ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 84

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

61° anno
28 marzo 2018


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2018/511 del Consiglio, del 23 marzo 2018, che modifica il regolamento (UE) 2018/120 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/512 del Consiglio, del 27 marzo 2018, che attua l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 747/2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Sudan

13

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2018/513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a seguito di una domanda presentata dalla Germania — EGF/2017/008 DE/Goodyear

16

 

*

Decisione (UE) 2018/514 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a seguito di una domanda presentata dalla Svezia — EGF/2017/007 SE/Ericsson

18

 

*

Decisione (UE) 2018/515 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a seguito di una domanda presentata dalla Spagna — EGF/2017/006 ES/Galicia apparel

20

 

*

Decisione di esecuzione (PESC) 2018/516 del Consiglio, del 27 marzo 2018, che attua la decisione 2014/450/PESC, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Sudan

22

 

*

Decisione (UE) 2018/517 della Commissione, del 21 marzo 2018, sulla proposta d'iniziativa dei cittadini dal titolo Amici britannici, restate con noi nell'UE [notificata con il numero C(2018) 1730]

25

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2018/518 della Commissione, del 26 marzo 2018, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per competizioni dopo un'esportazione temporanea in Indonesia, che modifica l'allegato I della decisione 93/195/CEE per quanto concerne la voce relativa all'Indonesia e l'allegato I della decisione 2004/211/CE per quanto concerne la voce relativa all'Indonesia nell'elenco dei paesi terzi e delle parti di paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni nell'Unione di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina [notificata con il numero C(2018) 1725]  ( 1 )

27

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

28.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 84/1


REGOLAMENTO (UE) 2018/511 DEL CONSIGLIO

del 23 marzo 2018

che modifica il regolamento (UE) 2018/120 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio (1) stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione.

(2)

È opportuno modificare alcuni codici di dichiarazione per assicurare la corretta comunicazione delle catture. Taluni riferimenti nelle note in calce e la loro formulazione dovrebbero essere corretti.

(3)

Nel regolamento (UE) 2018/120 il totale ammissibile di catture (TAC) per il cicerello nelle divisioni CIEM 2a e 3a e nella sottozona CIEM 4 era fissato a zero. Il cicerello è una specie dal ciclo vitale breve per la quale i pertinenti pareri scientifici sono disponibili nella seconda metà di febbraio, mentre le attività di pesca iniziano ad aprile.

(4)

I limiti di cattura per il cicerello nelle divisioni CIEM 2a e 3a e nella sottozona CIEM 4 dovrebbero ora essere modificati in linea con il più recente parere scientifico del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) pubblicato il 23 febbraio 2018.

(5)

Per le attività di pesca del cicerello, le divisioni CIEM 2a e 3a e la sottozona CIEM 4 sono suddivise in zone di gestione sulla base di pareri scientifici. La zona di gestione 3r è principalmente situata nelle acque norvegesi. Tuttavia essa copre anche le acque dell'Unione, con alcuni importanti banchi di pesca transzonali tra le zone di gestione 2r e 3r. Dal parere del CIEM risulta che, in media, l'8 % delle catture nella zona di gestione 3r è prelevato nelle acque dell'Unione. I limiti di cattura per le acque dell'Unione della zona di gestione 3r dovrebbero essere stabiliti in conformità di tale parere.

(6)

Il TAC per il merluzzo bianco nella sottozona CIEM 1 e nella divisione 2b dovrebbe essere modificato in modo da rispecchiare correttamente le possibilità di pesca disponibili per le navi dell'Unione in tale zona.

(7)

Il numero massimo di pescherecci con palangari consentiti per Malta nella zona della convenzione ICCAT che possono essere autorizzati a pescare, detenere a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo dovrebbe essere modificato per tenere conto del maggior numero di pescherecci autorizzati in tal senso.

(8)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2018/120.

(9)

I limiti di cattura previsti dal regolamento (UE) 2018/120 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2018. È pertanto opportuno che anche le disposizioni introdotte dal presente regolamento relative ai limiti di cattura si applichino a decorrere da tale data. Tale applicazione retroattiva lascia impregiudicati i principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento poiché le possibilità di pesca in questione non sono state ancora esaurite,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati IA, IB e IV del regolamento (UE) 2018/120 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2018

Per il Consiglio

La presidente

E. ZAHARIEVA


(1)  Regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio, del 23 gennaio 2018, che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2017/127 (GU L 27 del 31.1.2018, pag. 1).


ALLEGATO

1.

L'allegato IA è così modificato:

a)

la tabella relativa alle possibilità di pesca per il cicerello e le catture accessorie connesse nelle acque dell'Unione delle zone 2a, 3a e 4 è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Cicerello e catture accessorie connesse

Ammodytes spp.

Zona:

Acque dell'Unione delle zone 2a, 3a e 4 (1)

Danimarca

195 875  (2)

 

 

Regno Unito

4 282  (2)

 

 

Germania

300 (2)

 

 

Svezia

7 193  (2)

 

 

Unione

207 650

 

 

TAC

207 650

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

b)

la tabella relativa alle possibilità di pesca per l'argentina nelle acque dell'Unione delle zone 3a e 4 è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Argentina

Argentina silus

Zona:

Acque dell'Unione delle zone 3a e 4

(ARU/3A4-C)

Danimarca

1 093

 

 

Germania

11

 

 

Francia

8

 

 

Irlanda

8

 

 

Paesi Bassi

51

 

 

Svezia

43

 

 

Regno Unito

20

 

 

Unione

1 234

 

 

TAC

1 234

 

TAC precauzionale»;

c)

la tabella relativa alle possibilità di pesca per il brosme nella zona 3a è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Brosme

Brosme brosme

Zona:

3a

(USK/03 A.)

Danimarca

15

 

 

Svezia

8

 

 

Germania

8

 

 

Unione

31

 

 

TAC

31

 

TAC precauzionale

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento»;

d)

la tabella relativa alle possibilità di pesca per il brosme nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 5, 6 e 7 è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Brosme

Brosme brosme

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5, 6 e 7

(USK/567EI.)

Germania

17

 

 

Spagna

60

 

 

Francia

705

 

 

Irlanda

68

 

 

Regno Unito

340

 

 

Altri

17 (4)

 

 

Unione

1 207

 

 

Norvegia

2 923  (5)  (6)  (7)  (8)

 

 

TAC

4 130

 

TAC precauzionale

Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento.

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

e)

la tabella relativa alle possibilità di pesca per l'eglefino nella zona 3a è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

3a

(HAD/03 A.)

