ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 91

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

61° anno
9 aprile 2018


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Avviso concernente l'entrata in vigore dell'accordo bilaterale tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America su misure prudenziali in materia di assicurazione e riassicurazione

1

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/548 del Consiglio, del 6 aprile 2018, che modifica il regolamento (UE) 2017/1509, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

2

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/549 della Commissione, del 6 aprile 2018, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

11

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/550 della Commissione, del 6 aprile 2018, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009 recante modalità di attuazione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio per quanto riguarda le procedure informatizzate relative alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall'accisa

13

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di esecuzione (PESC) 2018/551 del Consiglio, del 6 aprile 2018, che modifica la decisione (PESC) 2016/849 concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

16

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2018/552 della Commissione, del 6 aprile 2018, che aggiorna i riferimenti di cui alla direttiva 2003/96/CE del Consiglio ai codici della nomenclatura combinata per taluni prodotti

27

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio ( GU L 88 del 31.3.2017 )

30

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

9.4.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 91/1


Avviso concernente l'entrata in vigore dell'accordo bilaterale tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America su misure prudenziali in materia di assicurazione e riassicurazione

L'Unione europea e gli Stati Uniti d'America si sono notificati reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie per l'entrata in vigore dell'accordo bilaterale tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America su misure prudenziali in materia di assicurazione e riassicurazione (1). Di conseguenza, tale accordo, ai sensi del suo articolo 8, è entrato in vigore il 4 aprile 2018.


(1)  GU L 258 del 6.10.2017, pag. 4.


REGOLAMENTI

9.4.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 91/2


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/548 DEL CONSIGLIO

del 6 aprile 2018

che modifica il regolamento (UE) 2017/1509, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

visto il regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio, del 30 agosto 2017, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga il regolamento (CE) n. 329/2007 (1), in particolare l'articolo 47, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 30 agosto 2017 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2017/1509.

(2)

Il 30 marzo 2018 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSC»), istituito a norma della risoluzione UNSC 1718 (2006), ha aggiunto una persona e 21 entità all'elenco di persone ed entità soggette a misure restrittive e ha designato 15 navi per un congelamento di beni, 25 navi per un divieto di ingresso portuale e 12 navi per un cambiamento di bandiera.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza gli allegati XIII e XIV del regolamento (UE) 2017/1509,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati XIII e XIV del regolamento (UE) 2017/1509 sono modificati come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 2018

Per il Consiglio

La presidente

E. ZAHARIEVA


(1)  GU L 224 del 31.8.2017, pag. 1.


ALLEGATO

1)

La persona e le entità seguenti sono aggiunte all'elenco delle persone ed entità di cui all'articolo 34, paragrafi 1 e 3, che figura nell'allegato XIII del regolamento (UE) 2017/1509:

«a)   Persone fisiche

 

Nome

Pseudonimi

Informazioni sull'identità

Data di designazione da parte dell'ONU

Motivi

80.

TSANG YUNG YUAN

Neil Tsang, Yun Yuan Tsang

Data di nascita: 20.10.1957

Passaporto n.: 302001581

30.3.2018

Tsang Yung Yuan ha coordinato le esportazioni di carbone della RPDC con un intermediario nordcoreano operante in un paese terzo; in passato ha inoltre intrapreso altre attività di elusione delle sanzioni.

b)   Persone giuridiche, entità e organismi

 

Nome

Pseudonimi

Ubicazione

Data di designazione da parte dell'ONU

Altre informazioni

55.

CHANG AN SHIPPING & TECHNOLOGY

Image;

CHANG AN SHIPPING AND TECHNOLOGY

Room 2105, DL1849, Trend Centre, 29-31 Cheung Lee Street, Chai Wan, Hong Kong, Cina

30.3.2018

Proprietario registrato, armatore e gestore commerciale della HUA FU, una nave mercantile battente bandiera panamense che il 24 settembre 2017 ha caricato carbone nordcoreano a Najin (RPDC).

56.

CHONMYONG SHIPPING CO

CHON MYONG SHIPPING COMPANY LIMITED

Kalrimgil 2-dong, Mangyongdae-guyok, Pyongyang, RPDC; Saemaul 2-dong, Pyongchon-guyok, Pyongyang, RPDC

30.3.2018

Proprietario registrato della CHON MYONG 1, una nave battente bandiera della RPDC che a fine dicembre 2017 ha effettuato un trasferimento di combustibile da nave a nave.

57.

FIRST OIL JV CO LTD

 

Jongbaek 1-dong, Rakrang-guyok, Pyongyang, RPDC

30.3.2018

Proprietario della petroliera nordcoreana PAEK MA, coinvolta in operazioni di trasferimento di petrolio da nave a nave a metà gennaio 2018.

58.

HAPJANGGANG SHIPPING CORP

 

Kumsong 3-dong, Mangyongdae-guyok, Pyongyang, RPDC

30.3.2018

Proprietario registrato della petroliera nordcoreana NAM SAN 8, che si ritiene coinvolta in operazioni di trasferimento di petrolio da nave a nave, e proprietario della nave HAP JANG GANG 6.

59.

HUAXIN SHIPPING HONGKONG LTD

Image

Room 2105, Trend Centre, 29-31 Cheung Lee Street, Chai Wan, Hong Kong, Cina

30.3.2018

Armatore e gestore commerciale dell'ASIA Bridge 1. Il 19 ottobre 2017 la Huaxin Shipping ha richiesto a una nave di proprietà registrata a Hong Kong, probabilmente la “ASIA Bridge 1”, di prepararsi per entrare nel porto di Nampo (RPDC) per caricare carbone diretto in Vietnam. La “ASIA Bridge 1” ha ricevuto istruzioni da un impiegato non identificato della Huaxin Shipping Ltd. di prepararsi a caricare 8 000 tonnellate metriche di carbone per poi dirigersi verso Cam Pha in Vietnam. Al comandante della nave è stato chiesto di coprire con dei teloni il nome della nave e altri segni distintivi durante la permanenza nel porto di Nampo.

60.

KINGLY WON INTERNATIONAL CO., LTD

 

Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro MH 96960, Isole Marshall

30.3.2018

Nel 2017 Tsang Yung Yuan (alias Neil Tsang) e la Kingly Won hanno tentato di stringere un accordo petrolifero stimato a più di 1 milione USD con una società petrolifera di un paese terzo per effettuare trasferimenti illeciti verso la RPDC. La Kingly Won ha agito in qualità di intermediario per tale società petrolifera e per una società cinese che si è rivolta alla Kingly Won per acquistare petrolio marino per suo conto.

