ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 117

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

61° anno
8 maggio 2018


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/689 del Consiglio, del 7 maggio 2018, che attua l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1352/2014 concernente misure restrittive in considerazione della situazione nello Yemen

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/690 della Commissione, del 7 maggio 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva fenazaquin ( 1 )

3

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/691 della Commissione, del 7 maggio 2018, che approva la sostanza di base talco E553B, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ( 1 )

6

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/692 della Commissione, del 7 maggio 2018, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva zoxamide, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ( 1 )

9

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/693 della Commissione, del 7 maggio 2018, recante deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto riguarda il divieto di pescare al di sopra di habitat protetti, la distanza minima dalla costa e la profondità minima per i pescherecci da traino provvisti dell'attrezzo denominato gangui operanti in talune acque territoriali della Francia (Provenza-Alpi-Costa Azzurra)

13

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di esecuzione (PESC) 2018/694 del Consiglio, del 7 maggio 2018, che attua la decisione 2014/932/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione nello Yemen

17

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2018/695 della Commissione, del 30 aprile 2018, a norma dell'articolo 31, paragrafo 1, della direttiva 2010/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente una misura adottata dalla Danimarca relativa al ritiro e al richiamo delle bombole di gas in materiale composito del tipo PrimaDonna/Compolite CS da 10 kg e da 5 kg [notificata con il numero C(2018) 2535]  ( 1 )

19

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2018/696 della Commissione, del 4 maggio 2018, relativa alla proroga della misura, presa dal ministero francese dell'Ambiente, dell'energia e del mare incaricato dei negoziati internazionali sul clima, che permette la messa a disposizione sul mercato e l'uso del biocida Phéro-Ball Pin in conformità all'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2018) 2643]

21

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2018/697 della Commissione, del 7 maggio 2018, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri [notificata con il numero C(2018) 2888]  ( 1 )

23

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della decisione di esecuzione (UE) 2018/272 della Commissione, del 20 febbraio 2018, sull'istituzione del Centro europeo di risorse biologiche marine — Consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (EMBRC—ERIC) ( GU L 51 del 23.2.2018 )

30

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

8.5.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 117/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/689 DEL CONSIGLIO

del 7 maggio 2018

che attua l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1352/2014 concernente misure restrittive in considerazione della situazione nello Yemen

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1352/2014 del Consiglio, del 18 dicembre 2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nello Yemen (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 3,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 18 dicembre 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 1352/2014.

(2)

Il 23 aprile 2018 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma del paragrafo 19 della risoluzione 2140 (2014) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha aggiornato le informazioni relative a una persona soggetta a misure restrittive.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) n. 1352/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) n. 1352/2014 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2018

Per il Consiglio

La presidente

E. ZAHARIEVA


(1)  GU L 365 del 19.12.2014, pag. 60.


ALLEGATO

La voce relativa alla persona elencata di seguito è sostituita dalla seguente:

«3.

Ali Abdullah Saleh (alias: Ali Abdallah Salih).

Nome nella grafia originale: Image

Designazione: a) presidente del partito del Congresso generale del popolo yemenita; b) ex presidente della Repubblica dello Yemen. Data di nascita: a) 21.3.1945; b) 21.3.1946; c) 21.3.1942; d) 21.3.1947. Luogo di nascita: a) Bayt al-Ahmar, Sanàa Governorate, Yemen; b) Sanàa, Yemen; c) Sanàa, Sanhan, Al-Rib' al-Sharqi. Cittadinanza: yemenita. Passaporto n.: 00016161 (Yemen). Numero di identificazione nazionale: 01010744444. Altre informazioni: sesso: maschile. Sarebbe deceduto. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5837306. Data di designazione da parte dell'ONU: 7.11.2014 (modificata il 20.11.2014, 23 aprile 2018).

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal Comitato delle sanzioni:

Ali Abdullah Saleh è stato iscritto nell'elenco delle persone oggetto di sanzioni il 7 novembre 2014 ai sensi dei punti 11 e 15 della risoluzione 2140 (2014), in quanto soddisfa i criteri di designazione di cui ai punti 17 e 18 della risoluzione stessa.

Ali Abdullah Saleh ha perpetrato atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità dello Yemen, quali atti che ostacolano l'applicazione dell'accordo del 23 novembre 2011 tra il governo dello Yemen e l'opposizione — che prevede un passaggio di poteri pacifico nello Yemen — e atti che ostacolano il processo politico nello Yemen.

Ai sensi dell'accordo del 23 novembre 2011, approvato dal Consiglio di cooperazione del Golfo, Ali Abdullah Saleh ha lasciato la presidenza dello Yemen dopo più di 30 anni.

Dall'autunno 2012, Ali Abdullah Saleh, stando alle informazioni disponibili, è diventato uno dei principali sostenitori delle azioni violente perpetrate dagli Houthi nel nord dello Yemen.

Gli scontri del febbraio 2013 nel sud dello Yemen sono stati il risultato degli sforzi congiunti di Saleh, dell'AQAP e del secessionista sudista Ali Salim al-Bayd volti a creare disordini prima della conferenza sul dialogo nazionale nello Yemen del 18 marzo 2013. Più di recente, dal settembre 2014, Saleh si adopera per destabilizzare lo Yemen utilizzando altre persone al fine di indebolire il governo centrale e creare un clima sufficientemente instabile, propizio a un colpo di Stato. Secondo una relazione pubblicata nel settembre 2014 dal gruppo di esperti delle Nazioni Unite per lo Yemen, alcuni interlocutori hanno affermato che Saleh sostiene le azioni violente di alcuni cittadini yemeniti fornendo loro finanziamenti e sostegno politico, nonché adoperandosi affinché i membri del Congresso generale del popolo continuino a contribuire alla destabilizzazione dello Yemen in vari modi.»


8.5.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 117/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/690 DELLA COMMISSIONE

del 7 maggio 2018

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva fenazaquin

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, lettera c),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva di esecuzione 2011/39/CE della Commissione (2) ha iscritto la sostanza attiva fenazaquin nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (3).

(2)

Le sostanze attive iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (4).

(3)

L'approvazione della sostanza attiva fenazaquin, come indicato nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, era limitata agli usi come fungicida per le piante ornamentali coltivate in serra.

(4)

In conformità all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, del 19 settembre 2011, la società Gowan Comércio Internacional e Serviços Limitada, fabbricante della sostanza attiva, ha presentato alla Grecia, Stato membro relatore designato, una domanda di modifica delle condizioni di approvazione del fenazaquin al fine di revocare la restrizione e consentire l'uso su uve, agrumi, pomacee e frutta a nocciolo. La domanda è stata ritenuta ammissibile dallo Stato membro relatore.

(5)

Lo Stato membro relatore ha redatto un addendum al progetto di relazione di valutazione e lo ha presentato all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») e alla Commissione il 14 febbraio 2012.

(6)

L'Autorità ha trasmesso l'addendum al progetto di relazione di valutazione al richiedente e agli Stati membri, invitandoli a presentare osservazioni, e lo ha messo a disposizione del pubblico in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(7)

Il 19 marzo 2013 l'Autorità ha comunicato alla Commissione le sue conclusioni (5) sulla possibilità che i nuovi usi della sostanza attiva fenazaquin soddisfino i criteri di approvazione stabiliti all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il 17 settembre 2013 la Commissione ha inviato il progetto modificato di relazione di esame al richiedente, invitandolo a presentare osservazioni, e il 2 ottobre 2013 lo ha inviato al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Il comitato permanente non ha potuto stabilire se fosse opportuno modificare le condizioni di approvazione del fenazaquin, come chiesto dal richiedente.

(8)

In seguito a un ulteriore esame del fascicolo, la Commissione ha elaborato un progetto di addendum alla relazione di esame iniziale e un progetto di regolamento relativo al fenazaquin. Il 13 dicembre 2017 la Commissione ha presentato il progetto di addendum e il progetto di regolamento al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

(9)

La Commissione ha invitato il richiedente a presentare osservazioni sul progetto di addendum alla relazione di esame relativa al fenazaquin. Il richiedente ha presentato osservazioni che sono state sottoposte a un attento esame.

