ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 351 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
60° anno |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. Con la presente pubblicazione si chiude la serie L dell’anno 2017. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
30.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 351/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2017/2466 DEL CONSIGLIO
del 18 dicembre 2017
che modifica il regolamento (UE) n. 1388/2013 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Per garantire l'approvvigionamento sufficiente e regolare di taluni prodotti la cui produzione nell'Unione è insufficiente e per evitare perturbazioni del mercato per taluni prodotti agricoli e industriali, contingenti tariffari autonomi sono stati aperti dal regolamento (UE) n. 1388/2013 del Consiglio (1). I prodotti compresi in detti contingenti tariffari possono essere importati nell'Unione ad aliquota ridotta o nulla. |
(2) |
Per tali motivi è necessario aprire contingenti tariffari a dazio zero per un volume adeguato, con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2018, per 12 nuovi prodotti. Nel caso di altri cinque prodotti, è opportuno aumentare i volumi dei contingenti poiché tale aumento è nell'interesse degli operatori economici dell'Unione. |
(3) |
Nel caso di un ulteriore prodotto, il volume del contingente dovrebbe essere diminuito in quanto la capacità di produzione dei produttori dell'Unione è aumentata. |
(4) |
Nel caso di cinque prodotti, il periodo e il volume contingentali dovrebbero essere adeguati in quanto erano stati aperti per un periodo di soli sei mesi. |
(5) |
Nel caso di un altro prodotto, la descrizione dovrebbe essere modificata. |
(6) |
Nel caso di altri 12 prodotti, i contingenti tariffari autonomi dell'Unione dovrebbero essere chiusi con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2018, in quanto non è nell'interesse dell'Unione mantenere tali contingenti a partire da tale data. |
(7) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1388/2013. |
(8) |
Al fine di evitare ogni interruzione nell'applicazione del regime contingentale e di rispettare gli orientamenti stabiliti nella comunicazione della Commissione in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi (2), le modifiche di cui al presente regolamento riguardanti i contingenti relativi ai prodotti interessati devono applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2018. Il presente regolamento dovrebbe pertanto entrare in vigore con urgenza, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato del regolamento (UE) n. 1388/2013 è così modificato:
1) |
le righe corrispondenti ai contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2872, 09.2874, 09.2878, 09.2880, 09.2886, 09.2876, 09.2888, 09.2866, 09.2906, 09.2909, 09.2910 e 09.2932 di cui all'allegato I del presente regolamento sono inserite nella tabella secondo l'ordine dei codici NC indicati nella seconda colonna; |
2) |
nella tabella le righe corrispondenti ai contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2828, 09.2929, 09.2704, 09.2842, 09.2844, 09.2671, 09.2846, 09.2723, 09.2848, 09.2870, 09.2662, 09.2850 e 09.2868 sono sostituite dalla corrispondenti righe figuranti nell'allegato II del presente regolamento; |
3) |
nella tabella le righe corrispondenti ai contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2703, 09.2691, 09.2692, 09.2680, 09.2977, 09.2693, 09.2712, 09.2714, 09.2666, 09.2687, 09.2689 e 09.2669 sono soppresse; |
4) |
la nota a piè pagina contenente il testo «(*) Una misura di nuova introduzione o una misura le cui condizioni sono state modificate.» è soppressa. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2018.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2017
Per il Consiglio
Il presidente
K. SIMSON
(1) Regolamento (UE) n. 1388/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali e che abroga il regolamento (UE) n. 7/2010 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 319).
ALLEGATO I
Nella tabella dell'allegato del regolamento (UE) n. 1388/2013 le righe seguenti sono inserite secondo l'ordine dei codici della NC indicati nella seconda colonna della suddetta tabella:
Numero d'ordine |
Codice NC |
TARIC |
Designazione delle merci |
Periodo contingentale |
Volume contingentale |
Dazio contingentale (%) |
||||||||
«09.2872 |
ex 2833 29 80 |
40 |
Solfato di cesio (CAS RN 10294-54-9) in forma solida o in soluzione acquosa contenente, in peso, più del 48 % ma meno del 52 % di solfato di cesio |
1.1-31.12 |
160 tonnellate |
0 % |
||||||||
09.2874 |
ex 2924 29 70 |
87 |
Paracetamolo (INN) (CAS RN 103-90-2) |
1.1-31.12 |
20 000 tonnellate |
0 % |
||||||||
09.2878 |
ex 2933 29 90 |
85 |
Enzalutamide (DCI) (CAS RN 915087-33-1) |
1.1-31.12 |
1 000 kg |
0 % |
||||||||
09.2880 |
ex 2933 59 95 |
39 |
Ibrutinib (DCI) (CAS RN 936563-96-1) |
1.1-31.12 |
5 tonnellate |
0 % |
||||||||
09.2886 |
ex 2934 99 90 |
51 |
Canagliflozin (DCI) (CAS RN 928672-86-0) |
1.1-31.12 |
10 tonnellate |
0 % |
||||||||
09.2876 |
ex 3811 29 00 |
55 |
Additivi costituiti da prodotti di reazione didifenilamminae noneni ramificati contenenti:
destinati alla fabbricazione di olii lubrificanti (2) |
1.1-31.12 |
900 tonnellate |
0 % |
||||||||
09.2888 |
ex 3824 99 92 |
89 |
Miscela di alchil dimetil ammine terziarie contenente, in peso:
|
1.1-31.12 |
16 000 tonnellate |
0 % |
||||||||
09.2866 |
ex 7019 12 00 ex 7019 12 00 |
06 26 |
Filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) di tipo S-glass:
per uso nell'industria aeronautica (2) |
1.1-31.12 |
1 000 tonnellate |
0 % |
||||||||
09.2906 |
ex 7609 00 00 |
20 |
Accessori per tubi, di alluminio, destinati ad essere fissati ai radiatori di motocicli (2) |
1.1-31.12 |
3 000 000 pezzi |
0 % |
||||||||
09.2909 |
ex 8481 80 85 |
40 |
Valvola di scarico destinata ad essere utilizzata nella fabbricazione di sistemi di gas di scarico di motocicli (2) |
1.1-31.12 |
1 000 000 pezzi |
0 % |
||||||||
09.2910 |
ex 8708 99 97 |
75 |
Staffa di sostegno in lega di alluminio, con fori di montaggio, anche con dadi di fissaggio, per collegare indirettamente il cambio alla carrozzeria del veicolo, destinata ad essere utilizzata nella fabbricazione delle merci del capitolo 87 (2) |
1.1-31.12 |
200 000 pezzi |
0 % |
||||||||
09.2932 |
ex 9027 10 90 |
20 |
Sensori lambda destinati ad essere incorporati in modo permanente nei sistemi di scarico di motocicli (2) |
1.1-31.12 |
1 000 000 pezzi |
0 %» |
(2) La sospensione dei dazi è soggetta al controllo doganale della destinazione particolare a norma dell'articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il dodice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).
ALLEGATO II
Nella tabella dell'allegato del regolamento (UE) n. 1388/2013 le righe corrispondenti ai contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2828, 09.2929, 09.2704, 09.2842, 09.2844, 09.2671, 09.2846, 09.2723, 09.2848, 09.2870, 09.2662, 09.2850 e 09.2868 sono sostituite dalle seguenti:
Numero d'ordine |
Codice NC |
TARIC |
Designazione delle merci |
Periodo contingentale |
Volume contingentale |
Dazio contingentale (%) |
||||||||||
«09.2828 |
2712 20 90 |
|
Cera di paraffina contenente, in peso, meno di 0,75 % di olio |
1.1-31.12 |
120 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||
09.2929 |
2903 22 00 |
|
Tricloroetilene (CAS RN 79-01-6) |
1.1-31.12 |
15 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||
09.2704 |
ex 2909 49 80 |
20 |
2,2,2′,2′-tetrakis(idrossimetil)-3,3′-ossidipropan-1-olo (CAS RN 126-58-9) |
1.1-31.12 |
500 tonnellate |
0 % |
||||||||||
09.2842 |
2932 12 00 |
|
2-Furaldeide (furfurale) |
1.1-31.12 |
10 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||
09.2844 |
ex 3824 99 92 |
71 |
Miscele contenenti, in peso:
|
1.1-31.12 |
6 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||
09.2671 |
ex 3905 99 90 |
81 |
Poli(butirrale di vinile) (CAS RN 63148-65-2):
|
1.1-31.12 |
12 500 tonnellate |
0 % |
||||||||||
09.2846 |
ex 3907 40 00 |
25 |
Lega polimerica di policarbonato e poli(metilmetacrilato), con tenore in peso di policarbonato pari almeno al 98,5 %, in forma agglomerata o granulata, con trasmittanza luminosa pari almeno all'88,5 %, misurata su un campione di 4,0 mm di spessore con una lunghezza d'onda di λ = 400 nm (conformemente alla norma ISO 13468-2) |
1.1-31.12 |
2 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||
09.2723 |
ex 3911 90 19 |
10 |
Poli(ossi-1,4-fenilensolfonil-1,4-fenilenossi-4,4′-bifenilene) |
1.1-31.12 |
3 500 tonnellate |
0 % |
||||||||||
09.2848 |
ex 5505 10 10 |
10 |
Cascami di fibre sintetiche (comprese le pettinacce, i cascami di filati e gli sfilacciati), di nylon o di altre poliammidi (PA6 e PA66) |
1.1-31.12 |
10 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||
09.2870 |
ex 7019 40 00 ex 7019 52 00 |
70 30 |
Tessuti di fibre di vetro «E»:
per utilizzo esclusivo nella fabbricazione di preimpregnati e laminati rivestiti di rame (2) |
1.1-31.12.2018 |
6 000 000 m |
0 % |
||||||||||
09.2662 |
ex 7410 21 00 |
55 |
Lastre:
|
1.1-31.12 |
80 000 m2 |
0 % |
||||||||||
09.2850 |
ex 8414 90 00 |
70 |
Girante del compressore in lega di alluminio con:
destinato ad essere usato nella fabbricazione di motori a combustione (2) |
1.1-31.12 |
5 900 000 pezzi |
0 % |
||||||||||
09.2868 |
ex 8714 10 90 |
60 |
Pistoni per sistemi di sospensione, con diametro non superiore a 55 mm, di acciaio sinterizzato |
1.1-31.12 |
2 000 000 pezzi |
0 %» |
(2) La sospensione dei dazi è soggetta al controllo doganale della destinazione particolare a norma dell'articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).
30.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 351/7 |
REGOLAMENTO (UE) 2017/2467 DEL CONSIGLIO
del 21 dicembre 2017
che modifica il regolamento (UE) n. 1387/2013 recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
La produzione dell'Unione di 67 prodotti che non figurano nell'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 del Consiglio (1) non è sufficiente a coprire il fabbisogno dell'industria dell'Unione. Di conseguenza, è nell'interesse dell'Unione sospendere i dazi autonomi della tariffa doganale comune («TDC») su tali prodotti. |
(2) |
È necessario modificare le condizioni per la sospensione dei dazi autonomi della TDC per 49 prodotti che figurano nell'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 al fine di tener conto dell'evoluzione tecnica dei prodotti e delle tendenze economiche del mercato. Talune classificazioni dei prodotti sono state modificate per consentire all'industria di beneficiare appieno delle sospensioni in vigore. Inoltre, l'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 dovrebbe essere aggiornato al fine di allineare o chiarire i testi in alcuni casi. Le condizioni modificate riguardano i cambiamenti della designazione delle merci, della loro classificazione, dei dazi applicabili o degli obblighi relativi all'uso finale. |
(3) |
Le date finali per il riesame obbligatorio di cui all'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 dovrebbero essere riviste per 188 sospensioni. |
(4) |
Non è più nell'interesse dell'Unione mantenere la sospensione dei dazi autonomi della TDC per 92 prodotti che figurano nell'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013. Le sospensioni per tali prodotti dovrebbero pertanto essere soppresse da tale allegato. |
(5) |
A fini di chiarezza, le voci relative alle sospensioni che sono modificate o introdotte per la prima volta dal presente regolamento dovrebbero essere contrassegnate da un asterisco, mentre l'asterisco dovrebbe essere rimosso dalle voci relative alle sospensioni che non sono modificate dal presente regolamento. |
(6) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1387/2013. |
(7) |
Al fine di evitare ogni interruzione nell'applicazione del regime di sospensioni autonome e di rispettare gli orientamenti stabiliti nella comunicazione della Commissione in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi (2), le modifiche di cui al presente regolamento riguardanti le sospensioni per i prodotti in questione devono applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2018. Il presente regolamento dovrebbe pertanto entrare in vigore con urgenza, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 è così modificato:
1) |
nella tabella le righe corrispondenti ai prodotti i cui codici NC e TARIC figurano nell'allegato I del presente regolamento sono soppresse; |
2) |
tutti gli asterischi nella tabella e le note a piè pagina * contenenti il testo «Una misura di nuova introduzione o una misura le cui condizioni sono state modificate.» sono soppressi; |
3) |
le righe corrispondenti ai prodotti di cui all'allegato II del presente regolamento sono inserite nella tabella secondo l'ordine dei codici NC indicati nella prima colonna di tale tabella. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2018.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2017
Per il Consiglio
Il presidente
M. MAASIKAS
(1) Regolamento (UE) n. 1387/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali e che abroga il regolamento (UE) n. 1344/2011 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 201).
ALLEGATO I
Nella tabella figurante nell'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 le righe corrispondenti alle sospensioni per i prodotti identificati dai seguenti codici NC e TARIC sono soppresse:
Codice NC |
TARIC |
ex 1511 90 19 |
20 |
ex 1511 90 91 |
20 |
ex 1513 11 10 |
20 |
ex 1513 19 30 |
20 |
ex 1513 21 10 |
20 |
ex 1513 29 30 |
20 |
ex 2007 99 50 |
81 |
ex 2007 99 50 |
82 |
ex 2007 99 50 |
83 |
ex 2007 99 50 |
84 |
ex 2007 99 50 |
85 |
ex 2007 99 50 |
91 |
ex 2007 99 50 |
92 |
ex 2007 99 50 |
93 |
ex 2007 99 50 |
94 |
ex 2007 99 50 |
95 |
ex 2007 99 93 |
10 |
ex 2008 93 91 |
20 |
ex 2008 99 49 |
70 |
ex 2008 99 99 |
11 |
ex 2804 50 90 |
10 |
ex 2805 19 90 |
20 |
ex 2811 19 80 |
30 |
ex 2811 22 00 |
70 |
ex 2816 40 00 |
10 |
ex 2823 00 00 |
10 |
ex 2823 00 00 |
20 |
ex 2825 10 00 |
10 |
ex 2825 60 00 |
10 |
ex 2835 10 00 |
10 |
ex 2837 20 00 |
20 |
ex 2839 19 00 |
10 |
ex 2841 80 00 |
10 |
ex 2841 90 85 |
10 |
ex 2850 00 20 |
30 |
ex 2850 00 20 |
50 |
2903 39 31 |
|
ex 2903 39 35 |
10 |
ex 2903 89 80 |
50 |
ex 2904 99 00 |
40 |
ex 2905 19 00 |
70 |
ex 2905 19 00 |
80 |
ex 2905 39 95 |
20 |
ex 2905 39 95 |
40 |
ex 2906 29 00 |
30 |
ex 2907 29 00 |
55 |
ex 2908 99 00 |
40 |
ex 2909 60 00 |
40 |
ex 2912 29 00 |
50 |
ex 2912 49 00 |
20 |
ex 2914 19 90 |
20 |
ex 2914 19 90 |
30 |
ex 2914 19 90 |
40 |
ex 2914 39 00 |
30 |
ex 2914 39 00 |
70 |
ex 2914 39 00 |
80 |
ex 2914 50 00 |
45 |
ex 2914 50 00 |
60 |
ex 2914 50 00 |
70 |
ex 2914 79 00 |
20 |
ex 2915 60 19 |
10 |
ex 2915 90 70 |
30 |
ex 2915 90 70 |
75 |
ex 2916 12 00 |
70 |
ex 2916 13 00 |
10 |
ex 2916 39 90 |
55 |
ex 2916 39 90 |
75 |
ex 2916 39 90 |
85 |
ex 2917 19 10 |
20 |
ex 2917 39 95 |
70 |
ex 2918 29 00 |
35 |
ex 2918 30 00 |
50 |
ex 2918 99 90 |
15 |
ex 2920 29 00 |
50 |
ex 2920 29 00 |
60 |
ex 2920 90 10 |
60 |
ex 2920 90 70 |
40 |
ex 2920 90 70 |
50 |
2921 13 00 |
|
ex 2921 19 99 |
70 |
ex 2921 30 99 |
40 |
ex 2921 42 00 |
86 |
ex 2921 42 00 |
87 |
ex 2921 42 00 |
88 |
ex 2921 43 00 |
80 |
ex 2921 49 00 |
85 |
ex 2921 59 90 |
30 |
ex 2921 59 90 |
60 |
ex 2922 19 00 |
20 |
ex 2922 19 00 |
25 |
ex 2922 49 85 |
20 |
ex 2922 49 85 |
60 |
ex 2924 19 00 |
80 |
ex 2924 29 70 |
51 |
ex 2924 29 70 |
53 |
ex 2924 29 70 |
86 |
ex 2924 29 70 |
87 |
ex 2925 19 95 |
20 |
ex 2925 19 95 |
30 |
ex 2927 00 00 |
80 |
ex 2928 00 90 |
60 |
ex 2929 10 00 |
20 |
ex 2929 10 00 |
55 |
ex 2929 10 00 |
80 |
ex 2930 20 00 |
10 |
ex 2930 90 98 |
65 |
ex 2930 90 98 |
66 |
ex 2930 90 98 |
68 |
ex 2930 90 98 |
83 |
ex 2931 39 90 |
08 |
ex 2931 39 90 |
25 |
ex 2932 14 00 |
10 |
ex 2932 20 90 |
20 |
ex 2932 20 90 |
40 |
ex 2932 99 00 |
25 |
ex 2932 99 00 |
80 |
ex 2933 19 90 |
80 |
ex 2933 19 90 |
85 |
ex 2933 29 90 |
80 |
ex 2933 39 99 |
12 |
ex 2933 39 99 |
18 |
ex 2933 39 99 |
50 |
ex 2933 39 99 |
57 |
ex 2933 49 10 |
30 |
ex 2933 49 90 |
25 |
ex 2933 59 95 |
77 |
ex 2933 59 95 |
88 |
ex 2933 79 00 |
30 |
ex 2933 99 80 |
18 |
ex 2933 99 80 |
24 |
ex 2933 99 80 |
28 |
ex 2933 99 80 |
43 |
ex 2933 99 80 |
47 |
ex 2933 99 80 |
51 |
ex 2934 10 00 |
15 |
ex 2934 10 00 |
25 |
ex 2934 10 00 |
35 |
ex 2934 20 80 |
40 |
ex 2934 30 90 |
10 |
ex 2934 99 90 |
14 |
ex 2934 99 90 |
18 |
ex 2934 99 90 |
22 |
ex 2934 99 90 |
35 |
ex 2934 99 90 |
37 |
ex 2934 99 90 |
38 |
ex 2934 99 90 |
74 |
ex 2935 90 90 |
73 |
ex 2940 00 00 |
40 |
ex 3204 11 00 |
30 |
ex 3204 11 00 |
70 |
ex 3204 11 00 |
80 |
ex 3204 12 00 |
20 |
ex 3204 12 00 |
30 |
ex 3204 13 00 |
20 |
ex 3204 13 00 |
30 |
ex 3204 13 00 |
40 |
ex 3204 17 00 |
12 |
ex 3204 17 00 |
60 |
ex 3204 17 00 |
75 |
ex 3204 17 00 |
80 |
ex 3204 17 00 |
85 |
ex 3204 17 00 |
88 |
ex 3204 19 00 |
52 |
ex 3204 19 00 |
84 |
ex 3204 19 00 |
85 |
ex 3205 00 00 |
20 |
ex 3207 40 85 |
40 |
ex 3208 90 19 |
25 |
ex 3208 90 19 |
35 |
ex 3208 90 19 |
75 |
ex 3208 90 91 |
20 |
ex 3215 11 90 |
10 |
ex 3215 19 90 |
10 |
ex 3215 19 90 |
20 |
ex 3402 13 00 |
20 |
ex 3707 90 29 |
50 |
ex 3802 90 00 |
11 |
ex 3808 91 90 |
60 |
ex 3808 93 15 |
10 |
ex 3811 21 00 |
30 |
ex 3811 21 00 |
50 |
ex 3811 21 00 |
60 |
ex 3811 21 00 |
70 |
ex 3811 21 00 |
85 |
ex 3811 29 00 |
20 |
ex 3811 29 00 |
30 |
ex 3811 29 00 |
40 |
ex 3811 29 00 |
50 |
ex 3811 29 00 |
55 |
ex 3811 90 00 |
40 |
ex 3812 39 90 |
80 |
ex 3815 19 90 |
87 |
ex 3815 90 90 |
16 |
ex 3815 90 90 |
18 |
ex 3815 90 90 |
71 |
ex 3815 90 90 |
85 |
ex 3824 99 92 |
22 |
ex 3824 99 92 |
35 |
ex 3824 99 92 |
39 |
ex 3824 99 92 |
44 |
ex 3824 99 92 |
47 |
ex 3824 99 92 |
48 |
ex 3824 99 92 |
49 |
ex 3824 99 92 |
50 |
ex 3824 99 92 |
80 |
ex 3824 99 92 |
83 |
ex 3824 99 92 |
86 |
ex 3824 99 93 |
57 |
ex 3824 99 93 |
63 |
ex 3824 99 93 |
77 |
ex 3824 99 93 |
83 |
ex 3824 99 93 |
88 |
ex 3824 99 96 |
50 |
ex 3824 99 96 |
79 |
ex 3824 99 96 |
85 |
ex 3824 99 96 |
87 |
ex 3902 10 00 |
10 |
ex 3902 10 00 |
50 |
ex 3903 90 90 |
15 |
ex 3904 69 80 |
85 |
ex 3905 30 00 |
10 |
ex 3905 91 00 |
30 |
ex 3906 90 90 |
27 |
ex 3907 20 20 |
20 |
ex 3907 30 00 |
60 |
ex 3907 69 00 |
50 |
ex 3907 99 80 |
25 |
ex 3907 99 80 |
60 |
ex 3907 99 80 |
70 |
ex 3908 90 00 |
60 |
ex 3909 40 00 |
30 |
ex 3910 00 00 |
50 |
ex 3911 90 19 |
30 |
ex 3911 90 99 |
53 |
ex 3911 90 99 |
57 |
ex 3919 10 80 |
40 |
ex 3919 10 80 |
45 |
ex 3919 10 80 |
47 |
ex 3919 10 80 |
53 |
ex 3919 10 80 |
55 |
ex 3919 90 80 |
25 |
ex 3919 90 80 |
32 |
ex 3919 90 80 |
34 |
ex 3919 90 80 |
36 |
ex 3919 90 80 |
38 |
ex 3919 90 80 |
40 |
ex 3919 90 80 |
42 |
ex 3919 90 80 |
43 |
ex 3919 90 80 |
44 |
ex 3919 90 80 |
45 |
ex 3919 90 80 |
47 |
ex 3919 90 80 |
53 |
ex 3919 90 80 |
60 |
ex 3920 10 28 |
93 |
ex 3920 10 40 |
30 |
ex 3920 10 89 |
50 |
ex 3920 20 29 |
55 |
ex 3920 20 29 |
94 |
ex 3920 20 80 |
93 |
ex 3920 20 80 |
95 |
ex 3920 49 10 |
95 |
ex 3920 62 19 |
60 |
ex 3920 99 28 |
55 |
ex 3921 13 10 |
20 |
ex 3921 90 60 |
95 |
ex 3926 90 92 |
40 |
ex 3926 90 97 |
20 |
ex 3926 90 97 |
77 |
ex 4104 41 19 |
10 |
ex 5407 10 00 |
10 |
ex 5603 11 10 |
20 |
ex 5603 11 90 |
20 |
ex 5603 12 90 |
50 |
ex 6909 19 00 |
15 |
ex 7005 10 30 |
10 |
ex 7009 10 00 |
50 |
ex 7019 12 00 |
05 |
ex 7019 12 00 |
25 |
ex 7019 19 10 |
15 |
ex 7019 19 10 |
50 |
ex 7409 19 00 |
10 |
ex 7410 21 00 |
70 |
ex 7601 20 20 |
10 |
ex 7607 20 90 |
10 |
ex 7616 99 90 |
75 |
ex 8102 10 00 |
10 |
ex 8105 90 00 |
10 |
ex 8108 20 00 |
50 |
ex 8108 90 30 |
20 |
ex 8108 90 50 |
10 |
ex 8108 90 50 |
15 |
ex 8108 90 50 |
30 |
ex 8108 90 50 |
35 |
ex 8108 90 50 |
50 |
ex 8108 90 50 |
60 |
ex 8108 90 50 |
75 |
ex 8113 00 90 |
10 |
ex 8207 30 10 |
10 |
ex 8407 33 20 |
10 |
ex 8407 33 80 |
10 |
ex 8407 90 80 |
10 |
ex 8407 90 90 |
10 |
ex 8408 90 43 |
40 |
ex 8408 90 45 |
30 |
ex 8408 90 47 |
50 |
ex 8409 91 00 |
20 |
ex 8409 91 00 |
30 |
ex 8409 99 00 |
50 |
ex 8411 99 00 |
60 |
ex 8411 99 00 |
65 |
ex 8414 59 25 |
30 |
ex 8415 90 00 |
50 |
ex 8431 20 00 |
30 |
ex 8481 80 69 |
60 |
ex 8482 10 10 |
30 |
ex 8482 10 90 |
20 |
ex 8483 30 38 |
40 |
ex 8501 10 99 |
60 |
ex 8501 31 00 |
25 |
ex 8501 31 00 |
33 |
ex 8501 31 00 |
35 |
ex 8501 32 00 |
70 |
ex 8501 62 00 |
30 |
ex 8503 00 99 |
40 |
ex 8504 31 80 |
20 |
ex 8504 31 80 |
40 |
ex 8504 40 82 |
40 |
ex 8504 50 95 |
50 |
ex 8505 11 00 |
35 |
ex 8505 11 00 |
50 |
ex 8505 11 00 |
60 |
ex 8506 90 00 |
10 |
ex 8507 60 00 |
25 |
ex 8507 60 00 |
50 |
ex 8507 60 00 |
53 |
ex 8507 60 00 |
55 |
ex 8507 60 00 |
57 |
ex 8511 30 00 |
50 |
ex 8512 90 90 |
10 |
ex 8516 90 00 |
70 |
ex 8518 29 95 |
30 |
ex 8522 90 80 |
15 |
ex 8522 90 80 |
96 |
ex 8525 80 19 |
45 |
ex 8529 90 65 |
75 |
ex 8529 90 92 |
70 |
ex 8536 69 90 |
51 |
ex 8536 69 90 |
81 |
ex 8536 69 90 |
88 |
ex 8536 90 95 |
30 |
ex 8537 10 91 |
30 |
ex 8537 10 98 |
92 |
ex 8544 20 00 |
20 |
ex 8544 30 00 |
35 |
ex 8544 30 00 |
80 |
ex 8544 42 90 |
30 |
ex 8544 42 90 |
60 |
ex 8548 10 29 |
10 |
ex 8548 90 90 |
50 |
ex 8704 23 91 |
20 |
ex 8708 40 20 |
10 |
ex 8708 40 50 |
20 |
ex 8708 50 20 |
30 |
ex 8708 50 99 |
20 |
ex 8708 93 10 |
20 |
ex 8708 93 90 |
20 |
ex 8708 99 10 |
20 |
ex 8708 99 97 |
70 |
ex 9001 20 00 |
10 |
ex 9001 20 00 |
40 |
ex 9001 50 41 |
30 |
ex 9001 50 49 |
30 |
ex 9001 90 00 |
25 |
ex 9001 90 00 |
60 |
ex 9001 90 00 |
75 |
ex 9002 11 00 |
20 |
ex 9002 11 00 |
30 |
ex 9002 11 00 |
40 |
ex 9002 11 00 |
70 |
ex 9002 11 00 |
80 |
ex 9002 90 00 |
40 |
ex 9032 89 00 |
40 |
ALLEGATO II
Nella tabella figurante nell'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 le righe seguenti sono inserite secondo l'ordine dei codici NC indicati nella prima colonna di detta tabella:
Codice NC |
TARIC |
Designazione delle merci |
Aliquota dei dazi autonomi |
Unità supplementare |
Data prevista per il riesame obbligatorio |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 1511 90 19 *ex 1511 90 91 *ex 1513 11 10 *ex 1513 19 30 *ex 1513 21 10 *ex 1513 29 30 |
20 20 20 20 20 20 |
Olio di palma, olio di cocco (olio di copra), olio di palmisti, destinati alla fabbricazione di:
|
0 % |
— |
31.12.2018 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2007 99 50 *ex 2007 99 50 *ex 2007 99 93 |
83 93 10 |
Concentrato di purea di mango, ottenuto mediante cottura:
destinato alla fabbricazione di prodotti dell'industria alimentare e delle bevande (2) |
6 % (3) |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2007 99 50 *ex 2007 99 50 |
84 94 |
Concentrato di purea di papaia, ottenuto mediante cottura:
destinato alla fabbricazione di prodotti dell'industria alimentare e delle bevande (2) |
7.8 % (3) |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2007 99 50 *ex 2007 99 50 |
85 95 |
Concentrato di purea di guava, ottenuto mediante cottura:
destinato alla fabbricazione di prodotti dell'industria alimentare e delle bevande (2) |
6 % (3) |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2008 93 91 |
20 |
Mirtilli rossi secchi dolcificati, escluso il solo imballaggio in quanto trasformazione, destinati alla fabbricazione di prodotti delle industrie di trasformazione alimentare (4) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2008 99 49 *ex 2008 99 99 |
70 11 |
Foglie di vite sbollentate del genere Karakishmish, in salamoia, contenenti:
destinate alla produzione di foglie di vite farcite di riso (2) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2106 90 92 |
50 |
Idrolizzato di proteine della caseina contenente:
|
0 % |
kg |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2804 50 90 |
40 |
Tellurio (CAS RN 13494-80-9) di purezza, in peso, pari o superiore al 99,99 % ma non superiore al 99,999 %, sulla base delle impurità metalliche misurate con l'analisi ICP |
0 % |
— |
31.12.2018 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2805 19 90 |
20 |
Litio metallico (CAS RN 7439-93-2) di purezza, in peso, di 98,8 % o più |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2811 22 00 |
15 |
Biossido di silicio amorfo (CAS RN 60676-86-0),
|
0 % |
— |
31.12.2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2811 29 90 |
10 |
Diossido di tellurio (CAS RN 7446-07-3) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2816 40 00 |
10 |
Idrossido di bario (CAS RN 17194-00-2) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2823 00 00 |
10 |
Diossido di titanio (CAS RN 13463-67-7):
|
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2825 10 00 |
10 |
Cloruro di idrossilammonio (CAS RN 5470-11-1) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2825 60 00 |
10 |
Diossido di zirconio (CAS RN 1314-23-4) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2835 10 00 |
10 |
Ipofosfito di sodio, monoidrato (CAS RN 10039-56-2) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2837 20 00 |
20 |
Esacianoferrato (II) di ammonio e ferro (III) (CAS RN 25869-00-5) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2839 19 00 |
10 |
Disilicato di disodio (CAS RN 13870-28-5) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2841 50 00 |
10 |
Dicromato di potassio (CAS RN 7778-50-9) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2841 80 00 |
10 |
Wolframato di diammonio (paratungstato di ammonio) (CAS RN 11120-25-5) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2841 90 30 |
10 |
Metavanadato di potassio (CAS RN 13769-43-2) |
0 % |
kg |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2841 90 85 |
10 |
Ossido di litio e cobalto (III) (CAS RN 12190-79-3) con un tenore di cobalto pari almeno al 59 % |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2850 00 20 |
30 |
Nitruro di titanio (CAS RN 25583-20-4) con particelle di dimensioni non superiori a 250 nm |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2850 00 20 |
60 |
Disilano (CAS RN 1590-87-0) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2903 39 19 |
20 |
5-Bromopent-1-ene (CAS RN 1119-51-3) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*2903 39 31 |
|
2,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-ene (2,3,3,3-tetrafluoropropene) (CAS RN 754-12-1) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2903 39 35 |
20 |
Trans-1,3,3,3-tetrafluoroprop-1-ene (Trans-1,3,3,3-tetrafluoropropene) (CAS RN 29118-24-9) |
0 % |
— |
31.12.2018 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2903 39 39 |
40 |
1,1,2,3,4,4-esafluorobuta-1,3-diene (CAS RN 685-63-2) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2903 89 80 |
50 |
Clorociclopentano (CAS RN 930-28-9) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2903 89 80 |
60 |
Octafluorociclobutano (CAS RN 115-25-3) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2904 99 00 |
40 |
Cloruro di 4-clorobenzensolfonile (CAS RN 98-60-2) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2905 19 00 |
70 |
Tetrabutanolato di titanio (CAS RN 5593-70-4) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2905 19 00 |
80 |
Tetraisopropossido di titanio (CAS RN 546-68-9) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2905 39 95 |
20 |
Butan-1,2-diolo (CAS RN 584-03-2) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2905 39 95 |
40 |
Decan-1,10-diolo (CAS RN 112-47-0) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2906 29 00 |
30 |
2-Feniletanolo (CAS RN 60-12-8) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2908 99 00 |
40 |
Acido 4,5-diidrossinaftalen-2,7-disolfonico (CAS RN 148-25-4) |
0 % |
— |
31.12.2018 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2912 29 00 |
35 |
Cinnamaldeide (CAS RN 104-55-2) |
0 % |
kg |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2912 29 00 |
50 |
4-Isobutilbenzaldeide (CAS RN 40150-98-9) |
0 % |
— |
31.12.2018 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2912 49 00 |
20 |
4-Idrossibenzaldeide (CAS RN 123-08-0) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2914 19 90 |
20 |
Eptan-2-one (CAS RN 110-43-0) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2914 19 90 |
30 |
3-Metilbutanone (CAS RN 563-80-4) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2914 19 90 |
40 |
Pentan-2-one (CAS RN 107-87-9) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2914 39 00 |
30 |
Benzofenone (CAS RN 119-61-9) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2914 39 00 |
70 |
Benzile (CAS RN 134-81-6) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2914 39 00 |
80 |
4′-Metilacetofenone (CAS RN 122-00-9) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2914 50 00 |
45 |
3,4-Diidrossibenzofenone (CAS RN 10425-11-3) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2914 50 00 |
60 |
2-Fenil-2,2-dimetossiacetofenone (CAS RN 24650-42-8) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2914 79 00 |
20 |
2,4′-Difluorobenzofenone (CAS RN 342-25-6) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2915 60 19 |
10 |
Butirrato di etile (CAS RN 105-54-4) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2915 90 70 |
30 |
Cloruro di 3,3-dimetilbutirrile (CAS RN 7065-46-5) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2916 12 00 |
70 |
