ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 32

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

61° anno
6 febbraio 2018


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) 2018/171 della Commissione, del 19 ottobre 2017, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato ( 1 )

1

 

*

Regolamento delegato (UE) 2018/172 della Commissione, del 28 novembre 2017, che modifica gli allegati I e V del regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose ( 1 )

6

 

*

Regolamento delegato (UE) 2018/173 della Commissione, del 29 novembre 2017, che modifica il regolamento (UE) 2015/936 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'aggiornamento dei codici della nomenclatura combinata di cui all'allegato I dello stesso regolamento

12

 

*

Regolamento (UE) 2018/174 della Commissione, del 2 febbraio 2018, recante applicazione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l'elenco delle variabili target secondarie relative alla trasmissione intergenerazionale degli svantaggi sociali, alla composizione delle famiglie e all'evoluzione del reddito per il 2019 ( 1 )

35

 

*

Regolamento (UE) 2018/175 della Commissione, del 2 febbraio 2018, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose

48

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2018/176 del Consiglio, del 29 gennaio 2018, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

50

 

 

RACCOMANDAZIONI

 

*

Raccomandazione (UE) 2018/177 della Commissione, del 2 febbraio 2018, sugli elementi da includere nelle modalità tecniche, giuridiche e finanziarie concordate fra gli Stati membri per l'applicazione del meccanismo di solidarietà ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas

52

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

6.2.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 32/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/171 DELLA COMMISSIONE

del 19 ottobre 2017

che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 178, paragrafo 6, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Dato che nell'ambito di una giurisdizione vigono le stesse condizioni economiche e di mercato, le autorità competenti dovrebbero fissare una soglia unica per la valutazione della rilevanza delle obbligazioni creditizie, come previsto all'articolo 178, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, applicabile a tutti gli enti nella loro giurisdizione. Tale soglia di rilevanza, che dovrebbero rimanere costante nel tempo, presenta inoltre il vantaggio di migliorare la comparabilità dei requisiti patrimoniali degli enti nella medesima giurisdizione.

(2)

Da un lato, l'importo che può essere considerato rilevante dipende dal livello dell'obbligazione creditizia complessiva. D'altro, gli enti tendono a considerare non rilevanti tutti gli importi inferiori ad un certo livello, indipendentemente dal rapporto rispetto all'obbligazione creditizia complessiva. Pertanto, la soglia di rilevanza dovrebbe essere costituita da due componenti: una componente assoluta (un importo assoluto) e una componente relativa (la percentuale dell'obbligazione creditizia complessiva rappresentata dall'importo in arretrato). Di conseguenza, l'obbligazione creditizia in arretrato dovrebbe essere considerata rilevante quando supera sia il limite espresso come importo assoluto che il limite espresso in percentuale.

(3)

Tra i debitori vi sono notevoli differenze di reddito medio e di importi medi delle obbligazioni creditizie. Pertanto, la soglia di rilevanza dovrebbe essere differenziata conseguentemente, prevedendo componenti assolute distinte per le esposizioni al dettaglio e per le altre esposizioni.

(4)

La soglia di rilevanza dovrebbe essere adattata alle particolarità locali di ciascuna giurisdizione. Le differenze di condizione economica, compresi i diversi livelli di prezzo, giustificano il fatto che la componente assoluta della soglia di rilevanza possa variare da una giurisdizione all'altra. Tale differenziazione, invece, è raramente giustificata per la componente relativa. Di conseguenza, in linea di principio la componente relativa dovrebbe essere la stessa in tutte le giurisdizioni, mentre dovrebbe essere consentita una certa flessibilità per la componente assoluta. Ciò consentirà alle autorità competenti di fissare la soglia di rilevanza ad un livello appropriato, fino a un determinato livello massimo, tenendo conto delle specifiche condizioni vigenti nelle rispettive giurisdizioni.

(5)

Sebbene le condizioni per la fissazione della soglia di rilevanza dovrebbero essere armonizzate nelle diverse giurisdizioni dell'Unione, dovrebbe essere consentito il permanere di alcune differenze tra i livelli delle soglie applicabili nelle diverse giurisdizioni, che rispecchiano il diverso livello di rischio percepito come ragionevole dalle pertinenti autorità competenti in funzione delle specificità del mercato nazionale. Pertanto potrebbe essere necessario discutere del livello appropriato della soglia di rilevanza in seno ai diversi collegi di autorità di vigilanza.

(6)

La soglia di rilevanza può avere un impatto significativo sul calcolo dei requisiti patrimoniali e delle perdite attese per tutti gli enti nella pertinente giurisdizione, qualunque sia il metodo impiegato per il calcolo. Per questi motivi, per definire la soglia di rilevanza le autorità competenti dovrebbero tener conto di una serie di fattori, tra cui le caratteristiche specifiche di rischio delle esposizioni al dettaglio. Le caratteristiche specifiche di rischio per le esposizioni al dettaglio e per le esposizioni diverse dalle esposizioni al dettaglio dovrebbero essere considerate separatamente.

(7)

La soglia di rilevanza definita dall'autorità competente di una determinata giurisdizione potrebbe inoltre dover essere applicata dagli enti che operano su base transfrontaliera. Il livello della soglia fissata dall'autorità competente di un'altra giurisdizione potrebbe quindi essere un fattore importante quando l'autorità competente valuta se il livello di rischio rispecchiato da una determinata soglia è ragionevole. Pertanto, le soglie di rilevanza stabilite dalle autorità competenti dovrebbero essere trasparenti e notificate all'Autorità bancaria europea (ABE), in modo che possano essere rese pubbliche.

(8)

Le autorità competenti fissano la soglia di rilevanza ad un livello corrispondente al livello di rischio che esse considerano ragionevole. Dato che il livello di rischio dipende dal modo in cui la soglia di rilevanza è utilizzata nel processo di determinazione dello stato di default, è necessario che nello stabilire la soglia le autorità competenti formulino determinate ipotesi sul modo in cui saranno calcolati gli importi e i rapporti che saranno confrontati con le componenti assoluta e relativa della soglia di rilevanza e sulla fase del processo di determinazione dello stato di default in cui sarà applicata la soglia di rilevanza. Al riguardo, la soglia dovrebbe essere fissata in modo tale che gli enti siano in grado di individuare i debitori che presentano rischi significativamente più elevati a causa del pagamento parziale o irregolare, ma sistematicamente in ritardo, e di individuare in modo tempestivo le obbligazioni creditizie in arretrato rilevanti.

(9)

La rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato rientra nella definizione di default di cui all'articolo 178, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013. Per gli enti che utilizzano il metodo basato sui rating interni («metodo IRB»), le modifiche della definizione comportano modifiche sostanziali dei sistemi di rating utilizzati per il calcolo dei requisiti in materia di fondi propri per il rischio di credito. Pertanto, l'autorità competente non dovrebbe modificare la soglia di rilevanza, a meno che, in ragione dell'evoluzione della situazione economica o delle condizioni di mercato, divenga inadeguata, generando notevoli distorsioni nel processo di determinazione dello stato di default.

(10)

Le autorità competenti dovrebbero essere autorizzate a rinviare l'applicazione della soglia di rilevanza per gli enti che sono tenuti a introdurre modifiche rilevanti dei propri modelli IRB e per gli enti per i quali l'attuazione della soglia è onerosa, in ragione delle differenze significative con il metodo applicato in precedenza per determinare la rilevanza delle esposizioni in arretrato. Inoltre, per gli enti che utilizzano il metodo IRB ma che per una parte delle esposizioni applicano il metodo standardizzato, ai sensi dell'articolo 148 o dell'articolo 150 del regolamento (UE) n. 575/2013, la data di applicazione della nuova soglia di rilevanza dovrebbe essere la stessa per tutte le esposizioni. Tuttavia, per evitare ritardi eccessivi nell'applicazione della soglia nell'Unione, tali periodi più lunghi dovrebbero essere limitati.

(11)

Alle autorità competenti dovrebbe essere concesso il tempo sufficiente per eseguire l'analisi complessiva necessaria per fissare la soglia di rilevanza ad un livello ragionevole.

(12)

Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l'ABE ha presentato alla Commissione.

(13)

L'ABE ha svolto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di regolamentazione su cui si basa il presente regolamento, ne ha analizzato i potenziali costi e benefici e ha richiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario, istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Condizioni per la fissazione della soglia di rilevanza per le esposizioni al dettaglio

1.   L'autorità competente fissa una soglia di rilevanza unica per le esposizioni al dettaglio applicabile a tutti gli enti nella propria giurisdizione.

Tuttavia, per gli enti che applicano la definizione di default di cui all'articolo 178, paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 575/2013 al livello della singola linea di credito, l'autorità competente può fissare una soglia di rilevanza unica distinta per le esposizioni al dettaglio.

2.   La soglia di rilevanza di cui al paragrafo 1, primo comma, comprende una componente assoluta e una componente relativa.

La componente assoluta è rappresentata dall'importo massimo che può raggiungere la somma di tutti gli importi in arretrato dovuti da un debitore all'ente, all'impresa madre dell'ente o a una delle sue filiazioni («obbligazione creditizia in arretrato»). L'importo massimo non supera i 100 EUR o il controvalore di tale importo in moneta nazionale.

La componente relativa è rappresentata dalla percentuale che esprime il rapporto tra l'importo dell'obbligazione creditizia in arretrato e l'importo complessivo di tutte le esposizioni verso lo stesso debitore iscritte nel bilancio dell'ente, dell'impresa madre dell'ente o di una delle sue filiazioni, escluse le esposizioni in strumenti di capitale. La percentuale è compresa tra il 0 % e il 2,5 % ed è fissata all'1 % quando corrisponde ad un livello di rischio che l'autorità competente considera ragionevole in conformità all'articolo 3.

3.   La soglia di rilevanza di cui paragrafo 1, secondo comma, è fissata conformemente alle condizioni di cui al paragrafo 2, con la sola differenza che l'«obbligazione creditizia in arretrato» e l'«importo complessivo di tutte le esposizioni verso lo stesso debitore iscritte nel bilancio dell'ente, escluse le esposizioni in strumenti di capitale» fanno riferimento agli importi dell'obbligazione creditizia del debitore che risultano da una singola linea di credito concessa dall'ente, dall'impresa madre dell'ente o da una delle sue filiazioni.

4.   Nel fissare la soglia di rilevanza conformemente al presente articolo, l'autorità competente tiene conto delle caratteristiche di rischio delle esposizioni al dettaglio e della specificazione delle esposizioni al dettaglio di cui all'articolo 147 del regolamento (UE) n. 575/2013 per le banche che applicano il metodo basato sui rating interni, e all'articolo 123 del medesimo regolamento per gli enti che applicano il metodo standardizzato.

5.   Nel fissare la soglia di rilevanza conformemente al presente articolo, l'autorità competente presume che il debitore è in stato di default quando il limite, espresso sia come componente assoluta che come componente relativa, della soglia di rilevanza è superato per 90 giorni consecutivi, o per 180 giorni consecutivi quando tutte le esposizioni incluse nel calcolo dell'obbligazione creditizia in arretrato sono garantite da immobili residenziali o da immobili non residenziali di PMI, e per dette esposizioni i 90 giorni sono stati sostituiti con 180 giorni, conformemente all'articolo 178, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 per tali esposizioni.

Articolo 2

Soglia di rilevanza per le esposizioni diverse dalle esposizioni al dettaglio

1.   L'autorità competente fissa una soglia di rilevanza unica per le esposizioni diverse dalle esposizioni al dettaglio applicabile a tutti gli enti nella propria giurisdizione.

2.   La soglia di rilevanza di cui al paragrafo 1 è fissata conformemente alle condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, con l'unica differenza che la componente assoluta della soglia di rilevanza non supera 500 EUR o il controvalore di tale importo in moneta nazionale.

3.   Nel fissare la soglia di rilevanza conformemente al presente articolo, l'autorità competente tiene conto delle caratteristiche di rischio delle esposizioni diverse dalle esposizioni al dettaglio.

4.   Nel fissare la soglia di rilevanza conformemente al presente articolo, l'autorità competente presume che il debitore è in stato di default quando il limite, espresso sia come componente assoluta che come componente relativa, della soglia di rilevanza è superato per 90 giorni consecutivi, o per 180 giorni consecutivi quando le esposizioni incluse nel calcolo dell'obbligazione creditizia in arretrato sono esposizioni verso organismi del settore pubblico, e per dette esposizioni i 90 giorni sono stati sostituiti con 180 giorni, conformemente all'articolo 178, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013.

Articolo 3

Livello di rischio

L'autorità competente ritiene che la soglia di rilevanza corrisponda a un livello ragionevole di rischio, secondo i criteri di cui all'articolo 178, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013, quando la soglia non determina il riconoscimento di un numero eccessivo di default imputabili a circostanze diverse dalle difficoltà finanziaria del debitore né ritardi significativi nel riconoscimento dello stato di default dovuto alle difficoltà finanziarie del debitore.

Articolo 4

Notifica delle soglie di rilevanza

L'autorità competente notifica all'ABE le soglie di rilevanza fissate nella sua giurisdizione. Quando fissa la componente relativa della soglia di rilevanza a una percentuale superiore o inferiore all'1 %, l'autorità competente comunica all'ABE i motivi di tale scelta.

Articolo 5

Aggiornamento delle soglie di rilevanza

Quando la componente assoluta della soglia di rilevanza è espressa in una valuta diversa dall'euro e, a causa della volatilità dei tassi di cambio, l'equivalente di tale componente è superiore a 100 EUR per le esposizioni al dettaglio o a 500 EUR per le esposizioni diverse dalle esposizioni al dettaglio, la soglia rimane invariata, a meno che l'autorità competente dimostri all'ABE che la soglia di rilevanza non riflette più un livello di rischio che l'autorità competente ritiene ragionevole.

Articolo 6

Data di applicazione delle soglie di rilevanza

L'autorità competente fissa una data per l'applicazione della soglia di rilevanza che può variare per le diverse categorie di enti, ma che non può essere posteriore al 31 dicembre 2020 per gli enti che utilizzano il metodo standardizzato di cui alla parte tre, titolo II, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.

Articolo 7

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 7 maggio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).


6.2.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 32/6


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/172 DELLA COMMISSIONE

del 28 novembre 2017

che modifica gli allegati I e V del regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose (1), in particolare l'articolo 23, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 649/2012 attua la convenzione di Rotterdam concernente la procedura di previo assenso informato («procedura PIC») per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale («convenzione di Rotterdam»), firmata l'11 settembre 1998 e approvata, a nome della Comunità europea, con decisione 2003/106/CE del Consiglio (2).

(2)

La sostanza 3-decen-2-one non è stata approvata conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), pertanto ne è vietato l'uso come pesticida e occorre iscriverla nell'elenco delle sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012.

(3)

Non è stata presentata una domanda di rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva carbendazim a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009, pertanto ne è vietato l'uso come pesticida appartenente al gruppo dei prodotti fitosanitari e occorre che sia iscritta nell'elenco delle sostanze chimiche riportato nella parte 1 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012.

(4)

Non è stata presentata una domanda di rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva tepralossidim a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009, pertanto ne è vietato l'uso come pesticida e occorre che sia iscritta nell'elenco delle sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012.

(5)

Le sostanze cibutrina e triclosano non sono state approvate ai fini del loro uso nei biocidi conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), pertanto ne è vietato l'uso come pesticidi e occorre iscriverle nell'elenco delle sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012.

(6)

La sostanza triflumuron non è stata approvata ai fini del suo uso nei biocidi conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012, pertanto ne è vietato l'uso nella sottocategoria «altri pesticidi, compresi i biocidi» e occorre quindi iscriverla nell'elenco delle sostanze chimiche di cui alla parte 1 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012.

(7)

Le sostanze 5-terz-butil-2,4,6-trinitro-m-xilene, benzil-butil-ftalato (BBP), diisobutil ftalato (DIBP), pentaossido diarsenico e fosfato di tris(2-cloroetile) sono elencate nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) in quanto identificate come sostanze estremamente preoccupanti (substances of very high concern — SVHC). Di conseguenza, tali sostanze sono soggette ad autorizzazione. Dato che non è stata concessa alcuna autorizzazione, l'uso di dette sostanze è rigorosamente limitato a fini industriali. Occorre pertanto aggiungere tali sostanze alle parti 1 e 2 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012.

(8)

In occasione della sua settima riunione, svoltasi dal 4 al 15 maggio 2015, la conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam ha deciso di iscrivere il metamidofos nell'allegato III di tale convenzione e pertanto tale sostanza è ora soggetta alla procedura PIC prevista da detta convenzione. La conferenza delle parti ha altresì deciso di sopprimere la voce esistente all'allegato III per «Metamidofos (formulati liquidi solubili della sostanza con oltre 600 g di principio attivo/l)». Di conseguenza, queste modifiche devono essere rispecchiate negli elenchi di sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 3 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012.

(9)

In occasione della sua settima riunione, svoltasi dal 4 al 15 maggio 2015, la conferenza delle parti della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti («convenzione di Stoccolma»), approvata con decisione 2006/507/CE del Consiglio (6), ha deciso di includere le sostanze esaclorobutadiene e naftaleni policlorurati nell'allegato A della convenzione. Si tratta di sostanze elencate nella parte B dell'allegato I del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) e dovrebbero quindi essare aggiunte alla parte 1 dell'allegato V del regolamento (UE) n. 649/2012 al fine di attuare la convenzione di Stoccolma.

(10)

Tramite regolamento (UE) 2016/293 della Commissione (8), a seguito della decisione adottata alla sesta riunione della conferenza delle parti della convenzione di Stoccolma, svoltasi dal 28 aprile al 10 maggio 2013, di elencare tale sostanza nella parte 1 dell'allegato A di detta convenzione, la sostanza chimica esabromociclododecano (HBCDD) è stata aggiunta alla parte A dell'allegato I del regolamento (CE) n. 850/2004. Di conseguenza detta sostanza chimica deve essere inserita nella parte 1 dell'allegato V del regolamento (CE) n. 649/2012.

(11)

La convenzione di Stoccolma consente il riciclaggio di articoli che contengono o potrebbero contenere tetrabromodifeniletere e pentabromodifeniletere oppure esabromodifeniletere e eptabromodifeniletere, nonché l'utilizzo e lo smaltimento finale degli articoli fabbricati a partire da materiali riciclati che contengono tali sostanze, a condizione che vengano adottate misure per impedire l'esportazione di eventuali articoli contenenti livelli o concentrazioni di dette sostanze che superano quelli consentiti per la vendita, l'uso, l'importazione o la fabbricazione di tali articoli all'interno del territorio della rispettiva parte. Al fine di attuare tale obbligo nell'Unione, attraverso la loro aggiunta alla parte 1 dell'allegato V del regolamento (UE) n. 649/2012 dovrebbe essere vietata l'esportazione degli articoli contenenti una concentrazione delle sostanze menzionate pari o superiori allo 0,1 % in peso quando prodotti in toto o in parte da materiali riciclati o da materiali provenienti da rifiuti preparati per il riutilizzo.

(12)

Occorre pertanto modificare il regolamento (UE) n. 649/2012 di conseguenza.

(13)

È opportuno concedere un lasso di tempo sufficiente sia a tutte le parti in causa per adottare le misure necessarie a conformarsi al presente regolamento sia agli Stati membri per adottare le misure necessarie ad attuarlo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 649/2012 è così modificato:

1)

L'allegato I è modificato in conformità all'allegato I del presente regolamento.

2)

L'allegato V è modificato in conformità dell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o aprile 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 201 del 27.7.2012, pag. 60.

(2)  Decisione 2003/106/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2002, riguardante l'approvazione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (GU L 63 del 6.3.2003, pag. 27).

(3)  Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).

(5)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

(6)  Decisione 2006/507/CE del Consiglio, del 14 ottobre 2004, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (GU L 209 del 31.7.2006, pag. 1).

(7)  Regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7).

(8)  Regolamento (UE) 2016/293 della Commissione, del 1o marzo 2016, recante modifica del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto concerne l'allegato I (GU L 55 del 2.3.2016, pag. 4).


