ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 60 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
61° anno |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
2.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 60/1 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/306 DELLA COMMISSIONE
del 18 dicembre 2017
che stabilisce le specifiche per l'attuazione dell'obbligo di sbarco per quanto riguarda il merluzzo bianco e la passera di mare nelle attività di pesca del Mar Baltico
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, che modifica il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 7,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) mira alla progressiva eliminazione dei rigetti in tutte le attività di pesca dell'Unione mediante l'introduzione di un obbligo di sbarco delle catture di specie soggette a limiti di cattura. |
(2) |
A norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1380/2013, l'obbligo di sbarco si applica alla pesca dell'aringa e dello spratto nonché alla pesca a fini industriali a decorrere dal 1o gennaio 2015. |
(3) |
A norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013, nelle attività di pesca del Mar Baltico diverse da quelle di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), dello stesso regolamento l'obbligo di sbarco si applica a decorrere dal 1o gennaio 2015 alle specie che definiscono le attività di pesca e a decorrere dal 1o gennaio 2017 a tutte le altre specie soggette a limiti di cattura. Il merluzzo bianco è considerato una specie che definisce talune attività di pesca nel Mar Baltico. La passera di mare è pescata principalmente come cattura accessoria in taluni tipi di pesca del merluzzo bianco. A norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013, l'obbligo di sbarco si applica quindi al merluzzo bianco a decorrere dal 1o gennaio 2015 e alla passera di mare a decorrere dal 1o gennaio 2017. |
(4) |
L'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 dispone che, qualora per l'attività di pesca in questione non sia adottato un piano pluriennale, la Commissione può adottare un piano in materia di rigetti che specifichi le modalità di attuazione dell'obbligo di sbarco su base temporanea. |
(5) |
Il regolamento delegato (UE) n. 1396/2014 della Commissione (3) ha istituito un piano in materia di rigetti per le attività di pesca del salmone, dell'aringa, dello spratto e del merluzzo bianco nel Mar Baltico. Tale piano in materia di rigetti comprende, tra l'altro, un'esenzione dall'obbligo di sbarco per il merluzzo bianco e il salmone in considerazione dell'alto tasso di sopravvivenza dimostrato per tali specie, come stabilito all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento delegato (UE) n. 1380/2013. Il regolamento (UE) n. 1396/2014 scade il 31 dicembre 2017. |
(6) |
Il regolamento (UE) 2016/1139 istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano tali stock. Il piano pluriennale contiene inoltre disposizioni relative allo stock di passera di mare. L'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1139 conferisce alla Commissione il potere di adottare disposizioni connesse all'obbligo di sbarco mediante un atto delegato sulla base di raccomandazioni comuni elaborate dagli Stati membri in consultazione con i pertinenti consigli consultivi. |
(7) |
Danimarca, Germania, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Finlandia e Svezia hanno un interesse diretto alla gestione della pesca nel Mar Baltico. Il 31 maggio 2017, dopo aver sentito il Consiglio consultivo per il Mar Baltico e ricevuto il contributo degli organismi scientifici competenti, tali Stati membri hanno presentato alla Commissione una raccomandazione comune (4). |
(8) |
La raccomandazione comune propone che l'esenzione dall'obbligo di sbarco per il merluzzo bianco e la passera di mare catturati con trappole, nasse, cogolli e reti a postazione fissa e la taglia minima di riferimento per la conservazione per il merluzzo bianco, previste dal regolamento (UE) n. 1396/2014, continuino ad applicarsi dopo il 31 dicembre 2017. |
(9) |
La raccomandazione comune è basata su prove scientifiche relative all'alto tasso di sopravvivenza presentate dal forum regionale per la pesca nel Mar Baltico (BALTFISH) ed è stata verificata dal Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP). |
(10) |
Lo CSTEP ha affermato che sarebbero utili informazioni più particolareggiate sulla passera di mare per valutare la rappresentatività e la qualità della stima del tasso di sopravvivenza dei rigetti. Il comitato ha concluso che, poiché tali attrezzi funzionano intrappolando il pesce all'interno di una struttura statica contrariamente, ad esempio, alle reti da posta impiglianti o agli ami, è ragionevole presumere che la mortalità dovuta a questi attrezzi sia bassa. |
(11) |
Le misure incluse nella raccomandazione comune sono conformi all'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e pertanto, in base all'articolo 18, paragrafo 3, del medesimo regolamento, è opportuno che siano incluse nel presente regolamento. |
(12) |
A norma dell'articolo 15, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2016/1139, possono essere stabilite taglie minime di riferimento per la conservazione al fine di garantire la protezione del novellame. La taglia minima di 35 cm per il merluzzo bianco stabilita dal regolamento delegato (UE) n. 1396/2014 dovrebbe continuare ad applicarsi, tenuto conto del fatto che in base al parere dello CSTEP possono sussistere fondati motivi biologici per fissare a 35 cm la taglia minima di riferimento per la conservazione. |
(13) |
Il regolamento (UE) 2016/1139 non fissa alcun limite di tempo per l'applicazione delle esenzioni dall'obbligo di sbarco legate al tasso di sopravvivenza. È pertanto opportuno assicurare che l'impatto di tale esenzione sia riesaminato periodicamente sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili. Qualora emergano nuovi elementi, l'esenzione dovrebbe essere riesaminata di conseguenza. |
(14) |
A norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1139, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per quanto riguarda l'obbligo di sbarco per un periodo di cinque anni decorrente dal 20 luglio 2016. È pertanto opportuno riesaminare l'impatto delle esenzioni dall'obbligo di sbarco legate al tasso di sopravvivenza nel terzo anno di applicazione del presente regolamento. |
(15) |
Poiché il regolamento delegato (UE) n. 1396/2014 scade il 31 dicembre 2017, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2018, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
Il presente regolamento specifica le disposizioni per l'attuazione dell'obbligo di sbarco per quanto riguarda il merluzzo bianco e la passera di mare catturati nella pesca dell'aringa, dello spratto e del merluzzo bianco nel Mar Baltico.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
«Mar Baltico»: le divisioni CIEM IIIb, IIIc e IIId, quali specificate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).
Articolo 3
Esenzione legata al tasso di sopravvivenza
1. In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, l'obbligo di sbarco non si applica al merluzzo bianco e alla passera di mare catturati con trappole, nasse, cogolli e reti a postazione fissa nella pesca dell'aringa, dello spratto e del merluzzo bianco.
2. Gli esemplari di tali specie catturati in assenza di un contingente disponibile, o la cui taglia è inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione nelle circostanze di cui al paragrafo 1, sono rilasciati in mare.
Articolo 4
Taglia minima di riferimento per la conservazione
La taglia minima di riferimento per la conservazione del merluzzo bianco nel Mar Baltico è fissata a 35 cm.
Articolo 5
Disposizioni finali
1. Entro il 1o marzo 2019 gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto trasmettono alla Commissione informazioni che consentano di valutare la rappresentatività e la qualità della stima del tasso di sopravvivenza dei rigetti di esemplari di passera di mare catturati con trappole, nasse, cogolli e reti a postazione fissa.
2. Il Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) valuta le informazioni di cui al paragrafo 1 entro il 1o agosto 2019.
Articolo 6
Revisione dell'esenzione legata al tasso di sopravvivenza
La Commissione, sulla base del parere dello CSTEP, valuta l'impatto dell'esenzione legata al tasso di sopravvivenza sugli stock considerati e sulle attività di pesca che sfruttano tali stock nel terzo anno di applicazione del presente regolamento.
Articolo 7
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2018.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 191 del 15.7.2016, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).
(3) Regolamento delegato (UE) n. 1396/2014 della Commissione, del 20 ottobre 2014, che istituisce un piano in materia di rigetti nel Mar Baltico (GU L 370 del 30.12.2014, pag. 40).
(4) Raccomandazione comune del gruppo ad alto livello del BALTFISH su una bozza di piano in materia di rigetti per il Mar Baltico, trasmessa il 31 maggio 2017.
(5) Regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 70).
2.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 60/5 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/307 DELLA COMMISSIONE
del 28 febbraio 2018
che estende alle carni derivate da polli da ingrasso (Gallus gallus) destinate alla Danimarca delle garanzie speciali riguardanti la Salmonella spp. stabilite dal regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, lettera b),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 853/2004 stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, destinate agli operatori del settore alimentare, con alcune garanzie speciali per gli alimenti di origine animale destinati ai mercati finlandese e svedese. Di conseguenza, gli operatori del settore alimentare che intendono commercializzare carni derivate da animali specificati in tali Stati membri devono rispettare determinate norme con riguardo alla Salmonella. Le partite di tali carni devono altresì essere accompagnate da un documento commerciale che attesti che le carni sono state sottoposte a prove microbiologiche con esito negativo conformemente alla legislazione dell'Unione. |
(2) |
Inoltre il regolamento (CE) n. 1688/2005 della Commissione (2) specifica tali garanzie speciali, stabilendo norme sul campionamento delle carni e sui metodi microbiologici per l'esame di tali campioni e definisce un documento commerciale che accompagna le partite di carne. |
(3) |
Il 5 ottobre 2007 la Danish Veterinary and Food Administration (Amministrazione veterinaria e alimentare danese) ha presentato una domanda alla Commissione affinché alla Danimarca venissero riconosciute le garanzie speciali relative alla Salmonella nelle carni derivate da polli da ingrasso (Gallus gallus) per l'intero suo territorio secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 853/2004. La domanda comprende una descrizione del programma di controllo della Salmonella nelle carni derivate da polli da ingrasso (Gallus gallus) applicato dalla Danimarca. |
(4) |
Nella riunione del 18 giugno 2008 il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali ha approvato un documento di lavoro dei servizi della Commissione intitolato «Documento di orientamento sui requisiti minimi dei programmi di controllo della Salmonella ai fini del riconoscimento della loro equivalenza a quelli approvati per la Finlandia e la Svezia per le carni e le uova della specie Gallus gallus» (3) («documento di orientamento»). |
(5) |
Il programma di controllo della Salmonella nelle carni derivate da polli da ingrasso (Gallus gallus) applicato dalla Danimarca è riconosciuto equivalente a quello approvato per la Finlandia e la Svezia ed è conforme al documento di orientamento. Tuttavia, la prevalenza della Salmonella nei branchi di riproduttori di Gallus gallus danesi superava il limite superiore proposto nel documento di orientamento, quindi non è stata considerata equivalente alla situazione in Finlandia e in Svezia. |
(6) |
Il 6 febbraio 2017 la Danish Veterinary and Food Administration ha fornito dati sulla prevalenza di Salmonella nei branchi allevati per la riproduzione, nei riproduttori adulti, nei polli da ingrasso e nella carne di Gallus gallus, per il periodo 2011-2016. Le prevalenze per il periodo 2015-2016 sono conformi ai limiti superiori stabiliti nel documento di orientamento. |
(7) |
È quindi opportuno estendere le garanzie speciali alle partite di carni derivate da polli da ingrasso (Gallus gallus) destinate alla Danimarca. Inoltre dovrebbero essere applicate a tali partite le norme del regolamento (CE) n. 1688/2005 riguardanti il campionamento di tali carni, i metodi microbiologici per l'esame di tali campioni e il documento commerciale. |
(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La Danimarca è autorizzata ad applicare alle partite di carni derivate da polli da ingrasso (Gallus gallus), quali definite nell'allegato I, punto 1.1, del regolamento (CE) n. 853/2004, destinate alla Danimarca le garanzie speciali riguardanti la Salmonella spp. stabilite dall'articolo 8, paragrafo 2, di detto regolamento.
Articolo 2
Le partite di carni di cui all'articolo 1 sono accompagnate da un documento commerciale conforme al modello previsto dall'allegato IV del regolamento (CE) n. 1688/2005.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.
(2) Regolamento (CE) n. 1688/2005 della Commissione, del 14 ottobre 2005, che attua il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le garanzie speciali relative alla salmonella per partite di talune carni e di uova destinate alla Finlandia e alla Svezia (GU L 271 del 15.10.2005, pag. 17).
(3) https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/biosafety_food-borne-disease_salmonella_guidance_min-req_eggs-poultry-meat.pdf
2.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 60/7 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/308 DELLA COMMISSIONE
del 1o marzo 2018
che stabilisce norme tecniche di attuazione per la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i formati, i modelli e le definizioni per l'individuazione e la trasmissione di informazioni da parte delle autorità di risoluzione al fine di informare l'Autorità bancaria europea del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 45, paragrafo 17, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Le autorità di risoluzione hanno ricevuto il compito di fissare, per ciascun ente, il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (MREL) secondo le disposizioni e le procedure di cui all'articolo 45 della direttiva 2014/59/UE, come specificato ulteriormente dal regolamento delegato (UE) 2016/1450 della Commissione (2). |
(2) |
Ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 16, della direttiva 2014/59/UE le autorità di risoluzione sono tenute, in coordinamento con le autorità competenti, a comunicare all'ABE i requisiti minimi stabiliti. Per l'individuazione e la trasmissione delle informazioni all'ABE, dovrebbero essere elaborati formati, modelli e definizioni uniformi, in modo tale da facilitare il controllo da parte di tale autorità delle decisioni relative al MREL e da garantire una valutazione significativa della convergenza degli approcci in tutta l'Unione. |
(3) |
Per quanto riguarda i gruppi soggetti al MREL consolidato, è opportuno chiarire quale autorità di risoluzione debba trasmettere all'ABE le informazioni relative, in primo luogo, al MREL determinato per l'impresa madre interessata e, in secondo luogo, al MREL applicato alle filiazioni, sulla base di una decisione congiunta dell'autorità di risoluzione a livello di gruppo e dell'autorità di risoluzione responsabile della filiazione su base individuale o di una decisione presa dall'autorità di risoluzione della filiazione in mancanza di una decisione congiunta. Al fine di garantire che l'ABE riceva le informazioni necessarie relative all'impresa madre e alle filiazioni, l'autorità di risoluzione a livello di gruppo pertinente, in coordinamento con l'autorità di vigilanza su base consolidata, dovrebbe essere tenuta a informare l'ABE del MREL per l'impresa madre determinato sia su base individuale sia su base consolidata e le autorità di risoluzione responsabili delle filiazioni del gruppo, in coordinamento con le autorità competenti, dovrebbero essere tenute a informare l'ABE del MREL che è stato fissato per ciascun ente che rientra nella loro giurisdizione. |
(4) |
Al fine di promuovere la convergenza delle prassi in materia di decisioni relative al MREL e di rafforzare il ruolo di controllo dell'ABE, è opportuno stabilire periodi di comunicazione e date di presentazione uniformi per la trasmissione delle informazioni all'ABE da parte delle autorità di risoluzione. |
(5) |
Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'ABE ha presentato alla Commissione. |
(6) |
L'ABE ha effettuato consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione su cui si basa il presente regolamento, ha analizzato i relativi costi e benefici potenziali e ha richiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Informazioni incluse in tutti i modelli
1. Le autorità di risoluzione, in coordinamento con le autorità competenti, trasmettono all'ABE le informazioni specificate nei modelli che figurano negli allegati I e II del presente regolamento, al fine di informarla del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (MREL) e, se del caso, del requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 13, della direttiva 2014/59/UE, entrambi fissati su base individuale e consolidata per ciascun ente che rientra nella loro giurisdizione ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 16, della direttiva.
2. Per quanto riguarda gli enti che fanno parte di un gruppo soggetto a un MREL consolidato, le autorità di risoluzione, in coordinamento con le autorità competenti, trasmettono all'ABE anche le informazioni specificate nel modello di cui all'allegato III.
3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, quando indicato nel modello di cui all'allegato II, le autorità di risoluzione forniscono informazioni qualitative per spiegare, con la massima diligenza possibile, i motivi delle decisioni relative al MREL, includendo, se del caso, riferimenti a piani di risoluzione individuali o di gruppo, decisioni pubbliche o dichiarazioni politiche delle autorità di risoluzione, o altri documenti giustificativi.
