ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 23

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

61° anno
26 gennaio 2018


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione (UE) 2017/104 del Consiglio, del 20 novembre 2017, relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione provvisoria dell’accordo di partenariato globale e rafforzato tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra

1

 

*

Accordo di partenariato globale e rafforzato tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra

4

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

26.1.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 23/1


DECISIONE (UE) 2017/104 DEL CONSIGLIO

del 20 novembre 2017

relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione provvisoria dell’accordo di partenariato globale e rafforzato tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 37,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91, l’articolo 100, paragrafo 2, e gli articoli 207 e 209, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafi 5 e 7, e l’articolo 218, paragrafo 8, secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea e dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 29 settembre 2015, il Consiglio ha autorizzato la Commissione e l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ad avviare negoziati con la Repubblica d’Armenia su un accordo quadro.

(2)

Tali negoziati sono stati conclusi con successo e l’accordo di partenariato globale e rafforzato tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra («accordo») è stato siglato il 21 marzo 2017.

(3)

L’articolo 385 dell’accordo dispone l’applicazione in via provvisoria dell’accordo, in tutto o in parte, prima della sua entrata in vigore.

(4)

È opportuno firmare l’accordo a nome dell’Unione e applicarlo, in parte, a titolo provvisorio, in attesa che siano terminate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore.

(5)

La firma dell’accordo a nome dell’Unione e l’applicazione provvisoria di parti dell’accordo tra l’Unione e la Repubblica d’Armenia fa salva la ripartizione delle competenze tra l’Unione e i suoi Stati membri conformemente ai trattati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata, a nome dell’Unione, la firma dell’accordo di partenariato globale e rafforzato tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra, con riserva della conclusione di tale accordo.

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome dell’Unione.

Articolo 3

In attesa che siano espletate le procedure necessarie per l’entrata in vigore dell’accordo (1), in conformità dell’articolo 385 dell’accordo e fatte salve le notifiche ivi previste, le seguenti parti dell’accordo sono applicate a titolo provvisorio tra l’Unione e la Repubblica d’Armenia, ma solo nella misura in cui riguardino materie di competenza dell’Unione, incluse quelle di definire e attuare una politica estera e di sicurezza comune:

a)

titolo I;

b)

titolo II: articoli 3, 4, 7 e 8;

c)

titolo III: articolo 12, articolo 14, paragrafo 1 e articolo 15;

d)

titolo V:

i)

capo 1, a eccezione dell’articolo 38, paragrafo 3, lettera a);

ii)

capo 2, a eccezione del riferimento alla sicurezza nucleare di cui all’articolo 42, paragrafo 2, lettere f e g;

iii)

capo 3, a eccezione dell’articolo 46, paragrafo 1, lettere a), c) ed e);

iv)

capi 7, 10, 14 e 21;

e)

titolo VI, a eccezione dell’articolo 205, paragrafo 2, lettere b) e c); l’articolo 203 si applica a titolo provvisorio solo nella misura in cui riguardi investimenti diretti;

f)

titolo VII;

g)

titolo VIII, a eccezione dell’articolo 380, paragrafo 1, nella misura in cui le disposizioni di tale titolo siano limitate allo scopo di assicurare l’applicazione provvisoria dell’accordo; e

h)

gli allegati I e II, a eccezione dei riferimenti all’Euratom relativi all’infrastruttura, ai regolamenti di esecuzione e al nucleare, gli allegati III, VI, VIII, IX, X, XI e XII nonché il protocollo I del titolo VII assistenza finanziaria e disposizioni antifrode e in materia di controllo capo 2: disposizioni antifrode e in materia di controllo e il protocollo II relativo all’assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale.

Articolo 4

1.   Ai fini dell’articolo 240 dell’accordo, eventuali modifiche dell’accordo adottate mediante decisioni del sottocomitato per le indicazioni geografiche sono approvate dalla Commissione a nome dell’Unione europea. In caso di mancato accordo tra le parti interessate in seguito a obiezioni relative a un’indicazione geografica, la Commissione adotta una posizione secondo la procedura di cui all’articolo 57 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

2.   Ai fini dell’articolo 270, paragrafo 2, prima frase, dell’accordo, la Commissione è autorizzata ad approvare la posizione dell’Unione riguardo alle modifiche dell’allegato XI dell’accordo.

Ai fini dell’articolo 270, paragrafo 2, seconda frase, dell’accordo, la Commissione è autorizzata a sollevare obiezioni a una modifica o rettifica dell’allegato XI proposta dalla Repubblica d’Armenia.

Articolo 5

L’accordo non può essere inteso come tale da conferire diritti o imporre obblighi che possano essere invocati direttamente dinanzi agli organi giurisdizionali dell’Unione o degli Stati membri.

Articolo 6

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2017

Per il Consiglio

Il presidente

M. REPS


(1)  La data a decorrere dalla quale l’accordo sarà applicato a titolo provvisorio è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.

(2)  Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).


26.1.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 23/4


ACCORDO DI PARTENARIATO GLOBALE E RAFFORZATO

tra l’Unione europea

e la Comunità europea dell’energia atomica

e i loro Stati membri, da una parte,

e la Repubblica d’Armenia, dall’altra

PREAMBOLO

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

L’IRLANDA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

LA REPUBBLICA DI CROAZIA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

L’UNGHERIA,

LA REPUBBLICA DI MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D’AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA ROMANIA,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

parti contraenti del trattato sull’Unione europea, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in seguito denominati «Stati membri»,

L’UNIONE EUROPEA, e

LA COMUNITÀ EUROPEA DELL’ENERGIA ATOMICA, in seguito denominata «Euratom»

da una parte, e

LA REPUBBLICA D’ARMENIA

dall’altra,

in seguito denominate congiuntamente «parti»,

TENENDO CONTO dei forti legami fra le parti e dei valori che condividono, del loro desiderio di rafforzare i rapporti stabiliti in passato mediante l’accordo di partenariato e di cooperazione («APC») tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra, firmato a Lussemburgo il 22 aprile 1996 ed entrato in vigore il 1o luglio 1999 e di promuovere una stretta e intensa cooperazione basata su un partenariato paritario nell’ambito della politica europea di vicinato («PEV») e del partenariato orientale, così come nell’ambito del presente accordo;

RICONOSCENDO il contributo del piano d’azione comune UE-Armenia stabilito nell’ambito della PEV, comprese le disposizioni introduttive, e l’importanza delle priorità del partenariato nel rafforzamento delle relazioni tra l’Unione europea e la Repubblica d’Armenia e nel sostegno del processo di riforma e di ravvicinamento, come indicato di seguito, nella Repubblica d’Armenia, contribuendo in tal modo a rafforzare la cooperazione politica ed economica;

IMPEGNATI a rafforzare ulteriormente il rispetto delle libertà fondamentali, dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, dei principi democratici, dello stato di diritto e della buona governance;

RICONOSCENDO che le riforme interne volte a rafforzare la democrazia e l’economia di mercato, da un lato, e la risoluzione duratura dei conflitti, dall’altro, sono collegate. Pertanto, i processi di una riforma democratica duratura nella Repubblica d’Armenia contribuiranno a consolidare la fiducia e la stabilità nell’intera regione;

IMPEGNATI a promuovere ulteriormente l’evoluzione istituzionale, politica e socioeconomica della Repubblica d’Armenia attraverso, ad esempio, lo sviluppo della società civile, il rafforzamento delle istituzioni, la riforma della pubblica amministrazione e del pubblico impiego, la lotta alla corruzione e il rafforzamento della cooperazione commerciale ed economica, compresa la buona governance in materia fiscale, la riduzione della povertà e la cooperazione in un’ampia gamma di settori d’interesse comune, anche nel settore della giustizia, della libertà e della sicurezza;

IMPEGNATI a dare piena attuazione agli obiettivi, ai principi e alle disposizioni della Carta delle Nazioni Unite, della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 1950 («la Convenzione europea sui diritti dell’uomo») e dell’Atto finale di Helsinki del 1975 della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa («Atto finale di Helsinki dell’OSCE»);

RICORDANDO la loro volontà di promuovere la pace e la sicurezza internazionali e di impegnarsi in un effettivo multilateralismo e nella composizione pacifica delle controversie nelle forme concordate, in particolare mediante una stretta collaborazione in tal senso nell’ambito delle Nazioni Unite («ONU») e dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa («OSCE»);

IMPEGNATI ad ottemperare agli obblighi internazionali relativi alla lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori e a cooperare in materia di disarmo e di non proliferazione, così come di sicurezza nucleare;

RICONOSCENDO l’importanza della partecipazione attiva della Repubblica d’Armenia alle forme di cooperazione regionali, comprese quelle sostenute dall’Unione europea; riconoscendo l’importanza che la Repubblica d’Armenia annette alla sua partecipazione a organizzazioni internazionali e a forme di cooperazione internazionale così come ai suoi obblighi esistenti che ne discendono;

DESIDEROSI di sviluppare ulteriormente un dialogo politico regolare su questioni bilaterali e internazionali di reciproco interesse, compresi gli aspetti regionali, tenendo conto della politica estera e di sicurezza comune dell’Unione europea, compresa la sua politica di sicurezza e di difesa comune, così come delle pertinenti politiche della Repubblica d’Armenia; riconoscendo l’importanza che la Repubblica d’Armenia annette alla sua partecipazione a organizzazioni internazionali e a forme di cooperazione internazionale così come ai suoi obblighi esistenti che ne discendono;

RICONOSCENDO l’importanza dell’impegno della Repubblica d’Armenia alla risoluzione pacifica e duratura del conflitto del Nagorno-Karabakh e la necessità di raggiungere tale risoluzione al più presto, nel quadro dei negoziati guidati dai copresidenti del gruppo di Minsk dell’OSCE; riconoscendo altresì la necessità di raggiungere tale risoluzione nel rispetto degli obiettivi e dei principi sanciti dalla Carta dell'ONU e dall’Atto finale di Helsinki dell’OSCE, in particolare quelli relativi al non ricorso alla minaccia o all’uso della forza, all’integrità territoriale degli Stati, e alla parità dei diritti e all’autodeterminazione dei popoli, ribaditi in tutte le dichiarazioni rilasciate nel contesto della copresidenza del gruppo di Minsk dell’OSCE fin dal 16o Consiglio ministeriale dell’OSCE del 2008; sottolineando anche l’impegno dichiarato dell’Unione europea al sostegno di tale processo di risoluzione dei conflitti;

IMPEGNATI a prevenire e contrastare la corruzione, a lottare contro la criminalità organizzata e a intensificare la cooperazione nella lotta al terrorismo;

IMPEGNATI a intensificare il dialogo e la cooperazione in materia di migrazione, asilo e gestione delle frontiere secondo un approccio complessivo che tenga debito conto della migrazione legale e della cooperazione volta a contrastare l’immigrazione illegale e la tratta degli esseri umani e ad attuare in modo efficiente l'accordo tra l’Unione europea e la Repubblica d’Armenia relativo alla riammissione delle persone il cui soggiorno è irregolare («accordo di riammissione») che è entrato in vigore il 1o gennaio 2014;

RIAFFERMANDO che una maggiore mobilità dei cittadini delle parti in un contesto sicuro e correttamente gestito rimane un obiettivo essenziale e considerando l’avvio, a tempo debito, di un dialogo in materia di visti con la Repubblica d’Armenia, purché sussistano le condizioni per una mobilità sicura e correttamente gestita, compresa l’effettiva attuazione dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica d’Armenia di facilitazione del rilascio dei visti («accordo di facilitazione dei visti») che è entrato in vigore il 1ogennaio 2014 e dell'accordo di riammissione;

IMPEGNATI a rispettare i principi dell’economia di mercato e confermando la disponibilità dell’Unione europea a contribuire alle riforme economiche nella Repubblica d’Armenia;

RICONOSCENDO la volontà delle parti di approfondire la cooperazione economica, anche in settori connessi al commercio, nel rispetto dei diritti e degli obblighi derivanti dall’adesione delle parti all’Organizzazione mondiale del commercio («OMC») e mediante l’applicazione trasparente e non discriminatoria di tali diritti e obblighi;

PERSUASI che il presente accordo creerà un nuovo clima per le relazioni economiche tra le parti e soprattutto per lo sviluppo degli scambi e degli investimenti, fattori essenziali della ristrutturazione economica e dell’ammodernamento;

DETERMINATI a rispettare i principi dello sviluppo sostenibile;

DETERMINATI a garantire la protezione dell’ambiente, anche mediante la cooperazione transfrontaliera e l’attuazione degli accordi internazionali multilaterali;

IMPEGNATI a rafforzare la sicurezza dell’approvvigionamento energetico, ad agevolare lo sviluppo di infrastrutture adeguate, ad intensificare l’integrazione dei mercati e il ravvicinamento progressivo agli elementi principali dell’acquis dell’UE indicati di seguito, compresi, tra l’altro, la promozione dell’efficienza energetica e l’uso delle fonti di energia rinnovabile, tenuto conto degli impegni della Repubblica d’Armenia al rispetto dei principi di parità di trattamento dei paesi fornitori, di transito e di consumo dell’energia;

IMPEGNATI a garantire livelli elevati di sicurezza nucleare, come indicato di seguito;

RICONOSCENDO la necessità di rafforzare la cooperazione nel settore dell’energia e l’impegno delle parti al pieno rispetto delle disposizioni del trattato sulla Carta dell’energia;

DESIDEROSI di migliorare il livello della salute e della sicurezza pubblica e di protezione della salute umana, nel rispetto dei principi di sviluppo sostenibile, delle esigenze ambientali e dei cambiamenti climatici;

IMPEGNATI ad intensificare i contatti tra i popoli, anche mediante la cooperazione e gli scambi nei settori della scienza e della tecnologia, dell’istruzione e della cultura, della gioventù e dello sport;

IMPEGNATI a promuovere la cooperazione transfrontaliera e interregionale;

RICONOSCENDO l’impegno della Repubblica d’Armenia a ravvicinare progressivamente la sua legislazione nei settori pertinenti a quella dell’Unione europea, e ad attuarla in maniera efficace nel contesto di più ampi sforzi di riforma e a sviluppare le proprie capacità amministrative e istituzionali nella misura necessaria per far applicare il presente accordo, e riconoscendo il continuo sostegno dell’Unione europea, nell’ambito di tutti gli strumenti di cooperazione disponibili, compresa l’assistenza tecnica, finanziaria ed economica collegata a tale impegno, di pari passo al ritmo delle riforme e alle necessità economiche della Repubblica d’Armenia;

CONSTATANDO che, qualora le parti decidessero, nel quadro del presente accordo, di concludere accordi specifici nel settore della libertà, della sicurezza e della giustizia conclusi dall'Unione europea a norma della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea stabilisce la competenza dell’Unione europea, le disposizioni di tali accordi futuri non sarebbero vincolanti per il Regno Unito e/o per l’Irlanda a meno che l’Unione europea, contemporaneamente al Regno Unito e/o all’Irlanda per quanto concerne le loro rispettive relazioni bilaterali precedenti, notifichi alla Repubblica d’Armenia che il Regno Unito e/o l’Irlanda è/sono vincolato/i da tali accordi in quanto membro/i dell’Unione europea, conformemente al protocollo (n. 21) sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Analogamente, eventuali successive misure interne dell’Unione europea adottate a norma della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea ai fini dell’attuazione del presente accordo non sarebbero vincolanti per il Regno Unito e/o per l’Irlanda a meno che tali paesi non abbiano notificato la propria intenzione di partecipare a tali misure o di accettarle in conformità del protocollo n. 21; constatando altresì che tali accordi futuri o eventuali successive misure interne dell’Unione europea rientrerebbero nell’ambito del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato ai citati trattati,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

TITOLO I

OBIETTIVI E PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

Obiettivi

Il presente accordo si prefigge i seguenti obiettivi:

a)

rafforzare il partenariato politico ed economico globale e la cooperazione tra le parti sulla base dei valori comuni e degli stretti legami, anche tramite una maggiore partecipazione della Repubblica d’Armenia nelle politiche, nei programmi e nelle agenzie dell’Unione europea;

b)

consolidare il quadro per un dialogo politico in tutti i settori di reciproco interesse, promuovendo lo sviluppo di strette relazioni politiche tra le parti;

c)

contribuire al rafforzamento della democrazia e della stabilità politica, economica e istituzionale nella Repubblica d’Armenia;

d)

promuovere, preservare e rafforzare la pace e la stabilità a livello sia regionale sia internazionale, anche unendo gli sforzi per eliminare le fonti di tensione, potenziando la sicurezza delle frontiere, promuovendo la cooperazione transfrontaliera e le relazioni di buon vicinato;

e)

potenziare la cooperazione in materia di libertà, sicurezza e giustizia, con l’obiettivo di rafforzare lo stato di diritto e il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali;

f)

incrementare la mobilità e i contatti tra le popolazioni;

g)

sostenere gli sforzi della Repubblica d’Armenia volti a sviluppare il proprio potenziale economico attraverso la cooperazione internazionale, anche mediante il ravvicinamento della sua legislazione all’acquis dell’UE citato in appresso;

h)

intensificare la cooperazione commerciale instaurando una cooperazione normativa duratura nei settori pertinenti, nel rispetto dei diritti e degli obblighi derivanti dall’adesione all’OMC; e

i)

creare le condizioni per una cooperazione sempre più stretta in altri settori di reciproco interesse.

Articolo 2

Principi generali

1.   Il rispetto dei principi democratici, dello stato di diritto, dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, sanciti in particolare nella Carta dell'ONU, nell’Atto finale di Helsinki dell’OSCE e nella Carta di Parigi per una nuova Europa del 1990, così come in altri strumenti pertinenti in materia di diritti dell’uomo, quali la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo dell'ONU e la Convenzione europea sui diritti dell’uomo, informa le politiche interne ed esterne delle parti e costituisce un elemento fondamentale del presente accordo.

2.   Le parti ribadiscono il loro impegno a favore dei principi di un’economia di mercato, dello sviluppo sostenibile, della cooperazione regionale e di un effettivo multilateralismo.

3.   Le parti ribadiscono il loro rispetto dei principi dello stato di diritto e della buona governance, così come i loro obblighi internazionali, in particolare nel quadro dell’ONU, del Consiglio d’Europa e dell’OSCE.

4.   Le parti si impegnano a combattere la corruzione, le varie forme di criminalità organizzata transnazionale e di terrorismo, a promuovere lo sviluppo sostenibile e un effettivo multilateralismo, a contrastare la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei loro vettori, anche aderendo all’iniziativa relativa ai centri di eccellenza dell’UE per la mitigazione del rischio chimico, biologico, radiologico e nucleare. Tale impegno è essenziale per lo sviluppo delle relazioni e della cooperazione tra le parti e contribuisce alla pace e alla stabilità della regione.

TITOLO II

DIALOGO POLITICO E RIFORME; COOPERAZIONE IN MATERIA DI POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA

Articolo 3

Finalità del dialogo politico

1.   Le parti sviluppano e rafforzano il dialogo politico in tutti i settori di comune interesse, incluse la politica estera e le questioni di sicurezza, così come gli aspetti relativi alle riforme interne. Tale dialogo incrementerà l’efficacia della cooperazione politica su questioni di politica estera e di sicurezza, riconoscendo l’importanza che la Repubblica d’Armenia annette alla sua partecipazione a organizzazioni internazionali e a forme di cooperazione internazionale così come ai suoi obblighi esistenti che ne discendono.

2.   Il dialogo politico ha la finalità di:

a)

sviluppare e rafforzare il dialogo politico in tutti i settori di reciproco interesse;

b)

rafforzare il partenariato politico e aumentare l’efficacia della cooperazione nel settore della politica estera e di sicurezza;

c)

promuovere la pace, la stabilità e la sicurezza internazionali sulla base di un effettivo multilateralismo;

d)

rafforzare la cooperazione e il dialogo tra le parti in materia di sicurezza internazionale e gestione delle crisi, in particolare per affrontare le sfide globali e regionali e le relative minacce;

e)

rafforzare la cooperazione nella lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei loro vettori;

f)

promuovere una cooperazione orientata ai risultati e fattiva tra le parti finalizzata a conseguire la pace, la sicurezza e la stabilità nel continente europeo;

g)

rafforzare il rispetto dei principi democratici, dello stato di diritto e della buona governance, dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, compresi la libertà dei media e i diritti delle persone appartenenti a minoranze, e contribuire al consolidamento delle riforme politiche interne;

h)

sviluppare il dialogo e approfondire la cooperazione tra le parti nel campo della sicurezza e della difesa;

i)

promuovere la risoluzione pacifica dei conflitti;

j)

promuovere le finalità e i principi dell'ONU, come sancito dalla Carta dell’ONU e i principi che guidano le relazioni tra gli Stati partecipanti, come stabilito nell’Atto finale di Helsinki dell’OSCE; e

k)

promuovere la cooperazione regionale, sviluppare relazioni di buon vicinato e rafforzare la sicurezza regionale, anche attraverso provvedimenti a favore dell’apertura delle frontiere per promuovere il commercio regionale e la circolazione transfrontaliera.

Articolo 4

Riforme interne

Le parti cooperano allo scopo di:

a)

sviluppare, consolidare e accrescere la stabilità e l’efficacia delle istituzioni democratiche e dello stato di diritto;

b)

assicurare il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali;

c)

realizzare ulteriori progressi in materia di riforma giudiziaria e giuridica, in modo da garantire l’indipendenza, la qualità e l’efficienza del sistema giudiziario, l’azione penale e l’applicazione della legge;

d)

rafforzare la capacità amministrativa e garantire l’imparzialità e l’efficacia degli organismi incaricati dell’applicazione della legge;

e)

proseguire la riforma della pubblica amministrazione e sviluppare una funzione pubblica responsabile, efficiente, trasparente e professionale; e

f)

assicurare l’efficacia della lotta alla corruzione, in particolare al fine di intensificare la cooperazione internazionale nella lotta alla corruzione e di assicurare l’effettiva attuazione dei pertinenti strumenti giuridici internazionali, quale la convenzione dell'ONU contro la corruzione del 2003.

Articolo 5

Politica estera e di sicurezza

1.   Le parti intensificano il dialogo e la cooperazione nel settore della politica estera e di sicurezza, compresa la politica di sicurezza e di difesa comune, riconoscendo l’importanza che la Repubblica d’Armenia annette alla sua partecipazione a organizzazioni internazionali e a forme di cooperazione internazionale così come ai suoi obblighi esistenti che ne discendono, e affrontano in particolare i seguenti temi: prevenzione dei conflitti e gestione delle crisi, riduzione del rischio, sicurezza informatica, riforma del settore della sicurezza, stabilità regionale, disarmo, non proliferazione, controllo degli armamenti e controllo delle esportazioni di armi. La cooperazione si fonda su valori comuni e interessi reciproci e mira ad aumentare la sua efficacia, avvalendosi delle sedi bilaterali, internazionali e regionali, e segnatamente dell’OSCE.

2.   Le parti ribadiscono il loro impegno nei confronti dei principi e delle norme del diritto internazionale, compresi quelli sanciti dalla Carta dell'ONUe dall’Atto finale di Helsinki dell’OSCE, e il loro impegno per la promozione di tali principi nelle loro relazioni bilaterali e multilaterali.

Articolo 6

Crimini gravi di rilevanza internazionale e Corte penale internazionale

1.   Le parti ribadiscono che i crimini più gravi, motivo di allarme per la comunità internazionale nel suo complesso, non devono rimanere impuniti e vanno efficacemente perseguiti adottando provvedimenti a livello nazionale e internazionale, anche presso la Corte penale internazionale.

2.   Le parti ritengono che l’istituzione e l’efficace funzionamento della Corte penale internazionale costituiscano un passo avanti importante nella direzione della pace e della giustizia internazionali. Le parti mirano a rafforzare la cooperazione volta alla promozione della pace e della giustizia internazionale mediante la ratifica e l’attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale e dei relativi strumenti, tenendo conto dei rispettivi quadri di riferimento giuridici e costituzionali.

3.   Le parti convengono di cooperare strettamente per prevenire il genocidio, i crimini contro l’umanità e i crimini di guerra, avvalendosi di adeguati quadri bilaterali e multilaterali.

Articolo 7

Prevenzione dei conflitti e gestione delle crisi

Le parti rafforzano la cooperazione pratica in materia di prevenzione dei conflitti e di gestione delle crisi, in particolare in vista dell’eventuale partecipazione della Repubblica d’Armenia alle operazioni di gestione delle crisi civili e militari dirette dall’UE, nonché alle pertinenti esercitazioni e formazioni, con decisione caso per caso.

Articolo 8

Stabilità regionale e risoluzione pacifica dei conflitti

1.   Le parti intensificano gli sforzi comuni volti a migliorare le condizioni per una più intensa cooperazione a livello regionale, promuovendo l’apertura delle frontiere e la circolazione transfrontaliera, le relazioni di buon vicinato e lo sviluppo democratico, contribuendo in tal modo alla stabilità e alla sicurezza, e si adoperano per la risoluzione pacifica dei conflitti.

2.   Gli sforzi di cui al paragrafo 1 si ispirano ai principi generalmente condivisi del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale sanciti dalla Carta dell'ONU, dall’Atto finale di Helsinki dell’OSCE e dagli altri atti multilaterali applicabili a cui le parti hanno aderito. Le parti sottolineano l’importanza di schemi concordati per la risoluzione pacifica dei conflitti.

3.   Le parti sottolineano che il controllo degli armamenti e le misure di instaurazione della fiducia e della sicurezza rimangono di grande importanza per la sicurezza, la prevedibilità e la stabilità in Europa.

Articolo 9

Armi di distruzione di massa, non proliferazione e disarmo

1.   Le parti ritengono che la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori, ad uso di soggetti statali e non statali quali i terroristi e altri gruppi criminali, costituisca una delle più gravi minacce per la pace e la stabilità internazionali. Le parti convengono pertanto di cooperare e di contribuire alla lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori, garantendo il pieno rispetto e l’attuazione a livello nazionale degli obblighi assunti nell’ambito dei trattati e degli accordi internazionali in materia di disarmo e non proliferazione e di altri pertinenti obblighi internazionali loro incombenti. Le parti concordano nel ritenere la presente disposizione un elemento essenziale del presente accordo.

2.   Le parti convengono di cooperare e di contribuire alla lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori mediante:

a)

l’adozione delle misure necessarie per la firma, la ratifica di tutti gli altri strumenti internazionali pertinenti o per l’adesione ai medesimi, a seconda dei casi, nonché per la loro piena applicazione; e

b)

l’ulteriore sviluppo di un sistema efficace di controlli nazionali all’esportazione, compresi i controlli delle esportazioni e del transito di merci collegate alle armi di distruzione di massa, così come i controlli dell’impiego finale dei beni e delle tecnologie a duplice uso.

3.   Le parti concordano di avviare un dialogo politico regolare che accompagni e consolidi gli elementi contemplati nel presente articolo.

Articolo 10

Armi leggere e di piccolo calibro e controllo delle esportazioni di armi convenzionali

1.   Le parti riconoscono che la fabbricazione e il traffico illegali di armi leggere e di piccolo calibro, comprese le relative munizioni, l’accumulo eccessivo, una gestione inadeguata, misure di sicurezza insufficienti nei depositi e la diffusione incontrollata costituiscono tuttora una seria minaccia per la pace e la sicurezza internazionali.

2.   Le parti convengono di osservare e assolvere in pieno gli obblighi rispettivi in materia di lotta al traffico illegale di armi leggere e di piccolo calibro e delle relative munizioni derivanti dagli accordi internazionali vigenti di cui sono parti e dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONUe di rispettare gli impegni assunti in forza di altri strumenti internazionali applicabili in tale settore, quali il Programma d’azione dell'ONU per prevenire, combattere e sradicare il commercio illegale nelle armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti.

3.   Le parti si impegnano a cooperare e a garantire il coordinamento, la complementarietà e la sinergia dei loro sforzi per contrastare il commercio illecito di armi leggere e di piccolo calibro e delle relative munizioni e per distruggere le scorte eccessive, a livello mondiale, regionale, subregionale e, se del caso, nazionale.

4.   Inoltre, le parti convengono di continuare a cooperare in materia di controllo delle armi convenzionali, alla luce della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell’8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari e della pertinente legislazione nazionale della Repubblica d’Armenia.

5.   Le parti concordano di avviare un dialogo politico regolare che accompagni e consolidi gli elementi contemplati nel presente articolo.

Articolo 11

Lotta al terrorismo

1.   Le parti ribadiscono l’importanza della prevenzione e della lotta al terrorismo e convengono di collaborare a livello bilaterale, regionale e internazionale per prevenire e combattere il terrorismo in tutte le sue forme e le sue manifestazioni.

2.   Le parti convengono sull’assoluta necessità che la lotta al terrorismo sia condotta nel pieno rispetto dello stato di diritto e in piena conformità al diritto internazionale, inclusi il diritto internazionale in materia di diritti umani, il diritto umanitario e dei rifugiati, i principi della Carta dell'ONU e tutti gli strumenti internazionali pertinenti in materia di lotta al terrorismo.

3.   Le parti sottolineano l’importanza della ratifica universale e della piena attuazione di tutte le convenzioni e di tutti i protocolli dell’ONU in materia di lotta al terrorismo. Le parti convengono di continuare a promuovere il dialogo sul progetto di convenzione generale sul terrorismo internazionale e di cooperare per l’attuazione della strategia globale dell'ONU contro il terrorismo, così come di tutte le risoluzioni pertinenti del Consiglio di sicurezza dell’ONU e di tutte le convenzioni del Consiglio d’Europa in materia. Le parti convengono inoltre di cooperare per promuovere il consenso internazionale in materia di prevenzione e lotta al terrorismo.

TITOLO III

GIUSTIZIA, LIBERTÀ E SICUREZZA

Articolo 12

Stato di diritto e rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali

1.   Nel quadro della cooperazione nel settore della libertà, della giustizia e della sicurezza, le parti attribuiscono particolare importanza al consolidamento dello stato di diritto, compresa l’indipendenza della magistratura, l’accesso alla giustizia e il diritto a un processo equo, garantito dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, così come le garanzie procedurale in materia penale e i diritti delle vittime.

2.   Le parti cooperano pienamente in vista dell’efficace funzionamento delle istituzioni preposte all’applicazione della legge, della lotta alla corruzione e dell’amministrazione della giustizia.

3.   Tutta la cooperazione in materia di libertà, sicurezza e giustizia è informata al rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e al principio della non discriminazione.

Articolo 13

Protezione dei dati personali

Le parti convengono di cooperare al fine di garantire un elevato livello di protezione dei dati personali conformemente agli strumenti giuridici e alle norme dell’Unione europea, del Consiglio d’Europa e di altri organismi internazionali.

Articolo 14

Cooperazione in materia di migrazione, asilo e gestione delle frontiere

1.   Le parti ribadiscono l’importanza di una gestione congiunta dei flussi migratori tra i rispettivi territori e instaurano un dialogo complessivo su tutti gli aspetti connessi alla migrazione, comprese la migrazione legale, la protezione internazionale e la lotta alla migrazione illegale, al traffico e alla tratta di esseri umani.

2.   La cooperazione si baserà su una valutazione delle esigenze specifiche, realizzata di concerto tra le parti, e sarà attuata conformemente alla loro legislazione pertinente. La cooperazione verterà in particolare sui seguenti aspetti:

a)

il contrasto delle cause di fondo della migrazione;

b)

l’elaborazione e l’attuazione di norme e pratiche nazionali in materia di protezione internazionale allo scopo di conformarsi alle disposizioni della Convenzione di Ginevra del 1951 sullo status di rifugiati, del protocollo del 1967 sullo status dei rifugiati e di altri strumenti internazionali pertinenti, come la Convenzione europea dei diritti dell’uomo, nonché allo scopo di garantire il rispetto del principio di «non respingimento»;

c)

le norme di ammissione, i diritti e lo status delle persone ammesse, l’equità di trattamento, le politiche di integrazione sociale degli stranieri legalmente residenti, l’istruzione, la formazione e le misure contro il razzismo e la xenofobia;

d)

l’elaborazione di un’efficace politica di prevenzione della migrazione illegale, del traffico di migranti e della tratta di esseri umani, compresa l’elaborazione di misure di lotta alle reti di traghettatori e trafficanti e misure di protezione delle vittime di tali traffici nel quadro dei pertinenti strumenti internazionali;

e)

aspetti quali l’organizzazione, la formazione, le migliori prassi e altre misure operative in materia di gestione della migrazione, della sicurezza dei documenti, della politica dei visti, della gestione delle frontiere e dei sistemi d’informazione sulla migrazione;

3.   La cooperazione può anche agevolare la migrazione circolare a beneficio dello sviluppo.

Articolo 15

Circolazione delle persone e riammissione

1.   Le parti che ne sono vincolate garantiscono la piena attuazione dei seguenti accordi:

a)

l’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica d’Armenia relativo alla riammissione delle persone il cui soggiorno è irregolare; e

b)

l’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica d’Armenia di facilitazione del rilascio dei visti.

2.   Le parti continuano a promuovere la mobilità dei cittadini grazie all’accordo di facilitazione del rilascio dei visti e a prendere in considerazione l’avvio, a tempo debito, di un dialogo per la liberalizzazione del regime dei visti purché sussistano le condizioni per una mobilità sicura e correttamente gestita. Esse cooperano nella lotta alle migrazioni irregolari, anche attraverso l’attuazione dell’accordo di riammissione, ed anche promuovendo la politica di gestione delle frontiere e i quadri giuridici e operativi.

Articolo 16

Lotta contro la criminalità organizzata e la corruzione:

1.   Le parti cooperano per contrastare e prevenire le attività criminali e illegali, in particolare quelle transazionali, organizzate o di altro tipo, quali:

a)

il traffico di migranti e la tratta di esseri umani;

b)

il contrabbando e il traffico illecito di armi da fuoco comprese le armi leggere e di piccolo calibro;

c)

il contrabbando e il traffico di droghe illecite;

d)

il contrabbando e il traffico di merci;

e)

attività illecite economiche e finanziarie quali la contraffazione, le frodi fiscali e le frodi nell’ambito di appalti pubblici;

f)

l’appropriazione indebita nell’ambito di progetti finanziati da donatori internazionali;

g)

la corruzione attiva e passiva, sia nel settore privato che in quello pubblico;

h)

la falsificazione di documenti e la presentazione di false dichiarazioni; e

i)

la criminalità informatica.

2.   Le parti intensificano la cooperazione bilaterale, regionale e internazionale tra gli organismi preposti all’applicazione della legge, compreso l’eventuale sviluppo della cooperazione tra l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto («Europol») e le autorità competenti della Repubblica d’Armenia. Le parti sono impegnate ad attuare efficacemente le norme internazionali pertinenti, in particolare a quelle contenute nella Convenzione dell'ONU contro la criminalità organizzata transnazionale del 2000 e nei suoi tre protocolli. Le parti collaborano per prevenire e combattere la corruzione, conformemente alla Convenzione dell' ONU contro la corruzione del 2003, le raccomandazioni del Consiglio d'Europa Gruppo di Stati contro la corruzione («GRECO») e l’OCSE, la trasparenza per quanto riguarda la dichiarazione delle attività, la protezione degli informatori, e la divulgazione di informazioni sui beneficiari finali di soggetti giuridici.

Articolo 17

Droghe illecite

1.   Nei limiti dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, le parti collaborano per garantire un approccio equilibrato e integrato nella prevenzione e lotta alle droghe illecite comprese le nuove sostanze psicoattive. Le politiche e le azioni antidroga sono volte a potenziare le strutture di prevenzione e di lotta alle droghe illecite, a ridurne l’offerta, il traffico e la domanda, a far fronte alle conseguenze sanitarie e sociali dell’abuso di droghe, allo scopo di ridurre i danni e di prevenire con maggiore efficacia la diversione dei precursori chimici utilizzati per la produzione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope o psicoattive.

2.   Le parti concordano gli opportuni metodi di cooperazione per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1. Le loro azioni si basano su principi concordati stabiliti nelle pertinenti convenzioni internazionali, e mirano a dare attuazione alle raccomandazioni contenute nel documento finale della sessione speciale dell’Assemblea generale dell' ONU sul problema mondiale della droga tenutasi nell’aprile 2016.

Articolo 18

Riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo

1.   Le parti collaborano al fine di evitare che i loro sistemi finanziari e non finanziari pertinenti siano utilizzati ai fini di riciclaggio dei proventi di attività criminali in generale e di reati legati alla droga in particolare, nonché ai fini di finanziamento del terrorismo. Tale cooperazione si estende al recupero dei beni o dei fondi provento di attività criminali.

2.   La cooperazione in questo settore consente scambi di informazioni pertinenti nell’ambito della rispettiva legislazione delle parti e dei pertinenti strumenti internazionali nonché l’adozione di norme appropriate per prevenire e lottare contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo equivalenti a quelle adottate dagli organismi internazionali pertinenti attivi nel settore, come il Gruppo di azione finanziaria internazionale in materia di riciclaggio di denaro.

Articolo 19

Cooperazione nella lotta al terrorismo

1.   Nel pieno rispetto dei principi alla base della lotta al terrorismo, di cui all’articolo 11, le parti ribadiscono l’importanza di un approccio fondato sull’applicazione della legge e sulla giurisprudenza per la lotta al terrorismo e convengono di cooperare per la prevenzione e la repressione del terrorismo, in particolare:

a)

scambiando informazioni sui gruppi e sugli individui impegnati in attività terroristiche e sulle loro reti di sostegno conformemente al diritto internazionale e nazionale, in particolare in materia di protezione dei dati e di tutela della riservatezza;

b)

scambiando esperienze in materia di prevenzione e repressione del terrorismo, di mezzi e metodi e dei relativi aspetti tecnici, anche relativamente alla formazione, in conformità al diritto applicabile;

c)

scambiando opinioni sulla radicalizzazione e sul reclutamento, e modalità atte a contrastare la radicalizzazione e a promuovere la riabilitazione;

d)

scambiando opinioni ed esperienze in materia di movimenti e viaggi transfrontalieri di sospetti terroristi, incluse le minacce terroristiche;

e)

condividendo le migliori pratiche in materia di protezione dei diritti dell’uomo nella lotta al terrorismo, in particolare in relazione alle procedure penali;

f)

garantendo l’incriminazione per i reati connessi alle attività terroristiche; e

g)

adottando misure nei confronti delle minacce di terrorismo chimico, biologico, radiologico e nucleare e prendendo i provvedimenti necessari per prevenire l’acquisizione, il trasferimento e l’uso a fini terroristici di materiali chimici, biologici, radiologici e nucleari, nonché per prevenire gli atti illeciti nei confronti di impianti chimici, biologici, radiologici e nucleari da alto rischio.

2.   La cooperazione si basa sulle pertinenti valutazioni disponibili ed è realizzata in consultazione reciproca tra le parti.

Articolo 20

Cooperazione giudiziaria

1.   Le parti convengono di sviluppare la cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale, in particolare per quanto concerne la negoziazione, la ratifica e l’attuazione delle convenzioni multilaterali sulla cooperazione giudiziaria in materia civile e soprattutto le convenzioni della Conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato in materia di cooperazione giudiziaria e controversie internazionali e di protezione dei minori.

2.   Per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria penale, le parti si adoperano per migliorare la cooperazione in materia di assistenza giudiziaria reciproca, sulla base degli accordi multilaterali pertinenti. Tale cooperazione comprende, se del caso, l’accesso ai pertinenti strumenti internazionali dell’ONU e del Consiglio d’Europa e la loro attuazione, così come una più stretta cooperazione tra Eurojust e le autorità competenti della Repubblica d’Armenia.

Articolo 21

Protezione consolare

La Repubblica d’Armenia accettano che le autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro rappresentato offrano protezione a qualsiasi cittadino di uno Stato membro dell’UE che non disponga di una rappresentanza permanente nella Repubblica d’Armenia in grado di fornire efficacemente protezione consolare in un determinato caso, alle stesse condizioni previste per i cittadini di tale Stato membro.

TITOLO IV

COOPERAZIONE ECONOMICA

CAPO 1

Dialogo economico

Articolo 22

1.   L’Unione europea e la Repubblica d’Armenia agevolano il processo di riforma economica migliorando la comprensione condivisa dei fondamentali di ciascuna economia, nonché l’elaborazione e l’attuazione delle politiche economiche.

2.   La Repubblica d’Armenia si adopera ulteriormente per sviluppare un’economia di mercato funzionante e per ravvicinare progressivamente le proprie disposizioni regolamentari in campo finanziario ed economico e politiche a quelle dell’Unione europea, come convenuto dal presente accordo. L’Unione europea sosterrà la Repubblica d’Armenia nell’assicurare politiche macroeconomiche sane, compresi l’indipendenza della banca centrale e la stabilità dei prezzi, finanze pubbliche sane e una bilancia dei pagamenti e un regime dei tassi di cambio sostenibili.

Articolo 23

A tal fine le parti convengono di instaurare un dialogo economico con cadenza regolare, con l’obiettivo di:

a)

scambiarsi informazioni sulle tendenze e sulle politiche macroeconomiche nonché sulle riforme strutturali, comprese le strategie per lo sviluppo economico;

b)

condividere competenze e migliori pratiche in settori quali la finanza pubblica, i quadri relativi alla politica monetaria e dei tassi di cambio, la politica del settore finanziario e le statistiche economiche;

c)

scambiarsi informazioni ed esperienze relative all’integrazione economica regionale, compreso il funzionamento dell’Unione economica e monetaria europea;

d)

rivedere la situazione della cooperazione bilaterale nei settori economico, finanziario e statistico.

Articolo 24

Controllo interno del settore pubblico e modalità di audit

Le parti cooperano in materia di controllo interno del settore pubblico e di audit esterni con i seguenti obiettivi:

a)

sviluppare ulteriormente e applicare il sistema di controllo interno delle finanze pubbliche in conformità del principio di responsabilità gestionale decentrata, compresa una funzione di audit interno indipendente per tutto il settore pubblico nella Repubblica d’Armenia, mediante il ravvicinamento con le norme, i quadri e gli orientamenti internazionali generalmente accettate e le buone prassi dell’Unione europea, sulla base del programma di riforma del controllo finanziario interno pubblico approvato dal governo della Repubblica d’Armenia;

b)

sviluppare un adeguato sistema di ispezione finanziaria nella Repubblica d’Armenia per integrare, senza duplicarla, la funzione di audit interno;

c)

sostenere l’unità centrale di armonizzazione per il controllo interno delle finanze pubbliche nella Repubblica d’Armenia rafforzandone la capacità di guidare il processo di riforma;

d)

rafforzare ulteriormente la Camera di audit quale istituzione superiore di audit della Repubblica d’Armenia, in particolare sotto il profilo dell’indipendenza funzionale, organizzativa e finanziaria in conformità con le norme riconosciute internazionalmente in materia di audit esterni («INTOSAI»); e

e)

provvedere allo scambio di informazioni, di esperienze e di buone prassi.

CAPO 2

Fiscalità

Articolo 25

Le parti cooperano per rafforzare la buona governance in materia fiscale nella prospettiva di un ulteriore miglioramento delle relazioni economiche, degli scambi commerciali, degli investimenti e di una leale cooperazione.

Articolo 26

In relazione all’articolo 25, le parti riconoscono i principi della buona governance in materia fiscale, ossia i principi della trasparenza, dello scambio di informazioni e della leale concorrenza fiscale, sottoscritti dagli Stati membri a livello dell’Unione europea e si impegnano ad attuarli. A tal fine, fatte salve le competenze dell’Unione europea e degli Stati membri, le parti migliorano la cooperazione internazionale in materia fiscale, agevolano la riscossione del gettito fiscale e sviluppano misure volte all’effettiva applicazione dei suddetti principi di buona governance.

Articolo 27

Le parti intensificano e rafforzano la cooperazione mirata al miglioramento e allo sviluppo del sistema fiscale e dell’amministrazione tributaria della Repubblica d’Armenia, anche per quanto riguarda il potenziamento della capacità di riscossione e di controllo, al fine di garantire una riscossione efficace delle imposte e di rafforzare la lotta alla frode e l’elusione fiscale. Le parti non operano discriminazioni tra i prodotti importati e i prodotti nazionali analoghi, a norma degli articoli I e III dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 («GATT 1994»). Le parti si adoperano per potenziare la cooperazione e lo scambio di esperienze nella lotta alla frode fiscale e all’elusione fiscale, in particolare la c.d. «frode carosello», nonché per quanto concerne i prezzi di trasferimento e la lotta alle pratiche offshore.

Articolo 28

Le parti sviluppano la cooperazione in vista di pervenire a politiche condivise per contrastare e combattere le frodi e il contrabbando dei prodotti soggetti ad accisa. La cooperazione comporta lo scambio di informazioni. A tal fine, le parti si adoperano per rafforzare la cooperazione nel contesto regionale e in linea con la convenzione quadro dell’Organizzazione mondiale della sanità per la lotta al tabagismo del 2003.

Articolo 29

Le questioni contemplate nel presente capo sono oggetto di un dialogo periodico.

CAPO 3

Statistiche

Articolo 30

Le parti sviluppano e rafforzano la cooperazione nel settore statistico, contribuendo in tal modo all’obiettivo a lungo termine di produrre dati statistici tempestivi, comparabili a livello internazionale e affidabili. Un sistema statistico nazionale sostenibile, efficiente e professionalmente indipendente dovrebbe fornire ai cittadini, alle imprese e ai decisori politici dell’Unione europea e della Repubblica d’Armenia informazioni pertinenti che consentano loro di adottare decisioni informate su tale base. Il sistema statistico nazionale rispetta i principi fondamentali delle statistiche ufficiali elaborati dall’ONU e tiene conto dell’acquis dell’UE in campo statistico, compreso il codice delle statistiche europee, così da armonizzare la produzione statistica nazionale alle norme e agli standard europei.

Articolo 31

La cooperazione nel settore statistico persegue i seguenti obiettivi:

a)

l’ulteriore rafforzamento delle capacità del sistema statistico nazionale, compresa la base giuridica, la produzione di dati e metadati di buona qualità, una politica di diffusione e la facilità d’uso per l’utente, tenendo conto degli utenti dei settori pubblico e privato, della comunità accademica e della società in generale;

b)

il progressivo allineamento del sistema statistico della Repubblica d’Armenia alle norme e alle pratiche del Sistema statistico europeo;

c)

il perfezionamento della trasmissione dei dati all’Unione europea, applicando le pertinenti metodologie internazionali ed europee, comprese le classificazioni;

d)

il rafforzamento delle capacità professionali e di gestione del personale statistico nazionale per facilitare l’applicazione delle norme statistiche dell’Unione europea e contribuire allo sviluppo del sistema statistico della Repubblica d’Armenia;

e)

lo scambio di esperienze per quanto riguarda lo sviluppo del know-how statistico; e

f)

la promozione della garanzia e della gestione della qualità in tutti i processi di produzione e diffusione statistica.

Articolo 32

Le parti cooperano nell’ambito del Sistema statistico europeo, nel quale Eurostat è l’ufficio statistico dell’Unione europea. Tale cooperazione garantisce l’indipendenza professionale dell’ufficio statistico e l’applicazione dei principi del codice di buone pratiche delle statistiche europee, nonché un’attenzione principale ai seguenti settori:

a)

le statistiche demografiche, compresi i censimenti e le statistiche sociali;

b)

le statistiche dell’agricoltura, compresi i censimenti agricoli;

c)

le statistiche delle imprese, compresi i registri delle imprese e l’uso di fonti amministrative a fini statistici;

d)

le statistiche macroeconomiche, inclusa la contabilità nazionale, le statistiche del commercio estero, le statistiche della bilancia dei pagamenti e le statistiche relative agli investimenti diretti esteri;

e)

le statistiche relative all’energia, compresi i bilanci energetici;

f)

le statistiche ambientali;

g)

le statistiche regionali; e

h)

le attività orizzontali, comprese la garanzia e la gestione della qualità, le classificazioni statistiche, le attività di formazione, la diffusione e l’utilizzo di moderne tecnologie dell’informazione.

Articolo 33

Le parti si scambiano, tra l’altro, informazioni e competenze e sviluppano la cooperazione tenendo conto dell’esperienza già acquisita con la riforma del sistema statistico avviata nel quadro di vari programmi di assistenza. Gli sforzi puntano all’ulteriore allineamento all’acquis statistico dell’UE sulla base della strategia nazionale di sviluppo del sistema statistico della Repubblica d’Armenia e tengono conto dello sviluppo del Sistema statistico europeo. Nel quadro della produzione dei dati statistici l’accento è posto sul maggiore utilizzo dei dati amministrativi e sulla razionalizzazione delle indagini statistiche, tenendo conto della necessità di ridurre l’onere di risposta. I dati prodotti sono pertinenti ai fini dell’elaborazione e del monitoraggio delle politiche nei settori chiave della vita sociale ed economica.

Articolo 34

Le questioni contemplate nel presente capo sono oggetto di un dialogo periodico. Nella misura del possibile, le attività intraprese nell’ambito del Sistema statistico europeo, compresa la formazione, sono accessibili alla Repubblica d’Armenia.

Articolo 35

Se pertinente e applicabile, il graduale ravvicinamento della legislazione della Repubblica d’Armenia all’acquis statistico dell’UE viene effettuato in conformità dello Statistical Requirements Compendium, prodotto da Eurostat e aggiornato annualmente, che le parti considerano allegato al presente accordo.

TITOLO V

ALTRE POLITICHE DI COOPERAZIONE

CAPO 1

Trasporti

Articolo 36

Le parti:

a)

ampliano e rafforzano la cooperazione in materia di trasporti per contribuire allo sviluppo di sistemi di trasporto sostenibili;

b)

promuovono attività di trasporto efficienti e sicure, come pure l’intermodalità e l’interoperabilità dei sistemi di trasporto; e

c)

si adoperano per potenziare i principali collegamenti di trasporto tra i loro territori.

Articolo 37

La cooperazione in materia di trasporti riguarda i seguenti settori:

a)

l’elaborazione di una politica nazionale dei trasporti sostenibile, riguardante tutti i modi di trasporto, soprattutto con l’obiettivo di garantire sistemi di trasporto rispettosi dell’ambiente, efficienti e sicuri e di promuovere l’integrazione delle considerazioni relative ai trasporti in altre politiche;

b)

l’elaborazione di strategie settoriali basate sulla politica nazionale dei trasporti (comprese le disposizioni di legge per l’ammodernamento delle attrezzature tecniche e delle flotte di trasporto secondo i più elevati standard internazionali) per i trasporti stradale, ferroviario, per via navigabile interna, marittimo, aereo e l’intermodalità, compresi i calendari e le principali tappe di attuazione, le responsabilità amministrative e i piani di finanziamento;

c)

il miglioramento della politica delle infrastrutture per individuare e valutare meglio i progetti infrastrutturali nei vari modi di trasporto;

d)

l’elaborazione di strategie di finanziamento per quanto riguarda la manutenzione, i vincoli di capacità e le infrastrutture di collegamento mancanti, nonché l’attivazione e la promozione della partecipazione del settore privato ai progetti di trasporto;

e)

l’adesione alle organizzazioni e agli accordi internazionali pertinenti del settore dei trasporti, incluse le procedure per una rigorosa attuazione e l’efficace applicazione degli accordi e delle convenzioni internazionali in materia di trasporti;

f)

la cooperazione e lo scambio di informazioni per lo sviluppo e il miglioramento delle tecnologie dei trasporti, come ad esempio i sistemi di trasporto intelligenti; e

g)

la promozione dell’uso dei sistemi di trasporto intelligenti e delle tecnologie dell’informazione nella gestione e nel funzionamento di tutti i modi di trasporto e a sostegno dell’intermodalità e la cooperazione nell’uso dei sistemi spaziali e delle applicazioni commerciali che facilitano i trasporti.

Articolo 38

1.   La cooperazione mira inoltre a migliorare la circolazione dei passeggeri e delle merci, a rendere più scorrevoli i flussi di trasporto tra la Repubblica d’Armenia, l’Unione europea e i paesi terzi della regione, promuovendo l’apertura delle frontiere e la circolazione transfrontaliera mediante l’eliminazione degli ostacoli amministrativi, tecnici e di altra natura, potenziando il funzionamento delle reti di trasporto esistenti e sviluppando le infrastrutture, in particolare sulle principali reti di collegamento tra le parti.

2.   La cooperazione comprende azioni volte a facilitare l’attraversamento delle frontiere, tenendo conto delle specificità di paesi senza sbocco sul mare, come indicato nei pertinenti strumenti internazionali.

3.   La cooperazione comprende scambi di informazioni e attività congiunte:

a)

a livello regionale, in particolare tenendo in considerazione i progressi conseguiti nell’ambito di intese di cooperazione regionale nel settore dei trasporti, come il corridoio di trasporto Europa-Caucaso-Asia («TRACECA») e altre iniziative nel campo dei trasporti a livello internazionale, anche nell’ambito delle organizzazioni internazionali del settore dei trasporti e degli accordi e delle convenzioni internazionali ratificati dalle parti; e

b)

nel quadro delle varie agenzie dei trasporti dell’Unione europea, nonché nell’ambito del partenariato orientale.

Articolo 39

1.   Al fine di garantire uno sviluppo coordinato e la progressiva liberalizzazione dei trasporti tra le parti secondo le reciproche esigenze commerciali, è opportuno che le condizioni di reciproco accesso al mercato nel settore del trasporto aereo siano disciplinate nel quadro dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica d’Armenia che istituisce uno spazio aereo comune.

2.   Prima della conclusione dell’accordo che istituisce uno spazio aereo comune, le parti evitano di prendere misure o iniziative tali da creare una situazione più restrittiva o discriminatoria rispetto a quella esistente prima dell’entrata in vigore del presente accordo.

Articolo 40

Le questioni contemplate nel presente capo sono oggetto di un dialogo periodico.

Articolo 41

1.   La Repubblica d’Armenia procede a un ravvicinamento della sua legislazione agli atti dell’Unione europea di cui all’allegato I, conformemente alle disposizioni di tale allegato.

2.   Il ravvicinamento può avvenire anche attraverso accordi settoriali.

CAPO 2

Cooperazione in materia di energia, inclusa la sicurezza nucleare

Articolo 42

1.   Le parti cooperano in materia di energia sulla base dei principi di partenariato, interesse reciproco, trasparenza e prevedibilità. La cooperazione è intesa a ravvicinare le normative nel settore dell’energia nei settori indicati di seguito, tenendo conto della necessità di garantire l’accesso a un’energia sicura, rispettosa dell’ambiente e a prezzi accessibili.