ALLEGATO I

L'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012 è modificato come segue:

1)

la parte 1 è così modificata:

a)

la voce «metamidofos» è sostituita dalla seguente:

Sostanza chimica

N. CAS

N. Einecs

Codice NC (***)

Sottocategoria (*)

Limitazioni d'impiego (**)

Paesi che non richiedono notifica

«Metamidofos (#)

10265-92-6

233-606-0

ex 2930 80 00

p(1)

b»;

 

b)

è soppressa la voce corrispondente a «metamidofos (formulati liquidi solubili della sostanza con oltre 600 g di ingrediente attivo/l)»;

c)

sono aggiunte le voci seguenti:

Sostanza chimica

N. CAS

N. Einecs

Codice NC (***)

Sottocategoria (*)

Limitazioni d'impiego (**)

Paesi che non richiedono notifica

«3-decen-2-one (+)

10519-33-2

234-059-0

ex 2914 19 90

p(1)

b

 

5-ter-butil-2,4,6-trinitro-m-xilene(+)

81-15-2

201-329-4

ex 2904 20 00

i(1) - i(2)

sr

 

Benzil-butil-ftalato (+)

85-68-7

201-622-7

ex 2917 34 00

i(1) - i(2)

sr

 

Carbendazina

10605-21-7

234-232-0

ex 2933 99 80

p(1)

b

 

Cibutrina (+)

28159-98-0

248-872-3

ex 2933 69 80

p(2)

b

 

Diisobutil ftalato (+)

84-69-5

201-553-2

ex 2917 34 00

i(1) - i(2)

sr

 

Pentaossido di diarsenico (+)

1303-28-2

215-116-9

ex 2811 29 90

i(1) - i(2)

sr

 

Tepralossidim (+)

149979-41-9

n.p.

ex 2932 99 00

p(1)

b

 

Triclosano (+)

3380-34-5

222-182-2

ex 2909 50 00

p(2)

b

 

Triflumuron

64628-44-0

264-980-3

ex 2924 21 00

p(2)

b

 

Fosfato di tris(2-cloroetile) (+)

115-96-8

204-118-5

ex 2919 90 00

i(1) - i(2)

sr»;

 

2)

la parte 2 è così modificata:

a)

la voce «metamidofos» è soppressa;

b)

sono aggiunte le voci seguenti:

Sostanza chimica

N. CAS

N. Einecs

Codice NC (***)

Categoria (*)

Limitazioni d'impiego (**)

«3-decen-2-one

10519-33-2

234-059-0

ex 2914 19 90

p

b

5-ter-butil-2,4,6-trinitro-m-xilene

81-15-2

201-329-4

ex 2904 20 00

i

sr

Benzil-butil-ftalato

85-68-7

201-622-7

ex 2917 34 00

i

sr

Cibutrina

28159-98-0

248-872-3

ex 2933 69 80

p

b

Diisobutil ftalato

84-69-5

201-553-2

ex 2917 34 00

i

sr

Pentaossido di diarsenico

1303-28-2

215-116-9

ex 2811 29 90

i

sr

Tepralossidim

149979-41-9

n.p.

ex 2932 99 00

p

b

Triclosano

3380-34-5

222-182-2

ex 2909 50 00

p

b

Fosfato di tris(2-cloroetile)

115-96-8

204-118-5

ex 2919 90 00

i

sr»;

3)

la parte 3 è così modificata:

a)

viene aggiunta la seguente voce:

Sostanza chimica

Numero/i CAS pertinente/i

Codice SA sostanza pura (**)

Codice SA miscele contenenti la sostanza (**)

Categoria

«Metamidofos

10265-92-6

ex ex 2930.80

ex ex 3808.59

Pesticida»;

b)

è soppressa la voce corrispondente a «metamidofos (formulati liquidi solubili della sostanza con oltre 600 g di ingrediente attivo/l)».


ALLEGATO II

Nella parte 1 dell'allegato V del regolamento (CE) n. 649/2012 sono aggiunte le seguenti voci:

Descrizione delle sostanze chimiche/articoli soggetti a divieto di esportazione

Altre eventuali informazioni, ove del caso (ad esempio: denominazione sostanza, N. CE, N. CAS ecc.)

 

«Esaclorobutadiene

N. CE 201-765-5

N. CAS 87-68-3

Codice NC 2903 29 00

 

Naftaleni policlorurati

N. CE 274-864-4

N. CAS 70776-03-3 e altri

Codice NC 3824 99 93

 

Esabromociclododecano

N. CE 247-148-4, 221-695-9

N. CAS 25637-99-4, 3194-55-6, 134237-50-6, 134237-51-7, 134237-52-8 e altri

Codice NC 2903 89 80

Articoli contenenti una concentrazione pari o superiori allo 0,1 % di tetra-, penta-, esa- o eptabromodifeniletere in peso quando prodotti in toto o in parte da materiali riciclati o da materiali provenienti da rifiuti preparati per il riutilizzo

Tetrabromodifeniletere

N. EC 254-787-2 e altri

N. CAS 40088-47-9 e altri

Codice NC 2909 30 38

Pentabromodifeniletere

N. EC 251-084-2 e altri

N. CAS 32534-81-9 e altri

Codice NC 2909 30 31

Esabromodifeniletere

N. EC 253-058-6 e altri

N. CAS 36483-60-0 e altri

Codice NC 2909 30 38

Eptabromodifeniletere

N. EC 273-031-2 e altri

N. CAS 68928-80-3 e altri

Codice NC 2909 30 38 ».


6.2.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 32/12


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/173 DELLA COMMISSIONE

del 29 novembre 2017

che modifica il regolamento (UE) 2015/936 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'aggiornamento dei codici della nomenclatura combinata di cui all'allegato I dello stesso regolamento

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/936 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 giugno 2015, che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime dell'Unione specifico in materia di importazioni (1), in particolare l'articolo 35,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2015/936 stabilisce il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime dell'Unione specifico in materia di importazioni. L'allegato I di tale regolamento definisce i prodotti tessili di cui all'articolo 1 elencandone i pertinenti codici della nomenclatura combinata.

(2)

La nomenclatura combinata è stata istituita dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (2). L'allegato I di tale regolamento è aggiornato ogni anno e pubblicato come un regolamento di esecuzione a sé stante al fine di allineare la nomenclatura combinata alle eventuali modifiche adottate dall'Organizzazione mondiale delle dogane per quanto riguarda la nomenclatura del sistema armonizzato o nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio per quanto riguarda le aliquote dei dazi convenzionali.

(3)

Il 6 ottobre 2016 la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1821 (3), che ha modificato la nomenclatura per alcuni prodotti contemplati dall'allegato I del regolamento (UE) 2015/936.

(4)

Al fine di allineare il regolamento (UE) 2015/936 al regolamento di esecuzione (UE) 2016/1821, è opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) 2015/936,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) 2015/936 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 160 del 25.6.2015, pag. 1.

(2)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1821 della Commissione, del 6 ottobre 2016, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 294 del 28.10.2016, pag. 1).


ALLEGATO

Nell'allegato I, la sezione A è sostituita dalla seguente:

«A.   PRODOTTI TESSILI DI CUI ALL'ARTICOLO 1

1.

Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata (NC), il testo della designazione delle merci è considerato di valore puramente indicativo; i prodotti che rientrano in ciascuna categoria sono infatti determinati, nell'ambito del presente allegato, dalla portata del codice NC. Laddove un codice NC sia preceduto dal simbolo “ex”, i prodotti compresi nelle categorie interessate sono definiti dal codice NC e dalla corrispondente designazione.

2.

Gli indumenti che non siano riconoscibili come indumenti per uomo o per ragazzo o come indumenti per donna o per ragazza sono classificati come indumenti per donna o per ragazza.

3.

L'espressione “indumenti per bambini piccoli (bebè)” comprende gli indumenti fino alla taglia commerciale 86 compresa.

Categoria

Designazione delle merci

Codice NC 2017

Tabella delle equivalenze

pezzi/kg

g/pezzo

GRUPPO I A

1

Filati di cotone non condizionati per la vendita al minuto

 

 

5204 11 00 , 5204 19 00 , 5205 11 00 , 5205 12 00 , 5205 13 00 , 5205 14 00 , 5205 15 10 , 5205 15 90 , 5205 21 00 , 5205 22 00 , 5205 23 00 , 5205 24 00 , 5205 26 00 , 5205 27 00 , 5205 28 00 , 5205 31 00 , 5205 32 00 , 5205 33 00 , 5205 34 00 , 5205 35 00 , 5205 41 00 , 5205 42 00 , 5205 43 00 , 5205 44 00 , 5205 46 00 , 5205 47 00 , 5205 48 00 , 5206 11 00 , 5206 12 00 , 5206 13 00 , 5206 14 00 , 5206 15 00 , 5206 21 00 , 5206 22 00 , 5206 23 00 , 5206 24 00 , 5206 25 00 , 5206 31 00 , 5206 32 00 , 5206 33 00 , 5206 34 00 , 5206 35 00 , 5206 41 00 , 5206 42 00 , 5206 43 00 , 5206 44 00 , 5206 45 00 , ex 5604 90 90

 

 

2

Tessuti di cotone, diversi da quelli a punto di garza, ricci del tipo spugna, nastri, galloni e simili, velluti e felpe, tessuti di ciniglia, tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate

 

 

5208 11 10 , 5208 11 90 , 5208 12 16 , 5208 12 19 , 5208 12 96 , 5208 12 99 , 5208 13 00 , 5208 19 00 , 5208 21 10 , 5208 21 90 , 5208 22 16 , 5208 22 19 , 5208 22 96 , 5208 22 99 , 5208 23 00 , 5208 29 00 , 5208 31 00 , 5208 32 16 , 5208 32 19 , 5208 32 96 , 5208 32 99 , 5208 33 00 , 5208 39 00 , 5208 41 00 , 5208 42 00 , 5208 43 00 , 5208 49 00 , 5208 51 00 , 5208 52 00 , 5208 59 10 , 5208 59 90 , 5209 11 00 , 5209 12 00 , 5209 19 00 , 5209 21 00 , 5209 22 00 , 5209 29 00 , 5209 31 00 , 5209 32 00 , 5209 39 00 , 5209 41 00 , 5209 42 00 , 5209 43 00 , 5209 49 00 , 5209 51 00 , 5209 52 00 , 5209 59 00 , 5210 11 00 , 5210 19 00 , 5210 21 00 , 5210 29 00 , 5210 31 00 , 5210 32 00 , 5210 39 00 , 5210 41 00 , 5210 49 00 , 5210 51 00 , 5210 59 00 , 5211 11 00 , 5211 12 00 , 5211 19 00 , 5211 20 00 , 5211 31 00 , 5211 32 00 , 5211 39 00 , 5211 41 00 , 5211 42 00 , 5211 43 00 , 5211 49 10 , 5211 49 90 , 5211 51 00 , 5211 52 00 , 5211 59 00 , 5212 11 10 , 5212 11 90 , 5212 12 10 , 5212 12 90 , 5212 13 10 , 5212 13 90 , 5212 14 10 , 5212 14 90 , 5212 15 10 , 5212 15 90 , 5212 21 10 , 5212 21 90 , 5212 22 10 , 5212 22 90 , 5212 23 10 , 5212 23 90 , 5212 24 10 , 5212 24 90 , 5212 25 10 , 5212 25 90 , ex 5811 00 00 , ex 6308 00 00

 

 

2 a)

Di cui: non greggi né imbianchiti

 

 

5208 31 00 , 5208 32 16 , 5208 32 19 , 5208 32 96 , 5208 32 99 , 5208 33 00 , 5208 39 00 , 5208 41 00 , 5208 42 00 , 5208 43 00 , 5208 49 00 , 5208 51 00 , 5208 52 00 , 5208 59 10 , 5208 59 90 , 5209 31 00 , 5209 32 00 , 5209 39 00 , 5209 41 00 , 5209 42 00 , 5209 43 00 , 5209 49 00 , 5209 51 00 , 5209 52 00 , 5209 59 00 , 5210 31 00 , 5210 32 00 , 5210 39 00 , 5210 41 00 , 5210 49 00 , 5210 51 00 , 5210 59 00 , 5211 31 00 , 5211 32 00 , 5211 39 00 , 5211 41 00 , 5211 42 00 , 5211 43 00 , 5211 49 10 , 5211 49 90 , 5211 51 00 , 5211 52 00 , 5211 59 00 , 5212 13 10 , 5212 13 90 , 5212 14 10 , 5212 14 90 , 5212 15 10 , 5212 15 90 , 5212 23 10 , 5212 23 90 , 5212 24 10 , 5212 24 90 , 5212 25 10 , 5212 25 90 , ex 5811 00 00 , ex 6308 00 00

 

 

3

Tessuti di fibre sintetiche (discontinue o cascami) diversi da nastri, galloni e simili, velluti e felpe (compresi i tessuti ricci del tipo spugna) e tessuti di ciniglia

 

 

5512 11 00 , 5512 19 10 , 5512 19 90 , 5512 21 00 , 5512 29 10 , 5512 29 90 , 5512 91 00 , 5512 99 10 , 5512 99 90 , 5513 11 20 , 5513 11 90 , 5513 12 00 , 5513 13 00 , 5513 19 00 , 5513 21 00 , 5513 23 10 , 5513 23 90 , 5513 29 00 , 5513 31 00 , 5513 39 00 , 5513 41 00 , 5513 49 00 , 5514 11 00 , 5514 12 00 , 5514 19 10 , 5514 19 90 , 5514 21 00 , 5514 22 00 , 5514 23 00 , 5514 29 00 , 5514 30 10 , 5514 30 30 , 5514 30 50 , 5514 30 90 , 5514 41 00 , 5514 42 00 , 5514 43 00 , 5514 49 00 , 5515 11 10 , 5515 11 30 , 5515 11 90 , 5515 12 10 , 5515 12 30 , 5515 12 90 , 5515 13 11 , 5515 13 19 , 5515 13 91 , 5515 13 99 , 5515 19 10 , 5515 19 30 , 5515 19 90 , 5515 21 10 , 5515 21 30 , 5515 21 90 , 5515 22 11 , 5515 22 19 , 5515 22 91 , 5515 22 99 , 5515 29 00 , 5515 91 10 , 5515 91 30 , 5515 91 90 , 5515 99 20 , 5515 99 40 , 5515 99 80 , ex 5803 00 90 , ex 5905 00 70 , ex 6308 00 00

 

 

3 a)

Di cui: non greggi né imbianchiti

 

 

5512 19 10 , 5512 19 90 , 5512 29 10 , 5512 29 90 , 5512 99 10 , 5512 99 90 , 5513 21 00 , 5513 23 10 , 5513 23 90 , 5513 29 00 , 5513 31 00 , 5513 39 00 , 5513 41 00 , 5513 49 00 , 5514 21 00 , 5514 22 00 , 5514 23 00 , 5514 29 00 , 5514 30 10 , 5514 30 30 , 5514 30 50 , 5514 30 90 , 5514 41 00 , 5514 42 00 , 5514 43 00 , 5514 49 00 , 5515 11 30 , 5515 11 90 , 5515 12 30 , 5515 12 90 , 5515 13 19 , 5515 13 99 , 5515 19 30 , 5515 19 90 , 5515 21 30 , 5515 21 90 , 5515 22 19 , 5515 22 99 , ex 5515 29 00 , 5515 91 30 , 5515 91 90 , 5515 99 40 , 5515 99 80 , ex 5803 00 90 , ex 5905 00 70 , ex 6308 00 00

 

 

GRUPPO I B

4

Camicie, camicette, T-shirt, magliette a collo alto (escluse quelle di lana o di peli fini), camiciole e articoli affini, a maglia

6,48

154

6105 10 00 , 6105 20 10 , 6105 20 90 , 6105 90 10 , 6105 90 90 , 6109 10 00 , 6109 90 20 , 6109 90 90 , 6110 20 10 , 6110 30 10

5

Maglioni (golf), pullover (con e senza maniche), gilè, twin-set, cardigan, vestagliette (escluse le giacche), giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, a maglia

4,53

221

ex 6101 90 80 , 6101 20 90 , 6101 30 90 , 6102 10 90 , 6102 20 90 , 6102 30 90 , 6110 11 10 , 6110 11 30 , 6110 11 90 , 6110 12 10 , 6110 12 90 , 6110 19 10 , 6110 19 90 , 6110 20 91 , 6110 20 99 , 6110 30 91 , 6110 30 99

6

Pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso, “short” (diverso da quello da bagno) e pantaloni, tessuti, per uomo o ragazzo; pantaloni di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali, per donna o ragazza; parti inferiori di tute sportive con fodera, diverse da quelle delle categorie 16 o 29, di cotone o fibre sintetiche o artificiali

1,76

568

6203 41 10 , 6203 41 90 , 6203 42 31 , 6203 42 33 , 6203 42 35 , 6203 42 90 , 6203 43 19 , 6203 43 90 , 6203 49 19 , 6203 49 50 , 6204 61 10 , 6204 62 31 , 6204 62 33 , 6204 62 39 , 6204 63 18 , 6204 69 18 , 6211 32 42 , 6211 33 42 , 6211 42 42 , 6211 43 42

7

Camicette, bluse e bluse-camicette, sia a maglia che non, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali, per donna o ragazza

5,55

180

6106 10 00 , 6106 20 00 , 6106 90 10 , 6206 20 00 , 6206 30 00 , 6206 40 00

8

Camicie e camicette, diverse da quelle a maglia, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali, per uomo o ragazzo

4,60

217

ex 6205 90 80 , 6205 20 00 , 6205 30 00

GRUPPO II A

9

Tessuti ricci del tipo spugna, di cotone; biancheria da toeletta o da cucina, diversa da quella a maglia, di tessuti ricci del tipo spugna, di cotone

 

 

5802 11 00 , 5802 19 00 , ex 6302 60 00

 

 

20

Biancheria da letto diversa da quella a maglia

 

 

6302 21 00 , 6302 22 90 , 6302 29 90 , 6302 31 00 , 6302 32 90 , 6302 39 90

 

 

22

Filati di fibre sintetiche in fiocco o cascami, non condizionati per la vendita al minuto

 

 

5508 10 10 , 5509 11 00 , 5509 12 00 , 5509 21 00 , 5509 22 00 , 5509 31 00 , 5509 32 00 , 5509 41 00 , 5509 42 00 , 5509 51 00 , 5509 52 00 , 5509 53 00 , 5509 59 00 , 5509 61 00 , 5509 62 00 , 5509 69 00 , 5509 91 00 , 5509 92 00 , 5509 99 00

 

 

22 a)

Di cui: acrilico

 

 

ex 5508 10 10 , 5509 31 00 , 5509 32 00 , 5509 61 00 , 5509 62 00 , 5509 69 00

 

 

23

Filati di fibre artificiali in fiocco o cascami, non condizionati per la vendita al minuto

 

 

5508 20 10 , 5510 11 00 , 5510 12 00 , 5510 20 00 , 5510 30 00 , 5510 90 00

 

 

32

Velluti e felpe tessuti e tessuti di ciniglia (diversi dai tessuti ricci del tipo spugna di cotone e da nastri, galloni e simili) e superfici tessili “tufted” di lana o cotone o fibre sintetiche e artificiali

 

 

5801 10 00 , 5801 21 00 , 5801 22 00 , 5801 23 00 , 5801 26 00 , 5801 27 00 , 5801 31 00 , 5801 32 00 , 5801 33 00 , 5801 36 00 , 5801 37 00 , 5802 20 00 , 5802 30 00

 

 

32 a)

Di cui: velluti e felpe a trama, a coste, di cotone

 

 

5801 22 00

 

 

39

Biancheria da tavola, da toeletta o da cucina, non a maglia, diversa da quella di tessuti ricci del tipo spugna di cotone

 

 

6302 51 00 , 6302 53 90 , ex 6302 59 90 , 6302 91 00 , 6302 93 90 , ex 6302 99 90

 

 

GRUPPO II B

12

Calzemaglie (collant), calze, sottocalze, calzettoni, calzini e simili, a maglia, diversi da quelli per bambini, comprese le calze per varici, esclusi i prodotti della categoria 70

24,3 paia

41

ex 6115 10 10 , 6115 10 90 , 6115 22 00 , 6115 29 00 , 6115 30 11 , 6115 30 90 , 6115 94 00 , 6115 95 00 , 6115 96 10 , 6115 96 99 , 6115 99 00

13

Slip, mutande, per uomo o ragazzo, nonché per donna o ragazza, a maglia, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali

17

59

6107 11 00 , 6107 12 00 , 6107 19 00 , 6108 21 00 , 6108 22 00 , 6108 29 00 , ex 6212 10 10 , ex 9619 00 50

14

Cappotti, impermeabili, e altri giacconi, mantelli, per uomo o ragazzo, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli eskimo della categoria 21)

0,72

1389

6201 11 00 , ex 6201 12 10 , ex 6201 12 90 , ex 6201 13 10 , ex 6201 13 90 , 6210 20 00

15

Cappotti, impermeabili, e altri giacconi, mantelli per donna o ragazza; giacche di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli eskimo della categoria 21)

