ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 76

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

61° anno
19 marzo 2018


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2018/409 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, recante modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio, che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne

1

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814 ( 1 )

3

 

*

Direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva (UE) 2016/97 per quanto riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati membri ( 1 )

28

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2018/412 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica la decisione n. 466/2014/UE, sulla concessione di una garanzia dell'Unione alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite relative ad operazioni di finanziamento a sostegno di progetti di investimento al di fuori dell'Unione

30

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

REGOLAMENTI

19.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 76/1


REGOLAMENTO (UE) 2018/409 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 14 marzo 2018

recante modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio, che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 209 e 212,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il fondo di garanzia per le azioni esterne («fondo») è disciplinato dal regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio (2).

(2)

Il fondo è alimentato da un versamento annuale del bilancio generale dell'Unione, dagli interessi prodotti dagli investimenti delle disponibilità del fondo e dai recuperi ottenuti presso debitori inadempienti.

(3)

È opportuno che le entrate del premio di rischio generate nel quadro delle operazioni di finanziamento della Banca europea per gli investimenti (BEI) che beneficiano di una garanzia del bilancio dell'Unione siano versate al fondo.

(4)

Se l'importo del fondo è superiore al 10 % dell'insieme degli impegni di capitale in essere dell'Unione, è opportuno che l'eccedenza sia accreditata al bilancio generale dell'Unione, al fine di tutelare meglio quest'ultimo da potenziali ulteriori rischi di inadempimento legati alle operazioni di finanziamento della BEI riguardanti la resilienza economica a lungo termine dei rifugiati, dei migranti, delle comunità di accoglienza e di transito, nonché delle comunità di origine, quale risposta strategica volta ad affrontare le cause profonde della migrazione.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 è così modificato:

1)

all'articolo 2 è aggiunto il trattino seguente:

«—

dalle entrate del premio di rischio generate nel quadro delle operazioni di finanziamento della BEI per le quali l'Unione fornisce una garanzia che è remunerata.»;

2)

all'articolo 3, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Se l'importo del fondo è superiore al 10 % dell'insieme degli impegni di capitale in essere dell'Unione, l'eccedenza è accreditata al bilancio generale dell'Unione europea. L'eccedenza è accreditata con un'unica operazione a una linea specifica dello stato delle entrate nel bilancio generale dell'Unione europea dell'anno n + 1 sulla base della differenza, alla fine dell'anno n – 1, tra il 10 % dell'insieme degli impegni di capitale in essere dell'Unione e il valore degli attivi netti del fondo, calcolata all'inizio dell'anno n.»;

3)

l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

La Commissione affida la gestione finanziaria del fondo alla BEI.

Entro il 30 giugno 2019 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione esterna indipendente dei vantaggi e degli svantaggi di affidare la gestione finanziaria delle attività del fondo e del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile alla Commissione, alla BEI o a una combinazione di entrambe, tenendo conto dei pertinenti criteri tecnici e istituzionali utilizzati nel confronto tra i servizi di gestione degli attivi, tra cui le infrastrutture tecniche, una comparazione dei costi dei servizi prestati, la struttura istituzionale, la comunicazione, le prestazioni, la rendicontabilità e le competenze di ciascuna istituzione, nonché gli altri mandati di gestione delle attività per il bilancio generale dell'Unione europea. La valutazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa.»;

4)

l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

Entro il 31 maggio di ogni anno la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti una relazione annuale sulla gestione del fondo nell'anno civile precedente. La relazione annuale contiene una presentazione della posizione finanziaria e un'informativa sul funzionamento del fondo al termine dell'anno civile precedente, i flussi finanziari, nonché le operazioni rilevanti e le eventuali pertinenti informazioni sui conti finanziari, quali informazioni dettagliate sul capitale residuo dei prestiti garantiti o sulle attività del fondo nell'anno civile precedente, nonché le conclusioni e gli insegnamenti che sono stati tratti. La relazione riporta, inoltre, informazioni sulla gestione finanziaria, sulle prestazioni e sul rischio del fondo al termine dell'anno civile precedente. Dal 2019, e successivamente ogni tre anni, la relazione comprende anche una valutazione dell'adeguatezza dell'obiettivo del 9 % e della soglia del 10 % per il fondo, di cui, rispettivamente, al secondo e al terzo comma dell'articolo 3.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 14 marzo 2018

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

La presidente

L. PAVLOVA


(1)  Posizione del Parlamento europeo dell'8 febbraio 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 27 febbraio 2018.

(2)  Regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne (GU L 145 del 10.6.2009, pag. 10).


DIRETTIVE

19.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 76/3


DIRETTIVA (UE) 2018/410 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 14 marzo 2018

che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) ha istituito un sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nell'Unione al fine di promuovere la riduzione di dette emissioni secondo criteri di validità in termini di costi e di efficienza economica.

(2)

Il Consiglio europeo dell'ottobre 2014 si è impegnato a ridurre, entro il 2030, le emissioni complessive di gas a effetto serra dell'Unione di almeno il 40 % rispetto ai livelli del 1990. Tutti i settori dell'economia dovrebbero contribuire al conseguimento di tali riduzioni delle emissioni e l'obiettivo deve essere raggiunto nel modo più efficace sotto il profilo dei costi attraverso il sistema di scambio di quote di emissione dell'Unione europea («EU ETS»), grazie al quale entro il 2030 si ridurranno le emissioni del 43 % rispetto ai livelli del 2005. Ciò è stato ribadito dall'impegno di riduzione previsto, determinato a livello nazionale, che l'Unione e i suoi Stati membri hanno trasmesso al segretariato della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) il 6 marzo 2015.

(3)

L'accordo di Parigi, adottato il 12 dicembre 2015 a norma della UNFCCC («accordo di Parigi»), è entrato in vigore il 4 novembre 2016. Le parti hanno convenuto di mantenere l'aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto di 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e di proseguire l'azione volta a limitare tale aumento a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali. Hanno altresì concordato di verificare periodicamente l'attuazione dell'accordo di Parigi al fine di valutare i progressi collettivi verso la realizzazione dello scopo per cui esso è inteso e dei suoi obiettivi a lungo termine.

(4)

In linea con l'impegno dei colegislatori espresso nella direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e nella decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), tutti i settori dell'economia dovrebbero contribuire alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Nell'ambito dell'accordo di Parigi, l'Unione e i suoi Stati membri hanno assunto un obiettivo di riduzione che copre tutti i settori dell'economia. È opportuno incoraggiare gli sforzi in atto volti a limitare le emissioni marittime internazionali attraverso l'Organizzazione marittima internazionale (International Maritime Organization - IMO). L'IMO ha istituito un processo per l'adozione nel 2018 di una strategia iniziale di riduzione delle emissioni volta a ridurre le emissioni di gas a effetto serra del settore della navigazione internazionale. L'adozione di un ambizioso obiettivo di riduzione delle emissioni nell'ambito di questa strategia iniziale è divenuta una questione urgente ed è importante per assicurare che il settore della navigazione internazionale apporti il proprio equo contributo agli sforzi necessari per conseguire l'obiettivo volto a mantenere l'aumento della temperatura mondiale «ben al di sotto di 2 °C», concordato nell'ambito dell'accordo di Parigi. La Commissione dovrebbe esaminare la questione periodicamente e riferire almeno una volta all'anno al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai progressi compiuti nell'ambito dell'IMO verso l'adozione di un ambizioso obiettivo di riduzione delle emissioni e alle misure di accompagnamento al fine di garantire che il settore contribuisca debitamente agli sforzi necessari per conseguire gli obiettivi concordati nell'ambito dell'accordo di Parigi. L'azione dell'IMO o dell'Unione dovrebbe iniziare a decorrere dal 2023, in particolare i lavori preparatori per l'adozione e l'attuazione nonché il dovuto esame di tutte le parti interessate.

(5)

Il Consiglio europeo dell'ottobre 2014 ha confermato nelle sue conclusioni che un sistema EU ETS riformato e ben funzionante, con uno strumento di stabilizzazione del mercato, sarà il principale strumento europeo impiegato per raggiungere l'obiettivo di riduzione di almeno il 40 %, con un fattore annuale di riduzione del 2,2 % a decorrere dal 2021. Il Consiglio europeo ha altresì confermato che l'assegnazione gratuita sarà senza limiti temporali e che le misure esistenti proseguiranno oltre il 2020 per evitare il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio dovuto alle politiche sul clima fino a quando non verranno compiuti sforzi analoghi in altre importanti economie, senza che sia ridotta la percentuale di quote da mettere all'asta. La parte di quote messe all'asta dovrebbe essere espressa nella direttiva 2003/87/CE come valore percentuale, al fine di migliorare la certezza della pianificazione delle decisioni di investimento, di aumentare la trasparenza e di rendere il sistema nel suo complesso più semplice e più facilmente comprensibile.

(6)

Per l'Unione l'istituzione di un'Unione dell'energia resiliente capace di garantire un approvvigionamento energetico sicuro, sostenibile, competitivo e a prezzi ragionevoli ai propri cittadini e alle industrie è di primaria importanza. Per raggiungere questo obiettivo è necessario proseguire con le azioni ambiziose per il clima in cui l'EU ETS è la pietra miliare della politica climatica dell'Unione ed è altresì necessario continuare a compiere progressi in relazione agli altri aspetti dell'Unione dell'energia. L'attuazione dei propositi ambiziosi stabiliti nell'ambito delle politiche dell'Unione dell'energia e del clima all'orizzonte 2030 contribuisce a raggiungere un prezzo ragionevole del carbonio e rappresenta uno stimolo costante per una riduzione efficiente in termini di costi delle emissioni di gas a effetto serra.

(7)

L'articolo 191, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) richiede che la politica dell'Unione sia fondata sul principio «chi inquina paga» e, su questa base, la direttiva 2003/87/CE prevede una transizione verso la messa all'asta integrale. L'esigenza di evitare la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio giustifica temporaneamente il rinvio alla vendita all'asta integrale delle quote, mentre l'assegnazione gratuita e mirata all'industria è giustificata dalla necessità di affrontare i rischi reali di un aumento delle emissioni di gas a effetto serra nei paesi terzi in cui l'industria non è soggetta a vincoli analoghi di emissioni di carbonio finché altre importanti economie non adottino misure di politica climatica paragonabili.

(8)

La vendita all'asta delle quote rimane la regola generale, con l'assegnazione gratuita come eccezione a tale regola. La valutazione d'impatto della Commissione specifica che la percentuale di quote da mettere all'asta è del 57 % nel periodo dal 2013 al 2020. In linea di principio, tale percentuale dovrebbe rimanere al 57 %. È costituita da quote messe all'asta per conto degli Stati membri, comprese le quote accantonate per i nuovi entranti ma non assegnate, da quote per la modernizzazione della produzione di energia elettrica in alcuni Stati membri e da quote destinate a essere messe all'asta in un secondo momento in ragione della loro collocazione nella riserva stabilizzatrice del mercato istituita con decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio (7). Tale percentuale dovrebbe includere 75 milioni di quote utilizzate per sostenere l'innovazione. Nel caso in cui la domanda di quote a titolo gratuito comporti la necessità di applicare un fattore di correzione transettoriale uniforme prima del 2030, la percentuale di quote da mettere all'asta nel corso del periodo di dieci anni a decorrere dal 1o gennaio 2021 dovrebbe essere ridotta fino al 3 % della quantità totale di quote. Ai fini della solidarietà, della crescita e delle interconnessioni, il 10 % delle quote che gli Stati membri mettono all'asta dovrebbe essere distribuito fra gli Stati membri il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite, a prezzi di mercato, non ha superato il 90 % della media dell'Unione nel 2013, e il resto delle quote dovrebbe essere distribuito fra tutti gli Stati membri sulla base delle emissioni verificate. L'esenzione per determinati Stati membri con un reddito medio pro capite che supera di oltre il 20 % la media dell'Unione in relazione a tale distribuzione nel periodo dal 2013 al 2020 dovrebbe venire a scadenza.

(9)

Riconoscendo l'interazione esistente tra le politiche in materia di cambiamenti climatici a livello dell'Unione e nazionale, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di cancellare quote dal loro volume d'asta in caso di chiusura di capacità di generazione di energia elettrica nel loro territorio. Al fine di garantire prevedibilità per i gestori e gli operatori del mercato in merito alla quantità delle quote all'asta disponibili, la possibilità di cancellare quote in tali casi dovrebbe essere limitata a una quantità corrispondente alle emissioni medie verificate dell'impianto interessato nel corso di un periodo di cinque anni precedente alla chiusura.

(10)

Per preservare il beneficio ambientale della riduzione delle emissioni nell'Unione, mentre le iniziative avviate da paesi terzi non prevedono incentivi comparabili per indurre l'industria a ridurre le emissioni stesse, per un periodo transitorio l'assegnazione gratuita dovrebbe continuare a essere destinata a impianti in settori e sottosettori a rischio concreto di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. L'esperienza maturata nell'applicazione dell'EU ETS ha confermato che i settori e sottosettori sono a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio in diversa misura, e che l'assegnazione gratuita ha impedito la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Se da un lato alcuni settori e sottosettori sono ritenuti esposti a un maggiore rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, altri sono in grado di trasferire sui prezzi dei prodotti una percentuale considerevole dei costi delle quote per coprire le loro emissioni senza perdere quote di mercato, e devono sostenere soltanto i costi residui, risultando così a basso rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. La Commissione dovrebbe determinare e differenziare i pertinenti settori sulla base dell'intensità degli scambi e dell'intensità delle emissioni al fine di individuare meglio i settori che presentano rischio concreto di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.

Sebbene la valutazione di settori e sottosettori dovrebbe svolgersi a un livello a 4 cifre (codice NACE-4), dovrebbero essere anticipate anche circostanze specifiche in cui può risultare opportuna la possibilità di chiedere una valutazione a un livello a 6 cifre o a 8 cifre (Prodcom). Tale possibilità dovrebbe sussistere nel caso in cui i settori e sottosettori siano stati precedentemente considerati essere esposti a rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a un livello a 6 cifre o a 8 cifre (Prodcom), dato che alcuni codici NACE, in particolare quelli che terminano in.99, comprendono attività eterogenee non classificate altrove (n.c.a.). Se un settore o sottosettore è soggetto al parametro di riferimento relativo alle raffinerie e a un altro parametro di riferimento di prodotto, si dovrebbe tener conto di tale circostanza in modo che, se del caso, possa essere fatta un'analisi qualitativa del rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio al fine di garantire parità di condizioni per i prodotti fabbricati sia nelle raffinerie che negli impianti chimici. Una volta che, sulla base dei criteri dell'intensità degli scambi e dell'intensità delle emissioni, è superata una soglia determinata tenendo conto della rispettiva possibilità per i settori e i sottosettori interessati di trasferire i costi sui prezzi dei prodotti, il settore o sottosettore dovrebbe essere considerato a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Gli altri settori e sottosettori dovrebbero essere considerati a rischio di rilocalizzazione basso o nullo. Il fatto di tenere in considerazione la possibilità che i settori e sottosettori oltre a quello della produzione di energia elettrica trasferiscano i costi attraverso i prezzi dei prodotti dovrebbe anche ridurre i profitti eccezionali imprevisti (i cosiddetti windfall profits). Salvo decisione contraria adottata nell'ambito di un riesame a norma dell'articolo 30 della direttiva 2003/87/CE, le assegnazioni gratuite ai settori e ai sottosettori considerati a rischio di rilocalizzazione basso o nullo, eccetto il teleriscaldamento, dovrebbero diminuire della stessa percentuale annua dopo il 2026 fino a raggiungere l'azzeramento delle quote gratuite nel 2030.

(11)

I valori dei parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita applicabili a decorrere dal 2013 dovrebbero essere riesaminati in modo da evitare profitti eccezionali imprevisti e da rispecchiare il progresso tecnologico nei settori interessati nel periodo tra il 2007 e il 2008 nonché ciascun periodo successivo per il quale sono stabilite assegnazioni gratuite a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE. Al fine di rispecchiare il progresso tecnologico nei settori interessati e di adeguare i valori dei parametri di riferimento al pertinente periodo di assegnazione, è opportuno disporre che i valori dei parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita delle quote agli impianti, determinati in base ai dati degli anni 2007 e 2008, siano aggiornati in base ai miglioramenti osservati. Per ragioni di prevedibilità, ciò dovrebbe avvenire applicando un fattore che rappresenti la migliore valutazione dei progressi in tutti i settori, che tenga pertanto conto di dati affidabili, oggettivi e verificati provenienti dagli impianti, considerando le prestazioni medie del 10 % degli impianti più efficienti, in modo che i valori dei parametri di riferimento rispecchino l'effettivo tasso di miglioramento. Se dai dati emerge una riduzione annuale inferiore allo 0,2 % o superiore all'1,6 % rispetto al valore del 2007-2008 nel corso del periodo di riferimento, il valore del parametro di riferimento in questione dovrebbe essere adeguato con tassi diversi dai tassi di miglioramento effettivi per preservare gli incentivi per la riduzione delle emissioni e premiare adeguatamente l'innovazione. Per il periodo dal 2021 al 2025 tali valori dei parametri di riferimento dovrebbero essere adeguati dello 0,2 % o dell'1,6 % per ogni anno tra il 2008 e la metà del periodo dal 2021 al 2025, portando rispettivamente a un miglioramento del 3 % o del 24 % rispetto al valore applicabile nel periodo dal 2013 al 2020. Per il periodo dal 2026 al 2030 detti valori dei parametri di riferimento dovrebbero essere adeguati allo stesso modo, portando rispettivamente a un miglioramento del 4 % o del 32 % rispetto al valore applicabile nel periodo dal 2013 al 2020. Per garantire condizioni di concorrenza eque nella produzione di idrocarburi aromatici, idrogeno e gas di sintesi nelle raffinerie e negli impianti chimici, i valori dei parametri di riferimento per gli stessi idrocarburi aromatici, idrogeno e gas di sintesi dovrebbero continuare a essere allineati ai parametri di riferimento delle raffinerie.

