ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 154

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

61° anno
18 giugno 2018


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/875 della Commissione, del 15 giugno 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq

1

 

 

ORIENTAMENTI

 

*

Indirizzo (UE) 2018/876 della Banca centrale europea, del 1o giugno 2018, sul registro anagrafico delle istituzioni e delle entità affiliate (Register of Institutions and Affiliates Data) (ECB/2018/16)

3

 

*

Indirizzo (UE) 2018/877 della Banca centrale europea, del 1o giugno 2018, che modifica l'indirizzo BCE/2014/15 relativo alle statistiche monetarie e finanziarie (BCE/2018/17)

22

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

18.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 154/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/875 DELLA COMMISSIONE

del 15 giugno 2018

che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio, del 7 luglio 2003, relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2465/1996 (1), in particolare l'articolo 11, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 elenca gli enti pubblici, le entità giuridiche, le agenzie, le persone fisiche e giuridiche, gli organismi e le entità dell'ex governo iracheno a cui si applica, a norma di detto regolamento, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche situati fuori dell'Iraq il 22 maggio 2003.

(2)

Il 7 giugno 2018 il comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di cancellare una voce dall'elenco delle persone o delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche.

(3)

Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2018

Per la Commissione,

a nome del presidente

Capo del Servizio degli strumenti di politica estera


(1)  GU L 169 dell'8.7.2003, pag. 6.


ALLEGATO

La voce seguente dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 è soppressa:

«1.

Central Bank of Iraq, Rashid Street, Baghdad, Iraq. Altre informazioni: l'ex Governatore era il Dott. Issam El Moulla HWEISH; uffici a Mosul e a Basra.»

ORIENTAMENTI

18.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 154/3


INDIRIZZO (UE) 2018/876 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 1o giugno 2018

sul registro anagrafico delle istituzioni e delle entità affiliate (Register of Institutions and Affiliates Data) (ECB/2018/16)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare l'articolo 127, paragrafi 2 e 5,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 5.1, 12.1 e 14.3,

Considerando quanto segue:

(1)

La Banca Centrale europea (BCE) aggiorna il registro anagrafico delle istituzioni e delle entità affiliate (Register of Institutions and Affiliates Data, RIAD). Il RIAD costituisce la serie di dati condivisa relativa ai dati di riferimento concernenti le unità giuridiche e le altre unità istituzionali rilevanti a fini statistici, la cui raccolta supporta i processi operativi nell'ambito dell'Eurosistema e l'assolvimento dei compiti del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) nonché del Meccanismo di vigilanza unico (MVU). Il RIAD agevola l'integrazione di varie serie di dati, fornendo in particolare codici di identificazione comuni. Combinati con dati provenienti da altre banche dhe centrali” (European System of Central Banks Securities Holdings Statistics Database, SHSDB) e la banca dati comune relativa a dati granulari analitici sul credito (AnaCredit), i dati RIAD costituiscono la base di analisi e di studi a supporto dell'adozione di decisioni di politica monetaria, del rilevamento precoce di rischi sistemici nonché della conduzione di politiche macroprudenziali e della vigilanza microprudenziale. I dati RIAD sono altresì utilizzati per redigere gli elenchi ufficiali delle istituzioni finanziarie monetarie, dei fondi di investimento, delle società veicolo finanziarie impegnate in operazioni di cartolarizzazione, delle istituzioni rilevanti ai fini delle statistiche sui pagamenti e delle imprese di assicurazione.La registrazione dei dati di riferimento per gli enti sarà elaborata e immessa nel RIAD in conformità alle procedure in vigore.

(2)

Il RIAD contiene un'ampia serie di attributi su singole entità e sui rapporti tra tali entità, che consente di ricavare strutture di gruppo. Tali strutture, compresa quella nota come «close links» (stretti legami), possono presentare una diversa composizione per fini contabili o di consolidamento prudenziale. Tali forme di trattamento dei dati, e relative analisi, supportano la gestione delle garanzie reali e del rischio, la stabilità finanziaria e la vigilanza microprudenziale.

(3)

Ciascuna banca centrale nazionale (BCN) fornisce attualmente informazioni, e aggiornamenti, al RIAD conformemente a diversi atti giuridici della BCE quali l'indirizzo BCE/2014/15 (1), il regolamento (UE) n. 1333/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/48) (2) e il regolamento (UE) 2016/867 della Banca centrale europea (BCE/2016/13) (3). Il SEBC utilizza altresì i dati di bilancio segnalati nell'ambito delle statistiche monetarie e finanziarie della BCE relativamente alle sue controparti come definite all'articolo 2, numero 11, dell'indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea (BCE/2014/60) (4). In futuro, le BCN saranno anche tenute a immettere informazioni nel RIAD e aggiornarlo in merito alle società non finanziarie e ad altre entità, in particolare a supporto di AnaCredit. Le BCN monitorano ed assicurano la qualità di tutte le informazioni messe a disposizione della BCE in conformità alla Dichiarazione pubblica di impegno del SEBC sulle statistiche europee e del quadro di riferimento per la qualità delle statistiche e delle procedure di garanzia della qualità della BCE (ECB Statistics Quality Framework and quality assurance procedures) (5).

(4)

Lo scopo del presente indirizzo è di realizzare un miglior coordinamento delle responsabilità di ciacuna BCN e di ciascuna unità operativa interessata di una BCN nel fornire, aggiornare e convalidare i dati di riferimento.

(5)

La riservatezza dei dati statistici raccolti in base agli atti normativi di cui al presente indirizzo dovrebbe essere tutelata conformemente al regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio (6). Le informazioni statistiche raccolte sulla base di normative diverse dalla quadro normativo del SEBC in materia statistica saranno soggette a disposizioni in materia di riservatezza stabilite nei contratti stipulati con le entità interessate.

(6)

Sono necessari dati di riferimento accurati, tempestivi e completi sulle entità e sui rapporti tra le stesse per lo svolgimento dei compiti del SEBC e dell'MVU. Pertanto, è necessario migliorare la governance complessiva del RIAD e rafforzare gli obblighi relativi alla raccolta, alla gestione della qualità e alla divulgazione dei dati per quanto attiene ai compiti del SEBC in conformità al presente indirizzo, destinato alle BCN degli Stati membri la cui moneta è l'euro nonché, per quanto attiene ai compiti dell'MVU, in base a un separato indirizzo destinato alle autorità nazionali competenti.

(7)

I dati di riferimento segnalati attualmente ai sensi dell'indirizzo BCE/2014/15 devono essere segnalati in conformità al presente indirizzo. In futuro, i dati di riferimento segnalati ai sensi dell'indirizzo (UE) 2017/2335 della Banca centrale europea (BCE/2017/38) (7) e di altri indirizzi BCE, ove ritenuto necessario, saranno segnalati in conformità al presente indirizzo.

(8)

Il tasso di interesse overnight sui depositi in euro privi di garanzia (Euro Unsecured Overnight Interest Rate), che secondo la decisione del Consiglio direttivo del 20 settembre 2017 dovrebbe essere prodotto prima del 20120, farà altresì affidamento sull'integrazione dei LEI segnalati con le informazioni di riferimento attinte dal RIAD. Data l'elevata criticità ed importanza del nuovo tasso di imminente introduzione e la programmata pubblicazione di dati supplementari rilevanti ai fini del regolamento (UE) n. 1333/2014 (BCE/2014/48), le BCN competenti si adopereranno per quanto possibile per assicurare la qualità e l'affidabilità di tali dati.

(9)

Nell'interesse una stretta ed efficace collaborazione nell'ambito del SEBC per la gestione del RIAD, il presente indirizzo dovrebbe essere integrato da una raccomandazione per invitare le BCN degli Stati membri la cui moneta non è l'euro a contribuire attivamente alla segnalazione e alla convalida dei dati nel RIAD e, su base di reciprocità, a condividere i dati relativi alle entità nazionali e ad avere accesso alle serie di dati dell'area euro.

(10)

Inoltre, data la complementarità tra il SEBC e l'MVU nel trattamento e nell'aggiornamento dei dati sulle strutture di gruppo, i requisiti pertinenti attinenti ai compiti del SEBC dovrebbero essere stabiliti nel presente indirizzo e i requisiti pertinenti concernenti i compiti dell'MVU dovrebbero essere stabiliti nel futuro indirizzo destinato all'MVU.

(11)

Qualsiasi dato personale, contenuto nel RIAD, dovrebbe essere trattato conformemente ai regolamenti (CE) n. 45/2001 (8) e (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (9).

(12)

È necessario istituire una procedura per apportare modifiche di natura tecnica agli allegati del presente indirizzo in modo efficace, purché tali modifiche non siano tali da alterare l'impianto concettuale sottostante o da incidere sugli oneri di segnalazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e finalità

1.   Il presente indirizzo stabilisce gli obblighi delle BCN riguardo alla segnalazione dei dati di riferimento, nonché all'aggiornamento e alla gestione della qualità dei dati del RIAD nonché taluni obblighi della BCE in relazione alle modalità di aggiornamento dei dati.

2.   Il RIAD costituisce la serie di dati di riferimento del SEBC sulle singole entità e sui rapporti tra le stesse. Esso agevola l'integrazione delle banche dati del CSDB, dell'SHSDB e, dal momento in cui l'obbligo soggetti dichiaranti di segnalare i dati ai sensi del regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13) diviene efficace di AnaCredit, nonché delle serie di dati relativi a istituzioni finanziarie monetarie, fondi di investimento, società veicolo impegnate in operazioni di cartolarizzazione, istituzioni rilevanti ai fini delle statistiche sui pagamenti e imprese di assicurazione, fornite ai sensi dei pertinenti atti giuridici della BCE sugli obblighi di segnalazione statistica di tali enti. Il RIAD, pertanto, consentirà al SEBC di ricavare, tra l'altro, le esposizioni bancarie consolidate e l'indebitamento dei mutuatari su base consolidata.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente indirizzo, si applicano le seguenti definizioni:

1)

per «entità» si intende uno qualunque dei seguenti: (i) un'unità giuridica; (ii) la succursale di un'unità giuridica; (iii) un organismo di investimento collettivo; e (iv) qualsiasi unità istituzionale non rientrante sub (i), (ii) o (iii);

2)

per «unità giuridica» si intende qualsiasi persona giuridica la cui esistenza è riconosciuta dalla legge indipendentemente dai singoli e dalle istituzioni che possano averne la proprietà o esserne membri, e la persona fisica che esercita un'attività economica a titolo personale;

3)

il termine «persona giuridica» ha lo stesso significato del termine «entità giuridica» quale definito all'articolo 1, punto 5, del regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13);

4)

per «succursale» si intende una sede di attività che costituisce una parte giuridicamente dipendente di un'unità giuridica avente personalità giuridica;

5)

per «sede centrale» si intende un'entità che controlla una o più entità non residenti prive di personalità giuridica;

6)

il termine “organismo di investimento collettivo o «OICVM» ha lo stesso significato di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (10);

7)

il termine «unità istituzionale» ha lo stesso significato di cui ai paragrafi 2.12 e 2.13 dell'allegato A del regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (11);

8)

il termine «impresa» ha lo stesso significato di cui alla sezione III A dell'allegato del regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio (12);

9)

il termine «gruppo di imprese» ha lo stesso significato di cui alla sezione III C dell'allegato al regolamento (CEE) n. 696/93;

10)

per «gruppo bancario» si intende un gruppo di entità finanziarie che opera come entità economica unica attraverso una fonte di controllo comune di un ente creditizio autorizzato o di una società di partecipazione finanziaria conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 e che è soggetto a consolidamento contabile conformemente ai principi internazionali d'informativa finanziaria (IFRS) 10 (13);

11)

il termine «controllo» ha lo stesso significato di cui all'articolo 4, punto 37, del regolamento (UE) n. 575/2013;

