ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 129

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

61° anno
25 maggio 2018


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione (UE) 2018/760 del Consiglio, del 14 maggio 2018, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli

1

 

 

Accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli

3

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) 2018/761 della Commissione, del 16 febbraio 2018, che istituisce metodi comuni di sicurezza per la supervisione da parte delle autorità nazionali preposte alla sicurezza in seguito al rilascio di un certificato di sicurezza unico o di un'autorizzazione di sicurezza a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 1077/2012 della Commissione ( 1)

16

 

*

Regolamento delegato (UE) 2018/762 della Commissione, dell'8 marzo 2018, che stabilisce metodi comuni di sicurezza relativi ai requisiti del sistema di gestione della sicurezza a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti della Commissione (UE) n. 1158/2010 e (UE) n. 1169/2010 ( 1)

26

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/763 della Commissione, del 9 aprile 2018, che stabilisce le modalità pratiche per il rilascio dei certificati di sicurezza unici alle imprese ferroviarie a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 653/2007 della Commissione ( 1)

49

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/764 della Commissione, del 2 maggio 2018, relativo ai diritti e ai corrispettivi pagabili all'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e alle condizioni di pagamento ( 1)

68

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/765 della Commissione, del 23 maggio 2018, che modifica il regolamento (UE) 2016/2080 per quanto riguarda la data di entrata all'ammasso del latte scremato in polvere venduto mediante procedura di gara

73

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/766 della Commissione, del 23 maggio 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina

74

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE, Euratom) 2018/767 del Consiglio, del 22 maggio 2018, relativa alla fissazione del periodo in cui si terranno le none elezioni dei rappresentanti nel Parlamento europeo a suffragio universale diretto

76

 

*

Decisione (UE) 2018/768 del Consiglio, del 22 maggio 2018, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nella 55a sessione del comitato di esperti per il trasporto di merci pericolose dell'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia riguardo ad alcune modifiche dell'appendice C della convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia

77

 

*

Decisione (UE, Euratom) 2018/769 del Consiglio, del 22 maggio 2018, relativa alla nomina di tre membri del Comitato economico e sociale europeo, conformemente alla proposta del Regno dei Paesi Bassi

80

 

*

Decisione (UE) 2018/770 del Consiglio, del 22 maggio 2018, relativa alla nomina di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno di Spagna

81

 

*

Decisione delegata (UE) 2018/771 della Commissione, del 25 gennaio 2018, relativa al sistema applicabile per la valutazione e la verifica della costanza della prestazione dei dispositivi di ancoraggio utilizzati per lavori di costruzione e destinati a prevenire o impedire le cadute delle persone dall'alto a norma del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1)

82

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

25.5.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 129/1


DECISIONE (UE) 2018/760 DEL CONSIGLIO

del 14 maggio 2018

relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 19 dell'accordo sullo Spazio economico europeo prevede che le parti contraenti si impegnino ad adoperarsi costantemente per realizzare una liberalizzazione progressiva degli scambi di prodotti agricoli.

(2)

Conformemente alla decisione (UE) 2017/2182 del Consiglio (2), l'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli («accordo») è stato firmato il 4 dicembre 2017, con riserva della sua conclusione.

(3)

È opportuno approvare l'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli è approvato a nome dell'Unione.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a depositare, a nome dell'Unione, lo strumento di approvazione di cui all'accordo (3).

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2018

Per il Consiglio

La presidente

E. ZAHARIEVA


(1)  Approvazione del 17 aprile 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Decisione (UE) 2017/2182 del Consiglio, del 20 novembre 2017, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, di un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli (GU L 309 del 24.11.2017, pag. 1).

(3)  La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


25.5.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 129/3


ACCORDO

in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli

A.   Lettera dell'Unione europea

Signora,

Mi pregio far riferimento ai negoziati sugli scambi bilaterali di prodotti agricoli svoltisi tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia («le Parti») e conclusi il 5 aprile 2017.

È stato avviato un nuovo ciclo di negoziati tra la Commissione europea e il governo norvegese sulla base dell'articolo 19 dell'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), allo scopo di promuovere la liberalizzazione progressiva degli scambi di prodotti agricoli tra le Parti su base preferenziale, reciproca e mutualmente vantaggiosa. I negoziati si sono svolti in modo regolare, prestando la dovuta attenzione all'evoluzione delle rispettive politiche e situazioni nel settore agricolo e degli scambi bilaterali e alle condizioni commerciali esistenti con altri partner commerciali.

Le confermo che tali negoziati hanno permesso di raggiungere i risultati seguenti:

1.

La Norvegia si impegna a garantire l'accesso in esenzione da dazi ai prodotti originari dell'Unione europea elencati nell'allegato I del presente accordo.

2.

La Norvegia si impegna a stabilire contingenti tariffari per i prodotti originari dell'Unione europea elencati nell'allegato II del presente accordo.

3.

L'Unione europea si impegna a garantire l'accesso in esenzione da dazi ai prodotti originari della Norvegia elencati nell'allegato III del presente accordo.

4.

L'Unione europea si impegna a stabilire contingenti tariffari per i prodotti originari della Norvegia elencati nell'allegato IV del presente accordo.

5.

I codici tariffari indicati negli allegati da I a IV del presente accordo sono quelli che si applicano alle Parti a decorrere dal 1o gennaio 2017.

6.

I contingenti tariffari attuali per le importazioni in Norvegia di 600 tonnellate di carni suine, 800 tonnellate di carni di pollame e 900 tonnellate di carni bovine, elencati nell'allegato II dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia firmato il 15 aprile 2011 («l'accordo del 2011») non saranno interessati dall'attuazione di un eventuale futuro accordo sull'agricoltura dell'OMC. Di conseguenza il punto 7 dell'accordo del 2011 è soppresso.

7.

Per quanto riguarda i contingenti tariffari supplementari per le importazioni in Norvegia di 1 200 tonnellate di formaggi e latticini, le Parti convengono che 700 tonnellate saranno gestite mediante asta e 500 tonnellate mediante il regime concessionario.

8.

Le Parti proseguiranno gli sforzi per consolidare tutte le concessioni bilaterali (quelle già esistenti e quelle previste dal presente accordo) in un nuovo scambio di lettere, che dovrebbe sostituire i loro accordi bilaterali esistenti.

9.

Le norme di origine ai fini dell'applicazione delle concessioni di cui agli allegati da I a IV del presente accordo sono definite nell'allegato IV dell'accordo sotto forma di scambio di lettere del 2 maggio 1992 («l'accordo del 1992»). Si applica tuttavia l'allegato II del protocollo 4 dell'accordo sul SEE anziché l'appendice dell'allegato IV dell'accordo del 1992.

10.

Le Parti assicureranno che le concessioni che si concedono mutuamente non vengano compromesse.

11.

Le Parti convengono di assicurare che i contingenti tariffari siano gestiti in modo da permettere lo svolgimento regolare delle operazioni e l'importazione effettiva dei quantitativi concordati.

12.

Le Parti si impegnano a scambiarsi periodicamente informazioni sui prodotti che vengono commercializzati, sulla gestione dei contingenti tariffari, sull'andamento dei prezzi e tutte le informazioni utili concernenti i rispettivi mercati interni e l'applicazione dei risultati di tali negoziati.

13.

Su richiesta di una delle Parti verranno avviate consultazioni in merito a qualsiasi problema attinente all'applicazione dei risultati dei negoziati. In caso di difficoltà nell'attuazione del presente accordo, le consultazioni si svolgeranno il più rapidamente possibile, in vista dell'adozione di appropriate misure correttive.

14.

Le Parti ribadiscono il loro impegno ai sensi dell'articolo 19 dell'accordo sul SEE a intensificare gli sforzi per procedere alla progressiva liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli. Le Parti si impegnano pertanto a effettuare tra due anni un nuovo esame delle condizioni degli scambi di prodotti agricoli, allo scopo di valutare possibili concessioni.

15.

In caso di ulteriore allargamento dell'Unione europea, le Parti valuteranno gli effetti sugli scambi bilaterali allo scopo di adattare le preferenze bilaterali in modo che possano continuare gli scambi preferenziali esistenti in precedenza tra la Norvegia e i paesi aderenti.

Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data di deposito dell'ultimo strumento di approvazione.

Le sarei grato se volesse confermare l'accordo del Suo governo in merito a quanto precede.

Voglia accettare l'espressione della mia profonda stima.

Съставено в Брюксел на

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles, den

Geschehen zu Brüssel am

Brüssel,

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Done at Brussels,

Fait à Bruxelles, le

Sastavljeno u Bruxellesu

Fatto a Bruxelles, addì

Briselē,

Priimta Briuselyje,

Kelt Brüsszelben,

Magħmul fi Brussell,

Gedaan te Brussel,

Sporządzono w Brukseli, dnia

Feito em Bruxelas,

Întocmit la Bruxelles,

V Bruseli

V Bruslju,

Tehty Brysselissä

Utfärdat i Bryssel den

Utferdiget i Brussel,

Image

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

For Den europeiske union

Image

ALLEGATO I

ACCESSO IN ESENZIONE DAI DAZI PER LE IMPORTAZIONI IN NORVEGIA DI PRODOTTI ORIGINARI DELL'UNIONE EUROPEA

Tariffa doganale norvegese

Designazione delle merci

01.01.2100

Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi; cavalli; riproduttori di razza pura

01.01.2902

Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi; altri cavalli; di peso inferiore a 133 kg

01.01.2908

Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi; altri cavalli; altri

02.07.4300

Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 01.05 ; di anatre; fegati grassi, freschi o refrigerati

02.07.5300

Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 01.05 ; di oche; fegati grassi, freschi o refrigerati

05.06.9010

Ossa (comprese quelle interne delle corna), gregge, sgrassate o semplicemente preparate (ma non tagliate in una forma determinata), acidulate o degelatinate; polveri e cascami di queste materie; altre; destinate all'alimentazione animale

05.11.9911

Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana; altri; polvere di sangue, non atta all'alimentazione umana; destinati all'alimentazione animale

05.11.9930

Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana; altri; carne e sangue; destinati all'alimentazione animale

05.11.9980

Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana; altri; altri; destinati all'alimentazione animale

06.02.1021

Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio); talee senza radici e marze; talee destinate ai vivai o all'orticoltura, tranne di piante verdi dal 15 dicembre al 30 aprile; Begonia, tutte le varietà, Campanula isophylla, Eupharboria pulcherrima, Poinsettia pulcherrima, Fuchsia, Hibiscus, Kalanchoe e Petunia pendula (Petunia hybrida, Petunia atkinsiana)

06.02.1024

Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio); talee senza radici e marze; talee destinate ai vivai o all'orticoltura, tranne di piante verdi dal 15 dicembre al 30 aprile; Pelargonium

06.02.9032

Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio); altre; con zolla di terra o altri mezzi di coltura; altre piante in vaso o piante da trapiantare, comprese le piante ortofrutticole per scopi ornamentali; piante verdi in vaso dal 1o maggio al 14 dicembre; Asplenium, Begonia x rex-cultorum Chlorophytum, Euonymus japanicus, Fatsia japonica, Aralia sieboldii, Ficus elastica, Monstera, Philodendron scandens, Radermachera, Stereospermum, Syngonium e X-Fatshedera, anche quelle importate nell'ambito di gruppi misti di piante

ex ex 07.08.2009  (1)

Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati; fagioli; fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.) freschi o refrigerati, esclusi i fagioli verdi, i fagioli asparago, i fagiolini-burro e i fagiolini

07.09.9930

Altri ortaggi, freschi o refrigerati; altri; altri; granturco dolce; destinati all'alimentazione animale

ex ex 07.10.2209  (1)

Ortaggi (non cotti o cotti in acqua o al vapore), congelati; legumi da granella, anche sgranati; fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.); esclusi i fagioli verdi, i fagioli asparago, i fagiolini-burro e i fagiolini

07.11.5100

Ortaggi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati; funghi e tartufi; funghi del genere Agaricus

07.11.5900

Ortaggi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati; funghi e tartufi; altri

07.14.3009

Radici di manioca, d'arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi, refrigerati, congelati o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellet; midollo della palma a sago; ignami (Dioscorea spp.); non destinati all'alimentazione animale

ex ex 07.14.4000  (1)

Radici di manioca, d'arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi, refrigerati, congelati o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellet; midollo della palma a sago; (Colocasia spp.)

07.14.5009

Radici di manioca, d'arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi, refrigerati, congelati o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellet; midollo della palma a sago; malanga (Xanthosoma spp.); non destinati all'alimentazione animale

08.11.2011

Frutta e frutta a guscio, non cotta o cotta in acqua o al vapore, congelata, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; more di rovo o di gelso, more-lamponi

08.11.2012

Frutta e frutta a guscio, non cotta o cotta in acqua o al vapore, congelata, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; ribes bianco o rosso

08.11.2013

Frutta e frutta a guscio, non cotta o cotta in acqua o al vapore, congelata, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; uva spina

08.11.2092

Frutta e frutta a guscio, non cotta o cotta in acqua o al vapore, congelata, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; altra; more di rovo o di gelso, more-lamponi

08.11.2094

Frutta e frutta a guscio, non cotta o cotta in acqua o al vapore, congelata, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; altra; ribes bianco o rosso

08.11.2095

Frutta e frutta a guscio, non cotta o cotta in acqua o al vapore, congelata, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; altra; uva spina

08.12.1000

Frutta e frutta a guscio, temporaneamente conservata (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atta per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate; ciliegie

10.08.5000

Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali; quinoa (Chenopodium quinoa)

11.09.0010

Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco destinati all'alimentazione animale

12.12.2910

Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero, fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà Cichorium intybus sativum) impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove; alghe; altro; destinati all'alimentazione animale

17.02.2010

Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; caramello; zucchero e sciroppo d'acero; destinati all'alimentazione animale

20.08.9300

Frutta, frutta a guscio e altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove; altre, compresi i miscugli, diversi da quelli di cui alla sottovoce 2008.1900 ; mirtilli giganti americani (Vaccinium macrocarpon, Vaccinum oxycoccus,, Vaccinium vitis-idaea)

20.09.8100

Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti; succo di altra singola frutta o di altri singoli ortaggi e legumi; mirtilli giganti americani (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea)

ex ex 20.09.8999

Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti; succo di altra singola frutta o di altri singoli ortaggi e legumi; altri, altri, altri, succo o concentrato di mirtillo

22.06

Altre bevande fermentate (es.: sidro, sidro di pere, idromele, saké); miscugli di bevande fermentate e miscugli di bevande fermentate e di bevande non alcoliche, non nominati né compresi altrove

23.03.1012

Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite e altri cascami della fabbricazione dello zucchero, avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli, anche agglomerati in forma di pellet; residui della fabbricazione degli amidi e residui simili; destinati all'alimentazione animale; di patate.

ALLEGATO II

CONTINGENTI TARIFFARI PER LE IMPORTAZIONI IN NORVEGIA DI PRODOTTI ORIGINARI DELL'UNIONE EUROPEA

Tariffa doganale norvegese

Designazione delle merci

Contingenti tariffari consolidati (quantitativo annuo in tonnellate)

Di cui contingenti supplementari (1)

Dazio nell'ambito del contingente (NOK/kg)

 

Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate

2 500

1 600

0

02.01.1000

Carcasse e mezzene

02.01.2001

Quarti detti «compensati», ossia quarti anteriori e quarti posteriori dello stesso animale presentati contemporaneamente

02.01.2002

Altri quarti anteriori

02.01.2003

Altri quarti posteriori

02.01.2004

Tagli detti «pistola»

 

Carni di animali della specie bovina, congelate

 

 

 

02.02.1000

Carcasse e mezzene

02.02.2001

Quarti detti «compensati», ossia quarti anteriori e quarti posteriori dello stesso animale presentati contemporaneamente

02.02.2002

Altri quarti anteriori

02.01.2003

Altri quarti posteriori

02.02.2004

Tagli detti «pistola»

 

Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate

300 (2)

300 (2)

15

02.03.1904

Pancette (ventresche) e loro pezzi; non disossate

 

Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 01.05

di galli e di galline della specie Gallus domesticus;

950

150

0

02.07.1100

intere, fresche o refrigerate

02.07.1200

intere, congelate

02.07.2400

di tacchini e di tacchine;

intere, fresche o refrigerate

02.07.2500

intere, congelate

02.07.4401

di anatre, fresche o refrigerate;

petti e loro pezzi

200

100

30

 

Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie

Carni di animali della specie suina; prosciutti, spalle, e loro pezzi, non disossati;

600 (3)

200 (3)

0

02.10.1101

contenenti almeno 15 %, in peso, di ossa

02.10.1109

Altre (meno del 15 % di ossa)

02.10.1900

Altre (diverse da prosciutti, spalle e loro pezzi o da pancette e loro pezzi, non disossate)

04.06

Formaggi e latticini

8 400

1 200

0

ex ex 06.02.9043  (4)

06.02.9044

Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio)

Altre; piante in vaso o piante da trapiantare, fiorite;

20 milioni di NOK

12 milioni di NOK

0

06.02.9031

Piante verdi in vaso dal 1o maggio al 14 dicembre (5)

7 milioni di NOK

3 milioni di NOK

0

 

Lattughe (Lactuca sativa) e cicorie (Cichorium spp.), fresche o refrigerate

Lattughe iceberg;

dall'1.3 al 31.5;

500 (6)

100 (6)

0

07.05.1112

intere

07.05.1119

Altre

10.05.9010

Granturco

destinato all'alimentazione animale

15 000

5 000

0

16.01.0000

Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti

600

200

0

ALLEGATO III

ACCESSO IN ESENZIONE DAI DAZI PER LE IMPORTAZIONI NELL'UNIONE EUROPEA DI PRODOTTI ORIGINARI DELLA NORVEGIA

Codice NC

Descrizione della nomenclatura combinata

0101 21 00

Cavalli vivi, riproduttori di razza pura

0101 29 10

Cavalli vivi, diversi dai riproduttori di razza pura, destinati alla macellazione

0101 29 90

Cavalli vivi, diversi dai riproduttori di razza pura, non destinati alla macellazione

0207 43 00

Fegati grassi di anatre, freschi o refrigerati

0207 53 00

Fegati grassi di oche, freschi o refrigerati

ex 0506 90 00

Ossa (comprese quelle interne delle corna), gregge, sgrassate o semplicemente preparate o degelatinate (escl. osseina e ossa acidulate, nonché quelle tagliate in una forma determinata), per l'alimentazione degli animali

ex 0511 99 85

Polvere di sangue per l'alimentazione degli animali, non atta all'alimentazione umana

ex 0511 99 85

Carne e sangue per l'alimentazione degli animali, non atti all'alimentazione umana

ex 0511 99 85

Altri prodotti di origine animale destinati all'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove, non atti all'alimentazione umana (diversi dai prodotti di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici; animali morti del capitolo 3; sangue; carne; spugne naturali di origine animale; sperma di tori)

ex 0602 10 90

Talee senza radici e marze di Begonia, Campanula isophylla, Euphorbia pulcherrima, Poinsettia pulcherrima, Fuchsia, Hibiscus, Kalanchoe e Petunia pendula (Petunia hybrida, Petunia atkinsiana) destinate ai vivai o all'orticoltura [tranne che di piante verdi dal 15 dicembre al 30 aprile]

ex 0602 10 90

Talee senza radici e marze di Pelargonium destinate ai vivai o all'orticoltura [, tranne che di piante verdi dal 15 dicembre al 30 aprile]

ex 0602 90 99

Asplenium, Begonia x rex-cultorum, Chlorophytum, Euonymus japanicus, Fatsia japonica, Aralia sieboldii, Ficus elastica, Monstera, Philodendron scandens, Radermachera, Stereospermum, Syngonium e X-Fatshedera,presentate come piante verdi in vaso dal 1o maggio al 14 dicembre

ex 0708 20 00

Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.) freschi o refrigerati, esclusi i fagioli verdi, i fagioli asparago, i fagiolini-burro e i fagiolini

ex 0709 99 60

Granturco dolce destinato all'alimentazione animale, fresco o refrigerato

ex 0710 22 00

Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.) anche cotti, in acqua o al vapore, congelati, esclusi i fagioli verdi, i fagioli asparago, i fagiolini-burro e i fagiolini

0711 51 00

Funghi del genere Agaricus, temporaneamente conservati, ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati

0711 59 00

Funghi (diversi dal genere Agaricus) e tartufi temporaneamente conservati, ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati

ex 0714 30 00

Igname (Dioscorea spp.) non destinato all'alimentazione degli animali, fresco, refrigerato, congelato o essiccato, anche tagliato in pezzi o agglomerato in forma di pellet

ex 0714 40 00

Colocasia (Colocasia spp.) non destinata all'alimentazione degli animali, fresca, refrigerata, congelata o essiccata, anche tagliata in pezzi o agglomerata in forma di pellet

ex 0714 50 00

Malanga (Xanthosoma spp.) non destinata all'alimentazione degli animali, fresca, refrigerata, congelata o essiccata, anche tagliata in pezzi o agglomerata in forma di pellet

ex 0811 20 11

More di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes bianco o rosso e uva spina, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati, addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %

ex 0811 20 19

More di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes bianco o rosso e uva spina, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati, addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri non superiore a 13 %

0811 20 51

Ribes rosso, anche cotto in acqua o al vapore, congelato, senza aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti

0811 20 59

More di rovo e di gelso, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, senza aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti

ex 0811 20 90

More-lamponi, ribes bianco e uva spina, anche cotti in acqua o al vapore, congelati, senza aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti

0812 10 00

Ciliegie, temporaneamente conservate ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate

1008 50 00

Quinoa (Chenopodium quinoa)

ex 1109 00 00

Glutine di frumento (grano) per l'alimentazione degli animali, anche allo stato secco

ex 1212 29 00

Alghe marine e altre alghe per l'alimentazione degli animali, fresche, refrigerate, congelate o essiccate, anche polverizzate

ex 1702 20 10

Zucchero d'acero, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti, per l'alimentazione degli animali

ex 1702 20 90

Zucchero d'acero (non allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti) e sciroppo d'acero, per l'alimentazione degli animali

2008 93

Mirtilli rossi (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea), altrimenti preparati o conservati, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole

2009 81

Succo di mirtilli rossi (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea), non fermentato, senza aggiunta di alcole, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

ex 2009 89

Succo o concentrato di mirtilli neri, non fermentato, senza aggiunta di alcole, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

2206

Altre bevande fermentate (per esempio: sidro, sidro di pere, idromele, saké); miscugli di bevande fermentate e miscugli di bevande fermentate e di bevande non alcoliche, non nominati né compresi altrove

ex 2303 10 90

Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili di patate, per l'alimentazione degli animali

2302 50

Crusche, stacciature e altri residui, anche agglomerati in forma di pellet, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali o dei legumi:

di legumi

ex 2309 90 31

Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di queste materie inferiore o uguale a 10 %, non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %, diverse dagli alimenti per cani o gatti condizionati per la vendita al minuto e dai mangimi per pesci.

ALLEGATO IV

CONTINGENTI TARIFFARI PER LE IMPORTAZIONI NELL'UNIONE EUROPEA DI PRODOTTI ORIGINARI DELLA NORVEGIA

Codice NC

Descrizione della nomenclatura combinata

Contingenti tariffari consolidati (quantitativo annuo in tonnellate)

Di cui contingenti supplementari (7)

Dazio nell'ambito del contingente (EUR/kg)

0207 14 30

Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105

 

di galli e di galline della specie Gallus domesticus

 

Pezzi non disossati, congelati

 

Ali intere, anche senza punta

550

550

0

0207 14 70

Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105

 

di galli e di galline della specie Gallus domesticus

 

Altri pezzi non disossati, congelati

150

150

0

0204

Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate

500

0

0

0210

Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie

0404 10

Siero di latte, modificato o non, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

1 250

1 250

0

0404 10 02

Siero di latte, modificato o non, in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di proteine «tenore di azoto × 6,38» > 15 % e avente tenore, in peso, di materie grasse <= 1,5 %

3 150

3 150

0

0603 19 70

Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, diversi da rose, garofani, orchidee, crisantemi, gigli (Lilium spp.) gladioli e ranuncoli

500 000 EUR

500 000 EUR

0

1602

Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue

300

300

0

2005 20 20

Patate a fette sottili, fritte o al forno, anche salate o aromatizzate, in imballaggi ermeticamente chiusi, atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate

350

150

0

2309 90 96

Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali; altre

200

200

0

3502 20

Albumine (compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte contenenti in peso, calcolato su sostanza secca, più di 80 % di proteine di siero di latte), albuminati e altri derivati delle albumine:

Lattoalbumina, compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte

500

500

0

B.   Lettera del Regno di Norvegia

Signora,

mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna così redatta:

«Mi pregio far riferimento ai negoziati sugli scambi bilaterali di prodotti agricoli svoltisi tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia (“le Parti”) e conclusi il 5 aprile 2017.

È stato avviato un nuovo ciclo di negoziati tra la Commissione europea e il governo norvegese sulla base dell'articolo 19 dell'accordo sullo Spazio economico europeo (“l'accordo SEE”), allo scopo di promuovere la liberalizzazione progressiva degli scambi di prodotti agricoli tra le Parti su base preferenziale, reciproca e mutualmente vantaggiosa. I negoziati si sono svolti in modo regolare, prestando la dovuta attenzione all'evoluzione delle rispettive politiche e situazioni nel settore agricolo e degli scambi bilaterali e alle condizioni commerciali esistenti con altri partner commerciali.

Le confermo che tali negoziati hanno permesso di raggiungere i risultati seguenti:

1.

La Norvegia si impegna a garantire l'accesso in esenzione da dazi ai prodotti originari dell'Unione europea elencati nell'allegato I del presente accordo.

2.

La Norvegia si impegna a stabilire contingenti tariffari per i prodotti originari dell'Unione europea elencati nell'allegato II del presente accordo.

3.

L'Unione europea si impegna a garantire l'accesso in esenzione da dazi ai prodotti originari della Norvegia elencati nell'allegato III del presente accordo.

4.

L'Unione europea si impegna a stabilire contingenti tariffari per i prodotti originari della Norvegia elencati nell'allegato IV del presente accordo.

5.

I codici tariffari indicati negli allegati da I a IV del presente accordo sono quelli che si applicano alle Parti a decorrere dal 1o gennaio 2017.

6.

I contingenti tariffari attuali per le importazioni in Norvegia di 600 tonnellate di carni suine, 800 tonnellate di carni di pollame e 900 tonnellate di carni bovine, elencati nell'allegato II dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia firmato il 15 aprile 2011 (“l'accordo del 2011”) non saranno interessati dall'attuazione di un eventuale futuro accordo sull'agricoltura dell'OMC. Di conseguenza il punto 7 dell'accordo del 2011 è soppresso.

7.

Per quanto riguarda i contingenti tariffari supplementari per le importazioni in Norvegia di 1 200 tonnellate di formaggi e latticini, le Parti convengono che 700 tonnellate saranno gestite mediante asta e 500 tonnellate mediante il regime concessionario.

8.

Le Parti proseguiranno gli sforzi per consolidare tutte le concessioni bilaterali (quelle già esistenti e quelle previste dal presente accordo) in un nuovo scambio di lettere, che dovrebbe sostituire i loro accordi bilaterali esistenti.

9.

Le norme di origine ai fini dell'applicazione delle concessioni di cui agli allegati da I a IV del presente accordo sono definite nell'allegato IV dell'accordo sotto forma di scambio di lettere del 2 maggio 1992 (“l'accordo del 1992”). Si applica tuttavia l'allegato II del protocollo 4 dell'accordo sul SEE anziché l'appendice dell'allegato IV dell'accordo del 1992.

10.

Le Parti assicureranno che le concessioni che si concedono mutuamente non vengano compromesse.

11.

Le Parti convengono di assicurare che i contingenti tariffari siano gestiti in modo da permettere lo svolgimento regolare delle operazioni e l'importazione effettiva dei quantitativi concordati.

12.

Le Parti si impegnano a scambiarsi periodicamente informazioni sui prodotti che vengono commercializzati, sulla gestione dei contingenti tariffari, sull'andamento dei prezzi e tutte le informazioni utili concernenti i rispettivi mercati interni e l'applicazione dei risultati di tali negoziati.

13.

Su richiesta di una delle Parti verranno avviate consultazioni in merito a qualsiasi problema attinente all'applicazione dei risultati dei negoziati. In caso di difficoltà nell'attuazione del presente accordo, le consultazioni si svolgeranno il più rapidamente possibile, in vista dell'adozione di appropriate misure correttive.

14.

Le Parti ribadiscono il loro impegno ai sensi dell'articolo 19 dell'accordo sul SEE a intensificare gli sforzi per procedere alla progressiva liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli. Le Parti si impegnano pertanto a effettuare tra due anni un nuovo esame delle condizioni degli scambi di prodotti agricoli, allo scopo di valutare possibili concessioni.

15.

