ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 112

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

61° anno
2 maggio 2018


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2018/643 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 aprile 2018, relativo alle statistiche dei trasporti ferroviari

1

 

*

Regolamento (UE) 2018/644 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 aprile 2018, relativo ai servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi ( 1 )

19

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva (UE) 2018/645 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 aprile 2018, che modifica la direttiva 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e la direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida ( 1 )

29

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2018/646 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 aprile 2018, relativa a un quadro comune per la fornitura di servizi migliori per le competenze e le qualifiche (Europass) e che abroga la decisione n. 2241/2004/CE ( 1 )

42

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

REGOLAMENTI

2.5.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 112/1


REGOLAMENTO (UE) 2018/643 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 18 aprile 2018

relativo alle statistiche dei trasporti ferroviari

(rifusione)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 338, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 91/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha subito varie (4) e sostanziali modifiche. Poiché si rendono necessarie nuove modifiche, a fini di chiarezza è opportuno procedere alla sua rifusione.

(2)

Le ferrovie costituiscono una parte importante delle reti di trasporti dell'Unione.

(3)

La Commissione necessita di statistiche sul trasporto ferroviario di merci e passeggeri per monitorare e sviluppare la politica comune dei trasporti, nonché gli elementi relativi ai trasporti delle politiche sulle regioni e sulle reti transeuropee.

(4)

Le statistiche sulla sicurezza ferroviaria sono inoltre necessarie affinché la Commissione possa preparare e monitorare le azioni dell'Unione nel settore della sicurezza dei trasporti. L'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie raccoglie i dati sugli incidenti nel quadro dell'allegato I della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) per quanto riguarda gli indicatori comuni sulla sicurezza e i metodi comuni di calcolo dei costi connessi agli incidenti.

(5)

Le statistiche a livello di Unione sui trasporti ferroviari sono inoltre necessarie per assolvere ai compiti di controllo previsti dall'articolo 15 della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

(6)

Le statistiche a livello di Unione su tutte le modalità di trasporto dovrebbero essere raccolte in base a concetti e norme comuni, allo scopo di consentire la più completa comparabilità possibile fra i diversi modi di trasporto.

(7)

È importante evitare la duplicazione dei lavori e ottimizzare l'impiego delle informazioni esistenti utilizzabili a fini statistici. A tal fine e nell'ottica di fornire ai cittadini dell'Unione e ad altre parti interessate informazioni utili e facilmente accessibili in materia di sicurezza dei trasporti ferroviari e di interoperabilità del sistema ferroviario, compresa l'infrastruttura ferroviaria, si dovrebbero stabilire accordi di cooperazione appropriati in materia di attività statistiche tra i servizi della Commissione e i soggetti competenti, anche a livello internazionale.

(8)

Nella produzione di statistiche europee è opportuno contemperare le esigenze degli utilizzatori con gli oneri che gravano sui rispondenti.

(9)

Nella relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'esperienza acquisita nell'applicazione del regolamento (CE) n. 91/2003, la Commissione riferiva il fatto che gli sviluppi a lungo termine comporteranno probabilmente la soppressione o la semplificazione dei dati già raccolti a norma di tale regolamento e che lo scopo è di ridurre il termine di trasmissione dei dati per i dati annuali sui passeggeri del trasporto ferroviario. A intervalli regolari la Commissione dovrebbe continuare a fornire relazioni sull'applicazione del presente regolamento.

(10)

La coesistenza di imprese ferroviarie di proprietà pubblica e privata in un mercato commerciale dei trasporti ferroviari richiede un'esplicita specificazione delle informazioni statistiche che dovrebbero essere trasmesse da tutte le imprese ferroviarie e diffuse dall'Eurostat.

(11)

Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire la creazione di norme statistiche comuni che consentano la produzione di dati armonizzati e che siano applicate in ciascuno Stato membro sotto l'autorità degli organismi e delle istituzioni responsabili della produzione delle statistiche ufficiali, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(12)

Il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) costituisce il quadro di riferimento delle disposizioni fissate dal presente regolamento.

(13)

Al fine di tener conto di nuovi sviluppi negli Stati membri mantenendo nel contempo la raccolta armonizzata dei dati sui trasporti ferroviari in tutta l'Unione e nell'ottica di mantenere l'elevata qualità dei dati trasmessi dagli Stati membri alla Commissione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per quanto riguarda la modifica del presente regolamento al fine di adeguare le definizioni tecniche e prevedere definizioni tecniche aggiuntive. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (8). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(14)

La Commissione dovrebbe provvedere affinché tali atti delegati non comportino un aggravio significativo degli oneri a carico degli Stati membri o dei rispondenti.

(15)

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, per quanto riguarda la specificazione delle informazioni da fornire ai fini delle relazioni relative alla qualità e alla comparabilità di tali risultati nonché per quanto riguarda le disposizioni relative alla diffusione dei risultati da parte della Commissione (Eurostat). È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (9).

(16)

Il comitato del sistema statistico europeo è stato consultato,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Obiettivo

L'obiettivo del presente regolamento è la definizione di norme comuni per la compilazione delle statistiche sui trasporti ferroviari a livello di Unione.

Articolo 2

Ambito d'applicazione

Il presente regolamento si applica a tutte le ferrovie sul territorio dell'Unione. Ciascuno Stato membro trasmette le statistiche relative ai trasporti ferroviari sul proprio territorio nazionale. Qualora un'impresa ferroviaria operi in più Stati membri, le autorità nazionali competenti la invitano a presentare dati separati per ciascuno dei paesi in cui essa opera, al fine di consentire l'elaborazione delle statistiche nazionali.

Gli Stati membri hanno facoltà di escludere dall'ambito d'applicazione del presente regolamento:

a)

le imprese ferroviarie che operano interamente o principalmente nell'ambito di impianti industriali e simili, comprese le installazioni portuali;

b)

le imprese ferroviarie che forniscono essenzialmente servizi turistici locali, come ferrovie storiche a vapore.

Articolo 3

Definizioni

1.   Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1)   «paese dichiarante»: lo Stato membro che trasmette i dati a Eurostat;

2)   «autorità nazionali»: gli istituti nazionali di statistica e gli altri organismi responsabili in ciascuno Stato membro della produzione di statistiche europee;

3)   «ferrovia»: linea di comunicazione su rotaie destinata esclusivamente ai veicoli ferroviari;

4)   «veicolo ferroviario»: veicolo che transita esclusivamente su rotaie, che dispone di forza motrice propria (locomotiva) oppure è trainato da un altro veicolo (vetture, rimorchi, carrozze e carri);

5)   «impresa ferroviaria»: qualsiasi impresa di diritto pubblico o privato che presta servizi di trasporto di merci e/o passeggeri a mezzo ferrovia. Sono escluse le imprese che forniscono esclusivamente servizi di trasporto passeggeri su linee di metropolitana, tranviarie e/o di metropolitana leggera;

6)   «trasporto ferroviario di merci»: la movimentazione di merci dal punto di carico al punto di scarico a mezzo ferrovia;

7)   «trasporto ferroviario di passeggeri»: trasporto di passeggeri utilizzando veicoli ferroviari dal punto d'imbarco al punto di sbarco. È escluso il trasporto di passeggeri con metropolitana, tram e/o metropolitana leggera;

8)   «metropolitana» (nota anche come «ferrovia metropolitana» o «ferrovia sotterranea»): ferrovia elettrica per il trasporto di passeggeri con elevata capacità di traffico, diritto di passaggio esclusivo, treni a più carrozze, alta velocità e rapida accelerazione, sistemi avanzati di segnalazione, nonché assenza di passaggi a livello per consentire un'alta frequenza di treni e un'elevata capacità di occupazione delle piattaforme d'imbarco. Le metropolitane sono caratterizzate inoltre da stazioni ravvicinate, che distano generalmente 700-1200 m tra di loro. «Alta velocità» si riferisce al confronto con tram e ferrovia leggera e nell'ambito del presente regolamento significa circa 30-40 km/h sulle distanze brevi e 40-70 km/h sulle distanze più lunghe;

9)   «tram»: veicolo per il trasporto su rotaia di passeggeri con oltre nove posti a sedere (incluso il conducente), collegato a conduttori elettrici o azionato da un motore diesel, che circola su strada;

10)   «metropolitana leggera»: ferrovia per il trasporto di passeggeri con vagoni a trazione elettrica, impiegati singolarmente o in treni corti su linee a birotaia. Generalmente la distanza tra stazioni/fermate è inferiore a 1 200 m. Rispetto alla metropolitana, la metropolitana leggera ha una costruzione più leggera, è progettata per volumi di traffico più bassi e viaggia a velocità inferiori. È talvolta difficile distinguere tra metropolitana leggera e tram: i tram generalmente non sono separati dal traffico stradale, mentre la metropolitana leggera dispone di una sede viaria propria rispetto agli altri sistemi di trasporto;

11)   «trasporto nazionale»: trasporto ferroviario tra due luoghi (un punto di carico/imbarco e un punto di scarico/sbarco) ubicati nel paese dichiarante. Può comprendere il transito attraverso un altro paese;

12)   «trasporto internazionale»: trasporto ferroviario tra un luogo (di carico/imbarco o scarico/sbarco) nel paese dichiarante e un luogo (di carico/imbarco o scarico/sbarco) in un altro paese;

13)   «transito»: trasporto ferroviario attraverso il paese dichiarante tra due luoghi (un punto di carico/imbarco e un punto di scarico/sbarco) ubicati all'esterno del paese dichiarante. Non sono considerati come transito le operazioni riguardanti il carico/imbarco o lo scarico/sbarco di merci/passeggeri al confine del paese dichiarante e il passaggio a un altro mezzo di trasporto;

14)   «passeggero ferroviario»: qualsiasi persona, escluso il personale del treno, che viaggia a mezzo ferrovia. Sono inclusi nelle statistiche degli infortuni i passeggeri che tentano di salire/scendere da un treno in movimento;

15)   «numero di passeggeri»: numero di viaggi effettuati dai passeggeri ferroviari, in cui ogni viaggio è definito come il movimento dal luogo d'imbarco al luogo di sbarco, con o senza trasferimenti da un veicolo ferroviario all'altro. Se i passeggeri utilizzano i servizi di diverse imprese ferroviarie, essi sono, se possibile, conteggiati una sola volta;

16)   «passeggeri-km»: unità di misura che rappresenta il trasporto di un solo passeggero su una distanza di un chilometro. È presa in considerazione solo la distanza sul territorio nazionale del paese dichiarante;

17)   «peso»: quantità di merci in tonnellate (1 000 chilogrammi). Il peso da prendere in considerazione include, oltre al peso delle merci trasportate, il peso dell'imballaggio e la tara dei contenitori, delle casse mobili, dei pallet nonché dei veicoli stradali trasportati per ferrovia nel corso di operazioni combinate di trasporto. Qualora le merci siano trasportate utilizzando i servizi di diverse imprese ferroviarie, il peso delle merci è conteggiato, se possibile, una sola volta;

18)   «tonnellate-km»: unità di misura per il trasporto di merci che rappresenta il trasporto di una tonnellata (1 000 chilogrammi) di merci per ferrovia su una distanza di un chilometro. È presa in considerazione solo la distanza sul territorio nazionale del paese dichiarante;

19)   «treno»: uno o più veicoli ferroviari trainati da una o più locomotive o automotrici oppure un'automotrice che viaggia sola, identificati da un numero specifico o da una designazione specifica, che viaggiano da un punto d'origine fisso a un punto di destinazione fisso. Una locomotiva che viaggia sola non è considerata un treno;

20)   «treno-km»: unità di misura che rappresenta lo spostamento di un treno su un percorso di un chilometro. Se disponibile, è utilizzata la distanza effettivamente percorsa; in caso contrario si utilizza la distanza di rete standard tra il punto d'origine e il punto di destinazione. È presa in considerazione solo la distanza sul territorio nazionale del paese dichiarante;

21)   «treno completo»: qualsiasi spedizione comprendente uno o più vagoni completi spediti contemporaneamente dallo stesso mittente dalla stessa stazione e consegnata, senza modifiche della composizione del treno, a un unico destinatario in una sola stazione di destinazione;

22)   «carro completo»: qualsiasi spedizione di merci per la quale è richiesto l'uso esclusivo del carro merci, indipendentemente dall'utilizzo completo o meno della capacità di carico;

23)   «TEU (Twenty-foot Equivalent Unit - unità equivalente a venti piedi)»: unità standard basata su un contenitore ISO di venti piedi (6,10 m), utilizzata come misura statistica dei flussi o delle capacità di traffico. Un contenitore standard 40' ISO Serie 1 equivale a 2 TEU. Le casse mobili inferiori a 20 piedi corrispondono a 0,75 TEU, tra 20 e 40 piedi a 1,5 TEU e oltre 40 piedi a 2,25 TEU.

2.   È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 10, per la modifica del presente articolo al fine di adattare le definizioni tecniche di cui ai punti 8), 9), 10), 21), 22) e 23) del paragrafo 1 del presente articolo, nonché di prevedere definizioni tecniche aggiuntive qualora ciò sia necessario per tenere conto di nuovi sviluppi che richiedono di definire un certo livello di dettaglio tecnico al fine di provvedere all'armonizzazione delle statistiche.

Nell'esercizio di tale potere, la Commissione provvede affinché gli atti delegati non impongano un aggravio significativo degli oneri a carico degli Stati membri o dei rispondenti. Inoltre, la Commissione motiva debitamente le azioni statistiche disciplinate da tali atti delegati, avvalendosi se del caso di un'analisi del rapporto costi-benefici, inclusa una valutazione dell'onere per i rispondenti e dei costi di produzione, di cui all'articolo 14, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 223/2009.

Articolo 4

Raccolta dei dati

1.   Le statistiche che devono essere raccolte sono indicate negli allegati del presente regolamento. Tali statistiche comprendono le seguenti categorie di dati:

a)

statistiche annuali sui trasporti di merci — dati particolareggiati (allegato I);

b)

statistiche annuali sui trasporti passeggeri — dati particolareggiati (allegato II);

c)

statistiche trimestrali sui trasporti di passeggeri e merci (allegato III);

d)

statistiche regionali sui trasporti di passeggeri e merci (allegato IV);

e)

statistiche sui flussi di traffico sulla rete ferroviaria (allegato V).

2.   Gli Stati membri comunicano i dati di cui agli allegati I e II per le imprese:

a)

il cui volume totale di trasporto merci è di almeno 200 000 000 di tonnellate-km o almeno 500 000 tonnellate;

b)

il cui volume totale di trasporto passeggeri è di almeno 100 000 000 di passeggeri-km.

La trasmissione dei dati di cui agli allegati I e II è facoltativa per le imprese al di sotto delle soglie di cui alle lettere a) e b).

3.   Gli Stati membri trasmettono i dati totali di cui all'allegato VIII per le imprese al di sotto delle soglie di cui al paragrafo 2 se tali dati non sono indicati negli allegati I e II, come specificato all'allegato VIII.

4.   Ai fini del presente regolamento, le merci sono classificate a norma dell'allegato VI. Le merci pericolose sono ulteriormente classificate a norma dell'allegato VII.

Articolo 5

Fonti dei dati

1.   Gli Stati membri designano un'organizzazione pubblica o privata per la partecipazione alla raccolta dei dati richiesti ai sensi del presente regolamento.

2.   I dati necessari possono essere ottenuti utilizzando qualsiasi combinazione delle seguenti fonti:

a)

indagine obbligatoria;

b)

dati amministrativi, compresi i dati raccolti dalle autorità di regolamentazione, in particolare la lettera di vettura ferroviaria per le merci se disponibile;

c)

procedure statistiche estimative;

d)

dati trasmessi da organizzazioni professionali dell'industria ferroviaria;

e)

studi specifici.

3.   Le autorità nazionali adottano misure per il coordinamento delle fonti dei dati utilizzati e per assicurare la qualità delle statistiche trasmesse all'Eurostat.

Articolo 6

Trasmissione delle statistiche all'Eurostat

1.   Gli Stati membri trasmettono le statistiche di cui all'articolo 4 all'Eurostat.

2.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le disposizioni per la trasmissione delle statistiche di cui all'articolo 4. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

Articolo 7

Diffusione

1.   Le statistiche basate sui dati di cui agli allegati da I a V e VIII sono diffuse dalla Commissione (Eurostat).

2.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le modalità di diffusione dei risultati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

Articolo 8

Qualità delle statistiche

1.   Allo scopo di assistere gli Stati membri nel mantenimento della qualità delle statistiche nel settore dei trasporti ferroviari, l'Eurostat sviluppa e pubblica raccomandazioni metodologiche. Tali raccomandazioni tengono conto delle pratiche migliori delle autorità nazionali, delle imprese ferroviarie e delle organizzazioni professionali dell'industria ferroviaria.

2.   Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire la qualità dei dati trasmessi.

3.   La qualità dei dati statistici è valutata dall'Eurostat. A tal fine gli Stati membri trasmettono, su richiesta dell'Eurostat, le informazioni sui metodi utilizzati per l'elaborazione delle statistiche.

4.   Ai fini del presente regolamento, i criteri di qualità da applicare ai dati da trasmettere sono quelli di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009.

5.   La Commissione adotta atti di esecuzione che specificano le modalità particolareggiate, la struttura, la periodicità e gli elementi di comparabilità per le relazioni sugli standard di qualità. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

Articolo 9

Relazioni sull'applicazione

Entro il 31 dicembre 2020, e successivamente ogni quattro anni, la Commissione, previa consultazione del comitato del sistema statistico europeo, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento e sui futuri sviluppi.

In tale relazione la Commissione tiene conto delle pertinenti informazioni fornite dagli Stati membri in relazione alla qualità dei dati trasmessi e ai metodi di raccolta dei dati impiegati, nonché delle informazioni sui potenziali miglioramenti e sulle esigenze degli utilizzatori.