Belgio

12

 

 

Danimarca

2 070

 

 

Germania

132

 

 

Paesi Bassi

2

 

 

Svezia

245

 

 

Unione

2 461

 

 

TAC

2 569

 

TAC analitico»;

f)

la tabella relativa alle possibilità di pesca per il nasello nella zona 3a è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Nasello

Merluccius merluccius

Zona:

3a

(HKE/03 A.)

Danimarca

2 890  (9)

 

 

Svezia

246 (9)

 

 

Unione

3 136

 

 

TAC

3 136  (10)

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

g)

la tabella relativa alle possibilità di pesca per il melù nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14 è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Melù

Micromesistius poutassou

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14

(WHB/1X14)

Danimarca

61 277  (11)

 

 

Germania

23 825  (11)

 

 

Spagna

51 949  (11)  (12)

 

 

Francia

42 644  (11)

 

 

Irlanda

47 451  (11)

 

 

Paesi Bassi

74 720  (11)

 

 

Portogallo

4 826  (11)  (12)

 

 

Svezia

15 158  (11)

 

 

Regno Unito

79 513  (11)

 

 

Unione

401 363  (11)  (13)

 

 

Norvegia

110 000

 

 

Isole Færøer

10 000

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

h)

la tabella relativa alle possibilità di pesca per la molva azzurra nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona 3a è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Molva azzurra

Molva dypterygia

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali della zona 3a

(BLI/03 A-)

Danimarca

3

 

 

Germania

2

 

 

Svezia

3

 

 

Unione

8

 

 

TAC

8

 

TAC precauzionale»;

i)

la tabella relativa alle possibilità di pesca per la molva nelle acque dell'Unione della zona 3a è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Molva

Molva molva

Zona:

Acque dell'Unione della zona 3a

(LIN/03 A.)

Belgio

6

 

 

Danimarca

50

 

 

Germania

6

 

 

Svezia

19

 

 

Regno Unito

6

 

 

Unione

87

 

 

TAC

87

 

TAC precauzionale»;

j)

la tabella relativa alle possibilità di pesca per la molva nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 14 è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Molva

Molva molva

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 14

(LIN/6X14.)

Belgio

48 (14)

 

 

Danimarca

8 (14)

 

 

Germania

173 (14)

 

 

Spagna

3 498

 

 

Francia

3 730  (14)

 

 

Irlanda

935

 

 

Portogallo

8

 

 

Regno Unito

4 296  (14)

 

 

Unione

12 696

 

 

Norvegia

7 500  (15)  (16)  (17)

 

 

Isole Færøer

200 (18)  (19)

 

 

TAC

20 396

 

TAC precauzionale

Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento.

k)

la tabella relativa alle possibilità di pesca per lo scampo nella zona 3a è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Scampo

Nephrops norvegicus

Zona:

3a

(NEP/03 A.)

Danimarca

8 626

 

 

Germania

25

 

 

Svezia

3 087

 

 

Unione

11 738

 

 

TAC

11 738

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento»

l)

(non riguarda la versione italiana);

m)

la tabella relativa alle possibilità di pesca per la sogliola nella zona 3a e nelle acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-24 è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Sogliola

Solea solea

Zona:

3a; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-24

(SOL/3ABC24)

Danimarca

376

 

 

Germania

22 (20)

 

 

Paesi Bassi

36 (20)

 

 

Svezia

14

 

 

Unione

448

 

 

TAC

448

 

TAC analitico

n)

la tabella relativa alle possibilità di pesca per il suro/sugarello e le catture accessorie connesse nelle acque dell'Unione delle zone 4b, 4c e 7d è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Suri/sugarelli e catture accessorie connesse

Trachurus spp.

Zona:

Acque dell'Unione delle zone 4b, 4c e 7d

(JAX/4BC7D)

Belgio

14 (21)

 

 

Danimarca

5 985  (21)

 

 

Germania

529 (21)  (22)

 

 

Spagna

111 (21)

 

 

Francia

497 (21)  (22)

 

 

Irlanda

376 (21)

 

 

Paesi Bassi

3 604  (21)  (22)

 

 

Portogallo

13 (21)

 

 

Svezia

75 (21)

 

 

Regno Unito

1 425  (21)  (22)

 

 

Unione

12 629

 

 

Norvegia

2 550  (23)

 

 

TAC

15 179

 

TAC precauzionale

2.

L'allegato IB è così modificato:

a)

la tabella relativa alle possibilità di pesca per il merluzzo bianco nelle zone 1 e 2b è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

1 e 2b

(COD/1/2B.)

Germania

5 409  (26)

 

 

Spagna

12 047  (26)

 

 

Francia

2 461  (26)

 

 

Polonia

2 359  (26)

 

 

Portogallo

2 472  (26)

 

 

Regno Unito

3 552  (26)

 

 

Altri Stati membri

390 (24)  (26)

 

 

Unione

28 690  (25)

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

b)

la tabella relativa alle possibilità di pesca per gli scorfani (pelagici) nelle acque groenlandesi della zona NAFO 1F e nelle acque groenlandesi delle zone 5, 12 e 14 è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Scorfani (pelagici)

Sebastes spp.

Zona:

Acque groenlandesi della zona NAFO 1F e acque groenlandesi delle zone 5, 12 e 14

(RED/N1G14P)

Germania

858 (27)  (28)  (29)

 

 

Francia

4 (27)  (28)  (29)

 

 

Regno Unito

6 (27)  (28)  (29)

 

 

Unione

868 (27)  (28)  (29)

 

 

Norvegia

628 (27)  (28)

 

 

Isole Færøer

0 (27)  (28)  (30)

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

3.

Nell'allegato IV, punto 4, la tabella A è sostituita dalla seguente:

«Tabella A

Numero di pescherecci (31)

 

Cipro (32)

Grecia (33)

Croazia

Italia

Francia

Spagna

Malta (34)

Pescherecci con reti da circuizione

1

1

16

12

20

6

1

Pescherecci con palangari

20 (35)

0

0

30

8

31

54

Pescherecci con lenze e canne

0

0

0

0

37

60

0

Pescherecci con lenze a mano

0

0

12

0

33 (36)

2

0

Pescherecci da traino

0

0

0

0

57

0

0

Altri pescherecci artigianali (37)

0

42

0

0

118

184

0


(1)  Escluse le acque entro sei miglia nautiche dalle linee di base del Regno Unito nelle Isole Shetland, Fair e Foula.

