ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 11 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
61° anno |
Sommario |
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II Atti non legislativi |
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ACCORDI INTERNAZIONALI |
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Rettifiche |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
ACCORDI INTERNAZIONALI
16.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 11/1 |
DECISIONE (UE) 2018/61 DEL CONSIGLIO
del 21 marzo 2017
relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione a titolo provvisorio di una modifica all'accordo tra gli Stati Uniti d'America e la Comunità europea sulla cooperazione in materia di regolamentazione della sicurezza dell'aviazione civile
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 25 settembre 2014 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare i negoziati con gli Stati Uniti d'America per la modifica dell'accordo tra gli Stati Uniti d'America e la Comunità europea sulla cooperazione in materia di regolamentazione della sicurezza dell'aviazione civile (1) («accordo»), entrato in vigore il 1o maggio 2011. I negoziati si sono conclusi con successo, con uno scambio di messaggi di posta elettronica attraverso i quali i capi negoziatori hanno manifestato il loro accordo sul testo negoziato. |
(2) |
La modifica negoziata dell'accordo («modifica1») estende i settori di cooperazione ai sensi dell'accordo nei quali può applicarsi l'accettazione reciproca e dei risultati relativi alla conformità e alle accettazioni, in modo da ottimizzare l'uso delle risorse e consentire adeguati risparmi sui costi, mantenendo nel contempo un elevato livello di sicurezza nel trasporto aereo. |
(3) |
È pertanto opportuno firmare la modifica 1. |
(4) |
Al fine di consentire l'adozione di un nuovo allegato relativo al rilascio di licenze di pilota nel quadro dell'ambito di applicazione esteso dell'accordo, la cui importanza va considerata nel contesto delle pertinenti disposizioni in materia conversione di licenze di pilota di un paese terzo di cui al regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione (2), la modifica 1 dovrebbe essere applicata a titolo provvisorio in attesa che siano espletate le procedure relative alla suaentrata in vigore, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma della modifica 1 dell'accordo tra gli Stati Uniti d'America e la Comunità europea sulla cooperazione in materia di regolamentazione della sicurezza dell'aviazione civile, con riserva della conclusione di tale modifica.
Il testo della modifica 1 è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'emendamento 1 a nome dell'Unione.
Articolo 3
A norma dell'articolo 2, la modifica 1 è applicata a titolo provvisorio a decorrere dalla dalla sua firma, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2017.
Per il Consiglio
Il presidente
E. SCICLUNA
(1) GU L 291 del 9.11.2011, pag. 3.
(2) Regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 311 del 25.11.2011, pag. 1).
16.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 11/3 |
MODIFICA 1
dell'accordo sulla cooperazione in materia di regolamentazione della sicurezza dell'aviazione civile tra gli Stati Uniti d'America e la Comunità europea
Articolo 1
Disposizioni generali
Ai sensi dell'articolo 19, paragrafo B, dell'accordo sulla cooperazione in materia di regolamentazione della sicurezza dell'aviazione civile («accordo») tra gli Stati Uniti d'America («Stati Uniti») e la Comunità europea (collettivamente «parti» e singolarmente «parte»), le parti convengono di modificare l'accordo come segue:
a) |
l'articolo 2, paragrafo B, è interamente soppresso e sostituito dal testo seguente: «L'ambito di cooperazione previsto dal presente accordo contempla i settori seguenti:
|
b) |
l'articolo 5 è interamente soppresso e sostituito dal testo seguente: «Articolo 5 Allegati Con riferimento alle materie che rientrano nell'ambito di applicazione del presente accordo, le parti o i loro rappresentanti in seno al consiglio elaborano allegati che stabiliscono le modalità e le condizioni di reciproca accettazione degli accertamenti della conformità e delle approvazioni, quando convengono che le norme, regole, prassi e procedure in materia di aviazione civile di ciascuna delle parti sono sufficientemente compatibili da consentire l'accettazione delle approvazioni e degli accertamenti della conformità secondo le norme convenute rilasciati da una delle parti per conto dell'altra. Le parti riconoscono parimenti che le differenze di natura tecnica tra i rispettivi sistemi di aviazione civile sono trattate negli allegati.». |
Articolo 2
Applicazione a titolo provvisorio
In attesa della sua entrata in vigore, le parti convengono di applicare la presente modifica a titolo provvisorio a decorrere dal giorno della firma.
Articolo 3
Entrata in vigore
La presente modifica entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data dell'ultima nota trasmessa nell'ambito di uno scambio di note diplomatiche tra le parti che confermi l'avvenuto espletamento di tutte le procedure necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo.
IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente modifica.
Съставено в Брюксел на тринадесети декември през две хиляди и седемнадесета година.
Hecho en Bruselas, el trece de diciembre de dos mil diecisiete.
V Bruselu dne třináctého prosince dva tisíce sedmnáct.
Udfærdiget i Bruxelles den trettende december to tusind og sytten.
Geschehen zu Brüssel am dreizehnten Dezember zweitausendsiebzehn.
Kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta detsembrikuu kolmeteistkümnendal päeval Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα τρεις Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες δεκαεπτά.
Done at Brussels on the thirteenth day of December in the year two thousand and seventeen.
Fait à Bruxelles, le treize décembre deux mille dix-sept.
Fatto a Bruxelles, addì tredici dicembre duemiladiciassette.
Briselē, divi tūkstoši septiņpadsmitā gada trīspadsmitajā decembrī.
Priimta du tūkstančiai septynioliktų metų gruodžio tryliktą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenhetedik év december havának tizenharmadik napján.
Magħmul fi Brussell, fit-tlettax-il jum ta' Diċembru fis-sena elfejn u sbatax.
Gedaan te Brussel, dertien december tweeduizend zeventien.
Sporządzono w Brukseli dnia trzynastego grudnia roku dwa tysiące siedemnastego.
Feito em Bruxelas, em treze de dezembro de dois mil e dezassete.
Întocmit la Bruxelles la treisprezece decembrie două mii șaptesprezece.
V Bruseli trinásteho decembra dvetisícsedemnásť.
V Bruslju, dne trinajstega decembra leta dva tisoč sedemnajst.
Tehty Brysselissä kolmantenatoista päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattaseitsemäntoista.
Som skedde i Bryssel den trettonde december år tjugohundrasjutton.
За Европейския съюз
Рог la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen
За Съединените Американски Щати
Por los Estados Unidos de América
Za Spojené státy americké
For Amerikas Forenede Stater
Für die Vereinigten Staaten von Amerika
Ameerika Ühendriikide nimel
Για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής
For the United States of America
Pour les États-Unis d'Amérique
Per gli Stati Uniti d'America
Amerikas Savienoto Valstu vārdā –
Jungtinių Amerikos Valstijų vardu
Az Amerikai Egyesült Államok részéről
Għall-Istati Uniti ta' l-Amerika
Voor de Verenigde Staten van Amerika
W imieniu Stanów Zjednoczonych Ameryki
Pelos Estados Unidos da América
Pentru Statele Unite ale Americii
Za Spojené štáty americké
Za Združene države Amerike
Amerikan yhdysvaltojen puolesta
För Amerikas förenta stater
Rettifiche
16.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 11/6 |
Rettifica della decisione (UE) 2017/175 della Commissione, del 25 gennaio 2017, che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio ecologico Ecolabel UE alle strutture ricettive
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 28 del 2 febbraio 2017 )
Pagina 20, allegato, criterio 6, lettera a), punto ii):
anziché:
«Tipo di apparecchio per il riscaldamento d'ambiente ad acqua |
Indicatore di efficienza |
Caldaie a pompa di calore (due opzioni valide per pompe di calore a refrigeranti con GWP ≤ 2 000 ; l'opzione 2 è obbligatoria per le pompe di calore a refrigeranti con GWP ≤ 2 000 ) |
Opzione 1 — Efficienza energetica stagionale minima del riscaldamento d'ambiente/valori GWP del refrigerante |
ηs ≥ 107 %/[0 – 500] ηs ≥ 110 %/(500 – 1 000 ] ηs ≥ 120 %/(1 000 – 2 000 ] ηs ≥ 130 %/> 2 000 |
|
Opzione 2 — Limiti di emissione di GHG |
|
produzione termica 150 g CO2-equivalente/kWh» |
leggasi:
«Tipo di apparecchio per il riscaldamento d'ambiente ad acqua |
Indicatore di efficienza |
Caldaie a pompa di calore (due opzioni valide per pompe di calore a refrigeranti con GWP ≤ 2 000 ; l'opzione 2 è obbligatoria per le pompe di calore a refrigeranti con GWP > 2 000 ) |
Opzione 1 — Efficienza energetica stagionale minima del riscaldamento d'ambiente/valori GWP del refrigerante |
ηs ≥ 107 %/[0 – 500] ηs ≥ 110 %/(500 – 1 000 ] ηs ≥ 120 %/(1 000 – 2 000 ] |
|
Opzione 2 — Limiti di emissione di GHG |
|
produzione termica 150 g CO2-equivalente/kWh» |
Pagina 23, allegato, criterio 12, lettera a), primo capoverso:
anziché:
«Qualora vi siano da 1 a 4 fornitori di tariffe verdi individuali che offrono il 50 % di energia elettrica da fonti rinnovabili o coperta da certificati di garanzia di origine distinti ove è ubicata la struttura ricettiva,»,
leggasi:
«Salvo applicazione della lettera b), qualora vi siano fornitori di tariffe verdi individuali che offrono almeno il 50 % di energia elettrica da fonti rinnovabili o coperta da certificati di garanzia di origine distinti ove è ubicata la struttura ricettiva,».
16.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 11/7 |
Rettifica del regolamento (UE) 2017/978 della Commissione, del 9 giugno 2017, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di fluopyram, esaclorocicloesano (HCH), isomero alfa, esaclorocicloesano (HCH), isomero beta, esaclorocicloesano (HCH), somma degli isomeri, escluso l'isomero gamma, lindano [esaclorocicloesano (HCH), isomero gamma], nicotina e profenofos in o su determinati prodotti
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 151 del 14 giugno 2017 )
Alla pagina 26, allegato, modifiche della parte B dell'allegato III del regolamento (CE) n. 396/2005, punto 2), lettera b), punto ii), alle voci Spezie,
anziché:
«0810000 |
Spezie (semi) |
0,05 (*) |
0810010 |
Anice verde |
0,05 (*) |
0810020 |
Grano nero/cumino nero |
0,05 (*) |
0810030 |
Sedano |
0,05 (*) |
0810040 |
Coriandolo |
0,05 (*) |
0810050 |
Cumino |
0,05 (*) |
0810060 |
Aneto |
0,05 (*) |
0810070 |
Finocchio |
0,05 (*) |
0810080 |
Fieno greco |
0,05 (*) |
0810090 |
Noce moscata |
0,05 (*) |
0810990 |
Altri |
0,05 (*) |
0820000 |
Spezie (frutti) |
0,07 (*) |
0820010 |
Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato |
0,07 (*) |
0820020 |
Pepe di Sichuan |
0,07 (*) |
0820030 |
Carvi |
0,07 (*) |
0820040 |
Cardamomo |
0,07 (*) |
0820050 |
Bacche di ginepro |
0,07 (*) |
0820060 |
Pepe (nero, verde e bianco) |
0,07 (*) |
0820070 |
Vaniglia |
0,07 (*) |
0820080 |
Tamarindo |
0,07 (*) |
0820990 |
Altri |
0,07 (*)» |
leggasi:
«0810000 |
Spezie (semi) |
|
0810010 |
Anice verde |
0,05 (*) |
0810020 |
Grano nero/cumino nero |
0,05 (*) |
0810030 |
Sedano |
0,05 (*) |
0810040 |
Coriandolo |
0,1 |
0810050 |
Cumino |
5 |
0810060 |
Aneto |
0,05 (*) |
0810070 |
Finocchio |
0,1 |
0810080 |
Fieno greco |
0,05 (*) |
0810090 |
Noce moscata |
0,05 (*) |
0810990 |
Altri |
0,05 (*) |
0820000 |
Spezie (frutti) |
|
0820010 |
Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato |
0,07 |
0820020 |
Pepe di Sichuan |
0,07 |
0820030 |
Carvi |
0,07 |
0820040 |
Cardamomo |
3 |
0820050 |
Bacche di ginepro |
0,07 |
0820060 |
Pepe (nero, verde e bianco) |
0,07 |
0820070 |
Vaniglia |
0,07 |
0820080 |
Tamarindo |
0,07 |
0820990 |
Altri |
0,07» |