(10)

Non è stato dimostrato se si possa prevedere che i prodotti fitosanitari contenenti fenazaquin soddisfino in generale le prescrizioni dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009, a meno che non sia mantenuta la restrizione al solo uso in serra attualmente prevista. È pertanto opportuno mantenere la limitazione al solo uso in serra, come definito all'articolo 3, punto 27, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(11)

Per quanto riguarda uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, è stato accertato che quando il prodotto fitosanitario è usato come coltura commestibile, sono soddisfatti i criteri di approvazione stabiliti all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. È pertanto opportuno mantenere la restrizione al solo uso del fenazaquin sulle piante ornamentali.

(12)

In conformità all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 di tale regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è necessario e opportuno modificare le condizioni di approvazione della sostanza attiva fenazaquin, mantenendo determinate condizioni e restrizioni. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(13)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

(2)  Direttiva di esecuzione 2011/39/UE della Commissione, dell'11 aprile 2011, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva fenazaquin e che modifica la decisione 2008/934/CE della Commissione (GU L 97 del 12.4.2011, pag. 30).

(3)  Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

(5)  Autorità europea per la sicurezza alimentare; Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance fenazaquin (Conclusione sulla revisione inter pares della valutazione del rischio della sostanza attiva fenazaquin come antiparassitario). EFSA Journal 2013;11(4):3166. [80 pagg.] doi:10.2903/j.efsa.2013.3166.


ALLEGATO

Nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, alla riga 342 «Fenazaquin», il testo nella colonna «Disposizioni specifiche» è sostituito dal seguente:

«PARTE A:

Possono essere autorizzati solo gli usi come acaricida in serra.

PARTE B

Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tener conto delle conclusioni della relazione di esame sul fenazaquin, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11 marzo 2011, nonché dell'addendum alla relazione di esame sul fenazaquin, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi il 22 marzo 2018.

Nella valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione ai seguenti aspetti:

a)

la protezione degli organismi acquatici;

b)

la protezione degli operatori, prevedendo anche che le condizioni d'impiego richiedano l'utilizzo di adeguati dispositivi di protezione personale;

c)

la protezione delle api;

d)

il rischio per le api e i bombi liberati per l'impollinazione, quando la sostanza è applicata nelle serre;

e)

il rischio per i consumatori, in particolare a causa dei residui prodotti durante la lavorazione;

f)

le condizioni d'impiego al fine di evitare l'esposizione a residui di fenazaquin nelle colture destinate al consumo umano e animale.

Le condizioni d'impiego comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.»


8.5.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 117/6


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/691 DELLA COMMISSIONE

del 7 maggio 2018

che approva la sostanza di base talco E553B, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 23, paragrafo 5, in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il 23 luglio 2015 la Commissione ha ricevuto dalla società Compo Expert France SAS, in conformità all'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, una domanda di approvazione del talco E553B come sostanza di base. Tale domanda era corredata delle informazioni prescritte all'articolo 23, paragrafo 3, secondo comma.

(2)

La Commissione ha chiesto un'assistenza scientifica all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità»). L'Autorità ha presentato alla Commissione una relazione tecnica sul talco E553B il 6 giugno 2016 (2). In considerazione della documentazione supplementare presentata dal richiedente per rispondere alle osservazioni raccolte tramite la consultazione con gli Stati membri e l'Autorità e relative all'esposizione degli operatori, la Commissione ha chiesto all'Autorità un'ulteriore assistenza scientifica per valutare le nuove informazioni presentate. L'Autorità ha presentato alla Commissione una seconda relazione tecnica sul talco E553B il 27 luglio 2017 (3).

(3)

La Commissione ha presentato al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi il progetto di relazione di esame (4) il 5 ottobre 2017 e un progetto del presente regolamento il 13 dicembre 2017 e li ha finalizzati per la riunione del comitato del 22 marzo 2018.

(4)

La documentazione fornita dal richiedente dimostra che il talco E553B soddisfa i criteri di «prodotto alimentare», quale definito all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). Inoltre, pur non essendo utilizzato prevalentemente per scopi fitosanitari, esso è comunque utile a questi fini in un prodotto costituito dalla sostanza in esame e da acqua. Pertanto, va considerato una sostanza di base.

(5)

Dagli esami effettuati è emerso che il talco E553B può essere considerato conforme, in generale, alle prescrizioni dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in particolare per quanto riguarda gli usi esaminati e specificati nella relazione di esame della Commissione. È pertanto opportuno approvare il talco E553B come sostanza di base.

(6)

In conformità all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 di tale regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è tuttavia necessario fissare alcune condizioni e restrizioni per l'approvazione, che vengono specificate nell'allegato I del presente regolamento.

(7)

In conformità all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009, è opportuno modificare di conseguenza l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (6).

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Approvazione di una sostanza di base

La sostanza talco E553B è approvata come sostanza di base alle condizioni stabilite nell'allegato I.

Articolo 2

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  Autorità europea per la sicurezza alimentare, 2016. Technical report on the outcome of the consultation with Member States and EFSA on the basic substance application for Talc E553B for use in plant protection as repellent on fruit trees and grapevine (Relazione tecnica sull'esito della consultazione con gli Stati membri e l'EFSA in merito alla domanda relativa alla sostanza di base talco E553B per l'uso fitosanitario come repellente su alberi da frutto e viti). Pubblicazione di supporto dell'EFSA 2016:EN-1044, 29 pagg.

(3)  Autorità europea per la sicurezza alimentare, 2017. Technical report on the outcome of the consultation with Member States and EFSA on the basic substance application for Talc E553B for use in plant protection as repellent on fruit trees and grapevine (Relazione tecnica sull'esito della consultazione con gli Stati membri e l'EFSA in merito alla domanda relativa alla sostanza di base talco E553B per l'uso fitosanitario come repellente su alberi da frutto e viti). Pubblicazione di supporto dell'EFSA 2017:EN-1277. 21 pagg.

(4)  http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.selection&language=EN.

(5)  Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).


ALLEGATO I

Nome comune, numeri di identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Disposizioni specifiche

Talco E553B

N. CAS: 14807-96-6

Metasilicato di magnesio idrogeno

minerale silicatico

Qualità alimentare in conformità al regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione (2).

< 0,1 % di silice cristallina respirabile

28 maggio 2018

Il talco E553B va usato conformemente alle condizioni specifiche indicate nelle conclusioni della relazione di esame sul talco E553B (SANTE/11639/2017), in particolare nelle relative appendici I e II.


(1)  Ulteriori dettagli sull'identità, le specifiche e le modalità d'impiego della sostanza di base sono contenuti nella relazione di esame.

(2)  Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1).


ALLEGATO II

Nell'allegato, parte C, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è aggiunta la seguente voce:

«19

Talco E553B

N. CAS: 14807-96-6

Metasilicato di magnesio idrogeno

minerale silicatico

Qualità alimentare in conformità al regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione (*1)

< 0,1 % di silice cristallina respirabile

28 maggio 2018

Il talco E553B va usato conformemente alle condizioni specifiche indicate nelle conclusioni della relazione di esame sul talco E553B (SANTE/11639/2017), in particolare nelle relative appendici I e II.


(*1)  Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1).»


8.5.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 117/9


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/692 DELLA COMMISSIONE

del 7 maggio 2018

che rinnova l'approvazione della sostanza attiva zoxamide, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 20, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2003/119/CE della Commissione (2) ha iscritto la zoxamide come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (3).

(2)

Le sostanze attive iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (4).

(3)

L'approvazione della sostanza attiva zoxamide, come indicato nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, scade il 31 gennaio 2019.

(4)

Una domanda di rinnovo dell'approvazione della zoxamide è stata presentata, in conformità all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (5), entro il termine previsto in tale articolo.

(5)

Il richiedente ha presentato i fascicoli supplementari richiesti a norma dell'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012. La domanda è stata ritenuta completa dallo Stato membro relatore.

(6)

Lo Stato membro relatore ha redatto un rapporto di valutazione del rinnovo in consultazione con lo Stato membro correlatore e il 5 agosto 2016 l'ha presentata all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») e alla Commissione.

