ISSN 1977-0707 |
||
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 140 |
|
Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
61° anno |
|
|
|
(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
ACCORDI INTERNAZIONALI
6.6.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 140/1 |
DECISIONE (UE) 2018/826 DEL CONSIGLIO
del 28 maggio 2018
relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la Repubblica libanese volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione della Repubblica libanese al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area mediterranea (PRIMA)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 186, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v),
vista la proposta della Commissione europea,
vista l'approvazione del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione (UE) 2017/1324 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) prevede la partecipazione dell'Unione al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area mediterranea («PRIMA») avviato congiuntamente da diversi Stati membri. |
(2) |
La Repubblica libanese («Libano») ha espresso l'intenzione di aderire a PRIMA in qualità di Stato partecipante e su un piano di parità con gli Stati membri e i paesi terzi associati al programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 che partecipano a PRIMA. |
(3) |
A norma dell'articolo 1, paragrafo 2, della decisione (UE) 2017/1324, il Libano diventa Stato partecipante a PRIMA a condizione che venga concluso un accordo internazionale di cooperazione scientifica e tecnologica con l'Unione che stabilisca i termini e le condizioni della partecipazione del Libano a PRIMA. |
(4) |
Conformemente alla decisione (UE) 2018/467 (3) del Consiglio, l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la Repubblica libanese volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione della Repubblica libanese al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area mediterranea (PRIMA) è stato firmato il 27 febbraio 2018, con riserva della sua conclusione in data successiva. |
(5) |
È opportuno approvare l'accordo, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la Repubblica libanese volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione della Repubblica libanese al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area mediterranea (PRIMA) è approvato a nome dell'Unione (4).
Articolo 2
Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica prevista all'articolo 5, paragrafo 2, dell'accordo (5).
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2018
Per il Consiglio
Il presidente
E. KARANIKOLOV
(1) Approvazione del 17 aprile 2018 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) Decisione (UE) 2017/1324 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, relativa alla partecipazione dell'Unione al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA) avviato congiuntamente da diversi Stati membri (GU L 185 del 18.7.2017, pag. 1).
(3) Decisione del (UE) 2018/467 del Consiglio del 25 settembre 2017 relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la Repubblica libanese volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione della Repubblica libanese al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area mediterranea (PRIMA) (GU L 79 del 22 marzo 2018, pag. 1).
(4) L'accordo è stato pubblicato nella GU L 79 del 22.3.2018, pag. 3 unitamente alla decisione relativa alla sua firma.
(5) La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dal segretariato generale del Consiglio.
REGOLAMENTI
6.6.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 140/3 |
REGOLAMENTO (UE) 2018/827 DEL CONSIGLIO
del 4 giugno 2018
che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (1), in particolare l'articolo 46, paragrafo 2,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 23 marzo 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 267/2012. |
(2) |
A norma dell'articolo 46, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 267/2012, il Consiglio ha riesaminato l'elenco delle persone ed entità designate di cui agli allegati IX e XIV di tale regolamento. |
(3) |
Il Consiglio ha concluso che è opportuno aggiornare le voci riguardanti talune persone ed entità figuranti nell'allegato IX del regolamento 267/2012. |
(4) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 267/2012, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, il 4 giugno 2018
Per il Consiglio
La presidente
T. TSACHEVA
(1) GU L 88 del 24.3.2012, pag. 1.
ALLEGATO
L'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 è così modificato:
1) |
nella sezione «I. Persone e entità coinvolte in attività nucleari o relative a missili balistici e persone ed entità che forniscono sostegno al Governo dell'Iran», le voci seguenti sostituiscono le corrispondenti voci di cui alla sottosezione «B. Entità»:
|
2) |
nella sezione «II. Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica (IRGC)», le voci seguenti sostituiscono le corrispondenti voci nell'elenco di cui alla sottosezione «A. Persone»:
|
6.6.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 140/5 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/828 DELLA COMMISSIONE
del 15 febbraio 2018
che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/68 per quanto riguarda le prescrizioni relative ai sistemi di frenatura antibloccaggio, i dispositivi di accumulo dell'energia ad alta pressione e i raccordi idraulici del tipo a un condotto
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali (1), in particolare l'articolo 17, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
il considerando 6 del regolamento delegato (UE) 2015/68 della Commissione (2) prevede che la Commissione valuti la prescrizione relativa all'installazione di sistemi di frenatura antibloccaggio (ABS) sui trattori con una velocità massima di progetto compresa tra i 40 e i 60 km/h a partire dal 1o gennaio 2020. In seguito alla valutazione la Commissione ha concluso che l'esclusione di tali veicoli dalla prescrizione relativa agli ABS del regolamento delegato eviterebbe costi finanziari sproporzionati per l'industria e per gli utilizzatori finali che ritarderebbero l'uso efficace della tecnologia di frenatura più avanzata sul mercato. È pertanto opportuno sopprimere la prescrizione relativa agli ABS per questi veicoli. |
(2) |
Le condizioni di funzionamento dei dispositivi di accumulo dell'energia ad alta pressione dovrebbero consentire un intervallo di pressione adeguato al progresso tecnico e prevedere le relative prove. È pertanto opportuno modificare di conseguenza i valori limite della pressione. |
(3) |
Per consentire agli Stati membri e all'industria una transizione agevole al divieto d'uso dei raccordi idraulici del tipo a un condotto in applicazione delle prescrizioni relative alla frenatura del regolamento delegato (UE) 2015/68 ai trattori nuovi collegati a rimorchi già in servizio e tenendo in considerazione il tasso di rinnovo del parco di veicoli agricoli e forestali rimorchiati, l'applicazione delle prescrizioni transitorie relative ai raccordi idraulici del tipo a un condotto dei dispositivi di frenatura e dei collegamenti del sistema di frenatura del rimorchio dovrebbe essere prorogata fino al 31 dicembre 2024. |
(4) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2015/68. |
(5) |
Considerato che contiene diverse modifiche importanti del regolamento delegato (UE) 2015/68, che sono necessarie alla sua corretta applicazione, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2015/68
Il regolamento delegato (UE) 2015/68 è così modificato:
1) |
l'articolo 16 è sostituito dal seguente: «Articolo 16 Prescrizioni applicabili ai raccordi idraulici del tipo a un condotto e ai trattori su cui sono montati 1. Le prescrizioni riguardanti le prestazioni applicabili ai raccordi idraulici del tipo a un condotto dei dispositivi di frenatura e dei collegamenti del sistema di frenatura del rimorchio e ai trattori su cui sono montati sono stabilite nell'allegato XIII. Tali prescrizioni si applicano fino al 31 dicembre 2024. 2. I costruttori di veicoli non montano raccordi idraulici del tipo a un condotto sui trattori nuovi dopo il 31 dicembre 2024.»; |
2) |
l'articolo 17 è così modificato:
|
3) |
gli allegati I, IV e XIII del regolamento delegato (UE) 2015/68 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 60 del 2.3.2013, pag. 1.
(2) Regolamento delegato (UE) 2015/68 della Commissione, del 15 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le prescrizioni relative alla frenatura dei veicoli ai fini dell'omologazione dei veicoli agricoli e forestali (GU L 17 del 23.1.2015, pag. 1).