61.

KOREA ACHIM SHIPPING CO

 

Sochang-dong, Chung-guyok, Pyongyang, RPDC

30.3.2018

Proprietario registrato della petroliera nordcoreana CHON MA SAN. A fine gennaio 2018 la CHON MA SAN, una nave battente bandiera della RPDC, si è preparata per probabili operazioni di trasferimento da nave a nave. Il 18 novembre 2017 il comandante della YU JONG 2, una motonave cisterna battente bandiera nordcoreana, ha riferito a un controllore non identificato basato nella RPDC che la nave stava evitando una tempesta prima di un trasferimento da nave a nave. Il comandante ha suggerito che la YU JONG 2 caricasse olio combustibile prima della petroliera nordcoreana CHON MA SAN, poiché le maggiori dimensioni di quest'ultima si prestavano meglio a effettuare trasferimenti da nave a nave durante una tempesta. Dopo che la CHON MA SAN ha caricato l'olio combustibile da una nave, il 19 novembre 2017 la YU JONG 2 ha caricato 1 168 chilolitri di olio combustibile con un'operazione di trasferimento da nave a nave.

62.

KOREA ANSAN SHIPPING COMPANY

KOREA ANSAN SHPG COMPANY

Pyongchon 1-dong, Pyongchon-guyok, Pyongyang, RPDC

30.3.2018

Proprietario registrato della petroliera nordcoreana AN SAN 1, che si ritiene coinvolta in operazioni di trasferimento di petrolio da nave a nave.

63.

KOREA MYONGDOK SHIPPING CO

 

Chilgol 2-dong, Mangyongdae-guyok, Pyongyang, RPDC

30.3.2018

Proprietario registrato della YU PHYONG 5. A fine novembre 2017, la YU PHYONG 5 ha trasferito da nave a nave 1 721 tonnellate metriche di olio combustibile.

64.

KOREA SAMJONG SHIPPING

 

Tonghung-dong, Chung-guyok, Pyongyang, RPDC

30.3.2018

Proprietario registrato delle petroliere nordcoreane SAM JONG 1 e SAM JONG 2. Si ritiene che a fine gennaio 2018 entrambe le navi abbiano importato petrolio raffinato nella RPDC in violazione delle sanzioni ONU.

65.

KOREA SAMMA SHIPPING CO

 

Rakrang 3-dong, Rakrang-guyok, Pyongyang, RPDC

30.3.2018

La SAM MA 2, una petroliera battente bandiera della RPDC di proprietà della Korea Samma Shipping Company, ha effettuato un trasferimento da nave a nave di petrolio e falsificato documenti a metà ottobre 2017, caricando quasi 1 600 tonnellate metriche di olio combustibile in un'unica transazione. Il comandante della nave ha ricevuto l'istruzione di cancellare la scritta SAMMA SHIPPING e le parole in coreano sull'emblema della nave e di sostituirle con la scritta “Hai Xin You 606” per dissimulare la sua identità di nave nordcoreana.

66.

KOREA YUJONG SHIPPING CO LTD

 

Puksong 2-dong, Pyongchon-guyok, Pyongyang, RPDC;

Numero IMO della società 5434358

30.3.2018

Proprietario registrato della petroliera nordcoreana YU JONG 2 che il 19 novembre 2017 ha caricato 1 168 chilolitri di olio combustibile con un'operazione di trasferimento da nave a nave.

67.

KOTI CORP

 

Panama City, Panama

30.3.2018

Armatore e gestore commerciale della nave battente bandiera panamense KOTI che il 9 dicembre 2017 ha effettuato trasferimenti da nave a nave di prodotti probabilmente petroliferi verso la KUM UN SAN 3 battente bandiera nordcorenana.

68.

MYOHYANG SHIPPING CO

 

Kumsong 3-dong, Mangyondae-guyok, Pyongyang, RPDC

30.3.2018

Armatore del trasportatore di prodotti petroliferi YU SON che si ritiene coinvolto in operazioni di trasferimenti di petrolio da nave a nave.

69.

PAEKMA SHIPPING CO

Care of First Oil JV Co Ltd

Jongbaek 1-dong, Rakrang-guyok, Pyongyang, RPDC

30.3.2018

Proprietario registrato della petroliera nordcoreana PAEK MA, coinvolta in operazioni di trasferimento di petrolio da nave a nave a metà gennaio 2018.

70.

PHYONGCHON SHIPPING & MARINE

PHYONGCHON SHIPPING AND MARINE

Otan-dong, Chung-guyok, Pyongyang, RPDC

30.3.2018

Proprietario registrato della petroliera nordcoreana JI SONG 6, che si ritiene coinvolta in operazioni di trasferimento di petrolio da nave a nave a fine gennaio 2018. La società è anche proprietaria delle navi JI SONG 8 e WOORY STAR.

71.

PRO-GAIN GROUP CORPORATION

 

Le Sanalele Complex, Ground Floor, Vaea Street, Saleufi, Apia, Samoa

30.3.2018

Società di proprietà o sotto il controllo di Tsang Yung Yuan e coinvolta in trasferimenti illeciti di carbone della RPDC.

72.

SHANGHAI DONGFENG SHIPPING CO LTD

Image

Room 601, 433, Chifeng Lu, Hongkou Qu, Shanghai, 200083, China

30.3.2018

Proprietario registrato, armatore e gestore commerciale della nave DONG FENG 6 che l'11 luglio 2017 ha caricato carbone a Hamhung (RPDC) in vista dell'esportazione, in violazione delle sanzioni ONU.

73.

SHEN ZHONG INTERNATIONAL SHIPPING

 

Unit 503, 5th Floor, Silvercord Tower 2, 30, Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong, China

30.3.2018

Armatore e gestore commerciale delle navi HAO FAN 2 e HAO FAN 6 battenti bandiera di Saint Kitts e Nevis. La HAO FAN 6 ha caricato carbone a Nampo (RPDC) il 27 agosto 2017. La HAO FAN 2 ha caricato carbone nordcoreano a Nampo (RPDC) il 3 giugno 2017.

74.

WEIHAI WORLD-SHIPPING FREIGHT

 

419-201, Tongyi Lu, Huancui Qu, Weihai, Shandong 264200, China

30.3.2018

Armatore e gestore commerciale della XIN GUANG HAI, nave che ha caricato carbone a Taean (RPDC) il 27 ottobre 2017. Era previsto che arrivasse a Cam Pha (Vietnam) il 14 novembre 2017, ma non vi è giunta ed è arrivata invece a Port Klang (Malaysia) il 18 dicembre 2017.