2.   Tale cooperazione riguarda tra l’altro i seguenti ambiti:

a)

le strategie e le politiche energetiche, anche per la promozione della sicurezza energetica e la diversificazione dell’approvvigionamento energetico e la produzione di energia;

b)

il miglioramento della sicurezza dell’approvvigionamento di energia, anche incoraggiando la diversificazione delle fonti e delle rotte di approvvigionamento energetico;

c)

lo sviluppo di mercati dell’energia competitivi;

d)

la promozione dell’utilizzo delle fonti di energia rinnovabili, dell’efficienza energetica e del risparmio energetico;

e)

la promozione della cooperazione regionale nel settore dell’energia e sull’integrazione dei mercati regionali;

f)

la promozione di quadri regolamentari comuni per facilitare il commercio di prodotti petroliferi, dell’energia elettrica e, potenzialmente, di altri prodotti energetici, nonché la parità di condizioni in termini di sicurezza nucleare, allo scopo di garantire un elevato livello di sicurezza;

g)

il settore nucleare civile, tenendo conto delle specificità della Repubblica d’Armenia e mirando in particolare a livelli elevati di sicurezza nucleare, sulla base degli standard dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica («AIEA») e delle norme e le prassi dell’Unione europea indicate in appresso, e a livelli elevati di sicurezza nucleare, sulla base di orientamenti e prassi internazionali. La cooperazione nel settore comprenderà:

i)

lo scambio di tecnologie, buone pratiche e azioni di formazione in materia di sicurezza e di gestione dei rifiuti al fine di garantire l’esercizio in sicurezza degli impianti nucleari;

ii)

la chiusura e la disattivazione in condizioni di sicurezza della centrale nucleare di Medzamor e la rapida adozione di una tabella di marcia o un piano d’azione in tal senso, tenuto conto della necessità della sua sostituzione con nuova capacità al fine di garantire la sicurezza energetica della Repubblica d’Armenia e le condizioni per uno sviluppo sostenibile;

h)

le politiche in materia di prezzi, transito e trasporto dell’energia, e segnatamente un sistema generale basato sui costi per la trasmissione delle risorse energetiche, se e quando opportuno, e ulteriori precisazioni per quanto riguarda l’accesso agli idrocarburi, se del caso;

i)

la promozione di aspetti normativi che rispecchino i principi fondamentali della regolamentazione del mercato dell’energia e dell’accesso non discriminatorio alle reti energetiche e alle infrastrutture a tariffe trasparenti ed efficienti in termini di costi, e concorrenziali, e di un controllo adeguato e indipendente;

j)

la cooperazione scientifica e tecnica, compreso lo scambio di informazioni per lo sviluppo e il miglioramento delle tecnologie di produzione, trasporto, fornitura e utilizzo finale dell’energia, con particolare attenzione alle tecnologie efficienti sotto il profilo energetico e rispettose dell’ambiente.

Articolo 43

Le questioni contemplate nel presente capo sono oggetto di un dialogo periodico.

Articolo 44

La Repubblica d’Armenia procede a un ravvicinamento della sua legislazione agli strumenti di cui all’allegato II, conformemente alle disposizioni di tale allegato.

CAPO 3

Ambiente

Articolo 45

Le parti sviluppano e rafforzano la cooperazione sulle questioni ambientali contribuendo in tal modo all’obiettivo a lungo termine dello sviluppo sostenibile e di un’economia maggiormente rispettosa dell’ambiente. Una maggiore protezione dell’ambiente dovrebbe tradursi in benefici per i cittadini e le imprese dell’Unione europea e della Repubblica d’Armenia, anche in termini di miglioramento della sanità pubblica, di conservazione delle risorse naturali, e di una maggiore efficienza economica e ambientale così come in termini di utilizzo di tecnologie moderne e più pulite che contribuiscono a modalità di produzione maggiormente sostenibili. La cooperazione ha luogo prendendo in considerazione gli interessi delle parti, sulla base del principio di uguaglianza e di reciproco vantaggio, nonché tenendo conto dell’interdipendenza esistente tra le parti nel campo della protezione dell’ambiente e degli accordi multilaterali in tale settore.

Articolo 46

1.   La cooperazione ha come obiettivi la conservazione, la tutela, il miglioramento e il recupero della qualità dell’ambiente, la protezione della salute umana, l’uso sostenibile delle risorse naturali e la promozione sul piano internazionale di misure per affrontare i problemi ambientali di portata regionale o mondiale, riguardanti tra l’altro:

a)

la governance ambientale e le questioni orizzontali, incluse la pianificazione strategica, la valutazione dell’impatto ambientale e la valutazione ambientale strategica, l’istruzione e la formazione, i sistemi di monitoraggio e di informazione in materia di ambiente, le attività d’ispezione e di esecuzione, la responsabilità ambientale, la lotta alla criminalità ambientale, la cooperazione transfrontaliera, l’accesso del pubblico alle informazioni in materia di ambiente, i processi decisionali e l’efficacia delle procedure di riesame amministrativo e giudiziario;

b)

la qualità dell’aria;

c)

la qualità dell’acqua e la gestione delle risorse, inclusa la gestione del rischio di alluvione, la carenza idrica e la siccità;

d)

la gestione dei rifiuti;

e)

la protezione della natura, comprese la silvicoltura e la conservazione della biodiversità;

f)

l’inquinamento industriale e i rischi industriali;

g)

la gestione delle sostanze chimiche.

2.   La cooperazione si ripropone altresì di integrare la dimensione ambientale in settori d’intervento diversi dalla politica ambientale.

Articolo 47

Le parti, tra l’altro:

a)

si scambiano informazioni e competenze;

b)

cooperano a livello regionale e internazionale, in particolare per quanto riguarda gli accordi multilaterali in materia di ambiente ratificati dalle parti; e

c)

cooperano nell’ambito di pertinenti agenzie, come opportuno.

Articolo 48

Gli obiettivi della cooperazione sono tra l’altro:

a)

lo sviluppo di una strategia nazionale generale in materia di ambiente per la Repubblica d’Armenia, riguardante:

i)

le riforme istituzionali in programma (con il relativo calendario) per garantire l’attuazione e l’applicazione della legislazione ambientale;

ii)

la ripartizione, a livello nazionale, regionale e comunale, delle competenze relative all’amministrazione dell’ambiente;

iii)

le procedure decisionali e di attuazione delle decisioni;

iv)

le procedure volte a promuovere l’integrazione dell’ambiente in altri settori di intervento;

v)

la promozione di misure a favore di un’economia verde e dell’ecoinnovazione, l’identificazione delle necessarie risorse umane e finanziarie e un meccanismo di riesame; e

b)

lo sviluppo di strategie settoriali per la Repubblica d’Armenia (anche con una definizione chiara del calendario e delle principali tappe di attuazione, delle responsabilità amministrative e delle strategie di finanziamento degli investimenti in infrastrutture e tecnologie) in materia di:

i)

qualità dell’aria;

ii)

qualità dell’acqua e gestione delle risorse;

iii)

gestione dei rifiuti;

iv)

biodiversità, conservazione della natura e silvicoltura;

v)

inquinamento industriale e rischi industriali; e

vi)

prodotti chimici.

Articolo 49

Le questioni contemplate nel presente capo sono oggetto di un dialogo periodico.

Articolo 50

La Repubblica d’Armenia procede a un ravvicinamento della sua legislazione agli atti dell’Unione europea e agli strumenti internazionali di cui all’allegato III, conformemente alle disposizioni di tale allegato.

CAPO 4

Azione per il clima

Articolo 51

Le parti sviluppano e intensificano la cooperazione per la lotta ai cambiamenti climatici. La cooperazione ha luogo prendendo in considerazione gli interessi delle parti, sulla base dei principi di uguaglianza e di reciproco vantaggio, nonché tenendo conto dell’interdipendenza esistente tra gli impegni bilaterali e multilaterali in tale settore.

Articolo 52

La cooperazione promuove l’adozione di misure a livello interno, regionale e internazionale, anche in materia di:

a)

mitigazione dei cambiamenti climatici;

b)

adattamento ai cambiamenti climatici;

c)

meccanismi di mercato e non di mercato per affrontare i cambiamenti climatici;

d)

ricerca, sviluppo, dimostrazione, impiego, trasferimento e diffusione di tecnologie nuove, innovative, sicure e sostenibili a basse emissioni di carbonio e di tecnologie di adattamento;

e)

integrazione delle questioni climatiche nelle politiche generali e settoriali; e

f)

sensibilizzazione, istruzione e formazione.

Articolo 53

1.   Le parti, tra l’altro:

a)

si scambiano informazioni e competenze;

b)

attuano attività di ricerca congiunte e si scambiano informazioni sulle tecnologie più pulite e rispettose dell’ambiente;

c)

realizzano attività congiunte a livello regionale e internazionale, anche per quanto riguarda gli accordi multilaterali in materia di ambiente ratificati dalle parti, come la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 1992 («UNFCCC») e l’accordo di Parigi del 2015, e attività congiunte nell’ambito di pertinenti agenzie, come opportuno.

2.   Le parti prestano particolare attenzione alle questioni transfrontaliere e alla cooperazione regionale.

Articolo 54

Gli obiettivi della cooperazione comprendono, tra l’altro:

a)

misure intese ad attuare l’accordo di Parigi, in linea con i principi enunciati nel presente accordo;

b)

misure volte a rafforzare la capacità di adottare misure efficaci di azione per il clima;

c)

lo sviluppo di una strategia climatica globale e un piano d’azione per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l’adattamento agli stessi in una prospettiva a lungo termine;

d)

l’elaborazione di valutazioni di vulnerabilità e di adattamento;

e)

l’elaborazione di un piano di sviluppo a basse emissioni di carbonio;

f)

l’elaborazione e attuazione di misure a lungo termine volte a ridurre i cambiamenti climatici affrontando il problema delle emissioni di gas a effetto serra;

g)

misure tese a predisporre lo scambio delle quote di emissione;

h)

misure volte a promuovere il trasferimento di tecnologie;

i)

misure tese a integrare le questioni climatiche nelle politiche settoriali; e

j)

misure relative alle sostanze che riducono lo strato d’ozono e ai gas fluorurati.

Articolo 55

Le questioni contemplate nel presente capo sono oggetto di un dialogo periodico.

Articolo 56

La Repubblica d’Armenia procede a un ravvicinamento della sua legislazione agli atti dell’Unione europea e agli strumenti internazionali di cui all’allegato IV, conformemente alle disposizioni di tale allegato.

CAPO 5

Politica industriale e relativa alle imprese

Articolo 57

Le parti sviluppano e rafforzano la cooperazione in materia di politica industriale e relativa alle imprese, migliorando così il contesto imprenditoriale per tutti gli operatori economici, ma con particolare riguardo alle piccole e medie imprese («PMI»). È opportuno che il rafforzamento della cooperazione migliori il quadro regolamentare e amministrativo sia per le imprese dell’Unione europea che per le imprese della Repubblica d’Armenia operanti nell’Unione europea e nella Repubblica d’Armenia e che esso si basi sulla politica industriale e sulla politica a favore delle PMI dell’Unione europea, tenendo conto dei principi e delle pratiche riconosciuti a livello internazionale in tale settore.

Articolo 58

Le parti cooperano al fine di:

a)

attuare strategie di sviluppo delle PMI sulla base dei principi dello Small Business Act per l’Europa e monitorare il processo di attuazione mediante relazioni annuali e attraverso il dialogo. Tale cooperazione includerà anche una particolare attenzione rivolta alle microimprese e alle imprese artigiane, estremamente importanti sia per l’economia dell’Unione europea che per quella della Repubblica d’Armenia;

b)

creare, attraverso lo scambio di informazioni e di buone pratiche, condizioni generali migliori, contribuendo così a una maggiore competitività. Tale cooperazione riguarderà anche la gestione dei cambiamenti strutturali (ossia le ristrutturazioni) e le questioni ambientali ed energetiche, come l’efficienza energetica e una produzione più pulita;

c)

semplificare e razionalizzare le disposizioni regolamentari e le pratiche di regolamentazione, con particolare attenzione allo scambio delle buone pratiche relative alle tecniche di regolamentazione, tra cui i principi dell’Unione europea;

d)

incoraggiare l’elaborazione di una politica dell’innovazione mediante lo scambio di informazioni e di buone pratiche relative alla commercializzazione dei risultati della ricerca e dello sviluppo (compresi gli strumenti di sostegno a favore delle start-up tecnologiche), allo sviluppo di cluster e all’accesso ai finanziamenti;

e)

incoraggiare maggiori contatti tra le imprese dell’Unione europea e quelle della Repubblica d’Armenia e tra tali imprese e le autorità dell’Unione europea e della Repubblica d’Armenia;

f)

sostenere la realizzazione di attività di promozione delle esportazioni nella Repubblica d’Armenia;

g)

promuovere un ambiente più favorevole alle imprese, al fine di aumentare il potenziale di crescita e le opportunità di investimento; e

h)

facilitare l’ammodernamento e la ristrutturazione dell’industria nell’Unione europea e nella Repubblica d’Armenia in alcuni settori.

Articolo 59

Le questioni contemplate nel presente capo sono oggetto di un dialogo periodico. Il dialogo coinvolgerà anche rappresentanti delle imprese dell’Unione europea e delle imprese della Repubblica d’Armenia.

CAPO 6

Diritto societario, contabilità e revisione contabile, governo societario

Articolo 60

1.   Le parti riconoscono l’importanza di disporre di un insieme efficace di norme e di pratiche nel settore del diritto e del governo societario, nonché della contabilità e della revisione contabile, in un’economia di mercato funzionante e con un contesto commerciale prevedibile e trasparente, e sottolineano l’importanza di promuovere la convergenza normativa in questi settori.

2.   Le parti collaborano al fine di:

a)

scambiarsi le migliori pratiche per garantire la disponibilità e l’accesso alle informazioni riguardanti l’organizzazione e la rappresentanza di società registrate in modo trasparente e facilmente accessibile;

b)

sviluppare ulteriormente una politica di governo societario conforme alle norme internazionali, in particolare a quelle dell’OCSE;

c)

promuovere l’attuazione e l’applicazione coerente dei principi internazionali d’informativa finanziaria («IFRS») per i conti consolidati delle società quotate;

d)

regolamentare e controllare le professioni di revisore dei conti e di contabile;

e)

promuovere i principi di revisione internazionali e il codice deontologico dell’International Federation of Accountants («IFAC»), con l’obiettivo di migliorare il livello professionale dei revisori dei conti mediante il rispetto di standard e norme deontologiche da parte delle organizzazioni professionali, delle organizzazioni di revisione contabile e dei revisori contabili.

CAPO 7

Cooperazione nel settore dei servizi bancari, assicurativi e altri servizi finanziari

Articolo 61

Le parti concordano sull’importanza di disporre di una legislazione e di pratiche efficaci e decidono di cooperare nel settore dei servizi finanziari con l’obiettivo di:

a)

migliorare la regolamentazione dei servizi finanziari;

b)

garantire una tutela adeguata ed efficace degli investitori e degli altri utenti dei servizi finanziari;

c)

contribuire alla stabilità e all’integrità del sistema finanziario globale;

d)

promuovere la cooperazione tra i diversi soggetti del sistema finanziario, comprese le autorità di regolamentazione e di vigilanza;

e)

garantire una vigilanza indipendente ed efficace.

CAPO 8

Cooperazione nel settore della società dell’informazione

Articolo 62

Le parti promuovono la cooperazione volta a sviluppare la società dell’informazione a vantaggio dei cittadini e delle imprese mediante un’ampia disponibilità delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni («TIC») e una migliore qualità dei servizi a prezzi accessibili. Tale cooperazione dovrebbe mirare ad agevolare l’accesso ai mercati delle comunicazioni elettroniche e promuovere la concorrenza e gli investimenti in tale settore.

Articolo 63

Tale cooperazione riguarderà, fra l’altro, le seguenti azioni:

a)

lo scambio di informazioni e migliori pratiche sull’attuazione di strategie nazionali per la società dell’informazione, comprese, tra l’altro, iniziative volte a promuovere l’accesso alla banda larga, a migliorare la sicurezza della rete e a sviluppare servizi pubblici online;

b)

lo scambio di informazioni, migliori pratiche ed esperienze per promuovere lo sviluppo di un quadro normativo completo per le comunicazioni elettroniche, in particolare per rafforzare la capacità amministrativa dell’autorità nazionale di regolamentazione indipendente, per favorire un uso migliore delle risorse di spettro e per promuovere l’interoperabilità delle reti nella Repubblica d’Armenia e con l’Unione europea.

Articolo 64

Le parti promuovono la cooperazione tra le autorità di regolamentazione dell’Unione europea e le autorità di regolamentazione nazionali della Repubblica d’Armenia in materia di comunicazioni elettroniche.

Articolo 65

La Repubblica d’Armenia procede a un ravvicinamento della sua legislazione agli atti dell’Unione europea e agli strumenti internazionali di cui all’allegato V, conformemente alle disposizioni di tale allegato.

CAPO 9

Turismo

Articolo 66

Le parti cooperano nel settore del turismo allo scopo di rafforzare lo sviluppo di un’industria turistica competitiva e sostenibile, che sia fonte di crescita economica, responsabilizzazione, occupazione e valuta estera.

Articolo 67

La cooperazione a livello bilaterale, regionale ed europeo si basa sui seguenti principi:

a)

il rispetto dell’integrità e degli interessi delle comunità locali, soprattutto nelle zone rurali;

b)

l’importanza del patrimonio culturale; e

c)

un’interazione positiva tra turismo e salvaguardia dell’ambiente.

Articolo 68

La cooperazione riguarda in particolare i seguenti ambiti:

a)

lo scambio di informazioni, migliori pratiche ed esperienze e il trasferimento di conoscenze, anche per quanto concerne le tecnologie innovative;

b)

l’istituzione di un partenariato strategico che associ gli interessi pubblici, privati e delle comunità, in modo da garantire lo sviluppo sostenibile del turismo;

c)

la promozione e lo sviluppo di prodotti e mercati, infrastrutture, risorse umane e strutture istituzionali per il turismo, nonché l’identificazione e l’eliminazione delle barriere ai servizi di viaggio;

d)

l’elaborazione e l’attuazione di politiche e strategie efficienti, anche per quanto riguarda i pertinenti aspetti giuridici, amministrativi e finanziari;

e)

la formazione e lo sviluppo di capacità nel settore del turismo per migliorare il livello dei servizi; e

f)

lo sviluppo e la promozione dell’offerta turistica a livello delle comunità locali.

Articolo 69

Le questioni contemplate nel presente capo sono oggetto di un dialogo periodico.

CAPO 10

Agricoltura e sviluppo rurale

Articolo 70

Le parti cooperano per promuovere lo sviluppo agricolo e rurale, in particolare attraverso la progressiva convergenza delle politiche e della legislazione.

Articolo 71

La cooperazione tra le parti nel settore dell’agricoltura e dello sviluppo rurale mira, tra l’altro, a:

a)

agevolare la comprensione reciproca delle rispettive politiche agricole e di sviluppo rurale;

b)

rafforzare le capacità amministrative a livello centrale e locale, nella pianificazione, nella valutazione e nell’attuazione delle politiche conformemente alle normative e alle migliori pratiche dell’Unione europea;

c)

promuovere l’ammodernamento e la sostenibilità della produzione agricola;

d)

condividere le conoscenze e le migliori pratiche in materia di politiche di sviluppo rurale per promuovere il benessere economico delle comunità rurali;

e)

migliorare la competitività del settore agricolo, l’efficienza e la trasparenza dei mercati;

f)

promuovere le politiche di qualità e i loro meccanismi di controllo, in particolare le indicazioni geografiche e l’agricoltura biologica;

g)

divulgare le conoscenze e promuovere i servizi di divulgazione presso i produttori agricoli; e

h)

migliorare l’armonizzazione delle questioni trattate nell’ambito di organizzazioni internazionali di cui entrambe le parti sono membri.

CAPO 11

Governance marittima e della pesca

Articolo 72

Le parti cooperano su questioni di reciproco interesse riguardanti le attività di pesca e di governance marittima, istituendo in tal modo una più stretta cooperazione bilaterale, multilaterale e internazionale nel settore della pesca.

Articolo 73

Le parti intraprendono azioni comuni, si scambiano informazioni e si sostengono reciprocamente allo scopo di promuovere:

a)

una pesca e una gestione della pesca responsabili, in linea con i principi dello sviluppo sostenibile, in modo da salvaguardare lo stato di salute degli stock ittici e degli ecosistemi; e

b)

la cooperazione attraverso le organizzazioni multilaterali e internazionali responsabili della gestione e della conservazione delle risorse acquatiche vive, in particolare rafforzando gli idonei strumenti internazionali di sorveglianza e di applicazione della legge.

Articolo 74

Le parti appoggiano iniziative, come lo scambio di esperienze e l’offerta di sostegno reciproci, per garantire l’attuazione di una politica della pesca sostenibile, quali:

a)

la gestione delle risorse della pesca e dell’acquacoltura;

b)

l’ispezione e il controllo delle attività di pesca;

c)

la raccolta dei dati relativi alle catture, agli sbarchi, e dei dati biologici ed economici;

d)

una maggiore efficienza dei mercati, da realizzare in particolare attraverso la promozione delle organizzazioni di produttori, l’informazione dei consumatori, le norme di commercializzazione e la tracciabilità;

e)

lo sviluppo sostenibile delle aree che comprendono una costa lacustre o stagni o l’estuario di un fiume e sono caratterizzate da un notevole livello di occupazione nel settore della pesca; e

f)

lo scambio istituzionale di esperienze in materia di legislazione dell’acquacoltura sostenibile e la sua attuazione pratica in bacini naturali e laghi artificiali.

Articolo 75

Le parti, tenendo conto della cooperazione in materia di pesca, trasporti, ambiente e altre politiche collegate al mare, cooperano e si forniscono sostegno reciproco, se del caso, su questioni marittime, in particolare sostenendo attivamente un approccio integrato agli affari marittimi e la buona governance nell’ambito delle competenti organizzazioni regionali e internazionali.

CAPO 12

Settore minerario

Articolo 76

Le parti sviluppano e rafforzano la cooperazione nel settore delle industrie minerarie e della produzione di materie prime, con l’obiettivo di promuovere la comprensione reciproca, il miglioramento del contesto imprenditoriale, lo scambio di informazioni e la collaborazione su questioni non attinenti all’energia, con particolare riferimento all’estrazione di minerali metallici e industriali.

Articolo 77

Le parti cooperano al fine di:

a)

scambiarsi informazioni sugli sviluppi dei rispettivi settori minerari e delle materie prime;

b)

scambiarsi informazioni su questioni connesse al commercio di materie prime, con l’obiettivo di promuovere gli scambi bilaterali;

c)

scambiarsi informazioni e migliori pratiche in relazione ad aspetti connessi allo sviluppo sostenibile delle industrie minerarie; e

d)

scambiarsi informazioni e migliori pratiche in relazione a formazione, competenze e sicurezza nelle industrie minerarie.

CAPO 13

Cooperazione nelle attività di ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione

Articolo 78

Le parti promuovono la cooperazione in tutti i settori relativi alla ricerca scientifica civile e allo sviluppo tecnologico e all’innovazione sulla base del reciproco vantaggio e a condizione di assicurare l’adeguata ed effettiva tutela dei diritti di proprietà intellettuale.

Articolo 79

La cooperazione di cui all’articolo 78 comprende:

a)

il dialogo sulle politiche e lo scambio di informazioni scientifiche e tecnologiche;

b)

l’agevolazione di un accesso adeguato ai rispettivi programmi delle parti;

c)

iniziative per aumentare le capacità di ricerca e la partecipazione degli istituti di ricerca della Repubblica d’Armenia al programma quadro per la ricerca dell’Unione europea;

d)

la promozione di progetti di ricerca congiunti in tutti gli ambiti della ricerca e dell’innovazione;

e)

attività formative e programmi di mobilità per gli scienziati, i ricercatori e altro personale incaricato della ricerca nell’ambito di attività di ricerca e innovazione in entrambe le parti;

f)

l’agevolazione, nel quadro della legislazione applicabile, della libera circolazione dei partecipanti ad attività contemplate nel presente accordo che lavorano nel campo della ricerca e della circolazione transfrontaliera delle merci destinate a tali attività; e

g)

altre modalità di cooperazione nel settore della ricerca e dell’innovazione stabilite di comune accordo.

Articolo 80

Nel realizzare tali attività di cooperazione, è opportuno ricercare sinergie con le attività finanziate dal Centro internazionale di scienza e tecnologia («CIST») e con altre attività realizzate nel quadro della cooperazione finanziaria tra l’Unione europea e la Repubblica d’Armenia come stabilito nel titolo VII, capo 1.

CAPO 14

Protezione dei consumatori

Articolo 81

Le parti cooperano al fine di assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori e rendere compatibili i rispettivi sistemi di protezione dei consumatori.

Articolo 82

Ai fini del presente capo, la cooperazione può comprendere:

a)

l’obiettivo di ravvicinare la normativa in materia di protezione dei consumatori della Repubblica d’Armenia a quella dell’Unione europea, evitando nel contempo ostacoli agli scambi;

b)

la promozione degli scambi di informazioni sui sistemi di protezione dei consumatori, compresa la legislazione in materia e la sua applicazione, la sicurezza dei prodotti di consumo, i sistemi di scambio di informazioni, l’educazione e il rafforzamento del potere dei consumatori nonché i mezzi di ricorso a loro disposizione;

c)

la promozione di attività di formazione dei funzionari amministrativi e di altri rappresentanti degli interessi dei consumatori; e

d)

la promozione dello sviluppo di associazioni indipendenti di consumatori e i contatti fra i rappresentanti dei consumatori.

Articolo 83

La Repubblica d’Armenia procede a un ravvicinamento della sua legislazione agli atti dell’Unione europea e agli strumenti internazionali di cui all’allegato VI, conformemente alle disposizioni di tale allegato.

CAPO 15

Occupazione, politica sociale e pari opportunità

Articolo 84

Le parti intensificano il dialogo e la cooperazione finalizzati a promuovere l’agenda per il lavoro dignitoso dell’Organizzazione internazionale del lavoro («OIL»), la politica dell’occupazione, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, il dialogo sociale, la protezione sociale, l’inclusione sociale, la parità di genere e la lotta alla discriminazione e i diritti sociali, e a contribuire in tal modo alla promozione di nuovi e migliori posti di lavoro, alla riduzione della povertà, a una maggiore coesione sociale, allo sviluppo sostenibile e al miglioramento della qualità della vita.

Articolo 85

La cooperazione, basata sullo scambio di informazioni e di migliori pratiche, può riguardare un numero selezionato di questioni da individuare tra i seguenti ambiti:

a)

riduzione della povertà e rafforzamento della coesione sociale;

b)

politica dell’occupazione, al fine di ottenere nuovi e migliori posti di lavoro con condizioni di lavoro dignitose, anche allo scopo di ridurre l’economia sommersa e l’occupazione sommersa;

c)

promozione di misure attive del mercato del lavoro e di servizi per l’impiego efficienti, per modernizzare i mercati del lavoro e adattarsi alle loro esigenze;

d)

promozione di mercati del lavoro più inclusivi e di sistemi di sicurezza sociale che integrino le persone svantaggiate, compresi i disabili e le persone appartenenti a gruppi minoritari;

e)

pari opportunità e lotta alla discriminazione, con l’obiettivo di migliorare la parità di genere e di garantire le pari opportunità tra uomini e donne, nonché di combattere la discriminazione fondata sul sesso, sulla razza o sull’origine etnica, sulla religione o sulle convinzioni personali, sulla disabilità, sull’età o sull’orientamento sessuale;

f)

politica sociale, volta a migliorare il livello di protezione sociale e ad ammodernare i sistemi di protezione sociale in termini di qualità, accessibilità e sostenibilità finanziaria;

g)

stimolo alla partecipazione delle parti sociali e promozione del dialogo sociale, anche attraverso il rafforzamento della capacità di tutti i pertinenti portatori d’interessi;

h)

promozione della salute e della sicurezza sul lavoro; e

i)

promozione della responsabilità sociale delle imprese.

Articolo 86

Le parti incoraggiano il coinvolgimento di tutti i pertinenti portatori d’interessi, incluse le organizzazioni della società civile e in particolare le parti sociali, nell’elaborazione delle politiche e nelle riforme nella Repubblica d’Armenia e nella cooperazione tra le parti a norma del presente accordo.

Articolo 87

Le parti mirano a rafforzare la cooperazione in materia di occupazione e politica sociale in tutte le sedi e organizzazioni competenti a livello regionale, multilaterale e internazionale.

Articolo 88

Le parti promuovono la responsabilità sociale delle imprese e incoraggiano le pratiche commerciali responsabili, quali quelle promosse dalle linee guida dell’OCSE destinate alle imprese multinazionali, dall’iniziativa Global Compact dell'ONU e dalla dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell’OIL così come la norma ISO 26000.

Articolo 89

Le questioni contemplate nel presente capo sono oggetto di un dialogo periodico.

Articolo 90

La Repubblica d’Armenia procede a un ravvicinamento della sua legislazione agli atti dell’Unione europea e agli strumenti internazionali di cui all’allegato VII, conformemente alle disposizioni di tale allegato.

CAPO 16

Cooperazione nel settore della salute

Articolo 91

Le parti sviluppano la cooperazione nel settore della sanità pubblica, allo scopo di innalzare il suo livello, in conformità dei valori e dei principi di sanità pubblica, e quale presupposto dello sviluppo sostenibile e della crescita economica.

Articolo 92

La cooperazione riguarda la prevenzione e il controllo delle malattie trasmissibili e non trasmissibili, in particolare mediante lo scambio di informazioni in materia di salute, la promozione di una strategia che integri l’aspetto sanitario in tutte le politiche, la cooperazione con le organizzazioni internazionali, in particolare l’Organizzazione mondiale della sanità, e la promozione dell’attuazione degli accordi sanitari internazionali, come la Convenzione quadro dell’Organizzazione mondiale della sanità per la lotta al tabagismo, del 2003, e i regolamenti sanitari internazionali.

CAPO 17

Istruzione, formazione e gioventù

Articolo 93

Le parti cooperano nel settore dell’istruzione e della formazione al fine di rafforzare la collaborazione e il dialogo politico al fine di ravvicinare i sistemi di istruzione e di formazione nella Repubblica d’Armenia con le politiche e le prassi dell’Unione europea. Le parti cooperano per promuovere l’apprendimento permanente e stimolare la cooperazione e la trasparenza a tutti i livelli di istruzione e di formazione, in particolare nel campo dell’istruzione professionale e superiore.

Articolo 94

La cooperazione nel campo dell’istruzione e della formazione riguarda, tra l’altro, le seguenti azioni:

a)

promuovere l’apprendimento permanente, elemento fondamentale per la crescita e l’occupazione, che può consentire ai cittadini di avere un ruolo attivo nella società;

b)

modernizzare i sistemi di istruzione e formazione, compresa la formazione per i dipendenti pubblici, e migliorare la qualità, la pertinenza e l’accesso lungo l’intero percorso educativo che va dall’educazione e dalla cura della prima infanzia fino all’istruzione terziaria;

c)

promuovere la convergenza e il coordinamento delle riforme nel campo dell’istruzione superiore in linea con l’agenda dell’Unione europea per l’istruzione superiore e lo spazio europeo dell’istruzione superiore («processo di Bologna»);

d)

rafforzare la cooperazione accademica internazionale, aumentare la partecipazione nei programmi di cooperazione dell’Unione europea e migliorare la mobilità di studenti e insegnanti;

e)

promuovere l’apprendimento di lingue straniere;

f)

sviluppare il quadro nazionale delle qualifiche per migliorare la trasparenza e il riconoscimento delle qualifiche e delle competenze all’interno della rete europea dei centri di informazione e dei centri nazionali di informazione sul riconoscimento accademico («ENIC-NARIC») in linea con il quadro europeo delle qualifiche;

g)

rafforzare la cooperazione per sviluppare ulteriormente l’istruzione e la formazione professionale, tenendo al contempo conto delle buone prassi nell’Unione europea; e

h)

rafforzare la comprensione e la conoscenza del processo di integrazione europeo, del dialogo accademico sulle relazioni UE/partenariato orientale, nonché la partecipazione ai programmi pertinenti dell’Unione europea, compreso nel settore della funzione pubblica.

Articolo 95

Le parti convengono di cooperare nel settore della gioventù al fine di:

a)

rafforzare la cooperazione e gli scambi nel settore della politica per la gioventù e dell’istruzione non formale dei giovani e dei giovani lavoratori;

b)

agevolare la partecipazione attiva di tutti i giovani alla società;

c)

sostenere la mobilità dei giovani e dei giovani lavoratori quale mezzo di promozione del dialogo interculturale, nonché dell’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze al di fuori dei sistemi di istruzione, anche attraverso il volontariato; e

d)

promuovere la cooperazione tra le organizzazioni giovanili al fine di sostenere la società civile.

CAPO 18

Cooperazione in campo culturale

Articolo 96

Le parti promuoveranno la cooperazione culturale conformemente ai principi sanciti dalla convenzione dell’Organizzazione dell'ONU per l’educazione, la scienza e la cultura («UNESCO») del 2005 sulla protezione e promozione della diversità delle espressioni culturali. Le parti condurranno un dialogo regolare sulle politiche in settori di interesse reciproco, incluso lo sviluppo delle industrie della cultura nell’Unione europea e nella Repubblica d’Armenia. La cooperazione tra le parti stimolerà il dialogo interculturale, anche attraverso la partecipazione del settore della cultura nonché della società civile dell’Unione europea e della Repubblica d’Armenia.

Articolo 97

La cooperazione verte tra l’altro sui seguenti aspetti:

a)

la cooperazione culturale e gli scambi culturali;

b)

la mobilità dell’arte e degli artisti e il rafforzamento delle capacità del settore culturale;

c)

il dialogo interculturale;

d)

il dialogo sulla politica culturale;

e)

il Programma Europa creativa; e

f)

la cooperazione nell’ambito di organizzazioni internazionali quali l’UNESCO e il Consiglio d’Europa, al fine di sostenere la diversità culturale e di preservare e valorizzare il patrimonio culturale e storico.

CAPO 19

Cooperazione nei settori degli audiovisivi e dei media

Articolo 98

Le parti promuoveranno la cooperazione nel settore degli audiovisivi. La cooperazione rafforza le industrie del settore audiovisivo nell’Unione europea e nella Repubblica d’Armenia, in particolare attraverso la formazione di professionisti e lo scambio di informazioni.

Articolo 99

1.   Le parti sviluppano un dialogo periodico nel settore degli audiovisivi e sulle politiche relative ai settori degli audiovisivi e dei media e cooperano per rafforzare l’indipendenza e la professionalità dei media e i legami con i media dell’Unione europea nel rispetto degli standard europei, compresi gli standard del Consiglio d’Europa e della convenzione dell’UNESCO sulla protezione e promozione della diversità delle espressioni culturali del 2005.

2.   La cooperazione potrebbe comprendere, tra l’altro, la questione della formazione dei giornalisti e degli altri professionisti del settore dei media.

Articolo 100

La cooperazione verte, tra l’altro, sui seguenti aspetti:

a)

il dialogo sulle politiche relative ai settori degli audiovisivi e dei media;

b)

la cooperazione nelle sedi internazionali (quali l’UNESCO e l’OMC); e

c)

la cooperazione nei settori degli audiovisivi e dei media, compresa la cooperazione nel settore cinematografico.

CAPO 20

Cooperazione in materia di sport e attività fisica

Articolo 101

Le parti promuovono la cooperazione nel campo dello sport e dell’attività fisica, in particolare mediante lo scambio di informazioni e di buone pratiche per promuovere uno stile di vita sano, la buona governance in ambito sportivo e i valori sociali ed educativi dello sport al fine di combattere le minacce allo sport, quali il doping, le partite truccate, il razzismo e la violenza nell’Unione europea e nella Repubblica d’Armenia.

CAPO 21

Cooperazione con la società civile

Articolo 102

Le parti instaurano un dialogo sulla cooperazione con la società civile allo scopo di:

a)

rafforzare i contatti e lo scambio di informazioni e di esperienze tra tutti i settori della società civile nell’Unione europea e nella Repubblica d’Armenia;

b)

assicurare una migliore conoscenza e comprensione della Repubblica d’Armenia, incluse la storia e la cultura, nell’Unione europea e in particolare nelle organizzazioni della società civile stabilite negli Stati membri, consentendo in tal modo di migliorare la consapevolezza delle opportunità e delle sfide nelle relazioni future; e

c)

assicurare una migliore conoscenza e comprensione dell’Unione europea nella Repubblica d’Armenia e in particolare nelle organizzazioni della società civile della Repubblica d’Armenia, ponendo l’accento, seppur in maniera non esclusiva, sui valori su cui si fonda l’Unione europea, sulle sue politiche e sul suo funzionamento.

Articolo 103

1.   Le parti promuovono il dialogo e la cooperazione tra i portatori d’interessi delle rispettive società civili quale elemento integrante delle relazioni tra l’Unione europea e la Repubblica d’Armenia.

2.   Tale dialogo e tale cooperazione hanno i seguenti obiettivi:

a)

garantire la partecipazione della società civile nelle relazioni tra l’Unione europea e la Repubblica d’Armenia;

b)

incrementare la partecipazione della società civile al processo decisionale pubblico, in particolare instaurando un dialogo aperto, trasparente e regolare tra, da un lato, le istituzioni pubbliche e, dall’altro, le associazioni rappresentative e la società civile;

c)

agevolare il processo di costruzione istituzionale e il consolidamento delle organizzazioni della società civile in modi diversi, tra i quali: attività di sensibilizzazione, creazione di reti formali ed informali, scambio di visite e seminari, in particolare allo scopo di migliorare il quadro giuridico per la società civile; e

d)

consentire ai rappresentanti della società civile di entrambe le parti di prendere conoscenza dei processi di consultazione e di dialogo tra le parti civili e sociali dell’altra parte, in particolare allo scopo di integrare ulteriormente la società civile nel processo decisionale pubblico della Repubblica d’Armenia.

Articolo 104

Le questioni contemplate nel presente capo sono oggetto di un regolare dialogo tra le parti.

CAPO 22

Sviluppo regionale, cooperazione a livello transfrontaliero e regionale

Articolo 105

1.   Le parti promuovono la comprensione reciproca e la cooperazione bilaterale nel campo della politica di sviluppo regionale, anche relativamente ai metodi di definizione e attuazione delle politiche regionali, del partenariato e della governance a più livelli, con particolare attenzione allo sviluppo delle aree svantaggiate e alla cooperazione territoriale, allo scopo di istituire canali di comunicazione e di rafforzare lo scambio di informazioni e di esperienze tra le autorità nazionali, regionali e locali, i soggetti socioeconomici e la società civile.

2.   In particolare, le parti cooperano al fine di allineare le pratiche della Repubblica d’Armenia ai seguenti principi:

a)

rafforzamento della governance a più livelli, nella misura in cui incide a livello centrale, regionale e locale, con particolare riguardo alle modalità per aumentare la partecipazione dei portatori d’interessi a livello regionale e locale;

b)

consolidamento del partenariato tra tutti i portatori d’interessi coinvolti nello sviluppo regionale; e

c)

cofinanziamento mediante contributi finanziari delle parti coinvolte nell’attuazione dei programmi e dei progetti di sviluppo regionale.

Articolo 106

1.   Le parti sostengono e rafforzano il coinvolgimento delle autorità locali e regionali nella cooperazione sulla politica regionale, compresa la cooperazione transfrontaliera e nelle relative strutture di gestione, intensificano la cooperazione mediante l’istituzione di un quadro legislativo adeguato, sostengono e sviluppano le misure di rafforzamento delle capacità e promuovono il rafforzamento delle reti economiche e di impresa a livello transfrontaliero e regionale.

2.   Le parti coopereranno per consolidare le capacità istituzionali e operative delle istituzioni della Repubblica d’Armenia nei settori dello sviluppo regionale e della pianificazione dell’utilizzo del territorio, tra l’altro:

a)

migliorando il coordinamento interistituzionale, in particolare il meccanismo di interazione verticale e orizzontale dell’amministrazione pubblica a livello centrale e locale nel processo di sviluppo e attuazione delle politiche regionali;

b)

sviluppando le capacità delle autorità regionali e locali per promuovere la cooperazione transfrontaliera, tenendo conto delle norme e delle prassi dell’Unione europea; e

c)

condividendo le conoscenze, le informazioni e le migliori pratiche in materia di politiche di sviluppo regionale per promuovere il benessere economico delle comunità locali e lo sviluppo omogeneo delle regioni.

Articolo 107

1.   Le parti rafforzano ed incoraggiano lo sviluppo della cooperazione transfrontaliera in altri ambiti disciplinati dal presente accordo quali, tra l’altro, i settori dei trasporti, dell’energia, dell’ambiente, delle reti di comunicazione, della cultura, dell’istruzione, del turismo e della salute.

2.   Le parti intensificano la cooperazione fra le proprie regioni, mediante programmi transfrontalieri e interregionali, favorendo la partecipazione delle regioni della Repubblica d’Armenia a strutture e organizzazioni regionali europee e promuovendone lo sviluppo economico e istituzionale mediante l’attuazione di progetti di interesse comune.

3.   Le attività di cui al paragrafo 2 avranno luogo nel contesto:

a)

del proseguimento della cooperazione territoriale con le regioni europee (anche attraverso programmi di cooperazione transfrontaliera e transnazionale);

b)

della cooperazione nel quadro del partenariato orientale e con gli organi dell’Unione europea, tra cui il Comitato europeo delle regioni, e la partecipazione a diversi progetti e iniziative regionali europei; e

c)

la cooperazione, tra l’altro, con il Comitato economico e sociale europeo («CESE») e l’Osservatorio in rete dell’assetto del territorio europeo (European Spatial Planning Observation Network — «ESPON»).

Articolo 108

Le questioni contemplate nel presente capo sono oggetto di un dialogo periodico.

CAPO 23

Protezione civile

Articolo 109

Le parti sviluppano e intensificano la cooperazione in materia di catastrofi naturali e provocate dall’uomo. La cooperazione ha luogo prendendo in considerazione gli interessi delle parti, sulla base dei principi di uguaglianza e di reciproco vantaggio, nonché tenendo conto dell’interdipendenza esistente tra le parti e delle attività multilaterali in tale settore.

Articolo 110

La cooperazione è intesa a migliorare la prevenzione delle catastrofi naturali e provocate dall’uomo, nonché la capacità di far fronte e di reagire alle stesse.

Articolo 111

Le parti provvedono tra l’altro a scambiarsi informazioni e competenze e a realizzare attività congiunte su base bilaterale e/o nel quadro di programmi multilaterali. La cooperazione può avere luogo, tra l’altro, tramite l’attuazione di accordi specifici e/o di convenzioni amministrative conclusi tra le parti nel settore della protezione civile. Le parti possono decidere di concerto su orientamenti specifici e/o piani di lavoro per le attività previste o programmate nell’ambito del presente accordo.

Articolo 112

La cooperazione può riguardare i seguenti obiettivi:

a)

consentire lo scambio e l’aggiornamento regolari dei dati di contatto al fine di garantire la continuità del dialogo e di essere in grado di contattarsi 24 ore su 24;

b)

facilitare l’assistenza reciproca in caso di emergenze gravi, ove necessario e in funzione della disponibilità di risorse sufficienti;

c)

consentire lo scambio, 24 ore su 24, di allarmi rapidi e di informazioni aggiornate sulle emergenze su larga scala che interessano l’Unione europea o la Repubblica d’Armenia, anche per quanto riguarda le richieste e le offerte di assistenza;

d)

consentire lo scambio di informazioni sull’assistenza prestata dalle parti a paesi terzi nelle emergenze in cui viene attivato il meccanismo di protezione civile dell’UE;

e)

cooperare con riferimento al supporto della nazione ospitante quando viene richiesta o prestata assistenza;

f)

scambiarsi le migliori pratiche e linee guida in materia di prevenzione delle catastrofi e di capacità di far fronte e di reagire alle stesse;

g)

cooperare alla riduzione dei rischi di catastrofi avvalendosi anche dei legami istituzionali e di attività di sensibilizzazione; informazione, istruzione e comunicazione; migliori pratiche finalizzate a prevenire o a ridurre l’impatto dei rischi naturali;

h)

cooperare al miglioramento della base di conoscenze sulle catastrofi e sulla valutazione dei rischi e dei pericoli ai fini della gestione delle catastrofi;

i)

cooperare alla valutazione dell’impatto delle catastrofi sull’ambiente e sulla sanità pubblica;

j)

invitare gli esperti a seminari e convegni tecnici specifici su temi riguardanti la protezione civile;

k)

invitare, caso per caso, osservatori a specifiche esercitazioni e formazioni organizzate dall’Unione europea e/o dalla Repubblica d’Armenia; e

l)

rafforzare la cooperazione per quanto riguarda l’uso più efficace possibile delle risorse disponibili di protezione civile.

TITOLO VI

SCAMBI E QUESTIONI COMMERCIALI

CAPO 1

Scambi di merci

Articolo 113

Trattamento della nazione più favorita

1.   Ciascuna parte accorda il trattamento della nazione più favorita alle merci dell’altra parte in conformità all’articolo I del GATT 1994, contenuto nell’allegato 1A dell’accordo di Marrakesh che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio, concluso il 15 aprile 1994 (in appresso «l’accordo OMC»), comprese le sue note interpretative, che sono integrate nel presente accordo e ne fanno parte, mutatis mutandis.

2.   Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica in relazione al trattamento preferenziale accordato dalle parti alle merci di un altro paese in conformità al GATT 1994.

Articolo 114

Trattamento nazionale

Ciascuna parte accorda alle merci dell’altra parte il trattamento nazionale in conformità all’articolo III del GATT 1994, comprese le sue note interpretative, che sono integrate nel presente accordo e ne fanno parte, mutatis mutandis.

Articolo 115

Dazi doganali e oneri all’importazione

Ciascuna parte applica dazi doganali e oneri all’importazione in conformità degli obblighi stabiliti a norma dell’accordo OMC.

Articolo 116

Dazi doganali, tasse o altri oneri all’esportazione

Nessuna delle due parti adotta o mantiene in vigore dazi, tasse o altri oneri imposti sulle esportazioni o in relazione con l’esportazione di merci destinate al territorio dell’altra parte superiori a quelli che gravano sulle merci simili destinate al mercato interno.

Articolo 117

Restrizioni all’importazione e all’esportazione

1.   Nessuna delle parti può adottare o mantenere divieti o restrizioni diversi da dazi, tasse o altri oneri, siano essi attuati mediante contingenti tariffari, licenze d’importazione o di esportazione o altre misure, sulle importazioni di merci dell’altra parte o sulle vendite all’esportazione delle merci destinate al territorio dell’altra parte, in conformità all’articolo XI del GATT 1994 e alle sue note interpretative. A questo scopo, l’articolo XI del GATT 1994 e le relative note interpretative sono incorporati nel presente accordo e ne fanno parte, mutatis mutandis.

2.   Le parti procedono a uno scambio di informazioni e di buone prassi in materia di controlli sulle esportazioni di prodotti a duplice uso al fine di promuovere la convergenza dei controlli sulle esportazioni dell’Unione europea e della Repubblica d’Armenia.

Articolo 118

Prodotti rifabbricati

1.   Le parti riservano ai prodotti rifabbricati lo stesso trattamento di quello previsto per i nuovi prodotti analoghi. Una parte può esigere un’etichettatura specifica dei prodotti rifabbricati al fine di prevenire le frodi ai danni dei consumatori.

2.   Per maggiore chiarezza, l’articolo 117, paragrafo 1, si applica a divieti e restrizioni di prodotti rifabbricati.

3.   In conformità con i suoi obblighi a norma del presente accordo e degli accordi dell’OMC, una parte può esigere che i prodotti rifabbricati:

a)

siano identificati come tali per la distribuzione o la vendita nel suo territorio; e

b)

soddisfino tutte le prescrizioni tecniche applicabili che si applicano alle merci equivalenti in condizioni nuove.

4.   Se adotta o mantiene divieti o restrizioni sui beni usati, una parte non applica tali misure ai prodotti rifabbricati.

5.   Ai fini del presente articolo, per «prodotto rifabbricato» si intende un prodotto:

a)

che è interamente o parzialmente costituito di parti ottenute da merci che sono state utilizzate in precedenza; e,

b)

le cui prestazioni e funzionamento sono simili a quelli del prodotto originario nuovo e che è coperto dalla medesima garanzia del prodotto nuovo.

Articolo 119

Ammissione temporanea di merci

Ciascuna parte accorda all’altra parte l’esenzione dagli oneri e dai dazi all’importazione sulle merci in ammissione temporanea, nei casi e secondo le procedure previste da accordi internazionali vincolanti per tale parte in materia di ammissione temporanea di merci. Tale esenzione si applica conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari di ciascuna delle parti.

Articolo 120

Transito

Le parti convengono che il principio della libertà di transito è fondamentale per conseguire gli obiettivi del presente accordo. In tale contesto, ciascuna parte prevede la libertà di transito attraverso il proprio territorio per le merci provenienti dal territorio doganale dell’altra parte, o ad esso destinate, in conformità all’articolo V del GATT 1994 e le sue note interpretative sono integrati nel presente accordo e ne fanno parte, mutatis mutandis.

Articolo 121

Difesa commerciale

1.   Le disposizioni del presente accordo lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi di ciascuna delle parti derivanti:

a)

dall’articolo XIX del GATT 1994 e dall’accordo sulle misure di salvaguardia, che figura nell’allegato 1A dell’accordo OMC;

b)

dall’articolo 5 dell’accordo sull’agricoltura, che figura nell’allegato 1A dell’accordo OMC, relativo alle disposizioni di salvaguardia speciali; e

c)

dall’articolo VI del GATT 1994, dall’accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994, contenuto nell’allegato 1A dell’accordo OMC, e dall’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative contenuto nell’allegato 1A dell’accordo OMC.

2.   I diritti e gli obblighi esistenti di cui al paragrafo 1, e le misure che ne derivano non sono soggetti alle disposizioni sulla composizione delle controversie contenute nel presente accordo.

Articolo 122

Eccezioni

1.   Le parti dichiarano che i loro diritti e obblighi esistenti in forza dell’articolo XX del GATT 1994 e delle sue note interpretative si applicano alle merci disciplinate dal presente accordo. A tale scopo, l’articolo XX del GATT 1994 e le sue note interpretative sono integrati nel presente accordo e ne fanno parte, mutatis mutandis.

2.   Le parti convengono che, prima di adottare le misure di cui all’articolo XX, lettere i) e j), del GATT 1994, la parte che intende adottare le misure fornisce all’altra parte tutte le informazioni utili per trovare una soluzione accettabile per entrambe. Le parti possono concordare i mezzi necessari per risolvere le difficoltà. Se un accordo non è raggiunto entro 30 giorni dalla comunicazione di tali informazioni, la parte può applicare alle merci in questione le misure di cui al presente articolo. Nel caso in cui circostanze eccezionali gravi richiedano un intervento immediato e rendano impossibile informazioni o verifiche preliminari, la parte che intende adottare le misure può attuare immediatamente le misure cautelari necessarie per far fronte alla situazione e ne informa tempestivamente l’altra parte.

CAPO 2

Dogane

Articolo 123

Cooperazione doganale

1.   Le parti intensificano la cooperazione nel settore doganale al fine di facilitare gli scambi, garantire un contesto commerciale trasparente, migliorare la sicurezza della catena di approvvigionamento, promuovere la sicurezza dei consumatori, prevenire i flussi di merci che violano i diritti di proprietà intellettuale e combattere il contrabbando e le frodi.

2.   Al fine di attuare gli obiettivi di cui al paragrafo 1, e nei limiti delle risorse disponibili, le parti cooperano in particolare al fine di:

a)

migliorare la legislazione doganale, le norme, le prassi e le decisioni vincolanti e semplificare le procedure doganali, conformemente alle convenzioni e alle norme internazionali applicabili nel settore delle dogane e dell’agevolazione degli scambi, comprese quelle sviluppate dall’Organizzazione mondiale del commercio, l’Organizzazione mondiale delle dogane, in particolare la convenzione internazionale per la semplificazione e l’armonizzazione dei regimi doganali, come modificata («convenzione riveduta di Kyoto»), e tenendo conto degli strumenti e delle migliori pratiche sviluppate dall’Unione europea, compresi i custom blueprints;

b)

istituire sistemi doganali moderni, con tecnologie di sdoganamento moderne, disposizioni per gli operatori economici autorizzati, analisi e controlli automatizzati e basati sui rischi, procedure semplificate per lo svincolo delle merci, controlli a posteriori, sistemi trasparenti di valutazione in dogana e disposizioni relative ai partenariati tra dogane e imprese;

c)

incoraggiare i più elevati standard di integrità nel settore doganale, in particolare alle frontiere, mediante l’applicazione di misure basate sui principi enunciati nella dichiarazione del Consiglio di cooperazione doganale relativa alla buona governance e l’integrità delle dogane come modificato da ultimo nel giugno 2003 («dichiarazione riveduta di Arusha dell’Organizzazione mondiale delle dogane»);

d)

scambiarsi le migliori pratiche e fornire formazione e sostegno tecnico per la pianificazione e lo sviluppo delle capacità e per garantire i più elevati standard di integrità;

e)

scambiare, se del caso, pertinenti informazioni e dati soggetti ad obblighi giuridici di ciascuna delle parti sul rispetto della riservatezza dei dati sensibili e della protezione dei dati personali;

f)

avviare, ove pertinente e opportuno, azioni doganali coordinate tra le autorità doganali delle parti;

g)

stabilire, se pertinente ed opportuno, il riconoscimento reciproco dei programmi e dei controlli doganali degli operatori economici autorizzati, comprese le misure equivalenti di agevolazione degli scambi;

h)

adoperarsi, ove pertinente e opportuno, per realizzare l’interconnettività dei rispetti sistemi di transito doganale; e

i)

migliorare l’attuazione di obblighi doganali nelle relazioni commerciali tra l’Unione europea e la Repubblica d’Armenia, compresa la cooperazione sull’origine delle merci.

Articolo 124

Assistenza amministrativa reciproca

Fatte salve le altre forme di cooperazione previste nel presente accordo, in particolare all’articolo 123 del medesimo, le parti si prestano assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale in base alle disposizioni del protocollo II del presente accordo relativo all’assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale.

Articolo 125

Determinazione del valore in dogana

1.   Le parti applicano le disposizioni dell’accordo relativo all’attuazione dell’articolo VII del GATT 1994, comprese le successive modifiche, per la determinazione del valore delle merci a fini doganali negli scambi tra le parti. Tali disposizioni sono incorporate nel presente accordo e ne fanno parte integrante, mutatis mutandis.

2.   Le parti cooperano al fine di pervenire a un approccio comune delle questioni riguardanti la determinazione del valore in dogana.

Articolo 126

Sottocomitato per le dogane

1.   È istituito il sottocomitato per le dogane.

2.   Il sottocomitato per le dogane si riunisce periodicamente e monitora l’attuazione del presente capo, anche per quanto riguarda la cooperazione doganale, la facilitazione degli scambi, la cooperazione e la gestione transfrontaliere delle dogane, l’assistenza tecnica, relativa alle dogane, le regole di origine, la tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali e l’assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale.

3.   Il sottocomitato per le dogane provvede, tra l’altro:

a)

al corretto funzionamento del presente capo e del protocollo II sulla reciproca assistenza amministrativa in materia doganale del presente accordo;

b)

adotta modalità pratiche e misure per l’attuazione del presente capo e del protocollo II sulla reciproca assistenza amministrativa in materia doganale del presente accordo, anche per quanto riguarda lo scambio di informazioni e di dati, il riconoscimento reciproco dei controlli doganali e i programmi di partenariato commerciale, nonché i vantaggi reciprocamente concordati;

c)

a uno scambio di opinioni su questioni di comune interesse, tra cui le misure future e le risorse necessarie per la loro attuazione e applicazione; e

d)

a formulare raccomandazioni al comitato di partenariato, se del caso.

CAPO 3

Ostacoli tecnici agli scambi

Articolo 127

Obiettivo

Il presente capo ha l’obiettivo di agevolare gli scambi di merci tra le parti mediante un quadro che permetta di prevenire, individuare ed eliminare gli inutili ostacoli agli scambi che rientrano nel campo di applicazione dell’accordo sugli ostacoli tecnici al commercio contenuto nell’allegato 1A dell’accordo OMC («accordo TBT»).

