ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 152

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

61° anno
15 giugno 2018


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/870 del Consiglio, del 14 giugno 2018, che attua l'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/44 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/871 della Commissione, del 14 giugno 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 474/2006 per quanto riguarda l'elenco dei vettori aerei soggetti a divieto operativo o a restrizioni operative all'interno dell'Unione ( 1)

5

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di esecuzione (PESC) 2018/872 del Consiglio, del 14 giugno 2018, che attua la decisione (PESC) 2015/1333 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

22

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2018/873 della Commissione, del 13 giugno 2018, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) [notificata con il numero C(2018) 3826]

29

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2018/874 della Commissione, del 14 giugno 2018, che stabilisce che la sospensione temporanea del dazio doganale preferenziale a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 20/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio non è appropriata per quanto riguarda le importazioni di banane originarie del Nicaragua

58

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/705 del Consiglio, del 14 maggio 2018, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina ( GU L 118 I del 14.5.2018 )

60

 

*

Rettifica della decisione (PESC) 2018/706 del Consiglio, del 14 maggio 2018, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina ( GU L 118 I del 14.5.2018 )

60

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

15.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 152/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/870 DEL CONSIGLIO

del 14 giugno 2018

che attua l'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/44 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio, del 18 gennaio 2016, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga il regolamento (UE) n. 204/2011 (1), in particolare l'articolo 21, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 18 gennaio 2016 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2016/44.

(2)

Il 7 giugno 2018 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, istituito a norma della risoluzione 1970 (2011) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ha aggiunto sei persone all'elenco di persone ed entità soggette a misure restrittive.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II del regolamento (UE) 2016/44,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (UE) 2016/44 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2018

Per il Consiglio

La presidente

E. ZAHARIEVA


(1)  GU L 12 del 19.1.2016, pag. 1.


ALLEGATO

Le seguenti persone sono aggiunte all'elenco di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2016/44:

21.

Nome: 1: Ermias 2: Ghermay 3: n.d. 4: n.d.

Titolo: n.d. Designazione: Leader di una rete della tratta transnazionale Data di nascita: Approssimativamente (35-45 anni) Luogo di nascita: (forse Asmara, Eritrea) Alias certo: n.d. Alias incerto: a) Ermies Ghermay b) Ermias Ghirmay Cittadinanza: eritrea Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: (Indirizzo noto: Tripoli, Tarig sure n. 51; si sarebbe trasferito a Sabratha nel 2015) Data di inserimento nell'elenco:7 giugno 2018Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni)

Inserito nell'elenco a norma del punto 22, lettera a), della risoluzione 1970 (2011), del punto 4, lettera a), della risoluzione 2174 (2014) e del punto 11, lettera a), della risoluzione 2213 (2015).

Informazioni aggiuntive

È ampiamente documentato da molteplici fonti affidabili, incluse indagini penali, che Ermias Ghermay è uno dei principali attori subsahariani coinvolti nella tratta di migranti in Libia. Ermias Ghermay è un leader di una rete transnazionale responsabile della tratta e del traffico di decine di migliaia di migranti, soprattutto dal Corno d'Africa verso le coste libiche e oltre, verso paesi di destinazione in Europa e negli Stati Uniti. Dispone di uomini armati, nonché di depositi e campi di detenzione in cui sarebbero commesse gravi violazioni dei diritti umani nei confronti dei migranti. Collabora strettamente con le reti di trafficanti libici, come quella di Abu-Qarin, ed è considerato la loro «catena di approvvigionamento orientale». La sua rete si estende dal Sudan alla costa libica e all'Europa (Italia, Francia, Germania, Paesi Bassi, Svezia, Regno Unito), nonché agli Stati Uniti. Ghermay controlla i campi di detenzione privati intorno alla costa nordoccidentale della Libia, in cui i migranti sono detenuti e sono vittime di gravi violazioni. Da questi campi i migranti sono trasportati a Sabratha o Zawiya. Negli ultimi anni Ghermay ha organizzato innumerevoli e pericolose traversate per mare, esponendo i migranti (inclusi numerosi minori) al rischio di morte. Nel 2015 il tribunale di Palermo (Italia) ha emesso mandati d'arresto nei confronti di Ermias Ghermay in relazione al traffico di migliaia di migranti in condizioni disumane, incluso il naufragio del 13 ottobre 2013 vicino a Lampedusa, in cui sono morte 266 persone.

22.

Nome: 1: Fitiwi 2: Abdelrazak 3: n.d. 4: n.d.

Titolo: n.d. Designazione: Leader di una rete della tratta transnazionale Data di nascita: Approssimativamente (30-35 anni) Luogo di nascita: Massaua, Eritrea Alias certo: n.d. Alias incerto: Fitwi Esmail Abdelrazak Cittadinanza: eritrea Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: n.d. Data di inserimento nell'elenco:7 giugno 2018Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni)

Inserito nell'elenco a norma del punto 22, lettera a), della risoluzione 1970 (2011), del punto 4, lettera a), della risoluzione 2174 (2014) e del punto 11, lettera a), della risoluzione 2213 (2015).

Informazioni aggiuntive

Fitiwi Abdelrazak è un leader di una rete transnazionale responsabile della tratta e del traffico di decine di migliaia di migranti, soprattutto dal Corno d'Africa verso le coste libiche e oltre, verso paesi di destinazione in Europa e negli Stati Uniti. Fonti aperte e numerose indagini penali lo indicano come uno dei principali attori responsabili dello sfruttamento di un gran numero di migranti in Libia e delle violazioni commesse nei loro confronti. Abdelrazak vanta numerosi contatti all'interno delle reti di trafficanti libici e ha accumulato immense ricchezze grazie alla tratta di migranti. Dispone di uomini armati, nonché di depositi e campi di detenzione in cui si commettono gravi violazioni dei diritti umani. La sua rete si compone di cellule che si estendono da Sudan, Libia, Italia e oltre verso i paesi di destinazione dei migranti. Inoltre acquista i migranti dei suoi campi da terzi, ad esempio da altre strutture detentive locali. Da questi campi, i migranti sono trasportati verso la costa libica. Abdelrazak ha organizzato innumerevoli e pericolose traversate per mare, esponendo i migranti (minori inclusi) al rischio di morte. Ad Abdelrazak si collegano almeno due naufragi con conseguenze mortali verificatisi tra aprile e luglio 2014.

23.

Nome: 1: Ahmad 2: Oumar 3: al-Dabbashi 4: n.d.

Titolo: n.d. Designazione: Comandante della milizia Anas al-Dabbashi, leader di una rete della tratta transnazionale Data di nascita: Approssimativamente (30 anni) Luogo di nascita: (forse Sabratha, vicino a Talil) Alias certo: n.d. Alias incerto: a) Al-Dabachi b) Al Ammu c) The Uncle d) Al-Ahwal Cittadinanza: libica Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: a) Garabulli, Libia b) Zawiya, Libia Data di inserimento nell'elenco:7 giugno 2018Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni)

Inserito nell'elenco a norma del punto 22, lettera a), della risoluzione 1970 (2011), del punto 4, lettera a), della risoluzione 2174 (2014) e del punto 11, lettera a), della risoluzione 2213 (2015).

Informazioni aggiuntive

Ahmad al-Dabbashi è il comandante della milizia Anas al-Dabbashi che, in passato, operava nella zona costiera situata tra Sabratha e Melita. Al-Dabbashi è un importante leader di attività illecite legate alla tratta dei migranti. Il clan e la milizia al-Dabbashi intrattengono inoltre rapporti con gruppi terroristici ed estremisti violenti. Attualmente Al-Dabbashi è attivo nei dintorni di Zawiya, dove si è spostato nell'ottobre 2017 in seguito allo scoppio di violenti scontri con altre milizie e organizzazioni di trafficanti rivali intorno alla zona costiera, che hanno fatto più di 30 morti, tra cui dei civili. In risposta alla sua espulsione, il 4 dicembre 2017 Ahmad al-Dabbashi si è pubblicamente impegnato a riprendere Sabratha con le armi e la forza. Esistono numerose prove che la milizia di Al-Dabbashi è direttamente coinvolta nella tratta e nel traffico di migranti e che essa controlla le zone di partenza dei migranti, i campi, i rifugi e le imbarcazioni. Secondo alcune informazioni, Al-Dabbashi ha esposto i migranti (minori inclusi) a condizioni brutali e talvolta mortali a terra e in mare. Dopo i violenti scontri tra la milizia di al-Dabbashi e altre milizie a Sabratha, sono stati ritrovati migliaia di migranti (molti in gravi condizioni), per la maggior parte detenuti nei centri della brigata dei martiri Anas al-Dabbashi e della milizia al-Ghul. Il clan al-Dabbashi e la milizia Anas al-Dabbashi ad esso associata intrattengono da tempo legami con lo Stato Islamico dell'Iraq e del Levante (ISIL) e i gruppi ad esso affiliati. Numerosi membri dell'ISIL sono stati nei loro ranghi, incluso Abdallah al-Dabbashi, il «califfo» dell'ISIL a Sabratha. Al-Dabbashi sarebbe inoltre coinvolto nell'organizzazione nel luglio 2017 dell'omicidio di Sami Khalifa al-Gharabli, che era stato nominato dal consiglio municipale di Sabratha per contrastare le attività legate al traffico di migranti. Le attività di al-Dabbashi contribuiscono largamente a far crescere la violenza e l'insicurezza in Libia occidentale e minacciano la pace e la stabilità in Libia e nei paesi vicini.

24.

Nome: 1: MUS'AB 2: ABU-QARIN 3: n.d. 4: n.d.

Titolo: n.d. Designazione: Leader di una rete della tratta transnazionale Data di nascita:19 gennaio 1983Luogo di nascita: Sabratha, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: a) ABU-AL QASSIM OMAR Musab Boukrin b) The Doctor c) Al-Grein Cittadinanza: libica Passaporto n.: a) 782633, rilasciato il 31 maggio 2005b) 540794, rilasciato il 12 gennaio 2008Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: n.d. Data di inserimento nell'elenco:7 giugno 2018Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni)

Inserito nell'elenco a norma del punto 22, lettera a), della risoluzione 1970 (2011), del punto 4, lettera a), della risoluzione 2174 (2014) e del punto 11, lettera a), della risoluzione 2213 (2015).

Informazioni aggiuntive

Si ritiene che Mus'ab Abu-Qarin svolga un ruolo centrale nelle attività di tratta degli esseri umani e di traffico di migranti nella zona di Sabratha, ma che lavori anche da Zawiya e Garabulli. La sua rete transnazionale copre la Libia, le destinazioni europee e i paesi subsahariani per il reclutamento di migranti e i paesi arabi per il settore finanziario. Fonti attendibili hanno documentato la sua collusione con Ermias Ghermay, che si occupa della «catena di approvvigionamento orientale» per conto di Abu-Qarin, relativamente alla tratta e al traffico di esseri umani. Vi sono prove secondo cui Abu-Qarin ha intrattenuto rapporti con altri attori del business della tratta, in particolare Mohammed Kachlaf (cugino e capo della brigata al-Nasr di cui è proposto l'inserimento in elenco) a Zawiya. Un ex complice di Abu-Qarin, che ora coopera con le autorità libiche, sostiene che Abu-Qarin ha organizzato traversate per mare per 45 000 persone nel solo 2015, esponendo i migranti (minori inclusi) al rischio di morte. Abu-Qarin è l'organizzatore di una traversata del 18 aprile 2015 conclusasi con un naufragio nel Canale di Sicilia, causando la morte di 800 persone. In base alle prove raccolte, anche dal gruppo di esperti dell'ONU, è responsabile della detenzione di migranti in condizioni brutali, anche a Tripoli, vicino alla zona di al-Wadi e delle località balneari in prossimità di Sabratha in cui sono detenuti i migranti. Abu-Qarin sarebbe stato vicino al clan al-Dabbashi a Sabratha fino allo scoppio di un conflitto a causa di una «tassa di protezione». Fonti riferiscono che Abu-Qarin ha pagato persone vicine agli estremisti violenti nella zona di Sabratha in cambio dell'autorizzazione a trafficare migranti per conto dei gruppi estremisti violenti, che traggono benefici finanziari dallo sfruttamento dell'immigrazione illegale. Abu-Qarin è collegato a una rete di trafficanti composta da gruppi armati salafiti a Tripoli, Sebha e Cufra.

25.

Nome: 1: Mohammed 2: Kachlaf 3: n.d. 4: n.d.

Titolo: n.d. Designazione: Comandante della brigata Shuhada al-Nasr, capo delle guardie della raffineria di petrolio di Zawiya Data di nascita: n.d. Luogo di nascita: Zawiya, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: a) Kashlaf b) Koshlaf c) Keslaf d) al-Qasab Cittadinanza: libica Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Zawiya, Libia Data di inserimento nell'elenco:7 giugno 2018Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni)

Inserito nell'elenco a norma del punto 22, lettera a), della risoluzione 1970 (2011), del punto 4, lettera a), della risoluzione 2174 (2014) e del punto 11, lettera a), della risoluzione 2213 (2015).

Informazioni aggiuntive

Mohammed Kachlaf è il capo della brigata Shuhada al-Nasr a Zawiya, nella Libia occidentale. La sua milizia controlla la raffineria di Zawiya, polo centrale delle operazioni di traffico dei migranti. Kachlaf controlla inoltre i centri di detenzione, compreso quello di Nasr, nominalmente sotto il controllo del dipartimento per la lotta all'immigrazione illegale (DCIM). Come indicato da varie fonti, la rete di Kachlaf è una delle reti predominanti nel settore del traffico dello sfruttamento dei migranti in Libia. Kachlaf ha numerosi legami con il capo dell'unità locale della guardia costiera di Zawiya, al-Rahman al-Milad, la cui unità intercetta le imbarcazioni che trasportano migranti, spesso appartenenti a reti rivali di trafficanti di migranti. I migranti sono poi portati in strutture detentive sotto il controllo della milizia Al Nasr, dove sarebbero detenuti in condizioni critiche. Il gruppo di esperti sulla Libia ha raccolto prove secondo cui i migranti erano spesso vittime di percosse mentre altri, in particolare donne provenienti da paesi subsahariani e dal Marocco, erano venduti sul mercato locale come «schiavi sessuali». Ha inoltre concluso che Kachlaf collabora con altri gruppi armati ed è stato coinvolto in ripetuti scontri violenti nel 2016 e nel 2017.

26.

Nome: 1: Abd 2: Al-Rahman 3: al-Milad 4: n.d.

Titolo: n.d. Designazione: Comandante della guardia costiera di Zawiya Data di nascita: Approssimativamente (29 anni) Luogo di nascita: Tripoli, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: a) Rahman Salim Milad b) al-Bija Cittadinanza: libica Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Zawiya, Libia Data di inserimento nell'elenco:7 giugno 2018Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni)

Inserito nell'elenco a norma del punto 22, lettera a), della risoluzione 1970 (2011), del punto 4, lettera a), della risoluzione 2174 (2014) e del punto 11, lettera a), della risoluzione 2213 (2015).

Informazioni aggiuntive

Abd al Rahman al-Milad è a capo dell'unità regionale della guardia costiera di Zawiya, che è sistematicamente connessa a violenze nei confronti dei migranti e di altri trafficanti di esseri umani. Il gruppo di esperti dell'ONU sostiene che Milad e altri membri della guardia costiera siano direttamente coinvolti nell'affondamento di imbarcazioni di migranti per mezzo di armi da fuoco. Al-Milad collabora con altri trafficanti di migranti come Mohammed Kachlaf (di cui è proposto l'inserimento in elenco), che, secondo le fonti, ne assicura la protezione per effettuare operazioni illecite connesse alla tratta e al traffico di migranti. Diversi testimoni nelle indagini penali hanno affermato di essere stati arrestati in mare da uomini armati a bordo di una nave della guardia costiera denominata Tallil (utilizzata da al-Milad) e di essere stati portati al centro di detenzione al-Nasr, in cui sarebbero detenuti in condizioni brutali e sottoposti a percosse.


15.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 152/5


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/871 DELLA COMMISSIONE

del 14 giugno 2018

che modifica il regolamento (CE) n. 474/2006 per quanto riguarda l'elenco dei vettori aerei soggetti a divieto operativo o a restrizioni operative all'interno dell'Unione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull'identità del vettore aereo effettivo e che abroga l'articolo 9 della direttiva 2004/36/CE (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 474/2006 della Commissione (2) ha istituito l'elenco dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno dell'Unione di cui al capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005.

(2)

In conformità all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2111/2005, alcuni Stati membri e l'Agenzia europea per la sicurezza aerea («AESA») hanno comunicato alla Commissione informazioni utili ai fini dell'aggiornamento di tale elenco. Informazioni utili sono state comunicate anche da paesi terzi e organizzazioni internazionali. L'elenco dovrebbe essere aggiornato sulla base di tali informazioni.

(3)

La Commissione ha informato tutti i vettori aerei interessati, direttamente o tramite le autorità responsabili della loro supervisione regolamentare, in merito ai fatti salienti e alle considerazioni che costituirebbero la base per la decisione di imporre loro un divieto operativo all'interno dell'Unione o di modificare le condizioni di un divieto operativo imposto a un vettore aereo figurante nell'elenco.

(4)

La Commissione ha offerto ai vettori aerei interessati la possibilità di consultare la documentazione fornita dagli Stati membri, di trasmettere osservazioni scritte e di essere ascoltati dalla Commissione nonché dal comitato istituito dal regolamento (CEE) n. 3922/1991 del Consiglio (3) («il comitato per la sicurezza aerea»).

(5)

La Commissione ha aggiornato il comitato per la sicurezza aerea in merito alle consultazioni congiunte in corso, nel quadro del regolamento (CE) n. 2111/2005 e del regolamento (CE) n. 473/2006 della Commissione (4), con le autorità competenti e i vettori aerei di Afghanistan, Angola, Bolivia, Gambia, Indonesia, Libia, Nepal, Russia e Venezuela. Essa ha inoltre fornito al comitato per la sicurezza aerea informazioni riguardo alla situazione della sicurezza aerea in Guinea equatoriale, Kazakhstan, India, Mauritania, Mozambico, Filippine, Thailandia, Ucraina e Zambia.

(6)

L'AESA ha presentato alla Commissione e al comitato per la sicurezza aerea i risultati delle analisi delle relazioni di audit effettuate dall'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale («ICAO») nel quadro del suo Universal Safety Oversight Audit Programme (programma ispettivo universale di monitoraggio della sicurezza). In tale contesto gli Stati membri sono stati invitati a dare la priorità alle ispezioni di rampa dei vettori aerei certificati da paesi terzi nei cui confronti l'ICAO ha rilevato criticità significative in materia di sicurezza o per i quali l'AESA ha concluso che sussistono gravi carenze nel sistema di sorveglianza della sicurezza. Oltre alle consultazioni avviate dalla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 2111/2005, l'attribuzione di priorità alle ispezioni di rampa consentirà di ottenere ulteriori informazioni sulle prestazioni in termini di sicurezza dei vettori aerei certificati in tali paesi terzi.

(7)

L'AESA ha inoltre informato la Commissione e il comitato per la sicurezza aerea in merito ai risultati delle analisi delle ispezioni di rampa effettuate nel quadro del programma di valutazione della sicurezza degli aeromobili stranieri («SAFA») in conformità al regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione (5).

(8)

L'AESA ha inoltre informato la Commissione e il comitato per la sicurezza aerea in merito ai progetti di assistenza tecnica attuati nei paesi terzi interessati da misure o da controlli a norma del regolamento (CE) n. 2111/2005. Essa ha fornito informazioni sui piani e sulle richieste di ulteriore assistenza tecnica e di cooperazione per migliorare la capacità amministrativa e tecnica delle autorità per l'aviazione civile, al fine di contribuire a correggere situazioni di non conformità alle norme internazionali dell'aviazione civile applicabili. Gli Stati membri sono stati invitati a rispondere a tali richieste su base bilaterale, in coordinamento con la Commissione e l'AESA. A tale proposito la Commissione ha ribadito l'utilità di informare la comunità internazionale del trasporto aereo, in particolare attraverso la banca dati SCAN (Safety Collaborative Assistance Network) dell'ICAO, sull'assistenza tecnica prestata dall'Unione e dai suoi Stati membri per migliorare la sicurezza aerea a livello mondiale.

(9)

Eurocontrol ha aggiornato la Commissione e il comitato per la sicurezza aerea sulla situazione della funzione di allarme SAFA e ha fornito le attuali statistiche relative ai messaggi di allerta per i vettori aerei soggetti a un divieto operativo.

Vettori aerei dell'Unione

(10)

In seguito all'analisi effettuata dall'AESA delle informazioni risultanti dalle ispezioni di rampa degli aeromobili di vettori aerei dell'Unione e dalle ispezioni in materia di standardizzazione effettuate dall'AESA, nonché dalle ispezioni e dagli audit specifici effettuati dalle autorità aeronautiche nazionali, vari Stati membri hanno adottato determinati provvedimenti attuativi e ne hanno informato la Commissione e il comitato per la sicurezza aerea. La Bulgaria ha informato la Commissione e il comitato per la sicurezza aerea in merito alle misure adottate nei confronti del vettore aereo Bulgaria Air.

(11)

Gli Stati membri hanno ribadito di essere pronti a intervenire secondo necessità, qualora informazioni pertinenti in materia di sicurezza dovessero indicare che sussistono rischi imminenti per la sicurezza dovuti alla non conformità dei vettori aerei dell'Unione alle pertinenti norme di sicurezza internazionali.