(2)  Fino al 2 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di merlano e sgombro (OT1/*2A3A4). Le catture accessorie di merlano e sgombro imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente a norma dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

Condizione speciale:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle seguenti zone di gestione del cicerello non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso, secondo quanto definito all'allegato IID:

Zona

:

Acque dell'Unione delle zone di gestione del cicerello

 

1r

2r (3)

3r

4

5r

6

7r

 

(SAN/234_1R)

(SAN/234_2R)

(SAN/234_3R)

(SAN/234_4)

(SAN/234_5R)

(SAN/234_6)

(SAN/234_7R)

Danimarca

126 837

4 717

8 177

55 979

0

165

0

Regno Unito

2 772

103

179

1 224

0

4

0

Germania

194

7

13

86

0

0

0

Svezia

4 658

173

300

2 056

0

6

0

Unione

134 461

5 000

8 669

59 345

0

175

0

Totale

134 461

5 000

8 669

59 345

0

175

0

(3)  Nella zona di gestione 2r il TAC può essere pescato unicamente come TAC di controllo con un corrispondente protocollo di campionamento per l'attività di pesca.»;

(4)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

(5)  Da prelevare nelle acque dell'Unione delle zone 2a, 4, 5b, 6 e 7 (USK/*24X7C).

(6)  Condizione speciale: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 25 % per nave e in ogni momento nelle zone 5b, 6 e 7. Tuttavia questa percentuale può essere superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. Il totale delle catture accidentali di altre specie nelle zone 5b, 6 e 7 non può superare il seguente quantitativo in t (OTH/*5B67-): 3 000. Le catture accessorie di merluzzo bianco a norma di questa disposizione nella zona 6a non possono essere superiori al 5 %.

(7)  Inclusa la molva. I seguenti contingenti per la Norvegia possono essere catturati esclusivamente con palangari nelle zone 5b, 6 e 7:

Molva (LIN/*5B67-)

7 500

Brosme (USK/*5B67-)

2 923

(8)  I contingenti di brosme e di molva per la Norvegia sono intercambiabili fino al seguente quantitativo, in tonnellate: 2 000»;

(9)  Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque dell'Unione delle zone 2a e 4. Tuttavia tali trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.

(10)  Nei limiti del seguente TAC complessivo per lo stock settentrionale di nasello: 111 785.»;

(11)  Condizione speciale: entro il limite del quantitativo di accesso totale di 21 500 tonnellate per l'Unione, gli Stati membri possono pescare fino alla seguente percentuale dei loro contingenti nelle acque delle Isole Færøer (WHB/*05-F.): 9,2 %.

(12)  Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le zone 8c, 9 e 10 e le acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1. Tuttavia tali trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.

(13)  Condizione speciale: dei contingenti UE nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14 (WHB/*NZJM1) e nelle zone 8c, 9 e 10 nonché nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (WHB/*NZJM2), il quantitativo seguente può essere pescato nella zona economica norvegese o nella zona di pesca intorno a Jan Mayen: 227 975.»;

(14)  Condizione speciale: non più del 15 % di questo contingente può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona 4 (LIN/*04-C.).

(15)  Condizione speciale: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 25 % per nave e in ogni momento nelle zone 5b, 6 e 7. Tuttavia questa percentuale può essere superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. Il totale delle catture accidentali di altre specie nelle zone 5b, 6 e 7 non può superare il seguente quantitativo in t indicato (OTH/*6X14.): 3 000. Le catture accessorie di merluzzo bianco a norma di questa disposizione non possono essere superiori al 5 %.

(16)  Compreso il brosme. I contingenti per la Norvegia sono catturati unicamente con palangari nelle zone 5b, 6 e 7 e sono pari a:

Molva (LIN/*5B67-)

7 500

Brosme (USK/*5B67-)

2 923

(17)  I contingenti di molva e di brosme per la Norvegia sono interscambiabili fino al quantitativo seguente, in tonnellate: 2 000.

(18)  Compreso il brosme. Da pescare nelle zone 6b e 6a a nord di 56° 30′ N (LIN/*6BAN.).

(19)  Condizione speciale: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 20 % per nave e in ogni momento nelle zone 6a e 6b. Tuttavia questa percentuale può essere superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. Il totale di queste catture accidentali di altre specie nelle zone 6a e 6b non può superare il seguente quantitativo, in tonnellate (OTH/*6AB.): 75.»;

(20)  Questo contingente può essere pescato esclusivamente nelle acque dell'Unione della zona 3a, nelle sottodivisioni 22-24.»;

(21)  Fino al 5 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di pesce tamburo, eglefino, merlano e sgombro (OTH/*4BC7D). Le catture accessorie di pesce tamburo, eglefino, merlano e sgombro imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente a norma dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

(22)  Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente, pescato nella divisione 7d, può essere imputato al contingente relativo alle zone seguenti: acque dell'Unione delle zone 2a, 4a, 6, 7a-c, 7e-k, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (JAX/*2 A-14).

(23)  Può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona 4a, ma non può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona 7d (JAX/*04-C.).».

(24)  Eccetto Germania, Spagna, Francia, Polonia, Portogallo e Regno Unito.

(25)  L'assegnazione della quota dello stock di merluzzo bianco di cui può disporre l'Unione nella zona di Spitzbergen e dell'Isola degli Orsi e le catture accessorie connesse di eglefino non pregiudicano in alcun modo i diritti e gli obblighi derivanti dal trattato di Parigi del 1920.

(26)  Le catture accessorie di eglefino possono rappresentare fino al 14 % per cala. Le catture accessorie di eglefino sono in aggiunta al contingente di merluzzo bianco.»;

(27)  Può essere pescato solo dal 10 maggio al 31 dicembre.

(28)  Può essere pescato solo nelle acque groenlandesi della zona di conservazione dello scorfano delimitata dalle linee che uniscono le seguenti coordinate:

Punto

Latitudine

Longitudine

1

64° 45′ N

28° 30′ W

2

62° 50′ N

25° 45′ W

3

61° 55′ N

26° 45′ W

4

61° 00′ N

26° 30′ W

5

59° 00′ N

30° 00′ W

6

59° 00′ N

34° 00′ W

7

61° 30′ N

34° 00′ W

8

62° 50′ N

36° 00′ W

9

64° 45′ N

28° 30′ W

(29)  Condizione speciale: tale contingente può anche essere pescato nelle acque internazionali della zona di conservazione dello scorfano di cui sopra (RED/*5-14P).

(30)  Può essere pescato unicamente nelle acque groenlandesi delle zone 5 e 14 (RED/*514GN).».