ALLEGATO
Gli allegati I, IV e XIII del regolamento delegato (UE) 2015/68 sono così modificati:
1) |
l'allegato I è così modificato:
|
2) |
nell'allegato IV, parte C («Sistemi di frenatura idraulica a energia accumulata») è inserito il seguente punto 1.3.2.1.1:
|
3) |
l'allegato XIII è così modificato:
|
6.6.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 140/8 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/829 DELLA COMMISSIONE
del 15 febbraio 2018
che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2015/208 che integra il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di sicurezza funzionale del veicolo per l'omologazione dei veicoli agricoli e forestali
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali (1), in particolare l'articolo 17, paragrafo 5, e l'articolo 49, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
I regolamenti UNECE che si applicano in via obbligatoria, di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2015/208 (2), sono aggiornati di frequente. A tale riguardo l'elenco dovrebbe essere integrato con una nota esplicativa al fine di chiarire che i costruttori sono autorizzati a usare i successivi supplementi delle serie di modifiche applicabili dei suddetti regolamenti UNECE, anche se non sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
(2) |
È necessario correggere alcuni errori di natura redazionale nell'elenco dei regolamenti UNECE di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2015/208. |
(3) |
Occorre apportare miglioramenti redazionali all'allegato IV del regolamento delegato (UE) 2015/208 e inserire riferimenti precisi alle categorie di veicoli alle quali si applica l'allegato, ai fini della corretta attuazione da parte delle autorità nazionali. |
(4) |
I requisiti relativi alla sterzatura di cui all'allegato V del regolamento delegato (UE) 2015/208 devono essere adeguati al progresso tecnico, in linea con la norma ISO 10998:2008 e con le prescrizioni di cui al regolamento UNECE n. 79, quale figura nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2015/208. |
(5) |
I moderni veicoli agricoli e forestali sono esposti a segnali elettromagnetici la cui frequenza può raggiungere 2 000 MHz. L'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2015/208 dovrebbe quindi essere modificato al fine di includere le gamme di frequenza opportune per le prove e poter essere allineato al regolamento UNECE n. 10, che contiene tali requisiti di prova e si applica in alternativa ai requisiti di cui all'allegato XV. |
(6) |
Le moderne tecniche agricole richiedono l'uso di pneumatici più larghi per evitare la compattazione del suolo, nonché l'impiego di attrezzi più ingombranti. I requisiti relativi alle dimensioni e alle masse del rimorchio, di cui all'allegato XXI del regolamento delegato (UE) 2015/208, devono quindi essere adeguati per quanto riguarda la larghezza del veicolo conformemente a quanto già consentito in alcuni Stati membri. |
(7) |
L'adeguamento dei requisiti relativi alle dimensioni comporta la necessità di adeguare alcuni dei requisiti di cui agli allegati del regolamento delegato (UE) 2015/208, segnatamente l'allegato VII relativo al campo visivo e ai tergicristalli, l'allegato XII relativo agli impianti di illuminazione, l'allegato XIV relativo alle parti esterne e agli accessori del veicolo, l'allegato XXVI relativo alle strutture protettive posteriori, l'allegato XXVII relativo alla protezione laterale e l'allegato XXVIII relativo alle piattaforme di carico, in quanto le loro disposizioni dipendono direttamente dalla larghezza ammissibile del veicolo. |
(8) |
Secondo le stime, il numero degli incidenti mortali può essere notevolmente ridotto rendendo i veicoli agricoli e forestali più visibili mediante l'adeguamento dei requisiti relativi al potenziamento degli impianti di illuminazione appropriati, di cui all'allegato XII del regolamento delegato (UE) 2015/208. |
(9) |
Al fine di consentire la corretta applicazione dei requisiti di prova di cui all'allegato XXXIV del regolamento delegato (UE) 2015/208, è necessario aggiornare una determinata formula matematica connessa a tale prova. |
(10) |
Al fine di garantire la salvaguardia della sicurezza stradale, per quanto concerne i rimorchi e le attrezzature intercambiabili trainate a cui si applica il regolamento (UE) n. 167/2013 è opportuno adeguare i requisiti relativi ai dispositivi meccanici di accoppiamento di cui all'allegato XXXIV del regolamento delegato (UE) 2015/208 per consentire l'uso di dispositivi meccanici di accoppiamento a tre punti; si dovrebbero inoltre introdurre migliori specifiche in materia di dispositivi meccanici di accoppiamento sui veicoli trainati che rimorchiano altri veicoli. |
(11) |
È pertanto opportuno modificare e rettificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2015/208. |
(12) |
Dal momento che contiene un certo numero di rettifiche al regolamento delegato (UE) 2015/208, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2015/208
Il regolamento delegato (UE) 2015/208 è così modificato:
1) |
al capo IV è inserito il seguente articolo 40 bis: «Articolo 40 bis Disposizioni transitorie 1. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) 2018/829 (*1) della Commissione, fino al 31 dicembre 2018 le autorità nazionali continuano inoltre a rilasciare omologazioni a tipi di veicoli agricoli e forestali o a tipi di sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti a norma del presente regolamento, nella versione applicabile alla data dell'8 giugno 2018. 2. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) 2018/829 della Commissione, fino al 30 giugno 2019 le autorità nazionali consentono inoltre l'immissione sul mercato, l'immatricolazione o l'entrata in servizio di veicoli agricoli e forestali, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti in base a un tipo omologato a norma del presente regolamento, nella versione applicabile alla data dell'8 giugno 2018; (*1) Regolamento delegato (UE) 2018/829 della Commissione, del 15 febbraio 2018, che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2015/208 che integra il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di sicurezza funzionale del veicolo per l'omologazione dei veicoli agricoli e forestali (GU L 140 del 6.6.2018, pag. 8).»;" |
2) |
Gli allegati I, V, VII, XII, XIV, XV, XXI, XXVI, XXVII, XXVIII e XXXIV sono modificati in conformità all'allegato I del presente regolamento. |
Articolo 2
Rettifiche al regolamento delegato (UE) 2015/208
Gli allegati I, IV, XII e XXXIV del regolamento delegato (UE) 2015/208 sono rettificati conformemente all'allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 60 del 2.3.2013, pag. 1.
(2) Regolamento delegato (UE) 2015/208 della Commissione, dell'8 dicembre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di sicurezza funzionale del veicolo per l'omologazione dei veicoli agricoli e forestali (GU L 42 del 17.2.2015, pag. 1).
ALLEGATO I
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2015/208
Gli allegati I, V, VII, XII, XIV, XV, XXI, XXVI, XXVII, XXVIII e XXXIV del regolamento delegato (UE) 2015/208 sono così modificati:
1. |
nell'allegato I è aggiunta la seguente nota dopo la tabella: «Si applicano le disposizioni transitorie dei regolamenti UNECE elencati nella presente tabella, salvo nei casi in cui siano indicate specifiche date alternative nel presente regolamento. Si accetta inoltre la conformità alle prescrizioni di modifiche successive a quelle elencate nella presente tabella.»; |
2. |
nell'allegato V, la prima frase del punto 3.1.2 è sostituita dalla seguente: «La forza sul comando dello sterzo occorrente per descrivere un cerchio del raggio di 12 m partendo dalla posizione rettilinea non deve superare 25 daN in caso di dispositivo di sterzo integro.»; |
3. |
nell'allegato VII, al punto 2 è aggiunta la seguente frase: «Le prove e i criteri di accettazione stabiliti nella norma ISO 5721-2:2014 si applicano anche ai trattori di larghezza superiore a 2,55 m.»; |
4. |
l'allegato XII è così modificato:
|
5. |
all'allegato XIV, il punto 2.1 è sostituito dal seguente:
|
6. |
l'allegato XV è così modificato:
|
7. |
l'allegato XXI è così modificato:
|
8. |
nell'allegato XXVI, il punto 2.4.2 è sostituito dal seguente:
|
9. |
nell'allegato XXVII, al punto 2.1, la prima frase è sostituita dalla seguente: «La larghezza del veicolo munito del dispositivo non deve superare la larghezza massima complessiva del veicolo o i 2,55 m (a seconda di quale sia il valore inferiore). La parte principale della sua superficie esterna non deve risultare incassata di più di 120 mm rispetto al piano più esterno (punto di massima larghezza) del veicolo.»; |
10. |
nell'allegato XXVIII, al punto 2, il secondo trattino è sostituito dal seguente:
|
11. |
nell'allegato XXXIV è inserito il seguente punto:
|
ALLEGATO II
Rettifiche al regolamento delegato (UE) 2015/208
Gli allegati I, IV, XII e XXXIV del regolamento (UE) n. 2015/208 sono così modificati:
1. |
l'allegato I è così rettificato:
|
2. |
l'allegato IV è così rettificato:
|
3. |
l'allegato XII è così rettificato:
|
4. |
l'allegato XXXIV è così rettificato:
|
6.6.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 140/15 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/830 DELLA COMMISSIONE
del 9 marzo 2018
che modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento delegato (UE) n. 1322/2014 della Commissione per quanto concerne l'adattamento della costruzione dei veicoli e i requisiti generali di omologazione dei veicoli agricoli e forestali
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali (1), in particolare l'articolo 18, paragrafo 4, e l'articolo 49, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
È opportuno modificare diverse voci dell'allegato I del regolamento (UE) n. 167/2013 al fine di consentire di stabilire i requisiti per ulteriori categorie di veicoli conformemente alle ultime versioni di determinati codici standard per le prove ufficiali dei trattori agricoli e forestali dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (codici standard OCSE) (2). |
(2) |
I regolamenti UNECE che si applicano in via obbligatoria, di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) n. 1322/2014 della Commissione (3), sono aggiornati di frequente. A tale riguardo, l'elenco dovrebbe essere integrato con una nota esplicativa al fine di chiarire che i costruttori sono autorizzati a usare i successivi supplementi delle serie di modifiche applicabili dei suddetti regolamenti UNECE, anche se non sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
(3) |
Per chiarire che taluni requisiti della normativa dell'Unione sono equivalenti e interamente allineati a quelli stabiliti dai codici standard OCSE, il testo dei requisiti e la numerazione di taluni allegati del regolamento delegato (UE) n. 1322/2014 dovrebbero essere adattati in modo da risultare identici al testo e alla numerazione del corrispondente codice standard OCSE. |
(4) |
Per ridurre il numero di infortuni e di incidenti mortali causati dall'impossibilità di sollevare, in situazioni potenzialmente pericolose, la struttura di protezione antiribaltamento pieghevole montata anteriormente su trattori a carreggiata stretta, è opportuno rendere obbligatori i requisiti ergonomici in modo da facilitare e incoraggiare il sollevamento della struttura di protezione antiribaltamento qualora necessario. |
(5) |
È opportuno aggiornare l'elenco dei verbali di prova rilasciati in base ai codici standard OCSE e riconosciuti ai fini dell'omologazione UE in alternativa ai verbali di prova rilasciati in base al regolamento delegato (UE) n. 1322/2014. |
(6) |
Al fine di precisare e migliorare determinate procedure di prova, è opportuno apportare modifiche minori ai metodi di prova per il sedile del conducente e ai requisiti in materia di accesso al posto di guida, resistenza minima dei dispositivi di comando e velocità di combustione del materiale della cabina, di cui al regolamento delegato (UE) n. 1322/2014. |
(7) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 167/2013 e il regolamento delegato (UE) n. 1322/2014, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche dell'allegato I del regolamento (UE) n. 167/2013
Nell'allegato I del regolamento (UE) n. 167/2013, alla riga n. 38, nelle colonne per le categorie di veicoli Ca e Cb, «NA» è sostituito da «X».
Articolo 2
Modifiche del regolamento delegato (UE) n. 1322/2014
Il regolamento delegato (UE) n. 1322/2014 è così modificato:
1) |
all'articolo 12, la parte di frase «per i veicoli delle categorie T2, T3 e T4.3» è sostituita dalla parte di frase «per i veicoli delle categorie T2/C2, T3/C3 e T4.3/C4.3»; |
2) |
al capo V è inserito il seguente articolo 35 bis: «Articolo 35 bis Disposizioni transitorie 1. Fino al 26 giugno 2018 le autorità nazionali continuano a rilasciare l'omologazione a tipi di veicoli agricoli e forestali, o a tipi di sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti in conformità al presente regolamento, nella sua versione applicabile al 25 giugno 2018. 2. Fino al 31 dicembre 2018 gli Stati membri consentono l'immissione sul mercato, l'immatricolazione o l'entrata in servizio di veicoli agricoli e forestali, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti in base al tipo omologato in conformità al presente regolamento, nella sua versione applicabile al 25 giugno 2018.»; |
3) |
all'allegato I, nel testo sotto il titolo «Nota esplicativa:», sono aggiunti i seguenti paragrafi: «Si applicano le disposizioni transitorie dei regolamenti UNECE elencati nella presente tabella, salvo nei casi in cui specifiche date alternative siano indicate nel presente regolamento. Si accetta inoltre la conformità alle prescrizioni di modifiche successive a quelle elencate nella presente tabella.»; |
4) |
l'allegato II è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento; |
5) |
l'allegato VI è così modificato:
|
6) |
nelle note esplicative dell'allegato VI, la nota esplicativa (1) è sostituita dalla seguente:
|
7) |
nelle note esplicative dell'allegato VII, la nota esplicativa (1) è sostituita dalla seguente:
|
8) |
l'allegato VIII è così modificato:
|
9) |
l'allegato IX è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento; |
10) |
l'allegato X è modificato conformemente all'allegato III del presente regolamento; |
11) |
l'allegato XI è modificato conformemente all'allegato IV del presente regolamento; |
12) |
l'allegato XIII è così modificato:
|
13) |
l'allegato XIV è modificato in conformità all'allegato V del presente regolamento; |
14) |
nell'allegato XV, il punto 3.3.2 è sostituito dal seguente:
|
15) |
all'allegato XVIII, la nota esplicativa (1) è sostituita dalla seguente:
|
16) |
nell'allegato XXII, il punto 4 è sostituito dal seguente: «4. Dichiarazione relativa al rumore Il manuale d'uso deve indicare il livello di rumore udito dall'operatore per ciascuna condizione di prova di cui all'allegato XIII, o in alternativa i risultati delle prove del livello sonoro di cui al codice standard OCSE 5, in conformità al punto 4 del proprio modello di verbale di prova.»; |
17) |
nell'allegato XXIII, il punto 1.2.1 è sostituito dal seguente:
|
18) |
nell'allegato XXVII, il punto 2 è sostituito dal seguente: «2. Velocità di combustione del materiale della cabina La velocità di combustione del materiale della cabina come il rivestimento del sedile, le pareti, il pavimento e il rivestimento del tettuccio, se forniti, non deve superare la velocità massima di 150 mm/min quando viene sottoposta alla prova di cui alla norma ISO 3795:1989 o alla norma FMVSS302.». |
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 60 del 2.3.2013, pag. 1.
(2) http://www.oecd.org/tad/code/oecd-standard-codes-official-testing-agricultural-forestry-tractors.htm
(3) Regolamento delegato (UE) n. 1322/2014 della Commissione, del 19 settembre 2014, che integra e modifica il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la costruzione dei veicoli e i requisiti generali di omologazione dei veicoli agricoli e forestali (GU L 364 del 18.12.2014, pag. 1).
ALLEGATO I
Nell'allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1322/2014, la tabella è sostituita dalla seguente:
«Verbale di prova in base al codice standard OCSE n. |
Oggetto |
Edizione |
Applicabilità |
Alternativa al verbale di prova UE in base a |
3 |
Prove ufficiali delle strutture di protezione sui trattori agricoli e forestali (prova dinamica) |
Edizione del 2017 -Febbraio 2017- |
T1, T4.2 e T4.3 |
Allegato VI e allegato XVIII (se sono stati provati gli ancoraggi delle cinture di sicurezza) |
4 |
Prove ufficiali delle strutture di protezione sui trattori agricoli e forestali (prova statica) |
Edizione del 2017 -Febbraio 2017- |
T1/C1, T4.2/C4.2 e T4.3/C4.3 |
Allegato VIII e allegato XVIII (se sono stati provati gli ancoraggi delle cinture di sicurezza) |
5 |
Misurazione ufficiale del rumore ai posti di guida sui trattori agricoli e forestali |
Edizione del 2017 -Febbraio 2017- |
T e C |
Allegato XIII |
6 |
Prove ufficiali delle strutture di protezione antiribaltamento montate anteriormente su trattori agricoli o forestali a carreggiata stretta |
Edizione del 2017 -Febbraio 2017- |
T2/C2, T3/C3 e T4.3/C4.3 |
Allegato IX (se i requisiti di funzionamento della struttura di protezione antiribaltamento abbattibile sono stati sottoposti a prova e risultano soddisfatti) e allegato XVIII (se sono stati provati gli ancoraggi delle cinture di sicurezza) |
7 |
Prove ufficiali delle strutture di protezione antiribaltamento montate posteriormente su trattori agricoli o forestali a carreggiata stretta |
Edizione del 2017 -Febbraio 2017- |
T2/C2, T3/C3 e T4.3/C4.3 |
Allegato X (se i requisiti di funzionamento della struttura di protezione antiribaltamento abbattibile sono stati sottoposti a prova e risultano soddisfatti) e allegato XVIII (se sono stati provati gli ancoraggi delle cinture di sicurezza) |
8 |
Prove ufficiali delle strutture di protezione sui trattori agricoli e forestali a cingoli |
Edizione del 2017 -Febbraio 2017- |
C1, C2, C4.2 e C4.3 |
Allegato VII e allegato XVIII (se sono stati provati gli ancoraggi delle cinture di sicurezza) |
10 |
Prove ufficiali delle strutture di protezione contro la caduta di oggetti sui trattori agricoli e forestali |
Edizione del 2017 -Febbraio 2017- |
T e C |
Allegato XI Parte C». |
ALLEGATO II
L'allegato IX del regolamento delegato (UE) n. 1322/2014 è così modificato:
1) |
La lettera B è così modificata:
|
2) |
nelle note esplicative dell'allegato IX, la nota esplicativa (1) è sostituita dalla seguente:
|
ALLEGATO III
L'allegato X del regolamento delegato (UE) n. 1322/2014 è così modificato:
1) |
alla lettera A, è aggiunto il seguente punto 3:
|
2) |
La lettera B è così modificata:
|
3) |
Nelle note esplicative dell'allegato X, la nota esplicativa (1) è sostituita dalla seguente:
|
ALLEGATO IV
L'allegato XI del regolamento delegato (UE) n. 1322/2014 è così modificato:
1) |
la lettera C è così modificata:
|
2) |
Nelle note esplicative dell'allegato XI, la nota esplicativa (1) è sostituita dalla seguente:
|
ALLEGATO V
L'allegato XIV del regolamento delegato (UE) n. 1322/2014 è così modificato:
1) |
l'appendice 3 è così modificata:
|
2) |
l'appendice 4a è così modificata:
|
6.6.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 140/35 |
REGOLAMENTO (UE) 2018/831 DELLA COMMISSIONE
del 5 giugno 2018
che modifica il regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), d), e), h) e i), l'articolo 11, paragrafo 3, e l'articolo 12, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato I del regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione (2) stabilisce un elenco dell'Unione delle sostanze autorizzate che possono essere utilizzate nei materiali e negli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. |
(2) |
Successivamente all'ultima modifica del regolamento (UE) n. 10/2011, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha pubblicato ulteriori pareri scientifici su determinate sostanze che possono essere utilizzate nei materiali a contatto con i prodotti alimentari («sostanze MCA»), nonché sull'utilizzo consentito delle sostanze precedentemente autorizzate. Al fine di garantire la conformità con le più recenti conclusioni dell'Autorità, è opportuno modificare il regolamento (UE) n. 10/2011. |
(3) |
L'Autorità ha adottato pareri che rivalutano la contaminazione da perclorato negli alimenti e l'esposizione alimentare umana al perclorato (3) (4). La sostanza «acido perclorico, sali» (perclorato) (n. 822 nell'elenco delle sostanze MCA) è inclusa nell'allegato I, tabella 1, del regolamento (UE) n. 10/2011 come additivo o sostanza ausiliaria della polimerizzazione. A tale sostanza si applica un limite di migrazione specifica («LMS») pari a 0,05 mg/kg sulla base dell'ipotesi della normale esposizione alimentare derivata da materiali a contatto con i prodotti alimentari secondo cui una persona di 60 kg consuma quotidianamente 1 kg di alimenti. Nel rivalutare il perclorato, l'Autorità ha stabilito una dose giornaliera tollerabile (DGT) pari a 0,3 μg/kg di peso corporeo al giorno e ha osservato che nei gruppi di giovani l'esposizione al perclorato proveniente da tutte le fonti alimentari, sia sul breve che sul lungo termine, supera la DGT, mentre lo stesso tipo di esposizione nella popolazione adulta è risultato a livello della DGT. Per rispondere a questa situazione, l'LMS dovrebbe essere calcolato sulla base della DGT e dovrebbe essere applicato un fattore di attribuzione convenzionale del 10 % della DGT da sostanze MCA. Di conseguenza l'LMS per il perclorato dovrebbe essere ridotto da 0,05 mg/kg a 0,002 mg/kg, al fine di garantire che la migrazione di perclorato da sostanze plastiche MCA non risulti pericolosa per la salute umana. |
(4) |
L'Autorità ha adottato un parere scientifico favorevole (5) sull'uso della sostanza acido fosforoso, miscela di triesteri di 2,4-bis(1,1-dimetilpropil)fenile e di 4-(1,1-dimetilpropil)fenile (sostanza MCA n. 974, n. CAS 939402-02-5). La sostanza è autorizzata con un limite di migrazione pari a 5 mg/kg di prodotto alimentare. Sulla base di nuove prove scientifiche l'Autorità ha concluso che tale sostanza non desta preoccupazioni per la sicurezza dei consumatori pur aumentando il suo limite di migrazione specifica da 5 a 10 mg/kg di prodotto alimentare, a condizione che siano rispettate le altre restrizioni. Per questo motivo è opportuno aumentare il limite di migrazione per questa sostanza, a condizione che siano rispettate le altre restrizioni. |
(5) |
L'Autorità ha adottato un parere scientifico favorevole (6) sull'uso della sostanza 1,2,3,4-tetraidronaftalene-2,6-dicarbossilato di dimetile (sostanza MCA n. 1066, n. CAS 23985-75-3). L'Autorità ha concluso che tale sostanza non desta preoccupazioni per la sicurezza dei consumatori se utilizzata come comonomero per la fabbricazione di uno strato di poliestere da usare come rivestimento interno di materiale plastico multistrato destinato al contatto con gli alimenti ai quali sono assegnati i simulanti alimentari A, B, C e/o D1 di cui all'allegato III, tabella 2, del regolamento (UE) n. 10/2011. La migrazione totale della sostanza e dei suoi dimeri (ciclici e aciclici) non dovrebbe superare 0,05 mg/kg di prodotto alimentare. Tale monomero dovrebbe quindi essere aggiunto all'elenco dell'Unione delle sostanze autorizzate con la restrizione che siano rispettate tali specifiche. |
(6) |
L'Autorità ha adottato un parere scientifico favorevole (7) sull'uso della sostanza [3-(2,3-epossipropossi)propil]trimetossisilano (sostanza MCA n. 1068, n. CAS 2530-83-8). L'Autorità ha concluso che la sostanza, sebbene abbia un potenziale genotossico, non desta preoccupazioni per la sicurezza a causa della esposizione ridotta o nulla quando utilizzata come componente di agenti plastificanti per l'apprettatura di fibre di vetro incorporate in materie plastiche a bassa diffusività come il polietilene tereftalato (PET), il policarbonato (PC), il tereftalato di polibutilene (PBT), i poliesteri termoindurenti e la resina vinilestere epossidica di tipo bisfenolo destinata all'uso singolo o ripetuto con stoccaggio prolungato a temperatura ambiente, contatto ripetuto sul breve termine a temperatura aumentata o elevata e per tutti gli alimenti. Poiché anche alcuni dei prodotti di reazione della sostanza contenente la funzione epossidica possono avere un potenziale genotossico, non dovrebbero essere rilevabili residui della sostanza e di ciascuno dei prodotti di reazione nelle fibre di vetro apprettate in quantità superiore a 10 μg/kg per la sostanza e a 60 μg/kg per ciascuno dei prodotti di reazione (monomeri idrolizzati e dimeri, trimeri e tetrameri ciclici contenenti epossidi). |
(7) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) n. 10/2011. |
(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (UE) n. 10/2011 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
I materiali e gli oggetti di materia plastica conformi al regolamento (UE) n. 10/2011, nella versione applicabile prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, possono essere immessi sul mercato fino al 26 giugno 2019 e rimanere sul mercato fino all'esaurimento delle scorte.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4.
(2) Regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione, del 14 gennaio 2011, riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (GU L 12 del 15.1.2011, pag. 1).
(3) EFSA Journal 2017; 15(10):5043.
(4) EFSA Journal 2014; 12(10):3869.
(5) EFSA Journal 2017; 15(5):4841.
(6) EFSA Journal 2017; 15(5):4840.
(7) EFSA Journal 2017; 15(10):5014.
ALLEGATO
L'allegato I del regolamento (UE) n. 10/2011 è così modificato:
1) |
al punto 1, la tabella 1 è così modificata:
|
6.6.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 140/38 |
REGOLAMENTO (UE) 2018/832 DELLA COMMISSIONE
del 5 giugno 2018
che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di cyantraniliprole, cimoxanil, deltametrina, difenoconazolo, fenamidone, flubendiamide, fluopicolide, folpet, fosetil, mandestrobin, mepiquat, metazaclor, propamocarb, propargite, pirimetanil, sulfoxaflor e triflossistrobina in o su determinati prodotti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a) e l'articolo 18, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Per le sostanze cyantraniliprole, cimoxanil, deltametrina, fenamidone, folpet, mandestrobin, mepiquat, metazaclor, propamocarb, pirimetanil, sulfoxaflor e triflossistrobina, i livelli massimi di residui (LMR) sono stati fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. Per le sostanze difenoconazolo, flubendiamide, fluopicolide e fosetil, gli LMR sono stati fissati nell'allegato III, parte A, dello stesso regolamento. Per la propargite gli LMR sono stati fissati nell'allegato V dello stesso regolamento. |
(2) |
L'11 luglio 2015, la commissione del Codex alimentarius ha adottato i limiti massimi di residui del Codex (CXL) per il fenamidone (2). |
(3) |
Conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), le norme internazionali vigenti o d'imminente perfezionamento sono prese in considerazione nell'elaborazione o nell'adeguamento della legislazione alimentare, salvo se tali norme o loro parti pertinenti sono inefficaci o inadeguate per il conseguimento dei legittimi obiettivi della legislazione alimentare, se vi è una giustificazione scientifica in tal senso o se il livello di protezione che assicurano non è quello ritenuto adeguato nell'Unione. Inoltre, conformemente all'articolo 13, lettera e), di tale regolamento l'Unione è tenuta a promuovere la coerenza tra gli standard tecnici internazionali e la legislazione in materia alimentare, assicurando al contempo che l'elevato livello di protezione adottato nell'Unione non venga ridotto. |
(4) |
L'Unione ha formulato una riserva al Comitato Codex sui residui di antiparassitari riguardo ai limiti CXL proposti per le seguenti combinazioni antiparassitario/prodotto: fenamidone (cavoli a infiorescenza; ortaggi a frutto diversi dalle cucurbitacee). |
(5) |
I CXL per il fenamidone che non figurano al considerando 4 dovrebbero pertanto essere inclusi come LMR nel regolamento (CE) n. 396/2005, tranne nei casi in cui si riferiscano a prodotti non indicati nell'allegato I di tale regolamento o siano fissati a un livello inferiore rispetto agli attuali LMR. Tali CXL sono sicuri per i consumatori dell'Unione (4). |
(6) |
Nel quadro di una procedura di autorizzazione per l'uso di un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva cimoxanil sui fagioli senza baccello, è stata presentata una domanda di modifica degli attuali LMR conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(7) |
Per quanto riguarda la deltametrina, è stata presentata una domanda simile per il cavolo riccio. Per quanto riguarda il difenoconazolo, è stata presentata una domanda simile per «altri cavoli a infiorescenza», cavoletti di Bruxelles, scarole, rucola, «foglie di spinaci e simili», cicoria Witloof e rabarbaro. Per quanto riguarda il fluopicolide, è stata presentata una domanda simile per le bietole. Per quanto riguarda il folpet, è stata presentata una domanda simile per mele e pere. Per quanto riguarda il fosetil, è stata presentata una domanda simile per pomacee, pesche e patate. Per quanto riguarda il mandestrobin, è stata presentata una domanda simile per albicocche, ciliegie, pesche e prugne. Per quanto riguarda il metazaclor, è stata presentata una domanda simile per il cavolo cinese. Per quanto riguarda il propamocarb, è stata presentata una domanda simile per le bietole. Per quanto riguarda il pirimetanil, è stata presentata una domanda simile per le cucurbitacee con buccia commestibile. Per quanto riguarda il sulfoxaflor, è stata presentata una domanda simile per le foglie di vite e i carciofi. Per quanto riguarda la triflossistrobina, è stata presentata una domanda simile per «altra piccola frutta e bacche», «lattughe e insalate», portulaca/porcellana, fagioli senza baccello, piselli e legumi secchi. |
(8) |
Conformemente all'articolo 6, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 396/2005 sono state presentate domande per il flubendiamide usato negli Stati Uniti su albicocche, pesche, prugne e soia, per il fosfonato di disodio usato negli Stati Uniti sulla frutta a guscio (eccetto le noci di cocco) e per la propargite usata in Brasile sulle arance e in India sul tè. I richiedenti sostengono che gli usi autorizzati di queste sostanze su tali colture nei rispettivi paesi di esportazione determinino residui superiori agli LMR fissati nel regolamento (CE) n. 396/2005 e che siano necessari LMR più elevati per evitare ostacoli commerciali all'importazione di tali colture. |
(9) |
Conformemente all'articolo 53 del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), l'8 agosto 2017 il Regno Unito ha informato la Commissione di avere autorizzato l'immissione sul mercato di un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva cyantraniliprole da usare su more di rovo e lamponi a seguito della comparsa improvvisa della Drosophila suzukii. Il 13 settembre 2017, conformemente all'articolo 53, il Regno Unito ha informato la Commissione di un'autorizzazione di un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva cyantraniliprole da usare sui porri a seguito della comparsa improvvisa di Thrips tabaci, Frankliniella occidentalis, Delia antiqua e Phytomyza gymnostoma. Tali autorizzazioni sono apparse una misura necessaria in quanto la comparsa di tali organismi nocivi non poteva essere contrastata in alcun altro modo ragionevole. Conformemente all'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 396/2005 il Regno Unito ha notificato l'autorizzazione agli altri Stati membri, alla Commissione e all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità») ai fini della fissazione di un LMR provvisorio per tali colture. |
(10) |
Conformemente all'articolo 53 del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, il 19 settembre 2017 la Grecia ha informato la Commissione di avere autorizzato l'immissione sul mercato di un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva mepiquat da usare sul cotone come fitoregolatore. Tale autorizzazione è apparsa una misura necessaria per evitare perdite di produttività. Conformemente all'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 396/2005 la Grecia ha notificato l'autorizzazione agli altri Stati membri, alla Commissione e all'Autorità e ha presentato una domanda ai fini della fissazione di un LMR provvisorio per i semi di cotone. |
(11) |
Conformemente all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005, tali domande sono state valutate dagli Stati membri interessati e le relazioni di valutazione sono state trasmesse alla Commissione. |
(12) |
L'Autorità ha esaminato le domande e le relazioni di valutazione, con particolare riguardo ai rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali e ha emesso pareri motivati sui LMR proposti (6). L'Autorità ha trasmesso tali pareri ai richiedenti, alla Commissione e agli Stati membri e li ha resi pubblici. |
(13) |
Nel suo parere motivato l'Autorità ha concluso che per quanto riguarda l'uso della deltametrina sul cavolo riccio la valutazione del rischio è inficiata da incertezze non standard. Considerato tuttavia il contributo ridotto del cavolo riccio all'esposizione alimentare complessiva, è opportuno fissare l'LMR a 0,15 mg/kg. |
(14) |
Per quanto riguarda la triflossistrobina, il richiedente ha presentato le informazioni mancanti sui metodi di analisi per i prodotti di origine animale e ha reso commercialmente disponibile la norma di riferimento del metabolita CGA321113. |
(15) |
Per quanto riguarda l'uso del flubendiamide sulla soia, l'attuale LMR è fissato a 0,25 mg/kg nel paese esportatore. Considerato che i residui più elevati misurati nelle prove in campo controllate sono leggermente superiori a tale valore, è opportuno fissare l'LMR a un valore arrotondato di 0,3 mg/kg. |
(16) |
Per quanto riguarda l'uso del cyantraniliprole su more di rovo, lamponi e porri, gli LMR dovrebbero essere fissati provvisoriamente fino al 30 giugno 2021. |
(17) |
Per quanto riguarda l'uso del mepiquat sul cotone, l'LMR per i semi di cotone dovrebbe essere fissato provvisoriamente fino al 30 giugno 2021. |
(18) |
Per quanto riguarda tutte le altre domande, l'Autorità ha concluso che tutte le prescrizioni relative ai dati erano soddisfatte e che, in base a una valutazione dell'esposizione di 27 gruppi di consumatori europei specifici, le modifiche degli LMR richieste erano accettabili dal punto di vista della sicurezza dei consumatori. L'Autorità ha tenuto conto delle informazioni più recenti sulle proprietà tossicologiche delle sostanze. Né l'esposizione lungo tutto l'arco della vita a queste sostanze attraverso il consumo di tutti i prodotti alimentari che possono contenerle, né l'esposizione a breve termine dovuta a un elevato consumo dei prodotti in questione indicano un rischio di superamento della dose giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento. |
(19) |
In base ai pareri motivati dell'Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(20) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005. |
(21) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.
(2) ftp://ftp.fao.org/codex/reports/reports_2015/REP15_PRe.pdf.
Programma congiunto FAO/OMS sulle norme alimentari, commissione del Codex alimentarius. Appendici III e IV. Trentottesima sessione. Ginevra, Svizzera, 6-11 luglio 2015.
(3) Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).
(4) Scientific support for preparing an EU position for the 46th Session of the Codex Committee on Pesticide Residues (CCPR) [Supporto scientifico alla preparazione della posizione dell'UE alla 46a sessione del comitato Codex sui residui di antiparassitari (CCPR)]. EFSA Journal 2014; 12(7):3737 [182 pagg.].
(5) Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).
(6) Relazioni scientifiche dell'EFSA disponibili online: http://www.efsa.europa.eu:
|
Reasoned opinion on the setting of maximum residue levels for cyantraniliprole in raspberries and blackberries (Parere motivato sulla fissazione dei livelli massimi di residui di cyantraniliprole in lamponi e more di rovo). EFSA Journal 2017; 15(11):5061 [24 pagg.]. |
|
Reasoned opinion on the setting of maximum residue levels for cyantraniliprole in leeks (Parere motivato sulla fissazione dei livelli massimi di residui di cyantraniliprole nei porri). EFSA Journal 2018; 16(1):5124 [24 pagg.]. |
|
Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for cymoxanil in beans without pods (Parere motivato sulla modifica degli attuali livelli massimi di residui di cimoxanil nei fagioli senza baccello). EFSA Journal 2017; 15(11):5066 [19 pagg.]. |
|
Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for deltamethrin in kale (Parere motivato sulla modifica degli attuali livelli massimi di residui di deltametrina nel cavolo riccio). EFSA Journal 2018; 16(1):4683 [28 pagg.]. |
|
Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for difenoconazole in various crops (Parere motivato sulla modifica degli attuali livelli massimi di residui di difenoconazolo in varie colture). EFSA Journal 2018; 16(1):5143 [28 pagg.]. |
|
Reasoned opinion on the setting of import tolerances for flubendiamide in apricots, peaches, nectarines, plums and soya beans (Parere motivato sulla fissazione di tolleranze all'importazione per il flubendiamide in albicocche, pesche, pesche noci, prugne e soia). EFSA Journal 2018; 16(1):5128 [31 pagg.]. |
|
Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for fluopicolide in chards (Parere motivato sulla modifica degli attuali livelli massimi di residui di fluopicolide nelle bietole). EFSA Journal 2018; 16(1):5135 [21 pagg.]. |
|
Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for folpet in apples and pears (Parere motivato sulla modifica degli attuali livelli massimi di residui di folpet in mele e pere). EFSA Journal 2017; 15(10):5041 [21 pagg.]. |
|
Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for fosetyl-Al in tree nuts, pome fruit, peach and potato (Parere motivato sulla modifica degli attuali livelli massimi di residui di fosetil-Al in frutta a guscio, pomacee, pesche e patate). EFSA Journal 2018; 16(2):5161 [36 pagg.]. |
|
Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for mandestrobin in apricots, cherries, peaches/nectarines and plums (Parere motivato sulla modifica degli attuali livelli massimi di residui di mandestrobin in albicocche, ciliegie, pesche/pesche noci e prugne). EFSA Journal 2018; 16(1):5148 [22 pagg.]. |
|
Reasoned opinion on the setting of maximum residue levels for mepiquat chloride in cotton (Parere motivato sulla fissazione dei livelli massimi di residui di mepiquat cloruro nel cotone). EFSA Journal 2018; 16(2):5162 [25 pagg.]. |
|
Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for metazachlor in Chinese cabbage (Parere motivato sulla modifica degli attuali livelli massimi di residui di metazachlor nel cavolo cinese). EFSA Journal 2018; 16(1):5127 [20 pagg.]. |
|
Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for propamocarb in chards/beet leaves (Parere motivato sulla modifica degli attuali livelli massimi di residui di propamocarb in bietole da foglia e da costa). EFSA Journal 2017; 15(11):5055 [22 pagg.]. |
|
Reasoned opinion on the setting of import tolerances for propargite in citrus fruits and tea (Parere motivato sulla fissazione di tolleranze all'importazione per la propargite in agrumi e tè). EFSA Journal 2018; 16(2):5193 [25 pagg.]. |
|
Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for pyrimethanil in cucurbits with edible peel (Parere motivato sulla modifica degli attuali livelli massimi di residui di pirimetanil in cucurbitacee con buccia commestibile). EFSA Journal 2018; 16(2):5145 [20 pagg.]. |
|
Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for sulfoxaflor in grape leaves and similar species, and globe artichokes (Parere motivato sulla modifica degli attuali livelli massimi di residui di sulfoxaflor in foglie di vite e foglie di specie simili e carciofi). EFSA Journal 2017; 15(11):5070 [23 pagg.]. |
|
Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for trifloxystrobin in various crops (Parere motivato sulla modifica degli attuali livelli massimi di residui di triflossistrobina in varie colture). EFSA Journal 2018; 16(1):5154 [33 pagg.]. |
ALLEGATO
Gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:
1) |
l'allegato II è così modificato:
|
2) |
nell'allegato III, parte A, le colonne relative a difenoconazolo, flubendiamide, fluopicolide, e fosetil sono sostituite dalle seguenti: «Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari
|
3) |
nell'allegato V, la colonna relativa alla propargite è soppressa. |
(*1) Limite di determinazione analitica
(1) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR fare riferimento all'allegato I.
(*2) Limite di determinazione analitica
(2) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR fare riferimento all'allegato I.
(*3) Limite di determinazione analitica
(3) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR fare riferimento all'allegato I.
DECISIONI
6.6.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 140/87 |
DECISIONE (PESC) 2018/833 DEL CONSIGLIO
del 4 giugno 2018
che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
vista la decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (1), in particolare l'articolo 23, paragrafo 2,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 26 luglio 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/413/PESC. |
(2) |
A norma dell'articolo 26, paragrafo 3, della decisione 2010/413/PESC, il Consiglio ha riesaminato l'elenco delle persone ed entità designate di cui all'allegato II di tale decisione. |
(3) |
Il Consiglio ha concluso che è opportuno aggiornare le voci riguardanti talune persone ed entità figuranti nell'allegato II della decisione 2010/413/PESC. |
(4) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2010/413/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato II della decisione 2010/413/PESC è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Lussemburgo, il 4 giugno 2018
Per il Consiglio
La presidente
T. TSACHEVA
(1) GU L 195 del 27.7.2010, pag. 39.
ALLEGATO
L'allegato II della decisione 2010/413/PESC è così modificato:
1) |
nella sezione «I. Persone e entità coinvolte in attività nucleari o relative a missili balistici e persone ed entità che forniscono sostegno al Governo dell'Iran», le voci seguenti sostituiscono le corrispondenti voci di cui alla sottosezione «B. Entità»:
|
2) |
nella sezione «II. Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica (IRGC)», le voci seguenti sostituiscono le corrispondenti voci nell'elenco di cui alla sottosezione «A. Persone»:
|
6.6.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 140/89 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/834 DELLA COMMISSIONE
del 4 giugno 2018
che modifica la decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri
[notificata con il numero C(2018) 3318]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,
vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,
vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (3), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione (4) stabilisce misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri nei quali sono stati confermati casi di tale malattia nei suini domestici o selvatici («gli Stati membri interessati»). L'allegato di tale decisione di esecuzione, nelle parti da I a IV, delimita ed elenca alcune zone degli Stati membri interessati differenziate secondo il livello di rischio in base alla situazione epidemiologica riguardante tale malattia. |
(2) |
Il rischio di diffusione della peste suina africana nella fauna selvatica è connesso alla naturale lenta diffusione della malattia tra le popolazioni di suini selvatici nonché ai rischi legati all'attività umana, come dimostrato dalla recente evoluzione epidemiologica della malattia nell'Unione e come documentato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) nel parere del gruppo di esperti scientifici sulla salute e sul benessere degli animali, pubblicato il 14 luglio 2015, nella relazione scientifica sulle analisi epidemiologiche della peste suina africana nei paesi baltici e in Polonia pubblicata il 23 marzo 2017 e nella relazione scientifica sulle analisi epidemiologiche della peste suina africana negli Stati baltici e in Polonia pubblicata il 7 novembre 2017 (5). |
(3) |
Lo spostamento degli animali infetti costituisce un elevato rischio di diffusione della peste suina africana. In particolare, è estremamente importante evitare la diffusione della peste suina africana legata allo spostamento di suini selvatici, dato che tali animali sono ad alto rischio di trasmissione della malattia e ciò può avere un impatto negativo sulla suinicoltura nell'Unione. Considerato il rischio rappresentato da tali animali nella diffusione della malattia, combinato con eventuali ritardi nel rilevamento di casi di peste suina africana in Stati membri recentemente colpiti, è opportuno adottare specifiche misure precauzionali per limitare lo spostamento di tali animali nell'Unione. Al fine di prevenire l'ulteriore diffusione della peste suina africana, tutti gli Stati membri dovrebbero vietare la spedizione di suini selvatici in altri Stati membri e in paesi terzi, e lo Stato membro interessato dovrebbe vietare la spedizione di suini selvatici dalle zone di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE in altre zone del proprio territorio non figuranti in tale allegato. |
(4) |
L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è stato ripetutamente modificato per tener conto dei cambiamenti della situazione epidemiologica nell'Unione riguardo alla peste suina africana, cambiamenti che dovevano appunto riflettersi in tale allegato. |
(5) |
La Commissione, per un periodo di tempo sufficiente, non ha ricevuto notifica di alcun focolaio di peste suina africana nei suini domestici in tutte le zone dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania che attualmente figurano nell'allegato, parte III, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Sono state inoltre attuate le misure dell'Unione per la lotta contro la peste suina africana previste dalla direttiva 2002/60/CE del Consiglio (6) e sono state applicate ulteriori misure di biosicurezza negli allevamenti di suini domestici. Ciò indica un miglioramento della situazione epidemiologica della malattia nei suini domestici in tutte le zone dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania che attualmente figurano nell'allegato, parte III, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Tali zone non dovrebbero quindi figurare nella parte III, bensì nella parte II di tale allegato, che dovrebbe essere modificato di conseguenza. |
(6) |
La Commissione, per un periodo di tempo sufficiente, non ha ricevuto notifica di alcun focolaio di peste suina africana nei suini domestici in talune zone (che non comprendono gmina Goniądz w powiecie monieckim, gminy Mielnik, Nurzec-Stacja w powiecie siemiatyckim e gminy Korczew i Paprotnia w powiecie siedleckim) della Polonia che attualmente figurano nell'allegato, parte III, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Sono state inoltre attuate le misure dell'Unione per la lotta contro la peste suina africana previste dalla direttiva 2002/60/CE. Ciò indica un miglioramento della situazione epidemiologica della malattia nei suini domestici in talune zone della Polonia che attualmente figurano nell'allegato, parte III, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Tali zone non dovrebbero quindi figurare nella parte III, bensì nella parte II di tale allegato, che dovrebbe essere modificato di conseguenza. |
(7) |
Nell'aprile e nel maggio 2018 sono stati rilevati diversi casi di peste suina africana nei cinghiali selvatici nel sud-est della Polonia, in zone elencate nell'allegato, parti I e II, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Questi casi determinano un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. |
(8) |
Nell'aprile 2018 sono stati inoltre rilevati diversi casi di peste suina africana in suini selvatici nella contea di Heves in Ungheria. In risposta a tali casi è stata adottata la decisione di esecuzione (UE) 2018/663 della Commissione (7). La decisione di esecuzione (UE) 2018/663 si applica fino al 30 giugno 2018. Tali casi determinano un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. |
(9) |
Al fine di tenere conto dei recenti sviluppi dell'evoluzione epidemiologica della peste suina africana nell'Unione e di far fronte in maniera proattiva ai rischi associati alla diffusione di tale malattia, è opportuno delimitare nuove zone ad alto rischio di dimensioni sufficienti in Polonia e in Ungheria e includerle negli elenchi di cui all'allegato, parti I e II, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il suddetto allegato. |
(10) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione di esecuzione 2014/709/UE è così modificata:
1) |
all'articolo 1, il primo comma è sostituito dal seguente: «La presente decisione stabilisce misure di protezione contro la peste suina africana negli Stati membri o nelle zone di cui all'allegato (gli Stati membri interessati), e in tutti gli Stati membri per quanto riguarda gli spostamenti di suini selvatici e gli obblighi di informazione.»; |
2) |
l'articolo 15 è così modificato:
|
3) |
l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione. |
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 2018
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
(1) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.
(2) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.
(3) GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.
(4) Decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri e che abroga la decisione di esecuzione 2014/178/UE della Commissione (GU L 295 dell'11.10.2014, pag. 63).
(5) EFSA Journal 2015;13(7):4163 [92 pp.]; EFSA Journal 2017;15(3):4732 [73 pp.] ed EFSA Journal 2017;15(11): 5068 [30 pp.].
(6) Direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana (GU L 192 del 20.7.2002, pag. 27).
(7) Decisione di esecuzione (UE) 2018/663 della Commissione, del 27 aprile 2018, relativa ad alcuni provvedimenti cautelari contro la peste suina africana in Ungheria (GU L 110 del 30.4.2018, pag. 136).