Articolo 128

Campo di applicazione e definizioni

1.   Le disposizioni del presente capo si applicano all’elaborazione, all’adozione e all’applicazione di ciascuna delle parti delle norme, dei regolamenti tecnici e delle procedure di valutazione della conformità, come definiti nell’accordo TBT, che incidono o possono incidere sugli scambi commerciali di merci tra le parti.

2.   In deroga al paragrafo 1, il presente capo non si applica alle misure sanitarie e fitosanitarie definite nell’allegato A dell’accordo sull’applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie, contenuto nell’allegato 1A dell’accordo OMC («accordo SPS»), né alle specifiche in materia di acquisti elaborate dalle amministrazioni pubbliche per le loro necessità di produzione o di consumo.

3.   Ai fini del presente capo si applicano le definizioni dell’allegato 1 dell’accordo TBT.

Articolo 129

Accordo TBT

Le parti confermano i diritti e gli obblighi reciproci derivanti dall’accordo TBT che è incorporato nel presente accordo e ne fa parte.

Articolo 130

Cooperazione in materia di ostacoli tecnici agli scambi

1.   Le parti rafforzano la loro cooperazione in materia di norme, regolamentazioni tecniche, metrologia, vigilanza del mercato, accreditamento e sistemi di valutazione della conformità al fine di migliorare la comprensione reciproca delle rispettive procedure e di agevolare l’accesso ai rispettivi mercati. A tal fine, le parti si adoperano per identificare e sviluppare meccanismi e iniziative di cooperazione regolamentare adeguati ai vari settori o alle diverse questioni, che possono comprendere, tra l’altro:

a)

lo scambio di informazioni ed esperienze riguardo all’elaborazione e all’applicazione dei rispettivi regolamenti tecnici e delle rispettive procedure di valutazione della conformità;

b)

l’adoperarsi per far convergere o allineare i regolamenti tecnici e le procedure di valutazione della conformità;

c)

la promozione della cooperazione tra i rispettivi organismi competenti in materia di metrologia, normazione, valutazione della conformità e accreditamento; e

d)

lo scambio di informazioni sugli sviluppi prodottisi nelle pertinenti sedi regionali e multilaterali per quanto concerne le norme, i regolamenti tecnici e le procedure di valutazione della conformità e di accreditamento.

2.   Al fine di promuovere i reciproci scambi commerciali, le parti:

a)

si adoperano per ridurre le differenze esistenti tra loro in materia di regolamentazioni tecniche, metrologia legale, normazione, vigilanza del mercato, accreditamento e valutazione della conformità, anche incoraggiando l’uso di pertinenti strumenti concordati a livello internazionale in tali settori;

b)

promuovono, in linea con le norme internazionali, l’uso dell’accreditamento a sostegno della valutazione della competenza tecnica degli organismi di valutazione della conformità e delle loro attività; e

c)

promuovono la partecipazione e, ove possibile, l’adesione della Repubblica d’Armenia e dei suoi organismi pertinenti nazionali alle organizzazioni europee e internazionali che si occupano di norme, valutazione della conformità, metrologia, accreditamento e funzioni correlate.

3.   Le parti si adoperano per istituire e mantenere un processo che permetta di ravvicinare progressivamente le regolamentazioni tecniche, le norme e le procedure di valutazione della conformità della Repubblica d’Armenia a quelle dell’Unione europea.

4.   Per i settori in cui l’allineamento è stato raggiunto, le parti possono prendere in considerazione di negoziare accordi in materia di procedure di valutazione della conformità e di accettazione di prodotti industriali.

Articolo 131

Marcatura e etichettatura

1.   Fatto salvo l’articolo 129 del presente accordo, le parti, per quanto concerne le regolamentazioni tecniche che attengono alle prescrizioni in materia di etichettatura o marcatura, ribadiscono i principi di cui all’articolo 2.2 dell’accordo TBT, secondo cui tali prescrizioni non sono elaborate, adottate o applicate con il fine o l’effetto di creare inutili ostacoli al commercio internazionale. A tale scopo, le prescrizioni in materia di etichettatura o marcatura non sono più restrittive, per gli scambi commerciali, di quanto necessario per conseguire un obiettivo legittimo, tenuto conto dei rischi che comporterebbe tale mancato conseguimento. Le parti promuovono l’applicazione di prescrizioni di marcatura armonizzate a livello internazionale. Ove opportuno, le parti si adoperano per accettare l’etichettatura non permanente o staccabile.

2.   In particolare, per quanto riguarda le prescrizioni in materia di etichettatura o marcatura obbligatoria, le parti:

a)

cercano di ridurre al minimo i rispettivi requisiti per l’etichettatura o la marcatura negli scambi commerciali reciproci, ad eccezione di quanto richiesto per la protezione della salute, della sicurezza o dell’ambiente, o per altri scopi ragionevoli di politica pubblica; e

b)

conservano il diritto di esigere che le informazioni figurino sull’etichettatura o sulla marcatura nella lingua precisata da una parte.

Articolo 132

Trasparenza

1.   Fatte salve le disposizioni del capo 12, ciascuna parte provvede affinché le sue procedure di elaborazione dei regolamenti tecnici e di valutazione della conformità prevedano la pubblica consultazione dei portatori d’interessi in una fase sufficientemente precoce perché le opinioni espresse dai partecipanti alla consultazione pubblica possano ancora essere introdotte e prese in considerazione, tranne qualora ciò non sia possibile a causa di un’emergenza o di una minaccia di emergenza in materia di sicurezza, salute, protezione ambientale o sicurezza nazionale.

2.   In conformità all’articolo 2.9 dell’accordo TBT, ciascuna parte concede un termine per la presentazione di osservazioni in una fase iniziale adeguata a seguito della notifica delle proposte di regolamenti tecnici o di procedure di valutazione della conformità. Quando è aperto al pubblico un processo di consultazione riguardante l’elaborazione di regolamenti tecnici o di procedure di valutazione della conformità, ciascuna parte consente all’altra parte o a persone fisiche o giuridiche dell’altra parte di partecipare a tali consultazioni a condizioni non meno favorevoli di quelle accordate alle proprie persone fisiche o giuridiche.

3.   Ciascuna parte provvede affinché le procedure di valutazione della conformità e i regolamenti tecnici da essa adottati siano resi disponibili al pubblico.

CAPO 4

Questioni sanitarie e fitosanitarie

Articolo 133

Obiettivo

L’obiettivo del presente capo è definire i principi applicabili alle misure sanitarie e fitosanitarie («SPS») gli scambi tra le parti, nonché la cooperazione in materia di benessere degli animali. Tali principi devono essere applicati dalle parti in modo da agevolare gli scambi, salvaguardando nel contempo il livello di protezione della vita o della salute di uomini, animali e piante di ciascuna parte.

Articolo 134

Obblighi multilaterali

Le parti riaffermano i loro diritti e obblighi derivanti dall’accordo SPS.

Articolo 135

Principi

1.   Le parti provvedono affinché le misure SPS siano elaborate e applicate in base ai principi di proporzionalità, trasparenza, non discriminazione e giustificazione scientifica tenendo conto di norme internazionali quali la Convenzione internazionale per la protezione delle piante del 1951 («IPPC»), l’Organizzazione mondiale per la salute animale («OIE»), e la commissione del Codex Alimentarius («Codex»).

2.   Ciascuna parte provvede affinché le proprie misure SPS non introducano discriminazioni arbitrarie o ingiustificate tra il proprio territorio e quello dell’altra parte, nella misura in cui esistano condizioni identiche o analoghe. Le misure SPS non si applicano in modo tale da costituire una restrizione dissimulata del commercio.

3.   Ciascuna parte provvede affinché siano attuati le misure, le procedure e i controlli SPS.

4.   Ciascuna parte risponde alla richiesta di informazioni ricevuta da un’autorità competente dell’altra parte entro due mesi a decorrere dal ricevimento della richiesta e secondo modalità per i prodotti importati non meno favorevoli di quelle applicate per i prodotti interni.

Articolo 136

Prescrizioni in materia di importazione

1.   Le prescrizioni in materia di importazione stabilite dalla parte importatrice sono applicabili in tutto il territorio della parte esportatrice, fatto salvo l’articolo 137.

2.   Le prescrizioni in materia di importazione stabilite nei certificati si basano sui principi del Codex, dell’OIE e dell’IPPC, a meno che le prescrizioni in materia di importazione vengano sostenute da una valutazione scientifica del rischio effettuata conformemente alle disposizioni dell’accordo SPS.

3.   Le prescrizioni stabilite nelle licenze di importazione non prevedono condizioni sanitarie e veterinarie più rigorose di quelle stabilite nei certificati di cui al paragrafo 2.

Articolo 137

Misure zoosanitarie e fitosanitarie

1.   Le parti riconoscono il concetto di zona indenne da parassiti o da malattie e di zona a limitata diffusione di parassiti o di malattie, in conformità all’accordo SPS ed alle norme, agli orientamenti e alle raccomandazioni pertinenti del Codex, dell’OIE e dell’IPPC.

2.   Nel determinare le zone indenni da parassiti o da malattie e le zone a limitata diffusione di parassiti o di malattie le parti tengono conto di fattori quali la posizione geografica, gli ecosistemi, la sorveglianza epidemiologica e l’efficacia dei controlli sanitari o fitosanitari in tali zone.

Articolo 138

Ispezioni e audit

La parte importatrice può procedere a proprie spese a ispezioni e controlli nel territorio della parte esportatrice per valutare i sistemi di ispezione e certificazione di quest’ultima. Tali ispezioni e controlli sono effettuati in conformità con le pertinenti norme, linee guida e raccomandazioni internazionali.

Articolo 139

Scambio di informazioni e cooperazione

1.   Le parti discutono e si scambiano informazioni sulle misure SPS e sui provvedimenti per il benessere degli animali in vigore, sul loro sviluppo e sulla loro attuazione. Tali discussioni e scambi di informazioni tengono conto dell’accordo SPS e delle pertinenti norme del Codex, dell’OIE e dell’IPPC, orientamenti e raccomandazioni, a seconda dei casi.

2.   Le parti collaborano in materia di salute degli animali, benessere degli animali e questioni fitosanitarie mediante lo scambio di informazioni, competenze ed esperienze con l’obiettivo di sviluppare le capacità in questo settore.

3.   Le parti, su richiesta di una di esse, intavolano un dialogo tempestivo sulle questioni relative all’SPS onde discutere di queste e di altre questioni urgenti attinenti al presente capo. Il comitato di partenariato può adottare regole procedurali per lo svolgimento di tali dialoghi.

4.   Le parti designano e aggiornano regolarmente i punti di contatto per le comunicazioni sulle questioni di cui al presente capo.

Articolo 140

Trasparenza

Ciascuna parte:

a)

persegue la trasparenza per quanto riguarda le misure SPS applicabili al commercio e, in particolare, i requisiti SPS applicati alle importazioni dell’altra parte;

b)

comunica, su richiesta dell’altra parte ed entro due mesi dalla data di tale richiesta, i requisiti SPS che si applicano all’importazione di determinati prodotti, indicando l’eventuale necessità di una valutazione dei rischi; e

c)

informa l’altra parte in merito a qualsiasi rischio grave o rilevante per la salute pubblica, degli animali o delle piante, comprese le eventuali emergenze alimentari. Tale notifica dovrà avvenire per iscritto, entro un termine di due giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui tale rischio è reso noto.

CAPO 5

Scambi di servizi, stabilimento e commercio elettronico

Sezione A

Disposizioni generali

Articolo 141

Obiettivo, campo di applicazione e settori interessati

1.   Le parti, nel ribadire i rispettivi impegni derivanti dall’accordo OMC, stabiliscono le disposizioni necessarie per la progressiva e reciproca liberalizzazione dello stabilimento e degli scambi di servizi e per la cooperazione in materia di commercio elettronico.

2.   Nessuna disposizione del presente capo può essere interpretata nel senso di imporre obblighi alle parti in materia di appalti pubblici, che sono disciplinati dal capo 8.

3.   Il presente capo non si applica alle sovvenzioni concesse da una parte, che sono oggetto del capo 10.

4.   In conformità alle disposizioni del presente capo, ciascuna parte conserva il diritto di adottare e mantenere misure dirette al conseguimento di obiettivi strategici legittimi.

5.   Le disposizioni del presente capo non si applicano alle misure concernenti le persone fisiche che intendono accedere al mercato del lavoro di una delle parti né alle misure riguardanti la cittadinanza, la residenza o l’occupazione su base permanente.

6.   Nessuna disposizione del presente capo osta a che le parti applichino misure per regolamentare l’ingresso o il soggiorno temporaneo di persone fisiche nei rispettivi territori, ivi comprese le misure necessarie per tutelare l’integrità dei confini e garantirne l’attraversamento regolare da parte di persone fisiche, purché tali misure non siano applicate in maniera tale da annullare o compromettere i vantaggi derivanti all’altra parte da un impegno specifico previsto nel presente capo e negli allegati del presente accordo.

Articolo 142

Definizioni

Ai fini del presente capo si intende per:

a)

«misura»: qualsiasi misura adottata da una parte sotto forma di disposizione legislativa o regolamentare, norma, procedura, decisione, azione amministrativa o sotto qualsiasi altra forma;

b)

«misure adottate o mantenute in vigore da una parte»: le misure prese da:

i)

amministrazioni e autorità centrali, regionali o locali di una parte; e

ii)

organismi non governativi di una parte nell’esercizio di poteri loro delegati da amministrazioni o autorità centrali, regionali o locali di quella parte;

c)

«persona fisica di una parte»: un cittadino di uno Stato membro dell’UE o un cittadino della Repubblica d’Armenia, conformemente alla rispettiva legislazione;

d)

«persona giuridica»: qualsiasi entità giuridica debitamente costituita o comunque organizzata conformemente al diritto applicabile, a scopo di lucro o altro, di proprietà privata o pubblica, comprese le società per azioni, i trust, le società di persone, le joint venture, le imprese individuali o le associazioni;

e)

«persona giuridica di una parte»: una persona giuridica costituita rispettivamente secondo il diritto di uno Stato membro e dell’Unione europea o della Repubblica d’Armenia, che abbia la sede sociale, l’amministrazione centrale o il principale centro di attività rispettivamente nel territorio cui si applica il trattato sul funzionamento dell’Unione europea o nel territorio della Repubblica d’Armenia;

una persona giuridica che abbia solo la sede sociale o l’amministrazione centrale rispettivamente nel territorio cui si applica il trattato sul funzionamento dell’Unione europea o nel territorio della Repubblica d’Armenia è considerata una persona giuridica dell’Unione o della Repubblica d’Armenia rispettivamente solo se le sue attività sono collegate in modo effettivo e continuativo all’economia dell’Unione europea o della Repubblica d’Armenia rispettivamente;

f)

fermi restando i paragrafi precedenti, anche le compagnie di navigazione stabilite al di fuori dell’Unione europea o della Repubblica d’Armenia e controllate rispettivamente da cittadini di uno Stato membro o della Repubblica d’Armenia sono beneficiarie delle disposizioni del presente accordo se le loro navi sono registrate in uno Stato membro o nella Repubblica d’Armenia conformemente alla rispettiva legislazione e battono bandiera di uno Stato membro o della Repubblica d’Armenia;

g)

«controllata di una persona giuridica di una parte»: una persona giuridica effettivamente controllata da un’altra persona giuridica di tale parte (1);

h)

«succursale» di una persona giuridica: una sede di attività priva di personalità giuridica che presenta un carattere di stabilità, quale la sede secondaria di una società madre, dispone di una propria struttura di gestione e delle strutture necessarie per negoziare con terzi cosicché questi ultimi, pur sapendo che se necessario vi sarà un rapporto giuridico con la società madre la cui sede sociale è all’estero, non devono trattare direttamente con detta società madre ma possono concludere operazioni commerciali presso la sede di attività che ne costituisce la sede secondaria;

i)

«stabilimento»:

i)

per quanto riguarda le persone giuridiche di una parte, le persone giuridiche che intraprendono e svolgono attività economiche attraverso la costituzione, ivi compresa l’acquisizione, di una persona giuridica o la costituzione di una succursale o un ufficio di rappresentanza rispettivamente nell’Unione europea o nella Repubblica d’Armenia;

ii)

per quanto riguarda le persone fisiche di una parte, le persone fisiche che intraprendono e svolgono attività economiche in qualità di lavoratori autonomi o costituiscono imprese, in particolare società, su cui esercitano di fatto il controllo;

j)

«attività economiche»: le attività di tipo industriale, commerciale, professionale e artigianale, escluse le attività svolte nell’esercizio dei pubblici poteri;

k)

«attività»: l’’esercizio di attività economiche;

l)

«servizio»: qualunque servizio prestato in qualsivoglia settore, ad esclusione dei servizi prestati nell’esercizio dei pubblici poteri;

m)

«servizi e altre attività prestati nell’esercizio dei pubblici poteri» servizi o attività che non sono prestati su base commerciale, né in concorrenza con uno o più operatori economici;

n)

«prestazione transfrontaliera di servizi»: la prestazione di servizi:

i)

dal territorio di una parte nel territorio dell’altra parte; o

ii)

nel territorio di una parte agli utenti dell’altra parte;

o)

«prestatore di servizi» di una parte: qualsiasi persona fisica o giuridica di una parte che intenda prestare o presti un servizio; e

p)

«imprenditore»: una persona fisica o giuridica di una parte che eserciti o intenda esercitare un’attività economica per mezzo di uno stabilimento.

Sezione B

Stabilimento

Articolo 143

Campo di applicazione

La presente sezione si applica alle misure adottate o mantenute in vigore dalle parti aventi incidenza sullo stabilimento in relazione a tutti i settori di attività economica, tranne:

a)

l’estrazione, la fabbricazione e la lavorazione (2) di materiali nucleari;

b)

la produzione e il commercio di armi, munizioni e materiale bellico;

c)

i servizi audiovisivi;

d)

il cabotaggio marittimo nazionale (3); e

e)

i servizi di trasporto aereo nazionale e internazionale (4), con voli di linea o non di linea, e i servizi direttamente connessi all’esercizio dei diritti di traffico, esclusi:

i)

servizi di riparazione e manutenzione durante i quali gli aeromobili vengono ritirati dal servizio;

ii)

la vendita e la commercializzazione di servizi di trasporto aereo;

iii)

servizi di sistemi telematici di prenotazione (computer reservation system — «CRS»);

iv)

servizi di assistenza a terra; e

v)

servizi di gestione degli aeroporti.

Articolo 144

Trattamento nazionale e trattamento della nazione più favorita

1.   Fatte salve le riserve di cui all’allegato VIII-E del presente accordo, a decorrere dall’entrata in vigore del presente accordo la Repubblica d’Armenia concede:

a)

per lo stabilimento di controllate, succursali e uffici di rappresentanza di persone fisiche o giuridiche dell’Unione europea, un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle proprie persone giuridiche, alle proprie succursali e ai propri uffici di rappresentanza o, se migliore, alle persone giuridiche, alle succursali e agli uffici di rappresentanza di paesi terzi; e

b)

per le attività di controllate, succursali e uffici di rappresentanza di persone fisiche o giuridiche dell’Unione europea nella Repubblica d’Armenia, una volta stabilite, un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle proprie persone giuridiche, alle proprie succursali e ai propri uffici di rappresentanza o, se migliore, alle persone giuridiche, alle succursali e agli uffici di rappresentanza di paesi terzi (5).

2.   Fatte salve le riserve di cui all’allegato VIII-A, a decorrere dall’entrata in vigore del presente accordo l’Unione europea concede:

a)

per lo stabilimento di controllate, succursali e uffici di rappresentanza di persone fisiche o giuridiche della Repubblica d’Armenia, un trattamento non meno favorevole di quello riservato dall’Unione europea alle proprie persone giuridiche, alle proprie succursali e ai propri uffici di rappresentanza o, se migliore, alle persone giuridiche, alle succursali e agli uffici di rappresentanza di paesi terzi; e

b)

per le attività di controllate, succursali e uffici di rappresentanza di persone fisiche o giuridiche della Repubblica d’Armenia nell’Unione europea, una volta fissato, un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle proprie persone giuridiche, alle proprie succursali e ai propri uffici di rappresentanza; o, se migliore, a persone giuridiche, succursali e uffici di rappresentanza di persone giuridiche di paesi terzi (6).

3.   Fatte salve le riserve elencate negli allegati VIII-A e VIII-E, le parti non adottano nuove misure che introducano discriminazioni, rispetto alle loro persone giuridiche, per quanto riguarda lo stabilimento sul loro territorio di persone giuridiche dell’altra parte o con riferimento alle operazioni di tali persone giuridiche, una volta stabilite.

Articolo 145

Riesame

In vista della progressiva liberalizzazione delle condizioni di stabilimento, il comitato di partenariato, quando si riunisce in formazione «Commercio», riesamina periodicamente il quadro giuridico (7) e il contesto per lo stabilimento.

Articolo 146

Altri accordi

Nessuna disposizione del presente capo va interpretata come limitativa dei diritti degli investitori delle parti di usufruire di un trattamento più favorevole eventualmente previsto da accordi internazionali vigenti o futuri in materia di investimenti di cui siano parti uno Stato membro e la Repubblica d’Armenia.

Articolo 147

Norme che disciplinano il trattamento delle succursali e degli uffici di rappresentanza

1.   Le disposizioni dell’articolo 144 non precludono l’applicazione a opera di una parte di misure particolari relative allo stabilimento e all’attività nel suo territorio di succursali e uffici di rappresentanza di persone giuridiche dell’altra parte non costituite nel suo territorio, se tali misure sono giustificate da differenze giuridiche o tecniche tra tali succursali e uffici di rappresentanza e le succursali e gli uffici di rappresentanza di persone giuridiche costituite nel suo territorio o, per quanto riguarda i servizi finanziari, da motivi prudenziali.

2.   La differenza di trattamento si limita a quanto strettamente necessario in considerazione di tali differenze giuridiche o tecniche oppure, per i servizi finanziari, per ragioni prudenziali.

Sezione C

Prestazione transfrontaliera di servizi

Articolo 148

Campo di applicazione

La presente sezione si applica alle misure delle parti aventi incidenza sulla prestazione transfrontaliera di servizi in tutti i settori, tranne:

a)

i servizi audiovisivi;

b)

il cabotaggio marittimo nazionale (8); e

c)

i servizi di trasporto aereo interno e internazionale (9), con voli di linea o non di linea, e i servizi direttamente connessi all’esercizio dei diritti di traffico, esclusi:

i)

i servizi di riparazione e manutenzione durante i quali gli aeromobili vengono ritirati dal servizio;

ii)

la vendita e la commercializzazione di servizi di trasporto aereo;

iii)

servizi di sistemi telematici di prenotazione computer reservation system (computer reservation system -«CRS»);

iv)

servizi di assistenza a terra; e

v)

i servizi di gestione degli aeroporti.

Articolo 149

Accesso al mercato

1.   Per quanto riguarda l’accesso al mercato mediante la prestazione transfrontaliera di servizi, ciascuna delle parti riserva ai servizi e ai prestatori di servizi dell’altra parte un trattamento non meno favorevole di quello previsto negli impegni specifici di cui agli allegati VIII-B e VIII-F.

2.   Nei settori oggetto di impegni relativi all’accesso al mercato, le parti si astengono dall’adottare o dal mantenere in vigore — a livello regionale o per l’intero territorio — le seguenti misure, salvo diversa disposizione degli allegati VIII-B e VIII-F:

a)

limitazioni del numero di prestatori di servizi, sotto forma di contingenti numerici, di monopoli, di concessioni di diritti di esclusiva o di obbligo di una verifica della necessità economica;

b)

limitazioni del valore complessivo delle transazioni o delle attività patrimoniali nel settore dei servizi, sotto forma di contingenti numerici o di obbligo di una verifica della necessità economica; o

c)

limitazioni del numero complessivo di operazioni di servizi o della produzione totale di servizi, espresse in termini di unità numeriche definite, sotto forma di contingenti o di imposizione di una verifica della necessità economica.

Articolo 150

Trattamento nazionale

1.   Nei settori per i quali gli allegati VIII-B e VIII-F contengono impegni in materia di accesso al mercato e fatte salve le condizioni e le restrizioni in esso precisate, ciascuna delle parti concede ai servizi e ai fornitori di servizi dell’altra parte, in relazione alle misure aventi incidenza sulla fornitura transfrontaliera di servizi, un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai propri servizi e fornitori di servizi simili.

2.   Una parte può conformarsi all’obbligo di cui al paragrafo 1 riservando ai servizi e ai prestatori di servizi dell’altra parte un trattamento formalmente identico a quello riservato ai propri servizi simili e ai relativi prestatori di servizi oppure un trattamento formalmente diverso.

3.   Un trattamento formalmente identico o formalmente diverso è considerato meno favorevole qualora modifichi le condizioni della concorrenza a vantaggio dei servizi o dei relativi prestatori della parte rispetto ai servizi simili o ai relativi prestatori dell’altra parte.

4.   Gli impegni specifici assunti in base al presente articolo non implicano l’obbligo per le parti di compensare eventuali svantaggi competitivi intrinseci derivanti dal carattere estero dei servizi o dei prestatori di servizi in questione.

Articolo 151

Elenchi degli impegni

1.   I settori liberalizzati da ciascuna delle parti a norma del presente capo, nonché le limitazioni, per mezzo di riserve, dell’accesso al mercato e del trattamento nazionale applicabili ai servizi e ai prestatori di servizi dell’altra parte in tali settori sono specificati negli elenchi degli impegni figuranti negli allegati VIII-B e VIII-F.

2.   Fatti salvi i diritti e gli obblighi delle parti che derivano o potrebbero derivare dalla convenzione europea sulla televisione transfrontaliera del 1989 e dalla convenzione europea sulla coproduzione cinematografica del 1992 del Consiglio d’Europa, gli elenchi degli impegni che figurano negli allegati VIII-B e VIII-F non comprendono impegni relativi ai servizi audiovisivi.

Articolo 152

Riesame

In vista della progressiva liberalizzazione della prestazione transfrontaliera dei servizi tra le parti, il comitato di partenariato riunito in formazione «Commercio», riesamina con cadenza periodica gli elenchi degli impegni di cui agli articoli da 149 a 151. Tale riesame tiene conto, tra l’altro, del processo di ravvicinamento progressivo di cui agli articoli 169, 180 e 192, nonché della sua incidenza sull’eliminazione degli ostacoli perduranti alla prestazione transfrontaliera di servizi tra le parti.

Sezione D

Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali

Articolo 153

Campo di applicazione e definizioni

1.   La presente sezione si applica alle misure adottate dalle parti in materia di ingresso e soggiorno temporaneo nel loro territorio di personale chiave, laureati in tirocinio, venditori alle imprese, prestatori di servizi contrattuali e professionisti indipendenti, fermo restando l’articolo 141, paragrafo 5.

2.   Ai fini della presente sezione, si intende per:

a)

«personale chiave»: le persone fisiche, alle dipendenze di una persona giuridica di una parte che non sia un’organizzazione senza fini di lucro (10), responsabili della creazione o del controllo, dell’amministrazione e del funzionamento appropriati di uno stabilimento e che sono «visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento» o «lavoratori trasferiti all’interno di una società»;

b)

«visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento»: le persone fisiche che svolgono funzioni superiori e sono responsabili della creazione di uno stabilimento, che non offrono o prestano servizi né sono impegnati in attività economiche non richieste ai fini dello stabilimento e che non ricevono compensi da fonti ubicate nella parte ospitante;

c)

«personale trasferito all’interno di una società»: persone fisiche che sono alle dipendenze di una persona giuridica di una parte o ne sono socie da almeno un anno e che sono temporaneamente trasferite presso uno stabilimento (una società controllata, una succursale o la società madre) della persona giuridica nel territorio dell’altra parte e che sono «dirigenti» o «esperti»;

d)

«dirigenti»: persone fisiche dipendenti di una persona giuridica che ricoprono cariche elevate preposti direttamente alla direzione dello stabilimento sotto la direzione o la supervisione generale, principalmente, del consiglio d’amministrazione o degli azionisti della società o di soggetti a essi equiparabili, e il cui ruolo include almeno coloro che:

i)

dirigono lo stabilimento oppure un suo dipartimento o una sua sottodivisione;

ii)

svolgono compiti di supervisione e controllo dell’attività di altri dipendenti con mansioni ispettive, professionali o gestionali; e

iii)

hanno il potere di procedere personalmente all’assunzione o al licenziamento di personale o di raccomandare assunzioni, licenziamenti o altri interventi relativi al personale;

e)

«personale specializzato»: dipendenti di una persona giuridica di una parte in possesso di conoscenze non comuni indispensabili in rapporto alla produzione, alle attrezzature di ricerca, alle tecnologie, ai processi, alle procedure o alla gestione dello stabilimento.

Nella valutazione di tali conoscenze si terrà conto non solo delle conoscenze relative specificamente allo stabilimento, ma anche dell’eventuale possesso di una qualifica elevata, compresa l’adeguata esperienza professionale per un tipo di lavoro o di attività che richiede una preparazione tecnica specifica, compresa l’appartenenza a un albo professionale;

f)

«laureati in tirocinio»: persone fisiche che sono alle dipendenze di una persona giuridica di una parte o di una sua succursale da almeno un anno, possiedono un titolo di studio universitario e sono temporaneamente trasferite presso uno stabilimento della persona giuridica nel territorio dell’altra parte, ai fini dello sviluppo professionale o per acquisire una formazione in tecniche o metodi d’impresa (11);

g)

«venditori alle imprese (12)»: le persone fisiche rappresentanti di un fornitore di beni o servizi di una parte, che chiedono l’ingresso e il soggiorno temporaneo nel territorio dell’altra parte per trattare la vendita di beni o servizi o concludere accordi sulla vendita di servizi o merci per tale fornitore, che non effettuano vendite dirette al pubblico in generale, che non ricevono compensi da fonti ubicate nella parte ospitante, e che non sono commissionari;

h)

«prestatori di servizi contrattuali»: le persone fisiche che sono alle dipendenze di una persona giuridica di una parte la quale non è un’agenzia di servizi per il collocamento e la fornitura di personale, né opera tramite un’agenzia simile, non dispone di uno stabilimento nel territorio dell’altra parte e ha concluso con un consumatore finale di quest’ultima un contratto in buona fede per una prestazione di servizi che richiede la presenza temporanea di suoi dipendenti nel territorio di tale parte ai fini dell’esecuzione del contratto di prestazione di servizi (13);

i)

«professionisti indipendenti»: le persone fisiche che prestano un servizio e sono stabilite in qualità di lavoratori autonomi nel territorio di una parte, non dispongono di uno stabilimento nel territorio dell’altra parte e hanno concluso con un consumatore finale di quest’ultima un contratto in buona fede (non tramite un’agenzia di servizi per il collocamento e la fornitura di personale) per una prestazione di servizi che richiede la loro presenza temporanea in quest’ultima parte ai fini dell’esecuzione del contratto di prestazione di servizi (14); e

j)

«qualifiche» i diplomi, i certificati e altri attestati (di una qualifica formale) rilasciati da un’autorità designata a norma delle disposizioni legislative, normative o amministrative e certificanti il completamento di una formazione professionale.

Articolo 154

Personale chiave e laureati in tirocinio

1.   Nei settori impegnati alla liberalizzazione a norma della sezione B e fatte salve le riserve di cui all’allegato VIII-C, ciascuna delle parti consente agli imprenditori dell’altra parte di assumere presso il loro stabilimento persone fisiche dell’altra parte, purché tali dipendenti siano personale chiave o laureati in tirocinio ai sensi dell’articolo 153. L’ingresso e il soggiorno temporanei del personale chiave e dei laureati in tirocinio sono limitati a un periodo massimo di tre anni nel caso del personale trasferito all’interno di una società, novanta giorni nell’arco di dodici mesi per i visitatori per motivi professionali responsabili della creazione di uno stabilimento e un anno per i laureati in tirocinio.

2.   Nei settori impegnati alla liberalizzazione a norma della sezione B, le misure che una parte si astiene dal mantenere in vigore o dall’adottare, a livello regionale o per l’intero territorio, se non altrimenti specificato nell’allegato VIII-C, sono definite misure che limitano — sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica — il numero totale di persone fisiche che un investitore può assumere come personale chiave e laureati in tirocinio in un determinato settore e misure che costituiscono limitazioni discriminatorie.

Articolo 155

Venditori alle imprese

Nei settori impegnati alla liberalizzazione a norma delle sezioni B o C e fatte salve le riserve di cui all’allegato VIII-C, ciascuna delle parti consente l’ingresso e il soggiorno temporanei di venditori alle imprese per un periodo massimo di 90 giorni nell’arco di 12 mesi.

Articolo 156

Prestatori di servizi contrattuali

1.   Le parti dichiarano i rispettivi obblighi derivanti dai loro impegni a norma dell’accordo generale sugli scambi di servizi dell’OMC in materia di ingresso e soggiorno temporaneo dei prestatori di servizi contrattuali.

2.   Conformemente agli allegati VIII-D e VIII-G, ciascuna parte consente la prestazione di servizi nel suo territorio da parte di prestatori di servizi contrattuali dell’altra parte, alle condizioni seguenti:

a)

le persone fisiche sono incaricate della prestazione di un servizio su base temporanea in qualità di dipendenti di una persona giuridica che si è aggiudicata un contratto di servizi per un periodo non superiore a 12 mesi;

b)

le persone fisiche che entrano nel territorio dell’altra parte offrono tale servizio in qualità di dipendenti della persona giuridica che ha prestato i servizi almeno nel corso dell’anno immediatamente precedente la presentazione della domanda di ingresso nell’altra parte, e inoltre possiedono, alla data di presentazione della domanda di ingresso nell’altra parte, un’esperienza professionale (15) almeno triennale nel settore di attività oggetto del contratto;

c)

le persone fisiche che entrano nel territorio dell’altra parte possiedono:

i)

un titolo di studio universitario o una qualifica che attesti conoscenze di livello equivalente (16); e

ii)

le qualifiche professionali eventualmente richieste per l’esercizio di un’attività a norma delle disposizioni legislative e regolamentari o altre prescrizioni della parte in cui avviene la prestazione del servizio;

d)

le persone fisiche non ricevono, per la prestazione dei servizi nel territorio dell’altra parte, altri compensi oltre a quelli loro erogati dalla persona giuridica che le ha alle sue dipendenze;

e)

l’ingresso e il soggiorno temporaneo delle persone fisiche nel territorio della parte interessata sono limitati a un periodo complessivo non superiore a sei mesi — 25 settimane nel caso del Lussemburgo — nell’arco di 12 mesi oppure alla durata del contratto, se inferiore;

f)

l’accesso accordato a norma del presente articolo riguarda unicamente il servizio oggetto del contratto e non conferisce il diritto di esercitare sulla base del titolo professionale della parte in cui il servizio è prestato; e

g)

il numero delle persone oggetto del contratto di servizi non supera quello necessario all’esecuzione del contratto, come previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari o da altre prescrizioni della parte in cui il servizio viene prestato.

Articolo 157

Professionisti indipendenti

Conformemente agli allegati VIII-D e VIII-G, ciascuna parte consente la prestazione di servizi nel suo territorio da parte di professionisti indipendenti dell’altra parte, alle condizioni seguenti:

a)

le persone fisiche prestano un servizio su base temporanea in qualità di lavoratori autonomi stabiliti nel territorio dell’altra parte e hanno ottenuto un contratto di servizi per un periodo non superiore a 12 mesi.

b)

le persone fisiche che entrano nel territorio dell’altra parte possiedono, alla data di presentazione della domanda di ingresso nell’altra parte, un’esperienza professionale di almeno sei anni nel settore di attività oggetto del contratto;

c)

le persone fisiche che entrano nel territorio dell’altra parte possiedono:

i)

un titolo di studio universitario o una qualifica che attesti conoscenze di livello equivalente (17); e

ii)

le qualifiche professionali eventualmente richieste per l’esercizio di un’attività a norma delle disposizioni legislative e regolamentari o altre prescrizioni della parte in cui avviene la prestazione del servizio;

d)

l’ingresso e il soggiorno temporaneo delle persone fisiche nel territorio della parte interessata sono limitati a un periodo complessivo non superiore a sei mesi — 25 settimane nel caso del Lussemburgo — nell’arco di 12 mesi oppure alla durata del contratto, se inferiore; e

e)

l’accesso accordato a norma del presente articolo riguarda unicamente il servizio oggetto del contratto e non conferisce il diritto di esercitare sulla base del titolo professionale della parte in cui il servizio è prestato.

Sezione E

Contesto normativo

Sottosezione I

Regolamentazione interna

Articolo 158

Campo di applicazione e definizioni

1.   La presente sottosezione si applica alle misure adottate dalle parti aventi ad oggetto requisiti e procedure di rilascio di una licenza e requisiti in materia di qualifiche concernenti:

a)

la prestazione transfrontaliera di servizi;

b)

l’introduzione nel loro territorio di persone giuridiche e fisiche di una parte; e

c)

il soggiorno temporaneo nel loro territorio delle categorie di persone fisiche di cui all’articolo 153.

2.   Per quanto concerne la prestazione transfrontaliera di servizi, la presente sezione si applica solo ai settori per i quali la parte abbia assunto impegni specifici ed entro i limiti di applicazione di tali impegni specifici. In caso di stabilimento, la presente sezione non si applica nella misura in cui, per i settori interessati, sia formulata una delle riserve elencate negli allegati da VIII-A e VIII-E. Per quanto concerne il soggiorno temporaneo delle persone fisiche, la presente sezione non si applica nella misura in cui, per i settori interessati, sia formulata una delle riserve elencate negli allegati VIII-C, VIII-D e VIII-G.

3.   La presente sezione non si applica alle misure che costituiscono limitazioni secondo quanto previsto negli elenchi.

4.   Ai fini della presente sezione, si intende per:

a)

«condizioni per il rilascio di licenze»: le condizioni sostanziali, diverse dai requisiti relativi alle qualifiche, che una persona fisica o giuridica è tenuta a soddisfare per ottenere, modificare o rinnovare l’autorizzazione a svolgere le attività di cui al paragrafo 1;

b)

«procedure per il rilascio di licenze»: le norme amministrative o procedurali che una persona fisica o giuridica che intenda ottenere l’autorizzazione a svolgere le attività di cui al paragrafo 1, inclusi la modifica o il rinnovo di una licenza, è tenuta a rispettare per dimostrare la conformità alle condizioni per il rilascio di licenze;

c)

«condizioni relative alle qualifiche»: le condizioni sostanziali relative alla competenza di una persona fisica a prestare un servizio, il cui possesso deve essere dimostrato ai fini di ottenere l’autorizzazione a prestare un servizio;

d)

«procedure relative alle qualifiche»: le norme amministrative o procedurali che una persona fisica è tenuta a rispettare per dimostrare la conformità alle condizioni relative alle qualifiche, ai fini di ottenere l’autorizzazione a prestare un servizio; e

e)

«autorità competente»: le amministrazioni o le autorità centrali, regionali o locali, come pure gli organismi non governativi nell’esercizio dei poteri loro delegati da tali amministrazioni e autorità, che adottano una decisione relativa all’autorizzazione alla prestazione di un servizio, anche mediante stabilimento, o relativa all’autorizzazione per stabilire un’attività economica diversa dai servizi.

Articolo 159

Condizioni relative al rilascio di licenza e alle qualifiche

1.   Ciascuna parte assicura che le misure relative alle condizioni e alle procedure per il rilascio di licenze e relative alle qualifiche si basino su criteri che impediscono alle autorità competenti di esercitare il proprio potere di valutazione in maniera arbitraria.

2.   I criteri di cui al paragrafo 1 sono:

a)

commisurati a un obiettivo di politica pubblica;

b)

chiari e inequivocabili;

c)

oggettivi;

d)

prestabiliti;

e)

resi pubblici preventivamente; e

f)

trasparenti e accessibili.

3.   L’autorizzazione o la licenza è rilasciata non appena è accertato, alla luce di un esame adeguato, che sono soddisfatte le condizioni stabilite per ottenerla.

4.   Ciascuna parte mantiene o istituisce tribunali o procedimenti giudiziari, arbitrali o amministrativi che su richiesta dell’imprenditore o del prestatore di servizi interessato provvedono al sollecito riesame delle decisioni amministrative concernenti lo stabilimento, la prestazione transfrontaliera di servizi o la presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali e, se del caso, alla definizione di opportune misure correttive. Ove tali procedimenti non siano indipendenti dall’organo cui spetta la decisione amministrativa in questione, ciascuna parte garantisce che i procedimenti consentano effettivamente un esame obiettivo e imparziale.

5.   Qualora il numero di licenze disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche a disposizione, ciascuna parte applica una procedura di selezione dei candidati che garantisca piena imparzialità e trasparenza e preveda, in particolare, un’adeguata pubblicità dell’apertura, dello svolgimento e del completamento della procedura.

6.   Fatte salve le disposizioni di cui al presente articolo, ciascuna parte può tener conto di legittimi obiettivi di politica pubblica nello stabilire le norme per una procedura di selezione, comprese considerazioni relative a salute, sicurezza, protezione dell’ambiente e salvaguardia del patrimonio culturale.

Articolo 160

Procedure per il rilascio di licenze e in materia di qualifiche

1.   Le procedure e le formalità per il rilascio di licenze e in materia di qualifiche sono chiare, rese pubbliche preventivamente e tali da garantire ai richiedenti un trattamento obiettivo e imparziale della loro domanda.

2.   Le procedure e le formalità per il rilascio di licenze e in materia di qualifiche sono quanto più possibile semplici e non complicano o ritardano indebitamente la prestazione del servizio. Gli eventuali diritti di licenza (18) a carico dei richiedenti per la presentazione della domanda dovrebbero essere ragionevoli e commisurati ai costi delle procedure autorizzative in questione.

3.   Ciascuna parte provvede affinché le procedure e le decisioni delle autorità competenti nel corso del processo di rilascio della licenza o dell’autorizzazione siano imparziali nei confronti di tutti i partecipanti. L’autorità competente giunge alla propria decisione in maniera indipendente e non risponde del suo operato al prestatore di servizi che ha richiesto la licenza o l’autorizzazione.

4.   Qualora esistano termini specifici per presentare le domande, ai richiedenti è accordato un periodo ragionevole per la presentazione di tali domande. L’autorità competente avvia l’espletamento di una domanda senza indebito ritardo. Se possibile, le domande presentate in formato elettronico sono accettate alle stesse condizioni di autenticità di quelle previste per il formato cartaceo.

5.   Ciascuna parte garantisce che il trattamento di una domanda, compresa l’adozione di una decisione definitiva, sia espletato entro un termine ragionevole dalla presentazione della domanda completa. Ciascuna parte si adopera per stabilire termini normali per il trattamento delle domande.

6.   L’autorità competente, entro un periodo di tempo ragionevole dalla presentazione di una domanda che giudica incompleta, ne informa il richiedente, offre la possibilità di porre rimedio alle carenze riscontrate e, nella misura del possibile, identifica le informazioni aggiuntive necessarie per completare la domanda.

7.   Ove possibile, sono accettate copie autenticate in luogo dei documenti originali.

8.   Se una domanda è respinta, l’autorità competente ne informa il richiedente per iscritto e senza indebito ritardo. Di norma, il richiedente che ne faccia richiesta è inoltre informato in merito ai motivi del rigetto della domanda e dei termini per la presentazione di un ricorso.

9.   Ciascuna parte assicura che una licenza o autorizzazione, una volta rilasciata, prenda effetto senza indebito ritardo conformemente ai termini e alle condizioni in essa indicati.

Sottosezione II

Disposizioni di applicazione generale

Articolo 161

Riconoscimento reciproco

1.   Nessuna disposizione del presente capo osta a che una parte faccia obbligo alle persone fisiche di possedere le qualifiche necessarie e/o l’esperienza professionale prevista nel territorio in cui il servizio viene prestato per il settore di attività interessato.

2.   Ciascuna parte invita gli organismi professionali competenti nel suo territorio a presentare al comitato di partenariato riunito in formazione «Commercio» raccomandazioni sul riconoscimento reciproco, onde consentire agli imprenditori e ai prestatori di servizi di soddisfare, in tutto o in parte, i criteri applicati da ciascuna parte in materia di autorizzazione, rilascio di licenze, attività e certificazione degli imprenditori e dei prestatori di servizi, in particolare di servizi professionali.

3.   Non appena ricevuta una delle raccomandazioni di cui al paragrafo 2, il comitato di partenariato riunito in formazione «Commercio» la esamina entro un periodo di tempo ragionevole per valutarne la compatibilità con il presente accordo e, sulla base delle informazioni ivi contenute, valuta in particolare:

a)

la misura in cui le norme e i criteri applicati da ciascuna parte in materia di autorizzazione, rilascio di licenze, attività e certificazione degli imprenditori e dei prestatori di servizi sono convergenti; e

b)

il potenziale valore economico di un accordo di riconoscimento reciproco delle qualifiche e dell’esperienza professionale.

4.   Se i requisiti di cui al paragrafo 3 sono soddisfatti, il comitato di partenariato, riunito in formazione «Commercio», stabilisce le misure necessarie per negoziare un accordo di riconoscimento reciproco e successivamente raccomanda che le autorità competenti delle parti avviino i negoziati.

5.   Gli accordi di questo tipo sono conformi alle disposizioni pertinenti dell’accordo OMC e, in particolare, all’articolo VII dell’Accordo generale sugli scambi di servizi contenuto nell’allegato 1B dell’accordo OMC («GATS»).

Articolo 162

Trasparenza e divulgazione di informazioni riservate

1.   Ciascuna parte risponde sollecitamente a ogni richiesta di informazioni specifiche dell’altra parte concernente le sue misure di applicazione generale o gli accordi internazionali che attengano al presente accordo o incidano sul medesimo. Ciascuna parte istituisce inoltre uno o più centri di informazione chiamati a fornire informazioni specifiche su tutte queste questioni agli imprenditori o ai prestatori di servizi dell’altra parte che ne facciano richiesta. Entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente accordo ciascuna parte notifica all’altra parte i propri centri di informazione. Detti centri di informazione non devono necessariamente essere depositari delle disposizioni legislative e regolamentari.

2.   Nessuna disposizione del presente accordo impone alle parti di fornire informazioni riservate la cui divulgazione impedirebbe l’applicazione della legge o sarebbe comunque in contrasto con l’interesse pubblico o pregiudicherebbe interessi commerciali legittimi di determinate imprese, pubbliche o private.

Sottosezione III

Servizi informatici

Articolo 163

Intesa sui servizi informatici

1.   Quando liberalizzano gli scambi di servizi informatici a norma delle sezioni B, C e D, le parti si conformano alle disposizioni dei paragrafi da 2 a 4.

2.   La classificazione centrale dei prodotti («CPC» (19)) 84, il codice delle Nazioni Unite utilizzato per descrivere i servizi informatici e i servizi correlati, copre le funzioni di base usate per la prestazione dei servizi informatici e dei servizi correlati: i programmi informatici definiti come serie di istruzioni necessarie per far funzionare e comunicare i computer (compresi il loro sviluppo e la loro implementazione), l’elaborazione e la memorizzazione dei dati, nonché i servizi correlati quali i servizi di consulenza e di formazione del personale dei clienti. Grazie all’evoluzione tecnologica è aumentata l’offerta di tali servizi sotto forma di pacchetti di servizi correlati, che possono comprendere alcune di tali funzioni di base o la loro totalità. I servizi di web hosting o di domain hosting, i servizi di estrazione dati e il grid computing, ad esempio, sono una combinazione delle funzioni di base dei servizi informatici.

3.   I servizi informatici e i servizi correlati, indipendentemente dal fatto che la loro erogazione avvenga tramite una rete come ad esempio Internet, comprendono ogni servizio in materia di:

a)

consulenza, strategia, analisi, pianificazione, definizione delle specifiche, progettazione, sviluppo, installazione, implementazione, integrazione, testing, ricerca e rilevazione di errori, aggiornamento, supporto, assistenza tecnica o gestione in relazione a computer o sistemi informatici;

b)

programmi informatici definiti come serie di istruzioni necessarie a far funzionare e comunicare i computer (dentro di loro e tra di loro), oltre a consulenza, strategia, analisi, pianificazione, definizione delle specifiche, progettazione, sviluppo, installazione, implementazione, integrazione, prove, ricerca e rilevazione di errori, aggiornamento, adattamento, manutenzione, supporto, assistenza tecnica, gestione o uso in relazione a programmi informatici;

c)

elaborazione dati, memorizzazione dati, hosting di dati o servizi di banche dati;

d)

manutenzione e riparazione di macchine e attrezzature per ufficio, compresi i computer; o

e)

formazione del personale dei clienti nel campo dei programmi informatici, dei computer o dei sistemi informatici, non classificati altrove.

4.   I servizi informatici e i servizi correlati rendono possibile la prestazione di altri servizi (ad esempio bancari) mediante mezzi elettronici e non elettronici. In questo caso è importante distinguere tra il servizio abilitante, come ad esempio il web hosting o l’hosting di applicazioni) e il servizio essenziale o di contenuti, ad esempio quello bancario, fornito per via elettronica. In questi casi il servizio essenziale o di contenuti non è compreso nel codice CPC 84.

Sottosezione IV

Servizi postali  (20)

Articolo 164

Campo di applicazione e definizioni

1.   La presente sottosezione stabilisce i principi del quadro normativo applicabile a tutti i servizi postali.

2.   Ai fini della presente sottosezione e delle sezioni B, C e D si intende per:

a)

«licenza»: l’autorizzazione, accordata da un’autorità di regolamentazione a un singolo prestatore, necessaria per iniziare a prestare un determinato servizio; e

b)

«servizio universale»: l’offerta di servizi postali di qualità determinata, prestati permanentemente in tutti i punti del territorio di una parte.

Articolo 165

Prevenzione di pratiche distorsive del mercato

Ciascuna parte assicura che i prestatori di servizi postali soggetti a un obbligo di servizio universale o a un monopolio postale non adottino pratiche distorsive del mercato, quali:

a)

utilizzare gli introiti derivanti dalla prestazione di tale servizio per sovvenzionare la prestazione di un servizio di corriere espresso o un servizio di corriere non universale; e

b)

operare differenziazioni ingiustificate tra i clienti, ad esempio le imprese, gli spedizionieri all’ingrosso o impresa di groupage, per quanto attiene alle tariffe o ad altri termini e condizioni per la prestazione di un servizio soggetto ad un obbligo di servizio universale o a un monopolio postale.

Articolo 166

Servizio universale

1.   Ciascuna parte ha il diritto di definire il tipo di obblighi di servizio universale che intende mantenere. Tali obblighi non vanno di per sé considerati anticoncorrenziali a condizione che siano gestiti in modo trasparente e non discriminatorio, che risultino neutrali in termini di concorrenza e non siano più gravosi del necessario per il tipo di servizio universale definito dalla parte in questione.

2.   Le tariffe per il servizio universale sono ragionevoli in modo da soddisfare le esigenze degli utenti.

Articolo 167

Licenze

1.   Ciascuna parte si adopera per sostituire con una semplice registrazione le eventuali licenze per servizi che non rientrano nel campo di applicazione del servizio universale.

2.   Ove sia prescritta una licenza:

a)

sono resi pubblici i termini e le condizioni delle licenze, che non devono comportare oneri maggiori di quelli necessari per raggiungere il loro scopo;

b)

i motivi del diniego del rilascio della licenza sono comunicati al richiedente che ne faccia richiesta; e

c)

ciascuna parte istituisce una procedura di ricorso dinanzi a un organismo indipendente; tale procedura sarà trasparente, non discriminatoria e basata su criteri oggettivi.

Articolo 168

Indipendenza dell’organismo di regolamentazione

L’organismo di regolamentazione è giuridicamente distinto dai prestatori di servizi postali e di corriere, ai quali non risponde del proprio operato. Le decisioni e le procedure dell’organismo di regolamentazione sono imparziali nei confronti di tutti i partecipanti al mercato.

Articolo 169

Ravvicinamento progressivo

Le parti riconoscono l’importanza del ravvicinamento progressivo della legislazione della Repubblica d’Armenia in materia di servizi postali all’acquis dell’Unione europea.

Sottosezione V

Reti e servizi di comunicazione elettronica

Articolo 170

Campo di applicazione e definizioni

1.   La presente sottosezione stabilisce i principi del quadro normativo applicabili alla prestazione di reti e servizi di comunicazione elettronica liberalizzati conformemente alle sezioni B, C e D.

2.   Ai fini della presente sottosezione si intende per:

a)

«rete di comunicazione elettronica»: i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi gli elementi di rete non attivi, che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici;

b)

«servizi di comunicazione elettronica»: qualsiasi servizio consistente esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione radiotelevisiva; sono esclusi i servizi relativi alla fornitura o al controllo editoriale di contenuti trasmessi mediante reti e servizi di comunicazione elettronica;

c)

«servizio pubblico di comunicazione elettronica»: qualsiasi servizio di comunicazione elettronica che una parte impone, espressamente o di fatto, sia offerta al grande pubblico;

d)

«rete pubblica di comunicazione elettronica»: una rete di comunicazione elettronica utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, che supporta il trasferimento di informazioni tra i punti terminali di reti;

e)

«servizio pubblico di telecomunicazioni»: qualsiasi servizio di trasporto di telecomunicazioni che una parte impone, espressamente o di fatto, sia offerta al grande pubblico; tali servizi possono includere, tra l’altro, telegrafo, telefono, telex e trasmissioni di dati che di norma implicano il trasferimento in tempo reale di informazioni fornite dal cliente tra due o più punti collegati senza che intervengano cambiamenti nella forma o nel contenuto dell’informazione del cliente;

f)

«autorità di regolamentazione del settore delle comunicazioni elettroniche»: l’organismo o gli organismi investiti da una parte con compiti di regolamentazione delle comunicazioni elettroniche di cui alla presente sottosezione;

g)

«strutture essenziali»: le strutture di una rete e di un servizio pubblici di comunicazione elettronica che:

i)

sono fornite esclusivamente o predominantemente da un unico fornitore o da un numero ristretto di fornitori; e

ii)

non possono in pratica essere sostituite, sul piano economico o tecnico, ai fini della prestazione del servizio;

h)

«risorse correlate»: servizi correlati, infrastrutture fisiche e altre risorse o elementi correlati ad una rete di comunicazione elettronica e/o ad un servizio di comunicazione elettronica che permettono o supportano la prestazione di servizi attraverso tale rete o servizio, o sono potenzialmente in grado di farlo, ivi compresi tra l’altro gli edifici o gli accessi agli edifici, il cablaggio degli edifici, le antenne, le torri e le altre strutture di supporto, i cavidotti, le canalizzazioni, i piloni, i pozzetti e gli armadi di distribuzione;

i)

«fornitore principale (21)» nel settore delle comunicazioni elettroniche: un fornitore in grado di influire sostanzialmente (in termini di prezzi e di offerta) sulle modalità di partecipazione al mercato dei servizi di comunicazione elettronica interessato per effetto del controllo esercitato su infrastrutture essenziali o dello sfruttamento della propria posizione sul mercato;

j)

«accesso»: il fatto di rendere accessibili infrastrutture o servizi a un altro prestatore di servizi a determinate condizioni, al fine di prestare servizi di comunicazione elettronica e comprende, tra l’altro:

i)

l’accesso agli elementi della rete e alle risorse correlate, che può comportare la connessione di apparecchiature con mezzi fissi o non fissi (ivi compreso, in particolare, l’accesso alla rete locale nonché alle risorse e ai servizi necessari per prestare servizi tramite la rete locale);

ii)

l’accesso all’infrastruttura fisica, tra cui edifici, cavidotti e piloni;

iii)

l’accesso ai pertinenti sistemi di software, tra cui i sistemi di supporto operativo;

iv)

l’accesso ai sistemi informativi o banche dati per la preparazione degli ordinativi, la fornitura, l’ordinazione, la manutenzione, le richieste di riparazione e la fatturazione;

v)

l’accesso ai servizi di conversione del numero o sistemi che svolgono funzioni analoghe;

vi)

l’accesso alle reti fisse e mobili, in particolare per il roaming; e

vii)

l’accesso ai servizi di rete virtuale;

k)

«interconnessione»: il collegamento fisico e logico tra reti pubbliche di comunicazioni elettroniche utilizzate dallo stesso o da un altro fornitore per consentire agli utilizzatori di un prestatore di servizi di comunicare con gli utilizzatori dello stesso o di un altro prestatore di servizi o di accedere ai servizi resi da un altro prestatore di servizi; servizi che possono essere forniti dalle parti interessate o da altre parti che hanno accesso alla rete;

l)

«servizio universale»: l’insieme di servizi di qualità determinata che è messo a disposizione di tutti gli utenti nel territorio di una parte, indipendentemente dalla loro ubicazione geografica e a un prezzo accessibile; l’ambito e le modalità di attuazione del servizio universale sono stabiliti da ciascuna parte; e

m)

«portabilità del numero»: la possibilità per tutti gli abbonati a servizi pubblici di comunicazioni elettroniche che ne fanno richiesta di conservare, nello stesso luogo, gli stessi numeri di telefono senza perdita di qualità, affidabilità o convenienza in caso di passaggio da un prestatore di servizi pubblici di comunicazioni elettroniche a un altro della stessa categoria.