75.

YUK TUNG ENERGY PTE LTD

 

17-22, UOB Plaza 2, Raffles Place, Singapore 048624, Singapore

30.3.2018

Armatore e gestore commerciale della YUK TUNG, che ha effettuato trasferimenti da nave a nave di prodotti petroliferi raffinati.»

2)

Le navi seguenti sono aggiunte all'elenco delle navi soggette alle misure restrittive di cui all'allegato XIV del regolamento (UE) 2017/1509 sotto la rubrica «A. Navi oggetto di sequestro»:

«1.   Nome: CHON MYONG 1

Informazioni aggiuntive

IMO: 8712362

2.   Nome: AN SAN 1

Informazioni aggiuntive

IMO: 7303803

3.   Nome: YU PHYONG 5

Informazioni aggiuntive

IMO: 8605026

4.   Nome: SAM JONG 1

Informazioni aggiuntive

IMO: 8405311

5.   Nome: SAM JONG 2

Informazioni aggiuntive

IMO: 7408873

6.   Nome: SAM MA 2

Informazioni aggiuntive

IMO: 8106496

7.   Nome: YU JONG 2

Informazioni aggiuntive

IMO: 8604917

8.   Nome: PAEK MA

Informazioni aggiuntive

IMO: 9066978

9.   Nome: JI SONG 6

Informazioni aggiuntive

IMO: 8898740

10.   Nome: CHON MA SAN

Informazioni aggiuntive

IMO: 8660313

11.   Nome: NAM SAN 8

Informazioni aggiuntive

IMO: 8122347

12.   Nome: YU SON

Informazioni aggiuntive

IMO: 8691702

13.   Nome: WOORY STAR

Informazioni aggiuntive

IMO: 8408595

14.   Nome: JI SONG 8

Informazioni aggiuntive

IMO: 8503228

15.   Nome: HAP JANG GANG 6

Informazioni aggiuntive

IMO: 9066540»

3)

Le navi seguenti sono aggiunte all'elenco delle navi soggette alle misure restrittive di cui all'allegato XIV del regolamento (UE) 2017/1509 sotto la rubrica «B. Navi a cui è vietato l'ingresso nei porti»:

«9.   Nome: CHON MYONG 1

Informazioni aggiuntive

IMO: 8712362

10.   Nome: AN SAN 1

Informazioni aggiuntive

IMO: 7303803

11.   Nome: YU PHYONG 5

Informazioni aggiuntive

IMO: 8605026

12.   Nome: SAM JONG 1

Informazioni aggiuntive

IMO: 8405311

13.   Nome: SAM JONG 2

Informazioni aggiuntive

IMO: 7408873

14.   Nome: SAM MA 2

Informazioni aggiuntive

IMO: 8106496

15.   Nome: YU JONG 2

Informazioni aggiuntive

IMO: 8604917

16.   Nome: PAEK MA

Informazioni aggiuntive

IMO: 9066978

17.   Nome: JI SONG 6

Informazioni aggiuntive

IMO: 8898740

18.   Nome: CHON MA SAN

Informazioni aggiuntive

IMO: 8660313

19.   Nome: NAM SAN 8

Informazioni aggiuntive

IMO: 8122347

20.   Nome: YU SON

Informazioni aggiuntive

IMO: 8691702

21.   Nome: WOORY STAR

Informazioni aggiuntive

22.   Nome: ASIA Bridge 1

Informazioni aggiuntive

IMO: 8916580

23.   Nome: XIN GUANG HAI

Informazioni aggiuntive

IMO: 9004700

24.   Nome: HUA FU

Informazioni aggiuntive

IMO: 9020003

25.   Nome: YUK TUNG

Informazioni aggiuntive

IMO: 9030591

26.   Nome: KOTI

Informazioni aggiuntive

IMO: 9417115

27.   Nome: DONG FENG 6

Informazioni aggiuntive

IMO: 9008201

28.   Nome: HAO FAN 2

Informazioni aggiuntive

IMO: 8747604

29.   Nome: HAO FAN 6

Informazioni aggiuntive

IMO: 8628597

30.   Nome: JIN HYE

Informazioni aggiuntive

IMO: 8518572

31.   Nome: FAN KE

Informazioni aggiuntive

IMO: 8914934

32.   Nome: WAN HENG 11

Informazioni aggiuntive

IMO: 8791667

33.   Nome: MIN NING DE YOU 078

Informazioni aggiuntive

IMO: non esiste»


9.4.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 91/11


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/549 DELLA COMMISSIONE

del 6 aprile 2018

che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera e),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha istituito una nomenclatura delle merci (di seguito denominata «nomenclatura combinata» o «NC») che figura nell'allegato I di tale regolamento.

(2)

La nota complementare 6 del capitolo 17 della nomenclatura combinata definisce lo «sciroppo di inulina» ai fini delle sottovoci NC 1702 60 80 e 1702 90 80. Si tratta del prodotto ottenuto immediatamente dall'idrolisi di inulina o di oligofruttosio, con un determinato tenore, allo stato secco, di fruttosio sotto forma libera o sotto forma di saccarosio.

(3)

Su iniziativa della Commissione, sulla base dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2658/87 e dell'articolo 7, lettera a), punto ii), del regolamento (UE) n. 1294/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), è stato effettuato il proficiency test sullo zucchero e i prodotti contenenti zucchero 2016 (3) nel quadro dell'azione 2 della rete europea di laboratori doganali (4). Da tale test è emerso che i laboratori doganali dell'Unione interpretano in modo diverso l'espressione «fruttosio sotto forma libera o sotto forma di saccarosio» di cui alla nota complementare 6 del capitolo 17.

(4)

Il testo di tale nota complementare dovrebbe pertanto essere chiarito. La quantità di zuccheri presenti, espressa sulla sostanza secca, dovrebbe essere determinata mediante cromatografia liquida ad alta prestazione, che è il metodo più preciso disponibile.

(5)

Nell'interesse di mantenere la certezza del diritto, è necessario modificare detta nota complementare con l'aggiunta di un nuovo paragrafo al testo esistente.

(6)

Al fine di garantire un'interpretazione uniforme della nomenclatura combinata in tutta l'Unione con riguardo alla definizione di sciroppo di inulina di cui alle sottovoci NC 1702 60 80 e 1702 90 80, è opportuno modificare la nota complementare 6 del capitolo 17 della nomenclatura combinata.