(7)

L'Autorità ha trasmesso il rapporto di valutazione del rinnovo al richiedente e agli Stati membri per raccoglierne le osservazioni, che ha successivamente inoltrato alla Commissione. L'Autorità ha inoltre reso accessibile al pubblico il fascicolo sommario supplementare.

(8)

Il 21 agosto 2017 l'Autorità ha comunicato alla Commissione le sue conclusioni (6) sulla possibilità che la zoxamide soddisfi i criteri di approvazione stabiliti all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il 26 gennaio 2018 la Commissione ha trasmesso il progetto di rapporto sul rinnovo per la zoxamide al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

(9)

Il richiedente ha avuto la possibilità di presentare osservazioni in merito al progetto di rapporto sul rinnovo. Per quanto riguarda uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva è stato accertato che sono soddisfatti i criteri di approvazione previsti all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(10)

È pertanto opportuno rinnovare l'approvazione della zoxamide.

(11)

La valutazione dei rischi per il rinnovo dell'approvazione della zoxamide si basa su un numero limitato di impieghi rappresentativi, che tuttavia non limita gli impieghi per i quali i prodotti fitosanitari contenenti zoxamide possono essere autorizzati. È pertanto opportuno sopprimere la restrizione al solo impiego come fungicida.

(12)

In conformità all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 di tale regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è tuttavia necessario prevedere alcune condizioni e restrizioni. In particolare è opportuno esigere ulteriori informazioni di conferma.

(13)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(14)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/84 della Commissione (7) ha prorogato fino al 31 gennaio 2019 la scadenza della zoxamide, al fine di consentire il completamento della procedura di rinnovo prima della scadenza dell'approvazione di tale sostanza attiva. Tuttavia, dato che è stata presa una decisione sul rinnovo prima di tale data di scadenza prorogata, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o luglio 2018.

(15)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva

L'approvazione della sostanza attiva zoxamide è rinnovata come specificato nell'allegato I.

Articolo 2

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

(2)  Direttiva 2003/119/CE della Commissione, del 5 dicembre 2003, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive mesosulfuron, propoxycarbazone e zoxamide (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 41).

(3)  Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).

(6)  EFSA Journal (2017); 15(9):4980. Disponibile online all'indirizzo: www.efsa.europa.eu.

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/84 della Commissione, del 19 gennaio 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive clorpirifos, clorpirifos metile, clothianidin, composti di rame, dimossistrobina, mancozeb, mecoprop-P, metiram, oxamil, petoxamide, propiconazolo, propineb, propizamide, pyraclostrobin e zoxamide (GU L 16 del 20.1.2018, pag. 8).


ALLEGATO I

Nome comune, numeri di identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Disposizioni specifiche

Zoxamide

N. CAS 156052-68-5

N. CIPAC 640

(RS)-3,5-dichloro-N-(3-chloro-1-ethyl-1-methyl-2-oxopropyl)-p-toluamide

≥ 953 g/kg

1o luglio 2018

30 giugno 2033

Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre tenere conto delle conclusioni del rapporto sul rinnovo della zoxamide, in particolare delle relative appendici I e II.

Nella valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione ai seguenti aspetti:

la protezione delle acque sotterranee dal metabolita RH-141455,

la protezione delle api, degli organismi acquatici e dei lombrichi.

Le condizioni d'impiego comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Il richiedente presenta alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità informazioni di conferma riguardanti l'effetto dei processi di trattamento dell'acqua sulla natura dei residui presenti nell'acqua potabile entro due anni dalla pubblicazione da parte della Commissione di un documento di orientamento sulla valutazione dell'effetto dei processi di trattamento dell'acqua sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie.


(1)  Ulteriori dettagli sull'identità e sulla specifica della sostanza attiva sono forniti nella relazione di riesame.


ALLEGATO II

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:

1)

nella parte A è soppressa la voce 77 relativa alla zoxamide;

2)

nella parte B è aggiunta la voce seguente:

Numero

Nome comune, numeri di identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Disposizioni specifiche

«123

Zoxamide

N. CAS 156052-68-5

N. CIPAC 640

(RS)-3,5-dichloro-N-(3-chloro-1-ethyl-1-methyl-2-oxopropyl)-p-toluamide

≥ 953 g/kg

1o luglio 2018

30 giugno 2033

Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre tenere conto delle conclusioni del rapporto sul rinnovo della zoxamide, in particolare delle relative appendici I e II.

Nella valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione ai seguenti aspetti:

la protezione delle acque sotterranee dal metabolita RH-141455,

la protezione delle api, degli organismi acquatici e dei lombrichi.

Le condizioni d'impiego comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Il richiedente presenta alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità informazioni di conferma riguardanti l'effetto dei processi di trattamento dell'acqua sulla natura dei residui presenti nell'acqua potabile entro due anni dalla pubblicazione da parte della Commissione di un documento di orientamento sulla valutazione dell'effetto dei processi di trattamento dell'acqua sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie.»


(1)  Ulteriori dettagli sull'identità e sulla specifica della sostanza attiva sono forniti nella relazione di riesame.


8.5.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 117/13


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/693 DELLA COMMISSIONE

del 7 maggio 2018

recante deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto riguarda il divieto di pescare al di sopra di habitat protetti, la distanza minima dalla costa e la profondità minima per i pescherecci da traino provvisti dell'attrezzo denominato «gangui» operanti in talune acque territoriali della Francia (Provenza-Alpi-Costa Azzurra)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 5, e l'articolo 13, paragrafi 5 e 10,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 vieta la pesca con reti da traino, draghe, ciancioli, sciabiche da natante, sciabiche da spiaggia o reti analoghe sulle praterie, in particolare quelle di Posidonia oceanica o di altre fanerogame marine.

(2)

Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione può concedere una deroga al divieto stabilito all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 purché siano soddisfatte le condizioni indicate all'articolo 4, paragrafo 5.

(3)

L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 vieta l'uso di attrezzi trainati entro una distanza di 3 miglia nautiche dalla costa o all'interno dell'isobata di 50 metri quando tale profondità è raggiunta a una distanza inferiore dalla costa.

(4)

Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione può concedere una deroga al divieto stabilito all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 purché siano soddisfatte le condizioni indicate all'articolo 13, paragrafi 5 e 9.

(5)

Il 18 maggio 2011 la Commissione ha ricevuto dalla Francia una richiesta di deroga all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, e all'articolo 13, paragrafo 2, del precitato regolamento per l'utilizzo di pescherecci da traino provvisti dell'attrezzo denominato «gangui», in talune zone marittime situate nelle acque territoriali della Francia, sulle praterie di Posidonia oceanica e entro una distanza di 3 miglia nautiche dalla costa, a prescindere dalla profondità.

(6)

La deroga chiesta dalla Francia era conforme alle condizioni stabilite all'articolo 4, paragrafo 5, e all'articolo 13, paragrafi 5 e 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006 ed è stata concessa fino al 6 giugno 2017 con il regolamento di esecuzione (UE) n. 586/2014 della Commissione (2).

(7)

Il 16 giugno 2017 la Commissione ha ricevuto dalla Francia la richiesta di prorogare le deroghe oltre il 6 giugno 2017. La Francia ha fornito informazioni e dati aggiornati a giustificazione delle deroghe, compresa la relazione di attuazione del piano di gestione adottato dalla Francia il 13 maggio 2014 (3).

