ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 34

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

61° anno
8 febbraio 2018


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2018/182 della Commissione, del 7 febbraio 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il principio contabile internazionale IAS 28 e gli International Financial Reporting Standard (IFRS) 1 e 12 ( 1 )

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/183 della Commissione, del 7 febbraio 2018, relativo al diniego di autorizzazione della formaldeide come additivo per mangimi appartenente ai gruppi funzionali dei conservanti e dei potenziatori delle condizioni d'igiene ( 1 )

6

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/184 della Commissione, del 7 febbraio 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive FEN 560 (denominato anche fieno greco o semi di fieno greco in polvere) e fluoruro di solforile ( 1 )

10

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/185 della Commissione, del 7 febbraio 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva penflufen ( 1 )

13

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/186 della Commissione, del 7 febbraio 2018, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni acciai anticorrosione originari della Repubblica popolare cinese

16

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2018/187 della Commissione, del 6 febbraio 2018, che modifica l'allegato II della decisione 2008/185/CE per quanto riguarda l'approvazione del programma di controllo per l'eradicazione della malattia di Aujeszky per la regione Emilia-Romagna in Italia [notificata con il numero C(2018) 579]  ( 1 )

36

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

8.2.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 34/1


REGOLAMENTO (UE) 2018/182 DELLA COMMISSIONE

del 7 febbraio 2018

che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il principio contabile internazionale IAS 28 e gli International Financial Reporting Standard (IFRS) 1 e 12

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione (2) sono stati adottati taluni principi e interpretazioni contabili internazionali esistenti al 15 ottobre 2008.

(2)

L'8 dicembre 2016 l'International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato il Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2014-2016 (i miglioramenti annuali), nel contesto dell'ordinaria attività di razionalizzazione e di chiarimento dei principi contabili internazionali. L'obiettivo dei miglioramenti annuali è quello di risolvere questioni non urgenti relative a incoerenze riscontrate negli International Financial Reporting Standard (IFRS) oppure a chiarimenti di carattere terminologico, che sono state discusse dallo IASB nel corso del ciclo progettuale.

(3)

A seguito delle consultazioni con lo European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) la Commissione trae la conclusione che le modifiche allo IAS 28 e agli IFRS 1 e 12 soddisfano i criteri di adozione previsti dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002.

(4)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1126/2008.

(5)

Lo IASB ha fissato la data di entrata in vigore delle modifiche all'IFRS 12 al 1o gennaio 2017. È pertanto opportuno applicare le disposizioni del presente regolamento con effetto retroattivo per garantire certezza del diritto per gli emittenti interessati e coerenza con altri principi contabili di cui al regolamento (CE) n. 1126/2008.

(6)

Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008 è così modificato:

a)

lo IAS 28 Partecipazioni in società collegate e joint venture è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento;

b)

l'IFRS 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento;

c)

l'IFRS 12 Informativa sulle partecipazioni in altre entità è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Le società applicano le modifiche di cui all'articolo 1, lettera a), al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1o gennaio 2018 o in data successiva.

Le società applicano le modifiche di cui all'articolo 1, lettera b), a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1o gennaio 2018 o in data successiva.

Le società applicano le modifiche di cui all'articolo 1, lettera c), a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1o gennaio 2017 o in data successiva.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1).


ALLEGATO

Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2014-2016

Modifiche all'IFRS 1

IFRS 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard

I paragrafi 39L e 39T sono modificati, i paragrafi 39D, 39F e 39AA sono eliminati ed è aggiunto il paragrafo 39AD.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

39D

[Eliminato]

39F

[Eliminato]

39L

Lo IAS 19 Benefici per i dipendenti (modificato nel giugno 2011) ha modificato il paragrafo D1 e ha eliminato i paragrafi D10 e D11. L'entità deve applicare tali modifiche quando applica lo IAS 19 (modificato nel giugno 2011).

39T

Entità d'investimento (Modifiche agli IFRS 10, IFRS 12 e allo IAS 27), pubblicato a ottobre 2012, ha modificato i paragrafi D16, D17 e l'Appendice C. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2014 o in data successiva. È consentita un'applicazione anticipata di Entità d'investimento. Se l'entità applica tali modifiche a partire da un periodo precedente, deve applicare contestualmente tutte le modifiche comprese in Entità d'investimento.

39AA

[Eliminato]

39AD

Il Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2014-2016, pubblicato a dicembre 2016, ha modificato i paragrafi 39L e 39T e ha eliminato i paragrafi 39D, 39F, 39AA ed E3-E7. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2018 o in data successiva.

Nell'Appendice E sono eliminati i paragrafi E3–E7 e i relativi titoli.

APPENDICE E

Esenzioni dagli IFRS applicabili a breve termine

La presente appendice costituisce parte integrante dell'IFRS.

E3

[Eliminato]

E4

[Eliminato]

E4 A

[Eliminato]

E5

[Eliminato]

E6

[Eliminato]

E7

[Eliminato]

Modifiche all'IFRS 12

IFRS 12 Informativa sulle partecipazioni in altre entità

È aggiunto il paragrafo 5 A.

AMBITO DI APPLICAZIONE

5 A

Ad eccezione di quanto descritto nel paragrafo B17, le disposizioni del presente IFRS si applicano alle partecipazioni dell'entità elencate al paragrafo 5 che sono classificate come possedute per la vendita (o incluse in un gruppo in dismissione che è classificato come posseduto per la vendita) ovvero come attività operative cessate in conformità all'IFRS 5 Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate.

Nell'Appendice B è modificato il paragrafo B17.

RIEPILOGO DEI DATI ECONOMICO-FINANZIARI PER CONTROLLATE, JOINT VENTURE E COLLEGATE (PARAGRAFI 12 E 21)

B17

Quando la partecipazione dell'entità in una controllata, joint venture o società collegata (o una parte della partecipazione in una joint venture o società collegata) è classificata come posseduta per la vendita (o inclusa in un gruppo in dismissione che è classificato come posseduto per la vendita) secondo quanto stabilito dall'IFRS 5, l'entità non è tenuta ad esporre in bilancio il riepilogo dei dati economico-finanziari per tale controllata, joint venture o società collegata in conformità ai paragrafi B10–B16.

Nell'Appendice C è aggiunto il paragrafo C1D.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

C1D

Il Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2014-2016, pubblicato a dicembre 2016, ha aggiunto il paragrafo 5 A e ha modificato il paragrafo B17. L'entità deve applicare tali modifiche retroattivamente in conformità allo IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2017 o in data successiva.

Modifiche allo IAS 28

IAS 28 Partecipazioni in società collegate e joint venture

I paragrafi 18 e 36 A sono modificati ed è aggiunto il paragrafo 45E.

Esenzione dall'applicazione del metodo del patrimonio netto

18.

Quando una partecipazione in una società collegata ovvero in una joint venture è detenuta direttamente o indirettamente da una entità che sia una società d'investimento in capitale di rischio, o un fondo comune, un fondo d'investimento o entità analoghe, inclusi i fondi assicurativi collegati a partecipazioni, l'entità può decidere di valutare tali investimenti al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio in conformità all'IFRS 9. L'entità dovrà prendere tale decisione separatamente per ciascuna società collegata o joint venture, al momento della rilevazione iniziale della società collegata o joint venture.

Procedure relative al metodo del patrimonio netto

36 A

Nonostante il requisito di cui al paragrafo 36, se un'entità che non sia essa stessa un'entità d'investimento ha una partecipazione in una società collegata o joint venture che è un'entità d'investimento, quando applica il metodo del patrimonio netto l'entità può decidere di prendere in considerazione la valutazione al fair value (valore equo) applicata da tale entità di investimento collegata o joint venture alle partecipazioni in società controllate dell'entità di investimento collegata o della joint venture. Tale decisione viene presa separatamente per ciascuna entità di investimento collegata o joint venture alla data più recente tra le seguenti: a) la data in cui l'entità d'investimento collegata o la joint venture è inizialmente rilevata; b) la data in cui la collegata o joint venture diventa un'entità d'investimento; c) la data in cui l'entità d'investimento collegata o joint venture diventa per la prima volta una controllante.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

45E

Il Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2014-2016, pubblicato a dicembre 2016, ha modificato i paragrafi 18 e 36 A. L'entità deve applicare tali modifiche retroattivamente in conformità allo IAS 8 a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2018 o in data successiva. È consentita un'applicazione anticipata. Se l'entità applica queste modifiche a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.


8.2.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 34/6


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/183 DELLA COMMISSIONE

del 7 febbraio 2018

relativo al diniego di autorizzazione della formaldeide come additivo per mangimi appartenente ai gruppi funzionali dei conservanti e dei potenziatori delle condizioni d'igiene

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio o il diniego di tale autorizzazione. L'articolo 10 di detto regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2).

(2)

In conformità alla direttiva 70/524/CEE, la formaldeide è stata autorizzata per un periodo illimitato dalla direttiva 83/466/CEE della Commissione (3) come additivo per mangimi, appartenente al gruppo dei conservanti, da utilizzare nel latte scremato per suini fino a sei mesi di età. Tale sostanza è stata iscritta successivamente nel registro degli additivi per mangimi come prodotto esistente, in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

La formaldeide (n. CE 200-001-8, n. CAS 50-00-0) è stata inserita nell'elenco, stabilito dal regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione (4), dei principi attivi da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I, I A o I B della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5). Il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), che ha sostituito la direttiva 98/8/CE, non disciplina tuttavia i prodotti usati per la conservazione dei mangimi mediante il controllo del deterioramento causato da organismi nocivi, in particolare per ridurre la contaminazione dei mangimi con Salmonella, poiché tali prodotti rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003. In conformità alla decisione 2013/204/UE della Commissione (7) i biocidi destinati a essere utilizzati come preservanti dei mangimi e contenenti formaldeide non possono più essere immessi sul mercato dal 1o luglio 2015. Questa data era stata fissata al fine di concedere il tempo necessario per consentire la transizione dal regime normativo sui biocidi a quello degli additivi per mangimi di cui al regolamento (CE) n. 1831/2003.

(4)

In conformità all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono state presentate due domande di autorizzazione di un preparato di formaldeide come additivo per mangimi destinato a tutte le specie animali, con la richiesta che l'additivo sia classificato nella categoria «additivi tecnologici» e nel gruppo funzionale «conservanti». Entrambe le domande comprendono l'uso nel latte scremato per suini fino a sei mesi di età, come prodotto esistente, in conformità all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003. Le domande erano corredate delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5)

Inoltre, in conformità all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003, è stata presentata una domanda di autorizzazione di un preparato di formaldeide come additivo per mangimi destinato a suini e pollame, con la richiesta che l'additivo sia classificato nella categoria «additivi tecnologici» e nel gruppo funzionale «potenziatori delle condizioni d'igiene». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(6)

Nei due pareri del 28 gennaio 2014 (8) e nel parere del 1o luglio 2014 (9), l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, per quanto riguarda le specie di destinazione, il preparato di formaldeide sarebbe sicuro a specifici livelli di concentrazione per i polli da ingrasso, le galline ovaiole, le quaglie giapponesi e i suinetti (svezzati), ma che non era possibile individuare un livello sicuro per tutte le specie e categorie di animali, compresi tutti i suini e tutto il pollame. Dagli studi disponibili non poteva inoltre essere desunto un livello di concentrazione della formaldeide sicuro per la riproduzione per le specie di destinazione. L'Autorità ha anche concluso che il preparato di formaldeide poteva essere efficace come conservante e per ridurre, come potenziatore delle condizioni d'igiene, la crescita microbica nei mangimi contaminati da salmonella. In questi tre pareri l'Autorità ha inoltre concluso che la formaldeide presentava rischi per la sicurezza degli utilizzatori. La formaldeide è una sostanza tossica, un forte irritante, un potente sensibilizzante della pelle e delle vie respiratorie (compreso l'asma professionale) e provoca lesioni oculari. Nei suoi pareri l'Autorità ha sostenuto che mentre l'irritazione locale può fortemente favorire la cancerogenesi, è risaputo che concentrazioni locali più basse di formaldeide formano addotti del DNA e quindi essa ha ritenuto prudente che l'esposizione a una concentrazione non irritante non fosse considerata totalmente priva di rischi. L'Autorità ha inoltre concluso che, sulla base delle attuali conoscenze, non poteva essere esclusa l'esistenza di un nesso causale tra l'esposizione alla formaldeide e la leucemia. Essa ha concluso che, per quanto concerne la richiesta di utilizzo del preparato di formaldeide nei mangimi, non poteva essere individuato alcun livello sicuro di esposizione cutanea, oculare o del sistema respiratorio alla formaldeide. L'Autorità ha pertanto raccomandato di adottare misure per garantire che le vie respiratorie, la pelle e gli occhi delle persone che manipolano il prodotto non siano esposti a polveri, nebbie o vapori generati dall'uso della formaldeide. L'Autorità ha inoltre raccomandato di verificare se le rigorose misure di protezione, una volta istituite, proteggano effettivamente gli utilizzatori. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(7)

La formaldeide è classificata come cancerogena (categoria 1B) se inalata e come mutagena sulle cellule germinali (categoria 2) a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (10).

(8)

Nel quadro della normativa dell'Unione in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono in corso i lavori per la determinazione dei limiti di esposizione professionale per la formaldeide. Nella raccomandazione del 30 giugno 2016 (11), il comitato scientifico per i limiti dell'esposizione professionale, istituito dalla decisione n. 2014/113/UE della Commissione (12), si è pronunciato su un valore limite per la formaldeide basato su una valutazione del modo di azione, che è stato poi esaminato dal comitato consultivo tripartito per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (13) in conformità alle procedure per la determinazione dei limiti di esposizione professionale.

(9)

In conformità all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1831/2003, la misura concernente l'autorizzazione di un additivo tiene conto dei requisiti di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 3, dello stesso regolamento, del diritto comunitario e di altri fattori legittimi pertinenti alla questione in esame. La decisione di gestione del rischio concernente l'autorizzazione della formaldeide come additivo per mangimi deve pertanto essere basata su tutte le informazioni disponibili sui rischi derivanti, da un lato, dalla manipolazione della formaldeide per gli utilizzatori e in particolare i lavoratori e, dall'altro, per gli animali o i consumatori di prodotti di origine animale in questione a causa del mancato utilizzo della formaldeide come additivo per mangimi.

