ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 45 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
61° anno |
Sommario |
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II Atti non legislativi |
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REGOLAMENTI |
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DECISIONI |
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Decisione di esecuzione (UE) 2018/233 della Commissione, del 15 febbraio 2018, che modifica la decisione 2011/163/UE relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio [notificata con il numero C(2018) 818] ( 1 ) |
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RACCOMANDAZIONI |
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ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI |
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ACCORDI INTERISTITUZIONALI |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
17.2.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 45/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/230 DELLA COMMISSIONE
del 16 febbraio 2018
che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio alla denominazione «Monor, Monori» (DOP)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 99,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi dell'articolo 97, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, la domanda di registrazione della denominazione «Monor, Monori» presentata dall'Ungheria è stata esaminata dalla Commissione e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2). |
(2) |
Alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013. |
(3) |
Ai sensi dell'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013, la denominazione «Monor, Monori» dovrebbe essere protetta e registrata nel registro di cui all'articolo 104 dello stesso regolamento. |
(4) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione «Monor, Monori» (DOP) è protetta.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) GU C 329 del 30.9.2017, pag. 4.
17.2.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 45/3 |
REGOLAMENTO (UE) 2018/231 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 26 gennaio 2018
sugli obblighi di segnalazione statistica dei fondi pensione (BCE/2018/2)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 5,
visto il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (1) e in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, e l'articolo 6, paragrafo 4,
visto il parere della Commissione europea (2),
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2533/98 dispone che, ai fini dell'adempimento degli obblighi di segnalazione statistica, la Banca centrale europea (BCE), assistita dalle banche centrali nazionali (BCN), ha la facoltà di raccogliere informazioni statistiche limitatamente agli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione e a quanto risulti necessario a consentire l'espletamento dei compiti del Sistema europeo di banche centrali (SEBC). Dall'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 2533/98 deriva che i fondi pensione (FP) rientrano tra gli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione ai fini dell'adempimento degli obblighi di segnalazione statistica previsti dalla BCE e nell'ambito delle statistiche monetarie e finanziarie. L'articolo 3 del Regolamento (CE) n. 2533/98 impone alla BCE di precisare quali siano gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione nell'ambito delle categorie di operatori soggetti ad obblighi di segnalazione e le conferisce il potere di esentare parzialmente o totalmente determinate classi di soggetti dichiaranti dagli obblighi di segnalazione statistica. |
(2) |
La finalità dell'imposizione di obblighi di segnalazione statistica nei confronti degli FP è quella di fornire alla BCE statistiche adeguate sulle attività finanziarie del sottosettore degli FP negli Stati membri la cui moneta è l'euro (di seguito, gli «Stati membri dell'area dell'euro») considerati come un unico territorio economico. La raccolta di informazioni statistiche sugli FP è necessaria per soddisfare il fabbisogno analitico normale e ad hoc, per sostenere la BCE nell'esercizio dell'analisi monetaria e finanziaria, e per il contributo del SEBC alla stabilità del sistema finanziario. |
(3) |
Alle BCN dovrebbe essere conferita la facoltà di raccogliere e verificare le informazioni necessarie sugli FP che rientrano tra gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione nell'ambito di un più ampio quadro di segnalazioni statistiche, purché l'adempimento degli obblighi statistici previsti dalla BCE non ne risulti pregiudicato. In tali casi è opportuno garantire trasparenza informando i soggetti dichiaranti dei diversi fini statistici per i quali i dati sono raccolti. Al fine di ridurre al minimo l'onere di segnalazione per gli FP, alle BCN dovrebbe essere data la facoltà di combinare gli obblighi di segnalazione ai sensi del presente regolamento con quelli imposti ai sensi del regolamento (UE) n. 1011/2012 della Banca centrale europea (BCE/2012/24) (3). |
(4) |
Inoltre, al fine di ridurre al minimo l'onere di segnalazione per gli FP, le BCN dovrebbero avere il potere di raccogliere le informazioni necessarie sugli FP attraverso l'autorità nazionale competente (ANC) interessata che già raccoglie i dati sugli FP, in conformità ai meccanismi di cooperazione su base locale. |
(5) |
Il Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (di seguito, il «SEC 2010») istituito dal regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) richiede che le attività e le passività delle unità istituzionali siano segnalate nel paese di residenza. |
(6) |
Alla raccolta di informazioni statistiche ai sensi del presente regolamento si applicano le norme per la protezione e l'utilizzo di informazioni statistiche riservate stabilite nell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2533/98. |
(7) |
Sebbene si riconosca che i regolamenti adottati conformemente all'articolo 34.1 dello statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito, lo «statuto del SEBC») non conferiscono alcun diritto e non impongono alcun obbligo in capo agli Stati membri la cui moneta non è l'euro (di seguito, gli «Stati membri non appartenenti all'area dell'euro»), l'articolo 5 dello statuto del SEBC si applica sia agli Stati membri dell'area dell'euro sia a quelli non appartenenti all'area dell'euro. L'articolo 5 dello statuto del SEBC, unitamente all'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, implica un obbligo di predisporre ed attuare, a livello nazionale, tutte le misure che gli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro reputano idonee al fine di provvedere alla raccolta delle informazioni statistiche necessarie a soddisfare gli obblighi di segnalazione statistica previsti dalla BCE e ad approntare tempestivamente, in campo statistico, i preparativi necessari a divenire Stati membri dell'area dell'euro. |
(8) |
Sebbene il presente regolamento sia principalmente rivolto agli FP, informazioni complete sulle attività degli FP potrebbero non essere nella diretta disponibilità degli FP e dunque la BCN competente può includere i gestori dei fondi pensione tra gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione. |
(9) |
L'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2533/98 prevede che la BCE abbia il potere di irrogare sanzioni in capo ai soggetti dichiaranti qualora essi non adempiano agli obblighi derivanti da regolamenti e decisioni della BCE. |
(10) |
Entro il 2022, il Consiglio direttivo dovrebbe valutare meriti e benefici: a) di una riduzione dei termini per la trasmissione dei dati sulle attività da parte dei soggetti dichiaranti a cinque settimane dalla fine del trimestre al quale i dati si riferiscono; e (b) di una estensione dell'ambito degli obblighi di segnalazione statistica per includere la segnalazione dei singoli prestiti da parte degli FP, tenendo conto di un aumento della significatività economica dei prestiti da parte di questo settore, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Definizioni
Ai fini del presente regolamento:
1. |
per «fondo pensione (FP)» (sottosettore S.129 del SEC 2010) si intende una società o quasi-società finanziaria che svolge come attività principale la funzione di intermediazione finanziaria in conseguenza del pooling dei rischi e dei bisogni degli assicurati (assicurazione sociale). Un fondo pensione, come un sistema di assicurazione sociale, fornisce reddito ai pensionati e può fornire prestazioni in caso di morte o di invalidità. Non sono compresi nella definizione:
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2. |
il termine «soggetti dichiaranti» ha il significato di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2533/98; |
3. |
il termine «residente» ha il significato di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2533/98. Ai fini del presente regolamento, se una persona giuridica è priva di dimensione fisica, si considera residente nel territorio economico ai sensi della cui normativa è registrata. Se il soggetto è privo di personalità giuridica, si considera residente nel paese il cui sistema giuridico disciplina la creazione e il permanere in esistenza del soggetto; |
4. |
per «BCN competente» si intende la BCN dello Stato membro dell'area dell'euro in cui l'FP e/o il gestore del fondo pensione è residente; |
5. |
per «ANC di riferimento» si intende la ACN dello Stato membro dell'area dell'euro in cui l'FP e/o il gestore del fondo pensione è residente; |
6. |
il termine «gestore del fondo pensione» ha il medesimo significato di cui al paragrafo 5.185 del SEC 2010; |
7. |
per «dati titolo per titolo» si intendono i dati disaggregati per singoli titoli; |
8. |
per «dati voce per voce» si intendono i dati disaggregati per singole attività e passività; |
9. |
per «dati su base aggregata» si intendono i dati non disaggregati per singole attività e passività; |
10. |
per «operazione finanziaria» si intende un'operazione che deriva dalla creazione, liquidazione o mutamento della proprietà delle attività o passività finanziarie, come descritto nella parte 5 dell'allegato II; |
11. |
per «aggiustamenti da rivalutazione» si intendono le variazioni nella valutazione di attività e passività che derivano da variazioni nel prezzo di attività e passività e/o l'effetto dei tassi di cambio sul valori, espressi in euro, di attività e passività denominate in valuta estera come descritto nella parte 5 dell'allegato II. |
Articolo 2
Operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione
1. Gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione consistono negli FP residenti negli Stati membri dell'area dell'euro.
2. Gli FP compresi fra gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione sono soggetti a obblighi di segnalazione statistica integrale, a meno che non siano applicabili deroghe ai sensi dell'articolo 7.
3. Fatto salvo il disposto di cui al paragrafo 1, ai fini della raccolta di informazioni sulle attività e le passività degli FP conformemente alla parte 3 dell'allegato I, la BCN competente può decidere che gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione includano singoli gestori di fondi residenti nel loro Stato membro. In tali casi, la BCN può garantire una deroga ad un FP collegato al gestore del fondo pensione incluso tra gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione a condizione che le informazioni statistiche richieste in conformità alla parte 3 dell'allegato I siano raccolte dal rispettivo gestore del fondo pensione o dalle altre fonti disponibili. Le BCN verificano per tempo il rispetto di tale condizione al fine di accordare o revocare, se del caso, eventuali deroghe con decorrenza dall'inizio dell'anno civile successivo, di concerto con la BCE.
Articolo 3
Elenco degli FP a fini statistici
1. Il Comitato esecutivo della BCE stila e aggiorna, a fini statistici, un elenco degli FP e dei gestori dei fondi pensione che fanno parte degli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione ai sensi del presente regolamento. L'elenco può essere basato su elenchi di FP attualmente stilati da autorità nazionali, ove tali liste siano disponibili, integrate da altri FP e gestori di fondi pensione che rientrano nella definizione di FP e gestore del fondo pensione di cui all'articolo 1.
2. Le BCN e la BCE assicurano che tale elenco e i relativi aggiornamenti siano accessibili secondo modalità appropriate, compresi mezzi elettronici, Internet o, su richiesta dei soggetti dichiaranti interessati, supporti cartacei.
3. Qualora la più recente versione elettronica disponibile dell'elenco di cui al paragrafo 2 non sia corretta, la BCE si astiene dall'imporre sanzioni al soggetto dichiarante che non abbia correttamente ottemperato ai propri obblighi di segnalazione statistica avendo fatto affidamento, in buona fede, sull'elenco errato.
Articolo 4
Obblighi di segnalazione statistica
1. I soggetti dichiaranti forniscono alla BCN competente, direttamente o tramite l'ANC di riferimento secondo meccanismi di cooperazione a livello locale e in conformità agli allegati I e II:
a) |
su base trimestrale, le consistenze di fine trimestre sulle attività degli FP e, se del caso, in linea con l'articolo 5, gli aggiustamenti da rivalutazione o le operazioni finanziarie relative alle attività trimestrali; |
b) |
su base annuale, le consistenze di fine anno sulle passività degli FP come minimo e, se del caso, in linea con l'articolo 5, gli aggiustamenti da rivalutazione o le operazioni finanziarie relative alle passività annuali; |
c) |
su base annuale, i dati di fine anno relativi al numero degli iscritti ai sistemi pensionistici disaggregati per iscritti attivi, iscritti con pensione differita e pensionati. |
2. Le BCN ricavano stime trimestrali per le passività degli FP sulla base dei dati forniti su base annuale dai soggetti dichiaranti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b).
3. Le BCN informano i soggetti dichiaranti dei diversi scopi per i quali sono raccolti i loro dati.
4. Al fine di ridurre al minimo l'onere di segnalazione per gli FP, le BCN dovrebbero avere la facoltà di combinare gli obblighi di segnalazione ai sensi del presente regolamento con quelli imposti ai sensi dal regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24).