Articolo 171

Autorità di regolamentazione

1.   Ciascuna parte provvede affinché le sue autorità di regolamentazione nel settore delle reti e dei servizi di comunicazioni elettroniche siano giuridicamente distinte e funzionalmente indipendenti da ogni prestatore di reti, servizi o apparecchiature di comunicazioni elettroniche.

2.   La parte che mantiene la proprietà o il controllo di fornitori di reti o servizi di comunicazioni elettroniche provvede all’effettiva separazione strutturale delle funzioni di regolamentazione dalle attività inerenti alla proprietà o al controllo. L’autorità di regolamentazione opera in piena indipendenza e non sollecita né accetta istruzioni da alcun altro organismo nell’esercizio dei compiti affidatile ai sensi del diritto nazionale.

3.   Ciascuna parte provvede affinché le sue autorità di regolamentazione dispongano di poteri sufficienti per regolamentare il settore e di risorse finanziarie e umane adeguate per svolgere i compiti loro assegnati. Solo gli organismi di ricorso di cui al paragrafo 7 hanno facoltà di sospendere o revocare le decisioni prese dalle autorità di regolamentazione.

Le funzioni assegnate a un’autorità di regolamentazione sono rese pubbliche in una forma chiara e facilmente accessibile, in particolare quando tali funzioni vengano assegnate a più organismi. Ciascuna parte assicura che le sue autorità di regolamentazione abbiano bilanci annuali separati. I bilanci sono pubblicati.

4.   Le decisioni e le procedure adottate dalle autorità di regolamentazione sono imparziali nei confronti di tutti i partecipanti al mercato.

5.   I poteri delle autorità di regolamentazione sono esercitati in modo trasparente e tempestivo.

6.   Le autorità di regolamentazione hanno il potere di assicurare che i fornitori di reti e servizi di comunicazioni elettroniche forniscano loro prontamente, su richiesta, tutte le informazioni, anche di carattere finanziario, necessarie per consentire alle autorità di regolamentazione di assolvere i propri compiti conformemente alla presente sottosezione. Le informazioni richieste sono proporzionate allo svolgimento dei compiti delle autorità di regolamentazione e vengono trattate nel rispetto degli obblighi di riservatezza.

7.   Un utente o fornitore ha il diritto di ricorrere contro una decisione di un’autorità di regolamentazione che lo riguardi dinanzi a un organo di ricorso, che sia indipendente dalle parti coinvolte. Tale organo, che può essere un tribunale, dispone di competenze adeguate tali da consentirgli di assolvere le sue funzioni in maniera efficace. Va tenuto in debita considerazione il merito del caso e il meccanismo di ricorso deve essere effettivo. Per quanto riguarda gli organi responsabili delle procedure di ricorso che non sono organi giurisdizionali, ciascuna parte provvede affinché le loro decisioni siano sempre motivate per iscritto e che siano impugnabili dinanzi a un’autorità giurisdizionale imparziale e indipendente. Le decisioni degli organi competenti a conoscere dei ricorsi hanno effetto esecutivo. Nelle more dell’esito del ricorso, resta in vigore la decisione dell’autorità nazionale di regolamentazione, a meno che non siano concesse misure provvisorie conformemente al diritto nazionale.

8.   Ciascuna parte provvede affinché il responsabile di un’autorità di regolamentazione o, se del caso, i membri dell’organo collegiale che svolge tale funzione presso un’autorità di regolamentazione o i loro sostituti possano essere destituiti solamente se non soddisfano più le condizioni richieste per l’esercizio delle loro funzioni stabilite in anticipo dal dirittoe nazionale. Siffatta decisione è resa pubblica al momento della destituzione. Il responsabile dell’autorità di regolamentazione o, se del caso, i membri dell’organo collegiale che svolge tale funzione, che sono stati destituiti dall’incarico, ricevono una motivazione e hanno il diritto di chiederne la pubblicazione, qualora questa non sia altrimenti prevista; nel qual caso, la motivazione è pubblicata.

Articolo 172

Autorizzazione a fornire reti e a prestare servizi di comunicazioni elettroniche

1.   Ciascuna parte autorizza, per quanto possibile, la fornitura di reti o la prestazione di servizi di comunicazioni elettroniche previa semplice notifica. In seguito alla notifica, al prestatore di servizi interessato non può essere imposto l’obbligo di ottenere una decisione esplicita o qualunque altro atto amministrativo da parte dell’autorità nazionale di regolamentazione prima di esercitare i diritti che derivano dall’autorizzazione. I diritti e gli obblighi derivanti da tale autorizzazione sono resi pubblici in forma facilmente accessibile. Gli obblighi dovrebbero essere proporzionati al servizio in questione.

2.   Se necessario, una parte può richiedere una licenza per il diritto d’uso delle frequenze radio e di attribuzione dei numeri al fine di:

a)

evitare interferenze dannose;

b)

assicurare la qualità tecnica del servizio;

c)

assicurare un utilizzo efficiente dello spettro; o

d)

adempiere ad altre finalità di interesse generale.

3.   Ove richieda una licenza, la parte provvede affinché:

a)

tutti i criteri relativi al rilascio della licenza e il periodo di tempo normalmente richiesto per l’adozione di una decisione in merito alla domanda di licenza siano resi pubblici;

b)

su richiesta, i motivi del diniego del rilascio della licenza vengano comunicati per iscritto al richiedente; e

c)

il richiedente cui sia stato negato il rilascio della licenza abbia diritto di ricorrere dinanzi a un organo di ricorso.

4.   Eventuali oneri amministrativi sono imposti ai fornitori in modo obiettivo, trasparente, proporzionato e a costi contenuti. Eventuali oneri amministrativi imposti da una parte ai fornitori di reti o prestatori di servizi in virtù di un’autorizzazione di cui al paragrafo 1 o di una licenza ai sensi del paragrafo 2 sono limitati agli effettivi costi amministrativi normalmente sostenuti per la gestione, il controllo e l’esecuzione dell’autorizzazione e delle licenze. Tali oneri amministrativi possono comprendere i costi della cooperazione internazionale, di armonizzazione e di normalizzazione, delle analisi di mercato, della sorveglianza del rispetto delle disposizioni e di altri controlli di mercato, nonché dei lavori relativi alla elaborazione e all’applicazione della legislazione e delle decisioni amministrative, ad esempio le decisioni in materia di accesso e di interconnessione.

Gli oneri amministrativi di cui al primo comma non comprendono i pagamenti dovuti per la partecipazione ad aste, gare o altri mezzi non discriminatori di assegnazione delle concessioni, né i contributi obbligatori alla prestazione del servizio universale.

Articolo 173

Risorse scarse

1.   L’attribuzione e la concessione di diritti di utilizzo delle risorse scarse, compresi lo spettro radio, i numeri e i diritti di passaggio, avvengono in modo aperto, obiettivo, tempestivo, trasparente, non discriminatorio e proporzionato. Ciascuna parte basa le proprie procedure su criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.

2.   Le informazioni circa l’attuale situazione delle bande di frequenza assegnate sono rese pubbliche, ma non è obbligatorio indicare in dettaglio le frequenze dello spettro radio riservate a specifici usi pubblici.

3.   Ciascuna parte si riserva il diritto di stabilire e applicare le misure di gestione dello spettro e delle frequenze che possono avere per effetto la limitazione del numero dei prestatori di servizi di comunicazioni elettroniche, purché lo faccia nel rispetto del presente accordo. Tale diritto include la possibilità di assegnare bande di frequenza tenendo conto delle esigenze attuali e future e della disponibilità dello spettro radio. Le misure adottate da una parte relative all’assegnazione e alla concessione dello spettro radio e alla gestione delle frequenze non sono considerate di per sé misure incompatibili con gli articoli 144, 149 e 150.

Articolo 174

Accesso e interconnessione

1.   In linea di principio, l’accesso e l’interconnessione sono concordati tra i prestatori di servizi interessati sulla base di trattative commerciali.

2.   Ciascuna parte provvede affinché tutti i prestatori di servizi di comunicazioni elettroniche abbiano il diritto, e su richiesta di un altro prestatore l’obbligo, di entrare in trattative commerciali con altri prestatori al fine di ottenere l’interconnessione finalizzata a fornire reti e prestare servizi pubblici di comunicazioni elettroniche. Le parti non mantengono provvedimenti giuridici o amministrativi che obbligano i fornitori che garantiscono l’accesso o l’interconnessione a offrire termini e condizioni differenti a diversi fornitori per servizi equivalenti né impongono obblighi che non sono connessi ai servizi prestati.

3.   Ciascuna parte provvede affinché i prestatori di servizi che acquisiscono informazioni da un altro fornitore nel corso della trattativa relativa a un accordo di interconnessione le possano utilizzare esclusivamente per i fini per i quali sono state fornite e osservino sempre gli obblighi di riservatezza relativamente alle informazioni trasmesse o memorizzate.

4.   Ciascuna parte provvede affinché il fornitore principale sul suo territorio conceda l’accesso alle sue infrastrutture essenziali, inclusi, tra l’altro, gli elementi di rete, le risorse correlate e i servizi ausiliari, ai prestatori di servizi di comunicazioni elettroniche a condizioni ragionevoli e non discriminatorie (22).

5.   Per i servizi pubblici di telecomunicazioni, l’interconnessione a un fornitore principale è garantita in corrispondenza di qualsiasi punto della rete tecnicamente praticabile. Tale interconnessione è fornita:

a)

secondo modalità, condizioni (compreso per quanto riguarda norme e specifiche tecniche, qualità e manutenzione) e tariffe non discriminatorie e con un livello di qualità non inferiore a quello che tale fornitore principale assicura per i propri servizi simili o per i servizi simili di fornitori ad esso non collegati o per le proprie società controllate o altre società collegate;

b)

tempestivamente, secondo modalità, condizioni (compreso per quanto riguarda norme e specifiche tecniche, qualità e manutenzione) e tariffe orientate ai costi, che siano trasparenti, ragionevoli, tengano conto della fattibilità economica e siano sufficientemente disaggregate da consentire al fornitore di non pagare per componenti o infrastrutture di rete di cui non ha bisogno per i servizi da prestare; e

c)

su richiesta, in corrispondenza di punti supplementari rispetto ai punti terminali di rete offerti alla maggioranza degli utenti, a tariffe che riflettano il costo di allestimento delle infrastrutture aggiuntive necessarie.

6.   Ciascuna parte provvede affinché le procedure applicabili per l’interconnessione a un fornitore principale siano rese pubbliche e i fornitori principali rendano noti al pubblico i propri accordi di interconnessione oppure, se del caso, le loro offerte di interconnessione di riferimento.

Articolo 175

Misure di salvaguardia della concorrenza in relazione ai fornitori principali

Ciascuna parte adotta o mantiene in vigore misure appropriate volte a impedire che i fornitori che singolarmente o in gruppo costituiscono un fornitore principale pongano o mantengano in essere pratiche anticoncorrenziali. Tali pratiche anticoncorrenziali comprendono in particolare:

a)

la concessione di sovvenzioni incrociate anticoncorrenziali;

b)

l’impiego con esiti anticoncorrenziali di informazioni ottenute dai concorrenti; e

c)

non mettere tempestivamente a disposizione di altri fornitori di servizi informazioni tecniche relative alle infrastrutture essenziali e informazioni pertinenti sul piano commerciale, necessarie a tali fornitori ai fini della prestazione dei servizi.

Articolo 176

Servizio universale

1.   Ciascuna parte ha il diritto di definire il tipo di obblighi di servizio universale che intende mantenere.

2.   Tali obblighi di servizio universale non sono di per sé considerati anticoncorrenziali, purché siano gestiti in modo proporzionato, trasparente, obiettivo e non discriminatorio. La gestione di tali obblighi è altresì neutrale in termini di concorrenza e non è più gravosa del necessario per il tipo di servizio universale definito dalla parte.

3.   Tutti i fornitori di reti o prestatori di servizi di comunicazioni elettroniche dovrebbero avere il diritto di prestare il servizio universale. La designazione del servizio universale avviene sulla base di un meccanismo efficiente, trasparente, obiettivo e non discriminatorio. Se necessario, ciascuna parte valuta se la prestazione del servizio universale rappresenti un onere eccessivo a carico di un fornitore o dei fornitori designati per prestare tale servizio. Qualora tale calcolo lo giustifichi, e tenendo conto degli eventuali vantaggi di mercato che un fornitore trae dall’offerta del servizio universale, le autorità di regolamentazione stabiliscono se occorra prevedere un meccanismo di indennizzo del prestatore di servizi interessato o di ripartizione del costo netto degli obblighi di servizio universale.

Articolo 177

Portabilità del numero

Ciascuna parte provvede affinché i prestatori di servizi pubblici di comunicazione elettronica forniscano la portabilità del numero secondo modalità e condizioni ragionevoli.

Articolo 178

Riservatezza delle informazioni

Ciascuna parte assicura la riservatezza delle comunicazioni elettroniche effettuate tramite una rete pubblica di comunicazioni elettroniche e i servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico, nonché dei relativi dati sul traffico, senza restrizioni degli scambi di servizi.

Articolo 179

Risoluzione delle controversie in materia di comunicazioni elettroniche

1.   In caso di controversie tra fornitori di reti o servizi di comunicazioni elettroniche in relazione ai diritti e agli obblighi di cui alla presente sottosezione ciascuna parte provvede affinché l’autorità di regolamentazione interessata, su richiesta di una delle parti in causa, adotti quanto prima, e comunque entro un termine di quattro mesi, una decisione vincolante che risolva la controversia, tranne in circostanze eccezionali.

2.   Qualora tale controversia riguardi la prestazione transfrontaliera di servizi, le autorità di regolamentazione interessate coordinano gli sforzi per risolvere la controversia.

3.   La decisione dell’autorità di regolamentazione è resa pubblica nel rispetto delle prescrizioni in materia di riservatezza degli affari. Alle parti in causa viene fornita una motivazione esauriente della decisione ed hanno il diritto di impugnare la decisione, conformemente all’articolo 171, paragrafo 7.

4.   La procedura di cui al presente articolo non preclude alle parti in causa la possibilità di adire un organo giurisdizionale.

Articolo 180

Ravvicinamento progressivo

Le parti riconoscono l’importanza del ravvicinamento progressivo della legislazione della Repubblica d’Armenia sulle reti di comunicazione elettronica a quella dell’Unione europea.

Sottosezione VI

Servizi finanziari

Articolo 181

Campo di applicazione e definizioni

1.   La presente sottosezione si applica alle misure concernenti la fornitura di servizi finanziari, laddove tali servizi finanziari sono liberalizzati a norma delle sezioni B, C e D.

2.   Ai fini del presente capo, per «servizio finanziario» si intende qualsiasi servizio di natura finanziaria reso da un prestatore di servizi finanziari di una parte. I servizi finanziari comprendono i servizi assicurativi e connessi così come i servizi bancari e altri servizi finanziari.

3.   I servizi assicurativi e connessi di cui al paragrafo 2 comprendono:

a)

assicurazione diretta (ivi compresa la coassicurazione):

i)

ramo vita; e

ii)

ramo danni;

b)

riassicurazione e retrocessione;

c)

intermediazione assicurativa (ad esempio attività di broker e agenzie); e

d)

servizi accessori del settore assicurativo, quali i servizi di consulenza, servizi attuariali, servizi di valutazione dei rischi e di liquidazione sinistri.

4.   I servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusi i servizi assicurativi e connessi) di cui al paragrafo 2 comprendono:

a)

accettazione di depositi e altri fondi rimborsabili dal pubblico;

b)

prestiti di qualsiasi tipo, ivi compresi crediti al consumo, crediti ipotecari, factoring e finanziamenti di operazioni commerciali;

c)

leasing finanziario;

d)

tutti i servizi di pagamento e trasferimento di denaro, compresi carte di credito, di debito e di prelievo, traveller’s cheques e bonifici bancari;

e)

garanzie e impegni;

f)

operazioni per proprio conto o per conto della clientela in borsa, sul mercato fuori borsa o altrove, relative a:

i)

strumenti del mercato monetario (compresi assegni, cambiali, certificati di deposito);

ii)

valuta estera;

iii)

prodotti derivati, ivi compresi, a titolo esemplificativo, i contratti a termine e a premio;

iv)

strumenti relativi a tassi di cambio e d’interesse, inclusi swaps e contratti su tassi a termine (forward rate agreements);

v)

titoli trasferibili; e

vi)

altri strumenti negoziabili e altre attività finanziarie, ivi compresi i lingotti;

g)

partecipazione all’emissione di qualsiasi genere di titoli, compresi la sottoscrizione e il collocamento in qualità di agente (in forma pubblica o privata), nonché prestazione di servizi collegati;

h)

servizi di intermediazione nel mercato monetario (money broking);

i)

gestione patrimoniale, ad esempio gestione di cassa o di portafoglio, tutte le forme di gestione di investimenti collettivi, fondi pensione, servizi di custodia, di deposito e amministrazione fiduciaria;

j)

servizi di liquidazione e compensazione relativi a attività finanziarie, compresi titoli, prodotti derivati e altri strumenti negoziabili;

k)

fornitura e trasmissione di informazioni finanziarie, nonché elaborazione di dati finanziari e relativo software; e

l)

servizi finanziari di consulenza, intermediazione e altri servizi ausiliari, relativamente a tutte le attività elencate nel presente paragrafo, ivi comprese referenze bancarie e analisi del credito, ricerche e consulenze in merito a investimenti e portafogli, consulenze su acquisizioni, ristrutturazioni e strategie aziendali.

5.   Ai fini della presente sottosezione si intende per:

a)

«prestatore di servizi finanziari»: qualsiasi persona fisica o giuridica di una parte che intenda prestare o presti servizi finanziari, a esclusione dei soggetti pubblici;

b)

«soggetto pubblico»:

i)

un governo, una banca centrale o un’autorità monetaria di una parte, o un soggetto di proprietà di o controllato da una parte, che svolge principalmente funzioni pubbliche o attività a fini pubblici, ad esclusione quindi di soggetti operanti principalmente nel settore della prestazione di servizi finanziari su base commerciale; o

ii)

un soggetto privato che svolga funzioni normalmente espletate da una banca centrale o un’autorità monetaria, nell’esercizio di tali funzioni; e

c)

«nuovo servizio finanziario»: un servizio di carattere finanziario, compresi i servizi connessi a prodotti nuovi ed esistenti o alla modalità di erogazione del prodotto, che non è fornito da alcun prestatore di servizi finanziari sul territorio di una parte, ma è fornito sul territorio dell’altra parte.

Articolo 182

Misure prudenziali

1.   Nessuna disposizione del presente accordo impedisce a una parte di adottare o mantenere in vigore misure per motivi prudenziali, quali:

a)

la tutela degli investitori, dei titolari di depositi, dei titolari di polizze o dei soggetti nei confronti dei quali un prestatore di servizi finanziari ha un obbligo fiduciario; o

b)

la salvaguardia dell’integrità e della stabilità del proprio sistema finanziario.

2.   Queste misure non comportano oneri maggiori di quelli necessari al raggiungimento del loro scopo.

3.   Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata nel senso di imporre a una parte di rivelare informazioni relative agli affari e alla contabilità di singoli consumatori o informazioni riservate o esclusive in possesso di soggetti pubblici.

Articolo 183

Regolamentazione efficace e trasparente

1.   Ciascuna parte fa quanto in suo potere per comunicare anticipatamente a tutti gli interessati le misure di applicazione generale che intende adottare, così da dare a tali soggetti la possibilità di formulare osservazioni in proposito. La comunicazione delle misure proposte è effettuata mediante:

a)

pubblicazione ufficiale; o

b)

altra forma scritta o elettronica.

2.   Ciascuna parte comunica agli interessati i requisiti per la presentazione delle domande inerenti alla prestazione di servizi finanziari.

La parte interessata fornisce al richiedente che ne faccia istanza informazioni sullo stato della domanda presentata. Se la parte interessata ha bisogno di acquisire ulteriori informazioni dal richiedente, ne dà sollecitamente comunicazione all’interessato.

3.   Ciascuna parte fa quanto in suo potere affinché nel proprio territorio siano attuate e applicate le norme concordate a livello internazionale in materia di regolamentazione e vigilanza del settore dei servizi finanziari e di lotta all’evasione e l’elusione fiscale. Tali norme concordate a livello internazionale comprendono, tra l’altro:

a)

i «principi fondamentali per un’efficace vigilanza bancaria» del Comitato di Basilea;

b)

i «principi fondamentali per la vigilanza nel settore assicurativo» dell’Associazione internazionale degli organi di vigilanza nel settore assicurativo;

c)

gli «obiettivi e i principi della regolamentazione dei valori mobiliari» dell’Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari;

d)

l’«accordo sullo scambio di informazioni fiscali» OCSE;

e)

la «dichiarazione sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali» del G20; e

f)

le «quaranta raccomandazioni sul riciclaggio di denaro» e le «nove raccomandazioni speciali sul finanziamento del terrorismo» del Gruppo di azione finanziaria internazionale.

4.   Le parti prendono atto dei «Dieci principi chiave in materia di scambio di informazioni» formulati dai ministri delle Finanze dei paesi del G7 e si adoperano per attuare tali principi nei loro contatti bilaterali.

Articolo 184

Nuovi servizi finanziari

Ciascuna parte autorizza i prestatori di servizi finanziari dell’altra parte a prestare nuovi servizi finanziari analoghi a quelli che i propri prestatori di servizi finanziari sono autorizzati a prestare in circostanze simili a norma del diritto interno. Le parti possono stabilire la forma giuridica della prestazione del servizio e subordinare tale prestazione a un’autorizzazione. Ove sia necessaria l’autorizzazione, la decisione viene adottata in tempi ragionevoli e l’autorizzazione può essere negata solo per motivi prudenziali coerenti con l’articolo 182.

Articolo 185

Trattamento dei dati

1.   Ciascuna parte autorizza i prestatori di servizi finanziari dell’altra parte a trasferire informazioni, per via elettronica o in altra forma, in entrata e in uscita dal suo territorio, ai fini del loro trattamento, se quest’ultimo è necessario per il normale esercizio dell’attività di detti prestatori di servizi finanziari.

2.   Nessuna disposizione del paragrafo 1 limita il diritto di una parte di tutelare i dati personali e la vita privata, sempreché tale diritto non sia utilizzato per eludere il presente accordo.

3.   Ciascuna delle parti adotta o mantiene in vigore le opportune misure di salvaguardia a tutela della vita privata, dei diritti fondamentali e della libertà individuale, in particolare in relazione al trasferimento dei dati personali.

Articolo 186

Eccezioni specifiche

1.   Nessuna disposizione del presente capo può essere interpretata nel senso di impedire che una parte, compresi i suoi soggetti pubblici, eserciti o presti in via esclusiva, sul proprio territorio, attività o servizi facenti parte di un regime pensionistico pubblico o di un regime legale di protezione sociale obbligatorio, fatta eccezione per le attività che la propria regolamentazione interna prevede possano essere esercitate da prestatori di servizi finanziari in concorrenza con soggetti pubblici o con istituzioni private.

2.   Nessuna disposizione del presente accordo si applica alle attività svolte da una banca centrale o da un’autorità monetaria o da qualsiasi altro soggetto pubblico nel quadro di politiche monetarie o di cambio.

3.   Nessuna disposizione del presente capo può essere interpretata nel senso di impedire che una parte, compresi i suoi enti pubblici, eserciti o presti in via esclusiva, sul suo territorio, attività o servizi per conto, con la garanzia o utilizzando risorse finanziarie della parte o dei suoi soggetti pubblici.

Articolo 187

Organismi di autoregolamentazione

Se una parte esige l’appartenenza, la partecipazione o l’accesso a un organismo di autoregolamentazione, a una borsa o a un mercato dei valori mobiliari o degli strumenti a termine, a un organismo di compensazione o ad altra organizzazione o associazione affinché i prestatori di servizi finanziari dell’altra parte possano prestare servizi finanziari in condizioni di parità con i propri prestatori di servizi finanziari, o se concede direttamente o indirettamente a tali soggetti privilegi o vantaggi per la prestazione di servizi finanziari, tale parte adempie gli obblighi di cui agli articoli 144 e 150.

Articolo 188

Sistemi di pagamento e di compensazione

Ciascuna parte concede ai prestatori di servizi finanziari dell’altra parte stabiliti nel proprio territorio, secondo le modalità e alle condizioni del trattamento nazionale di cui gli articoli 144 e 150, l’accesso ai sistemi di pagamento e di compensazione gestiti da soggetti pubblici e agli strumenti di finanziamento e rifinanziamento ufficiali disponibili nel corso delle operazioni commerciali ordinarie. Il presente articolo non conferisce l’accesso agli strumenti del prestatore di ultima istanza di una parte.

Articolo 189

Stabilità finanziaria e regolamentazione dei servizi finanziari nella Repubblica d’Armenia

Le parti riconoscono l’importanza di un’adeguata regolamentazione dei servizi finanziari al fine di garantire la stabilità del sistema finanziario e mercati equi ed efficienti e per tutelare gli investitori, i risparmiatori, gli assicurati o le persone nei cui confronti esiste un’obbligazione fiduciaria a carico di un fornitore di servizi finanziari. Per questo tipo di regolamentazione dei servizi finanziari gli standard internazionali in materia di migliori pratiche forniscono il quadro di riferimento generale, in particolare se applicati come avviene nell’Unione europea. In tale contesto la Repubblica d’Armenia ravvicina la propria regolamentazione dei servizi finanziari, come appropriato, alla legislazione dell’Unione europea.

Sottosezione VII

Servizi di trasporto

Articolo 190

Campo di applicazione e obiettivi

La presente sottosezione stabilisce i principi della liberalizzazione dei servizi di trasporto marittimo internazionale a norma delle sezioni B, C e D.

Articolo 191

Definizioni

1.   Ai fini della presente sottosezione e delle sezioni B, C e D si intende per:

a)

«trasporto marittimo internazionale»: le operazioni di trasporto che includono i trasporti porta a porta e multimodali, ossia i trasporti di merci mediante più di un modo di trasporto, comprendenti una tratta marittima, con un unico titolo di trasporto e implicanti perciò il diritto di stipulare direttamente contratti con gli operatori di altri modi di trasporto;

b)

«servizi di movimentazione di carichi marittimi»: le attività svolte dalle società che si occupano di carico e scarico, compresi gli operatori terminalisti, escluse però le attività dirette dei lavoratori portuali laddove questo personale sia organizzato indipendentemente dalle società che si occupano di carico e scarico o dagli operatori terminalisti. Le attività contemplate comprendono l’organizzazione e il controllo delle operazioni di:

i)

carico e scarico delle navi;

ii)

rizzaggio e derizzaggio del carico;

iii)

ricevimento o consegna e custodia del carico prima dell’imbarco o dopo lo scarico;

c)

«servizi di sdoganamento» o «servizi di spedizionieri doganali»: l’espletamento per conto terzi delle formalità doganali connesse all’importazione, all’esportazione o al transito dei carichi, che si tratti o meno dell’attività principale del prestatore del servizio o di una sua attività complementare, abituale;

d)

«servizi di stazionamento e deposito di container»: lo stoccaggio di container, in aree portuali o retroportuali, per operazioni di riempimento o svuotamento, riparazione e messa a disposizione per le spedizioni;

e)

«servizi di agenzia marittima»: le attività che consistono nel rappresentare in qualità di agente, in una determinata zona geografica, gli interessi commerciali di una o più linee o compagnie di navigazione per i seguenti scopi:

i)

commercializzazione e vendita di servizi di trasporto marittimo e di servizi connessi, dal preventivo alla fatturazione, nonché emissione di polizze di carico per conto delle compagnie, acquisto e rivendita dei necessari servizi connessi, preparazione della documentazione e fornitura delle informazioni commerciali; e

ii)

rappresentanza delle compagnie nell’organizzazione dello scalo o, se necessario, nella presa in carico delle merci;

f)

«servizi di spedizione merci»: l’attività che consiste nell’organizzare e nel sorvegliare le operazioni di spedizione per conto degli spedizionieri attraverso l’acquisizione dei servizi di trasporto e dei servizi connessi, la preparazione della documentazione e la fornitura delle informazioni commerciali; e

g)

«servizi di feederaggio»: il pre-trasporto e l’ulteriore trasporto via mare di carichi internazionali, in particolare di quelli trasportati in container, tra i porti ubicati in una parte.

2.   Per quanto riguarda il trasporto marittimo internazionale, ciascuna parte si impegna ad applicare efficacemente i principi dell’accesso illimitato ai carichi su base commerciale, della libera prestazione di servizi marittimi internazionali, nonché del trattamento nazionale nell’ambito della prestazione di tali servizi.

3.   Considerati i livelli di liberalizzazione attualmente esistenti tra le parti nel trasporto marittimo internazionale, ciascuna parte:

a)

applica effettivamente il principio dell’accesso illimitato ai mercati e al commercio marittimi internazionali su basi commerciali e non discriminatorie; e

b)

accorda alle navi battenti bandiera dell’altra parte o gestite da prestatori di servizi dell’altra parte un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle proprie navi o, se migliore, a quelle di paesi terzi, per quanto riguarda tra l’altro l’accesso ai porti, l’uso delle infrastrutture e dei servizi portuali, l’uso dei servizi marittimi ausiliari, i relativi diritti e oneri, le agevolazioni doganali e l’assegnazione di ormeggi e di infrastrutture per il carico e lo scarico.

4.   Nell’applicare i principi di cui al paragrafo 3, le parti:

a)

si astengono dall’introdurre clausole in materia di ripartizione dei carichi in futuri accordi con paesi terzi relativi a servizi di trasporto marittimo, compresi i trasporti di rinfuse secche e liquide e il traffico di linea, e abrogano entro un termine ragionevole le clausole di questo tipo eventualmente contenute in precedenti accordi; e

b)

dall’entrata in vigore del presente accordo, aboliscono ed evitano di introdurre misure unilaterali e ostacoli amministrativi, tecnici o di altra natura che potrebbero costituire una restrizione dissimulata o avere effetti discriminatori sulla libera prestazione di servizi di trasporto marittimo internazionale.

5.   Ciascuna parte consente lo stabilimento nel suo territorio di prestatori di servizi di trasporto marittimo internazionale dell’altra parte applicando, per lo stabilimento e l’esercizio dell’attività, condizioni non meno favorevoli di quelle accordate ai propri prestatori di servizi o, se migliori, ai prestatori di servizi di paesi terzi.

6.   Ciascuna parte rende disponibili ai prestatori di servizi di trasporto marittimo dell’altra parte i seguenti servizi in ambito portuale, secondo modalità e condizioni ragionevoli e non discriminatorie: pilotaggio, rimorchio, rifornimento di generi alimentari, carburante e acqua, raccolta dei rifiuti e smaltimento della zavorra, servizi della capitaneria di porto, ausili alla navigazione, infrastrutture per riparazioni di emergenza, servizi di ancoraggio e ormeggio nonché servizi operativi a terra indispensabili per l’esercizio delle navi, comprese le comunicazioni, fornitura di acqua e di elettricità.

7.   Ciascuna parte consente la circolazione di attrezzature, quali i container vuoti, trasportate non come merci contro pagamento, tra i porti della Repubblica d’Armenia o tra i porti di uno Stato membro dell’UE.

8.   Previa autorizzazione dell’autorità competente, ciascuna parte consente ai prestatori di servizi di trasporto marittimo internazionale dell’altra parte di prestare servizi di feederaggio tra i rispettivi porti nazionali.

Articolo 192

Ravvicinamento progressivo

Le parti riconoscono l’importanza del ravvicinamento progressivo della legislazione della Repubblica d’Armenia sui servizi di trasporto a quella dell’Unione europea in materia.

Sezione F

Commercio elettronico

Sottosezione I

Disposizioni generali

Articolo 193

Obiettivo e principi

1.   Le parti, riconoscendo che il commercio elettronico migliora le possibilità di scambi in molti settori, convengono di promuoverne lo sviluppo tra loro, in particolare collaborando per quanto concerne i problemi posti dal commercio elettronico nell’ambito delle disposizioni del presente capo.

2.   Le parti concordano che lo sviluppo del commercio elettronico deve essere pienamente compatibile con le più rigorose norme internazionali in materia di protezione dei dati, in modo che sia garantita la fiducia degli utenti del commercio elettronico.

3.   Le parti considerano le trasmissioni elettroniche come una prestazione di servizi ai sensi della sezione C, non assoggettabile a dazi doganali.

Articolo 194

Profili di regolamentazione del commercio elettronico

1.   Le parti instaurano un dialogo sulle questioni attinenti alla regolamentazione del commercio elettronico. Il dialogo verte tra l’altro sui seguenti aspetti:

a)

il riconoscimento dei certificati delle firme elettroniche rilasciati al pubblico e l’agevolazione dei servizi transfrontalieri di certificazione;

b)

la responsabilità dei prestatori intermediari di servizi per quanto attiene alla trasmissione o alla memorizzazione di informazioni;

i)

il trattamento delle comunicazioni elettroniche di natura commerciale non sollecitate; e

ii)

la protezione dei consumatori in relazione al commercio elettronico; e

c)

qualsiasi altra questione pertinente ai fini dello sviluppo del commercio elettronico.

2.   Tale dialogo può svolgersi con uno scambio di informazioni sulla legislazione di ciascuna parte in merito alle questioni di cui al paragrafo 1, nonché sull’attuazione di tale legislazione.

Sottosezione II

Responsabilità dei prestatori intermediari di servizi

Articolo 195

Ricorso ai servizi di intermediari

Le parti riconoscono che i servizi prestati da intermediari possono essere utilizzati da terzi per attività contrarie al loro rispettivo diritto interno. Onde tenere conto di tale possibilità, ciascuna parte adotta o mantiene le misure relative alla responsabilità stabilite nella presente sottosezione nei confronti dei prestatori intermediari di servizi.

Articolo 196

Responsabilità dei prestatori intermediari di servizi: semplice trasporto («mere conduit»)

1.   Nel caso di un servizio della società dell’informazione consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio o nel fornire accesso ad una rete di comunicazione, ciascuna parte provvede affinché il prestatore del servizio non sia responsabile delle informazioni trasmesse, a condizione che egli:

a)

non dia origine alla trasmissione;

b)

non selezioni il destinatario della trasmissione; e

c)

non selezioni né modifichi le informazioni trasmesse.

2   Le attività di trasmissione e di fornitura di accesso di cui al paragrafo 1 includono la memorizzazione automatica, intermedia e transitoria delle informazioni trasmesse, a condizione che questa serva solo all’esecuzione della trasmissione sulla rete di comunicazione e che la sua durata non ecceda il tempo ragionevolmente necessario alla trasmissione.

3   Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità, secondo quanto previsto dagli ordinamenti giuridici delle parti, che un organo giurisdizionale o un’autorità amministrativa imponga al prestatore del servizio di impedire o porre fine a una violazione.

Articolo 197

Responsabilità dei prestatori intermediari di servizi: memorizzazione temporanea («caching»)

1.   Le parti dispongono che, nel caso di fornitura di un servizio della società dell’informazione consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, il fornitore di tale servizio non sia responsabile della memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni effettuata al solo scopo di rendere più efficiente il successivo inoltro ad altri destinatari del servizio, a loro richiesta, a condizione che egli:

a)

non modifichi le informazioni;

b)

si conformi alle condizioni di accesso alle informazioni;

c)

si conformi alle norme relative all’aggiornamento delle informazioni, indicate in un modo ampiamente riconosciuto e utilizzato dalle imprese del settore;

d)

non interferisca con l’uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore per ottenere dati sull’impiego delle informazioni; e

e)

agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato, o per disabilitare l’accesso, non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni all'origine della trasmissione sono state rimosse dalla rete o che l’accesso alle informazioni è stato disabilitato oppure che un organo giurisdizionale o un’autorità amministrativa ne ha disposto la rimozione o la disabilitazione dell’accesso.

2.   Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità, secondo quanto previsto dagli ordinamenti giuridici delle parti, che un organo giurisdizionale o un’autorità amministrativa imponga al prestatore del servizio di impedire o porre fine a una violazione.

Articolo 198

Responsabilità dei prestatori intermediari di servizi: «hosting»

1.   Le parti dispongono che, nel caso di un servizio della società dell’informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il fornitore di tale servizio non sia responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che egli:

a)

non sia effettivamente al corrente del fatto che l’attività o l’informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l’illegalità dell’attività o dell’informazione; o

b)

non appena al corrente di tali fatti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l’accesso.

2.   Il paragrafo 1 non si applica se il destinatario del servizio agisce sotto l’autorità o il controllo del prestatore.

3.   Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità, per un organo giurisdizionale o un’autorità amministrativa, conformemente agli ordinamenti giuridici delle parti, di imporre al prestatore del servizio di porre fine a una violazione o di impedirla, nonché la possibilità per le parti di definire procedure per la rimozione delle informazioni o la disabilitazione dell’accesso alle medesime.

Articolo 199

Assenza dell’obbligo generale di sorveglianza

1.   Nel caso dei servizi di cui agli articoli 196, 197 e 198, le parti non impongono ai prestatori un obbligo generale di sorveglianza delle informazioni che trasmettono o memorizzano né un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite.

2.   Le parti possono stabilire l’obbligo per i prestatori di servizi della società dell’informazione di informare senza indugio le competenti autorità pubbliche di presunte attività commesse dai destinatari dei loro servizi e informazioni illegali fornite da quest'ultimi, oppure l’obbligo di comunicare alle autorità competenti, a loro richiesta, informazioni che consentano l’identificazione dei destinatari dei loro servizi con cui hanno accordi di memorizzazione dei dati.

Sezione G

Eccezioni

Articolo 200

Eccezioni generali

1.   Fatte salve le eccezioni generali previste nel presente accordo, il presente capo è soggetto alle eccezioni previste ai paragrafi 2 e 3.

2.   Fatto salvo l’obbligo di non applicare tali provvedimenti in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra paesi in cui esistono condizioni simili o una restrizione dissimulata dello stabilimento o della prestazione transfrontaliera di servizi, nessuna disposizione del presente capo va interpretata nel senso di impedire alle parti di adottare o applicare provvedimenti:

a)

necessari per tutelare la sicurezza pubblica o la morale pubblica o a mantenere l’ordine pubblico;

b)

necessari per tutelare la vita o la salute delle persone, degli animali o dei vegetali;

c)

relativi alla conservazione delle risorse naturali esauribili, se tali provvedimenti sono applicati congiuntamente a restrizioni nei confronti degli imprenditori interni o a restrizioni dell’offerta o del consumo interni di servizi;

d)

necessari per tutelare il patrimonio nazionale di valore artistico, storico o archeologico;

e)

necessari per garantire il rispetto delle disposizioni legislative o regolamentari non incompatibili con il presente capo, comprese quelle relative:

i)

alla prevenzione di pratiche ingannevoli e fraudolente o che servono a far fronte agli effetti di un inadempimento contrattuale;

ii)

alla tutela della vita privata delle persone fisiche in rapporto al trattamento e alla diffusione di dati personali e alla tutela della riservatezza di registri e documenti contabili delle persone fisiche; o

iii)

alla sicurezza; o

f)

incompatibili con gli articoli 144 e 150, purché il trattamento differenziato sia finalizzato a garantire l’imposizione o la riscossione efficace o equa di imposte dirette nei confronti di attività economiche, di imprenditori o di prestatori di servizi dell’altra parte (23).

3.   Il presente capo e l’allegato VIII del presente accordo non si applicano ai rispettivi regimi di sicurezza sociale delle parti né alle attività svolte nel territorio di ciascuna parte e collegate, anche occasionalmente, all’esercizio di pubblici poteri.

Articolo 201

Misure in materia fiscale

Il trattamento della nazione più favorita accordato a norma del presente capo non si applica al trattamento fiscale già concesso dalle parti o che le parti concederanno in futuro in base ad accordi tra le parti volti a evitare la doppia imposizione.

Articolo 202

Eccezioni relative alla sicurezza

Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata nel senso di:

a)

imporre alle parti di fornire informazioni la cui divulgazione sia da esse ritenuta contraria ai propri interessi essenziali di sicurezza;

b)

impedire alle parti di adottare i provvedimenti ritenuti necessari per la protezione dei propri interessi essenziali di sicurezza:

i)

connessi alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico;

ii)

nell’ambito di attività economiche destinate, direttamente o indirettamente, ad approvvigionare un’installazione militare;

iii)

in relazione ai materiali fissili e da fusione o ai materiali da cui essi sono derivati; o

iv)

adottati in periodo di guerra o comunque di emergenza nelle relazioni internazionali; o

c)

impedire alle parti di intraprendere qualsiasi azione per adempiere gli obblighi da esse assunti ai fini del mantenimento della pace e della sicurezza internazionali.

Sezione H

Investimenti

Articolo 203

Riesame

Al fine di agevolare gli investimenti bilaterali, le parti riesaminano congiuntamente il quadro giuridico e il contesto per gli investimenti, al più tardi tre anni dopo l’entrata in vigore del presente accordo e successivamente ad intervalli regolari. Sulla base di tale riesame le parti valutano la possibilità di avviare negoziati al fine di integrare il presente accordo con disposizioni in materia di investimenti, compresa la protezione degli investimenti.

CAPO 6

Pagamenti correnti e circolazione dei capitali

Articolo 204

Pagamenti correnti

Le parti si impegnano a non imporre alcuna restrizione e autorizzano, in conformità agli articoli dell’accordo istitutivo del Fondo monetario internazionale, tutti i pagamenti e i trasferimenti in valuta liberamente convertibile sul conto corrente della bilancia dei pagamenti tra l’Unione europea e la Repubblica d’Armenia.

Articolo 205

Circolazione dei capitali

1.   Per quanto attiene alle transazioni riguardanti il conto capitale e il conto finanziario della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall’entrata in vigore del presente accordo le parti garantiscono la libera circolazione dei capitali, relativamente agli investimenti diretti (24) effettuati a norma del diritto del paese ospitante e a norma delle disposizioni del capo 5, e alla liquidazione o al rimpatrio del capitale investito e di ogni profitto che ne derivi.

2.   Per quanto attiene alle transazioni riguardanti il conto capitale e il conto finanziario della bilancia di pagamenti non contemplate dal paragrafo 1, a decorrere dall’entrata in vigore del presente accordo e fatte salve le altre disposizioni del medesimo, ciascuna parte garantisce la libera circolazione dei capitali relativamente a:

a)

crediti relativi a operazioni commerciali, compresa la prestazione di servizi, cui partecipa un residente di una parte;

b)

prestiti e crediti finanziari da parte di investitori dell’altra parte; e

c)

la partecipazione al capitale di una persona giuridica, ai sensi dell’articolo 142, senza l’intenzione di stabilire o mantenere legami economici durevoli.

3.   Fatte salve le altre disposizioni del presente accordo, le parti non introducono nuove restrizioni alla circolazione dei capitali e ai pagamenti correnti tra residenti dell’Unione europea e della Repubblica d’Armenia e si astengono dal rendere più restrittivi i regimi esistenti.

Articolo 206

Eccezioni

Fatto salvo l’obbligo di non applicare tali misure in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra paesi in cui esistono condizioni simili, o una restrizione dissimulata della circolazione dei capitali, nessuna disposizione del presente capo va interpretata nel senso di impedire alle parti di adottare o applicare misure:

a)

necessarie per tutelare la sicurezza pubblica, la morale pubblica o a mantenere l’ordine pubblico; o

b)

necessarie per garantire il rispetto delle disposizioni legislative o regolamentari non incompatibili con le disposizioni del presente titolo, comprese quelle relative:

i)

alla prevenzione di illeciti penali e di pratiche ingannevoli e fraudolente, o che servono a far fronte alle conseguenze di un inadempimento contrattuale, quale fallimento, insolvenza e tutela dei diritti dei creditori;

ii)

alle misure adottate o mantenute in vigore per garantire l’integrità e la stabilità del sistema finanziario di una parte;

iii)

all’emissione, alla negoziazione e al commercio di titoli, opzioni, contratti a termine o altri prodotti derivati;

iv)

all’informativa finanziaria o alla registrazione di trasferimenti, se necessarie per contribuire all’applicazione della legge o per assistere le autorità di regolamentazione finanziaria; o

v)

all’osservanza di ordinanze o sentenze emanate nel quadro di procedimenti giudiziari o amministrativi.

Articolo 207

Misure di salvaguardia

Quando, in circostanze eccezionali, esistano gravi difficoltà per quanto riguarda, nel caso della Repubblica d’Armenia, il funzionamento della politica monetaria o di cambio, o, nel caso dell’Unione europea, il funzionamento dell’Unione economica e monetaria, o se una parte incontra gravi difficoltà relative alla bilancia dei pagamenti o al finanziamento esterno, o quando vi è la minaccia di tali difficoltà, la parte interessata può adottare le misure di salvaguardia strettamente necessarie per quanto riguarda la circolazione dei capitali, i pagamenti o i trasferimenti tra l’Unione europea e la Repubblica d’Armenia, per un periodo non superiore a un anno. La parte che adotta o mantiene le misure di salvaguardia ne informa immediatamente l’altra parte e presenta appena possibile un calendario per la loro soppressione.

Articolo 208

Agevolazione

Le parti si consultano al fine di agevolare la circolazione dei capitali tra loro così da promuovere gli obiettivi del presente accordo.

CAPO 7

Proprietà intellettuale

Sezione A

Obiettivi e principi

Articolo 209

Obiettivi

Gli obiettivi del presente capo sono:

a)

agevolare la produzione e la commercializzazione di prodotti innovativi e creativi tra le parti, contribuire a un’economia più sostenibile e inclusiva per ciascuna parte; e

b)

conseguire un opportuno ed efficace livello di protezione e rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.

Articolo 210

Natura e portata degli obblighi

1.   Le parti attuano in modo adeguato ed efficace i trattati internazionali relativi alla proprietà intellettuale a cui hanno aderito, compreso l’accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio contenuto nell’allegato 1C dell’accordo OMC («accordo TRIPS»). Le disposizioni del presente capo integrano e precisano ulteriormente i diritti e gli obblighi tra le parti derivanti dall’accordo TRIPS e dagli altri trattati internazionali nel settore della proprietà intellettuale.

2.   Ai fini del presente accordo, l’espressione «proprietà intellettuale» si riferisce almeno a tutte le categorie di proprietà intellettuale di cui alla sezione B del presente capo.

3.   La protezione della proprietà intellettuale comprende la protezione contro la concorrenza sleale di cui all’articolo 10 bis della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, del 1883, quale rivista e modificata dall’atto di Stoccolma del 1967 («convenzione di Parigi (1967)»).

Articolo 211

Esaurimento dei diritti

Ciascuna parte prevede un regime nazionale o regionale di esaurimento dei diritti di proprietà intellettuale.

Sezione B

Norme relative ai diritti di proprietà intellettuale

Sottosezione I

Diritto d’autore e diritti connessi

Articolo 212

Protezione accordata

1.   Le parti rispettano i diritti e gli obblighi stabiliti:

a)

nella convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche («convenzione di Berna»);

b)

nella convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione («convenzione di Roma»);

c)

nell’accordo TRIPS;

d)

nel trattato dell’OMPI sul diritto d’autore («WCT»); e

e)

nel trattato dell’OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi («WPPT»).

2.   Le parti compiono ogni ragionevole sforzo per aderire al trattato di Pechino sulle interpretazioni ed esecuzioni audiovisive.

Articolo 213

Autori

Ciascuna parte prevede, per gli autori, il diritto esclusivo di autorizzare o vietare:

a)

la riproduzione delle loro opere, sia essa diretta o indiretta, permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsivoglia forma;

b)

qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell’originale o delle copie delle loro opere tramite la vendita o in altro modo;

c)

qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza fili, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascun individuo possa accedere a esse dal luogo e nel momento di sua scelta; e

d)

il noleggio e il prestito dell’originale e delle copie delle loro opere.

Articolo 214

Artisti interpreti o esecutori

Ciascuna parte prevede, per gli artisti interpreti o esecutori, il diritto esclusivo di autorizzare o vietare:

a)

la fissazione (25) delle loro esecuzioni.

b)

la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsivoglia forma, delle fissazioni delle loro esecuzioni;

c)

la distribuzione al pubblico, tramite la vendita o in altro modo, delle fissazioni delle loro esecuzioni;

d)

la messa a disposizione del pubblico, su filo o senza fili, delle fissazioni delle loro esecuzioni, in maniera tale che ciascun individuo possa accedere a esse dal luogo e nel momento di sua scelta;

e)

la radiodiffusione senza fili e la comunicazione al pubblico delle loro esecuzioni, salvo nel caso in cui l’esecuzione stessa costituisca di per sé una trasmissione radiotelevisiva o sia ottenuta da una fissazione; e

f)

il noleggio e il prestito delle fissazioni delle loro esecuzioni.

Articolo 215

Produttori di fonogrammi

Ciascuna parte prevede, per i produttori di fonogrammi, il diritto esclusivo di autorizzare o vietare:

a)

la riproduzione dei loro fonogrammi, sia essa diretta o indiretta, permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsivoglia forma;

b)

la messa a disposizione del pubblico, tramite la vendita o in altro modo, i loro fonogrammi e relative copie;

c)

la messa a disposizione del pubblico, su filo o senza fili, dei loro fonogrammi, in maniera tale che ciascun individuo possa accedere a essi dal luogo e nel momento di sua scelta; e

d)

il noleggio e il prestito delle fissazioni dei loro fonogrammi.

Articolo 216

Organismi di radiodiffusione

Ciascuna parte prevede, per gli organismi di radiodiffusione, il diritto esclusivo di autorizzare o vietare:

a)

la fissazione delle loro emissioni, siano esse trasmesse su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite;

b)

la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, delle fissazioni delle loro emissioni, siano esse trasmesse su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite;

c)

la messa a disposizione del pubblico, su filo o senza fili, delle fissazioni delle loro emissioni in maniera tale che ciascun individuo possa accedere a esse dal luogo e nel momento di sua scelta;

d)

la distribuzione al pubblico, tramite la vendita o in altro modo, delle fissazioni delle loro emissioni; e

e)

la ritrasmissione senza fili delle loro emissioni, nonché la loro comunicazione al pubblico se quest’ultima avviene in luoghi accessibili al pubblico contro pagamento di un diritto d’ingresso.

Articolo 217

Radiodiffusione e comunicazione al pubblico

Ciascuna parte prevede un diritto per garantire che una remunerazione equa e unica sia versata dall’utente all’artista, interprete o esecutore, e al produttore di fonogrammi allorché un fonogramma pubblicato a scopi commerciali o una riproduzione del medesimo sono utilizzati per una radiodiffusione via etere o per una qualsiasi comunicazione al pubblico. Ciascuna parte dispone che detta remunerazione sia suddivisa tra gli artisti interpreti o esecutori e i produttori del fonogramma in questione. In caso di mancato accordo tra artisti interpreti o esecutori e produttori di fonogrammi, ciascuna parte può stabilire i criteri per la ripartizione tra i medesimi di tale remunerazione.

Articolo 218

Durata della protezione

1.   I diritti economici di un autore di opere letterarie o artistiche ai sensi dell’articolo 2 della convenzione di Berna durano tutta la vita dell’autore e sino al termine almeno del settantesimo anno dopo la sua morte indipendentemente dal momento in cui l’opera è stata resa lecitamente accessibile al pubblico.

2.   Se il diritto d’autore appartiene congiuntamente ai coautori di un’opera il periodo di cui al paragrafo 1 decorre dalla morte del coautore che muore per ultimo.

3.   Per le opere anonime o pseudonime la durata della protezione termina non prima di 70 anni dopo che l’opera è stata resa lecitamente accessibile al pubblico. Tuttavia, quando lo pseudonimo assunto dall’autore non lascia alcun dubbio sulla sua identità, ovvero se l’autore rivela la propria identità durante il termine indicato nella prima frase, la durata di protezione è quella prevista nel paragrafo 1.

4.   Qualora una parte preveda diritti particolari per quanto riguarda le opere collettive oppure disponga che una persona giuridica sia designata come titolare del diritto, la durata di protezione è calcolata conformemente alle disposizioni del paragrafo 3, salvo che le persone fisiche che hanno creato l’opera siano identificate in quanto tali nelle versioni dell’opera rese accessibili al pubblico. Il presente paragrafo lascia impregiudicati i diritti degli autori identificati i cui contributi riconoscibili sono stati inseriti in siffatte opere; a tali contributi si applicano i paragrafi 1 o 2.

5.   Per le opere pubblicate in volumi, parti, fascicoli, numeri o episodi, il cui termine di protezione decorre dal momento in cui l’opera è stata lecitamente resa accessibile al pubblico, il termine della protezione decorre separatamente per ogni singolo elemento.

6.   La protezione si estingue nei confronti delle opere la cui durata di protezione non è calcolata a partire dalla morte dell’autore o degli autori e che non sono state rese lecitamente accessibili al pubblico nei 70 anni successivi alla loro creazione.

7.   La durata di protezione di un’opera cinematografica o audiovisiva scade decorsi almeno 70 anni dalla morte dell’ultima persona sopravvissuta fra le seguenti persone, a prescindere dal fatto che esse siano o meno riconosciute quali coautori: il regista principale, l’autore della sceneggiatura, l’autore del dialogo e il compositore della musica specificamente creata per essere utilizzata nell’opera cinematografica o audiovisiva.

8.   Ciascuna parte provvede affinché chiunque, dopo l’estinzione della protezione del diritto d’autore, pubblichi lecitamente o comunichi lecitamente al pubblico per la prima volta un’opera non pubblicata anteriormente goda di una protezione equivalente a quella dei diritti patrimoniali dell’autore. La durata di protezione di tali diritti è di 25 anni a decorrere dal momento in cui l’opera è stata per la prima volta lecitamente pubblicata o lecitamente comunicata al pubblico.