(8)

La richiesta riguarda la pesca esercitata da pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore o pari a 12 metri e potenza del motore inferiore o pari a 85 kW con reti trainate sul fondo, tradizionalmente intrapresa sulle praterie di Posidonia, conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

(9)

Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha valutato le deroghe chieste dalla Francia e la corrispondente relazione di attuazione in occasione della 55a riunione plenaria svoltasi nel luglio 2017. Ulteriori dati e chiarimenti presentati dalla Francia sono stati valutati dallo CSTEP in occasione della 56a riunione plenaria svoltasi nel novembre 2017. Lo CSTEP ha concluso che i dati presentati dalle autorità francesi non erano sufficienti e che dovevano essere migliorati. A seguito di ciò, la Francia ha fornito adeguati chiarimenti alla Commissione. Le attuali caratteristiche dei pescherecci da traino provvisti dell'attrezzo denominato «gangui» non consentono di fornire dati completi sulle loro attività, dal momento che i pescherecci di piccole dimensioni non sono soggetti a talune disposizioni del regime di controllo comunitario, quali quelle relative ai dati del giornale di pesca e al sistema di controllo dei pescherecci. A giustificazione delle deroghe richieste la Francia ha presentato dati tecnici e scientifici conformemente alla prescrizioni del regolamento (CE) n. 1967/2006. La Francia ha inoltre adottato misure specifiche supplementari, e segnatamente una serie di nuove misure di controllo e di monitoraggio della pesca praticata con l'attrezzo denominato «gangui», che consentiranno di confermare la valutazione dell'uso di pescherecci da traino provvisti di tale attrezzo. Tali misure sono previste dal decreto nazionale (4) adottato il 16 marzo 2018.

(10)

La Francia dovrebbe fornire, sulla base di dati scientifici e tecnici, una mappatura aggiornata delle praterie di Posidonia e una relazione annuale sull'attuazione delle misure supplementari di controllo e monitoraggio e sul rispetto dei requisiti per la concessione delle deroghe considerate, comprendente informazioni su tutte le misure necessarie adottate. Su questa base, la Commissione ritiene che le deroghe chieste dalla Francia possano essere ritenute conformi alle condizioni stabilite all'articolo 4, paragrafo 5, e all'articolo 13, paragrafi 5 e 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

(11)

Le attività di pesca in questione riguardano circa il 15 % della zona coperta da praterie di Posidonia oceanica all'interno dell'area oggetto del piano di gestione francese e il 5,8 % delle praterie nelle acque territoriali della Francia, conformemente ai massimali di cui all'articolo 4, paragrafo 5, primo comma, punti ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1967/2006.

(12)

Sussistono vincoli geografici specifici date le ridotte dimensioni della piattaforma continentale.

(13)

Questo tipo di pesca non ha un impatto significativo sull'ambiente marino.

(14)

La pesca effettuata con pescherecci da traino provvisti dell'attrezzo denominato «gangui» interessa una serie di specie che corrispondono a una nicchia ecologica; la composizione delle catture, in particolare per quanto riguarda il numero di specie catturate, non trova riscontro in altri attrezzi da pesca. Pertanto, questo tipo di pesca non può essere praticato con altri attrezzi.

(15)

Le deroghe chieste dalla Francia riguardano un numero limitato di imbarcazioni (24). Rispetto ai 36 pescherecci del 2014, ciò rappresenta una riduzione molto significativa dello sforzo di pesca in termini di numero di navi.

(16)

Il piano di gestione garantisce che non vi sarà alcun incremento dello sforzo di pesca, in quanto saranno rilasciate autorizzazioni di pesca a 24 pescherecci che sono già autorizzati a operare dalla Francia, per un totale di 1 136 kw. La Commissione tiene inoltre conto del fatto che la Francia ha precisato che lo sforzo di pesca in termini di numero di navi sarà gradualmente ridotto.

(17)

La richiesta riguarda imbarcazioni che hanno un'attività comprovata di oltre cinque anni in questo tipo di pesca e che operano nell'ambito del piano di gestione francese conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

(18)

Tali imbarcazioni sono incluse in un elenco comunicato alla Commissione in conformità dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

(19)

Le attività di pesca interessate sono conformi ai requisiti di cui all'articolo 4, all'articolo 8, paragrafo 1, lettera h), e all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

(20)

Il piano di gestione include misure per la sorveglianza delle attività di pesca e soddisfa pertanto le condizioni fissate all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (5).

(21)

Le attività di pesca in questione non interferiscono con le attività delle imbarcazioni che utilizzano attrezzi diversi dalle reti da traino, dalle sciabiche o da analoghe reti trainate.

(22)

Il piano francese di gestione della pesca regolamenta l'attività dei pescherecci da traino provvisti dell'attrezzo denominato «gangui» al fine di garantire che le catture delle specie di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1967/2006 siano minime.

(23)

L'attività di tali pescherecci non è mirata alla cattura di cefalopodi.

(24)

Il piano di gestione francese include misure per la sorveglianza delle attività di pesca, secondo quanto stabilito all'articolo 4, paragrafo 5, quinto comma, e all'articolo 13, paragrafo 9, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

(25)

È quindi opportuno autorizzare le deroghe richieste.

(26)

È opportuno che la Francia trasmetta informazioni alla Commissione a tempo debito e in conformità al piano di sorveglianza previsto nel suo piano di gestione.

(27)

Per consentire l'adozione tempestiva di misure di gestione correttive nel caso in cui la relazione trasmessa alla Commissione evidenziasse un cattivo stato di conservazione dello stock sfruttato e permettere l'elaborazione di un piano di gestione più efficiente suffragato da maggiori dati scientifici, è opportuno limitare la durata della deroga.

(28)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la pesca e l'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Deroga

L'articolo 4, paragrafo 1, e l'articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006 non si applicano nelle acque territoriali della Francia adiacenti alla costa della Regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra ai pescherecci da traino provvisti dell'attrezzo denominato «gangui»:

a)

aventi un numero di registrazione indicato nel piano di gestione francese, adottato dalla Francia conformemente all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006;

b)

aventi un'attività comprovata di oltre cinque anni in questo tipo di pesca e operanti in modo da escludere qualsiasi aumento futuro dello sforzo di pesca; nonché

c)

titolari di un'autorizzazione di pesca e operanti nell'ambito del piano di gestione della Francia.

Articolo 2

Relazioni

Entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento la Francia trasmette alla Commissione una relazione redatta conformemente al piano di sorveglianza stabilito nel suo piano di gestione di cui all'articolo 1.

Entro il mese di giugno di ogni anno successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento e, per la prima volta, entro il mese di giugno 2019, la Francia trasmette alla Commissione una relazione basata su dati scientifici e tecnici concernente l'attuazione delle misure supplementari di controllo e monitoraggio e la conformità ai requisiti per la concessione delle deroghe previste dal presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica dall'11 maggio 2018 all'11 maggio 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 36 dell'8.2.2007, pag. 6.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 586/2014 della Commissione, del 2 giugno 2014, che deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto riguarda il divieto di pescare al di sopra di habitat protetti nonché la distanza minima dalla costa e la profondità minima per pescherecci da traino provvisti dell'attrezzo denominato «gangui» operanti in talune acque territoriali della Francia (Provence-Alpes-Côte d'Azur) (GU L 164 del 3.6.2014, pag. 10).

(3)  Arrêté du 13 mai 2014 portant adoption de plans de gestion pour les activités de pêche professionnelle à la senne tournante coulissante, à la drague, à la senne de plage et au gangui en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français (JORF n. 0122 del 27.5.2014, pag. 8669).

(4)  Arrêté du 16 mars 2018 définissant un plan de contrôle et de suivi des débarquements pour les navires titulaires d'une autorisation européenne de pêche au gangui (JORF n. 0069 del 23 marzo 2018, testo n. 43).

(5)  Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).


DECISIONI

8.5.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 117/17


DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2018/694 DEL CONSIGLIO

del 7 maggio 2018

che attua la decisione 2014/932/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione nello Yemen

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la decisione 2014/932/PESC del Consiglio, del 18 dicembre 2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nello Yemen (1), in particolare l'articolo 3,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 18 dicembre 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/932/PESC.

(2)

Il 23 aprile 2018 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma del paragrafo 19 della risoluzione 2140 (2014) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha aggiornato le informazioni relative a una persona soggetta a misure restrittive.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato della decisione 2014/932/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2014/932/PESC è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2018

Per il Consiglio

La presidente

E. ZAHARIEVA


(1)  GU L 365 del 19.12.2014, pag. 147.


ALLEGATO

La voce relativa alla persona elencata di seguito è sostituita dalla seguente:

«3.

Ali Abdullah Saleh (alias: Ali Abdallah Salih).

