui figura il saldo delle emissioni totali e degli assorbimenti totali per il periodo pertinente, per ciascuna categoria contabile del suolo di cui all’articolo 2, in conformità delle norme di contabilizzazione stabilite nel presente regolamento.
Tale relazione comprende, se del caso, dettagli sull’intenzione di avvalersi degli strumenti di flessibilità di cui all’articolo 11 e i relativi importi, o sull’utilizzo di tali strumenti di flessibilità e relativi importi.
2. La Commissione sottopone a un esame completo le relazioni di conformità, di cui al paragrafo 1 del presente articolo, per valutare il rispetto di quanto disposto dall’articolo 4.
3. La Commissione redige una relazione nel 2027 per il periodo dal 2021 al 2025 e nel 2032 per il periodo dal 2026 al 2030, sulle emissioni totali e sugli assorbimenti totali di gas a effetto serra dell’Unione per ciascuna categoria contabile del suolo di cui all’articolo 2, che sono pari alle emissioni e agli assorbimenti totali comunicati per il periodo, meno il valore ottenuto moltiplicando per cinque la media delle emissioni e degli assorbimenti annuali dell’Unione nel periodo dal 2000 al 2009.
4. L’Agenzia europea dell’ambiente assiste la Commissione nell’esecuzione del quadro di monitoraggio e conformità di cui al presente articolo, in linea con il suo programma di lavoro annuale.
Articolo 15
Registro
1. La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 16 del presente regolamento a integrazione dello stesso, al fine di stabilire le norme relative all’iscrizione nel registro dell’Unione, istituito in applicazione dell’articolo 10 del regolamento (UE) n. 525/2013, della quantità di emissioni e assorbimenti per ciascuna categoria contabile del suolo in ciascuno Stato membro e di assicurare che la contabilizzazione effettuata in relazione al ricorso agli strumenti di flessibilità di cui agli articoli 12 e 13 del presente regolamento sia accurata.
2. L’amministratore centrale effettua un controllo automatizzato di ciascuna transazione a norma del presente regolamento e, qualora necessario, blocca le transazioni per accertarsi che non siano state commesse irregolarità.
3. Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono accessibili al pubblico.
Articolo 16
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 3, paragrafo 2, all’articolo 5, paragrafo 6, all’articolo 8, paragrafi 8 e 9, all’articolo 9, paragrafo 2, all’articolo 10, paragrafo 3, e all’articolo 15, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 9 luglio 2018. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all’articolo 3, paragrafo 2, all’articolo 5, paragrafo 6, all’articolo 8, paragrafi 8 e 9, all’articolo 9, paragrafo 2, all’articolo 10, paragrafo 3, e all’articolo 15, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell’adozione di un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, dell’articolo 5, paragrafo 6, dell’articolo 8, paragrafi 8 e 9, dell’articolo 9, paragrafo 2, dell’articolo 10, paragrafo 3, e dell’articolo 15, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Articolo 17
Riesame
1. Il presente regolamento è oggetto di riesame tenendo conto, tra l’altro, degli sviluppi internazionali e degli sforzi intrapresi per conseguire gli obiettivi a lungo termine dell’accordo di Parigi.
La Commissione, sulla base delle risultanze delle relazioni redatte a norma dell’articolo 14, paragrafo 3, e dei risultati delle valutazioni effettuate a norma dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), presenta, se del caso, proposte volte a garantire che siano rispettati l’integrità dell’obiettivo globale dell’Unione di riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra per il 2030 e il suo contributo al conseguimento dei traguardi stabiliti dall’accordo di Parigi.
2. La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, entro sei mesi da ogni bilancio globale concordato a norma dell’articolo 14 dell’accordo di Parigi, sul funzionamento del presente regolamento, valutando altresì, ove opportuno, gli effetti degli strumenti di flessibilità di cui all’articolo 11; nonché sul contributo del presente regolamento all’obiettivo globale dell’Unione di riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra per il 2030 e sul suo contributo al conseguimento dei traguardi stabiliti dall’accordo di Parigi, con particolare riguardo alla necessità di ulteriori politiche e misure dell’Unione, compreso un quadro post-2030, in vista delle necessarie maggiori riduzioni dei gas a effetto serra e dei necessari maggiori assorbimenti nell’Unione e, se del caso, formula proposte.
Articolo 18
Modifiche del regolamento (UE) n. 525/2013
Il regolamento (UE) n. 525/2013 è così modificato:
1) |
all’articolo 7, il paragrafo 1 è così modificato:
|
2) |
all’articolo 13, paragrafo 1, lettera c), è aggiunto il punto seguente:
|
3) |
all’articolo 14, paragrafo 1, è inserita la lettera seguente:
|
4) |
è inserito l’allegato seguente: «ALLEGATO III bis Metodi di monitoraggio e comunicazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera d bis) Approccio 3: Dati geolocalizzati di conversione delle categorie d’uso del suolo in conformità delle linee guida IPCC 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra. Metodo di livello 1 in conformità delle linee guida IPCC 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra. Per le emissioni e gli assorbimenti di un comparto di carbonio che rappresenta almeno il 25-30 % delle emissioni o degli assorbimenti di una categoria di sorgenti o pozzi considerata prioritaria nel sistema d’inventario nazionale di uno Stato membro perché la sua stima incide notevolmente sull’inventario totale dei gas a effetto serra di tale Stato membro in termini di livello assoluto, sull’evoluzione o sull’incertezza delle emissioni e degli assorbimenti nelle categorie d’uso del suolo, almeno un metodo di livello 2 in conformità delle linee guida IPCC 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra. Gli Stati membri sono invitati ad applicare un metodo di livello 3, in conformità delle linee guida IPCC 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra.». |
Articolo 19
Modifica della decisione n. 529/2013/UE
La decisione n. 529/2013/UE è così modificata:
1) |
all’articolo 3, paragrafo 2, il primo comma è soppresso; |
2) |
all’articolo 6, il paragrafo 4 è soppresso. |
Articolo 20
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, il 30 maggio 2018
Per il Parlamento europeo
Il presidente
A. TAJANI
Per il Consiglio
Il presidente
L. PAVLOVA
(1) GU C 75 del 10.3.2017, pag. 103.
(2) GU C 272 del 17.8.2017, pag. 36.
(3) Posizione del Parlamento europeo del 17 aprile 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 14 maggio 2018.
(4) Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).
(5) GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4.
(6) Decisione (UE) 2016/1841 del Consiglio, del 5 ottobre 2016, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo di Parigi adottato nell’ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (GU L 282 del 19.10.2016, pag. 1).
(7) Decisione n. 529/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulle norme di contabilizzazione relative alle emissioni e agli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti da attività di uso del suolo, cambiamento di uso del suolo e silvicoltura e sulle informazioni relative alle azioni connesse a tali attività (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 80).
(8) Regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell’Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 13).
(9) Regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione, del 21 giugno 2012, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 181 del 12.7.2012, pag. 30).
(10) Decisione 89/367/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1989, che istituisce un comitato permanente forestale (GU L 165 del 15.6.1989, pag. 14).
(11) Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 per onorare gli impegni assunti a norma dell’accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (cfr. pag. 26 della presente Gazzetta ufficiale).
(12) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
(13) Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un’infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).
ALLEGATO I
GAS A EFFETTO SERRA E COMPARTI DI CARBONIO
A. |
Gas a effetto serra di cui all’articolo 2:
Tali gas a effetto serra sono espressi in tonnellate di CO2 equivalente e determinati ai sensi del regolamento (UE) n. 525/2013. |
B. |
Comparti di carbonio di cui all’articolo 5, paragrafo 4:
|
ALLEGATO II
VALORI MINIMI DEI PARAMETRI DI SUPERFICIE, DI COPERTURA ARBOREA E DELL’ALTEZZA ARBOREA
Stato membro |
Superficie (ha) |
Copertura arborea (%) |
Altezza arborea (m) |
Belgio |
0,5 |
20 |
5 |
Bulgaria |
0,1 |
10 |
5 |
Repubblica ceca |
0,05 |
30 |
2 |
Danimarca |
0,5 |
10 |
5 |
Germania |
0,1 |
10 |
5 |
Estonia |
0,5 |
30 |
2 |
Irlanda |
0,1 |
20 |
5 |
Grecia |
0,3 |
25 |
2 |
Spagna |
1,0 |
20 |
3 |
Francia |
0,5 |
10 |
5 |
Croazia |
0,1 |
10 |
2 |
Italia |
0,5 |
10 |
5 |
Cipro |
0,3 |
10 |
5 |
Lettonia |
0,1 |
20 |
5 |
Lituania |
0,1 |
30 |
5 |
Lussemburgo |
0,5 |
10 |
5 |
Ungheria |
0,5 |
30 |
5 |
Malta |
1,0 |
30 |
5 |
Paesi Bassi |
0,5 |
20 |
5 |
Austria |
0,05 |
30 |
2 |
Polonia |
0,1 |
10 |
2 |
Portogallo |
1,0 |
10 |
5 |
Romania |
0,25 |
10 |
5 |
Slovenia |
0,25 |
30 |
2 |
Slovacchia |
0,3 |
20 |
5 |
Finlandia |
0,5 |
10 |
5 |
Svezia |
0,5 |
10 |
5 |
Regno Unito |
0,1 |
20 |
2 |
ALLEGATO III
ANNO O PERIODO DI RIFERIMENTO PER IL CALCOLO DEL VALORE-SOGLIA DI CUI ALL’ARTICOLO 8, PARAGRAFO 2
Stato membro |
Anno/Periodo di riferimento |
Belgio |
1990 |
Bulgaria |
1988 |
Repubblica ceca |
1990 |
Danimarca |
1990 |
Germania |
1990 |
Estonia |
1990 |
Irlanda |
1990 |
Grecia |
1990 |
Spagna |
1990 |
Francia |
1990 |
Croazia |
1990 |
Italia |
1990 |
Cipro |
1990 |
Lettonia |
1990 |
Lituania |
1990 |
Lussemburgo |
1990 |
Ungheria |
1985-87 |
Malta |
1990 |
Paesi Bassi |
1990 |
Austria |
1990 |
Polonia |
1988 |
Portogallo |
1990 |
Romania |
1989 |
Slovenia |
1986 |
Slovacchia |
1990 |
Finlandia |
1990 |
Svezia |
1990 |
Regno Unito |
1990 |
ALLEGATO IV
PIANO NAZIONALE DI CONTABILIZZAZIONE FORESTALE CONTENENTE IL LIVELLO DI RIFERIMENTO PER LE FORESTE DELLO STATO MEMBRO
A. Criteri e orientamenti per determinare i livelli di riferimento per le foreste
Il livello di riferimento per le foreste di uno Stato membro è determinato secondo i seguenti criteri:
a) |
il livello di riferimento è coerente con l’obiettivo di raggiungere un equilibrio tra le fonti di emissioni e gli assorbimenti antropogenici di gas a effetto serra nella seconda metà del corrente secolo, anche incrementando i potenziali assorbimenti da parte delle risorse forestali che invecchiano, i cui pozzi potrebbero altrimenti mostrare un progressivo declino; |
b) |
il livello di riferimento assicura che la contabilizzazione non tenga conto della mera presenza delle riserve di carbonio; |
c) |
il livello di riferimento dovrebbe assicurare che il sistema di contabilizzazione sia rigoroso e credibile, per far sì che le emissioni e gli assorbimenti risultanti dall’uso di biomassa siano contabilizzati correttamente; |
d) |
il livello di riferimento tiene conto del comparto di carbonio costituito dai prodotti legnosi e consente di confrontare l’ipotesi dell’ossidazione istantanea e l’applicazione della funzione di decadimento di primo grado e dei valori di emivita; |
e) |
si presume un rapporto costante tra l’uso solido ed energetico della biomassa forestale, quale documentato nel periodo dal 2000 al 2009; |
f) |
il livello di riferimento dovrebbe essere coerente con l’obiettivo di contribuire alla conservazione della biodiversità e all’uso sostenibile delle risorse naturali, come definito nella strategia forestale dell’Unione europea, nelle politiche forestali nazionali degli Stati membri e nella strategia dell’Unione europea in materia di biodiversità; |
g) |
il livello di riferimento è coerente con le proiezioni nazionali delle emissioni di origine antropica dalle fonti e degli assorbimenti tramite pozzi dei gas a effetto serra comunicate a norma del regolamento (UE) n. 525/2013; |
h) |
il livello di riferimento è coerente con gli inventari di gas a effetto serra e i pertinenti dati storici e si basa su informazioni trasparenti, complete, coerenti, comparabili e accurate. In particolare, il modello utilizzato per definire il livello di riferimento è in grado di riprodurre i dati storici dell’inventario nazionale dei gas a effetto serra. |
B. Elementi del piano nazionale di contabilizzazione forestale
Il piano nazionale di contabilizzazione forestale presentato in conformità dell’articolo 8 contiene i seguenti elementi:
a) |
la descrizione generale del processo di definizione del livello di riferimento per le foreste e la spiegazione del modo in cui si è tenuto conto dei criteri stabiliti dal presente regolamento; |
b) |
l’elenco dei comparti di carbonio e dei gas a effetto serra presi in considerazione per definire il livello di riferimento per le foreste, il motivo dell’esclusione di taluni comparti e la dimostrazione della coerenza tra i comparti di carbonio considerati nel livello di riferimento per le foreste; |
c) |
la descrizione degli approcci, dei metodi e dei modelli, ivi comprese informazioni quantitative, utilizzati per la definizione del livello di riferimento per le foreste, conformemente alla relazione nazionale d’inventario più recente e una descrizione delle informazioni sulle pratiche sostenibili e sull’intensità di gestione forestale, nonché delle politiche nazionali adottate; |
d) |
evoluzione prevista dei tassi di utilizzazione del legno in diversi scenari strategici; |
e) |
la descrizione del modo in cui nella definizione del livello di riferimento per le foreste si è tenuto conto di ciascuno dei seguenti elementi:
|
ALLEGATO V
FUNZIONE DI DECADIMENTO DI PRIMO GRADO, METODOLOGIE E VALORI DI EMIVITA PREDEFINITI PER I PRODOTTI LEGNOSI
Aspetti metodologici
— |
Se non è possibile distinguere i prodotti legnosi nelle categorie contabili del suolo dei terreni imboschiti da quelli raccolti nei terreni forestali gestiti, lo Stato membro ha la facoltà di contabilizzare i prodotti legnosi presupponendo che tutte le emissioni e gli assorbimenti si siano verificati nei terreni forestali gestiti. |
— |
I prodotti legnosi nei siti di smaltimento dei rifiuti solidi e i prodotti legnosi raccolti a fini energetici si contabilizzano in base al metodo dell’ossidazione istantanea. |
— |
I prodotti legnosi importati, qualunque sia la loro origine, non sono contabilizzati dallo Stato membro importatore («metodo della produzione»). |
— |
Per i prodotti legnosi esportati, i dati del paese fanno riferimento ai valori di emivita specifici del paese e all’uso dei prodotti legnosi nel paese d’importazione. |
— |
I valori di emivita specifici del paese per i prodotti legnosi commercializzati nell’Unione non si discostano da quelli utilizzati dallo Stato membro importatore. |
— |
A titolo meramente informativo, gli Stati membri possono trasmettere dati relativi alla percentuale del legno utilizzato a fini energetici importato da paesi terzi e indicare i paesi d’origine di tale legno. |
Gli Stati membri possono utilizzare metodologie e valori di emivita propri al posto delle metodologie e dei valori di emivita predefiniti indicati nel presente allegato, a condizione che tali metodi e valori siano determinati sulla base di dati trasparenti e verificabili e che i metodi utilizzati siano dettagliati e accurati almeno quanto quelli indicati nel presente allegato.
Valori di emivita per default:
con «valore di emivita» si intende il numero di anni necessari al quantitativo di carbonio immagazzinato in una categoria di prodotti legnosi per dimezzarsi rispetto al valore iniziale.
I valori di emivita predefiniti (HL) sono i seguenti:
a) |
2 anni per la carta; |
b) |
25 anni per i pannelli di legno; |
c) |
35 anni per il legno segato. |
Gli Stati membri possono specificare i prodotti materiali a base di legno, compresa la corteccia, che rientrano all’interno delle categorie di cui alle lettere a), b) e c) di cui sopra, sulla base delle linee guida IPCC adottate dalla conferenza delle parti dell’UNFCCC o dalla conferenza delle parti che funge da riunione delle parti dell’accordo di Parigi, a condizione che i dati disponibili siano trasparenti e verificabili. Gli Stati membri possono inoltre utilizzare sottocategorie specifiche per paese per qualsiasi categoria.
ALLEGATO VI
CALCOLO DEL LIVELLO DI FONDO DEI DISTURBI NATURALI
1. |
Per il calcolo del livello di fondo si forniscono le seguenti informazioni:
|
2. |
Il livello di fondo è calcolato come media della serie storica dal 2001 al 2020 escludendo tutti gli anni per i quali sono stati registrati valori anomali di emissioni, vale a dire escludendo tutti i valori statistici anomali. L’individuazione dei valori statistici anomali è eseguita nel modo seguente:
|
3. |
Una volta calcolato il livello di fondo in conformità del paragrafo 2 del presente allegato, se le emissioni in un determinato anno dei periodi dal 2021 al 2025 e dal 2026 al 2030 superano il livello di fondo più un margine, la quantità di emissioni che supera il livello di fondo può essere esclusa in conformità dell’articolo 10. Detto margine è pari a un livello di probabilità del 95 %. |
4. |
Le seguenti emissioni non devono essere escluse:
|
5. |
Le informazioni da fornire a norma dell’articolo 10, paragrafo 2, includono le seguenti:
|
ALLEGATO VII
IMPORTO MASSIMO DELLA COMPENSAZIONE DISPONIBILE NELL’AMBITO DELLA FLESSIBILITÀ PER I TERRENI FORESTALI GESTITI DI CUI ALL’ARTICOLO 13, PARAGRAFO 3, LETTERA B)
Stato membro |
Assorbimenti medi da pozzi risultanti da terreni forestali comunicati per il periodo dal 2000 al 2009 in milioni di tonnellate di CO2 equivalente l’anno |
Limite della compensazione espresso in milioni di tonnellate di CO2 equivalente per il periodo dal 2021 al 2030 |
Belgio |
–3,61 |
–2,2 |
Bulgaria |
–9,31 |
–5,6 |
Repubblica ceca |
–5,14 |
–3,1 |
Danimarca |
–0,56 |
–0,1 |
Germania |
–45,94 |
–27,6 |
Estonia |
–3,07 |
–9,8 |
Irlanda |
–0,85 |
–0,2 |
Grecia |
–1,75 |
–1,0 |
Spagna |
–26,51 |
–15,9 |
Francia |
–51,23 |
–61,5 |
Croazia |
–8,04 |
–9,6 |
Italia |
–24,17 |
–14,5 |
Cipro |
–0,15 |
–0,03 |
Lettonia |
–8,01 |
–25,6 |
Lituania |
–5,71 |
–3,4 |
Lussemburgo |
–0,49 |
–0,3 |
Ungheria |
–1,58 |
–0,9 |
Malta |
0,00 |
0,0 |
Paesi Bassi |
–1,72 |
–0,3 |
Austria |
–5,34 |
–17,1 |
Polonia |
–37,50 |
–22,5 |
Portogallo |
–5,13 |
–6,2 |
Romania |
–22,34 |
–13,4 |
Slovenia |
–5,38 |
–17,2 |
Slovacchia |
–5,42 |
–6,5 |
Finlandia |
–36,79 |
–44,1 |
Svezia |
–39,55 |
–47,5 |
Regno Unito |
–16,37 |
–3,3 |
19.6.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 156/26 |
REGOLAMENTO (UE) 2018/842 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 30 maggio 2018
relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all’azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell’accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
visto il parere del Comitato delle regioni (2),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),
considerando quanto segue:
(1) |
Nelle conclusioni del 23 e 24 ottobre 2014 sul quadro per le politiche dell’energia e del clima all’orizzonte 2030 il Consiglio europeo ha sancito un obiettivo vincolante di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra in tutti i settori economici dell’Unione di almeno il 40 % entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990 e tale obiettivo è stato riaffermato nelle conclusioni del Consiglio europeo del 17 e 18 marzo 2016. |
(2) |
Nelle conclusioni del 23 e 24 ottobre 2014 il Consiglio europeo ha affermato che l’obiettivo di riduzione delle emissioni di almeno il 40 % dovrebbe essere raggiunto collettivamente dall’Unione nel modo più efficace possibile sotto il profilo dei costi, mediante riduzioni nel sistema di scambio di quote di emissione dell’Unione europea («EU ETS») di cui alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e nei settori non ETS, in misura pari, rispettivamente, al 43 % e al 30 % entro il 2030 rispetto ai livelli del 2005. È opportuno che tutti i settori dell’economia contribuiscano a realizzare tali riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra e che tutti gli Stati membri partecipino a questo sforzo in uno spirito di equilibrio fra equità e solidarietà. Si dovrebbe proseguire con la metodologia di fissazione degli obiettivi di riduzione nazionali per i settori non ETS, con tutti gli elementi applicati nella decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5), fino al 2030, ripartendo lo sforzo in base al prodotto interno lordo (PIL) pro capite. Tutti gli Stati membri dovrebbero contribuire alla riduzione globale dell’Unione nel 2030 con obiettivi compresi fra lo 0 % e il – 40 % rispetto al 2005. È opportuno che gli obiettivi nazionali per gli Stati membri con un PIL pro capite superiore alla media dell’Unione siano adeguati di conseguenza affinché il principio dell’efficacia rispetto ai costi sia applicato in modo equo ed equilibrato. Il conseguimento di queste riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra dovrebbe incentivare l’efficienza e l’innovazione nell’economia dell’Unione, in special modo promuovendo miglioramenti nell’edilizia, nell’agricoltura, nella gestione dei rifiuti e nei trasporti, nella misura in cui rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento. |
(3) |
Il presente regolamento è uno degli strumenti di attuazione degli impegni assunti dall’Unione nell’ambito dell’accordo di Parigi (6), adottato nell’ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici («UNFCCC»). L’accordo di Parigi è stato concluso, a nome dell’Unione, il 5 ottobre 2016 mediante decisione (UE) 2016/1841 del Consiglio (7). L’impegno dell’Unione di ridurre le emissioni di gas a effetto serra in tutti i settori dell’economia era contenuto nel contributo, stabilito a livello nazionale, presentato il 6 marzo 2015 al segretariato dell’UNFCCC dall’Unione e dai suoi Stati membri in vista dell’accordo di Parigi. L’accordo di Parigi è entrato in vigore il 4 novembre 2016 e sostituisce l’approccio adottato nell’ambito del protocollo di Kyoto del 1997, che non sarà più applicato dopo il 2020. |
(4) |
L’accordo di Parigi stabilisce, tra l’altro, un obiettivo a lungo termine in linea con l’obiettivo di mantenere l’aumento della temperatura mondiale ben al di sotto di 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e di continuare ad adoperarsi per mantenerlo al di sotto di 1,5 °C rispetto ai medesimi. Mette in rilievo anche l’importanza di adattarsi agli effetti negativi del cambiamento climatico e di rendere i flussi finanziari coerenti con un percorso che mira a uno sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra e resiliente ai cambiamenti climatici. L’accordo di Parigi esorta anche a raggiungere un equilibrio fra le fonti di emissioni e gli assorbimenti antropogenici di gas a effetto serra nella seconda metà del corrente secolo e invita le parti ad agire per conservare e migliorare, ove opportuno, i pozzi e i serbatoi di gas a effetto serra, comprese le foreste. |
(5) |
Nelle conclusioni del 29 e 30 ottobre 2009 il Consiglio europeo ha sostenuto l’obiettivo dell’Unione di ridurre, entro il 2050, le emissioni di gas a effetto serra dell’80-95 % rispetto ai livelli del 1990, nel contesto della riduzione delle emissioni che, secondo il gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico (IPCC), i paesi sviluppati dovrebbero realizzare collettivamente. |
(6) |
I contributi determinati a livello nazionale delle parti dell’accordo di Parigi devono tradurre la più alta ambizione possibile e tracciare una progressione nel tempo. Le parti dell’accordo di Parigi dovrebbero inoltre adoperarsi per formulare e comunicare la messa a punto di strategie di sviluppo a lungo termine a basse emissioni di gas a effetto serra, tenendo presenti gli obiettivi dell’accordo stesso. Nelle conclusioni del 13 ottobre 2017 il Consiglio riconosce l’importanza degli obiettivi a lungo termine e dei cicli di revisione quinquennali nell’attuazione dell’accordo di Parigi ed evidenzia l’importanza di strategie di sviluppo di lungo periodo a basse emissioni di gas a effetto serra quali strumento politico per sviluppare percorsi affidabili e i cambiamenti politici a lungo termine necessari per conseguire gli obiettivi dell’accordo di Parigi. |
(7) |
