ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 134

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

61° anno
31 maggio 2018


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/787 della Commissione, del 25 maggio 2018, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/788 della Commissione, del 30 maggio 2018, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1993, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti dall'India, dall'Indonesia, dalla Malaysia, da Taiwan e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

5

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2018/789 del Consiglio, del 25 maggio 2018, che autorizza l'Ungheria a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

10

 

 

RACCOMANDAZIONI

 

*

Raccomandazione (UE) 2018/790 della Commissione, del 25 aprile 2018, sull'accesso all'informazione scientifica e sulla sua conservazione

12

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/366 della Commissione, del 1o marzo 2017, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio e che chiude il riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del medesimo regolamento ( GU L 56 del 3.3.2017 )

19

 

*

Rettifica della decisione (UE) 2018/615 del Consiglio, del 16 aprile 2018, che modifica la decisione 1999/70/CE relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali, per quanto riguarda i revisori esterni della Banque de France ( GU L 102 del 23.4.2018 )

19

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

31.5.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 134/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/787 DELLA COMMISSIONE

del 25 maggio 2018

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (1), in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (2), è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 2018

Per la Commissione,

a nome del presidente

Stephen QUEST

Direttore generale

Direzione generale della Fiscalità e unione doganale


(1)  GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

(2)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).


ALLEGATO

Descrizione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivazioni

(1)

(2)

(3)

Un articolo («cavigliera») composto da molteplici parti di materiali tessili cucite insieme, con un'apertura per il tallone e per le dita, con orlo attorno alle aperture e sui bordi. La parte superiore è chiusa da una lingua di tessuto intrecciato a maglia. Le altre parti tessili sono composte da diversi strati di tessuto elastico a maglia.

Una lastra di plastica elastica è fissata al tessuto ed è solo parzialmente visibile all'esterno dell'articolo. La lastra di plastica gira attorno alla pianta del piede ed è dotata di occhielli lungo la parte superiore dell'articolo e di ganci per i lacci lungo il gambale per poter stringere l'articolo attorno al piede e al polpaccio con lacci in tessuto.

La lastra di plastica offre una certa stabilità all'articolo. Tuttavia, esso resta flessibile e, quando è stretto con i lacci, esercita una pressione sul piede e sul polpaccio.

L'articolo è destinato ad essere indossato all'interno di una calzatura e utilizzato come fasciatura della caviglia in caso di distorsioni e contusioni della caviglia, lacerazioni e lesioni del legamento nonché per la prevenzione di tali infortuni e anche in caso di instabilità del legamento. Esso tuttavia non può impedire completamente un determinato movimento della parte del corpo infortunata.

Nella riabilitazione postoperatoria, l'articolo facilita il ritorno al pieno sostegno del peso.

Cfr. le illustrazioni (*1)

6307 90 10

La classificazione è determinata dalle regole generali 1, 3 c) e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 6307 , 6307 90 e 6307 90 10 .

L'articolo non può essere adattato ad una specifica disabilità del paziente, ma ha un impiego multifunzionale. È simile a una semplice benda di tessuto che si avvolge intorno a un legamento e si stringe attorno a specifiche zone per esercitarvi pressione al fine di agevolare la guarigione o di prevenire ulteriori infortuni, garantendo che non vengano eseguiti movimenti involontari come i movimenti riflessi (cfr. anche le note esplicative della nomenclatura combinata (NENC) dell'Unione europea per la voce 9021 10 10 , secondo paragrafo).

Di conseguenza, le caratteristiche oggettive dell'articolo sono tali da non distinguerlo dai normali supporti di uso generale, in particolare a causa dei materiali che lo compongono (materiali flessibili), delle modalità di funzionamento (esercizio di una pressione mediante restringimento) o dell'adattabilità alle agli specifiche disabilità del paziente (cfr. anche la nota 6 del capitolo 90 e la sentenza del 7 novembre 2002, Lohmann e Medi Bayreuth, cause riunite da C-260/00 a C-263/00, ECLI:EU:C:2002:637, punti 39 e 45).

Inoltre, l'articolo non può essere classificato come «oggetto o apparecchio di ortopedia» al codice NC 9021 10 10 in quanto, data la sua elasticità, non può impedire completamente un determinato movimento della parte del corpo infortunata al fine di escludere ulteriori infortuni (cfr. anche le note esplicative della nomenclatura combinata alla sottovoce 9021 10 10 , secondo paragrafo). Ad esempio, in caso di lacerazione dei legamenti, l'articolo dovrebbe rendere impossibile il piegamento dell'articolazione della caviglia, anche quando si corre o si salta. Peraltro, il materiale tessile e il materiale plastico flessibile che compongono l'articolo non possono sostenere il peso del corpo durante la corsa.

L'effetto desiderato di esercitare pressione è dato dalla plastica e dai materiali tessili. Di conseguenza, entrambi i materiali sono parimenti essenziali ai sensi della regola generale 3 b), per l'interpretazione della nomenclatura combinata e l'articolo deve essere classificato nella voce che figura all'ultimo posto in ordine di numerazione fra quelle suscettibili di essere validamente prese in considerazione (voci 3926 e 6307 ).

L'articolo va pertanto classificato nel codice NC 6307 90 10 fra gli «altri manufatti tessili confezionati».

Image


(*1)  Le immagini sono fornite a scopo puramente informativo.


31.5.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 134/5


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/788 DELLA COMMISSIONE

del 30 maggio 2018

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1993, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti dall'India, dall'Indonesia, dalla Malaysia, da Taiwan e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) (di seguito «il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 4, e l'articolo 13, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

1.   MISURE IN VIGORE

(1)

Con il regolamento (UE) n. 791/2011 (2) il Consiglio ha istituito un dazio antidumping residuo del 62,9 % sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese. A seguito di un'inchiesta antielusione a norma dell'articolo 13 del regolamento di base, queste misure sono state successivamente estese a importazioni spedite dall'India e dall'Indonesia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarate o meno originarie di tali paesi, dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1371/2013 del Consiglio (3) («le misure estese»). Con lo stesso regolamento è stato esentato da tali misure estese un produttore esportatore indiano. Successivamente, con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1507 della Commissione (4), è stato esentato dalle misure estese un altro produttore esportatore indiano.

(2)

A seguito di un'inchiesta antielusione a norma dell'articolo 13 del regolamento di base, le misure antidumping sono state estese anche alla Malaysia (5), a Taiwan e alla Thailandia (6).

(3)

Le misure attualmente in vigore consistono in dazi antidumping istituiti dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1993 della Commissione (7) a seguito di un riesame in previsione della scadenza che ha confermato la proroga delle misure.