Vettori aerei dell'Afghanistan

(12)

Il 13 febbraio 2018 si sono svolte consultazioni tecniche tra i rappresentanti della Commissione, dell'AESA, dell'autorità per l'aviazione civile della Repubblica islamica di Afghanistan («ACAA») e del vettore aereo Kam Air riguardanti, in particolare, l'attuale divieto operativo imposto a tutti i vettori aerei dell'Afghanistan a norma del regolamento (CE) n. 2111/2005.

(13)

Nel corso di tale riunione l'ACAA ha fornito informazioni sui progressi compiuti nell'attuazione di una migliore sorveglianza della sicurezza. Negli ultimi anni l'ACAA ha revocato o sospeso un numero maggiore di certificati di operatore aereo («COA»), vari aeromobili sono stati posti in fermo macchina perché non in condizioni idonee al volo e sono state adottate misure severe nei confronti di membri di equipaggio che non ottemperavano alle norme di sicurezza internazionali. L'ACAA ha inoltre comunicato che tutti i vettori aerei registrati in Afghanistan erano sottoposti a un processo di ricertificazione in conformità alle norme internazionali. Attualmente soltanto due compagnie aeree sono in possesso di un COA valido: Kam Air e Ariana Afghan Airlines. Kam Air ha ottenuto una piena ricertificazione in base alla normativa afghana in materia di aviazione, mentre per Ariana Afghan Airlines è in corso la procedura di ricertificazione. L'ACAA ha ribadito che, nei limiti di un contesto operativo complesso, è impegnata ad adempiere ai suoi obblighi internazionali in materia di sicurezza aerea.

(14)

L'ACAA ha iniziato a compilare i questionari online per il programma ispettivo universale dell'ICAO - Continuous monitoring approach (approccio al monitoraggio continuo) (USOAP-CMA), ma non ne ha fornito le prove. Il rappresentante permanente dell'Afghanistan presso l'ICAO sta trattando con quest'ultima affinché l'ICAO effettui un audit USOAP non appena possibile.

(15)

Il vettore aereo Kam Air ha fornito informazioni circa lo sviluppo della società e la gestione della sicurezza all'interno della stessa. Nel settembre 2014 il comitato esecutivo di Kam Air ha deciso di riconsiderare i piani strategici e le procedure tattiche delle proprie operazioni per ottemperare pienamente alle nuove regolamentazioni ACAA nonché alle norme internazionali e alle pratiche raccomandate. È stato attuato una programma di monitoraggio dei dati di volo e la compagnia è a conoscenza dei pericoli operativi. I sistemi di gestione della sicurezza e della qualità sono in fase di attuazione.

(16)

La Commissione riconosce gli sforzi che l'ACAA sta compiendo e il fatto che essa si sia impegnata a collaborare con la Commissione in modo da poter fornire aggiornamenti sulla situazione dei suoi obblighi di sorveglianza.

(17)

La Commissione prende tuttavia atto della persistente complessità del contesto operativo dell'Afghanistan e delle conseguenze negative di tale situazione sulla capacità dell'ACAA di ottemperare ai suoi obblighi di sorveglianza in materia di sicurezza. La Commissione monitorerà attentamente i risultati del previsto audit USOAP dell'ICAO. La Commissione ritiene pertanto che, sulla base di tutte le informazioni disponibili, l'elenco dei vettori aerei dell'Afghanistan soggetti a un divieto operativo all'interno dell'Unione non debba essere modificato, eccezion fatta per i vettori afghani Afghan Jet International Airlines, East Horizon Airlines e Safi Airways, ai quali è stato revocato il COA e che quindi non c'è più motivo di includere nell'elenco.

(18)

In conformità ai criteri comuni di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005, si ritiene pertanto che l'elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno dell'Unione debba essere modificato per cancellare i vettori aerei Afghan Jet International Airlines, East Horizon Airlines e Safi Airways dall'allegato A del regolamento (CE) n. 474/2006.

Vettori aerei dell'Angola

(19)

Nel novembre 2008 (6) tutti i vettori aerei certificati in Angola, con un'unica eccezione, sono stati sottoposti a divieto operativo totale, principalmente a causa dell'incapacità delle autorità competenti responsabili della sorveglianza della sicurezza dei vettori aerei certificati in Angola (INAVIC) di attuare e far applicare le pertinenti norme di sicurezza internazionali. È stata fatta una parziale eccezione per il vettore aereo TAAG Angola Airlines. TAAG Angola Airlines è stata inclusa nell'allegato B del regolamento (CE) n. 474/2006 (7) ed è stata autorizzata a operare nell'Unione con parte della flotta.

(20)

L'ICAO ha svolto una missione coordinata di convalida (ICVM) in Angola nel marzo 2017. Sulla base dei risultati di tale missione, l'ICAO ha annunciato che le autorità competenti dell'Angola avevano superato la criticità significativa in materia di sicurezza nel settore delle operazioni.

(21)

Con lettera del 2 aprile 2018 le autorità competenti dell'Angola hanno informato la Commissione dei progressi compiuti nell'attuazione delle norme di sicurezza internazionali e delle risultanze dell'ICVM.

(22)

La Commissione saluta gli sforzi compiuti dall'INAVIC e il fatto che l'INAVIC è intenzionata ad avviare consultazioni con la Commissione per fornirle informazioni più dettagliate sui progressi compiuti nella sorveglianza della sicurezza dei vettori aerei dei quali è responsabile.

(23)

In conformità ai criteri comuni di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005, la Commissione ritiene pertanto che per il momento non vi siano motivi per modificare l'elenco dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno dell'Unione per quanto riguarda i vettori aerei dell'Angola.

Vettori aerei della Bolivia

(24)

Il 30 gennaio 2018 si è svolta una riunione di consultazione tecnica tra i rappresentanti della Commissione, dell'AESA e di uno Stato membro e gli alti rappresentanti della direzione generale dell'aviazione civile («DGCA») della Bolivia.

(25)

La Commissione aveva chiesto alla DGCA di fornirle un elenco di documenti e di interventi da realizzare. La DGCA ha fornito in tempo tutta la documentazione richiesta e l'AESA l'ha analizzata. La conclusione preliminare è stata che le procedure sono ben documentate ma che, di fatto, non era possibile valutarne la corretta attuazione. La DGCA sembra disporre di un numero adeguato di ispettori; sono tuttavia necessarie maggiori informazioni per verificare che il personale possieda le competenze necessarie per i compiti specializzati.

(26)

Per avere un'idea più chiara sulla sorveglianza delle operazioni di volo, la Commissione ha chiesto alla DGCA boliviana di fornire un piano dettagliato delle verifiche e delle ispezioni in programma per il 2018 e un quadro delle verifiche e delle ispezioni svolte nel 2016 e nel 2017 su cinque compagnie aeree che effettuano il trasporto di passeggeri con frequenza regolare o non regolare.

(27)

Tale documentazione supplementare è stata trasmessa e ricevuta dall'AESA, che ha concluso che tra il 2016 e il 2017 vi è stato un cospicuo aumento del tasso di completamento delle ispezioni. Per Boliviana de Aviacion, l'unico vettore aereo boliviano operante in Europa, è stato portato a termine l'88 % degli interventi programmati. La DGCA boliviana ha informato che per l'anno in corso (2018) è stato introdotto il concetto di «sorveglianza basata sui rischi». È stato osservato che per gli altri vettori aerei, pur essendo stata eseguita un'analisi dei rischi, saranno necessari ulteriori miglioramenti.

(28)

La Commissione prende atto delle informazioni fornite dalla DGCA boliviana. La Commissione ritiene che, sulla base di tutte le informazioni attualmente disponibili, comprese quelle fornite dalla DGCA boliviana durante la riunione di consultazione tecnica del 30 gennaio 2018, non ci siano motivi di imporre un divieto operativo o restrizioni operative ai vettori aerei certificati in Bolivia.

(29)

In conformità ai criteri comuni di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005 la Commissione ritiene pertanto che, per il momento, non vi siano motivi per modificare l'elenco dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno dell'Unione inserendovi vettori aerei della Bolivia.

(30)

Gli Stati membri devono continuare a verificare l'effettiva conformità alle pertinenti norme di sicurezza internazionali attraverso l'attribuzione della priorità alle ispezioni di rampa da svolgere sui vettori aerei certificati in Bolivia, in conformità al regolamento (UE) n. 965/2012.

(31)

Qualora informazioni pertinenti in materia di sicurezza dovessero indicare che sussistono rischi imminenti per la sicurezza dovuti alla non conformità alle norme di sicurezza internazionali, la Commissione potrebbe vedersi costretta ad adottare ulteriori misure in conformità al regolamento (CE) n. 2111/2005.

Vettori aerei della Gambia

(32)

Nel 2014 e nel 2015 le ispezioni SAFA effettuate sugli operatori Aeolus Air Ltd. e SIPJ (G) Ltd, entrambi titolari di un COA rilasciato dall'autorità per l'aviazione civile della Gambia (CAAG), hanno evidenziato gravi carenze in materia di sicurezza.

(33)

Il 24 luglio 2015 l'AESA ha inviato una lettera alla CAAG per esporre i risultati di un'ispezione di rampa riguardante SIPJ (G) Ltd. In tale lettera l'AESA informava inoltre la CAAG che, sebbene i piani di volo fossero catalogati nella categoria delle prestazioni dell'aviazione generale e gli equipaggi sostenessero di effettuare voli di Stato, in realtà vi erano prove che si trattava di operazioni di natura commerciale.

(34)

Ulteriori indagini hanno rivelato che l'aeromobile in questione era immatricolato negli Stati Uniti d'America. L'AESA ha contattato le autorità statunitensi per l'aviazione civile riguardo a tale aeromobile; inoltre ha contattato formalmente le autorità gambiane, che tuttavia non hanno risposto. SIPJ (G) Ltd non ha presentato domanda di autorizzazione TCO.

(35)

Una serie di ispezioni SAFA condotte nei riguardi del vettore aereo SIPJ (G) Ltd nel 2016 ha prodotto altri risultati significativi. Sebbene in tutti i casi i voli fossero dichiarati come prestazioni dell'aviazione generale, sussistevano indicazioni che si trattasse di voli di natura commerciale ma dichiarati come aviazione generale per eludere le pertinenti norme di sicurezza ICAO e in particolare le prescrizioni in materia di autorizzazione TCO nello spazio aereo dell'Unione.

(36)

Al fine di monitorare attentamente la situazione la Commissione avvierà consultazioni tecniche con le autorità della Gambia in conformità all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 473/2006.

(37)

Gli Stati membri devono continuare a verificare l'effettiva conformità alle pertinenti norme di sicurezza internazionali attraverso l'attribuzione della priorità alle ispezioni di rampa da svolgere sui vettori aerei immatricolati in Gambia, in conformità al regolamento (UE) n. 965/2012.

(38)

Qualora informazioni pertinenti in materia di sicurezza dovessero indicare che sussistono rischi imminenti per la sicurezza dovuti alla non conformità alle norme di sicurezza internazionali, la Commissione potrebbe adottare ulteriori misure in conformità al regolamento (CE) n. 2111/2005.

(39)

In conformità ai criteri comuni di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005, si ritiene pertanto che per il momento non vi siano motivi per modificare l'elenco dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno dell'Unione per quanto riguarda i vettori aerei della Gambia.

Vettori aerei dell'Indonesia

(40)

Dal 12 al 21 marzo 2018 ha avuto luogo in Indonesia una visita di valutazione in loco da parte dell'Unione, cui hanno partecipato esperti della Commissione, dell'AESA e degli Stati membri. La visita di valutazione in loco dell'Unione si è svolta negli uffici della direzione generale dell'aviazione civile («DGCA») dell'Indonesia nonché, per poter svolgere un confronto con la precedente visita di valutazione in loco dell'Unione risalente al 2016, presso alcuni vettori aerei certificati in Indonesia, in particolare: Batik Air; Wings Air, appartenente allo stesso gruppo (Lion Group) di Batik Air e grande operatore di aerei a turboelica (ATR42/72); Sriwijaya Air, il più grande tra gli operatori tuttora nell'elenco dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno dell'Unione; TransNusa, con una flotta mista di aerei turbofan e di aerei a turboelica (tutti con certificazione CASR-121); Spirit Aviation Sentosa e Susi Air, entrambi con certificazione CASR-135, per servizi regionali e charter. Sono state visitate due regioni isolate: una base di TransNusa, situata a Kupang, e la sede centrale di Susi Air a Pangandaran.

(41)

Dalla visita di valutazione in loco dell'Unione è emerso che la DGCA non si è limitata a mantenere i risultati ottenuti in passato, ma ha anche compiuto progressi notevoli sotto vari aspetti dopo la precedente visita di valutazione in loco dell'Unione del 2016. Di particolare rilevanza sono la stabilità raggiunta dalla DGCA nella stesura della normativa nazionale nel settore dell'aviazione e la maturità mostrata nel condurre una supervisione corretta ed efficace. In precedenti occasioni era stato osservato che erano stati vagliati o adottati vari modelli normativi affinché l'Indonesia potesse dimostrare di conformarsi alle norme ICAO. Tale impostazione era tuttavia caratterizzata da una mancanza di chiarezza. Il gruppo dell'UE ha salutato favorevolmente la decisione della DGCA di adottare una politica chiara di adesione alle norme ICAO e di elaborare di propria iniziativa progetti normativi in linea con le ultime modifiche adottate dall'ICAO.

(42)

Gli esperti hanno preso atto del fatto che le attività di sorveglianza (audit e ispezioni) continuano a essere programmate su base annua e che, in generale, esse hanno luogo nei tempi previsti.

(43)

La DGCA è in grado di attrarre un organico sufficiente, commisurato alle attuali dimensioni e all'ambito di azione del settore del trasporto aereo sul quale deve essere esercitata la sorveglianza. L'organico è cresciuto in modo consistente rispetto al 2016 e sono in programma ulteriori assunzioni. Tutti i dipendenti ascoltati erano qualificati e sono risultati competenti. I programmi e i piani teorici di formazione sono stati considerati appropriati. È stato tuttavia osservato che resta necessaria una maggiore formazione operativa degli ispettori in tema di notifica, dettaglio delle verifiche, analisi approfondita delle cause e chiusura dei rilievi.

(44)

La DGCA indonesiana è stata in grado di dimostrare che, ove necessario, vengono presi provvedimenti attuativi attraverso lettere di avvertimento, sospensioni, revoche e sanzioni pecuniarie. Dal 2017 ci sono state quattro revoche, 11 sospensioni e 21 lettere di avvertimento.

(45)

Il Lion Group è costituito da sei vettori aerei certificati in tre diversi Stati e applica un approccio integrato riguardo alle proprie operazioni e alla gestione della sicurezza e della qualità. All'interno del Lion Group, Batik Air e Wings Air sono due titolari di COA certificati in Indonesia. Batik Air, che era già stata visitata durante la visita di valutazione in loco dell'Unione del 2016, ha dimostrato di continuare a disporre di sistemi efficaci per garantire e gestire la sicurezza e la qualità. L'operatore cerca di migliorarsi ulteriormente. Batik Air ha tenuto conto delle osservazioni mosse dal gruppo dell'UE nel 2016 e ha adottato miglioramenti non obbligatori, soprattutto nel campo della valutazione dei rischi per la sicurezza. Wings Air dispone di equipaggi e personale professionali e ha predisposto sistemi di gestione delle varie attività. La direzione riceve e tiene conto di informazioni e analisi della sicurezza e della qualità, a livello sia di singolo vettore che di gruppo; essa diffonde inoltre a sua volta le informazioni e le azioni correttive mediante pubblicazioni interne, elettroniche e di altro tipo.

(46)

Sriwijaya Air è il terzo operatore indonesiano per dimensioni; ha istituito un collaudato sistema di gestione della sicurezza. Gli alti dirigenti ascoltati hanno una buona consapevolezza delle problematiche e una buona conoscenza dei sistemi usati per la gestione della sicurezza e il controllo delle operazioni di volo e a terra. Oltre a svolgere gli esami della pressione sanguigna e i test alcolemici all'inizio di ogni periodo di servizio (sia per gli equipaggi di condotta che per quelli di cabina), Sriwijaya Air ha adottato un programma aziendale di controlli casuali antidroga. Il sistema di gestione della qualità è appena allo stadio iniziale, in quanto ha cominciato a essere applicato solo lo scorso anno. Tutti gli ispettori della direzione della Qualità sono adeguatamente qualificati. Esiste un margine di miglioramento nella gestione dell'aeronavigabilità di Sriwijaya Air al fine di individuare agevolmente lo status di osservanza del programma di manutenzione per i singoli aeromobili.

(47)

TransNusa è un piccolo operatore nazionale. Il controllo della gestione dell'aeronavigabilità e le operazioni sono stati ritenuti soddisfacenti. L'operatore ha sviluppato un efficiente sistema di gestione della sicurezza e applica su base volontaria un programma di controllo e analisi dei dati relativi al volo. Il sistema di gestione della qualità dovrebbe essere migliorato ulteriormente. Le strutture di Kupang per la manutenzione di linea sono adeguate per il tipo di operazioni. Nel complesso si ritiene che TransNusa rispetti le norme pertinenti.

(48)

Spirit Aviation Sentosa, che ha recentemente ottenuto la certificazione, è uno dei più piccoli operatori aerei indonesiani e dispone di un COA CASR-135. Sebbene gli uffici della società si trovino a Giacarta, le operazioni di questo vettore si svolgono prevalentemente in località rurali della provincia di Papua. Il sistema di gestione della sicurezza è ben sviluppato. L'organizzazione nell'area delle operazioni è stata ritenuta soddisfacente. Il settore dell'aeronavigabilità continua ha bisogno di miglioramenti.

(49)

Susi Air è un operatore con certificazione CASR-135, che gestisce una flotta costituita prevalentemente da Cessna Grand Caravan. Questo vettore ha istituito un sistema di gestione della sicurezza. La classificazione degli eventi, l'individuazione dei rischi più significativi e la gestione delle modifiche sono svolti manualmente sulla base di dati non standardizzati provenienti da varie fonti. Il carico di lavoro appare eccessivo per il numero di persone addette a compiti relativi al sistema di gestione della sicurezza. L'operatore avrebbe bisogno di più personale specializzato e di strumenti adeguati, soprattutto se la flotta si ingrandisce come previsto. Il gruppo dell'UE ha preso atto del solido sistema di formazione degli equipaggi e del livello elevato di formazione dei piloti. In termini di manutenzione, la compagnia è ben impiantata e attrezzata ed è in grado di svolgere attività di manutenzione in località isolate. Si ritiene che la compagnia abbia bisogno di accrescere l'organico in settori diversi da quello della manutenzione.

(50)

In generale il gruppo dell'UE ha osservato che una politica di segnalazione non punitiva sembra caratterizzare tutti gli operatori visitati.

(51)

Nel corso delle visite presso gli operatori, nel contesto dei loro sistemi di gestione della sicurezza, gli avvisi di risoluzione generati dal sistema anticollisione («TCAS-RA») e gli avvicinamenti non stabilizzati sono stati elencati tra i cinque maggiori rischi identificati. Esistono studi in base ai quali questo tipo di eventi è molto meno frequente se vengono seguite procedure di navigazione basata sulle prestazioni (PBN). La DGCA indonesiana è l'organismo responsabile dell'approvazione delle procedure PBN. Dati i cinque maggiori rischi identificati, si raccomanda fortemente che l'autorità promuova l'uso della PBN. A tal fine la DGCA dovrebbe adoperarsi con tutti i portatori di interessi (ad esempio gli operatori aerei, i fornitori di servizi di navigazione aerea, gli aeroporti) per promuovere l'uso della PBN e per elaborare una solida tabella di marcia in tale direzione, che preveda la collaborazione e la formazione necessarie.

(52)

La DGCA indonesiana e i vettori aerei Sriwijaya Air, Wings Air e Susi Air sono stati sentiti dalla Commissione e dal comitato per la sicurezza aerea in data 30 maggio 2018. La DGCA indonesiana ha presentato la sua attuale struttura organizzativa, con informazioni dettagliate sull'organico assegnato alla sua direzione per l'Aeronavigabilità e le operazioni degli aeromobili, sulla continua crescita del bilancio disponibile per compiti di sorveglianza della sicurezza e per la formazione degli ispettori e sul trasferimento della DGCA in una struttura nuova e moderna. La DGCA indonesiana ha fornito informazioni sui risultati dell'ultima missione coordinata di convalida condotta nell'ottobre 2017 dall'ICAO, dai quali emerge un tasso di attuazione effettiva dell'80,34 %. La DGCA indonesiana ha fornito informazioni sulla situazione e la pianificazione per l'attuazione della PBN nel 2017 e nel 2018, da cui è emerso che le procedure PBN saranno adottate in un numero rilevante di aeroporti. Nella sua presentazione la DGCA indonesiana ha tracciato una sintesi delle azioni correttive adottate per tenere conto dei rilievi formulati dagli esperti durante la visita di valutazione in loco dell'Unione del 2018. È stato definito un programma per realizzare miglioramenti sulla base della visita di valutazione in loco dell'Unione del 2018 e dell'ICVM.

(53)

Durante l'audizione la DGCA indonesiana si è impegnata a tenere la Commissione al corrente delle azioni intraprese in relazione agli audit ICVM svolti dall'ICAO in Indonesia e alle osservazioni rimanenti formulate nel corso della visita di valutazione in loco dell'Unione del 2018. La DGCA indonesiana si è inoltre impegnata a tenere un dialogo costante in materia di sicurezza, anche attraverso ulteriori riunioni se e quando ritenuto necessario dalla Commissione.