4. I termini utilizzati nell'allegato II hanno il significato attribuito loro nelle disposizioni pertinenti indicate nella relativa colonna della tabella figurante nell'allegato.
Articolo 2
Obbligo di comunicazione semplificata per gli enti soggetti a esenzione e per gli enti la cui ricapitalizzazione è pari a zero
1. In deroga all'articolo 1 del presente regolamento, per gli enti per cui si è rinunciato all'applicazione del MREL a norma dell'articolo 45, paragrafi 11 e 12, della direttiva 2014/59/UE, le autorità di risoluzione trasmettono all'ABE le informazioni specificate nell'allegato I e nelle colonne da 10 a 90 dell'allegato II e, per gli enti facenti parte di un gruppo soggetto al MREL consolidato, nell'allegato III del presente regolamento.
2. In deroga all'articolo 1 del presente regolamento, per gli enti la cui ricapitalizzazione è pari a zero ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/1450, le autorità di risoluzione trasmettono all'ABE le informazioni specificate nell'allegato I e nelle colonne da 10 a 120 dell'allegato II e, per gli enti facenti parte di un gruppo soggetto al MREL consolidato, nell'allegato III del presente regolamento.
Articolo 3
Autorità incaricata della comunicazione per i gruppi
Per i gruppi soggetti al MREL consolidato, le informazioni di cui agli articoli 1 e 2 devono essere presentate come segue:
a) |
la competente autorità di risoluzione a livello di gruppo, in coordinamento con l'autorità di vigilanza su base consolidata, informa l'ABE del MREL determinato su base individuale e del MREL determinato su base consolidata per l'impresa madre nell'Unione o l'impresa madre di cui all'articolo 2, del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (4); |
b) |
l'autorità di risoluzione competente, in coordinamento con l'autorità competente, informa l'ABE del MREL da applicare alle filiazioni del gruppo nella loro giurisdizione su base individuale. |
Articolo 4
Periodi di comunicazione e date di presentazione
1. Le autorità di risoluzione trasmettono le informazioni di cui all'articolo 1 senza indebiti ritardi dopo aver adottato o aggiornato la decisione che stabilisce il MREL.
2. Le autorità di risoluzione trasmettono entro il 30 aprile di ciascun anno le informazioni di cui all'articolo 2 per il MREL determinato o ancora in applicazione alla data del 1o aprile dello stesso anno.
Articolo 5
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o marzo 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190.
(2) Regolamento delegato (UE) 2016/1450 della Commissione, del 23 maggio 2016, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano i criteri applicabili alla metodologia con cui è determinato il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (GU L 237 del 3.9.2016, pag. 1).
(3) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).
(4) Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1).
ALLEGATO I
Informazioni sull'autorità di risoluzione incaricata della comunicazione
Autorità di risoluzione incaricata della comunicazione |
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Data di presentazione |
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Persona di contatto |
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Nome e cognome |
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Telefono |
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Commenti generali (se applicabile) |
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ALLEGATO II
Informazioni MREL
Informazioni obbligatorie |
Modello di comunicazione semplificato (se «Sì» nella colonna 90) |
Informazioni non obbligatorie per gli enti la cui ricapitalizzazione è pari a zero a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/1450 della Commissione |
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Da compilare per tutti gli enti |
Per gli enti la cui ricapitalizzazione è pari a zero a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/1450 della Commissione |
Tipo di requisito |
Passività totali e fondi propri |
Importo complessivo dell'esposizione al rischio |
Denominatore del coefficiente di leva finanziaria |
Importo per l'assorbimento delle perdite |
Importo della ricapitalizzazione |
Rettifiche relative a impedimenti alla possibilità di risoluzione, dimensioni, rischio sistemico e contributi all'SGD |
Valutazione combinata del MREL |
Disposizioni transitorie e per la fase successiva alla risoluzione (se applicabili) |
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Riferimenti giuridici |
Articolo 45, paragrafi 7 e 8, della direttiva 2014/59/UE o articolo 12, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 806/2014 |
Informazioni generali |
Articolo 45, paragrafi 11 e 12, della direttiva 2014/59/UE o articolo 12, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 806/2014 |
Modello di comunicazione semplificato (se applicabile) |
Articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/962 della Commissione |
Articolo 1, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2016/1450 della Commissione |
Articolo 1, paragrafo 5, lettera b), punti i), o articolo 1, paragrafo 5, lettera b), punto ii), del regolamento delegato (UE) 2016/1450 della Commissione |
Articolo 45, paragrafi 9 e 10, della direttiva 2014/59/UE |
Articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/1450 della Commissione |
Articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2016/1450 della Commissione e articolo 92, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 (1) |
Articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2016/1450 della Commissione e articolo 429, paragrafi 4 e 11, del regolamento (UE) n. 575/2013 |
Articolo 1, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2016/1450 della Commissione |
Articolo 1, paragrafo 5, lettera b), punto i), del regolamento delegato (UE) 2016/1450 della Commissione |
Articolo 1, paragrafo 5, lettera b), punto ii), del regolamento delegato (UE) 2016/1450 della Commissione |
|
Articolo 2, paragrafi 5 e 6, del regolamento delegato (UE) 2016/1450 della Commissione |
Articolo 2, paragrafi 7 e 8, del regolamento delegato (UE) 2016/1450 della Commissione |
Articolo 2, paragrafo 8, del regolamento delegato (UE) 2016/1450 della Commissione |
Articolo 2, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2016/1450 della Commissione |
Articolo 2, paragrafo 10, del regolamento delegato (UE) 2016/1450 della Commissione |
|
Articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2016/1450 della Commissione |
Articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2016/1450 della Commissione |
Articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2016/1450 della Commissione |
|
Articolo 7, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/1450 della Commissione |
Articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/1450 della Commissione |
Articolo 45, paragrafo 13, della direttiva 2014/59/UE |
|
Articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2016/1450 della Commissione |
Articolo 8, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/1450 della Commissione |
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Identificativo del soggetto giuridico (codice «LEI») |
Requisito consolidato o individuale? |
Denominazione dell'entità |
Stato membro di costituzione |
L'autorità di risoluzione incaricata della comunicazione è l'autorità di risoluzione a livello di gruppo? |
Data della decisione sul MREL o della decisione di esenzione |
L'autorità di risoluzione ha rinunciato all'applicazione del MREL? |
Note |
Modello di comunicazione semplificato (se applicabile) |
Categoria di ente (se applicabile) |
MREL uguale al normale importo per l'assorbimento delle perdite? |
Tipi di rettifica dell'importo per l'assorbimento delle perdite (se applicabile) |
MREL stabilito con decisione congiunta |
Correnti |
Data di riferimento della comunicazione dell'elemento della colonna 140 |
Corrente |
Data di riferimento della comunicazione dell'elemento della colonna 160 |
Presunto dopo la risoluzione |
Note |
Corrente |
Data di riferimento della comunicazione dell'elemento della colonna 200 |
Presunto dopo la risoluzione |
Note |
Normale importo per l'assorbimento delle perdite a norma dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2016/1450 della Commissione |
Rettifica al rialzo |
Tipo/i di rettifica al rialzo |
Note |
Rettifica al ribasso |
Tipo/i di rettifica al ribasso |
Note |
Totale (240 + 250 + 280) |
Per soddisfare le condizioni di autorizzazione |
Normale importo aggiuntivo per conservare la fiducia del mercato soddisfacendo il requisito di riserva di capitale |
Rettifica per mantenere la fiducia del mercato dopo il raffronto con enti analoghi |
Note |
Rettifica al ribasso tenendo conto delle informazioni ricevute dall'autorità competente relativamente al modello di business, al modello di finanziamento e al profilo di rischio complessivo dell'ente |
Note |
Rettifica della colonna 330 per le filiazioni del gruppo |
Note |
Totale (320 + 330 + 340 + 360 + 380) |
Per l'esclusione dal bail-in |
Note |
Per dimensioni e rischio sistemico |
Note |
Per i contributi dell'SGD al finanziamento della risoluzione |
Note |
Totale (410 + 430 + 450) |
Totale (310 + 400 + 470) |
MREL in % percentuale delle passività totali e dei fondi propri (480/140) |
Percentuale del MREL da soddisfare attraverso strumenti di bail-in contrattuale |
Data in cui deve essere soddisfatto il requisito della colonna 490 |
Tipo di disposizioni transitorie |
MREL programmato (in % delle passività totali e dei fondi propri) |
Data di applicazione prevista |
MREL programmato (in % delle passività totali e dei fondi propri) |
Data di applicazione prevista |
MREL programmato (in % delle passività totali e dei fondi propri) |
Data di applicazione prevista |
MREL programmato (in % delle passività totali e dei fondi propri) |
Data di applicazione prevista |
Disciplina contabile |
10 |
20 |
30 |
40 |
50 |
60 |
70 |
80 |
90 |
100 |
110 |
120 |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
340 |
350 |
360 |
370 |
380 |
390 |
400 |
410 |
420 |
430 |
440 |
450 |
460 |
470 |
480 |
490 |
500 |
510 |
520 |
530 |
540 |
550 |
560 |
570 |
580 |
590 |
600 |
610 |
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(1) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).
ALLEGATO III
Luogo del MREL
Ente |
Impresa madre ultima |
Impresa madre nell'Unione; |
Impresa madre immediata pertinente |
||||||||
Identificativo del soggetto giuridico (codice «LEI») |
Denominazione dell'entità |
Stato membro di costituzione |
Codice LEI |
Denominazione dell'entità |
Paese di costituzione |
Codice LEI |
Denominazione dell'entità |
Stato membro di costituzione |
Codice LEI |
Denominazione dell'entità |
Paese di costituzione |
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2.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 60/16 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/309 DELLA COMMISSIONE
del 1o marzo 2018
relativo al mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva propineb, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 79/117/CEE e 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 20, paragrafo 1, e l'articolo 78, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 2003/39/CE della Commissione (2) ha iscritto la sostanza attiva propineb nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (3). |
(2) |
Le sostanze attive iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (4). |
(3) |
L'approvazione della sostanza attiva propineb, come indicato nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, scade il 31 gennaio 2019. |
(4) |
Una domanda di rinnovo dell'approvazione del propineb è stata presentata in conformità all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (5) entro i termini previsti in tale articolo. |
(5) |
Il richiedente ha presentato i fascicoli supplementari richiesti in conformità all'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012. La domanda è stata ritenuta completa dallo Stato membro relatore. |
(6) |
Lo Stato membro relatore, dopo aver consultato lo Stato membro correlatore, ha redatto un rapporto valutativo per il rinnovo e il 1o ottobre 2015 l'ha presentato all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») e alla Commissione. |
(7) |
L'Autorità ha trasmesso il rapporto valutativo per il rinnovo al richiedente e agli Stati membri per raccoglierne le osservazioni, che ha successivamente inoltrato alla Commissione. L'Autorità ha inoltre reso accessibile al pubblico il fascicolo supplementare sintetico. |
(8) |
Il 15 novembre 2016 l'Autorità ha comunicato alla Commissione le proprie conclusioni (6) sulla possibilità che il propineb soddisfi i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. L'Autorità ha concluso che la valutazione del rischio per i consumatori derivante dall'alimentazione non poteva essere realizzata per i prodotti di origine vegetale e animale. Sulla base dei dati disponibili nel fascicolo, non è stato possibile completare la valutazione dei pertinenti metaboliti del propineb. |
(9) |
L'Autorità ha inoltre evidenziato un settore critico che suscita preoccupazione in relazione al propineb ed è connesso alle proprietà di interferenza endocrina del pertinente metabolita 4-metilimidazolidina-2-tione (PTU), che è classificato come sostanza tossica per la riproduzione di categoria 2 e che ha la tiroide come organo bersaglio per la tossicità. |
(10) |
L'Autorità non ha inoltre potuto ultimare la valutazione del rischio per le larve di api e ha concluso che non era possibile escludere un rischio elevato per lo sviluppo delle larve di api dovuto al propineb. |
(11) |
La Commissione ha invitato il richiedente a presentare le sue osservazioni sulle conclusioni dell'Autorità. In conformità all'articolo 14, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, la Commissione ha chiesto al richiedente di presentare osservazioni in merito al progetto di relazione sul rinnovo. Il richiedente ha presentato le sue osservazioni che sono state oggetto di un attento esame. |
(12) |
Nonostante le argomentazioni presentate dal richiedente non è stato tuttavia possibile dissipare le preoccupazioni relative alla sostanza. |
(13) |
Sulla base dei rischi individuati non è stato accertato, in relazione a uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario, che i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 siano soddisfatti. È pertanto opportuno non rinnovare l'approvazione della sostanza attiva propineb in conformità all'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento. |
(14) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza. |
(15) |
È opportuno concedere agli Stati membri un periodo di tempo sufficiente per revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti propineb. |
(16) |
Laddove gli Stati membri concedano un periodo di tolleranza a norma dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, nel caso di prodotti fitosanitari contenenti propineb tale periodo dovrebbe terminare al più tardi il 22 giugno 2019. |
(17) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/84 della Commissione (7) ha prorogato la scadenza del propineb fino al 31 gennaio 2019, al fine di consentire il completamento dell'iter di rinnovo prima della scadenza dell'approvazione di tale sostanza. Tuttavia, dato che una decisione sul rinnovo è stata presa prima di tale data di scadenza prorogata, il presente regolamento dovrebbe applicarsi quanto prima. |
(18) |
Il presente regolamento non pregiudica la presentazione di un'ulteriore domanda di approvazione del propineb a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009. |
(19) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva
L'approvazione della sostanza attiva propineb non è rinnovata.
Articolo 2
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
Nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è soppressa la riga 54 relativa al propineb.
Articolo 3
Misure transitorie
Gli Stati membri revocano le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva propineb entro il 22 giugno 2018.
Articolo 4
Periodo di tolleranza
L'eventuale periodo di tolleranza concesso dagli Stati membri a norma dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009 è il più breve possibile e termina entro il 22 giugno 2019.
Articolo 5
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o marzo 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.
(2) Direttiva 2003/39/CE della Commissione, del 15 maggio 2003, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive propineb e propizamide (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 30).
(3) Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1.)
(5) Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).
(6) EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), 2016. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance propineb. EFSA Journal 2016;14(11):4605, 26 pagg. doi:10.2903/j.efsa.2016.4605.
(7) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/84 della Commissione, del 19 gennaio 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive clorpirifos, clorpirifos metile, clothianidin, composti di rame, dimossistrobina, mancozeb, mecoprop-P, metiram, oxamil, petoxamide, propiconazolo, propineb, propizamide, pyraclostrobin e zoxamide (GU L 16 del 20.1.2018, pag. 8).
2.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 60/19 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/310 DELLA COMMISSIONE
del 1o marzo 2018
recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 2 marzo 2018
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 183,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione (2), il dazio all'importazione per i prodotti dei codici NC 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 91 20 [frumento (grano) tenero da seme], ex 1001 99 00 [frumento (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme], 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 e 1007 90 00 è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione e maggiorato del 55 %, deduzione fatta del prezzo cif all'importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore all'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune. |
(2) |
A norma dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010, ai fini del calcolo del dazio all'importazione di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, per i prodotti in questione sono fissati regolarmente prezzi rappresentativi all'importazione cif. |
(3) |
A norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 642/2010, il prezzo da prendere in considerazione per calcolare il dazio all'importazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del suddetto regolamento è il prezzo rappresentativo cif all'importazione giornaliero, determinato in base al metodo previsto all'articolo 5 del medesimo regolamento. |
(4) |
A decorrere dal 21 settembre 2017 il dazio all'importazione per i prodotti dei codici NC 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 99 00 [frumento (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme], 1002 10 00 e 1002 90 00 originari del Canada è calcolato conformemente all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 642/2010. |
(5) |
Occorre fissare i dazi all'importazione per il periodo a decorrere dal 2 marzo 2018, applicabili fino all'entrata in vigore di una nuova fissazione. |
(6) |
Conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
A decorrere dal 2 marzo 2018 i dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 642/2010, sono quelli fissati nell'allegato I del presente regolamento sulla base degli elementi riportati nell'allegato II.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o marzo 2018
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale
Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) Regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione, del 20 luglio 2010, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali (GU L 187 del 21.7.2010, pag. 5).