Per realizzare la transizione verso l’energia pulita occorre modificare i comportamenti d’investimento e offrire nuovi incentivi nell’intero spettro delle politiche. Per l’Unione è di primaria importanza la creazione di un’Unione dell’energia resiliente capace di garantire un approvvigionamento energetico sicuro, sostenibile, competitivo e a prezzi ragionevoli ai suoi cittadini. Per raggiungere tale obiettivo è necessario proseguire con azioni ambiziose per il clima mediante il presente regolamento e compiere progressi riguardo ad altri aspetti dell’Unione dell’energia, come indicato nella comunicazione della Commissione, del 25 febbraio 2015, intitolata «Una strategia quadro per un’Unione dell’energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici». |
(8) |
Una serie di misure dell’Unione rafforza la capacità degli Stati membri di rispettare gli impegni assunti sul fronte del clima ed è determinante per conseguire le necessarie riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra nei settori disciplinati dal presente regolamento. Tali misure ricomprendono l’adozione di norme in materia di gas fluorurati a effetto serra, riduzione delle emissioni di CO2 dei veicoli stradali, prestazione energetica degli edifici, fonti rinnovabili di energia, efficienza energetica ed economia circolare, nonché la messa a punto di strumenti di finanziamento dell’Unione destinati a investimenti nel settore del clima. |
(9) |
Nelle conclusioni del 19 e 20 marzo 2015 il Consiglio europeo ha affermato che l’Unione è impegnata a costruire un’Unione dell’energia con politiche lungimiranti in materia di clima sulla base della strategia quadro della Commissione, le cui cinque dimensioni sono strettamente interrelate e si rafforzano reciprocamente. La moderazione della domanda di energia è una delle cinque dimensioni di tale strategia dell’Unione dell’energia. Il miglioramento dell’efficienza energetica può consentire riduzioni rilevanti delle emissioni di gas a effetto serra. Può inoltre andare a beneficio dell’ambiente e della salute, migliorare la sicurezza energetica, diminuire i costi energetici a carico delle famiglie e delle imprese, concorrere ad alleviare la precarietà energetica e determinare un aumento dei posti di lavoro e dell’attività in tutti i settori dell’economia. Le misure che contribuiscono a diffondere maggiormente le tecnologie di risparmio energetico negli edifici, nell’industria e nei trasporti potrebbero costituire un modo efficiente sotto il profilo dei costi per aiutare gli Stati membri a conseguire gli obiettivi di cui al presente regolamento. |
(10) |
L’uso e lo sviluppo di prassi e tecnologie sostenibili e innovative può rafforzare il ruolo del settore agricolo in relazione alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all’adattamento a essi, in particolare riducendo le emissioni di gas a effetto serra e mantenendo e migliorando i pozzi e le riserve di carbonio. Al fine di ridurre l’impronta di carbonio ed ecologica del settore agricolo, pur mantenendone la produttività, la capacità di rigenerazione e la vitalità, è importante potenziare l’azione di mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento a essi, nonché il finanziamento della ricerca per lo sviluppo di prassi e tecnologie sostenibili e innovative e i relativi investimenti. |
(11) |
Il settore agricolo esercita un impatto diretto e significativo sulla biodiversità e gli ecosistemi. Per tale motivo, è importante garantire la coerenza fra l’obiettivo del presente regolamento e altri obiettivi e politiche dell’Unione, come la politica agricola comune e gli obiettivi connessi alla strategia sulla biodiversità, alla strategia forestale e alla strategia sull’economia circolare. |
(12) |
Il settore dei trasporti rappresenta quasi un quarto delle emissioni di gas a effetto serra dell’Unione. È pertanto importante ridurre le emissioni di gas a effetto serra e i rischi connessi alla dipendenza da combustibili fossili nel settore dei trasporti attraverso un approccio globale che promuova, anche successivamente al 2020, la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e l’efficienza energetica nei trasporti, i trasporti elettrici, il passaggio a modalità di trasporto più sostenibili e le fonti energetiche rinnovabili sostenibili nei trasporti. Il passaggio a una mobilità a basse emissioni nell’ambito della più ampia transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio sicura e sostenibile può essere agevolato mediante l’introduzione di condizioni favorevoli e forti incentivi, nonché mediante strategie a lungo termine che possano rafforzare gli investimenti. |
(13) |
L’impatto delle politiche e misure dell’Unione e nazionali che attuano il presente regolamento dovrebbe essere valutato in linea con gli obblighi di monitoraggio e comunicazione di cui al regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (8). |
(14) |
Fatti salvi i poteri dell’autorità di bilancio, la metodologia di integrazione attuata nell’ambito del quadro finanziario pluriennale 2014-2020 dovrebbe, ove opportuno, essere proseguita e migliorata, al fine di rispondere alle sfide e al fabbisogno di investimenti connessi all’azione per il clima a partire dal 2021. I finanziamenti dell’Unione dovrebbero essere coerenti con gli obiettivi del quadro 2030 per le politiche dell’energia e del clima e gli obiettivi a lungo termine formulati nell’accordo di Parigi, al fine di garantire l’efficacia della spesa pubblica. La Commissione dovrebbe preparare una relazione sull’impatto del finanziamento dell’Unione concesso a titolo del bilancio dell’Unione o di altre fonti ai sensi del diritto dell’Unione sulle emissioni di gas a effetto serra nei settori di cui al presente regolamento o alla direttiva 2003/87/CE. |
(15) |
È opportuno che il presente regolamento si applichi alle emissioni di gas a effetto serra delle categorie di fonti individuate dall’IPCC, vale a dire energia, processi industriali e uso dei prodotti, agricoltura e rifiuti, determinate ai sensi del regolamento (UE) n. 525/2013, fatta eccezione per le emissioni di gas a effetto serra provenienti dalle attività di cui all’allegato I della direttiva 2003/87/CE. |
(16) |
I dati attualmente contenuti negli inventari nazionali dei gas a effetto serra, nei registri nazionali e nel registro dell’Unione non sono sufficienti a determinare, a livello di singolo Stato membro, le emissioni di CO2 prodotte dal settore del trasporto aereo a livello nazionale che non sono disciplinate dalla direttiva 2003/87/CE. Nell’adottare gli obblighi di comunicazione, l’Unione non dovrebbe imporre agli Stati membri o alle piccole e medie imprese (PMI) oneri sproporzionati rispetto agli obiettivi perseguiti. Poiché le emissioni di CO2 prodotte dai voli che non sono disciplinati dalla direttiva 2003/87/CE costituiscono soltanto un’esigua parte delle emissioni totali di gas a effetto serra, la loro subordinazione a obblighi di comunicazione sarebbe ingiustificatamente onerosa alla luce degli attuali obblighi imposti al settore in generale dalla direttiva 2003/87/CE. È pertanto opportuno che ai fini del presente regolamento le emissioni di CO2 risultanti da fonti di categoria IPCC «1.A.3.A trasporto aereo» siano considerate pari a zero. |
(17) |
È opportuno che la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che ciascuno Stato membro deve effettuare per raggiungere il livello stabilito per il 2030 sia determinata in relazione al rispettivo livello di emissioni riesaminate di gas a effetto serra del 2005 contemplate dal presente regolamento, tranne le emissioni di gas a effetto serra verificate che siano prodotte da impianti in esercizio nel 2005 e inclusi nell’EU ETS solo successivamente. Le assegnazioni annuali di emissioni per il periodo dal 2021 al 2030 dovrebbero essere determinate sulla base dei dati presentati dagli Stati membri e riesaminati dalla Commissione. |
(18) |
L’approccio adottato nella decisione n. 406/2009/CE, che fissa limiti nazionali annuali vincolanti, dovrebbe continuare a essere utilizzato nel periodo 2021-2030. Le norme relative alla determinazione delle assegnazioni annuali di emissioni per ciascuno Stato membro, quali definite nel presente regolamento, dovrebbero seguire la stessa metodologia prevista per gli Stati membri con limiti negativi a norma della suddetta decisione, ma impostando una traiettoria che inizia a cinque dodicesimi del periodo intercorrente fra il 2019 e il 2020 oppure nel 2020 con un livello pari alle medie delle emissioni di gas serra nel periodo 2016-2018 e termina con il limite previsto al 2030 per ciascuno Stato membro. Per garantire contributi appropriati all’obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dell’Unione per il periodo 2021-2030, la data di inizio della traiettoria dovrebbe essere stabilita per ciascuno Stato membro avendo a riferimento quella, tra tali date, che comporti un’assegnazione inferiore. Dovrebbe essere previsto un adeguamento dell’assegnazione annuale di emissioni relativa al 2021 per gli Stati membri che presentino un limite positivo a norma della decisione n. 406/2009/CE e, allo stesso tempo, un aumento delle assegnazioni annuali di emissioni tra il 2017 e il 2020 stabilito ai sensi della decisione 2013/162/UE della Commissione (9) e della decisione di esecuzione 2013/634/UE della Commissione (10), per rispecchiare la capacità di aumento delle emissioni di gas a effetto serra in quel periodo. È opportuno prevedere un adeguamento aggiuntivo per taluni Stati membri a riconoscimento della situazione eccezionale in cui si trovano, avendo un limite positivo a norma della decisione n. 406/2009/CE e presentando, allo stesso tempo, o le più basse emissioni di gas a effetto serra pro capite a norma di tale decisione o la quota più bassa di emissioni di gas a effetto serra da settori non disciplinati da tale decisione rispetto alle loro emissioni di gas a effetto serra totali. Detto adeguamento aggiuntivo dovrebbe coprire soltanto parte delle riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra necessarie nel periodo compreso dal 2021 e il 2029 per mantenere gli incentivi per le riduzioni aggiuntive delle emissioni di gas a effetto serra e non incidere sul raggiungimento dell’obiettivo per il 2030, tenendo conto dell’uso di altri adeguamenti e flessibilità di cui al presente regolamento. |
(19) |
È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione delle disposizioni del presente regolamento riguardanti la fissazione delle assegnazioni annuali di emissioni degli Stati membri. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (11). |
(20) |
Nelle conclusioni del 23 e 24 ottobre 2014 il Consiglio europeo ha dichiarato che la disponibilità e l’impiego degli attuali strumenti di flessibilità nei settori non ETS dovrebbero essere rafforzati in misura significativa per garantire l’efficacia, in termini di costi, dello sforzo collettivo dell’Unione e la convergenza delle emissioni di gas a effetto serra pro capite entro il 2030. Per potenziare l’efficacia globale della riduzione totale delle emissioni rispetto ai costi, gli Stati membri dovrebbero poter accumulare e prendere a prestito parte delle loro assegnazioni annuali di emissioni. Dovrebbero inoltre essere in grado di trasferire ad altri Stati membri parte della loro assegnazione annuale di emissioni. È opportuno garantire che tali trasferimenti siano effettuati in condizioni di trasparenza e che siano eseguiti con modalità reciprocamente concordate, come la vendita all’asta, il ricorso a intermediari del mercato operanti a titolo di agenti o con accordi bilaterali. Qualsiasi trasferimento di questo tipo potrebbe essere il risultato di un progetto o di un programma di mitigazione dei gas serra effettuato nello Stato membro venditore e finanziato dallo Stato membro ricevente. Gli Stati membri dovrebbero inoltre essere in grado di promuovere la costituzione di partenariati pubblico-privato per progetti di cui all’articolo 24 bis, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE. |
(21) |
Dovrebbe essere introdotto uno strumento di flessibilità una tantum con cui agevolare il conseguimento degli obiettivi per gli Stati membri aventi obiettivi nazionali di riduzione notevolmente superiori sia alla media dell’Unione sia al loro potenziale di riduzione, in termini di costi, realizzabile in modo efficace in termini di costi, nonché per gli Stati membri che nel 2013 non hanno assegnato quote gratuite EU ETS agli impianti industriali. Al fine di salvaguardare l’obiettivo della riserva stabilizzatrice del mercato prevista dalla decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio (12) di affrontare gli squilibri strutturali tra domanda e offerta nell’EU ETS, le quote EU ETS prese in considerazione per lo strumento di flessibilità una tantum dovrebbero essere considerate come quote EU ETS in circolazione al momento di determinare il numero totale di quote EU ETS in circolazione in un dato anno. Nella prima revisione prevista dalla suddetta decisione la Commissione dovrebbe valutare se mantenere tale contabilizzazione come quote EU ETS in circolazione. |
(22) |
Il regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio (13) stabilisce le norme di contabilizzazione delle emissioni e degli assorbimenti dei gas a effetto serra derivanti dall’uso del suolo, dai cambiamenti di uso del suolo e dalla silvicoltura («LULUCF»). Le attività che rientrano nell’ambito di applicazione di tale regolamento non dovrebbero essere oggetto del presente regolamento. Tuttavia, dato che il risultato ambientale di cui al presente regolamento, ossia la riduzione dei livelli di emissioni di gas a effetto serra, varia se si tiene conto, fino a una quantità pari alla somma del loro totale netto, degli assorbimenti e delle emissioni risultanti da terreni imboschiti, da terreni disboscati, da terre coltivate gestite, da pascoli gestiti e, a determinate condizioni, da terreni forestali gestiti, nonché, ove reso obbligatorio dal regolamento (UE) 2018/841 , da zone umide gestite, come definiti in tale regolamento, si dovrebbe offrire agli Stati membri un’ulteriore possibilità di onorare i propri impegni, se necessario, introducendo uno strumento di flessibilità LULUCF che consenta di tenere conto della quantità massima di 280 milioni di tonnellate di CO2 equivalente di tali assorbimenti, suddivisa tra gli Stati membri. Tale importo totale e la sua ripartizione tra gli Stati membri dovrebbero tener conto del potenziale di mitigazione ridotto del settore agricolo e della destinazione dei suoli, nonché di un contributo appropriato di tale settore alla mitigazione e al sequestro dei gas a effetto serra. Oltre a ciò, l’eliminazione volontaria di assegnazioni annuali di emissioni ai sensi del presente regolamento dovrebbe consentire che tali quantitativi siano presi in considerazione in sede di valutazione della conformità degli Stati membri agli obblighi di cui al regolamento (UE) 2018/841. |
(23) |
Il 30 novembre 2016 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla governance dell’Unione dell’energia («proposta sulla governance») in base a cui gli Stati membri sono tenuti a redigere piani nazionali integrati per l’energia e il clima nel contesto della pianificazione strategica in entrambi questi settori per tutte e cinque le dimensioni fondamentali dell’Unione dell’energia. In base alla proposta sulla governance, i piani nazionali per il periodo 2021-2030 devono svolgere un ruolo fondamentale nella pianificazione, da parte degli Stati membri, del loro rispetto del presente regolamento e del regolamento (UE) 2018/841 . A tal fine, gli Stati membri devono definire le politiche e le misure per soddisfare gli obblighi di cui al presente regolamento e al regolamento (UE) 2018/841, nella prospettiva dell’obiettivo a lungo termine di trovare un equilibrio fra emissioni e assorbimenti di gas a effetto serra in linea con l’accordo di Parigi. Tali piani devono anche contenere una valutazione degli impatti delle politiche e delle misure pianificate per conseguire gli obiettivi. In base alla proposta sulla governance, la Commissione dovrebbe poter indicare nelle proprie raccomandazioni sui progetti di piani nazionali l’adeguatezza del livello di ambizione e della successiva attuazione delle politiche e delle misure. Il possibile utilizzo della flessibilità LULUCF per conformarsi al presente regolamento dovrebbe essere preso in considerazione al momento di elaborare detti piani. |
(24) |
Il compito dell’Agenzia europea dell’ambiente è quello di promuovere lo sviluppo sostenibile e contribuire a un miglioramento significativo e misurabile dell’ambiente, fornendo informazioni tempestive, mirate, pertinenti e attendibili ai responsabili delle politiche, alle istituzioni pubbliche e ai cittadini. L’Agenzia europea dell’ambiente dovrebbe assistere la Commissione, laddove necessario, in linea con il programma di lavoro annuale dell’Agenzia. |
(25) |
Qualsiasi adeguamento dell’ambito d’applicazione di cui agli articoli 11, 24, 24 bis e 27 della direttiva 2003/87/CE dovrebbe comportare l’adeguamento corrispondente della quantità massima di emissioni di gas a effetto serra contemplate dal presente regolamento. Di conseguenza, gli Stati membri che includano nei loro impegni a norma del presente regolamento emissioni di gas a effetto serra supplementari relative a impianti precedentemente disciplinati dalla direttiva 2003/87/CE dovrebbero attuare politiche e misure supplementari nei settori contemplati dal presente regolamento al fine di ridurre tali emissioni di gas a effetto serra. |
(26) |
Come riconoscimento degli sforzi precedenti compiuti dal 2013 dagli Stati membri che in quell’anno avevano un PIL pro capite inferiore alla media dell’Unione, è opportuno stabilire una riserva di sicurezza limitata per uso speciale corrispondente al massimo a 105 milioni di tonnellate di CO2 equivalente, mantenendo al contempo l’integrità ambientale del presente regolamento, nonché gli incentivi per le azioni degli Stati membri oltre i contributi minimi a norma del presente regolamento. La riserva di sicurezza dovrebbe andare a vantaggio degli Stati membri il cui PIL pro capite era inferiore alla media dell’Unione nel 2013, le cui emissioni di gas a effetto serra restano inferiori alle loro assegnazioni annuali di emissioni per il periodo dal 2013 al 2020 e che, nonostante ricorrano agli altri strumenti di flessibilità previsti dal presente regolamento, hanno difficoltà a raggiungere il loro obiettivo di emissioni di gas a effetto serra per il 2030. Una riserva di sicurezza di tali dimensioni coprirebbe una parte significativa del deficit collettivo previsto degli Stati membri ammissibili nel periodo 2021-2030, senza l’attuazione di politiche supplementari, pur mantenendo gli incentivi per misure supplementari. La riserva di sicurezza dovrebbe essere disponibile per tali Stati membri nel 2032, a determinate condizioni e purché il suo utilizzo non pregiudichi il conseguimento dell’obiettivo dell’Unione di una riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra pari al 30 % per l’anno 2030 nei settori contemplati dal presente regolamento. |
(27) |
Al fine di riflettere gli sviluppi nell’ambito del regolamento (UE) 2018/841, nonché di garantire la corretta contabilizzazione a norma del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea riguardo alla possibilità di utilizzare le categorie di contabilizzazione del suolo dei terreni forestali gestiti e delle zone umide gestite nell’ambito del margine di flessibilità LULUFC e riguardo alla contabilizzazione delle transazioni a norma del presente regolamento, compreso il ricorso agli strumenti di flessibilità, l’applicazione dei controlli di conformità e il corretto funzionamento della riserva di sicurezza, per mezzo del registro istituito a norma dell’articolo 10 del regolamento (UE) n. 525/2013 («registro dell’Unione»). Le informazioni relative alla contabilizzazione a norma del presente regolamento dovrebbero essere accessibili al pubblico. Le disposizioni necessarie per la contabilizzazione delle transazioni dovrebbero essere contenute in uno strumento unico che combini le disposizioni contabili a norma del regolamento (UE) n. 525/2013, del regolamento (UE) 2018/841 , del presente regolamento e della direttiva 2003/87/CE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (14). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. |
(28) |
Il presente regolamento dovrebbe essere riesaminato nel 2024 e successivamente ogni cinque anni, al fine di valutarne il funzionamento generale, in particolare per quanto riguarda l’esigenza di rendere più rigorose le politiche e le misure dell’Unione. Il riesame dovrebbe tener conto, tra l’altro, dell’evoluzione delle situazioni nazionali e dei risultati del dialogo di facilitazione del 2018 conformemente all’UNFCCC («dialogo di Talanoa») e del bilancio mondiale a norma dell’accordo di Parigi. Nell’ambito del riesame, si dovrebbe prendere in considerazione anche l’equilibrio fra offerta e domanda di assegnazioni annuali delle emissioni, al fine di garantire l’adeguatezza degli obblighi previsti dal presente regolamento. Inoltre, nell’ambito delle sue regolari relazioni a norma del regolamento (UE) n. 525/2013, entro il 31 ottobre 2019 la Commissione dovrebbe valutare i risultati del dialogo di Talanoa. Il riesame per il periodo successivo al 2030 dovrebbe essere in linea con gli obiettivi a lungo termine e gli impegni assunti conformemente all’accordo di Parigi e, a tale scopo, dovrebbe rispecchiare una progressione nel tempo. |
(29) |
Per garantire che la comunicazione e la verifica delle emissioni di gas a effetto serra e di altre informazioni necessarie a valutare l’andamento delle assegnazioni annuali di emissioni degli Stati membri avvengano all’insegna dell’efficienza, della trasparenza e dell’efficacia sotto il profilo dei costi, gli obblighi di comunicazione e di valutazione annuali a norma del presente regolamento dovrebbero essere integrati con i pertinenti articoli del regolamento (UE) n. 525/2013. Tale regolamento dovrebbe anche garantire che i progressi realizzati dagli Stati membri nel ridurre le emissioni di gas a effetto serra continuino a essere valutati ogni anno, tenendo conto dell’evoluzione delle politiche e delle misure dell’Unione, nonché delle informazioni trasmesse dagli Stati membri. Ogni due anni la valutazione dovrebbe includere proiezioni sui progressi previsti a livello di Unione, per tenere fede agli obiettivi di riduzione, e su quelli previsti a livello di Stati membri, per adempiere gli obblighi a essi incombenti. L’applicazione delle deduzioni dovrebbe tuttavia essere presa in considerazione soltanto ogni cinque anni, in modo da tenere conto del contributo potenziale dei terreni imboschiti, dei terreni disboscati, delle terre coltivate gestite e dei pascoli gestiti a norma del regolamento (EU) 2018/841 . Ciò non pregiudica l’obbligo della Commissione di garantire il rispetto degli obblighi degli Stati membri derivanti dal presente regolamento o il potere della Commissione di avviare procedimenti di infrazione a tal fine. |
(30) |
È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 525/2013. |
(31) |
Poiché gli obiettivi del presente regolamento, con particolare riferimento alla determinazione degli obblighi degli Stati membri riguardanti i loro contributi minimi per il periodo compreso tra il 2021 e il 2030 per raggiungere l’obiettivo dell’Unione di ridurre le sue emissioni di gas a effetto serra e di contribuire al conseguimento degli obiettivi dell’accordo di Parigi, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti degli stessi, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
(32) |
Il presente regolamento non pregiudica obiettivi nazionali più rigorosi, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce gli obblighi degli Stati membri relativi ai rispettivi contributi minimi per il periodo compreso tra il 2021 e il 2030 ai fini del raggiungimento dell’obiettivo dell’Unione di ridurre al 2030 le proprie emissioni di gas a effetto serra del 30 % rispetto al 2005 nei settori di cui all’articolo 2 del presente regolamento e contribuisce al conseguimento degli obiettivi dell’accordo di Parigi. Il presente regolamento stabilisce inoltre le norme relative alla determinazione delle assegnazioni annuali di emissioni e alla valutazione dei progressi compiuti dagli Stati membri nell’apporto dei rispettivi contributi minimi.
Articolo 2
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica alle emissioni di gas a effetto serra delle categorie di fonti IPCC «energia», «processi industriali e uso dei prodotti», «agricoltura» e «rifiuti» determinate ai sensi del regolamento (UE) n. 525/2013, escluse le emissioni di gas a effetto serra risultanti dalle attività di cui all’allegato I della direttiva 2003/87/CE.
2. Fatti salvi l’articolo 7 e l’articolo 9, paragrafo 2, del presente regolamento, quest’ultimo non si applica alle emissioni e agli assorbimenti di gas a effetto serra disciplinati dal regolamento (UE) 2018/841 .
3. Ai fini del presente regolamento, le emissioni di CO2 risultanti dalla categoria di fonti IPCC «1.A.3.A trasporto aereo» sono considerate pari a zero.