(54)

Sriwijaya Air appartiene allo Sriwijaya Air Group. Sriwijaya Air ha presentato i piani di espansione della sua flotta, che conta attualmente 37 aeromobili e dovrebbe raggiungere le 42 unità nel 2021 e ha fornito informazioni dettagliate sul processo di assunzione dei piloti e una descrizione dei settori Operazioni, Formazione e Manutenzione. Sriwijaya Air ha inoltre fornito informazioni sul suo sistema di gestione della sicurezza, sul processo di analisi dei dati di volo e sugli indicatori sulle prestazioni in termini di sicurezza. La compagnia ha altresì illustrato le attività di supervisione esercitate dalla DGCA indonesiana su Sriwijaya Air nel 2017 e ha fatto il punto sul seguito dato ai rilievi emersi da tali attività, spiegando che tutte le azioni erano state concluse. Sriwijaya Air ha presentato il piano d'azione correttivo elaborato in base ai rilievi emersi durante la visita di valutazione in loco dell'Unione del 2018.

(55)

Wings Air ha illustrato la struttura e il funzionamento del proprio sistema di gestione della sicurezza nonché i processi messi in atto per garantire la sicurezza delle proprie operazioni. Nel corso dell'audizione Wings Air ha inoltre informato la Commissione e il comitato per la sicurezza aerea circa il piano d'azione correttivo elaborato sulla base dei rilievi formulati durante la visita di valutazione in loco dell'Unione del 2018. Le misure correttive previste dal piano si basano sull'analisi approfondita delle cause di tali rilievi. Inoltre Wings Air ha fornito spiegazioni sulla propria indagine riguardo alla recente collisione col suolo che ha coinvolto uno dei suoi aeromobili nonché sulle misure di sicurezza da essa adottate immediatamente dopo l'incidente.

(56)

Susi Air ha presentato l'organizzazione, il tipo di attività e la varietà della propria forza lavoro e ha fornito dettagli sul processo di assunzione dei piloti, compresa la formazione impartita dal suo Centro di formazione. Susi Air ha sottolineato il rigoroso processo di qualificazione, ha descritto le procedure aziendali e le misure adottate per garantire la sicurezza delle operazioni in zone isolate della Papua e ha fornito informazioni dettagliate su manutenzione e operazioni. Il sistema elettronico di gestione della sicurezza messo in funzione facilita l'immediata segnalazione degli eventi, il che contribuisce a una solida cultura della sicurezza. La compagnia ha altresì illustrato le attività di supervisione esercitate dalla DGCA indonesiana su Susi Air nel 2017 e ha fatto il punto sul seguito dato ai rilievi emersi in tali occasioni, spiegando che tutte le azioni erano state concluse. Susi Air ha presentato il piano d'azione correttivo elaborato in base ai rilievi emersi durante la visita di valutazione in loco dell'Unione del 2018.

(57)

La Commissione prende atto con soddisfazione che, reagendo agli incidenti avvenuti negli ultimi anni, la DGCA indonesiana ha definito cinque settori prioritari nei quali potenziare il proprio intervento, ha sviluppato misure di mitigazione adeguate e ne ha informato tutti i vettori indonesiani. Tra i settori prioritari vi è quello delle uscite di pista: al riguardo la Commissione esorta la DGCA indonesiana a svolgere sistematicamente un'analisi approfondita delle cause in caso di incidenti o di incidenti gravi e a fare in modo che tutti i vettori indonesiani ne imitino l'esempio.

(58)

La Commissione prende atto con soddisfazione del piano d'azione sulla rapida messa in opera di capacità PBN, elaborato dalla DGCA indonesiana in linea con le raccomandazioni del rapporto di valutazione della sicurezza stilato dall'Unione e sottolinea l'importanza dell'attuazione effettiva del piano d'azione.

(59)

La Commissione prende nota della disponibilità della DGCA indonesiana a continuare l'attuale pratica di ospitare esperti stranieri presso la propria direzione per l'Aeronavigabilità e le operazioni degli aeromobili, affinché i suoi ispettori siano addestrati a eseguire ispezioni sempre più efficaci del settore del trasporto aereo indonesiano, nonché della disponibilità della DGCA indonesiana a investire in tale addestramento.

(60)

La Commissione sottolinea che è di essenziale importanza che le autorità indonesiane garantiscano che le capacità di sorveglianza della sicurezza della DGCA indonesiana continuino a disporre di risorse adeguate a gestire con efficacia il settore del trasporto aereo indonesiano, tenuto conto specialmente della sua prevista crescita. La Commissione prende atto dell'impegno del governo indonesiano in tal senso.

(61)

Sulla base delle informazioni attualmente disponibili, compresi i risultati della visita di valutazione in loco dell'Unione del marzo 2018 e l'audizione presso il comitato per la sicurezza aerea, si ritiene sussistano elementi sufficienti a dimostrare che la DGCA indonesiana e i vettori aerei certificati in Indonesia ottemperano alle pertinenti norme di sicurezza internazionali e alle pratiche raccomandate.

(62)

In conformità ai criteri comuni di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005, si ritiene pertanto che l'elenco dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno dell'Unione debba essere modificato al fine di sopprimere tutti i vettori certificati in Indonesia dall'allegato A del regolamento (CE) n. 474/2006.

(63)

Gli Stati membri devono continuare a verificare l'effettiva conformità alle pertinenti norme di sicurezza internazionali attraverso l'attribuzione della priorità alle ispezioni di rampa da svolgere sui vettori aerei certificati in Indonesia, in conformità al regolamento (UE) n. 965/2012.

(64)

Qualora informazioni pertinenti in materia di sicurezza dovessero indicare che sussistono rischi imminenti per la sicurezza dovuti alla non conformità alle norme di sicurezza internazionali, la Commissione potrebbe adottare ulteriori misure in conformità al regolamento (CE) n. 2111/2005.

Vettori aerei della Libia

(65)

Il 20 aprile 2018 si è tenuta una riunione tecnica tra i rappresentanti della Commissione, dell'AESA, di uno Stato membro, del governo libico e dell'autorità libica per l'aviazione civile («LYCAA»).

(66)

Nel corso della riunione la LYCAA ha fornito informazioni dettagliate sui progressi compiuti nell'attuazione del piano d'azione correttivo dell'ICAO, sui settori per i quali la LYCAA è alla ricerca di assistenza tecnica e su una tabella di marcia verso la revoca del divieto operativo imposto dall'Unione. La LYCAA ha ribadito il proprio impegno ad adempiere ai suoi obblighi internazionali in materia di sicurezza aerea. La LYCAA ha informato i presenti di stare lavorando intensamente a tal fine e che la situazione è migliorata notevolmente.

(67)

La Commissione riconosce gli sforzi che la LYCAA sta compiendo e il fatto che essa si è impegnata a collaborare con la Commissione in modo da poter fornire aggiornamenti sulla situazione dei suoi obblighi di sorveglianza. La presentazione fatta dalla LYCAA ha tuttavia fornito scarse informazioni e non è stata ritenuta sufficientemente dettagliata. Inoltre il contesto operativo della Libia continua a essere molto complesso. Il 30 aprile 2018 la Commissione ha inviato una lettera alla LYCAA chiedendole informazioni tecniche supplementari.

(68)

L'ultimo audit dell'ICAO si è svolto nel 2007 e il tasso di attuazione effettiva era del 28,86 %. La LYCAA sta lavorando sul piano d'azione correttivo. La Commissione ha raccomandato alla Libia di accogliere un audit USOAP dell'ICAO, che costituirebbe una tappa importante in vista della revoca dell'attuale divieto operativo che interessa i vettori aerei libici. Sarebbe inoltre importante riuscire a risolvere adeguatamente le difficoltà operative dovute al quadro complesso in termini di sicurezza. La Commissione consiglia pertanto alla LYCAA di adoperarsi per ottenere un audit USOAP dell'ICAO. Nel frattempo si potrebbero ottenere informazioni preziose in termini di sicurezza dagli operatori stranieri che decidessero di riprendere le operazioni in Libia.

(69)

La Commissione ritiene pertanto che, sulla base di tutte le informazioni attualmente disponibili, comprese quelle fornite dalla LYCAA nel corso della riunione tecnica del 20 aprile 2018, l'elenco dei vettori aerei della Libia soggetti a un divieto operativo all'interno dell'Unione non debba essere modificato.

(70)

In conformità ai criteri comuni di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005, la Commissione ritiene pertanto che per il momento non vi siano motivi per modificare l'elenco dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno dell'Unione per quanto riguarda i vettori aerei della Libia.

Vettori aerei del Nepal

(71)

Il 19 gennaio 2018 si è tenuta una riunione tecnica tra i rappresentanti della Commissione, dell'AESA, di uno Stato membro e dell'autorità nepalese per l'aviazione civile («CAAN»). La CAAN è stata invitata a Bruxelles per aggiornare la Commissione in merito ai progressi compiuti nell'attuazione delle norme di sicurezza internazionali nel sistema del trasporto aereo nepalese.

(72)

L'ultima riunione con la CAAN organizzata dalla Commissione si era svolta nel novembre 2014. Nel febbraio 2014 si era svolta una visita di valutazione in loco dell'Unione, che aveva confermato il basso tasso di attuazione delle norme di sicurezza internazionali. Sulla base della relazione finale della visita di valutazione in loco dell'Unione del febbraio 2014 erano state formulate varie osservazioni in relazione alle norme, alle procedure e alle pratiche della CAAN nell'ambito del rilascio delle licenze del personale.

(73)

Durante la riunione del 19 gennaio 2018 la CAAN ha fornito informazioni in relazione alle misure adottate per sviluppare un quadro normativo nazionale conforme alle norme di sicurezza internazionali e per migliorare il sistema nepalese di sorveglianza della sicurezza, comprese le iniziative intraprese per la prevenzione degli incidenti. Nel corso della riunione la Commissione ha chiesto alla CAAN di fornirle informazioni supplementari.

(74)

Con lettera del 2 marzo 2018 la CAAN ha fornito alla Commissione le prove dell'attività svolta per tenere conto delle osservazioni formulate nel corso della visita di valutazione in loco dell'Unione del febbraio 2014.

(75)

La CAAN ha fornito inoltre informazioni sul piano annuale di sorveglianza e di audit regolamentare per il 2017, sul programma di sorveglianza della sicurezza proposto per il 2018, sulla lista di controllo per l'analisi delle lacune del programma nazionale di sicurezza, sulla politica nazionale di sicurezza e sullo stato di attuazione del sistema di gestione della sicurezza (SMS) per i vettori aerei nepalesi.

(76)

In base alle informazioni attualmente disponibili si ritiene che la CAAN abbia compiuto alcuni progressi nell'attuazione delle norme di sicurezza internazionali. Non vi sono tuttavia attualmente elementi di prova validi e sufficienti per giustificare in questa fase un allentamento delle restrizioni operative imposte ai vettori aerei del Nepal. E sicuramente i presunti miglioramenti devono essere verificati prima che possa essere adottata una decisione fondata di revoca del divieto operativo imposto ai vettori aerei del Nepal. Al riguardo potrebbe essere presa in considerazione una visita di valutazione dell'Unione in Nepal.

(77)

In conformità ai criteri comuni di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005, la Commissione ritiene pertanto che per il momento non vi siano motivi per modificare l'elenco dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno dell'Unione per quanto riguarda i vettori aerei del Nepal.

Vettori aerei della Russia

(78)

Ultimamente la Commissione, l'AESA e le autorità competenti degli Stati membri hanno continuato a seguire da vicino le prestazioni in termini di sicurezza dei vettori aerei certificati in Russia e operanti nell'Unione, anche attribuendo la priorità alle ispezioni di rampa da effettuare su alcuni vettori aerei russi in conformità al regolamento (UE) n. 965/2012.

(79)

Il 26 aprile 2018 alcuni rappresentanti della Commissione, dell'AESA e di uno Stato membro hanno incontrato i rappresentanti dell'Agenzia federale russa del trasporto aereo («FATA»). Lo scopo della riunione era rivedere le prestazioni dei vettori aerei russi in termini di sicurezza in base alle relazioni sulle ispezioni di rampa effettuate nell'ambito del programma SAFA per il periodo compreso tra il 9 aprile 2017 e l'8 aprile 2018 e individuare i casi che meritano un'attenzione particolare. La riunione ha inoltre permesso alla Commissione di essere informata sulle misure specifiche di sorveglianza della sicurezza che la FATA sta predisponendo nel contesto della Coppa del mondo FIFA del 2018.

(80)

Durante la riunione la Commissione ha esaminato più in dettaglio i risultati delle ispezioni SAFA relative ai nove vettori aerei certificati in Russia. Sebbene non siano state rilevate criticità in termini di sicurezza sulla base delle ispezioni di rampa, la FATA ha informato la Commissione in merito alle attività di sorveglianza della sicurezza svolte su tali vettori aerei e ai provvedimenti attuativi adottati nei confronti di due di tali vettori.

(81)

In relazione alla Coppa del mondo FIFA del 2018, la FATA ha informato la Commissione in merito alle disposizioni supplementari adottate per garantire la sicurezza aerea.

(82)

In base alle informazioni attualmente disponibili, tra cui le informazioni fornite dalla FATA nella riunione di consultazione tecnica del 26 aprile 2018, si ritiene che non vi sia né incapacità né mancanza di volontà da parte della FATA di rimediare alle carenze in materia di sicurezza dei vettori aerei certificati in Russia. Per questi motivi la Commissione ha concluso che non era necessaria un'audizione delle autorità dell'aviazione russa o dei vettori aerei certificati in Russia dinanzi alla Commissione e al comitato per la sicurezza aerea.

(83)

In conformità ai criteri comuni di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005 si ritiene pertanto che non vi siano attualmente motivi per modificare l'elenco dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno dell'Unione per inserire i vettori aerei della Russia.

(84)

Gli Stati membri devono continuare a verificare l'effettiva conformità dei vettori aerei russi alle norme di sicurezza internazionali mediante l'attribuzione di priorità alle ispezioni di rampa in conformità al regolamento (UE) n. 965/2012. Qualora tali ispezioni dovessero indicare l'esistenza di un rischio imminente per la sicurezza, dovuto alla non conformità alle pertinenti norme di sicurezza internazionali, la Commissione potrebbe vedersi costretta ad adottare misure nei confronti dei vettori aerei della Russia in conformità al regolamento (CE) n. 2111/2005.

Vettori aerei del Venezuela

(85)

Il 6 marzo 2017 il vettore aereo Avior Airlines, certificato in Venezuela, ha presentato all'AESA una domanda di autorizzazione TCO. Dopo avere valutato tale domanda l'AESA ha concluso che un'ulteriore valutazione non avrebbe condotto al rilascio di un'autorizzazione TCO a Avior Airlines e che tale vettore aereo non era conforme alle prescrizioni applicabili del regolamento (UE) n. 452/2014. Il 4 ottobre 2017 l'AESA ha pertanto respinto per motivi di sicurezza la domanda di autorizzazione TCO presentata da Avior Airlines.

(86)

Il 14 novembre 2017 l'autorità per l'aviazione civile del Venezuela («INAC») e Avior Airlines sono stati sentiti dalla Commissione e dal comitato per la sicurezza aerea a norma del regolamento (CE) n. 2111/2005.

(87)

Le informazioni disponibili al momento dell'audizione, basate sulla valutazione dell'AESA ai fini dell'autorizzazione TCO, sulle ispezioni di rampa condotte dagli Stati membri e sulle informazioni fornite dall'INAC e da Avior Airlines, indicavano che l'INAC doveva sviluppare ulteriormente la propria capacità ispettiva nei confronti dei vettori aerei sotto la sua responsabilità e che Avior Airlines non era in grado di risolvere le proprie carenze in fatto di sicurezza.

(88)

L'elenco dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno dell'Unione è stato pertanto modificato e il vettore Avior Airlines è stato inserito nell'allegato A del regolamento (CE) n. 474/2006 (8).

(89)

Le informazioni attualmente disponibili, basate sui risultati delle ispezioni SAFA, dimostrano gravi e comprovate carenze in materia di sicurezza di Avior Airlines. Né Avior Airlines né l'INAC sono in grado di affrontare tali carenze in materia di sicurezza, come dimostrato tra l'altro dal piano d'azione correttivo inadeguato e insufficiente che Avior Airlines ha presentato in risposta alle carenze riscontrate nel corso delle ispezioni SAFA e dal fatto che il coefficiente SAFA medio dei vettori aerei venezuelani è peggiorato dall'ottobre 2017.

(90)

Al fine di monitorare attentamente la situazione, la Commissione proseguirà le consultazioni con le autorità del Venezuela in conformità all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 473/2006.

(91)

Gli Stati membri devono continuare a verificare l'effettiva conformità alle pertinenti norme di sicurezza internazionali attraverso l'attribuzione della priorità alle ispezioni di rampa da svolgere sui vettori aerei certificati in Venezuela, in conformità al regolamento (UE) n. 965/2012.

(92)

Qualora informazioni pertinenti in materia di sicurezza dovessero indicare che sussistono rischi imminenti per la sicurezza dovuti alla non conformità alle norme di sicurezza internazionali, la Commissione potrebbe adottare ulteriori misure in conformità al regolamento (CE) n. 2111/2005.

(93)

In conformità ai criteri comuni di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005, si ritiene pertanto che per il momento non vi siano motivi per modificare l'elenco dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno dell'Unione per quanto riguarda i vettori aerei del Venezuela.

(94)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza aerea.

(95)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 474/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 474/2006 è così modificato:

(1)

l'allegato A è sostituito dal testo dell'allegato I del presente regolamento;

(2)

l'allegato B è sostituito dal testo dell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2018

Per la Commissione,

a nome del presidente

Violeta BULC

Membro della Commissione


(1)  GU L 344 del 27.12.2005, pag. 15.

(2)  Regolamento (CE) n. 474/2006 della Commissione, del 22 marzo 2006, che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità ai sensi del Capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 84 del 23.3.2006, pag. 14).

(3)  Regolamento (CEE) n. 3922/1991 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l'armonizzazione di requisiti tecnici e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile (GU L 373 del 31.12.1991, pag. 4).

(4)  Regolamento (CE) n. 473/2006 della Commissione, del 22 marzo 2006, che stabilisce le norme di attuazione relative all'elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità ai sensi del Capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 84 del 23.3.2006, pag. 8).

(5)  Regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 296 del 25.10.2012, pag. 1).

(6)  Regolamento (CE) n. 1131/2008 della Commissione, del 14 novembre 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 474/2006 che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità, considerando sull'Angola da 8 a 11.

(7)  Regolamento (CE) n. 619/2009 della Commissione, del 13 luglio 2009, recante modifica del regolamento (CE) n. 474/2006 che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità, considerando sull'Angola da 54 a 62; regolamento di esecuzione (UE) 2016/963 della Commissione, del 16 giugno 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 474/2006 per quanto riguarda l'elenco dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno dell'Unione, considerando sull'Angola da 12 a 17.

(8)  Regolamento (CE) n. 787/2007 della Commissione, del 4 luglio 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 474/2006 della Commissione che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità, considerando sul Venezuela da 70 a 81.


ALLEGATO I

«

ALLEGATO A

ELENCO DEI VETTORI AEREI SOGGETTI A DIVIETO OPERATIVO NELL'UNIONE, CON ECCEZIONI (1)

Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo COA (compresa la denominazione commerciale, se diversa)

Numero del certificato di operatore aereo (COA) o della licenza di esercizio

Codice di designazione a tre lettere ICAO

Stato dell'operatore

(1)

(2)

(3)

(4)

AVIOR AIRLINES

ROI-RNR-011

ROI

Venezuela

BLUE WING AIRLINES

SRBWA-01/2002

BWI

Suriname

IRAN ASEMAN AIRLINES

FS-102

IRC

Repubblica islamica dell'Iran

IRAQI AIRWAYS

001

IAW

Iraq

MED-VIEW AIRLINE

MVA/AOC/10-12/05

MEV

Nigeria

AIR ZIMBABWE (PVT) LTD

177/04

AZW

Zimbabwe

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità dell'Afghanistan responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, compresi i seguenti:

 

 

Repubblica islamica di Afghanistan

ARIANA AFGHAN AIRLINES

AOC 009

AFG

Repubblica islamica di Afghanistan

KAM AIR

AOC 001

KMF

Repubblica islamica di Afghanistan

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità dell'Angola responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, ad eccezione di TAAG Angola Airlines, inserito nell'allegato B, compresi i seguenti:

 

 

Repubblica d'Angola

AEROJET

AO 008-01/11

TEJ

Repubblica d'Angola

AIR GICANGO

009

Sconosciuto

Repubblica d'Angola

AIR JET

AO 006-01/11-MBC

MBC

Repubblica d'Angola

AIR NAVE

017

Sconosciuto

Repubblica d'Angola

AIR26

AO 003-01/11-DCD

DCD

Repubblica d'Angola

ANGOLA AIR SERVICES

006

Sconosciuto

Repubblica d'Angola

DIEXIM

007

Sconosciuto

Repubblica d'Angola

FLY540

AO 004-01 FLYA

Sconosciuto

Repubblica d'Angola

GIRA GLOBO

008

GGL

Repubblica d'Angola

HELIANG

010

Sconosciuto

Repubblica d'Angola

HELIMALONGO

AO 005-01/11

Sconosciuto

Repubblica d'Angola

MAVEWA

016

Sconosciuto

Repubblica d'Angola

SONAIR

AO 002-01/10-SOR

SOR

Repubblica d'Angola

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Repubblica del Congo responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, compresi i seguenti:

 

 

Repubblica del Congo

AERO SERVICE

RAC06-002

RSR

Repubblica del Congo

CANADIAN AIRWAYS CONGO

RAC06-012

Sconosciuto

Repubblica del Congo

EMERAUDE

RAC06-008

Sconosciuto

Repubblica del Congo

EQUAFLIGHT SERVICES

RAC 06-003

EKA

Repubblica del Congo

EQUAJET

RAC06-007

EKJ

Repubblica del Congo

EQUATORIAL CONGO AIRLINES S.A.