ALLEGATO I
Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 642/2010 applicabili a decorrere dal 2 marzo 2018 |
||
Codice NC |
Designazione delle merci |
Dazio all'importazione (1) (2) (EUR/t) |
1001 11 00 |
FRUMENTO (grano) duro da seme |
0,00 |
1001 19 00 |
FRUMENTO (grano) duro di alta qualità, diverso da quello da seme |
0,00 |
di qualità media, diverso da quello da seme |
0,00 |
|
di qualità bassa, diverso da quello da seme |
0,00 |
|
ex 1001 91 20 |
FRUMENTO (grano) tenero da seme |
0,00 |
ex 1001 99 00 |
FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme |
0,00 |
1002 10 00 |
SEGALA da seme |
0,56 |
1002 90 00 |
SEGALA non destinata alla semina |
0,56 |
1005 10 90 |
GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido |
0,56 |
1005 90 00 |
GRANTURCO, diverso dal granturco da seme (3) |
0,56 |
1007 10 90 |
SORGO da granella, diverso da quello ibrido destinato alla semina |
0,56 |
1007 90 00 |
SORGO da granella, diverso dal sorgo destinato alla semina |
0,56 |
(1) A norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 642/2010, l'importatore può beneficiare di una diminuzione dei dazi pari a:
— |
3 EUR/t se il porto di sbarco si trova sul mare Mediterraneo (al di là dello stretto di Gibilterra) o sul Mar Nero e se le merci giungono nell'Unione attraverso l'Oceano Atlantico o attraverso il Canale di Suez, |
— |
2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito o sulle coste atlantiche della penisola iberica e se le merci giungono nell'Unione attraverso l'Oceano Atlantico. |
(2) Per i prodotti dei codici NC 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 99 00 [frumento (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme], 1002 10 00 e 1002 90 00 originari del Canada, il dazio è calcolato conformemente all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 642/2010.
(3) L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 642/2010.
ALLEGATO II
ELEMENTI PER IL CALCOLO DEI DAZI FISSATI NELL'ALLEGATO I
1. |
Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:
|
2. |
Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:
|
(1) Premio positivo di 14 EUR/t incluso [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].
DECISIONI
2.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 60/23 |
DECISIONE (UE) 2018/311 DEL CONSIGLIO
del 27 febbraio 2018
che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto istituito ai sensi dell'accordo sulla facilitazione del rilascio dei visti tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Azerbaigian sull'adozione degli orientamenti comuni per l'attuazione di tale accordo
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la decisione 2014/242/UE del Consiglio, del 14 aprile 2014, concernente la conclusione dell'accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Azerbaigian (1),
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 12 dell'accordo sulla facilitazione del rilascio dei visti tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Azerbaigian (2) («accordo») istituisce un comitato misto («comitato misto»). Prevede, in particolare, che il comitato misto controlli l'applicazione dell'accordo. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha istituito le procedure e le condizioni per il rilascio dei visti di transito o per soggiorni previsti di non più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni nel territorio degli Stati membri. |
(3) |
Gli orientamenti comuni sono necessari per garantire che le missioni diplomatiche e consolari degli Stati membri applichino l'accordo in piena coerenza e per chiarire la relazione fra le disposizioni dell'accordo e le disposizioni della legislazione delle parti contraenti che continuano ad applicarsi alle questioni in materia di visti non contemplate dall'accordo. |
(4) |
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto sull'adozione degli orientamenti comuni per l'attuazione dell'accordo. |
(5) |
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio (4); il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato né è soggetto alla sua applicazione. |
(6) |
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (5); l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. |
(7) |
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto istituito dall'articolo 12 dell'accordo sulla facilitazione del rilascio dei visti tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Azerbaigian, sull'adozione degli orientamenti comuni per l'attuazione dell'accordo, si basa sul progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2018
Per il Consiglio
Il presidente
E. ZAHARIEVA
(1) GU L 128 del 30.4.2014, pag. 47.
(2) GU L 128 del 30.4.2014, pag. 49.
(3) Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1).
(4) Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).
(5) Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).
PROGETTO DI
DECISIONE N. …/201… DEL COMITATO MISTO ISTITUITO AI SENSI DELL'ACCORDO SULLA FACILITAZIONE DEL RILASCIO DEI VISTI TRA L'UNIONE EUROPEA E LA REPUBBLICA DELL'AZERBAIGIAN
del …
sull'adozione degli orientamenti comuni per l'attuazione di tale accordo
IL COMITATO MISTO,
visto l'accordo sulla facilitazione del rilascio dei visti tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Azerbaigian (1) («accordo»), in particolare l'articolo 12,
considerando che l'accordo è entrato in vigore il 1o settembre 2014,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gli orientamenti comuni per l'attuazione dell'accordo sulla facilitazione del rilascio dei visti tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Azerbaigian figurano nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a…
Per l'Unione europea
Per la Repubblica dell'Azerbaigian
ALLEGATO
ORIENTAMENTI COMUNI PER L'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO SULLA FACILITAZIONE DEL RILASCIO DEI VISTI TRA L'UNIONE EUROPEA E LA REPUBBLICA DELL'AZERBAIGIAN
Scopo dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Azerbaigian sulla facilitazione del rilascio dei visti («accordo)», entrato in vigore il 1o settembre 2014, è agevolare, su base di reciprocità, le procedure di rilascio dei visti per soggiorni previsti di non più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni ai cittadini dell'Unione e della Repubblica dell'Azerbaigian.
L'accordo istituisce, su base di reciprocità, diritti e obblighi giuridicamente vincolanti allo scopo di semplificare le procedure di rilascio dei visti ai cittadini dell'Unione e della Repubblica dell'Azerbaigian.
I presenti orientamenti, adottati dal comitato misto istituito ai sensi dell'articolo 12 dell'accordo («comitato misto»), sono volti a garantire un'attuazione armonizzata dell'accordo da parte delle missioni diplomatiche e degli uffici consolari degli Stati membri Schengen e della Repubblica dell'Azerbaigian. I presenti orientamenti non formano parte dell'accordo e pertanto non sono giuridicamente vincolanti. È fortemente raccomandato, tuttavia, che il personale diplomatico e consolare vi si attenga in modo coerente quando applica l'accordo.
I presenti orientamenti sono destinati a essere aggiornati alla luce dell'esperienza maturata nell'attuazione dell'accordo sotto la responsabilità del comitato misto.
Per garantire un'attuazione costante e armonizzata dell'accordo e conformemente al regolamento interno del comitato misto di facilitazione del rilascio dei visti, le parti hanno convenuto di prendere contatti informali prima delle riunioni formali del comitato misto, al fine di trattare le questioni urgenti. In occasione della successiva riunione del comitato misto saranno presentate relazioni dettagliate su tali questioni e sui contatti informali.
I. ASPETTI GENERALI
1.1. Scopo e campodi applicazione
L'articolo 1 dell'accordo stabilisce quanto segue: «Lo scopo del presente accordo è di agevolare, su una base di reciprocità, il rilascio dei visti ai cittadini dell'Unione europea e della Repubblica dell'Azerbaigian per soggiorni previsti di massimo 90 giorni per periodi di 180 giorni».
L'accordo si applica a tutti i cittadini dell'Unione e della Repubblica dell'Azerbaigian che presentano domanda di visto per soggiorni di breve durata, indipendentemente dal paese in cui risiedono.
L'accordo non si applica agli apolidi titolari di permesso di soggiorno rilasciato da uno Stato membro o dalla Repubblica dell'Azerbaigian. A tale categoria di persone si applicano le norme dell'acquis dell'Unione in materia di visti e il diritto nazionale della Repubblica dell'Azerbaigian.
1.2. Campo di applicazione dell'accordo
L'articolo 2 dell'accordo stabilisce quanto segue:
«1. Le facilitazioni del visto previste nel presente accordo si applicano ai cittadini dell'Unione europea e della Repubblica dell'Azerbaigian solo in quanto gli stessi non siano esenti dal visto in virtù delle leggi e dei regolamenti della Repubblica dell'Azerbaigian, dell'Unione o degli Stati membri, o in virtù del presente accordo o di altri accordi internazionali.
2. Le materie non contemplate dal presente accordo, quali il rifiuto di rilasciare il visto, il riconoscimento dei documenti di viaggio, la prova della sufficienza dei mezzi di sussistenza, il rifiuto dell'ingresso e i provvedimenti di allontanamento, sono disciplinate dal diritto nazionale della Repubblica dell'Azerbaigian o degli Stati membri o dal diritto dell'Unione.».
Fatto salvo l'articolo 10 (che prevede l'esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini dell'Unione europea e della Repubblica dell'Azerbaigian titolari di un passaporto diplomatico valido), l'accordo non pregiudica le norme esistenti in materia di obbligo del visto e di esenzioni dal visto. L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio (1), ad esempio, consente agli Stati membri di esentare dall'obbligo del visto, tra le altre categorie di persone, i membri degli equipaggi civili di aerei e navi.
In tale contesto è opportuno aggiungere che, conformemente all'articolo 21 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativa all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (2), tutti gli Stati membri Schengen devono riconoscere i visti per soggiorni di lunga durata e i titoli di soggiorno rilasciati dagli altri Stati membri Schengen come validi per soggiorni di breve durata sui rispettivi territori. Tutti gli Stati membri Schengen accettano i titoli di soggiorno, i visti di tipo D e i visti per soggiorni di breve durata dei paesi associati Schengen ai fini dell'ingresso e di soggiorni di breve durata, e viceversa.
Il regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio («codice dei visti») (3) disciplina tutte le questioni non contemplate dall'accordo, quali la determinazione delloStato membro Schengen competente per il trattamento della domanda di visto, i motivi di rifiuto del visto, il diritto di ricorso avverso una decisione negativa e la norma generale del colloquio personale con il richiedente il visto, e tutte le informazioni rilevanti in merito alla domanda di visto. Inoltre le norme Schengen, in particolare il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) (ossia il rifiuto dell'ingresso nel territorio, la prova della sufficienza dei mezzi di sussistenza ecc.) e il diritto nazionale, a seconda dei casi, continuano anche ad applicarsi a questioni non contemplate dall'accordo, quali il riconoscimento dei documenti di viaggio, la prova della sufficienza dei mezzi di sussistenza, il rifiuto dell'ingresso nel territorio degli Stati membri e i provvedimenti di allontanamento.
Anche quando ricorrono le condizioni previste dall'accordo,ad esempio, il richiedente dimostra con prove documentali la finalità del viaggio secondo le categorie di cui all'articolo 4 dell'accordo, il rilascio del visto può sempre essere rifiutato se non sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio («codice frontiere Schengen»), vale a dire se la persona non è in possesso di un documento di viaggio valido, se è segnalata nel Sistema d'informazione Schengen (SIS), se è considerata una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna ecc.
Continuano ad applicarsi le altre flessibilità nel rilascio dei visti previste dal codice dei visti. Ad esempio, se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 24 del codice dei visti, visti per ingressi multipli con un lungo periodo di validità - fino a 5 anni - possono essere rilasciati anche a categorie di persone diverse da quelle menzionate all'articolo 5 dell'accordo. Parimenti, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nell'articolo 16, paragrafi 5 e 6, del codice dei visti che consentono l'esenzione dal pagamento dei diritti di visto o la loro riduzione.
Per quanto riguarda la Repubblica dell'Azerbaigian, il codice sulla migrazione (5) e altri corrispondenti atti normativi della Repubblica dell'Azerbaigian disciplinano tutte le questioni non contemplate dall'accordo, quali i motivi di rifiuto del visto, il diritto di ricorso avverso una decisione negativa o la norma generale del colloquio personale con il richiedente e la comunicazione di informazioni relative alla domanda di visto, il riconoscimento dei documenti di viaggio, la prova della sufficienza dei mezzi di sussistenza, il rifiuto dell'ingresso nel territorio della Repubblica dell'Azerbaigian, i provvedimenti di allontanamento.
Altre flessibilità nel rilascio dei visti autorizzate dal diritto nazionale della Repubblica dell'Azerbaigian continuano ad applicarsi se istituiscono un regime più favorevole al richiedente. Ad esempio, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 2, della legge della Repubblica dell'Azerbaigian «Sui diritti statali» che autorizzano l'esenzione dai diritti di visto e quelle dell'articolo 38 del codice sulla migrazione della Repubblica dell'Azerbaigian che consentono il rilascio dei visti elettronici.
Anche quando ricorrono le condizioni previste nell'accordo, ad esempio, il richiedente dimostra con prove documentali la finalità del viaggio secondo le categorie di cui all'articolo 4, il rilascio del visto può sempre essere rifiutato se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 36 del codice sulla migrazione della Repubblica dell'Azerbaigian (ad eccezione del paragrafo 36.1.7 di tale codice) o se si verificano le circostanze elencate all'articolo 16 del codice sulla migrazione della Repubblica dell'Azerbaigian.
1.3. Tipi di visto rientranti nel campo di applicazione dell'accordo
L'articolo 3, lettera d), dell'accordo definisce il «visto» come «l'autorizzazione rilasciata da uno Stato membro o dalla Repubblica dell'Azerbaigian necessaria per l'ingresso a fini di transito o di soggiorno la cui durata prevista non superi 90 giorni nell'arco di un periodo di 180 giorni, nel territorio degli Stati membri o della Repubblica dell'Azerbaigian.».
Le facilitazioni previste dall'accordo si applicano sia ai visti uniformi validi per l'intero territorio degli Stati membri che ai visti con validità territoriale limitata.
Le facilitazioni previste dall'accordo si applicano a tutti i visti indicati al capo 5 del codice sulla migrazione della Repubblica dell'Azerbaigian.
1.4. Calcolo della durata del soggiorno autorizzato da un visto
Il codice frontiere Schengen definisce la nozione di soggiorno di breve durata come segue: «non superiore a a 90 giorni su un periodo di 180 giorni, il che comporta di prendere in considerazione il periodo di 180 giorni che precede ogni giorno di soggiorno».
Tale definizione si applica anche ai soggiorni di breve durata rilasciati dalla Repubblica dell'Azerbaigian, conformemente all'accordo.
Il giorno dell'ingresso sarà calcolato come il primo giorno di soggiorno nel territorio degli Stati membri e il giorno dell'uscita sarà calcolato come l'ultimo giorno di soggiorno nel territorio degli Stati membri. Questo concetto implica l'applicazione di un periodo di riferimento «mobile» di 180 giorni: per ogni giorno del soggiorno si guarda indietro all'ultimo periodo di 180 giorni, per verificare se il requisito dei 90/180 giorni continua a essere rispettato. Ciò significa che un'assenza dal territorio degli Stati membri per un periodo ininterrotto di 90 giorni consente un nuovo soggiorno fino a 90 giorni.
Il calcolatore per soggiorni di breve durata, utilizzabile per calcolare il periodo di soggiorno autorizzato in base alle nuove norme, è reperibile on line al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/border-crossing/index_en.htm.
Esempio di calcolo del soggiorno in base alla definizione attuale:
Una persona in possesso di un visto per più ingressi con validità di 1 anno (18 aprile 2014 – 18 aprile 2015) entra per la prima volta il 19 aprile 2014 e soggiorna 3 giorni. Tale persona entra nuovamente il 18 giugno 2014 e soggiorna 86 giorni. Qual è la situazione in determinate date? Quando sarà consentito nuovamente l'ingresso a tale persona?