12)

per «dati di riferimento» si intendono i dati principali che descrivono una singola entità e i suoi rapporti con altre entità registrate nel RIAD;

13)

per «codice RIAD» si intende il codice di identificazione unico creato dalla BCN competente o dalla BCE per identificare un'entità registrata nel RIAD;

14)

per «codice RIAD temporaneo» si intende un codice di identificazione, con un formato predefinito, diverso dal formato del codice RIAD, assegnato dalle BCN o dalla BCE a una nuova entità quando viene registrata nel RIAD fino all'assegnazione del codice RIAD;

15)

per «BCN competente» si intende la BCN responsabile della gestione delle entità registrate nel RIAD, residenti nel suo Stato membro;

16)

il termine «autorità nazionale competente» ha lo stesso significato di cui all'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) del Consiglio n. 1024/2013 (14);

17)

per «regola di combinazione» si intende l'ordine di priorità per ogni singolo attributo applicato da una BCN per fonti di dati contrastanti;

18)

per «centro RIAD» si intende un centro di attività collegato al RIAD nell'ambito del SEBC, utilizzato ai fini di cui all'articolo 3 del presente indirizzo;

19)

per «entità residente» si intende un'entità che è residente nell'accezione di cui all'articolo 1, punto 4, del regolamento (CE) n. 2533/98;

20)

per «giorno lavorativo» si intende qualsiasi giorno diverso dal sabato, dalla domenica o da un giorno festivo della BCE o nello Stato membro interessato;

21)

per «identificativo delle entità giuridiche» o «LEI» (Legal Entity Identifier) si intende un codice di riferimento alfanumerico in linea con la norma ISO 17442 (15), assegnato a un'entità giuridica;

22)

il termine «istituzioni finanziarie monetarie» o «IFM» ha lo stesso significato di cui all'articolo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea (BCE/2013/33) (16)

23)

il termine «fondo di investimento» o «FI» ha lo stesso significato di cui all'articolo 1, punto 1) del regolamento (UE) n. 1073/2013 della Banca centrale europea (BCE/2013/38) (17);

24)

il termine «società veicolo finanziaria» o «SV» ha lo stesso significato di cui all'articolo 1, punto 1). del regolamento (UE) n. 1075/2013 della Banca centrale europea (BCE/2013/40) (18);

25)

le «istituzioni rilevanti ai fini delle statistiche sui pagamenti» o «PSRI» (Payment statistics relevant institutions) sono prestatori di servizi di pagamento, come definiti all'articolo 4 della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (19), e gestori di servizi di pagamento, definiti come entità giuridiche, giuridicamente responsabili della gestione di un sistema di pagamento;

26)

il termine «imprese di assicurazione» o «IA»ha lo stesso significato di cui all'articolo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 1374/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/50) (20).

27)

per «attributo» si intendono gli attributi da segnalare per le serie di dati di cui agli allegati I e II al presente indirizzo

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI SUL RIAD E SULLA REGISTRAZIONE, SULL'AGGIORNAMENTO, SULLA REVISIONE E SULLA TRASMISSIONE DEI DATI DI RIFERIMENTO DELLE ENTITÀ

Articolo 3

Istituzione dei centri RIAD

1.   Ciascuna BCN istituisce un centro RIAD locale, comprendente centri locali dotati di competenze, conoscenze e della capacità di effettuare tutte le operazioni tecniche relative ai dati di riferimento delle entità e delle loro strutture di gruppo.

2.   I centri RIAD locali svolgono le seguenti funzioni: (a) agire come unico punto di contatto per tutte le questioni inerenti ai dati di riferimento riguardanti il RIAD nel rispettivo Stato membro, (b) coordinare l'attività unitamente ad altre autorità nazionali competenti a livello nazionale, con il centro RIAD principale e con gli altri centri nell'ambito del SEBC, compiendo ogni ragionevole sforzo per assicurare l'accuratezza, la tempestività e la coerenza dei dati di riferimento relativi a tutte le entità residenti registrate nel RIAD, e (c) assicurare, compiendo ogni ragionevole sforzo, l'uso coerente dei codici di identificazione per le entità registrate in altre banche dati così da consentire il collegamento e la sincronizzazione delle diverse serie di dati.

3.   La BCE istituisce un centro RIAD principale, incaricato di svolgere le seguenti funzioni: (a) coordinare l'attività dei centri RIAD locali, (b) supervisionare e, ove necessario, proporre modifiche riguardanti il quadro di governance del RIAD ai sensi del presente indirizzo, affinché siano prese in esame dal Comitato per le statistiche, (c) verificare la qualità dei dati, e (d) gestire i dati di riferimento relativi alle entità residenti in paesi terzi.

Articolo 4

Registrazione dei dati di riferimento nel RIAD

1.   Le BCN adottano tutte le misure possibili per procedere all'accurata registrazione nel RIAD di tutte le entità rilevanti e fanno coerentemente riferimento a tali entità, indipendentemente dal loro paese di residenza, mediante il codice RIAD ad esse assegnato.

2.   Le BCN aggiornano i dati di riferimento relativi alle entità residenti nel loro Stato membro e assicurano, per quanto possibile, la loro accurata registrazione nel RIAD conformemente alle tempistiche prescritte, che la BCE comunica alle BCN. I dati di riferimento di un'entità comprendono in particolare, la sua denominazione, l'identificativo delle entità giuridiche (Legal Entity Identifier) o qualsiasi altro codice di identificazione pertinente, il settore istituzionale e il paese di residenza, nonché gli altri attributi obbligatori dei dati di riferimento elencati negli allegati I e II.

3.   La BCE gestisce i dati di riferimento delle entità residenti in paesi terzi compiendo ogni ragionevole sforzo. La BCE può stipulare accordi bilaterali direttamente con talune BCN per determinate aree al di fuori dell'Unione, ad esempio per ragioni di esperienza commerciale o di competenze linguistiche.

4.   Le BCN competenti utilizzano tutte le informazioni a loro disposizione a livello nazionale per garantire, nei limiti del possibile, che i dati di riferimento su tutte le entità residenti rilevanti registrati nel RIAD siano completi, accurati e aggiornati. A tal fine, le BCN possono utilizzare tutte le fonti di informazione disponibili che esse reputano adeguate, purché tali informazioni possano essere utilizzate ai fini ed entro i limiti stabiliti nel regolamento (CE) n. 2533/98, e, se del caso, soggette alla tutela della riservatezza conformemente all'articolo 8 di tale regolamento.

5.   Il RIAD consente il trattamento delle informazioni relative alle entità e a singoli attributi pertinenti forniti da una o più fonti. In caso di due o più fonti contrastanti, una regola di combinazione stabilisce una graduatoria delle fonti di dati rilevanti. La BCN competente accetta tale regola di combinazione standard oppure decide da sé l'ordine di priorità delle fonti di dat irilevanti. Qualora una BCN competente adotti un diverso ordine di priorità, lo registra nel RIAD e la BCE approva il nuovo ordine di priorità. Per ogni attributo, può essere fissata una diversa regola di combinazione da parte della BCN competente, che può modificare la regola nel tempo, ove lo ritenga opportuno. Le BCN possono ricercare un accordo con la BCE attraverso il suo centro RIAD principale su qualsiasi questione di classificazione, che la BCE o le BCN ritengano potenzialmente controversa, in particolare per quanto riguarda il settore delle IFM.

6.   Fatti salvi gli obblighi di cui al regolamento (CE) n. 45/2001, secondo cui qualsiasi dato personale contenuto nel RIAD è oggetto di trattamento, le BCN non procedono alla cancellazione delle entità registrate nel RIAD così da garantire che esista una registrazione di un'entità e del suo ciclo di vita. La BCE stabilisce una procedura per la correzione degli errori materiali, e la mette a disposizione delle BCN.

7.   Le BCN competenti non sono ritenute responsabili per l'uso improprio dei dati da parte di qualsiasi altra banca centrale del SEBC.

Articolo 5

Assegnazione e gestione del codice RIAD e degli identificativi

1.   Le BCN competenti assegnano un codice RIAD a ciascuna entità residente all'atto della prima registrazione nel RIAD. Una BCN o la BCE possono assegnare un codice RIAD temporaneo alle entità non residenti non ancora identificate nel RIAD. Il codice RIAD e il codice RIAD temporaneo devono soddisfare il formato richiesto, che la BCE provvede a comunicare alle BCN.

2.   Le BCN assicurano che ogni codice RIAD assegnato sia esclusivo, in modo tale che il codice RIAD non si riferisca a più entità, e non sia modificato nel tempo. Le entità sono identificate in modo univoco nel RIAD con il codice RIAD così da garantire uno scambio regolare di dati e sistemi di comunicazione tra il RIAD e il SEBC nonché tra il RIAD e l'MVU.

3.   In caso di entità registrate con un codice RIAD temporaneo, le BCN competenti valutano potenziali duplicazioni dei codici e assegnano un codice RIAD non più tardi dell'ultimo giorno lavorativo del secondo mese successivo alla data di ricevimento dell'elenco delle potenziali duplicazioni generato automaticamente dal RIAD.

4.   La BCE assegna il codice RIAD e tratta i dati di riferimento necessari delle organizzazioni internazionali nel RIAD.

5.   Entità registrate nel RIAD possono disporre di più identificativi o «alias». Quando segnalano informazioni su un attributo, le BCN registrano il tipo di identificativo (o la sua descrizione, ove consentito, qualora il tipo di identificativo non sia incluso nell'elenco predefinito dei tipi di identificativo contenuti nel RIAD) e il codice corrispondente. Le BCN assicurano inoltre che tali informazioni siano segnalate al RIAD nel formato richiesto, che la BCE mette a disposizione delle BCN.

Articolo 6

Registrazione nel RIAD di eventi demografici, cambiamenti di settore ed eventi societari nel RIAD

1.   Le BCN competenti compiono ogni ragionevole sforzo per registrare tutti gli eventi demografici relativi alle entità i cui dati di riferimento sono registrati nel RIAD. Tale eventi includono:

a)

data di costituzione di un'entità;

b)

data di chiusura di un'entità;

c)

data a partire dalla quale un'entità diviene inattiva.

2.   Le BCN competenti compiono ogni ragionevole sforzo per segnalare la creazione di attributi accompagnati dalla gamma di validità dei valori corrispondente, o i relativi aggiornamenti.

3.   Le BCN competenti segnalano gli aggiornamenti relativi a una riclassificazione del settore di appartenenza di un'entità conformemente all'allegato I non appena vengono a conoscenza del cambiamento oppure su base giornaliera se il cambiamento riguarda una riclassificazione di IFM, qualora un'istituzione diversa da una IFM divenga una IFM oppure una IFM divenga un'istituzione diversa da una IFM.

Le BCN competenti forniscono alla BCE una spiegazione scritta di eventuali ritardi tra il verificarsi della riclassificazione IFM e la registrazione nel RIAD.

4.   Le BCN competenti compiono ogni ragionevole sforzo per segnalare tutti gli eventi societari che incidono sullo status di un'entità, come la costituzione, la modifica (ad esempio, quando un'entità diviene inattiva) oppure la chiusura di tale entità.

Le BCN competenti segnalano al RIAD i seguenti eventi societari in relazione alle entità residenti elencate nell'allegato I, non appena ne vengono a conoscenza secondo la tempistica di cui al capo VI:

a)

fusioni mediante costituzione di una nuova società come definite all'articolo 90 della direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio (21);

b)

fusioni mediante incorporazione come definite all'articolo 89 della direttiva (UE) 2017/1132;

c)

scissioni mediante incorporazione come definite all'articolo 136 della direttiva (UE) 2017/1132;

d)

scissioni mediante costituzione di nuove società come definite all'articolo 155 della direttiva (UE) 2017/1132;

e)

cessione di una succursale.