(10)

In conformità alla normativa dell'Unione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare all'articolo 4 della direttiva n. 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (14), il datore di lavoro è tenuto a ridurre l'utilizzazione di un agente cancerogeno o mutageno sul luogo di lavoro, in particolare sostituendolo, sempre che ciò sia tecnicamente possibile, con una sostanza, una miscela o un procedimento che, nelle condizioni in cui viene utilizzato, non sia o sia meno nocivo alla salute o alla sicurezza dei lavoratori.

(11)

A causa dei gravi rischi per gli utilizzatori derivanti dalla manipolazione della formaldeide, tale approccio basato sulla sostituzione è appropriato anche per questo additivo, tenendo conto dell'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione della salute umana e degli interessi degli utenti, perseguito dal regolamento (CE) n. 1831/2003, e del principio di precauzione, di cui al regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (15).

(12)

Per quanto riguarda i possibili prodotti alternativi alla formaldeide come additivo appartenente al gruppo funzionale dei conservanti, nell'Unione sono attualmente autorizzati diversi additivi nell'ambito dello stesso gruppo funzionale.

(13)

Per quanto riguarda i possibili prodotti alternativi alla formaldeide come additivo appartenente al gruppo funzionale dei potenziatori delle condizioni d'igiene (16), sono attualmente in corso ricerche per elaborare additivi che potrebbero essere sia sicuri che efficaci per ridurre la contaminazione microbiologica nei mangimi. Nell'ambito di questo gruppo funzionale è già stato autorizzato un additivo (17) che è quindi considerato un'alternativa, pur con un diverso meccanismo d'azione, per ridurre il numero di batteri patogeni, tra cui la Salmonella spp., nei mangimi, senza i rischi per la sicurezza degli utilizzatori derivanti dall'impiego della formaldeide. Sono state presentate varie domande di autorizzazione di altri additivi appartenenti a tale gruppo funzionale e attualmente vengono esaminate in conformità al regolamento (CE) n. 1831/2003. Altri additivi autorizzati possono inoltre migliorare, come additivi zootecnici, la qualità dei prodotti di origine animale tramite una riduzione della contaminazione di enteropatogeni quali la Salmonella spp.

(14)

Oltre alla possibilità di utilizzare prodotti alternativi alla formaldeide nei mangimi per le finalità previste, l'applicazione delle prescrizioni di igiene e delle buone pratiche nella filiera dei mangimi, come previsto dal regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (18), contribuisce alla sicurezza e alla qualità dei mangimi con un approccio preventivo. In particolare, in tale quadro sono previste misure di igiene specifiche per il controllo, la prevenzione e il trattamento del mangime contaminato da salmonella.

(15)

Da quanto precede consegue che, vista l'incidenza negativa della formaldeide sulla salute degli utilizzatori che manipolano la sostanza, e la necessità di applicare il principio di precauzione per la protezione della salute dei lavoratori nonché il fatto che sono disponibili alcuni prodotti e misure, che non presentano gli stessi rischi per la sicurezza delle persone, come alternative agli usi previsti della formaldeide nei mangimi, i vantaggi della formaldeide non compensano i rischi per la salute. Le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 non sono pertanto soddisfatte e, di conseguenza, l'autorizzazione della formaldeide come additivo per mangimi da utilizzare come conservante e potenziatore delle condizioni d'igiene dovrebbe essere negata.

(16)

Dato che un ulteriore impiego della formaldeide può comportare un rischio per la salute umana, l'additivo per mangimi appartenente al gruppo funzionale «conservanti», da utilizzare nel latte scremato per suini fino a sei mesi di età, e le premiscele che lo contengono, dovrebbero essere ritirati dal mercato quanto prima possibile. Per motivi pratici è tuttavia opportuno prevedere un periodo limitato per il ritiro dal mercato delle scorte esistenti di tali prodotti, al fine di consentire agli operatori di ottemperare in modo adeguato all'obbligo di ritiro. Di conseguenza, dovrebbe essere concesso un periodo limitato anche per il ritiro dal mercato del latte scremato contenente l'additivo o le premiscele e dei mangimi composti contenenti tale latte scremato, per tenere conto dell'uso di tali prodotti nella filiera dei mangimi.

(17)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Diniego dell'autorizzazione

L'autorizzazione della formaldeide come additivo nell'alimentazione animale, appartenente alla categoria «additivi tecnologici» e ai gruppi funzionali «conservanti» e «potenziatori delle condizioni d'igiene», è negata.

Articolo 2

Ritiro dal mercato

1.   Le scorte esistenti di formaldeide come additivo appartenente alla categoria «additivi tecnologici» e al gruppo funzionale «conservanti» da utilizzare nel latte scremato per suini fino a sei mesi di età, e di premiscele contenenti tale additivo, sono ritirate dal mercato il prima possibile e comunque entro il 28 maggio 2018.

2.   Il latte scremato contenente l'additivo o il latte scremato contenente le premiscele di cui al paragrafo 1, e i mangimi composti contenenti tale latte scremato, prodotti prima del 28 maggio 2018 sono ritirati dal mercato il prima possibile e comunque entro il 28 agosto 2018.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).

(3)  Quarantatreesima direttiva 83/466/CEE della Commissione, del 28 luglio 1983, che modifica gli allegati della direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 255 del 15.9.1983, pag. 28). La descrizione chimica dell'additivo è stata resa più precisa dalla direttiva 85/429/CEE della Commissione, dell'8 luglio 1985, che modifica gli allegati della direttiva 70/524/CEE, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 245 del 12.9.1985, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, concernente la seconda fase del programma di lavoro decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 325 dell'11.12.2007, pag. 3).

(5)  Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).

(7)  Decisione 2013/204/UE della Commissione, del 25 aprile 2013, concernente la non iscrizione della formaldeide per il tipo di prodotto 20 nell'allegato I, I A o I B della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 117 del 27.4.2013, pag. 18).

(8)  EFSA Journal 2014;12(2):3561 e EFSA Journal 2014;12(2)3562.

(9)  EFSA Journal 2014;12(7):3790.

(10)  Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

(11)  SCOEL/REC/125. Disponibile al seguente indirizzo: https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/7a7ae0c9-c03d-11e6-a6db-01aa75ed71a1 (GU L 62 del 4.3.2014, pag. 18)

(12)  Decisione 2014/113/UE della Commissione, del 3 marzo 2014, che istituisce un comitato scientifico per i limiti dell'esposizione professionale agli agenti chimici e che abroga la decisione 95/320/CE (GU L 62 del 4.3.2014, pag. 18).

(13)  Il comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul lavoro è stato istituito dalla decisione 2003/C 218/01 del Consiglio, del 22 luglio 2003, che istituisce un comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (GU C 218 del 13.9.2003, pag. 1).

(14)  Direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio) (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 50).

(15)  Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

(16)  Questo gruppo funzionale è stato fissato a seguito dei progressi tecnologici e scientifici dal regolamento (UE) 2015/2294 della Commissione, del 9 dicembre 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la fissazione di un nuovo gruppo funzionale di additivi per mangimi (GU L 324 del 10.12.2015, pag. 3).

(17)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/940 della Commissione, del 1o giugno 2017, relativo all'autorizzazione dell'acido formico come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 142 del 2.6.2017, pag. 40).

(18)  Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (GU L 35 dell'8.2.2005, pag. 1).


8.2.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 34/10


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/184 DELLA COMMISSIONE

del 7 febbraio 2018

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive FEN 560 (denominato anche fieno greco o semi di fieno greco in polvere) e fluoruro di solforile

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 17, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

La parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 (2) della Commissione elenca le sostanze attive considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(2)

Le domande di rinnovo dell'approvazione del FEN 560 (denominato anche fieno greco o semi di fieno greco in polvere) e del fluoruro di solforile sono state presentate conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (3). Tuttavia, per motivi che sfuggono al controllo del richiedente, è probabile che l'approvazione di tali sostanze scada prima che venga presa una decisione in merito al rinnovo dell'approvazione. È quindi necessario prorogare i loro periodi di approvazione conformemente all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(3)

Considerati il tempo e le risorse necessari per completare la valutazione delle domande di rinnovo delle approvazioni del gran numero di sostanze attive che scadono tra il 2019 e il 2021, con la decisione di esecuzione C(2016)6104 della Commissione (4) è stato istituito un programma di lavoro che raggruppa le sostanze attive simili e fissa priorità sulla base di prevalenti criteri di sicurezza per la salute umana e degli animali o per l'ambiente, come previsto all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(4)

La priorità delle sostanze considerate a basso rischio dovrebbe essere stabilita conformemente alla decisione di esecuzione C(2016)6104. L'approvazione di tali sostanze dovrebbe pertanto essere prorogata per un periodo il più breve possibile. Tenendo conto della distribuzione delle responsabilità e del lavoro tra gli Stati membri che fungono da relatori e correlatori e delle risorse disponibili necessarie per la valutazione e la decisione, tale periodo dovrebbe essere pari a un anno per la sostanza attiva FEN 560 (denominato anche fieno greco o semi di fieno greco in polvere).

(5)

Per le sostanze attive che non rientrano nelle categorie prioritarie di cui alla decisione di esecuzione C(2016)6104, il periodo di approvazione dovrebbe essere prorogato di due o tre anni, tenendo conto dell'attuale data di scadenza, del fatto che a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 il fascicolo supplementare per una sostanza attiva deve essere presentato con un anticipo di almeno 30 mesi sulla scadenza dell'approvazione, della necessità di garantire una distribuzione equilibrata delle responsabilità e del lavoro tra gli Stati membri che fungono da relatori e da correlatori e delle risorse disponibili necessarie alla valutazione e alla decisione. È pertanto opportuno prorogare di tre anni il periodo di approvazione della sostanza attiva fluoruro di solforile.

(6)

Considerate le finalità dell'articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009, nei casi in cui non vengono presentati fascicoli supplementari a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 con un anticipo di almeno 30 mesi sulla rispettiva data di scadenza di cui all'allegato del presente regolamento, la Commissione fissa la data di scadenza alla stessa data prevista prima del presente regolamento o alla prima data possibile successiva.

(7)

Considerate le finalità dell'articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009, nei casi in cui la Commissione adotta un regolamento che stabilisce che l'approvazione di una sostanza attiva di cui all'allegato del presente regolamento non viene rinnovata poiché i criteri di approvazione non sono soddisfatti, la Commissione fissa la data di scadenza alla stessa data prevista prima del presente regolamento o, se tale data è successiva, alla data di entrata in vigore del regolamento che stabilisce che l'approvazione della sostanza attiva non è rinnovata. Nei casi in cui la Commissione adotta un regolamento che prevede il rinnovo di una sostanza attiva di cui all'allegato del presente regolamento, la Commissione si adopera per stabilire, opportunamente in base alle circostanze, la data di applicazione più prossima possibile.

(8)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

(9)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1.)

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).

(4)  Decisione di esecuzione della Commissione, del 28 settembre 2016, relativa all'istituzione di un programma di lavoro per la valutazione delle domande di rinnovo delle approvazioni di sostanze attive che scadono nel 2019, 2020 e 2021, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 357 del 29.9.2016, pag. 9).


ALLEGATO

La parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificata:

1)

alla riga 307, «Fluoruro di solforile», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2023»;

2)

alla riga 308, «FEN 560 (denominato anche fieno greco o semi di fieno greco in polvere)», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2021».


8.2.2018   

IT

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L 34/13


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/185 DELLA COMMISSIONE

del 7 febbraio 2018

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva penflufen

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, lettera c),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1031/2013 della Commissione (2) ha approvato la sostanza attiva penflufen, inserendola nella parte B dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (3). L'approvazione era limitata all'impiego per trattare i tuberi-seme di patata prima o durante l'impianto e autorizzava una sola semina di sementi trattate con penflufen ogni tre anni nello stesso campo.

(2)

In conformità all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, il 13 maggio 2014 il produttore della sostanza attiva, Bayer CropScience AG, ha presentato una domanda allo Stato membro relatore designato, il Regno Unito, con cui chiedeva la modifica delle condizioni di approvazione del penflufen, al fine di consentirne l'uso su altre sementi. Nel fascicolo erano descritti gli impieghi sull'orzo e sul frumento. In conformità all'articolo 9, paragrafo 3, di tale regolamento, il 16 giugno 2014 il Regno Unito ha comunicato al richiedente, agli altri Stati membri, all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») e alla Commissione che la domanda era ammissibile.

(3)

Lo Stato membro relatore designato ha valutato il nuovo impiego della sostanza attiva penflufen per quanto riguarda i possibili effetti sulla salute umana e animale e sull'ambiente, in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009, e il 5 agosto 2015 ha presentato alla Commissione e all'Autorità un progetto di rapporto di valutazione. In conformità all'articolo 12, paragrafo 3, di detto regolamento, al richiedente è stato chiesto di fornire informazioni supplementari. Il Regno Unito ha valutato le informazioni supplementari e l'8 luglio 2016 ha presentato alla Commissione e all'Autorità un progetto aggiornato di rapporto di valutazione.

(4)

Il 3 novembre 2016 l'Autorità ha comunicato alla Commissione le sue conclusioni (4) sulla possibilità che i nuovi impieghi della sostanza attiva penflufen soddisfino i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il 23 gennaio 2017 la Commissione ha presentato al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi il progetto di addendum alla relazione di esame per il penflufen e un progetto di regolamento.

(5)

Il richiedente è stato invitato a presentare osservazioni sull'addendum alla relazione di esame.

(6)

Per quanto riguarda uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, è stato accertato che quando il prodotto fitosanitario viene usato per trattare sementi o altri materiali di moltiplicazione seminati o piantati, i criteri di approvazione stabiliti all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatti. È pertanto opportuno revocare la limitazione dell'impiego del penflufen al solo trattamento dei tuberi-seme di patata e consentirne l'impiego anche per altre sementi o altri materiali di moltiplicazione.