(31)  Le cifre indicate nelle sezioni 1, 2 e 3 possono diminuire al fine di adempiere agli obblighi internazionali dell'Unione.

(32)  È possibile sostituire un peschereccio di medie dimensioni con reti da circuizione con al massimo 10 pescherecci con palangari o con un peschereccio di piccole dimensioni con reti da circuizione e al massimo tre pescherecci con palangari.

(33)  È possibile sostituire un peschereccio di medie dimensioni con reti da circuizione con al massimo 10 pescherecci con palangari o con un peschereccio di piccole dimensioni con reti da circuizione e altri tre pescherecci per la pesca artigianale.

(34)  È possibile sostituire un peschereccio di medie dimensioni con reti da circuizione con al massimo 10 pescherecci con palangari.

(35)  Navi polivalenti, che utilizzano più attrezzi.

(36)  Pescherecci per lenze che operano nell'Atlantico.

(37)  Navi polivalenti, che utilizzano più attrezzi (palangari, lenza a mano, lenza al traino).».


28.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 84/13


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/512 DEL CONSIGLIO

del 27 marzo 2018

che attua l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 747/2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Sudan

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 747/2014 del Consiglio, del 10 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Sudan e che abroga i regolamenti (CE) n. 131/2004 e (CE) n. 1184/2005 (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 3,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 10 luglio 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 747/2014.

(2)

Il 14 marzo 2018 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma del paragrafo 5 della risoluzione 1591 (2005) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha aggiornato le informazioni relative a tre persone soggette a misure restrittive.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) n. 747/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) n. 747/2014 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2018.

Per il Consiglio

La presidente

E. ZAHARIEVA


(1)  GU L 203 dell'11.7.2014, pag. 1.


ALLEGATO

Le voci relative alle persone elencate in appresso sono sostituite dalle seguenti:

«2.   ALNSIEM, Musa Hilal Abdalla

Pseudonimi: a) Sheikh Musa Hilal; b) Abd Allah; c) Abdallah; d) AlNasim; e) Al Nasim; f) AlNaseem; g) Al Naseem; h) AlNasseem; i) Al Nasseem.

Designazione: a) ex membro dell'Assemblea nazionale del Sudan per il distretto di Al-Waha, b) ex consulente speciale presso il ministero degli affari federali, c) capo supremo della tribù Mahamid nel Darfur settentrionale.

Data di nascita: a) 1o gennaio 1964; b) 1959.

Luogo di nascita: Kutum.

Indirizzo: a) Kabkabiya, Sudan; b) Kutum, Sudan (risiede a Kabkabiya e nella città di Kutum, Darfur settentrionale, e ha risieduto a Khartoum).

Cittadinanza: Sudan.

Passaporto: a) passaporto diplomatico D014433, rilasciato il 21 febbraio 2013 (scaduto il 21 febbraio 2015);

b) passaporto diplomatico D009889, rilasciato il 17 febbraio 2011 (scaduto il 17 febbraio 2013).

Numero di identificazione nazionale: Certificato di cittadinanza A0680623.

Data di designazione da parte dell'ONU:25 aprile 2006.

Altre informazioni: Foto disponibile per l'inserimento nell'avviso speciale Interpol-Consiglio di sicurezza dell'ONU. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5795065

Informazioni tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Nella relazione di Human Rights Watch si indica che l'organizzazione è in possesso di una nota, del 13 febbraio 2004, di un ufficio governativo locale nel Darfur settentrionale che ordina alle “unità di sicurezza nella località” di “consentire le attività dei mujaheddin e dei volontari sotto il comando dello Sheikh Musa Hilal finalizzate a inoltrarsi nelle zone del [Darfur settentrionale] e di garantire le loro esigenze essenziali”. Il 28 settembre 2005, 400 miliziani arabi hanno attaccato i villaggi di Aro Sharrow (e il relativo campo di sfollati interni), Acho e Gozmena nel Darfur occidentale. Si ritiene altresì che Musa Hilal fosse presente durante l'attacco al campo di sfollati interni di Aro Sharrow, in quanto il figlio era stato ucciso nell'attacco della SLA a Shareia ed egli era quindi impegnato in una sanguinosa faida personale. Vi sono fondati motivi di ritenere che, in quanto capo supremo, egli sia stato direttamente responsabile di tali azioni e sia responsabile di violazioni del diritto internazionale umanitario e delle norme internazionali in materia di diritti umani nonché di altre atrocità.

3.   SHAREIF Adam

Pseudonimi: a) Adam Yacub Shant; b) Adam Yacoub.

Designazione: Comandante dell'Armata di liberazione sudanese (SLA).

Data di nascita:1o gennaio 1970.

Luogo di nascita: El-Fasher.

Cittadinanza: Sudan.

Numero di passaporto: P00182993, rilasciato il 19 luglio 2010 (scaduto il 18 luglio 2015).

Numero di identificazione nazionale: 103-0037-6235 (come da passaporto).

Data di designazione da parte dell'ONU:25 aprile 2006.

Altre informazioni: Sarebbe deceduto il 7 giugno 2012. Foto disponibile per l'inserimento nell'avviso speciale Interpol-Consiglio di sicurezza dell'ONU. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5283783

Informazioni tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

I soldati della SLA sotto il comando di Adam Yacub Shant hanno violato l'accordo di cessate il fuoco attaccando un contingente militare del governo sudanese che stava scortando un convoglio di mezzi pesanti in prossimità di Abu Hamra, nel Darfur settentrionale, il 23 luglio 2005, uccidendo tre soldati. Dopo l'attacco sono state saccheggiate armi da guerra e munizioni del governo. Le informazioni in possesso del gruppo di esperti confermano che l'attacco da parte dei soldati della SLA ha effettivamente avuto luogo ed era chiaramente organizzato e che è stato quindi minuziosamente pianificato. Si può pertanto ragionevolmente supporre, secondo le conclusioni del gruppo, che Shant, in quanto comandante confermato della SLA nella regione, sia stato a conoscenza dell'attacco e lo abbia approvato o ordinato. Egli è di conseguenza direttamente responsabile dell'attacco e soddisfa i criteri per l'inserimento nell'elenco.

4.   MAYU, Jibril Abdulkarim Ibrahim

Pseudonimi: a) General Gibril Abdul Kareem Barey; b) “Tek”; c) Gabril Abdul Kareem Badri.

Designazione: Comandante del Movimento Nazionale per la riforma e lo sviluppo (NMRD).

Data di nascita:1o gennaio 1967.

Luogo di nascita: El-Fasher, Darfur settentrionale.

Cittadinanza: Sudanese di nascita.