2.   DOMANDA DI RIESAME

(4)

La Commissione europea («la Commissione») ha successivamente ricevuto una domanda di esenzione dalle misure antidumping applicabili alle importazioni del prodotto oggetto del riesame originario della Repubblica popolare cinese, estese alle importazioni spedite dall'India, indipendentemente dal fatto che siano dichiarate o meno originarie di tale paese, a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, e dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base.

(5)

La domanda è stata presentata il 26 gennaio 2017 dalla società SPG Glass Fibre Pvt. Ltd («il richiedente»), un produttore esportatore del prodotto oggetto del riesame dell'India («il paese interessato»). La domanda si limitava alla possibilità di ottenere un'esenzione dalle misure estese per quanto concerne il richiedente.

(6)

La Commissione ha esaminato gli elementi di prova presentati dal richiedente e li ha ritenuti sufficienti a giustificare l'apertura di un'inchiesta a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, e dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base. La Commissione ha quindi avviato un'inchiesta il 1o settembre 2017 con la pubblicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1514 della Commissione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (8).

(7)

In conformità all'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1514, la Commissione ha inoltre chiesto alle autorità doganali di adottare gli opportuni provvedimenti per registrare le importazioni del prodotto oggetto del riesame spedito dall'India e fabbricato e venduto per l'esportazione nell'Unione dal richiedente, conformemente all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base.

3.   PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME

(8)

Il prodotto oggetto del presente riesame è costituito da tessuti in fibra di vetro a maglia aperta, con maglie di larghezza e lunghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m2, ad eccezione dei dischi in fibra di vetro, originari della Repubblica popolare cinese o spediti dall'India, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tale paese («il prodotto oggetto del riesame»), attualmente classificati con i codici NC ex 7019 51 00 ed ex 7019 59 00.

4.   INCHIESTA

a)   Periodo dell'inchiesta

(9)

Il periodo di riferimento va dal 1o luglio 2016 al 30 giugno 2017. Sono stati raccolti dati per il periodo dell'inchiesta che ha portato all'estensione delle misure (dal 1o aprile 2012 al 31 marzo 2013) fino alla fine del periodo di riferimento («periodo dell'inchiesta di riesame»).

(10)

La Commissione ha informato ufficialmente dell'apertura del riesame l'industria dell'Unione, il richiedente e il governo dell'India. Le parti interessate sono state invitate a comunicare osservazioni e informate della possibilità di chiedere un'audizione. Non sono pervenute osservazioni e le parti interessate non hanno chiesto un'audizione con la Commissione.

(11)

La Commissione ha inviato un questionario al richiedente e ha ricevuto una risposta entro il termine previsto. La Commissione ha raccolto e verificato sul posto tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame. Una visita di verifica è stata effettuata presso le sedi del richiedente a Mumbai e Umbergaon, in India.

b)   Richiedente

(12)

Il richiedente è la società SPG Glass Fibre Pvt. Ltd, un produttore esportatore indiano del prodotto oggetto del riesame.

c)   Risultati dell'inchiesta

(13)

La Commissione ha esaminato se fossero soddisfatte le condizioni per la concessione di un'esenzione a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, e dell'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento di base.

(14)

L'inchiesta ha confermato che il richiedente non ha esportato il prodotto oggetto del riesame nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta antielusione che ha portato all'estensione delle misure, vale a dire nel periodo compreso tra il 1o aprile 2012 e il 31 marzo 2013.

(15)

L'inchiesta ha confermato che il richiedente non era collegato ad alcun esportatore o produttore cinese soggetto alle misure antidumping.

(16)

L'inchiesta ha inoltre confermato che il richiedente è effettivamente un produttore del prodotto oggetto del riesame, non coinvolto in pratiche di elusione. Il richiedente è un produttore integrato che acquista sfere di vetro fabbricate sul mercato nazionale per la produzione di fibre di vetro e le utilizza come materia prima per i tessuti a maglia aperta. Il prodotto finito è stato poi venduto sul mercato nazionale in modo continuativo. Di recente, dato che il richiedente intende esportare le sue merci, hanno avuto luogo alcune operazioni di esportazione verso paesi al di fuori dell'Unione europea.

(17)

L'inchiesta ha confermato che il richiedente non ha acquistato il prodotto finito oggetto del riesame dalla Repubblica popolare cinese al fine di rivenderlo o trasbordarlo verso l'Unione.

(18)

Il richiedente è stato anche in grado di presentare prove scritte di natura contrattualmente vincolante che prevedono un obbligo di spedizione del prodotto oggetto del riesame a un acquirente nell'Unione. Le effettive spedizioni non hanno ancora avuto luogo, dato che è stato concordato di attendere l'esito del presente procedimento prima di effettuarle.

(19)

I risultati sopraindicati sono stati comunicati al richiedente e all'industria dell'Unione, ai quali è stata data la possibilità di presentare osservazioni. Il richiedente ha dichiarato di essere d'accordo con i risultati della Commissione.

(20)

Sono pervenute osservazioni da parte dell'industria dell'Unione, che ha sollevato obiezioni riguardo all'esenzione. Essa ha espresso dubbi in particolare sulla natura integrata della produzione della società SPG e sulla conclusione che le materie prime non erano di origine cinese. Ha inoltre contestato che il fatto che la SPG tenti di produrre essa stessa le fibre di vetro, poiché ciò comporterebbe un processo di fusione superato, con costi energetici proibitivi. Ha anche obiettato che il fascicolo pubblico non consentiva di dare una risposta a queste preoccupazioni, in particolare in relazione ai dati disponibili meno recenti.

(21)

La Commissione ha aggiunto al fascicolo pubblico una nota esplicativa che conferma che la fornitura di filati e stoppini in fibra di vetro di tipo C dalla Cina alla SPG è stata sostituita dalla produzione propria di fibre di vetro della SPG con sfere di vetro fornite dall'India a partire dal 2016, quando sono stati acquistati macchinari adeguati che hanno fatto della SPG un produttore integrato del prodotto in esame. Questi fatti e il conseguente aumento dei costi energetici sono stati confermati durante la verifica effettuata sul posto. I risultati non consentono tuttavia di giudicare l'adeguatezza del processo di produzione. Le argomentazioni dell'industria dell'Unione sono state pertanto respinte.

d)   Conclusioni

(22)

In base ai risultati descritti nei considerando da (13) a (18), la Commissione conclude che il richiedente soddisfa le condizioni per l'esenzione stabilite all'articolo 11, paragrafo 4, e all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base e dovrebbe essere inserito nell'elenco delle società esentate dal dazio antidumping istituito dal regolamento (UE) 2017/1993.

(23)

L'esenzione dalle misure estese concessa in conformità all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base alle importazioni del prodotto oggetto del riesame fabbricato dal richiedente resta in vigore a condizione che i fatti, così come definitivamente accertati, la giustifichino. Qualora nuovi elementi di prova dovessero indicare il contrario, la Commissione può avviare un'inchiesta per stabilire se sia giustificata la revoca dell'esenzione.