Articolo 3
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1) |
«emissioni di gas a effetto serra», le emissioni di biossido di carbonio (CO2), metano (CH4), protossido di azoto (N2O), idrofluorocarburi (HFCs), perfluorocarburi (PFCs), trifluoruro di azoto (NF3) ed esafluoruro di zolfo (SF6) espresse in tonnellate di biossido di carbonio equivalente, determinate ai sensi del regolamento (UE) n. 525/2013 e rientranti nell’ambito d’applicazione del presente regolamento; |
2) |
«assegnazioni annuali di emissioni», le emissioni massime di gas a effetto serra consentite per ogni anno tra il 2021 e il 2030, determinate ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, e dell’articolo 10; |
3) |
«quota EU ETS», una «quota» come definita all’articolo 3, lettera a), della direttiva 2003/87/CE. |
Articolo 4
Livelli annuali di emissioni per il periodo compreso tra il 2021 e il 2030
1. Al 2030 ciascuno Stato membro limita le proprie emissioni di gas a effetto serra almeno della percentuale stabilita per ciascuno di essi nell’allegato I rispetto alle emissioni di gas a effetto serra del 2005 determinate a norma del paragrafo 3 del presente articolo.
2. Fatti salvi gli strumenti di flessibilità di cui agli articoli 5, 6 e 7 del presente regolamento, nonché l’adeguamento di cui all’articolo 10, paragrafo 2, del presente regolamento, e tenuto conto delle eventuali deduzioni derivanti dall’applicazione dell’articolo 7 della decisione n. 406/2009/CE, ciascuno Stato membro assicura che le emissioni di gas a effetto serra per ogni anno compreso tra il 2021 e il 2029 non superino il limite definito da una traiettoria lineare che inizia con un livello pari alla media delle emissioni di gas serra degli anni 2016, 2017 e 2018, determinate a norma del paragrafo 3 del presente articolo, e termina nel 2030 con il limite fissato per tale Stato membro nell’allegato I del presente regolamento. La traiettoria lineare di uno Stato membro inizia a cinque dodicesimi del periodo intercorrente fra il 2019 e il 2020 o nel 2020, a seconda di quale data comporti un’assegnazione inferiore per detto Stato membro.
3. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le assegnazioni annuali di emissioni per il periodo compreso tra il 2021 e il 2030 espresse in tonnellate di CO2 equivalente, come specificato nei paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Ai fini dei suddetti atti di esecuzione, la Commissione procede a un riesame completo dell’ultimo inventario nazionale per gli anni 2005 e dal 2016 al 2018 presentato dagli Stati membri a norma dell’articolo 7 del regolamento (UE) n. 525/2013.
Tali atti di esecuzione indicano, per ciascuno Stato membro, il valore delle emissioni di gas a effetto serra del 2005 utilizzato per determinare le assegnazioni annuali di emissioni specificate ai paragrafi 1 e 2.
4. I suddetti atti di esecuzione specificano altresì, sulla base delle percentuali comunicate dagli Stati membri a norma dell’articolo 6, paragrafo 3, le quantità totali di cui si può tenere conto ai fini della conformità di uno Stato membro a norma dell’articolo 9 tra il 2021 e il 2030. Se la somma delle quantità totali di tutti gli Stati membri supera la quantità totale collettiva di 100 milioni, le quantità totali per ciascuno Stato membro sono ridotte proporzionalmente in modo che la quantità totale collettiva non sia superata.
5. I suddetti atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 14.
Articolo 5
Flessibilità attraverso prestiti, operazioni bancarie e trasferimenti
1. Per gli anni del periodo compreso tra il 2021 e il 2025 uno Stato membro può prendere a prestito fino al 10 % dalla sua assegnazione annuale di emissioni per l’anno successivo.
2. Per gli anni del periodo compreso tra il 2026 e il 2029 uno Stato membro può prendere a prestito fino al 5 % dalla sua assegnazione annuale di emissioni per l’anno successivo.
3. Uno Stato membro le cui emissioni di gas a effetto serra per un determinato anno sono inferiori alla propria assegnazione annuale per quell’anno, tenuto conto del ricorso agli strumenti di flessibilità di cui al presente articolo e all’articolo 6, può:
a) |
per l’anno 2021, riportare agli anni successivi, fino al 2030, la parte in eccesso della sua assegnazione annuale di emissioni; e |
b) |
per gli anni del periodo compreso tra il 2022 e il 2029, riportare agli anni successivi, fino al 2030, la parte in eccesso della sua assegnazione annuale di emissioni fino a una percentuale del 30 % delle sue assegnazioni annuali di emissioni fino a detto anno. |
4. Uno Stato membro può trasferire ad altri Stati membri fino al 5 % della sua assegnazione annuale di emissioni relativa a un dato anno per gli anni del periodo compreso tra il 2021 e il 2025, e fino al 10 % per gli anni del periodo compreso tra il 2026 e il 2030. Lo Stato membro ricevente può usare tale quantità ai fini della conformità a norma dell’articolo 9 per l’anno in questione o per anni successivi, fino al 2030.
5. Uno Stato membro le cui emissioni riesaminate di gas a effetto serra per un determinato anno sono inferiori alla sua assegnazione annuale per l’anno in questione può trasferire ad altri Stati membri tale parte in eccesso della sua assegnazione annuale di emissioni, tenuto conto del ricorso agli strumenti di flessibilità di cui ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo e all’articolo 6. Lo Stato membro ricevente può usare tale quantità ai fini della conformità a norma dell’articolo 9 per l’anno in questione o per anni successivi, fino al 2030.
6. Gli Stati membri possono usare i proventi generati dai trasferimenti di assegnazioni annuali di emissioni a norma dei paragrafi 4 e 5 per affrontare i cambiamenti climatici nell’Unione o nei paesi terzi. Gli Stati membri informano la Commissione di qualsiasi iniziativa intrapresa a norma del presente paragrafo.
7. Qualsiasi trasferimento di assegnazioni annuali di emissioni a norma dei paragrafi 4 e 5 può essere il risultato di un progetto o programma di mitigazione dei gas a effetto serra effettuato nello Stato membro venditore e finanziato dallo Stato membro ricevente, purché sia evitata la doppia contabilizzazione e garantita la tracciabilità.
8. Gli Stati membri possono utilizzare i crediti derivanti da progetti a essi rilasciati a norma dell’articolo 24 bis, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE ai fini della conformità a norma dell’articolo 9 del presente regolamento senza limiti quantitativi di alcun tipo, purché sia evitata la doppia contabilizzazione.
Articolo 6
Strumento di flessibilità per alcuni Stati membri a seguito di una riduzione delle quote EU ETS
1. Gli Stati membri che figurano nell’allegato II del presente regolamento possono beneficiare di una cancellazione limitata fino a un massimo di 100 milioni delle quote EU ETS collettivamente prese in considerazione ai fini della conformità a norma del presente regolamento. Tale cancellazione è effettuata dai volumi messi all’asta dallo Stato membro interessato ai sensi dell’articolo 10 della direttiva 2003/87/CE.
2. Le quote EU ETS prese in considerazione a norma del paragrafo 1 del presente articolo sono considerate quote EU ETS in circolazione ai fini dell’articolo 1, paragrafo 4, della decisione (UE) 2015/1814.
Nel primo riesame a norma dell’articolo 3 di tale decisione, la Commissione valuta se mantenere la contabilizzazione di cui al primo comma del presente paragrafo.
3. Gli Stati membri che figurano nell’allegato II notificano alla Commissione, entro il 31 dicembre 2019, l’eventuale intenzione di avvalersi della cancellazione limitata di quote EU ETS di cui al paragrafo 1 del presente articolo, fino alla percentuale indicata nell’allegato II per ogni anno del periodo compreso tra il 2021 e il 2030 e per ogni Stato membro interessato, ai fini della conformità a norma dell’articolo 9.
Gli Stati membri che figurano nell’allegato II possono decidere di rivedere al ribasso la percentuale comunicata una volta nel 2024 e una volta nel 2027. In tal caso, lo Stato membro interessato provvede alla relativa notifica alla Commissione, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2024 o entro il 31 dicembre 2027.
4. Su richiesta di uno Stato membro, l’amministratore centrale designato a norma dell’articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE («amministratore centrale») tiene conto di un ammontare fino alla concorrenza della quantità totale determinata a norma dell’articolo 4, paragrafo 4, del presente regolamento, ai fini della conformità dello Stato membro a norma dell’articolo 9 del presente regolamento. Un decimo della quantità totale di quote EU ETS determinata a norma dell’articolo 4, paragrafo 4, del presente regolamento è cancellato in virtù dell’articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE per ciascun anno del periodo compreso tra il 2021 e il 2030 per detto Stato membro.
5. Laddove uno Stato membro, in conformità del paragrafo 3 del presente articolo, abbia notificato alla Commissione la decisione di rivedere al ribasso la percentuale comunicata in precedenza, una corrispondente quantità inferiore di quote EU ETS è cancellata per detto Stato membro riguardo a ciascuno degli anni, rispettivamente, dal 2026 al 2030 o dal 2028 al 2030.
Articolo 7
Uso supplementare di assorbimenti netti fino a 280 milioni risultanti dal LULUFC
1. Se le emissioni di gas a effetto serra di uno Stato membro superano la sua assegnazione annuale per un dato anno, comprese le eventuali assegnazioni annuali di emissione riportate a norma dell’articolo 5, paragrafo 3, del presente regolamento, è possibile tenere conto, ai fini della conformità a norma dell’articolo 9 per l’anno in questione, di una quantità fino alla somma degli assorbimenti netti totali e delle emissioni nette totali, risultanti dalle categorie contabili di suolo combinate «terreni imboschiti», «terreni disboscati», «terre coltivate gestite», «pascoli gestiti» e, fatti salvi gli atti delegati adottati a norma del paragrafo 2 del presente articolo, «terreni forestali gestiti» e «zone umide gestite», di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2018/841 , a condizione che:
a) |
la quantità cumulativa considerata per lo Stato membro per tutti gli anni del periodo compreso tra il 2021 e il 2030 non superi la quantità massima degli assorbimenti totali netti di cui all’allegato III del presente regolamento per tale Stato membro; |
b) |
tale quantità sia eccedentaria rispetto agli obblighi dello Stato membro a norma dell’articolo 4 del regolamento (UE) 2018/841 ; |
c) |
lo Stato membro non abbia acquisito da altri Stati membri più assorbimenti netti a norma del regolamento (UE) 2018/841 di quelli che ha trasferito; |
d) |
lo Stato membro abbia rispettato il regolamento (UE) 2018/841; e |
e) |
lo Stato membro abbia presentato, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 525/2013, una descrizione dell’utilizzo che intende fare dello strumento di flessibilità disponibile a norma del presente paragrafo. |
2. La Commissione adotta atti delegati in conformità dell’articolo 13 del presente regolamento per modificare il titolo dell’allegato III in relazione alle categorie contabili del suolo al fine di:
a) |
tenere conto del contributo della categoria contabile del suolo «terreni forestali gestiti», pur rispettando la quantità massima degli assorbimenti totali netti per ciascuno Stato membro di cui all’allegato III del presente regolamento, quando gli atti delegati che stabiliscono i livelli di riferimento per le foreste sono adottati a norma dell’articolo 8, paragrafo 8 o paragrafo 9, del regolamento (UE) 2018/841; e |
b) |
tenere conto del contributo della categoria contabile del suolo «terre umide gestite», pur rispettando la quantità massima degli assorbimenti totali netti per ciascuno Stato membro di cui all’allegato III del presente regolamento, quando tutti gli Stati membri devono contabilizzare questa categoria a norma del regolamento (UE) 2018/841 . |
Articolo 8
Misure correttive
1. Se, nella valutazione annuale a norma dell’articolo 21 del regolamento (UE) n. 525/2013, tenuto conto dell’intenzione di avvalersi degli strumenti di flessibilità di cui agli articoli 5, 6 e 7 del presente regolamento, la Commissione riscontra che uno Stato membro non registra sufficienti progressi verso l’adempimento degli obblighi a norma dell’articolo 4 del presente regolamento, tale Stato membro presenta alla Commissione, entro tre mesi, un piano d’azione correttivo che comprende:
a) |
gli interventi supplementari predisposti al fine di adempiere gli obblighi specifici a norma dell’articolo 4 del presente regolamento, sotto forma di politiche e misure nazionali e di misure di attuazione dell’azione dell’Unione; |
b) |
un rigoroso calendario di attuazione di tali interventi, che consenta di valutarne i progressi annuali. |
2. Conformemente al suo programma di lavoro annuale, l’Agenzia europea dell’ambiente assiste la Commissione nelle attività di valutazione di tali piani d’azione correttivi.
3. La Commissione può formulare un parere sulla solidità dei piani d’azione correttivi presentati in conformità del paragrafo 1 e, in tal caso, vi provvede entro quattro mesi dal ricevimento di tali piani. Lo Stato membro interessato tiene nella massima considerazione il parere della Commissione e può rivedere di conseguenza il proprio piano d’azione correttivo.
Articolo 9
Verifica della conformità
1. Nel 2027 e nel 2032, se le emissioni riesaminate di gas a effetto serra di uno Stato membro superano la sua assegnazione annuale di emissioni per uno degli anni del periodo, che tenga conto del paragrafo 2 del presente articolo e degli strumenti di flessibilità utilizzati a norma degli articoli 5, 6 e 7, si applicano le misure seguenti:
a) |
si aggiunge alle emissioni di gas a effetto serra dello Stato membro dell’anno successivo una quantità pari all’ammontare, in tonnellate di CO2 equivalente, delle emissioni eccedentarie di gas a effetto serra moltiplicata per un fattore di 1,08, conformemente alle misure adottate a norma dell’articolo 12; e |
b) |
è temporaneamente vietato allo Stato membro trasferire una parte della sua assegnazione annuale di emissioni a un altro Stato membro fino a quando non ottempera all’articolo 4. |
L’amministratore centrale dispone il divieto di cui alla lettera b) del primo comma nel registro dell’Unione.
2. Se le emissioni di gas a effetto serra di uno Stato membro nel periodo compreso tra il 2021 e il 2025 o tra il 2026 e il 2030, di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) 2018/841 , sono superiori agli assorbimenti determinati in conformità dell’articolo 12 del medesimo regolamento, l’amministratore centrale deduce dall’assegnazione annuale di emissioni dello Stato membro una quantità pari alle emissioni eccedentarie di gas a effetto serra, espresse in tonnellate di CO2 equivalenti, per gli anni pertinenti.
Articolo 10
Adeguamenti
1. La Commissione adegua le assegnazioni annuali di emissioni per ciascuno Stato membro a norma dell’articolo 4 del presente regolamento, in modo da rispecchiare:
a) |
gli adeguamenti apportati al numero di quote EU ETS rilasciate a norma dell’articolo 11 della direttiva 2003/87/CE in seguito a una modifica delle fonti contemplate dalla medesima, conformemente alle decisioni della Commissione adottate a norma di tale direttiva riguardo all’approvazione definitiva dei piani nazionali di assegnazione per il periodo dal 2008 al 2012; |
b) |
gli adeguamenti apportati al numero di quote o crediti EU ETS rilasciati in applicazione degli articoli 24 e, rispettivamente, 24 bis della direttiva 2003/87/CE in relazione alle riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra in uno Stato membro; e |
c) |
gli adeguamenti apportati al numero di quote EU ETS di emissioni di gas a effetto serra degli impianti esclusi dall’EU ETS in conformità dell’articolo 27 della direttiva 2003/87/CE per il periodo in cui sono esclusi. |
2. L’importo riportato nell’allegato IV è aggiunto all’assegnazione annuale di emissioni per l’anno 2021 per ciascuno Stato membro di cui a tale allegato.
3. La Commissione pubblica i valori risultanti da tali adeguamenti.
Articolo 11
Riserva di sicurezza
1. Una riserva di sicurezza corrispondente a una quantità fino a 105 milioni di tonnellate di CO2 equivalente è stabilita nel registro dell’Unione in funzione del raggiungimento dell’obiettivo dell’Unione di cui all’articolo 1. La riserva di sicurezza è disponibile in aggiunta agli strumenti di flessibilità di cui agli articoli 5, 6 e 7.
2. Uno Stato membro può beneficiare della riserva di sicurezza a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a) |
il suo PIL pro capite ai prezzi di mercato del 2013, quale pubblicato da Eurostat nell’aprile 2016, è inferiore alla media dell’Unione; |
b) |
le sue emissioni cumulative di gas a effetto serra per gli anni dal 2013 al 2020 nei settori coperti dal presente regolamento sono inferiori alle sue assegnazioni annuali complessive di emissioni per gli anni dal 2013 al 2020; e |
c) |
le sue emissioni di gas a effetto serra superano le sue assegnazioni annuali di emissioni nel periodo dal 2026 al 2030, sebbene:
|
3. Uno Stato membro che soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo riceve dalla riserva di sicurezza una quantità aggiuntiva fino a concorrenza della sua carenza da utilizzare per la conformità a norma dell’articolo 9. Tale quantità non supera il 20 % della sua eccedenza complessiva nel periodo dal 2013 al 2020.
Se la quantità collettiva risultante che dev’essere ricevuta da tutti gli Stati membri che soddisfano le condizioni fissate al paragrafo 2 del presente articolo supera il limite di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la quantità che dev’essere ricevuta da ciascuno di tali Stati membri è ridotta proporzionalmente.
4. Qualsiasi importo rimanente nella riserva di sicurezza dopo la distribuzione in conformità del primo comma del paragrafo 3 è distribuito tra gli Stati membri di cui al detto comma proporzionalmente alla loro restante carenza, ma senza superarla. Per ciascuno di tali Stati membri tale quantità può aggiungersi alla percentuale di cui al detto comma.
5. Dopo il completamento della revisione di cui all’articolo 19 del regolamento (UE) n. 525/2013 per l’anno 2020, la Commissione pubblica, per ciascuno Stato membro che soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), del presente articolo, le quantità corrispondenti al 20 % della sua eccedenza complessiva nel periodo dal 2013 al 2020 di cui al primo comma del paragrafo 3 del presente articolo.
Articolo 12
Registro
1. La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 13 per integrare il presente regolamento al fine di assicurare una contabilizzazione accurata a norma dello stesso per mezzo del registro dell’Unione rispetto a:
a) |
le assegnazioni annuali di emissione; |
b) |
gli strumenti di flessibilità utilizzati a norma degli articoli 5, 6 e 7; |
c) |
le verifiche della conformità a norma dell’articolo 9; |
d) |
gli adeguamenti a norma dell’articolo 10; e |
e) |
la riserva di sicurezza a norma dell’articolo 11. |
2. L’amministratore centrale effettua un controllo automatizzato di ciascuna transazione nel registro dell’Unione risultante dal presente regolamento e, qualora necessario, blocca le transazioni per accertarsi che non siano state commesse irregolarità.
3. Le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a e), e al paragrafo 2, sono accessibili al pubblico.
Articolo 13
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 7, paragrafo 2, e all’articolo 12, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da 9 luglio 2018. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all’articolo 7, paragrafo 2, e all’articolo 12, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell’adozione di un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, e dell’articolo 12, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Articolo 14
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato sui cambiamenti climatici istituito dal regolamento (UE) n. 525/2013. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Articolo 15
Riesame
1. Il presente regolamento è oggetto di riesame tenendo conto, tra l’altro, dell’evoluzione delle situazioni nazionali, del modo in cui tutti i settori dell’economia contribuiscono alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, degli sviluppi internazionali e degli sforzi intrapresi per raggiungere gli obiettivi a lungo termine dell’accordo di Parigi.
2. La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro sei mesi da ogni bilancio globale concordato a norma dell’articolo 14 dell’accordo di Parigi circa il funzionamento del presente regolamento, incluso l’equilibro tra domanda e offerta per le assegnazioni annuali di emissioni, nonché circa il contributo del presente regolamento all’obiettivo complessivo dell’Unione di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030 e il suo contributo al conseguimento degli obiettivi stabiliti dall’accordo di Parigi, con particolare riguardo alla necessità di ulteriori politiche e misure dell’Unione, compreso un quadro post-2030, in vista delle necessarie riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra da parte dell’Unione e dei suoi Stati membri, e può eventualmente formulare proposte.
Tali relazioni tengono conto delle strategie elaborate a norma dell’articolo 4 del regolamento (UE) n. 525/2013 al fine di contribuire alla formulazione di una strategia a lungo termine dell’Unione.
Articolo 16
Modifiche del regolamento (UE) n. 525/2013
Il regolamento (UE) n. 525/2013 è così modificato:
1) |
all’articolo 7, il paragrafo 1 è così modificato:
|
2) |
all’articolo 13, paragrafo 1, lettera c), è aggiunto il punto seguente:
|
3) |
all’articolo 14, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:
|
4) |
all’articolo 21, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:
|
Articolo 17
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, il 30 maggio 2018
Per il Parlamento europeo
Il presidente
A. TAJANI
Per il Consiglio
Il presidente
L. PAVLOVA
(1) GU C 75 del 10.3.2017, pag. 103.
(2) GU C 272 del 17.8.2017, pag. 36.
(3) Posizione del Parlamento europeo del 17 aprile 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 14 maggio 2018.
(4) Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).
(5) Decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 136).
(6) Accordo di Parigi (GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4).
(7) Decisione (UE) 2016/1841 del Consiglio, del 5 ottobre 2016, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo di Parigi adottato nell’ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (GU L 282 del 19.10.2016, pag. 1).
(8) Regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell’Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 13).
(9) Decisione 2013/162/UE della Commissione, del 26 marzo 2013, che determina le assegnazioni annuali di emissioni degli Stati membri per il periodo dal 2013 al 2020 a norma della decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 90 del 28.3.2013, pag. 106).
(10) Decisione di esecuzione 2013/634/UE della Commissione, del 31 ottobre 2013, sugli adeguamenti delle assegnazioni annuali di emissioni degli Stati membri per il periodo dal 2013 al 2020 a norma della decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 292 dell’1.11.2013, pag. 19).
(11) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(12) Decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, relativa all’istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell’Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra e recante modifica della direttiva 2003/87/CE (GU L 264 del 9.10.2015, pag. 1).
(13) Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018 relativo all’inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall’uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l’energia, e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).
