ISSN 1977-0707 |
||
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 91 |
|
Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
61° anno |
Sommario |
|
II Atti non legislativi |
pagina |
|
|
ACCORDI INTERNAZIONALI |
|
|
* |
||
|
|
REGOLAMENTI |
|
|
* |
||
|
* |
||
|
* |
||
|
|
DECISIONI |
|
|
* |
||
|
* |
|
|
Rettifiche |
|
|
* |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
ACCORDI INTERNAZIONALI
9.4.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 91/1 |
Avviso concernente l'entrata in vigore dell'accordo bilaterale tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America su misure prudenziali in materia di assicurazione e riassicurazione
L'Unione europea e gli Stati Uniti d'America si sono notificati reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie per l'entrata in vigore dell'accordo bilaterale tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America su misure prudenziali in materia di assicurazione e riassicurazione (1). Di conseguenza, tale accordo, ai sensi del suo articolo 8, è entrato in vigore il 4 aprile 2018.
(1) GU L 258 del 6.10.2017, pag. 4.
REGOLAMENTI
9.4.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 91/2 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/548 DEL CONSIGLIO
del 6 aprile 2018
che modifica il regolamento (UE) 2017/1509, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,
visto il regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio, del 30 agosto 2017, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga il regolamento (CE) n. 329/2007 (1), in particolare l'articolo 47, paragrafo 1,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 30 agosto 2017 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2017/1509. |
(2) |
Il 30 marzo 2018 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSC»), istituito a norma della risoluzione UNSC 1718 (2006), ha aggiunto una persona e 21 entità all'elenco di persone ed entità soggette a misure restrittive e ha designato 15 navi per un congelamento di beni, 25 navi per un divieto di ingresso portuale e 12 navi per un cambiamento di bandiera. |
(3) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza gli allegati XIII e XIV del regolamento (UE) 2017/1509, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati XIII e XIV del regolamento (UE) 2017/1509 sono modificati come indicato nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 2018
Per il Consiglio
La presidente
E. ZAHARIEVA
(1) GU L 224 del 31.8.2017, pag. 1.
ALLEGATO
1) |
La persona e le entità seguenti sono aggiunte all'elenco delle persone ed entità di cui all'articolo 34, paragrafi 1 e 3, che figura nell'allegato XIII del regolamento (UE) 2017/1509: «a) Persone fisiche
b) Persone giuridiche, entità e organismi
|
2) |
Le navi seguenti sono aggiunte all'elenco delle navi soggette alle misure restrittive di cui all'allegato XIV del regolamento (UE) 2017/1509 sotto la rubrica «A. Navi oggetto di sequestro»: «1. Nome: CHON MYONG 1 Informazioni aggiuntive IMO: 8712362 2. Nome: AN SAN 1 Informazioni aggiuntive IMO: 7303803 3. Nome: YU PHYONG 5 Informazioni aggiuntive IMO: 8605026 4. Nome: SAM JONG 1 Informazioni aggiuntive IMO: 8405311 5. Nome: SAM JONG 2 Informazioni aggiuntive IMO: 7408873 6. Nome: SAM MA 2 Informazioni aggiuntive IMO: 8106496 7. Nome: YU JONG 2 Informazioni aggiuntive IMO: 8604917 8. Nome: PAEK MA Informazioni aggiuntive IMO: 9066978 9. Nome: JI SONG 6 Informazioni aggiuntive IMO: 8898740 10. Nome: CHON MA SAN Informazioni aggiuntive IMO: 8660313 11. Nome: NAM SAN 8 Informazioni aggiuntive IMO: 8122347 12. Nome: YU SON Informazioni aggiuntive IMO: 8691702 13. Nome: WOORY STAR Informazioni aggiuntive IMO: 8408595 14. Nome: JI SONG 8 Informazioni aggiuntive IMO: 8503228 15. Nome: HAP JANG GANG 6 Informazioni aggiuntive IMO: 9066540» |
3) |
