ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 150

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

61° anno
14 giugno 2018


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio

1

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva (UE) 2018/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche ( 1)

93

 

*

Direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti ( 1)

100

 

*

Direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti ( 1)

109

 

*

Direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio ( 1)

141

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2018/853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, recante modifica del regolamento (UE) n. 1257/2013 e delle direttive 94/63/CE e 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e delle direttive 86/278/CEE e 87/217/CEE del Consiglio per quanto riguarda le norme procedurali in materia di elaborazione delle relazioni in materia ambientale e che abroga la direttiva 91/692/CEE del Consiglio

155

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

REGOLAMENTI

14.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 150/1


REGOLAMENTO (UE) 2018/848 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 30 maggio 2018

relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

La produzione biologica è un sistema globale di gestione dell’azienda agricola e di produzione alimentare basato sull’interazione tra le migliori prassi in materia di ambiente ed azione per il clima, un alto livello di biodiversità, la salvaguardia delle risorse naturali e l’applicazione di criteri rigorosi in materia di benessere degli animali e norme rigorose di produzione confacenti alle preferenze di un numero crescente di consumatori per prodotti ottenuti con sostanze e procedimenti naturali. La produzione biologica esplica pertanto una duplice funzione sociale, provvedendo, da un lato, a un mercato specifico che risponde alla domanda di prodotti biologici da parte dei consumatori e, dall’altro, fornendo al pubblico beni che contribuiscono alla tutela dell’ambiente, al benessere degli animali e allo sviluppo rurale.

(2)

Il rispetto di norme rigorose in materia di salute, di ambiente e di benessere degli animali nell’ambito della produzione biologica è intrinsecamente legato all’elevata qualità di tali prodotti. Come sottolineato nella comunicazione della Commissione del 28 maggio 2009 sulla politica di qualità dei prodotti agricoli, la produzione biologica rientra tra i regimi di qualità dei prodotti agricoli dell’Unione, insieme alle indicazioni geografiche e alle specialità tradizionali garantite, in conformità del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), e ai prodotti delle regioni ultraperiferiche dell’Unione, in conformità del regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). In questo senso, la produzione biologica persegue gli stessi obiettivi della politica agricola comune («PAC»), che sono parte integrante di tutti i regimi di qualità dell’Unione applicabili ai prodotti agricoli.

(3)

In particolare, gli obiettivi della politica in materia di produzione biologica sono integrati negli obiettivi della PAC, facendo sì che gli agricoltori che si conformano alle norme di produzione biologica ricevano un giusto compenso. La crescente domanda dei consumatori riguardo ai prodotti biologici crea, inoltre, condizioni favorevoli all’ulteriore sviluppo ed espansione del mercato di tali prodotti e, dunque, all’aumento del reddito degli agricoltori operanti nell’ambito della produzione biologica.

(4)

Inoltre, la produzione biologica è un sistema che contribuisce all’integrazione dei requisiti di tutela ambientale nella PAC e promuove una produzione agricola sostenibile. Per questo motivo nella PAC sono state introdotte misure che offrono un sostegno finanziario alla produzione biologica, segnatamente attraverso il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), rafforzate, in particolare, nell’ambito della riforma del quadro giuridico applicabile alla politica di sviluppo rurale stabilita dal regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

(5)

La produzione biologica contribuisce inoltre al conseguimento degli obiettivi della politica ambientale dell’Unione, in particolare quelli di cui alle comunicazioni della Commissione intitolate «Strategia tematica sulla protezione del suolo», del 22 settembre 2006, «La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: la strategia dell’UE sulla biodiversità fino al 2020», del 3 maggio 2011, e «Infrastrutture verdi – Rafforzare il capitale naturale in Europa», del 6 maggio 2013, e quelli di cui agli atti normativi in materia ambientale, tra cui le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE (8), 2001/81/CE (9), 2009/128/CE (10) e 2009/147/CE (11) e le direttive del Consiglio 91/676/CEE (12) e 92/43/CEE (13).

(6)

Tenuto conto degli obiettivi della politica dell’Unione in materia di produzione biologica, il quadro giuridico definito per l’attuazione di tale politica dovrebbe essere volto a garantire condizioni di concorrenza leale e l’efficace funzionamento del mercato interno dei prodotti biologici, a mantenere e giustificare la fiducia dei consumatori nei prodotti etichettati come biologici e a creare le condizioni propizie all’evoluzione della suddetta politica, in linea con gli sviluppi della produzione e del mercato.

(7)

Tra le priorità politiche della strategia Europa 2020 presentate nella comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 dal titolo «Europa 2020: Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» vi sono la realizzazione di un’economia competitiva basata sulla conoscenza e sull’innovazione, la promozione di un’economia con un alto tasso di occupazione che favorisca la coesione sociale e territoriale e il sostegno al passaggio verso un’economia efficiente in termini di risorse e a basse emissioni di carbonio. La politica in materia di produzione biologica dovrebbe pertanto fornire agli operatori gli strumenti che consentano loro di identificare e promuovere meglio i loro prodotti, proteggendo nel contempo tali operatori dalle pratiche sleali.

(8)

Il settore dell’agricoltura biologica nell’Unione si è sviluppato rapidamente negli ultimi anni, non soltanto in termini di superficie utilizzata per questo tipo di agricoltura, ma anche in relazione al numero di aziende e al numero complessivo di operatori biologici registrati nell’Unione.

(9)

Tenuto conto dell’evoluzione dinamica del settore biologico, il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (14) sottolineava la necessità di un futuro riesame delle norme dell’Unione sulla produzione biologica, alla luce dell’esperienza acquisita con la loro applicazione. I risultati di tale riesame effettuato dalla Commissione mostrano che il quadro giuridico dell’Unione che disciplina la produzione biologica dovrebbe essere migliorato per includere norme che corrispondano alle grandi aspettative dei consumatori e garantiscano una sufficiente chiarezza ai loro destinatari. È pertanto opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 834/2007 e sostituirlo con un nuovo regolamento.

(10)

L’esperienza finora acquisita con l’applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 indica la necessità di chiarire a quali prodotti si applica il presente regolamento. In primo luogo, esso dovrebbe contemplare i prodotti provenienti dall’agricoltura, incluse l’acquacoltura e l’apicoltura, quali elencati nell’allegato I del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Esso dovrebbe inoltre contemplare i prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come alimenti o mangimi, in quanto l’immissione sul mercato di tali prodotti come prodotti biologici offre loro sbocchi considerevoli e garantisce che la natura biologica dei prodotti agricoli a partire dai quali avviene la trasformazione sia visibile per i consumatori. Analogamente, il presente regolamento dovrebbe contemplare alcuni altri prodotti che, come i prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti e mangimi, sono strettamente legati a prodotti agricoli, poiché tali altri prodotti costituiscono uno sbocco importante per i prodotti agricoli o formano parte integrante del processo di produzione. Infine, l’ambito di applicazione del presente regolamento dovrebbe includere il sale marino e altri sali utilizzati per gli alimenti e i mangimi, poiché possono essere ottenuti applicando tecniche di produzione naturali e la loro produzione contribuisce allo sviluppo delle zone rurali, rientrando pertanto negli obiettivi del presente regolamento. Per motivi di chiarezza, questi altri prodotti non ricompresi nell’allegato I del TFUE dovrebbero essere elencati in un allegato del presente regolamento.

(11)

È opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE al fine di integrare o modificare determinati elementi non essenziali del presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (15). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(12)

Per tener conto dei nuovi metodi di produzione, dei nuovi materiali o degli impegni internazionali, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto concerne l’ampliamento dell’elenco degli altri prodotti strettamente legati all’agricoltura che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento.

(13)

I prodotti che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento, ma provengono dalla caccia o dalla pesca di animali selvatici, non dovrebbero essere considerati biologici, poiché il loro processo produttivo non può essere pienamente controllato.

(14)

Data la natura locale delle operazioni di ristorazione collettiva, le misure adottate dagli Stati membri e i disciplinari privati applicati in questo settore sono considerati adeguati per garantire il funzionamento del mercato unico. Gli alimenti preparati dalle collettività nei loro locali non dovrebbero pertanto rientrare nell’ambito di applicazione del presente regolamento e non dovrebbero essere dunque etichettati o pubblicizzati con il logo di produzione biologica dell’Unione europea.

(15)

I progetti di ricerca hanno dimostrato che la fiducia dei consumatori è fondamentale per il mercato degli alimenti biologici. A lungo termine, l’applicazione di norme inaffidabili può compromettere la fiducia del pubblico e comportare disfunzioni del mercato. Lo sviluppo sostenibile della produzione biologica nell’Unione dovrebbe pertanto basarsi su norme di produzione rigorose e armonizzate a livello di Unione che soddisfino le aspettative degli operatori e dei consumatori per quanto riguarda la qualità dei prodotti biologici e il rispetto dei principi e delle norme stabiliti nel presente regolamento.

(16)

Il presente regolamento dovrebbe applicarsi fatta salva la normativa connessa, adottata in particolare nell’ambito della sicurezza della catena alimentare, della salute e del benessere degli animali, della salute dei vegetali, del materiale riproduttivo vegetale, dell’etichettatura e dell’ambiente.

(17)

Il presente regolamento dovrebbe fornire la base per lo sviluppo sostenibile della produzione biologica e i suoi effetti positivi sull’ambiente, garantendo nel contempo l’efficace funzionamento del mercato interno dei prodotti biologici e una concorrenza leale, aiutando in tal modo gli agricoltori a ottenere un reddito equo, assicurando la fiducia dei consumatori, tutelandone gli interessi e promuovendo le filiere corte e la produzione locale. Tali obiettivi dovrebbero essere raggiunti attraverso il rispetto di principi generali e specifici e di norme di produzione generali e dettagliate applicabili alla produzione biologica.

(18)

Tenendo conto delle particolarità dei sistemi di produzione biologica, la scelta delle varietà vegetali si dovrebbe concentrare sui risultati agronomici, sulla diversità genetica, sulla resistenza alle malattie, sulla longevità e sull’adattamento a diverse condizioni pedoclimatiche locali, e dovrebbe rispettare le barriere naturali per quanto riguarda gli incroci.

(19)

Il rischio di non conformità alle norme di produzione biologica è considerato più elevato nelle aziende agricole che includono unità che non sono gestite secondo tali norme. Pertanto, dopo un adeguato periodo di conversione, tutte le aziende agricole dell’Unione che intendano passare alla produzione biologica dovrebbero essere interamente gestite sotto tutti i profili in conformità dei requisiti applicabili alla produzione biologica. Ciononostante, le aziende che includono sia unità gestite secondo norme di produzione biologica sia unità gestite secondo norme di produzione non biologica dovrebbero essere ammesse a determinate condizioni, tra cui, in particolare, quella di una chiara ed effettiva separazione tra le unità di produzione biologica, in conversione e non biologica e tra i prodotti ottenuti da tali unità.

(20)

Dal momento che nella produzione biologica dovrebbe essere limitato l’uso di fattori di produzione esterni, dovrebbero essere individuati alcuni scopi per i quali spesso si utilizzano prodotti e sostanze nella produzione di prodotti agricoli o di prodotti agricoli trasformati. Quando i prodotti o le sostanze sono solitamente utilizzati per tali obiettivi, il loro uso dovrebbe essere consentito soltanto se sono stati autorizzati conformemente al presente regolamento. Tuttavia, l’autorizzazione dovrebbe essere valida soltanto finché l’uso di tali fattori di produzione esterni non sia vietato nella produzione non biologica dal diritto dell’Unione o dal diritto nazionale basato sul diritto dell’Unione. L’uso di prodotti o sostanze che sono contenuti nei prodotti fitosanitari, o che li costituiscono, diversi dalle sostanze attive, dovrebbe essere consentito nella produzione biologica, a condizione che sia autorizzato a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (16) e che né l’immissione sul mercato né l’uso del prodotto fitosanitario siano vietati dagli Stati membri a norma dello stesso.

(21)

Quando l’intera azienda o parti dell’azienda sono destinate alla produzione di prodotti biologici, dovrebbero essere soggette a un periodo di conversione durante il quale siano gestite secondo le norme di produzione biologica ma non possano produrre prodotti biologici. Si dovrebbe consentire l’immissione sul mercato dei prodotti come biologici esclusivamente al termine del periodo di conversione. Tale periodo non dovrebbe iniziare prima che l’agricoltore o l’operatore che produce alghe o animali d’acquacoltura abbia notificato la conversione all’agricoltura biologica alle autorità competenti dello Stato membro in cui l’azienda è situata e di conseguenza sia soggetto al sistema di controllo che gli Stati membri devono istituire conformemente al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (17) e al presente regolamento. È opportuno che le autorità competenti possano riconoscere retroattivamente periodi precedenti alla data della notifica come periodi di conversione soltanto quando l’azienda o le sue parti interessate siano state oggetto di misure agroambientali sovvenzionate da fondi dell’Unione o costituiscano zone naturali o agricole che per un periodo di almeno tre anni non sono state trattate con prodotti o sostanze non autorizzati per l’uso nella produzione biologica.

(22)

Al fine di garantire la qualità, la tracciabilità, la conformità al presente regolamento per quanto concerne la produzione biologica e l’adeguamento agli sviluppi tecnici, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda ulteriori norme sulla divisione delle aziende in unità di produzione biologica, in conversione e non biologica.

(23)

L’uso di radiazioni ionizzanti, clonazione animale e animali poliploidi artificialmente indotti od organismi geneticamente modificati («OGM»), nonché prodotti derivati od ottenuti da OGM, è incompatibile con il concetto di produzione biologica e con la percezione che i consumatori hanno dei prodotti biologici. Tale uso dovrebbe pertanto essere vietato nella produzione biologica.

(24)

Al fine di sostenere e facilitare la conformità al presente regolamento, gli operatori, in ogni fase di produzione, preparazione e distribuzione, dovrebbero adottare, se del caso, misure preventive volte a garantire la conservazione della biodiversità e la qualità del suolo, a prevenire e lottare contro gli organismi nocivi e le malattie, ed evitare effetti negativi sull’ambiente, sulla salute degli animali e sulla salute dei vegetali. Dovrebbero anche adottare, se del caso, misure precauzionali proporzionate sotto il loro controllo, al fine di evitare la contaminazione da parte di prodotti o sostanze non autorizzati per l’uso nella produzione biologica conformemente al presente regolamento e di evitare la commistione di prodotti biologici, in conversione e non biologici.

(25)

I prodotti ottenuti nel periodo di conversione non dovrebbero essere immessi sul mercato come prodotti biologici. Per evitare il rischio di confondere e indurre in errore i consumatori, tali prodotti non dovrebbero nemmeno essere commercializzati come prodotti in conversione, tranne nel caso del materiale riproduttivo vegetale, degli alimenti di origine vegetale e dei mangimi di origine vegetale aventi soltanto un ingrediente agricolo vegetale, in tutti i casi a condizione che sia stato rispettato un periodo di conversione di almeno 12 mesi prima del raccolto.

(26)

Al fine di garantire la qualità, la tracciabilità, la conformità al presente regolamento e l’adeguamento agli sviluppi tecnici, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda le norme di conversione per ulteriori specie animali.

(27)

È opportuno definire norme dettagliate di produzione con riguardo alla produzione vegetale, animale e dell’acquacoltura, comprendenti in particolare norme relative alla raccolta di piante e alghe selvatiche, nonché con riguardo alla produzione di alimenti e di mangimi trasformati e alla produzione di vino e lieviti utilizzati come alimenti o come mangimi, al fine di garantire l’armonizzazione e il rispetto degli obiettivi e dei principi della produzione biologica.

(28)

Poiché la produzione biologica vegetale si basa sul principio secondo cui i vegetali devono essere nutriti soprattutto attraverso l’ecosistema del suolo, i vegetali dovrebbero essere prodotti sul, e nel, suolo vivo, in associazione con il sottosuolo e il substrato roccioso. Di conseguenza, non dovrebbero essere ammesse né la produzione idroponica, né la coltivazione di vegetali in contenitori, sacche o aiuole in cui le radici non sono in contatto con il suolo vivo.

(29)

Ciononostante, dovrebbero essere ammesse alcune pratiche colturali che non sono legate al suolo, come la produzione di semi germogliati o cespi di cicoria e la produzione in vaso di piante ornamentali e di erbe aromatiche che sono vendute in vaso al consumatore, per le quali il principio della coltura di vegetali nel suolo non è adatto o non vi è il rischio che il consumatore sia tratto in inganno per quanto concerne il metodo di produzione. Al fine di facilitare la produzione biologica in una fase precoce della crescita dei vegetali, dovrebbe anche essere permessa la coltivazione in contenitori di plantule o piante da trapianto per successivo trapianto.

(30)

Il principio della coltura di vegetali legata alla terra e del nutrimento delle piante soprattutto attraverso l’ecosistema del suolo è stato definito dal regolamento (CE) n. 834/2007. Tuttavia, alcuni operatori hanno sviluppato un’attività economica coltivando vegetali in «aiuole demarcate» e sono stati certificati come biologici ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 dalle loro autorità nazionali. Il 28 giugno 2017, nel quadro della procedura legislativa ordinaria, è stato raggiunto un accordo sul fatto che la produzione biologica si dovrebbe basare sul principio secondo cui i vegetali devono essere nutriti soprattutto attraverso l’ecosistema del suolo e dovrebbe essere legata al suolo, e che la coltivazione di vegetali in aiuole demarcate non dovrebbe più essere ammessa a partire da tale data. Per consentire agli operatori che fino alla data in questione hanno sviluppato tale attività economica di adattarsi, è opportuno autorizzarli a mantenere le loro superfici di produzione, se certificate dalle autorità nazionali come biologiche ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 prima della data in questione, per ulteriori dieci anni dalla data di applicazione del presente regolamento. Sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri alla Commissione, prima del 28 giugno 2017 tale attività era stata autorizzata nell’Unione soltanto in Finlandia, Svezia e Danimarca. L’uso di aiuole demarcate nell’agricoltura biologica dovrebbe essere oggetto di una relazione della Commissione da pubblicare cinque anni dopo la data di applicazione del presente regolamento.

(31)

La produzione biologica vegetale dovrebbe far ricorso a tecniche di produzione che impediscano o riducano al minimo qualsiasi contributo alla contaminazione dell’ambiente.

(32)

Mentre l’agricoltura non biologica dispone di più strumenti esterni per adattarsi all’ambiente in modo da conseguire una crescita ottimale delle colture, i sistemi di produzione biologica vegetale necessitano di materiale riproduttivo vegetale che sia in grado di adattarsi alla resistenza alle malattie, alle diverse condizioni pedoclimatiche locali e alle specifiche pratiche colturali dell’agricoltura biologica che contribuiscono allo sviluppo del settore biologico. Di conseguenza, è importante sviluppare materiale riproduttivo vegetale biologico adatto all’agricoltura biologica.

(33)

Con riguardo alla gestione e alla fertilizzazione del suolo, dovrebbero essere specificate le pratiche colturali autorizzate nella produzione biologica vegetale e dovrebbero essere stabilite le condizioni per l’uso di concimi e ammendanti.

(34)

L’uso di prodotti fitosanitari dovrebbe essere fortemente limitato. La preferenza dovrebbe essere riservata a misure che impediscano eventuali danni causati da organismi nocivi ed erbe infestanti grazie a tecniche che non comportino l’uso di prodotti fitosanitari, come ad esempio la rotazione delle colture. La presenza di organismi nocivi ed erbe infestanti dovrebbe essere monitorata per decidere se un intervento sia economicamente ed ecologicamente giustificato. Tuttavia, l’uso di determinati prodotti fitosanitari dovrebbe essere autorizzato se tali tecniche non garantiscono una protezione adeguata e solo a condizione che tali prodotti siano stati autorizzati a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 dopo essere stati valutati e ritenuti compatibili con gli obiettivi e i principi della produzione biologica, anche quando tali prodotti siano stati autorizzati a condizioni di utilizzo restrittive, e conseguentemente autorizzati a norma del presente regolamento.

(35)

Al fine di garantire la qualità, la tracciabilità, la conformità al presente regolamento e l’adeguamento agli sviluppi tecnici, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda alcune deroghe, l’uso del materiale riproduttivo vegetale in conversione o non biologico, gli accordi tra operatori di aziende agricole, ulteriori misure di gestione degli organismi nocivi e delle erbe infestanti e ulteriori norme dettagliate e pratiche colturali per particolari vegetali e per la produzione vegetale.

(36)

Dalle ricerche condotte nell’Unione sul materiale riproduttivo vegetale che non soddisfa la definizione di varietà per quanto concerne l’uniformità emerge che l’uso di tale materiale eterogeneo potrebbe comportare benefici, in particolare per quanto concerne la produzione biologica, ad esempio per ridurre la diffusione di malattie, migliorare la resilienza e aumentare la biodiversità.

(37)

Di conseguenza, il materiale riproduttivo vegetale che non appartenga a una varietà, ma piuttosto a un insieme vegetale nell’ambito di un unico taxon botanico con un elevato livello di diversità genetica e fenotipica tra le singole unità riproduttive, dovrebbe essere disponibile per l’uso nella produzione biologica.

Per tale motivo, è opportuno consentire agli operatori di commercializzare materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo biologico senza dover rispettare i requisiti di registrazione e le categorie di certificazione dei materiali prebase, di base e certificati, o i requisiti per altre categorie a norma delle direttive 66/401/CEE (18), 66/402/CEE (19), 68/193/CEE (20), 98/56/CE (21), 2002/53/CE (22), 2002/54/CE (23), 2002/55/CE (24), 2002/56/CE (25), 2002/57/CE (26), 2008/72/CE (27) e 2008/90/CE (28) del Consiglio o di atti adottati ai sensi di tali direttive.

Tale commercializzazione dovrebbe avvenire previa notifica agli organismi responsabili di cui a tali direttive e una volta che la Commissione abbia adottato requisiti armonizzati per tale materiale, a condizione che esso rispetti detti requisiti.

(38)

Al fine di garantire la qualità, la tracciabilità, la conformità al presente regolamento e l’adeguamento agli sviluppi tecnici, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda la definizione di alcune norme per la produzione e la commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo biologico di generi o specie particolari.

(39)

Al fine di soddisfare le esigenze dei produttori biologici, promuovere la ricerca e sviluppare varietà biologiche adatte alla produzione biologica, tenendo conto delle esigenze e degli obiettivi specifici dell’agricoltura biologica, come una migliore diversità genetica, la resistenza alle malattie o la tolleranza e l’adattamento a diverse condizioni pedoclimatiche, si dovrebbe organizzare un esperimento temporaneo conformemente alle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/53/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 2008/72/CE e 2008/90/CE. Questo esperimento temporaneo dovrebbe essere portato avanti per un periodo di sette anni, interessare quantitativi sufficienti di materiale riproduttivo vegetale ed essere soggetto a una rendicontazione annuale. Esso dovrebbe aiutare a stabilire i criteri per la descrizione delle caratteristiche del materiale e a determinarne le condizioni di produzione e commercializzazione.

(40)

Poiché la produzione animale comporta naturalmente la gestione dei terreni agricoli su cui il letame viene utilizzato come concime per la produzione vegetale, la produzione animale «senza terra» dovrebbe essere vietata, ad eccezione del caso dell’apicoltura. Nella scelta delle razze, è opportuno incoraggiare la scelta di caratteristiche importanti per l’agricoltura biologica, come un grado elevato di diversità genetica, la capacità di adattamento alle condizioni locali e la resistenza alle malattie.

(41)

Gli animali biologici non sono sempre disponibili in quantità e qualità sufficienti a soddisfare le esigenze degli agricoltori che intendono costituire un patrimonio zootecnico per la prima volta oppure accrescere o rinnovare il loro bestiame. Dovrebbe essere quindi possibile, a determinate condizioni, introdurre animali allevati in modo non biologico in un’unità di produzione biologica.

(42)

Gli animali dovrebbero essere alimentati con materie prime per mangimi ottenute conformemente alle norme di produzione biologica, provenienti di preferenza dall’azienda dell’agricoltore stesso, tenendo in considerazione i bisogni fisiologici degli animali. Ciononostante, gli agricoltori dovrebbero avere la possibilità di utilizzare anche mangimi in conversione provenienti dalla propria azienda, a determinate condizioni. Inoltre, per poter sopperire alle esigenze nutrizionali di base degli animali, in condizioni ben precise si dovrebbe consentire agli agricoltori l’utilizzo di alcune materie prime per mangimi di origine microbica o minerale o di alcuni additivi per mangimi e coadiuvanti tecnologici.

(43)

La gestione della salute degli animali dovrebbe mirare soprattutto alla prevenzione delle malattie. Inoltre, dovrebbero essere applicate misure specifiche in materia di pulizia e disinfezione. L’utilizzo preventivo di medicinali allopatici ottenuti per sintesi chimica, compresi gli antibiotici, non dovrebbe essere consentito nella produzione biologica. In caso di malattia o di ferita di un animale che necessiti di un trattamento immediato, l’utilizzo di tali prodotti dovrebbe limitarsi al minimo necessario al fine di ristabilire il benessere dell’animale. In tali casi, per garantire l’integrità della produzione biologica per i consumatori, il periodo ufficiale di sospensione successivo all’utilizzo di tali medicinali, quale specificato nella normativa pertinente dell’Unione, dovrebbe essere pari al doppio del periodo normale di sospensione e avere una durata minima di 48 ore.

(44)

Le condizioni di stabulazione e le pratiche zootecniche degli animali biologici dovrebbero soddisfare le esigenze comportamentali degli animali e garantire un livello elevato di benessere degli animali, alcuni aspetti del quale dovrebbero andare oltre le norme dell’Unione in materia di benessere animale applicabili alla produzione zootecnica in generale. Nella maggior parte dei casi gli animali dovrebbero avere accesso continuo a spazi all’aria aperta per fare del moto. È opportuno evitare o ridurre al minimo sofferenze, dolore o angoscia agli animali, in tutte le fasi della loro vita. Tenere gli animali legati e praticare loro mutilazioni, come il taglio della coda per le pecore, la spuntatura del becco nei primi tre giorni di vita e la decornazione, dovrebbe essere possibile solo se consentito dalle autorità competenti e solo a determinate condizioni.

(45)

Dal momento che la produzione biologica è la più sviluppata per i bovini, gli ovini, i caprini, gli equini, i cervidi e i suini, nonché per il pollame, i conigli e le api, a tali specie si dovrebbero applicare norme dettagliate di produzione aggiuntive. Per quelle specie è necessario che la Commissione stabilisca determinati requisiti importanti per la produzione di tali animali, come quelli relativi alla densità di allevamento, alle superfici minime e alle relative caratteristiche, nonché requisiti tecnici della stabulazione. Per altre specie tali requisiti dovrebbero essere stabiliti dal momento in cui anche a esse si applichino norme dettagliate di produzione aggiuntive.

(46)

Al fine di garantire la qualità, la tracciabilità, la conformità al presente regolamento e l’adeguamento agli sviluppi tecnici, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda la riduzione delle deroghe relative all’origine degli animali, il limite dell’azoto organico collegato alla densità totale di allevamento, l’alimentazione delle colonie di api, i trattamenti ammissibili per la disinfezione degli apiari, metodi e trattamenti nella lotta contro la Varroa destructor e norme dettagliate di produzione animale per altre specie.

(47)

Il presente regolamento rispecchia gli obiettivi della nuova politica comune della pesca per quanto riguarda l’acquacoltura, settore che svolge un ruolo fondamentale nel garantire la sicurezza alimentare su base sostenibile e a lungo termine, la crescita e l’occupazione, riducendo nel contempo la pressione esercitata sugli stock di pesci selvatici nel quadro di una domanda mondiale crescente di alimenti acquatici. La comunicazione della Commissione del 29 aprile 2013 dal titolo «Orientamenti strategici per lo sviluppo sostenibile dell’acquacoltura nell’UE» evidenzia le principali sfide per l’acquacoltura nell’Unione e il suo potenziale di crescita. Tale comunicazione identifica l’acquacoltura biologica come un settore particolarmente promettente e sottolinea i vantaggi competitivi derivanti dalla certificazione biologica.

(48)

L’acquacoltura biologica costituisce un settore relativamente nuovo di produzione biologica rispetto all’agricoltura biologica, per la quale già esiste una lunga esperienza a livello aziendale. Visto il crescente interesse dei consumatori per i prodotti biologici dell’acquacoltura, è probabile che sempre più unità di acquacoltura passino alla produzione biologica. Questa evoluzione consentirà di acquisire una maggiore esperienza, di approfondire le conoscenze tecniche e di realizzare ulteriori sviluppi; i progressi realizzati nell’acquacoltura biologica dovrebbero pertanto rispecchiarsi nelle norme di produzione.

(49)

L’acquacoltura biologica si dovrebbe basare sull’allevamento di giovani stock provenienti da unità di produzione biologica. Gli animali d’acquacoltura biologica a fini di riproduzione o di ingrasso non sono sempre disponibili in quantità e qualità sufficienti a soddisfare le esigenze degli operatori che producono animali d’acquacoltura. Dovrebbe essere possibile, a determinate condizioni, introdurre animali catturati allo stato brado o animali d’acquacoltura non biologici in un’unità di produzione biologica.

(50)

Al fine di garantire la qualità, la tracciabilità, la conformità al presente regolamento e l’adeguamento agli sviluppi tecnici, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda i mangimi per gli animali d’acquacoltura e il trattamento veterinario di tali animali, nonché le condizioni dettagliate per la gestione dei riproduttori, la riproduzione e la produzione di novellame.

(51)

Gli operatori che producono alimenti o mangimi biologici dovrebbero seguire procedure adeguate, fondate sull’identificazione sistematica delle fasi critiche della trasformazione, per garantire che i prodotti trasformati rispettino le norme di produzione biologica. I prodotti biologici trasformati dovrebbero essere ottenuti mediante procedimenti atti a garantire la persistenza delle caratteristiche biologiche e delle qualità dei prodotti in tutte le fasi della produzione biologica.

(52)

Dovrebbero essere stabilite disposizioni relative alla composizione degli alimenti e dei mangimi biologici trasformati. In particolare, tali alimenti dovrebbero essere ottenuti principalmente a partire da ingredienti agricoli biologici o da altri ingredienti che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento, con una limitata possibilità di utilizzare alcuni ingredienti agricoli non biologici specificati nel presente regolamento. Inoltre, solo taluni prodotti e sostanze autorizzati conformemente al presente regolamento dovrebbero essere consentiti per la produzione di alimenti e mangimi biologici trasformati.

(53)

Al fine di garantire la qualità, la tracciabilità, la conformità al presente regolamento e l’adeguamento agli sviluppi tecnici, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda le misure precauzionali e preventive che devono essere adottate dagli operatori che producono alimenti o mangimi trasformati, il tipo e la composizione dei prodotti e delle sostanze che sono consentiti per l’uso negli alimenti trasformati, nonché le condizioni per il loro utilizzo, e il calcolo della percentuale di ingredienti agricoli, inclusa la specificazione degli additivi consentiti per l’uso nella produzione biologica che sono considerati come ingredienti agricoli ai fini del calcolo della percentuale che è necessario raggiungere per descrivere il prodotto come biologico nella denominazione di vendita.

(54)

Il vino biologico dovrebbe essere soggetto alle norme pertinenti in materia di alimenti biologici trasformati. Ciononostante, dal momento che il vino costituisce una categoria specifica e importante di prodotti biologici, è opportuno stabilire norme dettagliate di produzione aggiuntive specifiche per il vino biologico. Il vino biologico dovrebbe essere interamente prodotto a partire da materie prime biologiche, con la sola aggiunta di taluni prodotti e sostanze autorizzati a norma del presente regolamento. L’uso di talune pratiche, processi e trattamenti enologici nella produzione di vino biologico dovrebbe essere vietato. Altre pratiche, processi e trattamenti dovrebbero essere consentiti a condizioni ben definite.

(55)

Al fine di garantire la qualità, la tracciabilità, la conformità al presente regolamento e l’adeguamento agli sviluppi tecnici, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda la specificazione di ulteriori pratiche, processi e trattamenti enologici vietati e la modifica dell’elenco delle pratiche, dei processi e dei trattamenti enologici consentiti.

(56)

Inizialmente il lievito non era considerato un ingrediente agricolo ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 ed esso non veniva dunque preso in considerazione nella composizione agricola dei prodotti biologici. Il regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione (29) ha tuttavia introdotto l’obbligo di considerare il lievito e i prodotti a base di lievito come ingredienti agricoli ai fini della produzione biologica a decorrere dal 31 dicembre 2013. È dunque opportuno, a partire dal 1o gennaio 2021, che solo i substrati prodotti biologicamente siano impiegati nella produzione di lievito biologico destinato a essere utilizzato come alimento o mangime. Inoltre, solo alcuni prodotti e sostanze dovrebbero poter essere utilizzati per la produzione, la preparazione e la formulazione di tale lievito.

(57)

Al fine di garantire la qualità, la tracciabilità, la conformità al presente regolamento e l’adeguamento agli sviluppi tecnici, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda le norme dettagliate di produzione aggiuntive per i lieviti.

(58)

Il presente regolamento dovrebbe armonizzare le norme di produzione biologica nell’Unione per tutti i prodotti che rientrano nel suo ambito di applicazione e stabilire norme dettagliate di produzione per diverse categorie di prodotti, mentre soltanto in una fase successiva sarà possibile adottare determinate norme di produzione, come norme dettagliate di produzione aggiuntive per altre specie animali o prodotti che non rientrano nelle categorie per le quali, nel presente regolamento, sono definite norme dettagliate di produzione. In mancanza di tali norme di produzione a livello di Unione, gli Stati membri dovrebbero ancora avere la possibilità di stabilire norme nazionali per la propria produzione nazionale, a condizione che non siano contrarie al presente regolamento. Ciononostante, gli Stati membri non dovrebbero applicare tali norme nazionali ai prodotti ottenuti o commercializzati in altri Stati membri ove tali prodotti siano conformi al presente regolamento. In mancanza di tali norme dettagliate di produzione nazionali, gli operatori, nell’immettere prodotti sul mercato con termini riferiti alla produzione biologica, dovrebbero almeno conformarsi alle norme generali di produzione e ai principi della produzione biologica, nella misura in cui dette norme e detti principi possono applicarsi ai prodotti in questione.

(59)

Al fine di tener conto dell’eventuale futura necessità di disporre di norme di produzione specifiche per i prodotti la cui produzione non rientra in alcuna delle categorie di norme di produzione specifiche di cui al presente regolamento, nonché per garantire la qualità, la tracciabilità, la conformità al presente regolamento e, successivamente, l’adeguamento agli sviluppi tecnici, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda la fissazione di norme dettagliate di produzione, nonché di norme sull’obbligo di conversione, per tali prodotti.

(60)

Le eccezioni alle norme di produzione biologica dovrebbero essere previste soltanto per i casi di circostanze calamitose. Al fine di consentire il proseguimento o il ripristino della produzione biologica in tali casi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda l’istituzione di criteri volti a determinare se una situazione possa definirsi circostanza calamitosa, nonché norme specifiche, incluse eventuali deroghe al presente regolamento, su come gli Stati membri devono far fronte a tali circostanze calamitose e sui necessari requisiti in materia di monitoraggio e notifica in tali casi.

(61)

La raccolta e il trasporto simultanei di prodotti biologici, in conversione e non biologici sono autorizzati a determinate condizioni. Al fine di avere una debita separazione tra prodotti biologici, in conversione e non biologici nel corso di queste operazioni e di evitare qualsiasi commistione, è opportuno prevedere disposizioni specifiche.

(62)

Al fine di garantire l’integrità della produzione biologica, nonché l’adeguamento agli sviluppi tecnici, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda le norme sull’imballaggio e il trasporto di prodotti biologici.

(63)

L’uso, nella produzione biologica, di taluni prodotti o sostanze quali sostanze attive destinate a essere usate in prodotti fitosanitari che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1107/2009, concimi, ammendanti, sostanze nutrienti, componenti non biologici dell’alimentazione animale di varia origine, additivi per mangimi, coadiuvanti tecnologici e prodotti per la pulizia e la disinfezione dovrebbe essere limitato al minimo e assoggettato alle condizioni specifiche previste dal presente regolamento. La stessa impostazione dovrebbe essere seguita per quanto riguarda l’uso di prodotti e sostanze quali gli additivi alimentari e i coadiuvanti tecnologici e per quanto riguarda l’uso di ingredienti agricoli non biologici per la produzione di alimenti biologici trasformati. È pertanto opportuno definire ogni uso possibile di tali prodotti e sostanze nella produzione biologica in generale e nella produzione di alimenti biologici trasformati in particolare, fatti salvi i principi stabiliti dal presente regolamento e nel rispetto di determinati criteri.

(64)

Al fine di garantire la qualità, la tracciabilità e la conformità al presente regolamento per quanto riguarda la produzione biologica in generale e la produzione di alimenti biologici trasformati in particolare, nonché per garantire l’adeguamento agli sviluppi tecnici, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti riguardo a criteri aggiuntivi per l’autorizzazione all’uso di prodotti e sostanze nella produzione biologica in generale, e nella produzione di alimenti biologici trasformati in particolare, nonché criteri per la revoca di tale autorizzazione.

(65)

Al fine di garantire l’accesso a ingredienti agricoli che non siano disponibili in forma biologica in quantità sufficiente per la produzione di alimenti biologici trasformati, gli Stati membri dovrebbero avere anche la possibilità di consentire l’utilizzo di ingredienti agricoli non biologici a determinate condizioni e per un periodo di tempo limitato.

(66)

Per promuovere la produzione biologica e far fronte alla necessità di dati affidabili, le informazioni e i dati sulla disponibilità sul mercato di materiale riproduttivo vegetale biologico e in conversione, di animali biologici e di novellame d’acquacoltura biologica devono essere raccolti e divulgati agli agricoltori e agli operatori. A tale scopo, gli Stati membri dovrebbero garantire la costituzione, sul loro territorio, di banche dati e sistemi regolarmente aggiornati con tali informazioni e la Commissione dovrebbe rendere pubbliche tali informazioni.

(67)

Al fine di garantire la conformità alle prescrizioni per la produzione biologica e di assicurare la fiducia dei consumatori in questo metodo di produzione, è necessario che gli operatori informino le autorità competenti o, se del caso, le autorità di controllo o gli organismi di controllo, dei casi di sospetto di non conformità al presente regolamento che sia comprovato o non possa essere eliminato, in relazione a prodotti da essi ottenuti, preparati, importati o ricevuti da altri operatori. Tale sospetto può sorgere, tra l’altro, a causa della presenza di un prodotto o di una sostanza non autorizzati per l’uso nella produzione di un prodotto destinato a essere utilizzato o commercializzato come prodotto biologico o in conversione. Gli operatori dovrebbero informare le autorità competenti quando sono in grado di comprovare un sospetto di non conformità o quando non possono eliminarlo. In questi casi i prodotti interessati non dovrebbero essere immessi sul mercato come prodotti biologici o in conversione fintanto che non si possa eliminare il sospetto. Gli operatori dovrebbero cooperare con le autorità competenti e, se del caso, con le autorità di controllo o gli organismi di controllo nell’identificazione e nella verifica dei motivi di tale non conformità.

(68)

Al fine di evitare la contaminazione della produzione biologica con prodotti o sostanze non autorizzati dalla Commissione per l’uso nella produzione biologica per determinati fini, gli operatori dovrebbero adottare misure proporzionate e adeguate poste sotto il loro controllo per individuare ed evitare i rischi di tale contaminazione. Ove necessario, le misure in questione dovrebbero essere periodicamente riesaminate e adattate.

(69)

Al fine di assicurare un approccio armonizzato in tutta l’Unione per quanto riguarda le misure da adottare in caso di sospetto di non conformità, in particolare ove tale sospetto sorga a causa della presenza di prodotti e sostanze non autorizzati in prodotti biologici o in conversione, e al fine di evitare incertezze per gli operatori, le autorità competenti o, se del caso, le autorità di controllo o gli organismi di controllo dovrebbero svolgere un’indagine ufficiale ai sensi del regolamento (UE) 2017/625, in modo da verificare la conformità alle prescrizioni per la produzione biologica. Nel caso specifico di sospetto di non conformità dovuto alla presenza di prodotti o sostanze non autorizzati, l’indagine dovrebbe stabilire la fonte e la causa della presenza di detti prodotti o sostanze, al fine di garantire che gli operatori rispettino le prescrizioni per la produzione biologica ‒ in particolare, non abbiano utilizzato prodotti o sostanze non autorizzati per l’uso nella produzione biologica ‒ e di assicurare che gli operatori abbiano adottato misure precauzionali proporzionate e adeguate per evitare contaminazioni della produzione biologica con tali prodotti e sostanze. Le indagini in questione dovrebbero essere adeguate alla non conformità di cui si sospetta e dovrebbero pertanto essere completate il prima possibile, entro tempi ragionevoli, tenendo conto della durata di conservazione del prodotto e della complessità del caso. Esse potrebbero includere i metodi e le tecniche per i controlli ufficiali che siano ritenuti appropriati per eliminare o confermare efficacemente, senza inutili ritardi, qualsiasi sospetto di non conformità al presente regolamento, compreso l’uso di informazioni pertinenti che consentano di eliminare o confermare qualsiasi sospetto di non conformità senza procedere a ispezioni in loco.

(70)

Il verificarsi della presenza di prodotti o sostanze non autorizzati per l’uso nella produzione biologica in prodotti commercializzati come prodotti biologici o in conversione e le misure prese al riguardo dovrebbero essere oggetto di ulteriore osservazione da parte degli Stati membri e della Commissione. La Commissione dovrebbe quindi sottoporre una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio quattro anni dopo la data di applicazione del presente regolamento sulla base delle informazioni raccolte dagli Stati membri riguardo ai casi in cui prodotti e sostanze non autorizzati nella produzione biologica siano stati oggetto di indagine. Tale relazione potrebbe essere corredata, se del caso, di una proposta legislativa per un’ulteriore armonizzazione.

(71)

In mancanza di una tale ulteriore armonizzazione, gli Stati membri che abbiano sviluppato approcci volti a evitare la commercializzazione, come prodotti biologici o in conversione, di prodotti contenenti un certo livello di prodotti o sostanze non autorizzati per l’uso nella produzione biologica per determinati fini dovrebbero avere la possibilità di continuare ad applicare tali approcci. Tuttavia, al fine di garantire la libera circolazione dei prodotti biologici e in conversione nel mercato interno dell’Unione, tali approcci non dovrebbero vietare, limitare o impedire l’immissione sul mercato di prodotti ottenuti in altri Stati membri nel rispetto del presente regolamento. Tali approcci dovrebbero pertanto applicarsi soltanto ai prodotti ottenuti sul territorio dello Stato membro che abbia scelto di continuare ad applicare siffatto approccio. Gli Stati membri che decidano di avvalersi di tale possibilità dovrebbero informare la Commissione senza indugio.

(72)

Oltre agli obblighi riguardanti le misure che devono essere adottate dagli operatori che producono, preparano, importano o utilizzano prodotti biologici e in conversione e dalle autorità competenti o, se del caso, dalle autorità di controllo o dagli organismi di controllo disposte dal presente regolamento al fine di evitare la contaminazione di prodotti biologici o in conversione con prodotti o sostanze non autorizzati per l’uso nella produzione biologica, gli Stati membri dovrebbero anche avere la possibilità di adottare altre misure appropriate sul rispettivo territorio per evitare la presenza involontaria di prodotti e sostanze non autorizzati nell’agricoltura biologica. Gli Stati membri che decidono di avvalersi di tale possibilità dovrebbero informare la Commissione e gli altri Stati membri senza indugio.

(73)

L’etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari dovrebbe essere soggetta alle norme generali stabilite nel regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (30) e, in particolare, alle disposizioni volte a evitare ogni etichettatura che possa generare confusione o indurre in errore i consumatori. Nel presente regolamento dovrebbero inoltre essere stabilite disposizioni particolari relative all’etichettatura dei prodotti biologici e in conversione. Tali disposizioni dovrebbero tutelare sia gli interessi degli operatori, facendo sì che i loro prodotti siano correttamente identificati sul mercato e godano di condizioni di concorrenza leale, sia l’interesse dei consumatori a poter compiere scelte informate.

(74)

Di conseguenza, i termini utilizzati per indicare i prodotti biologici dovrebbero essere protetti in tutta l’Unione contro l’utilizzo nell’etichettatura di prodotti non biologici, indipendentemente dalla lingua impiegata. Detta protezione dovrebbe valere anche per i derivati e le abbreviazioni di uso corrente di tali termini, utilizzati singolarmente o in abbinamento.

(75)

Gli alimenti trasformati dovrebbero essere etichettati come biologici solo quando tutti o quasi tutti gli ingredienti di origine agricola siano biologici. Per incoraggiare l’uso di ingredienti biologici, si dovrebbe anche consentire di fare riferimento alla produzione biologica unicamente nell’elenco degli ingredienti di alimenti trasformati a determinate condizioni, in particolare a condizione che l’alimento in questione sia conforme a certe norme di produzione biologica. È opportuno anche stabilire disposizioni speciali di etichettatura per consentire agli operatori di identificare gli ingredienti biologici utilizzati nei prodotti costituiti principalmente da un ingrediente proveniente dalla caccia o dalla pesca.

(76)

I mangimi trasformati dovrebbero essere etichettati come biologici solo quando tutti o quasi tutti gli ingredienti di origine agricola siano biologici.

(77)

Per dare chiarezza ai consumatori in tutto il mercato dell’Unione, l’uso del logo di produzione biologica dell’Unione europea dovrebbe essere obbligatorio per tutti i prodotti alimentari biologici preimballati ottenuti nell’Unione. Dovrebbe essere altresì possibile utilizzare tale logo su base volontaria nel caso di prodotti biologici non preimballati ottenuti nell’Unione e nel caso di prodotti biologici importati da paesi terzi, nonché a fini informativi e didattici. È opportuno che sia definito il modello del logo di produzione biologica dell’Unione europea.

(78)

Tuttavia, per non trarre in inganno i consumatori sulla natura biologica dell’intero prodotto, è opportuno limitare l’utilizzo di tale logo ai prodotti che contengono unicamente, o quasi unicamente, ingredienti biologici. Non se ne dovrebbe pertanto consentire l’utilizzo nell’etichettatura di prodotti in conversione o di prodotti trasformati in cui meno del 95 % in peso degli ingredienti di origine agricola sia biologico.

(79)

Per evitare qualsiasi confusione tra i consumatori circa il fatto che un prodotto abbia o meno origine nell’Unione, ogniqualvolta sia utilizzato il logo di produzione biologica dell’Unione europea i consumatori dovrebbero essere informati del luogo in cui sono state coltivate le materie prime agricole di cui il prodotto è composto. In tale contesto, sull’etichetta dei prodotti di acquacoltura biologica si dovrebbe poter fare riferimento all’acquacoltura anziché all’agricoltura.

(80)

Al fine di fornire chiarezza ai consumatori e garantire che siano loro comunicate adeguate informazioni, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti che stabiliscano norme aggiuntive sull’etichettatura di prodotti biologici e modifichino l’elenco di termini riferiti alla produzione biologica che figura nel presente regolamento, il logo di produzione biologica dell’Unione europea e le norme ivi afferenti.

(81)

Determinati prodotti o sostanze utilizzati nei prodotti fitosanitari o come concimi non dovrebbero rientrare nell’ambito di applicazione del presente regolamento e, di regola, non dovrebbero pertanto essere soggetti alle norme di quest’ultimo, comprese quelle sull’etichettatura. Tuttavia, poiché tali prodotti e sostanze svolgono un ruolo importante nell’agricoltura biologica e il loro utilizzo nella produzione biologica è soggetto ad autorizzazione a norma del presente regolamento, e poiché nella pratica sono emerse talune incertezze riguardo alla loro etichettatura, in particolare in relazione all’uso di termini riferiti alla produzione biologica, è opportuno chiarire che tali prodotti o sostanze, quando sono autorizzati per l’uso nella produzione biologica a norma del presente regolamento, possono essere etichettati come tali.

(82)

La produzione biologica risulta credibile solo se accompagnata da verifiche e controlli efficaci in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione.

(83)

È opportuno stabilire disposizioni specifiche per gli operatori al fine di garantire il rispetto del presente regolamento. In particolare, occorre prevedere disposizioni relative alla notifica delle attività degli operatori alle autorità competenti e a un sistema di certificazione che consenta di identificare gli operatori che rispettano le norme che disciplinano la produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici. Tali disposizioni dovrebbero, in linea di principio, applicarsi anche a eventuali appaltatori degli operatori interessati, a meno che l’attività appaltata non sia interamente integrata nell’attività principale dell’operatore appaltante e non sia controllata in tale contesto. La trasparenza del sistema di certificazione dovrebbe essere garantita imponendo agli Stati membri di rendere pubblici gli elenchi degli operatori che hanno notificato le loro attività e le tariffe che possono essere riscosse in relazione ai controlli effettuati per verificare la conformità alla normativa relativa alla produzione biologica.

(84)

I piccoli dettaglianti che vendono prodotti biologici diversi dai prodotti biologici preimballati presentano un rischio relativamente basso di non conformità alle norme di produzione biologica e non dovrebbero essere esposti a oneri sproporzionati per la vendita di prodotti biologici. Non dovrebbero quindi essere soggetti a obblighi di notifica e certificazione, ma continuare a essere soggetti a controlli ufficiali effettuati per verificare la conformità alla normativa relativa alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici. Del pari, i piccoli dettaglianti che vendono prodotti biologici non imballati dovrebbero essere soggetti a controlli ufficiali, ma, al fine di agevolare la commercializzazione dei prodotti biologici, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di esonerare tali dettaglianti dall’obbligo di certificare le loro attività.

(85)

I piccoli agricoltori e gli operatori che producono alghe o animali di acquacoltura nell’Unione si trovano a far fronte individualmente a costi di ispezione e oneri amministrativi connessi alla certificazione biologica relativamente elevati. È opportuno autorizzare un sistema di certificazione di gruppo al fine di ridurre i costi di ispezione e di certificazione e i relativi oneri amministrativi, rafforzare le reti locali, contribuire allo sviluppo di migliori sbocchi di mercato e assicurare parità di condizioni con gli operatori dei paesi terzi. È dunque opportuno introdurre e definire il concetto di «gruppo di operatori», nonché stabilire norme che tengano conto delle esigenze e delle capacità in termini di risorse dei piccoli agricoltori e operatori.

(86)

Per garantire l’efficacia, l’efficienza e la trasparenza della produzione biologica e di etichettatura dei prodotti biologici, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti riguardo ai requisiti per la tenuta di registrazioni da parte degli operatori, o gruppi di operatori, e al modello del certificato di conformità.

(87)

Al fine di garantire l’efficacia e l’efficienza della certificazione di gruppi di operatori, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti riguardo alle responsabilità dei singoli membri di gruppi di operatori, ai criteri atti a determinare la prossimità geografica dei loro membri e alla creazione e al funzionamento del loro sistema di controlli interni.

(88)

La produzione biologica è soggetta a controlli ufficiali e ad altre attività ufficiali effettuati conformemente al regolamento (UE) 2017/625 al fine di verificare il rispetto delle norme relative alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici. Tuttavia, salvo che sia diversamente previsto dal presente regolamento, alla produzione biologica dovrebbero applicarsi norme ulteriori rispetto a quelle previste da detto regolamento riguardo ai controlli ufficiali e alle azioni delle autorità competenti e, se del caso, delle autorità di controllo e degli organismi di controllo, alle azioni degli operatori e dei gruppi di operatori, alla delega di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali o determinati compiti riguardanti altre attività ufficiali e la relativa vigilanza, nonché alle azioni nei casi di sospetto di non conformità o di non conformità accertata, compreso il divieto di commercializzare prodotti come prodotti biologici o in conversione quando la non conformità accertata ne compromette l’integrità.

(89)

Al fine di assicurare un’impostazione uniforme nei loro territori, dovrebbe spettare alle sole autorità competenti prevedere un catalogo di misure da adottare nei casi di sospetto di non conformità o di non conformità accertata.

(90)

È opportuno che il presente regolamento stabilisca disposizioni sullo scambio di determinate informazioni pertinenti tra autorità competenti, autorità di controllo, organismi di controllo e determinati altri organismi, nonché sulle azioni adottate da tali autorità e organismi, in aggiunta alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625.

(91)

Al fine di sostenere lo svolgimento dei controlli ufficiali e di altre attività ufficiali per verificare la conformità al presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti con riguardo a criteri e condizioni specifici per lo svolgimento dei controlli ufficiali volti a garantire la tracciabilità in tutte le fasi della produzione, della preparazione e della distribuzione e la conformità al presente regolamento, nonché con riguardo agli elementi aggiuntivi da prendere in considerazione nella determinazione, basata sull’esperienza pratica, della probabilità di non conformità.

(92)

Al fine di sostenere lo svolgimento dei controlli ufficiali e di altre attività ufficiali per verificare la conformità al presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti riguardo alle condizioni per la delega agli organismi di controllo di compiti riguardanti i controlli ufficiali e di compiti riguardanti altre attività ufficiali in aggiunta alle condizioni stabilite nel presente regolamento.

(93)

L’esperienza acquisita nel quadro del regime applicabile all’importazione di prodotti biologici nell’Unione a norma del regolamento (CE) n. 834/2007 ha indicato la necessità di rivedere tali disposizioni al fine di rispondere alle aspettative dei consumatori, i quali desiderano che i prodotti biologici importati rispettino norme altrettanto rigorose di quelle dell’Unione, nonché al fine di garantire meglio l’accesso dei prodotti biologici dell’Unione al mercato internazionale. È inoltre necessario chiarire le norme applicabili alle esportazioni di prodotti biologici, in particolare istituendo un certificato di esportazione biologico.

(94)

È opportuno rafforzare ulteriormente le disposizioni che disciplinano l’importazione di prodotti conformi alle norme di produzione e di etichettatura dell’Unione in virtù delle quali gli operatori sono stati oggetto di controlli da parte delle autorità di controllo e degli organismi di controllo riconosciuti dalla Commissione per l’esecuzione, nei paesi terzi, di controlli e certificazioni nel settore della produzione biologica. Per garantire un contesto uniforme per la supervisione degli organismi di controllo da parte della Commissione, dovrebbero in particolare essere definiti i requisiti relativi agli organismi di accreditamento che accreditano gli organismi di controllo ai fini dell’importazione nell’Unione di prodotti biologici conformi. È inoltre necessario prevedere la possibilità per la Commissione di contattare direttamente gli organismi di accreditamento e le autorità competenti dei paesi terzi per rendere più efficace la supervisione delle autorità di controllo e degli organismi di controllo. Nel caso di prodotti importati da paesi terzi o dalle regioni ultraperiferiche dell’Unione con specifiche condizioni climatiche e locali, è opportuno prevedere la possibilità che la Commissione conceda autorizzazioni specifiche per l’uso di prodotti e sostanze nella produzione biologica.

(95)

È opportuno che i prodotti biologici possano continuare ad accedere al mercato dell’Unione quando, pur non essendo conformi alle norme dell’Unione sulla produzione biologica, provengono da paesi terzi i cui sistemi di produzione biologica e di controllo siano stati riconosciuti equivalenti a quelli dell’Unione. Tuttavia, il riconoscimento dell’equivalenza dei paesi terzi, previsto dal regolamento (CE) n. 834/2007, dovrebbe essere concesso unicamente nel quadro di un accordo internazionale tra l’Unione e tali paesi terzi che preveda altresì un riconoscimento reciproco dell’equivalenza per l’Unione.

(96)

I paesi terzi riconosciuti ai fini dell’equivalenza a norma del regolamento (CE) n. 834/2007 dovrebbero continuare ad essere riconosciuti come tali a norma del presente regolamento per un periodo limitato, necessario per garantire un’agevole transizione verso il regime di riconoscimento fondato su un accordo internazionale, a condizione che continuino a garantire che la loro produzione biologica e le loro norme di controllo siano equivalenti alle norme pertinenti in vigore dell’Unione e che soddisfino tutti i requisiti relativi alla supervisione del loro riconoscimento da parte della Commissione. Tale supervisione dovrebbe basarsi, in particolare, sulle relazioni annuali trasmesse alla Commissione da tali paesi terzi riconosciuti.

(97)

L’esperienza acquisita nel quadro del sistema delle autorità di controllo e degli organismi di controllo riconosciuti dalla Commissione per l’esecuzione di controlli e il rilascio di certificati nei paesi terzi ai fini dell’importazione di prodotti, che offre garanzie equivalenti, indica che le norme applicate da tali autorità e organismi divergono e che potrebbe essere difficile considerarle equivalenti alle norme corrispondenti dell’Unione. La moltiplicazione delle norme applicabili alle autorità di controllo e agli organismi di controllo costituisce inoltre un ostacolo a un’adeguata supervisione da parte della Commissione. Il regime di riconoscimento dell’equivalenza dovrebbe essere pertanto abolito. È tuttavia opportuno concedere a tali autorità di controllo e organismi di controllo un periodo di tempo sufficiente affinché possano prepararsi per ottenere il riconoscimento ai fini dell’importazione di prodotti conformi alle norme dell’Unione. Inoltre, le nuove norme per il riconoscimento delle autorità di controllo e degli organismi di controllo ai fini dell’importazione di prodotti conformi dovrebbero già applicarsi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, per consentire alla Commissione di preparare il riconoscimento di tali autorità di controllo e organismi di controllo dalla data di applicazione del presente regolamento.

(98)

L’immissione sul mercato, come prodotto biologico, di qualsiasi prodotto che sia stato importato nell’Unione nel quadro di un regime d’importazione previsto dal presente regolamento dovrebbe essere subordinata alla disponibilità delle informazioni necessarie a garantire la tracciabilità del prodotto lungo la filiera alimentare.

(99)

Al fine di garantire una concorrenza leale tra gli operatori, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti riguardo ai documenti destinati alle autorità doganali dei paesi terzi, in particolare certificati di esportazione biologici.

(100)

Al fine di garantire la trasparenza della procedura di riconoscimento e di supervisione delle autorità di controllo e degli organismi di controllo nel quadro dell’importazione di prodotti biologici conformi, nonché l’efficacia, l’efficienza e la trasparenza dei controlli sui prodotti importati, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti riguardo a ulteriori criteri per il riconoscimento delle autorità di controllo e degli organismi di controllo nel contesto dell’importazione di prodotti biologici conformi al presente regolamento, nonché a ulteriori criteri per la revoca di tale riconoscimento, riguardo all’esercizio della supervisione delle autorità di controllo e degli organismi di controllo riconosciuti dalla Commissione e riguardo ai controlli e ad altri interventi che le autorità di controllo e gli organismi di controllo devono eseguire a tal fine.

(101)

Qualora si riscontrino violazioni gravi o ripetute riguardo alla certificazione o ai controlli e agli interventi ai sensi del presente regolamento e l’autorità di controllo o l’organismo di controllo interessato non adotti azioni correttive appropriate e tempestive a seguito di una richiesta della Commissione, il riconoscimento di tale autorità di controllo od organismo di controllo dovrebbe essere revocato senza indugio.

(102)

Per garantire la gestione dell’elenco dei paesi terzi riconosciuti ai fini dell’equivalenza a norma del regolamento (CE) n. 834/2007, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti riguardo alle informazioni che tali paesi terzi riconosciuti devono trasmettere in quanto necessarie ai fini della supervisione del loro riconoscimento e dell’esercizio di tale supervisione da parte della Commissione.

(103)

È opportuno adottare disposizioni per garantire che la circolazione dei prodotti biologici conformi al presente regolamento e che sono stati oggetto di un controllo in uno Stato membro non possa essere oggetto di restrizioni in un altro Stato membro.

(104)

Affinché la Commissione possa ottenere informazioni attendibili per l’attuazione del presente regolamento, è opportuno che gli Stati membri le forniscano periodicamente le informazioni necessarie. Per motivi di chiarezza e di trasparenza, è opportuno che gli Stati membri tengano elenchi aggiornati delle autorità competenti, delle autorità di controllo e degli organismi di controllo. Gli elenchi delle autorità di controllo e degli organismi di controllo dovrebbero essere resi pubblici dagli Stati membri e pubblicati dalla Commissione.

(105)

In vista della progressiva abolizione delle deroghe relative all’utilizzo di materiale riproduttivo vegetale non biologico, pollame allevato con metodi non biologici e bestiame non biologico a fini riproduttivi, la Commissione dovrebbe fare il punto sulla disponibilità di tale materiale in forma biologica sul mercato dell’Unione. A tal fine, e sulla base dei dati riguardanti la disponibilità di materiale biologico raccolti attraverso la banca dati e i sistemi istituiti dagli Stati membri, cinque anni dopo l’applicazione del presente regolamento la Commissione dovrebbe presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla disponibilità e sui motivi di un eventuale accesso limitato degli operatori biologici a tale materiale.

(106)

In vista della progressiva abolizione delle deroghe relative all’utilizzo di mangimi proteici non biologici per pollame e suini e sulla base dei dati forniti annualmente dagli Stati membri sulla disponibilità di tali mangimi proteici in forma biologica sul mercato dell’Unione, cinque anni dopo la data di applicazione del presente regolamento la Commissione dovrebbe presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla disponibilità e sui motivi di un eventuale accesso limitato degli operatori biologici a tali mangimi proteici biologici.

(107)

Per tenere conto dell’andamento della disponibilità sul mercato di materiale riproduttivo vegetale biologico, di animali biologici e di mangimi proteici biologici per pollame e suini, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti riguardo alla cessazione o alla proroga di deroghe e autorizzazioni relative all’utilizzo di materiale riproduttivo vegetale non biologico, di animali non biologici e di mangimi proteici non biologici per pollame e suini.

(108)

È necessario stabilire misure per garantire una transizione armoniosa verso il quadro giuridico che disciplina l’importazione nell’Unione di prodotti biologici e in conversione quale modificato dal presente regolamento.

(109)

È inoltre opportuno fissare un termine ultimo per la scadenza del riconoscimento delle autorità di controllo e degli organismi di controllo ai fini dell’equivalenza concessa ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 e adottare disposizioni che disciplinino la situazione fino alla scadenza del loro riconoscimento. Dovrebbero anche essere previste disposizioni per quanto riguarda le domande di riconoscimento presentate da paesi terzi ai fini dell’equivalenza a norma del regolamento (CE) n. 834/2007 e che sono ancora in fase di esame alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

(110)

Al fine di garantire la gestione dell’elenco delle autorità di controllo e degli organismi di controllo riconosciuti ai fini dell’equivalenza a norma del regolamento (CE) n. 834/2007, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto concerne le informazioni che tali autorità di controllo e organismi di controllo dovrebbero trasmettere al fine della supervisione del loro riconoscimento e per quanto riguarda l’esercizio di tale supervisione da parte della Commissione.

(111)

Per agevolare il completamento dell’esame delle domande di riconoscimento presentate da paesi terzi ai fini dell’equivalenza e ancora in fase di esame alla data di entrata in vigore del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto concerne le norme procedurali necessarie per l’esame delle domande pendenti presentate da paesi terzi.

(112)

Al fine di garantire condizioni uniformi per l’attuazione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione riguardo ai documenti da fornire ai fini del riconoscimento di un periodo precedente come facente parte del periodo di conversione, riguardo al periodo minimo di alimentazione degli animali lattanti con latte materno e a determinate norme tecniche per la stabulazione e le pratiche zootecniche, riguardo a norme dettagliate per specie o gruppo di specie di alghe e animali di acquacoltura relativamente alla densità di allevamento e alle specifiche caratteristiche dei sistemi di produzione e contenimento, riguardo alle tecniche autorizzate nella trasformazione di alimenti e mangimi, riguardo all’autorizzazione dei prodotti e delle sostanze che possono essere utilizzati nella produzione biologica in generale e nella produzione di alimenti biologici trasformati in particolare, riguardo alla revoca di tale autorizzazione, nonché alle procedure per l’autorizzazione e agli elenchi di tali prodotti e sostanze e, se del caso, alla descrizione, ai requisiti di composizione e alle condizioni per l’uso di tali prodotti.

(113)

Al fine di garantire condizioni uniformi per l’attuazione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda i dettagli tecnici per la costituzione e il mantenimento delle banche dati che elencano il materiale riproduttivo vegetale biologico o in conversione disponibile ottenuto con il metodo di produzione biologico, per quanto riguarda i dettagli tecnici per la costituzione e il mantenimento dei sistemi per la messa a disposizione di dati sul materiale riproduttivo vegetale biologico o in conversione o sugli animali biologici o sul novellame di acquacoltura biologico, nonché le specifiche per la raccolta di dati a tal fine, per quanto riguarda le modalità della partecipazione degli operatori a tali sistemi, per quanto riguarda i dettagli relativi alle informazioni che gli Stati membri devono fornire in merito alle deroghe all’uso di materiale riproduttivo vegetale biologico, di animali biologici e di mangime biologico e per quanto riguarda la disponibilità sul mercato di determinati prodotti biologici.

(114)

Al fine di garantire condizioni uniformi per l’attuazione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda le misure che devono essere adottate e riesaminate dagli operatori per individuare ed evitare i rischi di contaminazione della produzione e dei prodotti biologici con prodotti e sostanze non autorizzati, per quanto riguarda le misure procedurali che devono essere adottate nel caso di sospetto di non conformità e i documenti pertinenti, per quanto riguarda la metodologia per rilevare e valutare la presenza di prodotti e sostanze non autorizzati e per quanto riguarda i dettagli e il formato delle informazioni che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere alla Commissione e agli altri Stati membri in merito ai risultati delle indagini sulla presenza di prodotti o sostanze non autorizzati.

(115)

Al fine di garantire condizioni uniformi per l’attuazione del presente regolamento, è opportuno attribuire competenze di esecuzione alla Commissione per quanto riguarda i requisiti dettagliati per l’etichettatura e la pubblicità di alcuni prodotti in conversione, per quanto riguarda le modalità pratiche relative all’uso, alla presentazione, alla composizione e alla dimensione delle indicazioni inerenti i numeri di codice delle autorità di controllo e degli organismi di controllo e all’uso, alla presentazione, alla composizione e alla dimensione dell’indicazione del luogo di coltivazione delle materie prime agricole, per quanto riguarda l’attribuzione dei numeri di codice alle autorità di controllo e agli organismi di controllo e per quanto riguarda l’indicazione del luogo di coltivazione delle materie prime agricole.

(116)

Al fine di garantire condizioni uniformi per l’attuazione del presente regolamento, è opportuno attribuire competenze di esecuzione alla Commissione riguardo ai dettagli e alle specifiche relativi al formato e ai mezzi tecnici con cui gli operatori e i gruppi di operatori devono notificare le proprie attività alle autorità competenti, riguardo alle modalità di pubblicazione degli elenchi di tali operatori e gruppi di operatori, riguardo alle procedure e alle modalità di pubblicazione delle tariffe che possono essere riscosse in relazione ai controlli, riguardo ai dettagli e alle specifiche relative alla forma del certificato per gli operatori e gruppi di operatori e ai mezzi tecnici con cui è emesso, riguardo alla composizione e alla dimensione dei gruppi di operatori, riguardo ai documenti pertinenti e ai sistemi di tenuta delle registrazioni, riguardo al sistema di tracciabilità interna, riguardo all’elenco degli operatori e riguardo allo scambio di informazioni tra i gruppi di operatori e le autorità competenti, le autorità di controllo o organismi di controllo e allo scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione.

(117)

Al fine di garantire condizioni uniformi per l’attuazione del presente regolamento, è opportuno attribuire competenze di esecuzione alla Commissione riguardo alla percentuale minima di tutti i controlli ufficiali da effettuare senza preavviso e alla percentuale minima di controlli aggiuntivi, nonché al numero minimo di campioni da prelevare e di operatori da controllare all’interno di un gruppo di operatori, riguardo alle registrazioni per dimostrare la conformità, riguardo alle dichiarazioni e alle altre comunicazioni necessarie per i controlli ufficiali, riguardo alle pertinenti misure pratiche volte a garantire la conformità, riguardo alle modalità uniformi per le situazioni in cui le autorità competenti devono adottare misure in relazione a casi di non conformità sospetta o accertata, riguardo alle informazioni da fornire in caso di non conformità sospetta o accertata, riguardo ai destinatari di tali informazioni e riguardo alle procedure per fornire tali informazioni, comprese le funzionalità del sistema informatico utilizzato.

(118)

Al fine di garantire condizioni uniformi per l’attuazione del presente regolamento, è opportuno attribuire competenze di esecuzione alla Commissione riguardo al contenuto dei certificati di ispezione emessi da paesi terzi, riguardo alla procedura da seguire per il rilascio e la verifica di tali certificati, riguardo ai mezzi tecnici con cui i certificati sono emessi, riguardo al riconoscimento delle autorità di controllo e degli organismi di controllo competenti ad eseguire controlli e a rilasciare un certificato biologico nei paesi terzi, nonché la revoca di tale riconoscimento, riguardo alla creazione di un elenco di tali autorità di controllo e organismi di controllo, riguardo alle norme destinate a garantire l’applicazione di misure in relazione ai casi di non conformità sospetta o accertata, in particolare ai casi che minacciano l’integrità dei prodotti biologici o in conversione importati, riguardo alla redazione di un elenco di paesi terzi riconosciuti a norma dell’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 e alla modifica di tale elenco, e riguardo alle norme intese a garantire l’applicazione di misure in relazione ai casi di non conformità sospetta o accertata, in particolare ai casi che minacciano l’integrità dei prodotti biologici o in conversione importati da questi paesi.

(119)

Al fine di garantire condizioni uniformi per l’attuazione del presente regolamento, è opportuno attribuire competenze di esecuzione alla Commissione riguardo al sistema da utilizzare per trasmettere le informazioni necessarie ai fini dell’attuazione e del monitoraggio del presente regolamento, riguardo ai dettagli delle informazioni da trasmettere e alla data entro cui tali informazioni devono essere trasmesse, nonché riguardo alla redazione dell’elenco delle autorità di controllo e degli organismi di controllo riconosciuti ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 e alla modifica di tale elenco.

(120)

Le competenze di esecuzione attribuite alla Commissione dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (31).