(14) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
ALLEGATO I
RIDUZIONI DELLE EMISSIONI DI GAS A EFFETTO SERRA DEGLI STATI MEMBRI A NORMA DELL’ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1
|
Riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra degli Stati membri al 2030 in relazione ai livelli nazionali del 2005 determinati in conformità dell’articolo 4, paragrafo 3 |
Belgio |
–35 % |
Bulgaria |
–0 % |
Repubblica ceca |
–14 % |
Danimarca |
–39 % |
Germania |
–38 % |
Estonia |
–13 % |
Irlanda |
–30 % |
Grecia |
–16 % |
Spagna |
–26 % |
Francia |
–37 % |
Croazia |
–7 % |
Italia |
–33 % |
Cipro |
–24 % |
Lettonia |
–6 % |
Lituania |
–9 % |
Lussemburgo |
–40 % |
Ungheria |
–7 % |
Malta |
–19 % |
Paesi Bassi |
–36 % |
Austria |
–36 % |
Polonia |
–7 % |
Portogallo |
–17 % |
Romania |
–2 % |
Slovenia |
–15 % |
Slovacchia |
–12 % |
Finlandia |
–39 % |
Svezia |
–40 % |
Regno Unito |
–37 % |
ALLEGATO II
STATI MEMBRI LA CUI CANCELLAZIONE LIMITATA DI QUOTE EU ETS PUÒ ESSERE PRESA IN CONSIDERAZIONE AI FINI DELLA CONFORMITÀ A NORMA DELL’ARTICOLO 6
|
Percentuale massima di emissioni di gas a effetto serra del 2005 determinata in conformità dell’articolo 4, paragrafo 3 |
Belgio |
2 % |
Danimarca |
2 % |
Irlanda |
4 % |
Lussemburgo |
4 % |
Malta |
2 % |
Paesi Bassi |
2 % |
Austria |
2 % |
Finlandia |
2 % |
Svezia |
2 % |
ALLEGATO III
ASSORBIMENTI NETTI TOTALI RISULTANTI DALLE CATEGORIE CONTABILI DI TERRENI IMBOSCHITI, TERRENI DISBOSCATI, TERRE COLTIVATE GESTITE E PASCOLI GESTITI DI CUI GLI STATI MEMBRI POSSONO TENERE CONTO A FINI DI CONFORMITÀ PER IL PERIODO 2021-2030 A NORMA DELL’ARTICOLO 7, PARAGRAFO 1, LETTERA A)
|
Quantità massima espressa in milioni di tonnellate di CO2 equivalente |
Belgio |
3,8 |
Bulgaria |
4,1 |
Repubblica ceca |
2,6 |
Danimarca |
14,6 |
Germania |
22,3 |
Estonia |
0,9 |
Irlanda |
26,8 |
Grecia |
6,7 |
Spagna |
29,1 |
Francia |
58,2 |
Croazia |
0,9 |
Italia |
11,5 |
Cipro |
0,6 |
Lettonia |
3,1 |
Lituania |
6,5 |
Lussemburgo |
0,25 |
Ungheria |
2,1 |
Malta |
0,03 |
Paesi Bassi |
13,4 |
Austria |
2,5 |
Polonia |
21,7 |
Portogallo |
5,2 |
Romania |
13,2 |
Slovenia |
1,3 |
Slovacchia |
1,2 |
Finlandia |
4,5 |
Svezia |
4,9 |
Regno Unito |
17,8 |
Totale massimo: |
280 |
ALLEGATO IV
AMMONTARE DELL’ADEGUAMENTO A NORMA DELL’ARTICOLO 10, PARAGRAFO 2
|
Tonnellate di CO2 equivalente |
Bulgaria |
1 602 912 |
Repubblica ceca |
4 440 079 |
Estonia |
145 944 |
Croazia |
1 148 708 |
Lettonia |
1 698 061 |
Lituania |
2 165 895 |
Ungheria |
6 705 956 |
Malta |
774 000 |
Polonia |
7 456 340 |
Portogallo |
1 655 253 |
Romania |
10 932 743 |
Slovenia |
178 809 |
Slovacchia |
2 160 210 |
DIRETTIVE
19.6.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 156/43 |
DIRETTIVA (UE) 2018/843 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 30 maggio 2018
che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere della Banca centrale europea (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) costituisce il principale strumento giuridico per la prevenzione dell’uso del sistema finanziario dell’Unione a fini di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Tale direttiva, il cui recepimento è stato previsto entro il 26 giugno 2017, definisce un quadro giuridico efficiente e completo per il contrasto della raccolta di beni o di denaro a scopi terroristici prescrivendo agli Stati membri di individuare, comprendere e mitigare i rischi collegati al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. |
(2) |
I recenti attentati terroristici hanno evidenziato l’emergere di nuove tendenze, in particolare per quanto riguarda le modalità con cui i gruppi terroristici finanziano e svolgono le proprie operazioni. Taluni servizi basati sulle moderne tecnologie stanno diventando sempre più popolari come sistemi finanziari alternativi, considerando che restano al di fuori dell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione o che beneficiano di deroghe all’applicazione di obblighi giuridici che potrebbero essere non più giustificate. Per stare al passo con queste nuove tendenze è opportuno adottare ulteriori misure volte a garantire la maggiore trasparenza delle operazioni finanziarie, delle società e degli altri soggetti giuridici, nonché dei trust e degli istituti giuridici aventi assetto o funzioni affini a quelli del trust («istituti giuridici affini»), allo scopo di migliorare l’attuale quadro di prevenzione e di contrastare più efficacemente il finanziamento del terrorismo. È importante rilevare che le misure adottate dovrebbero essere proporzionate ai rischi. |
(3) |
Le Nazioni Unite (ONU), Interpol ed Europol segnalano la crescente convergenza tra la criminalità organizzata e il terrorismo. L’intreccio tra la criminalità organizzata e il terrorismo e i collegamenti fra gruppi criminali e terroristici rappresentano una crescente minaccia per la sicurezza dell’Unione. La prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo costituisce parte integrante di qualsiasi strategia intesa a contrastare tale minaccia. |
(4) |
Se è vero che negli ultimi anni si sono registrati miglioramenti significativi, a livello degli Stati membri, per quanto riguarda l’adozione e l’applicazione delle norme del gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) e il sostegno al lavoro svolto dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in materia di trasparenza, è evidente che occorre accrescere ulteriormente la trasparenza generale del contesto economico e finanziario dell’Unione. La prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo può essere efficace solo se l’ambiente circostante è ostile ai criminali che cercano di proteggere le loro attività finanziarie attraverso strutture non trasparenti. L’integrità del sistema finanziario dell’Unione dipende dalla trasparenza delle società e di altri soggetti giuridici, trust e giuridici affini. L’obiettivo della presente direttiva è non solo quello di individuare i casi di riciclaggio di denaro e di indagare al riguardo, ma anche di evitare che essi si verifichino. Il rafforzamento della trasparenza potrebbe essere un potente deterrente. |
(5) |
Pur salvaguardando gli obiettivi della direttiva (UE) 2015/849, qualsiasi modifica apportata a quest’ultima dovrebbe essere coerente con l’azione dell’Unione attualmente in corso nel settore della lotta contro il terrorismo e il finanziamento dei terroristi, nel rispetto del diritto fondamentale alla protezione dei dati di carattere personale così come nel rispetto e in applicazione del principio di proporzionalità. La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo «Agenda europea sulla sicurezza» ha indicato la necessità di misure che consentano di affrontare il finanziamento del terrorismo in maniera più efficace e globale, sottolineando che l’infiltrazione dei mercati finanziari permette il finanziamento del terrorismo. Anche nelle conclusioni del Consiglio europeo del 17-18 dicembre 2015 si è sottolineata la necessità di adottare rapidamente ulteriori iniziative contro il finanziamento del terrorismo in tutti i settori. |
(6) |
La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo «Piano d’azione per rafforzare la lotta al finanziamento del terrorismo» sottolinea la necessità di adeguarsi alle nuove minacce e di modificare a tal fine la direttiva (UE) 2015/849. |
(7) |
Le misure dell’Unione dovrebbero inoltre rispecchiare con esattezza gli impegni assunti e gli sviluppi a livello internazionale. Si deve pertanto tener conto della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 2195 (2014) sulle minacce alla pace e alla sicurezza internazionali e delle UNSCR 2199 (2015) e 2253 (2015), sulle minacce alla pace e alla sicurezza internazionali causate da atti di terrorismo. Tali UNSCR riguardano, rispettivamente, i legami tra il terrorismo e la criminalità organizzata transnazionale, le misure per impedire ai gruppi terroristici di accedere alle istituzioni finanziarie internazionali, e l’estensione dell’ambito di applicazione delle sanzioni per includervi lo Stato islamico dell’Iraq e del Levante. |
(8) |
I prestatori di servizi la cui attività consiste nella fornitura di servizi di cambio tra valute virtuali e valute aventi corso legale (vale a dire le monete e le banconote considerate a corso legale e la moneta elettronica di un paese, accettate quale mezzo di scambio nel paese emittente) e i prestatori di servizi di portafoglio digitale non sono soggetti all’obbligo dell’Unione di individuare le attività sospette. Pertanto, i gruppi terroristici possono essere in grado di trasferire denaro verso il sistema finanziario dell’Unione o all’interno delle reti delle valute virtuali dissimulando i trasferimenti o beneficiando di un certo livello di anonimato su queste piattaforme. È pertanto di fondamentale importanza ampliare l’ambito di applicazione della direttiva (UE) 2015/849 in modo da includere i prestatori di servizi la cui attività consiste nella fornitura di servizi di cambio tra valute virtuali e valute legali e i prestatori di servizi di portafoglio digitale. Ai fini dell’antiriciclaggio e del contrasto del finanziamento del terrorismo (AML/CFT), le autorità competenti dovrebbero essere in grado di monitorare, attraverso i soggetti obbligati, l’uso delle valute virtuali. Tale monitoraggio consentirebbe un approccio equilibrato e proporzionale, salvaguardando i progressi tecnici e l’elevato livello di trasparenza raggiunto in materia di finanziamenti alternativi e imprenditorialità sociale. |
(9) |
L’anonimato delle valute virtuali ne consente il potenziale uso improprio per scopi criminali. L’inclusione dei prestatori di servizi la cui attività consiste nella fornitura di servizi di cambio tra valute virtuali e valute reali e dei prestatori di servizi di portafoglio digitale non risolve completamente il problema dell’anonimato delle operazioni in valuta virtuale: infatti, poiché gli utenti possono effettuare operazioni anche senza ricorrere a tali prestatori, gran parte dell’ambiente delle valute virtuali rimarrà caratterizzato dall’anonimato. Per contrastare i rischi legati all’anonimato, le unità nazionali di informazione finanziaria (FIU) dovrebbero poter ottenere informazioni che consentano loro di associare gli indirizzi della valuta virtuale all’identità del proprietario di tale valuta. Occorre inoltre esaminare ulteriormente la possibilità di consentire agli utenti di presentare, su base volontaria, un’autodichiarazione alle autorità designate. |
(10) |
Le valute virtuali non dovrebbero essere confuse con la moneta elettronica quale definita all’articolo 2, punto 2, della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5), con il più ampio concetto di «fondi» di cui all’articolo 4, punto 25, della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), con il valore monetario utilizzato per eseguire operazioni di pagamento di cui all’articolo 3, lettere k) e l), della direttiva (UE) 2015/2366, né con le valute di gioco che possono essere utilizzate esclusivamente all’interno di un determinato ambiente di gioco. Sebbene le valute viruali possano essere spesso utilizzate come mezzo di pagamento, potrebbero essere usate anche per altri scopi e avere impiego più ampio, ad esempio come mezzo di scambio, di investimento, come prodotti di riserva di valore o essere utilizzate in casinò online. L’obiettivo della presente direttiva è coprire tutti i possibili usi delle valute virtuali. |
(11) |
Le valute locali, note anche come monete complementari, che sono utilizzate in ambiti molto ristretti, quali una città o una regione, e tra un numero limitato di utenti, non dovrebbero essere considerate valute virtuali. |
(12) |
Dovrebbero essere limitati i rapporti d’affari o le operazioni che coinvolgono i paesi terzi ad alto rischio qualora siano individuate carenze significative nel regime AML/CFT dei paesi terzi interessati, a meno che non siano applicate adeguate misure di mitigazione o contromisure addizionali. Gli Stati membri dovrebbero prescrivere ai soggetti obbligati, quando trattano tali casi ad alto rischio e detti rapporti d’affari od operazioni, di applicare misure rafforzate di adeguata verifica della clientela per gestire e mitigare tali rischi. Ciascuno Stato membro determina pertanto a livello nazionale il tipo di misure rafforzate di adeguata verifica da adottare relativamente ai paesi terzi ad alto rischio. Questa diversità di approccio tra gli Stati membri introduce elementi di debolezza nella gestione dei rapporti d’affari con i paesi terzi ad alto rischio individuati dalla Commissione. È importante migliorare l’efficacia dell’elenco dei paesi terzi ad alto rischio istituito dalla Commissione prevedendo un trattamento uniforme di tali paesi a livello di Unione. Tale approccio armonizzato dovrebbe concentrarsi principalmente sulle misure rafforzate di adeguata verifica della clientela, laddove misure di questo tipo non siano già richieste conformemente al diritto nazionale. Conformemente agli obblighi internazionali, gli Stati membri dovrebbero poter richiedere ai soggetti obbligati di applicare misure di mitigazione supplementari, se applicabili, a complemento delle misure rafforzate di adeguata verifica della clientela, secondo un approccio basato sul rischio e tenendo conto delle circostanze specifiche dei rapporti d’affari o delle operazioni. Organizzazioni e enti di normazione internazionali con competenze nel campo della prevenzione del riciclaggio di denaro e della lotta al finanziamento del terrorismo possono chiedere l’applicazione di adeguate contromisure per tutelare il sistema finanziario internazionale dai notevoli e continui rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo provenienti da determinati paesi. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero richiedere ai soggetti obbligati di applicare misure di mitigazione supplementari per i paesi terzi ad alto rischio individuati dalla Commissione tenendo conto degli appelli per l’adozione di contromisure e raccomandazioni, quali quelli espressi dal GAFI, così come degli obblighi derivanti da accordi internazionali. |
(13) |
Dato il carattere evolutivo delle minacce e delle vulnerabilità legate al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, l’Unione dovrebbe adottare un approccio integrato per quanto concerne la conformità dei requisiti a livello dell’Unione con i regimi nazionali in materia, sulla base di una valutazione dell’efficacia di questi ultimi. Per monitorare il corretto recepimento dei requisiti dell’Unione nei regimi nazionali AML/CFT, la loro effettiva attuazione e la capacità di tali regimi di realizzare un efficace quadro di prevenzione, la Commissione dovrebbe basare la sua valutazione sui regimi nazionali AML/CFT, ferme restando le valutazioni condotte dalle organizzazioni e dagli enti di normazione internazionali con competenze nel campo della prevenzione del riciclaggio di denaro e della lotta al finanziamento del terrorismo, quali il GAFI o il comitato di esperti per la valutazione delle misure antiriciclaggio e del finanziamento del terrorismo. |
(14) |
Le carte prepagate per uso generale sono impiegate per usi legittimi e contribuiscono all’inclusione sociale e finanziaria. Tuttavia le carte prepagate anonime possono facilmente essere utilizzate per il finanziamento di atti terroristici e dei relativi aspetti logistici. È pertanto indispensabile impedire ai terroristi di utilizzare questa modalità per finanziare le loro operazioni, riducendo ulteriormente i limiti e gli importi massimi al di sotto dei quali i soggetti obbligati sono autorizzati a non applicare determinate misure di adeguata verifica della clientela di cui alla direttiva (UE) 2015/849. Pertanto, pur tenendo in debito conto le esigenze dei consumatori per quanto riguarda gli strumenti prepagati per uso generale e senza impedire l’uso di tali strumenti per promuovere l’inclusione sociale e finanziaria, è fondamentale ridurre le soglie esistenti per le carte prepagate anonime per uso generale e identificare il consumatore in caso di operazioni di pagamento a distanza di importo superiore a 50 EUR. |
(15) |
L’utilizzo delle carte prepagate anonime emesse nell’Unione è essenzialmente limitato al territorio dell’Unione, mentre per quelle emesse in paesi terzi non sempre esiste questa limitazione. È quindi importante assicurare che le carte prepagate anonime emesse al di fuori dell’Unione possano essere utilizzate nell’Unione solo laddove possano essere ritenute conformi a requisiti equivalenti a quelli stabiliti dal diritto dell’Unione. Tale regola dovrebbe essere attuata nel pieno rispetto degli obblighi dell’Unione in materia di scambi internazionali, in particolare per quanto concerne le disposizioni dell’accordo generale sugli scambi di servizi. |
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Le unità di informazione finanziaria (FIU) svolgono un ruolo importante nell’individuare le operazioni finanziarie delle reti terroristiche, soprattutto quelle transfrontaliere, e i loro finanziatori. L’informazione finanziaria potrebbe essere di fondamentale importanza per smascherare le attività di sostegno dei reati terroristici, come pure le reti e le strutture di funzionamento delle organizzazioni terroristiche. A causa della mancanza di norme internazionali vincolanti, permangono differenze significative tra le unità di informazione finanziaria in termini di funzioni, competenze e poteri. Gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per garantire un approccio più efficiente e coordinato in relazione alle indagini finanziarie in materia di terrorismo, incluse quelle relative all’uso improprio delle valute virtuali. Le differenze attuali non dovrebbero tuttavia incidere sulle attività delle FIU, e in particolare sulla loro capacità di effettuare analisi preventive a sostegno di tutte le autorità responsabili delle attività di carattere informativo, investigativo e giudiziario e della cooperazione internazionale. Nell’esercizio dei propri compiti le unità di informazione finanziaria dovrebbero poter accedere alle informazioni ed essere in grado di scambiarle senza ostacoli, anche attraverso un’adeguata cooperazione con le autorità di contrasto. In tutti i casi di sospetta attività criminale e, in particolare, nei casi riguardanti il finanziamento del terrorismo, le informazioni dovrebbero circolare direttamente e rapidamente senza indebiti ritardi. Pertanto è essenziale rafforzare ulteriormente l’efficacia e l’efficienza delle FIU, chiarendone le competenze e la cooperazione. |
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Le FIU dovrebbero poter ottenere da qualsiasi soggetto obbligato tutte le informazioni necessarie per l’esercizio delle loro funzioni. Il loro accesso incondizionato alle informazioni è essenziale per garantire il corretto tracciamento dei flussi di denaro e l’individuazione precoce di reti e flussi illegali. La necessità che le FIU ottengano ulteriori informazioni dai soggetti obbligati sulla base di un sospetto di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo potrebbe manifestarsi non solo a seguito del ricevimento di una segnalazione di operazioni sospette ma anche, ad esempio, sulla scorta di analisi svolte dalle FIU stesse o di informazioni fornite dalle autorità competenti o detenute da un’altra FIU. Nell’ambito delle loro funzioni, le FIU dovrebbero pertanto poter ottenere informazioni da qualsiasi soggetto obbligato, anche in assenza di una segnalazione da parte del singolo soggetto obbligato. Tutto ciò riguarda solo le richieste di informazioni sulla base di presupposti definiti in modo sufficientemente chiaro, e non le richieste generiche di informazioni rivolte ai soggetti obbligati nell’ambito delle analisi svolte dalle FIU. Una FIU dovrebbe inoltre poter ottenere queste informazioni a seguito della richiesta presentata da un’altra FIU dell’Unione e poter scambiare le informazioni con l’unità richiedente. |
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La finalità delle FIU è quella di raccogliere e analizzare le informazioni ricevute, allo scopo di individuare le connessioni tra le operazioni sospette e l’attività criminosa sottostante per prevenire e combattere il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, nonché di comunicare alle autorità competenti i risultati delle loro analisi e qualsiasi altra informazione, qualora vi siano motivi di sospettare attività di riciclaggio, reati presupposto associati o attività di finanziamento del terrorismo. Una FIU non dovrebbe astenersi o rifiutare lo scambio di informazioni con un’altra FIU, spontaneo o su richiesta, per ragioni quali una mancata identificazione di un reato presupposto associato, le caratteristiche del diritto penale nazionale e le differenze tra le definizioni dei reati presupposto associati o l’assenza di un riferimento a determinati reati presupposto associati. Analogamente, affinché la funzione di diffusione delle informazioni possa essere assolta efficacemente, una FIU dovrebbe fornire a un’altra FIU il proprio previo consenso alla trasmissione delle informazioni alle autorità competenti, indipendentemente dal tipo di reato presupposto eventualmente associato. Le FIU hanno segnalato difficoltà nello scambio di informazioni basate su differenze nelle definizioni nazionali di taluni reati presupposto, come i reati fiscali, che non sono armonizzate dal diritto dell’Unione. Tali differenze non dovrebbero limitare lo scambio reciproco, la comunicazione alle autorità competenti e l’utilizzo di tali informazioni come definite dalla presente direttiva. Le FIU dovrebbero assicurare la massima cooperazione internazionale alle FIU di paesi terzi, in modo rapido, costruttivo ed efficace, per quanto riguarda il riciclaggio di denaro, i reati presupposto associati e il finanziamento del terrorismo, conformemente alle raccomandazioni del GAFI e ai principi del gruppo Egmont in materia di scambio di informazioni tra unità di informazione finanziaria. |
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Le informazioni di natura prudenziale relative agli enti creditizi e agli istituti finanziari, ad esempio informazioni circa la competenza e l’onorabilità di direttori e azionisti, ai meccanismi di controllo interno, alla governance o alla conformità e alla gestione del rischio, sono spesso indispensabili per l’adeguata vigilanza AML/CFT su tali enti e istituti. Analogamente, le informazioni AML/CFT sono a loro volta importanti per la vigilanza prudenziale su tali enti e istituti. Di conseguenza, lo scambio di informazioni riservate e la collaborazione tra le competenti autorità di vigilanza in materia di AML/CFT di supervisione degli enti creditizi e degli istituti finanziari e le autorità di vigilanza prudenziale non dovrebbero essere ostacolati dall’incertezza giuridica che potrebbe derivare da una mancanza di disposizioni esplicite in questo settore. Il chiarimento del quadro giuridico è ancora più importante in quanto la vigilanza prudenziale è affidata in vari casi ad autorità di vigilanza, ad esempio la Banca centrale europea (BCE), che non sono autorità di vigilanza in materia di AML/CFT. |
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I ritardi nell’accesso da parte delle FIU e delle altre autorità competenti alle informazioni sull’identità dei titolari di conti bancari e di conti di pagamento così come di cassette di sicurezza, in particolare quelle anonime, ostacolano l’individuazione dei trasferimenti di fondi legati al terrorismo. La frammentazione dei dati nazionali che consentono l’identificazione dei conti bancari e dei conti di pagamento e delle cassette di sicurezza appartenenti a una persona impedisce l’accesso tempestivo da parte della FIU e delle altre autorità competenti. È essenziale pertanto istituire in tutti gli Stati membri un meccanismo automatico centralizzato, quale un registro o un sistema di reperimento dei dati, come mezzo efficace per accedere tempestivamente alle informazioni sull’identità dei titolari, dei rappresentanti e dei titolari effettivi di conti bancari, conti di pagamento e cassette di sicurezza. Nell’applicare le disposizioni in materia di accesso, è opportuno utilizzare i meccanismi già esistenti, purché le FIU nazionali possano accedere in modo immediato e non filtrato ai dati per i quali effettuano le indagini. Gli Stati membri dovrebbero esaminare la possibilità di alimentare tali meccanismi con altre informazioni ritenute necessarie e proporzionate ai fini di una mitigazione più efficace dei rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Le FIU e le autorità competenti diverse dalle autorità responsabili dell’azione penale dovrebbero garantire l’assoluta confidenzialità delle indagini e delle richieste di informazioni relative. |
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Per garantire il rispetto della privacy e la protezione dei dati personali, i dati minimi necessari per lo svolgimento delle indagini AML/CFT dovrebbero essere conservati in meccanismi centralizzati automatizzati per i conti bancari e di pagamento, quali registri o sistemi per il recupero dei dati. Gli Stati membri dovrebbero poter stabilire quali dati è utile e proporzionato raccogliere, tenuto conto delle tradizioni giuridiche e dei sistemi esistenti per consentire l’efficace individuazione dei titolari effettivi. In fase di recepimento delle disposizioni relative a tali meccanismi, gli Stati membri dovrebbero stabilire periodi di conservazione equivalenti al periodo di conservazione della documentazione e delle informazioni raccolte nell’ambito dell’applicazione delle misure di adeguata verifica della clientela. Gli Stati membri dovrebbero poter prorogare per legge, in maniera generale, il periodo di conservazione, senza richiedere decisioni puntuali. Tale periodo di conservazione supplementare non dovrebbe eccedere ulteriori cinque anni. Tale periodo non dovrebbe pregiudicare la normativa nazionale che fissi altri requisiti in materia di conservazione dei dati consentendo decisioni puntuali volte ad agevolare i procedimenti penali o amministrativi. L’accesso a tali meccanismi dovrebbe avvenire in base al principio della «necessità di sapere». |
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Ai fini della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo è essenziale identificare con precisione le persone fisiche e giuridiche e verificarne i dati. I più recenti sviluppi tecnici nel settore della digitalizzazione delle operazioni e dei pagamenti consentono una identificazione sicura elettronica o a distanza. Tali mezzi di identificazione, di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), dovrebbero essere presi in considerazione, in particolare per quanto riguarda i regimi di identificazione elettronica notificati e modi di garantire un riconoscimento giuridico transnazionale, i quali offrono strumenti sicuri di alto livello e forniscono un termine di riferimento rispetto al quale valutare i metodi di identificazione istituiti a livello nazionale. Potrebbero essere inoltre prese in considerazione altre tecniche di identificazione elettronica o a distanza sicure, regolamentate, riconosciute, approvate o accettate a livello nazionale dalle autorità nazionali competenti. Se opportuno, nel processo di identificazione dovrebbe essere preso in considerazione anche il riconoscimento di documenti elettronici e servizi fiduciari ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014. Nell’applicazione della presente direttiva si dovrebbe tener conto del principio della neutralità tecnologica. |
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Al fine di identificare le persone esposte politicamente nell’Unione, è opportuno che gli Stati membri pubblichino elenchi indicanti le funzioni specifiche che, in base alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, devono essere considerate importanti cariche pubbliche. Gli Stati membri dovrebbero richiedere che ogni organizzazione internazionale accreditata nei loro territori pubblichi e aggiorni un elenco delle importanti cariche pubbliche ricoperte nell’ambito di tale organizzazione internazionale. |