9.   I diritti economici degli artisti interpreti o esecutori audiovisivi scadono non prima di 50 anni dopo la data dell’interpretazione o esecuzione. Tuttavia, se una fissazione dell’esecuzione è lecitamente pubblicata o lecitamente comunicata al pubblico durante detto periodo, i diritti scadono non prima di 50 anni dopo la data della prima pubblicazione o, se anteriore, dopo quella della prima comunicazione al pubblico.

10.   I diritti economici degli artisti interpreti o esecutori e dei produttori di riproduzioni fonografiche scadono 70 anni dopo la data della prima pubblicazione o della prima comunicazione al pubblico, se anteriore. Una parte può adottare provvedimenti efficaci intesi a garantire che i profitti generati nel corso dei 20 anni di protezione oltre i 50 anni sono ripartiti equamente tra gli artisti interpreti o esecutori e i produttori.

11.   I diritti economici dei produttori della prima fissazione di una pellicola scadono non prima di 50 anni dopo la fissazione. Tuttavia, se la pellicola è lecitamente pubblicata o comunicata al pubblico durante tale periodo, i diritti scadono non prima di 50 anni dopo la data della prima pubblicazione o, se anteriore, dopo quella della prima comunicazione al pubblico.

12.   I diritti economici degli organismi di radiodiffusione scadono non prima di 50 anni dopo la prima diffusione di un’emissione, sia essa trasmessa su filo o via etere, incluse le trasmissioni via cavo o via satellite.

13.   I termini previsti nel presente articolo sono calcolati dal 1o gennaio dell’anno successivo a quello in cui ha luogo il fatto costitutivo del diritto.

Articolo 219

Protezione delle misure tecnologiche

1.   Ciascuna parte prevede un’adeguata protezione giuridica contro l’elusione di misure tecnologiche efficaci da parte di persone consapevoli, o che si possono ragionevolmente presumere consapevoli, di perseguire tale obiettivo.

2.   Ciascuna parte prevede un’adeguata protezione giuridica contro la fabbricazione, l’importazione, la distribuzione, la vendita, la locazione, la pubblicità per la vendita o la locazione o la detenzione a scopi commerciali di dispositivi, prodotti o componenti o la prestazione di servizi che:

a)

siano oggetto di una promozione, di una pubblicità o di una commercializzazione, con la finalità di eludere qualsiasi misura tecnologica efficace;

b)

non abbiano, se non in misura limitata, altra finalità o uso commercialmente rilevante, oltre quello di eludere le misure tecnologiche efficaci; o

c)

siano principalmente progettate, prodotte, adattate o realizzate con la finalità di rendere possibile o di facilitare l’elusione delle misure tecnologiche efficaci.

3.   Ai fini del presente capo, per «misure tecnologiche» si intendono tutte le tecnologie, i dispositivi o i componenti che, durante il loro normale funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti, su opere o altri materiali, non autorizzati dal titolare del diritto d’autore o dei diritti connessi, così come previsto dalla legislazione interna. Le misure tecnologiche sono considerate «efficaci» nel caso in cui l’uso dell’opera o di altro materiale protetto sia controllato dai titolari tramite l’applicazione di un controllo di accesso o di un procedimento di protezione, quale la cifratura, la distorsione o qualsiasi altra trasformazione dell’opera o di altro materiale protetto, o di un meccanismo di controllo delle copie, che realizza l’obiettivo di protezione.

Articolo 220

Protezione delle informazioni sul regime dei diritti

1.   Ciascuna parte prevede un’adeguata protezione giuridica contro chiunque compia consapevolmente, senza averne diritto, i seguenti atti:

a)

rimuovere o alterare qualsiasi informazione elettronica sul regime dei diritti; e

b)

distribuire, importare a fini di distribuzione, diffondere per radio o televisione, comunicare o mettere a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti a norma del presente capo, dai quali siano state rimosse o alterate senza averne diritto le informazioni elettroniche sul regime dei diritti,

ove chi compie tali atti sia consapevole, o si possa ragionevolmente presumere che lo sia, che con essi induce, rende possibile, agevola o dissimula una violazione di diritti d’autore o di diritti connessi previsti dalla legislazione nazionale.

2.   Ai fini del presente capo, per «informazioni sul regime dei diritti» s’intende qualunque informazione fornita dai titolari dei diritti che identifichi l’opera o i materiali protetti di cui al presente capo, l’autore o qualsiasi altro titolare dei diritti, o qualunque informazione circa i termini e le condizioni di uso dell’opera o di altri materiali nonché qualunque numero o codice che rappresenti tali informazioni.

3.   Il paragrafo 1 si applica quando una di tali informazioni figuri su una copia o appaia nella comunicazione al pubblico di un’opera o di uno dei materiali protetti a norma del presente capo.

Articolo 221

Eccezioni e limitazioni

1.   Conformemente alle convenzioni e agli accordi internazionali di cui sono firmatarie, ciascuna parte può prevedere eccezioni o limitazioni ai diritti di cui agli articoli da 213 a 218 esclusivamente in determinati casi speciali che non siano in contrasto con lo sfruttamento normale dei materiali protetti e non arrechino ingiustificato pregiudizio ai legittimi interessi dei titolari del diritto.

2.   Ciascuna parte dispone che gli atti di riproduzione temporanea di cui agli articoli da 213 a 217, che siano transitori o accessori, che siano parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico ed eseguiti all’unico scopo di consentire: a) una trasmissione in una rete tra terzi con l’intervento di un intermediario; o b) un uso legittimo di un’opera o di altri materiali, e che siano privi di interesse economico proprio, siano esonerati dal diritto di riproduzione di cui agli articoli da 213 a 217.

Articolo 222

Diritto degli autori sulle vendite successive delle opere d’arte

1.   Ciascuna parte prevede a favore dell’autore di un’opera d’arte originale un diritto sulle vendite successive, definito come diritto inalienabile cui non è possibile rinunciare nemmeno anticipatamente, a percepire una royalty basata sul prezzo di vendita ottenuto per ogni vendita dell’opera successiva alla prima cessione della stessa da parte dell’autore.

2.   Il diritto di cui al paragrafo 1 si applica a tutte le vendite successive che comportano l’intervento, in qualità di venditori, acquirenti o intermediari, di professionisti del mercato dell’arte, come le case d’asta, le gallerie d’arte e, in generale, qualsiasi commerciante di opere d’arte.

3.   Ciascuna parte può prevedere che il diritto di cui al paragrafo 1 non si applichi alle vendite successive allorché il venditore abbia acquistato l’opera direttamente dall’autore meno di tre anni prima di tale vendita successiva e il prezzo di rivendita non sia superiore a un importo minimo determinato.

4.   La royalty è versata dal venditore. Ciascuna parte può disporre che una delle persone fisiche o giuridiche di cui al paragrafo 2, diversa dal venditore, sia obbligata al pagamento della royalty in via esclusiva o solidale con il venditore.

5.   La procedura di riscossione e gli importi della royalty sono stabiliti dal diritto interno.

Articolo 223

Cooperazione in materia di gestione collettiva dei diritti

1.   Le parti si adoperano per promuovere la cooperazione tra i rispettivi organismi di gestione collettiva al fine di promuovere la disponibilità di opere e altro materiale protetto nel territorio delle parti e il trasferimento delle royalties corrisposte per l’uso di tali opere o altri materiali protetti.

2.   Le parti promuovono la trasparenza degli organismi di gestione collettiva, in particolare per quanto riguarda la riscossione delle royalties, le detrazioni applicate alle royalties corrisposte, l'utilizzo delle royalties corrisposte, la politica di distribuzione e il loro repertorio.

3.   Le parti si impegnano a garantire che, nel caso in cui un organismo di gestione collettiva con sede nel territorio di una parte rappresenta un altro organismo di gestione collettiva stabilito nel territorio dell’altra parte in forza di un accordo di rappresentanza, l’organismo di gestione collettiva rappresentante non discrimini i titolari di diritti dell’organismo di gestione collettiva rappresentato.

4.   L’organismo di gestione collettiva rappresentante versa regolarmente, diligentemente e accuratamente gli importi dovuti all’organismo di gestione collettiva rappresentato e fornisce a quest’ultimo le informazioni sull’importo delle royalties riscosse per suo conto e le eventuali detrazioni applicate.

Sottosezione II

Marchi commerciali

Articolo 224

Accordi internazionali

Ciascuna parte:

a)

aderisce al Protocollo relativo all’intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi;

b)

si conforma al trattato sul diritto dei marchi e all’accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei beni e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi; e

c)

compie ogni ragionevole sforzo per aderire al trattato di Singapore sul diritto dei marchi.

Articolo 225

Diritti conferiti dal marchio

Il marchio registrato conferisce al titolare un diritto esclusivo. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi di usare nel commercio, senza il proprio consenso:

a)

un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui è stato registrato; e

b)

un segno identico o simile al marchio per prodotti o servizi identici o simili a quelli per i quali il marchio è stato registrato, qualora tale uso possa comportare un rischio di confusione per il pubblico, compreso il rischio di associazione tra il segno e il marchio.

Articolo 226

Procedura di registrazione

1.   Ciascuna parte predispone un sistema di registrazione dei marchi nel quale ogni decisione definitiva negativa dell’amministrazione competente in materia di marchi è comunicata al richiedente per iscritto e debitamente motivata.

2.   Ciascuna parte prevede la possibilità di opporsi a domande di registrazione di marchi e la possibilità che il richiedente il marchio possa reagire a tale opposizione.

3.   Ciascuna parte istituisce una banca dati elettronica delle domande e delle registrazioni di marchi, accessibile al pubblico. La banca dati delle domande di registrazione di marchi deve essere accessibile almeno durante il periodo di opposizione.

Articolo 227

Marchi notori

Al fine di conferire efficacia alla protezione di marchi notori, di cui all’articolo 6 bis della convenzione di Parigi (1967) e all’articolo 16, paragrafi 2 e 3 dell’accordo TRIPS, ciascuna parte applica la raccomandazione congiunta riguardante talune disposizioni per la protezione dei marchi notori, adottata dall’assemblea dell’Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale e dall’Assemblea generale dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale («OMPI») in occasione della 34a serie di riunioni delle assemblee degli Stati membri dell’OMPI (20-29 settembre 1999).

Articolo 228

Eccezioni ai diritti conferiti dal marchio

Ciascuna delle parti:

a)

dispone che si faccia un uso leale di termini descrittivi, compreso l’uso corretto delle indicazioni geografiche, quale limitata eccezione ai diritti conferiti dal marchio; e

b)

può prevedere altre limitate eccezioni ai diritti conferiti da un marchio,

Nel prevedere tali eccezioni, le parti tengono conto dei legittimi interessi del titolare del marchio e dei terzi.

Articolo 229

Motivi di decadenza

1.   Ciascuna parte dispone che il marchio può essere dichiarato decaduto se per un periodo ininterrotto di almeno tre anni esso non ha formato oggetto di uso effettivo nel territorio interessato per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato e se non sussistono motivi legittimi per il suo mancato uso.

Nessuno può far valere che il titolare è decaduto dai suoi diritti sul marchio se, tra la scadenza del periodo minimo di tre anni e la presentazione della domanda di decadenza, è iniziata o ripresa l’utilizzazione effettiva del marchio.

L'inizio o la ripresa d'uso nei tre mesi che precedono la presentazione della domanda di decadenza, periodo che decorre al massimo allo scadere del periodo ininterrotto di tre anni di mancato uso non sono tuttavia presi in considerazione qualora i preparativi per l’inizio o la ripresa avvengono solo dopo che il titolare abbia saputo che potrebbe essere presentata una domanda di decadenza.

2.   Un marchio può inoltre essere dichiarato decaduto qualora, dopo la data di registrazione:

a)

sia divenuto, per il fatto dell’attività o inattività del suo titolare, la generica denominazione commerciale di un prodotto o servizio per il quale è registrato; o

b)

sia idoneo a indurre in errore il pubblico, in particolare circa la natura, la qualità o la provenienza geografica dei suddetti prodotti o servizi, a causa dell’uso che ne viene fatto dal titolare del marchio o con il suo consenso per i prodotti o servizi per i quali è registrato.

Sottosezione III

Indicazioni geografiche

Articolo 230

Campo d’applicazione

1.   La presente sottosezione si applica alla protezione delle indicazioni geografiche originarie dei territori delle parti.

2.   Le indicazioni geografiche di una parte che devono essere protette dall’altra parte sono soggette alla presente sottosezione se rientrano nel campo di applicazione della legislazione richiamata all’articolo 231.

Articolo 231

Indicazioni geografiche stabilite

1.   Dopo aver esaminato la legislazione della Repubblica d’Armenia elencata nell’allegato IX, parte A, l’Unione europea conclude che tale legislazione è conforme agli elementi che figurano nella parte B di tale allegato.

2.   Dopo aver esaminato la legislazione dell’Unione europea elencata nell’allegato IX, parte A, la Repubblica d’Armenia conclude che tale legislazione è conforme agli elementi che figurano nella parte B di tale allegato.

3.   La Repubblica d’Armenia, previo espletamento di una procedura di opposizione e previo esame delle indicazioni geografiche dell’Unione europea, elencate nell’allegato X, che sono state registrate dall’Unione europea a norma della legislazione di cui alla parte A dell’allegato IX, protegge tali indicazioni geografiche accordando a esse il livello di protezione stabilito nel presente accordo.

4.   L’Unione europea, previo espletamento di una procedura di opposizione e previo esame delle indicazioni geografiche della Repubblica d’Armenia, elencate nell’allegato X, che sono state registrate dalla Repubblica d’Armenia a norma della legislazione di cui alla parte A dell’allegato IX, protegge tali indicazioni geografiche accordando a esse il livello di protezione stabilito nel presente accordo.

Articolo 232

Aggiunta di nuove indicazioni geografiche

1.   Le parti possono, secondo la procedura di cui all’articolo 240, paragrafo 3, aggiungere nuove indicazioni geografiche all’elenco delle indicazioni geografiche protette di cui all’allegato X. Tali nuove indicazioni geografiche possono essere aggiunte all’elenco dopo il completamento della procedura di opposizione e dopo un esame delle nuove indicazioni geografiche che ciascuna parte reputa soddisfacente, conformemente all’articolo 231, paragrafi 3 e 4.

2.   Le parti non sono tenute ad aggiungere una nuova indicazione geografica all’elenco di cui al paragrafo 1, se:

a)

l’indicazione geografica è in conflitto con il nome di una varietà vegetale o di una razza animale e potrebbe pertanto indurre in errore i consumatori quanto alla vera origine del prodotto;

b)

alla luce della reputazione o della notorietà di un marchio, la protezione di tale indicazione geografica potrebbe indurre in errore i consumatori quanto alla vera identità del prodotto; o

c)

la denominazione del termine è generica.

Articolo 233

Portata della protezione delle indicazioni geografiche

1.   Le indicazioni geografiche elencate nell’allegato X sono protette da ciascuna delle parti contro:

a)

qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto di una denominazione protetta per prodotti comparabili non conformi al disciplinare della denominazione protetta o nella misura in cui l’uso di tale denominazione consenta di sfruttare indebitamente la reputazione di una denominazione geografica;

b)

qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l’origine vera del prodotto è indicata o se la denominazione protetta è una traduzione, una trascrizione o una traslitterazione o è accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione», «gusto», «come» o altri termini simili;

c)

qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all’origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto che potrebbe indurre in errore sulla sua origine, usata sulla confezione o sull’imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi al prodotto considerato, o sul confezionamento del prodotto; e

d)

qualsiasi altra pratica che possa trarre in inganno il consumatore sulla vera origine del prodotto.

2.   Le indicazioni geografiche protette non possono diventare generiche nel territorio delle parti.

3.   In caso di omonimia, totale o parziale, tra indicazioni geografiche, la protezione è accordata a ciascuna di esse a condizione che siano state usate in buona fede e tenendo debitamente conto degli usi locali e tradizionali nonché del rischio effettivo di confusione.

Fatto salvo l’articolo 23 dell’accordo TRIPS, le parti stabiliscono di comune accordo le modalità pratiche d’impiego che permettano di distinguere tra loro le indicazioni geografiche omonime, tenendo conto dell’esigenza di garantire un equo trattamento dei produttori interessati e di evitare di indurre in errore i consumatori.

Una denominazione omonima che induca erroneamente i consumatori a credere che un prodotto sia originario di un altro territorio non è registrata, anche se esatta per quanto attiene al territorio, alla regione o al luogo di cui è effettivamente originario il prodotto in questione.

4.   Qualora, nel contesto di negoziati con un paese terzo, una parte proponga di proteggere un’indicazione geografica di detto paese terzo e tale denominazione sia omonima di un’indicazione geografica dell’altra parte, protetta a norma della presente sottosezione, quest’ultima viene informata e ha la possibilità di presentare osservazioni prima che l’indicazione geografica del paese terzo diventi protetta.

5.   Nessuna disposizione della presente sottosezione obbliga una parte a proteggere un’indicazione geografica dell’altra parte che non è protetta o cessa di essere protetta nel paese di origine.

Se un’indicazione geografica cessa di essere protetta nel paese di origine, le parti se ne danno reciproca notifica. Tale notifica avviene conformemente alle procedure di cui all’articolo 240, paragrafo 3.

6.   Nessuna disposizione del presente accordo pregiudica il diritto di qualsiasi persona di utilizzare, nel corso di operazioni commerciali, il proprio nome o quello del suo predecessore nell’attività commerciale, purché tale nome non sia utilizzato in modo da indurre in errore i consumatori.

Articolo 234

Diritto di utilizzo delle indicazioni geografiche

1.   Un’indicazione geografica protetta in virtù della presente sottosezione può essere utilizzata da qualsiasi operatore che commercializzi prodotti agricoli, prodotti alimentari, vini, vini aromatizzati o bevande spiritose conformi al disciplinare corrispondente.

2.   Quando un’indicazione geografica è protetta a norma della presente sottosezione, l’uso di tale denominazione protetta non comporta alcun obbligo di registrazione degli utilizzatori né oneri supplementari.

Articolo 235

Relazione con i marchi commerciali

1.   Le parti rifiutano o annullano la registrazione di un marchio corrispondente a una delle situazioni di cui all’articolo 233, paragrafo 1, in relazione a un’indicazione geografica protetta di prodotti simili, purché la domanda di registrazione del marchio sia presentata posteriormente alla data di presentazione della domanda di protezione dell’indicazione geografica nel territorio interessato.

2.   Per le indicazioni geografiche di cui all’articolo 231, la data della domanda di protezione è la data di entrata in vigore del presente accordo.

3.   Per le indicazioni geografiche di cui all’articolo 232, la data della domanda di protezione è la data in cui la richiesta di proteggere un’indicazione geografica è stata trasmessa all’altra parte.

4.   Fatto salvo l’articolo 232, paragrafo 2, lettera b), ciascuna parte protegge le indicazioni geografiche elencate nell’allegato X anche quando esiste un marchio anteriore. Per «marchio anteriore» si intende un marchio il cui uso corrisponde a una delle situazioni di cui all’articolo 233, paragrafo 1, che è stato depositato, registrato o acquisito con l’uso, nei casi in cui ciò sia previsto dalla pertinente legislazione di una parte, in buona fede, sul territorio di una parte anteriormente alla data in cui la domanda di protezione dell’indicazione geografica è presentata all’altra parte in virtù del presente accordo. Tale marchio può continuare a essere utilizzato e può essere rinnovato, nonostante la protezione dell’indicazione geografica, purché non sussistano motivi di nullità o di decadenza del marchio ai sensi della legislazione di una delle parti in materia di marchi.

5.   In deroga al paragrafo 4, i marchi anteriori della Repubblica d’Armenia che sono composti dall’indicazione geografica dell’Unione europea «Cognac» o «Champagne» o la contengono, anche in traduzione o trascrizione, registrati per prodotti simili e non conformi ai pertinenti disciplinari, sono annullati, revocati o modificati in modo da eliminare detto nome quale elemento del marchio nel suo insieme, al più tardi entro 14 anni per «Cognac» e due anni per «Champagne» dopo l’entrata in vigore del presente accordo.

Articolo 236

Attuazione della protezione

Le parti attuano la protezione delle indicazioni geografiche, in conformità degli articoli da 233 a 235 mediante idonee misure amministrative adottate dalle loro rispettive pubbliche autorità. Ciascuna parte attua inoltre tale protezione su richiesta di un interessato.

Articolo 237

Disposizioni transitorie

1.   I prodotti fabbricati ed etichettati conformemente al diritto nazionale prima dell’entrata in vigore del presente accordo, ma non conformi alle sue prescrizioni, possono continuare a essere venduti dopo l’entrata in vigore del presente accordo fino all’esaurimento delle scorte.

2.   Per un periodo transitorio di 24 anni a partire da un anno dopo l’entrata in vigore del presente accordo per la denominazione «Cognac» e per un periodo transitorio di tre anni dopo l’entrata in vigore del presente accordo per la denominazione «Champagne», la protezione prevista dal presente accordo per tali indicazioni geografiche dell’Unione europea non osta a che tali denominazioni siano utilizzate per prodotti originari della Repubblica d’Armenia e esportati in paesi terzi, qualora le disposizioni legislative e regolamentari del paese terzo interessato lo consentano, per designare e presentare alcuni prodotti comparabili originari della Repubblica d’Armenia, a condizione che:

a)

la denominazione sia scritta esclusivamente in caratteri non latini;

b)

la vera origine del prodotto sia chiaramente indicata nello stesso campo visivo: e

c)

nessun altro elemento della presentazione possa trarre in inganno i consumatori sulla vera origine del prodotto.

3.   Per un periodo transitorio di 13 anni a decorrere da un anno dopo l’entrata in vigore del presente accordo per la denominazione «Cognac» e per un periodo transitorio di due anni dopo l’entrata in vigore del presente accordo per la denominazione «Champagne», la protezione prevista dal presente accordo per tali indicazioni geografiche dell’Unione europea non osta a che tali denominazioni siano utilizzate nella Repubblica d’Armenia, a condizione che:

a)

la denominazione sia scritta esclusivamente in caratteri non latini;

b)

la vera origine del prodotto sia chiaramente indicata nello stesso campo visivo: e

c)

nessun altro elemento della presentazione possa trarre in inganno i consumatori sulla vera origine del prodotto.

4.   Per porre fine in modo semplice ed efficace all’utilizzo dell’indicazione geografica dell’Unione europea «Cognac» per i prodotti originari della Repubblica d’Armenia, e per aiutare l’industria della Repubblica d’Armenia a mantenere la sua competitività sui mercati d’esportazione, l’Unione europea fornisce alla Repubblica d’Armenia assistenza tecnica e finanziaria. Tale assistenza, fornita in conformità al diritto dell’Unione, comprende segnatamente misure intese a sviluppare una nuova denominazione nonché a promuovere, fare pubblicità e commercializzare la nuova denominazione sul mercato nazionale e sui mercati d’esportazione tradizionali.

5.   Gli specifici dettagli relativi a importi, tipi, meccanismi e tempistica dell’assistenza dell’UEdi cui al paragrafo 4 saranno definiti nell’ambito di un pacchetto di assistenza finanziaria e tecnica che sarà concordata in via definitiva dalle parti entro un anno dall’entrata in vigore del presente accordo. Le parti elaborano congiuntamente il mandato di tali programmi di assistenza, sulla base di una valutazione approfondita delle necessità che formeranno oggetto di detta assistenza. Tale valutazione è effettuata da una società di consulenza internazionale scelta di comune accordo dalle parti.

6.   Nel caso in cui l’Unione europea non fornisca l’assistenza tecnica e finanziaria di cui al paragrafo 4, la Repubblica d’Armenia potrà ricorrere al meccanismo di composizione delle controversie previsto nel capo 13 e, in caso di esito positivo, sospendere gli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

7.   L’assistenza tecnica e finanziaria dell’Unione europea sarà fornita entro otto anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

Articolo 238

Regole generali

1.   L’importazione, l’esportazione e la commercializzazione dei prodotti di cui agli articoli 231 e 232 sono effettuate nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti sul territorio della parte sul cui mercato sono immessi i prodotti.

2.   Il sottocomitato per le indicazioni geografiche istituito a norma dell’articolo 240 esamina qualsiasi questione concernente il disciplinare di produzione di una indicazione geografica registrata approvato dalle autorità della parte in cui ha origine il prodotto, comprese le eventuali modifiche.

3.   Le indicazioni geografiche protette a norma della presente sottosezione possono essere annullate soltanto dalla parte di cui è originario il prodotto.

Articolo 239

Cooperazione e trasparenza

1.   Le parti si tengono in contatto, direttamente o tramite il sottocomitato per le indicazioni geografiche istituito a norma dell’articolo 240, per quanto riguarda tutte le questioni relative all’applicazione e al funzionamento della presente sottosezione. In particolare, una parte può chiedere all’altra parte informazioni concernenti i disciplinari di produzione e le relative modifiche, nonché i punti di contatto delle autorità nazionali di controllo.

2.   Ciascuna parte può rendere pubblici i disciplinari delle indicazioni geografiche protette a norma della presente sottosezione, o una sintesi dei medesimi, e le informazioni sui punti di contatto delle autorità nazionali di controllo che corrispondono alle indicazioni geografiche dell’altra parte protette a norma della presente sottosezione.

Articolo 240

Sottocomitato per le indicazioni geografiche

1.   Le parti istituiscono un sottocomitato per le indicazioni geografiche composto da rappresentanti dell’Unione europea e della Repubblica d’Armenia con il compito di monitorare l’attuazione della presente sottosezione e di rafforzare la cooperazione e il dialogo in materia di indicazioni geografiche.

2.   Il sottocomitato per le indicazioni geografiche delibera all’unanimità. Esso adotta il proprio regolamento interno. Il sottocomitato per le indicazioni geografiche si riunisce su richiesta di una delle parti, alternativamente nell’Unione europea e nella Repubblica d’Armenia, a una data, in un luogo e secondo modalità (che possono comprendere la videoconferenza) concordati dalle parti, ma comunque entro 90 giorni dalla richiesta.

3.   Il sottocomitato per le indicazioni geografiche provvede inoltre al corretto funzionamento della presente sottosezione e può prendere in esame tutte le questioni inerenti all’attuazione e alla gestione della medesima. Segnatamente, le seguenti attività rientrano nella sua competenza:

a)

modificare l’allegato IX, parte A, per quanto riguarda i riferimenti al diritto applicabile sui territori delle parti;

b)

modificare l’allegato IX, parte B, per quanto riguarda gli elementi per la registrazione e il controllo delle indicazioni geografiche;

c)

modificare l’allegato X per quanto riguarda l’elenco di indicazioni geografiche;

d)

scambiare informazioni sugli sviluppi politici e legislativi in materia di indicazioni geografiche e su qualsiasi altra questione di reciproco interesse in questo settore; e

e)

scambiare informazioni sulle indicazioni geografiche al fine di valutare l’opportunità di una loro protezione in conformità alla presente sottosezione.

Sottosezione IV

Disegni e modelli

Articolo 241

Accordi internazionali

Le parti aderiscono all’atto di Ginevra dell’accordo dell’Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali del 1999.

Articolo 242

Protezione dei disegni o dei modelli registrati

1.   Ciascuna parte assicura la protezione dei disegni e dei modelli creati indipendentemente, che siano nuovi e originali. Tale protezione è fornita attraverso la registrazione e conferisce ai titolari un diritto esclusivo secondo quanto disposto dalla presente sottosezione.

Ai fini della presente sottosezione, una parte può considerare originale un disegno o modello dotato di un carattere individuale.

2.   Il disegno o modello applicato a un prodotto o incorporato in un prodotto che costituisce un componente di un prodotto complesso è considerato nuovo e originale soltanto:

a)

se il componente, una volta incorporato nel prodotto complesso, rimane visibile durante la normale utilizzazione di quest’ultimo; e

b)

nella misura in cui tali caratteristiche visibili del componente possiedono di per sé i requisiti di novità e originalità.

3.   Per «normale utilizzo» di cui al paragrafo 2, lettera a), si intende l’utilizzo da parte del consumatore finale, esclusi gli interventi di manutenzione, assistenza o riparazione.

4.   Il titolare di un disegno o modello registrato ha il diritto di impedire ai terzi, salvo proprio consenso, come minimo di produrre, offrire a fini di vendita, vendere, importare, esportare, stoccare o utilizzare un prodotto recante o contenente il disegno o il modello protetto, qualora tali operazioni siano intraprese a fini commerciali, compromettano indebitamente il normale sfruttamento del disegno o del modello o non siano compatibili con pratiche commerciali leali.

5.   La durata della protezione è accordata è di 25 anni.

Articolo 243

Protezione conferita a disegni o modelli non registrati

1.   L’Unione europea e la Repubblica d’Armenia prevedono i mezzi giuridici per prevenire l’uso dell’apparenza non registrata di un prodotto soltanto se l’utilizzo contestato deriva dalla copia dell’apparenza non registrata del prodotto. Tale utilizzo comprende almeno la messa in vendita, l’immissione sul mercato, l’importazione o l’esportazione del prodotto.

2.   La durata della protezione accordata all’apparenza non registrata è di almeno tre anni dalla data in cui il disegno o modello è stato divulgato al pubblico nel territorio di una delle parti.

Articolo 244

Eccezioni ed esclusioni

1.   Ciascuna parte può prevedere limitate eccezioni alla protezione dei disegni e dei modelli, purché tali eccezioni non siano in irragionevole contrasto con il normale sfruttamento dei disegni e dei modelli protetti e non pregiudichino in modo ingiustificato i legittimi interessi del titolare del disegno o del modello protetto, tenuto conto dei legittimi interessi dei terzi.

2.   La protezione riconosciuta ai disegni o ai modelli non copre i disegni o i modelli dettati essenzialmente da considerazioni di carattere tecnico o funzionale. In particolare, il diritto su un disegno o un modello non conferisce diritti sulle caratteristiche dell’apparenza di un prodotto che devono essere necessariamente riprodotte nelle loro forme e dimensioni esatte per consentire al prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o cui è applicato di essere connesso meccanicamente a un altro prodotto, o di essere collocato all’interno di un altro prodotto, intorno a esso o in contatto con esso in modo che ciascuno dei due prodotti possa svolgere la sua funzione.

Articolo 245

Rapporto con il diritto d’autore

Un disegno o un modello può anche beneficiare della protezione della normativa sul diritto d’autore vigente nel territorio di una parte dalla data in cui è stato creato o fissato in una qualsiasi forma. Ciascuna parte determina, conformemente alla propria legislazione e regolamentazione interna, la portata della medesima e le condizioni per la sua concessione, compreso il grado di originalità richiesto.

Sottosezione V

Brevetti

Articolo 246

Accordi internazionali

Le parti aderiscono al trattato sulla cooperazione in materia di brevetti e compiono ogni ragionevole sforzo per conformarsi al trattato sul diritto dei brevetti.

Articolo 247

Brevetti e sanità pubblica

1.   Le parti riconoscono l’importanza della dichiarazione sull’accordo TRIPS e la salute pubblica adottata il 14 novembre 2001 dalla conferenza ministeriale dell’OMC. Le parti provvedono affinché l’interpretazione e l’attuazione dei diritti e degli obblighi derivanti dalla presente sottosezione siano coerenti con la suddetta dichiarazione.

2.   Le parti rispettano la decisione del Consiglio generale dell’OMC del 30 agosto 2003 sull’attuazione del paragrafo 6 della dichiarazione di Doha sull’accordo TRIPS e la sanità pubblica e contribuiscono alla sua attuazione.

Articolo 248

Certificato di protezione complementare

1.   Le parti riconoscono che i medicinali e i prodotti fitosanitari protetti da un brevetto nei rispettivi territori possono essere soggetti a una procedura di autorizzazione amministrativa prima di essere immessi sul loro mercato. Le parti riconoscono che il periodo che intercorre fra il deposito di una domanda di brevetto e la prima autorizzazione all’immissione in commercio del prodotto sul loro mercato, secondo la definizione di cui alla loro legislazione in materia, può ridurre la durata della protezione effettiva conferita dal brevetto.

2.   Ciascuna parte prevede un ulteriore periodo di protezione per un medicinale o un prodotto fitosanitario che sia protetto da un brevetto e sia stato oggetto di una procedura di autorizzazione amministrativa; la durata di tale periodo è pari a quella del periodo di cui al paragrafo 1, seconda frase, ridotta di cinque anni.

3.   A prescindere da quanto disposto al paragrafo 2, la durata dell’ulteriore periodo di protezione non può essere superiore a cinque anni.

Nell’Unione, un’ulteriore proroga di sei mesi è possibile nel caso di medicinali per i quali siano stati condotti studi pediatrici e i cui risultati sono ripresi nelle informazioni sul prodotto.

Sottosezione VI

Informazioni riservate

Articolo 249

Campo di applicazione della protezione dei segreti commerciali

1.   Le parti ribadiscono il loro impegno ai sensi dell’articolo 39, paragrafi 1 e 2, dell’accordo TRIPS. Ciascuna parte mette in atto adeguate procedure giudiziarie civili e mezzi di ricorso per permettere al detentore di un segreto commerciale di prevenire l’acquisizione, l’utilizzo o la divulgazione del segreto commerciale se posti in essere in modo contrario alle leali pratiche commerciali, ovvero ottenere un risarcimento per tale acquisizione, utilizzo o divulgazione.

2.   Ai fini della presente sottosezione si intende per:

a)

«segreto commerciale»: le informazioni che:

i)

sono segrete nel senso che non sono, nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili a persone che normalmente si occupano del tipo di informazioni in questione;

ii)

hanno valore commerciale in quanto segrete; e

iii)

sono state sottoposte a misure ragionevoli, secondo le circostanze, da parte della persona al cui legittimo controllo sono soggette, a mantenerle segrete; e

b)

«detentore del segreto commerciale»: qualsiasi persona fisica o giuridica che controlla lecitamente un segreto commerciale.

3.   Ai fini della presente sottosezione, almeno le seguenti forme di condotta sono considerate contrarie a leali pratiche commerciali:

a)

l’acquisizione di un segreto commerciale senza il consenso del detentore del segreto commerciale, se effettuata mediante accesso non autorizzato, appropriazione o copia non autorizzata di documenti, oggetti, materiali, sostanze o file elettronici sottoposti al lecito controllo del detentore del segreto commerciale, che contengono il segreto commerciale o dai quali il segreto commerciale può essere desunto;

b)

l’utilizzo o la divulgazione di un segreto commerciale se posti in essere senza il consenso del detentore del segreto commerciale da una persona che:

i)

ha acquisito il segreto commerciale in un modo di cui alla lettera a);

ii)

viola un accordo di riservatezza o qualsiasi altro obbligo di non divulgare il segreto commerciale; o

iii)

viola un obbligo contrattuale o di altra natura che impone restrizioni all’utilizzo del segreto commerciale; e

c)

l’acquisizione, l’utilizzo o la divulgazione di un segreto commerciale se poste in essere da una persona che, al momento dell’acquisizione, dell’utilizzo o della divulgazione, era a conoscenza o, secondo le circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che il segreto commerciale era stato ottenuto direttamente o indirettamente da un terzo che illecitamente lo utilizzava o lo divulgava ai sensi della lettera b), anche nel caso in cui una persona abbia indotto un’altra persona a compiere le azioni di cui alla suddetta lettera.

4.   Nessuna disposizione della presente sottosezione può essere interpretata come un obbligo per una parte di considerare una qualsiasi delle seguenti forme di comportamento contraria alle leali pratiche commerciali:

a)

la scoperta o la creazione indipendente di informazioni pertinenti da parte di una persona;

b)

osservazione, studio, smontaggio o prova (reverse engineering) di un prodotto da parte di una persona che ne è lecitamente in possesso e che è libero da qualsiasi obbligo giuridicamente valido di imporre restrizioni all’acquisizione delle informazioni pertinenti;

c)

l’acquisizione, l’utilizzo o la divulgazione delle informazioni richieste o consentite dal diritto nazionale pertinente; e

d)

l’applicazione, da parte dei dipendenti, di esperienze e competenze acquisite in maniera onesta nel normale svolgimento del loro lavoro.

5.   Nessuna disposizione del presente paragrafo può essere intesa nel senso di limitare la libertà di espressione e di informazione, compresa la libertà dei media, come tutelata nella giurisdizione di ciascuna delle parti.

Articolo 250

Procedure giudiziarie civili e strumenti di tutela dei segreti commerciali

1.   Ciascuna parte assicura che le persona che partecipano ai procedimenti giudiziari civili di cui all’articolo 249, o che hanno accesso alla relativa documentazione processuale, non siano autorizzati a utilizzare né a rivelare alcun segreto commerciale o presunto segreto commerciale che le competenti autorità giudiziarie, in risposta ad una richiesta debitamente motivata della parte interessata, abbiano indicato come riservato e di cui siano venuti a conoscenza a seguito di tale partecipazione o di tale accesso.

2.   Nei procedimenti civili di cui all’articolo 249, le parti dispongono che le proprie autorità giudiziarie abbiano facoltà almeno di:

a)

adottare misure provvisorie al fine di prevenire l’acquisizione, l’utilizzo o la divulgazione dei segreti commerciali in modo contrario alle leali pratiche commerciali;

b)

emettere provvedimenti ingiuntivi volti a prevenire l’acquisizione, l’utilizzo o la divulgazione dei segreti commerciali in modo contrario alle leali pratiche commerciali;

c)

ingiungere alla persona che era a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza, che stava acquisendo, utilizzando o divulgando un segreto commerciale in modo contrario alle leali pratiche commerciali a risarcire al detentore del segreto commerciale danni in misura adeguata al pregiudizio effettivo subito a seguito dell’acquisizione, dell’utilizzo o della divulgazione illeciti del segreto commerciale;

d)

adottare le misure specifiche necessarie a tutelare la riservatezza di qualunque segreto commerciale o presunto segreto commerciale presentato nel corso dei procedimenti giudiziari concernenti l’acquisizione, l’utilizzo o la divulgazione di un segreto commerciale in modo contrario alle leali pratiche commerciali; tali misure specifiche possono includere, in conformità al diritto interno della parte in questione, la possibilità di:

i)

limitare l’accesso, totale o parziale, a determinati documenti;

ii)

limitare l’accesso alle udienze e alle relative registrazioni o trascrizioni; e

iii)

rendere disponibili le decisioni giudiziarie in una versione non riservata, nella quale i punti contenenti segreti commerciali siano stati eliminati o oscurati; e

e)

imporre sanzioni alle parti, o altra persona soggetta alla competenza giurisdizionale del giudice, per la violazione delle misure correttive o delle misure adottate dal giudice in forza del paragrafo 1 o del presente paragrafo, lettera d), relative alla protezione del segreto commerciale o presunto segreto commerciale emesse nell’ambito di tale procedimento.

3.   Le parti non sono tenute a attuare le procedure giudiziarie e gli strumenti di ricorso di cui all’articolo 249 quando il comportamento contrario alle leali pratiche commerciali è posto in essere, in conformità con il loro diritto nazionale, per rivelare una condotta scorretta, un’irregolarità o un’attività illecita o per proteggere un legittimo interesse riconosciuto dal diritto.

Articolo 251

Protezione dei dati comunicati per ottenere un’autorizzazione all’immissione sul mercato di un medicinale

1.   Ciascuna parte protegge dalla divulgazione a terzi le informazioni commerciali riservate presentate per ottenere un’autorizzazione all’immissione sul mercato di un medicinale, a meno che interessi sanitari prevalenti non dispongano diversamente. Anche le informazioni commerciali riservate godono della protezione dalle pratiche commerciali sleali.

2.   Ciascuna parte provvede affinché, per un periodo di otto anni a decorrere dalla prima autorizzazione all’immissione in commercio nella parte interessata, l’autorità pubblica competente per il rilascio di un’autorizzazione all’immissione in commercio non tenga conto delle informazioni commerciali riservate o dei risultati delle prove precliniche o delle sperimentazioni cliniche presentate nella prima domanda di autorizzazione di immissione sul mercato e in seguito presentata da una persona o ente, pubblico o privato, a sostegno di una domanda di autorizzazione all’immissione sul mercato di un medicinale, senza il consenso esplicito della persona o dell’ente che ha presentato tali informazioni, a meno che accordi internazionali riconosciuti da entrambe le parti dispongano diversamente.

3.   Nel corso di un periodo di dieci anni, a decorrere dalla data di concessione della prima autorizzazione all’immissione in commercio nella parte interessata, un’autorizzazione all’immissione in commercio rilasciata per eventuali domande successive, sulla base dei risultati delle prove precliniche o delle sperimentazioni cliniche presentate nella prima autorizzazione all’immissione in commercio non consente l’immissione sul mercato di un medicinale, a meno che il richiedente successivo non presenti i propri risultati delle prove precliniche o delle sperimentazioni cliniche (o i risultati delle prove precliniche o delle sperimentazioni cliniche utilizzati con il consenso di colui che ha fornito tali informazioni) atte a soddisfare gli stessi requisiti della prima autorizzazione.

I prodotti che non sono conformi alle prescrizioni di cui al presente paragrafo non sono immessi sul mercato.

4.   Inoltre, il periodo di dieci anni di cui al paragrafo 3 è esteso fino a un massimo di 11 anni se, durante i primi otto anni successivi all’ottenimento dell’autorizzazione iniziale, il titolare ottiene un’autorizzazione per una o più nuove indicazioni terapeutiche ritenute portatrici di un beneficio clinico significativo rispetto alle terapie esistenti.

Articolo 252

Protezione dei dati relativi ai prodotti fitosanitari

1.   Ciascuna parte conferisce un diritto temporaneo al proprietario di una relazione di una prova o di uno studio presentata per la prima volta al fine di ottenere l’autorizzazione all’immissione in commercio di un prodotto fitosanitario. Durante tale periodo la relazione di una prova o di uno studio non è utilizzata a beneficio di altri soggetti che intendano ottenere l’autorizzazione all’immissione in commercio di un prodotto fitosanitario, salvo in presenza dell’esplicito consenso del primo proprietario. In questa sottosezione tale diritto temporaneo è in appresso denominato «protezione dei dati».

2.   Le relazioni di prova o su uno studio di cui al paragrafo 1 soddisfano le seguenti condizioni:

a)

essere necessarie per l’autorizzazione, o per la modifica di un’autorizzazione intesa a consentire l’uso del prodotto su altre colture; e

b)

essere certificate conformi ai principi di buona pratica di laboratorio o di buona pratica sperimentale.

3.   Il periodo di protezione dei dati è di almeno dieci anni dalla data della prima autorizzazione concessa dall’autorità competente nel territorio della parte interessata. Per i prodotti fitosanitari a basso rischio il periodo può essere esteso a 13 anni.

4.   I periodi di cui al paragrafo 3 sono prorogati di tre mesi per ciascuna estensione dell’autorizzazione per usi minori se le domande di tali autorizzazioni vengono presentate dal titolare dell’autorizzazione al più tardi cinque anni dopo la prima autorizzazione concessa dall’autorità competente. Il periodo totale di protezione dei dati non può in nessuna circostanza essere superiore a 13 anni. Per i prodotti fitosanitari a basso rischio il periodo totale di protezione dei dati non può in nessuna circostanza essere superiore a 15 anni.

Per «uso minore» si intende l’uso di un prodotto fitosanitario nel territorio di una parte su vegetali o prodotti vegetali che non sono ampiamente diffusi nel territorio di tale parte o che sono ampiamente diffusi per far fronte a un’esigenza eccezionale in materia di protezione dei vegetali.

5.   La protezione dei dati si applica anche alle relazioni di prova o su uno studio per il rinnovo o il riesame di un’autorizzazione. In tali casi il periodo di protezione dei dati è di 30 mesi.

6.   Ciascuna delle parti adotta misure intese ad obbligare il richiedente e i titolari di autorizzazioni precedenti, stabiliti nei rispettivi territori delle parti, a condividere informazioni riservate in modo da evitare la duplicazione di sperimentazioni su animali vertebrati.

Sottosezione VII

Varietà vegetali

Articolo 253

Varietà vegetali

1.   Ciascuna parte protegge i diritti sulle nuove varietà vegetali conformemente alla convenzione internazionale per la protezione delle nuove varietà vegetali («UPOV»), compresa l’eccezione facoltativa al diritto di costitutore di cui all’articolo 15 di detta convenzione, e cooperano per promuovere e rispettare tali diritti.

2.   Per la Repubblica d’Armenia, il presente articolo si applica al più tardi tre anni dopo l’entrata in vigore del presente accordo.

Sezione C

Applicazione dei diritti di proprietà intellettuale

Sottosezione I

Disposizioni generali

Articolo 254

Obblighi generali

1.   Le parti riaffermano gli impegni assunti in forza dell’accordo TRIPS, in particolare della sua parte III. Ciascuna parte adotta le misure, le procedure e i mezzi di ricorso complementari di cui alla presente sezione necessari per garantire il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. Tali misure, procedure e mezzi di ricorso sono leali ed equi, non inutilmente complessi o costosi e non comportano termini irragionevoli né ritardi ingiustificati.

2.   Le misure, le procedure e i mezzi ricorso di cui al paragrafo 1 sono efficaci, proporzionati e dissuasivi e sono applicati in modo da evitare la creazione di ostacoli al commercio legittimo e da prevedere salvaguardie contro gli abusi.

3.   Ai fini della sottosezione II della presente sezione, per «diritti di proprietà intellettuale» si intendono almeno i seguenti diritti:

a)

il diritto d’autore;

b)

i diritti connessi al diritto d’autore;

c)

il diritto sui generis del costitutore di una banca dati;

d)

i diritti dei creatori di topografie di prodotti a semiconduttori;

e)

i diritti conferiti dai marchi;

f)

i diritti su disegni e modelli;

g)

i diritti brevettuali, compresi i diritti derivanti da certificati di protezione complementari;

h)

le indicazioni geografiche;

i)

i diritti sui modelli di utilità;

j)

i diritti sulle nuove varietà vegetali; e

k)

le denominazioni commerciali, se protette come diritti di proprietà esclusivi dal diritto interno in materia.

I segreti commerciali sono esclusi dal campo di applicazione della presente sezione. L’applicazione dei segreti commerciali è disciplinata dall’articolo 250.

Articolo 255

Soggetti dotati di legittimazione attiva

Ciascuna parte riconosce la legittimazione a chiedere l’applicazione delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso di cui alla presente sezione alla parte III dell’accordo TRIPS:

a)

ai titolari dei diritti di proprietà intellettuale, conformemente al diritto applicabile;

b)

a tutti gli altri soggetti autorizzati a godere di tali diritti, in particolare ai titolari di licenze, ove ciò sia consentito dal diritto applicabile e nel rispetto del medesimo;

c)

agli organi di gestione collettiva dei diritti di proprietà intellettuale cui sia stato regolarmente riconosciuto il diritto di rappresentare i titolari dei diritti di proprietà intellettuale, nella misura in cui ciò sia consentito dal diritto applicabile e nel rispetto del medesimo; e

d)

agli organi di difesa professionali regolarmente riconosciuti come aventi la facoltà di rappresentare i titolari dei diritti di proprietà intellettuale, ove ciò sia consentito dal diritto applicabile e nel rispetto del medesimo.

Sottosezione II

Applicazione in ambito civile

Articolo 256

Misure di protezione delle prove

1.   Ancor prima dell’instaurazione del giudizio di merito, ciascuna parte provvede affinché le competenti autorità giudiziarie, su richiesta di una parte che ha presentato elementi di prova ragionevolmente accessibili per sostenere che il suo diritto di proprietà intellettuale è stato violato o sta per esserlo, dispongano misure provvisorie celeri ed efficaci per salvaguardare le prove pertinenti per quanto concerne l’asserita violazione, fatta salva la tutela delle informazioni riservate.

2.   Le misure temporanee di cui al paragrafo 1 possono comprendere la descrizione dettagliata, con o senza prelievo di campioni, o il sequestro delle merci che si presume violino un diritto di proprietà intellettuale e, all’occorrenza, dei materiali e degli strumenti usati nella produzione o nella distribuzione di tali merci e dei relativi documenti. Tali misure sono adottate, se necessario, inaudita altera parte, in particolare quando un ritardo rischia di causare un danno irreparabile al titolare del diritto o quando esiste un rischio dimostrabile di distruzione degli elementi di prova. L’altra parte ha il diritto di essere sentita, entro un lasso di tempo ragionevole.

Articolo 257

Diritto d’informazione

1.   Le parti dispongono che, nei procedimenti civili riguardanti la violazione di un diritto di proprietà intellettuale e in risposta a una richiesta giustificata e proporzionata del ricorrente, l’autorità giudiziaria competente possa ordinare che l’autore della violazione o ogni altra persona che sia parte in una controversia o testimone forniscano informazioni sull’origine e sulle reti di distribuzione delle merci o dei servizi che violano un diritto di proprietà intellettuale.

Ai fini del presente paragrafo, l’espressione «ogni altra persona» designa una persona che:

a)

sia stata trovata in possesso di merci che violano un diritto su scala commerciale;

b)

sia stata sorpresa a utilizzare servizi che violano un diritto su scala commerciale;

c)

sia stata sorpresa a prestare su scala commerciale servizi utilizzati in attività di violazione di un diritto; o

d)

sia stata indicata dalla persona di cui al presente paragrafo come persona implicata nella produzione, fabbricazione o distribuzione di tali prodotti o nella prestazione di tali servizi.

Le informazioni di cui al presente paragrafo comprendono, ove opportuno, quanto segue:

a)

nome e indirizzo dei produttori, dei fabbricanti, dei distributori, dei fornitori e degli altri precedenti detentori delle merci o dei servizi, nonché dei grossisti e dei dettaglianti; e

b)

informazioni sulle quantità prodotte, fabbricate, consegnate, ricevute o ordinate, nonché sul prezzo ottenuto per le merci o i servizi in questione.

2.   Il presente articolo si applica fatte salve le altre disposizioni di legge che:

a)

accordano al titolare diritti d’informazione più ampi;

b)

disciplinano l’uso in sede civile o penale delle informazioni comunicate in forza del presente articolo;

c)

disciplinano la responsabilità per abuso del diritto d’informazione;

d)

accordano la possibilità di rifiutarsi di fornire informazioni che costringerebbero i soggetti di cui al paragrafo 1 ad ammettere la loro partecipazione personale o quella di parenti stretti a una violazione di un diritto di proprietà intellettuale; o

e)

disciplinano la tutela della riservatezza delle fonti informative o il trattamento dei dati personali.

Articolo 258

Misure provvisorie e cautelari

1.   Ciascuna parte provvede affinché le autorità giudiziarie possano, su richiesta del richiedente, emettere nei confronti del presunto autore della violazione un’ingiunzione interlocutoria volta a prevenire qualsiasi violazione imminente di un diritto di proprietà intellettuale. Le autorità giudiziarie possono anche vietare, a titolo provvisorio e imponendo se del caso il pagamento di una pena pecuniaria ove ciò sia previsto dal diritto interno, il proseguimento delle asserite violazioni di tale diritto, o a subordinare il proseguimento di tale condotta alla costituzione di garanzie finalizzate ad assicurare il risarcimento del titolare del diritto. Un’ingiunzione interlocutoria può inoltre essere emessa, alle stesse condizioni, nei confronti di un intermediario i cui servizi siano utilizzati da terzi per violare un diritto di proprietà intellettuale.

2.   Un’ingiunzione interlocutoria può inoltre essere emessa per disporre il sequestro o la consegna di merci sospettate di ledere un diritto di proprietà intellettuale in modo da impedirne l’ingresso o la circolazione nei circuiti commerciali.

3.   Nei casi di violazioni commesse su scala commerciale ciascuna parte provvede affinché, qualora l’attore faccia valere l’esistenza di circostanze che potrebbero pregiudicare il risarcimento dei danni, le autorità giudiziarie possano ordinare il sequestro conservativo di beni mobili e immobili del presunto autore della violazione, compreso il blocco dei suoi conti bancari e di altri beni patrimoniali. A tal fine le autorità competenti possono disporre la produzione della documentazione bancaria, finanziaria o commerciale, o l’appropriato accesso alle informazioni pertinenti.

Articolo 259

Misure correttive

1.   Fatto salvo il risarcimento dei danni dovuto al titolare del diritto a causa della violazione, ciascuna parte provvede affinché le autorità giudiziarie competenti possano ordinare, su richiesta dell’attore e senza indennizzo di alcun tipo, come minimo l’esclusione definitiva dai circuiti commerciali oppure la distruzione delle merci in relazione alle quali sia stata accertata la violazione di un diritto di proprietà intellettuale. Se del caso, le autorità giudiziarie competenti possono anche ordinare la distruzione dei materiali e degli strumenti principalmente utilizzati per la produzione o la fabbricazione di tali merci.

2.   Le autorità giudiziarie delle parti hanno il potere di ordinare che le misure di cui al paragrafo 1 siano attuate a spese dell’autore della violazione, salvo motivi contrari particolari.

Articolo 260

Ingiunzioni

Ciascuna parte provvede affinché, in presenza di una decisione giudiziaria che ha accertato la violazione di un diritto di proprietà intellettuale, le autorità giudiziarie possano emettere nei confronti dell’autore della violazione, nonché nei confronti di un intermediario i cui servizi siano utilizzati da terzi per violare un diritto di proprietà intellettuale, un’ingiunzione diretta a vietare il proseguimento della violazione.

Articolo 261

Misure alternative

Le parti possono stabilire che, nei casi opportuni e su richiesta del soggetto cui potrebbero essere applicate le misure di cui all’articolo 259 o all’articolo 260, le autorità giudiziarie competenti possano ordinare il pagamento di un indennizzo pecuniario alla parte lesa in luogo dell’applicazione delle misure previste da tali articoli. Tale indennizzo pecuniario è versato se soggetto cui potrebbero essere applicate tali misure ha agito in modo non intenzionale e senza negligenza e se l’esecuzione delle misure di cui agli articoli 259 e 260 gli causerebbe un danno sproporzionato e se l’indennizzo pecuniario della parte lesa risulti ragionevolmente soddisfacente.

Articolo 262

Risarcimento dei danni

1.   Ciascuna parte provvede affinché, su richiesta della parte lesa, le autorità giudiziarie ordinino all’autore della violazione, implicato consapevolmente o con ragionevoli motivi per esserne consapevole in un’attività di violazione, di risarcire al titolare del diritto danni adeguati al pregiudizio effettivo da questo subito a causa della violazione. Allorché fissano l’ammontare dei danni, le autorità giudiziarie:

a)

tengono conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative subite dalla parte lesa, compreso il mancato guadagno, i benefici realizzati illegalmente dall’autore della violazione e, nei casi appropriati, elementi diversi dai fattori economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione; o

b)

in alternativa alla lettera a), possono fissare, in casi appropriati, una somma forfettaria in base a elementi quali, come minimo, l’importo delle royalties o dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti qualora l’autore della violazione avesse richiesto l’autorizzazione all’uso del diritto di proprietà intellettuale in questione.

2.   Nei casi in cui l’autore della violazione sia stato implicato in un’attività di violazione senza saperlo o senza avere motivi ragionevoli per saperlo, una parte può prevedere la possibilità che le autorità giudiziarie dispongano il recupero degli utili o il pagamento di danni che possono essere predeterminati a favore della parte lesa.

Articolo 263

Spese legali

Ciascuna parte provvede affinché le spese legali ragionevoli e proporzionate e le altre spese sostenute dalla parte vittoriosa siano di norma a carico della parte soccombente, a meno che il rispetto del principio di equità non lo consenta.