In data 11 settembre 2014: negli ultimi 180 giorni (16 marzo 2014 – 11 settembre 2014) la persona ha soggiornato per tre giorni (19-21 aprile 2014) più 86 giorni (18 giugno 2014 – 11 settembre 2014) = 89 giorni = nessun prolungamento indebito del soggiorno. La persona può ancora soggiornare un giorno.
In data 16 ottobre 2014: la persona potrebbe rientrare per un ulteriore soggiorno di tre giorni.In data 16 ottobre 2014, il soggiorno effettuato il giorno 19 aprile 2014 diventa irrilevante ai fini del calcolo(trovandosi al di fuori del periodo di 180 giorni); in data 17 ottobre 2014, il soggiorno effettuato il giorno 20 aprile 2014 diventa irrilevante (trovandosi al di fuori del periodo di 180 giorni, e così di seguito).
In data 15 dicembre 2014: la persona potrebbe rientrare per un ulteriore soggiorno di 86 giorni. In data 15 dicembre 2014, il soggiorno effettuato il giorno 18 giugno 2014 diventa irrilevante ai fini del calcolo (trovandosi al di fuori del periodo di 180 giorni); in data 16 dicembre 2014, il soggiorno effettuato il giorno 19 giugno 2014 diventa irrilevante, e così di seguito.
1.5. Situazione relativa agli Stati membri che non applicano ancora integralmente l'acquis di Schengen, agli Stati membri che non partecipano alla politica comune dell'Unione in materia di visti e ai paesi associati
Gli Stati membri che hanno aderito all'Unione nel 2004 (Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia), nel 2007 (Bulgaria e Romania) e nel 2013 (Croazia) sono vincolati dall'accordo dalla data della sua entrata in vigore.
La Bulgaria, la Croazia, Cipro e la Romania non applicano ancora integralmente l'acquis di Schengen e continueranno a rilasciare visti nazionali con una validità limitata al loro territorio nazionale. Quando tali Stati membri applicheranno integralmente l'acquis di Schengen, essi applicheranno l'accordo nella sua integralità.
Il diritto nazionale continua ad applicarsi a tutte le questioni non contemplate dall'accordo fino alla data della piena applicazione dell'acquis di Schengen da parte di tali Stati membri. Da tale data, le questioni non regolate dall'accordo saranno disciplinate dalle norme Schengen e/o dal diritto nazionale.
La Bulgaria, la Croazia, Cipro e la Romania sono autorizzati a riconoscere i permessi di soggiorno, i visti di tipo D e i visti per soggiorni di breve durata rilasciati da tutti gli Stati membri Schengen e dai paesi associati, per soggiorni di breve durata sul loro territorio (6).
Conformemente all'articolo 21 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, del 14 giugno 1985, sulla graduale eliminazione dei controlli alle frontiere comuni, tutte le parti di tale convenzione devono riconoscere i visti per soggiorni di lunga durata e i permessi di soggiorno rilasciati dalle altre parti come validi per soggiorni di breve durata sui rispettivi territori. Esse accettano i permessi di soggiorno, i visti di tipo D e i visti per soggiorni di breve durata dei paesi associati ai fini dell'ingresso e di soggiorni di breve durata, e viceversa.
L'accordo non si applica alla Danimarca, all'Irlanda e al Regno Unito, ma include dichiarazioni comuni sull'auspicabilità della conclusione di accordi bilaterali sulla facilitazione del rilascio dei visti fra tali Stati membri e la Repubblica dell'Azerbaigian.
Pur essendo paesi associati a Schengen, l'Islanda, il Liechtenstein, la Norvegia e la Svizzera non sono vincolati dall'accordo. Quest'ultimo tuttavia include una dichiarazione comune sull'auspicabilità di concludere quanto prima accordi bilaterali sulla facilitazione del rilascio dei visti fra tali paesi associati Schengen e la Repubblica dell'Azerbaigian.
L'accordo sulla facilitazione del rilascio dei visti tra il governo della Repubblica dell'Azerbaigian e il governo del Regno di Norvegia è stato firmato il 3 dicembre 2013 ed è entrato in vigore il 1o giugno 2015. L'accordo sulla facilitazione del rilascio dei visti tra il governo della Repubblica dell'Azerbaigian e il governo del Consiglio federale svizzero è stato firmato il 10 ottobre 2016 ed è entrato in vigore il 1o aprile 2017. Inoltre, l'accordo tra il governo della Repubblica dell'Azerbaigian e il governo del Principato del Liechtenstein sulla reciproca applicazione delle norme di cui nell'Accordo sulla facilitazione del rilascio dei visti tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Azerbaigian è entrato in vigore il 15 febbraio 2017.
1.6. L'accordo e gli accordi bilaterali
L'articolo 13 dell'accordo stabilisce quanto segue:
«Sin dall'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni ivi contenute prevalgono su quelle di qualsiasi accordo o intesa bilaterale o multilaterale vigente tra i singoli Stati membri e la Repubblica dell'Azerbaigian, nella misura in cui queste ultime disposizioni abbiano il medesimo oggetto del presente accordo.».
Dalla data di entrata in vigore dell'accordo, le disposizioni degli accordi bilaterali in vigore tra gli Stati membri e la Repubblica dell'Azerbaigian sulle questioni contemplate dall'accordo hanno cessato di applicarsi. Conformemente al diritto dell'Unione, gli Stati membri devono adottare le misure necessarie per eliminare le incompatibilità fra i loro accordi bilaterali e l'accordo.
Se uno Stato membro ha concluso un accordo o un'intesa bilaterale con la Repubblica dell'Azerbaigian su questioni non contemplate dall'accordo, ad esempio stabilendo l'esenzione dall'obbligo del visto per i titolari di passaporti di servizio, tale esenzione continua ad applicarsi dopo l'entrata in vigore dell'accordo.
Gli Stati membri seguenti hanno stipulato un accordo bilaterale con la Repubblica dell'Azerbaigian che prevede l'esenzione dall'obbligo del visto per i titolari di passaporti di servizio: Austria, Bulgaria, Croazia, Ungheria, Italia, Portogallo, Romania, Slovenia, Lettonia e Slovacchia (7).
L'esenzione dal visto per i titolari di passaporti di servizio accordata da uno Stato membro si applica solo per il viaggio sul territorio di tale Stato membro, e non per recarsi negli altri Stati membri Schengen.
II. DISPOSIZIONI SPECIFICHE
2.1. Norme applicabili a tutti i richiedenti il visto
Si ricorda che le facilitazioni sotto indicate, con riguardo ai diritti per i visti, i termini per il trattamento delle domande di visto, la partenza in caso di smarrimento o furto dei documenti, e i casi eccezionali di proroga del visto si applicano a tutti i richiedenti e titolari di visto che sono cittadini della Repubblica dell'Azerbaigian o degli Stati membri vincolati dall'accordo, compresi i turisti.
2.1.1. Diritti per il trattamento delle domande di visto
L'articolo 6, paragrafo 1, dell'accordo stabilisce quanto segue:
«1. I diritti per il trattamento delle domande di visto ammontano a 35 EUR.».
A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, dell'accordo, i diritti per il trattamento di una domanda di visto ammontano a 35 EUR. Tali diritti si applicano a tutti i richiedenti, che siano cittadini dell'Azerbaigian o dell'Unione (compresi i turisti) e riguarda i visti per soggiorni di breve durata, a prescindere dal numero di ingressi.
L'articolo 6, paragrafo 2, dell'accordo stabilisce quanto segue:
«2. Fatto salvo il disposto del paragrafo 3, sono esenti dai diritti per il trattamento delle domande di visto le seguenti categorie di persone:
a) |
parenti stretti – coniugi, figli (anche adottivi), genitori (anche tutori), nonni e nipoti – di cittadini dell'Unione europea che soggiornano legalmente nel territorio della Repubblica dell'Azerbaigian, di cittadini della Repubblica dell'Azerbaigian legalmente soggiornanti negli Stati membri, di cittadini dell'Unione europea che risiedono nel territorio dello Stato membro di cui hanno la cittadinanza, e di cittadini della Repubblica dell'Azerbaigian che risiedono nel territorio dell'Azerbaigian; |
b) |
membri di delegazioni ufficiali compresi i relativi membri permanenti che, su invito ufficiale rivolto agli Stati membri, all'Unione europea o alla Repubblica dell'Azerbaigian, partecipano a riunioni ufficiali, consultazioni, negoziati o programmi di scambio, o ad eventi organizzati nel territorio della Repubblica dell'Azerbaigian o di uno Stato membro da organizzazioni intergovernative; |
c) |
studenti di scuole inferiori e superiori, studenti universitari e post-universitari e docenti accompagnatori che effettuano viaggi di studio o di formazione, anche nell'ambito di programmi di scambio o di altre attività scolastiche/accademiche; |
d) |
persone con disabilità ed eventuali accompagnatori, se necessari;». |
Per beneficiare dell'esenzione dai diritti occorre dimostrare che entrambi i richiedenti il visto rientrano in questa categoria. Qualora la disabilità del richiedente sia evidente (persone non vedenti o prive di un arto), si può accettare il riconoscimento visivo presso l'ufficio consolare competente.
In casi giustificati, la domanda può essere presentata da un rappresentante o dal tutore del disabile.
«e) |
partecipanti ad eventi sportivi internazionali e persone che li accompagnano a titolo professionale; (N.B. I tifosi non saranno considerati accompagnatori) |
f) |
partecipanti ad attività scientifiche, culturali ed artistiche, inclusi i programmi di scambi universitari o di altro tipo; |
g) |
persone che hanno documentato la necessità del viaggio per motivi umanitari, inclusa la necessità di ricevere trattamenti medici urgenti (nel qual caso l'esonero è esteso agli accompagnatori) o di partecipare al funerale di un parente stretto o di visitare un parente stretto gravemente malato; |
h) |
rappresentanti di organizzazioni della società civile in viaggio per partecipare ad attività di formazione, seminari, conferenze, anche nel quadro di programmi di scambio;». |
Per poter beneficiare dell'esenzione dai diritti per questa categoria, i richiedenti il visto devono presentare documenti che dimostrino l'appartenenza a organizzazioni della società civile o a organizzazioni senza fini di lucro registrate negli Stati membri o nella Repubblica dell'Azerbaigian - cfr. l'articolo 4 dell'accordo.
«i) |
pensionati;». |
Per poter beneficiare dell'esenzione dai diritti per questa categoria, i richiedenti il visto devono dimostrare lo status di pensionati. L'esenzione non è giustificata qualora lo scopo del viaggio sia un'attività retribuita.
«j) |
minori di età inferiore a 12 anni; |
k) |
giornalisti e personale tecnico che li accompagna a titolo professionale;». |
Per poter beneficiare dell'esenzione dai diritti per questa categoria, i richiedenti il visto devono presentare documenti che dimostrino l'appartenenza a un'associazione di categoria o a un'organizzazione nel settore dei media - cfr. l'articolo 4 dell'accordo.
Per quanto riguarda gli Stati membri dell'UE, le categorie di persone sopra menzionate sono del tutto esenti dal pagamento dei diritti. Sono inoltre esenti dal pagamento dei diritti a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del codice dei visti, le categorie di persone seguenti:
— |
ricercatori di paesi terzi che si recano nell'Unione europea a fini di ricerca scientifica ai sensi della raccomandazione 2005/761/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8); |
— |
rappresentanti di organizzazioni senza fini di lucro di età non superiore ai venticinque anni che partecipano a seminari, conferenze, manifestazioni sportive, culturali o educative organizzati da organizzazioni senza fini di lucro. |
L'articolo 16, paragrafo 6, del codice dei visti stabilisce quanto segue:
«6. In singoli casi è possibile derogare alla riscossione o ridurre l'importo dei diritti per i visti, quando ciò serve a promuovere gli interessi culturali o sportivi, nonché gli interessi in materia di politica estera, di politica dello sviluppo e di altri settori essenziali d'interesse pubblico o per motivi umanitari.».
L'articolo 16, paragrafo 7, del codice dei visti stabilisce che i diritti per i visti devono essere riscossi in euro, nella valuta nazionale del paese terzo o nella valuta solitamente utilizzata nel paese terzo ove è presentata la domanda e non sono rimborsabili, tranne nei casi di domanda irricevibile o nei casi in cui il consolato non è competente.
Per evitare discrepanze che potrebbero favorire il «visa shopping», le missioni diplomatiche e gli uffici consolari degli Stati membri dovrebbero adoperarsi per garantire che nella Repubblica dell'Azerbaigian si applichino diritti per i visti simili per tutti i richiedenti il visto se riscossi in valute straniere.
Analogamente, per quanto riguarda la Repubblica dell'Azerbaigian, sono esonerate dal visto, in conformità dell'articolo 17, paragrafo 2, della legge della Repubblica dell'Azerbaigian «Sui diritti statali», le categorie di stranieri seguenti:
— |
membri di delegazioni statali e ufficiali; |
— |
rappresentanti di organizzazioni umanitarie internazionali nella Repubblica dell'Azerbaigian; |
— |
persone che studiano o sono impegnate in attività pedagogiche mediante programmi statali; |
— |
persone che viaggiano per fini di difesa. |
Ai richiedenti il visto dell'Unione e della Repubblica dell'Azerbaigian sarà rilasciata una ricevuta per il pagamento dei diritti di visto.
L'articolo 6, paragrafo 3, dell'accordo stabilisce quanto segue:
«3. Se uno Stato membro o la Repubblica dell'Azerbaigian coopera con un fornitore esterno di servizi ai fini del rilascio dei visti, tale fornitore esterno può riscuotere oneri a fronte del servizio prestato, che devono essere proporzionati alle spese da esso sostenute per assolvere al suo compito e non possono essere superiori a 30 EUR. Gli Stati membri e la Repubblica dell'Azerbaigian mantengono la possibilità per tutti i richiedenti di presentare la domanda di visto direttamente presso i rispettivi consolati.
Per l'Unione, il fornitore esterno di servizi svolge le sue attività conformemente al codice dei visti e nel pieno rispetto della legislazione azera.
Per la Repubblica dell'Azerbaigian, il fornitore esterno di servizi svolge le sue attività conformemente alla legislazione azera e a quella degli Stati membri dell'Unione.».
Riguardo alle modalità di cooperazione con i fornitori esterni di servizi, l'articolo 43 del codice dei visti fornisce informazioni dettagliate sui compiti di questi ultimi.
2.1.2. Durata delle procedure di trattamento delle domande di visto
L'articolo 7 dell'accordo stabilisce quanto segue:
«1. Le missioni diplomatiche e gli uffici consolari degli Stati membri e della Repubblica dell'Azerbaigian decidono sulla domanda di rilascio del visto entro 10 giorni di calendario dalla data di ricevimento della domanda e della documentazione necessaria per il rilascio del visto.
2. In singoli casi, qualora si debba procedere ad un ulteriore esame della domanda, il termine per decidere può essere prorogato fino a 30 giorni di calendario.
3. In casi urgenti il termine per decidere sulla domanda di visto può essere ridotto a 2 giorni lavorativi o a un periodo inferiore.».
Una decisione su una domanda di visto sarà adottata, in linea di principio, entro 10 giorni di calendario dalla data di presentazione di una domanda ammissibile.
Detto termine può essere prorogato di trenta giorni di calendario in casi individuali, in particolare qualora sia necessario procedere a un ulteriore esame della domanda o in caso di rappresentanza con consultazione delle autorità dello Stato membro rappresentato.
Tutti tali termini cominciano a decorrere solo quando il fascicolo di domanda di visto è completo, vale a dire dalla data di ricevimento della domanda di visto e dei documenti giustificativi.
In linea di principio, per le missioni diplomatiche e consolari che hanno un sistema di appuntamenti, il tempo d'attesa per essere ricevuti non è incluso nel periodo di trattamento della domanda. Tale questione nonché altre modalità pratiche per la presentazione delle domande di visto. sono disciplinate dalle norme generali di cui all'articolo 9 del codice visti e del codice sulla migrazione della Repubblica dell'Azerbaigian.