(121)

È opportuno abilitare la Commissione ad adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili quando, in casi debitamente giustificati connessi a pratiche sleali o pratiche incompatibili con i principi e le norme in materia di produzione biologica, alla tutela della fiducia dei consumatori o alla salvaguardia di condizioni eque di concorrenza tra gli operatori, ragioni imperative di urgenza lo richiedano per garantire l’applicazione di misure in relazione a casi di non conformità presunta o accertata, sotto il controllo delle autorità di controllo o degli organismi di controllo riconosciuti.

(122)

È opportuno adottare disposizioni per permettere l’esaurimento, dopo la data di applicazione del presente regolamento, delle scorte di prodotti ottenuti in conformità al regolamento (CE) n. 834/2007 anteriormente a tale data.

(123)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, che consistono in particolare nel garantire condizioni di concorrenza leale e l’efficace funzionamento del mercato interno dei prodotti biologici, nonché la fiducia dei consumatori in tali prodotti e nel logo di produzione biologica dell’Unione europea, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della necessaria armonizzazione delle norme sulla produzione biologica, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(124)

È opportuno prevedere una data di applicazione del presente regolamento che consenta agli operatori di adeguarsi ai nuovi requisiti,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento fissa i principi della produzione biologica stabilisce le norme relative alla produzione biologica, alla relativa certificazione e all’uso di indicazioni riferite alla produzione biologica nell’etichettatura e nella pubblicità, nonché le norme relative ai controlli aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti dal regolamento (UE) 2017/625.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica ai seguenti prodotti provenienti dall’agricoltura, incluse l’acquacoltura e l’apicoltura, elencati nell’allegato I del TFUE, e ai prodotti derivanti da tali prodotti, qualora siano ottenuti, preparati, etichettati, distribuiti, immessi sul mercato, importati nell’Unione o esportati da essa, o siano destinati ad esserlo:

a)

prodotti agricoli vivi o non trasformati, compresi sementi e altro materiale riproduttivo vegetale;

b)

prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti;

c)

mangimi.

Il presente regolamento si applica anche a taluni altri prodotti strettamente legati all’agricoltura elencati nell’allegato I del presente regolamento qualora siano ottenuti, preparati, etichettati, distribuiti, immessi sul mercato, importati nell’Unione o esportati da essa, o siano destinati a esserlo.

2.   Il presente regolamento si applica a qualsiasi operatore che, in qualunque fase della produzione, della preparazione e della distribuzione, eserciti attività relative ai prodotti di cui al paragrafo 1.

3.   Le operazioni di ristorazione collettiva effettuate da una collettività, quale definita all’articolo 2, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 1169/2011, non sono soggette al presente regolamento, fatta eccezione per quanto stabilito nel presente paragrafo.

Gli Stati membri possono applicare norme nazionali o, in mancanza di queste, norme private sulla produzione, sull’etichettatura e il controllo dei prodotti provenienti da operazioni di ristorazione collettiva. Il logo di produzione biologica dell’Unione europea non è utilizzato nell’etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità di tali prodotti e non è utilizzato per pubblicizzare la collettività.

4.   Salvo disposizioni contrarie, il presente regolamento si applica fatte salve altre disposizioni connesse della legislazione dell’Unione, in particolare della legislazione in materia di sicurezza della catena alimentare, salute e benessere degli animali, salute dei vegetali e materiale riproduttivo vegetale.

5.   Il presente regolamento si applica fatte salve altre disposizioni specifiche del diritto dell’Unione relative all’immissione di prodotti sul mercato, in particolare il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (32) e il regolamento (UE) n. 1169/2011.

6.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 54 per quanto riguarda la modifica dell’elenco dei prodotti di cui all’allegato I tramite l’aggiunta di ulteriori prodotti nell’elenco o tramite la modifica delle voci aggiunte. Solo i prodotti strettamente legati a prodotti agricoli possono essere inclusi in tale elenco.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1)   «produzione biologica»: l’impiego, anche durante il periodo di conversione di cui all’articolo 10, di metodi di produzione conformi al presente regolamento in tutte le fasi di produzione, preparazione e distribuzione;

2)   «prodotto biologico»: un prodotto derivante dalla produzione biologica, che non sia un prodotto ottenuto durante il periodo di conversione di cui all’articolo 10. Non si considerano prodotti biologici i prodotti della caccia o della pesca di animali selvatici;

3)   «materia prima agricola»: un prodotto agricolo che non è stato sottoposto ad alcuna operazione di conservazione o di trasformazione;

4)   «misure preventive»: le misure che devono essere adottate dagli operatori in ogni fase di produzione, preparazione e distribuzione al fine di garantire la conservazione della biodiversità e la qualità del suolo, le misure per la prevenzione e la lotta contro gli organismi nocivi e le malattie e le misure che devono essere adottate per evitare effetti negativi sull’ambiente, sulla salute degli animali e sulla salute dei vegetali;

5)   «misure precauzionali»: le misure che devono essere adottate dagli operatori in tutte le fasi di produzione, preparazione e distribuzione al fine di evitare la contaminazione da parte di prodotti o sostanze non autorizzati per l’uso nella produzione biologica conformemente al presente regolamento e di evitare la commistione di prodotti biologici con prodotti non biologici;

6)   «conversione»: la transizione dalla produzione non biologica a quella biologica entro un determinato periodo, durante il quale si applicano le disposizioni relative alla produzione biologica di cui al presente regolamento;

7)   «prodotto in conversione»: un prodotto ottenuto durante il periodo di conversione di cui all’articolo 10;

8)   «azienda»: l’insieme delle unità di produzione gestite nell’ambito di un’unica conduzione ai fini della produzione di prodotti agricoli vivi o non trasformati, inclusi i prodotti provenienti dall’acquacoltura e dall’apicoltura, di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), o della produzione dei prodotti elencati nell’allegato I, ad eccezione degli oli essenziali e del lievito;

9)   «unità di produzione»: tutte le risorse di un’azienda, inclusi i locali di produzione primaria, gli appezzamenti agricoli, i pascoli, gli spazi all’aperto, i locali di stabulazione o parti di essi, gli alveari, gli stagni piscicoli, i sistemi e gli impianti di contenimento per le alghe o gli animali di acquacoltura, le unità di allevamento, le concessioni litoranee o sui fondali marini, e i locali adibiti al magazzinaggio di vegetali, di prodotti vegetali, di prodotti delle alghe, di prodotti animali, di materie prime e di ogni altro fattore di produzione pertinente gestiti come descritto ai punti 10), 11) o 12);

10)   «unità di produzione biologica»: un’unità di produzione, eccetto durante il periodo di conversione di cui all’articolo 10, che è gestita in conformità dei requisiti applicabili alla produzione biologica;

11)   «unità di produzione in conversione»: un’unità di produzione, durante il periodo di conversione di cui all’articolo 10, che è gestita in conformità dei requisiti applicabili alla produzione biologica; può essere costituita da appezzamenti agricoli o altre risorse per cui il periodo di conversione di cui all’articolo 10 inizia in momenti diversi;

12)   «unità di produzione non biologica»: un’unità di produzione che non è gestita in conformità dei requisiti applicabili alla produzione biologica;

13)   «operatore»: la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto del presente regolamento in tutte le fasi della produzione, della preparazione e della distribuzione che ricadono sotto il controllo di tale persona;

14)   «agricoltore»: una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dallo status giuridico di tale gruppo e dei suoi membri ai sensi del diritto nazionale, che esercita un’attività agricola;

15)   «superficie agricola»: una superficie agricola quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1307/2013;

16)   «vegetali»: i vegetali quali definiti all’articolo 3, punto 5), del regolamento (CE) n. 1107/2009;

17)   «materiale riproduttivo vegetale»: i vegetali e tutte le parti di vegetali, comprese le sementi, in qualunque stadio di crescita, capaci di produrre piante complete e destinati a tale scopo;

18)   «materiale eterogeneo biologico»: un insieme vegetale appartenente a un unico taxon botanico del più basso grado conosciuto che:

a)

presenta caratteristiche fenotipiche comuni;

b)

è caratterizzato da un elevato livello di diversità genetica e fenotipica tra le singole unità riproduttive, in modo che tale insieme vegetale sia rappresentato dal materiale nel suo insieme e non da un numero ridotto di individui;

c)

non è una varietà ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio (33);

d)

non è una miscela di varietà; e

e)

è stato prodotto in conformità del presente regolamento;

19)   «varietà biologica adatta alla produzione biologica»: una varietà quale definita all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2100/94 che:

a)

è caratterizzata da un elevato livello di diversità genetica e fenotipica tra le singole unità riproduttive; e

b)

deriva da attività di miglioramento genetico biologico ai sensi dell’allegato II, parte I, punto 1.8.4 del presente regolamento;

20)   «pianta madre»: una specifica pianta dalla quale è prelevato materiale riproduttivo vegetale allo scopo di produrre nuove piante;

21)   «generazione»: tutte le piante che appartengono allo stesso stadio nella linea di discendenza;

22)   «produzione vegetale»: la produzione di prodotti agricoli vegetali, inclusa la raccolta di piante selvatiche a fini commerciali;

23)   «prodotti vegetali»: i prodotti vegetali quali definiti all’articolo 3, punto 6), del regolamento (CE) n. 1107/2009;

24)   «organismo nocivo»: un organismo nocivo quale definito all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio (34);

25)   «preparati biodinamici»: miscele tradizionalmente utilizzate nell’agricoltura biodinamica;

26)   «prodotti fitosanitari»: i prodotti fitosanitari di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1107/2009;

27)   «produzione animale»: la produzione di animali terrestri domestici o addomesticati, compresi gli insetti;

28)   «veranda»: una parte esterna annessa a un edificio destinato al pollame, coperta, non isolata termicamente, in genere dotata di una recinzione con filo di ferro o reti metalliche sul lato più lungo, in cui le condizioni sono quelle del clima esterno, provvista di illuminazione naturale e, ove necessario, artificiale e di un pavimento cosparso di lettiera;

29)   «pollastrelle»: animali giovani della specie Gallus gallus di età inferiore alle 18 settimane;

30)   «galline ovaiole»: animali della specie Gallus gallus destinati alla produzione di uova da consumo e di età minima di 18 settimane;

31)   «zona utilizzabile»: una zona utilizzabile ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 1999/74/CE del Consiglio (35);

32)   «acquacoltura»: l’acquacoltura quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 25), del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (36);

33)   «prodotti dell’acquacoltura»: i prodotti dell’acquacoltura quali definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 34), del regolamento (UE) n. 1380/2013;

34)   «impianto di acquacoltura a ricircolo chiuso»: un impianto, sulla terraferma o a bordo di un’imbarcazione, in cui l’acquacoltura è praticata in un ambiente chiuso mediante ricircolo dell’acqua e che dipende da un apporto permanente di energia da fonti esterne per stabilizzare l’ambiente in cui vivono gli animali d’acquacoltura;

35)   «energia da fonti rinnovabili»: energia da fonti energetiche rinnovabili non fossili, come l’energia eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idroelettrica, da gas di discarica, da gas residuati dai processi di depurazione e da biogas;

36)   «incubatoio»: sito destinato alla riproduzione, all’incubazione e all’allevamento durante le prime fasi di vita di animali d’acquacoltura, in particolare di pesci, molluschi e crostacei;

37)   «vivaio»: sito adibito a un sistema di produzione acquicola intermedio, tra l’incubatoio e la fase di ingrasso. La fase di permanenza in vivaio si conclude entro il primo terzo del ciclo di produzione, eccetto per le specie che subiscono un processo di smoltificazione;

38)   «inquinamento delle acque»: inquinamento ai sensi dell’articolo 2, punto 33), della direttiva 2000/60/CE e dell’articolo 3, punto 8), della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (37), nelle acque alle quali si applica ciascuna di tali direttive;

39)   «policoltura»: l’allevamento in acquacoltura di due o più specie, appartenenti di solito a diversi livelli trofici, nella stessa unità di coltura;

40)   «ciclo di produzione»: la durata di vita di un animale d’acquacoltura o di un’alga, dalla primissima fase di vita (uova fecondate nel caso di animali d’acquacoltura) fino al raccolto;

41)   «specie allevate localmente»: le specie di acquacoltura che non sono né esotiche né localmente assenti ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 3, punti 6) e 7), del regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio (38), nonché le specie enumerate nell’allegato IV del regolamento stesso;

42)   «trattamento veterinario»: ogni trattamento curativo o preventivo intrapreso contro una patologia specifica;

43)   «medicinale veterinario»: un medicinale veterinario quale definito all’articolo 1, punto 2), della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (39);

44)   «preparazione»: le operazioni di conservazione o di trasformazione di prodotti biologici o in conversione, o qualsiasi altra operazione effettuata su un prodotto non trasformato senza modificare il prodotto iniziale, come la macellazione, il sezionamento, la pulizia o la macinazione, nonché l’imballaggio, l’etichettatura o le modifiche apportate all’etichettatura con riguardo alla produzione biologica;

45)   «alimento»: un alimento quale definito all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (40);

46)   «mangime»: un mangime quale definito all’articolo 3, punto 4), del regolamento (CE) n. 178/2002;

47)   «materie prime per mangimi»: le materie prime per mangimi quali definite all’articolo 3, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (41);

48)   «immissione sul mercato»: l’immissione sul mercato quale definita all’articolo 3, punto 8), del regolamento (CE) n. 178/2002;

49)   «tracciabilità»: la possibilità di identificare e seguire un alimento, un mangime o un prodotto di cui all’articolo 2, paragrafo 1, e qualsiasi sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento, di un mangime o di un prodotto di cui all’articolo 2, paragrafo 1, attraverso tutte le fasi della produzione, della preparazione e della distribuzione;

50)   «fase della produzione, della preparazione e della distribuzione»: qualsiasi fase, a partire dalla produzione primaria di un prodotto biologico attraverso il magazzinaggio, la trasformazione, il trasporto e la vendita o fornitura al consumatore finale, incluse, ove pertinenti, l’etichettatura, la pubblicità, le attività di importazione, esportazione e appalto;

51)   «ingrediente»: un ingrediente quale definito all’articolo 2, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 1169/2011 o, per i prodotti diversi dagli alimenti, ogni sostanza o prodotto utilizzati nella produzione o preparazione di prodotti che siano ancora presenti nel prodotto finito, anche in forma alterata;

52)   «etichettatura»: i termini, le diciture, i marchi di fabbrica, i nomi commerciali, le immagini o i simboli riferentesi a un prodotto che sono apposti su qualsiasi imballaggio, documento, avviso, etichetta, nastro o fascetta che accompagni tale prodotto o vi si riferisca;

53)   «pubblicità»: qualsiasi presentazione al pubblico di prodotti, con mezzi diversi dall’etichettatura, che intende influenzare e determinare, o potrebbe influenzare e determinare, atteggiamenti, convinzioni e comportamenti atti a promuovere direttamente o indirettamente la vendita di prodotti;

54)   «autorità competenti»: le autorità competenti quali definite all’articolo 3, punto 3), del regolamento (UE) 2017/625;

55)   «autorità di controllo»: un’autorità di controllo competente per il settore biologico quale definita all’articolo 3, punto 4), del regolamento (UE) 2017/625 oppure un’autorità riconosciuta dalla Commissione, o da un paese terzo riconosciuto dalla Commissione, al fine di effettuare controlli nei paesi terzi per l’importazione di prodotti biologici e in conversione nell’Unione;

56)   «organismo di controllo»: un organismo delegato quale definito all’articolo 3, punto 5), del regolamento (UE) 2017/625, oppure un organismo riconosciuto dalla Commissione, o da un paese terzo riconosciuto dalla Commissione, al fine di effettuare controlli nei paesi terzi per l’importazione nell’Unione di prodotti biologici e in conversione;

57)   «non conformità»: la mancata conformità al presente regolamento o agli atti delegati o agli atti di esecuzione adottati conformemente a esso;

58)   «organismo geneticamente modificato» o «OGM»: un organismo geneticamente modificato quale definito all’articolo 2, punto 2), della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (42) che non sia ottenuto mediante le tecniche di modificazione genetica elencate nell’allegato I, parte B, della stessa direttiva;

59)   «derivato da OGM»: derivato interamente o parzialmente da OGM, ma non contenente OGM o da essi costituito;

60)   «ottenuto da OGM»: derivato mediante l’uso di un OGM come ultimo organismo vivente nel processo di produzione, ma non contenente OGM o da essi costituito né derivato da OGM;

61)   «additivo alimentare»: un additivo alimentare quale definito all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (43);

62)   «additivo per mangimi»: un additivo per mangimi quale definito all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (44);

63)   «nanomateriale ingegnerizzato»: un nanomateriale ingegnerizzato quale definito all’articolo 3, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio (45);

64)   «equivalenza»: il fatto di realizzare gli stessi obiettivi e principi applicando norme che assicurano lo stesso livello di garanzia della conformità;

65)   «coadiuvante tecnologico»: un coadiuvante tecnologico quale definito all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1333/2008 per gli alimenti e all’articolo 2, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (CE) n. 1831/2003 per i mangimi;

66)   «enzima alimentare»: un enzima alimentare quale definito all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (46);

67)   «radiazione ionizzante»: radiazione ionizzante quale definita all’articolo 4, punto 46), della direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio (47);

68)   «alimento preimballato»: alimento preimballato quale definito all’articolo 2, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 1169/2011;

69)   «ricovero per pollame»: un edificio fisso o mobile per l’alloggio di gruppi di pollame che include tutte le superfici coperte da tetti, inclusa una veranda; il ricovero può essere suddiviso in compartimenti separati, ognuno di essi ospitante un unico gruppo;

70)   «coltura di vegetali nel suolo»: produzione su suolo vivo o su suolo mescolato o fertilizzato con materiali e prodotti consentiti nella produzione biologica in associazione con il sottosuolo e il substrato roccioso;

71)   «prodotti non trasformati»: prodotti non trasformati ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera n), del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (48), indipendentemente dalle operazioni di imballaggio o etichettatura;

72)   «prodotti trasformati»: prodotti trasformati ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera o), del regolamento (CE) n. 852/2004, indipendentemente dalle operazioni di imballaggio o etichettatura;

73)   «trasformazione»: trattamento ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera m), del regolamento (CE) n. 852/2004; ciò include l’utilizzo delle sostanze di cui agli articoli 24 e 25 del presente regolamento, ma non le operazioni di imballaggio o di etichettatura;

74)   «integrità dei prodotti biologici o in conversione»: il fatto che il prodotto non presenta una non conformità che:

a)

comprometta, in qualsiasi fase della produzione, della preparazione e della distribuzione, le caratteristiche biologiche o in conversione del prodotto; o

b)

sia ripetitiva o intenzionale;

75)   «recinto»: uno spazio che include una parte dotata di dispositivi di protezione degli animali da condizioni climatiche avverse.

CAPO II

OBIETTIVI E PRINCIPI DELLA PRODUZIONE BIOLOGICA

Articolo 4

Obiettivi

La produzione biologica persegue i seguenti obiettivi generali:

a)

contribuire a tutelare l’ambiente e il clima;

b)

conservare a lungo termine la fertilità dei suoli;

c)

contribuire a un alto livello di biodiversità;

d)

contribuire efficacemente a un ambiente non tossico;

e)

contribuire a criteri rigorosi in materia di benessere degli animali e soddisfare, in particolare, le specifiche esigenze comportamentali degli animali secondo la specie;

f)

promuovere le filiere corte e la produzione locale nelle varie zone dell’Unione;

g)

incoraggiare il mantenimento delle razze rare e autoctone in via di estinzione;

h)

contribuire allo sviluppo dell’offerta di materiale fitogenetico adeguato alle esigenze e agli obiettivi specifici dell’agricoltura biologica;

i)

contribuire a un elevato livello di biodiversità, in particolare utilizzando materiale fitogenetico di vari tipi, come materiale eterogeneo biologico e varietà biologiche adatte alla produzione biologica;

j)

promuovere lo sviluppo di attività di miglioramento genetico biologico dei vegetali al fine di contribuire a prospettive economiche favorevoli del settore biologico.

Articolo 5

Principi generali

La produzione biologica è un sistema di gestione sostenibile che si basa sui seguenti principi generali:

a)

rispettare i sistemi e i cicli naturali e mantenere e migliorare lo stato dei suoli, delle acque e dell’aria, la salute dei vegetali e degli animali e l’equilibrio tra di essi;

b)

preservare elementi del paesaggio naturale, come i siti del patrimonio naturale;

c)

assicurare un impiego responsabile dell’energia e delle risorse naturali come l’acqua, il suolo, la sostanza organica e l’aria;

d)

produrre un’ampia varietà di alimenti e altri prodotti agricoli e dell’acquacoltura di elevata qualità che rispondano alla domanda dei consumatori di prodotti ottenuti con procedimenti che non danneggino l’ambiente, la salute umana, la salute dei vegetali o la salute e il benessere degli animali;

e)

garantire l’integrità della produzione biologica in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione di alimenti e mangimi;

f)

progettare e gestire in modo appropriato processi biologici basati su sistemi ecologici e impiegando risorse naturali interne al sistema di gestione, con metodi che:

i)

utilizzano organismi viventi e metodi di produzione meccanici;

ii)

praticano la coltura di vegetali nel suolo e la produzione animale legata alla terra, o l’acquacoltura nel rispetto del principio dello sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche;

iii)

escludono l’uso di OGM, dei prodotti derivati da OGM e dei prodotti ottenuti da OGM che non siano medicinali veterinari;

iv)

si basano sulla valutazione del rischio e, se del caso, si avvalgono di misure precauzionali e di misure preventive;

g)

limitare l’uso di fattori di produzione esterni; qualora siano necessari fattori di produzione esterni ovvero non esistano le pratiche e i metodi di gestione appropriati di cui alla lettera f), i fattori di produzione esterni si limitano a:

i)

fattori di produzione provenienti da produzione biologica; per quanto concerne il materiale riproduttivo vegetale, si dà priorità alle varietà selezionate per la loro capacità di rispondere alle esigenze e agli obiettivi specifici dell’agricoltura biologica;

ii)

sostanze naturali o derivate da sostanze naturali;

iii)

concimi minerali a bassa solubilità;

h)

adattare il processo di produzione, ove necessario e nel quadro del presente regolamento, per tenere conto delle condizioni sanitarie, delle diversità regionali in materia di equilibrio ecologico, climatico e delle condizioni locali, dei vari stadi di sviluppo e delle particolari pratiche zootecniche;

i)

escludere dall’intera catena dell’alimentazione biologica la clonazione animale, l’allevamento di animali poliploidi artificialmente indotti e le radiazioni ionizzanti;

j)

mantenere un elevato livello di benessere degli animali rispettando le esigenze specifiche delle specie.

Articolo 6

Principi specifici applicabili alle attività agricole e dell’acquacoltura

Per quanto riguarda le attività agricole e dell’acquacoltura, la produzione biologica si basa, in particolare, sui seguenti principi specifici:

a)

mantenere e potenziare la vita e la fertilità naturale del suolo, la sua stabilità, la sua capacità di ritenzione idrica e la sua biodiversità, prevenire e combattere l’impoverimento in sostanza organica, la compattazione e l’erosione del suolo e nutrire i vegetali soprattutto attraverso l’ecosistema del suolo;

b)

ridurre al minimo l’impiego di risorse non rinnovabili e di fattori di produzione di origine esterna;

c)

riciclare i rifiuti e i sottoprodotti di origine vegetale e animale come fattori di produzione per le colture e l’allevamento;

d)

tutelare la salute dei vegetali mediante misure preventive, in particolare la scelta di specie, varietà o materiale eterogeneo appropriati che siano resistenti agli organismi nocivi e alle malattie, appropriate rotazioni delle colture, metodi meccanici e fisici e protezione dei nemici naturali degli organismi nocivi;

e)

utilizzare sementi e animali con un grado elevato di diversità genetica, di resistenza alle malattie e di longevità;

f)

nella scelta delle varietà vegetali, tenere conto delle particolarità di ciascun sistema di produzione biologica, dando priorità ai risultati agronomici, alla resistenza alle malattie, all’adattamento a diverse condizioni pedoclimatiche locali e al rispetto delle barriere naturali per quanto riguarda gli incroci genetici;

g)

usare materiale riproduttivo vegetale biologico, come ad esempio materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo biologico, e varietà biologiche adatte alla produzione biologica;

h)

produrre varietà biologiche utilizzando la capacità riproduttiva naturale e prestando attenzione alle barriere naturali all’incrocio;

i)

fatti salvi l’articolo 14 del regolamento (CE) n. 2100/94 e la privativa nazionale per ritrovati vegetali concessa in base al diritto nazionale degli Stati membri, prevedere la possibilità per gli agricoltori di usare materiale riproduttivo vegetale ottenuto dalle proprie aziende al fine di promuovere le risorse genetiche adattate alle condizioni specifiche della produzione biologica;

j)

nella scelta delle razze animali, tenere conto di un grado elevato di diversità genetica, della capacità degli animali di adattamento alle condizioni locali, del loro valore riproduttivo, della loro longevità, vitalità e resistenza alle malattie o ai problemi sanitari;

k)

praticare una produzione animale adatta al luogo di allevamento e legata alla terra;

l)

ricorrere a pratiche zootecniche che rafforzano il sistema immunitario e stimolano le difese naturali contro le malattie, compresi l’esercizio fisico regolare e l’accesso a spazi all’aria aperta e ai pascoli;

m)

somministrare agli animali mangime biologico composto di ingredienti agricoli provenienti dalla produzione biologica e di sostanze naturali non agricole;

n)

utilizzare per la produzione animale biologica animali allevati durante tutto il corso della loro vita, sin dalla nascita o dalla schiusa delle uova, in aziende biologiche;

o)

mantenere nel tempo la salute dell’ambiente acquatico e la qualità degli ecosistemi acquatici e terrestri circostanti;

p)

somministrare agli organismi acquatici mangime proveniente dallo sfruttamento sostenibile della pesca a norma del regolamento (UE) n. 1380/2013 o mangime biologico composto di ingredienti agricoli provenienti dalla produzione biologica, inclusa l’acquacoltura biologica, e di sostanze naturali non agricole;

q)

evitare di creare eventuali pericoli per le specie protette derivanti dalla produzione biologica.

Articolo 7

Principi specifici applicabili alla trasformazione di alimenti biologici

La produzione di alimenti biologici trasformati si basa, in particolare, sui seguenti principi specifici:

a)

produrre alimenti biologici a partire da ingredienti provenienti dall’agricoltura biologica;

b)

limitare l’uso di additivi alimentari, di ingredienti non biologici con funzioni principalmente sensoriali e tecnologiche, nonché di micronutrienti e coadiuvanti tecnologici, in modo che siano utilizzati al minimo e soltanto nei casi di impellente necessità tecnologica o a fini nutrizionali specifici;

c)

non utilizzare sostanze e metodi di trasformazione che possano trarre in inganno in merito alla vera natura del prodotto;

d)

trasformare in maniera accurata gli alimenti biologici, preferibilmente avvalendosi di metodi biologici, meccanici e fisici;

e)

escludere gli alimenti che contengono, o sono costituiti da, nanomateriali ingegnerizzati.

Articolo 8

Principi specifici applicabili alla trasformazione di mangimi biologici

La produzione di mangimi biologici trasformati si basa, in particolare, sui seguenti principi specifici:

a)

produrre mangimi biologici a partire da materie prime per mangimi biologiche;

b)

limitare l’uso di additivi e coadiuvanti tecnologici per mangimi, in modo che siano utilizzati al minimo e soltanto nei casi di necessità tecnologica o zootecnica essenziale o a fini nutrizionali specifici;

c)

escludere sostanze e metodi di trasformazione che possano trarre in inganno quanto alla vera natura del prodotto;

d)

trasformare in maniera accurata i mangimi biologici, preferibilmente avvalendosi di metodi biologici, meccanici e fisici.

CAPO III

NORME DI PRODUZIONE

Articolo 9

Norme generali di produzione

1.   Gli operatori si conformano alle norme generali di produzione stabilite nel presente articolo.

2.   L’intera azienda è gestita in conformità dei requisiti del presente regolamento che si applicano alla produzione biologica.

3.   Per i fini e gli usi di cui agli articoli 24 e 25 e all’allegato II, solo i prodotti e le sostanze autorizzati a norma di tali disposizioni possono essere utilizzati nella produzione biologica, purché il loro uso sia stato autorizzato anche nella produzione non biologica in conformità delle disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione e, se del caso, in conformità delle disposizioni nazionali basate sul diritto dell’Unione.

L’uso nella produzione biologica dei seguenti prodotti e sostanze di cui all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009 è consentito, a condizione che essi siano autorizzati ai sensi di tale regolamento:

a)

fitoprotettori, sinergizzanti e coformulanti quali componenti di prodotti fitosanitari;

b)

coadiuvanti da miscelare con prodotti fitosanitari.

Nella produzione biologica è consentito l’uso di prodotti e sostanze per fini diversi da quelli disciplinati dal presente regolamento, a condizione che tale uso sia conforme ai principi di cui al capo II.

4.   Non sono usate le radiazioni ionizzanti per il trattamento di alimenti o mangimi biologici e per il trattamento di materie prime utilizzate in alimenti o mangimi biologici.

5.   È vietato il ricorso alla clonazione animale e all’allevamento di animali poliploidi artificialmente indotti.

6.   Sono adottate, se del caso, misure preventive e precauzionali in ciascuna fase di produzione, preparazione e distribuzione.

7.   Fatto salvo il paragrafo 2, un’azienda può essere suddivisa in unità di produzione chiaramente ed effettivamente distinte per la produzione biologica, in conversione e non biologica, a condizione che per le unità di produzione non biologica:

a)

per quanto concerne gli animali, siano interessate specie distinte;

b)

per quanto concerne i vegetali, siano interessate varietà distinte facilmente distinguibili.

Per quanto riguarda le alghe e gli animali di acquacoltura, possono essere interessate le stesse specie, purché ci sia una chiara ed effettiva separazione tra i siti o le unità di produzione.

8.   In deroga al paragrafo 7, lettera b), nel caso di colture perenni che richiedono un periodo di coltivazione di almeno tre anni, possono essere prese in considerazione diverse varietà non facilmente distinguibili o le stesse varietà, a condizione che la produzione in questione rientri in un piano di conversione e che la conversione alla produzione biologica dell’ultima parte dell’area relativa alla produzione in questione inizi il prima possibile e sia completata al massimo entro cinque anni.

In tali casi:

a)

l’agricoltore informa l’autorità competente o, se del caso, l’autorità di controllo o l’organismo di controllo dell’inizio di ogni operazione di raccolta dei prodotti interessati con almeno 48 ore di anticipo;

b)

a raccolto ultimato, l’agricoltore comunica all’autorità competente o, se del caso, all’autorità di controllo o all’organismo di controllo i quantitativi esatti raccolti nelle unità considerate, nonché le misure prese per separare i prodotti;

c)

il piano di conversione e le misure da prendere per garantire la chiara ed effettiva separazione sono confermate ogni anno dall’autorità competente o, se del caso, dall’autorità di controllo o dall’organismo di controllo dopo l’avvio del piano di conversione.

9.   I requisiti relativi alle diverse specie e varietà, stabiliti al paragrafo 7, lettere a) e b), non si applicano nel caso di centri di formazione o di ricerca, di vivai di piante, di moltiplicatori di sementi e di operazioni di miglioramento genetico.

10.   Ove, nei casi di cui ai paragrafi 7, 8 e 9, non tutte le unità di produzione di un’azienda siano gestite secondo le norme di produzione biologica, gli operatori:

a)

tengono i prodotti utilizzati per le unità di produzione biologica e in conversione separati da quelli usati per le unità di produzione non biologica;

b)

tengono separati i prodotti ottenuti dalle unità di produzione biologica, in conversione e non biologica;

c)

provvedono a che siano tenute adeguate registrazioni per mostrare l’effettiva separazione delle unità di produzione e dei prodotti.

11.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 54 che modificano il paragrafo 7 del presente articolo, aggiungendo ulteriori norme sulla divisione delle aziende in unità di produzione biologica, in conversione e non biologica, in particolare in relazione ai prodotti elencati nell’allegato I, o modificando tali norme aggiuntive.

Articolo 10

Conversione

1.   Gli agricoltori e gli operatori che producono alghe o animali di acquacoltura rispettano un periodo di conversione. Durante tutto il periodo di conversione applicano tutte le norme sulla produzione biologica di cui al presente regolamento, in particolare le norme applicabili alla conversione di cui al presente articolo e all’allegato II.

2.   Il periodo di conversione ha inizio non prima della data in cui l’agricoltore o l’operatore che produce alghe o animali di acquacoltura abbia notificato l’attività alle autorità competenti, in conformità dell’articolo 34, paragrafo 1, nello Stato membro in cui l’attività stessa è esercitata e nel quale l’azienda di tale agricoltore od operatore è soggetta al sistema di controllo.

3.   Nessun periodo precedente può essere riconosciuto retroattivamente come facente parte del periodo di conversione, tranne nei seguenti casi:

a)

gli appezzamenti agricoli dell’operatore sono stati oggetto di misure definite in un programma attuato a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 al fine di garantire che su tali appezzamenti agricoli non siano stati utilizzati prodotti o sostanze diversi da quelli autorizzati per l’uso nella produzione biologica; o

b)

l’operatore può fornire la prova che gli appezzamenti agricoli erano zone naturali o agricole che, per un periodo di almeno tre anni, non sono state trattate con prodotti o sostanze non autorizzati per l’uso nella produzione biologica.

4.   I prodotti ottenuti nel periodo di conversione non sono commercializzati come prodotti biologici o come prodotti in conversione.

Ciononostante, i seguenti prodotti ottenuti nel periodo di conversione e conformemente al paragrafo 1 possono essere commercializzati come prodotti in conversione:

a)

materiale riproduttivo vegetale, a condizione che sia stato rispettato un periodo di conversione di almeno 12 mesi;

b)

alimenti di origine vegetale e mangimi di origine vegetale, a condizione che il prodotto contenga soltanto un ingrediente agricolo vegetale e che sia stato rispettato un periodo di conversione di almeno 12 mesi prima del raccolto.

5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 54 che modificano, all’allegato II, parte II, il punto 1.2.2, aggiungendo norme di conversione per specie diverse da quelle disciplinate nell’allegato II, parte II, il 17 giugno 2018, o modificando tali norme aggiuntive.

6.   La Commissione adotta, se del caso, atti di esecuzione che specificano i documenti da presentare per il riconoscimento retroattivo di un periodo precedente ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 55, paragrafo 2.

Articolo 11

Divieto di uso di OGM

1.   Gli OGM, i prodotti derivati da OGM e ottenuti da OGM non sono usati negli alimenti o nei mangimi o come alimenti, mangimi, coadiuvanti tecnologici, prodotti fitosanitari, concimi, ammendanti, materiale riproduttivo vegetale, microrganismi o animali in produzione biologica.

2.   Ai fini del divieto di cui al paragrafo 1, per quanto riguarda gli OGM e i prodotti derivati da OGM per alimenti e mangimi, gli operatori possono fare affidamento sull’etichetta di un prodotto che sia stata apposta o fornita ai sensi della direttiva 2001/18/CE, del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (49) o del regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (50) o su qualsiasi altro documento di accompagnamento fornito ai sensi di tali atti.

3.   Gli operatori possono presupporre che non si sia fatto uso di OGM o di prodotti derivati da OGM nella produzione di alimenti o mangimi acquistati se tali prodotti non sono corredati di un’etichetta apposta o fornita o non sono accompagnati da un documento fornito ai sensi degli atti giuridici di cui al paragrafo 2, a meno che detti operatori non dispongano di altre informazioni secondo le quali l’etichettatura dei prodotti in questione non è in conformità con tali atti.

4.   Ai fini del divieto di cui al paragrafo 1, per quanto riguarda i prodotti non previsti dai paragrafi 2 e 3, gli operatori che usano prodotti non biologici acquistati da terzi richiedono al venditore di confermare che gli stessi non sono derivati da OGM o ottenuti da OGM.

Articolo 12

Norme di produzione vegetale

1.   Gli operatori che producono vegetali o prodotti vegetali si conformano, in particolare, alle norme dettagliate di cui all’allegato II, parte I.

2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 54 che modificano:

a)

all’allegato II, parte I, i punti 1.3 e 1.4, per quanto concerne le deroghe;

b)

all’allegato II, parte I, il punto 1.8.5, per quanto riguarda l’uso del materiale riproduttivo vegetale in conversione e non biologico;

c)

all’allegato II, parte I, il punto 1.9.5, aggiungendo ulteriori disposizioni concernenti gli accordi tra gli operatori delle aziende agricole, o modificando tali disposizioni aggiuntive;

d)

all’allegato II, parte I, il punto 1.10.1, aggiungendo ulteriori misure di gestione degli organismi nocivi e delle erbe infestanti o modificando tali misure aggiuntive;

e)

all’allegato II, la parte I, aggiungendo ulteriori norme dettagliate e le pratiche colturali per vegetali e prodotti vegetali specifici, incluse le norme sui semi germogliati, o modificando tali norme aggiuntive.

Articolo 13

Disposizioni specifiche per la commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo biologico

1.   Il materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo biologico può essere commercializzato senza rispettare i requisiti di registrazione e senza rispettare le categorie di certificazione dei materiali prebase, di base e certificati, o i requisiti per altre categorie, stabiliti nelle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 98/56/CE, 2002/53/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 2008/72/CE e 2008/90/CE o negli atti adottati ai sensi di tali direttive.

2.   Il materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo biologico di cui al paragrafo 1 può essere commercializzato previa notifica del materiale eterogeneo biologico da parte del fornitore agli organismi ufficiali responsabili di cui alle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 98/56/CE, 2002/53/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 2008/72/CE e 2008/90/CE effettuata mediante un fascicolo contenente:

a)

i dati del richiedente;

b)

la specie e denominazione del materiale eterogeneo biologico;

c)

la descrizione delle principali caratteristiche agronomiche e fenotipiche comuni all’insieme vegetale in questione, inclusi i metodi di miglioramento genetico, eventuali risultati disponibili dei test relativi a tali caratteristiche, il paese di produzione e il materiale parentale utilizzato;

d)

una dichiarazione del richiedente relativa alla veridicità degli elementi di cui alle lettere a), b) e c); e

e)

un campione rappresentativo.

Tale notifica è inviata tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o qualsiasi altro mezzo di comunicazione che preveda la conferma della ricezione accettato dagli organismi ufficiali.

Tre mesi dopo la data indicata sulla ricevuta di ritorno, a condizione che non siano state chieste ulteriori informazioni o che non sia stato comunicato al fornitore un diniego formale per ragioni di incompletezza del fascicolo o non conformità ai sensi dell’articolo 3, punto 57), si considera che l’organismo ufficiale competente abbia preso atto della notifica e del suo contenuto.

Dopo aver preso atto della notifica, in modo esplicito o implicito, l’organismo ufficiale competente può procedere all’inserimento in elenco del materiale eterogeneo biologico notificato. Tale inserimento è gratuito per il fornitore.

L’inserimento in elenco di un materiale eterogeneo biologico è comunicato alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione.

Tale materiale eterogeneo biologico deve rispettare i requisiti stabiliti negli atti delegati adottati ai sensi del paragrafo 3.

3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 54 che integrano il presente regolamento definendo norme che disciplinano la produzione e la commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo biologico di generi o specie particolari, per quanto concerne:

a)

la descrizione del materiale eterogeneo biologico, inclusi i pertinenti metodi di miglioramento genetico e produzione e il materiale parentale utilizzato;

b)

i requisiti di qualità minima dei lotti di sementi, inclusi l’identità, la purezza specifica, i tassi di germinazione e la qualità sanitaria;

c)

l’etichettatura e l’imballaggio;

d)

le informazioni e i campioni della produzione che gli operatori professionali devono conservare;

e)

se del caso, la manutenzione del materiale eterogeneo biologico.

Articolo 14

Norme di produzione animale

1.   Gli operatori del settore della produzione animale si conformano, in particolare, alle norme dettagliate di produzione di cui all’allegato II, parte II, e agli atti di esecuzione di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 54 che modificano:

a)

all’allegato II, parte II, i punti 1.3.4.2, 1.3.4.4.2 e 1.3.4.4.3, riducendo le percentuali per quanto concerne l’origine degli animali una volta accertata la disponibilità sufficiente di animali biologici sul mercato dell’Unione;

b)

all’allegato II, parte II, il punto 1.6.6, per quanto concerne il limite dell’azoto organico collegato alla densità totale di allevamento;

c)

all’allegato II, parte II, il punto 1.9.6.2, lettera b), per quanto concerne l’alimentazione delle colonie di api;

d)

all’allegato II, parte II, il punto 1.9.6.3, lettere b) ed e), per quanto concerne i trattamenti accettabili per la disinfezione degli apiari e i metodi e i trattamenti per la lotta contro la Varroa destructor;

e)

all’allegato II, la parte II, aggiungendo norme di produzione animale dettagliate per specie diverse dalle specie disciplinate in tale parte alla data del 17 giugno 2018, o modificando tali norme aggiuntive, per quanto riguarda:

i)

le deroghe per quanto concerne l’origine degli animali;

ii)

l’alimentazione;

iii)

la stabulazione e le pratiche zootecniche;

iv)

l’assistenza sanitaria;

v)

il benessere degli animali.

3.   La Commissione, se del caso, adotta atti di esecuzione concernenti l’allegato II, parte II, che prevedono norme riguardanti:

a)

il periodo minimo da rispettare per l’alimentazione degli animali lattanti con latte materno, di cui al punto 1.4.1, lettera g);

b)

la densità di allevamento e la superficie minima degli spazi al chiuso e all’aperto da rispettare per specie animali specifiche al fine di garantire che siano soddisfatte le esigenze fisiologiche, etologiche e di sviluppo degli animali conformemente ai punti 1.6.3, 1.6.4 e 1.7.2;

c)

le caratteristiche e i requisiti tecnici della superficie minima degli spazi al chiuso e all’aperto;

d)

le caratteristiche e i requisiti tecnici degli edifici e dei recinti per tutte le specie animali diverse dalle api, al fine di garantire che siano soddisfatte le esigenze fisiologiche, etologiche e di sviluppo degli animali conformemente al punto 1.7.2;

e)

i requisiti inerenti alla vegetazione e le caratteristiche dei dispositivi di protezione e degli spazi all’aperto.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 55, paragrafo 2.

Articolo 15

Norme di produzione per alghe e animali di acquacoltura

1.   Gli operatori che producono alghe e animali di acquacoltura si conformano, in particolare, alle norme dettagliate di produzione di cui all’allegato II, parte III, e agli atti di esecuzione di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 54 che modificano:

a)

all’allegato II, parte III, il punto 3.1.3.3, per quanto concerne l’alimentazione degli animali di acquacoltura carnivori;

b)

all’allegato II, parte III, il punto 3.1.3.4, aggiungendo ulteriori norme specifiche sull’alimentazione di taluni animali di acquacoltura, o modificando tali norme aggiuntive;

c)

all’allegato II, parte III, il punto 3.1.4.2, per quanto concerne i trattamenti veterinari per gli animali di acquacoltura;

d)

all’allegato II, la parte III, aggiungendo ulteriori condizioni dettagliate secondo la specie per la gestione dei riproduttori, la riproduzione e la produzione di novellame, o modificando tali condizioni dettagliate aggiuntive.

3.   La Commissione adotta, se del caso, atti di esecuzione che stabiliscono norme dettagliate per specie o gruppo di specie relativamente alla densità di allevamento e alle specifiche caratteristiche dei sistemi di produzione e dei sistemi di contenimento, al fine di garantire che le esigenze specifiche di ciascuna specie siano soddisfatte.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 55, paragrafo 2.

4.   Ai fini del presente articolo e dell’allegato II, parte III, per «densità di allevamento» s’intende il peso vivo degli animali di acquacoltura per metro cubo di acqua in qualsiasi momento della fase di ingrasso e, per il pesce piatto e i gamberi, il peso per metro quadro di superficie.

Articolo 16

Norme di produzione per alimenti trasformati

1.   Gli operatori che producono alimenti trasformati si conformano, in particolare, alle norme dettagliate di produzione di cui all’allegato II, parte IV, e agli atti di esecuzione di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 54 che modificano:

a)

all’allegato II, parte IV, il punto 1.4, per quanto concerne le misure precauzionali e le misure preventive che devono essere adottate dagli operatori;

b)

all’allegato II, parte IV, il punto 2.2.2, per quanto concerne i tipi e la composizione di prodotti e sostanze consentiti per l’uso negli alimenti trasformati, nonché le condizioni in cui possono essere utilizzati;

c)

all’allegato II, parte IV, il punto 2.2.4, per quanto concerne il calcolo della percentuale degli ingredienti agricoli di cui all’articolo 30, paragrafo 5, lettera a), punto ii), e all’articolo 30, paragrafo 5, lettera b), punto i), inclusi gli additivi alimentari autorizzati a norma dell’articolo 24 per l’uso nella produzione biologica che sono considerati come ingredienti agricoli ai fini di tale calcolo.

Tali atti delegati non includono la possibilità di usare sostanze aromatizzanti o preparazioni aromatiche che non siano naturali, ai sensi dell’articolo 16, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (51), né biologiche.

3.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le tecniche autorizzate nella trasformazione di alimenti.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 55, paragrafo 2.

Articolo 17

Norme di produzione per mangimi trasformati

1.   Gli operatori che producono mangimi trasformati si conformano, in particolare, alle norme dettagliate di produzione di cui all’allegato II, parte V, e agli atti di esecuzione di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 54 che modificano, all’allegato II, parte V, il punto 1.4, aggiungendo ulteriori misure precauzionali e preventive che devono essere adottate dagli operatori o modificando tali misure aggiuntive.

3.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le tecniche di cui è autorizzato l’uso nella trasformazione di mangimi.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 55, paragrafo 2.

Articolo 18

Norme di produzione per il vino

1.   Gli operatori che producono prodotti del settore vinicolo si conformano, in particolare, alle norme dettagliate di produzione di cui all’allegato II, parte VI.

2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 54 che modificano:

a)

all’allegato II, parte VI, il punto 3.2, aggiungendo ulteriori pratiche, processi e trattamenti enologici vietati o modificando tali elementi aggiuntivi;

b)

all’allegato II, parte VI, il punto 3.3.

Articolo 19

Norme di produzione per i lieviti utilizzati come alimenti o come mangimi

1.   Gli operatori che producono lieviti da utilizzare come alimenti o come mangimi si conformano, in particolare, alle norme dettagliate di produzione di cui all’allegato II, parte VII.

2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 54 che modificano, all’allegato II, parte VII, il punto 1.3, aggiungendo ulteriori norme dettagliate di produzione di lieviti o modificando tali norme aggiuntive.

Articolo 20

Assenza di determinate norme di produzione per particolari specie zootecniche e di animali di acquacoltura

In attesa dell’adozione di:

a)

ulteriori norme generali per specie animali diverse da quelle disciplinate dall’allegato II, parte II, punto 1.9, conformemente all’articolo 14, paragrafo 2, lettera e);

b)

gli atti di esecuzione di cui all’articolo 14, paragrafo 3, per le specie animali; o

c)

gli atti di esecuzione di cui all’articolo 15, paragrafo 3, per specie o gruppi di specie di animali di acquacoltura,

uno Stato membro può applicare norme nazionali dettagliate di produzione per particolari specie o gruppi di specie di animali in relazione agli elementi ai quali si devono applicare le misure di cui alle lettere a), b) e c), purché tali norme nazionali siano conformi al presente regolamento e non vietino, limitino o impediscano l’immissione sul mercato di prodotti ottenuti al di fuori del suo territorio e conformi al presente regolamento.

Articolo 21

Norme di produzione per prodotti che non rientrano nelle categorie di prodotti di cui agli articoli da 12 a 19

1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 54 che modificano l’allegato II aggiungendo norme dettagliate di produzione, nonché norme sull’obbligo di conversione, per i prodotti che non rientrano nelle categorie di prodotti di cui agli articoli da 12 a 19, o modificando tali norme aggiuntive.

Tali atti delegati si basano sugli obiettivi e sui principi di produzione biologica stabiliti nel capo II e rispettano le norme generali di produzione di cui agli articoli 9, 10 e 11, nonché le attuali norme dettagliate di produzione riguardanti prodotti analoghi di cui all’allegato II. Stabiliscono requisiti concernenti, in particolare, trattamenti, pratiche e mezzi tecnici autorizzati o vietati o periodi di conversione per i prodotti interessati.

2.   In assenza delle norme dettagliate di produzione di cui al paragrafo 1:

a)

gli operatori, per quanto concerne i prodotti di cui al paragrafo 1, rispettano i principi stabiliti negli articoli 5 e 6, mutatis mutandis i principi di cui all’articolo 7, e le norme generali di produzione di cui agli articoli da 9 a 11;

b)

uno Stato membro, per quanto concerne i prodotti di cui al paragrafo 1, può applicare norme nazionali dettagliate di produzione, purché esse siano conformi al presente regolamento e non vietino, limitino o impediscano l’immissione sul mercato di prodotti ottenuti al di fuori del suo territorio e conformi al presente regolamento.

Articolo 22

Adozione di norme eccezionali di produzione

1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 54 che integrano il presente regolamento fissando:

a)

i criteri per determinare se una situazione si configuri quale circostanza calamitosa derivante da «avversità atmosferica», «epizoozie», «emergenza ambientale», «calamità naturale» o «evento catastrofico», quali definiti all’articolo 2, paragrafo 1, rispettivamente alle lettere h), i), j), k) e l), del regolamento (UE) n. 1305/2013, nonché da eventuali situazioni comparabili;

b)

norme specifiche, incluse eventuali deroghe al presente regolamento, su come gli Stati membri debbano far fronte a tali circostanze calamitose se decidono di applicare il presente articolo; e

c)

norme specifiche in materia di monitoraggio e notifica in tali casi.

Tali criteri e norme sono soggetti ai principi di produzione biologica di cui al capo II.

2.   Qualora uno Stato membro abbia formalmente riconosciuto un evento come calamità naturale di cui all’articolo 18, paragrafo 3, o all’articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013, e tale evento renda impossibile il rispetto delle norme di produzione stabilite dal presente regolamento, tale Stato membro può concedere deroghe alle norme di produzione per un periodo limitato e fino a quando la produzione biologica potrà essere ripristinata, fermi restando i principi di cui al capo II e gli eventuali atti delegati adottati conformemente al paragrafo 1.

3.   Gli Stati membri possono adottare misure conformemente all’atto delegato di cui al paragrafo 1 al fine di consentire alla produzione biologica di proseguire o di riprendere in caso di circostanze calamitose.

Articolo 23

Raccolta, imballaggio, trasporto e magazzinaggio

1.   Gli operatori garantiscono che i prodotti biologici e i prodotti in conversione siano raccolti, imballati, trasportati e immagazzinati in conformità delle norme stabilite nell’allegato III.

2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 54 che modificano:

a)

all’allegato III, la sezione 2;

b)

all’allegato III, le sezioni 3, 4 e 6, aggiungendo ulteriori norme specifiche per il trasporto e il ricevimento dei prodotti interessati o modificando tali norme aggiuntive.

Articolo 24

Autorizzazione di prodotti e sostanze utilizzati per l’uso nella produzione biologica

1.   La Commissione può autorizzare l’utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica, includendo i prodotti e le sostanze autorizzati in elenchi ristretti per i seguenti scopi:

a)

come sostanze attive da utilizzare in prodotti fitosanitari;

b)

come concimi, ammendanti e nutrienti;

c)

come materie prime per mangimi non biologiche provenienti da vegetali, alghe, animali o lieviti, o come materie prime per mangimi di origine microbica o minerale;

d)

come additivi per mangimi e coadiuvanti tecnologici;

e)

come prodotti per la pulizia e la disinfezione degli specchi d’acqua, delle gabbie, delle vasche e delle vasche «raceway», degli edifici o degli impianti usati per la produzione animale;

f)

come prodotti per la pulizia e la disinfezione degli edifici e degli impianti usati per la produzione vegetale, incluso il magazzinaggio in un’azienda agricola;

g)

come prodotti per la pulizia e la disinfezione negli impianti di trasformazione e magazzinaggio.

2.   Oltre ai prodotti e alle sostanze autorizzati in conformità del paragrafo 1, la Commissione può autorizzare l’utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione di alimenti biologici trasformati e di lieviti impiegati come alimenti o come mangimi, includendo i prodotti e le sostanze autorizzati in elenchi ristretti per i seguenti scopi:

a)

come additivi alimentari e coadiuvanti tecnologici;

b)

come ingredienti agricoli non biologici che possono essere utilizzati per la produzione di alimenti biologici trasformati;

c)

come coadiuvanti tecnologici per la produzione di lievito e di prodotti a base di lievito.

3.   L’autorizzazione all’utilizzo dei prodotti e delle sostanze di cui al paragrafo 1 nella produzione biologica è soggetta ai principi stabiliti nel capo II e ai seguenti criteri, da considerarsi nel loro complesso:

a)

i prodotti e le sostanze in questione sono essenziali per una produzione continuativa e per l’uso al quale sono destinati;

b)

tutti i prodotti e tutte le sostanze in questione sono di origine vegetale, animale, microbica, minerale o provenienti da alghe, salvo nei casi in cui i prodotti o le sostanze derivanti da tali fonti non siano disponibili in quantitativi o qualità sufficienti o non siano disponibili alternative;

c)

nel caso dei prodotti di cui al paragrafo 1, lettera a):

i)

il loro uso è essenziale per la lotta contro un organismo nocivo per il quale non sono disponibili alternative biologiche, fisiche o relative al miglioramento genetico dei vegetali, altre pratiche colturali o altre pratiche di gestione efficaci;

ii)

se detti prodotti non sono di origine vegetale, animale, microbica, minerale o provenienti da alghe e non sono identici alla loro forma naturale, le condizioni del loro utilizzo escludono qualsiasi contatto diretto con le parti commestibili della coltura;

d)

nel caso dei prodotti di cui al paragrafo 1, lettera b), il loro uso è essenziale per sviluppare o mantenere la fertilità del suolo o per soddisfare specifici bisogni di nutrimento delle colture o per realizzare specifici scopi di miglioramento del suolo;

e)

nel caso dei prodotti di cui al paragrafo 1, lettere c) e d):

i)

il loro uso è necessario per preservare la salute, il benessere e la vitalità degli animali e contribuisce a un’alimentazione appropriata, conforme alle esigenze comportamentali e fisiologiche delle specie interessate, o per produrre o conservare mangimi, in quanto la produzione o la conservazione di questi ultimi è impossibile senza ricorrere a tali sostanze;

ii)

i mangimi di origine minerale, gli oligoelementi, tutte le vitamine o provitamine sono di origine naturale, salvo nei casi in cui i prodotti o le sostanze derivanti da tali fonti non siano disponibili in quantitativi o qualità sufficienti o non siano disponibili alternative;

iii)

l’utilizzo di materie prime per mangimi non biologiche di origine vegetale o animale è necessario perché le materie prime per mangimi di origine vegetale o animale prodotte nel rispetto delle norme di produzione biologica non sono disponibili in quantità sufficiente;

iv)

l’utilizzo di spezie, erbe aromatiche e melasse non biologiche è necessario perché tali prodotti non sono disponibili in forma biologica, devono essere prodotti o preparati senza solventi chimici e il loro utilizzo è limitato all’1 % della razione alimentare di una data specie, calcolata annualmente come percentuale di sostanza secca dei mangimi di origine agricola.

4.   L’autorizzazione all’utilizzo dei prodotti e delle sostanze di cui al paragrafo 2 nella produzione di alimenti biologici trasformati o per la produzione di lieviti utilizzati come alimenti o come mangimi è soggetta ai principi stabiliti nel capo II e ai seguenti criteri, da considerarsi nel loro complesso:

a)

non sono disponibili prodotti o sostanze alternativi autorizzati conformemente al presente articolo o tecniche alternative conformi al presente regolamento;

b)

sarebbe impossibile produrre o conservare gli alimenti o rispettare determinati requisiti dietetici previsti sulla base della normativa dell’Unione senza ricorrere a tali prodotti e sostanze;

c)

i prodotti e le sostanze in questione devono trovarsi in natura e possono aver subito soltanto processi meccanici, fisici, biologici, enzimatici o microbici, salvo nei casi in cui i prodotti o le sostanze derivanti da tali fonti non siano disponibili in quantitativi o qualità sufficienti;

d)

l’ingrediente biologico non è disponibile in quantità sufficiente.

5.   L’autorizzazione all’utilizzo di prodotti e sostanze ottenuti per sintesi chimica, conformemente ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, è strettamente limitata ai casi in cui l’impiego dei fattori di produzione esterni di cui all’articolo 5, lettera g), contribuirebbe a un impatto inaccettabile sull’ambiente.

6.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 54 che modificano i paragrafi 3 e 4 del presente articolo aggiungendo ulteriori criteri per l’autorizzazione all’utilizzo dei prodotti e delle sostanze di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo nella produzione biologica in generale e nella produzione di alimenti biologici trasformati in particolare, nonché ulteriori criteri per la revoca dell’autorizzazione, o modificando tali criteri aggiuntivi.

7.   Uno Stato membro, qualora ritenga che un prodotto o una sostanza debba essere inserito nell’elenco dei prodotti e delle sostanze autorizzati di cui ai paragrafi 1 e 2, o stralciato da detto elenco, o qualora ritenga che occorra modificare le specifiche di uso previste dalle norme di produzione, garantisce che sia trasmesso ufficialmente alla Commissione e agli altri Stati membri un fascicolo che illustri le ragioni per l’inserimento, lo stralcio o le altre modifiche e che esso sia reso disponibile pubblicamente, fatta salva la legislazione dell’Unione e quella nazionale in materia di protezione dei dati.

La Commissione pubblica le eventuali richieste di cui al presente paragrafo.

8.   La Commissione riesamina regolarmente gli elenchi di cui al presente articolo.

L’elenco degli ingredienti non biologici di cui al paragrafo 2, lettera b), è riesaminato almeno una volta all’anno.

9.   La Commissione adotta atti di esecuzione relativi all’autorizzazione o alla revoca dell’autorizzazione, in conformità dei paragrafi 1 e 2, dei prodotti e delle sostanze che possono essere utilizzati nella produzione biologica in generale e nella produzione di alimenti biologici trasformati in particolare; tali atti di esecuzione stabiliscono le procedure da seguire per l’autorizzazione e gli elenchi di prodotti e sostanze e, se del caso, la loro descrizione, i requisiti di composizione e le condizioni per l’uso.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 55, paragrafo 2.

Articolo 25

Autorizzazione da parte degli Stati membri di ingredienti agricoli non biologici per alimenti biologici trasformati

1.   Laddove necessario al fine di garantire l’accesso a determinati ingredienti agricoli, e laddove tali ingredienti non siano disponibili in forma biologica in quantità sufficiente, uno Stato membro può, su richiesta di un operatore, autorizzare provvisoriamente l’utilizzo di ingredienti agricoli non biologici per la produzione di alimenti biologici trasformati sul suo territorio per un periodo massimo di 6 mesi. Tale autorizzazione si applica a tutti gli operatori in tale Stato membro.

2.   Lo Stato membro notifica immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri eventuali autorizzazioni concesse per il suo territorio in conformità del paragrafo 1, attraverso un sistema informatico che consenta lo scambio elettronico di documenti e informazioni messo a disposizione dalla Commissione.

3.   Lo Stato membro può prorogare due volte l’autorizzazione di cui al paragrafo 1, ogni volta per un periodo massimo di 6 mesi, a condizione che nessun altro Stato membro abbia obiettato indicando, attraverso il sistema di cui al paragrafo 2, che tali ingredienti sono disponibili in forma biologica in quantità sufficiente.

4.   Le autorità di controllo o gli organismi di controllo riconosciuti conformemente all’articolo 46, paragrafo 1, possono concedere un’autorizzazione provvisoria, ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, per un periodo massimo di sei mesi, a operatori in paesi terzi che chiedono tale autorizzazione e sono soggetti ai controlli da parte di tali autorità di controllo od organismi di controllo, a condizione che le condizioni di tale paragrafo siano soddisfatte nel paese terzo in questione. L’autorizzazione può essere prorogata di 6 mesi al massimo due volte.

5.   Laddove, dopo due proroghe di un’autorizzazione provvisoria, uno Stato membro ritenga, sulla base di informazioni obiettive, che la disponibilità degli ingredienti in questione in forma biologica continui a essere insufficiente per soddisfare le esigenze qualitative e quantitative degli operatori, può avanzare una richiesta alla Commissione, ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 7.

Articolo 26

Raccolta di dati riguardanti la disponibilità sul mercato di materiale riproduttivo vegetale biologico e in conversione, di animali biologici e di novellame di acquacoltura biologico

1.   Ogni Stato membro provvede alla costituzione di una banca dati regolarmente aggiornata nella quale è elencato il materiale riproduttivo vegetale biologico e in conversione disponibile sul suo territorio, escluse le plantule, ma inclusi i tuberi-seme di patate.

2.   Gli Stati membri dispongono di sistemi che consentono agli operatori che commercializzano materiale riproduttivo vegetale biologico o in conversione, animali biologici o novellame di acquacoltura biologico, e che sono in grado di fornirli in quantità sufficiente ed entro tempi ragionevoli di rendere pubblici, su base volontaria e a titolo gratuito, unitamente ai loro nomi e recapiti, informazioni su quanto segue:

a)

il materiale riproduttivo vegetale biologico e in conversione disponibile, come il materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo biologico o di varietà biologiche adatte alla produzione biologica, escluse le plantule, ma inclusi i tuberi-seme di patate; la quantità in peso di tale materiale; il periodo dell’anno in cui è disponibile; tale materiale è elencato utilizzando almeno il nome scientifico latino;

b)

gli animali biologici che possono essere oggetto di una deroga a norma dell’allegato II, parte II, punto 1.3.4.4; il numero degli animali disponibili suddivisi per sesso; informazioni, se del caso, relative alle diverse specie di animali per quanto riguarda le razze e le linee genetiche disponibili; le razze degli animali; l’età degli animali; qualsiasi altra informazione pertinente;

c)

il novellame d’acquacoltura biologico disponibile nell’azienda e lo stato sanitario ai sensi della direttiva 2006/88/CE del Consiglio (52) e la capacità di produzione per ciascuna specie di acquacoltura.

3.   Gli Stati membri possono inoltre istituire sistemi che consentano agli operatori che commercializzano razze e linee genetiche adatte alla produzione biologica conformemente all’allegato II, parte II, punto 1.3.3, o pollastrelle biologiche e che siano in grado di fornire tali animali in quantità sufficiente ed entro tempi ragionevoli, di rendere pubbliche le informazioni pertinenti su base volontaria e a titolo gratuito, unitamente ai loro nomi e recapiti.

4.   Gli operatori che optano per l’inserimento delle informazioni sul materiale riproduttivo vegetale, sugli animali o sul novellame d’acquacoltura nei sistemi di cui ai paragrafi 2 e 3 assicurano che le informazioni siano aggiornate regolarmente e stralciate dagli elenchi una volta che il materiale riproduttivo vegetale, gli animali o il novellame d’acquacoltura non siano più disponibili.

5.   Ai fini dei paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono continuare a utilizzare i sistemi di informazione pertinenti già esistenti.

6.   La Commissione rende pubblico il collegamento ipertestuale a ciascun sistema o banca dati nazionale su un apposito sito Internet della Commissione stessa, al fine di consentire agli utenti di accedere a tali banche dati o sistemi in tutta l’Unione.

7.   La Commissione può adottare atti di esecuzione per fornire:

a)

dettagli tecnici per la costituzione e il mantenimento delle banche dati di cui al paragrafo 1 e dei sistemi di cui al paragrafo 2;

b)

specifiche per quanto riguarda la raccolta di informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2;

c)

dettagli tecnici per quanto riguarda le modalità di partecipazione alle banche dati nazionali di cui al paragrafo 1 e ai sistemi di cui ai paragrafi 2 e 3; e

d)

dettagli per quanto riguarda le informazioni che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere a norma dell’articolo 53, paragrafo 6.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 55, paragrafo 2.

Articolo 27

Obblighi e interventi in caso di sospetto di non conformità

Fatto salvo l’articolo 28, paragrafo 2, un operatore che sospetti che un prodotto da lui ottenuto, preparato o importato o che ha ricevuto da un altro operatore non sia conforme al presente regolamento:

a)

identifica e separa il prodotto interessato;

b)

verifica se il sospetto di non conformità può essere comprovato;

c)

non immette il prodotto interessato sul mercato come prodotto biologico o in conversione e non lo utilizza nella produzione biologica, a meno che il sospetto di non conformità possa essere eliminato;

d)

ove il sospetto di non conformità sia comprovato o non possa essere eliminato, informa immediatamente la pertinente autorità competente o, se del caso, l’autorità o l’organismo di controllo pertinente, possibilmente fornendo gli elementi disponibili;

e)

coopera pienamente con la pertinente autorità competente o, se del caso, con l’autorità di controllo o l’organismo di controllo pertinente per verificare e individuare i motivi del sospetto di non conformità.

Articolo 28

Misure precauzionali volte a evitare la presenza di prodotti e sostanze non autorizzati

1.   Al fine di evitare la contaminazione da parte di prodotti o sostanze che non sono autorizzati a norma dell’articolo 9, paragrafo 3, primo comma, per l’uso nella produzione biologica, gli operatori prendono le seguenti misure precauzionali in tutte le fasi della produzione, della preparazione e della distribuzione:

a)

adottano e mantengono misure proporzionate e adeguate per individuare i rischi di contaminazione della produzione e dei prodotti biologici con prodotti o sostanze non autorizzati, compresa l’identificazione sistematica delle fasi procedurali critiche;

b)

adottano e mantengono misure proporzionate e adeguate per evitare i rischi di contaminazione della produzione e dei prodotti biologici con prodotti o sostanze non autorizzati;

c)

esaminano e adattano periodicamente tali misure; e

d)

rispettano altri pertinenti requisiti del presente regolamento volti a garantire la separazione tra prodotti biologici, in conversione e non biologici.

2.   Qualora, a causa della presenza di un prodotto o di una sostanza non autorizzati a norma dell’articolo 9, paragrafo 3, primo comma, per l’uso nella produzione biologica in un prodotto destinato a essere utilizzato o commercializzato come prodotto biologico o in conversione, un operatore sospetti che quest’ultimo non sia conforme al presente regolamento, l’operatore:

a)

identifica e separa il prodotto interessato;

b)

verifica se il sospetto può essere comprovato;

c)

non immette il prodotto interessato sul mercato come prodotto biologico o in conversione e non lo utilizza nella produzione biologica, a meno che il sospetto possa essere eliminato;

d)

se il sospetto è comprovato o non può essere eliminato, informa immediatamente la pertinente autorità competente o, se del caso, l’autorità o l’organismo di controllo pertinente fornendo, se del caso, gli elementi disponibili;

e)

coopera pienamente con la pertinente autorità competente o, se del caso, con l’autorità di controllo o l’organismo di controllo pertinente per individuare e verificare i motivi della presenza di prodotti o sostanze non autorizzati.

3.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono norme uniformi intese a precisare:

a)

le fasi procedurali che devono essere seguite dagli operatori in conformità del paragrafo 2, lettere da a) a e), e i pertinenti documenti che essi devono fornire;

b)

le misure proporzionate e adeguate che devono essere adottate e aggiornate dagli operatori per individuare ed evitare i rischi di contaminazione in conformità del paragrafo 1, lettere a), b) e c).

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 55, paragrafo 2.

Articolo 29

Misure da adottare in caso di presenza di prodotti o sostanze non autorizzati

1.   Quando l’autorità competente o, se del caso, l’autorità di controllo o l’organismo di controllo riceve informazioni comprovate sulla presenza di prodotti o sostanze non autorizzati a norma dell’articolo 9, paragrafo 3, primo comma, per l’uso nella produzione biologica o ne è informata da un operatore in conformità dell’articolo 28, paragrafo 2, lettera d), o rileva tali prodotti o sostanze in un prodotto biologico o in conversione:

a)

conduce immediatamente un’indagine ufficiale a norma del regolamento (UE) 2017/625 al fine di determinare le fonti e la causa per verificare la conformità all’articolo 9, paragrafo 3, primo comma, e all’articolo 28, paragrafo 1; tale indagine è completata il prima possibile, entro tempi ragionevoli, tenendo conto della durata di conservazione del prodotto e della complessità del caso;

b)

in attesa dei risultati dell’indagine di cui alla lettera a), vieta in via provvisoria sia l’immissione sul mercato dei prodotti interessati come prodotti biologici o in conversione sia il loro utilizzo nella produzione biologica.

2.   Il prodotto interessato non è commercializzato come biologico o in conversione o utilizzato nella produzione biologica quando l’autorità competente o, se del caso, l’autorità di controllo o l’organismo di controllo ha stabilito che l’operatore interessato:

a)

ha utilizzato prodotti o sostanze non autorizzati a norma dell’articolo 9, paragrafo 3, primo comma, per l’uso nella produzione biologica;

b)

non ha adottato le misure precauzionali di cui all’articolo 28, paragrafo 1; o

c)

non ha adottato misure a seguito di precedenti richieste pertinenti delle autorità competenti, delle autorità di controllo o degli organismi di controllo.

3.   All’operatore interessato è data la possibilità di formulare osservazioni in merito ai risultati dell’indagine di cui al paragrafo 1, lettera a). L’autorità competente o, se del caso, l’autorità di controllo o l’organismo di controllo tiene registrazioni delle indagini che ha condotto.

Ove necessario, l’operatore interessato adotta le misure correttive necessarie a evitare contaminazioni in futuro.

4.   Entro il 31 dicembre 2024 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’attuazione del presente articolo, sulla presenza di prodotti e sostanze non autorizzati a norma dell’articolo 9, paragrafo 3, primo comma, per l’uso nella produzione biologica e sulla valutazione delle norme nazionali di cui al paragrafo 5 del presente articolo. Tale relazione può essere corredata, se del caso, di una proposta legislativa ai fini di un’ulteriore armonizzazione.

