ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 14

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

61° anno
19 gennaio 2018


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2018/76 del Consiglio, del 23 ottobre 2017, relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca ai sensi del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/77 della Commissione, del 15 gennaio 2018, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

3

 

*

Regolamento (UE) 2018/78 della Commissione, del 16 gennaio 2018, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di 2-fenilfenolo, bensulfuron-metile, dimetaclor e lufenurone in o su determinati prodotti ( 1 )

6

 

*

Regolamento (UE) 2018/79 della Commissione, del 18 gennaio 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari ( 1 )

31

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/80 della Commissione, del 18 gennaio 2018, recante fissazione del prezzo minimo di vendita di latte scremato in polvere per la sedicesima gara parziale nell'ambito della gara aperta dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080

35

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

19.1.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 14/1


REGOLAMENTO (UE) 2018/76 DEL CONSIGLIO

del 23 ottobre 2017

relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca ai sensi del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 28 gennaio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/146/UE (1) relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio («accordo»).

(2)

Il primo protocollo (2) dell'accordo stabiliva, per un periodo di tre anni, le possibilità di pesca concesse alle navi dell'Unione nella zona di pesca soggetta alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica di Maurizio («Maurizio») e la contropartita finanziaria concessa dall'Unione. Il periodo di applicazione di detto protocollo è scaduto il 27 gennaio 2017.

(3)

A norma della decisione (UE) 2017/1960 del Consiglio (3), un nuovo protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio («protocollo») è stato firmato l'8 dicembre 2017.

(4)

È opportuno definire il metodo di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri per l'intero periodo di applicazione del protocollo.

(5)

A norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (4), se risulta che il numero di autorizzazioni di pesca o il volume delle possibilità di pesca assegnate all'Unione nell'ambito del protocollo non sono pienamente utiliazzati, la Commissione ne informa gli Stati membri interessati chiedendo loro di confermare che non utilizzeranno tali possibilità. La mancata risposta entro il termine fissato è da considerarsi conferma del fatto che le navi dello Stato membro interessato non fanno pieno uso delle loro possibilità di pesca nel periodo considerato. È opportuno stabilire tale termine.

(6)

Il protocollo si applica a titolo provvisorio a decorrere dalla data della firma, al fine di garantire un rapido avvio delle attività di pesca delle navi dell'Unione. È quindi opportuno che il presente regolamento sia applicato a decorrere da tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

(1)   Le possibilità di pesca stabilite ai sensi del protocollo sono ripartite tra gli Stati membri come segue:

a)

tonniere con reti a circuizione:

Spagna:

22 unità

Francia:

16 unità

Italia:

2 unità

b)

pescherecci con palangari di superficie:

Spagna:

12 unità

Francia:

29 unità

Portogallo:

4 unità

(2)   Il regolamento (CE) n. 1006/2008 si applica fatti salvi l'accordo e il protocollo.

(3)   Se le domande di autorizzazione di pesca degli Stati membri di cui al paragrafo 1 non esauriscono le possibilità di pesca stabilite dal protocollo, la Commissione prende in esame le domande di autorizzazione di pesca presentate da qualsiasi altro Stato membro in conformità dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1006/2008.

(4)   Il termine di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008, è fissato a 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui la Commissione presenta la richiesta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dall'8 dicembre 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 23 ottobre 2017

Per il Consiglio

Il presidente

K. IVA


(1)  Decisione 2014/146/UE del Consiglio, del 28 gennaio 2014, relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio (GU L 79 del 18.3.2014, pag. 2).

(2)  Protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio (GU L 79 del 18.3.2014, pag. 9).

(3)  Decisione (UE) 2017/1960 del Consiglio, del 23 ottobre 2017, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria del protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio (GU L 279 del 28.10.2017, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all'accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93 e (CE) n. 1627/94 e abroga il regolamento (CE) n. 3317/94 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33).


19.1.2018   

IT

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L 14/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/77 DELLA COMMISSIONE

del 15 gennaio 2018

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (1), in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (2), è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 gennaio 2018.

Per la Commissione,

a nome del presidente

Stephen QUEST

Direttore generale

Direzione generale della Fiscalità e unione doganale


(1)  GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

(2)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).


ALLEGATO

Descrizione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivazioni

(1)

(2)

(3)

Articolo tessile a forma di parallelepipedo (cosiddetto «coprimaterasso») in tessuto stampato di fibre sintetiche (100 % poliestere), lavabile, delle dimensioni di circa 200 × 60 × 8 cm.

L'articolo è dotato di una cerniera lampo su uno dei lati lunghi per consentire l'inserimento di un materasso.

Su uno dei lati lunghi è fissata un'impugnatura in tessuto.

(Cfr. illustrazione) (*1)

6302 22 90

La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 6302 , 6302 22 e 6302 22 90 .

L'articolo è costituito da un materiale lavabile ed è dotato di una cerniera lampo che permette in qualsiasi momento di sfilarlo dal materasso per essere lavato (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato (SA) relative alla voce 6302 , primo paragrafo). Di conseguenza esso presenta le caratteristiche e le proprietà oggettive della biancheria da letto.

L'articolo deve pertanto essere classificato nel codice NC 6302 22 90 come «biancheria da letto, non a maglia, di fibre sintetiche o artificiali».

Image


(*1)  L'illustrazione è fornita a scopo puramente informativo.


19.1.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 14/6


REGOLAMENTO (UE) 2018/78 DELLA COMMISSIONE

del 16 gennaio 2018

che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di 2-fenilfenolo, bensulfuron-metile, dimetaclor e lufenurone in o su determinati prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 49, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Per quanto riguarda il 2-fenilfenolo, i livelli massimi di residui (LMR) sono stati fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. Riguardo al dimetaclor e al lufenurone, gli LMR sono stati fissati nell'allegato III, parte A, di detto regolamento. Per il bensulfuron-metile gli LMR non sono stati ancora fissati.

(2)

Per quanto riguarda il 2-fenilfenolo, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità») ha presentato un parere motivato sul riesame degli LMR esistenti conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (2), proponendo di modificare la definizione del residuo per i prodotti vegetali e raccomandando di ridurre gli LMR per muscolo, grasso, fegato e rene di suini, bovini ed equini e per il latte di bovini ed equini. Essa ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni concernenti gli LMR per gli agrumi e ha concluso che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, l'LMR per tale prodotto dovrebbe essere fissato nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello esistente o a quello indicato dall'Autorità. Per quanto riguarda gli LMR per le pere, il limite massimo di residui del Codex è sicuro per i consumatori. È pertanto opportuno fissare allo stesso livello gli LMR per le pere.

(3)

Per quanto riguarda il bensulfuron-metile, l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR esistenti conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (3), raccomandando di aumentare o di mantenere gli LMR esistenti.