L'articolo 3, paragrafo 7, dell'accordo, stabilisce quanto segue:
«Se i richiedenti sono tenuti a ottenere un appuntamento per la presentazione della domanda, tale appuntamento, di norma, ha luogo entro due settimane da quando viene chiesto.».
«In giustificati casi d'urgenza quando il visto non ha potuto essere richiesto prima per ragioni che non potevano essere previste dal richiedente, il consolato può autorizzare i richiedenti a presentare domande senza chiedere l'appuntamento, o tale appuntamento è dato immediatamente.».
Nel fissare l'appuntamento occorre tenere conto dell'eventuale urgenza dichiarata dal richiedente il visto ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 3, dell'accordo. La decisione sulla riduzione del termine per decidere su una domanda di visto è presa dal funzionario consolare.
2.1.3. Lasciare il paese in caso di perdita o furto di documenti d'identità
L'articolo 8 dell'accordo stabilisce quanto segue:
«I cittadini dell'Unione europea e della Repubblica dell'Azerbaigian che abbiano smarrito o a cui siano stati rubati i documenti di identità durante il soggiorno nel territorio azero o degli Stati membri possono uscire dal territorio della Repubblica dell'Azerbaigian o degli Stati membri esibendo un documento di identità valido, rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari degli Stati membri o della Repubblica dell'Azerbaigian, che li autorizzi ad attraversare la frontiera senza necessità di visto o altre autorizzazioni.».
In caso di perdita o furto di documenti d'identità, per lasciare il territorio della Repubblica dell'Azerbaigian o lo spazio Schengen saranno sufficienti documenti d'identità validi rilasciati da missioni diplomatiche o consolari che autorizzino i titolari di visto ad attraversare la frontiera. Le autorità del paese ospitante non possono chiedere al titolare del visto o alla rappresentanza consolare altri documenti o autorizzazioni né l'espletamento di qualsiasi altra formalità.
2.1.4. Casi eccezionali di proroga del visto
L'articolo 9 dell'accordo stabilisce quanto segue:
«Qualora i cittadini dell'Unione europea o della Repubblica dell'Azerbaigian non possano uscire dal territorio della Repubblica dell'Azerbaigian o degli Stati membri entro il termine stabilito nel visto per motivi di forza maggiore, il visto è prorogato senza spese conformemente alla normativa applicata dalla Repubblica dell'Azerbaigian o dallo Stato membro ospitante per il tempo necessario a ritornare nello Stato di residenza.».
Riguardo alla proroga del periodo di validità del visto in casi di ragioni personali in cui il titolare del visto non sia in grado di lasciare il territorio dello Stato membro entro la data indicata sul visto adesivo, si applicano le disposizioni dell'articolo 33 del codice dei visti nella misura in cui sono compatibili con l'accordo. Tuttavia, ai sensi dell'accordo, nei casi di forza maggiore o di ragioni umanitarie la proroga del visto è gratuita.
Per quanto riguarda la Repubblica dell'Azerbaigian, alle questioni relative alla proroga del periodo di soggiorno temporaneo degli stranieri nella Repubblica dell'Azerbaigian si applica il codice sulla migrazione.
La decisione di prorogare il periodo di soggiorno temporaneo degli stranieri nella Repubblica dell'Azerbaigian è un documento ufficiale che autorizza gli stranieri a soggiornare temporaneamente nella Repubblica dell'Azerbaigian.
Gli stranieri il cui periodo di soggiorno temporaneo nella Repubblica dell'Azerbaigian è stato prorogato possono uscire dal paese attraverso i valichi di frontiera statali presentando i loro passaporti, o altri documenti validi per l'attraversamento delle frontiere, e la decisione di proroga del periodo di soggiorno temporaneo.
2.2. Norme applicabili a determinate categorie di richiedenti il visto
2.2.1. Documenti giustificativi della finalità del viaggio
Alle categorie di persone elencate all'articolo 4, paragrafo 1, dell'accordo, per dimostrare la finalità del viaggio saranno richiesti solo i documenti giustificativi indicati. Come previsto all'articolo 4, paragrafo 3, dell'accordo, non sono necessari altri inviti, convalide o giustificazioni roguardanti la finalità del viaggio.
Ciò non comporta tuttavia un'esenzione dall'obbligo generale di presentarsi di persona per presentare la domanda di visto o fornire i documenti giustificativi relativi, ad esempio, ai mezzi di sussistenza.
Se, in singoli casi, permangono dubbi quanto all'autenticità del documento che dimostra lo scopo dello spostamento, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 8, del codice dei visti e del codice sulla migrazione della Repubblica dell'Azerbaigian, il richiedente il visto potrà essere convocato per un colloquio supplementare presso l'ambasciata e/o il consolato, in occasione del quale potrà essere interrogato sull'effettiva finalità della sua visita o sulla sua intenzione di ritornare. In tali singoli casi, documenti supplementari possono essere forniti volontariamente dal richiedente il visto oppure, eccezionalmente, chiesti dal funzionario consolare. Tale prassi, però, non dev'essere sistematica e sarà strettamente controllata dal comitato misto.
In linea di principio, contestualmente alla domanda di visto sarà presentato l'originale del documento richiesto dall'articolo 4, paragrafo 1, dell'accordo. Il consolato può tuttavia cominciare a trattare la domanda in base a un duplicato o a una copia del documento. Il consolato può tuttavia richiedere il documento originale in caso di una prima domanda di visto e potrà farlo anche in singoli casi qualora sorgano dubbi.
Per le categorie di persone non menzionate all'articolo 4, paragrafo 1, dell'accordo (ad esempio i turisti), in materia di documentazione comprovante la finalità del viaggio continuano ad applicarsi le norme generali. Lo stesso vale per quanto riguarda il consenso dei genitori ai viaggi dei minori di età inferiore ai 18 anni.
Le questioni non contemplate dall'accordo, quali il riconoscimento dei documenti di viaggio e le garanzie di attendibilità circa il ritorno e la sufficienza dei mezzi di sussistenza, sono disciplinate dalle norme Schengen e dal diritto nazionale.
L'articolo 4, paragrafo 1, dell'accordo stabilisce quanto segue:
«1. Per le seguenti categorie di cittadini dell'Unione europea e della Repubblica dell'Azerbaigian i documenti di seguito indicati sono sufficienti per giustificare la finalità del viaggio nel territorio dell'altra parte:
a) |
per parenti stretti – coniugi, figli (anche adottivi), genitori (anche tutori), nonni e nipoti – in visita a cittadini dell'Unione europea che soggiornano legalmente nel territorio della Repubblica dell'Azerbaigian, o a cittadini della Repubblica dell'Azerbaigian legalmente soggiornanti negli Stati membri, o a cittadini dell'Unione europea che risiedono nel territorio dello Stato membro di cui hanno la cittadinanza, o a cittadini della Repubblica dell'Azerbaigian che risiedono nel territorio dell'Azerbaigian:
|
L'autenticità della firma della persona che invita deve essere confermata dall'autorità competente conformemente al diritto nazionale del paese di residenza. L'invito dovrebbe essere convalidato dalle autorità competenti.
Tale disposizione si applica anche ai parenti del personale di missioni diplomatiche o consolati che si recano nel territorio degli Stati membri o nella Repubblica dell'Azerbaigian ai fini di una visita familiare di massimo 90 giorni. In questi casi, però, la persona che invita non è tenuta a fornire la prova della regolarità del soggiorno e del vincolo familiare.
«b) |
fatto salvo l'articolo 10, per membri di delegazioni ufficiali compresi i relativi membri permanenti che, su invito ufficiale rivolto agli Stati membri, all'Unione europea o alla Repubblica dell'Azerbaigian, partecipano a riunioni ufficiali, consultazioni, negoziati o programmi di scambio, o ad eventi organizzati nel territorio della Repubblica dell'Azerbaigian o di uno Stato membro da organizzazioni intergovernative:
|
Nella lettera emessa dall'autorità competente deve essere indicato il nome del richiedente il visto, a conferma del fatto che la persona fa parte della delegazione in viaggio nel territorio dell'altra parte per partecipare alla riunione ufficiale. Il nome del richiedente il visto non deve necessariamente figurare anche sull'invito ufficiale a partecipare alla riunione, benché ciò possa essere necessario quando l'invito ufficiale è rivolto a una specifica persona.
Tale disposizione si applica ai membri delle delegazioni ufficiali indipendentemente dal tipo di passaporto (passaporto di servizio od ordinario) di cui sono titolari.
«c) |
per le persone che viaggiano per affari e i rappresentanti delle organizzazioni di categoria:
|
Inoltre, il registro pubblico nazionale rilascerà un documento che confermi l'esistenza delle organizzazioni di categoria.
«d) |
per gli autotrasportatori che effettuano servizi di trasporto internazionale di merci e di passeggeri tra i territori della Repubblica dell'Azerbaigian e degli Stati membri con veicoli immatricolati negli Stati membri o nella Repubblica dell'Azerbaigian:
|
L'associazione competente a rilasciare la richiesta scritta è l'associazione nazionale del paese di origine dell'autotrasportatore. Anche le sezioni regionali o altre sezioni di associazioni nazionali degli Stati membri possono rilasciare la richiesta scritta.
«e) |
per gli studenti di scuole inferiori e superiori, gli studenti universitari o post-universitari e per i docenti accompagnatori, che effettuano viaggi di studio o di formazione, anche nell'ambito di programmi di scambio o di altre attività scolastiche/accademiche:
|
La carta dello studente è accettata come giustificativo della finalità del viaggio solo se rilasciata dall'università, dal collegio o dalla scuola ospitante in cui avrà luogo lo studio o la formazione.
«f) |
per i partecipanti ad attività scientifiche, accademiche, culturali e artistiche, inclusi i programmi di scambi universitari o di altro tipo:
|
g) |
per i giornalisti e per il personale tecnico che li accompagna a titolo professionale:
|
Questa categoria non contempla i giornalisti free-lance e i loro assistenti.
Occorre presentare un certificato o altro documento rilasciato da un'associazione di categoria o dal datore di lavoro del richiedente il visto, in cui si attesti che l'interessato è un giornalista qualificato o una persona che accompagna il giornalista a titolo professionale, e in cui si dichiari che la finalità del viaggio è realizzare un lavoro giornalistico o assistere nello svolgimento di tale lavoro.
«h) |
per i partecipanti a eventi sportivi internazionali e le persone che li accompagnano a titolo professionale:
|
Nell'elenco degli accompagnatori per le manifestazioni sportive internazionali devono figurare solo le persone che accompagnano gli sportivi a titolo professionale: allenatori, massaggiatori, manager, personale medico e dirigenti dei club sportivi. I tifosi non saranno quindi considerati accompagnatori.
«i) |
per i partecipanti a programmi di scambi ufficiali organizzati da città gemellate:
|
Il capo dell'amministrazione/sindaco della città o altra località competente a rilasciare la richiesta scritta è il capo dell'amministrazione/sindaco della città o altra località ospitante in cui ha luogo l'attività di gemellaggio. Tale categoria riguarda solo i gemellaggi ufficiali.
«j) |
per le persone che viaggiano per ragioni mediche e i necessari accompagnatori:
|
Dev'essere presentato un documento rilasciato da un istituto di cura attestante questi tre elementi (la necessità di cure mediche presso quell'istituto, la necessità di essere accompagnati e la prova della sufficienza dei mezzi finanziari per pagare il costo delle cure mediche, ad esempio la prova del pagamento anticipato).
«k) |
per i liberi professionisti che partecipano a fiere, conferenze, convegni e seminari internazionali o ad altri eventi analoghi che si svolgono nel territorio della Repubblica dell'Azerbaigian o degli Stati membri:
|
l) |
per i rappresentanti di organizzazioni della società civile in viaggio per partecipare ad attività di formazione, seminari, conferenze, anche nel quadro di programmi di scambio:
|
Occorre presentare un documento con il quale l'organizzazione della società civile conferma che il richiedente il visto rappresenta tale organizzazione.
I membri delle organizzazioni della società civile in quanto tali non sono coperti dall'accordo.
«m) |
per familiari in visita per cerimonie funebri:
|
n) |
per le persone in visita a cimiteri militari o civili:
|
L'accordo non specifica se il sopra indicato documento ufficiale debba essere rilasciato dalle autorità del paese in cui si trova il cimitero o da quelle del paese di residenza della persona che intende visitarlo. Dovrebbero poter rilasciare tale documento ufficiale le autorità competenti di entrambi i paesi.
Occorre comunque presentare il documento ufficiale attestante l'esistenza e la conservazione della tomba, nonché l'esistenza di un vincolo familiare o di altra natura tra il richiedente il visto e la persona sepolta.
L'accordo non crea nessuna nuova norma in materia di responsabilità per le persone fisiche o giuridiche che rilasciano le richieste scritte. In caso di falso rilascio di tali richieste si applicano il diritto dell'Unioneo il diritto nazionale.
2.2.2. Rilascio di visti per ingressi multipli
Qualora il richiedente abbia necessità di recarsi frequentemente nel territorio degli Stati membri o della Repubblica dell'Azerbaigian, saranno rilasciati visti per soggiorni di breve durata per più visite, purché la durata totale di tali visite non superi i 90 giorni su un periodo di 180 giorni.
L'articolo 5 dell'accordo stabilisce quanto segue:
«1. Le missioni diplomatiche e gli uffici consolari degli Stati membri e della Repubblica dell'Azerbaigian rilasciano visti per ingressi multipli validi cinque anni alle seguenti categorie di cittadini:
a) |
coniugi, figli (anche adottivi) di età inferiore a 21 anni o a carico, genitori (anche tutori) in visita a cittadini dell'Unione europea che soggiornano legalmente nel territorio della Repubblica dell'Azerbaigian, o a cittadini della Repubblica dell'Azerbaigian legalmente soggiornanti negli Stati membri, o a cittadini dell'Unione europea che risiedono nel territorio dello Stato membro di cui hanno la cittadinanza, o a cittadini della Repubblica dell'Azerbaigian che risiedono nel territorio dell'Azerbaigian; |
b) |
membri permanenti di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale rivolto agli Stati membri, all'Unione europea o alla Repubblica dell'Azerbaigian, devono partecipare periodicamente a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio e ad eventi organizzati nel territorio della Repubblica dell'Azerbaigian o di uno Stato membro da organizzazioni intergovernative. |
In deroga alla prima frase, se la necessità o l'intenzione di viaggiare frequentemente o periodicamente è chiaramente limitata a un periodo più breve, la validità del visto per ingressi multipli è limitata a tale periodo, in particolare quando:
— |
per le persone di cui alla lettera a), il periodo di validità dell'autorizzazione di soggiorno regolare dei cittadini della Repubblica dell'Azerbaigian, legalmente soggiornanti in uno degli Stati membri o a cittadini dell'Unione europea che soggiornano legalmente nella Repubblica dell'Azerbaigian, |
— |
per le persone di cui alla lettera b), la validità dello status di membro permanente di una delegazione ufficiale, |
è inferiore a cinque anni.».
Per tali categorie di persone, tenuto conto del loro status professionale o del loro legame familiare con un cittadino della Repubblica dell'Azerbaigian regolarmente soggiornante nel territorio degli Stati membri, con un cittadino dell'Unione regolarmente soggiornante nel territorio della Repubblica dell'Azerbaigian, o con un cittadino dell'Unione residente in uno Stato membro di cui ha la cittadinanza, è giustificato rilasciare visti per ingressi multipli con un periodo di validità dicinque anni, o limitati alla durata dell'incarico o dell'autorizzazione di soggiorno, se inferiore a cinque anni.
Le persone rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo devono comprovare la regolarità del soggiorno della persona ospitante.
Riguardo alle persone rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), dell'accordo, esse dovrebbero comprovare il loro status professionale e la durata del loro mandato.
Tale disposizione non si applica alle persone rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), dell'accordo, qualora siano esenti dall'obbligo di visto in forza dell'accordo, vale a dire titolari di passaporti diplomatici.