(24)

L'esenzione dalle misure estese concessa alle importazioni del prodotto oggetto del riesame fabbricato dal richiedente è decisa in base ai risultati del presente riesame. Tale esenzione si applica quindi esclusivamente alle importazioni del prodotto oggetto del riesame spedito dall'India e fabbricato dal soggetto giuridico summenzionato. Le importazioni del prodotto oggetto del riesame fabbricato da società non espressamente menzionate con il proprio nome all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1993, compresi i soggetti giuridici collegati a quelli espressamente menzionati, non dovrebbero beneficiare dell'esenzione e dovrebbero essere soggette all'aliquota del dazio residuo istituita da detto regolamento.

(25)

È pertanto opportuno modificare il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1993 inserendo la società SPG Glass Fibre Pvt. Ltd. nell'articolo 1, paragrafo 3.

(26)

Per poter beneficiare dell'esenzione, dovrà essere presentata alla autorità doganali una fattura conforme a determinati requisiti. Va notato che lo stesso requisito si applica alle società Montex Glass Fibre Industries Pvt. Ltd e Pyrotek India Pvt. Ltd., che hanno già ottenuto un'esenzione dalle misure in vigore. Dato che tale condizione non è stata riportata nel regolamento (UE) 2017/1993, l'omissione viene rettificata con il presente regolamento.

5.   PROCEDURA DI COMITATOLOGIA

(27)

Il presente regolamento è conforme al parere del comitato istituito dall'articolo15, paragrafo1, del regolamento (UE) 2016/1036.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1993 è così modificato:

1.

L'articolo 1, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

«3.   Il dazio antidumping definitivo applicabile alle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese, di cui al paragrafo 2, è esteso alle importazioni dei medesimi tessuti a maglia aperta spediti dall'India e dall'Indonesia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi (codici TARIC 7019510014, 7019510015, 7019590014 e 7019590015), ad eccezione di quelli prodotti dalla società Montex Glass Fibre Industries Pvt. Ltd (codice addizionale TARIC B942), dalla società Pyrotek India Pvt. Ltd (codice addizionale TARIC C051) e dalla società SPG Glass Fibre Pvt. Ltd (codice addizionale TARIC C205), alle importazioni dei medesimi tessuti a maglia aperta spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tale paese (codici TARIC 7019510011 e 7019590011) e alle importazioni dei medesimi tessuti a maglia aperta spediti da Taiwan e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi (codici TARIC 7019510012, 7019510013, 7019590012 e 7019590013).

L'applicazione dell'esenzione concessa alle società Montex Glass Fibre Industries Pvt. Ltd, Pyrotek India Pvt. Ltd e SPG Glass Fibre Pvt. Ltd è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti indicati nell'allegato II del presente regolamento. Qualora la suddetta fattura non sia presentata, si applica il dazio antidumping di cui al paragrafo 1.»

2.

Il testo dell'allegato del presente regolamento è aggiunto come allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 del Consiglio, del 3 agosto 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese (GU L 204 del 9.8.2011, pag. 1).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1371/2013 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese, alle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti dall'India e dall'Indonesia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi (GU L 346 del 20.12.2013, pag. 20).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1507 della Commissione, del 9 settembre 2015, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1371/2013 del Consiglio che estende il dazio antidumping definitivo istituito sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni dei medesimi provenienti tra l'altro dall'India, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tale paese (GU L 236 del 10.9.2015, pag. 1).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 672/2012 del Consiglio, del 16 luglio 2012, che estende il dazio antidumping definitivo, istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 sulle importazioni di determinati tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di determinati tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tale paese (GU L 196 del 24.7.2012, pag. 1).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 21/2013 del Consiglio, del 10 gennaio 2013, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti da Taiwan e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi (GU L 11 del 16.1.2013, pag. 1).

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1993 della Commissione, del 6 novembre 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti dall'India, dall'Indonesia, dalla Malaysia, da Taiwan e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 288 del 7.11.2017, pag. 4).

(8)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1514 della Commissione, del 31 agosto 2017, che apre un riesame del regolamento di esecuzione (UE) n. 1371/2013 del Consiglio [che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta, originari della Repubblica popolare cinese, alle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti dall'India e dall'Indonesia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi] allo scopo di determinare la possibilità di concedere un'esenzione da tali misure a un produttore esportatore indiano, che abroga il dazio antidumping per quanto riguarda le importazioni provenienti da detto produttore esportatore e che dispone la registrazione di tali importazioni (GU L 226 dell'1.9.2017, pag. 1).


ALLEGATO

«

ALLEGATO II

La fattura commerciale valida di cui all'articolo 1 deve contenere una dichiarazione firmata da un responsabile del soggetto giuridico che emette tale fattura, redatta secondo il seguente modello:

1.

nome e funzione del responsabile del soggetto giuridico che emette la fattura commerciale;

2.

la seguente dichiarazione:

“Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto all'esportazione nell'Unione europea e oggetto dalla presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in (paese interessato). Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte”;

3.

data e firma.

»

DECISIONI

31.5.2018   

IT

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L 134/10


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/789 DEL CONSIGLIO

del 25 maggio 2018

che autorizza l'Ungheria a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, il soggetto passivo che effettua una cessione di beni o una prestazione di servizi è di norma tenuto al pagamento all'erario dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).

(2)

Con lettera protocollata dalla Commissione il 13 luglio 2017, l'Ungheria ha chiesto l'autorizzazione a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE («misura speciale») per quanto riguarda il debitore dell'IVA nel caso di talune operazioni effettuate da soggetti passivi oggetto di una procedura di liquidazione o di qualsiasi altra procedura che ne stabilisca giuridicamente l'insolvenza.

(3)

A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione, con lettera del 15 gennaio 2018, ha trasmesso agli altri Stati membri la richiesta presentata dall'Ungheria. Con lettera del 16 gennaio 2018 la Commissione ha comunicato all'Ungheria di disporre di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta.

(4)

L'Ungheria sostiene che i soggetti passivi oggetto di una procedura di liquidazione o di insolvenza spesso non versano l'IVA dovuta all'erario. Al tempo stesso, l'acquirente, essendo un soggetto passivo con diritto a detrazione, può comunque detrarre l'IVA assolta, il che ha un'incidenza negativa sul bilancio e permette di finanziare la liquidazione. L'Ungheria ha inoltre registrato casi di frode in cui imprese in liquidazione avrebbero emesso fatture fittizie a imprese attive e avrebbero ridotto in misura considerevole l'imposta da pagare senza la garanzia che l'emittente avrebbe versato l'IVA dovuta.