In caso di ulteriore allargamento dell'Unione europea, le Parti valuteranno gli effetti sugli scambi bilaterali allo scopo di adattare le preferenze bilaterali in modo che possano continuare gli scambi preferenziali esistenti in precedenza tra la Norvegia e i paesi aderenti.

l presente accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data di deposito dell'ultimo strumento di approvazione.»

Mi pregio confermarLe l'accordo del Regno di Norvegia sul contenuto della presente lettera.

Voglia accettare l'espressione della mia profonda stima.

Utferdiget i Brussel,

Съставено в Брюксел на

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles, den

Geschehen zu Brüssel am

Brüssel,

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Done at Brussels,

Fait à Bruxelles, le

Sastavljeno u Bruxellesu

Fatto a Bruxelles, addì

Briselē,

Priimta Briuselyje,

Kelt Brüsszelben,

Magħmul fi Brussell,

Gedaan te Brussel,

Sporządzono w Brukseli, dnia

Feito em Bruxelas,

Întocmit la Bruxelles,

V Bruseli

V Bruslju,

Tehty Brysselissä

Utfärdat i Bryssel den

Image

For Kongeriket Norge

За Кралство Норвегия

Por el Reino de Noruega

Za Norské království

For Kongeriget Norge

Für das Königreich Norwegen

Norra Kuningriigi nimel

Για το Βασίλειο της Νορβηγίας

For the Kingdom of Norway

Pour le Royaume de Norvège

Za Kraljevinu Norvešku

Per il Regno di Norvegia

Norvēģijas Karalistes vārdā –

Norvegijos Karalystės vardu

A Norvég Királyság részéről

Għar-Renju tan-Norveġja

Voor het Koninkrijk Noorwegen

W imieniu Królestwa Norwegii

Pelo Reino da Noruega

Pentru Regatul Norvegiei

Za Nórske kráľovstvo

Za Kraljevino Norveško

Norjan kuningaskunnan puolesta

För Konungariket Norge

Image


(1)  Questi prodotti sono importati in esenzione dai dazi. La Norvegia si riserva tuttavia il diritto di introdurre un dazio se i prodotti sono importati per l'alimentazione animale.

(1)  Per il periodo 1.1-31.12, nonché durante il primo anno di applicazione dell'accordo, se del caso proporzionalmente. Contingenti supplementari da aggiungere ai contingenti esistenti negoziati nel quadro di precedenti accordi tra l'UE e la Norvegia.

(2)  Nel periodo dall'1.12 al 31.12.

(3)  Il quantitativo riguarda le importazioni di prosciutti non disossati. Per le importazioni di prosciutti disossati viene utilizzato un fattore di conversione di 1,15.

(4)  Tranne per le piante seguenti: Argyranthemum frutescens, Chrysanthemum frutescens, Begonia x hiemalis, Begonia elatior, Campanula, Dendranthema x grandiflora, Chrysanthemum x morifolium, Euphorbia pulcherrima, Poinsettia pulcherrima, Hibiscus, Kalanchoe, Pelargonium, Primula e Saintpaulia.

(5)  Sono incluse le seguenti piante: Condiaeum, Croton, Dieffenbachia, Epipremnum, Scindapsus aureum, Hedera, Nephrolepis, Peperomia obtusifolia, Peperomia rotundifolia, Schefflera, Soleirolia e Helxine, anche se importate nell'ambito di gruppi misti di piante.

(6)  Criteri dell'utilizzatore finale: industria di trasformazione.

(7)  Per il periodo 1.1-31.12, e durante il primo anno di applicazione dell'accordo, se del caso proporzionalmente. Contingenti supplementari da aggiungere ai contingenti esistenti negoziati nel quadro di precedenti accordo tra l'UE e la Norvegia.


REGOLAMENTI

25.5.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 129/16


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/761 DELLA COMMISSIONE

del 16 febbraio 2018

che istituisce metodi comuni di sicurezza per la supervisione da parte delle autorità nazionali preposte alla sicurezza in seguito al rilascio di un certificato di sicurezza unico o di un'autorizzazione di sicurezza a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 1077/2012 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 6,

vista la raccomandazione ERA-REC-115-REC dell'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie, presentata alla Commissione in data 9 marzo 2017, sulla revisione dei metodi comuni di sicurezza per la valutazione della conformità e del metodo di sicurezza comune per la supervisione,

considerando quanto segue:

(1)

I metodi comuni di sicurezza (CSM) descrivono le modalità di valutazione dei livelli di sicurezza e del raggiungimento degli obiettivi di sicurezza nonché del rispetto di altri requisiti in materia di sicurezza.

(2)

In conformità all'articolo 6, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2016/798, i CSM devono essere rivisti a intervalli regolari, considerando l'esperienza acquisita tramite la loro applicazione e l'evoluzione globale della sicurezza delle ferrovie e con l'obiettivo di mantenere e, se ragionevolmente fattibile, migliorare costantemente la sicurezza.

(3)

Con la sua decisione di esecuzione del 1o settembre 2016 (2), la Commissione ha conferito all'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie (l'«Agenzia») il mandato a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/798, di rivedere i regolamenti della Commissione (UE) n. 1158/2010 (3), (UE) n. 1169/2010 (4) e (UE) n. 1077/2012 (5). In data 9 marzo 2017 l'Agenzia ha pubblicato una raccomandazione, cui era acclusa una relazione sui risultati della consultazione delle autorità nazionali preposte alla sicurezza, delle parti sociali e degli utenti, e una relazione sulla valutazione d'impatto dei CSM modificati da adottare, per ottemperare al mandato della Commissione. La Commissione ha esaminato la raccomandazione formulata dall'Agenzia al fine di verificare che il mandato fosse stato rispettato come previsto dall'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/798.

(4)

Una volta emesso un certificato di sicurezza unico o un'autorizzazione di sicurezza, l'autorità nazionale preposta alla sicurezza dovrebbe condurre attività di supervisione al fine di verificare se le disposizioni del sistema di gestione della sicurezza siano applicate in modo efficace durante il funzionamento e se siano costantemente soddisfatti tutti i requisiti.

(5)

In conformità con l'articolo 17, paragrafi 1 e 8, della direttiva (UE) 2016/798, nei casi in cui le imprese ferroviarie e i gestori dell'infrastruttura siano contemporaneamente anche soggetti responsabili della manutenzione non certificati conformemente all'articolo 14, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/798, le attività di supervisione svolte dalle autorità nazionali preposte alla sicurezza allo scopo di verificare l'applicazione dei CSM pertinenti, di cui all'articolo 6 della medesima direttiva, da parte di soggetti responsabili della manutenzione si considerano mezzi leciti per la supervisione dell'efficacia dei sistemi di gestione della sicurezza di tali imprese ferroviarie e gestori dell'infrastruttura.

(6)

Dovrebbe essere istituito un processo di supervisione destinato alle autorità nazionali preposte alla sicurezza allo scopo di migliorare la fiducia reciproca nella rispettiva impostazione delle attività di supervisione e dei processi decisionali che le interessano.

(7)

Le autorità nazionali preposte alla sicurezza dovrebbero essere responsabili delle loro decisioni e pertanto impartire disposizioni o prevedere procedure interne rispetto alle quali siano chiamate a rispondere.

(8)

La supervisione dovrebbe riguardare innanzitutto le attività che l'autorità nazionale preposta alla sicurezza ritiene possano dare origine ai rischi più gravi o nell'ambito delle quali il controllo dei rischi sia possibile in minor misura. A tale scopo le autorità nazionali preposte alla sicurezza dovrebbero elaborare e attuare una strategia di supervisione basata sul rischio e uno o più piani in cui definiscono gli obiettivi delle loro attività e fissano le priorità in materia di supervisione.

(9)

I provvedimenti di esecuzione adottati dalle autorità nazionali preposte alla sicurezza per garantire che le imprese ferroviarie e i gestori dell'infrastruttura rispettino l'obbligo giuridico di cui all'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/798, dovrebbero essere proporzionati agli eventuali rischi per la sicurezza o alla potenziale gravità della mancata conformità agli obblighi giuridici cui sono soggetti.

(10)

Per poter svolgere le proprie mansioni di cui all'articolo 16, paragrafo 2, lettera i), della direttiva (UE) 2016/798, l'autorità nazionale preposta alla sicurezza dovrebbe inoltre formulare un giudizio sull'efficacia del quadro normativo in materia di sicurezza in base ai risultati delle sue attività di supervisione.

(11)

Le tecniche di audit e ispezione finalizzate alla supervisione dovrebbero di norma prevedere colloqui con il personale impiegato a vari livelli nell'organizzazione, l'analisi di documenti e registrazioni relativi al sistema di gestione della sicurezza e l'esame dei risultati del sistema di gestione inerenti alla sicurezza messi in rilievo da ispezioni o attività correlate.

(12)

A norma dell'articolo 17, paragrafo 13, della direttiva (UE) 2016/798, l'Agenzia, agendo in qualità di organismo di certificazione di sicurezza, e le autorità nazionali preposte alla sicurezza dovrebbero coordinare, quando e se appropriato, e garantire lo scambio di tutte le informazioni tra le attività di verifica e supervisione, comprese eventuali notifiche dirette alle imprese ferroviarie. In modo analogo, le pertinenti autorità nazionali preposte alla sicurezza dovrebbero occuparsi del coordinamento in caso di infrastrutture transfrontaliere.

(13)

Al fine di garantire che la supervisione sia effettuata in modo efficace dalle autorità nazionali preposte alla sicurezza e per rafforzare la loro fiducia reciproca, dette autorità dovrebbero assicurarsi che il personale coinvolto nella supervisione abbia le competenze necessarie. Per questo motivo è opportuno che le loro competenze siano chiaramente individuate.

(14)

Le autorità nazionali preposte alla sicurezza coinvolte nella supervisione di un gestore di un'infrastruttura transfrontaliera o di un'impresa ferroviaria che opera in più di uno Stato membro dovrebbero collaborare al fine di evitare una duplicazione dei controlli e dovrebbero coordinare le rispettive attività di supervisione per garantire che tutte le informazioni essenziali relative al gestore dell'infrastruttura o all'impresa ferroviaria, in particolare per quanto riguarda i rischi noti e la prestazione di sicurezza, siano condivise e utilizzate per orientare le attività di supervisione sui settori a maggiore rischio per il funzionamento complessivo.

(15)

Le autorità nazionali preposte alla sicurezza dovrebbero collaborare, laddove necessario, con altre autorità o altri organismi competenti che interagiscono nel settore ferroviario, come gli organismi normativi e le autorità preposte al rilascio delle licenze che rispondono alla definizione di cui alla direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), o con le autorità competenti per il monitoraggio del rispetto delle norme applicabili relative all'orario di lavoro, ai tempi di guida e di riposo dei macchinisti al fine di espletare il rispettivo mandato, condividere informazioni, risolvere conflitti derivanti dall'impostazione, evitare effetti negativi sul sistema ferroviario e coordinare la reazione a un'eventuale non conformità al quadro normativo relativo alla sicurezza.

(16)

A norma dell'articolo 31, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/798, il nuovo regime di certificazione in materia di sicurezza entrerà in vigore il 16 giugno 2019. Gli Stati membri hanno tuttavia la possibilità di comunicare all'Agenzia e alla Commissione, a norma dell'articolo 33, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/798, che hanno prorogato il periodo di recepimento e che pertanto possono continuare a rilasciare certificati conformemente alla direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7) fino al 16 giugno 2020. È pertanto necessario allineare le date di applicazione del presente regolamento con le date fissate nella direttiva (UE) 2016/798 per consentire un'agevole transizione al nuovo regime di certificazione.

(17)

Il regolamento (UE) n. 1077/2012 non è più attuale e dovrebbe essere sostituito dal presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce i metodi di sicurezza comuni (CSM) di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), della direttiva (UE) 2016/798, per la supervisione della gestione della sicurezza da parte delle autorità nazionali preposte alla sicurezza, una volta che le imprese ferroviarie hanno ottenuto un certificato di sicurezza e i gestori dell'infrastruttura hanno ottenuto un'autorizzazione di sicurezza.

Articolo 2

Definizione

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)   «organismo di certificazione di sicurezza»: l'organo responsabile del rilascio di un certificato di sicurezza unico, sia esso l'Agenzia o un'autorità nazionale preposta alla sicurezza;

b)   «problematica residua»: una questione minore individuata durante la valutazione di una domanda di certificato di sicurezza unico o di autorizzazione di sicurezza, che non ne impedisce il rilascio e che può essere rinviata a un controllo successivo.

Articolo 3

Processo di supervisione

1.   Le autorità nazionali preposte alla sicurezza applicano il processo di supervisione definito all'allegato I.

2.   Le autorità nazionali preposte alla sicurezza stabiliscono le disposizioni o procedure interne per gestire il processo di supervisione.

3.   Ai fini della supervisione, le autorità nazionali preposte alla sicurezza accettano le autorizzazioni, i riconoscimenti o i certificati di prodotti o servizi forniti dalle imprese ferroviarie e dai gestori dell'infrastruttura, o dai loro contraenti, partner o fornitori, rilasciati in conformità alla pertinente normativa dell'Unione, come prova della capacità delle imprese ferroviarie e dei gestori dell'infrastruttura di rispettare i requisiti corrispondenti definiti nel regolamento delegato (UE) 2018/762 della Commissione (8).

Articolo 4

Tecniche di supervisione

Le autorità nazionali preposte alla sicurezza adottano tecniche appropriate, come audit e ispezioni, e selezionano quelle più appropriate nell'ambito della pianificazione delle loro attività di supervisione.

Articolo 5

Legami tra supervisione e valutazione

1.   L'autorità nazionale preposta alla sicurezza che effettua la supervisione utilizza e, se del caso, condivide le informazioni raccolte in merito alla prestazione del sistema di gestione della sicurezza durante le sue attività di supervisione al fine di rinnovare o aggiornare i certificati di sicurezza unici o le autorizzazioni di sicurezza.

2.   Qualora non sia competente per l'emissione del certificato di sicurezza unico o dell'autorizzazione di sicurezza, l'autorità nazionale preposta alla sicurezza di cui al paragrafo 1, su richiesta e dopo aver ricevuto una domanda di rinnovo o di aggiornamento, si coordina tempestivamente con l'Agenzia, che agisce in qualità di organismo di certificazione di sicurezza, o con la pertinente autorità nazionale preposta alla sicurezza, in caso di infrastruttura transfrontaliera.

In base all'esito del coordinamento di cui al primo comma, l'autorità nazionale preposta alla sicurezza individua e indirizza le informazioni rilevanti per valutare se il sistema di gestione della sicurezza dell'impresa ferroviaria o del gestore dell'infrastruttura funzioni in modo efficiente. Tali informazioni comprendono almeno:

a)

una descrizione delle non conformità gravi che possono incidere sulla prestazione di sicurezza o creare seri rischi per la sicurezza ed eventuali altri settori che destano preoccupazione individuati nel corso delle attività di supervisione svolte a partire dalla valutazione precedente;

b)

lo stato del piano (o dei piani) d'azione fissato/i dall'impresa ferroviaria o dal gestore dell'infrastruttura al fine di risolvere le non conformità gravi e qualsiasi altro ambito che desta preoccupazione di cui alla lettera a), e le azioni pertinenti che sono state adottate dall'autorità nazionale preposta alla sicurezza per sorvegliare la risoluzione di tali questioni;

c)

un riepilogo della prestazione di sicurezza dell'impresa ferroviaria o del gestore dell'infrastruttura operante nel rispettivo Stato membro;

d)

lo stato del piano (o dei piani) d'azione fissato/i dall'impresa ferroviaria o dal gestore dell'infrastruttura al fine di risolvere eventuali problematiche residue di precedenti valutazioni.

Articolo 6

Competenza del personale coinvolto nella supervisione

1.   Le autorità nazionali preposte alla sicurezza si assicurano che il personale coinvolto nella supervisione disponga delle seguenti competenze:

a)

conoscenza del quadro normativo pertinente applicabile alla supervisione;

b)

conoscenza del funzionamento del sistema ferroviario;

c)

livello adeguato di analisi critica;

d)

esperienza nella supervisione di un sistema di gestione della sicurezza o di un sistema analogo del settore ferroviario oppure di un sistema di gestione della sicurezza di un settore che presenta caratteristiche tecniche e operative equivalenti;

e)

capacità ed esperienza nello svolgimento di colloqui;

f)

capacità di risolvere problemi, comunicare e lavorare in gruppo.

2.   In caso di lavoro di gruppo le competenze possono essere condivise tra i membri del gruppo.

3.   Al fine di garantire la corretta applicazione del paragrafo 1, le autorità nazionali preposte alla sicurezza istituiscono un sistema di gestione delle competenze comprendente:

a)

l'elaborazione di profili di competenza per ogni lavoro, posizione o ruolo;

b)

l'assunzione del personale in conformità ai profili di competenza stabiliti;

c)

il mantenimento, lo sviluppo e la valutazione delle competenze del personale in conformità ai profili di competenza stabiliti.

Articolo 7

Criteri decisionali

1.   L'autorità nazionale preposta alla sicurezza stabilisce e pubblica i criteri decisionali sul modo di valutare la corretta applicazione del sistema di gestione della sicurezza da parte di un'impresa ferroviaria o di un gestore dell'infrastruttura e l'efficacia del sistema di controllo della sicurezza nel controllare i rischi per la sicurezza associati alle attività dell'impresa ferroviaria o del gestore dell'infrastruttura.

Tali criteri comprendono informazioni sul modo in cui l'autorità nazionale preposta alla sicurezza gestisce le non conformità riscontrate dal sistema di gestione della sicurezza dell'impresa ferroviaria e/o del gestore dell'infrastruttura.

2.   L'autorità nazionale preposta alla sicurezza adotta e pubblica una procedura che descrive in dettaglio il modo in cui le imprese ferroviarie, i gestori dell'infrastruttura ed eventuali altre parti interessate possono presentare ricorso in merito a decisioni adottate durante le attività di supervisione.

Articolo 8

Coordinamento tra le autorità nazionali preposte alla sicurezza e cooperazione con altre autorità o altri organismi

1.   Le autorità nazionali preposte alla sicurezza coinvolte nella supervisione di un gestore di una o più infrastrutture transfrontaliere o di un'impresa ferroviaria che opera in più di uno Stato membro coordinano le loro attività di supervisione a norma dell'articolo 17, paragrafi 7 e 9, della direttiva (UE) 2016/798.

Una volta emesso un certificato di sicurezza unico o un'autorizzazione di sicurezza, le autorità nazionali preposte alla sicurezza decidono sollecitamente quale di esse debba assumere un ruolo guida nel coordinamento della supervisione della corretta applicazione e dell'efficacia del sistema di gestione della sicurezza, fermi restando gli obblighi cui le autorità nazionali preposte alla sicurezza sono soggette a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, lettere d) e j), e dell'articolo 17 della direttiva (UE) 2016/798.

2.   Ai fini di cui al paragrafo 1, le autorità nazionali preposte alla sicurezza mettono a punto procedure basate sul quadro per il coordinamento e la supervisione congiunta di cui all'allegato II.

3.   Le autorità nazionali preposte alla sicurezza realizzano inoltre intese di cooperazione con organismi investigativi nazionali, con organismi di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione e con altre autorità o altri organismi pertinenti.

Articolo 9

Abrogazione

Il regolamento (UE) n. 1077/2012 è abrogato con effetto a decorrere dal 16 giugno 2019.

Articolo 10

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 16 giugno 2019. L'articolo 5, paragrafo 2, e l'articolo 8, paragrafi 1 e 2, si applicano tuttavia a decorrere dal 16 giugno 2020 per gli Stati membri che hanno notificato all'Agenzia e alla Commissione, in conformità all'articolo 33, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/798, la proroga del termine di recepimento di detta direttiva.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 138 del 26.5.2016, pag. 102.

(2)  Decisione di esecuzione della Commissione, del 1o settembre 2016, concernente un mandato dell'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie per la revisione dei metodi comuni di sicurezza per la valutazione della conformità e del metodo di sicurezza comune per la supervisione, che abroga la decisione C(2014) 1649 final (C(2016) 5504 final).

(3)  Regolamento (UE) n. 1158/2010 della Commissione, del 9 dicembre 2010, relativo a un metodo di sicurezza comune per valutare la conformità ai requisiti di ottenimento di certificati di sicurezza della rete ferroviaria (GU L 326 del 10.12.2010, pag. 11).

(4)  Regolamento (UE) n. 1169/2010 della Commissione, del 10 dicembre 2010, concernente un metodo di sicurezza comune per la valutazione della conformità ai requisiti per ottenere un'autorizzazione di sicurezza per l'infrastruttura ferroviaria (GU L 327 dell'11.12.2010, pag. 13).

(5)  Regolamento (UE) n. 1077/2012 della Commissione, del 16 novembre 2012, relativo a un metodo di sicurezza comune per la supervisione da parte delle autorità nazionali preposte alla sicurezza dopo il rilascio di un certificato di sicurezza o di un'autorizzazione di sicurezza (GU L 320 del 17.11.2012, pag. 3).

(6)  Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 32).

(7)  Direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (direttiva sulla sicurezza delle ferrovie) (GU L 164 del 30.4.2004, pag. 44).

(8)  Regolamento delegato (UE) 2018/762 della Commissione, dell'8 marzo 2018, che istituisce metodi comuni di sicurezza per il sistema di gestione della sicurezza a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (UE) n. 1158/2010 e (UE) n. 1169/2010 della Commissione (cfr. pag. 26 della presente Gazzetta ufficiale).


ALLEGATO I

Processo di supervisione di cui all'articolo 3

1.   INFORMAZIONI GENERALI

L'autorità nazionale preposta alla sicurezza deve elaborare un processo strutturato e verificabile per l'intera attività, che tenga conto degli elementi riportati qui di seguito. Ciò garantisce che il processo di supervisione sia iterativo e risponda alla necessità di un miglioramento continuo, come si vede nel diagramma riportato in appendice.

2.   ELABORAZIONE DI UNA STRATEGIA E DI UN PIANO O PIÙ PIANI DI SUPERVISIONE

L'autorità nazionale preposta alla sicurezza deve:

a)

raccogliere e analizzare i dati/le informazioni provenienti da una varietà di fonti come contributo alla definizione della strategia e del piano o dei piani. Tali fonti possono includere informazioni raccolte nel corso della valutazione dei sistemi di gestione della sicurezza, i risultati di precedenti attività di supervisione, informazioni tratte dalle autorizzazioni di sottosistemi o veicoli, relazioni/raccomandazioni di organismi nazionali di investigazione relative a incidenti, altre relazioni o altri dati relativi a incidenti, relazioni annuali sulla sicurezza stilate dalle imprese ferroviarie o dai gestori dell'infrastruttura e destinate alle autorità nazionali preposte alla sicurezza, relazioni annuali sulla manutenzione da parte di soggetti responsabili della manutenzione, denunce di cittadini e altre fonti pertinenti;

b)

individuare nella strategia di supervisione le aree di rischio che si prestano a interventi di supervisione mirati, comprese quelle derivanti dall'integrazione e dalla gestione di fattori umani e organizzativi, se del caso;

c)

elaborare uno o più piani di supervisione, indicando in che modo essi attueranno la strategia di supervisione durante il periodo di validità dei certificati di sicurezza unici e delle autorizzazione di sicurezza;

d)

formulare una stima iniziale delle risorse necessarie per attuare il piano o i piani sulla base delle aree di intervento individuate;

e)

assegnare le risorse necessarie all'attuazione del piano o dei piani;

f)

trattare nella strategia e nel piano (o piani) di supervisione tutte le questioni legate alle operazioni o all'infrastruttura transfrontaliera (o alle infrastrutture transfrontaliere), coordinandosi con altre autorità nazionali preposte alla sicurezza.

3.   COMUNICAZIONE DELLA STRATEGIA E DEL PIANO O DEI PIANI DI SUPERVISIONE

L'autorità nazionale preposta alla sicurezza deve:

a)

comunicare gli obiettivi generali della strategia di supervisione e fornire una spiegazione generale del piano o dei piani alle imprese ferroviarie o ai gestori dell'infrastruttura pertinenti e, se del caso, ad altri soggetti interessati;

b)

fornire alle imprese ferroviarie o ai gestori dell'infrastruttura interessati un'illustrazione generale delle modalità di attuazione del piano o dei piani di supervisione.

4.   SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI SUPERVISIONE

L'autorità nazionale preposta alla sicurezza deve:

a)

attuare il piano o i piani;

b)

adottare misure proporzionate per affrontare eventuali inosservanze degli obblighi giuridici cui sono soggetti imprese ferroviarie e gestori dell'infrastruttura, compresa l'emissione di avvisi urgenti in materia di sicurezza e l'adozione di misure di sicurezza temporanee quando necessario;

c)

valutare il livello di adeguatezza con cui l'impresa ferroviaria o il gestore dell'infrastruttura ha elaborato e applicato il piano o i piani d'azione per porre rimedio, entro un lasso di tempo specifico, a eventuali casi di non conformità o problematiche residue;

d)

documentare i risultati delle sue attività di supervisione.

5.   RISULTATI DELLE ATTIVITÀ DI SUPERVISIONE

L'autorità nazionale preposta alla sicurezza deve:

a)

condividere i risultati delle sue attività di supervisione con le imprese ferroviarie o i gestori dell'infrastruttura interessati, individuando le aree in cui l'impresa ferroviaria o il gestore dell'infrastruttura presenta delle non conformità e le aree che rappresentano buone pratiche per il miglioramento della sicurezza;

b)

disporre di una visione d'insieme delle prestazioni di sicurezza delle singole imprese ferroviarie o dei singoli gestori dell'infrastruttura operanti nel rispettivo Stato membro;

c)

pubblicare le proprie opinioni in merito alla prestazione di sicurezza complessiva nel rispettivo Stato membro e comunicarle alle parti interessate;

d)

pubblicare le proprie opinioni in merito all'efficacia del quadro normativo in materia di sicurezza e comunicarle alle parti interessate;

e)

utilizzare e, se del caso, condividere con l'Agenzia che agisce in qualità di organismo di certificazione di sicurezza o con la pertinente autorità nazionale preposta alla sicurezza, in caso di infrastruttura transfrontaliera, le informazioni relative alle prestazioni del sistema di gestione della sicurezza raccolte durante la supervisione delle imprese ferroviarie o dei gestori dell'infrastruttura prima di effettuare una nuova valutazione della domanda di rinnovo o di aggiornamento del certificato di sicurezza unico o dell'autorizzazione di sicurezza;

f)

se del caso, adottare provvedimenti di esecuzione, verificare se sussistano le condizioni per limitare o revocare il certificato di sicurezza unico o l'autorizzazione di sicurezza e, qualora non sia responsabile in prima persona dell'emissione di tali documenti, informarne l'autorità competente.

6.   RIESAME DELLE ATTIVITÀ DI SUPERVISIONE

Sulla base delle informazioni raccolte e dell'esperienza acquisita nel corso delle attività di supervisione e della prestazione di sicurezza sia a livello individuale, sia a livello di Stato membro, a scadenze regolari l'autorità nazionale preposta alla sicurezza deve:

a)

effettuare un riesame della strategia e del piano o dei piani di supervisione per verificare che le attività mirate originarie, l'uso di dati/informazioni provenienti da una varietà di fonti, i risultati della supervisione e la distribuzione delle risorse siano adeguati, modificando se necessario le priorità;

b)

rivedere il piano o i piani, se necessario, e valutare l'impatto delle modifiche sulla strategia di supervisione;

c)

trasmettere, se necessario, valutazioni e proposte al rispettivo Stato membro per porre rimedio a eventuali lacune del quadro normativo.

Appendice

Image

Non-conformità?

Efficacia del quadro normativon in materia di sicurezza

Prestaziono generali di sicurezza nello Stato membro

Attuazione, promozione e/o sviluppo del quadro normative in material di sicurezza

Sono necessarie misure?

Valutare la performance di sicurezza

Risultati della supervisione

Valuatare la pertinenza e l’efficacia del piano/dei piani d’azione

Adottare misure proporzionate

Obiettivi generali della strategia di supervisione, spiegazione generale del piano / dei piani di supervisione e spiegazione di come i piani saranno attuati

Elaborazione di una strategia e di uno o più piani di super-visione e attività di coordinamento e supervision con altre autorità nazionali prepose alla sicurezza

Dati relative a incidenti/in-convenienti

Altre informazioni pertinenti

Risultati di precedent attività di supervisione

Sviluppare e attuare il piano/i piani d’azione

No

Relazioni relative a indagini

relazioni anuali sulla sicurezza redatte dale imprese ferroviarie o dai gestori dell’infrastruttura

Documentare i risultati della supervisione

No

Informazioni pertinenti raccolte in merito alla prestazione del sistema di gestione della sicurezza

Attuazione del piano / dei piani

Revisione delle attività di supervisione

Individuare aree di rischio

Raccogliere e analizzare informazioni

Informazioni raccolte nel corso di verifiche di sicurezza

Impresa ferroviaria o gesture dell’infrastruttura

Autorità nazionale preposta alla sicurezza che svolge le attività di supervisione

Agenzia o autorità nazionale di sicurezza interessata


ALLEGATO II

Quadro per il coordinamento e la supervisione congiunta di cui all'articolo 8, paragrafo 2

Le autorità nazionali preposte alla sicurezza devono sviluppare accordi sulla base dei seguenti principi ed elementi specifici:

1.