In particolare la relazione è intesa a:

a)

valutare, in rapporto ai costi delle statistiche prodotte, i vantaggi che da esse derivano per l'Unione, gli Stati membri nonché i fornitori e gli utilizzatori di informazioni statistiche;

b)

valutare la qualità dei dati trasmessi, i metodi di raccolta dei dati impiegati e la qualità delle statistiche prodotte.

Articolo 10

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 13 dicembre 2016. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 11

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato del sistema statistico europeo istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 12

Abrogazione

Il Regolamento (CE) n. 91/2003 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza dell'allegato X.

Articolo 13

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 18 aprile 2018

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

La presidente

L. PAVLOVA


(1)  Parere del 6 dicembre 2017 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 14 marzo 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale), e decisione del Consiglio del 12 aprile 2018.

(3)  Regolamento (CE) n. 91/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativo alle statistiche dei trasporti ferroviari (GU L 14 del 21.1.2003, pag. 1).

(4)  Cfr. allegato IX.

(5)  Direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (direttiva sulla sicurezza delle ferrovie) (GU L 164 del 30.4.2004, pag. 44).

(6)  Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 32).

(7)  Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).

(8)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(9)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).


ALLEGATO I

STATISTICHE ANNUALI SUI TRASPORTI DI MERCI — DATI PARTICOLAREGGIATI

Elenco delle variabili e unità di misura

Merci trasportate in:

tonnellate

tonnellate-km

Movimenti di treni merci in:

treno-km

Numero di unità di trasporto intermodali trasportate, in:

numero

TEU (Unità equivalente a venti piedi) (per contenitori e casse mobili)

Periodo di riferimento

Un anno

Frequenza

Ogni anno

Elenco delle tabelle con ripartizione di ciascuna tabella

Tabella I1: merci trasportate, per tipo di trasporto

Tabella I2: merci trasportate, per tipo di merce (allegato VI)

Tabella I3: merci trasportate (traffico internazionale e in transito) per paese di carico e paese di scarico

Tabella I4: merci trasportate, per categoria di merce pericolosa (allegato VII)

Tabella I5: merci trasportate, per tipo di spedizione (facoltativo)

Tabella I6: merci trasportate in unità di trasporto intermodali, per tipo di trasporto e per tipo di unità di trasporto

Tabella I7: numero delle unità di trasporto intermodali cariche trasportate, per tipo di trasporto e per tipo di unità di trasporto

Tabella I8: numero di unità di trasporto intermodali vuote trasportate, per tipo di trasporto e per tipo di unità di trasporto

Tabella I9: movimenti di treni merci

Scadenza per la trasmissione dei dati

5 mesi dalla fine del periodo di riferimento

Primo periodo di riferimento per le tabelle I1, I2 e I3

2003

Primo periodo di riferimento per le tabelle I4, I5, I6, I7, I8 e I9

2004

Note

1.

Tipo di trasporto ripartito come segue:

nazionale

internazionale — in entrata

internazionale — in uscita

transito

2.

Il tipo di spedizione può essere ripartito come segue:

spedizione per treno completo

spedizione per carro completo

altro

3.

Tipo di unità di trasporto ripartito come segue:

contenitori e casse mobili

semirimorchi (non accompagnati)

veicoli stradali (accompagnati)

4.

Per la tabella I3, l'Eurostat e gli Stati membri hanno facoltà di accordarsi per facilitare il consolidamento dei dati provenienti da imprese in altri Stati membri, al fine di assicurare la coerenza dei dati stessi

5.

Per la tabella I4, gli Stati membri indicano eventualmente quali categorie di traffico non sono coperte dai dati

6.

Per le tabelle I2- I8, se non sono disponibili informazioni complete sul trasporto di transito, gli Stati membri riportano tutti i dati disponibili


ALLEGATO II

STATISTICHE ANNUALI SUI TRASPORTI DI PASSEGGERI — DATI PARTICOLAREGGIATI

Elenco delle variabili e unità di misura

Passeggeri trasportati in:

numero di passeggeri

passeggeri-km

Movimenti di treni passeggeri in:

treno-km

Periodo di riferimento

Un anno

Frequenza

Ogni anno

Elenco delle tabelle, con ripartizione per ciascuna tabella

Tabella II1: passeggeri trasportati, per tipo di trasporto

Tabella II2: passeggeri internazionali trasportati, per paese d'imbarco e paese di sbarco

Tabella II3: movimenti di treni passeggeri

Scadenza per la trasmissione dei dati

8 mesi dalla fine del periodo di riferimento

Primo periodo di riferimento

2016

Note

1.

Tipo di trasporto ripartito come segue:

nazionale

internazionale

2.

Per le tabelle II1 e II2, gli Stati membri riportano i dati, comprese le informazioni basate sui biglietti venduti al di fuori del paese dichiarante. Queste informazioni possono essere ottenute direttamente dalle autorità nazionali degli altri paesi, o attraverso gli accordi internazionali di compensazione per i biglietti.


ALLEGATO III

STATISTICHE TRIMESTRALI SUI TRASPORTI DI PASSEGGERI E DI MERCI

Elenco delle variabili e unità di misura

Merci trasportate in:

tonnellate

tonnellate-km

Passeggeri trasportati in:

numero di passeggeri

passeggeri-km

Periodo di riferimento

Un trimestre

Frequenza

Ogni trimestre

Elenco delle tabelle con ripartizione per ciascuna tabella

Tabella III1: merci trasportate

Tabella III2: passeggeri trasportati

Scadenza per la trasmissione dei dati

3 mesi dalla fine del periodo di riferimento

Primo periodo di riferimento

Primo trimestre 2004

Note

1.

Le tabelle III1 e III2 possono essere compilate sulla base di dati provvisori, stime comprese. Per la tabella III2, gli Stati membri hanno facoltà di riportare dati basati sulle vendite di biglietti nel paese dichiarante o su qualsiasi altra fonte disponibile

2.

Queste statistiche vengono trasmesse per le imprese coperte dagli allegati I e II


ALLEGATO IV

STATISTICHE REGIONALI SUI TRASPORTI DI PASSEGGERI E DI MERCI

Elenco delle variabili e unità di misura

Merci trasportate in:

tonnellate

Passeggeri trasportati in:

numero di passeggeri

Periodo di riferimento

Un anno

Frequenza

Ogni 5 anni

Elenco delle tabelle con ripartizione per ciascuna tabella

Tabella IV1: trasporto nazionale di merci, per regione di carico e regione di scarico (NUTS 2)

Tabella IV2: trasporto internazionale di merci, per regione di carico e di scarico (NUTS 2)

Tabella IV3: trasporto nazionale di passeggeri per regione d'imbarco e regione di sbarco (NUTS 2)

Tabella IV4: trasporto internazionale di passeggeri per regione d'imbarco e regione di sbarco (NUTS 2)

Scadenza per la trasmissione dei dati

12 mesi dalla fine del periodo di riferimento

Primo periodo di riferimento

2005

Note

1.

Quando il luogo di carico o scarico (tabelle IV1, IV2) ovvero d'imbarco o sbarco (tabelle IV3, IV4) è situato al di fuori dello Spazio economico europeo, gli Stati membri riportano soltanto il paese

2.

Per assistere gli Stati membri nella preparazione di queste tabelle, l'Eurostat trasmette agli Stati membri un elenco dei codici UIC delle stazioni e dei corrispondenti codici NUTS

3.

Per le tabelle IV3 e IV4, gli Stati membri hanno facoltà di riportare dati basati sulle vendite di biglietti o su qualsiasi altra fonte disponibile

4.

Queste statistiche vengono trasmesse per le imprese di cui agli allegati I e II


ALLEGATO V

STATISTICHE SUI FLUSSI DI TRAFFICO SULLE RETI FERROVIARIE

Elenco delle variabili e unità di misura

Trasporto di merci:

numero di treni

Trasporto di passeggeri:

numero di treni

Altri (treni di servizio, ecc.) (facoltativo):

numero di treni

Periodo di riferimento

Un anno

Frequenza

Ogni cinque anni

Elenco delle tabelle con ripartizione per ciascuna tabella

Tabella V1: trasporto di merci, per segmento di rete

Tabella V2: trasporto di passeggeri, per segmento di rete

Tabella V3: altri (treni di servizio, ecc.) per segmento di rete (facoltativo)

Scadenza per la trasmissione dei dati

18 mesi dopo la fine del periodo di riferimento

Primo periodo di riferimento

2005

Note

1.

Gli Stati membri definiscono una serie di segmenti di rete tale da comprendere almeno la rete ferroviaria transeuropea (TEN) sul rispettivo territorio nazionale. Essi comunicano all'Eurostat:

le coordinate geografiche e gli altri dati necessari per individuare e identificare sulla carta ciascun segmento di rete nonché i collegamenti fra i segmenti,

le informazioni sulle caratteristiche (compresa la capacità) dei treni che utilizzano ciascun segmento di rete

2.

Ciascun segmento di rete che fa parte della rete ferroviaria transeuropea (TEN) è identificato con un particolare attributo nella presentazione dei dati, in modo da poter quantificare il traffico sulla rete ferroviaria TEN


ALLEGATO VI

NST 2007

Divisione

Designazione

01

Prodotti dell'agricoltura, della caccia e della silvicoltura; pesci e altri prodotti della pesca

02

Carboni fossili e ligniti; petrolio greggio e gas naturale

03

Minerali metalliferi e altri prodotti delle miniere e delle cave; torba; uranio e torio

04

Prodotti alimentari, bevande e tabacchi

05

Prodotti dell'industria tessile e dell'industria dell'abbigliamento; cuoio e prodotti in cuoio

06

Legno e prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); articoli di paglia e materiali da intreccio; pasta da carta, carta e prodotti di carta; stampati e supporti registrati

07

Coke e prodotti petroliferi raffinati

08

Prodotti chimici e fibre sintetiche e artificiali; articoli in gomma e in materie plastiche; combustibili nucleari

09

Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi

10

Metalli; manufatti in metallo, escluse le macchine e gli apparecchi meccanici

11

Macchine e apparecchi meccanici n.c.a.; macchine per ufficio e computer; macchine e apparecchi elettrici n.c.a.; apparecchi radiotelevisivi e apparecchiature per le comunicazioni; apparecchi medicali, apparecchi di precisione e strumenti ottici; orologi

12

Mezzi di trasporto

13

Mobili; altri manufatti n.c.a.

14

Materie prime secondarie; rifiuti urbani e altri rifiuti

15

Posta, pacchi

16

Attrezzature e materiali utilizzati nel trasporto di merci

17

Merci trasportate nell'ambito di traslochi (uffici e abitazioni); bagagli trasportati separatamente dai passeggeri; autoveicoli trasportati per riparazione; altre merci non destinabili alla vendita n.c.a.

18

Merci raggruppate: merci di vario tipo trasportate insieme

19

Merci non individuabili: merci che per un qualunque motivo non possono essere individuate e quindi non possono essere attribuite ai gruppi da 01 a 16

20

Altre merci n.c.a.


ALLEGATO VII

CLASSIFICAZIONE DELLE MERCI PERICOLOSE

1.

Esplosivi

2.

Gas, compressi, liquefatti o disciolti sotto pressione

3.

Materie liquide infiammabili

4.1.

Materie solide infiammabili

4.2.

Materie soggette a combustione spontanea

4.3.

Materie che, a contatto con l'acqua, sviluppano gas infiammabili

5.1.

Sostanze comburenti

5.2.

Perossidi organici

6.1.

Sostanze tossiche

6.2.

Sostanze infettanti

7.

Materie radioattive

8.

Materie corrosive

9.

Sostanze pericolose diverse

Nota:

Queste categorie sono quelle definite nei regolamenti concernenti il trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia, solitamente denominati RID, approvati ai sensi della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1).


(1)  Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13).


ALLEGATO VIII

Tabella VIII.1

LIVELLO DI ATTIVITÀ DI TRASPORTO PER IL TRASPORTO MERCI

Elenco delle variabili e unità di misura

Merci trasportate in:

tonnellate totali

tonnellate-km totali

Movimenti di treni merci in:

treni-km totali

Periodo di riferimento

Un anno

Frequenza

Ogni anno

Scadenza per la trasmissione dei dati

5 mesi dalla fine del periodo di riferimento

Primo periodo di riferimento

2017

Note

Solo per le imprese con un volume totale di trasporto merci inferiore a 200 milioni di tonnellate-km e inferiore a 500 000 tonnellate, non dichiarate nell'allegato I (dati particolareggiati).


Tabella VIII.2

LIVELLO DI ATTIVITÀ DI TRASPORTO PER IL TRASPORTO PASSEGGERI

Elenco delle variabili e unità di misura

Passeggeri trasportati in:

passeggeri totali

passeggeri-km totali

Movimenti di treni passeggeri in:

treni-km totali

Periodo di riferimento

Un anno

Frequenza

Ogni anno

Scadenza per la trasmissione dei dati

8 mesi dalla fine del periodo di riferimento

Primo periodo di riferimento

2017

Note

Solo per le imprese con un volume totale di trasporto passeggeri inferiore a 100 milioni di passeggeri-km, non dichiarate nell'allegato II (dati particolareggiati).


ALLEGATO IX

REGOLAMENTO ABROGATO ED ELENCO DELLE SUE MODIFICAZIONI SUCCESSIVE

Regolamento (CE) n. 91/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 14 del 21.1.2003, pag. 1)

 

Regolamento (CE) n. 1192/2003 della Commissione

(GU L 167 del 4.7.2003, pag. 13)

 

Regolamento (CE) n. 1304/2007 della Commissione

(GU L 290 dell'8.11.2007, pag. 14)

limitatamente all'articolo 3

Regolamento (CE) n. 219/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 87 del 31.3.2009, pag. 109)

limitatamente al punto 4.4 dell'allegato

Regolamento (EU) 2016/2032 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 317 del 23.11.2016, pag. 105)

 


ALLEGATO X

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CE) n. 91/2003

Presente regolamento

Articoli 1, 2 e 3

Articoli 1, 2 e 3

Articolo 4, paragrafo 1, parole introduttive

Articolo 4, paragrafo 1, parole introduttive

Articolo 4, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 4, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 4, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 4, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 4, paragrafo 1, lettera e)

Articolo 4, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 4, paragrafo 1, lettera f)

Articolo 4, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 4, paragrafo 1, lettera g)

Articolo 4, paragrafo 1, lettera e)

Articolo 4, paragrafi 2, 3 e 4

Articolo 4 paragrafi 2, 3 e 4

Articolo 4, paragrafo 5

Articoli 5, 6 e 7

Articoli 5, 6 e 7

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 1 bis

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 8, paragrafo 3

Articolo 8, paragrafo 3

Articolo 8, paragrafo 4

Articolo 8, paragrafo 4

Articolo 8, paragrafo 5

Articoli 9, 10 e 11

Articoli 9, 10 e 11

Articolo 12

Articolo 13

Articolo 13

Allegato A

Allegato I

Allegato C

Allegato II

Allegato E

Allegato III

Allegato F

Allegato IV

Allegato G

Allegato V

Allegato J

Allegato VI

Allegato K

Allegato VII

Allegato L

Allegato VIII

Allegato IX

Allegato X


2.5.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 112/19


REGOLAMENTO (UE) 2018/644 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 18 aprile 2018

relativo ai servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Le tariffe applicabili ai pacchi e altri invii postali transfrontalieri per i mittenti di piccoli volumi, in particolare piccole e medie imprese (PMI) e privati, sono ancora relativamente elevate. Ciò ha un impatto negativo diretto sugli utenti alla ricerca di servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi, specialmente nel contesto del commercio elettronico.

(2)

L'articolo 14 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) sottolinea il posto che occupano i servizi di interesse economico generale, tra cui i servizi postali, nell'ambito dei valori condivisi dell'Unione, nonché il loro ruolo nel promuovere la coesione sociale e territoriale. Vi si afferma che si deve provvedere affinché tali servizi funzionino in base a principi e condizioni che consentano loro di assolvere ai loro compiti.

(3)

Il protocollo n. 26 sui servizi di interesse generale allegato al trattato sull'Unione europea (TUE) e al TFUE sottolinea inoltre che i valori condivisi dell'Unione in relazione ai servizi di interesse economico generale ai sensi dell'articolo 14 TFUE comprendono le differenze in termini di esigenze e preferenze degli utenti, che potrebbero derivare da situazioni geografiche, sociali e culturali differenti, nonché un alto livello di qualità, sicurezza e accessibilità, parità di trattamento e la promozione di un accesso universale e dei diritti degli utenti.

(4)

L'articolo 169, paragrafo 1, e l'articolo 169, paragrafo 2, lettera a), TFUE stabiliscono che l'Unione deve contribuire ad assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori mediante misure adottate a norma dell'articolo 114 TFUE.

(5)

Vi sono notevoli differenze tra gli Stati membri per quanto concerne le competenze delle autorità nazionali di regolamentazione con riguardo al controllo del mercato e alla sorveglianza regolamentare dei fornitori di servizi di consegna dei pacchi. Ad esempio, alcune autorità possono esigere che i fornitori trasmettano informazioni pertinenti sui prezzi. L'esistenza di tali differenze è stata confermata da un parere congiunto dell'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche e del gruppo dei regolatori europei per i servizi postali, il quale ha concluso che le autorità nazionali di regolamentazione devono disporre degli opportuni poteri di regolamentazione per intervenire e che tali poteri non sembrano esistere in tutti gli Stati membri. Tali differenze comportano oneri amministrativi e costi di conformità aggiuntivi per i fornitori di servizi di consegna dei pacchi che operano attraverso le frontiere. Tali differenze costituiscono pertanto un ostacolo alla fornitura transfrontaliera di tali servizi, incidendo direttamente sul funzionamento del mercato interno.