5. Laddove la BCN competente non abbia deciso di includere un gestore del fondo pensione tra gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, il rispettivo gestore del fondo pensione che detiene i dati che devono essere segnalati ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2 e dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), fornisce tali dati all'FP tempestivamente per consentire all'FP di adempiere ai suoi obblighi di segnalazione conformemente all'articolo 8. Se l'FP non ottempera ai propri obblighi di segnalazione statistica a causa della mancata comunicazione dei dati da parte del gestore del fondo all'FP, la BCN deve decidere di includere il gestore del fondo pensione tra gli operatori effettivamente soggetti ad obblighi di segnalazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3.
Articolo 5
Aggiustamenti da rivalutazione e operazioni finanziarie
1. Le informazioni relative ad aggiustamenti da rivalutazione e operazioni finanziarie sono ottenute con le modalità di seguito indicate.
a) |
I soggetti dichiaranti segnalano aggiustamenti da rivalutazione o operazioni finanziarie, in conformità alle istruzioni impartite dalla BCN competente, per le informazioni segnalate su base aggregata. |
b) |
le BCN effettuano un calcolo approssimativo del valore delle operazioni in titoli dalle informazioni titolo per titolo oppure raccolgono direttamente i dati su tali operazioni dai soggetti dichiaranti titolo per titolo. Nella raccolta di dati voce per voce, le BCN possono anche seguire un metodo analogo per attività diverse dai titoli. |
c) |
Nel caso di diritti pensionistici riconosciuti dagli FP, le approssimazioni del valore delle operazioni finanziarie sono ricavate:
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2. Ulteriori orientamenti relativi alla compilazione degli aggiustamenti da rivalutazione e delle operazioni finanziarie sono inseriti all'allegato II.
Articolo 6
Norme contabili
1. Salvo che sia diversamente stabilito nel presente regolamento, le norme contabili osservate dagli FP ai fini delle segnalazioni ai sensi del presente regolamento sono quelle dettate dalla pertinente normativa nazionale di attuazione della direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9) o da qualunque altro standard nazionale o internazionale cui gli FP sono tenuti a conformarsi sulla base delle istruzioni impartite dalle BCN.
2. Sono detratte dal valore capitale in essere dei prestiti e segnalate separatamente le cancellazioni totali e parziali determinate dalle pertinenti prassi contabili.
3. Fatte salve le prassi contabili e gli accordi di compensazione in vigore negli Stati membri dell'area dell'euro, tutte le attività e passività finanziarie sono segnalate su base lorda a fini statistici.
Articolo 7
Deroghe
1. Agli FP di piccole dimensioni possono essere concesse deroghe come di seguito indicato:
a) |
Le BCN possono accordare deroghe agli FP di dimensioni più piccole in termini di attività totali, a condizione che gli FP che contribuiscono al bilancio trimestrale aggregato rappresentino una quota di almeno l'85 % delle attività totali degli FP residenti nel relativo Stato membro dell'area dell'euro. |
b) |
Fatto salvo l'articolo 13, le BCN possono accordare deroghe agli FP di dimensioni più piccole laddove le attività totali aggregate per trimestre dell'FP siano inferiori a 25 milioni di EUR o il numero dei suoi iscritti sia inferiore a 100, sulla base dell'ultimo invio di dati annuali o, per la prima segnalazione, dei dati segnalati per il 2018 nella disponibilità della competente BCN o ANC. La BCN competente garantisce che gli FP che contribuiscono al bilancio trimestrale aggregato rappresentino una quota di almeno l'80 % delle attività totali degli FP residenti nel relativo Stato membro dell'area dell'euro. |
c) |
Un FP cui è concessa una deroga ai sensi delle lettere a) o b) agli obblighi di segnalazione di cui all'articolo 4 adempie in ogni caso agli obblighi di segnalazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), su base annuale, a condizione che gli FP che contribuiscono al bilancio annuale aggregato rappresentino una quota di almeno il 95 % delle attività totali degli FP residenti nel relativo Stato membro dell'area dell'euro. |
d) |
Un FP cui è concessa una deroga ai sensi delle lettere a) e b) segnala, come minimo, le attività totali disaggregate per titoli di debito, partecipazioni/quote di fondi di investimento ed altri conti attivi/passivi su base annuale. |
e) |
Le BCN verificano il rispetto delle condizioni dettate ai punti da a) a c) con cadenza annuale e in modo tempestivo al fine di accordare o revocare, se del caso, eventuali deroghe con decorrenza dall'inizio del secondo anno civile successivo. |
2. Gli FP hanno la facoltà di rinunciare a far uso di una deroga e di ottemperare invece in maniera integrale agli obblighi di segnalazione statistica completa di cui all'articolo 4. Se un FP esercita tale facoltà, potrà avvalersi successivamente della deroga previo consenso della BCN interessata.
Articolo 8
Tempestività
1. I soggetti dichiaranti trasmettono alla BCN competente o all'ANC di riferimento o a entrambe, in conformità ai meccanismi di cooperazione su base locale, i dati trimestrali richiesti, non oltre dieci settimane dopo la fine del trimestre a cui i dati si riferiscono. Tale termine è anticipato di una settimana ogni anno e sarà di sette settimane nel 2022.
2. I soggetti dichiaranti trasmettono alla BCN competente o all'ANC di riferimento o a entrambe, in conformità ai meccanismi di cooperazione su base locale, i dati annuali richiesti, non oltre venti settimane dopo la fine dell'anno a cui i dati si riferiscono. Tale termine è anticipato di due settimane ogni anno e sarà di quattordici settimane nel 2022.
Articolo 9
Requisiti minimi e disposizioni nazionali in materia di segnalazione
1. I soggetti dichiaranti adempiono agli obblighi di segnalazione statistica a cui sono tenuti nel rispetto dei requisiti minimi di trasmissione, accuratezza, conformità concettuale e revisione, di cui all'allegato III.
2. Le BCN definiscono e attuano le disposizioni in materia di segnalazione cui devono attenersi gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione. Le BCN assicurano che tali disposizioni forniscano le informazioni statistiche richieste e permettano un'accurata verifica di conformità ai requisiti minimi di trasmissione, accuratezza, conformità concettuale e revisione di cui all'allegato III.
Articolo 10
Fusioni, scissioni e riorganizzazioni
In caso di operazioni di fusione, scissione o riorganizzazione che possano incidere sull'adempimento degli obblighi statistici, ogni soggetto dichiarante interessato, una volta che l'intenzione di realizzare tali operazioni sia divenuta di pubblico dominio e in ragionevole anticipo rispetto a quando l'operazione inizierà a produrre effetti, informa la BCN competente, direttamente o tramite l'ANC di riferimento, in conformità ai meccanismi di cooperazione su base locale, delle procedure previste per rispettare gli obblighi di segnalazione statistica di cui al presente regolamento.
Articolo 11
Verifica e raccolta obbligatoria
Le BCN esercitano il diritto di verificare o raccogliere in modo coattivo le informazioni che i soggetti dichiaranti sono tenuti a fornire in conformità al presente regolamento, salvo il diritto della BCE di esercitare essa stessa tali diritti. In particolare, le BCN esercitano tale diritto quando un ente incluso tra gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione non soddisfa i requisiti minimi di trasmissione, accuratezza, conformità concettuale e di revisione definiti nell'allegato III.
Articolo 12
Prima segnalazione
1. Le prime segnalazioni hanno inizio con i dati trimestrali sulle attività relativi al terzo trimestre 2019 e con i dati annuali sulle passività e sugli iscritti relativi al 2019. Tali dati sono segnalati in conformità all'articolo 8.
2. Gli FP di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere c) e d) segnalano i dati annuali sulle attività in conformità con tali disposizioni per il 2018 entro la fine del 2019.
3. Al fine di ricavare stime trimestrali per le passività degli FP conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, per il 2019, le BCN utilizzano i dati annuali sulle passività nella disponibilità della BCN competente o dell'ANC di riferimento.
Articolo 13
Disposizioni transitorie
Qualora una BCN accordi una deroga ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), la BCN competente assicura che gli FP che contribuiscono al bilancio trimestrale aggregato rappresentino una quota pari almeno al 75 % delle attività totali degli FP residenti nello Stato membro dell'area dell'euro interessato per la prima segnalazione e fino alla data entro la quale i soggetti dichiaranti devono trasmettere i dati trimestrali e annuali per il 2022 ai sensi dell'articolo 8.
Articolo 14
Disposizioni finali
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, conformemente ai trattati.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 26 gennaio 2018.
Per il Consiglio direttivo della BCE
Il presidente della BCE
Mario DRAGHI
(1) GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.
(2) Parere espresso in data 26 settembre 2017.
(3) Regolamento (UE) n. 1011/2012 della Banca centrale europea, del 17 ottobre 2012, relativo alle statistiche sulle disponibilità in titoli (BCE/2012/24) (GU L 305 dell'1.11.2012, pag. 6).
(4) Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1).
(5) Regolamento UE n. 1073/2013 della Banca centrale europea, del 18 ottobre 2013, relativo alle statistiche sulle attività e sulle passività dei fondi di investimento (BCE/2013/38) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 73).
(6) Regolamento (UE) n. 1075/2013 della Banca centrale europea, del 18 ottobre 2013, riguardante le statistiche sulle attività e passività delle società veicolo finanziarie coinvolte in operazioni di cartolarizzazione (BCE/2013/40) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 107).
(7) Regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea, del 24 settembre 2013, relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2013/33) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 1).
(8) Regolamento (CE) n. 1374/2014 della Banca centrale europea, del 28 novembre 2014, sugli obblighi di segnalazione statistica delle imprese di assicurazione (BCE/2014/50) (GU L 366 del 20.12.2014, pag. 36).
(9) Direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali (GU L 235 del 23.9.2003, pag. 10).
ALLEGATO I
OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE STATISTICA
PARTE 1
Obblighi di segnalazione statistica generali
1. |
Gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione devono fornire, su base trimestrale, le seguenti informazioni statistiche.