Indirizzo: Tine, Sudan (risiede a Tine, sul versante sudanese della frontiera con il Ciad).

Numero di identificazione nazionale: a) 192-3238459-9; b) certificato di cittadinanza acquisito alla nascita 302581.

Data di designazione da parte dell'ONU:25 aprile 2006.

Altre informazioni: Foto disponibile per l'inserimento nell'avviso speciale Interpol-Consiglio di sicurezza dell'ONU. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5795071

Informazioni tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Mayu è responsabile del rapimento nel Darfur, nell'ottobre 2005, di membri del personale della missione dell'Unione Africana in Sudan (AMIS). Ha cercato di ostacolare la missione AMIS con l'intimidazione; ad esempio, nel novembre 2005 ha minacciato di abbattere gli elicotteri dell'Unione africana (UA) nella regione di Jebel Moon. Con queste azioni, che costituiscono una minaccia per la stabilità del Darfur, Mayu ha palesemente violato la risoluzione 1591 del Consiglio di sicurezza e soddisfa i criteri per essere designato dal comitato per l'applicazione di sanzioni.»


DECISIONI

28.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 84/16


DECISIONE (UE) 2018/513 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 14 marzo 2018

relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a seguito di una domanda presentata dalla Germania — EGF/2017/008 DE/Goodyear

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 4,

visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (2), in particolare il punto 13,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) mira a fornire sostegno ai lavoratori collocati in esubero e ai lavoratori autonomi la cui attività sia cessata in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, a causa del persistere della crisi economica e finanziaria globale oppure a causa di una nuova crisi economica e finanziaria globale, e ad assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.

(2)

Il FEG non deve superare un importo annuo massimo di 150 milioni di EUR (a prezzi 2011), come disposto all'articolo 12 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio (3).

(3)

Il 6 ottobre 2017 la Germania ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG in relazione ai collocamenti in esubero presso la società Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH in Germania. Tale domanda è stata integrata con ulteriori informazioni secondo quanto previsto all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1309/2013. La domanda è conforme alle condizioni per la determinazione del contributo finanziario a valere sul FEG come stabilito dall'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1309/2013.

(4)

È pertanto opportuno procedere alla mobilitazione del FEG per erogare un contributo finanziario di 2 165 231 EUR in relazione alla domanda presentata dalla Germania.

(5)

Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del FEG, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dalla data della sua adozione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione per l'esercizio 2018, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è mobilitato per erogare l'importo di 2 165 231 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 14 marzo 2018.

Fatto a Strasburgo, il 14 marzo 2018

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

La presidente

L. PAVLOVA


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855.

(2)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

(3)  Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).


28.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 84/18


DECISIONE (UE) 2018/514 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 14 marzo 2018

relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a seguito di una domanda presentata dalla Svezia — EGF/2017/007 SE/Ericsson

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 4,

visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (2), in particolare il punto 13,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) mira a fornire sostegno ai lavoratori collocati in esubero e ai lavoratori autonomi la cui attività sia cessata in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, a causa del persistere della crisi economica e finanziaria globale oppure a causa di una nuova crisi economica e finanziaria globale, e ad assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.

(2)

Il FEG non deve superare un importo annuo massimo di 150 milioni di EUR (a prezzi 2011), come disposto all'articolo 12 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio (3).

(3)

Il 9 agosto 2017 la Svezia ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG in relazione ai collocamenti in esubero presso la società Ericsson (Telefonaktiebolaget LM Ericsson) in Svezia. Tale domanda è stata integrata con ulteriori informazioni secondo quanto previsto all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1309/2013. La domanda è conforme alle condizioni per la determinazione del contributo finanziario a valere sul FEG come stabilito dall'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1309/2013.

(4)

È pertanto opportuno procedere alla mobilitazione del FEG per erogare un contributo finanziario di 2 130 400 EUR in relazione alla domanda presentata dalla Svezia.

(5)

Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del FEG, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dalla data della sua adozione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione per l'esercizio 2018, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è mobilitato per erogare l'importo di 2 130 400 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 14 marzo 2018.

Fatto a Strasburgo, il 14 marzo 2018

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

La presidente

L. PAVLOVA


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855.

(2)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

(3)  Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).


28.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 84/20


DECISIONE (UE) 2018/515 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 14 marzo 2018

relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a seguito di una domanda presentata dalla Spagna — EGF/2017/006 ES/Galicia apparel

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 4,

visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (2), in particolare il punto 13,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) mira a fornire sostegno ai lavoratori collocati in esubero e ai lavoratori autonomi la cui attività sia cessata in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, a causa del persistere della crisi economica e finanziaria globale oppure a causa di una nuova crisi economica e finanziaria globale, e ad assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.

(2)

Il FEG non deve superare un importo annuo massimo di 150 milioni di EUR (a prezzi 2011), come disposto all'articolo 12 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio (3).

(3)

Il 19 luglio 2017 la Spagna ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG in relazione agli esuberi in cinque imprese operanti nel settore della confezione di articoli di abbigliamento nella regione della Galizia in Spagna. Tale domanda è stata integrata con ulteriori informazioni secondo quanto previsto all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1309/2013. La domanda è conforme alle condizioni per la determinazione del contributo finanziario a valere sul FEG, come stabilito dall'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1309/2013.

(4)

In conformità all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1309/2013, la domanda della Spagna è considerata ricevibile, in quanto gli esuberi hanno un grave impatto sull'occupazione e sull'economia locale.

(5)

È pertanto opportuno procedere alla mobilitazione del FEG per erogare un contributo finanziario di 720 000 EUR in relazione alla domanda presentata dalla Spagna.

(6)

Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del FEG, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dalla data della sua adozione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione per l'esercizio 2018, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è mobilitato per erogare l'importo di 720 000 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 14 marzo 2018.

Fatto a Strasburgo, il 14 marzo 2018.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

La presidente

L. PAVLOVA


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855.

(2)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

(3)  Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).


28.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 84/22


DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2018/516 DEL CONSIGLIO

del 27 marzo 2018

che attua la decisione 2014/450/PESC, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Sudan

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la decisione 2014/450/PESC del Consiglio, del 10 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Sudan e che abroga la decisione 2011/423/PESC (1), in particolare l'articolo 6,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 10 luglio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/450/PESC.

(2)

Il 14 marzo 2018 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma del paragrafo 5 della risoluzione 1591 (2005) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha aggiornato le informazioni relative a tre persone soggette a misure restrittive.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato della decisione 2014/450/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2014/450/PESC è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2018.