(5)

In conformità dell'articolo 199, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112/CE, gli Stati membri possono stabilire che il debitore dell'imposta sia il soggetto passivo destinatario di una cessione di beni immobili in una vendita giudiziaria all'incanto da parte di un debitore giudiziario («meccanismo di inversione contabile»). Per rimediare alle perdite di entrate pubbliche, l'Ungheria chiede una deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE al fine di essere autorizzata ad applicare il meccanismo di inversione contabile ad altre operazioni effettuate da soggetti passivi oggetto di procedura di insolvenza, vale a dire la cessione di beni di investimento e la cessione di beni o prestazioni di servizi con un valore di mercato superiore a 100 000 HUF.

(6)

In base alle informazioni fornite dall'Ungheria, la designazione del destinatario, che è un soggetto passivo, quale debitore dell'IVA in tali casi particolari consentirà di semplificare la procedura di riscossione dell'IVA e prevenire l'evasione e l'elusione fiscali. L'Ungheria ritiene che la misura speciale consentirà anche di limitare le perdite di entrate pubbliche e di generare entrate supplementari.

(7)

È pertanto opportuno autorizzare l'Ungheria ad applicare il meccanismo di inversione contabile per la cessione di beni di investimento e la cessione di altri beni o prestazioni di servizi con un valore di mercato superiore a 100 000 HUF, effettuate da un soggetto passivo oggetto di una procedura di liquidazione o di qualsiasi altra procedura che ne stabilisca giuridicamente l'insolvenza.

(8)

È opportuno che la misura speciale sia limitata nel tempo.

(9)

Considerate la portata e la novità della misura speciale, è importante valutarne l'impatto. Pertanto, qualora l'Ungheria ritenga opportuna una proroga della misura speciale oltre il 2021, dovrebbe presentare alla Commissione una relazione che comprenda un riesame della misura speciale, unitamente alla domanda di proroga, entro e non oltre il 31 dicembre 2020.

(10)

La misura speciale avrà un'incidenza solo trascurabile sull'importo complessivo del gettito fiscale riscosso nella fase del consumo finale e non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, l'Ungheria è autorizzata a disporre che il debitore dell'IVA sia il soggetto passivo nei cui confronti sono effettuate le operazioni seguenti:

a)

la cessione di beni di investimento effettuata da un soggetto passivo oggetto di una procedura di liquidazione o di qualsiasi altra procedura che ne stabilisca giuridicamente l'insolvenza;

b)

la cessione di altri beni e le prestazioni di servizi con un valore di mercato superiore a 100 000 HUF al momento dell'operazione, effettuate da un soggetto passivo oggetto di una procedura di liquidazione o di qualsiasi altra procedura che ne stabilisca giuridicamente l'insolvenza.

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.

La presente decisione cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2021.

Articolo 3

L'Ungheria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 2018

Per il Consiglio

Il presidente

V. GORANOV


(1)  GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.


RACCOMANDAZIONI

31.5.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 134/12


RACCOMANDAZIONE (UE) 2018/790 DELLA COMMISSIONE

del 25 aprile 2018

sull'accesso all'informazione scientifica e sulla sua conservazione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione europea, nel luglio 2012, ha adottato un pacchetto sull'informazione scientifica, che consiste in una comunicazione intitolata «Verso un accesso migliore alle informazioni scientifiche: aumentare i benefici dell'investimento pubblico nella ricerca» (1) e la raccomandazione 2012/417/UE della Commissione (2). La raccomandazione 2012/417/UE stabilisce che la Commissione valuterà i progressi compiuti nell'UE per stabilire se siano necessarie ulteriori azioni per conseguire gli obiettivi fissati.

(2)

La comunicazione «Strategia per il mercato unico digitale in Europa» (3) evidenzia l'importanza della diffusione dei dati come catalizzatore per la crescita economica, l'innovazione e la digitalizzazione in tutti i settori economici, in particolare per le piccole e medie imprese (e le start-up) e per la società nel suo insieme. Essa riconosce che i megadati e il calcolo ad alte prestazioni stanno cambiando il modo di fare ricerca e di condividere il sapere, inserendosi nella transizione verso una scienza aperta più efficiente e reattiva (4). Nella comunicazione si annuncia che la Commissione incoraggerà l'accesso ai dati pubblici per contribuire a guidare l'innovazione e istituire un cloud per la ricerca aperta nell'ambito di un'iniziativa europea per il cloud computing. Nella sua revisione intermedia della strategia per il mercato unico digitale (5), la Commissione comunica la propria intenzione di migliorare ulteriormente «l'accessibilità e il riutilizzo dei dati pubblici e dei dati raccolti grazie all'impiego di fondi pubblici».

(3)

La comunicazione sull'iniziativa europea per il cloud computing «Costruire un'economia competitiva dei dati e della conoscenza in Europa» (6) presenta un vasto piano razionale per sviluppare il cloud europeo per la scienza aperta come uno spazio sicuro e aperto in cui la comunità scientifica possa archiviare, condividere e riutilizzare dati e risultati scientifici. Annuncia inoltre che la Commissione riesaminerà la raccomandazione 2012/417/UE sull'accesso all'informazione scientifica e sulla sua conservazione per incoraggiare la condivisione di dati scientifici e la creazione di sistemi di incentivi, di sistemi di ricompensa e di programmi di istruzione e formazione per ricercatori ed imprese finalizzati alla condivisione di dati. Il documento di lavoro dei servizi della Commissione «Tabella di marcia per l'attuazione del cloud europeo per la scienza aperta» (7) presenta i risultati della consultazione svoltasi con gli Stati membri e le parti interessate per individuare eventuali meccanismi di finanziamento e governance per il cloud europeo per la scienza aperta e fornisce ulteriori dettagli relativi alle linee d'azione atte a sviluppare il cloud europeo per la scienza aperta come un'aggregazione di infrastrutture per i dati della ricerca.

(4)

La direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8) stabilisce il principio che tutti i dati accessibili detenuti da un ente pubblico devono essere anche riutilizzabili per fini commerciali e non commerciali da tutte le parti interessate a condizioni non discriminatorie per categorie analoghe di riutilizzo e al massimo al costo marginale connesso alla distribuzione dei dati.

(5)

Le politiche di accesso (9) aperto sono volte ad assicurare ai ricercatori e alla popolazione in generale l'accesso gratuito a pubblicazioni scientifiche oggetto di valutazioni inter pares, dati di ricerca e altri risultati della ricerca in maniera trasparente e non discriminatoria quanto prima possibile nel processo di diffusione, nonché a consentire l'utilizzo e il riutilizzo dei risultati della ricerca scientifica. L'accesso aperto aiuta a migliorare la qualità, riduce la necessità di inutili duplicazioni delle attività di ricerca, accelera il progresso scientifico, contribuisce alla lotta contro le frodi scientifiche e in generale può favorire la crescita economica e l'innovazione. Oltre all'accesso aperto, la pianificazione della gestione dei dati sta diventando una pratica scientifica standard.