Le navi seguenti sono aggiunte all'elenco delle navi soggette alle misure restrittive di cui all'allegato XIV del regolamento (UE) 2017/1509 sotto la rubrica «B. Navi a cui è vietato l'ingresso nei porti»: «9. Nome: CHON MYONG 1 Informazioni aggiuntive IMO: 8712362 10. Nome: AN SAN 1 Informazioni aggiuntive IMO: 7303803 11. Nome: YU PHYONG 5 Informazioni aggiuntive IMO: 8605026 12. Nome: SAM JONG 1 Informazioni aggiuntive IMO: 8405311 13. Nome: SAM JONG 2 Informazioni aggiuntive IMO: 7408873 14. Nome: SAM MA 2 Informazioni aggiuntive IMO: 8106496 15. Nome: YU JONG 2 Informazioni aggiuntive IMO: 8604917 16. Nome: PAEK MA Informazioni aggiuntive IMO: 9066978 17. Nome: JI SONG 6 Informazioni aggiuntive IMO: 8898740 18. Nome: CHON MA SAN Informazioni aggiuntive IMO: 8660313 19. Nome: NAM SAN 8 Informazioni aggiuntive IMO: 8122347 20. Nome: YU SON Informazioni aggiuntive IMO: 8691702 21. Nome: WOORY STAR Informazioni aggiuntive 22. Nome: ASIA Bridge 1 Informazioni aggiuntive IMO: 8916580 23. Nome: XIN GUANG HAI Informazioni aggiuntive IMO: 9004700 24. Nome: HUA FU Informazioni aggiuntive IMO: 9020003 25. Nome: YUK TUNG Informazioni aggiuntive IMO: 9030591 26. Nome: KOTI Informazioni aggiuntive IMO: 9417115 27. Nome: DONG FENG 6 Informazioni aggiuntive IMO: 9008201 28. Nome: HAO FAN 2 Informazioni aggiuntive IMO: 8747604 29. Nome: HAO FAN 6 Informazioni aggiuntive IMO: 8628597 30. Nome: JIN HYE Informazioni aggiuntive IMO: 8518572 31. Nome: FAN KE Informazioni aggiuntive IMO: 8914934 32. Nome: WAN HENG 11 Informazioni aggiuntive IMO: 8791667 33. Nome: MIN NING DE YOU 078 Informazioni aggiuntive IMO: non esiste» |
9.4.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 91/11 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/549 DELLA COMMISSIONE
del 6 aprile 2018
che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera e),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha istituito una nomenclatura delle merci (di seguito denominata «nomenclatura combinata» o «NC») che figura nell'allegato I di tale regolamento. |
(2) |
La nota complementare 6 del capitolo 17 della nomenclatura combinata definisce lo «sciroppo di inulina» ai fini delle sottovoci NC 1702 60 80 e 1702 90 80. Si tratta del prodotto ottenuto immediatamente dall'idrolisi di inulina o di oligofruttosio, con un determinato tenore, allo stato secco, di fruttosio sotto forma libera o sotto forma di saccarosio. |
(3) |
Su iniziativa della Commissione, sulla base dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2658/87 e dell'articolo 7, lettera a), punto ii), del regolamento (UE) n. 1294/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), è stato effettuato il proficiency test sullo zucchero e i prodotti contenenti zucchero 2016 (3) nel quadro dell'azione 2 della rete europea di laboratori doganali (4). Da tale test è emerso che i laboratori doganali dell'Unione interpretano in modo diverso l'espressione «fruttosio sotto forma libera o sotto forma di saccarosio» di cui alla nota complementare 6 del capitolo 17. |
(4) |
Il testo di tale nota complementare dovrebbe pertanto essere chiarito. La quantità di zuccheri presenti, espressa sulla sostanza secca, dovrebbe essere determinata mediante cromatografia liquida ad alta prestazione, che è il metodo più preciso disponibile. |
(5) |
Nell'interesse di mantenere la certezza del diritto, è necessario modificare detta nota complementare con l'aggiunta di un nuovo paragrafo al testo esistente. |
(6) |
Al fine di garantire un'interpretazione uniforme della nomenclatura combinata in tutta l'Unione con riguardo alla definizione di sciroppo di inulina di cui alle sottovoci NC 1702 60 80 e 1702 90 80, è opportuno modificare la nota complementare 6 del capitolo 17 della nomenclatura combinata. |
(7) |
È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87. |
(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Al capitolo 17 della parte seconda della nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, alla nota complementare 6 è aggiunto il seguente paragrafo:
«La quantità di “fruttosio sotto forma libera o sotto forma di saccarosio” è determinata mediante la formula: F + 0,5 S/0,95 calcolata sulla sostanza secca, in cui “F” è il tenore di fruttosio e “S” è il tenore di saccarosio determinato con il metodo della cromatografia liquida ad alta prestazione.».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 2018.