RAC 06-014

Sconosciuto

Repubblica del Congo

MISTRAL AVIATION

RAC06-011

Sconosciuto

Repubblica del Congo

TRANS AIR CONGO

RAC 06-001

TSG

Repubblica del Congo

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Repubblica democratica del Congo (RDC) responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, compresi i seguenti:

 

 

Repubblica democratica del Congo (RDC)

AIR FAST CONGO

409/CAB/MIN/TVC/0112/2011

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

AIR KASAI

409/CAB/MIN/TVC/0053/2012

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

AIR KATANGA

409/CAB/MIN/TVC/0056/2012

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

AIR TROPIQUES

409/CAB/MIN/TVC/00625/2011

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

BLUE AIRLINES

106/CAB/MIN/TVC/2012

BUL

Repubblica democratica del Congo (RDC)

BLUE SKY

409/CAB/MIN/TVC/0028/2012

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

BUSY BEE CONGO

409/CAB/MIN/TVC/0064/2010

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

COMPAGNIE AFRICAINE D'AVIATION (CAA)

409/CAB/MIN/TVC/0050/2012

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

CONGO AIRWAYS

019/CAB/MIN/TVC/2015

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

DAKOTA SPRL

409/CAB/MIN/TVC/071/2011

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

DOREN AIR CONGO

102/CAB/MIN/TVC/2012

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

GOMAIR

409/CAB/MIN/TVC/011/2010

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

KIN AVIA

409/CAB/MIN/TVC/0059/2010

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

KORONGO AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/001/2011

KGO

Repubblica democratica del Congo (RDC)

MALU AVIATION

098/CAB/MIN/TVC/2012

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

MANGO AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/009/2011

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

SERVE AIR

004/CAB/MIN/TVC/2015

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

SERVICES AIR

103/CAB/MIN/TVC/2012

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

SWALA AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/0084/2010

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

TRANSAIR CARGO SERVICES

409/CAB/MIN/TVC/073/2011

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

WILL AIRLIFT

409/CAB/MIN/TVC/0247/2011

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità di Gibuti responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, compresi i seguenti:

 

 

Gibuti

DAALLO AIRLINES

Sconosciuto

DAO

Gibuti

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Guinea equatoriale responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, compresi i seguenti:

 

 

Guinea equatoriale

CEIBA INTERCONTINENTAL

2011/0001/MTTCT/DGAC/SOPS

CEL

Guinea equatoriale

CRONOS AIRLINES

2011/0004/MTTCT/DGAC/SOPS

Sconosciuto

Guinea equatoriale

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità dell'Eritrea responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, compresi i seguenti:

 

 

Eritrea

ERITREAN AIRLINES

AOC No 004

ERT

Eritrea

NASAIR ERITREA

AOC No 005

NAS

Eritrea

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Repubblica gabonese responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, ad eccezione di Afrijet e SN2AG, inseriti nell'allegato B, compresi i seguenti:

 

 

Repubblica gabonese

AFRIC AVIATION

010/MTAC/ANAC-G/DSA

EKG

Repubblica gabonese

ALLEGIANCE AIR TOURIST

007/MTAC/ANAC-G/DSA

LGE

Repubblica gabonese

NATIONALE REGIONALE TRANSPORT (N.R.T)

008/MTAC/ANAC-G/DSA

NRG

Repubblica gabonese

SKY GABON

009/MTAC/ANAC-G/DSA

SKG

Repubblica gabonese

SOLENTA AVIATION GABON

006/MTAC/ANAC-G/DSA

SVG

Repubblica gabonese

TROPICAL AIR-GABON

011/MTAC/ANAC-G/DSA

Sconosciuto

Repubblica gabonese

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Repubblica del Kirghizistan responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, compresi i seguenti:

 

 

Repubblica del Kirghizistan

AIR BISHKEK (ex EASTOK AVIA)

15

EAA

Repubblica del Kirghizistan

AIR MANAS

17

MBB

Repubblica del Kirghizistan

AVIA TRAFFIC COMPANY

23

AVJ

Repubblica del Kirghizistan

CENTRAL ASIAN AVIATION SERVICES (CAAS)

13

CBK

Repubblica del Kirghizistan

HELI SKY

47

HAC

Repubblica del Kirghizistan

AIR KYRGYZSTAN

03

LYN

Repubblica del Kirghizistan

MANAS AIRWAYS

42

BAM

Repubblica del Kirghizistan

S GROUP INTERNATIONAL

(ex S GROUP AVIATION)

45

IND

Repubblica del Kirghizistan

SKY BISHKEK

43

BIS

Repubblica del Kirghizistan

SKY KG AIRLINES

41

KGK

Repubblica del Kirghizistan

SKY WAY AIR

39

SAB

Repubblica del Kirghizistan

TEZ JET

46

TEZ

Repubblica del Kirghizistan

VALOR AIR

07

VAC

Repubblica del Kirghizistan

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Liberia responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, compresi i seguenti:

 

 

Liberia

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Libia responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, compresi i seguenti:

 

 

Libia

AFRIQIYAH AIRWAYS

007/01

AAW

Libia

AIR LIBYA

004/01

TLR

Libia

BURAQ AIR

002/01

BRQ

Libia

GHADAMES AIR TRANSPORT

012/05

GHT

Libia

GLOBAL AVIATION AND SERVICES

008/05

GAK

Libia

LIBYAN AIRLINES

001/01

LAA

Libia

PETRO AIR

025/08

PEO

Libia

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità del Nepal responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, compresi i seguenti:

 

 

Repubblica del Nepal

AIR DYNASTY HELI. S.

035/2001

Sconosciuto

Repubblica del Nepal

AIR KASTHAMANDAP

051/2009

Sconosciuto

Repubblica del Nepal

BUDDHA AIR

014/1996

BHA

Repubblica del Nepal

FISHTAIL AIR

017/2001

Sconosciuto

Repubblica del Nepal

GOMA AIR

064/2010

Sconosciuto

Repubblica del Nepal

HIMALAYA AIRLINES

084/2015

Sconosciuto

Repubblica del Nepal

MAKALU AIR

057A/2009

Sconosciuto

Repubblica del Nepal

MANANG AIR PVT LTD

082/2014

Sconosciuto

Repubblica del Nepal

MOUNTAIN HELICOPTERS

055/2009

Sconosciuto

Repubblica del Nepal

MUKTINATH AIRLINES

081/2013

Sconosciuto

Repubblica del Nepal

NEPAL AIRLINES CORPORATION

003/2000

RNA

Repubblica del Nepal

SAURYA AIRLINES

083/2014

Sconosciuto

Repubblica del Nepal

SHREE AIRLINES

030/2002

SHA

Repubblica del Nepal

SIMRIK AIR

034/2000

Sconosciuto

Repubblica del Nepal

SIMRIK AIRLINES

052/2009

RMK

Repubblica del Nepal

SITA AIR

033/2000

Sconosciuto

Repubblica del Nepal

TARA AIR

053/2009

Sconosciuto

Repubblica del Nepal

YETI AIRLINES DOMESTIC

037/2004

NYT

Repubblica del Nepal

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità di Sao Tomé e Principe responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, compresi i seguenti:

 

 

Sao Tomé e Principe

AFRICA'S CONNECTION

10/AOC/2008

ACH

Sao Tomé e Principe

STP AIRWAYS

03/AOC/2006

STP

Sao Tomé e Principe

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Sierra Leone responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, compresi i seguenti:

 

 

Sierra Leone

AIR RUM, LTD

SCONOSCIUTO

RUM

Sierra Leone

DESTINY AIR SERVICES, LTD

SCONOSCIUTO

DTY

Sierra Leone

HEAVYLIFT CARGO

SCONOSCIUTO

Sconosciuto

Sierra Leone

ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD

SCONOSCIUTO

ORJ

Sierra Leone

PARAMOUNT AIRLINES, LTD

SCONOSCIUTO

PRR

Sierra Leone

SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD

SCONOSCIUTO

SVT

Sierra Leone

TEEBAH AIRWAYS

SCONOSCIUTO

Sconosciuto

Sierra Leone

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità del Sudan responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, compresi i seguenti:

 

 

Repubblica del Sudan

ALFA AIRLINES SD

54

AAJ

Repubblica del Sudan

BADR AIRLINES

35

BDR

Repubblica del Sudan

BLUE BIRD AVIATION

11

BLB

Repubblica del Sudan

ELDINDER AVIATION

8

DND

Repubblica del Sudan

GREEN FLAG AVIATION

17

Sconosciuto

Repubblica del Sudan

HELEJETIC AIR

57

HJT

Repubblica del Sudan

KATA AIR TRANSPORT

9

KTV

Repubblica del Sudan

KUSH AVIATION CO.

60

KUH

Repubblica del Sudan

NOVA AIRWAYS

46

NOV

Repubblica del Sudan

SUDAN AIRWAYS CO.

1

SUD

Repubblica del Sudan

SUN AIR

51

SNR

Repubblica del Sudan

TARCO AIR

56

TRQ

Repubblica del Sudan

»

(1)  I vettori aerei elencati nell'allegato A possono essere autorizzati a esercitare i diritti di traffico se utilizzano aeromobili presi a noleggio con equipaggio (wet-leased) da un vettore aereo non soggetto a divieto operativo, a condizione che siano rispettate tutte le pertinenti norme di sicurezza.


ALLEGATO II

«

ALLEGATO B

ELENCO DEI VETTORI AEREI SOGGETTI A RESTRIZIONI OPERATIVE NELL'UNIONE (1)

Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo COA (compresa la denominazione commerciale, se diversa)

Numero del certificato di operatore aereo (COA)

Codice di designazione a tre lettere ICAO

Stato dell'operatore

Tipo di aeromobile soggetto a restrizioni

Sigla/e di immatricolazione ed eventualmente numero/i di serie che identifica/no la fabbricazione dell'aeromobile soggetto a restrizioni

Stato di immatricolazione

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

TAAG ANGOLA AIRLINES

001

DTA

Repubblica d'Angola

L'intera flotta, tranne: aeromobili del tipo Boeing B737-700, aeromobili del tipo Boeing B777-200, aeromobili del tipo Boeing B777-300 e aeromobili del tipo Boeing B777-300ER.

L'intera flotta, tranne: aeromobili appartenenti alla flotta dei Boeing B737-700, come indicato nel COA; aeromobili appartenenti alla flotta dei Boeing B777-200, come indicato nel COA; aeromobili appartenenti alla flotta dei Boeing B777-300, come indicato nel COA, e aeromobili appartenenti alla flotta dei Boeing B777-300ER, come indicato nel COA.

Repubblica d'Angola

AIR SERVICE COMORES

06-819/TA-15/DGACM

KMD

Comore

L'intera flotta, tranne: LET 410 UVP.

L'intera flotta, tranne: D6-CAM (851336).

Comore

AFRIJET BUSINESS SERVICE  (2)

002/MTAC/ANAC-G/DSA

ABS

Repubblica gabonese

L'intera flotta, tranne: 2 aeromobili del tipo Falcon 50, 2 aeromobili del tipo Falcon 900.

L'intera flotta, tranne: TR-LGV; TR-LGY; TR-AFJ; TR-AFR.

Repubblica gabonese

NOUVELLE AIR AFFAIRES GABON (SN2AG)

003/MTAC/ANAC-G/DSA

NVS

Repubblica gabonese

L'intera flotta, tranne: 1 aeromobile del tipo Challenger CL-601, 1 aeromobile del tipo HS-125-800.

L'intera flotta, tranne: TR-AAG, ZS-AFG.

Repubblica gabonese; Repubblica del Sud Africa

IRAN AIR

FS100

IRA

Repubblica islamica dell'Iran

Tutti gli aeromobili del tipo Fokker F100 e del tipo Boeing B747.

Aeromobili del tipo Fokker F100, come indicato nel COA; aeromobili del tipo Boeing B747, come indicato nel COA.

Repubblica islamica dell'Iran

AIR KORYO

GAC-AOC/KOR-01

KOR

Repubblica popolare democratica di Corea

L'intera flotta, tranne: 2 aeromobili del tipo TU- 204.

L'intera flotta, tranne: P-632, P-633.

Repubblica popolare democratica di Corea

»

(1)  I vettori aerei elencati nell'allegato B possono essere autorizzati a esercitare i diritti di traffico se utilizzano aeromobili presi a noleggio con equipaggio (wet-leased) da un vettore aereo non soggetto a divieto operativo, a condizione che siano rispettate tutte le pertinenti norme di sicurezza.

(2)  Afrijet è autorizzata a utilizzare solo l'aeromobile specifico indicato per il suo attuale livello di operazioni nell'Unione.


DECISIONI

15.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 152/22


DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2018/872 DEL CONSIGLIO

del 14 giugno 2018

che attua la decisione (PESC) 2015/1333 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio, del 31 luglio 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga la decisione 2011/137/PESC (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 31 luglio 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/1333.

(2)

Il 7 giugno 2018 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, istituito a norma della risoluzione 1970 (2011) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ha aggiunto sei persone all'elenco di persone ed entità soggette a misure restrittive.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e III della decisione (PESC) 2015/1333,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati I e III della decisione (PESC) 2015/1333 sono modificati come indicato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2018

Per il Consiglio

La presidente

E. ZAHARIEVA


(1)  GU L 206 dell'1.8.2015, pag. 34.


ALLEGATO

I.   

Le seguenti persone sono aggiunte all'elenco di cui all'allegato I della decisione (PESC) 2015/1333:

21.

Nome: 1: Ermias 2: Ghermay 3: n.d. 4: n.d.

Titolo: n.d. Designazione: Leader di una rete della tratta transnazionale Data di nascita: Approssimativamente (35-45 anni) Luogo di nascita: (forse Asmara, Eritrea) Alias certo: n.d. Alias incerto: a) Ermies Ghermay b) Ermias Ghirmay Cittadinanza: eritrea Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: (Indirizzo noto: Tripoli, Tarig sure n. 51; si sarebbe trasferito a Sabratha nel 2015) Data di inserimento nell'elenco:7 giugno 2018Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni)

Inserito nell'elenco a norma del punto 22, lettera a), della risoluzione 1970 (2011), del punto 4, lettera a), della risoluzione 2174 (2014), e del punto 11, lettera a), della risoluzione 2213 (2015).

Informazioni aggiuntive

È ampiamente documentato da molteplici fonti affidabili, incluse indagini penali, che Ermias Ghermay è uno dei principali attori subsahariani coinvolti nella tratta di migranti in Libia. Ermias Ghermay è un leader di una rete transnazionale responsabile della tratta e del traffico di decine di migliaia di migranti, soprattutto dal Corno d'Africa verso le coste libiche e oltre, verso paesi di destinazione in Europa e negli Stati Uniti. Dispone di uomini armati, nonché di depositi e campi di detenzione in cui sarebbero commesse gravi violazioni dei diritti umani nei confronti dei migranti. Collabora strettamente con le reti di trafficanti libici, come quella di Abu-Qarin, ed è considerato la loro «catena di approvvigionamento orientale». La sua rete si estende dal Sudan alla costa libica e all'Europa (Italia, Francia, Germania, Paesi Bassi, Svezia, Regno Unito), nonché agli Stati Uniti. Ghermay controlla i campi di detenzione privati intorno alla costa nordoccidentale della Libia, in cui i migranti sono detenuti e sono vittime di gravi violazioni. Da questi campi i migranti sono trasportati a Sabratha o Zawiya. Negli ultimi anni Ghermay ha organizzato innumerevoli e pericolose traversate per mare, esponendo i migranti (inclusi numerosi minori) al rischio di morte. Nel 2015 il tribunale di Palermo (Italia) ha emesso mandati d'arresto nei confronti di Ermias Ghermay in relazione al traffico di migliaia di migranti in condizioni disumane, incluso il naufragio del 13 ottobre 2013 vicino a Lampedusa, in cui sono morte 266 persone.

22.

Nome: 1: Fitiwi 2: Abdelrazak 3: n.d. 4: n.d.

Titolo: n.d. Designazione: Leader di una rete della tratta transnazionale Data di nascita: Approssimativamente (30-35 anni) Luogo di nascita: Massaua, Eritrea Alias certo: n.d. Alias incerto: Fitwi Esmail Abdelrazak Cittadinanza: eritrea Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: n.d. Data di inserimento nell'elenco:7 giugno 2018Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni)

Inserito nell'elenco a norma del punto 22, lettera a), della risoluzione 1970 (2011), del punto 4, lettera a), della risoluzione 2174 (2014) e del punto 11, lettera a), della risoluzione 2213 (2015).

Informazioni aggiuntive

Fitiwi Abdelrazak è un leader di una rete transnazionale responsabile della tratta e del traffico di decine di migliaia di migranti, soprattutto dal Corno d'Africa verso le coste libiche e oltre, verso paesi di destinazione in Europa e negli Stati Uniti. Fonti aperte e numerose indagini penali lo indicano come uno dei principali attori responsabili dello sfruttamento di un gran numero di migranti in Libia e delle violazioni commesse nei loro confronti. Abdelrazak vanta numerosi contatti all'interno delle reti di trafficanti libici e ha accumulato immense ricchezze grazie alla tratta di migranti. Dispone di uomini armati, nonché di depositi e campi di detenzione in cui si commettono gravi violazioni dei diritti umani. La sua rete si compone di cellule che si estendono da Sudan, Libia, Italia e oltre verso i paesi di destinazione dei migranti. Inoltre acquista i migranti dei suoi campi da terzi, ad esempio da altre strutture detentive locali. Da questi campi, i migranti sono trasportati verso la costa libica. Abdelrazak ha organizzato innumerevoli e pericolose traversate per mare, esponendo i migranti (minori inclusi) al rischio di morte. Ad Abdelrazak si collegano almeno due naufragi con conseguenze mortali verificatisi tra aprile e luglio 2014.

23.

Nome: 1: Ahmad 2: Oumar 3: al-Dabbashi 4: n.d.

Titolo: n.d. Designazione: Comandante della milizia Anas al-Dabbashi, leader di una rete della tratta transnazionale Data di nascita: Approssimativamente (30 anni) Luogo di nascita: (forse Sabratha, vicino a Talil) Alias certo: n.d. Alias incerto: a) Al-Dabachi b) Al Ammu c) The Uncle d) Al-Ahwal Cittadinanza: libica Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: a) Garabulli, Libia b) Zawiya, Libia Data di inserimento nell'elenco:7 giugno 2018Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni)

Inserito nell'elenco a norma del punto 22, lettera a), della risoluzione 1970 (2011), del punto 4, lettera a), della risoluzione 2174 (2014) e del punto 11, lettera a), della risoluzione 2213 (2015).

Informazioni aggiuntive

Ahmad al-Dabbashi è il comandante della milizia Anas al-Dabbashi che, in passato, operava nella zona costiera situata tra Sabratha e Melita. Al-Dabbashi è un importante leader di attività illecite legate alla tratta dei migranti. Il clan e la milizia al-Dabbashi intrattengono inoltre rapporti con gruppi terroristici ed estremisti violenti. Attualmente Al-Dabbashi è attivo nei dintorni di Zawiya, dove si è spostato nell'ottobre 2017 in seguito allo scoppio di violenti scontri con altre milizie e organizzazioni di trafficanti rivali intorno alla zona costiera, che hanno fatto più di 30 morti, tra cui dei civili. In risposta alla sua espulsione, il 4 dicembre 2017 Ahmad al-Dabbashi si è pubblicamente impegnato a riprendere Sabratha con le armi e la forza. Esistono numerose prove che la milizia di Al-Dabbashi è direttamente coinvolta nella tratta e nel traffico di migranti e che essa controlla le zone di partenza dei migranti, i campi, i rifugi e le imbarcazioni. Secondo alcune informazioni, Al-Dabbashi ha esposto i migranti (minori inclusi) a condizioni brutali e talvolta mortali a terra e in mare. Dopo i violenti scontri tra la milizia di al-Dabbashi e altre milizie a Sabratha, sono stati ritrovati migliaia di migranti (molti in gravi condizioni), per la maggior parte detenuti nei centri della brigata dei martiri Anas al-Dabbashi e della milizia al-Ghul. Il clan al-Dabbashi e la milizia Anas al-Dabbashi ad esso associata intrattengono da tempo legami con lo Stato Islamico dell'Iraq e del Levante (ISIL) e i gruppi ad esso affiliati. Numerosi membri dell'ISIL sono stati nei loro ranghi, incluso Abdallah al-Dabbashi, il «califfo» dell'ISIL a Sabratha. Al-Dabbashi sarebbe inoltre coinvolto nell'organizzazione nel luglio 2017 dell'omicidio di Sami Khalifa al-Gharabli, che era stato nominato dal consiglio municipale di Sabratha per contrastare le attività legate al traffico di migranti. Le attività di al-Dabbashi contribuiscono largamente a far crescere la violenza e l'insicurezza in Libia occidentale e minacciano la pace e la stabilità in Libia e nei paesi vicini.