(6)

In ragione della natura internazionale del settore della corrispondenza postale e dei pacchi, è importante sviluppare ulteriori norme tecniche europee e internazionali a vantaggio degli utenti e dell'ambiente, anche per offrire maggiori opportunità commerciali alle imprese. Inoltre, gli utenti segnalano spesso problemi relativi alla qualità del servizio quando inviano, ricevono o restituiscono pacchi transfrontalieri. Allo stesso modo, pertanto, c'è la necessità di migliorare le norme di qualità dei servizi e l'interoperabilità delle consegne transfrontaliere dei pacchi e accordare a entrambe maggiore priorità a norma della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), tramite il comitato europeo di normazione (CEN) e in altro modo. Sono inoltre necessari ulteriori progressi per rendere più efficienti i servizi, i quali dovrebbero tenere conto in particolare degli interessi degli utenti.

(7)

La normazione dei servizi postali e il miglioramento della qualità del servizio a sostegno della direttiva 97/67/CE sono una priorità strategica dell'Unione che dovrebbe essere ulteriormente perseguita. La normazione tecnica è indispensabile per promuovere l'interoperabilità tra le reti nazionali e per l'esistenza di un servizio universale efficiente. Nell'agosto 2016 la Commissione ha presentato una quarta richiesta di normazione al CEN, con lo scopo di definire un programma di lavoro e fornire una relazione finale nell'agosto 2020 (4). Tale programma di lavoro dovrebbe tenere conto, in particolare, degli interessi degli utenti e delle considerazioni legate all'ambiente, nonché dell'efficienza, e dovrebbe contribuire a promuovere la creazione di un mercato unico digitale per l'Unione.

(8)

Il mercato dei servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi è variegato, complesso e competitivo, con vari fornitori che offrono servizi e prezzi diversi in funzione del peso, delle dimensioni e del formato dei pacchi, ma anche della loro destinazione, delle eventuali opzioni che offrono un valore aggiunto, quali i sistemi per la tracciatura, e del numero di pacchi inviati. In diversi Stati membri i fornitori del servizio universale non detengono una quota di maggioranza del mercato dei servizi di consegna dei pacchi. Tale diversità fa sì che i servizi di consegna dei pacchi da parte dei diversi fornitori siano difficilmente confrontabili, sia in termini di qualità che di prezzo, per i consumatori e gli utenti, poiché questi spesso non sono consapevoli dell'esistenza di diverse opzioni di consegna dei pacchi per servizi simili nell'ambito del commercio elettronico transfrontaliero. Sarebbe in particolare opportuno agevolare l'accesso a tali informazioni per le PMI e i privati. Inoltre, i piccoli e medi esercizi commerciali hanno individuato tali difficoltà di consegna come un ostacolo alle vendite transfrontaliere.

(9)

Al fine di migliorare i servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi, specialmente per i privati e le micro e le piccole imprese, anche quelle nelle zone remote o scarsamente popolate, nonché per le persone con disabilità o a mobilità ridotta, è necessario migliorare l'accesso e la trasparenza degli elenchi pubblici delle tariffe per una serie limitata di servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi. Rendendo i prezzi transfrontalieri più trasparenti e facilmente comparabili in tutta l'Unione si dovrebbe incoraggiare la riduzione di differenze eccessive tra le tariffe, incluse, se del caso, le differenze tariffarie ingiustificate tra tariffe interne e transfrontaliere.

(10)

Le consegne dei pacchi unitari fanno parte del servizio universale in ogni Stato membro, oltre a essere i servizi più frequentemente utilizzati dai privati e dalle piccole imprese. Ai fini dell'ulteriore sviluppo del commercio elettronico, è necessario migliorare la trasparenza e l'accessibilità economica delle tariffe unitarie.

(11)

Numerose società che vendono, vendevano o hanno provato a vendere online ritengono che i costi di consegna elevati, unitamente alle costose procedure di reclamo e alle garanzie rappresentino un problema. Sono necessari ulteriori interventi per garantire in particolare che le PMI e i privati di zone remote beneficino appieno di servizi ininterrotti di consegna transfrontaliera dei pacchi accessibili e a prezzi ragionevoli.

(12)

Il termine «fornitori del servizio universale» si riferisce a operatori postali che offrono un servizio postale universale o sue parti in uno specifico Stato membro. I fornitori del servizio universale che operano in più di uno Stato membro dovrebbero essere classificati come fornitori del servizio universale solo nello Stato o negli Stati membri in cui forniscono un servizio postale universale.

(13)

I servizi postali sono attualmente regolati dalla direttiva 97/67/CE. Tale direttiva stabilisce norme comuni che disciplinano la fornitura dei servizi postali e il servizio postale universale nell'Unione. Essa si concentra principalmente, ma non esclusivamente, sui servizi universali nazionali e non si occupa della sorveglianza regolamentare dei fornitori di servizi di consegna dei pacchi. Il rispetto dei requisiti minimi di servizio universale stabiliti dalla direttiva è garantito dalle autorità nazionali di regolamentazione nominate dallo Stato membro. Il presente regolamento integra pertanto le norme stabilite nella direttiva 97/67/CE relativamente ai servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi. Il presente regolamento fa salvi i diritti e le garanzie indicati nella direttiva 97/67/CE, compresa, in particolare, la prestazione continuativa di un servizio postale universale agli utenti.

(14)

Il presente regolamento non modifica la definizione di «invio postale» di cui all'articolo 2, punto 6, della direttiva 97/67/CE, né le definizioni di diritto nazionale basate su di essa.

(15)

Si stima che attualmente l'80 % di tutti i pacchi indirizzati generati dal commercio elettronico abbia un peso inferiore ai 2 kg e sia spesso trattato nel circuito postale dedicato alla corrispondenza. Non vi sono informazioni sul peso dei pacchi consegnati con altre modalità. È importante che tali invii più leggeri siano soggetti al presente regolamento.

(16)

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, è pertanto necessario fornire una definizione chiara di pacco, di servizi di consegna dei pacchi e di fornitore dei servizi di consegna dei pacchi e specificare quali invii postali siano compresi in tali definizioni. Si presume che gli invii postali di spessore superiore a 20 mm contengano beni diversi dalla corrispondenza, siano essi trattati o meno dai fornitori del servizio universale. Gli invii postali contenenti soltanto corrispondenza non dovrebbero rientrare nell'ambito dei servizi di consegna dei pacchi. Il presente regolamento dovrebbe pertanto disciplinare, in linea con la prassi consolidata, i pacchi contenenti beni, con o senza valore commerciale, di peso inferiore o pari a 31,5 kg, in quanto gli invii più pesanti non possono essere movimentati da un solo individuo medio senza ausili meccanici e tale attività rientra nel trasporto di merci e nel settore logistico.

(17)

I fornitori di servizi di consegna dei pacchi che utilizzano modelli di impresa alternativi, per esempio quelli che si avvalgono dell'economia collaborativa e delle piattaforme per il commercio elettronico, dovrebbero essere soggetti al presente regolamento laddove forniscano almeno una delle fasi del servizio di consegna postale. La raccolta, lo smistamento e la distribuzione, compresi i servizi di ritiro, dovrebbero essere considerati servizi di consegna dei pacchi, anche quando sono assicurati da fornitori di servizi espressi e di servizi di corriere, nonché da consolidatori, in linea con la prassi attuale. Il solo trasporto che non sia effettuato in combinazione con una di queste fasi non dovrebbe rientrare nell'ambito dei servizi di consegna dei pacchi, anche nel caso in cui sia effettuato da subappaltatori nel contesto di modelli di impresa alternativi o meno, perché in questo caso si dovrebbe ritenere che tale attività rientri nel settore dei trasporti, a meno che l'impresa interessata o una delle sue controllate o imprese collegate non rientri nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

(18)

Il presente regolamento non si dovrebbe applicare alle imprese stabilite in un solo Stato membro e che si avvalgono di reti di consegna interne nazionali solo per evadere gli ordini di beni che esse stesse hanno venduto conformemente a un contratto di vendita ai sensi dell'articolo 2, punto 5, della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5). Le imprese che si avvalgono anche di reti di consegna interne nazionali per la consegna di beni venduti da terzi dovrebbero essere soggette al presente regolamento.

(19)

Le informazioni minime riservate che dovrebbero essere trasmesse alle autorità nazionali di regolamentazione e le procedure seguite da tali autorità per garantire il rispetto, da parte degli operatori nazionali, del loro carattere commerciale dovrebbero essere definite ed è opportuno stabilire un modo sicuro per la loro divulgazione.

(20)

È necessario che le autorità nazionali di regolamentazione dispongano di conoscenze e informazioni a fini statistici circa i fornitori di servizi di consegna dei pacchi attivi sul mercato sulla base di procedure di autorizzazione adeguate o di altri requisiti giuridici. Data l'elevata intensità di manodopera del settore e al fine di limitare l'onere amministrativo per i piccoli fornitori di servizi di consegna dei pacchi attivi unicamente su un mercato nazionale o regionale, è opportuno applicare una soglia inferiore a 50 persone basata sul numero di persone che lavorano per il fornitore di servizi nell'anno civile precedente e che sono coinvolte nella fornitura di servizi di consegna dei pacchi nello Stato membro in cui è stabilito il fornitore, a meno che tale fornitore non sia stabilito in più di uno Stato membro. Tale soglia è in linea con la raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (6), riflette la natura del settore ad alta intensità di manodopera e rispecchia gran parte del mercato dei servizi di consegna dei pacchi, specialmente nei paesi con bassi volumi di traffico di pacchi. Tale soglia dovrebbe includere, in particolare, le persone coinvolte nella fornitura di servizi di consegna dei pacchi, quali i lavoratori a tempo pieno, a tempo parziale e temporanei nonché gli autonomi che lavorano per il fornitore di tali servizi. La suddivisione basata sul numero di persone impiegate dovrebbe essere conforme alla normativa nazionale degli Stati membri interessati. In alcuni casi, pur tenendo conto delle particolari caratteristiche dello Stato membro interessato, l'autorità nazionale di regolamentazione dovrebbe poter abbassare la soglia a 25 persone, o chiedere al fornitore di servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi di includere nella soglia i lavoratori a tempo pieno, a tempo parziale e temporanei, nonché gli autonomi che lavorano per i suoi subfornitori, ai fini di una maggiore trasparenza delle tariffe transfrontaliere e del mercato nel suo complesso.

(21)

Qualsiasi trasmissione all'autorità nazionale di regolamentazione di informazioni sul numero di persone impiegate dal fornitore di servizi di consegna dei pacchi dovrebbe avvenire in conformità delle prassi di notifica delle imprese concernenti informazioni statistiche. Ciò è importante al fine di garantire la comparabilità dei dati, mantenendo nel contempo al minimo l'onere amministrativo per i fornitori.

(22)

Il luogo di stabilimento del fornitore deve essere determinato in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. Se uno stesso fornitore ha più luoghi di stabilimento, è importante determinare da quale luogo di stabilimento è fornito il servizio in questione.

(23)

Quando si trasmettono le informazioni all'autorità nazionale di regolamentazione, le caratteristiche dei servizi di consegna dei pacchi dovrebbero includere le fasi del servizio postale (raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione) svolte da tale fornitore, se il servizio rientra o meno nell'ambito di applicazione dell'obbligo di servizio universale, l'ambito territoriale del servizio (regionale, nazionale, transfrontaliero), e se è offerto un valore aggiunto.

(24)

L'elenco degli invii postali soggetti alle misure sulla trasparenza dei prezzi dovrebbe essere limitato al fine di facilitare la comparabilità e minimizzare gli oneri amministrativi per i fornitori di servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi e le autorità nazionali di regolamentazione. Dovrebbero essere inclusi i servizi ordinari e raccomandati, dal momento che costituiscono la base dell'obbligo di servizio universale e, data l'importanza della funzionalità del servizio di tracciatura per il commercio elettronico, dovrebbero altresì essere inclusi i prezzi del servizio di tracciatura e dei pacchi raccomandati, indipendentemente dal fatto che rientrino o meno nell'obbligo di servizio universale, al fine di garantire la comparabilità in tutta l'Unione. È opportuno concentrare l'attenzione sui pesi più ridotti, che costituiscono la maggioranza degli invii postali consegnati dai fornitori di servizi di consegna dei pacchi, nonché sui prezzi degli invii postali di spessore superiore a 20 mm, che sono trattati come corrispondenza. È opportuno includere soltanto le tariffe unitarie, dal momento che rappresentano il prezzo pagato dai mittenti più piccoli. Gli invii postali interessati dovrebbero essere indicati chiaramente in un allegato del presente regolamento. Il presente regolamento non obbliga i fornitori di servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi a offrire tutti gli invii postali elencati in tale allegato. Al fine di garantire l'accuratezza delle informazioni relative alle tariffe, queste ultime dovrebbero essere fornite dagli stessi fornitori di servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi. Tali tariffe dovrebbero essere pubblicate dalla Commissione su una pagina web dedicata, che abbia carattere neutrale e non commerciale.

(25)

Le autorità nazionali di regolamentazione, al momento di effettuare una valutazione obiettiva delle tariffe transfrontaliere che ritengono necessario valutare, dovrebbero basarsi su elementi come le tariffe interne e altre tariffe rilevanti dei servizi di consegna dei pacchi comparabili nello Stato membro di origine e nello Stato membro di destinazione; l'eventuale applicazione di una tariffa uniforme a due o più Stati membri; i volumi di spedizioni bilaterali, i costi di trasporto o di movimentazione specifici; altri pertinenti costi e standard di qualità del servizio; e, ove possibile senza oneri sproporzionati, il probabile impatto delle tariffe transfrontaliere applicabili sui singoli utenti e le piccole e medie imprese, inclusi quelli situati in zone remote o scarsamente popolate, nonché sui singoli utenti con disabilità o a mobilità ridotta. Tali elementi comuni possono essere integrati da altri elementi di particolare rilevanza per spiegare le tariffe in questione, come il fatto che le tariffe siano soggette a una specifica regolamentazione dei prezzi a norma della legislazione nazionale o se abusi di posizione dominante sul mercato siano stati stabiliti conformemente al diritto pertinente applicabile. Inoltre, al fine di ridurre l'onere amministrativo per le autorità nazionali di regolamentazione e i fornitori di servizi di consegna di pacchi cui si applica l'obbligo di servizio universale, e conformemente al principio di proporzionalità, le autorità nazionali di regolamentazione possono, nell'identificare quali tariffe transfrontaliere debbano essere valutate, basare la propria identificazione su un meccanismo obiettivo di filtro preliminare alla valutazione.

(26)

Tariffe uniformi per le consegne transfrontaliere in due o più Stati membri potrebbero essere importanti per la tutela della coesione regionale e sociale. In tale contesto è opportuno considerare la necessità di promuovere il commercio elettronico e offrire alle zone remote o scarsamente popolate nuove opportunità di partecipazione al commercio elettronico e stimolare l'economia in queste regioni.

(27)

Differenze significative tra le tariffe interne e transfrontaliere dei servizi di consegna dei pacchi dovrebbero essere giustificate sulla base di criteri obiettivi, quali costi di trasporto o di movimentazione specifici o altri costi pertinenti. L'autorità nazionale di regolamentazione potrebbe richiedere elementi di prova ai fini della valutazione. Tali elementi di prova, insieme alle eventuali giustificazioni delle tariffe sottoposte a valutazione, dovrebbero essere forniti all'autorità nazionale di regolamentazione su richiesta.

(28)

Al fine di garantire la trasparenza in tutta l'Unione, una versione non riservata della valutazione di ogni autorità nazionale di regolamentazione dovrebbe essere pubblicata dalla Commissione.

(29)

Per limitare gli oneri amministrativi, i fornitori dei servizi di consegna dei pacchi, le autorità nazionali di regolamentazione e la Commissione dovrebbero trasferire i dati in forma elettronica, in particolare consentendo l'uso delle firme elettroniche, come previsto dal regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

(30)

Dato che i mercati dei servizi di consegna dei pacchi sono in rapida evoluzione, la Commissione dovrebbe riesaminare l'efficienza e l'efficacia del presente regolamento, tenuto conto degli sviluppi nel settore del commercio elettronico, e dovrebbe presentare una relazione periodica al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale relazione dovrebbe essere corredata, se del caso, di una proposta legislativa di riesame al Parlamento europeo e al Consiglio. Detta relazione dovrebbe essere prodotta con la partecipazione di tutte le parti interessate, incluso il comitato di dialogo sociale per il settore postale.

(31)

La Commissione dovrebbe tenere conto dell'apporto prezioso del gruppo dei regolatori europei per i servizi postali, composto dai rappresentanti delle autorità nazionali di regolamentazione.

(32)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per la definizione di un modulo per la trasmissione di tali informazioni da parte dei fornitori di servizi di consegna dei pacchi alle autorità nazionali di regolamentazione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (8).

(33)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e dovrebbe essere applicato conformemente a tali diritti e principi.

(34)

Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) e la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) si applicano al trattamento dei dati personali nell'ambito del presente regolamento.

(35)

Gli Stati membri dovrebbero stabilire le sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento e dovrebbero assicurarne l'esecuzione. Tali sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.

(36)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire la definizione dei principi di regolamentazione e delle norme necessari per migliorare la sorveglianza regolamentare, l'aumento della trasparenza delle tariffe e la definizione di alcuni principi in materia di servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi che incoraggino la concorrenza, con l'obiettivo ultimo di promuovere migliori servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi per gli utenti, aumentando nel contempo la fiducia dei consumatori nel commercio elettronico transfrontaliero, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della loro portata e dei loro effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e obiettivi

Il presente regolamento stabilisce disposizioni specifiche per promuovere migliori servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi, in aggiunta a quelle stabilite dalla direttiva 97/67/CE, per quanto riguarda:

a)

la sorveglianza regolamentare dei servizi di consegna dei pacchi;

b)

la trasparenza delle tariffe e la valutazione delle tariffe applicabili a determinati servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi, allo scopo di individuare quelle irragionevolmente elevate;

c)

le informazioni che i professionisti sono tenuti a mettere a disposizione dei consumatori in merito ai servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 97/67/CE e di cui all'articolo 2, punti 1, 2 e 5, della direttiva 2011/83/UE. Inoltre, si applicano le seguenti definizioni:

1)   «pacco»: un invio postale contenente beni con o senza valore commerciale, diverso da un invio di corrispondenza, di peso massimo di 31,5 kg;

2)   «servizi di consegna dei pacchi»: i servizi che includono la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la distribuzione dei pacchi;

3)   «fornitore di servizi di consegna dei pacchi»: un'impresa che fornisce uno o più servizi di consegna dei pacchi, a eccezione delle imprese che sono stabilite in un solo Stato membro, che forniscono soltanto servizi nazionali di consegna dei pacchi nel quadro di un contratto di vendita e che, nel quadro del contratto, consegnano personalmente i beni previsti all'utente;

4)   «subappaltatore»: un'impresa che provvede alla raccolta, allo smistamento, al trasporto o alla distribuzione dei pacchi per il fornitore dei servizi di consegna dei pacchi.