(4)

Per quanto riguarda il dimetaclor, l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR esistenti conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (4), raccomandando di aumentare o di mantenere gli LMR esistenti.

(5)

Per quanto riguarda il lufenurone, l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR esistenti conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (5). Essa ha proposto di modificare la definizione del residuo per tutti i prodotti e ha raccomandato di ridurre gli LMR per agrumi, pomacee, ciliegie dolci, prugne, uve da tavola, uve da vino, fichi, cachi, kiwi, patate, pomodori, peperoni, cetrioli, zucchine e semi di soia. Per altri prodotti essa ha raccomandato di aumentare o di mantenere gli LMR esistenti. Per quanto riguarda gli LMR per albicocche, pesche, fragole, cetriolini, dolcetta/valerianella/gallinella, lattughe, scarola/indivia a foglie larghe, crescione e altri germogli e gemme, barbarea, rucola, senape juncea, prodotti baby leaf (comprese le brassicacee), fegato e rene di suini, bovini, ovini, caprini, equini e pollame, essa ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni e ha concluso che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello esistente o a quello indicato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti, tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento.

(6)

Per quanto riguarda i prodotti sui quali l'impiego del prodotto fitosanitario in questione non è autorizzato e per i quali non esistono tolleranze all'importazione o limiti massimi di residui del Codex (CXL), gli LMR dovrebbero essere fissati allo specifico limite di determinazione oppure dovrebbe applicarsi l'LMR di base, secondo quanto previsto all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.

(7)

La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell'Unione europea per i residui di antiparassitari circa la necessità di adeguare alcuni limiti di determinazione. Per quanto riguarda varie sostanze, tali laboratori sono giunti alla conclusione che, per alcuni prodotti, l'evoluzione tecnica richiede la fissazione di specifici limiti di determinazione.

(8)

In base ai pareri motivati dell'Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.

(9)

I partner commerciali dell'Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l'Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione.

(10)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.

(11)

Per consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, il presente regolamento dovrebbe stabilire disposizioni transitorie per i prodotti ottenuti prima della modifica degli LMR e per i quali le informazioni dimostrano il mantenimento di un elevato livello di protezione dei consumatori.

(12)

Prima dell'applicazione degli LMR modificati dovrebbe essere concesso un periodo di tempo ragionevole per consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori del settore alimentare di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR.

(13)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati II e III del regolamento (CEE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione antecedente le modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti ottenuti in conformità alla normativa vigente prima dell'8 agosto 2018.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dall'8 agosto 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

(2)  Autorità europea per la sicurezza alimentare; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for 2-phenylphenol according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [Parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui esistenti per il 2-fenilfenolo conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. EFSA Journal (2017);15(1):4696.

(3)  Autorità europea per la sicurezza alimentare; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for bensulfuron-methyl according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [Parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui esistenti per il bensulfuron-metile conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. EFSA Journal (2016);14(10):4596.

(4)  Autorità europea per la sicurezza alimentare; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for dimethachlor according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [Parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui esistenti per il dimetaclor conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n 396/2005]. EFSA Journal (2016);14(11):4632.

(5)  Autorità europea per la sicurezza alimentare, Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for lufenuron according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [Parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui esistenti per il lufenurone conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. EFSA Journal (2017);15(1):4652.


ALLEGATO

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:

1)

l'allegato II è così modificato:

a)

la colonna relativa al 2-fenilfenolo è sostituita dalla seguente:

«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari

Numero di codice

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (a)

2-fenilfenolo (somma di 2-fenilfenolo e relativi coniugati, espressi in 2-fenilfenolo) (R)

(1)

(2)

(3)

0100000

FRUTTA FRESCA O CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO

 

0110000

Agrumi

10

0110010

Pompelmi

 

0110020

Arance dolci

 

0110030

Limoni

 

0110040

Limette/lime

 

0110050

Mandarini

 

0110990

Altri

 

0120000

Frutta a guscio

0,01  (*1)

0120010

Mandorle dolci

 

0120020

Noci del Brasile

 

0120030

Noci di anacardi

 

0120040

Castagne e marroni

 

0120050

Noci di cocco

 

0120060

Nocciole

 

0120070

Noci del Queensland

 

0120080

Noci di pecàn

 

0120090

Pinoli

 

0120100

Pistacchi

 

0120110

Noci comuni

 

0120990

Altri

 

0130000

Pomacee

0,01  (*1)

0130010

Mele

0,01  (*1)

0130020

Pere

20

0130030

Cotogne

0,01  (*1)

0130040

Nespole

0,01  (*1)

0130050

Nespole del Giappone

0,01  (*1)

0130990

Altri

0,01  (*1)

0140000

Drupacee

0,01  (*1)

0140010

Albicocche

 

0140020

Ciliege (dolci)

 

0140030

Pesche

 

0140040

Prugne

 

0140990

Altri

 

0150000

Bacche e piccola frutta

0,01  (*1)

0151000

a)

Uve

 

0151010

Uve da tavola

 

0151020

Uve da vino

 

0152000

b)

Fragole

 

0153000

c)

Frutti di piante arbustive

 

0153010

More di rovo

 

0153020

More selvatiche

 

0153030

Lamponi (rossi e gialli)

 

0153990

Altri

 

0154000

d)

Altra piccola frutta e bacche

 

0154010

Mirtilli

 

0154020

Mirtilli giganti americani

 

0154030

Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)

 

0154040

Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)

 

0154050

Rosa canina (cinorrodonti)

 

0154060

More di gelso (nero e bianco)

 

0154070

Azzeruoli

 

0154080

Bacche di sambuco

 

0154990

Altri

 

0160000

Frutta varia con

0,01  (*1)

0161000

a)

buccia commestibile

 

0161010

Datteri

 

0161020

Fichi

 

0161030

Olive da tavola

 

0161040

Kumquat

 

0161050

Carambole

 

0161060

Cachi

 

0161070

Jambul/jambolan

 

0161990

Altri

 

0162000

b)

buccia non commestibile

 

0162010

Kiwi (verdi, rossi, gialli)

 

0162020

Litci

 

0162030

Frutti della passione/maracuja

 

0162040

Fichi d'India/fichi di cactus

 

0162050

Melastelle/cainette

 

0162060

Cachi di Virginia

 

0162990

Altri

 

0163000

c)

buccia non commestibile

 

0163010

Avocado

 

0163020

Banane

 

0163030

Manghi

 

0163040

Papaie

 

0163050

Melograni

 

0163060

Cerimolia/cherimolia

 

0163070

Guaiave/guave

 

0163080

Ananas

 

0163090

Frutti dell'albero del pane

 

0163100

Durian

 