Articolo 7

Politica di aggiornamento e di revisione

Le BCN compiono ogni ragionevole sforzo per garantire che tutti gli attributi siano conservati e aggiornati in modo continuativo. L'aggiornamento include l'esecuzione di revisioni tempestive ed efficaci degli attributi.

Articolo 8

Standard di trasmissione

1.   Il processo di caricamento dei dati nel RIAD viene descritto nelle specifiche di scambio dati alle quali le BCN hanno accesso. Le BCN caricano informazioni o mediante il sistema standard del SEBC o mediante aggiornamenti online.

2.   Prima di effettuare la trasmissione dei dati al RIAD, le BCN effettuano controlli di convalida per garantire che i dati pertinenti siano conformi alle specifiche di scambio dati. Le BCN dispongono di un adeguato sistema di controlli al fine di minimizzare gli errori operativi e assicurare l'accuratezza e la coerenza dei dati registrati nel RIAD.

3.   Quando le BCN non sono in grado di accedere al RIAD a causa di un problema tecnico, utilizzano il servizio di emergenza previsto per tale eventualità o trasmettono i dati via e-mail al seguente indirizzo: RIAD-Support@ecb.europa.eu. Le BCN tutelano la riservatezza dei dati inviati tramite e-mail conformemente all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2533/98.

4.   Nel trasmettere i dati, le BCN possono utilizzare l'insieme dei caratteri nazionali, purché utilizzino l'alfabeto latino. Le BCN utilizzano l'Unicode (UTF-8) per mostrare in maniera corretta l'insieme dei caratteri speciali quando ricevono informazioni dalla BCE tramite il RIAD.

Articolo 9

Convalide di acquisizione e di errore

Quando nel RIAD sono registrati nuovi dati, dei controlli sono generati automaticamente per convalidare la qualità delle informazioni fornite sulla base di criteri e regole di convalida convenuti. La BCE fornisce alle BCN un flusso automatizzato comprendente:

a)

una convalida di acquisizione contenente informazioni sommarie sugli aggiornamenti che sono stati trattati e validamente inseriti nella banca dati; e/o

b)

una convalida di errore contenente informazioni dettagliate sugli aggiornamenti e sui controlli di convalida non riusciti.

Alla ricezione della convalida di errore, le BCN adottano immediatamente le misure per trasmettere le informazioni corrette.

CAPO III

RISERVATEZZA

Articolo 10

Riservatezza dei valori relativi agli attributi

1.   Conformemente al regime di riservatezza di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2533/98, i dati di riferimento riservati non sono pubblicati. Le informazioni statistiche ricavate da fonti accessibili al pubblico conformemente alla normativa nazionale non sono considerate riservate e le informazioni registrate nel RIAD sono solitamente pubblicate dalle entità giuridiche a cui si riferiscono. Qualsiasi dato di riferimento non raccolto ai sensi della disciplina giuridica del SEBC in materia statistica sarà assoggettato alle disposizioni in materia di riservatezza del contratto con l'entità interessata che ha fornito i dati.

2.   Le BCN indicano il livello di riservatezza di ciascun valore relativo agli attributi che descrivono un'entità scegliendo uno dei valori predefiniti:

a)

«F» sta per libero, ossia non riservato e suscettibile di essere reso pubblico;

b)

«N» significa che un valore relativo agli attributi può essere reso noto solo per l'uso da parte del SEBC e delle istituzioni per le quali esiste un protocollo d'intesa, ossia non per uso esterno; ovvero

c)

«C» sta per informazione riservata.

3.   La BCE tratta le informazioni fornite tutelando debitamente la riservatezza, in modo tale da non pubblicare i dati contrassegnati come «C» o «N». Rispetto alle misure quantitative contrassegnate come «C» o «N», la BCE può comunque pubblicare o distribuire una gamma di classi di ampiezza.

4.   Il LEI ha sempre il valore «F».

5.   I seguenti attributi hanno sempre il valore «F» per le entità dotate di un LEI:

a)

denominazione;

b)

indirizzo.

6.   I seguenti attributi hanno sempre il valore «F» per le entità elencate nell'allegato I:

a)

denominazione;

b)

settore istituzionale.

CAPO IV

GESTIONE DELLA QUALITÀ DEI DATI

Articolo 11

Qualità dei dati e sincronizzazione

1.   Fatti salvi i diritti di verifica della BCE ai sensi del regolamento (CE) n. 2533/98 e del regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33), le BCN provvedono a monitorare e a garantire la qualità di tutte le informazioni messe a disposizione della BCE conformemente ai principi applicabili alla governance statistica e al quadro di riferimento relativo alla garanzia della qualità pubblicati sul sito Internet della BCE.

2.   Ai fini della prevista integrazione delle serie di dati, le BCN assicurano che i dati di riferimento siano adeguati, completi e coerenti. In particolare, le BCN compiono ogni ragionevole sforzo per garantire la sincronizzazione dei dati di riferimento utilizzati nelle diverse serie di dati.

3.   In caso di pareri divergenti per quanto riguarda, ad esempio, l'identificazione o la classificazione delle entità o altre questioni incidenti sulla gestione della qualità dei dati, la BCE adotta una decisione previa consultazione del Comitato per le statistiche del SEBC.

4.   Entro un anno dall'adozione del presente indirizzo, il Comitato per le statistiche del SEBC stabilisce le procedure di certificazione della qualità dei dati, compreso un rapporto sulla qualità del RIAD. In seguito, il Comitato riesamina le procedure a intervalli regolari di tre anni.

CAPO V

COOPERAZIONE CON AUTORITÀ DIVERSE DALLE BCN

Articolo 12

Cooperazione con autorità diverse dalle BCN

1.   Qualora le fonti di una parte o della totalità dei dati di cui ai capi II, VI e VII rientrino nella competenza di autorità nazionali diverse dalle BCN, queste ultime si adoperano per stipulare accordi di cooperazione permanente con tali autorità per garantire una trasmissione dei dati conforme agli standard della BCE, in particolare per quanto riguarda la qualità dei dati e il livello di riservatezza, nonché gli obblighi di cui al presente indirizzo, salvo che lo stesso risultato sia già stato conseguito per mezzo della normativa nazionale vigente. Tali accordi possono assumere, se del caso, la forma di protocolli d'intesa con istituti nazionali di statistica, autorità nazionali competenti o altre autorità nazionali.

2.   Qualora, nel corso di tale cooperazione, una BCN non sia in grado di soddisfare i requisiti di cui ai capi II, VI e VII, in quanto l'autorità nazionale ometta di fornire alla BCN i dati o le informazioni necessari, la BCE e la BCN riesaminano la questione insieme all'autorità nazionale al fine di garantire che le informazioni siano rese disponibili conformemente agli standard di qualità applicabili e in modo tempestivo.

3.   Se le autorità nazionali diverse dalle BCN costituiscono la fonte di informazioni statistiche contrassegnate come riservate, tali informazioni sono utilizzate dalla BCE conformemente al regolamento (CE) n. 2533/98.

CAPO VI

DISPOSIZIONI SPECIFICHE SULLA REGISTRAZIONE DI DATI DI RIFERIMENTO DELLE ENTITÀ

Articolo 13

Pubblicazione degli elenchi delle entità

La BCE pubblica elenchi delle entità:

a)

nei limiti e nei modi consentiti dai pertinenti regolamenti statistici menzionati nel presente capo; e

b)

secondo la classificazione per settore istituzionale di cui all'allegato A del regolamento (UE) n. 549/2013.

Articolo 14

Registrazione dei dati di riferimento delle IFM

1.   Per consentire la redazione e l'aggiornamento dell'elenco delle IFM di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33), le BCN registrano nel RIAD gli attributi specificati nelle parti 1 e 2 dell'allegato I al presente indirizzo con la periodicità prescritta.

2.   Una BCN registra nel RIAD se un'istituzione inclusa nell'elenco delle IFM subisce restrizioni in relazione alle proprie attività di intermediazione finanziaria, ad esempio l'accettazione di depositi o la concessione di prestiti, in particolare prima della sua liquidazione e/o eliminazione dal settore delle IFM.

3.   La BCE, periodicamente, può formulare una richiesta ulteriori informazioni alla BCN interessata, a cui quest'ultima è tenuta a dare prontamente riscontro fornendo le informazioni richieste, al fine di consentire alla BCE di monitorare se i dati RIAD siano coerenti con le relative classificazioni nazionali delle IFM.

4.   Qualora una IFM sia una succursale, viene registrato nel RIAD il suo rapporto con la sede centrale non residente. Per contro, qualora una IFM sia una sede centrale, vengono registrati nel RIAD i suoi rapporti con le succursali residenti in altri Stati membri la cui moneta è l'euro.

5.   Le BCN registrano nel RIAD, se possibile, gli aggiornamenti degli attributi specificati per le IFM nelle parti 1 e 2 dell'allegato 1, al verificarsi dei cambiamenti nel settore delle IFM o negli attributi delle IFM esistenti. Qualora ciò non sia possibile, le BCN forniscono alla BCE una spiegazione scritta del ritardo tra il verificarsi del cambiamento e la sua registrazione nel RIAD.

Articolo 15

Registrazione dei dati di riferimento degli FI

1.   Per consentire la redazione e l'aggiornamento dell'elenco degli FI di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1073/2013 (BCE/2013/38), le BCN registrano nel RIAD gli attributi specificati nelle parti 1 e 2 dell'allegato I del presente indirizzo con la periodicità prescritta.

2.   Vengono registrati nel RIAD, a seconda dei casi, i rapporti tra gli FI e le società di gestione e tra un sotto-fondo e un fondo a ombrello.

3.   Le BCN segnalano qualsiasi aggiornamento degli attributi specificati per gli FI nelle parti 1 e 2 dell'allegato I, in particolare quando un FI entra nell'insieme degli FI o ne esce, e lo registrano nel RIAD con frequenza almeno trimestrale, entro due mesi dalla fine del trimestre. Tuttavia, l'attributo del valore dell'attivo netto viene aggiornato per tutti gli FI annualmente, entro due mesi dalla data di riferimento di fine anno.

Articolo 16

Registrazione dei dati di riferimento delle SV

1.   Per consentire la redazione e l'aggiornamento dell'elenco delle SV di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1075/2013 (BCE/2013/40), le BCN registrano nel RIAD gli attributi specificati nelle parti 1 e 2 dell'allegato I con la periodicità prescritta.

2.   Sono registrati nel RIAD, a seconda dei casi, i rapporti tra le SV e le società di gestione e i cedenti.

3.   Le BCN segnalano qualsiasi aggiornamento degli attributi specificati per le SV nelle parti 1 e 2 dell'allegato 1, in particolare quando una SV entra nell'insieme delle SV o ne esce, e lo registrano nel RIAD con frequenza almeno trimestrale, entro 14 giorni lavorativi dalla fine del trimestre.

Articolo 17

Registrazione dei dati di riferimento delle PSRI

Per consentire la redazione e l'aggiornamento dell'elenco delle PSRI di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1409/2013 della Banca centrale europea (BCE/2013/43) (22), le BCN registrano nel RIAD gli attributi specificati nella parte 1 dell'allegato I del presente indirizzo con la periodicità prescritta. Le BCN segnalano qualsiasi aggiornamento di tali attributi, in particolare quando una PSRI entra nell'insieme delle PSRI o ne esce, e lo registrano nel RIAD con data di riferimento fine anno, entro tre mesi dalla fine dell'anno.

Articolo 18

Registrazione dei dati di riferimento delle IA

1.   Per consentire la redazione e l'aggiornamento dell'elenco delle IA di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1374/2014 (BCE/2014/50), le BCN registrano nel RIAD gli attributi specificati nelle parti 1 e 2 dell'allegato I del presente indirizzo con la periodicità prescritta. Le BCN segnalano qualsiasi aggiornamento di tali attributi, in particolare quando una IA entra nell'insieme delle IA o ne esce, e lo registrano nel RIAD con frequenza almeno trimestrale, entro due mesi dalla fine di ciascun trimestre.