(7)

In conformità all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6, e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è necessario e opportuno modificare le condizioni di approvazione, mantenendo determinate condizioni e restrizioni, ed esigere che il richiedente presenti le informazioni di conferma fornite per la prima approvazione.

(8)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1031/2013 stabiliva che il richiedente è tenuto a presentare, entro due anni dall'entrata in vigore di tale regolamento, informazioni di conferma riguardanti il rischio a lungo termine per gli uccelli. Dato che il richiedente ha presentato questi dati come parte del fascicolo per la richiesta di modifica delle condizioni di approvazione della sostanza attiva penflufen, tale requisito è considerato soddisfatto. Gli Stati membri dovrebbero tener conto di queste nuove informazioni e controllare, se del caso, le autorizzazioni nazionali dei prodotti contenenti penflufen.

(9)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1031/2013 stabiliva inoltre che la Commissione deve essere informata delle specifiche del materiale tecnico fabbricato commercialmente. Dato che questi dati sono stati valutati dal Regno Unito nell'ambito della procedura di modifica delle condizioni di approvazione della sostanza attiva penflufen, il requisito è considerato soddisfatto.

(10)

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(11)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1031/2013 della Commissione, del 24 ottobre 2013, che approva la sostanza attiva penflufen, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 283 del 25.10.2013, pag. 17).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1.)

(4)  EFSA Journal 2016;14(11):4604. Disponibile online all'indirizzo: www.efsa.europa.eu


ALLEGATO

Nell'allegato, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, alla riga 55 relativa al penflufen, il testo della colonna «Disposizioni specifiche» è sostituito dal seguente:

«PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli impieghi per trattare le sementi o altri materiali di moltiplicazione prima o durante le semina o l'impianto, limitando l'uso a una applicazione ogni tre anni sullo stesso campo.

PARTE B

Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul penflufen, in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 15 marzo 2013 nonché dell'addendum del rapporto di riesame sul penflufen, in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi il 13 dicembre 2017.

In tale valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione:

a)

alla protezione degli operatori;

b)

al rischio a lungo termine per gli uccelli;

c)

alla protezione delle acque sotterranee, quando la sostanza è applicata in regioni vulnerabili dal punto di vista del suolo e/o delle condizioni climatiche;

d)

ai residui nelle acque superficiali destinate all'utilizzo come acqua potabile e convogliate in o da aree in cui si usano prodotti contenenti penflufen.

Le condizioni d'impiego comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Il richiedente presenta informazioni di conferma per quanto riguarda la rilevanza del metabolita M01 (penflufen-3-idrossi-butil) per le acque sotterranee, se la sostanza penflufen è classificata come “cancerogena di categoria 2” a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1). Tali informazioni vanno presentate alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità entro sei mesi dalla notifica della decisione di classificazione relativa a tale sostanza.



8.2.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 34/16


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/186 DELLA COMMISSIONE

del 7 febbraio 2018

che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni acciai anticorrosione originari della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Misure provvisorie

(1)

Il 10 agosto 2017 la Commissione europea (di seguito «la Commissione») ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nell'Unione di alcuni acciai anticorrosione («AAC») originari della Repubblica popolare cinese («la RPC» o «il paese interessato») con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1444 della Commissione (2) («il regolamento provvisorio») a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2016/1036 («il regolamento di base»).

(2)

L'inchiesta è stata avviata il 9 dicembre 2016 (3) in seguito a una denuncia presentata il 25 ottobre 2016 dall'European Steel Association («Eurofer» o «il denunciante») per conto di produttori che rappresentano oltre il 53 % della produzione totale dell'Unione di alcuni acciai anticorrosione.

(3)

Come indicato nel considerando 30 del regolamento provvisorio, l'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o ottobre 2015 e il 30 settembre 2016 («il periodo dell'inchiesta» o «PI»). L'analisi delle tendenze utili per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2013 e la fine del periodo dell'inchiesta («il periodo in esame»).

1.2.   Registrazione

(4)

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1238 (4) la Commissione ha disposto la registrazione delle importazioni del prodotto in esame originario e spedito dalla RPC. La registrazione delle importazioni è cessata con l'istituzione delle misure provvisorie l'11 agosto 2017.

1.3.   Fase successiva della procedura

(5)

Dopo la divulgazione dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali è stato istituito un dazio antidumping provvisorio («divulgazione delle conclusioni provvisorie») alcune parti interessate hanno presentato comunicazioni scritte per rendere note le loro opinioni in merito alle conclusioni provvisorie. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite.

(6)

Durante la fase definitiva dell'inchiesta si sono svolte audizioni con l'International Steel Trade Association («ISTA») il 13 novembre 2017 e con la Chinese Iron and Steel Association («CISA») il 17 novembre 2017.

(7)

La Commissione ha continuato a raccogliere e verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive. Al fine di disporre di informazioni riguardanti la registrazione delle importazioni, i produttori dell'Unione inseriti nel campione, Eurofer e tutti gli importatori noti sono stati invitati a fornire ulteriori dati. I produttori dell'Unione inseriti nel campione, Eurofer e sei importatori hanno presentato risposte al questionario.

(8)

Al fine di verificare le risposte al questionario di cui al considerando 7, sono state effettuate visite di verifica in loco dei dati presentati da:

Eurofer, Bruxelles, Belgio

Vergalle NV, Oudenaarde, Belgio

(9)

Come annunciato al considerando 22 del regolamento provvisorio, nella fase definitiva sono state effettuate visite di verifica presso le sedi dei seguenti operatori commerciali/importatori collegati a produttori esportatori della RPC inseriti nel campione:

Hebei Iron and Steel Group («HBIS»):

Duferco Deutschland GmbH, Ratingen, Germania

Duferco SA, Lugano, Svizzera

(10)

La Commissione ha informato tutte le parti dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali intendeva istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell'Unione di acciai anticorrosione originari della RPC e riscuotere in via definitiva gli importi depositati a titolo di dazio provvisorio («la divulgazione delle conclusioni definitive»). A tutte le parti è stato concesso un periodo entro il quale presentare osservazioni sulla divulgazione delle conclusioni definitive. In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, una parte ha chiesto e ricevuto spiegazioni supplementari specifiche riguardanti la propria società. La Commissione non ha ricevuto alcuna osservazione in merito a tali spiegazioni supplementari.

(11)

Le osservazioni presentate dalle parti interessate sono state esaminate e, ove opportuno, prese in considerazione.

1.4.   Trattamento individuale

(12)

Al considerando 21 del regolamento provvisorio la Commissione ha rilevato che tre gruppi di produttori esportatori della RPC hanno richiesto il trattamento individuale a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base. Il considerando 22 del regolamento provvisorio ha spiegato i motivi per cui l'esame di tali richieste non è stato possibile durante la fase provvisoria.

(13)

A seguito dell'istituzione delle misure antidumping provvisorie, il gruppo di società di cui al considerando 23 del regolamento provvisorio ha affermato che la sua richiesta di trattamento individuale avrebbe dovuto essere esaminata nella fase definitiva i) in quanto era l'unico produttore esportatore cinese a fornire alcuni prodotti sul mercato dell'Unione, ii) in ragione delle specificità dei suoi prodotti, il che costituisce una ripetizione, senza nuovi elementi a sostegno, di una precedente argomentazione riesaminata al considerando 23 del regolamento provvisorio, e iii) in quanto la legislazione dell'OMC stabilisce l'obbligo di determinare margini di dumping individuali per ciascun produttore noto (a meno che non si verifichi un numero limitato di eccezioni). La parte ha sostenuto inoltre che il numero complessivo di esportatori non poteva essere considerato «così elevato» da rendere impraticabile la determinazione di margini individuali.

(14)

Per quanto riguarda le prime due argomentazioni, si conferma che la gamma di prodotti già coperta dal campione è considerata rappresentativa in quanto il campione è considerato rappresentativo, dato che include quasi la metà delle importazioni cinesi totali nell'Unione.

(15)

Per quanto riguarda la terza argomentazione, la Commissione conferma la conclusione raggiunta nella fase provvisoria, ossia che il numero di richieste di trattamento individuale (da parte di tre gruppi di produttori esportatori della RPC, composti da numerose imprese individuali) era così elevato da rendere l'esame individuale indebitamente gravoso e impedire la conclusione dell'inchiesta in tempo utile. Infatti, dopo una valutazione del carico di lavoro che ci si attendeva venisse generato dalle richieste, la Commissione ha deciso che non poteva essere concesso nessun trattamento individuale nella fase definitiva in quanto il numero di entità da esaminare e il numero delle diverse sedi da visitare per la verifica sarebbero stati indebitamente gravosi e avrebbero impedito la conclusione dell'inchiesta in tempo utile tenuto conto delle tempistiche dell'inchiesta e delle risorse a disposizione della Commissione. La Commissione ha già esaminato 22 entità in sette sedi all'interno del campione.

(16)

Inoltre, come indicato al considerando 9, date le dimensioni del caso di specie e il numero di parti interessate da esaminare era già stato necessario rinviare alla fase definitiva dell'inchiesta importanti verifiche che di norma sono effettuate nella fase provvisoria, comportando in tal modo un onere supplementare sull'inchiesta.

(17)

Si ricorda inoltre che il campione di produttori esportatori rappresenta quasi metà del volume totale delle importazioni cinesi del prodotto in esame nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta. I gruppi che hanno richiesto il trattamento individuale corrisponderebbero complessivamente a meno del 5 % delle importazioni totali.

(18)

Infine, la Commissione fa riferimento anche al principio di non discriminazione che potrebbe essere violato se un solo gruppo supplementare venisse esaminato individualmente e non le altre due società/gruppi al di fuori del campione che hanno a loro volta richiesto un esame individuale.

(19)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, il gruppo di società di cui al considerando 13 ha ribadito la sua richiesta di esame individuale sulla base del fatto che i) è un produttore non integrato del prodotto in esame con una struttura dei costi e una composizione dei profitti diverse da quelle dei produttori esportatori inseriti nel campione; ii) la Commissione non avrebbe inteso prendere una decisione più rapida in merito all'esame individuale al fine di privare le parti interessate dell'opportunità di presentare osservazioni sulla questione; iii) in conformità alla legislazione dell'OMC, il rifiuto di richieste di esame individuale dovrebbe costituire un'eccezione; iv) la Commissione aveva verificato tutti i produttori esportatori inseriti nel campione prima dell'aprile 2017 e v) il principio di non discriminazione non è un problema in quanto, conformemente alla giurisprudenza, la Commissione avrebbe dovuto valutare le richieste TEM delle altre due società/gruppi non inclusi nel campione che hanno a loro volta richiesto un esame individuale.

(20)

Nessuno dei motivi di cui sopra pregiudica la conclusione generale che l'esame delle richieste di esame individuale non fosse possibile. In primo luogo, l'asserita differenza della struttura dei costi e della composizione dei profitti non può di per sé giustificare una richiesta di esame individuale. Anzi, tutte le società che hanno richiesto un esame individuale si trovano nella stessa situazione di fatto e di diritto. Inoltre, la società può sempre chiedere una restituzione o un riesame intermedio, se le condizioni applicabili sono soddisfatte. In secondo luogo, la Commissione non ha mai impedito alle parti interessate di presentare osservazioni sulla questione. In terzo luogo, la Commissione ricorda che la legislazione dell'OMC prevede chiaramente, all'articolo 6.10 dell'accordo antidumping, che nei casi in cui il numero di [esportatori] interessati è così elevato da rendere impraticabile l'[esame individuale], le autorità possono limitare il loro esame ad un numero ragionevole di parti interessate attraverso l'uso di campioni. L'applicazione di tale norma non scoraggia le risposte su base volontaria. In quarto luogo, la Commissione ha completato la verifica dei gruppi inseriti nel campione solo nell'ottobre 2017. Infine, la Commissione rileva che l'onere di effettuare l'esame delle richieste provenienti da altre tre società/gruppi è stato ampiamente sviluppato nel regolamento provvisorio e ai considerando 15 e 17.

(21)

In assenza di ulteriori osservazioni riguardo all'esame individuale, si confermano le conclusioni provvisorie di cui ai considerando da 21 a 24 del regolamento provvisorio.

1.5.   Trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato («TEM»)

(22)

Il considerando 25 del regolamento provvisorio ha rilevato che due gruppi di produttori della PRC non inseriti nel campione che hanno collaborato avevano presentato moduli di richiesta TEM all'interno della loro richiesta di trattamento individuale. Poiché la Commissione ha deciso di non concedere il trattamento individuale a tali gruppi, le loro richieste TEM non sono state esaminate.

(23)

In assenza di osservazioni riguardo al TEM, si confermano le conclusioni provvisorie di cui al considerando 25 del regolamento provvisorio.

1.6.   Prodotto in esame e prodotto simile

(24)

Il considerando 31 del regolamento provvisorio contiene la definizione del prodotto in esame. Tale definizione è confermata in via definitiva. Come indicato al considerando 34 del regolamento provvisorio, alcune parti hanno continuato a chiedere chiarimenti riguardo alla definizione del prodotto in esame. Tali chiarimenti sono stati forniti caso per caso.

(25)

Si precisa che il codice TARIC 7225990035 di cui al considerando 31 e all'articolo 1 del regolamento provvisorio dovrebbe essere eliminato poiché era stato incluso erroneamente, in quanto era già stato assegnato ad un altro prodotto soggetto a misure. Tale codice non è stato usato dagli importatori sul mercato dell'Unione del prodotto in esame.

(26)

In assenza di osservazioni riguardo al prodotto in esame e al prodotto simile, si confermano le conclusioni raggiunte nei considerando da 31 a 39 del regolamento provvisorio.

2.   DUMPING

2.1.   Valore normale

(27)

Il calcolo del valore normale è descritto dettagliatamente nei considerando da 40 a 51 del regolamento provvisorio.