0,84

1190

6202 11 00 , ex 6202 12 10 , ex 6202 12 90 , ex 6202 13 10 , ex 6202 13 90 , 6204 31 00 , 6204 32 90 , 6204 33 90 , 6204 39 19 , 6210 30 00

16

Vestiti o insiemi, completi per uomo o ragazzo, diversi da quelli a maglia, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali, escluse le tute da sci; tute sportive con fodera, di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa, per uomo o ragazzo, di cotone o fibre sintetiche o artificiali

0,80

1250

6203 11 00 , 6203 12 00 , 6203 19 10 , 6203 19 30 , 6203 22 80 , 6203 23 80 , 6203 29 18 , 6203 29 30 , 6211 32 31 , 6211 33 31

17

Giacche per uomo o ragazzo, diverse da quelle a maglia, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali

1,43

700

6203 31 00 , 6203 32 90 , 6203 33 90 , 6203 39 19

18

Camiciole, slip, mutande, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o ragazzo, diversi da quelli a maglia

 

 

6207 11 00 , 6207 19 00 , 6207 21 00 , 6207 22 00 , 6207 29 00 , 6207 91 00 , 6207 99 10 , 6207 99 90

 

 

Camiciole e camicie da giorno, sottovesti o sottabiti, sottogonne, slip e mutandine, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o ragazza, diversi da quelli a maglia

 

 

6208 11 00 , 6208 19 00 , 6208 21 00 , 6208 22 00 , 6208 29 00 , 6208 91 00 , 6208 92 00 , 6208 99 00 , ex 6212 10 10 , ex 9619 00 50

 

 

19

Fazzoletti da naso e da taschino, non a maglia

59

17

6213 20 00 , ex 6213 90 00

21

Eskimo; giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, non a maglia, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali; parti superiori di tute sportive con fodera, diverse da quelle delle categorie 16 o 29, di cotone o fibre sintetiche o artificiali

2,3

435

ex 6201 12 10 , ex 6201 12 90 , ex 6201 13 10 , ex 6201 13 90 , 6201 91 00 , 6201 92 00 , 6201 93 00 , ex 6202 12 10 , ex 6202 12 90 , ex 6202 13 10 , ex 6202 13 90 , 6202 91 00 , 6202 92 00 , 6202 93 00 , 6211 32 41 , 6211 33 41 , 6211 42 41 , 6211 43 41

24

Camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o ragazzo, a maglia

3,9

257

6107 21 00 , 6107 22 00 , 6107 29 00 , 6107 91 00 , ex 6107 99 00

Camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o ragazza, a maglia

6108 31 00 , 6108 32 00 , 6108 39 00 , 6108 91 00 , 6108 92 00 , ex 6108 99 00

26

Abiti interi per donna o ragazza, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali

3,1

323

6104 41 00 , 6104 42 00 , 6104 43 00 , 6104 44 00 , 6204 41 00 , 6204 42 00 , 6204 43 00 , 6204 44 00

27

Gonne per donna o ragazza incluse le gonne-pantaloni

2,6

385

6104 51 00 , 6104 52 00 , 6104 53 00 , 6104 59 00 , 6204 51 00 , 6204 52 00 , 6204 53 00 , 6204 59 10

28

Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio e “short” (diversi da quelli da bagno), a maglia, di lana o cotone o di fibre sintetiche o artificiali

1,61

620

6103 41 00 , 6103 42 00 , 6103 43 00 , ex 6103 49 00 , 6104 61 00 , 6104 62 00 , 6104 63 00 , ex 6104 69 00

29

Abiti a giacca (tailleurs) e completi, non a maglia, per donna o ragazza, di lana o cotone o di fibre sintetiche o artificiali, escluse le tute da sci; tute sportive con fodera, di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa, per donna o ragazza, di cotone o fibre sintetiche o artificiali

1,37

730

6204 11 00 , 6204 12 00 , 6204 13 00 , 6204 19 10 , 6204 21 00 , 6204 22 80 , 6204 23 80 , 6204 29 18 , 6211 42 31 , 6211 43 31

31

Reggiseni e bustini, di tessuto, a maglia

18,2

55

ex 6212 10 10 , 6212 10 90

68

Indumenti e accessori di abbigliamento per bambini piccoli (bebè), esclusi i guanti per bambini piccoli delle categorie 10 e 87, nonché le calze, i calzettoni e i calzini per bambini piccoli, diversi da quelli a maglia, della categoria 88

 

 

6111 90 19 , 6111 20 90 , 6111 30 90 , ex 6111 90 90 , ex 6209 90 10 , ex 6209 20 00 , ex 6209 30 00 , ex 6209 90 90 , ex 9619 00 50

 

 

73

Tute sportive a maglia, di lana o cotone o di fibre sintetiche o artificiali

1,67

600

6112 11 00 , 6112 12 00 , 6112 19 00

76

Indumenti da lavoro, per uomo o ragazzo, non a maglia

 

 

6203 22 10 , 6203 23 10 , 6203 29 11 , 6203 32 10 , 6203 33 10 , 6203 39 11 , 6203 42 11 , 6203 42 51 , 6203 43 11 , 6203 43 31 , 6203 49 11 , 6203 49 31 , 6211 32 10 , 6211 33 10

 

 

Grembiuli, camiciotti e altri indumenti da lavoro per donna o ragazza, non a maglia

 

 

6204 22 10 , 6204 23 10 , 6204 29 11 , 6204 32 10 , 6204 33 10 , 6204 39 11 , 6204 62 11 , 6204 62 51 , 6204 63 11 , 6204 63 31 , 6204 69 11 , 6204 69 31 , 6211 42 10 , 6211 43 10

 

 

77

Tute da sci, non a maglia

 

 

ex 6211 20 00

 

 

78

Indumenti diversi da quelli a maglia, esclusi gli indumenti delle categorie 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 e 77

 

 

6203 41 30 , 6203 42 59 , 6203 43 39 , 6203 49 39 , 6204 61 85 , 6204 62 59 , 6204 62 90 , 6204 63 39 , 6204 63 90 , 6204 69 39 , 6204 69 50 , 6210 40 00 , 6210 50 00 , 6211 32 90 , 6211 33 90 , ex 6211 39 00 , 6211 42 90 , 6211 43 90 , ex 6211 49 00 , ex 9619 00 50

 

 

83

Cappotti, giacche e altri indumenti, comprese le tute da sci, a maglia, esclusi gli indumenti delle categorie 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74, 75

 

 

ex 6101 90 20 , 6101 20 10 , 6101 30 10 , 6102 10 10 , 6102 20 10 , 6102 30 10 , 6103 31 00 , 6103 32 00 , 6103 33 00 , ex 6103 39 00 , 6104 31 00 , 6104 32 00 , 6104 33 00 , ex 6104 39 00 , 6112 20 00 , 6113 00 90 , 6114 20 00 , 6114 30 00 , ex 6114 90 00 , ex 9619 00 50

 

 

GRUPPO III A

33

Tessuti di filati di filamenti sintetici ottenuti con lamelle e forme simili di polietilene o di polipropilene di larghezza inferiore a 3 m

 

 

5407 20 11

 

 

Sacchi e sacchetti da imballaggio, non a maglia, ottenuti con lamelle e forme simili

 

 

6305 32 19 , 6305 33 90

 

 

34

Tessuti di filati di filamenti sintetici ottenuti con lamelle e forme simili di polietilene o di polipropilene di larghezza uguale o superiore a 3 m

 

 

5407 20 19

 

 

35

Tessuti di filamenti sintetici, diversi da quelli per pneumatici della categoria 114

 

 

5407 10 00 , 5407 20 90 , 5407 30 00 , 5407 41 00 , 5407 42 00 , 5407 43 00 , 5407 44 00 , 5407 51 00 , 5407 52 00 , 5407 53 00 , 5407 54 00 , 5407 61 10 , 5407 61 30 , 5407 61 50 , 5407 61 90 , 5407 69 10 , 5407 69 90 , 5407 71 00 , 5407 72 00 , 5407 73 00 , 5407 74 00 , 5407 81 00 , 5407 82 00 , 5407 83 00 , 5407 84 00 , 5407 91 00 , 5407 92 00 , 5407 93 00 , 5407 94 00 , ex 5811 00 00 , ex 5905 00 70

 

 

35 a)

Di cui: non greggi né imbianchiti

 

 

ex 5407 10 00 , ex 5407 20 90 , ex 5407 30 00 , 5407 42 00 , 5407 43 00 , 5407 44 00 , 5407 52 00 , 5407 53 00 , 5407 54 00 , 5407 61 30 , 5407 61 50 , 5407 61 90 , 5407 69 90 , 5407 72 00 , 5407 73 00 , 5407 74 00 , 5407 82 00 , 5407 83 00 , 5407 84 00 , 5407 92 00 , 5407 93 00 , 5407 94 00 , ex 5811 00 00 , ex 5905 00 70

 

 

36

Tessuti di filamenti artificiali, diversi da quelli per pneumatici della categoria 114

 

 

5408 10 00 , 5408 21 00 , 5408 22 10 , 5408 22 90 , 5408 23 00 , 5408 24 00 , 5408 31 00 , 5408 32 00 , 5408 33 00 , 5408 34 00 , ex 5811 00 00 , ex 5905 00 70

 

 

36 a)

Di cui: non greggi né imbianchiti

 

 

ex 5408 10 00 , 5408 22 10 , 5408 22 90 , 5408 23 00 , 5408 24 00 , 5408 32 00 , 5408 33 00 , 5408 34 00 , ex 5811 00 00 , ex 5905 00 70

 

 

37

Tessuti di fibre artificiali in fiocco

 

 

5516 11 00 , 5516 12 00 , 5516 13 00 , 5516 14 00 , 5516 21 00 , 5516 22 00 , 5516 23 10 , 5516 23 90 , 5516 24 00 , 5516 31 00 , 5516 32 00 , 5516 33 00 , 5516 34 00 , 5516 41 00 , 5516 42 00 , 5516 43 00 , 5516 44 00 , 5516 91 00 , 5516 92 00 , 5516 93 00 , 5516 94 00 , ex 5803 00 90 , ex 5905 00 70

 

 

37 a)

Di cui: non greggi né imbianchiti

 

 

5516 12 00 , 5516 13 00 , 5516 14 00 , 5516 22 00 , 5516 23 10 , 5516 23 90 , 5516 24 00 , 5516 32 00 , 5516 33 00 , 5516 34 00 , 5516 42 00 , 5516 43 00 , 5516 44 00 , 5516 92 00 , 5516 93 00 , 5516 94 00 , ex 5803 00 90 , ex 5905 00 70

 

 

38 A

Tessuto sintetico a maglia per tende e tendine

 

 

ex 6005 36 00 , ex 6005 37 00 , ex 6005 38 00 , ex 6005 39 00 , ex 6006 31 00 , ex 6006 32 00 , ex 6006 33 00 , ex 6006 34 00

 

 

38 B

Tendine, non a maglia

 

 

ex 6303 91 00 , ex 6303 92 90 , ex 6303 99 90

 

 

40

Tende in tessuto (inclusi tendine, tende e tendaggi per interni; mantovane e tendaggi per letto e altri manufatti per arredamento), non a maglia, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali

 

 

ex 6303 91 00 , ex 6303 92 90 , ex 6303 99 90 , 6304 19 10 , ex 6304 19 90 , 6304 92 00 , ex 6304 93 00 , ex 6304 99 00

 

 

41

Filati di filamenti sintetici (continui), non condizionati per la vendita al minuto, diversi dai filati semplici non testurizzati non torti o con torsione inferiore o uguale a 50 giri per metro

 

 

5401 10 12 , 5401 10 14 , 5401 10 16 , 5401 10 18 , 5402 11 00 , 5402 19 00 , 5402 20 00 , 5402 31 00 , 5402 32 00 , 5402 33 00 , 5402 34 00 , 5402 39 00 , 5402 44 00 , 5402 48 00 , 5402 49 00 , 5402 51 00 , 5402 52 00 , 5402 53 00 , 5402 59 00 , 5402 61 00 , 5402 62 00 , 5402 63 00 , 5402 69 00 , ex 5604 90 10 , ex 5604 90 90

 

 

42

Filati di fibre sintetiche o artificiali continue in fiocco, non condizionati per la vendita al minuto

 

 

5401 20 10

 

 

Filati di fibre artificiali; filati di filamenti artificiali, non condizionati per la vendita al minuto, diversi dai filati semplici di rayon viscosa non torti o con torsione inferiore o uguale a 250 giri per metro e dai filati semplici non testurizzati di acetato di cellulosa

 

 

5403 10 00 , 5403 32 00 , ex 5403 33 00 , 5403 39 00 , 5403 41 00 , 5403 42 00 , 5403 49 00 , ex 5604 90 10

 

 

43

Filati di filamenti sintetici o artificiali, filati di fibre artificiali in fiocco e di cotone, condizionati per la vendita al minuto

 

 

5204 20 00 , 5207 10 00 , 5207 90 00 , 5401 10 90 , 5401 20 90 , 5406 00 00 , 5508 20 90 , 5511 30 00

 

 

46

Lana cardata o pettinata di pecora o agnello o di altri animali a peli fini

 

 

5105 10 00 , 5105 21 00 , 5105 29 00 , 5105 31 00 , 5105 39 00

 

 

47

Filati di lana di pecora o agnello cardata (filati di lana) o di lana cardata di altri animali a peli fini, non condizionati per la vendita al minuto

 

 

5106 10 10 , 5106 10 90 , 5106 20 10 , 5106 20 91 , 5106 20 99 , 5108 10 10 , 5108 10 90

 

 

48

Filati di lana di pecora o agnello pettinata (filati pettinati) o di lana pettinata di altri animali a peli fini, non condizionati per la vendita al minuto

 

 

5107 10 10 , 5107 10 90 , 5107 20 10 , 5107 20 30 , 5107 20 51 , 5107 20 59 , 5107 20 91 , 5107 20 99 , 5108 20 10 , 5108 20 90

 

 

49

Filati di lana di pecora o agnello o di lana pettinata di altri animali a peli fini, condizionati per la vendita al minuto

 

 

5109 10 10 , 5109 10 90 , 5109 90 00

 

 

50

Tessuti di lana di pecora o agnello o di altri animali a peli fini

 

 

5111 11 00 , 5111 19 00 , 5111 20 00 , 5111 30 10 , 5111 30 80 , 5111 90 10 , 5111 90 91 , 5111 90 98 , 5112 11 00 , 5112 19 00 , 5112 20 00 , 5112 30 10 , 5112 30 80 , 5112 90 10 , 5112 90 91 , 5112 90 98

 

 

51

Cotone, cardato o pettinato

 

 

5203 00 00

 

 

53

Tessuti di cotone a punto di garza

 

 

5803 00 10

 

 

54

Fibre artificiali in fiocco, compresi i cascami, le fibre cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura

 

 

5507 00 00

 

 

55

Fibre sintetiche in fiocco, compresi i cascami, le fibre cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura

 

 

5506 10 00 , 5506 20 00 , 5506 40 00 , 5506 90 00

 

 

56

Filati di fibre sintetiche in fiocco (compresi i cascami), condizionati per la vendita al minuto

 

 

5508 10 90 , 5511 10 00 , 5511 20 00

 

 

58

Tappeti a punti annodati o arrotolati, anche confezionati

 

 

5701 10 10 , 5701 10 90 , 5701 90 10 , 5701 90 90

 

 

59

Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili, diversi dai tappeti della categoria 58

 

 

5702 10 00 , 5702 31 10 , 5702 31 80 , 5702 32 00 , ex 5702 39 00 , 5702 41 10 , 5702 41 90 , 5702 42 00 , ex 5702 49 00 , 5702 50 10 , 5702 50 31 , 5702 50 39 , ex 5702 50 90 , 5702 91 00 , 5702 92 10 , 5702 92 90 , ex 5702 99 00 , 5703 10 00 , 5703 20 12 , 5703 20 18 , 5703 20 92 , 5703 20 98 , 5703 30 12 , 5703 30 18 , 5703 30 82 , 5703 30 88 , 5703 90 20 , 5703 90 80 , 5704 10 00 , 5704 20 00 , 5704 90 00 , 5705 00 30 , ex 5705 00 80

 

 

60

Arazzi tessuti a mano del tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili e arazzi fatti all'ago (ad esempio: a piccolo punto e a punto croce) anche confezionati

 

 

5805 00 00

 

 

61

Nastri, galloni e simili e nastri senza trama (bolducs) di fili o di fibre parallelizzati e incollati, diversi dalle etichette e simili della categoria 62

Tessuti elastici (diversi da quelli a maglia), costituiti da materie tessili miste a fili di gomma

 

 

ex 5806 10 00 , 5806 20 00 , 5806 31 00 , 5806 32 10 , 5806 32 90 , 5806 39 00 , 5806 40 00

 

 

62

Filati di ciniglia; filati spiralati (vergolinati), diversi dai filati metallici e metallizzati e dai filati di crine rivestiti (spiralati)

 

 

5606 00 91 , 5606 00 99

 

 

Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate; pizzi a mano e a macchina, in pezza, in strisce o in motivi

 

 

5804 10 10 , 5804 10 90 , 5804 21 00 , 5804 29 00 , 5804 30 00

 

 

Etichette, scudetti e manufatti simili di materie tessili, non ricamati, in pezza, in nastri o tagliati, tessuti

 

 

5807 10 10 , 5807 10 90

 

 

Trecce in pezza e manufatti di passamaneria e simili manufatti ornamentali in pezza; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompon) e simili

 

 

5808 10 00 , 5808 90 00

 

 

Ricami in pezza, in strisce o in motivi

 

 

5810 10 10 , 5810 10 90 , 5810 91 10 , 5810 91 90 , 5810 92 10 , 5810 92 90 , 5810 99 10 , 5810 99 90

 

 

63

Stoffe a maglia di fibre sintetiche contenenti, in peso, il 5 % o più di filati di elastomeri e stoffe a maglia contenenti, in peso, il 5 % o più di fili di gomma

 

 

5906 91 00 , ex 6002 40 00 , 6002 90 00 , ex 6004 10 00 , 6004 90 00

 

 

Pizzi Raschel e stoffe dette a peli lunghi di fibre sintetiche

 

 

ex 6001 10 00 , 6003 30 10 , ex 6005 36 00 , ex 6005 37 00 , ex 6005 38 00 , ex 6005 39 00

 

 

65

Stoffe a maglia, diverse da quelle delle categorie 38 A e 63, di lana o cotone o di fibre sintetiche o artificiali

 

 

5606 00 10 , ex 6001 10 00 , 6001 21 00 , 6001 22 00 , ex 6001 29 00 , 6001 91 00 , 6001 92 00 , ex 6001 99 00 , ex 6002 40 00 , 6003 10 00 , 6003 20 00 , 6003 30 90 , 6003 40 00 , ex 6004 10 00 , 6005 90 10 , 6005 21 00 , 6005 22 00 , 6005 23 00 , 6005 24 00 , 6005 35 00 , ex 6005 36 00 , ex 6005 37 00 , ex 6005 38 00 , ex 6005 39 00 , 6005 41 00 , 6005 42 00 , 6005 43 00 , 6005 44 00 , 6006 10 00 , 6006 21 00 , 6006 22 00 , 6006 23 00 , 6006 24 00 , ex 6006 31 00 , ex 6006 32 00 , ex 6006 33 00 , ex 6006 34 00 , 6006 41 00 , 6006 42 00 , 6006 43 00 , 6006 44 00

 

 

66

Coperte, non a maglia, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali

 

 

6301 10 00 , 6301 20 90 , 6301 30 90 , ex 6301 40 90 , ex 6301 90 90

 

 

GRUPPO III B

10

Guanti a maglia

17 paia

59

6111 90 11 , 6111 20 10 , 6111 30 10 , ex 6111 90 90 , 6116 10 20 , 6116 10 80 , 6116 91 00 , 6116 92 00 , 6116 93 00 , 6116 99 00

67

Accessori di abbigliamento, a maglia, diversi da quelli per bambini piccoli; biancheria di qualsiasi tipo, a maglia; tende e tendine, tende e tendaggi per interni; mantovane e tendaggi per letto e altri manufatti per arredamento, a maglia; coperte a maglia, altri articoli a maglia comprese parti di indumenti o di accessori di abbigliamento

 

 