Nome nella grafia originale: Image

Designazione: a) presidente del partito del Congresso generale del popolo yemenita; b) ex presidente della Repubblica dello Yemen. Data di nascita: a) 21.3.1945; b) 21.3.1946; c) 21.3.1942; d) 21.3.1947. Luogo di nascita: a) Bayt al-Ahmar, Sanàa Governorate, Yemen; b) Sanàa, Yemen; c) Sanàa, Sanhan, Al-Rib' al-Sharqi. Cittadinanza: yemenita. Passaporto n.: 00016161 (Yemen). Numero di identificazione nazionale: 01010744444. Altre informazioni: sesso: maschile. Sarebbe deceduto. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5837306. Data di designazione da parte dell'ONU: 7.11.2014 (modificata il 20.11.2014, 23 aprile 2018).

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal Comitato delle sanzioni:

Ali Abdullah Saleh è stato iscritto nell'elenco delle persone oggetto di sanzioni il 7 novembre 2014 ai sensi dei punti 11 e 15 della risoluzione 2140 (2014), in quanto soddisfa i criteri di designazione di cui ai punti 17 e 18 della risoluzione stessa.

Ali Abdullah Saleh ha perpetrato atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità dello Yemen, quali atti che ostacolano l'applicazione dell'accordo del 23 novembre 2011 tra il governo dello Yemen e l'opposizione — che prevede un passaggio di poteri pacifico nello Yemen — e atti che ostacolano il processo politico nello Yemen.

Ai sensi dell'accordo del 23 novembre 2011, approvato dal Consiglio di cooperazione del Golfo, Ali Abdullah Saleh ha lasciato la presidenza dello Yemen dopo più di 30 anni.

Dall'autunno 2012, Ali Abdullah Saleh, stando alle informazioni disponibili, è diventato uno dei principali sostenitori delle azioni violente perpetrate dagli Houthi nel nord dello Yemen.

Gli scontri del febbraio 2013 nel sud dello Yemen sono stati il risultato degli sforzi congiunti di Saleh, dell'AQAP e del secessionista sudista Ali Salim al-Bayd volti a creare disordini prima della conferenza sul dialogo nazionale nello Yemen del 18 marzo 2013. Più di recente, dal settembre 2014, Saleh si adopera per destabilizzare lo Yemen utilizzando altre persone al fine di indebolire il governo centrale e creare un clima sufficientemente instabile, propizio a un colpo di Stato. Secondo una relazione pubblicata nel settembre 2014 dal gruppo di esperti delle Nazioni Unite per lo Yemen, alcuni interlocutori hanno affermato che Saleh sostiene le azioni violente di alcuni cittadini yemeniti fornendo loro finanziamenti e sostegno politico, nonché adoperandosi affinché i membri del Congresso generale del popolo continuino a contribuire alla destabilizzazione dello Yemen in vari modi.»


8.5.2018   

IT

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L 117/19


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/695 DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 2018

a norma dell'articolo 31, paragrafo 1, della direttiva 2010/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente una misura adottata dalla Danimarca relativa al ritiro e al richiamo delle bombole di gas in materiale composito del tipo PrimaDonna/Compolite CS da 10 kg e da 5 kg

[notificata con il numero C(2018) 2535]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2010/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2010, in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive del Consiglio 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Nell'agosto 2016, a seguito di una serie di incidenti, la Danimarca ha notificato alla Commissione, a norma dell'articolo 30 della direttiva 2010/35/UE, un provvedimento di ritiro e richiamo dal mercato delle bombole di gas in materiale composito fabbricate dalla ditta Composite Scandinavia AB, Kompositvägen 3, 943 33 Öjebyn, Svezia, e distribuite in Danimarca dalla ditta Primagaz Danmark A/S.

(2)

I prodotti in questione sono stati fabbricati dalla ditta Composite Scandinavia AB. Erano stati omologati con la designazione del tipo «Compolite CS6» e «Compolite CS 10, Passion 10», secondo i certificati di esame CE del tipo n. 01-794441 e n. 08-11688701, emessi dall'organismo notificato Inspecta Sweden AB in base a prove condotte secondo le norme EN 12245:2002 ed EN 14427:2004+A1:2005, e vendute dalla ditta Primagaz Danmark A/S con il nome commerciale «PrimaDonna 5 kg code 1305» e «PrimaDonna 10 kg code 1310». Le bombole di gas destinate all'uso nei carrelli elevatori alimentati a gas e progettate in base ai certificati di designazione del tipo sopra indicati, non sono oggetto del ritiro e del richiamo.

(3)

Le prescrizioni tecniche applicabili alle attrezzature a pressione trasportabili sono contenute negli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2). Secondo le prescrizioni specifiche di cui al punto 6.2.4.1. nelle sezioni I.1 dell'allegato I e II.1 dell'allegato II della direttiva 2008/68/CE, se per l'applicazione delle stesse prescrizioni è fatto riferimento a più di una norma, va applicata una sola delle norme, ma nella sua interezza, salvo laddove diversamente specificato. Un certificato di omologazione non dovrebbe pertanto essere emesso in base a due norme diverse.

(4)

La norma EN 12245:2002 dispone al punto 5.1.12 che le bombole non devono esplodere nei primi due minuti dall'inizio della prova di resistenza al fuoco, mentre la norma EN 14427:2004+A1:2005 dispone ai punti 5.2.13.1 e 5.2.13.2 che le bombole non devono essere oggetto di esplosione violenta durante la prova, la quale si suppone della durata minima di 30 minuti.

(5)

La notifica pervenuta dalla Danimarca era accompagnata da un verbale delle prove condotte su tali bombole di gas in materiale composito dall'Istituto danese per le tecnologie del fuoco e della sicurezza (DBI) secondo la norma EN 14427:2004+A1:2005. Dal verbale risulta che le bombole sottoposte a prova non soddisfano i criteri descritti ai punti 5.2.13.1 e 5.2.13.2 della norma, poiché sono esplose in maniera violenta dopo meno di tre minuti.

(6)

Le autorità danesi hanno quindi imposto al distributore di ritirare tali bombole di gas in materiale composito dalla catena di distribuzione e di richiamare quelle in possesso dei consumatori.

(7)

La Commissione ha invitato il fabbricante e il distributore per la Danimarca a comunicare le loro osservazioni in merito ai provvedimenti adottati dalle autorità danesi. Il fabbricante Composite Scandinavia AB ha risposto dichiarando che la decisione era infondata a causa di un'errata valutazione del rischio posto dai prodotti e che i prodotti erano conformi a tutte le prescrizioni di sicurezza pertinenti. Secondo il fabbricante, un uso improprio dei prodotti o la loro esposizione diretta al fuoco non dimostrano che i prodotti presentano in sé un rischio grave. Anche il distributore Primagaz Danmark A/S ha espresso dubbi in merito alla decisione delle autorità danesi.

(8)

A seguito della consultazione la Commissione è stata informata che provvedimenti analoghi di revoca degli stessi prodotti sono stati adottati dalle autorità finlandesi, svedesi e norvegesi.

(9)

L'esame delle prove fornite dalle autorità danesi conferma che le summenzionate bombole di gas in materiale composito non soddisfano le prescrizioni della direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto interno di merci pericolose. Tali bombole di gas in materiale composito rappresentano pertanto un rischio grave e dovrebbero essere ritirate e richiamate dal mercato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il provvedimento adottato dalla Danimarca, relativo al ritiro e richiamo delle bombole di gas in materiale composito del tipo PrimaDonna/Compolite CS da 10 kg e da 5 kg, fabbricate dalla ditta Composite Scandinavia, è giustificato.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2018

Per la Commissione

Violeta BULC

Membro della Commissione


(1)  GU L 165 del 30.6.2010, pag. 1.

(2)  Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13).


8.5.2018   

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L 117/21


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/696 DELLA COMMISSIONE

del 4 maggio 2018

relativa alla proroga della misura, presa dal ministero francese dell'Ambiente, dell'energia e del mare incaricato dei negoziati internazionali sul clima, che permette la messa a disposizione sul mercato e l'uso del biocida Phéro-Ball Pin in conformità all'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2018) 2643]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 55, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il 28 aprile 2017 il ministero francese dell'Ambiente, dell'energia e del mare, incaricato dei negoziati internazionali sul clima (di seguito «l'autorità competente»), ha adottato una decisione in conformità all'articolo 55, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012 che permette la messa a disposizione sul mercato e l'uso nel territorio della Francia fino al 24 ottobre 2017 del biocida Phéro-Ball Pin per la lotta alle larve di processionaria del pino (Thaumetopoea pityocampa) («la misura»). L'autorità competente ha informato senza indugio la Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri della misura presa e delle relative motivazioni, in conformità all'articolo 55, paragrafo 1, secondo comma, di tale regolamento.

