ISSN 1977-0707 |
||
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 14 |
|
Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
61° anno |
|
|
|
(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
19.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 14/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2018/76 DEL CONSIGLIO
del 23 ottobre 2017
relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca ai sensi del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 28 gennaio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/146/UE (1) relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio («accordo»). |
(2) |
Il primo protocollo (2) dell'accordo stabiliva, per un periodo di tre anni, le possibilità di pesca concesse alle navi dell'Unione nella zona di pesca soggetta alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica di Maurizio («Maurizio») e la contropartita finanziaria concessa dall'Unione. Il periodo di applicazione di detto protocollo è scaduto il 27 gennaio 2017. |
(3) |
A norma della decisione (UE) 2017/1960 del Consiglio (3), un nuovo protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio («protocollo») è stato firmato l'8 dicembre 2017. |
(4) |
È opportuno definire il metodo di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri per l'intero periodo di applicazione del protocollo. |
(5) |
A norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (4), se risulta che il numero di autorizzazioni di pesca o il volume delle possibilità di pesca assegnate all'Unione nell'ambito del protocollo non sono pienamente utiliazzati, la Commissione ne informa gli Stati membri interessati chiedendo loro di confermare che non utilizzeranno tali possibilità. La mancata risposta entro il termine fissato è da considerarsi conferma del fatto che le navi dello Stato membro interessato non fanno pieno uso delle loro possibilità di pesca nel periodo considerato. È opportuno stabilire tale termine. |
(6) |
Il protocollo si applica a titolo provvisorio a decorrere dalla data della firma, al fine di garantire un rapido avvio delle attività di pesca delle navi dell'Unione. È quindi opportuno che il presente regolamento sia applicato a decorrere da tale data, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
(1) Le possibilità di pesca stabilite ai sensi del protocollo sono ripartite tra gli Stati membri come segue:
a) |
tonniere con reti a circuizione:
|
b) |
pescherecci con palangari di superficie:
|
(2) Il regolamento (CE) n. 1006/2008 si applica fatti salvi l'accordo e il protocollo.
(3) Se le domande di autorizzazione di pesca degli Stati membri di cui al paragrafo 1 non esauriscono le possibilità di pesca stabilite dal protocollo, la Commissione prende in esame le domande di autorizzazione di pesca presentate da qualsiasi altro Stato membro in conformità dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1006/2008.
(4) Il termine di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008, è fissato a 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui la Commissione presenta la richiesta.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dall'8 dicembre 2017.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, il 23 ottobre 2017
Per il Consiglio
Il presidente
K. IVA
(1) Decisione 2014/146/UE del Consiglio, del 28 gennaio 2014, relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio (GU L 79 del 18.3.2014, pag. 2).
(2) Protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio (GU L 79 del 18.3.2014, pag. 9).
(3) Decisione (UE) 2017/1960 del Consiglio, del 23 ottobre 2017, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria del protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio (GU L 279 del 28.10.2017, pag. 1).
(4) Regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all'accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93 e (CE) n. 1627/94 e abroga il regolamento (CE) n. 3317/94 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33).
19.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 14/3 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/77 DELLA COMMISSIONE
del 15 gennaio 2018
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (1), in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (2), è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci. |
(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
(4) |
È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 gennaio 2018.
Per la Commissione,
a nome del presidente
Stephen QUEST
Direttore generale
Direzione generale della Fiscalità e unione doganale
(1) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.
(2) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).
ALLEGATO
Descrizione delle merci |
Classificazione (codice NC) |
Motivazioni |
(1) |
(2) |
(3) |
Articolo tessile a forma di parallelepipedo (cosiddetto «coprimaterasso») in tessuto stampato di fibre sintetiche (100 % poliestere), lavabile, delle dimensioni di circa 200 × 60 × 8 cm. L'articolo è dotato di una cerniera lampo su uno dei lati lunghi per consentire l'inserimento di un materasso. Su uno dei lati lunghi è fissata un'impugnatura in tessuto. (Cfr. illustrazione) (*1) |
6302 22 90 |
La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 6302 , 6302 22 e 6302 22 90 . L'articolo è costituito da un materiale lavabile ed è dotato di una cerniera lampo che permette in qualsiasi momento di sfilarlo dal materasso per essere lavato (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato (SA) relative alla voce 6302 , primo paragrafo). Di conseguenza esso presenta le caratteristiche e le proprietà oggettive della biancheria da letto. L'articolo deve pertanto essere classificato nel codice NC 6302 22 90 come «biancheria da letto, non a maglia, di fibre sintetiche o artificiali». |
(*1) L'illustrazione è fornita a scopo puramente informativo.