(7)

È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Al capitolo 17 della parte seconda della nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, alla nota complementare 6 è aggiunto il seguente paragrafo:

«La quantità di “fruttosio sotto forma libera o sotto forma di saccarosio” è determinata mediante la formula: F + 0,5 S/0,95 calcolata sulla sostanza secca, in cui “F” è il tenore di fruttosio e “S” è il tenore di saccarosio determinato con il metodo della cromatografia liquida ad alta prestazione.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 2018.

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 1294/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce un programma d'azione doganale nell'Unione europea per il periodo 2014-2020 (Dogana 2020) e abroga la decisione n. 624/2007/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 209).

(3)  Relazione finale pubblicata il 24 aprile 2017 dalla Commissione europea e distribuita alla rete europea di laboratori doganali.

(4)  L'azione 2 riguarda attività di interconfronto e validazioni di metodi dei laboratori doganali.


9.4.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 91/13


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/550 DELLA COMMISSIONE

del 6 aprile 2018

che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009 recante modalità di attuazione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio per quanto riguarda le procedure informatizzate relative alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall'accisa

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (1), in particolare l'articolo 29, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (2) ha istituito una nomenclatura delle merci, la nomenclatura combinata, che risponde alle esigenze della tariffa doganale comune, delle statistiche del commercio estero dell'Unione e di altre politiche unionali relative all'importazione o all'esportazione di merci.

(2)

Per completare taluni campi di dati nei messaggi scambiati ai fini degli articoli da 21 a 25 della direttiva 2008/118/CE, si utilizzano i codici elencati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione (3)

(3)

I prodotti cui si applicano le disposizioni della direttiva 2003/96/CE del Consiglio (4) sono designati in riferimento ai codici della nomenclatura combinata del regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione (5).

(4)

Taluni prodotti energetici sono elencati nella tabella al punto 11 (prodotto sottoposto ad accisa) dell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009 e sono designati in riferimento ai codici della nomenclatura combinata del regolamento (CE) n. 2031/2001.

(5)

In conformità delle modifiche dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/1987, modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione (6), i codici della nomenclatura combinata per taluni prodotti energetici di cui alla direttiva 2003/96/CE sono stati sostituiti da nuovi codici.

(6)

In conformità della decisione di esecuzione (UE) 2018/552 della Commissione (7), i codici della nomenclatura combinata per taluni prodotti energetici soggetti alle disposizioni della direttiva 2003/96/CE sono stati aggiornati alla luce delle modifiche apportate alla nomenclatura combinata, modificata da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925.

(7)

È necessario garantire che i codici della nomenclatura combinata utilizzati per designare i prodotti energetici di cui al punto 11 (prodotto sottoposto ad accisa) dell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009 siano i codici della nomenclatura combinata cui si fa riferimento nella direttiva 2003/96/CE, aggiornati dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/552.

(8)

La direttiva 95/60/CE del Consiglio (8) non richiede l'applicazione del marcatore fiscale comune per i carboturbi del codice 2710 19 21. Questo codice non dovrebbe pertanto essere usato per designare il cherosene marcato.

(9)

La designazione del codice del prodotto sottoposto ad accisa E490 rinvia a un ampio insieme di codici NC, tuttavia solo alcuni di essi dovrebbero essere disciplinati dal presente codice di prodotto sottoposto ad accisa, a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96/CE. È pertanto opportuno chiarirne la designazione al fine di elencare unicamente i pertinenti codici NC.

(10)

Il regolamento (CE) n. 684/2009 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle accise,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Alla tabella del punto 11 (prodotto sottoposto ad accisa) dell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009, le righe contenenti i prodotti sottoposti ad accisa recanti i codici da E410 a E490 e i codici E910 ed E920 sono sostituite dalle seguenti:

EPC

CAT

UNIT

Designazione

A

P

D

E410

E

2

Benzina con piombo di cui ai codici NC 2710 12 31 , 2710 12 51 e 2710 12 59 [articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96/CE]

N

N

S

E420

E

2

Benzina senza piombo di cui ai codici NC 2710 12 31 , 2710 12 41 , 2710 12 45 e 2710 12 49 [articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96/CE]

N

N

S

E430

E

2

Gasolio, non marcato, di cui ai codici NC 2710 19 43 , 2710 19 46 , 2710 19 47 , 2710 19 48 , 2710 20 11 , 2710 20 15 , 2710 20 17 e 2710 20 19 [articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96/CE]

N

N

S

E440

E

2

Gasolio, marcato, di cui ai codici NC 2710 19 43 , 2710 19 46 , 2710 19 47 , 2710 19 48 , 2710 20 11 , 2710 20 15 , 2710 20 17 e 2710 20 19 [articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96/CE]

N

N

S

E450

E

2

Cherosene di cui al codice NC 2710 19 21 e cherosene non marcato di cui al codice 2710 19 25 [articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96/CE]

N

N

S

E460

E

2

Cherosene marcato di cui al codice NC 2710 19 25 [articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96/CE]

N

N

S

E470

E

1

Olio combustibile pesante di cui ai codici NC 2710 19 62 , 2710 19 64 , 2710 19 68 , 2710 20 31 , 2710 20 35 e 2710 20 39 [articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96/CE]

N

N

N

E480

E

2

Prodotti di cui ai codici NC 2710 12 21 , 2710 12 25 , 2710 19 29 e 2710 20 90 (solo per i prodotti di cui meno del 90 % in volume (incluse le perdite) distilla a 210 °C e il 65 % o più in volume (incluse le perdite) distilla a 250 °C secondo il metodo ISO 3405 (equivalente al metodo ASTM D 86)] nei movimenti commerciali dei prodotti sfusi [articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96/CE]

N

N

S

E490

E

2

Prodotti di cui ai codici NC 2710 12 11 , 2710 12 15 , 2710 12 70 , 2710 12 90 , 2710 19 11 , 2710 19 15 , 2710 19 31 , 2710 19 35 , 2710 19 51 e 2710 19 55 [articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96/CE]

N

N

S

E910

E

2

Esteri monoalchilici di acidi grassi contenenti in volume almeno il 96,5 % di esteri (FAMAE) di cui al codice NC 3826 00 10 [articolo 20, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2003/96/CE]

N

N

S

E920

E

2

Prodotti di cui ai codici NC 3824 99 86 , 3824 99 92 (ad esclusione delle preparazioni antiruggine contenenti ammine come elementi attivi e dei solventi e diluenti compositi inorganici, per vernici e prodotti simili), 3824 99 93 , 3824 99 96 (ad esclusione delle preparazioni antiruggine contenenti ammine come elementi attivi e dei solventi e diluenti compositi inorganici, per vernici e prodotti simili) e 3826 00 90 , se destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori [articolo 20, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2003/96/CE]

N

N

S

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 15 settembre 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 2018.