Articolo 3

Livello di armonizzazione

I requisiti stabiliti dal presente regolamento sono requisiti minimi e non impediscono ad alcuno Stato membro di mantenere o introdurre misure supplementari necessarie e proporzionate, al fine di conseguire migliori servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi, a condizione che tali misure siano compatibili con il diritto dell'Unione.

CAPITOLO II

SORVEGLIANZA REGOLAMENTARE

Articolo 4

Comunicazione di informazioni

1.   Tutti i fornitori di servizi di consegna dei pacchi trasmettono all'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro in cui sono stabiliti le seguenti informazioni, a meno che tale autorità nazionale di regolamentazione non le abbia già richieste e ricevute:

a)

la loro denominazione, status e forma giuridica, numero di registrazione in un registro commerciale o in un altro registro analogo, numero di identificazione IVA, indirizzo del loro luogo di stabilimento e i recapiti di una persona di contatto;

b)

le caratteristiche e, ove possibile, una descrizione dettagliata dei servizi di consegna dei pacchi offerti;

c)

i loro termini e le condizioni generali dei servizi di consegna dei pacchi, compresi i dettagli delle procedure per i reclami degli utenti e di eventuali limitazioni potenziali di responsabilità.

2.   I fornitori di servizi di consegna dei pacchi informano l'autorità nazionale di regolamentazione di eventuali modifiche delle informazioni di cui al paragrafo 1 entro 30 giorni.

3.   Entro il 30 giugno di ogni anno civile tutti i fornitori di servizi di consegna dei pacchi trasmettono all'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro in cui sono stabiliti le seguenti informazioni, a meno che l'autorità nazionale di regolamentazione non le abbia già richieste e ricevute:

a)

il fatturato annuo dei servizi di consegna dei pacchi per l'anno civile precedente nello Stato membro in cui sono stabiliti, suddiviso per servizi di consegna di pacchi nazionali e transfrontalieri in entrata e in uscita;

b)

il numero di persone impiegate dal fornitore di servizi di consegna dei pacchi nell'anno civile precedente coinvolte nella fornitura di servizi di consegna dei pacchi nello Stato membro in cui sono stabiliti, con una suddivisione basata sul numero di persone occupate e, in particolare, di lavoratori a tempo pieno, a tempo parziale, temporanei e autonomi;

c)

il numero di pacchi trattati nel corso dell'anno civile precedente nello Stato membro in cui sono stabiliti, suddivisi per pacchi nazionali e transfrontalieri in entrata e in uscita;

d)

il nome dei loro subappaltatori, insieme a qualsiasi informazione detenuta da essi sulle caratteristiche dei servizi di consegna dei pacchi forniti da tali subappaltatori;

e)

ove disponibili, eventuali listini prezzi accessibili al pubblico applicabili al 1o gennaio di ogni anno civile ai servizi di consegna dei pacchi.

4.   Entro il 23 settembre 2018, la Commissione adotta un atto di esecuzione, che definisce un modulo per la trasmissione delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 3. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 12.

5.   Le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre ulteriori obblighi di informazione oltre a quelli di cui ai paragrafi 1 e 3, a condizione che siano necessari e proporzionati.

6.   I paragrafi da 1 a 5 non si applicano ai fornitori di servizi di consegna dei pacchi che, nell'anno civile precedente, hanno impiegato in media meno di 50 persone coinvolte nella fornitura di servizi di consegna dei pacchi nello Stato membro in cui sono stabiliti, a meno che non siano stabiliti in più di uno Stato membro. Le autorità nazionali di regolamentazione possono includere nella soglia di 50 persone quelle impiegate dai subappaltatori dei fornitori di servizi di consegna dei pacchi.

7.   Fatto salvo il paragrafo 6, le autorità nazionali di regolamentazione possono richiedere a un fornitore di servizi di consegna dei pacchi che, nell'anno civile precedente, abbia impiegato un numero medio di persone compreso tra 25 e 49 di trasmettere le informazioni di cui agli articoli da 1 a 5, qualora le caratteristiche specifiche dello Stato membro in questione lo richiedano e a condizione che ciò sia necessario e proporzionato al fine di assicurare la conformità al presente regolamento.

Articolo 5

Trasparenza delle tariffe transfrontaliere

1.   Tutti i fornitori di servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi che non siano esclusi dall'articolo 4, paragrafi 6 e 7, trasmettono all'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro in cui sono stabiliti l'elenco pubblico delle tariffe applicabili alla data del 1o gennaio di ogni anno civile per la consegna degli invii postali unitari diversi dalla corrispondenza che rientrano nelle categorie di cui all'allegato. Dette informazioni sono trasmesse entro il 31 gennaio di ogni anno civile.

2.   Le autorità nazionali di regolamentazione trasmettono alla Commissione tempestivamente, e comunque entro il 28 febbraio di ogni anno civile, gli elenchi pubblici delle tariffe ottenuti conformemente al paragrafo 1. La Commissione li pubblica su un sito web dedicato entro il 31 marzo di ogni anno civile e garantisce il carattere neutrale e non commerciale di tale sito web dedicato.

Articolo 6

Valutazione delle tariffe per le consegne transfrontaliere di pacchi unitari

1.   Sulla base dell'elenco pubblico delle tariffe ottenuto a norma dell'articolo 5, l'autorità nazionale di regolamentazione individua le tariffe transfrontaliere del fornitore di servizi di consegna dei pacchi originari del proprio Stato membro per ciascuno degli invii postali unitari figuranti nell'allegato e ai quali si applica un obbligo di servizio universale che l'autorità nazionale di regolamentazione ritiene oggettivamente necessario valutare.

2.   L'autorità nazionale di regolamentazione valuta oggettivamente, conformemente ai principi di cui all'articolo 12 della direttiva 97/67/CE, le tariffe transfrontaliere individuate a norma del paragrafo 1, al fine di individuare le tariffe transfrontaliere che ritiene irragionevolmente elevate. Ai fini di tale valutazione, l'autorità nazionale di regolamentazione prende in particolare in considerazione i seguenti elementi:

a)

le tariffe interne e qualsiasi altra tariffa pertinente dei servizi comparabili di consegna dei pacchi nello Stato membro d'origine e nello Stato membro di destinazione;

b)

l'eventuale applicazione di una tariffa uniforme a due o più Stati membri;

c)

i volumi di spedizioni bilaterali, i costi di trasporto o di movimentazione specifici, gli altri costi pertinenti e le norme di qualità del servizio;

d)

il probabile impatto delle tariffe transfrontaliere applicabili sui singoli utenti e sulle piccole e medie imprese, in particolare quelli situati in zone remote o scarsamente popolate, nonché sui singoli utenti con disabilità o a mobilità ridotta, ove possibile senza l'imposizione di oneri sproporzionati.

3.   Oltre agli elementi di cui al paragrafo 2, l'autorità nazionale di regolamentazione, ove lo ritenga necessario, può altresì tener conto in particolare dei seguenti elementi:

a)

il fatto che le tariffe siano soggette a una specifica regolamentazione dei prezzi a norma della legislazione nazionale;

b)

gli abusi di posizione dominante sul mercato stabiliti conformemente al diritto applicabile pertinente.

4.   La Commissione definisce orientamenti sulla metodologia da utilizzare in relazione agli elementi elencati ai paragrafi 2 e 3.

5.   Ai fini della valutazione di cui al paragrafo 2, l'autorità nazionale di regolamentazione richiede, laddove lo ritenga necessario, eventuali ulteriori elementi di prova relativi a tali tariffe che siano necessari per la valutazione.

6.   Gli elementi di prova di cui al paragrafo 5 sono forniti all'autorità nazionale di regolamentazione entro un mese dal ricevimento della richiesta, unitamente alle eventuali giustificazioni delle tariffe sottoposte a valutazione.

7.   L'autorità nazionale di regolamentazione trasmette la propria valutazione alla Commissione entro il 30 giugno dell'anno civile in questione. L'autorità nazionale di regolamentazione, inoltre, fornisce alla Commissione una versione non riservata della valutazione.

8.   La Commissione pubblica la versione non riservata della valutazione fornita dalle autorità nazionali di regolamentazione senza indugio e in ogni caso entro un mese dal ricevimento.

Articolo 7

Informazioni ai consumatori

Per i contratti che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/83/UE, tutti i professionisti che concludono contratti di vendita con i consumatori che prevedano l'invio transfrontaliero di pacchi provvedono, ove possibile e applicabile, a mettere a disposizione, in fase precontrattuale, informazioni sulle opzioni di consegna transfrontaliera relative allo specifico contratto di vendita e sugli oneri pagabili dai consumatori per la consegna transfrontaliera dei pacchi, nonché, se del caso, sulle loro politiche di gestione dei reclami.

CAPITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 8

Sanzioni

1.   Gli Stati membri stabiliscono le norme sulle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive.

2.   Gli Stati membri, entro il 23 novembre 2019, notificano le disposizioni delle loro leggi che adottano a norma del paragrafo 1 alla Commissione e la informano tempestivamente di eventuali successive modifiche.

Articolo 9

Riservatezza

Le informazioni commerciali riservate fornite alle autorità nazionali di regolamentazione o alla Commissione a norma del presente regolamento sono soggette a rigorosi obblighi di riservatezza in conformità delle disposizioni applicabili del diritto dell'Unione e nazionale.

Articolo 10

Applicazione

Salvo laddove il presente regolamento disponga specificamente in maniera diversa, il presente regolamento non pregiudica il diritto dell'Unione e nazionale né le adeguate procedure di autorizzazione applicabili ai fornitori di servizi di consegna dei pacchi, alle norme sociali e occupazionali e agli obblighi di comunicazione nei confronti delle autorità nazionali di regolamentazione.

Articolo 11

Riesame

Entro il 23 maggio 2020, e successivamente ogni tre anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione di valutazione sull'applicazione e sull'attuazione del presente regolamento corredata, se necessario, di una proposta legislativa di riesame. Tutte le parti interessate dovrebbero essere coinvolte e informate prima dell'elaborazione di tale relazione.

La Commissione valuta almeno quanto segue:

a)

il contributo del presente regolamento al miglioramento dei servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi, anche per quanto concerne l'accessibilità economica per le PMI e i privati, specialmente quelli situati in zone remote o scarsamente popolate, nonché il miglioramento della trasparenza delle tariffe transfrontaliere;

b)

l'impatto del presente regolamento sui livelli delle consegne transfrontaliere dei pacchi e sul commercio elettronico, inclusi i dati sulle spese di consegna;

c)

la misura in cui le autorità nazionali di regolamentazione abbiano riscontrato difficoltà nell'applicazione del presente regolamento, inclusa un'analisi quantitativa delle conseguenze amministrative;

d)

i progressi fatti riguardanti altre iniziative finalizzate al completamento del mercato unico dei servizi di consegna dei pacchi e, in particolare, i progressi nell'ambito della protezione dei consumatori e lo sviluppo delle norme.

Articolo 12

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato della direttiva postale istituito dall'articolo 21 della direttiva 97/67/CE. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 13

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento si applica a decorrere dal 22 maggio 2018, a eccezione dell'articolo 8, che si applica a decorrere dal 23 novembre 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 18 aprile 2018

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

La presidente

L. PAVLOVA


(1)  GU C 34 del 2.2.2017, pag. 106.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 13 marzo 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 12 aprile 2018.

(3)  Direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio (GU L 15 del 21.1.1998, pag. 14).

(4)  Decisione di esecuzione della Commissione del 1o agosto 2016 su una richiesta di normazione al Comitato europeo di normazione per quanto riguarda i servizi postali e il miglioramento della qualità del servizio a sostegno della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997.

(5)  Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).

(6)  Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

(7)  Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).

(8)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(9)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(10)  Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).


ALLEGATO

Invii postali unitari per i quali le tariffe dei fornitori di servizi di consegna dei pacchi sono soggette alle misure sulla trasparenza dei prezzi e alla valutazione di cui agli articoli 5 e 6:

a)

lettera ordinaria (nazionale e all'interno dell'Unione) da 500 g;

b)

lettera ordinaria (nazionale e all'interno dell'Unione) da 1 kg;

c)

lettera ordinaria (nazionale e all'interno dell'Unione) da 2 kg;

d)

lettera raccomandata (nazionale e all'interno dell'Unione) da 500 g;

e)

lettera raccomandata (nazionale e all'interno dell'Unione) da 1 kg;

f)

lettera raccomandata (nazionale e all'interno dell'Unione) da 2 kg;

g)

lettera con servizio di tracciatura (tracking and tracing) (nazionale e all'interno dell'Unione) da 500 g;

h)

lettera con servizio di tracciatura (tracking and tracing) (nazionale e all'interno dell'Unione) da 1 kg;

i)

lettera con servizio di tracciatura (tracking and tracing) (nazionale e all'interno dell'Unione) da 2 kg;

j)

pacco ordinario (nazionale e all'interno dell'Unione) da 1 kg;

k)

pacco ordinario (nazionale e all'interno dell'Unione) da 2 kg;

l)

pacco ordinario (nazionale e all'interno dell'Unione) da 5 kg;

m)

pacco con servizio di tracciatura (tracking and tracing) (nazionale e all'interno dell'Unione) da 1 kg;

n)

pacco con servizio di tracciatura (tracking and tracing) (nazionale e all'interno dell'Unione) da 2 kg;

o)

pacco con servizio di tracciatura (tracking and tracing) (nazionale e all'interno dell'Unione) da 5 kg.

Gli invii postali di cui alle lettere da a) a o) devono soddisfare i seguenti criteri:

a)

le dimensioni degli invii postali di cui alle lettere da a) a i) (corrispondenza) rispettano la regola seguente:

somma di lunghezza, larghezza e spessore: 900 mm. La dimensione maggiore non supera i 600 mm, quella minore supera i 20 mm;

b)

i pacchi di cui alle lettere da j) a o) non hanno dimensioni inferiori a quelle prescritte per i pacchi di cui alle lettere da a) a i).

Elementi da prendere in considerazione al momento di fornire le informazioni sulle tariffe per le lettere da a) a o):

(*)

Le tariffe corrispondenti agli invii postali sono unitarie e non contengono alcuno sconto particolare sulla base dei volumi o di qualsiasi altro trattamento speciale.

(**)

Il valore delle tariffe è trasmesso alle autorità nazionali di regolamentazione al netto dell'IVA.

(***)

I fornitori che offrono più di un invio postale che soddisfa i criteri di cui sopra comunicano la tariffa più economica.

(****)

Le tariffe di cui sopra corrispondono a invii postali consegnati presso il domicilio o altro recapito del destinatario nello Stato membro di destinazione, o presso un altro recapito richiesto dal destinatario qualora la tariffa includa tale opzione senza oneri aggiuntivi.


DIRETTIVE

2.5.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 112/29


DIRETTIVA (UE) 2018/645 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 18 aprile 2018

che modifica la direttiva 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e la direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Nel libro bianco del 28 marzo 2011, intitolato «Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti – Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile», la Commissione fissa un obiettivo «zero vittime» in funzione del quale l'Unione dovrebbe approssimarsi al risultato di azzerare il numero delle vittime degli incidenti stradali entro il 2050.

(2)

Nella comunicazione sugli orientamenti 2011-2020 per la sicurezza stradale, intitolata «Verso uno spazio europeo della sicurezza stradale: orientamenti 2011-2020 per la sicurezza stradale», la Commissione ha proposto l'obiettivo di dimezzare ulteriormente il numero totale delle vittime della strada nell'Unione entro il 2020 a partire dal 2010. Per conseguire questo obiettivo, la Commissione ha definito sette obiettivi strategici, tra cui il miglioramento dell'istruzione e della formazione degli utenti della strada e la protezione degli utenti vulnerabili.

(3)

Il Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre 2014 ha approvato un obiettivo vincolante di riduzione interna in tutti i settori economici di almeno il 40 % delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030, rispetto al 1990. Tale obiettivo di riduzione delle emissioni contribuirà a soddisfare gli obiettivi a lungo termine dell'accordo di Parigi e tutti i settori dell'economia dovrebbero contribuire al conseguimento dello stesso. Il settore dei trasporti necessita di un approccio globale per la promozione della riduzione delle emissioni e dell'efficienza energetica. Si dovrebbero compiere progressi verso una mobilità a basse emissioni, tra l'altro attraverso la ricerca e l'introduzione dei progressi tecnologici già disponibili. È necessario che i conducenti siano formati in maniera adeguata affinché adottino uno stile di guida il più efficiente possibile.

(4)

Avendo valutato l'attuazione della direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), la Commissione ha riscontrato una serie di carenze. Le principali carenze riscontrate riguardano difficoltà e incertezze giuridiche nell'interpretazione delle deroghe; i contenuti dei corsi di formazione, che sono risultati corrispondere solo in parte alle esigenze dei conducenti; difficoltà per i conducenti a vedersi riconosciute le attività di formazione svolte, nella loro totalità o parzialmente, in un altro Stato membro; mancanza di coerenza per quanto concerne le prescrizioni sull'età minima fra le direttive 2003/59/CE e 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(5)

Per una maggiore chiarezza giuridica, dovrebbero essere soppressi o modificati tutti i riferimenti della direttiva 2003/59/CE ad atti dell'Unione abrogati o modificati.