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 1294/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce un programma d'azione doganale nell'Unione europea per il periodo 2014-2020 (Dogana 2020) e abroga la decisione n. 624/2007/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 209).
(3) Relazione finale pubblicata il 24 aprile 2017 dalla Commissione europea e distribuita alla rete europea di laboratori doganali.
(4) L'azione 2 riguarda attività di interconfronto e validazioni di metodi dei laboratori doganali.
9.4.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 91/13 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/550 DELLA COMMISSIONE
del 6 aprile 2018
che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009 recante modalità di attuazione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio per quanto riguarda le procedure informatizzate relative alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall'accisa
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (1), in particolare l'articolo 29, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (2) ha istituito una nomenclatura delle merci, la nomenclatura combinata, che risponde alle esigenze della tariffa doganale comune, delle statistiche del commercio estero dell'Unione e di altre politiche unionali relative all'importazione o all'esportazione di merci. |
(2) |
Per completare taluni campi di dati nei messaggi scambiati ai fini degli articoli da 21 a 25 della direttiva 2008/118/CE, si utilizzano i codici elencati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione (3) |
(3) |
I prodotti cui si applicano le disposizioni della direttiva 2003/96/CE del Consiglio (4) sono designati in riferimento ai codici della nomenclatura combinata del regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione (5). |
(4) |
Taluni prodotti energetici sono elencati nella tabella al punto 11 (prodotto sottoposto ad accisa) dell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009 e sono designati in riferimento ai codici della nomenclatura combinata del regolamento (CE) n. 2031/2001. |
(5) |
In conformità delle modifiche dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/1987, modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione (6), i codici della nomenclatura combinata per taluni prodotti energetici di cui alla direttiva 2003/96/CE sono stati sostituiti da nuovi codici. |
(6) |
In conformità della decisione di esecuzione (UE) 2018/552 della Commissione (7), i codici della nomenclatura combinata per taluni prodotti energetici soggetti alle disposizioni della direttiva 2003/96/CE sono stati aggiornati alla luce delle modifiche apportate alla nomenclatura combinata, modificata da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925. |
(7) |
È necessario garantire che i codici della nomenclatura combinata utilizzati per designare i prodotti energetici di cui al punto 11 (prodotto sottoposto ad accisa) dell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009 siano i codici della nomenclatura combinata cui si fa riferimento nella direttiva 2003/96/CE, aggiornati dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/552. |
(8) |
La direttiva 95/60/CE del Consiglio (8) non richiede l'applicazione del marcatore fiscale comune per i carboturbi del codice 2710 19 21. Questo codice non dovrebbe pertanto essere usato per designare il cherosene marcato. |
(9) |
La designazione del codice del prodotto sottoposto ad accisa E490 rinvia a un ampio insieme di codici NC, tuttavia solo alcuni di essi dovrebbero essere disciplinati dal presente codice di prodotto sottoposto ad accisa, a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96/CE. È pertanto opportuno chiarirne la designazione al fine di elencare unicamente i pertinenti codici NC. |
(10) |
Il regolamento (CE) n. 684/2009 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza. |
(11) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle accise, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Alla tabella del punto 11 (prodotto sottoposto ad accisa) dell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009, le righe contenenti i prodotti sottoposti ad accisa recanti i codici da E410 a E490 e i codici E910 ed E920 sono sostituite dalle seguenti:
EPC |
CAT |
UNIT |
Designazione |
A |
P |
D |
E410 |
E |
2 |
Benzina con piombo di cui ai codici NC 2710 12 31 , 2710 12 51 e 2710 12 59 [articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96/CE] |
N |
N |
S |
E420 |
E |
2 |
Benzina senza piombo di cui ai codici NC 2710 12 31 , 2710 12 41 , 2710 12 45 e 2710 12 49 [articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96/CE] |
N |
N |
S |
E430 |
E |
2 |
Gasolio, non marcato, di cui ai codici NC 2710 19 43 , 2710 19 46 , 2710 19 47 , 2710 19 48 , 2710 20 11 , 2710 20 15 , 2710 20 17 e 2710 20 19 [articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96/CE] |
N |
N |
S |
E440 |
E |
2 |