Acrilato di 2-(2-vinilossietossi)etile (CAS RN 86273-46-3) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2916 13 00 |
30 |
Polvere di monometacrilato di zinco (CAS RN 63451-47-8), anche contenente non più di 17 % in peso di impurità di fabbricazione |
0 % |
— |
31.12.2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2916 39 90 |
55 |
Acido 4-terz-butilbenzoico (CAS RN 98-73-7 ) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2916 39 90 |
75 |
Acido m-toluico (CAS RN 99-04-7) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2916 39 90 |
85 |
Acido (2,4,5-trifluorofenil)acetico (CAS RN 209995-38-0) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2917 19 10 |
20 |
Malonato di dietile (CAS RN 105-53-3) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2918 29 00 |
35 |
3,4,5-Triidrossibenzoato di propile (CAS RN 121-79-9) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2918 30 00 |
50 |
Acetoacetato di etile (CAS RN 141-97-9) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2918 99 90 |
15 |
2,3-Epossi-3-fenilbutirrato di etile (CAS RN 77-83-8) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2918 99 90 |
27 |
3-Etossipropionato di etile (CAS RN 763-69-9) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2920 29 00 |
15 |
Naftalenilestere dell'acido 3,3′,5,5′- tetrakis(1,1-dimetiletil)-6,6′-dimetil[1,1′-bifenil]-2,2′-diyltetra-1-fosfonico (CAS RN 198979-98-5) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2920 29 00 |
50 |
Fosetil-alluminio (CAS RN 39148-24-8) |
0 % |
— |
31.12.2018 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2920 29 00 |
60 |
Fosetil-sodio (CAS RN 39148-16-8) sotto forma di soluzione acquosa contenente 35 % o più, ma non più di 45 %, in peso, di fosetil-sodio, destinato alla produzione di pesticidi (2) |
0 % |
— |
31.12.2021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2920 90 10 |
60 |
Carbonato di 2,4-di-terz-butil-5-nitrofenil metile (CAS RN 873055-55-1) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*2921 13 00 |
|
Cloridrato di cloruro di 2-(N,N-Dietilammino)etile (CAS RN 869-24-9) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2921 19 99 |
70 |
Tricloro(N,N-dimetilottilammina)boro (1:1) (CAS RN 34762-90-8) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2921 30 99 |
40 |
Ciclopropilammina (CAS RN 765-30-0) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2921 42 00 |
86 |
2,5-Dicloroanilina (CAS RN 95-82-9) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2921 42 00 |
87 |
N-Metilanilina (CAS RN 100-61-8) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2921 42 00 |
88 |
Acido 3,4-dicloroanilina-6-solfonico (CAS RN 6331-96-0) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2921 43 00 |
80 |
6-Cloro-α,α,α-trifluoro-m-toluidina (CAS RN 121-50-6) |
0 % |
— |
31.12.2018 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2921 45 00 |
60 |
1-Naftilammina (CAS RN 134-32-7) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2921 45 00 |
70 |
Acido 8-amminonaftalene-2-solfonico (CAS RN 119-28-8) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2921 59 90 |
30 |
Dicloridrato di 3,3′-diclorobenzidina (CAS RN 612-83-9) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2921 59 90 |
60 |
Dicloridato (2R, 5R)-1,6-difenilesano-2,5-diammina (CAS RN 1247119-31-8) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2922 19 00 |
20 |
Cloridrato di 2-(2-metossifenossi)etilammina (CAS RN 64464-07-9) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2922 49 85 |
20 |
Acido 3-ammino-4-clorobenzoico (CAS RN 2840-28-0) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2922 49 85 |
60 |
4-dimetilamminobenzoato di etile (CAS RN 10287-53-3) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2922 49 85 |
75 |
Estere isopropilico di L-alanina cloridrato (CAS RN 62062-65-1) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2922 50 00 |
15 |
3,5 Diiodotironina (CAS RN 1041-01-6) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2924 19 00 |
25 |
Isobutilidendiurea (CAS RN 6104-30-9) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2924 19 00 |
80 |
Tetrabutilurea (CAS RN 4559-86-8) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2924 29 70 |
53 |
4-Ammino-N-[4-(amminocarbonil)fenil]benzammide (CAS RN 74441-06-8) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2924 29 70 |
86 |
Antranilammide (CAS RN 88-68-6) di purezza, in peso, di 99,5 % o più |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2925 19 95 |
20 |
4,5,6,7-Tetraidroisoindole-1,3-dione (CAS RN 4720-86-9) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2925 19 95 |
30 |
N,N′-(m-Fenilene)dimaleimide (CAS RN 3006-93-7) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2927 00 00 |
80 |
Acido 4-[(2,5-Diclorofenil)azo]-3-idrossi-2-naftoico (CAS RN 51867-77-7) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2929 10 00 |
20 |
Isocianato di butile (CAS RN 111-36-4) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2929 10 00 |
55 |
2,5 (e 2,6)-Bis(isocianatometil)biciclo[2.2.1]eptano (CAS RN 74091-64-8) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2929 10 00 |
80 |
1,3-Bis(isocianatometil)benzene (CAS RN 3634-83-1) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2930 20 00 |
10 |
Prosulfocarb (ISO) (CAS RN 52888-80-9) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2930 90 98 |
65 |
Tetrachis(3-mercaptopropionato) di pentaeritritolo (CAS RN 7575-23-7) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2930 90 98 |
68 |
Clethodim (ISO) (CAS RN 99129-21-2) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2931 39 90 |
08 |
Diisobutil ditiofosfato di sodio (CAS RN 13360-78-6) in soluzione acquosa |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2931 39 90 |
25 |
Acido (Z)-prop-1-en-1-il fosfonico (CAS RN 25383-06-6) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2931 90 00 |
20 |
Ferrocene (CAS RN 102-54-5) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2932 14 00 |
10 |
1,6-Dicloro-1,6-dideossi-β-D-frutto-furanosil 4-cloro-4-deossi-α-D-galattopiranoside (CAS RN 56038-13-2) |
0 % |
— |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2932 20 90 |
40 |
(S)-(–)-α-Ammino-γ-butirrolattone bromidrato (CAS RN 15295-77-9) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2932 20 90 |
50 |
L-Lattide (CAS RN 4511-42-6) o D-Lattide (CAS RN 13076-17-0) o dilattide (CAS RN 95-96-5) |
0 % |
t |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2932 99 00 |
25 |
Acido 1-(2,2-difluorobenzo[d][1,3]diossolo-5-il)ciclopropanocarbossilico (CAS RN 862574-88-7) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2932 99 00 |
80 |
1,3:2,4-bis-O-(4-Metilbenzilidene)-D-glucitolo (CAS RN 81541-12-0) |
0 % |
— |
31.12.2018 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2933 19 90 |
80 |
Acido 3-(4,5-diidro-3-metil-5-osso-1H-pirazolo-1-il)benzenesolfonico (CAS RN 119-17-5) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2933 29 90 |
80 |
Imazalil (ISO) (CAS RN 35554-44-0) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2933 39 99 |
12 |
2,3-Dicloropiridina (CAS RN 2402-77-9) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2933 39 99 |
36 |
1-[2-[5-Metil-3-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-il]acetil]piperidina-4-carbotioammide (CAS RN 1003319-95-6) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2933 39 99 |
57 |
Terz-butil 3-(6-ammino-3-metilpiridin-2-il)benzoato (CAS RN 1083057-14-0) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2933 49 10 |
30 |
4-Osso-1,4-diidrochinolina-3-carbossilato di etile (CAS RN 52980-28-6) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2933 49 90 |
25 |
Cloquintocet-messil (ISO) (CAS RN 99607-70-2) |
0 % |
— |
31.12.2021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2933 59 95 |
77 |
Cloridrato di 3-(trifluorometil)-5,6,7,8-tetraidro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pirazina (1:1) (CAS RN 762240-92-6) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2933 79 00 |
30 |
5-Vinil-2-pirrolidone (CAS RN 7529-16-0) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2933 99 80 |
24 |
1,3-Dihydro-5,6-diamino-2H-benzimidazol-2-one (CAS RN 55621-49-3) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2933 99 80 |
41 |
5-[4′-(bromometil)bifenil-2-il]-1-tritil-1H-tetrazolo (CAS RN 124750-51-2) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2933 99 80 |
46 |
(S)-indolina-2-acido carbossilico (CAS RN 79815-20-6) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2933 99 80 |
47 |
Paclobutrazolo (ISO) (CAS RN 76738-62-0) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2933 99 80 |
51 |
Diquat dibromuro (ISO) (CAS RN 85-00-7) in soluzione acquosa per la fabbricazione di erbicidi (2) |
0 % |
— |
31.12.2021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2934 10 00 |
15 |
Carbonato di 4-nitrofenil e di tiazol-5-ilmetile (CAS RN 144163-97-3) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2934 10 00 |
25 |
Ossalato di (S)-etil 2-(3-((2-isopropiltiazolo-4-il)metil)-3-metilureido)-4-morfolinobutanoato (CAS RN 1247119-36-3) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2934 10 00 |
35 |
(2-Isopropiltiazol-4-il)-N-metilmetanammina dicloridrato (CAS RN 1185167-55-8) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2934 20 80 |
15 |
Bentiavalicarb-isopropile (ISO) (CAS RN 177406-68-7) |
0 % |
kg |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2934 20 80 |
40 |
1,2-Benzisotiazol-3(2H)-one (Benziothiazolinon (BIT)) (CAS RN 2634-33-5) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2934 30 90 |
10 |
2-Metil-tiofenotiazina (CAS RN 7643-08-5) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2934 99 90 |
37 |
4-Propan-2-il morfolina (CAS RN 1004-14-4) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2934 99 90 |
52 |
Epossiconazolo (ISO) (CAS RN 133855-98-8) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2934 99 90 |
54 |
2-benzil-2-dimetilammino-4-morfolinobutirofenone (CAS RN 119313-12-1) |
0 % |
kg |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2934 99 90 |
56 |
1-[5-(2,6-Difluorofenil)-4,5-diidro-1,2-ossazolo-3-il]etanone (CAS RN 1173693-36-1) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2934 99 90 |
57 |
(6R,7R)-7-Ammino-8-osso-3-(1-propenil)-5-tia-1 azabiciclo [4.2.0]ott -2 -ene-2-acido carbossilico (CAS RN 120709-09-3) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2934 99 90 |
58 |
Dimethenamid-P (ISO) (CAS RN 163515-14-8) |
0 % |
— |
31.12.2018 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2934 99 90 |
74 |
2-Isopropiltioxantone (CAS RN 5495-84-1) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2935 90 90 |
73 |
(2S)-2-Benzil-N,N-dimetilaziridina-1-solfonammide (CAS RN 902146-43-4) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2938 90 90 |
30 |
Rebaudioside A (CAS RN 58543-16-1) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2938 90 90 |
40 |
Glicoside steviolico purificato con tenore di rebaudioside M (CAS RN 1220616-44-3), in peso, pari o superiore a 80 %, ma non superiore a 90 %, utilizzato nella fabbricazione di bevande non alcoliche (2) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3204 11 00 |
35 |
Colorante C.I. Disperse Yellow 232 (CAS RN 35773-43-4) e preparazioni a base di tale colorante, contenenti, in peso, 50 % o più di colorante C.I Disperse Yellow 232 |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3204 11 00 |
45 |
Preparazione di coloranti in dispersione contenente:
|
0 % |
— |
31.12.2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3204 13 00 |
30 |
Colorante C.I. Basic Blue 7 (CAS RN 2390-60-5) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 50 % o più di colorante C.I. Basic Blue 7 |
0 % |
— |
31.12.2018 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3204 13 00 |
40 |
Colorante C.I. Basic Violet 1 (CAS RN 603-47-4 o CAS RN 8004-87-3) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 90 % o più di colorante C.I. Basic Violet 1 |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3204 15 00 |
80 |
Colorante C.I. Vat Blue 1 (CAS RN 482-89-3) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 94 % o più di colorante C.I. Vat Blue 1 |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3204 17 00 |
26 |
Colorante C.I. Pigment Orange 13 (CAS RN 3520-72-7) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 80 % o più di colorante C.I. Pigment Orange 13 |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3204 17 00 |
75 |
Colorante C.I. Pigment Orange 5 (CAS RN 3468-63-1) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 80 % o più di colorante C.I. Pigment Orange 5 |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3204 17 00 |
80 |
Colorante C.I. Pigment Red 207 (CAS RN 71819-77-7) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 50 % o più di colorante C.I. Pigment Red 207 |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3204 17 00 |
85 |
Colorante C.I. Pigment Blue 61 (CAS RN 1324-76-1) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 35 % o più di colorante C.I. Pigment Blue 61 |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3204 17 00 |
88 |
Colorante C.I. Pigment Violet 3 (CAS RN 1325-82-2 o CAS RN 101357-19-1) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 90 % o più di colorante C.I. Pigment Violet 3 |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3204 19 00 |
16 |
Colorante C.I Solvent Yellow 133 (CAS RN 51202-86-9) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 97 % o più di colorante C.I. Solvent Yellow 133 |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3204 19 00 |
84 |
Colorante C.I. Solvent Blue 67 (CAS RN 12226-78-7) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 98 % o più di colorante C.I. Solvent Blue 67 |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3204 90 00 |
20 |
Preparazioni di colorante C.I. Solvent Red 175 (CAS RN 68411-78-6) in distillati di petrolio, naftenici leggeri idrotrattati (CAS RN 64742-53-6), contenenti, in peso, 40 % o più, ma non più di 60 %, di C.I. Solvent Red 175 |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3206 49 70 |
30 |
Colorante C.I. Pigment Black 12 (CAS RN 68187-02-0) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 50 % o più di colorante C.I. Pigment Black 12 |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3207 40 85 |
40 |
Fiocchi di vetro (CAS RN 65997-17-3):
|
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3208 90 19 *ex 3208 90 91 |
25 20 |
Copolimero di tetrafluoroetilene in una soluzione di acetato di butile con un contenuto di solvente del 50 % (± 2 %) in peso |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3208 90 19 |
65 |
Siliconi contenenti in peso 50 % o più di xilene e non più di 25 % di silicio, del tipo destinato alla fabbricazione di impianti chirurgici a lungo termine |
0 % |
— |
31.12.2018 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3208 90 19 |
75 |
Copolimero di acenaftaleno in soluzione di lattato di etile |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3215 11 00 *ex 3215 19 00 |
10 10 |
Inchiostro da stampa, liquido, consistente in una dispersione di un copolimero di acrilato di vinile e di pigmenti coloranti in isoparaffine, contenente, in peso, non più di 13 % di copolimero di acrilato di vinile e di pigmenti coloranti |
0 % |
— |
31.12.2018 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3215 19 00 |
20 |
Inchiostro:
utilizzato per la fabbricazione di elettrodi (2) |
0 % |
l |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3402 13 00 |
20 |
Tensioattivo contenente 1,4-dimetil-1,4-bis(2- metilpropil)-2butino-1,4 diyl polimerizzato con ossirano, metile terminale |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3506 91 90 |
60 |
Materiale adesivo d'incollaggio temporaneo di wafer sotto forma di sospensione di un polimero solido in D-limonene (CAS RN 5989-27-5) con un tenore di polimeri pari o superiore a 65 %, ma non superiore a 75 %, in peso |
0 % |
l |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3506 91 90 |
70 |
Scollamento temporaneo dei wafer sotto forma di sospensione di un polimero solido in ciclopentanone (CAS RN 120-92-3) con un tenore di polimeri non superiore a 10 % in peso |
0 % |
l |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3603 00 60 |
10 |
Accenditori per generatori di gas aventi lunghezza totale massima pari o superiore a 20,34 mm, ma non superiore a 25,25 mm, e lunghezza del piedino pari o superiore a 6,68 mm (± 0,3 mm), ma non superiore a 6,9 mm (± 0,3 mm) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3707 90 29 |
50 |
Polvere d'inchiostro secco o miscela di toner, costituita da:
utilizzata come rivelatore nella fabbricazione di bottiglie o cartucce di inchiostro/toner per telecopiatrici (telefax), stampanti per computer e fotocopiatrici (2) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3801 90 00 |
20 |
Polvere a base di grafite ricoperta di pece avente:
|
0 % |
kg |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3808 91 90 |
60 |
Spinetoram (ISO) (CAS RN 935545-74-7), preparazione di due componenti dello spinosyn (3′-etossi-5,6-diidro spinosyn J) e (3′-etossi- spinosyn L) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3811 21 00 |
30 |
Additivi per oli lubrificanti, contenenti oli minerali, consistenti in sali di calcio dei prodotti della reazione del fenolo sostituito da poliisobutilene con acido salicilico e formaldeide, usati come additivo concentrato per la produzione di oli per motore mediante processo di miscelatura |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3811 21 00 |
50 |
Additivi per oli lubrificanti,
usati come additivo concentrato per la produzione di oli per motore mediante processo di miscelatura |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3811 21 00 |
60 |
Additivi per oli lubrificanti, contenenti oli minerali,
usati come additivo concentrato per la produzione di oli per motore mediante processo di miscelatura |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3811 21 00 |
70 |
Additivi per oli lubrificanti,
usati come additivo concentrato per la produzione di oli per motore mediante processo di miscelatura |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3811 21 00 |
85 |
Additivi,
del tipo usato nella produzione di miscele di additivi per oli lubrificanti |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3811 29 00 |
20 |
Additivi per oli lubrificanti, consistenti in prodotti della reazione di bis(2-metilpentan-2-il)acido ditiofosforico con propilene ossido, anidride fosforica e ammine delle catene alchiliche C12-14, usati come additivo concentrato per la produzione di oli lubrificanti |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3811 29 00 |
30 |
Additivi per oli lubrificanti, contenenti oli minerali, consistenti in prodotti della reazione di butil-cicloesa-3-enecarbossilato, zolfo e fosfito di trifenile (CAS RN 93925-37-2), usati come additivo concentrato per la produzione di oli per motore mediante processo di miscelatura |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3811 29 00 |
40 |
Additivi per oli lubrificanti, consistenti in prodotti della reazione di 2-metil-prop-1-ene con monocloruro di zolfo e solfuro di sodio (CAS RN 68511-50-2), aventi un contenuto di cloro in peso compreso fra lo 0,01 % e lo 0,5 %, usati come additivo concentrato per la produzione di oli lubrificanti |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3811 29 00 |
50 |
Additivi per oli lubrificanti, consistenti in una miscela di N,N-dialchil -2-idrossiacetamidi con catene alchiliche aventi una lunghezza compresa fra 12 e 18 atomi di carbonio (CAS RN 866259-61-2), usati come additivo concentrato per la produzione di oli per motore mediante processo di miscelatura |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3811 90 00 |
40 |
Soluzione di un sale di ammonio quaternario a base di poliisobutenil-succinimmide, contenente in peso fra il 20 % e il 29,9 % di 2-etilesanolo |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3812 39 90 |
80 |
Stabilizzante UV contenente:
|
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3815 19 90 *ex 8506 90 00 |
87 10 |
Catodo, in rotoli, per pile a bottone zinco-aria (pile per protesi acustiche) (2) |
0 % |
— |
31.12.2018 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3815 90 90 |
16 |
Iniziatore a base di dimetilaminopropilurea |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3815 90 90 |
18 |
Catalizzatore di ossidazione con un ingrediente attivo di di[manganese (1+)], 1,2-bis(ottaidro-4,7-dimetil-1H-1,4,7-triazonina-1-il-kN1, kN4, kN7)etano-di-μ-osso-μ-(etanoato-kO, kO′)-, di[cloruro(1-)] (CAS RN 1217890-37-3), usato per accelerare l'ossidazione chimica o lo sbiancamento |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3815 90 90 |
22 |
Catalizzatore in polvere composto, in peso, da 95 % (± 1 %) di biossido di titanio e 5 % (± 1 %) di biossido di silicio |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3815 90 90 |
85 |
Catalizzatore a base di alluminosilicato (zeolite), destinato all'alchilazione di idrocarburi aromatici, alla transalchilazione di idrocarburi alchilaromatici o all'oligomerizzazione di olefine (2) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3824 99 92 |
26 |
Preparazione contenente, in peso:
|
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3824 99 92 |
28 |
Soluzione acquosa contenente in peso
|
0 % |
— |
31.12.2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3824 99 92 |
29 |
Preparazione contenente, in peso:
|
0 % |
— |
31.12.2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3824 99 92 |
35 |
Preparazioni contenenti non meno di 92 % ma non più di 96,5 %, in peso, di 1,3:2,4-bis-O-(4-metilbenzilidene)-D-glucitolo e contenenti anche derivati dell'acido carbossilico e un alchilsolfato |
0 % |
— |
31.12.2018 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3824 99 92 |
39 |
Preparazioni contenenti non meno di 47 %, in peso, di 1,3:2,4-bis-O-benzilidene-D-glucitolo |
0 % |
— |
31.12.2018 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3824 99 92 |
47 |
Preparazione, contenente:
|
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3824 99 92 |
49 |
Preparazione a base di etossilato di 2,5,8,11-tetrametil-6-dodecyn-5,8-diol (CAS RN 169117-72-0) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3824 99 92 |
50 |
Preparazione a base di carbonato di alchile che contiene anche un dispositivo assorbente di raggi ultravioletti, adoperata nella fabbricazione di lenti per occhiali (2) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3824 99 92 |
80 |
Complessi di dietileneglicole, propilenglicole e titanato di trietanolammina (CAS RN 68784-48-5) disciolti in dietilenglicole (CAS RN 111-46-6) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3824 99 93 |
30 |
Miscela di polveri contenente, in peso:
|
0 % |
— |
31.12.2018 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3824 99 93 |
63 |
Miscela di fitosteroli, non in polvere, contenente in peso:
destinata alla fabbricazione di stanoli o steroli o esteri di stanoli o esteri di steroli (2) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3824 99 93 *ex 3824 99 96 |
83 85 |
Preparazione contenente:
in cui la formazione di gas di C,C′-azodi(formammide) ha luogo a 135 °C |
0 % |
— |
31.12.2018 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3824 99 93 |
88 |
Miscela di fitosteroli derivati dal legno e da olii a base di legno (tallolio), sotto forma di polvere, contenenti in peso:
|
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3824 99 96 |
45 |
Polvere di ossido di litio-nichel-cobalto-alluminio (CAS RN 177997-13-6):
|
0 % |
kg |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3824 99 96 |
50 |
Nickel idrossido, drogato con zinco idrossido e cobalto idrossido in peso compreso fra il 12 % e il 18 %, del tipo usato per produrre elettrodi positivi per accumulatori |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3824 99 96 |
87 |
Ossido di platino (CAS RN 12035-82-4) fissato su un supporto porosodi ossido di alluminio (CAS RN 1344-28-1), contenente, in peso:
|
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3903 90 90 |
15 |
Copolimero in granuli, contenente in peso:
|
0 % |
— |
31.12.2018 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3904 69 80 |
85 |
Copolimero di etilene con clorotrifluoroetilene, modificato o no con esafluoroisobutilene, in polvere, con o senza carica |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3905 30 00 |
10 |
Preparazione viscosa, composta essenzialmente di poli(alcole vinilico) (CAS RN 9002-89-5), un solvente organico e acqua, destinata al rivestimento di protezione dei dischi (wafers) nella fabbricazione di semiconduttori (2) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3905 91 00 |
40 |
Copolimero idrosolubile di etilene e alcole vinilico (CAS RN 026221-27-2), contenente non più del 38 % in peso dell'unità monomerica etilene |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3906 90 90 |
27 |
Copolimero di metacrilato stearilico, acrilato isoottilico e acido acrilico, disciolto in palmitato di isopropile |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3907 20 20 |
20 |
Politetrametilene-glicol-etere di peso molecolare medio ponderale Mw compreso tra 2 700 e 3 100 (CAS RN 25190-06-1) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3907 20 20 |
60 |
Etere monobutilico di polipropilenglicole (CAS RN 9003-13-8) di alcalinità non superiore a 1 ppm di sodio |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3907 20 99 |
80 |
Poliossietilene etere di alcool isoamilico (CAS RN 62601-60-9) |
0 % |
kg |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3907 30 00 |
60 |
Resina di poliglicerolo poliglicidiletere (CAS RN 118549-88-5) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3907 99 80 |
25 |
Copolimero, contenente il 72 % in peso di acido tereftalico e/o relativi isomeri e cicloesandimetanolo |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3907 99 80 |
70 |
Copolimero di poli(etilene tereftalato) e di cicloesandimetanolo contenente più del 10 %, in peso, di icloesandimetanolo |
3.5 % |
— |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3910 00 00 |
50 |
Adesivo a base di silicone sensibile alla pressione in un solvente contenente gomma copolimerica (dimetilsilossano/difenilsilossano) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3911 90 19 |
30 |
Copolimero di etilenoimina e ditiocarbamato di etilenoimina, in una soluzione acquosa di idrossido di sodio |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3911 90 99 |
53 |
Polimero idrogenato di 1,2,3,4,4a,5,8,8a-ottaidro-1,4:5,8-dimetanonaftalene con 3a,4,7,7a-tetraidro-4,7-metano-1H-indene e 4,4a,9,9a-tetraidro-1,4-metano-1H-fluorene (CAS RN 503442-46-4) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3911 90 99 |
57 |
Polimero idrogenato di 1,2,3,4,4a,5,8,8a-ottaidro-1,4:5,8-dimetanonaftalene con 4,4a,9,9a-tetraidro-1,4-metano-1H-fluorene (CAS RN 503298-02-0) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3919 10 80 *ex 3919 90 80 |
40 43 |
Pellicola di poli(cloruro di vinile) nera:
|
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3919 10 80 *ex 3919 90 80 |
45 45 |
Nastro rinforzato in schiuma polietilene, rivestito su entrambi i lati di adesivo in acrilico con microcanali sensibile alla pressione e su un lato di un foglio con uno spessore di applicazione pari o superiore a 0,38 mm e inferiore a 1,53 mm |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3919 10 80 *ex 3919 90 80 |
55 53 |
Nastro di schiuma acrilica, rivestito su un lato da un adesivo attivabile dal calore o da un adesivo acrilico sensibile alla pressione e sull'altro lato da un adesivo acrilico sensibile alla pressione e da un foglio di protezione amovibile, di un adesione (peel adhesion) a un angolo di 90° superiore a 25 N/cm (secondo il metodo ASTM D 3330) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3919 90 80 |
82 |
Foglio riflettente costituito da:
|
0 % |
— |
31.12.2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3919 90 80 *ex 9001 90 00 |
83 33 |
Fogli riflettenti o di diffusione in rulli
|
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3920 20 29 |
94 |
Foglio coestruso a tre strati,
|
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3920 62 19 |
60 |
Pellicola di poli(etilene tereftalato):
|
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3920 99 28 |
55 |
Pellicola termoplastica di poliuretano estruso avente le seguenti caratteristiche:
del tipo utilizzato per la produzione di vetro stratificato di sicurezza |
0 % |
— |
31.12.2018 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3921 13 10 |
20 |
Rotoli di schiuma di poliuretano a cellule aperte:
|
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3921 19 00 |
60 |
Foglio separatore multistrato multiporoso avente:
|
0 % |
m2 |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3921 19 00 |
70 |
Membrane microporose di politetrafluoroetilene espanso (ePTFE) in rotoli, con:
