ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 140

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

61° anno
6 giugno 2018


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione (UE) 2018/826 del Consiglio, del 28 maggio 2018, relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la Repubblica libanese volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione della Repubblica libanese al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area mediterranea (PRIMA)

1

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2018/827 del Consiglio, del 4 giugno 2018, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

3

 

*

Regolamento delegato (UE) 2018/828 della Commissione, del 15 febbraio 2018, che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/68 per quanto riguarda le prescrizioni relative ai sistemi di frenatura antibloccaggio, i dispositivi di accumulo dell'energia ad alta pressione e i raccordi idraulici del tipo a un condotto ( 1)

5

 

*

Regolamento delegato (UE) 2018/829 della Commissione, del 15 febbraio 2018, che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2015/208 che integra il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di sicurezza funzionale del veicolo per l'omologazione dei veicoli agricoli e forestali ( 1)

8

 

*

Regolamento delegato (UE) 2018/830 della Commissione, del 9 marzo 2018, che modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento delegato (UE) n. 1322/2014 della Commissione per quanto concerne l'adattamento della costruzione dei veicoli e i requisiti generali di omologazione dei veicoli agricoli e forestali

15

 

*

Regolamento (UE) 2018/831 della Commissione, del 5 giugno 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari ( 1)

35

 

*

Regolamento (UE) 2018/832 della Commissione, del 5 giugno 2018, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di cyantraniliprole, cimoxanil, deltametrina, difenoconazolo, fenamidone, flubendiamide, fluopicolide, folpet, fosetil, mandestrobin, mepiquat, metazaclor, propamocarb, propargite, pirimetanil, sulfoxaflor e triflossistrobina in o su determinati prodotti ( 1)

38

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (PESC) 2018/833 del Consiglio, del 4 giugno 2018, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

87

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2018/834 della Commissione, del 4 giugno 2018, che modifica la decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri [notificata con il numero C(2018) 3318]  ( 1)

89

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2018/835 della Commissione, del 4 giugno 2018, relativa ad alcuni provvedimenti cautelari contro la peste suina africana in Ungheria [notificata con il numero C(2018) 3319]  ( 1)

104

 

 

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione n. 1/2018 del sottocomitato doganale UE - Georgia, del 20 marzo 2018, recante sostituzione del protocollo I dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa [2018/836]

107

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

6.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 140/1


DECISIONE (UE) 2018/826 DEL CONSIGLIO

del 28 maggio 2018

relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la Repubblica libanese volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione della Repubblica libanese al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area mediterranea (PRIMA)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 186, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

La decisione (UE) 2017/1324 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) prevede la partecipazione dell'Unione al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area mediterranea («PRIMA») avviato congiuntamente da diversi Stati membri.

(2)

La Repubblica libanese («Libano») ha espresso l'intenzione di aderire a PRIMA in qualità di Stato partecipante e su un piano di parità con gli Stati membri e i paesi terzi associati al programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 che partecipano a PRIMA.

(3)

A norma dell'articolo 1, paragrafo 2, della decisione (UE) 2017/1324, il Libano diventa Stato partecipante a PRIMA a condizione che venga concluso un accordo internazionale di cooperazione scientifica e tecnologica con l'Unione che stabilisca i termini e le condizioni della partecipazione del Libano a PRIMA.

(4)

Conformemente alla decisione (UE) 2018/467 (3) del Consiglio, l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la Repubblica libanese volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione della Repubblica libanese al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area mediterranea (PRIMA) è stato firmato il 27 febbraio 2018, con riserva della sua conclusione in data successiva.

(5)

È opportuno approvare l'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la Repubblica libanese volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione della Repubblica libanese al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area mediterranea (PRIMA) è approvato a nome dell'Unione (4).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica prevista all'articolo 5, paragrafo 2, dell'accordo (5).

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2018

Per il Consiglio

Il presidente

E. KARANIKOLOV


(1)  Approvazione del 17 aprile 2018 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Decisione (UE) 2017/1324 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, relativa alla partecipazione dell'Unione al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA) avviato congiuntamente da diversi Stati membri (GU L 185 del 18.7.2017, pag. 1).

(3)  Decisione del (UE) 2018/467 del Consiglio del 25 settembre 2017 relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la Repubblica libanese volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione della Repubblica libanese al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area mediterranea (PRIMA) (GU L 79 del 22 marzo 2018, pag. 1).

(4)  L'accordo è stato pubblicato nella GU L 79 del 22.3.2018, pag. 3 unitamente alla decisione relativa alla sua firma.

(5)  La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dal segretariato generale del Consiglio.


REGOLAMENTI

6.6.2018   

IT

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L 140/3


REGOLAMENTO (UE) 2018/827 DEL CONSIGLIO

del 4 giugno 2018

che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (1), in particolare l'articolo 46, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 23 marzo 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 267/2012.

(2)

A norma dell'articolo 46, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 267/2012, il Consiglio ha riesaminato l'elenco delle persone ed entità designate di cui agli allegati IX e XIV di tale regolamento.

(3)

Il Consiglio ha concluso che è opportuno aggiornare le voci riguardanti talune persone ed entità figuranti nell'allegato IX del regolamento 267/2012.

(4)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 267/2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 4 giugno 2018

Per il Consiglio

La presidente

T. TSACHEVA


(1)  GU L 88 del 24.3.2012, pag. 1.


ALLEGATO

L'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 è così modificato:

1)

nella sezione «I. Persone e entità coinvolte in attività nucleari o relative a missili balistici e persone ed entità che forniscono sostegno al Governo dell'Iran», le voci seguenti sostituiscono le corrispondenti voci di cui alla sottosezione «B. Entità»:

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

«42.(g)

Shetab Gaman (alias Taamin Gostaran Pishgaman Azar)

Indirizzo: Norouzi Alley, n. 2, Larestan Street, Motahari Avenue, Teheran

Agisce per conto della Yasa Part.

26.7.2010.

49.

Noavaran Pooyamoj (alias Noavaran Tejarat Paya, Bastan Tejerat Mabna, Behdis Tejarat (oppure Bazarganis Behdis Tejarat Alborz Company oppure Behdis Tejarat General Trading Company), Fanavaran Mojpooya, Faramoj Company (oppure Tosee Danesh Fanavari Faramoj), Green Emirate Paya, Mehbang Sana, Mohandesi Hedayat Control Paya, Pooya Wave Company, Towsee Fanavari Boshra)

 

Coinvolta nell'approvvigionamento di materiali che sono controllati e hanno applicazione diretta nella fabbricazione di centrifughe per il programma dell'Iran di arricchimento dell'uranio.

23.5.2011.

55.

Ashtian Tablo

Ashtian Tablo - n. 67, Ghods mirheydari St, Yoosefabad, Teheran

Coinvolta nella produzione e nella fornitura di apparecchiature elettriche specialistiche e di materiali che hanno diretta applicazione nel programma nucleare iraniano.

23.5.2011»;

2)

nella sezione «II. Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica (IRGC)», le voci seguenti sostituiscono le corrispondenti voci nell'elenco di cui alla sottosezione «A. Persone»:

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

«1.

Brigadier Generale dell'IRGC Javad DARVISH-VAND

 

Ex delegato alle ispezioni del MODAFL, responsabile di tutti gli impianti e le installazioni del MODAFL; continua ad essere associato, anche attraverso la fornitura di servizi, al MODALF e all'IRGC.

23.6.2008

8.

Brigadier Generale dell'IRGC Mohammad Reza NAQDI

nato nel 1953 a Nadjaf (Iraq)

Vicecomandante dell'IRGC incaricato degli affari sociali e culturali. Ex comandante della Forza di resistenza di mobilitazione Basij

26.7.2010

10.

Rostam QASEMI (alias Rostam GHASEMI)

nato nel 1961

Ex comandante di Khatam al Anbiya

26.7.2010

19.

Brigadier Generale dell'IRGC Amir Ali Haji ZADEH (alias Amir Ali HAJIZADEH)

 

Comandante della forza aerospaziale dell'IRGC

23.1.2012».


6.6.2018   

IT

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L 140/5


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/828 DELLA COMMISSIONE

del 15 febbraio 2018

che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/68 per quanto riguarda le prescrizioni relative ai sistemi di frenatura antibloccaggio, i dispositivi di accumulo dell'energia ad alta pressione e i raccordi idraulici del tipo a un condotto

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali (1), in particolare l'articolo 17, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

il considerando 6 del regolamento delegato (UE) 2015/68 della Commissione (2) prevede che la Commissione valuti la prescrizione relativa all'installazione di sistemi di frenatura antibloccaggio (ABS) sui trattori con una velocità massima di progetto compresa tra i 40 e i 60 km/h a partire dal 1o gennaio 2020. In seguito alla valutazione la Commissione ha concluso che l'esclusione di tali veicoli dalla prescrizione relativa agli ABS del regolamento delegato eviterebbe costi finanziari sproporzionati per l'industria e per gli utilizzatori finali che ritarderebbero l'uso efficace della tecnologia di frenatura più avanzata sul mercato. È pertanto opportuno sopprimere la prescrizione relativa agli ABS per questi veicoli.

(2)

Le condizioni di funzionamento dei dispositivi di accumulo dell'energia ad alta pressione dovrebbero consentire un intervallo di pressione adeguato al progresso tecnico e prevedere le relative prove. È pertanto opportuno modificare di conseguenza i valori limite della pressione.

(3)

Per consentire agli Stati membri e all'industria una transizione agevole al divieto d'uso dei raccordi idraulici del tipo a un condotto in applicazione delle prescrizioni relative alla frenatura del regolamento delegato (UE) 2015/68 ai trattori nuovi collegati a rimorchi già in servizio e tenendo in considerazione il tasso di rinnovo del parco di veicoli agricoli e forestali rimorchiati, l'applicazione delle prescrizioni transitorie relative ai raccordi idraulici del tipo a un condotto dei dispositivi di frenatura e dei collegamenti del sistema di frenatura del rimorchio dovrebbe essere prorogata fino al 31 dicembre 2024.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2015/68.

(5)

Considerato che contiene diverse modifiche importanti del regolamento delegato (UE) 2015/68, che sono necessarie alla sua corretta applicazione, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2015/68

Il regolamento delegato (UE) 2015/68 è così modificato:

1)

l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

«Articolo 16

Prescrizioni applicabili ai raccordi idraulici del tipo a un condotto e ai trattori su cui sono montati

1.   Le prescrizioni riguardanti le prestazioni applicabili ai raccordi idraulici del tipo a un condotto dei dispositivi di frenatura e dei collegamenti del sistema di frenatura del rimorchio e ai trattori su cui sono montati sono stabilite nell'allegato XIII. Tali prescrizioni si applicano fino al 31 dicembre 2024.

2.   I costruttori di veicoli non montano raccordi idraulici del tipo a un condotto sui trattori nuovi dopo il 31 dicembre 2024.»;

2)

l'articolo 17 è così modificato:

a)

il secondo comma è soppresso;

b)

il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Con effetto dal 1o gennaio 2025, le autorità nazionali vietano la messa a disposizione sul mercato, l'immatricolazione o la messa in circolazione di trattori nuovi su cui sono montati raccordi idraulici del tipo a un condotto.»;

3)

gli allegati I, IV e XIII del regolamento delegato (UE) 2015/68 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 60 del 2.3.2013, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2015/68 della Commissione, del 15 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le prescrizioni relative alla frenatura dei veicoli ai fini dell'omologazione dei veicoli agricoli e forestali (GU L 17 del 23.1.2015, pag. 1).


ALLEGATO

Gli allegati I, IV e XIII del regolamento delegato (UE) 2015/68 sono così modificati:

1)

l'allegato I è così modificato:

a)

il punto 2.2.1.21.2 è soppresso;

b)

il punto 2.2.1.23 è sostituito dal seguente:

«2.2.1.23.

I trattori diversi da quelli di cui al punto 2.2.1.21.1 su cui sono montati sistemi di frenatura antibloccaggio devono essere conformi alle prescrizioni dell'allegato XI.»;

c)

al punto 2.2.2.15.1.1 le parole «Tale pressione non deve superare 11 500 kPa.» sono soppresse;

d)

sono inseriti i seguenti punti 2.2.2.15.1.1.1 e 2.2.2.15.1.1.2:

«2.2.2.15.1.1.1.

Tale bassa pressione nei dispositivi di accumulo dell'energia idraulica non deve superare 11 500 kPa per i sistemi che utilizzano dispositivi di accumulo con una pressione massima di esercizio pari a 15 000 kPa.

2.2.2.15.1.1.2.

Tale bassa pressione nei dispositivi di accumulo dell'energia idraulica può superare 11 500 kPa per i sistemi che utilizzano dispositivi di accumulo caricati a una pressione massima di esercizio superiore a 15 000 kPa per rispondere all'efficienza di frenatura prescritta.»;

2)

nell'allegato IV, parte C («Sistemi di frenatura idraulica a energia accumulata») è inserito il seguente punto 1.3.2.1.1:

«1.3.2.1.1.

Nel caso di sistemi che utilizzano dispositivi di accumulo dell'energia caricati a una pressione massima di esercizio superiore a 15 000 kPa per rispondere all'efficienza di frenatura prescritta, la pressione interna del dispositivo di accumulo dell'energia all'inizio della prova deve corrispondere alla pressione massima prevista dal fabbricante.»;

3)

l'allegato XIII è così modificato:

a)

il punto 1.1 è sostituito dal seguente:

«1.1.

È possibile installare un raccordo idraulico del tipo a un condotto sui trattori muniti di uno dei seguenti elementi:

a)

un tipo di raccordo tra quelli di cui all'allegato I, punto 2.1.4;

b)

un tipo di raccordo tra quelli di cui all'allegato I, punti 2.1.5.1.1, 2.1.5.1.2 e 2.1.5.1.3. In questo caso, al fine di evitare la presenza di più connettori dello stesso tipo, il connettore maschio del raccordo idraulico del tipo a un condotto può coincidere con il connettore maschio di cui all'allegato I, punto 2.1.5.1.1, purché le pressioni generate su tale connettore siano conformi ai punti 1.1.1, 1.1.2 e 1.1.3.»;

b)

sono inseriti i seguenti punti 1.1.1, 1.1.2 e 1.1.3:

«1.1.1.

Se la condotta di comando e la condotta supplementare di un rimorchio sono collegate, la pressione pm generata deve essere conforme all'allegato II, appendice 1, diagramma 2.

1.1.2.

Se è collegato un rimorchio con un raccordo idraulico del tipo a un condotto, la pressione pm generata deve essere conforme al punto 2 o al punto 3 del presente allegato.

1.1.3.

La rilevazione di condotte collegate di cui ai punti 1.1.1 e 1.1.2 deve essere effettuata con mezzi automatici.»


6.6.2018   

IT

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L 140/8


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/829 DELLA COMMISSIONE

del 15 febbraio 2018

che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2015/208 che integra il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di sicurezza funzionale del veicolo per l'omologazione dei veicoli agricoli e forestali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali (1), in particolare l'articolo 17, paragrafo 5, e l'articolo 49, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

I regolamenti UNECE che si applicano in via obbligatoria, di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2015/208 (2), sono aggiornati di frequente. A tale riguardo l'elenco dovrebbe essere integrato con una nota esplicativa al fine di chiarire che i costruttori sono autorizzati a usare i successivi supplementi delle serie di modifiche applicabili dei suddetti regolamenti UNECE, anche se non sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(2)

È necessario correggere alcuni errori di natura redazionale nell'elenco dei regolamenti UNECE di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2015/208.

(3)

Occorre apportare miglioramenti redazionali all'allegato IV del regolamento delegato (UE) 2015/208 e inserire riferimenti precisi alle categorie di veicoli alle quali si applica l'allegato, ai fini della corretta attuazione da parte delle autorità nazionali.

(4)

I requisiti relativi alla sterzatura di cui all'allegato V del regolamento delegato (UE) 2015/208 devono essere adeguati al progresso tecnico, in linea con la norma ISO 10998:2008 e con le prescrizioni di cui al regolamento UNECE n. 79, quale figura nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2015/208.

(5)

I moderni veicoli agricoli e forestali sono esposti a segnali elettromagnetici la cui frequenza può raggiungere 2 000 MHz. L'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2015/208 dovrebbe quindi essere modificato al fine di includere le gamme di frequenza opportune per le prove e poter essere allineato al regolamento UNECE n. 10, che contiene tali requisiti di prova e si applica in alternativa ai requisiti di cui all'allegato XV.

(6)

Le moderne tecniche agricole richiedono l'uso di pneumatici più larghi per evitare la compattazione del suolo, nonché l'impiego di attrezzi più ingombranti. I requisiti relativi alle dimensioni e alle masse del rimorchio, di cui all'allegato XXI del regolamento delegato (UE) 2015/208, devono quindi essere adeguati per quanto riguarda la larghezza del veicolo conformemente a quanto già consentito in alcuni Stati membri.

(7)

L'adeguamento dei requisiti relativi alle dimensioni comporta la necessità di adeguare alcuni dei requisiti di cui agli allegati del regolamento delegato (UE) 2015/208, segnatamente l'allegato VII relativo al campo visivo e ai tergicristalli, l'allegato XII relativo agli impianti di illuminazione, l'allegato XIV relativo alle parti esterne e agli accessori del veicolo, l'allegato XXVI relativo alle strutture protettive posteriori, l'allegato XXVII relativo alla protezione laterale e l'allegato XXVIII relativo alle piattaforme di carico, in quanto le loro disposizioni dipendono direttamente dalla larghezza ammissibile del veicolo.

(8)

Secondo le stime, il numero degli incidenti mortali può essere notevolmente ridotto rendendo i veicoli agricoli e forestali più visibili mediante l'adeguamento dei requisiti relativi al potenziamento degli impianti di illuminazione appropriati, di cui all'allegato XII del regolamento delegato (UE) 2015/208.

(9)

Al fine di consentire la corretta applicazione dei requisiti di prova di cui all'allegato XXXIV del regolamento delegato (UE) 2015/208, è necessario aggiornare una determinata formula matematica connessa a tale prova.

(10)

Al fine di garantire la salvaguardia della sicurezza stradale, per quanto concerne i rimorchi e le attrezzature intercambiabili trainate a cui si applica il regolamento (UE) n. 167/2013 è opportuno adeguare i requisiti relativi ai dispositivi meccanici di accoppiamento di cui all'allegato XXXIV del regolamento delegato (UE) 2015/208 per consentire l'uso di dispositivi meccanici di accoppiamento a tre punti; si dovrebbero inoltre introdurre migliori specifiche in materia di dispositivi meccanici di accoppiamento sui veicoli trainati che rimorchiano altri veicoli.

(11)

È pertanto opportuno modificare e rettificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2015/208.

(12)

Dal momento che contiene un certo numero di rettifiche al regolamento delegato (UE) 2015/208, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2015/208

Il regolamento delegato (UE) 2015/208 è così modificato:

1)

al capo IV è inserito il seguente articolo 40 bis:

«Articolo 40 bis

Disposizioni transitorie

1.   Fatta salva l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) 2018/829 (*1) della Commissione, fino al 31 dicembre 2018 le autorità nazionali continuano inoltre a rilasciare omologazioni a tipi di veicoli agricoli e forestali o a tipi di sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti a norma del presente regolamento, nella versione applicabile alla data dell'8 giugno 2018.

2.   Fatta salva l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) 2018/829 della Commissione, fino al 30 giugno 2019 le autorità nazionali consentono inoltre l'immissione sul mercato, l'immatricolazione o l'entrata in servizio di veicoli agricoli e forestali, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti in base a un tipo omologato a norma del presente regolamento, nella versione applicabile alla data dell'8 giugno 2018;

(*1)  Regolamento delegato (UE) 2018/829 della Commissione, del 15 febbraio 2018, che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2015/208 che integra il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di sicurezza funzionale del veicolo per l'omologazione dei veicoli agricoli e forestali (GU L 140 del 6.6.2018, pag. 8).»;"

2)

Gli allegati I, V, VII, XII, XIV, XV, XXI, XXVI, XXVII, XXVIII e XXXIV sono modificati in conformità all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Rettifiche al regolamento delegato (UE) 2015/208

Gli allegati I, IV, XII e XXXIV del regolamento delegato (UE) 2015/208 sono rettificati conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 60 del 2.3.2013, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2015/208 della Commissione, dell'8 dicembre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di sicurezza funzionale del veicolo per l'omologazione dei veicoli agricoli e forestali (GU L 42 del 17.2.2015, pag. 1).


ALLEGATO I

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2015/208

Gli allegati I, V, VII, XII, XIV, XV, XXI, XXVI, XXVII, XXVIII e XXXIV del regolamento delegato (UE) 2015/208 sono così modificati:

1.

nell'allegato I è aggiunta la seguente nota dopo la tabella:

«Si applicano le disposizioni transitorie dei regolamenti UNECE elencati nella presente tabella, salvo nei casi in cui siano indicate specifiche date alternative nel presente regolamento. Si accetta inoltre la conformità alle prescrizioni di modifiche successive a quelle elencate nella presente tabella.»;

2.

nell'allegato V, la prima frase del punto 3.1.2 è sostituita dalla seguente:

«La forza sul comando dello sterzo occorrente per descrivere un cerchio del raggio di 12 m partendo dalla posizione rettilinea non deve superare 25 daN in caso di dispositivo di sterzo integro.»;

3.

nell'allegato VII, al punto 2 è aggiunta la seguente frase:

«Le prove e i criteri di accettazione stabiliti nella norma ISO 5721-2:2014 si applicano anche ai trattori di larghezza superiore a 2,55 m.»;

4.

l'allegato XII è così modificato:

a)

il punto 6.15.1 è sostituito dal seguente:

«6.15.1.

Presenza: obbligatoria su tutti i veicoli la cui lunghezza supera i 4,6 m; facoltativa su tutti gli altri veicoli.»;

b)

il punto 6.15.6 è sostituito dal seguente:

«6.15.6.

Orientamento: verso il lato del veicolo. Se l'orientamento non cambia, il catadiottro può ruotare.»;

c)

il punto 6.18.1 è sostituito dal seguente:

«6.18.1.

Presenza: obbligatoria sui trattori di lunghezza superiore a 4,6 m. Obbligatoria sui rimorchi delle categorie R3 e R4 di lunghezza superiore a 4,6 m. Facoltativa su tutti gli altri veicoli.»;

d)

al punto 6.18.4.3, l'ultimo paragrafo è sostituito dal seguente:

«Tuttavia, per i veicoli di lunghezza non superiore a 6 metri e per i telai cabinati, è sufficiente una luce di posizione laterale che si trovi nel primo terzo o nell'ultimo terzo della lunghezza del veicolo. Per i trattori è anche sufficiente una luce di posizione laterale che si trovi nel terzo intermedio della lunghezza del veicolo.»;

e)

al punto 6.18.4.3 è aggiunto il seguente paragrafo:

«La luce di posizione laterale può costituire parte della superficie di uscita della luce in comune con il catadiottro laterale.»;

f)

il punto 6.26.1 è sostituito dal seguente:

«6.26.1.

Presenza:

 

obbligatoria sui veicoli di larghezza totale superiore a 2,55 metri;

 

facoltativa sui veicoli di larghezza totale non superiore a 2,55 metri.»;

5.

all'allegato XIV, il punto 2.1 è sostituito dal seguente:

«2.1.

Il presente allegato si applica alle parti della superficie esterna che - a veicolo carico e munito degli pneumatici di diametro maggiore o dei cingoli di dimensioni verticali maggiori, non destinati alla protezione del suolo, per i quali il veicolo è omologato, con tutte le portiere, i finestrini, gli sportelli di accesso ecc. chiusi - risultano essere:»;

6.

l'allegato XV è così modificato:

a)

nella parte 2, al punto 3.4.2.1, il numero «1 000» è sostituito dal numero «2 000» in entrambe le occorrenze;

b)

la parte 5 è modificata come segue:

i)

al punto 1.2 le ultime tre frasi sono soppresse;

ii)

al punto 5.1.3, il numero «1 000» è sostituito dal numero «2 000»;

iii)

al punto 6.1, il numero «1 000» è sostituito dal numero «2 000»;

iv)

il punto 6.1.1 è sostituito dal seguente:

«6.1.1.

Per confermare la conformità del veicolo ai requisiti della presente parte, il veicolo deve essere sottoposto a prova utilizzando fino a 14 frequenze della banda, ad esempio: 27, 45, 65, 90, 120, 150, 190, 230, 280, 380, 450, 600, 750, 900 e da 1 000 a 2 000 MHz, in conformità all'incremento specificato nella norma ISO 11451-1, terza edizione, 2005, e Amd 1:2008.»;

v)

al punto 7.1.2, il numero «1 000» è sostituito dal numero «2 000»;

vi)

al punto 7.4 è aggiunta la seguente frase:

«Il veicolo deve essere esposto alla radiazione elettromagnetica nella gamma di frequenze compresa tra 20 e 2 000 MHz con polarizzazione verticale.»;

vii)

il punto 7.4.2 è sostituito dal seguente:

«7.4.2.   Forma dell'onda del segnale di prova

Modulazione del segnale di prova:

a)

modulazione di ampiezza (AM), con una modulazione di 1 kHz e un indice di modulazione dell'80 % (m = 0,8 ± 0,04) nella gamma di frequenze compresa tra 20 e 1 000 MHz (quale definita nella figura 3 della presente parte), e

b)

modulazione di impulsi (PM), con t = 577 μs e periodo = 4 600 μs, nella gamma di frequenze compresa tra 1 000 e 2 000 MHz, conformemente a quanto indicato nella norma ISO 11451-1, terza edizione, 2005, e Amd1:2008.»;

viii)

è inserito il seguente punto 7.4.4:

«7.4.4.   Tempo di esposizione

Il tempo di esposizione per ciascuna frequenza di prova deve essere sufficiente a consentire al veicolo sottoposto a prova di rispondere in condizioni normali. In ogni caso, tale tempo non deve essere inferiore a 2 secondi.»;

7.

l'allegato XXI è così modificato:

a)

il punto 2.1 è sostituito dal seguente:

«2.1.

Le dimensioni massime dei veicoli appartenenti alle categorie T o C sono le seguenti:

2.1.1.

lunghezza: 12 m;

2.1.2.

larghezza: 2,55 m (senza considerare la parte convessa del fianco dello pneumatico nel punto di contatto con il terreno).

La larghezza può essere aumentata fino a un massimo di 3,00 m qualora ciò sia unicamente dovuto al montaggio degli pneumatici o dei cingoli di gomma o alle configurazioni con pneumatici gemellati necessari per la protezione del suolo, compresi i dispositivi antispruzzi, purché la larghezza della struttura permanente del veicolo sia limitata a 2,55 m e il veicolo omologato sia anche munito di almeno un treno di pneumatici o un insieme di cingoli di gomma con i quali la sua larghezza non superi i 2,55 m;

2.1.3.

altezza: 4 m.»;

b)

sono inseriti i seguenti punti 2.3, 2.3.1, 2.3.2 e 2.3.3:

«2.3.