2.   Qualora una IA sia una succursale, sono registrati nel RIAD i suoi rapporti con la sede centrale non residente. Per contro, qualora una IA sia una sede centrale, sono registrati nel RIAD i suoi rapporti con le succursali residenti in altri Stati membri la cui moneta è l'euro.

Articolo 19

Pubblicazione periodica delle serie di dati

1.   Entro le 18.00 ora Europa Centrale (CET) di ogni giorno lavorativo, la BCE rende disponibile sul proprio sito Internet una copia della serie di dati relativi alle IFM.

2.   Entro le 18.00 CET del quarto giorno lavorativo successivo al termine per la trasmissione degli aggiornamenti, la BCE rende disponibile sul proprio sito Internet una copia della serie di dati relativi agli FI.

3.   Entro le 18.00 CET del secondo giorno lavorativo successivo al termine per la trasmissione degli aggiornamenti, la BCE rende disponibile sul proprio sito Internet una copia della serie di dati relativi alle SV.

4.   Entro le 18.00 CET dell'ultimo giorno lavorativo del mese successivo al mese di scadenza del termine per la trasmissione degli aggiornamenti, la BCE rende disponibile sul proprio sito Internet una copia della serie di dati relativi alle PSRI.

5.   Entro le 18.00 CET del quarto giorno lavorativo successivo al mese di scadenza del termine per la trasmissione degli aggiornamenti, la BCE rende disponibile sul proprio sito Internet una copia della serie di dati relativi alle IA.

CAPO VII

DATI DI RIFERIMENTO RILEVANTI SULLE ENTITÀ PER SERIE DI DATI NON PUBBLICATE E SUI GRUPPI

Articolo 20

Dati di riferimento rilevanti sulle entità per le serie di dati non pubblicate

Oltre ai dati necessari per gli elenchi delle entità pubblicati, ulteriori serie di dati non pubblicate utilizzano anch'esse i dati di riferimento sulle entità. Nell'allegato II viene presentato un quadro generale degli attributi rilevanti per tali serie di dati. Gli articoli da 21 a 28 specificano le condizioni per la segnalazione degli attributi di cui all'allegato II. In particolare, le BCN assicurano la completezza e la coerenza dei dati di riferimento delle diverse serie di dati.

Articolo 21

Statistiche sulle singole voci di bilancio (Individual Balance Sheet Items, «iBSI») e sui tassi d'interesse applicati dalle singole IFM (Individual MFI Interest Rate, «iMIR»)

Le BCN competenti assicurano l'accurata registrazione nel RIAD delle informazioni riguardanti il gruppo degli enti creditizi dell'area dell'euro, per il quale le BCN devono segnalare dati iBSI o iMIR alla BCE conformemente all'indirizzo BCE/2014/15. La BCE notifica alle BCN la composizione del gruppo. Le BCN apportano le necessarie modifiche alle informazioni registrate nel RIAD in caso di cambiamenti nella composizione del gruppo.

Articolo 22

Dati di riferimento rilevanti ai fini del regolamento (UE) n. 1333/2014 (BCE/2014/48)

Le BCN competenti assicurano la registrazione nel RIAD dei dati di riferimento relativi alle entità identificate con i LEI rilevanti ai fini del regolamento (UE) n. 1333/2014 (BCE/2014/48). Le BCN assicurano la registrazione di qualsiasi dato di riferimento mancante entro dieci giorni lavorativi dalla notifica, da parte della BCE, dei dati rilevanti ai fini del regolamento (UE) n. 1333/2014 (BCE/2014/48). Le BCN effettuano le notifiche ai fini dell'elaborazione dei LEI per i dati rilevanti ai fini del regolamento (UE) n. 1333/2014 (BCE/2014/48) su base settimanale. Le BCN competenti aggiornano ulteriormente i dati di riferimento delle controparti, rilevanti ai fini del regolamento (UE) n. 1333/2014 (BCE/2014/48), per le entità registrate nel RIAD, non appena vengono a conoscenza del cambiamento di uno o più attributi dei dati.

Articolo 23

Dati di riferimento rilevanti ai fini della gestione delle garanzie reali

Le BCN competenti assicurano la qualità e l'affidabilità dei dati di riferimento delle entità rilevanti ai fini della gestione delle garanzie reali, e registrano nel RIAD tutti gli attributi elencati nell'allegato II rilevanti per tali entità, per poter adeguatamente verificare che le controparti di politica monetaria rispettino le disposizioni che disciplinano gli stretti legami (close links) di cui alla parte quarta, titolo VIII, dell'indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).

Articolo 24

Dati di riferimento rilevanti ai fini del Sistema di gestione della Tesoreria (SGT)

Le BCN competenti compiono ogni ragionevole sforzo per registrare nel RIAD tutti gli attributi delle entità elencati nell'allegato II, rilevanti ai fini dell'SGT. La BCE è responsabile dell'assegnazione dell'identificativo SGT alle entità rilevanti ai fini dell'SGT.

Articolo 25

Dati di riferimento rilevanti ai fini dell'SHSDB

Le BCN compententi registrano nel RIAD tutti gli attributi delle controparti elencati nell'allegato II rilevanti ai fini dell'SHSDB, conformemente al regolamento (UE) 2016/1384 della Banca centrale europea (BCE/2016/22) (23) e all'indirizzo BCE/2013/7 della Banca centrale europea (24). Le BCN assicurano che tali entità siano collegate all'SHSDB mediante un identificativo delle entità comune e fisso, che includa tali entità in tutti i settori.

Articolo 26

Dati di riferimento rilevanti ai fini del CSDB

Le BCN compiono ogni ragionevole sforzo per registrare nel RIAD tutti gli attributi, elencati nell'allegato II, degli emittenti di titoli residenti nel loro paese, che sono registrati nel CSDB conformemente all'indirizzo (BCE/2012/21) (25). Le BCN assicurano che tali entità siano collegate al CSDB mediante un identificativo delle entità comune e fisso, che includa tali entità in tutti i settori.

Articolo 27

Dati di riferimento rilevanti ai fini di AnaCredit

Le BCN assicurano la registrazione nel RIAD dei dati di riferimento delle controparti rilevanti ai fini di AnaCredit conformemente al regolamento (UE) n. 2016/867 (BCE/2016/13) e all'indirizzo (UE) 2017/2335 (BCE/2017/38). L'allegato II fornisce un quadro generale degli attributi rilevanti, richiesti conformemente al regolamento e all'indirizzo suddetti, compresa l'identificazione univoca nel RIAD di tutte le controparti residenti.

Articolo 28

Registrazione dei dati di riferimento sui gruppi

1.   Le BCN assicurano la registrazione dei dati di riferimento sui rapporti necessari ai fini della segnalazione dei dati per l'SHSDB conformemente al regolamento (UE) 2016/1384 (BCE/2016/22), per AnaCredit conformemente al regolamento (UE) n. 2016/867 (BCE/2016/13) e per la valutazione dei legami stretti conformemente all'indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60). Tali informazioni concernenti i dati di riferimento sui rapporti consentiranno la costruzione dinamica di strutture di gruppo da parte del sistema.

2.   Le BCN segnalano informazioni statistiche sui gruppi bancari a livello di unità giuridica, compresa qualsiasi entità (l'impresa madre diretta o la sussidiaria diretta) appartenente al gruppo bancario stabilita al di fuori dell'area dell'euro.

3.   Le BCN possono segnalare alla BCE le informazioni su entità non soggette a controllo.

4.   Le BCN possono completare le informazioni sui gruppi registrando qualsiasi altra tipologia di membri del gruppo e di entità dipendenti e, compiendo ogni ragionevole sforzo, mantengono le informazioni aggiornate.

5.   In caso di informazioni contrastanti su entità appartenenti a una struttura di gruppo, la BCN competente o le BCN competenti tengono conto degli orientamenti della BCN del paese nel quale risiede la capogruppo.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 29

Procedura semplificata di modifica

Il Comitato esecutivo della BCE può apportare qualsiasi modifica di natura tecnica agli allegati del presente indirizzo, purché tali modifiche non siano tali da alterare l'impianto concettuale sottostante o da incidere sugli oneri di segnalazione degli operatori segnalanti negli Stati membri. Il Comitato esecutivo informa il Consiglio direttivo di tali modifiche senza indugio.

Articolo 30

Efficacia

Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle BCN degli Stati membri la cui moneta è l'euro.

Articolo 31

Destinatari

Le BCN degli Stati membri la cui moneta è l'euro sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, 1o giugno 2018.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  Indirizzo BCE/2014/15, del 4 aprile 2014, relativo alle statistiche monetarie e finanziarie (GU L 340 del 26.11.2014, pag. 1).

(2)  Regolamento (UE) n. 1333/2014 della Banca centrale europea, del 26 novembre 2014, relativo alle statistiche sui mercati monetari (BCE/2014/48) (GU L 359 del 16.12.2014, pag. 97).

(3)  Regolamento (UE) 2016/867 della Banca centrale europea, del 18 maggio 2016, sulla raccolta di dati granulari sul credito e sul rischio di credito (BCE/2016/13) (GU L 144 dell'1.6.2016, pag. 44).

(4)  Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2014, sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (Indirizzo sulle caratteristiche generali) (BCE/2014/60) (GU L 91 del 2.4.2015, pag. 3).

(5)  Entrambi pubblicati sul sito Internet della BCE.

(6)  Regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8).

(7)  Indirizzo (UE) 2017/2335 della Banca centrale europea, del 23 novembre 2017 sulle procedure per la raccolta di dati granulari sul credito e sul rischio creditizio (BCE/2017/38) (GU L 333 del 15.12.2017, pag. 66).

(8)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

(9)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(10)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(11)  Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1).

(12)  Regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativo alle unità statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo nella Comunità (GU L 76 del 30.3.1993, pag. 1).

(13)  Principi internazionali d'informativa finanziaria (IFRS) 10 Bilanci consolidati, Fondazione IFRS.

(14)  Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).

(15)  Disponibile sul sito Internet dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (International Organisation for Standardisation, ISO), all'indirizzo www.iso.org.

(16)  Regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea, del 24 settembre 2013, relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2013/33) (OJ L 297 del 7.11.2013, pag. 1).

(17)  Regolamento (UE) n. 1073/2013 della Banca centrale europea, del 18 ottobre 2013, relativo alle statistiche sulle attività e sulle passività dei fondi di investimento (BCE/2013/38) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 73).

(18)  Regolamento (UE) n. 1075/2013 della Banca centrale europea, del 18 ottobre 2013, riguardante le statistiche sulle attività e passività delle società veicolo finanziarie coinvolte in operazioni di cartolarizzazione (BCE/2013/40) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 107).

(19)  Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).

(20)  Regolamento (UE) n. 1374/2014 della Banca centrale europea, del 28 novembre 2014, sugli obblighi di segnalazione statistica delle imprese di assicurazione (BCE/2014/50) (GU L 366 del 20.12.2014, pag. 36).

(21)  Direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario (GU L 169 del 30.6.2017, pag. 46).

(22)  Regolamento (UE) n. 1409/2013 della Banca centrale europea, del 28 novembre 2013, relativo alle statistiche sui pagamenti (BCE/2013/43) (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 18).

(23)  Regolamento (UE) 2016/1384 della Banca centrale europea, del 2 agosto 2016, che modifica il Regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) relativo alle statistiche sulle disponibilità in titoli (BCE/2016/22) (GU L 222 del 17.8.2016, pag. 24).

(24)  Indirizzo BCE/2013/7, del 22 marzo 2013, relativo alle statistiche sulle disponibilità in titoli (GU L 125 del 7.5.2013, pag. 17).