Concordare quali imprese ferroviarie e gestori dell'infrastruttura operano in modo tale da richiedere una supervisione coordinata o congiunta.

2.

Concordare la lingua (o le lingue) e il livello di riservatezza delle informazioni da usare per le loro intese di coordinamento.

3.

Concordare le informazioni oggetto di scambio e un calendario degli scambi:

a)

scambiare informazioni pertinenti relative alle imprese ferroviarie e ai gestori dell'infrastruttura individuati al punto 1 e condividere i risultati della loro attività di valutazione;

b)

fornire copie delle autorizzazioni di sicurezza, se del caso;

c)

condividere i risultati di attività di supervisione collegate, comprese decisioni e azioni esecutive, se del caso;

d)

condividere informazioni relative alla prestazione di sicurezza delle imprese ferroviarie e dei gestori dell'infrastruttura individuati al punto 1 in ciascuno Stato membro.

4.

Condividere criteri decisionali:

a)

condividere informazioni relative al modo in cui ciascuna autorità nazionale preposta alla sicurezza definisce gli obiettivi delle proprie attività per ciascuna impresa ferroviaria e ciascun gestore dell'infrastruttura interessato come parte del piano di supervisione;

b)

stabilire un dialogo tra le autorità nazionali preposte alla sicurezza in merito alle proposte per affrontare le non conformità gravi.

5.

Gestire il coordinamento:

a)

condividere le strategie e i piani di supervisione esistenti;

b)

individuare punti di interesse e/o problemi comuni;

c)

pianificare in modo efficiente iniziative individuali, coordinate o comuni senza causare inutili disagi alle imprese ferroviarie e ai gestori dell'infrastruttura ed evitando una sovrapposizione di tali iniziative.

6.

Concordare quale o quali autorità nazionali preposte alla sicurezza siano incaricate di seguire le azioni mirate ad affrontare problematiche residue che sono state differite per la supervisione, se del caso.

7.

Concordare gli ambiti da trattare in maniera coordinata o congiunta:

a)

individuare i principali rischi per le pertinenti imprese ferroviarie e i gestori dell'infrastruttura che devono essere trattati in maniera coordinata o congiunta;

b)

concordare quale autorità nazionale preposta alla sicurezza guiderà le attività in quale materia, se del caso, sulla base di criteri chiaramente individuati;

c)

concordare quali tipi di attività congiunte di supervisione intraprendere, se del caso;

d)

concordare il modo in cui le imprese ferroviarie e i gestori dell'infrastruttura dovrebbero essere informati delle intese e degli accordi in corso tra le autorità nazionali preposte alla sicurezza.

8.

Condividere le buone pratiche:

a)

sviluppare accordi per la revisione e il coordinamento, a scadenze regolari, delle attività di supervisione per le imprese ferroviarie e i gestori dell'infrastruttura interessati;

b)

sviluppare accordi per valutare l'efficacia del coordinamento e della cooperazione tra le autorità nazionali preposte alla sicurezza, compresa l'Agenzia, se del caso.


25.5.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 129/26


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/762 DELLA COMMISSIONE

dell'8 marzo 2018

che stabilisce metodi comuni di sicurezza relativi ai requisiti del sistema di gestione della sicurezza a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti della Commissione (UE) n. 1158/2010 e (UE) n. 1169/2010

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 6,

vista la raccomandazione ERA-REC-115-REC dell'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie, presentata alla Commissione in data 9 marzo 2017, sulla revisione dei metodi comuni di sicurezza per la valutazione della conformità e dei metodi di sicurezza comuni per la supervisione,

considerando quanto segue:

(1)

I metodi comuni di sicurezza (CSM) descrivono le modalità di valutazione dei livelli di sicurezza e del raggiungimento degli obiettivi di sicurezza nonché del rispetto di altri requisiti in materia di sicurezza.

(2)

In conformità all'articolo 6, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2016/798, i CSM devono essere rivisti a intervalli regolari, considerando l'esperienza acquisita tramite la loro applicazione e l'evoluzione globale della sicurezza delle ferrovie e con l'obiettivo di mantenere e, se ragionevolmente fattibile, migliorare costantemente la sicurezza.

(3)

Con la sua decisione di esecuzione del 1o settembre 2016 (2), la Commissione ha conferito all'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie (l'«Agenzia») il mandato a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/798, di rivedere i regolamenti della Commissione (UE) n. 1158/2010 (3), (UE) n. 1169/2010 (4) e (UE) n. 1077/2012 (5). In data 9 marzo 2017 l'Agenzia ha pubblicato una raccomandazione, cui era acclusa una relazione sui risultati della consultazione delle autorità nazionali preposte alla sicurezza, delle parti sociali e degli utenti, e una relazione sulla valutazione d'impatto dei CSM modificati da adottare, per ottemperare al mandato della Commissione. La Commissione ha esaminato la raccomandazione formulata dall'Agenzia al fine di verificare che il mandato fosse stato rispettato come previsto dall'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/798.

(4)

Lo scopo del sistema di gestione della sicurezza è fare sì che le imprese ferroviarie e i gestori dell'infrastruttura raggiungano i loro obiettivi aziendali in modo sicuro. Il sistema di gestione della sicurezza è spesso integrato da altri sistemi di gestione in modo da migliorare la prestazione generale dell'organizzazione e ridurre i costi, unendo le forze a tutti i livelli dell'organizzazione. A tale scopo, il quadro comune della struttura di livello elevato ISO (6) viene usato per raggruppare in modo funzionale i requisiti del sistema di gestione della sicurezza, come previsto dall'articolo 9 della direttiva (UE) 2016/798. Tale quadro agevola inoltre la comprensione e l'applicazione di un approccio basato sui processi da parte delle imprese ferroviarie e dei gestori dell'infrastruttura al momento dello sviluppo, dell'implementazione, del mantenimento e del miglioramento continuo del loro sistema di gestione della sicurezza.

(5)

Una volta ottenuto un certificato di sicurezza unico o un'autorizzazione di sicurezza, il richiedente dovrebbe continuare a utilizzare il proprio sistema di gestione della sicurezza come indicato all'articolo 9 della direttiva (UE) 2016/798.

(6)

Il comportamento umano assume un ruolo centrale per il funzionamento sicuro ed efficiente delle ferrovie. Nei casi in cui si ritenga che tale comportamento abbia contribuito a un incidente o inconveniente, potrebbe darsi che diversi fattori organizzativi abbiano influenzato tale comportamento, come il carico di lavoro o la progettazione del lavoro, peggiorando la prestazione e aggravando le conseguenze dell'incidente o inconveniente. È pertanto fondamentale che le imprese ferroviarie e i gestori dell'infrastruttura adottino un approccio sistematico a sostegno della prestazione umana e al fine di gestire i fattori umani e organizzativi nell'ambito del sistema di gestione della sicurezza.

(7)

Il modo in cui la sicurezza è percepita, valutata e classificata all'interno di un'organizzazione rispecchia il reale impegno per la sicurezza a tutti i livelli dell'organizzazione stessa. Per questo motivo è anche importante che le imprese ferroviarie e i gestori dell'infrastruttura individuino le azioni e i comportamenti che possono creare una cultura positiva della sicurezza e promuovano, tramite il proprio sistema di gestione della sicurezza, una tale cultura di fiducia reciproca e di reciproco apprendimento, nell'ambito della quale il personale è incoraggiato a contribuire allo sviluppo della sicurezza segnalando eventi pericolosi e fornendo informazioni legate alla sicurezza.

(8)

Per il sistema di gestione della sicurezza si dovrebbe tenere conto del fatto che la direttiva 89/391/CEE del Consiglio (7) e le pertinenti direttive particolari da essa previste sono pienamente applicabili allo scopo di salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori che operano per la costruzione della rete ferroviaria, il suo funzionamento e la sua manutenzione. Ciò non determina ulteriori responsabilità o ulteriori mansioni per l'autorità che rilascia i certificati, oltre a quella di controllare se i rischi per la salute e la sicurezza siano stati considerati da chi richiede un certificato di sicurezza unico o un'autorizzazione di sicurezza. La responsabilità di controllare la conformità con la direttiva 89/391/CEE può comunque essere assegnata ad altre autorità competenti designate dagli Stati membri.

(9)

Per il sistema di gestione della sicurezza occorrerebbe, laddove pertinente, tenere in considerazione i potenziali rischi aggiuntivi derivanti dal trasporto di merci pericolose per ferrovia, e quindi anche la direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8).

(10)

I regolamenti (UE) n. 1158/2010 e (UE) n. 1169/2010 perderanno la loro attualità e dovrebbero pertanto essere sostituiti dal presente regolamento.

(11)

Per quanto riguarda i certificati di sicurezza, dall'articolo 10 paragrafo 15 della direttiva (UE) 2016/798 risulta che l'autorità nazionale preposta alla sicurezza può prescrivere la revisione dei certificati di sicurezza in seguito a modifiche sostanziali del quadro normativo in materia di sicurezza. Le modifiche introdotte dall'articolo 9 della direttiva (UE) 2016/798 e dal presente regolamento, sebbene importanti e di rilievo, non sono sostanziali. Il regolamento (UE) n. 1158/2010 dovrebbe quindi applicarsi ai certificati di sicurezza rilasciati a norma della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9) fino alla loro data di scadenza. Per lo stesso motivo, è inoltre necessario rinviare l'abrogazione del regolamento (UE) n. 1158/2010 fino al termine dell'ultimo giorno utile per la sua applicazione da parte delle autorità nazionali preposte alla sicurezza ai fini della supervisione. Oltre a ciò, in conformità alla direttiva (UE) 2016/798 i certificati di sicurezza esistenti continuano ad essere soggetti alla direttiva 2004/49/CE, che era alla base della direttiva (UE) n. 1158/2010.

(12)

Per quanto riguarda le autorizzazioni di sicurezza, dall'articolo 12, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva (UE) 2016/798 risulta che l'autorità nazionale preposta alla sicurezza può prescrivere la revisione delle autorizzazioni di sicurezza in seguito a modifiche sostanziali del quadro normativo in materia di sicurezza. Le modifiche introdotte dall'articolo 9 della direttiva (UE) 2016/798 e dal presente regolamento, sebbene importanti e di rilievo, non sono sostanziali. Il regolamento (UE) n. 1169/2010 dovrebbe quindi applicarsi alle autorizzazioni di sicurezza rilasciate a norma della direttiva 2004/49/CE fino alla loro data di scadenza. Per lo stesso motivo, è inoltre necessario rinviare l'abrogazione del regolamento (UE) n. 1169/2010 fino al termine dell'ultimo giorno utile per la sua applicazione da parte delle autorità nazionali preposte alla sicurezza ai fini della supervisione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento stabilisce metodi comuni di sicurezza (CSM) relativi ai requisiti del sistema di gestione della sicurezza per quanto riguarda le imprese ferroviarie e i gestori dell'infrastruttura, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), della direttiva (UE) 2016/798.

2.   Il presente regolamento si applica ai certificati di sicurezza unici e alle autorizzazioni di sicurezza rilasciate a norma della direttiva (UE) 2016/798.

Articolo 2

Definizione

Ai fini del presente regolamento, per «organismo responsabile delle certificazioni di sicurezza» si intende l'organismo responsabile del rilascio di un certificato di sicurezza unico, sia esso l'Agenzia o un'autorità nazionale preposta alla sicurezza.

Articolo 3

Requisiti del sistema di gestione della sicurezza per quanto riguarda le imprese ferroviarie

Le imprese ferroviarie elaborano i propri sistemi di gestione della sicurezza in conformità dei requisiti di cui all'allegato I.

Tali requisiti del sistema di gestione della sicurezza si applicano ai certificati di sicurezza unici di cui all'articolo 10 della direttiva (UE) 2016/798 ai fini della valutazione delle domande e della supervisione.

Articolo 4

Requisiti del sistema di gestione della sicurezza per quanto riguarda i gestori dell'infrastruttura

I gestori dell'infrastruttura elaborano i propri sistemi di gestione della sicurezza in conformità dei requisiti di cui all'allegato II.

Tali requisiti del sistema di gestione della sicurezza si applicano alle autorizzazioni di sicurezza di cui all'articolo 12 della direttiva (UE) 2016/798 ai fini della valutazione delle domande e della supervisione.

Articolo 5

Abrogazione

I regolamenti (UE) n. 1158/2010 e (UE) n. 1169/2010 sono abrogati con effetto a decorrere dal 16 giugno 2025.

Articolo 6

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Si applica a decorrere dal 16 giugno 2019 negli Stati membri che non hanno trasmesso notifica all'Agenzia e alla Commissione conformemente all'articolo 33, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/798. Si applica in tutti gli Stati membri a decorrere dal 16 giugno 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 138 del 26.5.2016, pag. 102.

(2)  Decisione di esecuzione della Commissione, del 1o settembre 2016, concernente un mandato dell'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie per la revisione dei metodi comuni di sicurezza per la valutazione della conformità e del metodo di sicurezza comune per la supervisione, che abroga la decisione C(2014) 1649 final (C(2016) 5504 final).

(3)  Regolamento (UE) n. 1158/2010 della Commissione, del 9 dicembre 2010, relativo a un metodo di sicurezza comune per valutare la conformità ai requisiti di ottenimento di certificati di sicurezza della rete ferroviaria (GU L 326 del 10.12.2010, pag. 11).

(4)  Regolamento (UE) n. 1169/2010 della Commissione, del 10 dicembre 2010, concernente un metodo di sicurezza comune per la valutazione della conformità ai requisiti per ottenere un'autorizzazione di sicurezza per l'infrastruttura ferroviaria (GU L 327 dell'11.12.2010, pag. 13).

(5)  Regolamento (UE) n. 1077/2012 della Commissione, del 16 novembre 2012, relativo a un metodo di sicurezza comune per la supervisione da parte delle autorità nazionali preposte alla sicurezza dopo il rilascio di un certificato di sicurezza o di un'autorizzazione di sicurezza (GU L 320 del 17.11.2012, pag. 3).

(6)  Direttive ISO/IEC, parte 1, supplemento consolidato 2016, allegato SL, appendice 2.

(7)  Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1).

(8)  Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13).

(9)  Direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (direttiva sulla sicurezza delle ferrovie) (GU L 164 del 30.4.2004, pag. 44).


ALLEGATO I

Requisiti del sistema di gestione della sicurezza per quanto riguarda le imprese ferroviarie

1.   CONTESTO DELL'ORGANIZZAZIONE

1.1.   L'organizzazione deve:

a)

descrivere il tipo, l'entità e l'ambito delle proprie operazioni;

b)

individuare i rischi gravi per la sicurezza connessi alle proprie operazioni ferroviarie, siano esse eseguite dall'organizzazione stessa o da subappaltatori, partner o fornitori soggetti al suo controllo;

c)

individuare le parti interessate (per esempio organismi normativi, autorità, gestori dell'infrastruttura, contraenti, fornitori, partner), comprese le parti esterne al sistema ferroviario, che sono rilevanti per il sistema di gestione della sicurezza;

d)

individuare i requisiti giuridici e di altro tipo connessi alla sicurezza che si applicano alle parti interessate di cui alla lettera c) e agire nel loro rispetto;

e)

garantire che i requisiti di cui alla lettera d) siano tenuti in considerazione durante l'elaborazione, l'attuazione e il mantenimento del sistema di gestione della sicurezza;

f)

descrivere l'ambito di applicazione del sistema di gestione della sicurezza, indicando quale parte delle attività sia inclusa o meno in tale ambito e tenendo in considerazione i requisiti di cui alla lettera d).

2.   LEADERSHIP

2.1.   Leadership e impegno

2.1.1.   L'alta dirigenza deve dimostrare qualità di leadership e un impegno a sviluppare, implementare, mantenere e migliorare continuamente il sistema di gestione della sicurezza, nei seguenti modi:

a)

assumendosi a livello generale l'onere e la responsabilità per la sicurezza;

b)

assicurando l'impegno alla sicurezza della dirigenza a diversi livelli interni all'organizzazione, espresso tramite le proprie attività e nelle relazioni con il personale e i contraenti;

c)

garantendo che siano stabiliti gli obiettivi e le politiche di sicurezza, che vengano compresi e che siano compatibili con l'orientamento strategico dell'organizzazione;

d)

garantendo l'integrazione dei requisiti del sistema di gestione della sicurezza nei processi aziendali dell'organizzazione;

e)

garantendo che siano disponibili le risorse necessarie al sistema di gestione della sicurezza;

f)

garantendo che il sistema di gestione della sicurezza permetta di controllare in modo efficace i rischi per la sicurezza individuati dall'organizzazione;

g)

incoraggiando il personale a facilitare la conformità con i requisiti del sistema di gestione della sicurezza;

h)

promuovendo il miglioramento continuo del sistema di gestione della sicurezza;

i)

garantendo che si tenga conto della sicurezza al momento di individuare e gestire i rischi legati alle attività dell'organizzazione e di spiegare il modo in cui saranno riconosciuti e risolti eventuali conflitti tra la sicurezza e altri obiettivi aziendali;

j)

promuovendo una cultura positiva della sicurezza.

2.2.   Politica di sicurezza

2.2.1.   L'alta dirigenza elabora un documento per descrivere la politica di sicurezza dell'organizzazione, il quale deve essere:

a)

adeguato al tipo e all'estensione delle operazioni ferroviarie dell'organizzazione;

b)

approvato dal direttore generale dell'organizzazione (o da uno o più rappresentanti dell'alta dirigenza);

c)

attuato in modo attivo, comunicato e messo a disposizione di tutto il personale.

2.2.2.   La politica di sicurezza deve:

a)

prevedere l'impegno a conformarsi a tutti i requisiti giuridici e di altro tipo connessi alla sicurezza;

b)

fornire un quadro per stabilire gli obiettivi di sicurezza e valutare la prestazione dell'organizzazione in materia di sicurezza rispetto a tali obiettivi;

c)

includere un impegno a controllare i rischi per la sicurezza che derivano sia dalle attività proprie che da quelle causate da terzi;

d)

includere un impegno al miglioramento continuo del sistema di gestione della sicurezza;

e)

essere mantenuta in conformità con la strategia aziendale e la valutazione della prestazione dell'organizzazione in materia di sicurezza.

2.3.   Ruoli organizzativi, responsabilità, oneri e poteri

2.3.1.   Le responsabilità, gli oneri e i poteri del personale il cui ruolo incide sulla sicurezza (compresa la dirigenza e il personale coinvolto in mansioni legate alla sicurezza) devono essere definiti per tutti i livelli interni all'organizzazione, documentati, assegnati e comunicati al personale interessato.

2.3.2.   L'organizzazione deve garantire che il personale cui vengono delegate responsabilità per mansioni connesse alla sicurezza disponga dei poteri, della competenza e delle risorse adeguate per svolgere le proprie mansioni senza subire interferenze dalle attività di altre funzioni aziendali.

2.3.3.   Le deleghe di responsabilità per mansioni legate alla sicurezza devono essere documentate e comunicate al personale interessato, il quale le deve accettare e comprendere appieno.

2.3.4.   L'organizzazione deve descrivere l'attribuzione dei ruoli di cui al punto 2.3.1 alle funzioni aziendali interne e, laddove pertinente, esterne all'organizzazione (cfr. 5.3. Contraenti, partner e fornitori).

2.4.   Consultazione del personale e di altre parti

2.4.1.   Il personale, i suoi rappresentanti e le parti esterne interessate, secondo necessità e laddove pertinente, devono essere consultati in sede di sviluppo, mantenimento e miglioramento del sistema di gestione della sicurezza per gli aspetti di rispettiva competenza, compresa la sicurezza delle procedure operative.

2.4.2.   L'organizzazione deve agevolare la consultazione del personale elaborando metodi e mezzi per il suo coinvolgimento, raccogliendo le sue opinioni e fornendo riscontri alle opinioni del personale.

3.   PIANIFICAZIONE

3.1.   Azioni volte ad affrontare i rischi

3.1.1.   Valutazione del rischio

3.1.1.1.   L'organizzazione deve:

a)

individuare e analizzare tutti i rischi operativi, organizzativi e tecnici pertinenti per il tipo, l'entità e l'area di attività dell'organizzazione. Tali rischi devono comprendere quelli derivanti da fattori umani e organizzativi, come il carico di lavoro, la progettazione del lavoro, la fatica o l'adeguatezza delle procedure, e dalle attività di altre parti interessate (cfr. 1. Contesto dell'organizzazione);

b)

valutare i rischi di cui alla lettera a) impiegando metodi di valutazione del rischio adeguati;

c)

sviluppare e predisporre misure di sicurezza, individuando inoltre le responsabilità associate (cfr. 2.3. Ruoli organizzativi, responsabilità, oneri e poteri);

d)

sviluppare un sistema per monitorare l'efficacia delle misure di sicurezza (cfr. 6.1. Monitoraggio);

e)

riconoscere la necessità di collaborare con altre parti interessate (come imprese ferroviarie, gestori dell'infrastruttura, fabbricanti, fornitori di servizi di manutenzione, soggetti responsabili della manutenzione, detentori di veicoli ferroviari, fornitori di servizi ed enti appaltanti), se del caso, su rischi condivisi e la messa in atto di adeguate misure di sicurezza;

f)

comunicare i rischi al personale e alle parti esterne interessate (cfr. 4.4. Informazione e comunicazione).

3.1.1.2.   In sede di valutazione del rischio, l'organizzazione deve tenere in considerazione la necessità di definire, fornire e mantenere un ambiente lavorativo sicuro e conforme alle disposizioni della legislazione applicabile, in particolare della direttiva 89/391/CEE.

3.1.2.   Pianificazione delle modifiche

3.1.2.1.   L'organizzazione deve individuare i potenziali rischi per la sicurezza e le misure di sicurezza appropriate (cfr. 3.1.1. Valutazione del rischio) prima di attuare una modifica (cfr. 5.4. Gestione delle modifiche) conformemente alla procedura di gestione del rischio di cui al regolamento (UE) n. 402/2013 (1), tenendo conto dei rischi per la sicurezza derivanti dallo stesso processo di modifica.

3.2.   Obiettivi e pianificazione della sicurezza

3.2.1.   L'organizzazione deve fissare gli obiettivi di sicurezza che devono essere mantenuti dalle pertinenti funzioni ai pertinenti livelli e, se ragionevolmente fattibile, migliorare la propria prestazione di sicurezza.

3.2.2.   Gli obiettivi di sicurezza devono:

a)

essere coerenti con la politica di sicurezza e con gli obiettivi strategici dell'organizzazione (se del caso);

b)

essere collegati ai rischi prioritari che incidono sulla prestazione di sicurezza dell'organizzazione;

c)

essere misurabili;

d)

tenere conto dei requisiti giuridici e di altro tipo applicabili;

e)

essere riesaminati nell'ottica degli obiettivi raggiunti e rivisti nel modo appropriato;

f)

essere comunicati.

3.2.3.   L'organizzazione deve disporre di uno o più piani in cui sia descritto il modo in cui intende raggiungere gli obiettivi di sicurezza prefissati.

3.2.4.   L'organizzazione deve fornire una descrizione della strategia e del piano (o dei piani) utilizzati per monitorare il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza (cfr. 6.1. Monitoraggio).

4.   SUPPORTO

4.1.   Risorse

4.1.1.   L'organizzazione deve fornire le risorse, compresi personale competente e strumentazione fruibile ed efficace, necessarie a stabilire, attuare, mantenere e migliorare continuamente il sistema di gestione della sicurezza.

4.2.   Competenze

4.2.1.   Il sistema di gestione delle competenze dell'organizzazione deve garantire che il personale il cui ruolo incide sulla sicurezza sia competente nelle mansioni legate alla sicurezza di cui è responsabile (cfr. 2.3. Ruoli organizzativi, responsabilità, oneri e poteri), e deve prevedere almeno:

a)

l'individuazione delle competenze (comprese conoscenze, abilità, comportamenti e atteggiamenti non legati agli aspetti tecnici) necessarie allo svolgimento delle mansioni legate alla sicurezza;

b)

i principi di selezione (livello d'istruzione di base, idoneità psicologica e fisica);

c)

formazione, esperienze e qualifiche iniziali;

d)

formazione continua e aggiornamento periodico delle competenze già acquisite;

e)

valutazione periodica delle competenze e controllo dell'idoneità psicologica e fisica per garantire il mantenimento delle qualifiche e delle abilità nel tempo;

f)

formazione specifica per gli aspetti pertinenti del sistema di gestione della sicurezza al fine di svolgere le proprie mansioni connesse alla sicurezza.

4.2.2.   L'organizzazione deve fornire, per il personale che svolge mansioni legate alla sicurezza, un programma di formazione, di cui al punto 4.2.1, lettere c), d) e f), garantendo che:

a)

il programma di formazione sia fornito in conformità ai requisiti per le competenze individuati e alle necessità individuali del personale;

b)

laddove applicabile, la formazione assicuri che il personale sia in grado di operare in tutte le condizioni operative (normali, degradate, di emergenza);

c)

la durata della formazione e la frequenza degli aggiornamenti siano adeguate agli obiettivi di formazione;

d)

sia mantenuto un registro per tutto il personale (cfr. 4.5.3. Controllo dei documenti);

e)

il programma di formazione sia regolarmente riesaminato e sottoposto a audit (cfr. 6.2. Audit interni) e che siano apportate le modifiche necessarie (cfr. 5.4. Gestione delle modifiche);

4.2.3.   Siano posti in essere meccanismi di reinserimento nel lavoro del personale in seguito a incidenti/inconvenienti o lunghe assenze, compresa una formazione aggiuntiva ove se ne riconosca la necessità.

4.3.   Consapevolezza

4.3.1.   L'alta dirigenza deve garantire che il personale il cui ruolo incide sulla sicurezza sia consapevole della rilevanza, dell'importanza e delle conseguenze della sua attività e del suo contributo alla corretta applicazione e all'efficacia del sistema di gestione della sicurezza, compreso il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza (cfr. 3.2. Obiettivi e pianificazione della sicurezza).

4.4.   Informazione e comunicazione

4.4.1.   L'organizzazione deve stabilire adeguati canali di comunicazione al fine di garantire che le informazioni che interessano la sicurezza siano scambiate tra i diversi livelli dell'organizzazione e con le parti esterne interessate, compresi contraenti, partner e fornitori.

4.4.2.   Al fine di garantire che le informazioni che interessano la sicurezza raggiungano le persone incaricate di emettere giudizi e adottare decisioni, l'organizzazione deve gestirne l'identificazione, il ricevimento, l'elaborazione, la generazione e la diffusione.

4.4.3.   L'organizzazione deve garantire che le informazioni che interessano la sicurezza siano:

a)

pertinenti, complete e comprensibili per i loro destinatari;

b)

valide;

c)

accurate;

d)

coerenti;

e)

controllate (cfr. 4.5.3. Controllo dei documenti);

f)

comunicate prima che abbiano effetto;

g)

ricevute e comprese dai destinatari.

4.5.   Documenti

4.5.1.   Documentazione relativa al sistema di gestione della sicurezza

4.5.1.1.   Deve essere redatta una descrizione del sistema di gestione della sicurezza, la quale deve includere:

a)

l'individuazione e la descrizione dei processi e delle attività connessi alla sicurezza delle operazioni ferroviarie, comprese le mansioni connesse alla sicurezza e le responsabilità ad esse collegate (cfr. 2.3. Ruoli organizzativi, responsabilità, oneri e poteri);

b)

le interazioni tra questi processi;

c)

le procedure o gli altri documenti contenenti la descrizione del modo in cui tali processi sono attuati;

d)

l'individuazione di contraenti, partner e fornitori con una descrizione del tipo e dell'entità dei servizi forniti;

e)

l'individuazione di accordi contrattuali o di altro tipo, conclusi tra l'organizzazione e le altre parti di cui alla lettera d), necessari al fine di controllare i rischi per la sicurezza dell'organizzazione e i rischi connessi all'impiego di contraenti;

f)

il riferimento ai documenti richiesti dal presente regolamento.