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Nell’ambito del quadro attuale l’approccio adottato per il riesame dei clienti esistenti si basa sul rischio. Tuttavia, dato il maggiore rischio di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo e di reati presupposto associati con taluni intermediari, tale approccio potrebbe non consentire la tempestiva individuazione e valutazione dei rischi. Pertanto è importante assicurare che anche talune specifiche categorie di clienti esistenti siano regolarmente monitorate. |
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Attualmente gli Stati membri devono assicurare che le società e gli altri soggetti giuridici costituiti nel loro territorio ottengano e mantengano informazioni adeguate, accurate e aggiornate sui propri titolari effettivi. La necessità di informazioni accurate e aggiornate sul titolare effettivo è un elemento fondamentale per rintracciare criminali che potrebbero altrimenti riuscire a occultare la propria identità dietro una struttura societaria. Con un sistema finanziario che presenta interconnessioni su scala globale è possibile nascondere e trasferire fondi in tutto il mondo, e i soggetti che riciclano denaro, finanziano il terrorismo o commettono altri crimini sfruttano questa possibilità in misura crescente. |
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È opportuno chiarire il fattore specifico che consente di determinare lo Stato membro competente per il monitoraggio e la registrazione delle informazioni sulla titolarità effettiva di trust e istituti giuridici affini. A causa delle differenze esistenti tra i sistemi giuridici degli Stati membri, alcuni trust e istituti giuridici affini non sono affatto monitorati o registrati nell’Unione. Le informazioni sulla titolarità effettiva dei trust e di istituti giuridici affini dovrebbero essere registrate ove i fiduciari di trust e le persone che ricoprono una posizione equivalente in istituti giuridici affini sono stabiliti o risiedono. Inoltre, per garantire l’efficacia del monitoraggio e della registrazione delle informazioni sulla titolarità effettiva dei trust e di istituti giuridici affini, è necessaria la cooperazione fra gli Stati membri. L’interconnessione dei registri degli Stati membri relativi ai titolari effettivi di trust e istituti giuridici affini renderebbe accessibili tali informazioni e garantirebbe altresì che gli stessi trust e istituti giuridici affini non siano registrati più volte nell’Unione. |
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Le norme applicabili ai trust e agli istituti giuridici affini per quanto riguarda l’accesso alle informazioni sulla loro titolarità effettiva dovrebbero essere comparabili alle norme corrispondenti applicate alle società e agli altri soggetti giuridici. Dati la vasta gamma di tipologie di trust esistenti attualmente nell’Unione e un panorama ancor più variegato degli istituti giuridici affini, dovrebbero essere gli Stati membri a decidere se un trust o un istituto giuridico analogo sia o non sia comparativamente simile a una società o ad altri soggetti giuridici. Le norme di diritto nazionale che recepiscono tali disposizioni dovrebbero essere volte a impedire che i trust o istituti giuridici affini siano utilizzati per attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per reati presupposto associati. |
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Viste le diverse caratteristiche dei trust e degli istituti giuridici affini, gli Stati membri dovrebbero poter determinare, a norma del diritto nazionale e conformemente alla normativa sulla protezione dei dati, il livello di trasparenza applicabile ai trust e agli istituti giuridici affini non comparabili alle società o ad altri soggetti giuridici. I rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo possono variare in base alle caratteristiche del tipo di trust o di istituto giuridico affine, e la percezione di tali rischi può evolvere nel tempo, ad esempio a seguito di valutazioni dei rischi nazionali e sovranazionali. Per tale ragione, gli Stati membri dovrebbero poter prevedere un accesso più ampio alle informazioni sulla titolarità effettiva di trust e istituti giuridici affini, qualora tale accesso rappresenti una misura necessaria e proporzionata rispondente alla finalità legittima di prevenire l’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Nel determinare il livello di trasparenza delle informazioni sulla titolarità effettiva dei suddetti trust e istituti giuridici affini, gli Stati membri dovrebbero tener adeguatamente conto della protezione dei diritti fondamentali della persona, in particolare del diritto al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali. Alle informazioni sulla titolarità effettiva di trust e istituti giuridici affini dovrebbero poter accedere quanti possono dimostrare un interesse legittimo. L’accesso dovrebbe essere concesso anche a quanti fanno richiesta scritta in relazione a un trust o a un istituto giuridico affini che detiene una partecipazione di controllo in una società o in un altro soggetto giuridico avente sede al di fuori dell’Unione, attraverso il possesso, diretto o indiretto, anche tramite azioni al portatore, o attraverso il controllo con altri mezzi. I criteri e le condizioni per l’accoglimento delle richieste di accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di trust e istituti giuridici affini dovrebbero essere sufficientemente precisi e conformi agli obiettivi della presente direttiva. Gli Stati membri dovrebbero poter respingere una richiesta scritta qualora vi siano ragionevoli motivi per sospettare che detta richiesta non sia conforme agli obiettivi della presente direttiva. |
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Per garantire la certezza del diritto e condizioni di parità, è fondamentale stabilire chiaramente quali istituti giuridici stabiliti nell’Unione dovrebbero essere considerati simili ai trust sulla base delle loro funzioni o del loro assetto. Pertanto, ogni Stato membro dovrebbe essere tenuto a identificare i trust, se riconosciuti dal diritto nazionale, e gli istituti giuridici affini che possono essere istituiti conformemente al quadro giuridico o alle consuetudini nazionali e che hanno assetto o funzioni analoghi a quelli dei trust, quale la possibilità di separare o scindere la titolarità giuridica dalla titolarità effettiva delle attività. Dopodiché, gli Stati membri dovrebbero notificare alla Commissione le categorie, la descrizione delle caratteristiche, i nomi e, se del caso, la base giuridica dei suddetti trust e istituti giuridici affini, in vista della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, per consentire l’identificazione di tali trust e istituti da parte degli altri Stati membri. È opportuno tener conto del fatto che, all’interno dell’Unione, i trust e gli istituti giuridici affini possono presentare caratteristiche giuridiche diverse. Se un trust o un istituto giuridico affine presenta caratteristiche comparabili, in termini di assetto o funzioni, a quelle di una società o di altri soggetti giuridici, l’accesso pubblico alle informazioni sulla titolarità effettiva può contribuire a contrastare il suo uso improprio, così come l’accesso pubblico può contribuire a prevenire l’uso improprio delle società e di altri soggetti giuridici per riciclare denaro e finanziare il terrorismo. |
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L’accesso pubblico alle informazioni sulla titolarità effettiva consente alla società civile, anche attraverso le sue organizzazioni e la stampa, di effettuare una valutazione più accurata di queste informazioni e contribuisce a mantenere la fiducia nell’integrità delle operazioni commerciali e del sistema finanziario. Inoltre può contribuire a combattere l’uso improprio di società, altri soggetti giuridici e istituti giuridici per riciclare denaro e finanziare il terrorismo sia favorendo le indagini che per i suoi effetti in termini di reputazione, dato che tutti coloro che potrebbero effettuare operazioni sono a conoscenza dell’identità dei titolari effettivi. Ciò facilita anche la tempestiva ed efficiente messa a disposizione delle informazioni agli istituti finanziari e alle autorità, comprese quelle dei paesi terzi, che si occupano del contrasto di tali reati. L’accesso a tali informazioni gioverebbe inoltre alle indagini sul riciclaggio di denaro, sui reati presupposto associati e sul finanziamento del terrorismo. |
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La fiducia degli investitori e del grande pubblico nei mercati finanziari dipende in larga misura dall’esistenza di un preciso regime di comunicazione che offra trasparenza per quanto concerne la titolarità effettiva e le strutture di controllo delle società. Ciò vale in particolare per i sistemi di governo societario caratterizzati dalla concentrazione della proprietà, come quello dell’Unione. Da un lato, grandi investitori con una quota significativa dei diritti di voto e dei diritti patrimoniali possono favorire la crescita a lungo termine e le prestazioni aziendali. Dall’altro lato, tuttavia, titolari effettivi che esercitano il controllo con grandi blocchi di voti possono essere incentivati a riorientare le attività dell’impresa creando opportunità per ottenere un vantaggio personale a scapito degli azionisti di minoranza. Il potenziale incremento della fiducia nei mercati finanziari dovrebbe essere considerato un effetto collaterale positivo e non lo scopo finale di una maggiore trasparenza, che è infatti quello di creare un ambiente meno suscettibile di essere utilizzato per le attività di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. |
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La fiducia degli investitori e del grande pubblico nei mercati finanziari dipende in larga misura dall’esistenza di un preciso regime di comunicazione che offra trasparenza per quanto concerne la titolarità effettiva e le strutture di controllo di società e altri soggetti giuridici nonché di certe tipologie di trust e istituti giuridici affini. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero consentire l’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva in modo sufficientemente coerente e coordinato, stabilendo principi chiari di accesso pubblico che consentano ai terzi di accertare, in tutto il territorio dell’Unione, chi sono i titolari effettivi delle società e degli altri soggetti giuridici nonché di certe tipologie di trust e istituti giuridici affini. |
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Pertanto gli Stati membri dovrebbero consentire l’accesso alle informazioni sulle società e le altre persone giuridiche in modo sufficientemente coerente e coordinato, attraverso i registri centrali che contengono le informazioni sui titolari effettivi, stabilendo un principio chiaro di accesso pubblico che consenta ai terzi di accertare, in tutto il territorio dell’Unione, chi sono i titolari effettivi delle società e degli altri soggetti giuridici. È essenziale stabilire inoltre un quadro normativo coerente che assicuri un migliore accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva dei trust e degli istituti giuridici affini, dopo la loro registrazione nell’Unione. Le norme che si applicano ai trust e agli istituti giuridici affini per quanto riguarda l’accesso alle informazioni sulla loro titolarità effettiva dovrebbero essere comparabili alle norme corrispondenti che si applicano alle società e agli altri soggetti giuridici. |
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In tutti i casi, per quanto riguarda sia le società e gli altri soggetti giuridici sia i trust e gli istituti giuridici affini, è opportuno in particolare ricercare un giusto equilibrio tra il pubblico interesse alla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo e i diritti fondamentali delle persone interessate. L’insieme di dati da mettere a disposizione del pubblico dovrebbe essere limitato, definito in maniera chiara e tassativa e avere natura generale, in modo da ridurre al minimo il potenziale pregiudizio per i titolari effettivi. Allo stesso tempo le informazioni rese accessibili al pubblico non dovrebbero differire significativamente dai dati raccolti attualmente. Per limitare le ripercussioni sul diritto al rispetto della vita privata in generale e alla protezione dei dati personali in particolare, tali informazioni dovrebbero riguardare essenzialmente lo status dei titolari effettivi di società e altri soggetti giuridici nonché di trust e istituti giuridici affini e riferirsi rigorosamente alla loro sfera di attività economica. È opportuno che nei registri siano chiaramente indicati i casi in cui il dirigente di alto livello sia stato identificato come titolare effettivo solo ex officio e non perché detiene partecipazioni o esercita un controllo tramite altri mezzi. Per quanto riguarda le informazioni sui titolari effettivi, gli Stati membri possono fornire informazioni sulla cittadinanza da includere nel registro centrale, in particolare per quanto concerne i titolari effettivi stranieri. Al fine di agevolare le procedure di registrazione e dato che la grande maggioranza dei beneficiari effettivi saranno cittadini dello Stato che gestisce il registro centrale, gli Stati membri possono presumere che un titolare effettivo sia un loro cittadino qualora non sia presente indicazione contraria. |
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Un maggiore controllo pubblico contribuirà a prevenire l’uso improprio di soggetti giuridici e istituti giuridici, anche a fini di evasione fiscale. È pertanto essenziale che le informazioni sulla titolarità effettiva restino a disposizione tramite i registri nazionali e il sistema di interconnessione dei registri per almeno cinque anni dopo che i motivi per la registrazione delle informazioni sulla titolarità effettiva del trust o di un istituto giuridico affine hanno cessato di esistere. Tuttavia, gli Stati membri dovrebbero essere in grado di disciplinare nella legislazione nazionale il trattamento delle informazioni sulla titolarità effettiva, compresi i dati personali per altri scopi laddove tale trattamento risponda a un obiettivo di interesse pubblico e costituisca una misura necessaria e proporzionata in una società democratica per la finalità legittima perseguita. |
(36) |
Inoltre, allo scopo di garantire un approccio proporzionato ed equilibrato e di tutelare il diritto alla vita privata e alla protezione dei dati personali, gli Stati membri dovrebbero poter prevedere in circostanze eccezionali, qualora le informazioni espongano il titolare effettivo a un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione, deroghe alla comunicazione delle informazioni sulla titolarità effettiva attraverso i registri che contengono informazioni sulla titolarità effettiva e l’accesso a esse. Dovrebbe inoltre essere possibile per gli Stati membri prevedere la richiesta di registrazione online al fine di identificare tutte le persone che richiedano informazioni dal registro, come pure il pagamento di un corrispettivo per accedere alle informazioni contenute nel registro. |
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L’interconnessione, attraverso la piattaforma centrale europea istituita dalla direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), dei registri centrali degli Stati membri che contengono informazioni sulla titolarità effettiva presuppone il coordinamento di sistemi nazionali che presentano caratteristiche tecniche diverse. Ciò comporta l’adozione di misure e specifiche tecniche che devono tenere conto delle differenze tra i registri. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente direttiva, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di affrontare tali questioni tecniche e operative. Tali competenze dovrebbero essere esercitate secondo la procedura di esame di cui all’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (9). In ogni caso, il coinvolgimento degli Stati membri nel funzionamento dell’intero sistema dovrebbe essere assicurato attraverso un dialogo periodico tra la Commissione e i rappresentanti degli Stati membri in merito alle questioni relative al funzionamento del sistema e al suo futuro sviluppo. |
(38) |
Al trattamento dei dati personali nell’ambito della presente direttiva si applica il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (10). Di conseguenza, le persone fisiche i cui dati personali sono conservati in registri nazionali come titolari effettivi dovrebbero esserne informate. Inoltre, dovrebbero essere resi disponibili solo dati personali aggiornati e che corrispondono realmente ai titolari effettivi, i quali dovrebbero essere informati dei loro diritti nell’ambito dell’attuale quadro giuridico dell’Unione in materia di protezione dei dati a norma del regolamento (UE) 2016/679 e della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio (11), nonché delle procedure applicabili per esercitarli. Inoltre, al fine di evitare l’abuso delle informazioni contenute nei registri e bilanciare i diritti dei proprietari effettivi, gli Stati membri potrebbero ritenere opportuno esaminare la possibilità di mettere altresì a disposizione del titolare effettivo le informazioni sul richiedente unitamente alla base giuridica della relativa richiesta. |
(39) |
Qualora la comunicazione delle difformità da parte delle FIU e delle autorità competenti possa pregiudicare un’indagine in corso, le FIU o le autorità competenti dovrebbero rinviare la segnalazione delle difformità fino a che non verranno meno i motivi per cui non si è proceduto a detta segnalazione. Inoltre, le FIU e le autorità competenti non dovrebbero segnalare eventuali difformità qualora ciò sia contrario alle disposizioni del diritto nazionale in materia di riservatezza o costituisca un reato di divulgazione di informazioni riservate. |
(40) |
La presente direttiva fa salva la protezione dei dati personali trattati dalle autorità competenti a norma della direttiva (UE) 2016/680. |
(41) |
L’accesso alle informazioni e la definizione dell’interesse legittimo dovrebbero essere disciplinati dal diritto dello Stato membro in cui è stabilito o risiede il trustee (fiduciario) di un trust o una persona che ricopra una posizione equivalente in un istituto giuridico affine. Nel caso in cui il trustee del trust o una persona che ricopra una posizione equivalente in un istituto giuridico affine non sia stabilito o non risieda in uno Stato membro, l’accesso alle informazioni e la definizione dell’interesse legittimo dovrebbero essere disciplinati dal diritto dello Stato membro in cui sono registrate le informazioni sulla titolarità effettiva del trust o dell’istituto giuridico affine conformemente alle disposizioni della presente direttiva. |
(42) |
Gli Stati membri dovrebbero definire nel diritto nazionale l’interesse legittimo, sia come concetto generale sia come criterio di accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva. Nello specifico, tali definizioni non dovrebbero limitare la nozione di interesse legittimo ai casi di procedimenti amministrativi o giudiziari in corso, e dovrebbero consentire di tenere conto, se del caso, del lavoro di prevenzione svolto da organizzazioni non governative e giornalisti investigativi nel campo del contrasto del riciclaggio di denaro, del contrasto del finanziamento del terrorismo e dei reati presupposto associati. Una volta instaurata l’interconnessione dei registri dei titolari effettivi degli Stati membri, l’accesso a livello sia nazionale che transfrontaliero ai registri di ciascuno Stato membro dovrebbe essere autorizzato sulla base della definizione dell’interesse legittimo fornita dallo Stato membro in cui sono state registrate le informazioni sulla titolarità effettiva del trust o dell’istituto giuridico affine conformemente alle disposizioni della presente direttiva, in virtù di una decisione adottata dalle autorità competenti di tale Stato membro. In relazione ai registri dei titolari effettivi degli Stati membri, gli Stati membri dovrebbero inoltre avere la facoltà di istituire meccanismi di ricorso contro le decisioni che autorizzano o rifiutano l’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva. Per garantire che la registrazione e lo scambio di informazioni siano coerenti ed efficienti, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché l’autorità responsabile del registro istituito per le informazioni sulla titolarità effettiva del trust e degli altri istituti giuridici affini collabori con i suoi omologhi negli altri Stati membri, condividendo le informazioni concernenti i trust e gli istituti giuridici affini disciplinati dal diritto di uno Stato membro e amministrati in un altro Stato membro. |
(43) |
I rapporti di corrispondenza transfrontalieri con un ente rispondente di un paese terzo sono caratterizzati dalla loro natura ripetitiva e continuativa. Di conseguenza, gli Stati membri, pur richiedendo l’adozione di misure rafforzate di adeguata verifica in questo particolare contesto, dovrebbe tenere conto del fatto che i rapporti di corrispondenza non comprendono operazioni una tantum o il semplice scambio di capacità di messaggistica. Inoltre, riconoscendo che non tutti i servizi bancari di corrispondenza su scala transfrontaliera presentano lo stesso livello di rischi legati al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, l’intensità delle misure stabilite dalla presente direttiva può essere determinata applicando i principi dell’approccio basato sul rischio e non pregiudica il livello di rischio legato al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo che presenta l’ente finanziario rispondente. |
(44) |
È importante garantire che le norme contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo siano applicate correttamente dai soggetti obbligati. In questo contesto, gli Stati membri dovrebbero rafforzare il ruolo delle autorità pubbliche che agiscono in qualità di autorità competenti cui sono attribuite responsabilità in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo, comprese le unità di informazione finanziaria, le autorità che hanno il compito di indagare o perseguire i casi di riciclaggio, i reati presupposto associati e il finanziamento del terrorismo, di tracciare e di sequestrare o congelare e confiscare i proventi di reato, le autorità che ricevono comunicazioni sul trasporto transfrontaliero di valuta e di strumenti negoziabili al portatore e le autorità responsabili del controllo o della vigilanza per assicurare la conformità da parte degli enti obbligati. Gli Stati membri dovrebbero rafforzare il ruolo delle altre autorità competenti, ivi comprese le autorità anticorruzione e le autorità fiscali. |
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Gli Stati membri dovrebbero assicurare una vigilanza efficace e imparziale su tutti i soggetti obbligati, preferibilmente a opera delle autorità pubbliche per mezzo di un organismo nazionale di regolamentazione o di vigilanza distinto e indipendente. |
(46) |
I criminali trasferiscono i proventi illeciti avvalendosi di numerosi intermediari finanziari onde evitare di essere individuati. Di conseguenza, è importante consentire agli enti creditizi e agli istituti finanziari di scambiare informazioni non soltanto tra membri di uno stesso gruppo, ma anche con altri enti creditizi e istituti finanziari, rispettando debitamente le norme in materia di protezione dei dati contemplate dal diritto nazionale. |
(47) |
Le autorità competenti responsabili di controllare la conformità degli enti obbligati alla presente direttiva dovrebbero essere in grado di cooperare e scambiare informazioni riservate, a prescindere dalla loro natura o dal loro status. A tal fine, tali autorità competenti dovrebbero disporre di un’adeguata base giuridica per lo scambio di informazioni riservate, e la collaborazione tra le autorità di supervisione competenti in materia di antiriciclaggio di denaro e contrasto del finanziamento del terrorismo, da un lato, e le autorità di vigilanza prudenziale, dall’altro, non dovrebbe essere ostacolata involontariamente dall’incertezza giuridica che potrebbe derivare da una mancanza di disposizioni esplicite in questo settore. Il controllo dell’effettiva attuazione della politica collettiva in materia di AML/CFT dovrebbe avvenire in conformità dei principi e delle modalità di vigilanza su base consolidata previsti dalla pertinente legislazione europea di settore. |
(48) |
Lo scambio di informazioni e la prestazione di assistenza tra le autorità competenti degli Stati membri sono essenziali ai fini della presente direttiva. Di conseguenza, gli Stati membri non dovrebbero vietare lo scambio di informazioni o la prestazione di assistenza, né dovrebbero imporre condizioni irragionevoli o indebitamente restrittive in materia. |
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Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi (12), gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata. |
(50) |
Poiché l’obiettivo della presente direttiva, vale a dire la protezione del sistema finanziario mediante la prevenzione, l’individuazione e l’indagine del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, dato che le misure adottate individualmente dagli Stati membri per tutelare il proprio sistema finanziario potrebbero non essere coerenti con il funzionamento del mercato interno e con le regole dello stato di diritto e dell’ordine pubblico dell’Unione ma, a motivo della portata e degli effetti dell’azione proposta, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
(51) |
La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («la Carta»), in particolare il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare (articolo 7 della Carta), il diritto alla protezione dei dati di carattere personale (articolo 8 della Carta) e la libertà d’impresa (articolo 16 della Carta). |
(52) |
Al momento di elaborare di una relazione sulla valutazione dell’attuazione della presente direttiva, la Commissione dovrebbe prestare debita attenzione al rispetto dei diritti fondamentali e dei principi riconosciuti dalla Carta. |
(53) |
Data la necessità di attuare con urgenza misure adottate al fine di rafforzare il regime dell’Unione istituito per la prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, e visto l’impegno assunto dagli Stati membri a procedere rapidamente con il recepimento della direttiva (UE) 2015/849, le modifiche alla direttiva (UE) 2015/849 dovrebbero essere recepite entro il 10 gennaio 2020. Gli Stati membri dovrebbero istituire registri sulla titolarità effettiva entro il 10 gennaio 2020 nel caso di società e altri soggetti giuridici e, nel caso di trust e istituti giuridici affini, entro il 10 marzo 2020. I registri centrali dovrebbero essere interconnessi attraverso la piattaforma centrale europea entro il 10 marzo 2021. Gli Stati membri dovrebbero istituire meccanismi centralizzati automatizzati che consentano l’identificazione dei titolari di conti bancari e di pagamento e di cassette di sicurezza entro il 10 settembre 2020. |
(54) |
Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (13) e ha espresso un parere il 2 febbraio 2017 (14). |
(55) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva (UE) 2015/849, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Modifiche della direttiva (UE) 2015/849
La direttiva (UE) 2015/849 è così modificata:
1) |
l’articolo 2, paragrafo 1, punto 3), è così modificato:
|
2) |
l’articolo 3 è così modificato:
|
3) |
l’articolo 6 è così modificato:
|
4) |
l’articolo 7 è così modificato:
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5) |
l’articolo 9 è così modificato:
|
6) |