5.   Gli Stati membri che dispongono di norme ai sensi delle quali i prodotti che contengono più di un determinato livello di prodotti o sostanze non autorizzati a norma dell’articolo 9, paragrafo 3, primo comma, per l’uso nella produzione biologica non possono essere commercializzati come prodotti biologici possono continuare ad applicare tali norme, purché esse non vietino, limitino od ostacolino l’immissione sul mercato di prodotti ottenuti in altri Stati membri come prodotti biologici, ove tali prodotti siano stati ottenuti in conformità del presente regolamento. Gli Stati membri che si avvalgono del presente paragrafo ne informano senza indugio la Commissione.

6.   Le autorità competenti documentano i risultati dell’indagine di cui al paragrafo 1, nonché le eventuali misure adottate al fine di formulare migliori prassi e ulteriori misure volte a evitare la presenza di prodotti e sostanze non autorizzati a norma dell’articolo 9, paragrafo 3, primo comma, per l’uso nella produzione biologica.

Gli Stati membri mettono tali informazioni a disposizione degli altri Stati membri e della Commissione tramite un sistema informatico che consenta lo scambio elettronico di documenti e informazioni messo a disposizione dalla Commissione.

7.   Gli Stati membri possono adottare sul proprio territorio le misure opportune per evitare la presenza involontaria nell’agricoltura biologica di prodotti e sostanze non autorizzati a norma dell’articolo 9, paragrafo 3, primo comma, per l’uso nella produzione biologica. Tali misure non vietano, limitano od ostacolano l’immissione sul mercato di prodotti ottenuti in altri Stati membri come prodotti biologici o in conversione, ove tali prodotti siano stati ottenuti in conformità del presente regolamento. Gli Stati membri che si avvalgono del presente paragrafo ne informano senza indugio la Commissione e gli altri Stati membri.

8.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme uniformi per specificare:

a)

la metodologia che le autorità competenti o, se del caso, le autorità di controllo o gli organismi di controllo sono tenuti ad applicare per rilevare e valutare la presenza di prodotti e sostanze non autorizzati a norma dell’articolo 9, paragrafo 3, primo comma, per l’uso nella produzione biologica;

b)

i dettagli e il formato delle informazioni che gli Stati membri sono tenuti a mettere a disposizione della Commissione e degli altri Stati membri conformemente al paragrafo 6 del presente articolo.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 55, paragrafo 2.

9.   Entro il 31 marzo di ogni anno gli Stati membri trasmettono per via elettronica alla Commissione le informazioni pertinenti sui casi in cui vi è stata contaminazione con prodotti o sostanze non autorizzati nell’anno precedente, comprese le informazioni raccolte ai posti di controllo frontalieri, per quanto riguarda la natura della contaminazione riscontrata e, in particolare, la causa, la fonte e il livello di contaminazione, nonché il volume e la natura dei prodotti contaminati. Tali informazioni sono raccolte dalla Commissione attraverso il sistema informatico messo a disposizione dalla medesima e sono utilizzate per agevolare la definizione di migliori prassi volte a evitare la contaminazione.

CAPO IV

ETICHETTATURA

Articolo 30

Uso di termini riferiti alla produzione biologica

1.   Ai fini del presente regolamento, si considera che un prodotto riporti termini riferiti alla produzione biologica quando, nell’etichettatura, nella pubblicità o nei documenti commerciali, il prodotto stesso, i suoi ingredienti o le materie prime per mangimi usati per la sua produzione sono descritti con termini che suggeriscono all’acquirente che il prodotto, gli ingredienti o le materie prime per mangimi sono stati prodotti conformemente al presente regolamento. In particolare, i termini elencati nell’allegato IV, i loro derivati e le loro abbreviazioni, quali «bio» ed «eco», possono essere utilizzati, singolarmente o in abbinamento, in tutta l’Unione e in qualsiasi lingua elencata in detto allegato per l’etichettatura e la pubblicità dei prodotti indicati all’articolo 2, paragrafo 1, conformi al presente regolamento.

2.   Per i prodotti di cui all’articolo 2, paragrafo 1, i termini di cui al paragrafo 1 del presente articolo non possono essere utilizzati in nessun paese dell’Unione, in nessuna delle lingue elencate nell’allegato IV, per l’etichettatura, la pubblicità o i documenti commerciali di un prodotto che non sia conforme al presente regolamento.

Inoltre, nell’etichettatura e nella pubblicità non sono utilizzati termini, compresi quelli impiegati in marchi o denominazioni di società, o pratiche che possano indurre in errore il consumatore o l’utente suggerendo che un prodotto o i suoi ingredienti siano conformi al presente regolamento.

3.   I prodotti ottenuti nel periodo di conversione non sono etichettati o pubblicizzati come prodotti biologici o come prodotti in conversione.

Tuttavia, il materiale riproduttivo vegetale, gli alimenti di origine vegetale e i mangimi di origine vegetale ottenuti durante il periodo di conversione che siano conformi all’articolo 10, paragrafo 4, possono essere etichettati e pubblicizzati come prodotti in conversione, utilizzando il termine «in-conversione», o un termine corrispondente, insieme ai termini di cui al paragrafo 1.

4.   I termini di cui ai paragrafi 1 e 3 non sono utilizzati per prodotti la cui etichetta o pubblicità deve indicare, conformemente al diritto dell’Unione, che contengono OGM, sono costituiti da OGM o sono derivati da OGM.

5.   Per gli alimenti trasformati possono essere utilizzati i termini di cui al paragrafo 1:

a)

nella denominazione di vendita e nell’elenco degli ingredienti, qualora quest’ultimo sia obbligatorio a norma della legislazione dell’Unione, purché:

i)

gli alimenti trasformati siano conformi alle norme di produzione di cui all’allegato II, parte IV, e alle norme stabilite conformemente all’articolo 16, paragrafo 3;

ii)

almeno il 95 % degli ingredienti agricoli del prodotto in peso sia biologico; e

iii)

per quanto concerne gli aromi, questi siano utilizzati unicamente per le sostanze aromatizzanti naturali e le preparazioni aromatiche naturali etichettate in conformità dell’articolo 16, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1334/2008 e tutti i componenti aromatizzanti e coadiuvanti per componenti aromatizzanti nell’aroma interessato siano biologici;

b)

soltanto nell’elenco degli ingredienti, purché:

i)

meno del 95 % degli ingredienti agricoli del prodotto in peso sia biologico, e a condizione che tali ingredienti soddisfino le norme di produzione stabilite nel presente regolamento; e

ii)

gli alimenti trasformati siano conformi alle norme di produzione di cui all’allegato II, parte IV, punto 1.5, punto 2.1, lettera a), punto 2.1, lettera b), e punto 2.2.1, e alle norme stabilite conformemente all’articolo 16, paragrafo 3;

c)

nella denominazione di vendita e nell’elenco degli ingredienti, purché:

i)

il principale ingrediente sia un prodotto della caccia o della pesca;

ii)

nella denominazione di vendita il termine di cui al paragrafo 1 si riferisca chiaramente a un altro ingrediente biologico e diverso dall’ingrediente principale;

iii)

tutti gli altri ingredienti agricoli siano biologici; e

iv)

gli alimenti siano conformi all’allegato II, parte IV, punto 1.5, punto 2.1, lettera a), punto 2.1, lettera b), e punto 2.2.1, e alle norme stabilite conformemente all’articolo 16, paragrafo 3.

L’elenco degli ingredienti di cui al primo comma, lettere a), b) e c), indica quali ingredienti sono biologici. I riferimenti alla produzione biologica possono figurare soltanto in relazione agli ingredienti biologici.

L’elenco di ingredienti di cui al primo comma, lettere b) e c), comprende l’indicazione della percentuale totale di ingredienti biologici in proporzione alla quantità totale di ingredienti agricoli.

I termini di cui al paragrafo 1, se utilizzati nell’elenco di ingredienti di cui al presente paragrafo, primo comma, lettere a), b) e c), e l’indicazione della percentuale di cui al presente paragrafo, terzo comma, compaiono con colore, dimensioni e tipo di caratteri identici a quelli delle altre indicazioni nell’elenco degli ingredienti.

6.   Per i mangimi trasformati i termini di cui al paragrafo 1 possono essere utilizzati nella denominazione di vendita e nell’elenco di ingredienti, purché:

a)

i mangimi trasformati siano conformi alle norme di produzione di cui all’allegato II, parti II, III e V, e alle norme specifiche stabilite conformemente all’articolo 16, paragrafo 3;

b)

tutti gli ingredienti di origine agricola che sono contenuti nei mangimi trasformati siano biologici; e

c)

almeno il 95 % della sostanza secca del prodotto sia biologico.

7.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 54 che modificano:

a)

il presente articolo, aggiungendo ulteriori norme relative all’etichettatura dei prodotti di cui all’allegato I o modificando dette norme aggiuntive; e

b)

l’elenco di termini stabiliti nell’allegato IV, tenendo conto degli sviluppi linguistici negli Stati membri.

8.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono requisiti dettagliati per l’applicazione del paragrafo 3 del presente articolo.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 55, paragrafo 2.

Articolo 31

Etichettatura di prodotti e sostanze utilizzati nella produzione vegetale

Fatto salvo l’ambito di applicazione del presente regolamento, di cui all’articolo 2, paragrafo 1, prodotti e sostanze utilizzati in prodotti fitosanitari o come concimi, ammendanti o sostanze nutrienti che sono stati autorizzati a norma degli articoli 9 e 24 possono recare un riferimento indicante che tali prodotti o sostanze sono stati autorizzati per l’uso nella produzione biologica conformemente al presente regolamento.

Articolo 32

Indicazioni obbligatorie

1.   Se i prodotti riportano i termini di cui all’articolo 30, paragrafo 1, inclusi i prodotti etichettati come prodotti in conversione conformemente all’articolo 30, paragrafo 3:

a)

compare sull’etichetta anche il numero di codice dell’autorità di controllo o dell’organismo di controllo cui è soggetto l’operatore che ha effettuato l’ultima operazione di produzione o preparazione; e

b)

nel caso di alimenti preimballati, sull’imballaggio è riportato anche il logo di produzione biologica dell’Unione europea di cui all’articolo 33, tranne nei casi di cui all’articolo 30, paragrafo 3, e all’articolo 30, paragrafo 5, lettere b) e c).

2.   Quando viene usato il logo di produzione biologica dell’Unione europea, nello stesso campo visivo del logo compare, e prende a seconda dei casi una delle forme di seguito indicate, un’indicazione del luogo in cui sono state coltivate le materie prime agricole di cui il prodotto è composto:

a)

«Agricoltura UE», quando la materia prima agricola è stata coltivata nell’Unione;

b)

«Agricoltura non UE», quando la materia prima agricola è stata coltivata in paesi terzi;

c)

«Agricoltura UE/non UE», quando le materie prime agricole sono state coltivate in parte nell’Unione e in parte in un paese terzo.

Ai fini del primo comma, il termine «Agricoltura» può, ove opportuno, essere sostituito da «Acquacoltura» e le parole, i termini «UE» e «non UE» possono essere sostituite o integrate dal nome di un paese o dal nome di un paese e di una regione, se tutte le materie prime agricole di cui il prodotto è composto sono state coltivate in quel paese e, se del caso, in quella regione.

Per l’indicazione del luogo ove sono state coltivate le materie prime agricole di cui il prodotto è composto, come indicato al primo e al terzo comma, possono essere omessi piccoli quantitativi di ingredienti, in termini di peso, purché la quantità totale degli ingredienti omessi non superi il 5 % della quantità totale in peso di materie prime agricole.

I termini «UE» o «non UE» non figurano con colore, dimensioni e tipo di caratteri che le diano maggiore risalto rispetto alla denominazione del prodotto.

3.   Le indicazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e all’articolo 33, paragrafo 3, sono apposte in un punto evidente, in modo da essere facilmente visibili, e sono chiaramente leggibili e indelebili.

4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 54 che modificano il paragrafo 2 del presente articolo e l’articolo 33, paragrafo 3, aggiungendo ulteriori norme in materia di etichettatura o modificando tali norme aggiuntive.

5.   La Commissione adotta atti di esecuzione che riguardano:

a)

modalità pratiche relative all’uso, alla presentazione, alla composizione e alla dimensione delle indicazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), e al paragrafo 2 del presente articolo e all’articolo 33, paragrafo 3;

b)

l’attribuzione di numeri di codice alle autorità di controllo e agli organismi di controllo;

c)

l’indicazione del luogo in cui sono state coltivate le materie prime agricole ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo e dell’articolo 33, paragrafo 3.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 55, paragrafo 2.

Articolo 33

Logo di produzione biologica dell’Unione europea

1.   Il logo di produzione biologica dell’Unione europea può essere utilizzato nell’etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità di prodotti conformi al presente regolamento.

Il logo di produzione biologica dell’Unione europea può essere utilizzato anche a fini informativi e didattici relativi all’esistenza e alla pubblicità del logo stesso, a condizione che tale uso non sia suscettibile di indurre in errore il consumatore in merito alla produzione biologica di prodotti specifici e a condizione che il logo sia riprodotto in conformità delle norme stabilite nell’allegato V. In tal caso, le prescrizioni dell’articolo 32, paragrafo 2, e dell’allegato V, punto 1.7, non si applicano.

Il logo di produzione biologica dell’Unione europea non è utilizzato per gli alimenti trasformati di cui all’articolo 30, paragrafo 5, lettere b) e c), e per prodotti in conversione di cui all’articolo 30, paragrafo 3.

2.   Tranne nei casi in cui è utilizzato conformemente al paragrafo 1, secondo comma, il logo di produzione biologica dell’Unione europea è un attestato ufficiale a norma degli articoli 86 e 91 del regolamento (UE) 2017/625.

3.   L’uso del logo di produzione biologica dell’Unione europea è facoltativo per i prodotti importati da paesi terzi. Se tale logo figura nell’etichettatura di tali prodotti, vi figura anche l’indicazione di cui all’articolo 32, paragrafo 2.

4.   Il logo di produzione biologica dell’Unione europea segue il modello figurante nell’allegato V ed è conforme alle norme stabilite in tale allegato.

5.   Nell’etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità di prodotti conformi al presente regolamento possono essere utilizzati loghi nazionali e loghi privati.

6.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 54 che modificano l’allegato V riguardo al logo di produzione biologica dell’Unione europea e le norme ad esso afferenti.

CAPO V

CERTIFICAZIONE

Articolo 34

Sistema di certificazione

1.   Prima di immettere sul mercato prodotti come «biologici» o «in conversione» o prima del periodo di conversione, gli operatori e i gruppi di operatori di cui all’articolo 36 che producono, preparano, distribuiscono o immagazzinano prodotti biologici o in conversione, che importano tali prodotti da un paese terzo o esportano tali prodotti in un paese terzo o che immettono tali prodotti sul mercato notificano la loro attività alle autorità competenti dello Stato membro in cui questa è esercitata e in cui la loro impresa è soggetta al sistema di controllo.

Nel caso in cui le autorità competenti abbiano attribuito le loro competenze o delegato determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali o determinati compiti riguardanti altre attività ufficiali a più di un’autorità di controllo o di un organismo di controllo, gli operatori o i gruppi di operatori indicano nella notifica di cui al primo comma quale autorità di controllo od organismo di controllo verifica se la loro attività è conforme al presente regolamento e rilascia il certificato di cui all’articolo 35, paragrafo 1.

2.   Gli operatori che vendono prodotti biologici preimballati direttamente al consumatore o all’utilizzatore finale sono esentati dall’obbligo di notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo e dall’obbligo di essere in possesso del certificato di cui all’articolo 35, paragrafo 2, a condizione che non li producano, non li preparino o non li immagazzinino se non in connessione con il punto di vendita, o non li importino da un paese terzo o non appaltino tali attività a terzi.

3.   Nei casi in cui gli operatori o i gruppi di operatori appaltino una parte delle loro attività a terzi, sia gli operatori o i gruppi di operatori sia i terzi a cui sono state appaltate le attività si conformano al paragrafo 1, a meno che l’operatore o il gruppo di operatori abbia dichiarato nella notifica di cui al paragrafo 1 di rimanere responsabile per la produzione biologica e di non aver trasferito tale responsabilità all’appaltatore. In tali casi l’autorità competente o, se del caso, l’autorità di controllo o l’organismo di controllo verifica la conformità delle attività appaltate al presente regolamento, nel contesto del controllo che effettua sugli operatori o gruppi di operatori che hanno appaltato le loro attività.

4.   Gli Stati membri possono designare un’autorità o autorizzare un organismo per il ricevimento delle notifiche di cui al paragrafo 1.

5.   Gli operatori, i gruppi di operatori e gli appaltatori tengono registrazioni, a norma del presente regolamento, delle diverse attività che svolgono.

6.   Gli Stati membri tengono aggiornati elenchi dei nomi e degli indirizzi degli operatori e dei gruppi di operatori che hanno notificato le loro attività a norma del paragrafo 1 e pubblicano con le modalità opportune, anche mediante collegamenti ipertestuali a un unico sito Internet, un elenco esauriente di tali dati, unitamente alle informazioni relative ai certificati forniti a tali operatori e gruppi di operatori in conformità dell’articolo 35, paragrafo 1. Nel fare ciò, gli Stati membri rispettano le disposizioni relative alla tutela dei dati personali di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (53).

7.   Gli Stati membri provvedono affinché un operatore o un gruppo di operatori che ottempera al presente regolamento e che, in caso di riscossione di una tariffa a norma degli articoli 78 e 80 del regolamento (UE) 2017/625, corrisponde una tariffa ragionevole a copertura del costo dei controlli, abbia il diritto di essere coperto dal sistema di controlli. Gli Stati membri assicurano che siano rese pubbliche le tariffe che possono essere riscosse.

8.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 54 che modificano l’allegato II per quanto riguarda le prescrizioni relative alla tenuta delle registrazioni.

9.   La Commissione può adottare atti di esecuzione per stabilire le specifiche e i dettagli relativi ai seguenti elementi:

a)

il formato e le procedure tecniche riguardo alla notifica di cui al paragrafo 1;

b)

le modalità di pubblicazione degli elenchi di cui al paragrafo 6; e

c)

le procedure e le modalità di pubblicazione delle tariffe di cui al paragrafo 7.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 55, paragrafo 2.

Articolo 35

Certificato

1.   Le autorità competenti oppure, ove del caso, le autorità di controllo o gli organismi di controllo rilasciano un certificato a qualsiasi operatore o gruppo di operatori che abbia notificato la propria attività a norma dell’articolo 34, paragrafo 1, e che rispetti il presente regolamento. Il certificato:

a)

è rilasciato ove possibile in formato elettronico;

b)

consente almeno l’identificazione dell’operatore o del gruppo di operatori, compreso l’elenco dei membri, la categoria di prodotti coperti dal certificato e il periodo di validità;

c)

attesta che l’attività notificata è conforme al presente regolamento; e

d)

è rilasciato in conformità del modello di cui all’allegato VI.

2.   Fatti salvi il paragrafo 8 del presente articolo e l’articolo 34, paragrafo 2, gli operatori e i gruppi di operatori non immettono sul mercato i prodotti di cui all’articolo 2, paragrafo 1, come prodotti biologici o prodotti in conversione, a meno che non siano già in possesso di un certificato di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

3.   Il certificato di cui al presente articolo è un certificato ufficiale ai sensi dell’articolo 86, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625.

4.   Un operatore o un gruppo di operatori non può ottenere un certificato da più di un organismo di controllo per attività svolte nello stesso Stato membro riguardo alla stessa categoria di prodotti, anche nei casi in cui tale operatore o gruppo di operatori operi in diverse fasi della produzione, della preparazione e della distribuzione.

5.   I membri di un gruppo di operatori non possono ottenere un certificato individuale per una qualsiasi delle attività oggetto della certificazione del gruppo di operatori al quale appartengono.

6.   Gli operatori verificano i certificati degli operatori che sono loro fornitori.

7.   Ai fini dei paragrafi 1 e 4 del presente articolo, i prodotti sono classificati in conformità con le categorie seguenti:

a)

vegetali e prodotti vegetali non trasformati, compresi sementi e altro materiale riproduttivo vegetale;

b)

animali e prodotti animali non trasformati;

c)

alghe e prodotti di acquacoltura non trasformati;

d)

prodotti agricoli trasformati, inclusi prodotti di acquacoltura, destinati ad essere utilizzati come alimenti;

e)

mangimi;

f)

vino;

g)

altri prodotti elencati nell’allegato I del presente regolamento o non ricompresi nelle precedenti categorie.

8.   Gli Stati membri possono esentare dall’obbligo di essere in possesso del certificato di cui al paragrafo 2 gli operatori che vendono prodotti biologici non imballati, diversi dai mangimi, direttamente al consumatore finale, a condizione che tali operatori non li producano, non li preparino o non li immagazzinino se non in connessione con il punto di vendita, o non li importino da un paese terzo o non appaltino tali attività a terzi, e a condizione che:

a)

tali vendite non superino 5 000 kg all’anno;

b)

tali vendite non rappresentino un fatturato annuo relativo ai prodotti biologici non imballati superiore a 20 000 EUR; o

c)

il costo potenziale di certificazione dell’operatore superi il 2 % del fatturato totale sui prodotti biologici non imballati venduti dall’operatore.

Nel caso in cui decida di esentare gli operatori di cui al primo comma, uno Stato membro può fissare limiti più restrittivi di quelli di cui al primo comma.

Gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri di ogni decisione di esentare gli operatori a norma del primo comma e dei limiti entro cui tali operatori sono esentati.

9.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 54 che modificano il modello di certificato di cui all’allegato VI.

10.   La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire i dettagli e le specifiche circa la forma del certificato di cui al paragrafo 1 e le procedure tecniche con cui è rilasciato.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 55, paragrafo 2.

Articolo 36

Gruppo di operatori

1.   Ogni gruppo di operatori:

a)

è composto soltanto da membri che sono agricoltori od operatori che producono alghe o animali di acquacoltura e le cui attività possono inoltre includere la trasformazione, la preparazione o l’immissione sul mercato di alimenti o mangimi;

b)

è costituito soltanto da membri:

i)

i cui costi di certificazione individuale rappresentano oltre il 2 % del fatturato o del volume standard di produzione biologica di ciascun membro e il cui fatturato annuale di produzione biologica non eccede i 25 000 EUR o il cui volume standard di produzione biologica non è superiore a 15 000 EUR l’anno; oppure

ii)

ciascuno dei quali ha aziende di massimo:

5 ettari,

0,5 ettari, nel caso di serre, o

15 ettari, esclusivamente nel caso di pascoli permanenti;

c)

ha sede in uno Stato membro o in un paese terzo;

d)

ha personalità giuridica;

e)

è costituito soltanto da membri le cui attività di produzione si svolgono in prossimità geografica le une alle altre;

f)

istituisce un sistema di commercializzazione comune dei prodotti ottenuti dal gruppo; e

g)

istituisce un sistema per i controlli interni che comprende una serie documentata di attività e procedure di controllo, in base alle quali una persona o un organismo identificati sono responsabili di verificare il rispetto del presente regolamento da parte di ciascun membro del gruppo.

2.   Le autorità competenti o, se del caso, le autorità di controllo o gli organismi di controllo revocano il certificato di cui all’articolo 35 per l’intero gruppo, qualora eventuali carenze riscontrate nella creazione o nel funzionamento del sistema di controlli interni di cui al paragrafo 1, in particolare la mancata individuazione o correzione di casi di non conformità a carico di singoli membri del gruppo di operatori, compromettano l’integrità dei prodotti biologici e in conversione.

3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 54 che modificano i paragrafi 1 e 2 del presente articolo tramite l’aggiunta di disposizioni o la modifica di tali disposizioni aggiuntive, in particolare per quanto riguarda:

a)

le responsabilità dei singoli membri del gruppo di operatori;

b)

i criteri atti a determinare la prossimità geografica dei membri del gruppo, come la condivisione di strutture o siti;

c)

la creazione e il funzionamento del sistema di controlli interni, compresi l’ambito, il contenuto e la frequenza dei controlli da effettuare e i criteri atti a individuare le carenze nella creazione o nel funzionamento del sistema di controlli interni.

4.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono norme specifiche riguardanti:

a)

la composizione e la dimensione di un gruppo di operatori;

b)

i documenti e i sistemi di tenuta delle registrazioni, il sistema di tracciabilità interna e l’elenco degli operatori;

c)

lo scambio di informazioni tra un gruppo di operatori e l’autorità o le autorità competenti, le autorità di controllo o gli organismi di controllo, e tra gli Stati membri e la Commissione.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 55, paragrafo 2.

CAPO VI

CONTROLLI UFFICIALI E ALTRE ATTIVITÀ UFFICIALI

Articolo 37

Relazione con il regolamento (UE) 2017/625 e norme aggiuntive per i controlli ufficiali e altre attività ufficiali riguardanti la produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici

Le norme specifiche di cui al presente capo si applicano, in aggiunta a quelle previste dal regolamento (UE) 2017/625, salvo diversamente disposto dall’articolo 40, paragrafo 2, del presente regolamento, e in aggiunta all’articolo 29 del presente regolamento, salvo diversamente disposto dall’articolo 41, paragrafo 1, del presente regolamento, ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per verificare durante l’intero processo, in tutte le fasi della produzione, della preparazione e della distribuzione, che i prodotti di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del presente regolamento siano stati ottenuti nel rispetto del presente regolamento.

Articolo 38

Norme aggiuntive sui controlli ufficiali e sugli interventi delle autorità competenti

1.   I controlli ufficiali eseguiti in conformità dell’articolo 9 del regolamento (UE) 2017/625 per la verifica della conformità al presente regolamento includono, in particolare:

a)

la verifica dell’applicazione, da parte degli operatori, di misure preventive e precauzionali di cui all’articolo 9, paragrafo 6, e all’articolo 28 del presente regolamento in ogni fase di produzione, preparazione e distribuzione;

b)

nei casi in cui l’azienda comprende unità di produzione non biologica o in conversione, la verifica delle registrazioni e delle misure o procedure o soluzioni in atto per garantire la chiara ed effettiva separazione tra unità di produzione biologica, in conversione e non biologica, nonché tra i rispettivi prodotti ottenuti da tali unità e tra le sostanze e i prodotti utilizzati per le unità di produzione biologica, in conversione e non biologica; tale verifica comprende i controlli sugli appezzamenti per i quali un periodo precedente è stato riconosciuto retroattivamente come parte del periodo di conversione e i controlli sulle unità di produzione non biologiche;

c)

nei casi in cui prodotti biologici, in conversione e non biologici sono raccolti simultaneamente dagli operatori, sono preparati o conservati nella stessa area, negli stessi locali o nella stessa unità di preparazione, o sono trasportati ad altri operatori o unità, la verifica delle registrazioni e delle misure, procedure o soluzioni in atto per garantire che le operazioni siano effettuate in maniera separata nello spazio o nel tempo, che sia effettuata una pulizia adeguata e, se del caso, che siano attuate misure volte a impedire la sostituzione dei prodotti, che i prodotti biologici e in conversione siano identificati in qualsiasi momento e che i prodotti biologici, in conversione e non biologici siano immagazzinati, prima e dopo le operazioni di preparazione, separatamente nello spazio o nel tempo tra loro;

d)

la verifica dell’istituzione e del funzionamento del sistema di controlli interni di gruppi di operatori;

e)

nei casi in cui gli operatori sono esentati dall’obbligo di notifica in conformità dell’articolo 34, paragrafo 2, del presente regolamento o dall’obbligo di essere in possesso del certificato in conformità dell’articolo 35, paragrafo 8, del presente regolamento, la verifica che le condizioni per l’esenzione siano state soddisfatte e la verifica dei prodotti venduti da tali operatori.

2.   I controlli ufficiali eseguiti conformemente all’articolo 9 del regolamento (UE) 2017/625 per la verifica della conformità al presente regolamento sono effettuati durante l’intero processo in tutte le fasi della produzione, della preparazione e della distribuzione, sulla base della probabilità di non conformità definita all’articolo 3, punto 57), del presente regolamento, che è determinata prendendo in considerazione, oltre agli elementi di cui all’articolo 9 del regolamento (UE) 2017/625, in particolare i seguenti elementi:

a)

il tipo, le dimensioni e la struttura degli operatori e dei gruppi di operatori;

b)

la durata del periodo di tempo in cui gli operatori e i gruppi di operatori si sono occupati di produzione, preparazione e distribuzione biologica;

c)

i risultati dei controlli effettuati in conformità del presente articolo;

d)

il momento più opportuno per le attività svolte;

e)

le categorie di prodotti;

f)

il tipo, la quantità, il valore dei prodotti e la loro evoluzione nel tempo;

g)

la possibilità di commistione di prodotti o di contaminazione con prodotti o sostanze non autorizzati;

h)

l’applicazione di deroghe o eccezioni alle norme da parte di operatori o gruppi di operatori;

i)

i punti critici per la non conformità e la probabilità di non conformità in ogni fase della produzione, della preparazione e della distribuzione;

j)

le attività di appalto.

3.   In ogni caso, tutti gli operatori e i gruppi di operatori, ad eccezione di quelli indicati all’articolo 34, paragrafo 2, e all’articolo 35, paragrafo 8, sono sottoposti a una verifica di conformità almeno una volta all’anno.

La verifica di conformità comprende un’ispezione fisica in loco, tranne quando le seguenti condizioni sono soddisfatte:

a)

i precedenti controlli dell’operatore o del gruppo di operatori interessato non hanno rilevato alcuna non conformità che comprometta l’integrità dei prodotti biologici o in conversione per almeno tre anni consecutivi; e

b)

l’operatore o il gruppo di operatori interessato è stato valutato sulla base degli elementi di cui al paragrafo 2 del presente articolo e all’articolo 9 del regolamento (UE) 2017/625 come aventi una bassa probabilità di non conformità.

In tali casi, l’intervallo di tempo tra due ispezioni fisiche in loco non supera i 24 mesi.

4.   I controlli ufficiali eseguiti in conformità dell’articolo 9 del regolamento (UE) 2017/625 per la verifica della conformità al presente regolamento:

a)

sono effettuati conformemente all’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/625, assicurando nel contempo che una percentuale minima di tutti i controlli ufficiali degli operatori o dei gruppi di operatori sia effettuata senza preavviso;

b)

assicurano che sia effettuata una percentuale minima di controlli aggiuntivi a quelli di cui al paragrafo 3 del presente articolo;

c)

sono effettuati su un numero minimo dei campioni prelevati in conformità dell’articolo 14, lettera h), del regolamento (UE) 2017/625;

d)

assicurano che un numero minimo di operatori che siano membri di un gruppo di operatori sia controllato in relazione alla verifica di conformità di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

5.   Il rilascio o il rinnovo del certificato di cui all’articolo 35, paragrafo 1, si basa sui risultati della verifica di conformità di cui ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo.

6.   La documentazione scritta redatta per ogni controllo ufficiale effettuato per verificare la conformità al presente regolamento conformemente all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 è controfirmata dall’operatore o dal gruppo di operatori a conferma del ricevimento di tale documentazione scritta.

7.   L’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 non si applica agli audit e alle ispezioni effettuati dalle autorità competenti nell’ambito delle loro attività di vigilanza sugli organismi di controllo cui sono stati delegati determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali o determinati compiti riguardanti altre attività ufficiali.

8.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 54 al fine di:

a)

integrare il presente regolamento, definendo condizioni e criteri specifici per l’esecuzione dei controlli ufficiali svolti per garantire la tracciabilità in tutte le fasi della produzione, della preparazione e della distribuzione, e la conformità al presente regolamento, per quanto riguarda:

i)

i controlli della documentazione contabile;

ii)

i controlli eseguiti su specifiche categorie di operatori;

iii)

se del caso, il termine entro cui devono essere effettuati i controlli previsti dal presente regolamento, comprese le ispezioni fisiche in loco di cui al paragrafo 3 del presente articolo, e i locali o l’area specifici in cui devono essere effettuati;

b)

modificare il paragrafo 2 del presente articolo, aggiungendo ulteriori elementi sulla base dell’esperienza pratica o modificando tali elementi aggiuntivi.

9.   La Commissione può adottare atti di esecuzione per specificare:

a)

la percentuale minima di tutti i controlli ufficiali degli operatori o dei gruppi di operatori che devono essere effettuati senza preavviso, come indicato al paragrafo 4, lettera a);

b)

la percentuale minima dei controlli aggiuntivi di cui al paragrafo 4, lettera b);

c)

il numero minimo di campioni di cui al paragrafo 4, lettera c);

d)

il numero minimo di operatori che siano membri di un gruppo di operatori di cui al paragrafo 4, lettera d).

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 55, paragrafo 2.

Articolo 39

Norme aggiuntive sugli adempimenti degli operatori e dei gruppi di operatori

1.   In aggiunta agli obblighi di cui all’articolo 15 del regolamento (UE) 2017/625, gli operatori e i gruppi di operatori:

a)

tengono registrazioni per dimostrare la loro conformità al presente regolamento;

b)

effettuano tutte le dichiarazioni e le altre comunicazioni previste dai controlli ufficiali;

c)

adottano le pertinenti misure pratiche volte a garantire la conformità al presente regolamento;

d)

forniscono, sotto forma di dichiarazione da firmare e aggiornare, ove necessario:

i)

la descrizione completa dell’unità di produzione biologica o in conversione e delle attività da svolgere a norma del presente regolamento;

ii)

le pertinenti misure pratiche volte a garantire la conformità al presente regolamento;

iii)

un impegno:

a informare per iscritto e senza indebito ritardo gli acquirenti dei prodotti e a scambiare le pertinenti informazioni con l’autorità competente o, se del caso, con l’autorità di controllo o l’organismo di controllo, qualora sia stato comprovato un sospetto di non conformità, non possa essere eliminato un sospetto di non conformità o sia stata accertata una non conformità che comprometta l’integrità dei prodotti;

ad accettare il trasferimento del fascicolo relativo al controllo in caso di cambiamento dell’autorità di controllo o dell’organismo di controllo oppure, in caso di ritiro dalla produzione biologica, la conservazione del fascicolo relativo al controllo, per un periodo di almeno cinque anni, da parte dell’ultima autorità di controllo o dell’ultimo organismo di controllo;

a informare immediatamente l’autorità competente o l’autorità o l’organismo designato in conformità dell’articolo 34, paragrafo 4, in caso di ritiro dalla produzione biologica; e

ad accettare lo scambio di informazioni con tali autorità od organismi, nel caso in cui gli appaltatori siano soggetti a controlli da parte di autorità di controllo od organismi di controllo differenti.

2.   La Commissione può adottare atti di esecuzione per stabilire le specifiche e i dettagli relativi ai seguenti elementi:

a)

le registrazioni volte a dimostrare la conformità al presente regolamento;

b)

le dichiarazioni e altre comunicazioni necessarie per i controlli ufficiali;

c)

le pertinenti misure pratiche volte a garantire la conformità al presente regolamento.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 55, paragrafo 2.

Articolo 40

Norme aggiuntive sulla delega di compiti riguardanti i controlli ufficiali e compiti riguardanti altre attività ufficiali

1.   Le autorità competenti possono delegare agli organismi di controllo determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali e determinati compiti riguardanti altre attività ufficiali unicamente se, oltre alle condizioni di cui al capo III del regolamento (UE) 2017/625, sono soddisfatte anche le condizioni seguenti:

a)

la delega contiene una descrizione dettagliata dei compiti riguardanti i controlli ufficiali delegati e dei compiti riguardanti altre attività ufficiali delegate, inclusi gli obblighi di stesura della relazione e altri obblighi specifici, e delle condizioni alle quali l’organismo di controllo può svolgerli. In particolare, l’organismo di controllo deve aver presentato alle autorità competenti per l’approvazione preventiva quanto segue:

i)

la sua procedura di valutazione del rischio, che deve determinare, in particolare, la base per l’intensità e la frequenza delle verifiche di conformità degli operatori e dei gruppi di operatori, che deve essere stabilita in funzione degli elementi di cui all’articolo 9 del regolamento (UE) 2017/625 e dell’articolo 38 del presente regolamento, e che deve essere seguita per i controlli ufficiali sugli operatori e gruppi di operatori;

ii)

la procedura di controllo standard, che deve comprendere una descrizione dettagliata delle misure di controllo che l’organismo di controllo intende applicare agli operatori e gruppi di operatori soggetti al proprio controllo;

iii)

un elenco di misure conformi al catalogo comune di cui all’articolo 41, paragrafo 4, e che devono essere applicate agli operatori e ai gruppi di operatori in caso di sospetta o accertata non conformità;

iv)

le modalità per un monitoraggio efficace dei compiti riguardanti i controlli ufficiali e dei compiti riguardanti altre attività ufficiali effettuati in relazione agli operatori e ai gruppi di operatori, nonché le modalità per l’elaborazione di relazioni su tali compiti.

L’organismo di controllo notifica all’autorità competente ogni successiva modifica degli elementi di cui ai punti da i) a iv);

b)

tali autorità competenti dispongono di procedure e soluzioni atte a garantire la supervisione degli organismi di controllo, compresa la verifica dell’efficacia, dell’indipendenza e dell’obiettività del modo in cui sono svolti i compiti delegati, in particolare riguardo all’intensità e alla frequenza delle verifiche di conformità.

Almeno una volta all’anno le autorità competenti organizzano, a norma dell’articolo 33, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625, audit agli organismi di controllo a cui hanno delegato compiti relativi ai controlli ufficiali o compiti riguardanti altre attività ufficiali.

2.   In deroga all’articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/625, le autorità competenti possono delegare a un organismo di controllo la decisione in merito ai compiti di cui all’articolo 138, paragrafo 1, lettera b), e all’articolo 138, paragrafi 2 e 3, di tale regolamento.

3.   Ai fini dell’articolo 29, lettera b), punto iv), del regolamento (UE) 2017/625, la norma per la delega di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali e di determinati compiti riguardanti altre attività ufficiali intesi a verificare la conformità al presente regolamento che è pertinente in relazione all’ambito di applicazione del presente regolamento è la versione più recente della norma internazionale armonizzata «Valutazione della conformità - Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi», il cui riferimento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

4.   Le autorità competenti non delegano agli organismi di controllo i seguenti compiti riguardanti controlli ufficiali e compiti riguardanti altre attività ufficiali:

a)

la supervisione e l’audit di altre autorità di controllo o altri organismi di controllo;

b)

il potere di concedere deroghe, eccetto le deroghe per l’uso di materiale riproduttivo vegetale non ottenuto da produzione biologica;

c)

l’autorità di ricevere notifiche delle attività da parte degli operatori o dei gruppi di operatori a norma dell’articolo 34, paragrafo 1, del presente regolamento;

d)

la valutazione della probabilità di non conformità alle disposizioni del presente regolamento che determinano la frequenza con cui si devono effettuare i controlli fisici sulle partite di prodotti biologici prima della loro immissione in libera pratica nell’Unione a norma dell’articolo 54 del regolamento (UE) 2017/625;

e)

la definizione del catalogo comune delle misure di cui all’articolo 41, paragrafo 4, del presente regolamento.

5.   Le autorità competenti non delegano a persone fisiche compiti riguardanti i controlli ufficiali o compiti riguardanti altre attività ufficiali.

6.   Le autorità competenti assicurano che le informazioni ricevute dagli organismi di controllo ai sensi dell’articolo 32 del regolamento (UE) 2017/625 e le informazioni relative alle misure applicate dagli organismi di controllo in caso di non conformità accertata o probabile siano raccolte e utilizzate dalle autorità competenti per vigilare sull’attività di tali organi di controllo.

7.   Ove un’autorità competente abbia revocato totalmente o parzialmente la delega di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali o determinati compiti riguardanti altre attività ufficiali a norma dell’articolo 33, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625, decide se i certificati rilasciati dagli organismi di controllo interessati prima della data di tale revoca totale o parziale debbano rimanere validi e informa di tale decisione gli operatori interessati.

8.   Fatta salva la lettera b) dell’articolo 33 del regolamento (UE) 2017/625, prima di revocare interamente o parzialmente la delega di compiti riguardanti i controlli ufficiali o compiti riguardanti altre attività ufficiali nei casi di cui a tale lettera, le autorità competenti possono sospendere interamente o parzialmente tale delega:

a)

per un periodo non superiore a 12 mesi, durante il quale l’organismo di controllo deve porre rimedio alle carenze individuate durante gli audit e le ispezioni o affrontare i casi di non conformità in merito ai quali sono state condivise informazioni con altre autorità di controllo e altri organismi di controllo, con autorità competenti e con la Commissione, a norma dell’articolo 43 del presente regolamento; o

b)

per il periodo durante il quale è sospeso l’accreditamento di cui all’articolo 29, lettera b), punto iv), del regolamento (UE) 2017/625, in combinato disposto con l’articolo 40, paragrafo 3, del presente regolamento.

Ove sia stata sospesa la delega di compiti riguardanti i controlli ufficiali o di compiti riguardanti altre attività ufficiali, gli organismi di controllo interessati non rilasciano certificati di cui all’articolo 35 relativamente agli ambiti per i quali è stata sospesa la delega. Le autorità competenti decidono se eventuali certificati rilasciati dagli organismi di controllo interessati prima della data di tale sospensione parziale o totale debbano rimanere validi e informano gli operatori interessati di tale decisione.

Fatto salvo l’articolo 33 del regolamento (UE) 2017/625, le autorità competenti revocano la sospensione della delega dei compiti riguardanti i controlli ufficiali o dei compiti riguardanti altre attività ufficiali quanto prima, una volta che l’organismo di controllo ha posto rimedio alle carenze o alle ipotesi di non conformità di cui al primo comma, lettera a), o una volta che l’organismo di accreditamento ha revocato la sospensione dell’accreditamento di cui al primo comma, lettera b).

9.   Qualora un organismo di controllo a cui le autorità competenti hanno delegato determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali o determinati compiti riguardanti altre attività ufficiali sia stato riconosciuto anche dalla Commissione, a norma dell’articolo 46, paragrafo 1, del presente regolamento, per svolgere attività di controllo in paesi terzi, e la Commissione intenda ritirare o abbia ritirato il riconoscimento di tale organismo di controllo, le autorità competenti organizzano audit o ispezioni dell’organismo di controllo per quanto riguarda le sue attività nello Stato membro o negli Stati membri interessati, a norma dell’articolo 33, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625.

10.   Gli organismi di controllo trasmettono alle autorità competenti:

a)

entro il 31 gennaio di ogni anno, un elenco degli operatori da essi controllati al 31 dicembre dell’anno precedente; e

b)

entro il 31 marzo di ogni anno, informazioni relative ai controlli ufficiali e ad altre attività ufficiali svolti nell’anno precedente, a supporto della stesura della relazione annuale di cui all’articolo 113 del regolamento (UE) 2017/625 per la parte relativa alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici.

11.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 54 che integrano il presente regolamento per quanto riguarda le condizioni aggiuntive, rispetto a quelle indicate al paragrafo 1 del presente articolo, per la delega agli organismi di controllo di compiti riguardanti i controlli ufficiali e di compiti riguardanti altre attività ufficiali.

Articolo 41

Norme aggiuntive sugli interventi in caso di non conformità

1.   Fatto salvo l’articolo 29, se un’autorità competente o, se del caso, un’autorità di controllo o un organismo di controllo sospetta che un operatore intenda utilizzare o immettere sul mercato un prodotto che potrebbe non essere conforme al presente regolamento, ma che riporta termini riferiti alla produzione biologica, o riceve informazioni comprovate a tal riguardo, anche da parte di altre autorità competenti o, se del caso, di altre autorità di controllo o altri organismi di controllo, o se tale autorità competente o autorità di controllo od organismo di controllo è informata o informato da un operatore a norma dell’articolo 27 di un sospetto di non conformità:

a)

conduce immediatamente un’indagine ufficiale a norma del regolamento (UE) 2017/625, al fine di verificare la conformità al presente regolamento; tale indagine deve essere completata il prima possibile, entro un periodo di tempo ragionevole, tenendo conto della durata di conservazione del prodotto e della complessità del caso;

b)

in attesa dei risultati dell’indagine di cui alla lettera a), vieta in via provvisoria sia l’immissione sul mercato dei prodotti interessati come prodotti biologici o in conversione sia il loro utilizzo nella produzione biologica. Prima di adottare tale decisione, l’autorità competente o, se del caso, l’autorità di controllo o l’organismo di controllo offre all’operatore la possibilità di formulare osservazioni.

2.   Se i risultati dell’indagine di cui al paragrafo 1, lettera a), non mostrano alcuna non conformità che comprometta l’integrità dei prodotti biologici o in conversione, l’operatore è autorizzato a utilizzare i prodotti in questione o a immetterli sul mercato come prodotti biologici o in conversione.

3.   Gli Stati membri adottano le misure, e prevedono le sanzioni necessarie, per evitare l’uso fraudolento delle indicazioni di cui al capo IV del presente regolamento.

4.   Le autorità competenti forniscono un catalogo comune di misure per i casi di sospetto di non conformità e non conformità accertata, da applicare sul loro territorio, anche da parte delle autorità di controllo e degli organismi di controllo.

5.   La Commissione può adottare atti di esecuzione per specificare modalità uniformi da applicare ai casi in cui le autorità competenti devono adottare misure in relazione a casi di sospetto di non conformità o non conformità accertata.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 55, paragrafo 2.

Articolo 42

Norme aggiuntive sulle misure da adottare in caso di non conformità

1.   In caso di non conformità che comprometta l’integrità dei prodotti biologici o in conversione in una qualsiasi delle fasi di produzione, preparazione e distribuzione, ad esempio a causa dell’uso di prodotti, sostanze o tecniche non autorizzati o di commistione con prodotti non biologici, le autorità competenti e, se del caso, le autorità di controllo o gli organismi di controllo garantiscono che, oltre alle misure che devono essere adottate a norma dell’articolo 138 del regolamento (UE) 2017/625, non sia fatto alcun riferimento alla produzione biologica nell’etichettatura e nella pubblicità dell’intera partita o produzione in questione.

2.   In caso di grave o ripetuta o persistente non conformità, le autorità competenti e, se del caso, le autorità di controllo e gli organismi di controllo garantiscono che, oltre alle misure stabilite al paragrafo 1 e a qualsiasi misura adeguata adottata in particolare a norma dell’articolo 138 del regolamento (UE) 2017/625, agli operatori o ai gruppi di operatori interessati sia vietato, per un determinato periodo, commercializzare prodotti che fanno riferimento alla produzione biologica e che il loro certificato di cui all’articolo 35 sia di conseguenza sospeso o revocato.

Articolo 43

Norme aggiuntive sullo scambio di informazioni

1.   In aggiunta agli obblighi enunciati all’articolo 105, paragrafo 1, e all’articolo 106, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625, le autorità competenti condividono immediatamente informazioni con altre autorità competenti e con la Commissione in merito a qualsiasi sospetto di non conformità che comprometta l’integrità dei prodotti biologici o in conversione.

Le autorità competenti condividono tali informazioni con altre autorità competenti e con la Commissione tramite un sistema informatico che consenta lo scambio elettronico di documenti e informazioni messo a disposizione dalla Commissione.

2.   Nei casi in cui la non conformità sospetta o accertata sia individuata in relazione a prodotti posti sotto il controllo di altre autorità di controllo o altri organismi di controllo, le autorità di controllo e gli organismi di controllo ne informano immediatamente tali altre autorità di controllo o altri organismi di controllo.

3.   Le autorità di controllo e gli organismi di controllo scambiano con altre autorità di controllo e altri organismi di controllo altre informazioni pertinenti.

4.   Su richiesta giustificata dalla necessità di garantire che un prodotto sia stato ottenuto conformemente al presente regolamento, le autorità di controllo e gli organismi di controllo scambiano con altre autorità competenti e con la Commissione informazioni sui risultati dei rispettivi controlli.

5.   Le autorità competenti scambiano informazioni riguardanti la supervisione degli organismi di controllo con gli organismi nazionali di accreditamento, quali definiti all’articolo 2, punto 11), del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (54).

6.   Le autorità competenti adottano le opportune misure e stabiliscono procedure documentate intese a garantire che le informazioni circa i risultati dei controlli siano comunicate all’organismo pagatore in funzione delle sue esigenze ai fini dell’articolo 58 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (55) e degli atti adottati sulla base di tale articolo.

7.   La Commissione può adottare atti di esecuzione per specificare le informazioni che devono essere fornite dalle autorità competenti, dalle autorità di controllo e dagli organismi di controllo responsabili dei controlli ufficiali e di altre attività ufficiali conformemente al presente articolo, i destinatari di tali informazioni e le procedure in base alle quali tali informazioni devono essere fornite, comprese le funzioni del sistema informatico di cui al paragrafo 1.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 55, paragrafo 2.

CAPO VII

SCAMBI CON I PAESI TERZI

Articolo 44

Esportazione di prodotti biologici

1.   Un prodotto può essere esportato dall’Unione come prodotto biologico e può recare il logo di produzione biologica dell’Unione europea se è conforme alle norme per la produzione biologica ai sensi del presente regolamento.

2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 54 che integrano il presente regolamento riguardo ai documenti destinati alle autorità doganali dei paesi terzi, in particolare riguardo al rilascio di certificati di esportazione biologici in formato elettronico, ove possibile, nonché riguardo alla fornitura di garanzie che i prodotti biologici esportati sono conformi al presente regolamento.

Articolo 45

Importazione di prodotti biologici e in conversione

1.   Un prodotto può essere importato da un paese terzo per essere immesso sul mercato dell’Unione come prodotto biologico o come prodotto in conversione se sono soddisfatte le tre condizioni seguenti:

a)

il prodotto è un prodotto di cui all’articolo 2, paragrafo 1;

b)

si versa in uno dei casi seguenti:

i)

il prodotto è conforme ai capi II, III e IV del presente regolamento e tutti gli operatori e i gruppi di operatori di cui all’articolo 36, compresi gli esportatori nel paese terzo in questione, sono stati sottoposti a controlli da parte delle autorità di controllo o degli organismi di controllo riconosciuti a norma dell’articolo 46 e tali autorità od organismi hanno fornito a tutti i detti operatori, gruppi di operatori ed esportatori un certificato che attesta che sono in conformità con il presente regolamento;

ii)

nei casi in cui proviene da un paese terzo riconosciuto a norma dell’articolo 47, il prodotto rispetta le condizioni stabilite nel pertinente accordo commerciale; o

iii)

nei casi in cui proviene da un paese terzo riconosciuto a norma dell’articolo 48, il prodotto rispetta norme di produzione e di controllo equivalenti di detto paese terzo ed è importato con un certificato di ispezione attestante tale conformità rilasciato dalle autorità competenti, dalle autorità di controllo o dagli organismi di controllo di quel paese terzo;

c)

gli operatori dei paesi terzi sono in grado di fornire in qualsiasi momento, agli importatori e alle autorità nazionali nell’Unione e in tali paesi terzi, informazioni che consentano di identificare gli operatori che sono loro fornitori e le autorità di controllo o gli organismi di controllo di tali fornitori, al fine di garantire la tracciabilità del prodotto biologico o in conversione interessato. Tali informazioni sono messe a disposizione anche delle autorità di controllo o degli organismi di controllo degli importatori.

2.   La Commissione può, conformemente alla procedura di cui all’articolo 24, paragrafo 9, concedere autorizzazioni specifiche per l’uso di prodotti e sostanze nei paesi terzi e nelle regioni ultraperiferiche dell’Unione, tenendo conto delle differenze in termini di equilibrio ecologico nella produzione vegetale o animale, delle particolari condizioni climatiche, delle tradizioni e delle condizioni locali in tali zone. Tali autorizzazioni specifiche possono essere concesse per un periodo rinnovabile di due anni e sono soggette ai principi stabiliti nel capo II e ai criteri indicati all’articolo 24, paragrafi 3 e 6.

3.   Nel fissare i criteri per determinare se una situazione possa definirsi circostanza calamitosa e nello stabilire norme specifiche su come far fronte a tali circostanze a norma dell’articolo 22, la Commissione tiene conto delle differenze in termini di equilibrio ecologico, clima e condizioni locali nei paesi terzi e nelle regioni ultraperiferiche dell’Unione.

4.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme specifiche concernenti il contenuto dei certificati di cui al paragrafo 1, lettera b), la procedura da seguire per il loro rilascio, la loro verifica e i mezzi tecnici con cui il certificato è emesso, in particolare per quanto riguarda il ruolo delle autorità competenti, delle autorità di controllo e degli organismi di controllo, garantendo la tracciabilità e la conformità dei prodotti importati destinati a essere immessi sul mercato dell’Unione come prodotti biologici o come prodotti in conversione ai sensi del paragrafo 1.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 55, paragrafo 2.

5.   Il rispetto delle condizioni e delle misure per l’importazione nell’Unione di prodotti biologici e di prodotti in conversione ai sensi del paragrafo 1 è accertato ai posti di controllo frontalieri, in conformità dell’articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625. La frequenza dei controlli fisici di cui all’articolo 49, paragrafo 2, di detto regolamento dipende dalla probabilità di non conformità ai sensi dell’articolo 3, punto 57), del presente regolamento.

Articolo 46

Riconoscimento delle autorità di controllo e degli organismi di controllo

1.   La Commissione può adottare atti di esecuzione per il riconoscimento delle autorità di controllo e degli organismi di controllo competenti per eseguire controlli e rilasciare certificati biologici nei paesi terzi, per la revoca del riconoscimento di tali autorità di controllo e organismi di controllo e per la compilazione di un elenco di autorità di controllo e organismi di controllo riconosciuti.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 55, paragrafo 2.

2.   Le autorità di controllo o gli organismi di controllo sono riconosciuti in conformità del presente articolo, paragrafo 1, per il controllo dell’importazione delle categorie di prodotti di cui all’articolo 35, paragrafo 7, se soddisfano i seguenti criteri:

a)

sono legalmente stabiliti in uno Stato membro o in un paese terzo;

b)

hanno la capacità di eseguire controlli al fine di garantire che per i prodotti biologici e per i prodotti in conversione destinati all’importazione nell’Unione siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 45, paragrafo 1, lettera a), all’articolo 45, paragrafo 1, lettera b), punto i), e all’articolo 45, paragrafo 1, lettera c), e di cui al presente articolo;

c)

offrono adeguate garanzie di obiettività e imparzialità e non presentano alcun conflitto di interessi per quanto riguarda l’espletamento dei loro compiti di controllo;

d)

nel caso degli organismi di controllo, sono accreditati secondo la norma armonizzata pertinente «Valutazione della conformità - Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi», il cui riferimento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea;

e)

dispongono dell’esperienza, delle attrezzature e delle infrastrutture necessarie a svolgere compiti di controllo e di personale in numero sufficiente e adeguatamente qualificato ed esperto; e

f)

soddisfano gli eventuali criteri aggiuntivi che possono essere stabiliti in un atto delegato adottato a norma del paragrafo 7.

3.   L’accreditamento di cui al paragrafo 2, lettera d), può essere concesso solo da:

a)

un organismo nazionale di accreditamento situato nell’Unione in conformità del regolamento (CE) n. 765/2008; o

b)

un organismo di accreditamento situato al di fuori dall’Unione, firmatario di un accordo di riconoscimento multilaterale sotto l’egida del Forum internazionale per l’accreditamento.

4.   Le autorità di controllo e gli organismi di controllo presentano alla Commissione una domanda di riconoscimento. Tale domanda è costituita da un fascicolo tecnico contenente tutte le informazioni necessarie a garantire il rispetto dei criteri di cui al paragrafo 2.

Le autorità di controllo forniscono la relazione di valutazione più recente elaborata dall’autorità competente e gli organismi di controllo forniscono il certificato di accreditamento rilasciato dall’organismo di accreditamento. Ove opportuno, le autorità di controllo o gli organismi di controllo forniscono anche le relazioni più recenti sulla valutazione in loco, sulla sorveglianza e sulla rivalutazione pluriennale regolari delle loro attività.

5.   Sulla base delle informazioni di cui al paragrafo 4 e di qualsiasi altra informazione pertinente relativa all’autorità di controllo o all’organismo di controllo, la Commissione assicura l’appropriata supervisione delle autorità di controllo e degli organismi di controllo riconosciuti riesaminando regolarmente le loro prestazioni e il loro riconoscimento. Ai fini di tale supervisione la Commissione può chiedere informazioni supplementari agli organismi di accreditamento o alle autorità competenti, a seconda del caso.

6.   La natura della supervisione di cui al paragrafo 5 è determinata sulla base di una valutazione della probabilità di non conformità, tenendo conto, in particolare, dell’attività dell’autorità di controllo o dell’organismo di controllo, del tipo di prodotti e di operatori sotto il suo controllo e delle modifiche delle norme di produzione e delle misure di controllo.

Il riconoscimento delle autorità di controllo o degli organismi di controllo di cui al paragrafo 1 è in particolare revocato senza indugio, secondo la procedura di cui a tale paragrafo, ove siano riscontrate violazioni gravi o ripetute per quanto riguarda la certificazione o i controlli e le azioni stabiliti conformemente al paragrafo 8 e ove l’organismo di controllo interessato o l’autorità di controllo interessata non abbia adottato correttivi appropriati e tempestivi, a seguito di una richiesta della Commissione, entro un termine stabilito da quest’ultima. Tale periodo è stabilito in funzione della gravità del problema e, in generale, non può essere inferiore a 30 giorni.

7.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 54:

a)

che modificano il paragrafo 2 del presente articolo tramite l’aggiunta di criteri ulteriori rispetto a quelli ivi contenuti per il riconoscimento delle autorità di controllo e degli organismi di controllo di cui al paragrafo 1 del presente articolo e per la revoca di tale riconoscimento, o tramite la modifica di tali criteri aggiuntivi;

b)

che integrano il presente regolamento per quanto riguarda:

i)

l’esercizio della supervisione delle autorità di controllo e degli organismi di controllo riconosciuti dalla Commissione a norma del paragrafo 1, compresi gli esami in loco; e

ii)

i controlli e altre azioni che devono essere eseguiti da tali autorità di controllo e organismi di controllo.

8.   La Commissione può adottare atti di esecuzione al fine di garantire l’applicazione delle misure da adottare nei casi di non conformità sospetta o accertata, in particolare quelli che compromettono l’integrità dei prodotti biologici o in conversione importati nel quadro del riconoscimento di cui al presente articolo. Tali misure possono consistere, in particolare, nella verifica dell’integrità di prodotti biologici o in conversione prima della loro immissione sul mercato dell’Unione e, ove opportuno, nella sospensione dell’autorizzazione a immettere tali prodotti sul mercato dell’Unione come prodotti biologici o in conversione.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 55, paragrafo 2.

9.   Per motivi imperativi di urgenza debitamente giustificati, relativi alle pratiche sleali o alle pratiche incompatibili con i principi e le norme di produzione biologica, alla tutela della fiducia dei consumatori o alla tutela della concorrenza leale fra gli operatori, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili conformemente alla procedura di cui all’articolo 55, paragrafo 3, per porre in essere le misure di cui al paragrafo 8 del presente articolo o decidere in merito alla revoca del riconoscimento delle autorità di controllo e degli organismi di controllo di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 47

Equivalenza nell’ambito di un accordo commerciale

I paesi terzi riconosciuti di cui all’articolo 45, paragrafo 1, lettera b), punto ii), sono paesi terzi che l’Unione, nell’ambito di un accordo commerciale, ha riconosciuto come aventi un sistema di produzione che soddisfa obiettivi e principi uguali a quelli dell’Unione applicando norme che assicurano lo stesso livello di garanzia di conformità.

Articolo 48

Equivalenza a norma del regolamento (CE) n. 834/2007

1.   I paesi terzi riconosciuti di cui all’articolo 45, paragrafo 1, lettera b), punto iii), sono i paesi terzi riconosciuti ai fini dell’equivalenza di cui all’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007, compresi quelli riconosciuti nell’ambito della misura transitoria di cui all’articolo 58 del presente regolamento.

Tale riconoscimento termina il 31 dicembre 2025.

2.   Sulla base delle relazioni annuali che i paesi terzi di cui al paragrafo 1 devono trasmettere alla Commissione entro il 31 marzo di ogni anno in merito all’attuazione e all’esecuzione delle misure di controllo da essi stabilite, e alla luce di qualsiasi altra informazione ricevuta, la Commissione assicura l’appropriata supervisione dei paesi terzi riconosciuti riesaminando regolarmente il loro riconoscimento. A tal fine, la Commissione può richiedere l’assistenza degli Stati membri. La natura della supervisione è determinata sulla base di una valutazione della probabilità di non conformità, tenendo conto, in particolare, del volume delle esportazioni nell’Unione provenienti dal paese terzo interessato, dei risultati delle attività di monitoraggio e di vigilanza svolte dalle autorità competenti e dei risultati di precedenti controlli. La Commissione riferisce periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all’esito del suo riesame.

3.   La Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, un elenco dei paesi terzi di cui al paragrafo 1 e può modificare tale elenco mediante atti di esecuzione.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 55, paragrafo 2.

4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 54 che integrano il presente regolamento riguardo alle informazioni che i paesi terzi elencati conformemente al paragrafo 3 del presente articolo devono trasmettere, in quanto necessarie per la supervisione del loro riconoscimento da parte della Commissione, nonché riguardo all’esercizio di tale supervisione da parte della Commissione, anche per mezzo di un esame in loco.

5.   La Commissione può adottare atti di esecuzione al fine di garantire l’applicazione delle misure nei casi di non conformità sospetta o accertata, in particolare quelli che compromettono l’integrità dei prodotti biologici o in conversione importati dai paesi terzi di cui al presente articolo. Tali misure possono consistere, in particolare, nella verifica dell’integrità dei prodotti biologici o in conversione prima della loro immissione sul mercato dell’Unione e, ove opportuno, nella sospensione dell’autorizzazione a immettere tali prodotti sul mercato dell’Unione come prodotti biologici o in conversione.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 55, paragrafo 2.

Articolo 49

Relazione della Commissione sull’applicazione degli articoli 47 e 48

Entro il 31 dicembre 2021 la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sullo stato dell’applicazione degli articoli 47 e 48, in particolare per quanto riguarda il riconoscimento dei paesi terzi ai fini dell’equivalenza.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI

SEZIONE 1

Libera circolazione dei prodotti biologici e in conversione

Articolo 50

Esclusione della facoltà di vietare o limitare la commercializzazione dei prodotti biologici

Le autorità competenti, le autorità di controllo e gli organismi di controllo non vietano o limitano, per motivi concernenti la produzione, l’etichettatura o la presentazione dei prodotti, la commercializzazione dei prodotti biologici o in conversione soggetti a controllo da parte di un’altra autorità competente, di un’altra autorità di controllo o di un altro organismo di controllo situati in un altro Stato membro se tali prodotti sono conformi al presente regolamento. In particolare, non sono svolti controlli ufficiali e altre attività ufficiali diversi da quelli di cui al regolamento (UE) 2017/625 e non sono riscosse, per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali, tariffe diverse da quelle di cui al capo VI del medesimo regolamento.

SEZIONE 2

Informazioni, relazioni e relative deroghe

Articolo 51

Informazioni relative al settore biologico e ai relativi scambi

1.   Ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni necessarie per l’attuazione e il monitoraggio dell’applicazione del presente regolamento. Per quanto possibile, tali informazioni si basano su fonti di dati esistenti. La Commissione tiene conto dei dati necessari e delle sinergie tra potenziali fonti di dati, in particolare, se del caso, del loro uso a fini statistici.

2.   La Commissione adotta atti di esecuzione per quanto riguarda il sistema da utilizzare per la trasmissione delle informazioni di cui al paragrafo 1, i dettagli delle informazioni da trasmettere e la data entro la quale tali informazioni devono essere trasmesse.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 55, paragrafo 2.

Articolo 52

Informazioni riguardanti le autorità competenti, le autorità di controllo e gli organismi di controllo

1.   Gli Stati membri tengono un elenco regolarmente aggiornato di:

a)

nomi e indirizzi delle autorità competenti; e

b)

nomi, indirizzi e numeri di codice delle autorità di controllo e degli organismi di controllo.

Gli Stati membri trasmettono tali elenchi e qualsiasi loro modifica alla Commissione e li rendono pubblici, eccetto ove la trasmissione e la pubblicazione siano già avvenute in conformità dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/625.

2.   Sulla base delle informazioni fornite a norma del paragrafo 1, la Commissione pubblica regolarmente su Internet un elenco aggiornato delle autorità di controllo e degli organismi di controllo di cui al paragrafo 1, lettera b).

Articolo 53

Deroghe, autorizzazioni e relazione

1.   Le deroghe all’uso di materiale riproduttivo vegetale biologico e all’uso di animali biologici di cui all’allegato II, parte I, punto 1.8.5, e all’allegato II, parte II, punti 1.3.4.3 e 1.3.4.4, ad eccezione dell’allegato II, parte II, punto 1.3.4.4.2, cessano il 31 dicembre 2035.

2.   Dal 1o gennaio 2028, sulla base delle conclusioni relative alla disponibilità di materiale riproduttivo vegetale biologico e di animali biologici presentate nella relazione di cui al paragrafo 7 del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 54 che modificano il presente regolamento come segue:

a)

ponendo fine alle deroghe di cui all’allegato II, parte I, punto 1.8.5, e all’allegato II, parte II, punti 1.3.4.3 e 1.3.4.4, ad eccezione dell’allegato II, parte II, punto 1.3.4.4.2, a una data precedente il 31 dicembre 2035 o prorogandone il termine oltre tale data; o

b)

ponendo fine alla deroga di cui all’allegato II, parte II, punto 1.3.4.4.2.

3.   Dal 1o gennaio 2026 alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 54 che modificano l’articolo 26, paragrafo 2, lettera b), per estendere l’ambito di applicazione del sistema di informazione di cui all’articolo 26, paragrafo 2, alle pollastrelle, e l’allegato II, parte II, punto 1.3.4.3, per fondare le deroghe relative alle pollastrelle sui dati raccolti conformemente a tale sistema.

4.   Dal 1o gennaio 2025 alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 54, sulla base delle informazioni relative alla disponibilità di mangimi proteici biologici per pollame e suini messe a disposizione dagli Stati membri conformemente al paragrafo 6 del presente articolo o presentate nella relazione di cui al paragrafo 7 del presente articolo, che anticipano il termine delle autorizzazioni a utilizzare i mangimi proteici non biologici nell’alimentazione di pollame e suini di cui all’allegato II, parte II, punti 1.9.3.1, lettera c), e 1.9.4.2, lettera c), rispetto al 31 dicembre 2025, o lo prorogano oltre tale data.

5.   La Commissione proroga le deroghe o le autorizzazioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 soltanto nella misura in cui dispone di informazioni, in particolare le informazioni fornite dagli Stati membri in conformità del paragrafo 6, che confermino l’indisponibilità sul mercato dell’Unione del materiale riproduttivo vegetale, degli animali o dei mangimi interessati.

6.   Entro il 30 giugno di ogni anno, gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione e degli altri Stati membri:

a)

le informazioni che figurano nella banca dati di cui all’articolo 26, paragrafo 1, nei sistemi di cui all’articolo 26, paragrafo 2, e, se del caso, nei sistemi di cui all’articolo 26, paragrafo 3;

b)

le informazioni sulle deroghe concesse a norma dell’allegato II, parte I, punto 1.8.5, e dell’allegato II, parte II, punti 1.3.4.3 e 1.3.4.4; e

c)

le informazioni relative alla disponibilità, sul mercato dell’Unione, di mangimi proteici biologici per pollame e suini e alle autorizzazioni concesse conformemente all’allegato II, parte II, punti 1.9.3.1, lettera c), e 1.9.4.2, lettera c).

7.   Entro il 31 dicembre 2025, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla disponibilità sul mercato dell’Unione e, se del caso, sulle cause della limitata accessibilità di:

a)

materiale riproduttivo vegetale biologico;

b)

animali biologici contemplati dalle deroghe di cui all’allegato II, parte II, punti 1.3.4.3 e 1.3.4.4;

c)

mangimi proteici biologici destinati all’alimentazione di pollame e suini soggetti alle autorizzazioni di cui all’allegato II, parte II, punti 1.9.3.1, lettera c), e 1.9.4.2, lettera c).

Nell’elaborare tale relazione, la Commissione tiene conto, in particolare, dei dati raccolti conformemente all’articolo 26 e delle informazioni riguardanti le deroghe e le autorizzazioni di cui al paragrafo 6 del presente articolo.

CAPO IX

DISPOSIZIONI PROCEDURALI, TRANSITORIE E FINALI

SEZIONE 1

Disposizioni procedurali

Articolo 54

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 2, paragrafo 6, all’articolo 9, paragrafo 11, all’articolo 10, paragrafo 5, all’articolo 12, paragrafo 2, all’articolo 13, paragrafo 3, all’articolo 14, paragrafo 2, all’articolo 15, paragrafo 2, all’articolo 16, paragrafo 2, all’articolo 17, paragrafo 2, all’articolo 18, paragrafo 2, all’articolo 19, paragrafo 2, all’articolo 21, paragrafo 1, all’articolo 22, paragrafo 1, all’articolo 23, paragrafo 2, all’articolo 24, paragrafo 6, all’articolo 30, paragrafo 7, all’articolo 32, paragrafo 4, all’articolo 33, paragrafo 6, all’articolo 34, paragrafo 8, all’articolo 35, paragrafo 9, all’articolo 36, paragrafo 3, all’articolo 38, paragrafo 8, all’articolo 40, paragrafo 11, all’articolo 44, paragrafo 2, all’articolo 46, paragrafo 7, all’articolo 48, paragrafo 4, all’articolo 53, paragrafi 2, 3 e 4, all’articolo 57, paragrafo 3, e all’articolo 58, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1o gennaio 2021. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 2, paragrafo 6, all’articolo 9, paragrafo 11, all’articolo 10, paragrafo 5, all’articolo 12, paragrafo 2, all’articolo 13, paragrafo 3, all’articolo 14, paragrafo 2, all’articolo 15, paragrafo 2, all’articolo 16, paragrafo 2, all’articolo 17, paragrafo 2, all’articolo 18, paragrafo 2, all’articolo 19, paragrafo 2, all’articolo 21, paragrafo 1, all’articolo 22, paragrafo 1, all’articolo 23, paragrafo 2, all’articolo 24, paragrafo 6, all’articolo 30, paragrafo 7, all’articolo 32, paragrafo 4, all’articolo 33, paragrafo 6, all’articolo 34, paragrafo 8, all’articolo 35, paragrafo 9, all’articolo 36, paragrafo 3, all’articolo 38, paragrafo 8, all’articolo 40, paragrafo 11, all’articolo 44, paragrafo 2, all’articolo 46, paragrafo 7, all’articolo 48, paragrafo 4, all’articolo 53, paragrafi 2, 3 e 4, all’articolo 57, paragrafo 3, e all’articolo 58, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti dall’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6, dell’articolo 9, paragrafo 11, dell’articolo 10, paragrafo 5, dell’articolo 12, paragrafo 2, dell’articolo 13, paragrafo 3, dell’articolo 14, paragrafo 2, dell’articolo 15, paragrafo 2, dell’articolo 16, paragrafo 2, dell’articolo 17, paragrafo 2, dell’articolo 18, paragrafo 2, dell’articolo 19, paragrafo 2, dell’articolo 21, paragrafo 1, dell’articolo 22, paragrafo 1, dell’articolo 23, paragrafo 2, dell’articolo 24, paragrafo 6, dell’articolo 30, paragrafo 7, dell’articolo 32, paragrafo 4, dell’articolo 33, paragrafo 6, dell’articolo 34, paragrafo 8, dell’articolo 35, paragrafo 9, dell’articolo 36, paragrafo 3, dell’articolo 38, paragrafo 8, dell’articolo 40, paragrafo 11, dell’articolo 44, paragrafo 2, dell’articolo 46, paragrafo 7, dell’articolo 48, paragrafo 4, dell’articolo 53, paragrafi 2, 3 e 4, dell’articolo 57, paragrafo 3, e dell’articolo 58, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 55

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato denominato «comitato per la produzione biologica». Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con il suo articolo 5.