5807 90 90 , 6113 00 10 , 6117 10 00 , 6117 80 10 , 6117 80 80 , 6117 90 00 , 6301 20 10 , 6301 30 10 , 6301 40 10 , 6301 90 10 , 6302 10 00 , 6302 40 00 , ex 6302 60 00 , 6303 12 00 , 6303 19 00 , 6304 11 00 , 6304 20 00 , 6304 91 00 , ex 6305 20 00 , 6305 32 11 , ex 6305 32 90 , 6305 33 10 , ex 6305 39 00 , ex 6305 90 00 , 6307 10 10 , 6307 90 10 , ex 9619 00 40 , ex 9619 00 50

 

 

67 a)

Di cui: sacchi e sacchetti da imballaggio, ottenuti da lamelle di polietilene o di polipropilene

 

 

6305 32 11 , 6305 33 10

 

 

69

Sottovesti o sottabiti e sottogonne per donna o ragazza, a maglia

7,8

128

6108 11 00 , 6108 19 00

70

Calzemaglie (collant) e calze di fibre sintetiche, con titolo, in filati semplici, inferiore a 67 decitex (6,7 tex)

30,4 paia

33

ex 6115 10 10 , 6115 21 00 , 6115 30 19

Calze da donna di fibre sintetiche

ex 6115 10 10 , 6115 96 91

72

Costumi, mutandine e slip da bagno, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali

9,7

103

6112 31 10 , 6112 31 90 , 6112 39 10 , 6112 39 90 , 6112 41 10 , 6112 41 90 , 6112 49 10 , 6112 49 90 , 6211 11 00 , 6211 12 00

74

Abiti a giacca (tailleurs) e completi, a maglia, per donna o ragazza, di lana o cotone o di fibre sintetiche o artificiali, escluse le tute da sci

1,54

650

6104 13 00 , 6104 19 20 , ex 6104 19 90 , 6104 22 00 , 6104 23 00 , 6104 29 10 , ex 6104 29 90

75

Vestiti o insiemi, completi per uomo o ragazzo, a maglia, di lana o cotone o di fibre sintetiche o artificiali, escluse le tute da sci

0,80

1 250

6103 10 10 , 6103 10 90 , 6103 22 00 , 6103 23 00 , 6103 29 00

84

Scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e simili, non a maglia, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali

 

 

6214 20 00 , 6214 30 00 , 6214 40 00 , ex 6214 90 00

 

 

85

Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte, non a maglia, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali

17,9

56

6215 20 00 , 6215 90 00

86

Busti, reggicalze, bretelle, giarrettiere e manufatti simili e loro parti, anche a maglia

8,8

114

6212 20 00 , 6212 30 00 , 6212 90 00

87

Guanti, non a maglia

 

 

ex 6209 90 10 , ex 6209 20 00 , ex 6209 30 00 , ex 6209 90 90 , 6216 00 00

 

 

88

Calze, calzettoni e calzini, non a maglia; altri accessori di abbigliamento, parti di indumenti o di accessori di abbigliamento, diversi da quelli per bambini piccoli, non a maglia

 

 

ex 6209 90 10 , ex 6209 20 00 , ex 6209 30 00 , ex 6209 90 90 , 6217 10 00 , 6217 90 00

 

 

90

Spago, corde e funi, di fibre sintetiche, anche intrecciati

 

 

5607 41 00 , 5607 49 11 , 5607 49 19 , 5607 49 90 , 5607 50 11 , 5607 50 19 , 5607 50 30 , 5607 50 90

 

 

91

Tende

 

 

6306 22 00 , 6306 29 00

 

 

93

Sacchi e sacchetti da imballaggio, in tessuto, diversi da quelli ottenuti da lamelle di polietilene o di polipropilene

 

 

ex 6305 20 00 , ex 6305 32 90 , ex 6305 39 00

 

 

94

Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte; fibre tessili di lunghezza inferiore o uguale a 5 mm (borre di cimatura), nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili

 

 

5601 21 10 , 5601 21 90 , 5601 22 10 , 5601 22 90 , 5601 29 00 , 5601 30 00 , 9619 00 30

 

 

95

Feltri e manufatti di tali feltri, anche impregnati, spalmati o ricoperti, diversi dai rivestimenti del suolo

 

 

5602 10 19 , 5602 10 31 , ex 5602 10 38 , 5602 10 90 , 5602 21 00 , ex 5602 29 00 , 5602 90 00 , ex 5807 90 10 , ex 5905 00 70 , 6210 10 10 , 6307 90 91

 

 

96

Stoffe non tessute e manufatti di tali stoffe, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate

 

 

5603 11 10 , 5603 11 90 , 5603 12 10 , 5603 12 90 , 5603 13 10 , 5603 13 90 , 5603 14 10 , 5603 14 90 , 5603 91 10 , 5603 91 90 , 5603 92 10 , 5603 92 90 , 5603 93 10 , 5603 93 90 , 5603 94 10 , 5603 94 90 , ex 5807 90 10 , ex 5905 00 70 , 6210 10 92 , 6210 10 98 , ex 6301 40 90 , ex 6301 90 90 , 6302 22 10 , 6302 32 10 , 6302 53 10 , 6302 93 10 , 6303 92 10 , 6303 99 10 , ex 6304 19 90 , ex 6304 93 00 , ex 6304 99 00 , ex 6305 32 90 , ex 6305 39 00 , 6307 10 30 , 6307 90 92 , ex 6307 90 98 , ex 9619 00 40 , ex 9619 00 50

 

 

97

Reti ottenute con spago, corde o funi e reti confezionate per la pesca ottenute con filati, spago, corde o funi

 

 

5608 11 20 , 5608 11 80 , 5608 19 11 , 5608 19 19 , 5608 19 30 , 5608 19 90 , 5608 90 00

 

 

98

Altri manufatti di filati, spago, corde o funi, diversi da materie tessili, manufatti ottenuti da tali stoffe e manufatti della categoria 97

 

 

5609 00 00 , 5905 00 10

 

 

99

Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria

 

 

5901 10 00 , 5901 90 00

 

 

Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati

 

 

5904 10 00 , 5904 90 00

 

 

Tessuti gommati, non a maglia, diversi da quelli per pneumatici

 

 

5906 10 00 , 5906 99 10 , 5906 99 90

 

 

Altri tessuti impregnati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi, diversi da quelli della categoria 100

 

 

5907 00 00

 

 

100

Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con derivati della cellulosa o di altra materia plastica

 

 

5903 10 10 , 5903 10 90 , 5903 20 10 , 5903 20 90 , 5903 90 10 , 5903 90 91 , 5903 90 99

 

 

101

Spago, corde e funi, anche intrecciati, diversi da quelli di fibre sintetiche

 

 

ex 5607 90 90

 

 

109

Copertoni, vele, tende per l'esterno

 

 

6306 12 00 , 6306 19 00 , 6306 30 00

 

 

110

Materassi pneumatici, tessuti

 

 

6306 40 00

 

 

111

Oggetti per campeggio, tessuti, esclusi i materassi pneumatici e le tende

 

 

6306 90 00

 

 

112

Altri manufatti confezionati di tessuti, esclusi quelli delle categorie 113 e 114

 

 

6307 20 00 , ex 6307 90 98

 

 

113

Tele e strofinacci, anche scamosciati, diversi da quelli a maglia

 

 

6307 10 90

 

 

114

Tessuti e manufatti per usi tecnici

 

 

5902 10 10 , 5902 10 90 , 5902 20 10 , 5902 20 90 , 5902 90 10 , 5902 90 90 , 5908 00 00 , 5909 00 10 , 5909 00 90 , 5910 00 00 , 5911 10 00 , ex 5911 20 00 , 5911 31 11 , 5911 31 19 , 5911 31 90 , 5911 32 11 , 5911 32 19 , 5911 32 90 , 5911 40 00 , 5911 90 10 , 5911 90 91 , 5911 90 99

 

 

GRUPPO IV

115

Filati di lino o di ramiè

 

 

5306 10 10 , 5306 10 30 , 5306 10 50 , 5306 10 90 , 5306 20 10 , 5306 20 90 , 5308 90 12 , 5308 90 19

 

 

117

Tessuti di lino o di ramiè

 

 

5309 11 10 , 5309 11 90 , 5309 19 00 , 5309 21 00 , 5309 29 00 , 5311 00 10 , ex 5803 00 90 , 5905 00 30

 

 

118

Biancheria da tavola, da toeletta o da cucina di lino o di ramiè, diversa da quella a maglia

 

 

6302 29 10 , 6302 39 20 , 6302 59 10 , ex 6302 59 90 , 6302 99 10 , ex 6302 99 90

 

 

120

Tende e tendine, tende e tendaggi per interni; mantovane e tendaggi per letto e altri manufatti per arredamento, diversi da quelli a maglia, di lino o di ramiè

 

 

ex 6303 99 90 , 6304 19 30 , ex 6304 99 00

 

 

121

Spago, corde e funi, anche intrecciati, di lino o di ramiè

 

 

ex 5607 90 90

 

 

122

Sacchi e sacchetti da imballaggio, usati, di lino, diversi da quelli a maglia

 

 

ex 6305 90 00

 

 

123

Velluti e felpe tessuti e tessuti di ciniglia di lino o di ramiè, diversi da nastri, galloni e simili

 

 

5801 90 10 , ex 5801 90 90

 

 

Scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e simili, di lino o di ramiè, non a maglia

 

 

ex 6214 90 00

 

 

GRUPPO V

124

Fibre sintetiche in fiocco

 

 

5501 10 00 , 5501 20 00 , 5501 30 00 , 5501 40 00 , 5501 90 00 , 5503 11 00 , 5503 19 00 , 5503 20 00 , 5503 30 00 , 5503 40 00 , 5503 90 00 , 5505 10 10 , 5505 10 30 , 5505 10 50 , 5505 10 70 , 5505 10 90

 

 

125 A

Filati di filamenti sintetici (continui), non condizionati per la vendita al minuto, diversi dai filati della categoria 41

 

 

5402 45 00 , 5402 46 00 , 5402 47 00

 

 

125 B

Monofilamenti, lamelle (paglia artificiale e simili) e imitazioni del catgut di materie sintetiche

 

 

5404 11 00 , 5404 12 00 , 5404 19 00 , 5404 90 10 , 5404 90 90 , ex 5604 90 10 , ex 5604 90 90

 

 

126

Fibre artificiali in fiocco

 

 

5502 10 00 , 5502 90 00 , 5504 10 00 , 5504 90 00 , 5505 20 00

 

 

127 A

Filati di filamenti artificiali (continui), non condizionati per la vendita al minuto, diversi dai filati della categoria 42

 

 

5403 31 00 , ex 5403 32 00 , ex 5403 33 00

 

 

127 B

Monofilamenti, lamelle (paglia artificiale e simili) e imitazioni del catgut di materie tessili artificiali

 

 

5405 00 00 , ex 5604 90 90

 

 

128

Peli grossolani, cardati o pettinati

 

 

5105 40 00

 

 

129

Filati di peli grossolani o di crine

 

 

5110 00 00

 

 

130 A

Filati di seta, diversi dai filati di cascami di seta

 

 

5004 00 10 , 5004 00 90 , 5006 00 10

 

 

130 B

Filati di seta diversi da quelli della categoria 130 A; pelo di Messina (crine di Firenze)

 

 

5005 00 10 , 5005 00 90 , 5006 00 90 , ex 5604 90 90

 

 

131

Filati di altre fibre tessili vegetali

 

 

5308 90 90

 

 

132

Filati di carta

 

 

5308 90 50

 

 

133

Filati di canapa

 

 

5308 20 10 , 5308 20 90

 

 

134

Filati metallici e filati metallizzati

 

 

5605 00 00

 

 

135

Tessuti di peli grossolani o di crine

 

 

5113 00 00

 

 

136

Tessuti di seta o di cascami di seta

 

 

5007 10 00 , 5007 20 11 , 5007 20 19 , 5007 20 21 , 5007 20 31 , 5007 20 39 , 5007 20 41 , 5007 20 51 , 5007 20 59 , 5007 20 61 , 5007 20 69 , 5007 20 71 , 5007 90 10 , 5007 90 30 , 5007 90 50 , 5007 90 90 , 5803 00 30 , ex 5905 00 90 , ex 5911 20 00

 

 

137

Velluti e felpe tessuti e tessuti di ciniglia e nastri, galloni e simili di seta o di cascami di seta

 

 

ex 5801 90 90 , ex 5806 10 00

 

 

138

Tessuti di filati di carta e di altre fibre tessili, diversi dai tessuti di ramiè

 

 

5311 00 90 , ex 5905 00 90

 

 

139

Tessuti di fili di metallo e di filati metallici o di filati tessili metallizzati

 

 

5809 00 00

 

 

140

Stoffe a maglia di materie tessili diverse dalla lana, dai peli fini, dal cotone o dalle fibre sintetiche o artificiali

 

 

ex 6001 10 00 , ex 6001 29 00 , ex 6001 99 00 , 6003 90 00 , 6005 90 90 , 6006 90 00

 

 

141

Coperte di materie tessili diverse dalla lana, dai peli fini, dal cotone o dalle fibre sintetiche o artificiali

 

 

ex 6301 90 90

 

 

142

Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili di sisal, di altre fibre della famiglia delle agavi o di canapa di Manila

 

 

ex 5702 39 00 , ex 5702 49 00 , ex 5702 50 90 , ex 5702 99 00 , ex 5705 00 80

 

 

144

Feltri di peli grossolani

 

 

ex 5602 10 38 , ex 5602 29 00

 

 

145

Spago, corde e funi, anche intrecciati, di abaca (canapa di Manila) o di canapa

 

 

ex 5607 90 20 , ex 5607 90 90

 

 

146 A

Spago per legare per macchine agricole, di sisal o di altre fibre della famiglia delle agavi

 

 

ex 5607 21 00

 

 

146 B

Spago, corde e funi di sisal o di altre fibre della famiglia delle agavi, diversi dai prodotti della categoria 146 A

 

 

ex 5607 21 00 , 5607 29 00

 

 

146 C

Spago, corde e funi, anche intrecciati, di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303

 

 

ex 5607 90 20

 

 

147

Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura), i cascami di filatura e gli sfilacciati, diversi da quelli non cardati né pettinati

 

 

ex 5003 00 00

 

 

148 A

Filati di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303

 

 

5307 10 00 , 5307 20 00

 

 

148 B

Filati di cocco

 

 

5308 10 00

 

 

149

Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane di larghezza superiore a 150 cm

 

 

5310 10 90 , ex 5310 90 00

 

 

150

Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane di larghezza inferiore o uguale a 150 cm; sacchi e sacchetti da imballaggio, di iuta o di altre fibre tessili liberiane, non usati

 

 

5310 10 10 , ex 5310 90 00 , 5905 00 50 , 6305 10 90

 

 

151 A

Rivestimenti del suolo di cocco

 

 

5702 20 00

 

 

151 B

Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili di iuta o di altre fibre tessili liberiane, non “tufted” né “floccati”

 

 

ex 5702 39 00 , ex 5702 49 00 , ex 5702 50 90 , ex 5702 99 00

 

 

152

Feltri all'ago di iuta o di altre fibre tessili liberiane non impregnati, né spalmati, diversi dai rivestimenti del suolo

 

 

5602 10 11

 

 

153

Sacchi e sacchetti da imballaggio usati, di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303

 

 

6305 10 10

 

 

154

Bozzoli di bachi da seta atti alla trattura

 

 

5001 00 00

 

 

Seta greggia (non torta)

 

 

5002 00 00

 

 

Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura), i cascami di filatura e gli sfilacciati, non cardati né pettinati

 

 

ex 5003 00 00

 

 

Lane, non cardate né pettinate

 

 

5101 11 00 , 5101 19 00 , 5101 21 00 , 5101 29 00 , 5101 30 00

 

 

Peli fini o grossolani, non cardati né pettinati

 

 

5102 11 00 , 5102 19 10 , 5102 19 30 , 5102 19 40 , 5102 19 90 , 5102 20 00

 

 

Cascami di lana o di peli fini o grossolani, compresi i cascami di filati ma esclusi gli sfilacciati

 

 

5103 10 10 , 5103 10 90 , 5103 20 00 , 5103 30 00

 

 

Sfilacciati di lana o di peli fini o grossolani

 

 

5104 00 00

 

 

Lino greggio o preparato, ma non filato: stoppe e cascami di lino (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)

 

 

5301 10 00 , 5301 21 00 , 5301 29 00 , 5301 30 00

 

 

Ramiè e altre fibre tessili vegetali, gregge o preparate ma non filate: stoppe e cascami di tali fibre, non di cocco e di abaca

 

 

5305 00 00

 

 

Cotone, non cardato né pettinato

 

 

5201 00 10 , 5201 00 90

 

 

Cascami di cotone (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)

 

 

5202 10 00 , 5202 91 00 , 5202 99 00

 

 

Canapa (Cannabis sativa L.), greggia o preparata, ma non filata: stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)

 

 

5302 10 00 , 5302 90 00

 

 

Abaca (canapa di Manila o Musa textilis Nee), greggia o preparata, ma non filata: stoppe e cascami di abaca (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)

 

 

5305 00 00

 

 

Iuta e altre fibre tessili liberiane (esclusi il lino, la canapa e il ramiè), gregge o preparate, ma non filate: stoppe e cascami di tali fibre (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)

 

 

5303 10 00 , 5303 90 00

 

 

Altre fibre tessili vegetali, gregge o preparate ma non filate: stoppe e cascami di tali fibre (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)

 

 

5305 00 00

 

 

156

Bluse e pullover, a maglia, di seta o di cascami di seta per donna o ragazza

 

 

6106 90 30 , ex 6110 90 90

 

 

157

Indumenti, a maglia, diversi da quelli delle categorie da 1 a 123 e della categoria 156

 

 

ex 6101 90 20 , ex 6101 90 80 , 6102 90 10 , 6102 90 90 , ex 6103 39 00 , ex 6103 49 00 , ex 6104 19 90 , ex 6104 29 90 , ex 6104 39 00 , 6104 49 00 , ex 6104 69 00 , 6106 90 50 , 6106 90 90 , ex 6107 99 00 , ex 6108 99 00 , 6110 90 10 , ex 6110 90 90 , ex 6111 90 90 , ex 6114 90 00

 

 

159

Abiti interi, bluse e bluse-camicette, non a maglia, di seta o di cascami di seta

 

 

6204 49 10 , 6206 10 00

 

 

Scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e simili, non a maglia, di seta o di cascami di seta

 

 

6214 10 00

 

 

Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte di seta o di cascami di seta

 

 

6215 10 00

 

 

160

Fazzoletti da naso e da taschino di seta o di cascami di seta

 

 

ex 6213 90 00

 

 

161

Indumenti, non a maglia, diversi da quelli delle categorie da 1 a 123 e della categoria 159

 

 

6201 19 00 , 6201 99 00 , 6202 19 00 , 6202 99 00 , 6203 19 90 , 6203 29 90 , 6203 39 90 , 6203 49 90 , 6204 19 90 , 6204 29 90 , 6204 39 90 , 6204 49 90 , 6204 59 90 , 6204 69 90 , 6205 90 10 , ex 6205 90 80 , 6206 90 10 , 6206 90 90 , ex 6211 20 00 , ex 6211 39 00 , ex 6211 49 00 , ex 9619 00 50

 

 

163

Garze e prodotti di garza condizionati per la vendita al minuto presentati in forme o in imballaggi

 

 

3005 90 31 »

 

 


6.2.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 32/35


REGOLAMENTO (UE) 2018/174 DELLA COMMISSIONE

del 2 febbraio 2018

recante applicazione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l'elenco delle variabili target secondarie relative alla trasmissione intergenerazionale degli svantaggi sociali, alla composizione delle famiglie e all'evoluzione del reddito per il 2019

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 2, lettera f),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1177/2003 ha istituito un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche europee sul reddito e sulle condizioni di vita al fine di garantire che siano disponibili a livello nazionale e dell'Unione dati longitudinali e trasversali comparabili e tempestivi sul reddito nonché sul livello e sulla composizione della povertà e dell'esclusione sociale.

(2)

A norma dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 1177/2003, sono adottate ogni anno misure di esecuzione per definire l'elenco delle tematiche e delle variabili target secondarie da includere per quell'anno nella componente trasversale di EU-SILC. È pertanto opportuno adottare misure di esecuzione per definire le variabili target secondarie e i loro codici identificativi per il modulo 2019 relativo alla trasmissione intergenerazionale degli svantaggi sociali, alla composizione delle famiglie e all'evoluzione del reddito.

(3)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'elenco delle variabili target secondarie e dei codici identificativi per il modulo 2019 relativo alla trasmissione intergenerazionale degli svantaggi sociali, alla composizione delle famiglie e all'evoluzione del reddito, compreso nella componente trasversale di EU-SILC, è stabilito nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 165 del 3.7.2003, pag. 1.