|
2. |
I dati aggregati devono essere forniti in termini di consistenze e, in conformità alle istruzioni impartite dalla banca centrale nazionale (BCN) competente, in termini di: a) rivalutazioni dovute a variazioni dei prezzi e dei tassi di cambio; ovvero b) operazioni finanziarie. |
3. |
In aggiunta, i fondi pensione (FP) residenti in uno Stato membro dell'area dell'euro devono fornire, su base annuale, dati sulle passività come specificati nell'allegato II. |
4. |
I dati da fornire titolo per titolo alla BCN competente sono specificati nella tabella 2.1. per i titoli muniti di codice ISIN e nella tabella 2.2. per i titoli che ne sono privi. Gli obblighi di segnalazione statistica aggregata trimestrale relativi alle consistenze e alle rivalutazioni dovute a variazioni dei prezzi e dei tassi cambio o a operazioni finanziarie sono specificate nelle tabelle 1a e 1c. Gli obblighi di segnalazione statistica aggregata annuale relativi alle consistenze e alle rivalutazioni dovute a variazioni dei prezzi e dei tassi cambio o a operazioni finanziarie sono specificati nella tabella 1b. I dati annuali da fornire relativi al numero degli iscritti ai sistemi pensionistici sono specificati nella tabella 3. |
PARTE 2
Riserve dei fondi pensione
1. |
Per quanto concerne le riserve dei fondi pensione, in relazione agli obblighi di segnalazione annuale di seguito elencati, ove i dati non possano essere direttamente rilevati, i soggetti dichiaranti effettuano un calcolo approssimativo in conformità agli orientamenti adottati dalla BCN competente, sulla base delle migliori pratiche che possano essere definite a livello dell'area dell'euro:
|
2. |
Le BCN ricaveranno stime trimestrali sulla base dei dati forniti su base annuale dai soggetti dichiaranti. |
PARTE 3
Tabelle di segnalazione
Tabella 1a
ATTIVITÀ
Consistenze e aggiustamenti da rivalutazione (inclusi aggiustamenti da tasso di cambio) o operazioni finanziarie
Dati da fornirsi obbligatoriamente su base trimestrale
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Totale |
Residenti nazionali/residenti nell'area dell'euro diversi da quelli nazionali (totale) |
Resto del mondo (totale) |
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IFM (S.121 + 122) |
Non-IFM - Totale |
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Amministrazioni pubbliche (S.13) |
Altri residenti |
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Totale |
Fondi di investimento non FCM (S.124) |
Altri intermediari finanziari (S.125), ausiliari finanziari (S.126), prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive (S.127) |
Imprese di assicurazione (S.128) |
Fondi pensione (S.129) |
Società non finanziarie (S.11) |
Famiglie + istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.14 + S.15) |
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ATTIVITÀ (totale) |
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di cui depositi trasferibili (SEC 2010: F.22) |
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fino a 1 anno |
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oltre a 1 anno e fino a 2 anni |
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oltre 2 anni |
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fino a 1 anno |
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|||
oltre a 1 anno e fino a 5 anni |
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|||
oltre 5 anni |
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di cui azioni quotate (SEC 2010: F.511) |
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di cui azioni non quotate (SEC 2010: F. 512) |
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|||
di cui altre partecipazioni (SEC 2010: F.519) |
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Quote o partecipazioni in FCM (SEC 2010: F.521) |
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|||
Quote e partecipazioni relative a soggetti diversi dai FCM (SEC 2010: F.522) |
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di cui fondi obbligazionari |
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di cui fondi azionari |
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di cui fondi misti |
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di cui fondi immobiliari |
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di cui hedge fund |
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di cui altri fondi |
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|||
di cui diritti dei fondi pensione nei confronti dei gestori dei fondi (SEC 2010: F.64) |
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|||
di cui importi recuperabili da contratti di riassicurazione (F.61) |
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Tabella 1b
PASSIVITÀ
Consistenze e aggiustamenti da rivalutazione (inclusi aggiustamenti da tasso di cambio) o operazioni finanziarie
Dati da fornirsi obbligatoriamente su base annuale (1)
|
Totale |
Residenti nazionali/residenti nell'area dell'euro diversi da quelli nazionali (totale) |
Resto del mondo (totale) |
||||||||||||
|
IFM (S.121 + 122) |
Non-IFM - Totale |
|||||||||||||
|
Amministrazioni pubbliche (S.13) |
Altri residenti |
|||||||||||||
Totale |
Fondi di investimento non FCM (S.124) |
Altri intermediari finanziari (S.125), ausiliari finanziari (S.126), istituzioni finanziarie captive e prestatori di fondi (S.127) |
Imprese di assicurazione (S.128) |
Fondi pensione (S.129) |
Società non finanziarie (S.11) |
Famiglie + istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.14 + S.15) (4) |
|||||||||
PASSIVITÀ (totale) |
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Fino a 1 anno |
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Oltre 1 anno e fino a 5 anni |
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Oltre 5 anni |
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||
di cui sistemi a contribuzione definita |
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||
di cui sistemi a prestazioni definite (3) |
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Tabella 1c
DISAGGREGAZIONE PER PAESE
Consistenze e aggiustamenti da rivalutazione (inclusi aggiustamenti da tasso di cambio) o operazioni finanziarie
Dati sulle attività da fornirsi obbligatoriamente su base trimestrale e dati sulle passività da fornirsi obbligatoriamente su base annuale (5)
|
Altri residenti nell'area dell'euro (ad eccezione dei nazionali) |
|||||||||||||||||||
|
BE |
DE |
EE |
IE |
EL |
ES |
FR |
IT |
CY |
LV |
LT |
LU |
MT |
NL |
AT |
PT |
SI |
SK |
FI |
|
ATTIVITÀ (totale) |
||||||||||||||||||||
Biglietti, monete e depositi |
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Titoli di debito (SEC 2010: F.3) |
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emessi da IFM |
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fino a 1 anno |
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|
oltre un anno |
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emessi da istituzioni diverse dalle IFM |
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Amministrazioni pubbliche |
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|
|
fino a 1 anno |
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|
oltre un anno |
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Altri residenti |
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|
fino a 1 anno |
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|
oltre un anno |
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|
Azioni e altre partecipazioni (SEC 2010: F.51) |
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emessi da IFM |
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|
di cui azioni quotate (SEC 2010: F.511) |
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|
|
di cui azioni non quotate (SEC 2010: F. 512) |
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|
|
di cui altre partecipazioni (SEC 2010: F.519) |
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emesse da istituzioni diverse dalle IFM |
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Amministrazioni pubbliche |
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|
di cui azioni quotate (SEC 2010: F.511) |
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|
di cui azioni non quotate (SEC 2010: F. 512) |
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|
di cui altre partecipazioni (SEC 2010: F.519) |
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Altri residenti |
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|
di cui azioni quotate (SEC 2010: F.511) |
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|
di cui azioni non quotate (SEC 2010: F. 512) |
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|
di cui altre partecipazioni (SEC 2010: F.519) |
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Quote/partecipazioni in fondi di investimento (SEC 2010: F.52) |
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PASSIVITÀ (totale) |
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Diritti pensionistici (SEC 2010: F. 63) (6) |
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|
Stati membri non partecipanti |
|||||||||
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BG |
CZ |
DK |
HR |
HU |
PL |
RO |
SE |
UK |
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ATTIVITÀ (totale) |
||||||||||
Biglietti, monete e depositi |
|
|
|
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|
Titoli di debito (SEC 2010: F.3) |
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emessi da IFM |
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fino a 1 anno |
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|
oltre 1 anno |
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emesse da istituzioni diverse dalle IFM |
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Amministrazioni pubbliche |
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|
fino a 1 anno |
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|
oltre 1 anno |
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|
Altri residenti |
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|
fino a 1 anno |
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oltre 1 anno |
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|
Azioni e altre partecipazioni (SEC 2010: F.51) |
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|
emesse da IFM |
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|
di cui azioni quotate (SEC 2010: F.511) |
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|
di cui azioni non quotate (SEC 2010: F. 512) |
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|
|
di cui altre partecipazioni (SEC 2010: F.519) |
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|
emesse da istituzioni diverse dalle IFM |
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|
Amministrazioni pubbliche |
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|
di cui azioni quotate (SEC 2010: F.511) |
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|
di cui azioni non quotate (SEC 2010: F. 512) |
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|
di cui altre partecipazioni (SEC 2010: F.519) |
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|
Altri residenti |
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|
di cui azioni quotate (SEC 2010: F.511) |
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|
di cui azioni non quotate (SEC 2010: F. 512) |
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|
di cui altre partecipazioni (SEC 2010: F.519) |
|
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|
Quote/partecipazioni in fondi di investimento (SEC 2010: F.52) |
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|
PASSIVITÀ (totale) |
||||||||||
Diritti pensionistici (SEC 2010: F.63) (7) |
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|
|
|
|
Controparti principali al di fuori dell'UE |
||||||||||||
|
Brasile |
Canada |
Cina |
Hong Kong |
India |
Giappone |
Russia |
Svizzera |
USA |
istituzioni dell'UE |
Altre organizzazioni internazionali |
Centri finanziari off-shore (come gruppo) |
|
ATTIVITÀ (totale) |
|||||||||||||
Biglietti, monete e depositi |
|
|
|
|
|
|
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|
|
Titoli di debito (SEC 2010: F.3) |
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|
fino a 1 anno |
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|
oltre 1 anno |
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Azioni e altre partecipazioni (SEC 2010: F.51) |
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|
di cui azioni quotate (SEC 2010: F.511) |
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|
di cui azioni non quotate (SEC 2010: F. 512) |
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|
|
di cui altre partecipazioni (SEC 2010: F.519) |
|
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Quote/partecipazioni in fondi di investimento (SEC 2010: F.52) |
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|
PASSIVITÀ (totale) |
|||||||||||||
Diritti pensionistici (SEC 2010: F.63) (8) |
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|
Tabella 2
Dati richiesti titolo per titolo
Per ciascun titolo classificato sotto le categorie «strumenti di debito», «azioni» e «quote/partecipazioni in fondi di investimento» (come definiti nell'allegato II della parte 1 alla tabella A) devono essere segnalati i dati per i campi di cui alle tabelle 2.1 e 2.2. Mentre la tabella 2.1. fa riferimento a titoli con codice ISIN, la tabella 2.2 si riferisce a titoli che ne sono privi.
Tabella 2.1: Disponibilità in titoli con codice ISIN
La segnalazione dei dati per campi deve essere effettuata per ciascun titolo in conformità alle seguenti disposizioni:
1. |
Sono segnalati i dati relativi al campo 1. |
2. |
Se la BCN competente non raccoglie direttamente i dati sulle operazioni titolo per titolo, devono essere segnalati i dati relativi ad almeno due tra i campi 2, 3 e 4 (ossia i campi 2 e 3; 2 e 4 o 3 e 4). Se si raccolgono i dati relativi al capo 3 devono altresì raccogliersi quelli relativi al campo 3b. |
3. |
Se la BCN competente raccoglie direttamente i dati sulle operazioni titolo per titolo, devono altresì segnalarsi i dati relativi ai campi di seguito indicati:
|
4. |
La BCN competente ha facoltà di richiedere ai soggetti dichiaranti di segnalare i dati relativi ai campi 8, 9, 10 e 11. |
5. |
La BCN competente garantirà che la copertura basata sui dati forniti sia il 95 % dei titoli muniti di codici ISIN ma la BCN non è tenuta ad aumentare gli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione per il totale delle attività laddove siano concesse deroghe ai sensi dell'articolo 7.
|
Tabella 2.2: Dati relativi a disponibilità di titoli privi di codice ISIN
I dati relativi ai campi devono essere segnalati alternativamente: a) per ciascun titolo; ovvero b) aggregando un qualsivoglia numero di titoli come un'unica voce.
Nell'ipotesi a) si applicano le seguenti regole:
1. |
Sono segnalati i dati relativi ai campi 1, 12, 13, 14, 15 e 17. |
2. |
Se la BCN competente non raccoglie direttamente i dati sulle operazioni titolo per titolo, devono essere segnalati i dati relativi ad almeno due tra i campi 2, 3 e 4 (ossia i campi 2 e 3; 2 e 4 o 3 e 4). |
3. |
Se la BCN competente raccoglie direttamente i dati sulle operazioni titolo per titolo, devono altresì segnalarsi i dati relativi ai campi di seguito indicati:
|
4. |
Se si raccolgono i dati relativi al campo 3 devono altresì raccogliersi quelli relativi al campo 3b. |
5. |
La BCN competente può altresì richiedere ai soggetti dichiaranti di segnalare i dati relativi ai campi 3b, 8, 9, 10 e 11. |
Nell'ipotesi b) si applicano le seguenti regole:
1. |
Sono segnalati i dati relativi ai campi 4, 12, 13, 14 e 15; |
2. |
Sono segnalati i dati relativi al campo 5 o ai campi 10 e 16; |
3. |
La BCN competente ha facoltà di richiedere ai soggetti dichiaranti di segnalare i dati relativi ai campi 8, 9 e 11.
|
Tabella 3
Numero degli iscritti ai sistemi pensionistici
Dati da fornirsi obbligatoriamente su base annuale - Dati di fine anno
|
Totale |
|||
|
di cui: iscritti attivi |
di cui: iscritti con pensione differita |
di cui: pensionati |
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Numero degli iscritti |
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(1) Stime trimestrali che devono essere fornite dalle BCN
(2) Le riserve tecniche totali possono includere le riserve tecniche di assicurazione sulla vita
(3) Sistemi figurativi a contribuzione definita e sistemi ibridi sono classificati come sistemi a prestazione definita
(4) Diritti rilevanti solo per le famiglie (S.14)
(5) Stime trimestrali che devono essere fornite dalle BCN.
(6) stime trimestrali che devono essere fornite dalle BCN
(7) stime trimestrali che devono essere fornite dalle BCN
(8) Stime trimestrali che devono essere fornite dalle BCN
(9) La BCN competente può richiedere che i soggetti effettivamente dichiaranti identifichino separatamente i sottosettori «famiglie» (S.14) e «istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie» (S.15).