destinate a essere utilizzate nella fabbricazione di una membrana ePTFE bicomponente (2) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3921 19 00 |
80 |
Pellicola monostrato microporosa di polipropilene o pellicola microporosa a tre strati di polipropilene, polietilene e polipropilene, ogni pellicola con
|
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3926 30 00 *ex 3926 90 97 |
30 34 |
Elementi decorativi galvanizzati per interni o esterni costituiti da:
per l'impiego nella fabbricazione di parti per gli autoveicoli delle voci 8701 a 8705 (2) |
0 % |
p/st |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3926 90 97 |
33 |
Alloggiamenti, parti di alloggiamento, tamburi, manopole di regolazione, telai, coperture e altre parti in acrilonitrile-butadiene-stirene o policarbonato del tipo usato nella fabbricazione di telecomandi |
0 % |
p/st |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3926 90 97 |
77 |
Anello di disaccoppiamento in silicone, con diametro interno di 15,4 mm (+ 0,0 mm/ - 0,1 mm), del tipo utilizzato nei sistemi di sensori di parcheggio assistito |
0 % |
p/st |
31.12.2021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 4104 41 19 |
10 |
Cuoi di bufalo, spaccati, conciati al cromo, riconciati sinteticamente (in crosta) allo stato secco |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 5407 10 00 |
10 |
Tessuto costituito da fili di filamenti d'ordito di poliammide-6,6 e da fili di filamenti di trama di poliammide-6,6, di poliuretano e di un copolimero di acido tereftalico, di p-fenilendiammina e di 3,4′-ossibis (fenilenammina) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 5603 12 90 |
50 |
Tessuto non-tessuto:
utilizzato nella fabbricazione di pannolini per bambini piccoli e oggetti di igiene simili (2) |
0 % |
m2 |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 7009 10 00 |
50 |
Vetro elettrocromico auto-oscurante semilavorato per specchi retrovisivi di veicoli a motore:
|
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 7019 12 00 *ex 7019 12 00 |
05 25 |
Filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings), con titolo compreso fra 1 980 e 2 033 tex, composti da filamenti continui di vetro di 9μm (± 0,5μm) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 7019 19 10 |
15 |
Filati di tipo S-glass di 33 tex o di un multiplo di 33 tex (± 13 %), ottenuti da fibre tessili di vetro continue di diametro di 9 μm (- 1 μm / + 1,5 μm) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 7019 19 10 |
50 |
Filati con titolo di 11 tex o un multiplo di 11 tex (± 7,5 %), ottenuti da fibre tessili di vetro continue, contenenti in peso 93 % o più di diossido di silicio, aventi un diametro nominale di 6 μm o 9 μm, diversi da quelli trattati |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 7020 00 10 |
20 |
Materia prima per elementi ottici di diossido di silicio fuso avente:
|
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 7315 11 90 |
10 |
Catena di distribuzione in acciaio a rulli con un limite di fatica pari o superiore a 2 kN a 7 000 giri/min, destinata a essere utilizzata nella fabbricazione di motori per autoveicoli (2) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 7601 20 20 |
10 |
Placche e billette di lega di alluminio contenente litio |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 7608 20 20 *ex 8708 91 99 |
30 40 |
Assemblaggio di alimentazione di aria compressa, dotato o no di risonatore, contenente almeno:
utilizzato per la fabbricazione delle merci del capitolo 87 (2) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 8101 96 00 |
20 |
Fili di tungsteno
|
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 8102 10 00 |
10 |
Molibdeno in polvere
|
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 8105 90 00 |
10 |
Barre o fili di lega di cobalto contenenti, in peso:
conformi alle specifiche dei materiali AMS 5842, del tipo utilizzato nell'industria aerospaziale |
0 % |
— |
31.12.2018 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 8108 20 00 |
55 |
Lingotto in lega di titanio
contenente elementi leganti in peso:
|
0 % |
— |
31.12.2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 8108 20 00 |
70 |
Lastra in lega di titanio
contenente elementi leganti in peso:
|
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 8108 90 30 |
15 |
Barre e fili di lega di titanio con:
|
0 % |
kg |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 8108 90 50 |
45 |
Lamiere, fogli e nastri di titanio non legato, laminati a freddo o a caldo, aventi:
|
0 % |
kg |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 8108 90 50 |
55 |
Lamiere, fogli e nastri costituiti da una lega di titanio |
0 % |
— |
31.12.2021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 8108 90 60 |
30 |
Tubi senza saldature di titanio o lega di titanio aventi:
|
0 % |
kg |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 8113 00 90 |
10 |
Piastra di supporto in carburo di silicio di alluminio (AlSiC-9) per circuiti elettronici |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 8207 30 10 |
10 |
Insieme di strumenti per lo stampaggio per trasferimento e/o tandem, per formare a freddo, stampare, trafilare, tagliare, punzonare, curvare, calibrare, rifilare e scanalare fogli di metallo, destinati alla produzione di parti di telaio di veicoli a motore (2) |
0 % |
p/st |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 8407 33 20 *ex 8407 33 80 *ex 8407 90 80 *ex 8407 90 90 |
10 10 10 10 |
Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla, di cilindrata uguale o superiore a 300 cm3 e di potenza uguale o superiore a 6 kW, ma non superiore a 20,0 kW, destinati alla fabbricazione:
|
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 8408 90 43 *ex 8408 90 45 *ex 8408 90 47 |
40 30 50 |
Motore a quattro cilindri a quattro tempi, ad accensione per compressione e raffreddato a liquido, di:
destinato alla fabbricazione dei veicoli di cui alla voce 8427 (2) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 8409 91 00 |
40 |
Iniettore con valvola a solenoide per un'atomizzazione ottimizzata nella camera di combustione destinato a essere utilizzato per la fabbricazione di motori a pistone con accensione a scintilla per autoveicoli (2) |
0 % |
— |
31.12.2021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 8409 91 00 *ex 8409 99 00 |
50 55 |
Collettore di scarico con alloggiamento turbina per turbocompressori:
|
0 % |
p/st |
31.12.2018 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 8409 99 00 |
60 |
Collettore di aspirazione per apporto d'aria ai cilindri del motore contenente almeno:
utilizzato per la fabbricazione di motori ad accensione per compressione di veicoli a motore (2) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 8409 99 00 |
70 |
Valvola di aspirazione e di scarico in lega di metallo, con durezza Rockwell pari o superiore a HRC 20, ma non superiore a HRC 50, destinata a essere utilizzata nella fabbricazione di motori ad accensione spontanea per autoveicoli (2) |
0 % |
— |
31.12.2021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 8409 99 00 |
80 |
Iniettore d'olio ad alta pressione per il raffreddamento e la lubrificazione dei pistoni del motore con:
destinato a essere utilizzato nella fabbricazione di motori ad accensione spontanea per autoveicoli (2) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 8411 99 00 |
20 |
Componente per turbina a gas a forma di ruota munito di lame, del tipo utilizzato nei turbocompressori:
|
0 % |
p/st |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 8411 99 00 |
30 |
Alloggiamento turbina per turbocompressori con:
|
0 % |
p/st |
31.12.2021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 8414 80 22 *ex 8414 80 80 |
20 20 |
Compressore ad aria a membrana avente:
del tipo utilizzato per la fabbricazione di sedili dei veicoli a motore |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 8415 90 00 |
55 |
Recettore-disidratatore rimovibile in alluminio, saldato ad arco, contenente elementi di poliammide e ceramica, avente
del tipo usato negli impianti di climatizzazione per autoveicoli |
0 % |
p/st |
31.12.2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 8431 20 00 |
30 |
Gruppo di asse motore, comprendente differenziale, ingranaggi di riduzione, corona dentata, organi di trasmissione, mozzi delle ruote, freni e bracci di fissazione dell'albero, destinato alla fabbricazione dei veicoli di cui alla voce 8427 (2) |
0 % |
p/st |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 8481 80 69 |
60 |
Valvola reversibile a quattro vie per refrigeranti, consistente in:
destinati a una pressione d'esercizio non superiore a 4,5 MPa |
0 % |
p/st |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 8482 10 10 *ex 8482 10 90 |
40 30 |
Cuscinetti a sfere aventi:
destinati alla fabbricazione di sistemi sterzanti di motori con trasmissione a cinghia, di sistemi sterzanti elettrici o di sterzi o di viti di assemblaggio a circolazione di sfere per sterzi (2) |
0 % |
p/st |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 8483 30 32 *ex 8483 30 38 |
20 50 |
Alloggiamento per cuscinetti del tipo usato nei turbocompressori
|
0 % |
p/st |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 8483 40 90 |
20 |
Trasmissione idrostatica con:
da utilizzare nella fabbricazione di tosatrici da prato azionate a mano della voce 8433 11 90 (2) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 8483 40 90 |
30 |
Trasmissione idrostatica con
da utilizzare nella fabbricazione di tosatrici da prato semoventi munite di sedile della sottovoce 8433 11 51 e di trattori della sottovoce 8701 91 90 , la cui funzione principale è quella di tosatrici da prato (2) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 8501 10 99 |
60 |
Motore a corrente continua:
destinato alla fabbricazione di friggitrici (2) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 8501 20 00 |
30 |
Motore universale AC/DC con
da utilizzare come motopropulsore elettrico delle lame di tosatrici da prato (2) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 8501 31 00 |
25 |
Motori CC, senza spazzole:
del tipo impiegato nei sistemi di servosterzo delIe automobili |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 8501 31 00 |
75 |
Gruppo motore a corrente continua, senza spazzole, comprendente motore e trasmissione, con:
utilizzato per la fabbricazione di veicoli fuoristrada e di veicoli utilitari (2) |
0 % |
— |
31.12.2021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 8501 31 00 *ex 8501 32 00 |
78 75 |
Motore per usi automobilistici, in corrente continua, senza spazzole, a eccitazione permanente, avente:
|
0 % |
— |
31.12.2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 8501 62 00 |
30 |
Sistema di celle a combustibile
|
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 8503 00 99 |
40 |
Membrana per celle a combustibile, in rotoli o in fogli, di una larghezza non superiore a 150 cm, del tipo usato esclusivamente per le celle a combustibile della voce 8501 |
0 % |
p/st |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 8504 31 80 |
40 |
Trasformatori elettrici:
per uso interno nella fabbricazione di ricevitori e televisori (2) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 8504 40 82 |
40 |
Circuito stampato dotato di un raddrizzatore a ponte e di altri componenti attivi e passivi e avente le seguenti caratteristiche:
|
0 % |
p/st |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 8504 40 82 |
50 |
Raddrizzatore elettrico:
utilizzato per la fabbricazione di prodotti che utilizzano la tecnologia IPL (luce pulsata ad alta intensità) (2) |
0 % |
p/st |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 8504 50 95 |
50 |
Solenoide con:
|
0 % |
p/st |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 8505 11 00 |
50 |
Barre di forma specifica destinate a diventare magneti permanenti dopo magnetizzazione contenenti neodimio, ferro e boro, delle dimensioni seguenti:
del tipo utilizzato nella produzione di servomotori elettrici per l'automazione industriale |
0 % |
p/st |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 8505 11 00 |
60 |
Anelli, tubi, filiere o collari di una lega di neodimio, ferro e boro, con:
del tipo usato nella fabbricazione di calamite permanenti dopo magnetizzazione |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 8505 19 90 |
50 |
Articolo di ferrite agglomerata a forma di prisma rettangolare destinato a diventare un magnete permanente in seguito alla magnetizzazione
|
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 8507 60 00 |
25 |
Moduli rettangolari da incorporare in batterie ricaricabili agli ioni di litio:
|
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 8507 60 00 |
50 |
Moduli per l'assemblaggio di accumulatori elettrici a batterie agli ioni di litio aventi:
|
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 8507 60 00 |
53 |
Batterie per accumulatori elettrici o modulo agli ioni di litio ricaricabili:
|
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 8511 30 00 |
55 |
Bobina di accensione avente:
destinata all'uso nella fabbricazione di motori per autoveicoli (2) |
0 % |
— |
31.12.2021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 8516 90 00 |
70 |
Vasca interna:
da utilizzare nella fabbricazione di friggitrici (2) |
0 % |
p/st |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 8518 29 95 |
30 |
Diffusori aventi:
del tipo utilizzato per la produzione di apparecchi TV e monitor video, nonché di sistemi di intrattenimento domestico |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 8526 91 20 |
30 |
Unità di comando del sistema di chiamata di emergenza con modulo GSM e GPS, destinata a essere utilizzata nella fabbricazione di merci del capitolo 87 (2) |
0 % |
— |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 8529 90 65 |
75 |
Moduli contenenti quanto meno chip semiconduttori per:
|
0 % |
p/st |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 8529 90 92 |
70 |
Telaio rettangolare di fissaggio e copertura:
del tipo utilizzato per la produzione di televisori |
0 % |
p/st |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 8536 69 90 |
51 |
Connettori di tipo SCART, inseriti in un involucro di plastica o di metallo, con 21 pin disposti su 2 file, utilizzati per la fabbricazione di prodotti delle voci 8521 e 8528 (2) |
0 % |
p/st |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 8536 69 90 |
88 |
Connettori femmina e interfacce per schede Secure Digital (SD), CompactFlash, «Smart Card» e «moduli d'interfaccia comune (moduli CI)», del tipo usato per saldatura su circuiti stampati, per connettere apparecchi e circuiti elettrici e commutare o proteggere i circuiti elettrici con un voltaggio non superiore a 1 000 V |
0 % |
p/st |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 8536 90 95 |
40 |
Rivetti di contatto
|
0 % |
p/st |
31.12.2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 8537 10 91 |
70 |
Apparecchio di comando a memoria programmabile avente tensione non superiore a 1 000 V, del tipo utilizzato per il funzionamento di un motore a combustione e/o vari attuatori funzionanti con un motore a combustione, comprendente almeno
|
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 8544 20 00 |
30 |
Cavo di collegamento di antenna per la trasmissione di segnali radio analogici (AM/FM) e GPS, comprendente:
del tipo utilizzato per la fabbricazione di merci del capitolo 87 |
0 % |
— |
31.12.2021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 8544 30 00 |
35 |
Fasci di cavi:
utilizzati per la fabbricazione di veicoli fuoristrada e di veicoli utilitari (2) |
0 % |
— |
31.12.2021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 8544 30 00 *ex 8544 42 90 |
85 65 |
Cavo bipolare di prolunga con due connettori, contenente almeno:
del tipo utilizzato per collegare i sensori di velocità dei veicoli nella produzione di veicoli di cui al capitolo 87 |
0 % |
p/st |
31.12.2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 8548 10 29 |
10 |
Accumulatori elettrici fuori uso agli ioni di litio o all'idruro di nichel metallico |
0 % |
— |
31.12.2018 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 8708 40 20 |
30 |
Cambio automatico dotato di convertitore idraulico di coppia con:
destinato a essere utilizzato nella fabbricazione di autoveicoli della voce 8703 (2) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 8708 40 20 *ex 8708 40 50 |
40 30 |
Gruppo cambio a una o due entrate e almeno tre uscite in un alloggiamento in alluminio fuso di dimensioni complessive (esclusi gli alberi) non superiori a 445 mm (larghezza) × 462 mm (altezza), lunghezza 680 mm, munito di:
utilizzato per la fabbricazione di veicoli fuoristrada o di veicoli utilitari (2) |
0 % |
— |
31.12.2021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 8708 50 20 *ex 8708 50 99 *ex 8708 99 10 *ex 8708 99 97 |
40 30 70 80 |
Cambio (trasmissione) con un albero di entrata e due alberi di uscita, in un alloggiamento di alluminio pressofuso, avente dimensioni complessive non superiori a 148 mm (± 1 mm) × 213 mm (± 1 mm) × 273 mm (± 1 mm) e comprendente almeno:
utilizzato per la fabbricazione di veicoli fuoristrada o di veicoli utilitari (2) |
0 % |
— |
31.12.2021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 8708 93 10 *ex 8708 93 90 |
30 30 |
Frizione centrifuga meccanica, destinata all'utilizzo con una cinghia elastomerica in un ambiente asciutto in una trasmissione variabile in continuo (CVT), munita di:
utilizzata per la fabbricazione di veicoli fuoristrada o di veicoli utilitari (2) |
0 % |
— |
31.12.2021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 8708 99 97 |
85 |
Elementi galvanizzati per interni o esterni costituiti da:
per l'impiego nella fabbricazione di parti per gli autoveicoli delle voci 8701 a 8705 (2) |
0 % |
p/st |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 9001 20 00 |
10 |
Materiale costituito da una pellicola polarizzante, in rotoli o no, con o senza strato adesivo, rinforzata su uno o entrambi i lati da materiale trasparente, ricoperta su uno o entrambi i lati da uno strato di protezione amovibile |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 9001 50 41 *ex 9001 50 49 |
40 40 |
Lenti per occhiali, di materiale organico, non tagliate, correttive, lavorate sulle due facce, destinate a essere sottoposte a ricopertura, colorazione, lavorazione dei bordi, montatura o altre lavorazioni sostanziali per essere utilizzate nella fabbricazione di occhiali correttivi (2) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 9001 90 00 |
25 |
Elementi di ottica non montati fabbricati a partire da vetro calcogenuro in stampo a trasmissione di infrarossi o a partire da una combinazione di vetro calcogenuro a trasmissione di infrarossi e altro materiale per lenti |
0 % |
— |
31.12.2018 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 9002 11 00 |
20 |
Obiettivi
del tipo utilizzato nella produzione di visualizzatori o di telecamere destinate alla trasmissione di immagini in diretta |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 9002 11 00 |
40 |
Obiettivi
del tipo utilizzato nella produzione di visualizzatori o di telecamere destinate alla trasmissione di immagini in diretta |
0 % |
— |
31.12.2018 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 9002 11 00 |
85 |
Gruppo lenti con:
destinato a essere utilizzato nella fabbricazione di fotocamere automobilistiche CMOS (2) |
0 % |
— |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 9002 90 00 |
40 |
Lenti montate fabbricate a partire da vetro calcogenuro a trasmissione di infrarossi o a partire da una combinazione di vetro calcogenuro a trasmissione di infrarossi e altro materiale per lenti |
0 % |
p/st |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 9032 89 00 |
40 |
Controllore digitale di valvole per la regolazione di liquidi e di gas |
0 % |
p/st |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(2) La sospensione dei dazi è soggetta al controllo doganale della destinazione particolare a norma dell'articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il Codice Doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).
(3) È sospeso solo il dazio ad valorem. Il dazio specifico continua ad applicarsi.
(4) Secondo la procedura di cui agli articoli 55 e 56 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558), è istituita una sorveglianza delle importazioni di merci cui si applica la presente sospensione tariffaria.
30.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 351/55 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2468 DELLA COMMISSIONE
del 20 dicembre 2017
che stabilisce i requisiti amministrativi e scientifici riguardanti gli alimenti tradizionali da paesi terzi a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (1), in particolare l'articolo 20 e l'articolo 35, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) 2015/2283 stabilisce norme per l'immissione sul mercato e l'uso di nuovi alimenti nell'Unione. |
(2) |
A norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2015/2283, la Commissione è tenuta ad adottare atti di esecuzione che stabiliscono i requisiti amministrativi e scientifici riguardanti gli alimenti tradizionali da paesi terzi. |
(3) |
Fatti salvi gli articoli 5, 15 e 16 del regolamento (UE) 2015/2283, la Commissione dovrebbe verificare se la notifica rientra nell'ambito di applicazione di detto regolamento e accertare la validità della notifica o della domanda. |
(4) |
Le notifiche di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) 2015/2283 dovrebbero contenere informazioni e documentazione scientifica sufficienti per consentire alla Commissione di verificarne la validità e agli Stati membri e all'Autorità di valutare la storia di uso sicuro dell'alimento tradizionale proveniente da un paese terzo. |
(5) |
Le domande di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/2283 dovrebbero contenere informazioni e documentazione scientifica sufficienti per consentire alla Commissione di verificarne la validità e all'Autorità di procedere a valutazioni del rischio complete. |
(6) |
Nel caso in cui il richiedente presenti una notifica o una domanda per aggiungere, eliminare o modificare le condizioni d'uso, le specifiche, i requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura o gli obblighi di monitoraggio successivi all'immissione sul mercato di un alimento tradizionale da un paese terzo autorizzato, può non essere necessario che il richiedente, se presenta un'adeguata motivazione verificabile, fornisca tutti i dati richiesti per la valutazione della sicurezza. |
(7) |
Lo scambio di informazioni tra la Commissione, gli Stati membri e l'Autorità dovrebbe consentire che, qualora necessario, vengano presentate alla Commissione obiezioni debitamente motivate relative alla sicurezza. |
(8) |
Il parere dell'Autorità dovrebbe fornire informazioni sufficienti a stabilire se l'uso proposto dell'alimento tradizionale da un paese terzo è sicuro per i consumatori. |
(9) |
A norma dell'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/2283, la Commissione è tenuta ad adottare atti di esecuzione che stabiliscono i requisiti di cui all'articolo 20 di detto regolamento. |
(10) |
Le misure di cui presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Ambito di applicazione e oggetto
Il presente regolamento stabilisce le norme per l'attuazione dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2015/2283 per quanto riguarda i requisiti amministrativi e scientifici relativi gli alimenti tradizionali da paesi terzi e le disposizioni transitorie di cui all'articolo 35, paragrafo 3, di detto regolamento.
Esso si applica alle notifiche e delle domande di cui agli articoli 14 e 16 del regolamento (UE) 2015/2283.
Articolo 2
Definizioni
In aggiunta alle definizioni di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e del regolamento (UE) 2015/2283, si applicano la seguenti definizioni:
a) «notifica»: un fascicolo autonomo completo contenente le informazioni e i dati scientifici presentati a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2015/2283;
b) «domanda»: un fascicolo autonomo completo contenente le informazioni e i dati scientifici presentati a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/2283.
Articolo 3
Struttura, contenuto e presentazione della notifica
1. La notifica è presentata per via elettronica alla Commissione e si compone dei seguenti elementi:
a) |
lettera di accompagnamento; |
b) |
fascicolo tecnico; |
c) |
sintesi del fascicolo. |
2. La lettera di accompagnamento di cui al paragrafo 1, lettera a), è redatta conformemente al modello riportato nell'allegato I.
3. Il fascicolo tecnico di cui al paragrafo 1, lettera b), comprende:
a) |
i dati amministrativi di cui all'articolo 5; |
b) |
i dati scientifici di cui all'articolo 6. |
4. Nel caso in cui il richiedente presenti una notifica per modificare le condizioni d'uso, le specifiche, i requisiti specifici in materia di etichettatura o gli obblighi di monitoraggio successivi all'immissione sul mercato di un alimento tradizionale autorizzato da un paese terzo, può non essere necessario che il richiedente fornisca tutti i dati richiesti a norma dell'articolo 6, se presenta una motivazione verificabile secondo cui le modifiche proposte non influiscono sull'esito della valutazione della sicurezza.
5. La sintesi del fascicolo di cui al paragrafo 1, lettera c), fornisce le prove che l'uso di un alimento tradizionale da un paese terzo soddisfa le condizioni di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) 2015/2283.
Articolo 4
Struttura, contenuto e presentazione della domanda
1. La domanda è presentata per via elettronica alla Commissione e si compone dei seguenti elementi:
a) |
lettera di accompagnamento; |
b) |
fascicolo tecnico; |
c) |
sintesi del fascicolo; |
d) |
obiezioni debitamente motivate relative alla sicurezza, di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283; |
e) |
risposta del richiedente alle obiezioni debitamente motivate relative alla sicurezza. |
2. La lettera di accompagnamento di cui al paragrafo 1, lettera a), è redatta conformemente al modello riportato nell'allegato II.
3. Il fascicolo tecnico di cui al paragrafo 1, lettera b), comprende:
a) |
i dati amministrativi di cui all'articolo 5; |
b) |
i dati scientifici di cui all'articolo 6. |
4. Nel caso in cui il richiedente presenti una domanda per modificare le condizioni d'uso, le specifiche, i requisiti specifici in materia di etichettatura o gli obblighi di monitoraggio successivi all'immissione sul mercato di un alimento tradizionale autorizzato da un paese terzo, può non essere necessario che il richiedente fornisca tutti i dati richiesti a norma dell'articolo 6, se presenta una motivazione verificabile che spieghi che le modifiche proposte non influiscono sulla valutazione della sicurezza.
5. La sintesi del fascicolo di cui al paragrafo 1, lettera c), fornisce le prove che l'uso di un alimento tradizionale da un paese terzo soddisfa le condizioni di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) 2015/2283.
Articolo 5
Dati amministrativi da fornire in una notifica o in una domanda
In aggiunta alle informazioni di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) 2015/2283, le notifiche e le domande comprendono i seguenti dati amministrativi:
a) |
il nome, l'indirizzo e le informazioni di contatto della persona responsabile del fascicolo autorizzata a comunicare con la Commissione a nome del richiedente; |
b) |
la data di presentazione del fascicolo; |
c) |
l'indice del fascicolo; |
d) |
l'elenco dettagliato dei documenti allegati al fascicolo, compresi i riferimenti ai titoli, ai volumi e alle pagine; |
e) |
l'elenco delle parti del fascicolo da trattare in modo riservato conformemente all'articolo 23 del regolamento (UE) 2015/2283 e a quanto disposto nell'allegato III del presente regolamento. |
Articolo 6
Dati scientifici da fornire in una notifica o in una domanda
1. Il fascicolo presentato a sostegno di una notifica o di una domanda di autorizzazione di un alimento tradizionale da un paese terzo permette di valutare la storia di uso sicuro di un alimento tradizionale da un paese terzo.
2. Il richiedente fornisce una copia della documentazione relativa alla procedura seguita per raccogliere i dati.
3. Il richiedente fornisce una descrizione della strategia di valutazione della sicurezza e motiva l'inclusione o l'esclusione di determinati studi o informazioni.
4. Il richiedente propone una conclusione generale in merito alla sicurezza degli usi proposti dell'alimento tradizionale da un paese terzo. La valutazione globale dei rischi potenziali per la salute umana è effettuata nel contesto di un'esposizione umana nota o probabile.
Articolo 7
Verifica della validità della notifica
1. Dopo avere ricevuto una notifica di un alimento tradizionale da un paese terzo, la Commissione verifica senza indugio se l'alimento in questione rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2015/2283 e se la notifica soddisfa i requisiti di cui agli articoli 3, 5 e 6 del presente regolamento.