ALLEGATO

Le variabili target secondarie e i loro codici identificativi per il modulo 2019 relativo alla trasmissione intergenerazionale degli svantaggi sociali, alla composizione delle famiglie e all'evoluzione del reddito, compreso nella componente trasversale di EU-SILC, sono i seguenti:

1.   Unità

Vanno fornite informazioni sulle variabili relative alla trasmissione intergenerazionale degli svantaggi sociali per tutti gli attuali componenti della famiglia o, se del caso, per tutti i rispondenti selezionati di più di 24 anni e di meno di 60 anni di età.

Le informazioni sull'evoluzione del reddito e sulla composizione della famiglia devono essere fornite a livello di famiglia e si riferiscono alla famiglia nel suo insieme.

2.   Modalità di rilevazione dei dati

Per le variabili a livello individuale la rilevazione dei dati avviene tramite intervista personale di tutti i membri attuali della famiglia o, se del caso, di tutti i rispondenti selezionati di più di 24 anni e di meno di 60 anni di età.

Per le variabili a livello di famiglia, la rilevazione dei dati avviene tramite intervista personale del rispondente della famiglia.

In via eccezionale sono ammesse interviste proxy per le persone temporaneamente assenti o impossibilitate a rispondere.

3.   Periodo di riferimento

Per le variabili relative alla trasmissione intergenerazionale degli svantaggi il periodo di riferimento è quello in cui l'intervistato aveva all'incirca 14 anni.

Per le variabili relative all'evoluzione del reddito e alla composizione della famiglia (griglia della famiglia) il periodo di riferimento è il periodo corrente.

4.   Definizioni relative alla trasmissione intergenerazionale degli svantaggi sociali

1)   Padre: la persona che l'intervistato, quando aveva all'incirca 14 anni, considerava come padre. In generale si tratta del padre biologico, ma se l'intervistato considera che un'altra persona gli ha fatto da padre durante il periodo di riferimento, le risposte devono riferirsi a tale persona anche se il padre biologico non era né defunto né ignoto.

2)   Madre: la persona che l'intervistato, quando aveva all'incirca 14 anni, considerava sua madre. In generale si tratta della madre biologica, ma se l'intervistato considera che un'altra persona gli ha fatto da madre durante il periodo di riferimento, le risposte devono riferirsi a tale persona anche se la madre biologica non era né defunta né ignota.

3)   Famiglia: la famiglia in cui viveva il rispondente quando aveva all'incirca 14 anni.

Se i genitori del rispondente erano divorziati/separati e l'affidamento era condiviso in proporzioni uguali (50 % di tempo trascorso dal minore presso ciascun genitore), il rispondente sceglie se:

selezionare la propria famiglia sulla base di criteri oggettivi, prendendo in considerazione il proprio indirizzo principale di quando aveva all'incirca 14 anni (quello indicato nel registro anagrafico e/o sulla carta d'identità o sul passaporto);

selezionare la propria famiglia sulla base di criteri soggettivi in funzione del luogo in cui si sentiva più a casa quando aveva all'incirca 14 anni.

Se i genitori del rispondente erano divorziati/separati e l'affidamento non era condiviso in proporzioni uguali, la famiglia è quella presso cui il rispondente viveva costantemente o prevalentemente.

Le variabili target secondarie vanno trasmesse alla Commissione (Eurostat) nel file dei Dati sulle famiglie (H) e nel file dei Dati personali (P) dopo le variabili target primarie.

 

Modulo di indagine 2019

Trasmissione intergenerazionale degli svantaggi sociali

Nome della variabile

Codice

Variabile target

Informazioni sulla famiglia

PT220

 

Tipo di famiglia quando il rispondente aveva all'incirca 14 anni

1

Famiglia

2

Viveva in una convivenza

PT220_F

1

Variabile compilata

– 1

Variabile non compilata

– 3

Persona diversa dal «rispondente selezionato»

– 6

Persona di età diversa da quella della fascia considerata (25-59 anni)

– 7

Non pertinente (RB010≠ 2019)

PT230

 

Presenza della madre quando il rispondente aveva all'incirca 14 anni

1

2

No, non abitava nella stessa famiglia ma il rispondente era in contatto

3

No, non abitava nella stessa famiglia e il rispondente non era in contatto

4

No, era deceduta

PT0230_F

1

Variabile compilata

– 1

Variabile non compilata

– 2

N.p. (viveva in una convivenza)

– 3

Persona diversa dal «rispondente selezionato»

– 6

Persona di età diversa da quella della fascia considerata (25-59 anni)

– 7

Non pertinente (RB010≠ 2019)

PT240

 

Presenza del padre quando il rispondente aveva all'incirca 14 anni

1

2

No, non abitava nella stessa famiglia ma il rispondente era in contatto

3

No, non abitava nella stessa famiglia e il rispondente non era in contatto

4

No, era deceduto

PT240_F

1

Variabile compilata

– 1

Variabile non compilata

– 2

N.p. (viveva in una convivenza)

– 3

Persona diversa dal «rispondente selezionato»

– 6

Persona di età diversa da quella della fascia considerata (25-59 anni)

– 7

Non pertinente (RB010≠ 2019)

PT020

 

Numero di persone adulte quando il rispondente aveva all'incirca 14 anni

Numero (2 cifre) 0-99

PT020_F

1

Variabile compilata

– 1

Variabile non compilata

– 2

N.p. (viveva in una convivenza)

– 3

Persona diversa dal «rispondente selezionato»

– 6

Persona di età diversa da quella della fascia considerata (25-59 anni)

– 7

Non pertinente (RB010≠ 2019)

PT030

 

Numero di bambini quando il rispondente aveva all'incirca 14 anni

Numero (2 cifre) 0-99

PT030_F

1

Variabile compilata

– 1

Variabile non compilata

– 2

N.p. (viveva in una convivenza)

– 3

Persona diversa dal «rispondente selezionato»

– 6

Persona di età diversa da quella della fascia considerata (25-59 anni)

– 7

Non pertinente (RB010≠ 2019)

PT040

 

Numero di componenti della famiglia occupati quando il rispondente aveva all'incirca 14 anni

Numero (2 cifre) 0-99

PT040_F

1

Variabile compilata

– 1

Variabile non compilata

– 2

N.p. (viveva in una convivenza)

– 3

Persona diversa dal «rispondente selezionato»

– 6

Persona di età diversa da quella della fascia considerata (25-59 anni)

– 7

Non pertinente (RB010≠ 2019)

PT250

 

Grado di urbanizzazione quando il rispondente aveva all'incirca 14 anni

1

Grande città (oltre 100 000 abitanti)

2

Città o area urbana (da 10 000 a 100 000 abitanti)

3

Zona rurale, piccolo centro abitato o paese (meno di 10 000 abitanti)

PT250_F

1

Variabile compilata

– 1

Variabile non compilata

– 2

N.p. (viveva in una convivenza)

– 3

Persona diversa dal «rispondente selezionato»

– 6

Persona di età diversa da quella della fascia considerata (25-59 anni)

– 7

Non pertinente (RB010≠ 2019)

PT210

 

Titolo di occupazione dell'alloggio quando il rispondente aveva all'incirca 14 anni

1

Di proprietà

2

In locazione

3

Alloggio messo a disposizione a titolo gratuito

– 1

Non sa

PT210_F

1

Variabile compilata

– 1

Variabile non compilata

– 2

N.p. (viveva in una convivenza)

– 3

Persona diversa dal «rispondente selezionato»

– 6

Persona di età diversa da quella della fascia considerata (25-59 anni)

– 7

Non pertinente (RB010≠ 2019)

Provenienza dei genitori

PT060

 

Paese di nascita del padre

 

Paese di nascita del padre (codice SCL GEO alfabetico a due caratteri)

– 1

Non sa

PT060_F

1

Variabile compilata

– 1

Variabile non compilata

– 2

N.p. (viveva in una convivenza)

– 3

Persona diversa dal «rispondente selezionato»

– 5

N.p. - padre assente e nessun contatto, o deceduto

– 6

Persona di età diversa da quella della fascia considerata (25-59 anni)

– 7

Non pertinente (RB010≠ 2019)

PT070

 

Cittadinanza del padre

 

Paese della cittadinanza principale (codice SCL GEO alfabetico a due caratteri)

– 1

Non sa

PT070_F

1

Variabile compilata

– 1

Variabile non compilata

– 2

N.p. (viveva in una convivenza)

– 3

Persona diversa dal «rispondente selezionato»

– 5

N.p. - padre assente e nessun contatto, o deceduto

– 6

Persona di età diversa da quella della fascia considerata (25-59 anni)

– 7

Non pertinente (RB010≠ 2019)

PT090

 

Paese di nascita della madre

 

Paese di nascita della madre (codice SCL GEO alfabetico a due caratteri)

– 1

Non sa

PT090_F

1

Variabile compilata

– 1

Variabile non compilata

– 2

N.p. (viveva in una convivenza)

– 3

Persona diversa dal «rispondente selezionato»

– 5

N.p. - madre assente e nessun contatto, o deceduta

– 6

Persona di età diversa da quella della fascia considerata (25-59 anni)

– 7

Non pertinente (RB010≠ 2019)

PT100

 

Cittadinanza della madre

 

Paese della cittadinanza principale (codice SCL GEO alfabetico a due caratteri)

– 1

Non sa

PT100_F

1

Variabile compilata

– 1

Variabile non compilata

– 2

N.p. (viveva in una convivenza)

– 3

Persona diversa dal «rispondente selezionato»

– 5

N.p. - madre assente e nessun contatto, o deceduta

– 6

Persona di età diversa da quella della fascia considerata (25-59 anni)

– 7

Non pertinente (RB010≠ 2019)

Informazioni sull'istruzione

PT110

 

Livello di istruzione più alto raggiunto dal padre

1

Livello basso (inferiore a istruzione primaria, o istruzione primaria o secondaria inferiore)

2

Livello medio (istruzione secondaria superiore e post-secondaria non terziaria)

3

Livello alto (istruzione terziaria di ciclo breve, laurea di primo livello o equivalente, laurea magistrale o equivalente, dottorato di ricerca o equivalente)

– 1

Non sa

PT110_F

1

Variabile compilata

– 1

Variabile non compilata

– 2

N.p. (viveva in una convivenza)

– 3

Persona diversa dal «rispondente selezionato»

– 5

N.p. - padre assente e nessun contatto, o deceduto

– 6

Persona di età diversa da quella della fascia considerata (25-59 anni)

– 7

Non pertinente (RB010≠ 2019)

PT120

 

Livello di istruzione più alto raggiunto dalla madre

1

Livello basso (inferiore a istruzione primaria, o istruzione primaria o secondaria inferiore)

2

Livello medio (istruzione secondaria superiore e post-secondaria non terziaria)

3

Livello alto (istruzione terziaria di ciclo breve, laurea di primo livello o equivalente, laurea magistrale o equivalente, dottorato di ricerca o equivalente)

– 1

Non sa

PT120_F

1

Variabile compilata

– 1

Variabile non compilata

– 2

N.p. (viveva in una convivenza)

– 3

Persona diversa dal «rispondente selezionato»

– 5

N.p. - madre assente e nessun contatto, o deceduta

– 6

Persona di età diversa da quella della fascia considerata (25-59 anni)

– 7

Non pertinente (RB010≠ 2019)

Informazioni sull'occupazione

PT130

 

Condizione lavorativa del padre quando il rispondente aveva all'incirca 14 anni

1

Lavoratore dipendente a tempo pieno

2

Lavoratore dipendente a tempo parziale

3

Lavoratore autonomo o coadiuvante familiare

4

Disoccupato/in cerca di occupazione

5

In pensione

6

Permanentemente invalido e/o inabile al lavoro

7

Impegnato in attività domestiche e di assistenza

8

In altra condizione professionale inattiva

– 1

Non sa

PT130_F

1

Variabile compilata

– 1

Variabile non compilata

– 2

N.p. (viveva in una convivenza)

– 3

Persona diversa dal «rispondente selezionato»

– 5

N.p. - padre assente e nessun contatto, o deceduto

– 6

Persona di età diversa da quella della fascia considerata (25-59 anni)

– 7

Non pertinente (RB010≠ 2019)

PT140

 

Posizione dirigenziale del padre quando il rispondente aveva all'incirca 14 anni

1

2

No

– 1

Non sa

PT140_F

1

Variabile compilata

– 1

Variabile non compilata

– 2

N.p. (viveva in una convivenza)

– 3

Persona diversa dal «rispondente selezionato»

– 4

N.p. - padre non occupato

– 5

N.p. - padre assente e nessun contatto, o deceduto

– 6

Persona di età diversa da quella della fascia considerata (25-59 anni)

– 7

Non pertinente (RB010≠ 2019)

PT150

 

Professione principale del padre quando il rispondente aveva all'incirca 14 anni

 

Codice ISCO-08(COM) (1 cifra)

– 1

Non sa

PT150_F

1

Variabile compilata

– 1

Variabile non compilata

– 2

N.p. (viveva in una convivenza)

– 3

Persona diversa dal «rispondente selezionato»

– 4

N.p. - padre non occupato

– 5

N.p. - padre assente e nessun contatto, o deceduto

– 6

Persona di età diversa da quella della fascia considerata (25-59 anni)

– 7

Non pertinente (RB010≠ 2019)

PT160

 

Condizione lavorativa della madre quando il rispondente aveva all'incirca 14 anni

1

Lavoratrice dipendente a tempo pieno

2

Lavoratrice dipendente a tempo parziale

3

Lavoratrice autonoma o coadiuvante familiare

4

Disoccupata/in cerca di occupazione

5

In pensione

6

Permanentemente invalida e/o inabile al lavoro

7

Impegnata in attività domestiche e di assistenza

8

In altra condizione professionale inattiva

– 1

Non sa

PT160_F

1

Variabile compilata

– 1

Variabile non compilata

– 2

N.p. (viveva in una convivenza)

– 3

Persona diversa dal «rispondente selezionato»

– 5

N.p. - madre assente e nessun contatto, o deceduta

– 6

Persona di età diversa da quella della fascia considerata (25-59 anni)

– 7

Non pertinente (RB010≠ 2019)

PT170

 

Posizione dirigenziale della madre quando il rispondente aveva all'incirca 14 anni

1

2

No

– 1

Non sa

PT170_F

1

Variabile compilata

– 1

Variabile non compilata

– 2

N.p. (viveva in una convivenza)

– 3

Persona diversa dal «rispondente selezionato»

– 4

N.p. - madre non occupata

– 5

N.p. - madre assente e nessun contatto, o deceduta

– 6

Persona di età diversa da quella della fascia considerata (25-59 anni)

– 7

Non pertinente (RB010≠ 2019)

PT180

 

Professione principale della madre quando il rispondente aveva all'incirca 14 anni

 

Codice ISCO-08(COM) (1 cifra)

– 1

Non sa

PT180_F

1

Variabile compilata

– 1

Variabile non pertinente

– 2

N.p. (viveva in una convivenza)

– 3

Persona diversa dal «rispondente selezionato»

– 4

N.p. - madre non occupata

– 5

N.p. - madre assente e nessun contatto, o deceduta

– 6

Persona di età diversa da quella della fascia considerata (25-59 anni)

– 7

Non pertinente (RB010≠ 2019)

Deprivazione materiale

PT190

 

Condizioni economiche della famiglia quando il rispondente aveva all'incirca 14 anni

1

Pessime

2

Cattive

3

Abbastanza cattive

4

Abbastanza buone

5

Buone

6

Ottime

– 1

Non sa

PT190_F

1

Variabile compilata

– 1

Variabile non compilata

– 2

N.p. (viveva in una convivenza)

– 3

Persona diversa dal «rispondente selezionato»

– 6

Persona di età diversa da quella della fascia considerata (25-59 anni)

– 7

Non pertinente (RB010≠ 2019)

PT260

 

Possibilità di provvedere ai bisogni di base per la scuola (libri e materiale scolastico) quando il rispondente aveva all'incirca 14 anni

1

2

No per motivi finanziari

3

No per altri motivi

PT260_F

1

Variabile compilata

– 1

Variabile non compilata

– 2

N.p. (viveva in una convivenza)

– 3

Persona diversa dal «rispondente selezionato»

– 6

Persona di età diversa da quella della fascia considerata (25-59 anni)

– 7

Non pertinente (RB010≠ 2019)

PT270

 

Possibilità di consumare un pasto al giorno con carne, pollo o pesce (o equivalente vegetariano) quando il rispondente aveva all'incirca 14 anni

1

2

No per motivi finanziari

3

No per altri motivi

PT270_F

1

Variabile compilata

– 1

Variabile non compilata

– 2

N.p. (viveva in una convivenza)

– 3

Persona diversa dal «rispondente selezionato»

– 6

Persona di età diversa da quella della fascia considerata (25-59 anni)

– 7

Non pertinente (RB010≠ 2019)

PT280

 

Possibilità di trascorrere una settimana di vacanze fuori casa quando il rispondente aveva all'incirca 14 anni

1

2

No per motivi finanziari

3

No per altri motivi

PT280_F

1

Variabile compilata

– 1

Variabile non compilata

– 2

N.p. (viveva in una convivenza)

– 3

Persona diversa dal «rispondente selezionato»

– 6

Persona di età diversa da quella della fascia considerata (25-59 anni)

– 7

Non pertinente (RB010≠ 2019)

 

Modulo facoltativo di indagine 2019

Evoluzione del reddito e composizione della famiglia

Nome della variabile

Codice

Variabile target

HI010

 

Variazione del reddito rispetto all'anno precedente (FACOLTATIVO)

1

Aumento

2

Pressoché nessuna variazione

3

Diminuzione

HI010_F

1

Variabile compilata

– 1

Variabile non compilata

– 3

Persona diversa dal «rispondente selezionato»

– 7

Non pertinente (RB010≠ 2019)

HI020

 

Motivo dell'aumento (FACOLTATIVO)

1

Indicizzazione/rivalutazione dello stipendio

2

Aumento delle ore lavorate, del salario o dello stipendio (stesso lavoro)

3

Reintegrazione nel mercato del lavoro dopo malattia, maternità, congedo parentale o per assistere un figlio o una persona malata o disabile

4

Primo lavoro o cambio di lavoro

5

Variazione della composizione della famiglia

6

Aumento delle prestazioni sociali

7

Altro

HI020_F

1

Variabile compilata

– 1

Variabile non compilata

– 2

Non pertinente (HI010≠1)

– 3

Persona diversa dal «rispondente selezionato»

– 7

Non pertinente (RB010≠ 2019)

HI030

 

Motivo della diminuzione del reddito (FACOLTATIVO)

1

Riduzione delle ore lavorate, del salario o dello stipendio (stesso lavoro) anche in caso di lavoro autonomo (riduzione involontaria)

2

Maternità/congedo parentale/congedo per assistere un figlio/per assistere una persona malata o disabile

3

Cambio di lavoro

4

Perdita dell'occupazione/disoccupazione/fallimento aziendale (anche della propria azienda

5

Inabilità al lavoro a causa di malattia o disabilità

6

Divorzio o dissoluzione di un'unione civile/altra variazione della composizione della famiglia

7

Pensionamento

8

Riduzione delle prestazioni sociali

9

Altro

HI030_F

1

Variabile compilata

– 1

Variabile non compilata

– 2

Non pertinente (HI010≠3)

– 3

Persona diversa dal «rispondente selezionato»

– 7

Non pertinente (RB010≠ 2019)

HI040

 

Reddito futuro (FACOLTATIVO)

1

Aumento

2

Invariato

3

Diminuzione

HI040_F

1

Variabile compilata

– 1

Variabile non compilata

– 3

Persona diversa dal «rispondente selezionato»

– 7

Non pertinente (RB010≠ 2019)

HGYX (1)

 

Griglia della famiglia (FACOLTATIVA)  (2)

10

Partner (livello basso)

11

Coniuge o unito civilmente (livello alto)

12

Convivente o unito civilmente (livello alto)

20

Figlio/a (livello basso)

21

Figlio/a naturale o adottato/a (livello alto)

22

Figlio/a del coniuge o convivente (livello alto)

30

Coniuge del figlio/a (livello basso; alto)

40

Nipote (figlio del figlio/a) (livello basso; alto)

50

Genitore (livello basso)

51

Genitore naturale/adottivo (livello alto)

52

Coniuge/partner del genitore (livello alto)

60

Genitore del coniuge/partner (livello basso; alto)

70

Nonno/nonna (livello basso; alto)

80

Fratello/sorella (livello basso)

81

Fratello/sorella naturale (livello alto)

82

Fratellastro/sorellastra (livello alto)

90

Altro parente (livello basso; alto)

95

Altra persona senza legami di parentela (livello basso; alto)

99

Non dichiarato (livello basso; alto)

HGYX_F

1

Variabile compilata

– 1

Variabile non compilata

– 2

N.p. (famiglia unipersonale)

– 7

Non pertinente (RB010≠ 2019)


(1)  X = 1,…, numero dei componenti della famiglia – 1

Y = 2,…, numero dei componenti della famiglia

Y > X.

