ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 2

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

61° anno
5 gennaio 2018


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/3 della Commissione, del 4 gennaio 2018, che stabilisce i volumi limite per gli anni 2018 e 2019 ai fini dell'eventuale applicazione di dazi addizionali all'importazione di taluni ortofrutticoli

1

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2018/4 del Consiglio, del 18 dicembre 2017, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito alla modifica del regolamento interno del Comitato misto SEE

5

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2018/5 della Commissione, del 3 gennaio 2018, che modifica la decisione di esecuzione 2012/270/UE per quanto riguarda i segni di Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix Papa sp. n., Epitrix subcrinita (Lec.) ed Epitrix tuberis (Gentner) e la definizione di zone delimitate pertinenti [notificata con il numero C(2017) 8788]

11

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/841 della Commissione, del 17 maggio 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive alpha-cypermethrin, ampelomyces quisqualis ceppo: AQ 10, benalaxyl, bentazone, bifenazato, bromoxynil, carfentrazone etile, chlorpropham, ciazofamid, desmedipham, diquat, DPX KE 459 (flupirsulfuron metile), etoxazole, famoxadone, fenamidone, flumiossazina, foramsulfuron, gliocladium catenulatum ceppo: J1446, imazamox, imazosulfuron, isoxaflutole, laminarin, metalaxyl-M, metossifenozide, milbemectin, oxasulfuron, pendimetalin, phenmedipham, pimetrozina, S-metolachlor e trifloxystrobin ( GU L 125 del 18.5.2017 )

14

 

*

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/842 della Commissione, del 17 maggio 2017, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva a basso rischio Coniothyrium minitans ceppo CON/M/91-08 in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ( GU L 125 del 18.5.2017 )

15

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ( GU L 166 del 30.4.2004 )

15

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

5.1.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 2/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/3 DELLA COMMISSIONE

del 4 gennaio 2018

che stabilisce i volumi limite per gli anni 2018 e 2019 ai fini dell'eventuale applicazione di dazi addizionali all'importazione di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 (1) del Consiglio, in particolare l'articolo 183, primo comma, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 39 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 della Commissione (2) stabilisce che un dazio addizionale all'importazione di cui all'articolo 182, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 può essere applicato ai prodotti e nei periodi indicati nell'allegato VII di tale regolamento di esecuzione. Tale dazio addizionale all'importazione si applica se il quantitativo di prodotti immessi in libera pratica per uno dei periodi di applicazione indicati nel suddetto allegato supera il volume limite delle importazioni in un anno per tale prodotto. Il dazio addizionale all'importazione non è applicato se le importazioni non rischiano di perturbare il mercato dell'Unione o gli effetti appaiono sproporzionati rispetto all'obiettivo perseguito.

(2)

A norma dell'articolo 182, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013 i volumi limite delle importazioni per l'eventuale applicazione di dazi addizionali all'importazione di taluni ortofrutticoli si basano sui dati relativi alle importazioni e al consumo interno dei tre anni precedenti. Sulla base dei dati comunicati dagli Stati membri per gli anni 2014, 2015 e 2016 è opportuno stabilire i volumi limite per taluni ortofrutticoli per gli anni 2018 e 2019.

(3)

Tenendo conto del fatto che il periodo di applicazione degli eventuali dazi addizionali all'importazione di cui all'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 decorre, per un certo numero di prodotti, dal 1o gennaio, è opportuno che il presente regolamento si applichi dal 1o gennaio 2018, e che, pertanto, entri in vigore il prima possibile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per gli anni 2018 e 2019, i volumi limite di cui all'articolo 182, paragrafo 1, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 per i prodotti di cui all'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 sono stabiliti conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2018.

Esso cessa di produrre effetti il 30 giugno 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 gennaio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 della Commissione, del 13 marzo 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati (GU L 138 del 25.5.2017, pag. 57).


ALLEGATO

Volumi limite per i prodotti e i periodi stabiliti nell'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 ai fini dell'eventuale applicazione di dazi addizionali all'importazione

Fatte salve le regole sull'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Ai fini del presente allegato, il campo di applicazione dei dazi addizionali all'importazione è determinato sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento.