2. La Commissione può chiedere al richiedente ulteriori informazioni a proposito della validità della notifica e informare il richiedente del termine entro il quale tali informazioni devono essere fornite.
3. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo e fatto salvo l'articolo 14 del regolamento (UE) 2015/2283, una notifica può essere considerata valida anche se non contiene tutti gli elementi di cui agli articoli 3, 5 e 6 del presente regolamento, a condizione che il richiedente abbia presentato una motivazione verificabile per ogni elemento mancante.
4. La Commissione comunica al richiedente, agli Stati membri e all'Autorità i motivi per cui la notifica non è considerata valida.
Articolo 8
Verifica della validità della domanda
1. Dopo avere ricevuto una domanda di autorizzazione di un alimento tradizionale da un paese terzo, la Commissione verifica senza indugio se la domanda soddisfa i requisiti di cui agli articoli da 4 a 6.
2. La Commissione può chiedere al richiedente ulteriori informazioni su questioni relative alla validità della domanda e lo informa del termine entro il quale tali informazioni devono essere fornite.
3. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo e fatto salvo l'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/2283, una domanda può essere considerata valida anche se non contiene tutti gli elementi di cui agli articoli da 4 a 6 del presente regolamento, a condizione che il richiedente abbia presentato una motivazione verificabile per ogni elemento mancante.
4. La Commissione comunica al richiedente, agli Stati membri e all'Autorità se la domanda è considerata valida o meno. Se la domanda non è considerata valida, la Commissione ne indica le ragioni.
Articolo 9
Obiezioni debitamente motivate relative alla sicurezza
1. Dopo avere ricevuto una notifica valida, la consultazione tra la Commissione, gli Stati membri e l'Autorità può avvenire nel corso dei primi tre mesi del periodo stabilito all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283.
2. Le obiezioni debitamente motivate relative alla sicurezza presentate alla Commissione da uno Stato membro o dall'Autorità a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283 comprendono le seguenti informazioni:
a) |
il nome e la descrizione dell'alimento tradizionale da un paese terzo; |
b) |
una dichiarazione scientifica indicante i motivi per cui l'alimento tradizionale da un paese terzo può presentare un rischio di sicurezza per la salute umana. |
Articolo 10
Informazioni da includere nel parere dell'Autorità
1. Il parere dell'Autorità comprende le seguenti informazioni:
a) |
l'identità e la caratterizzazione dell'alimento tradizionale da un paese terzo; |
b) |
la valutazione di una storia di uso sicuro in un paese terzo; |
c) |
una valutazione globale dei rischio che stabilisca, se possibile, la sicurezza dell'alimento tradizionale da un paese terzo e che sottolinei le incertezze e le limitazioni, se pertinenti; |
d) |
le conclusioni. |
2. La Commissione può chiedere ulteriori informazioni nella richiesta di parere all'Autorità.
Articolo 11
Misure transitorie
Le notifiche di cui all'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283 sono presentate alla Commissione entro il 1o gennaio 2019.
Articolo 12
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 327 dell'11.12.2015, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).
ALLEGATO I
Modello di lettera di accompagnamento della notifica di un alimento tradizionale da un paese terzo conformemente ai requisiti di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) 2015/2283
COMMISSIONE EUROPEA
Direzione generale
Direzione
Unità
Data: …
Oggetto: Notifica di autorizzazione di un alimento tradizionale da un paese terzo conformemente al regolamento (UE) 2015/2283.
(Indicare barrando chiaramente una delle caselle)
☐ |
Notifica di autorizzazione di un alimento tradizionale. |
☐ |
Notifica di aggiunta, eliminazione o modifica delle condizioni d'uso di un alimento tradizionale già autorizzato. Si prega di fornire un riferimento a tale notifica. |
☐ |
Notifica di aggiunta, eliminazione o modifica delle specifiche di un alimento tradizionale già autorizzato. Si prega di fornire un riferimento a tale notifica. |
☐ |
Notifica di aggiunta, eliminazione o modifica dei requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura di un alimento tradizionale già autorizzato. Si prega di fornire un riferimento a tale notifica. |
☐ |
Notifica di aggiunta, eliminazione o modifica degli obblighi di monitoraggio successivi all'immissione sul mercato di un alimento tradizionale già autorizzato. Si prega di fornire un riferimento a tale notifica. |
Il/I richiedente/i o il suo/i loro rappresentante/i nell'Unione
(nome/i, indirizzo/i, …)
…
…
…
sottopone/sottopongono la presente notifica al fine di aggiornare l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti.
Identità dell'alimento tradizionale:
…
…
Riservatezza (1). Indicare, se del caso, se la domanda contiene dati riservati a norma dell'articolo 23 del regolamento (UE) 2015/2283.
☐ |
Sì |
☐ |
No |
Categoria alimentare, condizioni d'uso e requisiti di etichettatura
Categoria alimentare |
Condizioni d'uso specifiche |
Requisiti specifici supplementari di etichettatura |
— |
|
|
|
|
|
Cordiali saluti.
Firma …
Allegati:
☐ |
Fascicolo tecnico completo |
☐ |
Sintesi del fascicolo |
☐ |
Elenco delle parti del fascicolo da trattare in modo riservato e motivazione verificabile di tale richiesta |
☐ |
Copia dei dati amministrativi del/i richiedente/i |
(1) I richiedenti devono utilizzare il formato stabilito nell'allegato III per indicare quali informazioni desiderano che siano trattate in modo riservato e devono fornire tutte le informazioni necessarie per motivare la richiesta di riservatezza.
ALLEGATO II
Modello di lettera di accompagnamento della domanda di autorizzazione di un alimento tradizionale da un paese terzo conformemente ai requisiti di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/2283
COMMISSIONE EUROPEA
Direzione generale
Direzione
Unità
Data: …
Oggetto: Domanda di autorizzazione di un alimento tradizionale da un paese terzo conformemente ai requisiti di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/2283.
Il/I richiedente/i o il suo/i loro rappresentante/i nell'Unione europea
(nome/i, indirizzo/i, …)
…
…
…
sottopone/sottopongono la presente domanda al fine di aggiornare l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti.
Identità dell'alimento tradizionale:
…
…
Riservatezza (1). Indicare, se del caso, se la domanda contiene dati riservati a norma dell'articolo 23 del regolamento (UE) 2015/2283.
☐ |
Sì |
☐ |
No |
Categoria alimentare, condizioni d'uso e requisiti di etichettatura
Categoria alimentare |
Condizioni d'uso specifiche |
Requisiti specifici supplementari di etichettatura |
|
|
|
|
|
|
Cordiali saluti.
Firma …
Allegati:
☐ |
Domanda completa |
☐ |
Sintesi della domanda |
☐ |
Elenco delle parti della domanda da trattare in modo riservato e motivazione verificabile di tale richiesta |
☐ |
Dati documentati relativi alle obiezioni motivate sulla sicurezza |
☐ |
Copia dei dati amministrativi del/i richiedente/i |
(1) I richiedenti devono utilizzare il formato stabilito nell'allegato III per indicare quali informazioni desiderano che siano trattate in modo riservato e devono fornire tutte le informazioni necessarie per motivare la richiesta di riservatezza.
ALLEGATO III
Motivazione del carattere riservato delle informazioni
Il presente allegato deve essere aggiornato nel corso della procedura di notifica o domanda ogni volta che un richiedente presenta una richiesta di trattamento riservato delle informazioni.
Se il processo di produzione contiene dati riservati, è fornita una sintesi non riservata di tale processo.
Informazioni da trattare in modo riservato |
Motivazione |
Sezione x.y (presentata in data AAAA/MM/GG) |
|
|
|
Allegato X (presentato in data AAAA/MM/GG) |
|
|
|
Sezione x.y (presentata in data AAAA/MM/GG) |
|
|
|
Allegato X (presentato in data AAAA/MM/GG) |
|
30.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 351/64 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2469 DELLA COMMISSIONE
del 20 dicembre 2017
che stabilisce i requisiti amministrativi e scientifici per le domande di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (1), in particolare l'articolo 13 e l'articolo 35, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) 2015/2283 stabilisce norme per l'immissione sul mercato e l'uso di nuovi alimenti nell'Unione. |
(2) |
A norma dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2015/2283, la Commissione è tenuta ad adottare atti di esecuzione che stabiliscono i requisiti relativi ai dati amministrativi e scientifici per le domande di cui all'articolo 10, paragrafo 1, di detto regolamento. |
(3) |
Fatti salvi gli articoli 5 e 10 del regolamento (UE) 2015/2283, la Commissione dovrebbe verificare se la domanda rientra nell'ambito di applicazione di detto regolamento e la sua validità. |
(4) |
Le domande di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283 dovrebbero contenere informazioni e documentazione scientifica sufficienti per consentire alla Commissione di verificarne la validità e all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») di procedere a valutazioni del rischio complete dei nuovi alimenti. |
(5) |
Le domande dovrebbero comprendere descrizioni dettagliate della strategia di valutazione della sicurezza, i dati grezzi, le informazioni sulla pertinenza del materiale di prova utilizzato negli studi tossicologici e le metodologie di analisi per l'individuazione e la caratterizzazione dei nanomateriali ingegnerizzati. |
(6) |
L'esperienza ha dimostrato che, in certi casi, ci si può ragionevolmente aspettare che un nuovo alimento destinato a un particolare gruppo di popolazione venga consumato da altri gruppi di popolazione e che possono essere necessarie misure di gestione dei rischi per attenuare i rischi potenziali per la salute di questi altri gruppi di popolazione. Nella domanda dovrebbero pertanto essere fornite informazioni sufficienti per consentire di valutare i rischi per tali gruppi di popolazione. |
(7) |
Nel caso in cui il richiedente presenti una domanda per aggiungere, eliminare o modificare le condizioni d'uso, le specifiche, i requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura o gli obblighi di monitoraggio successivi all'immissione sul mercato di un nuovo alimento autorizzato, può non essere necessario che il richiedente, se presenta una motivazione verificabile, fornisca tutti i dati richiesti per la valutazione del rischio. |
(8) |
Al fine di garantire che vengano effettuate ad un determinato livello qualitativo, le prove tossicologiche dovrebbero essere eseguite in conformità delle norme di cui alla direttiva 2004/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2). Se le suddette prove vengono effettuate al di fuori del territorio dell'Unione, è opportuno osservare i principi di buona pratica di laboratorio dell'OCSE (3). |
(9) |
Il parere dell'Autorità dovrebbe fornire informazioni sufficienti a stabilire se l'uso proposto del nuovo alimento è sicuro per i consumatori. |
(10) |
Per beneficiare della tutela dei dati, di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283, le richieste di tutela di eventuali dati protetti da proprietà industriale dovrebbero essere motivate e tutti i dati in questione dovrebbero essere raccolti in una parte separata della domanda. |
(11) |
A norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2015/2283, è necessario stabilire disposizioni transitorie per l'entrata in vigore di detto regolamento. |
(12) |
Le misure di cui presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Ambito di applicazione e oggetto
Il presente regolamento stabilisce le norme per l'attuazione dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2015/2283 per quanto riguarda i requisiti amministrativi e scientifici per le domande di cui all'articolo 10, paragrafo 1, e le disposizioni transitorie di cui all'articolo 35, paragrafo 3, di tale regolamento.
Articolo 2
Definizioni
In aggiunta alle definizioni di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e del regolamento (UE) 2015/2283, si applica la seguente definizione:
«domanda»: un fascicolo autonomo completo contenente le informazioni e i dati scientifici presentati per l'autorizzazione di un nuovo alimento a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283.
Articolo 3
Struttura, contenuto e presentazione della domanda
1. La domanda è presentata per via elettronica alla Commissione e si compone dei seguenti elementi:
a) |
lettera di accompagnamento; |
b) |
fascicolo tecnico; |
c) |
sintesi del fascicolo. |
2. La lettera di accompagnamento di cui al paragrafo 1, lettera a), è redatta conformemente al modello riportato nell'allegato I.
3. Il fascicolo tecnico di cui al paragrafo 1, lettera b), comprende:
a) |
i dati amministrativi di cui all'articolo 4; |
b) |
i dati scientifici di cui all'articolo 5. |
4. Nel caso in cui il richiedente presenti una domanda per modificare le condizioni d'uso, le specifiche, i requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura o gli obblighi di monitoraggio successivi all'immissione sul mercato di un nuovo alimento autorizzato, può non essere necessario che il richiedente fornisca tutti i dati richiesti a norma dell'articolo 5 del presente regolamento, se presenta una motivazione verificabile secondo cui le modifiche proposte non influiscono sull'esito della valutazione del rischio esistente.
5. In aggiunta alle informazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 2, punti a), b) ed e), del regolamento (UE) 2015/2283, la sintesi del fascicolo di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo definisce i motivi per cui l'uso del nuovo alimento è conforme alle condizioni di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) 2015/2283.
Articolo 4
Requisiti relativi ai dati amministrativi
In aggiunta alle informazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283, la domanda comprende i seguenti dati amministrativi:
a) |
il/i nome/i del/i produttore/i del nuovo alimento, se diverso/i da quello del richiedente, l'indirizzo e le informazioni di contatto; |
b) |
il nome, l'indirizzo e le informazioni di contatto della persona responsabile del fascicolo autorizzata a comunicare con la Commissione a nome del richiedente; |
c) |
la data di presentazione del fascicolo; |
d) |
l'indice del fascicolo; |
e) |
l'elenco dettagliato dei documenti allegati al fascicolo, compresi i riferimenti ai titoli, ai volumi e alle pagine; |
f) |
l'elenco delle parti del fascicolo da trattare in modo riservato e la motivazione verificabile conformemente all'articolo 23 del regolamento (UE) 2015/2283 e a quanto disposto nell'allegato II del presente regolamento. Se il processo di produzione contiene dati riservati, è fornita una sintesi non riservata di tale processo; |
g) |
le informazioni e le spiegazioni che comprovano il diritto di riferimento del richiedente alle prove o ai dati scientifici protetti da proprietà industriale conformemente all'articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283. Le informazioni sono inserite in una cartella separata. |
Articolo 5
Requisiti relativi ai dati scientifici
1. Il fascicolo presentato a sostegno di una domanda di autorizzazione di un nuovo alimento permette una valutazione del rischio completa del nuovo alimento.
2. Se la domanda di autorizzazione di un nuovo alimento prevede l'uso di nanomateriali ingegnerizzati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), punti viii) e ix), del regolamento (UE) 2015/2283, il richiedente fornisce metodologie di analisi per l'individuazione e la caratterizzazione in conformità delle prescrizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 4, di detto regolamento.
3. Il richiedente fornisce una copia della documentazione relativa alla procedura e alla strategia seguite per raccogliere i dati.
4. Il richiedente fornisce una descrizione della strategia di valutazione della sicurezza e della corrispondente strategia di esame tossicologico e motiva l'inclusione o l'esclusione di determinati studi o informazioni.
5. Il richiedente fornisce su richiesta i dati grezzi per i singoli studi, pubblicati e inediti, effettuati dal richiedente o per suo conto, a sostegno della domanda. Tali informazioni comprendono i dati usati per produrre le conclusioni dei singoli studi e i risultati degli esami.
6. Qualora non si possa escludere che un nuovo alimento destinato a un determinato gruppo di popolazione possa essere consumato da altri gruppi di popolazione, i dati sulla sicurezza forniti riguardano anche tali gruppi.
7. Per ogni studio biologico o tossicologico il richiedente chiarisce se il materiale di prova è conforme alle specifiche proposte o esistenti. Nei casi in cui il materiale non è conforme alle suddette specifiche, il richiedente dimostra la pertinenza di tali dati per il nuovo alimento in esame.
Gli studi tossicologici sono effettuati in strutture che rispettano le disposizioni della direttiva 2004/10/CE oppure, se vengono effettuati al di fuori del territorio dell'Unione, seguono i principi di buona pratica di laboratorio dell'OCSE. Il richiedente fornisce le prove della conformità a tali disposizioni e motiva eventuali deviazioni dai protocolli standard.
8. Il richiedente propone una conclusione generale in merito alla sicurezza degli usi proposti del nuovo alimento. La valutazione globale dei rischi potenziali per la salute umana è effettuata nel contesto di un'esposizione umana nota o probabile.
Articolo 6
Verifica della validità della domanda
1. Dopo avere ricevuto una domanda, la Commissione verifica senza indugio se la domanda rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2015/2283 e se soddisfa i requisiti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, di tale regolamento.
2. La Commissione può consultare l'Autorità. Entro un termine di 30 giorni lavorativi l'Autorità fornisce alla Commissione il suo parere in merito alla conformità della domanda ai pertinenti requisiti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283.
3. La Commissione può chiedere al richiedente ulteriori informazioni a proposito della validità della domanda e concorda con il richiedente il termine entro il quale tali informazioni devono essere fornite.
4. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo e fatto salvo l'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283, una domanda può essere considerata valida anche se non contiene tutti gli elementi di cui agli articoli da 3 a 5 del presente regolamento, a condizione che il richiedente abbia presentato una motivazione adeguata per ogni elemento mancante.
5. La Commissione comunica al richiedente, agli Stati membri e all'Autorità se la domanda è considerata valida o meno. Se la domanda non è considerata valida, la Commissione ne indica le ragioni.
Articolo 7
Informazioni da includere nel parere dell'Autorità
1. Il parere dell'Autorità deve comprendere le seguenti informazioni:
a) |
l'identità del nuovo alimento; |
b) |
la valutazione del processo di produzione; |
c) |
i dati relativi alla composizione; |
d) |
le specifiche; |
e) |
la storia d'uso del nuovo alimento e/o la sua origine; |
f) |
gli usi e i livelli d'uso proposti e l'assunzione prevista; |
g) |
l'assorbimento, la distribuzione, il metabolismo e l'escrezione (ADME); |
h) |
le informazioni nutrizionali; |
i) |
le informazioni tossicologiche; |
j) |
l'allergenicità; |
k) |
una valutazione globale del rischio per il nuovo alimento per gli usi e ai livelli d'uso proposti che sottolinei le incertezze e le limitazioni, se pertinenti; |
l) |
se l'esposizione alimentare eccede il valore guida basato su considerazioni sanitarie identificato dalla valutazione globale del rischio, la valutazione dell'esposizione alimentare del nuovo alimento è dettagliata e fornisce il contributo all'esposizione totale di ogni categoria alimentare o prodotto alimentare di cui è autorizzato l'uso o per cui è stata richiesta l'autorizzazione; |
m) |
le conclusioni. |
2. La Commissione può chiedere ulteriori informazioni nella richiesta di parere all'Autorità.
Articolo 8
Misure transitorie
1. Entro il 1o gennaio 2018 gli Stati membri comunicano alla Commissione gli elenchi delle domande di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283.
2. Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione tutte le informazioni ricevute per ciascuna domanda di cui al paragrafo 1.
3. Le domande di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono aggiornate dal richiedente al fine di soddisfare i requisiti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283 e al presente regolamento.
4. A titolo di deroga, i paragrafi 1 e 2 non si applicano alle domande di cui al paragrafo 1 del presente articolo per le quali entro il 1o gennaio 2018 è stata trasmessa alla Commissione una relazione di valutazione iniziale a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e per le quali, entro il termine fissato all'articolo 6, paragrafo 4, del medesimo regolamento, non sono state formulate obiezioni motivate all'immissione sul mercato del nuovo alimento in questione.
5. Il termine per la presentazione delle domande di cui all'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283 è il 1o gennaio 2019.
Articolo 9
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 327 dell'11.12.2015, pag. 1.
(2) Direttiva 2004/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'applicazione dei principi di buona pratica di laboratorio e al controllo della loro applicazione per le prove sulle sostanze chimiche (GU L 50 del 20.2.2004, pag. 44).
(3) Serie OCSE sulle buone pratiche di laboratorio e sul controllo della conformità. Numero 1. Principi OCSE sulle buone pratiche di laboratorio (riveduti nel 1997) ENV/MC/CHEM(98)17.
(4) Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).
(5) Regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1).
ALLEGATO I
Modello di lettera di accompagnamento della domanda di autorizzazione di un nuovo alimento
COMMISSIONE EUROPEA
Direzione generale
Direzione
Unità
Data: …
Oggetto: Domanda di autorizzazione di un nuovo alimento conformemente al regolamento (UE) 2015/2283.
(Indicare barrando chiaramente una delle caselle)
☐ |
Domanda di autorizzazione di un nuovo alimento. |
☐ |
Domanda di aggiunta, eliminazione o modifica delle condizioni d'uso di un nuovo alimento già autorizzato. Si prega di fornire un riferimento a tale autorizzazione. |
☐ |
Domanda di aggiunta, eliminazione o modifica delle specifiche di un nuovo alimento già autorizzato. Si prega di fornire un riferimento a tale autorizzazione. |
☐ |
Domanda di aggiunta, eliminazione o modifica dei requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura di un nuovo alimento già autorizzato. Si prega di fornire un riferimento a tale autorizzazione. |
☐ |
Domanda di aggiunta, eliminazione o modifica degli obblighi di monitoraggio successivi all'immissione sul mercato di un nuovo alimento già autorizzato. Si prega di fornire un riferimento a tale autorizzazione. |
Il/I richiedente/i o il suo/i loro rappresentante/i nell'Unione
(nome/i, indirizzo/i, …)
…
…
…
sottopone/sottopongono la presente domanda al fine di aggiornare l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti.
Identità del nuovo alimento (dovrebbero essere fornite informazioni sull'identità del nuovo alimento in funzione della/e categoria/e in cui rientra):
…
…
Riservatezza (1). Indicare, se del caso, se la domanda contiene dati riservati a norma dell'articolo 23 del regolamento (UE) 2015/2283.
☐ |
Sì |
☐ |
No |
Protezione dei dati (2). Indicare, se del caso, se la domanda contiene una richiesta di tutela di dati protetti da proprietà industriale a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283.
☐ |
Sì |
☐ |
No |
Categoria alimentare, condizioni d'uso e requisiti di etichettatura
Categoria alimentare |
Condizioni d'uso specifiche |
Requisiti specifici supplementari di etichettatura |
|
|
|
|
|
|
Cordiali saluti.
Firma …
Allegati:
☐ |
Fascicolo completo |
☐ |
Sintesi del fascicolo |
☐ |
Elenco delle parti del fascicolo da trattare in modo riservato e motivazione verificabile di tale richiesta |
☐ |
Informazioni a sostegno della tutela di dati protetti da proprietà industriale relativi ai nuovi alimenti |
☐ |
Copia dei dati amministrativi del/i richiedente/i |
(1) I richiedenti devono utilizzare il formato stabilito nell'allegato II per indicare quali informazioni desiderano che siano trattate in modo riservato e devono fornire tutte le informazioni necessarie per motivare la richiesta di riservatezza.
(2) Il richiedente deve indicare la/le parte/i della domanda contenente/i i dati protetti da proprietà industriale per cui viene richiesta la tutela, indicando chiaramente la/e sezione/i e il/i numero/i di pagina. Il richiedente deve fornire una motivazione/dichiarazione verificabile per la richiesta.
ALLEGATO II
Motivazione del carattere riservato delle informazioni
Il presente allegato deve essere aggiornato nel corso della procedura di domanda ogni volta che un richiedente presenta una richiesta di trattamento riservato delle informazioni.
Se il processo di produzione contiene dati riservati, è fornita una sintesi non riservata di tale processo.
Informazioni da trattare in modo riservato |
Motivazione |
Sezione x.y (presentata in data AAAA/MM/GG) |
|
|
|
Allegato X (presentato in data AAAA/MM/GG) |
|
|
|
Sezione x.y (presentata in data AAAA/MM/GG) |
|
|
|
Allegato X (presentato in data AAAA/MM/GG) |
|
30.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 351/72 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2470 DELLA COMMISSIONE
del 20 dicembre 2017
che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (1), in particolare l'articolo 8,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) 2015/2283 stabilisce norme per l'immissione sul mercato e l'utilizzo di nuovi alimenti all'interno dell'Unione. |
(2) |
A norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283, la Commissione deve istituire l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati o notificati a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). |
(3) |
L'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti si applica fatte salve le altre disposizioni della normativa specifica del settore. |
(4) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati
L'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati ad essere immessi sul mercato dell'Unione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283 è istituito conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 327 dell'11.12.2015, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 gennaio 1997 sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1).
ALLEGATO
ELENCO DELL'UNIONE DEI NUOVI ALIMENTI
Contenuto dell'elenco
1. |
L'elenco dell'Unione è costituito dalle tabelle 1 e 2. |
2. |
La tabella 1 comprende i nuovi alimenti autorizzati e contiene le seguenti informazioni.
|
3. |
La tabella 2 comprende le specifiche sui nuovi alimenti autorizzati e contiene le seguenti informazioni.