Le dimensioni massime dei veicoli appartenenti alla categoria R sono le seguenti:

2.3.1.

lunghezza: 12 m;

2.3.2.

larghezza: 2,55 m (senza considerare la parte convessa del fianco dello pneumatico nel punto di contatto con il terreno).

La larghezza può essere aumentata fino a un massimo di 3,00 m qualora ciò sia unicamente dovuto a una delle seguenti circostanze:

a)

l'uso di configurazioni di pneumatici per la protezione del suolo, purché il veicolo possa anche essere munito di almeno un treno di pneumatici con i quali la sua larghezza non superi i 2,55 m. La struttura del veicolo necessaria al trasporto non può essere superiore a 2,55 m. Se il veicolo può anche essere munito di almeno un treno di pneumatici con i quali la sua larghezza non superi i 2,55 m, i dispositivi antispruzzi, se presenti, sono tali che la larghezza del veicolo è limitata a 2,55 m;

b)

la presenza di attrezzature necessarie al funzionamento del veicolo e nel rispetto delle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*1). La struttura del veicolo necessaria al trasporto non può superare i 2,55 m di larghezza;

2.3.3.

altezza: 4 m.

(*1)  Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione) (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24).»;"

8.

nell'allegato XXVI, il punto 2.4.2 è sostituito dal seguente:

«2.4.2.

la larghezza del dispositivo non deve superare in nessun punto la larghezza dell'asse posteriore misurata nei punti più esterni delle ruote, escluso il rigonfiamento degli pneumatici sul terreno. Il dispositivo non deve inoltre distare più di 10 cm da ciascuna estremità laterale. In presenza di più assi posteriori, la larghezza da considerare è quella dell'asse più largo. La larghezza del dispositivo non deve superare in nessun caso i 2,55 m;»;

9.

nell'allegato XXVII, al punto 2.1, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«La larghezza del veicolo munito del dispositivo non deve superare la larghezza massima complessiva del veicolo o i 2,55 m (a seconda di quale sia il valore inferiore). La parte principale della sua superficie esterna non deve risultare incassata di più di 120 mm rispetto al piano più esterno (punto di massima larghezza) del veicolo.»;

10.

nell'allegato XXVIII, al punto 2, il secondo trattino è sostituito dal seguente:

«—

la larghezza non superi la larghezza massima complessiva del trattore non attrezzato o i 2,55 m (a seconda di quale sia il valore inferiore).»;

11.

nell'allegato XXXIV è inserito il seguente punto:

«2.9.

Qualora un veicolo trainato rimorchi un altro veicolo trainato, il dispositivo meccanico di accoppiamento del primo veicolo rispetta i requisiti relativi ai dispositivi meccanici di accoppiamento per trattori.».


ALLEGATO II

Rettifiche al regolamento delegato (UE) 2015/208

Gli allegati I, IV, XII e XXXIV del regolamento (UE) n. 2015/208 sono così modificati:

1.

l'allegato I è così rettificato:

a)

la riga sottostante alla riga del regolamento n. 5 è soppressa;

b)

la riga sottostante alla riga del regolamento n. 21 è soppressa;

c)

la riga sottostante alla riga del regolamento n. 75 è soppressa;

2.

l'allegato IV è così rettificato:

a)

i punti 1.1, 1.2 e 2 sono soppressi;

b)

sono aggiunti i seguenti punti 2, 3 e 4:

«2.

I requisiti della norma ISO 10998:2008, Amd 1 2014 devono applicarsi alla sterzatura dei veicoli appartenenti alle categorie Tb e Cb con velocità massima di progetto superiore a 40 km/h ma inferiore o uguale a 60 km/h.

3.

L'azione sterzante dei trattori della categoria Cb deve essere conforme ai requisiti di cui al punto 3.9 dell'allegato XXXIII.

4.

I requisiti concernenti la forza sul comando dello sterzo per i veicoli di cui al punto 1 devono essere i medesimi di quelli relativi ai veicoli di categoria N2 di cui alla sezione 6 del regolamento UNECE n. 79, come indicato nell'allegato I.

Nel caso dei veicoli dotati di sella e manubrio, devono applicarsi gli stessi requisiti concernenti la forza sul comando al centro dell'impugnatura.»;

3.

l'allegato XII è così rettificato:

a)

al punto 6.15.5, l'ultima frase è sostituita dalla seguente:

«L'angolo verticale sotto l'orizzontale può essere ridotto a 5° se l'altezza dal suolo del catadiottro è inferiore a 750 mm.»;

b)

il titolo dell'appendice 3 è sostituito dal seguente:

«Dimensioni, dimensione minima della superficie riflettente, requisiti cromatici e fotometrici minimi, identificazione e marcatura dei pannelli e fogli di segnalazione per i veicoli di larghezza superiore a 2,55 m»;

4.

l'allegato XXXIV è così rettificato:

a)

al punto 3.4.1, la formula riferita a h2 è sostituita dalla seguente:

«h2 ≤ [((mla – 0,2 × mt) × 1 – (S × c)]/(0,6 × (mlt – 0,2 × mt + S)])»;

b)

al punto 8, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

attrezzature intercambiabili trainate delle categorie R1a o R2a destinate principalmente al trattamento di materiali ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 167/2013;».

6.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 140/15


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/830 DELLA COMMISSIONE

del 9 marzo 2018

che modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento delegato (UE) n. 1322/2014 della Commissione per quanto concerne l'adattamento della costruzione dei veicoli e i requisiti generali di omologazione dei veicoli agricoli e forestali

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali (1), in particolare l'articolo 18, paragrafo 4, e l'articolo 49, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

È opportuno modificare diverse voci dell'allegato I del regolamento (UE) n. 167/2013 al fine di consentire di stabilire i requisiti per ulteriori categorie di veicoli conformemente alle ultime versioni di determinati codici standard per le prove ufficiali dei trattori agricoli e forestali dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (codici standard OCSE) (2).

(2)

I regolamenti UNECE che si applicano in via obbligatoria, di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) n. 1322/2014 della Commissione (3), sono aggiornati di frequente. A tale riguardo, l'elenco dovrebbe essere integrato con una nota esplicativa al fine di chiarire che i costruttori sono autorizzati a usare i successivi supplementi delle serie di modifiche applicabili dei suddetti regolamenti UNECE, anche se non sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(3)

Per chiarire che taluni requisiti della normativa dell'Unione sono equivalenti e interamente allineati a quelli stabiliti dai codici standard OCSE, il testo dei requisiti e la numerazione di taluni allegati del regolamento delegato (UE) n. 1322/2014 dovrebbero essere adattati in modo da risultare identici al testo e alla numerazione del corrispondente codice standard OCSE.

(4)

Per ridurre il numero di infortuni e di incidenti mortali causati dall'impossibilità di sollevare, in situazioni potenzialmente pericolose, la struttura di protezione antiribaltamento pieghevole montata anteriormente su trattori a carreggiata stretta, è opportuno rendere obbligatori i requisiti ergonomici in modo da facilitare e incoraggiare il sollevamento della struttura di protezione antiribaltamento qualora necessario.

(5)

È opportuno aggiornare l'elenco dei verbali di prova rilasciati in base ai codici standard OCSE e riconosciuti ai fini dell'omologazione UE in alternativa ai verbali di prova rilasciati in base al regolamento delegato (UE) n. 1322/2014.

(6)

Al fine di precisare e migliorare determinate procedure di prova, è opportuno apportare modifiche minori ai metodi di prova per il sedile del conducente e ai requisiti in materia di accesso al posto di guida, resistenza minima dei dispositivi di comando e velocità di combustione del materiale della cabina, di cui al regolamento delegato (UE) n. 1322/2014.

(7)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 167/2013 e il regolamento delegato (UE) n. 1322/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche dell'allegato I del regolamento (UE) n. 167/2013

Nell'allegato I del regolamento (UE) n. 167/2013, alla riga n. 38, nelle colonne per le categorie di veicoli Ca e Cb, «NA» è sostituito da «X».

Articolo 2

Modifiche del regolamento delegato (UE) n. 1322/2014

Il regolamento delegato (UE) n. 1322/2014 è così modificato:

1)

all'articolo 12, la parte di frase «per i veicoli delle categorie T2, T3 e T4.3» è sostituita dalla parte di frase «per i veicoli delle categorie T2/C2, T3/C3 e T4.3/C4.3»;

2)

al capo V è inserito il seguente articolo 35 bis:

«Articolo 35 bis

Disposizioni transitorie

1.   Fino al 26 giugno 2018 le autorità nazionali continuano a rilasciare l'omologazione a tipi di veicoli agricoli e forestali, o a tipi di sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti in conformità al presente regolamento, nella sua versione applicabile al 25 giugno 2018.

2.   Fino al 31 dicembre 2018 gli Stati membri consentono l'immissione sul mercato, l'immatricolazione o l'entrata in servizio di veicoli agricoli e forestali, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti in base al tipo omologato in conformità al presente regolamento, nella sua versione applicabile al 25 giugno 2018.»;

3)

all'allegato I, nel testo sotto il titolo «Nota esplicativa:», sono aggiunti i seguenti paragrafi:

«Si applicano le disposizioni transitorie dei regolamenti UNECE elencati nella presente tabella, salvo nei casi in cui specifiche date alternative siano indicate nel presente regolamento. Si accetta inoltre la conformità alle prescrizioni di modifiche successive a quelle elencate nella presente tabella.»;

4)

l'allegato II è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;

5)

l'allegato VI è così modificato:

a)

la lettera B è così modificata:

a)

al punto 3.8.2., il primo paragrafo è sostituito dal seguente:

«Se del caso, le proprietà di resistenza alla fragilizzazione a basse temperature devono essere verificate in conformità ai requisiti di cui ai punti da 3.8.2.1 a 3.8.2.7, o di cui al punto 3.8.3.»;

b)

è inserito il seguente punto 3.8.3:

«3.8.3.

La resistenza alla fragilizzazione alle basse temperature può essere dimostrata applicando le norme e le direttive di cui alla sezione 3 della presente lettera B a una temperatura pari o inferiore a – 18 °C. Prima dell'inizio della prova dinamica, la struttura di protezione e tutti gli strumenti di montaggio devono essere raffreddati a una temperatura pari o inferiore a – 18 °C.»;

6)

nelle note esplicative dell'allegato VI, la nota esplicativa (1) è sostituita dalla seguente:

«(1)

Salvo disposizioni contrarie, il testo dei requisiti e la numerazione di cui alla lettera B sono identici al testo e alla numerazione del codice standard OCSE relativo alle prove ufficiali delle strutture di protezione montate sui trattori agricoli e forestali (prova dinamica), codice standard OCSE 3, edizione 2017, febbraio 2017.»;

7)

nelle note esplicative dell'allegato VII, la nota esplicativa (1) è sostituita dalla seguente:

«(1)

Salvo disposizioni contrarie, il testo dei requisiti e la numerazione di cui alla lettera B sono identici al testo e alla numerazione del codice standard OCSE relativo alle prove ufficiali delle strutture di protezione montate sui trattori agricoli e forestali a cingoli, codice standard OCSE 8, edizione 2017, febbraio 2017.»;

8)

l'allegato VIII è così modificato:

a)

alla lettera B, il punto 3.11.2 è sostituito dal seguente:

«3.11.2.

Ove applicabile, le proprietà di resistenza alla fragilizzazione a basse temperature devono essere verificate in conformità ai requisiti di cui ai punti da 3.11.2.1 a 3.11.2.7.»;

b)

nelle note esplicative dell'allegato VIII, la nota esplicativa (1) è sostituita dalla seguente:

«(1)

Salvo disposizioni contrarie, il testo dei requisiti e la numerazione di cui alla lettera B sono identici al testo e alla numerazione del codice standard OCSE relativo alle prove ufficiali delle strutture di protezione montate sui trattori agricoli e forestali (prova statica), codice standard OCSE 4, edizione 2017, febbraio 2017.»;

9)

l'allegato IX è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento;

10)

l'allegato X è modificato conformemente all'allegato III del presente regolamento;

11)

l'allegato XI è modificato conformemente all'allegato IV del presente regolamento;

12)

l'allegato XIII è così modificato:

a)

al punto 3.1.3. è aggiunto il seguente paragrafo:

«a discrezione del costruttore può essere effettuata un'ulteriore misurazione opzionale del rumore con il motore spento e i dispositivi ausiliari quali ventole, sbrinatori e altri dispositivi elettrici in funzione alla regolazione massima;»;

b)

è inserito il seguente punto 3.2.2.2.2:

«3.2.2.2.2.

durante la terza serie opzionale di misurazioni il motore deve essere spento e i dispositivi ausiliari quali ventole, sbrinatori e altri dispositivi elettrici devono essere in funzione alla regolazione massima;»;

13)

l'allegato XIV è modificato in conformità all'allegato V del presente regolamento;

14)

nell'allegato XV, il punto 3.3.2 è sostituito dal seguente:

«3.3.2.

Il gradino o montatoio superiore deve essere facilmente riconoscibile ed accessibile alla persona che scende dal veicolo. La distanza in verticale fra gradini o montatoi successivi deve essere uguale. Tuttavia è ammessa una tolleranza di 20 mm.»;

15)

all'allegato XVIII, la nota esplicativa (1) è sostituita dalla seguente:

«(1)

Ad eccezione della numerazione, i requisiti di cui alla lettera B sono identici al testo del codice standard OCSE relativo alle prove ufficiali delle strutture di protezione montate sui trattori agricoli e forestali (prova statica), codice standard OCSE 4, edizione 2017, febbraio 2017.»;

16)

nell'allegato XXII, il punto 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Dichiarazione relativa al rumore

Il manuale d'uso deve indicare il livello di rumore udito dall'operatore per ciascuna condizione di prova di cui all'allegato XIII, o in alternativa i risultati delle prove del livello sonoro di cui al codice standard OCSE 5, in conformità al punto 4 del proprio modello di verbale di prova.»;

17)

nell'allegato XXIII, il punto 1.2.1 è sostituito dal seguente:

«1.2.1.

I dispositivi di comando come volanti o leve dello sterzo, leve del cambio, leve di controllo, manovelle, pedali e commutatori devono essere scelti, progettati, fabbricati e disposti in modo che le loro forze di attuazione, spostamenti, posizioni, metodi di funzionamento e codifica a colori siano conformi alla norma ISO 15077:2008, comprese le disposizioni di cui agli allegati A e C di tale norma.»;

18)

nell'allegato XXVII, il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Velocità di combustione del materiale della cabina

La velocità di combustione del materiale della cabina come il rivestimento del sedile, le pareti, il pavimento e il rivestimento del tettuccio, se forniti, non deve superare la velocità massima di 150 mm/min quando viene sottoposta alla prova di cui alla norma ISO 3795:1989 o alla norma FMVSS302.».

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 60 del 2.3.2013, pag. 1.

(2)  http://www.oecd.org/tad/code/oecd-standard-codes-official-testing-agricultural-forestry-tractors.htm

(3)  Regolamento delegato (UE) n. 1322/2014 della Commissione, del 19 settembre 2014, che integra e modifica il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la costruzione dei veicoli e i requisiti generali di omologazione dei veicoli agricoli e forestali (GU L 364 del 18.12.2014, pag. 1).


ALLEGATO I

Nell'allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1322/2014, la tabella è sostituita dalla seguente:

«Verbale di prova in base al codice standard OCSE n.

Oggetto

Edizione

Applicabilità

Alternativa al verbale di prova UE in base a

3

Prove ufficiali delle strutture di protezione sui trattori agricoli e forestali

(prova dinamica)

Edizione del 2017

-Febbraio 2017-

T1, T4.2 e T4.3

Allegato VI e

allegato XVIII (se sono stati provati gli ancoraggi delle cinture di sicurezza)

4

Prove ufficiali delle strutture di protezione sui trattori agricoli e forestali

(prova statica)

Edizione del 2017

-Febbraio 2017-

T1/C1, T4.2/C4.2 e T4.3/C4.3

Allegato VIII e

allegato XVIII (se sono stati provati gli ancoraggi delle cinture di sicurezza)

5

Misurazione ufficiale del rumore ai posti di guida sui trattori agricoli e forestali

Edizione del 2017

-Febbraio 2017-

T e C

Allegato XIII

6

Prove ufficiali delle strutture di protezione antiribaltamento montate anteriormente su trattori agricoli o forestali a carreggiata stretta

Edizione del 2017

-Febbraio 2017-

T2/C2, T3/C3 e T4.3/C4.3

Allegato IX (se i requisiti di funzionamento della struttura di protezione antiribaltamento abbattibile sono stati sottoposti a prova e risultano soddisfatti) e

allegato XVIII (se sono stati provati gli ancoraggi delle cinture di sicurezza)

7

Prove ufficiali delle strutture di protezione antiribaltamento montate posteriormente su trattori agricoli o forestali a carreggiata stretta

Edizione del 2017

-Febbraio 2017-

T2/C2, T3/C3 e T4.3/C4.3

Allegato X (se i requisiti di funzionamento della struttura di protezione antiribaltamento abbattibile sono stati sottoposti a prova e risultano soddisfatti) e

allegato XVIII (se sono stati provati gli ancoraggi delle cinture di sicurezza)

8

Prove ufficiali delle strutture di protezione sui trattori agricoli e forestali a cingoli

Edizione del 2017

-Febbraio 2017-

C1, C2, C4.2 e C4.3

Allegato VII e

allegato XVIII (se sono stati provati gli ancoraggi delle cinture di sicurezza)

10

Prove ufficiali delle strutture di protezione contro la caduta di oggetti sui trattori agricoli e forestali

Edizione del 2017

-Febbraio 2017-

T e C

Allegato XI

Parte C».


ALLEGATO II

L'allegato IX del regolamento delegato (UE) n. 1322/2014 è così modificato:

1)

La lettera B è così modificata:

a)

il punto 1.3.1 è sostituito dal seguente:

«1.3.1.   Definizione preliminare: piano mediano della ruota o del cingolo

Il piano mediano della ruota o del cingolo è equidistante dai due piani che comprendono la periferia dei cerchioni o dei cingoli nei loro bordi esterni.»;

b)

al punto 1.3.2 è aggiunta la seguente frase:

«Per i trattori a cingoli la carreggiata è costituita dalla distanza tra i piani mediani dei cingoli.»;

c)

al punto 1.4 è aggiunta la seguente frase:

«Per i trattori muniti di cingoli: la distanza tra i piani verticali perpendicolari al piano longitudinale mediano del trattore che passa per gli assi delle ruote motrici.»;

d)

i punti 2.1.2 e 2.1.3 sono sostituiti dai seguenti:

«2.1.2.

carreggiata minima, fissa o variabile, inferiore a 1 150 mm di uno degli assi munito di pneumatici o di cingoli di maggiori dimensioni. Supponendo che l'asse munito di pneumatici o di cingoli più larghi sia regolato su una carreggiata non superiore a 1 150 mm, la carreggiata dell'altro asse deve poter essere regolata in modo che i bordi esterni degli pneumatici o dei cingoli più stretti non superino i bordi esterni degli pneumatici o dei cingoli dell'altro asse. Qualora i due assi siano muniti di cerchioni e di pneumatici o di cingoli delle stesse dimensioni, la carreggiata fissa o variabile dei due assi deve essere inferiore a 1 150 mm;

2.1.3.

massa superiore a 400 kg, ma inferiore a 3 500 kg, corrispondente alla massa a vuoto del trattore, compresi le strutture di protezione antiribaltamento e gli pneumatici o i cingoli delle dimensioni maggiori raccomandate dal costruttore. La massa massima ammissibile non deve essere superiore a 5 250 kg e il rapporto di massa (massa massima ammissibile/massa di riferimento) non deve essere superiore a 1,75;»;

e)

al punto 3.1.2.3 è aggiunta la seguente frase:

«Nel caso di trattori muniti di cingoli, il costruttore deve definire le regolazioni della carreggiata.»;

f)

al punto 3.1.3.2, la seconda e la terza frase sono sostituite dalle seguenti:

«Tale angolo deve raggiungere un valore minimo di 38° nel momento in cui il trattore viene a trovarsi in equilibrio instabile sulle ruote o sui cingoli a contatto col suolo. La prova è eseguita in posizione di massima sterzatura, una volta a destra e una volta a sinistra.»;

g)

il punto 3.1.4.3.1 è così modificato:

i)

la riga B0 per le caratteristiche del trattore è sostituita dalla seguente:

«B0

(m)

Larghezza dello pneumatico o del cingolo posteriore;»;

ii)

le righe D2 e D3 per le caratteristiche del trattore sono sostituite dalle seguenti:

«D2

(m)

Altezza degli pneumatici o dei cingoli anteriori con asse a pieno carico;

D3

(m)

Altezza degli pneumatici o dei cingoli posteriori con asse a pieno carico;»;

iii)

nella riga S per le caratteristiche del trattore, la frase «La somma della larghezza della carreggiata (S) e della larghezza del pneumatico (B0) deve essere maggiore della larghezza B6 della ROPS.» è sostituita dalla seguente «La somma della larghezza della carreggiata (S) e della larghezza dello pneumatico o del cingolo (B0) deve essere maggiore della larghezza B6 della ROPS.»;

h)

il punto 3.1.4.3.2.2 è sostituito dal seguente:

«3.1.4.3.2.2.

l'asse di rotazione è parallelo all'asse longitudinale del trattore e passa per il centro delle superfici di contatto tra il piano inclinato e le ruote o i cingoli anteriori e posteriori;»;

i)

al punto 3.1.5.1, l'ultimo paragrafo è sostituito dal seguente:

«La distanza tra il baricentro e l'asse posteriore (L3 ) o l'asse anteriore (L2 ) deve essere calcolata in base alla ripartizione della massa del trattore tra le ruote o i cingoli posteriori e anteriori.»;

j)

il punto 3.1.5.2 è sostituito dal seguente:

«3.1.5.2.   Altezza degli pneumatici o dei cingoli posteriori (D3 ) e anteriori (D2 )

Misurare la distanza tra il punto più alto dello pneumatico o del cingolo e il suolo (cfr. figura 6.5); si usa lo stesso metodo sia per gli pneumatici o i cingoli anteriori che per quelli posteriori.»;

k)

al punto 3.1.5.4, l'ultimo paragrafo è sostituito dal seguente:

«Il punto d'urto è definito dal piano tangente alla ROPS che interseca la retta definita dai punti esterni più alti degli pneumatici o dei cingoli anteriori e posteriori (cfr. figura 6.7).»;

l)

al punto 3.1.5.6, l'ultimo paragrafo è sostituito dal seguente:

«Il punto d'urto è definito dal piano tangente al cofano motore e alla ROPS che interseca i punti esterni più alti dello pneumatico o del cingolo anteriore (cfr. figura 6.7). La misurazione va effettuata su entrambi i lati del cofano motore.»;

m)

al punto 3.1.5.9, il primo e il secondo paragrafo sotto il titolo «Altezza del punto di articolazione dell'asse anteriore (H0)» sono sostituiti dai seguenti:

«Verificare e includere nella relazione tecnica del costruttore la distanza verticale tra il centro del punto di articolazione dell'asse anteriore e il centro dell'asse degli pneumatici o dei cingoli anteriori (H01 ).

Misurare la distanza verticale tra il centro dell'asse degli pneumatici o dei cingoli anteriori e il suolo (H02 ) (cfr. figura 6.8).»;

n)

i punti 3.1.5.10 e 3.1.5.11 sono sostituiti dai seguenti:

«3.1.5.10.   Larghezza della carreggiata posteriore (S)

Misurare la larghezza minima della carreggiata posteriore con gli pneumatici o i cingoli delle dimensioni maggiori secondo le indicazioni del costruttore (cfr. figura 6.9).

3.1.5.11.   Larghezza dello pneumatico o del cingolo posteriore (B0 )

Misurare la distanza tra il piano verticale esterno e quello interno di uno pneumatico o un cingolo posteriore nella sua parte superiore (figura 6.9).»;

o)

il punto 3.2.1.3.4 è sostituito dal seguente:

«3.2.1.3.4.

La carreggiata deve essere regolata in modo da evitare, per quanto possibile, che la ROPS, durante le prove di resistenza, sia sostenuta dagli pneumatici o dai cingoli. Se le prove sono effettuate in conformità alla procedura statica, le ruote o i cingoli possono essere tolti.»;

p)

il punto 3.2.2.2.4 è sostituito dal seguente:

«3.2.2.2.4.

Se il trattore dispone di un sistema di sospensione tra il telaio e le ruote o i cingoli, tale sistema deve essere bloccato durante le prove.»;

q)

il punto 3.2.5.4 è sostituito dal seguente:

«3.2.5.4.   Apparecchiatura di schiacciamento

Un'apparecchiatura simile a quella illustrata nella figura 6.10 deve poter esercitare una forza dall'alto verso il basso sulla ROPS mediante una trave rigida, larga circa 250 mm, collegata al meccanismo di applicazione del carico da giunti universali. Appositi supporti situati sotto gli assi devono impedire che gli pneumatici o i cingoli del trattore assorbano la forza di schiacciamento.»;

r)

al punto 3.3.2.2, l'ultima frase dell'ultimo paragrafo è sostituita dalla seguente:

«Per stimare quanto sopra vengono scelti gli pneumatici o i cingoli anteriori e posteriori e la carreggiata con le più piccole dimensioni standard indicate dal costruttore.»;

s)

la figura 6.5 è sostituita dalla seguente:

«Figura 6.5

Dati necessari al calcolo del capovolgimento di un trattore con rotolamento triassiale

Image

Nota: D2 e D3 vanno misurate con asse a pieno carico.»;

t)

al punto 5.3.1, nell'ultimo paragrafo è aggiunta la seguente frase:

«Nel caso di trattori muniti di cingoli, il costruttore deve definire le regolazioni della carreggiata.»;

u)

alla sezione B4 («Requisiti per le prove virtuali») è aggiunto il seguente paragrafo:

«Per i trattori muniti di cingoli le seguenti righe devono essere sostituite nel modello originale:

 

520 LOCATE 12, 40: PRINT «HEIGHT OF THE REAR TRACKS D3=»

 

*540 PRINT «HEIGHT OF THE FRT TRACKS D2=»: LOCATE 13, 29: PRINT «»

 

650 LOCATE 17, 40: PRINT «REAR TRACKS WIDTH B0=»

 

970 LPRINT TAB(40); «HEIGHT OF THE REAR TRACKS D3=»;

 

*980 LPRINT «HEIGHT OF THE FRT TRACKS D2=»;

 

1160 LPRINT TAB(40); «REAR TRACK WIDTH B0=»;

 

1390 W2 = SQR(H0 * H0 + L0 * L0): S1 = S/2 + B0/2

 

1530 F2 = 2 * ATN(- L0/D3 + SQR[(L0/D3) ^ 2 – (D2/D3) + 1)]

 

1590 X(1, 5) = D3

 

1660 Y(1, 5) = -L3

*

se del caso»;

2)

nelle note esplicative dell'allegato IX, la nota esplicativa (1) è sostituita dalla seguente:

«(1)

Esclusa la numerazione delle sezioni B2 e B3 che è stata armonizzata insieme all'intero allegato, il testo dei requisiti nonché la numerazione indicati alla lettera B sono identici al testo e alla numerazione del codice standard OCSE relativo alle prove ufficiali di ROPS montate anteriormente sui trattori agricoli e forestali a carreggiata stretta, codice standard OCSE 6, edizione 2017, febbraio 2017.».