(25)  Indirizzo BCE/2012/21, del 26 settembre 2012, relativo al quadro di riferimento per la gestione della qualità dei dati per l'archivio centralizzato sui titoli denominato Centralised Securities Database (GU L 307 del 7.11.2012, pag. 89).


ALLEGATO I

REGISTER OF INSTITUTIONS AND AFFILIATES DATA (RIAD) - ELENCHI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

PARTE 1

Attributi da segnalare per serie di dati aggiornati a fini di pubblicazione

Nome dell'attributo (1)

Rilevante nell'ambito dell'elenco di

IFM

FI

SV

PSRI (1)

IA

Tipo

Frequenza di aggiornamento

Tipo

Frequenza di aggiornamento

Tipo

Frequenza di aggiornamento

Tipo

Frequenza di aggiornamento

Tipo

Frequenza di aggiornamento

 

Identificativi (Identifiers)

codice RIAD (RIAD code)

M

d

M

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M

q

M

a

M

q

Identificativo nazionale (National identifier) (se disponibile)

M

d

O

q

M

q

M

a

M

q

Codice EGR (EGR code)

O

d

 

 

O

q

 

 

 

 

LEI (se disponibile)

M

d

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M

q

M

a

M

q

Bank identifier code (BIC)

O

d

 

 

 

 

 

 

 

 

ISIN (se disponibile)

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M

q

 

 

O

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Denominazione (Name)

M

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M

q

M

a

M

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Paese di residenza (Country of residence)

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a

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q

Indirizzo (Address) (***)

M

d

O

q

O

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M

a

M

q

Forma giuridica (Legal form) (***)

M

d

O

q

O

q

O

a

O

q

Contrassegno Quotazione (Flag Listed)

M

d

M

q

M

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O

a

M

q

Tipo di vigilanza (Type of supervision)

M

d

M

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M

q

M

a

M

q

Obblighi di segnalazione (Reporting requirements)

M

d

M

q

M

q

M

a

M

q

Tipo di autorizzazione bancaria (Type of banking license)

M

d

 

 

 

 

O

a

 

 

Assetto giuridico (Legal set-up)

 

 

M

q

 

 

 

 

 

 

Contrassegno Conformità ai requisiti OICVM (Flag UCITS compliance)

 

 

M

q

 

 

 

 

 

 

Contrassegno Sotto-fondo (Flag Sub-fund)

 

 

M

q

 

 

 

 

 

 

Tipo di trasferimento (Type of transfer)

 

 

 

 

M

q

 

 

 

 

Tipo di fondi di investimento (Type of Investment Funds)

 

 

M

q

 

 

 

 

 

 

Politica di investimento per FI (Investment policy for IFs)

 

 

M

q

 

 

 

 

 

 

Contrassegno Prestatore di servizi di pagamento (Flag Payment service provider) (PSP)

 

 

 

 

 

 

M

a

 

 

Contrassegno Gestore di servizi di pagamento (Flag Payment system operator) (PSO)

 

 

 

 

 

 

M

a

 

 

Contrassegno PSP di piccole dimensioni (Flag small PSP)

 

 

 

 

 

 

M

a

 

 

Contrassegno concessione deroga PSP (Flag PSP derogation granted)

 

 

 

 

 

 

M

a

 

 

Tipo di autorizzazione PSP (Type of PSP licence)

 

 

 

 

 

 

M

a

 

 

Ambito geografico PSP (PSP geographical scope)

 

 

 

 

 

 

M

a

 

 

 

Settore istituzionale (Institutional sector)

M

d

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M

q

M

a

M

q

Dettagli settore istituzionale (Institutional sector details)

M

d

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q

M

q

M

a

M

q

Controllo settore istituzionale (Institutional sector control)

M

d

M

q

M

q

M

a

M

q

Codice NACE (NACE code)

M

d

M

q

M

q

O

a

M

q

Posizione geografica (Geographic location) (NUTS) (***)

M

d

O

q

O

q

M

a

M

q

Occupati nazionale (Employment domestic) (1)

O

a

O

a

O

a

O

a

O

a

Totale di bilancio (Regolamento BCE) nazionale (Balance sheet total (ECB Regulation) domestic) (1)

M

a

 

 

 

 

 

 

O (2)

a

Attività nette nazionale (NET assets domestic) (1)

O

a

M

a

 

 

 

 

 

 

Premi lordi sottoscritti nazionale (Gross premiums written national) (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

M

a

Totale degli occupati (Total employment) (2)

O

a

O

a

O

a

O

a

O

a

Bilancio totale (Total balance sheet) (2)

M

a

O

a

O

a

 

 

O (2)

a

Premi lordi sottoscritti (Gross premiums written) (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

M

a

 

Data di costituzione (Birth date)

O

d

O

q

O

q

O

a

O

q

Data di chiusura (Closure date)

M

d

M

q

M

q

M

a

M

q

Contrassegno «Inattiva» (Flag «IsInactive»)

M

d

M

q

M

q

M

a

M

q

Contrassegno «In liquidazione» (Flag «Is under liquidation»)

M

d

O

q

M

q

M

a

M

q

Controparti richieste (Required counterparties)

Cedente della SV (Originator of FVC)

 

 

 

 

M

q

 

 

 

 

Società di gestione (Management company)

(se disponibile)

 

 

M

q

M

q

 

 

 

 

Sede centrale (Headquarters)

M

d

 

 

 

 

 

 

M

q

Rilevanza: M (obbligatorio), O (opzionale), vuoto (non applicabile).

Frequenza: a (annuale), q (trimestrale), m (mensile), d (giornaliera/non appena si verificano cambiamenti).

Tempistica: per i dati annuali è (se non specificato altrove) un mese dopo la data di riferimento.

PARTE 2

Tipi di rapporti tra entità

 

Tipo

Frequenza di aggiornamento

1.   

Rapporti all'interno di un'impresa

Rapporti tra una unità giuridica (o più unità giuridiche) e un'impresa

O

2.   

Rapporti all'interno di un gruppo di imprese

Rapporto di controllo tra unità giuridiche

M (c)

q

Rapporto di proprietà (senza controllo) tra unità giuridiche

O

q

3.   

Altri rapporti

Legame tra un cedente e la propria SV

M

q

Legame tra una società di gestione e la propria SV/il proprio FI (f)  (***)

M

q

Legame tra una succursale non residente e la propria sede centrale residente

M

q (d)

Legame tra una succursale residente e la propria sede centrale non residente

M

q

Legame tra un sotto-fondo e un fondo ad ombrello (***)

M

q

Legame tra un'entità e la propria impresa madre apicale (e)  (***)

M

m


(1)  

(+)

escluse le succursali non residenti (o la sede centrale).

(2)  

(++)

incluse le succursali non residenti (se disponibile).

(***)  se disponibile.

(1)  Si prega di osservare che l'elenco delle istituzioni rilevanti ai fini delle statistiche sui pagamenti (PSRI) può sovrapporsi all'elenco delle IFM.

(2)  Ciò dovrebbe essere segnalato almeno per una delle variabili a seconda del sistema di raccolta dei dati.

(c)  solo per «gruppi bancari» con sede centrale nell'area dell'euro e per controparti contemplate dal regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13); altrimenti opzionale.

(d)  almeno trimestralmente, a seconda del settore.

(e)  solo per entità rilevanti per AnaCredit.

(f)  fatta eccezione per le entità autogestite.

(***)  se disponibile.


ALLEGATO II

REGISTER OF INSTITUTIONS AND AFFILIATES DATA (RIAD) - ELENCHI NON DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Attributi da segnalare per serie di dati secondo il rispettivo quadro di riferimento normativo di cui al capo VII del presente indirizzo

Nome dell'attributo

Statistiche Individual BSI e MIR (iBSI-iMIR)

Regolamento (UE) n. 1333/2014 (BCE/2014/48)

Entità rilevanti ai fini della gestione delle garanzie reali

Sistema di gestione della tesoreria (SGT) (Treasury Manage-ment System, TMS)

Security Holding Statistics Database (SHSDB) (1)

Centralised Securities Database (CSDB)

Common Granular Analytical Credit database (AnaCredit) (2)

Identificativi entità (Entity Identifiers)

Codice RIAD (RIAD code)

x

x

x

x

x

x

x

LEI (*1)

 

x

x

 

x

x

x

Identificativi nazionali (National identifiers) (*1)

 

 

x

 

x

x

x

Altri identificativi (Other identifiers)

 

 

x

x

x

x

x

Identificativi strumenti (Instrument Identifiers)

ISIN

 

 

 

 

x

x

 

Denominazione (Name)

x

x

x

x

x

x

x

Paese di residenza (Country of residence)

x

x

x

x

x

x

x

Indirizzo (Address)

 

 

 

 

 

 

x

Forma giuridica (Legal form)

 

 

 

 

 

 

x

Settore istituzionale (Institutional sector)

x

x

x

x

x

x

x

Dettagli settore istituzionale (Institutional sector details)

x

x

x

x

x

x

x

Controllo settore istituzionale (Institutional sector control)

x

x

x

x

x

x

x

Gruppo garanzie reali (Collateral group)

 

 

x

 

 

 

 

Codice NACE (NACE code)

 

 

 

 

x

x

x

Posizione geografica (Geographic location) (NUTS)

 

 

 

 

 

 

x

Contrassegno CCP (Flag CCP)

 

x

 

 

 

 

 

Obblighi di segnalazione (Reporting requirements)

 

 

 

 

 

 

x

Regime contabile (Accounting Framework)

 

 

 

 

 

 

x

Totale degli occupati (Total employment)

 

 

 

 

 

 

x

Bilancio totale (Total balance sheet)

 

 

 

 

 

 

x

Dimensione dell'impresa (Enterprise size)

 

 

 

 

 

 

x

Fatturato annuo (Annual turnover)

 

 

 

 

 

 

x

Stato dei procedimenti legali (Status of legal proceedings)

 

 

 

 

 

 

x

 

Data di costituzione (Birth date)

x

x

x

x

x

x

x

Data di chiusura (Closure date)

x

x

x

x

x

x

x

Contrassegno «Inattiva» (Flag «IsInactive»)

x

x

x

x

x

x

 

 

Rapporti (Relationships)

Rapporto di proprietà (Ownership relation)

 

 

x

 

 

 

 

Rapporto di succursale (Branch relation)

 

 

x

 

 

 

 

Legame (Link)

con la sede centrale (to headquarter)

 

 

 

 

x

 

x

con l'impresa madre direttamente controllante (to direct controlling parent)

 

 

 

 

x

 

x

con l'impresa madre apicale controllante (to ultimate controlling parent)

 

 

 

 

x

 

x

con la società di gestione (to management company)

 

 

 

 

 

 

x


(1)  L'elenco degli attributi obbligatori dei ruoli delle relative controparti SHSDB è specificato nei rispettivi atti normativi.

(2)  L'elenco degli attributi obbligatori di una controparte AnaCredit specifica dipende dal ruolo (mutuatario, fideiussore ecc.), dalla residenza (all'interno/al di fuori dello Stato membro segnalante), e dalla data in cui il prestito è stato concesso come specificato nei rispettivi atti normativi.

(*1)  Dovrebbero essere forniti come attributi obbligatori l'identificativo «LEI» o, se non disponibile, «Identificativi nazionali».