4.5.1.2.   L'organizzazione deve garantire che sia presentata all'autorità nazionale preposta alla sicurezza (o alle autorità nazionali preposte alla sicurezza) una relazione annuale sulla sicurezza a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2016/798 contenente:

a)

una sintesi delle decisioni sul livello di rilevanza delle modifiche che interessano la sicurezza, con un riepilogo delle modifiche rilevanti, conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 402/2013;

b)

gli obiettivi di sicurezza dell'organizzazione per l'esercizio (o gli esercizi) a venire e il modo in cui gravi rischi per la sicurezza incidono sulla definizione di tali obiettivi di sicurezza;

c)

i risultati di indagini interne relative a incidenti/inconvenienti (cfr. 7.1. Insegnamenti tratti da incidenti e inconvenienti) e di altre attività di monitoraggio (cfr. 6.1. Monitoraggio, 6.2. Audit interni e 6.3. Riesame della direzione) a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1078/2012 (2);

d)

i dettagli dei progressi compiuti nell'affrontare le raccomandazioni irrisolte avanzate dagli organismi investigativi nazionali (cfr. 7.1. Insegnamenti tratti da incidenti e inconvenienti);

e)

gli indicatori di sicurezza dell'organizzazione stabiliti allo scopo di valutare la prestazione di sicurezza dell'organizzazione (cfr. 6.1. Monitoraggio);

f)

laddove applicabile, le conclusioni della relazione annuale del consulente per la sicurezza, di cui al RID (3), sulle attività dell'organizzazione relative al trasporto di merci pericolose (4).

4.5.2.   Produzione e aggiornamento

4.5.2.1.   L'organizzazione deve garantire che, nel produrre e aggiornare i documenti connessi al sistema di gestione della sicurezza, siano usati i formati e i media adeguati.

4.5.3.   Controllo dei documenti

4.5.3.1.   L'organizzazione deve controllare i documenti connessi al sistema di gestione della sicurezza, in particolare per quanto riguarda la loro conservazione, distribuzione e il controllo delle modifiche ad essi apportate, al fine di garantire la loro disponibilità, adeguatezza e protezione, se del caso.

4.6.   Integrazione dei fattori umani e organizzativi

4.6.1.   L'organizzazione deve dimostrare di avere un metodo sistematico per integrare i fattori umani e organizzativi nell'ambito del sistema di gestione della sicurezza. Tale metodo deve:

a)

comprendere il ricorso ad esperti e l'impiego di metodi riconosciuti provenienti dal campo dei fattori umani e organizzativi;

b)

affrontare i rischi associati alla progettazione e all'impiego di strumentazione, mansioni, condizioni di lavoro e provvedimenti organizzativi tenendo in considerazione le capacità umane e le limitazioni ad esse connesse, nonché l'influenza che esse esercitano sulla prestazione umana.

5.   FUNZIONAMENTO

5.1.   Pianificazione e controllo delle operazioni

5.1.1.   In sede di pianificazione, elaborazione, attuazione e revisione dei propri processi operativi, l'organizzazione deve garantire che durante le attività operative:

a)

siano applicati i criteri di accettazione del rischio e le misure di sicurezza (cfr. 3.1.1. Valutazione del rischio);

b)

sia fornito un piano (o dei piani) per conseguire gli obiettivi di sicurezza (cfr. 3.2. Obiettivi e pianificazione della sicurezza);

c)

siano raccolte informazioni per misurare la corretta applicazione e l'efficacia delle disposizioni operative (cfr. 6.1. Monitoraggio).

5.1.2.   L'organizzazione deve garantire che le sue disposizioni operative siano conformi ai requisiti di sicurezza delle specifiche tecniche di interoperabilità applicabili, alle norme nazionali pertinenti e a eventuali altre prescrizioni pertinenti (cfr. 1. Contesto dell'organizzazione).

5.1.3.   Al fine di controllare i rischi rilevanti per la sicurezza delle attività operative (cfr. 3.1.1. Valutazione del rischio) devono essere tenuti in considerazione almeno i seguenti aspetti:

a)

pianificazione di tragitti ferroviari nuovi o già esistenti e di nuovi servizi ferroviari, compresa l'introduzione di nuovi tipi di veicoli, la necessità di noleggiare veicoli con contratto di leasing e/o assumere personale da parti esterne e lo scambio di informazioni con soggetti responsabili della manutenzione in merito alla manutenzione a fini operativi;

b)

sviluppo ed entrata in vigore degli orari ferroviari;

c)

preparazione di treni o veicoli prima della loro movimentazione, comprese le verifiche precedenti alla partenza e la composizione del treno;

d)

circolazione dei treni o movimentazione dei veicoli nelle diverse condizioni operative (normali, degradate, di emergenza);

e)

adattamento delle operazioni a richieste di ritiro dall'esercizio e notifica di ritorno in esercizio emesse dai soggetti responsabili della manutenzione;

f)

autorizzazioni alla movimentazione dei veicoli;

g)

fruibilità delle interfacce nelle cabine di guida dei treni e nei centri di controllo del treno e con le attrezzature utilizzate dal personale addetto alla manutenzione.

5.1.4.   Al fine di controllare l'attribuzione delle responsabilità rilevanti per la sicurezza delle attività operative, l'organizzazione deve individuare le responsabilità per il coordinamento e la gestione in sicurezza della circolazione dei treni e la movimentazione dei veicoli e definire le modalità di attribuzione delle mansioni pertinenti che interessano la fornitura in sicurezza di tutti i servizi al personale competente all'interno dell'organizzazione (cfr. 2.3. Ruoli organizzativi, responsabilità, oneri e poteri) e ad altre parti esterne qualificate, se del caso (cfr. 5.3. Contraenti, partner e fornitori).

5.1.5.   Al fine di controllare le attività di informazione e comunicazione rilevanti per la sicurezza delle attività operative (cfr. 4.4. Informazione e comunicazione), il personale interessato (per esempio il personale del treno) deve essere messo al corrente nei dettagli di qualsiasi specifica condizione di viaggio, comprese le relative modifiche rilevanti che potrebbero determinare un pericolo o restrizioni operative temporanee o permanenti (per esempio causate da uno specifico tipo di veicolo o da uno specifico percorso) e le condizioni relative ai carichi eccezionali, se del caso.

5.1.6.   Al fine di controllare le competenze rilevanti per la sicurezza delle attività operative (cfr. 4.2. Competenze), a norma della legislazione vigente (cfr. 1. Contesto dell'organizzazione) l'organizzazione deve garantire per il proprio personale:

a)

la conformità della formazione erogata e le istruzioni operative, e l'adozione di misure correttive laddove necessario;

b)

una formazione specifica in caso di cambiamenti previsti che interessino lo svolgimento delle operazioni o le mansioni loro assegnate;

c)

l'adozione di adeguate misure in seguito a incidenti e inconvenienti.

5.2.   Gestione delle immobilizzazioni materiali

5.2.1.   L'organizzazione deve provvedere alla gestione dei rischi per la sicurezza associati alle immobilizzazioni materiali (di seguito «i veicoli») durante tutta la loro esistenza (cfr. 3.1.1. Valutazione del rischio), dalla progettazione alla cessione, e ottemperare alle prescrizioni relative ai fattori umani da impiegare in tutte le fasi del ciclo di vita.

5.2.2.   L'organizzazione deve:

a)

garantire che i veicoli siano utilizzati per lo scopo previsto e mantengano contemporaneamente uno stato operativo sicuro, in conformità all'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/798 dove pertinente, e il livello di prestazione atteso;

b)

gestire i veicoli in condizioni operative normali e degradate;

c)

individuare il più rapidamente possibile i casi di non conformità con i requisiti operativi prima o durante l'impiego dei veicoli, compresa l'applicazione di limitazioni all'uso nel modo appropriato a garantirne uno stato operativo sicuro (cfr. 6.1. Monitoraggio).

5.2.3.   L'organizzazione deve accertare che i suoi provvedimenti relativi alla gestione dei veicoli siano, laddove applicabile, conformi a tutti i requisiti essenziali disposti nelle pertinenti specifiche tecniche di interoperabilità e a eventuali altri requisiti pertinenti (cfr. 1. Contesto dell'organizzazione).

5.2.4.   Al fine di controllare i rischi pertinenti per la fornitura di servizi di manutenzione (cfr. 3.1.1. Valutazione del rischio) devono essere tenuti in considerazione almeno i seguenti aspetti:

a)

l'individuazione del fabbisogno di servizi di manutenzione al fine di mantenere i veicoli in uno stato operativo sicuro, sulla base dell'impiego previsto ed effettivo e delle sue caratteristiche di progetto;

b)

la gestione della rimozione dall'esercizio dei veicoli a scopo di manutenzione, qualora siano stati individuati guasti o qualora le loro condizioni si deteriorino oltre i limiti dello stato operativo sicuro di cui alla lettera a);

c)

la gestione del ritorno dei veicoli allo stato operativo, con eventuali limitazioni d'uso in seguito alla manutenzione, al fine di garantire uno stato operativo sicuro;

d)

la gestione della strumentazione di monitoraggio e misurazione, al fine di garantire che sia idonea al suo scopo.

5.2.5.   Per controllare le attività di informazione e comunicazione rilevanti per la sicurezza delle attività di gestione dei veicoli (cfr. 4.4. Informazione e comunicazione), l'organizzazione deve tenere in considerazione i seguenti aspetti:

a)

lo scambio di informazioni all'interno dell'organizzazione o con parti esterne responsabili della manutenzione (cfr. 5.3. Contraenti, partner e fornitori), in particolare per quanto riguarda malfunzionamenti che interessino la sicurezza, incidenti, inconvenienti ed eventuali limitazioni d'uso dei veicoli;

b)

la tracciabilità di tutte le informazioni necessarie, comprese le informazioni connesse alla lettera a) (cfr. 4.4. Informazione e Comunicazione e 4.5.3. Controllo dei documenti);

c)

l'istituzione e la tenuta di registri, compresa la gestione delle modifiche riguardanti la sicurezza dei veicoli (cfr. 5.4. Gestione delle modifiche).

5.3.   Contraenti, partner e fornitori

5.3.1.   L'organizzazione deve individuare e controllare i rischi per la sicurezza derivanti dalle attività esternalizzate, comprese le attività o collaborazioni con contraenti, partner e fornitori.

5.3.2.   Al fine di controllare i rischi per la sicurezza di cui al punto 5.3.1, l'organizzazione deve definire i criteri per la selezione dei contraenti, dei partner e dei fornitori nonché i requisiti che sono tenuti a soddisfare per contratto, tra cui:

a)

i requisiti giuridici e di altro tipo connessi alla sicurezza (cfr. 1. Contesto dell'organizzazione);

b)

il livello di competenza richiesto per svolgere le mansioni definite nel contratto (cfr. 4.2. Competenze);

c)

le responsabilità per le mansioni da svolgere;

d)

la prestazione di sicurezza attesa, da mantenere per tutta la durata del contratto;

e)

gli obblighi relativi allo scambio di informazioni legate alla sicurezza (cfr. 4.4. Informazione e comunicazione);

f)

la tracciabilità di documenti legati alla sicurezza (cfr. 4.5. Documenti).

5.3.3.   A norma della procedura di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1078/2012, l'organizzazione deve monitorare:

a)

la prestazione di sicurezza di tutte le attività e operazioni svolte da contraenti, partner e fornitori al fine di garantirne la conformità ai requisiti stabiliti nel contratto;

b)

la consapevolezza dei contraenti, partner e fornitori in merito ai rischi per la sicurezza che essi comportano per le operazioni dell'organizzazione.

5.4.   Gestione delle modifiche

5.4.1.   L'organizzazione deve attuare e controllare le modifiche al sistema di gestione della sicurezza al fine di mantenere o migliorare la prestazione di sicurezza, comprese le decisioni adottate nelle diverse fasi della gestione delle modifiche e il successivo riesame dei rischi per la sicurezza (cfr. 3.1.1. Valutazione del rischio).

5.5.   Gestione delle emergenze

5.5.1.   L'organizzazione deve individuare le situazioni di emergenza e le misure da adottare tempestivamente per affrontarle (cfr. 3.1.1. Valutazione del rischio) e per ripristinare le normali condizioni operative in conformità al regolamento (UE) 2015/995 (5).

5.5.2.   L'organizzazione deve garantire che per ogni tipo di emergenza individuato:

a)

sia possibile contattare immediatamente i servizi di emergenza;

b)

siano fornite ai servizi di emergenza tutte le informazioni di rilievo, sia anticipatamente, al fine di poter preparare la loro risposta alle emergenze, sia al momento dell'emergenza;

c)

siano forniti internamente servizi di primo soccorso.

5.5.3.   L'organizzazione deve individuare e documentare i ruoli e le responsabilità di tutte le parti interessate in conformità del regolamento (UE) 2015/995.

5.5.4.   L'organizzazione deve disporre di piani d'azione, d'allerta e di informazione per i casi di emergenza, i quali devono includere provvedimenti finalizzati a:

a)

allertare il personale responsabile della gestione delle emergenze;

b)

comunicare le informazioni a tutte le parti coinvolte (per esempio gestore dell'infrastruttura, contraenti, autorità, servizi di emergenza), comprese le istruzioni di emergenza ai passeggeri;

c)

adottare qualsiasi decisione necessaria a seconda del tipo di emergenza.

5.5.5.   L'organizzazione deve descrivere il modo in cui sono state allocate le risorse e i mezzi per le emergenze (cfr. 4.1. Risorse) e come sono stati individuati i requisiti formativi (cfr. 4.2. Competenze).

5.5.6.   I provvedimenti per le emergenze devono essere regolarmente testati in collaborazione con le altre parti interessate e aggiornati secondo necessità.

5.5.7.   L'organizzazione deve garantire che il personale incaricato, il quale deve disporre di adeguate competenze linguistiche, possa essere contattato facilmente e senza indugio dal gestore dell'infrastruttura e fornisca a quest'ultimo il giusto livello di informazioni.

5.5.8.   L'organizzazione deve disporre di una procedura per contattare il soggetto responsabile della manutenzione o il detentore del veicolo ferroviario in caso di emergenza.

6.   VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE

6.1.   Monitoraggio

6.1.1.   L'organizzazione deve effettuare attività di monitoraggio a norma del regolamento (UE) n. 1078/2012 al fine di:

a)

verificare la corretta applicazione e l'efficacia di tutti i processi e di tutte le procedure previsti dal sistema di gestione della sicurezza, incluse le misure di sicurezza operative, organizzative e tecniche;

b)

verificare la corretta applicazione del sistema di gestione della sicurezza nel suo complesso e se quest'ultimo raggiunga i risultati attesi;

c)

verificare se il sistema di gestione della sicurezza sia conforme ai requisiti del presente regolamento;

d)

individuare, attuare e valutare l'efficacia delle misure correttive (cfr. 7.2. Miglioramento continuo), a seconda dei casi, qualora sia individuato un caso di non conformità alle lettere a), b) o c).

6.1.2.   L'organizzazione deve monitorare regolarmente a tutti i livelli all'interno dell'organizzazione la prestazione relativa alle mansioni legate alla sicurezza e intervenire qualora tali attività non siano svolte correttamente.

6.2.   Audit interni

6.2.1.   L'organizzazione deve condurre audit interni in modo indipendente, imparziale e trasparente per raccogliere e analizzare le informazioni necessarie alle proprie attività di monitoraggio (cfr. 6.1. Monitoraggio), comprendenti:

a)

un piano degli audit interni previsti, il quale può essere riesaminato in base ai risultati di precedenti audit o di attività di monitoraggio della prestazione;

b)

l'individuazione e la selezione di auditor competenti (cfr. 4.2. Competenze);

c)

l'analisi e la valutazione dei risultati degli audit;

d)

l'individuazione della necessità di misure correttive o di miglioramento;

e)

la verifica della completezza e dell'efficacia di tali misure;

f)

la documentazione relativa all'esecuzione e ai risultati degli audit;

g)

la comunicazione dei risultati degli audit all'alta dirigenza.

6.3.   Riesame della direzione

6.3.1.   L'alta dirigenza deve riesaminare regolarmente la costante adeguatezza ed efficacia del sistema di gestione della sicurezza, tenendo in considerazione almeno i seguenti aspetti:

a)

i dettagli del progresso nell'affrontare le azioni irrisolte derivanti da precedenti riesami della direzione;

b)

il cambiamento delle circostanze interne ed esterne (cfr. 1. Contesto dell'organizzazione);

c)

la prestazione di sicurezza dell'organizzazione per quanto riguarda:

i)

il raggiungimento dei suoi obiettivi di sicurezza;

ii)

i risultati delle sue attività di monitoraggio, compresi i risultati degli audit, di indagini interne relative a incidenti/inconvenienti e lo stato delle rispettive azioni;

iii)

gli esiti pertinenti di attività di vigilanza svolte dall'autorità nazionale preposta alla sicurezza;

d)

le raccomandazioni per il miglioramento.

6.3.2.   Sulla base degli esiti del suo riesame, l'alta dirigenza deve assumersi la responsabilità generale per la pianificazione e l'attuazione dei cambiamenti necessari al sistema di gestione della sicurezza.

7.   MIGLIORAMENTO

7.1.   Insegnamenti tratti da incidenti e inconvenienti

7.1.1.   Gli incidenti e gli inconvenienti connessi alle operazioni ferroviarie dell'organizzazione devono essere:

a)

comunicati, registrati, investigati e analizzati al fine di determinarne le cause;

b)

comunicati agli organismi nazionali a seconda dei casi.

7.1.2.   L'organizzazione deve provvedere affinché:

a)

vengano valutate e attuate le raccomandazioni dell'autorità nazionale preposta alla sicurezza, dell'organismo investigativo nazionale e da indagini di settore o indagini interne ove opportuno o richieste;

b)

vengano valutate e prese in considerazione le relazioni/informazioni pertinenti fornite da altre parti interessate, quali imprese ferroviarie, gestori dell'infrastruttura, soggetti responsabili della manutenzione e detentori di veicoli ferroviari.

7.1.3.   L'organizzazione deve fare uso delle informazioni legate all'indagine per riesaminare la valutazione del rischio (cfr. 3.1.1. Valutazione del rischio), trarne insegnamento allo scopo di migliorare la sicurezza e, laddove applicabile, adottare misure correttive e/o di miglioramento (cfr. 5.4. Gestione delle modifiche).

7.2.   Miglioramento continuo

7.2.1.   L'organizzazione deve migliorare continuamente l'adeguatezza e l'efficacia del suo sistema di gestione della sicurezza, tenendo in considerazione il quadro stabilito nel regolamento (UE) n. 1078/2012 e almeno i risultati delle seguenti attività:

a)

monitoraggio (cfr. 6.1. Monitoraggio);

b)

audit interni (cfr. 6.2. Audit interni);

c)

riesame della direzione (cfr. 6.3. Riesame della direzione);

d)

insegnamenti tratti da incidenti e inconvenienti (cfr. 7.1. Insegnamenti tratti da incidenti e inconvenienti).

7.2.2.   L'organizzazione deve fornire i mezzi per motivare il personale e le altre parti interessate a essere attive nel miglioramento della sicurezza, come parte dell'apprendimento interno all'organizzazione.

7.2.3.   L'organizzazione deve disporre di una strategia finalizzata al miglioramento continuo della sua cultura della sicurezza, che comprenda il ricorso ad esperti e l'impiego di metodi riconosciuti per individuare problemi comportamentali che interessano le varie parti del sistema di gestione della sicurezza e predisporre le misure necessarie ad affrontarli.


(1)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2013 della Commissione, del 30 aprile 2013, relativo al metodo comune di sicurezza per la determinazione e valutazione dei rischi e che abroga il regolamento (CE) n. 352/2009 (GU L 121 del 3.5.2013, pag. 8).

(2)  Regolamento (UE) n. 1078/2012 della Commissione, del 16 novembre 2012, relativo a un metodo di sicurezza comune per il monitoraggio che devono applicare le imprese ferroviarie, i gestori dell'infrastruttura che hanno ottenuto un certificato di sicurezza o un'autorizzazione di sicurezza e i soggetti responsabili della manutenzione (GU L 320 del 17.11.2012, pag. 8).

(3)  Punto 2.1 dell'appendice dell'allegato I della direttiva (UE) 2016/798.

(4)  Punto 2.2 dell'appendice dell'allegato I della direttiva (UE) 2016/798.

(5)  Regolamento (UE) 2015/995 della Commissione, dell'8 giugno 2015, recante modifica della decisione 2012/757/UE relativa alla specifica tecnica di interoperabilità concernente il sottosistema «Esercizio e gestione del traffico» del sistema ferroviario nell'Unione europea (GU L 165 del 30.6.2015, pag. 1).


ALLEGATO II

Requisiti del sistema di gestione della sicurezza per quanto riguarda i gestori dell'infrastruttura

1.   CONTESTO DELL'ORGANIZZAZIONE

1.1.   L'organizzazione deve:

a)

descrivere il carattere e l'entità delle proprie operazioni;

b)

individuare i rischi gravi per la sicurezza connessi alle proprie operazioni ferroviarie, siano esse eseguite dall'organizzazione stessa o da subappaltatori, partner o fornitori soggetti al suo controllo;

c)

individuare le parti interessate (per esempio organismi normativi, autorità, imprese ferroviarie, gestori dell'infrastruttura, contraenti, fornitori, partner), comprese le parti esterne al sistema ferroviario, che sono rilevanti per il sistema di gestione della sicurezza;

d)

individuare i requisiti giuridici e di altro tipo connessi alla sicurezza che si applicano alle parti interessate di cui alla lettera c) e agire nel loro rispetto;

e)

garantire che i requisiti di cui alla lettera d) siano tenuti in considerazione durante l'elaborazione, l'attuazione e il mantenimento del sistema di gestione della sicurezza;

f)

descrivere l'ambito di applicazione del sistema di gestione della sicurezza, indicando quale parte delle attività sia inclusa o meno in tale ambito e tenendo in considerazione i requisiti di cui alla lettera d).

1.2.   Ai fini del presente allegato si applicano le seguenti definizioni:

a)

«carattere», in relazione a operazioni ferroviarie svolte da gestori dell'infrastruttura, indica la caratterizzazione di un'operazione in base al suo fine, comprese la progettazione, la costruzione e la manutenzione dell'infrastruttura e la pianificazione, la gestione e il controllo del traffico, e in base all'uso dell'infrastruttura ferroviaria, comprese linee convenzionali e/o ad alta velocità e il trasporto di passeggeri e/o merci;

b)

«entità», in relazione a operazioni ferroviarie svolte da gestori dell'infrastruttura, indica l'entità caratterizzata dalla lunghezza della rete ferroviaria e la dimensione stimata del gestore dell'infrastruttura in termini di numero di dipendenti occupati nel settore ferroviario.

2.   LEADERSHIP

2.1.   Leadership e impegno

2.1.1.   L'alta dirigenza deve dimostrare qualità di leadership e un impegno a sviluppare, implementare, mantenere e migliorare continuamente il sistema di gestione della sicurezza, nei seguenti modi:

a)

assumendosi a livello generale l'onere e la responsabilità per la sicurezza;

b)

assicurando l'impegno alla sicurezza della dirigenza a diversi livelli interni all'organizzazione, espresso tramite le proprie attività e nelle relazioni con il personale e i contraenti;

c)

garantendo che siano stabiliti gli obiettivi e le politiche di sicurezza, che vengano compresi e che siano compatibili con l'orientamento strategico dell'organizzazione;

d)

garantendo l'integrazione dei requisiti del sistema di gestione della sicurezza nei processi aziendali dell'organizzazione;

e)

garantendo che siano disponibili le risorse necessarie al sistema di gestione della sicurezza;

f)

garantendo che il sistema di gestione della sicurezza permetta di controllare in modo efficace i rischi per la sicurezza individuati dall'organizzazione;

g)

incoraggiando il personale a facilitare la conformità con i requisiti del sistema di gestione della sicurezza;

h)

promuovendo il miglioramento continuo del sistema di gestione della sicurezza;

i)

garantendo che si tenga conto della sicurezza al momento di individuare e gestire i rischi legati alle attività dell'organizzazione e di spiegare il modo in cui saranno riconosciuti e risolti eventuali conflitti tra la sicurezza e altri obiettivi aziendali;

j)

promuovendo una cultura positiva della sicurezza.

2.2.   Politica di sicurezza

2.2.1.   L'alta dirigenza elabora un documento per descrivere la politica di sicurezza dell'organizzazione, il quale deve essere:

a)

adeguato al tipo e all'estensione delle operazioni ferroviarie dell'organizzazione;

b)

approvato dal direttore generale dell'organizzazione (o da uno o più rappresentanti dell'alta dirigenza);

c)

attuato in modo attivo, comunicato e messo a disposizione di tutto il personale.

2.2.2.   La politica di sicurezza deve:

a)

prevedere l'impegno a conformarsi a tutti i requisiti giuridici e di altro tipo connessi alla sicurezza;

b)

fornire un quadro per stabilire gli obiettivi di sicurezza e valutare la prestazione dell'organizzazione in materia di sicurezza rispetto a tali obiettivi;

c)

includere un impegno a controllare i rischi per la sicurezza che derivano sia dalle attività proprie che da quelle causate da terzi;

d)

includere un impegno al miglioramento continuo del sistema di gestione della sicurezza;

e)

essere mantenuta in conformità con la strategia aziendale e la valutazione della prestazione dell'organizzazione in materia di sicurezza.

2.3.   Ruoli organizzativi, responsabilità, oneri e poteri

2.3.1.   Le responsabilità, gli oneri e i poteri del personale il cui ruolo incide sulla sicurezza (compresa la dirigenza e il personale coinvolto in mansioni legate alla sicurezza) devono essere definiti per tutti i livelli interni all'organizzazione, documentati, assegnati e comunicati al personale interessato.

2.3.2.   L'organizzazione deve garantire che il personale cui vengono delegate responsabilità per mansioni connesse alla sicurezza disponga dei poteri, della competenza e delle risorse adeguate per svolgere le proprie mansioni senza subire interferenze dalle attività di altre funzioni aziendali.

2.3.3.   Le deleghe di responsabilità per mansioni legate alla sicurezza devono essere documentate e comunicate al personale interessato, il quale le deve accettare e comprendere appieno.

2.3.4.   L'organizzazione deve descrivere l'attribuzione dei ruoli di cui al punto 2.3.1 alle funzioni aziendali interne e, laddove pertinente, esterne all'organizzazione (cfr. 5.3. Contraenti, partner e fornitori).

2.4.   Consultazione del personale e di altre parti

2.4.1.   Il personale, i suoi rappresentanti e le parti esterne interessate, secondo necessità e laddove pertinente, devono essere consultati in sede di sviluppo, mantenimento e miglioramento del sistema di gestione della sicurezza per gli aspetti di rispettiva competenza, compresa la sicurezza delle procedure operative.

2.4.2.   L'organizzazione deve agevolare la consultazione del personale elaborando metodi e mezzi per il suo coinvolgimento, raccogliendo le sue opinioni e fornendo riscontri alle opinioni del personale.

3.   PIANIFICAZIONE

3.1.   Azioni volte ad affrontare i rischi

3.1.1.   Valutazione del rischio

3.1.1.1.   L'organizzazione deve:

a)

individuare e analizzare tutti i rischi operativi, organizzativi e tecnici pertinenti per il carattere e l'entità dell'organizzazione. Tali rischi devono comprendere quelli derivanti da fattori umani e organizzativi, come il carico di lavoro, la progettazione del lavoro, la fatica o l'adeguatezza delle procedure, e dalle attività di altre parti interessate (cfr. 1. Contesto dell'organizzazione);

b)

valutare i rischi di cui alla lettera a) impiegando metodi di valutazione del rischio adeguati;

c)

sviluppare e predisporre misure di sicurezza, individuando inoltre le responsabilità associate (cfr. 2.3. Ruoli organizzativi, responsabilità, oneri e poteri);

d)

sviluppare un sistema per monitorare l'efficacia delle misure di sicurezza (cfr. 6.1. Monitoraggio);

e)

riconoscere la necessità di collaborare con altre parti interessate (come imprese ferroviarie, gestori dell'infrastruttura, fabbricanti, fornitori di servizi di manutenzione, soggetti responsabili della manutenzione, detentori di veicoli ferroviari, fornitori di servizi ed enti appaltanti), se del caso, su rischi condivisi e la messa in atto di adeguate misure di sicurezza;

f)

comunicare i rischi al personale e alle parti esterne interessate (cfr. 4.4. Informazione e comunicazione).

3.1.1.2.   In sede di valutazione del rischio, l'organizzazione deve tenere in considerazione la necessità di definire, fornire e mantenere un ambiente lavorativo sicuro e conforme alle disposizioni della legislazione applicabile, in particolare della direttiva 89/391/CEE.

3.1.2.   Pianificazione delle modifiche

3.1.2.1.   L'organizzazione deve individuare i potenziali rischi per la sicurezza e le misure di sicurezza appropriate (cfr. 3.1.1. Valutazione del rischio) prima di attuare una modifica (cfr. 5.4. Gestione delle modifiche) conformemente alla procedura di gestione del rischio di cui al regolamento (UE) n. 402/2013, tenendo conto dei rischi per la sicurezza derivanti dallo stesso processo di modifica.

3.2.   Obiettivi e pianificazione della sicurezza

3.2.1.   L'organizzazione deve fissare gli obiettivi di sicurezza che devono essere mantenuti dalle pertinenti funzioni ai pertinenti livelli e, se ragionevolmente fattibile, migliorare la propria prestazione di sicurezza.