4.   Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l’articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

SEZIONE 2

Abrogazione e disposizioni transitorie e finali

Articolo 56

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 834/2007 è abrogato.

Tuttavia, tale regolamento continua ad applicarsi ai fini del completamento dell’esame delle domande pendenti di paesi terzi, conformemente all’articolo 58 del presente regolamento.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 57

Misure transitorie relative alle autorità di controllo e agli organismi di controllo riconosciuti a norma dell’articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007

1.   Il riconoscimento delle autorità di controllo e degli organismi di controllo di cui all’articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 scade al più tardi entro il 31 dicembre 2023.

2.   La Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, un elenco delle autorità e degli organismi di controllo riconosciuti a norma dell’articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 e può modificare tale elenco mediante atti di esecuzione.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 55, paragrafo 2.

3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 54 che integrano il presente regolamento riguardo alle informazioni che le autorità di controllo e gli organismi di controllo di cui al paragrafo 2 del presente articolo devono trasmettere in quanto necessarie per la supervisione del loro riconoscimento da parte della Commissione, nonché riguardo all’esercizio di tale supervisione da parte della Commissione, anche per mezzo di un esame in loco.

Articolo 58

Misure transitorie relative alle domande presentate da paesi terzi a norma dell’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007

1.   La Commissione completa l’esame delle domande dei paesi terzi presentate a norma dell’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 che sono ancora pendenti il 17 giugno 2018. Tale regolamento si applica per l’esame di tali domande.

2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 54 che integrano il presente regolamento stabilendo le norme procedurali necessarie per l’esame delle domande di cui al paragrafo 1 del presente articolo, comprese le informazioni che devono essere trasmesse dai paesi terzi.

Articolo 59

Misure transitorie relative al primo riconoscimento delle autorità di controllo e degli organismi di controllo

In deroga alla data di applicazione di cui all’articolo 61, secondo comma, l’articolo 46 si applica a partire dal 17 giugno 2018 nella misura necessaria per consentire un riconoscimento tempestivo delle autorità di controllo e degli organismi di controllo.

Articolo 60

Misure transitorie relative alle scorte di prodotti biologici ottenuti in conformità del regolamento (CE) n. 834/2007

I prodotti ottenuti in conformità del regolamento (CE) n. 834/2007 prima del 1o gennaio 2021 possono essere immessi sul mercato dopo tale data fino all’esaurimento delle scorte.

Articolo 61

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 30 maggio 2018

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

La presidente

L. PAVLOVA


(1)  GU C 12 del 15.1.2015, pag. 75.

(2)  GU C 19 del 21.1.2015, pag. 84.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 19 aprile 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 22 maggio 2018.

(4)  Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 23).

(6)  Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).

(7)  Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

(8)  Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

(9)  Direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici (GU L 309 del 27.11.2001, pag. 22).

(10)  Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71).

(11)  Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

(12)  Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dell’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1).

(13)  Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

(14)  Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1).

(15)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(16)  Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

(17)  Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).

(18)  Direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (GU 125 dell’11.7.1966, pag. 2298).

(19)  Direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (GU 125 dell’11.7.1966, pag. 2309).

(20)  Direttiva 68/193/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1968, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite (GU L 93 del 17.4.1968, pag. 15).

(21)  Direttiva 98/56/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali (GU L 226 del 13.8.1998, pag. 16).

(22)  Direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 1).

(23)  Direttiva 2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 12).

(24)  Direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33).

(25)  Direttiva 2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 60).

(26)  Direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74).

(27)  Direttiva 2008/72/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi (GU L 205 dell’1.8.2008, pag. 28).

(28)  Direttiva 2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (GU L 267 dell’8.10.2008, pag. 8).

(29)  Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l’etichettatura e i controlli (GU L 250 del 18.9.2008, pag. 1).

(30)  Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18).

(31)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(32)  Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

(33)  Regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (GU L 227 dell’1.9.1994, pag. 1).

(34)  Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4).

(35)  Direttiva 1999/74/CE del Consiglio, del 19 luglio 1999, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole (GU L 203 del 3.8.1999, pag. 53).

(36)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

(37)  Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).

(38)  Regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio, dell’11 giugno 2007, relativo all’impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti (GU L 168 del 28.6.2007, pag. 1).

(39)  Direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1).

(40)  Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1).

(41)  Regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sull’immissione sul mercato e sull’uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione (GU L 229 dell’1.9.2009, pag. 1).

(42)  Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1).

(43)  Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16).

(44)  Regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29).

(45)  Regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (GU L 327 dell’11.12.2015, pag. 1).

(46)  Regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli enzimi alimentari e che modifica la direttiva 83/417/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, la direttiva 2000/13/CE, la direttiva 2001/112/CE del Consiglio e il regolamento (CE) n. 258/97 (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 7).

(47)  Direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (GU L 13 del 17.1.2014, pag. 1).

(48)  Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

(49)  Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1).

(50)  Regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l’etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 24).

(51)  Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34).

(52)  Direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d’acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14).

(53)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(54)  Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).

(55)  Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).


ALLEGATO I

ALTRI PRODOTTI DI CUI ALL’ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1

Lieviti utilizzati come alimenti o come mangimi,

mate, granturco dolce, foglie di vite, cuori di palma, germogli di luppolo e altre parti commestibili simili di vegetali e prodotti da esse ottenuti,

sale marino e altri sali per alimenti e mangimi,

bozzoli di bachi da seta atti alla trattura,

gomme e resine naturali,

cera d’api,

oli essenziali,

turaccioli di sughero naturale, non agglomerati, e senza leganti,

cotone, non cardato né pettinato,

lana, non cardata né pettinata,

pelli gregge e non trattate,

preparati erboristici tradizionali a base vegetale.


ALLEGATO II

NORME DETTAGLIATE DI PRODUZIONE DI CUI AL CAPO III

Parte I: Norme di produzione vegetale

Alla produzione biologica vegetale si applicano le norme stabilite nella presente parte, in aggiunta alle norme di produzione di cui agli articoli da 9 a 12.

1.   Requisiti di carattere generale

1.1.   Le colture biologiche, ad eccezione di quelle che crescono naturalmente in acqua, sono prodotte su suolo vivo, o su suolo vivo mescolato o fertilizzato con materiali e prodotti consentiti nella produzione biologica, in associazione con il sottosuolo e il substrato roccioso.

1.2.   È vietata la produzione idroponica, vale a dire un metodo di coltivazione dei vegetali che non crescono naturalmente in acqua consistente nel porre le radici in una soluzione di soli elementi nutritivi o in un mezzo inerte a cui è aggiunta una soluzione di elementi nutritivi.

1.3.   In deroga al punto 1.1, sono consentiti la produzione di germogli da semi inumiditi e l’ottenimento di cespi di cicoria, anche mediante immersione in acqua tal quale.

1.4.   In deroga al punto 1.1, sono consentite le seguenti pratiche:

a)

coltivazione in vaso di vegetali per la produzione di piante ornamentali ed erbe aromatiche vendute in vaso al consumatore finale;

b)

coltivazione in contenitori di plantule o piante da trapianto per successivo trapianto.

1.5.   In deroga al punto 1.1, la coltivazione in aiuole demarcate è consentita soltanto per le superfici certificate come biologiche ai fini di tale pratica prima del 28 giugno 2017 in Finlandia, Svezia e Danimarca. Non è consentita l’estensione di tali superfici.

Tale deroga scade il 31 dicembre 2030.

Entro il 31 dicembre 2025 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’uso di aiuole demarcate nell’agricoltura biologica. Tale relazione può essere accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa sull’uso di aiuole demarcate nell’agricoltura biologica.

1.6.   Tutte le tecniche di produzione vegetale evitano o limitano al minimo l’inquinamento dell’ambiente.

1.7.   Conversione

1.7.1.

Perché vegetali e prodotti vegetali siano considerati prodotti biologici, le norme di produzione stabilite nel presente regolamento devono essere state applicate negli appezzamenti per un periodo di conversione di almeno due anni prima della semina o, nel caso di pascoli o prati permanenti, durante un periodo di almeno due anni prima della loro utilizzazione come foraggio biologico o ancora, nel caso delle colture perenni diverse dai foraggi, durante un periodo di almeno tre anni prima del primo raccolto di prodotti biologici.

1.7.2.

Nel caso in cui la terra o uno o più appezzamenti di terra siano stati contaminati con prodotti o sostanze non autorizzati per l’uso nella produzione biologica, l’autorità competente può decidere di prorogare il periodo di conversione per la terra o gli appezzamenti interessati al di là del periodo di cui al punto 1.7.1.

1.7.3.

In caso di trattamento con un prodotto o una sostanza non autorizzati per l’uso nella produzione biologica, l’autorità competente richiede un nuovo periodo di conversione conformemente al punto 1.7.1.

Tale periodo può essere abbreviato nei due casi seguenti:

a)

trattamento con un prodotto o una sostanza non autorizzati per l’uso nella produzione biologica imposto dalla competente autorità dello Stato membro interessato nel quadro di un’azione obbligatoria di lotta contro organismi nocivi o erbe infestanti, compresi organismi nocivi soggetti a quarantena o specie invasive;

b)

trattamento con un prodotto o una sostanza non autorizzati per l’uso nella produzione biologica nel quadro di esperimenti scientifici approvati dall’autorità competente dello Stato membro interessato.

1.7.4.

Nei casi indicati ai punti 1.7.2 e 1.7.3, la durata del periodo di conversione è fissata tenendo conto dei requisiti elencati di seguito:

a)

la degradazione del prodotto o della sostanza in causa deve garantire, al termine del periodo di conversione, un livello insignificante di residui nel suolo, nonché nel vegetale, ove si tratti di coltura perenne;

b)

il raccolto successivo al trattamento non può essere immesso sul mercato come biologico o in conversione.

1.7.4.1.

Gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri di qualsiasi decisione da essi adottata per definire misure obbligatorie relative al trattamento con un prodotto o una sostanza non autorizzati per l’uso nella produzione biologica.

1.7.4.2.

In caso di trattamento con un prodotto o una sostanza non autorizzati per l’uso nella produzione biologica, il punto 1.7.5, lettera b), non si applica.

1.7.5.

In caso di terre associate a produzioni animali biologiche:

a)

le norme di conversione si applicano all’intera superficie dell’unità di produzione su cui sono prodotti mangimi per animali;

b)

in deroga alla lettera a), il periodo di conversione può essere ridotto a un anno per i pascoli e gli spazi all’aperto utilizzati da specie non erbivore.

1.8.   Origine dei vegetali, compreso il materiale riproduttivo vegetale.

1.8.1.

Per la produzione di vegetali e prodotti vegetali diversi dal materiale riproduttivo vegetale, è utilizzato solo materiale riproduttivo vegetale biologico.

1.8.2.

Per ottenere materiale riproduttivo vegetale biologico da utilizzare per ottenere prodotti diversi dal materiale riproduttivo vegetale, la pianta madre e, se del caso, altre piante destinate alla produzione di materiale riproduttivo vegetale sono prodotte conformemente al presente regolamento per almeno una generazione o, nel caso di colture perenni, per almeno una generazione nel corso di due cicli vegetativi.

1.8.3.

Nella scelta del materiale riproduttivo vegetale biologico, gli operatori privilegiano il materiale riproduttivo vegetale biologico adatto all’agricoltura biologica.

1.8.4.

Per la produzione di varietà adatte alla produzione biologica, le attività di miglioramento genetico biologico sono condotte in condizioni biologiche e si concentrano sul miglioramento della diversità genetica, sulla capacità riproduttiva naturale, nonché sui risultati agronomici, sulla resistenza alle malattie e sull’adattamento alle diverse condizioni pedoclimatiche locali.

Tutte le pratiche di moltiplicazione, ad eccezione della coltura di meristemi, sono attuate in regime di gestione biologica certificata.

1.8.5.

Uso di materiale riproduttivo vegetale in conversione e non biologico

1.8.5.1.

In deroga al punto 1.8.1, qualora i dati raccolti nella banca dati di cui all’articolo 26, paragrafo 1, o nel sistema di cui all’articolo 26, paragrafo 2, lettera a), dimostrino che le esigenze qualitative o quantitative dell’operatore per quanto riguarda il materiale riproduttivo vegetale biologico adeguato, escluse le plantule, non sono soddisfatte, le autorità competenti possono autorizzare l’uso di materiale riproduttivo vegetale in conversione o non biologico alle condizioni definite ai punti 1.8.5.3, 1.8.5.4 e 1.8.5.5.

Prima di richiedere tale deroga, l’operatore consulta la banca dati di cui all’articolo 26, paragrafo 1, o il sistema di cui all’articolo 26, paragrafo 2, lettera a), per verificare se la sua richiesta sia motivata.

1.8.5.2.

Le autorità di controllo o gli organismi di controllo riconosciuti a norma dell’articolo 46, paragrafo 1, possono autorizzare gli operatori dei paesi terzi a usare materiale riproduttivo vegetale in conversione o non biologico in un’unità di produzione biologica, qualora il materiale riproduttivo vegetale biologico non sia disponibile in qualità o quantità sufficiente nel territorio del paese terzo in cui l’operatore è stabilito, alle condizioni stabilite ai punti 1.8.5.3, 1.8.5.4 e 1.8.5.5.

1.8.5.3.

Il materiale riproduttivo vegetale non biologico non è trattato con prodotti fitosanitari diversi da quelli autorizzati per il trattamento delle sementi a norma dell’articolo 24, paragrafo 1, del presente regolamento, a meno che l’autorità competente dello Stato membro interessato non abbia prescritto, per motivi fitosanitari, un trattamento chimico a norma del regolamento (UE) 2016/2031 per tutte le varietà di una determinata specie nella zona in cui sarà utilizzato il materiale riproduttivo vegetale.

1.8.5.4.

L’autorizzazione per l’uso di materiale riproduttivo vegetale in conversione o non biologico dev’essere ottenuta prima della semina.

1.8.5.5.

L’autorizzazione per l’uso di materiale riproduttivo vegetale in conversione o non biologico è concessa unicamente ai singoli utilizzatori per una stagione di coltivazione alla volta e l’autorità competente per le autorizzazioni elenca i quantitativi di materiale riproduttivo vegetale autorizzato.

1.9.   Gestione e fertilizzazione del suolo

1.9.1.

Nella produzione biologica vegetale si impiegano tecniche di lavorazione del suolo e pratiche colturali atte a salvaguardare o ad aumentare il contenuto di sostanza organica del suolo, ad accrescerne la stabilità e la biodiversità, nonché a prevenirne la compattazione e l’erosione.

1.9.2.

La fertilità e l’attività biologica del suolo sono mantenute e potenziate:

a)

tranne nel caso di pascoli o prati permanenti, mediante l’uso della rotazione pluriennale delle colture, che includa obbligatoriamente le leguminose come coltivazioni principali o di copertura e altre colture da sovescio;

b)

nel caso delle serre o delle colture perenni diverse dai foraggi, mediante l’uso di colture da sovescio e leguminose a breve termine e il ricorso alla diversità vegetale; e

c)

in tutti i casi, mediante la concimazione con effluenti di allevamento o con sostanza organica, entrambi preferibilmente compostati, di produzione biologica.

1.9.3.

Se le esigenze nutrizionali dei vegetali non possono essere soddisfatte mediante le misure di cui ai punti 1.9.1 e 1.9.2, è consentito utilizzare unicamente, e solo nella misura necessaria, i concimi e gli ammendanti autorizzati a norma dell’articolo 24 per l’uso nella produzione biologica. Gli operatori tengono registrazioni dell’uso di tali prodotti.

1.9.4.

La quantità totale di effluenti di allevamento, quali definiti nella direttiva 91/676/CEE, impiegata nelle unità di produzione in conversione o biologiche non può superare i 170 kg di azoto per anno/ettaro di superficie agricola utilizzata. Tale limite si applica esclusivamente all’impiego di letame, letame essiccato e pollina disidratata, effluenti di allevamento compostati inclusa la pollina, letame compostato ed effluenti di allevamento liquidi.

1.9.5.

Gli operatori delle aziende agricole possono stipulare accordi scritti di cooperazione ai fini dell’utilizzo di effluenti eccedentari provenienti dalle unità di produzione biologica solo con operatori di altre imprese agricole che rispettano le norme di produzione biologica. Il limite massimo di cui al punto 1.9.4 è calcolato sulla base dell’insieme delle unità di produzione biologica coinvolte nella suddetta cooperazione.

1.9.6.

È consentito l’uso di preparati a base di microrganismi per migliorare le condizioni generali del suolo o per migliorare la disponibilità di elementi nutritivi nel suolo o nelle colture.

1.9.7.

Per l’attivazione del compost possono essere utilizzate preparati adeguati a base di vegetali e di microorganismi.

1.9.8.

Non è consentito l’uso di concimi minerali azotati.

1.9.9.

È consentito l’uso di preparati biodinamici.

1.10.   Lotta contro gli organismi nocivi e le erbe infestanti

1.10.1.

La prevenzione dei danni provocati da organismi nocivi ed erbe infestanti si basa principalmente sulla protezione ottenuta attraverso:

i nemici naturali,

la scelta delle specie, delle varietà e del materiale eterogeneo,

la rotazione delle colture,

le tecniche di coltivazione, come la biofumigazione, i metodi meccanici e fisici, e

i processi termici, quali la solarizzazione o, nel caso delle colture protette, il trattamento a vapore del suolo a profondità limitata (profondità massima di 10 cm).

1.10.2.

Se i vegetali non possono essere protetti adeguatamente dagli organismi nocivi mediante le misure di cui al punto 1.10.1 o in caso sussista un rischio comprovato per una coltura, è consentito utilizzare unicamente, e solo nella misura necessaria, i prodotti e le sostanze autorizzati a norma degli articoli 9 e 24 per l’uso nella produzione biologica. Gli operatori tengono registrazioni che attestano la necessità di utilizzare detti prodotti.

1.10.3.

In relazione ai prodotti e alle sostanze utilizzati nelle trappole o nei distributori automatici di prodotti e sostanze diversi dai feromoni, le trappole o i distributori impediscono il rilascio dei prodotti e delle sostanze nell’ambiente e il contatto fra i prodotti e le sostanze e le colture in produzione. Tutte le trappole, comprese quelle a feromoni, sono raccolte dopo l’utilizzazione e smaltite in condizioni di sicurezza.

1.11.   Prodotti utilizzati per la pulizia e la disinfezione

I prodotti per la pulizia e la disinfezione nella produzione vegetale possono essere utilizzati soltanto se autorizzati a norma dell’articolo 24 per l’uso nella produzione biologica ai sensi dell’articolo 24.

1.12.   Obbligo di tenuta delle registrazioni

Gli operatori tengono registrazioni degli appezzamenti interessati e della quantità del raccolto.

1.13.   Preparazione di prodotti non trasformati

Se sui vegetali sono effettuate operazioni di preparazione diverse dalla trasformazione, a tali operazioni si applicano mutatis mutandis i requisiti di carattere generale di cui alla parte IV, punti 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 e 2.2.3.

2.   Norme dettagliate per vegetali e prodotti vegetali specifici

2.1.   Norme applicabili alla produzione di funghi

Per la produzione di funghi possono essere utilizzati substrati composti esclusivamente dai seguenti materiali:

a)

letame ed effluenti di allevamento:

i)

provenienti da unità di produzione biologica o da unità in conversione al secondo anno di conversione; o

ii)

di cui al punto 1.9.3, unicamente quando i prodotti di cui al punto i) non sono disponibili e a condizione che il letame e gli effluenti di allevamento non superino il 25 % del peso dell’insieme dei componenti del substrato (escluso il materiale di copertura) prima del compostaggio e senza aggiunta di acqua;

b)

prodotti di origine agricola, diversi da quelli menzionati alla lettera a), provenienti da unità di produzione biologica;

c)

torba non trattata con sostanze chimiche;

d)

legno non trattato con sostanze chimiche dopo il taglio;

e)

prodotti minerali di cui al punto 1.9.3, acqua e terra.

2.2.   Norme relative alla raccolta di piante selvatiche

La raccolta di piante selvatiche e delle loro parti che crescono naturalmente nelle aree naturali, nelle foreste e nelle aree agricole è considerata produzione biologica a condizione che:

a)

per un periodo di almeno tre anni precedente la raccolta, tali aree non siano state trattate con prodotti o sostanze diversi da quelli autorizzati ai sensi degli articoli 9 e 24 per l’uso nella produzione biologica;

b)

la raccolta non comprometta l’equilibrio dell’habitat naturale e la conservazione delle specie nella zona di raccolta.

Parte II: Norme di produzione animale

Le norme stabilite nella presente parte, in aggiunta alle norme di produzione di cui agli articoli 9, 10, 11 e 14, si applicano alla produzione animale biologica.

1.   Requisiti di carattere generale

1.1.   Tranne nel caso dell’apicoltura, è vietata la produzione animale «senza terra», in cui l’agricoltore che intende produrre animali biologici non gestisce terreni agricoli e non ha stipulato un accordo scritto di cooperazione con un agricoltore per quanto riguarda l’uso di unità di produzione biologiche o di unità di produzione in conversione per tali animali.

1.2.   Conversione

1.2.1.   In caso di avvio simultaneo della conversione dell’unità di produzione, compresi i pascoli o qualsiasi terreno utilizzato per i mangimi per animali, e degli animali presenti in tale unità di produzione all’inizio del periodo di conversione di cui alla parte I, punti 1.7.1 e 1.7.5, lettera b), gli animali e i prodotti di origine animale possono essere considerati biologici al termine del periodo di conversione dell’unità di produzione, anche se il periodo di conversione di cui al punto 1.2.2 della presente parte per il tipo di animale in questione è superiore al periodo di conversione per l’unità di produzione.

In deroga al punto 1.4.3.1, in caso di tale conversione simultanea e durante il periodo di conversione dell’unità di produzione, gli animali presenti in tale unità di produzione dall’inizio del periodo di conversione possono essere nutriti con mangimi in conversione prodotti nell’unità di produzione in conversione durante il primo anno di conversione e/o con mangimi in conformità del punto 1.4.3.1 e/o con mangimi biologici.

Gli animali non biologici possono essere introdotti in un’unità di produzione in conversione dopo l’inizio del periodo di conversione in conformità del punto 1.3.4.

1.2.2.   I periodi di conversione specifici per tipo di produzione animale sono definiti come segue:

a)

12 mesi per i bovini e gli equini destinati alla produzione di carne e, in ogni caso, non meno di tre quarti della loro vita;

b)

6 mesi per gli ovini, i caprini e i suini, nonché per gli animali destinati alla produzione lattiera;

c)

10 settimane per il pollame introdotto prima dei 3 giorni di età e destinato alla produzione di carne, ad eccezione delle anatre di Pechino;

d)

7 settimane per le anatre di Pechino introdotte prima dei 3 giorni di età;

e)

6 settimane per il pollame introdotto prima dei 3 giorni di età e destinato alla produzione di uova;

f)

12 mesi per le api.

Nel corso del periodo di conversione, la cera è sostituita con cera proveniente dall’apicoltura biologica.

Tuttavia, può essere utilizzata cera d’api non biologica quando:

i)

la cera prodotta biologicamente non è disponibile in commercio;

ii)

è dimostrato che la cera non biologica è esente da sostanze o da prodotti non autorizzati per l’uso nella produzione biologica; e

iii)

la cera non biologica utilizzata proviene da opercoli;

g)

3 mesi per i conigli;

h)

12 mesi per i cervidi.

1.3.   Origine degli animali

1.3.1.   Fatte salve le norme sulla conversione, gli animali biologici nascono o schiudono e sono allevati in unità di produzione biologica.

1.3.2.   Per quanto riguarda la riproduzione degli animali biologici:

a)

la riproduzione avviene con metodi naturali; è ammessa, tuttavia, l’inseminazione artificiale;

b)

la riproduzione non è indotta o impedita da trattamenti con ormoni o altre sostanze con un effetto simile, tranne che non si tratti di una terapia veterinaria per un singolo animale;

c)

non sono consentite altre forme di riproduzione artificiale, quali la clonazione e il trasferimento di embrioni;

d)

la scelta della razza è adatta ai principi della produzione biologica, garantisce un livello elevato di benessere animale e contribuisce a prevenire le sofferenze e a evitare la mutilazione degli animali.

1.3.3.   Nella scelta delle razze o delle linee genetiche, gli operatori privilegiano le razze o le linee genetiche con un grado elevato di diversità genetica e tengono conto della capacità degli animali di adattarsi alle condizioni locali, del loro valore genetico e della loro longevità, vitalità e resistenza alle malattie o dei problemi sanitari, senza che ciò incida sul loro benessere. Inoltre, le razze e le linee genetiche sono selezionate al fine di evitare malattie specifiche o problemi sanitari connessi con alcune razze e linee genetiche utilizzate nella produzione intensiva, quali ad esempio la sindrome da stress dei suini, suscettibile di produrre carni pallide, flaccide, essudative (PSE), morte improvvisa, aborto spontaneo e parti difficili che richiedono taglio cesareo. Va data la preferenza a razze e linee genetiche autoctone.

Per scegliere le razze e le linee genetiche conformemente al primo comma, gli operatori utilizzano le informazioni disponibili nei sistemi di cui all’articolo 26, paragrafo 3.

1.3.4.   Uso di animali non biologici

1.3.4.1.   In deroga al punto 1.3.1, in caso di razze minacciate di abbandono di cui all’articolo 28, paragrafo 10, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013 e agli atti adottati su tale base, a fini riproduttivi possono essere introdotti in un’unità di produzione biologica animali allevati in modo non biologico. In tale caso, gli animali appartenenti alle razze in questione non devono necessariamente essere nullipari.

1.3.4.2.   In deroga al punto 1.3.1, per il rinnovo degli apiari il 20 % all’anno delle api regine e degli sciami nell’unità di produzione biologica può essere sostituito da api regine e sciami non biologici, a condizione che le api regine e gli sciami siano collocati in alveari con favi o fogli cerei provenienti da unità di produzione biologica. Ad ogni modo, uno sciame o un’ape regina all’anno possono essere sostituiti da uno sciame o da un’ape regina non biologici.

1.3.4.3.   In deroga al punto 1.3.1, in caso di prima costituzione, o rinnovo o ricostituzione del patrimonio avicolo, e qualora le esigenze qualitative e quantitative degli agricoltori non possano essere soddisfatte, l’autorità competente può autorizzare l’introduzione, nelle unità di produzione biologiche, di pollame allevato con metodi non biologici, a condizione che le pollastrelle destinate alla produzione di uova e il pollame destinato alla produzione di carne abbiano meno di tre giorni di età. I prodotti che ne derivano possono essere considerati biologici unicamente se il periodo di conversione specificato al punto 1.2 è stato rispettato.

1.3.4.4.   In deroga al punto 1.3.1, qualora i dati raccolti nel sistema di cui all’articolo 26, paragrafo 2, lettera b), dimostrino che le esigenze qualitative o quantitative dell’agricoltore per quanto riguarda gli animali biologici non sono soddisfatte, le autorità competenti possono autorizzare l’introduzione di animali non biologici in un’unità di produzione biologica, alle condizioni definite ai punti da 1.3.4.4.1 a 1.3.4.4.4.

Prima di richiedere una siffatta deroga, l’agricoltore consulta i dati raccolti nel sistema di cui all’articolo 26, paragrafo 2, lettera b), per verificare se la sua richiesta sia motivata.

Per gli operatori dei paesi terzi, le autorità di controllo e gli organismi di controllo riconosciuti a norma dell’articolo 46, paragrafo 1, possono autorizzare l’introduzione di animali non biologici in un’unità di produzione biologica qualora gli animali biologici non siano disponibili in qualità o quantità sufficiente nel territorio del paese in cui l’operatore è stabilito.

1.3.4.4.1.

In caso di prima costituzione di un patrimonio possono essere introdotti a fini riproduttivi giovani animali non biologici. Tali animali sono allevati conformemente alle norme di produzione biologica subito dopo lo svezzamento. Inoltre, alla data di ingresso degli animali nel patrimonio si applicano le seguenti restrizioni:

a)

i bovini, gli equini e i cervidi hanno un’età inferiore a sei mesi;

b)

gli ovini e i caprini hanno un’età inferiore a 60 giorni;

c)

i suini hanno un peso inferiore a 35 kg;

d)

i conigli hanno un’età inferiore a tre mesi.

1.3.4.4.2.

Per il rinnovo del patrimonio possono essere introdotti a fini riproduttivi maschi adulti e femmine nullipare non biologici, che sono in seguito allevati secondo le norme di produzione biologica. Inoltre, il numero di animali femmine è soggetto alle seguenti restrizioni annuali:

a)

può essere introdotto fino a un massimo del 10 % di equini o bovini adulti e del 20 % di suini, ovini, caprini, conigli o cervidi adulti;

b)

qualora un’unità di produzione sia costituita da meno di 10 equini, cervidi, bovini o conigli, o da meno di 5 suini, ovini o caprini, il rinnovo è limitato al massimo a un animale all’anno.

1.3.4.4.3.

Le percentuali stabilite al punto 1.3.4.4.2 possono essere portate fino al 40 %, a condizione che l’autorità competente abbia confermato che una qualsiasi delle seguenti condizioni è soddisfatta:

a)

è stata intrapresa un’estensione significativa dell’azienda;

b)

è stata sostituita una razza con un’altra;

c)

è stato avviato un nuovo indirizzo produttivo.

1.3.4.4.4.

Nei casi di cui ai punti 1.3.4.4.1, 1.3.4.4.2 e 1.3.4.4.3, gli animali non biologici possono essere considerati biologici unicamente se il periodo di conversione specificato al punto 1.2 è stato rispettato. Il periodo di conversione stabilito al punto 1.2.2 ha inizio non prima della data in cui gli animali sono introdotti nell’unità di produzione in conversione.

1.3.4.4.5.

Nei casi di cui ai punti da 1.3.4.4.1 a 1.3.4.4.4, gli animali non biologici sono tenuti separati dagli altri animali o sono mantenuti identificabili fino al termine del periodo di conversione di cui al punto 1.3.4.4.4.

1.4.   Alimentazione

1.4.1.   Requisiti di carattere generale riguardanti l’alimentazione

In materia di alimentazione si applicano le seguenti norme:

a)

i mangimi per gli animali sono ottenuti principalmente dall’azienda agricola in cui sono tenuti gli animali o da unità di produzione biologica o in conversione che appartengono ad altre aziende della stessa regione;

b)

gli animali sono nutriti con mangimi biologici o in conversione che soddisfano il loro fabbisogno nutrizionale nei vari stadi di sviluppo; l’alimentazione razionata non è consentita nella produzione animale, a meno che ciò non sia giustificato da motivi veterinari;

c)

gli animali non sono tenuti in condizioni che possano indurre anemia o sottoposti a un regime alimentare che produca tale effetto;

d)

le pratiche di ingrasso rispettano sempre i normali modelli alimentari di ciascuna specie e il benessere degli animali a ogni stadio dell’allevamento; è vietata l’alimentazione forzata;

e)

gli animali, eccetto i suini, il pollame e le api, hanno in permanenza accesso al pascolo ogniqualvolta le condizioni lo consentano o hanno in permanenza accesso a foraggi grossolani;

f)

non è consentito l’uso di stimolanti della crescita e di amminoacidi sintetici;

g)

gli animali lattanti sono nutriti di preferenza con latte materno per un periodo minimo definito dalla Commissione conformemente all’articolo 14, paragrafo 3, lettera a); durante tale periodo non è consentito l’utilizzo di surrogati del latte contenenti componenti sintetizzati chimicamente o componenti di origine vegetale;

h)

le materie prime per mangimi ottenute da vegetali, alghe, animali o lieviti sono biologiche;

i)

le materie prime per mangimi non biologiche ottenute da vegetali, alghe, animali o lieviti, le materie prime per mangimi di origine microbica o minerale, gli additivi per mangimi e i coadiuvanti tecnologici possono essere utilizzati solo se ne è autorizzato ai sensi dell’articolo 24 l’uso nella produzione biologica.

1.4.2.   Pascolo

1.4.2.1.   Pascolo su terreni biologici

Fatto salvo il punto 1.4.2.2, gli animali biologici pascolano su terreni biologici. Tuttavia, gli animali non biologici possono utilizzare pascoli biologici per un periodo limitato ogni anno, a condizione che siano stati allevati in un modo rispettoso dell’ambiente su terreni sostenuti a norma degli articoli 23, 25, 28, 30, 31 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e che non siano presenti sul terreno biologico contemporaneamente agli animali biologici.

1.4.2.2.   Pascolo su terre comuni e transumanza

1.4.2.2.1.

Gli animali biologici possono pascolare su terre comuni, purché:

a)

le terre comuni non siano state trattate con prodotti o sostanze non autorizzati per l’uso nella produzione biologica per almeno tre anni;

b)

qualsiasi animale non biologico che utilizzi le terre comuni sia allevato con modalità rispettose dell’ambiente su terreni come indicato agli articoli 23, 25, 28, 30, 31 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013;

c)

i prodotti animali ottenuti da animali biologici nel periodo in cui essi pascolavano sulle terre comuni non sono considerati prodotti biologici, a meno che si possa dimostrare che gli animali biologici sono stati adeguatamente separati da quelli non biologici.

1.4.2.2.2.

Nei periodi di transumanza gli animali biologici possono pascolare su terreni non biologici quando sono condotti a piedi da un’area di pascolo all’altra. Durante questo periodo di tempo, gli animali biologici sono tenuti separati dagli altri animali. I mangimi non biologici, costituiti da erba e altri vegetali di cui si nutrono gli animali al pascolo, sono concessi:

a)

per un periodo massimo di 35 giorni, che copre sia il viaggio di andata sia quello di ritorno; o

b)

fino a un massimo del 10 % della razione annua complessiva, calcolata in percentuale di sostanza secca dei mangimi di origine agricola.

1.4.3.   Mangimi in conversione

1.4.3.1.   Per le aziende agricole che producono animali biologici:

a)

a partire dal secondo anno di conversione, l’incorporazione nella razione alimentare di mangimi in conversione è autorizzata fino a un massimo del 25 % in media della formulazione alimentare. Tale percentuale può essere aumentata al 100 % se tali mangimi in conversione provengono dall’azienda in cui sono tenuti gli animali; e

b)

fino al 20 % della quantità media complessiva dei mangimi somministrati agli animali può provenire dal pascolo o dal raccolto ottenuto da pascoli o prati permanenti, superfici foraggere perenni o colture proteiche seminate in regime biologico sui terreni nel primo anno di conversione, purché tali terreni facciano parte delle stesse aziende.

Quando entrambi i tipi di mangime in conversione di cui alle lettere a) e b) sono utilizzati per l’alimentazione animale, la loro percentuale combinata totale non può superare la percentuale fissata alla lettera a).

1.4.3.2.   Le cifre di cui al punto 1.4.3.1 sono calcolate annualmente quali percentuali di sostanza secca di mangimi di origine vegetale.

1.5.   Assistenza sanitaria

1.5.1.   Profilassi

1.5.1.1.   La profilassi è realizzata mediante la selezione delle razze e delle linee genetiche, la gestione delle pratiche zootecniche, la somministrazione di mangimi di qualità, l’esercizio fisico, un’adeguata densità di allevamento e idonee condizioni di stabulazione e d’igiene.

1.5.1.2.   È consentito l’uso di medicinali veterinari ad azione immunologica.

1.5.1.3.   Non è consentito l’uso per trattamenti preventivi di medicinali veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica, inclusi gli antibiotici e i boli composti da molecole allopatiche ottenute per sintesi chimica.

1.5.1.4.   Non è consentito l’uso di sostanze destinate a stimolare la crescita o la produzione (compresi antibiotici, coccidiostatici e altri stimolanti artificiali della crescita), nonché di ormoni e sostanze analoghe, allo scopo di controllare la riproduzione o ad altri scopi (ad esempio per indurre o sincronizzare gli estri).

1.5.1.5.   Quando gli animali provengono da unità di produzione non biologiche si applicano, a seconda della situazione locale, disposizioni particolari, come controlli preventivi o periodi di quarantena.

1.5.1.6.   Per la pulizia e disinfezione dei fabbricati e degli impianti zootecnici, sono utilizzati solo prodotti autorizzati ai sensi dell’articolo 24 per l’uso nella produzione biologica.

1.5.1.7.   I locali di stabulazione, i recinti, le attrezzature e gli utensili sono adeguatamente puliti e disinfettati per evitare contaminazioni incrociate e la proliferazione di organismi patogeni. Le feci, le urine, i mangimi non consumati o frammenti di essi sono rimossi con la necessaria frequenza, al fine di limitare gli odori ed evitare di attirare insetti o roditori. I rodenticidi, da utilizzare solo nelle trappole, e i prodotti e le sostanze autorizzati ai sensi degli articoli 9 e 24 per l’uso nella produzione biologica possono essere utilizzati per l’eliminazione di insetti e altri organismi nocivi nei fabbricati e negli altri impianti dove sono tenuti gli animali.

1.5.2.   Trattamenti veterinari

1.5.2.1.   Se gli animali si ammalano o si feriscono, nonostante l’applicazione delle misure preventive destinate a garantire la loro salute, sono curati immediatamente.

1.5.2.2.   Le malattie sono trattate immediatamente per evitare sofferenze agli animali. I medicinali veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica, compresi gli antibiotici, possono essere utilizzati in caso di necessità, nel rispetto di condizioni rigorose e sotto la responsabilità di un veterinario, quando l’uso di prodotti omeopatici, fitoterapici e di altre terapie non è appropriato. Sono stabilite, in particolare, restrizioni relative ai cicli di trattamento e ai periodi di sospensione.

1.5.2.3.   Le materie prime per mangimi di origine minerale autorizzate a norma dell’articolo 24 per l’uso nella produzione biologica, gli additivi nutrizionali autorizzati a norma dell’articolo 24 per l’uso nella produzione biologica e i prodotti fitoterapici e omeopatici sono da preferire al trattamento con medicinali veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica, inclusi gli antibiotici, purché abbiano efficacia terapeutica per la specie animale in questione e tenuto conto delle circostanze che hanno richiesto il trattamento.

1.5.2.4.   Ad eccezione delle vaccinazioni, delle cure antiparassitarie e dei piani obbligatori di eradicazione, nel caso in cui un animale o un gruppo di animali sia sottoposto a più di tre cicli di trattamento con medicinali veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica, antibiotici compresi, in 12 mesi, o a più di un ciclo di trattamento se la sua vita produttiva è inferiore a un anno, né gli animali interessati né i prodotti da essi derivati sono venduti come prodotti biologici e gli animali sono sottoposti ai periodi di conversione previsti al punto 1.2.

1.5.2.5.   Il periodo di sospensione tra l’ultima somministrazione a un animale di un medicinale veterinario allopatico ottenuto per sintesi chimica, compreso un antibiotico, in condizioni normali di utilizzazione, e la produzione di alimenti ottenuti con metodi biologici da detto animale è di durata doppia rispetto al tempo di attesa di cui all’articolo 11 della direttiva 2001/82/CE e di almeno 48 ore.

1.5.2.6.   Sono consentite le cure connesse alla tutela della salute umana e animale imposte a norma del diritto dell’Unione.

1.6.   Stabulazione e pratiche zootecniche

1.6.1.   L’isolamento, il riscaldamento e l’aerazione del fabbricato garantiscono che la circolazione dell’aria, i livelli di polvere, la temperatura, l’umidità relativa dell’aria e la concentrazione di gas siano mantenuti entro limiti che garantiscono il benessere degli animali. L’edificio consente aerazione e illuminazione naturali abbondanti.

1.6.2.   Non è obbligatorio prevedere locali di stabulazione nelle zone aventi condizioni climatiche che consentano agli animali di vivere all’aperto. In tali casi, gli animali hanno accesso a ripari o luoghi ombreggiati che li proteggano da condizioni climatiche avverse.

1.6.3.   La densità di allevamento nei fabbricati assicura il conforto e il benessere degli animali, oltre a tener conto delle loro esigenze specifiche, e dipende, in particolare, dalla specie, dalla razza e dall’età degli animali. Si tiene conto altresì delle esigenze comportamentali degli animali, che dipendono essenzialmente dal sesso e dall’entità del gruppo. La densità garantisce il benessere agli animali, offrendo loro una superficie sufficiente per stare in piedi liberamente, muoversi, sdraiarsi facilmente, girarsi, pulirsi, assumere tutte le posizioni naturali e fare tutti i movimenti naturali, ad esempio sgranchirsi e sbattere le ali.

1.6.4.   La superficie minima degli spazi al chiuso e all’aperto e i dettagli tecnici relativi ai locali di stabulazione stabiliti negli atti di esecuzione di cui all’articolo 14, paragrafo 3, devono essere rispettati.

1.6.5.   Gli spazi all’aperto possono essere parzialmente coperti. Le verande non sono considerate come spazi all’aperto.

1.6.6.   La densità totale di allevamento non supera il limite dei 170 kg di azoto organico per anno/ettaro di superficie agricola.

1.6.7.   Per determinare la densità di allevamento appropriata prevista al punto 1.6.6, l’autorità competente fissa il numero di unità di animali equivalenti al limite di cui al punto citato, sulla base dei valori stabiliti per ogni specifico requisito in relazione a ciascun tipo di produzione animale.

1.6.8.   Non è consentito l’uso di gabbie, recinti e gabbie «flat decks» per l’allevamento di nessuna specie animale.

1.6.9.   Quando un animale è trattato singolarmente per motivi veterinari, è tenuto in spazi dotati di suolo solido e provvisti di lettiere di paglia o altro materiale adeguato. L’animale deve essere in grado di girarsi facilmente e di sdraiarsi comodamente per intero.

1.6.10.   Non è consentito l’allevamento di animali biologici in recinto su suolo molto umido o paludoso.

1.7.   Benessere degli animali

1.7.1.   Tutte le persone addette alla cura degli animali e al trattamento di animali durante il trasporto e la macellazione possiedono le necessarie conoscenze e competenze di base in materia di salute e benessere degli animali e hanno seguito una formazione adeguata, come previsto in particolare dal regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio (1) e dal regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio (2), ai fini della corretta applicazione delle norme di cui al presente regolamento.

1.7.2.   Le pratiche zootecniche, comprese la densità di allevamento e le condizioni di stabulazione, garantiscono che siano soddisfatte le esigenze fisiologiche, etologiche e di sviluppo degli animali.

1.7.3.   Gli animali hanno in permanenza accesso a spazi all’aria aperta dove possono fare del moto, di preferenza pascoli, quando lo permettano le condizioni atmosferiche e stagionali e lo stato del suolo, salvo in casi di restrizioni e obblighi relativi alla tutela della salute umana e animale imposti in virtù della normativa dell’Unione.

1.7.4.   Il numero di animali è limitato al fine di ridurre al minimo il sovrappascolo, il calpestio del suolo, l’erosione e l’inquinamento provocato dagli animali o dallo spandimento delle loro deiezioni.

1.7.5.   È vietato tenere gli animali legati o in isolamento, salvo per singoli capi per un periodo limitato e nella misura giustificata da motivi veterinari. L’isolamento degli animali può essere autorizzato solo per un periodo limitato e solo qualora sia compromessa la sicurezza dei lavoratori o per motivi di benessere degli animali. Le autorità competenti possono autorizzare la stabulazione fissa nelle aziende con non più di 50 animali (esclusi gli animali giovani) se non è possibile tenere gli animali in gruppi adeguati alle loro esigenze comportamentali, purché essi abbiano accesso ai pascoli durante il periodo di pascolo e purché, quando l’accesso ai pascoli non sia possibile, abbiano accesso a spazi liberi all’aperto almeno due volte alla settimana.

1.7.6.   Il trasporto degli animali ha una durata il più possibile limitata.

1.7.7.   Agli animali sono evitati e ridotti al minimo sofferenze, dolore e angoscia nel corso della loro intera vita, anche al momento della macellazione.

1.7.8.   Fatti salvi gli sviluppi nella legislazione dell’Unione in materia di benessere degli animali, il taglio della coda per gli ovini, la spuntatura del becco effettuata nei primi tre giorni di vita e la rimozione delle corna possono essere consentiti in via eccezionale, ma soltanto caso per caso e solo qualora tali pratiche migliorino la salute, il benessere o l’igiene degli animali o nei casi in cui altrimenti sarebbe compromessa la sicurezza dei lavoratori. La cauterizzazione dell’abbozzo corneale può essere consentita soltanto caso per caso qualora migliori la salute, il benessere o l’igiene degli animali o nei casi in cui altrimenti sarebbe compromessa la sicurezza dei lavoratori. L’autorità competente autorizza tali operazioni soltanto quando l’operatore gliele abbia debitamente notificate e motivate e quando l’operazione debba essere effettuata da personale qualificato.

1.7.9.   La sofferenza degli animali è ridotta al minimo applicando un’anestesia e/o analgesia sufficiente ed effettuando ogni operazione solo all’età più opportuna a opera di personale qualificato.

1.7.10.   La castrazione fisica è consentita per mantenere la qualità dei prodotti e le pratiche tradizionali di produzione, ma solo alle condizioni di cui al punto 1.7.9.

1.7.11.   Le operazioni di carico e scarico degli animali si svolgono senza usare alcun tipo di stimolazione elettrica o altra stimolazione dolorosa coercitiva sugli animali. È vietato l’uso di calmanti allopatici prima o nel corso del trasporto.

1.8.   Preparazione di prodotti non trasformati

Se sugli animali sono effettuate operazioni di preparazione diverse dalla trasformazione, a tali operazioni si applicano mutatis mutandis i requisiti di carattere generale di cui alla parte IV, punti 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 e 2.2.3.

1.9.   Norme generali aggiuntive

1.9.1.   Per bovini, ovini, caprini ed equini

1.9.1.1.   Alimentazione

In materia di alimentazione, si applicano le seguenti norme:

a)

almeno il 60 % del mangime proviene dall’azienda stessa o, qualora ciò non sia praticabile o tale mangime non sia disponibile, è ottenuto in cooperazione con altre unità di produzione biologica o in conversione e operatori del settore dei mangimi che utilizzano mangimi e materie prime per mangimi provenienti dalla stessa regione. Tale percentuale è portata al 70 % a partire dal 1o gennaio 2023;

b)

gli animali hanno accesso ai pascoli ogniqualvolta le condizioni lo consentano;

c)

in deroga alla lettera b), i bovini maschi di più di un anno di età hanno accesso a pascoli o a spazi all’aperto;

d)

quando gli animali hanno accesso ai pascoli durante il periodo di pascolo e quando il sistema di stabulazione invernale permette agli animali la di muoversi liberamente, si può derogare all’obbligo di prevedere spazi all’aperto nei mesi invernali;

e)

i sistemi di allevamento si basano su un utilizzo massimo del pascolo, secondo la disponibilità di pascoli nei vari periodi dell’anno;

f)

almeno il 60 % della materia secca di cui è composta la razione giornaliera è costituito da foraggi grossolani e foraggi freschi, essiccati o insilati. Per gli animali da latte tale percentuale può essere ridotta al 50 % per un periodo massimo di tre mesi all’inizio della lattazione.

1.9.1.2.   Stabulazione e pratiche zootecniche

Per quanto riguarda la stabulazione e le pratiche zootecniche, si applicano le seguenti norme:

a)

i locali di stabulazione hanno pavimenti lisci ma non sdrucciolevoli;

b)

i locali di stabulazione contengono una zona confortevole, pulita e asciutta per il sonno o il riposo degli animali, sufficientemente ampia e costituita da materiale solido non fessurato. L’area di riposo dispone di una lettiera ampia e asciutta, costituita da paglia o da materiali naturali adatti. La lettiera può essere migliorata e arricchita con qualsiasi prodotto minerale autorizzato a norma dell’articolo 24 come concime o ammendante per l’uso nella produzione biologica;

c)

in deroga all’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera a), e all’articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2008/119/CE del Consiglio (3), è vietato l’allevamento di vitelli in recinti individuali dopo una settimana di età, salvo per singoli capi, per un periodo limitato e nei limiti giustificati da motivi veterinari;

d)

quando un vitello è trattato singolarmente per motivi veterinari, è tenuto in spazi dotati di un suolo solido e provvisti di lettiere di paglia. L’animale deve essere in grado di girarsi facilmente e di sdraiarsi comodamente per intero.

1.9.2.   Per i cervidi

1.9.2.1.   Alimentazione

In materia di alimentazione, si applicano le seguenti norme:

a)

almeno il 60 % del mangime proviene dall’azienda stessa o, qualora ciò non sia praticabile o tale mangime non sia disponibile, è ottenuto in cooperazione con altre unità di produzione biologica o in conversione e operatori del settore dei mangimi che utilizzano mangimi e materie prime per mangimi provenienti dalla stessa regione. Tale percentuale è portata al 70 % a partire dal 1o gennaio 2023;

b)

gli animali hanno accesso ai pascoli ogniqualvolta le condizioni lo consentano;

c)

quando gli animali hanno accesso ai pascoli durante il periodo di pascolo e quando il sistema di stabulazione invernale permette agli animali di muoversi liberamente, si può derogare all’obbligo di prevedere spazi all’aperto nei mesi invernali;

d)

i sistemi di allevamento si basano su un utilizzo massimo del pascolo, secondo la disponibilità di pascoli nei vari periodi dell’anno;

e)

almeno il 60 % della materia secca di cui è composta la razione giornaliera è costituito da foraggi grossolani e foraggi freschi, essiccati o insilati. Per le femmine di cervidi da latte tale percentuale può essere ridotta al 50 % per un periodo massimo di tre mesi all’inizio della lattazione.

f)

è garantito il pascolo naturale nel recinto durante il periodo di vegetazione. Non sono ammessi recinti che non permettano agli animali di nutrirsi pascolando durante il periodo di vegetazione;

g)

la somministrazione del mangime è consentita soltanto in caso di carenza di pascolo per effetto di condizioni climatiche avverse;

h)

gli animali allevati in un recinto hanno a disposizione acqua fresca e pulita. Se non è disponibile una fonte naturale di acqua facilmente accessibile agli animali, sono messi a disposizione degli abbeveratoi.

1.9.2.2.   Stabulazione e pratiche zootecniche

Per quanto riguarda la stabulazione e le pratiche zootecniche, si applicano le seguenti norme:

a)

i cervidi hanno a disposizione nascondigli, ripari e staccionate che non rischiano di ferire gli animali;

b)

nei recinti dei cervi nobili, gli animali devono potersi rotolare nel fango per pulire il pelo e regolare la temperatura corporea;

c)

i locali di stabulazione hanno pavimenti lisci ma non sdrucciolevoli;

d)

i locali di stabulazione contengono una zona confortevole, pulita e asciutta per il sonno o il riposo degli animali, sufficientemente ampia e costituita da materiale solido non fessurato. L’area di riposo dispone di una lettiera ampia e asciutta, costituita da paglia o da materiali naturali adatti. La lettiera può essere migliorata e arricchita con qualsiasi prodotto minerale autorizzato a norma dell’articolo 24 come concime o ammendante per l’uso nella produzione biologica;

e)

le aree di somministrazione del mangime sono collocate in zone protette dalle intemperie e accessibili sia agli animali che agli addetti. Tali aree sono situate su terreno consolidato e provviste di tetto;

f)

qualora non sia possibile garantire l’accesso permanente al mangime, le aree di somministrazione del mangime sono concepite in modo tale che tutti gli animali possano nutrirsi contemporaneamente.

1.9.3.   Per i suini

1.9.3.1.   Alimentazione

In materia di alimentazione, si applicano le seguenti norme:

a)

almeno il 30 % del mangime proviene dall’azienda stessa o, qualora ciò non sia praticabile o tale mangime non sia disponibile, è ottenuto in cooperazione con altre unità di produzione biologica o in conversione e operatori del settore dei mangimi che utilizzano mangimi e materie prime per mangimi provenienti dalla stessa regione;

b)

alla razione giornaliera devono essere aggiunti foraggi grossolani, foraggi freschi o essiccati oppure insilati;

c)

qualora gli agricoltori non siano in grado di procurarsi alimenti proteici esclusivamente ottenuti con metodo di produzione biologica e l’autorità competente abbia confermato che gli alimenti proteici biologici non sono disponibili in quantità sufficiente, alimenti proteici non biologici possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2025, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

i)

non sono disponibili in forma biologica;

ii)

sono prodotti o preparati senza solventi chimici;

iii)

il loro utilizzo è limitato all’alimentazione dei suinetti di peso pari o inferiore a 35 kg con composti proteici specifici; e

iv)

la percentuale massima autorizzata nell’arco di 12 mesi per tali animali non supera il 5 %. È calcolata la percentuale di sostanza secca dei mangimi di origine agricola.

1.9.3.2.   Stabulazione e pratiche zootecniche

Per quanto riguarda la stabulazione e le pratiche zootecniche, si applicano le seguenti norme:

a)

i locali di stabulazione hanno pavimenti lisci ma non sdrucciolevoli;

b)

i locali di stabulazione contengono una zona confortevole, pulita e asciutta per il sonno o il riposo degli animali, sufficientemente ampia e costituita da materiale solido non fessurato. L’area di riposo dispone di una lettiera ampia e asciutta, costituita da paglia o da materiali naturali adatti. La lettiera può essere migliorata e arricchita con qualsiasi prodotto minerale autorizzato a norma dell’articolo 24 come concime o ammendante per l’uso nella produzione biologica;

c)

è garantita la presenza permanente di una lettiera costituita da paglia o altro materiale idoneo sufficientemente grande da assicurare che tutti i suini nel recinto possano sdraiarsi contemporaneamente occupando il maggior spazio possibile;

d)

le scrofe sono tenute in gruppi, salvo che nelle ultime fasi della gestazione e durante l’allattamento, periodi nei quali devono potersi muovere liberamente nel proprio recinto e i loro movimenti possono essere limitati solo per brevi periodi;

e)

fatti salvi ulteriori requisiti concernenti la paglia, alcuni giorni prima della data prevista per il parto è fornita alle scrofe una quantità sufficiente di paglia o altro materiale naturale adeguato per consentire loro la costruzione del nido;

f)

gli spazi riservati al movimento permettono le deiezioni e consentono ai suini di grufolare. Per grufolare possono essere usati diversi substrati.

1.9.4.   Per il pollame

1.9.4.1.   Origine degli animali

Al fine di evitare il ricorso a metodi di allevamento intensivi, il pollame è allevato fino al raggiungimento di un’età minima oppure proviene da tipi genetici a lento accrescimento adatti all’allevamento all’aperto.

L’autorità competente fissa i criteri di definizione delle linee genetiche a lento accrescimento o compila un elenco di tali linee genetiche e fornisce queste informazioni agli operatori, agli altri Stati membri e alla Commissione.

Ove l’agricoltore non utilizzi linee genetiche di pollame a lento accrescimento, l’età minima di macellazione è la seguente:

a)

81 giorni per i polli;

b)

150 giorni per i capponi;

c)

49 giorni per le anatre di Pechino;

d)

70 giorni per le femmine di anatra muta;

e)

84 giorni per i maschi di anatra muta;

f)

92 giorni per i germani reali;

g)

94 giorni per le faraone;

h)

140 giorni per i maschi di tacchino e le oche da carne; e

i)

100 giorni per le femmine di tacchino.

1.9.4.2.   Alimentazione

In materia di alimentazione, si applicano le seguenti norme:

a)

almeno il 30 % del mangime proviene dall’azienda stessa o, qualora ciò non sia praticabile o tale mangime non sia disponibile, è ottenuto in cooperazione con altre unità di produzione biologica o in conversione e operatori del settore dei mangimi che utilizzano mangimi e materie prime per mangimi provenienti dalla stessa regione;

b)

alla razione giornaliera sono aggiunti foraggi grossolani, foraggi freschi o essiccati oppure insilati;

c)

qualora gli agricoltori non siano in grado di procurarsi mangimi proteici esclusivamente ottenuti con metodo di produzione biologica per le specie di pollame e l’autorità competente abbia confermato che i mangimi proteici biologici non sono disponibili in quantità sufficienti, i mangimi proteici non biologici possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2025, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

i)

non sono disponibili in forma biologica;

ii)

sono prodotti o preparati senza solventi chimici;

iii)

il loro utilizzo è limitato all’alimentazione del pollame giovane con composti proteici specifici; e

iv)

la percentuale massima autorizzata nell’arco di 12 mesi per tali animali non supera il 5 %. È calcolata la percentuale di sostanza secca dei mangimi di origine agricola.

1.9.4.3.   Benessere degli animali

È vietata la spiumatura di volatili vivi.

1.9.4.4.   Stabulazione e pratiche zootecniche

Per quanto riguarda la stabulazione e le pratiche zootecniche, si applicano le seguenti norme:

a)

almeno un terzo della superficie del pavimento è costituito da materiale solido, vale a dire non fessurato né grigliato e ricoperto di lettiera composta, ad esempio, di paglia, trucioli di legno, sabbia o erba;

b)

nei ricoveri adibiti all’allevamento di galline ovaiole, una parte sufficientemente ampia della superficie accessibile alle galline à destinata alla raccolta delle deiezioni;

c)

nell’intervallo tra l’allevamento di due gruppi di pollame si procede a un vuoto sanitario, operazione che comporta la pulizia e la disinfezione del fabbricato e dei relativi attrezzi. Inoltre, al termine dell’allevamento di un gruppo di pollame, il parchetto è lasciato a riposo per un periodo che sarà stabilito dagli Stati membri, in modo da consentire la ricrescita della vegetazione. Tali requisiti non si applicano quando il pollame non è allevato in gruppi, non è chiuso in un parchetto ed è libero di razzolare tutto il giorno;

d)

il pollame ha accesso a uno spazio all’aperto per almeno un terzo della sua vita. Tuttavia, le galline ovaiole e il pollame da ingrasso hanno accesso a uno spazio all’aperto per almeno un terzo della loro vita, salvo in caso di restrizioni temporanee imposte in virtù della normativa dell’Unione;

e)

è garantito dalla più tenera età l’accesso diurno continuo allo spazio aperto non appena sia praticamente possibile e ogniqualvolta le condizioni fisiologiche e fisiche lo consentano, salvo in caso di restrizioni temporanee imposte in virtù della normativa dell’Unione;

f)

in deroga al punto 1.6.5, nel caso di uccelli nidificanti e pollastrelle di età inferiore alle 18 settimane, se le condizioni di cui al punto 1.7.3 per quanto riguarda le restrizioni e gli obblighi relativi alla tutela della salute umana e animale imposti in virtù della normativa dell’Unione sono soddisfatti e impediscono agli uccelli nidificanti e alle pollastrelle di età inferiore a 18 settimane di accedere a spazi all’aria aperta, le verande sono considerate come spazi all’aperto e, in tal caso, hanno una barriera di rete metallica per tenere fuori gli altri volatili;

g)

gli spazi all’aperto per il pollame consentono un facile accesso a un numero sufficiente di abbeveratoi;

h)

gli spazi all’aperto per il pollame sono per la maggior parte ricoperti di vegetazione;

i)

nell’eventualità di una scarsa disponibilità di mangimi nell’area all’aperto a causa, per esempio, di un manto nevoso persistente o di condizioni meteorologiche aride, l’alimentazione del pollame è integrata con foraggi grossolani;

j)

il pollame tenuto al chiuso, a seguito di restrizioni o di obblighi imposti in virtù della normativa dell’Unione, ha permanentemente accesso a quantità sufficienti di foraggi grossolani e di materiali adatti a soddisfare le sue necessità etologiche;

k)

gli uccelli acquatici hanno accesso a un corso d’acqua, a uno stagno, a un lago o a uno specchio d’acqua ogniqualvolta le condizioni meteorologiche e igieniche lo consentano per rispettare le loro esigenze specifiche e quelle in materia di benessere degli animali; quando le condizioni meteorologiche non consentono tale accesso, devono poter accedere all’acqua per immergervi rapidamente la testa e pulire il piumaggio;

l)

la luce naturale può essere completata con illuminazione artificiale in modo da mantenere la luminosità per un massimo di 16 ore giornaliere, con un periodo continuo di riposo notturno senza luce artificiale di almeno otto ore;

m)

la superficie utilizzabile complessiva dei ricoveri per pollame destinata all’ingrasso del pollame in ciascuna unità di produzione non supera i 1 600 m2;

n)

in un singolo compartimento di un ricovero per pollame non possono esservi più di 3 000 galline ovaiole.

1.9.5.   Per i conigli

1.9.5.1.   Alimentazione

In materia di alimentazione si applicano le seguenti norme:

a)

almeno il 70 % del mangime proviene dall’azienda stessa o, qualora ciò non sia praticabile o tale mangime non sia disponibile, è ottenuto in cooperazione con altre unità di produzione biologica o in conversione e operatori del settore dei mangimi che utilizzano mangimi e materie prime per mangimi provenienti dalla stessa regione;

b)

i conigli hanno accesso ai pascoli ogniqualvolta le condizioni lo consentano;

c)

i sistemi di allevamento si basano su un utilizzo massimo del pascolo, secondo la disponibilità di pascoli nei vari periodi dell’anno;

d)

quando l’erba non è sufficiente, sono forniti mangimi fibrosi, come paglia o fieno. Almeno il 60 % dell’alimentazione deve essere costituito da foraggio.

1.9.5.2.   Stabulazione e pratiche zootecniche

Per quanto riguarda la stabulazione e le pratiche zootecniche, si applicano le seguenti norme:

a)

i locali di stabulazione contengono una zona confortevole, pulita e asciutta per il sonno o il riposo degli animali, sufficientemente ampia e costituita da materiale solido non fessurato. L’area di riposo dispone di una lettiera ampia e asciutta, costituita da paglia o da materiali naturali adatti. La lettiera può essere migliorata e arricchita con qualsiasi prodotto minerale autorizzato a norma dell’articolo 24 come concime o ammendante per l’uso nella produzione biologica;

b)

i conigli sono tenuti in gruppi;

c)

le aziende cunicole utilizzano razze robuste adatte alle condizioni esterne;

d)

i conigli hanno accesso a:

i)

ricoveri coperti, compresi nascondigli al riparo dalla luce;

ii)

un recinto all’aperto con vegetazione, di preferenza pascoli;

iii)

una piattaforma sopraelevata su cui possano sedere, al chiuso o all’aperto;

iv)

materiale che consenta a tutte le femmine che allattano di preparare un nido.

1.9.6.   Per le api

1.9.6.1.   Origine degli animali

Per l’apicoltura è privilegiato l’uso di Apis mellifera e delle sue subspecie locali.

1.9.6.2.   Alimentazione

In materia di alimentazione si applicano le seguenti norme:

a)

alla fine della stagione produttiva negli alveari sono lasciate scorte di miele e di polline sufficienti affinché le api possano superare il periodo invernale;

b)

le colonie di api possono essere alimentate soltanto quando la sopravvivenza della colonia è minacciata da condizioni climatiche avverse. In tal caso, le colonie di api sono alimentate con miele, zucchero o sciroppi di zucchero, sempre biologici.

1.9.6.3.   Assistenza sanitaria

In materia di assistenza sanitaria si applicano le seguenti norme:

a)

per la protezione dei telaini, degli alveari e dei favi, in particolare dagli organismi nocivi, sono consentiti soltanto i rodenticidi utilizzati nelle trappole e i prodotti e le sostanze autorizzati a norma degli articoli 9 e 24 per l’uso nella produzione biologica;

b)

per la disinfezione degli apiari sono ammessi trattamenti fisici come il vapore o la fiamma diretta;

c)

è ammessa la pratica della soppressione della covata maschile solo per contenere l’infestazione da Varroa destructor;

d)

se, malgrado le suddette misure preventive, le colonie sono malate o infestate, sono curate immediatamente e, se necessario, possono essere isolate in appositi apiari;

e)

nei casi di infestazione da Varroa destructor possono essere usati l’acido formico, l’acido lattico, l’acido acetico e l’acido ossalico, nonché mentolo, timolo, eucaliptolo o canfora;

f)

durante un trattamento in cui siano applicati prodotti allopatici ottenuti per sintesi chimica, compresi gli antibiotici, diversi dai prodotti e dalle sostanze autorizzati ai sensi degli articoli 9 e 24 per l’uso nella produzione biologica, le colonie trattate sono isolate in appositi apiari e la cera è completamente sostituita con altra cera proveniente da apicoltura biologica. Successivamente esse sono soggette al periodo di conversione di 12 mesi di cui al punto 1.2.2.

1.9.6.4.   Benessere degli animali

Per quanto riguarda l’apicoltura si applicano le seguenti norme generali aggiuntive:

a)

è vietata la distruzione delle api nei favi come metodo associato alla raccolta dei prodotti dell’apicoltura;

b)

sono vietate mutilazioni quali la spuntatura delle ali delle api regine.

1.9.6.5.   Stabulazione e pratiche zootecniche

Per quanto riguarda la stabulazione e le pratiche zootecniche, si applicano le seguenti norme:

a)

gli apiari sono ubicati in aree con sufficiente disponibilità di fonti di nettare e polline, costituite essenzialmente da coltivazioni biologiche o, se del caso, da flora spontanea o foreste gestite in modo non biologico o da colture trattate solo con metodi a basso impatto ambientale;

b)

gli apiari si trovano a una distanza sufficiente da fonti potenzialmente contaminanti per i prodotti dell’apicoltura o nocive alla salute delle api;

c)

l’ubicazione degli apiari è tale che, nel raggio di 3 km dal luogo in cui si trovano, le fonti di nettare e polline siano costituite essenzialmente da coltivazioni ottenute con il metodo di produzione biologico o da flora spontanea o da colture trattate solo con metodi a basso impatto ambientale equivalenti a quelle di cui agli articoli 28 e 30 del regolamento (UE) n. 1305/2013 che non incidono sulla qualifica della produzione apicola come produzione biologica. Tale requisito non si applica alle aree che non sono in periodo di fioritura o quando le colonie di api sono inoperose;

d)

gli alveari e i materiali utilizzati in apicoltura sono costituiti essenzialmente da materiali naturali che non presentano rischi di contaminazione per l’ambiente o i prodotti dell’apicoltura;

e)

la cera per i nuovi telaini proviene da unità di produzione biologica;

f)

solo prodotti naturali come il propoli, la cera e gli oli vegetali possono essere utilizzati negli alveari;

g)

non è consentito l’uso di repellenti chimici sintetici durante le operazioni di smielatura;

h)

per l’estrazione del miele non è consentito l’uso di favi che contengano covate;

i)

l’apicoltura non è considerata biologica se praticata in regioni o zone designate dagli Stati membri come regioni o zone in cui non è possibile praticare l’apicoltura biologica.

Parte III: Norme di produzione per alghe e animali d’acquacoltura

1.   Requisiti di carattere generale

1.1.   Le attività si svolgono in luoghi non esposti alla contaminazione da sostanze o prodotti non autorizzati per l’uso nella produzione biologica o da inquinanti che comprometterebbero il carattere biologico dei prodotti.

1.2.   Le unità di produzione biologica e quelle di produzione non biologica sono separate adeguatamente e, laddove possibile, nel rispetto delle distanze di separazione minima fissate dagli Stati membri. La separazione è determinata dalla situazione naturale, da impianti di distribuzione dell’acqua distinti, dalle distanze, dall’andamento delle maree e dall’ubicazione a monte e a valle dell’unità di produzione biologica. La produzione di alghe e di animali di acquacoltura non è considerata biologica qualora abbia luogo in luoghi o zone designati dalle autorità degli Stati membri come inadatti a tali attività.

1.3.   Per ogni nuovo operatore che chieda il riconoscimento della produzione biologica e che produca più di 20 tonnellate di prodotti di acquacoltura all’anno è richiesta una valutazione ambientale, appropriata all’unità di produzione, intesa ad accertare le condizioni dell’unità di produzione e dell’ambiente circostante e i probabili effetti del suo esercizio. L’operatore presenta la valutazione ambientale all’autorità di controllo o all’organismo di controllo. Il contenuto della valutazione ambientale si basa sull’allegato IV della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Se l’unità di produzione è già stata oggetto di una valutazione equivalente, è consentito riutilizzare quest’ultima per lo scopo in questione.

1.4.   È vietata la distruzione di mangrovie.

1.5.   L’operatore presenta un piano di gestione sostenibile per l’acquacoltura e il raccolto di alghe proporzionato all’unità di produzione.

1.6.   Il piano, che è aggiornato annualmente, descrive in dettaglio gli effetti ambientali delle attività svolte e il monitoraggio ambientale che sarà condotto ed enumera le misure che saranno prese per limitare gli effetti negativi sull’ambiente acquatico e terrestre circostante, indicando, se del caso, il rilascio di nutrienti nell’ambiente per ciclo di produzione o all’anno. Nel piano sono registrate la manutenzione e la riparazione dell’attrezzatura tecnica.