19.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 14/6 |
REGOLAMENTO (UE) 2018/78 DELLA COMMISSIONE
del 16 gennaio 2018
che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di 2-fenilfenolo, bensulfuron-metile, dimetaclor e lufenurone in o su determinati prodotti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 49, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Per quanto riguarda il 2-fenilfenolo, i livelli massimi di residui (LMR) sono stati fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. Riguardo al dimetaclor e al lufenurone, gli LMR sono stati fissati nell'allegato III, parte A, di detto regolamento. Per il bensulfuron-metile gli LMR non sono stati ancora fissati. |
(2) |
Per quanto riguarda il 2-fenilfenolo, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità») ha presentato un parere motivato sul riesame degli LMR esistenti conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (2), proponendo di modificare la definizione del residuo per i prodotti vegetali e raccomandando di ridurre gli LMR per muscolo, grasso, fegato e rene di suini, bovini ed equini e per il latte di bovini ed equini. Essa ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni concernenti gli LMR per gli agrumi e ha concluso che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, l'LMR per tale prodotto dovrebbe essere fissato nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello esistente o a quello indicato dall'Autorità. Per quanto riguarda gli LMR per le pere, il limite massimo di residui del Codex è sicuro per i consumatori. È pertanto opportuno fissare allo stesso livello gli LMR per le pere. |
(3) |
Per quanto riguarda il bensulfuron-metile, l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR esistenti conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (3), raccomandando di aumentare o di mantenere gli LMR esistenti. |
(4) |
Per quanto riguarda il dimetaclor, l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR esistenti conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (4), raccomandando di aumentare o di mantenere gli LMR esistenti. |
(5) |
Per quanto riguarda il lufenurone, l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR esistenti conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (5). Essa ha proposto di modificare la definizione del residuo per tutti i prodotti e ha raccomandato di ridurre gli LMR per agrumi, pomacee, ciliegie dolci, prugne, uve da tavola, uve da vino, fichi, cachi, kiwi, patate, pomodori, peperoni, cetrioli, zucchine e semi di soia. Per altri prodotti essa ha raccomandato di aumentare o di mantenere gli LMR esistenti. Per quanto riguarda gli LMR per albicocche, pesche, fragole, cetriolini, dolcetta/valerianella/gallinella, lattughe, scarola/indivia a foglie larghe, crescione e altri germogli e gemme, barbarea, rucola, senape juncea, prodotti baby leaf (comprese le brassicacee), fegato e rene di suini, bovini, ovini, caprini, equini e pollame, essa ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni e ha concluso che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello esistente o a quello indicato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti, tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. |
(6) |
Per quanto riguarda i prodotti sui quali l'impiego del prodotto fitosanitario in questione non è autorizzato e per i quali non esistono tolleranze all'importazione o limiti massimi di residui del Codex (CXL), gli LMR dovrebbero essere fissati allo specifico limite di determinazione oppure dovrebbe applicarsi l'LMR di base, secondo quanto previsto all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(7) |
La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell'Unione europea per i residui di antiparassitari circa la necessità di adeguare alcuni limiti di determinazione. Per quanto riguarda varie sostanze, tali laboratori sono giunti alla conclusione che, per alcuni prodotti, l'evoluzione tecnica richiede la fissazione di specifici limiti di determinazione. |
(8) |
In base ai pareri motivati dell'Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(9) |
I partner commerciali dell'Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l'Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione. |
(10) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005. |
(11) |
Per consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, il presente regolamento dovrebbe stabilire disposizioni transitorie per i prodotti ottenuti prima della modifica degli LMR e per i quali le informazioni dimostrano il mantenimento di un elevato livello di protezione dei consumatori. |
(12) |
Prima dell'applicazione degli LMR modificati dovrebbe essere concesso un periodo di tempo ragionevole per consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori del settore alimentare di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR. |
(13) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati II e III del regolamento (CEE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione antecedente le modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti ottenuti in conformità alla normativa vigente prima dell'8 agosto 2018.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dall'8 agosto 2018.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.
(2) Autorità europea per la sicurezza alimentare; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for 2-phenylphenol according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [Parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui esistenti per il 2-fenilfenolo conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. EFSA Journal (2017);15(1):4696.
(3) Autorità europea per la sicurezza alimentare; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for bensulfuron-methyl according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [Parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui esistenti per il bensulfuron-metile conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. EFSA Journal (2016);14(10):4596.
(4) Autorità europea per la sicurezza alimentare; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for dimethachlor according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [Parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui esistenti per il dimetaclor conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n 396/2005]. EFSA Journal (2016);14(11):4632.
(5) Autorità europea per la sicurezza alimentare, Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for lufenuron according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [Parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui esistenti per il lufenurone conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. EFSA Journal (2017);15(1):4652.
ALLEGATO
Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:
1) |
l'allegato II è così modificato:
|
2) |
nell'allegato III, le colonne relative a dimetaclor e lufenurone sono soppresse. |
(*1) Limite di determinazione analitica
(L) |
= |
Liposolubile |
2-fenilfenolo (somma di 2-fenilfenolo e relativi coniugati, espressi in 2-fenilfenolo) (R)
(R) |
= |
La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice: 2-fenilfenolo - codice 100000, eccetto 1040000: 2-fenilfenolo |
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
|
(*2) Limite di determinazione analitica
(L) |
= |
Liposolubile |
Bensulfuron-metile
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
|
Dimetaclor
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
|
Lufenurone (qualsiasi percentuale di isomeri costituenti) (F)
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se presentate entro il 19 marzo 2020, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
|
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
|
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se presentate entro il 19 marzo 2020, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
|
19.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 14/31 |
REGOLAMENTO (UE) 2018/79 DELLA COMMISSIONE
del 18 gennaio 2018
che modifica il regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), d),e), h) e i), l'articolo 11, paragrafo 3, e l'articolo 12, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione (2) («il regolamento») stabilisce un elenco dell'Unione delle sostanze autorizzate che possono essere utilizzate nei materiali e negli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. |
(2) |
Successivamente all'ultima modifica del regolamento (UE) n. 10/2011, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha pubblicato ulteriori pareri scientifici su determinate sostanze che possono essere utilizzate nei materiali a contatto con i prodotti alimentari, nonché sull'utilizzo consentito delle sostanze precedentemente autorizzate. Al fine di garantire la conformità con le più recenti conclusioni dell'Autorità, il regolamento (UE) n. 10/2011 dovrebbe essere modificato. |
(3) |
L'Autorità ha adottato un parere scientifico favorevole (3) sull'uso del copolimero del butadiene, dello stirene, del metacrilato di metile e dell'acrilato di butile, reticolato con divinilbenzene o dimetacrilato di 1,3-butanediol (sostanza FCM n. 856, n. CAS 25101-28-4). Essa ha concluso che la sostanza non desta preoccupazioni per la sicurezza dei consumatori se utilizzata come additivo polimerico a una concentrazione massima del 40 % p/p in oggetti ad uso ripetuto costituiti da miscele di copolimero acrilonitrile-stirene (SAN)/polimetilmetacrilato (PMMA) destinati a venire a contatto a temperatura ambiente con prodotti alimentari acquosi, acidi e/o a basso tenore alcolico (< 20 %) per meno di un giorno e con prodotti alimentari secchi per qualunque durata, compresa la conservazione prolungata. L'attuale autorizzazione di tale sostanza dovrebbe essere ampliata per comprendere tale uso purché siano soddisfatte tali specifiche. |
(4) |
L'Autorità ha adottato un parere scientifico favorevole (4) sull'uso del monomero 2,4,4′-trifluorobenzofenone (sostanza FCM n. 1061, n. CAS 80512-44-3). Essa ha concluso che tale sostanza non desta preoccupazioni per la sicurezza dei consumatori se utilizzata come comonomero a una concentrazione massima dello 0,3 % p/p sulla base del materiale finale nella fabbricazione di polietere etere chetone. Tale monomero dovrebbe quindi essere aggiunto all'elenco dell'Unione delle sostanze autorizzate con la restrizione che sia rispettata tale specifica. |
(5) |
L'Autorità ha adottato un parere scientifico favorevole (5) sull'uso del monomero 2,3,3,4,4,5,5-eptafluoro-1-pentene (sostanza FCM n. 1063, n. CAS 1547-26-8). Essa ha concluso che la sostanza non desta preoccupazioni per la sicurezza dei consumatori se utilizzata come comonomero assieme a comonomeri di tetrafluoroetilene e/o etilene per la fabbricazione di fluorocopolimeri destinati esclusivamente a essere utilizzati come coadiuvanti del processo di polimerizzazione a una concentrazione massima dello 0,2 % p/p del materiale a contatto con i prodotti alimentari. Ai fini di tale impiego la frazione a basso peso molecolare, inferiore a 1 500 Da, nel fluorocopolimero non dovrebbe essere superiore a 30 mg/kg. Tale monomero dovrebbe essere aggiunto all'elenco dell'Unione delle sostanze autorizzate con la restrizione che siano rispettate tali specifiche. |
(6) |
L'Autorità ha adottato un parere scientifico favorevole (6) sull'uso della sostanza ossido di tungsteno [WOn (n = 2,72–2,90)] (sostanza FCM n. 1064, n. CAS 39318-18-8). Essa ha concluso che la sostanza non desta preoccupazioni per la sicurezza dei consumatori se l'additivo è utilizzato come agente di riscaldamento nel polietilene tereftalato (PET). Essa ha ritenuto che, per via dell'insolubilità della sostanza, la migrazione di tale additivo di riscaldamento dovrebbe essere modesta per tutti gli usi prevedibili come additivo di riscaldamento nel PET. Non è pertanto necessario effettuare una verifica del limite di migrazione. Per altre funzioni tecniche o per l'uso in altri polimeri, l'Autorità ha concluso che la migrazione non dovrebbe superare 0,05 mg/kg (espresso come tungsteno). Tale sostanza dovrebbe essere aggiunta all'elenco dell'Unione delle sostanze autorizzate con la restrizione che siano rispettate tali specifiche. |
(7) |
L'Autorità ha adottato un parere scientifico favorevole (7) sull'uso della miscela di alcanammidi C14-C18 metil-ramificate e lineari derivate da acidi grassi (sostanza FCM n. 1065, n. CAS 85711-28-0). Essa ha concluso che la sostanza non desta preoccupazioni per la sicurezza dei consumatori se utilizzata nella fabbricazione di oggetti di poliolefina destinati a venire a contatto con prodotti alimentari diversi dagli alimenti grassi (quali definiti dal simulante D2) e se la sua migrazione non supera 5 mg/kg di prodotto alimentare. Tale miscela dovrebbe quindi essere aggiunta all'elenco dell'Unione delle sostanze autorizzate con la restrizione che siano rispettate tali specifiche. |
(8) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) n. 10/2011. |
(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (UE) n. 10/2011 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
I materiali e gli oggetti di materia plastica conformi al regolamento (UE) n. 10/2011, nella versione applicabile prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, possono essere immessi sul mercato fino all'8 febbraio 2019 e rimanere sul mercato fino all'esaurimento delle scorte.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 2018.
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4.
(2) Regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione, del 14 gennaio 2011, riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (GU L 12 del 15.1.2011, pag. 1).
(3) EFSA Journal 2016; 14(11):4637.
(4) EFSA Journal 2016; 14(7):4532.
(5) EFSA Journal 2016; 14(10):4582.
(6) EFSA Journal 2017; 15(1):4661.
(7) EFSA Journal 2017; 15(2):4724.
ALLEGATO
L'allegato I del regolamento (UE) n. 10/2011 è così modificato:
1) |
al punto 1, la tabella 1 è così modificata:
|
2) |
nella tabella 3, al punto 3 sono aggiunte le seguenti voci:
|
19.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 14/35 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/80 DELLA COMMISSIONE
del 18 gennaio 2018
recante fissazione del prezzo minimo di vendita di latte scremato in polvere per la sedicesima gara parziale nell'ambito della gara aperta dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato (2), in particolare l'articolo 32,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 della Commissione (3) ha aperto la gara per la vendita di latte scremato in polvere. |
(2) |
Sulla base delle offerte ricevute per la sedicesima gara parziale, dovrebbe essere fissato un prezzo minimo di vendita. |
(3) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per la sedicesima gara parziale per la vendita di latte scremato in polvere nell'ambito della procedura di gara aperta dal regolamento (UE) 2016/2080, per la quale il termine entro cui le offerte dovevano essere presentate è scaduto il 16 gennaio 2018, il prezzo minimo di vendita è fissato a 119,00 EUR/100 kg.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 2018
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale
Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) GU L 206 del 30.7.2016, pag. 71.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 della Commissione, del 25 novembre 2016, recante apertura di una gara per la vendita di latte scremato in polvere (GU L 321 del 29.11.2016, pag. 45).