Per il Consiglio

La presidente

E. ZAHARIEVA


(1)  GU L 203 dell'11.7.2014, pag. 106.


ALLEGATO

Le voci relative alle persone elencate in appresso sono sostituite dalle seguenti:

«2.   ALNSIEM, Musa Hilal Abdalla

Pseudonimi: a) Sheikh Musa Hilal; b) Abd Allah; c) Abdallah; d) AlNasim; e) Al Nasim; f) AlNaseem; g) Al Naseem; h) AlNasseem; i) Al Nasseem.

Designazione: a) ex membro dell'Assemblea nazionale del Sudan per il distretto di Al-Waha, b) ex consulente speciale presso il ministero degli affari federali, c) capo supremo della tribù Mahamid nel Darfur settentrionale.

Data di nascita: a) 1o gennaio 1964; b) 1959.

Luogo di nascita: Kutum.

Indirizzo: a) Kabkabiya, Sudan; b) Kutum, Sudan (risiede a Kabkabiya e nella città di Kutum, Darfur settentrionale, e ha risieduto a Khartoum).

Cittadinanza: Sudan.

Passaporto: a) passaporto diplomatico D014433, rilasciato il 21 febbraio 2013 (scaduto il 21 febbraio 2015);

b) passaporto diplomatico D009889, rilasciato il 17 febbraio 2011 (scaduto il 17 febbraio 2013).

Numero di identificazione nazionale: Certificato di cittadinanza A0680623.

Data di designazione da parte dell'ONU:25 aprile 2006.

Altre informazioni: Foto disponibile per l'inserimento nell'avviso speciale Interpol-Consiglio di sicurezza dell'ONU. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5795065

Informazioni tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Nella relazione di Human Rights Watch si indica che l'organizzazione è in possesso di una nota, del 13 febbraio 2004, di un ufficio governativo locale nel Darfur settentrionale che ordina alle “unità di sicurezza nella località” di “consentire le attività dei mujaheddin e dei volontari sotto il comando dello Sheikh Musa Hilal finalizzate a inoltrarsi nelle zone del [Darfur settentrionale] e di garantire le loro esigenze essenziali”. Il 28 settembre 2005, 400 miliziani arabi hanno attaccato i villaggi di Aro Sharrow (e il relativo campo di sfollati interni), Acho e Gozmena nel Darfur occidentale. Si ritiene altresì che Musa Hilal fosse presente durante l'attacco al campo di sfollati interni di Aro Sharrow, in quanto il figlio era stato ucciso nell'attacco della SLA a Shareia ed egli era quindi impegnato in una sanguinosa faida personale. Vi sono fondati motivi di ritenere che, in quanto capo supremo, egli sia stato direttamente responsabile di tali azioni e sia responsabile di violazioni del diritto internazionale umanitario e delle norme internazionali in materia di diritti umani nonché di altre atrocità.

3.   SHAREIF Adam

Pseudonimi: a) Adam Yacub Shant; b) Adam Yacoub.

Designazione: Comandante dell'Armata di liberazione sudanese (SLA).

Data di nascita:1o gennaio 1970.

Luogo di nascita: El-Fasher.

Cittadinanza: Sudan.

Numero di passaporto: P00182993, rilasciato il 19 luglio 2010 (scaduto il 18 luglio 2015).

Numero di identificazione nazionale: 103-0037-6235 (come da passaporto).

Data di designazione da parte dell'ONU:25 aprile 2006.

Altre informazioni: Sarebbe deceduto il 7 giugno 2012. Foto disponibile per l'inserimento nell'avviso speciale Interpol-Consiglio di sicurezza dell'ONU. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5283783

Informazioni tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

I soldati della SLA sotto il comando di Adam Yacub Shant hanno violato l'accordo di cessate il fuoco attaccando un contingente militare del governo sudanese che stava scortando un convoglio di mezzi pesanti in prossimità di Abu Hamra, nel Darfur settentrionale, il 23 luglio 2005, uccidendo tre soldati. Dopo l'attacco sono state saccheggiate armi da guerra e munizioni del governo. Le informazioni in possesso del gruppo di esperti confermano che l'attacco da parte dei soldati della SLA ha effettivamente avuto luogo ed era chiaramente organizzato e che è stato quindi minuziosamente pianificato. Si può pertanto ragionevolmente supporre, secondo le conclusioni del gruppo, che Shant, in quanto comandante confermato della SLA nella regione, sia stato a conoscenza dell'attacco e lo abbia approvato o ordinato. Egli è di conseguenza direttamente responsabile dell'attacco e soddisfa i criteri per l'inserimento nell'elenco.

4.   MAYU, Jibril Abdulkarim Ibrahim

Pseudonimi: a) General Gibril Abdul Kareem Barey; b) “Tek”; c) Gabril Abdul Kareem Badri.

Designazione: Comandante del Movimento Nazionale per la riforma e lo sviluppo (NMRD).

Data di nascita:1o gennaio 1967.

Luogo di nascita: El-Fasher, Darfur settentrionale.

Cittadinanza: Sudanese di nascita.

Indirizzo: Tine, Sudan (risiede a Tine, sul versante sudanese della frontiera con il Ciad).

Numero di identificazione nazionale: a) 192-3238459-9; b) certificato di cittadinanza acquisito alla nascita 302581.

Data di designazione da parte dell'ONU:25 aprile 2006.

Altre informazioni: Foto disponibile per l'inserimento nell'avviso speciale Interpol-Consiglio di sicurezza dell'ONU. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5795071

Informazioni tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Mayu è responsabile del rapimento nel Darfur, nell'ottobre 2005, di membri del personale della missione dell'Unione Africana in Sudan (AMIS). Ha cercato di ostacolare la missione AMIS con l'intimidazione; ad esempio, nel novembre 2005 ha minacciato di abbattere gli elicotteri dell'Unione africana (UA) nella regione di Jebel Moon. Con queste azioni, che costituiscono una minaccia per la stabilità del Darfur, Mayu ha palesemente violato la risoluzione 1591 del Consiglio di sicurezza e soddisfa i criteri per essere designato dal comitato per l'applicazione di sanzioni.»


28.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 84/25


DECISIONE (UE) 2018/517 DELLA COMMISSIONE

del 21 marzo 2018

sulla proposta d'iniziativa dei cittadini dal titolo «Amici britannici, restate con noi nell'UE»

[notificata con il numero C(2018) 1730]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l'iniziativa dei cittadini (1), in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L'oggetto dichiarato della proposta d'iniziativa «Amici britannici, restate con noi nell'UE» è espresso in questi termini: «La consultazione sulla Brexit del 2016 non era un plebiscito dall'esito vincolante, bensì semplicemente un referendum popolare volto a permettere al parlamento nazionale di ponderare la posizione delle popolazioni britanniche al momento».