(2)  Si possono usare risposte di categorie di livello basso o alto.


6.2.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 32/48


REGOLAMENTO (UE) 2018/175 DELLA COMMISSIONE

del 2 febbraio 2018

che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose (1), in particolare l'articolo 26,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008 stabilisce che la denominazione di vendita delle bevande spiritose della categoria 9 «Acquavite di frutta» è «acquavite di» seguita dal nome del frutto, della bacca o dell'ortaggio utilizzati. Tuttavia, in alcune lingue ufficiali tali denominazioni di vendita sono tradizionalmente espresse aggiungendo un suffisso al nome del frutto. L'indicazione di una denominazione di vendita costituita dal nome del frutto completato da un suffisso dovrebbe pertanto essere consentita per le acquaviti di frutta etichettate in tali lingue ufficiali.

(2)

Nell'allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008 le specifiche della categoria 10 «Acquavite di sidro di mele e di sidro di pere» non prevedono espressamente la possibilità di distillare insieme sidro di mele e sidro di pere per produrre tale categoria di bevande spiritose. In alcuni casi, tuttavia, la bevanda spiritosa è tradizionalmente ottenuta dalla distillazione congiunta di sidro di mele e di sidro di pere. È quindi opportuno modificare la definizione di questa categoria di bevande spiritose per consentire esplicitamente la possibilità di distillare insieme sidro di mele e sidro di pere se ciò è previsto da metodi di produzione tradizionali. Per tali casi è inoltre necessario stabilire le norme relative alla corrispondente denominazione di vendita. Al fine di evitare difficoltà per gli operatori economici, è altresì opportuno stabilire una disposizione transitoria concernente la denominazione di vendita delle bevande spiritose prodotte prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le bevande spiritose,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008 è così modificato:

(1)

Nella parte corrispondente alla categoria 9, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f)

la denominazione di vendita dell'acquavite di frutta è “acquavite di” seguita dal nome del frutto, della bacca o dell'ortaggio: acquavite di ciliegie, che può anche essere denominata kirsch, acquavite di prugne, che può anche essere denominata slivovice, di mirabelle, di pesche, di mele, di pere, di albicocche, di fichi, di agrumi, di uva o di qualsiasi altro frutto. Nel caso delle lingue ceca, croata, greca, polacca, slovacca, slovena e rumena tale denominazione di vendita può essere espressa con il nome del frutto completato da un suffisso.

Può essere utilizzata anche la denominazione wasser associata al nome del frutto.

Il nome del frutto può sostituire la denominazione “acquavite di” seguita dal nome del frutto soltanto nel caso dei frutti o delle bacche seguenti:

prugne mirabelle (Prunus domestica L. subsp. syriaca (Borkh.) Janch. ex Mansf.),

prugne (Prunus domestica L.),

prugne (quetsche) (Prunus domestica L.),

corbezzole (Arbutus unedo L.),

mele “Golden Delicious”.

Se sussiste il rischio per il consumatore finale di non capire facilmente una di tali denominazioni di vendita che non contengono la dicitura “acquavite di”, l'etichettatura e la presentazione recano il termine “acquavite di”, eventualmente completato da una spiegazione;».

(2)

La parte corrispondente alla categoria 10 è sostituita dal testo seguente:

«10.

Acquavite di sidro di mele, acquavite di sidro di pere e acquavite di sidro di mele e di sidro di pere

a)

L'acquavite di sidro di mele, l'acquavite di sidro di pere e l'acquavite di sidro di mele e di sidro di pere sono bevande spiritose che soddisfano i seguenti requisiti:

i)

sono ottenute esclusivamente mediante distillazione, a meno di 86 % vol., di sidro di mele o di sidro di pere, in modo che il prodotto della distillazione abbia un aroma e un gusto provenienti dai frutti;

ii)

presentano un tenore di sostanze volatili pari o superiore a 200 g/hl di alcole a 100 % vol.;

iii)

presentano un tenore massimo di metanolo di 1 000 g/hl di alcole a 100 % vol..

Il requisito di cui al punto i) non esclude le bevande spiritose ottenute con metodi di produzione tradizionali che consentono la distillazione congiunta di sidro di mele e sidro di pere. In tali casi, la denominazione di vendita è “acquavite di sidro di mele e di sidro di pere”;

b)

il titolo alcolometrico volumico minimo dell'acquavite di sidro di mele, dell'acquavite di sidro di pere e dell'acquavite di sidro di mele e di sidro di pere è di 37,5 % vol.;

c)

non deve esservi aggiunta di alcole di cui all'allegato I, punto 5, diluito o non diluito;

d)

l'acquavite di sidro di mele, l'acquavite di sidro di pere o l'acquavite di sidro di mele e di sidro di pere non è aromatizzata;

e)

l'acquavite di sidro di mele, l'acquavite di sidro di pere o l'acquavite di sidro di mele e di sidro di pere può contenere caramello aggiunto solo come colorante.».

Articolo 2

Le bevande spiritose appartenenti alla categoria 10 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008 e le denominazioni di vendita che soddisfano i requisiti stabiliti da tale regolamento al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento possono continuare a essere immesse sul mercato fino ad esaurimento delle scorte.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16.


DECISIONI

6.2.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 32/50


DECISIONE (UE) 2018/176 DEL CONSIGLIO

del 29 gennaio 2018

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo sullo Spazio economico europeo (2) («accordo SEE») è entrato in vigore il 1o gennaio 1994.

(2)

A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l'altro, l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE.

(3)

Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(4)

È pertanto oppportuno modificare di conseguenza l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE.

(5)

La posizione dell'Unione in sede di comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto SEE in merito alla proposta di modifica dell'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE è basata sul progetto di decisione del comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 2018

Per il Consiglio

Il presidente

R. PORODZANOV


(1)  GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

(2)  GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

(3)  Direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (GU L 307 del 28.10.2014, pag. 1).


PROGETTO

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. …/2018

del …

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (1).

(2)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 5 (Soppresso) dell'allegato XIII dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

«5a.

32014 L 0094: Direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (GU L 307 del 28.10.2014, pag. 1).

Ai fini del presente accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:

(a)

Per quanto riguarda gli Stati EFTA, all'articolo 3, paragrafo 5, anziché “nel TFUE” leggasi “nell'accordo SEE”.

(b)

L'articolo 6 non si applica all'Islanda.

(c)

La presente direttiva non si applica al Liechtenstein.»

Articolo 2

Il testo della direttiva 2014/94/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il […], a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il

Per il comitato misto SEE

Il presidente

I segretari del comitato misto SEE


(1)  GU L 307 del 28.10.2014, pag. 1.

(*1)  [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]


RACCOMANDAZIONI

6.2.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 32/52


RACCOMANDAZIONE (UE) 2018/177 DELLA COMMISSIONE

del 2 febbraio 2018

sugli elementi da includere nelle modalità tecniche, giuridiche e finanziarie concordate fra gli Stati membri per l'applicazione del meccanismo di solidarietà ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 13, paragrafo 12, del regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il Regolamento (UE) n. 994/2010 (1),

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 194, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) recita che la politica energetica dell'UE è intesa a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione, in uno spirito di solidarietà fra gli Stati membri.

(2)

Il regolamento sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas mira a promuovere la solidarietà e la fiducia fra gli Stati membri e a permettere che il mercato interno del gas funzioni il più a lungo possibile, anche in caso di carenza dell'approvvigionamento.

(3)

Il regolamento introduce, per la prima volta, un meccanismo di solidarietà fra gli Stati membri volto a mitigare gli effetti di una grave situazione di emergenza nell'Unione e ad assicurare che il gas sia erogato ai clienti protetti nel quadro della solidarietà.

(4)

In sede di adozione delle misure necessarie ad attuare il meccanismo di solidarietà, gli Stati membri devono concordare bilateralmente una serie di modalità tecniche, giuridiche e finanziarie e descriverle nei rispettivi piani di emergenza.

(5)

Per assistere gli Stati membri nell'attuazione, e previa consultazione del gruppo di coordinamento del gas, la Commissione ha elaborato i presenti orientamenti non vincolanti sugli elementi essenziali che dovrebbero essere inclusi in tali modalità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

1.

Gli Stati membri dovrebbero seguire gli orientamenti giuridicamente non vincolanti che figurano nell'allegato della presente raccomandazione. Gli orientamenti dovrebbero aiutare gli Stati membri a predisporre le modalità tecniche, giuridiche e finanziarie volte ad applicare gli obblighi di solidarietà di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) 2017/1938 e descriverle nei piani di emergenza che sono tenuti a elaborare ai sensi del regolamento.

2.

La presente raccomandazione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2018

Per la Commissione

Miguel ARIAS CAÑETE

Membro della Commissione


(1)  GU L 280 del 28.10.2017, pag. 1.


ALLEGATO

I.   INTRODUZIONE

Il regolamento (UE) 2017/1938 («il regolamento») traduce nella pratica il concetto di solidarietà e istituisce un meccanismo di solidarietà fra gli Stati membri che s'innesca quando le condizioni stabilite nelle disposizioni pertinenti sono soddisfatte. La solidarietà è una misura di ultima istanza: assicura la continuità del flusso di gas, in uno spirito di solidarietà, per i soggetti più vulnerabili, ossia i clienti civili e taluni servizi essenziali definiti come «clienti protetti nel quadro della solidarietà» nell'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento.

1.   Il meccanismo di solidarietà

Se uno Stato membro invoca la solidarietà, il meccanismo prevede l'obbligo per gli altri Stati membri direttamente connessi di dare priorità all'approvvigionamento dei clienti protetti nel quadro della solidarietà nello Stato membro richiedente rispetto ai clienti nazionali non protetti nel quadro della solidarietà. Tale misura è necessaria solo qualora il mercato non sia in grado di fornire i necessari volumi di gas (1). I limiti al sostegno che uno Stato membro può fornire sono:

la capacità di interconnessione disponibile;

la quantità di gas necessaria allo Stato membro per approvvigionare i propri clienti protetti nel quadro della solidarietà laddove l'approvvigionamento di gas per questi ultimi sia in pericolo;

la sicurezza delle proprie reti del gas; e

per alcuni paesi, l'approvvigionamento delle centrali elettriche di importanza cruciale alimentate a gas per preservare la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica.

Come misura di ultima istanza, la solidarietà può essere attivata da uno Stato membro richiedente soltanto laddove il mercato, sia nello Stato membro richiedente sia in qualsiasi potenziale Stato membro prestatore, non è in grado di offrire i necessari volumi di gas, compresi quelli offerti volontariamente da clienti non protetti, per soddisfare la domanda dei clienti protetti nel quadro della solidarietà. Inoltre, le misure previste nel piano di emergenza dello Stato membro richiedente, compresa la riduzione forzata fino al livello dei clienti protetti nel quadro della solidarietà, devono essere state esaurite. Nonostante queste condizioni rigorose per la sua attivazione, il meccanismo di solidarietà garantisce ai clienti civili e ai servizi sociali essenziali la certezza e la sicurezza della continuità dell'approvvigionamento di gas.

In tali circostanze, è probabile che anche nei potenziali Stati membri prestatori siano già state avviate o stiano per esserlo misure non di mercato o riduzioni. Altrimenti esisterebbero ancora offerte di determinati volumi di gas e i flussi di gas potrebbero ancora giungere dove necessario in base ai segnali di prezzo (assumendo che essi esistano), senza il bisogno di attivare la solidarietà. Il meccanismo di solidarietà è effettivamente una ridistribuzione temporanea del gas rimanente dai clienti diversi dai clienti protetti nel quadro della solidarietà in uno Stato membro ai clienti protetti nel quadro della solidarietà in un altro, all'interno dello stesso mercato europeo integrato del gas. La solidarietà può essere fornita unicamente se la rete del gas è ancora in grado di ridistribuire e trasportare il gas in modo sicuro (2).

I diversi elementi delle modalità concordate bilateralmente riguardo agli aspetti giuridici, tecnici e finanziari della solidarietà sono già in parte contemplati dall'articolo 13 del regolamento. Inoltre, nelle modalità bilaterali, gli Stati membri devono concordare tutti gli elementi e i dettagli necessari a garantire certezza e sicurezza a tutte le parti coinvolte nel funzionamento del meccanismo di solidarietà. Tali modalità devono essere illustrate nei rispettivi piani di emergenza; in particolare deve essere incluso il meccanismo di compensazione, o almeno una sua sintesi.

La compensazione di cui all'articolo 13 del regolamento ha un'accezione ampia: comprende i versamenti per il gas e i costi supplementari (ad esempio di trasporto) per l'approvvigionamento dei clienti protetti nel quadro della solidarietà nello Stato membro richiedente, nonché i versamenti per compensare i clienti cui è applicata la riduzione nello Stato membro che presta solidarietà. Ai fini dei presenti orientamenti, la compensazione in tale senso più ampio sarà definita «compensazione per la solidarietà». La compensazione per i danni occorsi a causa della riduzione è definita «compensazione per la riduzione».

Il corretto funzionamento della solidarietà è subordinato a una serie di condizioni.

In primo luogo, si dovrebbe ricorrere il più a lungo possibile alle misure di mercato. Gli Stati membri devono compiere ogni sforzo per istituire un meccanismo o una piattaforma che consenta una risposta volontaria sul versante della domanda. Ciò è nell'interesse sia dei potenziali Stati membri prestatori sia dei potenziali Stati membri richiedenti, che altrimenti devono anticipare l'applicazione delle misure non di mercato (quali ad esempio il passaggio obbligatorio ad altri combustibili o la riduzione dei clienti). È anche in linea con il principio generale del regolamento secondo cui il mercato deve avere la massima libertà di azione per risolvere i problemi legati all'approvvigionamento di gas.

In secondo luogo, è necessario permettere la libera fluttuazione dei prezzi all'ingrosso, anche durante un'emergenza: bloccare i prezzi o fissare dei massimali non permetterà ai segnali di prezzo di rispecchiare il fabbisogno supplementare di gas, e il gas non arriverà dove è necessario.

In terzo luogo, l'accesso transfrontaliero alle infrastrutture dovrebbe essere preservato sotto il profilo tecnico e della sicurezza in conformità del regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) in ogni momento, anche in situazione di emergenza. In funzione dei vincoli tecnici presenti nello Stato membro, le modalità dovrebbero assicurare che gli interconnettori, i terminali di gas naturale liquefatto (GNL), gli impianti sotterranei di stoccaggio del gas, gli hub e le offerte sul versante della domanda, se del caso, siano pienamente accessibili agli operatori del mercato transfrontalieri. Ciò ritarderà la necessità di attivare la solidarietà nello Stato membro che affronta difficoltà di approvvigionamento.

In quarto luogo, gli Stati membri sono invitati a cooperare nelle varie fasi di una situazione di emergenza: una cooperazione efficace durante le fasi iniziali, oltre a ritardare la necessità di attivare la solidarietà, impedirebbe lo sviluppo di prezzi del gas potenzialmente diversi (ad esempio, basati sul valore del carico perso per i gruppi di clienti interessati da una riduzione) sui mercati connessi e fungerebbe da disincentivo alla (prestazione di) solidarietà.

2.   Base giuridica

A norma dell'articolo 13, paragrafo 12, del regolamento la Commissione deve fornire orientamenti giuridicamente non vincolanti sugli elementi essenziali delle modalità tecniche, giuridiche e finanziarie entro il 1o dicembre 2017, previa consultazione del gruppo di coordinamento del gas. Tali orientamenti devono riguardare in particolare le modalità di applicazione pratica degli elementi di cui ai paragrafi 8 e 10 dell'articolo 13.

3.   Portata degli orientamenti

L'articolo 13 del regolamento identifica diversi elementi e aspetti del meccanismo di solidarietà che occorre includere nelle modalità concordate bilateralmente. Offrire orientamenti utili su questi e altri elementi che potrebbero essere compresi in tali modalità richiede dapprima una migliore comprensione della situazione in cui il meccanismo di solidarietà potrebbe essere attivato e degli sforzi e dei principi di base che potrebbero impedire del tutto l'insorgere di una simile situazione. Gli orientamenti giuridicamente non vincolanti qui forniti non sono, né potrebbero, essere intesi a costituire un elenco esaustivo e prescrittivo per tutti gli Stati membri, poiché questi ultimi devono avere la libertà di scegliere le soluzioni che meglio si adattano alle proprie capacità, normative vigenti, situazioni e priorità. Essi raccomandano invece l'utilizzo di una serie di elementi necessari e facoltativi, descrivono possibili modalità di applicazione di alcune misure di solidarietà e offrono esempi e migliori prassi.

L'approccio proposto prevede che gli Stati membri utilizzino i quadri e le procedure nazionali vigenti laddove possibile, o che li adattino nella misura necessaria ai fini della solidarietà. Ciò potrebbe comprendere, ad esempio, l'utilizzo di piattaforme esistenti per le misure sul versante della domanda o di meccanismi esistenti di compensazione dei clienti.

II.   MODALITÀ GIURIDICHE, TECNICHE E FINANZIARIE

1.   Modalità giuridiche

L'obiettivo delle modalità giuridiche è fornire certezza giuridica a tutti i soggetti coinvolti nel fornire o nel ricevere gas in situazioni di solidarietà. Gli Stati membri coinvolti nell'applicazione del meccanismo di solidarietà sono invitati a predisporre modalità giuridiche chiare, trasparenti ed efficaci, in modo che le parti interessate conoscano le norme e le procedure per la solidarietà transfrontaliera.

L'articolo 13, paragrafo 10, del regolamento stabilisce che siano predisposte modalità tra Stati membri interconnessi. Al momento alcuni Stati membri non sono fisicamente connessi a nessun altro Stato membro (4), un gruppo di Stati membri sono connessi fra loro ma non con altri Stati membri (5), e diversi Stati membri hanno un confine o una zona economica esclusiva in comune ma non sono direttamente connessi fra loro (6). Questa situazione potrebbe cambiare, grazie ai progetti di infrastrutture per le interconnessioni attualmente in via di sviluppo. Se le interconnessioni saranno realizzate dopo il 1o dicembre 2018, gli Stati membri interessati dovranno predisporre le modalità giuridiche, finanziarie e tecniche stabilite all'articolo 13, paragrafo 10, del regolamento non appena possibile.

1.1.   Stati membri interessati e identificazione del paese terzo (articolo 13, paragrafo 2)

Gli Stati membri interessati dal meccanismo di solidarietà sono:

lo Stato membro che ha chiesto la solidarietà; e

tutti gli Stati membri direttamente connessi con lo Stato membro richiedente.

Tutti gli Stati membri direttamente connessi dovrebbero concordare bilateralmente in anticipo le modalità d'applicazione del meccanismo di solidarietà, a meno che il regolamento non preveda l'esonero da tale obbligo. Se più di uno Stato membro può prestare solidarietà, lo Stato membro richiedente deve consultarli tutti e chiedere che facciano offerte per i volumi di gas di cui necessita per approvvigionare i clienti protetti nel quadro della solidarietà. Ciascuna di queste offerte concretizza l'accordo sul prezzo del gas incluso nelle modalità bilaterali precedenti. Tale accordo contiene un riferimento a un prezzo di mercato o a una metodologia concordata per calcolare il prezzo del gas. Lo Stato membro richiedente solidarietà, dopo aver selezionato una o più offerte, identifica lo o gli Stati membri effettivamente coinvolti nel prestare solidarietà.

L'obbligo degli altri Stati membri che potrebbero prestare solidarietà ma le cui offerte non sono state selezionate è temporaneamente sospeso. Se la situazione di crisi si deteriora ulteriormente, lo Stato membro che ha sollecitato le offerte può rivolgersi ad essi in ogni momento per chiedere solidarietà. La richiesta dovrà tuttavia essere ripresentata, data la probabilità che le circostanze cambino nel tempo (ad esempio, il prezzo del gas potrebbe variare o il volume di gas potenzialmente disponibile potrebbe ridursi). Lo Stato membro che riceve la richiesta è invitato ad aggiornare la propria offerta, tenendo conto di qualsiasi cambiamento della situazione (volumi di gas in stoccaggio sotterraneo, flussi, temperatura, consumo ecc.). Per tale ragione, gli Stati membri il cui obbligo è stato temporaneamente sospeso dovrebbero essere tenuti al corrente della situazione dello Stato membro richiedente. La Commissione monitorerà attentamente la situazione nello Stato membro che riceve solidarietà.