|
Tabella 1 - Nuovi alimenti autorizzati
Nuovo alimento autorizzato |
Condizioni alle quali il nuovo alimento può essere utilizzato |
Requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura |
Altri requisiti |
|||||||||||||
Acido N-acetil-D-neuraminico |
Categoria dell'alimento specificato |
Livelli massimi |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «acido N-acetil-D-neuraminico». Gli integratori alimentari contenenti acido N-acetil-D-neuraminico recano l'indicazione secondo cui l'integratore alimentare non deve essere somministrato a lattanti, bambini nella prima infanzia e bambini di età inferiore a 10 anni qualora essi consumino latte materno o altri alimenti addizionati di acido N-acetil-D-neuraminico durante lo stesso periodo di ventiquattro ore. |
|
||||||||||||
Formule per lattanti e formule di proseguimento quali definite nel regolamento (UE) n. 609/2013 (1) |
0,05 g/l di formula ricostituita |
|||||||||||||||
Alimenti trasformati a base di cereali e alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013 |
0,05 g/kg per gli alimenti solidi |
|||||||||||||||
Alimenti a fini medici speciali per lattanti e bambini nella prima infanzia, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013 |
A seconda delle particolari esigenze nutrizionali dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia cui sono destinati, ma in ogni caso non superiori ai livelli massimi stabiliti per la categoria di cui alla tabella, corrispondente ai prodotti |
|||||||||||||||
Sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013 |
0,2 g/l (bevande) 1,7 g/kg (barrette) |
|||||||||||||||
Alimenti recanti diciture sull'assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta, in conformità alle prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 828/2014 della Commissione (2) |
1,25 g/kg |
|||||||||||||||
Prodotti non aromatizzati, pastorizzati e sterilizzati (compreso il trattamento UHT), a base di latte |
0,05 g/l |
|||||||||||||||
Prodotti non aromatizzati a base di latte fermentato, trattati termicamente dopo la fermentazione; prodotti aromatizzati a base di latte fermentato, compresi i prodotti trattati termicamente |
0,05 g/l (bevande) 0,4 g/kg (alimenti solidi) |
|||||||||||||||
Prodotti sostitutivi dei prodotti lattiero-caseari, compresi i preparati per la macchiatura di bevande |
0,05 g/l (bevande) 0,25 g/kg (alimenti solidi) |
|||||||||||||||
Barrette ai cereali |
0,5 g/kg |
|||||||||||||||
Edulcoranti da tavola |
8,3 g/kg |
|||||||||||||||
Bevande a base di frutta e di verdure |
0,05 g/l |
|||||||||||||||
Bevande aromatizzate |
0,05 g/l |
|||||||||||||||
Caffè speciale, tè, infusioni a base di frutta ed erbe, cicoria; estratti di tè, di infusioni a base di frutta ed erbe e di cicoria; preparati di tè, piante, frutta e cereali per infusioni |
0,2 g/kg |
|||||||||||||||
Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE (3) |
300 mg/giorno per la popolazione in generale (persone di età superiore a 10 anni) 55 mg/giorno per i lattanti 130 mg/giorno per i bambini nella prima infanzia 250 mg/giorno per i bambini di età compresa fra 3 e 10 anni |
|||||||||||||||
Polpa disidratata del frutto di Adansonia digitata (baobab) |
Non specificato |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «polpa disidratata del frutto del baobab». |
|
|||||||||||||
Estratto di Ajuga reptans da colture cellulari |
Categoria dell'alimento specificato |
Livelli massimi |
|
|
||||||||||||
Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE |
In linea con il normale uso negli integratori alimentari di un estratto simile delle parti aeree fiorite di Ajuga reptans |
|||||||||||||||
L-alanil-L-glutamina |
Categoria dell'alimento specificato |
Livelli massimi |
|
|
||||||||||||
Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE |
|
|||||||||||||||
Alimenti a fini medici speciali, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013, esclusi gli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia |
||||||||||||||||
Olio derivato dalla microalga Ulkenia sp. |
Categoria dell'alimento specificato |
Livelli massimi di DHA |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «olio derivato dalla microalga Ulkenia sp.». |
|
||||||||||||
Prodotti di panetteria (pane, panini e biscotti con aggiunta di dolcificanti) |
200 mg/100 g |
|||||||||||||||
Barrette ai cereali |
500 mg/100 g |
|||||||||||||||
Bevande analcoliche (incluse le bevande a base di latte) |
60 mg/100 ml |
|||||||||||||||
Olio di semi di Allanblackia |
Categoria dell'alimento specificato |
Livelli massimi |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «olio di semi di Allanblackia». |
|
||||||||||||
Margarine e prodotti spalmabili a base di panna |
20 g/100 g |
|||||||||||||||
Estratto delle foglie di Aloe macroclada Baker |
Categoria dell'alimento specificato |
Livelli massimi |
|
|
||||||||||||
Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE |
In linea con il normale uso negli integratori alimentari di un gel simile ottenuto da Aloe vera (L.) Burm |
|||||||||||||||
Olio di krill antartico estratto da Euphausia superba |
Categoria dell'alimento specificato |
Livelli massimi di EPA e DHA combinati |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «estratto lipidico del krill antartico (Euphausia superba)» |
|
||||||||||||
Prodotti lattiero-caseari, escluse le bevande a base di latte |
200 mg/100 g o per i prodotti caseari 600 mg/100 g |
|||||||||||||||
Prodotti sostitutivi dei prodotti lattiero-caseari, escluse le bevande |
200 mg/100 g o per i prodotti sostitutivi dei prodotti caseari 600 mg/100 g |
|||||||||||||||
Bevande analcoliche Bevande a base di latte Bevande sostitutive delle bevande a base di latte |
80 mg/100 ml |
|||||||||||||||
Grassi spalmabili e condimenti |
600 mg/100 g |
|||||||||||||||
Grassi da cucina |
360 mg/100 ml |
|||||||||||||||
Cereali da prima colazione |
500 mg/100 g |
|||||||||||||||
Prodotti di panetteria (pane, panini e biscotti con aggiunta di dolcificanti) |
200 mg/100 g |
|||||||||||||||
Barrette nutrizionali /barrette ai cereali |
500 mg/100 g |
|||||||||||||||
Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE |
3 000 mg/giorno per la popolazione in generale 450 mg/giorno per le donne durante la gravidanza e l'allattamento |
|||||||||||||||
Alimenti a fini medici speciali, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013 |
Secondo le particolari esigenze nutrizionali delle persone cui sono destinati i prodotti |
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Sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013, e sostituti di un pasto per il controllo del peso |
250 mg/pasto |
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Alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, quali definiti dal regolamento (UE) n. 609/2013 |
200 mg/100 ml |
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Alimenti destinati a persone che compiono uno sforzo muscolare intenso, soprattutto agli sportivi |
||||||||||||||||
Alimenti recanti diciture sull'assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta, in conformità alle prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 828/2014 della Commissione |
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Olio di krill antartico ricco di fosfolipidi estratto da Euphausia superba |
Categoria dell'alimento specificato |
Livelli massimi di EPA e DHA combinati |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «estratto lipidico del krill antartico (Euphausia superba)» |
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Prodotti lattiero-caseari, escluse le bevande a base di latte |
200 mg/100 g o per i prodotti caseari 600 mg/100 g |
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Prodotti sostitutivi dei prodotti lattiero-caseari, escluse le bevande |
200 mg/100 g o per i prodotti sostitutivi dei prodotti caseari 600 mg/100 g |
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Bevande analcoliche Bevande a base di latte Bevande sostitutive delle bevande a base di latte |
80 mg/100 ml |
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Grassi spalmabili e condimenti |
600 mg/100 g |
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Grassi da cucina |
360 mg/100 ml |
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Cereali da prima colazione |
500 mg/100 g |
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Prodotti di panetteria (pane, panini e biscotti con aggiunta di dolcificanti) |
200 mg/100 g |
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Barrette nutrizionali /barrette ai cereali |
500 mg/100 g |
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Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE |
3 000 mg/giorno per la popolazione in generale 450 mg/giorno per le donne durante la gravidanza e l'allattamento |
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Alimenti a fini medici speciali, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013 |
Secondo le particolari esigenze nutrizionali delle persone cui sono destinati i prodotti |
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Sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013, e sostituti di un pasto per il controllo del peso |
250 mg/pasto |
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Alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, quali definiti dal regolamento (UE) n. 609/2013 |
200 mg/100 ml |
|||||||||||||||
Alimenti destinati a persone che compiono uno sforzo muscolare intenso, soprattutto agli sportivi |
||||||||||||||||
Alimenti recanti diciture sull'assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta, in conformità alle prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 828/2014 della Commissione |
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Olio fungino ricco di acido arachidonico estratto da Mortierella alpina |
Categoria dell'alimento specificato |
Livelli massimi |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «olio estratto da Mortierella alpina» o «olio di Mortierella alpina». |
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Formule per lattanti e formule di proseguimento quali definite nel regolamento (UE) n. 609/2013 |
A norma del regolamento (UE) n. 609/2013 |
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Alimenti a fini medici speciali per lattanti pretermine, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013 |
A norma del regolamento (UE) n. 609/2013 |
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Olio di argan estratto da Argania spinosa |
Categoria dell'alimento specificato |
Livelli massimi |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «olio di argan» e, se utilizzato come condimento, sull'etichetta è indicato «olio vegetale solo per condimento». |
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Come condimento |
Non specificato |
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Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE |
In linea con il normale uso degli oli vegetali alimentari |
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Oleoresina ricca di astaxantina derivata dall'alga Haematococcus pluvialis |
Categoria dell'alimento specificato |
Livelli massimi |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «astaxantina». |
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Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE |
40-80 mg/giorno di oleoresina, corrispondenti a ≤ 8 mg di astaxantina al giorno |
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Semi di basilico (Ocimum basilicum) |
Categoria dell'alimento specificato |
Livelli massimi |
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Succhi di frutta e bevande miscelate a base di frutta/verdura |
3 g/200 ml per l'aggiunta di semi di basilico interi (Ocimum basilicum) |
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Estratto di fagioli neri fermentati |
Categoria dell'alimento specificato |
Livelli massimi |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «estratto di fagioli neri (soia) fermentati» o «estratto di soia fermentata». |
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Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE |
4,5 g/giorno |
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Lattoferrina bovina |
Categoria dell'alimento specificato |
Livelli massimi |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «Lattoferrina da latte vaccino». |
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Formule per lattanti e formule di proseguimento quali definite nel regolamento (UE) n. 609/2013 (pronte da bere) |
100 mg/100 ml |
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Alimenti a base di latte per bambini nella prima infanzia (pronti da mangiare/bere) |
200 mg/100 g |
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Alimenti trasformati a base di cereali (solidi) |
670 mg/100 g |
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Alimenti a fini medici speciali, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013 |
Secondo le esigenze dei singoli fino a un massimo di 3 g/giorno |
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Bevande a base di latte |
200 mg/100 g |
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Miscele in polvere per bevande a base di latte (pronte da bere) |
330 mg/100 g |
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Bevande a base di latte fermentato (comprese le bevande allo yogurt) |
50 mg/100 g |
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Bevande analcoliche |
120 mg/100 g |
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Prodotti a base di yogurt |
80 mg/100 g |
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Prodotti a base di formaggio |
2 000 mg/100 g |
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Gelati |
130 mg/100 g |
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Prodotti di pasticceria |
1 000 mg/100 g |
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Caramelle |
750 mg/100 g |
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Gomme da masticare |
3 000 mg/100 g |
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Olio di semi di Buglossoides arvensis |
Categoria dell'alimento specificato |
Livello massimo dell'acido stearidonico (STA) |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «olio raffinato di Buglossoides». |
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Prodotti lattiero-caseari e prodotti sostitutivi |
250 mg/100 g |
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75 mg/100 g per le bevande |
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Formaggio e prodotti caseari |
750 mg/100 g |
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Burro ed altre emulsioni di oli e grassi comprese le paste spalmabili (non destinati a cottura o frittura) |
750 mg/100 g |
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Cereali da prima colazione |
625 mg/100 g |
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Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, tranne gli integratori alimentari destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia |
500 mg/giorno |
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Alimenti a fini medici speciali, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013, esclusi gli alimenti a fini medici speciali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia |
Secondo le particolari esigenze nutrizionali delle persone cui sono destinati i prodotti |
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Sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013, e sostituti di un pasto per il controllo del peso |
250 mg/pasto |
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Olio di Calanus finmarchicus |
Categoria dell'alimento specificato |
Livelli massimi |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «olio di Calanus finmarchicus (crostaceo)». |
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Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE |
2,3 g/giorno |
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Base per gomma da masticare (monometossi polietilenglicole) |
Categoria dell'alimento specificato |
Livelli massimi |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «gomma base (1,3-butadiene, 2-metil-omopolimero, maleato, esteri con polietilenglicole-monometiletere)» oppure «gomma base (n. CAS: 1246080-53-4)». |
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Gomme da masticare |
8 % |
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Base per gomma da masticare, (copolimero di metilviniletere e di anidride maleica) |
Categoria dell'alimento specificato |
Livelli massimi |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «base per gomma (compreso il copolimero di metilviniletere e anidride maleica)» oppure «base per gomma (n. CAS 9011-16-9)». |
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Gomme da masticare |
2 % |
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Olio di semi di chia da Salvia hispanica |
Categoria dell'alimento specificato |
Livelli massimi |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «olio di semi di chia (Salvia hispanica)». |
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Grassi e oli |
10 % |
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Olio di semi di chia puro |
2 g/giorno |
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Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE |
2 g/giorno |
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Semi di chia (Salvia hispanica) |
Categoria dell'alimento specificato |
Livelli massimi |
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Pane |
5 % (semi di chia interi o macinati) |
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Prodotti di panetteria |
10 % di semi di chia interi |
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Cereali da prima colazione |
10 % di semi di chia interi |
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Frutta, noci e miscele di semi |
10 % di semi di chia interi |
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Succhi di frutta e bevande miscelate a base di frutta/verdura |
15 g/giorno per l'aggiunta di semi di chia interi, schiacciati o macinati |
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Semi di chia preconfezionati |
15 g/giorno per i semi di chia interi |
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Prodotti da spalmare a base di frutta |
1 % di semi di chia interi |
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Yogurt |
1,3 g di semi di chia interi per 100 g di yogurt o 4,3 g di semi di chia interi per 330 g di (porzione di) yogurt |
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Pasti pronti sterilizzati a base di cereali, pseudocereali e/o legumi secchi |
5 % di semi di chia interi |
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Complesso chitina-glucano derivato dall'Aspergillus niger |
Categoria dell'alimento specificato |
Livelli massimi |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «complesso chitina-glucano derivato dall'Aspergillus niger». |
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Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE |
5 g/giorno |
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Complesso chitina-glucano derivato dal Fomes fomentarius |
Categoria dell'alimento specificato |
Livelli massimi |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «complesso chitina-glucano derivato dal Fomes fomentarius». |
|
||||||||||||
Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE |
5 g/giorno |
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Estratto di chitosano dai funghi (Agaricus bisporus; Aspergillus niger) |
Categoria dell'alimento specificato |
Livelli massimi |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «estratto di chitosano dall'Agaricus bisporus» o «estratto di chitosano dall'Aspergillus niger». |
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||||||||||||
Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE |
In linea con il normale uso negli integratori alimentari del chitosano derivante dai crostacei |
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Solfato di condroitina |
Categoria dell'alimento specificato |
Livelli massimi |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «solfato di condroitina derivato da fermentazione microbica e solfatazione». |
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Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, destinati alla popolazione adulta, escluse le donne durante la gravidanza e l'allattamento |
1 200 mg/giorno |
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Cromo picolinato |
Categoria dell'alimento specificato |
Livelli massimi di cromo totale |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «cromo picolinato». |
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Alimenti di cui al regolamento (CE) n. 609/2013 |
250 μg/giorno |
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Alimenti arricchiti in conformità al regolamento (CE) n. 1925/2006 (4) |
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Erbe di Cistus incanus L. Pandalis |
Categoria dell'alimento specificato |
Livelli massimi |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «erbe di Cistus incanus L. Pandalis». |
|
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Infusioni di erbe |
Dose giornaliera prevista: 3 g di erbe/giorno (2 tazze/giorno) |
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Citicolina |
Categoria dell'alimento specificato |
Livelli massimi |
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Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE |
500 mg/giorno |
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Alimenti a fini medici speciali, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013 |
250 mg per porzione e un livello massimo di consumo giornaliero di 1 000 mg |
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Clostridium butyricum |
Categoria dell'alimento specificato |
Livelli massimi |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «Clostridium butyricum MIYAIRI 588 (CBM 588)» o «Clostridium butyricum (CBM 588)». |
|
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Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE |
1,35 × 108 CFU/giorno |
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Estratto di cacao in polvere sgrassato |
Categoria dell'alimento specificato |
Livelli massimi |
I consumatori sono informati del fatto che non è possibile consumare più di 600 mg di polifenoli, corrispondenti a 1,1 g di estratto di cacao in polvere sgrassato al giorno. |
|
||||||||||||
Barrette nutrizionali |
1 g/giorno e 300 mg di polifenoli, corrispondenti a non più di 550 mg di estratto di cacao in polvere sgrassato in una porzione di alimenti (o integratori alimentari) |
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Bevande a base di latte |
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Altri alimenti (compresi gli integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE), noti per contenere ingredienti funzionali e di norma destinati al consumo da parte di adulti attenti alla salute |
||||||||||||||||
Estratto di cacao a basso contenuto di grassi |
Categoria dell'alimento specificato |
Livelli massimi |
I consumatori sono informati del fatto che non è possibile consumare più di 600 mg di flavanoli di cacao al giorno. |
|
||||||||||||
Alimenti, compresi gli integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE |
730 mg per porzione e circa 1,2 g/giorno |
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Olio di semi di coriandolo da Coriandrum sativum |
Categoria dell'alimento specificato |
Livelli massimi |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «olio di semi di coriandolo». |
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||||||||||||
Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE |
600 mg/giorno |
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Frutti essiccati di Crataegus pinnatifida |
Categoria dell'alimento specificato |
Livelli massimi |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «frutti essiccati di Crataegus pinnatifida». |
|
||||||||||||
Infusioni di erbe |
In linea con il normale uso alimentare di Crataegus laevigata |
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Confetture e gelatine in conformità alla direttiva 2001/113/CE (5) |
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Composte |
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α-ciclodestrina |
Non specificato |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «alfa-ciclodestrina» o «α-ciclodestrina». |
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γ-ciclodestrina |
Non specificato |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «gamma-ciclodestrina» o «γ-ciclodestrina». |
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|||||||||||||
Preparato di destrano prodotto da Leuconostoc mesenteroides |
Categoria dell'alimento specificato |
Livelli massimi |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «destrano». |
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Prodotti di panetteria |
5 % |
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Olio di origine vegetale a base di diacilglicerolo |
Categoria dell'alimento specificato |
Livelli massimi |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «olio di origine vegetale a base di diacilglicerolo (contenente almeno l'80 % di diacilgliceroli)». |
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Oli da cucina |
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Margarine spalmabili |
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Condimenti per insalata |
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Maionese |
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Sostituto di un pasto per il controllo del peso (sotto forma di bevande) |
||||||||||||||||
Prodotti di panetteria |
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Prodotti di tipo yogurt |
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Diidrocapsiato (DHC) |
Categoria dell'alimento specificato |
Livelli massimi |
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Barrette ai cereali |
9 mg/100 g |
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Biscotti, gallette e cracker |
9 mg/100 g |
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Spuntini a base di riso |
12 mg/100 g |
|||||||||||||||
Bevande gassose, bevande diluibili, bevande a base di succo di frutta |
1,5 mg/100 ml |
|||||||||||||||
Bevande a base di verdure |
2 mg/100 ml |
|||||||||||||||
Bevande a base di caffè e di tè |
1,5 mg/100 ml |
|||||||||||||||
Acqua aromatizzata - non frizzante |
1 mg/100 ml |
|||||||||||||||
Cereali precotti a base di avena |
2,5 mg/100 g |
|||||||||||||||
Altri cereali |
4,5 mg/100 g |
|||||||||||||||
Gelati e dessert a base di latte |
4 mg/100 g |
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Miscele pronte per budino |
2 mg/100 g |
|||||||||||||||
Prodotti a base di yogurt |
2 mg/100 g |
|||||||||||||||
Prodotti a base di cioccolato |
7,5 mg/100 g |
|||||||||||||||
Caramelle dure |
27 mg/100 g |
|||||||||||||||
Gomme da masticare senza zucchero |
115 mg/100 g |
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Prodotti a base di latte da aggiungere al caffè |
40 mg/100 g |
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Edulcoranti |
200 mg/100 g |
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Zuppe pronte |
1,1 mg/100 g |
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Condimenti per insalata |
16 mg/100 g |
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Proteine vegetali |
5 mg/100 g |
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Pasti pronti |
3 mg/pasto |
|||||||||||||||
Sostituti di un pasto per il controllo del peso |
3 mg/pasto |
|||||||||||||||
Sostituto di un pasto per il controllo del peso (sotto forma di bevande) |
1 mg/100 ml |
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Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE |
3 mg/singola assunzione 9 mg/giorno |
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Miscele in polvere per bevande analcoliche |
14,5 mg/kg pari a 1,5 mg/100 ml |
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Estratto secco di Lippia citriodora da colture cellulari |
Categoria dell'alimento specificato |
Livelli massimi |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «estratto secco di Lippia citriodora da colture cellulari HTN®Vb». |
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Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE |
In linea con il normale uso negli integratori alimentari di un estratto simile delle foglie di Lippia citriodora |
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Estratto di Echinacea angustifolia da colture cellulari |
Categoria dell'alimento specificato |
Livelli massimi |
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||||||||||||
Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE |
In linea con il normale uso negli integratori alimentari di un estratto simile delle radici di Echinacea angustifolia |
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Olio di Echium plantagineum |
Categoria dell'alimento specificato |
Livello massimo dell'acido stearidonico (STA) |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «olio di Echium raffinato». |
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Prodotti a base di latte e prodotti del tipo yogurt da bere, presentati in dosi individuali |
250 mg/100 g; 75 mg/100 g per le bevande |
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Preparazioni a base di formaggi |
750 mg/100 g |
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Grassi spalmabili e condimenti |
750 mg/100 g |
|||||||||||||||
Cereali da prima colazione |
625 mg/100 g |
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Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE |
500 mg/giorno |
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Alimenti a fini medici speciali, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013 |
Secondo le particolari esigenze nutrizionali delle persone cui sono destinati i prodotti |
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Sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013, e sostituti di un pasto per il controllo del peso |
250 mg/pasto |
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Epigallocatechina gallato come estratto purificato di foglie di tè verde (Camellia sinensis) |
Categoria dell'alimento specificato |
Livelli massimi |
L'etichetta reca l'indicazione secondo cui i consumatori non devono consumare più di 300 mg di estratto al giorno. |
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Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE |
150 mg di estratto in una porzione di alimenti o integratori alimentari |
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Alimenti arricchiti in conformità al regolamento (CE) n. 1925/2006. |
||||||||||||||||
L-ergotioneina |
Categoria dell'alimento specificato |
Livelli massimi |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «L-ergotioneina». |
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Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE |
30 mg/giorno per la popolazione in generale (escluse le donne durante la gravidanza e l'allattamento) 20 mg/giorno per i bambini di età superiore a 3 anni |
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Feredetato sodico |
Categoria dell'alimento specificato |
Livelli massimi (espressi come EDTA anidro) |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «feredetato sodico». |
|
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Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE |
18 mg/giorno per i bambini 75 mg/giorno per gli adulti |
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Alimenti di cui al regolamento (CE) n. 609/2013 |
12 mg/100 g |
|||||||||||||||
Alimenti arricchiti in conformità al regolamento (CE) n. 1925/2006 |
||||||||||||||||
Fosfato ferroso di ammonio |
Categoria dell'alimento specificato |
Livelli massimi |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «fosfato ferroso di ammonio». |
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Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE |
Da utilizzare in conformità alla direttiva 2002/46/CE, al regolamento (UE) n. 609/2013 e/o al regolamento (CE) n. 1925/2006 |
|||||||||||||||
Alimenti di cui al regolamento (CE) n. 609/2013 |
||||||||||||||||
Alimenti arricchiti in conformità al regolamento (CE) n. 1925/2006 |
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Peptidi di origine ittica da Sardinops sagax |
Categoria dell'alimento specificato |
Livelli massimi del prodotto peptidico di origine ittica |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «peptidi di origine ittica (Sardinops sagax)». |
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Alimenti a base di yogurt, yogurt da bere, prodotti a base di latte fermentato e latte in polvere |
0,48 g/100 g (pronti da mangiare/bere) |
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Acqua aromatizzata e bevande a base di verdure |
0,3 g/100 g (pronti da bere) |
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Cereali da prima colazione |
2 g/100 g |
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Minestre, stufati e minestre in polvere |
0,3 g/100 g (pronti da mangiare) |
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Flavonoidi derivati dalla Glycyrrhiza glabra |
Categoria dell'alimento specificato |
Livelli massimi di flavonoidi derivati dalla Glycyrrhiza glabra |
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Le bevande contenenti flavonoidi sono presentate al consumatore finale come porzioni singole. |
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Bevande a base di latte |
120 mg/giorno |
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Bevande a base di yogurt |
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Bevande a base di frutta o verdura |
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Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE |
120 mg/giorno |
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Sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013 |
120 mg/giorno |
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Alimenti a fini medici speciali, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013 |
120 mg/giorno |
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Estratto di fucoidano dall'alga marina Fucus vesiculosus |
Categoria dell'alimento specificato |
Livelli massimi |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «estratto di fucoidano dall'alga marina Fucus vesiculosus». |
|
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Alimenti, compresi gli integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, destinati alla popolazione in generale |
250 mg/giorno |
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Estratto di fucoidano dall'alga marina Undaria pinnatifida |
Categoria dell'alimento specificato |
Livelli massimi |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «estratto di fucoidano dall'alga marina Undaria pinnatifida». |
|
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Alimenti, compresi gli integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, destinati alla popolazione in generale |
250 mg/giorno |
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2′-fucosillattosio |
Categoria dell'alimento specificato |
Livelli massimi |
|
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Prodotti non aromatizzati, pastorizzati e sterilizzati (compreso il trattamento UHT), a base di latte |
1,2 g/l |
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Prodotti non aromatizzati, fermentati, a base di latte |
1,2 g/l per le bevande |
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19,2 g/kg per i prodotti diversi dalle bevande |
||||||||||||||||
Prodotti aromatizzati, fermentati, a base di latte, compresi i prodotti trattati termicamente |
1,2 g/l per le bevande |
|||||||||||||||
19,2 g/kg per i prodotti diversi dalle bevande |
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Prodotti sostitutivi dei prodotti lattiero-caseari, compresi i preparati per la macchiatura di bevande |
1,2 g/l per le bevande |
|||||||||||||||
12 g/kg per i prodotti diversi dalle bevande |
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400 g/kg per i preparati per la macchiatura |
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Barrette ai cereali |
12 g/kg |
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Edulcoranti da tavola |
200 g/kg |
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Formule per lattanti quali definite nel regolamento (UE) n. 609/2013 |