ALLEGATO III

L'allegato X del regolamento delegato (UE) n. 1322/2014 è così modificato:

1)

alla lettera A, è aggiunto il seguente punto 3:

«3.

Oltre ai requisiti di cui al punto 2, devono essere soddisfatti anche i requisiti di funzionamento della struttura di protezione antiribaltamento abbattibile (ROPS) di cui alla sezione B3.»;

2)

La lettera B è così modificata:

1)

il punto 3.1.2.2.5 è sostituito dal seguente:

«3.1.2.2.5.

Il lato scelto per applicare il primo carico sulla parte posteriore della ROPS deve essere quello che, secondo le autorità addette alla prova, comporterà l'applicazione della serie di carichi alle condizioni più sfavorevoli per la ROPS. Il carico laterale va applicato sul lato opposto al piano mediano del trattore rispetto a quello cui è applicato il carico longitudinale. Il carico anteriore va applicato sullo stesso lato del piano longitudinale mediano della ROPS cui è applicato il carico laterale.»;

2)

è aggiunta la seguente sezione B3:

«B3   REQUISITI DI FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE DI PROTEZIONE ANTIRIBALTAMENTO ABBATTIBILI

5.1.   Campo di applicazione

La presente sezione stabilisce i requisiti minimi di prestazione e di prova per le ROPS abbattibili montate posteriormente che sono sollevate e/o abbassate manualmente da un operatore in piedi (con o senza assistenza parziale) e bloccate manualmente o automaticamente.

5.2.   Ai fini della presente sezione si applicano le seguenti definizioni:

5.2.1.   «ROPS abbattibile azionata a mano»: struttura protettiva a due montanti, montata posteriormente, il cui sollevamento/abbassamento è gestito direttamente dall'operatore (con o senza assistenza parziale);

5.2.2.   «ROPS abbattibile automatica»: struttura protettiva a due montanti, montata posteriormente, le cui operazioni di sollevamento/abbassamento sono completamente assistite;

5.2.3.   «sistema di bloccaggio»: dispositivo destinato a bloccare, in modo manuale o automatico, la ROPS nella posizione sollevata o abbassata;

5.2.4.   «zona di impugnatura»: superficie definita dal costruttore come parte della ROPS e/o impugnatura aggiuntiva montata sulla ROPS mediante la quale l'operatore può effettuare le operazioni di sollevamento/abbassamento;

5.2.5.   «parte accessibile della zona di impugnatura»: zona in cui la ROPS è azionata dall'operatore durante le operazioni di sollevamento/abbassamento; tale zona va definita rispetto al centro geometrico delle sezioni trasversali della zona di impugnatura;

5.2.6.   «area accessibile»: area in cui un operatore in piedi può applicare una forza al fine di sollevare/abbassare la ROPS;

5.2.7.   «punto di pizzicamento»: punto pericoloso in cui le parti che si muovono le une rispetto alle altre o rispetto a parti fisse possono causare un rischio di pizzicamento per le persone o per alcune parti del loro corpo;

5.2.8.   «punto di tranciamento»: punto pericoloso in cui le parti che si muovono le une rispetto alle altre o rispetto a parti fisse possono causare un rischio di pizzicamento o di tranciamento per le persone o per parti del loro corpo;

5.2.9.   «postazione in piedi»: parte della piattaforma del trattore accessibile dall'accesso principale al posto di guida con spazio sufficiente per accogliere un operatore in piedi.

5.3.   ROPS abbattibile azionata a mano

5.3.1.   Condizioni preliminari delle prove

5.3.1.1.   Zona di impugnatura

L'azionamento manuale deve essere effettuato da un operatore in piedi che afferra con una o con entrambe le mani la zona di impugnatura della roll-bar.

La roll-bar può essere azionata da terra o da una postazione in piedi sulla piattaforma (figure 7.8a e 7.8b).

L'operatore che aziona la roll-bar può trovarsi in una posizione frontale o parallela rispetto alla direzione della traiettoria della stessa.

È consentita una procedura che preveda più fasi, molteplici posizioni dell'operatore e molteplici zone di impugnatura definite.

La zona di impugnatura deve essere sempre chiaramente individuabile (figura 7.9).

Questa zona va progettata senza spigoli vivi, angoli acuti e superfici ruvide che possano provocare lesioni all'operatore.

Essa si può trovare su uno o su entrambi i lati del trattore e può essere una parte strutturale della roll-bar o delle impugnature aggiuntive. In questa zona di impugnatura, l'azionamento manuale per sollevare o abbassare la roll-bar non deve esporre l'operatore a rischi di tranciamento, di pizzicamento o di movimenti incontrollabili.

5.3.1.2.   Aree accessibili

Esistono tre aree accessibili che consentono di applicare quantità diverse di forza ammessa, definite rispetto al piano orizzontale del suolo e ai piani verticali tangenti alle parti esterne del trattore che delimitano la posizione o lo spostamento dell'operatore (figura 7.10).

Area I: area di facile accesso

Area II: area accessibile che non richiede l'inclinazione in avanti del corpo

Area III: area accessibile che richiede l'inclinazione in avanti del corpo

Azionamento della roll-bar da una posizione parallela alla sua traiettoria.

 

La posizione e il movimento dell'operatore sono limitati da ostacoli costituiti da parti del trattore e delimitati dai piani verticali tangenti ai bordi esterni dell'ostacolo.

 

Se occorre che l'operatore sposti i piedi durante l'azionamento manuale della roll-bar, è consentito spostarsi nell'ambito di un piano parallelo alla traiettoria della roll-bar oppure entro un solo altro piano parallelo al precedente, in modo da superare un ostacolo. Lo spostamento generale deve essere considerato come una combinazione di linee rette parallele e perpendicolari alla traiettoria della roll-bar. È consentito uno spostamento perpendicolare a condizione che l'operatore si avvicini alla roll-bar. La zona accessibile deve essere considerata come uno spazio che racchiude le diverse aree accessibili (figura 7.11).

Azionamento della roll-bar da una posizione frontale rispetto alla sua traiettoria.

 

Solo per l'azionamento della roll-bar da una posizione frontale rispetto alla sua traiettoria le aree II e III sono considerate come estensioni accessibili (figura 7.12). In tali estensioni le forze di attivazione accettabili sono le stesse di quelle rispettivamente dell'area II e dell'area III.

 

Se l'operatore deve spostarsi durante l'azionamento manuale della roll-bar, il movimento deve avvenire entro un piano parallelo alla traiettoria della roll-bar senza ostacoli.

In questo caso la zona accessibile deve essere considerata come uno spazio che racchiude le diverse aree accessibili.

5.3.1.3.   Postazione in piedi

Qualsiasi postazione in piedi sulla piattaforma dichiarata dal costruttore deve essere accessibile dall'accesso principale al posto di guida e rispettare i seguenti requisiti:

una postazione in cui è previsto che si stia in piedi deve disporre di spazio sufficiente per entrambi i piedi dell'operatore, essere piana ed essere dotata di una superficie antiscivolo. A seconda della configurazione della macchina, la postazione in piedi può essere costituita da due superfici separate e utilizzare componenti della macchina. Deve essere posizionata in modo che l'operatore possa mantenere la propria stabilità nel corso dello svolgimento del servizio richiesto ed essere allo stesso livello di altezza con una tolleranza di ± 50 mm.

Si devono fornire corrimano e/o maniglie al fine di consentire un contatto a tre punti. Il presente requisito può essere considerato soddisfatto qualora per questa funzione si utilizzino parti della macchina.

Si considera che una postazione in piedi disponga di spazio sufficiente se la sua superficie in sezione trasversale forma un quadrato i cui lati misurano almeno 400 mm (figura 7.13).

In alternativa il requisito può essere soddisfatto prevedendo spazio sufficiente per un piede sulla superficie piana e un ginocchio sul sedile.

5.3.1.4.   Condizioni di prova

Sul trattore devono essere montati pneumatici aventi il massimo diametro indicato dal costruttore e la più piccola sezione trasversale compatibile con tale diametro. Gli pneumatici devono essere gonfiati alla pressione raccomandata per i lavori agricoli.

Le ruote posteriori devono essere regolate sulla carreggiata più stretta; le ruote anteriori devono essere regolate, per quanto possibile, sulla stessa carreggiata. Se sono possibili due regolazioni della carreggiata anteriore che differiscono nella stessa misura dalla regolazione della carreggiata posteriore più stretta, va scelta la più larga delle due regolazioni della carreggiata anteriore.

5.3.2.   Procedura di prova

Scopo della prova è misurare la forza necessaria per sollevare o abbassare la roll-bar. La prova sarà effettuata in condizioni statiche: non è previsto alcun movimento iniziale della roll-bar. Ciascuna misurazione della forza necessaria a sollevare o ad abbassare la roll-bar va fatta in una direzione tangente alla traiettoria della roll-bar che attraversi il centro geometrico delle sezioni trasversali della zona di impugnatura.

La zona di impugnatura è ritenuta accessibile quando si trova all'interno delle aree accessibili o dello spazio che racchiude aree accessibili diverse (figura 7.14).

Occorre che la forza necessaria a sollevare e abbassare la roll-bar sia misurata in più punti all'interno della parte accessibile della zona di impugnatura (figura 7.15).

La prima misurazione va effettuata all'estremità della parte accessibile della zona di impugnatura quando la roll-bar è completamente abbassata (punto 1 della figura 7.15).

La seconda misurazione va stabilita in base alla posizione del punto 1 dopo la rotazione della roll-bar fino al punto in cui la perpendicolare alla traiettoria della roll-bar è verticale (punto 2 della figura 7.15).

La terza misurazione va effettuata dopo la rotazione della roll-bar fino all'estremità superiore della parte accessibile della zona di impugnatura (punto 3 della figura 7.15).

Se nella terza misurazione la roll-bar non viene sollevata completamente, la misurazione va effettuata a partire da un punto all'estremità della parte accessibile della zona di impugnatura quando la roll-bar è completamente sollevata (punto 4 della figura 7.15).

Se tra il punto 1 e il punto 3 la traiettoria dell'estremità della parte accessibile della zona di impugnatura supera il limite tra la zona I e la zona II, in tale punto va effettuata una misurazione aggiuntiva (figura 7.16).

Le forze massime in tali punti non devono superare la forza accettabile della zona (I, II o III).

Al fine di misurare la forza nei punti richiesti, è possibile misurarne direttamente il valore o misurare la coppia necessaria a sollevare o ad abbassare la roll-bar e ricavare da essa la forza.

5.3.3.   Condizioni di accettazione

5.3.3.1.   Forza richiesta

La forza accettabile per l'attivazione della ROPS dipende dalla zona accessibile, come indicato nella tabella 7.2.

Tabella 7.2

Forza ammessa

Zona

I

II

III

Forza accettabile (N)

100

75

50

Un aumento non superiore al 25 % della forza accettabile è ammesso quando la roll-bar è completamente abbassata e completamente sollevata.

Un aumento non superiore al 25 % della forza accettabile è ammesso quando la roll-bar è azionata da una posizione frontale rispetto alla traiettoria della stessa.

Un aumento non superiore al 50 % della forza accettabile è ammesso durante l'operazione di abbassamento.

5.3.3.2.   Requisiti aggiuntivi

L'azionamento manuale per sollevare o abbassare la roll-bar non deve esporre l'operatore a rischi di tranciamento, di pizzicamento o di movimenti incontrollabili.

Un punto di pizzicamento non è considerato pericoloso per le mani dell'operatore se nella zona di impugnatura le distanze di sicurezza tra la roll-bar e le parti fisse del trattore sono pari o superiori a 100 mm per la mano, il polso, il pugno e i 25 mm per le dita (ISO 13854:1996). Le distanze di sicurezza devono essere controllate rispetto alla modalità di azionamento prevista dal costruttore nel manuale d'uso.

5.4.   Sistema di bloccaggio manuale

Il dispositivo montato per bloccare la ROPS in posizione abbassata/alzata va progettato:

in modo da essere azionato da un operatore in piedi e da essere posto in un'area accessibile;

in modo da essere difficilmente separabile dalla ROPS (ad esempio perni di bloccaggio, lucchetti o spille di sicurezza);

in modo da evitare confusione nell'operazione di bloccaggio (occorre indicare la corretta posizione dei perni);

in modo da evitare di rimuovere o di perdere involontariamente delle parti.

Se i dispositivi impiegati per bloccare la ROPS in posizione abbassata/alzata sono costituiti da perni, essi devono poter essere inseriti o sfilati liberamente. La forza che a tal fine è necessario esercitare sulla roll-bar deve soddisfare i requisiti di cui ai punti 1 e 3 o 4 (cfr. punto 5.3).

Tutti gli altri dispositivi di bloccaggio vanno progettati con un approccio ergonomico per quanto riguarda la forma e la forza, soprattutto per evitare rischi di pizzicamento o di tranciamento.

5.5.   Prova preliminare del sistema di bloccaggio automatico

Un sistema di bloccaggio automatico montato su una ROPS abbattibile azionata a mano va sottoposto a una prova preliminare prima della prova di resistenza della ROPS.

La roll-bar va spostata dalla posizione abbassata a quella alzata bloccata e viceversa. Queste operazioni corrispondono a un ciclo. Devono essere eseguiti 500 cicli.

La loro esecuzione può essere manuale o prevedere l'uso di energia esterna (idraulica, pneumatica o mediante attuatori elettrici). In entrambi i casi la forza va applicata all'interno di un piano parallelo alla traiettoria della roll-bar e che attraversa la zona di impugnatura; la velocità angolare della roll-bar va mantenuta pressoché costante e inferiore a 20 gradi/s.

Dopo i 500 cicli, la forza applicata quando la roll-bar è in posizione alzata non deve superare di oltre il 50 % la forza ammessa (tabella 7.2).

Lo sbloccaggio della roll-bar deve avvenire in base a quanto previsto dal manuale d'uso.

Completati i 500 cicli, non vanno effettuati interventi di manutenzione o di regolazione del sistema di bloccaggio.

Nota 1: La prova preliminare può essere anche effettuata su ROPS abbattibili automaticamente. La prova va eseguita prima della prova di resistenza della ROPS.

Nota 2: La prova preliminare può essere effettuata dal costruttore. In tal caso, il costruttore rilascia al centro di prova un certificato attestante che la prova è stata effettuata secondo la procedura di prova, senza interventi di manutenzione o di regolazione sul sistema di bloccaggio al termine dei 500 cicli. Il laboratorio controllerà le prestazioni della ROPS con un ciclo di prova dalla posizione abbassata a quella alzata bloccata e viceversa.

Image

Figura 7.8 a

Da terra

Figura 7.8 b

Dalla piattaforma

Image

Figura 7.9

Zona di impugnatura

Zona di impugnatura

Image Testo di immagine Image Testo di immagine Image Testo di immagine Image Testo di immagine Image

Figura 7.14

Esempio di parte accessibile della zona di impugnatura

Parte accessibile della zona di impugnatura

Aree accessibili

Traiettoria della zona di impugnatura

Image

Figure 7.15

Punti di misurazione della forza richiesta

Punto 1

Punto 2

Punto 3

Punto 4

Image

Figure 7.16

Punti di misurazione aggiuntivi della forza richiesta

Punto aggiuntivo

Punto 1

Punto 2

Punto 3

Punto 4

»;

3)

Nelle note esplicative dell'allegato X, la nota esplicativa (1) è sostituita dalla seguente:

«1)

Esclusa la numerazione delle sezioni B2 e B3 che è stata armonizzata insieme all'intero allegato, il testo dei requisiti nonché la numerazione indicati alla lettera B sono identici al testo e alla numerazione del codice standard OCSE relativo alle prove ufficiali di ROPS montate posteriormente sui trattori agricoli e forestali a carreggiata stretta, codice standard OCSE 7, edizione 2017, febbraio 2017.».

ALLEGATO IV

L'allegato XI del regolamento delegato (UE) n. 1322/2014 è così modificato:

1)

la lettera C è così modificata:

a)

il punto 3.1.3 è sostituito dal seguente:

«3.1.3.

La FOPS può essere progettata unicamente per proteggere il conducente nel caso della caduta di un oggetto. Su tale FOPS deve essere possibile montare una protezione dalle intemperie per il conducente, anche di tipo temporaneo, che può essere rimossa dal conducente durante la stagione calda. Esistono anche FOPS il cui rivestimento è permanente e la cui ventilazione nella stagione calda è assicurata da aperture o deflettori. Poiché il rivestimento può aumentare la resistenza della FOPS e, se smontabile, può essere assente al momento di un infortunio, tutte le parti che il conducente può asportare dovranno essere rimosse ai fini della prova. Porte e finestre che possano essere aperte vanno rimosse o fissate in posizione aperta nel corso della prova per non aumentare la resistenza della FOPS.»;

b)

è inserito il seguente punto 3.1.3.1:

«3.1.3.1.

Nel caso di un'apertura del tetto che può essere aperta sia situata sulla proiezione verticale della zona di sicurezza, su richiesta del costruttore, sotto la sua responsabilità e conformemente alle sue istruzioni, la prova può essere effettuata con l'apertura del tetto:

in posizione chiusa e bloccata,

in posizione aperta,

rimossa.

In ogni caso devono essere soddisfatti i requisiti di cui al punto 3.3 e nella relazione di prova deve essere riportata una descrizione delle condizioni di prova.

Le norme che seguono si riferiscono solo alle prove della FOPS. È sottinteso che sono inclusi i rivestimenti permanenti.

Si deve includere nelle specifiche una descrizione di tutti i rivestimenti temporanei forniti. Prima della prova occorre rimuovere tutti i materiali vetrosi o fragili. I componenti del trattore e della FOPS che possono subire danni inutili durante la prova e che non influiscono sulla sua resistenza o sulle sue dimensioni possono essere rimossi prima della prova, se il costruttore lo desidera. Durante la prova non possono essere effettuate riparazioni o regolazioni. Il costruttore ha la facoltà di fornire vari campioni identici se sono necessarie varie prove di caduta.»;

c)

il seguente punto 3.6.2.8 è inserito prima della tabella 10.2:

«3.6.2.8.

In alternativa tali requisiti possono essere verificati applicando l'urto della sfera di prova se tutti gli elementi strutturali sono ad una temperatura pari o inferiore a – 18 °C.»;

d)

l'intestazione della figura 10.3 è sostituita dalla seguente:

«Figura 10.3

Configurazione minima di prova della FOPS

Struttura di protezione fissata rigidamente al banco di prova nella sua normale posizione di montaggio»;

2)

Nelle note esplicative dell'allegato XI, la nota esplicativa (1) è sostituita dalla seguente:

«1)

Salvo disposizioni contrarie, il testo dei requisiti e la numerazione di cui alla sezione C sono identici al testo e alla numerazione del codice standard OCSE relativo alle prove ufficiali delle strutture di protezione montate sui trattori a cingoli agricoli e forestali, codice standard OCSE 10, edizione 2017, febbraio 2017.».

ALLEGATO V

L'allegato XIV del regolamento delegato (UE) n. 1322/2014 è così modificato:

1)

l'appendice 3 è così modificata:

a)

nella tabella, le righe per i PS numeri 1 e 2 sono sostituite dalle seguenti:

«PS No

a

10 – 4 m

t

s

1

0 089

 

2

0 215»;

 

b)

nella tabella, le righe per i PS numeri 699 e 700 sono sostituite dalle seguenti:

«PS No

a

10 – 4 m

t

s

699

0 023

 

700

0 000

28·0»;

2)

l'appendice 4a è così modificata:

a)

nella tabella, le righe per i PS numeri 1 e 2 sono sostituite dalle seguenti:

«PS No

a

10 – 4 m

t

s

1

0 022

 

2

0 089»;

 

b)

nella tabella, la riga per il PS numero 699 è sostituita dalla seguente:

«PS No

a

10 – 4 m

t

s

699

0 062».

 


6.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 140/35


REGOLAMENTO (UE) 2018/831 DELLA COMMISSIONE

del 5 giugno 2018

che modifica il regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), d), e), h) e i), l'articolo 11, paragrafo 3, e l'articolo 12, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato I del regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione (2) stabilisce un elenco dell'Unione delle sostanze autorizzate che possono essere utilizzate nei materiali e negli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

(2)

Successivamente all'ultima modifica del regolamento (UE) n. 10/2011, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha pubblicato ulteriori pareri scientifici su determinate sostanze che possono essere utilizzate nei materiali a contatto con i prodotti alimentari («sostanze MCA»), nonché sull'utilizzo consentito delle sostanze precedentemente autorizzate. Al fine di garantire la conformità con le più recenti conclusioni dell'Autorità, è opportuno modificare il regolamento (UE) n. 10/2011.

(3)

L'Autorità ha adottato pareri che rivalutano la contaminazione da perclorato negli alimenti e l'esposizione alimentare umana al perclorato (3) (4). La sostanza «acido perclorico, sali» (perclorato) (n. 822 nell'elenco delle sostanze MCA) è inclusa nell'allegato I, tabella 1, del regolamento (UE) n. 10/2011 come additivo o sostanza ausiliaria della polimerizzazione. A tale sostanza si applica un limite di migrazione specifica («LMS») pari a 0,05 mg/kg sulla base dell'ipotesi della normale esposizione alimentare derivata da materiali a contatto con i prodotti alimentari secondo cui una persona di 60 kg consuma quotidianamente 1 kg di alimenti. Nel rivalutare il perclorato, l'Autorità ha stabilito una dose giornaliera tollerabile (DGT) pari a 0,3 μg/kg di peso corporeo al giorno e ha osservato che nei gruppi di giovani l'esposizione al perclorato proveniente da tutte le fonti alimentari, sia sul breve che sul lungo termine, supera la DGT, mentre lo stesso tipo di esposizione nella popolazione adulta è risultato a livello della DGT. Per rispondere a questa situazione, l'LMS dovrebbe essere calcolato sulla base della DGT e dovrebbe essere applicato un fattore di attribuzione convenzionale del 10 % della DGT da sostanze MCA. Di conseguenza l'LMS per il perclorato dovrebbe essere ridotto da 0,05 mg/kg a 0,002 mg/kg, al fine di garantire che la migrazione di perclorato da sostanze plastiche MCA non risulti pericolosa per la salute umana.

(4)

L'Autorità ha adottato un parere scientifico favorevole (5) sull'uso della sostanza acido fosforoso, miscela di triesteri di 2,4-bis(1,1-dimetilpropil)fenile e di 4-(1,1-dimetilpropil)fenile (sostanza MCA n. 974, n. CAS 939402-02-5). La sostanza è autorizzata con un limite di migrazione pari a 5 mg/kg di prodotto alimentare. Sulla base di nuove prove scientifiche l'Autorità ha concluso che tale sostanza non desta preoccupazioni per la sicurezza dei consumatori pur aumentando il suo limite di migrazione specifica da 5 a 10 mg/kg di prodotto alimentare, a condizione che siano rispettate le altre restrizioni. Per questo motivo è opportuno aumentare il limite di migrazione per questa sostanza, a condizione che siano rispettate le altre restrizioni.

(5)

L'Autorità ha adottato un parere scientifico favorevole (6) sull'uso della sostanza 1,2,3,4-tetraidronaftalene-2,6-dicarbossilato di dimetile (sostanza MCA n. 1066, n. CAS 23985-75-3). L'Autorità ha concluso che tale sostanza non desta preoccupazioni per la sicurezza dei consumatori se utilizzata come comonomero per la fabbricazione di uno strato di poliestere da usare come rivestimento interno di materiale plastico multistrato destinato al contatto con gli alimenti ai quali sono assegnati i simulanti alimentari A, B, C e/o D1 di cui all'allegato III, tabella 2, del regolamento (UE) n. 10/2011. La migrazione totale della sostanza e dei suoi dimeri (ciclici e aciclici) non dovrebbe superare 0,05 mg/kg di prodotto alimentare. Tale monomero dovrebbe quindi essere aggiunto all'elenco dell'Unione delle sostanze autorizzate con la restrizione che siano rispettate tali specifiche.

(6)

L'Autorità ha adottato un parere scientifico favorevole (7) sull'uso della sostanza [3-(2,3-epossipropossi)propil]trimetossisilano (sostanza MCA n. 1068, n. CAS 2530-83-8). L'Autorità ha concluso che la sostanza, sebbene abbia un potenziale genotossico, non desta preoccupazioni per la sicurezza a causa della esposizione ridotta o nulla quando utilizzata come componente di agenti plastificanti per l'apprettatura di fibre di vetro incorporate in materie plastiche a bassa diffusività come il polietilene tereftalato (PET), il policarbonato (PC), il tereftalato di polibutilene (PBT), i poliesteri termoindurenti e la resina vinilestere epossidica di tipo bisfenolo destinata all'uso singolo o ripetuto con stoccaggio prolungato a temperatura ambiente, contatto ripetuto sul breve termine a temperatura aumentata o elevata e per tutti gli alimenti. Poiché anche alcuni dei prodotti di reazione della sostanza contenente la funzione epossidica possono avere un potenziale genotossico, non dovrebbero essere rilevabili residui della sostanza e di ciascuno dei prodotti di reazione nelle fibre di vetro apprettate in quantità superiore a 10 μg/kg per la sostanza e a 60 μg/kg per ciascuno dei prodotti di reazione (monomeri idrolizzati e dimeri, trimeri e tetrameri ciclici contenenti epossidi).

(7)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) n. 10/2011.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) n. 10/2011 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

I materiali e gli oggetti di materia plastica conformi al regolamento (UE) n. 10/2011, nella versione applicabile prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, possono essere immessi sul mercato fino al 26 giugno 2019 e rimanere sul mercato fino all'esaurimento delle scorte.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4.

(2)  Regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione, del 14 gennaio 2011, riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (GU L 12 del 15.1.2011, pag. 1).

(3)  EFSA Journal 2017; 15(10):5043.

(4)  EFSA Journal 2014; 12(10):3869.

(5)  EFSA Journal 2017; 15(5):4841.

(6)  EFSA Journal 2017; 15(5):4840.

(7)  EFSA Journal 2017; 15(10):5014.


ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (UE) n. 10/2011 è così modificato:

1)

al punto 1, la tabella 1 è così modificata:

a)

le voci relative alle sostanze MCA n. 822 e n. 974 sono sostituite dalle seguenti:

«822

71938

 

Acido perclorico, sali

no

no

0,002

 

 

4)»

«974

74050

939402-02-5

Acido fosforoso, miscela di triesteri di 2,4-bis(1,1-dimetilpropil)fenile e di 4-(1,1-dimetilpropil)fenile

no

10

 

LMS espresso come somma delle forme fosfito e fosfato della sostanza, 4-tert-amilfenolo e 2,4-di-tert-amilfenolo. La migrazione di 2,4-di-tert-amilfenolo non deve superare 1 mg/kg di prodotto alimentare.»

 

b)

sono aggiunte le seguenti voci secondo l'ordine dei numeri delle sostanze MCA:

«1066

 

23985-75-3

1,2,3,4-tetraidronaftalene-2,6-dicarbossilato di dimetile

no

no

0,05

 

Da utilizzarsi unicamente come comonomero per la fabbricazione di uno strato di poliestere non destinato al contatto con i prodotti alimentari in un materiale plastico multistrato destinato al contatto unicamente con gli alimenti ai quali sono assegnati i simulanti alimentari A, B, C e/o D1 di cui all'allegato III, tabella 2. Il limite di migrazione specifica riportato nella colonna 8 si riferisce alla migrazione totale della sostanza e dei suoi dimeri (ciclici e aciclici).

 

1068

 

2530-83-8

[3-(2,3-epossipropossi)propil]trimetossisilano

no

no

 

 

Da utilizzarsi unicamente come componente di agenti plastificanti per l'apprettatura di fibre di vetro da incorporare in materie plastiche a bassa diffusività rinforzate con fibra di vetro [polietilene tereftalato (PET), policarbonato (PC), tereftalato di polibutilene (PBT), poliesteri termoindurenti e resina vinilestere epossidica di tipo bisfenolo] a contatto con i prodotti alimentari.

Nelle fibre di vetro trattate non devono essere rilevabili residui della sostanza in quantità superiore a 0,01 mg/kg e a 0,06 mg/kg per ciascuno dei prodotti di reazione (monomeri idrolizzati e dimeri, trimeri e tetrameri ciclici contenenti epossidi).»

 


6.6.2018   

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L 140/38


REGOLAMENTO (UE) 2018/832 DELLA COMMISSIONE

del 5 giugno 2018

che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di cyantraniliprole, cimoxanil, deltametrina, difenoconazolo, fenamidone, flubendiamide, fluopicolide, folpet, fosetil, mandestrobin, mepiquat, metazaclor, propamocarb, propargite, pirimetanil, sulfoxaflor e triflossistrobina in o su determinati prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a) e l'articolo 18, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Per le sostanze cyantraniliprole, cimoxanil, deltametrina, fenamidone, folpet, mandestrobin, mepiquat, metazaclor, propamocarb, pirimetanil, sulfoxaflor e triflossistrobina, i livelli massimi di residui (LMR) sono stati fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. Per le sostanze difenoconazolo, flubendiamide, fluopicolide e fosetil, gli LMR sono stati fissati nell'allegato III, parte A, dello stesso regolamento. Per la propargite gli LMR sono stati fissati nell'allegato V dello stesso regolamento.

(2)

L'11 luglio 2015, la commissione del Codex alimentarius ha adottato i limiti massimi di residui del Codex (CXL) per il fenamidone (2).

(3)

Conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), le norme internazionali vigenti o d'imminente perfezionamento sono prese in considerazione nell'elaborazione o nell'adeguamento della legislazione alimentare, salvo se tali norme o loro parti pertinenti sono inefficaci o inadeguate per il conseguimento dei legittimi obiettivi della legislazione alimentare, se vi è una giustificazione scientifica in tal senso o se il livello di protezione che assicurano non è quello ritenuto adeguato nell'Unione. Inoltre, conformemente all'articolo 13, lettera e), di tale regolamento l'Unione è tenuta a promuovere la coerenza tra gli standard tecnici internazionali e la legislazione in materia alimentare, assicurando al contempo che l'elevato livello di protezione adottato nell'Unione non venga ridotto.

(4)

L'Unione ha formulato una riserva al Comitato Codex sui residui di antiparassitari riguardo ai limiti CXL proposti per le seguenti combinazioni antiparassitario/prodotto: fenamidone (cavoli a infiorescenza; ortaggi a frutto diversi dalle cucurbitacee).

(5)

I CXL per il fenamidone che non figurano al considerando 4 dovrebbero pertanto essere inclusi come LMR nel regolamento (CE) n. 396/2005, tranne nei casi in cui si riferiscano a prodotti non indicati nell'allegato I di tale regolamento o siano fissati a un livello inferiore rispetto agli attuali LMR. Tali CXL sono sicuri per i consumatori dell'Unione (4).

(6)

Nel quadro di una procedura di autorizzazione per l'uso di un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva cimoxanil sui fagioli senza baccello, è stata presentata una domanda di modifica degli attuali LMR conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

(7)

Per quanto riguarda la deltametrina, è stata presentata una domanda simile per il cavolo riccio. Per quanto riguarda il difenoconazolo, è stata presentata una domanda simile per «altri cavoli a infiorescenza», cavoletti di Bruxelles, scarole, rucola, «foglie di spinaci e simili», cicoria Witloof e rabarbaro. Per quanto riguarda il fluopicolide, è stata presentata una domanda simile per le bietole. Per quanto riguarda il folpet, è stata presentata una domanda simile per mele e pere. Per quanto riguarda il fosetil, è stata presentata una domanda simile per pomacee, pesche e patate. Per quanto riguarda il mandestrobin, è stata presentata una domanda simile per albicocche, ciliegie, pesche e prugne. Per quanto riguarda il metazaclor, è stata presentata una domanda simile per il cavolo cinese. Per quanto riguarda il propamocarb, è stata presentata una domanda simile per le bietole. Per quanto riguarda il pirimetanil, è stata presentata una domanda simile per le cucurbitacee con buccia commestibile. Per quanto riguarda il sulfoxaflor, è stata presentata una domanda simile per le foglie di vite e i carciofi. Per quanto riguarda la triflossistrobina, è stata presentata una domanda simile per «altra piccola frutta e bacche», «lattughe e insalate», portulaca/porcellana, fagioli senza baccello, piselli e legumi secchi.

(8)

Conformemente all'articolo 6, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 396/2005 sono state presentate domande per il flubendiamide usato negli Stati Uniti su albicocche, pesche, prugne e soia, per il fosfonato di disodio usato negli Stati Uniti sulla frutta a guscio (eccetto le noci di cocco) e per la propargite usata in Brasile sulle arance e in India sul tè. I richiedenti sostengono che gli usi autorizzati di queste sostanze su tali colture nei rispettivi paesi di esportazione determinino residui superiori agli LMR fissati nel regolamento (CE) n. 396/2005 e che siano necessari LMR più elevati per evitare ostacoli commerciali all'importazione di tali colture.

(9)

Conformemente all'articolo 53 del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), l'8 agosto 2017 il Regno Unito ha informato la Commissione di avere autorizzato l'immissione sul mercato di un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva cyantraniliprole da usare su more di rovo e lamponi a seguito della comparsa improvvisa della Drosophila suzukii. Il 13 settembre 2017, conformemente all'articolo 53, il Regno Unito ha informato la Commissione di un'autorizzazione di un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva cyantraniliprole da usare sui porri a seguito della comparsa improvvisa di Thrips tabaci, Frankliniella occidentalis, Delia antiqua e Phytomyza gymnostoma. Tali autorizzazioni sono apparse una misura necessaria in quanto la comparsa di tali organismi nocivi non poteva essere contrastata in alcun altro modo ragionevole. Conformemente all'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 396/2005 il Regno Unito ha notificato l'autorizzazione agli altri Stati membri, alla Commissione e all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità») ai fini della fissazione di un LMR provvisorio per tali colture.

(10)

Conformemente all'articolo 53 del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, il 19 settembre 2017 la Grecia ha informato la Commissione di avere autorizzato l'immissione sul mercato di un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva mepiquat da usare sul cotone come fitoregolatore. Tale autorizzazione è apparsa una misura necessaria per evitare perdite di produttività. Conformemente all'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 396/2005 la Grecia ha notificato l'autorizzazione agli altri Stati membri, alla Commissione e all'Autorità e ha presentato una domanda ai fini della fissazione di un LMR provvisorio per i semi di cotone.

(11)

Conformemente all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005, tali domande sono state valutate dagli Stati membri interessati e le relazioni di valutazione sono state trasmesse alla Commissione.

(12)

L'Autorità ha esaminato le domande e le relazioni di valutazione, con particolare riguardo ai rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali e ha emesso pareri motivati sui LMR proposti (6). L'Autorità ha trasmesso tali pareri ai richiedenti, alla Commissione e agli Stati membri e li ha resi pubblici.

(13)

Nel suo parere motivato l'Autorità ha concluso che per quanto riguarda l'uso della deltametrina sul cavolo riccio la valutazione del rischio è inficiata da incertezze non standard. Considerato tuttavia il contributo ridotto del cavolo riccio all'esposizione alimentare complessiva, è opportuno fissare l'LMR a 0,15 mg/kg.

(14)

Per quanto riguarda la triflossistrobina, il richiedente ha presentato le informazioni mancanti sui metodi di analisi per i prodotti di origine animale e ha reso commercialmente disponibile la norma di riferimento del metabolita CGA321113.

(15)

Per quanto riguarda l'uso del flubendiamide sulla soia, l'attuale LMR è fissato a 0,25 mg/kg nel paese esportatore. Considerato che i residui più elevati misurati nelle prove in campo controllate sono leggermente superiori a tale valore, è opportuno fissare l'LMR a un valore arrotondato di 0,3 mg/kg.

(16)

Per quanto riguarda l'uso del cyantraniliprole su more di rovo, lamponi e porri, gli LMR dovrebbero essere fissati provvisoriamente fino al 30 giugno 2021.

(17)

Per quanto riguarda l'uso del mepiquat sul cotone, l'LMR per i semi di cotone dovrebbe essere fissato provvisoriamente fino al 30 giugno 2021.

(18)

Per quanto riguarda tutte le altre domande, l'Autorità ha concluso che tutte le prescrizioni relative ai dati erano soddisfatte e che, in base a una valutazione dell'esposizione di 27 gruppi di consumatori europei specifici, le modifiche degli LMR richieste erano accettabili dal punto di vista della sicurezza dei consumatori. L'Autorità ha tenuto conto delle informazioni più recenti sulle proprietà tossicologiche delle sostanze. Né l'esposizione lungo tutto l'arco della vita a queste sostanze attraverso il consumo di tutti i prodotti alimentari che possono contenerle, né l'esposizione a breve termine dovuta a un elevato consumo dei prodotti in questione indicano un rischio di superamento della dose giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento.

(19)

In base ai pareri motivati dell'Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.

(20)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.

(21)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

(2)  ftp://ftp.fao.org/codex/reports/reports_2015/REP15_PRe.pdf.

Programma congiunto FAO/OMS sulle norme alimentari, commissione del Codex alimentarius. Appendici III e IV. Trentottesima sessione. Ginevra, Svizzera, 6-11 luglio 2015.

(3)  Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

(4)  Scientific support for preparing an EU position for the 46th Session of the Codex Committee on Pesticide Residues (CCPR) [Supporto scientifico alla preparazione della posizione dell'UE alla 46a sessione del comitato Codex sui residui di antiparassitari (CCPR)]. EFSA Journal 2014; 12(7):3737 [182 pagg.].

(5)  Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

(6)  Relazioni scientifiche dell'EFSA disponibili online: http://www.efsa.europa.eu:

 

Reasoned opinion on the setting of maximum residue levels for cyantraniliprole in raspberries and blackberries (Parere motivato sulla fissazione dei livelli massimi di residui di cyantraniliprole in lamponi e more di rovo). EFSA Journal 2017; 15(11):5061 [24 pagg.].

 

Reasoned opinion on the setting of maximum residue levels for cyantraniliprole in leeks (Parere motivato sulla fissazione dei livelli massimi di residui di cyantraniliprole nei porri). EFSA Journal 2018; 16(1):5124 [24 pagg.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for cymoxanil in beans without pods (Parere motivato sulla modifica degli attuali livelli massimi di residui di cimoxanil nei fagioli senza baccello). EFSA Journal 2017; 15(11):5066 [19 pagg.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for deltamethrin in kale (Parere motivato sulla modifica degli attuali livelli massimi di residui di deltametrina nel cavolo riccio). EFSA Journal 2018; 16(1):4683 [28 pagg.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for difenoconazole in various crops (Parere motivato sulla modifica degli attuali livelli massimi di residui di difenoconazolo in varie colture). EFSA Journal 2018; 16(1):5143 [28 pagg.].

 

Reasoned opinion on the setting of import tolerances for flubendiamide in apricots, peaches, nectarines, plums and soya beans (Parere motivato sulla fissazione di tolleranze all'importazione per il flubendiamide in albicocche, pesche, pesche noci, prugne e soia). EFSA Journal 2018; 16(1):5128 [31 pagg.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for fluopicolide in chards (Parere motivato sulla modifica degli attuali livelli massimi di residui di fluopicolide nelle bietole). EFSA Journal 2018; 16(1):5135 [21 pagg.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for folpet in apples and pears (Parere motivato sulla modifica degli attuali livelli massimi di residui di folpet in mele e pere). EFSA Journal 2017; 15(10):5041 [21 pagg.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for fosetyl-Al in tree nuts, pome fruit, peach and potato (Parere motivato sulla modifica degli attuali livelli massimi di residui di fosetil-Al in frutta a guscio, pomacee, pesche e patate). EFSA Journal 2018; 16(2):5161 [36 pagg.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for mandestrobin in apricots, cherries, peaches/nectarines and plums (Parere motivato sulla modifica degli attuali livelli massimi di residui di mandestrobin in albicocche, ciliegie, pesche/pesche noci e prugne). EFSA Journal 2018; 16(1):5148 [22 pagg.].

 

Reasoned opinion on the setting of maximum residue levels for mepiquat chloride in cotton (Parere motivato sulla fissazione dei livelli massimi di residui di mepiquat cloruro nel cotone). EFSA Journal 2018; 16(2):5162 [25 pagg.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for metazachlor in Chinese cabbage (Parere motivato sulla modifica degli attuali livelli massimi di residui di metazachlor nel cavolo cinese). EFSA Journal 2018; 16(1):5127 [20 pagg.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for propamocarb in chards/beet leaves (Parere motivato sulla modifica degli attuali livelli massimi di residui di propamocarb in bietole da foglia e da costa). EFSA Journal 2017; 15(11):5055 [22 pagg.].

 

Reasoned opinion on the setting of import tolerances for propargite in citrus fruits and tea (Parere motivato sulla fissazione di tolleranze all'importazione per la propargite in agrumi e tè). EFSA Journal 2018; 16(2):5193 [25 pagg.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for pyrimethanil in cucurbits with edible peel (Parere motivato sulla modifica degli attuali livelli massimi di residui di pirimetanil in cucurbitacee con buccia commestibile). EFSA Journal 2018; 16(2):5145 [20 pagg.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for sulfoxaflor in grape leaves and similar species, and globe artichokes (Parere motivato sulla modifica degli attuali livelli massimi di residui di sulfoxaflor in foglie di vite e foglie di specie simili e carciofi). EFSA Journal 2017; 15(11):5070 [23 pagg.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for trifloxystrobin in various crops (Parere motivato sulla modifica degli attuali livelli massimi di residui di triflossistrobina in varie colture). EFSA Journal 2018; 16(1):5154 [33 pagg.].


ALLEGATO

Gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:

1)

l'allegato II è così modificato:

a)

le colonne relative a cyantraniliprole, cimoxanil, deltametrina, fenamidone, folpet, mandestrobin, mepiquat, metazaclor, propamocarb, pirimetanil, sulfoxaflor e triflossistrobina sono sostituite dalle seguenti:

«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari

Numero di codice

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (1)

Cyantraniliprole

Cimoxanil

Deltametrina (cis-deltametrina) (F)

Fenamidone

Folpet (somma di folpet e ftalimmide espressa in folpet) (R)

Mandestrobin

Mepiquat (somma di mepiquat e dei suoi sali, espressa in mepiquat cloruro)

Metazaclor (somma dei metaboliti 479M04, 479M08 e 479M16, espressa in metazaclor) (R)

Propamocarb (somma di propamocarb e dei suoi sali espressa in propamocarb) (R)

Pirimetanil (R)

Sulfoxaflor (somma di isomeri)

Triflossistrobina (F) (R)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

0100000

FRUTTA FRESCA O CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0110000

Agrumi

0,9

0,01 (*1)

0,04 (+)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

8

 

0,5

0110010

Pompelmi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,15

 

0110020

Arance dolci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,8

 

0110030

Limoni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,4

 

0110040

Limette/lime

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0110050

Mandarini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,8

 

0110990

Altri (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0120000

Frutta a guscio

0,04

0,01 (*1)

0,02 (*1) (+)

0,01 (*1)

0,07 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0,02

0120010

Mandorle dolci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2

 

 

0120020

Noci del Brasile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120030

Noci di anacardi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120040

Castagne e marroni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120050

Noci di cocco

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120060

Nocciole

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120070

Noci del Queensland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120080

Noci di pecàn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120090

Pinoli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120100

Pistacchi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2

 

 

0120110

Noci comuni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120990

Altri (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0130000

Pomacee

0,8

0,01 (*1)

(+)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

15

 

0,7

0130010

Mele

 

 

0,2

 

0,3

 

 

 

 

 

0,4

 

0130020

Pere

 

 

0,1

 

0,3

 

 

 

 

 

0,4

 

0130030

Cotogne

 

 

0,1

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

0,3

 

0130040

Nespole

 

 

0,1

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

0,3

 

0130050

Nespole del Giappone

 

 

0,1

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

0,3

 

0130990

Altri (2)

 

 

0,1

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

0,3

 

0140000

Drupacee

 

0,01 (*1)

(+)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

3

0140010

Albicocche

0,01 (*1)

 

0,15

 

 

2

 

 

 

10

0,5

 

0140020

Ciliege (dolci)

6

 

0,1

 

 

3

 

 

 

4

1,5

 

0140030

Pesche

1,5

 

0,15

 

 

2

 

 

 

10

0,5

 

0140040

Prugne

0,7

 

0,07

 

 

0,5

 

 

 

2

0,5

 

0140990

Altri (2)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0150000

Bacche e piccola frutta

 

 

(+)

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

0151000

a)

Uve

1,5

0,3 (+)

0,2

0,6

 

 

 

 

 

5

2

3

0151010

Uve da tavola

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

0151020

Uve da vino

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

0152000

b)

Fragole

0,5

0,01 (*1)

0,2

0,04

5 (+)

 

 

 

 

5

0,5

1

0153000

c)

Frutti di piante arbustive

 

0,01 (*1)

0,1

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

3

0153010

More di rovo

0,9 (+)

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

0153020

More selvatiche

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0153030

Lamponi (rossi e gialli)

0,9 (+)

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

0153990

Altri (2)

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0154000

d)

Altra piccola frutta e bacche

 

0,01 (*1)

0,6

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

 

3

0154010

Mirtilli

4

 

 

 

 

 

 

 

 

8

0,01 (*1)

 

0154020

Mirtilli giganti americani

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

 

0154030

Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

 

0154040

Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

 

0154050

Rosa canina (cinorrodonti)

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

 

0154060

More di gelso (nero e bianco)

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

 

0154070

Azzeruoli

0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

15

0,3

 

0154080

Bacche di sambuco

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

 

0154990

Altri (2)

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

 

0160000

Frutta varia con

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

0161000

a)

Frutta con buccia commestibile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0161010

Datteri

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0161020

Fichi

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0161030

Olive da tavola

1,5

 

1 (+)

 

0,15 (*1) (+)

 

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,3

0161040

Kumquat

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0161050

Carambole

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0161060

Cachi

0,8

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

15

0,3

0,01 (*1)

0161070

Jambul/jambolan

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0161990

Altri (2)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0162000

b)

Frutti piccoli con buccia non commestibile

0,01 (*1)

 

 

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0162010

Kiwi (verdi, rossi, gialli)

 

 

0,15 (+)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0162020

Litci

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0162030

Frutti della passione/maracuja

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

4 (+)

0162040

Fichi d'India/fichi di cactus

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0162050

Melastelle/cainette

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0162060

Cachi di Virginia

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0162990

Altri (2)

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0163000

c)

Frutti grandi con buccia non commestibile

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0163010

Avocado

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163020

Banane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,1

 

0,05

0163030

Manghi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163040

Papaie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,6

0163050

Melograni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163060

Cerimolia/cherimolia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163070

Guaiave/guave

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163080

Ananas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163090

Frutti dell'albero del pane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163100

Durian

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163110

Anona/graviola/guanabana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163990

Altri (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0200000

ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

0210000

Ortaggi a radice e tubero

0,05

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

0211000

a)

Patate

 

 

0,3 (+)

0,02  (*1)

0,06 (*1) (+)

 

 

0,02 (*1)

0,3

0,05 (*1)

0,03

0,02

0212000

b)

Ortaggi a radice e tubero tropicali

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,01 (*1)

0212010

Radici di cassava/manioca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212020

Patate dolci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212030

Ignami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212040

Maranta/arrow root

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212990

Altri (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0213000

c)

Altri ortaggi a radice e tubero, eccetto le barbabietole da zucchero

 

 

0,02 (*1) (+)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0213010

Bietole

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,02

0213020

Carote

 

 

 

0,2

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

1

0,05

0,1

0213030

Sedano rapa

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,09

0,01 (*1)

0,03

0,03

0213040

Barbaforte/rafano/cren

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,15 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,08

0213050

Topinambur

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,01 (*1)

0213060

Pastinaca

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,04

0213070

Prezzemolo a grossa radice/ prezzemolo di Amburgo

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,08

0213080

Ravanelli

 

 

 

0,15

0,04 (*1) (+)

 

 

0,4 (+)

3

0,01 (*1)

0,03

0,08

0213090

Salsefrica

 

 

 

0,15

0,04 (*1) (+)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,04

0213100

Rutabaga

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,15 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,04

0213110

Rape

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,15 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,04

0213990

Altri (2)

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,01 (*1)

0220000

Ortaggi a bulbo

 

0,01 (*1)

(+)

 

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

0220010

Aglio

0,05

 

0,06

0,2

 

 

 

0,06 (*1)

2

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0220020

Cipolle

0,05

 

0,06

0,2

 

 

 

0,02 (*1)

2

0,2

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0220030

Scalogni

0,05

 

0,06

0,2

 

 

 

0,02 (*1)

2

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0220040

Cipolline/cipolle verdi e cipollette

8

 

0,3

3

 

 

 

0,02 (*1)

30

3

0,7

0,1

0220990

Altri (2)

0,05

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0230000

Ortaggi a frutto

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

 

 

 

 

0231000

a)

Solanacee e malvacee

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0231010

Pomodori

1

0,4

0,07 (+)

1

5 (+)

 

 

 

4

1

0,3

0,7

0231020

Peperoni

1,5

0,01 (*1)

0,2 (+)

1 (+)

0,03 (*1)

 

 

 

3

2

0,4

0,4 (+)

0231030

Melanzane

1

0,3

0,4 (+)

1

0,03 (*1)

 

 

 

4

1

0,3

0,7

0231040

Gombi

1,5

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0231990

Altri (2)

1,5

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0232000

b)

Cucurbitacee con buccia commestibile

0,4

0,08

0,2 (+)

0,2

0,03 (*1)

 

 

 

5

0,8

0,5

0,3

0232010

Cetrioli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(+)

0232020

Cetriolini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(+)

0232030

Zucchine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0232990

Altri (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0233000

c)

Cucurbitacee con buccia non commestibile

0,3

0,4

(+)

0,2

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

0,5

0,3

0233010

Meloni

 

 

0,02 (*1)

 

0,4 (+)

 

 

 

 

 

 

 

0233020

Zucche

 

 

0,2

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

0233030

Cocomeri/angurie

 

 

0,02 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

0233990

Altri (2)

 

 

0,02 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

0234000

d)

Mais dolce

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1) (+)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0239000

e)

Altri ortaggi a frutto

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0240000

Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica)

 

0,01 (*1)

(+)

 

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

 

0241000

a)

Cavoli a infiorescenza

2

 

0,1

 

 

 

 

0,4 (+)

 

 

 

0,5

0241010

Cavoli broccoli

 

 

 

5

 

 

 

 

3

 

3

 

0241020

Cavolfiori

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

10 (+)

 

0,04

 

0241990

Altri (2)

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0242000

b)

Cavoli a testa

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0242010

Cavoletti di Bruxelles

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,06 (*1)

2

 

0,01 (*1)

0,6

0242020

Cavoli cappucci

 

 

0,1

0,9

 

 

 

0,4 (+)

0,7

 

0,4

0,5

0242990

Altri (2)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0243000

c)

Cavoli a foglia

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 (+)

0243010

Cavoli cinesi/pe-tsai

 

 

0,2

55

 

 

 

0,6

20

 

2

 

0243020

Cavoli ricci

 

 

0,15

0,01 (*1)

 

 

 

0,2 (+)

20

 

0,01 (*1)

 

0243990

Altri (2)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,2 (+)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0244000

d)

Cavoli rapa

2

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,3 (+)

0,3

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0250000

Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0251000

a)

Lattughe e insalate

 

 

(+)

 

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

 

 

 

15

0251010

Dolcetta/valerianella/gallinella

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

40

 

 

 

 

20 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0251020

Lattughe

5

0,03 (+)

0,5

30

 

 

 

 

40

20

4

 

0251030

Scarola/indivia a foglie larghe

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,1

40

 

 

 

 

20 (+)

20

0,01 (*1)

 

0251040

Crescione e altri germogli e gemme

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

40

 

 

 

 

20 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0251050

Barbarea

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

40

 

 

 

 

20 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0251060

Rucola

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

40

 

 

 

 

30

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0251070

Senape juncea

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

40

 

 

 

 

20 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0251080

Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

40

 

 

 

 

20 (+)

20

0,01 (*1)

 

0251990

Altri (2)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0252000

b)

Foglie di spinaci e simili

0,01 (*1)

 

0,01 (*1) (+)

60

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

40

0,01 (*1)

 

 

0252010

Spinaci

 

1 (+)

 

 

 

 

 

 

 

 

6

0,01 (*1)

0252020

Portulaca/porcellana

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

15

0252030

Bietole da foglia e da costa

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0252990

Altri (2)

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0253000

c)

Foglie di vite e foglie di specie simili

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2 (+)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

0,01 (*1)

0254000

d)

Crescione acquatico

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2 (+)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0255000

e)

Cicoria Witloof/cicoria belga

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1) (+)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

15

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0256000

f)

Erbe fresche e fiori commestibili

0,02 (*1)

0,02 (*1)

2 (+)

60

0,06 (*1)

 

0,05 (*1)

0,1 (*1)

30 (+)

20

 

15 (+)

0256010

Cerfoglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256020

Erba cipollina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256030

Foglie di sedano

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5

 

0256040

Prezzemolo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256050

Salvia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256060

Rosmarino

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256070

Timo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256080

Basilico e fiori commestibili

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256090

Foglie di alloro/lauro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256100