Se la necessità o l'intenzione di viaggiare frequentemente o regolarmente è chiaramente limitata a un periodo più breve, la validità del visto per ingressi multipli è limitata a tale periodo.
«2. Le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri e della Repubblica dell'Azerbaigian rilasciano visti per ingressi multipli di validità annuale alle seguenti categorie di persone, a condizione che, nell'anno precedente alla domanda, queste abbiano ottenuto almeno un visto e l'abbiano usato nel rispetto della legislazione che disciplina l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato visitato:
a) |
studenti di scuole superiori, studenti universitari e post-universitari che viaggiano periodicamente per studio o per formazione, anche nel quadro di programmi di scambio; |
b) |
giornalisti e personale tecnico che li accompagna a titolo professionale; |
c) |
partecipanti a programmi di scambi ufficiali organizzati da città gemellate; |
d) |
autotrasportatori che effettuano servizi di trasporto internazionale di merci e di passeggeri tra i territori della Repubblica dell'Azerbaigian e degli Stati membri con veicoli immatricolati negli Stati membri o nella Repubblica dell'Azerbaigian; |
e) |
persone che hanno necessità di effettuare visite periodiche per motivi di salute e i necessari accompagnatori; |
f) |
liberi professionisti partecipanti a fiere, conferenze, convegni, seminari internazionali o altri eventi analoghi che si recano periodicamente nella Repubblica dell'Azerbaigian o negli Stati membri; |
g) |
rappresentanti di organizzazioni della società civile che si recano periodicamente nella Repubblica dell'Azerbaigian o negli Stati membri per partecipare ad attività di formazione, seminari, conferenze, anche nel quadro di programmi di scambio; |
h) |
persone partecipanti ad attività scientifiche, culturali ed artistiche, inclusi i programmi di scambi universitari o di altro tipo, le quali si recano periodicamente nel territorio della Repubblica dell'Azerbaigian o degli Stati membri; |
i) |
partecipanti a eventi sportivi internazionali e le persone che li accompagnano a titolo professionale; |
j) |
membri di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale rivolto agli Stati membri, all'Unione europea o alla Repubblica dell'Azerbaigian, partecipano periodicamente a riunioni, consultazioni, negoziati, programmi di scambio o ad eventi organizzati nel territorio della Repubblica dell'Azerbaigian o di Stati membri da organizzazioni intergovernative; |
k) |
persone che viaggiano per affari e rappresentanti delle organizzazioni di categoria che si recano periodicamente nel territorio della Repubblica dell'Azerbaigian o degli Stati membri. |
In deroga alla prima frase, se la necessità o l'intenzione di viaggiare frequentemente o periodicamente è chiaramente limitata a un periodo più breve, la validità del visto per ingressi multipli è limitata a tale periodo.».
In linea di principio, i visti per ingressi multipli con validità di un anno saranno rilasciati alle sopra indicate categorie di richiedemyo il visto se nell'anno precedente (12 mesi) il richiedente il visto ha ottenuto almeno un visto e l'ha usato conformemente alla normativa sull'ingresso e il soggiorno vigente nel territorio o nei territori dello Stato o degli Stati visitati (ad esempio non è rimasto più a lungo di quanto consentito) e se vi sono ragioni per chiedere un visto per ingressi multipli.
Nei casi in cui non sia giustificato rilasciare un visto valido un anno, ad esempio se la durata del programma di scambio è inferiore a un anno o se la persona non ha necessità di viaggiare per un anno intero, la validità del visto sarà inferiore a un anno, a condizione che siano soddisfatte le altre condizioni di rilascio.
«3. Le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri e della Repubblica dell'Azerbaigian rilasciano visti per ingressi multipli, con validità minima di due anni e massima di cinque, alle categorie di persone di cui al paragrafo 2, a condizione che, nel corso dei due anni precedenti alla domanda, queste abbiano utilizzato il visto per ingressi multipli di validità annuale nel rispetto della legislazione che disciplina l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato visitato, salvo che la necessità o l'intenzione di viaggiare frequentemente o periodicamente sia chiaramente limitata a un periodo più breve, nel qual caso la validità del visto per ingressi multipli è limitata a tale periodo.
4. La durata totale del soggiorno nel territorio degli Stati membri o della Repubblica dell'Azerbaigian delle persone di cui ai paragrafi da 1 a 3 non può essere superiore a 90 giorni per periodi di 180 giorni.».
Alle categorie di richiedenti il visto di cui all'articolo 5, paragrafo 2, dell'accordo saranno rilasciati visti per ingressi multipli con validità di un minimo di due a un massimo di cinque anni a condizione che nei due anni (24 mesi) precedenti gli interessati abbiano utilizzato un visto per ingressi multipli valido per un anno conformemente alla normativa sull'ingresso e il soggiorno vigente nle territorio o nei territori dello Stato o degli Stati visitati, e che i motivi della richiesta del visto per ingressi multipli siano ancora validi. Va osservato che un visto con validità di un minimo di due a un massimo di cinque anni può essere rilasciato solo se nei due anni precedenti (24 mesi) il richiedente il visto ha ottenuto due visti validi almeno per un anno, e non meno, e se ha usato tali visti conformemente alla normativa sull'ingresso e il soggiorno vigente nel territorio o nei territori dello Stato o degli Stati visitati. Il periodo di validità di tali visti, vale a dire da due a cinque anni, sarà deciso dalle missioni diplomatiche e consolari degli Stati membri in base alla valutazione di ciascuna domanda.
Se il richiedente il visto non ha utilizzato un visto precedente non vi è obbligo di rilasciare un visto per ingressi multipli.
2.2.3. Titolari di passaporti diplomatici
L'articolo 10 dell'accordo stabilisce quanto segue:
«1. I cittadini dell'Unione europea e della Repubblica dell'Azerbaigian titolari di un passaporto diplomatico valido possono entrare, uscire e transitare nei territori della Repubblica dell'Azerbaigian o degli Stati membri senza visto.
2. Le persone di cui al paragrafo 1 possono soggiornare nei territori della Repubblica dell'Azerbaigian o degli Stati membri per un massimo di 90 giorni per periodi di 180 giorni.».
Le procedure per l'assegnazione dei diplomatici negli Stati membri non sono disciplinate dall'accordo. Si applica l'abituale procedura di accreditamento.
III. COOPERAZIONE IN MATERIA DI DOCUMENTI DI VIAGGIO
In una dichiarazione comune allegata all'accordo le parti convengono che il comitato misto valuti in che misura il livello di sicurezza dei rispettivi documenti di viaggio incide sul funzionamento dell'accordo. A tal fine le parti hanno convenuto di scambiarsi regolarmente informazioni sulle misure adottate per evitare la moltiplicazione dei documenti di viaggio e per potenziarne la sicurezza sotto l'aspetto tecnico e sulle misure relative al processo di personalizzazione del rilascio di tali documenti.
IV. STATISTICHE
Per consentire al comitato misto di controllare efficacemente l'attuazione dell'accordo, ogni sei mesi le missioni diplomatiche e consolari degli Stati membri presentano alla Commissione statistiche. Se possibile, tali statistiche dovrebbero comprendere, con una ripartizione dei dati per mesi:
— |
il numero di rifiuti di visti; |
— |
il numero di visti per ingressi multipli rilasciati; |
— |
la durata di validità dei visti per ingressi multipli rilasciati; |
— |
il numero di visti rilasciati gratuitamente. |
(1) Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU UE L 81 del 21.3.2001, pag. 1).
(2) GU UE L 239 del 22.9.2000, pag. 19.
(3) Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU UE L 243 del 15.9.2009, pag. 1).
(4) Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).
(5) Il codice sulla migrazione della Repubblica dell'Azerbaigian è stato adottato con la legge della Repubblica dell'Azerbaigian № 713-IVQ il 2 luglio 2013 ed è entrato in vigore il 1o agosto 2013.
(6) Decisione n. 565/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che introduce un regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne basato sul riconoscimento unilaterale, da parte della Bulgaria, della Croazia, di Cipro e della Romania di determinati documenti come equipollenti al loro visto nazionale di transito o per soggiorni previsti di non più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni nel loro territorio e che abroga le decisioni n. 895/2006/CE e n. 582/2008/CE (GUUE L 157 del 27.5.2014, pag. 23). Data la mancanza di relazioni diplomatiche, Cipro attualmente esonera i titolari di passaporti azeri (tranne i passaporti diplomatici) dalle disposizioni della decisione n. 565/2014/UE.
(7) Esenzione dall'obbligo del visto in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 539/2001.
(8) Raccomandazione 2005/761/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005, diretta a facilitare il rilascio, da parte degli Stati membri, di visti uniformi di soggiorno di breve durata per i ricercatori di paesi terzi che si spostano nella Comunità a fini di ricerca scientifica (GU UE L 289 del 3.11.2005, pag. 23).
2.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 60/39 |
DECISIONE (UE) 2018/312 DEL CONSIGLIO
del 27 febbraio 2018
relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno di Spagna
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,
vista la proposta del governo spagnolo,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) e (UE) 2015/994 (3), relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020. |
(2) |
Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Iñigo de la SERNA HERNÁIZ, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È nominata membro del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:
— |
sig.ra Concepción GAMARRA RUIZ-CLAVIJO, Alcaldesa de Logroño. |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2018
Per il Consiglio
Il presidente
E. ZAHARIEVA
(1) Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).
(2) Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25).
(3) Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70).
2.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 60/40 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/313 DELLA COMMISSIONE
del 28 febbraio 2018
che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda gli elenchi dei posti d'ispezione frontalieri e delle unità veterinarie del sistema TRACES
[notificata con il numero C(2018) 1149]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 20, paragrafi 1 e 3,
vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, seconda frase, e paragrafo 5,
vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (3), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 2009/821/CE (4) della Commissione stabilisce un elenco di posti d'ispezione frontalieri riconosciuti in conformità alle direttive 91/496/CEE e 97/78/CE. Tale elenco figura nell'allegato I di detta decisione. |
(2) |
Il Belgio ha informato la Commissione che il riconoscimento dei centri d'ispezione Avia Partner e WFS situati presso l'aeroporto di Bruxelles-Zaventem dovrebbe essere limitato ai prodotti che richiedono determinate temperature controllate. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I della decisione 2009/821/CE. |
(3) |
Su proposta della Danimarca, il riconoscimento del posto d'ispezione frontaliero presso il porto di Copenaghen dovrebbe essere limitato ai prodotti imballati unicamente. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I della decisione 2009/821/CE. |
(4) |
La Germania ha informato la Commissione di aver revocato il riconoscimento del posto d'ispezione frontaliero situato presso l'aeroporto di Hannover-Langenhagen per quanto concerne i prodotti. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I della decisione 2009/821/CE. |
(5) |
L'Irlanda ha informato la Commissione di aver revocato il riconoscimento del posto d'ispezione frontaliero situato presso l'aeroporto di Shannon per quanto concerne gli ungulati vivi. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I della decisione 2009/821/CE. |
(6) |
La Spagna ha informato la Commissione di aver sospeso il riconoscimento del posto d'ispezione frontaliero situato presso l'aeroporto di Alicante in relazione agli animali vivi e ai prodotti non destinati al consumo umano. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I della decisione 2009/821/CE. |
(7) |
Su proposta della Spagna, è opportuno aggiungere il riconoscimento del nuovo centro d'ispezione Alaire situato presso il posto d'ispezione frontaliero dell'aeroporto di Madrid e ripristinare il riconoscimento del centro d'ispezione Frigalsa situato presso il posto d'ispezione frontaliero del porto di Vigo. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I della decisione 2009/821/CE. |
(8) |
L'allegato II della decisione 2009/821/CE stabilisce l'elenco delle unità centrali, regionali e locali del sistema informatico veterinario integrato (TRACES). |
(9) |
Sulla base di informazioni ricevute dalla Croazia, è opportuno apportare alcune modifiche all'elenco delle unità locali del sistema TRACES per tale Stato membro. È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2009/821/CE. |
(10) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gli allegati I e II della decisione 2009/821/CE sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2018
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
(1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.
(2) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.
(3) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.
(4) Decisione 2009/821/CE della Commissione, del 28 settembre 2009, che stabilisce un elenco di posti d'ispezione frontalieri riconosciuti, fissa talune modalità relative alle ispezioni eseguite dagli esperti veterinari della Commissione e stabilisce le unità veterinarie del sistema TRACES (GU L 296 del 12.11.2009, pag. 1).
ALLEGATO
Gli allegati I e II della decisione 2009/821/CE sono modificati come segue:
1) |
l'allegato I è così modificato:
|
2) |
Nell'allegato II le voci della parte relativa alla Croazia sono sostituite dalle seguenti:
|
2.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 60/44 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/314 DELLA COMMISSIONE
del 1o marzo 2018
che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri
[notificata con il numero C(2018) 1401]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,
vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione (3) è stata adottata a seguito della comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 in vari Stati membri («gli Stati membri interessati») e all'istituzione di zone di protezione e sorveglianza da parte delle autorità competenti degli Stati membri interessati in conformità dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE del Consiglio (4). |
(2) |
La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 stabilisce che le zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti degli Stati membri interessati in conformità della direttiva 2005/94/CE devono comprendere almeno le zone elencate come zone di protezione e sorveglianza nell'allegato di tale decisione di esecuzione. Essa prevede altresì che le misure da applicarsi nelle zone di protezione e sorveglianza, secondo quanto stabilito dall'articolo 29, paragrafo 1, e dall'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE, siano mantenute almeno fino alle date stabilite per tali zone indicate nell'allegato della medesima decisione di esecuzione. |
(3) |
Dalla data della sua adozione la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stata modificata diverse volte per tenere conto degli sviluppi della situazione epidemiologica dell'influenza aviaria nell'Unione. In particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stata modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/696 della Commissione (5) al fine di stabilire norme concernenti la spedizione di pulcini di un giorno dalle zone elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247. Tale modifica ha tenuto conto del fatto che i pulcini di un giorno presentano un rischio molto basso di diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità rispetto ad altri prodotti avicoli. |
(4) |
La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stata inoltre successivamente modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/1841 della Commissione (6) allo scopo di rafforzare le misure di lotta contro la malattia applicabili laddove si presenti un maggiore rischio di diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità. Di conseguenza, la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 prevede ora l'istituzione a livello dell'Unione, a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 2005/94/CE, di ulteriori zone di restrizione negli Stati membri interessati a seguito della comparsa di uno o più focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità, e dispone la durata delle misure da applicarsi in tali zone. La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 stabilisce attualmente anche norme relative alla spedizione in altri Stati membri di pollame vivo, pulcini di un giorno e uova da cova dalle ulteriori zone di restrizione, nel rispetto di determinate condizioni. La decisione di esecuzione (UE) 2017/1841 ha inoltre modificato l'articolo 5 della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 al fine di prorogare il periodo di applicazione di tale atto fino al 31 maggio 2018. |
(5) |
Anche l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stato ripetutamente modificato, principalmente per tenere conto delle modifiche dei confini delle zone di protezione e sorveglianza istituite dagli Stati membri interessati a norma della direttiva 2005/94/CE. |
(6) |
L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stato da ultimo modificato dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/2412 della Commissione (7) a seguito della notifica, da parte dei Paesi Bassi e dell'Italia, della comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in tali Stati membri. Tali Stati membri hanno inoltre comunicato alla Commissione di aver debitamente adottato, a seguito della comparsa di tali focolai, le misure necessarie prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, tra cui l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza intorno alle aziende avicole infette. |
(7) |
Dalla data in cui è stata apportata l'ultima modifica alla decisione di esecuzione (UE) 2017/247 mediante la decisione di esecuzione (UE) 2017/2412, i Paesi Bassi hanno notificato alla Commissione la comparsa di un nuovo focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N6 in un'azienda avicola situata nella provincia di Groningen, a nord di tale Stato membro. I Paesi Bassi hanno inoltre comunicato alla Commissione di aver adottato, a seguito della comparsa di tale recente focolaio, le misure necessarie prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, tra cui l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza intorno all'azienda avicola infetta. |
(8) |
La Commissione ha esaminato tali misure in collaborazione con i Paesi Bassi e ha potuto accertare che i confini delle zone di protezione e sorveglianza istituite dall'autorità competente in tale Stato membro si trovano a una distanza sufficiente dall'azienda avicola in cui è stata confermata la comparsa del focolaio. |
(9) |
Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione ed evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario descrivere rapidamente a livello dell'Unione, in collaborazione con i Paesi Bassi, le zone di protezione e sorveglianza istituite in tale Stato membro in conformità della direttiva 2005/94/CE a seguito della comparsa del recente focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità in tale Stato membro. |
(10) |
È pertanto opportuno aggiornare la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 per tenere conto della nuova situazione epidemiologica relativa all'influenza aviaria ad alta patogenicità nei Paesi Bassi. In particolare, le zone di protezione e sorveglianza nei Paesi Bassi, attualmente soggette a restrizioni a norma della direttiva 2005/94/CE, dovrebbero essere elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247. |
(11) |
L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 dovrebbe pertanto essere modificato al fine di aggiornare la regionalizzazione a livello dell'Unione, per includere le zone di protezione e sorveglianza istituite nei Paesi Bassi in conformità della direttiva 2005/94/CE a seguito della comparsa del recente focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità in tale Stato membro, e la durata delle restrizioni in esse applicabili. |
(12) |
Tenendo inoltre conto della conferma del recente focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nei Paesi Bassi e del costante rischio di comparsa di ulteriori focolai di tale malattia nell'Unione, che possono persistere per periodi prolungati anche durante i mesi estivi, le misure stabilite dalla summenzionata decisione di esecuzione dovrebbero continuare ad applicarsi fino alla fine dell'anno. È pertanto opportuno prorogare il periodo di applicazione della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 fino al 31 dicembre 2018. |
(13) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2017/247. |
(14) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è così modificata:
1) |
all'articolo 5, la data «31 maggio 2018» è sostituita dalla data «31 dicembre 2018». |
2) |
L'allegato è modificato conformemente all'allegato della presente decisione. |
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 1o marzo 2018
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
(1) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.