1.7.   Nel piano di gestione sostenibile sono registrate le misure difensive e preventive prese contro i predatori ai sensi della direttiva 92/43/CEE e della normativa nazionale.

1.8.   Se del caso, gli operatori situati in aree adiacenti si coordinano per la stesura dei rispettivi piani di gestione.

1.9.   Le aziende acquicole e le aziende specializzate nell’alghicoltura includono nel piano di gestione sostenibile un calendario di riduzione dei rifiuti da porre in essere all’inizio delle attività. Se possibile, l’impiego di calore residuo è limitato all’energia da fonti rinnovabili.

1.10.   Preparazione di prodotti non trasformati

Se sulle alghe o sugli animali di acquacoltura sono effettuate operazioni di preparazione diverse dalla trasformazione, a tali operazioni si applicano mutatis mutandis i requisiti generali di cui alla parte IV, punti 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 e 2.2.3.

2.   Requisiti per le alghe

Oltre alle norme generali di produzione di cui agli articoli 9, 10, 11 e 15 e, se del caso, di cui alla sezione 1 della presente parte, alla raccolta e alla produzione biologica di alghe si applicano le norme stabilite nella presente sezione. Tali norme si applicano mutatis mutandis alla produzione di fitoplancton.

2.1.   Conversione

2.1.1.   Il periodo di conversione per un’unità di produzione per la raccolta di alghe è pari a sei mesi.

2.1.2.   Il periodo di conversione per un’unità di produzione per la coltivazione di alghe è pari a sei mesi o a un intero ciclo di produzione, se questo è superiore a sei mesi.

2.2.   Norme di produzione applicabili alle alghe

2.2.1.   La raccolta di alghe selvatiche e di parti di esse è considerata produzione biologica a condizione che:

a)

le aree di coltura risultino idonee sotto il profilo della salubrità e siano di stato ecologico elevato, quale definito dalla direttiva 2000/60/CE, o siano di qualità equivalente:

a quella delle zone di produzione classificate come A e B a norma del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), fino al 13 dicembre 2019, o

a quella delle corrispondenti zone di classificazione definite negli atti di esecuzione adottati dalla Commissione in conformità dell’articolo 18, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2017/625, a decorrere dal 14 dicembre 2019;

b)

la raccolta non comprometta in modo significativo l’equilibrio dell’ecosistema naturale o la conservazione delle specie nella zona di raccolta.

2.2.2.   Per poter essere considerata biologica, la coltivazione di alghe è praticata in zone con caratteristiche ambientali e di salubrità per lo meno equivalenti a quelle descritte al punto 2.2.1, lettera a). Si applicano inoltre le seguenti norme relative alla produzione:

a)

sono attuate pratiche sostenibili in tutte le fasi della produzione, dalla raccolta di stadi giovanili delle alghe al raccolto finale;

b)

allo scopo di garantire un ampio patrimonio genetico, giovani alghe selvatiche vengono raccolte periodicamente e introdotte nello stock coltivato al chiuso, così da mantenerne ed elevarne il livello di diversità;

c)

non sono utilizzati concimi, eccetto negli impianti al chiuso e soltanto se sono stati autorizzati a norma dell’articolo 24 per l’uso nella produzione biologica a tale scopo.

2.3.   Coltivazione di alghe

2.3.1.   L’alghicoltura in mare utilizza esclusivamente elementi nutritivi naturalmente presenti nell’ambiente o provenienti dalla produzione di animali di acquacoltura biologica, in tal caso preferibilmente prodotti nelle immediate vicinanze, nell’ambito di un sistema di policoltura.

2.3.2.   Negli impianti a terra che si avvalgono di fonti esterne di nutrienti, i livelli di nutrienti negli effluenti sono, in modo verificabile, uguali o inferiori a quelli dell’acqua in entrata. Possono essere utilizzati soltanto nutrienti di origine vegetale o minerale autorizzati a norma dell’articolo 24 per l’uso nella produzione biologica.

2.3.3.   La densità di coltura o l’intensità operativa è debitamente registrata ed è tale da salvaguardare l’integrità dell’ambiente acquatico assicurando che non sia superata la quantità massima di alghe che può essere tollerata senza effetti negativi per l’ambiente.

2.3.4.   Le corde e altri attrezzi usati per la coltura delle alghe sono riutilizzati o riciclati ove possibile.

2.4.   Raccolta sostenibile di alghe selvatiche.

2.4.1.   Per la raccolta delle alghe viene effettuata una stima iniziale, una tantum, della biomassa.

2.4.2.   Presso l’unità o nei locali dell’azienda sono tenuti documenti contabili che consentono all’operatore di accertare, e all’autorità di controllo o all’organismo di controllo di verificare, che i raccoglitori abbiano fornito esclusivamente alghe selvatiche prodotte in conformità del presente regolamento.

2.4.3.   La raccolta viene effettuata in modo tale che le quantità ottenute non incidano in misura rilevante sullo stato dell’ambiente acquatico. Si adottano misure idonee a consentire la rigenerazione delle alghe e a evitare la raccolta di specie accessorie, per esempio facendo attenzione alla tecnica di raccolta, alle dimensioni minime, all’età, ai cicli riproduttivi e alle dimensioni delle alghe restanti.

2.4.4.   Se le alghe sono prelevate da una zona di raccolta comune o condivisa, devono essere resi disponibili adeguati documenti giustificativi, emessi dall’autorità pertinente designata dallo Stato membro interessato, che dimostrano che la raccolta complessiva è conforme al presente regolamento.

3.   Requisiti per gli animali di acquacoltura

Oltre alle norme generali di produzione di cui agli articoli 9, 10, 11 e 15 e, se del caso, di cui alla sezione 1 della presente parte, le norme stabilite nella presente sezione si applicano alla produzione biologica di pesci, crostacei, echinodermi e molluschi. Tali norme si applicano mutatis mutandis alla produzione di zooplancton, microcrostacei, rotiferi, vermi e altri animali acquatici usati come mangime.

3.1.   Requisiti di carattere generale

3.1.1.   Conversione

Le unità di produzione acquicola, inclusi gli animali in allevamento, caratterizzate dalle seguenti tipologie di impianto sono soggette ai seguenti periodi di conversione:

a)

24 mesi, per gli impianti che non possono essere prosciugati, puliti e disinfettati;

b)

12 mesi, per gli impianti che sono stati prosciugati o sottoposti a fermo;

c)

6 mesi, per gli impianti che sono stati prosciugati, puliti e disinfettati;

d)

3 mesi, per gli impianti in acque aperte, compresi quelli che producono molluschi bivalvi.

3.1.2.   Origine degli animali di acquacoltura

3.1.2.1.   Per quanto riguarda l’origine degli animali di acquacoltura, si applicano le seguenti norme:

a)

l’acquacoltura biologica è basata sull’allevamento di giovani stock provenienti da riproduttori biologici e da unità di produzione biologica;

b)

sono utilizzate specie allevate localmente e la riproduzione mira a ottenere linee genetiche più adatte alle condizioni di produzione, per assicurare un buon livello di salute e benessere animale e un buon utilizzo delle risorse alimentari. Sono tenuti a disposizione dell’autorità competente o, se del caso, dell’autorità di controllo o dell’organismo di controllo i documenti giustificativi inerenti l’origine e il trattamento degli animali;

c)

sono scelte specie resistenti e che possano essere prodotte senza arrecare danni rilevanti agli stock selvatici;

d)

a fini riproduttivi, possono essere introdotti in azienda animali selvatici o animali da acquacoltura non biologica solo in casi debitamente giustificati, qualora non siano disponibili esemplari biologici o sia introdotto nell’unità di produzione nuovo patrimonio genetico a fini riproduttivi, dopo la concessione di un’autorizzazione da parte dell’autorità competente che tenga in considerazione il miglioramento dell’adeguatezza del patrimonio genetico. Questi animali sono allevati in regime di produzione biologica per almeno tre mesi prima di essere utilizzati per la riproduzione. Per gli animali inclusi nella lista rossa dell’IUCN delle specie minacciate, l’autorizzazione a utilizzare esemplari selvatici può essere concessa esclusivamente nel contesto di programmi di conservazione riconosciuti dall’autorità pubblica competente responsabile dell’applicazione del programma di conservazione;

e)

la raccolta di novellame di acquacoltura selvatico a fini di ingrasso è tassativamente limitata ai seguenti casi:

i)

immissione spontanea di larve e di avannotti di pesci o di crostacei al momento del riempimento degli stagni, degli impianti di contenimento e dei recinti;

ii)

ripopolamento degli avannotti selvatici o delle larve di crostacei di specie non inclusi nella lista rossa dell’IUCN delle specie minacciate in acquacoltura estensiva all’interno di zone umide, quali stagni di acqua salmastra, zone di marea e lagune costiere, a condizione che:

il ripopolamento sia conforme alle misure di gestione approvate dalle autorità competenti al fine di garantire lo sfruttamento sostenibile delle specie interessate, e

gli animali siano nutriti esclusivamente con mangimi naturalmente presenti nell’ambiente.

In deroga alla lettera a), gli Stati membri possono autorizzare l’introduzione a fini di ingrasso in un’unità di produzione biologica di un massimo del 50 % di novellame non biologico di specie che non erano allevate come biologiche nell’Unione entro il 1o gennaio 2021, a condizione che almeno gli ultimi due terzi della durata del ciclo di produzione siano gestiti in regime di produzione biologica. Tale deroga può essere concessa per un periodo massimo di 2 anni e non è rinnovabile.

Per le aziende di acquacoltura situate al di fuori dell’Unione tale deroga può essere concessa esclusivamente dalle autorità di controllo o dagli organismi di controllo che sono stati riconosciuti conformemente all’articolo 46, paragrafo 1, per le specie che non erano sviluppate come biologiche né nel territorio del paese in cui l’azienda è situata né nell’Unione. Tale deroga può essere concessa per un periodo massimo di 2 anni e non è rinnovabile.

3.1.2.2.   Riguardo alla riproduzione si applicano le norme seguenti:

a)

non è consentito l’uso di ormoni e di derivati ormonali;

b)

non è consentito ricorrere alla produzione artificiale di linee genetiche monosessuali (salvo mediante selezione manuale), all’induzione della poliploidia, all’ibridazione artificiale e alla clonazione;

c)

sono scelte linee genetiche appropriate.

3.1.3.   Alimentazione

3.1.3.1.   Per quanto riguarda l’alimentazione dei pesci, dei crostacei e degli echinodermi, si applicano le seguenti norme:

a)

gli animali sono nutriti con mangimi che soddisfano il loro fabbisogno nutrizionale nei vari stadi di sviluppo;

b)

i regimi di alimentazione perseguono le seguenti priorità:

i)

salute e benessere degli animali;

ii)

elevata qualità del prodotto, anche dal punto di vista della composizione nutrizionale del prodotto, che conferisce un’elevata qualità al prodotto finale commestibile;

iii)

basso impatto ambientale;

c)

la frazione vegetale dell’alimentazione è biologica e la frazione dell’alimentazione derivata da fauna acquatica proviene dall’acquacoltura biologica o da attività di pesca certificate come sostenibili nel quadro di un sistema riconosciuto dall’autorità competente in conformità con i principi stabiliti nel regolamento (UE) n. 1380/2013;

d)

le materie prime per mangimi non biologiche ottenute da vegetali, animali, alghe o lieviti, le materie prime per mangimi di origine minerale o microbica, gli additivi per mangimi e i coadiuvanti tecnologici sono utilizzati solo se autorizzati ai sensi del presente regolamento per l’uso nella produzione biologica;

e)

non è consentito l’uso di stimolanti della crescita e di amminoacidi sintetici.

3.1.3.2.   Riguardo ai molluschi bivalvi e alle altre specie che non sono alimentate dall’uomo, ma si nutrono di plancton naturale, si applicano le norme seguenti:

a)

tali animali filtratori ottengono il soddisfacimento di tutti i bisogni nutrizionali dalla natura, tranne nel caso del novellame allevato negli schiuditoi e nei vivai;

b)

le zone di sviluppo risultano idonee sotto il profilo della salubrità e sono di stato ecologico elevato, quale definito dalla direttiva 2000/60/CE, o in buono stato ecologico, quale definito dalla direttiva 2008/56/CE, o sono di qualità equivalente a:

quella delle zone di produzione classificate come A ai sensi del regolamento (CE) n. 854/2004, fino al 13 dicembre 2019, o

quella delle corrispondenti zone di classificazione definite negli atti di esecuzione adottati dalla Commissione in conformità dell’articolo 18, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2017/625, a decorrere dal 14 dicembre 2019.

3.1.3.3.   Norme specifiche sull’alimentazione degli animali di acquacoltura carnivori

Gli animali di acquacoltura carnivori sono nutriti in via prioritaria con:

a)

mangimi biologici di origine acquicola;

b)

farina di pesce e olio di pesce ricavati da scarti di pesci, crostacei o molluschi provenienti dall’acquacoltura biologica;

c)

farina di pesce e olio di pesce, nonché materie prime per mangimi di origine ittica ricavati da scarti di pesci, crostacei e molluschi catturati per il consumo umano nell’ambito della pesca sostenibile;

d)

farina di pesce e olio di pesce, nonché materie prime per mangimi di origine ittica ricavati da pesci, crostacei o molluschi interi catturati nell’ambito della pesca sostenibile e non destinati al consumo umano;

e)

materie prime per mangimi biologiche di origine vegetale o animale; le materie prime di origine vegetale non superano il 60 % del totale degli ingredienti.

3.1.3.4.   Norme specifiche sull’alimentazione di taluni animali di acquacoltura

Nella fase di ingrasso, i pesci allevati in acque interne, i gamberi peneidi e i gamberi di acqua dolce, nonché i pesci tropicali di acqua dolce, sono nutriti come indicato di seguito:

a)

con mangimi naturalmente presenti negli stagni e nei laghi;

b)

qualora i mangimi naturali di cui alla lettera a) non siano disponibili in quantità sufficiente, possono essere somministrati mangimi biologici di origine vegetale, di preferenza coltivati nell’azienda, o alghe. Gli operatori conservano i documenti giustificativi che attestano la necessità di utilizzare tali mangimi aggiuntivi;

c)

laddove le risorse alimentari naturali sono integrate conformemente alla lettera b):

i)

la razione alimentare dei gamberi peneidi e dei gamberi di acqua dolce (Macrobrachium spp.) può contenere al massimo il 25 % di farina di pesce e il 10 % di olio di pesce derivanti dalla pesca sostenibile;

ii)

la razione alimentare del pangasio (Pangasius spp.) può contenere al massimo il 10 % di farina di pesce o di olio di pesce derivanti dalla pesca sostenibile.

3.1.4.   Assistenza sanitaria

3.1.4.1.   Profilassi

Per quanto riguarda la profilassi, si applicano le seguenti norme:

a)

la prevenzione delle malattie si basa sul mantenimento degli animali in ottime condizioni mediante adeguata ubicazione, che tenga conto, tra l’altro, delle esigenze delle specie, con riferimento alla buona qualità dell’acqua, ai flussi idrici e ai ricambi, nonché mediante una progettazione ottimale delle aziende, l’applicazione di buone pratiche zootecniche e di gestione, comprese la pulizia e disinfezione periodiche dei locali, la somministrazione di mangimi di elevata qualità, appropriate densità di allevamento e procedure di selezione di razze e linee genetiche idonee;

b)

è consentito l’uso di medicinali veterinari ad azione immunologica;

c)

il piano di gestione della salute degli animali descrive le prassi in materia di biosicurezza e di profilassi e comprende una convenzione scritta di consulenza sanitaria, proporzionata all’unità di produzione, stipulata con servizi veterinari specializzati negli animali di acquacoltura, i quali visitano l’azienda almeno una volta all’anno o, nel caso dei molluschi bivalvi, almeno una volta ogni due anni;

d)

gli impianti, l’attrezzatura e gli utensili utilizzati in azienda sono debitamente puliti e disinfettati;

e)

gli organismi incrostanti sono rimossi unicamente a mano o con mezzi fisici ed eventualmente rigettati in mare a debita distanza dal sito di allevamento;

f)

per la pulizia e la disinfezione degli impianti e dell’attrezzatura possono essere utilizzati soltanto prodotti autorizzati a norma dell’articolo 24 per l’uso nella produzione biologica;

g)

per quanto riguarda il fermo degli impianti, si applicano le seguenti norme:

i)

l’autorità competente o, se del caso, l’autorità di controllo o l’organismo di controllo stabilisce se occorre un periodo di fermo e determina la sua durata adeguata, che sarà applicata e documentata dopo ogni ciclo di produzione negli impianti di contenimento marittimi in acque aperte;

ii)

il fermo non è obbligatorio per gli allevamenti di molluschi bivalvi;

iii)

durante il fermo, le gabbie o altre strutture utilizzate per la produzione di animali di acquacoltura sono svuotate, disinfettate e lasciate vuote prima di essere riutilizzate;

h)

se del caso, il mangime non consumato, le feci e gli animali morti sono rimossi rapidamente per evitare ogni rischio di degrado ambientale significativo della qualità dell’acqua, per scongiurare il pericolo di malattie e per non attirare insetti e roditori;

i)

l’uso di raggi ultravioletti e di ozono è consentito solo negli incubatoi e nei vivai;

j)

per la lotta biologica contro gli ectoparassiti è privilegiato l’uso di pesci pulitori, oltre che di soluzioni a base di acqua dolce, acqua di mare e cloruro di sodio.

3.1.4.2.   Trattamenti veterinari

Per quanto riguarda i trattamenti veterinari, si applicano le seguenti norme:

a)

le malattie sono trattate immediatamente per evitare sofferenze agli animali. I medicinali veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica, compresi gli antibiotici, possono essere utilizzati in caso di necessità, nel rispetto di condizioni rigorose e sotto la responsabilità di un veterinario, quando l’uso di prodotti omeopatici, fitoterapici e di altri prodotti non è appropriato. Sono stabilite, se del caso, restrizioni relative ai cicli di trattamento e ai periodi di sospensione;

b)

sono consentite le cure connesse alla tutela della salute umana e animale, imposte a norma del diritto dell’Unione;

c)

qualora, nonostante le misure preventive poste in essere per tutelare la salute degli animali di cui al punto 3.1.4.1, insorga un problema sanitario, si può ricorrere a trattamenti veterinari nel seguente ordine di preferenza:

i)

sostanze di origine vegetale, animale o minerale in diluizione omeopatica;

ii)

vegetali ed estratti vegetali non aventi effetti anestetici; e

iii)

sostanze quali oligoelementi, metalli, immunostimolanti naturali o probiotici autorizzati;

d)

ad eccezione delle vaccinazioni e dei piani obbligatori di eradicazione, la somministrazione di medicinali allopatici è limitata a due cicli di trattamento all’anno. Tuttavia, quando il ciclo di produzione è inferiore a un anno, i trattamenti allopatici sono limitati a un solo ciclo. Qualora siano superati i limiti dei trattamenti allopatici, gli animali di acquacoltura in questione non possono essere immessi sul mercato come prodotti biologici;

e)

le cure antiparassitarie, a eccezione dei piani di lotta obbligatori gestiti dagli Stati membri, sono limitate a due trattamenti all’anno, o a un trattamento all’anno se il ciclo di produzione è inferiore a 18 mesi;

f)

il periodo di sospensione per la somministrazione di medicinali allopatici e di antiparassitari ai sensi della lettera d), inclusi i trattamenti previsti dai piani di lotta e dai piani di eradicazione obbligatori, è doppio rispetto al tempo di attesa di cui all’articolo 11 della direttiva 2001/82/CE o, qualora quest’ultimo non sia specificato, è pari a 48 ore;

g)

qualsiasi uso di medicinale veterinario è dichiarato all’autorità competente o, se del caso, all’autorità di controllo o all’organismo di controllo prima che gli animali siano commercializzati come prodotto biologico. Lo stock trattato deve essere chiaramente identificabile.

3.1.5.   Stabulazione e pratiche zootecniche

3.1.5.1.   Sono vietati gli impianti di acquacoltura a ricircolo chiuso per la produzione animale, eccetto negli incubatoi e nei vivai o negli impianti per la produzione di specie utilizzate come mangime biologico.

3.1.5.2.   Il riscaldamento o il raffreddamento dell’acqua con mezzi artificiali è autorizzato unicamente negli incubatoi e nei vivai. Per riscaldare o raffreddare l’acqua in tutte le fasi della produzione può essere utilizzata acqua sorgiva o di pozzo.

3.1.5.3   L’ambiente di allevamento degli animali di acquacoltura è concepito in modo tale che, in funzione delle esigenze proprie di ciascuna specie, gli animali di acquacoltura:

a)

dispongano di spazio sufficiente per il loro benessere e siano allevati alla densità di allevamento appropriata ai sensi degli atti di esecuzione di cui all’articolo 15, paragrafo 3;

b)

siano allevati in acque di buona qualità con, fra l’altro, flusso e ricambio idrico adeguati, sufficiente ossigenazione e basso livello di metaboliti;

c)

siano allevati in condizioni di temperatura e di luce confacenti alle esigenze della specie e che tengano conto dell’ubicazione geografica.

Per determinare gli effetti della densità sul benessere dei pesci allevati, si procede al monitoraggio e alla valutazione delle loro condizioni (ad esempio: pinne danneggiate o altre lesioni, indice di crescita, comportamento manifestato e stato di salute generale) e della qualità dell’acqua.

Nel caso di pesci di acqua dolce, il fondo è quanto più possibile simile a quello naturale.

Nel caso della carpa e di specie simili:

il fondo è costituito da terra naturale;

la fertilizzazione degli stagni e dei laghi con sostanze organiche e minerali è praticata solo con concimi e ammendanti autorizzati a norma dell’articolo 24 per l’uso nella produzione biologica, fino ad un massimo di 20 kg di azoto per ettaro;

sono vietati i trattamenti con prodotti chimici di sintesi per il controllo delle idrofite e della copertura vegetale presenti nelle acque di allevamento.

3.1.5.4.   Gli impianti di contenimento acquatici sono progettati e costruiti in modo che i ricambi idrici e i parametri fisico-chimici tutelino la salute e il benessere degli animali e rispondano alle loro esigenze comportamentali.

Sono rispettate le caratteristiche specifiche degli impianti di produzione e degli impianti di contenimento per specie o gruppo di specie ai sensi degli atti di esecuzione di cui all’articolo 15, paragrafo 3.

3.1.5.5.   Le unità di allevamento a terra devono soddisfare le seguenti condizioni:

a)

i sistemi a flusso continuo consentono di monitorare e controllare la portata e la qualità dell’acqua sia in entrata che in uscita;

b)

almeno il 10 % della superficie perimetrale («interfaccia terra-acqua») è coperto da vegetazione naturale.

3.1.5.6.   Gli impianti di contenimento in mare devono soddisfare le seguenti condizioni:

a)

sono situati in luoghi in cui le correnti, la profondità e il ricambio dell’acqua nel corpo idrico siano atti a minimizzare l’impatto sul fondo marino e sul corpo idrico circostante;

b)

le gabbie sono progettate, costruite e mantenute in modo adeguato per quanto riguarda l’esposizione all’ambiente operativo.

3.1.5.7.   Gli impianti di contenimento sono progettati, localizzati e gestiti in modo da minimizzare il rischio di fuga.

3.1.5.8.   In caso di fuga di pesci o di crostacei, sono prese opportune disposizioni per limitare l’impatto sull’ecosistema locale, procedendo eventualmente alla loro ricattura. Sono tenute le relative registrazioni.

3.1.5.9.   Per la produzione di animali di acquacoltura in stagni, vasche o vasche rettangolari «raceway», le aziende sono dotate di letti filtranti naturali, di vasche di decantazione, di filtri biologici o di filtri meccanici per la raccolta dei nutrienti residui oppure utilizzano alghe o animali (molluschi bivalvi) che contribuiscono a migliorare la qualità dei reflui. Se del caso, il monitoraggio degli effluenti ha luogo ad intervalli regolari.

3.1.6.   Benessere degli animali

3.1.6.1.   Gli addetti alla cura degli animali di acquacoltura possiedono le necessarie conoscenze e competenze di base in materia di salute e benessere degli animali.

3.1.6.2.   Gli animali di acquacoltura sono manipolati il meno possibile e con la massima cura. Si utilizzano attrezzi e protocolli adatti per evitare stress e lesioni fisiche che possano verificarsi in occasione delle manipolazioni. I riproduttori sono manipolati in modo da evitare il più possibile stress e lesioni fisiche, eventualmente sotto anestesia. Le operazioni di selezione per taglia sono limitate al minimo e utilizzate solo ove necessario per garantire il benessere dei pesci.

3.1.6.3.   L’illuminazione artificiale è soggetta alle seguenti limitazioni:

a)

la durata della luce diurna può essere prolungata con luce artificiale non oltre un tempo massimo confacente alle esigenze etologiche, alle condizioni geografiche e allo stato di salute generale degli animali: tale tempo massimo non supera le 14 ore giornaliere, eccetto ove necessario a fini riproduttivi;

b)

si evitano bruschi cambiamenti di intensità luminosa al momento dell’alternanza giorno notte, usando lampade a spegnimento o accensione progressive o mantenendo accese luci di ambiente.

3.1.6.4.   L’aerazione è consentita al fine di assicurare il benessere e la salute degli animali. Gli aeratori meccanici sono azionati di preferenza da fonti energetiche rinnovabili.

3.1.6.5.   L’ossigeno può essere utilizzato solo per esigenze di salute e benessere degli animali e in periodi critici della produzione o del trasporto, limitatamente alle seguenti circostanze:

a)

casi eccezionali di cambiamento della temperatura, abbassamento della pressione atmosferica o inquinamento accidentale delle acque;

b)

operazioni sporadiche di gestione degli stock, come campionamento e cernita;

c)

necessità di garantire la sopravvivenza dello stock d’allevamento.

3.1.6.6.   Sono prese misure appropriate per limitare al minimo la durata del trasporto di animali di acquacoltura.

3.1.6.7.   Agli animali sono risparmiate il più possibile le sofferenze nel corso della loro intera vita oltre che, al momento della macellazione.

3.1.6.8.   È vietata l’ablazione del peduncolo oculare, incluse tutte le pratiche simili, come la legatura, l’incisione e lo schiacciamento.

3.1.6.9.   Le tecniche di macellazione fanno immediatamente cadere il pesce in stato di incoscienza e lo rendono insensibile al dolore. La manipolazione prima della macellazione è eseguita in modo da evitare lesioni, mantenendo nel contempo la sofferenza e lo stress a un livello minimo. La scelta del metodo di macellazione ottimale dipende dalla dimensione dell’animale, dalla specie e dalle caratteristiche del sito di produzione.

3.2.   Norme dettagliate per i molluschi

3.2.1.   Origine del seme

Per quanto riguarda l’origine del seme, si applicano le seguenti norme:

a)

nel caso dei molluschi bivalvi può essere utilizzato seme selvatico raccolto al di fuori dell’unità di produzione, a condizione che non siano arrecati danni rilevanti all’ambiente, che ciò sia consentito dalla legislazione locale e che il seme selvatico provenga da:

i)

colonie a rischio di sopravvivenza nelle condizioni climatiche invernali o in soprannumero rispetto al fabbisogno; o

ii)

insediamenti naturali di novellame su collettori;

b)

per l’ostrica concava (Crassostrea gigas) è data la preferenza allo stock riprodotto selettivamente per limitare la deposizione delle uova in natura;

c)

sono tenute, a fini di tracciabilità, le registrazioni attestanti la data, il luogo e le modalità di raccolta del seme selvatico;

d)

il seme selvatico può essere raccolto esclusivamente dopo la concessione dell’autorizzazione dell’autorità competente.

3.2.2.   Stabulazione e pratiche zootecniche

Per quanto riguarda la stabulazione e le pratiche zootecniche, si applicano le seguenti norme:

a)

la produzione può essere praticata nello stesso specchio d’acqua in cui è praticata la produzione di pesci e alghe in un sistema di policoltura documentato nel piano di gestione sostenibile. I molluschi bivalvi possono essere allevati anche in associazione con molluschi gasteropodi, quali la littorina, in policoltura;

b)

la produzione biologica di molluschi bivalvi è praticata in aree delimitate da paletti, galleggianti o altri segni visibili ed è eventualmente racchiusa in sacche di rete, gabbie o altri manufatti;

c)

gli allevamenti biologici di molluschi e crostacei provvedono a limitare il più possibile i rischi per le specie protette. Se sono usate reti antipredatori, queste sono innocue per gli uccelli tuffatori.

3.2.3.   Coltura

Per quanto riguarda la coltura, si applicano le seguenti norme:

a)

la coltura su corde per mitili e con altri metodi elencati negli atti di esecuzione di cui all’articolo 15, paragrafo 3, può essere praticata nella produzione biologica;

b)

la molluschicoltura di fondo è autorizzata a condizione che non siano arrecati danni rilevanti all’ambiente nei siti di coltura e di raccolta. Al piano di gestione sostenibile sono aggiunti, come capitolo distinto, uno studio e una relazione che dimostrano l’impatto ambientale minimo e che l’operatore fornisce all’autorità competente o, se del caso, all’autorità di controllo o all’organismo di controllo prima dell’avvio delle operazioni.

3.2.4.   Gestione

Per quanto riguarda la gestione, si applicano le seguenti norme:

a)

nella produzione è applicata una densità di allevamento non superiore a quello usuale nella produzione locale di molluschi non biologici. In funzione della biomassa e al fine di assicurare il benessere degli animali e un’elevata qualità dei prodotti, si procede ad operazioni di cernita, diradamento e adeguamento della densità di allevamento;

b)

gli organismi incrostanti sono rimossi a mano o con mezzi fisici ed eventualmente rigettati in mare a debita distanza dal sito di coltura. Per combattere gli organismi incrostanti competitivi, i molluschi possono essere trattati con una soluzione di calce una sola volta durante il ciclo di produzione.

3.2.5.   Norme specifiche sull’ostricoltura

È consentita la coltura in sacche su cavalletti. Queste o altre strutture per l’allevamento delle ostriche sono posizionate in modo da non formare una barriera continua lungo il litorale. Le ostriche sono collocate con cura nei parchi in funzione dell’andamento delle maree, al fine di ottimizzare la produzione. La produzione soddisfa i requisiti indicati negli atti di esecuzione di cui all’articolo 15, paragrafo 3.

Parte IV: Norme di produzione per alimenti trasformati

Le norme stabilite nella presente parte, in aggiunta alle norme generali di produzione di cui agli articoli 9, 11 e 16, si applicano alla produzione biologica di alimenti trasformati.

1.   Requisiti generali per la produzione di alimenti trasformati

1.1.   Gli additivi alimentari, i coadiuvanti tecnologici e le altre sostanze e ingredienti utilizzati per la trasformazione di alimenti, nonché tutti i procedimenti di trasformazione applicati, come ad esempio l’affumicatura, rispettano i principi delle buone pratiche di fabbricazione (6).

1.2.   Gli operatori che producono alimenti trasformati stabiliscono e aggiornano procedure adeguate, fondate su un’identificazione sistematica delle fasi critiche della trasformazione.

1.3.   L’applicazione delle procedure di cui al punto 1.2 garantisce che i prodotti trasformati ottenuti siano conformi al presente regolamento in qualsiasi momento.

1.4.   Gli operatori rispettano e attuano le procedure di cui al punto 1.2 e, fatto salvo l’articolo 28, provvedono in particolare a:

a)

adottare misure precauzionali;

b)

effettuare una pulizia adeguata, controllarne l’efficacia e tenere registrazioni di tali operazioni;

c)

prendere adeguate misure per evitare che prodotti non biologici siano immessi sul mercato con un’indicazione che faccia riferimento alla produzione biologica.

1.5.   Le preparazioni di prodotti biologici, in conversione e non biologici trasformati sono tenute separate l’una dall’altra nel tempo o nello spazio. Quando nell’unità di preparazione interessata sono preparati o immagazzinati prodotti biologici, in conversione o non biologici, in qualunque combinazione, l’operatore:

a)

ne informa l’autorità competente o, se del caso, l’autorità di controllo o l’organismo di controllo;

b)

effettua le operazioni senza interruzioni fino a completamento del ciclo produttivo e provvede affinché siano separate nello spazio o nel tempo da operazioni analoghe effettuate su qualsiasi altro tipo di prodotto (biologico, in conversione o non biologico);

c)

provvede al magazzinaggio dei prodotti biologici, in conversione e non biologici, prima e dopo le operazioni, separandoli nello spazio o nel tempo gli uni dagli altri;

d)

tiene a disposizione un registro aggiornato di tutte le operazioni effettuate e dei quantitativi trasformati;

e)

adotta le misure necessarie per garantire l’identificazione dei lotti e per evitare mescolanze o scambi tra con prodotti biologici, in conversione e non biologici;

f)

esegue le operazioni sui prodotti biologici o in conversione solo dopo un’adeguata pulizia degli impianti di produzione.

1.6.   Non è consentito l’impiego di prodotti, sostanze e tecniche intese a ripristinare le proprietà perdute nella trasformazione e nel magazzinaggio di alimenti biologici o a ovviare a negligenze nella loro trasformazione ovvero che possano altrimenti trarre in inganno sulla vera natura dei prodotti destinati ad essere commercializzati come alimenti biologici.

2.   Requisiti dettagliati per la produzione di alimenti trasformati

2.1.   Le seguenti condizioni si applicano alla composizione degli alimenti biologici trasformati:

a)

il prodotto è ottenuto principalmente da ingredienti agricoli o prodotti destinati a essere utilizzati come alimenti di cui all’allegato I; al fine di determinare se un prodotto sia stato ottenuto principalmente da tali prodotti, non sono presi in considerazione l’acqua e il sale aggiunti;

b)

un ingrediente biologico non è contenuto insieme allo stesso ingrediente non biologico;

c)

un ingrediente in conversione non è contenuto insieme allo stesso ingrediente biologico o non biologico.

2.2.   Uso di taluni prodotti e sostanze nella trasformazione degli alimenti

2.2.1.

Solo gli additivi, i coadiuvanti tecnologici e gli ingredienti agricoli non biologici autorizzati a norma dell’articolo 24 o dell’articolo 25 per l’uso nella produzione biologica e i prodotti e le sostanze cui si fa riferimento al punto 2.2.2 possono essere utilizzati nella trasformazione di alimenti, ad eccezione delle sostanze e dei prodotti del settore vitivinicolo, ai quali si applica la parte VI, punto 2, e ad eccezione del lievito, al quale si applica la parte VII, punto 1.3.

2.2.2.

Nel settore della trasformazione degli alimenti, possono essere utilizzati i prodotti e le sostanze seguenti:

a)

preparazioni a base di microrganismi ed enzimi alimentari normalmente utilizzate nella trasformazione degli alimenti, a condizione che gli enzimi da utilizzare come additivi alimentari siano stati autorizzati ai sensi dell’articolo 24 per l’uso nella produzione biologica;

b)

sostanze e prodotti definiti all’articolo 3, paragrafo 2, lettera c), e all’articolo 3, paragrafo 2, lettera d), punto i), del regolamento (CE) n. 1334/2008 ed etichettati come sostanze aromatizzanti naturali o preparazioni aromatiche naturali, conformemente all’articolo 16, paragrafi 2, 3 e 4, dello stesso regolamento;

c)

i coloranti utilizzati per la stampigliatura delle carni e dei gusci d’uovo conformemente all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1333/2008;

d)

coloranti naturali e materiali di rivestimento naturali per la colorazione decorativa tradizionale del guscio delle uova sode prodotte e destinate ad essere commercializzate in un determinato periodo dell’anno;

e)

l’acqua potabile e i sali biologici o non biologici (con cloruro di sodio o di potassio come componente di base) abitualmente utilizzati nella trasformazione degli alimenti;

f)

le sostanze minerali (anche oligoelementi), le vitamine, gli aminoacidi e i micronutrienti, a condizione che:

i)

il loro impiego negli alimenti per il consumo normale sia «direttamente previsto per legge», cioè direttamente previsto da disposizioni del diritto dell’Unione o da disposizioni del diritto nazionale compatibili con il diritto dell’Unione, con la conseguenza che gli alimenti non possano essere immessi sul mercato come alimenti per il consumo normale se tali sostanze minerali, vitamine, aminoacidi o micronutrienti non sono stati aggiunti; o

ii)

per quanto concerne gli alimenti immessi sul mercato come alimenti dotati di caratteristiche o effetti particolari in relazione alla salute o all’alimentazione o in relazione alle esigenze di gruppi specifici di consumatori:

nei prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), il loro impiego sia autorizzato da detto regolamento e dagli atti adottati sulla base del suo articolo 11, paragrafo 1, per i prodotti in questione, oppure

nei prodotti disciplinati dalla direttiva 2006/125/CE della Commissione (8), il loro impiego sia autorizzato da detta direttiva.

2.2.3.

I prodotti per la pulizia e la disinfezione possono essere utilizzati soltanto se autorizzati ai sensi dell’articolo 24 per l’uso nella trasformazione.

2.2.4.

Ai fini del calcolo di cui all’articolo 30, paragrafo 5, si applicano le seguenti norme:

a)

determinati additivi alimentari autorizzati ai sensi dell’articolo 24 per l’uso nella produzione biologica sono considerati ingredienti agricoli;

b)

le preparazioni e le sostanze di cui al punto 2.2.2, lettere a), c), d), e) e f), non sono considerate ingredienti agricoli;

c)

il lievito e i prodotti a base di lievito sono considerati ingredienti agricoli.

Parte V: Norme di produzione per mangimi trasformati

In aggiunta alle norme generali di produzione di cui agli articoli 9, 11 e 17, alla produzione biologica di mangimi trasformati si applicano le norme stabilite nella presente parte.

1.   Requisiti generali per la produzione di mangimi trasformati

1.1.

Gli additivi per mangimi, i coadiuvanti tecnologici e gli altri ingredienti e sostanze utilizzati per la trasformazione di mangimi, nonché tutti i procedimenti di trasformazione utilizzati, come ad esempio l’affumicatura, rispettano i principi delle buone pratiche di fabbricazione.

1.2.

Gli operatori che producono mangimi trasformati stabiliscono e aggiornano procedure adeguate, fondate su un’identificazione sistematica delle fasi critiche della trasformazione.

1.3.

L’applicazione delle procedure di cui al punto 1.2 garantisce che i prodotti trasformati siano conformi al presente regolamento in qualsiasi momento.

1.4.

Gli operatori rispettano e attuano le procedure di cui al punto 1.2 e, fatto salvo l’articolo 28, provvedono, in particolare, a:

a)

adottare misure precauzionali;

b)

effettuare una pulizia adeguata, controllarne l’efficacia e tenere registrazioni di tali operazioni;

c)

prendere adeguate misure per evitare che prodotti non biologici siano immessi sul mercato con un’indicazione che faccia riferimento alla produzione biologica.

1.5.

Le preparazioni di prodotti biologici, in conversione e non biologici trasformati sono separate l’una dall’altra nel tempo o nello spazio. Quando nell’unità di preparazione sono preparati o immagazzinati prodotti biologici, in conversione e non biologici, in qualunque combinazione, l’operatore:

a)

ne informa l’autorità di controllo o l’organismo di controllo;

b)

effettua le operazioni senza interruzioni fino a completamento del ciclo produttivo e provvede affinché siano separate nello spazio o nel tempo da operazioni analoghe effettuate su qualsiasi altro tipo di prodotto (biologico, in conversione o non biologico);

c)

provvede al magazzinaggio dei prodotti biologici, in conversione e non biologici, prima e dopo le operazioni, separandoli nello spazio o nel tempo gli uni dagli altri;

d)

tiene a disposizione un registro aggiornato di tutte le operazioni effettuate e dei quantitativi trasformati;

e)

adotta le misure necessarie per garantire l’identificazione dei lotti e per evitare mescolanze o scambi tra prodotti biologici, in conversione e non biologici;

f)

esegue le operazioni sui prodotti biologici o in conversione solo dopo un’adeguata pulizia degli impianti di produzione.

2.   Requisiti dettagliati per la produzione di mangimi trasformati

2.1.

Nella composizione dei mangimi biologici non entrano materie prime biologiche, o materie prime in conversione, congiuntamente a materie prime prodotte secondo metodi non biologici.

2.2.

Non è ammessa la trasformazione con l’ausilio di solventi ottenuti per sintesi chimica delle materie prime per mangimi impiegate o trasformate nella produzione biologica.

2.3.

Nella trasformazione dei mangimi si possono utilizzare soltanto le materie prime per mangimi non biologiche ottenute da vegetali, alghe, animali o lieviti, le materie prime per mangimi di origine minerale e gli additivi per mangimi e i coadiuvanti tecnologici autorizzati a norma dell’articolo 24 per l’uso nella produzione biologica.

2.4.

I prodotti per la pulizia e la disinfezione possono essere utilizzati soltanto se autorizzati ai sensi dell’articolo 24 per l’uso nella trasformazione.

Parte VI: Vino

1.   Ambito di applicazione

1.1.

Le norme stabilite nella presente parte, in aggiunta alle norme generali di produzione di cui agli articoli 9, 10, 11, 16 e 18, si applicano alla produzione biologica di prodotti del settore vitivinicolo, quale definito all’articolo 1, paragrafo 2, lettera l), del regolamento (UE) n. 1308/2013.

1.2.

Salvo esplicite disposizioni contrarie contenute nella presente parte, si applicano i regolamenti (CE) n. 606/2009 (9) e (CE) n. 607/2009 della Commissione (10).

2.   Uso di taluni prodotti e sostanze

2.1.

I prodotti del settore vitivinicolo sono ottenuti da materie prime biologiche.

2.2.

Solo i prodotti e le sostanze autorizzati a norma dell’articolo 24 per l’uso nella produzione biologica possono essere utilizzati per l’elaborazione di prodotti del settore vitivinicolo, anche durante le pratiche, i processi e i trattamenti enologici, fatte salve le condizioni e restrizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1308/2013 e dal regolamento (CE) n. 606/2009, in particolare dall’allegato I A di quest’ultimo.

3.   Pratiche enologiche e restrizioni

3.1.

Fatte salve le sezioni 1 e 2 della presente parte e le restrizioni e i divieti specifici previsti dai punti 3.2, 3.3 e 3.4, sono consentite solo le pratiche, i processi e i trattamenti enologici, con le restrizioni previste dall’articolo 80 e dall’articolo 83, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, dall’articolo 3, dagli articoli da 5 a 9 e dagli articoli da 11 a 14 del regolamento (CE) n. 606/2009 e dagli allegati a tali regolamenti utilizzati anteriormente al 1o agosto 2010.

3.2.

È vietato l’uso delle pratiche, dei processi e dei trattamenti enologici elencati di seguito:

a)

concentrazione parziale a freddo ai sensi dell’allegato VIII, parte I, sezione B.1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013;

b)

eliminazione dell’anidride solforosa con procedimenti fisici ai sensi dell’allegato I A, punto 8, del regolamento (CE) n. 606/2009;

c)

trattamento per elettrodialisi per garantire la stabilizzazione tartarica del vino ai sensi dell’allegato I A, punto 36, del regolamento (CE) n. 606/2009;

d)

dealcolizzazione parziale del vino ai sensi dell’allegato I A, punto 40, del regolamento (CE) n. 606/2009;

e)

trattamento con scambiatori di cationi per garantire la stabilizzazione tartarica del vino ai sensi dell’allegato I A, punto 43, del regolamento (CE) n. 606/2009.

3.3.

L’uso delle pratiche, dei processi e dei trattamenti enologici elencati di seguito è consentito alle seguenti condizioni:

a)

trattamenti termici ai sensi dell’allegato I A, punto 2, del regolamento (CE) n. 606/2009, purché la temperatura non superi i 75 °C;

b)

centrifugazione e filtrazione, con o senza coadiuvante di filtrazione inerte, ai sensi dell’allegato I A, punto 3, del regolamento (CE) n. 606/2009, purché la dimensione dei pori non sia inferiore a 0,2 micrometri.

3.4.

Eventuali modifiche introdotte successivamente al 1o agosto 2010 per quanto riguarda le pratiche, i processi e i trattamenti enologici previsti dal regolamento (CE) n. 1234/2007 o dal regolamento (CE) n. 606/2009 possono essere applicate nella vinificazione biologica solo in seguito all’inserimento di tali misure come consentito dalla presente sezione e, se necessario, in seguito a una procedura di valutazione conformemente all’articolo 24 del presente regolamento.

Parte VII: Lieviti utilizzati come alimenti o come mangimi

Le norme stabilite nella presente parte si applicano alla produzione biologica di lieviti utilizzati come alimenti o come mangimi in aggiunta alle norme generali di produzione di cui agli articoli 9, 11, 16, 17 e 19.

1.   Requisiti di carattere generale

1.1.

Per la produzione di lievito biologico sono utilizzati solo substrati prodotti biologicamente. Tuttavia, fino al 31 dicembre 2023, per la produzione di lievito biologico è ammessa l’aggiunta al substrato (calcolato in peso di sostanza secca) di estratto o di autolisato di lievito non biologico nella misura massima del 5 %, se gli operatori non sono in grado di procurarsi estratto o autolisato di lievito di produzione biologica.

1.2.

Il lievito biologico non è contenuto in alimenti o mangimi biologici insieme al lievito non biologico.

1.3.

I prodotti e le sostanze seguenti possono essere utilizzati per la produzione, la preparazione e la formulazione del lievito biologico:

a)

i coadiuvanti tecnologici autorizzati ai sensi dell’articolo 24 per l’uso nella produzione biologica;

b)

i prodotti e le sostanze di cui alla parte IV, punto 2.2.2, lettere a), b) ed e).

1.4.

I prodotti per la pulizia e la disinfezione possono essere utilizzati soltanto se autorizzati ai sensi dell’articolo 24 per l’uso nella trasformazione.

(1)  Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l’abbattimento (GU L 303 del 18.11.2009, pag. 1).

(3)  Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7).

(4)  Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1).

(5)  Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206).

(6)  Buone pratiche di fabbricazione (good manufacturing practices – GMP), quali definite all’articolo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 2023/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2006, sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 75).

(7)  Regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione (GU L 181 del 29.6.2013, pag. 35).

(8)  Direttiva 2006/125/CE della Commissione, del 5 dicembre 2006, sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini (GU L 339 del 6.12.2006, pag. 16).

(9)  Regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione, del 10 luglio 2009, recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni (GU L 193 del 24.7.2009, pag. 1).

(10)  Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione, del 14 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli (GU L 193 del 24.7.2009, pag. 60).


ALLEGATO III

RACCOLTA, IMBALLAGGIO, TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO DEI PRODOTTI

1.   Raccolta dei prodotti e trasporto verso le unità di preparazione

Gli operatori possono effettuare la raccolta simultanea di prodotti biologici, in conversione e non biologici solo se sono state adottate misure adeguate per impedire ogni possibile mescolanza o scambio tra prodotti biologici, in conversione e non biologici e per garantire l’identificazione dei prodotti biologici e in conversione. L’operatore mantiene a disposizione dell’autorità di controllo o dell’organismo di controllo le informazioni relative ai giorni e alle ore di raccolta, al circuito, alla data e all’ora di ricevimento dei prodotti.

2.   Imballaggio e trasporto dei prodotti verso altri operatori o unità

2.1.

Gli operatori garantiscono che i prodotti biologici e in conversione siano trasportati ad altri operatori o unità, compresi i grossisti e i dettaglianti, solo in idonei imballaggi, contenitori o veicoli chiusi in modo che il contenuto non possa essere sostituito se non manipolando o danneggiando i sigilli e a condizione che sia apposta un’etichetta che, oltre alle altre indicazioni eventualmente previste dal diritto dell’Unione, indichi:

a)

il nome e l’indirizzo dell’operatore e, se diverso da quest’ultimo, del proprietario o del venditore del prodotto;

b)

il nome del prodotto o, nel caso di mangimi composti, la loro descrizione, accompagnati da un riferimento alla produzione biologica;

c)

il nome o il codice numerico dell’autorità di controllo o dell’organismo di controllo a cui è assoggettato l’operatore; e

d)

se del caso, l’identificazione del lotto attraverso un sistema di marcatura approvato a livello nazionale o concordato con l’autorità di controllo o l’organismo di controllo, che permetta di mettere in relazione il lotto con le registrazioni di cui all’articolo 34, paragrafo 5.

Le informazioni di cui alle lettere da a) a d) possono anche figurare in un documento di accompagnamento, purché quest’ultimo sia inequivocabilmente correlato all’imballaggio, al contenitore o al mezzo di trasporto del prodotto. Il documento di accompagnamento contiene informazioni sul fornitore o sul trasportatore.

2.2.

Non è richiesta la chiusura di imballaggi, contenitori o veicoli qualora:

a)

il trasporto avvenga direttamente tra due operatori, entrambi assoggettati al regime di controllo relativo alla produzione biologica;

b)

il trasporto comprenda prodotti solo biologici o solo in conversione;

c)

i prodotti siano muniti di un documento di accompagnamento indicante le informazioni richieste al punto 2.1; e

d)

sia l’operatore speditore che l’operatore destinatario tengano a disposizione dell’autorità di controllo o dell’organismo di controllo le registrazioni documentali relative alle operazioni di trasporto.

3.   Norme specifiche per il trasporto dei mangimi verso altre unità di produzione o di preparazione o verso altri locali di magazzinaggio

Quando trasportano mangimi verso altre unità di preparazione o di produzione o verso altri locali di magazzinaggio, gli operatori assicurano il rispetto delle seguenti condizioni:

a)

durante il trasporto i mangimi ottenuti da produzione biologica, i mangimi in conversione e quelli non biologici sono fisicamente separati in modo efficace;

b)

i veicoli o i contenitori che hanno trasportato prodotti non biologici sono utilizzati per il trasporto di prodotti biologici o in conversione solo a condizione che:

i)

prima di effettuare il trasporto dei prodotti biologici o in conversione sia stata effettuata una pulizia adeguata, di cui sia stata controllata l’efficacia, e gli operatori tengano registrazioni di tali operazioni;

ii)

sia messa in atto ogni misura necessaria, in funzione dei rischi valutati secondo il regime di controllo e, se del caso, gli operatori assicurino che i prodotti non biologici non possono essere immessi sul mercato con un’indicazione facente riferimento alla produzione biologica;

iii)

l’operatore tenga le registrazioni documentali relative alle operazioni di trasporto a disposizione dell’autorità di controllo o dell’organismo di controllo;

c)

il trasporto di mangimi biologici o in conversione finiti è separato, nello spazio o nel tempo, dal trasporto di altri prodotti finiti;

d)

durante il trasporto, la quantità di prodotti all’inizio del viaggio e i quantitativi consegnati ad ogni tappa del giro di consegne sono registrati.

4.   Trasporto di pesci vivi

4.1.

I pesci vivi sono trasportati in vasche adatte, contenenti acqua pulita la cui temperatura e la cui concentrazione di ossigeno disciolto ne soddisfino le esigenze fisiologiche.

4.2.

Prima del trasporto di pesci e di prodotti ittici biologici, le vasche sono pulite, disinfettate e sciacquate meticolosamente.

4.3.

Sono prese le necessarie precauzioni per attenuare lo stress. La densità durante il trasporto non raggiunge un livello che risulti pregiudizievole per la specie.

4.4.

Sono tenute le registrazioni per le operazioni di cui ai punti da 4.1 a 4.3.

5.   Ricevimento di prodotti da altri operatori o altre unità

Al ricevimento di un prodotto biologico o in conversione, l’operatore verifica la chiusura dell’imballaggio, del contenitore o del veicolo, se richiesta, nonché la presenza delle indicazioni di cui alla sezione 2.

L’operatore confronta le informazioni figuranti sull’etichetta di cui alla sezione 2 con le informazioni figuranti nei documenti di accompagnamento. Il risultato di tali verifiche è esplicitamente indicato nelle registrazioni di cui all’articolo 34, paragrafo 5.

6.   Norme specifiche per il ricevimento di prodotti da un paese terzo

I prodotti biologici o in conversione importati dai paesi terzi sono trasportati in imballaggi o contenitori adeguati, chiusi in modo da impedire la sostituzione del contenuto e muniti di un’identificazione dell’esportatore e di qualsiasi altro contrassegno o numero che consenta di identificare il lotto, e sono accompagnati, se del caso, dal certificato di controllo per l’importazione da paesi terzi.

Al ricevimento di un prodotto biologico o in conversione importato da un paese terzo, la persona fisica o giuridica a cui viene consegnata la partita importata e che la riceve, per poi effettuare una preparazione o commercializzazione supplementare, verifica la chiusura dell’imballaggio o del contenitore e, nel caso di prodotti importati a norma dell’articolo 45, paragrafo 1, lettera b), punto iii), accerta che il certificato di ispezione di cui allo stesso articolo copra il tipo di prodotto che costituisce la partita. Il risultato di tali verifiche è esplicitamente indicato nelle registrazioni di cui all’articolo 34, paragrafo 5.

7.   Magazzinaggio dei prodotti

7.1.

Le aree destinate al magazzinaggio dei prodotti sono gestite in modo tale da garantire l’identificazione dei lotti ed evitare che i prodotti siano mescolati o entrino in contatto con prodotti o sostanze non rispondenti alle norme di produzione biologica. I prodotti biologici e in conversione sono chiaramente identificabili in qualsiasi momento.

7.2.

Nelle unità destinate alla produzione vegetale e animale biologica o in conversione non è consentito il magazzinaggio di prodotti o sostanze utilizzati come mezzi tecnici diversi da quelli autorizzati a norma degli articoli 9 e 24 per l’uso nella produzione biologica.

7.3.

I medicinali veterinari allopatici, compresi gli antibiotici, possono essere immagazzinati nelle aziende agricole e di acquacoltura, purché siano stati prescritti da un veterinario nell’ambito dei trattamenti di cui all’allegato II, parte II, punto 1.5.2.2, e all’allegato II, parte III, punto 3.1.4.2, lettera a), e purché siano immagazzinati in un luogo sorvegliato e siano riportati nelle registrazioni di cui all’articolo 34, paragrafo 5.

7.4.

Qualora un operatore tratti prodotti biologici, in conversione o non biologici, in qualunque combinazione, e i prodotti biologici o in conversione siano immagazzinati in impianti adibiti anche al magazzinaggio di altri prodotti agricoli o alimentari:

a)

i prodotti biologici o in conversione sono tenuti separati dagli altri prodotti agricoli o alimentari;

b)

vengono prese tutte le misure necessarie per garantire l’identificazione delle partite e per evitare mescolanze o scambi tra prodotti biologici, in conversione e non biologici;

c)

viene effettuata una pulizia adeguata, di cui sia stata controllata l’efficacia, prima di effettuare il magazzinaggio dei prodotti biologici o in conversione, e l’operatore tiene registrazioni di tali operazioni.

7.5.

I prodotti per la pulizia e la disinfezione possono essere utilizzati negli impianti di magazzinaggio soltanto se autorizzati ai sensi dell’articolo 24 per l’uso nella produzione biologica.

ALLEGATO IV

TERMINI DI CUI ALL’ARTICOLO 30

BG

:

биологичен.

ES

:

ecológico, biológico, orgánico.

CS

:

ekologické, biologické.

DA

:

økologisk.

DE

:

ökologisch, biologisch.

ET

:

mahe, ökoloogiline.

EL

:

βιολογικό.

EN

:

organic.

FR

:

biologique.

GA

:

orgánach.

HR

:

ekološki.

IT

:

biologico.

LV

:

bioloģisks, ekoloģisks.

LT

:

ekologiškas.

LU

:

biologesch, ökologesch.

HU

:

ökológiai.

MT

:

organiku.

NL

:

biologisch.

PL

:

ekologiczne.

PT

:

biológico.

RO

:

ecologic.

SK

:

ekologické, biologické.

SL

:

ekološki.

FI

:

luonnonmukainen.

SV

:

ekologisk.


ALLEGATO V

LOGO DI PRODUZIONE BIOLOGICA DELL’UNIONE EUROPEA E CODICI NUMERICI

1.   Logo

1.1.

Il logo di produzione biologica dell’Unione europea è conforme al seguente modello:

Image

1.2.

Il colore di riferimento in Pantone è il verde Pantone n. 376 e il verde [50 % ciano + 100 % giallo], nel caso in cui si faccia ricorso alla quadricromia.

1.3.

Il logo di produzione biologica dell’Unione europea può essere anche adoperato in bianco e nero, come indicato di seguito, ma soltanto qualora non sia possibile adoperarlo a colori:

Image

1.4.

Se il colore dello sfondo dell’imballaggio o dell’etichetta è scuro, è possibile adoperare i simboli in negativo, servendosi del colore di fondo dell’imballaggio o dell’etichetta.

1.5.

Nel caso in cui il logo risulti scarsamente visibile a causa del colore adoperato nel simbolo o nello sfondo del medesimo, si può tracciare un bordo esterno di delimitazione attorno al logo stesso per farlo risaltare meglio sullo sfondo.

1.6.

Qualora esistano indicazioni in un unico colore sull’imballaggio, è possibile utilizzare il logo di produzione biologica dell’Unione europea in questo stesso colore.

1.7.

Il logo di produzione biologica dell’Unione europea deve avere un’altezza minima di 9 mm e una larghezza minima di 13,5 mm; la proporzione fra l’altezza e la larghezza è sempre di 1:1,5. In via del tutto eccezionale le dimensioni minime possono essere ridotte a un’altezza di 6 mm per confezioni molto piccole.

1.8.

Il logo di produzione biologica dell’Unione europea può essere combinato con elementi grafici oppure testuali che si riferiscano alla produzione biologica, purché detti elementi non modifichino o mutino la natura del logo né alcuna delle indicazioni di cui all’articolo 32. Qualora sia accompagnato da loghi nazionali o privati che utilizzano un colore verde diverso dal colore di riferimento di cui al punto 1.2, il logo di produzione biologica dell’Unione europea può essere utilizzato nel suddetto colore diverso da quello di riferimento.

2.   Codici numerici

Il formato generale dei codici numerici è il seguente:

AB-CDE-999

dove:

a)

«AB» è il codice ISO del paese in cui sono effettuati i controlli;

b)

«CDE» è un termine, composto di tre lettere, approvato dalla Commissione o dai singoli Stati membri, come «bio», «öko» o «org» o «eko», che stabilisce un nesso con la produzione biologica; e

c)

«999» è il numero di riferimento, composto al massimo di tre cifre, assegnato:

i)

dall’autorità competente di ogni Stato membro alle autorità di controllo o agli organismi di controllo cui essa ha delegato i compiti di controllo;

ii)

dalla Commissione:

alle autorità di controllo e agli organismi di controllo riconosciuti dalla Commissione a norma dell’articolo 46,

alle autorità competenti dei paesi terzi riconosciute dalla Commissione a norma dell’articolo 48.


ALLEGATO VI

MODELLO DI CERTIFICATO

Certificato ai sensi dell’Articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici

Image

Testo di immagine

1. Numero di documento:

2. (selezionare la casella opportuna)

Operatore

Gruppo di operatori – Cfr. allegato

3. Nome e indirizzo dell’operatore o del gruppo di operatori:

4. Attività dell’operatore o del gruppo di operatori (selezionare le caselle pertinenti):

Produzione agricola

Preparazione

Distribuzione

Magazzinaggio

Importazione

Esportazione

Immissione sul mercato

5. Nome, indirizzo e codice numerico dell’autorità di controllo o dell’organismo di controllo dell’operatore o del gruppo di operatori:

6. Categorie di prodotti di cui all’articolo 35, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2018/848 e metodi di produzione (selezionare le caselle pertinenti):

Vegetali e prodotti vegetali non trasformati, compresi sementi e altro materiale riproduttivo vegetale

Metodo di produzione:

produzione biologica, eccetto durante il periodo di conversione

produzione durante il periodo di conversione

produzione biologica con produzione non biologica (ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2018/848 o in caso di preparazione, distribuzione, magazzinaggio, importazione, esportazione, immissione sul mercato)

Periodo di validità del certificato dal … al …

Animali e prodotti animali non trasformati

Metodo di produzione:

produzione biologica, eccetto durante il periodo di conversione

produzione durante il periodo di conversione

produzione biologica con produzione non biologica (ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2018/848 o in caso di preparazione, distribuzione, magazzinaggio, importazione, esportazione, immissione sul mercato)

Periodo di validità del certificato dal … al …

Alghe e prodotti di acquacoltura non trasformati

Metodo di produzione:

produzione biologica, eccetto durante il periodo di conversione

produzione durante il periodo di conversione

produzione biologica con produzione non biologica (ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2018/848 o in caso di preparazione, distribuzione, magazzinaggio, importazione, esportazione, immissione sul mercato)

Periodo di validità del certificato dal … al …

Image

Testo di immagine

Prodotti agricoli trasformati, inclusi prodotti di acquacoltura, destinati a essere utilizzati come alimenti

Metodo di produzione:

produzione di prodotti biologici

produzione di prodotti in conversione

produzione biologica con produzione non biologica (ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2018/848 o in caso di preparazione, distribuzione, magazzinaggio, importazione, esportazione, immissione sul mercato)

Periodo di validità del certificato dal … al …

Mangimi

Metodo di produzione:

produzione di prodotti biologici

produzione di prodotti in conversione

produzione biologica con produzione non biologica (ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2018/848 o in caso di preparazione, distribuzione, magazzinaggio, importazione, esportazione, immissione sul mercato)

Periodo di validità del certificato dal … al …

Vino

Metodo di produzione:

produzione di prodotti biologici

produzione di prodotti in conversione

produzione biologica con produzione non biologica (ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2018/848 o in caso di preparazione, distribuzione, magazzinaggio, importazione, esportazione, immissione sul mercato)

Periodo di validità del certificato dal … al …

Altri prodotti di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2018/848 o non rientranti nelle categorie precedenti (specificare):

Metodo di produzione:

produzione di prodotti biologici

produzione di prodotti in conversione

produzione biologica con produzione non biologica (ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2018/848 o in caso di preparazione, distribuzione, magazzinaggio, importazione, esportazione, immissione sul mercato)

Periodo di validità del certificato dal … al …

Il presente documento è stato rilasciato in conformità del regolamento (UE) 2018/848 per certificare che l’operatore o il gruppo di operatori (selezionare l’opzione opportuna) soddisfa i requisiti di tale regolamento.

Data, luogo:

Firma per conto dell’autorità di controllo o dell’organismo di controllo che ha emesso il certificato:

Allegato – Elenco dei membri del gruppo di operatori di cui all’articolo 36 del regolamento (UE) 2018/848

Nome del membro

Indirizzo

 

 

 

 

 

 


DIRETTIVE

14.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 150/93


DIRETTIVA (UE) 2018/849 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 30 maggio 2018

che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

La gestione dei rifiuti nell’Unione dovrebbe essere migliorata per salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità dell’ambiente, proteggere la salute umana, garantire un utilizzo accorto, efficiente e razionale delle risorse naturali e promuovere i principi dell’economia circolare.

(2)

Per ridurre gli oneri regolamentari per enti o imprese di piccole dimensioni è opportuno introdurre una semplificazione degli obblighi di autorizzazione e di registrazione a loro imposti.

(3)

Le relazioni sullo stato di attuazione redatte dagli Stati membri ogni tre anni non si sono dimostrate strumenti efficaci per verificare la conformità e garantire la corretta attuazione della normativa, generando oltretutto inutili oneri amministrativi. È opportuno pertanto sopprimere le disposizioni che obbligano gli Stati membri a presentare le suddette relazioni. Al contrario, la verifica della conformità dovrebbe essere basata solo sui dati che gli Stati membri comunicano ogni anno alla Commissione.

(4)

I dati comunicati dagli Stati membri sono indispensabili affinché la Commissione valuti il rispetto del diritto dell’Unione in materia di rifiuti da parte degli Stati membri. È opportuno migliorare la qualità, l’affidabilità e la comparabilità dei dati, introducendo un punto di ingresso unico per tutti i dati relativi ai rifiuti, sopprimendo obblighi obsoleti in materia di comunicazione, mettendo a confronto i metodi nazionali di comunicazione e introducendo una relazione di controllo della qualità dei dati.

(5)

La comunicazione affidabile dei dati relativi alla gestione dei rifiuti è di fondamentale importanza per un’attuazione efficiente e per garantire la comparabilità dei dati tra gli Stati membri. Pertanto, al momento di relazionare sul conseguimento degli obiettivi stabiliti dalle direttive 2000/53/CE (4), 2006/66/CE (5) e 2012/19/UE (6) del Parlamento europeo e del Consiglio, gli Stati membri dovrebbero fare ricorso alla più recente normativa messa a punto dalla Commissione e alle metodologie elaborate dalle rispettive autorità nazionali competenti per l’attuazione di tali direttive.

(6)

La gerarchia dei rifiuti di cui alla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7) si applica, in ordine di priorità, alla normativa dell’Unione in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti. Nel soddisfare gli obiettivi della presente direttiva gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per tenere conto dell’ordine delle priorità della gerarchia dei rifiuti e assicurare l’attuazione pratica di tali priorità.

(7)

Nel contesto dell’impegno dell’Unione di realizzare la transizione verso un’economia circolare, le direttive 2000/53/CE, 2006/66/CE e 2012/19/UE dovrebbero essere riesaminate e, se necessario, modificate, tenendo conto della loro attuazione e, in particolare, della fattibilità della definizione di obiettivi per materiali specifici contenuti nei flussi di rifiuti pertinenti. Nell’ambito del riesame della direttiva 2000/53/CE, si dovrebbe altresì prestare attenzione al problema dei veicoli fuori uso non contabilizzati, comprese le spedizioni di veicoli usati sospettati di essere veicoli fuori uso, e all’applicazione dell’orientamento n. 9 dei corrispondenti in materia di spedizioni di veicoli fuori uso. Nell’ambito del riesame della direttiva 2006/66/CE, si dovrebbe inoltre tenere in considerazione l’evoluzione tecnica di nuovi tipi di batterie che non utilizzano sostanze pericolose.

(8)

Al fine di modificare e integrare la direttiva 2000/53/CE e di modificare la direttiva 2012/19/UE, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea per quanto riguarda l’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), e l’articolo 5, paragrafo 5, l’articolo 6, paragrafo 6, e l’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2000/53/CE, come modificata dalla presente direttiva, e l’articolo 19 della direttiva 2012/19/UE, come modificata dalla presente direttiva. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (8). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(9)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della direttiva 2000/53/CE per quanto riguarda gli articoli 7, paragrafo 2, e 9, paragrafo 1 quinquies, della stessa, come modificata dalla presente direttiva, e di esecuzione della direttiva 2012/19/UE per quanto riguarda l’articolo 16, paragrafo 9, della stessa, come modificata dalla presente direttiva, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (9).

(10)

Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire migliorare la gestione dei rifiuti nell’Unione, contribuendo in tal modo alla salvaguardia, alla tutela e al miglioramento della qualità dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti delle misure, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(11)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza le direttive 2000/53/CE, 2006/66/CE e 2012/19/UE.

(12)

Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi (10), gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifica della direttiva 2000/53/CE

La direttiva 2000/53/CE è così modificata:

1)

all’articolo 4, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 9 bis, modificando periodicamente l’allegato II per tener conto del progresso tecnico e scientifico, al fine di:

i)

fissare, se necessario, valori di concentrazione massimi sino ai quali deve essere tollerata la presenza delle sostanze di cui alla lettera a) del presente paragrafo in materiali e componenti specifici di veicoli;

ii)

non applicare, per determinati materiali e componenti di veicoli, la lettera a) del presente paragrafo, se l’impiego di tali sostanze è inevitabile;

iii)

eliminare materiali e componenti di veicoli dall’allegato II, se l’impiego di sostanze di cui alla lettera a) del presente paragrafo è inevitabile;

iv)

in relazione ai punti i) e ii), specificare i materiali e componenti di veicoli che possono essere rimossi prima di un ulteriore trattamento e prevedere che siano etichettati o resi identificabili con altri mezzi appropriati.

La Commissione adotta un atto delegato distinto per ogni sostanza, materiale o componente interessati ai fini dei punti da i) a iv).»;

2)

all’articolo 5, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché le autorità competenti riconoscano reciprocamente e accettino i certificati di rottamazione emessi in altri Stati membri in conformità del paragrafo 3 del presente articolo.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 9 bis, al fine di integrare la presente direttiva fissando requisiti minimi per il certificato di rottamazione.»;

3)

l’articolo 6 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per garantire il deposito, anche temporaneo, e il trattamento di tutti i veicoli fuori uso in conformità della gerarchia dei rifiuti e dei requisiti generali di cui all’articolo 4 della direttiva 2008/98/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) e secondo le prescrizioni tecniche minime di cui all’allegato I della presente direttiva, fatte salve le norme nazionali sulla salute e sull’ambiente.

(*1)  Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).»;"

b)

il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 9 bis, al fine di modificare l’allegato I per tener conto del progresso tecnico e scientifico.»;

4)

all’articolo 7, paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione riguardo alle modalità necessarie per controllare l’osservanza, da parte degli Stati membri, degli obiettivi enunciati al primo comma del presente paragrafo. Nell’elaborare dette modalità, la Commissione tiene conto di tutti i fattori pertinenti, tra cui la disponibilità di dati e la questione delle esportazioni e importazioni di veicoli fuori uso. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 11, paragrafo 2.»;

5)

all’articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 9 bis, al fine di integrare la presente direttiva stabilendo le norme di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Nell’elaborare dette norme, la Commissione tiene conto dei lavori in corso in questo settore in seno agli organismi internazionali interessati, partecipando, se del caso, a tali lavori.»;

6)

l’articolo 9 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è soppresso;

b)

sono inseriti i paragrafi seguenti:

«1 bis.   Per ogni anno civile gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi all’attuazione dell’articolo 7, paragrafo 2.

Essi comunicano i dati per via elettronica entro 18 mesi dalla fine dell’anno per il quale sono raccolti. I dati sono comunicati secondo il formato stabilito dalla Commissione in conformità del paragrafo 1 quinquies del presente articolo.