Numero d'ordine

Codice NC

Designazione dei prodotti

Periodo di applicazione

Volume limite (in t)

2018

2019

78.0015

0702 00 00

Pomodori

Dal 1o giugno al 30 settembre

 

39 326

78.0020

Dal 1o ottobre

al 31 maggio

483 376

78.0065

0707 00 05

Cetrioli

Dal 1o maggio al 31 ottobre

 

26 505

78.0075

Dal 1o novembre

al 30 aprile

20 482

78.0085

0709 91 00

Carciofi

Dal 1o novembre

al 30 giugno

6 587

78.0100

0709 93 10

Zucchine

Dal 1o gennaio al 31 dicembre

 

55 037

78.0110

0805 10 22

0805 10 24

0805 10 28

Arance

Dal 1o dicembre

al 31 maggio

302 643

78.0120

0805 22 00

Clementine

Dal 1o novembre

alla fine di febbraio

90 771

78.0130

0805 21

0805 29 00

Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); wilkings e ibridi simili di agrumi

Dal 1o novembre

alla fine di febbraio

86 317

78.0155

0805 50 10

Limoni

Dal 1o gennaio al 31 maggio

 

32 823

78.0160

Dal 1o giugno al 31 dicembre

 

306 804

78.0170

0806 10 10

Uve da tavola

Dal 16 luglio al 16 novembre

 

78 324

78.0175

0808 10 80

Mele

Dal 1o gennaio al 31 agosto

 

432 630

78.0180

Dal 1o settembre al 31 dicembre

 

39 724

78.0220

0808 30 90

Pere

Dal 1o gennaio al 30 aprile

 

155 417

78.0235

Dal 1o luglio al 31 dicembre

 

19 187

78.0250

0809 10 00

Albicocche

Dal 1o giugno al 31 luglio

 

4 630

78.0265

0809 29 00

Ciliegie, diverse dalle ciliegie acide

Dal 16 maggio al 15 agosto

 

33 718

78.0270

0809 30

Pesche, comprese le pesche noci

Dal 16 giugno al 30 settembre

 

3 150

78.0280

0809 40 05

Prugne

Dal 16 giugno al 30 settembre

 

17 254


DECISIONI

5.1.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 2/5


DECISIONE (UE) 2018/4 DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 2017

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito alla modifica del regolamento interno del Comitato misto SEE

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 338, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 217,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), primo trattino,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo sullo Spazio economico europeo (2) («accordo SEE») è entrato in vigore il 1o gennaio 1994.

(2)

L'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo Spazio economico europeo (3), firmato il 25 luglio 2007, ha modificato l'articolo 129, paragrafo 1, dell'accordo SEE per aggiungere il bulgaro e il rumeno all'elenco delle lingue dell'accordo SEE.

(3)

L'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo (4) («accordo del 2014 sull'allargamento del SEE»), firmato l'11 aprile 2014, ha modificato l'articolo 129, paragrafo 1, dell'accordo SEE per aggiungere il croato all'elenco delle lingue dell'accordo SEE.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento interno del Comitato misto SEE, adottato con decisione del Comitato misto SEE n. 1/94 dell'8 febbraio 1994 (5) e modificato con decisione del Comitato misto SEE n. 24/2005 dell'8 febbraio 2005 (6).

(5)

Poiché l'accordo del 2014 sull'allargamento del SEE è applicabile a titolo provvisorio ai suoi firmatari dal 12 aprile 2014, la relativa decisione del Comitato misto SEE dovrebbe applicarsi a titolo provvisorio in attesa dell'entrata in vigore di detto accordo.

(6)

La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sui progetti di decisione acclusi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare, a nome dell'Unione, in sede di Comitato misto SEE in merito alle proposte di modifica del regolamento interno del Comitato misto SEE si basa sui progetti di decisione del Comitato misto SEE acclusi alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2017

Per il Consiglio

Il presidente

K. SIMSON


(1)  GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

(2)  GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

(3)  GU L 221 del 25.8.2007, pag. 15.