(2)

In base alle informazioni fornite dall'autorità competente, la misura si è resa necessaria per tutelare la salute pubblica e animale, in quanto le larve di processionaria del pino possono causare gravi problemi sanitari agli esseri umani e agli animali. I peli urticanti che si staccano dalle larve di processionaria del pino provocano un tipo di dermatite nota come «dermatite da processionaria», i cui sintomi possono includere reazioni cutanee, oculari, respiratorie e allergiche. In alcuni casi le reazioni allergiche possono essere gravi e determinare uno shock anafilattico. Secondo le stime dell'autorità competente, il 67 % dei comuni della Francia è interessato dalla proliferazione periodica delle larve di processionaria del pino. Tale autorità stima inoltre che diverse centinaia di persone siano colpite ogni anno dalla dermatite da processionaria causata da tali larve.

(3)

Il Phéro-Ball Pin contiene il feromone (Z)-13-esadecen-11-in-1-il acetato (n. CAS 78617-58-0), principio attivo utilizzabile nei biocidi del tipo di prodotto 19 quale attrattivo, come definito nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012. Lo (Z)-13-esadecen-11-in-1-il acetato è un principio attivo nuovo e deve essere approvato prima che possano essere autorizzati a livello nazionale o dell'Unione i biocidi che lo contengono. Una domanda di approvazione del principio attivo è stata presentata in conformità all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 528/2012 ed è attualmente in fase di valutazione.

(4)

Il 26 dicembre 2017 la Commissione ha ricevuto dalle autorità francesi una richiesta motivata di proroga di tale misura in conformità all'articolo 55, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012. La richiesta motivata è stata presentata sulla base delle preoccupazioni circa il pericolo che le larve di processionaria del pino possono rappresentare per la salute umana e animale, considerati gli effetti su quest'ultima e le implicazioni gravi in alcuni casi, e la dimensione stimata della popolazione in questione. Le alternative disponibili in Francia per la lotta alle larve di processionaria del pino (mezzi di contrasto meccanici, come la distruzione manuale dei nidi o la cattura meccanica, mezzi di contrasto chimici e mezzi di contrasto biologici, come l'installazione massiva di nidi artificiali) non sono, secondo le autorità francesi, sufficientemente efficaci per far fronte alle vastissime popolazioni di larve di processionaria del pino in Francia. Nessuna di tali alternative è inoltre adatta al trattamento di aree quali parchi urbani o zone boschive e forestali gestite da enti regionali e locali. Le autorità francesi sono pertanto del parere che il biocida Phéro-Ball Pin sia ancora necessario per contrastare le larve di processionaria del pino e limitare il pericolo che tali insetti comportano per la salute umana e animale.

(5)

Poiché l'assenza di misure adeguate di lotta alle larve di processionaria del pino potrebbe compromettere la salute umana e animale, e poiché tale pericolo non può essere limitato con mezzi diversi dai biocidi, è opportuno permettere alle autorità francesi di prorogare la misura per un periodo non superiore a 550 giorni a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del periodo iniziale di 180 giorni autorizzato nella decisione adottata dalla Francia il 28 aprile 2017, e ciò a determinate condizioni.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Francia può prorogare al massimo fino al 28 aprile 2019 la misura che permette la messa a disposizione sul mercato e l'uso del biocida Phéro-Ball Pin per la lotta alle larve di processionaria del pino, a condizione che garantisca un uso del prodotto solo da parte di operatori certificati e sotto la supervisione dell'autorità competente.

Articolo 2

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2018

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.


8.5.2018   

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L 117/23


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/697 DELLA COMMISSIONE

del 7 maggio 2018

che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri

[notificata con il numero C(2018) 2888]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione (3) è stata adottata in seguito alla comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 in vari Stati membri («gli Stati membri interessati») e all'istituzione di zone di protezione e sorveglianza da parte delle autorità competenti degli Stati membri interessati in conformità all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE del Consiglio (4).

(2)

La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 stabilisce che le zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti degli Stati membri interessati in conformità alla direttiva 2005/94/CE devono comprendere almeno le zone elencate come zone di protezione e sorveglianza nell'allegato di tale decisione di esecuzione. Essa stabilisce inoltre che le misure da applicare nelle zone di protezione e sorveglianza, come previsto all'articolo 29, paragrafo 1, e all'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE, devono essere mantenute almeno fino alle date stabilite per tali zone nell'allegato di detta decisione di esecuzione.

(3)

Dalla data della sua adozione la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stata modificata varie volte per tenere conto degli sviluppi della situazione epidemiologica dell'influenza aviaria nell'Unione. In particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stata modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/696 della Commissione (5), al fine di stabilire norme concernenti la spedizione di pulcini di un giorno dalle zone elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247. Tale modifica ha tenuto conto del fatto che i pulcini di un giorno presentano un rischio molto basso di diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità rispetto ad altri prodotti avicoli.

(4)

La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stata successivamente modificata anche dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/1841 della Commissione (6), allo scopo di rafforzare le misure di lotta contro la malattia applicabili in caso di un maggiore rischio di diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità. Di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 prevede ora l'istituzione a livello dell'Unione, a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 2005/94/CE, di ulteriori zone di restrizione negli Stati membri interessati in seguito alla comparsa di uno o più focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità, e fissa la durata delle misure da applicare in tali zone. La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 stabilisce attualmente anche norme relative alla spedizione di pollame vivo, pulcini di un giorno e uova da cova dalle ulteriori zone di restrizione verso altri Stati membri, nel rispetto di determinate condizioni.

(5)

Anche l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stato ripetutamente modificato, soprattutto per tenere conto delle modifiche dei confini delle zone di protezione e sorveglianza istituite dagli Stati membri interessati in conformità alla direttiva 2005/94/CE.

(6)

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stato modificato da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/642 della Commissione (7) a seguito della notifica, da parte della Bulgaria, della comparsa di un nuovo focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 in un'azienda avicola situata nella regione Haskovo di tale Stato membro. La Bulgaria ha inoltre comunicato alla Commissione di aver debitamente adottato, a seguito della comparsa di tale nuovo focolaio, le misure necessarie prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, tra cui l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza intorno all'azienda avicola infetta.

(7)

Dalla data in cui è stata apportata l'ultima modifica alla decisione di esecuzione (UE) 2017/247 mediante la decisione di esecuzione (UE) 2018/642, la Bulgaria ha notificato alla Commissione la comparsa di ulteriori focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 in aziende avicole della regione di Plovdiv in tale Stato membro.

(8)

La Bulgaria ha inoltre comunicato alla Commissione di aver adottato, a seguito della comparsa di questi ultimi focolai, le misure necessarie prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, tra cui l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza attorno alle aziende avicole infette di tale Stato membro.

(9)

La Commissione ha esaminato queste misure in collaborazione con la Bulgaria e ha potuto accertare che i confini delle zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti della Bulgaria si trovano a una distanza sufficiente dalle aziende avicole in cui è stata confermata la comparsa dei focolai più recenti.

(10)

Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione ed evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario descrivere rapidamente a livello dell'Unione, in collaborazione con la Bulgaria, le zone di protezione e sorveglianza istituite in tale Stato membro in conformità alla direttiva 2005/94/CE a seguito della comparsa dei più recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in tale Stato membro.

(11)

È pertanto opportuno aggiornare la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 per tenere conto della nuova situazione epidemiologica relativa all'influenza aviaria ad alta patogenicità in Bulgaria. In particolare, le zone di protezione e sorveglianza recentemente istituite in Bulgaria, attualmente soggette a restrizioni a norma della direttiva 2005/94/CE, dovrebbero essere elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247.