(10) La data di frazionamento è la data in cui si è verificato l'ultimo frazionamento o raggruppamento azionario. I frazionamenti azionari sono operazioni che frazionano le azioni esistenti, così riducendo il prezzo dell'azione e aumentando il numero di azioni disponibili sul mercato nella stessa proporzione. I raggruppamenti azionari aumentano il prezzo dell'azione e riducono il numero di azioni disponibili sul mercato nella stessa proporzione.
(11) Il rapporto di frazionamento è calcolato come il numero di azioni dopo il frazionamento diviso per il numero di azioni prima del frazionamento.
ALLEGATO II
DESCRIZIONI
PARTE 1
Descrizioni delle categorie di strumenti
1. |
La presente tabella fornisce una descrizione dettagliata standard delle categorie di strumenti che le banche centrali nazionali (BCN) traspongono in categorie applicabili a livello nazionale in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento. Né l'elenco dei singoli strumenti nella tavola né le corrispondenti descrizioni devono intendersi come esaustive. Le descrizioni fanno riferimento al Sistema europeo dei conti disciplinato dal regolamento (UE) n. 549/2013 (di seguito, il «SEC 2010»). |
2. |
Per alcune categorie di strumenti si richiede la disaggregazione per scadenza. Si fa riferimento alla scadenza originaria, ossia la scadenza all'emissione, corrispondente al periodo di vita di uno strumento finanziario prima del quale questo non può essere rimborsato, come ad esempio per i titoli di debito, ovvero prima del quale lo strumento può essere rimborsato con una penale, come ad esempio per alcuni tipi di deposito. |
3. |
I crediti finanziari possono essere distinti in relazione al loro carattere negoziabile o meno. Un credito è negoziabile se la sua titolarità può essere prontamente trasferita da un'unità all'altra mediante consegna o girata o compensazione in caso di derivati finanziari. Se qualunque strumento finanziario è potenzialmente scambiabile, gli strumenti negoziabili sono destinati a essere scambiati in un mercato organizzato o fuori borsa, sebbene l'effettivo scambio non costituisca una condizione essenziale per la negoziabilità. |
Tabella A
Descrizione di categorie di strumenti presenti nelle attività e passività di fondi pensione
ATTIVITÀ
Categoria di strumenti |
Descrizione delle caratteristiche principali |
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Disponibilità di banconote e monete in euro e valuta estera in circolazione comunemente utilizzate per effettuare pagamenti e depositi dei fondi pensione (FP) presso istituzioni finanziarie monetarie (IFM). Possono includere depositi overnight, depositi con durata prestabilita e depositi rimborsabili con preavviso, nonché crediti derivanti da operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine ovvero da prestito di titoli verso garanzie in denaro [ciò si applica solo qualora la controparte sia un istituto di deposito (SEC 2010, paragrafo 5.130)]. |
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I depositi trasferibili sono depositi direttamente trasferibili, su richiesta, per effettuare pagamenti verso altri operatori economici tramite mezzi di pagamento comunemente utilizzati, come bonifico, addebito diretto, carta di credito o di debito, operazioni con moneta elettronica, assegno o altro mezzo analogo, senza ritardi significativi, restrizioni o penali. Depositi utilizzabili esclusivamente per prelievi in contante e/o depositi dai quali i fondi possono essere solo prelevati o trasferiti tramite un altro conto dello stesso titolare non devono essere inclusi come depositi trasferibili. |
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Le disponibilità in titoli di debito, che sono strumenti finanziari negoziabili comprovanti l'esistenza di un debito, sono solitamente negoziate su mercati secondari. Possono anche essere compensate sul mercato e non conferiscono al titolare alcun diritto di proprietà sull'istituzione emittente. Tale categoria di strumenti include:
I titoli dati in prestito mediante operazioni di prestito titoli o venduti mediante un'operazione di pronti contro termine rimangono nel bilancio del titolare originario (e non devono essere iscritti nel bilancio dell'acquirente temporaneo), laddove vi sia l'impegno irrevocabile a invertire l'operazione (e non una semplice opzione). Nel caso in cui l'acquirente temporaneo venda i titoli ricevuti, tale vendita è registrata come un'operazione definitiva in titoli e segnalata dall'acquirente temporaneo come una posizione negativa nel portafoglio titoli. |
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Ai fini del sistema di segnalazione, la presente voce consiste di fondi prestati da FP ai prenditori di fondi o prestiti rilevati da FP che siano rappresentati da certificati non negoziabili o non rappresentati da alcun certificato. Sono incluse le seguenti voci:
Tale categoria esclude attività nella forma di depositi degli FP (inclusi nella categoria 1). |
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Attività finanziarie che rappresentano la titolarità di diritti di proprietà su società o quasi società. Tali attività finanziarie attribuiscono generalmente ai loro titolari il diritto a una partecipazione agli utili delle società o delle quasi-società e a una quota delle loro attività nette in caso di liquidazione. Tale categoria include azioni quotate e non quotate e altre partecipazioni. Titoli azionari dati in prestito mediante operazioni di prestito in titoli o venduti mediante un'operazione di pronti contro termine sono trattati secondo le norme previste per la categoria 2 «Titoli di debito». |
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Titoli azionari quotati in una borsa valori. La borsa valori può essere una borsa riconosciuta o un qualunque altro tipo di mercato secondario. Le azioni quotate sono designate anche come azioni in listino. |
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Le azioni non quotate non sono oggetto di quotazione in un borsa valori. |
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Le altre partecipazioni comprendono tutte le forme di partecipazione al capitale diverse da quelle classificate come azioni quotate e azioni non quotate. |
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Tale categoria include la disponibilità di azioni o quote emessa da fondi comuni monetari (FCM) e fondi di investimento diversi dagli FCM. |
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Disponibilità di quote o partecipazioni emesse da FCM di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33). |
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Disponibilità di quote o partecipazioni emesse da fondi d'investimento diversi dagli FCM di cui all'articolo 1 del regolamento (UE) n. 1073/2013 (BCE/2013/38). |
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Tale categoria di strumenti include:
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Gli strumenti finanziari derivati sono strumenti finanziari correlati a uno strumento finanziario, un indicatore, una merce determinati, grazie ai quali specifici rischi finanziari possono essere negoziati in quanto tali sui mercati finanziari. Tale categoria di strumenti include:
Gli strumenti finanziari derivati sono registrati al valore di mercato iscritto a bilancio su base lorda. I contratti derivati non standardizzati aventi un valore lordo di mercato positivo, sono registrati nel lato dell'attivo del bilancio, mentre i contratti aventi un valore lordo di mercato negativo nel lato del passivo. Gli impegni futuri lordi derivanti da contratti derivati non devono essere iscritti quali voci di bilancio. Gli strumenti finanziari derivati possono essere registrati su base netta secondo criteri di valutazione differenti. Nel caso in cui siano disponibili solo posizioni nette, o le posizioni siano registrate per un valore diverso da quello di mercato, dovrebbero essere segnalate tali posizioni. Tale categoria non comprende gli strumenti finanziari derivati che non sono sottoposti a iscrizione nel bilancio in forza di norme nazionali. |
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Questa categoria rappresenta la voce residuale del lato dell'attivo di bilancio, definita come «attività non incluse altrove». Le BCN possono imporre la segnalazione di specifiche subposizioni incluse nella categoria, come ad esempio:
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Attività materiali e immateriali diverse da quelle finanziarie. Tale categoria comprende abitazioni, altri fabbricati e strutture, impianti e macchinari, oggetti di valore e prodotti di proprietà intellettuale come software e banche dati. |
PASSIVITÀ
Categoria di strumenti |
Descrizione delle caratteristiche principali |
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Importi dovuti ai creditori da parte dell'FP, diversi da quelli derivanti dall'emissione di titoli negoziabili. In tale categoria sono ricompresi:
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Titoli emessi dall'FP diversi dalle azioni, solitamente negoziabili e scambiati sui mercati secondari o suscettibili di essere compensati sul mercato, e che non conferiscono al titolare alcun diritto di proprietà sull'istituzione emittente. |
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Si veda la categoria 4. |
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Il capitale che l'FP detiene per fare fronte alle domande di prestazioni pensionistiche future in favore dei beneficiari. |
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Il capitale che l'FP detiene per fare fronte a prestazioni future erogate dai propri sistemi pensionistici. |
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Diritti pensionistici, di cui sistemi a contribuzione definita |
Il capitale che l'FP detiene per fare fronte alle domande di prestazioni pensionistiche future a favore dei beneficiari di sistemi pensionistici a contribuzione definita. In un sistema a contribuzione definita le prestazioni corrisposte dipendono dall'andamento delle attività acquisite dal sistema pensionistico. Il passivo di un sistema a contribuzione definita è l'attuale valore di mercato delle attività del fondo. |
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Diritti pensionistici, di cui sistemi a prestazioni definite |
Il capitale che l'FP detiene per fare fronte alle domande di prestazioni pensionistiche future a favore dei beneficiari di sistemi pensionistici a prestazioni definite. In un sistema pensionistico a prestazioni definite il livello delle prestazioni pensionistiche promesso ai dipendenti che vi partecipano è determinato da una formula previamente convenuta. Il passivo di un sistema pensionistico a prestazioni definite è pari all'attuale valore delle prestazioni promesse. Sistemi figurativi a contribuzione definita e sistemi ibridi sono classificati come sistemi a prestazione definita (SEC 2010, paragrafo 17.59). Un sistema figurativo a contribuzione definita è simile a un sistema a contribuzione definita ma prevede il pagamento di un importo minimo garantito. I sistemi ibridi sono quei sistemi che presentano sia una componente di prestazione definita sia una componente di contribuzione definita. Un sistema viene classificato come «ibrido» perché sono presenti entrambe le componenti o perché comprende un sistema figurativo a contribuzione definita e allo stesso tempo un sistema a contribuzione definita o a prestazione definita. |
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Si veda la categoria 6. |
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Si intende la differenza tra i contributi netti e le prestazioni, che rappresenta un incremento delle passività dei sistemi di assicurazione nei confronti dei beneficiari (accezione di cui al SEC 2010, paragrafo 5.187). |
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Si veda la categoria 7. |
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Si tratta della categoria residuale sul lato del passivo di bilancio, definita come «passività non incluse altrove». Le BCN possono imporre la segnalazione di specifiche subposizioni incluse nella categoria, come ad esempio:
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Tale categoria corrisponde al saldo contabile di un conto patrimoniale (B.90) (SEC 2010, paragrafo 7.02). Le consistenze delle attività e delle passività registrate nello stato patrimoniale sono valutate di norma ai prezzi di mercato correnti alla data cui lo stato patrimoniale si riferisce. In un sistema pensionistico a prestazioni definite, tuttavia, il livello delle prestazioni pensionistiche promesso ai dipendenti che vi partecipano è determinato da una formula previamente convenuta. Il passivo di un sistema pensionistico a prestazioni definite è pari all'attuale valore delle prestazioni promesse, e dunque in un sistema pensionistico a prestazioni definite il patrimonio netto può non essere pari a zero. In un sistema a contribuzione definita le prestazioni corrisposte dipendono dall'andamento delle attività acquisite dal sistema pensionistico. Il passivo di un sistema a contribuzione definita è pari all'attuale valore di mercato delle attività del fondo. Il patrimonio netto del fondo è sempre pari a zero. |
PARTE 2
Descrizioni degli attributi titolo per titolo
Tabella B
Descrizioni degli attributi titolo per titolo
Campo |
Descrizione |
Codice identificativo del titolo |
Un codice che identifica in modo univoco un titolo, secondo le istruzioni della BCN (ad esempio numero di identificazione della BCN, CUSIP, SEDOL). Il codice deve essere mantenuto coerente nel tempo. |