(6)

Al fine di assicurare la certezza e la coerenza con altri atti dell'Unione, è opportuno apportare alcune modifiche alle deroghe della direttiva 2003/59/CE, tenendo conto di deroghe analoghe a norma del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). Alcune di tali deroghe riguardano situazioni in cui la guida non è l'attività principale del conducente e l'obbligo di conformarsi ai requisiti della direttiva 2003/59/CE imporrebbe un onere sproporzionato per i conducenti. In generale, la guida non è ritenuta essere l'attività principale del conducente se occupa meno del 30 % dell'orario di lavoro mensile continuativo.

(7)

Qualora la guida non sia frequente, abbia luogo in zone rurali e sia eseguita da conducenti per approvvigionare la propria impresa, le deroghe dovrebbero applicarsi a condizione che la sicurezza stradale sia comunque garantita. A causa delle diverse condizioni presenti nelle zone rurali all'interno dell'Unione in termini geografici, climatici e di densità demografica, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di agire secondo discrezionalità nel determinare se tale guida possa essere considerata occasionale e se tale deroga abbia un'incidenza sulla sicurezza stradale: ad esempio, in base al tipo di strada, al volume di traffico o alla presenza di utenti della strada vulnerabili.

(8)

Dato che all'interno dell'Unione variano le distanze che le persone che lavorano nei settori dell'agricoltura, dell'orticoltura, della silvicoltura, dell'allevamento e della pesca, esenti dalla presente direttiva, devono percorrere nel corso della loro attività, è opportuno lasciare agli Stati membri la possibilità di stabilire, nel loro diritto nazionale, le distanze massime consentite alle quali si applicano le deroghe, calcolate dal luogo in cui si trova l'impresa.

(9)

I conducenti esentati dall'obbligo di qualificazione iniziale dovrebbero, pur continuando a beneficiare della deroga, essere tenuti comunque ad effettuare formazioni periodiche per assicurare che le proprie conoscenze delle materie necessarie allo svolgimento del loro lavoro restino aggiornate.

(10)

Gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, dovrebbero procedere a uno scambio di informazioni per via elettronica in merito ai certificati di idoneità professionale (CAP). Essi dovrebbero sviluppare la necessaria piattaforma elettronica, tenendo conto di un'analisi costi-benefici da parte della Commissione, compresa la possibilità di ampliare la rete dell'UE delle patenti di guida istituita a norma della direttiva 2006/126/CE. Tra gli altri benefici, ciò consentirà agli Stati membri di accedere facilmente alle informazioni relative alle attività di formazione completate che non sono documentate sulla patente di guida del conducente. È importante che gli Stati membri e la Commissione facciano sforzi per sviluppare ulteriormente questa funzionalità, con l'obiettivo di un accesso in tempo reale durante i controlli su strada.

(11)

Tenendo conto degli sviluppi nell'ambito della formazione e dell'istruzione e al fine di migliorare il contributo della direttiva 2003/59/CE alla sicurezza stradale e la pertinenza della formazione per i conducenti, nell'ambito dei corsi di formazione dovrebbero essere ulteriormente approfonditi temi connessi alla sicurezza stradale, come la percezione del pericolo; la tutela degli utenti della strada vulnerabili, in particolare i pedoni, i ciclisti e le persone a mobilità ridotta; la guida mirata al risparmio di carburante, la guida in condizioni meteorologiche estreme e i trasporti eccezionali. In questo contesto, i corsi dovrebbero riguardare anche i sistemi di trasporto intelligenti e dovrebbero evolvere per stare al passo con gli sviluppi tecnologici.

(12)

Agli Stati membri dovrebbe essere prospettata chiaramente un'opzione che permetta loro di migliorare e modernizzare le prassi di formazione con l'uso di strumenti delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), come l'e-learning e l'apprendimento integrato, per una parte della formazione, garantendo nel contempo la qualità della formazione. Nel migliorare e modernizzare le prassi di formazione mediante strumenti TIC, è importante tenere in conto che alcuni temi specifici richiedono una formazione pratica e non possono essere adeguatamente affrontati con tali strumenti di apprendimento: per esempio il montaggio delle catene da neve o il fissaggio dei carichi, o altri elementi relativi alla formazione in cui l'aspetto pratico è importante. La formazione pratica potrebbe consistere nella guida, anche se non necessariamente. Una parte consistente della formazione prescritta dalla presente direttiva dovrebbe essere effettuata in un centro di formazione autorizzato.

(13)

Per mantenere la coerenza tra le diverse tipologie di formazione prescritte dalla legislazione dell'Unione, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di combinare vari tipi di formazione pertinenti: ad esempio dovrebbe essere loro possibile combinare formazione sul trasporto di merci pericolose, sulla sensibilizzazione nei confronti della disabilità o sul trasporto degli animali, con la formazione di cui alla direttiva 2003/59/CE.

(14)

Onde evitare che, per effetto di prassi divergenti tra gli Stati membri, sia ostacolato il riconoscimento reciproco e limitato il diritto dei conducenti a seguire corsi di formazione periodica nello Stato membro in cui esercitano le loro attività, le autorità degli Stati membri dovrebbero essere tenute, qualora la formazione completata non possa essere indicata sulla patente di guida, a rilasciare una carta di qualificazione del conducente, nella forma prescritta dai modelli standard, che garantirà il riconoscimento reciproco per ogni conducente che possiede i requisiti previsti dalla direttiva 2003/59/CE.

(15)

L'uso degli attestati di conducente da parte dei conducenti di paesi terzi quale prova della conformità alle prescrizioni relative alla formazione potrebbe costituire un ostacolo per i conducenti stessi allorché il trasportatore restituisca l'attestato alle autorità che l'hanno rilasciato, in particolare quando tali conducenti desiderano assumere un impiego in un altro Stato membro. Al fine di evitare che in questo tipo di situazioni i conducenti siano obbligati a ripetere la formazione in caso di nuovo impiego, gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a cooperare e a scambiare informazioni sulle qualificazioni del conducente.

(16)

Al fine di consentire una transizione agevole, gli attestati di conducente in corso di validità e le carte di qualificazione del conducente in corso di validità rilasciati in conformità delle norme applicabili prima dell'entrata in vigore delle disposizioni modificate dalla presente direttiva dovrebbero essere riconosciuti per il periodo fino alla loro data di scadenza. Tali modifiche non invalidano la formazione effettuata, o le patenti di guida rilasciate per comprovare tale formazione, anteriormente alla loro applicazione.

(17)

A fini di chiarezza giuridica e di armonizzazione delle prescrizioni sull'età minima per gli scopi stabiliti dalla direttiva 2003/59/CE, la direttiva 2006/126/CE dovrebbe recare una deroga chiara che stabilisca che la patente di guida può essere rilasciata alle età minime prescritte dalla direttiva 2003/59/CE. Tale chiarimento riguarda l'età minima generale per i conducenti di talune categorie di veicoli titolari di un CAP e non modifica le opzioni esistenti per ridurre le prescrizioni sull'età minima o per derogarvi.

(18)

Le modifiche alla direttiva 2006/126/CE dovrebbero limitarsi a quelle direttamente connesse alla revisione della direttiva 2003/59/CE e a facilitare l'uso dei veicoli alimentati con combustibili alternativi. Un'analisi più approfondita dell'attuazione e applicazione della direttiva 2006/126/CE, compresa la distinzione tra determinate categorie di veicoli, appare auspicabile e dovrebbe essere prevista nelle eventuali future revisioni della direttiva 2006/126/CE.

(19)

Al fine di contribuire alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e al miglioramento della qualità dell'aria, attraverso la facilitazione dell'uso di veicoli alimentati con combustibili alternativi, agli Stati membri dovrebbe essere concessa la possibilità di autorizzare, nel loro territorio, i titolari di una patente di guida di categoria B a guidare determinati tipi di veicoli alimentati con combustibili alternativi la cui massa massima autorizzata è superiore a 3 500 kg, ma non superiore a 4 250 kg. Tale possibilità di superare i 3 500 kg dovrebbe essere subordinata al fatto che la massa aggiuntiva consentita sia dovuta esclusivamente all'eccesso di massa derivante dai sistemi di propulsione alternativi e dovrebbe essere soggetta alle limitazioni e alle condizioni intese ad evitare effetti negativi sulla sicurezza stradale.

(20)

Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire il miglioramento delle norme dell'Unione relative alla qualificazione iniziale e alla formazione periodica dei conducenti di determinati veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma a motivo della natura transfrontaliera del trasporto su strada e delle questioni affrontate nella direttiva, può essere meglio conseguito a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(21)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza le direttive 2003/59/CE e 2006/126/CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2003/59/CE è così modificata:

1)

l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Ambito di applicazione

La presente direttiva si applica all'attività di guida:

a)

dei cittadini di uno Stato membro, e

b)

dei cittadini di un paese terzo dipendenti di un'impresa stabilita in uno Stato membro o impiegati presso la stessa,

in seguito denominati “conducenti”, che effettuano trasporti su strada all'interno dell'Unione, su strade aperte all'uso pubblico per mezzo di:

veicoli per i quali è necessaria una patente di guida di categoria C1, C1+E, C o C+E, quali definite dalla direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) o una patente di guida riconosciuta come equivalente,

veicoli per i quali è necessaria una patente di categoria D1, D1+E, D o D+E, quali definite dalla direttiva 2006/126/CE, o una patente di guida riconosciuta come equivalente.

Ai fini della presente direttiva, i riferimenti alle categorie di patenti di guida contenenti il segno più («+») vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato III.

(*1)  Direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (GU L 403 del 30.12.2006, pag. 18).»;"

2)

l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Deroghe

1.   La presente direttiva non si applica ai conducenti di veicoli:

a)

la cui velocità massima autorizzata non supera i 45 km/h;

b)

ad uso delle forze armate, della protezione civile, dei pompieri, delle forze responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico e dei servizi di trasporto sanitario di emergenza, o messi a loro disposizione, quando il trasporto è effettuato in conseguenza di compiti assegnati a tali servizi;

c)

sottoposti a prove su strada a fini di perfezionamento tecnico, riparazione o manutenzione, o ai conducenti dei veicoli nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione;

d)

per i quali è necessaria una patente di categoria D o D1 e che sono guidati senza passeggeri dal personale di manutenzione verso o da un centro di manutenzione ubicato in prossimità della più vicina sede di manutenzione utilizzata dall'operatore del trasporto, a condizione che la guida del veicolo non costituisca l'attività principale del conducente;

e)

utilizzati per stati di emergenza o destinati a missioni di salvataggio, compresi i veicoli impiegati per il trasporto di aiuti umanitari a fini non commerciali;

f)

dei veicoli utilizzati per le lezioni e gli esami di guida da chiunque desideri conseguire una patente di guida o un certificato di idoneità professionale (CAP), conformemente all'articolo 6 e all'articolo 8, paragrafo 1, purché non siano impiegati per il trasporto di merci e passeggeri a fini commerciali;

g)

dei veicoli utilizzati per il trasporto di passeggeri o di merci a fini non commerciali;

h)

dei veicoli che trasportano materiale, attrezzature o macchinari utilizzati dal conducente nell'esercizio della propria attività, a condizione che la guida dei veicoli non costituisca l'attività principale del conducente.

Con riguardo alla lettera f) del presente paragrafo, la presente direttiva non si applica alle persone che desiderano conseguire una patente di guida o un CAP, conformemente all'articolo 6 e all'articolo 8, paragrafo 1, quando tali persone frequentano una formazione alla guida supplementare nell'ambito dell'apprendimento sul lavoro, a condizione che siano accompagnate da un'altra persona titolare di un CAP, o da un istruttore di guida, per la categoria di veicoli utilizzati per il fine di cui a tale lettera.

2.   La presente direttiva non si applica qualora ricorrano le circostanze seguenti:

a)

i conducenti di veicoli operano in zone rurali per approvvigionare l'impresa stessa del conducente,

b)

i conducenti non offrono servizi di trasporto,

c)

gli Stati membri ritengono che il trasporto è occasionale e non incide sulla sicurezza stradale.

3.   La presente direttiva non si applica ai conducenti dei veicoli utilizzati, o noleggiati senza conducente, da imprese agricole, orticole, forestali, di allevamento o di pesca per il trasporto di merci nell'ambito della loro attività di impresa, salvo quando la guida non rientri nell'attività principale del conducente o superi una distanza, fissata dal diritto nazionale, dal luogo in cui si trova l'impresa proprietaria del veicolo o che l'ha preso a noleggio o in leasing.»;

3)

l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

Formazione periodica

La formazione periodica consiste in un aggiornamento professionale che consente ai titolari del CAP di perfezionare le conoscenze essenziali per lo svolgimento della loro attività lavorativa, con particolare accento sulla sicurezza stradale, sulla salute e la sicurezza sul lavoro e sulla riduzione dell'impatto ambientale della guida.

Tale formazione è organizzata da un centro di formazione autorizzato in conformità dell'allegato I, sezione 5. La formazione consiste nell'insegnamento in aula, nella formazione pratica e, se disponibile, nella formazione per mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) o con simulatori di alta qualità. In caso di trasferimento presso un'altra impresa, occorre tener conto della formazione periodica già effettuata dal conducente.

La formazione periodica mira ad approfondire e a rivedere alcune delle materie di cui all'allegato I, sezione 1. Tratta varie materie e prevede sempre almeno una materia connessa alla sicurezza stradale. Le materie trattate nella formazione rispondono agli sviluppi della legislazione e della tecnologia pertinenti e tengono conto, per quanto possibile, delle esigenze specifiche di formazione del conducente.»;

4)

all'articolo 9, il primo comma è sostituito dal seguente:

«I conducenti di cui all'articolo 1, lettera a), della presente direttiva acquisiscono la qualificazione iniziale di cui all'articolo 5 della presente direttiva nello Stato membro di residenza quale definita all'articolo 12 della direttiva 2006/126/CE.»;

5)

l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

Codice dell'Unione

1.   Sulla base del CAP comprovante una qualificazione iniziale e del CAP comprovante la formazione periodica, le autorità competenti degli Stati membri, tenendo conto delle disposizioni di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 3, della presente direttiva, e all'articolo 8 della presente direttiva, appongono il codice armonizzato dell'Unione, “95”, di cui all'allegato I della direttiva 2006/126/CE, accanto alle corrispondenti categorie di patenti di guida:

patente di guida, oppure

sulla carta di qualificazione del conducente elaborata secondo il modello di cui all'allegato II della presente direttiva.

Se le autorità competenti dello Stato membro in cui è stato conseguito il CAP non possono apporre il codice dell'Unione sulla patente di guida, esse rilasciano al conducente la carta di qualificazione del conducente.

Gli Stati membri riconoscono reciprocamente la carta di qualificazione del conducente da essi rilasciata. Al momento del rilascio della carta, le autorità competenti accertano che la patente di guida sia in corso di validità per la categoria di veicoli interessata.

2.   Ai conducenti di cui all'articolo 1, lettera b), che guidano veicoli adibiti al trasporto stradale di merci è consentito anche comprovare la qualificazione e la formazione previste dalla presente direttiva mediante l'attestato di conducente previsto dal regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2), a condizione che rechi il codice dell'Unione «95». Ai fini della presente direttiva, lo Stato membro di rilascio indica il codice dell'Unione «95» nella sezione dell'attestato riservata alle note qualora il conducente in questione abbia soddisfatto le prescrizioni relative alla qualificazione e le prescrizioni relative alla formazione di cui alla presente direttiva.

3.   Gli attestati di conducente che non recano il codice «95» dell'Unione e che sono stati rilasciati prima del 23 maggio 2020 a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1072/2009, in particolare del paragrafo 7, al fine di certificare la conformità alle prescrizioni sulla formazione previste dalla presente direttiva sono accettati come prova di qualificazione fino alla loro data di scadenza.

(*2)  Regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 72).»;"

6)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 10 bis

Rete per l'applicazione delle disposizioni

1.   Gli Stati membri procedono, ai fini dell'applicazione delle disposizioni, allo scambio di informazioni sui CAP rilasciati o revocati. A tal fine gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, sviluppano una rete elettronica o si adoperano ai fini dell'estensione di una rete esistente, tenendo conto di una valutazione, da parte della Commissione, circa la soluzione più efficace in termini di costi.

2.   La rete può contenere informazioni contenute nei CAP e informazioni relative alle procedure amministrative relative ai CAP.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché il trattamento dei dati personali sia effettuato esclusivamente ai fini della verifica del rispetto della presente direttiva, in particolare per quanto concerne le prescrizioni relative alla formazione di cui alla presente direttiva, in conformità del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3).

4.   L'accesso alla rete è protetto. Gli Stati membri possono concedere l'accesso solo alle autorità competenti responsabili per l'attuazione e il controllo dell'osservanza della presente direttiva.

(*3)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1)»;"

7)

gli allegati I e II sono modificati in conformità dell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

La direttiva 2006/126/CE è così modificata:

1)

l'articolo 4 è così modificato:

a)

il paragrafo 4 è così modificato:

i)

alla lettera e), il terzo trattino è sostituito dal seguente:

«—

l'età minima per le categorie C1 e C1E è fissata a 18 anni;»

ii)

alla lettera g), il secondo trattino è sostituito dal seguente:

«—

l'età minima per le categorie C e CE è fissata a 21 anni;»

iii)

alla lettera i), il secondo trattino è sostituito dal seguente:

«—

l'età minima per le categorie D1 e D1E è fissata a 21 anni;»

iv)

alla lettera k), il secondo trattino è sostituito dal seguente:

«—

l'età minima per le categorie D e DE è fissata a 24 anni;»

b)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«7.   In deroga all'età minima di cui al paragrafo 4, lettere g), i) e k), del presente articolo, l'età minima per il rilascio della patente di guida di categoria C e CE; D1 e D1E; e D e DE corrisponde all'età minima prescritta per la guida di tali veicoli per i titolari di un CAP, a seconda dei casi, dall'articolo 5, paragrafo 2, dall'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), punto i), primo comma, dall'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), punto ii), primo comma, e dall'articolo 5, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*4).