3.2.2.   Gli obiettivi di sicurezza devono:

a)

essere coerenti con la politica di sicurezza e con gli obiettivi strategici dell'organizzazione (se del caso);

b)

essere collegati ai rischi prioritari che incidono sulla prestazione di sicurezza dell'organizzazione;

c)

essere misurabili;

d)

tenere conto dei requisiti giuridici e di altro tipo applicabili;

e)

essere riesaminati nell'ottica degli obiettivi raggiunti e rivisti nel modo appropriato;

f)

essere comunicati.

3.2.3.   L'organizzazione deve disporre di uno o più piani in cui sia descritto il modo in cui intende raggiungere gli obiettivi di sicurezza prefissati.

3.2.4.   L'organizzazione deve fornire una descrizione della strategia e del piano (o dei piani) utilizzati per monitorare il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza (cfr. 6.1. Monitoraggio).

4.   SUPPORTO

4.1.   Risorse

4.1.1.   L'organizzazione deve fornire le risorse, compresi personale competente e strumentazione fruibile ed efficace, necessarie a stabilire, attuare, mantenere e migliorare continuamente il sistema di gestione della sicurezza.

4.2.   Competenze

4.2.1.   Il sistema di gestione delle competenze dell'organizzazione deve garantire che il personale il cui ruolo incide sulla sicurezza sia competente nelle mansioni legate alla sicurezza di cui è responsabile (cfr. 2.3. Ruoli organizzativi, responsabilità, oneri e poteri), e deve prevedere almeno:

a)

l'individuazione delle competenze (comprese conoscenze, abilità, comportamenti e atteggiamenti non legati agli aspetti tecnici) necessarie allo svolgimento delle mansioni legate alla sicurezza;

b)

i principi di selezione (livello d'istruzione di base, idoneità psicologica e fisica);

c)

formazione, esperienze e qualifiche iniziali;

d)

formazione continua e aggiornamento periodico delle competenze già acquisite;

e)

valutazione periodica delle competenze e controllo dell'idoneità psicologica e fisica per garantire il mantenimento delle qualifiche e delle abilità nel tempo;

f)

formazione specifica per gli aspetti pertinenti del sistema di gestione della sicurezza al fine di svolgere le proprie mansioni connesse alla sicurezza.

4.2.2.   L'organizzazione deve fornire, per il personale che svolge mansioni legate alla sicurezza, un programma di formazione, di cui al punto 4.2.1, lettere c), d) e f), garantendo che:

a)

il programma di formazione sia fornito in conformità ai requisiti per le competenze individuati e alle necessità individuali del personale;

b)

laddove applicabile, la formazione assicuri che il personale sia in grado di operare in tutte le condizioni operative (normali, degradate, di emergenza);

c)

la durata della formazione e la frequenza degli aggiornamenti siano adeguate agli obiettivi di formazione;

d)

sia mantenuto un registro per tutto il personale (cfr. 4.5.3. Controllo dei documenti);

e)

il programma di formazione sia regolarmente riesaminato e sottoposto a audit (cfr. 6.2. Audit interni) e che siano apportate le modifiche necessarie (cfr. 5.4. Gestione delle modifiche);

4.2.3.   Siano posti in essere meccanismi di reinserimento nel lavoro del personale in seguito a incidenti/inconvenienti o lunghe assenze, compresa una formazione aggiuntiva ove se ne riconosca la necessità.

4.3.   Consapevolezza

4.3.1.   L'alta dirigenza deve garantire che il personale il cui ruolo incide sulla sicurezza sia consapevole della rilevanza, dell'importanza e delle conseguenze della sua attività e del suo contributo alla corretta applicazione e all'efficacia del sistema di gestione della sicurezza, compreso il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza (cfr. 3.2. Obiettivi e pianificazione della sicurezza).

4.4.   Informazione e comunicazione

4.4.1.   L'organizzazione deve stabilire adeguati canali di comunicazione al fine di garantire che le informazioni che interessano la sicurezza siano scambiate tra i diversi livelli dell'organizzazione e con le parti esterne interessate, compresi contraenti, partner e fornitori.

4.4.2.   Al fine di garantire che le informazioni che interessano la sicurezza raggiungano le persone incaricate di emettere giudizi e adottare decisioni, l'organizzazione deve gestirne l'identificazione, il ricevimento, l'elaborazione, la generazione e la diffusione.

4.4.3.   L'organizzazione deve garantire che le informazioni che interessano la sicurezza siano:

a)

pertinenti, complete e comprensibili per i loro destinatari;

b)

valide;

c)

accurate;

d)

coerenti;

e)

controllate (cfr. 4.5.3. Controllo dei documenti);

f)

comunicate prima che abbiano effetto;

g)

ricevute e comprese dai destinatari.

4.5.   Documenti

4.5.1.   Documentazione relativa al sistema di gestione della sicurezza

4.5.1.1.   Deve essere redatta una descrizione del sistema di gestione della sicurezza, la quale deve includere:

a)

l'individuazione e la descrizione dei processi e delle attività connessi alla sicurezza delle operazioni ferroviarie, comprese le mansioni connesse alla sicurezza e le responsabilità ad esse collegate (cfr. 2.3. Ruoli organizzativi, responsabilità, oneri e poteri);

b)

le interazioni tra questi processi;

c)

le procedure o gli altri documenti contenenti la descrizione del modo in cui tali processi sono attuati;

d)

l'individuazione di contraenti, partner e fornitori con una descrizione del tipo e dell'entità dei servizi forniti;

e)

l'individuazione di accordi contrattuali o di altro tipo, conclusi tra l'organizzazione e le altre parti di cui alla lettera d), necessari al fine di controllare i rischi per la sicurezza dell'organizzazione e i rischi connessi all'impiego di contraenti;

f)

il riferimento ai documenti richiesti dal presente regolamento.

4.5.1.2.   L'organizzazione deve garantire che sia presentata all'autorità nazionale preposta alla sicurezza (o alle autorità nazionali preposte alla sicurezza) una relazione annuale sulla sicurezza a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2016/798 contenente:

a)

una sintesi delle decisioni sul livello di rilevanza delle modifiche che interessano la sicurezza, con un riepilogo delle modifiche rilevanti, conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 402/2013;

b)

gli obiettivi di sicurezza dell'organizzazione per l'esercizio (o gli esercizi) a venire e il modo in cui gravi rischi per la sicurezza incidono sulla definizione di tali obiettivi di sicurezza;

c)

i risultati di indagini interne relative a incidenti/inconvenienti (cfr. 7.1. Insegnamenti tratti da incidenti e inconvenienti) e di altre attività di monitoraggio (cfr. 6.1. Monitoraggio, 6.2. Audit interni e 6.3. Riesame della direzione) a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1078/2012;

d)

i dettagli dei progressi compiuti nell'affrontare le raccomandazioni irrisolte avanzate dagli organismi investigativi nazionali (cfr. 7.1. Insegnamenti tratti da incidenti e inconvenienti);

e)

gli indicatori di sicurezza dell'organizzazione stabiliti allo scopo di valutare la prestazione di sicurezza dell'organizzazione (cfr. 6.1. Monitoraggio);

f)

laddove applicabile, le conclusioni della relazione annuale del consulente per la sicurezza, di cui al RID (1), sulle attività dell'organizzazione relative al trasporto di merci pericolose (2).

4.5.2.   Produzione e aggiornamento

4.5.2.1.   L'organizzazione deve garantire che, nel produrre e aggiornare i documenti connessi al sistema di gestione della sicurezza, siano usati i formati e i media adeguati.

4.5.3.   Controllo dei documenti

4.5.3.1.   L'organizzazione deve controllare i documenti connessi al sistema di gestione della sicurezza, in particolare per quanto riguarda la loro conservazione, distribuzione e il controllo delle modifiche ad essi apportate, al fine di garantire la loro disponibilità, adeguatezza e protezione, se del caso.

4.6.   Integrazione dei fattori umani e organizzativi

4.6.1.   L'organizzazione deve dimostrare di avere un metodo sistematico per integrare i fattori umani e organizzativi nell'ambito del sistema di gestione della sicurezza. Tale metodo deve:

a)

comprendere il ricorso ad esperti e l'impiego di metodi riconosciuti provenienti dal campo dei fattori umani e organizzativi;

b)

affrontare i rischi associati alla progettazione e all'impiego di strumentazione, mansioni, condizioni di lavoro e provvedimenti organizzativi tenendo in considerazione le capacità umane e le limitazioni ad esse connesse, nonché l'influenza che esse esercitano sulla prestazione umana.

5.   FUNZIONAMENTO

5.1.   Pianificazione e controllo delle operazioni

5.1.1.   In sede di pianificazione, elaborazione, attuazione e revisione dei propri processi operativi, l'organizzazione deve garantire che durante le attività operative:

a)

siano applicati i criteri di accettazione del rischio e le misure di sicurezza (cfr. 3.1.1. Valutazione del rischio);

b)

sia fornito un piano (o dei piani) per conseguire gli obiettivi di sicurezza (cfr. 3.2. Obiettivi e pianificazione della sicurezza);

c)

siano raccolte informazioni per misurare la corretta applicazione e l'efficacia delle disposizioni operative (cfr. 6.1. Monitoraggio).

5.1.2.   L'organizzazione deve garantire che le sue disposizioni operative siano conformi ai requisiti di sicurezza delle specifiche tecniche di interoperabilità applicabili, alle norme nazionali pertinenti e a eventuali altre prescrizioni pertinenti (cfr. 1. Contesto dell'organizzazione).

5.1.3.   Al fine di controllare i rischi rilevanti per la sicurezza delle attività operative (cfr. 3.1.1. Valutazione del rischio) devono essere tenuti in considerazione almeno i seguenti aspetti:

a)

l'individuazione dei confini di sicurezza del trasporto per la pianificazione e il controllo del traffico sulla base delle caratteristiche di progettazione dell'infrastruttura;

b)

pianificazione del traffico, compresa la realizzazione degli orari e la scelta delle tracce;

c)

gestione del traffico in tempo reale in modalità normale e degradata, con l'applicazione di limitazioni d'uso del traffico e la gestione di interruzioni del traffico;

d)

definizione delle condizioni per la circolazione di carichi eccezionali.

5.1.4.   Al fine di controllare l'attribuzione delle responsabilità rilevanti per la sicurezza delle attività operative, l'organizzazione deve individuare le responsabilità per la pianificazione e il funzionamento della rete ferroviaria e definire le modalità di attribuzione delle mansioni pertinenti che interessano la prestazione in sicurezza di tutti i servizi al personale competente all'interno dell'organizzazione (cfr. 2.3. Ruoli organizzativi, responsabilità, oneri e poteri) e ad altre parti esterne qualificate, se del caso (cfr. 5.3. Contraenti, partner e fornitori).

5.1.5.   Al fine di controllare le attività di informazione e comunicazione rilevanti per la sicurezza delle attività operative (cfr. 4.4. Informazione e comunicazione), il personale interessato (per esempio addetti alla segnalazione) deve essere informato in merito a prescrizioni particolari per i treni o per la movimentazione dei veicoli su specifici tratti, comprese modifiche rilevanti che potrebbero determinare un pericolo o restrizioni operative temporanee o permanenti (per esempio causate da operazioni di manutenzione di binari) e le condizioni relative ai carichi eccezionali, se del caso.

5.1.6.   Al fine di controllare le competenze rilevanti per la sicurezza delle attività operative (cfr. 4.2. Competenze), a norma della legislazione vigente (cfr. 1. Contesto dell'organizzazione) l'organizzazione deve garantire per il proprio personale:

a)

la conformità della formazione erogata e le istruzioni operative, e l'adozione di misure correttive laddove necessario;

b)

una formazione specifica in caso di cambiamenti previsti che interessino lo svolgimento delle operazioni o le mansioni loro assegnate;

c)

l'adozione di adeguate misure in seguito a incidenti e inconvenienti.

5.2.   Gestione delle immobilizzazioni materiali

5.2.1.   L'organizzazione deve provvedere alla gestione dei rischi per la sicurezza associati alle immobilizzazioni materiali (di seguito «l'infrastruttura») durante tutta la loro esistenza (cfr. 3.1.1. Valutazione del rischio), dalla progettazione alla cessione, e ottemperare alle prescrizioni relative ai fattori umani da impiegare in tutte le fasi del ciclo di vita.

5.2.2.   L'organizzazione deve:

a)

garantire che l'infrastruttura sia utilizzata per lo scopo previsto e mantenga contemporaneamente uno stato operativo sicuro, in conformità all'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/798 dove pertinente, e il livello di prestazione atteso;

b)

gestire l'infrastruttura in condizioni operative normali e degradate;

c)

individuare il più rapidamente possibile i casi di non conformità con i requisiti operativi prima o durante l'impiego delle infrastrutture, compresa l'applicazione di limitazioni all'uso nel modo appropriato a garantirne uno stato operativo sicuro (cfr. 6.1. Monitoraggio).

5.2.3.   L'organizzazione deve accertare che i suoi provvedimenti relativi alla gestione dell'infrastruttura siano, laddove applicabile, conformi a tutti i requisiti essenziali disposti nelle pertinenti specifiche tecniche di interoperabilità e a eventuali altri requisiti pertinenti (cfr. 1. Contesto dell'organizzazione).

5.2.4.   Al fine di controllare i rischi rilevanti per la fornitura di servizi di manutenzione (cfr. 3.1.1. Valutazione del rischio) devono essere tenuti in considerazione almeno i seguenti aspetti:

a)

l'individuazione del fabbisogno di servizi di manutenzione al fine di mantenere l'infrastruttura in uno stato operativo sicuro, sulla base del suo impiego previsto ed effettivo e delle sue caratteristiche di progetto;

b)

la gestione della rimozione dall'esercizio dell'infrastruttura a scopo di manutenzione, qualora siano stati individuati guasti o qualora le sue condizioni si deteriorino oltre i limiti dello stato operativo sicuro di cui alla lettera a);

c)

la gestione del ritorno dell'infrastruttura allo stato operativo, con eventuali limitazioni d'uso in seguito alla manutenzione, al fine di garantire uno stato operativo sicuro;

d)

la gestione della strumentazione di monitoraggio e misurazione, al fine di garantire che sia idonea al suo scopo.

5.2.5.   Per controllare le attività di informazione e comunicazione rilevanti per la sicurezza delle attività di gestione dell'infrastruttura (cfr. 4.4. Informazione e comunicazione), l'organizzazione deve tenere in considerazione i seguenti aspetti:

a)

lo scambio di informazioni all'interno dell'organizzazione o con parti esterne responsabili della manutenzione (cfr. 5.3. Contraenti, partner e fornitori), in particolare per quanto riguarda malfunzionamenti che interessino la sicurezza, incidenti, inconvenienti ed eventuali limitazioni d'uso dell'infrastruttura;

b)

la tracciabilità di tutte le informazioni necessarie, comprese le informazioni connesse alla lettera a) (cfr. 4.4. Informazione e Comunicazione e 4.5.3. Controllo dei documenti);

c)

l'istituzione e la tenuta di registri, compresa la gestione delle modifiche riguardanti la sicurezza dell'infrastruttura (cfr. 5.4. Gestione delle modifiche).

5.3.   Contraenti, partner e fornitori

5.3.1.   L'organizzazione deve individuare e controllare i rischi per la sicurezza derivanti dalle attività esternalizzate, comprese le attività o collaborazioni con contraenti, partner e fornitori.

5.3.2.   Al fine di controllare i rischi per la sicurezza di cui al punto 5.3.1, l'organizzazione deve definire i criteri per la selezione dei contraenti, dei partner e dei fornitori nonché i requisiti che sono tenuti a soddisfare per contratto, tra cui:

a)

i requisiti giuridici e di altro tipo connessi alla sicurezza (cfr. 1. Contesto dell'organizzazione);

b)

il livello di competenza richiesto per svolgere le mansioni definite nel contratto (cfr. 4.2. Competenze);

c)

le responsabilità per le mansioni da svolgere;

d)

la prestazione di sicurezza attesa, da mantenere per tutta la durata del contratto;

e)

gli obblighi relativi allo scambio di informazioni legate alla sicurezza (cfr. 4.4. Informazione e comunicazione);

f)

la tracciabilità di documenti legati alla sicurezza (cfr. 4.5.Documenti).

5.3.3.   A norma della procedura di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1078/2012, l'organizzazione deve monitorare:

a)

la prestazione di sicurezza di tutte le attività e operazioni svolte da contraenti, partner e fornitori al fine di garantirne la conformità ai requisiti stabiliti nel contratto;

b)

la consapevolezza dei contraenti, partner e fornitori in merito ai rischi per la sicurezza che essi comportano per le operazioni dell'organizzazione.

5.4.   Gestione delle modifiche

5.4.1.   L'organizzazione deve attuare e controllare le modifiche al sistema di gestione della sicurezza al fine di mantenere o migliorare la prestazione di sicurezza, comprese le decisioni adottate nelle diverse fasi della gestione delle modifiche e il successivo riesame dei rischi per la sicurezza (cfr. 3.1.1. Valutazione del rischio).

5.5.   Gestione delle emergenze

5.5.1.   L'organizzazione deve individuare le situazioni di emergenza e le relative misure tempestive da adottare per affrontarle (cfr. 3.1.1. Valutazione del rischio) e a ripristinare le normali condizioni operative in conformità al regolamento (UE) n. 2015/995.

5.5.2.   L'organizzazione deve garantire che per ogni tipo di emergenza individuato:

a)

sia possibile contattare immediatamente i servizi di emergenza;

b)

siano fornite ai servizi di emergenza tutte le informazioni di rilievo, sia anticipatamente, al fine di poter preparare la loro risposta alle emergenze, sia al momento dell'emergenza;

c)

siano forniti internamente servizi di primo soccorso.

5.5.3.   L'organizzazione deve individuare e documentare i ruoli e le responsabilità di tutte le parti interessate in conformità del regolamento (UE) 2015/995.

5.5.4.   L'organizzazione deve disporre di piani d'azione, d'allerta e di informazione per i casi di emergenza, i quali devono includere provvedimenti finalizzati a:

a)

allertare il personale responsabile della gestione delle emergenze;

b)

comunicare le informazioni a tutte le parti coinvolte (per esempio imprese ferroviarie, contraenti, autorità, servizi di emergenza), comprese le istruzioni di emergenza ai passeggeri;

c)

adottare qualsiasi decisione necessaria a seconda del tipo di emergenza.

5.5.5.   L'organizzazione deve descrivere il modo in cui sono state allocate le risorse e i mezzi per le emergenze (cfr. 4.1. Risorse) e come sono stati individuati i requisiti formativi (cfr. 4.2. Competenze).

5.5.6.   I provvedimenti per le emergenze devono essere regolarmente testati in collaborazione con le altre parti interessate e aggiornati secondo necessità.

5.5.7.   L'organizzazione deve coordinare i piani di emergenza con tutte le imprese ferroviarie che operano nell'infrastruttura dell'organizzazione, con i servizi di emergenza, al fine di agevolare il loro rapido intervento, e con eventuali altre parti che potrebbero essere coinvolte in una situazione di emergenza.

5.5.8.   L'organizzazione deve disporre di un piano per interrompere le operazioni e il traffico ferroviario tempestivamente, se necessario, e per informare tutte le parti interessate dell'azione intrapresa.

5.5.9.   Per le infrastrutture transfrontaliere, la cooperazione tra i gestori dell'infrastruttura pertinenti facilita il coordinamento e la preparazione necessari dei servizi di emergenza competenti ai due lati della frontiera.

6.   VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE

6.1.   Monitoraggio

6.1.1.   L'organizzazione deve effettuare attività di monitoraggio a norma del regolamento (UE) n. 1078/2012 al fine di:

a)

verificare la corretta applicazione e l'efficacia di tutti i processi e di tutte le procedure previsti dal sistema di gestione della sicurezza, incluse le misure di sicurezza operative, organizzative e tecniche;

b)

verificare la corretta applicazione del sistema di gestione della sicurezza nel suo complesso e se quest'ultimo raggiunga i risultati attesi;

c)

verificare se il sistema di gestione della sicurezza sia conforme ai requisiti del presente regolamento;

d)

individuare, attuare e valutare l'efficacia delle misure correttive (cfr. 7.2. Miglioramento continuo), a seconda dei casi, qualora sia individuato un caso di non conformità alle lettere a), b) o c).

6.1.2.   L'organizzazione deve monitorare regolarmente a tutti i livelli all'interno dell'organizzazione la prestazione relativa alle mansioni legate alla sicurezza e intervenire qualora tali attività non siano svolte correttamente.

6.2.   Audit interni

6.2.1.   L'organizzazione deve condurre audit interni in modo indipendente, imparziale e trasparente per raccogliere e analizzare le informazioni necessarie alle proprie attività di monitoraggio (cfr. 6.1. Monitoraggio), comprendenti:

a)

un piano degli audit interni previsti, il quale può essere riesaminato in base ai risultati di precedenti audit o attività di monitoraggio della prestazione;

b)

l'individuazione e la selezione di auditor competenti (cfr. 4.2. Competenze);

c)

l'analisi e la valutazione dei risultati degli audit;

d)

l'individuazione della necessità di misure correttive o di miglioramento;

e)

la verifica della completezza e dell'efficacia di tali misure;

f)

la documentazione relativa all'esecuzione e ai risultati degli audit;

g)

la comunicazione dei risultati degli audit all'alta dirigenza.

6.3.   Riesame della direzione

6.3.1.   L'alta dirigenza deve riesaminare regolarmente la costante adeguatezza ed efficacia del sistema di gestione della sicurezza, tenendo in considerazione almeno i seguenti aspetti:

a)

i dettagli del progresso nell'affrontare le azioni irrisolte derivanti da precedenti riesami della direzione;

b)

il cambiamento delle circostanze interne ed esterne (cfr. 1. Contesto dell'organizzazione);

c)

la prestazione di sicurezza dell'organizzazione per quanto riguarda:

i)

il raggiungimento dei suoi obiettivi di sicurezza;

ii)

i risultati delle sue attività di monitoraggio, compresi i risultati degli audit, di indagini interne relative a incidenti/inconvenienti e lo stato delle rispettive azioni;

iii)

gli esiti pertinenti di attività di vigilanza svolte dall'autorità nazionale preposta alla sicurezza;

d)

le raccomandazioni per il miglioramento.

6.3.2.   Sulla base degli esiti del suo riesame, l'alta dirigenza deve assumersi la responsabilità generale per la pianificazione e l'attuazione dei cambiamenti necessari al sistema di gestione della sicurezza.

7.   MIGLIORAMENTO

7.1.   Insegnamenti tratti da incidenti e inconvenienti

7.1.1.   Gli incidenti e gli inconvenienti connessi alle operazioni ferroviarie dell'organizzazione devono essere:

a)

comunicati, registrati, investigati e analizzati al fine di determinarne le cause;

b)

comunicati agli organismi nazionali a seconda dei casi.

7.1.2.   L'organizzazione deve provvedere affinché:

a)

vengano valutate e attuate le raccomandazioni dell'autorità nazionale preposta alla sicurezza, dell'organismo investigativo nazionale e da indagini di settore o indagini interne ove opportuno o richieste;

b)

vengano valutate e prese in considerazione le relazioni/informazioni pertinenti fornite da altre parti interessate, quali imprese ferroviarie, gestori dell'infrastruttura, soggetti responsabili della manutenzione e detentori di veicoli ferroviari.

7.1.3.   L'organizzazione deve fare uso delle informazioni legate all'indagine per riesaminare la valutazione del rischio (cfr. 3.1.1. Valutazione del rischio), trarne insegnamento allo scopo di migliorare la sicurezza e, laddove applicabile, adottare misure correttive e/o di miglioramento (cfr. 5.4. Gestione delle modifiche).

7.2.   Miglioramento continuo

7.2.1.   L'organizzazione deve migliorare continuamente l'adeguatezza e l'efficacia del suo sistema di gestione della sicurezza, tenendo in considerazione il quadro stabilito nel regolamento (UE) n. 1078/2012 e almeno i risultati delle seguenti attività:

a)

monitoraggio (cfr. 6.1. Monitoraggio);

b)

audit interni (cfr. 6.2. Audit interni);

c)

riesame della direzione (cfr. 6.3. Riesame della direzione);

d)

insegnamenti tratti da incidenti e inconvenienti (cfr. 7.1. Insegnamenti tratti da incidenti e inconvenienti).

7.2.2.   L'organizzazione deve fornire i mezzi per motivare il personale e le altre parti interessate a essere attive nel miglioramento della sicurezza, come parte dell'apprendimento interno all'organizzazione.

7.2.3.   L'organizzazione deve disporre di una strategia finalizzata al miglioramento continuo della sua cultura della sicurezza, che comprenda il ricorso ad esperti e l'impiego di metodi riconosciuti per individuare problemi comportamentali che interessano le varie parti del sistema di gestione della sicurezza e predisporre le misure necessarie ad affrontarli.


(1)  Punto 2.1 dell'appendice dell'allegato I della direttiva (UE) 2016/798.

(2)  Punto 2.2 dell'appendice dell'allegato I della direttiva (UE) 2016/798.


25.5.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 129/49


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/763 DELLA COMMISSIONE

del 9 aprile 2018

che stabilisce le modalità pratiche per il rilascio dei certificati di sicurezza unici alle imprese ferroviarie a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 653/2007 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 10,

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di ridurre la complessità, la durata e il costo della procedura di certificazione sono necessarie disposizioni che armonizzino il sistema della certificazione di sicurezza a livello dell'Unione e rafforzino la collaborazione tra tutte le parti coinvolte nel processo di valutazione della sicurezza.

(2)

Tenendo conto dell'esperienza acquisita durante la preparazione degli accordi di cooperazione di cui all'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/798, l'attivazione di contatti preliminari con il richiedente sotto forma di coordinamento («pre-valutazione») è considerata una buona pratica per facilitare lo sviluppo delle relazioni fra le parti che partecipano al processo di valutazione della sicurezza. Tale pre-valutazione dovrebbe essere disponibile prima della presentazione della domanda di certificato di sicurezza unico, per consentire all'organismo di certificazione di familiarizzarsi con il sistema di gestione della sicurezza del richiedente, per chiarire il modo in cui sarà condotto il processo di valutazione della sicurezza e saranno adottate le decisioni nonché per verificare se il richiedente abbia ricevuto informazioni sufficienti su cosa ci si aspetta da lui. I chiarimenti forniti nel contesto della pre-valutazione non dovrebbero influire sul risultato della valutazione.

(3)

L'Agenzia dovrebbe monitorare le date di scadenza di tutti i certificati di sicurezza unici validi con un'area di esercizio in vari Stati membri e condividere tali informazioni con le pertinenti autorità nazionali preposte alla sicurezza, al fine di facilitare la pianificazione delle rispettive attività di valutazione della sicurezza.

(4)

L'Agenzia dovrebbe pubblicare e aggiornare una guida gratuita per la domanda che descrive e, se necessario, spiega i requisiti stabiliti nel presente regolamento. Allo scopo di armonizzare l'approccio allo scambio e alla registrazione di informazioni tramite lo sportello unico, la guida dovrebbe comprendere anche modelli elaborati dall'Agenzia in cooperazione con le autorità nazionali preposte alla sicurezza.

(5)

L'Agenzia e le autorità nazionali preposte alla sicurezza dovrebbero seguire disposizioni o procedure interne per garantire il rispetto dei requisiti di valutazione della sicurezza.

(6)

Al fine di evitare duplici valutazioni e ridurre gli oneri amministrativi e i costi per il richiedente, l'Agenzia e le autorità nazionali preposte alla sicurezza dovrebbero tenere conto degli accordi di cooperazione e degli accordi multilaterali conclusi a norma dell'articolo 11 della direttiva (UE) 2016/798, ove opportuno.

(7)

Se l'area di esercizio prevista è limitata a un solo Stato membro e il richiedente intende effettuare operazioni verso una o più stazioni vicine alla frontiera degli Stati membri confinanti con caratteristiche di rete e norme di esercizio simili, dovrebbe poterlo fare senza un'estensione della sua area di esercizio a quelle degli Stati membri vicini. Nel presentare una domanda di certificato di sicurezza unico, il richiedente dovrebbe selezionare l'organismo di certificazione di sicurezza in conformità all'articolo 10, paragrafi 5 e 8, della direttiva (UE) 2016/798. Quando l'Agenzia agisce in qualità di organismo di certificazione di sicurezza, dovrebbe consultare le pertinenti autorità nazionali preposte alla sicurezza e tenere conto dei relativi accordi transfrontalieri.

(8)

Quando l'Agenzia agisce in qualità di organismo di certificazione di sicurezza, il richiedente dovrebbe avere il diritto di presentare il fascicolo di domanda all'Agenzia in una delle lingue ufficiali dell'Unione, senza obbligo di traduzione. Questo principio si applica lasciando impregiudicata la possibilità per l'autorità nazionale preposta alla sicurezza di definire una politica linguistica concernente la parte della domanda di cui all'articolo 10, paragrafo 3, lettera b), della direttiva (UE) 2016/798. Nel corso della valutazione, l'autorità nazionale preposta alla sicurezza dovrebbe avere il diritto di presentare i documenti relativi alla valutazione all'Agenzia in una lingua del suo Stato membro, senza l'obbligo di tradurli.