0163110

Anona/graviola/guanabana

 

0163990

Altri

 

0200000

ORTAGGI FRESCHI o CONGELATI

 

0210000

Ortaggi a radice e tubero

0,01  (*1)

0211000

a)

Patate

 

0212000

b)

Ortaggi a radice e tubero tropicali

 

0212010

Radici di cassava/manioca

 

0212020

Patate dolci

 

0212030

Ignami

 

0212040

Maranta/arrow root

 

0212990

Altri

 

0213000

c)

Altri ortaggi a radice e tubero, escluse le barbabietole da zucchero

 

0213010

Bietole

 

0213020

Carote

 

0213030

Sedano rapa

 

0213040

Barbaforte/rafano/cren

 

0213050

Topinambur

 

0213060

Pastinaca

 

0213070

Prezzemolo a grossa radice/prezzemolo di Amburgo

 

0213080

Ravanelli

 

0213090

Salsefrica

 

0213100

Rutabaga

 

0213110

Rape

 

0213990

Altri

 

0220000

Ortaggi a bulbo

0,01  (*1)

0220010

Aglio

 

0220020

Cipolle

 

0220030

Scalogni

 

0220040

Cipolline/cipolle verdi e cipollette

 

0220990

Altri

 

0230000

Ortaggi a frutto

0,01  (*1)

0231000

a)

Solanacee

 

0231010

Pomodori

 

0231020

Peperoni

 

0231030

Melanzane

 

0231040

Gombi

 

0231990

Altri

 

0232000

b)

Cucurbitacee con buccia commestibile

 

0232010

Cetrioli

 

0232020

Cetriolini

 

0232030

Zucchine

 

0232990

Altri

 

0233000

c)

Cucurbitacee con buccia non commestibile

 

0233010

Meloni

 

0233020

Zucche

 

0233030

Cocomeri/angurie

 

0233990

Altri

 

0234000

d)

Mais dolce

 

0239000

e)

Altri ortaggi a frutto

 

0240000

Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica)

0,01  (*1)

0241000

a)

Cavoli a infiorescenza

 

0241010

Cavoli broccoli

 

0241020

Cavolfiori

 

0241990

Altri

 

0242000

b)

Cavoli a testa

 

0242010

Cavoletti di Bruxelles

 

0242020

Cavoli cappucci

 

0242990

Altri

 

0243000

c)

Cavoli a foglia

 

0243010

Cavoli cinesi/pe-tsai

 

0243020

Cavoli ricci

 

0243990

Altri

 

0244000

d)

Cavoli rapa

 

0250000

Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili

 

0251000

a)

Lattughe e insalate

0,01  (*1)

0251010

Dolcetta/valerianella/gallinella

 

0251020

Lattughe

 

0251030

Scarola/indivia a foglie larghe

 

0251040

Crescione e altri germogli e gemme

 

0251050

Barbarea

 

0251060

Rucola

 

0251070

Senape juncea

 

0251080

Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)

 

0251990

Altri

 

0252000

b)

Foglie di spinaci e simili

0,01  (*1)

0252010

Spinaci

 

0252020

Portulaca/porcellana

 

0252030

Bietole da foglia e da costa

 

0252990

Altri

 

0253000

c)

Foglie di vite e specie simili

0,01  (*1)

0254000

d)

Crescione acquatico

0,01  (*1)

0255000

e)

Cicoria Witloof/cicoria belga

0,01  (*1)

0256000

f)

Erbe fresche e fiori commestibili

0,02  (*1)

0256010

Cerfoglio

 

0256020

Erba cipollina

 

0256030

Foglie di sedano

 

0256040

Prezzemolo

 

0256050

Salvia

 

0256060

Rosmarino

 

0256070

Timo

 

0256080

Basilico e fiori commestibili

 

0256090

Foglie di alloro/lauro

 

0256100

Dragoncello

 

0256990

Altri

 

0260000

Legumi

0,01  (*1)

0260010

Fagioli (con baccello)

 

0260020

Fagioli (senza baccello)

 

0260030

Piselli (con baccello)

 

0260040

Piselli (senza baccello)

 

0260050

Lenticchie

 

0260990

Altri

 

0270000

Ortaggi a stelo

0,01  (*1)

0270010

Asparagi

 

0270020

Cardi

 

0270030

Sedani

 

0270040

Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze

 

0270050

Carciofi

 

0270060

Porri

 

0270070

Rabarbaro

 

0270080

Germogli di bambù

 

0270090

Cuori di palma

 

0270990

Altri

 

0280000

Funghi, muschi e licheni

0,01  (*1)

0280010

Funghi coltivati

 

0280020

Funghi selvatici

 

0280990

Muschi e licheni

 

0290000

Alghe e organismi procarioti

0,01 (*1)

0300000

LEGUMI DA GRANELLA

0,02  (*1)

0300010

Fagioli

 

0300020

Lenticchie

 

0300030

Piselli

 

0300040

Lupini/semi di lupini

 

0300990

Altri

 

0400000

SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI

0,01  (*1)

0401000

Semi oleaginosi

 

0401010

Semi di lino

 

0401020

Semi di arachide

 

0401030

Semi di papavero

 

0401040

Semi di sesamo

 

0401050

Semi di girasole

 

0401060

Semi di colza

 

0401070

Semi di soia

 

0401080

Semi di senape

 

0401090

Semi di cotone

 

0401100

Semi di zucca

 

0401110

Semi di cartamo

 

0401120

Semi di borragine

 

0401130

Semi di camelina/dorella

 

0401140

Semi di canapa

 

0401150

Semi di ricino

 

0401990

Altri

 

0402000

Frutti oleaginosi

 

0402010

Olive da olio

 

0402020

Semi di palma

 

0402030

Frutti di palma

 

0402040

Capoc

 

0402990

Altri

 

0500000

CEREALI

0,02  (*1)

0500010

Orzo

 

0500020

Grano saraceno e altri pseudo-cereali

 

0500030

Mais/granturco

 

0500040

Miglio

 

0500050

Avena

 

0500060

Riso

 

0500070

Segale

 

0500080

Sorgo

 

0500090

Frumento

 

0500990

Altri

 

0600000

TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CARRUBE

0,05  (*1)

0610000

 

0620000

Chicchi di caffè

 

0630000

Infusioni di erbe da

 

0631000

a)

Fiori

 

0631010

Camomilla

 

0631020

Ibisco/rosella

 

0631030

Rosa

 

0631040

Gelsomino

 

0631050

Tiglio

 

0631990

Altri

 

0632000

b)

Foglie ed erbe

 

0632010

Fragola

 

0632020

Rooibos

 

0632030

Mate

 

0632990

Altri

 

0633000

c)

Radici

 

0633010

Valeriana

 

0633020

Ginseng

 

0633990

Altri

 