Qualora, conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), punto i), secondo comma, o all'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), punto ii), secondo comma, della direttiva 2003/59/CE, uno Stato membro autorizzi la guida nel suo territorio a partire da un'età inferiore, la validità della patente di guida è limitata al territorio dello Stato membro che l'ha rilasciata fino a quando il titolare della patente non abbia raggiunto l'età minima di cui al primo comma del presente paragrafo e sia titolare di un CAP.

(*4)  Direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio (GU L 226 del 10.9.2003, pag. 4).»;"

2)

all'articolo 6, paragrafo 4, è aggiunta la lettera seguente:

«c)

i veicoli alimentati con combustibili alternativi di cui all'articolo 2 della direttiva 96/53/CE del Consiglio (*5) con una massa autorizzata massima superiore a 3 500 kg ma non superiore a 4 250 kg per il trasporto di merci e che sono operati senza rimorchio dai titolari di una patente di guida di categoria B rilasciata da almeno due anni, a condizione che la massa superiore ai 3 500 kg sia dovuta esclusivamente all'eccesso di massa del sistema di propulsione in relazione al sistema di propulsione di un veicolo delle stesse dimensioni, dotato di un motore convenzionale a combustione interna ad accensione comandata o ad accensione a compressione, e a condizione che non si determini un aumento della capacità di carico in relazione allo stesso veicolo.

(*5)  Direttiva 96/53/CE del Consiglio del 25 luglio 1996 che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale (GU L 235 del 17.9.1996, pag. 59).»;"

3)

l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

«Articolo 15

Assistenza reciproca

1.   Gli Stati membri si assistono reciprocamente nell'attuazione della presente direttiva e si scambiano informazioni sulle patenti da essi rilasciate, cambiate, sostituite, rinnovate o revocate. Essi si avvalgono della rete dell'UE delle patenti di guida istituita per questi fini, non appena la rete diventerà operativa.

2.   La rete può essere utilizzata anche per lo scambio di informazioni per finalità di controllo previste dalla legislazione dell'Unione.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché il trattamento dei dati personali di cui alla presente direttiva sia effettuato esclusivamente ai fini dell'attuazione della presente direttiva e delle direttive 2003/59/CE e (UE) 2015/413 del Parlamento europeo e del Consiglio (*6). Qualsiasi trattamento di dati personali effettuato nel quadro della presente direttiva è conforme ai regolamenti (UE) 2016/679 (*7) e (CE) n. 45/2001 (*8) del Parlamento europeo e del Consiglio.

4.   L'accesso alla rete è protetto. Gli Stati membri possono concedere l'accesso solo alle autorità competenti responsabili per l'attuazione e il controllo della conformità con la presente direttiva e con le direttive 2003/59/CE e (UE) 2015/413.

(*6)  Direttiva (UE) 2015/413 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale (GU L 68 del 13.3.2015, pag. 9);"

(*7)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1);"

(*8)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).»"

Articolo 3

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 23 maggio 2020, escluse le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 1, punto 6, della presente direttiva, le quali sono messe in vigore entro il 23 maggio 2021. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 18 aprile 2018

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

La presidente

L. PAVLOVA


(1)  GU C 288 del 31.8.2017, pag. 115.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 13 marzo 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 12 aprile 2018.

(3)  Direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio (GU L 226 del 10.9.2003, pag. 4).

(4)  Direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (GU L 403 del 30.12.2006, pag. 18).

(5)  Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio (GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 1).


ALLEGATO

Gli allegati della direttiva 2003/59/CE sono così modificati:

1)

l'allegato I è così modificato:

a)

la sezione 1 è così modificata:

i)

il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il livello minimo di qualificazione deve essere paragonabile almeno al livello 2 del Quadro europeo delle qualifiche di cui all'allegato II della raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 (*1).

(*1)  Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (GU C 111 del 6.5.2008, pag. 1).»;"

ii)

il punto 1.2 è sostituito dal seguente:

1.2.   Obiettivo: conoscenza delle caratteristiche tecniche e del funzionamento dei dispositivi di sicurezza per poter controllare il veicolo, minimizzarne l'usura, e prevenirne le anomalie di funzionamento.

Limiti dell'utilizzo di freni e rallentatore, uso combinato di freni e rallentatore, ricerca del miglior compromesso fra velocità e rapporto del cambio, ricorso all'inerzia del veicolo, utilizzo dei dispositivi di rallentamento e frenatura in discesa, condotta in caso di avaria, uso di dispositivi elettronici e meccanici come il sistema di controllo elettronico della stabilità (ESP), i dispositivi avanzati di frenata di emergenza (AEBS), il sistema di frenatura antibloccaggio (ABS), i sistemi di controllo della trazione (TCS) e i sistemi di monitoraggio dei veicoli (IVMS) ed altri dispositivi omologati di assistenza alla guida o di automazione.»;

iii)

il punto 1.3 è sostituito dal seguente:

1.3.   Obiettivo: capacità di ottimizzare il consumo di carburante:

ottimizzazione del consumo di carburante mediante applicazione delle cognizioni tecniche di cui ai punti 1.1 e 1.2, importanza di prevedere il flusso del traffico, mantenimento di una distanza adeguata da altri veicoli e utilizzo della dinamica del veicolo, velocità costante, guida regolare e pressione degli pneumatici adeguata nonché conoscenza dei sistemi di trasporto intelligenti che migliorano l'efficienza alla guida e assistono nella pianificazione degli itinerari.»;

iv)

prima del titolo «Patenti di guida C, C+E, C1, C1+E» è inserito il punto seguente:

1.3 bis.   Obiettivo: capacità di prevedere e valutare i rischi del traffico e di adattare la guida di conseguenza:

 

cogliere i mutamenti delle condizioni della strada, del traffico e meteorologiche e adeguare ad essi la guida, prevedere il verificarsi di eventi, comprendere come preparare e pianificare un viaggio in condizioni meteorologiche anomale, conoscere l'uso delle connesse attrezzature di sicurezza e capire quando un viaggio deve essere rinviato o annullato, a causa di condizioni meteorologiche estreme, adeguare la guida ai rischi del traffico, inclusi i comportamenti pericolosi nel traffico o la distrazione al volante (dovuta all'utilizzo di dispositivi elettronici, al consumo di cibo o bevande ecc.), riconoscere le situazioni pericolose e modificare la guida di conseguenza nonché essere in grado di gestire lo stress che ne deriva, in particolare in rapporto alle dimensioni e al peso dei veicoli e alla presenza di utenti della strada vulnerabili quali i pedoni, i ciclisti e i conducenti di veicoli a motore a due ruote;

 

riconoscere le situazioni potenzialmente pericolose e i casi in cui tali pericoli potenziali rischiano di determinare una situazione in cui non è più possibile evitare un incidente, quindi scegliere e compiere azioni che aumentino i margini di sicurezza in modo che si possa ancora evitare l'incidente qualora il pericolo potenziale dovesse divenire reale.»;

v)

il punto 1.4 è sostituito dal seguente:

1.4.   Obiettivo: capacità di caricare il veicolo rispettandone i principi di sicurezza e di corretto utilizzo:

 

forze che agiscono sui veicoli in movimento, uso dei rapporti del cambio di velocità in funzione del carico del veicolo e delle caratteristiche della carreggiata, uso di sistemi di trasmissione automatica, calcolo del carico utile di un veicolo o di un complesso di veicoli, calcolo del volume totale, ripartizione del carico, conseguenze del sovraccarico sugli assi, stabilità e baricentro del veicolo, tipi di imballaggi e di palette di carico;

 

categorie principali di merci che necessitano di fissaggio, tecniche di ancoraggio e di fissaggio, uso delle cinghie di fissaggio, verifica dei dispositivi di fissaggio, uso delle attrezzature di movimentazione, montaggio e smontaggio delle coperture telate.»;

vi)

il punto 1.5 è sostituito dal seguente:

1.5.   Obiettivo: capacità di assicurare la sicurezza e il comfort dei passeggeri:

calibrazione dei movimenti longitudinali e trasversali, ripartizione della rete stradale, posizionamento sul fondo stradale, fluidità della frenata, dinamica dello sbalzo, uso d'infrastrutture specifiche (spazi pubblici, corsie riservate), gestione delle situazioni di conflitto fra la guida in sicurezza e le altre funzioni del conducente, interazione con i passeggeri, le caratteristiche specifiche del trasporto di determinati gruppi di persone (portatori di handicap, bambini).»;

vii)

il punto 1.6 è sostituito dal seguente:

1.6.   Obiettivo: capacità di caricare il veicolo rispettandone i principi di sicurezza e di corretto utilizzo:

forze che agiscono sui veicoli in movimento, uso dei rapporti del cambio di velocità in funzione del carico del veicolo e delle caratteristiche della carreggiata, uso di sistemi di trasmissione automatica, calcolo del carico utile di un veicolo o di un complesso di veicoli, ripartizione del carico, conseguenze del sovraccarico sugli assi, stabilità e baricentro del veicolo.»;

viii)

il punto 2.1 è sostituito dal seguente:

2.1.   Obiettivo: conoscenza del contesto sociale dell'autotrasporto e della relativa regolamentazione:

durata massima della prestazione lavorativa nei trasporti; principi, applicazione e conseguenze dei regolamenti (CE) n. 561/2006 (*2) e (UE) n. 165/2014 (*3) del Parlamento europeo e del Consiglio; sanzioni per omissione di uso, uso illecito o manomissione del cronotachigrafo; conoscenza del contesto sociale dell'autotrasporto: diritti e doveri del conducente in materia di qualificazione iniziale e formazione periodica.

(*2)  Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio (GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 1)."

(*3)  Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1).»;"

ix)

il punto 2.2 è sostituito dal seguente:

2.2.   Obiettivo: conoscenza della regolamentazione relativa al trasporto di merci:

licenze per l'esercizio dell'attività, documenti da tenere nel veicolo, divieti di percorrenza di determinate strade, pedaggi stradali, obblighi previsti dai contratti standard per il trasporto di merci, redazione dei documenti che costituiscono il contratto di trasporto, autorizzazioni al trasporto internazionale, obblighi previsti dalla convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR), redazione della lettera di vettura internazionale, attraversamento delle frontiere, commissionari di trasporto, documenti particolari di accompagnamento delle merci.»;

x)

il punto 3.7 è sostituito dal seguente:

3.7.   Obiettivo: conoscenza del contesto economico dell'autotrasporto di merci e dell'organizzazione del mercato:

l'autotrasporto rispetto alle altre modalità di trasporto (concorrenza, spedizionieri), diverse attività connesse all'autotrasporto (trasporti per conto terzi, in conto proprio, attività ausiliare di trasporto), organizzazione dei principali tipi di impresa di trasporti o di attività ausiliare di trasporto, diverse specializzazioni (trasporti su strada con autocisterna, a temperatura controllata, di merci pericolose, di animali ecc.), evoluzione del settore (diversificazione dell'offerta, strada-ferrovia, subappalto ecc.).»;

xi)

il punto 3.8 è sostituito dal seguente:

3.8.   Obiettivo: conoscenza del contesto economico dell'autotrasporto di persone e dell'organizzazione del mercato:

l'autotrasporto delle persone rispetto ad altre modalità di trasporto di passeggeri (ferrovia, autovetture private), diverse attività connesse all'autotrasporto di persone, sensibilizzazione verso la disabilità, attraversamento delle frontiere (trasporto internazionale), organizzazione dei principali tipi di impresa di autotrasporto di persone.»;

b)

la sezione 2 è così modificata:

i)

il punto 2.1 è sostituito dal seguente:

«2.1.   Opzione che prevede la frequenza di corsi e un esame

La qualificazione iniziale deve comprendere l'insegnamento di tutte le materie comprese nell'elenco previsto alla sezione 1. La durata di tale qualificazione iniziale deve essere di 280 ore.

L'aspirante conducente deve effettuare almeno 20 ore di guida individuale su un veicolo della categoria pertinente che possieda almeno i requisiti dei veicoli d'esame stabiliti dalla direttiva 2006/126/CE.

Durante la guida individuale di cui sopra, l'aspirante conducente deve essere assistito da un istruttore alle dipendenze di un centro di formazione autorizzato. Ogni aspirante conducente può effettuare al massimo 8 delle 20 ore di guida individuale su un terreno speciale oppure con un simulatore di alta qualità, affinché sia possibile valutare l'apprendimento di una guida razionale improntata al rispetto delle norme di sicurezza e, in particolare, il controllo del veicolo in rapporto alle diverse condizioni del fondo stradale e al loro variare in funzione delle condizioni atmosferiche e dell'alternarsi del giorno e della notte, nonché la capacità di ottimizzare il consumo di carburante.

Gli Stati membri possono acconsentire a che parte della formazione sia fornita dal centro di formazione autorizzato per mezzo di strumenti TIC, come l'e-learning, garantendo nel contempo che siano mantenute la qualità elevata e l'efficacia della formazione e selezionando le materie in cui è possibile utilizzare nel modo più efficace gli strumenti TIC. In particolare, gli Stati membri prescrivono un'affidabile identificazione dell'utente e adeguati mezzi di controllo. Gli Stati membri possono riconoscere come parte della formazione le attività di formazione specifiche prescritte da altre normative dell'Unione. Fra di esse rientrano, ma non in via esclusiva, le attività di formazione prescritte dalla direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*4) relativa al trasporto di merci pericolose, quelle riguardanti la sensibilizzazione verso la disabilità di cui al regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (*5) e le attività di formazione relative al trasporto di animali di cui al regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio (*6).

Per i conducenti di cui all'articolo 5, paragrafo 5, la durata della qualificazione iniziale prescritta è di 70 ore, di cui 5 di guida individuale.

A formazione conclusa, le autorità competenti degli Stati membri o l'entità da esse designata sottopongono il conducente a un esame scritto oppure orale. L'esame deve prevedere almeno una domanda per ciascuno degli obiettivi indicati nell'elenco delle materie di cui alla sezione 1.

(*4)  Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13)."

(*5)  Regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 1)."

(*6)  Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1).»;"

ii)

al punto 2.2, lettera b), il secondo comma è sostituito dal seguente:

«I veicoli utilizzati per gli esami di pratica devono possedere almeno i requisiti dei veicoli d'esame di cui alla direttiva 2006/126/CE.»;

c)

le sezioni 3 e 4 sono sostituite dalle seguenti:

«Sezione 3: Qualificazione iniziale accelerata di cui all'articolo 3, paragrafo 2

Per la qualificazione iniziale accelerata deve essere previsto l'insegnamento di tutte le materie comprese nell'elenco di cui alla sezione 1. La durata prescritta è di 140 ore.

L'aspirante conducente deve effettuare almeno 10 ore di guida individuale su un veicolo della categoria pertinente che possieda almeno i requisiti dei veicoli d'esame di cui alla direttiva 2006/126/CE.

Durante la guida individuale di cui sopra, l'aspirante conducente deve essere assistito da un istruttore alle dipendenze di un centro di formazione autorizzato. Ogni aspirante conducente può effettuare al massimo 4 delle 10 ore di guida individuale su un terreno speciale oppure con un simulatore di alta qualità, affinché sia possibile valutare l'apprendimento di una guida razionale improntata al rispetto delle norme di sicurezza e, in particolare, il controllo del veicolo in rapporto alle diverse condizioni del fondo stradale e al variare di tali condizioni del fondo stradale in funzione delle condizioni atmosferiche e dell'alternarsi del giorno e della notte, nonché la capacità di ottimizzare il consumo di carburante.

Le disposizioni di cui al punto 2.1, quarto comma, si applicano anche alla qualificazione iniziale accelerata.

Per i conducenti di cui all'articolo 5, paragrafo 5, la durata prescritta per la qualificazione iniziale accelerata è di 35 ore, di cui 2 ore e mezza di guida individuale.

A formazione conclusa, le autorità competenti degli Stati membri o l'entità da esse designata devono sottoporre il conducente a un esame scritto oppure orale. L'esame deve prevedere almeno una domanda per ciascuno degli obiettivi indicati nell'elenco delle materie di cui alla sezione 1.

Sezione 4: Obbligo di formazione periodica di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b)

I corsi obbligatori di formazione periodica devono essere organizzati da un centro di formazione autorizzato. La durata prescritta per tali corsi è di 35 ore ogni cinque anni, suddivisi per periodi di almeno sette ore che possono essere suddivisi nell'arco di due giorni consecutivi. In caso di e-learning, il centro di formazione autorizzato garantisce che sia mantenuta un'adeguata qualità della formazione anche selezionando le materie in cui è possibile utilizzare nel modo più efficace gli strumenti TIC. In particolare, gli Stati membri prescrivono un'affidabile identificazione dell'utente e adeguati mezzi di controllo. La durata massima dell'attività di formazione di e-learning non supera le 12 ore. Almeno uno dei periodi del corso di formazione deve riguardare un tema connesso alla sicurezza stradale. I contenuti della formazione devono rispondere alle esigenze di formazione specifiche per i trasporti effettuati dal conducente e agli sviluppi della legislazione e della tecnologia pertinenti e dovrebbero, nella misura del possibile, rispondere alle esigenze di formazione specifiche del conducente. Nel corso delle 35 ore dovrebbero essere trattate una serie di materie diverse, compresa la ripetizione della formazione qualora risulti che il conducente necessita di una specifica formazione di recupero.