(9)

La certificazione dovrebbe essere basata su una valutazione della capacità del richiedente di rispettare e applicare in modo coerente i requisiti del sistema di gestione della sicurezza applicabili alle imprese ferroviarie, comprese le relative norme nazionali e i requisiti della specifica tecnica di interoperabilità applicabile relativa al sottosistema esercizio e gestione del traffico. Una volta ottenuto il certificato di sicurezza unico, il richiedente dovrebbe continuare a utilizzare il proprio sistema di gestione della sicurezza di cui all'articolo 9 della direttiva (UE) 2016/798.

(10)

L'Agenzia e le autorità nazionali preposte alla sicurezza dovrebbero registrare tutte le informazioni pertinenti e il risultato della valutazione nello sportello unico, al fine di comprovare e giustificare le decisioni in ogni fase del processo di valutazione della sicurezza. Se l'Agenzia e le autorità nazionali preposte alla sicurezza dispongono di propri sistemi di gestione delle informazioni ai fini della valutazione della sicurezza, dovrebbero garantire che tutte le informazioni pertinenti siano trasferite allo sportello unico per gli stessi motivi.

(11)

L'Agenzia e le autorità nazionali preposte alla sicurezza dovrebbero elaborare disposizioni o procedure interne per la gestione del rilascio di certificati di sicurezza unici al fine di ridurre gli oneri amministrativi e i costi per il richiedente. A tale riguardo, è opportuno che il richiedente abbia la possibilità di presentare copie dei documenti nel fascicolo della domanda. I documenti originali dovrebbero essere disponibili per la verifica da parte dell'Agenzia e delle autorità nazionali preposte alla sicurezza in seguito al rilascio del certificato di sicurezza unico.

(12)

È necessario armonizzare la classificazione delle criticità nel processo di valutazione per garantire che il richiedente comprenda la gravità di ogni criticità sollevata dall'Agenzia o da un'autorità nazionale preposta alla sicurezza. Tale classificazione è particolarmente importante quando sono coinvolte nel processo di valutazione varie autorità nazionali.

(13)

Al fine di garantire che le valutazioni siano effettuate in modo efficiente dall'Agenzia e dalle autorità nazionali preposte alla sicurezza e rafforzare la fiducia reciproca, l'Agenzia e dette autorità dovrebbero assicurarsi che il personale coinvolto nelle valutazioni abbia le competenze necessarie. Per questo motivo è opportuno che le loro competenze siano verificate.

(14)

A norma dell'articolo 31, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/798, il nuovo regime di certificazione in materia di sicurezza entrerà in vigore dal 16 giugno 2019. Gli Stati membri hanno tuttavia la possibilità di notificare all'Agenzia e alla Commissione, a norma dell'articolo 33, paragrafo 2, di tale direttiva, che essi hanno prorogato il periodo di recepimento e possono quindi continuare a rilasciare certificati conformemente alla direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) fino al 16 giugno 2020. È quindi necessario precisare in che modo il nuovo regime dovrebbe essere applicato in aggiunta al vecchio qualora l'area di esercizio prevista comprenda uno o più di tali Stati membri.

(15)

Se un'autorità nazionale preposta alla sicurezza riconosce che non sarà in grado di rilasciare un certificato di sicurezza in conformità alla direttiva 2004/49/CE prima del 16 giugno 2019 o del 16 giugno 2020 per gli Stati membri che hanno effettuato la notifica all'Agenzia e alla Commissione conformemente all'articolo 33, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/798 l'Agenzia, agendo in qualità di organismo di certificazione di sicurezza, dovrebbe tenere conto, al fine di evitare una duplice valutazione, dei risultati della valutazione dell'autorità nazionale preposta alla sicurezza riguardanti la valutazione degli elementi corrispondenti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/49/CE.

(16)

Un certificato di sicurezza unico rilasciato dall'Agenzia dovrebbe essere riconosciuto come equivalente alla parte del certificato di sicurezza di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/49/CE. Tale certificazione è valida in tutta l'Unione per le operazioni di trasporto ferroviario equivalenti. Gli Stati membri che hanno effettuato la notifica all'Agenzia e alla Commissione a norma dell'articolo 33, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/798 dovrebbero quindi accettare un certificato di sicurezza unico rilasciato dall'Agenzia considerandolo equivalente alla parte rilasciata in conformità all'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/49/CE.

(17)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 21 della direttiva 96/48/CE del Consiglio (3),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce le modalità pratiche che devono essere applicate dalle imprese ferroviarie quando presentano domande di certificati di sicurezza unici o di rinnovo o aggiornamento di tali certificati attraverso lo sportello unico di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) («sportello unico»).

Esso stabilisce inoltre le modalità pratiche che gli organismi di certificazione di sicurezza devono applicare per la valutazione delle domande di certificati di sicurezza unici o di rinnovo o aggiornamento di tali certificati, nonché per il coordinamento con le autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio prevista.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1)   «organismo di certificazione di sicurezza»: l'organismo responsabile del rilascio di un certificato di sicurezza unico, vale a dire l'Agenzia o un'autorità nazionale preposta alla sicurezza;

2)   «data di ricevimento della domanda»:

a)

se l'Agenzia agisce in qualità di organismo di certificazione di sicurezza, il primo giorno feriale comune all'Agenzia e alle autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio prevista dopo la conferma di ricevimento del fascicolo di domanda;

b)

se un'autorità nazionale preposta alla sicurezza agisce come organismo di certificazione di sicurezza, il primo giorno feriale nello Stato membro interessato dopo la conferma di ricevimento del fascicolo di domanda;

3)   «pre-valutazione»: la fase procedurale che precede la presentazione di una domanda, durante la quale il richiedente può chiedere informazioni supplementari sulle fasi successive del processo di valutazione della sicurezza all'organismo di certificazione di sicurezza e alle autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio prevista;

4)   «problematica residua»: una criticità minore individuata durante la valutazione di una domanda di certificato di sicurezza unico, che non ne impedisce il rilascio e che può essere rinviata e presa in considerazione durante la successiva supervisione;

5)   «data di riferimento»: il 16 giugno 2019, eccetto per gli Stati membri che hanno notificato all'Agenzia e alla Commissione in conformità all'articolo 33, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/798, di aver prorogato il periodo di recepimento di detta direttiva, nel qual caso la data di riferimento è il 16 giugno 2020.

Articolo 3

Responsabilità dell'Agenzia e delle autorità nazionali preposte alla sicurezza

1.   Oltre al rilascio di certificati di sicurezza unici, l'organismo di certificazione di sicurezza è responsabile dei seguenti compiti:

a)

programmazione, implementazione e monitoraggio dei lavori di valutazione che esso svolge;

b)

definizione delle disposizioni di coordinamento tra le parti interessate.

2.   L'organismo di certificazione di sicurezza e le autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio prevista accettano la pre-valutazione su richiesta del richiedente e forniscono i chiarimenti da lui richiesti nell'ambito della pre-valutazione.

3.   Ai fini del rilascio dei certificati di sicurezza unici l'organismo di certificazione di sicurezza e le autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio prevista, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, compilano le seguenti informazioni:

a)

tutte le pertinenti informazioni relative alle diverse fasi della valutazione, compresi i motivi delle decisioni adottate durante la valutazione e l'individuazione di eventuali restrizioni o condizioni di impiego da includere nel certificato di sicurezza unico;

b)

l'esito della valutazione, compreso un sommario delle conclusioni e, se del caso, un parere sul rilascio del certificato di sicurezza unico.

4.   Se l'Agenzia agisce in qualità di organismo di certificazione di sicurezza, inserisce nell'esito finale della valutazione le informazioni di cui al paragrafo 3, lettera b).

5.   L'Agenzia monitora le date di scadenza di tutti i certificati di sicurezza unici validi aventi un'area di esercizio in più di uno Stato membro e condivide tali informazioni con le pertinenti autorità nazionali preposte alla sicurezza.

6.   Le autorità nazionali preposte alla sicurezza condividono con l'Agenzia e le altre autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio prevista tutte le informazioni pertinenti che possono incidere sul processo di valutazione della sicurezza.

7.   L'Agenzia pubblica e aggiorna una guida gratuita per la domanda in tutte le lingue ufficiali dell'Unione che descrive e, se necessario, spiega i requisiti stabiliti nel presente regolamento. Tale guida comprende anche modelli elaborati dall'Agenzia in cooperazione con le autorità nazionali preposte alla sicurezza.

8.   Le autorità nazionali preposte alla sicurezza pubblicano e tengono aggiornata una guida gratuita per la domanda che descrive e, se necessario, spiega le norme nazionali che si applicano all'area di esercizio prevista e le norme procedurali nazionali applicabili.

9.   L'Agenzia e le autorità nazionali preposte alla sicurezza stabiliscono le disposizioni o procedure interne per gestire il processo di valutazione della sicurezza. Tali disposizioni o procedure tengono conto degli accordi di cui all'articolo 11 della direttiva (UE) 2016/798.

10.   Ciascun certificato di sicurezza unico riceve un numero di identificazione europeo (European Identification Number - EIN) unico. L'Agenzia definisce la struttura e il contenuto degli EIN e li mette a disposizione sul suo sito web.

11.   Qualora il richiedente indichi nella sua domanda che intende operare verso stazioni di Stati membri confinanti con caratteristiche di rete e norme di esercizio simili, se tali stazioni sono vicine alla frontiera il certificato di sicurezza unico è valido anche fino a tali stazioni senza che debba essere chiesta un'estensione dell'area di esercizio, previa consultazione delle autorità nazionali preposte alla sicurezza dello Stato membro confinante da parte dell'organismo di certificazione di sicurezza. Prima di rilasciare il certificato di sicurezza unico, le autorità nazionali preposte alla sicurezza degli Stati membri interessati confermano all'organismo di certificazione di sicurezza che le norme nazionali notificate e gli obblighi relativi agli accordi transfrontalieri pertinenti sono rispettati.

12.   Ai fini della valutazione delle domande, l'organismo di certificazione di sicurezza accetta le autorizzazioni, i riconoscimenti o i certificati di prodotti o servizi forniti dalle imprese ferroviarie o dai loro contraenti, partner o fornitori, rilasciati in conformità alla pertinente normativa dell'Unione, come prova della capacità delle imprese ferroviarie di rispettare i requisiti corrispondenti definiti nel regolamento delegato (UE) 2018/762 della Commissione (5).

Articolo 4

Responsabilità dei richiedenti

1.   Fatto salvo il termine previsto per la valutazione di cui all'articolo 6, il richiedente presenta la domanda di certificato di sicurezza unico, o di aggiornamento o rinnovo di un tale certificato, attraverso lo sportello unico entro le date seguenti, a seconda dei casi:

a)

la data di inizio prevista di qualsiasi nuova operazione di trasporto ferroviario;

b)

la data di inizio prevista di un'operazione di trasporto ferroviario in condizioni diverse da quelle indicate 'nel certificato di sicurezza unico in corso di validità, in seguito a una sostanziale modifica apportata al tipo, alla portata o al settore dell'operazione;

c)

la data di scadenza del certificato di sicurezza unico in corso di validità.

2.   Nel presentare una domanda per un nuovo certificato di sicurezza unico, il richiedente fornisce le informazioni elencate nell'allegato I.

3.   Nel presentare una domanda di aggiornamento o rinnovo di un certificato di sicurezza unico, il richiedente fornisce le informazioni elencate nell'allegato I e descrive le modifiche apportate dopo il rilascio del certificato in corso di validità.

In gravi casi di non conformità che possono incidere sulle prestazioni di sicurezza o creare notevoli rischi per la sicurezza oppure nel caso in cui altre aree problematiche siano individuate durante le attività di supervisione dopo la valutazione precedente, l'organismo di certificazione di sicurezza e le autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio prevista decidono se è necessario riesaminare l'intero fascicolo di domanda.

4.   La scelta dell'organismo di certificazione di sicurezza effettuata dal richiedente è vincolante fino a quando non sarà completato o terminato il processo di valutazione della sicurezza.

5.   Se il richiedente chiede una pre-valutazione, presenta le informazioni elencate nell'allegato I, punti da 1 a 6, attraverso lo sportello unico.

6.   Se il fascicolo presentato contiene copie di documenti rilasciati da soggetti diversi dall'organismo di certificazione di sicurezza, il richiedente conserva gli originali per almeno cinque anni dopo la fine del periodo di validità del certificato di sicurezza unico. In caso di rinnovo o aggiornamento, il richiedente conserva gli originali dei documenti presentati con la domanda e rilasciati da soggetti diversi dall'organismo di certificazione di sicurezza per almeno cinque anni dopo la fine del periodo di validità del certificato di sicurezza unico aggiornato o rinnovato. Il richiedente presenta tali documenti originali su richiesta dell'Agenzia o dell'autorità nazionale preposta alla sicurezza.

Articolo 5

Regime linguistico

1.   Se l'Agenzia agisce in qualità di organismo di certificazione di sicurezza, la lingua da utilizzare per la domanda è la seguente:

a)

per la parte del fascicolo di domanda di cui all'articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva (UE) 2016/798, una delle lingue ufficiali dell'Unione a scelta dal richiedente;

b)

per le parti del fascicolo di domanda di cui all'articolo 10, paragrafo 3, lettera b), della direttiva (UE) 2016/798, nonché per le parti di tale fascicolo indicate nell'allegato I, punto 8.1, la lingua stabilita dallo Stato membro interessato e precisata nella guida per la compilazione della domanda, menzionata all'articolo 3, paragrafo 8, del presente regolamento.

2.   Qualsiasi decisione relativa al rilascio del certificato di sicurezza unico adottata dall'Agenzia, compresi i motivi della decisione nell'esito finale della valutazione e, se del caso, il certificato di sicurezza unico, è redatta nella lingua indicata al paragrafo 1, lettera a).

Articolo 6

Fasi procedurali e termini

1.   L'organismo di certificazione di sicurezza e le autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio prevista applicano la procedura stabilita all'allegato II.

2.   L'organismo di certificazione di sicurezza e le autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio prevista valutano, nell'ambito delle rispettive competenze, se il fascicolo di domanda contenga le prove documentali richieste indicate nell'allegato I. L'organismo di certificazione di sicurezza comunica al richiedente, senza indugio e in ogni caso entro un mese dalla data di ricevimento della domanda, se la sua domanda è completa.

3.   La decisione di rilascio del certificato di sicurezza unico è adottata al massimo entro quattro mesi dalla data in cui il richiedente è stato informato della completezza della domanda, fatti salvi i paragrafi da 5 a 7.

4.   Se il richiedente è informato che il suo fascicolo non è completo, l'organismo di certificazione di sicurezza, in coordinamento con le autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio prevista, chiede che le informazioni supplementari necessarie siano trasmesse rapidamente, aggiungendo le motivazioni e i termini dettagliati entro cui il richiedente deve fornire la risposta.

I termini di presentazione delle informazioni supplementari sono ragionevoli, proporzionati alle difficoltà della fornitura delle informazioni richieste e concordati con il richiedente non appena quest'ultimo sia stato informato che il suo fascicolo non è completo. Se il richiedente non fornisce le informazioni richieste entro il termine convenuto, l'organismo di certificazione di sicurezza può decidere di prorogare il termine di risposta o di comunicare al richiedente che la sua domanda è respinta.

La decisione sul rilascio del certificato di sicurezza unico è adottata entro quattro mesi dalla data in cui le informazioni supplementari richieste sono trasmesse dal richiedente.

5.   Anche nel caso in cui il fascicolo di domanda sia completo, l'Agenzia o le autorità nazionali di sicurezza interessate dall'area di esercizio prevista possono chiedere ulteriori informazioni in qualsiasi momento prima che la decisione sia presa, fissando una scadenza ragionevole per la loro presentazione. Tale richiesta proroga il termine fissato al paragrafo 3 del presente articolo nel rispetto delle condizioni stabilite nell'allegato II.

6.   Il termine fissato al paragrafo 3 del presente articolo può essere prorogato dall'Agenzia per i seguenti periodi, indicati all'articolo 10, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2016/798:

a)

il periodo di cooperazione al fine di concordare una valutazione reciprocamente accettabile;

b)

il periodo in cui la questione è sottoposta all'arbitrato della commissione di ricorso.

7.   Il termine può essere prorogato anche per il tempo necessario al richiedente per organizzare una visita o un'ispezione nelle proprie sedi oppure per un audit della sua organizzazione.

8.   Il certificato di sicurezza unico contiene le informazioni elencate nell'allegato III.

Articolo 7

Comunicazione

1.   L'organismo di certificazione di sicurezza, le autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio prevista e il richiedente comunicano attraverso lo sportello unico riguardo a qualsiasi criticità indicata all'articolo 12.

2.   Lo stato di tutte le fasi del processo di valutazione della sicurezza, l'esito della valutazione e la decisione in merito alla domanda sono comunicati al richiedente tramite lo sportello unico.

3.   Fatto salvo il paragrafo 1, le guide per le domande elaborate dall'Agenzia e dalle autorità nazionali preposte alla sicurezza stabiliscono le modalità di comunicazione tra di loro e con il richiedente.

4.   Lo sportello unico conferma il ricevimento della domanda di certificato di sicurezza unico.

Articolo 8

Periodo di validità dei certificati di sicurezza unici

Il certificato di sicurezza unico è valido per un periodo di cinque anni.

Tuttavia, se è necessario un termine più breve per garantire un controllo efficace dei rischi che influiscono sulla sicurezza delle operazioni ferroviarie, l'organismo di certificazione di sicurezza può decidere, in coordinamento con le autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio prevista, di rilasciare un certificato di sicurezza unico per un periodo inferiore a cinque anni. In questo caso l'organismo di certificazione di sicurezza specifica i motivi della sua decisione nell'esito della valutazione, registrata conformemente all'articolo 9.

Articolo 9

Gestione delle informazioni

L'organismo di certificazione di sicurezza e le autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio prevista registrano tutte le informazioni pertinenti e l'esito della valutazione di cui all'articolo 3, paragrafo 3, nello sportello unico. Anche l'Agenzia registra l'esito finale della valutazione di cui all'articolo 3, paragrafo 4, nello sportello unico.

Se le autorità nazionali preposte alla sicurezza utilizzano un sistema di gestione delle informazioni per l'esame delle domande loro trasmesse, trasferiscono tutte le informazioni pertinenti allo sportello unico.

Articolo 10

Accordi per le visite e le ispezioni dei siti delle imprese ferroviarie e gli audit

1.   In caso di visite e ispezioni nei siti dei richiedenti e di audit, previsti all'articolo 10, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2016/798, gli obiettivi e la portata di tali visite e ispezioni nei siti dei richiedenti e degli audit, nonché il ruolo assegnato a ciascuna autorità, sono coordinati dall'Agenzia e dalle autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio prevista.

2.   In caso di visite e ispezioni nei siti dei richiedenti e di audit, previsti all'articolo 10, paragrafi 5 e 8, della direttiva (UE) 2016/798, l'organismo incaricato di procedere alla visita, all'ispezione o all'audit redige una relazione, indicando le problematiche emerse nel corso della valutazione e specificando se sono state risolte con elementi probatori forniti durante la visita, l'ispezione o l'audit e, in caso affermativo, in che modo. La relazione può comprendere anche altre criticità indicate all'articolo 12, che devono essere risolte dal richiedente entro un termine concordato.

3.   In caso di visite e ispezioni nei siti dei richiedenti e di audit, previsti all'articolo 10, paragrafi 5 e 8, della direttiva (UE) 2016/798, il richiedente precisa chi lo rappresenta e le norme e procedure di sicurezza del sito che devono essere rispettate dall'organismo incaricato di effettuare la visita, l'ispezione o l'audit. Il calendario delle visite, delle ispezioni e degli audit, compresa la fornitura delle informazioni sopraindicate, è concordato tra le autorità interessate e il richiedente.

Articolo 11

Coordinamento fra l'Agenzia e le autorità nazionali preposte alla sicurezza

1.   Quando agisce in qualità di organismo di certificazione, l'Agenzia si coordina con le autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio prevista nelle diverse fasi del processo di valutazione della sicurezza. L'Agenzia e le autorità nazionali preposte alla sicurezza discutono tutte le questioni relative al processo di valutazione della sicurezza, comprese le eventuali carenze, e le richieste di informazioni supplementari che incidono sul calendario della valutazione o possono avere ripercussioni sui lavori delle altre autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio.

2.   Fatto salvo il paragrafo 1, ogni organismo coinvolto nel processo di valutazione della sicurezza può contattare direttamente il richiedente in merito alle questioni relative alla propria parte della valutazione.

3.   Prima di decidere riguardo al rilascio di un certificato di sicurezza unico, l'Agenzia e le autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio prevista adottano le seguenti misure:

a)

discutono i risultati delle rispettive valutazioni;

b)

si accordano sulle problematiche residue da rinviare e valutare durante la successiva supervisione;

c)

si accordano sulle restrizioni o condizioni di impiego da includere nel certificato di sicurezza unico.

4.   Se il richiedente stabilisce un piano d'azione per risolvere le problematiche residue di cui al paragrafo 3, lettera b), le autorità nazionali preposte alla sicurezza si accordano su quale di esse seguirà l'esecuzione del piano. A tal fine le autorità nazionali preposte alla sicurezza si coordinano, se del caso, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2018/761 (6) e informano l'Agenzia del loro accordo e dell'esito delle loro attività di supervisione.

L'Agenzia tiene conto delle informazioni sull'esito delle attività di supervisione effettuate dalle autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio previsto concernenti il seguito delle problematiche restanti per decidere se queste possono essere risolte durante la valutazione della domanda di rinnovo o di aggiornamento.

5.   L'Agenzia tiene un registro delle attività di coordinamento e le trasmette allo sportello unico a norma dell'articolo 9.

Articolo 12

Classificazione delle criticità

1.   L'organismo di certificazione di sicurezza e le autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio prevista classificano le criticità individuate nel corso della valutazione del fascicolo di domanda come segue:

a)

«tipo 1»: criticità che richiedono una risposta da parte del richiedente ai fini della comprensione del fascicolo di domanda;

b)

«tipo 2»: criticità che possono comportare una modifica del fascicolo di domanda o un'azione di minore entità da parte del richiedente; l'azione da intraprendere è lasciata alla discrezione del richiedente e non impedisce il rilascio del certificato di sicurezza unico;

c)

«tipo 3»: criticità che richiedono un'azione specifica da parte del richiedente, la cui esecuzione può essere rinviata a dopo il rilascio del certificato di sicurezza unico; il richiedente propone l'azione per risolvere la questione e la concorda con la parte che l'ha sollevata;

d)

«tipo 4»: criticità che richiedono una modifica del fascicolo di domanda o un'azione specifica da parte del richiedente; il certificato di sicurezza unico viene rilasciato solo a condizione che la questione sia risolta oppure che siano indicate nel certificato restrizioni o condizioni di impiego per risolvere la questione; il richiedente propone l'azione per risolvere la questione e la concorda con la parte che l'ha sollevata.

2.   A seguito della risposta o dell'azione intrapresa dal richiedente a seconda della questione, l'organismo di certificazione di sicurezza o l'autorità nazionale preposta alla sicurezza interessata riesamina le criticità individuate, le riclassifica, se del caso, e attribuisce a ciascuna criticità individuata uno dei seguenti status:

a)

«criticità in sospeso», se gli elementi di prova forniti dal richiedente non sono soddisfacenti e sono necessarie informazioni aggiuntive;

b)

«problematica residua da controllare», se sussiste ancora una problematica residua;

c)

«criticità risolta», se il richiedente ha fornito una risposta adeguata e non sussiste più alcuna problematica residua.

Articolo 13

Competenza del personale coinvolto nelle valutazioni

1.   L'Agenzia e le autorità nazionali di sicurezza si assicurano che il personale coinvolto nelle valutazioni abbia le seguenti competenze:

a)

conoscenza del quadro normativo pertinente applicabile alla valutazione;

b)

conoscenza del funzionamento del sistema ferroviario;

c)

livello adeguato di analisi critica;

d)

esperienza nella valutazione di un sistema di gestione della sicurezza o di un sistema analogo del settore ferroviario oppure di un sistema di gestione della sicurezza di un settore che presenta caratteristiche tecniche e operative equivalenti;

e)

capacità di risolvere problemi, comunicare e lavorare in gruppo;

f)

qualsiasi altra competenza richiesta da una particolare valutazione.

Nei lavori di gruppo le competenze possono essere condivise tra i membri del gruppo.

Il personale che effettua visite, ispezioni e audit, previsti all'articolo 10 deve inoltre dimostrare competenze ed esperienza nello svolgimento di colloqui.

2.   Al fine di garantire la corretta applicazione del paragrafo 1, l'Agenzia e le autorità nazionali preposte alla sicurezza istituiscono un sistema di gestione delle competenze comprendente:

a)

l'elaborazione di profili di competenza per ogni lavoro, posizione o ruolo;

b)

l'assunzione del personale in conformità ai profili di competenza stabiliti;

c)

il mantenimento, lo sviluppo e la valutazione delle competenze del personale in conformità ai profili di competenza stabiliti.

Articolo 14

Riesame a norma dell'articolo 10, paragrafo 12, della direttiva (UE) 2016/798

1.   Se l'organismo di certificazione di sicurezza adotta una decisione negativa, che include il rifiuto del rilascio del certificato di sicurezza unico, l'esclusione di parti della rete che hanno ricevuto una valutazione negativa, come previsto all'articolo 10, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2016/798, e l'identificazione di restrizioni o di condizioni di impiego diverse da quelle richieste nella domanda, il richiedente può chiedere il riesame della decisione.

2.   La domanda di riesame è presentata dal richiedente attraverso lo sportello unico e comprende un elenco di tutte le criticità che, a suo avviso, non sono state prese in debita considerazione durante il processo di valutazione della sicurezza.

3.   Le informazioni supplementari eventualmente fornite dopo l'adozione della decisione di rilascio o di rifiuto di un certificato di sicurezza unico non sono ammissibili come prove.

4.   L'organismo di certificazione di sicurezza, in coordinamento con le autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio prevista, garantisce l'imparzialità del processo di riesame.

5.   Il processo di riesame verte sulle questioni che giustificano lo scostamento della decisione dell'organismo di certificazione di sicurezza dalla domanda del richiedente.

6.   Se l'Agenzia agisce in qualità di organismo di certificazione di sicurezza, il riesame è effettuato in coordinamento con le autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio prevista.

7.   L'organismo di certificazione di sicurezza comunica, attraverso lo sportello unico, la sua decisione di confermare o adattare la decisione iniziale a tutte le parti coinvolte nella valutazione, compreso il richiedente.

Articolo 15

Disposizioni transitorie

1.   Se un'autorità nazionale preposta alla sicurezza riconosce che non sarà in grado di rilasciare un certificato di sicurezza a norma della direttiva 2004/49/CE prima della data di riferimento dello Stato membro interessato, ne informa immediatamente il richiedente e l'Agenzia.

2.   Nel caso indicato all'articolo 10, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2016/798, il richiedente decide se la domanda deve continuare ad essere valutata dall'autorità nazionale preposta alla sicurezza o essere trasmessa all'Agenzia. Il richiedente è tenuto a informare entrambe e si applica quanto segue:

a)

nei casi in cui il richiedente ha deciso di usare l'Agenzia come organismo di certificazione di sicurezza, l'autorità nazionale preposta alla sicurezza trasmette all'Agenzia il fascicolo di domanda e i risultati della valutazione di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/49/CE. L'Agenzia e l'autorità nazionale preposta alla sicurezza cooperano e aiutano il richiedente a integrare la domanda al fine di soddisfare i requisiti aggiuntivi stabiliti all'articolo 9 della direttiva (UE) 2016/798;

b)

nei casi in cui il richiedente ha deciso di usare l'autorità nazionale preposta alla sicurezza come organismo di certificazione di sicurezza, tale autorità continua la valutazione della domanda e decide sul rilascio del certificato di sicurezza unico in conformità all'articolo 10 della direttiva (UE) 2016/798 e al presente regolamento. L'autorità aiuta il richiedente a integrare la domanda al fine di soddisfare i requisiti aggiuntivi stabiliti all'articolo 9 della direttiva (UE) 2016/798.

3.   Qualora un richiedente intenda operare in più di uno Stato membro, l'organismo di certificazione di sicurezza è l'Agenzia e si applica la procedura indicata al paragrafo 2, lettera a).

4.   In ogni caso il richiedente trasmette la domanda riesaminata dopo la data di riferimento dello Stato membro interessato attraverso lo sportello unico. L'organismo di certificazione di sicurezza assiste il richiedente in tale compito.

