ISSN 1977-0707 |
||
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 99 |
|
Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
61° anno |
|
|
III Altri atti |
|
|
|
SPAZIO ECONOMICO EUROPEO |
|
|
* |
|
|
|
(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
ACCORDI INTERNAZIONALI
19.4.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 99/1 |
Modifiche alla convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (convenzione TIR del 1975)
A norma della notifica al depositario dell'ONU C.N.201.2018.TREATIES – XI.A.16 gli emendamenti alla convenzione TIR riportati qui di seguito entrano in vigore il 1o luglio 2018 per tutte le parti contraenti
Allegato 6, nota esplicativa 0.8.3
Anziché «50 000 USD» leggasi «100 000 EUR».
Allegato 6, nota esplicativa 8.1.bis 6
Aggiungere la seguente nota esplicativa 8.1 bis.6 come segue
«Il comitato può chiedere al servizio competente delle Nazioni Unite di svolgere verifiche supplementari. In alternativa il comitato può decidere di assumere un revisore esterno indipendente e incaricare il comitato esecutivo TIR di preparare il disciplinare dell'audit, sulla base dell'oggetto e della finalità dell'audit definiti dal comitato. Il disciplinare deve essere approvato dal comitato. La verifica supplementare da parte di un revisore indipendente esterno deve dare luogo a una relazione e a una lettera di raccomandazione da presentare al comitato. In tale caso, il costo finanziario dell'assunzione di un revisore esterno indipendente, compresa la relativa procedura di appalto, è a carico del bilancio del comitato esecutivo TIR.»
Allegato 8, articolo 1 bis
Dopo il testo esistente inserire i nuovi paragrafi 4, 5 e 6 come segue
«4. Il comitato riceve ed esamina i rendiconti finanziari annuali oggetto di audit e le relazioni di audit presentate dall'organizzazione internazionale conformemente agli obblighi previsti all'allegato 9, parte terza. Nel quadro e nei limiti della portata della sua verifica, il comitato può chiedere che informazioni, chiarimenti o documenti supplementari siano forniti dall'organizzazione internazionale o dal revisore esterno indipendente.
5. Fatta salva la verifica di cui al paragrafo 4, il comitato ha il diritto, sulla base di un'analisi dei rischi, di chiedere che siano effettuate verifiche supplementari. Il comitato incarica il comitato esecutivo TIR o chiede ai servizi competenti delle Nazioni Unite di effettuare la valutazione dei rischi.
La portata delle verifiche supplementari è definita dal comitato, tenendo conto della valutazione dei rischi realizzata dal comitato esecutivo TIR o dai servizi competenti delle Nazioni Unite.
I risultati di tutte le verifiche di cui al presente articolo sono conservati dal comitato esecutivo TIR e forniti a tutte la parti contraenti, che sono invitate a tenerne debitamente conto.
6. La procedura per lo svolgimento delle verifiche supplementari è approvata dal comitato.»
Allegato 9, parte prima, sottotitolo
Dopo «condizioni e requisiti» aggiungere «minimi».
Allegato 9, parte prima, punto 1, prima riga:
Dopo «Le condizioni ed i requisiti» aggiungere «minimi».
Allegato 9, parte prima, punto 7
Anziché «le parti contraenti possano» leggasi «ciascuna parte contraente possa».
Allegato 9, parte seconda, procedura, facsimile di modulo di autorizzazione, punto 1
Anziché «abilitata» leggasi «autorizzata».
Allegato 9, parte terza, punto 2
Dopo la lettera n) inserire le nuove lettere o), p) e q) come segue:
«o) |
conservare fascicoli e conti distinti contenenti informazioni e documentazione che si riferiscono all'organizzazione e al funzionamento di un sistema di garanzia internazionale e alla stampa e distribuzione dei carnet TIR; |
p) |
fornire la sua piena e puntuale cooperazione, anche, ma non esclusivamente, consentendo ai servizi competenti delle Nazioni Unite o a qualsiasi altra entità competente debitamente autorizzata di accedere ai fascicoli e ai conti e, in qualsiasi momento, agevolando le ispezioni e gli audit complementari che effettuano a nome delle parti contraenti, conformemente all'allegato 8, articolo 1 bis, paragrafi 5 e 6; |
q) |
assumere un revisore esterno indipendente per effettuare audit annuali dei fascicoli e dei conti di cui alla lettera o). L'audit esterno deve essere effettuato conformemente ai principi internazionali di revisione (ISA) e deve dare luogo a una relazione di audit e a una lettera di raccomandazione da presentare al comitato amministrativo.» |
REGOLAMENTI
19.4.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 99/3 |
REGOLAMENTO (UE) 2018/588 DELLA COMMISSIONE
del 18 aprile 2018
che modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda la sostanza 1-metil-2-pirrolidone
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (1), in particolare l'articolo 68, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
In data 9 agosto 2013 i Paesi Bassi hanno presentato all'agenzia europea per le sostanze chimiche («l'agenzia») un fascicolo a norma dell'articolo 69, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 («il fascicolo conforme all'allegato XV» (2)), proponendo una restrizione della sostanza 1-metil-2-pirrolidone (NMP). Il fascicolo conforme all'allegato XV ha dimostrato che era necessario intervenire a livello dell'Unione per affrontare i rischi per la salute dei lavoratori esposti all'NMP. |
(2) |
I Paesi Bassi hanno basato la valutazione dei pericoli collegati all'NMP sugli effetti di tale sostanza su vari parametri (endpoint) rilevati per la salute umana. La tossicità per lo sviluppo è stata considerata, tra tutti, l'endpoint più critico ed è stata utilizzata per determinare un livello (il livello derivato senza effetto o «DNEL») oltre il quale i lavoratori non dovrebbero essere esposti all'NMP per inalazione. |
(3) |
Il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) dispone che, laddove l'NMP sia presente nelle miscele in una concentrazione pari o superiore allo 0,3 %, queste devono essere classificate come tossiche per la riproduzione, categoria 1B. La restrizione dovrebbe essere applicata sia in relazione a tali miscele, sia alla sostanza in quanto tale. |
(4) |
In data 5 giugno 2014 il comitato per la valutazione dei rischi (RAC) dell'agenzia ha adottato un parere con il quale ha confermato che la tossicità per lo sviluppo rappresenta l'endpoint più critico per la salute. Il RAC ha tuttavia ritenuto che al calcolo del DNEL per l'NMP dovesse essere applicato un fattore di valutazione diverso da quello utilizzato dai Paesi Bassi. Ne è risultato un DNEL pari al doppio di quello proposto dai Paesi Bassi per l'esposizione dei lavoratori all'NMP per inalazione. Il RAC ha inoltre calcolato un DNEL per l'esposizione dei lavoratori all'NMP per via cutanea, il quale non era stato proposto dai Paesi Bassi. |
(5) |
Il RAC ha confermato che un'esposizione complessiva all'NMP superiore a questi due DNEL rappresenta un rischio per la salute dei lavoratori e che la restrizione proposta, basata sui due DNEL, è la misura più adeguata a livello dell'Unione in termini di efficacia per ridurre tale rischio. |
(6) |
Il 25 novembre 2014 il comitato per l'analisi socioeconomica (SEAC) dell'agenzia ha adottato un parere in cui concludeva che la restrizione proposta, modificata dal RAC, è la misura più adeguata a livello di Unione, in termini di vantaggi e costi socioeconomici, per ridurre il rischio per la salute dei lavoratori derivante dall'NMP. |
(7) |
Il SEAC ha raccomandato un periodo di differimento generale di cinque anni per l'applicazione della restrizione, in linea con il periodo proposto nel fascicolo conforme all'allegato XV, in modo da consentire alle parti interessate di adottare le misure necessarie per conformarvisi. Il SEAC ha ritenuto che un periodo di differimento più lungo potesse essere adeguato per il settore dei rivestimenti per fili, che nei Paesi Bassi è stato considerato il settore in cui la restrizione proposta potrebbe avere il maggior impatto in relazione ai costi. |
(8) |
Il forum per lo scambio di informazioni sull'applicazione dell'agenzia, di cui all'articolo 76, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 1907/2006, è stato consultato nel corso della procedura di restrizione e le sue raccomandazioni sono state prese in considerazione. |
(9) |
Il 9 dicembre 2014 l'agenzia ha inoltrato alla Commissione i pareri del RAC e del SEAC (4). |
(10) |
Notando una discrepanza tra il DNEL per l'esposizione all'NMP per inalazione proposto nel parere del RAC e il limite indicativo di esposizione professionale per l'NMP fissato dalla direttiva 98/24/CE del Consiglio (5) in seguito a un parere scientifico del comitato scientifico per i limiti dell'esposizione professionale agli agenti chimici (SCOEL), la Commissione ha chiesto al RAC e al SCOEL di cooperare per risolvere la questione in conformità all'articolo 95, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1907/2006. Di conseguenza il 30 novembre 2016 il RAC ha proposto un DNEL modificato per l'esposizione dei lavoratori all'NMP per inalazione. |
(11) |
In base ai pareri del RAC e del SEAC, la Commissione ritiene che esista un rischio inaccettabile per la salute dei lavoratori durante la fabbricazione e l'uso dell'NMP che va affrontato a livello dell'Unione. Una restrizione che istituisca DNEL per l'esposizione dei lavoratori all'NMP per inalazione e per via cutanea rappresenta la misura più adeguata a livello dell'Unione per affrontare tale rischio. Una simile restrizione sarebbe più adeguata rispetto al limite indicativo di esposizione professionale all'NMP fissato dalla direttiva 98/24/CE per i seguenti motivi: il rapporto di caratterizzazione del rischio complessivo si basa sui DNEL quantificati per l'inalazione e l'esposizione cutanea all'NMP; l'armonizzazione della relazione sulla sicurezza chimica nel fascicolo di registrazione tramite DNEL armonizzati può essere stabilita soltanto a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006; gli utilizzatori a valle disporranno di un periodo uguale a quello concesso ai fabbricanti e agli importatori per mettere in atto le misure di gestione dei rischi e le condizioni operative appropriate, al fine di garantire che l'esposizione dei lavoratori all'NMP sia inferiore ai due DNEL; le schede di dati di sicurezza includeranno tali DNEL nelle relative sezioni specifiche. |
(12) |
Per questi motivi la restrizione proposta è la misura più adeguata a livello dell'Unione per affrontare il rischio per la salute dei lavoratori derivante dall'esposizione all'NMP. |
(13) |
I DNEL devono essere applicati al momento di effettuare la valutazione della sicurezza chimica di una sostanza a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 e possono contribuire a stabilire le misure che è necessario adottare per gestire il rischio presentato dalla sostanza in particolari scenari di esposizione. Laddove i fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle intendano immettere sul mercato l'NMP come sostanza in quanto tale oppure, a una certa concentrazione, come componente di miscele, tale valutazione dovrebbe essere resa disponibile agli utilizzatori della sostanza mediante relazioni sulla sicurezza chimica e schede di dati di sicurezza. I fabbricanti e gli utilizzatori a valle dovrebbero garantire il rispetto dei DNEL durante la fabbricazione o l'uso della sostanza in quanto tale o come componente di una miscela. |
(14) |
Le parti interessate dovrebbero disporre del tempo sufficiente per adottare opportune misure per conformarsi alla restrizione proposta, in particolare nel settore dei rivestimenti per fili, in cui i costi di attuazione della restrizione saranno particolarmente elevati. Tenendo conto della raccomandazione del SEAC, l'applicazione di tale restrizione dovrebbe pertanto essere differita. Il periodo di differimento dovrebbe tenere conto del ritardo nella procedura di restrizione dovuto alla cooperazione tra il RAC e lo SCOEL. |
(15) |
Il regolamento (CE) n. 1907/2006 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza. |
(16) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.