24.

Nome: 1: MUS'AB 2: ABU-QARIN 3: n.d. 4: n.d.

Titolo: n.d. Designazione: Leader di una rete della tratta transnazionale Data di nascita:19 gennaio 1983Luogo di nascita: Sabratha, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: a) ABU-AL QASSIM OMAR Musab Boukrin b) The Doctor c) Al-Grein Cittadinanza: libica Passaporto n.: a) 782633, rilasciato il 31 maggio 2005b) 540794, rilasciato il 12 gennaio 2008Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: n.d. Data di inserimento nell'elenco:7 giugno 2018Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni)

Inserito nell'elenco a norma del punto 22, lettera a), della risoluzione 1970 (2011), del punto 4, lettera a), della risoluzione 2174 (2014) e del punto 11, lettera a), della risoluzione 2213 (2015).

Informazioni aggiuntive

Si ritiene che Mus'ab Abu-Qarin svolga un ruolo centrale nelle attività di tratta degli esseri umani e di traffico di migranti nella zona di Sabratha, ma che lavori anche da Zawiya e Garabulli. La sua rete transnazionale copre la Libia, le destinazioni europee e i paesi subsahariani per il reclutamento di migranti e i paesi arabi per il settore finanziario. Fonti attendibili hanno documentato la sua collusione con Ermias Ghermay, che si occupa della «catena di approvvigionamento orientale» per conto di Abu-Qarin, relativamente alla tratta e al traffico di esseri umani. Vi sono prove secondo cui Abu-Qarin ha intrattenuto rapporti con altri attori del business della tratta, in particolare Mohammed Kachlaf (cugino e capo della brigata al-Nasr di cui è proposto l'inserimento in elenco) a Zawiya. Un ex complice di Abu-Qarin, che ora coopera con le autorità libiche, sostiene che Abu-Qarin ha organizzato traversate per mare per 45 000 persone nel solo 2015, esponendo i migranti (minori inclusi) al rischio di morte. Abu-Qarin è l'organizzatore di una traversata del 18 aprile 2015 conclusasi con un naufragio nel Canale di Sicilia, causando la morte di 800 persone. In base alle prove raccolte, anche dal gruppo di esperti dell'ONU, è responsabile della detenzione di migranti in condizioni brutali, anche a Tripoli, vicino alla zona di al-Wadi e delle località balneari in prossimità di Sabratha in cui sono detenuti i migranti. Abu-Qarin sarebbe stato vicino al clan al-Dabbashi a Sabratha fino allo scoppio di un conflitto a causa di una «tassa di protezione». Fonti riferiscono che Abu-Qarin ha pagato persone vicine agli estremisti violenti nella zona di Sabratha in cambio dell'autorizzazione a trafficare migranti per conto dei gruppi estremisti violenti, che traggono benefici finanziari dallo sfruttamento dell'immigrazione illegale. Abu-Qarin è collegato a una rete di trafficanti composta da gruppi armati salafiti a Tripoli, Sebha e Cufra.

25.

Nome: 1: Mohammed 2: Kachlaf 3: n.d. 4: n.d.

Titolo: n.d. Designazione: Comandante della brigata Shuhada al-Nasr, capo delle guardie della raffineria di petrolio di Zawiya Data di nascita: n.d. Luogo di nascita: Zawiya, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: a) Kashlaf b) Koshlaf c) Keslaf d) al-Qasab Cittadinanza: libica Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Zawiya, Libia Data di inserimento nell'elenco:7 giugno 2018Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni)

Inserito nell'elenco a norma del punto 22, lettera a), della risoluzione 1970 (2011), del punto 4, lettera a), della risoluzione 2174 (2014) e del punto 11, lettera a), della risoluzione 2213 (2015).

Informazioni aggiuntive

Mohammed Kachlaf è il capo della brigata Shuhada al-Nasr a Zawiya, nella Libia occidentale. La sua milizia controlla la raffineria di Zawiya, polo centrale delle operazioni di traffico dei migranti. Kachlaf controlla inoltre i centri di detenzione, compreso quello di Nasr, nominalmente sotto il controllo del dipartimento per la lotta all'immigrazione illegale (DCIM). Come indicato da varie fonti, la rete di Kachlaf è una delle reti predominanti nel settore del traffico dello sfruttamento dei migranti in Libia. Kachlaf ha numerosi legami con il capo dell'unità locale della guardia costiera di Zawiya, al-Rahman al-Milad, la cui unità intercetta le imbarcazioni che trasportano migranti, spesso appartenenti a reti rivali di trafficanti di migranti. I migranti sono poi portati in strutture detentive sotto il controllo della milizia Al Nasr, dove sarebbero detenuti in condizioni critiche. Il gruppo di esperti sulla Libia ha raccolto prove secondo cui i migranti erano spesso vittime di percosse mentre altri, in particolare donne provenienti da paesi subsahariani e dal Marocco, erano venduti sul mercato locale come «schiavi sessuali». Ha inoltre concluso che Kachlaf collabora con altri gruppi armati ed è stato coinvolto in ripetuti scontri violenti nel 2016 e nel 2017.

26.

Nome: 1: Abd 2: Al-Rahman 3: al-Milad 4: n.d.

Titolo: n.d. Designazione: Comandante della guardia costiera di Zawiya Data di nascita: Approssimativamente (29 anni) Luogo di nascita: Tripoli, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: a) Rahman Salim Milad b) al-Bija Cittadinanza: libica Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Zawiya, Libia Data di inserimento nell'elenco:7 giugno 2018Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni)

Inserito nell'elenco a norma del punto 22, lettera a), della risoluzione 1970 (2011), del punto 4, lettera a), della risoluzione 2174 (2014) e del punto 11, lettera a), della risoluzione 2213 (2015).

Informazioni aggiuntive

Abd al Rahman al-Milad è a capo dell'unità regionale della guardia costiera di Zawiya, che è sistematicamente connessa a violenze nei confronti dei migranti e di altri trafficanti di esseri umani. Il gruppo di esperti dell'ONU sostiene che Milad e altri membri della guardia costiera siano direttamente coinvolti nell'affondamento di imbarcazioni di migranti per mezzo di armi da fuoco. Al-Milad collabora con altri trafficanti di migranti come Mohammed Kachlaf (di cui è proposto l'inserimento in elenco), che, secondo le fonti, ne assicura la protezione per effettuare operazioni illecite connesse alla tratta e al traffico di migranti. Diversi testimoni nelle indagini penali hanno affermato di essere stati arrestati in mare da uomini armati a bordo di una nave della guardia costiera denominata Tallil (utilizzata da al-Milad) e di essere stati portati al centro di detenzione al-Nasr, in cui sarebbero detenuti in condizioni brutali e sottoposti a percosse.

II.   

Le seguenti persone sono aggiunte all'elenco di cui all'allegato III della decisione (PESC) 2015/1333:

21.

Nome: 1: Ermias 2: Ghermay 3: n.d. 4: n.d.

Titolo: n.d. Designazione: Leader di una rete della tratta transnazionale Data di nascita: Approssimativamente (35-45 anni) Luogo di nascita: (forse Asmara, Eritrea) Alias certo: n.d. Alias incerto: a) Ermies Ghermay b) Ermias Ghirmay Cittadinanza: eritrea Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: (Indirizzo noto: Tripoli, Tarig sure n. 51; si sarebbe trasferito a Sabratha nel 2015). Data di inserimento nell'elenco:7 giugno 2018Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni)

Inserito nell'elenco a norma del punto 22, lettera a), della risoluzione 1970 (2011), del punto 4, lettera a), della risoluzione 2174 (2014) e del punto 11, lettera a), della risoluzione 2213 (2015).

Informazioni aggiuntive

È ampiamente documentato da molteplici fonti affidabili, incluse indagini penali, che Ermias Ghermay è uno dei principali attori subsahariani coinvolti nella tratta di migranti in Libia. Ermias Ghermay è un leader di una rete transnazionale responsabile della tratta e del traffico di decine di migliaia di migranti, soprattutto dal Corno d'Africa verso le coste libiche e oltre, verso paesi di destinazione in Europa e negli Stati Uniti. Dispone di uomini armati, nonché di depositi e campi di detenzione in cui sarebbero commesse gravi violazioni dei diritti umani nei confronti dei migranti. Collabora strettamente con le reti di trafficanti libici, come quella di Abu-Qarin, ed è considerato la loro «catena di approvvigionamento orientale». La sua rete si estende dal Sudan alla costa libica e all'Europa (Italia, Francia, Germania, Paesi Bassi, Svezia, Regno Unito), nonché agli Stati Uniti. Ghermay controlla i campi di detenzione privati intorno alla costa nordoccidentale della Libia, in cui i migranti sono detenuti e sono vittime di gravi violazioni. Da questi campi i migranti sono trasportati a Sabratha o Zawiya. Negli ultimi anni Ghermay ha organizzato innumerevoli e pericolose traversate per mare, esponendo i migranti (inclusi numerosi minori) al rischio di morte. Nel 2015 il tribunale di Palermo (Italia) ha emesso mandati d'arresto nei confronti di Ermias Ghermay in relazione al traffico di migliaia di migranti in condizioni disumane, incluso il naufragio del 13 ottobre 2013 vicino a Lampedusa, in cui sono morte 266 persone.

22.

Nome: 1: Fitiwi 2: Abdelrazak 3: n.d. 4: n.d.

Titolo: n.d. Designazione: Leader di una rete della tratta transnazionale Data di nascita: Approssimativamente (30-35 anni) Luogo di nascita: Massaua, Eritrea Alias certo: n.d. Alias incerto: Fitwi Esmail Abdelrazak Cittadinanza: eritrea Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: n.d. Data di inserimento nell'elenco:7 giugno 2018Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni)

Inserito nell'elenco a norma del punto 22, lettera a), della risoluzione 1970 (2011), del punto 4, lettera a), della risoluzione 2174 (2014) e del punto 11, lettera a), della risoluzione 2213 (2015).

Informazioni aggiuntive

Fitiwi Abdelrazak è un leader di una rete transnazionale responsabile della tratta e del traffico di decine di migliaia di migranti, soprattutto dal Corno d'Africa verso le coste libiche e oltre, verso paesi di destinazione in Europa e negli Stati Uniti. Fonti aperte e numerose indagini penali lo indicano come uno dei principali attori responsabili dello sfruttamento di un gran numero di migranti in Libia e delle violazioni commesse nei loro confronti. Abdelrazak vanta numerosi contatti all'interno delle reti di trafficanti libici e ha accumulato immense ricchezze grazie alla tratta di migranti. Dispone di uomini armati, nonché di depositi e campi di detenzione in cui si commettono gravi violazioni dei diritti umani. La sua rete si compone di cellule che si estendono da Sudan, Libia, Italia e oltre verso i paesi di destinazione dei migranti. Inoltre acquista i migranti dei suoi campi da terzi, ad esempio da altre strutture detentive locali. Da questi campi, i migranti sono trasportati verso la costa libica. Abdelrazak ha organizzato innumerevoli e pericolose traversate per mare, esponendo i migranti (minori inclusi) al rischio di morte. Ad Abdelrazak si collegano almeno due naufragi con conseguenze mortali verificatisi tra aprile e luglio 2014.

23.

Nome: 1: Ahmad 2: Oumar 3: al-Dabbashi 4: n.d.

Titolo: n.d. Designazione: Comandante della milizia Anas al-Dabbashi, leader di una rete della tratta transnazionale Data di nascita: Approssimativamente (30 anni) Luogo di nascita: (forse Sabratha, vicino a Talil) Alias certo: n.d. Alias incerto: a) Al-Dabachi b) Al Ammu c) The Uncle d) Al-Ahwal Cittadinanza: libica Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: a) Garabulli, Libia b) Zawiya, Libia Data di inserimento nell'elenco:7 giugno 2018Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni)

Inserito nell'elenco a norma del punto 22, lettera a), della risoluzione 1970 (2011), del punto 4, lettera a), della risoluzione 2174 (2014) e del punto 11, lettera a), della risoluzione 2213 (2015).

Informazioni aggiuntive

Ahmad al-Dabbashi è il comandante della milizia Anas al-Dabbashi che, in passato, operava nella zona costiera situata tra Sabratha e Melita. Al-Dabbashi è un importante leader di attività illecite legate alla tratta dei migranti. Il clan e la milizia al-Dabbashi intrattengono inoltre rapporti con gruppi terroristici ed estremisti violenti. Attualmente Al-Dabbashi è attivo nei dintorni di Zawiya, dove si è spostato nell'ottobre 2017 in seguito allo scoppio di violenti scontri con altre milizie e organizzazioni di trafficanti rivali intorno alla zona costiera, che hanno fatto più di 30 morti, tra cui dei civili. In risposta alla sua espulsione, il 4 dicembre 2017 Ahmad al-Dabbashi si è pubblicamente impegnato a riprendere Sabratha con le armi e la forza. Esistono numerose prove che la milizia di Al-Dabbashi è direttamente coinvolta nella tratta e nel traffico di migranti e che essa controlla le zone di partenza dei migranti, i campi, i rifugi e le imbarcazioni. Secondo alcune informazioni, Al-Dabbashi ha esposto i migranti (minori inclusi) a condizioni brutali e talvolta mortali a terra e in mare. Dopo i violenti scontri tra la milizia di al-Dabbashi e altre milizie a Sabratha, sono stati ritrovati migliaia di migranti (molti in gravi condizioni), per la maggior parte detenuti nei centri della brigata dei martiri Anas al-Dabbashi e della milizia al-Ghul. Il clan al-Dabbashi e la milizia Anas al-Dabbashi ad esso associata intrattengono da tempo legami con lo Stato Islamico dell'Iraq e del Levante (ISIL) e i gruppi ad esso affiliati. Numerosi membri dell'ISIL sono stati nei loro ranghi, incluso Abdallah al-Dabbashi, il «califfo» dell'ISIL a Sabratha. Al-Dabbashi sarebbe inoltre coinvolto nell'organizzazione nel luglio 2017 dell'omicidio di Sami Khalifa al-Gharabli, che era stato nominato dal consiglio municipale di Sabratha per contrastare le attività legate al traffico di migranti. Le attività di al-Dabbashi contribuiscono largamente a far crescere la violenza e l'insicurezza in Libia occidentale e minacciano la pace e la stabilità in Libia e nei paesi vicini.

24.

Nome: 1: MUS'AB 2: ABU-QARIN 3: n.d. 4: n.d.

Titolo: n.d. Designazione: Leader di una rete della tratta transnazionale Data di nascita:19 gennaio 1983Luogo di nascita: Sabratha, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: a) ABU-AL QASSIM OMAR Musab Boukrin b) The Doctor c) Al-Grein Cittadinanza: libica Passaporto n.: a) 782633, rilasciato il 31 maggio 2005b) 540794, rilasciato il 12 gennaio 2008Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: n.d. Data di inserimento nell'elenco:7 giugno 2018Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni)

Inserito nell'elenco a norma del punto 22, lettera a), della risoluzione 1970 (2011), del punto 4, lettera a), della risoluzione 2174 (2014) e del punto 11, lettera a), della risoluzione 2213 (2015).

Informazioni aggiuntive

Si ritiene che Mus'ab Abu-Qarin svolga un ruolo centrale nelle attività di tratta degli esseri umani e di traffico di migranti nella zona di Sabratha, ma che lavori anche da Zawiya e Garabulli. La sua rete transnazionale copre la Libia, le destinazioni europee e i paesi subsahariani per il reclutamento di migranti e i paesi arabi per il settore finanziario. Fonti attendibili hanno documentato la sua collusione con Ermias Ghermay, che si occupa della «catena di approvvigionamento orientale» per conto di Abu-Qarin, relativamente alla tratta e al traffico di esseri umani. Vi sono prove secondo cui Abu-Qarin ha intrattenuto rapporti con altri attori del business della tratta, in particolare Mohammed Kachlaf (cugino e capo della brigata al-Nasr di cui è proposto l'inserimento in elenco) a Zawiya. Un ex complice di Abu-Qarin, che ora coopera con le autorità libiche, sostiene che Abu-Qarin ha organizzato traversate per mare per 45 000 persone nel solo 2015, esponendo i migranti (minori inclusi) al rischio di morte. Abu-Qarin è l'organizzatore di una traversata del 18 aprile 2015 conclusasi con un naufragio nel Canale di Sicilia, causando la morte di 800 persone. In base alle prove raccolte, anche dal gruppo di esperti dell'ONU, è responsabile della detenzione di migranti in condizioni brutali, anche a Tripoli, vicino alla zona di al-Wadi e delle località balneari in prossimità di Sabratha in cui sono detenuti i migranti. Abu-Qarin sarebbe stato vicino al clan al-Dabbashi a Sabratha fino allo scoppio di un conflitto a causa di una «tassa di protezione». Fonti riferiscono che Abu-Qarin ha pagato persone vicine agli estremisti violenti nella zona di Sabratha in cambio dell'autorizzazione a trafficare migranti per conto dei gruppi estremisti violenti, che traggono benefici finanziari dallo sfruttamento dell'immigrazione illegale. Abu-Qarin è collegato a una rete di trafficanti composta da gruppi armati salafiti a Tripoli, Sebha e Cufra.

25.

Nome: 1: Mohammed 2: Kachlaf 3: n.d. 4: n.d.

Titolo: n.d. Designazione: Comandante della brigata Shuhada al-Nasr, capo delle guardie della raffineria di petrolio di Zawiya Data di nascita: n.d. Luogo di nascita: Zawiya, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: a) Kashlaf b) Koshlaf c) Keslaf d) al-Qasab Cittadinanza: libica Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Zawiya, Libia Data di inserimento nell'elenco:7 giugno 2018Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni)

Inserito nell'elenco a norma del punto 22, lettera a), della risoluzione 1970 (2011), del punto 4, lettera a), della risoluzione 2174 (2014) e del punto 11, lettera a), della risoluzione 2213 (2015).

Informazioni aggiuntive

Mohammed Kachlaf è il capo della brigata Shuhada al-Nasr a Zawiya, nella Libia occidentale. La sua milizia controlla la raffineria di Zawiya, polo centrale delle operazioni di traffico dei migranti. Kachlaf controlla inoltre i centri di detenzione, compreso quello di Nasr, nominalmente sotto il controllo del dipartimento per la lotta all'immigrazione illegale (DCIM). Come indicato da varie fonti, la rete di Kachlaf è una delle reti predominanti nel settore del traffico dello sfruttamento dei migranti in Libia. Kachlaf ha numerosi legami con il capo dell'unità locale della guardia costiera di Zawiya, al-Rahman al-Milad, la cui unità intercetta le imbarcazioni che trasportano migranti, spesso appartenenti a reti rivali di trafficanti di migranti. I migranti sono poi portati in strutture detentive sotto il controllo della milizia Al Nasr, dove sarebbero detenuti in condizioni critiche. Il gruppo di esperti sulla Libia ha raccolto prove secondo cui i migranti erano spesso vittime di percosse mentre altri, in particolare donne provenienti da paesi subsahariani e dal Marocco, erano venduti sul mercato locale come «schiavi sessuali». Ha inoltre concluso che Kachlaf collabora con altri gruppi armati ed è stato coinvolto in ripetuti scontri violenti nel 2016 e nel 2017.

26.

Nome: 1: Abd 2: Al-Rahman 3: al-Milad 4: n.d.

Titolo: n.d. Designazione: Comandante della guardia costiera di Zawiya Data di nascita: Approssimativamente (29 anni) Luogo di nascita: Tripoli, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: a) Rahman Salim Milad b) al-Bija Cittadinanza: libica Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Zawiya, Libia Data di inserimento nell'elenco:7 giugno 2018Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni)

Inserito nell'elenco a norma del punto 22, lettera a), della risoluzione 1970 (2011), del punto 4, lettera a), della risoluzione 2174 (2014) e del punto 11, lettera a), della risoluzione 2213 (2015).

Informazioni aggiuntive

Abd al Rahman al-Milad è a capo dell'unità regionale della guardia costiera di Zawiya, che è sistematicamente connessa a violenze nei confronti dei migranti e di altri trafficanti di esseri umani. Il gruppo di esperti dell'ONU sostiene che Milad e altri membri della guardia costiera siano direttamente coinvolti nell'affondamento di imbarcazioni di migranti per mezzo di armi da fuoco. Al-Milad collabora con altri trafficanti di migranti come Mohammed Kachlaf (di cui è proposto l'inserimento in elenco), che, secondo le fonti, ne assicura la protezione per effettuare operazioni illecite connesse alla tratta e al traffico di migranti. Diversi testimoni nelle indagini penali hanno affermato di essere stati arrestati in mare da uomini armati a bordo di una nave della guardia costiera denominata Tallil (utilizzata da al-Milad) e di essere stati portati al centro di detenzione al-Nasr, in cui sarebbero detenuti in condizioni brutali e sottoposti a percosse.


15.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 152/29


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/873 DELLA COMMISSIONE

del 13 giugno 2018

recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

[notificata con il numero C(2018) 3826]

(I testi in lingua bulgara, ceca, danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, polacca, rumena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese sono i soli facenti fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in particolare l'articolo 52,

previa consultazione del comitato dei Fondi agricoli,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio (2) e, dal 1o gennaio 2015, dell'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la Commissione deve effettuare le necessarie verifiche, comunicarne i risultati agli Stati membri, prendere atto delle osservazioni degli Stati membri, avviare consultazioni bilaterali per cercare di raggiungere un accordo con gli Stati membri interessati e notificare formalmente a questi ultimi le proprie conclusioni.