(12)

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 dovrebbe quindi essere modificato al fine di aggiornare la regionalizzazione a livello dell'Unione in modo che tenga conto delle zone di protezione e sorveglianza istituite in Bulgaria in conformità alla direttiva 2005/94/CE in seguito ai più recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in tale Stato membro, e la durata delle restrizioni in esse applicabili dovrebbe essere anch'essa precisata nell'allegato.

(13)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2017/247.

(14)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2018

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

(2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(3)  Decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione, del 9 febbraio 2017, relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 36 dell'11.2.2017, pag. 62).

(4)  Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16).

(5)  Decisione di esecuzione (UE) 2017/696 della Commissione, dell'11 aprile 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 101 del 13.4.2017, pag. 80).

(6)  Decisione di esecuzione (UE) 2017/1841 della Commissione, del 10 ottobre 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 261 dell'11.10.2017, pag. 26).

(7)  Decisione di esecuzione (UE) 2018/642 della Commissione, del 25 aprile 2018, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 106 del 26.4.2018, pag. 23).


ALLEGATO

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è così modificato:

1)

nella parte A la voce relativa alla Bulgaria è sostituita dalla seguente:

«Stato membro: Bulgaria

Area comprendente

Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE

Plodiv region:

Municipality of Rodopi:

Krumovo

Yagodovo

9.5.2018

Municipality of Maritsa:

Kalekovets

Trilistnik

10.5.2018

Municipality of Rakovski:

Stryama

10.5.2018

Municipality of Rakovski:

Momino selo

Rakovski

21.5.2018

Municipality of Kaloyanovo:

Glavatar

21.5.2018

Municipality of Brezovo:

Brezovo

21.5.2018

Municipality of Maritsa:

Graf Ignatievo

22.5.2018

Haskovo region:

Municipality of Haskovo:

Malevo

15.5.2018»;

2)

nella parte B la voce relativa alla Bulgaria è sostituita dalla seguente:

«Stato membro: Bulgaria

Area comprendente

Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE

Yambol region:

Municipality of Yambol:

Yambol

6.5.2018

Municipality of Straldzha:

Zimnitsa

Straldzha

Vodenichene

Dzhinot

Municipality of Tundzha:

Mogila

Veselinovo

Kabile

Sliven region:

Municipality of Sliven:

Zhelyu Voivoda

Blatets

Dragodanovo

Gorno Aleksandrovo

6.5.2018

Plovdiv region:

Municipality of Rakovski:

Momino selo

Rakovski

dal 22.5.2018 al 30.5.2018

Municipality of Kaloyanovo:

Glavatar

dal 22.5.2018 al 30.5.2018

Municipality of Brezovo:

Brezovo

dal 22.5.2018 al 30.5.2018

Municipality of Maritsa:

Graf Ignatievo

dal 23.5.2018 al 31.5.2018

Municipality of Rodopi:

Krumovo

Yagodovo

Brestnik

Belashtica

Markovo

Branipole

Municipality of Sadovo:

Katunitsa

Karadzhzovo

Kochevo

Mominsko

Municipality of Kuklen:

Kuklen

Ruen

Municipality of Asenovgrad:

Asenovgrad

Municipality of Plovdiv:

Plovdiv

18.5.2018

Municipality of Maritsa:

Maritsa

Zhelyazno

Voivodino

Skutare

Rogosh

19.5.2018

Municipality of Kaloyanovo:

Razhevo Konare

Razhevo

Municipality of Brezovo:

Streltsi

Zelenikovo

Choba

Tyurkmen

Drangovo

Municipality of Maritsa:

Graf Ignatievo

Dink

Kalekovets

Krislovo

Zhelyzno

Trud

Stroevo

Municipality of Kaloyanovo:

Dunavlii

Kaloyanovo

Dalgo pole

Razhevo Konare

Municipality of Saedinenie:

Malak chardak

Golyam chardak

Tsarimir

30.5.2018

Municipality of Rakovski:

Rakovski

Shishmantsi

Bolyarino

Stryama

Momino selo

Municipality of Maritsa:

Trilistnik

Yasno pole

Manole

Manolsko Konare

Municipality of Kaloyanovo:

Glavatar

Municipality of Brezovo:

Otets Kirilovo

Padarsko

Borets

31.5.2018

Stara Zagora region:

Municipality of Bratya Daskalovi:

Kolyu Marinovo

Pravoslav

Veren

30.5.2018

Haskovo region:

Municipality of Haskovo:

Voivodovo

Manastir

Haskovo

Krivo pole

Knizhovnik

Orlovo

Konush

Momino

Dolno voivodino

Dinevo

Liubenovo

Stoikovo

Stamboliiski

Municipality of Stambolovo:

Zjalti briag

Stambolovo

Kralevo

24.5.2018».


Rettifiche

8.5.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 117/30


Rettifica della decisione di esecuzione (UE) 2018/272 della Commissione, del 20 febbraio 2018, sull'istituzione del Centro europeo di risorse biologiche marine — Consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (EMBRC—ERIC)

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 51 del 23 febbraio 2018 )

Pagina 19, l'allegato è sostituito con il seguente:

«

ALLEGATO

ELEMENTI ESSENZIALI DELLO STATUTO DELL'EMBRC-ERIC

I seguenti articoli e paragrafi degli articoli dello statuto dell'EMBRC-ERIC stabiliscono gli elementi essenziali in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 723/2009.

1.   Compiti e attività

(Articolo 4 dello statuto dell'EMBRC-ERIC)

1.

L'EMBRC-ERIC opera sulla base di un'organizzazione centrale, tramite il funzionamento di nodi individuali distribuiti e coordinati da un accordo sul livello dei servizi gestito dal direttore esecutivo con l'aiuto del segretariato, del comitato dei nodi e dei funzionari di collegamento. I rapporti tra la sede centrale e i nodi e/o operatori, nonché le rispettive risorse, sono regolamentati tramite un accordo sul livello dei servizi per l'erogazione di servizi, prodotti e attività a sostegno delle ambizioni di alto livello di questa infrastruttura di ricerca.

2.

L'EMBRC-ERIC offre un punto d'accesso unico a un esaustivo portafoglio di servizi e piattaforme di ricerca, ecosistemi marini, risorse biologiche, infrastrutture elettroniche e metadati.

3.

I servizi offerti e le attività intraprese da EMBRC-ERIC comprendono, in un elenco non completo:

a)

l'accesso a un portafoglio di piattaforme di ricerca, risorse biologiche, dati e servizi analitici;

b)

attività congiunte di ricerca e sviluppo attuate tramite un programma di sviluppo a lungo termine e coordinato tra i nodi nazionali;

c)

il sostegno all'accesso al materiale biologico marino, compreso il materiale genetico, nonché un'opera di consulenza e orientamento per l'uso delle biorisorse marine;

d)

flussi integrati di servizi di elevata qualità per l'accesso a risorse biologiche, analitiche e di dati, grazie all'impiego di tecnologie e prassi comuni di fondo;

e)

il rafforzamento del collegamento tra scienza e industria, tramite un servizio coordinato di trasferimento di conoscenze e tecnologie;

f)

corsi e strutture di formazione per i ricercatori e il personale tecnico;

g)

la collaborazione con le infrastrutture di ricerca attive in campi correlati e/o complementari;

h)

il dialogo con i soggetti interessati delle regioni marittime europee, a sostegno delle loro politiche ambientali e della bioeconomia blu.

4.

Le attività saranno svolte in conformità delle politiche di cui agli articoli da 21 a 26 dello statuto, che saranno allegate alle norme di funzionamento e messe a disposizione degli utenti.

2.   Sede legale dell'EMBRC-ERIC

(Articolo 2, paragrafo 2, dello statuto dell'EMBRC-ERIC)

La sede legale dell'EMBRC-ERIC è a Parigi, Francia.

3.   Denominazione

(Articolo 2, paragrafo 1, dello statuto dell'EMBRC-ERIC)

La denominazione dell'infrastruttura di ricerca è Centro europeo di risorse biologiche marine - Consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca, in appresso denominato «EMBRC-ERIC».

4.   Durata

(Articolo 27 dello statuto dell'EMBRC-ERIC)

1.