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12.

(2)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di attuazione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio per quanto riguarda le procedure informatizzate relative alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall'accisa (GU L 197 del 29.7.2009, pag. 24).

(4)  Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51).

(5)  Regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione, del 6 agosto 2001, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 279 del 23.10.2001, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE) 2017/1925 della Commissione, del 12 ottobre 2017, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 282 del 31.10.2017, pag. 1).

(7)  Decisione di esecuzione (UE) 2018/552 della Commissione, del 6 aprile 2018, che aggiorna i codici della nomenclatura combinata utilizzati per designare i prodotti di cui alla direttiva 2003/96/CE (cfr. pag. 27 della presente Gazzetta ufficiale).

(8)  Direttiva 95/60/CE del Consiglio, del 27 novembre 1995, sulla marcatura fiscale dei gasoli e del petrolio lampante (GU L 291 del 6.12.1995, pag. 46).


DECISIONI

9.4.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 91/16


DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2018/551 DEL CONSIGLIO

del 6 aprile 2018

che modifica la decisione (PESC) 2016/849 concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, del 27 maggio 2016, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2013/183/PESC (1), in particolare l'articolo 33, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 27 maggio 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/849.

(2)

Il 30 marzo 2018 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSC»), istituito a norma della risoluzione UNSC 1718 (2006), ha aggiunto una persona e 21 entità all'elenco di persone ed entità soggette a misure restrittive e ha designato 15 navi per un congelamento di beni, 25 navi per un divieto di ingresso portuale e 12 navi per un cambiamento di bandiera.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza gli allegati I e IV della decisione (PESC) 2016/849,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati I e IV della decisione (PESC) 2016/849 sono modificati come indicato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 2018

Per il Consiglio

La presidente

E. ZAHARIEVA


(1)  GU L 141 del 28.5.2016, pag. 79.


ALLEGATO

1)

La persona e le entità elencate in appresso sono aggiunte all'elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive che figura nell'allegato I della decisione (PESC) 2016/849:

«A.   Persone

 

Nome

Pseudonimi

Data di nascita

Data della designazione delle Nazioni Unite

Motivi

80.

TSANG YUNG YUAN

Neil Tsang, Yun Yuan Tsang

Data di nascita: 20.10.1957

Passaporto n.: 302001581

30.3.2018

Tsang Yung Yuan ha coordinato le esportazioni di carbone della RPDC con un intermediario nordcoreano operante in un paese terzo; in passato ha inoltre intrapreso altre attività di elusione delle sanzioni.

B.   Entità

 

Nome

Pseudonimi

Ubicazione

Data di designazione

Altre informazioni

55.

CHANG AN SHIPPING & TECHNOLOGY

Image;

CHANG AN SHIPPING AND TECHNOLOGY

Room 2105, DL1849, Trend Centre, 29-31 Cheung Lee Street, Chai Wan, Hong Kong, Cina

30.3.2018

Proprietario registrato, armatore e gestore commerciale della HUA FU, una nave mercantile battente bandiera panamense che il 24 settembre 2017 ha caricato carbone nordcoreano a Najin (RPDC).

56.

CHONMYONG SHIPPING CO

CHON MYONG SHIPPING COMPANY LIMITED

Kalrimgil 2-dong, Mangyongdae-guyok, Pyongyang, RPDC; Saemaul 2-dong, Pyongchon-guyok, Pyongyang, RPDC

30.3.2018

Proprietario registrato della CHON MYONG 1, una nave battente bandiera della RPDC che a fine dicembre 2017 ha effettuato un trasferimento di combustibile da nave a nave.

57.

FIRST OIL JV CO LTD

 

Jongbaek 1-dong, Rakrang-guyok, Pyongyang, RPDC

30.3.2018

Proprietario della petroliera nordcoreana PAEK MA, coinvolta in operazioni di trasferimento di petrolio da nave a nave a metà gennaio 2018.

58.

HAPJANGGANG SHIPPING CORP

 

Kumsong 3-dong, Mangyongdae-guyok, Pyongyang, RPDC

30.3.2018

Proprietario registrato della NAM SAN 8, una petroliera nordcoreana che si ritiene coinvolta in operazioni di trasferimento di petrolio da nave a nave, e proprietario della nave HAP JANG GANG 6.

59.

HUAXIN SHIPPING HONGKONG LTD

Image

Room 2105, Trend Centre, 29-31 Cheung Lee Street, Chai Wan, Hong Kong, Cina

30.3.2018

Armatore e gestore commerciale dell'ASIA Bridge 1. Il 19 ottobre 2017 la Huaxin Shipping ha richiesto a una nave di proprietà registrata a Hong Kong, probabilmente la “ASIA Bridge 1”, di prepararsi per entrare nel porto di Nampo (RPDC) per caricare carbone diretto in Vietnam. La “ASIA Bridge 1” ha ricevuto istruzioni da un impiegato non identificato della Huaxin Shipping Ltd. di prepararsi a caricare 8 000 tonnellate metriche di carbone per poi dirigersi verso Cam Pha in Vietnam. Al comandante della nave è stato chiesto di coprire con dei teloni il nome della nave e altri segni distintivi durante la permanenza nel porto di Nampo.

60.

KINGLY WON INTERNATIONAL CO., LTD

 

Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro MH 96960, Isole Marshall

30.3.2018

Nel 2017 Tsang Yung Yuan (alias Neil Tsang) e la Kingly Won hanno tentato di stringere un accordo petrolifero stimato a più di 1 milione USD con una società petrolifera di un paese terzo per effettuare trasferimenti illeciti verso la RPDC. La Kingly Won ha agito in qualità di intermediario per tale società petrolifera e per una società cinese che si è rivolta alla Kingly Won per acquistare petrolio marino per suo conto.

61.