(12)

Il livello di assegnazione gratuita per gli impianti dovrebbe essere allineato meglio ai loro effettivi livelli di produzione. A tal fine, è opportuno che le assegnazioni siano adeguate in modo simmetrico per tenere conto dei pertinenti aumenti e cali della produzione. I dati utilizzati in questo contesto dovrebbero essere completi, coerenti, verificati in modo indipendente e caratterizzati dallo stesso livello elevato di accuratezza e qualità dei dati utilizzati per determinare l'assegnazione gratuita. Al fine di prevenire manipolazioni o abusi del sistema di adeguamenti delle assegnazioni ed evitare indebiti oneri amministrativi, prendendo in considerazione il termine applicabile alla notifica delle modifiche della produzione e tenendo presente la necessità di garantire che le modifiche alle assegnazioni siano effettuate in modo efficace, non discriminatorio e uniforme, la soglia pertinente dovrebbe essere fissata al 15 % e valutata sulla base di una media mobile di due anni. La Commissione dovrebbe essere in grado di valutare la messa in atto di ulteriori misure, quali il ricorso a soglie assolute concernenti le modifiche alle assegnazioni o relative al termine applicabile alla notifica delle modifiche della produzione.

(13)

Sarebbe auspicabile che gli Stati membri indennizzassero parzialmente, in conformità delle norme sugli aiuti di Stato, alcuni impianti che operano in settori o sottosettori considerati esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi connessi alle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica, compresi, tra l'altro, quelli relativi al consumo degli impianti stessi di energia elettrica prodotta attraverso la combustione dei gas di scarico. Cercando di utilizzare non più del 25 % dei proventi della vendita all'asta delle quote per la compensazione dei costi indiretti, è probabile che gli Stati membri agevolino il conseguimento degli obiettivi dell'EU ETS e preservino l'integrità del mercato interno e delle condizioni di concorrenza. Al fine di migliorare la trasparenza relativamente all'entità della compensazione corrisposta, gli Stati membri dovrebbero riferire al pubblico in merito alle misure poste in essere e ai beneficiari della compensazione, garantendo al contempo che si prenda in debita considerazione il carattere riservato di talune informazioni e le relative preoccupazioni in materia di protezione dei dati. Se uno Stato membro utilizza una parte considerevole delle sue entrate derivanti dalla messa all'asta per compensare i costi indiretti, vi è un maggiore interesse nel rendere pubblici i motivi di tale scelta. Nel riesame degli orientamenti sugli aiuti di Stato in materia di compensazione dei costi delle emissioni indirette la Commissione dovrebbe considerare tra l'altro l'utilità di limiti massimi per la compensazione concessa dagli Stati membri. Il riesame della direttiva 2003/87/CE dovrebbe tener conto della misura in cui tali misure finanziarie sono state efficaci nell'evitare rischi significativi di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa di costi indiretti, e valutare la possibilità di un'ulteriore armonizzazione delle misure, compreso un meccanismo armonizzato. I finanziamenti pubblici per il clima continueranno ad avere un ruolo importante nella mobilitazione delle risorse dopo il 2020.

Pertanto, le entrate derivanti dalla messa all'asta dovrebbero essere destinate anche al finanziamento di attività a favore del clima svolte in paesi terzi vulnerabili, in particolare nei paesi meno sviluppati, compreso l'adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici attraverso, tra l'altro, il Fondo verde per il clima dell'UNFCCC. Il volume dei finanziamenti da mobilitare per il clima dipenderà anche dall'ambizione e dalla qualità dei contributi determinati a livello nazionale, dai successivi piani d'investimento e dai processi di elaborazione dei piani di adattamento nazionali. Per quanto riguarda i potenziali impatti sociali delle politiche e degli investimenti necessari, gli Stati membri dovrebbero inoltre investire le entrate derivanti dalla messa all'asta per contribuire a una transizione equa verso un'economia a basse emissioni di carbonio promuovendo la creazione di competenze e il ricollocamento dei lavoratori nell'ambito di un dialogo sociale con le comunità e le regioni interessate dalla transizione occupazionale.

(14)

Il principale incentivo a lungo termine derivante dalla direttiva 2003/87/CE per la cattura e lo stoccaggio di CO2 (CCS), per le nuove tecnologie per le energie rinnovabili e per le innovazioni pionieristiche nelle tecnologie e nei processi industriali a basse emissioni di carbonio, compresi la cattura e l'utilizzo del carbonio (Carbon Capture and Utilization - CCU) sicuri sotto il profilo ambientale, è dato dal segnale del prezzo del carbonio e dal fatto che non sarà necessario restituire quote per le emissioni di CO2 evitate o stoccate in via permanente. Inoltre, per integrare le risorse già utilizzate per accelerare la fase di dimostrazione degli impianti commerciali CCS e di tecnologie innovative per le energie rinnovabili, le quote dovrebbero essere utilizzate per garantire premi per l'installazione di impianti CCS o CCU, nuove tecnologie per le energie rinnovabili e l'innovazione industriale in tecnologie a basse emissioni di carbonio nonché processi dell'Unione relativi al CO2 stoccato o evitato in misura sufficiente, a condizione che sia stato concluso un accordo sulla condivisione delle conoscenze.

Oltre ai 400 milioni di quote rese inizialmente disponibili per il periodo a decorrere dal 2021, le entrate provenienti dai 300 milioni di quote disponibili per il periodo 2013-2020 non ancora impegnate in attività di innovazione dovrebbero essere integrate dai 50 milioni di quote non assegnate della riserva stabilizzatrice del mercato ed essere utilizzate tempestivamente per sostenere l'innovazione. In funzione della misura in cui la percentuale di quote da mettere all'asta è ridotta per evitare la necessità di applicare un fattore di correzione transettoriale uniforme, la quantità di quote disponibili a titolo di questo fondo dovrebbe essere aumentata fino a 50 milioni di quote. Questo sostegno dovrebbe essere in ampia parte subordinato alla prevenzione accertata delle emissioni di gas a effetto serra, mentre dovrebbe essere possibile accordarlo anche qualora le tappe principali prestabilite siano raggiunte tenendo conto della tecnologia impiegata e delle circostanze specifiche del settore in cui essa è impiegata. È opportuno definire le tappe principali al fine di mettere a disposizione del progetto le risorse finanziarie adeguate. La percentuale massima del sostegno ai costi del progetto può variare a seconda della categoria di progetto. Si dovrebbero tenere in debito conto i progetti che avranno un impatto significativo in termini di innovazione in tutta l'Unione.

(15)

Nel 2014 la Grecia ha presentato un PIL pro capite, a prezzi di mercato, inferiore al 60 % della media dell'Unione, ma non è beneficiaria del Fondo per la modernizzazione e dovrebbe pertanto poter richiedere quote per cofinanziare la decarbonizzazione della fornitura di energia elettrica delle isole all'interno del suo territorio. Tali quote dovrebbero provenire dall'importo massimo di quote di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE, riguardante le quote che non sono assegnate gratuitamente entro il 31 dicembre 2020 e dovrebbero essere messe all'asta conformemente alle modalità applicabili al Fondo per la modernizzazione.

(16)

È opportuno istituire un Fondo per la modernizzazione con il 2 % della quantità complessiva di quote, messe all'asta conformemente alle norme e modalità delle aste che si svolgono sulla piattaforma comune di cui al regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione (8). In funzione della misura in cui la percentuale di quote da mettere all'asta è ridotta per evitare la necessità di applicare un fattore di correzione transettoriale uniforme, la quantità di quote disponibili a titolo del Fondo per la modernizzazione dovrebbe essere aumentata al massimo dello 0,5 % del quantitativo totale di quote. Gli Stati membri che nel 2013 presentavano un PIL pro capite, a prezzi di mercato, inferiore al 60 % della media dell'Unione dovrebbero essere ammissibili al finanziamento nell'ambito del Fondo per la modernizzazione e dovrebbero poter beneficiare fino al 2030 di una deroga al principio della messa all'asta integrale per la produzione di energia elettrica ricorrendo all'opzione dell'assegnazione gratuita di quote per una promozione trasparente di investimenti effettivi di modernizzazione del settore energetico, evitando nel contempo distorsioni nel mercato interno dell'energia. Gli investimenti nell'ambito del Fondo per la modernizzazione volti a migliorare l'efficienza energetica potrebbero includere investimenti nell'elettrificazione dei trasporti, in particolare quelli su strada. Le norme che disciplinano il Fondo per la modernizzazione dovrebbero offrire un quadro coerente, completo e trasparente per garantire la più efficace attuazione possibile, tenendo conto della necessità di un accesso agevole per tutti i partecipanti e delle possibilità di mobilitare investimenti negli Stati membri. La struttura di governance dovrebbe essere commisurata allo scopo di garantire un uso corretto dei fondi.

Tale struttura di governance dovrebbe includere un comitato per gli investimenti. È inoltre opportuno che sia tenuto debitamente conto delle competenze della Banca europea per gli investimenti (BEI) nel processo decisionale, salvo nei casi in cui si fornisca un sostegno a progetti di piccole dimensioni mediante prestiti erogati da una banca di promozione nazionale o tramite sovvenzioni da un programma nazionale che condividono gli obiettivi del Fondo per la modernizzazione. Al fine di individuare e comunicare potenziali conflitti d'interesse, la composizione del comitato per gli investimenti, i curricula vitae dei suoi membri e la loro dichiarazione di interessi dovrebbero essere resi pubblici e aggiornati periodicamente. Al fine di garantire che esigenze di investimento negli Stati membri a basso reddito siano affrontate in modo adeguato, i fondi destinati al Fondo per la modernizzazione dovrebbero essere distribuiti tra gli Stati membri in base ai criteri combinati del 50 % relativo alle emissioni verificate e del 50 % relativo al PIL. L'assistenza finanziaria del Fondo per la modernizzazione potrebbe essere fornita in diverse forme. Al fine di mobilitare risorse e assicurare che gli investimenti pertinenti abbiano un impatto maggiore, le quote gratuite per la modernizzazione della produzione di energia elettrica in alcuni Stati membri e le risorse del Fondo per la modernizzazione disponibili per gli investimenti non inclusi nella lista dei settori prioritari dovrebbero essere integrate da risorse provenienti da soggetti giuridici privati, che potrebbero includere risorse distinte provenienti da soggetti giuridici privati parzialmente o interamente di proprietà pubblica.

(17)

Al fine di snellire i meccanismi di finanziamento e ridurre al minimo gli oneri amministrativi connessi alla loro attuazione, gli Stati membri interessati dovrebbero avere la possibilità di utilizzare la loro parte del 10 % delle quote ridistribuite e dell'assegnazione gratuita per un periodo transitorio ai fini della modernizzazione del settore energetico in conformità delle disposizioni del Fondo per la modernizzazione. Al fine di garantire prevedibilità e trasparenza in merito ai volumi delle quote disponibili per la vendita all'asta o per l'assegnazione gratuita per un periodo transitorio e in merito agli attivi gestiti dal Fondo per la modernizzazione, gli Stati membri dovrebbero informare la Commissione dell'intenzione di aumentare le loro risorse nell'ambito del Fondo per la modernizzazione prima del 2021.

(18)

Il Consiglio europeo dell'ottobre 2014 ha confermato che l'opzione dell'assegnazione gratuita al settore energetico dovrebbe proseguire fino al 2030 e che le modalità di funzionamento, in particolare in materia di trasparenza, dell'assegnazione gratuita facoltativa per la modernizzazione del settore energetico in determinati Stati membri dovrebbero essere migliorate. In caso di investimenti per un valore pari o superiore a 12,5 milioni di EUR, lo Stato membro interessato dovrebbe avviare un processo di selezione mediante una procedura di gara competitiva sulla base di regole chiare e trasparenti, per garantire che l'assegnazione gratuita sia destinata alla promozione di investimenti effettivi di modernizzazione o diversificazione del settore energetico in linea con gli obiettivi dell'Unione dell'energia. Anche gli investimenti con un valore inferiore a 12,5 milioni di EUR dovrebbero essere ammissibili ai finanziamenti dall'assegnazione gratuita. Lo Stato membro interessato dovrebbe selezionare tali investimenti in base a criteri chiari e trasparenti. I risultati di questo processo di selezione dovrebbero essere sottoposti a una consultazione pubblica. Il pubblico dovrebbe essere debitamente informato nella fase di selezione dei progetti di investimento nonché nella fase di attuazione. Gli investimenti dovrebbero essere integrati da risorse provenienti da soggetti giuridici privati, che potrebbero includere risorse distinte provenienti da soggetti giuridici privati parzialmente o interamente di proprietà pubblica.

(19)

I finanziamenti dell'EU ETS dovrebbero essere in linea con gli obiettivi del quadro unionale per le politiche dell'energia e del clima all'orizzonte 2030 e con gli obiettivi a lungo termine che figurano nell'accordo di Parigi, come pure con gli altri programmi di finanziamento dell'Unione, in modo da garantire l'efficacia della spesa pubblica.

(20)

Le disposizioni in vigore che si applicano ai piccoli impianti da escludere dall'EU ETS consentono a tali impianti di mantenere l'esclusione. Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di aggiornare il proprio elenco di impianti esclusi e gli Stati membri che attualmente non esercitano questa opzione dovrebbero poterlo fare all'inizio di ogni periodo di assegnazione. Al tempo stesso, al fine di evitare indebiti oneri amministrativi, dovrebbe essere altresì possibile per gli Stati membri escludere dall'EU ETS gli impianti con un livello di emissioni inferiore a 2 500 tonnellate di biossido di carbonio equivalente in ciascuno dei tre anni precedenti l'inizio di ogni periodo di assegnazione e gli impianti di riserva o di emergenza in funzione per meno di 300 ore nel corso di ciascun anno di tale periodo di tre anni. Dovrebbe esserci ancora la possibilità di includere altre attività e gas nel sistema, senza che siano considerati nuovi entranti. Detta possibilità di inclusione di altre attività e gas dopo il 2020 non dovrebbe pregiudicare la quantità di quote a livello dell'Unione nell'ambito dell'EU-ETS e gli importi che ne derivano.

(21)

La direttiva 2003/87/CE impone agli Stati membri di trasmettere una relazione sulla sua attuazione sulla scorta di un questionario o di uno schema elaborato dalla Commissione secondo la procedura di cui alla direttiva 91/692/CEE del Consiglio (9). La Commissione ha proposto l'abrogazione degli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 91/692/CEE. È opportuno pertanto sostituire il riferimento alla direttiva 91/692/CEE con un riferimento alla procedura di cui alla direttiva 2003/87/CE.

(22)

La decisione (UE) 2015/1814 istituisce una riserva stabilizzatrice del mercato per l'EU ETS al fine di rendere più flessibile l'offerta tramite asta e rendere il sistema più resiliente. Tale decisione prevede altresì che le quote non assegnate ai nuovi entranti entro il 2020 e quelle non assegnate a causa di cessazioni e cessazioni parziali di attività non confluiscano nella riserva stabilizzatrice del mercato.

(23)

Un sistema EU ETS riformato e ben funzionante, con uno strumento di stabilizzazione del mercato, è uno strumento essenziale perché l'Unione raggiunga l'obiettivo concordato per il 2030 e rispetti gli impegni assunti ai sensi dell'accordo di Parigi. Per affrontare l'attuale squilibrio tra la domanda e l'offerta di quote sul mercato, nel 2018 sarà istituita conformemente alla decisione (UE) 2015/1814 una riserva stabilizzatrice del mercato che diventerà operativa nel 2019. Considerando la necessità di dare un segnale di investimento credibile per ridurre le emissioni di CO2 in maniera efficace sotto il profilo dei costi e al fine di rafforzare l'EU ETS, è opportuno modificare la decisione (UE) 2015/1814 in modo da aumentare, fino al 31 dicembre 2023, i tassi percentuali di determinazione del numero di quote da immettere ogni anno nella riserva. Inoltre, come misura a lungo termine per migliorare il funzionamento dell'EU ETS, a decorrere dal 2023 le quote detenute nella riserva che superano il numero totale di quote messe all'asta nel corso dell'anno precedente non dovrebbero più essere valide, salvo decisione contraria adottata nel primo riesame a norma dell'articolo 3 della decisione (UE) 2015/1814. Riesami periodici del funzionamento della riserva dovrebbero altresì valutare se mantenere tale aumento dei tassi.

(24)

La direttiva 2003/87/CE dovrebbe essere oggetto di riesame alla luce degli sviluppi internazionali e degli sforzi intrapresi per conseguire gli obiettivi a lungo termine dell'accordo di Parigi. Le misure volte a sostenere talune industrie ad alta intensità energetica che potrebbero essere oggetto di una rilocalizzazione delle emissioni di carbonio di cui agli articoli 10 bis e 10 ter della direttiva 2003/87/CE dovrebbero altresì essere oggetto di riesame alla luce delle misure di politica climatica in altre importanti economie. In tale contesto, il riesame della direttiva 2003/87/CE potrebbe valutare se sia opportuno sostituire, adattare o integrare le misure esistenti al fine di prevenire la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio mediante strumenti di adeguamento per il carbonio alle frontiere o misure alternative, a condizione che tali misure siano del tutto compatibili con le norme dell'Organizzazione mondiale del commercio, in modo da includere nell'EU ETS gli importatori di prodotti che sono fabbricati dai settori o sottosettori determinati a norma dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE. La Commissione dovrebbe riferire al Parlamento europeo e al Consiglio nel contesto di ogni bilancio globale concordato nell'ambito dell'accordo di Parigi, con particolare riguardo alla necessità di politiche e misure dell'Unione più rigorose, compreso l'EU ETS, in vista delle necessarie riduzioni dei gas a effetto serra da parte dell'Unione e dei suoi Stati membri. La Commissione dovrebbe, se del caso, poter presentare al Parlamento europeo e al Consiglio proposte di modifica della direttiva 2003/87/CE. Nell'ambito delle regolari relazioni a norma del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) la Commissione dovrebbe altresì valutare i risultati del dialogo di facilitazione del 2018 conformemente all'UNFCCC (dialogo di Talanoa).

(25)

Al fine di adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali di un atto legislativo, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE in ottemperanza all'articolo 3 quinquies, paragrafo 3, all'articolo 10, paragrafo 4, all'articolo 10 bis, paragrafi 1 e 8 e all'articolo 10 ter, paragrafo 5, all'articolo 19, paragrafo 3, all'articolo 22, agli articoli 24, paragrafo 3, 24 bis, paragrafo 1, 25 bis, paragrafo 1, e all'articolo 28 quater della direttiva 2003/87/CE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (11). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. Per quanto riguarda la delega in relazione all'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE, gli Stati membri che non si avvalgono della piattaforma comune per la messa all'asta dovrebbero poter continuare a non farlo. Inoltre, tale delega non dovrebbe pregiudicare il diritto degli Stati membri di stabilire l'uso delle entrate derivanti dalla messa all'asta.