(4)  GU L 170 dell'11 giugno 2014, pag. 18.

(5)  GU L 85 del 30.3.1994, pag. 60.

(6)  GU L 161 del 23.6.2005, pag. 54.


PROGETTO

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. …/2017

del …

che modifica il regolamento interno del Comitato misto SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 92, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo Spazio economico europeo (1), firmato il 25 luglio 2007, ha modificato l'articolo 129, paragrafo 1, dell'accordo SEE per aggiungere il bulgaro e il rumeno all'elenco delle lingue dell'accordo SEE.

(2)

L'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo Spazio economico europeo è entrato in vigore il 9 novembre 2011.

(3)

È opportuno aggiungere il bulgaro e il rumeno all'elenco delle lingue che figura nel regolamento interno del Comitato misto SEE, adottato con decisione del Comitato misto SEE n. 1/94 dell'8 febbraio 1994 (2) e modificato con decisione del Comitato misto SEE n. 24/2005 dell'8 febbraio 2005 (3). È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'elenco delle lingue che figura nel regolamento interno del Comitato misto SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione del Comitato misto SEE n. 1/94 è così modificata:

1)

L'articolo 6, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

«I testi degli atti della CE da incorporare negli allegati dell'accordo, in conformità dell'articolo 102, paragrafo 1 dell'accordo stesso, fanno ugualmente fede nelle versioni in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, quali pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Essi sono inoltre redatti in islandese e norvegese e autenticati dal Comitato misto SEE unitamente alle relative decisioni di cui al paragrafo 1.»;

2)

l'articolo 11, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«Le decisioni del Comitato misto SEE che modificano allegati o protocolli dell'accordo sono pubblicate in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese nella sezione della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dedicata allo Spazio economico europeo nonché in lingua islandese e norvegese nel relativo supplemento SEE.».

Articolo 2

La presente decisione ha effetto dal giorno dell'adozione.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

I segretari del Comitato misto SEE


(1)  GU L 221 del 25.8.2007, pag. 15.

(2)  GU L 85 del 30.3.1994, pag. 60.

(3)  GU L 161 del 23.6.2005, pag. 54.


PROGETTO

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. …

del …

che modifica il regolamento interno del Comitato misto SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 92, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo (1) («accordo del 2014 sull'allargamento del SEE»), firmato l'11 aprile 2014, modifica l'articolo 129, paragrafo 1, dell'accordo SEE per aggiungere il croato all'elenco delle lingue dell'accordo SEE.

(2)

È opportuno aggiungere il croato all'elenco delle lingue che figura nel regolamento interno del Comitato misto SEE, adottato con decisione del Comitato misto SEE n. 1/94 dell'8 febbraio 1994 (2), modificato con decisione del Comitato misto SEE n. 24/2005 dell'8 febbraio 2005 (3) e ulteriormente modificato con decisione del Comitato misto SEE n. … del … (4). Èpertanto opportuno modificare di conseguenza l'elenco delle lingue che figura nel regolamento interno del Comitato misto SEE.

(3)

Poiché l'accordo del 2014 sull'allargamento del SEE è applicabile a titolo provvisorio ai suoi firmatari dal 12 aprile 2014, la presente decisione si applica provvisoriamente in attesa dell'entrata in vigore di detto accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione del Comitato misto SEE n. 1/94 è così modificata:

1)

L'articolo 6, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

«I testi degli atti della CE da incorporare negli allegati dell'accordo, in conformità dell'articolo 102, paragrafo 1 dell'accordo stesso, fanno ugualmente fede nelle versioni in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, quali pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Essi sono inoltre redatti in islandese e norvegese e autenticati dal Comitato misto SEE unitamente alle relative decisioni di cui al paragrafo 1.»;

2)

l'articolo 11, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«Le decisioni del Comitato misto SEE che modificano allegati o protocolli dell'accordo sono pubblicate in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese nella sezione della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dedicata allo Spazio economico europeo nonché in lingua islandese e norvegese nel relativo supplemento SEE.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il […] oppure, se successivo, il giorno dell'entrata in vigore dell'accordo del 2014 sull'allargamento del SEE.