(2) https://echa.europa.eu/documents/10162/ee4c88a9-d26f-4872-98fd-fb41646cc9e1.
(3) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).
(4) https://echa.europa.eu/documents/10162/aa77c7c4-4026-4ab1-b032-8a73b61ca8bd.
(5) Direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11).
ALLEGATO
Nell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è aggiunta la nuova voce seguente:
|
|
19.4.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 99/7 |
REGOLAMENTO (UE) 2018/589 DELLA COMMISSIONE
del 18 aprile 2018
recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il metanolo
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (1), in particolare l'articolo 68, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 16 gennaio 2015 la Polonia ha presentato all'Agenzia europea per le sostanze chimiche («l'Agenzia») un fascicolo (2) a norma dell'articolo 69, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 («il fascicolo a norma dell'allegato XV»), al fine di avviare la procedura di restrizione di cui agli articoli da 69 a 73 di tale regolamento. Il fascicolo a norma dell'allegato XV indicava che l'esposizione al metanolo nel liquido di lavaggio del parabrezza e nell'alcool denaturato presenta un rischio per la salute umana e ha proposto di vietare la loro immissione sul mercato. Il fascicolo a norma dell'allegato XV dimostrava la necessità di intervenire a livello di Unione. |
(2) |
La restrizione proposta nel fascicolo a norma dell'allegato XV mira a ridurre l'incidenza di intossicazione grave da metanolo a seguito del consumo, da parte di alcolisti cronici e sporadicamente da parte di non alcolisti, di liquidi di lavaggio del parabrezza o di alcool denaturato, utilizzati come alternativa economica all'alcool commestibile. La restrizione dovrebbe inoltre impedire l'intossicazione da metanolo, anche nei minori, a seguito dell'ingestione accidentale di liquidi di lavaggio del parabrezza e di alcool denaturato. Il fascicolo a norma dell'allegato XV e la consultazione pubblica hanno segnalato casi di intossicazione causata dall'ingestione di liquidi di lavaggio del parabrezza in sette Stati membri e casi mortali in almeno due Stati membri. |
(3) |
Il 4 dicembre 2015 il comitato per la valutazione dei rischi («RAC») dell'Agenzia ha adottato il suo parere, giungendo alla conclusione che l'esposizione al metanolo presente nei liquidi di lavaggio del parabrezza e nell'alcol denaturato in una concentrazione superiore allo 0,6 % in peso presenta un rischio di decesso, di grave tossicità oculare o altri effetti gravi di intossicazione da metanolo. Il RAC ha inoltre indicato che la restrizione proposta costituisce la misura più appropriata a livello di Unione per affrontare i rischi individuati, sia in termini di efficacia sia di fattibilità. |
(4) |
L'11 marzo 2016 il comitato per l'analisi socioeconomica («SEAC») dell'Agenzia ha adottato il suo parere in merito alla restrizione proposta. Alla luce della la mancanza di dati socioeconomici relativi all'alcol denaturato nel fascicolo a norma dell'allegato XV e nei risultati della consultazione pubblica, il SEAC non ha potuto valutare l'impatto socioeconomico della sua inclusione nella restrizione proposta. Per quanto riguarda i liquidi di lavaggio del parabrezza, il SEAC ha ritenuto che la restrizione proposta costituisca la misura più appropriata a livello di Unione per affrontare i rischi individuati in termini di costi e benefici socioeconomici. Nel complesso, il SEAC ha ritenuto che le divergenze nelle normative nazionali degli Stati membri possano comportare distorsioni del mercato interno. |
(5) |
Il forum dell'Agenzia per lo scambio di informazioni sull'applicazione è stato consultato durante la procedura di restrizione e il suo parere è stato preso in considerazione, segnatamente al fine di includere nella restrizione proposta i liquidi di sbrinamento del parabrezza. |
(6) |
Il 28 aprile 2016 l'Agenzia ha inoltrato alla Commissione i pareri del RAC e del SEAC (3). In base a tali pareri la Commissione ha concluso che la presenza di metanolo nei liquidi di lavaggio e sbrinamento del parabrezza costituisce un rischio inaccettabile per la salute umana che richiede un'azione a livello di Unione. |
(7) |
Le parti interessate dovrebbero disporre del tempo sufficiente per adottare opportune misure al fine di conformarsi alla restrizione proposta, in particolare per consentire la vendita delle scorte e per garantire un'adeguata comunicazione nell'ambito della catena di approvvigionamento. L'applicazione della restrizione dovrebbe pertanto essere differita. |
(8) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1907/2006. |
(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.
(2) https://echa.europa.eu/documents/10162/78b0f856-3751-434b-b6bc-6d33cd630c85.
(3) https://echa.europa.eu/documents/10162/2b3f6422-ab4d-4b85-9642-ebe225070858.
ALLEGATO
Nell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, è aggiunta la seguente nuova voce:
N. CAS 67-56-1 N. CE 200-659-6 |
Non è ammessa l'immissione sul mercato per la vendita al pubblico dopo il 9 maggio 2018 in liquidi di lavaggio o sbrinamento del parabrezza, in una concentrazione pari o superiore allo 0,6 % in peso.» |
DECISIONI
19.4.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 99/10 |
DECISIONE (UE) 2018/590 DEL CONSIGLIO
del 16 aprile 2018
relativa alla nomina di un membro e di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica federale di Germania
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,
vista la proposta del governo tedesco,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) e (UE) 2015/994 (3), relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020. |
(2) |
Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato sulla cui base la sig.ra Birgit J. HONÉ (Staatssekretärin für Europa und Regionale Landesentwicklung, Niedersächsische Staatskanzlei) è stata proposta. |
(3) |
Un seggio di supplente del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Fritz JAECKEL, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:
a) |
quale membro:
e |
b) |
quale supplente:
|
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 16 aprile 2018
Per il Consiglio
Il presidente
R. PORODZANOV
(1) Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).
(2) Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25).
(3) Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70).
19.4.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 99/11 |
DECISIONE (UE) 2018/591 DEL CONSIGLIO
del 16 aprile 2018
relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica federale di Germania
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,
vista la proposta del governo tedesco,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) e (UE) 2015/994 (3), relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020. Il 4 marzo 2016, con decisione (UE) 2016/333 del Consiglio (4), la sig.ra Dagmar MÜHLENFIELD è stata sostituita dal sig. Joachim WOLBERGS in qualità di membro. |
(2) |
Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Joachim WOLBERGS, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È nominato membro del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:
— |
Dr. Peter KURZ, Oberbürgermeister der Stadt Mannheim. |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 16 aprile 2018
Per il Consiglio
Il presidente
R. PORODZANOV
(1) Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).
(2) Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25).
(3) Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70).
(4) Decisione (UE) 2016/333 del Consiglio, del 4 marzo 2016, relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica federale di Germania (GU L 62 del 9.3.2016, pag. 16).
19.4.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 99/12 |
DECISIONE (UE) 2018/592 DEL CONSIGLIO
del 16 aprile 2018
relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del comitato consultivo per la libera circolazione dei lavoratori per il Lussemburgo
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione (1), in particolare gli articoli 23 e 24,
visti gli elenchi dei candidati presentati al Consiglio dal governo del Lussemburgo,
considerando quanto segue:
(1) |
Con decisione del 20 settembre 2016 (2), il Consiglio ha nominato i membri e i supplenti del comitato consultivo per la libera circolazione dei lavoratori per il periodo dal 25 settembre 2016 al 24 settembre 2018. |
(2) |
Il governo lussemburghese ha presentato le candidature per vari seggi resisi vacanti, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Sono nominati membri e supplenti del comitato consultivo per la libera circolazione dei lavoratori per il periodo che si conclude il 24 settembre 2018:
I. |
RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI
|
II. |
RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI DEI LAVORATORI
|
III. |
RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI DEI DATORI DI LAVORO
|
Articolo 2
Il Consiglio procederà in una data successiva alla nomina dei membri e dei supplenti non ancora designati.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 16 aprile 2018
Per il Consiglio
Il presidente
R. PORODZANOV
(1) Regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione (GU L 141 del 27.5.2011, pag. 1).