KOREA ACHIM SHIPPING CO

 

Sochang-dong, Chung-guyok, Pyongyang, RPDC

30.3.2018

Proprietario registrato della petroliera nordcoreana CHON MA SAN. A fine gennaio 2018 la CHON MA SAN, una nave battente bandiera della RPDC, si è preparata per probabili operazioni di trasferimento da nave a nave. Il 18 novembre 2017 il comandante della YU JONG 2, una motonave cisterna battente bandiera nordcoreana, ha riferito a un controllore non identificato basato nella RPDC che la nave stava evitando una tempesta prima di un trasferimento da nave a nave. Il comandante ha suggerito che la YU JONG 2 caricasse olio combustibile prima della petroliera nordcoreana CHON MA SAN, poiché le maggiori dimensioni di quest'ultima si prestavano meglio a effettuare trasferimenti da nave a nave durante una tempesta. Dopo che la CHON MA SAN ha caricato l'olio combustibile da una nave, il 19 novembre 2017 la YU JONG 2 ha caricato 1 168 chilolitri di olio combustibile con un'operazione di trasferimento da nave a nave.

62.

KOREA ANSAN SHIPPING COMPANY

KOREA ANSAN SHPG COMPANY

Pyongchon 1-dong, Pyongchon-guyok, Pyongyang, RPDC

30.3.2018

Proprietario registrato della petroliera nordcoreana AN SAN 1, che si ritiene coinvolta in operazioni di trasferimento di petrolio da nave a nave.

63.

KOREA MYONGDOK SHIPPING CO

 

Chilgol 2-dong, Mangyongdae-guyok, Pyongyang, RPDC

30.3.2018

Proprietario registrato della YU PHYONG 5. A fine novembre 2017, la YU PHYONG 5 ha trasferito da nave a nave 1 721 tonnellate metriche di olio combustibile.

64.

KOREA SAMJONG SHIPPING

 

Tonghung-dong, Chung-guyok, Pyongyang, RPDC

30.3.2018

Proprietario registrato delle petroliere nordcoreane SAM JONG 1 e SAM JONG 2. Si ritiene che a fine gennaio 2018 entrambe le navi abbiano importato petrolio raffinato nella RPDC in violazione delle sanzioni ONU.

65.

KOREA SAMMA SHIPPING CO

 

Rakrang 3-dong, Rakrang-guyok, Pyongyang, RPDC

30.3.2018

La SAM MA 2, una petroliera battente bandiera della RPDC di proprietà della Korea Samma Shipping Company, ha effettuato un trasferimento da nave a nave di petrolio e falsificato documenti a metà ottobre 2017, caricando quasi 1 600 tonnellate metriche di olio combustibile in un'unica transazione. Il comandante della nave ha ricevuto l'istruzione di cancellare la scritta SAMMA SHIPPING e le parole in coreano sull'emblema della nave e di sostituirle con la scritta “Hai Xin You 606” per dissimulare la sua identità di nave nordcoreana.

66.

KOREA YUJONG SHIPPING CO LTD

 

Puksong 2-dong, Pyongchon-guyok, Pyongyang, RPDC;

Numero IMO della società 5434358

30.3.2018

Proprietario registrato della petroliera nordcoreana YU JONG 2 che il 19 novembre 2017 ha caricato 1 168 chilolitri di olio combustibile con un'operazione di trasferimento da nave a nave.

67.

KOTI CORP

 

Panama City, Panama

30.3.2018

Armatore e gestore commerciale della nave battente bandiera panamense KOTI che il 9 dicembre 2017 ha effettuato trasferimenti da nave a nave di prodotti probabilmente petroliferi verso la KUM UN SAN 3 battente bandiera nordcorenana.

68.

MYOHYANG SHIPPING CO

 

Kumsong 3-dong, Mangyondae-guyok, Pyongyang, RPDC

30.3.2018

Armatore del trasportatore di prodotti petroliferi YU SON che si ritiene coinvolto in operazioni di trasferimenti di petrolio da nave a nave.

69.

PAEKMA SHIPPING CO

Care of First Oil JV Co Ltd

Jongbaek 1-dong, Rakrang-guyok, Pyongyang, RPDC

30.3.2018

Proprietario registrato della petroliera nordcoreana PAEK MA, coinvolta in operazioni di trasferimento di petrolio da nave a nave a metà gennaio 2018.

70.

PHYONGCHON SHIPPING & MARINE

PHYONGCHON SHIPPING AND MARINE

Otan-dong, Chung-guyok, Pyongyang, RPDC

30.3.2018

Proprietario registrato della petroliera nordcoreana JI SONG 6, che si ritiene coinvolta in operazioni di trasferimento di petrolio da nave a nave a fine gennaio 2018. La società è anche proprietaria delle navi JI SONG 8 e WOORY STAR.

71.

PRO-GAIN GROUP CORPORATION

 

Le Sanalele Complex, Ground Floor, Vaea Street, Saleufi, Apia, Samoa

30.3.2018

Società di proprietà o sotto il controllo di Tsang Yung Yuan e coinvolta in trasferimenti illeciti di carbone della RPDC.

72.

SHANGHAI DONGFENG SHIPPING CO LTD

 

Room 601, 433, Chifeng Lu, Hongkou Qu, Shanghai, 200083, Cina

30.3.2018

Proprietario registrato, armatore e gestore commerciale della nave DONG FENG 6 che l'11 luglio 2017 ha caricato carbone a Hamhung (RPDC) in vista dell'esportazione, in violazione delle sanzioni ONU.

73.

SHEN ZHONG INTERNATIONAL SHIPPING

Image

Unit 503, 5th Floor, Silvercord Tower 2, 30, Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong, Cina

30.3.2018

Armatore e gestore commerciale delle navi HAO FAN 2 e HAO FAN 6 battenti bandiera di Saint Kitts e Nevis. La HAO FAN 6 ha caricato carbone a Nampo (RPDC) il 27 agosto 2017. La HAO FAN 2 ha caricato carbone nordcoreano a Nampo (RPDC) il 3 giugno 2017.

74.

WEIHAI WORLD-SHIPPING FREIGHT

 

419-201, Tongyi Lu, Huancui Qu, Weihai, Shandong 264200, Cina

30.3.2018

Armatore e gestore commerciale della XIN GUANG HAI, nave che ha caricato carbone a Taean (RPDC) il 27 ottobre 2017. Era previsto che arrivasse a Cam Pha (Vietnam) il 14 novembre 2017, ma non vi è giunta ed è arrivata invece a Port Klang (Malaysia) il 18 dicembre 2017.

75.