Essa si applica a titolo provvisorio a decorrere dal 12 aprile 2014.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

I segretari del Comitato misto SEE


(1)  GU L 170 dell'11 giugno 2014, pag. 18.

(2)  GU L 85 del 30.3.1994, pag. 60.

(3)  GU L 161 del 23.6.2005, pag. 54.

(4)  GU L …


5.1.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 2/11


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/5 DELLA COMMISSIONE

del 3 gennaio 2018

che modifica la decisione di esecuzione 2012/270/UE per quanto riguarda i segni di Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix Papa sp. n., Epitrix subcrinita (Lec.) ed Epitrix tuberis (Gentner) e la definizione di zone delimitate pertinenti

[notificata con il numero C(2017) 8788]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 3, quarta frase,

considerando quanto segue:

(1)

Dopo l'ultima modifica della decisione di esecuzione 2012/270/UE (2) mediante la decisione di esecuzione (UE) 2016/1359 della Commissione (3), l'esperienza ha dimostrato che le gallerie superficiali scavate dalle larve sotto l'epidermide dei tuberi di patate e i piccoli fori ad esse associati sono segni attendibili di infestazione dagli organismi specificati. Le disposizioni di cui alla decisione di esecuzione 2012/270/UE riguardanti le ispezioni, le indagini, le notifiche e le misure di delimitazione non dovrebbero essere applicate soltanto in presenza degli organismi specificati nei tuberi di patate, bensì anche quando tali segni siano stati osservati in assenza degli organismi specificati.

(2)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2012/270/UE.

(3)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifiche della decisione di esecuzione 2012/270/UE

La decisione di esecuzione 2012/270/UE è così modificata:

1)

all'articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:

«a)

monitoraggio intensivo della presenza degli organismi specificati e dei segni di infestazione da tali organismi nei tuberi di patate mediante ispezioni appropriate delle piante di patate e, se del caso, di altre piante ospiti, compresi i campi in cui tali piante sono coltivate, entro un raggio di almeno 100 metri dall'impianto di imballaggio;»;

2)

l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Indagini e notifiche riguardanti gli organismi specificati

1.   Gli Stati membri effettuano indagini ufficiali annuali per verificare la presenza degli organismi specificati e dei segni di infestazione da tali organismi nei tuberi di patate, compresi i campi destinati alla coltivazione di tuberi di patate all'interno del proprio territorio e, ove opportuno, in altre piante ospiti.

Gli Stati membri notificano i risultati di tali indagini alla Commissione e agli altri Stati membri entro il 30 aprile di ogni anno.

2.   La presenza sospetta o confermata di un organismo specificato o dei segni di infestazione da tale organismo nei tuberi di patate è immediatamente notificata agli organismi ufficiali competenti.»;

3)

all'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Qualora uno Stato membro, a seguito delle indagini di cui all'articolo 4, paragrafo 1, o in base ad altre prove, confermi la presenza di un organismo specificato o dei segni di infestazione da tale organismo nei tuberi di patate in una parte del proprio territorio, esso delimita immediatamente un'area corrispondente alla zona infestata e a una “zona tampone”, conformemente all'allegato II, sezione 1.

Tale Stato membro adotta le misure di cui all'allegato II, sezione 2.»;

4)

gli allegati I e II sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 gennaio 2018

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

(2)  Decisione di esecuzione 2012/270/UE della Commissione, del 16 maggio 2012, relativa alle misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) ed Epitrix tuberis (Gentner) (GU L 132 del 23.5.2012, pag. 18).

(3)  Decisione di esecuzione (UE) 2016/1359 della Commissione, dell'8 agosto 2016, che modifica la decisione di esecuzione 2012/270/UE relativa alle misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) ed Epitrix tuberis (Gentner) (GU L 215 del 10.8.2016, pag. 29).