L'EMBRC-ERIC è istituito per un periodo iniziale che si concluderà il 31 dicembre 2040.

2.

Fatto salvo l'articolo 8 dello statuto, l'EMBRC-ERIC continua ad esistere per successivi periodi quinquennali dopo il periodo iniziale, previa decisione dell'assemblea generale, conformemente all'articolo 15, paragrafo 9, dello statuto.

5.   Scioglimento

(Articolo 28 dello statuto dell'EMBRC-ERIC)

1.

Lo scioglimento dell'EMBRC-ERIC avviene per decisione dell'assemblea generale in conformità dell'articolo 15, paragrafo 9, dello statuto.

2.

Il direttore esecutivo notifica per iscritto alla Commissione entro 10 giorni:

a)

la decisione di scioglimento adottata dall'assemblea generale; e successivamente

b)

la conclusione della procedura di scioglimento.

3.

Fatto salvo l'articolo 9 dello statuto, eventuali attivi e passivi restanti dopo il pagamento degli attivi o l'estinzione dei debiti dell'EMBRC-ERIC sono ripartiti tra i membri proporzionalmente all'importo cumulato dei rispettivi contributi all'EMBRC-ERIC al momento dello scioglimento.

4.

L'EMBRC-ERIC cessa di esistere il giorno in cui la Commissione pubblica l'avviso corrispondente nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

6.   Responsabilità

(Articolo 9 dello statuto dell'EMBRC-ERIC)

1.

l'EMBRC-ERIC è responsabile dei propri debiti.

2.

La responsabilità finanziaria di ciascun membro per i debiti e le passività dell'EMBRC-ERIC, di qualsiasi natura, è limitata ai rispettivi contributi versati all'EMBRC-ERIC.

3.

L'EMBRC-ERIC sottoscrive opportune assicurazioni a copertura dei rischi inerenti alla sua costituzione o al suo funzionamento.

7.   Politica in materia di accesso, politica in materia di dati e divulgazione

(Articolo 22 dello statuto dell'EMBRC-ERIC)

1.

Le politiche dell'EMBRC-ERIC in materia di accesso, dati e divulgazione, sulle modalità con cui l'EMBRC-ERIC garantisce l'accesso al portafoglio di servizi e piattaforme di ricerca, ecosistemi marini, risorse biologiche e infrastrutture elettroniche è sottoposta all'approvazione dell'assemblea generale dal direttore esecutivo.

2.

L'accesso all'EMBRC-ERIC è aperto a tutti i tipi di utenti, compresi tutti i paesi europei ed extraeuropei, non necessariamente in maniera gratuita. Le richieste saranno esaminate con una procedura snellita, comprendente controlli di ammissibilità e fattibilità. La descrizione tecnica e scientifica dell'EMBRC-ERIC fornisce ulteriori dettagli sulle condizioni di accesso degli utenti.

3.

L'accesso sarà monitorato e la soddisfazione degli utenti misurata con un meccanismo di feedback, nel quadro di un sistema di garanzia della qualità per il costante miglioramento dell'accesso e dei servizi.

4.

L'EMBRC-ERIC promuoverà la standardizzazione e l'interoperabilità delle infrastrutture elettroniche per gestire volumi cospicui delle differenti tipologie di dati generati, e sviluppare o adottare competenze, strumenti e protocolli per il trattamento dei dati, approvati a livello di comunità.

5.

L'EMBRC-ERIC promuoverà i principi di codice sorgente aperto e accesso aperto per i dati; incoraggerà il trasferimento di conoscenze e la divulgazione di dati e informazioni allacciando collegamenti con iniziative europee già avviate, rilevanti in materia di dati biologici e ambientali e di bioinformatica, come ELIXIR e Lifewatch ERIC, nonché con archivi di dati riconosciuti come EurOBIS, Emodnet, PANGAEA, GEOSS e COPERNICUS.

6.

Le politiche dell'EMBRC-ERIC in materia di accesso, dati e divulgazione sono adottate dall'assemblea generale, in conformità dell'articolo 15, paragrafo 10, dello statuto e sono allegate alle norme di funzionamento.

8.   Politica di valutazione scientifica

(Articolo 23 dello statuto dell'EMBRC-ERIC)

1.

Un riesame scientifico di attività, servizi e piattaforme dell'EMBRC-ERIC ha luogo ogni tre anni, sotto il coordinamento del direttore esecutivo, ed è presentato all'assemblea generale.

2.

La politica dell'EMBRC-ERIC per la valutazione scientifica è adottata dall'assemblea generale, in conformità dell'articolo 15, paragrafo 10, dello statuto, ed è allegata alle norme di funzionamento.

9.   Diritti di proprietà intellettuale

(Articolo 21 dello statuto dell'EMBRC-ERIC)

1.

Dopo aver consultato il comitato consultivo scienza e innovazione, il direttore esecutivo elabora la politica dell'EMBRC-ERIC per i diritti di proprietà intellettuale, concernente l'identificazione, l'assegnazione, la protezione, la gestione e il mantenimento dei diritti di proprietà intellettuale, nonché le attività di trasferimento delle tecnologie derivanti da tali diritti di proprietà intellettuale, e la sottopone all'approvazione dell'assemblea generale.

2.

La politica dell'EMBRC-ERIC per la proprietà intellettuale regolamenta i diritti di proprietà e utilizzo nell'ambito dell'EMBRC-ERIC e nei confronti di terzi e partner contrattuali, in modo da garantire un utilizzo conforme ed equo, con equi modelli di compensazione per la proprietà e il contributo intellettuali di qualsiasi partecipante all'EMBRC-ERIC.

3.

Nessuna disposizione del presente statuto deve intendersi volta ad incidere sui diritti di proprietà intellettuale e sulle politiche di proprietà intellettuale degli operatori, quali determinati ai sensi della pertinente legislazione dei membri e degli accordi internazionali di cui sono parte.

4.

I diritti di proprietà intellettuale che derivano, sono creati, ottenuti o sviluppati dal personale dell'EMBRC-ERIC sono attribuiti all'EMBRC-ERIC che ne ha la proprietà.

5.

La politica dell'EMBRC-ERIC per i diritti di proprietà intellettuale è adottata dall'assemblea generale, in conformità dell'articolo 15, paragrafo 10, dello statuto ed è allegata alle norme di funzionamento.

10.   Politica per l'occupazione

(Articolo 24 dello statuto dell'EMBRC-ERIC)

1.

L'EMBRC-ERIC applica al proprio personale una politica di pari opportunità. Le procedure di selezione dei candidati alle posizioni dell'EMBRC-ERIC sono trasparenti, non discriminatorie e rispettano le pari opportunità.

2.

I contratti di lavoro sono conformi alle leggi e ai regolamenti nazionali applicabili dei paesi in cui il personale svolge le proprie attività.

3.

L'EMBRC-ERIC pubblica tutti i posti vacanti e istituisce un periodo adeguato per ricevere le candidature.

4.

L'EMBRC-ERIC non propone posti ai candidati prima che sia trascorso il periodo di cui sopra.

5.

La politica per l'occupazione è adottata dall'assemblea generale, allegata alle norme di funzionamento e pubblicata sul sito web dell'EMBRC-ERIC.

6.

La politica per l'occupazione è regolata dalle leggi del membro ospitante.

11.   Politica degli appalti

(Articolo 25 dello statuto dell'EMBRC-ERIC)

1.

Il direttore esecutivo, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 10, dello statuto, sottopone all'approvazione dell'assemblea generale norme dettagliate per i criteri e le procedure di appalto.

2.

La politica degli appalti dell'EMBRC-ERIC rispetta i principi di trasparenza, proporzionalità, reciproco riconoscimento, parità di trattamento, concorrenza e non discriminazione.

3.

Nel quadro della propria politica degli appalti, l'EMBRC-ERIC rende disponibili sul proprio sito web le procedure di gara per gli appalti di prodotti e servizi, nonché le pubblicazioni degli appalti.

4.

La politica degli appalti dell'EMBRC-ERIC è adottata, in conformità dell'articolo 15, paragrafo 10, dello statuto, ed è allegata alle norme di funzionamento.

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