Numero delle partecipazioni o valore nominale aggregato |
Numero delle partecipazioni relative ad un titolo, o importo nominale aggregato nel caso in cui il titolo sia negoziato in importi e non in partecipazioni, esclusi gli interessi maturati. |
Prezzo |
Prezzo di mercato unitario del titolo o percentuale dell'importo nominale aggregato nel caso in cui il titolo sia negoziato in importi e non in unità. Le BCN possono altresì richiedere la segnalazione degli interessi maturati nell'ambito di tale posizione. |
Base di quotazione |
Indica se il titolo è quotato in percentuale o in unità. |
Importo totale |
Valore di mercato complessivo di un titolo. In caso di titoli negoziati in unità tale importo è pari al numero di titoli moltiplicato per il loro prezzo unitario. Ove i titoli siano negoziati in importi e non in unità, tale importo è pari all'importo nominale aggregato moltiplicato per il prezzo espresso come percentuale dell'importo nominale. In linea di principio, le BCN sono tenute a richiedere la segnalazione degli interessi maturati nell'ambito di tale posizione o separatamente. Tuttavia, le BCN possono, a propria discrezione, richiedere dati esclusi gli interessi maturati. |
Operazioni finanziarie |
La somma degli acquisti detratte le vendite (titoli dal lato dell'attivo) o delle emissioni detratti i rimborsi (titoli sul lato del passivo) di un titolo registrati al valore dell'operazione in euro. |
Titoli acquistati (attività) ovvero emessi (passività) |
Il totale degli acquisti (titoli sul lato dell'attivo) o delle emissioni (titoli sul lato del passivo) di un titolo registrato al valore dell'operazione. |
Titoli venduti (attività) ovvero rimborsati (passività) |
Il totale delle vendite (titoli sul lato dell'attivo) o dei rimborsi (titoli sul lato del passivo) di un titolo registrato al valore dell'operazione. |
Valuta di registrazione del titolo |
Codice ISO o equivalente della valuta utilizzata per esprimere il prezzo e/o le consistenze del titolo. |
Altre variazioni di volume al valore nominale |
Altre variazioni di volume dei titoli detenuti, al valore nominale in valuta nominale/unità nominali o in euro. |
Altre variazioni di volume al valore di mercato |
Altre variazioni di volume dei titoli detenuti, al valore di mercato in euro. |
Investimento di portafoglio o investimento diretto |
La funzione dell'investimento ai sensi della classificazione delle statistiche della bilancia dei pagamenti (1). |
Paese dell'emittente |
Residenza dell'emittente. In caso di partecipazioni/quote di fondi di investimento, il paese dell'emittente si riferisce al luogo nel quale il fondo di investimento risiede e non al luogo di residenza del gestore del fondo. |
PARTE 3
Descrizioni del numero degli iscritti ai sistemi pensionistici
Tabella C
Descrizioni del numero dei membri dei sistemi pensionistici
Categoria |
Descrizione |
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Il numero totale degli iscritti ai sistemi pensionistici. Tale valore è pari alla somma degli iscritti attivi, degli iscritti con pensione differita e dei pensionati. Cfr. categorie 2, 3 e 4. |
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Il numero degli iscritti attivi al sistema pensionistico. Un iscritto attivo è un iscritto al sistema pensionistico che versa contributi (e/o per conto di chi i contributi sono versati) e sta accumulando attività o ha maturato attività in passato e non è ancora pensionato. |
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Il numero degli iscritti al sistema pensionistico con pensione differita. Un iscritto al sistema con pensione differita è un iscritto al sistema pensionistico che non contribuisce o né matura più prestazioni del sistema, ma non ha ancora iniziato a ricevere prestazioni pensionistiche dal sistema. |
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Il numero dei pensionati del sistema pensionistico. Un pensionato è un iscritto al sistema pensionistico che non contribuisce o matura più prestazioni dal sistema, ma ha iniziato a ricevere prestazioni pensionistiche dal sistema. |
PARTE 4
Descrizioni per settore
Il SEC 2010 fornisce lo standard relativo alla classificazione per settore. La Tabella D fornisce una descrizione dettagliata di tali settori, che le BCN devono trasporre nelle rispettive classificazioni applicabili a livello nazionale in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento. Le controparti residenti nei territori degli Stati membri la cui moneta è l'euro sono individuate secondo il proprio settore conformemente agli elenchi conservati presso la Banca centrale europea (BCE) a fini statistici e alla guida alla classificazione statistica delle controparti fornita nel «Monetary Financial Institutions and Markets Statistics Sector Manual: Guidance for the Statistical Classification of Customers».
Tabella D
Descrizioni per settore
Settore |
Descrizione |
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Le IFM sono definite all'articolo 1 del regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33). Tale settore è costituito da BCN (S.121), enti creditizi come definiti dal diritto dell'Unione, FCM, altre istituzioni finanziarie la cui attività consiste nell'accettare depositi e/o strumenti ad essi strettamente assimilabili da organismi diversi dalle IFM e nell'erogare prestiti e/o nell'effettuare investimenti in titoli per conto proprio, quanto meno in termini economici, e istituti di moneta elettronica che svolgono come attività principale la funzione di intermediazione finanziaria sotto forma di emissione di moneta elettronica (S.122). |
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Il settore delle amministrazioni pubbliche (S.13) è costituito da unità istituzionali che sono produttori di beni e servizi non destinabili alla vendita la cui produzione è destinata a consumi collettivi e individuali e che sono finanziate da versamenti obbligatori effettuati da unità appartenenti ad altri settori, nonché da unità istituzionali la cui funzione principale consiste nella redistribuzione del reddito e della ricchezza del Paese (SEC 2010, paragrafi da 2.111 a 2.113). |
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Gli altri intermediari finanziari, ad esclusione di imprese di assicurazione e il sottosettore dei fondi pensione (S.125), comprendono tutte le società e quasi-società finanziarie che svolgono come attività principale la funzione di intermediazione finanziaria mediante l'assunzione di passività da unità istituzionali in forme diverse da moneta, depositi (o loro prossimi sostituti), quote/partecipazioni di FI o in relazione a assicurazioni, pensioni e sistemi di garanzie standard. Le società veicolo finanziarie di cui al regolamento (UE) n. 1075/2013 (BCE/2013/40) sono comprese nel presente sottosettore (SEC 2010, paragrafi da 2.86 a 2.94). Il sottosettore degli ausiliari finanziari (S.126) comprende tutte le società e quasi-società finanziarie la cui funzione principale consiste nell'esercitare attività strettamente correlate all'intermediazione finanziaria, ma che non si configurano di per sé come intermediari finanziari. Tale sottosettore include anche le holding operative le cui consociate sono tutte o per la maggior parte società finanziarie (SEC 2010, paragrafi da 2.95 a 2.97). Il sottosettore dei prestatori di fondi e delle istituzioni finanziarie captive (S.127) comprende tutte le società e quasi-società finanziarie che non svolgono una funzione di intermediazione finanziaria né esercitano attività finanziarie ausiliarie e le cui attività o passività non sono per la maggior parte negoziate in mercati aperti. Tale sottosettore include le società di partecipazione che detengono quote di controllo del capitale sociale di un gruppo di consociate e la cui attività principale consiste nel detenere la proprietà del gruppo, senza fornire altri servizi alle imprese di cui detengono il capitale, ossia che non amministrano o gestiscono altre unità (SEC 2010, paragrafi da 2.98 a 2.99). |
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I FI sono definiti all'articolo 1 del regolamento (UE) n. 1073/2013 (BCE/2013/38). Il presente sottosettore comprende tutti gli organismi di investimento collettivi, esclusi i FCM, che investono in attività finanziarie e/o non finanziarie, nella misura in cui abbiano per oggetto l'investimento di capitali raccolti presso il pubblico (S.124). |
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Le imprese di assicurazione (IA S.128) sono definite all'articolo 1 del regolamento (UE) n. 1374/2014 (BCE/2014/50). |
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Gli FP sono definiti dall'articolo 1 del presente regolamento (S.129). |
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I gestori dei fondi pensione sono definiti dall'articolo 1 del presente regolamento. |
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Il settore delle società non finanziarie (S.11) comprende le unità istituzionali che sono entità giuridiche indipendenti e che agiscono da produttori di beni e servizi destinabili alla vendita, la cui attività principale consiste nel produrre beni e servizi non finanziari. Tale settore include altresì quasi società non finanziarie (SEC 2010, paragrafi da 2.45 a 2.50). |
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Il settore delle famiglie (S.14) è costituito da individui o da gruppi di individui, nella loro funzione di consumatori e di imprenditori, che producono beni e servizi finanziari e non finanziari destinabili alla vendita (produttori di beni e servizi destinabili alla vendita) purché la produzione di beni e servizi non sia operata da entità distinte trattate come quasi-società. Esso comprende anche individui o gruppi di individui che producono beni e servizi non finanziari esclusivamente per proprio uso finale. Il settore delle famiglie include le imprese individuali e le società di persone non riconosciute come entità giuridiche — diverse da quelle considerate quasi-società — che agiscono da produttori di beni e servizi destinabili alla vendita (SEC 2010, paragrafi da 2.118 a 2.128). Il settore delle istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (ISSLASF) (S.15) è costituito dagli organismi senza scopo di lucro che sono entità giuridiche distinte al servizio delle famiglie e sono produttori privati di beni e servizi non destinabili alla vendita. Le loro risorse derivano principalmente da contributi volontari in denaro o in natura versati dalle famiglie nella loro funzione di consumatori, da pagamenti effettuati dalle amministrazioni pubbliche e da redditi da capitale (SEC 2010, paragrafi 2.129 e 2.130). |
PARTE 5
Descrizioni delle operazioni finanziarie e degli aggiustamenti da rivalutazione
1. |
Le «operazioni finanziarie» si riferiscono a quelle operazioni che derivano dalla creazione, liquidazione o mutamento della proprietà delle attività o passività finanziarie. Le operazioni finanziarie sono misurate in termini di differenza tra le consistenze alle date di segnalazione di fine periodo, rettificate eliminando l'effetto delle variazioni dovute a elementi derivanti da «aggiustamenti da rivalutazione» (dovuti a variazioni dei prezzi e dei tassi di cambio) e «riclassificazioni e altri aggiustamenti». La BCE richiede informazioni statistiche a fini di compilazione dei dati sulle operazioni finanziarie nella forma di aggiustamenti che implicano sia «riclassificazioni e altri aggiustamenti» sia «rivalutazioni dei prezzi e dei tassi di cambio». |
2. |
Per «aggiustamenti da rivalutazione» si intendono le variazioni nella valutazione di attività e passività che derivano da variazioni nel prezzo di attività e passività e/o l'effetto dei tassi di cambio sui valori, espressi in euro, di attività e passività denominate in valuta estera. L'aggiustamento relativo alla rivalutazione dei prezzi delle attività e delle passività si riferisce alle fluttuazioni nella valutazione delle attività e passività dovute a variazioni del prezzo al quale le attività e le passività sono registrate o negoziate. La rivalutazione dei prezzi comprende le variazioni nel tempo del valore delle consistenze di fine periodo derivanti dalle variazioni del valore di riferimento al quale sono registrate, ossia guadagni/perdite in conto capitale. Le oscillazioni dei tassi di cambio tra l'euro e le altre valute tra le date di segnalazione di fine periodo determinano, alla conversione in euro, una variazione delle consistenze di attività/passività in valuta estera. Poiché tali variazioni rappresentano guadagni o perdite in conto capitale e non derivano da operazioni finanziarie, i relativi effetti devono essere eliminati dai dati inerenti alle operazioni. In linea di principio, gli aggiustamenti da rivalutazione comprendono anche le variazioni di valutazione derivanti da operazioni in attività/passività, ossia utili/perdite realizzati, ma a tale proposito le prassi nazionali possono divergere. |
3. |
Per «cancellazioni totali/parziali» si intendono le riduzioni di valore di un prestito iscritte a bilancio nei casi in cui il credito è considerato un'attività priva di valore (cancellazione totale) o nei casi in cui si ritenga che il credito non si recupererà pienamente (cancellazione parziale). Sono incluse anche le cancellazioni totali/parziali riconosciute nel momento in cui il credito è venduto o trasferito a un terzo, laddove identificabili. |
(1) Indirizzo BCE/2011/23 della Banca centrale europea, del 9 dicembre 2011, sugli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore delle statistiche esterne (GU L 65 del 3.3.2012, pag. 1).