YUK TUNG ENERGY PTE LTD

 

17-22, UOB Plaza 2, Raffles Place, Singapore 048624, Singapore

30.3.2018

Armatore e gestore commerciale della YUK TUNG, che ha effettuato trasferimenti da nave a nave di prodotti petroliferi raffinati.»

2)

Le navi seguenti sono aggiunte all'elenco delle navi soggette alle misure restrittive di cui all'allegato IV della decisione (PESC) 2016/849 sotto la rubrica «A. Navi la cui bandiera è stata dismessa»

«1.   Nome: ASIA Bridge 1

Informazioni aggiuntive

IMO: 8916580

2.   Nome: XIN GUANG HAI

Informazioni aggiuntive

IMO: 9004700

3.   Nome: HUA FU

Informazioni aggiuntive

IMO: 9020003

4.   Nome: YUK TUNG

Informazioni aggiuntive

IMO: 9030591

5.   Nome: KOTI

Informazioni aggiuntive

IMO: 9417115

6.   Nome: DONG FENG 6

Informazioni aggiuntive

IMO: 9008201

7.   Nome: HAO FAN 2

Informazioni aggiuntive

IMO: 8747604

8.   Nome: HAO FAN 6

Informazioni aggiuntive

IMO: 8628597

9.   Nome: JIN HYE

Informazioni aggiuntive

IMO: 8518572

10.   Nome: FAN KE

Informazioni aggiuntive

IMO: 8914934

11.   Nome: WAN HENG 11

Informazioni aggiuntive

IMO: 8791667

12.   Nome: MIN NING DE YOU 078

Informazioni aggiuntive

IMO: non esiste»

3)

Le navi seguenti sono aggiunte all'elenco delle navi soggette alle misure restrittive di cui all'allegato IV della decisione (PESC) 2016/849 sotto la rubrica «D. Navi a cui è vietato l'ingresso nei porti»:

«9.   Nome: CHON MYONG 1

Informazioni aggiuntive

IMO: 8712362

10.   Nome: AN SAN 1

Informazioni aggiuntive

IMO: 7303803

11.   Nome: YU PHYONG 5

Informazioni aggiuntive

IMO: 8605026

12.   Nome: SAM JONG 1

Informazioni aggiuntive

IMO: 8405311

13.   Nome: SAM JONG 2

Informazioni aggiuntive

IMO: 7408873

14.   Nome: SAM MA 2

Informazioni aggiuntive

IMO: 8106496

15.   Nome: YU JONG 2

Informazioni aggiuntive

IMO: 8604917

16.   Nome: PAEK MA

Informazioni aggiuntive

IMO: 9066978

17.   Nome: JI SONG 6

Informazioni aggiuntive

IMO: 8898740

18.   Nome: CHON MA SAN

Informazioni aggiuntive

IMO: 8660313

19.   Nome: NAM SAN 8

Informazioni aggiuntive

IMO: 8122347

20.   Nome: YU SON

Informazioni aggiuntive

IMO: 8691702

21.   Nome: WOORY STAR

Informazioni aggiuntive

l 8408595

22.   Nome: ASIA Bridge 1

Informazioni aggiuntive

IMO: 8916580

23.   Nome: XIN GUANG HAI

Informazioni aggiuntive

IMO: 9004700

24.   Nome: HUA FU

Informazioni aggiuntive

IMO: 9020003

25.   Nome: YUK TUNG

Informazioni aggiuntive

IMO: 9030591

26.   Nome: KOTI

Informazioni aggiuntive

IMO: 9417115

27.   Nome: DONG FENG 6

Informazioni aggiuntive

IMO: 9008201

28.   Nome: HAO FAN 2

Informazioni aggiuntive

IMO: 8747604

29.   Nome: HAO FAN 6

Informazioni aggiuntive

IMO: 8628597

30.   Nome: JIN HYE

Informazioni aggiuntive

IMO: 8518572

31.   Nome: FAN KE

Informazioni aggiuntive

IMO: 8914934

32.   Nome: WAN HENG 11

Informazioni aggiuntive

IMO: 8791667

33.   Nome: MIN NING DE YOU 078

Informazioni aggiuntive

IMO: non esiste»

4)

Le navi seguenti sono aggiunte all'elenco delle navi soggette alle misure restrittive di cui all'allegato IV della decisione (PESC) 2016/849 sotto la rubrica «E. Navi a cui si applica il congelamento dei beni»

«1.   Nome: CHON MYONG 1

Informazioni aggiuntive

IMO: 8712362

2.   Nome: AN SAN 1

Informazioni aggiuntive

IMO: 7303803

3.   Nome: YU PHYONG 5

Informazioni aggiuntive

l 8605026

4.   Nome: SAM JONG 1

Informazioni aggiuntive

IMO: 8405311

5.   Nome: SAM JONG 2

Informazioni aggiuntive

IMO: 7408873

6.   Nome: SAM MA 2

Informazioni aggiuntive

IMO: 8106496

7.   Nome: YU JONG 2

Informazioni aggiuntive

IMO: 8604917

8.   Nome: PAEK MA

Informazioni aggiuntive

IMO: 9066978

9.   Nome: JI SONG 6

Informazioni aggiuntive

IMO: 8898740

10.   Nome: CHON MA SAN

Informazioni aggiuntive

IMO: 8660313

11.   Nome: NAM SAN 8

Informazioni aggiuntive

IMO: 8122347

12.   Nome: YU SON

Informazioni aggiuntive

IMO: 8691702

13.   Nome: WOORY STAR

Informazioni aggiuntive

IMO: 8408595

14.   Nome: JI SONG 8

Informazioni aggiuntive

IMO: 8503228

15.   Nome: HAP JANG GANG 6

Informazioni aggiuntive

IMO: 9066540»


9.4.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 91/27


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/552 DELLA COMMISSIONE

del 6 aprile 2018

che aggiorna i riferimenti di cui alla direttiva 2003/96/CE del Consiglio ai codici della nomenclatura combinata per taluni prodotti

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (2) ha istituito una nomenclatura delle merci, la nomenclatura combinata, per soddisfare le esigenze della tariffa doganale comune, delle statistiche del commercio estero dell'Unione e di altre politiche dell'Unione in materia di importazione ed esportazione di merci.

(2)

I prodotti cui si applicano le disposizioni della direttiva 2003/96/CE sono descritti mediante riferimenti ai codici della nomenclatura combinata del regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione (3).

