ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 65

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

61° anno
8 marzo 2018


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/337 della Commissione, del 5 marzo 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403 della Commissione che definisce orientamenti comuni sulle norme e sulle tecniche di disattivazione per garantire che le armi da fuoco disattivate siano rese irreversibilmente inutilizzabili ( 1 )

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/338 della Commissione, del 7 marzo 2018, relativo all'autorizzazione di un preparato di 6-fitasi prodotta da Aspergillus niger (DSM 25770) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova, suini da ingrasso, scrofe, specie suine minori da ingrasso o da riproduzione, tacchini da ingrasso, tacchini allevati per la riproduzione, tutte le altre specie avicole (escluse le specie ovaiole) e suinetti svezzati (titolare dell'autorizzazione BASF SE) ( 1 )

17

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/339 della Commissione, del 7 marzo 2018, recante modifica e deroga al regolamento (CE) n. 2535/2001 per quanto riguarda i titoli di importazione per i prodotti lattiero-caseari originari dell'Islanda

21

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (PESC) 2018/340 del Consiglio, del 6 marzo 2018, che fissa l'elenco dei progetti da sviluppare nell'ambito della PESCO

24

 

*

Decisione (UE) 2018/341 della Commissione, del 27 settembre 2017, relativa al regime di aiuti di Stato SA.34433 (2012/C) [ex SA.34433 (2012/NN)] cui la Francia ha dato esecuzione (imposta a favore dell'istituto nazionale dei prodotti dell'agricoltura e del mare (FranceAgriMer) – articolo 25 della legge n. 2005-1720 del 30 dicembre 2005) [notificata con il numero C(2017) 4431]

28

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2018/342 della Commissione, del 7 marzo 2018, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri [notificata con il numero C(2018) 1509]  ( 1 )

43

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (UE) 2017/1538 della Banca centrale europea, del 25 agosto 2017, che modifica il regolamento (UE) 2015/534, sulla segnalazione di informazioni finanziarie a fini di vigilanza (BCE/2017/25) ( GU L 240 del 19.9.2017 )

48

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

8.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 65/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/337 DELLA COMMISSIONE

del 5 marzo 2018

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403 della Commissione che definisce orientamenti comuni sulle norme e sulle tecniche di disattivazione per garantire che le armi da fuoco disattivate siano rese irreversibilmente inutilizzabili

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (1), in particolare l'articolo 10 ter, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403 della Commissione (2) stabilisce norme e specifiche tecniche per la disattivazione delle armi da fuoco nell'Unione, al fine di garantire che le armi da fuoco disattivate siano rese irreversibilmente inutilizzabili. Tale regolamento descrive anche le modalità di verifica e certificazione della disattivazione delle armi da fuoco da parte delle autorità pubbliche degli Stati membri e fissa le norme relative alla marcatura delle armi da fuoco disattivate.

(2)

Al fine di garantire il massimo livello di sicurezza possibile per la disattivazione delle armi da fuoco, il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403 prevede che le specifiche tecniche ivi stabilite siano rivedute e aggiornate regolarmente, tenendo conto dell'esperienza acquisita dagli Stati membri nell'applicazione di tali norme e di eventuali misure di disattivazione supplementari.

(3)

A tal fine, nel settembre 2016 la Commissione ha costituito un gruppo di lavoro con esperti nazionali per la disattivazione delle armi da fuoco in seno al comitato istituito dalla direttiva 91/477/CEE. Il gruppo di lavoro si è concentrato sulla revisione delle specifiche tecniche per la disattivazione delle armi da fuoco di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403 allo scopo di renderle più chiare, evitare ambiguità per gli operatori e garantire che siano applicabili a tutti i tipi di armi da fuoco.

(4)

La direttiva 91/477/CEE è stata modificata dalla direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). La direttiva modificata comprende, nel suo campo di applicazione, le armi da fuoco disattivate, ne predispone la classificazione e offre una definizione di armi da fuoco disattivate che riflette i principi generali di disattivazione delle armi da fuoco previsti dal protocollo contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, accluso alla decisione 2014/164/UE del Consiglio (4) che recepisce tale protocollo nell'ordinamento giuridico dell'Unione.

(5)

Le norme in materia di disattivazione delle armi da fuoco di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403 dovrebbero rispecchiare ed essere coerenti con le nuove norme in materia di disattivazione introdotte dalla direttiva (UE) 2017/853.

(6)

Il campo d'applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403 dovrebbe comprendere le armi da fuoco di tutte le categorie elencate nella parte II dell'allegato I della direttiva 91/477/CEE.

(7)

Le specifiche tecniche per la disattivazione delle armi da fuoco dovrebbero impedire la riattivazione delle armi da fuoco con l'ausilio di attrezzi comuni.

(8)

Le specifiche tecniche per la disattivazione delle armi da fuoco si concentrano sulla disattivazione dei componenti essenziali delle armi da fuoco, come definiti nella direttiva 91/477/CEE. La direttiva 91/477/CEE contempla inoltre una definizione delle armi da fuoco disattivate secondo la quale le armi da fuoco sono state rese definitivamente inutilizzabili disattivandole in modo tale da rendere tutti i componenti essenziali dell'arma da fuoco in questione definitivamente inservibili e impossibili da asportare, sostituire o modificare ai fini di un'eventuale riattivazione. Le specifiche tecniche per la disattivazione delle armi da fuoco dovrebbero applicarsi anche alla disattivazione delle canne intercambiabili che, in quanto oggetti distinti, sono tecnicamente collegate all'arma da fuoco che deve essere disattivata e destinate ad essere montate su tale arma da fuoco.

(9)

In seguito ad una richiesta del gruppo di lavoro di esperti nazionali per la disattivazione, le specifiche tecniche riviste sono state sottoposte da parte degli operatori nazionali di disattivazione ad una prova di stress di 5 settimane, dal 9 febbraio al 20 marzo 2017. Sull'esito di tale prova di stress si fonda in particolare la decisione di rivedere la presentazione delle specifiche di disattivazione. Per motivi di chiarezza, le specifiche operazioni di disattivazione devono essere presentate operando una distinzione tra i vari tipi di armi da fuoco.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dalla direttiva 91/477/CEE;

(11)

Affinché gli Stati membri possano apportare le necessarie modifiche amministrative e allineare le loro pratiche alle disposizioni del presente regolamento di esecuzione modificato, il presente regolamento dovrebbe applicarsi tre mesi dopo la sua entrata in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403 è così modificato:

1)

All'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Il presente regolamento si applica alle armi da fuoco di tutte le categorie elencate nella parte II dell'allegato I della direttiva 91/477/CEE.»

2)

All'articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli Stati membri designano un'autorità pubblica competente per verificare che la disattivazione dell'arma da fuoco sia stata effettuata conformemente alle specifiche tecniche di cui all'allegato I (“l'organismo di verifica”)».

3)

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

Marcatura delle armi da fuoco disattivate

Le armi da fuoco disattivate sono contrassegnate da un marchio unico comune secondo il modello di cui all'allegato II, per indicare che sono state disattivate in conformità delle specifiche tecniche di cui all'allegato I. Il marchio deve essere apposto dall'organismo di verifica su tutti i componenti essenziali modificati per la disattivazione dell'arma da fuoco e deve soddisfare i seguenti criteri:

a)

essere chiaramente visibile e inamovibile;

b)

recare informazioni sullo Stato membro in cui la disattivazione è stata effettuata e sull'organismo di verifica che l'ha certificata;

c)

i numeri di serie originali dell'arma da fuoco sono mantenuti.»

4)

L'allegato I è sostituito dal testo che figura nell'allegato I del presente regolamento.

5)

L'allegato II è sostituito dal testo che figura nell'allegato II del presente regolamento.

6)

L'allegato III è sostituito dal testo che figura nell'allegato III del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 28 giugno 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 256 del 13.9.1991, pag. 51.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403 della Commissione, del 15 dicembre 2015, che definisce orientamenti comuni sulle norme e sulle tecniche di disattivazione per garantire che le armi da fuoco disattivate siano rese irreversibilmente inutilizzabili (GU L 333 del 19.12.2015, pag. 62).

(3)  Direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (GU L 137 del 24.5.2017, pag. 22).

(4)  Decisione 2014/164/UE del Consiglio, dell'11 febbraio 2014, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (GU L 89 del 25.3.2014, pag. 7).


ALLEGATO I

Specifiche tecniche per la disattivazione delle armi da fuoco

Le operazioni di disattivazione da effettuare al fine di rendere le armi da fuoco irreversibilmente inutilizzabili sono definite sulla base di tre tabelle:

tabella I, che elenca i diversi tipi di armi da fuoco;

tabella II, che illustra i principi generali da osservare per rendere le armi da fuoco irreversibilmente inutilizzabili;

tabella III, che descrive le operazioni specifiche per tipo di arma da fuoco che devono essere effettuate per rendere le armi da fuoco irreversibilmente inutilizzabili.

Le specifiche tecniche per la disattivazione delle armi da fuoco dovrebbero impedirne la riattivazione con l'ausilio di attrezzi comuni.

Le specifiche tecniche per la disattivazione delle armi da fuoco si concentrano sulla disattivazione dei componenti essenziali delle armi da fuoco come definiti nella direttiva 91/477/CEE. Le specifiche tecniche per la disattivazione delle armi da fuoco di cui all'allegato I si applicano anche alla disattivazione delle canne intercambiabili che, in quanto oggetti distinti, sono tecnicamente collegate all'arma da fuoco che deve essere disattivata e destinate ad essere montate su tale arma.

Al fine di garantire un'applicazione corretta ed uniforme delle operazioni di disattivazione delle armi da fuoco, la Commissione elabora definizioni in collaborazione con gli Stati membri.

Tabella I

Elenco dei tipi di armi da fuoco

Tipi di armi da fuoco

1

Pistole (a colpo singolo, semiautomatiche)

2

Rivoltelle (comprese rivoltelle ad avancarica del tamburo)

3

Armi da fuoco lunghe a colpo singolo (non a canna basculante)

4

Armi da fuoco a canna basculante (ad esempio, a canna liscia, a canna rigata, combinate, a blocco cadente, ad otturatore rollante, armi da fuoco corte e lunghe)

5

Armi da fuoco lunghe a ripetizione (a canna liscia o rigata)

6

Armi da fuoco lunghe semiautomatiche (a canna liscia o rigata)

7

Armi da fuoco automatiche: per esempio, fucili d'assalto, pistole mitragliatrici, pistole automatiche

8

Armi da fuoco ad avancarica, anche a canna basculante (eccetto rivoltelle ad avancarica del tamburo)

Tabella II

Principi generali

Impedire lo smontaggio dei componenti essenziali delle armi da fuoco mediante saldatura, incollatura o ricorrendo a misure appropriate aventi un livello di permanenza equivalente.

In funzione delle normative nazionali, questa operazione può essere effettuata dopo il controllo dell'autorità nazionale.

Durezza degli inserti: l'organismo di disattivazione deve garantire che la durezza dei perni/delle barrette utilizzati sia uguale o superiore a 40 HRC e che il materiale utilizzato per la saldatura garantisca un risultato permanente ed efficace.

Tabella III

Operazioni specifiche per tipo di armi da fuoco

1.

PISTOLE (A COLPO SINGOLO, SEMIAUTOMATICHE)

1.1

Canna: tagliare un'apertura longitudinale su tutta la lunghezza della canna, compresa la camera se presente (larghezza: >

Formula

calibro; lunghezza: per le canne rigate tre volte la lunghezza della camera e per le canne lisce due volte la lunghezza della camera).

1.2

Canna: per tutte le pistole diverse da quelle a canna basculante praticare un foro attraverso entrambe le pareti della camera, inserirvi un perno in acciaio temprato e saldarlo in modo sicuro (diametro > 50 % della camera, almeno 4,5 mm). Lo stesso perno può essere utilizzato per bloccare la canna. In alternativa, inserire nella camera un perno avente le dimensioni di un bossolo e saldarlo in modo sicuro.

1.3

Canna: asportare la rampa di alimentazione, se presente.

1.4

Canna: la canna deve essere fissata all'arma da fuoco in modo permanente mediante saldatura, incollatura o ricorrendo a misure appropriate aventi un livello di permanenza equivalente. A tal fine può essere utilizzato il perno di cui all'operazione 1.2.

1.5

Canna: per le canne intercambiabili non contenute in una pistola, effettuare le operazioni da 1.1 a 1.4 e 1.19, a seconda dei casi. Occorre inoltre impedire definitivamente che le canne possano essere fissate ad un'arma da fuoco mediante taglio, saldatura, incollatura o ricorrendo a misure appropriate aventi un livello di permanenza equivalente.

1.6

Blocco di culatta/testa dell'otturatore: asportare o accorciare il percussore.

1.7

Blocco di culatta/testa dell'otturatore: limare o asportare la superficie della culatta con un angolazione tra 45 e 75 gradi misurando a partire dall'angolo della superficie originale. Il materiale deve essere asportato dall'intera superficie della culatta. Tutti i tenoni di chiusura devono essere asportati o sostanzialmente ridotti.

1.8

Blocco di culatta/testa dell'otturatore: saldare il foro del percussore.

1.9

Carrello: limare o asportare la superficie della culatta con un angolazione tra 45 e 75 gradi misurando a partire dall'angolo della superficie originale. Il materiale deve essere asportato dall'intera superficie.

1.10

Carrello: asportare il percussore.

1.11

Carrello: asportare i tenoni di chiusura nel carrello.

1.12

Carrello: se possibile, limare l'interno del bordo di chiusura della finestra di eiezione nel carrello creando un angolo tra 45 e 75 gradi.

1.13

Carrello: se il blocco di culatta può essere asportato dal corpo del carrello, il blocco di culatta disattivato deve essere fissato in modo permanente al corpo del carrello.

1.14

Telaio: asportare la rampa di alimentazione, se presente.

1.15

Telaio: limare almeno 2/3 delle guide del carrello su entrambi i lati del telaio.

1.16

Meccanismo di scatto: eliminare il collegamento fisico tra la leva del grilletto ed il cane, il percussore o il dente d'arresto del percussore. Saldare il meccanismo di scatto all'interno del telaio, se possibile. Qualora tale operazione non sia possibile, asportare il meccanismo di scatto e riempire lo spazio vuoto mediante saldatura o con resina epossidica.

1.17

Meccanismo di scatto: il meccanismo di scatto e/o la sua sede devono essere saldati al telaio (se questo è d'acciaio) oppure incollati al telaio con un adesivo resistente ad alte temperature (se il telaio è di metallo leggero o polimero).

1.18

Sistema automatico: distruggere il pistone, il tubo gas e il foro di uscita del gas mediante taglio o saldatura.

1.19

Sistema automatico: in assenza del pistone, asportare il tubo gas. Se la canna è utilizzata come un pistone, saldare la canna disattivata alla sede del pistone. Se presente, il foro di entrata/uscita del gas deve essere chiuso mediante saldatura.

1.20

Caricatori: saldare il caricatore su diversi punti o ricorrere a misure appropriate con un livello di permanenza equivalente, a seconda del tipo di arma e del materiale, per impedire l'asportazione del caricatore.

1.21

Caricatori: in caso di assenza del caricatore, mettere punti di saldatura nella sede del caricatore oppure ricorrere a misure appropriate riguardanti la sede del caricatore o fissarvi una chiusura in modo da impedire in modo definitivo l'inserimento di un caricatore.

1.22

Silenziatore: impedire in modo definitivo l'asportazione del silenziatore dalla canna utilizzando un perno in acciaio temprato oppure mediante saldatura, incollatura o ricorrendo a misure appropriate aventi un livello di permanenza equivalente, qualora il silenziatore sia una parte dell'arma.

1.23

Silenziatore: rimuovere tutte le parti interne, se possibile, e i punti di fissaggio del silenziatore in modo tale che resti solo un tubo. Praticare fori di diametro superiore al calibro dell'arma da fuoco, posti ad un intervallo longitudinale di 3 cm (armi da fuoco corte) o 5 cm (armi da fuoco lunghe) attraverso il rivestimento e la camera di espansione. In alternativa tagliare un'apertura longitudinale di almeno 6 mm dall'estremità posteriore a quella anteriore attraverso il rivestimento e la camera di espansione.


2.

RIVOLTELLE (COMPRESE RIVOLTELLE AD AVANCARICA DEL TAMBURO)

2.1

Canna: tagliare un'apertura longitudinale (larghezza >

Formula

calibro; lunghezza: almeno metà della lunghezza della canna dal cono di forzamento).

2.2

Canna: praticare un foro attraverso entrambe le pareti della canna (vicino al cono di forzamento) ed inserirvi un perno di acciaio temprato, fissandolo in modo sicuro mediante saldatura (diametro > 50 % del calibro, almeno 4,5 mm). Lo stesso perno può essere utilizzato per bloccare la canna. In alternativa, saldare in modo sicuro un perno di acciaio temprato di dimensioni appropriate (lunghezza: almeno metà della lunghezza della camera del tamburo) nella canna, iniziando dalla parte del tamburo.