(28)

Dopo l'istituzione delle misure provvisorie, la CISA ha affermato che la differenza tra i margini di pregiudizio e di dumping faceva dubitare dell'esattezza delle conclusioni e dei calcoli della Commissione o della scelta del paese di riferimento. La CISA ha stimato che il valore normale nel paese di riferimento era maggiore del 21 % rispetto al prezzo di riferimento per l'industria dell'Unione e che il prezzo medio di vendita del produttore del paese di riferimento era superiore ai (già elevati) prezzi in Brasile. Secondo la CISA, il fatto che il valore normale fosse costruito per la maggior parte delle vendite dei produttori esportatori inseriti nel campione sollevava inoltre dubbi in merito alla scelta del paese di riferimento o alla qualità dei dati ottenuti in Brasile. In ultima analisi, la CISA ha chiesto alla Commissione di invalidare la scelta del Brasile come paese di riferimento.

(29)

L'ultima argomentazione sembra essere in contraddizione con la dichiarazione della CISA del 24 marzo 2017 secondo cui il Brasile sembrava essere la scelta migliore tra diversi paesi candidati, ossia il Canada, l'Australia e il Brasile, in particolare dopo aver comparato le dimensioni di ciascun mercato e il potere di mercato dei produttori che hanno collaborato.

(30)

In sostanza, il Brasile è un mercato competitivo con tre produttori nazionali e considerevoli importazioni, principalmente provenienti dalla Cina, che rappresentano una quota del mercato interno brasiliano del 15 % circa. Il paese non ha istituito misure antidumping e compensative e le sue imprese operano in condizioni di concorrenza normali. Il Brasile è pertanto una scelta adeguata.

(31)

Per quanto riguarda la qualità dei dati e dei calcoli, i dati del produttore del paese di riferimento sono stati sottoposti ad una verifica dell'esattezza e sono risultati affidabili. I calcoli sono effettuati in linea con le norme giuridiche applicabili del regolamento di base e sono oggettivamente corretti.

(32)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, un gruppo di produttori esportatori inseriti nel campione ha osservato che il valore normale doveva essere costruito per più del 75 % del suo volume di vendite nell'Unione e ha indicato che ciò gettava seri dubbi sulla comparabilità dei tipi di prodotto venduti sul mercato interno del paese di riferimento.

(33)

A tale riguardo, va rilevato che la definizione del prodotto comprende una vasta gamma di tipi di prodotto che presentano caratteristiche diverse. Il fatto che alcuni tipi di prodotto brasiliani non siano stati venduti in quantitativi sufficienti o che non sia stato possibile stabilire una corrispondenza con i tipi di prodotto cinesi esportati nell'Unione non significa che i tipi di prodotto brasiliani non siano comparabili. I tipi di prodotto fabbricati dal produttore brasiliano appartengono infatti allo stesso gruppo di prodotti e potrebbero in una certa misura essere messi in rapporto con quelli esportati nell'Unione dai produttori esportatori cinesi inseriti nel campione. Inoltre, per i prodotti esportati per i quali non è stato possibile stabilire direttamente una corrispondenza con valori normali brasiliani, il valore normale è stato adeguato così da tenere conto di tutte le differenze fisiche (in particolare per quanto riguarda la larghezza, la qualità di superficie e la massa del rivestimento), in base al listino prezzi del produttore del paese di riferimento che di fatto prevedeva tali differenze. Ciò comporta altresì che i tipi di prodotto per i quali è stato costruito il valore normale facessero effettivamente parte del portafoglio di prodotti del produttore del paese di riferimento, proprio come nel caso delle parti cinesi inserite nel campione. In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, la parte è andata oltre e ha richiesto il valore esatto di ciascuno degli adeguamenti applicati per differenze fisiche. Tale richiesta è trattata al considerando 35.

(34)

La stessa parte ha inoltre affermato che non sono stati divulgati dati significativi relativi al valore normale. La parte ha chiesto di avere accesso a tutti i dati tramite i suoi legali in virtù del fatto che il principio dei diritti di difesa sancisce che i destinatari di decisioni che pregiudicano considerevolmente i loro interessi devono essere in grado di comunicare efficacemente le loro osservazioni in merito agli elementi di prova su cui si fonda la decisione contestata.

(35)

Il calcolo del valore normale si basa su dati relativi alle vendite e ai costi del produttore del paese di riferimento. Il produttore del paese di riferimento ha richiesto e giustificato il trattamento riservato dei dati relativi alle sue vendite e ai suoi costi ai fini della presente inchiesta, in quanto tale divulgazione potrebbe pregiudicare la posizione concorrenziale della società. La divulgazione del valore normale potrebbe inoltre dare a un concorrente la possibilità di ricostruire i prezzi e i costi del produttore del paese di riferimento. Ai calcoli del valore normale è stato pertanto riconosciuto il trattamento riservato. Il considerando 50 del regolamento provvisorio ha impiegato intervalli di valori per divulgare i dati riguardanti i profitti e le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») del produttore del paese di riferimento su base percentuale. I produttori esportatori hanno inoltre ricevuto una specifica comunicazione con il valore normale per tipo di prodotto sotto forma di intervalli. Infine, per tali ambiti la parte interessata è stata informata della possibilità di ricorrere al consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale ai sensi dell'articolo 15 del suo mandato (5). La parte non ha contattato il consigliere-auditore in merito a tale questione.

(36)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, la parte ha comunicato di comprendere pienamente la riservatezza dei dati ai fini della determinazione del valore normale e di apprezzare le preoccupazioni espresse dal produttore del paese di riferimento in merito alla divulgazione non protetta dei suoi dati. Ha quindi ribadito la sua richiesta di avere accesso al calcolo del valore normale attraverso il suo consulente legale nell'ambito di misure cautelari o di qualsiasi altra soluzione costruttiva. La Commissione osserva che non vi è alcuna disposizione nel regolamento di base che consenta, nel corso dell'inchiesta, l'accesso ad informazioni per le quali è stato richiesto un trattamento riservato da chi le ha fornite.

(37)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, la parte ha affermato che gli intervalli riportati nel documento specifico con il valore normale per tipo di prodotto erano irrilevanti. La Commissione osserva che la parte ha omesso di presentare tale argomentazione al momento della divulgazione delle conclusioni provvisorie, sebbene gli intervalli in questione fossero esattamente gli stessi nella divulgazione delle informazioni provvisorie e definitive. In ogni caso, la Commissione ritiene che gli intervalli di valori utilizzati siano necessari per preservare il trattamento riservato dei dati pertinenti forniti dal produttore del paese di riferimento e per consentire una sufficiente comprensione delle informazioni fornite in via riservata.

(38)

In assenza di altre osservazioni in merito alla determinazione del valore normale, si confermano i considerando da 40 a 51 del regolamento provvisorio.

2.2.   Prezzo all'esportazione

(39)

Il calcolo del prezzo all'esportazione è descritto dettagliatamente nei considerando 52 e 53 del regolamento provvisorio.

(40)

Il gruppo Shagang ha sostenuto che la Commissione non aveva divulgato la base giuridica per la deduzione delle spese SGAV e del profitto dei suoi operatori commerciali collegati situati a Hong Kong e a Singapore. Il gruppo Shagang ha inoltre sostenuto che dovrebbe essere considerato un'unica entità economica insieme alle sue società collegate e pertanto ha contestato gli adeguamenti di cui sopra. La parte ha sostenuto che i suoi operatori commerciali collegati situati a Hong Kong e a Singapore svolgevano una funzione marginale nell'intero processo di vendita e si limitavano ad eseguire le istruzioni di un'altra entità giuridica.

(41)

La Commissione ha chiarito che la base giuridica per gli adeguamenti in questione è l'articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base in quanto fa riferimento a un rialzo ricevuto da una società collegata che esercita funzioni analoghe a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni.

(42)

Conformemente all'articolo 2, paragrafo 10, lettera i), la Commissione ha esaminato vari fattori e stabilito, tra l'altro, che: i) alla luce dei contratti scritti, era presente un rialzo coerente applicato da una società collegata nella RPC agli operatori commerciali collegati all'estero; ii) tali contratti scritti suggerivano che gli operatori commerciali si assumevano il rischio di inadempimento dei clienti; iii) l'attività principale degli operatori commerciali collegati, pari a oltre il 95 % del loro fatturato, consisteva nel commercio di prodotti diversi dal prodotto in esame, tra cui attività commerciali con parti indipendenti; iv) gli operatori commerciali stavano pagando risarcimenti per i reclami inerenti alla qualità presentati dai consumatori; v) gli operatori commerciali stavano pagando costi di nolo marittimo e spese bancarie sulle vendite all'esportazione del prodotto in esame verso l'Unione; vi) la licenza commerciale di uno degli operatori commerciali collegati descriveva le sue attività principali come «vendita all'ingrosso per proprio conto o per conto terzi, ad esempio commissionari»; vii) sulla base del conto profitti e perdite verificato, i profitti degli operatori commerciali collegati coprivano le spese d'ufficio pertinenti; viii) gli operatori commerciali non erano situati nei locali o nei pressi dei produttori e conservavano i loro registri contabili presso le proprie sedi. La Commissione ha pertanto concluso che gli operatori commerciali collegati svolgevano funzioni analoghe a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni. Di conseguenza, gli adeguamenti a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base sono stati mantenuti.

(43)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, la parte ha contestato la conclusione che i due operatori commerciali collegati situati a Hong Kong e a Singapore e il produttore esportatore non costituissero un'entità economica unica. Essa ha contestato gli elementi sopra elencati e non li ha trovati pertinenti per determinare che le funzioni dei due operatori commerciali collegati in questione fossero simili a quelle di agenti che operano sulla base di commissioni.

(44)

La Commissione ha ritenuto che nessuna delle argomentazioni presentate dalla parte in questione potesse condurre ad una conclusione diversa da quella raggiunta al considerando 42. Nella sua comunicazione la parte ha anzi confermato i seguenti fatti:

i due operatori trattenevano un rialzo quando acquistavano dalla società collegata nella RPC;

oltre il 95 % del fatturato degli operatori commerciali consisteva nel commercio di prodotti diversi dal prodotto in esame, tra cui attività commerciali con parti indipendenti;

i due operatori commerciali stavano pagando risarcimenti per i reclami inerenti alla qualità presentati dai consumatori e si assumevano costi di nolo marittimo e spese bancarie;

i due operatori commerciali erano fisicamente lontani dal produttore esportatore e conservavano i propri registri contabili;

la licenza commerciale di uno degli operatori commerciali collegati descriveva le sue attività principali come «vendita all'ingrosso per proprio conto o per conto terzi, ad esempio commissionari». In particolare, la parte non ha contestato la natura dell'attività commerciale in quanto tale e il fatto che tale descrizione dell'attività non sia specificamente collegata al prodotto in esame è in ogni caso irrilevante;

il profitto degli operatori commerciali collegati copriva le spese d'ufficio pertinenti.

(45)

L'inchiesta ha inoltre dimostrato che Jiangsu Shagang International Trade Co. Ltd. vende direttamente su mercati di paesi terzi e sul mercato interno cinese. Ciò conferma che il gruppo Shagang ha un proprio ufficio vendite anche per le vendite all'esportazione. Per i suddetti motivi, gli operatori commerciali collegati situati a Hong Kong e a Singapore agiscono in qualità di agenti che operano sulla base di commissioni.

(46)

Di conseguenza, in linea con la giurisprudenza consolidata (6), poiché al valore normale non era applicata alcuna commissione o rialzo, l'adeguamento del prezzo all'esportazione era giustificato in conformità all'articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base.

(47)

In assenza di altre osservazioni concernenti il prezzo all'esportazione, si confermano i considerando da 52 e 53 del regolamento provvisorio.

2.3.   Confronto

(48)

I considerando da 54 a 56 del regolamento provvisorio spiegano in che modo è stato effettuato il confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione.

(49)

Il gruppo Shagang ha contestato il metodo usato per adeguare l'IVA descritto al considerando 56 del regolamento provvisorio. Poiché il valore normale è superiore al prezzo all'esportazione, la parte ha affermato che la Commissione dovrebbe adeguare il prezzo all'esportazione in misura dell'importo riportato per l'IVA persa.

(50)

In linea con l'articolo 2, paragrafo 10, lettera b), del regolamento di base, per la differenza delle imposte indirette, in questo caso l'IVA che viene parzialmente rimborsata in relazione alle vendite all'esportazione, la Commissione può debitamente adeguare solo il valore normale e non il prezzo all'esportazione. L'argomentazione è quindi stata respinta.

(51)

Il considerando 56 del regolamento provvisorio è chiarito come segue. La Commissione ha preso sia il valore normale sia i prezzi all'esportazione con IVA inclusa e ha adeguato il valore normale così da farlo corrispondere all'aliquota IVA applicabile alle esportazioni dopo il rimborso, se del caso.

(52)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, il gruppo Shagang ha nuovamente contestato il metodo di adeguamento dell'IVA descritto al considerando 56 del regolamento provvisorio. Secondo la parte, l'articolo 2, paragrafo 10, lettera b), del regolamento di base si applica alla situazione in cui il prodotto simile è gravato da IVA sul mercato interno, diversamente dai prodotti esportati nell'Unione. La parte ha ribadito la sua richiesta di non adeguare il valore normale bensì il prezzo all'esportazione e, in alternativa, ha proposto un adeguamento del valore normale aggiungendo l'IVA, calcolata come importo per tonnellaggio per ciascun tipo di prodotto. L'argomentazione è stata respinta. La Commissione ritiene che il metodo applicato nei suoi calcoli sia in linea con le disposizioni del regolamento di base, come interpretato nella giurisprudenza.

(53)

In assenza di altre osservazioni concernenti il confronto, si considerano confermati i considerando 54 e 55 del regolamento provvisorio e chiarito il considerando 56.

2.4.   Margini di dumping

(54)

Il calcolo del dumping è descritto dettagliatamente ai considerando da 57 a 61 del regolamento provvisorio.