all’articolo 10, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Gli Stati membri proibiscono ai loro enti creditizi e agli istituti finanziari di tenere conti o libretti di risparmio anonimi oppure cassette di sicurezza anonime. Gli Stati membri prescrivono in ogni caso che i titolari e i beneficiari dei conti o libretti di risparmio anonimi esistenti oppure delle cassette di sicurezza anonime siano assoggettati alle misure di adeguata verifica della clientela entro il 10 gennaio 2019, e in ogni caso prima dell’utilizzo dei conti o dei libretti di risparmio oppure delle cassette di sicurezza.»; |
7) |
l’articolo 12 è così modificato:
|
8) |
l’articolo 13, paragrafo 1, è così modificato:
|
9) |
l’articolo 14 è così modificato:
|
10) |
l’articolo 18 è così modificato:
|
11) |
è inserito l’articolo seguente: «Articolo 18 bis 1. Per quanto riguarda i rapporti d’affari o le operazioni che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio identificati a norma dell’articolo 9, paragrafo 2, gli Stati membri prescrivono che i soggetti obbligati applichino le seguenti misure rafforzate di adeguata verifica della clientela:
Gli Stati membri possono prescrivere che i soggetti obbligati garantiscano, se del caso, che il primo pagamento sia eseguito mediante un conto intestato al cliente presso un ente creditizio soggetto alle norme di adeguata verifica della clientela che non sono meno rigorose di quelle previste nella presente direttiva. 2. Oltre alle misure di cui al paragrafo 1 e nel rispetto degli obblighi internazionali dell’Unione, gli Stati membri prescrivono che i soggetti obbligati applichino, se del caso, una o più misure di mitigazione supplementari alle persone fisiche o ai soggetti giuridici che effettuano operazioni che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio identificati a norma dell’articolo 9, paragrafo 2. Tali misure comprendono una o più delle seguenti misure:
3. Oltre alle misure di cui al paragrafo 1, gli Stati membri applicano, se del caso, una o più delle seguenti misure per quanto riguarda i paesi terzi ad alto rischio identificati a norma dell’articolo 9, paragrafo 2, conformemente agli obblighi internazionali dell’Unione:
4. Nell’adottare o nell’applicare le misure di cui ai paragrafi 2 e 3, gli Stati membri tengono conto, se del caso, delle pertinenti valutazioni o relazioni elaborate da organizzazioni ed enti di normazione internazionali con competenze nel campo della prevenzione del riciclaggio di denaro e del contrasto al finanziamento del terrorismo riguardo ai rischi presentati dai singoli paesi terzi. 5. Gli Stati membri informano la Commissione prima di adottare o applicare le misure di cui ai paragrafi 2 e 3.»; |
12) |
all’articolo 19, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente: «In caso di rapporti di corrispondenza transfrontalieri riguardanti l’esecuzione di pagamenti con un ente rispondente di un paese terzo, gli Stati membri prescrivono che gli enti creditizi e gli istituti finanziari, oltre alle misure di adeguata verifica della clientela di cui all’articolo 13, rispettino gli obblighi seguenti al momento dell’avvio di rapporti d’affari:»; |
13) |
è inserito l’articolo seguente: «Articolo 20 bis 1. Ogni Stato membro pubblica e aggiorna un elenco indicante esattamente le funzioni che, in base alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, sono considerate importanti cariche pubbliche ai fini dell’articolo 3, punto 9. Gli Stati membri richiedono a ciascuna organizzazione internazionale accreditata nel loro territorio di pubblicare e aggiornare un elenco delle importanti cariche pubbliche presso tali organizzazioni internazionali ai fini dell’articolo 3, punto 9. Tali elenchi sono inviati alla Commissione e possono essere resi pubblici. 2. La Commissione redige e aggiorna l’elenco esatto delle funzioni che possono essere considerate importanti cariche pubbliche a livello delle istituzioni e degli organi dell’Unione. Tale elenco include inoltre tutte le funzioni che possono essere affidate a rappresentanti di paesi terzi e di organismi internazionali accreditati a livello dell’Unione. 3. La Commissione redige, sulla base degli elenchi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, un elenco unico di tutte le importanti cariche pubbliche ai fini dell’articolo 3, punto 9. Tale elenco unico è reso pubblico. 4. Le funzioni figuranti nell’elenco di cui al paragrafo 3 del presente articolo sono trattate conformemente alle condizioni di cui all’articolo 41, paragrafo 2.»; |
14) |
all’articolo 27, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti obbligati ai quali il cliente è stato presentato adottino misure adeguate per assicurare che il terzo fornisca immediatamente, su richiesta, le pertinenti copie dei dati d’identificazione e di verifica, compresi, ove disponibili, i dati ottenuti mediante mezzi di identificazione elettronica, i pertinenti servizi fiduciari di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 o qualsiasi altra tecnica di identificazione elettronica o a distanza sicura, regolamentata, riconosciuta, approvata o accettata dalle autorità nazionali competenti.»; |
15) |
l’articolo 30 è così modificato:
|
16) |
l’articolo 31 è così modificato:
|
17) |
è inserito l’articolo seguente: «Articolo 31 bis Atti di esecuzione Se necessario, in aggiunta agli atti di esecuzione adottati dalla Commissione a norma dell’articolo 24 della direttiva (UE) 2017/1132 e conformemente all’ambito di applicazione degli articoli 30 e 31 della presente direttiva, la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le specifiche tecniche e le procedure necessarie a provvedere all’interconnessione dei registri centrali degli Stati membri secondo quanto indicato all’articolo 30, paragrafo 10, e all’articolo 31, paragrafo 9, per quanto riguarda:
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 64 bis, paragrafo 2. Nei suoi atti di esecuzione la Commissione cerca di riutilizzare la tecnologia e le prassi consolidate. La Commissione garantisce che lo sviluppo dei sistemi non comporti costi superiori a quanto assolutamente necessario per l’attuazione della presente direttiva. Gli atti di esecuzione della Commissione devono essere caratterizzati da trasparenza e dallo scambio di esperienze e informazioni tra la Commissione e gli Stati membri.»; |
18) |
all’articolo 32 è aggiunto il paragrafo seguente: «9. Fatto salvo l’articolo 34, paragrafo 2, nell’ambito delle sue funzioni, ogni FIU deve essere in grado di richiedere, ottenere e utilizzare informazioni da qualsiasi soggetto obbligato ai fini di cui al paragrafo 1 del presente articolo, anche laddove non sia stata trasmessa una segnalazione prevista dall’articolo 33, paragrafo 1, lettera a), o 34, paragrafo 1.»; |
19) |
è inserito l’articolo seguente: «Articolo 32 bis 1. Gli Stati membri istituiscono meccanismi centralizzati automatici, quali registri centrali o sistemi elettronici centrali di reperimento dei dati, che consentano l’identificazione tempestiva di qualsiasi persona fisica o giuridica che detenga o controlli conti di pagamento, conti bancari identificati dall’IBAN, come definito dal regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (*7) e cassette di sicurezza detenuti da un ente creditizio nel loro territorio. Gli Stati membri notificano alla Commissione le caratteristiche di detti meccanismi nazionali. 2. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni contenute nel meccanismo centralizzato di cui al paragrafo 1 del presente articolo siano direttamente accessibili in modo immediato e non filtrato alle FIU nazionali. Le informazioni sono altresì accessibili alle autorità nazionali competenti per l’adempimento degli obblighi che incombono loro a norma di questa direttiva. Gli Stati membri provvedono a che le FIU possano fornire tempestivamente a qualsiasi altra FIU le informazioni contenute nel meccanismo centralizzato di cui al paragrafo 1 del presente articolo, a norma dell’articolo 53. 3. Le seguenti informazioni sono accessibili e consultabili attraverso il meccanismo centralizzato di cui al paragrafo 1: — per il titolare del conto cliente e ogni persona che sostenga di agire per conto del cliente: il nome, unitamente agli altri dati identificativi previsti dalle disposizioni nazionali di recepimento dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera a), o a un numero di identificazione unico; — per il titolare effettivo del titolare del conto cliente: il nome, unitamente agli altri dati identificativi previsti dalle disposizioni nazionali di recepimento dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), o a un numero di identificazione unico; — per il conto bancario o il conto di pagamento: il numero IBAN e la data di apertura e di chiusura del conto; — per la cassetta di sicurezza: il nome del locatario, unitamente o agli altri dati identificativi previsti dalle disposizioni nazionali di recepimento dell’articolo 13, paragrafo 1, o a un numero di identificazione unico, e alla durata del periodo di locazione. 4. Gli Stati membri possono prescrivere che ulteriori informazioni ritenute essenziali per le FIU e le autorità competenti ai fini dell’adempimento degli obblighi che incombono loro a norma di questa direttiva siano accessibili e consultabili attraverso i meccanismi centralizzati. 5. Entro il 26 giugno 2020 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta le condizioni e le specifiche e procedure tecniche per garantire la sicura ed efficace interconnessione dei meccanismi centralizzati automatici. Se opportuno, la relazione è accompagnata da una proposta legislativa. (*7) Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 (GU L 94 del 30.3.2012, pag. 22).»;" |
20) |
è inserito l’articolo seguente: «Articolo 32 ter 1. Gli Stati membri forniscono alle FIU e alle autorità competenti l’accesso alle informazioni che consentono l’identificazione tempestiva di qualsiasi persona fisica o giuridica che detenga beni immobili, anche attraverso registri o sistemi elettronici di reperimento dei dati, se disponibili. 2. Entro il 31 dicembre 2020 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta la necessità e la proporzionalità dell’armonizzazione delle informazioni contenute nei registri e valuta la necessità di interconnettere tali registri. Se opportuno, la relazione è accompagnata da una proposta legislativa.»; |
21) |
all’articolo 33, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
|
22) |
all’articolo 34 è aggiunto il paragrafo seguente: «3. Gli organi di autoregolamentazione designati dagli Stati membri pubblicano una relazione annuale che contiene informazioni sugli aspetti seguenti:
|
23) |
l’articolo 38 è sostituito dal seguente: «Articolo 38 1. Gli Stati membri garantiscono che le persone, inclusi i lavoratori dipendenti e i rappresentanti del soggetto obbligato, che segnalano un caso sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, internamente o alla FIU, siano tutelati legalmente da qualsiasi minaccia o atto ostile o di ritorsione, in particolare da atti avversi o discriminatori in ambito lavorativo. 2. Gli Stati membri garantiscono che le persone esposte a minacce, atti di rappresaglia od ostili o atti avversi o discriminatori in ambito lavorativo per aver segnalato un caso sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, internamente o alla FIU, hanno il diritto di presentare denuncia in condizioni di sicurezza presso le rispettive autorità competenti. Fatta salva la riservatezza delle informazioni raccolte dalla FIU, gli Stati membri assicurano altresì che tali individui godano del diritto a un ricorso effettivo per tutelare i propri diritti ai sensi del presente paragrafo.»; |
24) |
all’articolo 39, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Il divieto di cui al paragrafo 1 del presente articolo non impedisce la comunicazione tra gli enti creditizi e gli istituti finanziari degli Stati membri, a condizione che appartengano allo stesso gruppo, o tra tali soggetti e le loro succursali o filiazioni controllate a maggioranza situate in paesi terzi, a condizione che tali succursali e filiazioni controllate a maggioranza si conformino pienamente alle politiche e alle procedure a livello di gruppo, comprese le procedure per la condivisione delle informazioni all’interno del gruppo, ai sensi dell’articolo 45, e che le politiche e le procedure a livello di gruppo siano conformi agli obblighi di cui alla presente direttiva.»; |
25) |
all’articolo 40, il paragrafo 1 è così modificato:
|
26) |
l’articolo 43 è sostituito dal seguente: «Articolo 43 Il trattamento dei dati personali sulla base della presente direttiva ai fini della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo di cui all’articolo 1 è considerato di interesse pubblico ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (*8). (*8) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).»;" |
27) |
l’articolo 44 è sostituito dal seguente: «Articolo 44 1. Gli Stati membri, al fine di contribuire alla preparazione della valutazione del rischio di cui all’articolo 7, assicurano di essere in grado di valutare l’efficacia dei loro sistemi di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, producendo statistiche complete sulle questioni rilevanti per l’efficacia di tali sistemi. 2. Le statistiche di cui al paragrafo 1 includono:
3. Gli Stati membri provvedono alla pubblicazione su base annua di una revisione consolidata delle loro statistiche. 4. Gli Stati membri trasmettono ogni anno alla Commissione le statistiche di cui al paragrafo 2. La Commissione pubblica una relazione annuale che riassume e illustra le statistiche di cui al paragrafo 2 e che deve essere resa disponibile sul suo sito web.»; |
28) |
all’articolo 45, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. Gli Stati membri e le AEV si scambiano informazioni sui casi in cui il diritto di un paese terzo non consente l’attuazione delle politiche e delle procedure di cui al paragrafo 1. In tali casi possono essere intraprese azioni coordinate per giungere a una soluzione. Nel valutare quali paesi terzi non consentano l’attuazione delle politiche e delle procedure di cui al paragrafo 1, gli Stati membri e le AEV tengono conto di eventuali vincoli giuridici che possono ostacolare la corretta attuazione di tali politiche e procedure, tra cui il segreto professionale, la protezione dei dati e altri vincoli che limitano lo scambio di informazioni potenzialmente rilevanti a tal fine.»; |
29) |
all’articolo 47, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Gli Stati membri assicurano che i prestatori di servizi di cambio tra valute virtuali e valute legali, e i prestatori di servizi di portafoglio digitale siano registrati, che i cambiavalute e gli uffici per l’incasso di assegni e i prestatori di servizi relativi a società o trust ottengano una licenza o siano registrati e che i prestatori di servizi di gioco d’azzardo siano regolamentati.»; |
30) |
l’articolo 48 è così modificato:
|
31) |
l’articolo 49 è sostituito dal seguente: «Articolo 49 Gli Stati membri provvedono affinché le autorità di indirizzo, le FIU, le autorità di vigilanza e le altre autorità competenti che operano nell’AML/CFT, nonché le autorità fiscali e le autorità di contrasto quando agiscono nell’ambito di applicazione della presente direttiva, dispongano di meccanismi efficaci, tali da consentire loro di cooperare e coordinarsi a livello nazionale nell’elaborazione e nell’attuazione delle politiche e delle attività di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, anche al fine di adempiere all’obbligo che a essi incombe a norma dell’articolo 7.»; |
32) |
nella sezione 3 del capo VI è inserita la sottosezione seguente: «
Articolo 50 bis Gli Stati membri non vietano lo scambio di informazioni o di assistenza tra le autorità competenti, né impongono condizioni irragionevoli o indebitamente restrittive in materia ai fini della presente direttiva. In particolare, gli Stati membri provvedono a che le autorità competenti non respingano le richieste di assistenza per i seguenti motivi:
|
33) |
l’articolo 53 è così modificato:
|
34) |
all’articolo 54 è aggiunto il comma seguente: «Gli Stati membri provvedono affinché le FIU designino almeno una persona o un punto di contatto incaricato di ricevere le richieste di informazioni provenienti dalle FIU di altri Stati membri.»; |
35) |
all’articolo 55, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Gli Stati membri provvedono affinché il previo consenso della FIU che riceve la richiesta a comunicare le informazioni ad autorità competenti sia concesso tempestivamente e nella più ampia misura possibile, indipendentemente dal tipo di reati presupposto eventualmente associato. La FIU che riceve la richiesta non deve rifiutare il suo consenso a tale comunicazione tranne se ciò vada oltre la portata dell’applicazione delle sue disposizioni AML/CFT o possa compromettere un’indagine o sia altrimenti non conforme ai principi fondamentali del diritto nazionale di tale Stato membro. Il rifiuto del consenso è adeguatamente circostanziato. Tali eccezioni sono specificate in modo da evitare abusi o limitazioni indebite alla comunicazione di informazioni alle autorità competenti.»; |
36) |
l’articolo 57 è sostituito dal seguente: «Articolo 57 Le differenze fra le definizioni di reato presupposto di cui all’articolo 3, punto 4, contemplate dal diritto nazionale non impediscono alle FIU di fornire assistenza a un’altra FIU e non limitano lo scambio, la diffusione e l’uso delle informazioni di cui agli articoli 53, 54 e 55.»; |
37) |
alla sezione 3 del capo VI è aggiunta la sottosezione seguente: «
Articolo 57 bis 1. Gli Stati membri obbligano tutte le persone che lavorano o hanno lavorato per le autorità competenti che vigilano sugli enti creditizi e gli istituti finanziari ai fini della conformità alla presente direttiva e i revisori dei conti o gli esperti che agiscono per conto di tali autorità competenti al segreto professionale. Fatti salvi i casi rilevanti per il diritto penale, le informazioni riservate che le persone di cui al primo comma ricevono nell’esercizio delle loro funzioni ai sensi della presente direttiva possono essere divulgate solo in forma sommaria o globale, in modo tale che non si possano individuare i singoli enti creditizi e istituti finanziari. 2. Il paragrafo 1 non osta allo scambio di informazioni tra:
Entro il 10 gennaio 2019, le autorità competenti che vigilano sugli enti creditizi e gli istituti finanziari ai sensi della presente direttiva, e la BCE, quando agisce ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1024/2013 e dell’articolo 56, primo comma, lettera g), della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*10), concludono, con il sostegno delle autorità europee di vigilanza, un accordo sulle modalità pratiche dello scambio di informazioni. 3. Le autorità competenti che vigilano sugli enti creditizi e gli istituti finanziari che ricevono informazioni riservate di cui al paragrafo 1 utilizzano tali informazioni esclusivamente:
4. Gli Stati membri assicurano che le autorità di vigilanza competenti che vigilano sugli enti creditizi e gli istituti finanziari cooperino tra loro ai fini della presente direttiva nella misura più ampia possibile, a prescindere dalla loro natura o dal loro status. Tale cooperazione include inoltre la capacità di condurre indagini per conto dell’autorità competente richiedente, entro i limiti dei poteri dell’autorità competente destinataria della richiesta, come pure il successivo scambio delle informazioni acquisite attraverso le indagini. 5. Gli Stati membri possono autorizzare le proprie autorità nazionali competenti che vigilano sugli enti creditizi e gli istituti finanziari a concludere accordi di cooperazione per la cooperazione e lo scambio di informazioni riservate con le autorità competenti dei paesi terzi omologhe di tali autorità nazionali competenti. Tali accordi di cooperazione sono conclusi sulla base della reciprocità e solo a condizione che le informazioni comunicate siano soggette a garanzie in ordine all’obbligo del segreto professionale almeno equivalenti a quelle di cui al paragrafo 1. Le informazioni riservate scambiate secondo detti accordi di cooperazione sono utilizzate ai fini dell’espletamento dei compiti di vigilanza di dette autorità. Qualora provengano da un altro Stato membro, le informazioni scambiate sono comunicate solo con l’esplicito consenso dell’autorità competente da cui sono state condivise e, se del caso, unicamente ai fini per il quali tale autorità ha fornito il proprio consenso. Articolo 57 ter 1. In deroga all’articolo 57 bis, paragrafi 1 e 3, e fatto salvo l’articolo 34, paragrafo 2, gli Stati membri possono autorizzare lo scambio di informazioni tra le autorità competenti, nello stesso Stato membro o in un diverso Stato membro, tra le autorità competenti e le autorità investite della vigilanza del settore finanziario e delle persone fisiche o giuridiche che agiscono nell’esercizio della loro attività professionale di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punto 3), e le autorità responsabili per legge della vigilanza dei mercati finanziari nell’espletamento delle loro rispettive funzioni di vigilanza. Le informazioni ricevute sono in ogni caso soggette a obblighi di segreto professionale almeno equivalenti a quelli di cui all’articolo 57 bis, paragrafo 1. 2. In deroga all’articolo 57 bis, paragrafi 1 e 3, gli Stati membri possono autorizzare, in base a disposizioni del diritto nazionale, la comunicazione di alcune informazioni ad altre autorità nazionali responsabili per legge della vigilanza dei mercati finanziari o cui sono attribuite responsabilità nel settore della lotta o delle indagini in materia di riciclaggio di denaro, reati presupposto associati o finanziamento del terrorismo. Tuttavia, le informazioni riservate scambiate ai sensi del presente paragrafo del presente articolo sono utilizzate esclusivamente ai fini dell’espletamento delle funzioni giuridiche delle citate autorità. Le persone che hanno accesso a tali informazioni sono soggette a obblighi di segreto professionale almeno equivalenti a quelli di cui all’articolo 57 bis, paragrafo 1. 3. Gli Stati membri possono autorizzare la comunicazione di determinate informazioni relative alla vigilanza degli enti creditizi ai fini della conformità alla presente direttiva, a commissioni parlamentari di inchiesta, Corti dei conti e altre entità preposte all’effettuazione di indagini, nel loro Stato membro, alle seguenti condizioni:
(*9) Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63)." (*10) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).»;" |
38) |
all’articolo 58, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente: «Gli Stati membri provvedono inoltre affinché, nel caso il cui le rispettive autorità competenti identifichino violazioni che sono soggette a sanzioni penali, ne informino le autorità di contrasto in modo tempestivo.» |
39) |
l’articolo 61 è così modificato:
|
40) |
è inserito l’articolo seguente: «Articolo 64 bis 1. La Commissione è assistita dal comitato in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo («comitato») di cui all’articolo 23 del regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio (*11). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 (*12). 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. (*11) Regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 1)." (*12) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).»;" |
41) |
l’articolo 65 è sostituito dal seguente: «Articolo 65 1. Entro l'11 gennaio 2022 e successivamente ogni tre anni, la Commissione redige una relazione sull’attuazione della presente direttiva e la presenta al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione include in particolare:
La prima relazione, che dovrà essere pubblicata entro l'11 gennaio 2022, è corredata, se necessario, di adeguate proposte legislative, eventualmente anche per quanto concerne le valute virtuali, il conferimento dei poteri di istituire e mantenere una banca dati centrale in cui siano registrate le identità degli utenti e gli indirizzi dei portafogli e a cui possano accedere le FIU, e i moduli di autodichiarazione per gli utenti delle valute virtuali e per migliorare la cooperazione tra gli uffici per il recupero dei beni degli Stati membri e un’applicazione basata sul rischio delle misure di cui all’articolo 20, lettera b). 2. Entro il 1o giugno 2019 la Commissione valuta il quadro per la cooperazione delle FIU con i paesi terzi nonché gli ostacoli e le opportunità per migliorare la cooperazione tra le FIU nell’Unione, inclusa la possibilità di istituire un meccanismo di coordinamento e supporto. 3. La Commissione presenta, se del caso, una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio per valutare la necessità e la proporzionalità di ridurre la percentuale per l’individuazione della titolarità effettiva delle entità giuridiche, alla luce di eventuali raccomandazioni formulate in tal senso da organizzazioni ed enti di normazione internazionali con competenze nel campo della prevenzione del riciclaggio di denaro e della lotta al finanziamento del terrorismo in seguito a una nuova valutazione, e presenta, se del caso, una nuova proposta legislativa.»; |
42) |
all’articolo 67, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 26 giugno 2017. Gli Stati membri applicano l’articolo 12, paragrafo 3, a decorrere dal 10 luglio 2020. Gli Stati membri istituiscono i registri centrali di cui all’articolo 30 entro il 10 gennaio 2020, il registro di cui all’articolo 31 entro il 10 marzo 2020 e i meccanismi centralizzati automatizzati di cui all’articolo 32 bis entro il 10 settembre 2020. La Commissione garantisce l’interconnessione dei registri di cui agli articoli 30 e 31 in cooperazione con gli Stati membri entro il 10 marzo 2021. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni di cui al presente paragrafo. Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono stabilite dagli Stati membri.»; |
43) |
all’allegato II, punto 3, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:
|
44) |
l’allegato III è così modificato:
|
Articolo 2
Modifiche della direttiva 2009/138/CE
All’articolo 68, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 2009/138/CE è aggiunto il punto seguente:
«iv) |
le autorità responsabili della vigilanza dei soggetti obbligati che figurano nell’elenco di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punti 1 e 2, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (*13) ai fini della conformità a detta direttiva; |
Articolo 3
Modifiche della direttiva 2013/36/UE
All’articolo 56, primo comma, della direttiva 2013/36/UE è aggiunta la lettera seguente:
«g) |
le autorità responsabili della vigilanza dei soggetti obbligati che figurano nell’elenco di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punti 1 e 2, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (*14) ai fini della conformità a detta direttiva. |
Articolo 4
Recepimento
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 10 gennaio 2020. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 5
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 6
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Strasburgo, il 30 maggio 2018
Per il Parlamento europeo
Il presidente
A. TAJANI
Per il Consiglio
Il presidente
L. PAVLOVA
(1) GU C 459 del 9.12.2016, pag. 3.
(2) GU C 34 del 2.2.2017, pag. 121.
(3) Posizione del Parlamento europeo del 19 aprile 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 14 maggio 2018.
(4) Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).
(5) Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7).
(6) Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).
(7) Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).
(8) Direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario (GU L 169 del 30.6.2017, pag. 46).
(9) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(10) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(11) Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).
(12) GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.
(13) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).
(14) GU C 85 del 18.3.2017, pag. 3.