ALLEGATO

Gli allegati I e II della decisione di esecuzione 2012/270/UE sono così modificati:

1)

nell'allegato I, sezione 1, punto 3), il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:

«a)

deve attestare che, nel corso di un'ispezione ufficiale effettuata immediatamente prima dell'esportazione, i tuberi di patate sono risultati indenni dagli organismi specificati, privi di qualsiasi segno di infestazione da tali organismi e contenenti non più dello 0,1 % di terra;»;

2)

l'allegato II è così modificato:

a)

la sezione 1 è così modificata:

i)

al punto 1), la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

una zona infestata che comprenda come minimo i campi in cui sono stati confermati la presenza di un organismo specificato o dei segni di infestazione da tale organismo nei tuberi di patate, nonché i campi in cui sono stati coltivati tuberi di patate infestati; e»;

ii)

i punti 3), 4) e 5) sono sostituiti dai seguenti:

«3)

Per definire le zone infestate e le “zone tampone” gli Stati membri devono considerare i seguenti elementi: la biologia degli organismi specificati, il livello di infestazione, la distribuzione delle piante ospiti, le prove di insediamento degli organismi specificati e la capacità di diffusione spontanea degli organismi specificati.

4)

Se la presenza di un organismo specificato o i segni di infestazione da tale organismo nei tuberi di patate sono confermati al di fuori della zona infestata, la delimitazione della zona infestata e della “zona tampone” deve essere riveduta e modificata di conseguenza.

5)

Qualora in base alle indagini di cui all'articolo 4, paragrafo 1, non vengano rilevati né l'organismo specificato né i segni di infestazione da tale organismo nei tuberi di patate per un periodo di due anni in una zona delimitata, lo Stato membro interessato deve confermare che tale organismo non è più presente nella suddetta zona e che la stessa non è più una zona delimitata. È tenuto a informarne la Commissione e gli altri Stati membri.»;

b)

nella sezione 2, il punto 2) è sostituito dal seguente:

«2)

monitoraggio intensivo della presenza degli organismi specificati o dei segni di infestazione da tali organismi nei tuberi di patate mediante idonee ispezioni;».


Rettifiche

5.1.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 2/14


Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/841 della Commissione, del 17 maggio 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive alpha-cypermethrin, ampelomyces quisqualis ceppo: AQ 10, benalaxyl, bentazone, bifenazato, bromoxynil, carfentrazone etile, chlorpropham, ciazofamid, desmedipham, diquat, DPX KE 459 (flupirsulfuron metile), etoxazole, famoxadone, fenamidone, flumiossazina, foramsulfuron, gliocladium catenulatum ceppo: J1446, imazamox, imazosulfuron, isoxaflutole, laminarin, metalaxyl-M, metossifenozide, milbemectin, oxasulfuron, pendimetalin, phenmedipham, pimetrozina, S-metolachlor e trifloxystrobin

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea GU L 125 del 18 maggio 2017 )

Pagina 12, titolo:

anziché:

«REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/841 DELLA COMMISSIONE, del 17 maggio 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive alpha-cypermethrin, ampelomyces quisqualis ceppo: AQ 10, benalaxyl, bentazone, bifenazato, bromoxynil, carfentrazone etile, chlorpropham, ciazofamid, desmedipham, diquat, DPX KE 459 (flupirsulfuron metile), etoxazole, famoxadone, fenamidone, flumiossazina, foramsulfuron, gliocladium catenulatum ceppo: J1446, imazamox, imazosulfuron, isoxaflutole, laminarin, metalaxyl-M, metossifenozide, milbemectin, oxasulfuron, pendimetalin, phenmedipham, pimetrozina, S-metolachlor e trifloxystrobin»

leggasi:

«REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/841 DELLA COMMISSIONE, del 17 maggio 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive alpha-cypermethrin, ampelomyces quisqualis ceppo: AQ 10, benalaxyl, bentazone, bifenazato, bromoxynil, carfentrazone etile, chlorpropham, ciazofamid, desmedipham, diquat, DPX KE 459 (flupirsulfuron metile), etoxazole, famoxadone, fenamidone, flumiossazina, foramsulfuron, gliocladium catenulatum ceppo: J1446, imazamox, isoxaflutole, laminarin, metalaxyl-M, metossifenozide, milbemectin, oxasulfuron, pendimetalin, phenmedipham, pimetrozina, S-metolachlor e trifloxystrobin».