Dragoncello

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256990

Altri (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0260000

Legumi

 

 

0,2 (+)

 

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

0260010

Fagioli (con baccello)

1,5

0,05 (*1)

 

0,8

 

 

 

 

0,1

3

 

1 (+)

0260020

Fagioli (senza baccello)

0,3

0,05  (*1)

 

0,15

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,09

0260030

Piselli (con baccello)

2

0,15

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

3

 

1,5

0260040

Piselli (senza baccello)

0,3

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,2

 

0,09

0260050

Lenticchie

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0260990

Altri (2)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0270000

Ortaggi a stelo

 

 

 

 

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

0270010

Asparagi

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1) (+)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,05

0270020

Cardi

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

40

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0270030

Sedani

15

0,01 (*1)

0,3

40

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

1,5

1

0270040

Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,3

4

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0270050

Carciofi

0,1

0,01 (*1)

0,2 (+)

0,01 (*1)

 

 

 

0,06 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,06

0,3

0270060

Porri

0,6 (+)

0,02

0,3 (+)

0,3

 

 

 

0,06 (*1)

20

4

0,01 (*1)

0,7

0270070

Rabarbaro

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,3

4

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0270080

Germogli di bambù

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0270090

Cuori di palma

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0270990

Altri (2)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0280000

Funghi, muschi e licheni

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0280010

Funghi coltivati

 

 

0,05 (+)

 

 

 

0,09 (+)

 

 

 

 

 

0280020

Funghi selvatici

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

0280990

Muschi e licheni

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

0290000

Alghe e organismi procarioti

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0300000

LEGUMI SECCHI

 

0,05 (*1) (+)

(+)

0,01 (*1)

0,07 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,2

0300010

Fagioli

0,3

 

0,6

 

 

 

 

 

 

0,5

0,3

 

0300020

Lenticchie

0,01 (*1)

 

1

 

 

 

 

 

 

0,5

0,01 (*1)

 

0300030

Piselli

0,01 (*1)

 

1

 

 

 

 

 

 

0,5

0,01 (*1)

 

0300040

Lupini/semi di lupini

0,01 (*1)

 

1

 

 

 

 

 

 

0,5

0,01 (*1)

 

0300990

Altri (2)

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0400000

SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0401000

Semi oleaginosi

 

 

 

 

0,07 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

0401010

Semi di lino

0,01 (*1)

 

0,02 (*1) (+)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,06 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401020

Semi di arachide

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,02

0401030

Semi di papavero

0,01 (*1)

 

0,2 (+)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401040

Semi di sesamo

0,01 (*1)

 

0,02 (*1) (+)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401050

Semi di girasole

0,5

 

0,05 (*1) (+)

0,02  (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,06 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401060

Semi di colza

0,8

 

0,2

0,01 (*1)

 

 

4 (+)

0,06 (*1)

 

 

0,15

0,01 (*1)

0401070

Semi di soia

0,4

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,3

0,05

0401080

Semi di senape

0,01 (*1)

 

0,07 (*1) (+)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,06 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401090

Semi di cotone

1,5

 

0,02 (*1) (+)

0,02  (*1)

 

 

5 (+)

0,02 (*1)

 

 

0,4

0,01 (*1)

0401100

Semi di zucca

0,01 (*1)

 

0,02 (*1) (+)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401110

Semi di cartamo

0,01 (*1)

 

0,02 (*1) (+)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401120

Semi di borragine

0,01 (*1)

 

0,2 (+)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,06 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401130

Semi di camelina/dorella

0,01 (*1)

 

0,07 (*1) (+)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,06 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401140

Semi di canapa

0,01 (*1)

 

0,2 (+)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401150

Semi di ricino

0,01 (*1)

 

0,2 (+)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401990

Altri (2)

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0402000

Frutti oleaginosi

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,02 (*1)

 

0402010

Olive da olio

1,5

 

0,6 (+)

 

0,15 (*1) (+)

 

 

 

 

 

 

0,3

0402020

Semi di palma

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0,07 (*1)

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0402030

Frutti di palma

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0,07 (*1)

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0402040

Capoc

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0,07 (*1)

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0402990

Altri (2)

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0,07 (*1)

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0500000

CEREALI

0,01 (*1)

0,01 (*1)

(+)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0500010

Orzo

 

 

2

 

1 (+)

 

4

 

 

0,05 (*1) (+)

0,6

0,5

0500020

Grano saraceno e altri pseudo-cereali

 

 

2

 

0,07 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0500030

Mais/granturco

 

 

2

 

0,07 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02

0500040

Miglio

 

 

2

 

0,07 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0500050

Avena

 

 

2

 

0,07 (*1)

 

3

 

 

0,05 (*1) (+)

0,04

0,4 (+)

0500060

Riso

 

 

1

 

0,07 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,01 (*1)

5

0500070

Segale

 

 

2

 

0,07 (*1)

 

3

 

 

0,05 (*1) (+)

0,015

0,3

0500080

Sorgo

 

 

2

 

0,07 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0500090

Frumento

 

 

1

 

0,4 (+)

 

3

 

 

0,05 (*1) (+)

0,2

0,3

0500990

Altri (2)

 

 

0,02 (*1)

 

0,07 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0600000

TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CARRUBE

 

0,1 (*1)

 

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

 

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0610000

0,05 (*1)

 

5 (+)

 

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

 

0620000

Chicchi di caffè

0,05

 

0,1 (*1)

 

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

 

0630000

Infusioni di erbe da

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0631000

a)

Fiori

0,05 (*1)

(+)

15 (+)

 

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

 

0631010

Camomilla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0631020

Ibisco/rosella

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0631030

Rosa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0631040

Gelsomino

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0631050

Tiglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0631990

Altri (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0632000

b)

Foglie ed erbe

0,05 (*1)

 

15 (+)

 

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

 

0632010

Fragola

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0632020

Rooibos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0632030

Mate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0632990

Altri (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0633000

c)

Radici

0,2

 

0,3 (+)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0633010

Valeriana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

 

0633020

Ginseng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5

 

 

0633990

Altri (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

 

0639000

d)

Altre parti della pianta

0,05 (*1)

 

0,1 (*1)

 

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

 

0640000

Semi di cacao

0,05 (*1)

 

0,1 (*1)

 

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

 

0650000

Carrube/pane di san Giovanni

0,05 (*1)

 

0,1 (*1)

 

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

 

0700000

LUPPOLO

0,05 (*1)

0,1 (*1) (+)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

400 (+)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

40

0800000

SPEZIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810000

Semi

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0810010

Anice verde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810020

Grano nero/cumino nero

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810030

Sedano

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810040

Coriandolo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810050

Cumino

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810060

Aneto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810070

Finocchio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810080

Fieno greco

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810090

Noce moscata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810990

Altri (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820000

Frutta

0,05 (*1)

0,1 (*1)

15 (+)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0820010

Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820020

Pepe di Sichuan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820030

Carvi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820040

Cardamomo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820050

Bacche di ginepro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820060

Pepe (nero, verde e bianco)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820070

Vaniglia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820080

Tamarindo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820990

Altri (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0830000

Spezie da corteccia

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0830010

Cannella

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0830990

Altri (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0840000

Spezie da radici e rizomi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0840010

Liquirizia

0,2

0,1 (*1)

0,5 (+)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0840020

Zenzero (10)

0,2

0,1 (*1)

0,5 (+)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0840030

Curcuma

0,2

0,1 (*1)

0,5 (+)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0840040

Barbaforte/rafano/cren (11)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

0840990

Altri (2)

0,2

0,1 (*1)

0,5 (+)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0850000

Spezie da boccioli

0,05 (*1)

0,1 (*1)

15 (+)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0850010

Chiodi di garofano

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0850020

Capperi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0850990

Altri (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0860000

Spezie da pistilli di fiori

0,05 (*1)

0,1 (*1)

15

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0860010

Zafferano

 

 

(+)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0860990

Altri (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0870000

Spezie da arilli

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0870010

Macis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0870990

Altri (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0900000

PIANTE DA ZUCCHERO

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0900010

Barbabietole da zucchero

0,05

 

0,02 (*1) (+)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02

0900020

Canne da zucchero

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0900030

Radici di cicoria

0,05

 

0,04 (+)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0900990

Altri (2)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

1000000

PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - ANIMALI TERRESTRI

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

 

 

 

(+)

 

 

1010000

Prodotti ottenuti da

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

1011000

a)

Suini

 

 

(+)

 

 

 

0,05 (*1)

 

 

0,1 (*1)

 

0,04

1011010

Muscolo

0,2

 

0,03

 

 

 

 

0,05 (*1)

0,01 (+)

 

0,3

(+)

1011020

Grasso

0,5

 

0,5

 

 

 

 

0,05 (*1)

0,01 (+)

 

0,1

(+)

1011030

Fegato

1,5

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

0,2

0,1 (+)

 

0,6

(+)

1011040

Rene

1,5

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

0,05 (*1)

0,02 (+)

 

0,6

(+)

1011050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

1,5

 

0,5

 

 

 

 

0,05 (*1)

0,1

 

0,6

 

1011990

Altri (2)

0,01

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

0,05 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

1012000

b)

Bovini

 

 

(+)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1012010

Muscolo

0,2

 

0,03

 

 

 

0,09

0,05 (*1)

0,01 (+)

0,1 (*1)

0,3

0,04 (+)

1012020

Grasso

0,5

 

0,5

 

 

 

0,06

0,05 (*1)

0,01 (+)

0,1 (*1)

0,1

0,06 (+)

1012030

Fegato

1,5

 

0,03 (*1)

 

 

 

0,5

0,3

0,2 (+)

0,1 (*1)

0,6

0,07 (+)

1012040

Rene

1,5

 

0,03 (*1)

 

 

 

0,8

0,05 (*1)

0,05 (+)

0,2

0,6

0,04 (+)

1012050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

1,5

 

0,5

 

 

 

0,8

0,05 (*1)

0,2

0,1 (*1)

0,6

0,07

1012990

Altri (2)

0,01

 

0,02 (*1)

 

 

 

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,1 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

1013000

c)

Ovini

 

 

(+)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1013010

Muscolo

0,2

 

0,03

 

 

 

0,09

0,05 (*1)

0,01 (+)

0,1 (*1)

0,3

0,04 (+)

1013020

Grasso

0,5

 

0,5

 

 

 

0,06

0,05 (*1)

0,01 (+)

0,1 (*1)

0,1

0,06 (+)

1013030

Fegato

1,5

 

0,03 (*1)

 

 

 

0,5

0,3

0,2 (+)

0,1 (*1)

0,6

0,07 (+)

1013040

Rene

1,5

 

0,03 (*1)

 

 

 

0,8

0,05 (*1)

0,05 (+)

0,2

0,6

0,04 (+)

1013050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

1,5

 

0,5

 

 

 

0,8

0,05 (*1)

0,2

0,1 (*1)

0,6

0,07

1013990

Altri (2)

0,01

 

0,02 (*1)

 

 

 

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,1 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

1014000

d)

Caprini

 

 

(+)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1014010

Muscolo

0,2

 

0,03

 

 

 

0,09

0,05 (*1)

0,01 (+)

0,1 (*1)

0,3

0,04 (+)

1014020

Grasso

0,5

 

0,5

 

 

 

0,06

0,05 (*1)

0,01 (+)

0,1 (*1)

0,1

0,06 (+)

1014030

Fegato

1,5

 

0,03 (*1)

 

 

 

0,5

0,3

0,2 (+)

0,1 (*1)

0,6

0,07 (+)

1014040

Rene

1,5

 

0,03 (*1)

 

 

 

0,8

0,05 (*1)

0,05 (+)

0,2

0,6

0,04 (+)

1014050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

1,5

 

0,5

 

 

 

0,8

0,05 (*1)

0,2

0,1 (*1)

0,6

0,07

1014990

Altri (2)

0,01

 

0,02 (*1)

 

 

 

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,1 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

1015000

e)

Equidi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1015010

Muscolo

0,2

 

0,03

 

 

 

0,09

0,05 (*1)

0,01

0,1 (*1)

0,3

0,04

1015020

Grasso

0,5

 

0,5

 

 

 

0,06

0,05 (*1)

0,01

0,1 (*1)

0,1

0,06

1015030

Fegato

1,5

 

0,03 (*1)

 

 

 

0,5

0,3

0,2

0,1 (*1)

0,6

0,07

1015040

Rene

1,5

 

0,03 (*1)

 

 

 

0,8

0,05 (*1)

0,05

0,2

0,6

0,04

1015050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

1,5

 

0,5

 

 

 

0,8

0,05 (*1)

0,2

0,1 (*1)

0,6

0,07

1015990

Altri (2)

0,01

 

0,02 (*1)

 

 

 

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,1 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

1016000

f)

Pollame

 

 

(+)

 

 

 

0,05 (*1)

0,05 (*1)

 

0,05 (*1)

 

0,04

1016010

Muscolo

0,02

 

0,02 (*1)

 

(+)

 

 

 

0,02 (+)

 

0,1

(+)

1016020

Grasso

0,04

 

0,1

 

(+)

 

 

 

0,01 (+)

 

0,03

(+)

1016030

Fegato

0,15

 

0,02 (*1)

 

(+)

 

 

 

0,05 (+)

 

0,3

(+)

1016040

Rene

0,15

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,3

 

1016050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

0,15

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

0,05

 

0,3

 

1016990

Altri (2)

0,01

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

1017000

g)

Altri animali terrestri d'allevamento

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1017010

Muscolo

0,2

 

0,03

 

 

 

0,09

0,05 (*1)

0,01

0,1 (*1)

0,3

0,04

1017020

Grasso

0,5

 

0,5

 

 

 

0,06

0,05 (*1)

0,01

0,1 (*1)

0,1

0,06

1017030

Fegato

1,5

 

0,03 (*1)

 

 

 

0,5

0,3

0,2

0,1 (*1)

0,6

0,07

1017040

Rene

1,5

 

0,03 (*1)

 

 

 

0,8

0,05 (*1)

0,05

0,2

0,6

0,04

1017050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

1,5

 

0,5

 

 

 

0,8

0,05 (*1)

0,2

0,1 (*1)

0,6

0,07

1017990

Altri (2)

0,01

 

0,02 (*1)

 

 

 

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,1 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

1020000

Latte

0,02

0,01 (*1)

0,05 (+)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,06

0,01 (*1)

0,01 (+)

0,05

0,2

0,02 (*1)

1020010

Bovini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(+)

1020020

Ovini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(+)

1020030

Caprini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(+)

1020040

Equini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1020990

Altri (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1030000

Uova di volatili

0,15

0,01 (*1)

0,02 (*1) (+)

0,01 (*1)

(+)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (+)

0,01 (*1)

0,1

0,04 (+)

1030010

Galline

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1030020

Anatre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1030030

Oche

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1030040

Quaglie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1030990

Altri (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1040000

Miele e altri prodotti dell'apicoltura (7)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

 

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

1050000

Anfibi e rettili

0,01

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

1060000

Animali invertebrati terrestri

0,01

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

1070000

Animali vertebrati terrestri selvatici

0,01

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

1100000

PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - PESCI, PRODOTTI ITTICI E ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI D'ACQUA MARINA E D'ACQUA DOLCE (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1200000

PRODOTTI O LORO PARTI DESTINATI ESCLUSIVAMENTE ALLA PRODUZIONE DI MANGIMI (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1300000

PRODOTTI ALIMENTARI TRASFORMATI (9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(F)

=

Liposolubile

Cyantraniliprole

(+)

LMR applicabile fino al 30 giugno 2021; dopo tale data si applica il valore di 0,01 (*) mg/kg, salvo modifica introdotta da un regolamento.

0153010

More di rovo

Il nuovo valore di 0,01 (*) mg/kg si applica a partire dal 1o luglio 2021.

0153030

Lamponi (rossi e gialli)

Il nuovo valore di 0,01 (*) mg/kg si applica a partire dal 1o luglio 2021.

0270060

Porri

Il nuovo valore di 0,01 (*) mg/kg si applica a partire dal 1o luglio 2021.

(+)

Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040 ) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040 ), tenendo conto delle variazioni nel tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040

Barbaforte/rafano/cren (11)

Cimoxanil

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 8 ottobre 2018 oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0151000

a)

Uve

0251020

Lattughe

0252010

Spinaci

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità all'immagazzinamento. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 8 ottobre 2018 oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0300000

LEGUMI SECCHI

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità all'immagazzinamento e ai metodi di analisi. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 8 ottobre 2018 oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0631000

a)

Fiori

0700000

LUPPOLO

(+)

Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040 ) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040 ), tenendo conto delle variazioni nel tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040

Barbaforte/rafano/cren (11)

Deltametrina (cis-deltametrina) (F)

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 18 ottobre 2018 oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0110000

Agrumi

0120000

Frutta a guscio

0130000

Pomacee

0140000

Drupacee

0150000

Bacche e piccola frutta

0161030

Olive da tavola

0162010

Kiwi (verdi, rossi, gialli)

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi, alle sperimentazioni sulla lavorazione e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 18 ottobre 2018 oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0211000

a)

Patate

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 18 ottobre 2018 oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0213000

c)

Altri ortaggi a radice e tubero, eccetto le barbabietole da zucchero

0220000

Ortaggi a bulbo

0231010

Pomodori

0231020

Peperoni

0231030

Melanzane

0232000

b)

Cucurbitacee con buccia commestibile

0233000

c)

Cucurbitacee con buccia non commestibile

0234000

d)

Mais dolce

0240000

Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica)

0251000

a)

Lattughe e insalate

0252000

b)

Foglie di spinaci e simili

0253000

c)

Foglie di vite e foglie di specie simili

0254000

d)

Crescione acquatico

0255000

e)

Cicoria Witloof/cicoria belga

0256000

f)

Erbe fresche e fiori commestibili

0260000

Legumi

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 18 ottobre 2018 oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0270010

Asparagi

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 18 ottobre 2018 oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0270050

Carciofi

0270060

Porri

0280010

Funghi coltivati

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi, alle condizioni di conservazione dei campioni e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 18 ottobre 2018 oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0300000

LEGUMI SECCHI

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 18 ottobre 2018 oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0401010

Semi di lino

0401030

Semi di papavero

0401040

Semi di sesamo

0401050

Semi di girasole

0401080

Semi di senape

0401090

Semi di cotone

0401100

Semi di zucca

0401110

Semi di cartamo

0401120

Semi di borragine

0401130

Semi di camelina/dorella

0401140

Semi di canapa

0401150

Semi di ricino

0402010

Olive da olio

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi, alle condizioni di conservazione dei campioni e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 18 ottobre 2018 oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0500000

CEREALI

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 18 ottobre 2018 oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0610000

0631000

a)

Fiori

0632000

b)

Foglie ed erbe

0633000

c)

Radici

0820000

Frutta

0840010

Liquirizia

0840020

Zenzero (10)

0840030

Curcuma

(+)

Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040 ) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040 ), tenendo conto delle variazioni nel tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040

Barbaforte/rafano/cren (11)

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 18 ottobre 2018 oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0840990

Altri (2)

0850000

Spezie da boccioli

0860010

Zafferano

0900010

Barbabietole da zucchero

0900030

Radici di cicoria

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e al metabolismo del bestiame. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 18 ottobre 2018 oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

1011000

a)

Suini

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi, al metabolismo del bestiame e agli studi sull'alimentazione del bestiame. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 18 ottobre 2018 oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

1012000

b)

Bovini

1013000

c)

Ovini

1014000

d)

Caprini

1016000

f)

Pollame

1020000

Latte

1030000

Uova di volatili

Fenamidone

(+)

Ai peperoni piccanti si applica il seguente LMR: 4 mg/kg

0231020

Peperoni

(+)

Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040 ) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040 ), tenendo conto delle variazioni nel tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040

Barbaforte/rafano/cren (11)

Folpet (somma di folpet e ftalimmide espressa in folpet) (R)

R

=

La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitario e numero di codice:

codice 1000000 eccetto 1040000 : ftalimmide espressa in folpet

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0152000

b)

Fragole

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e alla stabilità all'immagazzinamento. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0161030

Olive da tavola

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui e ai metodi di analisi. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0211000

a)

Patate

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0213080

Ravanelli

0213090

Salsefrica

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui e ai metodi di analisi. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0231010

Pomodori

0233010

Meloni

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e alla stabilità all'immagazzinamento. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0402010

Olive da olio

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0500010

Orzo

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui e ai metodi di analisi. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0500090

Frumento

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0700000

LUPPOLO

(+)

Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040 ) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040 ), tenendo conto delle variazioni nel tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040

Barbaforte/rafano/cren (11)

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla natura e all'entità dei residui. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

1016010

Muscolo

1016020

Grasso

1016030

Fegato

1030000

Uova di volatili

Mandestrobin

(+)

Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040 ) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040 ), tenendo conto delle variazioni nel tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040

Barbaforte/rafano/cren (11)

Mepiquat (somma di mepiquat e dei suoi sali, espressa in mepiquat cloruro)

(+)

LMR provvisorio valido fino al 31 dicembre 2018 poiché i dati di monitoraggio indicano che la contaminazione incrociata di funghi coltivati non trattati può verificarsi con paglia regolarmente trattata con mepiquat. Tale contaminazione crociata potrebbe non essere completamente evitabile in tutti i casi. Dopo tale data l'LMR sarà di 0,02* mg/kg salvo ulteriore modifica introdotta da un regolamento alla luce di nuove informazioni trasmesse al più tardi entro il 30 aprile 2018.

0280010

Funghi coltivati

Il nuovo valore di 0,02 (*) mg/kg si applica a partire dal 1o gennaio 2019.

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 29 giugno 2018 oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0401060

Semi di colza

(+)

LMR applicabile fino al 30 giugno 2021; dopo tale data si applica il valore di 0,05 (*) mg/kg, salvo modifica introdotta da un regolamento.

0401090

Semi di cotone

Il nuovo valore di 0,05 (*) mg/kg si applica a partire dal 1o luglio 2021.

(+)

Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040 ) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040 ), tenendo conto delle variazioni nel tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040

Barbaforte/rafano/cren (11)

Metazaclor (somma dei metaboliti 479M04, 479M08 e 479M16, espressa in metazaclor) (R)

R

=

La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitario e numero di codice:

Metazaclor - codice 1000000 eccetto 1040000 : somma di metazaclor e dei suoi metaboliti contenenti la frazione 2,6-dimetilanilina, espressa in metazaclor.

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 14 marzo 2017 oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0213040

Barbaforte/rafano/cren

0213080

Ravanelli

0213100

Rutabaga

0213110

Rape

0241000

(a)

Cavoli a infiorescenza

(+)

Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040 ) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040 ), tenendo conto delle variazioni nel tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040

Barbaforte/rafano/cren (11)

Propamocarb (somma di propamocarb e dei suoi sali espressa in propamocarb) (R)

R

=

La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitario e numero di codice: codice 1000000 eccetto 1016000 , 1030000 e 1040000 : N-ossido propamocarb; codici 1016000 e 1030000 ; N-desmetil propamocarb

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 22 marzo 2016 oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0241020

Cavolfiori

0251010

Dolcetta/valerianella/gallinella

0251030

Scarola/indivia a foglie larghe

0251040

Crescione e altri germogli e gemme

0251050

Barbarea

0251070

Senape juncea

0251080

Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)

0256000

f)

Erbe fresche e fiori commestibili

(+)

Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040 ) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040 ), tenendo conto delle variazioni nel tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040

Barbaforte/rafano/cren (11)

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 22 marzo 2016 oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

1011010

Muscolo

1011020

Grasso

1011030

Fegato

1011040

Rene

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e agli studi sulla somministrazione di mangime. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 22 marzo 2016 oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

1012010

Muscolo

1012020

Grasso

1012030

Fegato

1012040

Rene

1013010

Muscolo

1013020

Grasso

1013030

Fegato

1013040

Rene

1014010

Muscolo

1014020

Grasso

1014030

Fegato

1014040

Rene

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e agli studi sulla somministrazione di mangime alle galline. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 22 marzo 2016 oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

1016010

Muscolo

1016020

Grasso

1016030

Fegato

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e agli studi sulla somministrazione di mangime. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 22 marzo 2016 oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

1020000

Latte

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e agli studi sulla somministrazione di mangime alle galline. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 22 marzo 2016 oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

1030000

Uova di volatili

Pirimetanil (R)

R

=

La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitario e numero di codice:

Pirimetanil - codice 1020000 : Somma di pirimetanil e 2-anilino- 4,6-dimetilpirimidine- 5-ol, espressa in pirimetanil

Pirimetanil - codici 1011000 /1012000 /1013000 /1014000 /1015000 /1017000 : somma di pirimetanil e 2-(4-hidroxianilino)-4,6-dimetilpirimidine, espressa in pirimetanil

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative al metabolismo delle colture con trattamento delle sementi. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 5 febbraio 2016 oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0500010

Orzo

0500050

Avena

0500070

Segale

0500090

Frumento

(+)

Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040 ) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040 ), tenendo conto delle variazioni nel tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040

Barbaforte/rafano/cren (11)

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 5 febbraio 2016 oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

1000000

PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - ANIMALI TERRESTRI

Sulfoxaflor (somma di isomeri)

(+)

Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040 ) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040 ), tenendo conto delle variazioni nel tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040

Barbaforte/rafano/cren (11)

Triflossistrobina (F) (R)

R

=

La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitario e numero di codice:

Triflossistrobina - codice 1000000 eccetto 1040000 : la somma di triflossistrobina e del suo metabolita (E, E)-metossiimmino- {2-[1-(3-trifluorometil-fenil)-etilidenammino-ossimetile]-fenil}-acido acetico (CGA 321113)

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 23 luglio 2017 oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0162030

Frutti della passione/maracuja

0231020

Peperoni

0232010

Cetrioli

0232020

Cetriolini

0243000

c)

Cavoli a foglia

0256000

f)

Erbe fresche e fiori commestibili

0260010

Fagioli (con baccello)

0500050

Avena

(+)

Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040 ) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040 ), tenendo conto delle variazioni nel tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040

Barbaforte/rafano/cren (11)»

b)

è aggiunta la seguente colonna relativa alla propargite:

«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari

Numero di codice

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (2)

Propargite (F)

(1)

(2)

(3)

0100000

FRUTTA FRESCA O CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO

 

0110000

Agrumi

 

0110010

Pompelmi

0,01 (*2)

0110020

Arance dolci

4

0110030

Limoni

0,01 (*2)

0110040

Limette/lime

0,01 (*2)

0110050

Mandarini

0,01 (*2)

0110990

Altri (2)

0,01 (*2)

0120000

Frutta a guscio

0,02 (*2)

0120010

Mandorle dolci

 

0120020

Noci del Brasile

 

0120030

Noci di anacardi

 

0120040

Castagne e marroni

 

0120050

Noci di cocco

 

0120060

Nocciole

 

0120070

Noci del Queensland

 

0120080

Noci di pecàn

 

0120090

Pinoli

 

0120100

Pistacchi

 