19.6.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 156/75 |
DIRETTIVA (UE) 2018/844 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 30 maggio 2018
che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 194, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
visto il parere del Comitato delle regioni (2),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),
considerando quanto segue:
(1) |
L’Unione è determinata nell’impegno per lo sviluppo di un sistema energetico sostenibile, competitivo, sicuro e decarbonizzato. L’Unione dell’energia e il quadro politico per l’energia e il clima per il 2030 fissano ambiziosi impegni dell’Unione per ridurre ulteriormente le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 40 % entro il 2030 rispetto al 1990, per aumentare la quota di consumo di energia da fonti rinnovabili, realizzare un risparmio energetico conformemente alle ambizioni a livello dell’Unione e per migliorare la sicurezza energetica, la competitività e la sostenibilità dell’Europa. |
(2) |
Per raggiungere tali obiettivi, il riesame al 2016 dei testi legislativi dell’Unione sull’efficienza energetica combina una nuova valutazione dell’obiettivo di efficienza energetica dell’Unione per il 2030 chiesta nelle conclusioni del Consiglio europeo del 2014, un riesame delle disposizioni fondamentali della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e un ampliamento dell’ambito dei finanziamenti, tra cui i fondi strutturali e d’investimento europei e il Fondo europeo per gli investimenti strategici, destinati a migliorare le condizioni di mercato degli investimenti nell’efficienza energetica. |
(3) |
La direttiva 2010/31/UE ha prescritto alla Commissione di procedere a una revisione della direttiva stessa entro il 1o gennaio 2017, alla luce dell’esperienza acquisita e dei progressi compiuti nel corso della sua applicazione e, se necessario, di presentare proposte. |
(4) |
Per preparare tale revisione, la Commissione ha preso una serie di iniziative per raccogliere dati sulle modalità di attuazione della direttiva 2010/31/UE negli Stati membri, mettendone in evidenza i punti di forza e le carenze. |
(5) |
Dalla revisione e dalla valutazione d’impatto della Commissione risulta necessaria una serie di modifiche per rafforzare le disposizioni vigenti della direttiva 2010/31/UE e semplificare taluni aspetti. |
(6) |
L’Unione si è impegnata a elaborare un sistema energetico sostenibile, competitivo, sicuro e decarbonizzato entro il 2050. Per raggiungere tale obiettivo, gli Stati membri e gli investitori devono dotarsi entro il 2050 di misure tese a raggiungere l’obiettivo di lungo termine relativo alle emissioni di gas a effetto serra e a decarbonizzare il parco immobiliare, cui è riconducibile circa il 36 % di tutte le emissioni di CO2 nell’Unione. Gli Stati membri dovrebbero cercare un equilibrio efficace in termini di costi tra la decarbonizzazione dell’approvvigionamento energetico e la riduzione del consumo energetico finale. A tal fine, gli Stati membri e gli investitori hanno bisogno di una visione chiara che orienti le loro politiche e le loro decisioni d’investimento e che comprenda tappe e azioni nazionali indicative in materia di efficienza energetica per conseguire gli obiettivi a breve (2030), medio (2040) e lungo termine (2050). Tenendo a mente tali obiettivi, e alla luce delle ambizioni generali dell’Unione in materia di efficienza energetica, è essenziale che gli Stati membri precisino i risultati attesi delle loro strategie di ristrutturazione a lungo termine e monitorino gli sviluppi definendo indicatori di progresso interni, fatte salve le condizioni e gli sviluppi nazionali. |
(7) |
L’accordo di Parigi sui cambiamenti climatici del 2015, derivante dalla 21a conferenza delle parti della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP21), incoraggia gli sforzi dell’Unione finalizzati alla decarbonizzazione del suo parco immobiliare. Tenendo conto del fatto che quasi il 50 % del consumo dell’energia finale dell’Unione è usato per riscaldamento e rinfrescamento, di cui l’80 % negli edifici, il conseguimento degli obiettivi energetici e climatici dell’Unione è legato agli sforzi di quest’ultima per rinnovare il suo parco immobiliare, dando la priorità all’efficienza energetica, ricorrendo al principio dell’«efficienza energetica in primis», nonché valutando l’utilizzo delle energie rinnovabili. |
(8) |
Le disposizioni sulle strategie di ristrutturazione a lungo termine previste nella direttiva 2012/27/UE dovrebbero essere spostate nella direttiva 2010/31/UE, nella quale si inseriscono con maggiore coerenza. Gli Stati membri dovrebbero poter ricorrere alle strategie di ristrutturazione a lungo termine per affrontare il tema della sicurezza in caso di incendi, nonché per far fronte ai rischi connessi all’intensa attività sismica che minacciano le ristrutturazioni destinate a migliorare l’efficienza energetica e il ciclo di vita degli edifici. |
(9) |
Per arrivare a disporre di un parco immobiliare decarbonizzato e ad alta efficienza energetica e garantire che le strategie di ristrutturazione a lungo termine diano luogo ai progressi necessari per la trasformazione degli edifici esistenti in edifici a energia quasi zero, in particolare mediante un aumento delle ristrutturazioni profonde, gli Stati membri dovrebbero fornire orientamenti chiari e definire azioni misurabili e mirate, nonché promuovere un accesso paritario al finanziamento, anche per i segmenti del parco immobiliare nazionale caratterizzati dalle prestazioni peggiori, per i consumatori in condizioni di povertà energetica, per l’edilizia sociale e per le famiglie alle prese con i dilemmi posti dalla frammentazione degli incentivi, tenendo conto al contempo dell’accessibilità economica. Al fine di sostenere ulteriormente i miglioramenti necessari al proprio parco immobiliare nazionale in locazione, gli Stati membri dovrebbero valutare di introdurre o proseguire l’applicazione di requisiti atti a garantire un determinato livello di prestazione energetica per le proprietà in locazione, secondo gli attestati di prestazione energetica. |
(10) |
Stando alla valutazione d’impatto della Commissione, la ristrutturazione dovrebbe avvenire a un tasso medio del 3 % all’anno per realizzare in modo efficace in termini di costi le ambizioni dell’Unione relative all’efficienza energetica. Considerando che ogni punto percentuale di aumento del risparmio energetico riduce le importazioni di gas del 2,6 %, è molto importante definire ambizioni chiare per la ristrutturazione del parco immobiliare esistente. Di conseguenza, gli sforzi tesi ad accrescere la prestazione energetica nell’edilizia contribuirebbero attivamente all’indipendenza energetica dell’Unione e hanno inoltre enormi potenzialità in termini di creazione di occupazione nell’Unione, in particolare nelle piccole e medie imprese. In tale contesto, gli Stati membri dovrebbero tener conto della necessità di stabilire un collegamento chiaro tra le loro strategie di ristrutturazione a lungo termine e le iniziative pertinenti volte a promuovere lo sviluppo delle competenze e la formazione nei settori edile e dell’efficienza energetica. |
(11) |
È opportuno tener conto della necessità di alleviare la povertà energetica, conformemente a criteri definiti dagli Stati membri. Nel delineare le azioni nazionali che contribuiscono ad alleviare la povertà energetica nell’ambito delle proprie strategie di ristrutturazione, gli Stati membri hanno il diritto di stabilire quelle che ritengono essere azioni pertinenti. |
(12) |
Nelle loro strategie di ristrutturazione a lungo termine e nella pianificazione di azioni e misure, gli Stati membri potrebbero ricorrere a concetti come quello di soglia di intervento, vale a dire il momento opportuno nel ciclo di vita di un edificio, ad esempio in una prospettiva di efficacia in termini di costi o di disfunzione, per la realizzazione di interventi di ristrutturazione a fini di efficienza energetica. |
(13) |
Le linee guida dell’Organizzazione mondiale della sanità del 2009 stabiliscono che, per quanto concerne la qualità dell’aria interna, edifici più efficienti offrono maggiore comfort e benessere agli occupanti e migliorano la salute. I ponti termici, l’inadeguatezza dell’isolamento e le infiltrazioni d’aria possono generare temperature superficiali al di sotto della temperatura di rugiada dell’aria, oltre che umidità. È fondamentale pertanto garantire un isolamento completo e omogeneo dell’edificio, compresi i balconi, le finestre, i tetti, i muri, le porte e i pavimenti, ed è opportuno prestare particolare attenzione a evitare che la temperatura di una qualsiasi superficie interna dell’edificio scenda al di sotto della temperatura di rugiada. |
(14) |
Gli Stati membri dovrebbero promuovere miglioramenti della prestazione energetica degli edifici esistenti che contribuiscano a creare un ambiente interno salubre, tra le altre cose rimuovendo l’amianto e le altre sostanze nocive, prevenendo la rimozione illegale delle sostanze nocive e favorendo il rispetto della normativa vigente, tra cui le direttive 2009/148/CE (6) e (UE) 2016/2284 (7) del Parlamento europeo e del Consiglio. |
(15) |
È importante garantire che le misure tese a migliorare la prestazione energetica nell’edilizia non si limitino all’involucro dell’edificio, ma includano tutti gli elementi pertinenti e i sistemi tecnici di un edificio, come gli elementi passivi che contribuiscono alle tecniche passive volte a ridurre il fabbisogno energetico per il riscaldamento o il rinfrescamento, il consumo energetico per l’illuminazione e la ventilazione, migliorando in tal modo il comfort termico e visivo. |
(16) |
I meccanismi finanziari, gli incentivi e la mobilitazione delle istituzioni finanziarie per ristrutturazioni destinate a migliorare l’efficienza energetica degli edifici dovrebbero avere un ruolo centrale nelle strategie nazionali di ristrutturazione a lungo termine ed essere attivamente promossi dagli Stati membri. Tali misure dovrebbero, in particolare, incoraggiare la concessione di prestiti ipotecari rivolti all’efficienza energetica per ristrutturazioni immobiliari la cui efficienza energetica è certificata, promuovere gli investimenti pubblici in un parco immobiliare efficiente sotto il profilo dell’energia, ad esempio con partenariati pubblico-privato o contratti facoltativi di rendimento energetico, ridurre il rischio percepito degli investimenti, fornire strumenti di consulenza e di assistenza accessibili e trasparenti, come sportelli unici (one-stop-shop) che prestino servizi integrati di ristrutturazione energetica, nonché attuare altre misure e iniziative, come quelle di cui all’iniziativa della Commissione «Finanziamenti intelligenti per edifici intelligenti». |
(17) |
Le soluzioni di tipo naturale, quali una vegetazione stradale ben progettata, i tetti verdi e i muri che garantiscano isolamento e ombreggiamento agli edifici, contribuiscono a ridurre la domanda di energia, limitando la necessità di riscaldamento e rinfrescamento e migliorando la prestazione energetica di un edificio. |
(18) |
È opportuno promuovere la ricerca e la sperimentazione di nuove soluzioni in grado di migliorare la prestazione energetica degli edifici e dei siti storici, garantendo allo stesso tempo la protezione e la conservazione del patrimonio culturale. |
(19) |
Per i nuovi edifici e gli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti, gli Stati membri dovrebbero incoraggiare sistemi alternativi ad alta efficienza, se tecnicamente, funzionalmente ed economicamente fattibile, occupandosi anche delle questioni relative alle condizioni di benessere climatico degli ambienti interni, alla sicurezza in caso di incendi e ai rischi connessi all’intensa attività sismica, conformemente alla normativa in materia di sicurezza domestica. |
(20) |
Per raggiungere gli obiettivi della politica di efficienza energetica degli edifici, si dovrebbe migliorare la trasparenza degli attestati di prestazione energetica, provvedendo alla definizione e all’applicazione coerente di tutti i parametri di calcolo necessari, sia per la certificazione che per i requisiti minimi di prestazione energetica. Gli Stati membri dovrebbero adottare misure adeguate volte a garantire, per esempio, che sia documentata la prestazione dei sistemi tecnici per l’edilizia, come quelli utilizzati per il riscaldamento degli ambienti, il condizionamento dell’aria o il riscaldamento dell’acqua, installati, sostituiti o migliorati, ai fini della certificazione degli edifici e della verifica della conformità. |
(21) |
È opportuno che sia considerata l’installazione negli edifici esistenti di dispositivi autoregolanti che controllino separatamente la temperatura in ogni vano o, quando giustificato, in una determinata zona riscaldata dell’unità immobiliare, se economicamente fattibile, ad esempio ove il costo sia inferiore al 10 % dei costi totali dei generatori di calore sostituiti. |
(22) |
L’innovazione e le nuove tecnologie permettono inoltre agli edifici di sostenere la decarbonizzazione generale dell’economia, incluso il settore dei trasporti. Per esempio, gli edifici possono fare da leva per lo sviluppo delle infrastrutture necessarie alla ricarica intelligente dei veicoli elettrici e fornire agli Stati membri, qualora lo ritengano opportuno, una base per usare le batterie delle auto come fonte di energia. |
(23) |
Unitamente a una quota maggiore di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, i veicoli elettrici producono minori emissioni di carbonio, il che si traduce in una migliore qualità dell’aria. I veicoli elettrici costituiscono un’importante componente della transizione verso un’energia pulita basata su misure di efficienza energetica, combustibili alternativi, energia rinnovabile e soluzioni innovative di gestione della flessibilità energetica. I regolamenti edilizi possono essere efficacemente utilizzati per introdurre requisiti mirati a sostegno della realizzazione dell’infrastruttura di ricarica nei parcheggi degli edifici residenziali e non residenziali. Gli Stati membri dovrebbero prevedere misure volte a semplificare l’installazione dell’infrastruttura di ricarica, al fine di ovviare a ostacoli quali la frammentazione degli incentivi e le complicazioni amministrative che i singoli proprietari incontrano quando tentano di installare un punto di ricarica nel proprio parcheggio. |
(24) |
Le infrastrutture di canalizzazione forniscono le condizioni adeguate per la rapida installazione dei punti di ricarica, se e quando necessari. Gli Stati membri dovrebbero garantire lo sviluppo della mobilità elettrica in modo equilibrato ed efficace in termini di costi. In particolare, quando ha luogo una ristrutturazione importante relativa alle infrastrutture elettriche, essa dovrebbe essere seguita dalla pertinente installazione delle infrastrutture di canalizzazione. Nel recepire i requisiti in materia di mobilità elettrica nella propria legislazione nazionale, gli Stati membri dovrebbero tenere debitamente conto delle diverse condizioni potenziali, quali la proprietà degli edifici e i parcheggi adiacenti, i parcheggi pubblici gestiti da entità private e gli edifici con funzione residenziale e non residenziale. |
(25) |
Infrastrutture prontamente disponibili diminuiranno i costi di installazione dei punti di ricarica per i singoli proprietari e assicureranno che gli utenti di veicoli elettrici abbiano accesso ai punti di ricarica. La definizione di requisiti in materia di mobilità elettrica a livello dell’Unione per quanto concerne la predisposizione dei posti auto e l’installazione di punti di ricarica è un modo efficace per promuovere i veicoli elettrici in un prossimo futuro, consentendo nel contempo un ulteriore sviluppo a un costo ridotto nel medio e lungo termine. |
(26) |
Nella determinazione dei requisiti per l’installazione di un numero minimo di punti di ricarica per gli edifici non residenziali con più di 20 posti auto, da applicare a partire dal 2025, gli Stati membri dovrebbero tener conto delle pertinenti condizioni nazionali, regionali e locali, nonché di eventuali esigenze e circostanze differenti in funzione dell’area, della tipologia di edificio, della copertura dei trasporti pubblici e di altri criteri pertinenti, al fine di garantire la diffusione proporzionata e appropriata dei punti di ricarica. |
(27) |
Tuttavia, alcune zone geografiche con particolari vulnerabilità possono incontrare difficoltà specifiche nel rispetto dei requisiti in materia di mobilità elettrica. Ciò potrebbe verificarsi nelle regioni ultraperiferiche ai sensi dell’articolo 349 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), per via della loro grande distanza, dell’insularità, della superficie ridotta, della topografia e del clima difficili, nonché nei microsistemi isolati, la cui rete elettrica potrebbe richiedere un’evoluzione per affrontare un’ulteriore elettrificazione dei trasporti locali. In tali casi, si dovrebbe consentire agli Stati membri di non applicare i requisiti in materia di mobilità elettrica. Nonostante tale deroga, l’elettrificazione dei trasporti può costituire uno strumento efficace per affrontare i problemi della qualità dell’aria o della sicurezza di approvvigionamento cui spesso sono esposti tali regioni e sistemi. |
(28) |
Nell’applicazione dei requisiti in materia di infrastruttura relativa alla mobilità elettrica che figurano negli emendamenti della direttiva 2010/31/UE di cui alla presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione la necessità di una pianificazione urbana olistica e coerente, nonché la promozione di modalità di trasporto alternative, sicure e sostenibili e della loro infrastruttura di sostegno, per esempio tramite infrastrutture dedicate per il parcheggio delle biciclette elettriche e per i veicoli delle persone a mobilità ridotta. |
(29) |
I programmi del mercato unico digitale e dell’Unione dell’energia dovrebbero essere allineati e servire obiettivi comuni. La digitalizzazione del sistema elettrico sta cambiando rapidamente il panorama energetico, dall’integrazione delle energie rinnovabili alle reti intelligenti e agli edifici predisposti all’intelligenza. Per digitalizzare il settore edilizio, gli obiettivi dell’Unione in materia di connettività e le sue ambizioni relative alla diffusione di reti di comunicazione ad alta capacità sono importanti per abitazioni intelligenti e per comunità dotate di buoni collegamenti. Si dovrebbero predisporre incentivi mirati per sistemi predisposti all’intelligenza e soluzioni digitali nell’ambiente edificato. Ciò offre nuove opportunità in termini di risparmio energetico, fornendo ai consumatori informazioni più precise sui loro modelli di consumo e consentendo al gestore di sistema di gestire più efficacemente la rete. |
(30) |
L’indicatore di predisposizione degli edifici all’intelligenza dovrebbe misurare la capacità degli edifici di usare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione e i sistemi elettronici per adeguarne il funzionamento alle esigenze degli occupanti e alla rete e migliorare l’efficienza energetica e la prestazione complessiva degli edifici. L’indicatore della predisposizione degli edifici all’intelligenza dovrebbe sensibilizzare i proprietari e gli occupanti sul valore dell’automazione degli edifici e del monitoraggio elettronico dei sistemi tecnici per l’edilizia e dovrebbe rassicurare gli occupanti circa i risparmi reali di tali nuove funzionalità migliorate. L’utilizzo del sistema per valutare la predisposizione degli edifici all’intelligenza dovrebbe essere facoltativo per gli Stati membri. |
(31) |
Al fine di adeguare la direttiva 2010/31/UE al progresso tecnico, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE, in modo da integrare tale direttiva con la definizione di un indicatore di predisposizione degli edifici all’intelligenza e una metodologia con la quale esso dev’essere calcolato. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (8). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. |
(32) |
È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della direttiva 2010/31/UE, come modificata dalla presente direttiva, per quanto concerne le modalità di esecuzione di un sistema facoltativo comune dell’Unione per valutare la predisposizione degli edifici all’intelligenza. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (9). |
(33) |
Per garantire che le misure finanziarie relative all’efficienza energetica siano applicate nel modo migliore nella ristrutturazione degli edifici, è opportuno ancorarle alla qualità dei lavori di ristrutturazione alla luce dei risparmi energetici perseguiti o conseguiti. Tali misure dovrebbero pertanto essere ancorate alla prestazione dell’apparecchiatura o del materiale utilizzato per la ristrutturazione e al livello di certificazione o di qualifica dell’installatore, a una diagnosi energetica oppure al miglioramento ottenuto grazie alla ristrutturazione, che dovrebbe essere valutato confrontando gli attestati di prestazione energetica prima e dopo la ristrutturazione stessa, ricorrendo a valori standard o adottando un altro metodo trasparente e proporzionato. |
(34) |
Gli attuali sistemi indipendenti di controllo degli attestati di prestazione energetica possono essere usati per verificare la conformità e dovrebbero essere rafforzati per garantire la qualità degli attestati. Se il sistema indipendente di controllo degli attestati di prestazione energetica è completato da una banca dati opzionale, andando oltre i requisiti della direttiva 2010/31/UE, come modificata dalla presente direttiva, può essere usato per verificare la conformità e per produrre statistiche sui parchi immobiliari regionali o nazionali. Occorrono dati di elevata qualità sul parco immobiliare, che possono essere forniti in parte dalle banche dati per gli attestati di prestazione energetica, la cui costituzione e gestione sono in corso in quasi tutti gli Stati membri. |
(35) |
Stando alla valutazione d’impatto della Commissione, le disposizioni concernenti le ispezioni degli impianti di riscaldamento e di condizionamento d’aria sono risultate inefficienti, in quanto non sono sufficienti a garantire le prestazioni iniziali e continue di tali sistemi tecnici. Perfino soluzioni tecniche per l’efficienza energetica a basso costo, ammortizzabili in tempi molto brevi, quali il bilanciamento idraulico dell’impianto di riscaldamento e l’installazione o la sostituzione delle valvole termostatiche, oggi non sono sufficientemente prese in considerazione. Le disposizioni in materia di ispezioni dovrebbero essere modificate per assicurare migliori risultati. Tali emendamenti dovrebbero porre l’accento sulle ispezioni degli impianti di riscaldamento centralizzato e degli impianti di condizionamento d’aria, anche laddove tali impianti siano combinati con impianti di ventilazione. Detti emendamenti dovrebbero escludere i piccoli impianti di riscaldamento, quali i radiatori elettrici e le stufe a legna, quando non raggiungono le soglie di ispezione ai sensi della direttiva 2010/31/UE, come modificata dalla presente direttiva. |
(36) |
Quando si eseguono ispezioni, e al fine di conseguire nella pratica i miglioramenti della prestazione energetica dell’edificio perseguiti, l’obiettivo dovrebbe essere il miglioramento della prestazione energetica effettiva degli impianti di riscaldamento, degli impianti di condizionamento d’aria e degli impianti di ventilazione in condizioni di utilizzo reale. La prestazione effettiva di tali impianti e sistemi è determinata dall’energia utilizzata in condizioni di esercizio tipiche o medie, che variano in modo dinamico. Tali condizioni necessitano nella maggior parte del tempo soltanto di una parte della potenza nominale e, pertanto, le ispezioni degli impianti di riscaldamento, degli impianti di condizionamento d’aria e degli impianti di ventilazione dovrebbero includere una valutazione delle pertinenti capacità dell’apparecchiatura di migliorare la prestazione dell’impianto in condizioni variabili, per esempio in condizioni di carico parziale. |
(37) |
L’automazione degli edifici e il controllo elettronico dei sistemi tecnici per l’edilizia hanno dimostrato di sostituire efficacemente le ispezioni, in particolare nei grandi sistemi, e presentano grandi potenzialità in termini di risparmi energetici considerevoli ed efficaci sotto il profilo dei costi, sia per i consumatori che per le imprese. L’installazione di tali apparecchiature dovrebbe essere considerata l’alternativa economicamente più efficace alle ispezioni nei grandi edifici non residenziali e nei condomini di dimensioni sufficienti da consentirne l’ammortamento in meno di tre anni, poiché permette di agire sulla base delle informazioni fornite, garantendo in questo modo risparmi energetici nel tempo. Per le apparecchiature di piccole dimensioni, la documentazione degli installatori relativa alle prestazioni del sistema dovrebbe sostenere la verifica della conformità ai requisiti minimi fissati per tutti i sistemi tecnici per l’edilizia. |
(38) |
L’attuale possibilità per gli Stati membri di optare per misure basate sulla prestazione di consulenza in alternativa all’ispezione degli impianti di riscaldamento, degli impianti di condizionamento d’aria, degli impianti di riscaldamento e di ventilazione combinati e degli impianti di condizionamento d’aria e di ventilazione combinati è mantenuta, a condizione che l’impatto globale sia stato documentato, con la presentazione di una relazione alla Commissione, come equivalente a quello dell’ispezione prima dell’applicazione delle misure in questione. |
(39) |
L’attuazione dei regimi di ispezione periodica per gli impianti di riscaldamento e di condizionamento d’aria ai sensi della direttiva 2010/31/UE ha implicato un considerevole investimento amministrativo e finanziario da parte degli Stati membri e del settore privato, in particolare la formazione e l’accreditamento di esperti, la garanzia e il controllo della qualità, nonché il costo delle ispezioni. Per gli Stati membri che hanno adottato le misure necessarie per prescrivere ispezioni periodiche e che hanno attuato regimi di ispezione efficaci può risultare opportuno continuare ad applicare tali regimi, anche per gli impianti di riscaldamento e di condizionamento d’aria dalle dimensioni più contenute. In tali casi, gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti a notificare tali requisiti più rigorosi alla Commissione. |
(40) |
Fatta salva la scelta degli Stati membri di applicare l’insieme di norme relative alla prestazione energetica nell’edilizia elaborate conformemente al mandato M/480 della Commissione al comitato europeo di normazione (CEN), il riconoscimento e la promozione di tali norme in tutti gli Stati membri avrebbero un impatto positivo sull’attuazione della direttiva 2010/31/UE, come modificata dalla presente direttiva. |