(26)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione dell'articolo 10 bis, paragrafo 2, dal terzo al sesto comma, dell'articolo 10 bis, paragrafi 2 e 21, dell'articolo 10 quinquies, dell'articolo 14, paragrafi 1 e 2, articoli 15 e 16 e articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE e degli allegati IV e V di tale direttiva, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (12).

(27)

Al fine di ridurre al minimo i conferimenti di potere alla Commissione, dovrebbero essere revocati gli attuali poteri conferiti in riferimento all'adozione di atti concernenti: il funzionamento della riserva speciale di cui all'articolo 3 septies, paragrafo 9, della direttiva 2003/87/CE, l'ulteriore definizione delle quantità di crediti internazionali a fini di scambio, l'attribuzione di quantità di crediti internazionali che possono essere scambiati di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 8, di tale direttiva, la determinazione di ulteriori norme relative a cosa possa essere scambiato di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 9, di detta direttiva e la determinazione di altre norme in materia di doppia contabilizzazione di cui alla citata direttiva. Gli atti adottati in applicazione di tali disposizioni rimangono in vigore.

(28)

Gli atti adottati a norma della direttiva 2003/87/CE riguardanti materie riguardo alle quali la presente direttiva concede alla Commissione il potere di adottare atti delegati o di esecuzione continuano ad applicarsi finché non saranno abrogati o modificati da quest'ultima. Nel caso della decisione 2011/278/UE della Commissione (13), l'ultima colonna dell'allegato I sarà abrogata se e quando la Commissione adotterà un atto di esecuzione ai fini della determinazione dei valori riveduti dei parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita. Per migliorare la prevedibilità e semplificare le procedure amministrative, la decisione 2014/746/UE della Commissione (14) dovrebbe continuare ad applicarsi fino alla fine del 2020.

(29)

Gli atti delegati e di esecuzione di cui alla presente direttiva, in particolare per quanto riguarda le disposizioni su monitoraggio, comunicazione e verifica e quelle sul registro dell'Unione, dovrebbero mirare a semplificare le norme e a ridurre gli oneri amministrativi nella misura del possibile, senza compromettere l'integrità ambientale, la sicurezza o l'affidabilità dell'EU ETS. Al momento dell'elaborazione di tali atti, la Commissione dovrebbe valutare in particolare l'efficacia delle norme semplificate in materia di monitoraggio, anche con riferimento alle unità di produzione di energia elettrica di riserva e di emergenza, tenendo conto delle ore di servizio per anno, e ad altri emettitori di entità ridotta, e dovrebbe valutare altresì le possibilità di sviluppare ulteriormente tali norme.

(30)

Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi (15), gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che, ove opportuno, la trasmissione di tali documenti sia giustificata.

(31)

La presente direttiva mira a contribuire al raggiungimento dell'obiettivo di un elevato livello di protezione ambientale secondo il principio dello sviluppo sostenibile nel modo più efficace sotto il profilo economico, garantendo nel contempo un adeguato lasso di tempo per i relativi adeguamenti degli impianti e prevedendo un trattamento più favorevole in particolare di coloro che sono colpiti in maniera sproporzionata, nella misura in cui ciò sia compatibile con gli altri obiettivi della presente direttiva.

(32)

La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(33)

Poiché gli obiettivi della presente direttiva non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche della direttiva 2003/87/CE

La direttiva 2003/87/CE è così modificata:

1)

in tutta la direttiva l'espressione «sistema comunitario» è sostituita da «EU ETS», con le necessarie modifiche grammaticali;

2)

(non riguarda la versione italiana);

3)

in tutta la direttiva, tranne nei casi di cui al punto 1 del presente articolo e all'articolo 26 della direttiva, il termine «Comunità» è sostituito da «Unione», con le necessarie modifiche grammaticali;

4)

in tutta la direttiva, i termini «procedura di regolamentazione di cui all'articolo 23, paragrafo 2» sono sostituiti da «procedura di esame di cui all'articolo 22 bis, paragrafo 2»;

5)

all'articolo 3 quater, paragrafo 2, primo comma, e all'articolo 10, paragrafo 1 bis, il riferimento all'articolo 13, paragrafo 1«è sostituito dal riferimento all'articolo 13»;

6)

all'articolo 3 octies, all'articolo 5, primο comma, lettera d), dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera c), all'articolo 10 bis, paragrafo 2, secondo comma, all'articolo 14, paragrafi 2, 3 e 4, all'articolo 19, paragrafi 1 e 4, all'articolo 24, paragrafo 3, primο comma, e all'articolo 29 bis, paragrafo 4, il termine «regolamento» è sostituito da «atti», con le necessarie modifiche grammaticali;

7)

all'articolo 3, la lettera h) è sostituita dalla seguente:

«h)

“nuovo entrante”, l'impianto che esercita una o più delle attività elencate nell'allegato I, che ha ottenuto un'autorizzazione a emettere gas a effetto serra per la prima volta nel periodo che inizia da tre mesi prima della data di trasmissione dell'elenco di cui all'articolo 11, paragrafo 1, e termina tre mesi prima della data di trasmissione del successivo elenco di cui in detto articolo;»;

8)

all'articolo 3 quinquies, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 per integrare la presente direttiva riguardo alle modalità precise per la messa all'asta, da parte degli Stati membri, delle quote del trasporto aereo conformemente ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo o all'articolo 3 septies, paragrafo 8. Il numero di quote che ogni Stato membro deve mettere all'asta in ciascun periodo è proporzionale alla percentuale a esso imputabile delle emissioni complessive attribuite al trasporto aereo di tutti gli Stati membri per l'anno di riferimento, comunicate conformemente all'articolo 14, paragrafo 3, e verificate a norma dell'articolo 15. Per il periodo di cui all'articolo 3 quater, paragrafo 1, l'anno di riferimento è il 2010 e per ciascun periodo successivo di cui all'articolo 3 quater l'anno di riferimento è l'anno civile che si conclude 24 mesi prima dell'inizio del periodo cui si riferisce l'asta. Gli atti delegati garantiscono che siano rispettati i principi stabiliti all'articolo 10, paragrafo 4, primo comma.»;

9)

all'articolo 3 septies il paragrafo 9 è soppresso;

10)

all'articolo 6, paragrafo 1, il terzo comma è soppresso;

11)

l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

Coordinamento con la direttiva 2010/75/UE

Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché, nel caso di impianti che esercitano attività di cui all'allegato I della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), le condizioni e la procedura per il rilascio di un'autorizzazione a emettere gas a effetto serra siano coordinate con quelle per il rilascio di un'autorizzazione prevista da tale direttiva. Le disposizioni fissate negli articoli 5, 6 e 7 della presente direttiva possono essere integrate nelle procedure previste dalla direttiva 2010/75/UE.

(*1)  Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).»;"

12)

all'articolo 9, il secondo e terzo comma sono sostituiti dal seguente:

«A decorrere dal 2021, il fattore lineare è pari al 2,2 %.»;

13)

l'articolo 10 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   A decorrere dal 2019 gli Stati membri mettono all'asta tutte le quote che non sono oggetto di assegnazioni gratuite a norma degli articoli 10 bis e 10 quater della presente direttiva e che non sono immesse nella riserva stabilizzatrice del mercato istituita con decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2) («riserva stabilizzatrice del mercato») o cancellate a norma dell'articolo 12, paragrafo 4, della presente direttiva.

A decorrere dal 2021, e fatta salva una possibile riduzione ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 5 bis, la percentuale di quote destinate a essere messe all'asta è del 57 %.

Il 2 % del quantitativo totale di quote tra il 2021 e il 2030 è messo all'asta per istituire un fondo finalizzato a una migliore efficienza energetica e alla modernizzazione dei sistemi energetici di determinati Stati membri, come previsto all'articolo 10 quinquies («Fondo per la modernizzazione»).

Il quantitativo rimanente totale delle quote destinate a essere messe all'asta dagli Stati membri è distribuito conformemente al paragrafo 2.

(*2)  Decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra e recante modifica della direttiva 2003/87/CE (GU L 264 del 9.10.2015, pag. 1).»;"

b)

il paragrafo 2 è così modificato:

i)

alla lettera a), la percentuale «88 %» è sostituita da «90 %»;

ii)

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

il 10 % del quantitativo totale di quote da mettere all'asta è distribuito tra alcuni Stati membri all'insegna della solidarietà, ai fini della crescita e delle interconnessioni nell'Unione, incrementando in tal modo, delle percentuali indicate all'allegato II bis, la quantità di quote messe all'asta dai suddetti Stati membri a norma della lettera a).»;

iii)

la lettera c) è soppressa;

iv)

il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Se necessario, le percentuali di cui alla lettera b) sono adeguate in proporzione per garantire che la distribuzione sia pari al 10 %.»;

c)

il paragrafo 3 è così modificato:

i)

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

sviluppare le energie rinnovabili al fine di rispettare l'impegno dell'Unione in materia di energia rinnovabile, nonché sviluppare altre tecnologie che contribuiscano alla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio sicura e sostenibile e aiutare a rispettare l'impegno dell'Unione a incrementare l'efficienza energetica, ai livelli convenuti nei pertinenti atti legislativi;»;

ii)

la lettera h) è sostituita dalla seguente:

«h)

favorire misure intese a migliorare l'efficienza energetica, i sistemi di teleriscaldamento e l'isolamento delle abitazioni o a fornire un sostegno finanziario per affrontare le problematiche sociali dei nuclei a reddito medio-basso;»;

iii)

sono aggiunte le seguenti lettere:

«j)

finanziare attività a favore del clima in paesi terzi vulnerabili, tra cui l'adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici;

k)

promuovere la creazione di competenze e il ricollocamento dei lavoratori al fine di contribuire a una transizione equa verso un'economia a basse emissioni di carbonio, in particolare nelle regioni maggiormente interessate dalla transizione occupazionale, in stretto coordinamento con le parti sociali.»;

d)

al paragrafo 4, il primo, secondo e terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

«4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 per integrare la presente direttiva riguardo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all'asta delle quote al fine di garantire che le aste stesse si svolgano in maniera aperta, trasparente, armonizzata e non discriminatoria. A tal fine, il procedimento deve essere prevedibile, in particolare per quanto riguarda i tempi e la sequenza delle aste, nonché i volumi stimati delle quote da rendere disponibili.

Tali atti delegati assicurano che le aste siano concepite per garantire che:

a)

i gestori e, in particolare, le piccole e medie imprese che ricadono nell'EU ETS, vi abbiano un accesso pieno, giusto ed equo;

b)

tutti i partecipanti abbiano contemporaneamente accesso alle stesse informazioni e non turbino il funzionamento dell'asta;

c)

l'organizzazione e la partecipazione all'asta siano efficaci sotto il profilo dei costi e siano evitati costi amministrativi superflui; e

d)

l'accesso alle quote sia garantito agli impianti di piccole dimensioni.»;

e)

al paragrafo 5, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«Ogni anno presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul funzionamento del mercato del carbonio e su altre pertinenti politiche dell'energia e del clima, incluso lo svolgimento delle aste, la liquidità e i volumi scambiati, che riassume le informazioni fornite dagli Stati membri sulle misure finanziarie di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 6.»;

14)

l'articolo 10 bis è così modificato:

a)

al paragrafo 1, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 per integrare la presente direttiva riguardo a norme per l'insieme dell'Unione e pienamente armonizzate in materia di assegnazione di quote di cui ai paragrafi 4, 5, 7 e 19 del presente articolo.»;

b)

al paragrafo 2, sono aggiunti i seguenti commi:

«La Commissione adotta atti di esecuzione ai fini della determinazione dei valori riveduti dei parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita. Tali atti sono conformi agli atti delegati adottati a norma del paragrafo 1 del presente articolo e soddisfano le condizioni di seguito indicate:

a)

Per il periodo dal 2021 al 2025, i valori dei parametri di riferimento sono determinati sulla base delle informazioni presentate a norma dell'articolo 11 per gli anni 2016 e 2017. Sulla base di un raffronto di tali valori dei parametri di riferimento con i valori dei parametri di riferimento contenuti nella decisione 2011/278/UE della Commissione (*3), adottata il 27 aprile 2011, la Commissione determina il tasso di riduzione annuale per ciascun parametro di riferimento e lo applica ai valori dei parametri di riferimento applicabili nel periodo dal 2013 al 2020 rispetto a ciascun anno tra il 2008 e il 2023 al fine di determinare i valori dei parametri di riferimento per il periodo dal 2021 al 2025.

b)

Se il tasso di riduzione annuale supera l'1,6 % o è inferiore allo 0,2 %, i valori dei parametri di riferimento per il periodo dal 2021 al 2025 sono i valori dei parametri di riferimento applicabili nel periodo dal 2013 al 2020 ridotti del tasso percentuale pertinente fra i suddetti due rispetto a ciascun anno tra il 2008 e il 2023.

c)

Per il periodo dal 2026 al 2030, i valori dei parametri di riferimento sono determinati nello stesso modo di cui alle lettere a) e b) sulla base delle informazioni presentate a norma dell'articolo 11 per gli anni 2021 e 2022 e applicando il tasso di riduzione annuale rispetto a ciascun anno tra il 2008 e il 2028.

A titolo di deroga per quanto riguarda i valori dei parametri di riferimento per gli idrocarburi aromatici, per l'idrogeno e per i gas di sintesi, i valori dei relativi parametri di riferimento sono adeguati applicando la stessa percentuale dei parametri relativi alle raffinerie, al fine di garantire parità di condizioni ai produttori di tali prodotti.

Gli atti di esecuzione di cui al terzo comma sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 22 bis, paragrafo 2.

Al fine di promuovere il recupero energetico efficiente dai gas di scarico, per il periodo di cui alla lettera b) del terzo comma, il valore del parametro di riferimento per la ghisa allo stato fuso, che riguarda prevalentemente i gas di scarico, è aggiornato con un tasso di riduzione annuale dello 0,2 %.

(*3)  Decisione 2011/278/UE della Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 130 del 17.5.2011, pag. 1).»;"

c)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Sono assegnate quote a titolo gratuito al teleriscaldamento e alla cogenerazione ad alto rendimento definita dalla direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*4) in caso di domanda economicamente giustificabile, rispetto alla generazione di energia termica o frigorifera. Per ogni anno successivo al 2013 le quote totali assegnate a tali impianti per la produzione di calore sono adeguate applicando il fattore lineare di cui all'articolo 9 della presente direttiva, tranne per gli anni in cui dette assegnazioni sono adeguate in modo uniforme a norma del paragrafo 5 del presente articolo.

(*4)  Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).»;"

d)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Al fine di attenersi alle disposizioni sulla parte di quote da mettere all'asta di cui all'articolo 10, per ogni anno in cui la somma delle assegnazioni gratuite non raggiunge la quantità massima di quote destinate a essere messe all'asta, la differenza tra le quote assegnate gratuitamente e tale quantità massima è utilizzata per evitare o limitare la riduzione delle assegnazioni gratuite per rispettare la parte di quote da mettere all'asta negli anni successivi. Se, tuttavia, la quantità massima di quote a titolo gratuito è raggiunta, l'assegnazione gratuita delle quote deve essere adeguata di conseguenza. Tale adeguamento va fatto in modo uniforme.»;

e)

sono inseriti i paragrafi seguenti:

«5 bis.   In deroga al paragrafo 5, una percentuale aggiuntiva fino al 3 % del quantitativo totale di quote è utilizzata, nella misura necessaria, per aumentare la quantità massima di quote a titolo gratuito disponibile di cui al paragrafo 5.

5 ter.   Qualora una percentuale inferiore al 3 % del quantitativo totale di quote sia necessaria per aumentare la quantità massima di quote a titolo gratuito disponibile di cui al paragrafo 5:

un massimo di 50 milioni di quote è utilizzato per aumentare la quantità delle quote disponibili per il sostegno dell'innovazione conformemente all'articolo 10 bis, paragrafo 8; e

un massimo dello 0,5 % del quantitativo totale di quote è utilizzato per aumentare la quantità delle quote disponibili per la modernizzazione dei sistemi energetici di determinati Stati membri conformemente all'articolo 10 quinquies.»;

f)

il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Gli Stati membri dovrebbero adottare misure finanziarie conformemente al secondo e quarto comma a favore dei settori o dei sottosettori esposti a un rischio concreto di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa di costi indiretti significativi effettivamente sostenuti in relazione ai costi delle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica, a condizione che tali misure finanziarie siano conformi alle norme sugli aiuti di Stato e, in particolare, non causino indebite distorsioni della concorrenza sul mercato interno. Qualora l'ammontare dedicato a misure finanziarie superi il 25 % dei proventi della vendita all'asta di quote, lo Stato membro interessato espone i motivi che giustificano il superamento di tale ammontare.

Per le misure finanziarie di cui al primo comma gli Stati membri cercano altresì di utilizzare non più del 25 % dei proventi della vendita all'asta di quote. Entro tre mesi dalla fine di ogni anno, gli Stati membri che hanno messo in atto tali misure finanziarie rendono disponibile al pubblico, in forma facilmente accessibile, l'importo totale della compensazione prevista per ciascun settore o sottosettore che ne beneficia. A decorrere dal 2018, per ogni anno in cui uno Stato membro utilizza più del 25 % dei proventi della vendita all'asta di quote per tali finalità, esso pubblica una relazione in cui espone i motivi che giustificano il superamento di tale percentuale. La relazione comprende informazioni pertinenti sui prezzi dell'elettricità per i grandi consumatori industriali che beneficiano di tali misure finanziarie, fatti salvi i requisiti riguardanti la tutela delle informazioni riservate. La relazione contiene inoltre informazioni indicanti se sono state tenute in debita considerazione altre misure volte a ridurre in modo sostenibile i costi indiretti del carbonio a medio-lungo termine.

La Commissione include tra l'altro nella relazione di cui all'articolo 10, paragrafo 5, una valutazione degli effetti di dette misure finanziarie sul mercato interno e, se del caso, raccomanda eventuali altre misure che potrebbero essere necessarie sulla base di tale valutazione.