Articolo 264

Pubblicazione delle decisioni giudiziarie

Ciascuna parte provvede affinché, nell’ambito dei procedimenti giudiziari avviati per violazione dei diritti di proprietà intellettuale, le autorità giudiziarie possano ordinare, su richiesta dell’attore e a spese dell’autore della violazione, misure adeguate per la divulgazione delle informazioni concernenti la decisione, compresa l’affissione della decisione e la sua pubblicazione integrale o per estratto.

Articolo 265

Presunzione del diritto d’autore o di titolarità dei diritti

Le parti riconoscono che, ai fini dell’applicazione delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso previsti nella presente sezione, è sufficiente che il nome dell’autore di un’opera letteraria o artistica sia indicato sull’opera nei modi usuali affinché tale autore sia considerato tale fino a prova contraria e legittimato di conseguenza ad agire in giudizio contro i contraffattori.

Sottosezione III

Controlli alla frontiera

Articolo 266

Controlli alla frontiera

1.   Nell’attuare le misure alla frontiera per l’applicazione dei diritti di proprietà intellettuale, ciascuna parte ne garantisce la conformità con gli obblighi che le incombono in forza del GATT 1994 e dell’accordo TRIPS.

2.   Per garantire l’effettiva tutela dei diritti di proprietà intellettuale nei territori doganali delle parti, le rispettive autorità doganali pertinenti adottano una serie di soluzioni volte a identificare le spedizioni contenenti merci sospettate di violare i diritti di proprietà intellettuale di cui ai paragrafi 3 e 4. Tali soluzioni includono tecniche di analisi del rischio basate, tra l’altro, sulle informazioni fornite dai titolari dei diritti, sulle informazioni raccolte e sulle ispezioni dei carichi di merci.

3.   Le autorità doganali di ciascuna parte, su richiesta dei titolari dei diritti, adottano misure per bloccare o sospendere lo svincolo di merci sotto controllo doganale sospettate di violare marchi commerciali, diritti d’autore e diritti connessi, indicazioni geografiche, brevetti, modelli di utilità, disegni o modelli industriali, topografie di circuiti integrati e i diritti sulle nuove varietà vegetali.

4.   Entro tre anni dall’entrata in vigore del presente accordo, le parti intavolano discussioni in merito ai diritti delle rispettive autorità doganali di bloccare o sospendere, di loro iniziativa, lo svincolo di merci sotto controllo doganale sospettate di violare marchi commerciali, diritti d’autore e diritti connessi, indicazioni geografiche, brevetti, modelli di utilità, disegni o modelli industriali, topografie di circuiti integrati e i diritti sulle nuove varietà vegetali.

5.   In deroga al paragrafo 3, una parte può decidere, pur non avendone alcun obbligo, di applicare tali misure alle importazioni di merci immesse sul mercato di un altro paese da o con il consenso del titolare del diritto.

6.   Le parti concordano di cooperare con riferimento agli scambi internazionali di merci sospette di violare i diritti di proprietà intellettuale. A tal fine, ciascuna parte istituisce un punto di contatto all’interno della propria amministrazione doganale e ne informa l’altra parte. Tale cooperazione comprende scambi di informazioni sui meccanismi per ricevere informazioni dai titolari di diritti, scambi di buone pratiche e di esperienze relative alle strategie di gestione del rischio e scambi di informazioni utili ad individuare le spedizioni sospettate di contenere merci che violano un diritto di proprietà intellettuale. Tutte le informazioni devono essere fornite in un modo che rispetti pienamente le disposizioni in materia di protezione dei dati personali applicabili nel territorio di ciascuna delle parti.

7.   Fatte salve le altre forme di cooperazione, il protocollo II sull’assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale è applicabile ai fini dell’esecuzione transfrontaliera dei diritti di proprietà intellettuale.

8.   Fatte salve le competenze generali del comitato di partenariato, il sottocomitato per le dogane di cui all’articolo 126 è responsabile del buon funzionamento e della corretta attuazione della presente sezione, definendo le priorità e prevedendo adeguate procedure di cooperazione tra le autorità competenti di entrambe le parti.

Sottosezione IV

Altre disposizioni attuative

Articolo 267

Codici di condotta

1.   Le parti incoraggiano:

a)

l’elaborazione da parte delle associazioni o delle organizzazioni professionali o di categoria di codici di condotta volti a contribuire al rispetto dei diritti di proprietà intellettuale; e

b)

la presentazione alle autorità competenti di ciascuna parte di progetti di codici di condotta e di valutazioni dell’applicazione dei medesimi.

Articolo 268

Cooperazione

1.   Le parti convengono di cooperare al fine di favorire l’adempimento degli impegni e degli obblighi derivanti dal presente capo.

2.   I settori di cooperazione comprendono, tra l’altro, le seguenti attività:

a)

lo scambio di informazioni sul quadro giuridico relativo ai diritti di proprietà intellettuale e le pertinenti regole di protezione ed esecuzione così come lo scambio di esperienze nell’Unione europea e nella Repubblica d’Armenia sull’evoluzione normativa in tali settori;

b)

lo scambio di esperienze e di informazioni sulle attività per assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale;

c)

lo scambio di esperienze sulle attività per assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale svolte a livello centrale e periferico dalle autorità doganali, dalle forze di polizia e dagli organi amministrativi e giudiziari;

d)

il coordinamento delle azioni volto a prevenire le esportazioni di merci contraffatte, anche con paesi terzi;

e)

il rafforzamento delle capacità, gli scambi di personale e la formazione di quest’ultimo;

f)

la promozione e la diffusione di informazioni sui diritti di proprietà intellettuale, anche tra gli operatori economici e nella società civile, nonché la sensibilizzazione dell’opinione pubblica sui diritti di proprietà intellettuale fra i consumatori e i titolari di diritti;

g)

il rafforzamento della cooperazione istituzionale, ad esempio fra gli uffici per la tutela della proprietà intellettuale di entrambe le parti; e

h)

la promozione attiva della sensibilizzazione e delle iniziative educative rivolte al grande pubblico sulle politiche riguardanti i diritti di proprietà intellettuale, inclusa la formulazione di strategie efficaci per individuare i principali destinatari e l’elaborazione di programmi di comunicazione per aumentare la consapevolezza dei consumatori e dei media in merito all’impatto delle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, quali i rischi per la salute e la sicurezza e il collegamento con la criminalità organizzata.

3.   Fatto salvo quanto disposto dai paragrafi 1 e 2 e a loro integrazione, le parti intavolano un dialogo efficace, come opportuno, sulle questioni relative alla proprietà intellettuale per affrontare questioni attinenti alla protezione e al rispetto dei diritti di proprietà intellettuale oggetto del presente capo e ogni altra questione pertinente.

CAPO 8

Appalti pubblici

Articolo 269

Relazione con l’accordo sugli appalti pubblici dell’OMC

Le parti ribadiscono i rispettivi diritti e obblighi discendenti dall’accordo riveduto sugli appalti pubblici del 2012 (26) («accordo sugli appalti pubblici dell’OMC»). Tali diritti e obblighi stabiliti dall’accordo sugli appalti pubblici dell’OMC, comprese le modalità specifiche di ciascuna parte stabilite nei rispettivi allegati all’appendice I, formano parte del presente accordo e sono soggetti al meccanismo bilaterale di composizione delle controversie, previsto nel capo 13.

Articolo 270

Campo di applicazione aggiuntivo

1.   Le parti applicano, mutatis mutandis, le disposizioni degli articoli da I a IV, da VI a XV, da XVI.1 a XVI.3, XVII e XVIII dell’Accordo sugli appalti pubblici dell’OMC agli appalti di cui all’allegato XI del presente accordo.

2.   Il comitato di partenariato può decidere di modificare l’allegato XI del presente accordo. Per quanto riguarda la procedura di modifica o rettifica di tale allegato da una parte, le parti applicano le disposizioni dell’articolo XIX dell’accordo sugli appalti pubblici dell’OMC, mutatis mutandis, a condizione che le notifiche siano effettuate direttamente all’altra parte e che il riferimento alla composizione delle controversie si intenda riferito al capo 13.

Articolo 271

Regole supplementari

Le parti applicano, sia agli appalti contemplati dai rispettivi allegati all’appendice I dell’accordo dell’OMC sugli appalti pubblici sia a quelli contemplati dall’allegato XI del presente accordo, le seguenti regole supplementari:

1.   Ciascuna parte garantisce che tutti i bandi di gara d’appalto siano resi direttamente accessibili gratuitamente con mezzi elettronici, attraverso un unico punto di accesso ad Internet. Inoltre, i bandi di gara possono essere pubblicati anche su adeguato supporto cartaceo. Tali mezzi d’informazione devono avere ampia diffusione e i bandi di gara devono rimanere facilmente accessibili al pubblico almeno fino alla scadenza del termine indicato nei bandi stessi.

2.   Ciascuna parte assicura che le misure adottate in merito alle procedure di ricorso di cui all’articolo XVIII dell’accordo dell’OMC sugli appalti pubblici prevedano i poteri di azione necessari a:

a)

prendere con la massima sollecitudine e con procedura d’urgenza provvedimenti cautelari intesi a riparare la violazione denunciata o ad impedire che altri danni siano causati agli interessi coinvolti, compresi i provvedimenti intesi a sospendere o a far sospendere la procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico o l’esecuzione di qualsiasi decisione presa dall’amministrazione aggiudicatrice;

b)

annullare o far annullare le decisioni illegittime, compresa la soppressione delle specifiche tecniche, economiche o finanziarie discriminatorie figuranti nella pubblicazione del previsto o pianificato bando di gara, nei capitolati d’oneri o in ogni altro documento connesso con la procedura di aggiudicazione dell’appalto in questione; e

c)

accordare un risarcimento danni ai soggetti lesi dalla violazione.

3.   In caso di riesame di una decisione di aggiudicazione, ciascuna parte garantisce che l’amministrazione aggiudicatrice non possa stipulare il contratto prima che l’organo di ricorso abbia preso una decisione sull’applicazione di misure provvisorie o sul ricorso. La sospensione cessa non prima dello scadere del termine sospensivo di cui al paragrafo 6.

4.   Ciascuna parte assicura che le decisioni prese dagli organi responsabili delle procedure di ricorso possano essere attuate in maniera efficace.

5.   I membri di organi di ricorso indipendenti non possono essere rappresentanti delle amministrazioni aggiudicatrici.

Per quanto riguarda gli organi responsabili delle procedure di ricorso che non sono organi giudiziari, ciascuna delle parti provvede affinché:

a)

le loro decisioni siano sempre motivate per iscritto;

b)

qualsiasi presunta misura illegittima presa dall’organo di ricorso indipendente o qualsiasi presunta carenza nell’esercizio dei poteri conferitigli possa essere soggetta a controllo giurisdizionale o di un altro organo indipendente che sia un organo giudiziario indipendente rispetto all’amministrazione aggiudicatrice e all’organo di ricorso;

c)

la nomina dei membri di tale organo indipendente e la cessazione del loro mandato siano soggetti a condizioni uguali a quelle applicabili ai giudici, per quanto concerne l’autorità responsabile della nomina, la durata del loro mandato e la loro revocabilità;

d)

per lo meno il presidente di tale organo indipendente abbia le stesse qualifiche giuridiche e professionali di un giudice; e

e)

l’organo indipendente adotti le proprie decisioni previa procedura in contraddittorio e tali decisioni producano, tramite i mezzi determinati da ciascuna parte, effetti giuridici vincolanti.

6.   L’amministrazione aggiudicatrice non può stipulare un contratto in seguito alla decisione d’aggiudicazione di un appalto rientrante nel campo di applicazione del presente capo prima:

a)

della scadenza di un periodo di sospensione di almeno 10 giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data in cui la decisione di aggiudicazione dell’appalto è stata inviata agli offerenti e ai candidati interessati, se trasmessi via fax o mezzi elettronici; o

b)

della scadenza di un periodo di sospensione di almeno 15 giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data in cui la decisione di aggiudicazione dell’appalto è stata inviata agli offerenti e ai candidati interessati o di almeno 10 giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data di ricezione della decisione d’aggiudicazione dell’appalto, se sono utilizzati altri strumenti di comunicazione.

In alternativa, una parte può stabilire che il periodo di sospensione parta dalla pubblicazione della decisione di aggiudicazione in un mezzo di comunicazione elettronico gratuito, a norma dell’articolo XVI.2 dell’accordo sugli appalti pubblici dell’OMC.

Gli offerenti sono considerati interessati se non sono già stati definitivamente esclusi. L’esclusione è considerata definitiva se è stata comunicata agli offerenti interessati e se è stata ritenuta legittima da un organo di ricorso indipendente o se non può più formare oggetto di una procedura di ricorso. I candidati sono considerati interessati se l’amministrazione aggiudicatrice non ha reso disponibili le informazioni circa il rigetto della loro domanda agli offerenti interessati prima della notifica della decisione di aggiudicazione dell’appalto.

7.   Le parti possono disporre che il termine di sospensione di cui al paragrafo 6, primo comma, lettere a) e b), non si applica nei seguenti casi:

a)

se l’unico offerente interessato ai sensi del paragrafo 6, terzo comma, è colui al quale è stato aggiudicato l’appalto e non vi sono altri candidati interessati;

b)

nel caso di un appalto basato su un accordo quadro; e

c)

nel caso di un contratto specifico basato su un sistema dinamico di acquisizione.

8.   Qualora, in violazione alle regole, l’amministrazione aggiudicatrice abbia aggiudicato un appalto senza previa pubblicazione del bando di gara, ciascuna parte provvede affinché l’appalto sia dichiarato privo di effetti da un organo di ricorso indipendente dall’amministrazione aggiudicatrice o da un organo giudiziario, o affinché l’assenza di effetti di tale appalto sia conseguenza di una decisione di detto organo.

Il diritto di ciascuna parte stabilisce le conseguenze di un appalto giudicato privo di effetti prevedendo l’annullamento con effetto retroattivo di tutti gli obblighi contrattuali o l’annullamento degli obblighi non ancora adempiuti. In quest’ultimo caso, ciascuna parte dispone l’applicazione di altre sanzioni.

9.   Una parte può disporre che l’organo responsabile delle procedure di ricorso o un organo giudiziario abbia la facoltà di non considerare privo di effetti un appalto anche quando esso sia stato aggiudicato illegittimamente, se l’organo di ricorso o giudiziario ritiene, dopo aver esaminato tutti gli aspetti pertinenti, che esigenze imperative d’interesse generale impongano il mantenimento degli effetti del contratto. In tal caso, ciascuna parte dispone l’applicazione di sanzioni alternative.

10.   Ciascuna parte assicura che ai fornitori dell’altra parte che hanno stabilito una presenza commerciale sul suo territorio mediante la creazione, l’acquisizione o il mantenimento di una persona giuridica sia concesso il trattamento nazionale relativamente a qualsiasi appalto pubblico della parte nel suo territorio. Tale obbligo si applica a prescindere dal fatto che l’appalto sia disciplinato dagli allegati delle parti all’appendice I dell’accordo sugli appalti pubblici dell’OMC o dall’allegato XI del presente accordo.

Si applicano le eccezioni generali previste all’articolo III dell’accordo dell’OMC sugli appalti pubblici.

CAPO 9

Commercio e sviluppo sostenibile

Articolo 272

Obiettivi e campo di applicazione

1.   Le parti ricordano l’Agenda 21 della Conferenza dell'ONU sull’ambiente e lo sviluppo del 1992, la dichiarazione dell’OIL sui principi e diritti fondamentali nel lavoro del 1998, il piano di attuazione di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile del 2002, la dichiarazione ministeriale del Consiglio economico e sociale dell’ONU intitolata «Creare un ambiente a livello nazionale e internazionale che possa generare l’occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti, e il suo impatto sullo sviluppo sostenibile» del 2006, la dichiarazione dell’OIL sulla giustizia sociale per una globalizzazione equa del 2008, il documento finale della conferenza dell'ONU sullo sviluppo sostenibile del 2012 dal titolo «Il mondo che vogliamo» e l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile dell'ONU dal titolo «Trasformare il nostro mondo. L’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile», adottata nel 2015. Le parti riaffermano il loro impegno per promuovere lo sviluppo del commercio internazionale in modo da contribuire al raggiungimento dell’obiettivo dello sviluppo sostenibile, per il benessere delle generazioni presenti e future, e per far sì che questo obiettivo sia integrato e preso in considerazione a ogni livello delle loro relazioni commerciali.

2.   Le parti riaffermano il loro impegno ad adoperarsi per lo sviluppo sostenibile, i cui pilastri — sviluppo economico, sviluppo sociale e tutela dell’ambiente — sono interdipendenti e si rafforzano reciprocamente. Esse sottolineano i benefici derivanti dall’integrazione delle questioni ambientali e del lavoro collegate al commercio in un approccio globale in materia di commercio e sviluppo sostenibile.

3.   Nel presente capo ogni riferimento al «lavoro» comprende anche le questioni pertinenti agli obiettivi strategici dell’OIL, nei quali si articola l’Agenda per il lavoro dignitoso, come concordati nella dichiarazione dell’OIL sulla giustizia sociale per una globalizzazione equa del 2008.

Articolo 273

Diritto di legiferare e livelli di protezione

Riconoscendo il diritto di ciascuna delle parti di definire le proprie politiche e priorità in materia di sviluppo sostenibile, fissare i propri livelli di protezione interna in materia di ambiente e lavoro e di adottare o modificare di conseguenza le pertinenti politiche e leggi, coerentemente con gli impegni assunti in relazione alle norme e agli accordi riconosciuti a livello internazionale di cui agli articoli 274 e 275, ciascuna parte si adopera per garantire che la propria legislazione e le proprie politiche riconoscano e incoraggino elevati livelli di protezione dell’ambiente e del lavoro, nonché per continuare a migliorare tali leggi e tali politiche e i livelli di protezione da esse garantiti.

Articolo 274

Norme e accordi multilaterali in materia di lavoro

1.   Le parti riconoscono l’occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti come elementi chiave per gestire il processo di globalizzazione e riaffermano il loro impegno a promuovere lo sviluppo del commercio internazionale in una forma che contribuisca all’occupazione piena e produttiva e a un lavoro dignitoso per tutti. In tale contesto le parti si impegnano a consultarsi e a cooperare, nei modi opportuni, sulle questioni del lavoro di comune interesse che attengono al commercio.

2.   Conformemente agli obblighi derivanti dalla loro adesione all’OIL e dalla dichiarazione dell’OIL sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro e suoi seguiti del 1998, le parti si impegnano a rispettare, promuovere e attuare, sia nelle leggi che nella prassi e in tutto il loro territorio, le norme fondamentali del lavoro riconosciute a livello internazionale, così come definite nelle convenzioni fondamentali dell’OIL e nei relativi protocolli, e in particolare:

a)

la libertà di associazione e il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva;

b)

l’eliminazione di ogni forma di lavoro forzato od obbligatorio;

c)

l’abolizione effettiva del lavoro infantile; e

d)

l’eliminazione della discriminazione in materia di impiego e occupazione.

3.   Le parti riaffermano il loro impegno a dare effettiva attuazione, sia nelle leggi che nella prassi, alle convenzioni fondamentali, alle convenzioni prioritarie e alle altre convenzioni dell’OIL e ai relativi protocolli, ratificate rispettivamente dagli Stati membri e dalla Repubblica d’Armenia.

4.   Le parti prendono altresì in considerazione la possibilità di ratificare le restanti convenzioni, prioritarie e non, classificate dall’OIL come convenzioni aggiornate. In tale contesto, le parti si scambiano regolarmente informazioni in merito alla loro situazione e ai progressi compiuti nel processo di ratifica.

5.   Le parti riconoscono che la violazione dei principi e dei diritti fondamentali nel lavoro non può essere invocata o altrimenti utilizzata quale vantaggio comparativo legittimo, e che le norme in materia di lavoro non siano utilizzate per scopi di protezionismo commerciale.

Articolo 275

Governance e accordi internazionali in materia di ambiente

1.   Le parti riconoscono il valore della governance e degli accordi internazionali in materia di ambiente come risposta della comunità internazionale ai problemi ambientali globali o regionali e sottolineano la necessità di rafforzare le reciproche sinergie tra commercio e ambiente. In tale contesto, le parti si impegnano a consultarsi e a cooperare, nei modi opportuni, per quanto riguarda i negoziati su questioni ambientali connesse al commercio e in rapporto ad altre questioni ambientali connesse al commercio che rivestono interesse comune.

2.   Le parti riaffermano il loro impegno a dare effettiva attuazione, sia nelle leggi che nella prassi, agli accordi ambientali multilaterali (multilateral environmental agreements«MEA») di cui sono firmatarie.

3.   Le parti si scambiano regolarmente informazioni in merito alla loro situazione e ai progressi compiuti nel processo di ratifica dei MEAo di modifica di tali accordi.

4.   Le parti riaffermano il loro impegno ad attuare e realizzare gli obiettivi della Convenzione quadro dell'ONU sui cambiamenti climatici del 1992 («UNFCCC»), il protocollo di Kyoto del 1998 e l’accordo di Parigi del 2015. Esse si impegnano a collaborare per rafforzare il regime multilaterale, basato su regole nell’ambito dell’UNFCCC e a collaborare per l’ulteriore sviluppo e l’attuazione del quadro internazionale sui cambiamenti climatici nell’ambito dell' UNFCCC, dei relativi accordi e delle relative decisioni.

5.   Nessuna disposizione del presente accordo osta a che le parti adottino o mantengano in vigore misure volte ad attuare i MEA dei quali sono firmatarie, a condizione di non applicare tali misure in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra le parti o una restrizione dissimulata del commercio.

Articolo 276

Commercio e investimenti per favorire lo sviluppo sostenibile

Le parti confermano il proprio impegno a migliorare il contributo del commercio all’obiettivo dello sviluppo sostenibile nelle sue dimensioni economica, sociale e ambientale. A tale fine le parti:

a)

riconoscono che un lavoro dignitoso e norme fondamentali in materia di lavoro possono produrre benefici in termini di efficienza economica, innovazione e produttività, e perseguono una maggiore coerenza tra le politiche commerciali e le politiche in materia di lavoro;

b)

si adoperano per facilitare e promuovere il commercio e gli investimenti in beni e servizi ambientali, anche affrontando la questione dei relativi ostacoli non tariffari;

c)

si adoperano per eliminare gli ostacoli agli scambi o agli investimenti in relazione a beni e servizi particolarmente rilevanti ai fini dell’attenuazione degli effetti dei cambiamenti climatici, quali l’energia rinnovabile sostenibile e i prodotti e servizi efficienti sul piano energetico, anche mediante

i)

l’adozione di quadri programmatici che favoriscano l’utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;

ii)

la promozione di norme che rispondano alle esigenze ambientali ed economiche; e

iii)

la riduzione al minimo degli ostacoli tecnici agli scambi commerciali;

d)

convengono di promuovere lo scambio di merci che contribuiscono a migliorare le condizioni sociali e le pratiche rispettose dell’ambiente, comprese le merci soggette a sistemi volontari di garanzia della sostenibilità, come il commercio equo ed etico e i marchi di qualità ecologica; e

e)

convengono di promuovere la responsabilità sociale delle imprese, anche mediante lo scambio di informazioni e di migliori pratiche. A tale riguardo, le parti fanno riferimento ai pertinenti principi e orientamenti riconosciuti a livello internazionale, quali le linee guida dell’OCSE destinate alle imprese multinazionali, l’iniziativa «Global Compact» dell'ONU e la dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell’OIL del 1977.

Articolo 277

Biodiversità

1.   Le parti riconoscono l’importanza di garantire la conservazione e l’uso sostenibile della biodiversità quale elemento essenziale per il conseguimento dello sviluppo sostenibile, e riaffermano il loro impegno a conservare e a utilizzare in modo sostenibile la biodiversità, conformemente alla convenzione sulla diversità biologica del 1992 e i relativi protocolli ratificati, al Piano strategico per la biodiversità, alla convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione («CITES») del 1973 e ad altri pertinenti strumenti internazionali di cui sono firmatarie.

2.   A tal fine le parti:

a)

promuovono l’utilizzo sostenibile delle risorse naturali e contribuiscono alla conservazione della biodiversità nello svolgimento di attività commerciali;

b)

si scambiano informazioni sui provvedimenti relativi al commercio di prodotti ottenuti da risorse naturali finalizzati ad arrestare la perdita di diversità biologica e a ridurre la pressione sulla biodiversità e, all’occorrenza, cooperano per massimizzare gli effetti delle rispettive politiche, nonchè per garantire che queste politiche si rafforzino reciprocamente;

c)

promuovono l’inclusione nelle appendici della Convenzione CITES delle specie che soddisfano i requisiti CITES concordati per tale inclusione;

d)

adottano e attuano misure efficaci contro il commercio illegale di specie selvatiche, comprese quelle che rientrano tra le specie protette della convenzione CITES, e cooperano nella lotta a detto commercio illegale; e

e)

collaborano a livello regionale e mondiale al fine di promuovere:

i)

la conservazione e l’uso sostenibile della diversità biologica negli ecosistemi naturali o agricoli, comprese le specie minacciate di estinzione, il loro habitat, le zone naturali particolarmente protette e la diversità genetica;

ii)

il ripristino degli ecosistemi e l’eliminazione o la riduzione degli effetti ambientali negativi derivanti dall’uso delle risorse naturali biologiche e non biologiche o degli ecosistemi; e

iii)

l’accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa condivisione dei benefici che derivano dal loro utilizzo.

Articolo 278

Gestione sostenibile delle foreste e commercio di prodotti forestali

1.   Le parti riconoscono l’importanza di garantire la conservazione e la gestione sostenibile delle foreste quali risorse che contribuiscono al conseguimento dei loro obiettivi economici, ambientali e sociali.

2.   A tal fine le parti:

a)

promuovono il commercio di prodotti forestali provenienti da foreste gestite in modo sostenibile e ottenuti conformemente alla legislazione interna del paese di produzione;

b)

si scambiano informazioni relative alle misure per promuovere il consumo di legname e di prodotti derivati dal legno provenienti da foreste gestite in modo sostenibile e, all’occorrenza, a cooperare all’elaborazione di tali misure;

c)

adottano misure per promuovere la conservazione della superficie forestale e per combattere il disboscamento illegale e il relativo commercio di legname, all’occorrenza anche in relazione a paesi terzi;

d)

si scambiano informazioni sugli interventi per migliorare la governance nel settore forestale e, all’occorrenza, cooperano per massimizzare gli effetti delle rispettive politiche volte a escludere dai flussi commerciali il legname e i prodotti derivati dal legno ottenuti illegalmente, nonché per garantire che tali politiche si rafforzino reciprocamente;

e)

promuovono l’inclusione nelle appendici della Convenzione CITES delle specie di legname che soddisfano i requisiti CITES concordati per tale inclusione; e

f)

cooperano a livello regionale e mondiale al fine di promuovere la conservazione della superficie forestale e la gestione sostenibile di tutti i tipi di foreste mediante sistemi di certificazione che promuovano una gestione responsabile delle foreste.

Articolo 279

Scambi e gestione sostenibile di risorse biologiche marine

Tenuto conto dell’importanza di garantire la gestione responsabile e sostenibile degli stock ittici e di promuovere la buona governance in ambito commerciale, le parti:

a)

promuovono le migliori pratiche nella gestione della pesca al fine di garantire la conservazione e la gestione degli stock ittici in forme sostenibili, secondo un approccio ecosistemico;

b)

adottano misure efficaci per il monitoraggio e il controllo delle attività di pesca;

c)

promuovono sistemi coordinati di raccolta dati e la cooperazione scientifica bilaterale con l’obiettivo di migliorare l’attuale consulenza scientifica in materia di gestione della pesca;

d)

cooperano nella lotta alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata («INN») e contro le attività correlate, mediante l’adozione di misure complete, efficaci e trasparenti; e

e)

attuano inoltre politiche e misure per escludere i prodotti della pesca INN dai flussi commerciali e dai rispettivi mercati, in linea con il piano d’azione internazionale per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, dell’Organizzazione dell'ONU per l’alimentazione e l’agricoltura («FAO»).

Articolo 280

Mantenimento dei livelli di protezione

1.   Le parti riconoscono che non è opportuno incoraggiare gli scambi o gli investimenti abbassando i livelli di protezione offerti dalle leggi interne in materia di ambiente o di lavoro.

2.   Una parte non rinuncia né deroga alle proprie leggi in materia di ambiente o di lavoro, né propone di rinunciarvi o derogarvi, al fine di incentivare gli scambi o lo stabilimento, l’acquisizione, l’espansione o il mantenimento di un investimento o di un investitore nel proprio territorio.

3.   Una parte non omette di dare efficace applicazione alle proprie leggi in materia di ambiente e di lavoro, mediante la propria azione o inazione prolungata o ricorrente, al fine di incentivare gli scambi o gli investimenti.

Articolo 281

Informazioni scientifiche

Nell’elaborazione e nell’attuazione delle misure di protezione dell’ambiente o delle condizioni di lavoro che potrebbero incidere sugli scambi o sugli investimenti tra le parti, ciascuna parte tiene conto dei dati scientifici e tecnici disponibili così come delle pertinenti norme, direttive o raccomandazioni internazionali, se esistono, compreso il principio di precauzione.

Articolo 282

Trasparenza

Ciascuna parte, nel rispetto delle proprie disposizioni legislative e regolamentari e del capo 12, provvede affinché qualsiasi misura diretta a proteggere l’ambiente o le condizioni di lavoro che possa incidere sugli scambi o sugli investimenti sia elaborata, introdotta e attuata in modo trasparente, dandone debita comunicazione e sottoponendola a una consultazione pubblica, nonché informando e consultando nei modi e nei tempi opportuni i soggetti non statali.

Articolo 283

Valutazione dell’impatto sulla sostenibilità

Le parti si impegnano a esaminare, monitorare e valutare l’impatto dell’attuazione del presente accordo sullo sviluppo sostenibile avvalendosi dei rispettivi processi o istituti partecipativi e di quelli posti in essere a norma del presente accordo, ad esempio tramite valutazioni dell’impatto sulla sostenibilità in ambito commerciale.

Articolo 284

Cooperazione in materia di commercio e sviluppo sostenibile

1.   Le parti riconoscono l’importanza di cooperare sugli aspetti commerciali delle politiche ambientali e del lavoro al fine di conseguire gli obiettivi del presente accordo. La cooperazione può riguardare tra l’altro i seguenti ambiti:

a)

gli aspetti del commercio e dello sviluppo sostenibile inerenti all’ambiente o al lavoro nel quadro delle sedi internazionali, tra cui, in particolare, l’OMC, l’OIL, il programma delle Nazioni Unite per l’ambiente, il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo e i MEA;

b)

le metodologie e gli indicatori per le valutazioni dell’impatto sulla sostenibilità del commercio;

c)

gli effetti delle regolamentazioni, delle norme e degli standard in materia di ambiente e di lavoro sugli scambi, nonché gli effetti delle norme relative al commercio e agli investimenti sul lavoro e sull'ambiente, compresa sull’elaborazione di politiche e regolamentazioni in materia di lavoro e ambiente;

d)

gli effetti positivi e negativi del presente accordo sullo sviluppo sostenibile e le possibilità di migliorarli, prevenirli o attenuarli, tenendo conto anche delle valutazioni d’impatto sulla sostenibilità svolte da una o da entrambe le parti;

e)

la promozione della ratifica e dell’effettiva attuazione delle convenzioni fondamentali, delle convenzioni prioritarie e delle altre convenzioni aggiornate dell’OIL, compresi i relativi protocolli, e di MEA di rilievo nel contesto degli scambi commerciali;

f)

la promozione di sistemi, pubblici e privati, di certificazione, tracciabilità ed etichettatura, compresa l’etichettatura ecologica;

g)

la promozione della responsabilità sociale delle imprese, ad esempio mediante interventi volti a favorire la sensibilizzazione in merito ai principi e agli orientamenti riconosciuti a livello internazionale, l’adesione ai medesimi, la loro attuazione e il seguito a essi dato;

h)

gli aspetti attinenti al commercio dell’agenda per un lavoro dignitoso dell’OIL, compresi i legami tra il commercio e la piena e produttiva occupazione, l’adeguamento del mercato del lavoro, le norme fondamentali in materia di lavoro, sistemi di ricorso effettivi (compresi gli ispettorati del lavoro) per far valere i diritti del lavoro, le statistiche del lavoro, lo sviluppo delle risorse umane e l’apprendimento permanente, la protezione e l’inclusione sociale, il dialogo sociale e la parità di genere;

i)

gli aspetti attinenti al commercio dei MEA, compresa la cooperazione doganale;

j)

gli aspetti attinenti al commercio del regime internazionale vigente e futuro in materia di cambiamenti climatici, compresi i mezzi per promuovere le tecnologie a basse emissioni di carbonio e l’efficienza energetica;

k)

le misure attinenti al commercio volte a favorire la conservazione e l’uso sostenibile della diversità biologica, compresa la lotta al commercio illegale di prodotti di specie selvatiche;

l)

le misure attinenti al commercio volte a promuovere la conservazione e la gestione sostenibile delle foreste, riducendo in tal modo la spinta alla deforestazione, anche con riguardo al disboscamento illegale; e

m)

le misure attinenti al commercio volte a promuovere pratiche di pesca sostenibili e il commercio di prodotti della pesca gestiti in modo sostenibile.

2.   Le parti procedono allo scambio di informazioni e alla condivisione di esperienze sulle loro iniziative volte a promuovere la coerenza e le sinergie tra il commercio e gli obiettivi sociali e ambientali. Inoltre, le parti rafforzano la cooperazione e il dialogo sulle questioni relative allo sviluppo sostenibile che possono sorgere nel contesto delle loro relazioni commerciali.

3.   Tale cooperazione e tale dialogo coinvolgono i pertinenti portatori d’interessi, in particolare le parti sociali e le altre organizzazioni della società civile, segnatamente attraverso la piattaforma della società civile di cui all’articolo 366.

4.   Il comitato di partenariato può adottare regole per la cooperazione e il dialogo di cui sopra.

Articolo 285

Composizione delle controversie

Il capo 13, sezione C, sottosezione II, del presente titolo non si applica alle controversie nell’ambito del presente capo. Per eventuali controversie di questo tipo, dopo che il collegio arbitrale ha consegnato la sua relazione finale a norma degli articoli 325 e 326, le parti, tenendo conto della relazione, discutono le misure appropriate da attuare. Il comitato di partenariato sorveglia l’attuazione di tali misure e tiene sotto controllo la questione, anche attraverso il meccanismo di cui all’articolo 284, paragrafo 3.

CAPO 10

Concorrenza

Sezione A

Articolo 286

Principi

Le parti riconoscono l’importanza di una concorrenza libera e senza distorsioni nelle loro relazioni commerciali e di investimento. Le parti riconoscono che le pratiche commerciali anticoncorrenziali e gli interventi pubblici sono potenzialmente in grado di falsare il corretto funzionamento dei mercati e compromettono i vantaggi derivanti dalla liberalizzazione degli scambi.

Sezione B

Antitrust e concentrazioni

Articolo 287

Quadro legislativo

1.   Ciascuna parte adotta o mantiene in vigore il proprio diritto che si applica a tutti i settori dell’economia (27) e affronta in modo efficace tutte le seguenti pratiche:

a)

gli accordi orizzontali e verticali tra imprese, le decisioni di associazioni di imprese e le pratiche concordate che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza;

b)

gli abusi di posizione dominante da parte di una o più imprese; e

c)

le concentrazioni tra imprese che ostacolano in misura significativa una concorrenza effettiva, in particolare per effetto della creazione o del rafforzamento di una posizione dominante.

Ai fini del presente capo, questo diritto è di seguito indicato come «diritto in materia di concorrenza» (28).

2.   Tutte le imprese, pubbliche o private, sono soggette al diritto in materia di concorrenza di cui al paragrafo 1. L’applicazione del diritto in materia di concorrenza non osta all’adempimento, de jure o de facto, della specifica missione di interesse pubblico eventualmente assegnata a tali imprese. Le deroghe al diritto in materia di concorrenza di una parte sono limitate a missioni di interesse pubblico, proporzionate all’obiettivo di politica pubblica che si intende conseguire e trasparenti.

Articolo 288

Attuazione

1.   Ciascuna parte mantiene autorità indipendenti sotto il profilo operativo, responsabili per la piena ed efficace applicazione del diritto in materia di concorrenza di cui all’articolo 287, dotandole dei poteri e delle risorse necessari a tal fine.

2.   Le parti applicano il rispettivo diritto in materia di concorrenza in modo trasparente e non discriminatorio, nel rispetto dei principi di equità procedurale e dei diritti di difesa delle imprese interessate, indipendentemente dalla loro cittadinanza o stato della proprietà.

Articolo 289

Cooperazione

1.   Al fine di conseguire gli obiettivi del presente accordo e rafforzare un’efficace applicazione della legge in materia di concorrenza, le parti riconoscono che è nel loro interesse comune rafforzare la cooperazione in materia di sviluppo della politica di concorrenza e le indagini su casi di antitrust e concentrazione.

2.   A tal fine, le autorità di concorrenza delle parti si adoperano per coordinare, ove possibile e appropriato, le loro attività di applicazione della legge in relazione al medesimo caso o a casi connessi.

3.   Per facilitare la cooperazione di cui al paragrafo 1, le autorità garanti della concorrenza delle parti possono scambiarsi informazioni.

Sezione C

Sovvenzioni

Articolo 290

Principi

Le parti convengono che le sovvenzioni possono essere concesse da una parte qualora siano necessarie per conseguire un obiettivo di politica pubblica. Le parti riconoscono, tuttavia, che talune sovvenzioni sono potenzialmente in grado di falsare il corretto funzionamento dei mercati e compromettono i vantaggi derivanti dalla liberalizzazione degli scambi. In linea di principio, una parte non concede sovvenzioni alle imprese che forniscono beni o servizi nei casi in cui tali sovvenzioni incidano — o abbiano il potenziale di incidere — negativamente sulla concorrenza o sugli scambi.

Articolo 291

Definizione e campo di attuazione

1.   Ai fini del presente capo, si intende per «sovvenzione» una misura che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 1.1 dell’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative contenuto nell’allegato 1A dell’accordo OMC («accordo SCM»), a prescindere dal fatto che sia concessa ad un’impresa per la fornitura di beni o servizi.

Il primo comma non pregiudica l’esito delle future discussioni in seno all’OMC sulla definizione di sovvenzioni per i servizi. In funzione dei progressi di tali discussioni a livello dell’OMC, le parti possono adottare una decisione in seno al comitato di partenariato per aggiornare il presente accordo al riguardo.

2.   Una sovvenzione è soggetta al presente capo solo se essa è specifica ai sensi dell’articolo 2 dell’accordo SCM. Ogni sovvenzione ai sensi dell’articolo 295 del presente accordo si intende specifica.

3.   Le sovvenzioni accordate a tutte le imprese, pubbliche e private, sono soggette al presente capo. L’applicazione delle norme della presente sezione non ostano all’adempimento, de jure o de facto, di specifici servizi di interesse pubblico assegnati a tali imprese. Le deroghe all’applicazione delle norme della presente sezione sono limitate a missioni di interesse pubblico, proporzionate agli obiettivi di politica pubblica che si intende conseguire e trasparenti.

4.   L’articolo 294 del presente accordo non si applica alle sovvenzioni connesse agli scambi di merci contemplati dall’accordo sull’agricoltura, contenuto nell’allegato 1A dell’accordo OMC («accordo sull’agricoltura»).

5.   Gli articoli 294 e 295 non si applicano al settore audiovisivo.

Articolo 292

Rapporto con l’OMC

Le disposizioni del presente capo non pregiudicano i diritti e gli obblighi di ciascuna parte derivanti dall’articolo XV del GATS, dall’articolo XVI del GATT 1994, dall’accordo SCM e dall’accordo sull’agricoltura.

Articolo 293

Trasparenza

1.   Ogni due anni, ciascuna parte comunica all’altra parte la base giuridica, la forma, l’importo o il bilancio e, se possibile, il beneficiario delle sovvenzioni concesse nel periodo di riferimento.

2.   Tale comunicazione si intende effettuata se le informazioni pertinenti sono rese accessibili, da una parte o per suo conto, su un sito web pubblico, entro il 31 dicembre del successivo anno civile. La prima comunicazione è resa disponibile entro due anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

3.   Per le sovvenzioni comunicate ai sensi dell’accordo SCM, tale comunicazione si considera effettuata ogniqualvolta una parte adempie i propri obblighi di notifica di cui all’articolo 25 dell’accordo SCM, a condizione che la notifica contenga tutte le informazioni richieste dal paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 294

Consultazioni

1.   Se ritiene che una sovvenzione concessa dall’altra parte e non contemplata dall’articolo 295 possa ripercuotersi negativamente sui suoi interessi, una parte può esprimere la propria preoccupazione alla parte che ha concesso la sovvenzione e chiedere una consultazione in merito. La parte cui è rivolta tale richiesta la esamina con la massima attenzione.

2.   Fatte salve le prescrizioni in materia di trasparenza di cui all’articolo 293 e al fine di risolvere la questione, le consultazioni mirano in particolare a stabilire l’obiettivo o lo scopo per il quale la sovvenzione è stata concessa, l’importo della sovvenzione in questione e a ottenere i dati che consentono una valutazione degli effetti negativi della sovvenzione sul commercio e gli investimenti.

3.   Per facilitare le consultazioni, la parte cui è rivolta la richiesta fornisce informazioni riguardanti la sovvenzione in questione entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

4.   Se la parte richiedente, dopo aver ricevuto informazioni relative alla sovvenzione in questione, ritiene che essa incida o possa incidere negativamente sui propri interessi commerciali e di investimento in maniera sproporzionata, la parte cui è rivolta la richiesta si adopera per eliminare o minimizzare gli effetti negativi causati dalla sovvenzione in questione sugli interessi commerciali e di investimento della parte richiedente.

Articolo 295

Sovvenzioni soggette a condizioni

Ciascuna parte subordina a condizioni le seguenti sovvenzioni, nella misura in cui esse incidono negativamente sugli scambi commerciali o sugli investimenti dell’altra parte, o possono potenzialmente avere tale effetto:

a)

un dispositivo giuridico in virtù del quale un governo, direttamente o indirettamente, è tenuto a coprire i debiti o le passività di talune imprese è autorizzato, a condizione che la copertura dei debiti e delle passività sia limitata con riferimento all’importo di tali debiti o alla durata di tale responsabilità; e

b)

le sovvenzioni a imprese insolventi o in difficoltà, concesse sotto varie forme (compresi i prestiti e le garanzie, le sovvenzioni in denaro, le iniezioni di capitale, i conferimenti di attivi al di sotto del prezzo di mercato, le esenzioni fiscali) con durata superiore a un anno sono ammesse, a condizione che sia stato elaborato un piano di ristrutturazione credibile basato su ipotesi realistiche, al fine di permettere a tali imprese in difficoltà di recuperare, entro un periodo di tempo ragionevole, la redditività a lungo termine e che l’impresa contribuisca in modo significativo alle spese di ristrutturazione (29)  (30).

Articolo 296

Uso delle sovvenzioni

Ciascuna parte provvede a che le imprese utilizzino le sovvenzioni concesse da una parte esclusivamente per l’obiettivo di politica pubblica per il quale sono state accordate.

Sezione D

Disposizioni generali

Articolo 297

Composizione delle controversie

Nessuna delle parti può avvalersi del meccanismo di composizione delle controversie di cui al capo 13 del presente accordo per le questioni sorte nell’ambito del presente capo, sezione B, o relative all’articolo 294, paragrafo 4.

Articolo 298

Riservatezza

1.   Quando si scambiano informazioni a norma del presente capo, le parti tengono conto dei limiti imposti dalle rispettive normative in materia di segreto professionale e commerciale e garantiscono la protezione dei segreti commerciali e delle altre informazioni riservate.

2.   Tutte le informazioni comunicate a norma del presente capo sono trattate in modo riservato dalla parte che le riceve, a meno che l’altra parte, in conformità al proprio diritto nazionale, ne abbia autorizzato la divulgazione o le abbia rese disponibili al pubblico.

Articolo 299

Clausola di riesame

Le parti provvedono all’esame costante delle materie cui è fatto riferimento nel presente capo. Ciascuna parte può sottoporre tali questioni al comitato di partenariato. Le parti esaminano i progressi realizzati nell’attuazione del presente capo ogni cinque anni dopo l’entrata in vigore del presente accordo, salvo se entrambe le parti stabiliscono diversamente.

CAPO 11

Imprese di proprietà dello stato

Articolo 300

Autorità delegata

Salvo diversa disposizione, ciascuna parte provvede affinché qualunque impresa, compresi un’impresa di proprietà dello Stato, un’impresa che gode di diritti o privilegi speciali o un monopolio designato che abbia ricevuto, da una parte, la delega all’esercizio di poteri pubblici normativi, amministrativi o di altra natura, a qualunque livello della pubblica amministrazione, eserciti tali poteri in conformità degli obblighi di tale parte quali definiti nel presente accordo.

Articolo 301

Definizioni

Ai fini del presente capo si intende per:

a)

«impresa di proprietà dello Stato»: qualsiasi impresa, comprese le società controllate, in cui una parte, direttamente o indirettamente:

i)

detiene oltre il 50 % del capitale sottoscritto dell’impresa o controlla oltre il 50 % dei voti attribuiti alle partecipazioni emesse dall’impresa;

ii)

può designare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione dell’impresa o di un organo equivalente; o

iii)

può esercitare il controllo sull’impresa;

b)

«impresa che gode di diritti o privilegi speciali»: qualsiasi impresa, comprese le società controllate, pubblica o privata, alla quale una parte ha riconosciuto, de jure o de facto, diritti o privilegi speciali. Una parte concede diritti o privilegi speciali quando designa, o ne limita il numero a due o più, le imprese autorizzate a fornire merci o servizi secondo criteri che non sono obiettivi, proporzionali e non discriminatori, incidendo così in modo sostanziale sulla capacità di ogni altra impresa di fornire lo stesso bene o servizio nella stessa area geografica in condizioni sostanzialmente equivalenti;

c)

«monopolio designato»: qualsiasi entità che svolga un’attività commerciale, compreso un consorzio di imprese o un’agenzia governativa, o una loro controllata, che in un mercato rilevante nel territorio di una parte è designata unico fornitore o acquirente di un bene o di un servizio; la definizione non include un’entità cui sia stato concesso un diritto esclusivo di proprietà intellettuale per il solo fatto di tale concessione;

d)

«attività commerciali»: le attività il cui risultato finale è la produzione di un bene o la prestazione di un servizio che sarà venduto nel mercato rilevante in quantità e a prezzi determinati dall’impresa e che sono svolte a scopo lucrativo; la definizione non include le attività condotte da un’impresa che:

i)

opera senza scopo di lucro;

ii)

opera sulla base del principio del recupero dei costi; o

iii)

fornisce servizi pubblici;

e)

«considerazioni d’ordine commerciale»: prezzo, qualità, disponibilità, commerciabilità, trasporto e altre condizioni di acquisto o vendita, o altri fattori che dovrebbero essere presi in considerazione ai fini delle decisioni commerciali di un’impresa operante secondo i principi dell’economia di mercato nel pertinente settore commerciale o industriale; e

f)

«designare»: istituire o autorizzare un monopolio, o ampliare la portata di un monopolio al fine di ricomprendervi beni o servizi aggiuntivi.

Articolo 302

Campo d’applicazione

1.   Le parti confermano i loro diritti e obblighi derivanti dall’articolo XVII, paragrafi da 1 a 3, del GATT 1994, dall’intesa sull’interpretazione dell’articolo XVII del GATT 1994, nonché dall’articolo VIII, paragrafi 1, 2 e 5 del GATS.

2.   Il presente capo si applica a qualsiasi impresa definita all’articolo 300 che svolga un’attività commerciale. Se un’impresa associa attività commerciali e non commerciali (31), solo le attività commerciali di tale impresa sono disciplinate dal presente capo.

3.   Il presente capo si applica a tutte le imprese definite all’articolo 300 a livello di amministrazione pubblica centrale e subcentrale

4.   Il presente capo non si applica agli appalti aggiudicati da una parte o dalle sue entità appaltanti ai sensi degli appalti contemplati dagli articoli 278 e 279.

5.   Il presente capo non si applica ai servizi forniti nell’esercizio di poteri pubblici ai sensi del GATS.

6.   L’articolo 304:

a)

non si applica ai settori elencati agli articoli 143 e 148;

b)

non si applica a una misura di un’impresa statale, un’impresa che gode di diritti o privilegi speciali o di un monopolio designato, qualora la riserva di una parte, adottata nei confronti di un obbligo di trattamento nazionale o di trattamento della nazione più favorita di cui all’articolo 144, che figura nella tabella di tale parte di cui all’allegato VIII-A, per l’Unione europea, o all’allegato VIII-E, per la Repubblica d’Armenia, si applicherebbe se la medesima misura fosse stata adottata o mantenuta da tale parte; e

c)

si applica alle attività commerciali di un’impresa statale, impresa che gode di diritti o privilegi speciali o monopolio designato, se tale attività incidesse sugli scambi di servizi nei confronti dei quali una parte ha assunto un impegno ai sensi degli articoli 149 e 150, fatte salve le condizioni o le restrizioni della tabella di tale parte, contenuta nell’allegato VIII, per l’Unione europea, e nell’allegato VIII-F, per la Repubblica d’Armenia.

Articolo 303

Disposizioni generali

1.   Fatti salvi i diritti e gli obblighi delle parti a norma del presente capo, nessuna disposizione del presente capo impedisce alle parti di costituire o mantenere imprese di proprietà dello Stato o controllate dallo Stato, di designare o mantenere monopoli oppure di concedere diritti o privilegi speciali o esclusivi a talune imprese.

2.   Le parti non esigono che le imprese che rientrano nel campo di applicazione del presente capo agiscano in modo incompatibile con il presente accordo, né le incoraggiano in tal senso.

Articolo 304

Considerazioni d’ordine commerciale e non discriminazione

1.   Ciascuna parte garantisce che, quando svolgono attività commerciali, le proprie imprese di proprietà dello Stato, i monopoli designati e le imprese che godono di diritti o privilegi speciali:

a)

agiscano sulla base di considerazioni d’ordine commerciale nei propri acquisti o vendite di beni o servizi, tranne quando adempiono ad obblighi relativi al incarico di servizio pubblico che non sono in contrasto con la lettera b);

b)

nei loro acquisti di beni o servizi:

i)

accordino ai beni o servizi forniti da imprese dell’altra parte un trattamento non meno favorevole di quello accordato ad analoghi prodotti o servizi forniti da imprese della parte; e

ii)

accordino ai beni o servizi forniti da imprese dell’altra parte stabilite nel suo territorio un trattamento non meno favorevole di quello accordato ad analoghi prodotti o servizi forniti da imprese nel mercato rilevante nel suo territorio che sono imprese stabilite di quella parte; e

c)

nelle loro vendite di beni o servizi:

i)

accordino alle imprese dell’altra parte un trattamento non meno favorevole di quello accordato alle imprese della parte; e

ii)

accordino alle imprese dell’altra parte stabilite nel suo territorio un trattamento non meno favorevole di quello accordato alle imprese nel mercato rilevante nel suo territorio che sono imprese stabilite di quella parte.

2.   Il paragrafo 1 non osta a che le imprese statali, le imprese che godono di diritti o privilegi speciali, o i monopoli designati:

a)

acquistino o forniscano beni o servizi a termini o condizioni diversi, ivi compresi quelli relativi al prezzo, sempre che tali termini o condizioni diversi siano conformi a considerazioni d’ordine commerciale; e

b)

rifiutino di acquistare o fornire beni o servizi, sempre che tale rifiuto sia effettuato in base a considerazioni d’ordine commerciale.

Articolo 305

Principi di regolamentazione

1.   Ciascuna parte si adopera per garantire che le imprese indicate all’articolo 300 rispettino le norme riconosciute a livello internazionale in materia di governo societario.

2.   Al fine di svolgere la sua funzione di regolamentazione in modo efficace e imparziale in circostanze simili rispetto a tutte le imprese che regolamenta, ivi comprese le imprese di proprietà statale, le imprese che godono di diritti o privilegi speciali e i monopoli designati, ciascuna parte provvede affinché un organismo di regolamentazione istituito o mantenuto da una parte non debba rendere conto del proprio operato ad alcuna delle imprese che regolamenta.

L’imparzialità con cui l’organismo di regolamentazione esercita le sue funzioni di regolamentazione va valutata facendo riferimento a un modello generale o alla prassi di detto organismo di regolamentazione.

Nei settori in cui le parti hanno accettato obblighi specifici relativi all’organismo di regolamentazione in altri capi, prevale la pertinente disposizione negli altri capi del presente accordo.

3.   Ciascuna parte garantisce un’applicazione coerente e non discriminatoria delle disposizioni legislative e regolamentari, comprese le sue disposizioni legislative e regolamentari relative alle imprese indicate all’articolo 300.

Articolo 306

Trasparenza

1.   Qualora abbia motivo di ritenere che i propri interessi ai sensi del presente capo siano pregiudicati dalle attività commerciali di un’impresa indicata all’articolo 300 dell’altra parte, una parte può, nei limiti del campo di applicazione del presente capo, chiedere per iscritto all’altra parte informazioni circa le attività di detta impresa connesse alle attività contemplate dal presente capo.

Nel richiedere le suddette informazioni occorre indicare l’impresa, i prodotti o servizi e i mercati interessati, e segnalare che l’impresa è dedita a pratiche che ostacolano gli scambi commerciali o gli investimenti tra le parti.

2.   Le informazioni fornite a norma del paragrafo 1 comprendono:

a)

la proprietà e la struttura di voto dell’impresa, con indicazione della percentuale di quote e la percentuale dei diritti di voto che una parte o un’impresa di cui all’articolo 300 cumulativamente possiede;

b)

una descrizione di tutte le quote speciali o i diritti speciali di voto o altri diritti che una parte o un’impresa di cui all’articolo 300 detiene, ove tali diritti siano diversi dai diritti collegati alle quote comuni generali di tale entità;

c)

la struttura organizzativa dell’impresa; la composizione del suo consiglio di amministrazione o di un organo equivalente che esercita un controllo diretto o indiretto in tale impresa; e le partecipazioni incrociate e altri collegamenti con imprese o gruppi di imprese diversi, come indicato all’articolo 300;

d)

la descrizione dei ministeri o degli organismi pubblici che regolamentano o controllano l’impresa, la descrizione delle linee gerarchiche (32), e dei diritti e delle prassi applicati dal governo o da un organismo pubblico nella nomina, nella revoca o nella remunerazione dei dirigenti;

e)

il fatturato annuo o il patrimonio complessivo, o entrambi; e

f)

le deroghe, le disposizioni di non conformità, le immunità e altre misure, comprese quelle che accordano un trattamento più favorevole, applicabili nel territorio della parte cui è rivolta la richiesta a qualsiasi impresa di cui all’articolo 300.

3.   Il paragrafo 2, lettere da a) a e), non si applica alle PMI, ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari della parte.

4.   Nessuna disposizione dei paragrafi 1 e 2 fa obbligo a una parte di rivelare informazioni riservate la cui divulgazione sia contraria a proprie disposizioni legislative o regolamentari, possa ostacolare l’applicazione della legge, o sia altrimenti contraria all’interesse pubblico o pregiudichi i legittimi interessi commerciali di determinate imprese.