(2)

Gli obiettivi principali della proposta d'iniziativa sono definiti in questi termini: «L'obiettivo che perseguiamo è creare una piattaforma che consenta a tutti i cittadini europei di prendere parte a quest'iniziativa e di coinvolgere la maggioranza dei cittadini britannici, compresi quelli che, vivendo fuori patria nell'UE, sono stati di fatto privati dei loro diritti in occasione del referendum originario, così da dare modo a tutti i cittadini britannici di esprimersi».

(3)

Il trattato sull'Unione europea (TUE) rafforza la cittadinanza dell'Unione e potenzia ulteriormente il funzionamento democratico dell'Unione affermando, tra l'altro, che ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione mediante l'iniziativa dei cittadini europei.

(4)

A tal fine, le procedure e le condizioni necessarie per l'iniziativa dei cittadini dovrebbero essere chiare, semplici, di facile applicazione e proporzionate alla natura dell'iniziativa dei cittadini, in modo da incoraggiare la partecipazione di questi e rendere l'Unione più accessibile.

(5)

L'articolo 50, paragrafo 1, del TUE afferma il diritto di ciascuno Stato membro di recedere dall'Unione europea prendendo una decisione in tal senso conformemente alle proprie norme costituzionali.

(6)

Benché la Commissione europea si rammarichi della decisione del Regno Unito di recedere dall'Unione europea, come dichiarato il 24 giugno 2016 (2) dal suo presidente Jean-Claude Juncker assieme a Martin Schulz, presidente del Parlamento europeo, Donald Tusk, presidente del Consiglio europeo, e Mark Rutte, presidente di turno del Consiglio dell'Unione europea, nessuna base giuridica nei trattati permette di adottare un atto giuridico inerente al processo decisionale interno seguito da uno Stato membro e sfociato nella notifica dell'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del TUE.

(7)

Per i motivi illustrati la proposta d'iniziativa dei cittadini «Amici britannici, restate con noi nell'UE» esula manifestamente dalla competenza della Commissione, prevista all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 211/2011 in combinato disposto con l'articolo 2, punto 1, del medesimo regolamento, di presentare una proposta di atto giuridico dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La registrazione della proposta d'iniziativa dal titolo «Amici britannici, restate con noi nell'UE» è rifiutata.

Articolo 2

Gli organizzatori (membri del comitato dei cittadini) della proposta d'iniziativa dei cittadini dal titolo «Amici britannici, restate con noi nell'UE», rappresentati da [dati personali espunti dopo consultazione con gli organizzatori] in veste di referenti, sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2018.

Per la Commissione

Frans TIMMERMANS

Primo vicepresidente


(1)  GU L 65 dell'11.3.2011, pag. 1.

(2)  http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-16-2329_it.htm


28.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 84/27


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/518 DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 2018

che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per competizioni dopo un'esportazione temporanea in Indonesia, che modifica l'allegato I della decisione 93/195/CEE per quanto concerne la voce relativa all'Indonesia e l'allegato I della decisione 2004/211/CE per quanto concerne la voce relativa all'Indonesia nell'elenco dei paesi terzi e delle parti di paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni nell'Unione di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina

[notificata con il numero C(2018) 1725]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (1), in particolare l'articolo 12, paragrafi 1 e 4, l'articolo 16, paragrafo 2 e l'articolo 19, lettere a) e b),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2009/156/CE stabilisce le condizioni di polizia sanitaria che disciplinano le importazioni di equidi vivi nell'Unione. Essa prevede che le importazioni di equidi nell'Unione siano autorizzate unicamente in provenienza dai paesi terzi che soddisfano determinate condizioni di polizia sanitaria.

(2)

L'allegato I della decisione 93/195/CEE della Commissione (2) stabilisce elenchi di paesi terzi rientranti gruppi sanitari da A a E. L'allegato VII della medesima decisione contiene, tra l'altro, un modello di certificato sanitario da usare per la reintroduzione di cavalli registrati dopo un'esportazione temporanea di durata inferiore a 60 giorni ai fini della partecipazione alle manifestazioni equestri degli Asian Games e all'Endurance World Cup.

(3)

Le manifestazioni equestri della 18a edizione degli Asian Games si terranno a Giacarta (Indonesia), dal 18 agosto al 2 settembre 2018. Tali manifestazioni comprenderanno prove di salto ostacoli, dressage e concorsi completi con il patrocinio della Federazione internazionale sport equestri e attireranno anche binomi cavallo-cavaliere stabiliti nell'Unione.

(4)

Per autorizzare la reintroduzione nell'Unione tra il 10 agosto 2018 e il 10 settembre 2018 di cavalli registrati per competizioni dopo la loro esportazione temporanea ai fini della partecipazione agli Asian Games e istituire un modello di certificato sanitario destinato ad accompagnare tali cavalli registrati, è necessario stabilire che tali cavalli possono rientrare nell'Unione solo se accompagnati da un certificato sanitario redatto secondo il modello di cui all'allegato VII della decisione 93/195/CEE. A tal fine è altresì necessario includere l'Indonesia nell'opportuno gruppo sanitario dell'allegato I di detta decisione.

(5)

Dato che ha subito numerose modifiche, l'allegato I dovrebbe essere aggiornato e integralmente sostituito per motivi di chiarezza giuridica.

(6)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 93/195/CEE.

(7)

L'allegato I della decisione 2004/211/CE della Commissione (3) stabilisce l'elenco dei paesi terzi, o delle loro parti ove si applica la regionalizzazione, da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di equidi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi, nonché le altre condizioni applicabili a tali importazioni.

(8)

Per ospitare le manifestazioni equestri dell'edizione 2018 degli Asian Games, le autorità competenti dell'Indonesia hanno chiesto che sia riconosciuta come zona indenne da malattie degli equini la parte del territorio di tale paese corrispondente a un ippodromo completamente recintato e all'area intorno ad esso, ubicati in un quartiere residenziale del centro della città di Giacarta e in cui dal maggio 2016 non sono più presenti equidi. La zona indenne da malattie degli equini è stato istituita in conformità alle raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) (4) e con l'assistenza di esperti.

(9)

Le autorità competenti dell'Indonesia hanno fornito una serie di garanzie, in particolare per quanto riguarda l'obbligo di denuncia delle malattie di cui all'allegato I della direttiva 2009/156/CE nel paese e l'impegno a rispettare integralmente l'articolo 12, paragrafo 2, lettera f), della medesima direttiva per quanto concerne la denuncia immediata di malattie degli equini alla Commissione e agli Stati membri.