Tali misure devono essere tali da garantire che vi sia una protezione adeguata dal rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio in base a parametri di riferimento ex ante per le emissioni indirette di CO2 per unità di produzione. Tali parametri di riferimento ex ante sono calcolati per un dato settore o sottosettore come il prodotto del consumo di energia elettrica per unità di produzione corrispondente alle tecnologie disponibili più efficienti e delle emissioni di CO2 del relativo mix di produzione di energia elettrica in Europa.»;

g)

il paragrafo 7 è così modificato:

i)

il primo comma è sostituito dal seguente:

«Le quote della quantità massima di cui al paragrafo 5 del presente articolo che non sono assegnate gratuitamente entro il 2020 sono accantonate per i nuovi entranti, unitamente a 200 milioni di quote immesse nella riserva stabilizzatrice del mercato a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, della decisione (UE) 2015/1814. Un massimo di 200 milioni di quote accantonate è restituito alla riserva stabilizzatrice del mercato alla fine del periodo2021-2030 se non sono state assegnate in tale periodo.

A decorrere dal 2021 le quote che a norma dei paragrafi 19 e 20 non sono state assegnate agli impianti sono aggiunte al quantitativo di quote accantonate conformemente alla prima frase del primo comma del presente paragrafo.»;

ii)

il quarto e quinto comma sono soppressi;

h)

al paragrafo 8, il primo, secondo e terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

«325 milioni di quote del quantitativo che potrebbe altrimenti essere assegnato a titolo gratuito a norma del presente articolo e 75 milioni di quote del quantitativo che potrebbe altrimenti essere messo all'asta a norma dell'articolo 10 sono rese disponibili per sostenere l'innovazione nelle tecnologie e nei processi a basse emissioni di carbonio nei settori elencati nell'allegato I, compresi la cattura e l'utilizzo del carbonio (“CCU”) sicuri sotto il profilo ambientale che contribuiscono in modo significativo a mitigare i cambiamenti climatici, e nei prodotti sostitutivi di quelli ad alta intensità di carbonio fabbricati dai settori elencati nell'allegato I e per contribuire a promuovere la creazione e il funzionamento di progetti mirati alla cattura e allo stoccaggio geologico di CO2 (“CCS”) sicuri sotto il profilo ambientale nonché di tecnologie innovative per le energie rinnovabili e lo stoccaggio dell'energia con una distribuzione geograficamente equilibrata all'interno del territorio dell'Unione (“fondo per l'innovazione”). Sono ammissibili progetti in tutti gli Stati membri, compresi progetti su scala ridotta.

Inoltre, 50 milioni di quote non assegnate della riserva stabilizzatrice del mercato integrano le eventuali entrate restanti dai 300 milioni di quote disponibili nel periodo dal 2013 al 2020 di cui alla decisione 2010/670/UE della Commissione (*5) e sono utilizzati tempestivamente per il sostegno dell'innovazione di cui al primo comma.

I progetti sono selezionati sulla base di criteri oggettivi e trasparenti, tenendo conto, ove pertinente, della misura in cui essi contribuiscono a conseguire riduzioni di emissioni ben al di sotto dei valori di riferimento di cui al paragrafo 2. I progetti devono poter essere applicati in modo diffuso o consentire di ridurre considerevolmente i costi della transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio nei settori interessati. I progetti CCU devono conseguire una netta riduzione delle emissioni e assicurare la prevenzione o lo stoccaggio permanente di CO2. Le tecnologie finanziate non devono essere già disponibili sul mercato, ma devono rappresentare soluzioni pionieristiche o essere sufficientemente avanzate per una dimostrazione su scala precommerciale. Può essere finanziato al massimo il 60 % dei costi pertinenti dei progetti, di cui al massimo il 40 % non è necessario che sia subordinato alla prevenzione accertata di emissioni di gas a effetto serra, a condizione che siano raggiunte tappe principali prestabilite tenendo conto della tecnologia impiegata.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 per integrare la presente direttiva riguardo a norme dettagliate in merito al funzionamento del fondo per l'innovazione, compresi la procedura e i criteri di selezione.

(*5)  Decisione 2010/670/UE della Commissione, del 3 novembre 2010, che definisce i criteri e le misure per il finanziamento di progetti dimostrativi su scala commerciale mirati alla cattura e allo stoccaggio geologico del CO2 in modo ambientalmente sicuro, nonché di progetti dimostrativi relativi a tecnologie innovative per le energie rinnovabili nell'ambito del sistema di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità istituito dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 290 del 6.11.2010, pag. 39).»;"

i)

il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

«9.   Prima dell'applicazione del paragrafo 7 del presente articolo la Grecia, che nel 2014 ha presentato un prodotto interno lordo (PIL) pro capite, a prezzi di mercato, inferiore al 60 % della media dell'Unione, può richiedere fino a un massimo di 25 milioni di quote del quantitativo massimo di cui al paragrafo 5 del presente articolo che non sono assegnate gratuitamente entro il 31 dicembre 2020, per il cofinanziamento della decarbonizzazione della fornitura di energia elettrica delle isole all'interno del suo territorio fino al 60 %. Le disposizioni dell'articolo 10 quinquies, paragrafo 3, si applicano per analogia a queste quote. Le quote possono essere richieste se, a causa di un accesso limitato ai mercati internazionali del debito, non sarebbe altrimenti possibile realizzare un progetto volto a decarbonizzare la fornitura di energia elettrica delle isole della Grecia e qualora la Banca europea per gli investimenti (BEI) confermi la sostenibilità finanziaria e i benefici socioeconomici di tale progetto.»;

j)

il paragrafo 10 è soppresso;

k)

al paragrafo 11, la formulazione «in vista della loro completa cessazione nel 2027» è soppressa;

l)

i paragrafi da 12 a 18 sono soppressi;

m)

il paragrafo 20 è sostituito dal seguente:

«20.   Il livello delle quote assegnate a titolo gratuito a impianti la cui attività, valutata sulla base di una media mobile di due anni, è aumentata o diminuita di oltre il 15 % rispetto al livello inizialmente utilizzato per determinare l'assegnazione gratuita per il pertinente periodo di cui all'articolo 11, paragrafo 1, è, se del caso, adeguato. Tali adeguamenti sono effettuati con quote prelevate dal quantitativo di quote accantonate a norma del paragrafo 7 del presente articolo, o a esso aggiunte.»;

n)

è aggiunto il seguente paragrafo:

«21.   Al fine di garantire l'applicazione efficace, non discriminatoria e uniforme degli adeguamenti e delle soglie di cui al paragrafo 20 del presente articolo, di evitare indebiti oneri amministrativi e di prevenire manipolazioni o abusi degli adeguamenti dell'assegnazione, la Commissione può adottare atti di esecuzione che definiscano ulteriori modalità per gli adeguamenti. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 22 bis, paragrafo 2.»;

15)

gli articoli 10 ter e 10 quater sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 10 ter

Misure di sostegno transitorie a favore di determinate industrie a elevata intensità energetica nell'eventualità di una rilocalizzazione delle emissioni di carbonio

1.   Sono considerati a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio i settori e sottosettori in relazione ai quali il risultato della moltiplicazione tra l'intensità degli scambi con paesi terzi - intesa come il rapporto tra la somma del valore complessivo delle esportazioni e importazioni da e verso paesi terzi e del volume complessivo del mercato per lo Spazio economico europeo (cifra d'affari annua più importazioni totali dai paesi terzi) - e la relativa intensità di emissioni, misurata in kgCO2 diviso per il relativo valore aggiunto lordo (in euro), è superiore a 0,2. I settori e sottosettori in questione sono oggetto di assegnazioni gratuite per il periodo fino al 2030 corrispondenti al 100 % del quantitativo determinato a norma dell'articolo 10 bis.

2.   I settori e sottosettori in relazione ai quali il risultato della moltiplicazione tra l'intensità degli scambi con paesi terzi e la relativa intensità di emissioni è superiore a 0,15 possono essere inclusi nel gruppo di cui al paragrafo 1 usando i dati disponibili per gli anni dal 2014 al 2016 sulla base di una valutazione qualitativa e dei seguenti criteri:

a)

misura in cui i singoli impianti del settore o sottosettore interessato sono in grado di ridurre i livelli di emissione o il consumo di energia elettrica;

b)

caratteristiche del mercato attuali e previste, compreso, ove pertinente, un eventuale prezzo di riferimento comune;

c)

margini di profitto come indicatore potenziale di decisioni d'investimento a lungo termine o di rilocalizzazione, tenendo conto dell'evoluzione dei costi di produzione relativi alle riduzioni delle emissioni.

3.   Anche i settori e sottosettori che non superano la soglia di cui al paragrafo 1, ma la cui intensità di emissioni misurata in kgCO2 diviso per il relativo valore aggiunto lordo (in euro) superi 1,5 sono valutati a un livello a 4 cifre (codice NACE-4). La Commissione rende pubblici i risultati di tale valutazione.

Entro tre mesi dalla pubblicazione di cui al primo comma, i settori e sottosettori di cui a detto comma possono chiedere alla Commissione una valutazione qualitativa della loro esposizione al rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a un livello a 4 cifre (codice NACE-4) oppure una valutazione basata sulla classificazione delle merci usata per le statistiche sulla produzione industriale nell'Unione a un livello a 8 cifre (Prodcom). A tal fine, un settore o sottosettore presenta, contestualmente alla domanda, dati debitamente comprovati, completi e verificati in maniera indipendente per consentire alla Commissione di effettuare la valutazione.

Se un settore o sottosettore opta per la valutazione a un livello a 4 cifre (codice NACE-4), può essere incluso nel gruppo di cui al paragrafo 1 sulla base dei criteri di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c). Se un settore o sottosettore opta per la valutazione a un livello a 8 cifre (Prodcom), è incluso nel gruppo di cui al paragrafo 1 purché, a tale livello, la soglia di 0,2 di cui al paragrafo 1 sia superata.

Anche i settori e sottosettori per cui l'assegnazione gratuita è calcolata sulla base dei valori dei parametri di riferimento di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 2, quarto comma, possono chiedere di essere valutati conformemente al terzo comma del presente paragrafo.

In deroga ai paragrafi 1 e 2, uno Stato membro può chiedere entro il 30 giugno 2018 che un settore o sottosettore elencato nell'allegato della decisione 2014/746/UE della Commissione (*6), con riferimento alle classificazioni a un livello a 6 cifre o a 8 cifre (Prodcom), sia considerato incluso nel gruppo di cui al paragrafo 1. Una siffatta richiesta è presa in considerazione solo se lo Stato membro richiedente stabilisce che l'applicazione di tale deroga è giustificata sulla base di dati debitamente comprovati, completi, verificati e oggetto di audit negli ultimi cinque anni, forniti dal settore o sottosettore interessato, e correda la sua richiesta di ogni informazione pertinente. Sulla base di tali dati il settore o sottosettore interessato è incluso, riguardo a dette classificazioni, se, all'interno di un livello a 4 cifre eterogeneo (codice NACE-4), si dimostra che è caratterizzato da un'intensità di scambi ed emissioni notevolmente più elevata a un livello a 6 o a 8 cifre (Prodcom), superando la soglia di cui al paragrafo 1.

4.   Gli altri settori e sottosettori sono ritenuti in grado di trasferire in misura maggiore i costi delle quote sui prezzi dei prodotti e sono oggetto di assegnazioni gratuite corrispondenti al 30 % del quantitativo determinato a norma dell'articolo 10 bis. Salvo decisione contraria adottata nell'ambito del riesame a norma dell'articolo 30, le assegnazioni gratuite agli altri settori e sottosettori, eccetto il teleriscaldamento, devono diminuire di una medesima percentuale annua dopo il 2026 fino a raggiungere l'azzeramento delle assegnazioni gratuite nel 2030.

5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare entro il 31 dicembre 2019 atti delegati conformemente all'articolo 23 per integrare la presente direttiva riguardo alla determinazione dei settori e sottosettori considerati a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo per le attività a un livello a 4 cifre (codice NACE-4) nella misura in cui è interessato il paragrafo 1 del presente articolo, sulla base dei tre anni più recenti per cui sono disponibili dati.

Articolo 10 quater

Opzione di assegnazione di quote a titolo gratuito per un periodo transitorio ai fini della modernizzazione del settore energetico

1.   In deroga all'articolo 10 bis, paragrafi da 1 a 5, gli Stati membri che nel 2013 presentavano un PIL pro capite, a prezzi di mercato (in euro), inferiore al 60 % della media dell'Unione possono assegnare quote a titolo gratuito per un periodo transitorio agli impianti per la produzione di energia elettrica ai fini della modernizzazione, diversificazione e trasformazione sostenibile del settore energetico. Gli investimenti finanziati sono in linea con la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio sicura e sostenibile, gli obiettivi del quadro unionale per le politiche dell'energia e del clima all'orizzonte 2030 e il perseguimento degli obiettivi a lungo termine che figurano nell'accordo di Parigi. La deroga di cui al presente paragrafo termina il 31 dicembre 2030.

2.   Lo Stato membro interessato organizza una procedura di gara competitiva, da svolgersi in una o più fasi tra il 2021 e il 2030, per i progetti che comportano un importo totale di investimenti superiore a 12,5 milioni di EUR per selezionare gli investimenti da finanziare con assegnazione gratuita. Tale procedura di gara competitiva:

a)

è conforme ai principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento e sana gestione finanziaria;

b)

assicura che siano ammessi a presentare offerte solo i progetti che contribuiscono alla diversificazione del mix energetico e delle fonti di approvvigionamento, alla necessaria ristrutturazione, al ripristino ambientale e all'ammodernamento delle infrastrutture, alle tecnologie pulite, come le tecnologie per le energie rinnovabili, o alla modernizzazione del settore della produzione di energia, come il teleriscaldamento efficiente e sostenibile, e del settore della trasmissione e della distribuzione;

c)

definisce criteri di selezione chiari, obiettivi e non discriminatori per la graduatoria dei progetti, in modo da garantire che siano selezionati unicamente progetti che:

i)

sulla base di un'analisi costi-benefici, garantiscano un guadagno netto positivo in termini di riduzione delle emissioni e predeterminino un livello significativo di riduzione di CO2 tenuto conto della dimensione del progetto;

ii)

abbiano carattere complementare, rispondano chiaramente a esigenze di sostituzione e modernizzazione e non rispondano a un aumento della domanda energetica indotto dal mercato;

iii)

offrano il miglior rapporto qualità-prezzo; e

iv)

non favoriscano né migliorino la sostenibilità finanziaria di una produzione di energia elettrica ad altissima intensità di emissioni, né aumentino la dipendenza dai combustibili fossili ad alta intensità di emissioni.

In deroga all'articolo 10, paragrafo 1, e fatta salva l'ultima frase del paragrafo 1 del presente articolo, nel caso in cui un investimento selezionato mediante la procedura di gara competitiva sia cancellato o non siano raggiunte le prestazioni previste, le quote accantonate possono essere utilizzate non prima di un anno, tramite un unico ciclo supplementare della procedura di gara competitiva, per finanziare altri investimenti.

Entro il 30 giugno 2019 lo Stato membro che intende avvalersi di un'assegnazione gratuita facoltativa per un periodo transitorio ai fini della modernizzazione del settore energetico pubblica un quadro nazionale dettagliato in cui definisce la procedura di gara competitiva, compreso il numero previsto di cicli di cui al primo comma, e i criteri di selezione per consentire al pubblico di presentare osservazioni.

Nei casi in cui l'assegnazione gratuita copre investimenti dal valore inferiore a 12,5 milioni di EUR e che non sono selezionati mediante la procedura di gara competitiva di cui al presente paragrafo, lo Stato membro seleziona i progetti sulla base di criteri oggettivi e trasparenti. I risultati di tale processo di selezione sono sottoposti a una consultazione pubblica. Su questa base, entro il 30 giugno 2019 lo Stato membro interessato redige, pubblica e presenta alla Commissione un elenco di investimenti. Qualora più investimenti siano effettuati nello stesso impianto, essi sono valutati nel loro insieme per stabilire se abbiano superato il valore soglia di 12,5 milioni di EUR, a meno che tali investimenti non siano sostenibili sotto il profilo tecnico o finanziario in modo indipendente.

3.   Il valore degli investimenti previsti equivale almeno al valore di mercato delle quote assegnate a titolo gratuito, tenendo nel contempo conto della necessità di limitare direttamente gli aumenti di prezzo correlati. Il valore di mercato corrisponde al prezzo medio delle quote assegnate sulla piattaforma d'asta comune nell'anno civile precedente. Al massimo il 70 % dei costi pertinenti di un investimento può essere finanziato ricorrendo all'assegnazione gratuita, a condizione che i costi rimanenti siano finanziati da soggetti giuridici privati.

4.   Le quote assegnate a titolo gratuito per un periodo transitorio sono detratte dal quantitativo di quote che lo Stato membro interessato avrebbe messo all'asta. L'assegnazione gratuita totale non è superiore al 40 % delle quote che lo Stato membro interessato riceverà, a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), nel periodo dal 2021 al 2030 ripartite in volumi annui uguali per tale periodo.

5.   Qualora uno Stato membro, conformemente all'articolo 10 quinquies, paragrafo 4, utilizzi le quote distribuite ai fini della solidarietà, della crescita e delle interconnessioni nell'ambito dell'Unione a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera b), detto Stato membro può, in deroga al paragrafo 4 del presente articolo, utilizzare a titolo di assegnazione gratuita transitoria un quantitativo totale fino al 60 % delle quote ricevute nel periodo dal 2021 al 2030 a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), utilizzando una quantità corrispondente di quote distribuite a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera b).

Le quote non assegnate ai sensi del presente articolo entro il 2020 possono essere assegnate, per il periodo dal 2021 al 2030, a investimenti selezionati mediante la procedura di gara competitiva di cui al paragrafo 2, a meno che lo Stato membro interessato informi la Commissione, entro il 30 settembre 2019, della sua intenzione di non assegnare alcune o tutte tali quote nel periodo dal 2021 al 2030 e della quantità di quote da mettere invece all'asta nel 2020. Qualora tali quote siano assegnate nel periodo dal 2021 al 2030, la quantità corrispondente è presa in considerazione per l'applicazione del limite del 60 % di cui al primo comma del presente paragrafo.

6.   Le assegnazioni ai gestori sono subordinate alla dimostrazione della realizzazione di un investimento selezionato secondo le norme della procedura di gara competitiva. Qualora un investimento generi una capacità supplementare di produzione di energia elettrica, il gestore interessato deve altresì dimostrare che egli stesso o un altro gestore associato abbiano ritirato dal servizio una capacità quantitativamente corrispondente di produzione di energia elettrica a più alta intensità di emissioni entro la messa in funzione della capacità supplementare.