0639000

d)

Altre parti della pianta

 

0640000

Semi di cacao

 

0650000

Carrube/pane di San Giovanni

 

0700000

LUPPOLO

0,05  (*1)

0800000

SPEZIE

 

0810000

Semi

0,05  (*1)

0810010

Anice verde

 

0810020

Grano nero/cumino nero

 

0810030

Sedano

 

0810040

Coriandolo

 

0810050

Cumino

 

0810060

Aneto

 

0810070

Finocchio

 

0810080

Fieno greco

 

0810090

Noce moscata

 

0810990

Altri

 

0820000

Frutta

0,05  (*1)

0820010

Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato

 

0820020

Pepe di Sichuan

 

0820030

Carvi

 

0820040

Cardamomo

 

0820050

Bacche di ginepro

 

0820060

Pepe (nero, verde e bianco)

 

0820070

Vaniglia

 

0820080

Tamarindo

 

0820990

Altri

 

0830000

Spezie da corteccia

0,05  (*1)

0830010

Cannella

 

0830990

Altri

 

0840000

Spezie da radici e rizomi

 

0840010

Liquirizia

0,05  (*1)

0840020

Zenzero

0,05  (*1)

0840030

Curcuma

0,05  (*1)

0840040

Barbaforte/rafano/cren

(+)

0840990

Altri

0,05  (*1)

0850000

Spezie da boccioli

0,05  (*1)

0850010

Chiodi di garofano

 

0850020

Capperi

 

0850990

Altri

 

0860000

Spezie da pistilli di fiori

0,05  (*1)

0860010

Zafferano

 

0860990

Altri

 

0870000

Spezie da arilli

0,05  (*1)

0870010

Macis

 

0870990

Altri

 

0900000

PIANTE DA ZUCCHERO

0,01  (*1)

0900010

Barbabietole da zucchero

 

0900020

Canne da zucchero

 

0900030

Radici di cicoria

 

0900990

Altri

 

1000000

PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - ANIMALI TERRESTRI

 

1010000

Tessuti provenienti da

0,01  (*1)

1011000

a)

Suini

 

1011010

Muscolo

 

1011020

Tessuto adiposo

 

1011030

Fegato

 

1011040

Rene

 

1011050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

1011990

Altri

 

1012000

b)

Bovini

 

1012010

Muscolo

 

1012020

Tessuto adiposo

 

1012030

Fegato

 

1012040

Rene

 

1012050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

1012990

Altri

 

1013000

c)

Ovini

 

1013010

Muscolo

 

1013020

Tessuto adiposo

 

1013030

Fegato

 

1013040

Rene

 

1013050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

1013990

Altri

 

1014000

d)

Caprini

 

1014010

Muscolo

 

1014020

Tessuto adiposo

 

1014030

Fegato

 

1014040

Rene

 

1014050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

1014990

Altri

 

1015000

e)

Equidi

 

1015010

Muscolo

 

1015020

Tessuto adiposo

 

1015030

Fegato

 

1015040

Rene

 

1015050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

1015990

Altri

 

1016000

f)

Pollame

 

1016010

Muscolo

 

1016020

Tessuto adiposo

 

1016030

Fegato

 

1016040

Rene

 

1016050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

1016990

Altri

 

1017000

g)

Altri animali terrestri d'allevamento

 

1017010

Muscolo

 

1017020

Tessuto adiposo

 

1017030

Fegato

 

1017040

Rene

 

1017050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

1017990

Altri

 

1020000

Latte

0,01  (*1)

1020010

Bovini

 

1020020

Pecora

 

1020030

Capra

 

1020040

Cavallo

 

1020990

Altri

 

1030000

Uova di volatili

0,01  (*1)

1030010

Galline

 

1030020

Anatre

 

1030030

Oche

 

1030040

Quaglie

 

1030990

Altri

 

1040000

Miele e altri prodotti dell'apicoltura

0,05 (*1)

1050000

Anfibi e rettili

0,01  (*1)

1060000

Animali invertebrati terrestri

0,01  (*1)

1070000

Animali vertebrati terrestri selvatici

0,01  (*1)

b)

sono aggiunte le seguenti colonne relative a bensulfuron-metile, dimetaclor e lufenurone:

«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari

Numero di codice

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (a)

Bensulfuron-metile

Dimetaclor

Lufenurone (qualsiasi percentuale di isomeri costituenti) (F)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

0100000

FRUTTA FRESCA O CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO

0,01  (*2)

0,01  (*2)

 

0110000

Agrumi

 

 

0,01  (*2)

0110010

Pompelmi

 

 

 

0110020

Arance dolci

 

 

 

0110030

Limoni

 

 

 

0110040

Limette/lime

 

 

 

0110050

Mandarini

 

 

 

0110990

Altri

 

 

 

0120000

Frutta a guscio

 

 

0,01  (*2)

0120010

Mandorle dolci

 

 

 

0120020

Noci del Brasile

 

 

 

0120030

Noci di anacardi

 

 

 

0120040

Castagne e marroni

 

 

 

0120050

Noci di cocco

 

 

 

0120060

Nocciole

 

 

 

0120070

Noci del Queensland

 

 

 

0120080

Noci di pecàn

 

 

 

0120090

Pinoli

 

 

 

0120100

Pistacchi

 

 

 

0120110

Noci comuni

 

 

 

0120990

Altri

 

 

 

0130000

Pomacee

 

 

0,15

0130010

Mele

 

 

 

0130020

Pere

 

 

 

0130030

Cotogne

 

 

 

0130040

Nespole

 

 

 

0130050

Nespole del Giappone

 

 

 

0130990

Altri

 

 

 

0140000

Drupacee

 

 

 

0140010

Albicocche

 

 

0,2 (+)

0140020

Ciliege (dolci)

 

 

0,01  (*2)

0140030

Pesche

 

 

0,2 (+)

0140040

Prugne

 

 

0,01  (*2)

0140990

Altri

 

 

0,01  (*2)

0150000

Bacche e piccola frutta

 

 

0,01  (*2)

0151000

a)

Uve

 

 

 

0151010

Uve da tavola

 

 

 

0151020

Uve da vino

 

 

 

0152000

b)

Fragole

 

 

 

0153000

c)

Frutti di piante arbustive

 

 

 

0153010

More di rovo

 

 

 

0153020

More selvatiche

 

 

 

0153030

Lamponi (rossi e gialli)

 

 

 

0153990

Altri

 

 

 

0154000

d)

Altra piccola frutta e bacche

 

 

 

0154010

Mirtilli

 

 

 

0154020

Mirtilli giganti americani

 

 

 

0154030

Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)

 

 

 

0154040

Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)

 

 

 

0154050

Rosa canina (cinorrodonti)

 

 

 