ALLEGATO III
REQUISITI MINIMI CHE DEVONO ESSERE RISPETTATI DAGLI OPERATORI EFFETTIVAMENTE SOGGETTI AGLI OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE
Al fine di ottemperare agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea (BCE), i soggetti dichiaranti devono soddisfare i seguenti requisiti minimi per la qualità dei dati.
1. |
Requisiti minimi per la trasmissione:
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2. |
Requisiti minimi per l'accuratezza:
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3. |
Requisiti minimi per la conformità concettuale:
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4. |
Requisiti minimi per le revisioni: La politica e le procedure di revisione fissate dalla BCE e dalla BCN competente devono essere rispettate. Le revisioni che non rientrano tra quelle ordinarie devono essere accompagnate da una nota esplicativa. |
DECISIONI
17.2.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 45/31 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/232 DELLA COMMISSIONE
del 15 febbraio 2018
relativa alla proroga della misura presa dal Belgio per la messa a disposizione sul mercato e l'uso dei biocidi VectoMax G e Aqua-K-Othrine in conformità all'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
[notificata con il numero C(2018) 759]
(I testi in lingua neerlandese e francese sono i soli facenti fede)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 55, paragrafo 1, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 3 maggio 2017 il Belgio ha adottato una decisione in conformità all'articolo 55, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012, al fine di permettere, fino al 31 ottobre 2017, la messa a disposizione sul mercato e l'uso, nella regione fiamminga, dei biocidi VectoMax G e Aqua-K-Othrine per il controllo delle larve e degli adulti di zanzare esotiche invasive (del genere Aedes) (di seguito denominate «zanzare») e di eventuali nuove popolazioni rilevate nella regione fiamminga nel contesto del progetto per il monitoraggio delle zanzare esotiche in Belgio, noto come progetto «MEMO» («la misura»). Il Belgio ha informato senza indugio la Commissione e gli altri Stati membri della misura presa e delle relative motivazioni, in conformità all'articolo 55, paragrafo 1, secondo comma, di tale regolamento. |
(2) |
Il VectoMax G contiene i principi attivi Bacillus thuringiensis subsp. israelensis sierotipo H14, ceppo AM65-52 e Bacillus sphaericus subsp. 2362, ceppo ABTS-1743 (di seguito denominati rispettivamente «Bacillus thuringiensis israelensis» e «Bacillus sphaericus»), mentre l'Aqua-K-Othrine contiene il principio attivo deltametrina; per tutti è previsto l'uso nel tipo di prodotto 18 quale definito nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012. In base alle informazioni fornite dal Belgio, la misura era necessaria per tutelare la salute pubblica poiché tali zanzare, la cui presenza è stata rilevata in Belgio in due siti della provincia delle Fiandre orientali, possono essere vettori di malattie quali dengue e chikungunya. La loro eventuale proliferazione dovrebbe essere prevenuta il più efficacemente e tempestivamente possibile. |
(3) |
Il 27 settembre 2017 la Commissione ha ricevuto dal Belgio una richiesta motivata di proroga della misura, in conformità all'articolo 55, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012. La richiesta motivata è stata presentata sulla base delle preoccupazioni destate dalle zanzare in termini di rischio per la salute pubblica. Poiché la campagna di lotta alle popolazioni di zanzare individuate in Belgio non si è ancora conclusa e il progetto di monitoraggio MEMO è ancora in corso, i suddetti prodotti sarebbero necessari per il controllo delle popolazioni già individuate e di eventuali nuove popolazioni di zanzare che potrebbero essere rilevate nella regione fiamminga, data l'assenza di adeguati prodotti alternativi in Belgio. |
(4) |
Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie riconosce che le zanzare invasive, tra cui il genere Aedes, hanno registrato una notevole espansione globale, facilitata in particolare dalle attività umane, e possono rappresentare un grave rischio per la salute. |
(5) |
Poiché l'assenza di un controllo adeguato delle zanzare, che non possono essere contrastate con altri mezzi, potrebbe costituire un pericolo per la salute pubblica, è opportuno permettere al Belgio di prorogare la misura per un periodo non superiore a 550 giorni e a determinate condizioni. |
(6) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il Belgio può prorogare, per un periodo complessivo non superiore a 550 giorni, la misura per la messa a disposizione sul mercato e l'uso dei biocidi VectoMax G e Aqua-K-Othrine per il tipo di prodotto 18, quale definito nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012, provvedendo affinché tali prodotti siano usati solo da operatori certificati e sotto la supervisione dell'autorità competente.
Articolo 2
Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2018
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
(1) GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.
17.2.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 45/33 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/233 DELLA COMMISSIONE
del 15 febbraio 2018
che modifica la decisione 2011/163/UE relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio
[notificata con il numero C(2018) 818]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (1), in particolare l'articolo 29, paragrafo 1, quarto comma,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 96/23/CE stabilisce le misure di controllo relative alle sostanze e alle categorie di residui di cui al suo allegato I. L'articolo 29 di detta direttiva impone ai paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare animali e prodotti di origine animale contemplati dalla stessa direttiva di presentare un piano di sorveglianza dei residui che offra le garanzie richieste («il piano»). Tale piano dovrebbe essere applicato almeno alle categorie di residui e alle sostanze di cui al suddetto allegato I. |
(2) |
La decisione 2011/163/UE della Commissione (2) approva i piani presentati da alcuni paesi terzi per determinati animali e prodotti di origine animale figuranti nell'elenco dell'allegato di tale decisione («l'elenco»). |
(3) |
Pur non avendo presentato un piano di sorveglianza dei residui per i suini prodotti a livello nazionale, Andorra ha fornito garanzie per quanto riguarda le materie prime suine originarie di Stati membri o di paesi terzi autorizzati a esportare tali materie prime nell'Unione europea. È pertanto opportuno aggiungere all'elenco una voce relativa ad Andorra per i suini, con la corrispondente nota a piè di pagina. |
(4) |
Il Burkina Faso ha presentato alla Commissione un piano per il miele. Tale piano offre garanzie sufficienti e dovrebbe essere approvato. È pertanto opportuno inserire nell'elenco una voce relativa al Burkina Faso per il miele. |
(5) |
Il Benin ha presentato alla Commissione un piano per il miele. Tale piano offre garanzie sufficienti e dovrebbe essere approvato. È pertanto opportuno inserire nell'elenco una voce relativa al Benin per il miele. |
(6) |
Pur non avendo presentato un piano di sorveglianza dei residui per il miele prodotto a livello nazionale, la Repubblica di Maurizio ha fornito garanzie per quanto riguarda le materie prime del miele originarie di Stati membri o di paesi terzi autorizzati a esportare tali materie prime nell'Unione europea. È pertanto opportuno aggiungere all'elenco una voce relativa alla Repubblica di Maurizio per il miele, con la corrispondente nota a piè di pagina. |
(7) |
San Marino ha presentato alla Commissione un piano per il latte. Tale piano offre garanzie sufficienti e dovrebbe essere approvato. È pertanto opportuno inserire nell'elenco una voce relativa a San Marino per il latte. |
(8) |
Il Sud Africa figura attualmente nell'elenco per quanto riguarda la selvaggina d'allevamento. L'ultimo audit condotto dalla Commissione in Sud Africa ha tuttavia confermato l'esistenza di carenze nella capacità delle autorità sudafricane di effettuare controlli affidabili per quanto concerne la selvaggina d'allevamento. È pertanto opportuno sopprimere dall'elenco la voce relativa al Sud Africa concernente la selvaggina d'allevamento. Il Sud Africa è stato informato di conseguenza. |
(9) |
Lo Zimbabwe figura attualmente nell'elenco per quanto riguarda l'acquacoltura e la selvaggina d'allevamento. Lo Zimbabwe non ha tuttavia presentato un piano come prescritto all'articolo 29 della direttiva 96/23/CE e ha dichiarato che attualmente non vengono condotte prove sui residui, che prevedibilmente non ne saranno eseguite e che l'esportazione nell'UE di prodotti dell'acquacoltura non poteva più essere effettuata. È pertanto opportuno sopprimere dall'elenco la voce relativa allo Zimbabwe concernente l'acquacoltura e la selvaggina d'allevamento. Lo Zimbabwe è stato informato di conseguenza. |
(10) |
Al fine di evitare perturbazioni degli scambi commerciali, è opportuno fissare un periodo di transizione per le partite pertinenti provenienti dal Sud Africa e dallo Zimbabwe spedite nell'Unione prima della data di applicazione della presente decisione. |
(11) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2011/163/UE. |
(12) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato della decisione 2011/163/UE è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
Per un periodo transitorio che termina il 15 aprile 2018 gli Stati membri accettano le partite di selvaggina d'allevamento provenienti dal Sud Africa e dallo Zimbabwe, a condizione che l'importatore possa dimostrare che dette partite sono state certificate e spedite nell'Unione prima del 1o marzo 2018 in conformità alla decisione 2011/163/UE.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2018
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
(1) GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10.
(2) Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40).