(2)

Gli Stati membri hanno avuto la possibilità di chiedere l'avvio di una procedura di conciliazione. In alcuni casi si sono avvalsi di tale possibilità e le relazioni aventi in oggetto l'esito di tale procedura sono state esaminate dalla Commissione.

(3)

A norma del regolamento (UE) n. 1306/2013, possono essere finanziate unicamente le spese agricole sostenute in conformità alle norme dell'Unione.

(4)

Alla luce delle verifiche effettuate, dell'esito delle discussioni bilaterali e delle procedure di conciliazione, una parte delle spese dichiarate dagli Stati membri non soddisfa tale condizione e non può pertanto essere finanziata dal FEAGA e dal FEASR.

(5)

È opportuno indicare gli importi non riconosciuti a carico del FEAGA e del FEASR. Tali importi non riguardano spese eseguite anteriormente ai ventiquattro mesi che precedono la comunicazione scritta, da parte della Commissione agli Stati membri interessati, dei risultati delle verifiche.

(6)

Gli importi esclusi dal finanziamento dell'Unione dalla presente decisione devono tenere conto anche delle riduzioni e delle sospensioni a norma dell'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1306/2013, in quanto dette riduzioni e sospensioni sono di natura provvisoria e lasciano impregiudicate le decisioni adottate a norma degli articoli 51 e 52 del regolamento.

(7)

Per i casi di cui alla presente decisione, la valutazione degli importi da escludere per mancata conformità alle norme dell'Unione è stata comunicata dalla Commissione agli Stati membri in una relazione di sintesi (3).

(8)

La presente decisione lascia impregiudicate le conseguenze finanziarie che la Commissione potrebbe trarre dalle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea pendenti alla data del 30 aprile 2018,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli importi indicati nell'allegato e relativi alle spese sostenute dagli organismi pagatori riconosciuti dagli Stati membri e dichiarate a titolo del FEAGA o del FEASR sono esclusi dal finanziamento dell'Unione.

Articolo 2

La Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, l'Ungheria, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Romania, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2018

Per la Commissione

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

(2)  Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1).

(3)  Ares(2018) 2487854


ALLEGATO

Decisione: 57

Voce di bilancio: 6701

Stato membro

Misura

Esercizio finanziario

Motivo

Tipo

Rettifica %

Valuta

Importo

Deduzioni

Impatto finanziario

AT

Vino - Ristrutturazione

2015

Controlli in loco in numero insufficiente o di qualità insufficiente

IMPORTO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

– 163 750,83

0,00

– 163 750,83

 

Vino - Ristrutturazione

2016

Controlli in loco in numero insufficiente o di qualità insufficiente

IMPORTO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

– 158 745,93

0,00

– 158 745,93

 

Vino - Ristrutturazione

2017

Controlli in loco in numero insufficiente o di qualità insufficiente

IMPORTO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

– 151 661,23

0,00

– 151 661,23

 

 

 

 

 

Totale AT:

EUR

– 474 157,99

0,00

– 474 157,99

Stato membro

Misura

Esercizio finanziario

Motivo

Tipo

Rettifica %

Valuta

Importo

Deduzioni

Impatto finanziario

BG

Sostegno accoppiato facoltativo

2016

Mancanza di controlli relativi agli animali soggetti a controllo di selezione

IMPORTO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

– 8 878,53

0,00

– 8 878,53

 

Altri aiuti diretti - articoli 68-72 del reg. (CE) n. 73/2009

2014

Mancanza di controlli della correttezza dei dati registrati nella banca dati I&R

IMPORTO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

– 1 000 881,00

– 26 225,92

– 974 655,08

 

Altri aiuti diretti - articoli 68-72 del reg. (CE) n. 73/2009

2015

Mancanza di controlli della correttezza dei dati registrati nella banca dati I&R

IMPORTO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

– 1 658 872,48

– 26 398,57

– 1 632 473,91

 

Certificazione

2016

CEB/2017/005/BG - Errori casuali nella popolazione FEAGA

UNA TANTUM

 

EUR

– 59 733,94

0,00

– 59 733,94

 

Altri aiuti diretti - articoli 68-72 del reg. (CE) n. 73/2009

2014

Carenze nei controlli degli animali mancanti di entrambi i marchi auricolari (considerati ammissibili nel corso dei controlli in loco) e carenze nei controlli degli animali mancanti di passaporto (considerati ammissibili nel corso dei controlli in loco)

UNA TANTUM

 

EUR

– 466 343,56

– 1 387,61

– 464 955,95

 

Altri aiuti diretti - articoli 68-72 del reg. (CE) n. 73/2009

2015

Carenze nei controlli degli animali mancanti di entrambi i marchi auricolari (considerati ammissibili nel corso dei controlli in loco) e carenze nei controlli degli animali mancanti di passaporto (considerati ammissibili nel corso dei controlli in loco)

UNA TANTUM

 

EUR

– 463 399,04

– 914,68

– 462 484,36

 

 

 

 

 

Totale BG:

EUR

– 3 658 108,55

– 54 926,78

– 3 603 181,77

Stato membro

Misura

Esercizio finanziario

Motivo

Tipo

Rettifica %

Valuta

Importo

Deduzioni

Impatto finanziario

CZ

Condizionalità

2015

Anno di domanda 2014 - Valutazione dei casi di non conformità - Sistema sanzionatorio poco rigoroso

UNA TANTUM

 

EUR

– 601 669,00

0,00

– 601 669,00

 

Certificazione

2016

Anno di domanda 2015 - Valutazione dei casi di non conformità - Sistema sanzionatorio poco rigoroso

UNA TANTUM

 

EUR

– 1 129 089,00

0,00

– 1 129 089,00

 

Certificazione

2017

Anno di domanda 2016 - Valutazione dei casi di non conformità - Sistema sanzionatorio poco rigoroso

UNA TANTUM

 

EUR

– 1 260 230,28

0,00

– 1 260 230,28

 

 

 

 

 

Totale CZ:

EUR

– 2 990 988,28

0,00

– 2 990 988,28

Stato membro

Misura

Esercizio finanziario

Motivo

Tipo

Rettifica %

Valuta

Importo

Deduzioni

Impatto finanziario

DE

Vino - Ristrutturazione

2016

Carenze nel controllo essenziale

IMPORTO FORFETTARIO

2,00 %

EUR

– 275 528,54

0,00

– 275 528,54

 

Vino - Ristrutturazione

2012

Carenze nel controllo essenziale - Esecuzione dei controlli in loco relativi a tutte le domande di pagamento in quantità sufficiente

IMPORTO FORFETTARIO

2,00 %

EUR

– 5,70

0,00

– 5,70

 

Vino - Ristrutturazione

2013

Carenze nel controllo essenziale - Esecuzione dei controlli in loco relativi a tutte le domande di pagamento in quantità sufficiente

IMPORTO FORFETTARIO

2,00 %

EUR

– 6 559,77

0,00

– 6 559,77

 

Vino - Ristrutturazione

2014

Carenze nel controllo essenziale - Esecuzione dei controlli in loco relativi a tutte le domande di pagamento in quantità sufficiente

IMPORTO FORFETTARIO

2,00 %

EUR

– 233 087,97

0,00

– 233 087,97

 

Vino - Ristrutturazione

2015

Carenze nel controllo essenziale - Esecuzione dei controlli in loco relativi a tutte le domande di pagamento in quantità sufficiente

IMPORTO FORFETTARIO

2,00 %

EUR

– 280 889,36

0,00

– 280 889,36

 

Certificazione

2016

Errori finanziari nella popolazione FEAGA e FEASR

UNA TANTUM

 

EUR

– 472,23

0,00

– 472,23

 

 

 

 

 

Totale DE:

EUR

– 796 543,57

0,00

– 796 543,57

Stato membro

Misura

Esercizio finanziario

Motivo

Tipo

Rettifica %

Valuta

Importo

Deduzioni

Impatto finanziario

DK

Certificazione

2016

CEB/2017/024/DK - Errori nelle popolazioni FEAGA e FEASR

UNA TANTUM

 

EUR

– 350 182,63

– 1 625,29

– 348 557,34

 

 

 

 

 

Totale DK:

EUR

– 350 182,63

– 1 625,29

– 348 557,34

Stato membro

Misura

Esercizio finanziario

Motivo

Tipo

Rettifica %

Valuta

Importo

Deduzioni

Impatto finanziario

ES

Certificazione

2016

CEB/2016/038/ES - Errori noti nel FEAGA

UNA TANTUM

 

EUR

– 96 018,45

0,00

– 96 018,45

 

Certificazione

2016

ERRORI FINANZIARI RILEVATI DALL'ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE

UNA TANTUM

 

EUR

– 15 009,30

0,00

– 15 009,30

 

Diritti

2016

Carenze nei controlli amministrativi dei diritti all'aiuto in fase di determinazione del regime di pagamento di base - impatto sul regime di pagamento di base

UNA TANTUM

 

EUR

– 39 844,18

0,00

– 39 844,18

 

Diritti

2017

Carenze nei controlli amministrativi dei diritti all'aiuto in fase di determinazione del regime di pagamento di base - impatto sul regime di pagamento di base

UNA TANTUM

 

EUR

– 39 794,02

0,00

– 39 794,02

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2016

Carenze nei controlli amministrativi dei diritti all'aiuto in fase di determinazione del regime di pagamento di base - impatto sul pagamento di inverdimento

UNA TANTUM

 

EUR

– 20 601,48

0,00

– 20 601,48

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2017

Carenze nei controlli amministrativi dei diritti all'aiuto in fase di determinazione del regime di pagamento di base - impatto sul pagamento di inverdimento

UNA TANTUM

 

EUR

– 20 567,52

0,00

– 20 567,52

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2016

Carenze nei controlli amministrativi dei diritti all'aiuto in fase di determinazione del regime di pagamento di base - impatto sul pagamento per i giovani agricoltori

UNA TANTUM

 

EUR

– 4 268,40

0,00

– 4 268,40

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2017

Carenze nei controlli amministrativi dei diritti all'aiuto in fase di determinazione del regime di pagamento di base - impatto sul pagamento per i giovani agricoltori

UNA TANTUM

 

EUR

– 4 268,40

0,00

– 4 268,40

 

 

 

 

 

Totale ES:

EUR

– 240 371,75

0,00

– 240 371,75

Stato membro

Misura

Esercizio finanziario

Motivo

Tipo

Rettifica %

Valuta

Importo

Deduzioni

Impatto finanziario

FR

Ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri

2015

Controlli amministrativi prima di concedere il pagamento sugli elementi per determinare l'aiuto da versare - VPC

UNA TANTUM

 

EUR

– 409 462,15

0,00

– 409 462,15

 

Altri aiuti diretti - POSEI

2013

Premio per animali - Carenze nei controlli amministrativi e in loco, esercizio finanziario 2013

UNA TANTUM

 

EUR

– 320 094,98

– 640,29

– 319 454,69

 

Altri aiuti diretti - POSEI (2014+)

2014

Premio per animali - Carenze nei controlli amministrativi e in loco, esercizio finanziario 2014

UNA TANTUM

 

EUR

– 323 719,64

– 1,50

– 323 718,14

 

Altri aiuti diretti - POSEI (2014+)

2015

Premio per animali - Carenze nei controlli amministrativi e in loco, esercizio finanziario 2015

UNA TANTUM

 

EUR

– 314 303,95

– 2,18

– 314 301,77

 

Altri aiuti diretti - POSEI (2014+)

2016

Premio per animali - Carenze nei controlli amministrativi e in loco, esercizio finanziario 2016

UNA TANTUM

 

EUR

– 304 428,93

0,00

– 304 428,93

 

Ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri

2016

Controllo di ammissibilità del programma operativo - Fondatezza delle stime Rettifica finanziaria dall'1.7.2016 al 15.10.2016

IMPORTO FORFETTARIO

2,00 %

EUR

– 1 056 347,64

0,00

– 1 056 347,64

 

Ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri

2014

Controllo di ammissibilità del programma operativo - Fondatezza delle stime; Inosservanza dei criteri di riconoscimento da parte delle OP - Lettere di avvertimento e sanzioni Rettifica finanziaria dal 10.3.2014 al 30.6.2016

IMPORTO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

– 4 055 381,53

0,00

– 4 055 381,53

 

Ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri

2015

Controllo di ammissibilità del programma operativo - Fondatezza delle stime; Inosservanza dei criteri di riconoscimento da parte delle OP - Lettere di avvertimento e sanzioni Rettifica finanziaria dal 10.3.2014 al 30.6.2016

IMPORTO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

– 5 477 578,32

– 20 473,11

– 5 457 105,21

 

Ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri

2016

Controllo di ammissibilità del programma operativo - Fondatezza delle stime; Inosservanza dei criteri di riconoscimento da parte delle OP - Lettere di avvertimento e sanzioni Rettifica finanziaria dal 10.3.2014 al 30.6.2016

IMPORTO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

– 2 274 528,33

0,00

– 2 274 528,33

 

Ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri

2017

Controllo di ammissibilità dei programmi operativi - Fondatezza delle stime - Esercizio finanziario 2017 fino al 30.6.2017 (provvisorio)

IMPORTO FORFETTARIO

2,00 %

EUR

– 1 040 251,20

0,00

– 1 040 251,20

 

POSEI (2007+)

2013

Errore di riconoscimento dell'organizzazione di produttori

UNA TANTUM

 

EUR

– 680 081,66

0,00

– 680 081,66

 

POSEI (2014+)

2014

Errore di riconoscimento dell'organizzazione di produttori

UNA TANTUM

 

EUR

– 1 149 556,00

0,00

– 1 149 556,00

 

POSEI (2014+)

2015

Errore di riconoscimento dell'organizzazione di produttori

UNA TANTUM

 

EUR

– 542 082,76

0,00

– 542 082,76

 

POSEI (2014+)

2016

Errore di riconoscimento dell'organizzazione di produttori

UNA TANTUM

 

EUR

– 537 217,02

0,00

– 537 217,02

 

Altri aiuti diretti - POSEI

2013

Contabilizzazione inesatta di alcune partite di banane, esercizio finanziario 2013

IMPORTO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

– 646 575,60

– 11 309,16

– 635 266,44

 

Altri aiuti diretti - POSEI (2014+)

2014

Contabilizzazione inesatta di alcune partite di banane, esercizio finanziario 2014

IMPORTO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

– 464 167,98

– 905,52

– 463 262,46

 

Altri aiuti diretti - POSEI (2014+)

2015

Contabilizzazione inesatta di alcune partite di banane, esercizio finanziario 2015

IMPORTO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

– 410 793,72

– 11,23

– 410 782,49

 

Altri aiuti diretti - POSEI (2014+)

2016

Contabilizzazione inesatta di alcune partite di banane, esercizio finanziario 2016

IMPORTO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

– 423 898,10

0,00

– 423 898,10

 

Certificazione

2014

Mancanza di diligenza nel recupero

UNA TANTUM

 

EUR

– 111 077,56

0,00

– 111 077,56

 

Altri aiuti diretti - POSEI

2012

Trasporto di canna da zucchero

UNA TANTUM

 

EUR

– 71 021,04

– 1 420,42

– 69 600,62

 

Altri aiuti diretti - POSEI

2013

Trasporto di canna da zucchero - Carenze nei controlli amministrativi

IMPORTO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

– 10 103,99

– 202,08

– 9 901,91

 

Altri aiuti diretti - POSEI (2014+)

2014

Trasporto di canna da zucchero - Carenze nei controlli amministrativi

IMPORTO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

– 7 764,37

0,00

– 7 764,37

 

Altri aiuti diretti - POSEI (2014+)

2015

Trasporto di canna da zucchero - Carenze nei controlli amministrativi

IMPORTO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

– 8 881,29

0,00

– 8 881,29

 

POSEI (2007+)

2013

IVA

UNA TANTUM

 

EUR

– 1 983,23

0,00

– 1 983,23

 

POSEI (2007+)

2013

Carenze nei controlli amministrativi - Diversificazione della produzione locale e degli animali riproduttori

IMPORTO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

– 17 516,82

0,00

– 17 516,82

 

POSEI (2014+)

2014

Carenze nei controlli amministrativi - Diversificazione della produzione locale e degli animali riproduttori

IMPORTO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

– 25 163,93

0,00

– 25 163,93

 

POSEI (2014+)

2015

Carenze nei controlli amministrativi - Diversificazione della produzione locale e degli animali riproduttori

IMPORTO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

– 64 934,16

0,00

– 64 934,16

 

POSEI (2014+)

2016

Carenze nei controlli amministrativi - Diversificazione della produzione locale e degli animali riproduttori

IMPORTO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

– 83 420,37

0,00

– 83 420,37

 

 

 

 

 

Totale FR:

EUR

– 20 832 336,27

– 34 965,49

– 20 797 370,78

Stato membro

Misura

Esercizio finanziario

Motivo

Tipo

Rettifica %

Valuta

Importo

Deduzioni

Impatto finanziario

GB

Aiuti diretti disaccoppiati

2016

Controlli dell'inverdimento - anno di domanda 2015 (obblighi relativi alla diversificazione delle culture e all'EFA non soddisfatti)

IMPORTO FORFETTARIO

10,00 %

EUR

– 3 642 517,27

0,00

– 3 642 517,27

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2017

Controlli dell'inverdimento - anno di domanda 2015 (obblighi relativi alla diversificazione delle culture e all'EFA non soddisfatti)

IMPORTO FORFETTARIO

10,00 %

EUR

– 44 305,87

0,00

– 44 305,87

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2016

Controlli dell'inverdimento - anno di domanda 2015 (requisiti EFA soddisfatti parzialmente con terreni lasciati a riposo)

IMPORTO FORFETTARIO

7,00 %

EUR

– 3 200 543,02

0,00

– 3 200 543,02

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2017

Controlli dell'inverdimento - anno di domanda 2015 (requisiti EFA soddisfatti parzialmente con terreni lasciati a riposo)

IMPORTO FORFETTARIO

7,00 %

EUR

– 38 929,90

0,00

– 38 929,90

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2017

Controlli dell'inverdimento - anno di domanda 2016 (obblighi relativi alla diversificazione delle culture e all'EFA non soddisfatti)

IMPORTO FORFETTARIO

10,00 %

EUR

– 3 621 231,69

0,00

– 3 621 231,69

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2017

Controlli dell'inverdimento - anno di domanda 2016 (requisiti EFA soddisfatti parzialmente con terreni lasciati a riposo)

IMPORTO FORFETTARIO

7,00 %

EUR

– 3 136 712,96

0,00

– 3 136 712,96

 

Ortofrutticoli - Programmi operativi

2013

Carenze nei controlli essenziali

IMPORTO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

– 109 370,05

0,00

– 109 370,05

 

Ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri

2014

Carenze nei controlli essenziali (anno 2014+)

IMPORTO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

– 1 623 796,79

0,00

– 1 623 796,79

 

Ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri

2015

Carenze nei controlli essenziali (anno 2014+)

IMPORTO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

– 1 064 381,85

0,00

– 1 064 381,85

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2016

Carenze nella superficie massima ammissibile per i comuni nel SIPA - anno di domanda 2015

IMPORTO FORFETTARIO

25,00 %

EUR

– 7 258 777,49

0,00

– 7 258 777,49

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2017

Carenze nella superficie massima ammissibile per i comuni nel SIPA - anno di domanda 2015

IMPORTO FORFETTARIO

25,00 %

EUR

– 89 509,95

0,00

– 89 509,95

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2017

Carenze nella superficie massima ammissibile per i comuni nel SIPA - anno di domanda 2016

IMPORTO FORFETTARIO

25,00 %

EUR

– 7 848 215,53

0,00

– 7 848 215,53

 

 

 

 

 

Totale GB:

EUR

– 31 678 292,37

0,00

– 31 678 292,37

Stato membro

Misura

Esercizio finanziario

Motivo

Tipo

Rettifica %

Valuta

Importo

Deduzioni

Impatto finanziario

GR

Certificazione

2015

FEAGA non SIGC - campioni esaminati nella verifica sostanziale (rettifica finanziaria una tantum)

UNA TANTUM

 

EUR

– 6 894,50

0,00

– 6 894,50

 

Condizionalità

2010

Riscossione dell'importo risultante da sovrapposizione

IMPORTO FORFETTARIO

2,00 %

EUR

0,00

16 407,60

– 16 407,60

 

Misure di promozione

2011

Procedura non corretta di selezione degli organismi di esecuzione

IMPORTO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

– 5 463,44

– 85,96

– 5 377,48

 

Misure di promozione

2012

Procedura non corretta di selezione degli organismi di esecuzione

IMPORTO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

– 56 982,36

– 5 463,23

– 51 519,13

 

Misure di promozione

2013

Procedura non corretta di selezione degli organismi di esecuzione

IMPORTO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

– 199 382,67

– 10 782,20

– 188 600,47

 

Misure di promozione

2014

Procedura non corretta di selezione degli organismi di esecuzione

IMPORTO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

– 446 615,37

– 31 823,12

– 414 792,25

 

Misure di promozione

2015

Procedura non corretta di selezione degli organismi di esecuzione

IMPORTO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

– 518 199,29

0,00

– 518 199,29

 

Diritti

2008

Assegnazione della riserva nazionale per categoria di investitori

IMPORTO FORFETTARIO

10,00 %

EUR

– 2 222 531,71

– 1 111 265,86

– 1 111 265,85

 

Diritti

2009

Assegnazione della riserva nazionale per categoria di investitori

IMPORTO FORFETTARIO

10,00 %

EUR

– 1 899 562,82

– 1 350 922,24

– 548 640,58

 

Diritti

2010

Assegnazione della riserva nazionale per categoria di investitori

IMPORTO FORFETTARIO

10,00 %

EUR

– 2 070 421,87

– 582 247,31

– 1 488 174,56

 

 

 

 

 

Totale GR:

EUR

– 7 426 054,03

– 3 076 182,32

– 4 349 871,71

Stato membro

Misura

Esercizio finanziario

Motivo

Tipo

Rettifica %

Valuta

Importo

Deduzioni

Impatto finanziario

IT

Riconoscimento organismo pagatore

2016

Operazione «Bonifica»: fascicoli non ancora analizzati e iscritti nel registro del credito

UNA TANTUM

 

EUR

– 7 904 188,89

0,00

– 7 904 188,89

 

Vino - Ristrutturazione

2014

Inosservanza dell'obbligo di applicare un controllo supplementare istituito dall'articolo 81 del regolamento (CE) n. 555/2008

IMPORTO FORFETTARIO

2,00 %

EUR

– 328 285,00

0,00

– 328 285,00

 

Vino - Ristrutturazione

2015

Inosservanza dell'obbligo di applicare un controllo supplementare istituito dall'articolo 81 del regolamento (CE) n. 555/2008

IMPORTO FORFETTARIO

2,00 %

EUR

– 252 870,69

0,00

– 252 870,69

 

Vino - Ristrutturazione

2015

Carenze nel funzionamento di 1 controllo essenziale

IMPORTO FORFETTARIO

3,00 %

EUR

– 160 237,00

0,00

– 160 237,00

 

Vino - Ristrutturazione

2016

Carenze nel funzionamento di 1 controllo essenziale

IMPORTO FORFETTARIO

3,00 %

EUR

– 115 639,97

0,00

– 115 639,97

 

 

 

 

 

Totale IT:

EUR

– 8 761 221,55

0,00

– 8 761 221,55

Stato membro

Misura

Esercizio finanziario

Motivo

Tipo

Rettifica %

Valuta

Importo

Deduzioni

Impatto finanziario

PL

Controllo delle operazioni

2013

2013 05020401 0,5 %

IMPORTO FORFETTARIO

0,50 %

EUR

– 267 805,24

0,00

– 267 805,24

 

Controllo delle operazioni

2013

2013 05020812 0,5 %

IMPORTO FORFETTARIO

0,50 %

EUR

– 11 588,62

0,00

– 11 588,62

 

Controllo delle operazioni

2013

2013 05021001 0,5 %

IMPORTO FORFETTARIO

0,50 %

EUR

– 26 058,13

0,00

– 26 058,13

 

Controllo delle operazioni

2013

2013 05021204 0,5 %

IMPORTO FORFETTARIO

0,50 %

EUR

– 18,02

0,00

– 18,02

 

Controllo delle operazioni

2013

2013 05021208 0,5 %

IMPORTO FORFETTARIO

0,50 %

EUR

– 2 800,89

0,00

– 2 800,89

 

Controllo delle operazioni

2013

2013 05021301 0,5 %

IMPORTO FORFETTARIO

0,50 %

EUR

– 12 442,24

0,00

– 12 442,24

 

Controllo delle operazioni

2013

2013 05021501 0,5 %

IMPORTO FORFETTARIO

0,50 %

EUR

– 108,61

0,00

– 108,61

 

Controllo delle operazioni

2013

2013 05021505 0,5 %

IMPORTO FORFETTARIO

0,50 %

EUR

– 326,18

0,00

– 326,18

 

Controllo delle operazioni

2013

2013 05021506 0,5 %

IMPORTO FORFETTARIO

0,50 %

EUR

– 6 168,65

0,00

– 6 168,65

 

Controllo delle operazioni

2014

2014 05020803 0,5 %

IMPORTO FORFETTARIO

0,50 %

EUR

– 1 285,45

0,00

– 1 285,45

 

Controllo delle operazioni

2014

2014 05020812 0,5 %

IMPORTO FORFETTARIO

0,50 %

EUR

– 40 936,59

0,00

– 40 936,59

 

Controllo delle operazioni

2014

2014 05021208 0,5 %

IMPORTO FORFETTARIO

0,50 %

EUR

– 23 250,79

0,00

– 23 250,79

 

Controllo delle operazioni

2014

2014 6703 0,5 %

IMPORTO FORFETTARIO

0,50 %

EUR

– 4 858,66

0,00

– 4 858,66

 

Controllo delle operazioni

2015

2015 05020803 0,5 %

IMPORTO FORFETTARIO

0,50 %

EUR

– 5 790,37

0,00

– 5 790,37

 

Controllo delle operazioni

2015

2015 05020812 0,5 %

IMPORTO FORFETTARIO

0,50 %

EUR

– 754,34

0,00

– 754,34

 

Controllo delle operazioni

2015

2015 05020899 0,5 %

IMPORTO FORFETTARIO

0,50 %

EUR

– 33 551,85

0,00

– 33 551,85

 

Controllo delle operazioni

2015

2015 05021208 0,5 %

IMPORTO FORFETTARIO

0,50 %

EUR

– 261,92

0,00

– 261,92

 

Controllo delle operazioni

2015

2015 6703 0,5 %

IMPORTO FORFETTARIO

0,50 %

EUR

– 8 139,18

0,00

– 8 139,18

 

Altri aiuti diretti - articoli 68-72 del reg. (CE) n. 73/2009

2014

Qualità dei controlli in loco

IMPORTO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

– 1 421 755,79

0,00

– 1 421 755,79

 

Altri aiuti diretti - articoli 68-72 del reg. (CE) n. 73/2009

2015

Qualità dei controlli in loco

IMPORTO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

– 1 436 426,73

0,00

– 1 436 426,73

 

 

 

 

 

Totale PL:

EUR

– 3 304 328,25

0,00

– 3 304 328,25

Stato membro

Misura

Esercizio finanziario

Motivo

Tipo

Rettifica %

Valuta

Importo

Deduzioni

Impatto finanziario

RO

Latte - latte nelle scuole

2015

Controlli della frequenza regolare degli alunni

UNA TANTUM

 

EUR

– 73 375,14

0,00

– 73 375,14

 

Latte - latte nelle scuole

2016

Controlli della frequenza regolare degli alunni

UNA TANTUM

 

EUR

– 39 829,05

0,00

– 39 829,05

 

Certificazione

2015

Errore noto nel FEAGA

UNA TANTUM

 

EUR

– 16 464,42

0,00

– 16 464,42

 

Certificazione

2015

EPP NEL FEAGA SIGC

IMPORTO STIMATO

 

EUR

– 11 570 299,23

– 38 797,64

– 11 531 501,59

 

Certificazione

2015

EPP NEL FEAGA NON SIGC

IMPORTO STIMATO

 

EUR

– 618 380,16

– 66 097,23

– 552 282,93

 

 

 

 

 

Totale RO:

EUR

– 12 318 348,00

– 104 894,87

– 12 213 453,13

Stato membro

Misura

Esercizio finanziario

Motivo

Tipo

Rettifica %

Valuta

Importo

Deduzioni

Impatto finanziario

SE

Latte - latte nelle scuole

2015

Controlli amministrativi non esaustivi, qualità insufficiente dei controlli in loco, calcolo errato dell'aiuto, comprese le riduzioni e le sanzioni amministrative

IMPORTO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

– 21 588,10

0,00

– 21 588,10

 

Latte - latte nelle scuole

2016

Controlli amministrativi non esaustivi, qualità insufficiente dei controlli in loco, calcolo errato dell'aiuto, comprese le riduzioni e le sanzioni amministrative

IMPORTO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

– 16 214,01

0,00

– 16 214,01

 

Latte - latte nelle scuole

2015

Stockholm Stad

Controlli amministrativi non esaustivi, qualità insufficiente dei controlli in loco, calcolo errato dell'aiuto, comprese le riduzioni e le sanzioni amministrative

UNA TANTUM

 

EUR

– 105 766,50

0,00

– 105 766,50

 

 

 

 

 

Totale SE:

EUR

– 143 568,61

0,00

– 143 568,61


Valuta

Importo

Deduzioni

Impatto finanziario

EUR

– 92 974 501,85

– 3 272 594,75

– 89 701 907,10

Voce di bilancio: 6711

Stato membro

Misura

Esercizio finanziario

Motivo

Tipo

Rettifica %

Valuta

Importo

Deduzioni

Impatto finanziario

BG

Certificazione

2016

CEB/2017/005/BG - EPP nella popolazione FEASR

IMPORTO STIMATO

 

EUR

– 1 834 947,67

– 160 347,68

– 1 674 599,99

 

Sviluppo rurale FEASR (2014-2020) Misure soggette al SIGC

2016

Identificazione delle parcelle di riferimento in un SIPA-SIG informatizzato con almeno i requisiti di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 640/2014 (misura 12 del PSR 2014-2020)

UNA TANTUM

 

EUR

– 1 837 276,90

0,00

– 1 837 276,90

 

Sviluppo rurale FEASR (2014-2020) Misure soggette al SIGC

2016

Identificazione delle parcelle di riferimento in un SIPA-SIG informatizzato con almeno i requisiti di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 640/2014 (misura 13 del PSR 2014-2020)

UNA TANTUM

 

EUR

– 210 464,02

0,00

– 210 464,02

 

Sviluppo rurale FEASR (2014-2020) Misure soggette al SIGC

2017

Verifica del rispetto delle norme sull'agricoltura biologica (misura 11 del PSR 2014-2020)

ESTRAPOLATO

3,35 %

EUR

– 606 372,80

0,00

– 606 372,80

 

Sviluppo rurale FEASR (2014-2020) Misure soggette al SIGC

2015

Verifica del rispetto delle norme sull'agricoltura biologica (misura 214 del PSR 2007-2013 e misura 11 del PSR 2014-2020)

ESTRAPOLATO

3,35 %

EUR

– 292 993,48

– 5 859,87

– 287 133,61

 

Sviluppo rurale FEASR (2014-2020) Misure soggette al SIGC

2016

Verifica del rispetto delle norme sull'agricoltura biologica (misura 214 del PSR 2007-2013 e misura 11 del PSR 2014-2020)

ESTRAPOLATO

3,35 %

EUR

– 571 044,47

0,00

– 571 044,47

 

 

 

 

 

Totale BG:

EUR

– 5 353 099,34

– 166 207,55

– 5 186 891,79

Stato membro

Misura

Esercizio finanziario

Motivo

Tipo

Rettifica %

Valuta

Importo

Deduzioni

Impatto finanziario

CZ

Sviluppo rurale FEASR (2014-2020) Misure soggette al SIGC

2017

Preavviso dei controlli in loco per M214, M10, M11 e M13 per quanto riguarda l'anno di domanda 2016 (versato nell'esercizio finanziario 2017)

IMPORTO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

– 144 617,10

0,00

– 144 617,10

 

Sviluppo rurale FEASR (2014-2020) Misure soggette al SIGC

2018

Preavviso dei controlli in loco per M214, M10, M11 e M13 per quanto riguarda l'anno di domanda 2016 (versato nell'esercizio finanziario 2018)

IMPORTO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

– 6 499,55

0,00

– 6 499,55

 

 

 

 

 

Totale CZ:

EUR

– 151 116,65

0,00

– 151 116,65

Stato membro

Misura

Esercizio finanziario

Motivo

Tipo

Rettifica %

Valuta

Importo

Deduzioni

Impatto finanziario

DE

Certificazione

2016

Errori finanziari nella popolazione FEAGA e FEASR

UNA TANTUM

 

EUR

– 56 042,26

0,00

– 56 042,26

 

Certificazione

2015

Errori noti (FEASR non SIGC)

UNA TANTUM

 

EUR

– 20 424,82

0,00

– 20 424,82

 

Certificazione

2015

Errori casuali nelle spese del FEARS non SIGC

UNA TANTUM

 

EUR

– 226 246,59

0,00

– 226 246,59

 

 

 

 

 

Totale DE:

EUR

– 302 713,67

0,00

– 302 713,67

Stato membro

Misura

Esercizio finanziario

Motivo

Tipo

Rettifica %

Valuta

Importo

Deduzioni

Impatto finanziario

DK

Sviluppo rurale FEASR, asse 4 LEADER (2007-2013)

2014

Carenze in 3 controlli essenziali e mancanza di 2 controlli complementari

IMPORTO FORFETTARIO

10,00 %

EUR

– 1 264 137,31

– 3 916,77

– 1 260 220,54

 

FEASR LEADER Sviluppo rurale

2015

Carenze in 3 controlli essenziali e mancanza di 2 controlli complementari

IMPORTO FORFETTARIO

10,00 %

EUR

– 1 205 474,58

0,00

– 1 205 474,58

 

FEASR LEADER Sviluppo rurale

2016

Carenze in 3 controlli essenziali e mancanza di 2 controlli complementari

IMPORTO FORFETTARIO

10,00 %

EUR

– 897 168,81

0,00

– 897 168,81

 

Certificazione

2016

CEB/2017/024/DK - Errori nelle popolazioni FEAGA e FEASR

UNA TANTUM

 

EUR

– 3 981,96

0,00

– 3 981,96

 

 

 

 

 

Totale DK:

EUR

– 3 370 762,66

– 3 916,77

– 3 366 845,89

Stato membro

Misura

Esercizio finanziario

Motivo

Tipo

Rettifica %

Valuta

Importo

Deduzioni

Impatto finanziario

ES

Certificazione

2016

ERRORI FINANZIARI RILEVATI DALL'ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE

UNA TANTUM

 

EUR

– 59 731,49

0,00

– 59 731,49

 

Sviluppo rurale FEASR asse 1 - Misure con sostegno forfettario

2014

Mancato rispetto dei requisiti dello stato di priorità

UNA TANTUM

 

EUR

– 63 257,98

0,00

– 63 257,98

 

Sviluppo rurale FEASR (2014-2020), misure con sostegno forfettario

2015

Mancato rispetto dei requisiti dello stato di priorità

UNA TANTUM

 

EUR

– 197 252,51

0,00

– 197 252,51

 

 

 

 

 

Totale ES:

EUR

– 320 241,98

0,00

– 320 241,98

Stato membro

Misura

Esercizio finanziario

Motivo

Tipo

Rettifica %

Valuta

Importo

Deduzioni

Impatto finanziario

FI

Sviluppo rurale FEASR, assi 1+3 - Misure orientate all'investimento (2007-2013)

2011

Il processo di selezione dei beneficiari non considera la priorità in modo da sostenere soltanto coloro che meglio rispondono agli obiettivi del PSR

IMPORTO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

– 13 572,25

0,00

– 13 572,25

 

Sviluppo rurale FEASR, assi 1+3 - Misure orientate all'investimento (2007-2013)

2012

Il processo di selezione dei beneficiari non considera la priorità in modo da sostenere soltanto coloro che meglio rispondono agli obiettivi del PSR

IMPORTO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

– 60 774,73

0,00

– 60 774,73

 

Sviluppo rurale FEASR, assi 1+3 - Misure orientate all'investimento (2007-2013)

2013

Il processo di selezione dei beneficiari non considera la priorità in modo da sostenere soltanto coloro che meglio rispondono agli obiettivi del PSR

IMPORTO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

– 164 041,55

0,00

– 164 041,55

 

Sviluppo rurale FEASR - Investimenti - beneficiari pubblici

2014

Il processo di selezione dei beneficiari non considera la priorità in modo da sostenere soltanto coloro che meglio rispondono agli obiettivi del PSR

IMPORTO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

– 395 521,13

0,00

– 395 521,13

 

Sviluppo rurale FEASR (2014-2020) - Investimenti - beneficiari pubblici

2015

Il processo di selezione dei beneficiari non considera la priorità in modo da sostenere soltanto coloro che meglio rispondono agli obiettivi del PSR

IMPORTO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

– 526 480,02

0,00

– 526 480,02

 

Sviluppo rurale FEASR (2014-2020) - Investimenti - beneficiari pubblici

2016

Il processo di selezione dei beneficiari non considera la priorità in modo da sostenere soltanto coloro che meglio rispondono agli obiettivi del PSR

IMPORTO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

– 34 620,08

0,00

– 34 620,08

 

 

 

 

 

Totale FI:

EUR

– 1 195 009,76

0,00

– 1 195 009,76

Stato membro

Misura

Esercizio finanziario

Motivo

Tipo

Rettifica %

Valuta

Importo

Deduzioni

Impatto finanziario

FR

Certificazione

2014

Errore finanziario FEASR n. 1

UNA TANTUM

 

EUR

– 216,18

0,00

– 216,18

 

Certificazione

2014

Errore finanziario FEASR n. 106

UNA TANTUM

 

EUR

– 1 089,43

0,00

– 1 089,43

 

Certificazione

2014

Errore finanziario FEASR n. 131

UNA TANTUM

 

EUR

– 265,77

– 25,45

– 240,32

 

Certificazione

2014

Errore finanziario FEASR n. 138

UNA TANTUM

 

EUR

– 3 239,40

0,00

– 3 239,40

 

Certificazione

2014

Errore finanziario FEASR n. 150

UNA TANTUM

 

EUR

– 5,73

0,00

– 5,73

 

Certificazione

2014

Errore finanziario FEASR n. 41

UNA TANTUM

 

EUR

– 28 132,45

0,00

– 28 132,45

 

Certificazione

2014

Errore finanziario FEASR n. 49

UNA TANTUM

 

EUR

– 11,64

– 1,12

– 10,52

 

Certificazione

2014

Errore finanziario FEASR n. 50

UNA TANTUM

 

EUR

– 2 891,42

– 276,81

– 2 614,61

 

Certificazione

2014

Errore finanziario FEASR n. 51

UNA TANTUM

 

EUR

– 5 600,00

– 536,11

– 5 063,89

 

Certificazione

2014

Errore finanziario FEASR n. 57

UNA TANTUM

 

EUR

– 504,51

– 48,30

– 456,21

 

Certificazione

2014

Errore finanziario FEASR n. 60

UNA TANTUM

 

EUR

– 80 598,00

0,00

– 80 598,00

 

Sviluppo rurale FEASR (2014-2020) Misure soggette al SIGC

2015

ICHN 2014 - Qualità sufficiente dei controlli in loco - Adeguata verifica degli impegni - Valutazione della densità del bestiame durante i controlli in loco

IMPORTO STIMATO

 

EUR

– 12 710 673,46

– 8 651 399,66

– 4 059 273,80

 

Certificazione

2014

Mancanza di diligenza nel recupero

UNA TANTUM

 

EUR

– 833 708,09

0,00

– 833 708,09

 

Sviluppo rurale FEASR (2014-2020) Misure soggette al SIGC

2015

PHAE 2014 - Qualità sufficiente dei controlli in loco - Adeguata verifica degli impegni - Valutazione della densità del bestiame durante i controlli in loco

IMPORTO STIMATO

 

EUR

– 1 553 534,09

– 1 553 534,09

0,00

 

 

 

 

 

Totale FR:

EUR

– 15 220 470,17

– 10 205 821,54

– 5 014 648,63

Stato membro

Misura

Esercizio finanziario

Motivo

Tipo

Rettifica %

Valuta

Importo

Deduzioni

Impatto finanziario

GB

Investimento sviluppo rurale FEASR - beneficiari privati

2014

Carenze nella verifica della ragionevolezza dei costi (M123 e M312) e visite in situ (M121, misure transitorie)

IMPORTO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

– 325 626,46

0,00

– 325 626,46

 

Sviluppo rurale FEASR (2014-2020) - Investimenti - beneficiari privati

2015

Carenze nella verifica della ragionevolezza dei costi (M123 e M312) e visite in situ (M121, misure transitorie)

IMPORTO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

– 248 414,98

0,00

– 248 414,98

 

Sviluppo rurale FEASR (2014-2020) misure forestali

2016

Carenze nella verifica della ragionevolezza dei costi (M123 e M312) e visite in situ (M121, misure transitorie)

IMPORTO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

– 3 342,25

0,00

– 3 342,25

 

Sviluppo rurale FEASR (2014-2020) - Investimenti - beneficiari privati

2016

Carenze nella verifica della ragionevolezza dei costi (M123 e M312) e visite in situ (M121, misure transitorie)

IMPORTO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

– 17 320,23

0,00

– 17 320,23

 

FEASR LEADER Sviluppo rurale

2015

FEASR non SIGC: campioni esaminati nelle verifiche sostanziali (rettifica finanziaria una tantum) - programma di sviluppo rurale 2007-2013

UNA TANTUM

 

EUR

– 63 131,31

0,00

– 63 131,31

 

 

 

 

 

Totale GB:

EUR

– 657 835,23

0,00

– 657 835,23

Stato membro

Misura

Esercizio finanziario

Motivo

Tipo

Rettifica %

Valuta

Importo

Deduzioni

Impatto finanziario

GR

Certificazione

2015

FEASR non SIGC - campioni esaminati nelle verifiche sostanziali (rettifica finanziaria una tantum)

UNA TANTUM

 

EUR

– 99 353,26

– 673,55

– 98 679,71

 

 

 

 

 

Totale GR:

EUR

– 99 353,26

– 673,55

– 98 679,71

Stato membro

Misura

Esercizio finanziario

Motivo

Tipo

Rettifica %

Valuta

Importo

Deduzioni

Impatto finanziario

HU

Sviluppo rurale FEASR asse 1 - Misure con sostegno forfettario (2007-2013)

2011

Carenze nel controllo essenziale relativo alla gestione e al controllo della M142 - durata del sostegno