(6)

L'accesso aperto rappresenta per i ricercatori, che possono decidere di pubblicare il loro lavoro, uno strumento di diffusione, in particolare nell'ambito della ricerca sostenuta da finanziamenti pubblici. Le soluzioni relative alla concessione delle licenze dovrebbero mirare a facilitare la diffusione e il riutilizzo delle pubblicazioni scientifiche.

(7)

La conservazione dei risultati della ricerca scientifica risponde all'interesse pubblico. Questo compito è affidato in genere alle biblioteche o agli archivi, in particolare alle biblioteche nazionali di deposito legale. Il volume dei risultati della ricerca è in costante crescita. Per consentire la conservazione a lungo termine dei risultati della ricerca in formato digitale occorrono meccanismi, infrastrutture e soluzioni software. Il finanziamento sostenibile della conservazione riveste un'importanza cruciale, perché i costi legati alla cosiddetta curation (raccolta, ordinamento e condivisione) dei contenuti digitalizzati sono ancora relativamente elevati. Vista l'importanza della conservazione per l'uso futuro dei risultati della ricerca, è opportuno raccomandare agli Stati membri l'elaborazione o il rafforzamento di politiche in quest'area.

(8)

Il progresso tecnologico ha consentito la creazione di infrastrutture di ricerca basate sul web istituite dai governi nazionali, dalle università o dagli istituti di ricerca. Esse sostengono gli obiettivi della presente raccomandazione, aiutando i ricercatori a gestire i risultati delle loro attività di ricerca e consentirne la diffusione. La comunicazione sull'iniziativa europea per il cloud computing ha annunciato che il «cloud europeo per la scienza aperta inizierà aggregando le attuali infrastrutture di dati scientifici, che ora sono disseminate tra le diverse discipline e i diversi Stati membri». È opportuno individuare e raccomandare misure a livello nazionale che dovrebbero consentire il corretto funzionamento e uso del cloud europeo per la scienza aperta.

(9)

Il progresso tecnologico ha determinato nel tempo un grande cambiamento nel mondo della scienza verso metodi sempre più collaborativi e ha costantemente contribuito a una crescita del volume del materiale scientifico. Nell'ambito di un approccio scientifico che sta diventando sempre più collaborativo e trasparente, si dovrebbe garantire che i ricercatori in tutte le fasi della loro istruzione e carriera partecipino allo sviluppo professionale, anche attraverso programmi di istruzione superiore. Essi dovrebbero inoltre avere la facoltà di sviluppare le capacità necessarie per occuparsi pienamente della scienza aperta, come evidenziato dal «piano d'azione per l'istruzione digitale» (10).

(10)

Gli incentivi e le ricompense sono aspetti importanti in una carriera professionale. Sebbene i ricercatori siano incoraggiati a spostarsi oltrefrontiera, tra discipline e settori, e ad aderire a una cultura di condivisione dei risultati, questo spesso non viene ricompensato o non trova effettivo riscontro nell'avanzamento della loro carriera professionale. Indicatori trasparenti e responsabili sono attualmente in corso di sviluppo per sostenere l'attuazione di pratiche della scienza aperta nelle università moderne. Meccanismi di ricompensa migliorati in modo da tenere conto dei parametri di nuova generazione potrebbero essere utilizzati per valutare meglio la qualità della ricerca europea e fornire un importante incentivo ai ricercatori per condividere i risultati delle loro attività di ricerca e alle università per darsi un profilo più imprenditoriale, favorendo nel contempo la concorrenza nel mercato interno.

(11)

Gli Stati membri dovrebbero continuare a sostenere la scienza aperta e l'accesso aperto, come stabilito nelle conclusioni del Consiglio sulla «ricerca aperta, in rete e ad elevata intensità di dati come fattore di una più veloce e più estesa innovazione» (11) e sulla «transizione verso un sistema di scienza aperta» (12).

(12)

Il movimento verso l'accesso aperto è una tendenza mondiale. Gli Stati membri hanno partecipato a questo impegno mondiale e dovrebbero essere aiutati a promuovere un ambiente di ricerca internazionale aperto e collaborativo, basato sulla reciprocità. L'accesso aperto è un elemento fondamentale delle politiche degli Stati membri che si prefiggono di assicurare un'innovazione aperta e una ricerca responsabile. Man mano che si rendono disponibili nuove tecnologie digitali, le politiche di ricerca e di finanziamento dovrebbero adattarsi a questo nuovo contesto.

(13)

La Commissione sta dando l'esempio per massimizzare l'accesso e il riutilizzo dei risultati della ricerca prodotti in un ambiente che promuove la scienza aperta, compresi i programmi quadro, e sta applicando una politica di apertura dei dati ai dati di ricerca del Centro comune di ricerca della Commissione.

(14)

Nelle aree esaminate nella raccomandazione 2012/417/UE e negli altri documenti elencati nei due precedenti considerando si sono registrati notevoli miglioramenti, ma non tutti gli obiettivi sono stati conseguiti e i progressi registrati negli Stati membri non sono omogenei. Per sfruttare al massimo il potenziale di ricerca e innovazione dell'Europa, occorrono maggiori sforzi da parte di tutti gli Stati membri.

(15)

La presente raccomandazione si basa sulla raccomandazione 2012/417/UE e la sostituisce,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

Accesso aperto alle pubblicazioni scientifiche

1.

Gli Stati membri dovrebbero stabilire e attuare politiche chiare (come descritto dettagliatamente nei piani d'azione nazionali) per la diffusione delle pubblicazioni scientifiche prodotte nell'ambito di attività di ricerca finanziate con fondi pubblici e l'accesso aperto alle stesse. Tali politiche e piani d'azione dovrebbero prevedere:

obiettivi concreti e indicatori per misurare i progressi,

piani di attuazione in cui sia indicata tra l'altro l'assegnazione delle responsabilità e che prevedano anche la concessione di licenze secondo le modalità più opportune,

la pianificazione finanziaria associata.