Gli Stati membri possono valutare se riconoscere le attività di formazione specifiche già svolte prescritte da altre normative dell'Unione come equivalenti al massimo a uno dei periodi di sette ore stabiliti. Fra di esse rientrano, ma non in via esclusiva, le attività di formazione prescritte dalla direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto di merci pericolose, le attività di formazione riguardanti il trasporto di animali di cui al regolamento (CE) n. 1/2005 e, per il trasporto delle persone, le attività di formazione riguardanti la sensibilizzazione verso la disabilità di cui al regolamento (UE) n. 181/2011. Gli Stati membri possono tuttavia decidere che la formazione specifica già svolta a norma della direttiva 2008/68/CE per il trasporto di merci pericolose sia equivalente a due dei periodi di sette ore, a condizione che sia l'unica altra formazione presa in considerazione nella formazione periodica.»;

2)

l'allegato II è così modificato:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«REQUISITI RELATIVI AL MODELLO DELL'UNIONE EUROPEA DI CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE»;

b)

la sezione 2 è così modificata:

i)

per quanto riguarda la facciata 1 della carta di qualificazione del conducente:

alla lettera d), il punto 9) è sostituito dal seguente:

«9.

categorie di veicoli per le quali il conducente risponde agli obblighi di qualificazione iniziale e di formazione periodica;»;

alla lettera e), la prima frase è sostituita dalla seguente:

«la dicitura “modello dell'Unione europea” nella lingua o nelle lingue dello Stato membro che rilascia la carta e la dicitura “carta di qualificazione del conducente” nelle altre lingue ufficiali dell'Unione, stampate in blu in modo da costituire lo sfondo della carta:»;

ii)

per quanto riguarda la facciata 2 della carta di qualificazione del conducente, i punti 9) e 10) della lettera a) sono sostituiti dai seguenti:

«9.

le categorie di veicoli per le quali il conducente risponde agli obblighi di qualificazione iniziale e di formazione periodica;

10.

il codice armonizzato dell'Unione, “95”, di cui all'allegato I della direttiva 2006/126/CE;»;

c)

la sezione 4 è così modificata:

i)

il titolo è sostituito dal seguente:

«MODELLO DELL'UNIONE EUROPEA DI CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE»;

ii)

sulla facciata 2 del modello, al punto 10 «codice comunitario» è sostituito da «codice dell'Unione».

d)

è aggiunta la sezione seguente:

«5.   Disposizioni transitorie

Le carte di qualificazione del conducente rilasciate prima del 23 maggio 2020 sono valide fino alla loro data di scadenza.»;

3)

è aggiunto l'allegato seguente:

«

ALLEGATO III

TAVOLA DI CONCORDANZA PER I RIFERIMENTI A TALUNE CATEGORIE DI PATENTI DI GUIDA.

Riferimenti nella presente direttiva

Riferimenti nella direttiva 2006/126/CE

C + E

CE

C1 + E

C1E

D + E

DE

D1 + E

D1E

».


DECISIONI

2.5.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 112/42


DECISIONE (UE) 2018/646 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 18 aprile 2018

relativa a un quadro comune per la fornitura di servizi migliori per le competenze e le qualifiche (Europass) e che abroga la decisione n. 2241/2004/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 165 e 166,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

I cittadini che cercano lavoro o prendono decisioni riguardo allo studio, all'apprendimento o al lavoro, hanno bisogno di accedere a informazioni e orientamenti su quali opportunità siano disponibili, come valutare le loro competenze e come presentare informazioni sulle loro competenze e qualifiche.

(2)

Le differenze esistenti nelle definizioni utilizzate, nei formati dei documenti, nelle lingue, nonché nei metodi di valutazione e convalida, pongono sfide significative ai cittadini, ai datori di lavoro, alle autorità e agli organismi competenti. Tali sfide emergono soprattutto quando le persone si spostano da un paese all'altro, anche al di fuori dell'Unione, ma anche quando cercano un nuovo lavoro o partecipano ad attività di apprendimento e gestione della carriera. Per affrontarle sono importanti informazioni chiare e ampiamente divulgate, concezioni comuni e una migliorata trasparenza delle competenze e delle qualifiche.

(3)

La nuova agenda per le competenze per l'Europa, adottata dalla Commissione il 10 giugno 2016, invita gli Stati membri, le parti sociali, le imprese e altri soggetti interessati a collaborare su dieci azioni per accrescere la qualità e la pertinenza della formazione delle competenze, rendere le competenze più visibili e comparabili e a migliorare l'analisi del fabbisogno di competenze e le informazioni correlate per migliorare le scelte professionali. La revisione del quadro Europass è stata proposta come una delle dieci azioni che offrono un percorso essenziale per raggiungere e sostenere tali obiettivi.

(4)

La decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha istituito un quadro per affrontare le sfide relative alla ricerca di un nuovo lavoro, alla partecipazione ad attività di apprendimento e alla gestione della carriera. Lo scopo di tale decisione era di migliorare la trasparenza delle qualifiche e delle competenze mediante un portfolio di documenti denominato «Europass», che i cittadini possono utilizzare su base volontaria. Tale decisione ha inoltre istituito organismi nazionali, denominati «centri nazionali Europass», responsabili dell'attuazione del quadro Europass.

(5)

Per raggiungere l'obiettivo principale, il quadro Europass si incentra su strumenti per la documentazione delle competenze e delle qualifiche. Tali strumenti sono ora ampiamente utilizzati attraverso il sistema d'informazione Europass basato su Internet.

(6)

I centri nazionali Europass offrono sostegno e promuovono la documentazione delle competenze e delle qualifiche. La rete Euroguidance, che promuove la dimensione europea dell'orientamento e fornisce informazioni di alta qualità in materia di orientamento permanente e di mobilità transnazionale a fini di apprendimento, ha altresì contribuito allo sviluppo di attività di informazione in merito agli strumenti dell'Unione per le competenze e le qualifiche. I punti nazionali di coordinamento del Quadro europeo delle qualifiche sostengono le autorità nazionali nel collegare i quadri o sistemi nazionali delle qualifiche al Quadro europeo delle qualifiche («EQF») e si dedicano in particolare ad avvicinare maggiormente l'EQF ai cittadini e alle organizzazioni. È opportuno garantire un sostegno a detti servizi nazionali e un maggiore coordinamento degli stessi per accrescerne l'impatto, rispettando al contempo la diversità dei sistemi nazionali.

(7)

Nella relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 19 dicembre 2013, sulla valutazione dell'Europass, la Commissione ha concluso che la missione dei centri nazionali Europass, consistente nel sensibilizzare in merito all'Europass e offrire le informazioni necessarie alle parti interessate, rappresenta un modello valido per l'attuazione di Europass. La Commissione ha inoltre concluso, tuttavia, che numerosi strumenti di Europass non hanno ancora raggiunto tutti gli utenti potenziali e hanno avuto una diffusione disuguale in termini geografici e di fasce d'età, e che un migliore coordinamento e una migliore integrazione dei servizi di sostegno all'orientamento e alla mobilità nel quadro di Europass consentirebbero di orientarsi verso più utenti potenziali.

(8)

È dimostrato che Europass è utilizzato da gruppi sociali ad alto livello di alfabetizzazione digitale, mentre i gruppi svantaggiati, quali le persone con livelli di istruzione inferiori, le persone anziane o i disoccupati di lungo periodo spesso non sono consapevoli dell'esistenza di Europass e dei suoi strumenti e non possono pertanto beneficiarne.

(9)

Il portfolio Europass è solo uno dei numerosi strumenti posti in essere a livello di Unione al fine di migliorare la trasparenza e la comprensione delle competenze e delle qualifiche.

(10)

Il portfolio Europass comprende cinque modelli di documenti. Il modello di curriculum vitae (CV) Europass consente di compilare il proprio CV in un formato standardizzato. Dall'istituzione iniziale del modello di CV Europass nel 2004, sono stati creati online più di 100 milioni di CV Europass. Due modelli di supplementi alle qualifiche, il supplemento al diploma Europass e il supplemento al certificato Europass, offrono informazioni sul contenuto e sui risultati di apprendimento associati a una qualifica e sul sistema di istruzione del paese che rilascia la qualifica. Il passaporto delle lingue Europass è utilizzato per descrivere le competenze linguistiche. Il modello Europass Mobilità descrive le competenze acquisite all'estero con esperienze di mobilità a fini di apprendimento o di lavoro.

(11)

La raccomandazione del Consiglio, del 22 maggio 2017 (4), fornisce un quadro di riferimento comune per aiutare individui e organizzazioni a comparare i diversi sistemi delle qualifiche e i rispettivi livelli.

(12)

La raccomandazione del Consiglio, del 20 dicembre 2012 (5) ha invitato gli Stati membri a istituire, entro il 2018, in conformità delle circostanze e delle specificità nazionali e nel modo da essi ritenuto appropriato, modalità per la convalida dell'apprendimento non formale e informale che consentano ai cittadini di ottenere una convalida delle loro conoscenze, abilità e competenze acquisite mediante l'apprendimento non formale e informale e ottenere una qualifica completa o, se del caso, una qualifica parziale.

(13)

La risoluzione del Consiglio, del 28 maggio 2004, sul rafforzamento delle politiche, dei sistemi e delle prassi in materia di orientamento lungo tutto l'arco della vita precisa i grandi obiettivi di una politica in materia di orientamento permanente per tutti i cittadini dell'Unione. La risoluzione del Consiglio del 21 novembre 2008 (6) sottolinea l'importanza degli orientamenti per l'apprendimento permanente.

(14)

Il portale Opportunità di apprendimento e qualifiche in Europa permette di accedere a informazioni sulle opportunità di apprendimento e sulle qualifiche offerte nei diversi sistemi di istruzione in Europa e sul raffronto tra quadri nazionali delle qualifiche tramite l'EQF.

(15)

La panoramica europea delle competenze fornisce informazioni sulle competenze per differenti occupazioni e settori specifici, comprese la domanda e l'offerta a livello nazionale.

(16)

L'analisi dei posti di lavoro vacanti e di altre tendenze del mercato del lavoro è ampiamente diffusa ai fini dell'analisi del fabbisogno di competenze per comprendere questioni legate a squilibri e carenze di competenze e ad asimmetrie in termini di qualifica.

(17)

La classificazione europea multilingue di abilità, competenze, qualifiche e occupazioni («ESCO»), sviluppata e costantemente aggiornata dalla Commissione in stretta cooperazione con gli Stati membri e le parti interessate, intende promuovere la trasparenza delle competenze e delle qualifiche per l'istruzione e la formazione, nonché a fini professionali. A seguito di verifiche adeguate, e tenendo debitamente conto della posizione degli Stati membri, l'ESCO potrebbe essere utilizzato dalla Commissione nel contesto del quadro Europass; l'utilizzo dell'ESCO da parte degli Stati membri è su base volontaria, a seguito di verifica e di valutazione svolte da parte degli Stati membri.

(18)

La rete europea di servizi per l'impiego («EURES»), istituita dal regolamento (UE) 2016/589 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), è una rete di cooperazione per lo scambio di informazioni e facilita l'interazione tra persone in cerca di lavoro e datori di lavoro. La rete fornisce gratuitamente assistenza alle persone in cerca di lavoro che desiderano spostarsi in un altro paese e aiuta i datori di lavoro che intendono assumere lavoratori di altri paesi. Sinergie e cooperazione tra i portali Europass ed EURES potrebbero potenziare l'impatto di entrambi i servizi.

(19)

I processi del mercato del lavoro quali la pubblicazione di posti di lavoro vacanti, la candidatura, la valutazione delle competenze e l'assunzione sono sempre più frequentemente gestiti online tramite strumenti che utilizzano i social media, i big data e altre tecnologie. La selezione dei candidati è gestita tramite strumenti e processi che ricercano informazioni sulle competenze e sulle qualifiche acquisite in contesti formali, e non formali e informali.

(20)

L'apprendimento formale, non formale e informale ha luogo attualmente anche in forme e contesti nuovi ed è offerto da un ampio ventaglio di erogatori, in particolare tramite l'impiego di piattaforme e tecnologie digitali, l'apprendimento a distanza, l'e-learning, l'apprendimento inter pares, corsi online aperti e di massa e risorse didattiche aperte. Inoltre, le competenze, le esperienze e i risultati di apprendimento sono riconosciuti secondo modalità diverse, ad esempio i badge digitali. Le tecnologie digitali sono utilizzate anche per le competenze acquisite tramite l'apprendimento non formale, ad esempio l'animazione socioeducativa e il volontariato.

(21)

Ai fini della presente decisione, si intende per competenze, in senso lato, ciò che una persona sa, capisce ed è capace di fare. Le competenze si riferiscono a tipi diversi di risultati dell'apprendimento, comprese le conoscenze e le competenze, nonché la capacità di applicare le conoscenze e utilizzare il know-how per portare a termine compiti e risolvere problemi. Oltre all'importanza riconosciuta delle competenze professionali, si va riconoscendo che le competenze trasversali o di carattere generale, quali la riflessione critica, il lavoro di squadra, la capacità di risolvere i problemi e la creatività, le competenze digitali o linguistiche sono sempre più importanti, rappresentano condizioni essenziali per la realizzazione sul piano personale e professionale e possono essere applicate in ambiti diversi. I cittadini potrebbero beneficiare di strumenti e orientamenti riguardo alla valutazione e sulle modalità per descrivere queste e altre competenze.

(22)

Tradizionalmente i cittadini hanno presentato informazioni sulle loro competenze e sulle loro qualifiche acquisite tramite CV e documenti giustificativi quali certificati o diplomi. Attualmente sono disponibili nuovi strumenti che possono facilitare la presentazione delle competenze e delle qualifiche utilizzando una vasta gamma di formati digitali e online. I nuovi strumenti possono sostenere l'autovalutazione delle competenze acquisite in contesti diversi.

(23)

Il quadro Europass dovrebbe rispondere alle esigenze attuali e future. Gli utenti hanno bisogno di strumenti per la documentazione delle loro competenze e qualifiche. Inoltre, strumenti di valutazione e autovalutazione delle competenze, nonché l'accesso alle informazioni pertinenti, comprese le informazioni sulle opportunità di convalida e sull'orientamento, possono essere utili per prendere decisioni su opportunità di lavoro e apprendimento.

(24)

Gli strumenti per le competenze e le qualifiche dell'Unione dovrebbero adattarsi all'evolvere delle pratiche e ai progressi tecnologici per mantenere la propria pertinenza e il proprio beneficio per gli utenti. Tale adattamento dovrebbe essere conseguito, tra l'altro, tramite la creazione di elementi innovativi, come ad esempio strumenti interattivi, editing e progettazione dei documenti, cercando di assicurare strumenti più completi, efficaci ed efficienti, nonché attraverso una semplificazione e un'aumentata interoperabilità in termini tecnici e una sinergia tra strumenti correlati, compresi quelli sviluppati da terzi, tenendo conto delle esigenze specifiche delle persone con disabilità. Inoltre, misure di autenticazione potrebbero essere utilizzate a sostegno della verifica di documenti digitali sulle competenze e sulle qualifiche.

(25)

Il quadro Europass istituito con la decisione n. 2241/2004/CE dovrebbe quindi essere sostituito da un nuovo quadro per rispondere all'evolvere delle esigenze.

(26)

Il nuovo quadro Europass dovrebbe soddisfare le esigenze e le aspettative di tutti i singoli utenti finali, quali i discenti, le persone in cerca di lavoro, compresi disoccupati e lavoratori, nonché delle altre parti interessate, quali datori di lavoro (in particolare nelle piccole e medie imprese), camere di commercio, organizzazioni della società civile, volontari, professionisti dell'orientamento, servizi pubblici per l'impiego, parti sociali, erogatori di istruzione e formazione, organizzazioni giovanili, fornitori di animazione socioeducativa, autorità nazionali competenti e responsabili delle politiche. Esso dovrebbe altresì considerare le esigenze dei cittadini di paesi terzi che arrivano o risiedono nell'Unione in modo da favorirne l'integrazione.

(27)

Il quadro Europass dovrebbe evolvere in modo da consentire la descrizione di tipi diversi di apprendimento e competenze, in particolare quelle acquisite tramite esperienze di apprendimento non formale e informale.

(28)

Il quadro Europass dovrebbe essere sviluppato seguendo un approccio incentrato sull'utente e basato sui riscontri nonché attraverso la raccolta di requisiti (anche attraverso sondaggi e verifiche), rivolgendo un'attenzione particolare alle esigenze attuali e future dei gruppi cui Europass è indirizzato. Le caratteristiche di Europass dovrebbero in particolare rispecchiare l'impegno assunto dagli Stati membri e dall'Unione di garantire alle persone con disabilità un accesso equo e paritario al mercato del lavoro e alle tecnologie e ai sistemi di informazione e comunicazione. Gli strumenti di Europass dovrebbero essere percepibili, utilizzabili, comprensibili e solidi, rendendoli in tal modo più accessibili agli utenti, in particolare alle persone con disabilità.

(29)

Aggiornamenti e modifiche al quadro Europass dovrebbero essere apportati in collaborazione con le parti interessate pertinenti, quali i servizi per l'impiego, professionisti dell'orientamento, erogatori di istruzione e formazione, le parti sociali quali i sindacati e le associazioni dei datori di lavoro, e nel pieno rispetto della cooperazione politica in corso, come il processo di Bologna nello Spazio europeo dell'istruzione superiore. La collaborazione costruttiva tra la Commissione, gli Stati membri e le parti interessate è fondamentale per l'efficace sviluppo e la riuscita attuazione del quadro Europass.

(30)

La legislazione pertinente dell'Unione e le misure nazionali di esecuzione in materia di protezione dei dati personali dovrebbero essere applicate al trattamento dei dati personali conservati e trattati conformemente alla presente decisione. Gli utenti dovrebbero avere la possibilità di limitare l'accesso ai loro dati personali.

(31)

La partecipazione al quadro dovrebbe essere aperta a membri dello Spazio economico europeo che non sono Stati membri dell'Unione, a Stati aderenti, a paesi candidati e a paesi potenziali candidati all'adesione all'Unione, in considerazione del loro interesse e della cooperazione da tempo esistente con l'Unione in questo settore. La partecipazione dovrebbe essere conforme alle pertinenti disposizioni degli strumenti che disciplinano le relazioni tra l'Unione e detti paesi. Le informazioni sulle competenze e sulle qualifiche fornite attraverso il quadro Europass dovrebbero provenire da un ventaglio più ampio di paesi e sistemi di istruzione rispetto a quelli dei paesi partecipanti e riflettere i movimenti migratori da e verso altre parti del mondo.