ALLEGATO
ALLEGATO
Codice ISO2 |
Paese |
Bovini |
Ovini/caprini |
Suini |
Equini |
Pollame |
Acquacoltura |
Latte |
Uova |
Conigli |
Selvaggina selvatica |
Selvaggina d'allevamento |
Miele |
AD |
Andorra |
X |
X |
X (3) |
X |
|
|
|
|
|
|
|
X |
AE |
Emirati arabi uniti |
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X (3) |
X (1) |
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AL |
Albania |
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X |
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X |
|
X |
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|
AM |
Armenia |
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|
X |
|
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|
|
|
X |
AR |
Argentina |
X |
X |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
AU |
Australia |
X |
X |
|
X |
|
X |
X |
|
|
X |
X |
X |
BA |
Bosnia-Erzegovina |
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X |
X |
X |
X |
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|
X |
BD |
Bangladesh |
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|
X |
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|
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|
BF |
Burkina Faso |
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|
X |
BJ |
Benin |
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X |
BN |
Brunei |
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|
X |
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|
BR |
Brasile |
X |
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X |
X |
X |
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X |
BW |
Botswana |
X |
|
|
X |
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|
|
|
|
|
X |
|
BY |
Bielorussia |
|
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|
X (2) |
|
X |
X |
X |
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|
BZ |
Belize |
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X |
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CA |
Canada |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
CH |
Svizzera |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
CL |
Cile |
X |
X |
X |
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X |
X |
X |
|
|
X |
|
X |
CM |
Camerun |
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|
X |
CN |
Cina |
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X |
X |
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X |
X |
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|
X |
CO |
Colombia |
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X |
X |
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|
CR |
Costa Rica |
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|
X |
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|
CU |
Cuba |
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|
X |
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|
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|
X |
DO |
Repubblica dominicana |
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|
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|
|
|
|
X |
EC |
Ecuador |
|
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|
|
|
X |
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|
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|
|
ET |
Etiopia |
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X |
FK |
Isole Falkland |
X |
X |
|
|
|
X |
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|
FO |
Isole Fær Øer |
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X |
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GE |
Georgia |
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X |
GH |
Ghana |
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|
|
|
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|
|
X |
GL |
Groenlandia |
|
X |
|
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|
X |
X |
|
GT |
Guatemala |
|
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
X |
HN |
Honduras |
|
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
ID |
Indonesia |
|
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|
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
IL |
Israele (7) |
|
|
|
|
X |
X |
X |
X |
|
|
X |
X |
IN |
India |
|
|
|
|
|
X |
|
X |
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|
X |
IR |
Iran |
|
|
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|
X |
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|
JM |
Giamaica |
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|
|
X |
JP |
Giappone |
X |
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|
|
|
X |
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|
|
|
|
|
KE |
Kenya |
|
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
KG |
Kirghizistan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
KR |
Corea del Sud |
|
|
|
|
X |
X |
|
|
|
|
|
|
LK |
Sri Lanka |
|
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
MA |
Marocco |
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|
X |
X |
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|
|
MD |
Moldova |
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X |
X |
|
X |
|
|
|
X |
ME |
Montenegro |
X |
X |
X |
|
X |
X |
X |
X |
|
|
|
X |
MG |
Madagascar |
|
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
X |
MK |
Ex Repubblica jugoslava di Macedonia (4) |
X |
X |
X |
|
X |
X |
X |
X |
|
X |
|
X |
MM |
Myanmar/Birmania |
|
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X |
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|
MU |
Maurizio |
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X |
|
|
|
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|
X (3) |
MX |
Messico |
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|
|
|
X |
|
X |
|
|
|
X |
MY |
Malaysia |
|
|
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|
X (3) |
X |
|
|
|
|
|
|
MZ |
Mozambico |
|
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
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|
NA |
Namibia |
X |
X |
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NC |
Nuova Caledonia |
X (3) |
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|
X |
|
|
|
X |
X |
X |
NI |
Nicaragua |
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|
X |
|
|
|
|
|
X |
NZ |
Nuova Zelanda |
X |
X |
|
X |
|
X |
X |
|
|
X |
X |
X |
PA |
Panama |
|
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X |
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|
PE |
Perù |
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|
X |
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PH |
Filippine |
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X |
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PM |
Saint Pierre e Miquelon |
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|
X |
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|
PN |
Isole Pitcairn |
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X |
PY |
Paraguay |
X |
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RS |
Serbia (5) |
X |
X |
X |
X (2) |
X |
X |
X |
X |
|
X |
|
X |
RU |
Russia |
X |
X |
X |
|
X |
|
X |
X |
|
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X (6) |
X |
RW |
Ruanda |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
SA |
Arabia Saudita |
|
|
|
|
|
X |
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|
SG |
Singapore |
X (3) |
X (3) |
X (3) |
X (8) |
X (3) |
X |
X (3) |
|
|
X (8) |
X (8) |
|
SM |
San Marino |
X |
|
X (3) |
|
|
|
X |
|
|
|
|
X |
SR |
Suriname |
|
|
|
|
|
X |
|
|
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|
SV |
El Salvador |
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|
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|
X |
SZ |
Swaziland |
X |
|
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|
TH |
Thailandia |
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X |
X |
|
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|
|
|
X |
TN |
Tunisia |
|
|
|
|
X |
X |
|
|
|
X |
|
|
TR |
Turchia |
|
|
|
|
X |
X |
X |
X |
|
|
|
X |
TW |
Taiwan |
|
|
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|
|
X |
|
|
|
|
|
X |
TZ |
Tanzania |
|
|
|
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X |
|
|
|
|
|
X |
UA |
Ucraina |
X |
|
X |
|
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
X |
UG |
Uganda |
|
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
X |
US |
Stati Uniti |
X |
X |
X |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
UY |
Uruguay |
X |
X |
|
X |
|
X |
X |
|
|
X |
|
X |
VE |
Venezuela |
|
|
|
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X |
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|
|
VN |
Vietnam |
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X |
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X |
ZA |
Sud Africa |
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X |
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ZM |
Zambia |
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X |
(1) Solo latte di cammello.
(2) Esportazioni nell'Unione di equidi vivi per la macellazione (solo animali destinati alla produzione di alimenti).
(3) Paesi terzi che utilizzano unicamente materie prime provenienti da Stati membri o da altri paesi terzi autorizzati a importare dette materie prime nell'Unione a norma dell'articolo 2.
(4) Ex Repubblica jugoslava di Macedonia; la denominazione definitiva del paese verrà concordata a conclusione dei negoziati attualmente in corso a livello delle Nazioni Unite.
(5) Escluso il Kosovo (tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 dell'UNSCR e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo).
(6) Solo per le renne delle regioni di Murmansk e Yamalo-Nenets.
(7) Nel seguito inteso come lo Stato di Israele, ad esclusione dei territori amministrati da Israele dal giugno 1967, ossia le alture del Golan, la Striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania.
(8) Solo per i prodotti a base di carni fresche originari della Nuova Zelanda, destinati all'Unione e scaricati, ricaricati e fatti transitare con o senza magazzinaggio a Singapore.
RACCOMANDAZIONI
17.2.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 45/40 |
RACCOMANDAZIONE (UE) 2018/234 DELLA COMMISSIONE
del 14 febbraio 2018
sul rafforzare la natura europea e l'efficienza nello svolgimento delle elezioni del Parlamento europeo del 2019
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, i cittadini sono direttamente rappresentati, a livello dell'Unione, nel Parlamento europeo. |
(2) |
Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione e le decisioni sono prese nella maniera il più possibile aperta e vicina ai cittadini. |
(3) |
Ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 7, del trattato sull'Unione europea, il Consiglio europeo deve tener conto del risultato delle elezioni del Parlamento europeo al momento di proporre un candidato alla carica di presidente della Commissione europea. |
(4) |
Per rafforzare ulteriormente la natura europea e l'efficienza nello svolgimento delle elezioni del Parlamento europeo, è necessario aggiornare e integrare alcuni elementi della raccomandazione 2013/142/UE della Commissione (1), in tempo utile per le elezioni del 2019. |
(5) |
È essenziale rafforzare la legittimità democratica dell'UE e garantire la partecipazione dei cittadini alla vita politica a livello europeo. I cittadini sarebbero più propensi a votare alle elezioni del Parlamento europeo se fossero maggiormente consapevoli dell'impatto delle politiche dell'UE sulla loro vita quotidiana e se fossero convinti di avere la possibilità di esprimersi sulle principali scelte dell'Unione, quali la selezione dei leader delle istituzioni dell'UE e la definizione delle priorità per il futuro dell'Unione. |
(6) |
La necessità di rafforzare la responsabilità e la trasparenza ha implicazioni anche per la Commissione europea. La Commissione ha riveduto il Codice di condotta dei membri della Commissione (2). Il nuovo codice consente ai membri della Commissione di candidarsi alle elezioni del Parlamento europeo senza dover chiedere un'aspettativa. Le pertinenti norme dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea sono state riviste per tener conto di tale modifica (3). |
(7) |
Le politiche decise a livello europeo hanno implicazioni dirette sulla vita quotidiana dei cittadini e sono avvertite a livello locale. Per effettuare una scelta alle elezioni del Parlamento europeo i cittadini devono sapere qual è la posta in gioco a livello europeo. Coinvolgere i cittadini in discussioni su tematiche europee incoraggia la loro partecipazione democratica al processo decisionale dell'UE. Da gennaio 2015 l'attuale Commissione ha organizzato 478 dialoghi con i cittadini in tutti gli Stati membri, anche in collaborazione con partner istituzionali come il Parlamento europeo, i parlamenti nazionali, il Comitato delle regioni e il Comitato economico e sociale europeo. Dal febbraio 2018 al 9 maggio 2019 la Commissione organizzerà o contribuirà ad organizzare circa 500 dialoghi aggiuntivi in collaborazione con gli Stati membri, gli enti regionali e locali, nonché il Parlamento europeo e altre istituzioni europee. |
(8) |
Diversi Stati membri hanno annunciato la loro disponibilità ad avviare un ampio dibattito pubblico sul futuro dell'Europa, e in alcuni Stati membri tali dialoghi nazionali sono già in corso. Dialogando con i cittadini di tutta Europa e organizzando eventi divulgativi, a seconda delle rispettive strutture e pratiche politiche, gli Stati membri potrebbero contribuire a sensibilizzare i cittadini sull'importanza del loro voto nel determinare la visione più indicata a portare avanti il progetto europeo. Tali eventi dovrebbero svolgersi durante il periodo compreso tra la riunione dei leader del 23 febbraio 2018 e il vertice di Sibiu del 9 maggio 2019, poco prima delle elezioni del Parlamento europeo, in cui i capi di Stato o di governo dovrebbero trarre le conclusioni sulle prossime tappe dell'Unione. |
(9) |
I partiti politici europei svolgono un ruolo centrale nel formare la coscienza politica europea, incoraggiare la partecipazione al voto ed esprimere la volontà dei cittadini dell'Unione. Tale ruolo potrebbe essere potenziato se, nei mesi a venire, i partiti politici europei, in contatto con i loro partiti nazionali affiliati e la società civile, facessero opera di sensibilizzazione sulle scelte riguardanti il futuro dell'Europa e gli interessi dei cittadini che rappresentano. |
(10) |
Il sistema dei candidati capilista alla carica di presidente della Commissione («Spitzenkandidaten») è stato messo in atto per la prima volta alle elezioni del Parlamento europeo del 2014. |
(11) |
Tale processo ha contribuito a rafforzare l'efficienza dell'Unione e la sua legittimità democratica, che poggia sui due pilastri della rappresentanza diretta dei cittadini al Parlamento europeo e della loro rappresentanza indiretta da parte dei governi degli Stati membri in seno al Consiglio europeo e al Consiglio. Ha inoltre contribuito a potenziare la responsabilità della Commissione, in linea con l'articolo 17, paragrafo 7, del trattato sull'Unione europea. Esso andrebbe proseguito e perfezionato in vista delle elezioni del Parlamento europeo del 2019. |
(12) |
I partiti politici europei e nazionali dovrebbero rendere noti, molto prima dell'inizio della campagna elettorale, preferibilmente entro la fine del 2018, il rispettivo candidato alla carica di presidente della Commissione europea e, preferibilmente all'inizio del 2019, il relativo programma. Ciò consentirebbe di rendere più trasparente il collegamento tra il voto individuale di un cittadino dell'Unione per un partito politico alle elezioni del Parlamento europeo, il candidato alla presidenza della Commissione appoggiato da quel partito e la relativa visione per il futuro dell'Europa. |
(13) |