(55)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, il gruppo Shagang ha sostenuto che il calcolo del margine di dumping dovrebbe essere condotto su base mensile vista la fluttuazione significativa del prezzo del minerale di ferro (del 61,9 % tra dicembre 2015 e agosto 2016 secondo la fonte citata), che ha influito sul prezzo all'esportazione del prodotto in esame.

(56)

La Commissione ha calcolato il margine di dumping confrontando il valore normale ponderato e la media ponderata del prezzo all'esportazione per l'intero periodo dell'inchiesta. Nel caso di specie, le vendite all'esportazione non sono limitate esclusivamente a un breve periodo determinato del periodo dell'inchiesta. L'eventuale effetto della fluttuazione dei prezzi del minerale di ferro sarebbe distribuito uniformemente lungo tutto il periodo dell'inchiesta e non giustificherebbe quindi alcun calcolo su base mensile. Inoltre, alla luce del ritardo con cui è stata presentata la richiesta, del diverso livello di integrazione dei produttori esportatori, del fatto che altre fonti indicano una fluttuazione differente e che nessun'altra parte ha sollevato preoccupazioni analoghe, la richiesta è stata respinta. Si osserva altresì che negli esempi specifici forniti dalla parte, la variazione di prezzo dei prodotti finiti era notevolmente inferiore alla fluttuazione dei prezzi del minerale di ferro nel periodo in questione.

(57)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, il gruppo Shagang ha ribadito che il calcolo del margine di dumping dovrebbe essere effettuato su base mensile. La richiesta non è stata accompagnata da nuovi elementi che potrebbero giustificare un calcolo su base mensile, pertanto non è stato possibile accettarla.

(58)

In seguito alle visite di verifica presso Duferco Deutschland GmbH e Duferco SA, è stato necessario rivedere alcune informazioni riguardanti le vendite e i costi nell'Unione.

(59)

In seguito alla suddetta revisione e alla rettifica di un errore di trascrizione, i margini di dumping definitivi, espressi in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Tabella 1

Margini di dumping, RPC

Gruppo e società

Margine di dumping definitivo (%)

HBIS:

Hesteel Co., Ltd Handan Branch

Handan Iron & Steel Group Han-Bao Co., Ltd

Hesteel Co., Ltd Tangshan Branch

Tangshan Iron & Steel Group High Strength Automotive Strip Co., Ltd

62,9

Gruppo Shougang:

Beijing Shougang Cold Rolling Co., Ltd

Shougang Jingtang United Iron and Steel Co., Ltd

46,2

Gruppo Shagang:

Zhangjiagang Shagang Dongshin Galvanized Steel Sheet Co., Ltd

Zhangjiagang Yangtze River Cold Rolled Sheet Co., Ltd

56,4

Altre società che hanno collaborato

58,7

Tutte le altre società

62,9

3.   PREGIUDIZIO

3.1.   Definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione

(60)

In assenza di osservazioni sulla definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione, si confermano le conclusioni riportate nei considerando da 62 a 64 del regolamento provvisorio.

3.2.   Consumo dell'Unione

(61)

Le cifre relative al consumo dell'Unione sono state rivedute leggermente al ribasso a causa della rettifica dei volumi delle importazioni dal paese interessato illustrate nei considerando da 64 a 66. Su tale base il consumo del mercato libero dell'Unione ha avuto il seguente andamento:

Tabella 2

Consumo del mercato libero (in tonnellate)

 

2013

2014

2015

PI

Consumo del mercato libero

7 430 649

7 525 627

8 250 580

9 302 838

Indice (2013 = 100)

100

101

111

125

Fonte: Risposte al questionario Eurofer e statistiche di Eurostat con rettifica del 15 %.

(62)

Durante il periodo in esame il consumo del mercato libero dell'Unione è aumentato di circa il 25 %. Tale aumento è dovuto principalmente a un aumento della domanda nelle principali industrie a valle.

(63)

In assenza di altre osservazioni sul consumo dell'Unione, si confermano le conclusioni riportate nei considerando da 65 a 72 del regolamento provvisorio.

3.3.   Importazioni dal paese interessato

3.3.1.   Volume, quota di mercato e prezzi delle importazioni dal paese interessato

(64)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, in una comunicazione del 20 ottobre 2017 Eurofer ha fornito elementi di prova, sotto forma di un'indagine di mercato riguardante tutti i principali mercati per gli acciai anticorrosione, del fatto che le importazioni dalla RPC sono state sovrastimate fino al 15 % nel regolamento provvisorio per il periodo in esame. Eurofer ha chiesto ai suoi membri, ossia società presenti in tutti i principali mercati dell'Unione, informazioni in merito all'entità delle importazioni nel mercato dell'Unione di prodotti diversi dal prodotto in esame ma dichiarati con gli stessi codici NC. Tutti i denuncianti hanno concordato con il metodo impiegato e con le conclusioni raggiunte: secondo la migliore stima, il 15 % delle importazioni cinesi non dovrebbe essere considerato prodotto in esame. Non vi erano prove del fatto che ciò riguardasse le importazioni da altri paesi. La CISA ha inoltre sottolineato in una comunicazione che le statistiche sulle importazioni di acciai anticorrosione potevano essere sovrastimate.

(65)

Nella fase provvisoria la Commissione non disponeva di elementi sufficienti nel fascicolo per concludere che le importazioni fossero sovrastimate, o in quale misura, come indicato al considerando 74 del regolamento provvisorio.

(66)

Alla luce dei nuovi elementi di prova nel fascicolo, la Commissione ha accettato l'argomentazione come giustificata e ha applicato una rettifica del 15 % per le importazioni dalla RPC. La Commissione ha ritenuto l'entità di tale rettifica ragionevole in quanto rappresenta una stima adeguata basata su un'analisi approfondita del mercato d'importazione. La Commissione ha altresì tenuto conto di dati statistici riservati raccolti durante la fase definitiva dell'inchiesta che hanno nuovamente confermato che non tutte le importazioni effettuate con i suddetti codici NC si riferivano al prodotto in esame. Le parti sono state informate della rettifica e hanno avuto la possibilità di esprimere la loro opinione. Non sono pervenute osservazioni.

(67)

Di conseguenza, le importazioni nell'Unione dalla RPC hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 3

Volume delle importazioni (in tonnellate) e quota di mercato

 

2013

2014

2015

PI

Volume delle importazioni dalla RPC

755 238

907 320

1 176 071

1 857 490

Indice (2013 = 100)

100

120

156

246

Quota di mercato della RPC

10,2 %

12,1 %

14,3 %

20,0 %

Indice (2013 = 100)

100

119

140

196

Fonte: Statistiche di Eurostat con rettifica del 15 %

(68)

La tabella precedente indica che, in termini assoluti, le importazioni dalla RPC sono aumentate del 146 % nel periodo in esame. Parallelamente, la quota totale di mercato delle importazioni oggetto di dumping nell'Unione è aumentata di 9,8 punti percentuali durante il periodo in esame.

(69)

Le statistiche rettificate sulle importazioni continuano a dimostrare un considerevole incremento delle stesse sia in termini assoluti che in termini di quota di mercato. In effetti, anche senza applicare alcuna rettifica alle importazioni per il periodo 2013-2015, una simulazione ha dimostrato che i volumi delle importazioni avrebbero subito un aumento del 109 % e la quota di mercato del 70 %.

(70)

Per quanto riguarda la sottoquotazione dei prezzi, il valore cif all'importazione di due dei tre produttori esportatori inseriti nel campione è stato ricalcolato in seguito a visite di verifica presso gli importatori collegati. Le revisioni di tali valori cif sono state apportate anche in seguito alle osservazioni ricevute da un produttore esportatore dopo la divulgazione delle conclusioni provvisorie (come spiegato nella sezione 2.2). I margini di sottoquotazione definitivi sono stati quindi rivisti e sono compresi tra l'8,1 % e il 15,1 % per la RPC.

(71)

In assenza di ulteriori osservazioni sulle importazioni dal paese interessato, si conferma il resto delle conclusioni di cui ai considerando da 73 a 81 del regolamento provvisorio.

3.4.   Situazione economica dell'industria dell'Unione

3.4.1.   Osservazioni generali

(72)

Una parte interessata ha sostenuto che i suoi diritti di difesa sono stati violati a causa dell'uso di valori indicizzati per gli indicatori microeconomici. Come spiegato nel regolamento provvisorio, l'indicizzazione è stata utilizzata per tutelare la riservatezza dei produttori dell'Unione inseriti nel campione provenienti da 2 gruppi. Alla parte interessata sono state fornite informazioni supplementari che potevano essere divulgate sotto forma di intervalli di valori senza compromettere il trattamento riservato. In ogni caso, l'indicizzazione è considerata un approccio adeguato in quanto tutela la riservatezza dei dati ma fornisce anche informazioni utili alle parti interessate. Inoltre tale approccio è stato usato solo nella misura necessaria, vale a dire soltanto per gli indicatori microeconomici. La Commissione pertanto respinge questa argomentazione.

(73)

Nella sua risposta alla divulgazione delle conclusioni definitive, la parte interessata in questione (CISA) ha contestato la forma dei dati microeconomici divulgati. La CISA ha affermato di continuare a non comprendere per quale motivo i dati microeconomici siano riservati visto che riguardano i 4 produttori dell'Unione inseriti nel campione. Come spiegato al considerando 72, pur essendo un consolidamento di 4 produttori inseriti nel campione, tali dati si riferiscono in realtà a produttori che fanno parte soltanto di 2 gruppi. Se tali dati venissero pubblicati, ciascun gruppo sarebbe in grado di calcolare i dati dell'altro gruppo. L'argomentazione che la divulgazione avrebbe violato i diritti di difesa della CISA è pertanto respinta.

3.4.2.   Indicatori macroeconomici e microeconomici

(74)

La quota di mercato libero dell'industria dell'Unione ha registrato il seguente andamento a causa della summenzionata rettifica delle importazioni dal paese interessato.

Tabella 4

Quota di mercato libero

 

2013

2014

2015

PI

Quota di mercato

80,2 %

78,8 %

74,7 %

67,5 %

Indice (2013 = 100)

100

98

93

84

Fonte: Risposte al questionario Eurofer e statistiche di Eurostat con rettifica del 15 %

(75)

Va osservato che, sebbene la quota di mercato dell'industria dell'Unione sia stata rivalutata a un livello leggermente più elevato nel periodo in esame dopo la rettifica dei volumi delle importazioni dalla RPC, le quote di mercato sono comunque diminuite di quasi 13 punti percentuali, pari al 16 %.

(76)

Un produttore esportatore ha sostenuto che l'industria dell'Unione ha investito in nuove capacità, il che è un segno di buona salute piuttosto che di pregiudizio. Questo punto è stato già trattato al considerando 117 del regolamento provvisorio. Si ricorda che al fine di sopravvivere l'industria dell'Unione ha dovuto mantenere la sua efficienza e la sua produttività nel contesto di una capacità ridotta. Si precisa che la maggior parte degli investimenti nelle linee di produzione era destinata alla sostituzione delle linee esistenti. Tale argomentazione è pertanto respinta in quanto infondata.

(77)

La CISA ha affermato che i prezzi delle importazioni nell'Unione dalla RPC nel periodo successivo all'inchiesta sono aumentati in misura significativa. La CISA ha comparato il periodo compreso tra maggio e giugno 2017 con il PI e ha rilevato un aumento del 35 %. Ha sostenuto che tale andamento significa che le misure non sono più necessarie. Eurofer ha spiegato che anche i prezzi delle materie prime (minerale di ferro, carbone da coke e rottami) hanno registrato un aumento compreso tra il 10 e il 100 %, mitigando l'eventuale miglioramento della redditività dell'industria dell'Unione. Eurofer ha osservato che l'industria dell'Unione non realizza profitti dal 2008.

(78)

Come specificato al considerando 30 del regolamento provvisorio e confermato al considerando 3 del presente regolamento, l'inchiesta sul pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o ottobre 2015 e il 30 settembre 2016 e l'analisi delle tendenze utili per valutare pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2013 e la fine del periodo dell'inchiesta. In linea con l'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di base, le informazioni relative ad un periodo successivo al periodo dell'inchiesta non sono di norma prese in considerazione. L'inchiesta non ha evidenziato circostanze che giustifichino una divergenza rispetto a tale approccio. In questo caso l'evoluzione dei prezzi non è considerata una giustificazione in quanto, ad esempio, non vi è alcuna indicazione dei suoi effetti duraturi. Anche questa affermazione è pertanto respinta. In ogni caso il regolamento di base prevede la possibilità di avviare riesami intermedi qualora ciò sia giustificato da un mutamento fondamentale delle circostanze.

3.4.3.   Conclusioni relative al pregiudizio

(79)

Alla luce dei dati rettificati sulle importazioni per il paese interessato e il loro impatto sui consumi e sulle quote di mercato, la conclusione relativa al pregiudizio è stata rivalutata nella fase definitiva.

(80)

L'andamento dei volumi delle importazioni indica un aumento di quasi il 150 %. La quota di mercato di tali importazioni è aumentata di 9,8 punti percentuali o di quasi il 100 % durante il periodo in esame. Anche la quota di mercato dell'industria dell'Unione ha evidenziato un andamento molto pregiudizievole.

(81)

Alcune parti interessate hanno sostenuto che l'analisi del pregiudizio fosse viziata poiché molti indicatori mostrano un'evoluzione positiva e hanno affermato che la Commissione si basa solamente su 2 indicatori per giungere alla sua conclusione.

(82)

Tale argomentazione deve essere respinta in quanto la conclusione che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole si basava su una valutazione di tutti gli indicatori, nessuno dei quali ha necessariamente fornito un orientamento decisivo. Sebbene alcuni indicatori micro e macroeconomici mostrino di fatto un andamento positivo, le ragioni alla base della constatazione di un pregiudizio notevole sono state adeguatamente motivate.