0154060

More di gelso (nero e bianco)

 

 

 

0154070

Azzeruoli

 

 

 

0154080

Bacche di sambuco

 

 

 

0154990

Altri

 

 

 

0160000

Frutta varia con

 

 

0,01  (*2)

0161000

a)

buccia commestibile

 

 

 

0161010

Datteri

 

 

 

0161020

Fichi

 

 

 

0161030

Olive da tavola

 

 

 

0161040

Kumquat

 

 

 

0161050

Carambole

 

 

 

0161060

Cachi

 

 

 

0161070

Jambul/jambolan

 

 

 

0161990

Altri

 

 

 

0162000

b)

buccia non commestibile

 

 

 

0162010

Kiwi (verdi, rossi, gialli)

 

 

 

0162020

Litci

 

 

 

0162030

Frutti della passione/maracuja

 

 

 

0162040

Fichi d'India/fichi di cactus

 

 

 

0162050

Melastelle/cainette

 

 

 

0162060

Cachi di Virginia

 

 

 

0162990

Altri

 

 

 

0163000

c)

buccia non commestibile

 

 

 

0163010

Avocado

 

 

 

0163020

Banane

 

 

 

0163030

Manghi

 

 

 

0163040

Papaie

 

 

 

0163050

Melograni

 

 

 

0163060

Cerimolia/cherimolia

 

 

 

0163070

Guaiave/guave

 

 

 

0163080

Ananas

 

 

 

0163090

Frutti dell'albero del pane

 

 

 

0163100

Durian

 

 

 

0163110

Anona/graviola/guanabana

 

 

 

0163990

Altri

 

 

 

0200000

ORTAGGI FRESCHI o CONGELATI

 

 

 

0210000

Ortaggi a radice e tubero

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0211000

a)

Patate

 

 

 

0212000

b)

Ortaggi a radice e tubero tropicali

 

 

 

0212010

Radici di cassava/manioca

 

 

 

0212020

Patate dolci

 

 

 

0212030

Ignami

 

 

 

0212040

Maranta/arrow root

 

 

 

0212990

Altri

 

 

 

0213000

c)

Altri ortaggi a radice e tubero, escluse le barbabietole da zucchero

 

 

 

0213010

Bietole

 

 

 

0213020

Carote

 

 

 

0213030

Sedano rapa

 

 

 

0213040

Barbaforte/rafano/cren

 

 

 

0213050

Topinambur

 

 

 

0213060

Pastinaca

 

 

 

0213070

Prezzemolo a grossa radice/prezzemolo di Amburgo

 

 

 

0213080

Ravanelli

 

 

 

0213090

Salsefrica

 

 

 

0213100

Rutabaga

 

 

 

0213110

Rape

 

 

 

0213990

Altri

 

 

 

0220000

Ortaggi a bulbo

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0220010

Aglio

 

 

 

0220020

Cipolle

 

 

 

0220030

Scalogni

 

 

 

0220040

Cipolline/cipolle verdi e cipollette

 

 

 

0220990

Altri

 

 

 

0230000

Ortaggi a frutto

0,01  (*2)

0,01  (*2)

 

0231000

a)

Solanacee

 

 

 

0231010

Pomodori

 

 

0,4

0231020

Peperoni

 

 

0,8

0231030

Melanzane

 

 

0,3

0231040

Gombi

 

 

0,01  (*2)

0231990

Altri

 

 

0,01  (*2)

0232000

b)

Cucurbitacee con buccia commestibile

 

 

 

0232010

Cetrioli

 

 

0,15

0232020

Cetriolini

 

 

0,15

0232030

Zucchine

 

 

0,15

0232990

Altri

 

 

0,01  (*2)

0233000

c)

Cucurbitacee con buccia non commestibile

 

 

 

0233010

Meloni

 

 

0,4

0233020

Zucche

 

 

0,4

0233030

Cocomeri/angurie

 

 

0,4

0233990

Altri

 

 

0,01  (*2)

0234000

d)

Mais dolce

 

 

0,01  (*2)

0239000

e)

Altri ortaggi a frutto

 

 

0,01  (*2)

0240000

Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0241000

a)

Cavoli a infiorescenza

 

 

 

0241010

Cavoli broccoli

 

 

 

0241020

Cavolfiori

 

 

 

0241990

Altri

 

 

 

0242000

b)

Cavoli a testa

 

 

 

0242010

Cavoletti di Bruxelles

 

 

 

0242020

Cavoli cappucci

 

 

 

0242990

Altri

 

 

 

0243000

c)

Cavoli a foglia

 

 

 

0243010

Cavoli cinesi/pe-tsai

 

 

 

0243020

Cavoli ricci

 

 

 

0243990

Altri

 

 

 

0244000

d)

Cavoli rapa

 

 

 

0250000

Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili

 

 

 

0251000

a)

Lattughe e insalate

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0251010

Dolcetta/valerianella/gallinella

 

 

 

0251020

Lattughe

 

 

 

0251030

Scarola/indivia a foglie larghe

 

 

 

0251040

Crescione e altri germogli e gemme

 

 

 

0251050

Barbarea

 

 

 

0251060

Rucola

 

 

 

0251070

Senape juncea

 

 

 

0251080

Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)

 

 

 

0251990

Altri

 

 

 

0252000

b)

Foglie di spinaci e simili

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0252010

Spinaci

 

 

 

0252020

Portulaca/porcellana

 

 

 

0252030

Bietole da foglia e da costa

 

 

 

0252990

Altri

 

 

 

0253000

c)

Foglie di vite e specie simili

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0254000

d)

Crescione acquatico

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0255000

e)

Cicoria Witloof/cicoria belga

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0256000

f)

Erbe fresche e fiori commestibili

0,02  (*2)

0,02 (*2)

0,02  (*2)

0256010

Cerfoglio

 

 

 

0256020

Erba cipollina

 

 

 

0256030

Foglie di sedano

 

 

 

0256040

Prezzemolo

 

 

 

0256050

Salvia

 

 

 

0256060

Rosmarino

 

 

 

0256070

Timo

 

 

 

0256080

Basilico e fiori commestibili

 

 

 

0256090

Foglie di alloro/lauro

 

 

 

0256100

Dragoncello

 

 

 

0256990

Altri

 

 

 

0260000

Legumi

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0260010

Fagioli (con baccello)

 

 

 

0260020

Fagioli (senza baccello)

 

 

 

0260030

Piselli (con baccello)

 

 

 

0260040

Piselli (senza baccello)

 

 

 

0260050

Lenticchie

 

 

 

0260990

Altri

 

 

 

0270000

Ortaggi a stelo

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0270010

Asparagi

 

 

 

0270020

Cardi

 

 

 

0270030

Sedani

 

 

 

0270040

Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze

 

 

 

0270050

Carciofi

 

 

 

0270060

Porri

 

 

 

0270070

Rabarbaro

 

 

 

0270080

Germogli di bambù

 

 

 

0270090

Cuori di palma

 

 

 

0270990

Altri

 

 

 

0280000

Funghi, muschi e licheni

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0280010

Funghi coltivati

 

 

 

0280020

Funghi selvatici

 

 

 

0280990

Muschi e licheni

 

 

 

0290000

Alghe e organismi procarioti

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0300000

LEGUMI DA GRANELLA

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0300010

Fagioli

 

 

 

0300020

Lenticchie

 

 

 

0300030

Piselli

 

 

 

0300040

Lupini/semi di lupini

 

 

 

0300990

Altri

 

 

 

0400000

SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI

0,01  (*2)

 

0,01  (*2)

0401000

Semi oleaginosi

 

 

 

0401010

Semi di lino

 

0,01  (*2)

 

0401020

Semi di arachide

 

0,01  (*2)

 

0401030

Semi di papavero

 

0,01  (*2)

 

0401040

Semi di sesamo

 

0,01  (*2)

 

0401050

Semi di girasole

 

0,01  (*2)

 

0401060

Semi di colza

 

0,02  (*2)

 

0401070

Semi di soia

 

0,01  (*2)

 

0401080

Semi di senape

 

0,02 (*2)

 

0401090

Semi di cotone

 

0,01  (*2)

 

0401100

Semi di zucca

 

0,01  (*2)

 

0401110

Semi di cartamo

 

0,01  (*2)

 

0401120

Semi di borragine

 

0,01  (*2)

 

0401130

Semi di camelina/dorella

 

0,02 (*2)

 

0401140

Semi di canapa

 

0,01  (*2)

 

0401150

Semi di ricino

 

0,01  (*2)

 

0401990

Altri

 

0,01  (*2)

 

0402000

Frutti oleaginosi

 

0,01  (*2)

 

0402010

Olive da olio

 

 

 

0402020

Semi di palma

 

 

 

0402030

Frutti di palma

 

 

 

0402040

Capoc

 

 

 

0402990

Altri

 

 

 

0500000

CEREALI

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0500010

Orzo

 

 

 

0500020

Grano saraceno e altri pseudo-cereali

 

 

 

0500030

Mais/granturco

 

 

 

0500040

Miglio

 

 

 

0500050

Avena

 

 

 

0500060

Riso

 

 

 

0500070

Segale

 

 

 

0500080

Sorgo

 

 

 

0500090

Frumento

 

 

 

0500990

Altri

 

 

 

0600000

TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CARRUBE

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0610000

 

 

 

0620000

Chicchi di caffè

 

 

 

0630000

Infusioni di erbe da

 

 

 

0631000

a)

Fiori

 

 

 

0631010

Camomilla

 

 

 

0631020

Ibisco/rosella

 

 

 

0631030

Rosa

 

 

 

0631040

Gelsomino

 

 

 

0631050

Tiglio

 

 

 

0631990

Altri

 

 

 

0632000

b)

Foglie ed erbe

 

 

 

0632010

Fragola

 

 

 

0632020

Rooibos

 

 

 

0632030

Mate

 

 

 

0632990

Altri

 

 

 

0633000

c)

Radici

 

 

 

0633010

Valeriana

 

 

 

0633020

Ginseng

 

 

 

0633990

Altri

 

 

 

0639000

d)

Altre parti della pianta

 

 

 

0640000

Semi di cacao

 

 

 

0650000

Carrube/pane di San Giovanni

 

 

 

0700000

LUPPOLO

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0800000

SPEZIE

0,05  (*2)

 

 

0810000

Semi

 

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0810010

Anice verde

 

 

 

0810020

Grano nero/cumino nero

 

 

 

0810030

Sedano

 

 

 

0810040

Coriandolo

 

 

 

0810050

Cumino

 

 

 

0810060

Aneto

 

 

 

0810070

Finocchio

 

 

 

0810080

Fieno greco

 

 

 

0810090

Noce moscata

 

 

 

0810990

Altri

 

 

 

0820000

Frutta

 

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0820010

Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato

 

 

 

0820020

Pepe di Sichuan

 

 

 

0820030

Carvi

 

 

 

0820040

Cardamomo

 

 

 

0820050

Bacche di ginepro

 

 

 

0820060

Pepe (nero, verde e bianco)

 

 

 

0820070

Vaniglia

 

 

 

0820080

Tamarindo

 

 

 

0820990

Altri

 

 

 

0830000

Spezie da corteccia

 

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0830010

Cannella

 

 

 

0830990

Altri

 

 

 

0840000

Spezie da radici e rizomi

 

 

 

0840010

Liquirizia

 

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0840020

Zenzero

 

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0840030

Curcuma

 

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0840040

Barbaforte/rafano/cren

(+)

(+)

(+)

0840990

Altri

 

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0850000

Spezie da boccioli

 

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0850010

Chiodi di garofano

 

 

 

0850020

Capperi

 

 

 

0850990

Altri

 

 

 

0860000

Spezie da pistilli di fiori

 

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0860010

Zafferano

 

 

 

0860990

Altri

 

 

 

0870000

Spezie da arilli

 

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0870010

Macis

 

 

 

0870990

Altri

 

 

 

0900000

PIANTE DA ZUCCHERO

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0900010

Barbabietole da zucchero

 

 

 

0900020

Canne da zucchero

 

 

 

0900030

Radici di cicoria

 

 

 

0900990

Altri

 

 

 

1000000

PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - ANIMALI TERRESTRI

 

 

 

1010000

Tessuti provenienti da

0,01  (*2)

0,01  (*2)

 

1011000

a)

Suini

 

 

 

1011010

Muscolo

 

 

0,03

1011020

Tessuto adiposo

 

 

0,7

1011030

Fegato

 

 

0,04 (+)

1011040

Rene

 

 

0,04 (+)

1011050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

 

0,7

1011990

Altri

 

 

0,02 (*2)

1012000

b)

Bovini

 

 

 

1012010

Muscolo

 

 

0,03

1012020

Tessuto adiposo

 

 

0,7

1012030

Fegato

 

 

0,04 (+)

1012040

Rene

 

 

0,04 (+)

1012050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

 

0,7

1012990

Altri

 

 

0,02 (*2)

1013000

c)

Ovini

 

 

 

1013010

Muscolo

 

 

0,03

1013020

Tessuto adiposo

 

 

0,7

1013030

Fegato

 

 

0,04 (+)

1013040

Rene

 

 

0,04 (+)

1013050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

 

0,7

1013990

Altri

 

 

0,02 (*2)

1014000

d)

Caprini

 

 

 

1014010

Muscolo

 

 

0,03

1014020

Tessuto adiposo

 

 

0,7

1014030

Fegato

 

 

0,04 (+)

1014040

Rene

 

 

0,04 (+)

1014050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

 

0,7

1014990

Altri

 

 

0,02 (*2)

1015000

e)

Equidi

 

 

 

1015010

Muscolo

 

 

0,03

1015020

Tessuto adiposo

 

 

0,7

1015030

Fegato

 

 

0,04 (+)

1015040

Rene

 

 

0,04 (+)

1015050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

 

0,7

1015990

Altri

 

 

0,02 (*2)

1016000

f)

Pollame

 

 

 

1016010

Muscolo

 

 

0,02 (*2)

1016020

Tessuto adiposo

 

 

0,04

1016030

Fegato

 

 

0,02  (*2) (+)

1016040

Rene

 

 

0,02  (*2) (+)

1016050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

 

0,04

1016990

Altri

 

 

0,02 (*2)

1017000

g)

Altri animali terrestri d'allevamento

 

 

 

1017010

Muscolo

 

 

0,03

1017020

Tessuto adiposo

 

 

0,7

1017030

Fegato

 

 

0,04 (+)

1017040

Rene

 

 

0,04 (+)

1017050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

 

0,7

1017990

Altri

 

 

0,02 (*2)

1020000

Latte

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,1

1020010

Bovini

 

 

 

1020020

Pecora

 

 

 

1020030

Capra

 

 

 

1020040

Cavallo

 

 

 

1020990

Altri

 

 

 

1030000

Uova di volatili

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,02 (*2)

1030010

Galline

 

 

 

1030020

Anatre

 

 

 

1030030

Oche

 

 

 

1030040

Quaglie

 

 

 

1030990

Altri

 

 

 

1040000

Miele e altri prodotti dell'apicoltura

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0,05  (*2)

1050000

Anfibi e rettili

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,02 (*2)

1060000

Animali invertebrati terrestri

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,02 (*2)

1070000

Animali vertebrati terrestri selvatici

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,02 (*2)

2)

nell'allegato III, le colonne relative a dimetaclor e lufenurone sono soppresse.


(*1)  Limite di determinazione analitica

(L)

=

Liposolubile

2-fenilfenolo (somma di 2-fenilfenolo e relativi coniugati, espressi in 2-fenilfenolo) (R)

(R)

=

La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice:

2-fenilfenolo - codice 100000, eccetto 1040000: 2-fenilfenolo

(+)

Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040

Barbaforte/rafano/cren»

(*2)  Limite di determinazione analitica

(L)

=

Liposolubile

Bensulfuron-metile

(+)

Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040

Barbaforte/rafano/cren

Dimetaclor

(+)

Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040

Barbaforte/rafano/cren

Lufenurone (qualsiasi percentuale di isomeri costituenti) (F)

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se presentate entro il 19 marzo 2020, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0140010

Albicocche

0140030

Pesche

(+)

Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040

Barbaforte/rafano/cren

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se presentate entro il 19 marzo 2020, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

1011030

Fegato

1011040

Rene

1012030

Fegato

1012040

Rene

1013030

Fegato

1013040

Rene

1014030

Fegato

1014040

Rene

1015030

Fegato

1015040

Rene

1016030

Fegato

1016040

Rene

1017030

Fegato

1017040

Rene»


19.1.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 14/31


REGOLAMENTO (UE) 2018/79 DELLA COMMISSIONE

del 18 gennaio 2018

che modifica il regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), d),e), h) e i), l'articolo 11, paragrafo 3, e l'articolo 12, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione (2) («il regolamento») stabilisce un elenco dell'Unione delle sostanze autorizzate che possono essere utilizzate nei materiali e negli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

(2)

Successivamente all'ultima modifica del regolamento (UE) n. 10/2011, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha pubblicato ulteriori pareri scientifici su determinate sostanze che possono essere utilizzate nei materiali a contatto con i prodotti alimentari, nonché sull'utilizzo consentito delle sostanze precedentemente autorizzate. Al fine di garantire la conformità con le più recenti conclusioni dell'Autorità, il regolamento (UE) n. 10/2011 dovrebbe essere modificato.

(3)

L'Autorità ha adottato un parere scientifico favorevole (3) sull'uso del copolimero del butadiene, dello stirene, del metacrilato di metile e dell'acrilato di butile, reticolato con divinilbenzene o dimetacrilato di 1,3-butanediol (sostanza FCM n. 856, n. CAS 25101-28-4). Essa ha concluso che la sostanza non desta preoccupazioni per la sicurezza dei consumatori se utilizzata come additivo polimerico a una concentrazione massima del 40 % p/p in oggetti ad uso ripetuto costituiti da miscele di copolimero acrilonitrile-stirene (SAN)/polimetilmetacrilato (PMMA) destinati a venire a contatto a temperatura ambiente con prodotti alimentari acquosi, acidi e/o a basso tenore alcolico (< 20 %) per meno di un giorno e con prodotti alimentari secchi per qualunque durata, compresa la conservazione prolungata. L'attuale autorizzazione di tale sostanza dovrebbe essere ampliata per comprendere tale uso purché siano soddisfatte tali specifiche.

(4)

L'Autorità ha adottato un parere scientifico favorevole (4) sull'uso del monomero 2,4,4′-trifluorobenzofenone (sostanza FCM n. 1061, n. CAS 80512-44-3). Essa ha concluso che tale sostanza non desta preoccupazioni per la sicurezza dei consumatori se utilizzata come comonomero a una concentrazione massima dello 0,3 % p/p sulla base del materiale finale nella fabbricazione di polietere etere chetone. Tale monomero dovrebbe quindi essere aggiunto all'elenco dell'Unione delle sostanze autorizzate con la restrizione che sia rispettata tale specifica.

(5)

L'Autorità ha adottato un parere scientifico favorevole (5) sull'uso del monomero 2,3,3,4,4,5,5-eptafluoro-1-pentene (sostanza FCM n. 1063, n. CAS 1547-26-8). Essa ha concluso che la sostanza non desta preoccupazioni per la sicurezza dei consumatori se utilizzata come comonomero assieme a comonomeri di tetrafluoroetilene e/o etilene per la fabbricazione di fluorocopolimeri destinati esclusivamente a essere utilizzati come coadiuvanti del processo di polimerizzazione a una concentrazione massima dello 0,2 % p/p del materiale a contatto con i prodotti alimentari. Ai fini di tale impiego la frazione a basso peso molecolare, inferiore a 1 500 Da, nel fluorocopolimero non dovrebbe essere superiore a 30 mg/kg. Tale monomero dovrebbe essere aggiunto all'elenco dell'Unione delle sostanze autorizzate con la restrizione che siano rispettate tali specifiche.