5.   Dopo la data di riferimento qualsiasi impresa ferroviaria stabilita nello Stato membro interessato con un certificato di sicurezza rilasciato a norma della direttiva 2004/49/CE per il quale è necessario un rinnovo o un aggiornamento dovuto a modifiche del tipo, della portata e dell'area di esercizio, presenta una nuova domanda di certificato di sicurezza unico, attraverso lo sportello unico, conformemente al presente regolamento.

6.   Se l'area di esercizio prevista non è limitata a un unico Stato membro, un certificato di sicurezza unico rilasciato dall'Agenzia tra il 16 giugno 2019 e il 16 giugno 2020 esclude la rete o le reti in qualsiasi Stato membro che abbia effettuato la notifica all'Agenzia e alla Commissione conformemente all'articolo 33, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/798 e che non abbia ancora recepito tale direttiva e messo in vigore misure di recepimento nazionali. Le autorità nazionali preposte alla sicurezza degli Stati membri che hanno effettuato tale notifica:

a)

accettano un certificato di sicurezza unico rilasciato dall'Agenzia come equivalente alla parte del certificato di sicurezza rilasciato in conformità all'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/49/CE;

b)

rilasciano certificati di sicurezza in conformità all'articolo 10, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2004/49/CE a decorrere dal 16 giugno 2019, con un periodo di validità che non si estende al di là di quello del certificato di sicurezza unico.

7.   Nei casi menzionati al paragrafo 2, lettera a), e al paragrafo 6 del presente articolo, l'autorità nazionale preposta alla sicurezza coopera e si coordina con l'Agenzia per effettuare la valutazione degli elementi indicati all'articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva (UE) 2016/798. Nel fare ciò l'Agenzia accetta la valutazione di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/49/CE effettuata dall'autorità nazionale preposta alla sicurezza.

Articolo 16

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 653/2007 è abrogato con effetto dal 16 giugno 2019. Esso continua tuttavia ad applicarsi fino al 15 giugno 2020 per gli Stati membri che hanno notificato all'Agenzia e alla Commissione, in conformità all'articolo 33, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/798, la proroga del termine di recepimento di detta direttiva.

Articolo 17

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 16 giugno 2019 negli Stati membri che non hanno effettuato la notifica all'Agenzia e alla Commissione in conformità all'articolo 33, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/798. Esso si applica in tutti gli Stati membri a decorrere dal 16 giugno 2020. Tuttavia, l'articolo 15, paragrafi 1, 2, 3 e 7, si applica a decorrere dal 16 febbraio 2019 e l'articolo 15, paragrafo 6, si applica a decorrere dal 16 giugno 2019 in tutti gli Stati membri.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 aprile 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 138 del 26.5.2016, pag. 102.

(2)  Direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (direttiva sulla sicurezza delle ferrovie) (GU L 164 del 30.4.2004, pag. 44).

(3)  Direttiva 96/48/CE del Consiglio del 23 luglio 1996 relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità (GU L 235 del 17.9.1996, pag. 6).

(4)  Regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004 (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 1).

(5)  Regolamento delegato (UE) 2018/762 della Commissione dell'8 marzo 2018 che istituisce metodi di sicurezza comuni per il sistema di gestione della sicurezza a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (UE) n. 1158/2010 e (UE) n. 1169/2010 della Commissione (Si veda pagina 26 della presente Gazzetta ufficiale).

(6)  Regolamento delegato (UE) 2018/761 della Commissione, del 16 febbraio 2018, che istituisce metodi di sicurezza comuni per la supervisione da parte delle autorità nazionali preposte alla sicurezza in seguito al rilascio di un certificato di sicurezza unico o di un'autorizzazione di sicurezza a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 1077/2012 della Commissione (Si veda pagina 16 della presente Gazzetta ufficiale).


ALLEGATO I

Contenuto della domanda di certificato di sicurezza unico

Nota: tutte le informazioni sono obbligatorie, compresi i documenti allegati alla domanda, eccetto quelle contrassegnate con «F» (facoltative). Qualora l'impresa ferroviaria debba definire un piano di azione correttivo, di cui al punto 9, le informazioni al riguardo sono obbligatorie.

1.   Tipo di domanda

1.1.   Nuova

1.2.   Rinnovo

1.3.   Aggiornamento

1.4.   EIN del precedente certificato (solo in caso di richiesta di rinnovo o di aggiornamento)

2.   Tipo di operazione richiesta (selezionare uno o più tipi) (1) :

2.1.   Trasporto di passeggeri, inclusi i servizi ad alta velocità

2.2.   Trasporto di passeggeri, esclusi i servizi ad alta velocità

2.3.   Trasporto di merci, inclusi i servizi di trasporto di merci pericolose (2)

2.4.   Trasporto di merci, esclusi i servizi di trasporto di merci pericolose

2.5.   Solo manovra

2.6.   Altro (specificare)

3.   Operazioni di trasporto ferroviario

3.1.   Data prevista per l'inizio dei servizi/dell'esercizio (F)

3.2.   Stati membri interessati dall'area di esercizio prevista

3.3.   Definizione dell'area di esercizio prevista (per le reti interessate) (3)

3.4.   Stazioni di Stati membri confinanti [nei casi di cui all'articolo 3, paragrafo 11, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/763 e all'articolo 10, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2016/798].

4.   Organismo di certificazione di sicurezza

4.1.   Agenzia

4.2.   Autorità nazionale preposta alla sicurezza [nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2016/798].

5.   Informazioni relative al richiedente

5.1.   Denominazione legale

5.2.   Acronimo (F)

5.3.   Indirizzo postale completo

5.4.   Telefono

5.5.   Fax (F)

5.6.   E-mail:

5.7.   Sito web (F)

5.8.   Numero di registrazione nazionale

5.9.   Partita IVA (F)

5.10.   Altre informazioni pertinenti (F)

6.   Informazioni relative alla persona di contatto

6.1.   Nome

6.2.   Cognome

6.3.   Titolo o funzioni

6.4.   Indirizzo postale completo

6.5.   Telefono

6.6.   Fax (F)

6.7.   E-mail:

6.8.   Lingue parlate

Documenti allegati alla domanda

7.   Documenti presentati per la parte della valutazione relativa al sistema di gestione della sicurezza

7.1.   Descrizione del sistema di gestione della sicurezza e altri documenti che dimostrano la conformità ai requisiti fissati all'articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva (UE) 2016/798 e che descrivono il modo in cui sono soddisfatti tali requisiti.

7.2.   Informazioni che mettono in relazione il sistema di gestione della sicurezza (cfr. punto 7.1) e l'allegato I del regolamento delegato (UE) 2018/762, compresa un'indicazione della parte della documentazione sul sistema di gestione della sicurezza in cui sono soddisfatti i requisiti pertinenti della specifica tecnica d'interoperabilità applicabile relativa al sottosistema «esercizio e gestione del traffico».

8.   Documenti presentati per la parte nazionale della valutazione (per ciascuno Stato membro interessato dall'area di esercizio prevista)

8.1.   Descrizione o altra dimostrazione del modo in cui le modalità di gestione della sicurezza tengono conto delle norme nazionali pertinenti notificate in conformità all'articolo 8 della direttiva (UE) 2016/798.

8.2.   Informazioni che mettono in relazione il sistema di gestione della sicurezza (cfr. punto 7.1) e i requisiti stabiliti nelle norme nazionali pertinenti (cfr. punto 8.1).

9.   Piani di azione correttivi

9.1.   La situazione attuale del piano o dei piani di azione correttivi messi in atto dall'impresa ferroviaria per risolvere gravi casi di non conformità e altre questioni problematiche individuate durante le attività di supervisione dopo la valutazione precedente.

9.2.   La situazione attuale del piano o dei piani di azione correttivi messi in atto dall'impresa ferroviaria per risolvere le problematiche residue rilevate nella valutazione precedente.


(1)  Per ciascuno Stato membro interessato dall'area di esercizio prevista.

(2)  Per «merci pericolose» si intendono le sostanze e gli articoli il cui trasporto è autorizzato soltanto alle condizioni stabilite nella direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13).

(3)  Per ciascuno Stato membro interessato dall'area di esercizio prevista.


ALLEGATO II

Processo di valutazione della sicurezza

1.   INFORMAZIONI GENERALI

1.1.   L'organismo di certificazione di sicurezza e le autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio prevista elaborano un processo strutturato e verificabile per l'intera attività, che tenga conto degli elementi indicati nel presente allegato. Il processo di valutazione della sicurezza è iterativo, come illustrato nel seguente diagramma (cfr. figura 1 dell'appendice), vale a dire che l'organismo di certificazione di sicurezza e le autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio prevista sono autorizzati ad avanzare ragionevoli richieste di ulteriori informazioni o di ripresentazione di una domanda in conformità al presente regolamento.

2.   RICEVIMENTO DELLA DOMANDA

2.1.   Dopo aver ricevuto la domanda di certificato di sicurezza unico, l'organismo di certificazione di sicurezza ne conferma ufficialmente e tempestivamente il ricevimento.

2.2.   L'organismo di certificazione di sicurezza e le autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio prevista assegnano il personale competente all'attuazione del processo di valutazione.

3.   CONTROLLO INIZIALE

3.1.   L'organismo di certificazione di sicurezza, in coordinamento con le autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio prevista, procedono tempestivamente, non appena ricevono la domanda, a un controllo iniziale per accertare che:

a)

il richiedente abbia fornito le informazioni di base richieste dalla legislazione o necessarie per un trattamento efficace della domanda;

b)

il fascicolo di domanda contenga prove sufficienti e presenti una struttura e riferimenti interni incrociati che consentano di valutare adeguatamente la sua conformità ai requisiti del sistema di gestione della sicurezza e alle norme nazionali notificate pertinenti. L'organismo di certificazione di sicurezza, in coordinamento con le autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio prevista, effettua un riesame iniziale dell'effettivo contenuto degli elementi di prova forniti nella domanda, al fine di dare un primo giudizio sulla qualità, la sufficienza e l'adeguatezza del sistema di gestione della sicurezza;

c)

se del caso, nel fascicolo sia inclusa la situazione attuale del piano (o dei piani) di azione correttivo messo in atto dall'impresa ferroviaria per risolvere gravi casi di non conformità e altre questioni problematiche individuate durante le attività di supervisione dopo la valutazione precedente;

d)

se del caso, nel fascicolo sia inclusa la situazione attuale del piano (o dei piani) di azione messi in atto dall'impresa ferroviaria per risolvere le problematiche residue rilevate nella valutazione precedente.

3.2.   Le autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio prevista verificano anche se gli elementi di prova per il tipo, la portata e l'area di esercizio prevista sono chiaramente identificati.

3.3.   In seguito alle verifiche di cui ai punti 3.1 e 3.2, l'organismo di certificazione di sicurezza e le autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio prevista decidono se vi siano settori che, per la parte che li riguarda, richiedono ulteriori informazioni. Se sono necessarie ulteriori informazioni, l'organismo di certificazione di sicurezza e le autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio prevista possono richiederle al più presto, nella misura in cui lo ritengano ragionevolmente necessario per sostenere la loro valutazione.

3.4.   L'organismo di certificazione di sicurezza e le autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio prevista esaminano un campione sufficiente della domanda, ciascuno per la rispettiva parte, per verificare se il suo contenuto è comprensibile. Qualora non lo sia, l'organismo di certificazione di sicurezza e le autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio prevista decidono, ciascuno per la rispettiva parte, se il fascicolo debba essere respinto con la richiesta di una versione migliorata.

4.   VALUTAZIONE DETTAGLIATA

4.1.   Dopo il completamento della fase di controllo iniziale, l'organismo di certificazione di sicurezza e le autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio prevista procedono, ciascuno per la rispettiva parte, a una valutazione dettagliata del fascicolo di domanda (cfr. figura 2 dell'appendice), utilizzando i requisiti del sistema di gestione della sicurezza e le norme nazionali notificate pertinenti.

4.2.   Quando effettuano la valutazione dettagliata di cui al punto 4.1, in conformità all'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/798, l'organismo di certificazione di sicurezza e le autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio prevista esprimono un giudizio professionale, dimostrano imparzialità e proporzionalità e forniscono motivazioni documentate per le conclusioni raggiunte.

4.3.   La valutazione determina se sono rispettati i requisiti del sistema di gestione della sicurezza e le norme nazionali notificate pertinenti o se occorre chiedere ulteriori informazioni. Nel corso della valutazione l'organismo di certificazione di sicurezza e le autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio prevista accertano inoltre, in base ai risultati del processo del sistema di gestione della sicurezza, che siano stati rispettati i requisiti del sistema di gestione della sicurezza e le norme nazionali notificate pertinenti, utilizzando metodi di campionamento, se del caso, per assicurarsi che il richiedente abbia compreso e sia in grado di soddisfare i requisiti a seconda del tipo e dell'entità delle operazioni ferroviarie nonché dell'area di esercizio prevista, al fine di garantire il funzionamento sicuro del sistema ferroviario.

4.4.   Qualsiasi criticità di tipo 4 dovrà essere risolta in modo soddisfacente per l'organismo di certificazione di sicurezza e comportare un aggiornamento del fascicolo di domanda, se opportuno, prima che il certificato di sicurezza unico possa essere rilasciato.

4.5.   Le problematiche residue possono essere rinviate e prese in considerazione durante la supervisione o possono essere concordate azioni con il richiedente, in base alla sua proposta di aggiornamento del fascicolo di domanda, o entrambe le cose. In tal caso la risoluzione formale della criticità avviene dopo il rilascio del certificato di sicurezza unico.

4.6.   L'organismo di certificazione di sicurezza e le autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio prevista danno prova di trasparenza quando giudicano la gravità di ciascuna delle criticità rilevate di cui all'articolo 12, paragrafo 1.

4.7.   Quando rilevano una criticità di cui all'articolo 12, paragrafo 1, l'organismo di certificazione di sicurezza e le autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio prevista sono tenute a essere precise e ad aiutare il richiedente a capire il livello di dettaglio richiesto nella risposta. A tal fine l'organismo di certificazione di sicurezza e le autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio prevista procedono nel modo seguente:

a)

fanno accuratamente riferimento ai requisiti del sistema di gestione delle sicurezza e alle norme nazionali notificate pertinenti e aiutano il richiedente a capire le criticità rilevate;

b)

indicano la parte pertinente dei regolamenti e delle norme applicabili;

c)

indicano il motivo per cui non è soddisfatto un dato requisito del sistema di gestione della sicurezza o una norma nazionale notificata, nonché la legislazione correlata;

d)

concordano con il richiedente gli ulteriori impegni, i documenti e le eventuali altre informazioni giustificative da fornire, a seconda del livello di dettaglio richiesto dal requisito del sistema di gestione della sicurezza o dalla norma nazionale notificata;

e)

definiscono e concordano con il richiedente un termine per la messa in conformità, che sia ragionevole e proporzionato alle difficoltà incontrate per fornire le informazioni richieste.

4.8.   Se il richiedente fornisce le informazioni richieste con notevole ritardo, l'organismo di certificazione di sicurezza può decidere di prorogare il termine di presentazione della risposta del richiedente o di respingerne la domanda, previo preavviso.

4.9.   Il termine di adozione della decisione relativa al rilascio del certificato di sicurezza unico può essere prorogato, fino al momento in cui sono presentate le informazioni richieste, su decisione dell'organismo di certificazione di sicurezza, in coordinamento con le autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio prevista e con l'accordo del richiedente solo in uno dei seguenti casi:

a)

per criticità di tipo 1, di cui all'articolo 12, paragrafo 1, che, considerate singolarmente o collettivamente, impediscono la continuazione della valutazione o di una sua parte;

b)

per criticità di tipo 4 o molteplici criticità di tipo 3, di cui all'articolo 12, paragrafo 1, che, considerate collettivamente, possono far sì che la categoria diventi una criticità di tipo 4, impedendo il rilascio del certificato di sicurezza unico.

4.10.   Per essere soddisfacenti, le risposte scritte del richiedente devono essere sufficienti a dissipare le preoccupazioni espresse e dimostrare che le soluzioni che propone soddisfano i criteri o le norme nazionali notificate pertinenti.

4.11.   Se una risposta è considerata insoddisfacente, occorre spiegare i motivi con precisione, indicando le ulteriori informazioni o dimostrazioni che il richiedente deve presentare per renderla soddisfacente.

4.12.   In caso di rischio che la domanda possa essere respinta o che il tempo necessario per adottare una decisione superi il termine previsto per la valutazione, l'organismo di certificazione di sicurezza può prendere in considerazione misure di emergenza.

4.13.   Se si conclude che la domanda soddisfa tutti i requisiti o che è improbabile che ulteriori progressi portino a risposte soddisfacenti alle criticità in sospeso, l'organismo di certificazione di sicurezza e le autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio prevista completano la valutazione, ciascuno per la rispettiva parte, procedendo nel modo seguente:

a)

indicano se tutti i criteri sono stati soddisfatti o se vi sono ancora criticità in sospeso;

b)

indicano se sussistono problematiche residue;

c)

indicano eventuali restrizioni o condizioni di impiego da includere nel certificato di sicurezza unico;

d)

descrivono il seguito dato a gravi casi di non conformità individuati durante le attività di supervisione, a norma dell'articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2018/761, se del caso;

e)

garantiscono la corretta applicazione del processo di valutazione della sicurezza;

f)

indicano il risultato della valutazione, aggiungendo un sommario delle conclusioni e, se opportuno, un parere sul rilascio del certificato di sicurezza unico.

4.14.   L'organismo di certificazione di sicurezza e le autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio prevista registrano e motivano per iscritto tutte le constatazioni e i giudizi, al fine di facilitare sia il processo di garanzia sia il processo decisionale e fornire assistenza in caso di ricorso contro la decisione di rilascio o di rifiuto del certificato di sicurezza unico.

5.   PROCESSO DECISIONALE

5.1.   Sulla base delle conclusioni della valutazione completata, viene adottata la decisione di rilasciare un certificato di sicurezza unico o di respingere la domanda. Nei casi in cui è rilasciato un certificato di sicurezza unico, possono sussistere alcune problematiche residue. Un certificato di sicurezza unico non può essere rilasciato se una criticità di tipo 4, di cui all'articolo 12, paragrafo 1, è rilevata e non è risolta nel corso della valutazione.

5.2.   L'organismo di certificazione di sicurezza può decidere di limitare la portata del certificato di sicurezza unico determinando restrizioni o condizioni di impiego se conclude, in coordinamento con le autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio prevista, che tali restrizioni o condizioni di impiego consentono di risolvere una criticità di tipo 4 che impedirebbe il rilascio del certificato di sicurezza unico. Il certificato di sicurezza unico è aggiornato su richiesta del richiedente dopo che tutte le problematiche residue del suo fascicolo di domanda sono state risolte.

5.3.   Il richiedente è informato della decisione dell'organismo di certificazione di sicurezza, compreso il risultato della valutazione, e se del caso viene rilasciato il certificato di sicurezza unico.

5.4.   Se il rilascio del certificato di sicurezza unico è rifiutato o se il certificato di sicurezza unico contiene restrizioni o condizioni di impiego diverse da quelle definite nella domanda, l'organismo di certificazione di sicurezza informa il richiedente, motivando la decisione, e gli notifica la procedura da seguire per chiedere un riesame o presentare ricorso contro la decisione.

6.   VALUTAZIONE CONCLUSIVA

6.1.   L'organismo di certificazione di sicurezza effettua la chiusura amministrativa assicurandosi che tutti i documenti e i dati registrati siano esaminati, organizzati e archiviati. Al fine di migliorare costantemente le sue procedure, l'organismo di certificazione di sicurezza individua i dati storici e le esperienze maturate da utilizzare nelle valutazioni future.

7.   DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER IL RINNOVO DI UN CERTIFICATO DI SICUREZZA UNICO

7.1.   Un certificato di sicurezza unico può essere rinnovato, su richiesta del richiedente, prima della scadenza della sua validità, al fine di garantire la continuità della certificazione.

7.2.   Nel caso di una domanda di rinnovo, l'organismo di certificazione di sicurezza e le autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio prevista verificano i dettagli delle modifiche apportate agli elementi di prova presentati nella domanda precedente e tengono conto dei risultati delle precedenti attività di supervisione, come previsto all'articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2018/761, per stabilire le priorità o determinare i requisiti del sistema di gestione della sicurezza e le norme nazionali notificate pertinenti in base ai quali è valutata la domanda di rinnovo.

7.3.   L'organismo di certificazione di sicurezza e le autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio prevista adottano un approccio proporzionato nella nuova valutazione, basato sul livello delle modifiche proposte.

8.   DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER L'AGGIORNAMENTO DI UN CERTIFICATO DI SICUREZZA UNICO

8.1.   Un certificato di sicurezza unico è aggiornato ogniqualvolta viene proposta una modifica sostanziale del tipo o della portata delle attività, in conformità all'articolo 10, paragrafo 13, della direttiva (UE) 2016/798, oppure in caso di estensione dell'area di esercizio, in conformità all'articolo 10, paragrafo 14, di detta direttiva.

8.2.   Se intende apportare una modifica di cui al punto 8.1, l'impresa ferroviaria titolare del certificato di sicurezza unico informa senza indugio l'organismo di certificazione di sicurezza.

8.3.   In seguito alla notifica effettuata dall'impresa ferroviaria come previsto al punto 8.2, l'organismo di certificazione di sicurezza provvede a:

a)

controllare che la modifica relativa a un'eventuale domanda sia descritta chiaramente e che siano valutati i potenziali rischi per la sicurezza;

b)

esaminare, con l'impresa ferroviaria e le autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio prevista, la necessità di un aggiornamento del certificato di sicurezza unico.

8.4.   L'organismo di certificazione di sicurezza, in coordinamento con le autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio prevista, può effettuare ulteriori approfondimenti con il richiedente. Se l'organismo di certificazione di sicurezza concorda che la modifica proposta non è sostanziale, informa il richiedente per iscritto che non è richiesto un aggiornamento, registrando la decisione nel fascicolo.

8.5.   Nel caso di una domanda di aggiornamento, l'organismo di certificazione di sicurezza e le autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio prevista:

a)

controllano i dettagli delle modifiche apportate agli elementi di prova presentati nella domanda precedente in base alla quale è stato rilasciato il certificato in corso di validità;

b)

tengono conto dei risultati delle attività di supervisione precedenti, a norma dell'articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2018/761, in particolare delle questioni relative alla capacità del richiedente di attuare e monitorare efficacemente il suo processo di gestione delle modifiche;

c)

stabiliscono le priorità o determinano i requisiti del sistema di gestione della sicurezza e le norme nazionali notificate pertinenti al fine di valutare la domanda di aggiornamento.

8.6.   L'organismo di certificazione di sicurezza e le autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio prevista adottano un approccio proporzionato nella nuova valutazione, basato sul livello delle modifiche proposte.

8.7.   La presentazioneall'organismo di certificazione di sicurezza di una domanda per l'aggiornamento di un certificato di sicurezza unico non comporta una proroga del suo periodo di validità.

8.8.   L'organismo di certificazione di sicurezza decide, su richiesta del richiedente, se sia necessario aggiornare il certificato di sicurezza unico nei casi in cui le condizioni alle quali è stato rilasciato tale certificato debbano essere modificate senza alcun impatto sul tipo, la portata o l'area di esercizio.

Appendice

Processo di valutazione della sicurezza

Figura 1 — Processo di valutazione della sicurezza

Image

Registrazione/Banca dati

Fine della valutazione

Completano la valutazione

Notifica alle parti interessate

Ricevela decisione

Richiesta di riesame/ ricorso (se del caso)

Adottano una decisione

Respingonola domanda?

Confermano il ricevimento della domanda

Presenta il fascicolo di domanda

Sistema di gestione della sicurezza

Completa? Pertinente? Coerente?

Controllo iniziale

Chiedono informazioni supplementari

Fornisce informazioni supplementari

Registrano il fascicolo

Ricevono la domanda

Richiedente

No

No

Valutazione dettagliata

Confermano completezza

Organismo di certificazione di sicurezza e autoritàn azionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di gestione prevista

Processo di valutazione dettagliato

Figura 2 — Processo di valutazione dettagliato

Image

Problematiche restanti se del caso

Ricevono e gestiscono risposta/e scritta/e del richiedente

Invia una risposta e aggiorna il fascicolo di domanda ove necessario

Concordano piano/i di azione e calendario permessa in conformità ove necessario

Definisce piano/i di azione ove necessario

Informazioni pertinenti di controlli precedenti

Questioniin sospeso ?

Completano la valutazione

Individuano e classificano le questioni

Effettuano la valutazione

Organismo di certificazione di sicurezza e autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di gestione prevista

Richiedente

No


ALLEGATO III

Contenuto del certificato di sicurezza unico

Il certificato di sicurezza unico che conferma l'accettazione del sistema di gestione della sicurezza dell'impresa ferroviaria, comprese le disposizioni adottate dall'impresa ferroviaria per soddisfare i requisiti specifici necessari per il funzionamento sicuro sulla rete interessata, conformemente alla direttiva (UE) 2016/798, e la normativa nazionale applicabile contengono le seguenti informazioni:

1.   Numero di identificazione europeo (European Identification Number - EIN) del certificato di sicurezza unico

2.   Identificazione dell'impresa ferroviaria

2.1.   Denominazione legale

2.2.   Numero di registrazione nazionale

2.3.   Partita IVA

3.   Identificazione dell'organismo di certificazione di sicurezza

3.1.   Organizzazione

3.2.   Stato membro (se del caso)

4.   Informazioni sul certificato

4.1.   Nuovo

4.2.   Rinnovo

4.3.   Aggiornamento

4.4.   EIN del certificato precedente (solo in caso di rinnovo o di aggiornamento)

4.5.   Date di inizio e fine della validità

4.6.   Tipo di operazione (1)

4.6.1.   Trasporto di passeggeri, inclusi i servizi ad alta velocità

4.6.2.   Trasporto di passeggeri, esclusi i servizi ad alta velocità

4.6.3.   Trasporto di merci, inclusi i servizi di trasporto di merci pericolose

4.6.4.   Trasporto di merci, esclusi i servizi di trasporto di merci pericolose

4.6.5.   Solo manovra

4.6.6.   Altre operazioni (1)

5.   Legislazione nazionale applicabile (1)

6.   Area di esercizio (1)

7.   Restrizioni e condizioni di impiego

8.   Informazioni supplementari

9.   Data di rilascio e firmatario autorizzato/timbro dell'autorità


(1)  Per ciascuno Stato membro interessato dall'area di esercizio prevista.


25.5.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 129/68


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/764 DELLA COMMISSIONE

del 2 maggio 2018

relativo ai diritti e ai corrispettivi pagabili all'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e alle condizioni di pagamento

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004 (1), in particolare l'articolo 80,

considerando quanto segue:

(1)

Le entrate dell'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie («l'Agenzia») si compongono di un contributo dell'Unione e dei diritti e corrispettivi versati dai richiedenti per il trattamento delle domande di certificati, autorizzazioni e decisioni di approvazione, per il trattamento di ricorsi e per altri servizi prestati dall'Agenzia a norma dell'articolo 64 del regolamento (UE) 2016/796.

(2)

I diritti e i corrispettivi pagabili all'Agenzia dovrebbero essere fissati in una maniera trasparente, giusta e uniforme, in particolare con l'obiettivo di una semplificazione, e non dovrebbero comportare un onere economico superfluo per le imprese, né compromettere la competitività del settore ferroviario europeo.

(3)

Il calcolo dei diritti e dei corrispettivi dovrebbe tenere conto dei costi del personale e degli esperti esterni che partecipano al trattamento delle domande, se del caso, nonché dei costi dei servizi di supporto e delle attività connesse al trattamento delle domande e di altri costi operativi legati alla prestazione di tali servizi. Tali costi devono essere collegati e proporzionati alle rispettive attività e dovrebbero essere non discriminatori.

(4)

I diritti e i corrispettivi riscossi dall'Agenzia dovrebbero essere tali da coprire l'intero costo dei servizi prestati dalla medesima.

(5)

Il tempo impiegato dall'Agenzia per la prestazione di tali servizi dovrebbe essere fatturato secondo una tariffa oraria fino al momento in cui il sistema raggiungerà una maturità tale da consentire un regime di tariffe fisse. I diritti e i corrispettivi dell'Agenzia dovrebbero essere fissati a un livello tale da evitare un disavanzo o un accumulo di eccedenze, in conformità al regolamento (UE) 2016/796.

(6)

Gli importi pagabili non dovrebbero dipendere dal luogo in cui è stabilito il richiedente o dalla lingua utilizzata per la domanda. Le spese di viaggio e i costi di traduzione sostenuti in relazione alla parte della domanda trattata dall'Agenzia dovrebbero pertanto essere aggregati e suddivisi tra tutte le domande.

(7)

I diritti e i corrispettivi dovrebbero essere istituiti in modo da rispettare le esigenze specifiche delle piccole e medie imprese. Le imprese dovrebbero avere la possibilità di dilazionare i pagamenti in più rate, se necessario.