(83)

Tale parte ha inoltre affermato che alcuni indicatori di volume mostrano un andamento positivo (come produzione, utilizzo degli impianti e volume di vendita) e che non è stato dato abbastanza peso a tali tendenze nel determinare il pregiudizio. Tali tendenze sono state tuttavia prese pienamente in considerazione nel regolamento provvisorio (al considerando 121) unitamente a tutti gli indicatori di pregiudizio e analizzate nel loro giusto contesto. A tal fine si osserva che tali volumi sono stati venduti nel contesto di prezzi in calo e in perdita, il che ha comportato una riduzione della quota di mercato. Tale argomentazione è pertanto respinta in quanto infondata.

(84)

Alla luce di tali fatti e degli indicatori di pregiudizio invariati di cui al regolamento provvisorio, è stato confermato in via definitiva che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole nel periodo dell'inchiesta.

(85)

In base a quanto precede e in assenza di altre osservazioni su questo punto, si conferma la conclusione sulla situazione dell'industria dell'Unione descritta ai considerando da 82 a 122 del regolamento provvisorio.

4.   NESSO DI CAUSALITÀ

4.1.   Effetto delle importazioni oggetto di dumping

(86)

L'effetto delle importazioni oggetto di dumping è descritto nella sezione 5.1 del regolamento provvisorio. Alcune parti interessate hanno affermato che il pregiudizio non poteva essere attribuito alle importazioni oggetto di dumping dal paese interessato e che altri fattori annullavano il nesso di causalità. Alcune asserzioni ripetevano soltanto le argomentazioni già discusse nel regolamento provvisorio senza alcun nuovo elemento. Le osservazioni non formulate in precedenza sono analizzate di seguito unitamente ad una valutazione dei dati supplementari raccolti dopo la divulgazione delle conclusioni provvisorie, se del caso.

(87)

Per effetto della rettifica delle importazioni dalla RPC descritta ai considerando da 64 a 66, la quota di mercato dell'industria dell'Unione e le importazioni dalla RPC sono state rivedute. La quota di mercato cinese è passata dal 10,2 % al 20,0 % (invece che dall'11,7 % al 22,7 % come indicato al considerando 125 del regolamento provvisorio) mentre la quota di mercato libero dell'industria dell'Unione è calata dall'80,2 % al 67,5 % (invece che dal 78,8 % al 65,2 % come indicato nello stesso considerando). Il considerando 125 del regolamento provvisorio è quindi considerato modificato di conseguenza. Tali modifiche sono state di entità relativamente minore come indicato in precedenza e hanno avuto un impatto persino inferiore in termini di analisi delle tendenze. L'evoluzione del volume delle importazioni dalla RPC rimane infatti invariata e l'andamento della sua quota di mercato presenta ancora un aumento di oltre il 90 %. Tali modifiche non hanno inciso in maniera rilevante sull'analisi del nesso di causalità di cui ai considerando da 124 a 128 del regolamento provvisorio.

4.2.   Effetto di altri fattori

4.2.1.   Importazioni da paesi terzi

Tabella 5

Quota di mercato delle importazioni da altri paesi

 

2013

2014

2015

PI

Importazioni da tutti i paesi terzi (%)

9,6

9,1

11,0

12,5

Repubblica di Corea (%)

4,6

5,4

6,4

6,2

India (%)

1,1

0,6

0,7

1,7

Altri paesi terzi (%)

3,9

3,1

3,9

4,6

Fonte: Statistiche di Eurostat con rettifica del 15 % (solo per la RPC)

(88)

I volumi delle importazioni da paesi terzi non sono variati in termini assoluti ma la loro quota di mercato è leggermente cambiata a causa della rettifica delle importazioni dalla RPC di cui ai considerando da 64 a 66. Tali variazioni sono state di entità minore e hanno avuto un impatto persino inferiore in termini di analisi delle tendenze. Infatti la quota di mercato dei paesi terzi dopo la rettifica è salita dal 9,6 % al 12,5 %, invece che dal 9,5 % al 12,1 % come indicato al considerando 129 del regolamento provvisorio. Tali variazioni non hanno inciso in maniera rilevante sull'analisi del nesso di causalità di cui ai considerando da 129 a 134 del regolamento provvisorio.

(89)

Un produttore esportatore cinese ha sostenuto che le importazioni da paesi terzi non sono state valutate correttamente nel regolamento provvisorio. Tale parte contesta la valutazione provvisoria dei prezzi coreani (in base ai prezzi medi di Eurostat) perché non è menzionato il tipo esatto di prodotti importati. L'analisi svolta nell'ambito dell'inchiesta si basa in effetti sui prezzi medi poiché nelle statistiche di Eurostat erano disponibili informazioni a questo livello.

(90)

In ogni caso, il produttore esportatore non ha fornito alcuna informazione riguardante i tipi di prodotto o la combinazione di prodotti importati dalla Corea e non ha spiegato il motivo per cui l'approccio del prezzo medio sarebbe stato viziato. L'argomentazione è respinta in quanto infondata.

4.2.2.   Prezzi delle materie prime

(91)

La CISA ha affermato che la Commissione non ha adeguatamente valutato l'impatto della diminuzione dei costi delle materie prime nell'analisi del nesso di causalità. Come spiegato ai considerando da 103 a 105 del regolamento provvisorio, il costo di produzione dell'industria dell'Unione è sceso del 20 % durante il periodo in esame. Il calo dei prezzi delle materie prime è stato il fattore più importante di tale evoluzione. La CISA sostiene che la diminuzione dei costi delle materie prime ha causato un calo dei prezzi dell'industria dell'Unione del 18 %. Si deve tuttavia sottolineare che i prezzi delle importazioni cinesi sono diminuiti del 22 %, come indicato al considerando 77 del regolamento provvisorio. Si deve altresì ricordare che i considerando 111 e 71 chiariscono il contesto dei suddetti sviluppi indicando che l'industria dell'Unione ha subito perdite durante tutto il periodo in esame e il consumo del mercato libero nel mercato dell'Unione è aumentato del 27 %.

(92)

È chiaro che durante tutto il periodo dell'analisi l'industria dell'Unione si è adoperata per aumentare i suoi prezzi al fine di tornare ad una situazione redditizia, ma non ci è riuscita, anche se il consumo è aumentato del 27 %. Ciò è dovuto all'impatto delle importazioni cinesi oggetto di dumping, che hanno aumentato il loro volume di quasi il 150 % e la quota di mercato del 96 %, come indicato al considerando 67. In termini di prezzi, tali importazioni hanno registrato un calo del 22 % superiore alla riduzione dei costi.

(93)

Visto che il calo dei costi delle materie prime è stato superato dal calo dei prezzi delle importazioni cinesi, è chiaro che la principale causa di pregiudizio è stata la pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni cinesi. Sebbene il calo dei costi delle materie prime avrebbe dovuto contribuire alla ripresa dell'industria dell'Unione, quest'ultima si è trovata in una situazione di perdita durante l'intero periodo in esame. Le perdite durante il PI non sono state elevate come nel periodo 2013-2015, ma dimostrano chiaramente che la situazione dell'industria dell'Unione stava peggiorando e non migliorando. L'argomentazione è stata quindi respinta.

4.2.3.   Redditività dell'industria dell'Unione alla fine del periodo in esame

(94)

L'andamento della redditività durante il periodo in esame illustrato al considerando 111 del regolamento provvisorio dimostra che le perdite sono minori alla fine del periodo in esame quando i volumi delle importazioni cinesi sono ai livelli più elevati. La CISA sostiene che tale andamento annulla il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio. Tuttavia si sono verificate perdite durante tutto il periodo in esame e il lieve miglioramento osservato nel corso di tale periodo non è riuscito a mitigare il pregiudizio subito. Dall'analisi della Commissione risulta inoltre chiaro che il mercato dell'Unione attraversa una fase di contrazione per tutto il periodo in esame (come indicato al considerando 113 del regolamento provvisorio). Questa argomentazione deve essere pertanto respinta in quanto infondata.

4.3.   Conclusioni relative al nesso di causalità

(95)

La rettifica dei volumi delle importazioni dalla RPC ha comportato la necessità di rivalutare le conclusioni sul nesso di causalità nella fase definitiva dell'inchiesta. L'entità della revisione dei volumi delle importazioni e delle quote di mercato sul mercato dell'Unione descritta in precedenza è stata di entità relativamente modesta e ha avuto un impatto persino inferiore se esaminata nel contesto di un'analisi delle tendenze.

(96)

Inoltre, nessuna delle osservazioni presentate dalle parti interessate ha alterato la valutazione dei fattori effettuata nella fase provvisoria.

(97)

Sulla base di quanto precede e in assenza di altre osservazioni, si confermano le conclusioni riportate nei considerando da 138 a 140 del regolamento provvisorio.

5.   INTERESSE DELL'UNIONE

5.1.   Interesse dell'industria dell'Unione

(98)

In assenza di osservazioni sull'interesse dell'industria dell'Unione, si confermano i considerando da 142 a 147 del regolamento provvisorio.

5.2.   Interesse degli importatori e degli utilizzatori indipendenti

(99)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, gli importatori e gli utilizzatori hanno fornito ulteriori informazioni. Il livello di collaborazione da parte degli importatori e degli utilizzatori è considerato ancora basso.

(100)

Più in particolare, 6 importatori hanno risposto al questionario riguardante la registrazione delle importazioni. Una visita di verifica è stata effettuata presso un centro di servizi siderurgici. Il 13 novembre 2017 si è tenuta un'audizione con l'ISTA, durante la quale l'associazione ha comunicato le sue osservazioni; anche un grande utilizzatore nel settore dei beni per uso domestico ha presentato le sue osservazioni in una comunicazione scritta.

(101)

Di norma i centri di servizi siderurgici vendono acciai anticorrosione in una forma leggermente diversa da quelli importati (tagliando i rotoli e i fogli nelle forme richieste dai piccoli acquirenti). È stato tuttavia chiarito che questo importante segmento di utilizzatori è in grado di cambiare le proprie fonti di approvvigionamento e di trasferire eventuali costi supplementari sui propri clienti. Di conseguenza il suo fatturato, la sua redditività e la sua occupazione non sono sostanzialmente minacciati dalle misure.

(102)

Nel corso di un'audizione tenutasi il 17 novembre 2017, la CISA ha osservato che gli sviluppi della struttura dell'industria dell'Unione successivamente al periodo dell'inchiesta erano oggetto di indagine da parte della Commissione. L'argomentazione indicava un protocollo d'intesa tra ThyssenKrupp e Tata Steel e una fusione tra Ilva e ArcelorMittal come prova del fatto che non era nell'interesse dell'Unione istituire dazi sulle importazioni cinesi. Benché ci si possa aspettare che tale concentrazione comporti un aumento del potere negoziale dei più grandi produttori dell'Unione, al momento dell'adozione del presente regolamento non è stata ancora adottata una decisione che autorizzi tali accordi, il che consentirebbe alla Commissione di valutare la loro pertinenza per il caso in esame. In ogni caso il regolamento di base prevede la possibilità di affrontare i mutamenti di circostanze ove giustificato e, di conseguenza, di avviare riesami intermedi.

(103)

Nella sua risposta alla divulgazione delle conclusioni definitive la CISA ha ribadito il punto relativo ai cambiamenti della concorrenza sul mercato dell'Unione. La Commissione resta tuttavia del parere che nonostante il regolamento di base preveda la possibilità di affrontare i mutamenti di circostanze ove giustificato, nel caso specifico non sono state presentate prove a sostegno della necessità di avviare un riesame.

(104)

La CISA ha inoltre affermato che, dal momento che la situazione sul mercato era cambiata dopo la determinazione del periodo dell'inchiesta, la situazione attuale giustificherebbe una sospensione delle misure in conformità dell'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base. I motivi indicati dalla CISA sono gli aumenti dei prezzi per il prodotto in esame, una presunta carenza di approvvigionamento e un esame delle concentrazioni in corso condotto dalla Commissione. In primo luogo, la Commissione non ha prove che l'aumento dei prezzi abbia avuto un impatto determinante sulla situazione dell'industria dell'Unione. In secondo luogo, l'argomentazione riguardante una carenza di approvvigionamento non è convincente come indicato al considerando 111. In terzo luogo, la Commissione non ha prove del fatto che le condizioni di concorrenza sul mercato dell'Unione siano cambiate e, in caso affermativo, in quale misura. Inoltre, non vi sono prove che dimostrino che sarebbe improbabile il riemergere del pregiudizio a seguito della sospensione. La Commissione ritiene pertanto che la sospensione delle misure non sarebbe giustificata.

(105)

La CISA ha inoltre osservato che i dazi antidumping definitivi dovrebbero essere istituiti sotto forma di un prezzo minimo invece che sotto forma dei dazi ad valorem istituiti dal regolamento provvisorio, a causa del presunto notevole impatto negativo sugli importatori e sugli utilizzatori. È stato osservato che due procedimenti recenti avevano concluso che ciò fosse giustificato. Il cambiamento della forma delle misure è stato proposto anche dall'ISTA, che rappresenta gli importatori dell'Unione. In questo particolare caso Eurofer ha contestato l'introduzione di prezzi minimi per via della possibilità di accordi compensativi in questo settore del mercato.

(106)

Va osservato che la forma delle misure è determinata caso per caso. In questo caso la Commissione non era d'accordo con l'argomentazione della CISA secondo cui l'istituzione di un dazio ad valorem avrebbe importanti ripercussioni negative sugli importatori e sugli utilizzatori. Ai considerando da 148 a 156 del regolamento provvisorio è stato infatti dimostrato che gli importatori sono stati in grado di trasferire i dazi antidumping ai propri clienti e che disponevano di altre fonti di approvvigionamento. Anche per le principali industrie utilizzatrici l'introduzione di un prezzo minimo non ridurrebbe i costi in quanto l'effetto risultante sarebbe lo stesso sia in caso di prezzo minimo che di dazio ad valorem.

(107)

Nella sua risposta alla divulgazione delle conclusioni definitive la CISA ha ribadito il punto relativo alla forma delle misure, sostenendo che nell'interesse degli utilizzatori dell'Unione e degli importatori dovrebbero essere istituiti alcuni sistemi di prezzi minimi oppure un dazio fisso. La CISA ha descritto la condizione degli utilizzatori dell'Unione come una «situazione di fragilità» a causa di una presunta concentrazione di potere negoziale a livello dell'industria dell'Unione.

(108)

Tuttavia, come spiegato al considerando 100 e alla sezione 6.2 del regolamento provvisorio, la collaborazione degli utilizzatori e degli importatori alla presente inchiesta è scarsa. Di fatto solo un utilizzatore e/o importatore dell'Unione ha fornito i dati richiesti per il periodo dell'inchiesta. La Commissione non è stata pertanto in grado di stabilire con precisione la situazione di tali settori ma le informazioni disponibili non corrispondono certamente alla situazione di fragilità menzionata dalla CISA. Inoltre, la CISA non ha fornito giustificazioni riguardanti la situazione finanziaria degli utilizzatori/importatori e l'incidenza dell'asserita concentrazione. La Commissione non ha potuto pertanto concludere che esistevano elementi di prova che giustificassero la modifica della forma delle misure nell'interesse degli utilizzatori e degli importatori. L'argomentazione è stata quindi respinta.

(109)

Si è pertanto concluso che non vi erano prove fondate a sostegno di una modifica della forma delle misure.

(110)

L'ISTA, che rappresenta gli importatori dell'Unione, ha affermato che l'istituzione di misure comporterebbe problemi di approvvigionamento sul mercato poiché i produttori dell'Unione non sarebbero in grado di aumentare la produzione. Sostiene inoltre che le misure renderebbero le importazioni cinesi non competitive. Tenendo presente che l'industria dell'Unione denotava un tasso di utilizzo degli impianti solo del 79 % nel periodo dell'inchiesta e che esistono molte fonti di importazione, gli utilizzatori hanno a disposizione varie fonti e non vi è motivo di ritenere che non possano cambiare fornitore. Sebbene non possano essere esclusi temporanei problemi di approvvigionamento, è improbabile che le misure possano generale una carenza generale perché l'industria dell'Unione non è al massimo della capacità e può migliorare la produzione in caso di aumento degli ordinativi.

(111)

L'ISTA e Electrolux hanno sostenuto che i costi per gli utilizzatori aumenterebbero se venissero istituite misure. Tuttavia, le principali industrie utilizzatrici non hanno collaborato all'inchiesta. Di fatto nessuna società ha fornito dati che dimostrino che i dazi istituiti sul prodotto in esame aumenterebbero sostanzialmente il costo dei loro prodotti finiti o causerebbero un'importante riduzione degli utili. L'argomentazione è pertanto respinta in quanto infondata.

(112)

Electrolux ha inoltre sostenuto che l'eventuale aumento dei prezzi del prodotto in esame/prodotto simile causato dalla presente inchiesta avrebbe reso la società meno competitiva rispetto ad altri produttori di beni per uso domestico di paesi terzi. Tuttavia, gli aumenti dei prezzi sono cominciati nel periodo dell'inchiesta e si stanno verificando in tutto il mondo e non sono quindi collegati solamente alla presente inchiesta. Ciò nonostante non si può escludere che parte della perdita di competitività possa derivare dall'istituzione di dazi. Tuttavia, come spiegato in precedenza né Electrolux né altri produttori di beni per uso domestico hanno risposto al questionario o fornito informazioni circa l'importanza degli acciai anticorrosione nel costo finale dei loro prodotti. Tale argomentazione è stata pertanto respinta in quanto non suffragata da elementi di prova. In ogni caso, come menzionato in precedenza, esistono diverse fonti di approvvigionamento per il prodotto in esame.

(113)

Sulla base di quanto sopra, e in assenza di altre osservazioni, si conferma la conclusione che non vi sono fondati motivi che dimostrino che l'istituzione delle misure di cui ai considerando da 157 a 160 del regolamento provvisorio non sia nell'interesse dell'Unione.

6.   VALUTAZIONE DELL'ISTITUZIONE RETROATTIVA DELLE MISURE

(114)

Come indicato al considerando 4, le importazioni del prodotto in esame sono state soggette a registrazione a decorrere dall'8 luglio 2017 fino alla data di istituzione delle misure provvisorie l'11 agosto 2017 in vista della possibile istituzione di misure con effetto retroattivo sulle importazioni registrate.

(115)

Durante la fase definitiva dell'inchiesta, i dati raccolti nell'ambito della registrazione sono stati esaminati ed è stato valutato se i criteri di cui all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base siano soddisfatti per l'istituzione retroattiva delle misure.

(116)

Al momento della registrazione delle importazioni i dati disponibili, a livello di codice NC, hanno dimostrato che si era verificato un sostanziale aumento delle importazioni. In seguito tuttavia la Commissione ha avuto a disposizione dati a livello di TARIC che hanno dimostrato che non si è verificato nessun altro aumento sostanziale delle importazioni rispetto al livello delle importazioni durante il periodo dell'inchiesta. La condizione di cui all'articolo 10, paragrafo 4, lettera d) non è pertanto soddisfatta.

(117)

Inoltre, un esame dei fattori di pregiudizio dell'industria dell'Unione non ha rivelato alcun elemento che provi che l'effetto riparatore delle misure sia stato indebolito nel periodo successivo al PI. Si è quindi concluso che questo criterio non è stato soddisfatto.

(118)

Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che l'istituzione retroattiva delle misure non è giustificata nel caso di specie.

7.   MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE

7.1.   Livello di eliminazione del pregiudizio

(119)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, alcune parti hanno contestato il profitto di riferimento del 7,4 % usato per il calcolo del margine di pregiudizio nella fase provvisoria. Tale valore era il profitto effettivamente conseguito dall'industria dell'Unione nel 2008, come spiegato al considerando 164 del regolamento provvisorio.

(120)

Eurofer ha considerato troppo basso il profitto di riferimento perché l'ultimo trimestre del 2008 ha marcato l'inizio della crisi finanziaria. I produttori esportatori cinesi hanno sostenuto che il 7,4 % era troppo elevato e che avrebbero dovuto essere utilizzate informazioni tratte da altre fonti come i precedenti procedimenti antidumping o la banca dati BACH.

(121)

Si ritiene che l'eventuale peggioramento della redditività nell'ultimo trimestre del 2008 sarebbe stato percepito principalmente nel 2009. Inoltre, dato che questo valore è basato sui dati della redditività reale per il prodotto in esame, esso costituisce la migliore informazione disponibile a tal fine. Non era disponibile nessun'altra informazione per mettere in discussione l'analisi e la conclusione di cui al considerando 164 del regolamento provvisorio. Inoltre, la consultazione della banca dati BACH (o di qualsiasi altra fonte esterna) non è stata necessaria perché nel quadro dell'inchiesta erano disponibili dati specifici verificati per l'industria dell'Unione. Pertanto la redditività del 7,4 % conseguita nel 2008 rimane rappresentativa ai fini della presente inchiesta e si confermano i considerando da 162 a 165 del regolamento provvisorio.

(122)

Un produttore esportatore ha formulato osservazioni sul profitto di riferimento nella sua risposta alla divulgazione delle conclusioni definitive, affermando che il 2008 non è stato un anno rappresentativo per la determinazione del profitto di riferimento perché quell'anno è stato seguito da diversi anni durante i quali l'industria dell'Unione ha subito numerosi fattori causali. Poiché la situazione del 2008 non si è ripetuta in seguito, la scelta di un profitto di riferimento basato sul 2008 è giudicato non rappresentativo e il suo utilizzo fa sorgere il sospetto che la Commissione abbia attribuito il pregiudizio causato da altri fattori alle importazioni oggetto di dumping.

(123)

Poiché il 2008 è stato l'ultimo anno prima della crisi economica, la Commissione ha ritenuto fosse un anno rappresentativo, il cui profitto può essere considerato quello determinato in assenza di importazioni oggetto di dumping e di altri fattori quali la crisi economica. L'impiego di tale profitto di riferimento pertanto non attribuisce il pregiudizio causato dalla crisi alle importazioni oggetto di dumping, al contrario. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(124)

Eurofer ha fornito ulteriori dati a sostegno dell'affermazione secondo cui il 2008 non è stato un anno rappresentativo perché la redditività nell'ultimo trimestre è stata falsata dalla crisi finanziaria. Si trattava di dati macroeconomici riguardanti l'inizio della crisi finanziaria, di dati prodotti dalla federazione dell'industria dell'acciaio tedesca e di un comunicato stampa di un produttore greco. La Commissione tuttavia ha utilizzato il 2008 come anno rappresentativo in precedenti procedimenti antidumping, anche sui prodotti in acciaio piatti laminati a freddo che rappresentano il prodotto a monte degli acciai anticorrosione (7). La posizione della Commissione era che l'impatto della crisi finanziaria sulla redditività sarebbe stata percepita principalmente nel 2009. Anche se un certo impatto sulla redditività avrebbe potuto essere percepito alla fine del 2008, la Commissione ha ritenuto che il 2008 fosse un anno rappresentativo nel suo complesso.

(125)

Alcuni produttori esportatori hanno contestato l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base per i calcoli del pregiudizio, dichiarando che tale disposizione fa parte della sezione sul dumping del regolamento di base e non può essere utilizzata per analogia per calcolare il pregiudizio. Essi hanno affermato che il prezzo pertinente da utilizzare dovrebbe essere basato sul prezzo effettivamente praticato dagli importatori collegati nell'Unione ai primi acquirenti indipendenti nell'Unione.

(126)

Come spiegato al considerando 166 del regolamento provvisorio, il calcolo del margine di pregiudizio si basa sul prezzo all'importazione franco frontiera dell'Unione, portato a un livello comparabile al prezzo franco fabbrica dell'industria dell'Unione. Se le vendite sono effettuate tramite importatori collegati, il prezzo all'importazione deve essere costruito in base al prezzo di rivendita al primo acquirente indipendente, debitamente adeguato, in modo che eventuali costi di importazione, le SGAV e i profitti degli importatori collegati siano debitamente esclusi e il prezzo sia affidabile. Questa è infatti la logica alla base della costruzione del prezzo all'esportazione a norma dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. Non vi è alcun motivo per cui la stessa logica per la costruzione del prezzo all'esportazione in caso di vendite tramite importatori collegati non sia valida per il prezzo all'importazione in caso di vendite collegate ai fini del calcolo del pregiudizio. Dopo tutto, il margine di dumping e il margine di pregiudizio vengono confrontati per l'applicazione della regola del dazio inferiore a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, e dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base.

(127)

Inoltre, se il prezzo all'importazione in caso di vendite collegate ai fini del calcolo del pregiudizio fosse basato sul prezzo effettivamente praticato dagli importatori collegati nell'Unione ai primi acquirenti indipendenti nell'Unione, come suggerito dalla parte in questione, tale prezzo includerebbe le SGAV e il profitto per la rivendita nell'Unione dopo lo sdoganamento, mentre se il produttore esportatore vendesse direttamente ad importatori indipendenti il prezzo non includerebbe tali costi. Ciò porterebbe ad una disparità di trattamento tra i produttori esportatori che vendono tramite importatori collegati e quelli che vendono direttamente ad importatori indipendenti, il che non è giustificato. L'argomentazione è pertanto respinta in quanto infondata.

(128)

Un produttore esportatore ha osservato che la fonte dei costi successivi all'importazione non è stata divulgata e ha contestato la cifra utilizzata di 7 EUR per tonnellata. Tale cifra si basava su un'altra inchiesta (8) a causa della similarità dei prodotti appartenenti allo stesso settore e della mancanza di altri dati disponibili. In seguito all'istituzione delle misure provvisorie e al lieve miglioramento della collaborazione da parte degli importatori, la cifra è stata verificata presso un importatore indipendente ed è stata ritenuta ragionevole sulla base dei dati dell'importatore. L'esatta cifra dei costi successivi all'importazione dell'importatore non è indicata in questa sede per motivi di riservatezza. Tale argomentazione è respinta.

(129)

Il produttore esportatore in questione ha affermato di continuare a non comprendere la natura dei costi successivi all'importazione e ha chiesto una ripartizione. I costi successivi all'importazione sono un adeguamento concesso in favore dei produttori esportatori al fine di stabilire un equo confronto tra i prezzi all'esportazione e i prezzi franco fabbrica dell'industria dell'Unione. Tali costi riguardano le normali spese di movimentazione, stoccaggio e gli oneri documentali nel porto all'ingresso nel mercato dell'Unione (escluso il trasporto successivo). Tali costi esistono per tutte le importazioni e sono simili per tutti i tipi di importazioni di acciaio. La cifra di 7 EUR per tonnellata è stata suggerita da un produttore esportatore cinese nel procedimento citato in precedenza. La Commissione è pertanto convinta che tale cifra sia ragionevole, in particolare tenendo conto della suddetta verifica incrociata su un importatore del prodotto in esame nella presente inchiesta. Occorre infine sottolineare che un importo di 7 EUR per tonnellata equivale a circa l'1 % del prezzo cif all'importazione del prodotto in esame. Nella presente inchiesta la Commissione dispone solo della collaborazione di un importatore non collegato tradizionale e non è in grado di fornire la ripartizione dettagliata dei costi richiesta dal produttore esportatore per motivi di riservatezza. L'argomentazione secondo cui l'approccio della Commissione ha violato i diritti di difesa di tale parte è pertanto respinta.

(130)

Ai prezzi cif di alcuni produttori esportatori sono state apportate alcune rettifiche. I prezzi cif riveduti sono stati comunicati ai produttori esportatori interessati nella fase definitiva dell'inchiesta.

(131)

In assenza di ulteriori osservazioni relative al livello di eliminazione del pregiudizio, si confermano i considerando da 162 a 166 del regolamento provvisorio.

Misure definitive

(132)

È opportuno istituire misure antidumping definitive sulle importazioni del prodotto in esame originario del paese interessato, in conformità della regola del dazio inferiore di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base. La Commissione ha confrontato i margini di pregiudizio e i margini di dumping. L'importo dei dazi dovrebbe essere stabilito al livello corrispondente al più basso tra il margine di dumping e il margine di pregiudizio.

(133)

Sulla base di quanto precede, i margini di pregiudizio e di dumping definitivi espressi in percentuale del prezzo cif, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, e le aliquote del dazio definitivo risultanti dalla regola del dazio inferiore sono i seguenti.

Tabella 6

Margini definitivi e aliquote del dazio

Gruppo e società

Margine di dumping definitivo (%)

Margine di pregiudizio definitivo (%)

Aliquota del dazio definitivo (%)

HBIS:

Hesteel Co., Ltd Handan Branch

Handan Iron & Steel Group Han-Bao Co., Ltd

Hesteel Co., Ltd Tangshan Branch

Tangshan Iron & Steel Group High Strength Automotive Strip Co., Ltd

62,9

27,8

27,8

Gruppo Shougang:

Beijing Shougang Cold Rolling Co., Ltd

Shougang Jingtang United Iron and Steel Co., Ltd

46,2

17,2

17,2

Gruppo Shagang:

Zhangjiagang Shagang Dongshin Galvanized Steel Sheet Co., Ltd

Zhangjiagang Yangtze River Cold Rolled Sheet Co., Ltd

56,4

27,9

27,9

Altre società che hanno collaborato

58,7

26,1

26,1

Tutte le altre società

62,9

27,9

27,9

(134)

Le aliquote del dazio antidumping applicate a titolo individuale specificate nel presente regolamento sono state calcolate in base ai risultati della presente inchiesta. Esse rispecchiano quindi la situazione constatata durante l'inchiesta per le società in questione. Tali aliquote del dazio (diversamente dal dazio applicabile a «tutte le altre società» a livello nazionale) sono quindi applicabili esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame originario del paese interessato e fabbricato da quelle società, cioè dalle specifiche persone giuridiche menzionate. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da altre società non espressamente menzionate nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente menzionate, non dovrebbero beneficiare di tali aliquote e dovrebbero essere assoggettate all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

(135)

Le richieste di applicazione di queste aliquote individuali del dazio antidumping (ad esempio in seguito a un cambiamento del nome della società o alla creazione di nuove entità di produzione o di vendita) devono essere inviate alla Commissione (9), corredate di tutte le informazioni pertinenti riguardanti, in particolare, qualsiasi modifica delle attività della società legate alla produzione e alle vendite sul mercato interno e all'esportazione, che è connessa, ad esempio, a tale cambiamento del nome della società o delle entità di produzione e di vendita. Se opportuno, il presente regolamento sarà modificato di conseguenza aggiornando l'elenco delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio.

(136)

Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione, si ritiene che nel presente caso siano necessarie misure speciali per garantire la corretta applicazione delle misure antidumping. Tali misure speciali comprendono: la presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, che deve essere conforme alle prescrizioni dell'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da tale fattura devono essere assoggettate all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

(137)

Alla luce della recente giurisprudenza della Corte di giustizia (10), è opportuno stabilire il tasso degli interessi di mora da pagare in caso di rimborso di dazi definitivi, in quanto le disposizioni pertinenti in vigore relative ai dazi doganali non prevedono un tale tasso di interesse, e l'applicazione della normativa nazionale comporterebbe indebite distorsioni tra gli operatori economici a seconda dello Stato membro scelto per lo sdoganamento.

7.2.   Riscossione definitiva dei dazi provvisori

(138)

Visti i margini di dumping constatati e il livello di pregiudizio causato all'industria dell'Unione, è opportuno riscuotere definitivamente gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio istituito dal regolamento provvisorio.

7.3.   Esecutività delle misure

(139)

Il presente regolamento è conforme al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti laminati piatti di ferro o di acciai legati o non legati, calmati con alluminio, placcati o rivestiti – mediante galvanizzazione per immersione a caldo – di zinco e/o alluminio e nessun altro metallo, passivati chimicamente, contenenti, in peso: 0,015 % o più ma non più di 0,170 % di carbonio, 0,015 % o più ma non più di 0,100 % di alluminio, non più di 0,045 % di niobio, non più di 0,010 % di titanio e non più di 0,010 % di vanadio, presentati arrotolati, in fogli tagliati su misura o in nastri stretti.

Sono esclusi i seguenti prodotti:

quelli di acciaio inossidabile, di acciai al silicio detti «magnetici» e di acciai rapidi,

quelli solo laminati a caldo o a freddo.

Il prodotto in esame è attualmente classificabile ai codici NC ex 7210 41 00, ex 7210 49 00, ex 7210 61 00, ex 7210 69 00, ex 7212 30 00, ex 7212 50 61, ex 7212 50 69, ex 7225 92 00, ex 7225 99 00, ex 7226 99 30 ed ex 7226 99 70 (codici TARIC: 7210410020, 7210490020, 7210610020, 7210690020, 7212300020, 7212506120, 7212506920, 7225920020, 7225990022, 7225990092, 7226993010, 7226997094) e originario della Repubblica popolare cinese.

2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate sono le seguenti:

Società

Aliquota del dazio definitivo (%)

Codice addizionale TARIC

Hesteel Co., Ltd Handan Branch

27,8

C227

Handan Iron & Steel Group Han-Bao Co., Ltd

27,8

C158

Hesteel Co., Ltd Tangshan Branch

27,8

C159

Tangshan Iron & Steel Group High Strength Automotive Strip Co., Ltd

27,8

C228

Beijing Shougang Cold Rolling Co., Ltd

17,2

C229

Shougang Jingtang United Iron and Steel Co., Ltd

17,2

C164

Zhangjiagang Shagang Dongshin Galvanized Steel Sheet Co., Ltd

27,9

C230

Zhangjiagang Yangtze River Cold Rolled Sheet Co., Ltd

27,9

C112

Altre società che hanno collaborato elencate nell'allegato

26,1

C231

Tutte le altre società

27,9

C999

3.   L'applicazione delle aliquote del dazio antidumping individuale specificate per le società menzionate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, sulla quale figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto giuridico che emette tale fattura, identificato dal nome e dalla funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di acciai anticorrosione venduto all'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (denominazione e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in (paese interessato). Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte». Qualora tale fattura non sia presentata, si applica l'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

4.   Qualora un nuovo produttore esportatore della Repubblica popolare cinese fornisca alla Commissione elementi di prova sufficienti a dimostrare che: a) non ha esportato nell'Unione il prodotto descritto al paragrafo 1 nel periodo compreso tra il 1o ottobre 2015 e il 30 settembre 2016 (il periodo dell'inchiesta), b) non è collegato a nessuno degli esportatori o produttori della Repubblica popolare cinese soggetti alle misure antidumping istituite dal presente regolamento, c) ha effettivamente esportato nell'Unione il prodotto in esame o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare una quantità rilevante nell'Unione dopo la fine del periodo dell'inchiesta originaria, la Commissione può modificare l'allegato aggiungendo il nuovo produttore esportatore alle società che hanno collaborato non incluse nel campione e quindi soggette a un dazio medio ponderato non superiore al 26,1 %.

5.   Salvo diverse disposizioni, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali. Il tasso degli interessi di mora da pagare in caso di rimborso che dia diritto al pagamento di interessi di mora equivale al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno lavorativo del mese di scadenza, maggiorato di un punto percentuale.

Articolo 2

Gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori in conformità del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1444 della Commissione sono riscossi in via definitiva. Gli importi depositati sono svincolati nella parte eccedente l'aliquota del dazio antidumping definitivo.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1444 della Commissione, del 9 agosto 2017, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni acciai anticorrosione originari della Repubblica popolare cinese (C/2017/5512) (GU L 207 del 10.8.2017, pag. 1).

(3)  Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni acciai anticorrosione originari della Repubblica popolare cinese (2016/C 459/11) (GU C 459 del 9.12.2016, pag. 17).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1238 della Commissione, del 7 luglio 2017, che dispone la registrazione delle importazioni di alcuni acciai anticorrosione originari della Repubblica popolare cinese (C/2017/4629) (GU L 177 dell'8.7.2017, pag. 39).

(5)  GU L 107 del 19.4.2012, pag. 5.

(6)  T-26/12, PT Musim Mas del 25 giugno 2015, confermata dalla causa C-468/15 P del 26 ottobre 2016, punti da 79 a 84.

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1328 della Commissione, del 29 luglio 2016, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa (GU L 210 del 4.8.2016, pag. 20).

(8)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1328 della Commissione, del 29 luglio 2016, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa (GU L 210 del 4.8.2016, pag. 1).

(9)  Commissione europea, direzione generale del Commercio, Direzione H, 1049 Bruxelles, Belgio.

(10)  Sentenza Wortmann, C-365/15, EU:C:2017:19, punti da 35 a 39.


ALLEGATO

PRODUTTORI ESPORTATORI CHE HANNO COLLABORATO NON INSERITI NEL CAMPIONE

Maanshan Iron & Steel Co., Ltd.

Maanshan, Anhui

C312

Angang Steel Company Limited

Anshan, Liaoning

C313

TKAS Auto Steel Company Ltd.

Dalian, Liaoning

C314

JiangYin ZongCheng Steel CO., Ltd.

Jiangyin, Jiangsu

C315

Bengang Steel Plates Co., Ltd.

Benxi, Liaoning

C316

BX STEEL POSCO Cold Rolled Sheet Co., Ltd.

Benxi, Liaoning

C317

Wuhan Iron & Steel Co., Ltd.

Wuhan, Hubei

C318

Shandong Kerui Steel Plate Co., Ltd.

Binzhou, Shandong

C319

Inner Mongolia Baotou Steel Union Co. Ltd.

Baotou, Inner Mongolia

C320

Hunan Valin Liangang Steel Sheet Co., Ltd.

Loudi, Hunan

C321

Shandong Huifu Color Steel Co., Ltd.

Linyi, Shadong

C322

Fujian Kaijing Greentech Material Co., Ltd.

Longhai, Fujian

C323

Baoshan Iron & Steel Co., Ltd.

Shanghai

C324

Baosteel Zhanjiang Iron & Steel Co., Ltd.

Zhanjiang, Guandong

C325

Yieh Phui (China) Technomaterial Co.

Changshu, Jiangsu

C326

Rizhao Baohua New Materials Co., Ltd.

Rizhao, Shandong

C327

Jiangsu Gangzheng Steel Sheet Science and Technology Co., Ltd.

Nantong, Jiangsu

C328


DECISIONI

8.2.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 34/36


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/187 DELLA COMMISSIONE

del 6 febbraio 2018

che modifica l'allegato II della decisione 2008/185/CE per quanto riguarda l'approvazione del programma di controllo per l'eradicazione della malattia di Aujeszky per la regione Emilia-Romagna in Italia

[notificata con il numero C(2018) 579]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 64/432/CEE stabilisce norme applicabili agli scambi all'interno dell'Unione di animali della specie suina. L'articolo 9 di detta direttiva dispone che qualora uno Stato membro abbia, per tutto il suo territorio o parte di esso, un programma nazionale obbligatorio di lotta contro la malattia di Aujeszky, esso può sottoporlo alla Commissione per ottenerne l'approvazione. Tale articolo prevede anche che possano essere richieste garanzie complementari per gli scambi all'interno dell'Unione di animali della specie suina.

(2)

La decisione 2008/185/CE della Commissione (2) stabilisce garanzie supplementari per gli spostamenti di suini tra gli Stati membri. Tali garanzie sono collegate alla classificazione degli Stati membri secondo la loro qualifica sanitaria per la malattia di Aujeszky. L'allegato II della decisione 2008/185/CE contiene un elenco di Stati membri o relative regioni in cui si applicano programmi nazionali riconosciuti di controllo per l'eradicazione della malattia di Aujeszky.

(3)

L'Italia ha presentato alla Commissione una documentazione giustificativa per ottenere l'approvazione del suo programma di controllo per l'eradicazione della malattia di Aujeszky per la regione Emilia-Romagna e l'inserimento della medesima nell'elenco di cui all'allegato II della decisione 2008/185/CE. In seguito alla valutazione di tale documentazione giustificativa, la regione Emilia-Romagna dovrebbe figurare nell'elenco di cui all'allegato II della decisione 2008/185/CE. L'allegato II della decisione 2008/185/CE dovrebbe quindi essere modificato di conseguenza.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2008/185/CE.

(5)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato II della decisione 2008/185/CE è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 2018

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.

(2)  Decisione 2008/185/CE della Commissione, del 21 febbraio 2008, che stabilisce garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky negli scambi intracomunitari di suini, e fissa i criteri relativi alle informazioni da fornire su tale malattia (GU L 59 del 4.3.2008, pag. 19).


ALLEGATO

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ALLEGATO II

Stati membri o relative regioni in cui si applicano programmi nazionali riconosciuti di controllo per l'eradicazione della malattia di Aujeszky

Codice ISO

Stato membro

Regioni

ES

Spagna

Tutte le regioni

IT

Italia

Regione Emilia-Romagna

Regione Friuli-Venezia Giulia

Regione Lombardia

Regione Veneto

LT

Lituania

Tutte le regioni

PL

Polonia

Voivodato della Bassa Slesia: tutte le powiaty;

voivodato della Cuiavia-Pomerania: tutte le powiaty;

voivodato di Lublino: tutte le powiaty;

voivodato di Lubusz: tutte le powiaty;

voivodato di Łódź: tutte le powiaty;

voivodato della Piccola Polonia: tutte le powiaty;

voivodato della Masovia: tutte le powiaty;

voivodato di Opole: tutte le powiaty;

voivodato dei Precarpazi: tutte le powiaty;

le seguenti powiaty del voivodato della Podlachia: grajewski, kolneński, łomżyński, Łomża, wysokomazowiecki, zambrowski;

voivodato della Pomerania: tutte le powiaty;

voivodato della Slesia: tutte le powiaty;

voivodato della Santacroce: tutte le powiaty;

voivodato della Varmia-Masuria: tutte le powiaty;

voivodato della Grande Polonia: tutte le powiaty;

voivodato della Pomerania occidentale: tutte le powiaty.

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