(32)

La Commissione dovrebbe assicurare l'attuazione e il monitoraggio coerenti della presente decisione attraverso un gruppo consultivo Europass composto da rappresentanti degli Stati membri e dalle parti interessate pertinenti. Il gruppo consultivo dovrebbe, in particolare, elaborare un approccio strategico per l'attuazione e il futuro sviluppo di Europass e fornire consulenza sullo sviluppo di strumenti basati sulla rete web, anche mediante verifiche, e sulle informazioni fornite attraverso la piattaforma Europass online, in cooperazione con altri gruppi, se del caso.

(33)

Un cofinanziamento per l'attuazione della presente decisione è previsto, tra l'altro, dal programma dell'Unione Erasmus+, come stabilito dal regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (8). Il comitato istituito in forza di tale regolamento partecipa a discussioni strategiche sui progressi dell'attuazione di Europass e sui futuri sviluppi.

(34)

Poiché l'obiettivo della presente decisione, vale a dire l'istituzione di un quadro completo e interoperabile di strumenti e informazioni, in particolare per fini di mobilità transnazionale per l'apprendimento e il lavoro, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma può, a motivo degli effetti dell'azione in questione, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può adottare misure, in conformità del principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(35)

In linea di principio, gli obblighi e gli oneri amministrativi e finanziari a carico degli Stati membri dovrebbero essere equilibrati in termini di costi e benefici.

(36)

Le attività condotte nel contesto della presente decisione dovrebbero essere sostenute dal know-how delle agenzie dell'Unione, in particolare dal Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale, nei rispettivi ambiti di competenza.

(37)

È opportuno pertanto abrogare la decisione n. 2241/2004/CE senza pregiudicare la validità o lo status dei documenti Europass rilasciati in precedenza. Tutti i modelli di documenti Europass dovrebbero essere mantenuti nel nuovo quadro fino a quando non siano effettuate modifiche o apportati aggiornamenti necessari in conformità della presente decisione. Al fine di garantire una transizione armoniosa verso la piattaforma Europass online, il sistema d'informazione Europass basato su Internet istituito dalla decisione n. 2241/2004/CE dovrebbe continuare a funzionare sino a quando la piattaforma Europass online non sia stata messa a punto e resa operativa,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   La presente decisione istituisce un quadro europeo a sostegno della trasparenza e della comprensione delle competenze e delle qualifiche acquisite in contesti formali, non formali e informali, oltre che tramite esperienze pratiche, la mobilità e il volontariato («Europass»).

2.   Europass comprende strumenti basati sul web e informazioni pertinenti disponibili, incluse le informazioni a sostegno della dimensione europea dell'orientamento fornite attraverso una piattaforma online e supportati dai servizi nazionali, il cui scopo è consentire agli utenti di comunicare e presentare meglio le loro competenze e qualifiche e mettere a confronto queste ultime.

3.   Europass si rivolge a:

a)

singoli utenti finali, quali i discenti, le persone in cerca di lavoro, i lavoratori e i volontari, e

b)

le parti interessate pertinenti, quali erogatori di istruzione e formazione, professionisti dell'orientamento, datori di lavoro, servizi pubblici per l'impiego, parti sociali, fornitori di animazione socioeducativa e responsabili delle politiche.

4.   L'uso di Europass deve essere volontario e non impone obblighi, né conferisce diritti salvo quelli stabiliti nella presente decisione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:

a)

«supplemento al certificato», un documento accluso a un certificato di istruzione e formazione professionale o a un certificato professionale rilasciato dalle autorità od organismi competenti allo scopo di facilitare la comprensione da parte di terzi — soprattutto in un altro paese — dei risultati di apprendimento ottenuti dal titolare della qualifica come pure della natura, del livello, del contesto, del contenuto e dello status dell'istruzione e della formazione completata e delle competenze acquisite;

b)

«supplemento al diploma», un documento allegato a un diploma di istruzione superiore rilasciato dalle autorità od organismi competenti allo scopo di facilitare la comprensione da parte di terzi — soprattutto in un altro paese — dei risultati di apprendimento ottenuti dal titolare della qualifica come pure della natura, del livello, del contesto, del contenuto e dello status dell'istruzione e della formazione completata e delle competenze acquisite;

c)

«supplementi Europass», una serie di documenti, come ad esempio i supplementi al diploma e i supplementi al certificato, rilasciati dalle autorità od organismi competenti;

d)

«orientamento», un processo continuativo che consente alle persone di identificare le proprie capacità, competenze e interessi attraverso una serie di attività individuali e collettive che servono a prendere decisioni in materia di istruzione, formazione e occupazione e a gestire i propri percorsi personali nell'ambito dell'istruzione, del lavoro e in altri contesti in cui è possibile acquisire o sfruttare tali capacità e competenze;

e)

«dimensione europea dell'orientamento», la cooperazione e il sostegno a livello di Unione volti a rafforzare politiche, sistemi e pratiche di orientamento all'interno dell'Unione;

f)

«qualifica», il risultato formale di un processo di valutazione e convalida, acquisito quando l'autorità o l'organismo competente stabilisce che i risultati di apprendimento di una persona corrispondono a standard definiti;

g)

«valutazione delle competenze», il processo o il metodo utilizzato per valutare, misurare e infine descrivere, mediante l'autovalutazione o la valutazione certificata da terzi o entrambe, le competenze individuali acquisite in contesti formali, non formali o informali;

h)

«autovalutazione delle competenze», il processo di riflessione sistematica della persona sulle proprie competenze tramite il riferimento a descrizioni fisse delle competenze;

i)

«analisi del fabbisogno di competenze», l'analisi quantitativa o qualitativa disponibile di dati aggregati sulle competenze da fonti esistenti relative al mercato del lavoro e delle corrispondenti opportunità di apprendimento nel sistema di istruzione e formazione, che può contribuire all'orientamento e alla consulenza, alle procedure di assunzione, alla scelta del percorso di studi, di formazione e di carriera professionale;

j)

«servizi di autenticazione», processi tecnici, quali le firme elettroniche e l'autenticazione di siti web, che consentono agli utenti di verificare le informazioni, come ad esempio l'identità, attraverso Europass;

k)

«interoperabilità tecnica», la capacità dei sistemi di tecnologia dell'informazione e della comunicazione di interagire in modo da consentire la condivisione di informazioni, mediante un accordo fra tutte le parti e i titolari delle informazioni;

l)

«convalida», il processo mediante il quale un'autorità o un organismo competente conferma che un individuo ha acquisito, anche in un contesto di apprendimento non formale e informale, risultati dell'apprendimento misurati in relazione a uno standard appropriato e che si articola in quattro fasi distinte, vale a dire individuazione, documentazione, valutazione e certificazione dei risultati della valutazione sotto forma di qualifica piena, crediti o qualifica parziale, ove opportuno e in funzione delle circostanze nazionali;

m)

«standard aperti», standard tecnici che sono stati elaborati nell'ambito di un processo collaborativo e sono stati pubblicati per essere utilizzati liberamente da tutti i soggetti interessati;

n)

«piattaforma online», un'applicazione basata sul web che fornisce informazioni e strumenti agli utenti finali e permette loro di portare a termine compiti specifici online;

o)

«dati personali», informazioni riguardanti una persona fisica identificata o identificabile.

Articolo 3

Piattaforma online

1.   Europass fornisce, tramite una piattaforma online, gli strumenti basati sul web per:

a)

la documentazione e la descrizione delle informazioni personali in vari formati, compresi i modelli di curriculum vitae (CV);

b)

la documentazione e la descrizione delle competenze e delle qualifiche acquisite mediante esperienze di lavoro e di apprendimento, compresi la mobilità e il volontariato;

c)

la valutazione e l'autovalutazione delle competenze;

d)

la documentazione dei risultati dell'apprendimento delle qualifiche, compresi i modelli di supplementi Europass, quali descritti all'articolo 5;

L'uso degli strumenti di Europass per la valutazione e l'autovalutazione delle competenze di cui alla lettera c) non comporta direttamente il riconoscimento formale o il rilascio di qualifiche.

2.   La piattaforma online di Europass fornisce le informazioni disponibili o i collegamenti alle informazioni disponibili riguardanti i temi seguenti:

a)

le opportunità di apprendimento;

b)

le qualifiche e i quadri o i sistemi delle qualifiche;

c)

le opportunità di convalida dell'apprendimento non formale e informale;

d)

le pratiche di riconoscimento e la legislazione pertinente in essere in diversi paesi, compresi i paesi terzi;

e)

i servizi che offrono orientamento per la mobilità transnazionale a fini di apprendimento e la gestione della carriera;

f)

il fabbisogno di competenze quale generato da attività e agenzie pertinenti a livello di Unione nei rispettivi settori di competenza;

g)

informazioni sulle competenze e sulle qualifiche che potrebbero essere attinenti alle esigenze specifiche dei cittadini di paesi terzi che arrivano o risiedono nell'Unione in modo da favorirne l'integrazione.

Articolo 4

Principi e caratteristiche principali

1.   La piattaforma online e gli strumenti basati sul web di Europass, inclusi il loro contenuto e le loro funzionalità, devono essere di facile utilizzo e sicuri e sono messi a disposizione di tutti gli utenti gratuitamente.

2.   La piattaforma online e gli strumenti basati sul web di Europass, inclusi il loro contenuto e le loro funzionalità, sono accessibili alle persone con disabilità, a norma dei requisiti di accessibilità stabiliti dalla pertinente normativa dell'Unione.

3.   Gli strumenti basati sul web di Europass utilizzano standard resi disponibili gratuitamente ai fini del riutilizzo da parte degli Stati membri e di altre parti interessate su base volontaria.

4.   Gli strumenti basati sul web di Europass fanno riferimento all'EQF nelle informazioni sulle qualifiche, nelle descrizioni dei sistemi nazionali di istruzione e formazione e in altri ambiti pertinenti, ove opportuno e in funzione delle circostanze nazionali.

5.   La piattaforma online di Europass può comprendere un'opzione per gli utenti di salvataggio dei dati personali, ad esempio un profilo personale. La normativa dell'Unione in materia di protezione dei dati si applica al trattamento di tali dati personali. È messa a disposizione degli utenti una serie di opzioni che consentano loro di limitare l'accesso ai propri dati o a determinati attributi.

6.   Europass sostiene i servizi di autenticazione per i documenti digitali o le rappresentazioni di informazioni sulle competenze e sulle qualifiche.

7.   Gli strumenti basati sul web di Europass sono forniti nelle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione.

8.   Gli strumenti basati sul web di Europass sostengono e assicurano l'interoperabilità tecnica e le sinergie con altri strumenti e servizi pertinenti offerti a livello di Unione e, se del caso, a livello nazionale.

Articolo 5

Supplementi Europass

1.   I supplementi Europass sono rilasciati, in conformità dei modelli, dalle autorità nazionali o organismi competenti. In particolare, deve essere rispettato l'ordine degli elementi del modello in modo da agevolare la comprensione e assicurare la completezza delle informazioni presentate.

2.   I modelli di cui al paragrafo 1 sono elaborati e, se necessario, rivisti dalla Commissione, in stretta collaborazione e consultazione con gli Stati membri e le altre parti interessate, quali il Consiglio d'Europa e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, per garantire la pertinenza e la fruibilità dei supplementi.

3.   I supplementi Europass sono rilasciati gratuitamente e, ove possibile, in formato elettronico. I supplementi Europass sono rilasciati nella lingua nazionale e, ove possibile, in un'altra lingua europea.

4.   I supplementi Europass non sostituiscono i diplomi o i certificati originali e non comportano alcun riconoscimento formale del diploma o certificato originale da parte delle autorità o enti competenti di altri paesi.

Articolo 6

Compiti della Commissione

1.   La Commissione gestisce la piattaforma online di Europass. A tale riguardo la Commissione:

a)

garantisce la disponibilità e l'alta qualità delle informazioni a livello di Unione o dei collegamenti a tali informazioni disponibili ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2;

b)

sviluppa, sottopone a verifica e, se necessario, aggiorna la piattaforma online di Europass, compresi gli standard aperti, in linea con le esigenze degli utenti e con i progressi tecnologici, come pure con i cambiamenti nel mercato del lavoro e nell'erogazione di istruzione e formazione;

c)

segue e integra, ove pertinenti, gli ultimi progressi tecnologici che consentono una migliore accessibilità di Europass per gli anziani e le persone con disabilità;

d)

garantisce che qualsiasi sviluppo o aggiornamento della piattaforma online di Europass, compresi gli standard aperti, contribuisca alla coerenza delle informazioni e dimostri un evidente valore aggiunto;

e)

assicura che gli strumenti basati sul web, in particolare quelli per la valutazione e l'autovalutazione, siano pienamente verificati e diano prova di qualità; e

f)

assicura la qualità e monitora l'efficacia della piattaforma online di Europass, compresi gli strumenti basati sul web, in linea con le esigenze degli utenti.

2.   La Commissione garantisce l'efficace esecuzione della presente decisione. A tale riguardo la Commissione:

a)

garantisce la partecipazione attiva e il coinvolgimento degli Stati membri nella pianificazione strategica, compresi la definizione e l'orientamento degli obiettivi strategici, la garanzia della qualità e il finanziamento, e tiene in debito conto le loro posizioni;

b)

assicura la partecipazione attiva e il coinvolgimento degli Stati membri nelle attività di sviluppo, verifica, aggiornamento e valutazione della piattaforma online di Europass, compresi gli standard aperti, e tiene in debito conto le loro posizioni;

c)

garantisce che, a livello di Unione, le parti interessate pertinenti siano coinvolte nell'attuazione e nella valutazione della presente decisione;

d)

organizza attività di apprendimento e scambi di migliori pratiche tra gli Stati membri e, ove del caso, facilita consulenze inter pares su richiesta degli Stati membri;

e)

assicura lo svolgimento di adeguate attività di promozione, orientamento e informazione a livello di Unione, in modo da raggiungere i potenziali utenti e le parti interessate, comprese le persone con disabilità.

Articolo 7

Compiti degli Stati membri

1.   Gli Stati membri sono responsabili dell'attuazione della presente decisione a livello nazionale tramite i pertinenti servizi nazionali e fatte salve le disposizioni nazionali in termini di attuazione e organizzazione. A tale riguardo, gli Stati membri:

a)

coordinano le attività correlate all'attuazione degli strumenti basati sul web di Europass;

b)

promuovono l'uso e rafforzano la conoscenza e la visibilità di Europass;

c)

promuovono e forniscono informazioni sui servizi che offrono orientamento per la mobilità transnazionale e la gestione della carriera, compresi, ove del caso, i servizi di orientamento individuale;

d)

rendono le informazioni sulle opportunità di apprendimento, le qualifiche e le pratiche di riconoscimento disponibili sulla piattaforma online di Europass, anche attraverso collegamenti ai pertinenti siti web nazionali;

e)

coinvolgono le parti interessate di tutti i settori pertinenti e promuovono la cooperazione tra le parti interessate pubbliche e private nelle attività sotto la loro responsabilità;

2.   La pubblicazione di informazioni sulla piattaforma online di Europass a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, non crea obblighi aggiuntivi per gli Stati membri.

Articolo 8

Trattamento e protezione dei dati

Le misure di cui alla presente decisione sono realizzate conformemente al diritto dell'Unione sulla protezione dei dati personali, in particolare alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9) e al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (10).

Articolo 9

Monitoraggio e valutazione

1.   La Commissione riferisce in merito ai progressi compiuti e ai possibili sviluppi futuri a seguito dell'adozione della presente decisione, se del caso, nel contesto dei pertinenti quadri strategici in materia di istruzione, formazione e lavoro.

2.   Entro il 23 maggio 2023, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione sull'attuazione e l'impatto della presente decisione.

3.   La valutazione è condotta da un organismo indipendente sulla base di indicatori qualitativi e quantitativi messi a punto dalla Commissione in consultazione degli Stati membri.

Articolo 10

Paesi partecipanti

1.   Possono partecipare alle attività di cui alla presente decisione i membri dello Spazio economico europeo che non sono Stati membri dell'Unione, alle condizioni stabilite nell'accordo sullo Spazio economico europeo.

2.   Possono altresì partecipare i paesi aderenti, i paesi candidati e i paesi potenziali candidati all'adesione all'Unione conformemente ai rispettivi accordi conclusi con l'Unione.

Articolo 11

Disposizioni finanziarie

L'attuazione della presente decisione a livello nazionale è cofinanziata da programmi dell'Unione. Il Parlamento europeo e il Consiglio autorizzano gli stanziamenti annuali nei limiti del quadro finanziario pluriennale.

Articolo 12

Abrogazione e disposizioni transitorie

1.   La decisione n. 2241/2004/CE è abrogata.

2.   Il sistema di informazioni online di Europass, istituito dalla decisione n. 2241/2004/CE, continua a operare fino a quando la piattaforma online di Europass, istituita dalla presente decisione, non sia avviata e diventi operativa.

Articolo 13

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Strasburgo, il 18 aprile 2018

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

La presidente

L. PAVLOVA


(1)  GU C 173 del 31.5.2017, pag. 45.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 15 marzo 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 12 aprile 2018.

(3)  Decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, relativa a un quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass) (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 6).

(4)  Raccomandazione del Consiglio, del 22 maggio 2017, sul quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, che abroga la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (GU C 189 del 15.6.2017, pag. 15).

(5)  Raccomandazione del Consiglio, del 20 dicembre 2012, sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale (GU C 398 del 22.12.2012, pag. 1).

(6)  Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 21 novembre 2008 – «Integrare maggiormente l'orientamento permanente nelle strategie di apprendimento permanente» (GU C 319 del 13.12.2008, pag. 4).

(7)  Regolamento (UE) 2016/589 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2016, relativo a una rete europea di servizi per l'impiego (EURES), all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e a una maggiore integrazione dei mercati del lavoro e che modifica i regolamenti (UE) n. 492/2011 e (UE) n. 1296/2013 (GU L 107 del 22.4.2016, pag. 1).

(8)  Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce «Erasmus+»: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 50).

(9)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

(10)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).