CAPO 12

Trasparenza

Articolo 307

Definizioni

Ai fini del presente capo si applicano si intende per:

a)

«misure di applicazione generale»: le disposizioni legislative e regolamentari, le decisioni, le procedure e le decisioni amministrative di applicazione generale che possano incidere su qualsiasi materia disciplinata dal presente accordo; e

b)

«persona interessata»: ogni persona fisica o giuridica che possa essere direttamente interessata da una misura di applicazione generale.

Articolo 308

Obiettivo e campo di applicazione

Riconoscendo l’incidenza che il rispettivo contesto regolamentare può avere sugli scambi e sugli investimenti reciproci, le parti predispongono un contesto regolamentare prevedibile e procedure efficienti a vantaggio degli operatori economici, in particolare delle PMI.

Articolo 309

Pubblicazione

1.   Ciascuna parte provvede affinché le misure di applicazione generale adottate dopo l’entrata in vigore del presente accordo:

a)

siano rapidamente e facilmente accessibili, tramite un mezzo ufficialmente designato, anche per via elettronica, in modo da permettere a chiunque di venirne a conoscenza;

b)

indichino chiaramente, nella misura del possibile, l’obiettivo e la motivazione di tali misure; e

c)

prevedano un periodo di tempo sufficiente tra la loro pubblicazione e l’entrata in vigore di tali misure, tranne in casi debitamente giustificati.

2.   Ciascuna parte:

a)

si adopera per pubblicare in una fase iniziale appropriata ogni proposta di misura di applicazione generale che intende adottare o modificare, con una spiegazione dell’obiettivo e della motivazione della proposta;

b)

offre alle persone interessate ragionevoli opportunità di presentare osservazioni in merito a proposte volte ad adottare o modificare una misura di applicazione generale, prevedendo in particolare un periodo di tempo sufficiente per sfruttare tali opportunità; e

c)

si impegna a tenere conto delle osservazioni ricevute dalle persone interessate in merito a tali proposte.

Articolo 310

Richieste di informazioni e punti di contatto

1.   Ciascuna parte, al momento dell’entrata in vigore del presente accordo, designa un punto di contatto al fine di garantire l’efficace attuazione del presente accordo e di facilitare la comunicazione tra le parti su qualsiasi questione disciplinata dal presente accordo.

2.   Su richiesta di una delle parti, il punto di contatto dell’altra parte individua l’organismo o il funzionario competente in materia e fornisce il sostegno eventualmente necessario per facilitare la comunicazione con la parte richiedente.

3.   Ciascuna parte istituisce o mantiene meccanismi adeguati che permettano di rispondere alle richieste di informazioni da chiunque presentate in merito a qualsiasi misura di applicazione generale, proposta o in vigore, e all’applicazione di tale misura. Le richieste di informazioni possono essere trasmesse tramite i punti di contatto istituiti a norma del paragrafo 1 o tramite qualsiasi altro meccanismo, come appropriato, tranne qualora il presente accordo istituisca un meccanismo specifico.

4.   Ciascuna parte predispone procedure a disposizione delle persone che cercano una soluzione a problemi sorti dall’applicazione di misure di applicazione generale a norma del presente accordo. Tali procedure non pregiudicano le procedure di ricorso o di riesame che le parti istituiscono o mantengono a norma del presente accordo. Inoltre, esse non pregiudicano i diritti e gli obblighi delle parti a norma del capo 13.

5.   Le parti riconoscono che le risposte fornite a norma del presente articolo possono non essere definitive o giuridicamente vincolanti ma avere solo uno scopo informativo, salvo diversa disposizione delle rispettive disposizioni legislative e regolamentari.

6.   Su richiesta di una parte, l’altra parte comunica senza indebito ritardo le informazioni e risponde alle domande relative a qualsiasi misura di applicazione generale o a qualsiasi proposta di adozione o modifica di misure di applicazione generale che la parte richiedente ritenga possa incidere sul funzionamento del presente accordo, indipendentemente dal fatto che tale misura sia stata o no preventivamente notificata alla parte richiedente.

Articolo 311

Gestione delle misure di applicazione generale

Ciascuna parte gestisce tutte le misure di applicazione generale in modo uniforme, obiettivo, imparziale e ragionevole. A tal fine, nell’applicare tali misure in casi specifici a persone, merci, o servizi determinati dell’altra parte, ciascuna parte:

a)

si adopera per comunicare alle persone interessate direttamente coinvolte in un procedimento, secondo le rispettive procedure interne e con un preavviso ragionevole, l’apertura di un procedimento, fornendo altresì informazioni sulla sua natura, l’indicazione della base giuridica che ne autorizza l’apertura e una descrizione generale delle questioni oggetto della controversia;

b)

offre a tali persone interessate una ragionevole opportunità di presentare fatti e argomenti a sostegno della loro posizione prima di qualsiasi provvedimento amministrativo definitivo, sempre che i termini, la natura del procedimento e l’interesse pubblico lo consentano; e

c)

provvede a che le sue procedure siano fondate sul suo diritto interno e siano ad esso conformi.

Articolo 312

Riesame e ricorso

1.   Ciascuna parte istituisce o mantiene, conformemente al proprio diritto interno, procedure o tribunali giudiziari, arbitrali o amministrativi al fine di riesaminare e, nei casi in cui ciò sia giustificato, correggere sollecitamente le misure amministrative relative alle questioni oggetto del presente accordo. Tali procedure o tribunali sono imparziali e indipendenti dall’ufficio o dall’autorità preposti all’applicazione amministrativa e i loro responsabili non hanno alcun interesse sostanziale nell’esito della questione.

2.   Ciascuna parte provvede affinché, nel corso di tali procedure dinanzi ai tribunali, le parti del procedimento abbiano diritto a:

a)

una ragionevole possibilità di sostenere o difendere le rispettive posizioni; e

b)

una decisione fondata sugli elementi di prova e sulle comunicazioni presentate o, se il suo diritto interno lo prescrive, sugli atti predisposti dall’autorità amministrativa.

3.   Fatta salva la possibilità di impugnazione o ulteriore riesame nei modi previsti dal proprio diritto interno, ciascuna parte garantisce che tale decisione sia attuata dall’ufficio o dall’autorità competente e ne indirizzi l’azione per quanto riguarda il provvedimento amministrativo in questione.

Articolo 313

Buone pratiche regolamentari e buona condotta amministrativa

1.   Le parti cooperano nella promozione della qualità e dell’efficacia della regolamentazione, compreso mediante lo scambio di informazioni e delle migliori pratiche relative ai rispettivi processi di riforma della regolamentazione e alle valutazioni dell’impatto della regolamentazione.

2.   Le parti aderiscono ai principi di buona condotta amministrativa e convengono di cooperare alla loro promozione, anche mediante lo scambio di informazioni e migliori pratiche.

Articolo 314

Riservatezza

Le disposizioni del presente capo non obbligano le parti a rivelare informazioni confidenziali la cui divulgazione possa ostacolare l’applicazione delle legge, sia contraria all’interesse pubblico o pregiudichi i legittimi interessi commerciali di imprese pubbliche e private.

Articolo 315

Disposizioni specifiche

Le disposizioni del presente capo lasciano impregiudicate le norme specifiche contenute in altri titoli del presente capo.

CAPO 13

Composizione delle controversie

Sezione A

Oggetto e campo di applicazione

Articolo 316

Obiettivo

L’obiettivo del presente capo è istituire un meccanismo efficace ed efficiente per evitare e risolvere qualsiasi controversia che possa insorgere tra le parti riguardo all’interpretazione e all’applicazione del presente accordo con l’obiettivo di giungere, per quanto possibile, a soluzioni concordate.

Articolo 317

Campo d’applicazione

Salvo altrimenti disposto, il presente capo si applica alle controversie riguardanti l’interpretazione e l’applicazione delle disposizioni del presente titolo.

Sezione B

Consultazioni e mediazione

Articolo 318

Consultazioni

1.   Le parti si adoperano per risolvere le controversie avviando consultazioni in buona fede finalizzate a pervenire a una soluzione concordata.

2.   Ciascuna parte chiede per iscritto all’altra parte, con copia al comitato di partenariato, l’avvio di consultazioni indicando la misura contestata e le disposizioni del presente titolo che ritiene applicabili.

3.   Le consultazioni si svolgono entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta e hanno luogo nel territorio della parte cui è rivolta la richiesta, a meno che le parti non decidano diversamente. Le consultazioni si ritengono concluse entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, a meno che le entrambe le parti decidano di proseguirle. Le consultazioni, in particolare tutte le informazioni comunicate e le posizioni assunte dalle parti nel corso delle consultazioni, rimangono riservate e non pregiudicano i diritti di nessuna delle due parti in eventuali procedimenti successivi.

4.   Le consultazioni su questioni urgenti, comprese quelle riguardanti merci deperibili, merci o servizi di carattere stagionale o questioni relative all’energia, si tengono entro 15 giorni dalla data in cui la parte interpellata ha ricevuto la notifica e si ritengono concluse entro tale periodo di 15 giorni salvo che entrambe le parti decidano di proseguirle.

5.   La parte che chiede le consultazioni può ricorrere all’arbitrato a norma dell’articolo 319 se:

a)

la parte cui è rivolta la richiesta non risponde alla richiesta di consultazioni entro 10 giorni dalla data di ricevimento della stessa;

b)

le consultazioni non sono avviate entro i termini di cui al paragrafo 3 o 4 del presente articolo;

c)

le parti decidono di non tenere le consultazioni; o

d)

le consultazioni si sono concluse senza pervenire a una soluzione concordata.

6.   Nel corso delle consultazioni ciascuna parte fornisce sufficienti informazioni fattuali onde consentire un’analisi completa del modo in cui la misura in questione potrebbe incidere sul funzionamento e sull’applicazione delle disposizioni del presente titolo. Ciascuna parte si adopera per assicurare la partecipazione di personale delle proprie autorità pubbliche competenti, che hanno esperienza nella questione oggetto delle consultazioni.

Articolo 319

Mediazione

1.   Ciascuna parte può chiedere all’altra parte di avviare una procedura di mediazione in relazione a qualsiasi misura che incida negativamente sugli scambi o sugli investimenti tra le parti.

2.   La procedura di mediazione è avviata, condotta e conclusa in conformità con il meccanismo di mediazione.

3.   Il comitato di partenariato adotta con decisione il meccanismo di mediazione durante la prima riunione e può decidere le modifiche da apportarvi.

Sezione C

Procedure di composizione delle controversie

Sottosezione I

Procedura di arbitrato

Articolo 320

Avvio della procedura di arbitrato

1.   Qualora le parti non siano riuscite a risolvere la controversia mediante le consultazioni di cui all’articolo 318, la parte che ha richiesto le consultazioni può chiedere la costituzione di un collegio arbitrale conformemente al dettato del presente articolo.

2.   La richiesta di costituzione di un collegio arbitrale è comunicata per iscritto all’altra parte e al comitato di partenariato. La parte attrice indica nella richiesta la misura contestata e spiega, in modo tale da fornire chiaramente la base giuridica della contestazione, perché tale misura costituirebbe una violazione delle disposizioni del presente titolo.

Articolo 321

Costituzione del collegio arbitrale

1.   Il collegio arbitrale è composto da tre arbitri.

2.   Entro 14 giorni dalla consegna alla parte convenuta della richiesta scritta di costituzione del collegio arbitrale, le parti si consultano per concordare la composizione del collegio arbitrale.

3.   Qualora le parti non raggiungano un accordo in merito alla composizione del collegio arbitrale entro il termine di cui al paragrafo 2 del presente articolo, ciascuna parte designa, entro cinque giorni dalla scadenza del termine di cui al paragrafo 2 del presente articolo, un arbitro dal proprio sottoelenco contenuto nell’elenco istituito a norma dell’articolo 339. Se una delle parti non procede alla designazione dell’arbitro, su richiesta dell’altra parte l’arbitro viene estratto a sorte dal presidente del comitato di partenariato, o da un suo delegato, fra i nominativi del sottoelenco di tale parte contenuto nell’elenco istituito a norma dell’articolo 339.

4.   Qualora le parti non raggiungano un accordo sul presidente del collegio arbitrale entro il termine fissato al paragrafo 2 del presente articolo, su richiesta di una delle parti il presidente del comitato di partenariato o un suo delegato estrae a sorte il nominativo del presidente del collegio arbitrale dal sottoelenco di possibili presidenti contenuto nell’elenco istituito a norma dell’articolo 339.

5.   Il presidente del comitato di partenariato o un suo delegato sceglie gli arbitri entro cinque giorni dalla richiesta di una delle parti di cui al paragrafo 3 o 4.

6.   La data di costituzione del collegio arbitrale è quella in cui tutti i tre arbitri sono stati scelti e hanno comunicato di accettare la nomina conformemente al regolamento interno.

7.   Se, al momento della presentazione di una richiesta a norma dei paragrafi 3 o 4 del presente articolo, uno degli elenchi di cui all’articolo 339 non è ancora stato compilato o non contiene sufficienti nominativi, gli arbitri sono estratti a sorte tra i nominativi formalmente proposti da una o da entrambe le parti.

Articolo 322

Mandato

1.   Salvo diversamente convenuto dalle parti entro cinque giorni dalla data di designazione degli arbitri, il collegio arbitrale è investito del mandato di:

«esaminare, alla luce delle pertinenti disposizioni del titolo V del presente accordo invocate dalle parti della controversia, la questione indicata nella richiesta di costituzione del collegio arbitrale, pronunciarsi sulla compatibilità della misura in questione con tali disposizioni pertinenti e fornire una relazione a norma degli articoli 324, 325, 326 e 338 del presente accordo.»

2.   Le parti notificano il mandato concordato al collegio arbitrale entro tre giorni dal raggiungimento del loro accordo.

Articolo 323

Pronuncia pregiudiziale sull’urgenza del collegio arbitrale

Su richiesta di una delle parti, entro 10 giorni dalla sua costituzione, il collegio arbitrale si pronuncia circa l’effettiva urgenza del caso. Tale richiesta al collegio arbitrale è notificata contemporaneamente all’altra parte.

Articolo 324

Relazioni del collegio arbitrale

1.   Il collegio arbitrale notifica alle parti una relazione interinale che espone le conclusioni di fatto, l’applicabilità delle disposizioni pertinenti e le motivazioni alla base delle risultanze e delle raccomandazioni in essa contenute.

2.   Ciascuna parte può presentare al collegio arbitrale una richiesta scritta di riesame di aspetti particolari della relazione interinale entro 14 giorni dal ricevimento della medesima. Tale richiesta è notificata contemporaneamente all’altra parte.

3.   Dopo aver esaminato le osservazioni scritte delle parti sulla relazione intermedia, il collegio arbitrale può modificare la sua relazione e procedere a ogni ulteriore esame che ritenga opportuno.

4.   La relazione finale del collegio arbitrale indica le conclusioni fattuali, l’applicabilità delle disposizioni pertinenti del presente titolo e le motivazioni alla base di tutte le risultanze e conclusioni ivi contenute. La relazione finale comprende una discussione adeguata delle argomentazioni presentate nel riesame interinale e risponde con chiarezza alle domande e alle osservazioni delle parti.

Articolo 325

Relazione interinale del collegio arbitrale

1.   Il collegio arbitrale presenta alle parti una relazione interinale entro 90 giorni dalla data della sua costituzione. Qualora non ritenga possibile il rispetto di tale scadenza, il presidente del collegio arbitrale ne informa per iscritto le parti e il comitato di partenariato, indicando i motivi del ritardo e la data alla quale il collegio arbitrale prevede di presentare la relazione interinale. In ogni caso la relazione interinale è presentata entro 120 giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale.

2.   Nei casi urgenti di cui all’articolo 323, compresi quelli relativi a merci deperibili, merci o servizi di carattere stagionale o questioni relative all’energia, il collegio arbitrale fa il possibile per notificare la propria relazione interinale entro 45 giorni e, in ogni caso, non oltre 60 giorni dalla data della sua costituzione.

3.   Ciascuna parte può presentare al collegio arbitrale una richiesta scritta di riesame di aspetti precisi della relazione interinale a norma dell’articolo 324, paragrafo 2, entro 14 giorni dal ricevimento della medesima. Tale richiesta è notificata contemporaneamente all’altra parte. Una parte può presentare osservazioni sulla richiesta dell’altra parte entro sette giorni dalla data di presentazione della richiesta scritta al collegio arbitrale.

Articolo 326

Relazione finale del collegio arbitrale

1.   Il collegio arbitrale presenta la relazione finale alle parti e al comitato di partenariato entro 120 giorni dalla sua costituzione. Qualora non ritenga possibile il rispetto di tale scadenza, il presidente del collegio arbitrale ne informa per iscritto le parti e il comitato di partenariato, indicando i motivi del ritardo e la data alla quale il collegio arbitrale prevede di presentare la relazione finale. In ogni caso, la relazione finale è presentata entro 150 giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale.

2.   Nei casi urgenti di cui all’articolo 323, compresi quelli relativi a merci deperibili, merci o servizi di carattere stagionale o questioni relative all’energia, il collegio arbitrale fa il possibile per presentare la propria relazione finale entro 60 giorni dalla data della sua costituzione. In ogni caso, la relazione finale è presentata entro 75 giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale.

Sottosezione II

Conformità

Articolo 327

Esecuzione della relazione finale del collegio arbitrale

La parte convenuta adotta le misure necessarie per dare esecuzione senza indugio e in buona fede alla relazione finale del collegio arbitrale, al fine di conformarsi alle disposizioni del presente titolo.

Articolo 328

Periodo di tempo ragionevole per l’esecuzione

1.   Qualora non sia possibile ottenere un’esecuzione immediata, le parti si adoperano per concordare il periodo di tempo necessario a conformarsi alla relazione finale. In tal caso la parte convenuta, entro 30 giorni dal ricevimento della relazione finale del collegio arbitrale, notifica alla parte attrice e al comitato di partenariato il periodo di tempo di cui avrà bisogno per darvi esecuzione («periodo di tempo ragionevole»).

2.   In caso di disaccordo tra le parti circa la durata del periodo di tempo ragionevole, la parte attrice può, entro 20 giorni dalla data di ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1, chiedere per iscritto che il collegio arbitrale originario stabilisca la durata del periodo di tempo ragionevole. Tale richiesta deve essere trasmessa contemporaneamente all’altra parte e al comitato di partenariato. Il collegio arbitrale adotta una decisione sulla determinazione di un periodo ragionevole e la comunica alle parti e al comitato di partenariato entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta.

3.   La parte convenuta informa per iscritto la parte attrice dei progressi compiuti nel conformarsi alla relazione finale. Tale comunicazione avviene per iscritto almeno un mese prima della scadenza del periodo di tempo ragionevole.

4.   Il periodo ragionevole può essere prorogato di comune accordo tra le parti.

Articolo 329

Riesame delle misure adottate per conformarsi alla relazione finale del collegio arbitrale

1.   La parte convenuta notifica alla parte attrice e al comitato di partenariato le misure che ha adottato per conformarsi alla relazione finale. Tale notifica deve essere consegnata prima della fine del periodo di tempo ragionevole.

2.   In caso di disaccordo tra le parti sull’esistenza di ogni misura notificata a norma del paragrafo 1, o sulla compatibilità di tale misura con le disposizioni del presente titolo, la parte attrice può richiedere per iscritto al collegio arbitrale originario di pronunciarsi in merito. Tale richiesta è notificata contemporaneamente alla parte convenuta. Tale richiesta indica la specifica misura contestata e spiega i motivi dell’incompatibilità di tale misura con le disposizioni cui si riferisce, fornendo chiaramente la base giuridica della contestazione. Il collegio arbitrale presenta la sua relazione alle parti e al comitato di partenariato entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta.

Articolo 330

Misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione

1.   Qualora la parte convenuta non notifichi alcuna misura adottata per conformarsi alla relazione finale del collegio arbitrale prima della scadenza del periodo di tempo ragionevole, o qualora il collegio arbitrale stabilisca che non esiste alcuna misura o che la misura notificata a norma dell’articolo 329, paragrafo 1, non è compatibile con gli obblighi di tale parte previsti dalle disposizioni del presente titolo, la parte convenuta, su richiesta della parte attrice e previa consultazione con quest’ultima, presenta un’offerta di compensazione temporanea.

2.   Qualora la parte attrice decida di non richiedere un’offerta di compensazione temporanea a norma del paragrafo 1 o, in caso di richiesta in tal senso, non sia stato raggiunto un accordo sulla compensazione entro 30 giorni dalla fine del periodo di tempo ragionevole o dalla presentazione della relazione del collegio arbitrale ai sensi dell’articolo 329, paragrafo 2, la parte attrice ha diritto, previa notifica all’altra parte e al comitato di partenariato, di sospendere gli obblighi derivanti dalle disposizioni del presente titolo. La notifica specifica il livello di sospensione degli obblighi che non deve superare il livello equivalente all’annullamento o al pregiudizio dei benefici causato dalla violazione. La parte attrice può applicare la sospensione a partire da 10 giorni lavorativi dalla data in cui la parte convenuta ha ricevuto la notifica, a meno che la parte convenuta non abbia chiesto l’arbitrato a norma del paragrafo 3 del presente articolo.

3.   Se ritiene che il livello proposto di sospensione degli obblighi sia superiore al livello equivalente all’annullamento o al pregiudizio dei benefici derivante dalla violazione, la parte convenuta può trasmettere una richiesta per iscritto al collegio arbitrale originario di pronunciarsi in merito. Tale richiesta è notificata alla parte attrice e al comitato di partenariato prima della scadenza del periodo di 10 giorni di cui al paragrafo 2. Il collegio arbitrale originario presenta la sua relazione sulla sospensione degli obblighi alle parti e al comitato di partenariato entro 30 giorni dalla data di inoltro della richiesta. Gli obblighi non possono essere sospesi finché il collegio arbitrale originario non ha consegnato la sua relazione. La sospensione deve essere conforme alla relazione del collegio arbitrale sul livello di sospensione.

4.   La sospensione degli obblighi e la compensazione previste nel presente articolo sono temporanee e non si applicano:

a)

dopo che le parti hanno raggiunto una soluzione concordata in applicazione dell’articolo 334;

b)

dopo che le parti hanno raggiunto un accordo sul fatto che la misura notificata a norma dell’articolo 329, paragrafo 1, permette alla parte convenuta di conformarsi alle disposizioni di cui al presente titolo; o

c)

dopo che le misure di cui il collegio arbitrale, a norma dell’articolo 329, paragrafo 2, abbia rilevato l’incompatibilità con le disposizioni del presente titolo sono state revocate o modificate al fine di renderle conformi a tali disposizioni.

Articolo 331

Riesame delle misure prese per conformarsi alla relazione dopo l’adozione delle misure correttive temporanee in caso di mancata conformità

1.   La parte convenuta notifica alla parte attrice e al comitato di partenariato le misure adottate per conformarsi alla relazione del collegio arbitrale dopo la sospensione delle concessioni o a seguito dell’applicazione della compensazione temporanea, a seconda dei casi. A eccezione dei casi di cui al paragrafo 2, la parte attrice revoca la sospensione delle concessioni entro 30 giorni dal ricevimento della notifica. Nei casi in cui è stata applicata la compensazione, a eccezione dei casi di cui al paragrafo 2, la parte convenuta può porre fine all’applicazione di tale compensazione entro 30 giorni dalla notifica con cui comunica di essersi conformata alla relazione del collegio arbitrale.

2.   Se entro 30 giorni dalla data di ricevimento della notifica le parti non raggiungono un accordo sul fatto che la misura notificata permetta alla parte convenuta di conformarsi alle pertinenti disposizioni, la parte attrice chiede per iscritto al collegio arbitrale originario di pronunciarsi in merito. La richiesta deve essere trasmessa contemporaneamente all’altra parte e al comitato di partenariato. La relazione del collegio arbitrale è trasmessa alle parti e al comitato di partenariato entro 45 giorni dalla data di presentazione della richiesta. Qualora il collegio arbitrale decida che le misure adottate per conformarsi sono conformi alle disposizioni del presente titolo, cessa la sospensione degli obblighi o la compensazione, a seconda dei casi. Se il collegio arbitrale decide che le misure notificate dalla parte convenuta conformemente al paragrafo 1 non sono conformi alle disposizioni del presente titolo, il livello di sospensione degli obblighi o della compensazione è, se del caso, adeguato alla luce della relazione del collegio arbitrale.

Sottosezione III

Disposizioni comuni

Articolo 332

Sostituzione degli arbitri

Se, in un procedimento arbitrale a norma del presente capo, il collegio arbitrale originario, in tutto o in parte, non è in grado di partecipare, si dimette o deve essere sostituito in quanto non soddisfa i requisiti del codice di condotta, si applica la procedura di cui all’articolo 321. Il termine ultimo per la presentazione della relazione può essere prorogato per il tempo necessario a nominare un nuovo arbitro, ma non oltre 20 giorni.

Articolo 333

Sospensione e conclusione del procedimento arbitrale e di esecuzione

Su richiesta scritta di entrambe le parti, il collegio arbitrale sospende i lavori in qualsiasi momento per un periodo concordato tra le parti e non superiore a 12 mesi consecutivi. Il collegio arbitrale riprende i lavori prima della fine di tale periodo, su richiesta scritta di entrambe le parti, oppure alla fine di tale periodo, su richiesta scritta di una delle parti. La parte richiedente ne informa il presidente del comitato di partenariato e l’altra parte. Se una parte non richiede la ripresa dei lavori del collegio arbitrale alla scadenza del periodo di sospensione concordato, il procedimento è concluso. In caso di sospensione dei lavori del collegio arbitrale, i termini di cui al presente capo sono prorogati di un periodo di tempo corrispondente alla sospensione dei lavori del collegio arbitrale.

Articolo 334

Soluzione concordata

1.   Le parti possono in qualsiasi momento pervenire a una soluzione concordata di una controversia cui si applica il presente capo.

2.   Se pervengono a una soluzione concordata durante le procedure di arbitrato o una procedura di mediazione, le parti danno congiuntamente notifica al comitato di partenariato e al presidente del collegio arbitrale o al mediatore, se del caso, della soluzione raggiunta. All’atto di tale notifica le procedure del collegio arbitrale o le procedure di mediazione giungono a termine.

3.   Ciascuna parte adotta le misure necessarie per attuare la soluzione concordata entro il periodo di tempo concordato. Entro la scadenza del periodo di tempo concordato, la parte che applica la soluzione informa l’altra parte per iscritto di qualsiasi misura adottata per attuare la soluzione concordata.

Articolo 335

Regolamento interno e codice di condotta

1.   Le procedure di composizione delle controversie di cui al presente capo sono disciplinate dal presente capo, dal regolamento interno e dal codice di condotta.

2.   Il comitato di partenariato adotta mediante decisione il proprio regolamento interno e il codice di condotta nella sua prima riunione e può decidere le modifiche da apportarvi.

3.   Le riunioni del collegio arbitrale sono pubbliche, salvo disposizione contraria nel regolamento interno.

Articolo 336

Informazioni e consulenza tecnica

1.   Su richiesta di una delle parti notificata contemporaneamente al collegio arbitrale e all’altra parte o di propria iniziativa, il collegio arbitrale può acquisire le informazioni che giudica utili per l’adempimento delle sue funzioni, anche dalle parti coinvolte nella controversia. Le parti si impegnano a rispondere in modo tempestivo ed esauriente a qualsiasi richiesta di informazioni da parte del collegio arbitrale.

2.   Su richiesta di una delle parti notificata contemporaneamente al collegio arbitrale e all’altra parte o di propria iniziativa, il collegio arbitrale può richiedere le informazioni che giudica utili per l’adempimento delle sue funzioni. Se lo ritiene opportuno, il collegio arbitrale ha anche la facoltà di acquisire il parere di esperti. Prima di scegliere detti esperti il collegio arbitrale consulta le parti.

3.   Le persone fisiche o giuridiche stabilite nel territorio di una parte possono presentare memorie a titolo di amicus curiae al collegio arbitrale, conformemente al regolamento interno.

4.   Le informazioni ottenute a norma del presente articolo sono comunicate a entrambe le parti affinché possano formulare osservazioni.

Articolo 337

Norme di interpretazione

Il collegio arbitrale interpreta le disposizioni del presente titolo in conformità delle norme di interpretazione consuetudinarie del diritto internazionale pubblico, comprese quelle codificate dalla convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969. Il collegio arbitrale tiene conto anche delle pertinenti interpretazioni formulate nelle relazioni dei collegi arbitrali dell’OMC e dell’organo d’appello adottate dall’organo di conciliazione dell’OMC. Le relazioni del collegio arbitrale non possono ampliare né ridurre i diritti e gli obblighi delle parti che derivano dal presente accordo.

Articolo 338

Decisioni e relazioni del collegio arbitrale

1.   Il collegio arbitrale si adopera per adottare tutte le decisioni all’unanimità. Qualora, tuttavia, risulti impossibile adottare una decisione consensuale, si procede a maggioranza. Il parere degli arbitri dissenzienti non è reso noto in alcun caso.

2.   La relazione del collegio arbitrale indica le conclusioni fattuali, l’applicabilità delle disposizioni pertinenti e le motivazioni alla base di tutte le risultanze e conclusioni ivi contenute.

3.   Le decisioni e le relazioni del collegio arbitrale sono accettate senza riserve dalle parti e non creano alcun diritto né alcun obbligo per le persone fisiche o giuridiche.

4.   Il comitato di partenariato mette a disposizione del pubblico la relazione del collegio arbitrale, fatta salva la protezione delle informazioni riservate come previsto dal regolamento interno.

Sezione D

Disposizioni generali

Articolo 339

Elenchi degli arbitri

1.   Entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente accordo il comitato di partenariato, in base alle proposte formulate dalle parti, compila un elenco di almeno 15 persone disposte e atte ad esercitare la funzione di arbitro. Tale elenco si compone di tre sottoelenchi: un sottoelenco per ciascuna parte e un sottoelenco di persone che non siano cittadini né dell’una né dell’altra parte e a cui affidare l’incarico di presidente del collegio arbitrale. Ciascuno dei sottoelenchi comprende almeno cinque nominativi. Il comitato di partenariato provvede affinché la composizione dell’elenco sia mantenuta a tale livello.

2.   Gli arbitri devono possedere un’esperienza dimostrata nei settori del diritto, del commercio internazionale e altre questioni relative alle disposizioni del presente titolo. Essi devono essere indipendenti, esercitare funzioni a titolo personale, non accettare istruzioni da alcuna organizzazione o governo né essere collegati al governo di nessuna delle parti; gli arbitri sono tenuti al rispetto del codice di condotta. Il presidente deve avere altresì esperienza nelle procedure di composizione delle controversie.

3.   Il comitato di partenariato può compilare elenchi supplementari di 15 persone in possesso di conoscenze e esperienze in settori specifici contemplati dalle disposizioni del presente titolo. Previo accordo delle parti, tali elenchi supplementari sono utilizzati per costituire il collegio arbitrale secondo la procedura di cui all’articolo 321.

Articolo 340

Scelta del foro

1.   In caso di controversie in merito a una misura specifica e concernente la presunta violazione di obblighi nel quadro del presente accordo e la violazione di un obbligo sostanzialmente equivalente a norma di un altro accordo internazionale di cui entrambe le parti sono firmatarie, compreso l’accordo dell’OMC, la parte attrice sceglie il foro per la composizione della controversia.

2.   Una volta che una parte ha scelto il foro e ha avviato procedure di composizione delle controversie a norma del presente capo o di un altro accordo internazionale, la parte non avvia altre procedure di composizione delle controversie nel quadro dell’altro accordo per quanto riguarda la misura specifica di cui al paragrafo 1, a meno che il foro scelto inizialmente non riesca a giungere a una conclusione, per motivi procedurali o giurisdizionali.

3.   Ai fini del presente articolo:

a)

le procedure di composizione delle controversie a norma del presente capo si considerano avviate quando una parte chiede la costituzione di un collegio arbitrale a norma dell’articolo 320;

b)

le procedure di composizione delle controversie a norma dell’accordo OMC si considerano avviate quando una parte chiede la costituzione di un collegio arbitrale a norma dell’articolo 6 dell’Intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la composizione delle controversie dell’OMC; e

c)

le procedure di composizione delle controversie a norma di qualsiasi altro accordo si considerano avviate in conformità con le pertinenti disposizioni di tale accordo.

4.   Fatto salvo il paragrafo 2, nessuna disposizione del presente accordo osta a che una parte proceda alla sospensione degli obblighi autorizzata dall’organo di conciliazione dell’OMC. L’accordo OMC non può essere invocato per impedire a una parte di sospendere gli obblighi a norma del presente capo.

Articolo 341

Termini

1.   Tutti i termini stabiliti nel presente capo, compresi quelli per la presentazione delle relazioni da parte dei collegi arbitrali, sono calcolati in giorni di calendario a decorrere dal giorno successivo all’atto o al fatto cui si riferiscono, salvo disposizioni contrarie.

2.   I termini citati nel presente capo possono essere modificati previo accordo fra le parti della controversia. Il collegio arbitrale può, in qualsiasi momento, proporre alle parti di modificare i termini di cui al presente capo precisando le motivazioni di tale proposta.

Articolo 342

Deferimento alla Corte di giustizia dell’Unione europea

1.   La procedura di cui al paragrafo 2 si applica alle controversie che sollevano una questione di interpretazione del ravvicinamento delle disposizioni di cui agli articoli 169, 180, 189 e 192.

2.   Se una controversia di cui al paragrafo 1 solleva un problema di interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione europea, il collegio arbitrale chiede alla Corte di giustizia dell’Unione europea di pronunciarsi sulla questione, a condizione che tale questione sia necessaria per la decisione del collegio arbitrale. In tali casi, i termini che si applicano ai lodi del collegio arbitrale sono sospesi finché la Corte di giustizia dell’Unione europea non si sia pronunciata. La decisione della Corte di giustizia dell’Unione europea è vincolante per il collegio arbitrale.

TITOLO VII

ASSISTENZA FINANZIARIA E DISPOSIZIONI ANTIFRODE E IN MATERIA DI CONTROLLO

CAPO 1

Assistenza finanziaria

Articolo 343

La Repubblica d’Armenia usufruisce di assistenza finanziaria attraverso i meccanismi e gli strumenti di finanziamento pertinenti dell’Unione europea. La Repubblica d’Armenia può altresì beneficiare di prestiti erogati dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) e da altre istituzioni finanziarie internazionali. L’assistenza finanziaria contribuisce alla realizzazione degli obiettivi del presente accordo e è fornita in conformità del presente capo.

Articolo 344

1.   I principi fondamentali dell’assistenza finanziaria sono stabiliti conformemente ai pertinenti regolamenti riguardanti gli strumenti finanziari dell’Unione europea.

2.   I settori prioritari dell’assistenza finanziaria dell’Unione europea convenuti tra le parti sono stabiliti nei programmi d’azione annuali basati, ove pertinente, su quadri pluriennali che riflettono le priorità programmatiche concordate. Gli importi dei contributi fissati in tali programmi tengono conto delle esigenze della Repubblica d’Armenia, delle capacità del settore e dello stato di avanzamento delle riforme, in particolare nei settori contemplati dal presente accordo.

3.   Per sfruttare al meglio le risorse disponibili, le parti si adoperano affinché l’assistenza dell’Unione europea sia attuata in stretta collaborazione e in coordinamento con gli altri paesi donatori, gli altri organismi donatori e le altre istituzioni finanziarie internazionali e nel rispetto dei principi internazionali sull’efficacia degli aiuti.

4.   Su richiesta della Repubblica d’Armenia e fatte salve le condizioni applicabili, l’Unione europea può fornire assistenza macrofinanziaria alla Repubblica d’Armenia.

Articolo 345

La base giuridica, amministrativa e tecnica fondamentale dell’assistenza è stabilita nel quadro dei pertinenti accordi tra le parti.

Articolo 346

Il Consiglio di partenariato è informato dell’andamento e dell’attuazione dell’assistenza finanziaria e dei suoi effetti sul conseguimento degli obiettivi del presente accordo. A tal fine, gli organismi competenti delle parti forniscono, su basi permanenti e reciproche, le opportune informazioni di monitoraggio e valutazione.

Articolo 347

Le parti attuano l’assistenza secondo i principi della sana gestione finanziaria e collaborano per tutelare gli interessi finanziari dell’Unione europea e della Repubblica d’Armenia conformemente al capo 2 del presente titolo.

CAPO 2

Disposizioni antifrode e in materia di controllo

Articolo 348

Definizioni

Ai fini del presente capo si applicano le definizioni di cui al protocollo I del presente accordo.

Articolo 349

Campo di applicazione

Il presente capo si applica a ogni ulteriore accordo o strumento di finanziamento che dovesse essere concluso fra le parti e a qualsiasi altro strumento di finanziamento dell’Unione europea cui le autorità della Repubblica d’Armenia o altra entità o persone sotto la giurisdizione della Repubblica d’Armenia possano essere associate, fatta salva ogni altra clausola aggiuntiva che disciplini gli audit, le verifiche in loco, le ispezioni, i controlli e le misure antifrode, comprese quelle attuate dalla Corte dei conti europea e dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).

Articolo 350

Misure per prevenire e combattere le frodi, la corruzione e ogni altra attività illegale

Le parti adottano misure efficaci per prevenire e combattere la frode, la corruzione e ogni altra attività illegale in relazione all’attuazione dei fondi dell’UE, anche mediante la reciproca assistenza amministrativa e legale nei settori contemplati dal presente accordo.

Articolo 351

Scambio di informazioni e ulteriore cooperazione a livello operativo

1.   Ai fini della corretta attuazione del presente capo, le autorità competenti dell’Unione europea e della Repubblica d’Armenia si scambiano regolarmente informazioni e si consultano su richiesta di una delle parti.

2.   L’Ufficio europeo per la lotta antifrode può convenire con la propria controparte della Repubblica d’Armenia di rafforzare la cooperazione in materia di lotta antifrode, anche tramite accordi operativi con le autorità della Repubblica d’Armenia.

3.   Per quanto concerne il trasferimento e il trattamento dei dati personali, si applica l’articolo 13.

Articolo 352

Cooperazione per la protezione dell’euro e del dram contro la falsificazione

Le autorità competenti dell’Unione europea e della Repubblica d’Armenia cooperano al fine di un’efficace protezione dell’euro e del dram contro la falsificazione. Tale cooperazione comprende l’assistenza necessaria per prevenire e lottare contro la falsificazione dell’euro e del dram, compreso lo scambio di informazioni.

Articolo 353

Prevenzione di frodi, corruzione e irregolarità

1.   Quando sono incaricate di attuare i fondi dell’UE, le autorità della Repubblica d’Armenia controllano regolarmente la corretta realizzazione delle operazioni finanziate con i fondi dell’UE. Essi adottano misure atte a prevenire e rettificare irregolarità e frodi.

2.   Le autorità della Repubblica d’Armenia adottano tutte le misure opportune per prevenire e rettificare le pratiche di corruzione attiva o passiva e per escludere i conflitti di interesse in ogni fase delle procedure relative all’attuazione dei fondi dell’UE.

3.   Le autorità della Repubblica d’Armenia informano la Commissione europea di qualsiasi misura preventiva adottata in materia.

4.   A tal fine le autorità competenti della Repubblica d’Armenia forniscono alla Commissione europea le informazioni sull’attuazione dei fondi dell’UE e la informano quanto prima di eventuali cambiamenti sostanziali delle loro procedure o dei loro sistemi.

Articolo 354

Indagini e azione penale

Le autorità della Repubblica d’Armenia provvedono affinché casi presunti o accertati di frode, corruzione o qualsiasi altra irregolarità, compreso il conflitto di interessi, siano indagati e perseguiti in seguito a controlli nazionali o dell’UE. Se del caso, l’Ufficio europeo antifrode può assistere le competenti autorità della Repubblica d’Armenia in tale compito.

Articolo 355

Trasmissione di informazioni relative a frodi, corruzione e irregolarità

1.   Le autorità della Repubblica d’Armenia trasmettono senza indugio alla Commissione europea le informazioni di cui sono venute a conoscenza su casi presunti o accertati di frode, corruzione o qualsiasi altra irregolarità, compreso il conflitto di interessi, in relazione all’attuazione dei fondi dell’UE. In caso di sospetto di frode o di corruzione, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode è altresì informato.

2.   Le autorità della Repubblica d’Armenia informano altresì di tutte le misure adottate in relazione ai fatti comunicati a norma del presente articolo. Nel caso non vi siano casi presunti o accertati di frode, corruzione o irregolarità da segnalare, le autorità della Repubblica d’Armenia ne informano la Commissione europea in occasione della riunione annuale del rispettivo sottocomitato.

Articolo 356

Audit

1.   La Commissione europea e la Corte dei conti europea hanno facoltà di controllare la legittimità e la regolarità di tutte le spese sostenute in relazione all’attuazione dei fondi dell’UE e di verificare che sia stato rispettato il principio della sana gestione finanziaria.

2.   Gli audit si effettuano sulla base degli impegni e dei pagamenti. Essi vengono realizzati tanto sui documenti quanto, all’occorrenza, in loco, nei locali di qualsiasi organismo che gestisca i fondi dell’UE o partecipi alla loro attuazione, compresi tutti i beneficiari, contraenti e subcontraenti che hanno ottenuto fondi dell’UE direttamente o indirettamente. Gli audit possono aver luogo prima della chiusura dei conti per l’esercizio finanziario in questione e per un periodo di cinque anni dalla data di pagamento del saldo.

3.   Gli ispettori della Commissione europea o altre persone autorizzate dalla Commissione europea o dalla Corte dei conti europea possono eseguire controlli documentali o sul posto e audit nei locali di qualsiasi organismo che gestisca i fondi dell’UE o che partecipi alla loro attuazione e dei relativi subappaltatori nella Repubblica d’Armenia.

4.   La Commissione europea o altre persone autorizzate dalla Commissione europea o dalla Corte dei conti europea hanno accesso adeguato ai siti, ai lavori e ai documenti, nonché a tutte le informazioni necessarie per condurre tali audit, comprese le informazioni in formato elettronico. Tale diritto di accesso dovrebbe essere comunicato a tutte le istituzioni pubbliche della Repubblica d’Armenia e va esplicitamente sancito nei contratti conclusi per attuare gli strumenti di cui al presente accordo.

5.   Nello svolgimento delle proprie funzioni, la Corte dei conti europea e gli organismi di audit della Repubblica d’Armenia cooperano in uno spirito di fiducia, pur mantenendo la loro indipendenza.

Articolo 357

Controlli in loco

1.   Nell’ambito del presente accordo, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode può effettuare controlli e verifiche in loco al fine di tutelare gli interessi finanziari dell’Unione europea.

2.   I controlli e le verifiche in loco sono preparati e effettuati dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode in stretta cooperazione con le autorità competenti della Repubblica d’Armenia.

3.   Le autorità della Repubblica d’Armenia ricevono notifica dell’oggetto, dello scopo e della base giuridica dei controlli e delle verifiche sul posto in tempo utile per fornire l’aiuto necessario. A tal fine i funzionari delle autorità competenti della Repubblica d’Armenia sono autorizzati a partecipare ai controlli e alle verifiche in loco.

4.   Se manifestano interesse, le autorità della Repubblica d’Armenia interessate possono condurre i controlli e le verifiche in loco congiuntamente all’Ufficio europeo per la lotta antifrode.

5.   Qualora un operatore economico si opponga a un controllo o a una verifica in loco, le autorità della Repubblica d’Armenia forniscono all’Ufficio europeo per la lotta antifrode l’assistenza necessaria conformemente al diritto della Repubblica d’Armenia per permettergli di adempiere i propri obblighi nell’esecuzione dei controlli o delle verifiche in loco.

Articolo 358

Misure e sanzioni amministrative

Misure amministrative e sanzioni possono essere imposte agli operatori economici dalla Commissione europea in conformità del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità, al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e al regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione. Misure supplementari e sanzioni ad integrazione di quelle anzidette possono essere inflitte dalle autorità della Repubblica d’Armenia in conformità del diritto nazionale applicabile.

Articolo 359

Recupero

1.   Quando l’attuazione dei fondi dell’UE è affidata alle autorità della Repubblica d’Armenia, la Commissione europea ha facoltà di recuperare i fondi dell’UE indebitamente versati, in particolare tramite rettifiche finanziarie. Le autorità della Repubblica d’Armenia adottano tutte le misure opportune per recuperare i fondi dell’UE indebitamente versati. La Commissione europea tiene conto delle misure adottate dalle autorità della Repubblica d’Armenia per evitare che i fondi dell’UE interessati vadano perduti.

2.   Nelle fattispecie contemplate dal paragrafo 1, la Commissione europea consulta la Repubblica d’Armenia a tale riguardo prima di prendere qualsiasi decisione riguardante il recupero. Le eventuali controversie sui recuperi sono discusse in seno al Consiglio di partenariato.

3.   Le disposizioni del presente titolo, che impongono un obbligo pecuniario a carico di soggetti diversi dagli Stati, sono eseguibili nella Repubblica d’Armenia nel rispetto dei seguenti principi:

a)

l’esecuzione forzata è regolata dalle norme di procedura civile vigenti nella Repubblica d’Armenia. La formula esecutiva è apposta, senza alcuna formalità che non sia la sola verifica dell’autenticità della decisione, dall’autorità nazionale che il governo della Repubblica d’Armenia designa a tal fine. Il governo della Repubblica d’Armenia informa la Commissione europea e la Corte di giustizia dell’Unione europea dell’identità di tale autorità nazionale;

b)

assolte le formalità di cui alla lettera a), su richiesta della Commissione europea, quest’ultima può procedere con l’esecuzione forzata conformemente al diritto della Repubblica d’Armenia, adendo direttamente l’autorità competente;

c)

la legalità della decisione che forma titolo esecutivo è soggetta al sindacato della Corte di giustizia dell’Unione europea. L’esecuzione forzata può essere sospesa soltanto in virtù di una decisione della Corte di giustizia dell’Unione europea. La Commissione europea informa le autorità della Repubblica d’Armenia di eventuali decisioni della Corte di giustizia dell’Unione europea volte a sospendere l’esecuzione. Gli organi giurisdizionali della Repubblica d’Armenia sono competenti in materia di controllo della regolarità degli atti esecutivi.

4.   Le sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea pronunciate in virtù di una clausola compromissoria prevista da un contratto rientrante nel campo di applicazione del presente capo hanno forza esecutiva alle stesse condizioni.

Articolo 360

Riservatezza

Le informazioni trasmesse o acquisite in qualsiasi forma ai sensi del presente capo sono coperte dal segreto d’ufficio e godono della stessa protezione accordata a informazioni analoghe dal diritto della Repubblica d’Armenia e dalle disposizioni corrispondenti applicabili alle istituzioni dell’Unione europea. Tali informazioni possono essere comunicate solo a coloro che, nelle istituzioni dell’Unione europea, negli Stati membri o nella Repubblica d’Armenia, sono tenuti a conoscerle in virtù delle loro funzioni, e possono essere utilizzate all’unico scopo di garantire una tutela efficace degli interessi finanziari delle parti.

Articolo 361

Ravvicinamento della legislazione

La Repubblica d’Armenia procede a un ravvicinamento della sua legislazione agli atti dell’Unione europea e agli strumenti internazionali di cui all’allegato XII, conformemente alle disposizioni di tale allegato.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI

CAPO 1

Quadro istituzionale

Articolo 362

Consiglio di partenariato

1.   È istituito un Consiglio di partenariato. Esso è incaricato di esercitare la vigilanza e verificare a scadenze regolari l’attuazione del presente accordo.

2.   Il Consiglio di partenariato è composto da rappresentanti delle parti a livello ministeriale e si riunisce periodicamente, almeno una volta l’anno e quando le circostanze lo richiedono. Il Consiglio di partenariato si può riunire, di comune accordo, in qualsiasi formazione.

3.   Il Consiglio di partenariato esamina tutte le questioni di rilievo nel quadro del presente accordo e qualunque altra questione bilaterale o internazionale di reciproco interesse per il conseguimento degli obiettivi del presente accordo.

4.   Il Consiglio di partenariato adotta il proprio regolamento interno.

5.   Il Consiglio di partenariato è presieduto alternativamente da un rappresentante dell’Unione europea e da un rappresentante della Repubblica d’Armenia.

6.   Ai fini della realizzazione degli obiettivi del presente accordo, il Consiglio di partenariato ha il potere di prendere le decisioni rientranti nel campo di applicazione del presente accordo, nei casi ivi contemplati. Le decisioni sono vincolanti per le parti, che adottano le misure opportune per attuarle. Il Consiglio di partenariato può anche formulare raccomandazioni. Esso adotta le decisioni e le raccomandazioni mediante accordo tra le parti, nel pieno rispetto dell’espletamento delle loro rispettive procedure interne.

7.   Il Consiglio di partenariato costituisce una sede per lo scambio di informazioni sulla legislazione dell’Unione europea e della Repubblica d’Armenia, sia in fase di elaborazione sia dopo l’entrata in vigore, così come sulle misure di attuazione, applicazione e verifica della conformità.

8.   Il Consiglio di partenariato ha il potere di aggiornare o modificare gli allegati, fatte salve le eventuali disposizioni specifiche del titolo VI.

Articolo 363

Comitato di partenariato

1.   È istituito un comitato di partenariato. Esso assiste il Consiglio di partenariato nell’adempimento dei suoi obblighi e nell’esercizio delle sue funzioni.

2.   Il comitato di partenariato è composto da rappresentanti delle parti, generalmente a livello di alti funzionari.

3.   Il comitato di partenariato è presieduto alternativamente da un rappresentante dell’Unione europea e da un rappresentante della Repubblica d’Armenia.

4.   Il Consiglio di partenariato stabilisce, nel proprio regolamento interno, i compiti e il funzionamento del comitato di partenariato, tra le cui responsabilità è compresa anche la preparazione delle riunioni del Consiglio di partenariato. Il comitato di partenariato si riunisce almeno una volta l’anno.

5.   Il Consiglio di partenariato può delegare i suoi poteri, compreso il potere di adottare decisioni vincolanti, al comitato di partenariato.

6.   Il comitato di partenariato ha il potere di adottare decisioni nei settori oggetto della delega di poteri conferitagli dal Consiglio di partenariato e nei casi previsti dal presente accordo. Tali decisioni sono vincolanti per le parti le quali adottano le misure opportune per attuarle. Il comitato di partenariato adotta le sue decisioni mediante accordo tra le parti, nel dovuto rispetto dell'espletamento delle loro rispettive procedure interne.

7.   Il comitato di partenariato si riunisce in una formazione specifica per affrontare tutte le questioni inerenti al titolo VI. Il comitato di partenariato si riunisce in tale formazione almeno una volta l’anno.

Articolo 364

Sottocomitati e di altri organi

1.   Il comitato di partenariato è assistito dai sottocomitati e altri organi istituiti in forza del presente accordo.

2.   Il Consiglio di partenariato può decidere di istituire sottocomitati e altri organi in settori specifici ai fini dell’attuazione del presente accordo, determinandone la composizione, i compiti e il funzionamento.

3.   I sottocomitati riferiscono periodicamente in merito alle proprie attività al comitato di partenariato.

4.   L’esistenza di sottocomitati non impedisce alle parti di sottoporre qualsiasi questione direttamente al comitato di partenariato, riunito anche nella formazione «Commercio».

Articolo 365

Comitato parlamentare di partenariato

1.   È istituito un comitato parlamentare di partenariato. Esso è composto da deputati del Parlamento europeo, da un lato, e da deputati del Parlamento nazionale della Repubblica d’Armenia, dall’altro, e costituisce una sede di incontro e di scambio di opinioni. Il comitato stabilisce la frequenza delle sue riunioni.

2.   Il comitato parlamentare di cooperazione stabilisce il proprio regolamento interno.

3.   Il comitato parlamentare di partenariato è presieduto a turno da un rappresentante del Parlamento europeo e da un rappresentante del Parlamento nazionale della Repubblica d’Armenia, conformemente alle disposizioni previste al riguardo dal regolamento interno.

4.   Il comitato parlamentare di partenariato può chiedere ogni informazione utile in relazione all’attuazione del presente accordo al Consiglio di partenariato, che fornisce al comitato parlamentare di partenariato le informazioni richieste.

5.   Il comitato parlamentare di partenariato è informato delle decisioni e delle raccomandazioni adottate dal Consiglio di partenariato.

6.   Il comitato parlamentare di partenariato può rivolgere raccomandazioni al Consiglio di partenariato.

7.   Il comitato parlamentare di partenariato può istituire sottocomitati parlamentari di partenariato.

Articolo 366

Piattaforma della società civile

1.   Le parti promuovono riunioni periodiche di rappresentanti della società civile, per informarli e raccogliere contributi in merito all’attuazione del presente accordo.

2.   È istituita una piattaforma della società civile. Essa costituisce una sede di incontro e di scambio di opinioni ed è composta da rappresentanti della società civile dell’Unione europea, compresi i membri del Comitato economico e sociale europeo, e da rappresentanti di organizzazioni della società civile, reti e piattaforme della Repubblica d’Armenia, compresa la piattaforma nazionale del partenariato orientale. Essa stabilisce la frequenza delle sue riunioni.

3.   La piattaforma della società civile adotta il proprio regolamento interno. Tale regolamento interno include, tra l’altro, i principi della trasparenza, dell’inclusione e della rotazione.

4.   La piattaforma della società civile è presieduta a turno da un rappresentante della società civile dell’Unione europea e da un rappresentante della società civile della Repubblica d’Armenia rispettivamente, conformemente alle disposizioni previste al riguardo dal regolamento interno.

5.   La piattaforma della società civile è informata delle decisioni e delle raccomandazioni adottate dal Consiglio di partenariato.

6.   La piattaforma della società civile può rivolgere raccomandazioni al Consiglio di partenariato, il comitato di partenariato e il comitato del partenariato parlamentare.

7.   Il comitato di partenariato e il comitato parlamentare di partenariato mantengono contatti regolari con i rappresentanti della piattaforma della società civile per conoscerne il punto di vista sulla realizzazione degli obiettivi del presente accordo.

CAPO 2

Disposizioni generali e finali

Articolo 367

Accesso agli organi giurisdizionali e amministrativi

Nell’ambito del presente accordo, ciascuna delle parti si impegna a garantire che le persone fisiche e giuridiche dell’altra parte possano adire, senza discriminazioni rispetto ai suoi cittadini, i suoi organi giurisdizionali e amministrativi competenti a tutela dei loro diritti individuali e di proprietà.

Articolo 368

Eccezioni relative alla sicurezza

Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata nel senso di:

a)

imporre a una delle parti di fornire informazioni la cui divulgazione sia ritenuta contraria ai propri interessi essenziali di sicurezza;

b)

fare divieto a una delle parti di adottare i provvedimenti ritenuti necessari per la protezione dei propri interessi essenziali di sicurezza:

i)

connessi alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico;

ii)

nell’ambito di attività economiche destinate, direttamente o indirettamente, ad approvvigionare un’installazione militare;

iii)

in relazione ai materiali fissili e da fusione o ai materiali da cui essi sono derivati; o

iv)

adottati in periodo di guerra o comunque di emergenza nelle relazioni internazionali;

c)

impedire a una delle parti di intraprendere qualsiasi azione per adempiere agli obblighi da essa assunti nell’ambito della Carta dell'ONU ai fini del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

Articolo 369

Non discriminazione

1.   Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta:

a)

le misure applicate dalla Repubblica d’Armenia nei confronti dell’Unione europea o dei suoi Stati membri non danno luogo ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri dell’Unione europea o le loro persone fisiche o giuridiche; e

b)

le misure applicate dall’Unione europea o dai suoi Stati membri nei confronti della Repubblica d’Armenia non danno luogo ad alcuna discriminazione tra persone fisiche o giuridiche della Repubblica d’Armenia.