(2) Decisione del Consiglio, del 20 settembre 2016, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato consultivo per la libera circolazione dei lavoratori (GU C 348 del 23.9.2016, pag. 3).
19.4.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 99/14 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/593 DEL CONSIGLIO
del 16 aprile 2018
che autorizza la Repubblica italiana a introdurre una misura speciale di deroga agli articoli 218 e 232 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Con lettera protocollata dalla Commissione il 27 settembre 2017, l'Italia ha chiesto di essere autorizzata a a introdurre una misura speciale di deroga agli articoli 218 e 232 della direttiva 2006/112/CE e a introdurre l'obbligo di fatturazione elettronica per tutti i soggetti passivi stabiliti sul territorio italiano, fatta eccezione per i soggetti passivi che beneficiano della franchigia per le piccole imprese di cui all'articolo 282 della suddetta direttiva, e di convogliare le fatture nel «Sistema di Interscambio» («SdI»), gestito dall'Agenzia italiana delle Entrate. |
(2) |
A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione, con lettere del 3 e del 6 novembre 2017, ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dall'Italia. Con lettera del 7 novembre 2017 la Commissione ha comunicato all'Italia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta. |
(3) |
L'Italia sostiene che il ricorso alla fatturazione elettronica obbligatoria, in base alla quale le fatture sono presentate attraverso lo SdI, consentirebbe all'amministrazione tributaria italiana di acquisire in tempo reale le informazioni contenute nelle fatture emesse e ricevute dagli operatori. Le autorità tributarie potrebbero quindi effettuare controlli tempestivi e automatici in merito alla coerenza degli importi IVA dichiarati e versati. |
(4) |
L'Italia ritiene che l'introduzione di un obbligo generalizzato di fatturazione elettronica risulterebbe di aiuto nella lotta alla frode e all'evasione, imprimerebbe un impulso alla digitalizzazione, e semplificherebbe la riscossione delle imposte. |
(5) |
L'Italia sostiene che il lavoro preparatorio per l'introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria è già stato compiuto sulla base dell'uso facoltativo del sistema SdI esistente, garantwnso una transizione agevole verso la fatturazione elettronica, limitando nel contempo l'incidenza della misura speciale sui soggetti passivi. |
(6) |
Data l'estensione dell'ambito di applicazione e la novità della misura speciale, è importante valutare l'impatto della misura speciale sulla lotta alla frode e all'evasione dell'IVA nonché sui soggetti passivi. Pertanto, qualora ritenesse necessaria la proroga della misura speciale, congiuntamente alla domanda di proroga l'Italia dovrebbe presentare alla Commissione una relazione che comprenda la valutazione della misura speciale con riguardo alla sua efficacia ai fini della lotta alla frode e all'evasione dell'IVA nonchè della semplificazione della riscossione dell'imposta. |
(7) |
Tale misura speciale non dovrebbe incidere sul diritto del consumatore di ricevere fatture in formato cartaceo nel caso di operazioni intracomunitarie. |
(8) |
La misura speciale richiesta dovrebbe essere limitata nel tempo in modo da consentire di valutare se la misura speciale sia idonea ed efficace alla luce dei suo obiettivi. |
(9) |
La misura speciale è quindi proporzionata agli obiettivi perseguiti in quanto è limitata nel tempo e nell'applicazione, dato che non si applica ai soggetti passivi che beneficiano della franchigia per le piccole imprese di cui all'articolo 282 della direttiva 2006/112/CE. La misura speciale non comporta inoltre il rischio che la frode si sposti in altri settori o in altri Stati membri. |
(10) |
La deroga non inciderà sull'importo complessivo del gettito fiscale riscosso nella fase del consumo finale e non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
In deroga all'articolo 218 della direttiva 2006/112/CE, l'Italia è autorizzata ad accettare come fatture documenti o messaggi solo in formato elettronico se sono emessi da soggetti passivi stabiliti sul territorio italiano diversi dai soggetti passivi che beneficiano della franchigia per le piccole imprese di cui all'articolo 282 della predetta direttiva.
Articolo 2
In deroga all'articolo 232 della direttiva 2006/112/CE, l'Italia è autorizzata a disporre che l'uso delle fatture elettroniche emesse da soggetti passivi stabiliti sul territorio italiano non sia subordinato all'accordo del destinatario, eccetto il caso in cui tali fatture siano emesse da soggetti passivi che beneficiano della franchigia per le piccole imprese di cui all'articolo 282 della direttiva 2006/112/CE.
Articolo 3
L'Italia notifica alla Commissione le misure nazionali di esecuzione delle deroghe di cui agli articoli 1 e 2.
Articolo 4
La presente decisione si applica dal 1o luglio 2018 al 31 dicembre 2021.
Qualora ritenesse necessaria la proroga delle deroghe di cui agli articoli 1 e 2, congiuntamente alla domanda di proroga l'Italia presenta alla Commissione una relazione che valuta la misura in cui le misure nazionali di cui all'articolo 3 sono risultate efficaci ai fini della lotta alla frode e all'evasione dell'IVA e della semplificazione della riscossione delle imposte. Tale relazione valuta altresì l'incidenza di tali misure sui soggetti passivi e, in particolare, se tali misure aumentino gli oneri e costi amministrativi facenti capo a essi.
Articolo 5
La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.
Fatto a Lussemburgo, il 16 aprile 2018
Per il Consiglio
Il presidente
R. PORODZANOV
(1) GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.
19.4.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 99/16 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/594 DELLA COMMISSIONE
del 13 aprile 2018
relativa all'identificazione dell'1,2-anidride dell'acido benzen-1,2,4-tricarbossilico (anidride trimellitica) (TMA) come sostanza estremamente preoccupante conformemente all'articolo 57, lettera f), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio
[notificata con il numero C(2018) 2112]
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (1), in particolare l'articolo 59, paragrafo 9,
considerando quanto segue:
(1) |
Conformemente all'articolo 59, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1907/2006, l'8 agosto 2016 i Paesi Bassi hanno trasmesso all'Agenzia europea per le sostanze chimiche («l'Agenzia») un fascicolo preparato conformemente all'allegato XV di detto regolamento («il fascicolo conforme all'allegato XV») per l'identificazione dell'1,2-anidride dell'acido benzen-1,2,4-tricarbossilico (anidride trimellitica) (TMA) (n. CE: 209-008-0, n. CAS: 552-30-7) come sostanza estremamente preoccupante poiché risponde al criterio di cui all'articolo 57, lettera f), del regolamento (CE) n. 1907/2006. Secondo il fascicolo conforme all'allegato XV è scientificamente comprovata la probabilità di effetti gravi per la salute umana a causa delle proprietà sensibilizzanti delle vie respiratorie della TMA, che danno adito ad un livello di preoccupazione equivalente a quella suscitata dalle altre sostanze di cui all'articolo 57, lettere da a) a e), del regolamento (CE) n. 1907/2006. |
(2) |
Il 15 dicembre 2016 il comitato degli Stati membri dell'Agenzia ha adottato il suo parere (2) sul fascicolo conforme all'allegato XV. Sebbene la maggioranza dei membri del suddetto comitato ritenesse che la TMA soddisfacesse le condizioni per l'identificazione come sostanza estremamente preoccupante conformemente all'articolo 57, lettera f), del regolamento (CE) n. 1907/2006, il comitato non è giunto a un accordo unanime. Tre membri si sono astenuti. Tre membri hanno ritenuto che non vi fossero prove scientifiche sufficienti della probabilità che la TMA avesse effetti gravi per la salute umana che dessero adito ad un livello di preoccupazione equivalente a quella suscitata dalle altre sostanze di cui all'articolo 57, lettere da a) a e), del regolamento (CE) n. 1907/2006. Tali tre membri hanno espresso dubbi riguardo al tipo, alla gravità, all'irreversibilità e alla latenza degli effetti per la salute della TMA, alle preoccupazioni di ordine sociale in relazione ai suoi effetti e all'impossibilità di determinare un livello sicuro d'esposizione alla TMA. |
(3) |
Il 17 gennaio 2017, a norma dell'articolo 59, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006, l'Agenzia ha trasmesso il parere del comitato alla Commissione perché prendesse una decisione in merito all'identificazione della TMA sulla base dell'articolo 57, lettera f), di detto regolamento. |
(4) |
In linea con il parere della maggioranza del comitato, la Commissione osserva che i dati presentati e discussi nel fascicolo conforme all'allegato XV indicano che, in caso di esposizione prolungata e in mancanza di interventi, la TMA provoca danni gravi e permanenti alla funzionalità polmonare. I casi di effetti nocivi segnalati variano da rinocongiuntivite e asma occupazionali a malattie gravi quali sindrome «pneumopatia con anemia» da anidride trimellitica, laringite allergica e alveolite allergica. Alcuni degli effetti sono risultati talmente gravi da costringere i soggetti colpiti ad abbandonare il lavoro. Gli effetti più gravi possono richiedere cure mediche prolungate. |
(5) |
La Commissione osserva che, sebbene alcuni effetti della TMA siano reversibili una volta cessata l'esposizione, la prima fase di sensibilizzazione (induzione) è irreversibile. Dai dati disponibili sugli esseri umani non è inoltre possibile determinare un livello di concentrazione di TMA al di sotto del quale non si verifichi la sensibilizzazione. Sembra inoltre che gli effetti gravi si manifestino dopo un certo periodo di latenza. La possibilità che gli effetti irreversibili abbiano luogo prima che venga identificato un problema di salute è stata riconosciuta nell'identificazione di altre sostanze (3) estremamente preoccupanti conformemente all'articolo 57, lettera f), del regolamento (CE) n. 1907/2006 a causa delle loro proprietà sensibilizzanti delle vie respiratorie, e confermata dalla giurisprudenza europea (4). |
(6) |
La Commissione osserva che i lavoratori che sono stati sensibilizzati possono solo essere riassegnati ad attività che non comportano alcuna esposizione alla TMA al fine di evitare il ripetersi dei gravi effetti nocivi, il che desta preoccupazioni di ordine sociale e incide sulla qualità della vita dei lavoratori sensibilizzati. |
(7) |
In linea con il parere della maggioranza del comitato, la Commissione ritiene quindi che la TMA dia adito a un livello di preoccupazione equivalente a quella suscitata dalle sostanze di cui all'articolo 57, lettere da a) a e), del regolamento (CE) n. 1907/2006, e che di conseguenza la TMA dovrebbe essere identificata come sostanza estremamente preoccupante conformemente all'articolo 57, lettera f), di detto regolamento a causa delle sue proprietà sensibilizzanti delle vie respiratorie. |
(8) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. L'1,2-anidride dell'acido benzen-1,2,4-tricarbossilico (anidride trimellitica) (TMA) (n. CE: 209-008-0, n. CAS: 552-30-7) è identificata come sostanza estremamente preoccupante conformemente all'articolo 57, lettera f), del regolamento (CE) n. 1907/2006 a causa delle sue proprietà sensibilizzanti delle vie respiratorie.
2. La sostanza di cui al paragrafo 1 è inclusa nell'elenco di sostanze candidate di cui all'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006 e reca, come «Motivo dell'inclusione», la seguente indicazione: «Proprietà sensibilizzanti delle vie respiratorie [articolo 57, lettera f)] – salute umana».
Articolo 2
L'Agenzia europea per le sostanze chimiche è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 13 aprile 2018
Per la Commissione
Elżbieta BIEŃKOWSKA
Membro della Commissione
(1) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.
(2) http://echa.europa.eu/role-of-the-member-state-committee-in-the-authorisation-process/svhc-opinions-of-the-member-state-committee.
(3) Agreement of the Member States Committee on the identification of Diazene-1,2-dicarboxamide [C,C-azodi(formamide)] as a substance of very high concern, https://echa.europa.eu/documents/10162/5b3971ca-7683-414b-b7df-085744c5b327.
Agreement of the Member States Committee on the identification of Hexahydromethylphthalic anhydride, Hexahydro-4-methylphthalic anhydride, Hexahydro-1-methylphthalic anhydride, Hexahydro-3-methylphthalic anhydride as substances of very high concern, https://echa.europa.eu/documents/10162/ab858db8-5467-429c-a94d-2e563f523d01.
Agreement of the Member States Committee on the identification of cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride, cis-cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride, transcyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride as substances of very high concern, https://echa.europa.eu/documents/10162/8a707077-bf1c-462d-bf25-dd58ffa14cf8.
(4) Sentenza del Tribunale del 30 aprile 2015, Polynt e Sitre/ECHA, T-134/13, ECLI:EU:T:2015:254 e sentenza del Tribunale del 30 aprile 2015, Hitachi Chemical Europe e altri/ECHA, T-135/13, ECLI:EU:T:2015:253.
III Altri atti
SPAZIO ECONOMICO EUROPEO
19.4.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 99/18 |
DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA
N. 94/17/COL
del 31 maggio 2017
che chiude il procedimento di indagine formale sulla deroga per i servizi ambulanti nel quadro del regime di differenziazione degli oneri di sicurezza sociale 2014–2020 (Norvegia) [2018/595]
L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA («l'Autorità»),
VISTO:
l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare gli articoli 61 e 62,
il protocollo 26 dell'accordo SEE,
l'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia («l'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte»), in particolare l'articolo 24,
il protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte («il protocollo 3»), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, della parte II,
considerando quanto segue:
I. FATTI
1. Procedimento
(1) |
Con lettera del 13 marzo 2014 (1), le autorità norvegesi hanno notificato il regime di differenziazione degli oneri di sicurezza sociale 2014-2020 ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3. Sulla base di tale notifica e delle informazioni presentate successivamente (2), l'Autorità ha approvato il regime di aiuti notificato con decisione n. 225/14/COL del 18 giugno 2014. |
(2) |
Con sentenza del 23 settembre 2015 nella causa Kimek Offshore AS/ESA (3), la Corte EFTA ha annullato in parte la decisione dell'Autorità. |
(3) |
Con lettera del 15 ottobre 2015 (4), l'Autorità ha chiesto informazioni alle autorità norvegesi. Con lettera del 6 novembre 2015 (5), le autorità norvegesi hanno risposto alla richiesta di informazioni. |
(4) |
Con decisione n. 489/15/COL del 9 dicembre 2015, l'Autorità ha avviato il procedimento di indagine formale. Con lettera del 13 gennaio 2016 (6), le autorità norvegesi hanno risposto alla decisione dell'Autorità. |
(5) |
Il 30 giugno 2016 la decisione di avviare il procedimento di indagine formale è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e nel relativo supplemento SEE (7). L'Autorità ha ricevuto osservazioni da due interessati, la Kimek Offshore AS [lettera del 12 maggio 2016 (8)] e la NHO Finnmark [lettera del 4 luglio 2016 (9)], entro il termine ultimo per la presentazione delle osservazioni, ossia il 30 luglio 2016. Con lettera del 2 agosto 2016 (10), l'Autorità ha inoltrato le osservazioni alle autorità norvegesi, alle quali è stata data l'opportunità di rispondere. Con lettera del 5 settembre 2016 (11), le autorità norvegesi hanno risposto. |
2. Ambito di applicazione dell'indagine formale
(6) |
Con la sua sentenza, la Corte EFTA ha in parte annullato la decisione dell'Autorità che approvava il regime di differenziazione regionale degli oneri di sicurezza sociale 2014-2020. Il regime di aiuti nella sua globalità non è stato sottoposto a un nuovo controllo da parte dell'Autorità nel corso dell'indagine formale. L'indagine è stata limitata alla parte del regime (una deroga per i servizi ambulanti) per la quale l'approvazione dell'Autorità è stata annullata. |
(7) |
Tuttavia, poiché la deroga per i servizi ambulanti è un'eccezione alle norme stabilite dal regime di differenziazione degli oneri di sicurezza sociale, l'Autorità ritiene utile, a fini di completezza, presentare una panoramica degli obiettivi e della base giuridica del regime di aiuti in quanto tale, prima di illustrare le regole relative alla registrazione delle imprese in Norvegia e la deroga stessa per i servizi ambulanti. |
3. Panoramica del regime
3.1. Obiettivi
(8) |
L'obiettivo del regime di differenziazione degli oneri di sicurezza sociale è ridurre o prevenire lo spopolamento delle regioni meno popolate in Norvegia, stimolando l'occupazione. A tal fine, il regime di aiuti al funzionamento riduce il costo del lavoro riducendo le aliquote dei contributi previdenziali in determinate aree geografiche. In linea di massima, le intensità di aiuto variano in funzione della zona geografica in cui l'unità aziendale è registrata. Le regole sulla registrazione sono illustrate più avanti in maggior dettaglio. |
3.2. Base giuridica nazionale
(9) |
La base giuridica nazionale del regime è la sezione 23-2 della legge sulle assicurazioni sociali (12). Questa disposizione sancisce l'obbligo generale per il datore di lavoro di provvedere al pagamento degli oneri di sicurezza sociale calcolati in base al reddito lordo corrisposto al dipendente. Ai sensi del paragrafo 12 della suddetta sezione, il Parlamento norvegese può adottare aliquote differenziate su base regionale nonché disposizioni specifiche per le imprese operanti in taluni settori. Pertanto, la base giuridica del regime è costituita dalla legge sulle assicurazioni sociali, nonché dalle decisioni annuali del Parlamento norvegese (13). |
3.3. Regole sulla registrazione
(10) |
L'ammissibilità agli aiuti nell'ambito del regime dipende dal fatto che un'impresa sia registrata o meno nella zona ammissibile. La regola principale del regime è che le intensità di aiuto variano in funzione della zona geografica in cui l'azienda è registrata. |
(11) |
Il diritto norvegese prevede che le imprese registrino le sottounità per ogni singola attività commerciale svolta (14). Se un'impresa svolge diversi tipi di attività commerciale, occorre registrare le singole sottounità. Inoltre, bisogna registrare unità separate se le attività sono svolte in diverse aree geografiche. |
(12) |
Secondo le autorità norvegesi il criterio della «singola attività commerciale» è soddisfatto quando almeno un dipendente lavora per l'unità madre in una zona distinta e l'impresa può essere visitata in questo luogo. Ogni sottounità costituisce la propria base di calcolo dell'onere di sicurezza sociale differenziato, a seconda del luogo in cui è registrata. Ne consegue che un'impresa registrata al di fuori della zona ammissibile agli aiuti, nell'ambito del regime, sarà ammissibile agli aiuti se e nella misura in cui le sue attività economiche vengono svolte in una sottounità situata all'interno della zona ammissibile. |
3.4. I servizi ambulanti: la misura oggetto della decisione
(13) |
In deroga alla regola principale sulla registrazione, il regime si applica anche alle imprese registrate al di fuori della zona ammissibile che impiegano lavoratori per lavorare in questa zona o se questi sono impiegati in attività «mobili» all'interno della stessa. Ai fini della presente decisione, le attività svolte in tali situazioni sono definite «servizi ambulanti». Questa è la deroga oggetto della presente decisione. Ai fini della presente decisione, la norma viene definita come la «deroga». La base giuridica nazionale della deroga è la sezione 1(4) della decisione n. 1482 del Parlamento norvegese, del 5 dicembre 2013, sulla determinazione delle aliquote fiscali ecc. nel quadro della legge sulle assicurazioni sociali per il 2014. |
(14) |
La deroga si applica solo quando il lavoratore trascorre la metà o più dei suoi giorni lavorativi nella zona ammissibile. Inoltre, l'aliquota ridotta è applicabile soltanto per la parte del lavoro effettuata in tale zona. Come regola di base, il periodo per la registrazione fiscale è un mese di calendario. Gli oneri di sicurezza sociale vengono calcolati sulla base dell'aliquota applicabile nella zona in cui il datore di lavoro si ritiene svolga l'attività commerciale. |
(15) |
Ciò significa che, ad esempio, se un impiegato di un'entità registrata a Oslo (Oslo è nella Zona 1, una zona non ammissibile, dove l'aliquota è quella standard del 14,1 %) svolge il 60 % del suo lavoro per un mese di calendario a Vardø (che si trova nella Zona 5, dove l'aliquota applicabile è dello 0 %) e il resto ad Oslo, l'impresa potrà applicare l'aliquota zero sulla retribuzione dovuta per il lavoro svolto a Vardø, ma non per il lavoro svolto ad Oslo. |
4. Sentenza della Corte EFTA
(16) |
La Corte EFTA ha annullato la decisione dell'Autorità n. 225/14/COL nella misura in cui ha chiuso l'indagine preliminare sulla misura di aiuto di cui alla sezione 1(4) della decisione n. 1482 del Parlamento norvegese, del 5 dicembre 2013, sulla determinazione delle aliquote fiscali ecc. nel quadro della legge sulle assicurazioni sociali per il 2014. |
(17) |
La Corte EFTA ha concluso (15) che l'Autorità non aveva valutato le circostanze e le relative conseguenze riguardo alla compatibilità della norma di cui alla sezione 1(4) con il funzionamento dell'accordo SEE ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 3 SEE, soprattutto per quanto riguarda l'impatto della deroga sulla concorrenza e gli scambi, e la sua compatibilità con il punto 16 degli orientamenti dell'Autorità in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 («gli orientamenti») (16). Secondo la Corte, tale specifica valutazione era fondamentale per la valutazione, da parte dell'Autorità, del regime notificato. |
(18) |
La sezione 1(4) è redatta in modo tale da rispecchiare la deroga (oggetto della presente decisione) con una corrispondente misura antielusione atta a impedire che le imprese richiedano aiuti nell'ambito del regime ricorrendo all'espediente di registrare la loro impresa nella zona in cui si applica un'aliquota dei contributi previdenziali più bassa per poi svolgere attività ambulanti o impiegare lavoratori in una zona in cui è applicabile un'aliquota più alta. La misura antielusione non è oggetto del presente procedimento (17). |
5. Osservazioni delle autorità norvegesi in merito alla decisione n. 489/15/COL
(19) |
In risposta all'avvio dell'indagine formale da parte dell'Autorità (18), le autorità norvegesi hanno chiarito il loro parere sostenendo che l'aliquota applicabile nell'ambito del regime degli oneri di sicurezza sociale si è basata, da prima del 2007, sul luogo in cui il datore di lavoro si riteneva svolgesse la sua attività commerciale. Tale regola si basa sulla premessa fondamentale secondo cui, solo le imprese che svolgono attività economiche nella zona ammissibile dovrebbero ricevere aiuti e solo nella misura in cui esse offrono servizi economici nella zona. La registrazione non è la questione determinante. |
(20) |
L'aiuto concesso sulla base del regime di differenziazione degli oneri di sicurezza sociale ammonta a circa 6,85 miliardi di NOK l'anno (19). Sulla base dei dati raccolti nei primi otto mesi del 2015 le autorità norvegesi hanno presentato gli effetti stimati della deroga nelle diverse zone per tutto il 2015. Per una descrizione delle zone 1, 2, 3, 4 e 4a, cfr. la decisione n. 225/14/COL, punto 25. La Zona 1 comprende le regioni centrali della Norvegia e tutti i territori al di fuori del paese. Le attività svolte nella zona 1 non sono ammissibili agli aiuti nell'ambito del regime. Neanche le attività svolte nella zona 1a sono ammissibili agli aiuti nell'ambito del regime. Tuttavia, nella zona 1a, le autorità norvegesi hanno istituito un sistema che prevede un'aliquota ridotta dei contributi previdenziali. Tale riduzione viene concessa come aiuto de minimis. Le misure che soddisfano le condizioni del regolamento de minimis (20) non costituiscono un aiuto ai sensi dell'articolo 61 dell'accordo SEE. Tabella La tabella mostra una stima degli aiuti concessi nel 2015 alle imprese registrate nelle zone previste dal regime di aiuti, grazie all'applicazione della deroga
|
(21) |
Le autorità norvegesi hanno spiegato che le cifre possono variare sensibilmente a seconda della natura dei servizi ambulanti. I grandi progetti di costruzione fanno generalmente affidamento ai servizi ambulanti e quindi determinano un maggior ricorso ad attività ambulanti. Inoltre, le imprese che svolgono attività sostanziali nelle zone ammissibili possono riorganizzare le loro attività istituendo sottounità nella zona pertinente. Ciò influenzerà anche l'effetto stimato della deroga. Infine, le autorità norvegesi evidenziano che la crescita delle attività nell'industria edilizia ha effetti positivi indiretti sull'occupazione in altri settori nelle zone ammissibili. |
(22) |
La deroga consente alle imprese delle zone ammissibili di accedere alla manodopera a un costo inferiore. Senza tale deroga le imprese della zona ammissibile avrebbero maggiori difficoltà a reperire manodopera specializzata. Inoltre, l'impiego di manodopera specializzata mediante i servizi ambulanti può contribuire ad accrescere le conoscenze e le competenze delle imprese locali. Queste conoscenze e competenze possono rimanere in azienda anche quando il lavoratore ambulante lascia l'impresa, il che produce un effetto durevole sulla forza lavoro e sulle imprese locali. |
(23) |
La deroga mette sullo stesso piano tutti gli operatori economici attivi nella zona ammissibile. Le imprese locali possono trarre benefici dalla concorrenza in termini di prezzi più bassi per i servizi ambulanti. |
(24) |
I dipendenti che dimorano temporaneamente nelle zone ammissibili contribuiranno all'economia locale attraverso l'acquisto di beni e servizi. Quando i servizi ambulanti sono legati a un progetto temporaneo ciò si manifesta come effetto temporaneo. Quando il ricorso ai servizi ambulanti in una regione è prolungato, l'effetto è di lunga durata. |
(25) |
Le imprese registrate nelle zone centrali che forniscono servizi ambulanti nelle zone ammissibili possono assumere personale su base locale. Pur essendo di natura temporanea, questi posti di lavoro contribuiranno ad accrescere i redditi salariali nelle regioni ammissibili, con effetti positivi sull'attività economica. Le autorità norvegesi affermano che la deroga riduce i costi della manodopera e conferisce alla manodopera un vantaggio rispetto al capitale, ove essi siano sostituibili. Ciò contribuisce a far crescere l'occupazione. |
6. Osservazioni degli interessati
6.1. Kimek Offshore AS
(26) |
La Kimek Offshore AS (la «Kimek») è una società di servizi che opera nel settore petrolifero e del gas e fa parte del Kimek Group. La Kimek ha sede a Kirkenes, nella contea di Finnmark, una regione in cui vige un'aliquota zero per il contributo di previdenza sociale. |
(27) |
Oltre a commentare la decisione di avvio dell'indagine formale dell'Autorità, la Kimek ha commentato le osservazioni delle autorità norvegesi sopra esposte. |
(28) |
La Kimek ritiene che le autorità norvegesi non abbiano in gran parte documentato gli aspetti seguenti: che la deroga contribuisce a un obiettivo ben definito d'interesse comune, che è necessario l'intervento statale, che la deroga è appropriata, che ha un effetto di incentivazione, che è proporzionata e che sono evitati indebiti effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi tra gli Stati del SEE. |
(29) |
I concorrenti della Kimek sono in gran parte situati al di fuori delle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale. La Kimek disapprova la deroga perché consente alle imprese situate al di fuori delle zone ammissibili di beneficiare del regime di aiuti quando svolgono attività nelle zone ammissibili. La Kimek afferma che quelle imprese non presentano le stesse difficoltà delle imprese situate nelle zone ammissibili. Ritiene inoltre che la deroga non sia adatta a contrastare lo spopolamento e a rafforzare i modelli di insediamento nelle zone ammissibili. Al contrario, essa danneggia le imprese situate nelle zone ammissibili. |
(30) |
La Kimek non condivide il parere delle autorità norvegesi, secondo il quale la deroga consentirebbe alle imprese locali di accedere, a un costo inferiore, a una manodopera specializzata che diversamente non sarebbe disponibile. La Kimek sostiene che tale tesi non sia stata né dimostrata né documentata dalle autorità norvegesi. |
(31) |
Ritiene inoltre vi sia il rischio che la deroga porti a una «fuga di cervelli» dalle aree ammissibili, perché le persone non riusciranno a trovare un impiego a livello locale. |
(32) |
Secondo la Kimek le autorità norvegesi non hanno documentato che le imprese non registrate localmente impiegano lavoratori dimoranti nella zona ammissibile. |
(33) |
Inoltre, la Kimek ritiene che i lavoratori ambulanti offshore non contribuiscano in alcun modo sostanziale all'economia locale. Essi vivono sulla piattaforma di trivellazione e qui trascorrono la maggior parte del tempo libero e consumano tutti i loro pasti. |
(34) |
Quanto alla tesi avanzata dalle autorità norvegesi, secondo la quale le conoscenze e le competenze dei lavoratori ambulanti resteranno all'interno delle imprese locali, la Kimek non vede come questo possa contribuire a ridurre o a prevenire lo spopolamento. |
(35) |
Secondo la Kimek le autorità norvegesi non hanno documentato in che modo la deroga possa far crescere la concorrenza. A tale proposito, la Kimek cita una peculiarità del diritto del lavoro norvegese, che consente alle imprese di concedere turni di 12 ore ai propri lavoratori ambulanti, mentre le imprese locali sono soggette a un limite di 8 ore lavorative. Questo rappresenta un notevole svantaggio per le imprese locali. |
6.2. NHO Finnmark
(36) |
La NHO Finnmark è la sede regionale della Confederazione nazionale delle imprese norvegesi. Essa condivide le osservazioni della Kimek esposte sopra. |
(37) |
La NHO Finnmark sostiene che gli aiuti a finalità regionale dovrebbero essere concessi soltanto alle imprese situate nelle zone ammissibili a tali aiuti. Le imprese registrate al di fuori delle zone ammissibili non presentano gli stessi problemi delle imprese situate nelle zone ammissibili. La deroga non è adatta a contrastare lo spopolamento e a rafforzare i modelli di insediamento. Al contrario, secondo la NHO Finnmark, essa danneggerebbe le imprese situate nelle zone ammissibili. |
(38) |
La NHO Finnmark, come la Kimek, sottolinea che il diritto del lavoro norvegese conferisce un vantaggio particolare alle imprese non registrate nella zona ammissibile. Essa ritiene inoltre che i lavoratori ambulanti non contribuiscano all'economia locale allo stesso modo dei lavoratori residenti nella zona. |
7. Commenti delle autorità norvegesi in merito alle osservazioni degli interessati
(39) |
In risposta alle osservazioni degli interessati, le autorità norvegesi precisano che l'oggetto dell'indagine formale è la deroga, non il regime di aiuti in quanto tale. Le autorità norvegesi spiegano che la deroga è l'espressione del principio generale, secondo il quale l'aiuto a finalità regionale dovrebbe essere concesso alle attività economiche effettivamente svolte nelle aree geografiche coperte dal regime. |
(40) |
Le autorità norvegesi sottolineano che né l'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo SEE, né gli orientamenti richiedono ai beneficiari degli aiuti a finalità regionale di essere registrati nella zona ammissibile a tali aiuti. Le autorità norvegesi concordano con la Kimek sul fatto che i problemi delle imprese formalmente registrate nelle zone ammissibili non possono essere identici ai problemi delle società registrate formalmente al di fuori della zona ammissibile, che tuttavia forniscono servizi ambulanti in tale zona. Le autorità norvegesi non condividono tuttavia la tesi della Kimek, la quale sostiene che le imprese registrate al di fuori della zona ammissibile non devono far fronte agli stessi problemi quando lavorano nella zona ammissibile. Le società devono far fronte alle stesse condizioni climatiche, alla stessa distanza dai subcontraenti. Inoltre, le imprese che inviano lavoratori ambulanti devono accollarsi costi aggiuntivi di trasporto e di alloggio del personale. Le autorità norvegesi precisano che le argomentazioni della Kimek si basano sul settore del petrolio, ovverosia sul settore economico in cui opera la società. Esse sostengono che la valutazione di compatibilità degli aiuti debba essere effettuata a un livello più generale, tenendo conto degli svantaggi specifici o permanenti riscontrati dalle imprese all'interno di tutti i settori pertinenti. |
(41) |
Le autorità norvegesi suffragano le loro dichiarazioni, riguardo alla difficoltà delle imprese di reclutare manodopera specializzata nelle tre contee più a nord, con una relazione della NAV Finnmark (21), l'amministrazione norvegese per l'impiego e la sicurezza sociale della contea di Finnmark. Nelle contee di Nordland e di Troms il 14 % delle imprese oggetto della relazione hanno avuto difficoltà a trovare personale a causa dell'assenza di lavoratori qualificati. Nella contea di Finnmark tale cifra si attestava all'11 %. |
(42) |
Le autorità norvegesi sottolineano che le imprese registrate nell'area ammissibile possono applicare l'aliquota più bassa dei contributi previdenziali su tutti i loro costi di personale (a meno che non forniscano servizi ambulanti al di fuori della zona ammissibile), mentre le imprese registrate in un'altra zona, fornitrici di servizi ambulanti, possono applicare l'aliquota ridotta soltanto se il lavoratore trascorre la metà o più dei suoi giorni lavorativi nella zona ammissibile, e in tal caso solo sul salario pagato per il lavoro effettivamente svolto in tale zona. |
(43) |
Quale prova degli effetti indiretti dell'aiuto a finalità regionale, le autorità norvegesi hanno citato due studi sugli effetti delle attività petrolifere nel nord della Norvegia (22). Secondo il primo studio relativo al progetto petrolifero di Snøhvit, nella contea di Finnmark, l'effetto diretto sull'occupazione sarebbe stato di 230 uomini/anno, mentre quello indiretto di altri 170 uomini/anno. Le autorità norvegesi precisano che questi sono gli effetti del progetto in quanto tale, non un risultato diretto di una misura specifica. Il secondo studio mostra che l'effetto indiretto principale, generato dal settore petrolifero, si riscontra nel settore denominato «servizi privati», che include le attività professionali, scientifiche e tecniche, la fornitura di personale, il noleggio di macchinari ed attrezzature per il trasporto, i servizi legali e contabili, le attività di architettura, i servizi alberghieri e di ristorazione, le fognature e lo smaltimento dei rifiuti. |
(44) |
Le autorità norvegesi mettono in dubbio la pertinenza del diritto del lavoro norvegese per la valutazione della deroga. In ogni caso, esse precisano che la base giuridica per la deviazione dal limite di 8 ore lavorative, cui ha fatto riferimento il denunciante, è applicabile a qualunque impresa, indipendentemente dall'area geografica del lavoratore e del datore di lavoro, ma subordinatamente a un accordo tariffario. |
II. VALUTAZIONE
1. Esistenza di un aiuto di Stato
(45) |
L'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE stipula quanto segue: «Salvo deroghe contemplate dal presente accordo, sono incompatibili con il funzionamento del medesimo, nella misura in cui incidano sugli scambi fra parti contraenti, gli aiuti concessi da Stati membri della Comunità, da Stati AELS (EFTA) o mediante risorse statali sotto qualsiasi forma, che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza». |
(46) |
Ciò significa che una misura costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE, se le condizioni seguenti sono cumulativamente soddisfatte: la misura i) viene concessa dallo Stato o mediante risorse statali; ii) conferisce un vantaggio economico selettivo al beneficiario; iii) è atta ad incidere sugli scambi tra le parti contraenti e a falsare la concorrenza. |
(47) |
Nella decisione n. 225/14/COL l'Autorità ha concluso che il regime di differenziazione degli oneri di sicurezza sociale 2014-2020 costituisce un regime di aiuti. L'Autorità fa riferimento alla sua argomentazione ai punti 68-74 di quella decisione. La deroga per i servizi ambulanti fa parte delle disposizioni che prevedono quel regime di aiuti. Essa amplia il campo di applicazione del regime nel senso che estende la cerchia dei potenziali beneficiari alle imprese non registrate nelle zone ammissibili. Come per l'altro aiuto concesso nel quadro del regime, l'estensione del regime alle imprese registrate al di fuori delle zone ammissibili determina il conferimento di vantaggi selettivi alle imprese mediante risorse statali. Questi vantaggi sono atti ad incidere sugli scambi e a falsare la concorrenza. |
2. Requisiti procedurali
(48) |
Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3: «All'Autorità di vigilanza EFTA sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti […]. Lo Stato interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale». |
(49) |
Le autorità norvegesi hanno dato esecuzione alla deroga a partire dal 1o luglio 2014, dopo che essa è stata approvata dall'Autorità con decisione n. 225/14/COL. Con l'annullamento dell'approvazione della deroga da parte della Corte EFTA, l'aiuto è diventato illegale. Le autorità norvegesi hanno sospeso la deroga in esame a partire dal 1o gennaio 2016 in attesa del risultato finale del procedimento di indagine formale. |
3. Compatibilità dell'aiuto
(50) |
L'Autorità deve valutare se la deroga sia compatibile con il funzionamento dell'accordo SEE sulla base dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), di tale accordo, in linea con gli orientamenti. |
(51) |
La deroga per i servizi ambulanti autorizza le imprese non registrate nell'area ammissibile di beneficiare della riduzione degli oneri di sicurezza sociale quando, e nella misura in cui, esse svolgono attività economiche nell'area registrata. Né l'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo SEE, né gli orientamenti [e neppure le norme sugli aiuti a finalità regionale del RGEC (23)] chiedono ai beneficiari degli aiuti a finalità regionale di essere registrati nelle aree assistite. |
(52) |
Gli aiuti a finalità regionale possono contribuire allo sviluppo economico nelle zone svantaggiate solo se sono tesi a stimolare investimenti o attività economiche supplementari in quelle zone (24). Gli orientamenti autorizzano sia gli aiuti a finalità regionale agli investimenti che gli aiuti a finalità regionale al funzionamento. Gli aiuti a finalità regionale agli investimenti dovrebbero condurre a investimenti nelle zone previste dalla carta degli aiuti a finalità regionale della Norvegia, approvata dall'Autorità (25). La lente attraverso cui si esaminano gli aiuti a finalità regionale al funzionamento focalizza invece l'attenzione su un aspetto leggermente diverso. Gli aiuti a finalità regionale al funzionamento possono rientrare nel campo di applicazione dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo SEE, soltanto se sono tesi ad affrontare svantaggi specifici o permanenti riscontrati dalle entità che svolgono attività economiche nelle regioni svantaggiate (26). In tale contesto, il punto 16 degli orientamenti sancisce che: «Gli aiuti al funzionamento possono essere considerati compatibili se sono destinati […] a prevenire o ridurre lo spopolamento nelle zone a bassissima densità demografica». |
(53) |
Indubbiamente la portata geografica del regime in quanto tale è limitata alle regioni svantaggiate. Il campo di applicazione di questa decisione è limitato alla deroga. La questione è appurare se tale deroga, che permette alle imprese registrate al di fuori delle regioni coperte dal regime di beneficiare degli aiuti previsti dal regime, ammesso che esse svolgano attività economiche nelle regioni svantaggiate, sia compatibile con le norme in materia di aiuti di Stato. |
(54) |