(10)

Secondo le informazioni fornite dall'Indonesia e dall'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE), la peste equina, l'encefalomielite equina venezuelana e la stomatite vescicolosa non sono mai state registrate in tale paese.

(11)

Anche se non sono disponibili dati per quanto riguarda i casi di durina e morva negli anni precedenti, l'Indonesia ha svolto un'indagine sierologica completa sulla popolazione equina nelle zone di sorveglianza e di protezione attorno alla zona centrale della zona indenne da malattie degli equini nell'area metropolitana di Giacarta, sempre con esito negativo per quanto riguarda la peste equina e la durina. In uno dei 600 cavalli oggetto dell'indagine è stata però sierologicamente diagnosticata la morva.

(12)

Per un periodo di sei mesi, iniziato formalmente il 15 febbraio 2018, la zona centrale comprendente il sito destinato ad accogliere gli Asian Games, non ospiterà equidi e fino all'introduzione nella zona, secondo il protocollo di quarantena concordato, dei cavalli partecipanti alla manifestazione saranno attuate tutte le misure di controllo e di biosicurezza applicabili alla zona indenne da malattie degli equini.

(13)

Al fine di garantire la protezione sostenibile dello stato sanitario della popolazione equina all'interno della zona indenne da malattie degli equini, le autorità dell'Indonesia si sono impegnate a gestire una struttura di quarantena all'interno di tale zona per controllare l'ingresso di equidi provenienti da aziende di altre parti dell'Indonesia e da alcuni paesi terzi non compresi nell'elenco dell'allegato I della decisione 2004/211/CE. Durante la quarantena che precede l'ingresso, gli animali saranno sottoposti a test zoosanitari che soddisfano le condizioni di importazione nell'Unione applicabili ai paesi dello stesso gruppo sanitario.

(14)

Tenuto conto delle informazioni e delle garanzie soddisfacenti da essa fornite, l'Indonesia dovrebbe essere inclusa nell'elenco dei paesi terzi di cui all'allegato I della decisione 2004/211/CE ai fini della reintroduzione di cavalli registrati durante il periodo compreso tra il 10 agosto e il 10 settembre 2018. L'Indonesia dovrebbe nel contempo essere regionalizzata per alcune malattie degli equini. Da un punto di vista epidemiologico la zona indenne da malattie degli equini dell'Indonesia dovrebbe rientrare nel gruppo sanitario C dell'elenco di cui all'allegato I della decisione 2004/211/CE.

(15)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2004/211/CE.

(16)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri autorizzano la reintroduzione di cavalli registrati per competizioni dopo un'esportazione temporanea nella parte del territorio dell'Indonesia regionalizzata ai fini della partecipazione all'edizione 2018 degli Asian Games a Giacarta (Indonesia), a condizione che ciascun cavallo sia accompagnato un certificato sanitario debitamente compilato, corrispondente al modello di certificato sanitario di cui all'allegato VII della decisione 93/195/CEE e inoltre a condizione che i cavalli e i certificati sanitari che li accompagnano siano presentati al posto d'ispezione frontaliero del punto di entrata nell'Unione entro il termine di cui all'allegato I della decisione 2004/211/CE.

Articolo 2

L'allegato I della decisione 93/195/CEE è sostituito dal testo che figura nell'allegato I della presente decisione.

Articolo 3

L'allegato I della decisione 2004/211/CE è modificato conformemente all'allegato II della presente decisione.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Essa si applica fino al 30 settembre 2018.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 2018

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1.

(2)  Decisione 93/195/CEE della Commissione, del 2 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea (GU L 86 del 6.4.1993, pag. 1).

(3)  Decisione 2004/211/CE della Commissione, del 6 gennaio 2004, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina e che modifica le decisioni 93/195/CEE e 94/63/CE (GU L 73 dell'11.3.2004, pag. 1).

(4)  http://www.oie.int/our-scientific-expertise/specific-information-and-recommendations/international-competition-horse-movement/equine-disease-free-zones/


ALLEGATO I

«

ALLEGATO I

Gruppo sanitario A  (1)

Svizzera (CH), Groenlandia (GL), Islanda (IS)

Gruppo sanitario B  (1)

Australia (AU), Bielorussia (BY), Montenegro (ME), ex Repubblica iugoslava di Macedonia (2) (MK), Nuova Zelanda (NZ), Serbia (RS), Russia (3) (RU), Ucraina (UA)

Gruppo sanitario C  (1)

Canada (CA), Cina (3) (CN), Hong Kong (HK), Indonesia (3)  (4) (ID), Giappone (JP), Repubblica di Corea (KR), Macao (MO), Malaysia (penisola) (MY), Singapore (SG), Thailandia (TH), Stati Uniti d'America (US)

Gruppo sanitario D  (1)

Argentina (AR), Barbados (BB), Bermuda (BM), Bolivia (BO), Brasile (3) (BR), Cile (CL), Costa Rica (3) (CR), Cuba (CU), Giamaica (JM), Messico (3) (MX), Perù (3) (PE), Paraguay (PY), Uruguay (UY)

Gruppo sanitario E  (1)

Emirati arabi uniti (AE), Bahrein (BH), Algeria (DZ), Israele (5) (IL), Giordania (JO), Kuwait (KW), Libano (LB), Marocco (MA), Oman (OM), Qatar (QA), Arabia Saudita (3) (SA), Tunisia (TN), Turchia (3) (TR)

»


ALLEGATO II

L'allegato I della decisione 2004/211/CE è così modificato:

1)

nella tabella è inserita la seguente voce relativa all'Indonesia, secondo l'ordine alfabetico del codice ISO, tra la voce relativa a Hong Kong e quella relativa a Israele:

«ID

Indonesia

ID-0

Tutto il paese

 

Valido dal 10 agosto al 10 settembre 2018»

ID-1

La zona indenne da malattie degli equini di Giacarta (per ulteriori dettagli cfr. riquadro 9)

C

X

2)

è aggiunto il seguente riquadro 9:

«Riquadro 9

ID

Indonesia

ID-1

La zona indenne da malattie degli equini di Giacarta, che comprende:

1)

la zona centrale, comprendente il sito di Pulomas;

2)

il tratto autostradale all'interno della zona di sorveglianza tra il sito e gli aeroporti internazionali di Giacarta (Soekarno-Hatta e Halim Perdana Kusuma)»