1,2 g/l da solo o in combinazione con max. 0,6 g/l di lacto-N-neotetraose in rapporto di 2:1 nel prodotto finale pronto per il consumo, commercializzato come tale o ricostituito secondo le istruzioni del produttore |
|||||||||||||||
Formule di proseguimento quali definite nel regolamento (UE) n. 609/2013 |
1,2 g/l da solo o in combinazione con max. 0,6 g/l di lacto-N-neotetraose in rapporto di 2:1 nel prodotto finale pronto per il consumo, commercializzato come tale o ricostituito secondo le istruzioni del produttore |
|||||||||||||||
Alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013 |
12 g/kg per i prodotti diversi dalle bevande |
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1,2 g/l per prodotti alimentari liquidi pronti per il consumo, commercializzati come tali o ricostituiti secondo le istruzioni del produttore |
||||||||||||||||
Bevande a base di latte e prodotti analoghi destinati ai bambini nella prima infanzia |
1,2 g/l per le bevande a base di latte e prodotti analoghi aggiunto da solo o in combinazione con max. 0,6 g/l di lacto-N-neotetraose, in rapporto di 2:1 nel prodotto finale pronto per il consumo, commercializzato come tale o ricostituito secondo le istruzioni del produttore |
|||||||||||||||
Alimenti a fini medici speciali, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013 |
Secondo le particolari esigenze nutrizionali delle persone cui sono destinati i prodotti |
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Sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013 |
4,8 g/l per le bevande |
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40 g/kg per le barrette |
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Prodotti di panetteria e paste alimentari recanti diciture sull'assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta, in conformità alle prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 828/2014 della Commissione. |
60 g/kg |
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Bevande aromatizzate |
1,2 g/l |
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Caffè, tè (escluso il tè nero), infusioni a base di frutta ed erbe, cicoria; estratti di tè, di infusioni a base di frutta ed erbe e di cicoria; preparati di tè, piante, frutta e cereali per infusioni, comprese le miscele e le miscele solubili di tali prodotti |
9,6 g/l - il livello massimo si riferisce ai prodotti pronti per il consumo |
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Integratori alimentari quali definiti dalla direttiva 2002/46/CE, esclusi gli integratori alimentari destinati ai lattanti |
3,0 g/giorno per la popolazione in generale |
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1,2 g/giorno per i bambini nella prima infanzia |
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Galatto-oligosaccaride |
Categoria dell'alimento specificato |
Livelli massimi (espressi come rapporto galatto-oligosaccharide/kg del prodotto alimentare finito) |
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Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE |
0,333 |
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Latte |
0,020 |
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Bevande a base di latte |
0,030 |
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Sostituto di un pasto per il controllo del peso (sotto forma di bevande) |
0,020 |
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Bevande sostitutive delle bevande a base di latte |
0,020 |
|||||||||||||||
Yogurt |
0,033 |
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Dessert a base di latte |
0,043 |
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Dessert congelati a base di latte |
0,043 |
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Bevande a base di frutta e bevande energetiche |
0,021 |
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Bevande sostitutive di un pasto per lattanti |
0,012 |
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Succhi per lattanti e bambini nella prima infanzia |
0,025 |
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Bevande a base di yogurt per lattanti e bambini nella prima infanzia |
0,024 |
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Dessert per lattanti e bambini nella prima infanzia |
0,027 |
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Spuntini per lattanti e bambini nella prima infanzia |
0,143 |
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Cereali per lattanti e bambini nella prima infanzia |
0,027 |
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Bevande destinate a persone che compiono uno sforzo muscolare intenso, in particolare gli sportivi |
0,013 |
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Succhi |
0,021 |
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Ripieni per torte di frutta |
0,059 |
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Preparazioni a base di frutta |
0,125 |
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Barrette |
0,125 |
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Cereali |
0,125 |
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Formule per lattanti e formule di proseguimento quali definite nel regolamento (UE) n. 609/2013 |
0,008 |
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Glucosamina HCl |
Categoria dell'alimento specificato |
Livelli massimi |
|
|
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Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE |
In linea con il normale uso della glucosamina proveniente dai crostacei |
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Alimenti di cui al regolamento (CE) n. 609/2013 |
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Bevande a base di latte e prodotti analoghi destinati ai bambini nella prima infanzia |
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Sostituto di un pasto per il controllo del peso |
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Alimenti destinati a persone che compiono uno sforzo muscolare intenso, soprattutto agli sportivi |
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Alimenti recanti diciture sull'assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta, in conformità alle prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 828/2014 della Commissione |
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Glucosamina solfato KCl |
Categoria dell'alimento specificato |
Livelli massimi |
|
|
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Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE |
In linea con il normale uso della glucosamina proveniente dai crostacei |
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Glucosamina solfato NaCl |
Categoria dell'alimento specificato |
Livelli massimi |
|
|
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Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE |
In linea con il normale uso della glucosamina proveniente dai crostacei |
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Gomma di guar |
Categoria dell'alimento specificato |
Livelli massimi |
|
|
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Latticini freschi quali yogurt, latte fermentato, formaggi freschi e altri dessert a base di latte |
1,5 g/100 g |
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Alimenti liquidi a base di verdura o di frutta (della varietà «smoothie») |
1,8 g/100 g |
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Composte di frutta o di verdure |
3,25 g/100 g |
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Cereali accompagnati da un prodotto a base di latte, in un imballaggio contenente due compartimenti |
10 g/100 g nei cereali Niente nei prodotti a base di latte che li accompagnano 1 g/100 g nel prodotto pronto per il consumo |
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Prodotti lattieri trattati termicamente, fermentati con Bacteroides xylanisolvens |
Categoria dell'alimento specificato |
Livelli massimi |
|
|
||||||||||||
Prodotti lattieri fermentati (in forma liquida, semiliquida e come polvere atomizzata) |
|
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Idrossitirosolo |
Categoria dell'alimento specificato |
Livelli massimi |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «idrossitirosolo». L'etichetta dei prodotti alimentari contenenti idrossitirosolo reca le seguenti indicazioni:
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|
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Oli di pesce e vegetali [esclusi gli oli d'oliva e gli oli di sansa d'oliva quali definiti nell'allegato VII, parte VIII, del regolamento (UE) n. 1308/2013 (6)], immessi sul mercato in quanto tali. |
0,215 g/kg |
|||||||||||||||
Grassi da spalmare quali definiti nell'allegato VII, parte VII, del regolamento (UE) n. 1308/2013, immessi sul mercato in quanto tali. |
0,175 g/kg |
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Proteina ISP (Ice Structuring Protein) tipo III HPLC 12 |
Categoria dell'alimento specificato |
Livelli massimi |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «proteina ISP». |
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Ghiaccio commestibile |
0,01 % |
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Estratto acquoso di foglie essiccate di Ilex guayusa |
Categoria dell'alimento specificato |
Livelli massimi |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «estratto di foglie essiccate di Ilex guayusa». |
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Infusioni di erbe |
In linea con il normale uso nelle infusioni di erbe e negli integratori alimentari di un estratto acquoso simile delle foglie di Ilex paraguariensis |
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Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE |
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Isomalto-oligosaccaride |
Categoria dell'alimento specificato |
Livelli massimi |
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Bevande analcoliche a ridotto contenuto calorico |
6,5 % |
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Bevande energetiche |
5,0 % |
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Alimenti destinati a persone che compiono uno sforzo muscolare intenso, soprattutto per gli sportivi (comprese le bevande isotoniche) |
6,5 % |
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Succhi di frutta |
5 % |
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Verdure trasformate e succhi di verdura |
5 % |
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Altre bevande analcoliche |
5 % |
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Barrette ai cereali |
10 % |
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Biscotti e gallette |
20 % |
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Barrette ai cereali da prima colazione |
25 % |
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Caramelle dure |
97 % |
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Caramelle morbide/barrette di cioccolato |
25 % |
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Sostituto di un pasto per il controllo del peso (in forma di barrette o a base di latte) |
20 % |
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Isomaltulosio |
Non specificato |
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Lattitolo |
Categoria dell'alimento specificato |
Livelli massimi |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «lattitolo». |
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Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE (capsule o compresse), destinati alla popolazione adulta |
20 g/giorno |
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Lacto-N-neotetraose |
Categoria dell'alimento specificato |
Livelli massimi |
|
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Prodotti non aromatizzati, pastorizzati e sterilizzati (compreso il trattamento UHT), a base di latte |
0,6 g/l |
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Prodotti non aromatizzati, fermentati, a base di latte |
0,6 g/l per le bevande 9,6 g/kg per i prodotti diversi dalle bevande |
|||||||||||||||
Prodotti aromatizzati, fermentati, a base di latte, compresi i prodotti trattati termicamente |
0,6 g/l per le bevande 9,6 g/kg per i prodotti diversi dalle bevande |
|||||||||||||||
Prodotti sostitutivi dei prodotti lattiero-caseari, compresi i preparati per la macchiatura di bevande |
0,6 g/l per le bevande 6 g/kg per i prodotti diversi dalle bevande 200 g/kg per i preparati per la macchiatura |
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Barrette ai cereali |
6 g/kg |
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Edulcoranti da tavola |
100 g/kg |
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Formule per lattanti quali definite nel regolamento (UE) n. 609/2013 |
0,6 g/l in combinazione con max. 1,2 g/l di 2′-fucosillattosio in rapporto di 1:2 nel prodotto finale pronto per il consumo, commercializzato come tale o ricostituito secondo le istruzioni del produttore |
|||||||||||||||
Formule di proseguimento quali definite nel regolamento (UE) n. 609/2013 |
0,6 g/l in combinazione con max. 1,2 g/l di 2′-fucosillattosio, in rapporto di 1:2 nel prodotto finale pronto per il consumo, commercializzato come tale o ricostituito secondo le istruzioni del produttore |
|||||||||||||||
Alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013 |
6 g/kg per i prodotti diversi dalle bevande 0,6 g/l per prodotti alimentari liquidi pronti per il consumo, commercializzati come tali o ricostituiti secondo le istruzioni del produttore |
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Bevande a base di latte e prodotti analoghi destinati ai bambini nella prima infanzia |
0,6 g/l per le bevande a base di latte e prodotti analoghi aggiunto da solo o in combinazione con 2′-fucosillattosio, a concentrazioni fino a 1,2 g/l, in rapporto di 1:2 nel prodotto finale pronto per il consumo, commercializzato come tale o ricostituito secondo le istruzioni del produttore |
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Alimenti a fini medici speciali, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013 |
Secondo le particolari esigenze nutrizionali delle persone cui sono destinati i prodotti |
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Sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013 |
2,4 g/l per le bevande 20 g/kg per le barrette |
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Prodotti di panetteria e paste alimentari recanti diciture sull'assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta, in conformità alle prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 828/2014 della Commissione |
30 g/kg |
|||||||||||||||
Bevande aromatizzate |
0,6 g/l |
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Caffè, tè (escluso il tè nero), infusioni a base di frutta ed erbe, cicoria; estratti di tè, di infusioni a base di frutta ed erbe e di cicoria; preparati di tè, piante, frutta e cereali per infusioni, comprese le miscele e le miscele solubili di tali prodotti |
4,8 g/l - il livello massimo si riferisce ai prodotti pronti per il consumo |
|||||||||||||||
Integratori alimentari quali definiti dalla direttiva 2002/46/CE, esclusi gli integratori alimentari destinati ai lattanti |
1,5 g/giorno per la popolazione in generale 0,6 g/giorno per i bambini nella prima infanzia |
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Estratto della foglia di erba medica Medicago sativa |
Categoria dell'alimento specificato |
Livelli massimi |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «proteina di erba medica Medicago sativa» o «proteina di alfalfa Medicago sativa». |
|
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Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE |
10 g/giorno |
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Licopene |
Categoria dell'alimento specificato |
Livelli massimi |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «licopene». |
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Bevande a base di succhi di frutta o di verdura (compresi i concentrati) |
2,5 mg/100 g |
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Bevande destinate a persone che compiono uno sforzo muscolare intenso, in particolare gli sportivi |
2,5 mg/100 g |
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Sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013, e sostituti di un pasto per il controllo del peso |
8 mg/pasto |
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Cereali da prima colazione |
5 mg/100 g |
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Grassi e condimenti |
10 mg/100 g |
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Minestre (escluse quelle di pomodoro) |
1 mg/100 g |
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Pane (anche del tipo croccante) |
3 mg/100 g |
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Alimenti a fini medici speciali, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013 |
Secondo le particolari esigenze nutrizionali delle persone cui sono destinati i prodotti |
|||||||||||||||
Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE |
15 mg/giorno |
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Licopene ottenuto da Blakeslea trispora |
Categoria dell'alimento specificato |
Livelli massimi |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «licopene». |
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Bevande a base di succhi di frutta o di verdura (compresi i concentrati) |
2,5 mg/100 g |
|||||||||||||||
Bevande destinate a persone che compiono uno sforzo muscolare intenso, in particolare gli sportivi |
2,5 mg/100 g |
|||||||||||||||
Sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013, e sostituti di un pasto per il controllo del peso |
8 mg/pasto |
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Cereali da prima colazione |
5 mg/100 g |
|||||||||||||||
Grassi e condimenti |
10 mg/100 g |
|||||||||||||||
Minestre (escluse quelle di pomodoro) |
1 mg/100 g |
|||||||||||||||
Pane (anche del tipo croccante) |
3 mg/100 g |
|||||||||||||||
Alimenti a fini medici speciali, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013 |
Secondo le particolari esigenze nutrizionali delle persone cui sono destinati i prodotti |
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Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE |
15 mg/giorno |
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Licopene estratto da pomodori |
Categoria dell'alimento specificato |
Livelli massimi |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «licopene». |
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Bevande a base di succhi di frutta o di verdura (compresi i concentrati) |
2,5 mg/100 g |
|||||||||||||||
Bevande destinate a persone che compiono uno sforzo muscolare intenso, in particolare gli sportivi |
2,5 mg/100 g |
|||||||||||||||
Sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013, e sostituti di un pasto per il controllo del peso |
8 mg/pasto |
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Cereali da prima colazione |
5 mg/100 g |
|||||||||||||||
Grassi e condimenti |
10 mg/100 g |
|||||||||||||||
Minestre (escluse quelle di pomodoro) |
1 mg/100 g |
|||||||||||||||
Pane (anche del tipo croccante) |
3 mg/100 g |
|||||||||||||||
Alimenti a fini medici speciali, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013 |
Secondo le particolari esigenze nutrizionali delle persone cui sono destinati i prodotti |
|||||||||||||||
Oleoresina di licopene estratta dal pomodoro |
Categoria dell'alimento specificato |
Livelli massimi di licopene |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «oleoresina di licopene estratta dal pomodoro». |
|
||||||||||||
Bevande a base di succhi di frutta o di verdura (compresi i concentrati) |
2,5 mg/100 g |
|||||||||||||||
Bevande destinate a persone che compiono uno sforzo muscolare intenso, in particolare gli sportivi |
2,5 mg/100 g |
|||||||||||||||
Sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013, e sostituti di un pasto per il controllo del peso |
8 mg/pasto |
|||||||||||||||
Cereali da prima colazione |
5 mg/100 g |
|||||||||||||||
Grassi e condimenti |
10 mg/100 g |
|||||||||||||||
Minestre (escluse quelle di pomodoro) |
1 mg/100 g |
|||||||||||||||
Pane (anche del tipo croccante) |
3 mg/100 g |
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Alimenti a fini medici speciali, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013 |
Secondo le particolari esigenze nutrizionali delle persone cui sono destinati i prodotti |
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Citrato-malato di magnesio |
Categoria dell'alimento specificato |
Livelli massimi |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «citrato-malato di magnesio». |
|
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Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE |
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Estratto della corteccia di magnolia |
Categoria dell'alimento specificato |
Livelli massimi |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «estratto della corteccia di magnolia». |
|
||||||||||||
Confetti alla menta (prodotti di pasticceria) |
0,2 % per rinfrescare l'alito. Con un livello massimo pari a 0,2 % e dimensioni massime di una gomma/un confetto di 1,5 g, ogni gomma o confetto conterrà non oltre 3 mg di estratto di corteccia di magnolia |
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Gomme da masticare |
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Olio di germi di granturco ad alto tenore di insaponificabili |
Categoria dell'alimento specificato |
Livelli massimi |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «estratto di olio di germi di granturco». |
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Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE |
2 g/giorno |
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Gomme da masticare |
2 % |
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Metilcellulosa |
Categoria dell'alimento specificato |
Livelli massimi |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «metilcellulosa». |
La metilcellulosa non può essere usata in alimenti preparati specificamente per bambini nella prima infanzia. |
||||||||||||
Ghiaccio commestibile |
2 % |
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Bevande aromatizzate |
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Prodotti a base di latte fermentato aromatizzati o no |
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Dessert da consumare freddi (prodotti lattiero-caseari e a base di grassi, frutta, cereali, uova) |
||||||||||||||||
Preparazioni a base di frutta (polpa, purea e composta) |
||||||||||||||||
Minestre e brodi |
||||||||||||||||
Acido (6S)-5-metiltetraidrofolico, sale della glucosamina |
Categoria dell'alimento specificato |
Livelli massimi |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «acido (6S)-5-metiltetraidrofolico, sale della glucosamina» o «5MTHF-glucosamina». |
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||||||||||||
Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE come fonti di folato |
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Monometilsilanetriolo (silicio organico) |
Categoria dell'alimento specificato |
Livelli massimi di silicio |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «silicio organico (monometilsilanetriolo)». |
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Integratori alimentari dietetici quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, destinati alla popolazione adulta (in forma liquida) |
10,40 mg/giorno |
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Estratto miceliale del fungo Shiitake (Lentinula edodes) |
Categoria dell'alimento specificato |
Livelli massimi |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «estratto miceliale del Lentinula edodes» o «estratto del fungo Shiitake». |
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Prodotti di panetteria |
2 ml/100 g |
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Bevande analcoliche |
0,5 ml/100 ml |
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Pasti pronti |
2,5 ml per pasto |
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Alimenti a base di yogurt |
1,5 ml/100 ml |
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Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE |
2,5 ml per dose giornaliera |
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Succo di frutta di noni (Morinda citrifolia) |
Categoria dell'alimento specificato |
Livelli massimi |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «succo di noni» o «succo di Morinda citrifolia». |
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Bevande pastorizzate a base di frutta e nettare di frutta |
30 ml in una porzione (fino al 100 % di succo di noni) o 20 ml due volte al giorno, non oltre 40 ml al giorno |
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Succo di frutta di noni in polvere (Morinda citrifolia) |
Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE |
6,6 g/giorno (equivalenti a 30 ml di succo di noni) |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «succo di noni in polvere» o «succo di Morinda citrifolia in polvere». |
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Purea e concentrato dei frutti del noni (Morinda citrifolia) |
Categoria dell'alimento specificato |
Livelli massimi |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è la seguente:
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Purea di frutta |
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Confetti/confetteria |
45 g/100 g |
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Barrette ai cereali |
53 g/100 g |
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Miscele di bevande nutrizionali in polvere (peso secco) |
53 g/100 g |
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Bevande gassate |
11 g/100 g |
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Gelati e sorbetti |
31 g/100 g |
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Yogurt |
12 g/100 g |
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Biscotti |
53 g/100 g |
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Brioches, torte e prodotti di pasticceria |
53 g/100 g |
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Cereali da prima colazione (integrali) |
88 g/100 g |
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Confetture e gelatine in conformità alla direttiva 2001/113/CE |
133 g/100 g sulla base della quantità prima della trasformazione, da cui si ottengono 100 g finali di prodotto |
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Creme dolci spalmabili, per farcitura e glassa |
31 g/100 g |
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Salse aromatiche, sottaceti, sughi e condimenti |
88 g/100 g |
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Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE |
26 g/giorno |
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Concentrato di frutta |
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Confetti/confetteria |
10 g/100 g |
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Barrette ai cereali |
12 g/100 g |
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Miscele di bevande nutrizionali in polvere (peso secco) |
12 g/100 g |
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Bevande gassate |
3 g/100 g |
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Gelati e sorbetti |
7 g/100 g |
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Yogurt |
3 g/100 g |
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Biscotti |
12 g/100 g |
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Brioches, torte e prodotti di pasticceria |
12 g/100 g |
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Cereali da prima colazione (integrali) |
20 g/100 g |
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Confetture e gelatine in conformità alla direttiva 2001/113/CE |
30 g/100 g |
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Creme dolci spalmabili, per farcitura e glassa |
7 g/100 g |
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Salse aromatiche, sottaceti, sughi e condimenti |
20 g/100 g |
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Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE |
6 g/giorno |
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Foglie di noni (Morinda citrifolia) |
Categoria dell'alimento specificato |
Livelli massimi |
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Per la preparazione di infusi |
Per la preparazione di una tazza di infuso non deve essere utilizzato più di 1 g di foglie essiccate e tostate di Morinda citrifolia |
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Frutti del noni in polvere (Morinda citrifolia) |
Categoria dell'alimento specificato |
Livelli massimi |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «frutti di Morinda citrifolia in polvere» o «frutti del noni in polvere». |
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Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE |
2,4 g/giorno |
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Microalga Odontella aurita |
Categoria dell'alimento specificato |
Livelli massimi |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «microalga Odontella aurita». |
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Paste alimentari aromatizzate |
1,5 % |
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Zuppe a base di pesce |
1 % |
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Terrine di pesce |
0,5 % |
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Preparazioni per brodo |
1 % |
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Cracker |
1,5 % |
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Pesce congelato, impanato |
1,5 % |
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Olio arricchito di fitosteroli/fitostanoli |
Categoria dell'alimento specificato |
Livelli massimi di fitosteroli/fitostanoli |
A norma dell'allegato III, punto 5, del regolamento (UE) n. 1169/2011. |
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Grassi da spalmare quali definiti nell'allegato VII, parte VII, appendice II, punti B e C, del regolamento (UE) n. 1308/2013, esclusi i grassi di cottura e frittura e i grassi da spalmare a base di burro o altri grassi animali |
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Prodotti a base di latte, per esempio i prodotti a base di latte parzialmente scremato e di latte scremato, cui sono stati eventualmente aggiunti frutta e/o cereali, prodotti a base di latte fermentato quali yogurt e prodotti a base di formaggio (tenore in grassi ≤ 12 g per 100 g), in cui il tenore di materie grasse è stato eventualmente ridotto e in cui le materie grasse o le proteine sono state parzialmente o interamente sostituite da grassi o proteine vegetali |
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Bevande a base di soia |
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Condimenti per insalata, maionese e salse piccanti |
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Olio estratto da calamari |
Categoria dell'alimento specificato |
Livelli massimi di DHA e EPA combinati |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «olio estratto da calamari». |
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Prodotti lattiero-caseari, escluse le bevande a base di latte |
200 mg/100 g o per i prodotti caseari 600 mg/100 g |
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Prodotti sostitutivi dei prodotti lattiero-caseari, escluse le bevande |
200 mg/100 g o per i prodotti sostitutivi dei prodotti caseari 600 mg/100 g |
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Grassi spalmabili e condimenti |
600 mg/100 g |
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Cereali da prima colazione |
500 mg/100 g |
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Prodotti di panetteria (pane e panini) |
200 mg/100 g |
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Barrette ai cereali |
500 mg/100 g |
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Bevande analcoliche (incluse le bevande a base di latte) |
60 mg/100 ml |
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Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE |
3 000 mg/giorno per la popolazione in generale 450 mg/giorno per le donne durante la gravidanza e l'allattamento |
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Alimenti a fini medici speciali, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013 |
Secondo le particolari esigenze nutrizionali delle persone cui sono destinati i prodotti |
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Sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013, e sostituti di un pasto per il controllo del peso |
200 mg/pasto |
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Preparati pastorizzati a base di frutta, prodotti mediante pastorizzazione ad alta pressione |
Categoria dell'alimento specificato |
Livelli massimi |
La dicitura «pastorizzato mediante trattamento ad alta pressione» figura accanto alla denominazione dei preparati a base di frutta in quanto tali e in ogni prodotto in cui è utilizzato tale trattamento. |
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Tipi di frutta: mela, albicocca, banana, mora di rovo, mirtillo, ciliegia, noce di cocco, fico, uva, pompelmo, mandarino, mango, melone, pesca, pera, ananas, prugna, lampone, rabarbaro, fragola |
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Amido di mais fosfatato |
Categoria dell'alimento specificato |
Livelli massimi |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «amido di mais fosfatato». |
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Prodotti di panetteria |
15 % |
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Pasta |
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Cereali da prima colazione |
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Barrette ai cereali |
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Fosfatidilserina ricavata da fosfolipidi di pesce |
Categoria dell'alimento specificato |
Livelli massimi di fosfatidilserina |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «fosfatidilserina ricavata da pesci». |
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Bevande a base di yogurt |
50 mg/100 ml |
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Polveri a base di latte in polvere |
3 500 mg/100 g (equivalenti a 40 mg/100 ml pronti da bere) |
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Alimenti a base di yogurt |
80 mg/100 g |
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Barrette ai cereali |
350 mg/100 g |
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Prodotti dolciari a base di cioccolato |
200 mg/100 g |
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Alimenti a fini medici speciali, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013 |
A norma del regolamento (UE) n. 609/2013 |
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Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE |
300 mg/giorno |
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Fosfatidilserina ricavata da fosfolipidi di soia |
Categoria dell'alimento specificato |
Livelli massimi di fosfatidilserina |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «fosfatidilserina da soia». |
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Bevande a base di yogurt |
50 mg/100 ml |
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Polveri a base di latte in polvere |
3,5 g/100 g (equivalenti a 40 mg/100 ml pronti da bere) |
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Alimenti a base di yogurt |
80 mg/100 g |
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Barrette ai cereali |
350 mg/100 g |
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Prodotti dolciari a base di cioccolato |
200 mg/100 g |
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Alimenti a fini medici speciali, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013 |
A norma del regolamento (UE) n. 609/2013 |
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Prodotto a base di fosfolipidi contenente fosfatidilserina e acido fosfatidico in uguali quantità |
Categoria dell'alimento specificato |
Livelli massimi di fosfatidilserina |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «fosfatidilserina e acido fosfatidico di soia». |
Il prodotto non è destinato alle donne durante la gravidanza o l'allattamento. |
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Cereali da prima colazione |
80 mg/100 g |
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Barrette ai cereali |
350 mg/100 g |
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Alimenti a base di yogurt |