L'Autorità concorda con le autorità norvegesi sul fatto che la deroga non possa essere valutata indipendentemente dal regime di differenziazione degli oneri di sicurezza sociale 2014-2020 di cui fa parte. A tale proposito, l'Autorità cita la valutazione di tale regime nella sua decisione n. 225/14/COL, in cui essa lo ha dichiarato compatibile con il funzionamento dell'accordo SEE sulla base dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c). In quella decisione l'Autorità ha constatato che il regime in quanto tale contribuiva a un obiettivo ben definito d'interesse comune (27), che era necessario l'intervento statale (28), che era appropriato (29), che aveva un effetto di incentivazione (30), che era proporzionato (31) e che evitava indebiti effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi tra gli Stati del SEE (32). Questi principi generali di valutazione si applicano ai regimi di aiuti in quanto tali. L'Autorità non sottopone le singole norme di un regime a una valutazione separata basata su questi principi generali di valutazione. |
(55) |
Il fatto che la Corte EFTA abbia concluso che la deroga sia separabile dal resto del regime (33) non significa che la deroga stessa debba essere valutata indipendentemente dal regime. Quanto alla separabilità, occorre stabilire se l'elemento di un regime sia così intrinsecamente legato al regime in quanto tale da non poter esserne logicamente separato. Anche se la deroga può essere logicamente separata dal regime di differenziazione degli oneri di sicurezza sociale 2014-2020, nel senso che può essere eliminata dal regime senza che esso venga privato di una componente necessaria per la sua esistenza, l'Autorità deve effettuare un'analisi della compatibilità della deroga considerando che essa fa parte di un regime generale di aiuti. |
(56) |
Questo regime generale di aiuti è una parte centrale del contesto in cui opera la deroga. In effetti, la deroga esiste solo come deroga alle norme del regime generale (34). Quindi, per estensione, l'Autorità deve anche tenere conto del fatto che (fatta salva la deroga) questo regime generale è stato validamente dichiarato compatibile con il funzionamento dell'accordo SEE. |
(57) |
Le autorità norvegesi hanno presentato una sintesi degli effetti finanziari della deroga (cfr. il punto 20 e la tabella 1 riportata sopra). |
(58) |
La deroga, come il regime di cui fa parte, ha una finalità regionale. Essa è intesa a stimolare l'occupazione nelle zone ammissibili. Il miglioramento delle opportunità di lavoro, tuttavia, è solo uno strumento per raggiungere l'obiettivo dell'aiuto, vale a dire ridurre o prevenire lo spopolamento. È fondamentale tenere conto dei più ampi effetti economici della misura quando si valuta la compatibilità degli aiuti. |
(59) |
Secondo l'Autorità le autorità norvegesi hanno già dimostrato che occorre un intervento statale per stimolare le attività economiche nelle zone ammissibili. Questa necessità riguarda del pari tutte le imprese che svolgono attività economiche nelle zone ammissibili, siano esse o meno registrate. Inoltre, le autorità norvegesi hanno adeguatamente dimostrato che la sovvenzione dei servizi ambulanti incentiva l'attività economica nelle zone ammissibili. Ciò è in linea con i punti 6 e 71 degli orientamenti dove si legge che gli aiuti stimolano l'attività economica. La Kimek e la NHO Finnmark sostengono che gli aiuti dovrebbero essere limitati alle società registrate nelle zone ammissibili. Secondo l'Autorità, invece, le imprese che forniscono servizi ambulanti devono far fronte agli stessi problemi delle imprese registrate localmente (clima, distanza dai subcontraenti). A tal proposito l'Autorità fa notare che gli interessati, la Kimek e la NHO Finnmark, non hanno indicato alcun problema specifico che renderebbe le operazioni più difficili per le imprese registrate localmente, rispetto alle imprese che forniscono servizi ambulanti quando svolgono attività nelle zone ammissibili. |
(60) |
D'altro canto, secondo l'Autorità, le autorità norvegesi non hanno documentato il fatto che le imprese fornitrici di servizi ambulanti assumono lavoratori su base locale e permanente nelle zone ammissibili. Le autorità norvegesi non hanno addotto teorie economiche o considerazioni generali a sostegno della dichiarazione secondo la quale i lavoratori vengono assunti su base permanente. Secondo l'Autorità, le autorità norvegesi non hanno pertanto dimostrato che la deroga possa creare posti di lavoro permanenti nelle zone ammissibili. Questo non è tuttavia un requisito fondamentale per la compatibilità degli aiuti a finalità regionale (35). Come indicato sopra, gli aiuti a finalità regionale dovrebbero essere concessi al fine di stimolare l'attività economica. Questo vale indipendentemente dal fatto che l'impresa che esercita l'attività economica sia o meno registrata nella zona pertinente. |
(61) |
Riguardo agli effetti più indiretti della deroga, secondo le autorità norvegesi tali effetti riguardano non soltanto una spesa maggiore per beni e servizi da parte dei lavoratori ambulanti, ma anche il trasferimento delle conoscenze e delle competenze alle aziende locali. Il regime non è tagliato su misura su un settore specifico, ma copre piuttosto la maggior parte dei settori economici norvegesi (36). Vista l'ampia portata del regime, l'Autorità concorda con le autorità norvegesi sul fatto che sia necessario adottare una visuale più ampia quando si valutano gli effetti indiretti di una misura. Studiare i singoli settori è tuttavia utile per esaminare gli effetti reali della deroga. Le autorità norvegesi hanno presentato alcuni studi per dimostrare che i servizi ambulanti generano effetti indiretti positivi nelle zone ammissibili. In particolare, esse hanno fatto riferimento a due studi sugli effetti delle attività petrolifere nel nord della Norvegia. Secondo il primo studio sul progetto petrolifero di Snøhvit, nella contea di Finnmark, l'effetto diretto sull'occupazione sarebbe stato di 230 uomini/anno, mentre l'effetto indiretto sarebbe stato di altri 170 uomini/anno. Il secondo studio mostra che il notevole effetto indiretto generato dal settore petrolifero è osservabile nel settore denominato «servizi privati», che comprende le attività professionali, scientifiche e tecniche, la fornitura di personale, il noleggio di macchinari e di attrezzature per il trasporto, i servizi legali e contabili, le attività di architettura, i servizi alberghieri e di ristorazione, le fognature e lo smaltimento dei rifiuti. |
(62) |
Secondo l'Autorità questi studi forniscono evidenze di ragguardevoli effetti indiretti positivi. Poiché tuttavia gli effetti indiretti non possono essere isolati facilmente, occorre attribuire notevole importanza alle considerazioni generali sugli effetti di una misura come quella in esame. L'Autorità è convinta che la sovvenzione dei servizi ambulanti contribuisca alla vendita dei beni e dei servizi locali, e quindi all'economia locale. Questo vale in modo particolare per i pendolari, specialmente quelli a breve o medio termine, perché è probabile che essi effettuino acquisti in alberghi, ristoranti ecc. Alla luce di ciò, l'Autorità è convinta che la deroga generi sostanziali effetti indiretti positivi, che aiutano a prevenire o a ridurre lo spopolamento nelle zone a bassissima densità demografica. |
(63) |
La Kimek ritiene che i lavoratori ambulanti offshore non contribuiscano in alcun modo sostanziale all'economia locale. Essi vivono sulla piattaforma di trivellazione e qui trascorrono la maggior parte del tempo libero e consumano tutti i loro pasti. L'Autorità osserva che alcuni lavoratori contribuiranno in misura minore agli effetti indiretti della deroga a causa della natura del loro lavoro. Tuttavia, la deroga non è limitata a un determinato settore, ma è piuttosto una norma orizzontale, applicabile a tutti i settori. |
(64) |
Un individuo che offre servizi ambulanti che richiedono un certo livello di conoscenze e di competenze può trasferire tali conoscenze e competenze alle imprese locali. L'Autorità osserva che la Kimek non vede come le conoscenze e le competenze, trasferite dai dipendenti ambulanti alle imprese situate nelle zone ammissibili, possano prevenire o ridurre lo spopolamento. L'Autorità è del parere che le conoscenze e le competenze siano necessarie per svolgere molte attività economiche e quindi siano importanti per mantenere l'occupazione nelle zone ammissibili. In particolare, le imprese locali, che partecipano a progetti comuni (quali grandi progetti di costruzione) insieme alle imprese fornitrici di servizi ambulanti, hanno la possibilità di acquisire conoscenze, competenze ed esperienza nel lavoro richiesto da questo tipo di progetti. Le imprese registrate localmente avrebbero quindi la possibilità di trattenere tali benefici. Inoltre, le imprese registrate localmente possono beneficiare delle conoscenze e delle competenze acquisite grazie all'interazione o alla collaborazione con le imprese fornitrici di attività ambulanti (per esempio servizi di consulenza o altri servizi specializzati), purché tali attività possano essere classificate come «ambulanti» a norma del diritto norvegese. L'Autorità concorda con le autorità norvegesi sul fatto che il trasferimento di conoscenze e di competenze da parte dei lavoratori ambulanti alle imprese registrate localmente possa essere un elemento importante a sostegno dell'occupazione di lavoratori qualificati nelle zone ammissibili e che quindi aiuti in maniera sostanziale a prevenire o a ridurre lo spopolamento in quelle zone. |
(65) |
Oltre ad acquisire conoscenze e competenze, le imprese locali possono accedere, a un costo inferiore, a una manodopera specializzata che diversamente non sarebbe disponibile. Questo è vantaggioso per le imprese locali, poiché i costi più bassi per i servizi ambulanti rendono più attraente e più redditizio gestire un'impresa nella zona ammissibile. Inoltre, la deroga permette a tutti gli operatori economici attivi nella zona ammissibile di avere gli stessi costi di sicurezza sociale per tutto il periodo di attività in quella zona. |
(66) |