Gasolio, marcato, di cui ai codici NC 2710 19 43 , 2710 19 46 , 2710 19 47 , 2710 19 48 , 2710 20 11 , 2710 20 15 , 2710 20 17 e 2710 20 19 [articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96/CE] |
N |
N |
S |
E450 |
E |
2 |
Cherosene di cui al codice NC 2710 19 21 e cherosene non marcato di cui al codice 2710 19 25 [articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96/CE] |
N |
N |
S |
E460 |
E |
2 |
Cherosene marcato di cui al codice NC 2710 19 25 [articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96/CE] |
N |
N |
S |
E470 |
E |
1 |
Olio combustibile pesante di cui ai codici NC 2710 19 62 , 2710 19 64 , 2710 19 68 , 2710 20 31 , 2710 20 35 e 2710 20 39 [articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96/CE] |
N |
N |
N |
E480 |
E |
2 |
Prodotti di cui ai codici NC 2710 12 21 , 2710 12 25 , 2710 19 29 e 2710 20 90 (solo per i prodotti di cui meno del 90 % in volume (incluse le perdite) distilla a 210 °C e il 65 % o più in volume (incluse le perdite) distilla a 250 °C secondo il metodo ISO 3405 (equivalente al metodo ASTM D 86)] nei movimenti commerciali dei prodotti sfusi [articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96/CE] |
N |
N |
S |
E490 |
E |
2 |
Prodotti di cui ai codici NC 2710 12 11 , 2710 12 15 , 2710 12 70 , 2710 12 90 , 2710 19 11 , 2710 19 15 , 2710 19 31 , 2710 19 35 , 2710 19 51 e 2710 19 55 [articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96/CE] |
N |
N |
S |
E910 |
E |
2 |
Esteri monoalchilici di acidi grassi contenenti in volume almeno il 96,5 % di esteri (FAMAE) di cui al codice NC 3826 00 10 [articolo 20, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2003/96/CE] |
N |
N |
S |
E920 |
E |
2 |
Prodotti di cui ai codici NC 3824 99 86 , 3824 99 92 (ad esclusione delle preparazioni antiruggine contenenti ammine come elementi attivi e dei solventi e diluenti compositi inorganici, per vernici e prodotti simili), 3824 99 93 , 3824 99 96 (ad esclusione delle preparazioni antiruggine contenenti ammine come elementi attivi e dei solventi e diluenti compositi inorganici, per vernici e prodotti simili) e 3826 00 90 , se destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori [articolo 20, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2003/96/CE] |
N |
N |
S |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 15 settembre 2018.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 2018.
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12.
(2) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).
(3) Regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di attuazione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio per quanto riguarda le procedure informatizzate relative alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall'accisa (GU L 197 del 29.7.2009, pag. 24).
(4) Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51).
(5) Regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione, del 6 agosto 2001, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 279 del 23.10.2001, pag. 1).
(6) Regolamento (UE) 2017/1925 della Commissione, del 12 ottobre 2017, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 282 del 31.10.2017, pag. 1).
(7) Decisione di esecuzione (UE) 2018/552 della Commissione, del 6 aprile 2018, che aggiorna i codici della nomenclatura combinata utilizzati per designare i prodotti di cui alla direttiva 2003/96/CE (cfr. pag. 27 della presente Gazzetta ufficiale).
(8) Direttiva 95/60/CE del Consiglio, del 27 novembre 1995, sulla marcatura fiscale dei gasoli e del petrolio lampante (GU L 291 del 6.12.1995, pag. 46).
DECISIONI
9.4.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 91/16 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2018/551 DEL CONSIGLIO
del 6 aprile 2018
che modifica la decisione (PESC) 2016/849 concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,
vista la decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, del 27 maggio 2016, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2013/183/PESC (1), in particolare l'articolo 33, paragrafo 1,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 27 maggio 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/849. |
(2) |
Il 30 marzo 2018 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSC»), istituito a norma della risoluzione UNSC 1718 (2006), ha aggiunto una persona e 21 entità all'elenco di persone ed entità soggette a misure restrittive e ha designato 15 navi per un congelamento di beni, 25 navi per un divieto di ingresso portuale e 12 navi per un cambiamento di bandiera. |
(3) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza gli allegati I e IV della decisione (PESC) 2016/849, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gli allegati I e IV della decisione (PESC) 2016/849 sono modificati come indicato nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 2018
Per il Consiglio
La presidente
E. ZAHARIEVA
(1) GU L 141 del 28.5.2016, pag. 79.