80 mg/100 g |
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Prodotti tipo yogurt a base di soia |
80 mg/100 g |
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Bevande a base di yogurt |
50 mg/100 g |
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Alternative allo yogurt da bere a base di soia |
50 mg/100 g |
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Polveri a base di latte in polvere |
3,5 g/100 g (equivalenti a 40 mg/100 ml pronti da bere) |
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Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE |
800 mg/giorno |
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Alimenti a fini medici speciali, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013 |
A norma del regolamento (UE) n. 609/2013 |
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Fosfolipidi del tuorlo d'uovo |
Categoria dell'alimento specificato |
Livelli massimi |
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Non specificato |
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Fitoglicogeno |
Categoria dell'alimento specificato |
Livelli massimi |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «fitoglicogeno». |
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Prodotti alimentari trasformati |
25 % |
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Fitosteroli/fitostanoli |
Categoria dell'alimento specificato |
Livelli massimi |
A norma dell'allegato III, punto 5, del regolamento (UE) n. 1169/2011. |
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Bevande a base di riso |
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Pane di segale contenente ≥ 50 % di farina di segale integrale (chicchi di segale interi o frantumati e fiocchi di segale) e ≤ 30 % di farina di frumento, nonché ≤ 4 % di zucchero, ma senza aggiunta di grassi |
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Condimenti per insalata, maionese e salse piccanti |
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Bevande a base di soia |
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Prodotti del tipo latte, per esempio tipo latte parzialmente scremato e scremato, con eventuale aggiunta di frutta e/o cereali, in cui il tenore di materie grasse è stato eventualmente ridotto o in cui le materie grasse e/o le proteine del latte sono state parzialmente o interamente sostituite da grassi e/o da proteine vegetali |
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Prodotti a base di latte fermentato quali yogurt e prodotti di tipo formaggio (tenore in grassi ≤ 12 % per 100 g), in cui il tenore di materie grasse è stato eventualmente ridotto o in cui le materie grasse e/o le proteine del latte sono state parzialmente o interamente sostituite da grassi e/o da proteine vegetali |
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Grassi da spalmare quali definiti nell'allegato VII, parte VII, appendice II, punti B e C, del regolamento (UE) n. 1308/2007, esclusi i grassi di cottura e frittura e i grassi da spalmare a base di burro o altri grassi animali |
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Olio del nocciolo di prugna |
Categoria dell'alimento specificato |
Livelli massimi |
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Per frittura e condimenti |
In linea con il normale uso degli oli vegetali alimentari |
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Proteine di patate (coagulate) e relativi idrolizzati |
Non specificato |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «proteina di patate». |
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Proliloligopeptidasi (preparato enzimatico) |
Categoria dell'alimento specificato |
Livelli massimi |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «proliloligopeptidasi». |
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Integratori alimentari dietetici quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, destinati alla popolazione adulta in generale |
120 PPU/giorno (2,7 g di preparato enzimatico/giorno) (2 × 106 PPI/giorno) PPU – unità di prolilpeptidasi o di prolin-proteasi (Prolyl Peptidase Units o Proline Protease Units) PPI – Protease Picomole International |
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Estratto proteico di rene di suino |
Categoria dell'alimento specificato |
Livelli massimi |
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Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE |
3 capsule/giorno, pari a 12,6 mg di estratto di rene di suino al giorno Tenore di diaminossidasi (DAO): 0,9 mg/giorno (3 capsule con un tenore di DAO pari a 0,3 mg/capsula) |
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Alimento a fini medici speciali, quale definito nel regolamento (UE) n. 609/2013 |
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Olio di colza ad alto tenore di insaponificabili |
Categoria dell'alimento specificato |
Livelli massimi |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «estratto di olio di colza». |
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Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE |
1,5 g per porzione raccomandata di consumo giornaliero |
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Proteina di semi di colza |
Come fonte di proteine vegetali negli alimenti, escluse le formule per lattanti e le formule di proseguimento |
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Trans-resveratrolo |
Categoria dell'alimento specificato |
Livelli massimi |
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Integratori alimentari dietetici quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, destinati alla popolazione adulta (in forma di capsule o compresse) |
150 mg/giorno |
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Trans-resveratrolo (fonte microbica) |
Categoria dell'alimento specificato |
Livelli massimi |
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Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE |
In linea con il normale uso negli integratori alimentari di resveratrolo estratto dal poligono giapponese (Fallopia japonica) |
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Estratto di cresta di gallo |
Categoria dell'alimento specificato |
Livelli massimi |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «estratto di cresta di gallo» o «estratto di cresta di galletto». |
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Bevande a base di latte |
40 mg/100g o mg/100 ml |
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Bevande fermentate a base di latte |
80 mg/100g o mg/100 ml |
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Prodotti tipo yogurt |
65 mg/100g o mg/100 ml |
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Fromage frais |
110 mg/100g o mg/100 ml |
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Olio di sacha inchi estratto da Plukenetia volubilis |
Categoria dell'alimento specificato |
Livelli massimi |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «olio di sacha inchi (Plukenetia volubilis)». |
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Come l'olio di lino |
In linea con il normale uso alimentare dell'olio di lino |
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Salatrim |
Categoria dell'alimento specificato |
Livelli massimi |
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Prodotti di panetteria e pasticceria |
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Olio ricco di DHA e di EPA derivato da Schizochytrium sp. |
Categoria dell'alimento specificato |
Livelli massimi di DHA e EPA combinati |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «olio ricco di DHA e di EPA derivato dalla microalga Schizochytrium sp.». |
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Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, destinati alla popolazione adulta, escluse le donne durante la gravidanza e l'allattamento |
3 000 mg/giorno |
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Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, destinati alle donne durante la gravidanza e l'allattamento |
450 mg/giorno |
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Alimenti a fini medici speciali, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013 |
Secondo le particolari esigenze nutrizionali delle persone cui sono destinati i prodotti |
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Sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013, e sostituti di un pasto per il controllo del peso |
250 mg/pasto |
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Bevande a base di latte e prodotti analoghi destinati ai bambini nella prima infanzia |
200 mg/100 g |
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Alimenti trasformati a base di cereali e alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013 |
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Alimenti destinati a persone che compiono uno sforzo muscolare intenso, soprattutto agli sportivi |
||||||||||||||||
Alimenti recanti diciture sull'assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta, in conformità alle prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 828/2014 della Commissione |
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Prodotti di panetteria (pane, panini e biscotti con aggiunta di dolcificanti) |
200 mg/100 g |
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Cereali da prima colazione |
500 mg/100 g |
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Grassi da cucina |
360 mg/100 g |
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Prodotti sostitutivi dei prodotti lattiero-caseari, escluse le bevande |
600 mg/100 g per il formaggio; 200 mg/100 g per la soia e i prodotti sostitutivi del latte (escluse le bevande) |
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Prodotti lattiero-caseari, escluse le bevande a base di latte |
600 mg/100 g per il formaggio; 200 mg/100 per i prodotti lattieri (compresi il latte, il formaggio fresco e i prodotti a base di yogurt; escluse le bevande) |
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Bevande analcoliche (compresi i prodotti sostitutivi dei prodotti lattiero-caseari e le bevande a base di latte) |
80 mg/100 g |
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Barrette ai cereali/nutrizionali |
500 mg/100 g |
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Grassi spalmabili e condimenti |
600 mg/100 g |
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Olio derivato da Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) |
Categoria dell'alimento specificato |
Livelli massimi di DHA |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «olio derivato dalla microalga Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695)». |
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Prodotti lattiero-caseari, escluse le bevande a base di latte |
200 mg/100 g o per i prodotti caseari 600 mg/100 g |
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Prodotti sostitutivi dei prodotti lattiero-caseari, escluse le bevande |
200 mg/100 g o per i prodotti sostitutivi dei prodotti caseari 600 mg/100 g |
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Grassi spalmabili e condimenti |
600 mg/100 g |
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Cereali da prima colazione |
500 mg/100 g |
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Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE |
250 mg di DHA/giorno per la popolazione in generale |
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450 mg di DHA/giorno per le donne durante la gravidanza e l'allattamento |
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Sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013, e sostituti di un pasto per il controllo del peso |
250 mg/pasto |
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Bevande a base di latte e prodotti analoghi destinati ai bambini nella prima infanzia |
200 mg/100 g |
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Alimenti destinati a persone che compiono uno sforzo muscolare intenso, soprattutto agli sportivi |
||||||||||||||||
Alimenti recanti diciture sull'assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta, in conformità alle prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 828/2014 della Commissione |
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Alimenti a fini medici speciali, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013 |
Secondo le particolari esigenze nutrizionali delle persone cui sono destinati i prodotti |
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Prodotti di panetteria (pane, panini e biscotti con aggiunta di dolcificanti) |
200 mg/100 g |
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Barrette ai cereali |
500 mg/100 g |
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Grassi da cucina |
360 mg/100 g |
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Bevande analcoliche (compresi i prodotti sostitutivi dei prodotti lattiero-caseari e le bevande a base di latte) |
80 mg/100 ml |
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Formule per lattanti e formule di proseguimento quali definite nel regolamento (UE) n. 609/2013 |
A norma del regolamento (UE) n. 609/2013 |
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Alimenti trasformati a base di cereali e alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013 |
200 mg/100 g |
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Olio derivato da Schizochytrium sp. |
Categoria dell'alimento specificato |
Livelli massimi di DHA |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «olio derivato dalla microalga Schizochytrium sp.». |
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Prodotti lattiero-caseari, escluse le bevande a base di latte |
200 mg/100 g o per i prodotti caseari 600 mg/100 g |
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Prodotti sostitutivi dei prodotti lattiero-caseari, escluse le bevande |
200 mg/100 g o per i prodotti sostitutivi dei prodotti caseari 600 mg/100 g |
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Grassi spalmabili e condimenti |
600 mg/100 g |
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Cereali da prima colazione |
500 mg/100 g |
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Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE |
250 mg di DHA/giorno per la popolazione in generale |
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450 mg di DHA/giorno per le donne durante la gravidanza e l'allattamento |
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Sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013, e sostituti di un pasto per il controllo del peso |
250 mg/pasto |
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Bevande a base di latte e prodotti analoghi destinati ai bambini nella prima infanzia |
200 mg/100 g |
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Alimenti trasformati a base di cereali e alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013 |
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Alimenti destinati a persone che compiono uno sforzo muscolare intenso, soprattutto agli sportivi |
||||||||||||||||
Alimenti recanti diciture sull'assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta, in conformità alle prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 828/2014 della Commissione |
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Alimenti a fini medici speciali, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013 |
Secondo le particolari esigenze nutrizionali delle persone cui sono destinati i prodotti |
|||||||||||||||
Prodotti di panetteria (pane, panini e biscotti con aggiunta di dolcificanti) |
200 mg/100 g |
|||||||||||||||
Barrette ai cereali |
500 mg/100 g |
|||||||||||||||
Grassi da cucina |
360 mg/100 g |
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Bevande analcoliche (compresi i prodotti sostitutivi dei prodotti lattiero-caseari e le bevande a base di latte) |
80 mg/100 ml |
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Olio derivato da Schizochytrium sp. (T18) |
Categoria dell'alimento specificato |
Livelli massimi di DHA |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «olio derivato dalla microalga Schizochytrium sp.». |
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Prodotti lattiero-caseari, escluse le bevande a base di latte |
200 mg/100 g o per i prodotti caseari 600 mg/100 g |
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Prodotti sostitutivi dei prodotti lattiero-caseari, escluse le bevande |
200 mg/100 g o per i prodotti sostitutivi dei prodotti caseari 600 mg/100 g |
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Grassi spalmabili e condimenti |
600 mg/100 g |
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Cereali da prima colazione |
500 mg/100 g |
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Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE |
250 mg di DHA/giorno per la popolazione in generale |
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450 mg di DHA/giorno per le donne durante la gravidanza e l'allattamento |
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Sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013, e sostituti di un pasto per il controllo del peso |
250 mg/pasto |
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Bevande a base di latte e prodotti analoghi destinati ai bambini nella prima infanzia |
200 mg/100 g |
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Alimenti destinati a persone che compiono uno sforzo muscolare intenso, soprattutto agli sportivi |
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Alimenti recanti diciture sull'assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta, in conformità alle prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 828/2014 della Commissione |
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Alimenti a fini medici speciali, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013 |
Secondo le particolari esigenze nutrizionali delle persone cui sono destinati i prodotti |
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Prodotti di panetteria (pane, panini e biscotti con aggiunta di dolcificanti) |
200 mg/100 g |
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Barrette ai cereali |
500 mg/100 g |
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Grassi da cucina |
360 mg/100 g |
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Bevande analcoliche (compresi i prodotti sostitutivi dei prodotti lattiero-caseari e le bevande a base di latte) |
80 mg/100 ml |
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Formule per lattanti e formule di proseguimento, quali definite nel regolamento (UE) n. 609/2013 |
A norma del regolamento (UE) n. 609/2013 |
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Alimenti trasformati a base di cereali e alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013 |
200 mg/100 g |
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Estratto di soia fermentata |
Categoria dell'alimento specificato |
Livelli massimi |
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Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE (in forma di capsule, compresse o in polvere), destinati alla popolazione adulta, escluse le donne durante la gravidanza e l'allattamento |
100 mg/giorno |
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Estratto di germi di frumento (Triticum aestivum) ricco di spermidina |
Categoria dell'alimento specificato |
Livelli massimi |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «estratto di germi di frumento ricco di spermidina». |
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Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, destinati alla popolazione adulta |
Equivalente a 6 mg/giorno max. di spermidina |
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Sucromalt |
Categoria dell'alimento specificato |
Livelli massimi |
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Non specificato |
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Fibra di canna da zucchero |
Categoria dell'alimento specificato |
Livelli massimi |
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Pane |
8 % |
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Prodotti di panetteria |
5 % |
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Prodotti a base di carne |
3 % |
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Condimenti e spezie |
3 % |
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Formaggi grattugiati |
2 % |
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Prodotti dietetici speciali |
5 % |
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Salse |
2 % |
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Bevande |
5 % |
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Estratto di olio di girasole |
Categoria dell'alimento specificato |
Livelli massimi |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «estratto di olio di girasole». |
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Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE |
1,1 g/giorno |
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Microalga liofilizzata Tetraselmis chuii |
Categoria dell'alimento specificato |
Livelli massimi |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «microalga liofilizzata Tetraselmis chuii» o «microalga liofilizzata T. chuii». Gli integratori alimentari contenenti la microalga liofilizzata Tetraselmis chuii recano la seguente dicitura: «Contiene quantità trascurabili di iodio». |
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Salse |
20 % o 250 mg/giorno |
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Sali speciali |
1 % |
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Condimenti |
250 mg/giorno |
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Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE |
250 mg/giorno |
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Therapon barcoo/Scortum |
L'uso previsto è identico a quello del salmone, vale a dire la preparazione di piatti e prodotti gastronomici a base di pesce, inclusi i prodotti ittici cotti, crudi, affumicati e al forno. |
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D-tagatosio |
Categoria dell'alimento specificato |
Livelli massimi |
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Non specificato |
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Estratto ricco in tassifolina |
Categoria dell'alimento specificato |
Livelli massimi |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «estratto ricco in tassifolina». |
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Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, destinati alla popolazione in generale, esclusi i lattanti, i bambini nella prima infanzia, i bambini e gli adolescenti di età inferiore a 14 anni |
100 mg/giorno |
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Trealosio |
Categoria dell'alimento specificato |
Livelli massimi |
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Non specificato |
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Funghi (Agaricus bisporus) trattati con raggi UV |
Categoria dell'alimento specificato |
Livelli massimi di vitamina D2 |
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Funghi (Agaricus bisporus) |
10 μg di vitamina D2/100 g di peso fresco |
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Lievito per panificazione (Saccharomyces cerevisiae) trattato con raggi UV |
Categoria dell'alimento specificato |
Livelli massimi di vitamina D2 |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «lievito alla vitamina D» o «lievito alla vitamina D2». |
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Pane e panini lievitati |
5 μg di vitamina D2/100 g |
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Prodotti da forno fini lievitati |
5 μg di vitamina D2/100 g |
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Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE |
5 μg di vitamina D2/giorno |
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Pane trattato con raggi UV |
Categoria dell'alimento specificato |
Livelli massimi di vitamina D2 |
La denominazione figurante sull'etichetta del nuovo alimento è accompagnata dalla dicitura «contiene vitamina D prodotta mediante trattamento con raggi UV». |
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Pane e panini lievitati (senza guarniture) |
3 μg di vitamina D2/100 g |
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Latte trattato con raggi UV |
Categoria dell'alimento specificato |
Livelli massimi di vitamina D3 |
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Latte intero pastorizzato, consumato in quanto tale, quale definito nel regolamento (UE) n. 1308/2013 |
5-32 μg/kg per la popolazione in generale, esclusi i lattanti |
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Latte parzialmente scremato pastorizzato, consumato in quanto tale, quale definito nel regolamento (UE) n. 1308/2013 |
1-15 μg/kg per la popolazione in generale, esclusi i lattanti |
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Vitamina K2 (menachinone) |
Da utilizzare in conformità alla direttiva 2002/46/CE, al regolamento (UE) n. 609/2013 e/o al regolamento (CE) n. 1925/2006 |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «menachinone» o «vitamina K2». |
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Estratto di crusca di frumento |
Categoria dell'alimento specificato |
Livelli massimi |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «estratto di crusca di frumento». |
L'estratto di crusca di frumento non può essere immesso sul mercato come integratore alimentare o ingrediente di integratori alimentari, né può essere aggiunto alle formule per lattanti. |
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Birra e relativi succedanei |
0,4 g/100 g |
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Cereali pronti per il consumo |
9 g/100 g |
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Prodotti lattiero-caseari |
2,4 g/100 g |
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Succhi di frutta e di verdura |
0,6 g/100 g |
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Bevande analcoliche |
0,6 g/100 g |
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Preparati a base di carne |
2 g/100 g |
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Beta-glucani del lievito |
Categoria dell'alimento specificato |
Livelli massimi di beta-glucani del lievito (Saccharomyces cervisiae) puri |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «beta-glucani del lievito (Saccharomyces cerevisiae)». |
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Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, tranne gli integratori alimentari destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia |
1,275 g/giorno per i bambini di età superiore a 12 anni e la popolazione in generale 0,675 g/giorno per i bambini di età inferiore a 12 anni |
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Sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013 |
1,275 g/giorno |
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Alimenti a fini medici speciali, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013, esclusi gli alimenti a fini medici speciali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia |
1,275 g/giorno |
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Bevande a base di frutta e/o di verdura, compresi i succhi concentrati e disidratati |
1,3 g/kg |
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Bevande aromatizzate alla frutta |
0,8 g/kg |
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Cacao in polvere per la preparazione di bevande |
38,3 g/kg (in polvere) |
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Altre bevande |
0,8 g/kg (pronti da bere) |
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7 g/kg (in polvere) |
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Barrette ai cereali |
6 g/kg |
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Cereali da prima colazione |
15,3 g/kg |
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Cereali da prima colazione calda integrali e ad alto contenuto di fibre |
1,5 g/kg |
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Biscotti tipo «gallette» |
6,7 g/kg |
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Biscotti tipo «cracker» |
6,7 g/kg |
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Bevande a base di latte |
3,8 g/kg |
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Prodotti a base di latte fermentato |
3,8 g/kg |
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Prodotti sostitutivi dei prodotti lattiero-caseari |
3,8 g/kg |
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Latte in polvere/polvere di latte |
25,5 g/kg |
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Zuppe, minestre e preparati per minestre |
0,9 g/kg (pronti per il consumo) |
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1,8 g/kg (condensati) |
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6,3 g/kg (in polvere) |
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Cioccolato e dolciumi |
4 g/kg |
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Barrette e polveri proteiche |
19,1 g/kg |
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Confetture, marmellate e altri prodotti spalmabili a base di frutta |
11,3 g/kg |
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Zeaxantina |
Categoria dell'alimento specificato |
Livelli massimi |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «zeaxantina sintetica». |
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Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE |
2 mg/giorno |
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Zinco L-pidolato |
Categoria dell'alimento specificato |
Livelli massimi |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «zinco L-pidolato». |
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Alimenti di cui al regolamento (CE) n. 609/2013 |
3 g/giorno |
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Bevande a base di latte e prodotti analoghi destinati ai bambini nella prima infanzia |
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Sostituto di un pasto per il controllo del peso |
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Alimenti destinati a persone che compiono uno sforzo muscolare intenso, soprattutto agli sportivi |
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Alimenti recanti una dicitura sull'assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta in conformità alle prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 828/2014 della Commissione |
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Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE |
Tabella 2 - Specifiche
Nuovi alimenti autorizzati |
Specifica |
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Acido N-acetil-D-neuraminico |
Descrizione L'acido N-acetil-D-neuraminico si presenta come polvere cristallina di colore bianco-biancastro Definizione Denominazione chimica Denominazioni IUPAC:
Sinonimi: acido sialico (diidrato) Formula chimica: C11H19NO9 (acido) C11H23NO11 (C11H19NO9 * 2H2O) (diidrato) Massa molecolare 309,3 Da (acido) 345,3 (309,3 + 36,0) (diidrato) N. CAS 131-48-6 (acido libero) 50795-27-2 (diidrato) Specifiche Descrizione: polvere cristallina di colore bianco-biancastro pH (20 °C, soluzione al 5 %): 1,7-2,5 acido N-acetil-D-neuraminico (diidrato): > 97,0 % Acqua (10,4 % nel diidrato): ≤ 12,5 % (p/p) Ceneri, solfatate: < 0,2 % (p/p) Acido acetico (acido libero e/o acetato di sodio): < 0,5 % (p/p) Metalli pesanti Ferro: < 20,0 mg/kg Piombo: < 0,1 mg/kg Proteine residue: < 0,01 % (p/p) Solventi residui 2-propanolo: < 0,1 % (p/p) Acetone: < 0,1 % (p/p) Acetato di etile: < 0,1 % (p/p) Criteri microbiologici Salmonella: assenza in 25 g Conteggio totale degli aerobi mesofili: < 500 CFU/g Enterobatteriacee: assenza in 10 g Cronobacter (Enterobacter) sakazakii: assenza in 10 g Listeria monocytogenes: assenza in 25 g Bacillus cereus: < 50 CFU/g Lieviti: < 10 CFU/g Muffe: < 10 CFU/g Endotossine residue: < 10 EU/mg CFU: unità formanti colonie; EU: unità di endotossina |
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Polpa disidratata del frutto di Adansonia digitata (baobab) |
Descrizione/definizione I frutti del baobab (Adansonia digitata) vengono raccolti dagli alberi. I gusci duri vengono spezzati e la polpa è separata dai semi e dal guscio. Essa viene quindi macinata, suddivisa in particelle grossolane e fini (di misura compresa tra 3 e 600 μ) e confezionata. Principali componenti nutrizionali Umidità (perdita per essiccazione) (g/100 g): 4,5-13,7 Proteine (g/100 g): 1,8-9,3 Grassi (g/100 g): 0-1,6 Carboidrati totali (g/100 g): 76,3-89,5 Zuccheri totali (in glucosio): 15,2-36,5 Sodio (mg/100 g): 0,1-25,2 Caratteristiche analitiche Sostanze estranee visibili: non oltre lo 0,2 % Umidità (perdita per essiccazione) (g/100 g): 4,5-13,7 Cenere (g/100 g): 3,8-6,6 |
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Estratto di Ajuga reptans da colture cellulari |
Descrizione/definizione L'estratto idroalcolico delle colture di tessuti di Ajuga reptans L. è sostanzialmente equivalente agli estratti delle parti aeree fiorite di Ajuga reptans ottenute da colture tradizionali. |
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L-alanil-L-glutamina |
Descrizione/definizione L'L-alanil-L-glutamina è ottenuta mediante fermentazione di un ceppo geneticamente modificato di Escherichia coli. Durante il processo di fermentazione, l'ingrediente è secreto nel terreno di coltura, dal quale in seguito è separato e purificato a una concentrazione superiore al 98 %. Aspetto: polvere cristallina bianca Purezza: > 98 % Spettroscopia infrarossa: conformità alla norma di riferimento Aspetto della soluzione: incolore e limpida Tenore (su base secca): 98-102 % Sostanze collegate (ciascuna): ≤ 0,2 % Residuo alla calcinazione: ≤ 0,1 % Perdita all'essiccazione: ≤ 0,5 % Rotazione ottica: + 9,0 - + 11,0° pH (1 %; H2O): 5,0-6,0 Ammonio (NH4): ≤ 0,020 % Cloruro (Cl): ≤ 0,020 % Solfato (SO4): ≤ 0,020 % Criteri microbiologici Escherichia coli: assenza/g |
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Olio derivato dalla microalga Ulkenia sp. |
Descrizione/definizione Olio derivato dalla microalga Ulkenia sp. Indice di acidità: ≤ 0,5 mg KOH/g Indice di perossido (PV): ≤ 5,0 meq/kg di olio Umidità e sostanze volatili: ≤ 0,05 % Insaponificabili: ≤ 4,5 % Acidi grassi trans: ≤ 1,0 % Tenore di DHA: ≥ 32 % |
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Olio di semi di Allanblackia |
Descrizione/definizione L'olio raffinato di semi di Allanblackia si ottiene dai semi di Allanblackia delle specie: A. floribunda (sinonimo di A. parviflora) e A. stuhlmannii. Composizione in acidi grassi Acido laurico (C12:0): < 1,0 % Acido miristico (C14:0): < 1,0 % Acido palmitico (C16:0): < 2,0 % Acido palmitoleico (C16:1): < 1,0 % Acido stearico (C18:0): 45-58 % Acido oleico (C18:1): 40-51 % Acido linoleico (C18:2): < 1,0 % Acido γ-linoleico (C18:3): < 1,0 % Acido arachidico (C20:0): < 1,0 % Acidi grassi liberi: max. 0,1 % Caratteristiche Acidi grassi trans: max. 0,5 % Indice di perossidi: max. 0,8 meq/kg Indice di iodio: < 46 g/100 g Sostanze insaponificabili: max. 1,0 % Indice di saponificazione: 185-198 mg KOH/g |
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Estratto delle foglie di Aloe macroclada Baker |
Descrizione/definizione L'estratto di gel in polvere ottenuto dalle foglie dell'Aloe macroclada Baker è sostanzialmente equivalente a quello del gel ottenuto dalle foglie dell'Aloe vera L. Burm. Ceneri: 25 % Fibre alimentari: 28,6 % Grassi: 2,7 % Umidità: 4,7 % Polisaccaridi: 9,5 % Proteine: 1,63 % Glucosio: 8,9 % |
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Olio di krill antartico estratto da Euphausia superba |
Descrizione/definizione L'estratto lipidico del krill antartico (Euphausia superba) è ottenuto per estrazione dei lipidi dal krill antartico congelato o da farina di krill essiccato con un solvente di estrazione approvato (a norma della direttiva 2009/32/CE). Le proteine e il materiale residuo del krill vengono rimossi dall'estratto lipidico tramite filtrazione. I solventi di estrazione e l'acqua residua sono eliminati tramite evaporazione. Indice di saponificazione: ≤ 230 mg KOH/g Indice di perossido (PV): ≤ 3 meq O 2 /kg di olio Umidità e sostanze volatili: ≤ 3 % o 0,6 espresso come attività dell'acqua a 25 °C Fosfolipidi: 35-50 % Acidi grassi trans: ≤ 1 % EPA (acido eicosapentaenoico): ≥ 9 % DHA (acido docosaesaenoico) ≥ 5 % |
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Olio di krill antartico ricco di fosfolipidi estratto da Euphausia superba |