In sintesi, secondo l'Autorità, le autorità norvegesi hanno adeguatamente dimostrato che i sussidi per i servizi ambulanti aiutano a generare effetti indiretti positivi, quali una maggiore spesa per beni e servizi nelle zone ammissibili, il che a sua volta si ripercuote positivamente sui mercati del lavoro nelle zone ammissibili. L'Autorità è inoltre convinta del fatto che i sussidi per i servizi ambulanti contribuiscano ad offrire manodopera specializzata a un costo inferiore e a trasferire conoscenze e competenze alle imprese stabilite localmente, un fattore fondamentale per la sopravvivenza di molte attività economiche nelle zone ammissibili. Di conseguenza la deroga contribuisce a prevenire o a ridurre lo spopolamento nelle zone a bassissima densità demografica. |
(67) |
Per quanto riguarda gli effetti della deroga sulla concorrenza e sugli scambi, le autorità norvegesi sostengono che essa crei condizioni di parità per tutte le imprese attive nelle zone svantaggiate, in quanto è applicabile indistintamente a qualsiasi impresa con sede nel SEE. Le società registrate al di fuori dalla Norvegia, che inviano i loro dipendenti nelle zone ammissibili e sono soggette agli oneri di sicurezza sociale norvegesi, beneficiano della deroga se soddisfano le condizioni pertinenti. Senza la deroga, tali società dovrebbero essere registrate nell'area pertinente per essere soggette alle stesse norme di tassazione delle loro controparti norvegesi registrate localmente. Ciò creerebbe un ostacolo all'ingresso sul mercato, in contrapposizione alla logica prevista al punto 134 degli orientamenti, dove si legge: «Se l'aiuto è necessario e proporzionale per conseguire l'obiettivo comune […], è probabile che gli effetti negativi dell'aiuto siano compensati dagli effetti positivi. Tuttavia, in alcuni casi, l'aiuto potrebbe comportare cambiamenti nella struttura del mercato o nelle caratteristiche di un settore o di un'industria, che a loro volta causerebbero notevoli distorsioni della concorrenza con barriere all'ingresso o all'uscita del mercato, effetti di sostituzione o spostamento dei flussi di scambio. In questi casi, è improbabile che gli effetti negativi individuati possano essere compensati da un qualche effetto positivo». Secondo l'Autorità, quindi, la deroga garantisce che siano evitati effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sull'accesso al mercato. Questo è un elemento positivo, alla luce del punto 3 degli orientamenti, secondo il quale la valutazione degli aiuti a finalità regionale contribuisce a bilanciare la necessità di sussidi per lo sviluppo regionale, garantendo parità di condizioni tra gli Stati del SEE. Come osservato sopra, l'Autorità non concorda con la Kimek sul fatto che le imprese registrate nella zona ammissibile incontrino maggiori difficoltà permanenti rispetto a quelle che inviano i loro dipendenti a lavorare nella zona su base non permanente. Al contrario, le imprese registrate al di fuori della zona ammissibile possono avere uno svantaggio competitivo rispetto alle imprese locali a causa, tra l'altro, dei costi di trasporto e di alloggio del personale. |
(68) |
Le imprese che effettuano servizi ambulanti possono in una certa misura registrare sottounità nella zona ammissibile. Senza la deroga per i servizi ambulanti nell'area ammissibile, vi sarebbe una disparità di trattamento a seconda del fatto che l'impresa fornitrice di servizi abbia stabilito una sottounità nell'area ammissibile. Esiste il rischio che ciò possa incidere maggiormente sulle imprese registrate all'estero che su quelle registrate in Norvegia. Le imprese non registrate in Norvegia, specialmente le PMI, si presume conoscano in misura minore le particolarità delle norme norvegesi sulla registrazione delle imprese e i loro effetti sulle aliquote previdenziali. Ciò detto, secondo l'Autorità la deroga garantisce che siano evitati effetti negativi indebiti (creazione di ostacoli all'ingresso sul mercato e spostamento dei flussi di scambio) sulla concorrenza e sugli scambi tra gli Stati del SEE, il che è in linea con il punto 134 degli orientamenti. |
(69) |
Stando all'ultimo ciclo di osservazioni delle autorità norvegesi, non si rileva una disparità di trattamento ingiustificata, a norma del diritto del lavoro norvegese, tra le imprese fornitrici di servizi ambulanti e le imprese registrate localmente, come sostengono gli interessati. Pertanto l'Autorità non considererà più questa argomentazione. |
(70) |
Alla luce di quanto esposto sopra, l'Autorità conclude che la deroga è compatibile con il funzionamento dell'accordo SEE sulla base dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c). |
4. Conclusione
(71) |
Come stabilito sopra, l'Autorità conclude che la deroga per i servizi ambulanti nel quadro del regime di differenziazione degli oneri di sicurezza sociale 2014-2020 è compatibile con il funzionamento dell'accordo SEE. La deroga è quindi autorizzata quale parte di tale regime fino al 31 dicembre 2020, data in cui scadrà l'approvazione del regime da parte dell'Autorità, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La deroga per i servizi ambulanti nel quadro del regime di differenziazione degli oneri di sicurezza sociale 2014-2020 è compatibile con il funzionamento dell'accordo SEE, a norma dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c). L'indagine formale è chiusa.
Articolo 2
L'attuazione della misura è di conseguenza autorizzata.
Articolo 3
Il Regno di Norvegia è destinatario della presente decisione.
Articolo 4
Il testo in lingua inglese della presente decisione è il solo facente fede.
Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2017.
Per l'Autorità di vigilanza EFTA
Sven Erik SVEDMAN
Il presidente
Frank J. BÜCHEL
Membro del Collegio
(1) Documenti n. 702438-702440, 702442 e 702443.
(2) Cfr. il punto 2 della decisione n. 225/14/COL (GU C 344 del 2.10.2014, pag. 14 e il supplemento SEE n. 55 del 2.10.2014, pag. 4).
(3) Causa E-23/14 Kimek Offshore AS/Autorità di vigilanza EFTA, Corte EFTA, relazione n. 412 [2015].
(4) Documento n. 776348.
(5) Documenti n. 779603 e 779604.
(6) Documento n. 787605.
(7) GU C 263 del 30.6.2016, pag. 21 e supplemento SEE n. 36 del 30.6.2016, pag. 3.
(8) Documento n. 804442.
(9) Documento n. 811491.
(10) Documento n. 813803.
(11) Documento n. 816653.
(12) LOV-1997-02-28-19.
(13) Per ulteriori dettagli sul regime di aiuti si rimanda alla decisione dell'Autorità n. 225/14/COL.
(14) Legge sul coordinamento del registro delle entità giuridiche (LOV-1994-06-03-15).
(15) Causa E-23/14 Kimek Offshore AS/Autorità di vigilanza EFTA, Corte EFTA, relazione n. 412 [2015], punto 116.
(16) GU L 166 del 5.6.2014, pag. 44 e supplemento SEE n. 33 del 5.6.2014, pag. 1.
(17) Cfr. ordinanza della Corte EFTA del 23.11.2015 nella causa E-23/14 INT Kimek Offshore AS/Autorità di vigilanza EFTA, Corte EFTA, relazione n. 666 [2015].
(18) Le osservazioni presentate in precedenza dalle autorità norvegesi sono sintetizzate nella decisione di avviare l'indagine formale, decisione n. 489/15/COL, punti 15-21.
(19) Cfr. la decisione n. 225/14/COL, punto 49.
(20) Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18.12.2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 1), incorporato nell'accordo SEE nell'allegato XV, punto 1ea.
(21) NAV Finnmark Bedriftsundersøkelse 2016, Notat 1 2016, disponibile qui: https://www.nav.no/no/Lokalt/Finnmark/Statistikk+og+presse/bedriftsunders%C3%B8kelse--378352.
(22) Snøhvit og andre eventyr dell'NHO, disponibile qui: http://www.aksjonsprogrammet.no/vedlegg/Snohvit_12des.pdf e Ringvirkninger av petroleumsnæringen i norsk økonomi di Statistics Norway, disponibile qui: https://www.ssb.no/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/artikler-og-publikasjoner/_attachment/218398?_ts=14b82bba2f0.
(23) Il regolamento generale di esenzione per categoria («RGEC»). Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1), incorporato nell'accordo SEE nell'allegato XV, punto 1 j. Le modifiche alle norme sugli aiuti a finalità regionale, approvate in linea di principio dalla Commissione europea il 17.5.2017, non modificano questo requisito. L'articolo 15, paragrafo 3, lettera a), del regolamento modificativo autorizza gli aiuti a finalità regionale al funzionamento se «i beneficiari svolgono la loro attività economica» in zone a bassissima densità demografica. Il regolamento modificativo è consultabile al seguente indirizzo: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32017R1084.
(24) Punto 6 degli orientamenti.
(25) Cfr. decisione n. 91/14/COL (GU L 172 del 12.6.2014, pag. 52).
(26) Punto 16 degli orientamenti.
(27) Cfr. la decisione dell'Autorità n. 225/14/COL, punti 85-91.
(28) Cfr. la decisione dell'Autorità n. 225/14/COL, punti 92-99.
(29) Cfr. la decisione dell'Autorità n. 225/14/COL, punti 100-107.
(30) Cfr. la decisione dell'Autorità n. 225/14/COL, punti 108-112.
(31) Cfr. la decisione dell'Autorità n. 225/14/COL, punti 113-117.
(32) Cfr. la decisione dell'Autorità n. 225/14/COL, punti 118-121.
(33) Sentenza della Corte EFTA nella causa E-23/14 Kimek Offshore AS/Autorità di vigilanza EFTA, Corte EFTA, relazione n. 412 [2015], punto 58.
(34) A tal proposito l'Autorità precisa che le attività che possono potenzialmente beneficiare della deroga vengono limitate dal diritto norvegese sulla registrazione delle attività commerciali (cfr. i precedenti punti 11 e 12).
(35) L'obiettivo degli aiuti a finalità regionale è contribuire allo sviluppo economico di talune zone svantaggiate (punto 1 degli orientamenti). Questo obiettivo si raggiunge stimolando attività economiche supplementari in quelle zone (punto 6 degli orientamenti). Promuovere l'occupazione permanente è un modo per conseguire questo risultato, ma non è l'unica soluzione.
(36) Cfr. la decisione dell'Autorità n. 225/14/COL, punti 11-16.