Gli Stati membri dovrebbero garantire, in conformità con l'acquis dell'UE sul diritto d'autore e i diritti connessi, che a seguito di tali politiche o piani d'azione:

tutte le pubblicazioni scientifiche derivanti dalla ricerca sostenuta da finanziamenti pubblici siano messe a disposizione in accesso aperto a partire al più tardi dal 2020,

indipendentemente dal canale di pubblicazione (rivista scientifica, infrastruttura digitale, canali multimediali o nuovi metodi sperimentali di comunicazione scientifica), l'accesso aperto alle pubblicazioni derivanti da ricerche sostenute da finanziamenti pubblici sia concesso non appena possibile, preferibilmente al momento della pubblicazione e comunque non oltre i sei mesi dalla data di pubblicazione (al più tardi entro dodici mesi per le scienze sociali e umane),

tenendo conto degli sviluppi tecnologici, le condizioni per la concessione delle licenze utilizzate nel mercato non limitino indebitamente l'estrazione di testo e di dati dalle pubblicazioni derivanti da ricerche sostenute da finanziamenti pubblici, fatta salva la legislazione applicabile sul diritto d'autore e nel rispetto della stessa,

i ricercatori, al momento di sottoscrivere accordi contrattuali con gli editori scientifici, mantengano i necessari diritti di proprietà intellettuale, tra l'altro, per rispettare i requisiti in materia di politica di accesso aperto. Ciò riguarda in particolare l'archiviazione autonoma e il riutilizzo (specialmente attraverso l'estrazione di testo e di dati),

le informazioni sugli accordi conclusi tra enti pubblici o gruppi di enti pubblici ed editori per la messa a disposizione dell'informazione scientifica siano pubblicate per promuovere la trasparenza del mercato e la concorrenza leale, senza pregiudicare la protezione del know-how e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali). A questo riguardo dovrebbero essere inclusi gli accordi riguardanti le offerte cumulative di abbonamenti che permettono di accedere sia alla versione elettronica, sia alla versione stampata delle riviste a prezzo scontato, e i relativi «accordi di compensazione», il cui obiettivo è quello di ottenere a prezzi scontati i diritti per la pubblicazione in accesso aperto per i consorzi,

le imprese innovative, in particolare le piccole e medie imprese, i ricercatori indipendenti (ad esempio i cittadini-scienziati), il settore pubblico, la stampa e i cittadini in generale abbiano il più ampio accesso possibile, in maniera trasparente e non discriminatoria, alle pubblicazioni scientifiche in cui sono riportati i risultati delle attività di ricerca finanziate con fondi pubblici al fine di promuovere l'innovazione, responsabilizzare il settore pubblico e informare i cittadini.

2.

Gli Stati membri dovrebbero garantire che gli organismi di finanziamento della ricerca responsabili della gestione dei finanziamenti pubblici alla ricerca e le istituzioni accademiche che ricevono finanziamenti pubblici attuino le politiche e i piani d'azione nazionali, di cui al punto 1, a livello nazionale in modo coordinato:

stabilendo politiche istituzionali per la diffusione delle pubblicazioni scientifiche e l'accesso aperto alle stesse, nonché stabilendo piani di attuazione,

integrando i requisiti per l'accesso aperto quale condizione per concedere convenzioni di sovvenzione o fornire altre forme di sostegno finanziario alla ricerca, unitamente a meccanismi atti a monitorare il rispetto di questi requisiti e le opportune iniziative per correggere tutti i casi d'inottemperanza,

mettendo a disposizione i finanziamenti necessari per la diffusione (incluso l'accesso aperto e il riutilizzo) in maniera trasparente e non discriminatoria prevedendo diversi canali di diffusione, tra cui infrastrutture elettroniche digitali, se del caso, e nuovi metodi sperimentali di comunicazione scientifica,

fornendo ai ricercatori indicazioni su come conformarsi alle politiche di accesso aperto e sostenendoli, con particolare riferimento alla gestione dei diritti di proprietà intellettuale, per assicurare l'accesso aperto alle loro pubblicazioni,

conducendo trattative comuni con gli editori per ottenere le migliori condizioni possibili di accesso alle pubblicazioni, compresi l'utilizzo e il riutilizzo; tali condizioni devono inoltre essere trasparenti,

assicurando che le pubblicazioni che ricevono finanziamenti pubblici siano facilmente identificabili mediante opportune soluzioni tecniche, anche attraverso metadati inseriti nelle versioni elettroniche dei risultati di ricerca e identificatori persistenti.

Gestione dei dati di ricerca, compreso l'accesso aperto

3.

Gli Stati membri dovrebbero stabilire e attuare politiche chiare (come descritto dettagliatamente nei piani d'azione nazionali) per la gestione dei dati di ricerca prodotti nell'ambito di attività di ricerca finanziate con fondi pubblici. Tali politiche e piani d'azione dovrebbero prevedere:

obiettivi concreti e indicatori per misurare i progressi,

piani di attuazione in cui sia indicata tra l'altro l'assegnazione delle responsabilità e che prevedano anche la concessione di licenze secondo le modalità più opportune,

la pianificazione finanziaria associata.

Gli Stati membri dovrebbero garantire che in esito a queste politiche o piani d'azione:

la pianificazione della gestione di dati diventi una pratica scientifica standard sin dalle prime fasi del processo di ricerca quando i dati sono generati o raccolti, anche richiedendo piani di gestione dei dati,

i dati di ricerca prodotti nell'ambito di attività di ricerca finanziate con fondi pubblici diventino e rimangano reperibili, accessibili, interoperabili e riutilizzabili («principi FAIR») in un ambiente sicuro e affidabile, per mezzo di infrastrutture digitali (comprese quelle aggregate nell'ambito del cloud europeo per la scienza aperta, se del caso), salvo che questo non sia possibile o sia incompatibile con l'ulteriore sfruttamento dei risultati delle attività di ricerca («il più aperto possibile e chiuso solo quanto necessario»). L'incompatibilità potrebbe essere determinata da motivi, in particolare, attinenti alla riservatezza, ai segreti commerciali, alla sicurezza nazionale, a legittimi interessi commerciali e a diritti di proprietà intellettuale di terzi. I dati, il know-how e/o le informazioni, in qualsiasi forma e di qualsiasi natura, detenuti da privati nell'ambito di un partenariato pubblico-privato prima delle attività di ricerca non dovrebbero essere soggetti a queste politiche o piani d'azione nazionali,

tenendo conto degli sviluppi tecnologici (tra cui i dati dinamici in tempo reale), le condizioni per la concessione delle licenze utilizzate nel mercato non limitino indebitamente l'estrazione di testo e di dati dai dati di ricerca prodotti nell'ambito di attività di ricerca finanziate con fondi pubblici, fatta salva la legislazione applicabile sul diritto d'autore e nel rispetto della stessa,

le imprese innovative, in particolare le piccole e medie imprese, i ricercatori non affiliati (ad esempio i cittadini-scienziati), il settore pubblico, la stampa e i cittadini in generale abbiano il più ampio accesso possibile, in maniera trasparente e non discriminatoria, ai dati della ricerca riportati nei risultati delle attività di ricerca finanziate con fondi pubblici al fine di promuovere l'innovazione, responsabilizzare il settore pubblico e informare i cittadini.

4.