In determinate situazioni, per connessione diretta tra Stati membri s'intende anche la connessione tramite un paese terzo. In questo caso il diritto di chiedere solidarietà e l'obbligo di prestarla dipendono dagli accordi esistenti fra gli Stati membri e dall'accordo del paese terzo interessato. L'accordo fra gli Stati membri dovrebbe indicare che il paese terzo s'impegna a far transitare i volumi di gas inviati attraverso il suo territorio nell'ambito della prestazione di solidarietà. In assenza di tale impegno, la solidarietà potrebbe non essere conseguita.

1.2.   Richieste di solidarietà

Le situazioni di crisi richiedono risposte rapide. Perciò la richiesta di solidarietà dovrebbe essere breve, standardizzata e contenere una quantità minima di informazioni necessarie. Idealmente, gli Stati membri che definiscono modalità bilaterali potrebbero concordare un modello da allegare alle modalità. Di seguito si indicano le informazioni minime necessarie che si ritiene debbano figurare in una richiesta di solidarietà efficace:

denominazione dello Stato membro richiedente, compresi il soggetto responsabile e il/i referente/i;

nome del gestore del sistema di trasporto (TSO) o del responsabile dell'area di mercato (se del caso) e referente/i;

volume di gas richiesto (espresso in un'unità di misura concordata);

informazioni sulla pressione del gas;

indicazione del o dei punti di consegna preferiti dallo Stato membro richiedente solidarietà;

richiesta di offerta/e, compresi prezzo (si veda la sezione 3.1.), volume, punti e tempi di consegna;

richiesta di indicare la tempistica della prima consegna possibile e la durata stimata delle forniture (indicando il periodo stimato durante il quale lo Stato membro che riceve la richiesta presterà solidarietà);

un riferimento all'impegno da parte dello Stato membro richiedente di versare una compensazione per la solidarietà.

Un modello per le risposte degli Stati membri che ricevono la richiesta potrebbe assicurare una più semplice comparabilità e comprensione delle quantità e delle condizioni offerte nell'ambito della solidarietà. Il modello potrebbe essere precompilato con le informazioni note al momento in cui gli Stati membri stipulano le modalità bilaterali e allegato ai rispettivi piani di emergenza.

1.3.   Inizio e fine della prestazione di solidarietà

La richiesta di solidarietà è valida e innesca l'obbligo di prestare solidarietà dal momento in cui viene fatta la richiesta. Sulla validità della richiesta non influiscono né i controlli che la Commissione effettua a norma dell'articolo 11, paragrafo 8, del regolamento per verificare che la dichiarazione di uno stato di emergenza da parte dello Stato membro richiedente sia giustificata, né le misure adottate per eseguire le azioni elencate nel piano di emergenza. La Commissione ha cinque giorni per effettuare la procedura di verifica. È improbabile che uno Stato membro invochi la solidarietà prima di cinque giorni dalla dichiarazione dello stato di emergenza, poiché solitamente occorrerà tempo perché i problemi di approvvigionamento di gas raggiungano un livello che giustifichi tale richiesta; se però ciò accadesse, i controlli della Commissione per verificare il fondamento della dichiarazione dello stato di emergenza sarebbero ancora in corso. Qualsiasi verifica in corso non dovrebbe tuttavia produrre un impatto sulla validità della richiesta di solidarietà.

Il rischio di un cattivo uso del meccanismo di solidarietà mediante una richiesta ingiustificata è molto limitato a causa delle vaste conseguenze e delle rigorose condizioni che devono essere soddisfatte prima che il meccanismo di solidarietà sia attivato, ossia:

applicazione di tutte le misure di emergenza previste nel piano di emergenza; e

riduzione dell'approvvigionamento dei clienti non protetti nel quadro della solidarietà nello Stato membro richiedente.

Nel caso i controlli della Commissione portino a concludere che la richiesta di solidarietà non è giustificata, lo Stato membro che l'ha avanzata e ha ricevuto sostegno dai vicini direttamente connessi pagherà agli Stati membri che hanno fornito sostegno il gas ricevuto e i costi supplementari.

L'obbligo di prestare solidarietà cessa di applicarsi quando:

in seguito a una procedura di verifica, la Commissione conclude che la dichiarazione dello stato di emergenza non è più giustificata;

lo Stato membro che ha chiesto solidarietà informa gli Stati membri che prestano solidarietà che è nuovamente in grado di approvvigionare di gas i propri clienti nazionali protetti nel quadro della solidarietà; e

lo Stato membro che presta solidarietà non è più in grado di approvvigionare i propri clienti protetti nel quadro della solidarietà.

È anche possibile che, nonostante una crisi del gas acuta in corso, lo Stato membro che aveva inizialmente invocato la solidarietà decida di rinunciare al proprio diritto a invocarla, perché, ad esempio, non è in grado di pagare.

1.4.   Ruoli e responsabilità

Gli Stati membri dovrebbero assumersi la responsabilità finale per l'applicazione del meccanismo di solidarietà, ivi compresi in particolare la decisione di chiedere solidarietà e il monitoraggio globale del modo in cui i soggetti responsabili di determinati compiti gestiscono il meccanismo. Il regolamento non prevede la creazione di nuovi soggetti specifici. Gli Stati membri sono invitati ad assegnare le responsabilità ai soggetti esistenti o, in circostanze speciali, a nuovi soggetti, tenendo conto della loro struttura organizzativa ed esperienza nella gestione delle crisi e nella risposta alle emergenze. Al fine di ridurre i costi, e in particolare per evitare costi fissi, gli Stati membri possono servirsi dei meccanismi esistenti, laddove possibile. I principi guida a questo proposito dovrebbero essere l'efficacia e l'efficienza.

Spetta alle autorità competenti a norma del regolamento attuare il quadro di riferimento, e i compiti e le responsabilità dovrebbero essere chiaramente assegnati ai rispettivi soggetti, quali ad esempio i TSO, l'autorità nazionale di regolamentazione e le imprese del settore del gas. Le autorità competenti sono anche nella posizione migliore per elaborare le modalità bilaterali con le autorità competenti degli Stati membri direttamente connessi. Tali modalità potrebbero in seguito costituire la base giuridica per la solidarietà, compresi il versamento di compensazioni e le liquidazioni finanziarie in seguito alla prestazione di solidarietà. Gli Stati membri o le autorità competenti si trovano anche nella posizione migliore per farsi carico dell'invio e della ricezione delle richieste di solidarietà e delle offerte di volumi di gas, così come dell'invio della notifica di sospensione della solidarietà. Anche la responsabilità finanziaria legata alla compensazione dovrebbe da ultimo ricadere sullo Stato membro.

Nel rispetto dei vincoli tecnici e giuridici presenti nello Stato membro, le autorità nazionali di regolamentazione sono nella posizione migliore per condurre il processo di calcolo dei costi di compensazione, o almeno per esservi coinvolte, in base a una metodologia elaborata in precedenza e pubblicata nel piano d'emergenza. L'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia potrebbe essere coinvolta in questo processo. È preferibile attribuire ai TSO il compito di inviare, in maniera efficiente in termini di costi, i volumi di gas necessari.

I TSO (o un soggetto di bilanciamento) sono nella posizione migliore per assumersi la responsabilità di coordinare tutti gli aspetti tecnici e attuare tutte le misure operative necessarie quando viene applicata la solidarietà. Il soggetto corrispondente nello Stato membro che presta solidarietà potrebbe anche avere il compito di raccogliere le domande di compensazione del gas e dei costi supplementari, verificarle e trasmetterle al soggetto responsabile nello Stato membro che beneficia della solidarietà. In tale contesto sarebbe utile istituire uno sportello unico. Gli Stati membri sono invitati a individuare e concordare un soggetto preposto alla raccolta e alla trasmissione delle domande di compensazione per la riduzione.

Prevedere un Mediatore nelle modalità stipulate bilateralmente potrebbe rassicurare entrambi gli Stati membri rispetto al versamento e al calcolo dei costi di compensazione. Il Mediatore contribuirebbe a risolvere qualsiasi disaccordo riguardo all'ammontare della compensazione che deve essere versato.

1.5.   Forma giuridica delle modalità bilaterali

Non esiste alcun requisito esplicito riguardo alla forma giuridica delle modalità bilaterali. Gli Stati membri sono liberi di trovare una forma giuridica che crei diritti e obblighi fra essi nel caso venga applicato il meccanismo di solidarietà. Il diritto di chiedere solidarietà e l'obbligo di prestarla sono stabiliti all'articolo 13 del regolamento. Le modalità bilaterali definiranno il modo in cui tali diritti e obblighi stabiliti nel diritto dell'Unione devono essere esercitati. Le modalità saranno di natura operativa, non politica. A priori, ai fini dell'attuazione, potrebbe essere sufficiente un accordo amministrativo vincolante stipulato tra le autorità competenti: esso potrebbe comprendere disposizioni di trattati bilaterali esistenti, disposizioni contrattuali fra TSO o condizioni specifiche di autorizzazione per i soggetti del settore del gas, purché sotto la vigilanza delle autorità competenti pertinenti. D'altra parte, uno strumento giuridico non vincolante quale un memorandum d'intesa non sarebbe sufficiente, poiché non crea obblighi giuridici fra i partecipanti. Gli accordi sotto forma di memorandum non risponderebbero dunque ai requisiti dell'articolo 13, che prevede la creazione di un sistema di solidarietà giuridicamente vincolante, e potrebbero essere interpretati come un'applicazione insufficiente dell'articolo 13, paragrafo 10.

2.   Modalità tecniche

Le modalità tecniche sono intese a descrivere tutte le disposizioni e le condizioni tecniche necessarie al funzionamento del meccanismo di solidarietà a livello pratico. Ciò richiede una condivisione obbligatoria previa delle informazioni riguardanti la capacità e i vincoli tecnici delle infrastrutture del gas pertinenti e i volumi teorici massimi di gas che si potrebbero svincolare, nonché la certezza che non esistono vincoli tecnici indebiti che ostacolerebbero la solidarietà. Nel caso in cui esistano vincoli tecnici o di altra natura, gli Stati membri sono invitati a individuare e concordare soluzioni reciprocamente accettabili da applicare presso i punti d'interconnessione quando viene attivato il meccanismo di solidarietà.

In funzione dei vincoli tecnici presenti nello Stato membro, i TSO (o un soggetto di bilanciamento) potrebbero trovarsi nella posizione migliore per assumersi la responsabilità di coordinare tutti gli aspetti tecnici e attuare tutte le necessarie misure operative necessarie all'applicazione della solidarietà, sulla base della propria conoscenza dei sistemi del gas e dei regimi di cooperazione transfrontalieri già esistenti (7). Tali strutture di cooperazione, accordi ed esperienze già esistenti dovrebbero essere presi in considerazione, o anche fungere da base per le situazioni in cui viene applicata la solidarietà. In ogni caso, occorre identificare (se già in atto) o stabilire un quadro generale chiaro, che includa le condizioni tecniche, in modo che la cooperazione necessaria possa essere intrapresa con certezza giuridica.

I dati tecnici possono essere all'occorrenza aggiornati nei piani.

2.1.   Soluzioni tecniche e coordinamento (articolo 13, paragrafo 10, lettera c)

È possibile predisporre soluzioni e modalità tecniche per le varie parti dell'infrastruttura dello Stato membro. Ciò fornirà un quadro chiaro dell'assistenza disponibile e dei vincoli tecnici interessati, nonché una migliore stima dei costi di attuazione per ciascuna misura (se del caso). Poiché le potenziali situazioni di crisi possono essere molto diverse, è importante che i TSO (o un soggetto di bilanciamento) dispongano di un'ampia gamma di opzioni e strumenti a cui attingere. Nelle modalità tecniche è possibile includere un elenco indicativo e non esaustivo di soluzioni tecniche, cosicché entrambe le parti siano consapevoli delle misure che potrebbero essere adottate prima e durante un'emergenza a fini di solidarietà. Potrebbe essere utile condurre simulazioni idrauliche delle misure di solidarietà per prepararsi a simili situazioni.

Sarà necessario il coordinamento fra i TSO o i responsabili delle aree di mercato pertinenti, i gestori di sistemi di distribuzione (DSO), i coordinatori di emergenza nazionali, le autorità competenti e i soggetti coinvolti nella consegna del gas ai clienti protetti nel quadro della solidarietà. Ciò significherà che il gas disponibile grazie alla riduzione della domanda in uno Stato membro potrà essere messo a disposizione e fornito a uno Stato membro direttamente connesso che chiede solidarietà. I TSO, i DSO, i coordinatori di emergenza nazionali e altri soggetti coinvolti nella consegna del gas ai clienti protetti nel quadro della solidarietà dovrebbero essere coinvolti nelle fasi iniziali della discussione sulle disposizioni di solidarietà e incaricati di collaborare per attuare le modalità in materia di solidarietà.

I TSO dovrebbero inoltre avere la facoltà di ricorrere alle capacità di trasporto non usate, siano esse state assegnate o meno. In ogni caso, la compensazione per i costi di trasporto dovrebbe essere versata in base a principi concordati.

L'accesso agli hub e ad altre piattaforme dovrebbe essere mantenuto il più a lungo possibile, anche in uno stato di emergenza (articolo 13, paragrafo 4, del regolamento) per evitare di dover ricorrere a misure di solidarietà. Perciò deve essere disponibile l'accesso costante ai terminali di gas naturale liquefatto (GNL), alla capacità di stoccaggio e di interconnessione, compresa la capacità bidirezionale, per garantire flussi transfrontalieri efficienti (articolo 13, paragrafo 10, lettera c). Tali aspetti devono essere affrontati esplicitamente nelle modalità.

2.2.   Volumi di gas o metodologia per la loro fissazione (articolo 13, paragrafo 10, lettera d), del regolamento)

Gli Stati membri dovrebbero informare gli Stati membri confinanti (ovvero i potenziali prestatori di solidarietà) in merito ai volumi di gas massimi teorici che potrebbero chiedere e al limite della capacità di interconnessione, per motivi di trasparenza e come base per le discussioni sulle modalità. Ciononostante, gli esatti volumi di gas necessari, chiesti e disponibili saranno noti soltanto quando il meccanismo di solidarietà sarà stato attivato. Per il calcolo di questi volumi di gas massimi teorici dovranno essere presi in considerazione almeno i seguenti elementi:

i clienti protetti nel quadro della solidarietà interessati;

le centrali elettriche di importanza cruciale alimentate a gas (ove opportuno) e i volumi di gas ad esse associati; e

la produzione nazionale di gas negli Stati membri produttori.

Gli scenari relativi agli standard di approvvigionamento adattati ai clienti protetti nel quadro della solidarietà potrebbero rappresentare un buon punto di inizio per tale calcolo.

Tutti gli Stati membri devono identificare i propri clienti protetti nel quadro della solidarietà in base alla definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento, e il loro consumo annuo di gas (media e picco).

Le centrali elettriche di importanza cruciale alimentate a gas e i volumi annui di gas ad esse associati (articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento) potrebbero avere un importante impatto sui volumi di gas disponibili per la solidarietà. Nello Stato membro che presta solidarietà, tali volumi di gas limitano le quantità potenzialmente disponibili a tal fine; in alcuni Stati membri che ricevono solidarietà, alle centrali elettriche di importanza cruciale alimentate a gas è data priorità rispetto ai clienti protetti nel quadro della solidarietà, ma i volumi di gas necessari per il loro funzionamento non producono alcun impatto sui volumi che potrebbero essere richiesti.

Le modalità dovrebbero includere un elenco dettagliato delle centrali elettriche alimentate a gas identificate come centrali di importanza cruciale per il sistema elettrico (articolo 11, paragrafo 7, del regolamento), alle quali il gas naturale dovrebbe essere fornito anche nell'ambito della solidarietà. Tale elenco dovrebbe essere stabilito sulla base di una richiesta e di una valutazione da parte dei TSO del gas e dell'energia elettrica. L'elenco delle centrali elettriche dovrebbe essere debitamente giustificato e dimostrare che il loro mancato approvvigionamento a breve termine potrebbe minacciare la sicurezza del sistema energetico. Inoltre, gli Stati membri potrebbero considerare di concordare la frequenza con cui l'elenco dovrebbe essere controllato e aggiornato.

In base alla situazione di crisi, saranno considerati necessari solo i volumi di gas che servono al funzionamento delle centrali elettriche identificate nelle modalità come centrali di importanza cruciale quando viene chiesta solidarietà; tra queste potrebbero figurare, ad esempio, le centrali situate in una determinata regione. Uno scambio di informazioni ad hoc riguardo alla situazione dovrebbe avere luogo nell'ambito della comunicazione fra i soggetti pertinenti (TSO, autorità competenti) negli Stati membri prima e durante la prestazione di solidarietà.

Gli Stati membri produttori di gas devono indicare la propria produzione annua.

I volumi sopramenzionati possono essere identificati all'inizio di ogni anno gas o a intervalli diversi, sulla base dei più recenti dati disponibili, degli aggiornamenti dei piani o su una base ad hoc.

2.3.   Sicurezza operativa delle reti (articolo 13, paragrafo 7, del regolamento)

Le modalità potrebbero fornire la descrizione delle possibilità e dei vincoli tecnici delle singole reti del gas che è necessario preservare per il funzionamento sicuro e affidabile del sistema del gas. Si tratta di un'informazione importante sia per gli Stati membri che prestano solidarietà sia per gli Stati membri che la ricevono. Gli elementi minimi che devono essere descritti sono:

la capacità massima di esportazione dell'interconnessione e le circostanze in cui il TSO raggiungerà la capacità massima di esportazione (ad esempio, pressione del sistema, linepack, disponibilità di gas a determinati punti di entrata, o livello di stoccaggio di gas con rispettivo livello di capacità di prelievo). Tali dettagli dovrebbero essere possibilmente definiti per ciascun punto di interconnessione;

produzione nazionale massima e vincoli, ove opportuno. Laddove esiste, la produzione nazionale potrebbe essere incrementata per determinati periodi di tempo. Le opzioni e le restrizioni pertinenti potrebbero essere descritte;

ove opportuno, la capacità disponibile tramite un paese terzo e gli elementi tecnici dell'accordo a tale riguardo (articolo 13, paragrafo 2, del regolamento).

3.   Modalità finanziarie

Le modalità finanziarie dovrebbero assicurare che il gas fornito nel quadro del meccanismo di solidarietà venga pagato a un prezzo adeguato. Tali modalità potrebbero contemplare il calcolo dei costi, la compensazione per la solidarietà (compresa la compensazione per la riduzione) e le procedure di versamento da individuare e concordare fra i soggetti interessati.

Un meccanismo che prevede la compensazione per la riduzione dovrebbe incentivare il ricorso a soluzioni basate sulla logica di mercato, quali aste e gestione della domanda (articolo 13, paragrafo 4, del regolamento). Si potrebbe far riferimento a meccanismi collegati alle emergenze nazionali che facilitano indirettamente la solidarietà garantendo quanto più possibile il corretto funzionamento del mercato nello Stato membro che presta solidarietà. Le modalità finanziarie non dovrebbero creare incentivi perversi, quali l'interruzione dell'approvvigionamento di gas o l'imposizione di un prezzo più alto una volta superata la prima fase dell'emergenza, che potrebbero a loro volta far scattare la necessità di solidarietà. La compensazione per la solidarietà deve coprire i costi effettivamente occorsi e non diventare una fonte di profitto per il soggetto prestatore. Lo Stato membro che riceve solidarietà dovrebbe tempestivamente pagare allo Stato membro che la presta un prezzo equo per il gas ricevuto. Lo Stato membro prestatore determinerà poi il modo in cui gestire tali entrate e accordarle alle disposizioni esistenti in materia di neutralità del bilanciamento.

Qualsiasi compensazione versata ai clienti che subiscono una riduzione in una situazione di emergenza (che essa derivi dall'obbligo di prestare solidarietà transfrontaliera o da un'emergenza nazionale) dovrebbe essere la stessa, come prevista dal diritto interno.