7.   Gli Stati membri impongono ai produttori di energia elettrica e ai gestori di rete che ne beneficiano di presentare entro il 28 febbraio di ogni anno una relazione sull'attuazione dei loro investimenti selezionati, che comprenda il rapporto tra quote assegnate a titolo gratuito e spese sostenute per gli investimenti e i tipi di investimenti finanziati. Gli Stati membri comunicano tali informazioni alla Commissione, che le rende pubbliche.»;

(*6)  Decisione 2014/746/UE della Commissione, del 27 ottobre 2014, che determina, a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, un elenco dei settori e dei sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio per il periodo dal 2015 al 2019 (GU L 308 del 29.10.2014, pag. 114).»."

16)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 10 quinquies

Fondo per la modernizzazione

1.   Al fine di sostenere gli investimenti proposti dagli Stati membri beneficiari, compreso il finanziamento di progetti d'investimento su scala ridotta, per modernizzare i sistemi energetici e migliorare l'efficienza energetica negli Stati membri con un PIL pro capite, a prezzi di mercato, inferiore al 60 % della media dell'Unione nel 2013 («Fondo per la modernizzazione»), è istituito per il periodo dal 2021 al 2030. Il Fondo per la modernizzazione è finanziato tramite la vendita all'asta delle quote di cui all'articolo 10.

Gli investimenti finanziati sono in linea con gli obiettivi della presente direttiva, nonché con gli obiettivi del quadro unionale per le politiche dell'energia e del clima all'orizzonte 2030 e con gli obiettivi a lungo termine che figurano nell'accordo di Parigi. Il Fondo per la modernizzazione non fornisce alcun sostegno agli impianti per la produzione di energia che utilizzano combustibili fossili solidi, diversi dal teleriscaldamento efficiente e sostenibile negli Stati membri con un PIL pro capite, a prezzi di mercato, inferiore al 30 % della media dell'Unione nel 2013, a condizione che un quantitativo di quote di valore almeno equivalente sia utilizzato per investimenti di cui all'articolo 10 quater che non riguardano i combustibili fossili solidi.

2.   Almeno il 70 % delle risorse finanziarie provenienti dal Fondo per la modernizzazione sono utilizzate per sostenere gli investimenti nella produzione e nell'uso dell'energia elettrica ricavata da fonti rinnovabili, nel miglioramento dell'efficienza energetica, fatta eccezione per l'efficienza energetica relativa alla produzione di energia che utilizza combustibili fossili solidi, nello stoccaggio dell'energia e nella modernizzazione delle reti energetiche, fra cui le reti di teleriscaldamento, le reti per la trasmissione di energia elettrica e l'aumento delle interconnessioni fra Stati membri, nonché per sostenere una transizione equa nelle regioni dipendenti dal carbonio degli Stati membri beneficiari, in modo da favorire il reimpiego, la riqualificazione e lo sviluppo delle competenze dei lavoratori, l'istruzione, le iniziative per la ricerca di un lavoro e le start-up, in dialogo con le parti sociali. Sono inoltre ammissibili gli investimenti in efficienza energetica nei settori dei trasporti, dell'edilizia, dell'agricoltura e dei rifiuti.

3.   Il Fondo per la modernizzazione opera sotto la responsabilità degli Stati membri beneficiari. La BEI assicura che le quote siano messe all'asta in conformità dei principi e delle modalità di cui all'articolo 10, paragrafo 4, ed è responsabile della gestione delle entrate. La BEI trasferisce le entrate agli Stati membri su decisione di esborso della Commissione, se tale esborso per gli investimenti è in linea con il paragrafo 2 del presente articolo oppure, se gli investimenti non rientrano nei settori elencati al paragrafo 2 del presente articolo, è in linea con le raccomandazioni del comitato per gli investimenti. La Commissione adotta tempestivamente la propria decisione. Le entrate sono distribuite tra gli Stati membri e secondo le percentuali stabilite nell'allegato II ter, conformemente ai paragrafi da 6 a 12 del presente articolo.

4.   Lo Stato membro interessato può utilizzare l'assegnazione gratuita totale concessa a norma dell'articolo 10 quater, paragrafo 4, o parte di tale assegnazione, e il quantitativo di quote distribuito ai fini della solidarietà, della crescita e delle interconnessioni nell'ambito dell'Unione a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera b), o parte di tale quantitativo, a norma dell'articolo 10 quinquies, per sostenere gli investimenti nel quadro del Fondo per la modernizzazione, aumentando pertanto le risorse distribuite a tale Stato membro. Entro il 30 settembre 2019 lo Stato membro interessato notifica alla Commissione i rispettivi quantitativi di quote da utilizzare a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera b), dell'articolo 10 quater e dell'articolo 10 quinquies.

5.   Per detto Fondo per la modernizzazione è istituito un comitato per gli investimenti. Il comitato per gli investimenti è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro beneficiario, della Commissione e della BEI, nonché da tre rappresentanti eletti dagli altri Stati membri per un periodo di cinque anni. È presieduto dal rappresentante della Commissione. Un rappresentante di ciascuno Stato membro che non è membro del comitato per gli investimenti può partecipare alle riunioni di detto comitato in qualità di osservatore.

Il comitato per gli investimenti opera in modo trasparente. La composizione del comitato per gli investimenti e i curricula vitae e le dichiarazioni di interessi dei suoi membri sono messi a disposizione del pubblico e, se necessario, aggiornati.

6.   Lo Stato membro beneficiario, prima di decidere di finanziare un investimento con la sua percentuale di quote nel Fondo per la modernizzazione, presenta il progetto di investimento al comitato per gli investimenti e alla BEI. Se la BEI conferma che un investimento rientra nei settori elencati al paragrafo 2, lo Stato membro può procedere a finanziare il progetto di investimento con la sua percentuale di quote.

Se un investimento nella modernizzazione dei sistemi energetici, di cui si propone il finanziamento a titolo del Fondo per la modernizzazione, non rientra nei settori elencati al paragrafo 2, il comitato per gli investimenti valuta la fattibilità tecnica e finanziaria di detto investimento, incluse le riduzioni delle emissioni che questi conseguono, e formula una raccomandazione sul finanziamento degli investimenti a titolo del Fondo per la modernizzazione. Il comitato per gli investimenti garantisce che qualsiasi investimento relativo al teleriscaldamento consegua un miglioramento sostanziale in termini di efficienza energetica e di riduzioni delle emissioni. Tale raccomandazione può includere suggerimenti concernenti gli appropriati strumenti di finanziamento. Al massimo il 70 % dei costi pertinenti di un investimento che non rientra nei settori elencati al paragrafo 2 può essere finanziato con le risorse provenienti dal Fondo per la modernizzazione, a condizione che i costi rimanenti siano finanziati da soggetti giuridici privati.

7.   Il comitato per gli investimenti si impegna ad adottare le sue raccomandazioni per consenso. Se il comitato per gli investimenti non è in grado di deliberare per consenso entro un termine stabilito dal presidente, adotta una decisione a maggioranza semplice.

Se il rappresentante della BEI non approva il finanziamento di un investimento, una raccomandazione è adottata solo se la maggioranza dei due terzi di tutti i membri vota a favore. In questo caso il rappresentante dello Stato membro in cui l'investimento deve aver luogo e il rappresentante della BEI non hanno diritto di voto. Il presente comma non si applica a progetti su scala ridotta finanziati mediante prestiti erogati da banche di promozione nazionali o tramite sovvenzioni che contribuiscono all'attuazione di un programma nazionale che persegue obiettivi specifici in linea con quelli del Fondo per la modernizzazione, a condizione che tale programma non usi più del 10 % della percentuale di quote assegnata allo Stato membro stabilita nell'allegato II ter.

8.   Eventuali atti o raccomandazioni della BEI o del comitato per gli investimenti adottati conformemente ai paragrafi 6 e 7 sono presentati tempestivamente e contengono le motivazioni su cui si basano. Tali atti e raccomandazioni sono resi pubblici.

9.   Gli Stati membri beneficiari sono responsabili di dar seguito all'attuazione in relazione ai progetti selezionati.

10.   Gli Stati membri beneficiari riferiscono annualmente alla Commissione in merito agli investimenti finanziati dal Fondo per la modernizzazione. La relazione, che è resa pubblica, riporta:

a)

informazioni sugli investimenti finanziati per Stato membro beneficiario;

b)

una valutazione del valore aggiunto in termini di efficienza energetica o modernizzazione del sistema energetico, conseguito attraverso l'investimento.

11.   Il comitato per gli investimenti riferisce annualmente alla Commissione sull'esperienza acquisita con la valutazione degli investimenti. Entro il 31 dicembre 2024 la Commissione riesamina, tenendo in considerazione i riscontri del comitato per gli investimenti, i settori per i progetti di cui al paragrafo 2 e sui quali il comitato per gli investimenti basa le sue raccomandazioni.

12.   La Commissione adotta atti di esecuzione riguardo a norme dettagliate in merito al funzionamento del Fondo per la modernizzazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 22 bis, paragrafo 2.»;

17)

all'articolo 11, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:

«Entro il 30 settembre 2019 viene presentato un elenco degli impianti disciplinati dalla presente direttiva per cinque anni a decorrere dal 1o gennaio 2021. In seguito, gli elenchi per ciascuno periodo successivo di cinque anni sono trasmessi a cadenza quinquennale. Ogni elenco include informazioni sulle attività di produzione, i trasferimenti di calore e gas, la produzione di energia elettrica e le emissioni a livello di sottoimpianto relative ai cinque anni civili che precedono la presentazione. Le quote a titolo gratuito sono assegnate unicamente agli impianti per cui sono state trasmesse tali informazioni.»;

18)

all'articolo 11 bis, i paragrafi 8 e 9 sono soppressi;

19)

all'articolo 11 ter, il paragrafo 7 è soppresso;

20)

all'articolo 12, paragrafo 4, sono aggiunte le frasi seguenti:

«In caso di chiusura della capacità di generazione di energia elettrica nel loro territorio a seguito di misure nazionali supplementari, gli Stati membri possono cancellare quote dal quantitativo totale di quote che gli stessi mettono all'asta di cui all'articolo 10, paragrafo 2, fino a un ammontare corrispondente alle emissioni medie verificate dell'impianto in questione nel corso di un periodo di cinque anni precedente alla chiusura. Lo Stato membro interessato informa la Commissione della prevista cancellazione conformemente agli atti delegati adottati a norma dell'articolo 10, paragrafo 4.»;

21)

l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Articolo 13

Validità delle quote

Le quote rilasciate a decorrere dal 1o gennaio 2013 sono valide a tempo indeterminato. Le quote rilasciate a decorrere dal 1o gennaio 2021 riportano un'indicazione da cui risulti in quale periodo di dieci anni a decorrere dal 1o gennaio 2021 sono state rilasciate e sono valide per le emissioni prodotte dal primo anno di tale periodo in poi.»;

22)

all'articolo 14, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   La Commissione adotta atti di esecuzione concernenti le modalità precise per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni e, se opportuno, dei dati riguardanti le attività, fra le attività che figurano all'allegato I, per il monitoraggio e la comunicazione dei dati relativi alle tonnellate-chilometro ai fini della domanda di cui agli articoli 3 sexies o 3 septies, fondandosi sui principi di monitoraggio e comunicazione delle emissioni definiti nell'allegato IV e sui requisiti di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Tali atti di esecuzione specificano inoltre, nelle prescrizioni relative al monitoraggio e alla comunicazione delle emissioni, il potenziale di riscaldamento globale di ciascun gas a effetto serra considerato.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 22 bis, paragrafo 2.»;

23)

all'articolo 15, il terzo, quarto e quinto comma sono sostituiti dai seguenti:

«La Commissione adotta atti di esecuzione per la verifica delle comunicazioni delle emissioni sulla base dei principi esposti nell'allegato V e per l'accreditamento e la supervisione dei verificatori. La Commissione può inoltre adottare atti di esecuzione per la verifica delle comunicazioni presentate dagli operatori aerei a norma dell'articolo 14, paragrafo 3, e delle domande di cui agli articoli 3 sexies e 3 septies, incluse le procedure di verifica che saranno utilizzate dai verificatori. Essa specifica le condizioni per l'accreditamento e la revoca di quest'ultimo, per il riconoscimento reciproco e per l'eventuale valutazione inter pares degli enti di accreditamento.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 22 bis, paragrafo 2.»;

24)

all'articolo 16, il paragrafo 12 è sostituito dal seguente:

«12.   La Commissione adotta atti di esecuzione concernenti norme dettagliate per quanto riguarda le procedure di cui al presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 22 bis, paragrafo 2.»;

25)

all'articolo 19, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 al fine di integrare la presente direttiva stabilendo tutti i requisiti necessari concernenti il registro dell'Unione per il periodo di scambio che inizia il 1o gennaio 2013 e i successivi periodi, sotto forma di banche dati elettroniche standardizzate, contenenti elementi di dati comuni che consentano di controllare, se del caso, il rilascio, il possesso, il trasferimento e la cancellazione delle quote di emissione, nonché di assicurare l'accesso al pubblico e la riservatezza, ove necessario. Tali atti delegati contengono inoltre disposizioni per l'attuazione delle norme sul riconoscimento reciproco delle quote nell'ambito di accordi finalizzati al collegamento di sistemi di scambio di quote di emissione.»;

26)

l'articolo 21 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 1, la quarta frase è sostituita dalla seguente:

«La relazione è redatta sulla scorta di un questionario o di uno schema adottato dalla Commissione sotto forma di atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 22 bis, paragrafo 2.»;

b)

è aggiunto il seguente paragrafo:

«4.   Ogni tre anni, la relazione di cui al paragrafo 1 riserva un'attenzione particolare anche alle misure equivalenti adottate per gli impianti di dimensioni ridotte esclusi dall'EU ETS. La questione delle misure equivalenti adottate per gli impianti di dimensioni ridotte è altresì esaminata durante lo scambio di informazioni di cui al paragrafo 3.»;

27)

l'articolo 22 è sostituito dal seguente:

«Articolo 22

Modifiche degli allegati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 al fine di modificare, se opportuno, gli allegati della presente direttiva, a eccezione degli allegati I, II bis e II ter, alla luce delle relazioni di cui all'articolo 21 e dell'esperienza acquisita nell'applicazione della presente direttiva. Gli allegati IV e V possono essere modificati al fine di migliorare il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni.»;

28)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 22 bis

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato sui cambiamenti climatici istituito dall'articolo 26 del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*7). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (*8).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

(*7)  Regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 13)."

(*8)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).»;"

29)

l'articolo 23 è sostituito dal seguente:

«Articolo 23

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 3 quinquies, paragrafo 3, 10, paragrafo 4, 10 bis, paragrafi 1 e 8, e 10 ter, paragrafo 5, 19, paragrafo 3, all'articolo 22, agli articoli 24, paragrafo 3, 24 bis, paragrafo 1, 25 bis, paragrafo 1, e all'articolo 28 quater è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dall'8 aprile 2018.

3.   La delega di potere di cui agli articoli 3 quinquies, paragrafo 3, 10, paragrafo 4, 10 bis, paragrafi 1 e 8, e 10 ter, paragrafo 5, 19, paragrafo 3, all'articolo 22, agli articoli 24, paragrafo 3, 24 bis; paragrafo 1, 25 bis, paragrafo 1, e all'articolo 28 quater, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016 (*9).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 3 quinquies, paragrafo 3, 10, paragrafo 4, 10 bis, paragrafi 1 e 8, 10 ter, paragrafo 5, 19, paragrafo 3, dell'articolo 22, degli articoli 24,paragrafo 3, 24 bis,, paragrafo 1, 25 bis, paragrafo 1, e dell'articolo 28 quater, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*9)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

30)

l'articolo 24 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   A decorrere dal 2008 gli Stati membri possono applicare lo scambio di quote di emissione conformemente alle disposizioni della presente direttiva ad attività e a gas a effetto serra che non sono elencati nell'allegato I, tenuto conto di tutti i criteri pertinenti, in particolare le ripercussioni sul mercato interno, le potenziali distorsioni della concorrenza, l'integrità ambientale dell'EU ETS e l'affidabilità del sistema di monitoraggio e di comunicazione previsto, purché l'inclusione di tali attività e gas a effetto serra sia approvata dalla Commissione, in conformità degli atti delegati che la Commissione ha il potere di adottare conformemente all'articolo 23.»;

b)

al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 al fine di integrare la presente direttiva in tal senso.»;

31)

l'articolo 24 bis è così modificato:

a)

al paragrafo 1, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Oltre alle inclusioni previste dall'articolo 24, la Commissione può adottare misure per il rilascio di quote o crediti riguardanti progetti gestiti dagli Stati membri e finalizzati a ridurre le emissioni di gas a effetto serra non disciplinate dall'EU ETS.

Tali misure sono coerenti con gli atti adottati a norma dell'ex articolo 11 ter, paragrafo 7, nella versione in vigore anteriormente all'8 aprile 2018. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 per integrare la presente direttiva definendo la procedura da seguire.»;

b)

il paragrafo 2 è soppresso;

32)

all'articolo 25, il paragrafo 2 è soppresso;

33)

all'articolo 25 bis, paragrafo 1, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

«Qualora un paese terzo adotti provvedimenti finalizzati a ridurre l'impatto, in termini di cambiamenti climatici, dei voli in partenza dal proprio territorio e diretti verso l'Unione, la Commissione, dopo essersi consultata con tale paese terzo e con gli Stati membri nell'ambito del comitato di cui all'articolo 22 bis, paragrafo 1, valuta le opzioni disponibili al fine di garantire un'interazione ottimale tra l'EU ETS e i provvedimenti adottati da tale paese.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 al fine di modificare l'allegato I della presente direttiva per garantire che i voli in arrivo dal paese terzo in questione siano esclusi dalle attività di trasporto aereo elencate nell'allegato I o per garantire eventuali altre modifiche delle attività di trasporto aereo elencate nell'allegato I, tranne in relazione all'ambito di applicazione, richieste da un accordo concluso a norma dell'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.»;

34)

all'articolo 27, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Tali impianti rientrano nell'EU ETS per il resto del periodo di cui all'articolo 11, paragrafo 1, durante il quale sono stati reintrodotti.»;

35)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 27 bis

Esclusione facoltativa degli impianti con un livello di emissioni inferiore a 2 500 tonnellate

1.   Gli Stati membri possono escludere dall'EU ETS gli impianti che hanno comunicato all'autorità competente dello Stato membro interessato emissioni per un valore inferiore a 2 500 tonnellate di CO2 equivalente, tralasciando le emissioni da biomassa, in ciascuno dei tre anni precedenti la notifica di cui alla lettera a), a condizione che lo Stato membro interessato:

a)

notifichi alla Commissione tutti gli impianti in questione, prima del termine di presentazione dell'elenco degli impianti alla Commissione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, o, al più tardi, all'atto della presentazione dell'elenco alla Commissione;

b)

confermi l'applicazione di modalità di monitoraggio semplificate finalizzate a valutare se gli impianti interessati emettono 2 500 o più tonnellate di CO2 equivalente, escluse le emissioni da biomassa, in ogni anno civile;

c)

confermi che, qualora un impianto emetta 2 500 o più tonnellate di CO2 equivalente, escluse le emissioni da biomassa, in un determinato anno civile, l'impianto rientra nuovamente nell'EU ETS; e

d)

metta le informazioni di cui alle lettere a), b) e c) a disposizione del pubblico.