ALLEGATO
1) |
La persona e le entità elencate in appresso sono aggiunte all'elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive che figura nell'allegato I della decisione (PESC) 2016/849: «A. Persone
B. Entità
|
2) |
Le navi seguenti sono aggiunte all'elenco delle navi soggette alle misure restrittive di cui all'allegato IV della decisione (PESC) 2016/849 sotto la rubrica «A. Navi la cui bandiera è stata dismessa» «1. Nome: ASIA Bridge 1 Informazioni aggiuntive IMO: 8916580 2. Nome: XIN GUANG HAI Informazioni aggiuntive IMO: 9004700 3. Nome: HUA FU Informazioni aggiuntive IMO: 9020003 4. Nome: YUK TUNG Informazioni aggiuntive IMO: 9030591 5. Nome: KOTI Informazioni aggiuntive IMO: 9417115 6. Nome: DONG FENG 6 Informazioni aggiuntive IMO: 9008201 7. Nome: HAO FAN 2 Informazioni aggiuntive IMO: 8747604 8. Nome: HAO FAN 6 Informazioni aggiuntive IMO: 8628597 9. Nome: JIN HYE Informazioni aggiuntive IMO: 8518572 10. Nome: FAN KE Informazioni aggiuntive IMO: 8914934 11. Nome: WAN HENG 11 Informazioni aggiuntive IMO: 8791667 12. Nome: MIN NING DE YOU 078 Informazioni aggiuntive IMO: non esiste» |
3) |
Le navi seguenti sono aggiunte all'elenco delle navi soggette alle misure restrittive di cui all'allegato IV della decisione (PESC) 2016/849 sotto la rubrica «D. Navi a cui è vietato l'ingresso nei porti»: «9. Nome: CHON MYONG 1 Informazioni aggiuntive IMO: 8712362 10. Nome: AN SAN 1 Informazioni aggiuntive IMO: 7303803 11. Nome: YU PHYONG 5 Informazioni aggiuntive IMO: 8605026 12. Nome: SAM JONG 1 Informazioni aggiuntive IMO: 8405311 13. Nome: SAM JONG 2 Informazioni aggiuntive IMO: 7408873 14. Nome: SAM MA 2 Informazioni aggiuntive IMO: 8106496 15. Nome: YU JONG 2 Informazioni aggiuntive IMO: 8604917 16. Nome: PAEK MA Informazioni aggiuntive IMO: 9066978 17. Nome: JI SONG 6 Informazioni aggiuntive IMO: 8898740 18. Nome: CHON MA SAN Informazioni aggiuntive IMO: 8660313 19. Nome: NAM SAN 8 Informazioni aggiuntive IMO: 8122347 20. Nome: YU SON Informazioni aggiuntive IMO: 8691702 21. Nome: WOORY STAR Informazioni aggiuntive l 8408595 22. Nome: ASIA Bridge 1 Informazioni aggiuntive IMO: 8916580 23. Nome: XIN GUANG HAI Informazioni aggiuntive IMO: 9004700 24. Nome: HUA FU Informazioni aggiuntive IMO: 9020003 25. Nome: YUK TUNG Informazioni aggiuntive IMO: 9030591 26. Nome: KOTI Informazioni aggiuntive IMO: 9417115 27. Nome: DONG FENG 6 Informazioni aggiuntive IMO: 9008201 28. Nome: HAO FAN 2 Informazioni aggiuntive IMO: 8747604 29. Nome: HAO FAN 6 Informazioni aggiuntive IMO: 8628597 30. Nome: JIN HYE Informazioni aggiuntive IMO: 8518572 31. Nome: FAN KE Informazioni aggiuntive IMO: 8914934 32. Nome: WAN HENG 11 Informazioni aggiuntive IMO: 8791667 33. Nome: MIN NING DE YOU 078 Informazioni aggiuntive IMO: non esiste» |
4) |
Le navi seguenti sono aggiunte all'elenco delle navi soggette alle misure restrittive di cui all'allegato IV della decisione (PESC) 2016/849 sotto la rubrica «E. Navi a cui si applica il congelamento dei beni» «1. Nome: CHON MYONG 1 Informazioni aggiuntive IMO: 8712362 2. Nome: AN SAN 1 Informazioni aggiuntive IMO: 7303803 3. Nome: YU PHYONG 5 Informazioni aggiuntive l 8605026 4. Nome: SAM JONG 1 Informazioni aggiuntive IMO: 8405311 5. Nome: SAM JONG 2 Informazioni aggiuntive IMO: 7408873 6. Nome: SAM MA 2 Informazioni aggiuntive IMO: 8106496 7. Nome: YU JONG 2 Informazioni aggiuntive IMO: 8604917 8. Nome: PAEK MA Informazioni aggiuntive IMO: 9066978 9. Nome: JI SONG 6 Informazioni aggiuntive IMO: 8898740 10. Nome: CHON MA SAN Informazioni aggiuntive IMO: 8660313 11. Nome: NAM SAN 8 Informazioni aggiuntive IMO: 8122347 12. Nome: YU SON Informazioni aggiuntive IMO: 8691702 13. Nome: WOORY STAR Informazioni aggiuntive IMO: 8408595 14. Nome: JI SONG 8 Informazioni aggiuntive IMO: 8503228 15. Nome: HAP JANG GANG 6 Informazioni aggiuntive IMO: 9066540» |
9.4.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 91/27 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/552 DELLA COMMISSIONE
del 6 aprile 2018