Gli Stati membri dovrebbero garantire che gli organismi di finanziamento della ricerca responsabili della gestione dei finanziamenti pubblici alla ricerca e le istituzioni accademiche che ricevono finanziamenti pubblici attuino le politiche e i piani d'azione nazionali, di cui al punto 3, a livello nazionale in modo coordinato:

stabilendo politiche istituzionali per la gestione dei dati della ricerca e istituendo piani di attuazione,

integrando i requisiti per i piani di gestione dei dati e l'accesso aperto ai dati della ricerca quale principio («il più aperto possibile e chiuso solo quanto necessario») per i progetti che producono dati di ricerca nelle convenzioni di sovvenzione e altre forme di sostegno finanziario alla ricerca, unitamente a meccanismi atti a monitorare il rispetto di tali requisiti e le opportune iniziative per correggere tutti i casi d'inottemperanza,

rendendo disponibili i finanziamenti necessari per la gestione dei dati,

fornendo ai ricercatori orientamenti su come conformarsi alle politiche di gestione dei dati della ricerca e sostenendoli nel farlo, soprattutto per quanto riguarda lo sviluppo di solide competenze di pianificazione della gestione dei dati e infrastrutture digitali che sostengono l'accesso ai dati della ricerca e la loro conservazione,

garantendo che gli insiemi di dati siano facilmente identificabili tramite identificatori persistenti e possano essere collegati ad altri insiemi di dati e pubblicazioni mediante opportuni meccanismi, e siano fornite ulteriori informazioni atte a consentirne una valutazione e un uso corretti.

Conservazione e riutilizzo dell'informazione scientifica

5.

Gli Stati membri dovrebbero stabilire e attuare politiche chiare (come descritto dettagliatamente nei piani d'azione nazionali) per rafforzare la conservazione e il riutilizzo delle informazioni scientifiche (pubblicazioni, insiemi di dati e altri risultati della ricerca). Tali politiche e piani d'azione dovrebbero prevedere:

obiettivi concreti e indicatori per misurare i progressi,

piani di attuazione in cui sia indicata tra l'altro l'assegnazione delle responsabilità e che prevedano anche la concessione di licenze secondo le modalità più opportune,

la pianificazione finanziaria associata.

Gli Stati membri dovrebbero garantire che in esito a tali politiche o piani d'azione:

le istituzioni accademiche che ricevono finanziamenti pubblici sviluppino politiche sulla conservazione dei loro risultati scientifici,

esista un sistema efficace di deposito dell'informazione scientifica elettronica che includa le pubblicazioni nate in formato digitale e i risultati della ricerca collegati,

i dati scientifici selezionati per la conservazione a lungo termine siano raccolti, ordinati e conservati in modo adeguato, unitamente all'hardware e al software necessari per consentire il riutilizzo dell'informazione,

l'identificazione univoca (interconnessione dei risultati di ricerca, ricercatori, le loro affiliazioni, i loro finanziatori e i contributori) sia promossa mediante una vasta gamma di identificatori persistenti, per consentire la reperibilità, la riproducibilità e la conservazione a lungo termine dei dati di ricerca,

siano istituiti sistemi e condizioni di concessione delle licenze in formati leggibili meccanicamente, compatibili con le licenze aperte già esistenti, che consentano il riutilizzo delle informazioni scientifiche risultanti da ricerche finanziate con fondi pubblici, fatte salve le norme UE sul diritto d'autore applicabili e nel rispetto delle stesse, per consentire il riutilizzo e la conservazione ai sensi di legge,

sia promossa la creazione di condizioni favorevoli affinché le parti interessate offrano servizi a valore aggiunto basati sul riutilizzo dell'informazione scientifica.

Infrastrutture per la scienza aperta

6.

Gli Stati membri dovrebbero stabilire e attuare politiche chiare (come descritto dettagliatamente nei piani d'azione nazionali) per sviluppare ulteriormente le infrastrutture alla base del sistema di accesso, conservazione, condivisione e riutilizzo dell'informazione scientifica e per promuovere la loro aggregazione all'interno del cloud europeo per la scienza aperta. Tali politiche e piani d'azione dovrebbero prevedere:

obiettivi concreti e indicatori per misurare i progressi,

piani di attuazione in cui sia indicata tra l'altro l'assegnazione delle responsabilità e che prevedano anche la concessione di licenze secondo le modalità più opportune,

la pianificazione finanziaria associata.

Gli Stati membri dovrebbero garantire che in esito a tali politiche e piani d'azione nazionali:

le risorse siano destinate, stanziate e concepite in modo tale da essere economicamente efficienti e innovative, promuovendo allo stesso tempo la concorrenza nel mercato interno,

la qualità e l'affidabilità delle infrastrutture siano garantite, anche attraverso l'uso di meccanismi di certificazione, specifiche e norme ampiamente riconosciuti,

i ricercatori abbiano un maggiore accesso, in modo trasparente e non discriminatorio, alle risorse di ricerca e ai servizi per la conservazione, la gestione, l'analisi, la condivisione e il riutilizzo delle informazioni scientifiche, anche attraverso il cloud europeo per la scienza aperta, se disponibile,

attraverso l'uso di altri indicatori e parametri, le infrastrutture siano in grado di raccogliere informazioni che sostengono il monitoraggio e la valutazione dell'apertura e della scienza aperta, nonché della ricerca e della carriera.

7.

Gli Stati membri dovrebbero garantire le sinergie tra le infrastrutture nazionali con il cloud europeo per la scienza aperta e altre iniziative globali:

impegnandosi a definire le norme, affinché i dati e i servizi siano accessibili tramite il cloud europeo per la scienza aperta, nonché gli indicatori e i parametri per misurare l'impatto della ricerca nell'ambito del cloud europeo per la scienza aperta,

assicurando l'interoperabilità delle infrastrutture nuove o migliorate, di modo che tengano conto dell'evoluzione del cloud europeo per la scienza aperta e, quindi, impediscano l'emergere di «compartimenti stagni», contribuendo a ridurre la frammentazione e promuovere le scoperte scientifiche e la collaborazione fra paesi e settori diversi,

preparando il terreno per l'utilizzo dei servizi e la condivisione delle informazioni scientifiche attraverso il cloud europeo per la scienza aperta.

Capacità e competenze

8.

Gli Stati membri dovrebbero stabilire e attuare politiche chiare (come descritto dettagliatamente nei piani d'azione nazionali) per le capacità e competenze necessarie dei ricercatori e del personale delle istituzioni accademiche per quanto riguarda le informazioni scientifiche. Tali politiche e piani d'azione dovrebbero prevedere:

obiettivi concreti e indicatori per misurare i progressi,

piani di attuazione in cui sia indicata tra l'altro l'assegnazione delle responsabilità,

la pianificazione finanziaria associata.

Gli Stati membri dovrebbero garantire che in esito a tali politiche o piani d'azione:

siano impartite l'istruzione e la formazione necessarie in merito all'accesso aperto, alla gestione dei dati di ricerca, alla gestione responsabile dei dati, alla conservazione dei dati, alla raccolta, ordinamento e condivisione dei dati e alla scienza aperta, in quanto parte del sistema di istruzione superiore e formazione, in tutte le fasi della carriera, e che raggiungano le migliori pratiche sul posto di lavoro del settore,

siano promossi e/o resi operativi corsi di laurea magistrale per la formazione di nuovi profili professionali nell'area delle tecnologie di trattamento dei dati,

siano sostenute la nascita e la formazione di esperti in scienza computazionale ad alta intensità di dati, tra cui specialisti in dati, tecnici e responsabili della gestione di dati.