(2) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.
(3) Decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione, del 9 febbraio 2017, relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 36 dell'11.2.2017, pag. 62).
(4) Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16).
(5) Decisione di esecuzione (UE) 2017/696 della Commissione, dell'11 aprile 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 101 del 13.4.2017, pag. 80).
(6) Decisione di esecuzione (UE) 2017/1841 della Commissione, del 10 ottobre 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 261 dell'11.10.2017, pag. 26).
(7) Decisione di esecuzione (UE) 2017/2412 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 342 del 21.12.2017, pag. 29).
ALLEGATO
L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è così modificato:
1) |
nella parte A, la voce relativa ai Paesi Bassi è sostituita dalla seguente: «Stato membro: Paesi Bassi
|
2) |
nella parte B, la voce relativa ai Paesi Bassi è sostituita dalla seguente: «Stato membro: Paesi Bassi
|
RACCOMANDAZIONI
2.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 60/51 |
RACCOMANDAZIONE N. 1/2017 DEL CONSIGLIO DI COOPERAZIONE UE-ARMENIA
del 20 novembre 2017
riguardante le priorità del partenariato UE-Armenia [2018/315]
IL CONSIGLIO DI COOPERAZIONE UE-ARMENIA,
visto l'accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Armenia, dall'altro, in particolare l'articolo 78,
considerando quanto segue:
(1) |
L'accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Armenia, dall'altro (1) («accordo »), è stato firmato il 22 aprile 1996 ed è entrato in vigore il 1o luglio 1999. |
(2) |
In conformità dell'articolo 78 dell'accordo, il consiglio di cooperazione può formulare opportune raccomandazioni per conseguire gli obiettivi dell'accordo. |
(3) |
A norma dell'articolo 95, paragrafo 1, dell'accordo, le parti devono prendere tutte le misure generali o specifiche necessarie per l'adempimento degli obblighi previsti dall'accordo e devono adoperarsi per il conseguimento dei suoi obiettivi. |
(4) |
Il riesame della politica europea di vicinato ha proposto una nuova fase di dialogo con i partner, consentendo di rafforzare il senso di titolarità di entrambe le parti. |
(5) |
L'Unione e l'Armenia hanno convenuto di consolidare il loro partenariato definendo una serie di priorità per il periodo 2017-2020 con l'obiettivo di sostenere e rafforzare la resilienza e la stabilità dell'Armenia. |
(6) |
Le parti dell'accordo hanno approvato pertanto il testo delle priorità del partenariato l'UE-Armenia, che favorirà l'attuazione dell'accordo, incentrando la cooperazione su interessi comuni definiti congiuntamente, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:
Articolo 1
Il consiglio di cooperazione raccomanda che le parti attuino le priorità del partenariato UE-Armenia descritte nell'allegato.
Articolo 2
Gli effetti della presente raccomandazione decorrono dal giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2017
Per il Consiglio di cooperazione
L'Unione europea
F. MOGHERINI
La Repubblica di Armenia
E. NALBANDIAN
(1) GU L 239 del 9.9.1999, pag. 3.
ALLEGATO
PRIORITÀ DEL PARTENARIATO TRA L'UNIONE EUROPEA E L'ARMENIA
I. CONTESTO
L'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Armenia, dall'altro («l'accordo di partenariato e di cooperazione»), è stato firmato il 22 aprile 1996 ed è entrato in vigore il 1o luglio 1999. Il 27 febbraio 2017 l'UE e i suoi Stati membri, da un lato, e l'Armenia, dall'altro, hanno concluso i negoziati relativi ad un accordo di partenariato globale e rafforzato (CEPA), il cui testo è in fase di ultimazione per la successiva firma. Le priorità del partenariato tra l'Unione europea e l'Armenia, che hanno lo scopo di agevolare l'attuazione della cooperazione tra i partner anche nel contesto del nuovo accordo, mirano a rafforzare i rapporti tra l'UE e l'Armenia e a perseguire la promozione dei valori universali, della stabilità, della resilienza, della sicurezza e della prosperità, fondati sulla democrazia, sui diritti umani, sullo stato di diritto, sulla crescita economica sostenibile e sull'apertura. Sono in linea con le priorità stabilite dalla Repubblica d'Armenia e dall'UE, incluse quelle previste nel riesame della politica europea di vicinato (PEV) (1). Rispettano i principi di cotitolarità e differenziazione e derivano dalle quattro priorità (2) concordate congiuntamente in occasione del Vertice del partenariato orientale svoltosi a Riga nel 2015, confermate da entrambe le parti quale quadro di orientamento per le future iniziative durante la riunione tra l'Unione europea e i ministri degli Affari esteri del Partenariato orientale nel maggio del 2016. Sono infine conformi agli obiettivi di sviluppo sostenibile 2030 e all'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici del 2015 e all'impegno che essi promuovono a favore delle questioni relative alla sostenibilità economica, ambientale e sociale e ai cambiamenti climatici.
L'UE e l'Armenia condividono interessi e valori comuni, in particolare ai fini dell'impegno dell'Armenia nelle riforme politiche ed economiche, nonché nella cooperazione regionale, anche nel quadro del partenariato orientale. Rinnovando e ridefinendo la base giuridica delle relazioni bilaterali, il nuovo accordo globale rappresenta un'occasione da non perdere per il rafforzamento delle relazioni UE-Armenia, anche attraverso la definizione congiunta delle priorità del partenariato. Questo nuovo quadro generale e gli ambiti di cooperazione prioritari si baseranno sul reciproco interesse a rafforzare il nostro dialogo, tenendo conto degli altri impegni internazionali dell'Armenia e dell'UE.
Le priorità del partenariato si basano sulla cooperazione proficua già avviata in passato, anche nell'ambito dell'attuazione del piano d'azione PEV, che esse andranno a sostituire. Dovrebbero orientare la scelta dei temi da trattare nelle riunioni periodiche di dialogo politico e dei dialoghi settoriali definiti nel nuovo accordo, che rappresenterà anche il quadro per la loro attuazione e il loro monitoraggio.
In futuro le priorità del partenariato saranno la base della programmazione e della cooperazione finanziaria tra l'UE e l'Armenia, in particolare nel prossimo quadro di sostegno unico dell'Armenia per il 2017-2020.
II. PRIORITÀ
Le priorità del partenariato rispecchiano gli interessi condivisi e si incentrano sui settori in cui la cooperazione offre vantaggi reciproci. L'UE e l'Armenia continueranno a perseguire l'obiettivo fondamentale del sostegno alla stabilità regionale, basata sui valori comuni e sul forte impegno a favore della democrazia e dei diritti umani. La società civile è un attore importante nel contesto del partenariato orientale e l'UE e l'Armenia continueranno a facilitarne il coinvolgimento nell'attuazione di tali priorità. La cooperazione economica mirante ad una crescita sostenuta è un ambito di grande interesse reciproco in cui si studierà ogni possibilità di miglioramento del contesto imprenditoriale. Per raggiungere l'obiettivo di una crescita più rapida e inclusiva sarà necessario potenziare le competenze e il capitale umano pertinenti di cui dispongono le istituzioni pubbliche e continuare a migliorare la governance e i collegamenti infrastrutturali. Affrontare tali questioni permetterà di creare condizioni favorevoli a una più stretta cooperazione nei settori strategici e a una maggiore mobilità, nell'interesse dei cittadini sia europei che armeni. Le priorità sono tra loro collegate e si rafforzano reciprocamente. Ciascun tema prioritario comprende vari elementi che seguono un approccio multidisciplinare e trasversale, necessario per conseguire l'obiettivo perseguito. Tale approccio prevede, tra l'altro, una partecipazione attiva comune nei consessi di cooperazione multilaterale, anche nell'ambito del partenariato orientale.
1. Consolidamento delle istituzioni e buona governance
L'Unione europea e l'Armenia sono impegnate a proseguire la loro cooperazione con l'obiettivo di promuovere i diritti umani, lo stato di diritto e le libertà fondamentali. Esse collaboreranno al miglioramento continuo dell'amministrazione pubblica, della buona governance e del sistema giudiziario in Armenia, intensificheranno la lotta alla corruzione e rafforzeranno la società civile. In tutti i settori si terrà conto delle questioni ambientali, sociali e legate alla parità di genere.
Sarà posto l'accento sull'attuazione e l'applicazione della legislazione pertinente, compresa la nuova costituzione. La riforma elettorale, approvata nel settembre 2016 sulla base, tra l'altro, delle raccomandazioni dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa e dal suo Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani, si applica dalle elezioni parlamentari del 2 aprile 2017. Le Parti continueranno anche ad adoperarsi per creare un contesto favorevole alla società civile, in particolare alle organizzazioni delle parti sociali, e alla sua partecipazione ai processi decisionali. La società civile è stata consultata in merito alla definizione delle priorità del partenariato e svolgerà inoltre un ruolo importante contribuendo al monitoraggio della loro attuazione.
Le Parti intensificheranno le iniziative miranti alla riforma della pubblica amministrazione, anche per quanto riguarda le autorità locali e l'applicazione della legislazione. Particolare importanza verrà attribuita allo stato di diritto, alla promozione dell'indipendenza del sistema giudiziario, all'accesso alla giustizia e al diritto a un processo equo. La prima misura nell'ambito di questa riforma consisterà nell'adozione di un quadro strategico per la riforma della pubblica amministrazione. La nostra cooperazione intende aumentare la responsabilità e l'efficacia dei poteri pubblici mediante mezzi che comprendano una gestione moderna delle risorse umane attenta alla dimensione di genere e un utilizzo generalizzato dell'amministrazione elettronica, anche nel settore sanitario. Lo sviluppo e la valutazione delle politiche si baseranno su dati chiari forniti, tra l'altro, da un servizio statistico di elevata qualità.
La lotta alla corruzione sarà al centro della riforma amministrativa e degli sforzi profusi dal paese per rafforzare lo stato di diritto. La cooperazione si incentrerà sia sul rafforzamento degli organismi anticorruzione che sul riesame della legislazione, in particolare il sistema degli appalti pubblici, il sistema di dichiarazione patrimoniale, di cui va assicurata una corretta attuazione, e la gestione delle funzioni pubbliche nei settori in cui le sfide economiche e di altra natura sono più importanti (appalti, dogane, permessi), al fine di garantire elevati standard etici ed evitare conflitti di interesse. Le Parti attuano l'assistenza secondo i principi di una sana gestione finanziaria e collaborano per tutelare gli interessi finanziari dell'UE e dell'Armenia, secondo quanto stabilito dalle pertinenti disposizioni del CEPA.
La cooperazione nel settore della sicurezza cercherà di rafforzare la responsabilità degli operatori della sicurezza e di affrontare le preoccupazioni comuni riguardanti la lotta alla criminalità organizzata, alla droga e al terrorismo, compreso il finanziamento del terrorismo e il riciclaggio di denaro, con mezzi conformi delle disposizioni in materia di giustizia, libertà e sicurezza stabiliti nei vari accordi che disciplinano le relazioni UE-Armenia. L'ulteriore modernizzazione della gestione delle frontiere contribuirà alla sicurezza del paese e della regione e allo sviluppo economico, agevolando scambi commerciali legali. Le Parti coopereranno anche per il recupero dei proventi di reato attraverso il miglioramento del quadro giuridico dell'Armenia e l'istituzione di un apposito ufficio incaricato del recupero dei beni.
2. Sviluppo economico e opportunità di mercato
Obiettivo comune delle Parti è lo sviluppo economico sostenibile e inclusivo dell'Armenia. Una crescita sostenuta necessita di solide politiche economiche atte a garantire la stabilità macroeconomica e finanziaria. Esse dovrebbero includere un continuo impegno a favore di politiche di bilancio sostenibili, tutelando nel contempo il capitale e la spesa sociale e consolidando le riserve necessarie per far fronte a shock esterni. La gestione delle finanze pubbliche (che è un elemento importante sia per la governance e la democrazia che per lo sviluppo economico) rispetterà i principi delle migliori pratiche internazionali. La vigilanza bancaria sarà ulteriormente rafforzata secondo le norme internazionali e le migliori pratiche per migliorare la solidità e la resilienza del settore finanziario. La modernizzazione e le riforme dell'amministrazione doganale e fiscale, in particolare per quanto riguarda la cooperazione internazionale e il rafforzamento della lotta contro le frodi, consentiranno di migliorare la riscossione delle entrate.
Il miglioramento del contesto imprenditoriale è una condizione fondamentale per lo sviluppo economico. Gli sforzi verteranno in particolare sull'ulteriore semplificazione delle procedure amministrative, sulla riduzione dei costi amministrativi, sul miglioramento dell'accesso al finanziamento per le piccole e medie imprese (PMI) in un mercato finanziario sano e diversificato e sul rafforzamento della protezione e del rispetto dei diritti di proprietà. Organizzazioni di sostegno alle imprese e associazioni di imprese solide aiuterebbero gli operatori economici a cogliere nuove opportunità e a far sentire maggiormente la loro voce nell'elaborazione delle politiche economiche. L'UE e l'Armenia si adopereranno per rafforzare la capacità delle imprese armene di partecipare alle catene di valore internazionali, mediante il coinvolgimento degli operatori economici armeni e dell'UE, incoraggiando in tal modo il trasferimento di tecnologie e di conoscenze. In tal senso il ruolo delle organizzazioni di sostegno alle imprese è di fondamentale importanza e il sostegno dell'UE nel mettere in contatto le imprese armene e quelle europee può moltiplicare gli sforzi nazionali. La partecipazione dell'Armenia alle catene di valore internazionali può comprendere gli investimenti stranieri diretti che, oltre a rafforzarla ed accelerarla, possono contribuire alla creazione e al rafforzamento delle abilità e delle competenze locali; a tal fine è necessario migliorare il quadro degli investimenti, rafforzandone la trasparenza, l'affidabilità e l'efficienza. Un contesto per gli investimenti favorevole alle imprese comprende anche una reale concorrenza nei mercati dei prodotti e dei servizi, garantita da un'autorità per la concorrenza indipendente e forte che rispetti le norme etiche più rigorose e possa accedere ad un meccanismo di applicazione effettiva della legislazione in materia di concorrenza, tutelando efficacemente i diritti di proprietà intellettuale, incluse le indicazioni geografiche. Includere il principio del «fare impresa» in tutte le politiche sarà di fondamentale importanza per promuovere la crescita. Saranno necessarie politiche occupazionali e sociali moderne per garantire uno sviluppo economico inclusivo che contribuisca a migliorare il benessere di tutti i cittadini armeni. Si tratta nello specifico di creare apposite istituzioni che garantiscano un controllo efficace delle condizioni di lavoro, comprese la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro.