(41) |
La raccomandazione (UE) 2016/1318 della Commissione (10) sugli edifici a energia quasi zero ha descritto in che modo l’attuazione della direttiva 2010/31/UE potrebbe contemporaneamente assicurare la trasformazione del parco immobiliare e il passaggio a un approvvigionamento energetico più sostenibile, che promuova anche la strategia in materia di riscaldamento e raffreddamento. A garanzia di un’adeguata attuazione, dovrebbe essere aggiornato il quadro generale di calcolo della prestazione energetica nell’edilizia e dovrebbe essere incoraggiato il miglioramento delle prestazioni dell’involucro degli edifici in base ai lavori del CEN, in forza del mandato M/480 della Commissione. Gli Stati membri possono decidere di integrarlo ulteriormente, fornendo indicatori numerici aggiuntivi, ad esempio per il consumo energetico complessivo dell’intero edificio o per le emissioni di gas a effetto serra. |
(42) |
La presente direttiva non dovrebbe impedire agli Stati membri di fissare requisiti di prestazione energetica più ambiziosi per gli edifici e gli elementi edilizi, salva la compatibilità con il diritto dell’Unione. È coerente con gli obiettivi delle direttive 2010/31/UE e 2012/27/UE che in talune circostanze, e a patto di non costituire un ostacolo ingiustificato al mercato, tali requisiti possano limitare l’installazione o l’uso di prodotti soggetti ad altra normativa armonizzata dell’Unione applicabile. |
(43) |
Poiché l’obiettivo della presente direttiva, vale a dire ridurre il consumo di energia necessaria a soddisfare il fabbisogno energetico associato all’uso normale degli edifici, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della garanzia di coerenza derivante dalla condivisione di obiettivi, comprensione e impulso politico, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
(44) |
La presente direttiva rispetta pienamente le specificità e le differenze nazionali degli Stati membri, nonché le loro competenze in conformità dell’articolo 194, paragrafo 2, TFUE. Inoltre, scopo della presente direttiva è consentire la condivisione delle migliori prassi al fine di agevolare la transizione verso un parco immobiliare ad alta efficienza energetica nell’Unione. |
(45) |
Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi (11), gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata. |
(46) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza le direttive 2010/31/UE e 2012/27/UE, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Modifiche della direttiva 2010/31/UE
La direttiva 2010/31/UE è così modificata:
1) |
l’articolo 2 è così modificato:
|
2) |
è inserito l’articolo seguente: «Articolo 2 bis Strategia di ristrutturazione a lungo termine 1. Ogni Stato membro stabilisce una strategia a lungo termine per sostenere la ristrutturazione del parco nazionale di edifici residenziali e non residenziali, sia pubblici che privati, al fine di ottenere un parco immobiliare decarbonizzato e ad alta efficienza energetica entro il 2050, facilitando la trasformazione efficace in termini di costi degli edifici esistenti in edifici a energia quasi zero. Ogni strategia di ristrutturazione a lungo termine è presentata in conformità dei relativi obblighi di pianificazione e comunicazione e comprende:
2. Nella strategia di ristrutturazione a lungo termine ogni Stato membro fissa una tabella di marcia con misure e indicatori di progresso misurabili stabiliti a livello nazionale in vista dell’obiettivo di lungo termine per il 2050 di ridurre le emissioni di gas a effetto serra nell’Unione dell’80-95 % rispetto al 1990; ciò al fine di garantire un parco immobiliare nazionale ad alta efficienza energetica e decarbonizzato e di facilitare la trasformazione efficace in termini di costi degli edifici esistenti in edifici a energia quasi zero. La tabella di marcia include tappe indicative per il 2030, il 2040 e il 2050 e specifica il modo in cui esse contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica dell’Unione conformemente alla direttiva 2012/27/UE. 3. Per sostenere la mobilitazione degli investimenti nella ristrutturazione necessaria a conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1, gli Stati membri facilitano l’accesso a meccanismi appropriati per:
4. La Commissione raccoglie e diffonde, almeno alle autorità pubbliche, le migliori prassi riguardanti sistemi efficaci di finanziamento pubblico e privato per le ristrutturazioni a fini di efficienza energetica, nonché informazioni sui sistemi relativi all’aggregazione di progetti di ristrutturazione su piccola scala a fini di efficienza energetica. La Commissione individua e diffonde le migliori prassi in merito agli incentivi finanziari per le ristrutturazioni dal punto di vista dei consumatori, tenendo conto delle differenze esistenti tra gli Stati membri per quanto concerne l’efficienza in termini di costi. 5. Per sostenere lo sviluppo della propria strategia di ristrutturazione a lungo termine ogni Stato membro effettua una consultazione pubblica sulla strategia in questione prima della presentazione della stessa alla Commissione. Ogni Stato membro allega una sintesi dei risultati di tale consultazione pubblica alla sua strategia di ristrutturazione a lungo termine. Durante l’attuazione della propria strategia di ristrutturazione a lungo termine ogni Stato membro stabilisce le modalità relative alla consultazione in modo inclusivo. 6. Ogni Stato membro allega alla strategia di ristrutturazione a lungo termine più recente i dettagli relativi alla sua attuazione, compresa l’attuazione delle politiche e delle azioni previste. 7. Ogni Stato membro può ricorrere alla propria strategia di ristrutturazione a lungo termine per far fronte ai rischi connessi all’intensa attività sismica e agli incendi che interessano le ristrutturazioni destinate a migliorare l’efficienza energetica e la durata degli edifici.»; |
3) |
l’articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 Edifici di nuova costruzione 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché gli edifici di nuova costruzione soddisfino i requisiti minimi di prestazione energetica fissati conformemente all’articolo 4. 2. Gli Stati membri garantiscono che, prima dell’inizio dei lavori di costruzione degli edifici di nuova costruzione, si tenga conto della fattibilità tecnica, ambientale ed economica dei sistemi alternativi ad alta efficienza, se disponibili.»; |
4) |
all’articolo 7, il quinto comma è sostituito dal seguente: «Per quanto concerne gli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti, gli Stati membri incoraggiano sistemi alternativi ad alta efficienza, nella misura in cui è tecnicamente, funzionalmente ed economicamente fattibile, e prendono in considerazione le questioni del benessere termo-igrometrico degli ambienti interni, della sicurezza in caso di incendi e dei rischi connessi all’intensa attività sismica.»; |
5) |
l’articolo 8 è sostituito dal seguente: «Articolo 8 Impianti tecnici per l’edilizia, la mobilità elettrica e l’indicatore di predisposizione degli edifici all’intelligenza 1. Al fine di ottimizzare il consumo energetico dei sistemi tecnici per l’edilizia, gli Stati membri stabiliscono requisiti di impianto relativi al rendimento energetico globale, alla corretta installazione e al dimensionamento, alla regolazione e al controllo adeguati degli impianti tecnici per l’edilizia installati negli edifici esistenti. Gli Stati membri possono altresì applicare tali requisiti agli edifici di nuova costruzione. I requisiti di impianto sono stabiliti per il caso di nuova installazione, sostituzione o miglioramento di sistemi tecnici per l’edilizia e si applicano per quanto tecnicamente, economicamente e funzionalmente fattibile. Gli Stati membri impongono che i nuovi edifici, laddove tecnicamente ed economicamente fattibile, siano dotati di dispositivi autoregolanti che controllino separatamente la temperatura in ogni vano o, quando giustificato, in una determinata zona riscaldata dell’unità immobiliare. Negli edifici esistenti l’installazione di tali dispositivi autoregolanti è richiesta al momento della sostituzione dei generatori di calore, laddove tecnicamente ed economicamente fattibile. 2. Per quanto riguarda gli edifici non residenziali di nuova costruzione e gli edifici non residenziali sottoposti a ristrutturazioni importanti, con più di dieci posti auto, gli Stati membri provvedono all’installazione di almeno un punto di ricarica ai sensi della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*3) e di infrastrutture di canalizzazione, vale a dire condotti per cavi elettrici, per almeno un posto auto su cinque, per consentire in una fase successiva di installare punti di ricarica per veicoli elettrici, qualora:
La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 1o gennaio 2023, sul potenziale contributo di una politica immobiliare dell’Unione alla promozione della mobilità elettrica e, se del caso, propone misure a tale riguardo. 3. Gli Stati membri stabiliscono requisiti per l’installazione di un numero minimo di punti di ricarica per tutti gli edifici non residenziali con più di venti posti auto entro il 1o gennaio 2025. 4. Gli Stati membri possono decidere di non fissare o di non applicare i requisiti di cui ai paragrafi 2 e 3 agli edifici di proprietà di piccole e medie imprese, quali definite al titolo I dell’allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (*4), e da esse occupati. 5. Per quanto riguarda gli edifici residenziali di nuova costruzione e gli edifici residenziali sottoposti a ristrutturazioni importanti con più di dieci posti auto, gli Stati membri assicurano nei seguenti casi l’installazione, in ogni posto auto, di infrastrutture di canalizzazione, segnatamente condotti per cavi elettrici, per consentire l’installazione in una fase successiva di punti di ricarica per i veicoli elettrici:
6. Gli Stati membri possono decidere di non applicare i paragrafi 2, 3 e 5 a determinate categorie di edifici laddove:
7. Gli Stati membri prevedono misure volte a semplificare l’installazione di punti di ricarica negli edifici residenziali e non residenziali nuovi ed esistenti e a superare eventuali ostacoli normativi, comprese procedure di autorizzazione e di approvazione, fatto salvo il diritto degli Stati membri in materia di proprietà e di locazione. 8. Gli Stati membri prendono in considerazione la necessità di politiche coerenti per gli edifici, la mobilità dolce e verde e la pianificazione urbana. 9. Gli Stati membri provvedono affinché, quando un sistema tecnico per l’edilizia è installato, sostituito o migliorato, sia analizzata la prestazione energetica globale della parte modificata e, se del caso, dell’intero sistema modificato. I risultati sono documentati e trasmessi al proprietario dell’edificio, in modo che rimangano disponibili e possano essere utilizzati per la verifica di conformità ai requisiti minimi di cui al paragrafo 1 del presente articolo e per il rilascio degli attestati di prestazione energetica. Fatto salvo l’articolo 12, gli Stati membri decidono se richiedere o meno il rilascio di un nuovo attestato di prestazione energetica. 10. Entro il 31 dicembre 2019 la Commissione adotta un atto delegato in conformità dell’articolo 23, che integra la presente direttiva istituendo un sistema comune facoltativo a livello di Unione per valutare la predisposizione degli edifici all’intelligenza. Tale valutazione si basa su un esame della capacità di un edificio o di un’unità immobiliare di adattare il proprio funzionamento alle esigenze dell’occupante e della rete e di migliorare l’efficienza energetica e la prestazione complessiva. In conformità dell’allegato I bis, il sistema comune facoltativo a livello di Unione per valutare la predisposizione degli edifici all’intelligenza:
11. Entro il 31 dicembre 2019 e previa consultazione delle parti interessate, la Commissione adotta un atto di esecuzione che specifica le modalità tecniche per l’attuazione efficace del sistema di cui al paragrafo 10 del presente articolo, compreso un calendario per una fase di prova non vincolante a livello nazionale, e che chiarisce la complementarità del sistema agli attestati di prestazione energetica di cui all’articolo 11. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 26, paragrafo 3. (*3) Direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi (GU L 307 del 28.10.2014, pag. 1)." (*4) Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese [notificata con il numero C(2003) 1422] (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).»;" |
6) |
all’articolo 10, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6. Gli Stati membri ancorano le rispettive misure finanziarie destinate a migliorare l’efficienza energetica in occasione della ristrutturazione degli edifici ai risparmi energetici perseguiti o conseguiti, determinati attraverso uno o più dei seguenti criteri:
6 bis. Le banche dati degli attestati di prestazione energetica consentono la raccolta di dati relativi al consumo di energia, misurato o calcolato, degli edifici contemplati, compresi almeno gli edifici pubblici per i quali è stato rilasciato in conformità dell’articolo 12 un attestato di prestazione energetica di cui all’articolo 13. 6 ter. Almeno i dati aggregati e resi anonimi conformemente ai requisiti dell’Unione e nazionali sulla protezione dei dati sono resi disponibili su richiesta per finalità statistiche e di ricerca e al proprietario dell’edificio.»; |
7) |
gli articoli 14 e 15 sono sostituiti dai seguenti: «Articolo 14 Ispezione degli impianti di riscaldamento 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per stabilire ispezioni periodiche delle parti accessibili degli impianti di riscaldamento o degli impianti di riscaldamento e ventilazione combinati di ambienti con una potenza nominale utile superiore a 70 kW, quali il generatore di calore, il sistema di controllo e la pompa o le pompe di circolazione utilizzati per il riscaldamento degli edifici. L’ispezione include una valutazione dell’efficienza e del dimensionamento del generatore di calore rispetto al fabbisogno termico dell’edificio e, a seconda dei casi, tiene conto della capacità dell’impianto di riscaldamento o dell’impianto di riscaldamento e ventilazione combinati di ambienti di ottimizzare la propria prestazione in condizioni di esercizio tipiche o medie. Se non sono state apportate modifiche all’impianto di riscaldamento o all’impianto per il riscaldamento e la ventilazione combinati o al fabbisogno termico dell’edificio successivamente a un’ispezione effettuata ai sensi del presente paragrafo, gli Stati membri possono decidere di non disporre una nuova valutazione del dimensionamento del generatore di calore. 2. I sistemi tecnici per l’edilizia che sono esplicitamente disciplinati da un criterio di prestazione energetica concordato o da un accordo contrattuale che specifica un livello concordato di miglioramento dell’efficienza energetica, quali i contratti di rendimento energetico, o che sono gestiti da un servizio pubblico o da un operatore di rete e, pertanto, sono soggetti a misure di monitoraggio del rendimento riguardanti il sistema, sono esentati dai requisiti di cui al paragrafo 1, a condizione che l’impatto globale di tale approccio sia equivalente a quello derivante dal paragrafo 1. 3. In alternativa al paragrafo 1, e a condizione che l’impatto globale sia equivalente a quello derivante dal paragrafo 1, gli Stati membri possono optare per l’adozione di misure atte ad assicurare la consulenza agli utenti in merito alla sostituzione dei generatori di calore, ad altre modifiche dell’impianto di riscaldamento o dell’impianto di riscaldamento e ventilazione combinati di ambienti e a soluzioni alternative, al fine di valutare l’efficienza e il corretto dimensionamento di tali impianti. Prima di applicare le misure alternative di cui al primo comma del presente paragrafo, ogni Stato membro presenta alla Commissione una relazione con cui documenta l’equivalenza fra l’impatto di tali misure e quello delle misure indicate al paragrafo 1. Tale relazione è presentata conformemente agli obblighi di pianificazione e comunicazione applicabili. 4. Gli Stati membri stabiliscono i requisiti affinché, laddove tecnicamente ed economicamente fattibile, gli edifici non residenziali con una potenza nominale utile superiore a 290 kW per gli impianti di riscaldamento o gli impianti di riscaldamento e ventilazione combinati di ambienti siano dotati di sistemi di automazione e controllo entro il 2025. I sistemi di automazione e controllo degli edifici sono in grado di:
5. Gli Stati membri possono stabilire requisiti affinché gli edifici residenziali siano attrezzati con:
6. Gli edifici conformi ai paragrafi 4 o 5 sono esentati dai requisiti di cui al paragrafo 1. Articolo 15 Ispezione degli impianti di condizionamento dell’aria 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per prescrivere un’ispezione periodica delle parti accessibili degli impianti di condizionamento dell’aria o degli impianti di condizionamento dell’aria e ventilazione combinati con una potenza nominale utile superiore a 70 kW. L’ispezione include una valutazione dell’efficienza e del dimensionamento dell’impianto di condizionamento dell’aria rispetto al fabbisogno di rinfrescamento dell’edificio e, a seconda dei casi, tiene conto della capacità dell’impianto di condizionamento dell’aria o dell’impianto di condizionamento dell’aria e ventilazione combinati di ottimizzare la propria prestazione in condizioni di esercizio tipiche o medie. Se non sono state apportate modifiche all’impianto di condizionamento dell’aria o all’impianto di condizionamento dell’aria e ventilazione combinati o al fabbisogno di rinfrescamento dell’edificio successivamente a un’ispezione effettuata ai sensi del presente paragrafo, gli Stati membri possono decidere di non disporre una nuova valutazione del dimensionamento dell’impianto di condizionamento dell’aria. Gli Stati membri che mantengono requisiti più rigorosi ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, sono esentati dall’obbligo di notificarli alla Commissione. 2. I sistemi tecnici per l’edilizia che sono esplicitamente disciplinati da un criterio di prestazione energetica concordato o da un accordo contrattuale che specifica un livello concordato di miglioramento dell’efficienza energetica, quali i contratti di rendimento energetico, o che sono gestiti da un servizio pubblico o da un operatore di rete e, pertanto, sono soggetti a misure di monitoraggio del rendimento riguardanti il sistema, sono esentati dai requisiti di cui al paragrafo 1, a condizione che l’impatto globale di tale approccio sia equivalente a quello derivante dal paragrafo 1. 3. In alternativa al paragrafo 1, e a condizione che l’impatto globale di tale approccio sia equivalente a quello derivante dal paragrafo 1, gli Stati membri possono optare per l’adozione di misure atte ad assicurare la consulenza agli utenti in merito alla sostituzione degli impianti di condizionamento dell’aria o degli impianti di condizionamento dell’aria e ventilazione combinati, ad altre modifiche dell’impianto di condizionamento dell’aria o dell’impianto di condizionamento dell’aria e ventilazione combinati e a soluzioni alternative, al fine di valutare l’efficienza e il corretto dimensionamento di tali impianti. Prima di applicare le misure alternative di cui al primo comma del presente paragrafo, ciascuno Stato membro presenta alla Commissione una relazione con cui documenta l’equivalenza fra l’impatto di tali misure e quello delle misure indicate al paragrafo 1. Tale relazione è presentata conformemente agli obblighi di pianificazione e comunicazione applicabili. 4. Gli Stati membri stabiliscono i requisiti affinché, laddove tecnicamente ed economicamente fattibile, gli edifici non residenziali con una potenza nominale utile superiore a 290 kW per gli impianti di condizionamento dell’aria o per gli impianti di condizionamento dell’aria e ventilazione combinati siano dotati di sistemi di automazione e controllo entro il 2025. I sistemi di automazione e controllo degli edifici sono in grado di:
5. Gli Stati membri possono stabilire requisiti affinché gli edifici residenziali siano attrezzati con:
6. Gli edifici conformi ai paragrafi 4 o 5 sono esentati dai requisiti di cui al paragrafo 1.»; |
8) |
l’articolo 19 è sostituito dal seguente: «Articolo 19 Revisione La Commissione, assistita dal comitato istituito dall’articolo 26, valuta la presente direttiva entro il 1o gennaio 2026, alla luce dell’esperienza maturata e dei progressi compiuti durante la sua applicazione e, se necessario, presenta proposte a riguardo. Nell’ambito di tale revisione la Commissione esamina in che modo gli Stati membri possano applicare gli approcci integrati di distretto o di vicinato nella politica immobiliare e di efficienza energetica dell’Unione, assicurando nel contempo che ciascun edificio soddisfi i requisiti minimi di prestazione energetica, per esempio attraverso sistemi di ristrutturazione globale che si applicano a vari edifici in un ambito spaziale, anziché a un singolo edificio. La Commissione valuta, in particolare, la necessità di migliorare ulteriormente gli attestati di prestazione energetica in conformità dell’articolo 11.»; |
9) |
è inserito l’articolo seguente: «Articolo 19 bis Studio di fattibilità Prima del 2020 la Commissione conclude uno studio di fattibilità in cui illustra possibilità e tempistiche per introdurre l’ispezione di impianti autonomi di ventilazione e un passaporto facoltativo di ristrutturazione degli edifici che sia complementare agli attestati di prestazione energetica, allo scopo di fornire una tabella di marcia per la ristrutturazione a lungo termine e in fasi successive degli edifici, basata su criteri qualitativi e su una diagnosi energetica preliminare, che indichi le misure e gli interventi di ristrutturazione idonei a migliorare la prestazione energetica.»; |
10) |
all’articolo 20, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente: «2. In particolare, gli Stati membri forniscono ai proprietari o locatari di edifici informazioni sugli attestati di prestazione energetica, compresi le finalità e gli obiettivi degli stessi, sulle misure economicamente convenienti, nonché, all’occorrenza, sugli strumenti finanziari per migliorare la prestazione energetica degli edifici e sulla sostituzione delle caldaie a combustibile fossile con alternative più sostenibili. Gli Stati membri forniscono tali informazioni mediante strumenti di consulenza accessibili e trasparenti, come le consulenze in materia di ristrutturazione e gli sportelli unici (one-stop-shop).»; |
11) |
l’articolo 23 è sostituito dal seguente: «Articolo 23 Esercizio della delega 1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni previste dal presente articolo. 2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui agli articoli 5, 8 e 22 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 9 luglio 2018. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. 3. La delega di potere di cui agli articoli 5, 8 e 22 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. 4. Prima di adottare un atto delegato, la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro conformemente ai principi stabiliti nell’accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016. 5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. 6. L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 5, 8 o 22 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»; |
12) |
gli articoli 24 e 25 sono soppressi; |
13) |
l’articolo 26 è sostituito dal seguente: «Articolo 26 Procedura di comitato 1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011. 3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.»; |
14) |
gli allegati sono modificati in conformità dell’allegato della presente direttiva. |
Articolo 2
Modifica della direttiva 2012/27/UE
L’articolo 4 della direttiva 2012/27/UE è sostituito dal seguente:
«Articolo 4
Ristrutturazione di immobili
Una prima versione delle strategie a lungo termine degli Stati membri per mobilitare investimenti nella ristrutturazione del parco nazionale di edifici residenziali e commerciali, sia pubblici che privati, è pubblicata entro il 30 aprile 2014 e successivamente aggiornata ogni tre anni e trasmessa alla Commissione nell’ambito dei piani d’azione nazionali per l’efficienza energetica.».
Articolo 3
Recepimento
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 10 marzo 2020. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì un’indicazione da cui risulta che i riferimenti a disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti che recepiscono la direttiva 2010/31/UE o la direttiva 2012/27/UE sono intesi come riferimenti a dette direttive modificate dalla presente direttiva. Le modalità del riferimento e la formulazione dell’indicazione sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 4
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 5
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Strasburgo, il 30 maggio 2018
Per il Parlamento europeo
Il presidente
A. TAJANI
Per il Consiglio
Il presidente
L. PAVLOVA
(1) GU C 246 del 28.7.2017, pag. 48.
(2) GU C 342 del 12.10.2017, pag. 119.
(3) Posizione del Parlamento europeo del 17 aprile 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 14 maggio 2018.
(4) Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).
(5) Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia (GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13).
(6) Direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro (GU L 330 del 16.12.2009, pag. 28).
(7) Direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE (GU L 344 del 17.12.2016, pag. 1).
(8) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
(9) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(10) Raccomandazione (UE) 2016/1318 della Commissione, del 29 luglio 2016, recante orientamenti per la promozione degli edifici a energia quasi zero e delle migliori pratiche per assicurare che, entro il 2020, tutti gli edifici di nuova costruzione siano a energia quasi zero (GU L 208 del 2.8.2016, pag. 46).
(11) GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.
ALLEGATO
Gli allegati della direttiva 2010/31/UE sono così modificati:
1. |
L’allegato I è così modificato:
|
2. |
È inserito l’allegato seguente: «ALLEGATO I bis QUADRO GENERALE COMUNE PER LA VALUTAZIONE DELLA PREDISPOSIZIONE DEGLI EDIFICI ALL’INTELLIGENZA
|
3. |
l’allegato II è così modificato:
|
(*1) Direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità (GU L 155 del 23.5.2014, pag. 1).»;