2.3

Canna: la canna deve essere fissata al telaio in modo permanente mediante saldatura, incollatura o ricorrendo a misure appropriate aventi un livello di permanenza equivalente. A tal fine può essere utilizzato il perno di cui all'operazione 2.2.

2.4

Canna: per le canne intercambiabili non fissate all'arma da fuoco, effettuare le operazioni da 2.1 a 2.3, a seconda dei casi. Occorre inoltre impedire definitivamente che le canne possano essere fissate ad un'arma da fuoco mediante taglio, saldatura, incollatura o ricorrendo a misure appropriate aventi un livello di permanenza equivalente.

2.5

Tamburo: eliminare tutte le pareti interne del tamburo per almeno 2/3 della lunghezza tramite limatura. Asportare il più possibile il materiale delle pareti interne del tamburo, idealmente fino al diametro del bossolo, senza rompere la parete esterna.

2.6

Tamburo: ove possibile, effettuare una saldatura per impedire l'asportazione del tamburo dal telaio oppure ricorrere a misure adeguate, ad esempio applicare un perno, per rendere impossibile l'asportazione.

2.7

Tamburo: per i tamburi di ricambio non fissati ad un'arma da fuoco, effettuare l'operazione 2.5. Occorre inoltre impedire definitivamente che il tamburo possa essere fissato ad un'arma da fuoco mediante taglio, saldatura, incollatura o ricorrendo a misure appropriate aventi un livello di permanenza equivalente.

2.8

Telaio: allargare il foro del percussore fino a tre volte la sua dimensione iniziale.

2.9

Telaio: asportare o accorciare il percussore.

2.10

Meccanismo di scatto: eliminare il collegamento fisico tra la leva del grilletto ed il cane, il percussore o il dente d'arresto del percussore. Saldare il meccanismo di scatto all'interno del telaio, se possibile. Qualora tale operazione non sia possibile, asportare il meccanismo di scatto e riempire lo spazio vuoto mediante saldatura o con resina epossidica.

2.11

Meccanismo di scatto: il meccanismo di scatto e/o la sua sede devono essere saldati al telaio (se questo è d'acciaio) oppure incollati al telaio con un adesivo resistente ad alte temperature (se il telaio è di metallo leggero o polimero).

2.12

Silenziatore: impedire in modo definitivo l'asportazione del silenziatore dalla canna utilizzando un perno in acciaio temprato oppure mediante saldatura, incollatura o ricorrendo a misure appropriate aventi un livello di permanenza equivalente, qualora il silenziatore sia una parte dell'arma.

2.13

Silenziatore: rimuovere tutte le parti interne, se possibile, e i punti di fissaggio del silenziatore in modo tale che resti solo un tubo. Praticare fori di diametro superiore al calibro dell'arma da fuoco, posti ad un intervallo longitudinale di 3 cm (armi da fuoco corte) o 5 cm (armi da fuoco lunghe) attraverso il rivestimento e la camera di espansione. In alternativa tagliare un'apertura longitudinale di almeno 6 mm dall'estremità posteriore a quella anteriore attraverso il rivestimento e la camera di espansione.


3.

ARMI DA FUOCO LUNGHE A COLPO SINGOLO (NON A CANNA BASCULANTE)

3.1

Canna: tagliare un'apertura longitudinale su tutta la lunghezza della canna, compresa la camera se presente (larghezza: >

Formula

calibro; lunghezza: per le canne rigate tre volte la lunghezza della camera e per le canne lisce due volte la lunghezza della camera).

3.2

Canna: praticare un foro attraverso entrambe le pareti della camera, inserirvi un perno in acciaio temprato e saldarlo in modo sicuro (diametro > 50 % della camera, almeno 4,5 mm). Lo stesso perno può essere utilizzato per bloccare la canna. In alternativa, inserire nella camera un perno avente le dimensioni di un bossolo e saldarlo in modo sicuro.

3.3

Canna: asportare la rampa di alimentazione, se presente.

3.4

Canna: la canna deve essere fissata all'arma da fuoco in modo permanente mediante saldatura, incollatura o ricorrendo a misure appropriate aventi un livello di permanenza equivalente. A tal fine può essere utilizzato il perno di cui all'operazione 3.2.

3.5

Canna: per le canne intercambiabili non fissate all'arma da fuoco, effettuare le operazioni da 3.1 a 3.4, a seconda dei casi. Occorre inoltre impedire definitivamente che le canne possano essere fissate ad un'arma da fuoco mediante taglio, saldatura, incollatura o ricorrendo a misure appropriate aventi un livello di permanenza equivalente.

3.6

Blocco di culatta/testa dell'otturatore: asportare o accorciare il percussore.

3.7

Blocco di culatta/testa dell'otturatore: limare o asportare la superficie della culatta con un angolazione tra 45 e 75 gradi misurando a partire dall'angolo della superficie originale. Il materiale deve essere asportato dall'intera superficie della culatta. Tutti i tenoni di chiusura devono essere asportati o sostanzialmente ridotti.

3.8

Blocco di culatta/testa dell'otturatore: saldare il foro del percussore.

3.9

Meccanismo di scatto: eliminare il collegamento fisico tra la leva del grilletto ed il cane, il percussore o il dente d'arresto del percussore. Saldare il meccanismo di scatto all'interno del telaio, se possibile. Qualora tale operazione non sia possibile, asportare il meccanismo di scatto e riempire lo spazio vuoto mediante saldatura o con resina epossidica.

3.10

Meccanismo di scatto: il meccanismo di scatto e/o la sua sede devono essere saldati al telaio (se questo è d'acciaio) oppure incollati al telaio con un adesivo resistente ad alte temperature (se il telaio è di metallo leggero o polimero).

3.11

Silenziatore: impedire in modo definitivo l'asportazione del silenziatore dalla canna utilizzando un perno in acciaio temprato oppure mediante saldatura, incollatura o ricorrendo a misure appropriate aventi un livello di permanenza equivalente, qualora il silenziatore sia una parte dell'arma.

3.12

Silenziatore: rimuovere tutte le parti interne, se possibile, e i punti di fissaggio del silenziatore in modo tale che resti solo un tubo. Praticare fori di diametro superiore al calibro dell'arma da fuoco, posti ad un intervallo longitudinale di 3 cm (armi da fuoco corte) o 5 cm (armi da fuoco lunghe) attraverso il rivestimento e la camera di espansione. In alternativa tagliare un'apertura longitudinale di almeno 6 mm dall'estremità posteriore a quella anteriore attraverso il rivestimento e la camera di espansione.


4.

ARMI DA FUOCO A CANNA BASCULANTE (ad esempio A CANNA LISCIA, A CANNA RIGATA, COMBINATE, A BLOCCO CADENTE, AD OTTURATORE ROLLANTE, ARMI DA FUOCO CORTE E LUNGHE)

4.1

Canna: tagliare un'apertura longitudinale su tutta la lunghezza della canna, compresa la camera se presente (larghezza: >

Formula

calibro; lunghezza: per le canne rigate tre volte la lunghezza della camera e per le canne lisce due volte la lunghezza della camera). Per le armi da fuoco in cui la camera non è inclusa nella canna, tagliare un'apertura longitudinale (larghezza >

Formula

calibro; lunghezza: almeno metà della lunghezza della canna dal cono di forzamento).

4.2

Canna: saldare in modo sicuro nella camera un perno di dimensioni esattamente corrispondenti, lungo almeno 2/3 la lunghezza della camera e posizionato il più possibile vicino alla culatta.

4.3

Canna: asportare la rampa di alimentazione, se presente.

4.4

Canna: la canna deve essere fissata all'arma da fuoco in modo permanente mediante saldatura, incollatura o ricorrendo a misure appropriate aventi un livello di permanenza equivalente.

4.5

Canna: per le canne intercambiabili non fissate all'arma da fuoco, effettuare le operazioni da 4.1 a 4.4, a seconda dei casi. Occorre inoltre impedire definitivamente che le canne possano essere fissate ad un'arma da fuoco mediante taglio, saldatura, incollatura o ricorrendo a misure appropriate aventi un livello di permanenza equivalente.

4.6

Meccanismo di scatto: eliminare il collegamento fisico tra la leva del grilletto ed il cane, il percussore o il dente d'arresto del percussore. Saldare il meccanismo di scatto all'interno del telaio, se possibile. Qualora tale operazione non sia possibile, asportare il meccanismo di scatto e riempire lo spazio vuoto mediante saldatura o con resina epossidica.

4.7

Meccanismo di scatto: il meccanismo di scatto e/o la sua sede devono essere saldati al telaio (se questo è d'acciaio) oppure incollati al telaio con un adesivo resistente ad alte temperature (se il telaio è di metallo leggero o polimero).

4.8

Azione: limare un cono di almeno 60 gradi (angolo al vertice), al fine di ottenere una base di diametro pari ad almeno 10 mm o al diametro della superficie della culatta.

4.9

Azione: asportare il percussore, allargare il foro del percussore portandolo a un diametro minimo di 5 mm e saldare detto foro.

4.10

Silenziatore: impedire in modo definitivo l'asportazione del silenziatore dalla canna utilizzando un perno in acciaio temprato oppure mediante saldatura, incollatura o ricorrendo a misure appropriate aventi un livello di permanenza equivalente, qualora il silenziatore sia una parte dell'arma.

4.11

Silenziatore: rimuovere tutte le parti interne, se possibile, e i punti di fissaggio del silenziatore in modo tale che resti solo un tubo. Praticare fori di diametro superiore al calibro dell'arma da fuoco, posti ad un intervallo longitudinale di 3 cm (armi da fuoco corte) o 5 cm (armi da fuoco lunghe) attraverso il rivestimento e la camera di espansione. In alternativa tagliare un'apertura longitudinale di almeno 6 mm dall'estremità posteriore a quella anteriore attraverso il rivestimento e la camera di espansione.


5.

ARMI DA FUOCO LUNGHE A RIPETIZIONE (A CANNA LISCIA O RIGATA)

5.1

Canna: tagliare un'apertura longitudinale su tutta la lunghezza della canna, compresa la camera se presente (larghezza: >

Formula

calibro; lunghezza: per le canne rigate tre volte la lunghezza della camera e per le canne lisce due volte la lunghezza della camera). Per le armi da fuoco in cui la camera non è inclusa nella canna, tagliare un'apertura longitudinale (larghezza >

Formula

calibro; lunghezza: almeno metà della lunghezza della canna dal cono di forzamento).

5.2

Canna: praticare un foro attraverso entrambe le pareti della camera, inserirvi un perno in acciaio temprato e saldarlo in modo sicuro (diametro > 50 % della camera, almeno 4,5 mm). Lo stesso perno può essere utilizzato per bloccare la canna. In alternativa, inserire nella camera un perno avente le dimensioni di un bossolo e saldarlo in modo sicuro.

5.3

Canna: asportare la rampa di alimentazione, se presente.

5.4

Canna: la canna deve essere fissata all'arma da fuoco in modo permanente mediante saldatura, incollatura o ricorrendo a misure appropriate aventi un livello di permanenza equivalente. A tal fine può essere utilizzato il perno di cui all'operazione 5.2.

5.5

Canna: per le canne intercambiabili non fissate all'arma da fuoco, effettuare le operazioni da 5.1 a 5.4, a seconda dei casi. Occorre inoltre impedire definitivamente che le canne possano essere fissate ad un'arma da fuoco mediante taglio, saldatura, incollatura o ricorrendo a misure appropriate aventi un livello di permanenza equivalente.

5.6

Blocco di culatta/testa dell'otturatore: asportare o accorciare il percussore.

5.7

Blocco di culatta/testa dell'otturatore: limare o asportare la superficie della culatta con un angolazione tra 45 e 75 gradi misurando a partire dall'angolo della superficie originale. Il materiale deve essere asportato dall'intera superficie della culatta. Tutti i tenoni di chiusura devono essere asportati o sostanzialmente ridotti.

5.8

Blocco di culatta/testa dell'otturatore: saldare il foro del percussore.

5.9

Meccanismo di scatto: eliminare il collegamento fisico tra la leva del grilletto ed il cane, il percussore o il dente d'arresto del percussore. Saldare il meccanismo di scatto all'interno del telaio, se possibile. Qualora tale operazione non sia possibile, asportare il meccanismo di scatto e riempire lo spazio vuoto mediante saldatura o con resina epossidica.

5.10

Meccanismo di scatto: il meccanismo di scatto e/o la sua sede devono essere saldati al telaio (se questo è d'acciaio) oppure incollati al telaio con un adesivo resistente ad alte temperature (se il telaio è di metallo leggero o polimero).

5.11

Caricatori: saldare il caricatore su diversi punti o ricorrere a misure appropriate con un livello di permanenza equivalente, a seconda del tipo di arma e del materiale, per impedire l'asportazione del caricatore.

5.12

Caricatori: in caso di assenza del caricatore, mettere punti di saldatura nella sede del caricatore oppure ricorrere a misure appropriate riguardanti la sede del caricatore o fissarvi una chiusura in modo da impedire in modo definitivo l'inserimento di un caricatore.

5.13

Caricatori: per i caricatori tubolari, inserire uno o più perni in acciaio temprato attraverso il caricatore, la camera ed il telaio collegandoli tra loro in modo permanente. Fissare tramite saldatura.

5.14

Silenziatore: impedire in modo definitivo l'asportazione del silenziatore dalla canna utilizzando un perno in acciaio temprato oppure mediante saldatura, incollatura o ricorrendo a misure appropriate aventi un livello di permanenza equivalente, qualora il silenziatore sia una parte dell'arma.

5.15

Silenziatore: rimuovere tutte le parti interne, se possibile, e i punti di fissaggio del silenziatore in modo tale che resti solo un tubo. Praticare fori di diametro superiore al calibro dell'arma da fuoco, posti ad un intervallo longitudinale di 3 cm (armi da fuoco corte) o 5 cm (armi da fuoco lunghe) attraverso il rivestimento e la camera di espansione. In alternativa tagliare un'apertura longitudinale di almeno 6 mm dall'estremità posteriore a quella anteriore attraverso il rivestimento e la camera di espansione.


6.

ARMI DA FUOCO LUNGHE SEMIAUTOMATICHE (A CANNA LISCIA O RIGATA)

6.1

Canna: tagliare un'apertura longitudinale su tutta la lunghezza della canna, compresa la camera se presente (larghezza: >

Formula

calibro; lunghezza: per le canne rigate tre volte la lunghezza della camera e per le canne lisce due volte la lunghezza della camera). Per le armi da fuoco in cui la camera non è inclusa nella canna, tagliare un'apertura longitudinale (larghezza >

Formula

calibro; lunghezza: almeno metà della lunghezza della canna dal cono di forzamento).

6.2

Canna: praticare un foro attraverso entrambe le pareti della camera, inserirvi un perno in acciaio temprato e saldarlo in modo sicuro (diametro > 50 % della camera, almeno 4,5 mm). Lo stesso perno può essere utilizzato per bloccare la canna. In alternativa, inserire nella camera un perno avente le dimensioni di un bossolo e saldarlo in modo sicuro.

6.3

Canna: asportare la rampa di alimentazione, se presente.

6.4

Canna: la canna deve essere fissata all'arma da fuoco in modo permanente mediante saldatura, incollatura o ricorrendo a misure appropriate aventi un livello di permanenza equivalente. A tal fine può essere utilizzato il perno di cui all'operazione 6.2.

6.5

Canna: per le canne intercambiabili non fissate all'arma da fuoco, effettuare le operazioni da 6.1 a 6.4 e 6.12, a seconda dei casi. Occorre inoltre impedire definitivamente che le canne possano essere fissate ad un'arma da fuoco mediante taglio, saldatura, incollatura o ricorrendo a misure appropriate aventi un livello di permanenza equivalente.

6.6

Blocco di culatta/testa dell'otturatore:: asportare o accorciare il percussore.

6.7

Blocco di culatta/testa dell'otturatore: limare o asportare la superficie della culatta con un angolazione tra 45 e 75 gradi misurando a partire dall'angolo della superficie originale. Il materiale deve essere asportato dall'intera superficie della culatta. Tutti i tenoni di chiusura devono essere asportati o sostanzialmente ridotti.

6.8

Blocco di culatta/testa dell'otturatore: saldare il foro del percussore.

6.9

Meccanismo di scatto: eliminare il collegamento fisico tra la leva del grilletto ed il cane, il percussore o il dente d'arresto del percussore. Saldare il meccanismo di scatto all'interno del telaio, se possibile. Qualora tale operazione non sia possibile, asportare il meccanismo di scatto e riempire lo spazio vuoto mediante saldatura o con resina epossidica.