18.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 154/22


INDIRIZZO (UE) 2018/877 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 1o giugno 2018

che modifica l'indirizzo BCE/2014/15 relativo alle statistiche monetarie e finanziarie (BCE/2018/17)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 5.1, 12.1 e 14.3,

considerando quanto segue:

(1)

La Banca centrale europea (BCE) ha necessità di monitorare la trasmissione della politica monetaria e in particolare l'impatto delle modifiche dei tassi di interesse applicati alle operazioni di rifinanziamento principali e alle operazioni di rifinanziamento mirate a più lungo termine e degli acquisti effettuati nell'ambito di programmi di acquisto di attività sulle condizioni di erogazione dei prestiti alle famiglie e alle società non finanziarie. A tale scopo sono necessarie informazioni statistiche relative alle cartolarizzazioni e ad altri trasferimenti da parte di istituzioni finanziarie monetarie (IFM) di prestiti alle famiglie disaggregati per finalità. Inoltre, sono necessarie informazioni statistiche su base mensile sul cash-pooling nozionale per poter distinguere l'impatto di tali posizioni da quello degli altri depositi e prestiti sui bilanci delle IFM. A seguito dell'istituzione del Comitato di risoluzione unico, pienamente operativo dal 1o gennaio 2015, è necessaria anche la segnalazione delle posizioni nei confronti dell'SRB. È necessario pertanto stabilire i formati e le procedure a cui le banche centrali nazionali (BCN) degli Stati membri la cui moneta è l'euro devono uniformarsi al fine di segnalare tali informazioni alla BCE.

(2)

LA BCE aggiorna il registro anagrafico delle istituzioni e delle entità affiliate (Register of Institutions and Affiliates Data, RIAD), un deposito centrale di dati di riferimento sulle unità istituzionali rilevanti a fini statistici. Il RIAD contiene, tra l'altro, gli elenchi delle IFM, dei fondi d'investimento (FI), delle società veicolo e delle istituzioni rilevanti ai fini delle statistiche sui pagamenti (PSRI). Poiché le regole e le procedure che specificano le modalità con le quali le BCN segnalano i dati richiesti alla BCE utilizzando il RIAD sono stabilite in un separato indirizzo, per ragioni di certezza giuridica, le disposizioni dell'indirizzo BCE/2014/15 (1) concernenti tali regole e procedure devono essere soppresse.

(3)

Il regolamento (UE) n. 1073/2013 della Banca centrale europea (BCE/2013/38) (2) stabilisce gli obblighi per la segnalazione delle statistiche su attività e passività degli FI. Le BCN sono tenute a classificare e aggregare detti dati. In particolare, è necessario identificare, nelle statistiche relative agli FI, gli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari, in relazione ai quali sarà necessaria una nuova classificazione dei dati esistenti sulla base delle informazioni attinte dal RIAD.

(4)

Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l'indirizzo BCE/2014/15,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Modifiche

L'indirizzo BCE/2014/15 è modificato come segue:

1.

all'articolo 1 il paragrafo 4 è soppresso;

2.

all'articolo 3, il quinto comma del paragrafo 1, lettera a), è sostituito dal seguente:

«Tutte le voci sono obbligatorie; tuttavia, relativamente alle celle di cui alle tabelle 3 e 4 della parte 3 dell'allegato I al regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33) corrispondenti agli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro, si applicano alcune disposizioni speciali, come specificato al paragrafo 8. Ancora in relazione alla tabella 3, a seguito dell'istituzione nel 2015 del Comitato di risoluzione unico (Single Resolution Boaard, SRB) in conformità al regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), si richiede alle BCN di segnalare le posizioni nei confronti dell'SRB nella cella «Istituzioni dell'UE selezionate». Inoltre, relativamente agli obblighi di cui alla tabella 5 della parte 5 dell'allegato I al regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33) di segnalazione dei crediti cartolarizzati e cancellati dal bilancio che sono gestiti da IFM, le BCN possono estendere gli obblighi di segnalazione statistica ai crediti gestiti da IFM, che siano stati diversamente trasferiti. Nella misura in cui tali informazioni supplementari non siano incluse nella segnalazione di cui alla tabella 5 della parte 5 dell'allegato I al regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33), ma siano disponibili per le BCN, i dati sono inseriti nella tabella 4 della parte 1 dell'allegato II al presente indirizzo. Nella misura in cui le informazioni sui crediti cartolarizzati o diversamente trasferiti che non siano gestiti da IFM siano disponibili per le BCN (per esempio da parte di AIF o di ausiliari finanziari che svolgono la funzione di gestori dei prestiti), tali dati sono inseriti nella tabella 4 della parte 1 dell'allegato II. Nella misura in cui le informazioni statistiche relative al cash-pooling nozionale siano nella disponibilità delle BCN, tali dati sono inclusi nella tabella 5 della parte 1 dell'allegato II.

(*1)  Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1).»"

3.

all'articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Frequenza della segnalazione e scadenza

Le statistiche sull'aggregato soggetto a riserva comprendono sei serie temporali per gli enti creditizi, riferite alle consistenze di fine mese, da trasmettere alla BCE al più tardi entro il giorno lavorativo della BCN che precede l'inizio del periodo di mantenimento della riserva, attraverso il sistema di scambio di dati del Sistema europeo di banche centrali (SEBC). Gli enti creditizi di piccole dimensioni segnalano alle BCN una disaggregazione limitata su base trimestrale. Per tali enti creditizi di piccole dimensioni sono utilizzate delle statistiche semplificate sull'aggregato soggetto a riserva per i tre periodi di mantenimento della riserva. Le BCN utilizzano i dati trimestrali sull'aggregato soggetto a riserva trasmessi dagli enti creditizi di piccole dimensioni per le cifre mensili segnalate alla BCE nelle tre trasmissioni successive alla segnalazione di tali dati.»;

4.

all'articolo 9, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Le tre serie temporali per gli enti creditizi, riguardanti i dati relativi alle consistenze di fine mese, sono trasmesse alla BCE, al più tardi entro il giorno lavorativo delle BCN che precede l'inizio del periodo di mantenimento.»;

5.

all'articolo 17 bis, paragrafo 1, il quinto comma è sostituito dal seguente:

«Quando sia influenzata l'appartenenza al gruppo, le BCN apportano le necessarie modifiche alle informazioni registrate nel RIAD.»;

6.

all'articolo 19, il paragrafo 1, lettera a), è modificato come segue:

a)

il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Tutte le consistenze di fine mese e i dati relativi agli aggiustamenti dei flussi mensili nonché le informazioni mensili sulle nuove emissioni/vendite e rimborsi di quote/partecipazioni in fondi di investimento sono altresì segnalate (i) per il sottosettore dei fondi indicizzati quotati (exchange traded funds, ETF), come una posizione «di cui» della voce «fondi totali» e (ii), a partire dal periodo di riferimento dicembre 2018, in modo separato per gli FI che sono organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e per gli FI che non sono OICVM per ciascun sottosettore degli FI in ragione della natura dell'investimento. Per i dati relativi agli FI che sono OICVM e per quelli relativi agli FI che non sono OICVM, le BCN possono segnalare stime effettuate con la massima diligenza possibile nel primo anno di segnalazione dei dati, ossia dal periodo di riferimento del dicembre 2018 al periodo di riferimento del novembre 2019.»;

b)

il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Nei limiti in cui le informazioni sono disponibili, anche sulla base delle migliori stime, le consistenze di fine trimestre e i dati trimestrali relativi agli aggiustamenti dei flussi nonché le informazioni trimestrali sulle nuove emissioni/vendite e rimborsi di quote/partecipazioni in fondi di investimento sono segnalati anche per il sottosettore dei fondi di private equity (tra cui i fondi di capitale di rischio) come una posizione «di cui» della voce «fondi totali».»;

7.

all'articolo 20, il paragrafo 6 è soppresso;

8.

all'articolo 20, paragrafo 7, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Se le BCN compilano i dati sulle attività e sulle passività delle SV direttamente dalle SV e, se necessario, sulla base dei dati segnalati dalle IFM nazionali ai sensi del regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33), e se concedono deroghe alle SV in conformità all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1075/2013 (BCE/2013/40), le BCN effettuano una procedura di espansione al 100 % della copertura per tutte le SV quando compilano i dati trimestrali sulle attività e sulle passività delle SV segnalati alla BCE per consistenze in essere, transazioni finanziarie e cancellazioni totali/parziali.»;

9.

l'articolo 24 è soppresso;

10.

l'articolo 25 è soppresso;

11.

gli Allegati II, III e IV e il Glossario sono modificati conformemente all'allegato al presente Indirizzo;

12.

gli allegati V e VI sono soppressi.

Articolo 2

Efficacia

Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro.

Articolo 3

Destinatari

Le BCN degli Stati membri la cui moneta è l'euro sono le destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 1o giugno 2018.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  Indirizzo BCE/2014/15, del 4 aprile 2014, relativo alle statistiche monetarie e finanziarie (GU L 340 del 26.11.2014, pag. 1).

(2)  Regolamento UE n. 1073/2013 della Banca centrale europea, del 18 ottobre 2013, relativo alle statistiche sulle attività e sulle passività dei fondi di investimento (BCE/2013/38) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 73).


ALLEGATO

Gli allegati II, III e VI e il Glossario dell'indirizzo BCE/2014/15 sono modificati come segue:

1.

l'allegato II è modificato come segue:

a)

la parte 1 è modificata come segue:

i)

al terzo paragrafo, il primo periodo è sostituito dal seguente:

«Per quanto riguarda i dati di bilancio per le altre istituzioni finanziarie monetarie (IFM), le BCN devono segnalare alla BCE i dati sulle consistenze in essere secondo le tabelle da 1 a 4 dell'allegato I al regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33) e gli aggiustamenti dei flussi secondo le seguenti tabelle 1 e 2.»;

ii)

il quarto paragrafo è sostituito dal seguente:

«Per quanto riguarda gli obblighi relativi a cartolarizzazioni di crediti e altri trasferimenti di crediti, le BCN devono segnalare alla BCE i dati secondo le tabelle 5a e 5b dell'allegato I al regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33). Le BCN devono segnalare alla BCE su base mensile, ove disponibili, i dati per gli aggiustamenti dei prestiti alle famiglie disaggregati per finalità per le cartolarizzazioni e degli altri trasferimenti di prestiti che sono richiesti sul base trimestrale dalla tabella 5b dell'allegato I al regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33). Inoltre, le BCN devono segnalare i dati relativi alle correzioni dei flussi in conformità alle tabelle 3a e 3b sottostanti. Voci ulteriori relative a cartolarizzazioni di crediti e altri trasferimenti di crediti, se disponibili, devono essere segnalate in conformità alla tabella 4, nella misura in cui tali dati non siano richiesti ai sensi delle tabelle 5a e 5b dell'allegato I al regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33).»;

iii)

è aggiunto un quinto paragrafo:

«Per quanto riguarda gli obblighi concernenti meccanismi di cash pooling nozionale, nella misura in cui tali dati sono disponibili, le BCN devono segnalare alla BCE gli importi in essere e le correzioni dei flussi relativi alle posizioni lorde dei depositi e dei prestiti in cash pool nozionali che sono compresi nei requisiti di segnalazione dei dati ai sensi delle tavole da 1 a 4 dell'allegato I al regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33) in conformità alla tabella 5 sottostante. I depositi gestiti in cash pool nozionali devono essere segnalati come posizione «di cui» della voce «depositi overnight». I prestiti inseriti in cash pool nozionali devono essere trattati, se del caso, come «prestiti rotativi e scoperti di conto» e «prestiti con scadenza non superiore a un anno» e devono essere segnalati come posizione «di cui» della voce «prestiti». I prestiti non coperti contrattualmente da meccanismi di cash pooling, ma concessi a partecipanti in pool non devono essere inclusi nella segnalazione di cui alla tabella 5.»;

iv)

la tabella 3a è sostituita dalla seguente:

«Tabella 3a

Cartolarizzazioni e altre cessioni di crediti: voci per le quali sono necessarie rettifiche dei flussi mensili  (*1)

VOCI DI BILANCIO

A.

Residenti nazionali

B.

Residenti nell'area dell'euro diversi da quelli nazionali

C.