Descrizione/definizione L'olio ricco di fosfolipidi è prodotto a partire dal krill antartico (Euphausia superba) mediante ripetuti lavaggi con un solvente approvato (a norma della direttiva 2009/32/CE) per aumentare il tenore di fosfolipidi dell'olio. I solventi sono rimossi dal prodotto finale tramite evaporazione. Indice di saponificazione: ≤ 230 mg KOH/g Indice di perossido (PV): ≤ 3 meq O2 /kg di olio Stabilità ossidativa: tutti i prodotti alimentari contenenti olio di krill antartico ricco di fosfolipidi estratto da Euphausia superba devono dimostrare la stabilità ossidativa in base a un metodo di analisi adeguato e riconosciuto a livello nazionale/internazionale (ad es. AOAC). Umidità e sostanze volatili: ≤ 3 % o 0,6 espresso come attività dell'acqua a 25 °C Fosfolipidi: ≥ 60 % Acidi grassi trans: ≤ 1 % EPA (acido eicosapentaenoico): ≥ 9 % DHA (acido docosaesaenoico) ≥ 5 % |
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Olio fungino ricco di acido arachidonico estratto da Mortierella alpina |
Descrizione/definizione L'olio ricco di acido arachidonico, di colore giallo chiaro, è ottenuto per fermentazione dei ceppi non geneticamente modificati IS-4, I49-N18 e FJRK-MA01 del fungo Mortierella alpina mediante l'impiego di un liquido idoneo. L'olio è poi estratto dalla biomassa e purificato. Acido arachidonico: ≥ 40 % in peso del tenore totale di acidi grassi Acidi grassi liberi: ≤ 0,45 % del tenore totale di acidi grassi Acidi grassi trans: ≤ 0,5 % del tenore totale di acidi grassi Sostanze insaponificabili: ≤ 1,5 % Indice di perossidi: ≤ 5 meq/kg Indice di anisidina: ≤ 20 Indice di acidità: ≤ 1,0 KOH/g Umidità: ≤ 0,5 % |
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Olio di argan estratto da Argania spinosa |
Descrizione/definizione L'olio di argan è ottenuto mediante spremitura a freddo dei semi simili a mandorle dei frutti di Argania spinosa (L.) Skeels. I semi possono essere tostati prima della spremitura, ma senza contatto diretto con la fiamma. Composizione Acido palmitico (C16:0): 12-15 % Acido stearico (C18:0): 5-7 % Acido oleico (C18:1): 43-50 % Acido linoleico (C18:2): 29-36 % Sostanze insaponificabili: 0,3-2 % Steroli totali: 100-500 mg/100 g Tocoferoli totali: 16-90 mg/100 g Acidità oleica: 0,2-1,5 % Indice di perossidi: < 10 meq O2 /kg |
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Oleoresina ricca di astaxantina derivata dall'alga Haematococcus pluvialis |
Descrizione/definizione L'astaxantina è un carotenoide derivato dall'alga Haematococcus pluvialis. I metodi per favorire la crescita delle alghe sono vari; è possibile ricorrere a sistemi chiusi esposti alla luce del sole o illuminati con luci artificiali rigorosamente controllate oppure utilizzare bacini aperti. Le cellule algali sono raccolte ed essiccate; l'oleoresina è estratta mediante CO2 supercritica o un solvente (acetato di etile). L'astaxantina è diluita e standardizzata al 2,5 %, 5,0 %, 7,0 %, 10 %, 15 % o 20 % mediante olio di oliva, di cartamo, di girasole o MCT (trigliceridi a catena media). Composizione dell'oleoresina Grassi: 42,2-99 % Proteine: 0,3-4,4 % Carboidrati: 0-52,8 % Fibre: < 1,0 % Ceneri: 0,0-4,2 % Specifiche per i carotenoidi peso/peso% Astaxantine totali: 2,9-11,1 % 9-cis-astaxantina: 0,3-17,3 % 13-cis-astaxantina: 0,2-7,0 % Monoesteri di astaxantina: 79,8-91,5 % Diesteri di astaxantina: 0,16-19,0 % β-carotene: 0,01-0,3 % Luteina: 0-1,8 % Cantaxantina: 0-1,30 % Criteri microbiologici Batteri aerobici totali: < 3 000 CFU/g Lieviti e muffe: < 100 CFU/g Coliformi: < 10 CFU/g E. coli: negativo Salmonella: negativo Stafilococco: negativo |
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Semi di basilico (Ocimum basilicum) |
Descrizione/definizione Il basilico (Ocimum basilicum L.) appartiene alla famiglia delle «Lamiaceee» nell'ordine delle «Lamiali». Dopo il raccolto i semi sono puliti meccanicamente. I fiori, le foglie e altre parti della pianta sono rimossi. Il massimo livello di purezza dei semi di basilico deve essere garantito tramite filtrazione (ottica, meccanica). Il processo di produzione di succhi di frutta e bevande miscelate a base di frutta/verdura contenenti semi di basilico (Ocimum basilicum L.) comprende le fasi di preidratazione dei semi e di pastorizzazione. Sono previsti controlli microbiologici e sistemi di monitoraggio. Sostanza secca: 94,1 % Proteine: 20,7 % Grassi: 24,4 % Carboidrati: 1,7 % Fibre alimentari: 40,5 % (metodo: AOAC 958.29) Ceneri: 6,78 % |
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Estratto di fagioli neri fermentati |
Descrizione/definizione L'estratto di fagioli neri fermentati (estratto Touchi) è una polvere fine, di color marrone chiaro, proteica, ottenuta per estrazione con acqua da piccoli semi di soia [Glycine max (L.) Merr.] fermentati con Aspergillus oryzae. L'estratto contiene un inibitore dell'α-glucosidasi. Caratteristiche Grassi: ≤ 1,0 % Proteine: ≥ 55 % Acqua: ≤ 7,0 % Ceneri: ≤ 10 % Carboidrati: ≥ 20 % Attività inibitoria dell'a-glucosidasi: IC50 min. 0,025 mg/ml Isoflavoni di soia: ≤ 0,3 g/100 g |
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Lattoferrina bovina |
Descrizione/definizione La lattoferrina bovina è una proteina naturalmente presente nel latte vaccino. Si tratta di una glicoproteina in grado di legare il ferro di circa 77 kDa, formata da una catena polipeptidica singola di 689 amminoacidi. Processo di produzione: la lattoferrina bovina è isolata dal latte scremato o dal siero di latte tramite scambio ionico e successive fasi di ultrafiltrazione. Infine viene essiccata mediante liofilizzazione o nebulizzazione e le particelle più grandi vengono scartate. È una polvere virtualmente inodore, di colore rosato chiaro. Proprietà fisico-chimiche della lattoferrina bovina Umidità: < 4,5 % Ceneri: < 1,5 % Arsenico: < 2,0 mg/kg Ferro: < 350 mg/kg Proteine: > 93 % di cui lattoferrina bovina: > 95 % di cui altre proteine: < 5,0 % pH (soluzione al 2 %, 20 °C): 5,2-7,2 Solubilità (soluzione al 2 %, 20 °C): completa |
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Olio di semi di Buglossoides arvensis |
Descrizione/definizione L'olio raffinato di Buglossoides è estratto dai semi di Buglossoides arvensis (L.) I.M. Johnst. Acido alfa-linolenico: ≥ 35 % p/p degli acidi grassi totali Acido stearidonico: ≥ 15 % p/p degli acidi grassi totali Acido linoleico: ≥ 8,0 % p/p degli acidi grassi totali Acidi grassi trans: ≤ 2,0 % p/p degli acidi grassi totali Indice di acidità: ≤ 0,6 mg KOH/g Indice di perossidi: < 5,0 meq O2/kg Tenore di insaponificabili: ≤ 2,0 % Tenore di proteine (azoto complessivo): ≤ 10 μg/ml Alcaloidi pirrolizidinici: non rilevabili, con un limite di rivelabilità di 4,0 μg/kg |
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Olio di Calanus finmarchicus |
Descrizione/definizione Il nuovo alimento è un olio di colore rubino, leggermente viscoso, con un leggero odore di molluschi, estratto dal crostaceo (zooplancton marino) Calanus finmarchicus. L'ingrediente è costituito principalmente da esteri di cera (> 85 %) con piccoli quantitativi di trigliceridi e altri lipidi neutri. Specifiche Acqua: < 1,0 % Esteri di cera: > 85 % Acidi grassi totali: > 46 % Acido eicosapentaenoico (EPA): > 3,0 % Acido docosaesaenoico (DHA): > 4,0 % Alcoli grassi totali: > 28 % Alcole grasso C20: 1 n-9: > 9,0 % Alcole grasso C22: 1 n-11: > 12 % Acidi grassi trans: < 1,0 % Esteri di astaxantina: < 0,1 % Indice di perossidi: < 3,0 meq. O2 /kg |
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Base per gomma da masticare (monometossi polietilenglicole) |
Descrizione/definizione Il nuovo ingrediente alimentare è un polimero sintetico (numero di brevetto WO2006016179). Consiste in polimeri ramificati del monometossi polietilenglicole (MPEG) innestati su poliisoprene legato all'anidride maleica (PIP-g-MA) e MPEG che non hanno reagito (meno del 35 % in peso). È di colore bianco-biancastro. N. CAS: 1246080-53-4 Caratteristiche Umidità: < 5,0 % Alluminio: < 3,0 mg/kg Litio: < 0,5 mg/kg Nichel: < 0,5 mg/kg Anidride residua: < 15 μmol/g Indice di polidispersione: < 1,4 Isoprene: < 0,05 mg/kg Ossido di etilene: < 0,2 mg/kg Anidride maleica libera: < 0,1 % Totale di oligomeri (inferiore a 1 000 Dalton): ≤ 50 mg/kg Glicole etilenico: < 200 mg/kg Glicole dietilenico: < 30 mg/kg Monoetilene glicol metil etere: < 3,0 mg/kg Dietilene glicol metil etere: < 4,0 mg/kg Trietilene glicol metil etere: < 7,0 mg/kg 1,4-diossano: < 2,0 mg/kg Formaldeide: < 10 mg/kg |
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Base per gomma da masticare (copolimero di metilviniletere e di anidride maleica) |
Descrizione/definizione Il copolimero di metilviniletere e di anidride maleica è un copolimero anidro di metilviniletere e anidride maleica. Polvere fluida da bianca a biancastra N. CAS: 9011-16-9 Purezza Tenore: almeno 99,5 % in sostanza secca Viscosità specifica (1 % in MEK): 2-10 Metilviniletere residuo: ≤ 150 ppm Anidride maleica residua: ≤ 250 ppm Acetaldeide: ≤ 500 ppm Metanolo: ≤ 500 ppm Dilauroile perossido: ≤ 15 ppm Totale metalli pesanti: ≤ 10 ppm Criteri microbiologici Conteggio della carica aerobica totale su piastra: ≤ 500 CFU/g Lieviti e muffe: ≤ 500 CFU/g Escherichia coli: negativo al test Salmonella: negativo al test Staphylococcus aureus: negativo al test Pseudomonas aeruginosa: negativo al test |
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Olio di semi di chia da Salvia hispanica |
Descrizione/definizione L'olio di semi di chia è ottenuto dai semi della chia (Salvia hispanica L.) (purezza 99,9 %) mediante spremitura a freddo. Non vengono utilizzati solventi; una volta spremuto, l'olio è conservato in vasche di decantazione ed è sottoposto a un procedimento di filtrazione per eliminarne le impurità. Può anche essere prodotto mediante estrazione con CO2supercritica. Processo di produzione È ottenuto mediante spremitura a freddo. Non vengono utilizzati solventi; una volta spremuto, l'olio è conservato in vasche di decantazione ed è sottoposto a un procedimento di filtrazione per eliminarne le impurità. Acidità espressa in acido oleico: ≤ 2,0 % Indice di perossidi: ≤ 10 meq/kg Impurità insolubili: ≤ 0,05 % Acido alfa-linolenico: ≥ 60 % Acido linoleico: 15-20 % |
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Semi di chia (Salvia hispanica) |
Descrizione/definizione La chia (Salvia hispanica) è una pianta erbacea annuale, estiva, appartenente alla famiglia delle Labiatae. Dopo il raccolto i semi sono puliti meccanicamente. I fiori, le foglie e altre parti della pianta sono rimossi. Sostanza secca: 90-97 % Proteine: 15-26 % Grassi: 18-39 % Carboidrati (*): 18-43 % Fibra grezza (**): 18-43 % Ceneri: 3-7 %
Processo di produzione Il processo di produzione di succhi di frutta e miscele di succhi di frutta contenenti semi di chia comprende le fasi di preidratazione dei semi e di pastorizzazione. Sono previsti controlli microbiologici e sistemi di monitoraggio. |
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Complesso chitina-glucano derivato dall'Aspergillus niger |
Descrizione/definizione Il complesso chitina-glucano è ottenuto dal micelio dell'Aspergillus niger; si tratta di una polvere di colore giallastro, inodore e fluida. Il suo tenore di sostanza secca è pari o superiore al 90 %. Il complesso chitina-glucano è composto principalmente da due polisaccaridi:
Perdita all'essiccazione: ≤ 10 % Chitina-glucano: ≥ 90 % Rapporto chitina/glucano: da 30:70 a 60:40 Ceneri: ≤ 3,0 % Lipidi: ≤ 1,0 % Proteine: ≤ 6,0 % |
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Complesso chitina-glucano derivato dal Fomes fomentarius |
Descrizione/definizione Il complesso chitina-glucano è ottenuto dalle pareti cellulari dei frutti del fungo Fomes fomentarius. È composto principalmente da due polisaccaridi:
Il processo di produzione comprende diverse fasi, tra cui: pulizia, riduzione in termini di dimensioni e frantumazione, ammorbidimento in acqua e riscaldamento in soluzione alcalina, lavaggio, essicazione. Durante il processo di produzione non va effettuata l'idrolisi. Aspetto: polvere inodore e insapore, di colore marrone Purezza Umidità: ≤ 15 % Ceneri: ≤ 3,0 % Chitina-glucano: ≥ 90 % Rapporto chitina/glucano: 70:20 Carboidrati totali, esclusi i glucani ≤ 0,1 % Proteine: ≤ 2,0 % Lipidi: ≤ 1,0 % Melanine: ≤ 8,3 % Additivi: nessuno pH: 6,7-7,5 Metalli pesanti Piombo (ppm): ≤ 1,00 Cadmio (ppm): ≤ 1,00 Mercurio (ppm): ≤ 0,03 Arsenico (ppm): ≤ 0,20 Criteri microbiologici Batteri mesofili totali: ≤ 103/g Lieviti e muffe: ≤ 103/g Coliformi a 30 °C: ≤ 103/g E. coli: ≤ 10/g Salmonella e altri batteri patogeni assenza/25 g |
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Estratto di chitosano dai funghi (Agaricus bisporus; Aspergillus niger) |
Descrizione/definizione L'estratto di chitosano [contenente principalmente poli(D-glucosamina)] è ottenuto dai gambi di Agaricus bisporus o dal micelio di Aspergillus niger. Il processo di produzione brevettato comprende diverse fasi, tra cui: estrazione e deacetilazione (idrolisi) in ambiente alcalino, solubilizzazione in ambiente acido, precipitazione in ambiente alcalino, lavaggio ed essiccazione. Sinonimo: poli(D-glucosamina) Chitosano (n. CAS: 9012-76-4 Formula del chitosano: (C6H11NO4)n Aspetto: polvere fine, fluida Colore: da biancastra a leggermente marrone Odore: inodore Purezza Tenore di chitosano (% p/p - peso a secco): 85 Tenore di glucano (% p/p - peso a secco): ≤ 15 Perdita all'essiccazione (% p/p - peso a secco): ≤ 10 Viscosità (1 % in acido acetico all'1 %): 1-15 Grado di acetilazione (in % mol/peso umido): 0-30 Viscosità (1 % in acido acetico all'1 %) (mPa.s): 1-14 per il chitosano derivato da Aspergillus niger; 12-25 per la chitina derivata da Agaricus bisporus Ceneri (% p/peso a secco): ≤ 3,0 Proteine (% p/peso a secco): ≤ 2,0 Granulometria delle particelle: > 100 nm Densità da compattazione (g/cm3): 0,7-1,0 Capacità di legare i grassi 800 × (p/peso umido): accertata mediante test Metalli pesanti Mercurio (ppm): ≤ 0,1 Piombo (ppm): ≤ 1,0 Arsenico (ppm): ≤ 1,0 Cadmio (ppm): ≤ 0,5 Criteri microbiologici Conteggio della carica aerobica (CFU/g): ≤ 103 Conteggio dei lieviti e delle muffe (CFU/g): ≤ 103 Escherichia coli (CFU/g): ≤ 10 Enterobatteriacee (CFU/g): ≤ 10 Salmonella: assenza/25 g Listeria monocytogenes: assenza/25 g |
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Solfato di condroitina |
Descrizione/definizione Il solfato di condroitina (sale di sodio) è un prodotto biosintetico. È ottenuto mediante solfatazione chimica della condroitina derivata dalla fermentazione attivata dal ceppo del batterio Escherichia coli O5:K4:H4, U1-41 (ATCC 24502). Solfato di condroitina (sale di sodio) (% su base secca): 95-105 MWp (peso medio) (kDa): 5-12 MWn (numero medio) (kDa): 4-11 Dispersione (wh/w0,05): ≤ 0,7 Modello di solfatazione (ΔDi-6S) (%): ≤ 85 Perdita all'essiccazione (%) (105 °C a peso costante): ≤ 10,0 Residuo alla calcinazione (% su base secca): 20-30 Proteina (% su base secca): ≤ 0,5 Endotossine (EU/mg): ≤ 100 Impurità organiche totali (mg/kg): ≤ 50 |
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Cromo picolinato |
Descrizione/definizione Il cromo picolinato è una polvere fluida rossastra, leggermente solubile in acqua a pH 7. Il sale è solubile anche in solventi organici polari. Denominazione chimica: tris(2piridincarbossilato-N,O)cromo(III) oppure 2-acido piridincarbossilico sale di cromo(III) N. CAS: 14639-25-9 Formula chimica: Cr(C6H4NO2)3 Caratteristiche chimiche Cromo picolinato: ≥ 95 % Cromo (III): 12-13 % Cromo (IV): non rilevato Acqua: ≤ 4,0 % |
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Erbe di Cistus incanus L. Pandalis |
Descrizione Le erbe di Cistus incanus L. Pandalis rientrano in una specie appartenente alla famiglia delle Cistacee originaria della regione mediterranea, più precisamente della penisola calcidica. Composizione Umidità: 9-10 g/100 g di erbe Proteine: 6,1 g/100 g di erbe Grassi: 1,6 g/100 g di erbe Carboidrati: 50,1 g/100 g di erbe Fibre: 27,1 g/100 g di erbe Minerali: 4,4 g/100 g di erbe |
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Sodio: 0,18 g Potassio: 0,75 g Magnesio: 0,24 g Calcio: 1,0 g Ferro: 65 mg |
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Vitamina B1: 3,0 μg Vitamina B2: 30 μg Vitamina B6: 54 μg Vitamina C: 28 mg Vitamina A: inferiore a 0,1 mg Vitamina E: 40-50 mg Alfa-tocoferolo: 20-50 mg Beta e gamma-tocoferolo: 2-15 mg Delta-tocoferolo: 0,1-2 mg |
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Citicolina |
Citicolina (sintetica) Descrizione/definizione La citicolina è composta da citosina, ribosio, pirofosfato e colina. Polvere cristallina bianca Denominazione chimica: colina citidina 5′-pirofosfato, citidina 5′-(triidrogeno difosfato) P′-[2-(trimetilammonio)etile]estere sale interno Formula chimica: C14H26N4O11P2 Peso molecolare: 488,32 g/mol N. CAS: 987-78-0 pH (soluzione campione dell'1 %): 2,5-3,5 Purezza Tenore: ≥ 98 % di sostanza secca Perdita all'essiccazione (a 100 °C per 4 ore): ≤ 5,0 % Ammonio: ≤ 0,05 % Arsenico: non più di 2 ppm Acidi fosforici liberi: ≤ 0,1 % Acido 5′-citidilico: ≤ 1,0 % Criteri microbiologici Conteggio totale su piastra: ≤ 103 CFU/g Lieviti e muffe: ≤ 102 CFU/g Escherichia coli: assenza in 1 g Citicolina (fonte microbica) Descrizione/definizione È ottenuta mediante fermentazione, utilizzando un ceppo geneticamente modificato di E. coli (BCT19/p40k). Le specifiche della citicolina da fonte microbica sono identiche a quelle della citicolina sintetica autorizzata. |
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Clostridium butyricum |
Descrizione/definizione Il Clostridium butyricum (CBM-588) è un batterio Gram positivo, sporigeno, anaerobio obbligato, non patogeno, non geneticamente modificato. Numero di deposito: FERM BP-2789 Criteri microbiologici Conta totale batteri aerobi vivi: ≤ 103 CFU/g Escherichia coli: non rilevato in 1 g Staphylococcus aureus: non rilevato in 1 g Pseudomonas aeruginosa: non rilevato in 1 g Lieviti e muffe: ≤ 102 CFU/g |
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Estratto di cacao in polvere sgrassato |
Estratto di cacao (Theobroma cacao L.) Aspetto: polvere marrone scuro, priva di impurità visibili Proprietà fisiche e chimiche Tenore di polifenoli: min. 55,0 % GAE Tenore di teobromina: max. 10,0 % Tenore di ceneri: max. 5,0 % Tenore di umidità: max. 8,0 % Densità d'insieme: 0,40-0,55 g/cm3 pH: 5,0-6,5 Solvente residuo: max. 500 ppm |
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Estratto di cacao a basso contenuto di grassi |
Estratto di cacao a basso contenuto di grassi (Theobroma cacao L.) Aspetto: polvere di colore da rosso scuro a porpora Estratto di cacao, concentrato: min. 99 % Biossido di silicio (aiuto tecnologico): max. 1,0 % Flavanoli di cacao: min. 300 mg/g (-) Epicatechina: min. 45 mg/g Perdita all'essiccazione: max. 5,0 % |
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Olio di semi di coriandolo da Coriandrum sativum |
Descrizione/definizione L'olio di semi di coriandolo è un olio contenente gliceridi degli acidi grassi prodotti dai semi della pianta di coriandolo Coriandrum Sativum L. Colore giallognolo, sapore leggero N. CAS: 8008-52-4 Composizione in acidi grassi Acido palmitico (C16:0): 2-5 % Acido stearico (C18:0): < 1,5 % Acido petroselinico [cis-C18:1 (n-12)]: 60-75 % Acido oleico [cis-C18:1 (n-9)]: 8-15 % Acido linoleico (C18:2): 12-19 % Acido α-linoleico (C18:3): < 1,0 % Acidi grassi trans: ≤ 1,0 % Purezza Indice di rifrazione (20 °C): 1,466-1,474 Indice di acidità: ≤ 2,5 mg KOH/g Indice di perossidi: ≤ 5,0 meq/kg Indice di iodio: 88-110 unità Indice di saponificazione: 186-200 mg KOH/g Sostanze insaponificabili: ≤ 15 g/kg |
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Frutti essiccati di Crataegus pinnatifida |
Descrizione/definizione I frutti essiccati di Crataegus pinnatifida rientrano in una specie appartenente alla famiglia delle Rosacee originaria della Cina settentrionale e della Corea. Composizione Sostanza secca: 80 % Carboidrati: 55 g/kg di peso fresco Fruttosio: 26,5-29,3 g/100 g Glucosio: 25,5-28,1 g/100 g Vitamina C: 29,1 mg/100 g di peso fresco Sodio: 2,9 g/100 g di peso fresco Le composte sono prodotti ottenuti mediante trattamento termico della parte commestibile di una o più specie di frutti, interi o in pezzi, con o senza setacciatura, a una concentrazione non significativa. Possono essere aggiunti zucchero, acqua, sidro, spezie e succo di limone. |
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α-ciclodestrina |
Descrizione/definizione Saccaride ciclico non riducente: formato da 6 unità di D-glucopiranosile con legame α-1,4 prodotto per l'azione della ciclodestrina glucosiltransferasi (CGTase, EC 2.4.1.19) su amido idrolizzato. Recupero e purificazione dell'α-ciclodestrina possono avvenire con una delle seguenti procedure: precipitazione di un complesso di α-ciclodestrina con 1-decanolo, dissoluzione in acqua ad alta temperatura e riprecipitazione, strippaggio con vapore del complessante e cristallizzazione dell'α-ciclodestrina dalla soluzione; oppure cromatografia con scambio ionico o cromatografia a esclusione (gel filtrazione) seguita da cristallizzazione dell'α-ciclodestrina dalle acque madri purificate; o processi di separazione a membrana come ultrafiltrazione e osmosi inversa. Descrizione: solido cristallino bianco o quasi bianco, praticamente inodore. Sinonimi: α-ciclodestrina, α-destrina, cicloesaamilosi, ciclo-maltoesoso, α-cicloamilasi Denominazione chimica: cicloesaamilosi N. CAS: 10016-20-3 Formula chimica: (C6H10O5)6 Peso formula: 972,85 Tenore: ≥ 98 % (su base secca) Identificazione Intervallo di fusione: si decompone a temperatura superiore a 278 °C Solubilità: facilmente solubile in acqua; scarsamente solubile in etanolo Rotazione specifica: [α]D 25: tra + 145° e + 151° (soluzione all'1 %) Cromatografia: il tempo di ritenzione del picco più elevato in un cromatogramma liquido del campione corrisponde a quello dell'α-ciclodestrina in un cromatogramma di riferimento di α-ciclodestrina (disponibile presso Consortium für Elektrochemische Industrie GmbH, Monaco, Germania o presso Wacker Biochem Group, Adrian, MI, USA) nelle condizioni descritte nel METODO DI PROVA. Purezza Acqua: ≤ 11 % (metodo di Karl Fischer) Complessante residuo: ≤ 20 mg/kg (1-decanolo) Sostanze riducenti: ≤ 0,5 % (in glucosio) Ceneri solfatate: ≤ 0,1 % Piombo: ≤ 0,5 mg/kg Metodo di prova Analisi mediante cromatografia liquida alle seguenti condizioni.
Cromatografia: cromatografo liquido munito di rivelatore dell'indice di rifrazione e di registratore integratore. Colonna e riempimento: nucleosil-100-NH2 (10 μm) (Macherey & Nagel Co., Düren, Germania) o equivalente. Lunghezza: 250 mm Diametro: 4 mm Temperatura: 40 °C Fase mobile: acetonitrile/acqua (67/33, v/v) Velocità di flusso: 2,0 ml/min Volume di iniezione: 10 μl Procedimento: iniettare la soluzione di campione nel cromatografo, registrare il cromatogramma e misurare l'area del picco di α-CD. Calcolare la percentuale di α-ciclodestrina nel campione di prova come segue: % di α-ciclodestrina (base secca) = 100 × (AS/AR) (WR/WS) in cui AS e AR rappresentano le aree dei picchi massimi dovuti ad α-ciclodestrina per la soluzione di campione e, rispettivamente, per la soluzione di riferimento; WS e WR rappresentano il peso (mg) del campione di prova e, rispettivamente, dell'α-ciclodestrina di riferimento dopo correzione del contenuto idrico. |
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γ-ciclodestrina |
Descrizione/definizione Saccaride ciclico non riducente, formato da otto unità di D-glucopiranosile con legame α-1,4 prodotto per l'azione della ciclodestrina glucosiltransferasi (CGTase, EC 2.4.1.19) su amido idrolizzato. Recupero e purificazione della γ-ciclodestrina possono avvenire con precipitazione di un complesso di γ-ciclodestrina con 8-cicloesadecen-1-one, dissoluzione del complesso in acqua e n-decano, strippaggio con vapore della fase acquosa e recupero della gamma-CD dalla soluzione mediante cristallizzazione. Solido cristallino bianco o quasi bianco, praticamente inodore Sinonimi: γ-ciclodestrina, γ-destrina, ciclo-octa-amilosio, ciclomaltooctaosio, γ-cicloamilasi Denominazione chimica: ciclo-octa-amilosio N. CAS: 17465-86-0 Formula chimica: (C6H10O5)8 Tenore: ≥ 98 % (su base secca) Identificazione Intervallo di fusione: si decompone a temperatura superiore a 285 °C Solubilità: facilmente solubile in acqua; scarsamente solubile in etanolo Rotazione specifica: [α]D 25: tra + 174° e + 180° (soluzione all'1 %) Purezza Acqua: ≤ 11 % Complessante residuo (8-cicloesadecen-1-one (CHDC): ≤ 4 mg/kg Solvente residuo (n-decano): ≤ 6 mg/kg Sostanze riducenti: ≤ 0,5 % (in glucosio) Ceneri solfatate: ≤ 0,1 % |
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Preparato di destrano prodotto da Leuconostoc mesenteroides |
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Olio di origine vegetale a base di diacilglicerolo |
Descrizione/definizione Prodotto a partire da glicerolo e acidi grassi derivati da oli vegetali commestibili, in particolare da olio di soia (Glycine max) o da olio di colza (Brassica campestris, Brassica napus), utilizzando un enzima specifico. Distribuzione dell'acilglicerolo Diacilgliceroli (DAG): ≥ 80 % 1,3-Diacilgliceroli (1,3-DAG): ≥ 50 % Triacilgliceroli (TAG): ≤ 20 % Monoacilgliceroli (MAG): ≤ 5,0 % Composizione degli acidi grassi (MAG, DAG, TAG) Acido oleico (C18:1): 20-65 % Acido linoleico (C18:2): 15-65 % Acido linoleico (C18:3): ≤ 15 % Acidi grassi saturi: ≤ 10 % Altro Indice di acidità: ≤ 0,5 mg KOH/g Umidità e sostanze volatili: ≤ 0,1 % Indice di perossidi: ≤ 1,0 meq/kg Insaponificabili: ≤ 2,0 % Acidi grassi trans: ≤ 1,0 % MAG = monoacilgliceroli, DAG = diacilgliceroli, TAG = triacilgliceroli |
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Diidrocapsiato (DHC) |
Descrizione/definizione Il diidrocapsiato è sintetizzato mediante esterificazione, catalizzata da enzima, dell'alcol vanillico e dell'acido 8-metilnonanoico. Dopo l'esterificazione il diidrocapsiato è estratto con n-esano. Liquido viscoso da incolore a giallo Formula chimica: C18 H28 O4 N. CAS: 205687-03-2 Proprietà fisiche e chimiche Diidrocapsiato: > 94 % Acido 8-metilnonanoico: < 6,0 % Alcol vanillico: < 1,0 % Altre sostanze collegate alle sintesi: < 2,0 % |
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Estratto secco di Lippia citriodora da colture cellulari |
Descrizione/definizione Estratto secco di colture cellulari HTN®Vb di Lippia citriodora (Palau) Kunth. |
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Estratto di Echinacea angustifolia da colture cellulari |
L'estratto delle radici di Echinacea angustifolia ottenuto da colture di tessuti vegetali è sostanzialmente equivalente a un estratto delle radici di Echinacea angustifolia ottenuto in etanolo-acqua con titolazione al 4 % di echinacoside. |
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Olio di Echium plantagineum |
Descrizione/definizione L'olio di Echium raffinato è un prodotto giallo chiaro ottenuto dalla raffinazione dell'olio estratto dai semi dell'Echium plantagineum L. Acido stearidonico: ≥ 10 % p/p degli acidi grassi totali Acidi grassi trans: ≤ 2,0 % (p/p degli acidi grassi totali) Indice di acidità: ≤ 0,6 mg KOH/g Indice di perossidi: ≤ 5,0 meq O2/kg Tenore di insaponificabili: ≤ 2,0 % Tenore di proteine (azoto complessivo): ≤ 20 μg/ml Alcaloidi pirrolizidinici: non rilevabili, con un limite di rivelabilità di 4,0 μg/kg |
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Epigallocatechina gallato come estratto purificato di foglie di tè verde (Camellia sinensis) |
Descrizione/definizione Estratto altamente purificato di foglie di tè verde [Camellia sinensis (L.) Kuntze] in forma di polvere fine, di colore dal biancastro al rosa chiaro. È composto da un minimo di 90 % di epigallocatechina gallato (EGCG), e ha un punto di fusione tra 210 e 215 °C circa. Aspetto: polvere di colore dal biancastro al rosa chiaro Denominazione chimica: polifenolo(-)epigallocatechina-3-gallato Sinonimi: epigallocatechina gallato (EGCG) N. CAS: 989-51-5 Denominazione INCI: epigallocatechina gallato Massa molecolare 458,4 g/mol Perdita all'essiccazione: max. 5,0 % Metalli pesanti Arsenico: max. 3,0 ppm Piombo: max. 5,0 ppm Tenore min. 94 % EGCG (su base secca) max. 0,1 % di caffeina Solubilità: l'EGCG è abbastanza solubile in acqua, etanolo, metanolo e acetone |
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L-ergotioneina |
Definizione Denominazione chimica (IUPAC): (2S)-3-(2-tiosso-2,3-diidro-1H-imidazol-4-yl)-2-(trimetilammonio)-propanoato Formula chimica: C9H15N3O2S Massa molecolare: 229,3 Da N. CAS: 497-30-3 |
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Parametro |
Specifica |
Metodo |
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Aspetto |
Polvere bianca |
Esame visivo |
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Rotazione ottica |
[α]D ≥ (+) 122° (c = 1, H2O)a) |
Polarimetria |
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Purezza chimica |
≥ 99,5 % ≥ 99,0 % |
HPLC [Eur. Ph. 2.2.29] 1H-NMR |
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Identificazione |
Conforme alla struttura |
1H-NMR |
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C: 47,14 ± 0,4 % H: 6,59 ± 0,4 % N: 18,32 ± 0,4 % |
Analisi elementare |
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Solventi residui totali (metanolo, acetato di etile, isopropanolo, etanolo) |
[Eur. Ph. 01/2008:50400] < 1 000 ppm |
Gascromatografia [Eur. Ph. 01/2008:20424] |
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Perdita all'essiccazione |
Standard interno < 0,5 % |
[Eur. Ph. 01/2008:20232] |
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Impurità |
< 0,8 % |
HPLC/GPC o 1H-NMR |
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Metalli pesanti b) c) |
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Piombo: |
< 3,0 ppm |
ICP/AES (Pb, Cd) Fluorescenza atomica (Hg) |
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Cadmio |
< 1,0 ppm |
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Mercurio |
< 0,1 ppm |
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Specifiche microbiologiche b) |
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Conta totale batteri aerobi vivi (TVAC) |
≤ 1 × 103 CFU/g |
[Eur. Ph. 01/2011:50104] |
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Conta totale dei lieviti e delle muffe (TYMC) |
≤ 1 × 102 CFU/g |
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Escherichia coli |
assenza in 1 g |
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Eur. Ph.: farmacopea europea; 1H-NMR: risonanza magnetica nucleare protonica; HPLC: cromatografia liquida ad alta prestazione; GPC: cromatografia a permeazione di gel; ICP/AES: spettroscopia di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente; CFU: unità formanti colonie.
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Feredetato sodico |
Descrizione/definizione Il feredetato sodico (acido etilendiamminotetraacetico - EDTA) è una polvere inodore, fluida, da giallo a marrone con una purezza chimica superiore al 99 % (p/p). È facilmente solubile in acqua. Formula chimica: C10H12FeN2NaO8 · 3H2O Caratteristiche chimiche pH di una soluzione all'1 %: 3,5-5,5 Ferro: 12,5-13,5 % Sodio: 5,5 % Acqua: 12,8 % Materia organica (CHNO): 68,4 % EDTA: 65,5-70,5 % Sostanze insolubili in acqua: ≤ 0,1 % Acido nitrilotriacetico: ≤ 0,1 % |
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Fosfato ferroso di ammonio |
Descrizione/definizione Il fosfato ferroso di ammonio si presenta sotto forma di polvere fine di colore grigio/verde, praticamente insolubile nell'acqua e solubile negli acidi minerali diluiti. N. CAS: 10101-60-7 Formula chimica: FeNH4PO4 Caratteristiche chimiche pH di una sospensione acquosa al 5 %: 6,8-7,8 Ferro (totale): ≥ 28 % Ferro (II): 22-30 % (p/p) Ferro (III): ≤ 7,0 % (p/p) Ammoniaca: 5-9 % (p/p) Acqua: ≤ 3,0 % |
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Peptidi di origine ittica da Sardinops sagax |
Descrizione/definizione Il nuovo ingrediente alimentare è una miscela peptidica ottenuta mediante idrolisi catalizzata da proteasi alcalina del muscolo di pesce (Sardinops sagax), successivo isolamento della frazione peptidica per cromatografia su colonna, concentrazione sotto vuoto ed essiccazione a spruzzo. Si tratta di una polvere bianco-giallastra. Peptidi (*) (peptidi a catena corta, dipeptidi e tripeptidi di peso molecolare inferiore a 2 kDa): ≥ 85 g/100 g Val-Tyr (dipeptide): 0,1-0,16 g/100 g Ceneri: ≤ 10 g/100 g Umidità: ≤ 8 g/100 g
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Flavonoidi derivati dalla Glycyrrhiza glabra |
Descrizione/definizione I flavonoidi derivano dalla radice o dal rizoma della Glycyrrhiza glabra L. per estrazione con etanolo seguita da un'ulteriore estrazione di questo estratto etanolico con trigliceridi a media catena. Si tratta di un liquido di colore marrone scuro contenente glabridina in dosi comprese fra 2,5 % e 3,5 %. Umidità: < 0,5 % Ceneri: < 0,1 % Indice di perossidi: < 0,5 meq/kg Glabridina: 2,5-3,5 % di grassi Acido glicirrizico: < 0,005 % Grassi, incluse le sostanze di tipo polifenolico: ≥ 99 % proteine: < 0,1 % Carboidrati: non rilevabili |
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Estratto di fucoidano dall'alga marina Fucus vesiculosus |
Descrizione/definizione Il fucoidano derivato dall'alga marina Fucus vesiculosus è ottenuto mediante estrazione acquosa in soluzione acida e procedimenti di filtrazione senza l'uso di solventi organici. L'estratto ottenuto è sottoposto a concentrazione ed essiccazione per produrre l'estratto di fucoidano con le specifiche che seguono.
Metalli pesanti Arsenico (inorganico): < 1,0 ppm Cadmio: < 3,0 ppm Piombo: < 2,0 ppm Mercurio: < 1,0 ppm Criteri microbiologici Conta dei microrganismi aerobi totali: < 10 000 CFU/g Conteggio dei lieviti e delle muffe: < 100 CFU/g Conteggio degli enterobatteri totali: assenza/g Escherichia coli: assenza/g Salmonella: assenza/10 g Staphylococcus aureus: assenza/g Composizione dei due tipi di estratti consentiti sulla base del livello di fucoidano
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Estratto di fucoidano dall'alga marina Undaria pinnatifida |
Descrizione/definizione Il fucoidano derivato dall'alga marina Undaria pinnatifida è ottenuto mediante estrazione acquosa in soluzione acida e procedimenti di filtrazione senza l'uso di solventi organici. L'estratto ottenuto è sottoposto a concentrazione ed essiccazione per produrre l'estratto di fucoidano con le specifiche che seguono.
Metalli pesanti Arsenico (inorganico): < 1,0 ppm Cadmio: < 3,0 ppm Piombo: < 2,0 ppm Mercurio: < 1,0 ppm Microbiologia Conta dei microrganismi aerobi totali: < 10 000 CFU/g Conteggio dei lieviti e delle muffe: < 100 CFU/g Conteggio degli enterobatteri totali: assenza/g Escherichia coli: assenza/g Salmonella: assenza/10 g Staphylococcus aureus: assenza/g Composizione dei due tipi di estratti consentiti sulla base del livello di fucoidano
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2′-fucosillattosio (sintetico) |
Definizione Denominazione chimica: α-L-fucopiranosil-(1→2)-β-D-galattopiranosil-(1→4)-D-glucopiranosio Formula chimica: C18H32O15 N. CAS: 41263-94-9 Peso molecolare: 488,44 g/mol Descrizione Il 2′-fucosillattosio è una polvere da bianca a biancastra ottenuta mediante un processo di sintesi chimica e isolata per cristallizzazione. Purezza 2′-fucosillattosio: ≥ 95 % D-lattosio: ≤ 1,0 % p/p L-fucosio: ≤ 1,0 % p/p Isomeri del difucosil-D-lattosio: ≤ 1,0 % p/p 2′-fucosil-D-lattulosio: ≤ 1,0 % p/p pH (20 °C, soluzione al 5 %): 3,2-7,0 Acqua (%): ≤ 9,0 % Ceneri, solfatate: ≤ 0,2 % Acido acetico: ≤ 0,3 % Solventi residui (metanolo, 2-propanolo, acetato di metile, acetone): ≤ 50,0 mg/kg separatamente, ≤ 200,0 mg/kg in combinazione Proteine residue: ≤ 0,01 % Metalli pesanti Palladio: ≤ 0,1 mg/kg Nichel: ≤ 3,0 mg/kg Criteri microbiologici Conta totale batteri aerobi mesofili: ≤ 500 CFU/g Lieviti e muffe: ≤ 10 CFU/g Endotossine residue: ≤ 10 EU/mg |
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2′-fucosillattosio (fonte microbica) |
Definizione Denominazione chimica: α-L-fucopiranosil-(1→2)-β-D-galattopiranosil-(1→4)-D-glucopiranosio Formula chimica: C18H32O15 N. CAS: 41263-94-9 Peso molecolare: 488,44 g/mol |
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Fonte Ceppo geneticamente modificato di Escherichia coli K-12 |
Fonte Ceppo geneticamente modificato di Escherichia coli BL21 |
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Descrizione Il 2′-fucosillattosio è una polvere cristallina da bianca a biancastra ottenuta mediante un procedimento microbico. Il 2′-fucosillattosio è isolato per cristallizzazione. Purezza 2′-fucosillattosio: ≥ 94 % D-lattosio: ≤ 3,0 % L-fucosio: ