ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 137

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

61° anno
4 giugno 2018


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/814 del Consiglio, del 1o giugno 2018, che attua il regolamento (UE) 2017/1509, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/815 della Commissione, del 1o giugno 2018, sulla proroga dei periodi transitori relativi ai requisiti di fondi propri per le esposizioni verso controparti centrali di cui ai regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1)

3

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/816 della Commissione, del 1o giugno 2018, recante duecentottantacinquesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda

5

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2018/817 del Consiglio, del 22 maggio 2018, relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto SEE riguardo alla modifica dell'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE (Atti di livello 2 EMIR)

7

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2018/818 del Consiglio, del 28 maggio 2018, che impone un'ammenda all'Austria per manipolazione dei dati sul debito nel Land Salzburg

23

 

*

Decisione di esecuzione (PESC) 2018/819 del Consiglio, del 1o giugno 2018, che attua la decisione (PESC) 2016/849, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

25

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2018/820 della Commissione, del 31 maggio 2018, relativa alla concessione di una deroga richiesta dai Paesi Bassi ai sensi della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole [notificata con il numero C(2018) 3222]

27

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2018/821 della Commissione, del 1o giugno 2018, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri [notificata con il numero C(2018) 3649]  ( 1)

35

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

4.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 137/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/814 DEL CONSIGLIO

del 1o giugno 2018

che attua il regolamento (UE) 2017/1509, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio, del 30 agosto 2017, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga il regolamento (CE) n. 329/2007 (1), in particolare l'articolo 47, paragrafo 5,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 30 agosto 2017 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2017/1509.

(2)

Il 23 maggio 2018 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSC»), istituito a norma della risoluzione UNSC 1718 (2006), ha modificato l'inserimento nell'elenco di un'entità soggetta a misure restrittive.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XIII del regolamento (UE) 2017/1509,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato XIII del regolamento (UE) 2017/1509 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o giugno 2018

Per il Consiglio

La presidente

E. ZAHARIEVA


(1)  GU L 224 del 31.8.2017, pag. 1.


ALLEGATO

Nell'allegato XIII del regolamento (UE) 2017/1509, la voce 74 sotto il titolo «b) Persone giuridiche, entità e organismi» è sostituita dalla seguente:

«74.

WEIHAI WORLD-SHIPPING FREIGHT

 

419-201, Tongyi Lu, Huancui Qu, Weihai, Shandong 264200, Cina

30.3.2018

Armatore e gestore commerciale della XIN GUANG HAI, nave che ha caricato carbone a Taean (RPDC) il 27 ottobre 2017 e il cui arrivo era previsto a Cam Pha (Vietnam) per il 14 novembre 2017, senza che però vi sia giunta.»


4.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 137/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/815 DELLA COMMISSIONE

del 1o giugno 2018

sulla proroga dei periodi transitori relativi ai requisiti di fondi propri per le esposizioni verso controparti centrali di cui ai regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 497, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Per prevenire perturbazioni dei mercati finanziari internazionali e per evitare di penalizzare gli enti assoggettandoli a requisiti di fondi propri più elevati durante lo svolgimento delle procedure di riconoscimento delle controparti centrali («CCP») di paesi terzi esistenti, l'articolo 497, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 ha previsto un periodo transitorio durante il quale le CCP di paesi terzi mediante le quali gli enti stabiliti nell'Unione compensano operazioni possono essere considerate controparti centrali qualificate dagli enti stessi.

(2)

Il regolamento (UE) n. 575/2013 ha modificato il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) in ordine all'uso di taluni fattori per il calcolo dei requisiti di fondi propri degli enti per le esposizioni verso le CCP di paesi terzi. Di conseguenza, l'articolo 89, paragrafo 5 bis, del regolamento (UE) n. 648/2012 impone a talune controparti centrali di paesi terzi di notificare, per un periodo di tempo limitato, l'importo totale del margine iniziale ricevuto dai propri partecipanti diretti. Tale periodo transitorio è analogo a quello di cui all'articolo 497, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.

(3)

Entrambi i periodi transitori sarebbero dovuti scadere il 15 giugno 2014.

(4)

L'articolo 497, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 conferisce alla Commissione il potere di adottare, in circostanze eccezionali, un atto di esecuzione per prorogare di sei mesi il periodo transitorio per i requisiti di fondi propri. È opportuno che tale proroga si applichi anche ai termini di cui all'articolo 89, paragrafo 5 bis, del regolamento (UE) n. 648/2012. Detti periodi transitori sono stati recentemente prorogati fino al 15 giugno 2018 dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2241 della Commissione (3).

(5)

L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha riconosciuto 32 delle CCP stabilite in paesi terzi che hanno chiesto il riconoscimento ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012. Le altre CCP di paesi terzi sono ancora in attesa di riconoscimento e la relativa procedura non sarà completata entro il 15 giugno 2018. Se il periodo transitorio non fosse prorogato, gli enti stabiliti nell'Unione (o le loro filiazioni stabilite al di fuori dell'Unione) esposti verso queste altre CCP di paesi terzi sarebbero tenuti ad aumentare in misura significativa i fondi propri per tali esposizioni, il che potrebbe potenzialmente comportare il ritiro degli enti operanti come partecipanti diretti in tali CCP o la cessazione, almeno temporanea, della prestazione di servizi di compensazione ai clienti di tali enti; ciò causerebbe perturbazioni gravi nei mercati in cui tali CCP operano.

(6)

Dopo la scadenza della proroga del periodo transitorio prevista dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2241 sorgerebbe nuovamente la necessità di evitare perturbazioni dei mercati al di fuori dell'Unione, che ha motivato le precedenti proroghe del periodo transitorio di cui all'articolo 497, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013. Un'ulteriore proroga del periodo transitorio dovrebbe quindi consentire agli enti stabiliti nell'Unione (o alle loro filiazioni stabilite al di fuori dell'Unione) di evitare un incremento significativo dei requisiti di fondi propri, a causa del mancato completamento della procedura di riconoscimento delle CCP che forniscono, in modo efficiente e accessibile, il tipo specifico di servizi di compensazione richiesti dagli enti stabiliti nell'Unione (o dalle loro filiazioni stabilite al di fuori dell'Unione). È pertanto necessaria un'ulteriore proroga di sei mesi dei periodi transitori.

(7)

Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore prima del 16 giugno 2018 per assicurare che la proroga dei vigenti periodi transitori avvenga prima della loro scadenza. L'entrata in vigore successiva potrebbe determinare perturbazioni delle CCP, dei mercati in cui queste operano e per gli enti che detengono esposizioni verso le CCP.

(8)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato bancario europeo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I periodi di quindici mesi di cui all'articolo 497, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 e all'articolo 89, paragrafo 5 bis, secondo comma, del regolamento (UE) n. 648/2012, prorogati da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2241, sono prorogati di ulteriori sei mesi fino al 15 dicembre 2018.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o giugno 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2241 della Commissione, del 6 dicembre 2017, sulla proroga dei periodi transitori relativi ai requisiti di fondi propri per le esposizioni verso controparti centrali di cui ai regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 322 del 7.12.2017, pag. 27).


4.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 137/5


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/816 DELLA COMMISSIONE

del 1o giugno 2018

recante duecentottantacinquesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma di detto regolamento.

(2)

Il 29 maggio 2018 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare una voce dell'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 dovrebbe pertanto essere opportunamente modificato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o giugno 2018

Per la Commissione,

a nome del presidente

Capo del Servizio degli strumenti di politica estera


(1)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.


ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio è così modificato:

i dati identificativi della voce seguente dell'elenco «Persone fisiche» sono così modificati:

la voce «Djamel Lounici (alias Jamal Lounici). Indirizzo: Algeria. Data di nascita: 1.2.1962. Luogo di nascita: Algeri, Algeria. Cittadinanza: algerina. Altre informazioni: a) il nome del padre è Abdelkader e il nome della madre è Johra Birouh; b) rientrato dalla Francia in Algeria, dove risiede dal settembre 2008. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 16.1.2004.» è sostituita da quanto segue:

«Djamel Lounici (alias Jamal Lounici). Indirizzo: Algeria. Data di nascita: 1.2.1962. Luogo di nascita: Algeri, Algeria. Cittadinanza: algerina. Altre informazioni: (a) il nome del padre è Abdelkader e il nome della madre è Djohra Birouch; (b) rientrato dalla Francia in Algeria, dove risiede dal settembre 2008. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 16.1.2004.»


DECISIONI

4.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 137/7


DECISIONE (UE) 2018/817 DEL CONSIGLIO

del 22 maggio 2018

relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto SEE riguardo alla modifica dell'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE (Atti di livello 2 EMIR)

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo sullo Spazio economico europeo (2) («accordo SEE») è entrato in vigore il 1o gennaio 1994.

(2)

A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il comitato misto SEE può decidere di modificarne, tra l'altro, l'allegato IX di detto accordo, che contiene disposizioni sui servizi finanziari.

(3)

Gli atti elencati di seguito riguardano i servizi finanziari e devono essere integrati nell'accordo SEE:

regolamento delegato (UE) n. 148/2013 della Commissione (3),

regolamento delegato (UE) n. 149/2013 della Commissione (4),

regolamento delegato (UE) n. 150/2013 della Commissione (5),

regolamento delegato (UE) n. 151/2013 della Commissione (6),

regolamento delegato (UE) n. 152/2013 della Commissione (7),

regolamento delegato (UE) n. 153/2013 della Commissione (8),

regolamento delegato (UE) n. 876/2013 della Commissione (9),

regolamento delegato (UE) n. 1002/2013 della Commissione (10),

regolamento delegato (UE) n. 1003/2013 della Commissione (11),

regolamento delegato (UE) n. 285/2014 della Commissione (12),

regolamento delegato (UE) n. 667/2014 della Commissione (13),

regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012 della Commissione (14),

regolamento di esecuzione (UE) n. 1248/2012 della Commissione (15),

regolamento di esecuzione (UE) n. 1249/2012 della Commissione (16),

regolamento di esecuzione (UE) n. 484/2014 della Commissione (17),

regolamento delegato (UE) 2015/1515 della Commissione (18),

regolamento delegato (UE) 2015/2205 della Commissione (19),

regolamento delegato (UE) 2016/592 della Commissione (20),

regolamento delegato (UE) 2016/1178 della Commissione (21),

regolamento delegato (UE) 2017/104 della Commissione (22),

regolamento delegato (UE) 2017/751 della Commissione (23)

e regolamento di esecuzione (UE) 2017/105 della Commissione (24).

(4)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE.

(5)

È opportuno pertanto che la posizione dell'Unione in sede di comitato misto SEE si basi sul progetto di decisioni accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione, in sede di comitato misto SEE riguardo alla proposta di modifica dell'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE deve basarsi sul progetto di decisioni del comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2018

Per il Consiglio

Il presidente

E. KARANIKOLOV


(1)  GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

(2)  GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

(3)  Regolamento delegato (UE) n. 148/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per precisare le informazioni minime da segnalare al repertorio di dati sulle negoziazioni (GU L 52 del 23.2.2013, pag. 1).

(4)  Regolamento delegato (UE) n. 149/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione su accordi di compensazione indiretti, obbligo di compensazione, registro pubblico, accesso alla sede di negoziazione, controparti non finanziarie, tecniche di attenuazione dei rischi per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale (GU L 52 del 23.2.2013, pag. 11).

(5)  Regolamento delegato (UE) n. 150/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i dettagli della domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni (GU L 52 del 23.2.2013, pag. 25).

(6)  Regolamento delegato (UE) n. 151/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni da pubblicare e mettere a disposizione in tali repertori e gli standard operativi richiesti per aggregare e comparare i dati tra i repertori e accedervi (GU L 52 del 23.2.2013, pag. 33).

(7)  Regolamento delegato (UE) n. 152/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti patrimoniali delle controparti centrali (GU L 52 del 23.2.2013, pag. 37).

(8)  Regolamento delegato (UE) n. 153/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai requisiti per le controparti centrali (GU L 52 del 23.2.2013, pag. 41).

(9)  Regolamento delegato (UE) n. 876/2013 della Commissione, del 28 maggio 2013, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui collegi per le controparti centrali (GU L 244 del 13.9.2013, pag. 19).

(10)  Regolamento delegato (UE) n. 1002/2013 della Commissione, del 12 luglio 2013, che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda l'elenco degli enti esonerati (GU L 279 del 19.10.2013, pag. 2).

(11)  Regolamento delegato (UE) n. 1003/2013 della Commissione, del 12 luglio 2013, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le commissioni imposte ai repertori di dati sulle negoziazioni dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (GU L 279 del 19.10.2013, pag. 4).

(12)  Regolamento delegato (UE) n. 285/2014 della Commissione, del 13 febbraio 2014, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai contratti aventi un effetto diretto, rilevante e prevedibile nell'Unione e alla prevenzione dell'elusione delle norme e degli obblighi (GU L 85 del 21.3.2014, pag. 1).

(13)  Regolamento delegato (UE) n. 667/2014 della Commissione, del 13 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme procedurali relative all'imposizione di sanzioni ai repertori di dati sulle negoziazioni da parte dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, comprese norme sui diritti di difesa e disposizioni temporali (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 31).

(14)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e la frequenza delle segnalazioni sulle negoziazioni ai repertori di dati sulle negoziazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 352 del 21.12.2012, pag. 20).

(15)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1248/2012 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato della domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 352 del 21.12.2012, pag. 30).

(16)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1249/2012 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato dei dati che le controparti centrali sono tenute a conservare ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 352 del 21.12.2012, pag. 32).

(17)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 484/2014 della Commissione, del 12 maggio 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il capitale ipotetico di una controparte centrale conformemente al regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 138 del 13.5.2014, pag. 57).

(18)  Regolamento delegato (UE) 2015/1515 della Commissione, del 5 giugno 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la proroga del periodo transitorio per gli schemi pensionistici (GU L 239 del 15.9.2015, pag. 63).

(19)  Regolamento delegato (UE) 2015/2205 della Commissione, del 6 agosto 2015, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di compensazione (GU L 314 dell'1.12.2015, pag. 13).

(20)  Regolamento delegato (UE) 2016/592 della Commissione, del 1o marzo 2016, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di compensazione (GU L 103 del 19.4.2016, pag. 5).

(21)  Regolamento delegato (UE) 2016/1178 della Commissione, del 10 giugno 2016, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di compensazione (GU L 195 del 20.7.2016, pag. 3).

(22)  Regolamento delegato (UE) 2017/104 della Commissione, del 19 ottobre 2016, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 148/2013 che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per precisare le informazioni minime da segnalare al repertorio di dati sulle negoziazioni (GU L 17 del 21.1.2017, pag. 1).

(23)  Regolamento delegato (UE) 2017/751 della Commissione, del 16 marzo 2017, che modifica i regolamenti delegati (UE) 2015/2205, (UE) 2016/592 e (UE) 2016/1178 per quanto riguarda il termine per conformarsi agli obblighi di compensazione per talune controparti che trattano derivati OTC (GU L 113 del 29.4.2017, pag. 15).

(24)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/105 della Commissione, del 26 ottobre 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012 della Commissione che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e la frequenza delle segnalazioni sulle negoziazioni ai repertori di dati sulle negoziazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 17 del 21.1.2017, pag. 17, rettificato nella GU L 19 del 25.1.2017, pag. 97).


PROGETTO

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. …

del …

che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 148/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per precisare le informazioni minime da segnalare al repertorio di dati sulle negoziazioni (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 149/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione su accordi di compensazione indiretti, obbligo di compensazione, registro pubblico, accesso alla sede di negoziazione, controparti non finanziarie, tecniche di attenuazione dei rischi per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 150/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i dettagli della domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni (3).

(4)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 151/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni da pubblicare e mettere a disposizione in tali repertori e gli standard operativi richiesti per aggregare e comparare i dati tra i repertori e accedervi (4).

(5)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 152/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti patrimoniali delle controparti centrali (5).

(6)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 153/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai requisiti per le controparti centrali (6).

(7)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 876/2013 della Commissione, del 28 maggio 2013, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui collegi per le controparti centrali (7).

(8)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 1002/2013 della Commissione, del 12 luglio 2013, che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda l'elenco degli enti esonerati (8).

(9)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 1003/2013 della Commissione, del 12 luglio 2013, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le commissioni imposte ai repertori di dati sulle negoziazioni dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (9).

(10)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 285/2014 della Commissione, del 13 febbraio 2014, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai contratti aventi un effetto diretto, rilevante e prevedibile nell'Unione e alla prevenzione dell'elusione delle norme e degli obblighi (10).

(11)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 667/2014 della Commissione, del 13 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme procedurali relative all'imposizione di sanzioni ai repertori di dati sulle negoziazioni da parte dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, comprese norme sui diritti di difesa e disposizioni temporali (11).

(12)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e la frequenza delle segnalazioni sulle negoziazioni ai repertori di dati sulle negoziazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (12).

(13)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 1248/2012 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato della domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (13).

(14)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 1249/2012 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato dei dati che le controparti centrali sono tenute a conservare ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (14).

(15)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 484/2014 della Commissione, del 12 maggio 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il capitale ipotetico di una controparte centrale conformemente al regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (15).

(16)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato IX dell'accordo SEE è così modificato:

1.

al punto 31bc (Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

32013 R 1002: Regolamento delegato (UE) n. 1002/2013 della Commissione, del 12 luglio 2013 (GU L 279 del 19.10.2013, pag. 2).».

2.

Dopo il punto 31bcai (Regolamento delegato (UE) 2015/2042 della Commissione) è inserito quanto segue:

«31bcb.

32012 R 1247: Regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e la frequenza delle segnalazioni sulle negoziazioni ai repertori di dati sulle negoziazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 352 del 21.12.2012, pag. 20).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento di esecuzione si intendono adattate come segue:

all'articolo 5, per quanto riguarda gli Stati EFTA:

i)

i paragrafi 1 e 2 vanno letti come segue:

“1.   I contratti derivati sono segnalati:

a)

entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della decisione del comitato misto SEE n. …/… del … [la presente decisione], se il repertorio di dati sulle negoziazioni per la particolare categoria di derivati è stato registrato ai sensi dell'articolo 55 del regolamento (UE) n. 648/2012 prima della data di entrata in vigore della decisione del comitato misto SEE n. …/… del … [la presente decisione];

b)

90 giorni dopo la registrazione del repertorio di dati sulla negoziazione per la particolare categoria di derivati ai sensi dell'articolo 55 del regolamento (UE) n. 648/2012, se non esiste un repertorio di dati sulle negoziazioni registrato per la particolare categoria di derivati prima della data di entrata in vigore della decisione del comitato misto SEE n. …/… del … [la presente decisione] o a tale data, ma comunque non prima di sei mesi dopo la data di entrata in vigore della decisione del comitato misto SEE n. …/… del … [la presente decisione];

c)

entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della decisione del comitato misto SEE n. …/… del … [la presente decisione], se non esiste un repertorio di dati sulle negoziazioni registrato per la particolare categoria di derivati ai sensi dell'articolo 55 del regolamento (UE) n. 648/2012 sei mesi dopo la data di entrata in vigore della decisione del comitato misto SEE n. …/… del … [la presente decisione]. L'obbligo di segnalazione decorre da tale data e i contratti sono segnalati all'AESFEM ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, dello stesso regolamento fino al momento in cui sarà registrato un repertorio di dati sulle negoziazioni per la particolare categoria di derivati.”;

ii)

ai paragrafi 3 e 4, i termini “16 agosto 2012” vanno letti “la data di entrata in vigore della decisione del comitato misto SEE n. 206/2016 del 30 settembre 2016, accordati di conseguenza.”.

31bcc.

32012 R 1248: Regolamento di esecuzione (UE) n. 1248/2012 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato della domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 352 del 21.12.2012, pag. 30).

31bcd.

32012 R 1249: Regolamento di esecuzione (UE) n. 1249/2012 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato dei dati che le controparti centrali sono tenute a conservare ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 352 del 21.12.2012, pag. 32).

31bce.

32013 R 0148: Regolamento delegato (UE) n. 148/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per precisare le informazioni minime da segnalare al repertorio di dati sulle negoziazioni (GU L 52 del 23.2.2013, pag. 1).

31bcf.

32013 R 0149: Regolamento delegato (UE) n. 149/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione su accordi di compensazione indiretti, obbligo di compensazione, registro pubblico, accesso alla sede di negoziazione, controparti non finanziarie, tecniche di attenuazione dei rischi per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale (GU L 52 del 23.2.2013, pag. 11).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento delegato si intendono adattate come segue:

all'articolo 12, per quanto riguarda gli Stati EFTA:

i)

i termini “fino al 28 febbraio 2014 compreso” vanno letti “fino a sei mesi dopo la data di entrata in vigore della decisione del comitato misto SEE n. …/… del … [la presente decisione]”;

ii)

i termini “dopo il 28 febbraio 2014” vanno letti “dopo sei mesi dalla data di entrata in vigore della decisione del comitato misto SEE n. …/… del … [la presente decisione]”;

iii)

i termini “fino al 31 agosto 2013 compreso” vanno letti “fino a cinque mesi dopo la data di entrata in vigore della decisione del comitato misto SEE n. …/… del … [la presente decisione]”;

iv)

i termini “dopo il 31 agosto 2013” vanno letti “dopo cinque mesi dalla data di entrata in vigore della decisione del comitato misto SEE n. …/… del … [la presente decisione]”;

v)

i termini “fino al 31 agosto 2014 compreso” vanno letti “fino a sei mesi dopo la data di entrata in vigore della decisione del comitato misto SEE n. …/… del … [la presente decisione]”;

vi)

i termini “dopo il 31 agosto 2014” vanno letti “dopo sei mesi dalla data di entrata in vigore della decisione del comitato misto SEE n. …/… del … [la presente decisione]”.

31bcg.

32013 R 0150: Regolamento delegato (UE) n. 150/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i dettagli della domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni (GU L 52 del 23.2.2013, pag. 25).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento delegato si intendono adattate come segue:

i termini “o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi,”, accordati di conseguenza, sono inseriti dopo l'acronimo “Aesfem”.

31bch.

32013 R 0151: Regolamento delegato (UE) n. 151/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni da pubblicare e mettere a disposizione in tali repertori e gli standard operativi richiesti per aggregare e comparare i dati tra i repertori e accedervi (GU L 52 del 23.2.2013, pag. 33).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento delegato si intendono adattate come segue:

a)

l'articolo 2, paragrafo 3, si applica per quanto riguarda gli Stati EFTA, fatti salvi il contenuto e l'entrata in vigore di una decisione del comitato misto SEE che integra il regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia.

b)

All'articolo 3, per quanto riguarda gli Stati EFTA:

i)

al paragrafo 1, i termini “con l'Unione un accordo internazionale di cui all'articolo 75” vanno letti “con il suo Stato EFTA di stabilimento un accordo internazionale di cui all'articolo 81, paragrafo 3, lettera h)”;

ii)

al paragrafo 2, i termini “con l'Aesfem un accordo di cooperazione di cui all'articolo 76” vanno letti “con il suo Stato EFTA di stabilimento un accordo di cooperazione di cui all'articolo 81, paragrafo 3, lettera k)”.

31bci.

32013 R 0152: Regolamento delegato (UE) n. 152/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti patrimoniali delle controparti centrali (GU L 52 del 23.2.2013, pag. 37).

31bcj.

32013 R 0153: Regolamento delegato (UE) n. 153/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai requisiti per le controparti centrali (GU L 52 del 23.2.2013, pag. 41).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento delegato si intendono adattate come segue:

all'articolo 2, lettera i), i termini “valuta dell'Unione” sono sostituiti dai termini “valuta ufficiale delle parti contraenti dell'accordo SEE”.

31bck.

32013 R 0876: Regolamento delegato (UE) n. 876/2013 della Commissione, del 28 maggio 2013, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui collegi per le controparti centrali (GU L 244 del 13.9.2013, pag. 19).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento delegato si intendono adattate come segue:

i termini “valute dell'Unione” sono sostituiti dai termini “valute ufficiali delle parti contraenti dell'accordo SEE”.

31bcl.

32013 R 1003: Regolamento delegato (UE) n. 1003/2013 della Commissione, del 12 luglio 2013, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le commissioni imposte ai repertori di dati sulle negoziazioni dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (GU L 279 del 19.10.2013, pag. 4).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento delegato si intendono adattate come segue:

a)

all'articolo 1, per quanto riguarda gli Stati EFTA, i termini “o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi,” sono inseriti dopo i termini “l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM)”.

b)

All'articolo 2 e all'articolo 4, dopo l'acronimo “AESFEM” sono inseriti i termini “o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi,”, accordati di conseguenza.

c)

All'articolo 10, paragrafo 2:

i)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, l'acronimo “AESFEM” va letto “Autorità di vigilanza EFTA”;

ii)

è aggiunto il seguente comma:

“Quando, per quanto riguarda i repertori di dati sulle negoziazioni stabiliti negli Stati EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA deve rimborsare la commissione di registrazione versata, l'AESFEM mette senza indugio a disposizione dell'Autorità di vigilanza EFTA, a tal fine, gli importi che devono essere rimborsati a un repertorio di dati sulle negoziazioni.”.

d)

All'articolo 11:

i)

al paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma:

“Quando, per quanto riguarda i repertori di dati sulle negoziazioni stabiliti negli Stati EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA deve inviare le fatture relative alle rate, l'AESFEM informa l'Autorità di vigilanza EFTA dei calcoli necessari per quanto riguarda ciascun repertorio di dati sulle negoziazioni con un anticipo sufficiente rispetto alle rispettive date di pagamento.”;

ii)

al paragrafo 2, per quanto riguarda gli Stati EFTA, l'acronimo “AESFEM” va letto “Autorità di vigilanza EFTA”.

e)

All'articolo 13:

i)

al paragrafo 1, i termini “Soltanto l'AESFEM” sono sostituiti dai termini “Soltanto l'AESFEM o, per quanto riguarda i repertori di dati sulle negoziazioni stabiliti negli Stati EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA,”;

ii)

al paragrafo 2, dopo i termini “L'AESFEM” sono inseriti i termini “o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi,”.

31bcm.

32014 R 0285: Regolamento delegato (UE) n. 285/2014 della Commissione, del 13 febbraio 2014, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai contratti aventi un effetto diretto, rilevante e prevedibile nell'Unione e alla prevenzione dell'elusione delle norme e degli obblighi (GU L 85 del 21.3.2014, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento delegato si intendono adattate come segue:

All'articolo 4, per quanto riguarda gli Stati EFTA, i termini “dal 10 ottobre 2014” vanno letti “sei mesi dopo la data di entrata in vigore della decisione del comitato misto SEE n. …/… del … [la presente decisione]”.

31bcn.

32014 R 0484: Regolamento di esecuzione (UE) n. 484/2014 della Commissione, del 12 maggio 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il capitale ipotetico di una controparte centrale conformemente al regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 138 del 13.5.2014, pag. 57).

31bco.

32014 R 0667: Regolamento delegato (UE) n. 667/2014 della Commissione, del 13 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme procedurali relative all'imposizione di sanzioni ai repertori di dati sulle negoziazioni da parte dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, comprese norme sui diritti di difesa e disposizioni temporali (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 31).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento delegato si intendono adattate come segue:

a)

all'articolo 1, per quanto riguarda gli Stati EFTA, i termini “Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM)” e “AESFEM” vanno letti “Autorità di vigilanza EFTA”.

b)

All'articolo 2, per quanto riguarda gli Stati EFTA, dopo i termini “all'AESFEM” sono inseriti i termini “e all'Autorità di vigilanza EFTA”.

c)

All'articolo 3, per quanto riguarda gli Stati EFTA:

i)

al paragrafo 1, dopo i termini “all'AESFEM” sono inseriti i termini “e all'Autorità di vigilanza EFTA”;

ii)

i termini “ne informa l'Autorità di vigilanza EFTA. L'Autorità di vigilanza EFTA, senza indebiti ritardi,” sono inseriti prima dei termini “glielo rimanda”, “trasmette” e “informa”, rispettivamente, ai paragrafi 2, 4 e 5 e prima delle parole “decide di chiudere il caso” al paragrafo 3;

iii)

al paragrafo 4, secondo comma, e al paragrafo 5, primo comma, terza frase, i termini “, prima di preparare un progetto per l'Autorità di vigilanza EFTA, o l'Autorità di vigilanza EFTA,” sono inseriti dopo i termini “L'AESFEM”;

iv)

al paragrafo 4, terzo comma, e al paragrafo 5, secondo comma, i termini “o, a seconda dei casi, l'Autorità di vigilanza EFTA”, accordati di conseguenza, sono inseriti dopo l'acronimo “AESFEM”;

v)

al paragrafo 6, l'acronimo “AESFEM” va letto “Autorità di vigilanza EFTA”.

d)

All'articolo 4, per quanto riguarda gli Stati EFTA:

i)

al primo comma, l'acronimo “AESFEM” va letto “Autorità di vigilanza EFTA”;

ii)

al quarto comma, i termini “o, a seconda dei casi, l'Autorità di vigilanza EFTA”, accordati di conseguenza, sono inseriti dopo l'acronimo “AESFEM”.

e)

All'articolo 5, per quanto riguarda gli Stati EFTA:

i)

i termini “o, a seconda dei casi, l'Autorità di vigilanza EFTA,” sono inseriti dopo i termini “In presenza di una richiesta in tal senso, l'AESFEM”;

ii)

i termini “l'AESFEM ha trasmesso una sintesi dei risultati” vanno letti “l'Autorità di vigilanza EFTA ha trasmesso una sintesi dei risultati”.

f)

All'articolo 6, per quanto riguarda gli Stati EFTA:

i)

ai paragrafi 1 e 4, l'acronimo “AESFEM” va letto “Autorità di vigilanza EFTA”;

ii)

al paragrafo 3, i termini “o, a seconda dei casi, dall'Autorità di vigilanza EFTA,” sono inseriti dopo i termini “dall'AESFEM”;

iii)

al paragrafo 5 è aggiunto il seguente comma:

“Il termine di prescrizione per l'imposizione di sanzioni amministrative pecuniarie e di sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento è sospeso fintantoché la decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA è oggetto di un procedimento pendente dinanzi alla Corte EFTA ai sensi dell'articolo 35 dell'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia.”.

g)

All'articolo 7, per quanto riguarda gli Stati EFTA:

i)

l'acronimo “AESFEM” va letto “Autorità di vigilanza EFTA”;

ii)

al paragrafo 5, lettera b), i termini “della commissione di ricorso dell'AESFEM ai sensi dell'articolo 58 del regolamento (UE) n. 1095/2010 e della Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 69 del regolamento (UE) n. 648/2012” vanno letti “della Corte EFTA ai sensi dell'articolo 35 dell'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia”.».

Articolo 2

I testi dei regolamenti delegati (UE) n. 148/2013, (UE) n. 149/2013, (UE) n. 150/2013, (UE) n. 151/2013, (UE) n. 152/2013, (UE) n. 153/2013, (UE) n. 876/2013, (UE) n. 1002/2013, (UE) n. 1003/2013, (UE) n. 285/2014 e (UE) n. 667/2014 e dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 1247/2012, (UE) n. 1248/2012, (UE) n. 1249/2012 e (UE) n. 484/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il […], a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il

Per il comitato misto SEE

Il presidente

I segretari del comitato misto SEE


(1)  GU L 52 del 23.2.2013, pag. 1.

(2)  GU L 52 del 23.2.2013, pag. 11.

(3)  GU L 52 del 23.2.2013, pag. 25.

(4)  GU L 52 del 23.2.2013, pag. 33.

(5)  GU L 52 del 23.2.2013, pag. 37.

(6)  GU L 52 del 23.2.2013, pag. 41.

(7)  GU L 244 del 13.9.2013, pag. 19.

(8)  GU L 279 del 19.10.2013, pag. 2.

(9)  GU L 279 del 19.10.2013, pag. 4.

(10)  GU L 85 del 21.3.2014, pag. 1.

(11)  GU L 179 del 19.6.2014, pag. 31.

(12)  GU L 352 del 21.12.2012, pag. 20.

(13)  GU L 352 del 21.12.2012, pag. 30.

(14)  GU L 352 del 21.12.2012, pag. 32.

(15)  GU L 138 del 13.5.2014, pag. 57.

(*1)  [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]


PROGETTO

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. …

del …

che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2015/1515 della Commissione, del 5 giugno 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la proroga del periodo transitorio per gli schemi pensionistici (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2015/2205 della Commissione, del 6 agosto 2015, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di compensazione (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2016/592 della Commissione, del 1o marzo 2016, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di compensazione (3).

(4)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2016/1178 della Commissione, del 10 giugno 2016, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di compensazione (4), rettificato dalla GU L 196 del 21.7.2016, pag. 56.

(5)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2017/104 della Commissione, del 19 ottobre 2016, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 148/2013 che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per precisare le informazioni minime da segnalare al repertorio di dati sulle negoziazioni (5).

(6)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2017/751 della Commissione, del 16 marzo 2017, che modifica i regolamenti delegati (UE) 2015/2205, (UE) 2016/592 e (UE) 2016/1178 per quanto riguarda il termine per conformarsi agli obblighi di compensazione per talune controparti che trattano derivati OTC (6).

(7)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/105 della Commissione, del 26 ottobre 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012 della Commissione che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e la frequenza delle segnalazioni sulle negoziazioni ai repertori di dati sulle negoziazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (7), rettificato dalla GU L 19 del 25.1.2017, pag. 97.

(8)

Èopportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato IX dell'accordo SEE è così modificato:

1.

al punto 31bc (Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:

«—

32015 R 1515: Regolamento delegato (UE) 2015/1515 della Commissione, del 5 giugno 2015 (GU L 239 del 15.9.2015, pag. 63).».

2.

Il testo del punto 31bcb (Regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012 della Commissione) è sostituito da quanto segue:

«32012 R 1247: Regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e la frequenza delle segnalazioni sulle negoziazioni ai repertori di dati sulle negoziazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 352 del 21.12.2012, pag. 20), modificato da:

32017 R 0105: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/105 della Commissione, del 26 ottobre 2016 (GU L 17 del 21.1.2017, pag. 17), rettificato dalla GU L 19 del 25.1.2017, pag. 17.

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento di esecuzione si intendono adattate come in appresso:

a)

all'articolo 4, paragrafo 5, e all'articolo 4 ter, per quanto riguarda gli Stati EFTA, i termini “nel SEE” sono inseriti dopo i termini “data di applicazione”.

b)

All'articolo 5, per quanto riguarda gli Stati EFTA:

i)

i paragrafi 1 e 2 vanno letti come segue:

“1.   I contratti derivati sono segnalati:

a)

entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della decisione del comitato misto SEE n. …/… del … [JCD 32013R0148.A09], se il repertorio di dati sulle negoziazioni per la particolare categoria di derivati è stato registrato ai sensi dell'articolo 55 del regolamento (UE) n. 648/2012 prima della data di entrata in vigore della decisione del comitato misto SEE n. …/… del … [JCD 32013R0148.A09];

b)

90 giorni dopo la registrazione del repertorio di dati sulla negoziazione per la particolare categoria di derivati ai sensi dell'articolo 55 del regolamento (UE) n. 648/2012, se non esiste un repertorio di dati sulle negoziazioni registrato per la particolare categoria di derivati prima della data di entrata in vigore della decisione del comitato misto SEE n. …/… del … [JCD 32013R0148.A09] o a tale data, ma in ogni caso non prima di sei mesi dopo la data di entrata in vigore della decisione del comitato misto SEE n. …/… del … [JCD 32013R0148.A09];

c)

entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della decisione del comitato misto SEE n. …/… del … [JCD 32013R0148.A09], se non esiste un repertorio di dati sulle negoziazioni registrato per la particolare categoria di derivati ai sensi dell'articolo 55 del regolamento (UE) n. 648/2012 sei mesi dopo la data di entrata in vigore della decisione del comitato misto SEE n. …/… del … [JCD 32013R0148.A09]. L'obbligo di segnalazione decorre da detta data e i contratti sono segnalati all'AESFEM ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, dello stesso regolamento fino al momento in cui sarà registrato un repertorio di dati sulle negoziazioni per la particolare categoria di derivati.”;

ii)

ai paragrafi 3 e 4, i termini “16 agosto 2012” vanno letti “1o luglio 2017”.».

3.

Al punto 31bce (Regolamento delegato (UE) n. 148/2013 della Commissione) è inserito quanto segue, con effetto a decorrere da … [inserire: nove mesi dopo la data di entrata in vigore della presente decisione]:

«, modificato da:

32017 R 0104: Regolamento delegato (UE) 2017/104 della Commissione, del 19 ottobre 2016 (GU L 17 del 21.1.2017, pag. 1).».

4.

Al punto 31bco (Regolamento delegato (UE) n. 667/2014 della Commissione) è aggiunto quanto segue:

«31bcp.

32015 R 2205: Regolamento delegato (UE) 2015/2205 della Commissione, del 6 agosto 2015, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di compensazione (GU L 314 dell'1.12.2015, pag. 13), modificato da:

32017 R 0751: Regolamento delegato (UE) 2017/751 della Commissione, del 16 marzo 2017 (GU L 113 del 29.4.2017, pag. 15).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento delegato si intendono adattate come in appresso:

a)

all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), per quanto riguarda gli Stati EFTA, i termini “gennaio, febbraio e marzo 2016” vanno letti “gennaio, febbraio e marzo … [inserire: anno di entrata in vigore della presente decisione]”.

b)

All'articolo 3:

i)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, il primo comma del paragrafo 1 va letto come segue:

“In caso di contratti appartenenti a una categoria di derivati OTC di cui all'allegato, l'obbligo di compensazione decorre:

a)

sei mesi dopo la data di entrata in vigore della decisione del comitato misto SEE n. …/… del … [la presente decisione] per le controparti appartenenti alla categoria 1;

b)

un anno dopo la data di entrata in vigore della decisione del comitato misto SEE n. …/… del … [la presente decisione] per le controparti appartenenti alla categoria 2;

c)

dal 21 giugno 2019 per le controparti appartenenti alla categoria 3;

d)

due anni dopo la data di entrata in vigore della decisione del comitato misto SEE n.…/… del … [la presente decisione] per le controparti appartenenti alla categoria 4.”;

ii)

al paragrafo 1, secondo comma, i termini “o tra una controparte stabilita in uno Stato EFTA e una controparte stabilita in uno Stato membro dell'Unione europea” sono inseriti dopo i termini “tra due controparti appartenenti a categorie diverse di controparti”;

iii)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, il primo comma del paragrafo 2 va letto come segue:

“In deroga al paragrafo 1, lettere a), b) e c), in caso di contratti appartenenti a una categoria di derivati OTC di cui all'allegato e conclusi tra controparti diverse da quelle della categoria 4 appartenenti allo stesso gruppo, una delle quali è stabilita in un paese terzo e l'altra nel SEE, l'obbligo di compensazione decorre da:

a)

due anni dopo la data di entrata in vigore della decisione del comitato misto SEE n. …/… del … [la presente decisione] nel caso in cui nessuna decisione di equivalenza adottata a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, ai fini dell'articolo 4 dello stesso regolamento, riguardante i contratti derivati OTC di cui all'allegato del presente regolamento nei confronti del paese terzo in questione, sia applicabile nel SEE; o

b)

la data più lontana tra le seguenti nel caso in cui una decisione di equivalenza adottata a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, ai fini dell'articolo 4 dello stesso regolamento, riguardante i contratti derivati OTC di cui all'allegato del presente regolamento nei confronti del paese terzo in questione, sia applicabile nel SEE:

i)

60 giorni dopo la data di entrata in vigore della decisione del comitato misto SEE contenente la decisione adottata a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, ai fini dell'articolo 4 dello stesso regolamento, riguardante i contratti derivati OTC di cui all'allegato del presente regolamento nei confronti del paese terzo in questione;

ii)

la data di decorrenza dell'obbligo di compensazione a norma del paragrafo 1.”.

c)

All'articolo 4:

i)

al paragrafo 1, per quanto riguarda gli Stati EFTA, i termini “21 febbraio 2016” vanno letti “due mesi dopo la data di entrata in vigore della decisione del comitato misto SEE n. …/… del … [la presente decisione]”, accordati di conseguenza;

ii)

al paragrafo 2, per quanto riguarda gli Stati EFTA, i termini “21 maggio 2016” vanno letti “cinque mesi dopo la data di entrata in vigore della decisione del comitato misto SEE n. …/… del … [la presente decisione]”, accordati di conseguenza;

iii)

al paragrafo 4, i termini “, tra una controparte finanziaria stabilita in uno Stato EFTA e una controparte finanziaria stabilita in uno Stato membro dell'Unione europea” sono inseriti dopo i termini “tra due controparti finanziarie appartenenti a categorie diverse”.

31bcq.

32016 R 0592: Regolamento delegato (UE) 2016/592 della Commissione, del 1o marzo 2016, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di compensazione (GU L 103 del 19.4.2016, pag. 5), modificato da:

32017 R 0751: Regolamento delegato (UE) 2017/751 della Commissione, del 16 marzo 2017 (GU L 113 del 29.4.2017, pag. 15).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento delegato si intendono adattate come in appresso:

a)

all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), per quanto riguarda gli Stati EFTA, i termini “gennaio, febbraio e marzo 2016” vanno letti “gennaio, febbraio e marzo … [inserire: anno di entrata in vigore della presente decisione]”.

b)

All'articolo 3:

i)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, il primo comma del paragrafo 1 va letto come segue:

“In caso di contratti appartenenti a una categoria di derivati OTC di cui all'allegato, l'obbligo di compensazione decorre:

a)

un anno dopo la data di entrata in vigore della decisione del comitato misto SEE n. …/… del … [la presente decisione] per le controparti appartenenti alla categoria 1;

b)

diciotto mesi dopo la data di entrata in vigore della decisione del comitato misto SEE n. …/… del … [la presente decisione] per le controparti appartenenti alla categoria 2;

c)

dal 21 giugno 2019 per le controparti appartenenti alla categoria 3;

d)

trentanove mesi dopo la data di entrata in vigore della decisione del comitato misto SEE n. …/… del … [la presente decisione] per le controparti appartenenti alla categoria 4.”;

ii)

al paragrafo 1, secondo comma, i termini “o tra una controparte stabilita in uno Stato EFTA e una controparte stabilita in uno Stato membro dell'Unione europea” sono inseriti dopo i termini “tra due controparti appartenenti a categorie diverse di controparti”;

iii)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, il primo comma del paragrafo 2 va letto come segue:

“In deroga al paragrafo 1, lettere a), b) e c), in caso di contratti appartenenti a una categoria di derivati OTC di cui all'allegato e conclusi tra controparti diverse da quelle della categoria 4 appartenenti allo stesso gruppo, una delle quali è stabilita in un paese terzo e l'altra nel SEE, l'obbligo di compensazione decorre da:

a)

trentanove mesi dopo la data di entrata in vigore della decisione del comitato misto SEE n. …/… del … [la presente decisione] nel caso in cui nessuna decisione di equivalenza adottata a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, ai fini dell'articolo 4 dello stesso regolamento, riguardante i contratti derivati OTC di cui all'allegato del presente regolamento nei confronti del paese terzo in questione, sia applicabile nel SEE; o

b)

la data più lontana tra le seguenti nel caso in cui una decisione di equivalenza adottata a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, ai fini dell'articolo 4 dello stesso regolamento, riguardante i contratti derivati OTC di cui all'allegato del presente regolamento nei confronti del paese terzo in questione, sia applicabile nel SEE:

i)

60 giorni dopo la data di entrata in vigore della decisione del comitato misto SEE contenente la decisione adottata a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, ai fini dell'articolo 4 dello stesso regolamento, riguardante i contratti derivati OTC di cui all'allegato del presente regolamento nei confronti del paese terzo in questione;

ii)

la data di decorrenza dell'obbligo di compensazione a norma del paragrafo 1.”.

c)

All'articolo 4:

i)

ai paragrafi 1 e 2, per quanto riguarda gli Stati EFTA, i termini “9 ottobre 2016” vanno letti “cinque mesi dopo la data di entrata in vigore della decisione del comitato misto SEE n. …/… del … [la presente decisione]”, accordati di conseguenza;

ii)

al paragrafo 4, i termini “, tra una controparte finanziaria stabilita in uno Stato EFTA e una controparte finanziaria stabilita in uno Stato membro dell'Unione europea” sono inseriti dopo i termini “tra due controparti finanziarie appartenenti a categorie diverse”.

31bcr.

32016 R 1178: Regolamento delegato (UE) 2016/1178 della Commissione, del 10 giugno 2016, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di compensazione (GU L 195 del 20.7.2016, pag. 3), rettificato dalla GU L 196 del 21.7.2016, pag. 56, modificato da:

32017 R 0751: Regolamento delegato (UE) 2017/751 della Commissione, del 16 marzo 2017 (GU L 113 del 29.4.2017, pag. 15).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento delegato si intendono adattate come in appresso:

a)

all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), per quanto riguarda gli Stati EFTA, i termini “gennaio, febbraio e marzo 2016” vanno letti “gennaio, febbraio e marzo … [inserire: anno di entrata in vigore della presente decisione]”.

b)

All'articolo 3:

i)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, il primo comma del paragrafo 1 va letto come segue:

“Per i contratti appartenenti a una categoria di derivati OTC di cui all'allegato I, l'obbligo di compensazione decorre:

a)

sei mesi dopo la data di entrata in vigore della decisione del comitato misto SEE n. …/… del … [la presente decisione] per le controparti appartenenti alla categoria 1;

b)

un anno dopo la data di entrata in vigore della decisione del comitato misto SEE n. …/… del … [la presente decisione] per le controparti appartenenti alla categoria 2;

c)

dal 21 giugno 2019 per le controparti appartenenti alla categoria 3;

d)

due anni dopo la data di entrata in vigore della decisione del comitato misto SEE n. …/… del … [la presente decisione] per le controparti appartenenti alla categoria 4.”;

ii)

al paragrafo 1, secondo comma, i termini “o tra una controparte stabilita in uno Stato EFTA e una controparte stabilita in uno Stato membro dell'Unione europea” sono inseriti dopo i termini “tra due controparti appartenenti a categorie diverse di controparti”;

iii)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, il primo comma del paragrafo 2 va letto come segue:

“In deroga al paragrafo 1, lettere a), b) e c), per i contratti appartenenti a una categoria di derivati OTC di cui all'allegato I e conclusi tra controparti diverse da quelle della categoria 4 appartenenti allo stesso gruppo, una delle quali è stabilita in un paese terzo e l'altra nel SEE, l'obbligo di compensazione decorre da:

a)

due anni dopo la data di entrata in vigore della decisione del comitato misto SEE n. …/… del … [la presente decisione] nel caso in cui nessuna decisione di equivalenza adottata a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, ai fini dell'articolo 4 dello stesso regolamento, riguardante i contratti derivati OTC di cui all'allegato I del presente regolamento nei confronti del paese terzo in questione, sia applicabile nel SEE; o

b)

la data più lontana tra le seguenti nel caso in cui una decisione di equivalenza adottata a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, ai fini dell'articolo 4 dello stesso regolamento, riguardante i contratti derivati OTC di cui all'allegato I del presente regolamento nei confronti del paese terzo in questione, sia applicabile nel SEE:

i)

60 giorni dopo la data di entrata in vigore della decisione del comitato misto SEE contenente la decisione adottata a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, ai fini dell'articolo 4 dello stesso regolamento, riguardante i contratti derivati OTC di cui all'allegato I del presente regolamento nei confronti del paese terzo in questione;

ii)

la data di decorrenza dell'obbligo di compensazione a norma del paragrafo 1.”.

c)

All'articolo 4:

i)

ai paragrafi 1 e 2, per quanto riguarda gli Stati EFTA, i termini “9 ottobre 2016” vanno letti “due mesi dopo la data di entrata in vigore della decisione del comitato misto SEE n. …/… del … [la presente decisione]”, accordati di conseguenza;

ii)

al paragrafo 4, i termini “, tra una controparte finanziaria stabilita in uno Stato EFTA e una controparte finanziaria stabilita in uno Stato membro dell'Unione europea” sono inseriti dopo i termini “tra due controparti finanziarie appartenenti a categorie diverse”.»

Articolo 2

I testi dei regolamenti delegati (UE) 2015/1515, (UE) 2015/2205, (UE) 2016/592, (UE) 2016/1178, rettificato dalla GU L 196 del 21.7.2016, pag. 56, (UE) 2017/104 e (UE) 2017/751 e del regolamento di esecuzione (UE) 2017/105, rettificato dalla GU L 19 del 25.1.2017, pag. 97, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il …, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il

Per il comitato misto SEE

Il presidente

I segretari del comitato misto SEE


(1)  GU L 239 del 15.9.2015, pag. 63.

(2)  GU L 314 dell'1.12.2015, pag. 13.

(3)  GU L 103 del 19.4.2016, pag. 5.

(4)  GU L 195 del 20.7.2016, pag. 3.

(5)  GU L 17 del 21.1.2017, pag. 1.

(6)  GU L 113 del 29.4.2017, pag. 15.

(7)  GU L 17 del 21.1.2017, pag. 17.

(*1)  [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]


4.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 137/23


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/818 DEL CONSIGLIO

del 28 maggio 2018

che impone un'ammenda all'Austria per manipolazione dei dati sul debito nel Land Salzburg

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1173/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, relativo all'effettiva esecuzione della sorveglianza di bilancio nella zona euro (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 126, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) stabilisce che gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi.

(2)

I dati sui disavanzi pubblici e sul debito pubblico rilevanti ai fini dell'applicazione degli articoli 121 e 126 TFUE e dell'applicazione del protocollo n. 12 sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al trattato sull'Unione europea e al TFUE, rappresentano elementi fondamentali per il coordinamento delle politiche economiche nell'Unione.

(3)

Al fine di migliorare l'esecuzione della sorveglianza di bilancio nella zona euro e di evitare un'errata rappresentazione, volontaria o per negligenza grave, dei dati sul disavanzo pubblico e sul debito pubblico, il Consiglio, deliberando su raccomandazione della Commissione, può decidere di imporre un'ammenda allo Stato membro responsabile.

(4)

Il 3 maggio 2016 la Commissione ha avviato un'indagine connessa alla manipolazione in Austria delle statistiche di cui al regolamento (UE) n. 1173/2011. Il 20 dicembre 2016 le risultanze preliminari dell'indagine sono state trasmesse all'Austria con un invito a presentare osservazioni, come stabilito dalla decisione delegata 2012/678/UE della Commissione (2). L'Austria ha trasmesso le proprie osservazioni scritte sui risultati preliminari il 25 gennaio 2017.

(5)

Il 22 febbraio 2017 la Commissione ha adottato la relazione sull'indagine connessa alla manipolazione in Austria delle statistiche di cui al regolamento (UE) n. 1173/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'effettiva esecuzione della sorveglianza di bilancio nella zona euro, prendendo in considerazione le osservazioni formulate dall'Austria.

(6)

Nella relazione la Commissione ha concluso che la Corte dei conti del Land (Landesrechnungshof - LRH), l'Ufficio del governo del Land Salzburg (Amt der Salzburger Landesregierung) e il governo del Land Salzburg (Salzburger Landesregierung), che sono entità appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche dell'Austria, si sono resi colpevoli di negligenza grave per non aver osservato procedure di controlli in sede di compilazione e procedure di informazione appropriate. A causa di ciò, tali entità hanno permesso che l'Unità Bilancio dell'Ufficio del governo del Land Salzburg potesse fornire un'errata rappresentazione e dissimulare operazioni finanziarie. Questo ha a sua volta determinato che i dati sul debito dell'Austria per gli anni 2008-2012 sono stati erroneamente rappresentati a Eurostat nel 2012 e nel 2013, vale a dire dopo l'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 1173/2011. La Commissione ha concluso inoltre che l'istituto di statistica austriaco (Statistik Austria - STAT) era a conoscenza della possibilità che il Land Salzburg avesse erroneamente rappresentato i propri conti a partire almeno dal 6 dicembre 2012, ma ha informato del fatto la Commissione (Eurostat) solo in data 10 ottobre 2013.

(7)

L'importo dell'ammenda non deve superare lo 0,2 % del prodotto interno lordo dell'Austria nel 2015.

(8)

L'importo di riferimento dell'ammenda da imporre è pari al 5 % dell'impatto più ampio dell'errata rappresentazione sul debito pubblico dell'Austria per gli anni pertinenti cui si riferisce la notifica nell'ambito della procedura per i disavanzi eccessivi (PDE). La revisione del debito comunicata dall'Austria in relazione alla notifica dell'aprile 2014 nell'ambito della PDE ammontava a 1 192 milioni di EUR. L'importo di riferimento per l'ammenda dovrebbe quindi essere fissato a 59,6 milioni di EUR.

(9)

Prendendo in considerazione i criteri di cui all'articolo 14, paragrafo 3, lettera d), della decisione delegata 2012/678/UE, nella relazione Commissione ha concluso che le azioni pertinenti dello Stato membro che giustificano l'imposizione di un'ammenda sono quelle che hanno avuto luogo durante il periodo compreso tra il 13 dicembre 2011, data di entrata in vigore del regolamento (UE) n. 1173/2011, e la data di avvio dell'indagine. Ha concluso inoltre che l'ultima notifica in cui si è verificata l'errata rappresentazione è stata la notifica nell'ambito della PDE dell'ottobre 2013, che comprendeva gli anni dal 2009 al 2012. Nel contesto di detto regolamento assumono rilevanza le errate rappresentazioni per gli anni 2011 e 2012, contenute rispettivamente nelle notifiche del 2012 e del 2013 nell'ambito della PDE, poiché giustificano un aumento dell'importo dell'ammenda.

(10)

Prendendo in considerazione i criteri di cui all'articolo 14, paragrafo 3, lettera a), della decisione delegata 2012/678/UE, nella relazione la Commissione ha concluso che l'errata rappresentazione dei dati non ha inciso in misura significativa sul funzionamento della governance economica rafforzata dell'Unione, a causa del suo impatto limitato sul debito dell'Austria nel suo insieme. Tali elementi giustificano una riduzione dell'importo dell'ammenda.

(11)

Prendendo in considerazione i criteri di cui all'articolo 14, paragrafo 3, lettera b), della decisione delegata 2012/678/UE, nella relazione la Commissione ha concluso che l'errata rappresentazione è la conseguenza di una negligenza grave. Nella relazione la Commissione non ha concluso che l'errata rappresentazione nel contesto della PDE era intenzionale. Per tale motivo non dovrebbe essere applicata alcuna modulazione all'importo dell'ammenda.

(12)

Prendendo in considerazione i criteri di cui all'articolo 14, paragrafo 3, lettera c), della decisione delegata 2012/678/UE, nella relazione la Commissione ha concluso che l'errata rappresentazione dei dati è stata facilitata dal fatto che tre entità appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche dell'Austria si sono rese colpevoli di negligenza grave per non aver esercitato adeguati controlli in sede di compilazione e non aver osservato procedure di informazione appropriate. La Commissione ritiene tuttavia che ciò non costituisca il risultato di un'azione concertata da parte di tali entità. Tali elementi giustificano una riduzione dell'importo dell'ammenda.

(13)

Prendendo in considerazione i criteri di cui all'articolo 14, paragrafo 3, lettera e), della decisione delegata 2012/678/UE, nella relazione la Commissione ha concluso che STAT e tutte le entità interessate hanno mostrato un elevato livello di cooperazione nel corso dell'indagine. Di norma tale elemento giustificherebbe una riduzione dell'importo dell'ammenda. È stato tuttavia accertato che, in base al principio della dovuta diligenza, STAT avrebbe potuto e dovuto agire con maggiore tempestività e proattività nell'informare la Commissione (Eurostat) in merito all'errata rappresentazione nei conti del Land Salzburg. Di norma tale elemento giustificherebbe un aumento dell'importo dell'ammenda. È tuttavia opportuno precisare tale conclusione tenendo conto dell'elevata complessità della situazione di fatto all'origine delle rappresentazioni errate, nella quale si sono verificate perdite dovute a strumenti finanziari derivati e alle difficoltà tecniche legate alla loro comprensione ed elaborazione e di cui si dovrebbe tener conto nella valutazione del livello di diligenza dimostrato dalle autorità dello Stato membro interessato. In considerazione dell'effetto combinato degli elementi che giustificano una riduzione (vale a dire l'elevato grado di cooperazione dimostrato durante l'indagine e le difficoltà inerenti all'elevata complessità dei fatti) e degli elementi che giustificano un aumento, risulta ancora opportuno applicare una riduzione dell'importo dell'ammenda.

(14)

La Commissione raccomanda che l'ammenda da imporre all'Austria dovrebbe essere fissata a 29,8 milioni di EUR. Alla luce di tali circostanze, l'ammenda dovrebbe essere fissata a 26,82 milioni di EUR,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È imposta un'ammenda di26,82 milioni di EUR all'Austria per l'errata rappresentazione dei dati relativi al debito pubblico, causata da negligenza grave di tre entità pubbliche, secondo quanto illustrato nella relazione della Commissione europea sull'indagine connessa alla manipolazione in Austria delle statistiche di cui al regolamento (UE) n. 1173/2011.

Articolo 2

La Repubblica d'Austria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2018

Per il Consiglio

Il presidente

E. KARANIKOLOV


(1)  GU L 306 del 23.11.2011, pag. 1.

(2)  Decisione delegata 2012/678/UE della Commissione, del 29 giugno 2012, sulle indagini e sulle ammende connesse alla manipolazione delle statistiche di cui al regolamento (UE) n. 1173/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'effettiva esecuzione della sorveglianza di bilancio nella zona euro (GU L 306 del 6.11.2012, pag. 21).


4.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 137/25


DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2018/819 DEL CONSIGLIO

del 1o giugno 2018

che attua la decisione (PESC) 2016/849, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, del 27 maggio 2016, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2013/183/PESC (1), in particolare l'articolo 33, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 27 maggio 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/849.

(2)

Il 23 maggio 2018 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSC»), istituito a norma della risoluzione UNSC 1718 (2006), ha modificato l'inserimento nell'elenco di un'entità soggetta a misure restrittive.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I della decisione (PESC) 2016/849,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I della decisione (PESC) 2016/849 è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 1o giugno 2018

Per il Consiglio

La presidente

E. ZAHARIEVA


(1)  GU L 141 del 28.5.2016, pag. 79.


ALLEGATO

Nell'allegato I della decisione (PESC) 2016/849, la voce 74 sotto il titolo «B. Entità» è sostituita dalla seguente:

«74.

WEIHAI WORLD-SHIPPING FREIGHT

 

419-201, Tongyi Lu, Huancui Qu, Weihai, Shandong 264200, Cina

30.3.2018

Armatore e gestore commerciale della XIN GUANG HAI, nave che ha caricato carbone a Taean (RPDC) il 27 ottobre 2017 e il cui arrivo era previsto a Cam Pha (Vietnam) per il 14 novembre 2017, senza che però vi sia giunta.»


4.6.2018   

IT

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L 137/27


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/820 DELLA COMMISSIONE

del 31 maggio 2018

relativa alla concessione di una deroga richiesta dai Paesi Bassi ai sensi della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole

[notificata con il numero C(2018) 3222]

(Il testo in lingua neerlandese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (1), in particolare l'allegato III, punto 2, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

la direttiva 91/676/CEE mira a proteggere le acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, limitando, tra le altre misure, l'applicazione di effluente di allevamento al terreno. Se uno Stato membro intende autorizzare un quantitativo di effluente per ettaro che non corrisponde a quello indicato nell'allegato III, punto 2, secondo comma, prima frase, della direttiva 91/676/CEE, detto quantitativo deve essere stabilito in maniera tale da non pregiudicare il conseguimento degli obiettivi della direttiva e deve essere giustificato in base a criteri oggettivi quali stagioni di crescita prolungate e colture con grado elevato di assorbimento di azoto. La giustificazione deve essere esaminata dalla Commissione.

(2)

L'8 dicembre 2005 la Commissione ha adottato la decisione 2005/880/CE (2) relativa alla concessione di una deroga richiesta dai Paesi Bassi a norma della direttiva 91/676/CEE per consentire l'applicazione di effluente di allevamento contenente fino a 250 kg di azoto per ettaro l'anno nelle aziende in cui almeno il 70 % del terreno è destinato alla praticoltura.

(3)

Il 5 febbraio 2010 la Commissione ha adottato la decisione 2010/65/UE (3), che modifica la decisione 2005/880/CE ed estende la deroga fino al 31 dicembre 2013.

(4)

Il 16 maggio 2014 la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione 2014/291/UE (4). Tale decisione ha accordato ai Paesi Bassi una deroga ai sensi della direttiva 91/676/CEE per consentire l'applicazione di effluente di animali allevati a pascolo nelle aziende aventi una superficie prativa pari ad almeno l'80 % fino a un limite di 230 kg di azoto per ettaro l'anno per le aziende sui terreni sabbiosi meridionali e centrali e sui terreni di tipo «loess» e fino a un limite massimo di 250 kg di azoto per ettaro l'anno per le aziende su altri terreni. La deroga riguardava 19 564 aziende nel 2016, pari al 47 % della superficie agricola totale netta nei Paesi Bassi.

(5)

Il 31 gennaio 2018 i Paesi Bassi hanno presentato alla Commissione una richiesta di proroga della deroga per il periodo dal 2018 al 2021, ai sensi dell'allegato III, punto 2, terzo comma, della direttiva 91/676/CEE.

(6)

Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 91/676/CEE, i Paesi Bassi attuano un programma d'azione in tutto il territorio.

(7)

La normativa dei Paesi Bassi recante attuazione della direttiva 91/676/CEE comprende norme di applicazione sia per l'azoto che per il fosfato.

(8)

Secondo i dati forniti dalle autorità neerlandesi, nel periodo compreso tra il 2012 e il 2015, il numero di bovini e suini nei Paesi Bassi è aumentato rispettivamente del 2,3 % e dello 0,8 % rispetto al periodo 2008-2011. Il numero di capi di pollame nei Paesi Bassi è cresciuto del 2,4 % per lo stesso periodo. Dal 2006 la legislazione neerlandese (5) fissa limiti per il numero di suini e di capi di pollame. Inoltre, da gennaio 2015 la legislazione neerlandese (6) prevede il trattamento di una quota adeguata di effluenti eccedentari del settore lattiero-caseario. Nei Paesi Bassi è inoltre stato appena introdotto (7) un sistema di diritti di produzione dei fosfati per il bestiame da latte. Tutte queste misure mirano a prevenire l'inquinamento dei corpi idrici.

(9)

Nel periodo 2012-2015, l'uso di azoto proveniente da effluente di allevamento nei Paesi Bassi è stato di 416 000 tonnellate, pari a un calo del 4,4 % rispetto al periodo 2008-2011 (8). L'uso di concimi chimici azotati nei Paesi Bassi è aumentato di circa il 4,3 % nel periodo 2012-2015 rispetto al periodo 2008-2011 (9).

(10)

In base ai dati scientifici forniti dalle autorità neerlandesi, il clima dei Paesi Bassi, caratterizzato da precipitazioni uniformemente distribuite nell'arco dell'anno e da escursioni termiche annue relativamente ridotte, favorisce una lunga stagione vegetativa nelle specie erbose, corrispondente a 250 giorni l'anno.

(11)

Inoltre, le informazioni fornite dalle autorità dei Paesi Bassi nel contesto della precedente deroga concessa dalla decisione di attuazione 2014/291/UE indicano che la deroga non ha comportato un deterioramento dei corpi idrici neerlandesi. Ad esempio, la concentrazione di nitrati nelle acque che lasciano la zona radicale del suolo nelle aziende monitorate interessate dall'autorizzazione è diminuita dal 2006 ed è stata in media inferiore a 50 mg/l nel 2015 e nel 2016.

(12)

Dai dati trasmessi dai Paesi Bassi ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 91/676/CEE, emerge che per il periodo 2012-2015 circa l'88 % delle stazioni di monitoraggio delle acque sotterranee nei Paesi Bassi registrava concentrazioni medie di nitrati inferiori a 50 mg/l e che le concentrazioni medie di nitrati erano inferiori a 25 mg/l nel 79 % di tali stazioni di monitoraggio. I dati hanno altresì evidenziato che, per il periodo 2012-2015, il 99 % delle stazioni di monitoraggio delle acque superficiali nei Paesi Bassi presentavano una concentrazione media di nitrati inferiore a 50 mg/l e che la concentrazione media di nitrati era inferiore a 25 mg/l nel 96 % di dette stazioni di monitoraggio. I dati rilevano una tendenza alla stabilizzazione o alla diminuzione della concentrazione di nitrati nelle acque sotterranee e superficiali rispetto al periodo 2008-2011. Tuttavia, nel periodo di riferimento 2012-2015, il 60 % delle acque dolci era eutrofico, il 13 % potenzialmente eutrofico e il 27 % non lo era.

(13)

Dopo aver esaminato la domanda presentata dai Paesi Bassi ai sensi dell'allegato III, punto 2, terzo comma, della direttiva 91/676/CEE, e alla luce del sesto programma d'azione neerlandese e dell'esperienza acquisita dalla deroga introdotta nella decisione di esecuzione 2014/291/UE, la Commissione ritiene che il quantitativo di effluente di animali allevati a pascolo proposto dai Paesi Bassi corrispondente a 230 kg di azoto per ettaro l'anno nelle aziende aventi una superficie prativa pari ad almeno l'80 % sui terreni sabbiosi meridionali e centrali e sui terreni di tipo «loess» e 250 kg di azoto per ettaro l'anno nelle aziende aventi una superficie prativa pari ad almeno l'80 % su altri terreni, non comprometterà il raggiungimento degli obiettivi della direttiva 91/676/CEE, purché i Paesi Bassi soddisfino determinate condizioni rigorose e tale quantitativo sia giustificato in base a criteri oggettivi.

(14)

I Paesi Bassi dovrebbero garantire che non aumenti la pressione sui corpi idrici in conseguenza dell'aumento del numero di capi di bestiame e della relativa produzione di effluente. A tale scopo, i Paesi Bassi dovrebbero provvedere affinché la produzione di effluente in termini di azoto e di fosforo non superi il livello del 2002. La nuova legislazione che attua il sesto programma d'azione neerlandese dovrebbe pertanto prevedere un massimale vincolante della produzione di effluente che non deve essere superato e che può essere fatto valere nei confronti dei singoli agricoltori in caso di necessità.

(15)

Le autorizzazioni per i singoli agricoltori sono soggette a determinate condizioni volte a garantire una fertilizzazione a livello aziendale basata sul fabbisogno delle colture e la limitazione e la prevenzione di infiltrazioni di azoto e fosforo nelle acque. Tali condizioni dovrebbero pertanto contenere requisiti quali l'elaborazione di un piano di fertilizzazione a livello di azienda, la tenuta di registri sulle applicazioni di fertilizzanti, l'analisi periodica del terreno, la copertura vegetale invernale delle superfici precedentemente coltivate a granturco, disposizioni specifiche sull'aratura dei prati, il divieto di applicare effluente prima dell'aratura dei prati, l'adattamento della fertilizzazione in maniera da tenere conto del contributo delle colture di leguminose e il divieto di applicare fosfato proveniente da concimi chimici.

(16)

Nel corso degli ultimi anni, l'attuazione della politica di gestione dell'effluente da parte dei Paesi Bassi, compresa la conformità alla decisione di esecuzione 2014/291/UE, ha subito alcune battute d'arresto, conducendo a una situazione in cui sussistono preoccupazioni su possibili frodi. Questa situazione straordinaria impone ai Paesi Bassi di intensificare gli sforzi per prevenire le frodi nell'attuazione della normativa in materia di effluenti. Sebbene il sesto programma d'azione preveda già misure volte a rafforzare i controlli e le ispezioni per migliorare il livello generale di conformità alla normativa neerlandese in materia di effluenti, è necessario un ulteriore impegno per promuovere l'efficace attuazione e la piena conformità. Tali sforzi dovrebbero includere la creazione di una strategia rafforzata di applicazione delle norme, che tenga anche conto delle disposizioni della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (10). La strategia dovrebbe basarsi su una valutazione indipendente della conformità alla normativa neerlandese in materia di effluenti e contenere misure specifiche volte a rafforzare ulteriormente le ispezioni e i controlli e ad adottare una metodologia chiara per stabilire penali e sanzioni sufficientemente dissuasive. È pertanto opportuno limitare la durata della deroga in modo che si estingua il 31 dicembre 2019, al fine di consentire ai Paesi Bassi di applicare integralmente la strategia rafforzata di applicazione. I Paesi Bassi possono presentare, in conformità dell'allegato III, punto 2, secondo comma, della direttiva 91/676/CEE, una richiesta di nuova deroga per un periodo successivo.

(17)

La direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (11) prevede un approccio transfrontaliero globale alla protezione delle risorse idriche, strutturato intorno ai bacini idrografici, con l'obiettivo di raggiungere un buono stato dei corpi idrici europei. La riduzione dei nutrienti è parte integrante di tale obiettivo. La concessione di una deroga in base alla presente decisione non pregiudica quanto disposto dalla direttiva 2000/60/CE e non esclude l'eventuale necessità di ulteriori misure volte a far fronte agli obblighi che ne derivano.

(18)

La direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (12) stabilisce norme generali volte all'istituzione dell'Infrastruttura per l'informazione territoriale nell'Unione per gli scopi delle politiche ambientali e delle politiche o delle attività dell'Unione che possono ripercuotersi sull'ambiente. Laddove applicabile, le informazioni territoriali raccolte nel contesto della presente decisione dovrebbero essere conformi alle disposizioni stabilite da tale direttiva. Al fine di ridurre l'onere amministrativo e migliorare la coerenza dei dati, nel raccogliere i dati necessari nell'ambito della presente decisione i Paesi Bassi dovrebbero, se del caso, avvalersi delle informazioni acquisite nel quadro del sistema integrato di gestione e di controllo, istituito ai sensi del titolo V, capo II, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (13).

(19)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato «Nitrati» istituito a norma dell'articolo 9 della direttiva 91/676/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Deroga

Alle condizioni stabilite nella presente decisione, è concessa la deroga richiesta dai Paesi Bassi con lettera del 31 gennaio 2018, per consentire l'applicazione nel terreno di un quantitativo di effluente di animali allevati a pascolo superiore a quello previsto dall'allegato III, punto 2, secondo comma, prima frase, della direttiva 91/676/CEE.

La concessione della deroga in base alla presente decisione non pregiudica le disposizioni della direttiva 2000/60/CE.

Articolo 2

Ambito di applicazione

La presente deroga si applica alle aziende agricole a superficie prativa alle quali è stata concessa un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 6.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente decisione si intende per:

1.   «azienda agricola a superficie prativa»: un'azienda in cui almeno l'80 % della superficie disponibile per l'applicazione di effluente è prativo;

2.   «animali allevati a pascolo»: bovini (tranne i vitelli da carne bianca), ovini, caprini, equini, asini, cervidi e bufali;

3.   «superficie aziendale»: la superficie posseduta, affittata o gestita dall'agricoltore nell'ambito di un contratto scritto e della cui gestione l'agricoltore è direttamente responsabile;

4.   «prato»: superficie prativa permanente o superficie prativa temporanea mantenuta per un periodo inferiore a cinque anni;

5.   «piano di fertilizzazione»: calcolo in merito al previsto uso e disponibilità di nutrienti;

6.   «registro di fertilizzazione»: bilancio dei nutrienti sulla base del loro uso e del loro assorbimento effettivi;

7.   «terreni sabbiosi meridionali e centrali»: suoli indicati come terreni sabbiosi meridionali e centrali ai sensi della legislazione neerlandese che ha attuato la direttiva sui nitrati;

8.   terreni di tipo «loess»: suoli indicati come terreni di tipo «loess» ai sensi della legislazione neerlandese che ha attuato la direttiva sui nitrati.

Articolo 4

Condizioni generali per la deroga

La deroga è concessa alle condizioni indicate di seguito.

1.

I Paesi Bassi monitorano la quantità di effluenti prodotti e assicurano che la produzione di effluente a livello nazionale, sia in termini di azoto che di fosforo, non superi il livello registrato nel 2002, corrispondente a 504,4 milioni di kg di azoto e 172,9 milioni di kg di fosfato.

2.

I Paesi Bassi istituiscono una strategia rafforzata di applicazione delle norme volta a consolidare la conformità alla normativa neerlandese in materia di effluenti e ad assicurare che siano monitorate in maniera efficace eventuali informazioni che indicano situazioni di non conformità.

La strategia rafforzata di applicazione delle norme include almeno i seguenti elementi:

a)

una valutazione indipendente delle dimensioni e della portata dei casi di non conformità intenzionale alle norme nazionali in materia di effluenti. Tale valutazione è effettuata dalle autorità nazionali competenti preposte al controllo delle norme nazionali in materia di effluenti, insieme alle autorità nazionali competenti incaricate di indagare e perseguire i reati di natura penale;

b)

un'individuazione delle aree di trattamento e gestione degli effluenti che presentano un rischio più elevato di non conformità alle norme nazionali in materia di effluenti;

c)

un rafforzamento delle capacità di ispezione e di controllo, che sia almeno pari al 40 % della capacità necessaria per eseguire ispezioni in loco presso le aziende agricole a superficie prativa interessate da autorizzazioni, di cui all'articolo 10, paragrafo 2, compresi i controlli casuali, e una maggiore focalizzazione di tali capacità sulle aree a rischio in termini di trattamento e gestione degli effluenti;

d)

una metodologia chiara per stabilire penali e sanzioni che siano sufficientemente effettive, proporzionate e dissuasive.

La strategia rafforzata di applicazione delle norme è applicata e notificata alla Commissione entro il 30 settembre 2018 e rivista, se necessario, in base alle conclusioni raggiunte nel contesto delle misure di cui alle lettere da a) a d).

Articolo 5

Domande di autorizzazione

1.   Gli agricoltori le cui aziende sono a superficie prativa possono presentare alle autorità competenti una domanda di autorizzazione annuale per applicare effluente di allevamento contenente fino a 230 kg di azoto per ettaro l'anno sui terreni sabbiosi meridionali e centrali e sui terreni di tipo «loess» o fino a 250 kg su altri terreni.

2.   Unitamente alla domanda di cui al paragrafo 1, il richiedente si impegna per iscritto a rispettare le condizioni stabilite agli articoli 7 e 8 e accetta che l'applicazione di fertilizzanti, nonché il piano e il registro di fertilizzazione di cui all'articolo 7, siano soggetti a controlli.

Articolo 6

Concessione delle autorizzazioni

Le autorizzazioni ad applicare un quantitativo di effluente di animali allevati a pascolo nelle aziende agricole a superficie prativa, compreso l'effluente escreto dagli animali stessi, contenente fino a 230 kg di azoto per ettaro l'anno sui terreni sabbiosi meridionali e centrali e sui terreni di tipo «loess» o fino a 250 kg sugli altri terreni, sono concesse alle condizioni stabilite agli articoli 7 e 8.

Articolo 7

Condizioni di applicazione di effluente e di altri fertilizzanti

1.   Il quantitativo di effluente di animali allevati a pascolo applicato ogni anno nelle aziende agricole a superficie prativa, compreso quello escreto dagli animali stessi, non supera un quantitativo corrispondente a 230 kg di azoto per ettaro sui terreni sabbiosi meridionali e centrali e sui terreni di tipo «loess» e a 250 kg di azoto per ettaro su altri terreni, fatte salve le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 8. L'apporto complessivo di azoto e di fosfato corrisponde al fabbisogno di nutrienti della coltura e tiene conto della quantità rilasciata dal terreno. L'apporto complessivo di azoto e di fosfato non supera i limiti massimi di applicazione fissati nel sesto programma d'azione neerlandese.

2.   L'uso di fosfato da concimi chimici non è consentito.

3.   Per ogni azienda agricola a superficie prativa, è elaborato e conservato un piano di fertilizzazione, in cui sono specificati l'avvicendamento colturale sulla superficie e le applicazioni previste di effluente e di altri fertilizzanti azotati e fosfatici. Per il primo anno civile, il piano di fertilizzazione è disponibile presso l'azienda agricola a superficie prativa entro il 30 giugno. Per gli anni civili successivi, entro il 28 febbraio.

4.   Il piano di fertilizzazione contiene i seguenti elementi:

e)

numero dei capi di bestiame presso l'azienda agricola a superficie prativa e una descrizione del sistema di stabulazione e di stoccaggio di effluente, compreso il volume disponibile per lo stoccaggio di effluente;

f)

calcolo dell'azoto e del fosforo da effluente (al netto delle perdite subite durante la stabulazione e lo stoccaggio) prodotti nell'azienda agricola a superficie prativa;

g)

piano di rotazione delle colture, che deve specificare la superficie dei singoli appezzamenti adibita a praticoltura e ad altre colture, inclusa una mappa schematica dell'ubicazione dei singoli appezzamenti;

h)

fabbisogno prevedibile di azoto e fosforo delle colture;

i)

il quantitativo e il tipo di effluente consegnato ai contraenti e quindi non impiegato nell'azienda agricola a superficie prativa;

j)

quantitativo dell'effluente importato usato nell'azienda agricola a superficie prativa;

k)

calcolo del contributo della mineralizzazione della sostanza organica, delle colture di leguminose e delle deposizioni atmosferiche e il quantitativo di azoto presente nel terreno nel momento in cui la coltura inizia ad assorbirlo in misura significativa;

l)

calcolo dell'applicazione di azoto e di fosforo da effluenti per ogni appezzamento (parcelle dell'azienda agricola a superficie prativa uniformi per coltura e tipo di terreno);

m)

calcolo dell'applicazione di azoto da concimi chimici e di altro tipo per ciascun appezzamento;

n)

calcoli per determinare l'osservanza alle norme relative all'applicazione massima di azoto e di fosforo stabilite dal sesto programma d'azione neerlandese.

Il piano di fertilizzazione è aggiornato entro sette giorni dall'introduzione di eventuali modifiche delle pratiche agricole presso l'azienda agricola a superficie prativa.

5.   Per ogni azienda agricola a superficie prativa viene redatto e conservato un registro di fertilizzazione per ogni anno civile. I registri sono trasmessi alle autorità competenti entro il 31 marzo dell'anno civile successivo.

6.   Il registro di fertilizzazione contiene i seguenti elementi:

a)

le superfici coltivate;

b)

il numero di capi e il tipo di bestiame;

c)

la produzione di effluente per capo di bestiame;

d)

il quantitativo di fertilizzanti importato dall'azienda agricola a superficie prativa;

e)

il quantitativo di effluente consegnato ai contraenti e quindi non impiegato nell'azienda agricola a superficie prativa e il nome di tali contraenti.

7.   Almeno una volta ogni quattro anni è effettuata un'analisi periodica del tenore di azoto e di fosforo del suolo, per ciascuna area uniforme dell'azienda in termini di rotazione delle colture e caratteristiche del terreno. È necessaria come minimo un'analisi ogni cinque ettari di terreno agricolo.

In caso di aratura per il rinnovo delle superfici prative, la norma di legge relativa all'applicazione di azoto stabilita nel sesto programma d'azione neerlandese è ridotta di 50 kg N/ha sui terreni sabbiosi e di tipo «loess» dopo il 31 maggio di ogni anno civile. In caso di aratura delle superfici prative per la coltivazione di mais su terreni sabbiosi o di tipo «loess», la norma di legge relativa all'applicazione di azoto nel granturco stabilita nel sesto programma d'azione neerlandese è ridotta di 65 kg N/ha.

8.   È vietato applicare effluente nel periodo autunnale prima della lavorazione dei prati.

Articolo 8

Condizioni relative alla gestione dei terreni

1.   Su terreni sabbiosi o di tipo «loess», la coltura del granturco è avvicendata da colture prative e di altro tipo, che garantiscano la copertura del terreno durante la stagione invernale.

2.   Le colture intercalari non sono arate prima del 1o febbraio.

3.   I prati sui terreni sabbiosi e di tipo «loess» sono arati solo in primavera, fatta eccezione per il rinnovo delle superfici prative, che può essere effettuato al più tardi entro il 31 agosto.

4.   In tutti i tipi di terreno, immediatamente dopo l'aratura della superficie prativa segue una coltura con un'elevata necessità di azoto e la fertilizzazione è basata sull'analisi del terreno relativa all'azoto minerale e ad altri parametri che forniscono indicazioni per la stima dell'azoto emesso a seguito della mineralizzazione di materie organiche.

5.   Se la rotazione delle colture comprende leguminose o altri vegetali che fissano l'azoto atmosferico, l'applicazione di fertilizzanti è ridotta in conseguenza.

6.   In deroga al paragrafo 3, l'aratura delle superfici prative è consentita nella stagione autunnale per la messa a dimora di bulbi da fiore.

Articolo 9

Monitoraggio

1.   Le autorità competenti garantiscono la redazione di mappe che indicano quanto segue:

a)

la percentuale di aziende agricole a superficie prativa interessate da autorizzazioni, per ciascun comune;

b)

la percentuale di capi interessati da autorizzazioni per ciascun comune;

c)

la percentuale di superficie agricola interessata da autorizzazioni per ciascun comune.

Le mappe sono aggiornate ogni anno.

2.   Le autorità competenti istituiscono e mantengono una rete di monitoraggio per il campionamento delle acque nel suolo, dei corsi d'acqua, delle acque sotterranee a bassa profondità e delle acque di drenaggio nei siti di monitoraggio presso le aziende agricole a superficie prativa interessate da autorizzazione. La rete di monitoraggio fornisce dati relativi alla concentrazione di azoto e di fosforo nelle acque che lasciano la zona radicale e si immettono nelle acque sotterranee e superficiali.

3.   In detta rete, che comprende almeno 300 aziende interessate da autorizzazioni, sono rappresentati tutti i tipi di terreno (argilloso, torboso, sabbioso e sabbioso-loess), di pratiche di fertilizzazione e di rotazioni delle colture. La composizione della rete di monitoraggio rimane invariata per tutto il periodo di validità della presente decisione.

4.   Le autorità competenti effettuano un'indagine e analisi continue dei nutrienti che forniscono dati relativi all'uso locale del terreno, alla rotazione delle colture e alle pratiche agricole adottate nelle aziende agricole a superficie prativa interessate da autorizzazioni. I dati possono essere impiegati per calcolare, sulla base di modelli, l'entità della lisciviazione dei nitrati e del fosforo dagli appezzamenti su cui è applicato ogni anno effluente di animali allevati a pascolo contenente fino a 230 kg o fino a 250 kg di azoto per ettaro.

5.   Nei bacini di drenaggio agricoli in suoli sabbiosi le autorità competenti effettuano un più rigoroso monitoraggio delle acque.

Articolo 10

Controlli e ispezioni

1.   Le autorità competenti effettuano controlli amministrativi di tutte le domande di autorizzazione per valutare la conformità alle condizioni stabilite agli articoli 7 e 8. Qualora risulti l'inosservanza delle condizioni, la domanda è respinta e il richiedente è informato dei motivi della risposta negativa.

Almeno il 5 % delle aziende agricole a superficie prativa interessate da autorizzazioni è sottoposto a ispezioni amministrative da parte delle autorità competenti in relazione all'uso del terreno, al numero dei capi di bestiame e alla produzione di effluente.

2.   Le autorità competenti istituiscono un programma di ispezioni in loco presso le aziende agricole a superficie prativa interessate da autorizzazioni, basato sull'analisi dei rischi e con frequenza appropriata, che tiene conto dei risultati dei controlli effettuati negli anni precedenti e dell'esito dei controlli casuali a carattere generale nel quadro della normativa di attuazione della direttiva 91/676/CEE, nonché di qualsiasi altra informazione che possa indicare la non conformità alle condizioni di cui agli articoli 7 e 8.

Almeno il 5 % delle aziende agricole a superficie prativa interessate da autorizzazioni è sottoposto a ispezioni in loco per verificare la conformità alle condizioni di cui agli articoli 7 e 8. Tali ispezioni sono integrate dalle ispezioni e dai controlli di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c).

3.   Qualora si accerti che un'azienda agricola a superficie prativa interessata da un'autorizzazione non abbia soddisfatto in un qualsiasi anno le condizioni di cui agli articoli 7 e 8, il titolare dell'autorizzazione è sanzionato conformemente alla normativa nazionale e non ha diritto a beneficiare dell'autorizzazione l'anno successivo.

4.   Le autorità competenti dispongono dei poteri e dei mezzi necessari per verificare la conformità alle condizioni per la concessione di un'autorizzazione a norma della presente decisione.

Articolo 11

Relazione

1.   Ogni anno, al più tardi entro il 30 giugno, le autorità competenti presentano alla Commissione una relazione contenente le seguenti informazioni:

a)

dati relativi alla fertilizzazione in tutte le aziende agricole a superficie prativa interessate da autorizzazioni, comprese le informazioni relative a rendimenti e tipi di terreno;

b)

evoluzione del numero dei capi per ciascuna categoria di bestiame nei Paesi Bassi e nelle aziende agricole a superficie prativa interessate da autorizzazioni;

c)

evoluzione della produzione nazionale di effluente in termini di tenore di azoto e di fosfato;

d)

sintesi dei risultati dei controlli relativi ai coefficienti di escrezione per gli effluenti di suini e pollame a livello nazionale;

e)

mappe di cui all'articolo 9, paragrafo 1;

f)

risultati del monitoraggio delle acque, comprese le informazioni relative all'evoluzione della qualità delle acque sotterranee e superficiali, nonché all'impatto sulla qualità delle acque della deroga concessa dalla presente decisione;

g)

informazioni sulla concentrazione di azoto e fosforo di cui all'articolo 9, paragrafo 2;

h)

risultati del più rigoroso monitoraggio delle acque di cui all'articolo 9, paragrafo 5;

i)

risultati delle indagini sull'uso locale del terreno, la rotazione delle colture e le pratiche agricole, di cui all'articolo 9, paragrafo 4;

j)

risultati dei calcoli basati su modelli di cui all'articolo 9, paragrafo 4;

k)

valutazione dell'attuazione delle condizioni per le autorizzazioni di cui agli articoli 7 e 8, sulla base dei controlli a livello di azienda e delle informazioni sulle aziende non conformi, nonché dell'esito dei controlli amministrativi e delle ispezioni di cui all'articolo 10;

l)

risultati della strategia rafforzata di applicazione delle norme di cui all'articolo 4, in particolare per quanto riguarda la riduzione dei casi di non conformità.

2.   I dati territoriali contenuti nella relazione sono conformi, laddove applicabile, alle disposizioni della direttiva 2007/2/CE. Nel raccogliere i dati necessari, i Paesi Bassi si avvalgono, se del caso, delle informazioni acquisite nel quadro del sistema integrato di gestione e di controllo istituito a norma dell'articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Articolo 12

Periodo di applicazione

La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2019.

Articolo 13

Destinatario

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2018

Per la Commissione

Karmenu VELLA

Membro della Commissione


(1)  GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1.

(2)  Decisione 2005/880/CE della Commissione, dell'8 dicembre 2005, relativa alla concessione di una deroga richiesta dai Paesi Bassi a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 324 del 10.12.2005, pag. 89).

(3)  Decisione 2010/65/UE della Commissione, del 5 febbraio 2010, che modifica la decisione 2005/880/CE relativa alla concessione di una deroga richiesta dai Paesi Bassi a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 35 del 6.2.2010, pag. 18).

(4)  Decisione di esecuzione 2014/291/UE della Commissione, del 16 maggio 2014, relativa alla concessione di una deroga richiesta dai Paesi Bassi ai sensi della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 88).

(5)  Legge neerlandese sui fertilizzanti (Meststoffenwet), articoli 19 e 20

(6)  Legge neerlandese sui fertilizzanti (Meststoffenwet), articoli da 33a a 33d.

(7)  Legge neerlandese sui fertilizzanti (Meststoffenwet), articolo 21b.

(8)  Eurostat, giugno 2017.

(9)  Eurostat, giugno 2017.

(10)  Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28).

(11)  Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

(12)  Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).

(13)  Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).


4.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 137/35


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/821 DELLA COMMISSIONE

del 1o giugno 2018

che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri

[notificata con il numero C(2018) 3649]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione (3) è stata adottata a seguito della comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 in vari Stati membri («gli Stati membri interessati») e all'istituzione di zone di protezione e sorveglianza da parte delle autorità competenti degli Stati membri interessati in conformità all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE del Consiglio (4).

(2)

La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 stabilisce che le zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti degli Stati membri interessati in conformità alla direttiva 2005/94/CE devono comprendere almeno le zone elencate come zone di protezione e sorveglianza nell'allegato di tale decisione di esecuzione. Essa stabilisce inoltre che le misure da applicare nelle zone di protezione e sorveglianza, come previsto all'articolo 29, paragrafo 1, e all'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE, devono essere mantenute almeno fino alle date stabilite per tali zone nell'allegato di detta decisione di esecuzione.

(3)

Dalla data della sua adozione la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stata modificata varie volte per tenere conto degli sviluppi della situazione epidemiologica dell'influenza aviaria nell'Unione. In particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stata modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/696 della Commissione (5), al fine di stabilire norme concernenti la spedizione di pulcini di un giorno dalle zone elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247. Tale modifica ha tenuto conto del fatto che i pulcini di un giorno presentano un rischio molto basso di diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità rispetto ad altri prodotti avicoli.

(4)

La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stata successivamente modificata anche dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/1841 della Commissione (6), allo scopo di rafforzare le misure di lotta contro la malattia applicabili in caso di un maggiore rischio di diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità. Di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 prevede ora l'istituzione a livello dell'Unione, a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 2005/94/CE, di ulteriori zone di restrizione negli Stati membri interessati a seguito della comparsa di uno o più focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità, e fissa la durata delle misure da applicare in tali zone. La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 stabilisce attualmente anche norme relative alla spedizione di pollame vivo, pulcini di un giorno e uova da cova dalle ulteriori zone di restrizione verso altri Stati membri, nel rispetto di determinate condizioni.

(5)

Anche l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stato ripetutamente modificato, soprattutto per tenere conto delle modifiche dei confini delle zone di protezione e sorveglianza istituite dagli Stati membri interessati in conformità alla direttiva 2005/94/CE.

(6)

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stato da ultimo modificato dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/697 della Commissione (7) a seguito della notifica, da parte della Bulgaria, della comparsa di ulteriori focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 in aziende avicole situate nella regione di Plovdiv di tale Stato membro. La Bulgaria ha inoltre comunicato alla Commissione di aver debitamente adottato, a seguito della comparsa di questi ultimi focolai, le misure necessarie prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, tra cui l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza attorno alle aziende avicole infette.

(7)

Dalla data in cui è stata apportata l'ultima modifica alla decisione di esecuzione (UE) 2017/247 mediante la decisione di esecuzione (UE) 2018/697, la Bulgaria ha notificato alla Commissione la comparsa di un ulteriore focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in un'azienda avicola nella regione di Dobrich di tale Stato membro.

(8)

La Bulgaria ha inoltre comunicato alla Commissione di aver adottato, a seguito della comparsa di tale nuovo focolaio, le misure necessarie prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, tra cui l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza intorno all'azienda avicola infetta in tale Stato membro.

(9)

La Commissione ha esaminato queste misure in collaborazione con la Bulgaria e ha potuto accertare che i confini delle zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti della Bulgaria si trovano a una distanza sufficiente dall'azienda avicola in cui è stata confermata la comparsa del nuovo focolaio.

(10)

Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione ed evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario descrivere rapidamente a livello dell'Unione, in collaborazione con la Bulgaria, le zone di protezione e sorveglianza istituite in tale Stato membro in conformità alla direttiva 2005/94/CE a seguito della comparsa del nuovo focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità in tale Stato membro.

(11)

È pertanto opportuno aggiornare la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 per tenere conto della nuova situazione epidemiologica relativa all'influenza aviaria ad alta patogenicità in Bulgaria. In particolare, le zone di protezione e sorveglianza recentemente istituite in Bulgaria, attualmente soggette a restrizioni a norma della direttiva 2005/94/CE, dovrebbero essere elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247.

(12)

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 dovrebbe quindi essere modificato al fine di aggiornare la regionalizzazione a livello dell'Unione in modo che tenga conto delle zone di protezione e sorveglianza istituite in Bulgaria in conformità alla direttiva 2005/94/CE a seguito della comparsa del nuovo focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità in tale Stato membro, e la durata delle restrizioni in esse applicabili dovrebbe essere anch'essa precisata nell'allegato.

(13)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2017/247.

(14)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1o giugno 2018

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

(2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(3)  Decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione, del 9 febbraio 2017, relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 36 dell'11.2.2017, pag. 62).

(4)  Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16).

(5)  Decisione di esecuzione (UE) 2017/696 della Commissione, dell'11 aprile 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 101 del 13.4.2017, pag. 80).

(6)  Decisione di esecuzione (UE) 2017/1841 della Commissione, del 10 ottobre 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 261 dell'11.10.2017, pag. 26).

(7)  Decisione di esecuzione (UE) 2018/697 della Commissione, del 7 maggio 2018, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 117 dell'8.5.2018, pag. 23).


ALLEGATO

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è così modificato:

1)

nella parte A la voce relativa alla Bulgaria è sostituita dalla seguente:

«Stato membro: Bulgaria

Area comprendente

Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE

Dobrich region:

Municipality of Dobrich:

Stefanovo

17.6.2018»;

2)

nella parte B la voce relativa alla Bulgaria è sostituita dalla seguente:

«Stato membro: Bulgaria

Area comprendente

Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE

Plovdiv region:

Municipality of Maritsa:

Graf Ignatievo

dal 23.5.2018 al 31.5.2018

Municipality of Rakovski:

Rakovski

Shishmantsi

Bolyarino

Stryama

Momino selo

Municipality of Maritsa:

Trilistnik

Yasno pole

Manole

Manolsko Konare

Municipality of Kaloyanovo:

Glavatar

Municipality of Brezovo:

Otets Kirilovo

Padarsko

Borets

31.5.2018

Dobrich Region:

Municipality of Dobrich:

Stefanovo

dal 18.6.2018 al 26.6.2018

Municipality of Dobrich:

Bogdan

Branishte

Dobrich

Donchevo

Draganovo

Opanets

Pchelino

Plachi Dol

Popgrigorovo

Slaveevo

Sokolnik

Stozher

26.6.2018».