(8)

I richiedenti godono del diritto di ricorso sancito dal regolamento (UE) 2016/796 e dovrebbero essere nella posizione di chiedere riparazione ed esercitare tale diritto contro le decisioni dell'Agenzia. Il pagamento dei diritti e dei corrispettivi non dovrebbe pertanto rappresentare un prerequisito per l'ammissione di un ricorso contro una decisione dell'Agenzia. La riscossione di diritti e corrispettivi per il trattamento dei ricorsi dovrebbe aver luogo solo nei casi in cui il ricorso viene respinto.

(9)

In linea con la prassi di buona gestione dei progetti, il richiedente dovrebbe avere la possibilità di chiedere una stima. Per quanto possibile, il richiedente dovrebbe essere informato del probabile importo dovuto e delle modalità di pagamento. È opportuno stabilire i termini per il pagamento di diritti e corrispettivi.

(10)

È opportuno mettere a disposizione del pubblico le informazioni riguardanti i diritti e i corrispettivi stabiliti dal presente regolamento. Ogni futura revisione dei diritti riscossi dall'Agenzia dovrebbe essere basata su una valutazione trasparente dei costi dell'Agenzia e dei pertinenti costi legati ai compiti eseguiti dalle NSA.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 81 del regolamento (UE) 2016/796,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1.   Il presente regolamento stabilisce i diritti e i corrispettivi pagabili all'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie («l'Agenzia») per il trattamento delle domande a norma degli articoli 14, 20, 21 e 22 del regolamento (UE) 2016/796 e per la prestazione di altri servizi in conformità agli obiettivi per i quali l'Agenzia è stata istituita. specifica il metodo da usare per il calcolo di tali diritti e corrispettivi e le condizioni per il loro pagamento.

2.   Il presente regolamento stabilisce inoltre le procedure atte a garantire la trasparenza, la non discriminazione e altri principi di base del diritto europeo per quanto riguarda i costi sostenuti dalle autorità nazionali preposte alla sicurezza («NSA») per il trattamento della parte delle domande riguardante la dimensione nazionale per le quali l'Agenzia è competente a norma degli articoli 14, 20, e 21 del regolamento (UE) 2016/796.

3.   Il presente regolamento non si applica ai diritti e ai corrispettivi riscossi per le seguenti attività delle NSA:

a)

il trattamento delle domande di certificati di sicurezza unici a norma dell'articolo 10, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2016/798 (2) e la procedura di impegno preliminare di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2018/763 della Commissione (3);

b)

il trattamento delle domande di autorizzazione all'immissione del veicolo sul mercato o di autorizzazione del tipo di veicolo a norma dell'articolo 21, paragrafo 8, e dell'articolo 24, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/797 (4) e la procedura di impegno preliminare di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 della Commissione (5);

c)

il rilascio al richiedente di un parere in merito alla domanda di approvazione di apparecchiature ERTMS di terra, a norma dell'ultimo comma dell'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/797;

d)

il rilascio di autorizzazioni temporanee per la conduzione di prove in loco in conformità all'articolo 21, paragrafi 3 e 5, della direttiva (UE) 2016/797.

Articolo 2

Tipi di diritti e corrispettivi

1.   L'Agenzia riscuote diritti per il trattamento di domande, compreso il rilascio di stime e i casi in cui la domanda sia ritirata dal richiedente o l'Agenzia modifichi una decisione. L'Agenzia può inoltre riscuotere diritti in caso di ritiro di una precedente decisione a causa di una non conformità del titolare di un'autorizzazione o di un certificato.

2.   Le domande di cui al paragrafo 1 comprendono:

a)

le autorizzazioni all'immissione del veicolo sul mercato e le autorizzazioni del tipo di veicolo a norma degli articoli 20 e 21 del regolamento (UE) 2016/796;

b)

i certificati di sicurezza unici a norma dell'articolo 14, del regolamento (UE) 2016/796;

c)

le decisioni di approvazione della conformità delle apparecchiature ERTMS di terra alle relative specifiche tecniche di interoperabilità a norma dell'articolo 22 del regolamento (UE) 2016/796;

d)

ricorsi di cui all'articolo 58 del regolamento (UE) 2016/796, in conformità all'articolo 7 del presente regolamento.

3.   L'Agenzia riscuote corrispettivi per la prestazione di servizi diversi da quelli di cui al paragrafo 1, richiesti dal richiedente o da altra persona. In particolare riscuote corrispettivi per la procedura di impegno preliminare di cui al regolamento (UE) 2018/545 e al regolamento di esecuzione (UE) 2018/763.

4.   L'Agenzia pubblica un elenco di servizi sul suo sito web.

Articolo 3

Calcolo dei diritti e dei corrispettivi

1.   L'importo dei diritti e dei corrispettivi ammonta al totale dei seguenti elementi:

a)

il numero di ore impiegate dal personale dell'Agenzia e da esperti esterni per il trattamento della domanda moltiplicato per la tariffa oraria dell'Agenzia; e

b)

i pertinenti costi sostenuti dalle NSA per il trattamento della parte delle domande riguardante la dimensione nazionale.

2.   Ai fini di cui al paragrafo 1, lettera a), l'Agenzia applica una tariffa oraria pari a 130 EUR.

Articolo 4

Stima dei diritti e dei corrispettivi

1.   Su istanza del richiedente, l'Agenzia rilascia una stima non vincolante dell'importo dei diritti e dei corrispettivi connessi alla domanda o alla richiesta di servizi e comunica la data in cui sarà emessa la fattura.

Le NSA che partecipano al trattamento di una domanda forniscono all'Agenzia una stima non vincolante dei loro costi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), i quali saranno poi inclusi nella stima emessa dall'Agenzia.

2.   Nel corso del trattamento di una domanda, l'Agenzia e le NSA effettuano un monitoraggio dei costi. Su richiesta del richiedente, l'Agenzia informa quest'ultimo se i costi rischiano di superare la stima di oltre il 15 %.

3.   Se il trattamento di una domanda ha una durata superiore a un anno, il richiedente può richiedere una nuova stima.

4.   Se è stata presentata una richiesta per il rilascio di stime e dei rispettivi aggiornamenti, i termini stabiliti dall'articolo 19, paragrafo 4, e dall'articolo 21, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2016/797 e dall'articolo 10, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2016/798 possono essere sospesi per un massimo di dieci giorni lavorativi.

Articolo 5

Condizioni di pagamento

1.   L'agenzia emette una fattura per i diritti e i corrispettivi dovuti entro 30 giorni di calendario dalla data:

a)

della decisione dell'Agenzia o della commissione di ricorso; oppure

b)

di conclusione del servizio prestato; oppure

c)

del ritiro di una domanda; oppure

d)

di qualsiasi altro evento che abbia condotto alla cessazione del trattamento di una domanda.

2.   La fattura indica in dettaglio:

a)

il numero di ore impiegate dal personale dell'Agenzia; e

b)

se del caso, i costi addebitati per ciascuna NSA competente. Questi elementi sono specificati indicando il compito eseguito e il tempo impiegato oppure le tariffe fisse per il trattamento della parte della domanda riguardante la dimensione nazionale.

3.   Le NSA forniscono all'Agenzia una dichiarazione dei costi per il loro contributo, da allegare alla fattura emessa dall'Agenzia, al più tardi quando l'Agenzia ne fa richiesta. La dichiarazione dei costi indica in dettaglio il modo in cui tali costi sono stati calcolati.

4.   I diritti e i corrispettivi sono espressi e pagabili in euro.

5.   L'Agenzia comunica ai richiedenti la decisione ed emette la fattura tramite lo sportello unico di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) 2016/796.

6.   L'Agenzia può emettere fatture per importi intermedi ogni 6 mesi.

7.   Il pagamento dei diritti e dei corrispettivi va effettuato tramite bonifico sull'apposito conto bancario dell'Agenzia.

8.   I richiedenti si accertano che l'Agenzia riceva il pagamento dell'importo dovuto, comprensivo di tutte le spese bancarie legate a tale pagamento, entro 60 giorni di calendario dalla data di notifica della fattura.

9.   Se il richiedente è una piccola o media impresa, l'Agenzia considera richieste di una ragionevole proroga del termine di pagamento e richieste di pagamento a rate.

Ai fini del presente regolamento, per piccola o media impresa si intende un'impresa che occupa meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.

10.   Le NSA ricevono il rimborso dei costi sostenuti per il trattamento della parte delle domande riguardante la dimensione nazionale entro i termini di cui ai paragrafi 8 e 9.

Articolo 6

Mancato pagamento

1.   Se l'Agenzia non riceve il pagamento entro i termini di cui all'Articolo 5, paragrafi 8 e 9, può addebitare interessi di mora per ogni giorno di calendario supplementare fino al ricevimento del pagamento e applica le disposizioni in materia di recupero di cui all'articolo 80 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

2.   Il tasso d'interesse è il tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese di scadenza, maggiorato di otto punti percentuali.

3.   Nei casi in cui l'Agenzia sia in possesso di prove che la capacità finanziaria del richiedente è a rischio, può rifiutare una domanda a meno che il richiedente non fornisca una garanzia bancaria o disponga un deposito vincolato.

4.   L'Agenzia può inoltre rifiutare una nuova domanda se il richiedente non ha versato gli importi dovuti per i compiti di autorizzazione, certificazione e approvazione eseguiti o per servizi prestati dall'Agenzia, a meno che il richiedente non abbia nel frattempo corrisposto gli importi dovuti per i suddetti compiti o servizi.

5.   L'Agenzia intraprende tutte le appropriate azioni legali atte a garantire il pagamento integrale delle fatture emesse. A tal fine le NSA che hanno presentato una dichiarazione di costi per il rimborso sostengono l'Agenzia in questo processo.

Articolo 7

Ricorso e diritti di ricorso

1.   L'Agenzia riscuote diritti per ciascun ricorso respinto o ritirato.

2.   I diritti di ricorso ammontano a 10 000 EUR oppure, se inferiore, a un importo pari a quello dei diritti applicati per la decisione impugnata.

3.   Il cancelliere della commissione di ricorso informa il ricorrente delle condizioni di pagamento. A decorrere dalla data di notifica della fattura, il ricorrente dispone di 30 giorni di calendario per il pagamento della fattura.

4.   Il richiedente può rivolgersi alla commissione di ricorso per contestare i diritti e i corrispettivi fatturati.

Articolo 8

Pubblicazione e revisione delle tariffe

1.   L'Agenzia pubblica sul suo sito web la tariffa oraria di cui all'articolo 3.

2.   Le NSA pubblicano le tariffe pertinenti per la determinazione dei costi addebitati all'Agenzia di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b. Se una NSA applica una tariffa fissa, specifica a quali autorizzazioni e certificati tale tariffa fissa si applica.

3.   Sul sito web dell'Agenzia è indicato un link alla pagina contenente tale informazione.

4.   L'Agenzia include nella relazione annuale di cui all'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/796 le informazioni relative agli elementi alla base della tariffa oraria, i risultati finanziari e le previsioni.

Articolo 9

Procedure dell'Agenzia

1.   Al fine di distinguere le entrate e le spese derivanti dalle attività soggette all'imposizione di diritti e di corrispettivi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, l'Agenzia:

a)

dispone l'accredito e la custodia del reddito generato dai diritti e dai corrispettivi su un conto bancario separato;

b)

redige una relazione annuale sulle entrate e spese totali attribuibili alle attività soggette all'imposizione di diritti e di corrispettivi e sulla struttura e l'andamento dei costi.

2.   Se al termine di un esercizio finanziario le entrate totali derivanti dai diritti e dai corrispettivi superano il costo totale delle attività soggette all'imposizione di diritti e di corrispettivi, l'eccedenza è conservata in una riserva di bilancio ed è utilizzata per affrontare disavanzi o eccedenze in conformità al regolamento finanziario dell'Agenzia.

3.   È garantita la sostenibilità del reddito derivante da attività soggette all'imposizione di diritti e di corrispettivi.

Articolo 10

Valutazione e revisione

1.   Il regime per i diritti e i corrispettivi è valutato ogni esercizio finanziario. La valutazione è basata sui risultati finanziari dell'Agenzia per gli esercizi precedenti e sulla stima delle spese e delle entrate ed è legato al documento unico di programmazione dell'Agenzia.

2.   In base alla valutazione dei risultati finanziari e alle previsioni dell'Agenzia, la Commissione corregge all'occorrenza l'importo dei diritti e dei corrispettivi.

3.   Alla luce delle informazioni fornite dall'Agenzia nella sua relazione annuale di cui all'articolo 8, il presente regolamento sarà sottoposto a revisione entro il 16 giugno 2022 in vista della progressiva introduzione di diritti fissi

Articolo 11

Disposizioni transitorie

Nei casi di cui all'articolo 55, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/545 e all'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/763, il lavoro svolto prima della presentazione della domanda all'Agenzia non è coperto dai diritti e dai corrispettivi di cui al presente regolamento ed è invece soggetto alla legislazione nazionale.

Articolo 12

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 16 febbraio 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 138 del 26.5.2016, pag. 1.

(2)  Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 102).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/763 della Commissione, del 9 aprile 2018, che stabilisce le modalità pratiche per il rilascio dei certificati di sicurezza unici alle imprese ferroviarie a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 653/2007 della Commissione (cfr. pag. 49 della presente Gazzetta ufficiale).

(4)  Direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 della Commissione, del 4 aprile 2018, che stabilisce modalità pratiche per la procedura di autorizzazione dei veicoli ferroviari e la procedura di autorizzazione dei tipi di veicoli ferroviari a norma della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 90 del 6.4.2018, pag. 66).

(6)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).


25.5.2018   

IT

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L 129/73


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/765 DELLA COMMISSIONE

del 23 maggio 2018

che modifica il regolamento (UE) 2016/2080 per quanto riguarda la data di entrata all'ammasso del latte scremato in polvere venduto mediante procedura di gara

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato (2), in particolare l'articolo 28,

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di definire i quantitativi di latte scremato in polvere oggetto della gara aperta dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 della Commissione (3), l'articolo 1 di detto regolamento stabilisce un termine entro il quale il latte scremato in polvere deve essere entrato all'ammasso pubblico.

(2)

Data l'attuale situazione del mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari in termini di ripresa dei prezzi e dell'elevato volume delle scorte di intervento, è opportuno rendere disponibile per la vendita un quantitativo supplementare di latte scremato in polvere modificando la data di entrata all'ammasso.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080.

(4)

Affinché il latte scremato in polvere sia reso immediatamente disponibile per la vendita, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080, la data del «1o maggio 2016» è sostituita dalla data del «1o giugno 2016».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2018

Per la Commissione,

a nome del presidente

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 206 del 30.7.2016, pag. 71.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 della Commissione, del 25 novembre 2016, recante apertura di una gara per la vendita di latte scremato in polvere (GU L 321 del 29.11.2016, pag. 45).


25.5.2018   

IT

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L 129/74


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/766 DELLA COMMISSIONE

del 23 maggio 2018

che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 183, lettera b),

visto il regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 6, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione (3) ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato i prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina.

(2)

Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine.

(3)

È opportuno pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1484/95.

(4)

Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2018

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 150 del 20.5.2014, pag. 1.

(3)  Regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e fissa dazi addizionali all'importazione nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina e che abroga il regolamento n. 163/67/CEE (GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47).


ALLEGATO

«

ALLEGATO I

Codice NC

Designazione delle merci

Prezzo rappresentativo

(EUR/100 kg)

Cauzione di cui all'articolo 3

(EUR/100 kg)

Origine (1)

0207 12 10

Carcasse di pollame della specie Gallus domesticus, presentazione 70 %, congelate

105,7

0

AR

0207 12 90

Carcasse di pollame della specie Gallus domesticus, presentazione 65 %, congelate

127,4

0

AR

126,2

0

BR

0207 14 10

Pezzi disossati di pollame della specie Gallus domesticus congelati

247,1

16

AR

242,0

17

BR

328,9

0

CL

239,5

18

TH

0207 27 10

Pezzi disossati di tacchini, congelati

325,2

0

BR

310,1

0

CL

0408 91 80

Uova sgusciate essiccate

475,7

0

AR

1602 32 11

Preparazioni non cotte di pollame della specie Gallus domesticus

243,7

13

BR

»

(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7).


DECISIONI

25.5.2018   

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L 129/76


DECISIONE (UE, Euratom) 2018/767 DEL CONSIGLIO

del 22 maggio 2018

relativa alla fissazione del periodo in cui si terranno le none elezioni dei rappresentanti nel Parlamento europeo a suffragio universale diretto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto l'atto del 20 settembre 1976 relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2, secondo comma,

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando quanto segue:

(1)

Con decisione 78/639/Euratom, CECA, CEE (3), il Consiglio ha fissato per le prime elezioni dei rappresentanti del Parlamento europeo a suffragio universale diretto il periodo dal 7 al 10 giugno 1979.

(2)

Si rivela impossibile tenere le none elezioni durante il corrispondente periodo del 2019.

(3)

È opportuno pertanto fissare un altro periodo elettorale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il periodo di cui all'articolo 10, paragrafo 1, dell'atto del 20 settembre 1976 relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto è fissato, per le none elezioni, dal 23 al 26 maggio 2019.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2018

Per il Consiglio

Il president

K. VALCHEV


(1)  GU L 278 dell'8.10.1976, pag. 5.

(2)  Parere del 18 aprile 2018 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3)  Decisione 78/639/Euratom, CECA, CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, relativa alla fissazione del periodo in cui si terranno le prime elezioni dei rappresentanti nell'Assemblea a suffragio universale diretto (GU L 205 del 29.7.1978, pag. 75).


25.5.2018   

IT

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L 129/77


DECISIONE (UE) 2018/768 DEL CONSIGLIO

del 22 maggio 2018

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nella 55a sessione del comitato di esperti per il trasporto di merci pericolose dell'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia riguardo ad alcune modifiche dell'appendice C della convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Con decisione 2013/103/UE del Consiglio (1) l'Unione ha aderito alla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia, del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999 («convenzione COTIF»).

(2)

Tutti gli Stati membri, ad eccezione di Cipro e Malta, sono parti contraenti della convenzione COTIF e la applicano.

(3)

A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera d), e dell'articolo 33, paragrafo 5, della convenzione COTIF, il comitato di esperti per il trasporto di merci pericolose («comitato di esperti RID») dell'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF) può modificare l'allegato, appendice C, della convenzione COTIF, in particolare i regolamenti concernenti il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose (RID).

(4)

La direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) stabilisce disposizioni relative al trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia o per vie navigabili interne all'interno degli Stati membri o tra gli stessi, facendo riferimento al RID.

(5)

Al fine di adattare l'allegato del RID al progresso tecnico e scientifico, è essenziale che il comitato di esperti RID adotti modifiche riguardanti norme tecniche o prescrizioni tecniche uniformi. Lo scopo di tali modifiche è quello di garantire la sicurezza e l'efficienza del trasporto di merci pericolose, tenendo conto del progresso scientifico e tecnico nel settore e dello sviluppo di nuove sostanze e articoli che potrebbero presentare un pericolo durante il trasporto.

(6)

Il comitato per il trasporto di merci pericolose istituito dalla direttiva 2008/68/CE ha svolto discussioni preliminari sulle modifiche proposte.

(7)

Nella sua 55esima sessione, che si terrà il 30 maggio 2018, il comitato di esperti RID deve adottare una decisione sulle modifiche del RID.

(8)

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione nel comitato di esperti RID, poiché la decisione adottata dal comitato vincolerà l'Unione,

(9)

La posizione dell'Unione in sede di 55a sessione del comitato di esperti RID dovrebbe pertanto essere basarsi sul testo accluso alla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di 55a sessione del comitato di esperti RID nel quadro della convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia, del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999, è stabilita nel testo accluso alla presente decisione.

I rappresentanti dell'Unione del comitato di esperti RID possono concordare modifiche minori per quanto riguarda i documenti di cui al testo accluso alla presente decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

Una volta adottate, le decisioni del comitato di esperti RID sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea con l'indicazione della data della loro entrata in vigore.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2018

Per il Consiglio

Il presidente

K. VALCHEV


(1)  Decisione 2013/103/UE del Consiglio, del 16 giugno 2011, concernente la firma e la conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e l'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia di adesione dell'Unione europea alla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF), del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999 (GU L 51 del 23.2.2013, pag. 1).

(2)  Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13).


ALLEGATO

Proposta

Documento di riferimento

Oggetto

Osservazioni

Posizione dell'Unione

1

OTIF/RID/CE/GTP/2017/1

Numero di identificazione del pericolo per i numeri UN 3166 e 3171

Consenso tecnico del gruppo di lavoro permanente dell'OTIF riguardo all'adozione del testo modificato

Concorda con le modifiche

2

OTIF/RID/CE/GTP/2017/3

Trasporto di merci pericolose come colli a mano o bagagli registrati

Consenso tecnico del gruppo di lavoro permanente dell'OTIF riguardo all'adozione del testo modificato

Concorda con la modifica

3

OTIF/RID/CE/GTP/2017/5

102a sessione del WP.15 (Ginevra, dall'8 al 12 maggio 2017)

Consenso tecnico del gruppo di lavoro permanente dell'OTIF riguardo all'adozione del testo modificato

Concorda con le modifiche rivedute dal gruppo di lavoro permanente

4

OTIF/RID/CE/GTP/2017/7/Rev.1

Progetto di elenco delle correzioni 2 all'edizione 2017 del RID

Consenso tecnico del gruppo di lavoro permanente dell'OTIF riguardo all'adozione del testo modificato

Concorda con le modifiche rivedute dal gruppo di lavoro permanente

5

OTIF/RID/CE/GTP/2017/8

Gruppo di lavoro informale sulle liste di controllo per il riempimento e lo svuotamento dei vagoni cisterna destinati al trasporto di gas liquefatti (Firenze, dall'11 al 13 luglio 2017)

Consenso tecnico del gruppo di lavoro permanente dell'OTIF riguardo all'adozione del testo modificato

Concorda con le modifiche rivedute dal gruppo di lavoro permanente

6

OTIF/RID/CE/GTP/2017/15

Testi consolidati adottati dalle riunioni congiunte negli anni 2016 e 2017 e dal gruppo di lavoro permanente del comitato di esperti RID nel novembre 2016

Consenso tecnico del gruppo di lavoro permanente dell'OTIF riguardo all'adozione del testo modificato

Concorda con le modifiche rivedute dal gruppo di lavoro permanente

7

Ibidem

Modifiche che necessitano di un ulteriore esame da parte del gruppo di lavoro permanente

8

Ibidem

Modifiche che necessitano di un parere comune nella riunione congiunta UNECE – OTIF

Occorre agevolare un trasporto multimodale efficiente

Concorda con le modifiche raccomandate dalla riunione congiunta

9

OTIF/RID/CE/GTP/2017/INF.8

Trattini doppi al punto 4.3.3.5.

Consenso tecnico del gruppo di lavoro permanente dell'OTIF riguardo all'adozione del testo modificato

Concorda con le modifiche rivedute dal gruppo di lavoro permanente

10

OTIF/RID/CE/GTP/2017/INF.10

Disposizioni transitorie

Consenso tecnico del gruppo di lavoro permanente dell'OTIF riguardo all'adozione del testo modificato

Concorda con le modifiche rivedute dal gruppo di lavoro permanente

11

OTIF/RID/CE/GTP/2017/INF.12

Modifica proposta del punto 2.1.3.5.5 nel documento OTIF/RID/CE/GTP/2017/15

Consenso tecnico del gruppo di lavoro permanente dell'OTIF riguardo all'adozione del testo modificato

Concorda con le modifiche rivedute dal gruppo di lavoro permanente

12

OTIF/RID/CE/GTP/2017/INF.16

103a sessione del WP.15 (Ginevra, dal 6 al 10 novembre 2017)

Consenso tecnico del gruppo di lavoro permanente dell'OTIF riguardo all'adozione del testo modificato

Concorda con le modifiche rivedute dal gruppo di lavoro permanente


25.5.2018   

IT

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L 129/80


DECISIONE (UE, Euratom) 2018/769 DEL CONSIGLIO

del 22 maggio 2018

relativa alla nomina di tre membri del Comitato economico e sociale europeo, conformemente alla proposta del Regno dei Paesi Bassi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 302,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,

vista la proposta del governo neerlandese,

visto il parere della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 18 settembre 2015 e il 1o ottobre 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE, Euratom) 2015/1600 (1) e (UE, Euratom) 2015/1790 (2), relative alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2015 al 20 settembre 2020.

(2)

Tre seggi di membri del Comitato economico e sociale europeo sono divenuti vacanti a seguito della scadenza dei mandati dei sigg. Dirk WESTENDORP, Jan SIMONS e Joost VAN IERSEL,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono nominati membri del Comitato economico e sociale europeo per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 20 settembre 2020:

il sig. A.P. August MESKER, Member Supervisory Council and Member Financial Audit Committee at Hivos,

il sig. R.A.C. René BLIJLEVENS, Secretary of the Foundation for Sustainable (Micro) Pensions in Developing Countries,

il sig. T.J.M. Thom VAN MIERLO, former senior consumer affairs officer and secretary self-regulation dialogue at the Social Economic Council.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2018

Per il Consiglio

Il Presidente

K. VALCHEV


(1)  Decisione (UE, Euratom) 2015/1600 del Consiglio, del 18 settembre 2015, relativa alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2015 al 20 settembre 2020 (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 53).

(2)  Decisione (UE, Euratom) 2015/1790 del Consiglio, del 1 ottobre 2015, relativa alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2015 al 20 settembre 2020 (GU L 260 del 7.10.2015, pag. 23).


25.5.2018   

IT

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L 129/81


DECISIONE (UE) 2018/770 DEL CONSIGLIO

del 22 maggio 2018

relativa alla nomina di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno di Spagna

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo spagnolo,

considerando quanto segue:

(1)

Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) e (UE) 2015/994 (3), relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020. Il 9 ottobre 2015, con decisione (UE) 2015/1915 (4) del Consiglio, il sig. Esteban MAS PORTELL è stato sostituito dal sig. Marc PONS i PONS in qualità di supplente. Il 9 giugno 2016, con decisione (UE) 2016/991 (5) del Consiglio, il sig. Marc PONS i PONS è stato sostituito dalla sig.ra Pilar COSTA i SERRA in qualità di supplente.

(2)

Un seggio di supplente del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato della sig.ra Pilar COSTA i SERRA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È nominato supplente del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:

sig. Josep Enric CLAVEROL i FLORIT Director General de Relaciones Institucionales y Acción Exterior del Gobierno de las Illes Balears.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2018

Per il Consiglio

Il presidente

K. VALCHEV


(1)  Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).

(2)  Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25).

(3)  Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70).

(4)  Decisione (UE) 2015/1915 del Consiglio, del 9 ottobre 2015, relativa alla nomina di due membri titolari spagnoli e di tre membri supplenti spagnoli del Comitato delle regioni (GU L 280 del 24.10.2015, pag. 26).

(5)  Decisione (UE) 2016/991 del Consiglio, del 9 giugno 2016, relativa alla nomina di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno di Spagna (GU L 162 del 21.6.2016, pag. 14).


25.5.2018   

IT

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L 129/82


DECISIONE DELEGATA (UE) 2018/771 DELLA COMMISSIONE

del 25 gennaio 2018

relativa al sistema applicabile per la valutazione e la verifica della costanza della prestazione dei dispositivi di ancoraggio utilizzati per lavori di costruzione e destinati a prevenire o impedire le cadute delle persone dall'alto a norma del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 28 e l'articolo 60, lettera h),

considerando quanto segue:

(1)

Una decisione appropriata per la valutazione e la verifica della costanza della prestazione non esiste per i dispositivi di ancoraggio utilizzati per i lavori di costruzione e destinati a prevenire o impedire le cadute delle persone dall'alto («dispositivi di ancoraggio»). È pertanto necessario stabilire quale sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione è applicabile ai dispositivi di ancoraggio.

(2)

Tenendo conto che i dispositivi di ancoraggio sono destinati a prevenire o impedire le cadute delle persone dall'alto, è opportuno scegliere un sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione comprendente una sorveglianza continua, la valutazione del controllo della produzione in fabbrica e prove per sondaggio (audit-testing) di campioni prelevati nella fabbrica o nei depositi dall'organismo notificato di certificazione del prodotto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La presente decisione si applica ai dispositivi di ancoraggio utilizzati per lavori di costruzione e destinati a prevenire o impedire le cadute dall'alto.

Articolo 2

I dispositivi di ancoraggio di cui all'articolo 1 sono oggetto della valutazione e della verifica della costanza della prestazione in relazione alle loro caratteristiche essenziali conformemente al sistema indicato nell'allegato.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5.


ALLEGATO

SISTEMA DI VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA COSTANZA DELLA PRESTAZIONE

Prodotti e uso previsto

Caratteristiche essenziali

Sistema applicabile

Dispositivi di ancoraggio utilizzati per lavori di costruzione e destinati a prevenire o impedire le cadute delle persone dall'alto

Per tutte le caratteristiche essenziali

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