2.   Il paragrafo 1 non pregiudica il diritto delle parti di applicare le disposizioni pertinenti della loro normativa fiscale nei confronti di contribuenti che non si trovino in situazioni identiche per quanto riguarda il luogo di residenza.

Articolo 370

Ravvicinamento progressivo

La Repubblica d’Armenia procede ad un ravvicinamento progressivo della sua legislazione al diritto dell’UE di cui agli allegati, sulla base degli impegni previsti nel presente accordo e conformemente alle disposizioni di tali allegati. Il presente articolo si applica fatte salve le disposizioni specifiche di cui al titolo VI.

Articolo 371

Ravvicinamento dinamico

In linea con l’obiettivo della Repubblica d’Armenia di ravvicinare progressivamente la propria legislazione al diritto dell’UE, il Consiglio di partenariato rivede e aggiorna periodicamente gli allegati del presente accordo, anche per tenere conto dell’evoluzione del diritto dell’UE e delle norme applicabili contenute negli strumenti internazionali che le parti ritengano pertinenti, tenendo conto dell’espletamento delle rispettive procedure interne delle parti. Il presente articolo si applica fatte salve le disposizioni specifiche di cui al titolo VI.

Articolo 372

Monitoraggio e valutazione del ravvicinamento

1.   Per monitoraggio si intende la valutazione continua dei progressi compiuti nell’attuazione e applicazione delle misure contemplate dal presente accordo. Le parti cooperano per facilitare il processo di monitoraggio nell’ambito degli organi istituzionali istituiti dal presente accordo.

2.   L’Unione europea valuta il ravvicinamento della legislazione della Repubblica d’Armenia al diritto dell’Unione, come stabilito nel presente accordo. Tali valutazioni includono gli aspetti relativi all’attuazione e all’applicazione delle norme. L’Unione europea può svolgere tali valutazioni individualmente o di concerto con la Repubblica d’Armenia. Per facilitare il processo di valutazione, la Repubblica d’Armenia comunica all’Unione europea i progressi compiuti in materia di ravvicinamento, se del caso prima del termine dei periodi transitori stabiliti nel presente accordo. Il processo di comunicazione e valutazione, comprese le modalità delle valutazioni e la loro frequenza, tiene conto delle modalità specifiche definite nel presente accordo o delle decisioni degli organi istituzionali stabiliti a norma del medesimo.

3.   La valutazione del ravvicinamento può comprendere missioni in loco con la partecipazione di istituzioni dell’Unione europea, organi e agenzie, organismi non governativi, autorità di vigilanza, esperti indipendenti e altri soggetti, secondo necessità.

Articolo 373

Risultati del monitoraggio, comprese le valutazioni del ravvicinamento

1.   I risultati delle attività di monitoraggio, comprese le valutazioni del ravvicinamento di cui all’articolo 372, sono discussi in seno a tutti gli organi pertinenti istituiti in forza del presente accordo. Tali organi possono adottare raccomandazioni congiunte che sono trasmesse al Consiglio di partenariato.

2.   Se le parti convengono che le misure necessarie contemplate dal titolo VI sono state attuate e vengono applicate, il Consiglio di partenariato, in virtù dei poteri ad esso conferiti dall’articolo 319, paragrafo 3, e dall’articolo 335, paragrafo 2, decide un’ulteriore apertura del mercato, secondo quanto previsto al titolo VI.

3.   Alle raccomandazioni congiunte trasmesse al Consiglio di partenariato conformemente al paragrafo 1, o alla mancata adozione di tali raccomandazioni, non si applica la disciplina in materia di composizione delle controversie di cui al titolo VI. Alle decisioni adottate dal sottocomitato per le indicazioni geografiche, o alla mancata adozione di tali decisioni, non si applica la disciplina in materia di composizione delle controversie di cui al titolo VI.

Articolo 374

Restrizioni in caso di difficoltà in materia di bilancia dei pagamenti e di finanze esterne

1.   La parte che incontri o rischi di incontrare gravi difficoltà in materia di bilancia dei pagamenti o di finanze esterne può adottare o mantenere misure di salvaguardia o restrittive che incidano sulla circolazione dei capitali, sui pagamenti o sui trasferimenti.

2.   Le misure di cui al paragrafo 1:

a)

non riservano ad una parte un trattamento meno favorevole rispetto a un paese terzo in simili situazioni;

b)

sono compatibili con gli articoli dell’accordo istitutivo del Fondo monetario internazionale del 1994, a seconda dei casi;

c)

evitano di arrecare inutili pregiudizi agli interessi commerciali, economici e finanziari dell’altra parte;

d)

hanno carattere temporaneo e sono eliminate progressivamente, con il migliorare della situazione specificata al paragrafo 1.

3.   Nel caso degli scambi di merci, una parte può adottare o mantenere misure restrittive al fine di salvaguardare la sua bilancia dei pagamenti o la sua posizione finanziaria esterna. Tali misure devono essere conformi al GATT 1994 e all’intesa sulle disposizioni relative alla bilancia dei pagamenti del GATT 1994.

4.   Nel caso degli scambi di servizi, una parte può adottare misure restrittive al fine di salvaguardare la sua bilancia dei pagamenti o la sua posizione finanziaria esterna. Tali misure sono conformi al GATS.

5.   La parte che mantiene o ha adottato le misure restrittive di cui al paragrafo 1 ne informa sollecitamente l’altra parte e presenta, non appena possibile, un calendario per la loro soppressione.

6.   Se le restrizioni sono adottate o mantenute in vigore a norma del presente articolo, si tengono senza indugio consultazioni in seno al comitato di partenariato, a meno che tali consultazioni non si svolgano altrimenti al di fuori dell’ambito di applicazione del presente accordo.

7.   Le consultazioni servono a valutare le difficoltà in materia di bilancia dei pagamenti o di finanze esterne che hanno determinato le rispettive misure, tenendo conto, tra l’altro, di fattori quali:

a)

la natura e la portata delle difficoltà;

b)

l’ambiente economico e commerciale esterno; o

c)

le misure correttive alternative che potrebbero essere adottate.

8.   Nelle consultazioni viene esaminata la conformità delle misure restrittive ai paragrafi 1 e 2.

9.   Nel quadro di tali consultazioni vengono accettati dalle parti tutti i dati statistici e di altra natura presentati dal Fondo monetario internazionale in materia di cambi, riserve monetarie e bilancia dei pagamenti; le conclusioni si basano sulla valutazione del Fondo monetario internazionale riguardante la bilancia dei pagamenti e la posizione finanziaria esterna della parte interessata.

Articolo 375

Fiscalità

1.   Il presente accordo si applica alle misure fiscali solo nella misura necessaria per dare effetto alle disposizioni del presente accordo.

2.   Nessuna delle disposizioni del presente accordo può essere interpretata come un divieto di adottare o applicare misure dirette a impedire l’elusione o l’evasione fiscali conformemente alle disposizioni fiscali di accordi destinati a evitare la doppia imposizione o di altri accordi in materia fiscale o del diritto tributario nazionale.

Articolo 376

Autorità delegata

Salvo diversamente indicato nel presente accordo, ciascuna parte provvede affinché qualunque persona, compresi un’impresa statale, un’impresa che gode di diritti o privilegi speciali o un monopolio designato che abbia ricevuto da una parte la delega all’esercizio di poteri pubblici normativi, amministrativi o di altra natura, a qualunque livello della pubblica amministrazione, eserciti tali poteri in conformità degli obblighi di tale parte quali definiti nel presente accordo.

Articolo 377

Adempimento degli obblighi

1.   Le parti adottano ogni misura necessaria per adempiere gli obblighi loro incombenti in forza del presente accordo. Esse garantiscono la realizzazione degli obiettivi fissati dal presente accordo.

2.   Le parti convengono di consultarsi tempestivamente, attraverso i canali appropriati, su richiesta di una di esse, per discutere di tutte le questioni inerenti all’interpretazione o all’applicazione del presente accordo e di altri aspetti rilevanti delle loro relazioni.

3.   Le parti sottopongono al Consiglio di partenariato qualsiasi controversia relativa all’interpretazione o all’attuazione del presente accordo conformemente all’articolo 378.

4.   Il Consiglio di partenariato può risolvere le controversie mediante una decisione vincolante conformemente all’articolo 378.

Articolo 378

Composizione delle controversie

1.   In caso di disaccordo fra le parti in merito all’interpretazione o all’attuazione del presente accordo, una delle parti presenta all’altra parte e al Consiglio di partenariato una richiesta formale di risoluzione della controversia. A titolo di deroga, le controversie relative all’interpretazione o all’attuazione del titolo VI sono soggette unicamente alla disciplina del titolo VI, capo 13.

2.   Le parti si adoperano per risolvere la controversia avviando consultazioni in buona fede in seno al Consiglio di partenariato al fine di pervenire nel più breve tempo possibile a una soluzione reciprocamente accettabile.

3.   Consultazioni in merito a una controversia possono inoltre tenersi durante qualsiasi riunione del comitato di partenariato o di qualsiasi altro organo competente di cui all’articolo 364, secondo quanto concordato tra le parti o su richiesta di una di esse. Le consultazioni possono tenersi anche per iscritto.

4.   Le parti forniscono al Consiglio di partenariato, al comitato di partenariato e agli altri organi o sottocomitati pertinenti tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della situazione.

5.   Una controversia si ritiene risolta quando il Consiglio di partenariato adotta una decisione vincolante per dirimere la controversia a norma dell’articolo 377, paragrafo 4, o quando dichiara che la controversia si è conclusa.

6.   Tutte le informazioni comunicate durante le consultazioni rimangono riservate.

Articolo 379

Misure appropriate in caso di mancato adempimento degli obblighi

1.   Una parte può adottare le misure appropriate se la questione oggetto della controversia non è risolta entro tre mesi dalla data della notifica di una richiesta formale di risoluzione della controversia a norma dell’articolo 378 e se la parte attrice continua a ritenere che l’altra parte non abbia adempiuto un obbligo che ad essa incombe in forza del presente accordo. Il requisito di un periodo di tre mesi per le consultazioni non si applica ai casi eccezionali di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

2.   Nella scelta delle misure appropriate, si privilegiano quelle che meno interferiscono con il funzionamento del presente accordo. Salvo nei casi di cui al paragrafo 3 del presente articolo, tali misure non possono comprendere la sospensione dei diritti o degli obblighi previsti dalle disposizioni del presente accordo, di cui al titolo VI. Le misure adottate a norma del paragrafo 1 del presente articolo sono immediatamente notificate al Consiglio di partenariato e formano oggetto di consultazioni a norma dell’articolo 377, paragrafo 2, e secondo una procedura di composizione delle controversie di cui all’articolo 378, paragrafi 2 e 3.

3.   Le eccezioni di cui ai paragrafi 1 e 2 riguardano:

a)

una denuncia del presente accordo non autorizzata dalle norme generali di diritto internazionale, o

b)

una violazione, ad opera dell’altra parte, di uno degli elementi essenziali del presente accordo, di cui all' articolo 2, paragrafo 1 e all'articolo 9, paragrafo 1.

Articolo 380

Relazione con altri accordi

1.   Il presente accordo sostituisce l'APC. I riferimenti all’APC in tutti gli altri accordi tra le parti s’intendono fatti al presente accordo.

2.   Fino a quando le persone fisiche e giuridiche non godranno degli stessi diritti a norma del presente accordo, quest’ultimo non pregiudica i diritti loro garantiti da accordi in vigore che vincolano uno o più Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra.

3.   Gli accordi in vigore in settori di cooperazione specifici che rientrano nel campo di applicazione del presente accordo sono considerati parte delle relazioni bilaterali complessive disciplinate dal presente accordo e parte del quadro istituzionale comune.

4.   Le parti possono integrare il presente accordo mediante la conclusione di accordi specifici in qualsiasi settore rientrante nel suo campo di applicazione. Siffatti accordi specifici sono parte integrante delle relazioni bilaterali generali disciplinate dal presente accordo e fanno parte di un quadro istituzionale comune.

5.   Fatte salve le pertinenti disposizioni del trattato sull’Unione europea e del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, né il presente accordo né qualsiasi azione intrapresa nell'ambito dello stesso pregiudica in alcun modo la competenza degli Stati membri ad avviare con la Repubblica d’Armenia attività di cooperazione bilaterale o a concludere, se del caso, nuovi accordi di cooperazione con la Repubblica d’Armenia.

Articolo 381

Durata

1.   Il presente accordo è concluso per una durata indeterminata.

2.   Ciascuna parte può denunciare il presente accordo inviando una notifica scritta consegnata all’altra parte per via diplomatica. Il presente accordo cessa di essere applicabile decorsi sei mesi dal ricevimento della notifica.

Articolo 382

Definizione delle parti

Ai fini del presente accordo, per «parti» si intendono l’Unione europea o i suoi Stati membri oppure l’Unione europea e i suoi Stati membri, secondo le loro rispettive competenze definite nel trattato sull’Unione europea e nel trattato sul funzionamento dell’Unione europea e, se del caso, anche l’Euratom, conformemente alle sue competenze a norma del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra.

Articolo 383

Applicazione territoriale

Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori ai quali si applicano il trattato sull’Unione europea, il trattato sul funzionamento dell’Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, alle condizioni ivi precisate, e, dall’altro, al territorio della Repubblica d’Armenia.

Articolo 384

Depositario dell’accordo

Il segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea è il depositario del presente accordo.

Articolo 385

Entrata in vigore, disposizioni finali ed applicazione provvisoria

1.   Il presente accordo è ratificato o approvato dalle parti in conformità alle rispettive procedure. Gli strumenti di ratifica o approvazione sono depositati presso il depositario.

2.   Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di deposito dell’ultimo strumento di ratifica o di approvazione.

3.   Il presente accordo può essere modificato per iscritto mediante consenso comune delle parti. Tali modifiche entrano in vigore conformemente alle disposizioni del presente articolo.

4.   Gli allegati, i protocolli e le dichiarazioni costituiscono parte integrante del presente accordo.

5.   In deroga al paragrafo 2, l’Unione europea e la Repubblica d’Armenia possono applicare il presente accordo a titolo provvisorio, in tutto o in parte, in conformità alle rispettive procedure interne, a seconda dei casi.

6.   L’applicazione provvisoria ha effetto a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui il depositario ha ricevuto:

a)

la notifica dell’Unione europea relativa al completamento delle procedure a tal fine necessarie, con l’indicazione delle parti del presente accordo che si applicano in via provvisoria; e

b)

il deposito dello strumento di ratifica, da parte della Repubblica d’Armenia, conformemente alle sue procedure interne.

7.   Ai fini delle disposizioni pertinenti del presente accordo, allegati e protocolli compresi, i riferimenti in tali disposizioni alla «data di entrata in vigore del presente accordo» si intendono fatti alla «data a decorrere dalla quale il presente accordo è applicato in via provvisoria», conformemente al paragrafo 5.

8.   Nella misura in cui non sono soggette all’applicazione provvisoria del presente accordo, le disposizioni dell’APC continuano ad applicarsi durante il periodo di applicazione provvisoria.

9.   Ciascuna parte può notificare per iscritto al depositario la volontà di porre fine all’applicazione provvisoria del presente accordo. La cessazione dell’applicazione provvisoria ha effetto decorsi sei mesi dal ricevimento della notifica da parte del depositario.

Articolo 386

Testi facenti fede

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e armena, tutti i testi facenti ugualmente fede.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati a questo fine, hanno firmato il presente accordo.

Съставено в Брюксел на двадесет и четвърти ноември през две хиляди и седемнадесета година.

Hecho en Bruselas, el veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete.

V Bruselu dne dvacátého čtvrtého listopadu dva tisíce sedmnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den fireogtyvende november to tusind og sytten.

Geschehen zu Brüssel am vierundzwanzigsten November zweitausendsiebzehn.

Kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta novembrikuu kahekümne neljandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι τέσσερις Νοεμβρίου δύο χιλιάδες δεκαεπτά.

Done at Brussels on the twenty-fourth day of November in the year two thousand and seventeen.

Fait à Bruxelles, le vingt-quatre novembre deux mille dix-sept.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset četvrtog studenoga godine dvije tisuće sedamnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì ventiquattro novembre duemiladiciassette.

Briselē, divi tūkstoši septiņpadsmitā gada divdesmit ceturtajā novembrī.

Priimta du tūkstančiai septynioliktų metų lapkričio dvidešimt ketvirtą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenhetedik év november havának huszonnegyedik napján.

Magħmul fi Brussell, fl-erbgħa u għoxrin jum ta’ Novembru fis-sena elfejn u sbatax.

Gedaan te Brussel, vierentwintig november tweeduizend zeventien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego czwartego listopada roku dwa tysiące siedemnastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e quatro de novembro de dois mil e dezassete.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și patru noiembrie două mii șaptesprezece.

V Bruseli dvadsiateho štvrtého novembra dvetisícsedemnásť.

V Bruslju, dne štiriindvajsetega novembra leta dva tisoč sedemnajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäneljäntenä päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattaseitsemäntoista.

Som skedde i Bryssel den tjugofjärde november år tjugohundrasjutton.

Կատարված է Բրյուսել քաղաքում երկու հազար տասնյոթ թվականի նոյեմբերի քսանչորսին.

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


(1)  Una persona giuridica è controllata da un’altra persona giuridica se quest’ultima ha il potere di nominare la maggioranza degli amministratori della prima o comunque di dirigerne legalmente l’operato.

(2)  Resta inteso che la lavorazione di materiali nucleari comprende tutte le attività del codice 330 della classificazione UN ISIC Rev. 3.1.

(3)  Fatto salvo l’ambito delle attività che possono rientrare nella definizione di «cabotaggio» a norma della legislazione nazionale pertinente, il cabotaggio nazionale a norma del presente capo comprende il trasporto di passeggeri o merci tra un porto o un luogo situato nella Repubblica d’Armenia o in uno Stato membro e un altro porto o luogo situato nella stessa Repubblica d’Armenia o nello stesso Stato membro, anche nella sua piattaforma continentale, conformemente alla convenzione dell'ONU sul diritto del mare, nonché il traffico proveniente da un porto o da un luogo situato nella Repubblica d’Armenia o in uno Stato membro e destinato allo stesso porto o luogo.

(4)  Le condizioni di reciproco accesso al mercato del trasporto aereo saranno oggetto di un futuro accordo tra le parti sull’istituzione di uno Spazio aereo comune.

(5)  Questo obbligo non si estende alle disposizioni relative alla protezione degli investimenti che non sono contemplate dalla presente sezione, comprese quelle relative alle procedure di composizione delle controversie investitore-Stato, come figurano in altri accordi.

(6)  Questo obbligo non si estende alle disposizioni relative alla protezione degli investimenti che non sono contemplate dalla presente sezione, comprese quelle relative alle procedure di composizione delle controversie investitore-Stato, come figurano in altri accordi.

(7)  Ciò comprende il presente capo e gli allegati VIII-A e VIII-E.

(8)  Fatto salvo l’ambito delle attività che possono rientrare nella definizione di «cabotaggio» a norma della legislazione nazionale pertinente, il cabotaggio nazionale a norma del presente capo comprende il trasporto di passeggeri o merci tra un porto o un luogo situato nella Repubblica d’Armenia o in uno Stato membro e un altro porto o luogo situato nella stessa Repubblica d’Armenia o nello stesso Stato membro, anche nella sua piattaforma continentale, conformemente alla convenzione dell' ONU sul diritto del mare, nonché il traffico proveniente da un porto o da un luogo situato nella Repubblica d’Armenia o in uno Stato membro e destinato allo stesso porto o luogo.

(9)  Le condizioni di reciproco accesso al mercato del trasporto aereo saranno oggetto di un futuro accordo tra le parti sull’istituzione di uno Spazio aereo comune.

(10)  La dicitura «che non sia un’organizzazione senza fini di lucro» si applica solo a Belgio, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Slovenia, Finlandia e Regno Unito.

(11)  Allo stabilimento ospitante può essere richiesto di presentare, per approvazione preventiva, un programma di formazione della durata del soggiorno, che ne dimostri la finalità formativa. Per quanto concerne Repubblica ceca, Germania, Spagna, Francia, Lituania, Ungheria e Austria, la formazione deve essere collegata al titolo di studio universitario di cui l’interessato è titolare.

(12)  Per il Regno Unito, solo i venditori di servizi rientrano nella categoria dei venditori alle imprese.

(13)  Il contratto di prestazione di servizi di cui alle lettere h) ed i) deve essere conforme alle disposizioni legislative e regolamentari e ad altre condizioni della parte in cui il contratto viene eseguito.

(14)  Il contratto di prestazione di servizi di cui alle lettere h) ed i) deve essere conforme alle disposizioni legislative e regolamentari e ad altre condizioni della parte in cui il contratto viene eseguito.

(15)  Conseguita dopo il raggiungimento della maggiore età.

(16)  Qualora il titolo di studio o la qualifica non siano stati ottenuti nel territorio della parte in cui il servizio viene prestato, quest’ultima ha la facoltà di valutarne l’equivalenza con un titolo di studio universitario richiesto nel suo territorio.

(17)  Qualora il titolo di studio o la qualifica non siano stati ottenuti nel territorio della parte in cui il servizio viene prestato, quest’ultima ha la facoltà di valutarne l’equivalenza con un titolo di studio universitario richiesto nel suo territorio.

(18)  I diritti di licenza non comprendono i pagamenti dovuti per la partecipazione ad aste, gare o altri mezzi non discriminatori di assegnazione delle concessioni, né i contributi obbligatori alla fornitura del servizio universale.

(19)  La classificazione centrale dei prodotti quale definita dall’Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Statistical Papers, Serie M, n. 77, CPC prov, 1991.

(20)  La presente sezione si applica alle classificazioni CPC 7511 e CPC 7512.

(21)  Le parti convengono che un “fornitore principale” equivale a un fornitore con significativo potere di mercato.

(22)  Ai fini della presente sottosezione, le condizioni «non discriminatorio» si intendono con riferimento al trattamento nazionale, ai sensi dell’articolo 150, nonché con riferimento all’uso specifico settoriale del termine, nel senso di «termini e condizioni che non siano meno favorevoli di quelli accordati a qualsiasi altro utente di analoghe reti o servizi pubblici di comunicazione elettronica in circostanze analoghe».

(23)  Le misure finalizzate a garantire l’imposizione o la riscossione equa o efficace delle imposte dirette comprendono le misure adottate da una parte secondo il proprio sistema fiscale, le quali:

i)

si applicano agli imprenditori e ai prestatori di servizi non residenti in considerazione del fatto che l’imposta dovuta dai soggetti non residenti viene determinata con riferimento a elementi imponibili aventi la loro fonte o situati nel territorio della parte;

ii)

si applicano ai soggetti non residenti al fine di garantire l’imposizione o la riscossione di imposte nel territorio della parte;

iii)

si applicano ai soggetti residenti e non, al fine di impedire l’elusione o l’evasione fiscale, ivi comprese le misure per garantire l’osservanza degli obblighi;

iv)

si applicano agli utilizzatori di servizi prestati nel territorio di un’altra parte o a partire da tale territorio, al fine di garantire l’imposizione o la riscossione delle imposte che gravano su tali utilizzatori in relazione a fonti ubicate nel territorio della parte;

v)

operano una distinzione tra gli imprenditori e i prestatori di servizi soggetti a imposizione su elementi imponibili a livello mondiale e gli altri imprenditori e prestatori di servizi, in considerazione della differenza nella natura della loro base imponibile; o

vi)

determinano, attribuiscono o suddividono reddito, utili, guadagni, perdite, detrazioni o crediti di soggetti residenti o succursali o tra soggetti collegati o succursali dello stesso soggetto, al fine di salvaguardare la base imponibile della parte.

I termini o i concetti di natura fiscale di cui alla lettera f) e alla presente nota vanno intesi in base alle definizioni e ai concetti fiscali, anche equivalenti o analoghi, della legislazione interna della parte che adotta la misura.

(24)  Compreso l’acquisto di beni immobili connesso a investimenti diretti.

(25)  Per «fissazione» si intende l’incorporazione di suoni o immagini o di loro rappresentazioni, che ne consenta la percezione, la riproduzione o la comunicazione mediante apposito dispositivo.

(26)  Allegato al protocollo che modifica l’accordo sugli appalti pubblici (GPA/113).

(27)  Nell’Unione europea, le regole in materia di concorrenza si applicano al settore agricolo in conformità del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, e successive modifiche o eventuali sostituzioni (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

(28)  Ai fini della presente sezione, la Repubblica d’Armenia stabilisce che il riferimento al diritto in materia di concorrenza è fatto al suo intero sistema di norme di concorrenza nei settori dell’antitrust, dei cartelli e delle concentrazioni.

(29)  Ciò non osta a che una parte fornisca un contributo temporaneo di liquidità sotto forma di garanzie sui prestiti o di prestiti limitati all’importo necessario unicamente per mantenere in attività un’impresa in difficoltà per il tempo necessario ad adottare un piano di ristrutturazione o di liquidazione.

(30)  Le piccole e medie imprese non sono tenute a contribuire ai costi di ristrutturazione.

(31)  Per maggiore chiarezza, ai fini del presente capo, la fornitura di servizi pubblici non è considerata un’attività commerciale ai sensi dell’articolo 301, lettera d).

(32)  Ai fini di maggiore certezza una parte non è tenuta a divulgare le relazioni o il contenuto delle relazioni.


ALLEGATO I del CAPO 1

TRASPORTI del TITOLO V: ALTRE POLITICHE DI COOPERAZIONE

La Repubblica d'Armenia si impegna a provvedere nei tempi convenuti al progressivo ravvicinamento della propria legislazione alla normativa dell'Unione europea e agli strumenti internazionali seguenti.

Trasporti su strada

Condizioni tecniche

Direttiva 92/6/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1992, concernente il montaggio e l'impiego di limitatori di velocità per talune categorie di autoveicoli nella Comunità

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 92/6/CEE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 96/53/CE del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale, e successive modifiche

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 96/53/CE sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva (UE) 2015/719 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 96/53/CE, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale

Le modifiche introdotte dalla direttiva (UE) 2015/719 si applicano a decorrere dal 7 maggio 2017

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva (UE) 2015/719 sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2014/47/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nell'Unione e che abroga la direttiva 2000/30/CE

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2014/47/UE sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2009/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, concernente il controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, e successive modifiche, che si applica fino al 19 maggio 2018

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2009/40/CE sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE, che si applica a decorrere dal 20 maggio 2018

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2014/45/UE sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2000/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2000, relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nella Comunità, e successive modifiche, che si applica fino al 19 maggio 2018

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2000/30/CE sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Condizioni di sicurezza

Direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida Si applicano le seguenti disposizioni di tale direttiva:

introduzione delle categorie di patente di guida (articolo 4)

condizioni per il rilascio della patente di guida (articoli 4, 5, 6 e 7 e allegato III)

requisiti per l'esame di idoneità alla guida (allegato II)

Termine di attuazione: tali disposizioni della direttiva 2006/126/CE sono attuate entro 1 anno dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 95/50/CE del Consiglio, del 6 ottobre 1995, sull'adozione di procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose

Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose

Direttiva 2010/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2010, in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive del Consiglio 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE

Termine di attuazione: le disposizioni delle direttive 2008/68/CE, 95/50/CE e 2010/35/UE sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo (8 anni per le ferrovie).

Condizioni sociali

Regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, come modificato, che si applica fino alla data di applicazione dell'articolo 46 del regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada

Termine di attuazione: le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3821/85 si riferiscono solo ai trasporti internazionali e sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio, e successive modifiche

Termine di attuazione: le disposizioni del regolamento (CE) n. 561/2006 sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, che, per quanto riguarda il regolamento (CEE) n. 3821/85 del 20 dicembre 1985, si applica a decorrere dalla data in cui diventano applicabili gli atti di esecuzione di cui all'articolo 46 del regolamento (UE) n. 165/2014

Termine di attuazione: le disposizioni del regolamento (CE) n. 165/2014 relative ai trasporti internazionali sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2006/22/CE sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo per quanto concerne i trasporti internazionali.

Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio, e successive modifiche

Termine di attuazione: le disposizioni del regolamento (CE) n. 1071/2009 — articoli 3, 4, 5, 6, 7 (escluso il valore monetario dell'idoneità finanziaria), articolo 8 e articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15 e allegato I di tale regolamento sono attuate entro 8 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2002/15/CE sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2003/59/CE sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Condizioni fiscali

Direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1999, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture

Direttiva 2004/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale nella Comunità

Direttiva 2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea

Direttiva 2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali

Termine di attuazione: le disposizioni delle direttive 1999/62/CE, 2004/52/CE, 2004/54/CE e 2008/96/UE sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Trasporto ferroviario

Accesso al mercato e alle infrastrutture

Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico

Si applicano le seguenti disposizioni di tale direttiva:

Indipendenza gestionale e risanamento finanziario

Separazione fra la gestione dell'infrastruttura e l'attività di trasporto

Introduzione di patenti di guida

Termine di attuazione: tali disposizioni della direttiva 2012/34/UE sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo, e successive modifiche

Termine di attuazione: il Consiglio di partenariato deciderà in merito al calendario per l'applicazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 913/2010 entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Condizioni tecniche e di sicurezza, interoperabilità

Direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (Direttiva sulla sicurezza delle ferrovie)

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2004/49/CE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2007/59/CE sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2008/57/CE sono attuate entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70

Termine di attuazione: le disposizioni del regolamento (CE) n. 1370/2007 sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario

Termine di attuazione: le disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007 sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Trasporto combinato

Direttiva 92/106/CEE del Consiglio, del 7 dicembre 1992, relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 92/106/CE sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Trasporto aereo

Conclusione e attuazione di un accordo globale su uno spazio aereo comune.

Fatta salva la conclusione dell'accordo globale su uno spazio aereo comune, garantire l'attuazione e lo sviluppo coordinati di accordi bilaterali sui servizi aerei tra la Repubblica d'Armenia e gli Stati membri dell'UE, come modificati dall'«accordo orizzontale».

Trasporto marittimo

Sicurezza marittima — Stato di bandiera/società di classificazione

Direttiva 2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle disposizioni e alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime, e successive modifiche

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2009/15/CE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi, e successive modifiche

Termine di attuazione: le disposizioni del regolamento (CE) n. 391/2009 sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2013/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa a talune responsabilità dello Stato di bandiera ai fini della conformità alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua applicazione

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2013/54/UE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (UE) n. 788/2014 della Commissione, del 18 luglio 2014, che stabilisce norme dettagliate per l'imposizione di ammende e penalità di mora e per la revoca del riconoscimento degli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi a norma degli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio

Termine di attuazione: le disposizioni del regolamento (CE) n. 788/2014 sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 789/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo al trasferimento delle navi da carico e passeggeri tra registri all'interno della Comunità e che abroga il regolamento (CEE) n. 613/91 del Consiglio, e successive modifiche

Termine di attuazione: le disposizioni del regolamento (CE) n. 789/2004 sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Stato di bandiera

Direttiva 2009/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2009/21/CE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Stato di approdo

Direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo, e successive modifiche

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2009/16/CE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (UE) n. 428/2010 della Commissione, del 20 maggio 2010, recante attuazione dell'articolo 14 della direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le ispezioni estese delle navi

Termine di attuazione: le disposizioni del regolamento (UE) n. 428/2010 sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (UE) n. 801/2010 della Commissione, del 13 settembre 2010, recante attuazione dell'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri dello Stato di bandiera

Termine di attuazione: le disposizioni del regolamento (UE) n. 801/2010 sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (UE) n. 802/2010 della Commissione, del 13 settembre 2010, recante attuazione dell'articolo 10, paragrafo 3, e dell'articolo 27 della direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'efficienza delle compagnie di navigazione, e successive modifiche

Termine di attuazione: le disposizioni del regolamento (UE) n. 802/2010 sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 96/40/CE della Commissione, del 25 giugno 1996, che istituisce un modello comune di documento di identità per gli ispettori incaricati del controllo dello Stato di approdo

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 96/40/CE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Inchieste sui sinistri marittimi

Direttiva 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica la direttiva 1999/35/CE del Consiglio e la direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2009/18/CE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento di esecuzione (UE) n. 651/2011 della Commissione, del 5 luglio 2011, che adotta il regolamento interno del sistema di cooperazione permanente stabilito dagli Stati membri in cooperazione con la Commissione a norma dell'articolo 10 della direttiva 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Termine di attuazione: le disposizioni del regolamento (UE) n. 651/2011 sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (UE) n. 1286/2011 della Commissione, del 9 dicembre 2011, recante adozione di una metodologia comune d'indagine sui sinistri e sugli incidenti marittimi a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Termine di attuazione: le disposizioni del regolamento (UE) n. 1286/2011 sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Responsabilità e assicurazione

Regolamento (CE) n. 392/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente

Termine di attuazione: le disposizioni del regolamento (CE) n. 392/2009 sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2009/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sull'assicurazione degli armatori per i crediti marittimi

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2009/20/CE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 336/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, sull'attuazione nella Comunità del codice internazionale di gestione della sicurezza e che abroga il regolamento (CE) n. 3051/95 del Consiglio, e successive modifiche

Termine di attuazione: le disposizioni del regolamento (CE) n. 336/2006 sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Navi passeggeri

Direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri, e successive modifiche

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2009/45/CE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2003/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, concernente requisiti specifici di stabilità per le navi ro/ro da passeggeri, e successive modifiche

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2003/25/CE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 1999/35/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa a un sistema di visite obbligatorie per l'esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti ro/ro e di unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea, e successive modifiche

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 1999/35/CE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 98/41/CE del Consiglio, del 18 giugno 1998, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 98/41/CE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Sistema di monitoraggio del traffico navale e formalità di dichiarazione

Direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio, e successive modifiche

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2002/59/CE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri e che abroga la direttiva 2002/6/CE

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2010/65/UE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Requisiti tecnici di sicurezza

Regolamento (UE) n. 530/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, sull'introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo

L'eliminazione progressiva delle petroliere monoscafo sarà effettuata secondo il calendario specificato nella convenzione MARPOL

Direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio (alla data del 18 settembre 2016)

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2014/90/UE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2001/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2001, recante requisiti e procedure armonizzate per la sicurezza delle operazioni di carico e di scarico delle navi portarinfuse

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2001/96/CE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 2978/94 del Consiglio, del 21 novembre 1994, sull'applicazione della risoluzione IMO A.747(18) concernente la misurazione del tonnellaggio degli spazi per la zavorra nelle petroliere a zavorra segregata, e successive modifiche

Termine di attuazione: le disposizioni del regolamento (CE) n. 2978/94 sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 97/70/CE del Consiglio, dell'11 dicembre 1997, che istituisce un regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri, e successive modifiche

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 97/70/CE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Equipaggio

Direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare, e successive modifiche

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2008/106/CE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2005/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare e recante modificazione della direttiva 2001/25/CE

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2005/45/CE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 79/115/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativa al pilotaggio delle navi da parte di piloti d'altura che operano nel Mare del Nord e nella Manica

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 79/115/CE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Ambiente

Regolamento (CE) n. 782/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, sul divieto dei composti organostannici sulle navi

Termine di attuazione: le disposizioni del regolamento (CE) n. 782/2003 sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 536/2008 della Commissione, del 13 giugno 2008, recante attuazione dell'articolo 6, paragrafo 3, e dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 782/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio sul divieto dei composti organostannici sulle navi e recante modifica di detto regolamento

Termine di attuazione: le disposizioni del regolamento (CE) n. 536/2008 sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico, e successive modifiche

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2000/59/CE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni, anche penali, per i reati di inquinamento

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2005/35/CE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (UE) n. 911/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sul finanziamento pluriennale dell'azione dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima in materia di intervento contro l'inquinamento marino causato dalle navi e dagli impianti per l'estrazione di gas e idrocarburi

Termine di attuazione: le disposizioni del regolamento (UE) n. 911/2014 sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 1999/32/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi e che modifica la direttiva 93/12/CEE

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 1999/32/CE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE

Termine di attuazione: le disposizioni del regolamento (UE) n. 2015/757 sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE

Termine di attuazione: le disposizioni del regolamento (CE) n. 1257/2013 sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Agenzia europea per la sicurezza marittima e del comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi

Regolamento (UE) 2016/1625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, recante modifica del regolamento (CE) n. 1406/2002 che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima, e successive modifiche

Termine di attuazione: le disposizioni del regolamento (UE) 2016/1625 sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) e recante modifica dei regolamenti in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi, e successive modifiche

Termine di attuazione: le disposizioni del regolamento (CE) n. 2099/2002 sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Condizioni sociali

Direttiva 92/29/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per promuovere una migliore assistenza medica a bordo delle navi

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 92/29/CE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST) — Allegato: Accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 1999/63/CE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 1999/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, concernente l'applicazione delle disposizioni relative all'orario di lavoro della gente di mare a bordo delle navi che fanno scalo nei porti della Comunità

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 1999/95/CE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.


ALLEGATO II del CAPO 2

ENERGIA del TITOLO V: ALTRE POLITICHE DI COOPERAZIONE

La Repubblica d'Armenia si impegna a provvedere nei tempi convenuti al progressivo ravvicinamento della propria legislazione alla seguente normativa dell'Unione europea.

Energia elettrica

Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2009/72/CE sono attuate entro 8 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Tuttavia, per quanto riguarda gli articoli 3, 6, 13, 15, 33 e 38, il Consiglio di partenariato definirà, a tempo debito, un calendario specifico di esecuzione.

Regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003

Il Consiglio di partenariato definirà a tempo debito un calendario specifico per l'attuazione del regolamento (CE) n. 714/2009.

Direttiva 2005/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, concernente misure per la sicurezza dell'approvvigionamento di elettricità e per gli investimenti nelle infrastrutture

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2005/89/CE sono attuate entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Petrolio

Direttiva 2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2009/119/CE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Infrastruttura

Regolamento (UE) n. 256/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla comunicazione alla Commissione di progetti di investimento nelle infrastrutture per l'energia nell'Unione europea che sostituisce il regolamento (UE, Euratom) n. 617/2010 del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 736/96 del Consiglio

Termine di attuazione: le disposizioni del regolamento (UE) n. 256/2014 sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento di esecuzione:

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1113/2014 della Commissione, del 16 ottobre 2014, che stabilisce la forma e i dettagli tecnici della comunicazione di cui agli articoli 3 e 5 del regolamento (UE) n. 256/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2386/96 e (UE, Euratom) n. 833/2010 della Commissione

Termine di attuazione: le disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 1113/2014 sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Prospezione e ricerca di idrocarburi

Direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (1)

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 94/22/CE sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Efficienza energetica

Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2012/27/UE sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento di esecuzione:

Regolamento delegato (UE) 2015/2402 della Commissione, del 12 ottobre 2015, che rivede i valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di energia elettrica e di calore in applicazione della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione di esecuzione 2011/877/UE della Commissione

Termine di attuazione: le disposizioni del regolamento (UE) 2015/2402 sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2010/31/UE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento di esecuzione:

Regolamento delegato (UE) n. 244/2012 della Commissione, del 16 gennaio 2012, che integra la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell'edilizia istituendo un quadro metodologico comparativo per calcolare livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli elementi edilizi

Orientamenti che accompagnano il regolamento delegato (UE) n. 244/2012 del 16 gennaio 2012 della Commissione che integra la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell'edilizia istituendo un quadro metodologico comparativo per calcolare livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli elementi edilizi (2012/C 115/01)

Termine di attuazione: le disposizioni del regolamento delegato (UE) n. 244/2012 sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2009/33/CE sono attuate entro 8 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2009/125/CE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttive/regolamenti di esecuzione

Regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione, del 17 dicembre 2008, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche di progettazione ecocompatibile relative al consumo di energia elettrica nei modi stand-by e spento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio

Regolamento (CE) n. 107/2009 della Commissione, del 4 febbraio 2009, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei ricevitori digitali semplici

Regolamento (CE) n. 244/2009 della Commissione, del 18 marzo 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lampade non direzionali per uso domestico

Regolamento (CE) n. 278/2009 della Commissione, del 6 aprile 2009, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche di progettazione ecocompatibile relative al consumo di energia elettrica a vuoto e al rendimento medio in modo attivo per gli alimentatori esterni

Regolamento (CE) n. 640/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei motori elettrici

Regolamento (CE) n. 641/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei circolatori senza premistoppa indipendenti e dei circolatori senza premistoppa integrati in prodotti

Regolamento (UE) n. 327/2011 della Commissione, del 30 marzo 2011, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di ventilatori a motore la cui potenza elettrica di ingresso è compresa tra 125 W e 500 kW

Termine di attuazione: le disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1275/2008, (CE) n. 107/2009, (CE) n. 244/2009, (CE) n. 278/2009, (CE) n. 640/2009, (CE) n. 641/2009 e (UE) n. 327/2011 sono attuate entro 8 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 643/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico

Termine di attuazione: le disposizioni del regolamento (CE) n. 643/2009 sono attuate entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 642/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei televisori

Termine di attuazione: le disposizioni del regolamento (CE) n. 642/2009 sono attuate entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (UE) n. 1015/2010 della Commissione, del 10 novembre 2010, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavatrici per uso domestico

Termine di attuazione: le disposizioni del regolamento (UE) n. 1015/2010 sono attuate entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (UE) n. 1016/2010 della Commissione, del 10 novembre 2010, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavastoviglie a uso domestico

Termine di attuazione: le disposizioni del regolamento (UE) n. 1016/2010 sono attuate entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 92/42/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, concernente i requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi

Regolamento (CE) n. 245/2009 della Commissione, del 18 marzo 2009, recante modalità di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile di lampade fluorescenti senza alimentatore integrato, lampade a scarica ad alta intensità e di alimentatori e apparecchi di illuminazione in grado di far funzionare tali lampade, e che abroga la direttiva 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Regolamento (CE) n. 859/2009 della Commissione, del 18 settembre 2009, recante modifica del regolamento (CE) n. 244/2009 in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile per la radiazione ultravioletta delle lampade non direzionali per uso domestico

Regolamento (UE) n. 347/2010 della Commissione, del 21 aprile 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 245/2009 della Commissione per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile di lampade fluorescenti senza alimentatore integrato, lampade a scarica ad alta intensità e alimentatori e apparecchi di illuminazione in grado di far funzionare tali lampade

Regolamento (UE) n. 206/2012 della Commissione, del 6 marzo 2012, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei condizionatori d'aria e dei ventilatori

Regolamento (UE) n. 547/2012 della Commissione, del 25 giugno 2012, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavastoviglie a uso domestico

Regolamento (UE) n. 622/2012 della Commissione, dell'11 luglio 2012, recante modifica del regolamento (CE) n. 641/2009 in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei circolatori senza premistoppa indipendenti e dei circolatori senza premistoppa integrati in prodotti

Regolamento (UE) n. 932/2012 della Commissione, del 3 ottobre 2012, recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle asciugabiancheria per uso domestico

Regolamento (UE) n. 1194/2012 della Commissione, del 12 dicembre 2012, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lampade direzionali, delle lampade con diodi a emissione luminosa e delle pertinenti apparecchiature

Regolamento (UE) n. 617/2013 della Commissione, del 26 giugno 2013, recante misure di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di computer e server informatici

Regolamento (UE) n. 666/2013 della Commissione, dell'8 luglio 2013, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli aspirapolvere

Regolamento (UE) n. 801/2013 della Commissione, del 22 agosto 2013, recante modifica del regolamento (CE) n. 1275/2008 per quanto riguarda le specifiche di progettazione ecocompatibile relative al consumo di energia elettrica nei modi stand-by e spento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio e recante modifica del regolamento (CE) n. 642/2009 in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei televisori

Regolamento (UE) n. 813/2013 della Commissione, del 2 agosto 2013, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente e degli apparecchi di riscaldamento misti

Regolamento (UE) n. 814/2013 della Commissione, del 2 agosto 2013, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli scaldacqua e dei serbatoi per l'acqua calda

Regolamento (UE) n. 4/2014 della Commissione, del 6 gennaio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 640/2009 recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei motori elettrici

Regolamento (UE) n. 66/2014 della Commissione, del 14 gennaio 2014, recante misure di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di forni, piani cottura e cappe da cucina per uso domestico

Regolamento (UE) n. 548/2014 della Commissione, del 21 maggio 2014, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i trasformatori di potenza piccoli, medi e grandi

Regolamento (UE) n. 1253/2014 della Commissione, del 7 luglio 2014, recante attuazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile delle unità di ventilazione

Regolamento (UE) 2015/1095 della Commissione, del 5 maggio 2015, recante misure di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli armadi refrigerati professionali, degli abbattitori, delle unità di condensazione e dei chiller di processo

Regolamento (UE) 2015/1185 della Commissione, del 24 aprile 2015, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido

Regolamento (UE) 2015/1188 della Commissione, del 28 aprile 2015, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale

Regolamento (UE) 2015/1189 della Commissione, del 28 aprile 2015, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle caldaie a combustibile solido

Regolamento (UE) 2015/1428 della Commissione, del 25 agosto 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 244/2009 della Commissione in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lampade non direzionali per uso domestico e il regolamento (CE) n. 245/2009 della Commissione per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile di lampade fluorescenti senza alimentatore integrato, lampade a scarica ad alta intensità e di alimentatori e apparecchi di illuminazione in grado di far funzionare tali lampade, e che abroga la direttiva 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1194/2012 della Commissione in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lampade direzionali, delle lampade con diodi a emissione luminosa e delle pertinenti apparecchiature

Il Consiglio di partenariato valuterà periodicamente la possibilità di fissare calendari specifici per l'attuazione di tali regolamenti e della direttiva.

Direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura e informazioni uniformi relative ai prodotti

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2010/30/UE sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttive/regolamenti di esecuzione:

Direttiva 96/60/CE della Commissione, del 19 settembre 1996, recante modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle lavasciuga biancheria domestiche

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 96/60/CE sono attuate entro 7 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento delegato (UE) n. 1059/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia delle lavastoviglie per uso domestico

Termine di attuazione: le disposizioni del regolamento delegato (UE) n. 1059/2010 sono attuate entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico

Termine di attuazione: le disposizioni del regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 sono attuate entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento delegato (UE) n. 1061/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia delle lavatrici per uso domestico

Termine di attuazione: le disposizioni del regolamento delegato (UE) n. 1061/2010 sono attuate entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia dei televisori

Termine di attuazione: le disposizioni del regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 sono attuate entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento delegato (UE) n. 626/2011 della Commissione, del 4 maggio 2011, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia dei condizionatori d'aria

Termine di attuazione: le disposizioni del regolamento delegato (UE) n. 626/2011 sono attuate entro 7 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento delegato (UE) n. 392/2012 della Commissione, del 1o marzo 2012, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia delle asciugabiancheria per uso domestico

Termine di attuazione: le disposizioni del regolamento delegato (UE) n. 392/2012 sono attuate entro 7 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento delegato (UE) n. 874/2012 della Commissione, del 12 luglio 2012, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia delle lampade elettriche e delle apparecchiature d'illuminazione

Termine di attuazione: le disposizioni del regolamento delegato (UE) n. 874/2012 sono attuate entro 7 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento delegato (UE) n. 665/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia degli aspirapolvere

Regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente, degli apparecchi di riscaldamento misti, degli insiemi di apparecchi per il riscaldamento d'ambiente, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari e degli insiemi di apparecchi di riscaldamento misti, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari

Regolamento delegato (UE) n. 812/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'etichettatura energetica degli scaldacqua, dei serbatoi per l'acqua calda e degli insiemi di scaldacqua e dispositivi solari

Regolamento delegato (UE) n. 65/2014 della Commissione, del 1 oottobre 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica dei forni e delle cappe da cucina per uso domestico

Regolamento delegato (UE) n. 518/2014 della Commissione, del 5 marzo 2014, recante modifica dei regolamenti delegati (UE) della Commissione n. 1059/2010, n. 1060/2010, n. 1061/2010, n. 1062/2010, n. 626/2011, n. 392/2012, n. 874/2012, n. 665/2013, n. 811/2013 e n. 812/2013 per quanto attiene all'etichettatura dei prodotti connessi all'energia su Internet

Regolamento delegato (UE) n. 1254/2014 della Commissione, dell'11 luglio 2014, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle unità di ventilazione residenziali

Regolamento delegato (UE) 2015/1094 della Commissione, del 5 maggio 2015, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito all'etichettatura energetica degli armadi frigoriferi/congelatori professionali

Regolamento delegato (UE) 2015/1186 della Commissione, del 24 aprile 2015, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale

Regolamento delegato (UE) 2015/1187 della Commissione, del 27 aprile 2015, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle caldaie a combustibile solido e degli insiemi di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari

Il Consiglio di partenariato valuterà periodicamente la possibilità di fissare calendari specifici per l'attuazione di tali regolamenti.

Regolamento (CE) n. 106/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente un programma dell'Unione di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio

Decisione 2014/202/UE della Commissione, del 20 marzo 2014, che stabilisce la posizione dell'Unione europea sulla decisione degli enti di gestione, istituiti in applicazione dell'accordo tra il governo degli Stati Uniti d'America e l'Unione europea relativo al coordinamento dei programmi di etichettatura di efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio, volta ad aggiungere all'allegato C dell'accordo le specifiche dei server informatici e dei sistemi statici di continuità e rivedere le specifiche dei display e dei dispositivi per il trattamento di immagini contenute nell'allegato C dell'accordo

Decisione (UE) 2015/1402 della Commissione, del 15 luglio 2015, che definisce, con riferimento a una decisione degli enti di gestione in applicazione dell'accordo tra il governo degli Stati Uniti d'America e l'Unione europea relativo al coordinamento dei programmi di etichettatura di efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio, la posizione dell'Unione europea sulla revisione delle specifiche applicabili ai computer di cui all'allegato C dell'accordo

Il Consiglio di partenariato valuterà periodicamente la possibilità di fissare calendari specifici per l'attuazione del regolamento (CE) n. 106/2008 e delle decisioni 2014/202/UE e (UE) 2015/1402.

Regolamento (CE) n. 1222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali

Regolamento (UE) n. 228/2011 della Commissione, del 7 marzo 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo al metodo di prova per verificare l'aderenza sul bagnato degli pneumatici di classe C1

Regolamento (UE) n. 1235/2011 della Commissione, del 29 novembre 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 1222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la classificazione dei pneumatici in relazione all'aderenza sul bagnato, la misurazione della resistenza al rotolamento e la procedura di verifica

Il Consiglio di partenariato valuterà periodicamente la possibilità di fissare calendari specifici per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 1222/2009, (UE) n. 228/2011 e (UE) n. 1235/2011.

Energia rinnovabile

Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2009/28/CE sono attuate entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Energia nucleare

Direttiva 2006/117/Euratom del Consiglio, del 20 novembre 2006, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2006/117/Euratom sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio, del 25 giugno 2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari, e successive modifiche

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2009/71/Euratom sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che stabilisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2011/70/Euratom sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2013/51/Euratom sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2013/59/Euratom sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.


(1)  Gli elementi dell'articolo 4 che sono pertinenti per le proposte relative all'energia nei negoziati sull'accordo di libero scambio verranno discussi nel contesto di tali negoziati. Qualora fossero individuate necessarie riserve, se ne terrebbe conto nel presente allegato.


ALLEGATO III del CAPO 3:

AMBIENTE del TITOLO V: ALTRE POLITICHE DI COOPERAZIONE

La Repubblica d'Armenia si impegna a provvedere nei tempi convenuti al progressivo ravvicinamento della propria legislazione alla normativa dell'Unione europea e agli strumenti internazionali seguenti.

Governance ambientale e integrazione dell'ambiente in altri settori programmatici

Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, e successive modifiche

Si applicano le seguenti disposizioni dell'anzidetta direttiva:

Adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti

Introduzione di requisiti secondo cui i progetti elencati nell'allegato I dell'anzidetta direttiva sono sottoposti a valutazione d'impatto ambientale e di una procedura per decidere quali progetti dell'allegato II della direttiva richiedono una valutazione d'impatto ambientale (articolo 4)

Definizione della portata delle informazioni che il committente deve fornire (articolo 5)

Istituzione di una procedura di consultazione delle autorità responsabili in materia di ambiente e di una procedura di consultazione pubblica (articolo 6)

Definizione di modalità per lo scambio di informazioni e la consultazione con gli Stati membri il cui ambiente potrebbe essere interessato in misura significativa da un progetto (articolo 7);

Istituzione di misure per la notifica al pubblico dell'esito delle decisioni in merito alle domande di autorizzazione (articolo 9)

Definizione di procedure di ricorso efficaci, tempestive e non eccessivamente onerose a livello amministrativo e giurisdizionale che coinvolgano i cittadini e le ONG (articolo 11)

Termine di attuazione: tali disposizioni della direttiva 2011/92/UE sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente

Si applicano le seguenti disposizioni dell'anzidetta direttiva:

Adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti

Introduzione di una procedura per decidere quali piani o programmi richiedono una valutazione ambientale strategica e del requisito secondo cui i piani o i programmi per i quali una valutazione ambientale strategica è obbligatoria sono soggetti a detta valutazione (articolo 3)

Istituzione di una procedura di consultazione delle autorità responsabili in materia di ambiente e di una procedura di consultazione pubblica (articolo 6)

Definizione di modalità per lo scambio di informazioni e la consultazione con gli Stati membri il cui ambiente potrebbe essere interessato in misura significativa da un progetto (articolo 7);

Termine di attuazione: tali disposizioni della direttiva 2001/42/CE sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio

Si applicano le seguenti disposizioni dell'anzidetta direttiva:

Adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti

Definizione di modalità pratiche, e delle relative eccezioni, per rendere l'informazione ambientale disponibile al pubblico (articoli 3 e 4)

Garanzia che le autorità pubbliche rendano disponibile al pubblico l'informazione ambientale (articolo 3, paragrafo 1)

Istituzione di procedure di riesame delle decisioni che negano l'accesso o che concedono accesso parziale all'informazione ambientale (articolo 6)

Istituzione di un sistema di diffusione al pubblico dell'informazione ambientale (articolo 7)

Termine di attuazione: tali disposizioni della direttiva 2003/4/CE sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia

Si applicano le seguenti disposizioni dell'anzidetta direttiva:

Adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti

Istituzione di un meccanismo per fornire informazioni al pubblico (articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e d)]

Istituzione di un meccanismo per la consultazione pubblica (articolo 2, paragrafo 2, lettera b), e articolo 2, paragrafo 3)

Istituzione di un meccanismo per tener conto delle osservazioni e dei pareri del pubblico nel processo decisionale (articolo 2, paragrafo 2, lettera c)]

Garanzia di un accesso alla giustizia efficace, tempestivo e non eccessivamente oneroso a livello amministrativo e giurisdizionale in queste procedure per il pubblico (comprese le ONG) (articolo 3, paragrafo 7, e articolo 4, paragrafo 4, valutazione dell'impatto ambientale e prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).

Termine di attuazione: tali disposizioni della direttiva 2003/35/CE sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, e successive modifiche

Si applicano le seguenti disposizioni della direttiva 2004/35/CE: