ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 11

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

61° anno
16 gennaio 2018


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione (UE) 2018/61 del Consiglio, del 21 marzo 2017, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione a titolo provvisorio di una modifica all'accordo tra gli Stati Uniti d'America e la Comunità europea sulla cooperazione in materia di regolamentazione della sicurezza dell'aviazione civile

1

 

 

Modifica 1 dell'accordo sulla cooperazione in materia di regolamentazione della sicurezza dell'aviazione civile tra gli Stati Uniti d'America e la Comunità europea

3

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della decisione (UE) 2017/175 della Commissione, del 25 gennaio 2017, che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio ecologico Ecolabel UE alle strutture ricettive ( GU L 28 del 2.2.2017 )

6

 

*

Rettifica del regolamento (UE) 2017/978 della Commissione, del 9 giugno 2017, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di fluopyram, esaclorocicloesano (HCH), isomero alfa, esaclorocicloesano (HCH), isomero beta, esaclorocicloesano (HCH), somma degli isomeri, escluso l'isomero gamma, lindano [esaclorocicloesano (HCH), isomero gamma], nicotina e profenofos in o su determinati prodotti ( GU L 151 del 14.6.2017 )

7

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

16.1.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 11/1


DECISIONE (UE) 2018/61 DEL CONSIGLIO

del 21 marzo 2017

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione a titolo provvisorio di una modifica all'accordo tra gli Stati Uniti d'America e la Comunità europea sulla cooperazione in materia di regolamentazione della sicurezza dell'aviazione civile

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 25 settembre 2014 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare i negoziati con gli Stati Uniti d'America per la modifica dell'accordo tra gli Stati Uniti d'America e la Comunità europea sulla cooperazione in materia di regolamentazione della sicurezza dell'aviazione civile (1) («accordo»), entrato in vigore il 1o maggio 2011. I negoziati si sono conclusi con successo, con uno scambio di messaggi di posta elettronica attraverso i quali i capi negoziatori hanno manifestato il loro accordo sul testo negoziato.

(2)

La modifica negoziata dell'accordo («modifica1») estende i settori di cooperazione ai sensi dell'accordo nei quali può applicarsi l'accettazione reciproca e dei risultati relativi alla conformità e alle accettazioni, in modo da ottimizzare l'uso delle risorse e consentire adeguati risparmi sui costi, mantenendo nel contempo un elevato livello di sicurezza nel trasporto aereo.

(3)

È pertanto opportuno firmare la modifica 1.

(4)

Al fine di consentire l'adozione di un nuovo allegato relativo al rilascio di licenze di pilota nel quadro dell'ambito di applicazione esteso dell'accordo, la cui importanza va considerata nel contesto delle pertinenti disposizioni in materia conversione di licenze di pilota di un paese terzo di cui al regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione (2), la modifica 1 dovrebbe essere applicata a titolo provvisorio in attesa che siano espletate le procedure relative alla suaentrata in vigore,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma della modifica 1 dell'accordo tra gli Stati Uniti d'America e la Comunità europea sulla cooperazione in materia di regolamentazione della sicurezza dell'aviazione civile, con riserva della conclusione di tale modifica.

Il testo della modifica 1 è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'emendamento 1 a nome dell'Unione.

Articolo 3

A norma dell'articolo 2, la modifica 1 è applicata a titolo provvisorio a decorrere dalla dalla sua firma, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2017.

Per il Consiglio

Il presidente

E. SCICLUNA


(1)  GU L 291 del 9.11.2011, pag. 3.

(2)  Regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 311 del 25.11.2011, pag. 1).


16.1.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 11/3


MODIFICA 1

dell'accordo sulla cooperazione in materia di regolamentazione della sicurezza dell'aviazione civile tra gli Stati Uniti d'America e la Comunità europea

Articolo 1

Disposizioni generali

Ai sensi dell'articolo 19, paragrafo B, dell'accordo sulla cooperazione in materia di regolamentazione della sicurezza dell'aviazione civile («accordo») tra gli Stati Uniti d'America («Stati Uniti») e la Comunità europea (collettivamente «parti» e singolarmente «parte»), le parti convengono di modificare l'accordo come segue:

a)

l'articolo 2, paragrafo B, è interamente soppresso e sostituito dal testo seguente:

«L'ambito di cooperazione previsto dal presente accordo contempla i settori seguenti:

(1)

le approvazioni di aeronavigabilità e il controllo sui prodotti per l'aeronautica civile;

(2)

i test e le approvazioni ambientali sui prodotti per l'aeronautica civile;

(3)

le approvazioni e il controllo sulle installazioni di manutenzione;

(4)

l'addestramento del personale e il rilascio di relative licenze;

(5)

l'esercizio degli aeromobili; e

(6)

i servizi di traffico aereo e la gestione del traffico aereo.»;

b)

l'articolo 5 è interamente soppresso e sostituito dal testo seguente:

«Articolo 5

Allegati

Con riferimento alle materie che rientrano nell'ambito di applicazione del presente accordo, le parti o i loro rappresentanti in seno al consiglio elaborano allegati che stabiliscono le modalità e le condizioni di reciproca accettazione degli accertamenti della conformità e delle approvazioni, quando convengono che le norme, regole, prassi e procedure in materia di aviazione civile di ciascuna delle parti sono sufficientemente compatibili da consentire l'accettazione delle approvazioni e degli accertamenti della conformità secondo le norme convenute rilasciati da una delle parti per conto dell'altra. Le parti riconoscono parimenti che le differenze di natura tecnica tra i rispettivi sistemi di aviazione civile sono trattate negli allegati.».

Articolo 2

Applicazione a titolo provvisorio

In attesa della sua entrata in vigore, le parti convengono di applicare la presente modifica a titolo provvisorio a decorrere dal giorno della firma.

Articolo 3

Entrata in vigore

La presente modifica entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data dell'ultima nota trasmessa nell'ambito di uno scambio di note diplomatiche tra le parti che confermi l'avvenuto espletamento di tutte le procedure necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente modifica.

Съставено в Брюксел на тринадесети декември през две хиляди и седемнадесета година.

Hecho en Bruselas, el trece de diciembre de dos mil diecisiete.

V Bruselu dne třináctého prosince dva tisíce sedmnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den trettende december to tusind og sytten.

Geschehen zu Brüssel am dreizehnten Dezember zweitausendsiebzehn.

Kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta detsembrikuu kolmeteistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα τρεις Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες δεκαεπτά.

Done at Brussels on the thirteenth day of December in the year two thousand and seventeen.

Fait à Bruxelles, le treize décembre deux mille dix-sept.

Fatto a Bruxelles, addì tredici dicembre duemiladiciassette.

Briselē, divi tūkstoši septiņpadsmitā gada trīspadsmitajā decembrī.

Priimta du tūkstančiai septynioliktų metų gruodžio tryliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenhetedik év december havának tizenharmadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tlettax-il jum ta' Diċembru fis-sena elfejn u sbatax.

Gedaan te Brussel, dertien december tweeduizend zeventien.

Sporządzono w Brukseli dnia trzynastego grudnia roku dwa tysiące siedemnastego.

Feito em Bruxelas, em treze de dezembro de dois mil e dezassete.

Întocmit la Bruxelles la treisprezece decembrie două mii șaptesprezece.

V Bruseli trinásteho decembra dvetisícsedemnásť.

V Bruslju, dne trinajstega decembra leta dva tisoč sedemnajst.

Tehty Brysselissä kolmantenatoista päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattaseitsemäntoista.

Som skedde i Bryssel den trettonde december år tjugohundrasjutton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

За Съединените Американски Щати

Por los Estados Unidos de América

Za Spojené státy americké

For Amerikas Forenede Stater

Für die Vereinigten Staaten von Amerika

Ameerika Ühendriikide nimel

Για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής

For the United States of America

Pour les États-Unis d'Amérique

Per gli Stati Uniti d'America

Amerikas Savienoto Valstu vārdā –

Jungtinių Amerikos Valstijų vardu

Az Amerikai Egyesült Államok részéről

Għall-Istati Uniti ta' l-Amerika

Voor de Verenigde Staten van Amerika

W imieniu Stanów Zjednoczonych Ameryki

Pelos Estados Unidos da América

Pentru Statele Unite ale Americii

Za Spojené štáty americké

Za Združene države Amerike

Amerikan yhdysvaltojen puolesta

För Amerikas förenta stater

Image


Rettifiche

16.1.2018   

IT

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L 11/6


Rettifica della decisione (UE) 2017/175 della Commissione, del 25 gennaio 2017, che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio ecologico Ecolabel UE alle strutture ricettive

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 28 del 2 febbraio 2017 )

Pagina 20, allegato, criterio 6, lettera a), punto ii):

anziché:

«Tipo di apparecchio per il riscaldamento d'ambiente ad acqua

Indicatore di efficienza

Caldaie a pompa di calore (due opzioni valide per pompe di calore a refrigeranti con GWP ≤ 2 000 ; l'opzione 2 è obbligatoria per le pompe di calore a refrigeranti con GWP ≤ 2 000 )

Opzione 1 — Efficienza energetica stagionale minima del riscaldamento d'ambiente/valori GWP del refrigerante

ηs ≥ 107 %/[0 – 500]

ηs ≥ 110 %/(500 – 1 000 ]

ηs ≥ 120 %/(1 000 – 2 000 ]

ηs ≥ 130 %/> 2 000

Opzione 2 — Limiti di emissione di GHG

produzione termica 150 g CO2-equivalente/kWh»

leggasi:

«Tipo di apparecchio per il riscaldamento d'ambiente ad acqua

Indicatore di efficienza

Caldaie a pompa di calore (due opzioni valide per pompe di calore a refrigeranti con GWP ≤ 2 000 ; l'opzione 2 è obbligatoria per le pompe di calore a refrigeranti con GWP > 2 000 )

Opzione 1 — Efficienza energetica stagionale minima del riscaldamento d'ambiente/valori GWP del refrigerante

ηs ≥ 107 %/[0 – 500]

ηs ≥ 110 %/(500 – 1 000 ]

ηs ≥ 120 %/(1 000 – 2 000 ]

Opzione 2 — Limiti di emissione di GHG

produzione termica 150 g CO2-equivalente/kWh»

Pagina 23, allegato, criterio 12, lettera a), primo capoverso:

anziché:

«Qualora vi siano da 1 a 4 fornitori di tariffe verdi individuali che offrono il 50 % di energia elettrica da fonti rinnovabili o coperta da certificati di garanzia di origine distinti ove è ubicata la struttura ricettiva,»,

leggasi:

«Salvo applicazione della lettera b), qualora vi siano fornitori di tariffe verdi individuali che offrono almeno il 50 % di energia elettrica da fonti rinnovabili o coperta da certificati di garanzia di origine distinti ove è ubicata la struttura ricettiva,».


16.1.2018   

IT

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L 11/7


Rettifica del regolamento (UE) 2017/978 della Commissione, del 9 giugno 2017, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di fluopyram, esaclorocicloesano (HCH), isomero alfa, esaclorocicloesano (HCH), isomero beta, esaclorocicloesano (HCH), somma degli isomeri, escluso l'isomero gamma, lindano [esaclorocicloesano (HCH), isomero gamma], nicotina e profenofos in o su determinati prodotti

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 151 del 14 giugno 2017 )

Alla pagina 26, allegato, modifiche della parte B dell'allegato III del regolamento (CE) n. 396/2005, punto 2), lettera b), punto ii), alle voci Spezie,

anziché:

«0810000

Spezie (semi)

0,05 (*)

0810010

Anice verde

0,05 (*)

0810020

Grano nero/cumino nero

0,05 (*)

0810030

Sedano

0,05 (*)

0810040

Coriandolo

0,05 (*)

0810050

Cumino

0,05 (*)

0810060

Aneto

0,05 (*)

0810070

Finocchio

0,05 (*)

0810080

Fieno greco

0,05 (*)

0810090

Noce moscata

0,05 (*)

0810990

Altri

0,05 (*)

0820000

Spezie (frutti)

0,07 (*)

0820010

Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato

0,07 (*)

0820020

Pepe di Sichuan

0,07 (*)

0820030

Carvi

0,07 (*)

0820040

Cardamomo

0,07 (*)

0820050

Bacche di ginepro

0,07 (*)

0820060

Pepe (nero, verde e bianco)

0,07 (*)

0820070

Vaniglia

0,07 (*)

0820080

Tamarindo

0,07 (*)

0820990

Altri

0,07 (*)»

leggasi:

«0810000

Spezie (semi)

 

0810010

Anice verde

0,05 (*)

0810020

Grano nero/cumino nero

0,05 (*)

0810030

Sedano

0,05 (*)

0810040

Coriandolo

0,1

0810050

Cumino

5

0810060

Aneto

0,05 (*)

0810070

Finocchio

0,1

0810080

Fieno greco

0,05 (*)

0810090

Noce moscata

0,05 (*)

0810990

Altri

0,05 (*)

0820000

Spezie (frutti)

 

0820010

Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato

0,07

0820020

Pepe di Sichuan

0,07

0820030

Carvi

0,07

0820040

Cardamomo

3

0820050

Bacche di ginepro

0,07

0820060

Pepe (nero, verde e bianco)

0,07

0820070

Vaniglia

0,07

0820080

Tamarindo

0,07

0820990

Altri

0,07»