Selezionando i loro candidati capilista in modo aperto, inclusivo e trasparente, ad esempio mediante elezioni primarie, i partiti politici europei e i loro partiti nazionali affiliati potrebbero rafforzare ulteriormente questo processo. Ciò contribuirebbe anche a ottenere maggiore attenzione e a mobilitare gli elettori. |
(14) |
L'articolo 10, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea e l'articolo 12, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea attribuiscono un ruolo chiave ai partiti politici europei. Lo statuto e il finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee sono disciplinati a livello europeo. Per motivi di trasparenza, controllo e responsabilità democratica dei partiti politici europei, la Commissione ha proposto di modificarne le norme in vista delle elezioni del Parlamento europeo del 2019 (4). In particolare, l'accesso ai finanziamenti a carico del bilancio generale dell'Unione europea dovrebbe essere subordinato alla pubblicazione da parte dei partiti affiliati del programma e del logo del partito politico europeo interessato. Ai cittadini andrebbero offerte per tempo informazioni chiare e pertinenti per consentire loro di comprendere l'impatto del loro voto a livello dei partiti europei. Manifestazioni di partito, come i congressi, e le campagne elettorali dei partiti nazionali costituiscono mezzi adatti ed efficienti per rendere nota l'affiliazione dandovi forte visibilità. |
(15) |
Il fatto di avviare le campagne per le elezioni del Parlamento europeo molto prima rispetto al passato e di rendere note le affiliazioni europee dei partiti nazionali partecipanti all'inizio della campagna dovrebbe contribuire ad accrescere la dimensione europea di tali elezioni. |
(16) |
Tenuto conto delle specificità del panorama politico nazionale degli Stati membri, i partiti politici europei sono invitati a rendere noto, prima dell'inizio della campagna, e di preferenza al momento di annunciare i loro candidati alla carica di presidente della Commissione, a quale gruppo politico del Parlamento europeo intendono aderire o quale intendono creare nella prossima legislatura. Ciò consentirebbe di aumentare ulteriormente la trasparenza del collegamento esistente tra i partiti nazionali, i partiti politici europei e i gruppi politici del Parlamento europeo. |
(17) |
Incoraggiando e favorendo la diffusione all'elettorato delle informazioni sulle affiliazioni dei partiti nazionali ai partiti politici europei durante la campagna per le elezioni del Parlamento europeo e, ove possibile, anche sulle schede elettorali, gli Stati membri aumenterebbero la visibilità dei partiti politici europei e delle piattaforme che propongono durante l'intero processo elettorale europeo. |
(18) |
A norma dell'articolo 22, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i cittadini dell'Unione hanno il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro in cui scelgono di vivere, mentre la direttiva 93/109/CE del Consiglio definisce le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini (5). |
(19) |
Al fine di sostenere la partecipazione dei cittadini e la dimensione europea delle elezioni del Parlamento europeo, è opportuno promuovere l'individuazione e la diffusione delle migliori pratiche degli Stati membri e delle misure da essi attuate nel preparare e gestire tali elezioni, anche per quanto riguarda il diritto di voto dei cittadini europei residenti in un altro Stato membro e la promozione dell'esercizio dei diritti elettorali da parte di gruppi sottorappresentati, incluse le persone con disabilità. |
(20) |
Alla luce dei rischi che gli attacchi informatici e la disinformazione comportano per il processo elettorale, quali riscontrati in occasione di recenti elezioni e campagne, andrebbe incoraggiato lo scambio di esperienze tra Stati membri in merito. |
(21) |
Gli Stati membri e i partiti politici europei e nazionali detengono la responsabilità particolare di rafforzare lo svolgimento democratico ed efficiente delle elezioni del Parlamento europeo. |
HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:
Coinvolgere i cittadini europei in dibattiti su tematiche europee prima delle elezioni del Parlamento europeo
1. |
A partire dalla riunione dei leader del 23 febbraio 2018 e tenendo conto delle rispettive strutture e pratiche politiche nazionali, gli Stati membri dovrebbero organizzare eventi di sensibilizzazione al fine di coinvolgere i cittadini in dibattiti pubblici su tematiche relative all'Unione europea, tra cui, in particolare, il futuro dell'Europa. Tali eventi di sensibilizzazione dovrebbero continuare fino alla riunione dei leader di Sibiu del 9 maggio 2019, poco prima delle elezioni del Parlamento europeo. Nello stesso periodo, i partiti politici europei e i partiti nazionali dovrebbero contribuire a sensibilizzare i cittadini sulle questioni in gioco a livello dell'Unione e su come intendono affrontarle nel corso della prossima legislatura. |
Sostegno a un candidato alla carica di presidente della Commissione europea
2. |
Con sufficiente anticipo rispetto alle elezioni del Parlamento europeo, e preferibilmente entro la fine del 2018, ogni partito politico europeo dovrebbe rendere noto il candidato alla carica di presidente della Commissione che appoggia. Preferibilmente all'inizio del 2019 dovrebbe anche rendere noto il programma politico del candidato. I partiti politici europei e i rispettivi partiti nazionali affiliati sono incoraggiati a selezionare i rispettivi candidati capilista in modo aperto, inclusivo e trasparente. I partiti politici nazionali dovrebbero assicurare che nelle informazioni politiche, tra cui le trasmissioni radiotelevisive, in vista delle elezioni del Parlamento europeo, si informino i cittadini anche in merito al candidato alla presidenza della Commissione europea da loro appoggiato e al relativo programma. |
Informare gli elettori sulle affiliazioni tra partiti nazionali e partiti politici europei
3. |
Tenuto conto delle specificità del panorama politico nazionale degli Stati membri, i partiti politici nazionali che partecipano alle elezioni del Parlamento europeo dovrebbero rendere pubblicamente noto prima di tali elezioni e prima dell'inizio della campagna elettorale, se e con quale partito politico europeo sono affiliati e il candidato capolista che appoggiano. Nella misura del possibile, i partiti politici nazionali dovrebbero indicare chiaramente tali informazioni, tra cui, ove opportuno, il logo del partito politico europeo, su tutto il materiale usato nella campagna elettorale, nelle comunicazioni e nelle trasmissioni radiotelevisive di argomento politico. I partiti politici europei sono invitati a rendere noto, prima dell'inizio della campagna, e di preferenza al momento di annunciare i loro candidati alla carica di presidente della Commissione, a quale gruppo politico del Parlamento europeo intendono aderire o quale intendono creare nella prossima legislatura. |
Promuovere e semplificare l'informazione degli elettori sulle affiliazioni tra partiti nazionali e partiti politici europei
4. |
Gli Stati membri dovrebbero promuovere e semplificare la diffusione all'elettorato delle informazioni sulle affiliazioni tra partiti nazionali e partiti politici europei, nonché sui candidati capilista, prima e durante le elezioni del Parlamento europeo, anche permettendo e incoraggiando l'indicazione dell'affiliazione sul materiale usato nella campagna elettorale, nei siti web dei partiti membri nazionali e regionali e, ove possibile, sulle schede elettorali. |
Svolgimento efficiente
5. |
Per garantire che i cittadini europei residenti in un altro Stato membro possano esercitare il proprio diritto di voto in tale Stato membro, promuovere l'esercizio dei diritti elettorali da parte dei gruppi sottorappresentati, incluse le persone con disabilità, e nel complesso favorire lo svolgimento democratico e una forte affluenza alle urne, le autorità competenti degli Stati membri sono invitate a riunirsi nella primavera 2018, con il sostegno della Commissione, per scambiarsi le migliori pratiche e misure pragmatiche. Le autorità nazionali competenti sono inoltre invitate a individuare, in base alle esperienze acquisite dagli Stati membri, le migliori pratiche in materia di identificazione, mitigazione e gestione dei rischi che gli attacchi informatici e la disinformazione comportano per il processo elettorale. |
Gli Stati membri e i partiti politici nazionali ed europei sono destinatari della presente raccomandazione.
Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) Raccomandazione della Commissione 2013/142/UE, del 12 marzo 2013, sul rafforzare l'efficienza e la democrazia nello svolgimento delle elezioni del Parlamento europeo (GU L 79, del 21.3.2013, pag. 29).
(2) Decisione della Commissione del 31 gennaio 2018 sul codice di condotta dei membri della Commissione europea [C(2018) 700 final].
(3) Decisione del Parlamento europeo del 7 febbraio 2018 sulla revisione dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea [2017/2233(ACI)].
(4) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee – COM(2017) 481 del 13 settembre 2017.
(5) Direttiva 93/109/CE del Consiglio, del 6 dicembre 1993, definisce le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini (GU L 329 del 30.12.1993, pag. 34).
ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI
17.2.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 45/44 |
DECISIONE N. 1/2017 DEL SOTTOCOMITATO PER IL COMMERCIO E LO SVILUPPO SOSTENIBILE UE-UCRAINA
del 30 maggio 2017
recante adozione del suo regolamento interno [2018/235]
IL SOTTOCOMITATO PER IL COMMERCIO E LO SVILUPPO SOSTENIBILE UE-UCRAINA,
visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (1), in particolare l'articolo 300,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 486 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra («accordo»), alcune sue parti, compreso il capo 13 (Commercio e sviluppo sostenibile) del titolo IV (Scambi e questioni commerciali), sono applicate in via provvisoria a decorrere dal 1o gennaio 2016. |
(2) |
L'articolo 300 dell'accordo dispone che il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile («sottocomitato TSD») deve verificare l'attuazione del capo 13 del titolo IV dell'accordo. |
(3) |
A norma dell'articolo 300, paragrafo 1, dell'accordo, il sottocomitato TSDeve adottare il proprio regolamento interno, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È adottato il regolamento interno del sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile riportato nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2017
Per il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile UE-Ucraina
Il presidente
M. TUININGA
Segretari
M. VADIS
D. KRAMER
(1) GU L 161 del 29.5.2014, pag. 3.
ALLEGATO
Regolamento interno del sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile UE-Ucraina
Articolo 1
Disposizioni generali
1. Il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile («sottocomitato TSD»), istituito a norma dell'articolo 300 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (1) («accordo»), assiste il comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» di cui all'articolo 465, paragrafo 4, dell'accordo, nell'esercizio delle sue funzioni.
2. Il sottocomitato TSD svolge le funzioni di cui al capo 13 (Commercio e sviluppo sostenibile) del titolo IV (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo.
3. Il sottocomitato TSD è composto da rappresentanti dell'amministrazione di ciascuna parte, responsabili per le questioni relative al commercio e allo sviluppo sostenibile.
4. Un rappresentante della Commissione europea o dell'Ucraina responsabile per le questioni relative al commercio e allo sviluppo sostenibile esercita le funzioni di presidenza del sottocomitato TSD.
5. Ai fini del presente regolamento interno, si applica la definizione del termine «parti» di cui all'articolo 482 dell'accordo.
Articolo 2
Disposizioni specifiche
1. Salvo disposizione contraria nel presente regolamento interno, si applicano mutatis mutandis gli articoli da 2 a 14 del regolamento interno del comitato di associazione UE-Ucraina.
2. I riferimenti al Consiglio di associazione si intendono fatti al comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio». I riferimenti al comitato di associazione o al comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» si intendono fatti al sottocomitato TSD.
Articolo 3
Riunioni
Il sottocomitato TSD si riunisce quando necessario. Le parti si adoperano per riunirsi almeno una volta l'anno.
Articolo 4
Modifica
Il presente regolamento interno può essere modificato con decisione del sottocomitato TSD a norma dell'articolo 300, paragrafo 1, dell'accordo.
ACCORDI INTERISTITUZIONALI
17.2.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 45/46 |
ACCORDO TRA IL PARLAMENTO EUROPEO E LA COMMISSIONE EUROPEA
recante modifica del punto 4 dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea
IL PARLAMENTO EUROPEO E LA COMMISSIONE EUROPEA,
visti il trattato sull'Unione europea (TUE), il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare l'articolo 295, e il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,
CONVENGONO QUANTO SEGUE:
Il punto 4 dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea (1) è sostituito dal seguente:
«4. |
Fatto salvo il principio di collegialità della Commissione, ciascun membro della Commissione si assume la responsabilità politica dell'azione nel settore di cui è incaricato. Al presidente della Commissione incombe la piena responsabilità di identificare ogni conflitto di interessi che renda un membro della Commissione inidoneo ad assolvere il proprio mandato. Il presidente della Commissione è altresì responsabile di ogni successiva azione adottata in dette circostanze e ne informa immediatamente per iscritto il presidente del Parlamento. La partecipazione di membri della Commissione a campagne elettorali è disciplinata dal Codice di condotta dei membri della Commissione europea. I membri della Commissione possono partecipare a campagne elettorali per le elezioni al Parlamento europeo, anche in veste di candidati. Essi possono essere altresì designati dai partiti politici europei come capolista (“Spitzenkandidat”) per la carica di presidente della Commissione. Il presidente della Commissione comunica tempestivamente al Parlamento se uno o più membri della Commissione parteciperanno a campagne elettorali in veste di candidati alle elezioni al Parlamento europeo e gli notifica altresì le misure adottate per garantire il rispetto dei principi di indipendenza, onestà e delicatezza enunciati all'articolo 245 TFUE e nel Codice di condotta dei membri della Commissione europea. I membri della Commissione che si presentano in veste di candidati o che partecipano a campagne elettorali per le elezioni al Parlamento europeo si impegnano ad astenersi, nel corso della campagna elettorale, dall'adottare posizioni in contrasto con il loro obbligo di riservatezza o che violino il principio di collegialità. I membri della Commissione che si presentano in veste di candidati o che partecipano a campagne elettorali per le elezioni al Parlamento europeo non possono utilizzare le risorse umane o materiali della Commissione per le attività connesse alla campagna elettorale.» |
Fatto a Strasburgo, il 7 febbraio 2018
Per il Parlamento europeo
Il presidente
A. TAJANI
Per la Commissione europea
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 304 del 20.11.2010, pag. 47.
Rettifiche
17.2.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 45/47 |
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2179 della Commissione, del 22 novembre 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di piastrelle di ceramica originarie della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 307 del 23 novembre 2017 )
Pagina 51, articolo 1, paragrafo 1, seconda riga:
anziché:
«cubi, tessere e articoli simili di ceramica non smaltati»
leggasi:
«cubi, tessere e articoli simili di ceramica, smaltati e non smaltati».