Incentivi e ricompense

9.

Gli Stati membri dovrebbero stabilire e attuare politiche chiare (come descritto dettagliatamente nei piani d'azione nazionali) per adeguare, sul piano dell'informazione scientifica, il sistema di reclutamento e valutazione delle carriere dei ricercatori, il sistema di valutazione per l'assegnazione di finanziamenti ai ricercatori e i sistemi di valutazione per gli istituti che svolgono attività di ricerca. Tali politiche e piani d'azione dovrebbero prevedere:

obiettivi concreti e indicatori per misurare i progressi,

piani di attuazione in cui sia indicata tra l'altro l'assegnazione delle responsabilità,

la pianificazione finanziaria associata.

Gli Stati membri dovrebbero garantire che in esito a tali politiche o piani d'azione:

il sistema delle carriere universitarie sostenga e premi i ricercatori che aderiscono a una cultura di condivisione dei risultati delle proprie attività di ricerca, in particolare assicurando la condivisione precoce e l'accesso aperto alle loro pubblicazioni e ad altri risultati di ricerca,

gli organismi responsabili della gestione dei finanziamenti pubblici alla ricerca e le istituzioni accademiche beneficiarie di finanziamenti pubblici contribuiscano all'attuazione delle politiche nazionali istituendo meccanismi che rendano possibile, misurino e premino la condivisione delle informazioni scientifiche,

i sistemi di valutazione delle carriere e di ricerca siano arricchiti attraverso l'introduzione di altri indicatori e parametri che possono fornire informazioni per la valutazione in merito all'apertura, tra cui, ma non solo, relativamente all'ampio impatto sociale della ricerca e a livello del singolo ricercatore («parametri di nuova generazione»).

Dialogo tra le varie parti interessate sulla scienza aperta a livello nazionale, europeo e internazionale

10.

Gli Stati membri dovrebbero partecipare a dialoghi tra le varie parti interessate sulla transizione verso una scienza aperta a livello nazionale, europeo e internazionale su ciascuno dei temi affrontati nei punti dall'1 al 9.

Gli Stati membri dovrebbero garantire che:

questi dialoghi rafforzino una scienza aperta legata all'ambiente tecnologico che copre tutti i risultati della ricerca in ogni fase dell'intero ciclo della ricerca (dati, pubblicazioni, software, metodi, protocolli ecc.),

sia conseguito gradualmente un cambiamento sistemico verso una scienza aperta e che questo comprenda, oltre ai cambiamenti tecnologici e all'efficienza, il principio di reciprocità, un cambiamento culturale tra i ricercatori, così come pure un cambiamento istituzionale della ricerca all'interno delle istituzioni accademiche e dei finanziatori verso una scienza aperta, comprese, ove applicabile, questioni quali l'etica e l'integrità della ricerca.

Coordinamento strutturato degli Stati membri a livello di Unione e seguito dato alla presente raccomandazione

11.

Gli Stati membri dovrebbero avere un punto di riferimento nazionale incaricato di:

coordinare le misure indicate nella presente raccomandazione,

agire da interlocutore della Commissione in merito alle questioni legate all'accesso e alla conservazione dell'informazione scientifica, con particolare riguardo a migliori definizioni di principi e standard comuni, misure di attuazione e nuove modalità di diffusione e condivisione dei risultati della ricerca nello Spazio europeo della ricerca,

presentare relazioni sul seguito dato alla presente raccomandazione.

12.

Gli Stati membri dovrebbero informare la Commissione dopo 18 mesi dalla data di pubblicazione della presente raccomandazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, e in seguito ogni due anni, dei provvedimenti presi in risposta agli elementi della presente raccomandazione. Su tale base, la Commissione dovrebbe valutare i progressi compiuti nell'UE per stabilire se siano necessarie ulteriori azioni atte a conseguire gli obiettivi fissati nella presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 2018

Per la Commissione

Mariya GABRIEL

Membro della Commissione

Carlos MOEDAS

Membro della Commissione


(1)  COM(2012) 401 final del 17 luglio 2012.

(2)  Raccomandazione 2012/417/UE della Commissione, del 17 luglio 2012, sull'accesso all'informazione scientifica e sulla sua conservazione (GU L 194 del 21.7.2012, pag. 39).

(3)  COM(2015)192 final del 6 maggio 2015.

(4)  La scienza aperta si riferisce a un nuovo approccio al processo scientifico basato sulla cooperazione e sulle nuove modalità per diffondere la conoscenza, migliorare l'accessibilità e la riusabilità dei risultati della ricerca mediante l'utilizzo di tecnologie digitali e nuovi strumenti di collaborazione.

(5)  COM(2017)228 final del 10 maggio 2017.

(6)  COM(2016) 178 final del 19 aprile 2016.

(7)  SWD (2018) 83 final del 14 marzo 2018.

(8)  Direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 90).

(9)  L'accesso aperto si riferisce alla possibilità di accesso e riutilizzo dei risultati di ricerca digitale con il numero minore possibile di limitazioni.

(10)  COM(2018) 22 final.

(11)  Conclusioni del Consiglio 9360/15 del 29 maggio 2015.

(12)  Conclusioni del Consiglio 9526/16 del 27 maggio 2016.


Rettifiche

31.5.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 134/19


Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/366 della Commissione, del 1o marzo 2017, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio e che chiude il riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del medesimo regolamento

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 56 del 3 marzo 2017 )

Pagina 126, Allegato 1:

anziché:

«Nome della società

Codice addizionale TARIC

“Years Solar Co. Ltd”

B898 »

leggasi:

«Nome della società

Codice addizionale TARIC

“LERRI Solar Technology (Zhejiang) Co., Ltd.”

B898 »


31.5.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 134/19


Rettifica della decisione (UE) 2018/615 del Consiglio, del 16 aprile 2018, che modifica la decisione 1999/70/CE relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali, per quanto riguarda i revisori esterni della Banque de France

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 102 del 23 aprile 2018 )

Pagina 9, considerando 1:

anziché:

«(1)

La contabilità della Banca centrale europea (BCE) e delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro devono essere verificati da revisori esterni indipendenti proposti dal consiglio direttivo della BCE ed accettati dal Consiglio dell'Unione europea.»

leggasi:

«(1)

La contabilità della Banca centrale europea (BCE) e delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro deve essere verificata da revisori esterni indipendenti proposti dal consiglio direttivo della BCE ed accettati dal Consiglio dell'Unione europea.»