(3)

In conformità delle modifiche dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/1987, modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione (4), i codici della nomenclatura combinata per taluni prodotti di cui alla direttiva 2003/96/CE sono stati sostituiti da nuovi codici.

(4)

È pertanto opportuno aggiornare i riferimenti a taluni codici utilizzati nella direttiva 2003/96/CE al fine di garantire che i prodotti in questione siano descritti dai nuovi codici della nomenclatura combinata, aggiornata mediante il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925.

(5)

La decisione di aggiornare i riferimenti a taluni codici della nomenclatura combinata non deve comportare modifiche delle aliquote minime d'imposta applicate nella predetta direttiva, né aggiunte o soppressioni di prodotti energetici ed elettricità.

(6)

È pertanto opportuno modificare la direttiva 2003/96/CE come segue.

(7)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato delle accise,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I riferimenti contenuti nella direttiva 2003/96/CE a taluni codici della nomenclatura combinata del regolamento (CE) n. 2031/2001 sono aggiornati in riferimento ai corrispondenti codici di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925:

(1)

all'articolo 2, paragrafo 1, lettera h), il codice «3824 90 99» è sostituito dai codici «3824 99 86, 3824 99 92 (escluse le preparazioni antiruggine contenenti ammine come elementi attivi e solventi e diluenti compositi inorganici, per vernici e prodotti simili), 3824 99 93, 3824 99 96 (escluse le preparazioni antiruggine contenenti ammine come elementi attivi e solventi e diluenti compositi inorganici, per vernici e prodotti simili), 3826 00 10 e 3826 00 90»;

(2)

all'articolo 16, paragrafo 1, i riferimenti a taluni codici sono aggiornati come segue:

a)

al primo comma, secondo trattino, il codice «3824 90 55» è sostituito dal codice «3824 99 55»;

b)

al primo comma, secondo trattino, i codici «3824 90 80 a 3824 90 99» sono sostituiti dai codici «3824 99 80, 3824 99 85, 3824 99 86, 3824 99 92 (escluse le preparazioni antiruggine contenenti ammine come elementi attivi e solventi e diluenti compositi inorganici, per vernici e prodotti simili), 3824 99 93, 3824 99 96 (escluse le preparazioni antiruggine contenenti ammine come elementi attivi e solventi e diluenti compositi inorganici, per vernici e prodotti simili), 3826 00 10 e 3826 00 90»;

c)

al secondo comma, il codice «2851 00 10» è sostituito dal codice «2853 90 10»;

(3)

all'articolo 20, paragrafo 1, i riferimenti a taluni codici sono aggiornati come segue:

a)

alla lettera c), prima frase, i codici «2710 11 a 2710 19 69» sono sostituiti dai codici «2710 12 a 2710 19 68 e 2710 20 a 2710 20 39 e 2710 20 90 (solo per i prodotti di cui meno del 90 % in volume (incluse le perdite) distilla a 210 °C e il 65 % o più in volume (incluse le perdite) distilla a 250 °C secondo il metodo ISO 3405 (equivalente al metodo ASTM D 86),»;

b)

alla lettera c), seconda frase, il codice «2710 11 21» è sostituito dal codice «2710 12 21»;

c)

alla lettera c), seconda frase, il codice «2710 11 25» è sostituito dal codice «2710 12 25»;

d)

alla lettera c), seconda frase, il codice «2710 19 29» è sostituito dai codici «2710 19 29 e 2710 20 90 (solo per i prodotti di cui meno del 90 % in volume (incluse le perdite) distilla a 210 °C e il 65 % o più in volume (incluse le perdite) distilla a 250 °C secondo il metodo ISO 3405 (equivalente al metodo ASTM D 86)]»;

e)

alla lettera h), il codice «3824 90 99» è sostituito dai codici «3824 99 86, 3824 99 92 (escluse le preparazioni antiruggine contenenti ammine come elementi attivi e solventi e diluenti compositi inorganici, per vernici e prodotti simili), 3824 99 93, 3824 99 96 (escluse le preparazioni antiruggine contenenti ammine come elementi attivi e solventi e diluenti compositi inorganici, per vernici e prodotti simili), 3826 00 10 e 3826 00 90»;

(4)

all'allegato I i riferimenti a taluni codici sono aggiornati come segue:

a)

la tabella A è aggiornata come segue:

i)

il codice «2710 11 31» è sostituito dal codice «2710 12 31»;

ii)

il codice «2710 11 41» è sostituito dal codice «2710 12 41»;

iii)

il codice «2710 11 45» è sostituito dal codice «2710 12 45»;

iv)

il codice «2710 11 49» è sostituito dal codice «2710 12 49»;

v)

il codice «2710 11 51» è sostituito dal codice «2710 12 51»;

vi)

il codice «2710 11 59» è sostituito dal codice «2710 12 59»;

vii)

i codici «2710 19 41 a 2710 19 49» sono sostituiti dai codici «2710 19 43 a 2710 19 48 e 2710 20 11 a 2710 20 19».

b)

Alla tabella B i codici «2710 19 41 a 2710 19 49» sono sostituiti dai codici «2710 19 43 a 2710 19 48 e 2710 20 11 a 2710 20 19».

c)

La tabella C è aggiornata come segue:

i)

i codici «2710 19 41 a 2710 19 49» sono sostituiti dai codici «2710 19 43 a 2710 19 48 e 2710 20 11 a 2710 20 19»;

ii)

i codici «2710 19 61 a 2710 19 69» sono sostituiti dai codici «2710 19 62 a 2710 19 68 e 2710 20 31 a 2710 20 39».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 15 settembre 2018.

Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 2018.

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51.

(2)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione, del 6 agosto 2001, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 279 del 23.10.2001, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione, del 12 ottobre 2017, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (GU L 282 del 31.10.2017, pag. 1).


Rettifiche

9.4.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 91/30


Rettifica della direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 88 del 31 marzo 2017 )

Pagina 13, articolo 3, paragrafo 1, lettera f):

anziché:

«f)

fabbricazione, detenzione, acquisto, trasporto, fornitura o uso di esplosivi o armi da fuoco, comprese armi chimiche, biologiche, radiologiche o nucleari, nonché ricerca e sviluppo di armi chimiche, biologiche, radiologiche o nucleari;»

leggasi:

«f)

fabbricazione, detenzione, acquisto, trasporto, fornitura o uso di esplosivi o armi, comprese armi chimiche, biologiche, radiologiche o nucleari, nonché ricerca e sviluppo di armi chimiche, biologiche, radiologiche o nucleari;».