In considerazione di quanto sopra, gli Stati membri potrebbero mantenere il meccanismo nazionale esistente (relativamente alla compensazione legata alla riduzione) per le emergenze puramente nazionali (ossia, laddove non viene richiesta solidarietà), restando liberi di decidere se desiderano o no versare una compensazione per la riduzione dell'attività industriale. Quando tuttavia un'emergenza nazionale si trasforma in una situazione che fa scattare la solidarietà transfrontaliera, lo Stato membro prestatore potrebbe scegliere di distribuire la compensazione per la solidarietà versata dallo Stato membro richiedente fra tutti i gruppi di consumatori che hanno subito una riduzione, a prescindere dal fatto che questa sia avvenuta prima o dopo l'attivazione della solidarietà. Tale opzione dovrebbe iscriversi in un regime progettato nello Stato membro che presta solidarietà, basandosi però preferibilmente su un approccio di tipo «valore del carico perso». In alternativa, gli Stati membri potrebbero anche decidere di versare la compensazione ricevuta per la solidarietà in un «fondo di solidarietà» gestito a livello centrale. In tal modo, i meccanismi di compensazione nazionali esistenti per la riduzione rimangono di competenza degli Stati membri e, seppure improntati ad approcci diversi, non riserveranno trattamenti diversi ai gruppi di consumatori interessati dalla riduzione all'interno di un paese quando viene fornita solidarietà transfrontaliera, laddove la compensazione per la solidarietà è obbligatoria.

Gli elementi principali della compensazione per la solidarietà sono il prezzo del gas e i costi supplementari sostenuti dallo Stato membro prestatore derivanti dalle attività volte ad assicurare che il gas arrivi oltre il confine, sulla base dei costi effettivamente occorsi che il quadro giuridico nazionale nello Stato membro prestatore permette di pagare.

Nelle modalità è possibile seguire e concordare diversi approcci per determinare il prezzo del gas, in base al livello di sviluppo del mercato nello Stato membro, alle misure disponibili o allo stadio della situazione di emergenza. È tuttavia importante che le modalità descrivano chiaramente l'approccio concordato e le circostanze in cui esse si applicheranno, e che identifichino tutti i parametri noti che saranno usati (ad esempio il premio, se si sceglie di determinare il prezzo in base all'ultima negoziazione nota più un premio).

3.1.   Prezzo del gas

Le modalità finanziarie dovrebbero fare riferimento al prezzo del gas fornito e/o alla metodologia per la fissazione del prezzo, tenendo conto dell'impatto sulle operazioni di mercato (articolo 13, paragrafo 10, lettera b), del regolamento). Quest'ultima condizione può essere intesa come mirante a evitare prezzi o metodologie che distorcano il mercato e producano incentivi perversi. Il prezzo del gas che funge da base per la compensazione per la solidarietà è determinato (dal mercato o con altri mezzi) nello Stato membro che presta solidarietà.

a)   Prezzo di mercato

In linea di principio, il prezzo del gas non dovrebbe essere inferiore al prezzo di mercato, poiché ciò produrrebbe incentivi perversi. Se il prezzo è mantenuto sbloccato e se può seguire dinamicamente la domanda e l'offerta di gas, può fornire un segnale anche durante una situazione di emergenza. Nei mercati sviluppati, i flussi massimi attraverso gli interconnettori seguirebbero il segnale di prezzo negli Stati membri durante un'emergenza. In tali circostanze, si presume che la solidarietà non sia attivata.

In mercati meno sviluppati, dove i prezzi potrebbero non essere dinamici nel corso di una situazione di emergenza, potrebbe essere necessario applicare misure diverse, pur sempre di mercato, per fissare il prezzo del gas. Il prezzo di riferimento massimo per il gas nel quadro della solidarietà potrebbe corrispondere al prezzo della transazione/dello scambio più recente nell'UE in una borsa di scambi o in un punto di scambio virtuale, in seguito a un controllo normativo volto a verificare la robustezza del prezzo. Gli Stati membri possono inoltre concordare di collegare il prezzo del gas a un hub specifico.

Negli Stati membri in cui esiste lo stoccaggio strategico, lo Stato membro o l'autorità competente decide quando, nell'ambito della situazione di emergenza, permettere che venga svincolato gas dallo stoccaggio strategico. Il prezzo «di mercato» al momento (o appena prima) dello svincolo delle scorte dovrebbe essere il prezzo dovuto dallo Stato membro ricevente (8).

b)   Fissazione del prezzo/riduzione per via amministrativa

Se non esiste un prezzo di mercato, potrebbero essere necessari altri approcci per fissare il prezzo del gas, ad esempio il prezzo di mercato o il prezzo medio di mercato noto più recente presso la borsa o il punto di scambi virtuale accessibile più vicino, o presso un hub concordato. La media potrebbe coprire un periodo di tempo ragionevole precedente alla consegna (ad esempio da 5 a 7 giorni) e un periodo identico successivo alla consegna, con o senza premio. In alternativa, il prezzo dell'ultima negoziazione o misura nota con o senza premio potrebbe anche costituire un punto di riferimento. Si potrebbe considerare l'opportunità di colmare con un premio l'eventuale divario fra il prezzo più recente noto e il valore del carico perso dei clienti che hanno subito una riduzione (9). Il prezzo può inoltre essere ricavato da un combustibile alternativo al quale lo Stato membro che presta solidarietà deve far ricorso per svincolare i livelli necessari di gas naturale.

È possibile utilizzare il valore calcolato del carico perso per determinare il prezzo dei volumi di gas ridotti, poiché si presume che i consumatori industriali conoscano il rispettivo valore. Tale valore rispecchia i vantaggi che un determinato gruppo di consumatori ha perso in seguito alla riduzione. In base a tale approccio, esso dovrebbe essere noto o comunicato in anticipo all'autorità competente o all'autorità di regolamentazione nazionale; sarà anche un fattore solitamente considerato all'atto di stabilire, nei piani di emergenza nazionali, l'ordine di priorità dei clienti cui applicare la riduzione. Tale approccio semplifica inoltre il confronto delle «offerte» provenienti da diversi Stati membri (si veda l'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento).

Infine, potrebbe essere utile identificare una metodologia per la fissazione del prezzo da parte dell'autorità di regolamentazione nazionale o dell'autorità competente, o prevedere l'utilizzo di un proxy, come il prezzo delle opzioni d'acquisto.

c)   Disponibilità a sostenere i costi

Potrebbe essere opportuno determinare l'ammontare massimo che ogni Stato membro è disposto a pagare per il gas in una situazione di solidarietà. È probabile che il valore massimo corrisponda al valore del carico perso per i clienti protetti nel quadro della solidarietà in un determinato Stato membro. Se il prezzo del gas dovesse superare tale valore, non sarebbe nell'interesse dello Stato membro chiedere gas nel quadro del meccanismo di solidarietà. Tale informazione tuttavia non deve necessariamente essere inclusa nelle modalità o essere presa in considerazione nei piani.

3.2.   Altre categorie di costi

Le modalità finanziarie dovrebbero contemplare qualsiasi altra categoria di costi, compresi i costi pertinenti e ragionevoli delle misure stabiliti in precedenza (articolo 13, paragrafo 8, lettera b), del regolamento), che dovranno essere oggetto di un'equa e tempestiva compensazione (articolo 13, paragrafo 10, lettera e)]. I costi supplementari dovrebbero essere mantenuti al minimo e si dovrebbe fare attenzione a evitare doppie contabilizzazioni, poiché molti elementi relativi ai costi supplementari potrebbero già essere rispecchiati nel prezzo del gas. È possibile presumere che la maggior parte dei costi supplementari sarà già rispecchiata nel prezzo del gas, con l'eccezione dei costi di trasporto.

a)   Trasporto e costi associati

La compensazione dovrebbe coprire il trasporto e i costi associati, quali ad esempio costi di trasporto del GNL, tariffe di rigassificazione, eccetera. Gli Stati membri possono concordare che le capacità necessarie siano prenotate per i volumi di solidarietà quando necessario, cosicché i costi relativi al trasporto saranno pagati utilizzando le procedure standard dei TSO.

b)   Costi di svincolo dello stoccaggio strategico o costi degli obblighi di stoccaggio

Nel caso dello stoccaggio strategico, il costo dello svincolo, stabilito in precedenza, può essere incluso per il volume di gas interessato, a meno che non sia già rispecchiato nel prezzo del gas.

In linea di principio, se esiste un prezzo di mercato al momento dello svincolo dei volumi di gas supplementari dallo stoccaggio strategico, rispecchia già i costi supplementari associati a tale misura, compresi i costi legati alla determinazione anticipata del prezzo. In caso contrario, la misura non sarebbe invocata in quel momento, poiché sarebbero ancora disponibili misure più economiche.

I costi di tali misure di sicurezza dell'approvvigionamento non di mercato sono solitamente socializzati e integrati nella bolletta dell'utente finale. Un contributo proporzionale al costo concordato, in linea con le quantità così svincolate a fini di solidarietà, potrebbe essere aggiunto ai costi supplementari a carico dello Stato membro ricevente.

Gli obblighi di stoccaggio richiedono tuttavia che solo determinati volumi di gas siano immagazzinati all'inizio della stagione invernale; in seguito, il gas immagazzinato viene utilizzato in risposta alla domanda e ai prezzi di mercato. Perciò allo svincolo del gas non dovrebbe essere aggiunto alcun costo supplementare oltre al prezzo del gas e ai costi del trasporto. In ogni caso, si dovrebbe tener conto delle modalità particolari in cui gli Stati membri gestiscono lo stoccaggio strategico e gli obblighi di stoccaggio.

c)   Costi della riduzione dopo l'aumento dello standard di approvvigionamento

Ridurre lo standard di approvvigionamento a livelli ordinari dopo aver introdotto un aumento è un obbligo ai sensi del regolamento quando ha inizio un'emergenza in uno Stato membro confinante e quando è probabile che si produca un impatto transfrontaliero. Non esiste alcun collegamento fra la riduzione di uno standard di approvvigionamento aumentato e una richiesta di solidarietà, vale a dire i costi di tali misure non possono essere coperti da compensazione.

d)   Danni dovuti a una riduzione dell'attività industriale (compensazione per la riduzione)

Tra gli altri costi potrebbero figurare quelli derivanti dall'obbligo di versare una compensazione nello Stato membro che presta solidarietà, compresi i danni dovuti a una riduzione dell'attività industriale. Tali costi possono essere inclusi nei costi di compensazione se il quadro giuridico nazionale prevede l'obbligo di pagare, oltre al prezzo del gas, una compensazione dei danni dovuti a una riduzione dell'attività industriale, compresa la compensazione per danni economici,. La metodologia pertinente per il calcolo deve essere inclusa nelle modalità. Si potrebbe concordare di trasferire l'importo della compensazione effettivamente sostenuto sui soggetti che utilizzano il gas nel quadro della solidarietà nello Stato membro beneficiario.

Il costo dei danni dovuti a una riduzione dell'attività industriale potrebbe essere coperto da compensazione solo se non fosse rispecchiato nel prezzo del gas che lo Stato membro richiedente solidarietà deve pagare; lo Stato membro che ha chiesto solidarietà non deve versare due volte la compensazione per gli stessi costi.

e)   Costo dei procedimenti giudiziari nello Stato membro che presta solidarietà

Altri costi potrebbero inoltre essere generati dal rimborso di eventuali costi derivanti da procedimenti giudiziari, procedimenti arbitrali e conciliazioni, nonché delle relative spese giudiziali che interessano lo Stato membro che presta solidarietà nei confronti dei soggetti coinvolti in tale prestazione di solidarietà (articolo 13, paragrafo 8, lettera c), del regolamento). Tale compensazione dovrebbe tuttavia essere versata solo dietro presentazione di prove dei costi sostenuti.

Nel caso di una controversia che coinvolge uno Stato membro che presta solidarietà e un soggetto in merito a una compensazione (insufficiente) da parte dello Stato membro che riceve solidarietà, dovrebbe essere prevista una salvaguardia per proteggere quest'ultimo da comportamenti collusivi fra lo Stato membro che presta solidarietà e il soggetto. Potrebbero verificarsi circostanze in cui il soggetto interessato e lo Stato membro in cui è stabilito adiscono le vie legali l'uno contro l'altro per ottenere un prezzo del gas più alto o una maggiore compensazione per il soggetto e si accordano ai danni dello Stato membro richiedente solidarietà, che non è neppure parte del procedimento giudiziario. Tali circostanze dovrebbero essere evitate.

La situazione sopra descritta è diversa dalla situazione in cui un'impresa nello Stato membro che presta solidarietà avvia un procedimento giudiziario contro un soggetto nello Stato membro che riceve solidarietà in merito al prezzo del gas o alla compensazione per la riduzione. In una simile situazione, l'impresa o il soggetto soccombente deve sostenere i costi connessi.

3.3.   Indicazione del metodo con cui si calcola l'equa compensazione (articolo 13, paragrafo 10, lettera f)

I seguenti metodi possono essere presi in considerazione per calcolare l'equa compensazione:

una semplice somma di tutti gli elementi descritti nella sezione precedente;

valore temporale del denaro: il versamento dovrebbe essere effettuato tempestivamente. Gli Stati membri potrebbero tuttavia concordare un tasso di interesse da applicare alla compensazione trascorso un periodo di tempo realistico dalla prestazione di solidarietà e dopo che l'esatto importo della compensazione è stato calcolato e concordato;

accordo fra Stati membri che utilizzano valute diverse in merito alla valuta nella quale la compensazione dovrebbe essere calcolata e versata, compreso il tasso di cambio pertinente.

3.4.   Calcolo della compensazione di tutti i costi pertinenti e ragionevoli e impegno a versare tale compensazione (articolo 13, paragrafo 3)

È probabile che il calcolo del pagamento esatto da versare allo Stato membro che ha prestato solidarietà e ai soggetti in quello Stato membro possa realisticamente essere effettuato solo qualche tempo dopo l'erogazione del gas chiesto nel quadro del meccanismo di solidarietà. Nelle modalità bilaterali, gli Stati membri possono concordare l'approccio per calcolare il prezzo del gas e i costi supplementari, nonché un termine realistico per il versamento.

Le informazioni riguardo ai volumi di gas effettivamente erogati e qualsiasi altra informazione pertinente per il calcolo della compensazione devono essere inviate al o ai referenti competenti negli Stati membri coinvolti nella prestazione di solidarietà, cosicché entrambi gli Stati possano eseguire un calcolo finale della compensazione. Le informazioni potrebbero essere messe a disposizione dal TSO, dal DSO, dal gestore dei sistemi di stoccaggio, dal fornitore o dal responsabile dell'area di mercato, a seconda della misura applicata. Il calcolo della compensazione potrebbe essere delegato a un altro soggetto predefinito.

3.5.   Modalità di versamento (articolo 13, paragrafo 8, ultimo comma, del regolamento)

In linea di principio le procedure nazionali esistenti per i versamenti e la compensazione (o le transazioni di bilanciamento) in uno Stato membro e i ruoli e le responsabilità esistenti in tal senso dovrebbero essere mantenuti e applicati ove possibile anche ai versamenti della compensazione per la solidarietà fra Stati membri. Le modalità stipulate fra gli Stati membri dovrebbero vertere su come collegare, anche mediante un'interfaccia, i quadri nazionali esistenti. La natura della solidarietà potrebbe esigere che sia lo Stato membro o l'autorità competente l'interfaccia con responsabilità finanziaria finale.

3.6.   Ruoli e responsabilità: chi paga chi o chi organizza i versamenti

Quando sono ancora possibili misure volontarie sul versante della domanda nello Stato membro prestatore, l'accesso alla piattaforma pertinente e alla capacità di interconnessione deve essere preservato. Dovrebbe essere possibile per un acquirente transfrontaliero effettuare pagamenti per il gas allo stesso modo di un acquirente locale: o direttamente all'impresa di gas o, se il gas viene acquistato da un soggetto di bilanciamento tramite una piattaforma apposita, utilizzando le procedure di pagamento valide per quella piattaforma (10).

Quando lo Stato membro che presta solidarietà applica delle riduzioni, potrebbe utilizzare o adattare secondo necessità per i versamenti della compensazione da un paese confinante qualsiasi quadro giuridico, processo di pagamento o autorità responsabile di gestire i versamenti di cui sia dotato.

I beneficiari finali della solidarietà sono i consumatori civili. Il gas necessario a soddisfare il loro fabbisogno proviene dal fornitore; i flussi transfrontalieri sono gestiti dal TSO e alla fine distribuiti dai DSO. Nel caso di una riduzione, il fornitore di gas dei clienti non protetti interessati da riduzione dovrebbe poter contare sulla continuità dei pagamenti, tenendo conto dei volumi di solidarietà. Questi ultimi dovrebbero essere definiti in base al regime di compensazione nello Stato membro. I ruoli e le responsabilità potenziali possono essere assegnati come descritto al punto 1.4.

3.7.   Descrizione e tappe del processo di pagamento

In base ai quadri di riferimento esistenti e al modo in cui l'interfaccia fra di essi è concordata dagli Stati membri, le procedure approvate devono essere incluse nelle modalità.

Presumendo un coinvolgimento da Stato membro a Stato membro negli aspetti finanziari (e in particolare in merito al monitoraggio, verifica e presentazione delle domande di pagamento dopo l'erogazione del gas nel quadro della solidarietà), il soggetto pertinente nello Stato membro che presta solidarietà calcola l'importo della compensazione sulla base del volume di gas erogato, degli elementi dei costi concordati e del metodo di calcolo concordato e invia la propria richiesta di versamento al soggetto pertinente nello Stato membro richiedente. Lo Stato membro che ha ricevuto gas nel quadro della solidarietà conferma le quantità effettivamente erogate, verifica il calcolo e, se non ha alcuna obiezione, effettua il versamento entro il termine concordato. I processi finanziari all'interno degli Stati membri, quali la distribuzione delle compensazioni o l'addebito delle compensazioni per la solidarietà, seguono le norme nazionali (ad esempio, potrebbero essere applicati direttamente al soggetto offerente/interessato da riduzione, oppure socializzati).

I termini per il calcolo della compensazione per la solidarietà, la verifica e il versamento devono essere inclusi nelle modalità. Lo stesso vale per le leggi e le opzioni di arbitrato applicabili nel caso di una controversia derivante dall'uso del meccanismo di solidarietà.

III.   CONCLUSIONI

Grazie al regolamento sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas, per la prima volta nella politica energetica dell'UE la volontà politica di solidarietà fra gli Stati membri è diventata una realtà. Inoltre, il regolamento eleva la solidarietà dallo status di concetto applicato a livello nazionale a quello di rete di sicurezza a livello dell'UE per i soggetti più vulnerabili. Esso introduce diritti e obblighi ad ampio raggio che garantiscono ai clienti civili e ai servizi sociali essenziali la certezza e la sicurezza della continuità dell'approvvigionamento di gas. Gli orientamenti forniti nel presente documento offrono un'ampia gamma di opzioni per il corretto funzionamento del meccanismo di solidarietà, lasciando agli Stati membri la libertà di scegliere le soluzioni più adatte a loro.


(1)  Si vedano l'articolo 2, paragrafo 6, e l'articolo 13 del regolamento.

(2)  Per questo motivo le misure del piano di emergenza devono garantire che i sistemi di trasporto del gas nello Stato membro richiedente solidarietà siano in grado di gestire i flussi in entrata sotto il profilo tecnico (ad esempio che sia disponibile un livello di linepack adeguato) quando viene attivata un'azione di solidarietà in presenza di un livello di emergenza avanzato.

(3)  Regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005 (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 36).

(4)  Cipro, Finlandia e Malta.

(5)  Estonia, Lettonia e Lituania.

(6)  Polonia-Lituania, Finlandia-Estonia, Finlandia-Svezia, Malta-Italia, Cipro-Grecia, Ungheria-Slovenia. Polonia-Repubblica ceca, Polonia-Repubblica slovacca, Francia-Italia.

(7)  I TSO collaborano già in merito all'accesso al gas flessibile negli Stati membri confinanti. Alcuni di essi hanno stipulato accordi di bilanciamento operativo con i TSO adiacenti. Tali accordi instaurano una collaborazione che consente non solo di soddisfare il fabbisogno di bilanciamento residuo, ma anche di gestire gli shock sul versante dell'approvvigionamento a breve termine e monitorare meglio i flussi in entrata/in uscita.

(8)  Ad esempio, il prezzo dello stoccaggio strategico in Italia ammonta a 63 EUR/MWh; lo stoccaggio strategico dell'Ungheria è legato al prezzo sul TTF alcuni giorni prima dello svincolo, più un premio.

(9)  Vi sono casi in cui il premio copre il «valore assicurabile» del gas svincolato. In base al settore, tale prezzo è compreso fra 0,50 e 1 EUR/MWh.

(10)  Ad esempio, con il prodotto di bilanciamento a breve termine NetConnect Germany il prodotto viene pagato tramite un apposito conto gestito dal responsabile dell'area di mercato.