Pagina 12, considerando 4:

anziché:

«I periodi di approvazione delle sostanze attive alpha-cypermethrin, Ampelomyces quisqualis ceppo: AQ 10, benalaxyl, bifenazato, bromoxynil, chlorpropham, desmedipham, etoxazole, gliocladium catenulatum ceppo: J1446, imazosulfuron, laminarin, metossifenozide, milbemectin, phenmedipham, e S-metolachlor sono stati prorogati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1197/2012 della Commissione (7). L'approvazione di tali sostanze scadrà il 31 luglio 2017.»

leggasi:

«I periodi di approvazione delle sostanze attive alpha-cypermethrin, Ampelomyces quisqualis ceppo: AQ 10, benalaxyl, bifenazato, bromoxynil, chlorpropham, desmedipham, etoxazole, gliocladium catenulatum ceppo: J1446, laminarin, metossifenozide, milbemectin, phenmedipham, e S-metolachlor sono stati prorogati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1197/2012 della Commissione (7). L'approvazione di tali sostanze scadrà il 31 luglio 2017.»


5.1.2018   

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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 2/15


Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/842 della Commissione, del 17 maggio 2017, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva a basso rischio Coniothyrium minitans ceppo CON/M/91-08 in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 125 del 18 maggio 2017 )

Pagina 19, allegato I, nella terza colonna della tabella:

anziché:

«Tenore minimo di spore vitali: 1 × 1012 CFU/kg»

leggasi:

«Tenore minimo di spore vitali: 1,17 × 1012 CFU/kg».

Pagina 20, allegato II, nelle modifiche alla parte D dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, nella quarta colonna della tabella:

anziché:

«Tenore minimo di spore vitali: 1 × 1012 CFU/kg»

leggasi:

«Tenore minimo di spore vitali: 1,17 × 1012 CFU/kg».


5.1.2018   

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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 2/15


Rettifica del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 166 del 30 aprile 2004 )

Pagina 16, articolo 1, lettera x):

anziché:

«x)   “prestazione di pensionamento anticipato”: tutte le prestazioni in denaro diverse dalle indennità di disoccupazione e dalle prestazioni anticipate di vecchiaia, erogate a decorrere da una determinata età ad un lavoratore che abbia ridotto, cessato o sospeso le attività professionali, fino all'età alla quale egli ha diritto alla pensione di vecchiaia o a quella di pensionamento anticipato e il cui beneficio non è subordinato alla condizione di porsi a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato competente; una “prestazione anticipata di vecchiaia” designa una prestazione erogata prima del raggiungimento dell'età di normale pensionamento e che continua ad essere erogata anche dopo che è stata raggiunta tale età, oppure è sostituita da un'altra prestazione di vecchiaia;»

leggasi:

«x)   “prestazione di prepensionamento”: tutte le prestazioni in denaro diverse dalle indennità di disoccupazione e dalle prestazioni di vecchiaia anticipate, erogate a decorrere da una determinata età ad un lavoratore che abbia ridotto, cessato o sospeso le attività professionali, fino all'età alla quale egli ha diritto alla pensione di vecchiaia o alla pensione anticipata e il cui beneficio non è subordinato alla condizione di porsi a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato competente; una “prestazione di vecchiaia anticipata” designa una prestazione erogata prima del raggiungimento dell'età di normale pensionamento e che continua ad essere erogata anche dopo che è stata raggiunta tale età, oppure è sostituita da un'altra prestazione di vecchiaia;».

Pagina 18, articolo 3, paragrafo 1, lettera i):

anziché:

«i)

le prestazioni di pensionamento anticipato;»

leggasi:

«i)

le prestazioni di prepensionamento;».