Resto del mondo

IFM

 

Amministrazioni pubbliche (S.13)

 

Altri settori residenti

IFM

 

Amministrazioni pubbliche (S.13)

 

Altri settori residenti

Totale

Altre amministrazioni pubbliche (S.1312+S.1313+S.1314)

Totale

Fondi di investimento non FCM (S.124)

Altri intermediari finanziari + altri ausiliari finanziari + prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive (S.125+S.126+S.127)

Imprese di assicurazione (S.128)

Fondi pensione (S.129)

Società non finanziarie (S.11)

 

Famiglie + istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.14+S.15)

Totale

Altre amministrazioni pubbliche (S.1312+S.1313+S.1314)

Totale

Fondi di investimento non FCM (S.124)

Altri intermediari finanziari + altri ausiliari finanziari + prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive (S.125+S.126+S.127)

Imprese di assicurazione (S.128)

Fondi pensione (S.129)

Società non finanziarie (S.11)

 

Famiglie + istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.14+S.15)

Totale

Credito al consumo

Crediti per l'acquisto di un'abitazione

 

Altri crediti

Totale

Credito al consumo

Crediti per l'acquisto di un'abitazione

 

Altri crediti

 

II/SdP (2)

 

II/SdP (2)

1.

Ammontari in essere dei crediti cartolarizzati non cancellati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1

di cui cartolarizzati da una SV dell'area dell'euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Crediti cartolarizzati e cancellati dal bilancio per i quali la IFM opera come gestore  (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Consistenze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le BCN devono segnalare alla BCE, ove disponibili, le rettifiche concernenti agli obblighi di cui alla tabella 5 dell'allegato I al regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33) per rettificare i prestiti alle famiglie per finalità.

v)

la tabella 4 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 4

Cartolarizzazioni e altri trasferimenti di crediti: crediti cancellati dal bilancio della IFM

VOCI DI BILANCIO

A.

Residenti nazionali

B.

Residenti nell'area dell'euro diversi da quelli nazionali

C.

Resto del mondo

IFM

Istituzioni diverse dalle IFM

IFM

Istituzioni diverse dalle IFM

 

Amministrazioni pubbliche (S.13)

 

Altri settori residenti

 

Amministrazioni pubbliche (S.13)

 

Altri settori residenti

Totale

Altre amministrazioni pubbliche (S.1312+S.1313+S.1314)

Totale

Fondi di investimento non FCM (S.124)

Altri intermediari finanziari + altri ausiliari finanziari + prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive (S.125+S.126+S.127)

Imprese di assicurazione (S.128)

Fondi pensione (S.129)

Società non finanziarie (S.11)

Famiglie + istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.14+S.15)

Totale

Altre amministrazioni pubbliche (S.1312+S.1313+S.1314)

Totale

Fondi di investimento non FCM (S.124)

Altri intermediari finanziari + altri ausiliari finanziari + prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive (S.125+S.126+S.127)

Imprese di assicurazione (S.128)

Fondi pensione (S.129)

Società non finanziarie (S.11)

Famiglie + istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.14+S.15)

Credito al consumo

Crediti per l'acquisto di un'abitazione

 

Altri crediti

Credito al consumo

Crediti per l'acquisto di un'abitazione

 

Altri crediti

 

II/SdP (4)

 

II/SdP (4)

3.

Crediti cancellati da IFM  (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1

Consistenze

 

M

M

 

M

M

M

M

M

M

 

M

M

 

M

M

M

M

M

M

M

Finalità del credito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M / Q

M / Q

M / Q

M / Q

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M / Q

M / Q

M / Q

M / Q

 

fino a un anno

 

 

 

 

 

 

 

 

Q

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q

 

 

 

 

 

oltre 1 anno e fino a 5

 

 

 

 

 

 

 

 

Q

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q

 

 

 

 

 

oltre 5 anni

 

 

 

 

 

 

 

 

Q

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2

Operazioni finanziarie escluso l'ipatto dei trasferimenti di crediti

 

M

M

 

M

M

M

M

M

M

 

M

M

 

M

M

M

M

M

M

M

Finalità del credito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M / Q

M / Q

M / Q

M / Q

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M / Q

M / Q

M / Q

M / Q

 

fino a un anno

 

 

 

 

 

 

 

 

Q

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q

 

 

 

 

 

oltre 1 anno e fino a 5

 

 

 

 

 

 

 

 

Q

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q

 

 

 

 

 

oltre 5 anni

 

 

 

 

 

 

 

 

Q

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q

 

 

 

 

 

M

Obblighi relativi ai dati mensili

Q

Obblighi relativi ai dati trimestrali

M / Q

Dati da fornire su base trimestrale e/o su base mensile, ove disponibili.

vi)

è aggiunta la tabella 5 seguente:

«Tabella 5

Cash pooling nozionale: ammontari in essere e rettifiche dei flussi  (*2)

VOCI DI BILANCIO

A.

Residenti nazionali

B.

Residenti nell'area dell'euro diversi da quelli nazionali

C.

Resto del mondo

IFM

 

Amministrazioni pubbliche (S.13)

 

Altri settori residenti

IFM

 

Amministrazioni pubbliche (S.13)

 

Altri settori residenti

Totale

Altre amministrazioni pubbliche (S.1312+S.1313+S.1314)

Totale

Fondi di investimento non FCM (S.124)

Altri intermediari finanziari + altri ausiliari finanziari + prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive (S.125+S.126+S.127)

Imprese di assicurazione (S.128)

Fondi pensione (S.129)

Società non finanziarie (S.11)

Famiglie + istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.14+S.15)

Totale

Altre amministrazioni pubbliche (S.1312+S.1313+S.1314)

Totale

Fondi di investimento non FCM (S.124)

Altri intermediari finanziari + altri ausiliari finanziari + prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive (S.125+S.126+S.127)

Imprese di assicurazione (S.128)

Fondi pensione (S.129)

Società non finanziarie (S.11)

Famiglie + istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.14+S.15)

PASSIVITÀ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1.

Depositi overnight

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1e

Euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui: Posizioni di cash pooling nozionale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1x

Valute estere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui: Posizioni di cash pooling nozionale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITÀ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Prestiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2e

Euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui: Posizioni di cash pooling nozionale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2x

Valute estere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui: Posizioni di cash pooling nozionale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

alla parte 3, il secondo periodo del primo paragrafo è sostituito dal seguente:

«Le BCN sono tenute a segnalare alla BCE i dati sulle consistenze in essere secondo lo schema stabilito all'allegato I del regolamento (EU) n. 1074/2013 (BCE/2013/39) e le correzioni dei flussi secondo la seguente tabella 1.»;

c)

la parte 4 è modificata come segue:

i)

la tabella 1 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 1  (*3)

Dati relativi alla BCE/BCN

 

Nazionali

Residenti nell'area dell'euro diversi da quelli nazionali

Resto del mondo

Totale

PASSIVITÀ

 

 

 

 

8.

Banconote e monete in circolazione

 

 

 

 

di cui: banconote

 

 

 

 

Banconote in euro

 

 

 

#

Banconote in denominazione nazionale

 

 

 

#  (5)

di cui: monete

 

 

 

 

Monete denominate in euro

 

 

 

#

Monete in denominazione nazionale

 

 

 

#  (5)

11.

Titoli di debito emessi  (6)

 

 

 

 

Fino a 1 anno

 

 

 

 

13.

Capitale e riserve

 

 

 

 

di cui: capitale azionario raccolto

 

 

 

 

di cui: profitti o perdite accumulati nel periodo contabile

 

 

 

 

di cui: rendite e spese imputate direttamente a capitale

 

 

 

 

di cui: fondi derivanti da utili non distribuiti agli azionisti

 

 

 

 

di cui: accantonamenti

 

 

 

 

14.

Altre passività

 

 

 

 

di cui: ratei su depositi

 

 

 

di cui: partite in transito

 

 

 

di cui: partite in sospeso

 

 

 

di cui: strumenti finanziari derivati

 

 

 

passività verso l'Eurosistema relative all'allocazione delle banconote in euro

 (7)

 

 

ATTIVITÀ

 

 

 

 

7.

Altre attività

 

 

 

 

di cui: ratei su prestiti

 

 

 

di cui: partite in transito

 

 

 

di cui: partite in sospeso

 

 

 

di cui: strumenti finanziari derivati

 

 

 

di cui: crediti verso l'Eurosistema relativi all'allocazione delle banconote in euro

 (7)

 

 

ii)

la tabella 2 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 2  (*4)

Dati relativi alle altre IFM

 

Nazionali

Residenti nell'area dell'euro diversi da quelli nazionali

Resto del mondo

Totale

PASSIVITÀ

 

 

 

 

9.

Depositi

 

 

 

 

Passività di contropartita per crediti non cancellati  (8)

 

11.

Titoli di debito emessi  (9)

 

 

 

 

Fino a 1 anno

#

#

#

 

Euro

#

#

#

 

Valute estere

#

#

#

 

Oltre 1 anno e fino a 2 anni

#

#

#

 

Euro

#

#

#

 

Valute estere

#

#

#

 

13.

Capitale e riserve

 

 

 

 

di cui: capitale azionario raccolto

 

 

 

 

di cui: profitti o perdite accumulati nel periodo contabile

 

 

 

 

di cui: rendite e spese imputate direttamente a capitale

 

 

 

 

di cui: fondi derivanti da utili non distribuiti agli azionisti

 

 

 

 

di cui: accantonamenti

 

 

 

 

14.

Altre passività

 

 

 

 

di cui: ratei su depositi

 

 

 

di cui: partite in transito

 

 

 

di cui: partite in sospeso

 

 

 

di cui: strumenti finanziari derivati

 

 

 

di cui: accantonamenti

 

 

 

 

ATTIVITÀ

 

 

 

 

3

Titoli di debito detenuti

 

 

 

 

di cui: titoli di debito propri detenuti

 

 

 

 

4

Azioni e altre partecipazioni

 

 

 

 

di cui: azioni e altre partecipazioni proprie detenute

 

 

 

 

5.

Quote/partecipazioni in fondi di investimento

 

 

 

 

di cui: quote e partecipazioni proprie in fondi comuni monetari detenute

 

 

 

 (10)

7.

Altre attività

 

 

 

 

di cui: ratei su prestiti

 

 

 

di cui: partite in transito

 

 

 

di cui: partite in sospeso

 

 

 

di cui: strumenti finanziari derivati

 

 

 

d)

La parte 13 è modificata come segue:

i)

la tabella 1 è soppressa;

ii)

il paragrafo 1 è soppresso;

e)

alla parte 15 bis, al primo paragrafo, il periodo «In particolare, le BCN dovrebbero segnalare serie ausiliarie con la massima diligenza possibile per importi eccedenti 50 milioni di EUR, ma solo qualora le serie ausiliarie superino l'1 % delle consistenze dell'indicatore, ossia soglia = massimo (50 milioni di EUR, 1 % degli stock).» è sostituita dalla seguente:

«In particolare, le BCN devono segnalare serie ausiliarie con la massima diligenza possibile per importi eccedenti 50 milioni di EUR, ma solo qualora le serie ausiliarie superino l'1 % delle consistenze dell'indicatore, ossia soglia = massimo (50 milioni di EUR, 1 % degli stock).»;

f)

nella parte 16, la sezione 3 è soppressa;

g)

nella parte 18, la tabella 3 è soppressa;

2.

l'allegato III è modificato come segue:

a)

la parte 1 è sostituita dalla seguente:

«PARTE 1

Introduzione

La Banca centrale europea (BCE) ha degli accordi speciali per lo scambio di dati con le banche centrali nazionali (BCN) del Sistema europeo di banche centrali (SEBC), le BCN dei Paesi candidati all'adesione e alcuni istituti nazionali di statistica (INS) dell'Unione. Gli scambi di dati utilizzano messaggi standardizzati indipendenti dalle piattaforme (SDMX (*5)], che comprendono dati (valori numerici) e/o attributi (metadati che spiegano i dati scambiati).

Ai fini dello scambio di messaggi statistici, i dati devono essere strutturati secondo precise definizioni della struttura dei dati (DSD (*6)], i cui concetti statistici e liste di codici ad esse allegati consentono che il loro contenuto sia descritto adeguatamente e inequivocabilmente. L'insieme delle DSD, dei concetti e delle liste di codici associati è conosciuto come «definizioni strutturali».

Le definizioni strutturali della BCE forniscono l'elenco di DSD, concetti e liste di codici associati formulati dalla BCE e utilizzati nei suoi scambi di dati statistici secondo SDMX. Le definizioni sono registrate nel registro del SEBC (*7) nonché nel sito della Commissione europea CIRCABC (*8) e sono accessibili ai membri del gruppo sull'Interscambio di dati elettronici (Electronic Data Interchange, EDI) e del gruppo di interesse sulle Statistiche (Statistics interest group) (compresi i membri del gruppo di lavoro sulla gestione delle informazioni statistiche (Working Group on Statistical Information Management, (WGSIM)]. Una copia locale è generalmente registrata presso ciascuna BCN. In caso contrario, l'area operativa interessata delle BCN dovrebbe contattare il proprio membro del WGSIM.

La parte 2 elenca le DSD della BCE e i relativi flussi/serie di dati utilizzati dal SEBC nel contesto delle statistiche monetarie e finanziarie. Per maggiori dettagli sulle DSD comprese le specifiche dimensioni delle chiavi delle serie, il loro formato e le liste di codici associati, nonché gli attributi che descrivono i dati, il loro formato e livello di assegnazione, si invita a far riferimento al registro del SEBC.

(*5)  Dati statistici e Metadata eXchange tramite messaggi SMX-EDI o SDMX-ML."

(*6)  Precedentemente conosciute come famiglie di codici."

(*7)  https://sreg.escb.eu/"

(*8)  www.circabc.europa.eu»;"

b)

La parte 2 è sostituita dalla seguente:

«PARTE 2

DSD e flussi di dati/serie di dati

1.

Nei messaggi SDMX scambiati, i concetti statistici possono essere utilizzati o come dimensioni (nel comporre le «chiavi» che identificano le serie temporali) o come attributi (che forniscono informazioni sui dati). Le dimensioni e gli attributi codificati traggono i loro valori da liste di codici predefinite. Le DSD definiscono la struttura delle chiavi delle serie scambiate, in termini di concetti e liste di codici associati. Inoltre, definiscono le loro relazioni con i relativi attributi. La medesima struttura può essere utilizzata per diversi flussi di dati che sono differenziati dalle informazioni sui flussi di dati o sulla serie di dati.

2.

Nel contesto delle statistiche monetarie e finanziarie, la BCE ha definito 12 DSD usate correntemente per lo scambio di statistiche con il SEBC e con altre organizzazioni internazionali. Per la maggior parte di tali DSD, viene scambiata una serie di dati con quella struttura e di conseguenza l'identificatore della DSD e il connesso identificatore della serie di dati (ISD) utilizzati nei messaggi dati SDMX coincidono. Ai fini del trattamento, della tempestività e/o della responsabilità, sono state definite due serie di dati nel contesto dello scambio che utilizzano le DSD «ECB_BSI1», «ECB_SSI1» e «ECB_ICPF1» e sono identificate a livello di ISD. Le seguenti caratteristiche dei flussi di dati sono in produzione:

voci di bilancio (BSI), identificatore della DSD e ISD «ECB_BSI1»,

voci di bilancio nel contesto del Libro blu (BSP), identificatore della DSD «ECB_BSI1» e ISD «ECB_BSP»,

indicatori finanziari strutturali bancari (SSI), identificatore della DSD e ISD «ECB_SSI1»,

indicatori finanziari strutturali bancari nel contesto del Libro blu (SSP), identificatore della DSD «ECB_BSI1» e ISD «ECB_SSP»,

tassi di interesse applicati dalle IFM (MIR), identificatore della DSD e ISD «ECB_MIR1»,

altri intermediari finanziari (OFI), identificatore della DSD e ISD «ECB_OFI1»,

emissioni di titoli (SEC), identificatore della DSD e ISD «ECB_SEC1»,

sistemi di pagamento e regolamento (PSS), identificatore della DSD e ISD «ECB_PSS1»,

fondi di investimento (IVS), identificatore della DSD e ISD «ECB_IVF1»,

società veicolo (FVC), identificatore della DSD e ISD «ECB_FVC1»,

dati bancari consolidati (CBD2), identificatore della DSD e ISD «ECB_CBD2»,

statistiche bancarie consolidate internazionali (CBS), identificatore della DSD e ISD «BIS_CBS»,

attività e passività delle imprese di assicurazione (ICB), identificatore della DSD «ECB_ICPF1» e ISD «ECB_ICB»,

operazioni delle imprese di assicurazione (premi, indennizzi, commissioni) (ICO), identificatore della DSD e ISD «ECB_ICO1»,

attività e passività dei fondi pensione (PFB), identificatore della DSD «ECB_ICPF1» e ISD «ECB_PFB».»;

c)

le parti 3 e 4 sono soppresse;

3.

nell'allegato IV, il secondo periodo nella sezione 2 della parte 3 è sostituita dalla seguente:

«Le BCN devono soddisfare gli obblighi sulla base dei dati segnalati dalle IFM.»;

4.

nel Glossario sono aggiunte le seguenti definizioni:

«Capitale e riserve include le seguenti sottovoci:

a)

Capitale azionario raccolto comprende tutti i fondi conferiti dai titolari, dal contributo iniziale a tutte le successive emissioni di forme di titolarità e rispecchia l'intero ammontare del capitale raccolto.

b)

Profitti o perdite accumulati nel periodo contabile consiste di tutti i profitti e le perdite del periodo contabile corrente registrati nel conto profitti e perdite non ancora portati a utile non distribuito.

c)

Rendite e spese portate direttamente a capitale comprende la contropartita delle rivalutazioni nette delle attività e passività registrate direttamente a capitale e non nel conto profitti e perdite secondo la disciplina contabile.

d)

Fondi derivanti da utili non distribuito agli azionisti comprende riserve e altri fondi (ad esempio profitti e perdite portati a nuovo dopo la fine del periodo contabile e prima dell'assunzione di una decisione sulla distribuzione dei dividendi o sullo stanziamento a riserva) non distribuiti agli azionisti.

e)

Accantonamenti specifici e generali a fronte di crediti, titoli e altri tipi di attività. Tali accantonamenti dovrebbero comprendere tutte le rettifiche di valore per svalutazioni di crediti e perdite su prestiti non compensati dalla categoria di attività a cui si riferiscono nel bilancio statistico.

Detenzioni di titoli propri da parte di IFM comprendono titoli acquistati da un altro investitore all'emissione e successivamente riacquistati dall'emittente originario, nonché titoli effettivamente emessi e mantenuti dal detentore all'emissione. Tutti i tipi di detenzioni proprie dovrebbero essere raccolte, oossia:

titoli di debito propri detenuti;

azioni e altre partecipazioni proprie detenute;

quote e partecipazioni in fondi comuni monetari proprie detenute.

Patrimonio netto è il saldo contabile di un conto patrimoniale (B.90) (SEC 2010, paragrafo 7.02). Le consistenze delle attività e delle passività registrate nel conto patrimoniale sono valutate a prezzi appropriati, che di norma sono i prezzi di mercato correnti alla data cui il conto patrimoniale si riferisce. In un sistema pensionistico a prestazioni definite, tuttavia, il livello delle prestazioni pensionistiche promesso ai dipendenti che vi partecipano è determinato da una formula previamente convenuta. Il passivo di un sistema pensionistico a prestazioni definite è pari all'attuale valore delle prestazioni promesse, e dunque in un sistema pensionistico a prestazioni definite il patrimonio netto può non essere pari a zero. In un sistema a contribuzione definita le prestazioni corrisposte dipendono dall'andamento delle attività acquisite dal sistema pensionistico. Il passivo di un sistema a contribuzione definita è pari all'attuale valore di mercato delle attività del fondo. Il patrimonio netto del fondo è sempre pari a zero.

Cash pooling nozionale è definito, ai fini del presente indirizzo, come un meccanismo di cash pooling messo a disposizione da un'IFM (o da più IFM) a un gruppo di soggetti (di seguito i «partecipanti in pool») in cui: (a) i partecipanti in pool mantengono ciascuno conti separati; (b) l'interesse pagato o ricevuto dall'IFM è calcolato sulla base di una posizione netta «nozionale» di tutti i conti nel pool; e (c) i partecipanti in pool possono effettuare prelievi allo scoperto garantiti da depositi di altri partecipanti in pool senza trasferimento di fondi tra conti.».


(*1)  Le rettifiche rispetto alle cancellazioni/svalutazioni si applicano solo per la parte 2, mentre le rettifiche da riclassificazione si applicano a tutto.

(1)  Le BCN possono estendere la copertura di questa voce ai crediti altrimenti trasferiti e cancellati dal bilancio della IFM per cui la IFM opera come gestore, in conformità con la prassi applicata nella tabella 5 dell'allegato I del regolamento BCE/2013/33.

(2)  Imprese individuali e società di persone non riconosciute come enti giuridici.»

(3)  Le BCN segnalano i dati disponibili sui crediti cancellati dalle IFM non ricompresi nei dati segnalati di cui alla tabella 5 dell'allegato I al regolamento BCE/2013/33.

(4)  Imprese individuali e società di persone non riconosciute come enti giuridici.»

(*2)  Le rettifiche rispetto alle cancellazioni/svalutazioni si applicano solo per la parte 2, mentre gli aggiustamenti da riclassificazione si applicano a tutto.»

(*3)  Si devono trasmettere alla BCE le consistenze per tutte le celle; le correzioni da riclassificazione devono essere trasmesse solo per le celle indicate con un #. Le celle contrassegnate con una croce (†) indicano voci per memoria a bassa priorità.

(5)  Banconote e monete denominate nelle precedenti valute nazionali che rimangono in essere dopo l'adozione dell'euro. I dati dovrebbero essere segnalati per almeno 12 mesi dopo l'allargamento.

(6)  I titoli di debito emessi dalla BCN devono essere segnalati solo se il fenomeno è applicabile.

(7)  Posizioni nette verso l'Eurosistema originate da (a) distribuzione delle banconote in euro emesse dalla BCE (8 % del totale delle emissioni); e (b) applicazione della procedura basata sulle quote di capitale. Le posizioni nette creditorie o debitorie delle singole BCN e della BCE devono essere allocate da entrambi i lati dell'attivo e del passivo di bilancio in base al segno, ossia deve essere segnalata una posizione netta positiva verso l'Eurosistema sul lato dell'attivo, mentre una posizione netta negativa va segnalata sul lato del passivo.»;

(*4)  Si devono trasmettere alla BCE le consistenze per tutte le celle, mentre gli aggiustamenti da riclassificazione e rivalutazione devono essere trasmessi solo per le celle indicate con un #. Le celle contrassegnate con una croce (†) indicano voci per memoria a bassa priorità.

(8)  Queste voci rappresentano la passività in contropartita per i prestiti cartolarizzati ma non cancellati dal bilancio dell'IFM secondo i principi contabili applicabili.

(9)  In base ad un accordo bilaterale tra la BCE e la BCN, non è necessario che questa serie di informazioni sia segnalata dalle BCN se la BCE usa fonti di dati alternative.

(10)  Detenzioni di quote e partecipazioni in fondi comuni monetari propri dovrebbero essere segnalate solo se il fenomento è applicable.»;