Il primo periodo di comunicazione ha inizio il primo anno civile completo dopo l’adozione dell’atto di esecuzione che ne stabilisce il formato per la comunicazione, conformemente al paragrafo 1 quinquies del presente articolo, e include i dati relativi a tale periodo di comunicazione.

ter.   I dati comunicati dagli Stati membri in conformità del paragrafo 1 bis sono accompagnati da una relazione di controllo della qualità.

quater.   La Commissione esamina i dati comunicati a norma del paragrafo 1 bis e pubblica una relazione sull’esito di tale riesame. La relazione valuta l’organizzazione della raccolta dei dati, le fonti di dati e la metodologia utilizzata negli Stati membri, nonché la completezza, l’affidabilità, la tempestività e la coerenza dei dati. La valutazione può includere raccomandazioni specifiche di miglioramento. La relazione è elaborata dopo la prima comunicazione dei dati da parte degli Stati membri e successivamente ogni quattro anni.

quinquies.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il formato per la comunicazione dei dati a norma del paragrafo 1 bis del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 11, paragrafo 2.»;

7)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 9 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare gli atti delegati di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), all’articolo 5, paragrafo 5, all’articolo 6, paragrafo 6, e all’articolo 8, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 4 luglio 2018. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), e all’articolo 5, paragrafo 5, all’articolo 6, paragrafo 6 e all’articolo 8, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (*2).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), dell’articolo 5, paragrafo 5, dell’articolo 6, paragrafo 6, e dell’articolo 8, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*2)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

8)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 10 bis

Riesame

Entro il 31 dicembre 2020 la Commissione riesamina la presente direttiva e, a tal fine, presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata, se opportuno, di una proposta legislativa.»;

9)

l’articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Articolo 11

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l’articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

(*3)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).»."

Articolo 2

Modifica della direttiva 2006/66/CE

La direttiva 2006/66/CE è così modificata:

1)

all’articolo 10, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Gli Stati membri controllano ogni anno i tassi di raccolta in conformità del piano di cui all’allegato I della presente direttiva. Fatto salvo il regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (*4), gli Stati membri trasmettono alla Commissione i rapporti per via elettronica, entro 18 mesi dalla fine dell’anno di riferimento per cui i dati sono raccolti. I rapporti indicano in che modo sono stati ottenuti i dati necessari per il calcolo del tasso di raccolta.

(*4)  Regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2002, relativo alle statistiche sui rifiuti (GU L 332 del 9.12.2002, pag. 1).»;"

2)

all’articolo 12, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Gli Stati membri riferiscono sui livelli di riciclaggio raggiunti in ciascun anno civile considerato e se le efficienze di riciclaggio di cui all’allegato III, parte B, sono state realizzate. Essi trasmettono alla Commissione tali informazioni per via elettronica entro 18 mesi dalla fine dell’anno di riferimento per cui i dati sono raccolti.»;

3)

l’articolo 22 è soppresso;

4)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 22 bis

Incentivi all’applicazione della gerarchia dei rifiuti

Per contribuire al conseguimento degli obiettivi stabiliti nella presente direttiva, gli Stati membri possono utilizzare strumenti economici e altre misure per incentivare l’applicazione della gerarchia dei rifiuti, come quelli di cui all’allegato IV bis della direttiva 2008/98/CE o altri strumenti e misure appropriati.»;

5)

l’articolo 23 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Entro il 31 dicembre 2018 la Commissione elabora una relazione sull’attuazione della presente direttiva e sul suo impatto sull’ambiente e sul funzionamento del mercato interno.»;

b)

al paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«2.   La relazione della Commissione contiene una valutazione dei seguenti aspetti della presente direttiva:».

Articolo 3

Modifica della direttiva 2012/19/UE

La direttiva 2012/19/UE è così modificata:

1)

l’articolo 16 è così modificato:

a)

il paragrafo 5 è soppresso;

b)

sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«6.   Per ogni anno civile, gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi all’attuazione del paragrafo 4.

I dati sono comunicati per via elettronica entro 18 mesi dalla fine dell’anno di riferimento per cui sono raccolti e sono trasmessi secondo il formato stabilito dalla Commissione in conformità del paragrafo 9.

Il primo periodo di comunicazione inizia il primo anno civile completo successivo all’adozione dell’atto di esecuzione che stabilisce il formato per la comunicazione, conformemente al paragrafo 9, e include i dati relativi a tale periodo di comunicazione.

7.   I dati comunicati dagli Stati membri in conformità del paragrafo 6 sono accompagnati da una relazione di controllo della qualità.

8.   La Commissione riesamina i dati comunicati in conformità del paragrafo 6 e pubblica una relazione sull’esito di tale esame. La relazione valuta l’organizzazione della raccolta dei dati, le fonti di dati e la metodologia utilizzata negli Stati membri, nonché la completezza, l’affidabilità, la tempestività e la coerenza dei dati. La valutazione può includere raccomandazioni specifiche di miglioramento. La relazione è elaborata dopo la prima comunicazione dei dati da parte degli Stati membri e successivamente ogni quattro anni.

9.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il formato per la comunicazione dei dati di cui al paragrafo 6 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 21, paragrafo 2.»;

2)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 16 bis

Incentivi all’applicazione della gerarchia dei rifiuti

Per contribuire al conseguimento degli obiettivi stabiliti nella presente direttiva gli Stati membri possono utilizzare strumenti economici e altre misure per incentivare l’applicazione della gerarchia dei rifiuti, come quelli di cui all’allegato IV bis della direttiva 2008/98/CE o altri strumenti e misure appropriati.»;

3)

all’articolo 19, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 20 della presente direttiva, riguardo alle modifiche necessarie ad adeguare al progresso scientifico e tecnico gli allegati IV, VII, VIII e IX della presente direttiva. La Commissione adotta un atto delegato distinto per ciascun allegato da modificare. Nel modificare l’allegato VII della presente direttiva, sono tenute in considerazione le esenzioni concesse ai sensi della direttiva n. 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*5).

(*5)  Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 88).»."

Articolo 4

Recepimento

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro 5 luglio 2020. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 5

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 6

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 30 maggio 2018

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

La presidente

L. PAVLOVA


(1)  GU C 264 del 20.7.2016, pag. 98.

(2)  GU C 17 del 18.1.2017, pag. 46.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 18 aprile 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 22 maggio 2018.

(4)  Direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso (GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34).

(5)  Direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE (GU L 266 del 26.9.2006, pag. 1).

(6)  Direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 38).

(7)  Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

(8)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(9)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(10)  GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.


14.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 150/100


DIRETTIVA (UE) 2018/850 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 30 maggio 2018

che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni, (2)

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

La gestione dei rifiuti nell’Unione dovrebbe essere migliorata per salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità dell’ambiente, proteggere la salute umana, garantire un utilizzo accorto, efficiente e razionale delle risorse naturali, promuovere i principi dell’economia circolare, incrementare l’efficienza energetica e ridurre la dipendenza dell’Unione dalle risorse importate.

(2)

Dovrebbero essere rafforzati gli obiettivi della direttiva 1999/31/CE del Consiglio (4) che stabiliscono restrizioni in merito al collocamento in discarica, affinché riflettano più incisivamente l’ambizione dell’Unione di passare a un’economia circolare e di fare progressi nell’attuazione della comunicazione della Commissione del 4 novembre 2008 su «L’iniziativa «materie prime» – Rispondere ai nostri bisogni fondamentali per garantire la crescita e creare posti di lavoro in Europa» riducendo gradualmente al minimo la collocazione in discarica dei rifiuti destinati alle discariche per rifiuti non pericolosi. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero assicurare che tale riduzione rientri nell’ambito di una politica integrata che garantisca una corretta applicazione della gerarchia dei rifiuti, promuova una transizione verso la prevenzione, compresi il riutilizzo, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio e impedisca il passaggio dal collocamento in discarica all’incenerimento.

(3)

Affinché il diritto dell’Unione in materia di rifiuti sia più coerente, le definizioni di cui alla direttiva 1999/31/CE dovrebbero essere allineate, ove opportuno, con quelle contenute nella direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

(4)

L’attuale definizione di «insediamento isolato» deve essere adattata per quanto riguarda le regioni ultraperiferiche, onde tener conto della specificità di tali insediamenti, che sollevano preoccupazioni sostanzialmente diverse da un punto di vista ambientale rispetto ad altre regioni.

(5)

L’ambito di applicazione della direttiva 1999/31/CE dovrebbe essere allineato a quello della direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e dovrebbe continuare a comprendere il deposito dei rifiuti delle industrie estrattive che non rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2006/21/CE.

(6)

Si otterrebbero evidenti benefici ambientali, economici e sociali riducendo ulteriormente il collocamento in discarica, a cominciare dai flussi di rifiuti a cui si applica la raccolta differenziata, vale a dire plastica, metalli, vetro, carta e rifiuti organici. Al momento di attuare tali restrizioni al collocamento in discarica andrebbe tenuto conto della fattibilità tecnica, ambientale ed economica del riciclaggio o del recupero dei rifiuti residui risultanti dalla raccolta differenziata.

(7)

I rifiuti urbani biodegradabili rappresentano una percentuale elevata dei rifiuti urbani. Il collocamento in discarica di rifiuti biodegradabili non trattati produce significativi effetti ambientali negativi in termini di emissioni di gas a effetto serra e di inquinamento delle acque superficiali, delle acque di falda, del suolo e dell’atmosfera. Sebbene la direttiva 1999/31/CE stabilisca già obiettivi per diminuire il collocamento in discarica dei rifiuti biodegradabili, è opportuno limitarlo ulteriormente vietandolo per i rifiuti raccolti in maniera differenziata ai fini del riciclaggio in osservanza della direttiva 2008/98/CE.

(8)

Al fine di garantire la corretta applicazione della gerarchia dei rifiuti, è opportuno adottare misure appropriate per applicare, a partire dal 2030, le restrizioni sul collocamento in discarica a tutti i rifiuti idonei al riciclaggio o a altro recupero di energia o di materia. Tali restrizioni non si applicano nei casi in cui si possa dimostrare che i rifiuti non sono adatti al riciclaggio o ad altro recupero e che il collocamento in discarica garantirebbe il miglior risultato ambientale complessivo, in linea con la gerarchia dei rifiuti di cui alla direttiva 2008/98/CE.

(9)

Molti Stati membri non hanno ancora completamente sviluppato le infrastrutture necessarie per la gestione dei rifiuti. La definizione di obiettivi di riduzione del collocamento in discarica richiederà importanti cambiamenti nella gestione dei rifiuti in molti Stati membri e agevolerà ulteriori progressi e investimenti nella raccolta differenziata, nella cernita e nel riciclaggio dei rifiuti, evitando di relegare materiali riciclabili al livello più basso della gerarchia dei rifiuti.

(10)

La progressiva riduzione del collocamento in discarica è indispensabile per evitare impatti nocivi sulla salute umana e sull’ambiente e assicurare il recupero graduale ed efficace dei materiali di rifiuto con valore economico grazie a una loro adeguata gestione, in linea con la gerarchia dei rifiuti di cui alla direttiva 2008/98/CE. Tale riduzione dovrebbe evitare lo sviluppo di una sovracapacità per gli impianti di trattamento dei rifiuti residui, come per esempio attraverso il recupero di energia o il trattamento meccanico-biologico di scarsa qualità dei rifiuti urbani non trattati, in quanto ciò potrebbe pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi unionali di lungo termine in materia di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti urbani stabiliti dalla direttiva 2008/98/CE. Allo stesso modo, mentre per evitare impatti nocivi sulla salute umana e sull’ambiente, gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per assicurare che solo i rifiuti trattati siano collocati in discarica, l’osservanza di tale obbligo non deve portare alla creazione di sovracapacità per il trattamento dei rifiuti urbani residui. Inoltre, al fine di assicurare coerenza tra gli obiettivi stabiliti dalla direttiva 2008/98/CE e gli obiettivi di riduzione del collocamento in discarica definiti alla direttiva 1999/31/CE, come modificata dalla presente direttiva, nonché assicurare una pianificazione coordinata delle infrastrutture e degli investimenti necessari al conseguimento di tali obiettivi, gli Stati membri che, secondo i dati contenuti nel questionario congiunto dell’OCSE e di Eurostat, hanno collocato in discarica oltre il 60 % dei rifiuti urbani nel 2013 dovrebbero essere autorizzati a decidere di prorogare il termine per raggiungere gli obiettivi in materia di collocamento in discarica fissati per il 2035.

(11)

Al fine di garantire l’affidabilità dei dati, è importante definire con maggiore precisione le regole secondo cui gli Stati membri dovrebbero comunicare le informazioni relative ai rifiuti urbani collocati in discarica. Le comunicazioni dovrebbero essere basate sulla quantità di rifiuti urbani collocati in discarica dopo le operazioni di trattamento volte a preparare tali rifiuti per il successivo collocamento in discarica, quali la stabilizzazione dei rifiuti urbani biodegradabili, e sulle quantità di rifiuti sottoposti alle operazioni di smaltimento mediante incenerimento. Per quanto riguarda le operazioni di trattamento dei rifiuti urbani prima del riciclaggio e del recupero dei rifiuti, quali cernita e trattamento meccanico, i rifiuti risultanti da tali operazioni che, alla fine, sono collocati in discarica dovrebbero essere considerati ai fini del calcolo degli obiettivi di collocamento in discarica.

(12)

Nell’attuazione dell’obbligo di cui alla direttiva 1999/31/CE per garantire il trattamento dei rifiuti prima del loro collocamento in discarica, gli Stati membri dovrebbero applicare il trattamento più adatto, compresa la stabilizzazione della frazione organica dei rifiuti, al fine di ridurre il più possibile gli effetti negativi del collocamento in discarica di tali rifiuti sull’ambiente e sulla salute umana. Nel valutare l’adeguatezza di un trattamento, gli Stati membri dovrebbero tenere conto delle misure già attuate per ridurre tali effetti negativi, in particolare la separazione dei rifiuti organici e la raccolta differenziata di carta e di cartone.

(13)

Al fine di garantire che l’attuazione della presente direttiva avvenga nel modo migliore, più tempestivo e uniforme, anticipandone eventuali punti deboli, dovrebbe essere istituito un sistema di segnalazione preventiva che consenta di individuare le lacune e intervenire prima dello scadere dei termini prestabiliti per il conseguimento degli obiettivi.

(14)

Per contribuire al conseguimento degli obiettivi della direttiva 1999/31/CE e incoraggiare la transizione a un’economia circolare, la Commissione dovrebbe promuovere il coordinamento e lo scambio di informazioni e migliori prassi tra gli Stati membri e i diversi settori dell’economia.

(15)

Le relazioni sullo stato di attuazione redatte dagli Stati membri ogni tre anni non si sono dimostrate strumenti efficaci per verificare la conformità o garantire la corretta attuazione della normativa, generando oltretutto inutili oneri amministrativi. È opportuno pertanto sopprimere le disposizioni che obbligano gli Stati membri a presentare tali relazioni. Al contrario, la verifica della conformità dovrebbe essere basata solo sui dati che gli Stati membri comunicano ogni anno alla Commissione.

(16)

I dati comunicati dagli Stati membri sono indispensabili affinché la Commissione valuti il rispetto del diritto dell’Unione in materia di rifiuti da parte degli Stati membri. È opportuno migliorare la qualità, l’affidabilità e la comparabilità dei dati introducendo un punto di ingresso unico per tutti i dati relativi ai rifiuti, sopprimendo obblighi obsoleti in materia di comunicazione, mettendo a confronto i metodi nazionali di comunicazione e introducendo una relazione di controllo della qualità dei dati. La comunicazione affidabile dei dati relativi alla gestione dei rifiuti è di fondamentale importanza per un’attuazione efficiente, per una solida pianificazione delle infrastrutture per il trattamento dei rifiuti e per garantire la comparabilità dei dati tra gli Stati membri. Pertanto, al momento di dar conto del conseguimento degli obiettivi stabiliti dalla direttiva 1999/31/CE, come modificata dalla presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero fare ricorso alle più recente normativa messa a punto dalla Commissione e alle metodologie elaborate dalle rispettive autorità nazionali competenti per l’attuazione della presente direttiva.

(17)

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della direttiva 1999/31/CE per quanto riguarda gli articoli 5 bis, paragrafo 4, 15, paragrafo 5, 15 ter e 15 quater della stessa, come modificata dalla presente direttiva. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

(18)

Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire migliorare la gestione dei rifiuti nell’Unione, contribuendo in tal modo alla salvaguardia, alla tutela e al miglioramento della qualità dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma, a motivo della portata e degli effetti delle misure, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(19)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 1999/31/CE.

(20)

Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi (8), gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche

La direttiva 1999/31/CE è così modificata:

1)

all’articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Per sostenere la transizione dell’Unione verso un’economia circolare e adempiere i requisiti della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), in particolare degli articoli 4 e 12, lo scopo della presente direttiva è di garantire una progressiva riduzione del collocamento in discarca dei rifiuti, in particolare quelli idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo, e prevedere, mediante rigidi requisiti operativi e tecnici per i rifiuti e le discariche, misure, procedure e orientamenti volti a prevenire o a ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull’ambiente, in particolare l’inquinamento delle acque superficiali, delle acque di falda, del suolo e dell’aria, e sull’ambiente globale, compreso l’effetto serra, nonché i rischi per la salute umana risultanti dalle discariche di rifiuti, durante l’intero ciclo di vita della discarica.

(*1)  Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).»;"

2)

l’articolo 2 è così modificato:

a)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

si applicano le definizioni di «rifiuto», «rifiuto pericoloso», «rifiuto non pericoloso», «rifiuti urbani», «produttore di rifiuti», «detentore di rifiuti», «gestione dei rifiuti», «raccolta differenziata», «recupero», «preparazione per il riutilizzo», «riciclaggio» e «smaltimento», di cui all’articolo 3 della direttiva 2008/98/CE.»;

b)

le lettere b), c), d) e n) sono soppresse;

c)

alla lettera r), è aggiunto il comma seguente:

«Nelle regioni ultraperiferiche ai sensi dell’articolo 349 del trattato, gli Stati membri possono decidere di applicare la definizione seguente:

«insediamento isolato»:

un insediamento di non più di 2 000 abitanti per insediamento e con una densità non superiore a cinque abitanti per chilometro quadrato, o con un numero di abitanti compreso tra 2 000 e 5 000 per insediamento e con una densità non superiore a cinque abitanti per chilometro quadrato e la cui produzione di rifiuti non superi le 3 000 tonnellate all’anno; e

un insediamento distante almeno 100 km dal più vicino centro urbano che conti almeno 250 abitanti per chilometro quadrato, e privo di accesso stradale.»;

3)

l’articolo 3 è così modificato:

a)

al paragrafo 2, l’ultimo trattino è soppresso;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   La gestione dei rifiuti provenienti dalle industrie estrattive sulla terraferma, vale a dire i rifiuti derivanti dalle attività di prospezione, estrazione, compresa la fase di sviluppo preproduzione, trattamento e stoccaggio di minerali, e dallo sfruttamento delle cave è esclusa dall’ambito di applicazione della presente direttiva laddove rientri nell’ambito di applicazione di altri atti legislativi dell’Unione.»;

4)

l’articolo 5 è così modificato:

a)

al paragrafo 2, è soppresso il comma seguente:

«Due anni prima della data di cui alla lettera c) il Consiglio riesamina l’obiettivo di cui sopra in base a una relazione della Commissione sull’esperienza pratica acquisita dagli Stati membri nel conseguimento degli obiettivi di cui alle lettere a) e b), corredata, se del caso, di una proposta intesa a confermare o a modificare tale obiettivo, al fine di assicurare un livello elevato di tutela ambientale.»;

b)

al paragrafo 3, è aggiunta la lettera seguente:

«f)

rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata e destinati alla preparazione al riutilizzo e al riciclaggio a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE e dell’articolo 22 di tale direttiva, a eccezione degli scarti derivanti da successive operazioni di trattamento dei rifiuti da raccolta differenziata per i quali il collocamento in discarica produca il miglior risultato ambientale conformemente all’articolo 4 di detta direttiva.»;

c)

è inserito il paragrafo seguente:

«3 bis.   Gli Stati membri si adoperano per garantire che, entro il 2030, tutti i rifiuti idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo, in particolare i rifiuti urbani, non siano ammessi in discarica, a eccezione dei rifiuti per i quali il collocamento in discarica produca il miglior risultato ambientale conformemente all’articolo 4 della direttiva 2008/98/CE.

Gli Stati membri includono informazioni sulle misure adottate a norma del presente paragrafo nei loro piani di gestione dei rifiuti di cui all’articolo 28 della direttiva 2008/98/CE o in altri documenti strategici che coprano l’intero territorio dello Stato membro interessato.»;

d)

sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«5.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che entro il 2035 la quantità di rifiuti urbani collocati in discarica sia ridotta al 10 %, o a una percentuale inferiore, del totale dei rifiuti urbani prodotti (per peso).

6.   Uno Stato membro può rinviare i termini per il conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 5 fino a un massimo di cinque anni, a condizione che detto Stato membro:

a)

abbia collocato in discarica oltre il 60 % dei propri rifiuti urbani generati nel 2013, come comunicato nell’ambito del questionario comune dell’OCSE e di Eurostat; e

b)

almeno 24 mesi prima del termine fissato nel paragrafo 5 del presente articolo, comunichi alla Commissione l’intenzione di rinviare il termine e presenti un piano di attuazione in conformità con l’allegato IV della presente direttiva. Tale piano può essere combinato con un piano di attuazione presentato a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2008/98/CE.

7.   Entro tre mesi dal ricevimento del piano di attuazione presentato a norma del paragrafo 6, lettera b), la Commissione può chiedere a uno Stato membro di rivedere tale piano se essa ritiene che il piano non rispetti le prescrizioni di cui all’allegato IV. Lo Stato membro interessato presenta un piano rivisto entro tre mesi dal ricevimento della richiesta della Commissione.

8.   Se il termine è rinviato conformemente al paragrafo 6, lo Stato membro adotta le misure necessarie per assicurare che entro il 2035 la quantità di rifiuti urbani collocati in discarica sia ridotta al 25 %, o a una percentuale inferiore, del totale dei rifiuti urbani generati (per peso).

9.   Entro il 31 dicembre 2024, la Commissione riesamina l’obiettivo di cui al paragrafo 5 al fine di mantenerlo o, qualora opportuno, ridurlo, di prendere in considerazione obiettivi quantitativi pro capite in materia di collocamento in discarica e di introdurre restrizioni al collocamento in discarica dei rifiuti non pericolosi diversi da quelli urbani. A tal fine, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione corredata, se del caso, di una proposta legislativa.»;

5)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 5 bis

Regole per calcolare il conseguimento degli obiettivi

1.   Per calcolare se gli obiettivi di cui all’articolo 5, paragrafi 5 e 6, siano stati conseguiti:

a)

il peso dei rifiuti urbani prodotti e inviati in discarica è calcolato in un determinato anno civile;

b)

il peso dei rifiuti derivanti dalle operazioni di trattamento preliminari al riciclaggio o del recupero di altro tipo dei rifiuti urbani, come la cernita o il trattamento meccanico biologico, che sono successivamente collocati in discarica, è incluso nel peso dei rifiuti urbani comunicati come collocati in discarica;

c)

il peso dei rifiuti urbani sottoposti alle operazioni di smaltimento mediante incenerimento e il peso dei rifiuti prodotti in operazioni di stabilizzazione della frazione biodegradabile dei rifiuti urbani, destinati a essere successivamente collocati in discarica, sono comunicati come collocati in discarica;

d)

il peso dei rifiuti prodotti nel corso di operazioni di riciclaggio o recupero di altro tipo di rifiuti urbani, che sono successivamente collocati in discarica, non è incluso nel peso dei rifiuti urbani comunicati come collocati in discarica.

2.   Gli Stati membri stabiliscono un efficace sistema di controllo della qualità e di tracciabilità dei rifiuti urbani, al fine di assicurare che le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo siano soddisfatte. A tal fine possono utilizzare il sistema istituito conformemente all’articolo 11 bis, paragrafo 3, della direttiva 2008/98/CE.

3.   Qualora, in conformità del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2), i rifiuti urbani siano spediti in un altro Stato membro o esportati al di fuori dell’Unione ai fini del collocamento in discarica, tali rifiuti sono contabilizzati ai fini del calcolo della quantità di rifiuti collocati in discarica, a norma del paragrafo 1, dallo Stato membro in cui sono stati raccolti.

4.   Al fine di assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, la Commissione adotta, entro il 31 marzo 2019, atti di esecuzione che stabiliscono le regole per il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 17, paragrafo 2.

Articolo 5 ter

Segnalazione preventiva

1.   La Commissione, in cooperazione con l’Agenzia europea dell’ambiente, redige una relazione sui progressi compiuti nel senso del conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 5, paragrafi 5 e 6, al più tardi tre anni prima della scadenza di ciascun termine ivi specificato.

2.   Le relazioni di cui al paragrafo 1 includono gli elementi seguenti:

a)

una stima del conseguimento degli obiettivi da parte di ciascuno Stato membro;

b)

un elenco degli Stati membri che rischiano di non conseguire tali obiettivi entro i termini rispettivamente stabiliti, accompagnato da opportune raccomandazioni per ciascuno Stato membro interessato;

c)

esempi di migliori prassi applicate in tutta l’Unione, che potrebbero fornire linee guida per progredire verso il conseguimento degli obiettivi.

Articolo 5 quater

Scambio di informazioni e migliori prassi

La Commissione organizza regolarmente uno scambio di informazioni e delle migliori prassi tra gli Stati membri, comprese, se del caso, le autorità regionali e locali, sull’attuazione pratica delle disposizioni della presente direttiva.

(*2)  Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1).»;"

6)

all’articolo 6, lettera a), è aggiunta la frase seguente:

«Gli Stati membri provvedono affinché le misure adottate a norma del presente punto non pregiudichino il conseguimento degli obiettivi fissati dalla direttiva 2008/98/CE, in particolare per quanto riguarda la gerarchia dei rifiuti e l’aumento della preparazione per il riutilizzo e del riciclaggio come stabilito all’articolo 11 di tale direttiva.»;

7)

all’articolo 11, paragrafo 2, il secondo comma è soppresso;

8)

l’articolo 15 è sostituito dal seguente:

«Articolo 15

Comunicazione

1.   Per ogni anno civile, gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi all’attuazione dell’articolo 5, paragrafi 2 e 5, e 6.

I dati sono comunicati per via elettronica entro 18 mesi dalla fine dell’anno di riferimento per cui sono raccolti. I dati sono comunicati secondo il formato stabilito dalla Commissione in conformità del paragrafo 5 del presente articolo.

Il primo periodo di comunicazione concernente l’attuazione dell’articolo 5, paragrafi 5 e 6, inizia il primo anno civile completo successivo all’adozione dell’atto di esecuzione che stabilisce il formato per la comunicazione, conformemente al paragrafo 5 del presente articolo, e include i dati relativi a tale periodo di comunicazione.

2.   Gli Stati membri comunicano i dati relativi all’attuazione dell’articolo 5, paragrafo 2, fino al 1o gennaio 2025.

3.   I dati comunicati dagli Stati membri in conformità del presente articolo sono accompagnati da una relazione di controllo della qualità.

4.   La Commissione riesamina i dati comunicati in conformità del presente articolo e pubblica una relazione sull’esito di tale riesame. La relazione valuta l’organizzazione della raccolta dei dati, le fonti di dati e la metodologia utilizzata negli Stati membri nonché la completezza, l’affidabilità, la tempestività e la coerenza dei dati. La valutazione può includere raccomandazioni specifiche di miglioramento. La relazione è elaborata dopo la prima comunicazione dei dati da parte degli Stati membri e successivamente ogni quattro anni.

5.   Entro il 31 marzo 2019, la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il formato per la comunicazione dei dati di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 17, paragrafo 2.»;

9)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 15 bis

Strumenti per promuovere il passaggio verso un’economia più circolare

Per contribuire al conseguimento degli obiettivi stabiliti dalla presente direttiva, gli Stati membri ricorrono a strumenti economici e altre misure per incentivare l’applicazione della gerarchia dei rifiuti. Tali strumenti e misure possono includere quelli indicati all’allegato IV bis della direttiva 2008/98/CE o altri strumenti e misure adeguati.

Articolo 15 ter

Determinazione del coefficiente di permeabilità delle discariche

La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire il metodo da utilizzare per determinare, in loco e per tutta l’estensione dell’area, il coefficiente di permeabilità delle discariche. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 17, paragrafo 2.

Articolo 15 quater

Norma dell’Unione per il campionamento dei rifiuti

La Commissione adotta atti di esecuzione per sviluppare un criterio per il campionamento dei rifiuti. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 17, paragrafo 2. Finché tali atti di esecuzione non saranno stati adottati, gli Stati membri applicano i criteri e le procedure nazionali.»;

10)

l’articolo 16 è sostituito dal seguente:

«Articolo 16

Riesame degli allegati

La Commissione riesamina gli allegati e, ove necessario, presenta adeguate proposte legislative.»;

11)

l’articolo 17 è sostituito dal seguente:

«Articolo 17

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato istituito dall’articolo 39 della direttiva 2008/98/CE. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l’articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

(*3)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).»;"

12)

nell’allegato I, il punto 3.5 è soppresso;

13)

nell’allegato II, il punto 5 è soppresso;

14)

nell’allegato III, punto 2, il primo comma è soppresso;

15)

l’allegato IV è aggiunto conformemente all’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Recepimento

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 5 luglio 2020. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 3

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 30 maggio 2018

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

La presidente

L. PAVLOVA


(1)  GU C 264 del 20.7.2016, pag. 98.

(2)  GU C 17 del 18.1.2017, pag. 46.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 18 aprile 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 22 maggio 2018.

(4)  Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1).

(5)  Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

(6)  Direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE (GU L 102 dell’11.4.2006, pag. 15).

(7)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(8)  GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.


ALLEGATO

Alla direttiva 1999/31/CE è aggiunto l’allegato seguente:

«ALLEGATO IV

PIANO DI ATTUAZIONE DA PRESENTARE A NORMA DELL’ARTICOLO 5, PARAGRAFO 6

Il piano di attuazione da presentare a norma dell’articolo 5, paragrafo 6, contiene quanto segue:

1.

una valutazione dei tassi di riciclaggio passati, presenti e previsti per il futuro, di collocamento in discarica e di altri trattamenti dei rifiuti urbani e dei flussi di cui sono composti;

2.

una valutazione dell’attuazione dei piani di gestione dei rifiuti e dei programmi di prevenzione dei rifiuti istituiti a norma degli articoli 28 e 29 della direttiva 2008/98/CE;

3.

i motivi per i quali lo Stato membro ritiene che potrebbe non essere in grado di conseguire il pertinente obiettivo di cui all’articolo 5, paragrafo 5, entro il termine ivi previsto e una valutazione della proroga necessaria per conseguire tale obiettivo;

4.

le misure necessarie per conseguire gli obiettivi fissati all’articolo 5, paragrafo 8, della presente direttiva applicabili allo Stato membro durante la proroga per un massimo di cinque anni, compresi gli opportuni strumenti economici e altre misure per incentivare l’applicazione della gerarchia dei rifiuti di cui all’articolo 4, paragrafo 1, e all’allegato IV bis della direttiva 2008/98/CE;

5.

un calendario per l’attuazione delle misure identificate al punto 4, la determinazione dell’organismo competente per la loro attuazione e una valutazione del loro contributo individuale al conseguimento degli obiettivi applicabili nel caso di una proroga;

6.

informazioni sui finanziamenti per la gestione dei rifiuti in linea con il principio «chi inquina paga»;

7.

misure per migliorare la qualità dei dati, ove necessario, al fine di ottimizzare la pianificazione e il monitoraggio dei risultati nella gestione dei rifiuti.»


14.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 150/109


DIRETTIVA (UE) 2018/851 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 30 maggio 2018

che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

La gestione dei rifiuti nell’Unione dovrebbe essere migliorata e trasformata in una gestione sostenibile dei materiali per salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità dell’ambiente, proteggere la salute umana, garantire un utilizzo accorto, efficiente e razionale delle risorse naturali, promuovere i principi dell’economia circolare, intensificare l’uso delle energie rinnovabili, incrementare l’efficienza energetica, ridurre la dipendenza dell’Unione dalle risorse importate, fornire nuove opportunità economiche e contribuire alla competitività nel lungo termine. Al fine di creare un’autentica economia circolare, è necessario adottare misure aggiuntive sulla produzione e il consumo sostenibili, concentrandosi sull’intero ciclo di vita dei prodotti in modo da preservare le risorse e fungere da «anello mancante». L’uso più efficiente delle risorse garantirebbe anche un considerevole risparmio netto alle imprese, alle autorità pubbliche e ai consumatori dell’Unione, riducendo nel contempo le emissioni totali annue dei gas a effetto serra.

(2)

Migliorando l’efficienza nell’uso delle risorse e garantendo che i rifiuti siano considerati una risorsa si può contribuire a ridurre la dipendenza dell’Unione dalle importazioni di materie prime nonché agevolare la transizione a una gestione più sostenibile dei materiali e a un modello di economia circolare. Tale transizione dovrebbe contribuire agli obiettivi di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva previsti dalla strategia Europa 2020 e creare importanti opportunità per le economie locali e i soggetti interessati, contribuendo al tempo stesso ad accrescere le sinergie tra l’economia circolare e le politiche in materia di energia, clima, agricoltura, industria e ricerca nonché apportando benefici all’ambiente, in termini di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, come pure all’economia.

(3)

Dovrebbero essere rafforzati gli obiettivi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) relativi alla preparazione per il riutilizzo e al riciclaggio dei rifiuti, affinché riflettano più incisivamente l’ambizione dell’Unione di passare a un’economia circolare.

(4)

È necessario assicurare la coerenza tra la direttiva 2008/98/CE e gli atti legislativi dell’Unione correlati, quali la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

(5)

Molti Stati membri non hanno ancora completamente sviluppato le infrastrutture necessarie per la gestione dei rifiuti. Per guidare la definizione di misure e le decisioni di investimento è pertanto essenziale stabilire obiettivi strategici di lungo termine chiari che impediscano in particolare di creare un eccesso strutturale delle capacità di trattamento dei rifiuti residui e di relegare materiali riciclabili ai livelli inferiori della gerarchia dei rifiuti.

(6)

Sul totale dei rifiuti generati nell’Unione, quelli urbani costituiscono una quota compresa tra il 7 e il 10 %; si tratta, tuttavia, di uno dei flussi più complessi da gestire e le modalità di gestione forniscono in genere una buona indicazione della qualità dell’intero sistema di gestione dei rifiuti di un paese. I rifiuti urbani sono di difficile gestione a causa della loro composizione, estremamente complessa e mista, dell’immediata prossimità ai cittadini, della grande visibilità pubblica nonché del loro impatto sull’ambiente e sulla salute umana. Di conseguenza, ola gestione dei rifiuti urbani richiede una struttura estremamente articolata che includa un efficiente sistema di raccolta, un efficace sistema di cernita e un’adeguata tracciatura dei flussi di rifiuti, ma anche il coinvolgimento attivo dii cittadini e imprese, un’infrastruttura adeguata alla composizione dei rifiuti e predisporre un elaborato sistema di finanziamento. I paesi che hanno istituito sistemi efficienti di gestione dei rifiuti urbani ottengono in genere risultati migliori nella gestione globale dei rifiuti, compreso il conseguimento degli obiettivi di riciclaggio.

(7)

L’esperienza ha dimostrato che, indipendentemente dalla ripartizione delle competenze nella gestione dei rifiuti tra i soggetti pubblici e privati, i sistemi di gestione dei rifiuti possono contribuire a realizzare un’economia circolare e che la decisione sulla ripartizione delle competenze dipende spesso dalle condizioni geografiche e strutturali. Le norme stabilite dalla presente direttiva consentono il ricorso a sistemi di gestione dei rifiuti in cui la responsabilità generale della raccolta dei rifiuti urbani spetta ai comuni, a sistemi in cui tali servizi sono appaltati a operatori privati oppure a qualsiasi altra tipologia di sistema di ripartizione delle competenze tra i soggetti pubblici e privati. La scelta di questi sistemi e la decisione di modificarli o meno restano di competenza degli Stati membri.

(8)

Le sostanze a base di vegetali provenienti dall’industria agroalimentare e gli alimenti non d’origine animale non più destinati al consumo umano che s’intendono utilizzare per l’alimentazione degli animali per via orale dovrebbero, onde evitare la duplicazione delle norme, essere esclusi dall’ambito di applicazione della direttiva 2008/98/CE qualora siano pienamente conformi alla legislazione dell’Unione sui mangimi. La direttiva 2008/98/CE non dovrebbe pertanto applicarsi ai suddetti prodotti e sostanze quando sono utilizzati come mangimi ed è opportuno chiarire di conseguenza il suo ambito d’applicazione. Fatte salve altre disposizioni dell’Unione applicabili nel settore dell’alimentazione animale, i sottoprodotti di origine animale destinati a essere utilizzati come materie prime per mangimi in conformità del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) sono già esclusi dall’ambito di applicazione della direttiva 2008/98/CE, nella misura in cui sono disciplinati da altre norme dell’Unione.

(9)

È opportuno includere nella direttiva 2008/98/CE la definizione di «rifiuti non pericolosi». «rifiuti urbani», «rifiuti da costruzione e demolizione», «rifiuti alimentari», «recupero di materiale», «riempimento» e «regime di responsabilità estesa del produttore» allo scopo di precisare la portata di questi concetti.

(10)

Affinché gli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio si basino su dati affidabili e raffrontabili e i progressi nel perseguimento dei suddetti obiettivi siano controllati in modo più efficace, la definizione di «rifiuti urbani» nella direttiva 2008/98/CE dovrebbe essere in linea con la definizione elaborata a fini statistici da Eurostat e dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) e utilizzata ormai da vari anni dagli Stati membri nella comunicazione dei dati. I rifiuti urbani sono definiti come rifiuti domestici e rifiuti provenienti da altre fonti, come per esempio la vendita al dettaglio, l’amministrazione, l’istruzione, i servizi del settore della sanità, gli alloggi, i servizi dell’alimentazione e altri servizi e attività, che, per natura e composizione, sono simili ai rifiuti domestici. Pertanto, i rifiuti urbani dovrebbero comprendere, tra l’altro, i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d’erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati e dalla nettezza urbana, come il contenuto dei cestini portarifiuti e la spazzatura, a eccezione dei materiali come la sabbia, la roccia, i fanghi o la polvere. Occorre che gli Stati membri provvedano a che i rifiuti prodotti da grandi attività commerciali e industriali che non sono simili ai rifiuti domestici non rientrino nell’ambito di applicazione della nozione di rifiuti urbani. I rifiuti della produzione, dell’agricoltura, della silvicoltura, della pesca, della costruzione e demolizione, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento, e dei veicoli fuori uso sono esclusi dall’ambito di applicazione della nozione di rifiuti urbani. Occorre intendere i rifiuti urbani come corrispondenti ai tipi di rifiuti figuranti nel capitolo 15 01 e nel capitolo 20, a eccezione dei codici 20 02 02, 20 03 04 e 20 03 06, dell’elenco dei rifiuti stabilito dalla decisione 2014/955/UE della Commissione (8) nella versione in vigore il 4 luglio 2018. I rifiuti che rientrano in altri capitoli di tale elenco non dovrebbero essere ritenuti rifiuti urbani, tranne nei casi in cui i rifiuti urbani siano sottoposti a trattamento e siano contrassegnati con i codici di cui al capitolo 19 dell’elenco. Gli Stati membri possono usare le categorie pertinenti dell’elenco dei rifiuti a fini statistici. La definizione di «rifiuti urbani» nella presente direttiva è introdotta al fine di definire l’ambito di applicazione degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio nonché le relative norme di calcolo. Essa è neutra rispetto allo stato giuridico, pubblico o privato, del gestore dei rifiuti e comprende pertanto i rifiuti domestici e quelli provenienti da altre fonti che sono gestiti da o per conto dei comuni oppure direttamente da operatori privati.

(11)

Sebbene la definizione di «rifiuti da costruzione e demolizione» si riferisca ai rifiuti risultanti da attività di costruzione e demolizione in senso generale, essa comprende anche i rifiuti derivanti da attività secondarie di costruzione e demolizione fai da te effettuate nell’ambito del nucleo familiare. I rifiuti da costruzione e demolizione dovrebbero essere intesi come corrispondenti ai tipi di rifiuti di cui al capitolo 17 dell’elenco di rifiuti stabilito dalla decisione 2014/955/UE nella versione in vigore il 4 luglio 2018.

(12)

È opportuno introdurre una definizione di «recupero di materia» per contemplare le forme di recupero diverse dal recupero di energia e dal ritrattamento di rifiuti per ottenere materiali da utilizzare come combustibile o come altro mezzo per produrre energia. La definizione dovrebbe comprendere la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento e altre forme di recupero di materiale, come il ritrattamento di rifiuti per ottenere materie prime secondarie destinate a interventi di costruzione di strade o altra infrastruttura. A seconda delle circostanze di fatto specifiche, tale ritrattamento può rientrare nella definizione di «riciclaggio» laddove l’impiego di materiali si basi su opportuni controlli di qualità e soddisfi tutti gli standard, le norme, le specifiche e le prescrizioni in materia di tutela della salute e dell’ambiente pertinenti per questo uso specifico.

(13)

È opportuno introdurre la definizione di «riempimento» per precisare che si tratta di qualsiasi operazione di recupero di rifiuti non pericolosi idonei ai fini di ripristino in aree escavate o per scopi ingegneristici nei rimodellamenti morfologici. I rifiuti usati a scopi di riempimento dovrebbero essere limitati al quantitativo strettamente necessario a perseguire tali fini.

(14)

È auspicabile introdurre la definizione di «regimi di responsabilità estesa del produttore» al fine di precisare che si tratta di una serie di misure adottate dagli Stati membri volte ad assicurare che ai produttori di prodotti spetti la responsabilità finanziaria o quella finanziaria e operativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto, incluse le operazioni di raccolta differenziata, di cernita e di trattamento. Tale obbligo può comprendere anche la responsabilità organizzativa e la responsabilità di contribuire alla prevenzione dei rifiuti e alla riutilizzabilità e riciclabilità dei prodotti. I produttori dei prodotti possono adempiere agli obblighi previsti dal regime di responsabilità estesa del produttore a titolo individuale o collettivo.

(15)

Al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi stabiliti nella direttiva 2008/98/CE, gli Stati membri dovrebbero avvalersi di strumenti economici e di altre misure intesi a fornire incentivi per favorire l’applicazione della gerarchia dei rifiuti, quali quelli indicati all’allegato IV bis, che prevede, tra l’altro, tasse sul collocamento in discarica e sull’incenerimento, tasse sui rifiuti proporzionali alle quantità prodotte, l’agevolazione della donazione di prodotti alimentari e incentivi per le autorità locali, o di altri strumenti e misure adeguati.

(16)

Per promuovere l’utilizzo sostenibile delle risorse e la simbiosi industriale, gli Stati membri dovrebbero adottare le misure opportune per aiutare a riconoscere come sottoprodotto una sostanza o un oggetto derivante da un processo di produzione il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto, laddove siano rispettate le condizioni armonizzate fissate a livello di Unione. È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per definire criteri dettagliati per l’applicazione della qualifica di sottoprodotto, dando priorità alle pratiche replicabili di simbiosi industriale.

(17)

Per offrire agli operatori dei mercati delle materie prime secondarie una maggiore certezza sulle sostanze o sugli oggetti considerati rifiuti e per promuovere pari condizioni di concorrenza, è importante che gli Stati membri adottino le misure opportune per garantire che i rifiuti sottoposti a un’operazione di recupero non siano considerati più tali se rispettano tutte le condizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE quale modificata dalla presente direttiva. Tali misure possono includere l’adozione di disposizioni di recepimento delle condizioni in parola, accompagnate da procedure di attuazione, come per esempio l’elaborazione di criteri sulla cessazione della qualifica di rifiuto specifici per materiale e applicazione, documenti di orientamento, decisioni prese caso per caso e altre procedure per l’applicazione ad hoc di condizioni armonizzate fissate a livello dell’Unione. Tali misure dovrebbero altresì includere disposizioni di attuazione per verificare che i rifiuti che cessano di essere considerati tali in conseguenza di un’operazione di recupero siano conformi al diritto dell’Unione in materia di rifiuti, sostanze chimiche e prodotti, in particolare dando la priorità ai flussi di rifiuti che presentano rischi più elevati per la salute umana e per l’ambiente in ragione della natura e del volume dei flussi di rifiuti, ai rifiuti sottoposti a processi di recupero innovativi o ai rifiuti recuperati per un ulteriore utilizzo successivo in altri Stati membri. Tra le misure può altresì rientrare l’introduzione dell’obbligo per gli operatori che svolgono attività di recupero dei rifiuti o per i detentori di materiali di scarto recuperati di dimostrare il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE quale modificata dalla presente direttiva. Al fine di impedire le spedizioni illegali di rifiuti e sensibilizzare gli Stati membri e gli operatori economici, è auspicabile una maggiore trasparenza sugli approcci alla cessazione della qualifica di rifiuto applicati dagli Stati membri, in particolare per quanto riguarda le decisioni da essi prese caso per caso e gli esiti della verifica da parte delle autorità competenti, nonché le preoccupazioni specifiche degli Stati membri e delle autorità competenti riguardanti taluni flussi di rifiuti. L’accertamento definitivo del rispetto o meno delle condizioni di cui all’articolo 5 o all’articolo 6 della direttiva 2008/98/CE come modificata dalla presente direttiva rimane di esclusiva responsabilità dello Stato membro, sulla base di tutte le informazioni pertinenti fornite dal detentore del materiale o dei rifiuti.

(18)

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di stabilire criteri dettagliati per la cessazione della qualifica di rifiuto. In tale contesto, i criteri specifici volti a definire quando un rifiuto cessa di essere tale dovrebbero essere considerati almeno per gli aggregati, i rifiuti di carta, i pneumatici e i rifiuti tessili.

(19)

L’applicazione delle norme in materia di sottoprodotti e cessazione della qualifica di rifiuto dovrebbe lasciare impregiudicate le altre disposizioni del diritto dell’Unione, in particolare l’articolo 28 e l’articolo 50, paragrafi 4 bis e 4 ter, del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) relativo alle spedizioni di rifiuti, la normativa sulle sostanze chimiche e la normativa concernente l’immissione sul mercato di determinati prodotti. La qualifica di rifiuto potrà venire meno solo se le sostanze o gli oggetti sono conformi ai requisiti pertinenti applicabili ai prodotti. Le norme che stabiliscono quando un rifiuto cessa di essere tale possono essere fissate nella legislazione riguardante prodotti specifici.

(20)

Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure opportune per incoraggiare lo sviluppo, la produzione, la commercializzazione e l’impiego di prodotti e componenti di prodotti adatti all’uso multiplo, contenenti materiali riciclati, tecnicamente durevoli e facilmente riparabili e che, dopo essere diventati rifiuti, sono adatti a essere preparati per il riutilizzo e riciclati per favorire la corretta attuazione della gerarchia dei rifiuti e senza compromettere la libera circolazione delle merci nel mercato interno. Tali misure dovrebbero tenere conto dell’impatto dei prodotti durante il loro intero ciclo di vita, la gerarchia dei rifiuti e, se del caso, il potenziale di riciclaggio multiplo.

(21)

I regimi di responsabilità estesa del produttore sono elementi essenziali di una buona gestione dei rifiuti. Tuttavia, l’efficienza e l’efficacia di questi regimi variano notevolmente da uno Stato membro all’altro. Di conseguenza, è necessario definirne i requisiti minimi di funzionamento e precisare che tali requisiti si applicano anche ai regimi di responsabilità estesa del produttore stabiliti ai sensi di altri atti legislativi dell’Unione, in particolare le direttive 2000/53/CE (10), 2006/66/CE (11) e 2012/19/UE (12) del Parlamento europeo e del Consiglio, oltre ai requisiti ivi già previsti, salvo diversa indicazione esplicita. È necessario distinguere tra i requisiti generali minimi applicabili a tutti i regimi e quelli che si applicano solo alle organizzazioni che adempiono agli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore per conto dei produttori dei prodotti. A meno che gli Stati membri decidano diversamente, i requisiti minimi generali in materia di responsabilità estesa del produttore non si applicano ai regimi che non rientrano nella definizione di regime di responsabilità estesa del produttore.

(22)

Tali requisiti generali minimi dovrebbero ridurre i costi e migliorare l’efficacia, così come garantire pari condizioni di concorrenza, anche per le piccole e medie imprese e le imprese del commercio elettronico, e l’assenza di ostacoli al funzionamento del mercato interno. Essi dovrebbero inoltre contribuire a internalizzare i costi del fine vita includendoli nel prezzo del prodotto e incentivare i produttori, al momento della progettazione dei loro prodotti, a tenere conto in maggior misura della riciclabilità, della riutilizzabilità, della riparabilità e della presenza di sostanze pericolose in fase di progettazione. Nel complesso tali requisiti dovrebbero migliorare la governance e la trasparenza dei regimi di responsabilità estesa del produttore e limitare le possibilità che emergano conflitti di interesse tra le organizzazioni che attuano, per conto dei produttori di prodotti, gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa di questi ultimi e i gestori di rifiuti ai quali tali organizzazioni fanno ricorso. I requisiti dovrebbero applicarsi ai regimi di responsabilità estesa del produttore nuovi e esistenti. È tuttavia necessario prevedere un periodo transitorio per quelli esistenti affinché i produttori possano adeguare le loro strutture e procedure ai nuovi requisiti.

(23)

Le autorità pubbliche svolgono un ruolo importante nell’organizzazione della raccolta e del trattamento dei rifiuti urbani e nella comunicazione con i cittadini a tale riguardo. Le disposizioni relative alla responsabilità finanziaria dei produttori di prodotti introdotte nel novero dei requisiti generali minimi in materia di responsabilità estesa del produttore si dovrebbero applicare ferma restando la competenza delle autorità pubbliche per quanto riguarda la raccolta e il trattamento dei rifiuti urbani.

(24)

Nei casi in cui le autorità pubbliche sono responsabili dell’organizzazione degli aspetti operativi della gestione dei rifiuti provenienti da prodotti soggetti a regimi di responsabilità estesa del produttore, tali servizi dovrebbero essere prestati in maniera efficace sotto il profilo dei costi e la responsabilità finanziaria dei produttori di prodotti non dovrebbe superare i costi necessari per la prestazione di tali servizi. Tali costi dovrebbero essere determinati in modo trasparente tra gli attori interessati, inclusi i produttori di prodotti, le loro organizzazioni e le autorità pubbliche.

(25)

Al fine di garantire una corretta gestione dei rifiuti, quando i produttori di prodotti o le organizzazioni che attuano, per conto dei produttori, gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa di questi ultimi sono responsabili per la gestione dei rifiuti provenienti da prodotti che immettono sul mercato, essi dovrebbero garantire la continuità dei servizi di gestione dei rifiuti sull’intero anno, anche se gli obiettivi generali e specifici a essi applicabili sono conseguiti. Essi non dovrebbero inoltre limitare tali servizi in termini di zona geografica, prodotti e materiali contemplati ai luoghi in cui la raccolta e il trattamento dei rifiuti sono più redditizi.

(26)

I produttori di prodotti dovrebbero coprire i costi necessari per conseguire gli obiettivi in materia di gestione dei rifiuti e altri obiettivi, inclusa la prevenzione dei rifiuti, definiti per il pertinente regime di responsabilità estesa del produttore. A condizioni rigorose, tali costi possono essere condivisi con i produttori iniziali dei rifiuti o i distributori ove ciò sia giustificato dalla necessità di garantire una corretta gestione dei rifiuti e la redditività economica del regime di responsabilità estesa del produttore.

(27)

La Commissione dovrebbe adottare linee guida relative alla modulazione dei contributi finanziari dei produttori di prodotti a regimi di responsabilità estesa del produttore per assistere gli Stati membri nell’attuazione della presente direttiva al fine di agevolare il funzionamento del mercato interno. Nell’ottica di garantire la coerenza nel mercato interno, la Commissione dovrebbe poter adottare criteri armonizzati a tal fine mediante atti di esecuzione.

(28)

I rappresentanti autorizzati designati per soddisfare gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore di prodotti possono essere soggetti a requisiti che consentono agli Stati membri sul cui territorio essi sono stabiliti di monitorare e verificare il rispetto di tali obblighi. Tuttavia, tali requisiti non dovrebbero andare oltre i requisiti applicabili ai produttori di prodotti e alle organizzazioni che attuano, per conto dei produttori di prodotti, gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa di questi ultimi stabiliti in tale Stato membro.

(29)

La prevenzione dei rifiuti è il modo più efficace per incrementare l’efficienza delle risorse e ridurre l’impatto dei rifiuti sull’ambiente. È importante pertanto che gli Stati membri adottino misure adeguate per prevenire la produzione di rifiuti, controllino i progressi compiuti nell’attuazione di tali misure e li valutino. Nell’ambito di tali misure, gli Stati membri dovrebbero favorire modelli di produzione, aziendali e di consumo innovativi che riducano la presenza di sostanze pericolose nei materiali e nei prodotti, favoriscano l’estensione del ciclo di vita dei prodotti e promuovano il riutilizzo, anche attraverso la creazione e il sostegno di reti di riutilizzo e di riparazione, come quelle gestite da imprese dell’economia sociale, sistemi di cauzione-rimborso e di riconsegna-ricarica, e incentivando la ricostruzione, il rinnovo e, se del caso, la ridestinazione dei prodotti, come pure piattaforme di condivisione. Al fine di garantire una misurazione uniforme dei progressi compiuti complessivamente nell’attuazione delle misure di prevenzione dei rifiuti è opportuno stabilire indicatori e obiettivi comuni.

(30)

La promozione della sostenibilità a livello della produzione e del consumo può fornire un importante contributo alla prevenzione dei rifiuti. Gli Stati membri dovrebbero adottare misure volte a sensibilizzare adeguatamente i consumatori riguardo a tale contributo e a incoraggiarli a fornire un contributo più attivo, al fine di migliorare l’efficienza delle risorse. Nell’ambito delle misure intese a ridurre la produzione di rifiuti, gli Stati membri dovrebbero includere iniziative di comunicazione e formazione continue, al fine di sensibilizzare sulle questioni relative alla produzione di rifiuti e alla dispersione di rifiuti (littering), e potrebbero includere l’utilizzo di sistemi di cauzione-rimborso, la fissazione di obiettivi quantitativi e la fornitura, se del caso, di incentivi economici appropriati ai produttori.

(31)

È necessario che gli Stati membri prendano misure volte a promuovere la prevenzione e la riduzione dei rifiuti alimentari in linea con l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite (ONU) il 25 settembre 2015, in particolare con l’obiettivo di dimezzamento dei rifiuti alimentari globali pro capite a livello di vendita al dettaglio e di consumatori e di riduzione delle perdite alimentari lungo le catene di produzione e di approvvigionamento, comprese le perdite dopo il raccolto, entro il 2030. Tali misure dovrebbero essere intese a prevenire e ridurre i rifiuti alimentari nella produzione primaria, nella trasformazione e nella fabbricazione, nella vendita e in altre forme di distribuzione degli alimenti, nei ristoranti e nei servizi di ristorazione, nonché nei nuclei domestici. Al fine di contribuire al conseguimento dell’obiettivo di sviluppo sostenibile dell’ONU e di garantire di essere sulla buona strada in tal senso, gli Stati membri dovrebbero mirare a conseguire un obiettivo indicativo di riduzione dei rifiuti alimentari a livello di Unione del 30 % entro il 2025 e del 50 % entro il 2030. Tenuto conto dei benefici che la prevenzione dei rifiuti alimentari apporta sul piano ambientale, sociale e economico, gli Stati membri dovrebbero adottare provvedimenti appositi, tra cui campagne di sensibilizzazione volte a dimostrare come prevenire i rifiuti alimentari nell’ambito dei loro programmi di prevenzione dei rifiuti. Gli Stati membri dovrebbero misurare i progressi compiuti nella riduzione dei rifiuti di questo tipo. Per misurare tali progressi e agevolare lo scambio di buone pratiche nell’Unione, sia tra gli Stati membri sia tra gli operatori del settore alimentare, è opportuno stabilire una metodologia comune per la suddetta misurazione. In base a tale metodologia, la comunicazione del livello di rifiuti alimentari dovrebbe essere effettuata su base annuale.

(32)

Al fine di prevenire i rifiuti alimentari, gli Stati membri dovrebbero fornire incentivi per la raccolta di prodotti alimentari invenduti in tutte le fasi della catena di approvvigionamento alimentare e per la loro ridistribuzione sicura, anche a organizzazioni di beneficenza. Per ridurre i rifiuti alimentari occorre altresì migliorare la comprensione da parte dei consumatori delle date di scadenza espresse con la dicitura «da consumare entro» e «da consumarsi preferibilmente entro il».

(33)

La dispersione di rifiuti, sia che avvenga nelle città, nelle campagne, nei fiumi e nei mari o altrove, ha effetti negativi diretti e indiretti sull’ambiente, sul benessere dei cittadini e sull’economia, e i costi di pulizia costituiscono un inutile onere economico per la società. Gli Stati membri dovrebbero adottare misure intese a prevenire ogni forma di abbandono, scarico, gestione incontrollata o altre forme di dispersione dei rifiuti. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero adottare misure intese a rimuovere i rifiuti dispersi nell’ambiente, indipendentemente dalla loro provenienza o dalle loro dimensioni e dal fatto che essi siano stati rilasciati in modo deliberato o per negligenza. Le misure intese a prevenire e ridurre i rifiuti dispersi derivati da prodotti che costituiscono le principali fonti di rifiuti dispersi nell’ambiente naturale e marino possono comprendere, tra l’altro, il miglioramento delle infrastrutture e delle pratiche di gestione dei rifiuti, strumenti economici e campagne di sensibilizzazione. Qualora intendano adottare una misura che ha effetti restrittivi sul commercio all’interno dell’Unione, gli Stati membri dovrebbero essere in grado di dimostrare che la misura in questione è idonea a conseguire l’obiettivo di prevenire e ridurre la dispersione di rifiuti nell’ambiente naturale e marino, si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo e non costituisce un mezzo di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata al commercio tra Stati membri.

(34)

La lotta alla dispersione di rifiuti dovrebbe essere condotta congiuntamente dalle autorità competenti, dai produttori e dai consumatori. I consumatori dovrebbero essere incentivati a cambiare il loro comportamento anche attraverso misure di educazione e di sensibilizzazione, mentre i produttori dovrebbero promuovere un uso sostenibile dei loro prodotti e contribuire a una corretta gestione della fine del ciclo di vita dei loro prodotti.

(35)

La dispersione di rifiuti nell’ambiente marino è un problema particolarmente pressante e gli Stati membri dovrebbero adottare misure volte a fermare la dispersione di rifiuti nell’ambiente marino nell’Unione europea, contribuendo in tal modo al conseguimento dell’obiettivo dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale dell’ONU il 25 settembre 2015, di prevenire e ridurre in misura significativa, entro il 2025, l’inquinamento marino di tutti i tipi, in particolare i rifiuti provenienti da attività svolte sulla terraferma, inclusi i rifiuti marini e l’inquinamento da sostanze eutrofizzanti. Poiché i rifiuti dispersi nell’ambiente marino, in particolare per quanto riguarda i rifiuti di plastica, provengono in larga misura da attività svolte sulla terraferma e sono dovuti principalmente a cattive pratiche e alla scarsità di infrastrutture per la gestione dei rifiuti solidi, alla dispersione di rifiuti da parte dei cittadini e alla scarsa consapevolezza pubblica, occorre definire misure specifiche nei programmi per la prevenzione dei rifiuti e nei piani di gestione dei rifiuti. Tali misure dovrebbero contribuire all’obiettivo di conseguire un «buono stato ecologico» dell’ambiente marino entro il 2020 come previsto dalla direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (13). In conformità di tale direttiva, gli Stati membri sono tenuti a elaborare strategie e misure specifiche e ad aggiornarle ogni sei anni. Essi sono altresì tenuti a riferire regolarmente, a partire dal 2018, sui progressi realizzati ai fini del conseguimento o del mantenimento di un buono stato ecologico. Le misure intese a contrastare la dispersione dei rifiuti previste nella direttiva 2008/98/CE dovrebbero pertanto essere coordinate con le misure previste dalla direttiva 2008/56/CE e dalla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (14).

(36)

Alcune materie prime sono di grande importanza per l’economia dell’Unione e il loro approvvigionamento è associato a un elevato livello di rischio. Nell’ottica di garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di tali materie prime e in linea con l’iniziativa sulle materie prime stabilita dalla Commissione nella sua comunicazione del 4 novembre 2008 su «L’iniziativa «materie prime» — rispondere ai nostri bisogni fondamentali per garantire la crescita e creare posti di lavoro in Europa» e con gli obiettivi generali e specifici del partenariato europeo per l’innovazione concernente le materie prime, è opportuno che gli Stati membri adottino misure per promuovere il riutilizzo dei prodotti che rappresentano le principali fonti di materie prime essenziali, onde evitare che tali materie diventino rifiuti. In tale contesto, la Commissione ha istituito un elenco di tali materie per l’Unione nella sua comunicazione del 13 settembre 2017 concernente l’elenco 2017 delle materie prime essenziali per l’UE e tale elenco è riveduto regolarmente.

(37)

Per favorire ulteriormente la realizzazione dell’iniziativa sulle materie prime, gli Stati membri dovrebbero inoltre adottare misure per gestire al meglio i rifiuti contenenti quantità significative di materie prime essenziali, tenendo conto sia della fattibilità economica e tecnologica sia dei benefici per l’ambiente e per la salute. Essi dovrebbero includere nei loro piani di gestione dei rifiuti anche misure applicabili a livello nazionale di raccolta, cernita e recupero dei rifiuti contenenti quantità significative di tali materie prime. Le misure dovrebbero essere inserite nei piani di gestione dei rifiuti in sede del primo aggiornamento dei piani successivamente alla data di entrata in vigore della presente direttiva. La Commissione fornirà informazioni sui gruppi di prodotti pertinenti e sui flussi di rifiuti a livello di Unione. La fornitura di tali informazioni non esclude tuttavia che gli Stati membri adottino misure per altre materie prime considerate altrettanto importanti per l’economia nazionale.

(38)

Quando i prodotti, i materiali e le sostanze diventano rifiuti, la presenza di sostanze pericolose può rendere tali rifiuti inadatti per il riciclaggio o la produzione di materie prime secondarie di elevata qualità. Pertanto, in linea con il Settimo programma d’azione per l’ambiente relativo allo sviluppo di cicli di materiali non tossici, è necessario promuovere misure intese a ridurre la presenza di sostanze pericolose in tutti i materiali e i prodotti, inclusi i materiali riciclati, e garantire che siano comunicate informazioni sufficienti sulla presenza di sostanze pericolose e in particolare di sostanze estremamente preoccupanti durante l’intero ciclo di vita dei prodotti e dei materiali. Al fine di conseguire tali obiettivi, è necessario migliorare la coerenza tra il diritto dell’Unione in materia di rifiuti, sulle sostanze chimiche e sui prodotti e assegnare all’Agenzia europea delle sostanze chimiche il ruolo di garantire che le informazioni sulla presenza di sostanze estremamente preoccupanti siano disponibili durante l’intero ciclo di vita dei prodotti e dei materiali, anche in fase di rifiuto.

(39)

Un miglioramento nell’uso delle risorse potrebbe consentire alle imprese, alle autorità pubbliche e ai consumatori dell’Unione di realizzare risparmi netti considerevoli, riducendo al contempo le emissioni totali annue di gas a effetto serra. Per tale motivo la Commissione dovrebbe proporre, entro la fine del 2018, un indicatore principale e una serie di sottoindicatori relativi all’efficienza nell’uso delle risorse, allo scopo di monitorare i progressi compiuti in relazione all’obiettivo di aumentare l’efficienza delle risorse a livello di Unione.

(40)

La promozione di una bioeconomia sostenibile può contribuire a ridurre la dipendenza dell’Unione dalle importazioni di materie prime. I prodotti biologici riciclabili e i prodotti biodegradabili compostabili potrebbero pertanto rappresentare un’opportunità per stimolare la ricerca e l’innovazione e sostituire le materie prime ottenute utilizzando combustibili fossili con risorse rinnovabili.

(41)

Al fine di evitare un trattamento dei rifiuti che relega le risorse ai livelli inferiori della gerarchia dei rifiuti, di aumentare i tassi di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio, di consentire un riciclaggio di elevata qualità e di promuovere l’impiego di materie prime secondarie di qualità, gli Stati membri dovrebbero garantire un maggiore rispetto dell’obbligo di raccolta differenziata dei rifiuti, di cui all’articolo 10, paragrafo 2, e all’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE, incluso l’obbligo di istituire la raccolta differenziata almeno per i rifiuti di carta, metallo, plastica e vetro, che gli Stati membri dovevano rispettare entro il 2015, e dovrebbero introdurre la raccolta differenziata per i rifiuti organici, i rifiuti domestici pericolosi e i rifiuti tessili. Se del caso, i rifiuti organici pericolosi e i rifiuti di imballaggi contenenti sostanze pericolose dovrebbero essere soggetti a requisiti specifici riguardanti la raccolta.

(42)

La raccolta differenziata potrebbe essere organizzata mediante un sistema di raccolta porta a porta, il conferimento a centri di raccolta e altre modalità di raccolta. Sebbene l’obbligo di raccolta differenziata preveda che i rifiuti siano tenuti separati in base al tipo e alla natura, dovrebbe essere possibile raccogliere determinati tipi di rifiuti assieme, a condizione che ciò non impedisca un riciclaggio di elevata qualità o altri tipi di recupero dei rifiuti in linea con la gerarchia dei rifiuti. Gli Stati membri dovrebbero altresì essere autorizzati a discostarsi dall’obbligo generale di raccolta differenziata dei rifiuti in altri casi debitamente giustificati, per esempio laddove la raccolta differenziata di flussi specifici di rifiuti in aree remote e scarsamente popolate produca effetti ambientali negativi che prevalgono sui benefici ambientali complessivi o comportano costi economici sproporzionati. Nella valutazione dei casi in cui i costi economici potrebbero essere sproporzionati, gli Stati membri dovrebbero tener conto dei vantaggi economici complessivi della raccolta differenziata, anche in termini di assenza di costi diretti e di costi legati agli effetti negativi sull’ambiente e sulla salute associati alla raccolta e al trattamento di rifiuti misti, dei proventi della vendita di materie prime secondarie e della possibilità di sviluppare mercati per tali materie, come pure dei contributi dei produttori di rifiuti e dei produttori di prodotti, che potrebbero migliorare ulteriormente l’efficienza sotto il profilo dei costi dei sistemi di gestione dei rifiuti.

(43)

Per ottenere benefici ambientali, economici e sociali consistenti e accelerare la transizione verso un’economia circolare è opportuno innalzare gli obiettivi relativi alla preparazione per il riutilizzo e al riciclaggio dei rifiuti urbani.

(44)

Un aumento graduale delle percentuali vigenti di rifiuti urbani da preparare per il riutilizzo e da riciclare dovrebbe assicurare che materiali di rifiuto ad alto valore economico siano efficacemente preparati per il riutilizzo o riciclati, garantendo al contempo un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente, e che, dal punto di vista economico, materiali di valore presenti nei rifiuti siano reimmessi nell’economia europea, aggiungendo così un tassello alla realizzazione dell’iniziativa «materie prime» e alla creazione di un’economia circolare.

(45)

Esistono grandi differenze tra gli Stati membri in fatto di gestione dei rifiuti, in particolare per quanto riguarda il riciclaggio dei rifiuti urbani. Per tenere conto di tali differenze, gli Stati membri che nel 2013 hanno preparato per il riutilizzo e hanno riciclato meno del 20 % dei rifiuti urbani o hanno collocato in discarica oltre il 60 % dei rifiuti urbani secondo i dati contenuti nel questionario congiunto dell’OCSE e di Eurostat dovrebbero essere autorizzati a decidere di prorogare il termine per raggiungere gli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio fissati per il 2025, il 2030 e il 2035. Alla luce dei tassi di incremento medi annuali osservati negli ultimi 15 anni negli Stati membri, per raggiungere questi obiettivi i predetti Stati membri dovrebbero aumentare la capacità di riciclaggio portandola a livelli ben al di sopra delle medie passate. Per assicurare progressi costanti verso la realizzazione degli obiettivi e colmare in tempo utile le lacune sul piano dell’attuazione, gli Stati membri che si avvalgono di una proroga dovrebbero raggiungere obiettivi intermedi e approntare un piano d’attuazione basato su criteri dettagliati.

(46)

Al fine di garantire l’affidabilità dei dati, è importante definire con maggiore precisione le modalità con cui gli Stati membri dovrebbero comunicare ciò che è stato effettivamente riciclato e preparato per il riutilizzo e può rientrare nei calcoli per il conseguimento degli obiettivi. Il calcolo degli obiettivi di riciclaggio dovrebbe basarsi sul peso dei rifiuti urbani immessi nel processo di riciclaggio. Come regola generale, la misurazione effettiva del peso dei rifiuti urbani computati come riciclati dovrebbe avvenire al momento dell’immissione dei rifiuti urbani nel processo di riciclaggio. Tuttavia, al fine di limitare gli oneri amministrativi, gli Stati membri dovrebbero, nel rispetto di condizioni rigorose e in deroga alla regola generale, essere autorizzati a stabilire il peso dei rifiuti urbani riciclati sulla base della misurazione dei rifiuti in uscita da qualsiasi operazione di cernita. I materiali che dovessero essere scartati prima dell’immissione dei rifiuti nel processo di riciclaggio, per esempio a causa di operazioni di cernita o di altre operazioni preliminari, non dovrebbero essere inclusi nel computo dei rifiuti comunicati come riciclati. Tali scarti possono essere determinati sulla base di registri elettronici, specifiche tecniche, norme dettagliate sul calcolo dei tassi medi di scarto per diversi flussi di rifiuti o di altre misure equivalenti. È opportuno che gli Stati membri riferiscano in merito a tali misure nelle relazioni sul controllo di qualità che accompagnano i dati sul riciclaggio dei rifiuti da essi trasmessi alla Commissione. I tassi medi di scarto dovrebbero essere determinati di preferenza a livello dei singoli impianti di cernita ed essere collegati ai diversi tipi principali di rifiuti, alle diverse fonti (per esempio, i nuclei domestici o gli esercizi commerciali), ai diversi sistemi di raccolta e alle diverse tipologie di processi di cernita. I tassi medi di scarto dovrebbero essere utilizzati unicamente nei casi in cui non siano disponibili altri dati attendibili, in particolare nel contesto del trasporto e dell’esportazione di rifiuti. La perdita di peso dei materiali o delle sostanze derivante da processi di trasformazione fisici o chimici inerenti all’operazione di riciclaggio, in cui i materiali di scarto sono di fatto ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze, non dovrebbe essere detratta dal peso dei rifiuti comunicati come riciclati.

(47)

Con l’allineamento delle definizioni contenute nella direttiva 94/62/CE (15), nella direttiva 2000/53/CE, nella direttiva 2006/66/CE, nella direttiva 2008/98/CE e della direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, si rivela non più necessario il disposto dell’articolo 6 della direttiva 2008/98/CE, secondo cui i rifiuti che cessano di essere tali sono computati ai fini degli obiettivi di recupero e riciclaggio stabiliti in tali direttive. I materiali che cessano di essere rifiuti in virtù di un’operazione di recupero o di riciclaggio saranno conteggiati ai fini del raggiungimento dei rispettivi obiettivi di recupero o riciclaggio di cui alle suddette direttive, conformemente ai metodi di calcolo applicabili. Allorché materiali di scarto cessano di essere rifiuti a seguito di un’operazione preparatoria prima di essere effettivamente ritrattati, tali materiali possono essere considerati riciclati, purché siano destinati al successivo ritrattamento per ottenere prodotti, materiali o sostanze, ai fini della loro funzione originaria o per altri fini. I materiali non più qualificati come rifiuti e destinati a essere utilizzati come combustibile o altro mezzo di produzione di energia, riempimento o smaltimento o destinati a essere utilizzati in qualsiasi operazione avente la medesima finalità di recupero di rifiuti diversa dalla preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio, non dovrebbero essere computati ai fini del conseguimento degli obiettivi di riciclaggio.

(48)

Ove il calcolo del tasso di riciclaggio sia applicato al trattamento aerobico o anaerobico dei rifiuti biodegradabili, la quantità di rifiuti soggetti al trattamento aerobico o anaerobico può essere contabilizzata tra i rifiuti riciclati, purché il prodotto risultante da tale trattamento sia destinato a essere utilizzato come prodotto, materiale o sostanza riciclati. Benché il prodotto del trattamento in questione sia generalmente il compost o il digestato, potrebbero essere presi in considerazione anche altri prodotti, purché presentino quantità comparabili di contenuto riciclato in relazione alla quantità dei rifiuti biodegradabili trattati. In altri casi, conformemente alla definizione di riciclaggio, il ritrattamento di rifiuti biodegradabili in materiali destinati a essere utilizzati come combustibile o altro mezzo di produzione di energia, smaltiti o destinati a essere utilizzati in qualsiasi operazione avente la medesima finalità di recupero di rifiuti che non sia la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio, non dovrebbe essere computata ai fini del conseguimento degli obiettivi di riciclaggio.

(49)

Al fine di calcolare se gli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio sono stati raggiunti, gli Stati membri dovrebbero potere tener conto del riciclaggio dei metalli che sono separati a seguito dell’incenerimento di rifiuti urbani. Per garantire un calcolo uniforme di questi dati, la Commissione dovrebbe adottare norme dettagliate sui criteri qualitativi per i metalli riciclati, nonché sul calcolo, sulla verifica e sulla comunicazione dei dati.

(50)

In caso di esportazione di rifiuti dall’Unione ai fini della preparazione per il riutilizzo o il riciclaggio, gli Stati membri dovrebbero avvalersi efficacemente dei poteri ispettivi di cui all’articolo 50, paragrafo 4 quater, del regolamento (CE) n. 1013/2006 per richiedere documenti giustificativi allo scopo di verificare se una spedizione sia destinata a operazioni di recupero conformi all’articolo 49 di tale regolamento e, pertanto, gestita in modo ecologicamente corretto presso un impianto funzionante in conformità di norme in materia di tutela della salute umana e dell’ambiente sostanzialmente equivalenti a quelle previste dalla legislazione dell’Unione. A tal fine gli Stati membri potrebbero collaborare con altri soggetti interessati, quali le autorità competenti del paese di destinazione, organismi di verifica esterni indipendenti od organizzazioni che attuano, per conto dei produttori di prodotti, gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa di questi ultimi istituite nell’ambito di regimi di responsabilità estesa del produttore, che potrebbero effettuare controlli fisici e di altra natura su impianti ubicati nei paesi terzi. Nella relazione di controllo della qualità che accompagna i dati relativi al conseguimento degli obiettivi, gli Stati membri dovrebbero riferire in merito alle misure intese ad attuare l’obbligo di garantire che i rifiuti esportati dall’Unione siano trattati in condizioni sostanzialmente equivalenti a quelle richieste dal pertinente diritto dell’Unione in materia ambientale.

(51)

Al fine di garantire che l’attuazione della presente direttiva avvenga nel modo migliore, più tempestivo e uniforme, anticipandone eventuali punti deboli, dovrebbe essere istituito un sistema di segnalazione preventiva che consenta di individuare le lacune e intervenire prima della scadenza dei termini prestabiliti per il conseguimento degli obiettivi.

(52)

I rifiuti industriali, alcune parti dei rifiuti commerciali e i rifiuti minerari hanno composizione e volumi molto eterogenei, che variano notevolmente in funzione della struttura economica dello Stato membro, della struttura del settore industriale o commerciale che li produce e della densità industriale o commerciale di una determinata zona geografica. Di conseguenza, la maggior parte dei rifiuti industriali e minerari è stata ritenuta adatta a essere gestita ricorrendo a un approccio settoriale basato sui documenti di riferimento delle migliori tecniche disponibili, in modo da affrontare le problematiche specifiche inerenti alla gestione di ogni singolo tipo di rifiuti. I rifiuti di imballaggio industriali e commerciali dovrebbero però continuare a essere disciplinati dalle disposizioni delle direttive 94/62/CE e 2008/98/CE, e rispettive modifiche. Al fine di vagliare ulteriormente la capacità di accrescere la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti commerciali, dei rifiuti industriali non pericolosi e di altri flussi di rifiuti principali, la Commissione dovrebbe considerare la possibilità di fissare obiettivi per tali flussi di rifiuti.

(53)

Onde assicurare che gli obiettivi del diritto dell’Unione in materia di gestione dei rifiuti continuino a essere raggiunti, è importante che la Commissione riesamini le operazioni di smaltimento di cui all’allegato I della direttiva 2008/98/CE. Tale riesame dovrebbe essere svolto alla luce dell’articolo 13 di tale direttiva, tenendo conto nel contempo delle informazioni pertinenti, come per esempio gli sviluppi a livello internazionale, in particolare per quanto riguarda la convenzione di Basilea del 22 marzo 1989 sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento (16).

(54)

Anche i rifiuti domestici pericolosi, come per esempio vernici, smalti, solventi o prodotti per la pulizia, dovrebbero essere raccolti separatamente onde evitare la contaminazione dei rifiuti urbani da frazioni di rifiuti pericolosi che potrebbero abbassare la qualità del riciclaggio e garantire una gestione ecologicamente corretta di tali rifiuti pericolosi. A tale riguardo vigono già obblighi specifici di raccolta per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i rifiuti di pile e accumulatori prodotti da nuclei domestici.

(55)

La raccolta differenziata degli oli usati e il fatto di impedire che si mescolino con altri tipi di rifiuti o sostanze sono elementi essenziali per garantire che il loro trattamento produca nel complesso i migliori risultati ambientali. Nel trattare gli oli usati, è auspicabile privilegiare la rigenerazione o, in alternativa, altre operazioni di riciclaggio che comportino un risultato ambientale nel complesso equivalente o migliore rispetto alla rigenerazione. Al fine di migliorare ulteriormente la gestione degli oli usati, la Commissione dovrebbe valutare e, se del caso, proporre misure intese a migliorare il trattamento degli oli usati, tra cui obiettivi quantitativi per la loro rigenerazione. Nel corso di tale esame, sarebbe opportuno prestare particolare attenzione alle opzioni di trattamento riguardo alla rigenerazione degli oli usati, come pure alla qualità e all’uso finale dei prodotti rigenerati e riciclati.

(56)

Onde evitare trattamenti dei rifiuti che blocchino le risorse ai livelli inferiori della gerarchia dei rifiuti, consentendo un riciclaggio di alta qualità e promuovendo l’impiego di materie prime secondarie di qualità, gli Stati membri dovrebbero garantire che i rifiuti organici siano raccolti separatamente e sottoposti a un riciclaggio inteso ad assicurare un livello elevato di protezione ambientale, nonché rifiuti in uscita che soddisfano le pertinenti norme di qualità.

(57)

La presente direttiva stabilisce obiettivi di lungo termine per la gestione dei rifiuti nell’Unione e fornisce agli operatori economici e agli Stati membri indicazioni precise per gli investimenti necessari al conseguimento di tali obiettivi. Gli Stati membri, nell’elaborare i loro piani nazionali di gestione dei rifiuti e nel pianificare gli investimenti infrastrutturali, dovrebbero valutare e prendere in considerazione gli investimenti necessari e altri mezzi finanziari, anche per le autorità locali. Tale valutazione dovrebbe figurare nel piano di gestione dei rifiuti o in altri documenti strategici. In tale contesto, gli Stati membri dovrebbero fare un uso accorto degli investimenti, anche a titolo dei fondi dell’Unione, in linea con la gerarchia dei rifiuti, privilegiando la prevenzione compreso il riutilizzo, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio. La Commissione dovrebbe aiutare le autorità competenti a sviluppare un quadro finanziario efficace, anche mediante il ricorso ai fondi dell’Unione ove opportuno, al fine di attuare le prescrizioni della presente direttiva, in conformità con la gerarchia dei rifiuti, e sostenere l’innovazione in ambito tecnologico e nella gestione dei rifiuti.

(58)

L’adeguata gestione dei rifiuti pericolosi continua a porre problemi nell’Unione e i dati riguardanti il loro trattamento sono lacunosi. È pertanto necessario potenziare la registrazione dei dati e i meccanismi di tracciabilità tramite l’introduzione di registri elettronici dei rifiuti pericolosi negli Stati membri. La raccolta elettronica dei dati dovrebbe essere applicata, se del caso, anche ad altri rifiuti per semplificare alle imprese e alle amministrazioni la registrazione dei dati e per controllare meglio i flussi di rifiuti nell’Unione.

(59)

Le relazioni sullo stato di attuazione redatte dagli Stati membri ogni tre anni non si sono dimostrate strumenti efficaci per verificare la conformità o garantire la corretta attuazione della normativa, generando oltretutto inutili oneri amministrativi. È opportuno pertanto sopprimere le disposizioni che obbligano gli Stati membri a presentare tali relazioni, verificando la conformità esclusivamente in base ai dati che gli Stati membri comunicano ogni anno alla Commissione.

(60)

I dati comunicati dagli Stati membri sono indispensabili affinché la Commissione valuti il rispetto del diritto dell’Unione in materia di rifiuti da parte degli Stati membri. È opportuno migliorare la qualità, l’affidabilità e la comparabilità dei dati, introducendo un punto di ingresso unico per tutti i dati relativi ai rifiuti, sopprimendo obblighi obsoleti in materia di comunicazione, mettendo a confronto i metodi nazionali di comunicazione e introducendo una relazione di controllo della qualità dei dati. Pertanto, al momento di dar conto del conseguimento degli obiettivi stabiliti dagli atti legislativi dell’Unione in materia di rifiuti, gli Stati membri dovrebbero fare ricorso alla più recente normativa messa a punto dalla Commissione e alle metodologie elaborate dalle rispettive autorità nazionali competenti per l’attuazione della presente direttiva.

(61)

Per facilitare un’idonea interpretazione e applicazione delle prescrizioni stabilite nella direttiva 2008/98/CE, è opportuno elaborare e riesaminare periodicamente le linee guida relative a tali requisiti e garantire lo scambio di informazioni e la condivisione delle migliori pratiche fra gli Stati membri circa l’attuazione pratica e l’applicazione dei requisiti in questione. Le linee guida, lo scambio di informazioni e la condivisione delle migliori pratiche dovrebbero agevolare altresì una comune comprensione e applicazione pratica della definizione di «rifiuto», tra cui il termine «disfarsi», e dovrebbe tener conto di modelli imprenditoriali circolari in cui, per esempio, una sostanza o un oggetto sono trasferiti da un titolare a un altro senza l’intenzione di disfarsi del prodotto.

(62)

Al fine di integrare o modificare la direttiva 2008/98/CE dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea riguardo all’articolo 7, paragrafo 1, all’articolo 9, paragrafo 8, all’articolo 11 bis, paragrafo 10, all’articolo 27, paragrafi 1 e 4, nonché all’articolo 38, paragrafi 2 e 3, di tale direttiva, come modificati dalla presente direttiva. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche presso esperti, e che tali consultazioni siano condotte nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale del 13 aprile 2016«Legiferare meglio» (17). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero ricevere tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri e i loro esperti dovrebbero avere sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(63)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della direttiva 2008/98/CE, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione riguardo all’articolo 5, paragrafo 2, all’articolo 6, paragrafo 2, all’articolo 8, paragrafo 5, all’articolo 9, paragrafo 7, all’articolo 11 bis, paragrafo 9, all’articolo 33, paragrafo 2, all’articolo 35, paragrafo 5, e all’articolo 37, paragrafo 7, della stessa, come modificati dalla presente direttiva. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (18).

(64)

Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire migliorare la gestione dei rifiuti nell’Unione, contribuendo in tal modo alla salvaguardia, alla tutela e al miglioramento della qualità dell’ambiente, alla salute degli oceani, alla sicurezza dei prodotti della pesca riducendo i rifiuti dispersi in ambiente marino, e all’utilizzazione accorta, ridotta e razionale delle risorse naturali in tutta l’Unione, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dai singoli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti delle misure, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(65)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2008/98/CE.

(66)

Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi (19), gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.

(67)

La presente direttiva è stata adottata tenendo conto degli impegni stabiliti nell’accordo interistituzionale del 13 aprile 2016«Legiferare meglio» e dovrebbe essere attuata e applicata nel rispetto degli orientamenti contenuti in tale accordo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche

La direttiva 2008/98/CE è così modificata:

1)

l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

La presente direttiva stabilisce misure volte a proteggere l’ambiente e la salute umana evitando o riducendo la produzione di rifiuti, gli effetti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli effetti generali dell’uso delle risorse e migliorandone l’efficienza, che costituiscono elementi fondamentali per il passaggio a un’economia circolare e per assicurare la competitività a lungo termine dell’Unione.»;

2)

all’articolo 2, paragrafo 2, è aggiunta la lettera seguente:

«e)

sostanze destinate a essere utilizzate come materie prime per mangimi di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) e che non sono costituite da né contengono sottoprodotti di origine animale.

(*1)  Regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sull’immissione sul mercato e sull’uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione (GU L 229 dell’1.9.2009, pag. 1).»;"

3)

l’articolo 3 è così modificato:

a)

sono inseriti i punti seguenti:

«2 bis.

«rifiuto non pericoloso», rifiuto non contemplato dal punto 2;

2 ter.

«rifiuti urbani»:

a)

rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori, e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

b)

rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti e che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici.

I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell’agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

Tale definizione non pregiudica la ripartizione delle responsabilità in materia di gestione dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati;

2 quater.

«rifiuti da costruzione e demolizione», rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione;»;

b)

il punto 4 è sostituito dal seguente:

«4.

«rifiuti organici», rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, uffici, ristoranti, attività all’ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell’industria alimentare;»;

c)

è inserito il punto seguente:

«4 bis.

«rifiuti alimentari», tutti gli alimenti secondo la definizione di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2) che sono diventati rifiuti;

(*2)  Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1).»;"

d)

il punto 9 è sostituito dal seguente:

«9.

«gestione dei rifiuti», la raccolta, il trasporto, il recupero (compresa la cernita), e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento nonché le operazioni effettuate in qualità di commercianti o intermediari;»;

e)

al punto 12, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;»;

f)

è inserito il punto seguente:

«15 bis.

«recupero di materia», qualsiasi operazione di recupero diversa dal recupero di energia e dal ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o altri mezzi per produrre energia. Esso comprende, tra l’altro, la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento;»;

g)

è inserito il punto seguente:

«17 bis.

«riempimento», qualsiasi operazione di recupero in cui rifiuti idonei non pericolosi sono utilizzati a fini di ripristino in aree escavate o per scopi ingegneristici nei rimodellamenti morfologici. I rifiuti usati per il riempimento devono sostituire i materiali che non sono rifiuti, essere idonei ai fini summenzionati ed essere limitati alla quantità strettamente necessaria a perseguire tali fini;»;

h)

è aggiunto il punto seguente:

«21.

«regime di responsabilità estesa del produttore», una serie di misure adottate dagli Stati membri volte ad assicurare che ai produttori di prodotti spetti la responsabilità finanziaria o la responsabilità finanziaria e organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto.»;

4)

all’articolo 4 è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.   Gli Stati membri ricorrono a strumenti economici e ad altre misure per incentivare l’applicazione della gerarchia dei rifiuti, come quelli di cui all’allegato IV bis o altri strumenti e misure appropriati.»;

5)

l’articolo 5 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

«1.   Gli Stati membri adottano misure appropriate per garantire che una sostanza o un oggetto derivante da un processo di produzione il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto non sia considerato rifiuto, bensì sottoprodotto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:»;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La Commissione può adottare atti di esecuzione per stabilire i criteri dettagliati sull’applicazione uniforme delle condizioni di cui al paragrafo 1 a sostanze o oggetti specifici.

Tali criteri dettagliati garantiscono un elevato livello di protezione dell’ambiente e della salute umana e agevolano l’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 39, paragrafo 2. In sede di adozione di tali atti di esecuzione, la Commissione prende come punto di partenza i più rigorosi criteri di protezione ambientale adottati dagli Stati membri a norma del paragrafo 3 del presente articolo e dà priorità alle pratiche replicabili di simbiosi industriale nello sviluppo dei criteri dettagliati.»;

c)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.   Laddove non siano stati stabiliti criteri a livello dell’Unione ai sensi del paragrafo 2, gli Stati membri possono stabilire criteri dettagliati sull’applicazione delle condizioni di cui al paragrafo 1 a sostanze o oggetti specifici.

Gli Stati membri notificano alla Commissione tali criteri dettagliati in applicazione della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3), ove quest’ultima lo imponga.

(*3)  Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1).»;"

6)

l’articolo 6 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è così modificato:

i)

la parte introduttiva e la lettera a) sono sostituite dal testo seguente:

«1.   Gli Stati membri adottano misure appropriate per garantire che i rifiuti sottoposti a un’operazione di riciclaggio o di recupero di altro tipo cessino di essere considerati tali se soddisfano le seguenti condizioni:

a)

la sostanza o l’oggetto è destinata/o a essere utilizzata/o per scopi specifici;»;

ii)

il secondo comma è soppresso;

b)

i paragrafi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«2.   La Commissione monitora l’evoluzione dei criteri nazionali per la cessazione della qualifica di rifiuto negli Stati membri e valuta la necessità di sviluppare a livello di Unione criteri su tale base. A tale fine e ove appropriato, la Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire i criteri dettagliati sull’applicazione uniforme delle condizioni di cui al paragrafo 1 a determinati tipi di rifiuti.

Tali criteri dettagliati garantiscono un elevato livello di protezione dell’ambiente e della salute umana e agevolano l’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali. Essi includono:

a)

materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell’operazione di recupero;

b)

processi e tecniche di trattamento consentiti;

c)

criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall’operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario;

d)

requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l’automonitoraggio e l’accreditamento, se del caso; e

e)

un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 39, paragrafo 2.

In sede di adozione di tali atti di esecuzione, la Commissione tiene conto dei criteri pertinenti stabiliti dagli Stati membri a norma del paragrafo 3 e adotta come punto di partenza quelli più rigorosi e più protettivi dal punto di vista ambientale.

3.   Laddove non siano stati stabiliti criteri a livello di Unione ai sensi del paragrafo 2, gli Stati membri possono stabilire criteri dettagliati sull’applicazione delle condizioni di cui al paragrafo 1 a determinati tipi di rifiuti. Tali criteri dettagliati tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute umana della sostanza o dell’oggetto e soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 2, lettere da a) a e).

Gli Stati membri notificano alla Commissione tali criteri in applicazione della direttiva (UE) 2015/1535 ove quest’ultima lo imponga.

4.   Laddove non siano stati stabiliti criteri a livello di Unione o a livello nazionale ai sensi, rispettivamente, del paragrafo 2 o del paragrafo 3, gli Stati membri possono decidere caso per caso o adottare misure appropriate al fine di verificare che determinati rifiuti abbiano cessato di essere tali in base alle condizioni di cui al paragrafo 1, rispecchiando, ove necessario, i requisiti di cui al paragrafo 2, lettere da a) a e), e tenendo conto dei valori limite per le sostanze inquinanti e di tutti i possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute umana. Tali decisioni adottate caso per caso non devono essere notificate alla Commissione in conformità della direttiva (UE) 2015/1535.

Gli Stati membri possono rendere pubbliche tramite strumenti elettronici le informazioni sulle decisioni adottate caso per caso e sui risultati della verifica eseguita dalle autorità competenti.»;

c)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«5.   La persona fisica o giuridica che:

a)

utilizza, per la prima volta, un materiale che ha cessato di essere considerato rifiuto e che non è stato immesso sul mercato; o

b)

immette un materiale sul mercato per la prima volta dopo che cessa di essere considerato un rifiuto,

provvede affinché il materiale soddisfi i pertinenti requisiti ai sensi della normativa applicabile in materia di sostanze chimiche e prodotti collegati. Le condizioni di cui al paragrafo 1 devono essere soddisfatte prima che la normativa sulle sostanze chimiche e sui prodotti si applichi al materiale che ha cessato di essere considerato un rifiuto.»;

7)

l’articolo 7 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 38 bis per integrare la presente direttiva stabilendo e rivedendo a norma dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo un elenco di rifiuti.»;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Uno Stato membro può considerare come pericolosi i rifiuti che, pur non figurando come tali nell’elenco dei rifiuti, presentano una o più caratteristiche fra quelle elencate nell’allegato III. Lo Stato membro notifica senza indugio tali casi alla Commissione e fornisce alla stessa tutte le informazioni pertinenti. Alla luce delle notifiche ricevute, l’elenco è riesaminato per deciderne l’eventuale adeguamento.»;

c)

il paragrafo 5 è soppresso;

8)

l’articolo 8 è così modificato:

a)

al paragrafo 1 sono aggiunti i commi seguenti:

«Laddove tali misure includano l’istituzione di regimi di responsabilità estesa del produttore, si applicano i requisiti minimi generali di cui all’articolo 8 bis.

Gli Stati membri possono decidere che i produttori di prodotti che si impegnano in termini finanziari o che si assumono, di loro iniziativa, responsabilità finanziarie e organizzative per la gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto è un rifiuto, applichino alcuni dei requisiti generali minimi di cui all’articolo 8 bis o la loro totalità.»;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Gli Stati membri possono adottare misure appropriate per incoraggiare una progettazione dei prodotti e dei loro componenti volta a ridurre i loro impatti ambientali e la produzione di rifiuti durante la produzione e il successivo utilizzo dei prodotti e tesa ad assicurare che il recupero e lo smaltimento dei prodotti che sono diventati rifiuti avvengano in conformità degli articoli 4 e 13.

Tali misure possono incoraggiare, tra l’altro, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti e componenti dei prodotti adatti all’uso multiplo, contenenti materiali riciclati, tecnicamente durevoli e facilmente riparabili e che, dopo essere diventati rifiuti, sono adatti a essere preparati per il riutilizzo e riciclati per favorire la corretta attuazione della gerarchia dei rifiuti. Le misure tengono conto dell’impatto dell’intero ciclo di vita dei prodotti, della gerarchia dei rifiuti e, se del caso, della potenzialità di riciclaggio multiplo.»;

c)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«5.   La Commissione organizza uno scambio di informazioni tra gli Stati membri e i soggetti interessati dai regimi di responsabilità estesa del produttore sull’attuazione pratica dei requisiti minimi generali di cui all’articolo 8 bis. Lo scambio di informazioni verte anche sulle migliori pratiche volte a garantire una governance adeguata, sulla cooperazione transfrontaliera in materia di regimi di responsabilità estesa del produttore e sul corretto funzionamento del mercato interno, sugli aspetti organizzativi e sul controllo delle organizzazioni che attuano, per conto dei produttori di prodotti, gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa di questi ultimi, sulla modulazione dei contributi finanziari, sulla selezione dei gestori di rifiuti e sulla prevenzione della dispersione di rifiuti. La Commissione pubblica i risultati dello scambio di informazioni e può fornire linee guida su tali aspetti e altri aspetti pertinenti.

La Commissione pubblica linee guida, in consultazione con gli Stati membri, in materia di cooperazione transfrontaliera per quanto concerne i regimi di responsabilità estesa del produttore e in materia di modulazione dei contributi finanziari di cui all’articolo 8 bis, paragrafo 4, lettera b).

Laddove necessario, per evitare distorsioni del mercato interno, la Commissione può adottare atti di esecuzione al fine di stabilire i criteri in vista dell’applicazione uniforme dell’articolo 8 bis, paragrafo 4, lettera b), ma escludendo qualsiasi precisa determinazione del livello dei contributi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 39, paragrafo 2.»;

9)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 8 bis

Requisiti generali minimi in materia di responsabilità estesa del produttore

1.   Laddove i regimi di responsabilità estesa del produttore siano istituiti in conformità dell’articolo 8, paragrafo 1, e anche per effetto di altri atti legislativi dell’Unione, gli Stati membri:

a)

definiscono in maniera chiara i ruoli e le responsabilità di tutti i pertinenti attori coinvolti, compresi i produttori che immettono prodotti sul mercato dello Stato membro, le organizzazioni che attuano, per conto dei produttori di prodotti, gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa di questi ultimi, i gestori pubblici o privati di rifiuti, le autorità locali e, ove applicabile, gli operatori per il riutilizzo e la preparazione per il riutilizzo e le imprese dell’economia sociale;

b)

definiscono, in linea con la gerarchia dei rifiuti, obiettivi di gestione dei rifiuti, volti a conseguire almeno gli obiettivi quantitativi rilevanti per il regime di responsabilità estesa del produttore di cui alla presente direttiva e alle direttive 94/62/CE, 2000/53/CE, 2006/66/CE e 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*4), e definiscono altri obiettivi quantitativi e/o qualitativi considerati rilevanti per il regime di responsabilità estesa del produttore;

c)

garantiscono la presenza di un sistema di comunicazione delle informazioni per raccogliere i dati sui prodotti immessi sul mercato dello Stato membro dai produttori di prodotti assoggettati al regime di responsabilità estesa del produttore e i dati sulla raccolta e sul trattamento di rifiuti risultanti da tali prodotti, specificando, se opportuno, i flussi dei materiali di rifiuto e di altri dati pertinenti ai fini della lettera b);

d)

assicurano un trattamento equo dei produttori di prodotti indipendentemente dalla loro origine o dimensione, senza imporre un onere regolamentare sproporzionato sui produttori, comprese le piccole e medie imprese, di piccole quantità di prodotti.

2.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i detentori di rifiuti interessati dai regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti in conformità dell’articolo 8, paragrafo 1, siano informati circa le misure di prevenzione dei rifiuti, i centri per il riutilizzo e la preparazione per il riutilizzo, i sistemi di ritiro e di raccolta dei rifiuti e la prevenzione della dispersione dei rifiuti. Gli Stati membri adottano inoltre misure per incentivare i detentori di rifiuti ad assumersi la responsabilità di conferire i rifiuti ai sistemi esistenti di raccolta differenziata, in particolare, se del caso, mediante norme o incentivi economici.

3.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il produttore di prodotti o le organizzazioni che attuano, per conto dei produttori di prodotti, gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa di quest’ultimo:

a)

abbiano una copertura geografica di prodotti e di materiali chiaramente definita senza limitare tali zone alle aree in cui la raccolta e la gestione dei rifiuti sono più proficue;

b)

forniscano un’adeguata disponibilità di sistemi di raccolta dei rifiuti nelle zone di cui alla lettera a);

c)

dispongano dei mezzi finanziari o dei mezzi finanziari e organizzativi per soddisfare gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore;

d)

istituiscano un meccanismo adeguato di autosorveglianza supportato, ove pertinente, da regolari verifiche indipendenti, per valutare:

i)

la loro gestione finanziaria, compreso il rispetto degli obblighi di cui al paragrafo 4, lettere a) e b);

ii)

la qualità dei dati raccolti e comunicati in conformità del paragrafo 1, lettera c), del presente articolo e delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1013/2006;

e)

rendano pubbliche le informazioni sul conseguimento degli obiettivi di gestione dei rifiuti di cui al paragrafo 1, lettera b), e, nel caso di adempimento collettivo degli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore, informazioni altresì su:

i)

proprietà e membri;

ii)

contributi finanziari versati da produttori di prodotti per unità venduta o per tonnellata di prodotto immessa sul mercato; e

iii)

procedura di selezione dei gestori di rifiuti.

4.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie ad assicurare che i contributi finanziari versati dai produttori di prodotti in adempimento ai propri obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore:

a)

coprano i seguenti costi per i prodotti che il produttore immette sul mercato nello Stato membro interessato:

costi della raccolta differenziata di rifiuti e del loro successivo trasporto, compreso il trattamento necessario per raggiungere gli obiettivi dell’Unione in materia di gestione dei rifiuti, e i costi necessari a raggiungere altri traguardi e obiettivi di cui al paragrafo 1, lettera b), tenendo conto degli introiti ricavati dal riutilizzo, dalla vendita delle materie prime secondarie ottenute dai propri prodotti e da cauzioni di deposito non reclamate;

costi di una congrua informazione ai detentori di rifiuti a norma del paragrafo 2;

costi della raccolta e della comunicazione dei dati a norma del paragrafo 1, lettera c).

Il presente punto non si applica ai regimi di responsabilità estesa del produttore di cui alle direttive 2000/53/CE, 2006/66/CE o 2012/19/UE;

b)

nel caso di adempimento collettivo degli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore, siano modulati, ove possibile, per singoli prodotti o gruppi di prodotti simili, in particolare tenendo conto della loro durevolezza, riparabilità, riutilizzabilità e riciclabilità e della presenza di sostanze pericolose, adottando in tal modo un approccio basato sul ciclo di vita e in linea con gli obblighi fissati dalla pertinente normativa dell’Unione e, se del caso, sulla base di criteri armonizzati al fine di garantire il buon funzionamento del mercato interno; e

c)

non superano i costi che sono necessari per fornire servizi di gestione dei rifiuti in modo efficiente in termini di costi. Tali costi sono stabiliti in modo trasparente tra i soggetti interessati.

Ove giustificato dalla necessità di garantire una corretta gestione dei rifiuti e la redditività economica del regime di responsabilità estesa del produttore, gli Stati membri possono discostarsi dalla ripartizione della responsabilità finanziaria di cui alla lettera a), a condizione che:

i)

nel caso di regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti per raggiungere gli obiettivi in materia di gestione dei rifiuti e gli obiettivi stabiliti a norma degli atti legislativi dell’Unione, i produttori di prodotti sostengano almeno l’80 % dei costi necessari;

ii)

nel caso di regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti entro o dopo il 4 luglio 2018 per raggiungere i traguardi in materia di gestione dei rifiuti e gli obiettivi stabiliti esclusivamente nella legislazione dello Stato membro, i produttori di prodotti sostengano almeno l’80 % dei costi necessari;

iii)

nel caso di regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti prima del 4 luglio 2018 per raggiungere i traguardi in materia di gestione dei rifiuti e gli obiettivi stabiliti esclusivamente nella legislazione dello Stato membro, i produttori di prodotti sostengano almeno l’50 % dei costi necessari;

e a condizione che i rimanenti costi siano sostenuti da produttori originali di rifiuti o distributori.

La deroga non può essere utilizzata per ridurre la quota dei costi sostenuti dai produttori di prodotti nell’ambito dei regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti prima del 4 luglio 2018.

5.   Gli Stati membri istituiscono un adeguato quadro di controllo e garanzia dell’attuazione, al fine di assicurare che i produttori dei prodotti e le organizzazioni che attuano, per conto dei produttori di prodotti, gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa di questi ultimi, eseguano i loro obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore, anche in caso di vendite a distanza, che gli strumenti finanziari siano utilizzati correttamente e che tutti i soggetti coinvolti nell’attuazione dei regimi di responsabilità estesa del produttore comunichino dati affidabili.

Se sul territorio di uno Stato membro vi sono varie organizzazioni che attuano, per conto dei produttori dei prodotti, gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa di questi ultimi, lo Stato membro nomina almeno un organismo indipendente da interessi privati o incarica un’autorità pubblica di sorvegliare l’attuazione degli obblighi derivanti da tale regime.

Ogni Stato membro consente ai produttori di prodotti istituiti in un altro Stato membro e che immettono prodotti sul suo territorio di designare una persona giuridica o fisica stabilita nel proprio territorio quale rappresentante autorizzato per l’adempimento degli obblighi di un produttore relativi a regimi di responsabilità estesa del produttore sul proprio territorio.

Ai fini del controllo e della verifica della conformità con gli obblighi del produttore di prodotti in relazione ai regimi di responsabilità estesa del produttore, gli Stati membri possono stabilire i requisiti, quali i requisiti di registrazione, informazione e comunicazione, che devono essere soddisfatti da una persona fisica o giuridica da designare quale rappresentante autorizzato sul proprio territorio.

6.   Gli Stati membri assicurano un dialogo regolare tra i pertinenti soggetti coinvolti nell’attuazione dei regimi di responsabilità estesa del produttore, ivi compresi i produttori e i distributori, i gestori pubblici o privati di rifiuti, le autorità locali, le organizzazioni della società civile e, se del caso, gli attori della società civile, le reti di riutilizzo e riparazione e gli operatori della preparazione per il riutilizzo.

7.   Gli Stati membri adottano misure affinché i regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti prima del 4 luglio 2018 siano conformi al presente articolo entro il 5 gennaio 2023.»;

8.   La comunicazione di informazioni al pubblico a norma del presente articolo non pregiudica il mantenimento della riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili in conformità del pertinente diritto dell’Unione e nazionale.

(*4)  Direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 38).»;"

10)

l’articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

Prevenzione dei rifiuti

1.   Gli Stati membri adottano misure volte a evitare la produzione di rifiuti. Tali misure quanto meno:

a)

promuovono e sostengono modelli di produzione e consumo sostenibili;

b)

incoraggiano la progettazione, la fabbricazione e l’uso di prodotti efficienti sotto il profilo delle risorse, durevoli (anche in termini di durata di vita e di assenza di obsolescenza programmata), riparabili, riutilizzabili e aggiornabili;

c)

riguardano prodotti che contengono materie prime critiche onde evitare che tali materie diventino rifiuti;

d)

incoraggiano il riutilizzo di prodotti e la creazione di sistemi che promuovano attività di riparazione e di riutilizzo, in particolare per le apparecchiature elettriche ed elettroniche, i tessili e i mobili, nonché imballaggi e materiali e prodotti da costruzione;

e)

incoraggiano, se del caso e fatti salvi i diritti di proprietà intellettuale, la disponibilità di pezzi di ricambio, i manuali di istruzioni, le informazioni tecniche o altri strumenti, attrezzature o software che consentano la riparazione e il riutilizzo dei prodotti senza comprometterne la qualità e la sicurezza;

f)

riducono la produzione di rifiuti nei processi inerenti alla produzione industriale, all’estrazione di minerali, all’industria manifatturiera, alla costruzione e alla demolizione, tenendo in considerazione le migliori tecniche disponibili;

g)

riducono la produzione di rifiuti alimentari nella produzione primaria, nella trasformazione e nella fabbricazione, nella vendita e in altre forme di distribuzione degli alimenti, nei ristoranti e nei servizi di ristorazione, nonché nei nuclei domestici come contributo all’obiettivo di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite di ridurre del 50 % i rifiuti alimentari globali pro capite a livello di vendita al dettaglio e di consumatori e di ridurre le perdite alimentari lungo le catene di produzione e di approvvigionamento entro il 2030;

h)

incoraggiano la donazione di alimenti e altre forme di ridistribuzione per il consumo umano, dando priorità all’utilizzo umano rispetto ai mangimi e al ritrattamento per ottenere prodotti non alimentari;

i)

promuovono la riduzione del contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti, fatti salvi i requisiti giuridici armonizzati relativi a tali materiali e prodotti stabiliti a livello dell’Unione e garantiscono che qualsiasi fornitore di un articolo quale definito al punto 33 dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (*5) fornisca le informazioni di cui all’articolo 33, paragrafo 1, del suddetto regolamento all’Agenzia europea per le sostanze chimiche a decorrere dal 5 gennaio 2021;

j)

riducono la produzione di rifiuti, in particolare dei rifiuti che non sono adatti alla preparazione per il riutilizzo o al riciclaggio;

k)

identificano i prodotti che sono le principali fonti della dispersione di rifiuti, in particolare negli ambienti naturali e marini, e adottano le misure adeguate per prevenire e ridurre la dispersione di rifiuti da tali prodotti; laddove gli Stati membri decidano di attuare tale obbligo mediante restrizioni di mercato, provvedono affinché tali restrizioni siano proporzionate e non discriminatorie;

l)

mirano a porre fine alla dispersione di rifiuti in ambiente marino come contributo all’obiettivo di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite per prevenire e ridurre in modo significativo l’inquinamento marino di ogni tipo; e

m)

sviluppano e supportano campagne di informazione per sensibilizzare alla prevenzione dei rifiuti e alla dispersione dei rifiuti.

2.   L’Agenzia europea per le sostanze chimiche istituisce una banca dati per i dati che le devono essere trasmessi ai sensi del paragrafo 1, lettera i), entro il 5 gennaio 2020 e la mantiene. L’Agenzia europea per le sostanze chimiche fornisce ai gestori del trattamento dei rifiuti l’accesso a tale banca dati. Essa fornisce inoltre ai consumatori, su richiesta, l’accesso a tale banca dati.

3.   Gli Stati membri controllano e valutano l’attuazione delle misure di prevenzione dei rifiuti. A tal fine, essi utilizzano idonei indicatori e obiettivi qualitativi o quantitativi, in special modo per quanto riguarda la quantità di rifiuti prodotti.

4.   Gli Stati membri controllano e valutano l’attuazione delle loro misure sul riutilizzo misurando il riutilizzo sulla base della metodologia comune stabilita dall’atto di esecuzione di cui al paragrafo 7 a decorrere dal primo anno civile completo successivo all’adozione di tale atto di esecuzione.

5.   Gli Stati membri controllano e valutano l’attuazione delle misure di prevenzione dei rifiuti alimentari misurando i livelli di rifiuti alimentari sulla base della metodologia stabilita dall’atto delegato di cui al paragrafo 8, a decorrere dal primo anno civile completo successivo all’adozione di tale atto delegato.

6.   Entro il 31 dicembre 2023 la Commissione esamina i dati sui rifiuti alimentari forniti dagli Stati membri in conformità dell’articolo 37, paragrafo 3, al fine di valutare la fattibilità di istituire un obiettivo di riduzione dei rifiuti alimentari a livello di Unione da soddisfare entro il 2030 sulla base dei dati comunicati dagli Stati membri in conformità della metodologia comune stabilita ai sensi del paragrafo 8 del presente articolo. A tal fine, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione corredata, se del caso, di una proposta legislativa.

7.   La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire gli indicatori atti a misurare i progressi generali nell’attuazione delle misure di prevenzione dei rifiuti e, entro il 31 marzo 2019, adotta un atto di esecuzione per definire una metodologia comune per effettuare comunicazioni sul riutilizzo di prodotti. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 39, paragrafo 2.

8.   Entro il 31 marzo 2019 la Commissione adotta, sulla base dell’esito dei lavori della piattaforma UE sulle perdite e gli sprechi alimentari, un atto delegato conformemente all’articolo 38 bis per integrare la presente direttiva stabilendo una metodologia comune e requisiti minimi di qualità per la misurazione uniforme dei livelli di sprechi alimentari.

9.   Entro il 31 dicembre 2024 la Commissione esamina i dati sul riutilizzo forniti dagli Stati membri in conformità dell’articolo 37, paragrafo 3, al fine di valutare la fattibilità di misure volte a incoraggiare il riutilizzo dei prodotti, compresa la fissazione di obiettivi quantitativi. La Commissione esamina inoltre la possibilità di definire altre misure di prevenzione dei rifiuti, compresi gli obiettivi di riduzione dei rifiuti. A tal fine, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione corredata, se del caso, di una proposta legislativa.

(*5)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).»;"

11)

l’articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

Recupero

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i rifiuti siano oggetto di una preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o altre operazioni di recupero a norma degli articoli 4 e 13.

2.   Ove necessario, per ottemperare al paragrafo 1 e per facilitare o migliorare la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altre operazioni di recupero, i rifiuti sono soggetti a raccolta differenziata e non sono miscelati con altri rifiuti o altri materiali aventi proprietà diverse.

3.   Gli Stati membri possono consentire deroghe al paragrafo 2, a condizione che almeno una delle seguenti condizioni sia soddisfatta:

a)

la raccolta congiunta di determinati tipi di rifiuti non pregiudichi il loro potenziale di essere oggetto della preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altre operazioni di recupero in conformità dell’articolo 4 e offra, al termine di tali operazioni, un risultato di qualità comparabile a quello ottenuto mediante raccolta differenziata;

b)

la raccolta differenziata non produca il miglior risultato in termini ambientali ove si tenga conto dell’impatto ambientale generale della gestione dei relativi flussi di rifiuti;

c)

la raccolta differenziata non sia fattibile da un punto di vista tecnico tenuto conto delle migliori pratiche in materia di raccolta dei rifiuti;

d)

la raccolta differenziata comporterebbe costi economici sproporzionati tenuto conto dei costi degli impatti negativi della raccolta e del trattamento di rifiuti indifferenziati sull’ambiente e sulla salute, del potenziale di miglioramento dell’efficienza della raccolta e del trattamento dei rifiuti, delle entrate derivanti dalla vendita di materie prime secondarie, nonché dell’applicazione del principio «chi inquina paga» e della responsabilità estesa del produttore.

Gli Stati membri riesaminano periodicamente le deroghe di cui al presente paragrafo tenendo conto delle migliori pratiche in materia di raccolta differenziata dei rifiuti e di altri sviluppi nella gestione dei rifiuti.

4.   Gli Stati membri adottano misure intese a garantire che i rifiuti che sono stati raccolti separatamente per la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, e dell’articolo 22, non siano inceneriti, a eccezione dei rifiuti derivanti da successive operazioni di trattamento dei rifiuti raccolti separatamente per i quali l’incenerimento produca il miglior risultato ambientale conformemente all’articolo 4.

5.   Ove necessario per ottemperare al paragrafo 1 del presente articolo e per facilitare o migliorare il recupero, gli Stati membri adottano le misure necessarie, prima o durante il recupero, per eliminare le sostanze pericolose, le miscele e i componenti dai rifiuti pericolosi in vista del loro trattamento conformemente agli articoli 4 e 13.

6.   Entro il 31 dicembre 2021 gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull’attuazione del presente articolo per quanto riguarda i rifiuti urbani e i rifiuti organici, compresa la copertura materiale e territoriale della raccolta differenziata ed eventuali deroghe ai sensi del paragrafo 3.»;

12)

l’articolo 11 è così modificato:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Preparazione per il riutilizzo e riciclaggio»;

b)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli Stati membri adottano misure volte a promuovere la preparazione per il riutilizzo, in particolare incoraggiando la creazione e il sostegno di reti per la preparazione per il riutilizzo e per la riparazione, facilitando, ove compatibile con la corretta gestione dei rifiuti, il loro accesso ai rifiuti detenuti dai sistemi o dalle infrastrutture di raccolta che possono essere preparati per il riutilizzo, ma non sono destinati alla preparazione per il riutilizzo da parte degli stessi sistemi o infrastrutture, e promuovendo l’uso di strumenti economici, criteri in materia di appalti, di obiettivi quantitativi o di altre misure.

Gli Stati membri adottano misure intese a promuovere il riciclaggio di alta qualità e a tal fine, ai sensi dell’articolo 10, paragrafi 2 e 3, istituiscono la raccolta differenziata dei rifiuti.

Fatto salvo l’articolo 10, paragrafi 2 e 3, gli Stati membri istituiscono la raccolta differenziata almeno per la carta, il metallo, la plastica e il vetro e, entro il 1o gennaio 2025, per i tessili.

Gli Stati membri adottano misure intese a promuovere la demolizione selettiva onde consentire la rimozione e il trattamento sicuro delle sostanze pericolose e facilitare il riutilizzo e il riciclaggio di alta qualità tramite la rimozione selettiva dei materiali, nonché garantire l’istituzione di sistemi di cernita dei rifiuti da costruzione e demolizione almeno per legno„ frazioni minerali (cemento, mattoni, piastrelle e ceramica, pietre), metalli, vetro, plastica e gesso.»;

c)

il paragrafo 2 è così modificato:

i)

la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

«2.   Al fine di rispettare le finalità della presente direttiva e avanzare verso un’economia circolare europea con un alto livello di efficienza delle risorse, gli Stati membri adottano le misure necessarie per conseguire i seguenti obiettivi:»;

ii)

sono aggiunte le lettere seguenti:

«c)

entro il 2025, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 55 % in peso;

d)

entro il 2030, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 60 % in peso;

e)

entro il 2035, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 65 % in peso.»;

d)

i paragrafi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«3.   Uno Stato membro può rinviare i termini per il conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 2, lettere c), d) ed e) fino a un massimo di cinque anni, a condizione che detto Stato membro:

a)

abbia preparato per il riutilizzo e riciclato meno del 20 % o collocato in discarica oltre il 60 % dei propri rifiuti urbani prodotti nel 2013, come comunicato nell’ambito del questionario comune dell’OCSE e di Eurostat; e

b)

al più tardi 24 mesi prima della scadenza dei termini di cui di cui al paragrafo 2, lettera c), d) o e), comunichi alla Commissione l’intenzione di rinviare il rispettivo termine e presenti un piano di attuazione in conformità dell’allegato IV ter.

4.   Entro tre mesi dal ricevimento del piano di attuazione presentato a norma del paragrafo 3, lettera b), la Commissione può chiedere a uno Stato membro di rivedere tale piano se essa ritiene che il piano non rispetti le prescrizioni di cui all’allegato IV ter. Lo Stato membro interessato presenta un piano rivisto entro tre mesi dal ricevimento della richiesta della Commissione.

5.   Se è rinviato il conseguimento degli obiettivi in conformità del paragrafo 3, lo Stato membro interessato adotta le necessarie misure per aumentare i rifiuti urbani preparati per il riutilizzo e riciclati portandoli:

a)

almeno al 50 % entro il 2025, in caso di rinvio del termine per il conseguimento dell’obiettivo di cui al paragrafo 2, lettera c);

b)

almeno al 55 % entro il 2030, in caso di rinvio del termine per il conseguimento dell’obiettivo di cui al paragrafo 2, lettera d);

c)

almeno al 60 % entro il 2035, in caso di rinvio del termine per il conseguimento dell’obiettivo di cui al paragrafo 2, lettera e);»;

e)

sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«6.   Entro il 31 dicembre 2024 la Commissione vaglia l’introduzione di obiettivi in materia di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti da costruzione e demolizione e le relative frazioni di materiale specifico, i rifiuti tessili, i rifiuti commerciali, i rifiuti industriali non pericolosi e altri flussi di rifiuti, nonché di obiettivi in materia di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti urbani e obiettivi di riciclaggio dei rifiuti organici urbani. A tal fine, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione corredata, se del caso, di una proposta legislativa.

7.   Entro il 31 dicembre 2028 la Commissione riesamina l’obiettivo di cui al paragrafo 2, lettera e). A tal fine, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione corredata, se del caso, di una proposta legislativa.

La Commissione valuta la tecnologia di co-trattamento che consenta l’integrazione di minerali nel processo di co-incenerimento dei rifiuti urbani. Qualora possa essere reperita una metodologia affidabile, nell’ambito di tale riesame, la Commissione prende in considerazione la possibilità di conteggiare tali minerali ai fini degli obiettivi di riciclaggio.»;

13)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 11 bis

Regole per calcolare il conseguimento degli obiettivi

1.   Per calcolare se gli obiettivi di cui all’articolo 11, paragrafo 2, lettere c), d) ed e), e all’articolo 11, paragrafo 3, siano stati conseguiti,

a)

gli Stati membri calcolano il peso dei rifiuti urbani prodotti e preparati per il riutilizzo o riciclati in un determinato anno civile;

b)

il peso dei rifiuti urbani preparati per il riutilizzo è calcolato come il peso dei prodotti e dei componenti di prodotti che sono divenuti rifiuti urbani e sono stati sottoposti a tutte le necessarie operazioni di controllo, pulizia o riparazione per consentirne il riutilizzo senza ulteriore cernita o pretrattamento;

c)

il peso dei rifiuti urbani riciclati è calcolato come il peso dei rifiuti che, dopo essere stati sottoposti a tutte le necessarie operazioni di controllo, cernita e altre operazioni preliminari, per eliminare i materiali di scarto che non sono interessati dal successivo ritrattamento e per garantire un riciclaggio di alta qualità, sono immessi nell’operazione di riciclaggio con la quale i materiali di scarto sono effettivamente ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze.

2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera c), il peso dei rifiuti urbani riciclati è misurato all’atto dell’immissione nell’operazione di riciclaggio.

In deroga al primo comma, il peso dei rifiuti urbani riciclati può essere misurato in uscita dopo qualsiasi operazione di cernita a condizione che:

a)

tali rifiuti in uscita siano successivamente riciclati;

b)

il peso dei materiali o delle sostanze che sono rimossi con ulteriori operazioni precedenti l’operazione di riciclaggio e che non sono successivamente riciclati non sia incluso nel peso dei rifiuti comunicati come riciclati.

3.   Gli Stati membri stabiliscono un efficace sistema di controllo della qualità e di tracciabilità dei rifiuti urbani, al fine di assicurare che le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo e al paragrafo 2 del presente articolo siano soddisfatte. Al fine di garantire l’affidabilità e l’accuratezza dei dati raccolti sui rifiuti riciclati, il sistema può consistere in registri elettronici allestiti ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 4, in specifiche tecniche per i requisiti di qualità da applicare ai rifiuti cerniti o, rispettivamente, in tasso di scarto medio per i rifiuti cerniti per vari tipi di rifiuti e pratiche di gestione dei rifiuti. I tassi di scarto medio sono utilizzati solo nei casi in cui non possano essere altrimenti ottenuti dati affidabili e sono calcolati in base alle regole di calcolo stabilite nell’atto delegato adottato ai sensi del paragrafo 10 del presente articolo.

4.   Per calcolare se gli obiettivi di cui all’articolo 11, paragrafo 2, lettere c), d) ed e), e all’articolo 11, paragrafo 3, siano stati conseguiti, la quantità di rifiuti urbani biodegradabili in ingresso al trattamento aerobico o anaerobico può essere computata come riciclata se il trattamento produce compost, digestato o altro prodotto in uscita con analoga quantità di contenuto riciclato rispetto all’apporto, destinato a essere utilizzato come prodotto, materiale o sostanza riciclati. Qualora il prodotto in uscita sia utilizzato sul terreno, gli Stati membri possono computarlo come riciclato solo se il suo utilizzo comporta benefici per l’agricoltura o un miglioramento sul piano dell’ambiente.

A partire dal 1o gennaio 2027, gli Stati membri possono computare come riciclati i rifiuti urbani organici immessi nel trattamento aerobico o anaerobico solo se, conformemente all’articolo 22, sono stati raccolti in modo differenziato o differenziati alla fonte.

5.   Per calcolare se gli obiettivi di cui all’articolo 11, paragrafo 2, lettere c), d) ed e), e all’articolo 11, paragrafo 3, siano stati conseguiti, la quantità di materiali di rifiuto che hanno cessato di essere rifiuti a seguito di un’operazione preparatoria prima di essere sottoposti a ritrattamento possono essere computati come riciclati a condizione che tali materiali siano destinati a successivo ritrattamento per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Tuttavia, i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuti da utilizzare come combustibili o altri mezzi per produrre energia, o da incenerire, da utilizzare in riempimenti o smaltiti in discarica, non sono computati ai fini del conseguimento degli obiettivi di riciclaggio.

6.   Per calcolare se gli obiettivi di cui all’articolo 11, paragrafo 2, lettere c), d) ed e), e all’articolo 11, paragrafo 3, siano stati conseguiti, gli Stati membri possono tener conto del riciclaggio dei metalli separati dopo l’incenerimento di rifiuti urbani, a condizione che i metalli riciclati soddisfino determinati criteri di qualità stabiliti nell’atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 9 del presente articolo.

7.   I rifiuti inviati in un altro Stato membro per essere preparati per il riutilizzo, per essere riciclati o per operazioni di riempimento in quello stesso Stato membro possono essere computati ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 11, paragrafi 2 e 3, esclusivamente dallo Stato membro in cui sono stati raccolti.

8.   I rifiuti esportati fuori dell’Unione per la preparazione per il riutilizzo o il riciclaggio sono computati ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 11, paragrafi 2 e 3, della presente direttiva, dallo Stato membro nel quale sono stati raccolti soltanto se gli obblighi di cui al paragrafo 3 sono soddisfatti e se, in conformità del regolamento (CE) n. 1013/2006, l’esportatore può provare che la spedizione di rifiuti è conforme agli obblighi di tale regolamento e il trattamento dei rifiuti al di fuori dell’Unione ha avuto luogo in condizioni che siano ampiamente equivalenti agli obblighi previsti dalla pertinente diritto ambientale dell’Unione.

9.   Al fine di assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, entro il 31 marzo 2019 la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le regole per il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati, in particolare per quanto riguarda:

a)

una metodologia comune per il calcolo del peso dei metalli che sono stati riciclati in conformità del paragrafo 6, compresi i criteri di qualità per i metalli riciclati, e

b)

i rifiuti organici differenziati e riciclati alla fonte.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 39, paragrafo 2.

10.   Entro il 31 marzo 2019 la Commissione adotta un atto delegato a norma dell’articolo 38 bis al fine di integrare la presente direttiva stabilendo le regole per il calcolo, la verifica e la comunicazione del peso dei materiali o delle sostanze che sono rimossi dopo un’operazione di cernita e che non sono successivamente riciclati, sulla base dei tassi di scarto medio dei rifiuti cerniti.

Articolo 11 ter

Segnalazione preventiva

1.   La Commissione, in cooperazione con l’Agenzia europea dell’ambiente, redige relazioni sui progressi compiuti nel senso del conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 11, paragrafo 2, lettere c), d) ed e), e all’articolo 11, paragrafo 3, al più tardi tre anni prima di ciascun termine ivi specificato.

2.   Le relazioni di cui al paragrafo 1 includono gli elementi seguenti:

a)

una stima del conseguimento degli obiettivi da parte di ciascuno Stato membro;

b)

un elenco degli Stati membri che rischiano di non conseguire gli obiettivi entro i termini rispettivamente stabiliti, corredato di opportune raccomandazioni rivolte agli Stati membri interessati;

c)

esempi delle migliori pratiche utilizzate in tutta l’Unione che potrebbero fornire un orientamento per avanzare verso il conseguimento degli obiettivi.»;

14)

l’articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Articolo 12

Smaltimento

1.   Gli Stati membri provvedono affinché, quando non sia effettuato il recupero a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, i rifiuti siano sottoposti a operazioni di smaltimento sicure che ottemperino alle disposizioni di cui all’articolo 13 in relazione alla protezione della salute umana e dell’ambiente.

2.   Entro il 31 dicembre 2024 la Commissione effettua una valutazione delle operazioni di smaltimento di cui all’allegato I, in particolare alla luce dell’articolo 13, e trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione corredata, se del caso, di una proposta legislativa al fine di disciplinare le operazioni di smaltimento, anche mediante eventuali restrizioni, e prendere in considerazione un obiettivo di riduzione dello smaltimento, onde garantire una gestione dal punto di vista ambientale corretta dei rifiuti.»;

15)

l’articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Articolo 14

Costi

1.   Secondo il principio «chi inquina paga», i costi della gestione dei rifiuti, compresi quelli per la necessaria infrastruttura e il relativo funzionamento, sono sostenuti dal produttore iniziale o dai detentori del momento o dai detentori precedenti dei rifiuti.

2.   Fatti salvi gli articoli 8 e 8 bis, gli Stati membri possono decidere che i costi della gestione dei rifiuti siano sostenuti parzialmente o interamente dal produttore del prodotto dal quale provengono i rifiuti e che i distributori di tale prodotto possano contribuire alla copertura di tali costi.»;

16)

all’articolo 18, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Qualora i rifiuti pericolosi siano stati illegalmente miscelati in violazione del presente articolo, gli Stati membri provvedono affinché, fatto salvo l’articolo 36, si proceda alla separazione ove tecnicamente fattibile e necessario per soddisfare l’articolo 13.

Se non è richiesta la separazione in conformità del primo comma del presente paragrafo, gli Stati membri provvedono affinché i rifiuti miscelati siano trattati in un impianto che abbia ottenuto un’autorizzazione a norma dell’articolo 23 per trattare una siffatta miscela.»;

17)

l’articolo 20 è sostituito dal seguente:

«Articolo 20

Rifiuti domestici pericolosi

1.   Entro il 1o gennaio 2025 gli Stati membri dispongono la raccolta differenziata delle frazioni di rifiuti domestici pericolosi onde garantire che essi siano trattati in conformità degli articoli 4 e 13 e non contaminino altri flussi di rifiuti urbani.

2.   Gli articoli 17, 18, 19 e 35 non si applicano ai rifiuti domestici indifferenziati.

3.   Gli articoli 19 e 35 non si applicano alle frazioni separate di rifiuti domestici pericolosi fino a quando non sono accettate per la raccolta, lo smaltimento o il recupero da parte di uno stabilimento o un’impresa che ha ottenuto un’autorizzazione o è stato registrato conformemente agli articoli 23 o 26.

4.   Entro il 5 gennaio 2020, la Commissione elabora linee guida per assistere e agevolare gli Stati membri nella raccolta differenziata delle frazioni di rifiuti domestici pericolosi.»;

18)

l’articolo 21 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

«a)

gli oli usati siano raccolti in modo differenziato, a meno che la raccolta differenziata non sia tecnicamente fattibile, tenuto conto delle buone pratiche;

b)

gli oli usati siano trattati, privilegiando la rigenerazione o, in alternativa, altre operazioni di riciclaggio che comportino un risultato ambientale complessivo equivalente o migliore rispetto alla rigenerazione, in conformità degli articoli 4 e 13;

c)

gli oli usati con caratteristiche differenti non siano miscelati e gli oli usati non siano miscelati con altri tipi di rifiuti o di sostanze, se tale miscelazione ne impedisce la rigenerazione o, in alternativa, altre operazioni di riciclaggio che comportino un risultato ambientale complessivo equivalente o migliore rispetto alla rigenerazione.»;

b)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«4.   Entro il 31 dicembre 2022 la Commissione esamina i dati sugli oli usati forniti dagli Stati membri conformemente all’articolo 37, paragrafo 4, al fine di valutare se sia fattibile stabilire misure per il trattamento degli oli usati, compresi obiettivi quantitativi in materia di rigenerazione degli oli usati e qualsiasi altra misura per promuovere la rigenerazione degli oli usati. A tal fine, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione corredata, se del caso, di una proposta legislativa.»;

19)

l’articolo 22 è sostituito dal seguente:

«Articolo 22

Rifiuti organici

1.   Gli Stati membri assicurano che, entro il 31 dicembre 2023 e fatto salvo l’articolo 10, paragrafi 2 e 3, i rifiuti organici siano differenziati e riciclati alla fonte o siano raccolti in modo differenziato e non miscelati con altri tipi di rifiuti.

Gli Stati membri possono consentire che i rifiuti aventi analoghe proprietà di biodegradabilità e compostabilità che rispettino le norme europee o le norme nazionali equivalenti, per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione, siano raccolti insieme ai rifiuti organici.

2.   Gli Stati membri adottano a norma degli articoli 4 e 13, misure volte a:

a)

incoraggiare il riciclaggio, ivi compreso il compostaggio e la digestione, dei rifiuti organici, in modo da rispettare un livello elevato di protezione dell’ambiente e che dia luogo a un output che soddisfi pertinenti standard di elevata qualità;

b)

incoraggiare il compostaggio domestico; e

c)

promuovere l’utilizzo dei materiali ottenuti dai rifiuti organici.

3.   Entro il 31 dicembre 2018 la Commissione chiede alle organizzazioni europee di normazione di definire norme europee per i rifiuti organici immessi nei processi di riciclaggio organico, per il compost e per il digestato, sulla base delle migliori pratiche disponibili.»;

20)

l’articolo 27 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   La Commissione adotta atti delegati, conformemente all’articolo 38 bis, al fine di integrare la presente direttiva, definendo le norme tecniche minime applicabili alle attività di trattamento, comprese le attività di cernita e riciclaggio di rifiuti, che richiedono un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 23 qualora sia dimostrato che dette norme minime produrrebbero benefici in termini di protezione della salute umana e dell’ambiente.»;

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   La Commissione adotta atti delegati, conformemente all’articolo 38 bis, al fine di integrare la presente direttiva, definendo le norme tecniche minime applicabili alle attività che richiedono una registrazione ai sensi dell’articolo 26, lettere a) e b), qualora sia dimostrato che dette norme minime produrrebbero benefici in termini di protezione della salute umana e dell’ambiente o eviterebbero perturbazioni del mercato interno.»;

21)

l’articolo 28 è così modificato:

a)

il paragrafo 3 è così modificato:

i)

le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

«b)

grandi impianti esistenti di smaltimento e recupero, inclusi eventuali sistemi speciali per oli usati, rifiuti pericolosi, rifiuti contenenti quantità importanti di materie prime critiche o flussi di rifiuti disciplinati da una normativa unionale specifica;

c)

una valutazione della necessità di chiudere impianti per i rifiuti esistenti e di ulteriori infrastrutture impiantistiche per i rifiuti ai sensi dell’articolo 16.

Gli Stati membri provvedono affinché sia effettuata una valutazione degli investimenti e di altri mezzi finanziari, anche per le autorità locali, necessari per soddisfare tali esigenze. Tale valutazione è inserita nei pertinenti piani di gestione dei rifiuti o in altri documenti strategici che coprano l’intero territorio dello Stato membro in questione;»;

ii)

sono inserite le lettere seguenti:

«c bis)

informazioni sulle misure volte a conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 5, paragrafo 3 bis), della direttiva 1999/31/CE o in altri documenti strategici che coprano l’intero territorio dello Stato membro interessato;

c ter)

una valutazione dei sistemi di raccolta dei rifiuti esistenti, fra cui la copertura materiale e territoriale della raccolta differenziata e misure volte a migliorarne il funzionamento, delle eventuali deroghe concesse a norma dell’articolo 10, paragrafo 3, e della necessità di nuovi sistemi di raccolta.»;

iii)

sono aggiunte le lettere seguenti:

«f)

misure per contrastare e prevenire tutte le forme di dispersione di rifiuti e per rimuovere tutti i tipi di rifiuti dispersi;

g)

idonei indicatori e obiettivi qualitativi o quantitativi, anche per quanto riguarda la quantità di rifiuti prodotti e il relativo trattamento nonché i rifiuti urbani che sono smaltiti o sottoposti a recupero di energia.»;

b)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   I piani di gestione dei rifiuti si conformano alle prescrizioni in materia di pianificazione di cui all’articolo 14 della direttiva 94/62/CE, agli obiettivi di cui all’articolo 11, paragrafi 2 e 3, della presente direttiva e alle prescrizioni di cui all’articolo 5 della direttiva 1999/31/CE e, ai fini della prevenzione della dispersione di rifiuti, alle prescrizioni di cui all’articolo 13 della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*6) e all’articolo 11 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*7).

(*6)  Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19)."

(*7)  Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).»;"

22)

l’articolo 29 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   «Gli Stati membri istituiscono programmi di prevenzione dei rifiuti che contemplino almeno le misure di prevenzione dei rifiuti di cui all’articolo 9, paragrafo 1, in conformità degli articoli 1 e 4.

Tali programmi sono integrati nei piani di gestione dei rifiuti richiesti a norma dell’articolo 28 o, se opportuno, in altri programmi di politica ambientale oppure costituiscono programmi a sé stanti. In caso di integrazione nel piano di gestione o in tali altri programmi, sono chiaramente identificati gli obiettivi e le misure di prevenzione dei rifiuti.»;

b)

al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

«2.   Quando istituiscono tali programmi, gli Stati membri descrivono, se del caso, il contributo alla prevenzione dei rifiuti degli strumenti e delle misure elencate nell’allegato IV bis e valutano l’utilità degli esempi di misure di cui all’allegato IV o di altre misure adeguate. I programmi descrivono anche le misure esistenti di prevenzione dei rifiuti e il loro contributo alla prevenzione dei rifiuti.»;

c)

è inserito il paragrafo seguente:

«2 bis.   Gli Stati membri adottano programmi specifici di prevenzione dei rifiuti alimentari nell’ambito dei propri programmi di prevenzione dei rifiuti.»;

d)

i paragrafi 3 e 4 sono soppressi;

23)

all’articolo 30, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Ogni due anni l’Agenzia europea per l’ambiente pubblica una relazione contenente un riesame dei progressi compiuti nel completamento e nell’attuazione dei programmi di prevenzione dei rifiuti, compresa una valutazione dell’evoluzione, in ogni Stato membro e nell’Unione nel suo insieme, della situazione in fatto di prevenzione della produzione di rifiuti e in fatto di dissociazione tra la produzione dei rifiuti e la crescita economica e la transizione verso un’economia circolare.»;

24)

all’articolo 33, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire il formato della notifica delle informazioni sull’adozione e sulle revisioni sostanziali dei piani di gestione dei rifiuti e dei programmi di prevenzione dei rifiuti. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 39, paragrafo 2.»;

25)

l’articolo 35 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli enti e le imprese di cui all’articolo 23, paragrafo 1, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che operano in qualità di commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi, tengono un registro cronologico in cui sono indicati:

a)

la quantità, la natura e l’origine di tali rifiuti e la quantità dei prodotti e dei materiali ottenuti dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio e da altre operazioni di recupero, nonché

b)

se opportuno, la destinazione, la frequenza di raccolta, il modo di trasporto e il metodo di trattamento previsti per i rifiuti.

Essi mettono tali dati a disposizione delle autorità competenti attraverso il o i registri elettronici da istituire in applicazione del paragrafo 4 del presente articolo.»;

b)

sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«4.   Gli Stati membri istituiscono un registro elettronico o registri coordinati su cui riportare i dati riguardanti i rifiuti pericolosi di cui al paragrafo 1 per l’intero territorio geografico dello Stato membro interessato. Gli Stati membri possono istituire tali registri per altri flussi di rifiuti, in particolare quelli per i quali sono stati fissati obiettivi negli atti legislativi dell’Unione. Gli Stati membri utilizzano i dati sui rifiuti comunicati dai gestori industriali in linea con il registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti istituito a norma del regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (*8).

5.   La Commissione può adottare atti di esecuzione per stabilire le condizioni minime di funzionamento di tali registri. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 39, paragrafo 2.

(*8)  Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativo all’istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1).»;"

26)

all’articolo 36, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per vietare l’abbandono, lo scarico o la gestione incontrollata dei rifiuti, ivi compreso la dispersione di rifiuti.»;

27)

l’articolo 37 è sostituito dal seguente:

«Articolo 37

Comunicazione

1.   Per ogni anno civile gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi all’attuazione dell’articolo 11, paragrafo 2, lettere da a) a e), e dell’articolo 11, paragrafo 3.

Essi comunicano i dati per via elettronica entro 18 mesi dalla fine dell’anno per il quale sono raccolti. I dati sono comunicati secondo il formato stabilito dalla Commissione in conformità del paragrafo 7 del presente articolo.

Il primo periodo di comunicazione ha inizio il primo anno civile completo dopo l’adozione dell’atto di esecuzione che istituisce il formato per la comunicazione, conformemente al paragrafo 7 del presente articolo.

2.   Ai fini della verifica del rispetto dell’articolo 11, paragrafo 2, lettera b), gli Stati membri comunicano la quantità di rifiuti utilizzata per operazioni di riempimento e altre operazioni di recupero di materia separatamente dalla quantità di rifiuti preparata per il riutilizzo o riciclata. Gli Stati membri comunicano il ritrattamento di rifiuti per ottenere materie da utilizzare in operazioni di riempimento quale riempimento.

Ai fini della verifica del rispetto dell’articolo 11, paragrafo 2, lettere c), d) ed e), e dell’articolo 11, paragrafo 3, gli Stati membri comunicano la quantità di rifiuti preparata per il riutilizzo separatamente dalla quantità di rifiuti riciclata.

3.   Per ogni anno civile gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi all’attuazione dell’articolo 9, paragrafi 4 e 5,.

Essi comunicano i dati per via elettronica entro 18 mesi dalla fine dell’anno di riferimento per il quale sono raccolti I dati sono comunicati secondo il formato stabilito dalla Commissione in conformità del paragrafo 7 del presente articolo.

Il primo periodo di comunicazione ha inizio il primo anno civile completo dopo l’adozione dell’atto di esecuzione che stabilisce il formato per la comunicazione, conformemente al paragrafo 7 del presente articolo.

4.   Per ogni anno civile gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi agli oli industriali o lubrificanti, minerali o sintetici immessi sul mercato o agli oli usati raccolti e trattati separatamente.

Essi comunicano i dati per via elettronica entro 18 mesi dalla fine dell’anno di riferimento per il quale sono raccolti. I dati sono comunicati secondo il formato stabilito dalla Commissione in conformità del paragrafo 7.

Il primo periodo di comunicazione ha inizio il primo anno civile completo dopo l’adozione dell’atto di esecuzione che istituisce il formato per la comunicazione, conformemente al paragrafo 7.

5.   I dati comunicati dallo Stato membro in conformità del presente articolo sono corredati di una relazione di controllo della qualità e di una relazione sulle misure adottate a norma dell’articolo 11 bis, paragrafi 3 e 8, che comprende informazioni dettagliate sui tassi di scarto medio, se del caso. Tali informazioni sono comunicate secondo il formato per la comunicazione stabilito dalla Commissione in conformità del paragrafo 7 del presente articolo.

6.   La Commissione esamina i dati comunicati in conformità del presente articolo e pubblica una relazione sull’esito di tale esame. La relazione valuta l’organizzazione della raccolta dei dati, le fonti di dati e la metodologia utilizzata negli Stati membri, nonché la completezza, l’affidabilità, la tempestività e la coerenza dei dati. La valutazione può includere raccomandazioni specifiche di miglioramento. La relazione è elaborata dopo la prima comunicazione dei dati da parte degli Stati membri e successivamente ogni quattro anni.

7.   Entro il 31 marzo 2019 la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il formato per la comunicazione dei dati di cui ai paragrafi 1, 3, 4 e 5 del presente articolo. Per la comunicazione dell’attuazione dell’articolo 11, paragrafo 2, lettere a) e b), gli Stati membri utilizzano il formato stabilito nella decisione di esecuzione della Commissione, del 18 aprile 2012, che istituisce un questionario per le relazioni degli Stati membri sull’applicazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti. Ai fini della comunicazione relativa ai rifiuti alimentari, la metodologia elaborata a norma dell’articolo 9, paragrafo 8, è presa in considerazione nello sviluppo del formato per la comunicazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 39, paragrafo 2, della presente direttiva.»;

28)

l’articolo 38 è sostituito dal seguente:

«Articolo 38

Scambio di informazioni e condivisione delle migliori pratiche, interpretazione e adeguamento al progresso tecnico

1.   La Commissione organizza regolarmente uno scambio di informazioni e una condivisione delle migliori pratiche tra gli Stati membri, comprese, se del caso, le autorità regionali e locali, sull’attuazione e l’applicazione pratiche delle disposizioni della presente direttiva, tra cui anche:

a)

sull’applicazione delle regole di calcolo stabilite all’articolo 11 bis e sullo sviluppo di misure e sistemi per tracciare i flussi di rifiuti urbani dalla cernita al riciclaggio;

b)

su una governance adeguata, sull’applicazione della legge e sulla cooperazione transfrontaliera;

c)

sull’innovazione nel settore della gestione dei rifiuti;

d)

sui criteri nazionali relativi ai sottoprodotti e alla cessazione della qualifica di rifiuto di cui all’articolo 5, paragrafo 3, e all’articolo 6, paragrafi 3 e 4, facilitati da un registro elettronico a livello di Unione istituito dalla Commissione;

e)

sugli strumenti economici e le altre misure utilizzate in conformità dell’articolo 4, paragrafo 3, al fine di favorire il conseguimento degli obiettivi di cui al suddetto articolo;

f)

sulle misure di cui all’articolo 8, paragrafi 1 e 2;

g)

sulla prevenzione e l’istituzione di sistemi intesi a promuovere attività di riutilizzo e l’estensione del ciclo di vita;

h)

sull’adempimento degli obblighi in materia di raccolta differenziata;

i)

sugli strumenti e gli incentivi per conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 11, paragrafo 2, lettere c), d) ed e).

La Commissione pubblica i risultati dello scambio di informazioni e della condivisione di migliori pratiche.

2.   La Commissione può elaborare linee guida per l’interpretazione dei requisiti stabiliti nella presente direttiva, compresa la definizione di rifiuti, prevenzione, riutilizzo, preparazione per il riutilizzo, recupero, riciclaggio e smaltimento, e sull’applicazione delle regole di calcolo stabilite all’articolo 11 bis.

La Commissione elabora linee guida per l’interpretazione delle definizioni di rifiuti urbani e riempimento.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 38 bis per modificare la presente direttiva precisando l’applicazione della formula per gli impianti di incenerimento di cui all’allegato II, punto R1. È possibile tenere conto delle condizioni climatiche locali, per esempio la rigidità del clima e il fabbisogno di riscaldamento, nella misura in cui esse influenzano i quantitativi di energia che possono essere tecnicamente usati o prodotti sotto forma di energia elettrica, termica, raffreddamento o vapore. Anche le condizioni locali delle regioni ultraperiferiche di cui all’articolo 349, terzo comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dei territori di cui all’articolo 25 dell’atto di adesione del 1985 possono essere prese in considerazione.

3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 38 bis per modificare gli allegati IV e V adeguandoli al progresso scientifico e tecnico.»;

29)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 38 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 7, paragrafo 1, all’articolo 9, paragrafo 8, all’articolo 11 bis, paragrafo 10, all’articolo 27, paragrafi 1 e 4, all’articolo 38, paragrafi 2 e 3, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 4 luglio 2018. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 7, paragrafo 1, all’articolo 9, paragrafo 8, all’articolo 11 bis, paragrafo 10, all’articolo 27, paragrafi 1 e 4, all’articolo 38, paragrafi 2 e 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione di un atto delegato, la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (*9).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, dell’articolo 9, paragrafo 8, dell’articolo 11 bis, paragrafo 10, dell’articolo 27, paragrafi 1 e 4, dell’articolo 38, paragrafi 2 e 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio sollevano obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*9)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

30)

l’articolo 39 è sostituito dal seguente:

«Articolo 39

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (*10).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l’articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

(*10)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).»;"

31)

all’allegato II, le operazioni R 3, R 4 e R5 sono sostituite dalle seguenti:

«R 3

Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche) (*11)

R 4

Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici (*12)

R 5

Riciclaggio/recupero di altri materiali inorganici (*13)

(*11)  Sono compresi la preparazione per il riutilizzo, la gassificazione e la pirolisi che utilizzano i componenti come sostanze chimiche e il recupero di materia organica sotto forma di riempimento."

(*12)  È compresa la preparazione per il riutilizzo."

(*13)  Sono compresi la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio di materiali da costruzione inorganici, il recupero di sostanze inorganiche sotto forma di riempimento e la pulizia del suolo risultante in un recupero del suolo.»;"

32)

Il testo che figura nell’allegato della presente direttiva è inserito come allegati IV bis e IV ter.

Articolo 2

Recepimento

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 5 luglio 2020. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 3

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 30 maggio 2018

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

La presidente

L. PAVLOVA


(1)  GU C 264 del 20.7.2016, pag. 98.

(2)  GU C 17 del 18.1.2017, pag. 46.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 18 aprile 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 22 maggio 2018.

(4)  Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

(5)  Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16).

(6)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

(7)  Regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sull’immissione sul mercato e sull’uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione (GU L 229 dell’1.9.2009, pag. 1).

(8)  Decisione 2014/955/UE della Commissione, del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all’elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 370 del 30.12.2014, pag. 44).

(9)  Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1).

(10)  Direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso (GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34).

(11)  Direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE (GU L 266 del 26.9.2006, pag. 1).

(12)  Direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 38).

(13)  Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).

(14)  Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

(15)  Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggi (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10).

(16)  GU L 39 del 16.2.1993, pag. 3.

(17)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(18)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(19)  GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.


ALLEGATO

Sono inseriti gli allegati seguenti:

«

ALLEGATO IV bis

ESEMPI DI STRUMENTI ECONOMICI E ALTRE MISURE PER INCENTIVARE L’APPLICAZIONE DELLA GERARCHIA DEI RIFIUTI DI CUI ALL’ARTICOLO 4, PARAGRAFO 3 (1)

1.

Tasse e restrizioni per il collocamento in discarica e l’incenerimento dei rifiuti che incentivano la prevenzione e il riciclaggio, lasciando il collocamento in discarica come opzione di gestione dei rifiuti meno preferibile;

2.

regimi di tariffe puntuali (pay-as-you-throw) che gravano sui produttori di rifiuti sulla base della quantità effettiva di rifiuti prodotti e forniscono incentivi alla separazione alla fonte dei rifiuti riciclabili e alla riduzione dei rifiuti indifferenziati;

3.

incentivi fiscali per la donazione di prodotti, in particolare quelli alimentari;

4.

regimi di responsabilità estesa del produttore per vari tipi di rifiuti e misure per incrementarne l’efficacia, l’efficienza sotto il profilo dei costi e la governance;

5.

sistemi di cauzione-rimborso e altre misure per incoraggiare la raccolta efficiente di prodotti e materiali usati;

6.

solida pianificazione degli investimenti nelle infrastrutture per la gestione dei rifiuti, anche per mezzo dei fondi dell’Unione;

7.

appalti pubblici sostenibili per incoraggiare una migliore gestione dei rifiuti e l’uso di prodotti e materiali riciclati;

8.

eliminazione graduale delle sovvenzioni in contrasto con la gerarchia dei rifiuti;

9.

ricorso a misure fiscali o altri mezzi per promuovere la diffusione di prodotti e materiali che sono preparati per il riutilizzo o riciclati;

10.

sostegno alla ricerca e all’innovazione nelle tecnologie avanzate di riciclaggio e nella ricostruzione;

11.

utilizzo delle migliori tecniche disponibili per il trattamento dei rifiuti;

12.

incentivi economici per le autorità locali e regionali, volti in particolare a promuovere la prevenzione dei rifiuti e intensificare i regimi di raccolta differenziata, evitando nel contempo di sostenere il collocamento in discarica e l’incenerimento;

13.

campagne di sensibilizzazione pubblica, in particolare sulla raccolta differenziata, sulla prevenzione della produzione dei rifiuti e sulla riduzione della dispersione dei rifiuti, e integrazione di tali questioni nell’educazione e nella formazione;

14.

sistemi di coordinamento, anche per via digitale, tra tutte le autorità pubbliche competenti che intervengono nella gestione dei rifiuti;

15.

promozione di un dialogo e una cooperazione continui tra tutte le parti interessate alla gestione dei rifiuti, incoraggiamento di accordi volontari e della trasmissione delle informazioni sui rifiuti da parte delle aziende.

ALLEGATO IV ter

PIANO DI ATTUAZIONE DA PRESENTARE A NORMA DELL’ARTICOLO 11, PARAGRAFO 3

Il piano di attuazione da presentare a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, include quanto segue:

1.

una valutazione dei tassi di riciclaggio passati, presenti e previsti per il futuro, di collocamento in discarica e di altri trattamenti dei rifiuti urbani e dei flussi di cui sono composti;

2.

una valutazione dell’attuazione dei piani di gestione dei rifiuti e dei programmi di prevenzione dei rifiuti istituiti a norma degli articoli 28 e 29;

3.

i motivi per i quali lo Stato membro ritiene che potrebbe non essere in grado di conseguire il pertinente obiettivo di cui all’articolo 11, paragrafo 2, entro il termine ivi previsto e una valutazione della proroga necessaria per conseguire tale obiettivo;

4.

le misure necessarie per conseguire gli obiettivi fissati all’articolo 11, paragrafi 2 e 5, che sono applicabili allo Stato membro durante la proroga per un massimo di cinque anni, compresi gli opportuni strumenti economici e altre misure per incentivare l’applicazione della gerarchia dei rifiuti di cui all’articolo 4, paragrafo 1, e all’allegato IV bis;

5.

un calendario per l’attuazione delle misure identificate al punto 4, la determinazione dell’organismo competente per la loro attuazione e una valutazione del loro contributo individuale al conseguimento degli obiettivi applicabili nel caso di una proroga;

6.

informazioni sui finanziamenti per la gestione dei rifiuti in linea con il principio «chi inquina paga»;

7.

misure per migliorare la qualità dei dati, ove necessario, al fine di ottimizzare la pianificazione e il monitoraggio dei risultati nella gestione dei rifiuti..

»

(1)  Sebbene tali strumenti e misure possano incentivare la prevenzione dei rifiuti, che è al vertice della gerarchia dei rifiuti, un elenco esaustivo di esempi più specifici delle misure di prevenzione dei rifiuti è fissato all’allegato IV.


14.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 150/141


DIRETTIVA (UE) 2018/852 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 30 maggio 2018

che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

La gestione dei rifiuti nell’Unione dovrebbe essere migliorata per salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità dell’ambiente, proteggere la salute umana, garantire un utilizzo accorto, efficiente e razionale delle risorse naturali, promuovere i principi dell’economia circolare, intensificare l’uso delle energie rinnovabili, incrementare l’efficienza energetica, ridurre la dipendenza dell’Unione dalle risorse importate, fornire nuove opportunità economiche e contribuire alla competitività nel lungo termine. L’uso più efficiente delle risorse garantirebbe anche un considerevole risparmio netto alle imprese, alle autorità pubbliche e ai consumatori dell’Unione, riducendo nel contempo le emissioni totali annue dei gas a effetto serra.

(2)

Dovrebbero essere modificati gli obiettivi stabiliti dalla direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) in merito al recupero e al riciclaggio degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio aumentando il riciclaggio dei rifiuti di imballaggio, affinché riflettano più incisivamente l’ambizione dell’Unione di passare a un’economia circolare.

(3)

Inoltre, affinché il diritto dell’Unione in materia di rifiuti sia più coerente, le definizioni contenute nella direttiva 94/62/CE dovrebbero essere allineate, ove opportuno, con quelle della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5), che è applicabile ai rifiuti in generale.

(4)

La prevenzione dei rifiuti è il modo più efficace per incrementare l’efficienza delle risorse e ridurre l’impatto dei rifiuti sull’ambiente. È importante pertanto che gli Stati membri adottino misure adeguate per incoraggiare l’aumento della percentuale di imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato e il riutilizzo degli imballaggi. Tali misure possono includere l’utilizzo di regimi di deposito-cauzione e altri incentivi, quali la fissazione di obiettivi quantitativi, il computo del riutilizzo ai fini del conseguimento degli obiettivi di riciclaggio e la differenziazione dei contributi finanziari per gli imballaggi riutilizzabili nell’ambito dei regimi di responsabilità estesa del produttore per gli imballaggi. Gli Stati membri dovrebbero adottare misure per promuovere la diffusione degli imballaggi riutilizzabili e per conseguire una riduzione del consumo di imballaggi non riciclabili e di imballaggi eccessivi.

(5)

Poiché il riutilizzo consente di evitare l’immissione di nuovi imballaggi sul mercato e l’aumento del volume di rifiuti di imballaggio prodotti, gli imballaggi per la vendita riutilizzabili immessi per la prima volta sul mercato e gli imballaggi in legno riparati per il riutilizzo dovrebbero essere conteggiati ai fini del conseguimento dei rispettivi obiettivi di riciclaggio degli imballaggi.

(6)

Gli Stati membri dovrebbero predisporre incentivi adeguati per l’applicazione della gerarchia dei rifiuti, tra cui strumenti economici e altre misure. Tali misure dovrebbero essere intese a ridurre al minimo l’impatto ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio in una prospettiva basata sul ciclo di vita, tenendo conto, ove opportuno, dei benefici derivanti dall’uso di biomateriali e materiali idonei al riciclaggio multiplo. Le misure di sensibilizzazione dei cittadini sui vantaggi degli imballaggi ottenuti da materiali riciclati possono contribuire all’espansione del settore del riciclaggio dei rifiuti di imballaggio. Laddove sia indispensabile ricorrere a imballaggi monouso per garantire l’igiene degli alimenti, la salute e la sicurezza dei consumatori, gli Stati membri dovrebbero adottare misure volte a garantire il riciclaggio di tali imballaggi.

(7)

La promozione di una bioeconomia sostenibile può contribuire a ridurre la dipendenza dell’Unione dalle importazioni di materie prime. I bioimballaggi riciclabili e gli imballaggi biodegradabili compostabili potrebbero offrire l’opportunità di promuovere le fonti rinnovabili per la produzione di imballaggi, ove ciò si dimostri vantaggioso in una prospettiva basata sul ciclo di vita.

(8)

I rifiuti dispersi, nelle città, nelle campagne, nei fiumi, nei mari e altrove, hanno effetti negativi diretti e indiretti sull’ambiente, sul benessere dei cittadini e sull’economia, e i relativi costi di pulizia costituiscono un inutile onere economico per la società. Fra gli oggetti che più comunemente sono rinvenuti sulle spiagge figurano molti rifiuti di imballaggio, che hanno un impatto a lungo termine sull’ambiente e, al contempo, influiscono negativamente sul turismo e sul pubblico godimento di tali aree naturali. Inoltre, la presenza di rifiuti di imballaggio nell’ambiente marino comporta una sovversione dell’ordine di priorità della gerarchia dei rifiuti, in particolare in quanto impedisce la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altre forme di recupero.

(9)

Si otterrebbero evidenti benefici ambientali, economici e sociali aumentando ulteriormente gli obiettivi in materia di riciclaggio dei rifiuti di imballaggio stabiliti nella direttiva 94/62/CE. Si dovrebbe assicurare il recupero graduale ed efficace di materiali di rifiuto ad alto valore economico attraverso una gestione dei rifiuti adeguata e in linea con la gerarchia dei rifiuti di cui alla direttiva 2008/98/CE, nonché garantire che tali materiali siano reimmessi nell’economia europea, aggiungendo così un tassello alla realizzazione della comunicazione della Commissione del 4 novembre 2008 dal titolo «L’iniziativa «materie prime» – Rispondere ai nostri bisogni fondamentali per garantire la crescita e creare posti di lavoro in Europa», e alla creazione di un’economia circolare.

(10)

Molti Stati membri non hanno ancora completamente sviluppato le infrastrutture necessarie per la gestione dei rifiuti. È pertanto essenziale stabilire obiettivi strategici a lungo termine chiari per evitare che i materiali riciclabili siano relegati ai livelli inferiori della gerarchia dei rifiuti.

(11)

La presente direttiva stabilisce obiettivi di lungo termine per la gestione dei rifiuti nell’Unione e fornisce agli operatori economici e agli Stati membri indicazioni precise per gli investimenti necessari al conseguimento di tali obiettivi. Gli Stati membri, nell’elaborare i loro piani nazionali di gestione dei rifiuti e nel pianificare gli investimenti infrastrutturali per la gestione dei rifiuti, dovrebbero fare un uso accorto degli investimenti, anche attraverso i fondi dell’Unione, dando priorità alla prevenzione, compresi il riutilizzo e il riciclaggio, in linea con la gerarchia dei rifiuti.

(12)

La combinazione di obiettivi di riciclaggio e restrizioni al collocamento in discarica, di cui alla direttiva 2008/98/CE e alla direttiva 1999/31/CE del Consiglio (6), rende superflui i traguardi del recupero e gli obiettivi massimi per il riciclaggio dei rifiuti di imballaggio.

(13)

Occorrerebbe stabilire obiettivi di riciclaggio distinti per metalli ferrosi e alluminio, al fine di ottenere importanti benefici economici e ambientali, perché ciò comporterebbe un maggior riciclaggio dell’alluminio, con risparmi significativi in termini di energia e riduzione delle emissioni di anidride carbonica. L’obiettivo attuale di riciclaggio degli imballaggi di metallo dovrebbe pertanto essere suddiviso in obiettivi distinti per tali due tipi di rifiuti.

(14)

Gli obiettivi per il 2030 relativi al riciclaggio dei rifiuti di imballaggio dovrebbero essere esaminati nell’ottica di mantenerli o, se opportuno, aumentarli. Nel corso di tale esame si dovrebbe altresì prestare attenzione ai flussi di rifiuti di imballaggio specifici, quali i rifiuti di imballaggio di origine domestica, commerciale e industriale, nonché i rifiuti di imballaggio composito.

(15)

Il calcolo degli obiettivi di riciclaggio dovrebbe basarsi sul peso dei rifiuti di imballaggio immessi nel processo di riciclaggio. Come regola generale, la misurazione effettiva del peso dei rifiuti di imballaggio considerati come riciclati dovrebbe avvenire al punto di immissione dei rifiuti di imballaggio nel processo di riciclaggio. Tuttavia, al fine di limitare gli oneri amministrativi, gli Stati membri dovrebbero, nel rispetto di condizioni rigorose e in deroga alla regola generale, essere autorizzati a stabilire il peso dei rifiuti di imballaggio riciclati sulla base della misurazione dei rifiuti in uscita dopo qualsiasi operazione di cernita. I materiali che dovessero essere scartati prima dell’immissione dei rifiuti nel processo di riciclaggio, per esempio a causa di operazioni di cernita o di altre operazioni preliminari, non dovrebbero essere inclusi nel computo dei rifiuti comunicati come riciclati. Tali scarti possono essere determinate sulla base di registri elettronici, specifiche tecniche, norme dettagliate sul calcolo dei tassi di scarto medio per diversi flussi di rifiuti o di altre misure equivalenti. È opportuno che gli Stati membri riferiscano in merito a tali misure nelle relazioni sul controllo di qualità che accompagnano i dati sul riciclaggio dei rifiuti da essi trasmessi alla Commissione. I tassi di scarto medio dovrebbero essere determinati di preferenza a livello dei singoli impianti di cernita ed essere collegati ai diversi tipi principali di rifiuti, alle diverse fonti (per esempio, i nuclei domestici o gli esercizi commerciali), ai diversi sistemi di raccolta e alle diverse tipologie di processi di cernita. I tassi di scarto medio dovrebbero essere utilizzati unicamente nei casi in cui non siano disponibili altri dati attendibili, in particolare nel contesto del trasporto e dell’esportazione di rifiuti. La perdita di peso dei materiali o delle sostanze derivante da processi di trasformazione fisici o chimici inerenti alle operazioni di riciclaggio, in cui i rifiuti di imballaggio sono di fatto ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze, non dovrebbe essere detratta dal peso dei rifiuti comunicati come riciclati.

(16)

Allorché cessano di essere rifiuti a seguito di un’operazione preparatoria prima di essere effettivamente ritrattati, i materiali dei rifiuti di imballaggio possono essere considerati riciclati, purché siano destinati al successivo ritrattamento per ottenere prodotti, materiali o sostanze, ai fini della loro funzione originaria o per altri fini. I materiali non più qualificati come rifiuti e destinati a essere utilizzati come combustibile o altro mezzo di produzione di energia, come materiale da riempimento o smaltimento, o destinati a essere utilizzati in qualsiasi operazione avente la medesima finalità di recupero di rifiuti diversa dal riciclaggio, non dovrebbero essere considerati ai fini del conseguimento degli obiettivi di riciclaggio.

(17)

Ove il calcolo del tasso di riciclaggio sia applicato al trattamento aerobico o anaerobico dei rifiuti di imballaggio biodegradabili, la quantità di rifiuti soggetti al trattamento aerobico o anaerobico può essere considerata tra i rifiuti riciclati, purché il prodotto risultante da tale trattamento sia destinato a essere utilizzato come prodotto, materiale o sostanza riciclati. Benché il prodotto del trattamento in questione sia generalmente il compost o il digestato, potrebbero essere presi in considerazione anche altri prodotti, purché presentino quantità comparabili di contenuto riciclato in relazione alla quantità dei rifiuti di imballaggio biodegradabili trattati. In altri casi, conformemente alla definizione di riciclaggio, il ritrattamento di rifiuti di imballaggio biodegradabili in materiali destinati a essere utilizzati come combustibile o altro mezzo di produzione di energia, smaltiti o utilizzati in qualsiasi operazione avente la medesima finalità di recupero di rifiuti che non sia il riciclaggio, non dovrebbe essere considerato ai fini del conseguimento degli obiettivi di riciclaggio.

(18)

In caso di esportazione di rifiuti di imballaggio dall’Unione per il riciclaggio, gli Stati membri dovrebbero avvalersi efficacemente dei poteri ispettivi di cui all’articolo 50, paragrafo 4 quater, del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) per richiedere documenti giustificativi allo scopo di verificare se una spedizione sia destinata a operazioni di recupero conformi all’articolo 49 di tale regolamento e, pertanto, sia gestita in modo ecologicamente corretto presso un impianto funzionante in conformità di norme in materia di tutela della salute umana e dell’ambiente sostanzialmente equivalenti a quelle previste dalla legislazione dell’Unione. A tal fine gli Stati membri potrebbero collaborare con altri soggetti interessati, quali le autorità competenti del paese di destinazione, organismi di verifica esterni indipendenti od organizzazioni che attuano, per conto dei produttori di prodotti, gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa di questi ultimi, istituite nell’ambito di regimi di responsabilità estesa del produttore, che potrebbero effettuare controlli fisici e di altra natura su impianti ubicati nei paesi terzi. Nella relazione di controllo della qualità che accompagna i dati relativi al conseguimento degli obiettivi, gli Stati membri dovrebbero riferire in merito alle misure intese ad attuare l’obbligo di garantire che i rifiuti esportati dall’Unione siano trattati in condizioni sostanzialmente equivalenti a quelle previste dal pertinente diritto dell’Unione in materia ambientale.

(19)

Al fine di garantire che l’attuazione della presente direttiva avvenga nel modo migliore, più tempestivo e uniforme, anticipandone eventuali punti deboli, dovrebbe essere istituito un sistema di segnalazione preventiva che consenta di individuare le lacune e intervenire prima della scadenza dei termini prestabiliti per il conseguimento degli obiettivi.

(20)

Poiché la quantità e il tipo di imballaggio utilizzato dipendono generalmente dalle scelte compiute dal produttore, e non dal consumatore, dovrebbero essere stabiliti regimi di responsabilità estesa del produttore. L’applicazione di efficaci regimi di responsabilità estesa del produttore può avere un impatto ambientale positivo, riducendo la produzione di rifiuti di imballaggio e aumentando la raccolta differenziata e del riciclaggio di tali rifiuti. Sebbene la maggior parte degli Stati membri disponga già di regimi di responsabilità estesa del produttore rispetto agli imballaggi, esistono notevoli disparità per quanto riguarda la loro struttura, la loro efficacia e la portata della responsabilità dei produttori. Pertanto, le norme relative alla responsabilità estesa del produttore, di cui alla direttiva 2008/98/CE, dovrebbero applicarsi ai regimi di responsabilità estesa del produttore per i produttori di imballaggi.

(21)

Al fine di stimolare la prevenzione dei rifiuti di imballaggio, ridurre il loro impatto sull’ambiente e promuovere materiali riciclati di elevata qualità, garantendo al contempo il funzionamento del mercato interno, evitando l’insorgere di ostacoli agli scambi ed evitando distorsioni e restrizioni della concorrenza all’interno dell’Unione, i requisiti essenziali della direttiva 94/62/CE e del relativo allegato II dovrebbero essere esaminati e, se necessario, modificati, con l’obiettivo di rafforzarli, nell’ottica di migliorare la progettazione per il riutilizzo e un riciclaggio di alta qualità degli imballaggi.

(22)

I dati comunicati dagli Stati membri sono indispensabili affinché la Commissione valuti il rispetto del diritto dell’Unione in materia di rifiuti da parte degli Stati membri medesimi. È opportuno migliorare la qualità, l’affidabilità e la comparabilità dei dati, introducendo un punto di ingresso unico per tutti i dati relativi ai rifiuti, sopprimendo obblighi obsoleti in materia di comunicazione, mettendo a confronto i metodi nazionali di comunicazione e introducendo una relazione di controllo della qualità dei dati.

(23)

Le relazioni sullo stato di attuazione redatte dagli Stati membri ogni tre anni non si sono dimostrate strumenti efficaci per verificare la conformità e garantire la corretta attuazione della normativa, generando oltretutto inutili oneri amministrativi. È opportuno pertanto sopprimere le disposizioni che obbligano gli Stati membri a presentare tali relazioni. Al contrario, la verifica della conformità dovrebbe essere basata solo sui dati che gli Stati membri comunicano ogni anno alla Commissione.

(24)

La comunicazione affidabile dei dati relativi alla gestione dei rifiuti è di fondamentale importanza per un’attuazione efficiente e per garantire la comparabilità dei dati tra gli Stati membri. Pertanto, al momento di dar conto del conseguimento degli obiettivi stabiliti dalla direttiva 94/62/CE, come modificata dalla presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero fare ricorso alla più recente normativa messa a punto dalla Commissione e alle metodologie elaborate dalle rispettive autorità nazionali competenti per l’attuazione della presente direttiva.

(25)

Al fine di integrare o modificare la direttiva 94/62/CE, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea riguardo all’articolo 11, paragrafo 3, all’articolo 19, paragrafo 2, e all’articolo 20 di tale direttiva, come modificati dalla presente direttiva. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (8). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione degli atti delegati.

(26)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della direttiva 94/62/CE, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione riguardo all’articolo 5, paragrafo 4, all’articolo 6 bis, paragrafo 9, all’articolo 12, paragrafo 3 quinquies, e all’articolo 19, paragrafo 1, della stessa, come modificati dalla presente direttiva. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (9).

(27)

Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire, da un lato, evitare o ridurre ogni impatto sull’ambiente degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, fornendo quindi un livello elevato di tutela ambientale e, dall’altro, assicurare il funzionamento del mercato interno e prevenire l’insorgere di ostacoli agli scambi, nonché distorsioni e restrizioni alla concorrenza nell’Unione, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti delle misure, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(28)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 94/62/CE.

(29)

Ai sensi dell’accordo interistituzionale del 28 novembre 2001, ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi (10), la tecnica della rifusione è uno strumento adeguato per assicurare la leggibilità della legislazione dell’Unione in modo permanente e globale, evitando la proliferazione di atti modificativi isolati che rendono spesso difficilmente comprensibili gli atti legislativi. Inoltre, nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 le tre istituzioni hanno confermato il loro impegno a utilizzare con maggiore frequenza la tecnica legislativa della rifusione per la modifica della legislazione vigente. Pertanto, tenendo conto del fatto che la direttiva 94/62/CE è già stata modificata sei volte, sarebbe opportuno procedere a una rifusione della direttiva 94/62/CE nel prossimo futuro.

(30)

Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi (11), gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche

La direttiva 94/62/CE è così modificata:

1)

all’articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   A tal fine, la presente direttiva prevede misure intese, in via prioritaria, a prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio, a cui si affiancano, come ulteriori principi fondamentali, il riutilizzo degli imballaggi, il riciclaggio e altre forme di recupero dei rifiuti di imballaggio e, quindi, la riduzione dello smaltimento finale di tali rifiuti, allo scopo di contribuire alla transizione verso un’economia circolare.»;

2)

l’articolo 3 è così modificato:

a)

al punto 1 il seguente testo è soppresso:

«Se del caso la Commissione esamina e, se necessario, rivede gli esempi illustrativi della definizione di imballaggio di cui all’allegato I. In via prioritaria sono esaminati i seguenti articoli: custodie di CD e videocassette, vasi da fiori, tubi e rotoli su cui è avvolto materiale flessibile, pellicole di supporto di etichette autoadesive e carta da imballaggio. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 21, paragrafo 3.»;

b)

il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2.

«rifiuti di imballaggio»: ogni imballaggio o materiale di imballaggio rientrante nella definizione di rifiuti di cui all’articolo 3 della direttiva 2008/98/CE, esclusi i residui della produzione;»;

c)

sono inseriti i punti seguenti:

«2 bis.

«imballaggio riutilizzabile»: un imballaggio concepito, progettato e immesso sul mercato per poter compiere, durante il suo ciclo di vita, molteplici spostamenti o rotazioni, in quanto è riempito nuovamente o riutilizzato con la stessa finalità per la quale è stato concepito;

ter.

«imballaggio composito»: un imballaggio costituito da due o più strati di materiali diversi che non possono essere separati manualmente e formano una singola unità, composto da un recipiente interno e da un involucro esterno, e che è riempito, immagazzinato, trasportato e svuotato in quanto tale;

quater.

si applicano le definizioni di «rifiuto», «gestione dei rifiuti», «raccolta», «raccolta differenziata», «prevenzione», «riutilizzo», «trattamento», «recupero», «riciclaggio», «smaltimento» e «regime di responsabilità estesa del produttore» di cui all’articolo 3 della direttiva 2008/98/CE;»;

d)

i punti da 3 a 10 sono soppressi;

3)

l’articolo 4 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli Stati membri provvedono a che, oltre alle misure adottate conformemente all’articolo 9, siano attuate altre misure di prevenzione atte a prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e a ridurre al minimo l’impatto ambientale degli imballaggi.

Tali altre misure preventive possono consistere in programmi nazionali, in incentivi forniti attraverso regimi di responsabilità estesa del produttore intesi a ridurre al minimo l’impatto ambientale dell’imballaggio o in azioni analoghe adottate, se del caso, sentiti gli operatori economici, le organizzazioni ambientaliste e i consumatori, e volte a raggruppare e sfruttare le molteplici iniziative prese sul territorio degli Stati membri nel settore della prevenzione.

Gli Stati membri ricorrono a strumenti economici e ad altre misure per incentivare l’applicazione della gerarchia dei rifiuti, come quelli di cui all’allegato IV bis della direttiva 2008/98/CE o altri strumenti e misure appropriati.»;

b)

il paragrafo 3 è soppresso;

4)

l’articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

Riutilizzo

1.   Conformemente alla gerarchia dei rifiuti stabilita all’articolo 4 della direttiva 2008/98/CE, gli Stati membri adottano misure volte a incoraggiare l’aumento della percentuale di imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato, nonché dei sistemi per il riutilizzo degli imballaggi in modo ecologicamente corretto e nel rispetto del trattato, senza compromettere l’igiene degli alimenti né la sicurezza dei consumatori. Queste misure possono includere, tra l’altro:

a)

l’utilizzo di sistemi di restituzione con cauzione;

b)

la fissazione di obiettivi qualitativi o quantitativi;

c)

l’impiego di incentivi economici;

d)

la fissazione di una percentuale minima di imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato ogni anno per ciascun flusso di imballaggi.

2.   Uno Stato membro può decidere di conseguire un livello rettificato degli obiettivi di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere da f) a i), per un determinato anno, tenendo conto della quota media, nei tre anni precedenti, di imballaggi per la vendita riutilizzabili immessi per la prima volta sul mercato e riutilizzati nell’ambito di un sistema di riutilizzo degli imballaggi.

Il livello rettificato è calcolato sottraendo:

a)

dagli obiettivi di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere f) e h), la quota di imballaggi per la vendita riutilizzabili di cui al primo comma del presente paragrafo rispetto alla totalità degli imballaggi per la vendita immessi sul mercato, e

b)

dagli obiettivi di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere g) e i), la quota di imballaggi per la vendita riutilizzabili di cui al primo comma del presente paragrafo costituiti dal rispettivo materiale di imballaggio, rispetto alla totalità degli imballaggi per la vendita costituiti da tale materiale immessi sul mercato.

Non si tengono in considerazione più di cinque punti percentuali di tale quota ai fini del calcolo del corrispondente livello rettificato degli obiettivi.

3.   Uno Stato membro può considerare le quantità degli imballaggi in legno riparati per il riutilizzo ai fini del calcolo degli obiettivi di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), lettera g), punto ii), lettera h) e lettera i), punto ii).

4.   Al fine di assicurare condizioni uniformi di applicazione dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, la Commissione adotta entro il 31 marzo 2019 atti di esecuzione che stabiliscono le regole per il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati, nonché per il calcolo degli obiettivi conformemente al paragrafo 3 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 21, paragrafo 2.

5.   Entro il 31 dicembre 2024, la Commissione esamina i dati sugli imballaggi riutilizzabili forniti dagli Stati membri conformemente all’articolo 12 e all’allegato III, al fine di valutare la fattibilità della definizione di obiettivi quantitativi concernenti il riutilizzo degli imballaggi, incluse le regole per il calcolo, e di qualsiasi altra misura intesa a promuovere il riutilizzo degli imballaggi. A tal fine, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione corredata, se del caso, di una proposta legislativa.»;

5)

l’articolo 6 è così modificato:

a)

al paragrafo 1 sono aggiunte le lettere seguenti:

«f)

entro il 31 dicembre 2025 almeno il 65 % in peso di tutti i rifiuti di imballaggio sarà riciclato;

g)

entro il 31 dicembre 2025, saranno conseguiti i seguenti obiettivi minimi di riciclaggio, in termini di peso, per quanto concerne i seguenti materiali specifici contenuti nei rifiuti di imballaggio:

i)

50 % per la plastica;

ii)

25 % per il legno;

iii)

70 % per i metalli ferrosi;

iv)

50 % per l’alluminio;

v)

70 % per il vetro;

vi)

75 % per la carta e il cartone;

h)

entro il 31 dicembre 2030 almeno il 70 % in peso di tutti i rifiuti di imballaggio sarà riciclato;

i)

entro il 31 dicembre 2030, saranno conseguiti i seguenti obiettivi minimi di riciclaggio, in termini di peso, per quanto concerne i seguenti materiali specifici contenuti nei rifiuti di imballaggio:

i)

55 % per la plastica;

ii)

30 % per il legno;

iii)

80 % per i metalli ferrosi;

iv)

60 % per l’alluminio;

v)

75 % per il vetro;

vi)

85 % per la carta e il cartone.»;

b)

sono inseriti i paragrafi seguenti:

«1 bis.   Fatto salvo il paragrafo 1, lettere f) e h), gli Stati membri possono posticipare i termini per il conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1, lettera g), punti da i) a vi), e lettera i), punti da i) a vi), fino a un massimo di cinque anni, alle condizioni seguenti:

a)

la deroga è limitata a un massimo di 15 punti percentuali rispetto a un singolo obiettivo o divisi tra due obiettivi;

b)

in ragione della deroga, il tasso di riciclaggio per un singolo obiettivo non è inferiore al 30 %;

c)

in ragione della deroga, il tasso di riciclaggio per un singolo obiettivo di cui al paragrafo 1, lettera g), punti v) e vi), e lettera i), punti v) e vi), non è inferiore al 60 %; e

d)

al più tardi 24 mesi prima della scadenza dei rispettivi termini di cui al paragrafo 1, lettera g) o i), del presente articolo, gli Stati membri comunicano alla Commissione l’intenzione di posticipare la rispettiva scadenza e presentano un piano di attuazione conformemente all’allegato IV della presente direttiva. Gli Stati membri possono abbinare tale piano a un piano di attuazione presentato a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2008/98/CE.

ter.   Entro tre mesi dal ricevimento del piano di attuazione presentato a norma della lettera d) del paragrafo 1 bis, la Commissione può chiedere a uno Stato membro di correggere tale piano laddove ritenga che esso non rispetti le prescrizioni di cui all’allegato IV. Lo Stato membro interessato sottopone un piano rivisto entro tre mesi dal ricevimento della richiesta della Commissione.

quater.   Entro il 31 dicembre 2024 la Commissione rivede gli obiettivi di cui al paragrafo 1, lettere h) e i), al fine di mantenerli o, se del caso, incrementarli. A tal fine, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione corredata, se del caso, di una proposta legislativa.»;

c)

i paragrafi 2, 3, 5, 8 e 9 sono soppressi;

6)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 6 bis

Regole per calcolare il conseguimento degli obiettivi

«1.   Per calcolare se gli obiettivi di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere da f) a i), siano stati conseguiti:

a)

gli Stati membri calcolano il peso dei rifiuti di imballaggio prodotti e riciclati in un determinato anno civile. La quantità di rifiuti di imballaggio prodotti in uno Stato membro può essere considerata equivalente alla quantità di imballaggi immessi sul mercato nel corso dello stesso anno in tale Stato membro;

b)

il peso dei rifiuti di imballaggio riciclati è calcolato come il peso degli imballaggi diventati rifiuti che, dopo essere stati sottoposti a tutte le necessarie operazioni di controllo, cernita e altre operazioni preliminari, per eliminare i materiali di scarto che non sono interessati dal successivo ritrattamento e per garantire un riciclaggio di elevata qualità, sono immessi nell’operazione di riciclaggio con la quale i materiali di scarto sono effettivamente ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze.

2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera a), il peso dei rifiuti di imballaggio riciclati è misurato all’atto dell’immissione dei rifiuti nell’operazione di riciclaggio.

In deroga al primo comma, il peso dei rifiuti di imballaggio riciclati può essere misurato in uscita dopo qualsiasi operazione di cernita, a condizione che:

a)

tali rifiuti in uscita siano successivamente riciclati;

b)

il peso dei materiali o delle sostanze che sono rimossi con ulteriori operazioni precedenti l’operazione di riciclaggio e che non sono successivamente riciclati non sia incluso nel peso dei rifiuti comunicati come riciclati.

3.   Gli Stati membri stabiliscono un efficace sistema di controllo della qualità e di tracciabilità dei rifiuti di imballaggio, al fine di assicurare che le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo e al paragrafo 2, lettere a) e b), del presente articolo siano soddisfatte. Al fine di garantire l’affidabilità e l’accuratezza dei dati raccolti sui rifiuti di imballaggio riciclati, il sistema può consistere in registri elettronici allestiti ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 4, della direttiva 2008/98/CE, oppure in specifiche tecniche per i requisiti di qualità da applicare ai rifiuti cerniti o, rispettivamente, in tassi di scarto medio per i rifiuti cerniti per vari tipi di rifiuti e pratiche di gestione dei rifiuti. I tassi di scarto medio sono utilizzati solo nei casi in cui non possano essere altrimenti ottenuti dati affidabili e sono calcolati in base alle regole di calcolo stabilite nell’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 11 bis, paragrafo 10, della direttiva 2008/98/CE.

4.   Per calcolare se gli obiettivi di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere da f) a i), siano stati raggiunti, la quantità di rifiuti di imballaggio biodegradabili in ingresso al trattamento aerobico o anaerobico può essere considerata come riciclata se il trattamento produce compost, digestato o altro prodotto in uscita con analoga quantità di contenuto riciclato rispetto ai rifiuti immessi, destinato a essere utilizzato come prodotto, materiale o sostanza riciclati. Quando il prodotto in uscita è utilizzato sul terreno, gli Stati membri possono considerarlo come riciclato solo se il suo utilizzo comporta benefici per l’agricoltura o un miglioramento sul piano ecologico.

5.   La quantità di materiali dei rifiuti di imballaggio che hanno cessato di essere rifiuti a seguito di un’operazione preparatoria prima di essere ritrattati può essere considerata riciclata, purché tali materiali siano destinati al successivo ritrattamento al fine di ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Tuttavia, i materiali che hanno cessato di essere rifiuti e che devono essere utilizzati come combustibili o altri mezzi per produrre energia o devono essere inceneriti, usati per operazioni di riempimento o smaltiti in discarica non possono essere considerati ai fini del conseguimento degli obiettivi di riciclaggio.

6.   Per calcolare se gli obiettivi di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere da f) a i), siano stati conseguiti, gli Stati membri possono tener conto del riciclaggio dei metalli separati dopo l’incenerimento dei rifiuti, proporzionalmente alla quota di rifiuti di imballaggio inceneriti, a condizione che i metalli riciclati soddisfino determinati criteri di qualità stabiliti nell’atto di esecuzione adottato ai sensi dell’articolo 11 bis, paragrafo 9, della direttiva 2008/98/CE.

7.   I rifiuti di imballaggio inviati in un altro Stato membro per essere riciclati in quello stesso Stato membro possono essere considerati ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere da f) a i), esclusivamente dallo Stato membro in cui sono stati raccolti tali rifiuti di imballaggio.

8.   I rifiuti di imballaggio esportati fuori dell’Unione sono considerati ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 6, paragrafo 1, da parte dello Stato membro nel quale sono stati raccolti soltanto se i requisiti di cui al paragrafo 3 del presente articolo sono soddisfatti e se, in conformità del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), l’esportatore può provare che la spedizione di rifiuti è conforme agli obblighi di tale regolamento e il trattamento dei rifiuti di imballaggio al di fuori dell’Unione ha avuto luogo in condizioni sostanzialmente equivalenti agli obblighi previsti dal pertinente diritto ambientale dell’Unione.

9.   Al fine di assicurare condizioni uniformi di applicazione dei paragrafi da 1 a 5 del presente articolo, la Commissione adotta entro il 31 marzo 2019 atti di esecuzione che stabiliscono le norme per il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati, in particolare per quanto riguarda il peso dei rifiuti di imballaggio prodotti. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 21, paragrafo 2.

(*1)  Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1).»;"

7)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 6 ter

Segnalazione preventiva

1.   La Commissione, in cooperazione con l’Agenzia europea dell’ambiente, redige relazioni sui progressi compiuti nel senso del conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere da f) a i), al più tardi tre anni prima di ciascun termine ivi specificato.

2.   Le relazioni di cui al paragrafo 1 includono gli elementi seguenti:

a)

una stima del conseguimento degli obiettivi da parte di ciascuno Stato membro;

b)

un elenco degli Stati membri che rischiano di non conseguire gli obiettivi entro i termini rispettivamente stabiliti, corredato di opportune raccomandazioni rivolte agli Stati membri interessati;

c)

esempi delle migliori pratiche utilizzate in tutta l’Unione che potrebbero fornire un orientamento per avanzare verso il conseguimento degli obiettivi.»;

8)

l’articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

Sistemi di restituzione, raccolta e recupero

1.   Al fine di soddisfare gli obiettivi stabiliti nella presente direttiva, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che siano introdotti sistemi di:

a)

restituzione o raccolta, o entrambi, degli imballaggi usati e dei rifiuti di imballaggio prodotti dal consumatore, da altri utenti finali o dal flusso di rifiuti per smistarli verso le soluzioni di gestione dei rifiuti più appropriate;

b)

riutilizzo o recupero, incluso il riciclaggio degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio raccolti.

Tali sistemi sono aperti alla partecipazione degli operatori economici dei settori interessati e a quella delle competenti autorità pubbliche. Essi si applicano anche ai prodotti importati in condizioni non discriminatorie, anche con riferimento alle modalità previste e alle eventuali tariffe imposte per accedere a detti sistemi, e devono essere concepiti in modo da evitare ostacoli al commercio o distorsioni della concorrenza in conformità del trattato.

2.   Gli Stati membri garantiscono che, entro il 31 dicembre 2024, siano stabiliti regimi di responsabilità estesa del produttore per tutti gli imballaggi, conformemente all’articolo 8 e all’articolo 8 bis della direttiva 2008/98/CE.

3.   Le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 costituiscono parte di una politica globale sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio e prendono in considerazione, segnatamente, i requisiti in materia di tutela dell’ambiente e della salute dei consumatori, di sicurezza e igiene, di tutela della qualità, dell’autenticità e delle caratteristiche tecniche delle merci imballate e dei materiali utilizzati, nonché in materia di protezione dei diritti di proprietà industriale e commerciale.

4.   Gli Stati membri adottano misure intese a promuovere il riciclaggio di elevata qualità dei rifiuti di imballaggio e a soddisfare i necessari criteri qualitativi per i pertinenti settori di riciclaggio. A tal fine, ai rifiuti di imballaggio, inclusi i rifiuti di imballaggio composito, si applica l’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE.»;

9)

all’articolo 9 è aggiunto il paragrafo seguente:

«5.   Entro il 31 dicembre 2020 la Commissione valuta la fattibilità di un rafforzamento dei requisiti essenziali al fine, tra l’altro, di migliorare la progettazione per il riutilizzo e promuovere un riciclaggio di elevata qualità, nonché di rafforzare la loro applicazione. A tal fine, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio corredata, se del caso, di una proposta legislativa.»;

10)

all’articolo 11, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 21 bis al fine di integrare la presente direttiva determinando le condizioni alle quali i livelli di concentrazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applicano ai materiali riciclati e ai circuiti di produzione localizzati in una catena chiusa e controllata, nonché determinando i tipi di imballaggio esonerati dal requisito di cui al paragrafo 1, terzo trattino, del presente articolo.»;

11)

l’articolo 12 è così modificato:

a)

la rubrica è sostituita da «Sistemi di informazione e comunicazioni»;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Le banche dati di cui al paragrafo 1 comprendono i dati fondati sull’allegato III e forniscono, in particolare, informazioni sull’entità, sulle caratteristiche e sull’evoluzione dei flussi di imballaggi e di rifiuti di imballaggio a livello dei singoli Stati membri, comprese quelle sul contenuto tossico o pericoloso dei materiali e dei componenti d’imballaggio utilizzati per la loro fabbricazione.»;

c)

il paragrafo 3 è soppresso;

d)

sono inseriti i paragrafi seguenti:

«3 bis.   Per ogni anno civile gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi all’attuazione dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a i), e i dati sugli imballaggi riutilizzabili.

Essi comunicano i dati per via elettronica entro 18 mesi dalla fine dell’anno di riferimento per cui sono raccolti. I dati sono comunicati secondo il formato stabilito dalla Commissione sulla base dell’allegato III, in conformità del paragrafo 3 quinquies del presente articolo.

Il primo periodo di comunicazione concernente gli obiettivi di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere da f) a i), e i dati sugli imballaggi riutilizzabili ha inizio il primo anno civile completo dopo l’adozione dell’atto di esecuzione che stabilisce il formato per la comunicazione, conformemente al paragrafo 3 quinquies del presente articolo, e include i dati relativi a tale periodo di riferimento.

ter.   I dati comunicati dagli Stati membri in conformità del presente articolo sono accompagnati da una relazione di controllo della qualità e da una relazione sulle misure adottate a norma dell’articolo 6 bis, paragrafi 3 e 8, che comprende informazioni dettagliate sui tassi di scarto medio, se del caso.

quater.   La Commissione esamina i dati comunicati in conformità del presente articolo e pubblica una relazione sull’esito di tale esame. La relazione valuta l’organizzazione della raccolta dei dati, delle fonti di dati e della metodologia utilizzata negli Stati membri, nonché la completezza, l’affidabilità, la tempestività e la coerenza dei dati. La valutazione può includere raccomandazioni specifiche di miglioramento. La relazione è elaborata dopo il primo periodo di comunicazione dei dati da parte degli Stati membri e successivamente ogni quattro anni.

quinquies.   Entro il 31 marzo 2019 la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il formato per la comunicazione dei dati di cui al paragrafo 3 bis del presente articolo. Per la comunicazione dell’attuazione dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a e), della presente direttiva, gli Stati membri utilizzano il formato stabilito nella decisione 2005/270/CE della Commissione (*2). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 21, paragrafo 2, della presente direttiva.

(*2)  Decisione 2005/270/CE della Commissione, del 22 marzo 2005, che stabilisce le tabelle relative al sistema di basi dati ai sensi della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 86 del 5.4.2005, pag. 6).»;"

e)

il paragrafo 5 è soppresso;

12)

l’articolo 17 è soppresso;

13)

l’articolo 19 è sostituito dal seguente:

«Articolo 19

Adeguamento al progresso scientifico e tecnico

1.   La Commissione adotta gli atti di esecuzione necessari per adeguare al progresso scientifico e tecnico il sistema d’identificazione di cui all’articolo 8, paragrafo 2, e all’articolo 10, secondo comma, sesto trattino. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 21, paragrafo 2.

2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all’articolo 21 bis, per modificare l’elenco degli esempi illustrativi per la definizione di imballaggio, di cui all’allegato I.»;

14)

l’articolo 20 è sostituito dal seguente:

«Articolo 20

Misure specifiche

In conformità dell’articolo 21 bis, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati al fine di integrare la presente direttiva, se necessario, per superare qualsiasi difficoltà incontrata nell’applicazione delle disposizioni della medesima, in particolare per quanto riguarda i materiali di imballaggio inerti immessi sul mercato dell’Unione in piccolissime quantità (ossia circa lo 0,1 % in peso), gli imballaggi primari per i dispositivi medici e i prodotti farmaceutici, gli imballaggi di piccole dimensioni e gli imballaggi di lusso.»;

15)

l’articolo 21 è sostituito dal seguente:

«Articolo 21

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato istituito dall’articolo 39 della direttiva 2008/98/CE. Si tratta di un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l’articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

(*3)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).»;"

16)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 21 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 11, paragrafo 3, all’articolo 19, paragrafo 2, e all’articolo 20 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 4 luglio 2018. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 11, paragrafo 3, all’articolo 19, paragrafo 2, e all’articolo 20 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato, la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (*4).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, dell’articolo 19, paragrafo 2, e dell’articolo 20 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*4)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

17)

gli allegati II e III sono modificati conformemente all’allegato della presente direttiva;

18)

l’allegato IV è aggiunto conformemente all’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Recepimento

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 5 luglio 2020. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle misure principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 3

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 30 maggio 2018

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

La presidente

L. PAVLOVA


(1)  GU C 264 del 20.7.2016, pag. 98.

(2)  GU C 17 del 18.1.2017, pag. 46.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 18 aprile 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 22 maggio 2018.

(4)  Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10).

(5)  Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

(6)  Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1).

(7)  Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1).

(8)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(9)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(10)  GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.

(11)  GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.


ALLEGATO

1)   

L’allegato II è così modificato:

a)

al punto 1, il secondo trattino è sostituito dal seguente:

«—

Gli imballaggi sono concepiti, prodotti e commercializzati in modo da permetterne il riutilizzo o il recupero, compreso il riciclaggio, in linea con la gerarchia dei rifiuti, e da ridurne al minimo l’impatto sull’ambiente derivante dallo smaltimento dei rifiuti di imballaggio o dei residui delle operazioni di gestione dei rifiuti di imballaggio.»;

b)

al punto 3, le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

«c)

Imballaggi recuperabili sotto forma di compost

I rifiuti di imballaggio trattati per produrre compost devono essere sufficientemente biodegradabili da non ostacolare la raccolta differenziata e il processo o l’attività di compostaggio in cui sono introdotti.

d)

Imballaggi biodegradabili

I rifiuti di imballaggio biodegradabili devono essere di natura tale da poter subire una decomposizione fisica, chimica, termica o biologica grazie alla quale la maggior parte del compost di risulta finisca per decomporsi in biossido di carbonio, biomassa e acqua. Gli imballaggi oxodegradabili in plastica non sono considerati biodegradabili.»;

2)   

l’allegato III è così modificato:

a)

nelle tabelle 1 e 2, la riga con la dizione «Metalli» è sostituita da due righe con le dizioni «Metalli ferrosi» e «Alluminio».

b)

la tabella 2 è così modificata:

i)

nella seconda colonna, la dizione «Tonnellate di imballaggi consumate» è sostituta dalla dizione «Tonnellate di imballaggi immessi per la prima volta sul mercato»;

ii)

nella terza colonna, la dizione «Imballaggi riutilizzati» è sostituita dalla dizione «Imballaggi riutilizzabili»;

iii)

dopo la terza colonna, è aggiunta la seguente:

«Imballaggi per la vendita riutilizzabili

Tonnellate

Percentuale»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c)

nelle tabelle 3 e 4, le righe con la dizione «Metalli di imballaggio» sono sostituite ciascuna da due righe con le dizioni «Imballaggi di metalli ferrosi» e «Imballaggi in alluminio»;

3)   

è aggiunto l’allegato seguente:

«ALLEGATO IV

PIANO DI ATTUAZIONE DA PRESENTARE A NORMA DELL’ARTICOLO 6, PARAGRAFO 1 BIS, LETTERA D)

Il piano di attuazione da presentare a norma dell’articolo 6, paragrafo 1 bis, lettera d), include quanto segue:

1.

una valutazione dei tassi di riciclaggio passati, presenti e previsti per il futuro, di collocamento in discarica e di altri trattamenti dei rifiuti di imballaggio e dei flussi di cui sono composti;

2.

una valutazione dell’attuazione dei piani di gestione dei rifiuti e dei programmi di prevenzione dei rifiuti istituiti a norma degli articoli 28 e 29 della direttiva 2008/98/CE;

3.

i motivi per i quali lo Stato membro ritiene che potrebbe non essere in grado di conseguire il pertinente obiettivo di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere g) e i), entro il termine ivi previsto e una valutazione della proroga necessaria per conseguire tale obiettivo;

4.

le misure necessarie per conseguire gli obiettivi fissati all’articolo 6, paragrafo 1, lettere g) e i), della presente direttiva, che sono applicabili allo Stato membro durante la proroga, compresi gli opportuni strumenti economici e altre misure per incentivare l’applicazione della gerarchia dei rifiuti di cui all’articolo 4, paragrafo 1, e all’allegato IV bis della direttiva 2008/98/CE;

5.

un calendario per l’attuazione delle misure identificate al punto 4, la determinazione dell’organismo competente per la loro attuazione e una valutazione del loro contributo individuale al conseguimento degli obiettivi applicabili nel caso di una proroga;

6.

informazioni sui finanziamenti per la gestione dei rifiuti in linea con il principio «chi inquina paga»;

7.

misure per migliorare la qualità dei dati, ove necessario, al fine di ottimizzare la pianificazione e il monitoraggio dei risultati nella gestione dei rifiuti.»


DECISIONI

14.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 150/155


DECISIONE (UE) 2018/853 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 30 maggio 2018

recante modifica del regolamento (UE) n. 1257/2013 e delle direttive 94/63/CE e 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e delle direttive 86/278/CEE e 87/217/CEE del Consiglio per quanto riguarda le norme procedurali in materia di elaborazione delle relazioni in materia ambientale e che abroga la direttiva 91/692/CEE del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Le direttive del Consiglio 86/278/CEE (3) e 87/217/CEE (4) si basano sugli articoli 100 e 235 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, attualmente articoli 115 e 352 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Le modifiche di queste direttive nella presente decisione sono connesse alla politica dell’Unione in materia di ambiente e sono una diretta conseguenza dell’abrogazione della direttiva 91/692/CEE del Consiglio (5) sulla base dell’articolo 192, paragrafo 1, TFUE. È opportuno pertanto che tali modifiche si basino sull’articolo 192, paragrafo 1, TFUE.

(2)

La direttiva 94/63/CE del Consiglio e del Parlamento europeo (6) si basa sull’articolo 100 bis del trattato che istituisce la Comunità europea, divenuto l’articolo 114 TFUE. Le modifiche a queste direttive nella presente decisione sono connesse alla politica dell’Unione in materia di ambiente e sono una diretta conseguenza dell’abrogazione della direttiva 91/692/CEE sulla base dell’articolo 192, paragrafo 1, TFUE. È opportuno pertanto che tali modifiche si basino sull’articolo 192, paragrafo 1, TFUE.

(3)

La direttiva 91/692/CEE è stata adottata per razionalizzare e migliorare, su base settoriale, le disposizioni relative alla trasmissione d’informazioni e alla pubblicazione di relazioni concernenti talune direttive in materia di tutela dell’ambiente. Per raggiungere tale obiettivo, la direttiva 91/692/CEE ha modificato varie direttive introducendo obblighi di comunicazione uniformi.

(4)

L’attuazione degli obblighi in materia di elaborazione delle relazioni introdotti dalla direttiva 91/692/CEE è diventata onerosa e inefficace. Inoltre, numerosi atti dell’Unione modificati dalla direttiva 91/692/CEE sono stati sostituiti da altri atti che non prevedono più, in questo ambito, gli stessi obblighi stabiliti da tale direttiva. Ad esempio, la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7) ha abrogato sette atti dell’Unione nel settore della politica delle acque e non ha ripreso il sistema di elaborazione delle relazioni istituito dalla direttiva 91/692/CEE. Inoltre, la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (8) non contiene alcun riferimento alla direttiva 91/692/CEE e al contrario prevede un sistema separato di elaborazione delle relazioni.

(5)

La direttiva 91/692/CEE non prevede l’uso di strumenti elettronici. A seguito del successo dello strumento ReportNet dell’Agenzia europea dell’ambiente e dell’attuazione di iniziative settoriali sulla razionalizzazione della comunicazione, quali il sistema d’informazione sulle acque per l’Europa — WISE, la necessità e l’efficacia di uno strumento orizzontale in materia di elaborazione delle relazioni è stato messo sempre più in discussione. Infine, l’adozione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9) e il relativo sviluppo del sistema comune di informazioni ambientali hanno introdotto un approccio più moderno, efficace e orizzontale alla gestione e alla comunicazione delle informazioni connesse alla politica dell’Unione in materia di ambiente.

(6)

La direttiva 91/692/CEE dovrebbe pertanto essere abrogata.

(7)

La maggior parte delle direttive modificate dalla direttiva 91/692/CEE non sono più in vigore. Tuttavia, le direttive 86/278/CEE e 87/217/CEE sono ancora in vigore.

(8)

La direttiva 86/278/CEE impone agli Stati membri di trasmettere una relazione sull’attuazione della direttiva sulla base di un questionario o di uno schema elaborato dalla Commissione secondo la procedura di cui alla direttiva 91/692/CEE. Al fine di evitare un vuoto giuridico a causa dell’abrogazione della direttiva 91/692/CEE, è necessario sostituire il riferimento alla direttiva 91/692/CEE con un riferimento alla procedura di cui alla direttiva 86/278/CEE.

(9)

L’elaborazione di relazioni da parte degli Stati membri a norma della direttiva 87/217/CEE non è più necessaria a seguito dell’adozione del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), il quale prevede l’eliminazione graduale della produzione e dell’uso dell’amianto grezzo e dei prodotti contenenti amianto nell’Unione. È opportuno pertanto sopprimere tali obblighi in materia di relazioni di cui alla predetta direttiva.

(10)

Dopo l’entrata in vigore della direttiva 91/692/CEE, i regolamenti e le direttive seguenti includevano un riferimento a tale direttiva: direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (11), direttiva 94/63/CE del Consiglio, direttiva 1999/31/del Consiglio (12), direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (13), direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (14), direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (15), direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (16) e regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (17).

(11)

Nell’ambito del piano d’azione dell’Unione europea a favore dell’economia circolare, la Commissione ha proposto di modificare le direttive 94/62/CE, 1999/31/CE, 2000/53/CE e 2008/98/CE al fine di sostituire il riferimento alla direttiva 91/692/CEE.

(12)

Al fine di garantire che talune disposizioni degli allegati della direttiva 86/278/CEE siano aggiornate, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE riguardo all’adeguamento di tali disposizioni al progresso tecnico e scientifico. Analogamente, al fine di garantire che gli allegati della direttiva 2009/31/CE siano aggiornati, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE riguardo all’adeguamento di tali disposizioni al progresso tecnico e scientifico. L’adeguamento degli allegati della direttiva 2009/31/CE non dovrebbe causare un abbassamento del livello della sicurezza o un indebolimento dei principi in materia di monitoraggio, garantiti dai criteri contenuti in tali allegati. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (18). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(13)

L’articolo 21, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1257/2013 fa riferimento alla direttiva 91/692/CEE, che sarà abrogata. Tale disposizione prevede che la prima tornata di relazioni debba iniziare alla data di applicazione del regolamento (UE) n. 1257/2013. Il 19 dicembre 2016, mediante la decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 (19), la Commissione ha stabilito la prima versione dell’elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi («elenco europeo»). Conformemente all’articolo 26 del regolamento (UE) n. 1257/2013, gli Stati membri possono autorizzare il riciclaggio delle navi in impianti di riciclaggio delle navi iscritti nell’elenco europeo prima della data di applicazione di tale regolamento. In tali circostanze il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (20) non si applica. Onde evitare una lacuna temporale durante la quale le informazioni non sono raccolte né a norma del regolamento (CE) n. 1013/2006 né del regolamento (UE) n. 1257/2013, è opportuno introdurre un periodo transitorio di comunicazione delle relazioni tra la data della prima autorizzazione anticipata a norma dell’articolo 26 del regolamento (UE) n. 1257/2013 in un dato Stato membro e la data di applicazione del medesimo regolamento per ciascuno Stato membro che decide di utilizzare il periodo transitorio di cui al summenzionato articolo. Per limitare il relativo onere amministrativo a carico di ciascuno Stato membro, non è necessario che le informazioni raccolte durante il periodo transitorio costituiscano la base di una relazione separata, ma basterà che siano integrate o rientrino nella prima relazione periodica relativa al triennio a partire dalla data di applicazione del regolamento (UE) n. 1257/2013.

(14)

L’obbligo di elaborazione di relazioni di cui alla direttiva 94/63/CE non è più necessario ai fini del monitoraggio dell’attuazione di tale direttiva. La disposizione in questione dovrebbe pertanto essere soppressa.

(15)

Poiché l’obiettivo della presente decisione, vale a dire modificare o abrogare gli atti giuridici dell’Unione sull’elaborazione di relazioni in materia ambientale che non sono più applicabili o pertinenti, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua natura, può essere conseguito meglio a livello dell’Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(16)

Il regolamento (UE) n. 1257/2013 e le direttive 94/63/CE, 2009/31/CE, 86/278/CEE e 87/217/CEE dovrebbero pertanto essere modificati di conseguenza,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifiche della direttiva 2009/31/CE

La direttiva 2009/31/CE è così modificata:

1)

all’articolo 27, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Ogni tre anni gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull’attuazione della presente direttiva, compreso il registro di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera b). La prima relazione è trasmessa alla Commissione entro il 30 giugno 2011. La relazione è redatta sulla base di un questionario o di uno schema adottato dalla Commissione sotto forma di atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 30, paragrafo 2. Il questionario o lo schema sono trasmessi agli Stati membri almeno sei mesi prima del termine per la presentazione della relazione.»;

2)

l’articolo 29 è sostituito dal seguente:

«Articolo 29

Modifiche degli allegati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 29 bis per modificare gli allegati allo scopo di adeguarli al progresso scientifico e tecnico. Tale adeguamento non può causare un abbassamento del livello della sicurezza previsto dai criteri di cui all’allegato I o un indebolimento dei principi in materia di monitoraggio di cui all’allegato II.»;

3)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 29 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 29 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da 4 luglio 2018. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La relazione è trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 29 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (*1).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 29 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*1)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

4)

l’articolo 30 è sostituito dal seguente:

«Articolo 30

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato sui cambiamenti climatici istituito dall’articolo 26 del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

(*2)  Regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell’Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 13)."

(*3)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).»."

Articolo 2

Modifiche della direttiva 86/278/CEE

La direttiva 86/278/CEE è così modificata:

1)

l’articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Articolo 13

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 15 bis per modificare gli allegati allo scopo di adeguarli al progresso scientifico e tecnico.

Il primo paragrafo non si applica ai parametri e ai valori di cui agli allegati I A, I B e I C, tutti gli elementi che possono influire sulla valutazione di tali valori, nonché i parametri di cui agli allegati II A e II B.»;

2)

l’articolo 14 è soppresso;

3)

l’articolo 15 è sostituito dal seguente:

«Articolo 15

1.   La Commissione è assistita dal comitato istituito dall’articolo 39 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*4). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (*5).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

(*4)  Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3)."

(*5)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).»;"

4)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 15 bis

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 13 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da 4 luglio 2018. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La relazione è trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 13 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (*6).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 13 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*6)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

5)

all’articolo 17, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Ogni tre anni gli Stati membri comunicano alla Commissione informazioni sull’applicazione della presente direttiva nel contesto di una relazione settoriale concernente anche le altre direttive comunitarie pertinenti. Le relazioni settoriali sono redatte sulla base di un questionario o di uno schema adottato dalla Commissione sotto forma di atti di esecuzione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 15, paragrafo 2. Il questionario o lo schema sono inviati agli Stati membri sei mesi prima dell’inizio del periodo contemplato dalla relazione. La relazione è inviata alla Commissione entro nove mesi dalla fine del periodo di tre anni da essa contemplato.».

Articolo 3

Modifica della direttiva 87/217/CEE

All’articolo 13 della direttiva 87/217/CEE, il paragrafo 1 è soppresso.

Articolo 4

Modifica del regolamento (UE) n. 1257/2013

All’articolo 21 del regolamento (UE) n. 1257/2013, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Ogni relazione riguarda un periodo di tre anni ed è trasmessa per via elettronica alla Commissione entro nove mesi dalla fine del periodo di tre anni da essa contemplato.

La prima relazione elettronica riguarda il periodo triennale che ha inizio alla data di applicazione del presente regolamento, in conformità dell’articolo 32, paragrafo 1. Quando uno Stato membro autorizza il riciclaggio di una nave in impianti di riciclaggio delle navi figuranti nell’elenco europeo prima della data di applicazione del presente regolamento, in conformità dell’articolo 26, la prima relazione elettronica degli Stati membri copre anche il periodo compreso tra la data di tale autorizzazione e la data di applicazione del presente regolamento.

La Commissione pubblica una relazione sull’applicazione del presente regolamento entro nove mesi dalla ricezione delle relazioni degli Stati membri.».

Articolo 5

Modifica della direttiva 94/63/CE

La direttiva 94/63/CE è così modificata:

1)

all’articolo 4, paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Gli Stati membri informano la Commissione dei terminali interessati da detta deroga.»;

2)

all’articolo 6, paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Gli Stati membri informano la Commissione dei particolari relativi alle aree in cui intendono concedere detta deroga e successivamente di tutte le modifiche che intervengono nelle aree in questione.»;

3)

l’articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

Controllo e relazioni

La Commissione è invitata a corredare le sue relazioni, se del caso, di proposte di emendamento della presente direttiva, comprendenti in particolare l’estensione del suo ambito di applicazione per includere i sistemi di controllo e di recupero dei vapori di caricamento e navi.».

Articolo 6

Abrogazione della direttiva 91/692/CEE

La direttiva 91/692/CEE è abrogata.

Articolo 7

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Strasburgo, il 30 maggio 2018

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

La presidente

L. PAVLOVA


(1)  GU C 173 del 31.5.2017, pag. 82.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 18 aprile 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 14 maggio 2018.

(3)  Direttiva 86/278/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura (GU L 181 del 4.7.1986, pag. 6).

(4)  Direttiva 87/217/CEE del Consiglio, del 19 marzo 1987, concernente la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento dell’ambiente causato dall’amianto (GU L 85 del 28.3.1987, pag. 40).

(5)  Direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1991, per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all’attuazione di talune direttive concernenti l’ambiente (GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48).

(6)  Direttiva 94/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sul controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 24).

(7)  Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

(8)  Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).

(9)  Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un’Infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).

(10)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

(11)  Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10).

(12)  Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1).

(13)  Direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso (GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34).

(14)  Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

(15)  Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

(16)  Direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114).

(17)  Regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE (GU L 330 del 10.12.2013, pag. 1).

(18)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(19)  Decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 della Commissione, del 19 dicembre 2016, che istituisce l’elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi a norma del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riciclaggio delle navi (GU L 345 del 20.12.2016, pag. 119).

(20)  Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1).