6.10

Meccanismo di scatto: il meccanismo di scatto e/o la sua sede devono essere saldati al telaio (se questo è d'acciaio) oppure incollati al telaio con un adesivo resistente ad alte temperature (se il telaio è di metallo leggero o polimero).

6.11

Sistema automatico: distruggere il pistone, il tubo gas e il foro di uscita del gas mediante taglio o saldatura.

6.12

Sistema automatico: in assenza del pistone, asportare il tubo gas. Se la canna è utilizzata come un pistone, saldare la canna disattivata alla sede del pistone. Se presente, il foro di entrata/uscita del gas deve essere chiuso mediante saldatura.

6.13

Sistema automatico: limare o asportare la superficie della culatta con un angolazione tra 45 e 75 gradi misurando a partire dall'angolo della superficie originale. Il materiale deve essere asportato dall'intera superficie della culatta e altrove, in modo che l'otturatore/il blocco di culatta sia ridotto di almeno il 50 % del volume iniziale. Fissare in modo permanente il blocco di culatta all'arma da fuoco mediante saldatura, incollatura o ricorrendo a misure appropriate aventi un livello di permanenza equivalente.

6.14

Sistema automatico: Se la testa dell'otturatore è incorporata in un porta otturatore, l'otturatore deve essere ridotto di almeno il 50 %. La testa dell'otturatore deve essere fissata al porta otturatore in modo permanente ed il porta otturatore deve essere fissato all'arma da fuoco in modo permanente mediante saldatura, incollatura o ricorrendo a misure appropriate aventi un livello di permanenza equivalente.

6.15

Caricatori: saldare il caricatore su diversi punti o ricorrere a misure appropriate con un livello di permanenza equivalente, a seconda del tipo di arma e del materiale, per impedire l'asportazione del caricatore.

6.16

Caricatori: in caso di assenza del caricatore, mettere punti di saldatura nella sede del caricatore oppure ricorrere a misure appropriate riguardanti la sede del caricatore o fissarvi una chiusura in modo da impedire in modo definitivo l'inserimento di un caricatore.

6.17

Caricatori: per i caricatori tubolari, inserire uno o più perni in acciaio temprato attraverso il caricatore, la camera ed il telaio collegandoli tra loro in modo permanente. Fissare tramite saldatura.

6.18

Silenziatore: impedire in modo definitivo l'asportazione del silenziatore dalla canna utilizzando un perno in acciaio temprato oppure mediante saldatura, incollatura o ricorrendo a misure appropriate aventi un livello di permanenza equivalente, qualora il silenziatore sia una parte dell'arma.

6.19

Silenziatore: rimuovere tutte le parti interne, se possibile, e i punti di fissaggio del silenziatore in modo tale che resti solo un tubo. Praticare fori di diametro superiore al calibro dell'arma da fuoco, posti ad un intervallo longitudinale di 3 cm (armi da fuoco corte) o 5 cm (armi da fuoco lunghe) attraverso il rivestimento e la camera di espansione. In alternativa tagliare un'apertura longitudinale di almeno 6 mm dall'estremità posteriore a quella anteriore attraverso il rivestimento e la camera di espansione.


7.

ARMI DA FUOCO AUTOMATICHE: ad esempio FUCILI D'ASSALTO, PISTOLE MITRAGLIATRICI, PISTOLE AUTOMATICHE

7.1

Canna: tagliare un'apertura longitudinale su tutta la lunghezza della canna, compresa la camera se presente (larghezza: >

Formula

calibro; lunghezza: per le canne rigate tre volte la lunghezza della camera e per le canne lisce due volte la lunghezza della camera).

7.2

Canna: praticare un foro attraverso entrambe le pareti della camera, inserirvi un perno in acciaio temprato e saldarlo in modo sicuro (diametro > 50 % della camera, almeno 4,5 mm). Lo stesso perno può essere utilizzato per bloccare la canna. In alternativa, inserire nella camera un perno avente le dimensioni di un bossolo e saldarlo in modo sicuro.

7.3

Canna: asportare la rampa di alimentazione, se presente.

7.4

Canna: la canna deve essere fissata all'arma da fuoco in modo permanente mediante saldatura, incollatura o ricorrendo a misure appropriate aventi un livello di permanenza equivalente. A tal fine può essere utilizzato il perno di cui all'operazione 7.2.

7.5

Canna: per le canne intercambiabili non fissate all'arma da fuoco, effettuare le operazioni da 7.1 a 7.3, a seconda dei casi. Occorre inoltre impedire definitivamente che le canne possano essere fissate ad un'arma da fuoco mediante taglio, saldatura, incollatura o ricorrendo a misure appropriate aventi un livello di permanenza equivalente.

7.6

Blocco di culatta/testa dell'otturatore: asportare o accorciare il percussore.

7.7

Blocco di culatta/testa dell'otturatore: limare o asportare la superficie della culatta con un angolazione tra 45 e 75 gradi misurando a partire dall'angolo della superficie originale. Il materiale deve essere asportato dall'intera superficie della culatta. Tutti i tenoni di chiusura devono essere asportati o sostanzialmente ridotti.

7.8

Blocco di culatta/testa dell'otturatore: saldare il foro del percussore.

7.9

Carrello (per pistole automatiche): limare o asportare la superficie della culatta con un angolazione tra 45 e 75 gradi misurando a partire dall'angolo della superficie originale. Il materiale deve essere asportato dall'intera superficie.

7.10

Carrello (per pistole automatiche): asportare il percussore.

7.11

Carrello (per pistole automatiche): asportare i tenoni di chiusura nel carrello.

7.12

Carrello (per pistole automatiche): se possibile, limare l'interno del bordo di chiusura della finestra di eiezione nel carrello creando un angolo tra 45 e 75 gradi.

7.13

Carrello (per pistole automatiche): se il blocco di culatta può essere asportato dal corpo del carrello, il blocco di culatta disattivato deve essere fissato in modo permanente al corpo del carrello.

7.14

Telaio (per pistole automatiche): asportare la rampa di alimentazione, se presente.

7.15

Telaio (per pistole automatiche): limare almeno 2/3 delle guide del carrello su entrambi i lati del telaio.

7.16

Meccanismo di scatto: eliminare il collegamento fisico tra la leva del grilletto ed il cane, il percussore o il dente d'arresto del percussore. Saldare il meccanismo di scatto all'interno del telaio, se possibile. Qualora tale operazione non sia possibile, asportare il meccanismo di scatto e riempire lo spazio vuoto mediante saldatura o con resina epossidica.

7.17

Meccanismo di scatto: il meccanismo di scatto e/o la sua sede devono essere saldati al telaio (se questo è d'acciaio) oppure incollati al telaio con un adesivo resistente ad alte temperature (se il telaio è di metallo leggero o polimero).

7.18

Sistema automatico: distruggere il pistone, il tubo gas e il foro di uscita del gas mediante taglio o saldatura.

7.19

Sistema automatico: in assenza del pistone, asportare il tubo gas. Se la canna è utilizzata come un pistone, saldare la canna disattivata alla sede del pistone. Se presente, il foro di entrata/uscita del gas deve essere chiuso mediante saldatura.

7.20

Sistema automatico: limare o asportare la superficie della culatta con un angolazione tra 45 e 75 gradi misurando a partire dall'angolo della superficie originale. Il materiale deve essere asportato dall'intera superficie della culatta e altrove, in modo che l'otturatore/il blocco di culatta sia ridotto di almeno il 50 % del volume iniziale. Fissare in modo permanente il blocco di culatta all'arma da fuoco mediante saldatura, incollatura o ricorrendo a misure appropriate aventi un livello di permanenza equivalente.

7.21

Sistema automatico: Se la testa dell'otturatore è incorporata in un porta otturatore, l'otturatore deve essere ridotto di almeno il 50 %. La testa dell'otturatore deve essere fissata al porta otturatore in modo permanente ed il porta otturatore deve essere fissato all'arma da fuoco in modo permanente mediante saldatura, incollatura o ricorrendo a misure appropriate aventi un livello di permanenza equivalente.

7.22

Caricatori: saldare il caricatore su diversi punti o ricorrere a misure appropriate con un livello di permanenza equivalente, a seconda del tipo di arma e del materiale, per impedire l'asportazione del caricatore.

7.23

Caricatori: in caso di assenza del caricatore, mettere punti di saldatura nella sede del caricatore oppure ricorrere a misure appropriate riguardanti la sede del caricatore o fissarvi una chiusura in modo da impedire in modo definitivo l'inserimento di un caricatore.

7.24

Caricatori: per i caricatori tubolari, inserire uno o più perni in acciaio temprato attraverso il caricatore, la camera ed il telaio collegandoli tra loro in modo permanente. Fissare tramite saldatura.

7.25

Silenziatore: impedire in modo definitivo l'asportazione del silenziatore dalla canna utilizzando un perno in acciaio temprato oppure mediante saldatura, incollatura o ricorrendo a misure appropriate aventi un livello di permanenza equivalente, qualora il silenziatore sia una parte dell'arma.

7.26

Silenziatore: rimuovere tutte le parti interne, se possibile, e i punti di fissaggio del silenziatore in modo tale che resti solo un tubo. Praticare fori di diametro superiore al calibro dell'arma da fuoco, posti ad un intervallo longitudinale di 3 cm (armi da fuoco corte) o 5 cm (armi da fuoco lunghe) attraverso il rivestimento e la camera di espansione. In alternativa tagliare un'apertura longitudinale di almeno 6 mm dall'estremità posteriore a quella anteriore attraverso il rivestimento e la camera di espansione.


8.

ARMI DA FUOCO AD AVANCARICA, ANCHE A CANNA BASCULANTE (ECCETTO RIVOLTELLE AD AVANCARICA DEL TAMBURO)

8.1

Canna: tagliare un'apertura longitudinale su tutta la lunghezza della canna, compresa la camera di combustione, se presente (larghezza: >

Formula

calibro; lunghezza: tre volte il diametro della pallottola). Per le armi da fuoco in cui la camera di combustione non è inclusa nella canna, tagliare un'apertura longitudinale (larghezza >

Formula

calibro; lunghezza: almeno metà della lunghezza della canna dal cono di forzamento).

8.2

Canna: per le armi da fuoco in cui la camera di combustione è inclusa nella canna, praticare un foro attraverso entrambe le pareti della camera di combustione, inserirvi un perno in acciaio temprato e saldarlo in modo sicuro (diametro > 50 % della camera, almeno 4,5 mm). Lo stesso perno può essere utilizzato per bloccare la canna.

Per le armi da fuoco in cui la camera di combustione non è inclusa nella canna, saldare in modo sicuro nella canna un perno di acciaio temprato di dimensione appropriata (lunghezza: almeno due volte la lunghezza del diametro della pallottola) partendo dal cono di forzamento.

8.3

Canna: per le canne intercambiabili non fissate all'arma da fuoco, effettuare le operazioni da 8.1 a 8.2, a seconda dei casi. Occorre inoltre impedire definitivamente che le canne possano essere fissate ad un'arma da fuoco mediante taglio, saldatura, incollatura o ricorrendo a misure appropriate aventi un livello di permanenza equivalente.

8.4

Per le armi a canna basculante: limare un cono di almeno 60 gradi (angolo al vertice), al fine di ottenere una base di diametro pari ad almeno 10 mm o al diametro della superficie della culatta.

8.5

Per le armi a canna basculante: asportare il percussore, allargare il foro del percussore portandolo a un diametro minimo di 5 mm e saldare detto foro.

8.6

Meccanismo di scatto: eliminare il collegamento fisico tra la leva del grilletto ed il cane, il percussore o il dente d'arresto del percussore. Saldare il meccanismo di scatto all'interno del telaio, se possibile. Qualora tale operazione non sia possibile, asportare il meccanismo di scatto e riempire lo spazio vuoto mediante saldatura o con resina epossidica.

8.7

Meccanismo di scatto: il meccanismo di scatto e/o la sua sede devono essere saldati al telaio (se questo è d'acciaio) oppure incollati al telaio con un adesivo resistente ad alte temperature (se il telaio è di metallo leggero o polimero).

8.8

Luminelli/fori asportare o saldare i luminelli, saldare i fori.

8.9

Camere di combustione separate (multiple, eccetto tamburo): per le armi da fuoco con camere di combustione separate o multiple, limare le pareti interne delle camere di combustione per almeno 2/3 della loro lunghezza. Limare il più possibile le pareti interne, idealmente fino al diametro del calibro.


ALLEGATO II

Modello per la marcatura delle armi da fuoco disattivate

Image

(1)

Marchio di disattivazione (deve restare «EU» in tutte le marcature nazionali)

(2)

Paese di disattivazione – codice internazionale ufficiale

(3)

Simbolo dell'organismo che ha certificato la disattivazione dell'arma da fuoco

(4)

Anno di disattivazione

Il marchio completo verrà apposto solo sul telaio dell'arma da fuoco, mentre il marchio di disattivazione (1) e il paese di disattivazione (2) saranno apposti su tutti gli altri componenti essenziali.


ALLEGATO III

Modello di certificato per le armi da fuoco disattivate

(il certificato deve essere redatto su carta non falsificabile)

Logo UE

 

Nome dell'organismo che ha verificato & certificato la conformità della disattivazione

Logo

CERTIFICATO DI DISATTIVAZIONE

Numero del certificato:

Le misure di disattivazione sono conformi ai requisiti delle specifiche tecniche per la disattivazione delle armi da fuoco di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione della Commissione (UE) 2018/337 del 5 marzo 2018.

Nome dell'organismo che ha effettuato la disattivazione:

Paese:

Data/anno di certificazione della disattivazione:

Costruttore/marca dell'arma da fuoco disattivata:

Tipo:

Marca/Modello:

Calibro:

Numero di serie:

Osservazioni:

 

 

 

Marchio ufficiale UE di disattivazione

Nome, titolo e firma del responsabile

 

 

ATTENZIONE: Il presente certificato è un documento importante. Esso deve essere conservato a tempo indeterminato dal proprietario dell'arma da fuoco disattivata. Sui componenti essenziali dell'arma da fuoco disattivata cui si riferisce il presente certificato è stato apposto il marchio d'ispezione ufficiale, che non deve essere né rimosso né modificato.

AVVERTENZA: La falsificazione di un certificato di disattivazione può costituire reato ai sensi del diritto nazionale.


8.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 65/17


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/338 DELLA COMMISSIONE

del 7 marzo 2018

relativo all'autorizzazione di un preparato di 6-fitasi prodotta da Aspergillus niger (DSM 25770) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova, suini da ingrasso, scrofe, specie suine minori da ingrasso o da riproduzione, tacchini da ingrasso, tacchini allevati per la riproduzione, tutte le altre specie avicole (escluse le specie ovaiole) e suinetti svezzati (titolare dell'autorizzazione BASF SE)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2)

A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione di un preparato di 6-fitasi prodotta da Aspergillus niger (DSM 25770). Tale domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

La domanda riguarda l'autorizzazione del preparato di 6-fitasi prodotta da Aspergillus niger (DSM 25770) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova, suini da ingrasso, scrofe, specie suine minori da ingrasso o da riproduzione, tacchini da ingrasso, tacchini allevati per la riproduzione, tutte le altre specie avicole destinate all'ingrasso, all'allevamento o alla produzione di uova nonché a suinetti svezzati. Il richiedente ha chiesto che tale additivo sia classificato nella categoria «additivi zootecnici».

(4)

Nel parere del 28 settembre 2017 (2) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'uso proposte, il preparato di 6-fitasi prodotta da Aspergillus niger (DSM 25770) non ha un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente e che migliora il rendimento zootecnico e/o l'utilizzo del fosforo nelle specie bersaglio. L'Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5)

La valutazione del preparato di 6-fitasi prodotta da Aspergillus niger (DSM 25770) dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È quindi opportuno autorizzare l'utilizzo di tale preparato come specificato nell'allegato del presente regolamento.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato specificato nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «promotori della digestione», è autorizzato come additivo nell'alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  EFSA Journal 2017; 15(11)5024.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo

Nome del titolare dell'autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

Unità di attività/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi zootecnici. gruppo funzionale: promotori della digestione.

4a27

BASF SE

6-fitasi

EC 3.1.3.26

Composizione dell'additivo

Preparato di 6-fitasi prodotta da Aspergillus niger (DSM 25770) con un tenore minimo di:

forma solida: 5 000 FTU (1)/g

forma liquida: 5 000 FTU/g

Caratterizzazione della sostanza attiva

6-fitasi prodotta da Aspergillus niger (DSM 25770)

Metodo di analisi  (2)

Per la quantificazione dell'attività della fitasi nell'additivo per mangimi:

metodo colorimetrico basato sulla reazione enzimatica della fitasi sul fitato.

Per la quantificazione dell'attività della fitasi nelle premiscele:

metodo colorimetrico basato sulla reazione enzimatica della fitasi sul fitato - VDLUFA 27.1.3.

Per la quantificazione dell'attività della fitasi negli alimenti per animali:

metodo colorimetrico basato sulla reazione enzimatica della fitasi sul fitato - EN ISO 30024.

Suini da ingrasso

Scrofe

Specie suine minori da ingrasso o da riproduzione

100 FTU

 

1.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

2.

Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio.

3.

Da utilizzare per suinetti svezzati di peso non superiore a 35 kg.

28.3.2028

Suinetti svezzati

125 FTU

Polli da ingrasso

Pollastre allevate per la produzione di uova

750 FTU

Tacchini da ingrasso

Tacchini allevati per la riproduzione

Tutte le altre specie avicole (escluse le specie ovaiole)

125 FTU


(1)  1 FTU è la quantità di enzima che libera 1 micromole di fosfato inorganico al minuto dal fitato di sodio, a pH 5,5 e a 37 °C.

(2)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


8.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 65/21


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/339 DELLA COMMISSIONE

del 7 marzo 2018

recante modifica e deroga al regolamento (CE) n. 2535/2001 per quanto riguarda i titoli di importazione per i prodotti lattiero-caseari originari dell'Islanda

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 187,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato V dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e l'Islanda relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli a norma dell'articolo 19 dell'accordo sullo Spazio economico europeo, approvato con decisione (UE) 2017/1913 del Consiglio (2), prevede un aumento dei contingenti tariffari annui in esenzione da dazi e l'introduzione di un nuovo contingente per i formaggi.

(2)

I quantitativi del nuovo contingente si applicano a decorrere dal 1o maggio 2018. Pertanto, in deroga all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione (3), è opportuno stabilire un nuovo periodo compreso tra il 1o maggio e il 31 dicembre 2018 in sostituzione del periodo compreso tra il 1o luglio e il 31 dicembre 2018 e in relazione ai quantitativi da fissare per tale nuovo periodo all'allegato I, punto I.I, di detto regolamento, modificato dal presente regolamento.

(3)

Il periodo di presentazione delle domande precede la fine della procedura di riconoscimento che autorizza i richiedenti a importare nel quadro dei contingenti a decorrere dal 1o luglio 2018. Affinché i richiedenti che ancora non figurano in un elenco di operatori riconosciuti possano partecipare all'assegnazione del contingente per il periodo compreso tra il 1o maggio e il 31 dicembre 2018, è opportuno prevedere una deroga all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 2535/2001.

(4)

Il periodo per la presentazione delle domande di titoli di importazione per il primo semestre del 2018, di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2535/2001, è scaduto. In deroga all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento, occorre pertanto prevedere un nuovo periodo per la presentazione delle domande di titoli dal 1o al 10 aprile 2018.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2535/2001.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento (CE) n. 2535/2001

Il regolamento (CE) n. 2535/2001 è così modificato:

a)

all'articolo 5, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

«i)

contingenti previsti nell'allegato V dell'accordo tra l'Unione europea e l'Islanda relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli, approvato con decisione (UE) 2017/1913 del Consiglio (*1) («accordo con l'Islanda»);

(*1)  Decisione (UE) 2017/1913 del Consiglio, del 9 ottobre 2017, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e l'Islanda relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli (GU L 274 del 24.10.2017, pag. 57).»"

b)

Il punto I.I dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2535/2001 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Deroga al regolamento (CE) n. 2535/2001

1.   In deroga all'articolo 6, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2535/2001, per i quantitativi di cui all'allegato I, punto I.I, di detto regolamento, il periodo di sei mesi compreso tra il 1o luglio e il 31 dicembre 2018 è sostituito dal periodo compreso tra il 1o maggio e il 31 dicembre 2018.

2.   In deroga all'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2535/2001, oltre agli importatori che figurano in un elenco, anche i richiedenti che abbiano presentato una domanda di riconoscimento valida entro il 1o aprile 2018 in conformità dell'articolo 8 di detto regolamento sono autorizzati a presentare domande di titoli per i contingenti e per il periodo di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

3.   In deroga all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 2535/2001, per il periodo compreso tra il 1o maggio e il 31 dicembre 2018 le domande di titoli di importazione sono presentate dal 1o al 10 aprile 2018 per i quantitativi stabiliti all'allegato I, punto I.I, di detto regolamento, modificato dal presente regolamento.

4.   Le domande di cui al paragrafo 3 devono riguardare almeno 5 tonnellate e non più del quantitativo disponibile. Non si possono presentare domande per il periodo compreso tra il 1o luglio e il 31 dicembre 2018.

5.   I titoli di importazione rilasciati per le domande presentate a norma del paragrafo 3 sono validi fino al 31 dicembre 2018.

Articolo 3

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Esso si applica a decorrere dal 1o aprile 2018.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Decisione (UE) 2017/1913 del Consiglio, del 9 ottobre 2017, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e l'Islanda relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli (GU L 274 del 24.10.2017, pag. 57).

(3)  Regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione, del 14 dicembre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari (GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29).


ALLEGATO

«I.I

Contingenti tariffari di cui all'allegato V dell'accordo con l'Islanda approvato con decisione (UE) 2017/1913

Contingente annuo dal 1o gennaio al 31 dicembre

(Quantitativi in tonnellate)

Dazio applicabile: esenzione

Numero del contingente

 

09.4225

09.4226

09.4227

Designazione  (*1)

 

Burro naturale

“Skyr”

Formaggi

Codice NC

 

0405 10 11

0405 10 19

ex 0406 10 50  (*2)

ex 0406

Escluso lo “Skyr” della sottovoce NC 0406 10 50  (*2)

Quantitativo per maggio – dicembre 2018

 

201

793

9

Contingente annuo nel 2019

 

439

2 492

31

Quantitativo per gennaio – giugno

 

220

1 246

16

Quantitativo per luglio – dicembre

 

219

1 246

15

Contingente annuo nel 2020

 

463

3 095

38

Quantitativo per gennaio – giugno

 

232

1 548

19

Quantitativo per luglio – dicembre

 

231

1 547

19

Contingente annuo a partire dal 2021

 

500

4 000

50

Quantitativo per gennaio – giugno

 

250

2 000

25

Quantitativo per luglio – dicembre

 

250

2 000

25


(*1)  Ferme restando le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove vengono indicati codici NC preceduti dalla dicitura “ex”, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente designazione.

(*2)  Codice NC con riserva di modifica, in attesa della conferma della classificazione del prodotto.»


DECISIONI

8.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 65/24


DECISIONE (PESC) 2018/340 DEL CONSIGLIO

del 6 marzo 2018

che fissa l'elenco dei progetti da sviluppare nell'ambito della PESCO

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 46, paragrafo 6,

vista la decisione (PESC) 2017/2315 del Consiglio, dell'11 dicembre 2017, che istituisce la cooperazione strutturata permanente (PESCO) e fissa l'elenco degli Stati membri partecipanti (1),

vista la proposta della Repubblica federale di Germania, del Regno di Spagna, della Repubblica francese e della Repubblica italiana,

considerando quanto segue:

(1)

L'11 dicembre 2017 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2017/2315.

(2)

L'articolo 4, paragrafo 2, lettera e), della suddetta decisione prevede che il Consiglio adotti una decisione o raccomandazione che fissa l'elenco dei progetti da sviluppare nell'ambito della Cooperazione strutturata permanente (PESCO), tenendo conto sia del sostegno allo sviluppo di capacità sia della fornitura di un sostegno sostanziale, nei limiti dei mezzi e delle capacità, alle operazioni e alle missioni della politica di sicurezza e di difesa comune.

(3)

L'11 dicembre 2017 gli Stati membri che partecipano alla PESCO hanno adottato una dichiarazione che individua un elenco iniziale di 17 progetti da realizzare nell'ambito della PESCO, basati su proposte di progetto che sono state presentate. Tale dichiarazione è stata adottata al fine di giungere, all'inizio del 2018, all'adozione formale da parte del Consiglio di una decisione in conformità dell'articolo 46, paragrafo 6, del trattato sull'Unione europea e dell'articolo 5 della decisione (PESC) 2017/2315.

(4)

L'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, della decisione (PESC) 2017/2315 prevede che l'elenco dei membri di ogni singolo progetto sia accluso alla decisione del Consiglio di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera e).

(5)

Per garantire la coerenza, l'esecuzione di tutti i progetti PESCO sarà basata sull'insieme di regole di governance per i progetti, comprese tra l'altro le regole sul ruolo degli osservatori, se del caso, da adottare a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera f), della decisione (PESC) 2017/2315 e che gli Stati membri partecipanti a un singolo progetto possano adattare nella misura necessaria al progetto stesso.

(6)

È opportuno pertanto che il Consiglio adotti una decisione che fissa l'elenco dei progetti da sviluppare nell'ambito della PESCO,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I seguenti progetti sono elaborati nell'ambito della PESCO:

1.

Comando medico europeo

2.

Sistema radio sicuro europeo definito da software (ESSOR)

3.

Rete di centri logistici in Europa e supporto alle operazioni

4.

Mobilità militare

5.

Centro di competenze delle missioni di formazione dell'Unione europea (EU TMCC)

6.

Centro europeo di certificazione dell'addestramento per gli eserciti europei

7.

Funzione operativa energia (EOF)

8.

Pacchetto per il dislocamento della capacità di soccorso militare nelle emergenze

9.

Sistemi marittimi (semi)autonomi per contromisure mine (MAS MCM)

10.

Sorveglianza e protezione marittima e dei porti (HARMSPRO)

11.

Rinforzo della sorveglianza marittima

12.

Piattaforma per la condivisione delle informazioni in materia di minaccia informatica e di risposta agli incidenti informatici

13.

Gruppi di risposta rapida agli incidenti informatici e mutua assistenza in materia di cibersicurezza

14.

Sistema di comando e controllo (C2) strategici per le operazioni e missioni PSDC

15.

Veicoli corazzati da combattimento per la fanteria/veicoli d'assalto anfibio/veicoli corazzati leggeri

16.

Supporto di fuoco indiretto (Euroartiglieria)

17.

Centro operativo EUFOR di risposta alle crisi (EUFOR CROC).

Articolo 2

L'elenco dei membri di ogni singolo progetto figura nell'allegato.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 6 marzo 2018

Per il Consiglio

La presidente

F. MOGHERINI


(1)  GU L 331 del 14.12.2017, pag. 57.


ALLEGATO

Elenco dei membri di ogni singolo progetto

Progetto

Membri del progetto

1.

Comando medico europeo

Germania, Repubblica ceca, Spagna, Francia, Italia, Paesi Bassi, Romania, Slovacchia, Svezia

2.

Sistema radio sicuro europeo definito da software (ESSOR)

Francia, Belgio, Germania, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Finlandia

3.

Rete di centri logistici in Europa e supporto alle operazioni

Germania, Belgio, Bulgaria, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Ungheria, Paesi Bassi, Slovenia, Slovacchia

4.

Mobilità militare

Paesi Bassi, Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Germania, Estonia, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia

5.

Centro di competenze delle missioni di formazione dell'Unione europea (EU TMCC)

Germania, Belgio, Repubblica ceca, Irlanda, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Romania, Svezia

6.

Centro europeo di certificazione dell'addestramento per gli eserciti europei

Italia, Grecia

7.

Funzione operativa energia (EOF)

Francia, Belgio, Spagna, Italia

8.

Pacchetto per il dislocamento della capacità di soccorso militare nelle emergenze

Italia, Grecia, Spagna, Croazia, Austria

9.

Sistemi marittimi (semi)autonomi per contromisure mine (MAS MCM)

Belgio, Grecia, Lettonia, Paesi Bassi, Portogallo, Romania

10.

Sorveglianza e protezione marittima e dei porti (HARMSPRO)

Italia, Grecia, Spagna, Portogallo

11.

Rinforzo della sorveglianza marittima

Grecia, Bulgaria, Irlanda, Spagna, Croazia, Italia, Cipro

12.

Piattaforma per la condivisione di informazioni in materia di minaccia informatica e di risposta agli incidenti informatici

Grecia, Spagna, Italia, Cipro, Ungheria, Austria, Portogallo

13.

Gruppi di risposta rapida agli incidenti informatici e mutua assistenza in materia di cibersicurezza

Lituania, Spagna, Francia, Croazia, Paesi Bassi, Romania, Finlandia

14.

Sistema di comando e controllo (C2) strategici per le operazioni e missioni PSDC

Spagna, Germania, Italia, Portogallo

15.

Veicoli corazzati da combattimento per la fanteria/veicoli d'assalto anfibio/veicoli corazzati leggeri;

Italia, Grecia, Slovacchia

16.

Sostegno di fuoco indiretto (Euroartiglieria)

Slovacchia, Italia

17.

Centro operativo EUFOR di risposta alle crisi (EUFOR CROC)

Germania, Spagna, Francia, Italia, Cipro


8.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 65/28


DECISIONE (UE) 2018/341 DELLA COMMISSIONE

del 27 settembre 2017

relativa al regime di aiuti di Stato SA.34433 (2012/C) [ex SA.34433 (2012/NN)] cui la Francia ha dato esecuzione (imposta a favore dell'istituto nazionale dei prodotti dell'agricoltura e del mare (FranceAgriMer) – articolo 25 della legge n. 2005-1720 del 30 dicembre 2005)

[notificata con il numero C(2017) 4431]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni a norma del suddetto articolo,

considerando quanto segue:

I.   PROCEDIMENTO

(1)

Facendo seguito a una denuncia, con fax del 28 novembre 2011 la Commissione ha chiesto alle autorità francesi di trasmetterle ogni informazione utile per procedere, conformemente agli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE»), a un esame dell'imposta istituita dall'articolo 25 della legge n. 2005-1720 del 30 dicembre 2005 (di seguito, «l'imposta») a favore dell'istituto nazionale dei prodotti dell'agricoltura e del mare (FranceAgriMer). Le autorità francesi disponevano di un mese di tempo per trasmettere le suddette informazioni.

(2)

Con lettera dell'11 dicembre 2011, la Francia ha chiesto alla Commissione una proroga del suddetto termine fino al 1o febbraio 2012.

(3)

La Commissione ha concesso la proroga in questione con fax del 12 dicembre 2011.

(4)

Il 14 febbraio 2012 la Francia ha trasmesso per posta elettronica le informazioni richieste dalla Commissione il 28 novembre 2011.

(5)

Con fax del 5 marzo 2012, la Commissione ha informato le autorità francesi dell'apertura di un fascicolo di aiuto non notificato con il numero SA.34433 (2012-NN) in quanto l'imposta in questione era stata applicata senza la preventiva notifica del fascicolo di aiuto ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE e senza l'approvazione della Commissione. Con successivo fax del 14 giugno 2012, la Commissione ha annunciato alle autorità francesi un'estensione dell'ambito coperto dal suddetto fascicolo. L'analisi delle informazioni disponibili aveva infatti evidenziato un utilizzo inadeguato di un regolamento de minimis, trasformando in aiuto non notificato una misura che, con il regolamento de minimis adeguato, non avrebbe costituito un aiuto di Stato a norma dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

(6)

Con lettera del 4 ottobre 2012 (1), la Commissione ha informato la Francia di aver deciso, in data 3 ottobre 2012, di avviare il procedimento previsto all'articolo 108, paragrafo 2, del TFUE relativamente all'utilizzo dell'imposta in questione e ha invitato le autorità francesi a presentare entro un mese le loro osservazioni sull'avvio del procedimento.

(7)

La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2). La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare le loro osservazioni sulla misura in questione.

(8)

La Commissione non ha ricevuto osservazioni da parte degli interessati.

(9)

Con messaggio di posta elettronica del 16 ottobre 2012, le autorità francesi hanno chiesto alla Commissione una proroga di un mese (fino al 4 dicembre 2012) per trasmettere la loro risposta sull'avvio del procedimento previsto all'articolo 108, paragrafo 2, del TFUE.

(10)

La Commissione ha concesso la proroga in questione con fax del 18 ottobre 2012.

(11)

Il 5 dicembre 2012 le autorità francesi hanno trasmesso per posta elettronica alla Commissione la loro risposta sull'avvio del procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del TFUE.

(12)

Esaminata tale risposta, le autorità francesi e i servizi della Commissione si sono riuniti il 12 dicembre 2012 per chiarire alcuni punti del fascicolo. Successivamente a questa riunione, la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni con fax del 15 gennaio 2013.

(13)

Il 18 febbraio 2013 la Francia ha inviato alla Commissione per posta elettronica una lettera contenente le informazioni aggiuntive richieste il 15 gennaio 2013. Le autorità francesi hanno trasmesso in un primo momento nuove informazioni il 23 giugno 2016, in risposta a una richiesta della Commissione dell'8 ottobre 2015, poi il 20 gennaio 2017, in risposta a una richiesta della Commissione del 19 ottobre 2016.

II.   DESCRIZIONE

(14)

L'articolo 25 della legge n. 2005-1720 del 30 dicembre 2005 (legge finanziaria di rettifica per il 2005) istituisce un'imposta a favore di FranceAgriMer destinata a finanziare le misure attuate da quest'istituto a beneficio del mercato dei prodotti lattiero–caseari. La sua ultima versione consolidata è datata 1o gennaio 2012.

(15)

L'imposta in questione è dovuta non solo dai produttori di latte vaccino che dispongono di un quantitativo di riferimento individuale per la vendita diretta, ai sensi del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio (3), ma anche dagli acquirenti del latte. Tale imposta si basa:

sul quantitativo di latte vaccino consegnato dal produttore sotto forma di latte nel periodo di dodici mesi precedente il 1o aprile di ogni anno (di seguito, il «periodo di riferimento») e che ecceda il quantitativo di riferimento notificato da FranceAgriMer a tale produttore per le consegne di latte del periodo in questione (in tal caso, FranceAgriMer notifica l'ammontare dell'imposta dovuta a ogni acquirente al quale il produttore abbia consegnato il proprio latte e l'acquirente versa a FranceAgriMer, nel mese successivo a tale notifica, il gettito dell'imposta prelevata sui produttori che gli consegnano il latte);

sul quantitativo di latte vaccino venduto, ceduto o utilizzato per fabbricare i prodotti lattiero-caseari venduti o ceduti dal produttore durante il periodo di riferimento e che ecceda il quantitativo di riferimento notificato a tale produttore per le vendite dirette del periodo in questione (in tal caso, l'ammontare dell'imposta dovuta viene notificato da FranceAgriMer a ciascun produttore che abbia effettuato vendite dirette e il produttore interessato versa il gettito dell'imposta di cui è debitore a FranceAgriMer nel mese successivo a tale notifica).

(16)

L'imposta può dar luogo a rimborsi (4) cumulabili. Il fatto generatore dell'imposta è la consegna di latte oppure la vendita diretta di latte o prodotti lattiero-caseari durante il periodo di riferimento. Ad esempio, l'articolo 4 del decreto del 17 agosto 2010 relativo alla riscossione di un'imposta a carico degli acquirenti e dei produttori di latte che abbiano superato la loro quota individuale di consegna per la campagna 2009-2010 prevede che, nel limite delle disponibilità riscontrate a livello nazionale a fine campagna 2009-2010, FranceAgriMer rimborsi agli acquirenti una parte dell'imposta dovuta dai produttori che consegnano loro il latte in base alle modalità di seguito descritte:

tutti i produttori beneficiano di un rimborso corrispondente all'1 % della loro quota (5);

i produttori con una quota individuale inferiore o uguale a 160 000 litri godono inoltre di un rimborso massimo di 2 866 EUR, pari a un quantitativo di 10 000 litri;

i produttori che dispongono di una quota compresa tra 160 000 e 169 900 litri beneficiano di un rimborso aggiuntivo calcolato in maniera tale che possano raggiungere 171 600 litri.

(17)

Quando il produttore è debitore del prelievo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1788/2003, l'imposta non è esigibile per i quantitativi interessati. In virtù di tale disposizione, viene istituito per undici periodi consecutivi di dodici mesi a decorrere dal 1o aprile 2004 un prelievo sui quantitativi di latte vaccino o di altri prodotti lattiero-caseari commercializzati nel periodo di dodici mesi in questione e che eccedano il quantitativo di riferimento nazionale.

(18)

L'ammontare dell'imposta è fissato a 28,54 EUR ogni 100 kg di latte per la campagna 2006-2007 e a 27,83 EUR per le campagne successive.

(19)

Il gettito dell'imposta viene impiegato per finanziare la cessazione parziale o totale dell'attività lattiera mediante il cosiddetto aiuto alla cessazione dell'attività lattiera («aide à la cessation de l'activité laitière», di seguito «ACAL»). In concreto, il beneficiario riceve dall'istituto pubblico FranceAgriMer un'indennità per litro. Le altre fonti di finanziamento dell'ACAL sono costituite dai fondi provenienti dal sistema di trasferimento specifico senza corrispondente trasferimento di terre («transfert spécifique sans terre», di seguito «TSST») (6), dal bilancio dello Stato e dagli eventuali fondi degli enti locali. Una parte del gettito dell'imposta è stata inoltre utilizzata per assistere alcune aziende lattiero-casearie costrette a distruggere il latte contaminato dai policlorobifenili (PCB) durante la campagna 2007-2008. Secondo le autorità francesi, questo sostegno finanziario è stato concesso nell'ambito di un regime de minimis di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione (7).

(20)

L'ammontare dell'ACAL viene così calcolato:

EUR/litro

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

Fino a 100 000 litri

0,15

0,1125

0,075

0,0375

Da 100 001 a 150 000 litri

0,08

0,06

0,04

0,02

Da 150 001 a 200 000 litri

0,05

0,0375

0,025

0,0125

Più di 200 000 litri

0,01

0,0075

0,005

0,0025

(21)

Vengono di seguito riportati il gettito dell'imposta e il relativo utilizzo nel tempo fino alla campagna 2010-2011:

(EUR)

Campagna

Imposta riscossa

ACAL finanziati con l'imposta

ACAL finanziati con altre imposte

Di cui TSST

Totale ACAL

Altre azioni finanziate con l'imposta

2005/2006

17 080 881

Nessun programma ACAL

2006/2007

11 858 443

12 851 977

21 509 339

21 454 252

34 361 316

 

2007/2008

2 959 456

13 228 140

33 848 558

32 798 510

47 076 698

1 260 753

2008/2009

17 183 670

2 571 271

23 411 722

21 311 722

25 982 992

 

2009/2010

10 093 611

17 909 294

12 349 799

12 349 799

30 259 093

 

2010/2011

12 629 142

9 904 398

18 021 681

18 021 681

27 926 079

 

Totale

71 805 202

56 465 080

109 141 098

105 935 964

165 606 178

 

III.   MOTIVI CHE HANNO INDOTTO ALL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI INDAGINE FORMALE

(22)

La Commissione ha avviato il procedimento previsto all'articolo 108, paragrafo 2, del TFUE per i seguenti motivi:

risultava che la riscossione stessa dell'imposta comportasse alcuni elementi di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE in quanto beneficiava di rimborsi che non sembravano giustificati dalla logica del sistema fiscale in vigore; inoltre, questi elementi di aiuto non sembravano giustificabili alla luce delle norme relative agli aiuti di Stato applicabili nel settore agricolo;

la cessazione dell'attività lattiera, finanziata soprattutto attraverso l'imposta, poteva essere parziale o totale; tuttavia, in virtù delle norme sugli aiuti di Stato applicabili nel settore agricolo, un aiuto alla cessazione può essere dichiarato compatibile con il mercato interno unicamente in caso di cessazione totale di tutte le attività agricole a scopo commerciale;

una parte dell'imposta è stata utilizzata per finanziare la distruzione del latte contaminato da PCB nell'ambito di un regime de minimis basato sul regolamento (CE) n. 1998/2006; non era tuttavia certo che il suddetto regolamento potesse costituire nella fattispecie la base giuridica adeguata per la concessione di aiuti de minimis; inoltre, la scelta di una base giuridica inadeguata poteva comportare l'apparizione di un elemento di aiuto di Stato di cui non era stata dimostrata la compatibilità con il mercato interno;

la riscossione dell'imposta e l'aiuto alla cessazione di attività potevano essere incompatibili con l'organizzazione comune di mercato nel settore lattiero-caseario o turbarne il funzionamento; le norme in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo precisano tuttavia che una misura con tali caratteristiche non può essere dichiarata compatibile con il mercato interno.

IV.   OSSERVAZIONI DELLE AUTORITÀ FRANCESI SULL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI INDAGINE FORMALE

(23)

Nella lettera trasmessa per posta elettronica il 5 dicembre 2012, le autorità francesi tengono innanzitutto a sottolineare l'esistenza di una base giuridica per gli ACAL nella normativa dell'Unione europea relativa all'organizzazione comune di mercato. Questa base giuridica, costituita dall'articolo 75, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (8), permette agli Stati membri di accordare ai produttori che si impegnano ad abbandonare definitivamente una parte o la totalità della loro produzione lattiera un'indennità, versata in una o più rate annuali, e alimentare la riserva nazionale con i quantitativi di riferimento individuali così liberati. Secondo le autorità francesi, questo articolo viene applicato indipendentemente dalle altre disposizioni relative alla gestione delle quote latte e all'applicazione di un eventuale prelievo in caso di superamento di quota.

(24)

Facendo riferimento alla posizione della Commissione, secondo cui il finanziamento della cessazione dell'attività lattiera corrisponde prima facie alla definizione di un aiuto di Stato, le autorità francesi sottolineano che la normativa dell'Unione antecedente al 2007, in particolare il regolamento (CE) n. 1788/2003, non conteneva alcun riferimento esplicito all'obbligo di notificare aiuti relativi ai prodotti appartenenti al settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. Le autorità francesi precisano che la situazione è stata chiarita dall'articolo 180 del regolamento (CE) n. 1234/2007, che sottopone esplicitamente il dispositivo dell'ACAL alla procedura di notifica, e che è in assoluta buona fede che esse hanno ritenuto di aver rispettato la normativa dell'Unione trasmettendo regolarmente informazioni alla Commissione sul sistema delle indennità per mezzo di questionari. Le suddette autorità ritengono che la Commissione fosse comunque a conoscenza dell'esistenza degli ACAL in quanto la stessa Commissione aveva interpellato la Francia a tale proposito, in occasione dell'esame della misura di aiuto alla riduzione volontaria dell'attività lattiera in Bretagna (aiuto N 290/2007 – ARVAL). Esse concludono la propria argomentazione impegnandosi a notificare il sistema in futuro (come effettivamente è stato fatto, cfr. considerando 53).

(25)

Per quanto riguarda la compatibilità degli ACAL con il mercato interno, in particolare l'osservazione della Commissione secondo cui il dispositivo non sembra conforme al punto 88 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (di seguito, gli «orientamenti 2007-2013») (9), le autorità francesi fanno sapere che il dispositivo dell'ACAL rientra nell'ambito dell'articolo 75 del regolamento (CE) n. 1234/2007 e che la Commissione dovrebbe tenerne conto nella propria analisi. Le autorità francesi indicano inoltre che solo una parte dei fascicoli di produttori, depositati ai fini della richiesta dell'ACAL, riguarda cessazioni di attività per motivi di pensionamento (circa il 10 % del totale dei produttori beneficiari). Per questi fascicoli è stato rispettato il requisito della cessazione totale, permanente e definitiva di ogni attività agricola a fini commerciali. Quanto agli altri produttori, esse ritengono che il dispositivo dell'ACAL sia compatibile con il mercato interno a norma dei punti 143 e 144 degli orientamenti 2007-2013 relativi agli aiuti per la chiusura della capacità di produzione, di trasformazione e di commercializzazione di prodotti agricoli.

(26)

Per quanto riguarda i punti 143 e 144 degli orientamenti 2007-2013, le autorità francesi rammentano che il settore lattiero-caseario è in situazione di sovraccapacità, come ricordato al considerando 30 del regolamento (CE) n. 1234/2007, e sottolineano che in virtù del suddetto regolamento la cessazione dell'attività lattiera può essere parziale o totale. Secondo le suddette autorità, il dispositivo dell'ACAL soddisfa inoltre il requisito che prevede che il beneficiario dell'aiuto fornisca una contropartita, che nella fattispecie è costituita dal meccanismo TSST istituito nel 2006 in applicazione dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1788/2003. Attraverso questo meccanismo vengono effettuati trasferimenti da parte dei produttori di latte assegnatari di quantitativi di riferimento liberati, in base a un sistema predefinito e dietro preventivo pagamento. I produttori che cedono il quantitativo di riferimento di cui dispongono ricevono un'indennità che viene calcolata applicando lo stesso sistema degli ACAL. Questo sistema e la sua articolazione rispetto agli ACAL sono oggetto di un decreto che viene adottato di anno in anno per ogni campagna di produzione di latte. Secondo le autorità francesi, il TSST induce il settore beneficiario a fornire un contributo collettivo agli ACAL corrispondente ad almeno il 50 % della spesa pubblica sostenuta per l'esecuzione del regime. Per il resto, il dispositivo di aiuto esclude le imprese in difficoltà, è accessibile a tutti gli operatori economici alle medesime condizioni, non crea vantaggi concorrenziali trattandosi di un'indennità (in quanto l'indennità viene concessa solo in caso di abbandono della quota) e non comporta in nessun caso una sovracompensazione della perdita del valore del capitale e del reddito futuro, essendo l'indennità concessa in misura decrescente (durante il periodo considerato l'indennità di abbandono media è stata di 0,083 EUR/litro, mentre nello stesso periodo il valore della quota si è attestato a 0,10 EUR/litro).

(27)

Per quanto riguarda le indennità versate a seguito della distruzione di latte contaminato da PCB, le autorità francesi sottolineano che la decisione del direttore dell'Office de l'élevage, con cui è stato istituito un dispositivo di aiuto per compensare le perdite degli operatori, si basa sia sul regolamento (CE) n. 1998/2006 sia sul regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione (10). Il regolamento (CE) n. 1998/2006 è stato utilizzato per gli aiuti versati alle latterie per distruggere il latte acquistato che aveva subito una prima trasformazione dopo la raccolta, mentre il regolamento (CE) n. 1535/2007 è stato utilizzato per finanziare la distruzione del latte crudo dei produttori che effettuano vendite dirette. In nessun caso c'è stata sovracompensazione della perdita subita.

(28)

Infine, per quanto riguarda i rimborsi, le autorità francesi fanno notare che i decreti ministeriali prevedevano l'applicazione del dispositivo di rimborso solo in caso di prelievo sulle eccedenze dovuto dal produttore, a norma dell'imposta con destinazione specifica («Taxe Fiscale Affectée», di seguito «TFA»), o nel caso del prelievo ai sensi dell'articolo 78 del regolamento (CE) n. 1234/2007. La misura era quindi applicabile nell'ambito di un sistema di penalizzazione non assimilabile a un trattamento preferenziale di operatori. In caso di accertato superamento della quota nazionale, veniva applicato il dispositivo di rimborso in virtù dell'articolo 84, paragrafo 1, del suddetto regolamento. Di conseguenza, pur incidendo diversamente sulle diverse categorie di operatori, il sistema non falsava la concorrenza tra produttori. Chi disponeva delle infrastrutture e dei mezzi finanziari per produrre oltre la propria quota non risultava svantaggiato, anche sostenendo un maggiore onere d'imposta, rispetto a quelli che, seppure interessati dall'alleggerimento dell'onere d'imposta, non erano comunque in grado di competere con i primi. Secondo le autorità francesi, non era nemmeno possibile una compromissione degli scambi, poiché il sistema di tassazione rimaneva confinato a un volume di produzione nazionale e, se è vero che lo sgravio dell'onere ha consentito ad alcuni di produrre di più senza conseguenze finanziarie, ciò si deve al fatto che altri hanno prodotto di meno. Alla fine il quantitativo di latte immesso sul mercato è rimasto lo stesso e gli scambi tra Stati membri non sono stati compromessi.

(29)

Per quanto riguarda la posizione della Commissione secondo cui la facoltà delle autorità pubbliche di modulare i rimborsi sembra dimostrare l'esistenza di un trattamento discrezionale di operatori economici, esercitato al di fuori della semplice gestione del gettito fiscale secondo criteri obiettivi (che, secondo la Corte di giustizia, può conferire all'applicazione individuale di una misura generale le caratteristiche di misura selettiva (11)), le autorità francesi sottolineano che a partire dalla campagna 2009-2010 è stata istituita una misura generale rivolta a tutti i produttori nell'ottica della fine del regime delle quote latte e che la soglia di rimborso dell'1-2 % non è discriminatoria, essendo applicata a tutti i produttori di latte in base al quantitativo in eccesso rispetto alla loro quota individuale, il che equivale de facto a una diminuzione dell'imposta applicata. Parallelamente, è stato concesso un rimborso a tutti i piccoli produttori in considerazione della loro situazione di fragilità (costi di produzione, sensibilità ai rischi congiunturali) per commisurarne il contributo alle loro capacità e alle dimensioni della loro struttura produttiva, conformemente ai principi di progressività che sovrintendono l'istituzione di sistemi di imposte. Questi piccoli produttori sono quelli la cui quota individuale rappresenta al massimo il 55 % della quota individuale media a livello nazionale. Essi rappresentano complessivamente il 25 % dei produttori e meno del 20 % della quota nazionale.

(30)

Per tutti questi motivi, e considerata la natura trasparente e pubblica del dispositivo di rimborso, le cui modalità di attuazione erano chiaramente illustrate nei decreti di fine campagna pubblicati nel Journal officiel de la République française e riportati nei siti Internet dei servizi decentrati dello Stato, le autorità francesi ritengono che il dispositivo di rimborso non soddisfi i criteri di una misura di aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

(31)

Le autorità francesi segnalano infine che, per le campagne 2006/2007 e 2007/2008, sono stati concessi rimborsi della TFA con valutazione caso per caso anche ad allevatori il cui bestiame è stato interessato dalla febbre catarrale ovina.

V.   OSSERVAZIONI COMPLEMENTARI DELLE AUTORITÀ FRANCESI

(32)

Nella lettera trasmessa per posta elettronica del 18 febbraio 2013 (12) le autorità francesi, chiamate a dimostrare il rispetto dell'insieme delle norme sugli aiuti di Stato applicabili agli aiuti al prepensionamento e alla cessazione dell'attività, anche alla luce delle loro osservazioni successive all'avvio del procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del TFUE (13) e a seguito della riunione del 12 dicembre 2012, hanno fornito le seguenti precisazioni.

ACAL attribuiti nell'ambito delle cessazioni di attività per pensionamento

(33)

Secondo le autorità francesi, gli agricoltori hanno potuto beneficiare del dispositivo dell'ACAL per pensionamento a partire dalla campagna 2009-2010, a seguito dell'eliminazione del dispositivo nazionale di aiuto al prepensionamento. Le modalità di attuazione del dispositivo erano conformi alle disposizioni dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (14) e prevedevano in particolare la subordinazione della concessione di un aiuto alla cessazione di ogni attività agricola. Queste modalità sono state applicate anche nell'ambito del dispositivo dell'ACAL. In pratica, alcuni ispettori incaricati di controllare un campione di aziende, selezionate in base a un'analisi di rischio effettuata da FranceAgriMer, verificano sul posto il rispetto della cessazione di ogni attività agricola. La percentuale di controlli è conforme a quanto stabilito dalla normativa dell'Unione. Secondo le autorità francesi non sono state riscontrate irregolarità.

ACAL attribuiti nell'ambito degli aiuti per la chiusura di capacità di produzione, di trasformazione e di commercializzazione

(34)

Dopo aver ricordato che il dispositivo dell'ACAL può essere attivato quando il produttore abbandona una parte o la totalità della sua produzione lattiera - conformemente all'articolo 75, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 e al punto 144, lettera f), degli orientamenti 2007-2013 - e che nella maggior parte dei casi (80-90 % a seconda delle campagne) gli ACAL sono aiuti alla cessazione di ogni attività agricola, le autorità francesi analizzano il dispositivo alla luce delle diverse condizioni previste al punto 144 degli orientamenti 2007-2013 relativo agli aiuti per la chiusura di capacità.

(35)

Per sapere se l'aiuto è erogato nell'interesse generale di un settore in sovracapacità (punto 144, lettere a)-e), degli orientamenti 2007-2013), dopo aver rammentato le motivazioni di cui al considerando 26, le autorità francesi aggiungono che le circolari che disciplinano il dispositivo dell'ACAL sottolineano che una parte delle quote recuperate viene riversata nella riserva nazionale per essere ridistribuita nell'ambito delle normali assegnazioni di quote e che l'intento è quello di effettuare una ridistribuzione a vantaggio dei produttori che hanno la capacità di produrre oltre il proprio quantitativo di riferimento nazionale e di operare pertanto a favore della competitività dell'intero settore lattiero-caseario sostenendone la ristrutturazione economica. Le autorità francesi ribadiscono peraltro la richiesta di beneficiare del punto 144, lettera e), degli orientamenti 2007-2013, secondo cui i regimi di aiuti relativi ai settori soggetti a limitazioni o a quote di produzione verranno valutati caso per caso.

(36)

Per sapere se il beneficiario dell'aiuto fornisce una contropartita (punto 144, lettera f), degli orientamenti 2007-2013), le autorità francesi valutano, da un lato, il caso dei produttori di latte che commercializzano il proprio prodotto consegnandolo a una centrale del latte e, dall'altro, quello dei produttori che lo commercializzano direttamente al consumatore tramite la vendita diretta.

(37)

Nel caso dei produttori che commercializzano il proprio latte consegnandolo a una centrale, l'interessato s'impegna, in caso di cessazione di ogni attività, a interrompere completamente e definitivamente la consegna e la commercializzazione del latte o dei prodotti lattiero-caseari e a fornire un certificato di cessazione totale e definitiva entro 30 giorni dalla data di avvenuta cessazione e comunque non oltre il 31 marzo dell'anno N + 1 (dove N è l'anno di presentazione della domanda di aiuto alla cessazione). Deve inoltre impegnarsi a non richiedere più quote. In caso di cessazione parziale, l'interessato s'impegna a fornire le prove della chiusura di uno stabilimento (se in possesso di più stabilimenti) o a dimostrare un calo del volume massimo di produzione in proporzioni identiche a quelle della riduzione del volume di riferimento prevista per coloro che detengono un solo stabilimento. In tal senso, l'interessato deve essere in grado di presentare la notifica della quota stabilita dal suo acquirente per la campagna in corso, oltre alla notifica della nuova quota per la campagna successiva. Questo controllo resta valido sino a fine 2015, anno di abolizione delle quote. Inoltre, un produttore che abbia chiesto un'indennità di cessazione parziale non può più ottenere in futuro un'altra indennità di questo tipo. Qualora richieda e ottenga un'indennità di cessazione totale, le quote già indennizzate nell'ambito della cessazione parziale vengono considerate ai fini dei calcoli.

(38)

Nel caso dei produttori che commercializzano il proprio latte direttamente al consumatore finale, il produttore deve trasmettere una dichiarazione di sospensione della produzione per vendita diretta entro 30 giorni dalla data dell'avvenuta cessazione.

(39)

A prescindere dallo scenario previsto, FranceAgriMer controlla il rispetto delle dichiarazioni non solo a livello amministrativo, ma anche sul posto. In caso di irregolarità, le indennità indebitamente percepite vengono recuperate maggiorate dell'interesse al tasso legale e possono essere applicate sanzioni in virtù del codice penale.

(40)

Per quanto riguarda il principio secondo cui soltanto gli agricoltori che siano stati effettivamente produttori e soltanto capacità di produzione effettivamente in funzione possono essere oggetto di compensazione (punto 144, lettera g), degli orientamenti 2007-2013), le autorità francesi indicano che l'ACAL viene concesso soltanto ai produttori che esercitano un'attività di produzione.

(41)

Per quanto riguarda la limitazione secondo cui solo le aziende che rispettano norme minime obbligatorie possono beneficiare dell'aiuto e il principio dell'esclusione dei produttori per i quali la capacità di produzione sia già stata chiusa o la chiusura risulti inevitabile (punto 144, lettere i) e j), degli orientamenti 2007-2013), le autorità francesi sottolineano che il latte soddisfa obbligatoriamente i requisiti minimi di utilizzo da parte della latteria, nella misura in cui viene consegnato e pagato dopo le opportune analisi. Nessun produttore di latte si trova costretto a sospendere la propria produzione per il mancato rispetto delle norme minime. Le autorità francesi hanno inoltre spiegato che i produttori soggetti a procedura di risanamento o di liquidazione giudiziaria sono esclusi dal beneficio dell'aiuto, così come le imprese che, pur non oggetto di tali procedure, soddisfano gli altri criteri di definizione di un'impresa in difficoltà (problemi di liquidità, forte diminuzione del fatturato, livello crescente delle perdite, aumento dell'indebitamento e riduzione del valore delle attività).

(42)

Per quanto riguarda l'accessibilità del regime a tutti gli operatori economici del settore (punto 144, lettera k), degli orientamenti 2007-2013), le autorità francesi mettono in evidenza la trasparenza e la pubblicità del dispositivo, reso in tal modo accessibile a tutti. Le modalità relative all'accesso e all'attuazione del dispositivo dell'ACAL sono descritte nei vari decreti pubblicati a fine campagna nel Journal officiel de la République française, oltre che in diverse circolari.

(43)

Per quanto riguarda l'assenza di sovracompensazione della perdita del valore del capitale e del reddito futuro (punto 144, lettera l), degli orientamenti 2007-2013), la Francia sottolinea che il sistema di compensazione è decrescente in base ai volumi e al tempo. Viene inoltre costituito un quantitativo di riferimento individuale pari in media al 20 % dei quantitativi attribuiti nelle cinque campagne precedenti la domanda dell'ACAL e questa quota viene esclusa dal calcolo dell'indennità. Con questo sistema, l'ammontare dell'indennità non supera il valore della quota stimata dalla Commissione per la Francia. Questa motivazione è corroborata da alcune cifre, che mostrano che nel 2012 il valore della quota francese stimato dalla Commissione era di 200 EUR/1 000 litri, mentre il valore calcolato in base ai sistemi utilizzati in Francia era di 90 EUR/1 000 litri, valore usato come base per il calcolo della compensazione.

(44)

Per quanto riguarda la contropartita fornita dal settore (punto 144, lettera m), degli orientamenti 2007-2013), le autorità francesi indicano che il dispositivo dell'ACAL è finanziato essenzialmente con gli introiti del sistema TSST istituito in virtù dell'articolo 75, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 1234/2007 e che consente ai produttori di acquistare quote a pagamento. Il resto del finanziamento è garantito da fondi pubblici o privati (Stato, enti territoriali o associazioni interprofessionali).

(45)

In merito all'applicazione del punto 144, lettera n), degli orientamenti 2007-2013, in virtù del quale, se uno Stato membro adotta un regime di aiuti a favore della chiusura di capacità di produzione, esso deve impegnarsi a non concedere aiuti per la creazione di nuove capacità produttive nello stesso settore per cinque anni dal termine del programma di chiusura di capacità produttive, le autorità francesi sottolineano che il dispositivo dell'ACAL mira a ristrutturare il settore conformemente alla possibilità fornita dal regolamento (CE) n. 1234/2007, che le quote liberate nell'ambito dell'ACAL sono disponibili per altri produttori e che la compatibilità di questo dispositivo previsto dal suddetto regolamento deve pertanto essere oggetto di interpretazione da parte della Commissione.

Altre considerazioni

(46)

Nel fax del 15 gennaio 2013 la Commissione ha sottolineato che i produttori pagavano l'imposta agli acquirenti, ma che agli acquirenti venivano effettuati anche i rimborsi previsti dai decreti che avevano istituito l'imposta. La Commissione ha pertanto chiesto alle autorità francesi di dimostrare che gli acquirenti restituissero ai produttori le somme rimborsate.

(47)

Nella lettera inviata per posta elettronica il 18 febbraio 2013, le autorità francesi precisano che gli importi relativi agli eventuali rimborsi dovuti ai produttori che hanno superato il proprio quantitativo di riferimento vengono trattenuti alla fonte e quindi detratti direttamente dall'ammontare dell'imposta stabilito a fine campagna, e che questo meccanismo di restituzione mediante detrazione dall'imposta dovuta dal produttore eccedente rientra tra gli obblighi degli acquirenti riconosciuti in virtù degli articoli 65 e 85 del regolamento (CE) n. 1234/2007 modificato. Gli acquirenti sono inoltre tenuti a rendere conto dei rimborsi in virtù del codice rurale e della pesca marittima.

(48)

In merito alla soglia di rimborso (15), le autorità francesi confermano che le percentuali previste (1 e 2 %) sono applicabili a tutti i produttori che abbiano superato la propria quota individuale, con una percentuale identica per tutta la campagna considerata.

(49)

Per quanto riguarda la determinazione dei quantitativi che danno diritto al rimborso (16), le autorità francesi spiegano che il meccanismo è stato pensato per adeguare la filiera francese alla soppressione delle quote. L'obiettivo è di mantenere a livelli regolari il gettito dell'imposta sulle eccedenze concedendo un rimborso ai piccoli produttori in situazione di fragilità (il 15 % dei produttori costituisce il 10 % della quota nazionale). Sempre secondo le autorità francesi, questo meccanismo è conforme ai principi di progressività che sovrintendono l'istituzione di sistemi di imposte cui fa riferimento il punto 24 della comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese (17). Al fine di evitare gli effetti soglia, è stato inoltre istituito un meccanismo di rimborso complementare per i produttori che non possono beneficiare del rimborso destinato ai «piccoli produttori», ma che si trovano comunque in una situazione precaria considerando il quantitativo di riferimento detenuto.

(50)

Nella lettera del 20 gennaio 2017, le autorità francesi hanno precisato che i rimborsi di cui al considerando 16, secondo e terzo trattino, sono stati inseriti in un regime de minimis conforme alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione (18), dal momento che all'epoca questi rimborsi sono stati concessi nelle condizioni previste dal suddetto regolamento, applicabile retroattivamente.

(51)

Infine, per quanto riguarda la compensazione delle perdite dovute alla febbre catarrale ovina, la Francia spiega che questa malattia ha determinato un cambiamento di comportamento in alcuni produttori i quali, vedendo ridurre i propri margini lordi e dovendo far fronte a difficoltà legate tra l'altro al divieto di far uscire il bestiame, hanno compensato questi margini con una produzione in eccesso rispetto alla propria quota. Per far fronte a tale situazione è stato istituito un dispositivo di rimborso del prelievo applicabile nell'ambito del dispositivo nazionale TFA oppure in virtù dell'articolo 84, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 in caso di superamento della quota nazionale di cui all'articolo 78 del suddetto regolamento. Sono di seguito indicate le proporzioni raggiunte dal rimborso:

nella campagna 2006-2007, il rimborso è stato del 5 % della quota nella zona soggetta a divieto e del 2,5 % nelle altre zone regolamentate, caratterizzate da perdite inferiori;

nella campagna 2007-2008, il rimborso massimo è stato di 10 000 litri (pari al 4 % della quota media), indipendentemente dalla zona considerata.

(52)

Secondo le autorità francesi, in assenza di superamento della quota nazionale, il sistema di rimborso è conforme all'insieme delle disposizioni contenute nel sottocapitolo V.B.4 degli orientamenti 2007-2013 e alle condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione (19). Le autorità francesi sottolineano in particolare i seguenti punti:

gli aiuti sono stati concessi ad agricoltori (punti 131, 132, lettera e), e 137 degli orientamenti 2007-2013);

il rimborso destinato a compensare le perdite subite dagli agricoltori beneficiari rientra nell'ambito dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE (punto 132, lettera a), degli orientamenti 2007-2013 e articolo 10, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1857/2006);

la misura di rimborso è stata istituita in base alle disposizioni unionali (direttiva 2000/75/CE del Consiglio (20)) e nazionali (articolo L 221-1 del codice rurale e della pesca marittima francese) per contrastare la malattia in questione (programmi d'azione), a dimostrazione della preoccupazione delle autorità pubbliche per questo episodio sanitario (punto 132, lettera b), degli orientamenti 2007-2013 e articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1857/2006);

la misura di rimborso ha come obiettivo la compensazione in virtù delle varie misure raccomandate o ordinate dalle autorità competenti (punto 132, lettera c), degli orientamenti 2007-2013) e in particolare delle misure di restrizione o di divieto della circolazione degli animali;

il comportamento dell'agricoltore non ha contribuito ad aggravare il rischio di epizoozia (punto 132, lettera d), degli orientamenti 2007-2013);

non vi è rischio di sovracompensazione (punto 136 degli orientamenti 2007-2013), trattandosi dell'unico dispositivo relativo all'epizoozia, il che esclude di fatto il rischio di cumulo.

VI.   VALUTAZIONE

Campo d'applicazione

(53)

Poiché durante l'avvio del procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del TFUE (cfr. paragrafi 24 e 25 della decisione di avvio) è stato dimostrato che l'imposta prelevata non era un'imposta con destinazione specifica ai sensi della giurisprudenza, la presente analisi riguarderà due ambiti indipendenti: quello dei rimborsi d'imposta di cui al considerando 16 e quello degli ACAL finanziati fino alla campagna 2011/2012, tenendo conto del fatto che il 15 maggio 2013 la Commissione ha approvato un regime di aiuto alla cessazione dell'attività lattiera per le campagne 2012/2013 e 2013/2014 (21).

(54)

La presente analisi non riguarderà gli aiuti alla distruzione del latte contaminato da PCB, dal momento che la Francia ha fornito a tale proposito alcune precisazioni sull'esatta applicazione dei pertinenti regolamenti de minimis  (22); inoltre, dal momento che gli aiuti conformi alle condizioni di questi regolamenti possono, in virtù di questi ultimi, non essere considerati aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, la Commissione non dovrà più pronunciarsi su tali aiuti. L'analisi non riguarderà nemmeno gli aiuti compensativi legati alla febbre catarrale ovina.

Esistenza di un aiuto di Stato

(55)

Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, «[s]alvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».

(56)

La qualifica come aiuto di Stato di una misura ai sensi di tale disposizione necessita pertanto il rispetto delle seguenti condizioni cumulative: i) la misura deve essere imputabile allo Stato e finanziata mediante risorse statali; ii) deve conferire un vantaggio al suo beneficiario; iii) questo vantaggio deve essere selettivo, e iv) la misura deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza e incidere sugli scambi tra Stati membri. Nella fattispecie, considerato il campo di applicazione definito ai paragrafi 53 e 54, tale qualifica deve essere valutata per i rimborsi di cui al considerando 16 e per gli ACAL.

(57)

Per quanto riguarda i rimborsi di cui al considerando 16, secondo e terzo trattino, la Commissione osserva che le autorità francesi hanno posto tali rimborsi in un regime de minimis conforme alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, applicabile retroattivamente. Questi rimborsi non costituiscono pertanto aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

(58)

Per quanto riguarda il rimborso di cui al considerando 16, primo trattino, nell'ambito della decisione di avvio del procedimento di indagine formale la Commissione aveva stimato, in base alle informazioni in suo possesso, che tale rimborso (che rientrava tra gli sgravi oggetto della suddetta decisione) contenesse un elemento di aiuto, essendo finanziato dallo Stato che, nel concederlo, si privava di risorse. Inoltre questo rimborso favoriva talune imprese (le imprese lattiero-casearie che ne beneficiavano e che erano pertanto sollevate da un onere finanziario che le altre imprese assoggettate del settore dovevano invece sostenere) ed era tale da falsare la concorrenza e da incidere sugli scambi tra Stati membri, considerata la rilevanza della Francia nel mercato in questione. La Commissione aveva inoltre precisato che era allora impossibile stabilire se l'esistenza e la modulazione del rimborso fossero giustificate dalla logica del sistema fiscale in vigore e aveva sottolineato che la facoltà delle autorità pubbliche di modulare il rimborso sembrava dimostrare l'esistenza di un trattamento discrezionale di operatori economici esercitato al di fuori della semplice gestione del gettito fiscale. Infine, nulla stava a indicare che l'equivalente sovvenzione degli sgravi fiscali potesse rientrare nell'ambito di un regime de minimis che permettesse di ritenere che gli aiuti di importo ridotto non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

(59)

Per valutare la pertinenza della motivazione addotta dalle autorità francesi, secondo cui il rimborso non costituiva un trattamento preferenziale di una categoria di operatori, è opportuno stabilire un sistema di riferimento che consenta di verificare se la misura presenta un carattere selettivo, ossia in altre parole se essa ha favorito taluni produttori rispetto ad altri che si trovano in una situazione fattuale e giuridica identica. Nella fattispecie, il sistema in questione è quello applicato ai produttori che hanno prodotto in eccesso rispetto alla propria quota (tutti i produttori appartenenti a questa categoria si trovavano in una situazione fattuale e giuridica identica, essendo assoggettati all'imposta; i produttori che non hanno superato la propria quota non si trovano invece nella stessa situazione fattuale e giuridica, e questo non solo perché sono rimasti nei limiti della propria quota, ma anche perché non sono stati assoggettati all'imposta).

(60)

Alla luce delle informazioni fornite dalle autorità francesi, la Commissione osserva che il rimborso è stato concesso in modo non discriminatorio a tutti i produttori che hanno superato la propria quota e che il rimborso è stato modulato da una campagna all'altra e non tra produttori beneficiari nel corso di una stessa campagna. In tal senso, il decreto del 17 agosto 2010 (23) prevedeva un rimborso dell'imposta sull'1 % della quota per tutti i produttori con superamento della quota, mentre il decreto del 16 agosto 2011 (24) prevedeva un rimborso dell'imposta sul 2 % della quota, anche in questo caso per tutti i produttori che avevano prodotto in eccesso rispetto alla propria quota. La Commissione osserva inoltre che il sistema costituisce una penalizzazione, essendo applicabile solo in caso di superamento della quota. Dal momento che questa penalizzazione riguarda tutti i produttori che si trovano nella medesima situazione fattuale e giuridica, il rimborso applicato in modo uniforme non favorisce nessuno di essi e non è pertanto selettivo. Di conseguenza, il rimborso non soddisfa uno dei criteri dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE; pertanto, anche senza procedere all'analisi degli altri criteri del suddetto articolo 107, paragrafo 1, è possibile considerare che esso non costituisce un aiuto di Stato.

(61)

Per quanto riguarda gli ACAL, essi conferiscono un vantaggio ai loro beneficiari nella misura in cui questi possono disporre, contrariamente ai loro concorrenti, di risorse per finanziare altre attività legate all'agricoltura. Questo vantaggio è concesso mediante risorse statali (gettito dell'imposta e risorse complementari delle autorità pubbliche – cfr. considerando 11 della decisione di avvio del procedimento di indagine formale) e favorisce talune imprese (quelle operanti nel settore della produzione lattiera). Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, il semplice fatto che la competitività di un'impresa sia rafforzata rispetto ad altre imprese concorrenti, ottenendo un vantaggio economico che non avrebbe ricevuto altrimenti nel normale esercizio della sua attività, indica che esiste un rischio di distorsione della concorrenza (25).

(62)

Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, gli aiuti di Stato sembrano pregiudicare gli scambi tra gli Stati membri, quando l'impresa è attiva su un mercato operante all'interno dell'UE (26). Nella fattispecie, i beneficiari dell'aiuto operano nel mercato dei prodotti lattiero-caseari soggetto a scambi intra-UE (27). Il settore interessato è aperto alla concorrenza a livello dell'UE ed è quindi sensibile a qualsiasi misura adottata a favore della produzione in uno o più Stati membri. Questo significa che gli ACAL sono tali da comportare una distorsione di concorrenza e da incidere sugli scambi fra Stati membri.

(63)

Alla luce di quanto precede, le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE sono soddisfatte. È quindi possibile concludere che gli ACAL costituiscono un aiuto di Stato ai sensi del suddetto articolo. L'aiuto può essere considerato compatibile con il mercato interno unicamente se è ammesso a beneficiare di una delle deroghe previste dal TFUE.

(64)

Nella fattispecie, considerata la natura degli ACAL, l'unica deroga che potrebbe essere invocata è quella di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE che prevede che possono considerarsi compatibili con il mercato comune «gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse».

(65)

Dal momento che gli ACAL non sono stati notificati alla Commissione, l'applicabilità della deroga di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE deve essere analizzata alla luce delle norme sugli aiuti di Stato applicabili al momento della loro concessione. Stando alle informazioni fornite dalle autorità francesi, esistevano due tipi di ACAL: gli aiuti al pensionamento e gli aiuti per la chiusura di capacità. Le indicazioni fornite al considerando 33 mostrano che gli ACAL concessi sotto forma di aiuti al pensionamento sono subentrati al dispositivo nazionale di aiuto al prepensionamento finanziato nell'ambito della politica di sviluppo rurale a partire dalla campagna 2009-2010. I criteri di compatibilità degli aiuti da prendere in considerazione sono pertanto quelli degli orientamenti 2007-2013. Per quanto riguarda gli aiuti per la chiusura di capacità, la tabella di cui al considerando 21 mostra che sono stati versati aiuti per la campagna 2006-2007. Tuttavia, le disposizioni del decreto che disciplina gli aiuti (28) mostrano che le prime decisioni di concessione sono state adottate con ogni probabilità nel 2007, ovvero dopo la data di inizio di applicazione degli orientamenti 2007-2013. Saranno quindi questi orientamenti a fungere da riferimento per l'analisi della compatibilità degli aiuti in questione.

Aiuti al pensionamento

(66)

Il punto 85 degli orientamenti 2007-2013 indica che gli aiuti devono essere riservati alla produzione primaria (agricoltori), mentre il punto 87 prevede che la Commissione dichiari compatibili con il disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato (ora articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE) gli aiuti di Stato a favore del prepensionamento se soddisfano le condizioni di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1698/2005. Il punto 88 dei suddetti orientamenti impone inoltre la cessazione permanente e definitiva di ogni attività agricola a fini commerciali.

(67)

Nella fattispecie, alla luce del considerando 33, la Commissione osserva che solo alcuni agricoltori hanno beneficiato degli ACAL sotto forma di aiuti al pensionamento, che il dispositivo di prepensionamento attuato in Francia è stato approvato nell'ambito della politica di sviluppo rurale, ossia, in particolare, perché era conforme al disposto dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1698/2005, e che le condizioni che hanno presieduto alla sua approvazione, compresa la cessazione di qualsiasi attività agricola, sono state rispettate al momento della concessione degli ACAL.

(68)

Alla luce di quanto precede, la Commissione conclude che le disposizioni degli orientamenti 2007-2013 relative agli aiuti al prepensionamento o alla cessazione di attività agricole sono state rispettate.

Aiuti alla cessazione di attività

(69)

Gli orientamenti del 2007-2013 stabiliscono le pertinenti condizioni di compatibilità di seguito indicate:

l'aiuto deve essere erogato nell'interesse dell'intero settore (punto 144, lettera a)];

in caso di sovracapacità, gli aiuti devono far parte di un programma di ristrutturazione che abbia fissato obiettivi e un calendario specifico, le domande devono essere presentate in un periodo non superiore a sei mesi e la chiusura di capacità deve avvenire entro altri dodici mesi (punto 144, lettere b) e c)];

nessun aiuto deve interferire con i meccanismi delle organizzazioni comuni di mercato e i regimi di aiuto relativi ai settori soggetti a limitazioni o a quote di produzione sono valutati caso per caso (punto 144, lettera e)];

il beneficiario dell'aiuto deve fornire una contropartita, che di norma consiste nella decisione definitiva ed irrevocabile di smantellamento o di porre fine irrevocabilmente alla capacità di produzione di cui trattasi; ciò comporta la cessazione definitiva della produzione da parte dell'impresa o, nel caso di un'azienda che opera in più siti di produzione, la chiusura di un determinato sito di produzione. Il beneficiario deve fornire impegni giuridicamente vincolanti che la cessazione è definitiva e irreversibile e che non riaprirà la stessa attività altrove. Tali impegni devono essere vincolanti anche per eventuali futuri acquirenti dello stabilimento di cui trattasi (punto 144, lettera f)];

possono accedere ai regimi di aiuto per la chiusura di capacità di produzione soltanto gli agricoltori che siano stati effettivamente produttori nei cinque anni precedenti la chiusura e soltanto capacità di produzione effettivamente e permanentemente in funzione nei cinque anni precedenti la chiusura (punto 144, lettera g)];

sono ammissibili soltanto le aziende che rispettano le norme minime obbligatorie (punto 144, lettera i)];

si deve escludere la possibilità che l'aiuto sia erogato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (punto 144, lettera j)];

il regime deve essere accessibile, alle medesime condizioni, a tutti gli operatori economici del settore (punto 144, lettera k)];

l'importo degli aiuti deve essere tassativamente limitato al compenso per la perdita di valore degli attivi, più un incentivo pari al massimo al 20 % del valore di detti attivi (punto 144, lettera l)];

almeno la metà dei costi relativi a questi aiuti dovrebbe essere sostenuta dal settore medesimo (punto 144, lettera m)];

non devono essere concessi aiuti per la creazione di nuove capacità produttive nello stesso settore per cinque anni dal termine del programma di chiusura di capacità produttive (punto 144, lettera n)].

(70)

Dal momento che il punto 11 degli orientamenti 2007-2013 prevede che l'applicazione degli articoli 107, 108 e 109 del TFUE ai settori disciplinati da organizzazioni comuni di mercato sia subordinata alle disposizioni stabilite nei regolamenti interessati, la prima condizione di cui si dovrà analizzare il rispetto riguarda l'assenza di interferenza con l'organizzazione comune dei mercati.

(71)

L'articolo 75 del regolamento (UE) n. 1234/2007 dispone quanto segue:

«1.   Per portare a termine la ristrutturazione della produzione lattiera o per migliorare l'ambiente, gli Stati membri possono, secondo modalità che essi definiscono tenendo conto degli interessi legittimi delle parti:

a)

accordare ai produttori che si impegnano ad abbandonare definitivamente una parte o la totalità della loro produzione lattiera un'indennità, versata in una o più rate annuali, e alimentare la riserva nazionale con le quote individuali così liberate;

b)

stabilire, in base a criteri obiettivi, le condizioni alle quali i produttori possono ottenere, all'inizio di un periodo di dodici mesi, dietro preventivo pagamento, la riassegnazione, da parte dell'autorità competente o dell'organismo da essa designato, di quote individuali liberate definitivamente alla fine del precedente periodo di dodici mesi da altri produttori dietro versamento, in una o più rate annuali, di un'indennità pari al pagamento anzidetto;

[…]».

(72)

Dal momento che il suddetto articolo 75 descrive con precisione i meccanismi relativi al dispositivo dell'ACAL introdotto dalla Francia e che lascia agli Stati membri la libertà di adottare le modalità di attuazione del dispositivo di aiuto alla cessazione di attività, la Commissione conclude che il dispositivo dell'ACAL non interferisce con l'organizzazione comune dei mercati, né ne ostacola il corretto funzionamento.

(73)

Per quanto riguarda l'interesse che l'aiuto deve avere per l'intero settore, nel caso di specie non può essere invocata l'assenza di sovracapacità, come indicato al considerando 72, e l'aiuto non è nemmeno legato a imperativi di salute o di tutela dell'ambiente. Tuttavia questi non sono gli unici criteri possibili (la loro presenza basta a giustificare l'interesse dell'aiuto, ma questo non significa che altri criteri non possano essere presi in considerazione) e la Commissione osserva nella fattispecie che le argomentazioni addotte dalle autorità francesi (29) sono valide non solo perché la concessione dell'aiuto consente effettivamente di individuare possibilità produttive ridistribuite nell'ottica del miglioramento della competitività delle imprese in un regime di quote, ma anche perché il meccanismo utilizzato corrisponde a quello applicato nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati interessata.

(74)

Per quanto riguarda l'esistenza di un programma di ristrutturazione dotato di obiettivi e di un calendario specifico quando il settore è in sovracapacità, la Commissione osserva che i criteri enunciati sono soddisfatti per i seguenti motivi:

il settore può essere considerato in sovracapacità: il regime delle quote latte previsto dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (e, ancor prima, dal regolamento (CE) n. 1788/2003) ha come principale obiettivo di ridurre il divario tra l'offerta e la domanda nel relativo mercato e le conseguenti eccedenze strutturali, conseguendo in tal modo un migliore equilibrio del mercato (cfr. considerando 36 del regolamento (CE) n. 1234/2007 e considerando 3 del regolamento (CE) n. 1788/2003);

la concessione di ACAL rientra in un dispositivo che mira a ristrutturare la produzione, consentendo agli agricoltori che lo desiderano di ritirarsi dal settore e di rendere nuovamente disponibili i quantitativi che essi erano in grado di produrre;

per quanto riguarda il calendario, i decreti sul dispositivo dell'ACAL prevedono un periodo di presentazione delle domande inferiore a sei mesi e un termine per la cessazione dell'attività (che nella fattispecie equivale a una chiusura di capacità, in quanto la quota viene ritirata all'interessato) inferiore a un anno. Ad esempio, il decreto del 23 giugno 2009, che disciplina il dispositivo dell'ACAL per la campagna 2009-2010, prevede che le domande di aiuto siano presentate entro il 31 agosto 2009 e che la cessazione dell'attività avvenga non oltre il 31 marzo 2010; i decreti relativi alle altre campagne fanno riferimento alle stesse tempistiche, con variazioni in base alla data di adozione del decreto ma sempre nei limiti prescritti dagli orientamenti 2007-2013.

(75)

Per quanto riguarda la contropartita da fornire, alla luce dei paragrafi 36, 37 e 38, la Commissione osserva che, per ottenere l'aiuto, il beneficiario deve abbandonare definitivamente una parte o la totalità della quota latte. Benché il punto 144, lettera f), degli orientamenti indichi che la contropartita consiste di norma nella cessazione definitiva della produzione da parte dell'impresa, è opportuno ricordare che, nella fattispecie, la cessazione parziale della capacità produttiva era prevista dal regime delle quote disciplinato dal regolamento (CE) n. 1234/2007. In tale contesto, la cessazione parziale può essere considerata una contropartita sufficiente fornita dal beneficiario. In questo caso, l'abbandono di quote può essere inoltre assimilato alla chiusura effettiva di uno stabilimento. Quanto agli impegni da assumere, il candidato beneficiario è tenuto a presentare un certificato attestante l'abbandono definitivo della propria produzione e a rinunciare a qualsiasi richiesta di nuove quote in futuro. In caso di cessazione parziale, le dichiarazioni da consegnare all'acquirente da un anno all'altro attestano la riduzione effettiva della produzione. Il criterio della contropartita è pertanto soddisfatto.

(76)

Per quanto riguarda il criterio dell'ammissibilità legato all'esercizio dell'attività e all'utilizzo della capacità produttiva nei cinque anni precedenti la chiusura di capacità, la Commissione osserva, come indicato dalle autorità francesi (30), che per poter fruire dell'aiuto i beneficiari devono esercitare effettivamente l'attività produttiva e utilizzare quindi la propria quota. Benché i decreti che disciplinano il dispositivo dell'ACAL non contengano nessun riferimento al periodo di cinque anni di cui al punto 144, lettera g), degli orientamenti, il rispetto di tale periodo è attestato dalle modalità di calcolo dell'aiuto stesso in quanto, come indicato al considerando 43, il quantitativo di riferimento individuale è costituito in media dal 20 % dei quantitativi assegnati nelle cinque campagne precedenti la domanda dell'ACAL, il che dimostra l'attività di produzione esercitata nel suddetto periodo. La Commissione ritiene pertanto soddisfatto il criterio della durata dell'attività. Poiché è opportuno valutare caso per caso gli aiuti applicabili a settori soggetti a limitazioni o a quote di produzione, la Commissione sottolinea inoltre che le disposizioni del regolamento (CE) n. 1788/2003 e del regolamento (CE) n. 1234/2007 non contengono nessuna indicazione sulla necessità di conformarsi a questo criterio dei cinque anni.

(77)

Per quanto riguarda il rispetto delle norme, le spiegazioni fornite dalle autorità francesi (31) dimostrano a sufficienza che il criterio è soddisfatto.

(78)

Per quanto riguarda la possibilità di escludere le imprese in difficoltà dal beneficio degli aiuti, la Commissione osserva che i criteri elencati al considerando 41 corrispondono a quelli della definizione di un'impresa in difficoltà di cui al punto 10, lettera c), e al punto 11 degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (32) del 2004, applicabili al momento della concessione degli aiuti in questione. La Commissione ritiene pertanto soddisfatto il criterio dell'esclusione delle imprese in difficoltà.

(79)

Per quanto riguarda l'accessibilità del regime a tutti gli operatori del settore, la Commissione osserva che le uniche esclusioni presenti nel dispositivo dell'ACAL riguardano i produttori che violano la legislazione applicabile, ad esempio in materia ambientale o di messa a norma. Dal momento che tutti coloro che rispettano la legislazione possono accedere al regime, la Commissione ritiene soddisfatto il criterio dell'accessibilità generale al dispositivo.

(80)

Per quanto riguarda la limitazione dell'aiuto al compenso per la perdita di valore degli attivi, più un incentivo pari al massimo al 20 % del valore di detti attivi, la Commissione conclude che non v'è sovracompensazione del valore reale della quota, considerando le indicazioni numeriche di cui al considerando 43 e soprattutto il fatto che una delle componenti dei quantitativi individuali pari al 20 % di quest'ultimi è automaticamente esclusa dalla base di calcolo dell'aiuto.

(81)

Per quanto riguarda il criterio che prevede che almeno la metà dei costi relativi agli aiuti sia sostenuta dal settore medesimo, la Commissione osserva, alla lettura della tabella di cui al considerando 21 e delle spiegazioni fornite dalle autorità francesi (33), che gli aiuti sono finanziati in gran parte dal sistema TSST, nel quale sono i produttori ad alimentare il dispositivo acquistando quote. In particolare, il rapporto tra le somme provenienti dal TSST e quelle derivanti dalle altre fonti di finanziamento mostra che il TSST (in altre parole, i produttori) contribuisce al finanziamento degli ACAL per oltre il 50 %. La Commissione considera pertanto soddisfatto il criterio che prevede che almeno la metà dei costi sia sostenuta dal settore medesimo.

(82)

Infine, per quanto riguarda il divieto di creare nuove capacità produttive nello stesso settore per cinque anni dal termine del programma di chiusura di capacità produttive, la Commissione osserva che questo criterio non è nella fattispecie rilevante. L'obiettivo del dispositivo dell'ACAL non è infatti quello di garantire una riduzione netta della capacità produttiva nel settore lattiero-caseario a livello nazionale, bensì quello di ristrutturare la produzione nell'ambito della quota nazionale, conformemente all'articolo 75 del regolamento (CE) n. 1234/2007 (34).

VII.   CONCLUSIONE

(83)

La Commissione osserva che i rimborsi di cui al considerando 16 non comportano nessun elemento di aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

(84)

La Commissione osserva inoltre che gli ACAL sono stati concessi nel rispetto degli orientamenti 2007-2013 e che essi possono quindi essere dichiarati compatibili con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, pur essendo stati attuati illegalmente, in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I rimborsi relativi all'imposta istituita dall'articolo 25 della legge n. 2005-1720 del 30 dicembre 2005 a favore dell'istituto nazionale dei prodotti dell'agricoltura e del mare (FranceAgriMer) non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Articolo 2

Gli aiuti alla cessazione dell'attività lattiera («ACAL») finanziati dall'inizio della campagna 2006/2007 sino alla fine della campagna 2011/2012 costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Tali aiuti sono compatibili con il mercato interno in virtù dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Articolo 3

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2017

Per la Commissione

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)  Lettera SG-Greffe(2012) D/15827.

(2)  GU C 361 del 22.11.2012, pag. 10.

(3)  Regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 123).

(4)  Questo termine comprende anche gli sgravi fiscali menzionati nella decisione di avvio.

(5)  In realtà, secondo le informazioni fornite dalle autorità francesi, il rimborso non viene calcolato sulla quota, ma sul quantitativo in eccedenza rispetto alla quota (cfr. punto 29).

(6)  Sistema di acquisto di quote.

(7)  Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis») (GU L 379 del 28.12.2006, pag. 5).

(8)  Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

(9)  GU C 319 del 27.12.2006, pag. 1.

(10)  Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli (GU L 337 del 21.12.2007, pag. 35).

(11)  Sentenza della Corte di giustizia del 26 settembre 1996, Francia/Commissione, C-241/94, ECLI: EU:C:1996:353.

(12)  Cfr. il paragrafo 13.

(13)  Cfr. il paragrafo 25.

(14)  Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1).

(15)  Cfr. il paragrafo 29.

(16)  Cfr. il paragrafo 16, secondo e terzo trattino.

(17)  GU C 384 del 10.12.1998, pag. 3.

(18)  Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 9).

(19)  Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 (GU L 358 del 16.12.2006, pag. 3).

(20)  Direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74).

(21)  Aiuto di Stato SA.36009 – Francia, aiuto alla cessazione di attività lattiera (documento C(2013)2762 def. del 15 maggio 2013).

(22)  Cfr. il paragrafo 27.

(23)  Cfr. il paragrafo 16.

(24)  Decreto del 16 agosto 2010 relativo alla riscossione di un'imposta a carico degli acquirenti e dei produttori di latte che hanno superato la propria quota individuale di consegna per la campagna 2010-2011 (decreto di fine campagna consegne).

(25)  Sentenza della Corte del 17 settembre 1980, Philip Morris Holland BV/Commissione delle Comunità europee, 730/79, ECLI:EU:C:1980:209.

(26)  Cfr. in particolare la sentenza della Corte del 13 luglio 1988, Repubblica francese/Commissione delle Comunità europee, C-102/87, ECLI:EU:C:1988:391.

(27)  Nel 2011, anno compreso nel periodo in cui sono stati versati gli aiuti, la Francia era il secondo produttore di latte dell'Unione, con una produzione di 25,27 milioni di tonnellate in un mercato in cui gli scambi intra-UE ammontavano a circa 14 milioni di tonnellate, sia in importazione che in esportazione.

(28)  Decreto del 28 agosto 2006 relativo alla concessione di un'indennità per l'abbandono totale o parziale della produzione lattiera e per l'attuazione di un dispositivo specifico di trasferimento di quantitativi di riferimento per la campagna 2006-2007.

(29)  Cfr. il paragrafo 35.

(30)  Cfr. il paragrafo 40.

(31)  Cfr. il paragrafo 41.

(32)  GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2. La durata di validità di questi orientamenti, inizialmente prevista fino al 9 ottobre 2009, è stata prorogata una prima volta fino al 9 ottobre 2012 (comunicazione della Commissione relativa alla proroga degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà - GU C 156 del 9.7.2009, pag. 3), poi una seconda volta (comunicazione della Commissione relativa alla proroga dell'applicazione degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà del 1o ottobre 2004 - GU C 296 del 2.10.2012, pag. 3), prima di essere sostituita da nuove norme applicabili dal 1o agosto 2014 (comunicazione della Commissione – Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà - GU C 249 del 31.7.2014, pag. 1).

(33)  Cfr. il paragrafo 44.

(34)  Cfr. aiuto di Stato SA.36009 – Francia, aiuto alla cessazione di attività lattiera.


8.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 65/43


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/342 DELLA COMMISSIONE

del 7 marzo 2018

che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri

[notificata con il numero C(2018) 1509]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione (3) è stata adottata in seguito alla comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 in vari Stati membri («gli Stati membri interessati») e all'istituzione di zone di protezione e sorveglianza da parte delle autorità competenti degli Stati membri interessati in conformità all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE del Consiglio (4).

(2)

La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 stabilisce che le zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti degli Stati membri interessati in conformità alla direttiva 2005/94/CE devono comprendere almeno le zone elencate come zone di protezione e sorveglianza nell'allegato di tale decisione di esecuzione. Essa stabilisce inoltre che le misure da applicare nelle zone di protezione e sorveglianza, come previsto all'articolo 29, paragrafo 1, e all'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE, devono essere mantenute almeno fino alle date stabilite per tali zone nell'allegato di detta decisione di esecuzione.

(3)

Dalla data della sua adozione la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stata modificata diverse volte per tenere conto degli sviluppi della situazione epidemiologica dell'influenza aviaria nell'Unione. In particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stata modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/696 della Commissione (5), al fine di stabilire norme concernenti la spedizione di pulcini di un giorno dalle zone elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247. Tale modifica ha tenuto conto del fatto che i pulcini di un giorno presentano un rischio molto basso di diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità rispetto ad altri prodotti avicoli.

(4)

La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stata successivamente modificata anche dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/1841 della Commissione (6), allo scopo di rafforzare le misure di lotta contro la malattia applicabili in caso di un maggiore rischio di diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità. Di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 prevede ora l'istituzione a livello dell'Unione, a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 2005/94/CE, di ulteriori zone di restrizione negli Stati membri interessati in seguito alla comparsa di uno o più focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità, e dispone la durata delle misure da applicare in tali zone. La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 stabilisce attualmente anche norme relative alla spedizione in altri Stati membri di pollame vivo, pulcini di un giorno e uova da cova dalle ulteriori zone di restrizione, nel rispetto di determinate condizioni.

(5)

Anche l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stato ripetutamente modificato, principalmente per tenere conto delle modifiche dei confini delle zone di protezione e sorveglianza istituite dagli Stati membri interessati in conformità alla direttiva 2005/94/CE.

(6)

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stato modificato da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/314 della Commissione (7) a seguito della notifica, da parte dei Paesi Bassi, della comparsa di un nuovo focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel loro territorio, nella provincia di Groningen. I Paesi Bassi hanno anche comunicato alla Commissione di aver debitamente adottato, in seguito alla comparsa di questo focolaio, le misure necessarie prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, comprendenti l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza intorno all'azienda avicola infetta.

(7)

Dalla data in cui è stata apportata l'ultima modifica alla decisione di esecuzione (UE) 2017/247 con la decisione di esecuzione (UE) 2018/314, la Bulgaria ha notificato alla Commissione un nuovo focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in un'azienda avicola situata nel suo territorio, nella regione Dobrich. Anche l'Italia ha notificato alla Commissione la comparsa di un nuovo focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 nel suo territorio, nella regione Lombardia.

(8)

La Bulgaria e l'Italia hanno inoltre comunicato alla Commissione di aver adottato, in seguito alla recente comparsa questi focolai, le misure necessarie prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, comprendenti l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza intorno alle aziende avicole infette di tali Stati membri.

(9)

La Commissione ha esaminato tali misure in collaborazione con la Bulgaria e l'Italia e ha potuto accertare che i confini delle zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti bulgare e italiane si trovano a una distanza sufficiente dalle aziende avicole in cui è stata confermata la comparsa dei focolai.

(10)

Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario descrivere rapidamente a livello di Unione, in collaborazione con la Bulgaria e l'Italia, le zone di protezione e sorveglianza istituite in tali Stati membri, in conformità alla direttiva 2005/94/CE, in seguito alla recente comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel loro territorio.

(11)

La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 dovrebbe quindi essere aggiornata per tener conto della nuova situazione epidemiologica relativa all'influenza aviaria ad alta patogenicità in Bulgaria e Italia. In particolare, le zone di protezione e sorveglianza della Bulgaria e dell'Italia, attualmente soggette a restrizioni in conformità alla direttiva 2005/94/CE, dovrebbero essere elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247.

(12)

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 dovrebbe pertanto essere modificato al fine di aggiornare la regionalizzazione a livello dell'Unione per includere le zone di protezione e sorveglianza istituite in Bulgaria e Italia, in conformità alla direttiva 2005/94/CE, in seguito alla recente comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in tali Stati membri, e la durata delle restrizioni in esse applicabili.

(13)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2017/247.

(14)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2018

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

(2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(3)  Decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione, del 9 febbraio 2017, relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 36 dell'11.2.2017, pag. 62).

(4)  Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16).

(5)  Decisione di esecuzione (UE) 2017/696 della Commissione, dell'11 aprile 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 101 del 13.4.2017, pag. 80).

(6)  Decisione di esecuzione (UE) 2017/1841 della Commissione, del 10 ottobre 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 261 del 11.10.2017, pag. 26).

(7)  Decisione di esecuzione (UE) 2018/314 della Commissione, del 1o marzo 2018, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 60 del 2.3.2018, pag. 44).


ALLEGATO

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è così modificato:

1)

la parte A è così modificata:

a)

la voce relativa alla Bulgaria è sostituita dalla seguente:

«Stato membro: Bulgaria

Area comprendente:

Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE

Regione Dobrich, comune General Toshevo

General Toshevo

30.3.2018»

b)

la voce relativa all'Italia è sostituita dalla seguente:

«Stato membro: Italia

Area comprendente:

Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE

La superficie delle parti della regione Lombardia (ADNS 18/0001) situate all'interno di una circonferenza con un raggio di tre chilometri, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N45.561533 ed E9.752275

28.3.2018»

2)

la parte B è così modificata:

a)

la voce relativa alla Bulgaria è sostituita dalla seguente:

«Stato membro: Bulgaria

Area comprendente:

Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE

Regione Dobrich, comune General Toshevo

General Toshevo

dal 30.3.2018 all'8.4.2018

Prisad

Yovkovo

Ravnets

Lyulyakovo

Plenimir

Petleshkovo

Malina

Preselentsi

Pisarovo

Chernookovo

Kardam

Snyagovo

Ograzhden

Kapinovo

Dubovik

8.4.2018»

b)

la voce relativa all'Italia è sostituita dalla seguente:

«Stato membro: Italia

Area comprendente:

Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE

La superficie delle parti della regione Lombardia (ADNS 18/0001) situate all'interno di una circonferenza con un raggio di tre chilometri, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N45.561533 ed E9.752275

dal 29.3.2018 al 6.4.2018

La superficie delle parti della regione Lombardia (ADNS 18/0001) che si estendono oltre la superficie inclusa nella zona di protezione e sono situate all'interno di una circonferenza con un raggio di dieci chilometri, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N45.561533 ed E9.752275

6.4.2018»


Rettifiche

8.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 65/48


Rettifica del regolamento (UE) 2017/1538 della Banca centrale europea, del 25 agosto 2017, che modifica il regolamento (UE) 2015/534, sulla segnalazione di informazioni finanziarie a fini di vigilanza (BCE/2017/25)

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 240 del 19 settembre 2017 )

Pagina 20, punto 2, lettera b), dell'Allegato I:

anziché:

«b)

è aggiunto il paragrafo 3 seguente:

“3.

In deroga al paragrafo 2, ciascuna ANC può decidere che i soggetti di cui al paragrafo 2 e stabiliti nel rispettivo Stato membro segnalino:

a)

le informazioni specificate nel modello 9.1 o le informazioni specificate nel modello 9.1.1 dall'allegato IV al Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014;

b)

le informazioni specificate nel modello 11.1 o le informazioni specificate nel modello 11.2 dall'allegato IV al regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014;

c)

le informazioni specificate nel modello 12.0 o le informazioni specificate nel modello 12.1 dall'allegato IV al regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014”;»

leggasi:

«b)

è aggiunto il paragrafo 4 seguente:

“4.

In deroga al paragrafo 2, ciascuna ANC può decidere che i soggetti di cui al paragrafo 2 e stabiliti nel rispettivo Stato membro segnalino:

a)

le informazioni specificate nel modello 9.1 o le informazioni specificate nel modello 9.1.1 dall'allegato IV al Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014;

b)

le informazioni specificate nel modello 11.1 o le informazioni specificate nel modello 11.2 dall'allegato IV al regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014;

c)

le informazioni specificate nel modello 12.0 o le informazioni specificate nel modello 12.1 dall'allegato IV al regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014”;»