ALLEGATO
L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal seguente:
ALLEGATO
PARTE I
1. Repubblica ceca
Le seguenti zone della Repubblica ceca:
— |
okres Uherské Hradiště, |
— |
okres Kroměříž, |
— |
okres Vsetín, |
— |
katastrální území obcí v okrese Zlín:
|
2. Estonia
Le seguenti zone dell'Estonia:
— |
Hiiu maakond. |
3. Ungheria
Le seguenti zone dell'Ungheria:
— |
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 650100, 650200, 650300, 650400, 650500, 650600, 650700, 650800, 651000, 651100, 651200, 652100, 652200, 652300, 652400, 652500, 652601, 652602, 652603, 652700, 652800, 652900 és 653403 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Heves megye 700150, 700250, 700260, 700350, 700450, 700460, 700550, 700650, 700750, 700850, 702350, 702450, 702550, 702750, 702850, 703350, 703360, 703450, 703550, 703610, 703750, 703850, 703950, 704050, 704150, 704250, 704350, 704450, 704550, 704650, 704750, 704850, 704950, 705050, 705250, 705350, 705510 és 705610 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750250, 750260, 750350, 750450, 750460, 750550, 750650, 750750, 750850, 750950 és 750960 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Nógrád megye 550110, 550120, 550130, 550210, 550310, 550320, 550450, 550460, 550510, 550610, 550710, 550810, 550950, 551010, 551150, 551160, 551250, 551350, 551360, 551450, 551460, 551550, 551650, 551710, 551810, 551821, 552010, 552150, 552250, 552350, 552360, 552450, 552460, 552520, 552550, 552610, 552620, 552710, 552850, 552860, 552950, 552960, 552970, 553110, 553250, 553260 és 553350 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Pest megye 571250, 571350, 571550, 571610, 571750, 571760, 572350, 572550, 572850, 572950, 573360 és 573450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe. |
4. Lettonia
Le seguenti zone della Lettonia:
— |
Aizputes novads, |
— |
Alsungas novads, |
— |
Kuldīgas novada Gudenieku, Turlavas un Laidu pagasts, |
— |
Pāvilostas novada Sakas pagasts un Pāvilostas pilsēta, |
— |
Saldus novada Ezeres, Kursīšu, Pampāļu, un Zaņas pagasts, |
— |
Skrundas novada, Nīkrāces un Rudbāržu pagasts un Skrundas pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidiem no autoceļa A9, Skrundas pilsēta, |
— |
Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes, |
— |
Ventspils novada Jūrkalnes pagasts. |
5. Lituania
Le seguenti zone della Lituania:
— |
Akmenės rajono savivaldybė: Papilės seniūnija, |
— |
Jurbarko rajono savivaldybė: Eržvilko, Smalininkų ir Viešvilės seniūnijos, |
— |
Kazlų Rūdos savivaldybė, |
— |
Kelmės rajono savivaldybė, |
— |
Mažeikių rajono savivaldybė: Sedos, Šerkšnėnų ir Židikų seniūnijos, |
— |
Pagėgių savivaldybė, |
— |
Raseinių rajono savivaldybė: Girkalnio ir Kalnūjų seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr A1, Nemakščių, Paliepių, Raseinių, Raseinių miesto ir Viduklės seniūnijos, |
— |
Šakių rajono savivaldybė, |
— |
Tauragės rajono savivaldybė, |
— |
Telšių rajono savivaldybė. |
6. Polonia
Le seguenti zone della Polonia:
|
w województwie warmińsko-mazurskim:
|
|
w województwie podlaskim:
|
|
w województwie mazowieckim:
|
|
w województwie lubelskim:
|
PARTE II
1. Repubblica ceca
Le seguenti zone della Repubblica ceca:
— |
katastrální území obcí v okrese Zlín:
|
2. Estonia
Le seguenti zone dell'Estonia:
— |
Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond). |
3. Ungheria
Le seguenti zone dell'Ungheria:
— |
Heves megye 700860, 700950, 701050, 701111, 701150, 701250, 701350, 701550, 701560, 701650, 701750, 701850, 701950, 702050, 702150, 702250, 702260, 702950, 703050, 703150, 703250, 703370, 705150 és 705450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe. |
4. Lettonia
Le seguenti zone della Lettonia:
— |
Ādažu novads, |
— |
Aglonas novads, |
— |
Aizkraukles novads, |
— |
Aknīstes novads, |
— |
Alojas novads, |
— |
Alūksnes novads, |
— |
Amatas novads, |
— |
Apes novads, |
— |
Auces novads, |
— |
Babītes novads, |
— |
Baldones novads, |
— |
Baltinavas novads, |
— |
Balvu novads, |
— |
Bauskas novads, |
— |
Beverīnas novads, |
— |
Brocēnu novads, |
— |
Burtnieku novads, |
— |
Carnikavas novads, |
— |
Cēsu novads, |
— |
Cesvaines novads, |
— |
Ciblas novads, |
— |
Dagdas novads, |
— |
Daugavpils novads, |
— |
Dobeles novads, |
— |
Dundagas novads, |
— |
Engures novads, |
— |
Ērgļu novads, |
— |
Garkalnes novads, |
— |
Gulbenes novads, |
— |
Iecavas novads, |
— |
Ikšķiles novads, |
— |
Ilūkstes novads, |
— |
Inčukalna novads, |
— |
Jaunjelgavas novads, |
— |
Jaunpiebalgas novads, |
— |
Jaunpils novads, |
— |
Jēkabpils novads, |
— |
Jelgavas novads, |
— |
Kandavas novads, |
— |
Kārsavas novads, |
— |
Ķeguma novads, |
— |
Ķekavas novads, |
— |
Kocēnu novads, |
— |
Kokneses novads, |
— |
Krāslavas novads, |
— |
Krimuldas novads, |
— |
Krustpils novads, |
— |
Kuldīgas novada Ēdoles, Īvandes, Kurmāles, Padures, Pelču, Rumbas, Rendas, Kabiles, Snēpeles un Vārmes pagasts, Kuldīgas pilsēta, |
— |
Lielvārdes novads, |
— |
Līgatnes novads, |
— |
Limbažu novads, |
— |
Līvānu novads, |
— |
Lubānas novads, |
— |
Ludzas novads, |
— |
Madonas novads, |
— |
Mālpils novads, |
— |
Mārupes novads, |
— |
Mazsalacas novads, |
— |
Mērsraga novads, |
— |
Naukšēnu novads, |
— |
Neretas novads, |
— |
Ogres novads, |
— |
Olaines novads, |
— |
Ozolnieku novads, |
— |
Pārgaujas novads, |
— |
Pļaviņu novads, |
— |
Preiļu novads, |
— |
Priekuļu novads, |
— |
Raunas novads, |
— |
republikas pilsēta Daugavpils, |
— |
republikas pilsēta Jelgava, |
— |
republikas pilsēta Jēkabpils, |
— |
republikas pilsēta Jūrmala, |
— |
republikas pilsēta Rēzekne, |
— |
republikas pilsēta Valmiera, |
— |
Rēzeknes novads, |
— |
Riebiņu novads, |
— |
Rojas novads, |
— |
Ropažu novads, |
— |
Rugāju novads, |
— |
Rundāles novads, |
— |
Rūjienas novads, |
— |
Salacgrīvas novads, |
— |
Salas novads, |
— |
Salaspils novads, |
— |
Saldus novada Jaunlutriņu, Lutriņu, Šķēdes, Novadnieku, Saldus, Jaunauces, Rubas, Vadakstes, Zvārdes un Zirņu pagasts un Saldus pilsēta, |
— |
Saulkrastu novads, |
— |
Sējas novads, |
— |
Siguldas novads, |
— |
Skrīveru novads, |
— |
Skrundas novada Raņķu pagasts un Skrundas pagasta daļa, kas atrodas uz Ziemeļiem no autoceļa A9 |
— |
Smiltenes novads, |
— |
Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes, |
— |
Strenču novads, |
— |
Talsu novads, |
— |
Tērvetes novads, |
— |
Tukuma novads, |
— |
Valkas novads, |
— |
Varakļānu novads, |
— |
Vārkavas novads, |
— |
Vecpiebalgas novads, |
— |
Vecumnieku novads, |
— |
Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes, Puzes, Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts, Piltenes pilsēta, |
— |
Viesītes novads, |
— |
Viļakas novads, |
— |
Viļānu novads, |
— |
Zilupes novads. |
5. Lituania
Le seguenti zone della Lituania:
— |
Akmenės rajono savivaldybė: Akmenės, Naujosios Akmenės kaimiškoji, Kruopių, Naujosios Akmenės miesto ir Ventos seniūnijos, |
— |
Alytaus miesto savivaldybė, |
— |
Alytaus rajono savivaldybė, |
— |
Anykščių rajono savivaldybė, |
— |
Birštono savivaldybė, |
— |
Biržų miesto savivaldybė, |
— |
Biržų rajono savivaldybė, |
— |
Druskininkų savivaldybė, |
— |
Elektrėnų savivaldybė, |
— |
Ignalinos rajono savivaldybė, |
— |
Jonavos rajono savivaldybė, |
— |
Joniškio rajono savivaldybė |
— |
Jurbarko rajono savivaldybė: Girdžių, Jurbarko miesto, Jurbarkų, Juodaičių, Raudonės, Seredžiaus, Veliuonos,Skirsnemunės ir Šimkaičių seniūnijos, |
— |
Kaišiadorių miesto savivaldybė, |
— |
Kaišiadorių rajono savivaldybė, |
— |
Kalvarijos savivaldybė, |
— |
Kauno miesto savivaldybė, |
— |
Kauno rajono savivaldybės, |
— |
Kėdainių rajono, |
— |
Kupiškio rajono savivaldybė, |
— |
Lazdijų rajono savivaldybė, |
— |
Marijampolės savivaldybė, |
— |
Mažeikių rajono savivaldybės: Laižuvos, Mažeikių apylinkės, Mažeikių, Reivyčių, Tirkšlių ir Viekšnių seniūnijos, |
— |
Molėtų rajono savivaldybė, |
— |
Pakruojo rajono savivaldybė, |
— |
Panevėžio rajono savivaldybė, |
— |
Pasvalio rajono savivaldybė, |
— |
Radviliškio rajono savivaldybė, |
— |
Raseinių rajono savivaldybė: Ariogalos, Betygalos, Pagojukų ir Šiluvos seniūnijos ir Kalnūjų ir Girkalnio seniūnijų dalisį pietus nuo kelio Nr. A1, |
— |
Prienų miesto savivaldybė, |
— |
Prienų rajono savivaldybė, |
— |
Rokiškio rajono savivaldybė, |
— |
Šalčininkų rajono savivaldybė, |
— |
Šiaulių miesto savivaldybė, |
— |
Šiaulių rajono savivaldybė, |
— |
Širvintų rajono savivaldybė, |
— |
Švenčionių rajono savivaldybė, |
— |
Trakų rajono savivaldybė, |
— |
Ukmergės rajono savivaldybė, |
— |
Utenos rajono savivaldybė, |
— |
Varėnos rajono savivaldybė, |
— |
Vilniaus miesto savivaldybė, |
— |
Vilniaus rajono savivaldybė, |
— |
Vilkaviškio rajono savivaldybė, |
— |
Visagino savivaldybė, |
— |
Zarasų rajono savivaldybė. |
6. Polonia
Le seguenti zone della Polonia:
|
w województwie warmińsko-mazurskim:
|
|
w województwie podlaskim:
|
|
w województwie mazowieckim:
|
|
w województwie lubelskim:
|
PARTE III
Polonia
Le seguenti zone della Polonia:
|
w województwie podlaskim:
|
|
w województwie mazowieckim:
|
|
w województwie lubelskim:
|
PARTE IV
Italia
Le seguenti zone dell'Italia:
— |
tutto il territorio della Sardegna. |
6.6.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 140/104 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/835 DELLA COMMISSIONE
del 4 giugno 2018
relativa ad alcuni provvedimenti cautelari contro la peste suina africana in Ungheria
[notificata con il numero C(2018) 3319]
(Il testo in lingua ungherese è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,
vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
La peste suina africana è una malattia infettiva virale che colpisce le popolazioni di suini domestici e selvatici e può avere conseguenze gravi sulla redditività della suinicoltura, perturbando gli scambi all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi. |
(2) |
Qualora venga riscontrato un caso di peste suina africana nei suini selvatici vi è il rischio che l'agente patogeno si diffonda ad altre popolazioni di suini selvatici e alle aziende suinicole. La malattia può di conseguenza diffondersi da uno Stato membro all'altro come pure in paesi terzi attraverso gli scambi di suini vivi o dei loro prodotti. |
(3) |
La direttiva 2002/60/CE del Consiglio (3) stabilisce misure minime di lotta contro la peste suina africana da applicare nell'Unione. In particolare l'articolo 15 della direttiva 2002/60/CE prevede l'adozione di talune misure a seguito della conferma di uno o più casi di peste suina africana nelle popolazioni di suini selvatici. |
(4) |
L'Ungheria ha informato la Commissione in merito all'attuale situazione della peste suina africana sul suo territorio e, conformemente all'articolo 15 della direttiva 2002/60/CE, ha istituito una zona infetta nella quale si applicano le misure di cui all'articolo 15 di tale direttiva. |
(5) |
La decisione di esecuzione (UE) 2018/663 della Commissione (4) è stata adottata a fronte di questa situazione. |
(6) |
Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione ed evitare che paesi terzi introducano ostacoli ingiustificati agli scambi è necessario definire, a livello di Unione, la zona infetta da peste suina africana in Ungheria in collaborazione con tale Stato membro. |
(7) |
Di conseguenza, è opportuno elencare la zona infetta dell'Ungheria nell'allegato della presente decisione e stabilire la durata di tale regionalizzazione. È opportuno che la presente decisione abroghi e sostituisca la decisione di esecuzione (UE) 2018/663. |
(8) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'Ungheria provvede affinché la zona infetta istituita da tale paese, in cui si applicano le misure di cui all'articolo 15 della direttiva 2002/60/CE, comprenda perlomeno le zone elencate nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La decisione di esecuzione (UE) 2018/663 è abrogata.
Articolo 3
La presente decisione si applica fino al 30 giugno 2018.
Articolo 4
L'Ungheria è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 2018
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
(1) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.
(2) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.
(3) Direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana (GU L 192 del 20.7.2002, pag. 27).
(4) Decisione di esecuzione (UE) 2018/663 della Commissione, del 27 aprile 2018, relativa ad alcuni provvedimenti cautelari contro la peste suina africana in Ungheria (GU L 110 del 30.4.2018, pag. 136).
ALLEGATO
Zone istituite in Ungheria come zona infetta di cui all'articolo 1 |
Termine ultimo di applicazione |
Territory of the county of Heves located north of the motorway E 71 |
30 giugno 2018 |
ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI
6.6.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 140/107 |
DECISIONE N. 1/2018 DEL SOTTOCOMITATO DOGANALE UE - GEORGIA,
del 20 marzo 2018
recante sostituzione del protocollo I dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa [2018/836]
IL SOTTOCOMITATO DOGANALE UE-GEORGIA,
visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra (1), in particolare l'articolo 23, paragrafo 2,
visto il protocollo I dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 23, paragrafo 2, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra («accordo»), fa riferimento al protocollo I dell'accordo («protocollo I») per le norme di origine. |
(2) |
L'accordo è entrato in vigore il 1o luglio 2016. |
(3) |
L'articolo 38 del protocollo I dispone che il sottocomitato doganale di cui all'articolo 74, paragrafo 1, dell'accordo possa decidere di modificare le disposizioni di tale protocollo. |
(4) |
La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (2) («convenzione») è intesa a sostituire i protocolli sulle norme di origine attualmente in vigore nei paesi della zona paneuromediterranea con un unico atto giuridico. |
(5) |
L'Unione ha firmato la convenzione il 15 giugno 2011. Con decisione n. 1/2016 (3), il comitato misto istituito dall'articolo 3, paragrafo 1, della convenzione ha stabilito che la Georgia debba essere invitata ad aderire alla convenzione. |
(6) |
L'Unione e la Georgia hanno depositato i rispettivi strumenti di accettazione presso il depositario della convenzione rispettivamente il 26 marzo 2012 e il 17 maggio 2017. Di conseguenza, in applicazione del suo articolo 10, paragrafo 3, la convenzione è entrata in vigore per l'Unione e per la Georgia rispettivamente il 1o maggio 2012 e il 1o luglio 2017. |
(7) |
È pertanto opportuno sostituire il protocollo I con un nuovo protocollo che faccia riferimento alla convenzione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il protocollo I dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Essa si applica a decorrere dal 1o giugno.
Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2018
Per il sottocomitato doganale
Il presidente
S. URIDIA
Segretari
D. WENCEL
M. KHVEDELIDZE
(1) GU L 261 del 30.8.2014, pag. 4.
(2) GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.
(3) Decisione n. 1/2016 del comitato misto della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, del 28 settembre 2016, relativa alla domanda della Georgia di diventare parte contraente della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (GU L 329 del 3.12.2016, pag. 118).
ALLEGATO
PROTOCOLLO I
relativo alla definizione della nozione di “prodotti originari” e ai metodi di cooperazione amministrativa
Articolo 1
Norme di origine applicabili
1. Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si applicano l'appendice I e le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (1) (“la convenzione”).
2. Tutti i riferimenti all'“accordo pertinente” nell'appendice I e nelle pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione s'intendono come riferimenti al presente accordo.
Articolo 2
Risoluzione delle controversie
1. Le eventuali controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 32 dell'appendice I della convenzione che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo sono sottoposte al sottocomitato doganale. Non si applicano le norme relative alla risoluzione delle controversie di cui al titolo IV (Scambi e questioni commerciali), capo 14 (Risoluzione delle controversie), del presente accordo.
2. La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali del paese d'importazione ha comunque luogo secondo la legislazione di tale paese.
Articolo 3
Modifiche del protocollo
Il sottocomitato doganale può decidere di modificare le disposizioni del presente protocollo.
Articolo 4
Recesso dalla convenzione
1. Se l'Unione europea o la Georgia notificano per iscritto al depositario della convenzione la propria intenzione di recedere dalla convenzione ai sensi dell'articolo 9 della stessa, l'Unione e la Georgia avviano immediatamente i negoziati sulle norme di origine ai fini dell'applicazione del presente accordo.
2. Fino all'entrata in vigore di tali norme di origine nuovamente negoziate, le norme di origine contenute nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione, applicabili al momento del recesso, continuano ad applicarsi al presente accordo. Tuttavia, a decorrere dal momento del recesso, le norme di origine contenute nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione sono interpretate in modo da consentire il cumulo bilaterale unicamente tra l'Unione e la Georgia.
Articolo 5
Disposizioni transitorie – cumulo
In deroga all'articolo 16, paragrafo 5, e all'articolo 21, paragrafo 3, dell'appendice I della convenzione, quando il cumulo coinvolge esclusivamente gli Stati EFTA, le Isole Fær Øer, l'Unione, la Turchia, i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione, la Repubblica di Moldova e la Georgia, la prova dell'origine può essere un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o una dichiarazione di origine.