IMPORTO STIMATO

 

EUR

– 3 102 022,70

0,00

– 3 102 022,70

 

Sviluppo rurale FEASR asse 1 - Misure con sostegno forfettario (2007-2013)

2012

Carenze nel controllo essenziale relativo alla gestione e al controllo della M142 - durata del sostegno

IMPORTO STIMATO

 

EUR

– 10 804 018,11

0,00

– 10 804 018,11

 

Sviluppo rurale FEASR asse 1 - Misure con sostegno forfettario (2007-2013)

2013

Carenze nel controllo essenziale relativo alla gestione e al controllo della M142 - durata del sostegno

IMPORTO STIMATO

 

EUR

– 5 087 630,41

0,00

– 5 087 630,41

 

Sviluppo rurale FEASR (2014-2020), misure con sostegno forfettario

2015

Carenze nel controllo essenziale relativo alla gestione e al controllo della M142 - durata del sostegno

IMPORTO STIMATO

 

EUR

– 2 330 804,65

0,00

– 2 330 804,65

 

Sviluppo rurale FEASR (2014-2020), misure con sostegno forfettario

2016

Carenze nel controllo essenziale relativo alla gestione e al controllo della M142 - durata del sostegno

IMPORTO STIMATO

 

EUR

– 841 528,08

0,00

– 841 528,08

 

Sviluppo rurale FEASR asse 1 - Misure con sostegno forfettario (2007-2013)

2011

Carenze nel controllo essenziale relativo alla gestione e al controllo della M142 - criteri di ammissibilità

IMPORTO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

– 224 850,19

– 155 101,14

– 69 749,05

 

Sviluppo rurale FEASR asse 1 - Misure con sostegno forfettario (2007-2013)

2012

Carenze nel controllo essenziale relativo alla gestione e al controllo della M142 - criteri di ammissibilità

IMPORTO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

– 695 297,84

– 540 200,91

– 155 096,93

 

Sviluppo rurale FEASR asse 1 - Misure con sostegno forfettario (2007-2013)

2013

Carenze nel controllo essenziale relativo alla gestione e al controllo della M142 - criteri di ammissibilità

IMPORTO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

– 286 488,68

– 254 381,52

– 32 107,16

 

Sviluppo rurale FEASR asse 1 - Misure con sostegno forfettario

2014

Carenze nei controlli essenziali relativi alla gestione e al controllo della M142 - criteri di ammissibilità

IMPORTO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

– 382 937,22

– 295 655,73

– 87 281,49

 

Sviluppo rurale FEASR (2014-2020), misure con sostegno forfettario

2015

Carenze nei controlli essenziali relativi alla gestione e al controllo della M142 - criteri di ammissibilità

IMPORTO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

– 156 267,78

– 116 540,23

– 39 727,55

 

Sviluppo rurale FEASR (2014-2020), misure con sostegno forfettario

2016

Carenze nei controlli essenziali relativi alla gestione e al controllo della M142 - criteri di ammissibilità

IMPORTO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

– 48 652,30

– 42 076,40

– 6 575,90

 

Sviluppo rurale FEASR asse 1 - Misure con sostegno forfettario

2014

Carenza nel controllo essenziale - durata del sostegno

IMPORTO STIMATO

 

EUR

– 5 913 114,58

0,00

– 5 913 114,58

 

 

 

 

 

Totale HU:

EUR

– 29 873 612,54

– 1 403 955,93

– 28 469 656,61

Stato membro

Misura

Esercizio finanziario

Motivo

Tipo

Rettifica %

Valuta

Importo

Deduzioni

Impatto finanziario

IT

Riconoscimento organismo pagatore

2014

Assenza di ripetizione dei controlli sul FEASR SIGC da parte dell'AGEA

IMPORTO FORFETTARIO

2,00 %

EUR

– 1 359 927,42

0,00

– 1 359 927,42

 

Riconoscimento organismo pagatore

2015

Assenza di ripetizione dei controlli sul FEASR SIGC da parte dell'AGEA

IMPORTO FORFETTARIO

2,00 %

EUR

– 5 767 406,83

0,00

– 5 767 406,83

 

Riconoscimento organismo pagatore

2016

Assenza di ripetizione dei controlli sul FEASR SIGC da parte dell'AGEA

IMPORTO FORFETTARIO

2,00 %

EUR

– 3 720 952,06

0,00

– 3 720 952,06

 

Riconoscimento organismo pagatore

2007

Gestione del credito: fascicoli cartacei anteriori all'esercizio finanziario 2010 non registrati nel sistema per il FEASR

UNA TANTUM

 

EUR

– 218 915,60

0,00

– 218 915,60

 

Riconoscimento organismo pagatore

2008

Gestione del credito: fascicoli cartacei anteriori all'esercizio finanziario 2010 non registrati nel sistema per il FEASR

UNA TANTUM

 

EUR

– 826 684,32

0,00

– 826 684,32

 

Riconoscimento organismo pagatore

2009

Gestione del credito: fascicoli cartacei anteriori all'esercizio finanziario 2010 non registrati nel sistema per il FEASR

UNA TANTUM

 

EUR

– 589 631,90

0,00

– 589 631,90

 

Riconoscimento organismo pagatore

2010

Gestione del credito: fascicoli cartacei anteriori all'esercizio finanziario 2010 non registrati nel sistema per il FEASR

UNA TANTUM

 

EUR

– 971 562,29

0,00

– 971 562,29

 

Sviluppo rurale FEASR (2014-2020) - Investimenti - beneficiari privati

2015

Importi non ammissibili (frode) versati al beneficiario L.O. e altri progetti nell'ambito della M121 approvati dallo stesso ispettore

UNA TANTUM

 

EUR

– 1 071 801,22

0,00

– 1 071 801,22

 

Sviluppo rurale FEASR (2014-2020), misure con sostegno forfettario

2015

Importi non ammissibili (frode) versati al beneficiario L.O. nell'ambito della M112

UNA TANTUM

 

EUR

– 21 000,00

0,00

– 21 000,00

 

Sviluppo rurale FEASR, assi 1+3 - Misure orientate all'investimento (2007-2013)

2011

Importi non ammissibili versati per progetti nell'ambito della M121

IMPORTO FORFETTARIO

2,52 %

EUR

– 91 005,25

– 91 005,25

0,00

 

Sviluppo rurale FEASR, assi 1+3 - Misure orientate all'investimento (2007-2013)

2012

Importi non ammissibili versati per progetti nell'ambito della M121

IMPORTO FORFETTARIO

2,52 %

EUR

– 30 627,55

– 30 627,55

0,00

 

Sviluppo rurale FEASR, assi 1+3 - Misure orientate all'investimento (2007-2013)

2013

Importi non ammissibili versati per progetti nell'ambito della M121

IMPORTO FORFETTARIO

2,52 %

EUR

– 236 521,00

– 236 521,00

0,00

 

Sviluppo rurale FEASR - Investimenti - beneficiari privati

2014

Importi non ammissibili versati per progetti nell'ambito della M121

IMPORTO FORFETTARIO

2,52 %

EUR

– 21 659,14

0,00

– 21 659,14

 

Sviluppo rurale FEASR (2014-2020) - Investimenti - beneficiari privati

2015

Importi non ammissibili versati per progetti nell'ambito della M121

IMPORTO FORFETTARIO

2,52 %

EUR

– 514 365,17

0,00

– 514 365,17

 

Sviluppo rurale FEASR (2014-2020) - Investimenti - beneficiari privati

2016

Importi non ammissibili versati per progetti nell'ambito della M121

IMPORTO FORFETTARIO

2,52 %

EUR

– 514 416,77

0,00

– 514 416,77

 

Sviluppo rurale FEASR (2014-2020) - Investimenti - beneficiari privati

2016

Importi non ammissibili versati per spese transitorie (seguito: progetti nell'ambito della M121)

IMPORTO FORFETTARIO

2,52 %

EUR

– 107 498,30

0,00

– 107 498,30

 

Sviluppo rurale FEASR (2014-2020) - Investimenti - beneficiari privati

2017

Importi non ammissibili versati per spese transitorie (seguito: progetti nell'ambito della M121)

IMPORTO FORFETTARIO

2,52 %

EUR

– 164 372,47

0,00

– 164 372,47

 

 

 

 

 

Totale IT:

EUR

– 16 228 347,29

– 358 153,80

– 15 870 193,49

Stato membro

Misura

Esercizio finanziario

Motivo

Tipo

Rettifica %

Valuta

Importo

Deduzioni

Impatto finanziario

RO

Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure non connesse alla superficie)

2014

Importi dei pagamenti errati - esercizio finanziario 2014 - sottomisura 3a

UNA TANTUM

 

EUR

– 818 013,62

– 15 198,83

– 802 814,79

 

Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure non connesse alla superficie)

2014

Importi dei pagamenti errati - esercizio finanziario 2014 - sottomisura 3b

UNA TANTUM

 

EUR

– 4 576 407,63

0,00

– 4 576 407,63

 

Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure non connesse alla superficie)

2014

Importi dei pagamenti errati - esercizio finanziario 2014 - sottomisura 4b

UNA TANTUM

 

EUR

– 9 560 314,82

– 177 632,27

– 9 382 682,55

 

Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure non connesse alla superficie)

2014

Importi dei pagamenti errati - esercizio finanziario 2014 - sottomisura 5a

UNA TANTUM

 

EUR

– 1 727 302,80

– 32 093,58

– 1 695 209,22

 

Sviluppo rurale FEASR (2014-2020) Misure soggette al SIGC

2015

Importi dei pagamenti errati - esercizio finanziario 2015 - sottomisura 1a

IMPORTO STIMATO

 

EUR

– 5 533 253,66

0,00

– 5 533 253,66

 

Sviluppo rurale FEASR (2014-2020) Misure soggette al SIGC

2015

Importi dei pagamenti errati - esercizio finanziario 2015 - sottomisura 3a

UNA TANTUM

 

EUR

– 1 588 178,57

0,00

– 1 588 178,57

 

Sviluppo rurale FEASR (2014-2020) Misure soggette al SIGC

2015

Importi dei pagamenti errati - esercizio finanziario 2015 - sottomisura 3b

UNA TANTUM

 

EUR

– 4 489 089,72

0,00

– 4 489 089,72

 

Sviluppo rurale FEASR (2014-2020) Misure soggette al SIGC

2015

Importi dei pagamenti errati - esercizio finanziario 2015 - sottomisura 4b

UNA TANTUM

 

EUR

– 10 657 012,37

0,00

– 10 657 012,37

 

Sviluppo rurale FEASR (2014-2020) Misure soggette al SIGC

2015

Importi dei pagamenti errati - esercizio finanziario 2015 - sottomisura 5a

UNA TANTUM

 

EUR

– 2 969 317,38

0,00

– 2 969 317,38

 

Sviluppo rurale FEASR (2014-2020) Misure soggette al SIGC

2016

Importi dei pagamenti errati - esercizio finanziario 2016 - sottomisura 1a

IMPORTO STIMATO

 

EUR

– 7 651 592,95

0,00

– 7 651 592,95

 

Sviluppo rurale FEASR (2014-2020) Misure soggette al SIGC

2016

Importi dei pagamenti errati - esercizio finanziario 2016 - sottomisura 3a

UNA TANTUM

 

EUR

7 970,40

0,00

7 970,40

 

Sviluppo rurale FEASR (2014-2020) Misure soggette al SIGC

2016

Importi dei pagamenti errati - esercizio finanziario 2016 - sottomisura 3b

UNA TANTUM

 

EUR

– 1 497,68

0,00

– 1 497,68

 

Sviluppo rurale FEASR (2014-2020) Misure soggette al SIGC

2016

Importi dei pagamenti errati - esercizio finanziario 2016 - sottomisura 4b

UNA TANTUM

 

EUR

– 8 689 604,28

0,00

– 8 689 604,28

 

Sviluppo rurale FEASR (2014-2020) Misure soggette al SIGC

2016

Importi dei pagamenti errati - esercizio finanziario 2016 - sottomisura 5a

UNA TANTUM

 

EUR

– 463 232,49

0,00

– 463 232,49

 

Certificazione

2014

Errore noto nel FEASR SIGC

UNA TANTUM

 

EUR

– 60 838,46

– 304,19

– 60 534,27

 

Certificazione

2014

EPP FEASR NON SIGC

IMPORTO STIMATO

 

EUR

– 13 424 095,76

– 722 370,47

– 12 701 725,29

 

Certificazione

2014

EPP NEL FEASR SIGC

IMPORTO STIMATO

 

EUR

– 5 447 940,85

– 7 258,11

– 5 440 682,74

 

Sviluppo rurale FEASR (2014-2020), misure con sostegno forfettario

2015

Carenza in un controllo essenziale

UNA TANTUM

 

EUR

– 100 833,00

0,00

– 100 833,00

 

Sviluppo rurale FEASR (2014-2020), misure con sostegno forfettario

2016

Carenza in un controllo essenziale

UNA TANTUM

 

EUR

– 64 467,00

0,00

– 64 467,00

 

 

 

 

 

Totale RO:

EUR

– 77 815 022,64

– 954 857,45

– 76 860 165,19


Valuta

Importo

Deduzioni

Impatto finanziario

EUR

– 150 587 585,19

– 13 093 586,59

– 137 493 998,60

Voce di bilancio: 05040501

Stato membro

Misura

Esercizio finanziario

Motivo

Tipo

Rettifica %

Valuta

Importo

Deduzioni

Impatto finanziario

FR

Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)

2011

Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-518/15

IMPORTO FORFETTARIO

10,00 %

EUR

9 284 320,89

18 568,64

9 265 752,25

 

Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)

2012

Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-518/15

IMPORTO FORFETTARIO

10,00 %

EUR

17 853 829,20

35 707,65

17 818 121,55

 

Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)

2013

Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-518/15

IMPORTO FORFETTARIO

10,00 %

EUR

20 063 817,86

40 127,63

20 023 690,23

 

 

 

 

 

Totale FR:

EUR

47 201 967,95

94 403,92

47 107 564,03

Stato membro

Misura

Esercizio finanziario

Motivo

Tipo

Rettifica %

Valuta

Importo

Deduzioni

Impatto finanziario

RO

Sviluppo rurale FEASR (2014-2020) Misure soggette al SIGC

2016

Effetto finanziario della decisione C(2016) 3342 della Commissione che ha ridotto i pagamenti intermedi relativi alle spese effettuate nel periodo fra il 16 ottobre 2015 e il 31 dicembre 2015.

UNA TANTUM

 

EUR

 

– 8 584 818,55

8 584 818,55

 

Sviluppo rurale FEASR (2014-2020) Misure soggette al SIGC

2015

Effetto finanziario della decisione C(2016) 3342 della Commissione che ha ridotto i pagamenti intermedi relativi alle spese effettuate nel periodo fra il 1 luglio 2015 e il 15 ottobre 2015.

UNA TANTUM

 

EUR

 

– 2 740 099,09

2 740 099,09

 

 

 

 

 

Totale RO:

EUR

 

– 11 324 917,64

11 324 917,64


Valuta

Importo

Deduzioni

Impatto finanziario

EUR

47 201 967,95

– 11 230 513,72

58 432 481,67

Voce di bilancio: 05046001

RO

Sviluppo rurale FEASR (2014-2020) Misure soggette al SIGC

2016

Effetto finanziario della decisione C(2017) 6061 della Commissione che ha sospeso i pagamenti intermedi relativi alle spese effettuate nel periodo fra il 1o luglio 2016 e il 15 ottobre 2016.

UNA TANTUM

 

EUR

 

– 5 775 525,93

5 775 525,93

 

 

 

 

 

Totale RO:

EUR

 

– 5 775 525,93

5 775 525,93


Valuta

Importo

Deduzioni

Impatto finanziario

EUR

 

– 5 775 525,93

5 775 525,93


15.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 152/58


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/874 DELLA COMMISSIONE

del 14 giugno 2018

che stabilisce che la sospensione temporanea del dazio doganale preferenziale a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 20/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio non è appropriata per quanto riguarda le importazioni di banane originarie del Nicaragua

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 20/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, recante attuazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti dall'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Un meccanismo di stabilizzazione per le banane è stato introdotto dall'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra (2) («l'accordo»), che ha iniziato ad essere applicato provvisoriamente nei confronti dei paesi dell'America centrale nel 2013, in particolare nei confronti del Nicaragua a decorrere dal 1o agosto 2013.

(2)

In base al suddetto meccanismo di stabilizzazione, attuato dal regolamento (UE) n. 20/2013, una volta che venga superato uno specifico volume limite per le importazioni di banane fresche (rubrica 0803 00 19 della nomenclatura combinata dell'Unione europea del 1o gennaio 2012) da uno dei paesi interessati, la Commissione, mediante un atto di esecuzione adottato secondo la procedura d'urgenza di cui all'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 20/2013, può sospendere temporaneamente il dazio doganale preferenziale applicato alle importazioni di banane fresche di tale paese o decidere che tale sospensione non è appropriata.

(3)

Il 10 aprile 2018 le importazioni nell'Unione di banane fresche originarie del Nicaragua hanno superato la soglia di 14 000 tonnellate stabilita dall'accordo.

(4)

In tale contesto, a norma dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 20/2013, la Commissione ha preso in considerazione l'impatto delle importazioni in questione sulla situazione del mercato delle banane dell'Unione al fine di decidere se sospendere o no il dazio doganale preferenziale. La Commissione ha esaminato l'effetto delle importazioni in questione sul livello dei prezzi dell'Unione, lo sviluppo delle importazioni da altre fonti e la stabilità complessiva del mercato delle banane fresche dell'Unione.

(5)

Al momento del superamento della soglia stabilita per il 2018 le importazioni di banane fresche dal Nicaragua rappresentavano solo l'1,2 % delle importazioni nell'Unione di banane fresche soggette al meccanismo di stabilizzazione. Il Nicaragua rappresenta inoltre l'1,0 % delle importazioni totali di banane fresche nell'Unione.

(6)

Le importazioni da grandi paesi esportatori con i quali l'Unione ha un analogo accordo di libero scambio, in particolare Colombia, Ecuador e Costa Rica, ammontavano rispettivamente al 17,8 %, al 23,4 % e al 22,2 % delle relative soglie. I quantitativi «non utilizzati» nell'ambito del meccanismo di stabilizzazione (circa 4,8 milioni di tonnellate) ad oggi sono significativamente superiori rispetto alle importazioni totali dal Nicaragua (14 787 tonnellate).

(7)

Per i primi due mesi del 2018 il prezzo delle importazioni dal Nicaragua è stato in media di 488 EUR/tonnellata, vale a dire inferiore del 26 % rispetto ai prezzi medi delle altre importazioni di banane fresche nell'Unione.

(8)

Nonostante il basso prezzo delle banane importate dal Nicaragua, nel marzo 2018 il prezzo medio all'ingrosso delle banane sul mercato dell'Unione non ha registrato alcuna variazione al ribasso ed è rimasto elevato. In effetti, nel marzo 2018 il prezzo medio all'ingrosso delle banane (di qualsiasi origine) ammontava a 1 094 EUR/tonnellata, vale a dire superiore dell'11 % rispetto al prezzo corrispondente nel marzo 2017 (977 EUR/tonnellata). Nel marzo 2018 inoltre il prezzo medio all'ingrosso delle banane prodotte nell'Unione era di 1 006 EUR/tonnellata, paragonabile al livello del marzo 2017 (996 EUR/tonnellata).

(9)

Non vi è pertanto al momento alcuna indicazione che la stabilità del mercato dell'Unione sia stata perturbata dal fatto che le importazioni di banane fresche dal Nicaragua abbiano superato lo specifico volume limite annuale né che ciò abbia avuto un impatto significativo sulla situazione dei produttori dell'Unione.

(10)

Nell'aprile 2018 non vi sono inoltre segnali che indichino un grave deterioramento o una minaccia di grave deterioramento della situazione economica delle regioni ultraperiferiche dell'Unione.

(11)

Al momento la sospensione del dazio doganale preferenziale applicato alle importazioni di banane originarie del Nicaragua non sembra pertanto appropriata.

(12)

È opportuno ricordare che nel 2017 le importazioni dal Nicaragua hanno superato la soglia in data 2 maggio e che, alla fine dello stesso anno, hanno raggiunto un livello di 50 000 tonnellate. La Commissione ha tuttavia concluso nella sua successiva analisi che né tali importazioni né altre importazioni da paesi soggetti al meccanismo di stabilizzazione causavano turbative sul mercato dell'Unione.

(13)

Dato che il volume limite annuale è già stato superato in aprile, nonostante le importazioni totali dal Nicaragua nel mercato dell'Unione siano esigue, la Commissione continuerà a monitorare la situazione e potrà adottare misure, se del caso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La sospensione temporanea del dazio doganale preferenziale applicato alle importazioni di banane fresche originarie del Nicaragua classificate alla rubrica 0803 00 19 della nomenclatura combinata dell'Unione europea non è appropriata.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 17 del 19.1.2013, pag. 13.

(2)  GU L 346 del 15.12.2012, pag. 1.


Rettifiche

15.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 152/60


Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/705 del Consiglio, del 14 maggio 2018, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 118 I del 14 maggio 2018 )

Pagina 2, allegato, colonna «Informazioni identificative», voci 162 e 163, sono soppressi i destinatari.


15.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 152/60


Rettifica della decisione (PESC) 2018/706 del Consiglio, del 14 maggio 2018, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 118 I del 14 maggio 2018 )

Pagina 4, allegato, colonna «Informazioni identificative», voci 162 e 163, sono soppressi i destinatari.