0120110

Noci comuni

 

0120990

Altri (2)

 

0130000

Pomacee

0,01 (*2)

0130010

Mele

 

0130020

Pere

 

0130030

Cotogne

 

0130040

Nespole

 

0130050

Nespole del Giappone

 

0130990

Altri (2)

 

0140000

Drupacee

0,01 (*2)

0140010

Albicocche

 

0140020

Ciliege (dolci)

 

0140030

Pesche

 

0140040

Prugne

 

0140990

Altri (2)

 

0150000

Bacche e piccola frutta

0,01 (*2)

0151000

a)

Uve

 

0151010

Uve da tavola

 

0151020

Uve da vino

 

0152000

b)

Fragole

 

0153000

c)

Frutti di piante arbustive

 

0153010

More di rovo

 

0153020

More selvatiche

 

0153030

Lamponi (rossi e gialli)

 

0153990

Altri (2)

 

0154000

d)

Altra piccola frutta e bacche

 

0154010

Mirtilli

 

0154020

Mirtilli giganti americani

 

0154030

Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)

 

0154040

Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)

 

0154050

Rosa canina (cinorrodonti)

 

0154060

More di gelso (nero e bianco)

 

0154070

Azzeruoli

 

0154080

Bacche di sambuco

 

0154990

Altri (2)

 

0160000

Frutta varia con

0,01 (*2)

0161000

a)

Frutta con buccia commestibile

 

0161010

Datteri

 

0161020

Fichi

 

0161030

Olive da tavola

 

0161040

Kumquat

 

0161050

Carambole

 

0161060

Cachi

 

0161070

Jambul/jambolan

 

0161990

Altri (2)

 

0162000

b)

Frutti piccoli con buccia non commestibile

 

0162010

Kiwi (verdi, rossi, gialli)

 

0162020

Litci

 

0162030

Frutti della passione/maracuja

 

0162040

Fichi d'India/fichi di cactus

 

0162050

Melastelle/cainette

 

0162060

Cachi di Virginia

 

0162990

Altri (2)

 

0163000

c)

Frutti grandi con buccia non commestibile

 

0163010

Avocado

 

0163020

Banane

 

0163030

Manghi

 

0163040

Papaie

 

0163050

Melograni

 

0163060

Cerimolia/cherimolia

 

0163070

Guaiave/guave

 

0163080

Ananas

 

0163090

Frutti dell'albero del pane

 

0163100

Durian

 

0163110

Anona/graviola/guanabana

 

0163990

Altri (2)

 

0200000

ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI

 

0210000

Ortaggi a radice e tubero

0,01 (*2)

0211000

a)

Patate

 

0212000

b)

Ortaggi a radice e tubero tropicali

 

0212010

Radici di cassava/manioca

 

0212020

Patate dolci

 

0212030

Ignami

 

0212040

Maranta/arrow root

 

0212990

Altri (2)

 

0213000

c)

Altri ortaggi a radice e tubero, eccetto le barbabietole da zucchero

 

0213010

Bietole

 

0213020

Carote

 

0213030

Sedano rapa

 

0213040

Barbaforte/rafano/cren

 

0213050

Topinambur

 

0213060

Pastinaca

 

0213070

Prezzemolo a grossa radice/ prezzemolo di Amburgo

 

0213080

Ravanelli

 

0213090

Salsefrica

 

0213100

Rutabaga

 

0213110

Rape

 

0213990

Altri (2)

 

0220000

Ortaggi a bulbo

0,01 (*2)

0220010

Aglio

 

0220020

Cipolle

 

0220030

Scalogni

 

0220040

Cipolline/cipolle verdi e cipollette

 

0220990

Altri (2)

 

0230000

Ortaggi a frutto

0,01 (*2)

0231000

a)

Solanacee e malvacee

 

0231010

Pomodori

 

0231020

Peperoni

 

0231030

Melanzane

 

0231040

Gombi

 

0231990

Altri (2)

 

0232000

b)

Cucurbitacee con buccia commestibile

 

0232010

Cetrioli

 

0232020

Cetriolini

 

0232030

Zucchine

 

0232990

Altri (2)

 

0233000

c)

Cucurbitacee con buccia non commestibile

 

0233010

Meloni

 

0233020

Zucche

 

0233030

Cocomeri/angurie

 

0233990

Altri (2)

 

0234000

d)

Mais dolce

 

0239000

e)

Altri ortaggi a frutto

 

0240000

Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica)

0,01 (*2)

0241000

a)

Cavoli a infiorescenza

 

0241010

Cavoli broccoli

 

0241020

Cavolfiori

 

0241990

Altri (2)

 

0242000

b)

Cavoli a testa

 

0242010

Cavoletti di Bruxelles

 

0242020

Cavoli cappucci

 

0242990

Altri (2)

 

0243000

c)

Cavoli a foglia

 

0243010

Cavoli cinesi/pe-tsai

 

0243020

Cavoli ricci

 

0243990

Altri (2)

 

0244000

d)

Cavoli rapa

 

0250000

Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili

 

0251000

a)

Lattughe e insalate

0,01 (*2)

0251010

Dolcetta/valerianella/gallinella

 

0251020

Lattughe

 

0251030

Scarola/indivia a foglie larghe

 

0251040

Crescione e altri germogli e gemme

 

0251050

Barbarea

 

0251060

Rucola

 

0251070

Senape juncea

 

0251080

Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)

 

0251990

Altri (2)

 

0252000

b)

Foglie di spinaci e simili

0,01 (*2)

0252010

Spinaci

 

0252020

Portulaca/porcellana

 

0252030

Bietole da foglia e da costa

 

0252990

Altri (2)

 

0253000

c)

Foglie di vite e foglie di specie simili

0,01 (*2)

0254000

d)

Crescione acquatico

0,01 (*2)

0255000

e)

Cicoria Witloof/cicoria belga

0,01 (*2)

0256000

f)

Erbe fresche e fiori commestibili

0,02 (*2)

0256010

Cerfoglio

 

0256020

Erba cipollina

 

0256030

Foglie di sedano

 

0256040

Prezzemolo

 

0256050

Salvia

 

0256060

Rosmarino

 

0256070

Timo

 

0256080

Basilico e fiori commestibili

 

0256090

Foglie di alloro/lauro

 

0256100

Dragoncello

 

0256990

Altri (2)

 

0260000

Legumi

0,01 (*2)

0260010

Fagioli (con baccello)

 

0260020

Fagioli (senza baccello)

 

0260030

Piselli (con baccello)

 

0260040

Piselli (senza baccello)

 

0260050

Lenticchie

 

0260990

Altri (2)

 

0270000

Ortaggi a stelo

0,01 (*2)

0270010

Asparagi

 

0270020

Cardi

 

0270030

Sedani

 

0270040

Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze

 

0270050

Carciofi

 

0270060

Porri

 

0270070

Rabarbaro

 

0270080

Germogli di bambù

 

0270090

Cuori di palma

 

0270990

Altri (2)

 

0280000

Funghi, muschi e licheni

0,01 (*2)

0280010

Funghi coltivati

 

0280020

Funghi selvatici

 

0280990

Muschi e licheni

 

0290000

Alghe e organismi procarioti

0,01 (*2)

0300000

LEGUMI SECCHI

0,01 (*2)

0300010

Fagioli

 

0300020

Lenticchie

 

0300030

Piselli

 

0300040

Lupini/semi di lupini

 

0300990

Altri (2)

 

0400000

SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI

0,02 (*2)

0401000

Semi oleaginosi

 

0401010

Semi di lino

 

0401020

Semi di arachide

 

0401030

Semi di papavero

 

0401040

Semi di sesamo

 

0401050

Semi di girasole

 

0401060

Semi di colza

 

0401070

Semi di soia

 

0401080

Semi di senape

 

0401090

Semi di cotone

 

0401100

Semi di zucca

 

0401110

Semi di cartamo

 

0401120

Semi di borragine

 

0401130

Semi di camelina/dorella

 

0401140

Semi di canapa

 

0401150

Semi di ricino

 

0401990

Altri (2)

 

0402000

Frutti oleaginosi

 

0402010

Olive da olio

 

0402020

Semi di palma

 

0402030

Frutti di palma

 

0402040

Capoc

 

0402990

Altri (2)

 

0500000

CEREALI

0,01 (*2)

0500010

Orzo

 

0500020

Grano saraceno e altri pseudo-cereali

 

0500030

Mais/granturco

 

0500040

Miglio

 

0500050

Avena

 

0500060

Riso

 

0500070

Segale

 

0500080

Sorgo

 

0500090

Frumento

 

0500990

Altri (2)

 

0600000

TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CARRUBE

 

0610000

10

0620000

Chicchi di caffè

0,05 (*2)

0630000

Infusioni di erbe da

0,05 (*2)

0631000

a)

Fiori

 

0631010

Camomilla

 

0631020

Ibisco/rosella

 

0631030

Rosa

 

0631040

Gelsomino

 

0631050

Tiglio

 

0631990

Altri (2)

 

0632000

b)

Foglie ed erbe

 

0632010

Fragola

 

0632020

Rooibos

 

0632030

Mate

 

0632990

Altri (2)

 

0633000

c)

Radici

 

0633010

Valeriana

 

0633020

Ginseng

 

0633990

Altri (2)

 

0639000

d)

Altre parti della pianta

 

0640000

Semi di cacao

0,05 (*2)

0650000

Carrube/pane di san Giovanni

0,05 (*2)

0700000

LUPPOLO

0,05 (*2)

0800000

SPEZIE

 

0810000

Semi

0,05 (*2)

0810010

Anice verde

 

0810020

Grano nero/cumino nero

 

0810030

Sedano

 

0810040

Coriandolo

 

0810050

Cumino

 

0810060

Aneto

 

0810070

Finocchio

 

0810080

Fieno greco

 

0810090

Noce moscata

 

0810990

Altri (2)

 

0820000

Frutta

0,05 (*2)

0820010

Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato

 

0820020

Pepe di Sichuan

 

0820030

Carvi

 

0820040

Cardamomo

 

0820050

Bacche di ginepro

 

0820060

Pepe (nero, verde e bianco)

 

0820070

Vaniglia

 

0820080

Tamarindo

 

0820990

Altri (2)

 

0830000

Spezie da corteccia

0,05 (*2)

0830010

Cannella

 

0830990

Altri (2)

 

0840000

Spezie da radici e rizomi

 

0840010

Liquirizia

0,05 (*2)

0840020

Zenzero (10)

0,05 (*2)

0840030

Curcuma

0,05 (*2)

0840040

Barbaforte/rafano/cren (11)

(+)

0840990

Altri (2)

0,05 (*2)

0850000

Spezie da boccioli

0,05 (*2)

0850010

Chiodi di garofano

 

0850020

Capperi

 

0850990

Altri (2)

 

0860000

Spezie da pistilli di fiori

0,05 (*2)

0860010

Zafferano

 

0860990

Altri (2)

 

0870000

Spezie da arilli

0,05 (*2)

0870010

Macis

 

0870990

Altri (2)

 

0900000

PIANTE DA ZUCCHERO

0,01 (*2)

0900010

Barbabietole da zucchero

 

0900020

Canne da zucchero

 

0900030

Radici di cicoria

 

0900990

Altri (2)

 

1000000

PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - ANIMALI TERRESTRI

 

1010000

Prodotti ottenuti da

0,01 (*2)

1011000

a)

Suini

 

1011010

Muscolo

 

1011020

Grasso

 

1011030

Fegato

 

1011040

Rene

 

1011050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

1011990

Altri (2)

 

1012000

b)

Bovini

 

1012010

Muscolo

 

1012020

Grasso

 

1012030

Fegato

 

1012040

Rene

 

1012050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

1012990

Altri (2)

 

1013000

c)

Ovini

 

1013010

Muscolo

 

1013020

Grasso

 

1013030

Fegato

 

1013040

Rene

 

1013050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

1013990

Altri (2)

 

1014000

d)

Caprini

 

1014010

Muscolo

 

1014020

Grasso

 

1014030

Fegato

 

1014040

Rene

 

1014050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

1014990

Altri (2)

 

1015000

e)

Equidi

 

1015010

Muscolo

 

1015020

Grasso

 

1015030

Fegato

 

1015040

Rene

 

1015050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

1015990

Altri (2)

 

1016000

f)

Pollame

 

1016010

Muscolo

 

1016020

Grasso

 

1016030

Fegato

 

1016040

Rene

 

1016050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

1016990

Altri (2)

 

1017000

g)

Altri animali terrestri d'allevamento

 

1017010

Muscolo

 

1017020

Grasso

 

1017030

Fegato

 

1017040

Rene

 

1017050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

1017990

Altri (2)

 

1020000

Latte

0,01 (*2)

1020010

Bovini

 

1020020

Ovini

 

1020030

Caprini

 

1020040

Equini

 

1020990

Altri (2)

 

1030000

Uova di volatili

0,01 (*2)

1030010

Galline

 

1030020

Anatre

 

1030030

Oche

 

1030040

Quaglie

 

1030990

Altri (2)

 

1040000

Miele e altri prodotti dell'apicoltura (7)

0,05 (*2)

1050000

Anfibi e rettili

0,01 (*2)

1060000

Animali invertebrati terrestri

0,01 (*2)

1070000

Animali vertebrati terrestri selvatici

0,01 (*2)

1100000

PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - PESCI, PRODOTTI ITTICI E ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI D'ACQUA MARINA E D'ACQUA DOLCE (8)

 

1200000

PRODOTTI O LORO PARTI DESTINATI ESCLUSIVAMENTE ALLA PRODUZIONE DI MANGIMI (8)

 

1300000

PRODOTTI ALIMENTARI TRASFORMATI (9)

 

(F)

=

Liposolubile

Propargite (F)

(+)

Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040 ) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040 ), tenendo conto delle variazioni nel tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040

Barbaforte/rafano/cren (11)»

2)

nell'allegato III, parte A, le colonne relative a difenoconazolo, flubendiamide, fluopicolide, e fosetil sono sostituite dalle seguenti:

«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari

Numero di codice

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (3)

Difenoconazolo

Flubendiamide (F)

Fluopicolide

Fosetil-Al (somma di fosetil, acido fosfonico e dei loro sali, espressa in fosetil)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

0100000

FRUTTA FRESCA O CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO

 

 

 

 

0110000

Agrumi

0,6

0,01 (*3)

0,01 (*3)

75

0110010

Pompelmi

 

 

 

 

0110020

Arance dolci

 

 

 

 

0110030

Limoni

 

 

 

 

0110040

Limette/lime

 

 

 

 

0110050

Mandarini

 

 

 

 

0110990

Altri (2)

 

 

 

 

0120000

Frutta a guscio

0,05 (*3)

0,1

0,01 (*3)

 

0120010

Mandorle dolci

 

 

 

500

0120020

Noci del Brasile

 

 

 

500

0120030

Noci di anacardi

 

 

 

500

0120040

Castagne e marroni

 

 

 

500

0120050

Noci di cocco

 

 

 

2 (*3)

0120060

Nocciole

 

 

 

500

0120070

Noci del Queensland

 

 

 

500

0120080

Noci di pecàn

 

 

 

500

0120090

Pinoli

 

 

 

500

0120100

Pistacchi

 

 

 

500

0120110

Noci comuni

 

 

 

500

0120990

Altri (2)

 

 

 

2 (*3)

0130000

Pomacee

0,8

0,8

0,01 (*3)

150

0130010

Mele

 

 

 

 

0130020

Pere

 

 

 

 

0130030

Cotogne

 

 

 

 

0130040

Nespole

 

 

 

 

0130050

Nespole del Giappone

 

 

 

 

0130990

Altri (2)

 

 

 

 

0140000

Drupacee

 

 

0,01 (*3)

 

0140010

Albicocche

0,7

1,5

 

2 (*3)

0140020

Ciliege (dolci)

0,3

1,5

 

2 (*3)

0140030

Pesche

0,5

0,8

 

50

0140040

Prugne

0,5

0,7

 

2 (*3)

0140990

Altri (2)

0,1

0,01 (*3)

 

2 (*3)

0150000

Bacche e piccola frutta

 

 

 

 

0151000

a)

Uve

3

2

2

100

0151010

Uve da tavola

 

 

 

 

0151020

Uve da vino

 

 

 

 

0152000

b)

Fragole

0,5

0,2

0,01 (*3)

75

0153000

c)

Frutti di piante arbustive

 

0,01 (*3)

 

 

0153010

More di rovo

1,5

 

3

100

0153020

More selvatiche

0,1

 

0,01 (*3)

2 (*3)

0153030

Lamponi (rossi e gialli)

1,5

 

0,01 (*3)

100

0153990

Altri (2)

0,1

 

0,01 (*3)

2 (*3)

0154000

d)

Altra piccola frutta e bacche

 

0,01 (*3)

0,01 (*3)

2 (*3)

0154010

Mirtilli

0,1

 

 

 

0154020

Mirtilli giganti americani

0,1

 

 

 

0154030

Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)

0,2

 

 

 

0154040

Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)

0,1

 

 

 

0154050

Rosa canina (cinorrodonti)

0,1

 

 

 

0154060

More di gelso (nero e bianco)

0,1

 

 

 

0154070

Azzeruoli

0,8

 

 

 

0154080

Bacche di sambuco

0,1

 

 

 

0154990

Altri (2)

0,1

 

 

 

0160000

Frutta varia con

 

0,01 (*3)

0,01 (*3)

 

0161000

a)

Frutta con buccia commestibile

 

 

 

2 (*3)

0161010

Datteri

0,1

 

 

 

0161020

Fichi

0,1

 

 

 

0161030

Olive da tavola

2

 

 

 

0161040

Kumquat

0,6

 

 

 

0161050

Carambole

0,1

 

 

 

0161060

Cachi

0,8

 

 

 

0161070

Jambul/jambolan

0,1

 

 

 

0161990

Altri (2)

0,1

 

 

 

0162000

b)

Frutti piccoli con buccia non commestibile

0,1

 

 

 

0162010

Kiwi (verdi, rossi, gialli)

 

 

 

150

0162020

Litci

 

 

 

2 (*3)

0162030

Frutti della passione/maracuja

 

 

 

2 (*3)

0162040

Fichi d'India/fichi di cactus

 

 

 

2 (*3)

0162050

Melastelle/cainette

 

 

 

2 (*3)

0162060

Cachi di Virginia

 

 

 

2 (*3)

0162990

Altri (2)

 

 

 

2 (*3)

0163000

c)

Frutti grandi con buccia non commestibile

 

 

 

 

0163010

Avocado

0,6

 

 

50

0163020

Banane

0,1

 

 

2 (*3)

0163030

Manghi

0,1

 

 

2 (*3)

0163040

Papaie

0,2

 

 

2 (*3)

0163050

Melograni

0,1

 

 

2 (*3)

0163060

Cerimolia/cherimolia

0,1

 

 

2 (*3)

0163070

Guaiave/guave

0,1

 

 

2 (*3)

0163080

Ananas

0,1

 

 

50

0163090

Frutti dell'albero del pane

0,1

 

 

2 (*3)

0163100

Durian

0,1

 

 

2 (*3)

0163110

Anona/graviola/guanabana

0,1

 

 

2 (*3)

0163990

Altri (2)

0,1

 

 

2 (*3)

0200000

ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI

 

 

 

 

0210000

Ortaggi a radice e tubero

 

0,01 (*3)

 

 

0211000

a)

Patate

0,1

 

0,03

40

0212000

b)

Ortaggi a radice e tubero tropicali

0,1

 

0,01

2 (*3)

0212010

Radici di cassava/manioca

 

 

 

 

0212020

Patate dolci

 

 

 

 

0212030

Ignami

 

 

 

 

0212040

Maranta/arrow root

 

 

 

 

0212990

Altri (2)

 

 

 

 

0213000

c)

Altri ortaggi a radice e tubero, eccetto le barbabietole da zucchero

 

 

0,15

 

0213010

Bietole

0,4

 

 

2 (*3)

0213020

Carote

0,4

 

 

2 (*3)

0213030

Sedano rapa

2

 

 

8

0213040

Barbaforte/rafano/cren

0,4

 

 

2 (*3)

0213050

Topinambur

0,4

 

 

2 (*3)

0213060

Pastinaca

0,4

 

 

2 (*3)

0213070

Prezzemolo a grossa radice/ prezzemolo di Amburgo

0,4

 

 

2 (*3)

0213080

Ravanelli

0,4

 

 

25

0213090

Salsefrica

0,4

 

 

2 (*3)

0213100

Rutabaga

0,4

 

 

2 (*3)

0213110

Rape

0,4

 

 

2 (*3)

0213990

Altri (2)

0,4

 

 

2 (*3)

0220000

Ortaggi a bulbo

 

0,01 (*3)

 

 

0220010

Aglio

0,5

 

0,3

2 (*3)

0220020

Cipolle

0,5

 

1

50

0220030

Scalogni

0,5

 

0,3

2 (*3)

0220040

Cipolline/cipolle verdi e cipollette

9

 

10

30

0220990

Altri (2)

0,5

 

0,01 (*3)

2 (*3)

0230000

Ortaggi a frutto

 

 

 

 

0231000

a)

Solanacee e malvacee

 

 

1

 

0231010

Pomodori

2

0,2

 

100

0231020

Peperoni

0,8

0,2

 

130

0231030

Melanzane

0,6

0,2

 

100

0231040

Gombi

0,05 (*3)

0,01 (*3)

 

2 (*3)

0231990

Altri (2)

0,05 (*3)

0,01 (*3)

 

2 (*3)

0232000

b)

Cucurbitacee con buccia commestibile

0,3

0,15

0,5

75

0232010

Cetrioli

 

 

 

 

0232020

Cetriolini

 

 

 

 

0232030

Zucchine

 

 

 

 

0232990

Altri (2)

 

 

 

 

0233000

c)

Cucurbitacee con buccia non commestibile

0,2

0,06

0,5

75

0233010

Meloni

 

 

 

 

0233020

Zucche

 

 

 

 

0233030

Cocomeri/angurie

 

 

 

 

0233990

Altri (2)

 

 

 

 

0234000

d)

Mais dolce

0,05 (*3)

0,02

0,01 (*3)

5

0239000

e)

Altri ortaggi a frutto

0,05 (*3)

0,01 (*3)

0,01 (*3)

5

0240000

Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica)

 

 

 

10

0241000

a)

Cavoli a infiorescenza

 

0,01 (*3)

2

 

0241010

Cavoli broccoli

1

 

 

 

0241020

Cavolfiori

0,2

 

 

 

0241990

Altri (2)

0,08

 

 

 

0242000

b)

Cavoli a testa

 

 

 

 

0242010

Cavoletti di Bruxelles

0,4

0,01 (*3)

0,2

 

0242020

Cavoli cappucci

0,3

4

0,2

 

0242990

Altri (2)

0,3

0,01 (*3)

0,01 (*3)

 

0243000

c)

Cavoli a foglia

2

0,01 (*3)

 

 

0243010

Cavoli cinesi/pe-tsai

 

 

2

 

0243020

Cavoli ricci

 

 

2

 

0243990

Altri (2)

 

 

0,1

 

0244000

d)

Cavoli rapa

0,05 (*3)

0,01 (*3)

0,03

 

0250000

Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili

 

 

 

 

0251000

a)

Lattughe e insalate

 

 

 

75

0251010

Dolcetta/valerianella/gallinella

7

0,01 (*3)

9

 

0251020

Lattughe

4

7

9

 

0251030

Scarola/indivia a foglie larghe

3

0,01 (*3)

1,5

 

0251040

Crescione e altri germogli e gemme

4

0,01 (*3)

9

 

0251050

Barbarea

4

0,01 (*3)

9

 

0251060

Rucola

3

0,01 (*3)

9

 

0251070

Senape juncea

4

0,01 (*3)

9

 

0251080

Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)

4

0,01 (*3)

9

 

0251990

Altri (2)

4

0,01 (*3)

9

 

0252000

b)

Foglie di spinaci e simili

 

 

6

 

0252010

Spinaci

3

10

 

75

0252020

Portulaca/porcellana

3

0,01 (*3)

 

2 (*3)

0252030

Bietole da foglia e da costa

4

0,01 (*3)

 

15

0252990

Altri (2)

3

0,01 (*3)

 

2 (*3)

0253000

c)

Foglie di vite e foglie di specie simili

0,05 (*3)

0,01 (*3)

0,01 (*3)

2 (*3)

0254000

d)

Crescione acquatico

0,5

0,01 (*3)

0,01 (*3)

2 (*3)

0255000

e)

Cicoria Witloof/cicoria belga

4

0,01 (*3)

0,01 (*3)

75

0256000

f)

Erbe fresche e fiori commestibili

 

0,01 (*3)

9

75

0256010

Cerfoglio

10

 

 

 

0256020

Erba cipollina

4

 

 

 

0256030

Foglie di sedano

10

 

 

 

0256040

Prezzemolo

10

 

 

 

0256050

Salvia

4

 

 

 

0256060

Rosmarino

4

 

 

 

0256070

Timo

4

 

 

 

0256080

Basilico e fiori commestibili

10

 

 

 

0256090

Foglie di alloro/lauro

4

 

 

 

0256100

Dragoncello

4

 

 

 

0256990

Altri (2)

4

 

 

 

0260000

Legumi

 

 

0,01 (*3)

2 (*3)

0260010

Fagioli (con baccello)

1

0,5

 

 

0260020

Fagioli (senza baccello)

1

0,5

 

 

0260030

Piselli (con baccello)

1

1,5

 

 

0260040

Piselli (senza baccello)

1

0,01 (*3)

 

 

0260050

Lenticchie

0,05 (*3)

0,01 (*3)

 

 

0260990

Altri (2)

0,05 (*3)

0,01 (*3)

 

 

0270000

Ortaggi a stelo

 

 

 

 

0270010

Asparagi

0,05 (*3)

0,01 (*3)

0,01 (*3)

2 (*3)

0270020

Cardi

7

0,01 (*3)

0,01 (*3)

2 (*3)

0270030

Sedani

7

5

0,01 (*3)

2 (*3)

0270040

Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze

5

0,01 (*3)

0,01 (*3)

2 (*3)

0270050

Carciofi

1

0,01 (*3)

0,01 (*3)

50

0270060

Porri

0,6

0,01 (*3)

1,5

30

0270070

Rabarbaro

5

0,01 (*3)

0,01 (*3)

2 (*3)

0270080

Germogli di bambù

0,05 (*3)

0,01 (*3)

0,01 (*3)

2 (*3)

0270090

Cuori di palma

0,05 (*3)

0,01 (*3)

0,01 (*3)

2 (*3)

0270990

Altri (2)

0,05 (*3)

0,01 (*3)

0,01 (*3)

2 (*3)

0280000

Funghi, muschi e licheni

0,05 (*3)

0,01 (*3)

0,01 (*3)

2 (*3)

0280010

Funghi coltivati

 

 

 

 

0280020

Funghi selvatici

 

 

 

 

0280990

Muschi e licheni

 

 

 

 

0290000

Alghe e organismi procarioti

0,05 (*3)

0,01 (*3)

0,01 (*3)

2 (*3)

0300000

LEGUMI SECCHI

 

1

0,01 (*3)

2 (*3)

0300010

Fagioli

0,06

 

 

 

0300020

Lenticchie

0,06

 

 

 

0300030

Piselli

0,1

 

 

 

0300040

Lupini/semi di lupini

0,06

 

 

 

0300990

Altri (2)

0,06

 

 

 

0400000

SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI

 

 

0,01 (*3)

2 (*3)

0401000

Semi oleaginosi

 

 

 

 

0401010

Semi di lino

0,2

0,01 (*3)

 

 

0401020

Semi di arachide

0,05 (*3)

0,01 (*3)

 

 

0401030

Semi di papavero

0,05 (*3)

0,01 (*3)

 

 

0401040

Semi di sesamo

0,05 (*3)

0,01 (*3)

 

 

0401050

Semi di girasole

0,05 (*3)

0,01 (*3)

 

 

0401060

Semi di colza

0,5

0,01 (*3)

 

 

0401070

Semi di soia

0,1

0,3

 

 

0401080

Semi di senape

0,2

0,01 (*3)

 

 

0401090

Semi di cotone

0,05 (*3)

1,5

 

 

0401100

Semi di zucca

0,05 (*3)

0,01 (*3)

 

 

0401110

Semi di cartamo

0,05 (*3)

0,01 (*3)

 

 

0401120

Semi di borragine

0,05 (*3)

0,01 (*3)

 

 

0401130

Semi di camelina/dorella

0,05 (*3)

0,01 (*3)

 

 

0401140

Semi di canapa

0,05 (*3)

0,01 (*3)

 

 

0401150

Semi di ricino

0,05 (*3)

0,01 (*3)

 

 

0401990

Altri (2)

0,05 (*3)

0,01 (*3)

 

 

0402000

Frutti oleaginosi

 

0,01 (*3)

 

 

0402010

Olive da olio

2

 

 

 

0402020

Semi di palma

0,05 (*3)

 

 

 

0402030

Frutti di palma

0,05 (*3)

 

 

 

0402040

Capoc

0,05 (*3)

 

 

 

0402990

Altri (2)

0,05 (*3)

 

 

 

0500000

CEREALI

 

 

0,01 (*3)

2 (*3)

0500010

Orzo

0,3

0,01 (*3)

 

 

0500020

Grano saraceno e altri pseudo-cereali

0,05 (*3)

0,01 (*3)

 

 

0500030

Mais/granturco

0,05 (*3)

0,02

 

 

0500040

Miglio

0,05 (*3)

0,01 (*3)

 

 

0500050

Avena

0,05 (*3)

0,01 (*3)

 

 

0500060

Riso

3

0,2

 

 

0500070

Segale

0,1

0,01 (*3)

 

 

0500080

Sorgo

0,05 (*3)

0,01 (*3)

 

 

0500090

Frumento

0,1

0,01 (*3)

 

 

0500990

Altri (2)

0,05 (*3)

0,01 (*3)

 

 

0600000

TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CARRUBE

 

0,02 (*3)

 

 

0610000

0,05 (*3)

 

0,02 (*3)

5 (*3)

0620000

Chicchi di caffè

0,05 (*3)

 

0,02 (*3)

5 (*3)

0630000

Infusioni di erbe da

20

 

 

500

0631000

a)

Fiori

 

 

0,02 (*3)

 

0631010

Camomilla

 

 

 

 

0631020

Ibisco/rosella

 

 

 

 

0631030

Rosa

 

 

 

 

0631040

Gelsomino

 

 

 

 

0631050

Tiglio

 

 

 

 

0631990

Altri (2)

 

 

 

 

0632000

b)

Foglie ed erbe

 

 

0,02 (*3)

 

0632010

Fragola

 

 

 

 

0632020

Rooibos

 

 

 

 

0632030

Mate

 

 

 

 

0632990

Altri (2)

 

 

 

 

0633000

c)

Radici

 

 

 

 

0633010

Valeriana

 

 

7

 

0633020

Ginseng

 

 

0,02 (*3)

 

0633990

Altri (2)

 

 

0,02 (*3)

 

0639000

d)

Altre parti della pianta

 

 

0,02 (*3)

 

0640000

Semi di cacao

0,05 (*3)

 

0,02 (*3)

2 (*3)

0650000

Carrube/pane di san Giovanni

0,05 (*3)

 

0,02 (*3)

2 (*3)

0700000

LUPPOLO

0,05 (*3)

0,02 (*3)

0,7

1 500

0800000

SPEZIE

 

 

 

 

0810000

Semi

0,3

0,02 (*3)

0,02 (*3)

400

0810010

Anice verde

 

 

 

 

0810020

Grano nero/cumino nero

 

 

 

 

0810030

Sedano

 

 

 

 

0810040

Coriandolo

 

 

 

 

0810050

Cumino

 

 

 

 

0810060

Aneto

 

 

 

 

0810070

Finocchio

 

 

 

 

0810080

Fieno greco

 

 

 

 

0810090

Noce moscata

 

 

 

 

0810990

Altri (2)

 

 

 

 

0820000

Frutta

0,3

0,02 (*3)

0,02 (*3)

400

0820010

Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato

 

 

 

 

0820020

Pepe di Sichuan

 

 

 

 

0820030

Carvi

 

 

 

 

0820040

Cardamomo

 

 

 

 

0820050

Bacche di ginepro

 

 

 

 

0820060

Pepe (nero, verde e bianco)

 

 

 

 

0820070

Vaniglia

 

 

 

 

0820080

Tamarindo

 

 

 

 

0820990

Altri (2)

 

 

 

 

0830000

Spezie da corteccia

0,3

0,02 (*3)

0,02 (*3)

400

0830010

Cannella

 

 

 

 

0830990

Altri (2)

 

 

 

 

0840000

Spezie da radici e rizomi

 

 

 

 

0840010

Liquirizia

3

0,02 (*3)

0,02 (*3)

400

0840020

Zenzero (10)

3

0,02 (*3)

0,02 (*3)

400

0840030

Curcuma

3

0,02 (*3)

0,02 (*3)

400

0840040

Barbaforte/rafano/cren (11)

(+)

(+)

(+)

(+)

0840990

Altri (2)

3

0,02 (*3)

0,02 (*3)

400

0850000

Spezie da boccioli

0,3

0,02 (*3)

0,02 (*3)

400

0850010

Chiodi di garofano

 

 

 

 

0850020

Capperi

 

 

 

 

0850990

Altri (2)

 

 

 

 

0860000

Spezie da pistilli di fiori

0,3

0,02 (*3)

0,02 (*3)

400

0860010

Zafferano

 

 

 

 

0860990

Altri (2)

 

 

 

 

0870000

Spezie da arilli

0,3

0,02 (*3)

0,02 (*3)

400

0870010

Macis

 

 

 

 

0870990

Altri (2)

 

 

 

 

0900000

PIANTE DA ZUCCHERO

 

0,01 (*3)

 

 

0900010

Barbabietole da zucchero

0,2

 

0,15

2 (*3)

0900020

Canne da zucchero

0,05 (*3)

 

0,01 (*3)

2 (*3)

0900030

Radici di cicoria

0,6

 

0,01 (*3)

75

0900990

Altri (2)

0,05 (*3)

 

0,01 (*3)

2 (*3)

1000000

PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - ANIMALI TERRESTRI

 

 

 

 

1010000

Prodotti ottenuti da

 

 

0,01 (*3)

0,5 (*3)

1011000

a)

Suini

 

 

 

 

1011010

Muscolo

0,05

2

 

 

1011020

Grasso

0,05

2

 

 

1011030

Fegato

0,2

1

 

 

1011040

Rene

0,2

1

 

 

1011050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

0,2

1

 

 

1011990

Altri (2)

0,1

0,01 (*3)

 

 

1012000

b)

Bovini

 

 

 

 

1012010

Muscolo

0,05

2

 

 

1012020

Grasso

0,05

2

 

 

1012030

Fegato

0,2

1

 

 

1012040

Rene

0,2

1

 

 

1012050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

0,2

1

 

 

1012990

Altri (2)

0,1

0,01 (*3)

 

 

1013000

c)

Ovini

 

 

 

 

1013010

Muscolo

0,05

2

 

 

1013020

Grasso

0,05

2

 

 

1013030

Fegato

0,2

1

 

 

1013040

Rene

0,2

1

 

 

1013050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

0,2

1

 

 

1013990

Altri (2)

0,1

0,01 (*3)

 

 

1014000

d)

Caprini

 

 

 

 

1014010

Muscolo

0,05

2

 

 

1014020

Grasso

0,05

2

 

 

1014030

Fegato

0,2

1

 

 

1014040

Rene

0,2

1

 

 

1014050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

0,2

1

 

 

1014990

Altri (2)

0,1

0,01 (*3)

 

 

1015000

e)

Equidi

 

 

 

 

1015010

Muscolo

0,05

2

 

 

1015020

Grasso

0,05

2

 

 

1015030

Fegato

0,2

1

 

 

1015040

Rene

0,2

1

 

 

1015050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

0,2

1

 

 

1015990

Altri (2)

0,1

0,01 (*3)

 

 

1016000

f)

Pollame

0,1

0,01 (*3)

 

 

1016010

Muscolo

 

 

 

 

1016020

Grasso

 

 

 

 

1016030

Fegato

 

 

 

 

1016040

Rene

 

 

 

 

1016050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

 

 

 

1016990

Altri (2)

 

 

 

 

1017000

g)

Altri animali terrestri d'allevamento

 

 

 

 

1017010

Muscolo

0,1

2

 

 

1017020

Grasso

0,1

2

 

 

1017030

Fegato

0,2

1

 

 

1017040

Rene

0,2

1

 

 

1017050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

0,2

1

 

 

1017990

Altri (2)

0,1

0,01 (*3)

 

 

1020000

Latte

0,005 (*3)

0,1

0,02

0,1 (*3)

1020010

Bovini

 

 

 

 

1020020

Ovini

 

 

 

 

1020030

Caprini

 

 

 

 

1020040

Equini

 

 

 

 

1020990

Altri (2)

 

 

 

 

1030000

Uova di volatili

0,05 (*3)

0,01 (*3)

0,01 (*3)

0,1 (*3)

1030010

Galline

 

 

 

 

1030020

Anatre

 

 

 

 

1030030

Oche

 

 

 

 

1030040

Quaglie

 

 

 

 

1030990

Altri (2)

 

 

 

 

1040000

Miele e altri prodotti dell'apicoltura (7)

0,05 (*3)

0,05 (*3)

0,05 (*3)

0,5 (*3)

1050000

Anfibi e rettili

0,05 (*3)

0,01 (*3)

0,01 (*3)

0,5 (*3)

1060000

Animali invertebrati terrestri

0,05 (*3)

0,01 (*3)

0,01 (*3)

0,5 (*3)

1070000

Animali vertebrati terrestri selvatici

0,05 (*3)

0,01 (*3)

0,01 (*3)

0,5 (*3)

1100000

PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - PESCI, PRODOTTI ITTICI E ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI D'ACQUA MARINA E D'ACQUA DOLCE (8)

 

 

 

 

1200000

PRODOTTI O LORO PARTI DESTINATI ESCLUSIVAMENTE ALLA PRODUZIONE DI MANGIMI (8)

 

 

 

 

1300000

PRODOTTI ALIMENTARI TRASFORMATI (9)

 

 

 

 

Difenoconazolo

(+)

Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040 ) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040 ), tenendo conto delle variazioni nel tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040

Barbaforte/rafano/cren (11)

Flubendiamide (F)

(+)

Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040 ) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040 ), tenendo conto delle variazioni nel tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040

Barbaforte/rafano/cren (11)

Fluopicolide

(+)

Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040 ) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040 ), tenendo conto delle variazioni nel tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040

Barbaforte/rafano/cren (11)

Fosetil-Al (somma di fosetil, acido fosfonico e dei loro sali, espressa in fosetil)

(+)

Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040 ) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040 ), tenendo conto delle variazioni nel tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040

Barbaforte/rafano/cren (11)»

3)

nell'allegato V, la colonna relativa alla propargite è soppressa.


(*1)  Limite di determinazione analitica

(1)  Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR fare riferimento all'allegato I.

(*2)  Limite di determinazione analitica

(2)  Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR fare riferimento all'allegato I.

(*3)  Limite di determinazione analitica

(3)  Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR fare riferimento all'allegato I.


DECISIONI

6.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 140/87


DECISIONE (PESC) 2018/833 DEL CONSIGLIO

del 4 giugno 2018

che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (1), in particolare l'articolo 23, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 26 luglio 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/413/PESC.

(2)

A norma dell'articolo 26, paragrafo 3, della decisione 2010/413/PESC, il Consiglio ha riesaminato l'elenco delle persone ed entità designate di cui all'allegato II di tale decisione.

(3)

Il Consiglio ha concluso che è opportuno aggiornare le voci riguardanti talune persone ed entità figuranti nell'allegato II della decisione 2010/413/PESC.

(4)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2010/413/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato II della decisione 2010/413/PESC è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, il 4 giugno 2018

Per il Consiglio

La presidente

T. TSACHEVA


(1)  GU L 195 del 27.7.2010, pag. 39.


ALLEGATO

L'allegato II della decisione 2010/413/PESC è così modificato:

1)

nella sezione «I. Persone e entità coinvolte in attività nucleari o relative a missili balistici e persone ed entità che forniscono sostegno al Governo dell'Iran», le voci seguenti sostituiscono le corrispondenti voci di cui alla sottosezione «B. Entità»:

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

«42.(g)

Shetab Gaman (alias Taamin Gostaran Pishgaman Azar)

Indirizzo: Norouzi Alley, n. 2, Larestan Street, Motahari Avenue, Teheran

Agisce per conto della Yasa Part.

26.7.2010.

49.

Noavaran Pooyamoj (alias Noavaran Tejarat Paya, Bastan Tejerat Mabna, Behdis Tejarat (oppure Bazarganis Behdis Tejarat Alborz Company oppure Behdis Tejarat General Trading Company), Fanavaran Mojpooya, Faramoj Company (oppure Tosee Danesh Fanavari Faramoj), Green Emirate Paya, Mehbang Sana, Mohandesi Hedayat Control Paya, Pooya Wave Company, Towsee Fanavari Boshra)

 

Coinvolta nell'approvvigionamento di materiali che sono controllati e hanno applicazione diretta nella fabbricazione di centrifughe per il programma dell'Iran di arricchimento dell'uranio.

23.5.2011.

55.

Ashtian Tablo

Ashtian Tablo - n. 67, Ghods mirheydari St, Yoosefabad, Teheran

Coinvolta nella produzione e nella fornitura di apparecchiature elettriche specialistiche e di materiali che hanno diretta applicazione nel programma nucleare iraniano.

23.5.2011»

2)

nella sezione «II. Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica (IRGC)», le voci seguenti sostituiscono le corrispondenti voci nell'elenco di cui alla sottosezione «A. Persone»:

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

«1.

Brigadier Generale dell'IRGC Javad DARVISH-VAND

 

Ex delegato alle ispezioni del MODAFL, responsabile di tutti gli impianti e le installazioni del MODAFL; continua ad essere associato, anche attraverso la fornitura di servizi, al MODALF e all'IRGC.

23.6.2008

8.

Brigadier Generale dell'IRGC Mohammad Reza NAQDI

nato nel 1953 a Nadjaf (Iraq)

Vicecomandante dell'IRGC incaricato degli affari sociali e culturali. Ex comandante della Forza di resistenza di mobilitazione Basij

26.7.2010

10.

Rostam QASEMI (alias Rostam GHASEMI)

nato nel 1961

Ex comandante di Khatam al Anbiya

26.7.2010

19.

Brigadier Generale dell'IRGC Amir Ali Haji ZADEH (alias Amir Ali HAJIZADEH)

 

Comandante della forza aerospaziale dell'IRGC

23.1.2012»


6.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 140/89


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/834 DELLA COMMISSIONE

del 4 giugno 2018

che modifica la decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri

[notificata con il numero C(2018) 3318]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (3), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione (4) stabilisce misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri nei quali sono stati confermati casi di tale malattia nei suini domestici o selvatici («gli Stati membri interessati»). L'allegato di tale decisione di esecuzione, nelle parti da I a IV, delimita ed elenca alcune zone degli Stati membri interessati differenziate secondo il livello di rischio in base alla situazione epidemiologica riguardante tale malattia.

(2)

Il rischio di diffusione della peste suina africana nella fauna selvatica è connesso alla naturale lenta diffusione della malattia tra le popolazioni di suini selvatici nonché ai rischi legati all'attività umana, come dimostrato dalla recente evoluzione epidemiologica della malattia nell'Unione e come documentato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) nel parere del gruppo di esperti scientifici sulla salute e sul benessere degli animali, pubblicato il 14 luglio 2015, nella relazione scientifica sulle analisi epidemiologiche della peste suina africana nei paesi baltici e in Polonia pubblicata il 23 marzo 2017 e nella relazione scientifica sulle analisi epidemiologiche della peste suina africana negli Stati baltici e in Polonia pubblicata il 7 novembre 2017 (5).

(3)

Lo spostamento degli animali infetti costituisce un elevato rischio di diffusione della peste suina africana. In particolare, è estremamente importante evitare la diffusione della peste suina africana legata allo spostamento di suini selvatici, dato che tali animali sono ad alto rischio di trasmissione della malattia e ciò può avere un impatto negativo sulla suinicoltura nell'Unione. Considerato il rischio rappresentato da tali animali nella diffusione della malattia, combinato con eventuali ritardi nel rilevamento di casi di peste suina africana in Stati membri recentemente colpiti, è opportuno adottare specifiche misure precauzionali per limitare lo spostamento di tali animali nell'Unione. Al fine di prevenire l'ulteriore diffusione della peste suina africana, tutti gli Stati membri dovrebbero vietare la spedizione di suini selvatici in altri Stati membri e in paesi terzi, e lo Stato membro interessato dovrebbe vietare la spedizione di suini selvatici dalle zone di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE in altre zone del proprio territorio non figuranti in tale allegato.

(4)

L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è stato ripetutamente modificato per tener conto dei cambiamenti della situazione epidemiologica nell'Unione riguardo alla peste suina africana, cambiamenti che dovevano appunto riflettersi in tale allegato.

(5)

La Commissione, per un periodo di tempo sufficiente, non ha ricevuto notifica di alcun focolaio di peste suina africana nei suini domestici in tutte le zone dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania che attualmente figurano nell'allegato, parte III, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Sono state inoltre attuate le misure dell'Unione per la lotta contro la peste suina africana previste dalla direttiva 2002/60/CE del Consiglio (6) e sono state applicate ulteriori misure di biosicurezza negli allevamenti di suini domestici. Ciò indica un miglioramento della situazione epidemiologica della malattia nei suini domestici in tutte le zone dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania che attualmente figurano nell'allegato, parte III, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Tali zone non dovrebbero quindi figurare nella parte III, bensì nella parte II di tale allegato, che dovrebbe essere modificato di conseguenza.

(6)

La Commissione, per un periodo di tempo sufficiente, non ha ricevuto notifica di alcun focolaio di peste suina africana nei suini domestici in talune zone (che non comprendono gmina Goniądz w powiecie monieckim, gminy Mielnik, Nurzec-Stacja w powiecie siemiatyckim e gminy Korczew i Paprotnia w powiecie siedleckim) della Polonia che attualmente figurano nell'allegato, parte III, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Sono state inoltre attuate le misure dell'Unione per la lotta contro la peste suina africana previste dalla direttiva 2002/60/CE. Ciò indica un miglioramento della situazione epidemiologica della malattia nei suini domestici in talune zone della Polonia che attualmente figurano nell'allegato, parte III, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Tali zone non dovrebbero quindi figurare nella parte III, bensì nella parte II di tale allegato, che dovrebbe essere modificato di conseguenza.

(7)

Nell'aprile e nel maggio 2018 sono stati rilevati diversi casi di peste suina africana nei cinghiali selvatici nel sud-est della Polonia, in zone elencate nell'allegato, parti I e II, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Questi casi determinano un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato.

(8)

Nell'aprile 2018 sono stati inoltre rilevati diversi casi di peste suina africana in suini selvatici nella contea di Heves in Ungheria. In risposta a tali casi è stata adottata la decisione di esecuzione (UE) 2018/663 della Commissione (7). La decisione di esecuzione (UE) 2018/663 si applica fino al 30 giugno 2018. Tali casi determinano un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.

(9)

Al fine di tenere conto dei recenti sviluppi dell'evoluzione epidemiologica della peste suina africana nell'Unione e di far fronte in maniera proattiva ai rischi associati alla diffusione di tale malattia, è opportuno delimitare nuove zone ad alto rischio di dimensioni sufficienti in Polonia e in Ungheria e includerle negli elenchi di cui all'allegato, parti I e II, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il suddetto allegato.

(10)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione 2014/709/UE è così modificata:

1)

all'articolo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«La presente decisione stabilisce misure di protezione contro la peste suina africana negli Stati membri o nelle zone di cui all'allegato (gli Stati membri interessati), e in tutti gli Stati membri per quanto riguarda gli spostamenti di suini selvatici e gli obblighi di informazione.»;

2)

l'articolo 15 è così modificato:

i)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli Stati membri interessati:

a)

vietano la spedizione di suini selvatici vivi dalle zone elencate nell'allegato in altre zone del territorio dello stesso Stato membro non figuranti in tale elenco;

b)

garantiscono che dalle zone elencate nell'allegato non vengano spedite carni di suini selvatici, preparati e prodotti a base di carni, costituiti da o contenenti tali carni in altri Stati membri o in altre zone del territorio dello stesso Stato membro.»;

ii)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Tutti gli Stati membri vietano la spedizione di suini selvatici vivi in altri Stati membri e in paesi terzi.»;

iii)

il paragrafo 4 è soppresso;

3)

l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 2018

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

(2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(3)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(4)  Decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri e che abroga la decisione di esecuzione 2014/178/UE della Commissione (GU L 295 dell'11.10.2014, pag. 63).

(5)  EFSA Journal 2015;13(7):4163 [92 pp.]; EFSA Journal 2017;15(3):4732 [73 pp.] ed EFSA Journal 2017;15(11): 5068 [30 pp.].

(6)  Direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana (GU L 192 del 20.7.2002, pag. 27).

(7)  Decisione di esecuzione (UE) 2018/663 della Commissione, del 27 aprile 2018, relativa ad alcuni provvedimenti cautelari contro la peste suina africana in Ungheria (GU L 110 del 30.4.2018, pag. 136).


ALLEGATO

L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal seguente:

«

ALLEGATO

PARTE I

1.   Repubblica ceca

Le seguenti zone della Repubblica ceca:

okres Uherské Hradiště,

okres Kroměříž,

okres Vsetín,

katastrální území obcí v okrese Zlín:

Bělov,

Biskupice u Luhačovic,

Bohuslavice nad Vláří,

Brumov,

Bylnice,

Divnice,

Dobrkovice,

Dolní Lhota u Luhačovic,

Drnovice u Valašských Klobouk,

Halenkovice,

Haluzice,

Hrádek na Vlárské dráze,

Hřivínův Újezd,

Jestřabí nad Vláří,

Kaňovice u Luhačovic,

Kelníky,

Kladná-Žilín,

Kochavec,

Komárov u Napajedel,

Křekov,

Lipina,

Lipová u Slavičína,

Ludkovice,

Luhačovice,

Machová,

Mirošov u Valašských Klobouk,

Mysločovice,

Napajedla,

Návojná,

Nedašov,

Nedašova Lhota,

Nevšová,

Otrokovice,

Petrůvka u Slavičína,

Pohořelice u Napajedel,

Polichno,

Popov nad Vláří,

Poteč,

Pozlovice,

Rokytnice u Slavičína,

Rudimov,

Řetechov,

Sazovice,

Sidonie,

Slavičín,

Smolina,

Spytihněv,

Svatý Štěpán,

Šanov,

Šarovy,

Štítná nad Vláří,

Tichov,

Tlumačov na Moravě,

Valašské Klobouky,

Velký Ořechov,

Vlachova Lhota,

Vlachovice,

Vrbětice,

Žlutava.

2.   Estonia

Le seguenti zone dell'Estonia:

Hiiu maakond.

3.   Ungheria

Le seguenti zone dell'Ungheria:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 650100, 650200, 650300, 650400, 650500, 650600, 650700, 650800, 651000, 651100, 651200, 652100, 652200, 652300, 652400, 652500, 652601, 652602, 652603, 652700, 652800, 652900 és 653403 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Heves megye 700150, 700250, 700260, 700350, 700450, 700460, 700550, 700650, 700750, 700850, 702350, 702450, 702550, 702750, 702850, 703350, 703360, 703450, 703550, 703610, 703750, 703850, 703950, 704050, 704150, 704250, 704350, 704450, 704550, 704650, 704750, 704850, 704950, 705050, 705250, 705350, 705510 és 705610 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750250, 750260, 750350, 750450, 750460, 750550, 750650, 750750, 750850, 750950 és 750960 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Nógrád megye 550110, 550120, 550130, 550210, 550310, 550320, 550450, 550460, 550510, 550610, 550710, 550810, 550950, 551010, 551150, 551160, 551250, 551350, 551360, 551450, 551460, 551550, 551650, 551710, 551810, 551821, 552010, 552150, 552250, 552350, 552360, 552450, 552460, 552520, 552550, 552610, 552620, 552710, 552850, 552860, 552950, 552960, 552970, 553110, 553250, 553260 és 553350 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Pest megye 571250, 571350, 571550, 571610, 571750, 571760, 572350, 572550, 572850, 572950, 573360 és 573450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

4.   Lettonia

Le seguenti zone della Lettonia:

Aizputes novads,

Alsungas novads,

Kuldīgas novada Gudenieku, Turlavas un Laidu pagasts,

Pāvilostas novada Sakas pagasts un Pāvilostas pilsēta,

Saldus novada Ezeres, Kursīšu, Pampāļu, un Zaņas pagasts,

Skrundas novada, Nīkrāces un Rudbāržu pagasts un Skrundas pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidiem no autoceļa A9, Skrundas pilsēta,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Ventspils novada Jūrkalnes pagasts.

5.   Lituania

Le seguenti zone della Lituania:

Akmenės rajono savivaldybė: Papilės seniūnija,

Jurbarko rajono savivaldybė: Eržvilko, Smalininkų ir Viešvilės seniūnijos,

Kazlų Rūdos savivaldybė,

Kelmės rajono savivaldybė,

Mažeikių rajono savivaldybė: Sedos, Šerkšnėnų ir Židikų seniūnijos,

Pagėgių savivaldybė,

Raseinių rajono savivaldybė: Girkalnio ir Kalnūjų seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr A1, Nemakščių, Paliepių, Raseinių, Raseinių miesto ir Viduklės seniūnijos,

Šakių rajono savivaldybė,

Tauragės rajono savivaldybė,

Telšių rajono savivaldybė.

6.   Polonia

Le seguenti zone della Polonia:

 

w województwie warmińsko-mazurskim:

gmina Stare Juchy w powiecie ełckim,

gmina Dubeninki w powiecie gołdapskim,

gmina Ruciane – Nida i część gminy Pisz położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 58 oraz miasto Pisz w powiecie piskim,

gminy Giżycko z miastem Giżycko, Kruklanki, Miłki, Wydminy i Ryn w powiecie giżyckim,

gmina Mikołajki w powiecie mrągowskim,

gminy Kowale Oleckie, Olecko, Świętajno i część gminy Wieliczki położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 655 w powiecie oleckim,

gminy Bisztynek i Sępopol w powiecie bartoszyckim,

gmina Korsze w powiecie kętrzyńskim,

gminy Lidzbark Warmiński z miastem Lidzbark Warmiński, Lubomino, Orneta i Kiwity w powiecie lidzbarskim,

część gminy Wilczęta położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 509 w powiecie braniewskim,

gminy Godkowo, Milejewo, Młynary, Pasłęk i Tolkmicko w powiecie elbląskim,

powiat miejski Elbląg.

 

w województwie podlaskim:

gmina Brańsk z miastem Brańsk, gminy Rudka, Wyszki, część gminy Bielsk Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 (biegnącą w kierunku północnym od granicy miasta Bielsk Podlaski) oraz na północ do drogi nr 66 (biegnącej w kierunku zachodnim od granicy miasta Bielsk Podlaski) i miasto Bielsk Podlaski w powiecie bielskim,

gmina Perlejewo w powiecie siemiatyckim,

gminy Kolno z miastem Kolno, Mały Płock i Turośl w powiecie kolneńskim,

gminy Juchnowiec Kościelny, Suraż i Poświętne w powiecie białostockim,

gminy Kołaki Kościelne, Rutki, Szumowo, część gminy Zambrów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr S8 i miasto Zambrów w powiecie zambrowskim,

gminy Bakałarzewo, Wiżajny, Przerośl, Filipów, część gminy Raczki położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę 655 i część gminy Suwałki położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 655 w powiecie suwalskim,

gminy Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo, Ciechanowiec, Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew w powiecie wysokomazowieckim,

gminy Miastkowo, Nowogród i Zbójna w powiecie łomżyńskim.

 

w województwie mazowieckim:

gminy Ceranów, Kosów Lacki, Sabnie, Sterdyń, część gminy Bielany położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 i część gminy wiejskiej Sokołów Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 w powiecie sokołowskim,

gminy Grębków, Liw, Miedzna, Wierzbno i miasto Węgrów w powiecie węgrowskim,

gmina Kotuń w powiecie siedleckim,

gminy Rzekuń, Troszyn, Lelis, Czerwin i Goworowo w powiecie ostrołęckim,

powiat miejski Ostrołęka,

powiat ostrowski,

gminy Mała Wieś i Wyszogród w powiecie płockim,

gminy Ojrzeń i Sońsk w powiecie ciechanowskim,

gminy Czerwińsk nad Wisłą, Naruszewo, Płońsk z miastem Płońsk, Sochocin, Załuski i część gminy Nowe Miasto położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 620 w powiecie płońskim,

gminy Obryte, Winnica, Świercze, Zatory i Pułtusk z miastem Pułtusk w powiecie pułtuskim,

gminy Wyszków, Zabrodzie, część gminy Somianka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 i część gminy Rząśnik położona na południe od drogi łączącej miejscowości Rząśnik i Sieczychy w powiecie wyszkowskim,

gminy, Klembów, Poświętne i Tłuszcz w powiecie wołomińskim,

gminy Mińsk Mazowiecki z miastem Mińsk Mazowiecki, Mrozy, Cegłów, Dębe Wielkie, Halinów, Kałuszyn, Siennica i Stanisławów w powiecie mińskim,

gminy Garwolin z miastem Garwolin, Górzno, Miastków Kościelny, Parysów, Pilawa i Wilga w powiecie garwolińskim,

gmina Tarczyn w powiecie piaseczyńskim,

gminy Grójec, Jasieniec, Pniewy i Warka w powiecie grójeckim,

gminy Grabów nad Pilicą i Magnuszew w powiecie kozienickim,

gminy Brwinów, Michałowice, Nadarzyn, Piastów i, Pruszków w powiecie pruszkowskim,

gminy Baranów, Grodzisk Mazowiecki, Milanówek, Podkowa Leśna i Żabia Wola w powiecie grodziskim,

gminy Iłów, Młodzieszyn, Nowa Sucha, Rybno, Sochaczew z miastem Sochaczew i Teresin w powiecie sochaczewskim.

 

w województwie lubelskim:

gminy Łęczna, Milejów, Spiczyn część gminy Ludwin położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Puchaczów i Dratów, a następnie przez drogę nr 820 do północnej granicy gminy, część gminy Cyców położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 841 do miejscowości Wólka Cycowska, a następnie od miejscowości Wólka Cycowska przez drogę 82 do wschodniej granicy gminy i część gminy Puchaczów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę 82 do miejscowości Stara Wieś, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Stara Wieś, Puchaczów i Dratów w powiecie łęczyńskim,

gmina Borki w powiecie radzyńskim,

gmina Adamów, Krzywda, Serokomla, Wojcieszków i Wola Mysłowska w powiecie łukowskim,

gminy Kraśniczyn i Siennica Różana w powiecie krasnostawskim,

gminy Siedliszcze, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny z miastem Rejowiec Fabryczny, część gminy Białopole położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 844 i część gminy wiejskiej Chełm położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 812 biegnącą od zachodniej granicy tej gminy do granicy powiatu miejskiego Chełm, a następnie południową granicę powiatu miejskiego Chełm do wschodniej granicy gminy w powiecie chełmskim,

gmina Grabowiec w powiecie zamojskim,

gminy Horodło, Trzeszczany i część gminy wiejskiej Hrubieszów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 w powiecie hrubieszowskim,

gminy Firlej, Kock, Kamionka, Michów, Lubartów z miastem Lubartów, Serniki, Ostrów Lubelski w powiecie lubartowskim.

PARTE II

1.   Repubblica ceca

Le seguenti zone della Repubblica ceca:

katastrální území obcí v okrese Zlín:

Bohuslavice u Zlína,

Bratřejov u Vizovic,

Březnice u Zlína,

Březová u Zlína,

Březůvky,

Dešná u Zlína,

Dolní Ves,

Doubravy,

Držková,

Fryšták,

Horní Lhota u Luhačovic,

Horní Ves u Fryštáku,

Hostišová,

Hrobice na Moravě,

Hvozdná,

Chrastěšov,

Jaroslavice u Zlína,

Jasenná na Moravě,

Karlovice u Zlína,

Kašava,

Klečůvka,

Kostelec u Zlína,

Kudlov,

Kvítkovice u Otrokovic,

Lhota u Zlína,

Lhotka u Zlína,

Lhotsko,

Lípa nad Dřevnicí,

Loučka I,

Loučka II,

Louky nad Dřevnicí,

Lukov u Zlína,

Lukoveček,

Lutonina,

Lužkovice,

Malenovice u Zlína,

Mladcová,

Neubuz,

Oldřichovice u Napajedel,

Ostrata,

Podhradí u Luhačovic,

Podkopná Lhota,

Provodov na Moravě,

Prštné,

Příluky u Zlína,

Racková,

Raková,

Salaš u Zlína,

Sehradice,

Slopné,

Slušovice,

Štípa,

Tečovice,

Trnava u Zlína,

Ublo,

Újezd u Valašských Klobouk,

Velíková,

Veselá u Zlína,

Vítová,

Vizovice,

Vlčková,

Všemina,

Vysoké Pole,

Zádveřice,

Zlín,

Želechovice nad Dřevnicí.

2.   Estonia

Le seguenti zone dell'Estonia:

Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond).

3.   Ungheria

Le seguenti zone dell'Ungheria:

Heves megye 700860, 700950, 701050, 701111, 701150, 701250, 701350, 701550, 701560, 701650, 701750, 701850, 701950, 702050, 702150, 702250, 702260, 702950, 703050, 703150, 703250, 703370, 705150 és 705450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

4.   Lettonia

Le seguenti zone della Lettonia:

Ādažu novads,

Aglonas novads,

Aizkraukles novads,

Aknīstes novads,

Alojas novads,

Alūksnes novads,

Amatas novads,

Apes novads,

Auces novads,

Babītes novads,

Baldones novads,

Baltinavas novads,

Balvu novads,

Bauskas novads,

Beverīnas novads,

Brocēnu novads,

Burtnieku novads,

Carnikavas novads,

Cēsu novads,

Cesvaines novads,

Ciblas novads,

Dagdas novads,

Daugavpils novads,

Dobeles novads,

Dundagas novads,

Engures novads,

Ērgļu novads,

Garkalnes novads,

Gulbenes novads,

Iecavas novads,

Ikšķiles novads,

Ilūkstes novads,

Inčukalna novads,

Jaunjelgavas novads,

Jaunpiebalgas novads,

Jaunpils novads,

Jēkabpils novads,

Jelgavas novads,

Kandavas novads,

Kārsavas novads,

Ķeguma novads,

Ķekavas novads,

Kocēnu novads,

Kokneses novads,

Krāslavas novads,

Krimuldas novads,

Krustpils novads,

Kuldīgas novada Ēdoles, Īvandes, Kurmāles, Padures, Pelču, Rumbas, Rendas, Kabiles, Snēpeles un Vārmes pagasts, Kuldīgas pilsēta,

Lielvārdes novads,

Līgatnes novads,

Limbažu novads,

Līvānu novads,

Lubānas novads,

Ludzas novads,

Madonas novads,

Mālpils novads,

Mārupes novads,

Mazsalacas novads,

Mērsraga novads,

Naukšēnu novads,

Neretas novads,

Ogres novads,

Olaines novads,

Ozolnieku novads,

Pārgaujas novads,

Pļaviņu novads,

Preiļu novads,

Priekuļu novads,

Raunas novads,

republikas pilsēta Daugavpils,

republikas pilsēta Jelgava,

republikas pilsēta Jēkabpils,

republikas pilsēta Jūrmala,

republikas pilsēta Rēzekne,

republikas pilsēta Valmiera,

Rēzeknes novads,

Riebiņu novads,

Rojas novads,

Ropažu novads,

Rugāju novads,

Rundāles novads,

Rūjienas novads,

Salacgrīvas novads,

Salas novads,

Salaspils novads,

Saldus novada Jaunlutriņu, Lutriņu, Šķēdes, Novadnieku, Saldus, Jaunauces, Rubas, Vadakstes, Zvārdes un Zirņu pagasts un Saldus pilsēta,

Saulkrastu novads,

Sējas novads,

Siguldas novads,

Skrīveru novads,

Skrundas novada Raņķu pagasts un Skrundas pagasta daļa, kas atrodas uz Ziemeļiem no autoceļa A9

Smiltenes novads,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Strenču novads,

Talsu novads,

Tērvetes novads,

Tukuma novads,

Valkas novads,

Varakļānu novads,

Vārkavas novads,

Vecpiebalgas novads,

Vecumnieku novads,

Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes, Puzes, Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts, Piltenes pilsēta,

Viesītes novads,

Viļakas novads,

Viļānu novads,

Zilupes novads.

5.   Lituania

Le seguenti zone della Lituania:

Akmenės rajono savivaldybė: Akmenės, Naujosios Akmenės kaimiškoji, Kruopių, Naujosios Akmenės miesto ir Ventos seniūnijos,

Alytaus miesto savivaldybė,

Alytaus rajono savivaldybė,

Anykščių rajono savivaldybė,

Birštono savivaldybė,

Biržų miesto savivaldybė,

Biržų rajono savivaldybė,

Druskininkų savivaldybė,

Elektrėnų savivaldybė,

Ignalinos rajono savivaldybė,

Jonavos rajono savivaldybė,

Joniškio rajono savivaldybė

Jurbarko rajono savivaldybė: Girdžių, Jurbarko miesto, Jurbarkų, Juodaičių, Raudonės, Seredžiaus, Veliuonos,Skirsnemunės ir Šimkaičių seniūnijos,

Kaišiadorių miesto savivaldybė,

Kaišiadorių rajono savivaldybė,

Kalvarijos savivaldybė,

Kauno miesto savivaldybė,

Kauno rajono savivaldybės,

Kėdainių rajono,

Kupiškio rajono savivaldybė,

Lazdijų rajono savivaldybė,

Marijampolės savivaldybė,

Mažeikių rajono savivaldybės: Laižuvos, Mažeikių apylinkės, Mažeikių, Reivyčių, Tirkšlių ir Viekšnių seniūnijos,

Molėtų rajono savivaldybė,

Pakruojo rajono savivaldybė,

Panevėžio rajono savivaldybė,

Pasvalio rajono savivaldybė,

Radviliškio rajono savivaldybė,

Raseinių rajono savivaldybė: Ariogalos, Betygalos, Pagojukų ir Šiluvos seniūnijos ir Kalnūjų ir Girkalnio seniūnijų dalisį pietus nuo kelio Nr. A1,

Prienų miesto savivaldybė,

Prienų rajono savivaldybė,

Rokiškio rajono savivaldybė,

Šalčininkų rajono savivaldybė,

Šiaulių miesto savivaldybė,

Šiaulių rajono savivaldybė,

Širvintų rajono savivaldybė,

Švenčionių rajono savivaldybė,

Trakų rajono savivaldybė,

Ukmergės rajono savivaldybė,

Utenos rajono savivaldybė,

Varėnos rajono savivaldybė,

Vilniaus miesto savivaldybė,

Vilniaus rajono savivaldybė,

Vilkaviškio rajono savivaldybė,

Visagino savivaldybė,

Zarasų rajono savivaldybė.

6.   Polonia

Le seguenti zone della Polonia:

 

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Kalinowo, Prostki i gmina wiejska Ełk w powiecie ełckim,

część gminy Wieliczki położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 655w powiecie oleckim,

gmina Orzysz, Biała Piska i część gminy Pisz położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 58 w powiecie piskim,

gminy Górowo Iławeckie z miastem Górowo Iławeckie, Bartoszyce z miastem Bartoszyce w powiecie bartoszyckim,

gminy Braniewo z miastem Braniewo, Lelkowo, Pieniężno, Frombork, Płoskinia i część gminy Wilczęta położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę 509 w powiecie braniewskim.

 

w województwie podlaskim:

powiat grajewski,

gminy Jasionówka, Jaświły, Knyszyn, Krypno, Mońki i Trzcianne w powiecie monieckim,

gmina Łomża, Piątnica, Śniadowo, Jedwabne, Przytuły i Wizna w powiecie łomżyńskim,

powiat miejski Łomża,

gminy Grodzisk, Drohiczyn, Dziadkowice, Milejczyce i Siemiatycze z miastem Siemiatycze w powiecie siemiatyckim,

powiat hajnowski,

gmina Kobylin-Borzymy i Sokoły w powiecie wysokomazowieckim,

część gminy Zambrów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr S8 w powiecie zambrowskim,

gminy Grabowo i Stawiski w powiecie kolneńskim,

gminy Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Łapy, Michałowo, Supraśl, Turośń Kościelna, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zawady i Choroszcz w powiecie białostockim,

część gminy Bielsk Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 biegnącą w kierunku północnym od granicy miasta Bielsk Podlaski i przedłużonej przez wschodnią granicę miasta Bielsk Podlaski i na południe od linii wyznaczonej drogę nr 66 biegnącą w kierunku zachodnim od granicy miasta Bielsk Podlaski i przedłużonej przez granicę miasta Bielsk Podlaski, gminy Orla i Boćki w powiecie bielskim,

powiat sejneński,

gminy Jeleniewo, Rutka-Tartak, Szypliszki część gminy Raczki położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę 655 i część gminy Suwałki położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 655 w powiecie suwalskim,

powiat miejski Suwałki,

powiat augustowski,

powiat sokólski,

powiat miejski Białystok.

 

w województwie mazowieckim:

gmina Przesmyki, Domanice, Skórzec, Siedlce, Suchożebry, Mokobody, Mordy, Wiśniew, Wodynie i Zbuczyn w powiecie siedleckim,

gmina Repki, Jabłonna Lacka, część gminy Bielany położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 i część gminy wiejskiej Sokołów Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 w powiecie sokołowskim,

powiat łosicki,

gmina Brochów w powiecie sochaczewskim,

powiat nowodworski,

gmina Joniec i część gminy Nowe Miasto położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 620 w powiecie płońskim,

gmina Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,

gminy Dąbrówka, Kobyłka, Marki, Radzymin, Wołomin, Zielonka i Ząbki w powiecie wołomińskim,

część gminy Somianka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,

gminy Latowicz i Sulejówek w powiecie mińskim,

gmina Borowie w powiecie garwolińskim,

powiat warszawski zachodni,

powiat legionowski,

powiat otwocki,

gminy Konstancin – Jeziorna, Lesznowola, Piaseczno, Prażmów i Góra Kalwaria w powiecie piaseczyńskim,

gmina Raszyn w powiecie pruszkowskim,

gmina Chynów w powiecie grójeckim,

powiat miejski Siedlce,

powiat miejski Warszawa.

 

w województwie lubelskim:

gminy Wohyń, Ulan-Majorat, Czemierniki, Komarówka Podlaska, Kąkolewnica i Radzyń Podlaski z miastem Radzyń Podlaski w powiecie radzyńskim,

gmina wiejska Łuków z miastem Łuków, Stanin, Stoczek Łukowski z miastem Stoczek Łukowski i Trzebieszów w powiecie łukowskim,

gminy Stary Brus Urszulin, Hanna, Hańsk, Wola Uhruska, Wyryki i gmina wiejska Włodawa w powiecie włodawskim,

gminy Rossosz, Wisznice, Sławatycze, Sosnówka, Tuczna, Łomazy, Kodeń, Konstantynów, Piszczac, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie, Terespol z miastem Terespol, Drelów, Międzyrzec Podlaski z miastem Międzyrzec Podlaski w powiecie bialskim,

powiat miejski Biała Podlaska,

powiat parczewski,

gminy Niedźwiada i Ostrówek i Uścimów w powiecie lubartowskim,

część gminy Ludwin położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Puchaczów i Dratów, a następnie przez drogę nr 820 do północnej granicy gminy, część gminy Cyców położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 841 do miejscowości Wólka Cycowska, a następnie od miejscowości Wólka Cycowska przez drogę 82 do wschodniej granicy gminy i część gminy Puchaczów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę 82 do miejscowości Stara Wieś, a następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Stara Wieś, Puchaczów i Dratów w powiecie łęczyńskim,

gmina Uchanie w powiecie hrubieszowskim,

gminy Dorohusk, Dubienka, Kamień, Leśniowice, Ruda Huta, Sawin, Wierzbica, Wojsławice, Żmudź część gminy Białopole położona na zachód od linii wyznaczone przez drogę nr 844 i część gminy wiejskiej Chełm położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 812 biegnącą od zachodniej granicy tej gminy do granicy powiatu miejskiego Chełm, a następnie północną granicę powiatu miejskiego Chełm do wschodniej granicy gminy w powiecie chełmskim.

powiat miejski Chełm.

PARTE III

Polonia

Le seguenti zone della Polonia:

 

w województwie podlaskim:

gmina Goniądz w powiecie monieckim

gminy Mielnik, Nurzec-Stacja w powiecie siemiatyckim.

 

w województwie mazowieckim:

gminy Korczew i Paprotnia w powiecie siedleckim.

 

w województwie lubelskim:

gminy Janów Podlaski i Leśna Podlaska, w powiecie bialskim

PARTE IV

Italia

Le seguenti zone dell'Italia:

tutto il territorio della Sardegna.

»

6.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 140/104


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/835 DELLA COMMISSIONE

del 4 giugno 2018

relativa ad alcuni provvedimenti cautelari contro la peste suina africana in Ungheria

[notificata con il numero C(2018) 3319]

(Il testo in lingua ungherese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

La peste suina africana è una malattia infettiva virale che colpisce le popolazioni di suini domestici e selvatici e può avere conseguenze gravi sulla redditività della suinicoltura, perturbando gli scambi all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi.

(2)

Qualora venga riscontrato un caso di peste suina africana nei suini selvatici vi è il rischio che l'agente patogeno si diffonda ad altre popolazioni di suini selvatici e alle aziende suinicole. La malattia può di conseguenza diffondersi da uno Stato membro all'altro come pure in paesi terzi attraverso gli scambi di suini vivi o dei loro prodotti.

(3)

La direttiva 2002/60/CE del Consiglio (3) stabilisce misure minime di lotta contro la peste suina africana da applicare nell'Unione. In particolare l'articolo 15 della direttiva 2002/60/CE prevede l'adozione di talune misure a seguito della conferma di uno o più casi di peste suina africana nelle popolazioni di suini selvatici.

(4)

L'Ungheria ha informato la Commissione in merito all'attuale situazione della peste suina africana sul suo territorio e, conformemente all'articolo 15 della direttiva 2002/60/CE, ha istituito una zona infetta nella quale si applicano le misure di cui all'articolo 15 di tale direttiva.

(5)

La decisione di esecuzione (UE) 2018/663 della Commissione (4) è stata adottata a fronte di questa situazione.

(6)

Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione ed evitare che paesi terzi introducano ostacoli ingiustificati agli scambi è necessario definire, a livello di Unione, la zona infetta da peste suina africana in Ungheria in collaborazione con tale Stato membro.

(7)

Di conseguenza, è opportuno elencare la zona infetta dell'Ungheria nell'allegato della presente decisione e stabilire la durata di tale regionalizzazione. È opportuno che la presente decisione abroghi e sostituisca la decisione di esecuzione (UE) 2018/663.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'Ungheria provvede affinché la zona infetta istituita da tale paese, in cui si applicano le misure di cui all'articolo 15 della direttiva 2002/60/CE, comprenda perlomeno le zone elencate nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La decisione di esecuzione (UE) 2018/663 è abrogata.

Articolo 3

La presente decisione si applica fino al 30 giugno 2018.

Articolo 4

L'Ungheria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 2018

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

(2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(3)  Direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana (GU L 192 del 20.7.2002, pag. 27).

(4)  Decisione di esecuzione (UE) 2018/663 della Commissione, del 27 aprile 2018, relativa ad alcuni provvedimenti cautelari contro la peste suina africana in Ungheria (GU L 110 del 30.4.2018, pag. 136).


ALLEGATO

Zone istituite in Ungheria come zona infetta di cui all'articolo 1

Termine ultimo di applicazione

Territory of the county of Heves located north of the motorway E 71

30 giugno 2018


ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

6.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 140/107


DECISIONE N. 1/2018 DEL SOTTOCOMITATO DOGANALE UE - GEORGIA,

del 20 marzo 2018

recante sostituzione del protocollo I dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa [2018/836]

IL SOTTOCOMITATO DOGANALE UE-GEORGIA,

visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra (1), in particolare l'articolo 23, paragrafo 2,

visto il protocollo I dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 23, paragrafo 2, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra («accordo»), fa riferimento al protocollo I dell'accordo («protocollo I») per le norme di origine.

(2)

L'accordo è entrato in vigore il 1o luglio 2016.

(3)

L'articolo 38 del protocollo I dispone che il sottocomitato doganale di cui all'articolo 74, paragrafo 1, dell'accordo possa decidere di modificare le disposizioni di tale protocollo.

(4)

La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (2) («convenzione») è intesa a sostituire i protocolli sulle norme di origine attualmente in vigore nei paesi della zona paneuromediterranea con un unico atto giuridico.

(5)

L'Unione ha firmato la convenzione il 15 giugno 2011. Con decisione n. 1/2016 (3), il comitato misto istituito dall'articolo 3, paragrafo 1, della convenzione ha stabilito che la Georgia debba essere invitata ad aderire alla convenzione.

(6)

L'Unione e la Georgia hanno depositato i rispettivi strumenti di accettazione presso il depositario della convenzione rispettivamente il 26 marzo 2012 e il 17 maggio 2017. Di conseguenza, in applicazione del suo articolo 10, paragrafo 3, la convenzione è entrata in vigore per l'Unione e per la Georgia rispettivamente il 1o maggio 2012 e il 1o luglio 2017.

(7)

È pertanto opportuno sostituire il protocollo I con un nuovo protocollo che faccia riferimento alla convenzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo I dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1o giugno.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2018

Per il sottocomitato doganale

Il presidente

S. URIDIA

Segretari

D. WENCEL

M. KHVEDELIDZE


(1)  GU L 261 del 30.8.2014, pag. 4.

(2)  GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.

(3)  Decisione n. 1/2016 del comitato misto della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, del 28 settembre 2016, relativa alla domanda della Georgia di diventare parte contraente della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (GU L 329 del 3.12.2016, pag. 118).


ALLEGATO

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PROTOCOLLO I

relativo alla definizione della nozione di “prodotti originari” e ai metodi di cooperazione amministrativa

Articolo 1

Norme di origine applicabili

1.   Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si applicano l'appendice I e le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (1) (“la convenzione”).

2.   Tutti i riferimenti all'“accordo pertinente” nell'appendice I e nelle pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione s'intendono come riferimenti al presente accordo.

Articolo 2

Risoluzione delle controversie

1.   Le eventuali controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 32 dell'appendice I della convenzione che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo sono sottoposte al sottocomitato doganale. Non si applicano le norme relative alla risoluzione delle controversie di cui al titolo IV (Scambi e questioni commerciali), capo 14 (Risoluzione delle controversie), del presente accordo.

2.   La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali del paese d'importazione ha comunque luogo secondo la legislazione di tale paese.

Articolo 3

Modifiche del protocollo

Il sottocomitato doganale può decidere di modificare le disposizioni del presente protocollo.

Articolo 4

Recesso dalla convenzione

1.   Se l'Unione europea o la Georgia notificano per iscritto al depositario della convenzione la propria intenzione di recedere dalla convenzione ai sensi dell'articolo 9 della stessa, l'Unione e la Georgia avviano immediatamente i negoziati sulle norme di origine ai fini dell'applicazione del presente accordo.

2.   Fino all'entrata in vigore di tali norme di origine nuovamente negoziate, le norme di origine contenute nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione, applicabili al momento del recesso, continuano ad applicarsi al presente accordo. Tuttavia, a decorrere dal momento del recesso, le norme di origine contenute nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione sono interpretate in modo da consentire il cumulo bilaterale unicamente tra l'Unione e la Georgia.

Articolo 5

Disposizioni transitorie – cumulo

In deroga all'articolo 16, paragrafo 5, e all'articolo 21, paragrafo 3, dell'appendice I della convenzione, quando il cumulo coinvolge esclusivamente gli Stati EFTA, le Isole Fær Øer, l'Unione, la Turchia, i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione, la Repubblica di Moldova e la Georgia, la prova dell'origine può essere un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o una dichiarazione di origine.

»

(1)  GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.