2.   Allorché un impianto rientra nuovamente nell'EU ETS a norma del paragrafo 1, lettera c), del presente articolo, le quote assegnate a norma dell'articolo 10 bis sono concesse a decorrere dall'anno del rientro. Le quote assegnate a tale impianto sono detratte dal quantitativo messo all'asta a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, dallo Stato membro in cui è situato l'impianto.

3.   Gli Stati membri possono inoltre escludere dall'EU ETS impianti di riserva o di emergenza che non hanno funzionato per più di 300 ore l'anno in ciascuno dei tre anni precedenti la notifica di cui al paragrafo 1, lettera a), alle stesse condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2.»;

36)

l'articolo 28 quater è sostituito dal seguente:

«Articoli 28 quater

Disposizioni in materia di monitoraggio, comunicazione e verifica ai fini della misura mondiale basata sul mercato

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 per integrare la presente direttiva per quanto riguarda l'adeguato monitoraggio, comunicazione e verifica delle emissioni ai fini dell'attuazione della misura mondiale basata sul mercato prevista dall'ICAO su tutte le rotte da essa contemplate. Tali atti delegati si basano sugli strumenti pertinenti adottati in sede ICAO, evitano qualsiasi distorsione della concorrenza, sono coerenti con i principi sanciti dagli atti di cui all'articolo 14, paragrafo 1, e assicurano che le relazioni sulle emissioni presentate siano verificate secondo i principi e i criteri di verifica di cui all'articolo 15.»;

37)

l'articolo 30 è sostituito dal seguente:

«Articolo 30

Riesame alla luce dell'attuazione dell'accordo di Parigi e dello sviluppo dei mercati del carbonio in altre importanti economie

1.   La presente direttiva è oggetto di riesame alla luce degli sviluppi internazionali e degli sforzi intrapresi per conseguire gli obiettivi a lungo termine dell'accordo di Parigi.

2.   Le misure volte a sostenere talune industrie ad alta intensità energetica che possono essere oggetto di una rilocalizzazione delle emissioni di carbonio di cui agli articoli 10 bis e 10 ter sono oggetto di riesame alla luce delle misure di politica climatica in altre importanti economie. In tale contesto la Commissione valuta inoltre se le misure relative alla compensazione dei costi indiretti debbano essere ulteriormente armonizzate.

3.   La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio nel contesto di ogni bilancio globale concordato nel quadro dell'accordo di Parigi, con particolare riguardo alla necessità di ulteriori politiche e misure dell'Unione in vista delle necessarie riduzioni dei gas a effetto serra da parte dell'Unione e dei suoi Stati membri, anche per quanto riguarda il fattore lineare di cui all'articolo 9. La Commissione può, se del caso, presentare al Parlamento europeo e al Consiglio proposte di modifica della presente direttiva.

4.   Prima del 1o gennaio 2020 la Commissione presenta un'analisi aggiornata degli effetti del trasporto aereo connessi alle emissioni di gas diversi dal CO2, corredata, se del caso, di una proposta sui modi migliori per affrontare tali effetti.»;

38)

all'allegato II bis della direttiva 2003/87/CE, le voci per il Belgio, l'Italia, il Lussemburgo e la Svezia sono state soppresse;

39)

l'allegato II ter della direttiva 2003/87/CE è sostituito dal testo di cui all'allegato I della presente direttiva;

40)

l'allegato IV della direttiva 2003/87/CE è modificato conformemente all'allegato II della presente direttiva.

Articolo 2

Modifiche della decisione (UE) 2015/1814

L'articolo 1 della decisione (UE) 2015/1814 è così modificato:

1)

al paragrafo 5, primo comma, è aggiunta la seguente frase:

«In deroga alla prima e alla seconda frase, fino al 31 dicembre 2023, le percentuali e i 100 milioni di quote di cui a tali frasi sono raddoppiati.»;

2)

è inserito il paragrafo seguente:

«5 bis.   A decorrere dal 2023 le quote detenute nella riserva che superano il numero totale di quote messe all'asta nel corso dell'anno precedente non sono più valide, salvo decisione contraria adottata nel primo riesame effettuato a norma dell'articolo 3.».

Articolo 3

Recepimento

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 9 ottobre 2019. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

In deroga al primo comma, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli obblighi di pubblicazione e di comunicazione di cui all'articolo 1, punto 14), lettera f), della presente direttiva concernente l'articolo 10bis, paragrafo 6, della direttiva 2003/87/CE entro il 31 dicembre 2018.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

Disposizione transitoria

Nell'adempiere all'obbligo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, della presente direttiva, gli Stati membri fanno sì che la loro legislazione nazionale di recepimento dell'articolo 10, dell'articolo 10 bis, paragrafi da 4 a 7, dell'articolo 10 bis, paragrafo 8, primo e secondo comma, dell'articolo 10 bis, paragrafi da 12 a 18, dell'articolo 10 quater e dell'articolo 11 bis, paragrafi 8 e 9, della direttiva 2003/87/CE, nonché degli allegati II bis e II ter di tale direttiva, in vigore il 19 marzo 2018, continui ad applicarsi fino al 31 dicembre 2020. L'elenco riportato nell'allegato della decisione 2014/746/UE continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2020.

Articolo 5

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 6

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 14 marzo 2018

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

La presidente

L. PAVLOVA


(1)  GU C 71 del 24.2.2016, pag. 57.

(2)  GU C 240 dell'1.7.2016, pag. 62.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 6 febbraio 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 27 febbraio 2018.

(4)  Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

(5)  Direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 63).

(6)  Decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 136).

(7)  Decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra e recante modifica della direttiva 2003/87/CE (GU L 264 del 9.10.2015, pag. 1).

(8)  Regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010, relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità (GU L 302 del 18.11.2010, pag. 1).

(9)  Direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1991, per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente (GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48).

(10)  Regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 13).

(11)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(12)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(13)  Decisione 2011/278 della Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 130 del 17.5.2011, pag. 1).

(14)  Decisione 2014/746/EU della Commissione, del 27 ottobre 2014, che determina, a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, un elenco dei settori e dei sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio per il periodo dal 2015 al 2019 (GU L 308 del 29.10.2014, pag. 114).

(15)  GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.


ALLEGATO I

L'allegato II ter della direttiva 2003/87/CE è sostituito dal seguente:

«

ALLEGATO II ter

DISTRIBUZIONE DEI FINANZIAMENTI DEL FONDO PER LA MODERNIZZAZIONE FINO AL 31 DICEMBRE 2030

 

Percentuale del Fondo per la modernizzazione

Bulgaria

5,84 %

Repubblica ceca

15,59 %

Estonia

2,78 %

Croazia

3,14 %

Lettonia

1,44 %

Lituania

2,57 %

Ungheria

7,12 %

Polonia

43,41 %

Romania

11,98 %

Slovacchia

6,13 %

».

ALLEGATO II

Nell'allegato IV, parte A, della direttiva 2003/87/CE, il paragrafo successivo al quarto titolo «Controllo delle emissioni di altri gas a effetto serra» è sostituito dal seguente:

«Sono utilizzati metodi standard o riconosciuti, sviluppati dalla Commissione in collaborazione con tutte le pertinenti parti interessate e adottati secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 1.».


19.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 76/28


DIRETTIVA (UE) 2018/411 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 14 marzo 2018

che modifica la direttiva (UE) 2016/97 per quanto riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati membri

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, e l'articolo 62,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) armonizza le disposizioni nazionali relative alla distribuzione dei prodotti assicurativi e riassicurativi e dei prodotti di investimento assicurativi da parte degli intermediari assicurativi e delle imprese di assicurazione, nonché dei loro dipendenti, e da parte degli intermediari assicurativi a titolo accessorio nell'Unione.

(2)

Ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/97, gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a tale direttiva entro il 23 febbraio 2018.

(3)

Il 21 settembre 2017 la Commissione ha adottato i regolamenti delegati (UE) 2017/2358 (3) e (UE) 2017/2359 (4), che integrano la direttiva (UE) 2016/97.

(4)

Nelle decisioni di non sollevare obiezioni ai regolamenti delegati (UE) 2017/2358 e (UE) 2017/2359, il Parlamento europeo ha invitato la Commissione ad adottare una proposta legislativa che fissi al 1o ottobre 2018, anziché al 23 febbraio 2018, la data di applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva (UE) 2016/97. Il Parlamento europeo ha motivato tale richiesta evidenziando la necessità di concedere più tempo alle imprese di assicurazione e ai distributori di prodotti assicurativi per prepararsi meglio all'attuazione corretta ed efficace della direttiva (UE) 2016/97 e per attuare le necessarie modifiche tecniche e organizzative per conformarsi ai regolamenti delegati (UE) 2017/2358 e (UE) 2017/2359.

(5)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva (UE) 2016/97.

(6)

Dato il brevissimo periodo rimasto prima che le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali necessarie per conformarsi alla direttiva (UE) 2016/97 debbano essere messe in vigore, e per garantire la certezza del diritto ed evitare potenziali perturbazioni del mercato, è opportuno che la presente direttiva entri in vigore con urgenza e si applichi retroattivamente a decorrere dal 23 febbraio 2018.

(7)

Di conseguenza, è altresì giustificato applicare l'eccezione per i casi urgenti di cui all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva (UE) 2016/97 è così modificata:

(1)

all'articolo 42, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dai seguenti:

«1.   Entro il 1o luglio 2018 gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Gli Stati membri applicano tali disposizioni al più tardi a decorrere dal 1o ottobre 2018.»;

(2)

all'articolo 44, il primo comma è sostituito dal seguente:

«La direttiva 2002/92/CE, modificata dalle direttive elencate nell'allegato II, parte A, della presente direttiva, è abrogata con effetto dal 1o ottobre 2018, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno delle direttive elencate nell'allegato II, parte B, della presente direttiva.».

Articolo 2

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa si applica retroattivamente a decorrere dal 23 febbraio 2018.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 14 marzo 2018

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

La presidente

L. PAVLOVA


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 1o marzo 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 9 marzo 2018.

(2)  Direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa (GU L 26 del 2.2.2016, pag. 19).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2017/2358 della Commissione, del 21 settembre 2017, che integra la direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti in materia di governo e controllo del prodotto per le imprese di assicurazione e i distributori di prodotti assicurativi (GU L 341 del 20.12.2017, pag. 1).

(4)  Regolamento delegato (UE) 2017/2359 della Commissione, del 21 settembre 2017, che integra la direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi di informazione e le norme di comportamento applicabili alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi (GU L 341 del 20.12.2017, pag. 8).


DECISIONI

19.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 76/30


DECISIONE (UE) 2018/412 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 14 marzo 2018

che modifica la decisione n. 466/2014/UE, sulla concessione di una garanzia dell'Unione alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite relative ad operazioni di finanziamento a sostegno di progetti di investimento al di fuori dell'Unione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 209 e 212,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

La comunità internazionale sta affrontando una crisi senza precedenti in materia di migrazione e di rifugiati, che richiede solidarietà e un'efficace mobilitazione delle risorse finanziarie e una concertazione per affrontare e superare le sfide attuali. È necessario che tutti gli interessati collaborino per applicare politiche sostenibili a medio e lungo termine e utilizzare in maniera efficiente i programmi esistenti al fine di elaborare e sostenere le iniziative volte a conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (ONU) e ad affrontare i fattori politici, sociali, economici e ambientali che costituiscono le cause profonde della migrazione, compresi, tra l'altro, la povertà, le disuguaglianze, la crescita demografica, la mancanza di lavoro e di opportunità economiche, l'accesso limitato all'istruzione, l'instabilità, i conflitti, i cambiamenti climatici e le conseguenze a lungo termine dello sfollamento forzato.

(2)

Sebbene sia di fondamentale importanza fornire risorse per affrontare le cause profonde della migrazione, l'Unione mantiene il suo pieno impegno a favore di politiche in altri importanti settori prioritari indicati nella strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea.

(3)

È stato sviluppato un nuovo quadro di partenariato orientato ai risultati rivolto ai paesi terzi, che tiene conto di tutte le politiche e gli strumenti dell'Unione. Il piano per gli investimenti esterni dell'Unione è stato istituito all'interno di questo nuovo quadro di partenariato per sostenere gli investimenti nelle regioni esterne all'Unione, contribuendo nel contempo a conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'ONU e ad affrontare le cause profonde della migrazione. Esso dovrebbe inoltre contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'agenda 2030 dell'ONU per lo sviluppo sostenibile e dell'accordo di Parigi adottato nell'ambito della Convenzione quadro dell'ONU sui cambiamenti climatici («accordo di Parigi»), oltre che degli altri strumenti per il finanziamento dell'azione esterna.

(4)

Il 28 giugno 2016 il Consiglio europeo ha approvato la proposta della Banca europea per gli investimenti (BEI) di contribuire al piano per gli investimenti esterni tramite la sua iniziativa per la resilienza, che è intesa a promuovere gli investimenti nel vicinato meridionale e nei Balcani occidentali.

(5)

Un elemento essenziale dell'iniziativa della BEI per la resilienza è l'ampliamento del mandato di prestiti esterni della BEI sia in termini quantitativi che qualitativi. Ciò dovrebbe consentire alla BEI di contribuire rapidamente al conseguimento degli obiettivi del piano per gli investimenti esterni, in particolare fornendo finanziamenti supplementari a favore di beneficiari del settore privato al fine di attirare gli investimenti privati e stimolare gli investimenti a lungo termine.

(6)

Il comitato strategico del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile, in cui la BEI è rappresentata, fornirà orientamenti sulla complementarietà tra l'iniziativa della BEI per la resilienza e le componenti del piano per gli investimenti esterni in conformità del suo regolamento interno e fatte salve le regole di gestione interna della BEI.

(7)

Con la decisione n. 466/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) è stata concessa alla BEI una garanzia di bilancio per le operazioni di finanziamento realizzate all'esterno dell'Unione («garanzia dell'Unione»).

(8)

In conformità della decisione n. 466/2014/UE, la Commissione, in cooperazione con la BEI e sulla base di una valutazione esterna indipendente, ha elaborato una relazione di revisione intermedia sull'applicazione della decisione stessa.

(9)

La resilienza economica a lungo termine dei rifugiati, dei migranti, delle comunità di accoglienza e di transito e delle comunità di origine quale risposta strategica volta ad affrontare le cause profonde della migrazione dovrebbe costituire un nuovo obiettivo sostenuto dalla garanzia dell'Unione («nuovo obiettivo»).

(10)

Le operazioni sostenute nell'ambito del nuovo obiettivo dovrebbero essere distinte dagli sforzi compiuti dall'Unione nel settore del controllo delle frontiere.

(11)

Al fine di poter far fronte, nell'ambito del mandato di prestiti esterni, alle possibili sfide future e alle priorità dell'Unione e di conseguire il nuovo obiettivo, il massimale delle operazioni di finanziamento della BEI a titolo della garanzia dell'Unione dovrebbe essere incrementato a 32 300 000 000 EUR.

(12)

Nell'ambito del mandato generale, 1 400 000 000 EUR dovrebbero essere stanziati a favore di progetti nel settore pubblico volti al conseguimento del nuovo obiettivo.

(13)

Nel quadro del nuovo mandato di prestiti per il settore privato, un importo massimo di 2 300 000 000 EUR dovrebbe essere destinato a progetti volti a conseguire il nuovo obiettivo entro il limite del massimale incrementato e dovrebbe beneficiare della garanzia globale dell'Unione.

(14)

Il successo di uno dei principali obiettivi della BEI nel quadro del mandato di prestiti esterni, vale a dire il sostegno allo sviluppo del settore privato locale, in particolare alle micro, piccole e medie imprese (PMI), dipende da fattori quali l'accesso delle PMI ai finanziamenti, al credito e all'assistenza tecnica, la promozione dell'imprenditorialità e gli sforzi per stimolare la transizione dall'economia informale volatile al settore formale. In tale contesto, le operazioni di finanziamento della BEI dovrebbero cercare di sostenere i progetti di investimento su piccola scala delle PMI, nonché i progetti di investimento nelle zone rurali remote e nei campi del trattamento dell'acqua potabile, dello smaltimento delle acque reflue e delle energie rinnovabili.

(15)

Dovrebbero essere assicurati la complementarità e il coordinamento con le iniziative dell'Unione volte ad affrontare le cause profonde della migrazione, anche mediante il sostegno dell'Unione per il reinserimento duraturo dei migranti rimpatriati nei paesi di origine.

(16)

In linea con l'accordo di Parigi, la BEI dovrebbe adoperarsi per mantenere un elevato livello di operazioni relative al clima, il cui volume dovrebbe rappresentare almeno il 25 % del totale delle operazioni di finanziamento della BEI al di fuori dell'Unione. Le operazioni di finanziamento della BEI nell'ambito della decisione n. 466/2014/UE dovrebbero essere coerenti con il conseguimento dell'obiettivo di portare tale livello ad almeno il 35 % del totale delle operazioni di finanziamento della BEI nelle economie emergenti e nei paesi in via di sviluppo al di fuori dell'Unione entro il 2020. La BEI dovrebbe tenere conto delle conclusioni del Consiglio europeo del 22 maggio 2013 sull'eliminazione graduale delle sovvenzioni dannose per l'ambiente o l'economia, comprese quelle per i combustibili fossili.

(17)

Il rischio per il bilancio generale dell'Unione connesso con le operazioni di finanziamento della BEI nel quadro del mandato di prestiti per il settore privato dovrebbe essere remunerato. Le entrate così generate dovrebbero essere versate al fondo di garanzia per le azioni esterne istituito dal regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio (3) al fine di coprire il rischio commerciale ed evitare distorsioni del mercato.

(18)

La BEI dovrebbe sviluppare e attuare una serie di indicatori nel suo quadro per la misurazione dei risultati per i progetti volti a conseguire il nuovo obiettivo. Nella relazione annuale della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle operazioni di finanziamento della BEI è pertanto opportuno includere una valutazione del contributo delle operazioni di finanziamento della BEI al conseguimento del nuovo obiettivo, compresi, se del caso, il contributo agli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'ONU, il coinvolgimento della società civile locale e l'allineamento alle priorità di politica esterna e di bilancio dell'Unione.

(19)

La visibilità e la trasparenza delle operazioni di finanziamento della BEI nell'ambito della decisione n. 466/2014/UE, in particolare per quanto riguarda i progetti finanziati tramite intermediari finanziari, dovrebbero essere garantite migliorando l'accesso alle informazioni per le istituzioni dell'Unione e per il grande pubblico, tenendo conto della necessità di tutelare le informazioni riservate e sensibili sul piano commerciale.

(20)

La pertinente politica dell'Unione relativa alle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali è sancita in atti giuridici dell'Unione e in conclusioni del Consiglio, in particolare nell'allegato delle conclusioni dell'8 novembre 2016 e nei successivi aggiornamenti.

(21)

La dovuta diligenza sulle operazioni di finanziamento della BEI a norma della decisione n. 466/2014/UE dovrebbe includere un controllo esaustivo della conformità con la legislazione dell'Unione applicabile e le norme dell'Unione e internazionali concordate in materia di antiriciclaggio, lotta contro il finanziamento del terrorismo nonché frode ed elusione fiscali. Inoltre, nel contesto della rendicontazione delle operazioni nell'ambito del mandato di prestiti esterni, la BEI dovrebbe fornire informazioni specifiche per paese sulla conformità delle operazioni di finanziamento della BEI alla sua politica in materia di giurisdizioni non cooperative e l'elenco degli intermediari con cui la BEI coopera.

(22)

Il 12 ottobre 2016 la BEI ha approvato l'attuazione della sua iniziativa per la resilienza. I progetti nell'ambito dell'iniziativa della BEI per la resilienza approvati dopo tale data e prima dell'entrata in vigore della presente decisione e della conclusione dell'accordo di garanzia dovrebbero poter rientrare nella garanzia dell'Unione, previa conferma da parte della Commissione della loro conformità al nuovo obiettivo e del rispetto dei termini dell'accordo di garanzia.

(23)

Le operazioni di finanziamento della BEI con le imprese dovrebbero beneficiare della garanzia globale per il settore privato solo se promuovono la crescita inclusiva e la creazione di posti di lavoro e se non sono adeguatamente garantite dai mercati finanziari locali.

(24)

Le operazioni di finanziamento della BEI dovrebbero essere coerenti con i principi indicati nella comunicazione della Commissione del 25 ottobre 2011 dal titolo «Strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011-14 in materia di responsabilità sociale delle imprese», anche per quanto riguarda gli intermediari finanziari.

(25)

In caso di cambiamenti delle priorità della politica esterna dell'Unione o in situazioni d'urgenza e di crisi che potrebbero emergere durante il mandato, e secondo le pertinenti risoluzioni del Parlamento europeo e decisioni e conclusioni del Consiglio, il massimale per la riassegnazione fra le regioni da parte della BEI nel corso del mandato dovrebbe passare dal 10 % al 20 %. La Commissione dovrebbe informare periodicamente il Parlamento europeo e il Consiglio in merito a tali riassegnazioni.

(26)

Alla luce dell'importanza dell'iniziativa della BEI per la resilienza nella strategia dell'Unione volta ad affrontare le cause profonde della migrazione così come delle necessità delle comunità di transito e di accoglienza, è estremamente importante che gli importi stanziati nell'ambito dei massimali previsti dal mandato di prestiti esterni relativamente ai progetti finalizzati al nuovo obiettivo siano assorbiti completamente. Tuttavia, dovrebbe anche essere consentita una maggiore flessibilità per il caso in cui, a causa di circostanze impreviste, gli importi stanziati non possano essere assorbiti completamente. Pertanto, se entro il 30 giugno 2019 la BEI conclude di non essere in grado di assorbire il suo obiettivo previsto nell'ambito dell'iniziativa della BEI per la resilienza, dovrebbe essere possibile che fino al 20 % dell'importo di 1 400 000 000 EUR nel quadro del mandato generale stanziato per progetti del settore pubblico e l'importo di 2 300 000 000 EUR nel quadro del mandato di prestiti per il settore privato siano riassegnati all'interno e/o tra i paesi e i beneficiari in fase di preadesione e i paesi interessati dalla politica di vicinato e partenariato. Tali riassegnazioni dovrebbero essere oggetto di accordo preventivo tra la Commissione e la BEI.

(27)

Gli elenchi delle regioni e dei paesi ammissibili e quello delle regioni e dei paesi potenzialmente ammissibili dovrebbero essere modificati al fine di escludere le regioni e i paesi ad alto reddito con un'elevata affidabilità creditizia, segnatamente il Brunei, il Cile, l'Islanda, Israele, Singapore, la Corea del Sud e Taiwan. Inoltre all'elenco delle regioni e dei paesi potenzialmente ammissibili dovrebbe essere aggiunto l'Iran.

(28)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione n. 466/2014/UE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione n. 466/2014/UE è così modificata:

1)

l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Massimali per le operazioni di finanziamento della BEI coperte dalla garanzia dell'Unione

1.   Il massimale per le operazioni di finanziamento della BEI coperte dalla garanzia dell'Unione per il periodo 2014-20 è fissato a 32 300 000 000 EUR. Gli importi inizialmente stanziati per le operazioni di finanziamento e successivamente annullati non sono considerati ai fini del calcolo del massimale.

Il predetto massimale è composto da:

a)

un importo massimo di 30 000 000 000 EUR nel quadro di un mandato generale, di cui un importo di 1 400 000 000 EUR è stanziato per i progetti del settore pubblico che contribuiscono alla resilienza economica a lungo termine dei rifugiati, dei migranti, delle comunità di accoglienza e di transito e delle comunità di origine quale risposta strategica volta ad affrontare le cause profonde della migrazione;

b)

un importo massimo di 2 300 000 000 EUR nel quadro di un mandato di prestiti per il settore privato destinato a progetti che contribuiscono alla resilienza economica a lungo termine dei rifugiati, dei migranti, delle comunità di accoglienza e di transito e delle comunità di origine quale risposta strategica volta ad affrontare le cause profonde della migrazione.

2.   Gli importi massimi di cui al paragrafo 1 sono ripartiti in massimali e submassimali regionali, come indicato nell'allegato I. Nell'ambito dei massimali regionali e nel corso del periodo coperto dalla presente decisione, la BEI garantisce una distribuzione tra i paesi delle regioni coperte dalla garanzia dell'Unione bilanciata in conformità degli obiettivi della politica esterna dell'Unione, le quali trovano riscontro negli orientamenti tecnici operativi regionali di cui all'articolo 5.»;

2)

l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Obiettivi e principi generali

1.   La garanzia dell'Unione è accordata solo per le operazioni di finanziamento della BEI che possiedono un valore aggiunto sulla base della valutazione propria della BEI e sostengono il raggiungimento di uno dei seguenti obiettivi generali:

a)

sviluppo del settore privato locale, in particolare sostegno alle micro, piccole e medie imprese (PMI);

b)

sviluppo delle infrastrutture sociali ed economiche, incluse le infrastrutture relative a trasporti, energia, ambiente, nonché delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

c)

mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi;

d)

resilienza economica a lungo termine dei rifugiati, dei migranti, delle comunità di accoglienza e di transito e delle comunità di origine quale risposta strategica volta ad affrontare le cause profonde della migrazione.

2.   Pur mantenendo la specificità della BEI in quanto banca di investimento, le operazioni di finanziamento della BEI realizzate ai sensi della presente decisione contribuiscono all'interesse generale dell'Unione, in particolare il rispetto dei principi che guidano l'azione esterna dell'Unione di cui all'articolo 21 TUE e concorrono all'applicazione degli accordi internazionali in materia di ambiente di cui l'Unione è parte. Gli organi direttivi della BEI sono incoraggiati ad adottare le misure necessarie per adeguare l'attività della BEI affinché contribuisca alle politiche esterne dell'Unione in modo efficace e soddisfi in modo adeguato i requisiti di cui alla presente decisione.

3.   L'integrazione regionale fra i paesi, inclusa in particolare l'integrazione economica fra i paesi e i beneficiari in fase di preadesione, i paesi coperti dalla politica di vicinato e partenariato e l'Unione, è un obiettivo fondamentale delle operazioni di finanziamento della BEI nei settori coperti dagli obiettivi generali di cui al paragrafo 1. La BEI realizza operazioni di finanziamento in paesi beneficiari nei settori coperti dagli obiettivi generali sostenendo investimenti diretti esteri che promuovono l'integrazione economica con l'Unione.

4.   Nei paesi in via di sviluppo di cui all'elenco dei beneficiari dell'aiuto pubblico allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici, le operazioni di finanziamento della BEI contribuiscono, a norma degli articoli 208 e 209 TFUE, agli obiettivi della politica dell'Unione in materia di cooperazione allo sviluppo, in particolare la riduzione della povertà attraverso la crescita inclusiva e lo sviluppo economico, ambientale e sociale sostenibile.

5.   Al fine di garantire che gli investimenti del settore privato abbiano il massimo impatto sullo sviluppo, la BEI deve adoperarsi per contribuire a creare condizioni favorevoli per le imprese e gli investimenti privati e garantisce in via prioritaria il rafforzamento del settore privato locale nei paesi beneficiari, comprese cooperative e imprese sociali, mediante il sostegno agli investimenti locali come previsto al paragrafo 1, lettera a). Nelle operazioni di finanziamento della BEI a sostegno degli obiettivi generali di cui al paragrafo 1 ci si adopera anche per rafforzare il sostegno a progetti di investimento delle PMI del paese destinatario e dell'Unione, consentendo l'accesso ai finanziamenti per i nuovi progetti di investimento delle PMI. Le operazioni di finanziamento della BEI consentono alle PMI di beneficiare, tra l'altro, dell'accesso al mercato per le PMI nei paesi ammissibili e della loro integrazione nelle catene globali del valore e contribuiscono inoltre a rafforzare la competitività delle imprese dell'Unione.

Al fine di monitorare e valutare efficacemente l'impiego dei fondi a vantaggio delle PMI interessate, la BEI esercita la dovuta diligenza e definisce e mantiene in essere adeguate disposizioni contrattuali che prevedano obblighi di rendicontazione standard sia per gli intermediari finanziari che per i beneficiari finali. La BEI si adopera per individuare e contribuire ad affrontare gli ostacoli incontrati dalle PMI nell'accesso ai finanziamenti.

La BEI coopera con gli intermediari finanziari che possono sostenere le esigenze specifiche delle PMI nei paesi d'intervento e che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 13, quali recepiti negli accordi di cui al paragrafo 1, terzo comma, di tale articolo.

6.   Le operazioni di finanziamento della BEI a supporto dell'obiettivo generale di cui al paragrafo 1, lettera b), sostengono progetti di investimento prevalentemente nei settori dei trasporti, dell'energia, delle infrastrutture ambientali, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, della sanità e dell'istruzione. Vi rientrano la produzione e l'integrazione di energia da fonti rinnovabili, le misure di efficienza energetica, la trasformazione dei sistemi energetici che consenta il passaggio a tecnologie e carburanti a minore intensità di carbonio, la sicurezza energetica sostenibile e le infrastrutture energetiche sostenibili, anche per la produzione di gas e il trasporto al mercato energetico dell'Unione, nonché l'elettrificazione delle zone rurali, le infrastrutture ambientali come i servizi di approvvigionamento idrico e i servizi igienici e l'infrastruttura verde, le telecomunicazioni e le infrastrutture di banda larga.

7.   Le operazioni di finanziamento della BEI a supporto degli obiettivi generali di cui al paragrafo 1, lettera c), sostengono gli investimenti in progetti di mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi che contribuiscono agli obiettivi generali della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e dell'accordo di Parigi adottato nell'ambito di tale convenzione, in particolare evitando o riducendo le emissioni di gas serra e riducendo l'impronta di carbonio nel settore delle energie rinnovabili, dell'efficienza energetica e della sostenibilità dei trasporti, o aumentando la resilienza agli effetti avversi dei cambiamenti climatici su paesi, settori e comunità vulnerabili.

I criteri di ammissibilità per i progetti relativi all'azione per il clima sono definiti nella strategia per il clima della BEI. Sulla base delle metodologie elaborate dalla BEI per valutare le emissioni di gas a effetto serra dei progetti e le relative variazioni, nella procedura di valutazione ambientale è inserita un'analisi dell'impronta di carbonio per stabilire se le proposte di progetti ottimizzano i miglioramenti in materia di efficienza energetica.

Nel periodo coperto dalla presente decisione, la BEI si adopera per mantenere un livello elevato di operazioni relative al clima, il cui volume rappresenta almeno il 25 % del totale delle operazioni di finanziamento della BEI al di fuori dell'Unione. I finanziamenti della BEI ai sensi della presente decisione sono coerenti con il conseguimento dell'obiettivo di portare tale livello ad almeno il 35 % del totale delle operazioni di finanziamento della BEI nelle economie emergenti e nei paesi in via di sviluppo al di fuori dell'Unione entro il 2020.

Le operazioni di finanziamento della BEI includono, tra l'altro, azioni concrete volte a eliminare gradualmente il finanziamento di progetti che ostacolano il conseguimento degli obiettivi climatici dell'Unione e a intensificare gli sforzi a favore delle fonti di energia rinnovabili e dell'efficienza energetica.

La BEI rafforza gli elementi di adattamento ai cambiamenti climatici nell'ambito del proprio contributo a progetti in tutte le sue operazioni di finanziamento nel quadro del mandato di prestiti esterni della BEI.

8.   Le operazioni di finanziamento della BEI a sostegno degli obiettivi generali di cui al paragrafo 1, lettera d), sostengono progetti di investimento volti ad affrontare le cause profonde della migrazione e a contribuire alla resilienza economica a lungo termine e agli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'ONU e alla salvaguardia dello sviluppo sostenibile nei paesi beneficiari.

Garantendo al contempo il pieno rispetto dei diritti umani, del lavoro e sociali, delle libertà fondamentali e della parità di genere attraverso l'attuazione di un approccio basato sui diritti che comprenda tutti i diritti umani e sociali in conformità dei principi di trasparenza, partecipazione, non discriminazione e responsabilità, le operazioni di finanziamento della BEI sono finalizzate a:

a)

rispondere all'aumento del fabbisogno di infrastrutture e servizi correlati per far fronte direttamente o indirettamente all'afflusso di migranti, arrecando al contempo vantaggi alla popolazione locale;

b)

offrire maggiori opportunità di lavoro sia ai rifugiati che alle comunità di accoglienza;

c)

promuovere l'integrazione economica e favorire l'autonomia dei rifugiati; o

d)

rafforzare l'azione umanitaria e il sostegno a favore della creazione di posti di lavoro dignitosi.

Le operazioni di finanziamento della BEI offrono sostegno:

a)

al settore privato, per quanto concerne le PMI e le società a media capitalizzazione, il finanziamento dell'impresa e la microfinanza;

b)

al settore pubblico, comprese le amministrazioni comunali e gli enti pubblici, in termini di infrastrutture e servizi, segnatamente l'assistenza sanitaria e le strutture specifiche per i minori, i servizi igienico-sanitari e l'istruzione scolastica, per affrontare un significativo aumento del fabbisogno.

9.   Le operazioni di finanziamento della BEI a sostegno degli obiettivi generali di cui al paragrafo 1 tengono conto del fatto che la parità di genere è una questione trasversale che è fondamentale ai fini del conseguimento di uno sviluppo sostenibile e un aspetto importante della dovuta diligenza riguardo ai progetti. A tutte le operazioni di finanziamento di questo tipo si applica una prospettiva di genere. La BEI assicura che tutte le sue operazioni di finanziamento rispettino gli impegni indicati nella strategia in materia di genere e nel piano d'azione sulla parità di genere.

10.   La BEI si adopera per garantire che le imprese che partecipano a progetti da essa cofinanziati rispettino i principi di trasparenza della retribuzione e di eguaglianza di genere e il principio della parità delle retribuzioni di cui alla direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*1). Le decisioni della BEI in merito al finanziamento dei progetti tengono conto delle misure adottate dalle potenziali società beneficiarie in tema di parità di retribuzione e responsabilità sociale delle imprese.

11.   La garanzia dell'Unione copre soltanto le operazioni di finanziamento della BEI realizzate in paesi ammissibili che abbiano concluso con la BEI un accordo quadro che stabilisca le condizioni giuridiche in base alle quali tali operazioni devono essere realizzate e sia compatibile con la dichiarazione della BEI sui principi e sulle norme ambientali e sociali e con il suo manuale delle pratiche ambientali e sociali.

(*1)  Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23).»;"

3)

l'articolo 5 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Nell'aggiornamento di tali orientamenti tecnici operativi regionali, la Commissione e la BEI tengono conto delle pertinenti risoluzioni del Parlamento europeo e delle decisioni e conclusioni del Consiglio nonché dei principi e degli orientamenti riconosciuti a livello internazionale in materia di responsabilità sociale delle imprese. Gli orientamenti tecnici operativi regionali devono essere coerenti con le priorità indicate nei programmi nazionali o regionali, ove disponibili, elaborati dai paesi beneficiari, tenendo in debito conto ogni consultazione con la società civile locale durante l'elaborazione di tali programmi.»;

b)

è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 riguardo a modifiche dell'allegato IV.»;

4)

l'articolo 8 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«La garanzia globale si applica anche alle operazioni di finanziamento della BEI nel quadro del mandato di prestiti per il settore privato di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), che in media hanno un profilo di rischio più elevato rispetto al portafoglio coperto dalla garanzia per i rischi politici di cui al paragrafo 3 del presente articolo nei paesi e beneficiari in fase di preadesione e nei paesi coperti dalla politica di vicinato e partenariato.»;

b)

i paragrafi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

«5.   Gli accordi di finanziamento con singoli promotori in relazione a operazioni di finanziamento della BEI includono anche adeguate disposizioni in materia sociale e di appalti, ambiente e clima, conformemente alle norme e procedure interne della BEI, tra cui l'obbligo di rendere visibili al beneficiario finale la garanzia dell'Unione e la partecipazione della BEI.

6.   La Commissione e la BEI stabiliscono nell'accordo di garanzia di cui all'articolo 14 una politica di assegnazione chiara e trasparente che consenta alla BEI di individuare, nell'ambito delle sue attività esterne, le operazioni da finanziare a titolo della presente decisione al fine di assicurare il più efficace uso della garanzia dell'Unione. La politica di assegnazione è basata sull'affidabilità creditizia delle operazioni di finanziamento della BEI, valutata dalla BEI, sui massimali di cui all'allegato I, sulla natura della controparte, sia essa uno Stato sovrano o un'entità sub-sovrana rientrante nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 del presente articolo o un'entità privata, sulla capacità di assorbimento del rischio da parte della BEI e su altri criteri pertinenti, compreso il valore aggiunto della garanzia dell'Unione. La politica di assegnazione è trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio conformemente all'articolo 14.»;

5)

l'articolo 9 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   La BEI esercita la diligenza dovuta e, se del caso, conformemente alla sua dichiarazione sui principi e sulle norme ambientali e sociali e al suo manuale delle pratiche ambientali e sociali, impone ai promotori del progetto di svolgere consultazioni pubbliche locali, in osservanza dei principi sociali e ambientali dell'Unione, con le parti interessate nazionali e locali pertinenti, come pure con la società civile, in fase di progettazione e attuazione di un progetto sugli aspetti sociali, dei diritti umani, della parità di genere, ambientali, economici e relativi allo sviluppo dei progetti di investimento che beneficiano della garanzia dell'Unione, e di fornire informazioni pertinenti per la valutazione del contributo al rispetto degli obiettivi strategici e di politica esterna dell'Unione.

La BEI garantisce l'attuazione del principio del libero, previo e informato consenso prima di finanziare operazioni che interessano la terra e le risorse naturali.

Tale esame valuta se sia necessario rafforzare le capacità dei beneficiari del finanziamento BEI tramite l'assistenza tecnica nell'arco dell'intero progetto e, in caso affermativo, con quali modalità. Le norme e le procedure interne della BEI includono le necessarie disposizioni in materia di valutazione dell'impatto ambientale e sociale dei progetti di investimento e degli aspetti connessi ai diritti umani e alla prevenzione dei conflitti, al fine di garantire che i progetti di investimento finanziati ai sensi della presente decisione siano sostenibili dal punto di vista ambientale e sociale e che le operazioni di finanziamento della BEI nel quadro dell'iniziativa della BEI per la resilienza economica, in particolare il mandato per il settore privato, migliorino la resilienza economica dei rifugiati, dei migranti, delle comunità di accoglienza e di transito e delle comunità di origine.

Nell'ambito dei suoi orientamenti interni disponibili riguardo all'esercizio della dovuta diligenza, la BEI migliora, ove necessario, gli orientamenti pratici per la valutazione degli aspetti relativi a tutti i diritti umani fondamentali, mediante il suo manuale delle pratiche ambientali e sociali, da usare nel corso della valutazione ex ante e del monitoraggio continuo dei singoli progetti, anche per quelli che coinvolgono gli intermediari finanziari, sulla base dei quadri in vigore, in particolare il quadro strategico e il piano d'azione per i diritti umani e la democrazia, e tenendo conto dei parametri di riferimento in materia di diritti umani stabiliti dall'Unione, dagli organi competenti delle Nazioni Unite e dalle organizzazioni per i diritti umani.»;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Il monitoraggio della BEI riguarda l'attuazione delle operazioni gestite da intermediari e la prestazione degli intermediari finanziari sotto il profilo del sostegno alle PMI.»;

c)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   I risultati del monitoraggio sono diffusi, fatti salvi i requisiti di riservatezza e l'accordo delle parti interessate.»;

6)

all'articolo 10 è aggiunto il comma seguente:

«Il rischio per il bilancio dell'Unione connesso con le operazioni di finanziamento della BEI nel quadro del mandato di prestiti per il settore privato di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), è remunerato e le entrate generate dal prezzo del rischio commerciale sono versate al fondo di garanzia.»;

7)

all'articolo 11, il paragrafo 1 è così modificato:

a)

le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

«b)

una valutazione del valore aggiunto, dei risultati, degli esiti e dell'impatto sullo sviluppo stimati delle operazioni di finanziamento della BEI, su base aggregata, ricorrendo alla relazione annuale del quadro per la misurazione dei risultati della BEI. A tal fine la BEI utilizza indicatori di risultato relativi agli aspetti ambientali, sociali e riguardanti lo sviluppo dei progetti finanziati, compresi gli aspetti che riguardano i diritti umani e la parità di genere, tenendo conto dei pertinenti indicatori contenuti nella dichiarazione di Parigi del 2005 sull'efficacia degli aiuti.

Gli indicatori della parità di genere sono elaborati in linea con la strategia in materia di genere della BEI e con il piano d'azione sulla parità di genere. Essi includono la promozione dell'uguaglianza tra donne e uomini e, ove possibile, sono valutati ex post disaggregando i dati per genere. Gli indicatori degli aspetti ambientali dei progetti includono criteri per le tecnologie pulite, orientati in linea di principio all'efficienza energetica e alle tecnologie di riduzione delle emissioni. La BEI sviluppa indicatori per i progetti che forniscono una risposta strategica volta ad affrontare le cause profonde della migrazione e a rafforzare la resilienza economica a lungo termine delle comunità di accoglienza e di transito, tenendo conto dei pareri delle parti interessate, della società civile, delle comunità interessate e delle organizzazioni non governative;»;

c)

una valutazione del contributo delle operazioni di finanziamento della BEI al conseguimento degli obiettivi strategici e di politica esterna dell'Unione, tenendo conto del rispetto dei principi che guidano l'azione esterna dell'Unione di cui all'articolo 21 TUE, degli orientamenti tecnici operativi regionali di cui all'articolo 5 della presente decisione e del quadro strategico e del piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia;»;

b)

la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

una valutazione della qualità delle operazioni di finanziamento della BEI, in particolare della misura in cui la BEI ha tenuto conto della sostenibilità ambientale e sociale nella diligenza dovuta e nel monitoraggio dei progetti di investimento finanziati e delle misure per ottimizzare la partecipazione a livello locale, promuovendo il coinvolgimento delle comunità interessate, delle organizzazioni della società civile e delle organizzazioni non governative;»;

c)

è aggiunta la seguente lettera:

«j)

una valutazione del contributo delle operazioni di finanziamento della BEI alla resilienza economica a lungo termine dei rifugiati, dei migranti, delle comunità di accoglienza e di transito e delle comunità di origine quale risposta strategica volta ad affrontare le cause profonde della migrazione.»;

8)

l'articolo 12 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è così modificato:

i)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

tutte le operazioni di finanziamento della BEI realizzate a titolo della presente decisione, dopo la fase di approvazione di un progetto, indicando in particolare se un progetto di investimento è coperto dalla garanzia dell'Unione e il modo in cui contribuisce agli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione, rilevandone in particolare l'impatto economico, sociale, ambientale, climatico e specifico di genere;»;

ii)

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

ove possibile e opportuno, gli accordi quadro esistenti tra la BEI e un paese destinatario. All'atto di firmare nuovi accordi o di modificare quelli esistenti, la BEI garantisce che ne sia possibile la diffusione;»;

b)

sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«3.   «La BEI provvede affinché le informazioni sulle operazioni programmate o approvate o qualsiasi modifica significativa delle medesime siano pubblicate e facilmente accessibili alla società civile locale.

4.   Su richiesta, la BEI fornisce al Parlamento europeo la documentazione relativa alla misurazione dei risultati per i progetti di investimento coperti dalla garanzia dell'Unione, tenendo conto della tutela delle informazioni riservate e sensibili sul piano commerciale e nel rispetto delle loro rispettive norme interne che disciplinano il trattamento delle informazioni riservate.»;

9)

gli articoli 13 e 14 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 13

Prevenzione del riciclaggio di denaro, lotta al finanziamento del terrorismo, fiscalità e giurisdizioni non-cooperative

1.   Nelle operazioni di finanziamento disciplinate dalla presente decisione, la BEI rispetta le normative dell'Unione applicabili e le norme convenute a livello internazionale e di Unione e, pertanto, non sostiene progetti a titolo della presente decisione che contribuiscano al riciclaggio di denaro, al finanziamento del terrorismo, all'elusione, alla frode o all'evasione fiscali.

Inoltre, la BEI non partecipa a operazioni nuove o rinnovate con entità costituite o stabilite in giurisdizioni segnalate nell'ambito della politica dell'Unione in materia di giurisdizioni non cooperative, o che sono identificate come paesi terzi ad alto rischio conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2) o che non rispettano effettivamente le norme sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni convenute a livello internazionale e di Unione. La BEI può derogare a tale principio soltanto se il progetto è attuato fisicamente in una di tali giurisdizioni e non vi sono indicazioni che l'operazione in questione contribuisca al riciclaggio di denaro, al finanziamento del terrorismo, all'elusione, alla frode o all'evasione fiscali.

Nel concludere accordi con intermediari finanziari, la BEI procede al recepimento degli obblighi di cui al presente articolo nei pertinenti accordi e chiede agli intermediari finanziari di rendere conto della loro osservanza.

La BEI riesamina la propria politica in materia di giurisdizioni non cooperative al più tardi dopo l'adozione dell'elenco dell'Unione delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali. Successivamente con cadenza annuale, la BEI presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in merito all'attuazione della sua politica in materia di giurisdizioni non cooperative in relazione alle sue operazioni di finanziamento, tra cui informazioni per paese e un elenco degli intermediari con i quali collabora.

2.   Nelle operazioni di finanziamento disciplinate dalla presente decisione, la BEI applica i principi e le norme stabiliti dal diritto dell'Unione in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, in particolare dal regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3) e dalla direttiva (UE) 2015/849. In particolare, la BEI subordina la concessione di finanziamenti a norma della presente decisione, siano essi diretti o tramite intermediari, alla divulgazione di informazioni sulla titolarità effettiva in conformità della direttiva (UE) 2015/849.

Articolo 14

Accordo di garanzia

La Commissione e la BEI concludono un accordo di garanzia che stabilisce in dettaglio le disposizioni e le procedure relative alla garanzia dell'Unione di cui all'articolo 8. L'accordo di garanzia è trasmesso al Parlamento europeo e al Consiglio fatte salve le rispettive norme interne che disciplinano il trattamento delle informazioni riservate.

(*2)  Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73)."

(*3)  Regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 1).»;"

10)

l'articolo 18 è così modificato:

a)

è inserito il paragrafo seguente:

«2 bis.   La delega di potere di cui all'articolo 5 è conferita alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato, a decorrere dall'8 aprile2018.»;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   La delega di potere di cui agli articoli 4 e 5 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.»;

c)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 4 e 5 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»;

11)

l'articolo 20 è sostituito dal seguente:

«Articolo 20

Relazioni

Entro il 30 giugno 2019 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che valuti l'applicazione della presente decisione e contribuisca a una eventuale nuova decisione sulla copertura delle operazioni di finanziamento della BEI nell'ambito del mandato di prestiti esterni della BEI da parte della garanzia dell'Unione.

Entro il 31 dicembre 2021 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente decisione.»;

12)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 20 bis

Disposizione transitoria

La BEI può finanziare progetti approvati dopo il 12 ottobre 2016 e prima dell'8 aprile 2018 e della conclusione di un accordo di garanzia tra la Commissione e la BEI. Tali progetti possono essere coperti dalla garanzia dell'Unione, previa conferma da parte della Commissione della loro conformità all'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), e del rispetto dei termini dell'accordo di garanzia.»;

13)

gli allegati I, II e III sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato della presente decisione;

14)

all'allegato IV, il primo capoverso è sostituito dal seguente:

«L'attività della BEI nei paesi partner partecipanti al processo di preadesione si realizza nel quadro stabilito nei partenariati per l'adesione e nei partenariati europei che definiscono le priorità per i paesi e i beneficiari in fase di preadesione, con l'obiettivo di un graduale avvicinamento all'Unione, e che istituiscono un quadro per l'assistenza dell'Unione. Il processo di stabilizzazione e associazione costituisce il quadro per la politica dell'Unione per i paesi dei Balcani occidentali. Esso si basa su un partenariato graduale, in cui l'Unione offre concessioni commerciali, assistenza economica e finanziaria e relazioni contrattuali tramite accordi di stabilizzazione e associazione. L'assistenza finanziaria di preadesione aiuta i paesi e beneficiari in fase di preadesione a prepararsi agli obblighi e alle sfide inerenti all'adesione all'Unione. Tale assistenza promuove il processo di riforme, inclusa la preparazione alla futura adesione. Essa si incentra sul rafforzamento delle istituzioni, sull'allineamento con l'acquis dell'Unione, sulla preparazione alle politiche e agli strumenti dell'Unione e sulla promozione di misure intese a conseguire la convergenza economica.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Strasburgo, il 14 marzo 2018

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

La presidente

L. PAVLOVA


(1)  Posizione del Parlamento europeo dell'8 febbraio 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 27 febbraio 2018.

(2)  Decisione n. 466/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla concessione di una garanzia dell'Unione alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite relative ad operazioni di finanziamento a sostegno di progetti di investimento al di fuori dell'Unione (GU L 135 dell'8.5.2014, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne (GU L 145 del 10.6.2009, pag. 10).


ALLEGATO

«

ALLEGATO I

MASSIMALI REGIONALI

A.

Paesi e beneficiari in fase di preadesione: 8 075 000 000 EUR, di cui 7 635 000 000 EUR nel quadro del mandato generale e 440 000 000 EUR nel quadro del mandato di prestiti per il settore privato.

B.

Paesi coperti dalla politica di vicinato e partenariato: 19 680 000 000 EUR ripartiti sulla base dei seguenti sub-massimali:

i)

paesi del Mediterraneo: 13 030 000 000 EUR, di cui 11 170 000 000 EUR nel quadro del mandato generale e 1 860 000 000 EUR nel quadro del mandato di prestiti per il settore privato;

ii)

Europa orientale, Caucaso meridionale e Russia: 6 650 000 000 EUR.

C.

Asia e America latina: 4 083 000 000 EUR ripartiti sulla base dei seguenti sub-massimali:

i)

America latina: 2 694 000 000 EUR;

ii)

Asia: 1 165 000 000 EUR;

iii)

Asia centrale: 224 000 000 EUR.

D.

Sud Africa: 462 000 000 EUR.

Nell'ambito del massimale globale, gli organi direttivi della BEI possono decidere, previa consultazione della Commissione, di riassegnare un importo non superiore al 20 % dei massimali sub-regionali all'interno delle regioni e non superiore al 20 % dei massimali regionali tra le regioni. Se entro il 30 giugno 2019 gli organi direttivi della BEI concludono che la BEI non è in grado di assorbire il suo obiettivo previsto nell'ambito dell'iniziativa della BEI per la resilienza, fino al 20 % dell'importo di 1 400 000 000 EUR nel quadro del mandato generale stanziato per progetti del settore pubblico e dell'importo di 2 300 000 000 EUR nel quadro del mandato di prestiti per il settore privato può essere riassegnato all'interno delle regioni e/o tra le regioni di cui ai punti A e B del presente allegato.

Le eventuali riassegnazioni nell'ambito dell'iniziativa della BEI per la resilienza sono oggetto di un accordo preventivo tra la Commissione e la BEI.

Gli organi direttivi della BEI si avvalgono, in particolare, di tale possibilità di riassegnazione per far sì che la garanzia dell'Unione continui a privilegiare progetti con un profilo di rischio più elevato nelle regioni prioritarie. La Commissione informa periodicamente il Parlamento europeo e il Consiglio in merito a tali riassegnazioni.

ALLEGATO II

REGIONI E PAESI POTENZIALMENTE AMMISSIBILI

A.   Paesi e beneficiari in fase di preadesione

Albania, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Kosovo (*1), Montenegro, Serbia, Turchia (1)

B.   Paesi coperti dalla politica di vicinato e partenariato

1.   Paesi del Mediterraneo

Algeria, Egitto, Giordania, Libano, Libia, Marocco, Palestina, Siria, Tunisia

2.   Europa orientale, Caucaso meridionale e Russia

Europa orientale: Bielorussia, Repubblica di Moldova, Ucraina

Caucaso meridionale: Armenia, Azerbaigian, Georgia

Russia

C.   Asia e America latina

1.   America latina

Argentina, Bolivia, Brasile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Uruguay, Venezuela

2.   Asia

Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Cambogia, Cina, India, Indonesia, Iran, Iraq, Laos, Malaysia, Maldive, Mongolia, Myanmar/Birmania, Nepal, Pakistan, Filippine, Sri Lanka, Thailandia, Vietnam, Yemen

3.   Asia centrale

Kazakhstan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan

D.   Sud Africa

Sud Africa

ALLEGATO III

REGIONI E PAESI AMMISSIBILI

A.   Paesi e beneficiari in fase di preadesione

Albania, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Kosovo (*2), Montenegro, Serbia, Turchia (2)

B.   Paesi coperti dalla politica di vicinato e partenariato

1.   Paesi del Mediterraneo

Algeria, Egitto, Giordania, Libano, Libia, Marocco, Palestina, Tunisia

2.   Europa orientale, Caucaso meridionale e Russia

Europa orientale: Bielorussia, Repubblica di Moldova, Ucraina

Caucaso meridionale: Armenia, Azerbaigian, Georgia

Russia

C.   Asia e America latina

1.   America latina

Argentina, Bolivia, Brasile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Uruguay, Venezuela

2.   Asia

Bangladesh, Bhutan, Cambogia, Cina, India, Indonesia, Iraq, Laos, Malaysia, Maldive, Mongolia, Myanmar/Birmania, Nepal, Pakistan, Filippine, Sri Lanka, Thailandia, Vietnam, Yemen

3.   Asia centrale

Kazakhstan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan

D.   Sud Africa

Sud Africa

»

(*1)  Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

(1)  L'iniziativa della BEI per la resilienza non include la Turchia poiché tale paese è oggetto di un accordo distinto con l'UE.

(*2)  Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

(2)  L'iniziativa della BEI per la resilienza non include la Turchia poiché tale paese è oggetto di un accordo distinto con l'UE.