che aggiorna i riferimenti di cui alla direttiva 2003/96/CE del Consiglio ai codici della nomenclatura combinata per taluni prodotti
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 5, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (2) ha istituito una nomenclatura delle merci, la nomenclatura combinata, per soddisfare le esigenze della tariffa doganale comune, delle statistiche del commercio estero dell'Unione e di altre politiche dell'Unione in materia di importazione ed esportazione di merci. |
(2) |
I prodotti cui si applicano le disposizioni della direttiva 2003/96/CE sono descritti mediante riferimenti ai codici della nomenclatura combinata del regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione (3). |
(3) |
In conformità delle modifiche dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/1987, modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione (4), i codici della nomenclatura combinata per taluni prodotti di cui alla direttiva 2003/96/CE sono stati sostituiti da nuovi codici. |
(4) |
È pertanto opportuno aggiornare i riferimenti a taluni codici utilizzati nella direttiva 2003/96/CE al fine di garantire che i prodotti in questione siano descritti dai nuovi codici della nomenclatura combinata, aggiornata mediante il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925. |
(5) |
La decisione di aggiornare i riferimenti a taluni codici della nomenclatura combinata non deve comportare modifiche delle aliquote minime d'imposta applicate nella predetta direttiva, né aggiunte o soppressioni di prodotti energetici ed elettricità. |
(6) |
È pertanto opportuno modificare la direttiva 2003/96/CE come segue. |
(7) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato delle accise, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
I riferimenti contenuti nella direttiva 2003/96/CE a taluni codici della nomenclatura combinata del regolamento (CE) n. 2031/2001 sono aggiornati in riferimento ai corrispondenti codici di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925:
(1) |
all'articolo 2, paragrafo 1, lettera h), il codice «3824 90 99» è sostituito dai codici «3824 99 86, 3824 99 92 (escluse le preparazioni antiruggine contenenti ammine come elementi attivi e solventi e diluenti compositi inorganici, per vernici e prodotti simili), 3824 99 93, 3824 99 96 (escluse le preparazioni antiruggine contenenti ammine come elementi attivi e solventi e diluenti compositi inorganici, per vernici e prodotti simili), 3826 00 10 e 3826 00 90»; |
(2) |
all'articolo 16, paragrafo 1, i riferimenti a taluni codici sono aggiornati come segue:
|
(3) |
all'articolo 20, paragrafo 1, i riferimenti a taluni codici sono aggiornati come segue:
|
(4) |
all'allegato I i riferimenti a taluni codici sono aggiornati come segue:
|
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Essa si applica a decorrere dal 15 settembre 2018.
Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 2018.
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51.
(2) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).
(3) Regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione, del 6 agosto 2001, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 279 del 23.10.2001, pag. 1).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione, del 12 ottobre 2017, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (GU L 282 del 31.10.2017, pag. 1).
Rettifiche
9.4.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 91/30 |
Rettifica della direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 88 del 31 marzo 2017 )
Pagina 13, articolo 3, paragrafo 1, lettera f):
anziché:
«f) |
fabbricazione, detenzione, acquisto, trasporto, fornitura o uso di esplosivi o armi da fuoco, comprese armi chimiche, biologiche, radiologiche o nucleari, nonché ricerca e sviluppo di armi chimiche, biologiche, radiologiche o nucleari;» |
leggasi:
«f) |
fabbricazione, detenzione, acquisto, trasporto, fornitura o uso di esplosivi o armi, comprese armi chimiche, biologiche, radiologiche o nucleari, nonché ricerca e sviluppo di armi chimiche, biologiche, radiologiche o nucleari;». |