(6)

L'Autorità ha adottato un parere scientifico favorevole (6) sull'uso della sostanza ossido di tungsteno [WOn (n = 2,72–2,90)] (sostanza FCM n. 1064, n. CAS 39318-18-8). Essa ha concluso che la sostanza non desta preoccupazioni per la sicurezza dei consumatori se l'additivo è utilizzato come agente di riscaldamento nel polietilene tereftalato (PET). Essa ha ritenuto che, per via dell'insolubilità della sostanza, la migrazione di tale additivo di riscaldamento dovrebbe essere modesta per tutti gli usi prevedibili come additivo di riscaldamento nel PET. Non è pertanto necessario effettuare una verifica del limite di migrazione. Per altre funzioni tecniche o per l'uso in altri polimeri, l'Autorità ha concluso che la migrazione non dovrebbe superare 0,05 mg/kg (espresso come tungsteno). Tale sostanza dovrebbe essere aggiunta all'elenco dell'Unione delle sostanze autorizzate con la restrizione che siano rispettate tali specifiche.

(7)

L'Autorità ha adottato un parere scientifico favorevole (7) sull'uso della miscela di alcanammidi C14-C18 metil-ramificate e lineari derivate da acidi grassi (sostanza FCM n. 1065, n. CAS 85711-28-0). Essa ha concluso che la sostanza non desta preoccupazioni per la sicurezza dei consumatori se utilizzata nella fabbricazione di oggetti di poliolefina destinati a venire a contatto con prodotti alimentari diversi dagli alimenti grassi (quali definiti dal simulante D2) e se la sua migrazione non supera 5 mg/kg di prodotto alimentare. Tale miscela dovrebbe quindi essere aggiunta all'elenco dell'Unione delle sostanze autorizzate con la restrizione che siano rispettate tali specifiche.

(8)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) n. 10/2011.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) n. 10/2011 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

I materiali e gli oggetti di materia plastica conformi al regolamento (UE) n. 10/2011, nella versione applicabile prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, possono essere immessi sul mercato fino all'8 febbraio 2019 e rimanere sul mercato fino all'esaurimento delle scorte.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 2018.

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4.

(2)  Regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione, del 14 gennaio 2011, riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (GU L 12 del 15.1.2011, pag. 1).

(3)  EFSA Journal 2016; 14(11):4637.

(4)  EFSA Journal 2016; 14(7):4532.

(5)  EFSA Journal 2016; 14(10):4582.

(6)  EFSA Journal 2017; 15(1):4661.

(7)  EFSA Journal 2017; 15(2):4724.


ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (UE) n. 10/2011 è così modificato:

1)

al punto 1, la tabella 1 è così modificata:

a)

la voce relativa alla sostanza FCM n. 856 è sostituita dalla seguente:

«856

40563

25101-28-4

copolimero del butadiene, dello stirene, del metacrilato di metile e dell'acrilato di butile, reticolato con divinilbenzene o dimetacrilato di 1,3-butanediol

no

no

 

 

Da utilizzare unicamente:

nel policloruro di vinile (PVC) rigido a una concentrazione massima del 12 % a temperatura ambiente o a una temperatura inferiore; o

a una concentrazione massima del 40 % p/p in oggetti ad uso ripetuto costituiti da miscele di copolimero acrilonitrile-stirene (SAN)/polimetilmetacrilato (PMMA) a temperatura ambiente o a una temperatura inferiore, e unicamente a contatto con prodotti alimentari acquosi, acidi e/o a basso tenore alcolico (< 20 %) per meno di un giorno, o con prodotti alimentari secchi per qualunque durata.»;

 

b)

sono inserite le seguenti voci secondo l'ordine dei numeri di sostanza FCM:

«1061

 

80512-44-3

2,4,4′-trifluorobenzofenone

no

no

 

 

Da utilizzare unicamente come comonomero nella fabbricazione di polietere etere chetone a una concentrazione massima dello 0,3 % p/p del materiale finale.

 

1063

 

1547-26-8

2,3,3,4,4,5,5-eptafluoro-1-pentene

no

no

 

 

Da utilizzare solo assieme a comonomeri di tetrafluoroetilene e/o etilene per la fabbricazione di fluorocopolimeri destinati esclusivamente a essere utilizzati come coadiuvanti del processo di polimerizzazione a una concentrazione massima dello 0,2 % p/p del materiale a contatto con i prodotti alimentari, e se la frazione a basso peso molecolare, inferiore a 1 500 Da, nel fluorocopolimero non è superiore a 30 mg/kg.

 

1064

 

39318-18-8

ossido di tungsteno

no

no

0,05

 

Stechiometria: WOn, n = 2,72–2,90

(25)

1065

 

85711-28-0

miscela di alcanammidi C14-C18 metil-ramificate e lineari derivate da acidi grassi

no

no

5

 

Da utilizzare unicamente nella fabbricazione di oggetti di poliolefina non destinati a venire a contatto con prodotti alimentari ai quali la tabella 2 dell'allegato III assegna il simulante D2.

(26)»;

2)

nella tabella 3, al punto 3 sono aggiunte le seguenti voci:

«(25)

Se utilizzato come agente di riscaldamento nel polietilene tereftalato (PET), la verifica della conformità al limite di migrazione specifica non è necessaria; in tutti gli altri casi la conformità al limite di migrazione specifica è verificata a norma dell'articolo 18; il limite di migrazione specifica è espresso in mg di tungsteno/kg di prodotto alimentare.

(26)

La migrazione di stearammide, elencata nella tabella 1 alla voce relativa alla sostanza FCM n. 306, cui non si applica alcun limite di migrazione specifica, deve essere esclusa dalla verifica della conformità della migrazione della miscela al limite di migrazione specifica stabilito per la miscela.».


19.1.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 14/35


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/80 DELLA COMMISSIONE

del 18 gennaio 2018

recante fissazione del prezzo minimo di vendita di latte scremato in polvere per la sedicesima gara parziale nell'ambito della gara aperta dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato (2), in particolare l'articolo 32,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 della Commissione (3) ha aperto la gara per la vendita di latte scremato in polvere.

(2)

Sulla base delle offerte ricevute per la sedicesima gara parziale, dovrebbe essere fissato un prezzo minimo di vendita.

(3)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la sedicesima gara parziale per la vendita di latte scremato in polvere nell'ambito della procedura di gara aperta dal regolamento (UE) 2016/2080, per la quale il termine entro cui le offerte dovevano essere presentate è scaduto il 16 gennaio 2018, il prezzo minimo di vendita è fissato a 119,00 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 2018

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 206 del 30.7.2016, pag. 71.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 della Commissione, del 25 novembre 2016, recante apertura di una gara per la vendita di latte scremato in polvere (GU L 321 del 29.11.2016, pag. 45).