È importante attuare la strategia globale di sviluppo dell'Armenia e le strategie settoriali specifiche (strategia a favore delle PMI e raccomandazioni della valutazione dello Small Business Act, strategia di promozione delle esportazioni, sviluppo rurale, ecc.) per partecipare attivamente ai programmi dell'UE riguardanti le PMI (COSME) e la ricerca e l'innovazione (Orizzonte 2020) e per modernizzare il contesto normativo e infrastrutturale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, avvalendosi pienamente del sostegno dell'UE in questi settori.
Promuovere l'economia digitale, anche attraverso il ravvicinamento del contesto digitale armeno al mercato unico digitale dell'UE, sarebbe importante per modernizzare l'economia e la società del paese.
Il monitoraggio dell'attuazione di tali strategie dovrebbe includere un dialogo pubblico-privato e una consultazione delle organizzazioni pertinenti della società civile, comprese le organizzazioni delle parti sociali.
L'economia verde offre importanti opportunità di crescita per lo sviluppo sostenibile. Le questioni ambientali, compresi i cambiamenti climatici, saranno integrate in tutte le politiche pertinenti.
L'UE e l'Armenia hanno instaurato una cooperazione efficace in materia di agricoltura, sviluppo regionale e rurale volta a promuovere la creazione di gruppi di agricoltori e di catene a valore aggiunto in tutto il paese. Sebbene l'agricoltura, inclusa quella di sussistenza, offra già opportunità in termini di sicurezza alimentare e occupazione informale, è importante sviluppare ulteriormente la competitività del settore, anche attraverso lo sviluppo di capacità e l'accesso ai finanziamenti. Partendo dai risultati già conseguiti e in coordinamento con la riforma della pubblica amministrazione a tutti i livelli, le Parti continueranno a rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale tra le regioni.
3. Connettività, efficienza energetica, ambiente e azione per il clima
Chiusa tra altri paesi, l'Armenia deve superare alcuni problemi di connettività. Anche al suo interno certe zone sono penalizzate dalla distanza e dai collegamenti limitati ai centri di attività economica, politica e sociale. La cooperazione con l'UE e con gli altri paesi del partenariato orientale, in particolare la Georgia, in questi settori può contribuire ad attenuare le conseguenze della sua posizione geografica.
Il miglioramento delle opportunità commerciali, dei trasporti, della logistica e dei collegamenti con la catena di valore, favorito da un miglioramento dei collegamenti interni e transfrontalieri, è in grado di aumentare il potenziale di crescita dell'Armenia. I trasporti stradali, ferroviari e aerei sono i principali modi di trasporto. Dato che i principali partner commerciali dell'Armenia sono l'UE, la Russia e la Cina, le merci sbarcate nei porti della Georgia solitamente sono trasportate nel paese mediante un servizio di trasbordo ferroviario. Le Parti coopereranno per mettere a punto procedure di sdoganamento rapide alle frontiere, fondamentali per tutti i modi di trasporto, onde evitare costosi ritardi.
Le Parti coopereranno anche nell'ambito della rete centrale transeuropea dei trasporti (TEN-T) estesa, sulla base di una chiara definizione delle priorità, per migliorare l'accesso dell'Armenia ai mercati internazionali. Sarà inoltre promossa la cooperazione in materia di sicurezza stradale, che affronterà aspetti sia infrastrutturali che strategici. È necessario che gli investimenti nelle infrastrutture siano rispettosi dell'ambiente e in grado di resistere ai cambiamenti climatici.
Per garantire collegamenti efficaci e lo sviluppo del mercato oltre i paesi immediatamente confinanti, è importante proseguire la riforma dell'aviazione civile, che, una volta terminata, potrebbe portare alla conclusione di un accordo con l'UE nel settore del trasporto aereo.
La buona governance ambientale (in particolare il ricorso alle valutazioni d'impatto ambientali e strategiche, l'accesso alle informazioni ambientali e l'accesso alla giustizia in materia di ambiente) e l'inserimento della dimensione ambientale e climatica negli ambiti strategici pertinenti getterà solide basi per lo sviluppo sostenibile. Gli impegni in materia di ambiente inseriti nel nuovo accordo costituiranno la base per le riforme necessarie. Una maggiore efficienza energetica permetterà risparmi rapidi, significativi e duraturi, promuovendo nel contempo la transizione verso un'economia a basse emissioni e resiliente ai cambiamenti climatici; nel settore residenziale queste azioni possono essere collegate alle attività del Patto dei sindaci. Fintantoché proseguirà l'utilizzo dell'energia nucleare per mantenere un livello adeguato di approvvigionamento energetico nel paese, è necessario garantire livelli elevati di sicurezza nucleare basandosi sulle norme dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica (AIEA), nonché sulle norme e pratiche dell'UE, come indicato nel CEPA.
Un approvvigionamento energetico affidabile e a prezzi accessibili è indispensabile al funzionamento di una società moderna e, affinché sia sostenibile, è necessario limitarne l'impatto sull'ambiente e sul clima. Una maggiore efficienza energetica e delle risorse, anche nel settore residenziale, e un più ampio ricorso alle energie rinnovabili contribuiranno a tale obiettivo attraverso l'attuazione di una legislazione all'avanguardia in materia di efficienza energetica, fonti energetiche rinnovabili e mercato dell'energia elettrica. Tali obiettivi potrebbero essere perseguiti anche mediante appalti pubblici per i servizi e le infrastrutture.
La sicurezza energetica può essere potenziata anche migliorando e incrementando i collegamenti con i paesi vicini. La partecipazione attiva e continua dell'Armenia alla cooperazione multilaterale nell'ambito del partenariato orientale sarà fondamentale per individuare i progetti di interesse comune che potrebbero beneficiare del sostegno finanziario dell'UE. Il miglioramento dell'efficienza energetica e la promozione delle energie rinnovabili con lo sviluppo di capacità e una chiara definizione delle priorità di investimento sono essenziali per garantire la sicurezza energetica e la sicurezza in Armenia.
Infine, la chiusura e lo smantellamento in condizioni di sicurezza della centrale nucleare di Medzamor, nonché la rapida adozione di una tabella di marcia/piano d'azione in tal senso, rimangono un obiettivo fondamentale, data la necessità di sostituire questa centrale con nuove capacità per garantire la sicurezza energetica e le condizioni per uno sviluppo sostenibile del paese.
4. Mobilità e contatti interpersonali
Le Parti coopereranno con l'obiettivo di agevolare la mobilità dei loro cittadini, ampliare la portata dei contatti interpersonali attraverso azioni mirate, anche per i giovani, gli studenti, i ricercatori, gli artisti, gli operatori culturali e gli uomini d'affari, ribadendo che una maggiore mobilità dei cittadini delle Parti in un contesto sicuro e ben gestito rimane un obiettivo centrale ed esaminando l'avvio a tempo debito di un dialogo sui visti con l'Armenia, a condizione che sussistano le condizioni per una mobilità ben gestita e sicura, inclusa l'effettiva attuazione degli accordi di facilitazione del rilascio dei visti e di riammissione tra le Parti. Coopereranno per quanto concerne la lotta alla migrazione irregolare anche tramite l'attuazione dell'accordo di riammissione, promuovendo la politica di gestione delle frontiere nonché i quadri giuridici e operativi.
La gestione dei flussi migratori si baserà sull'accordo di facilitazione del rilascio dei visti/accordo di riammissione. L'UE riconosce il ruolo dell'Armenia nell'accoglienza dei rifugiati e le permette di beneficiare del sostegno del fondo fiduciario regionale dell'Unione europea in risposta alla crisi siriana (3).
Per affrontare le sfide del mercato globale occorre un solido bagaglio di competenze a tutti i livelli, sia nelle imprese che nella pubblica amministrazione. L'insegnamento prescolare, primario, secondario e superiore, l'insegnamento e la formazione professionali e la collaborazione tra il sistema di istruzione e formazione e le imprese devono essere tutti potenziati per poter dare il loro pieno contributo allo sviluppo di queste competenze. A seguito dell'adesione dell'Armenia al programma Orizzonte 2020 sarà prestata particolare attenzione alla ricerca e all'innovazione.
(1) JOIN(2015) 50 final del 18.11.2015.
(2) Cfr. i quattro titoli nella parte II. Priorità
(3) Decisione della Commissione C(2014) 9615, del 10 dicembre 2014, riguardante l'istituzione di un fondo fiduciario regionale dell'Unione europea in risposta alla crisi siriana (fondo Madad).
Rettifiche
2.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 60/56 |
Rettifica dell'indirizzo (UE) 2017/697 della Banca centrale europea, del 4 aprile 2017, sull'esercizio di opzioni e discrezionalità previste dal diritto dell'Unione da parte delle autorità nazionali competenti in relazione agli enti meno significativi (BCE/2017/9)
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 101 del 13 aprile 2017 ).
Pagina 157, al considerando 7:
anziché:
«(7) |
Le opzioni e le discrezionalità relative all'esenzione delle esposizioni dall'applicazione dei limiti delle grandi esposizioni di cui all'articolo 395, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 dovrebbero essere applicate in modo uniforme sia agli enti significativi che a quelli meno significativi per garantire parità di condizioni agli enti creditizi negli Stati membri partecipanti, limitare i rischi di concentrazione derivanti da specifiche esposizioni e garantire l'applicazione degli stessi standard minimi nell'MVU per la valutazione del rispetto delle condizioni di cui all'articolo 400, paragrafo 3, del medesimo regolamento In particolare, dovrebbero essere limitati i rischi di concentrazione derivanti dalle obbligazioni garantite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 129, paragrafi 1, 3 e 6, del regolamento (UE) n. 575/2013 e dalle esposizioni verso, o esposizioni garantite da, amministrazioni regionali o autorità locali di Stati membri, laddove a tali crediti sia assegnata una ponderazione del rischio del 20 per cento ai sensi della parte tre, titolo II, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013. Per esposizioni infragruppo, comprese partecipazioni di vario tipo, è necessario assicurare che la decisione di esentare completamente tali esposizioni dall'applicazione dei limiti delle gradi esposizioni sia basata su una valutazione approfondita come precisato nell'allegato I al regolamento (UE) 2016/445 (BCE/2014/4). È giustificata l'applicazione di criteri comuni per valutare se un'esposizione, comprese partecipazioni di vario tipo, nei confronti di enti creditizi regionali o centrali cui l'ente creditizio è associato nell'ambito di una rete (network) in virtù di disposizioni di legge o statutarie e che sono incaricati, in applicazione delle predette disposizioni, della compensazione della liquidità nell'ambito della rete, soddisfi le condizioni di esenzione dai limiti delle grandi esposizioni come specificato nell'allegato II al regolamento (UE) 2016/445 (BCE/2016/4). Tale applicazione dovrebbe assicurare il trattamento uniforme di enti significativi e meno significativi associati nell'ambito della stessa rete. L'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 400, paragrafo 2, del regolamento n. 575/2013, come previsto nel presente indirizzo, dovrebbe applicarsi soltanto se lo Stato membro interessato non ha esercitato l'opzione di cui all'articolo 493, paragrafo 3, del regolamento n. 575/2013.» |
leggasi:
«(7) |
Le opzioni e le discrezionalità relative all'esenzione delle esposizioni dall'applicazione dei limiti delle grandi esposizioni di cui all'articolo 395, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 dovrebbero essere applicate in modo uniforme sia agli enti significativi che a quelli meno significativi per garantire parità di condizioni agli enti creditizi negli Stati membri partecipanti, limitare i rischi di concentrazione derivanti da specifiche esposizioni e garantire l'applicazione degli stessi standard minimi nell'MVU per la valutazione del rispetto delle condizioni di cui all'articolo 400, paragrafo 3, del medesimo regolamento In particolare, dovrebbero essere limitati i rischi di concentrazione derivanti dalle obbligazioni garantite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 129, paragrafi 1, 3 e 6, del Regolamento (UE) n. 575/2013 e dalle esposizioni verso, o esposizioni garantite da, amministrazioni regionali o autorità locali di Stati membri, laddove a tali crediti sia assegnata una ponderazione del rischio del 20 % ai sensi della parte tre, titolo II, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013. È giustificata l'applicazione di criteri comuni per valutare se un'esposizione, comprese partecipazioni di vario tipo, nei confronti di enti creditizi regionali o centrali cui l'ente creditizio è associato nell'ambito di una rete (network) in virtù di disposizioni di legge o statutarie e che sono incaricati, in applicazione delle predette disposizioni, della compensazione della liquidità nell'ambito della rete, soddisfi le condizioni di esenzione dai limiti delle grandi esposizioni come specificato nell'allegato al presente regolamento. Tale applicazione dovrebbe assicurare il trattamento coerente di enti significativi e meno significativi associati nell'ambito della stessa rete. L'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 400, paragrafo 2, del regolamento n. 575/2013, come previsto nel presente indirizzo, dovrebbe applicarsi soltanto se lo Stato membro interessato non ha esercitato l'opzione di cui all'articolo 493, paragrafo 3, del regolamento n. 575/2013.» |
2.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 60/57 |
Rettifica dell'indirizzo (UE) 2016/2249 della Banca centrale europea, del 3 novembre 2016, relativo al quadro giuridico per la rilevazione e rendicontazione contabile nel Sistema europeo di banche centrali (BCE/2016/34)
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 347 del 20 dicembre 2016 )
Pagina 157, all'articolo 13:
anziché:
«2. In deroga all'articolo 3, lettera b), e agli articoli 9, paragrafo 4, 15, paragrafo 1, e 17, paragrafo 2, per la valutazione degli strumenti sintetici, si possono applicare i seguenti trattamenti contabili alternativi:»
leggasi:
«2. In deroga agli articoli 3, paragrafo 2, 9, paragrafo 4, 15, paragrafo 1, e 17, paragrafo 2, per la valutazione degli strumenti sintetici, si possono applicare i seguenti trattamenti contabili alternativi:»
2.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 60/57 |
Rettifica della decisione (UE) 2017/2081 della Banca centrale europea del 10 ottobre 2017 che modifica la decisione BCE/2007/7 relativa ai termini e alle condizioni di TARGET2-BCE (BCE/2017/30)
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 295 del 14 novembre 2017 )
Pagina 89, articolo 1:
anziché:
«1. È inserito il seguente articolo 3 bis:»
leggasi:
«La decisione BCE/2007/7 è così modificata:
1. |
È inserito il seguente articolo 3 bis:» |
2.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 60/57 |
Rettifica della decisione di esecuzione (UE) 2017/2379 della Commissione, del 18 dicembre 2017, relativa al riconoscimento della relazione del Canada sulle emissioni tipiche di gas a effetto serra derivanti dalla coltivazione di materie prime agricole ai sensi della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 337 del 19 dicembre 2017 )
Pagina 87, allegato, tabella, seconda riga, ultima colonna:
anziché:
«Kg CO2eq/MJ FAME»
leggasi:
«g CO2eq/MJ FAME».