ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 40

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

61° anno
13 febbraio 2018


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

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Regolamento delegato (UE) 2018/181 della Commissione, del 18 ottobre 2017, che modifica l’allegato III ter del regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti

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IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

13.2.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 40/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/181 DELLA COMMISSIONE

del 18 ottobre 2017

che modifica l’allegato III ter del regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (1), in particolare l’articolo 12,

considerando quanto segue:

(1)

A norma degli articoli 7 ter e 7 sexies del regolamento (CE) n. 1236/2005, sono soggette ad autorizzazione tutte le esportazioni di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte e per servizi di intermediazione o assistenza tecnica connessi a tali merci, elencate nell’allegato III bis di tale regolamento.

(2)

Un’autorizzazione generale di esportazione dell’Unione, prevista all’allegato III ter del richiamato regolamento, si applica ai paesi che hanno abolito la pena di morte per tutti i reati e hanno confermato tale abolizione con un impegno internazionale, se tutte le condizioni e i requisiti d’uso di detta autorizzazione sono rispettati. La parte 2 elenca i paesi interessati.

(3)

Per quanto riguarda i paesi che non sono membri del Consiglio d’Europa, detto elenco comprende i paesi che hanno non solo abolito la pena di morte per tutti i reati, ma anche ratificato il secondo protocollo facoltativo al Patto internazionale sui diritti civili e politici senza formulare riserve.

(4)

In seguito alla ratifica senza riserve di detto protocollo, la Repubblica dominicana, Sao Tomé e Principe e il Togo soddisfano le condizioni per essere inseriti in tale elenco.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1236/2005.

(6)

Per evitare oneri eccessivi agli esportatori e alle autorità competenti, è opportuno che gli esportatori possano fare affidamento quanto prima possibile sull’autorizzazione generale di esportazione dell’Unione riveduta. Di conseguenza, il presente regolamento dovrebbe entrare immediatamente in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell’allegato III ter del regolamento (CE) n. 1236/2005, l’elenco figurante nella parte 2 — Destinazioni è modificato come segue:

(1)

dopo Djibouti inserire «Repubblica dominicana»,

(2)

dopo San Marino inserire «Sao Tomé e Principe»,

(3)

dopo Timor-Leste inserire «Togo».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 200 del 30.7.2005, pag. 1.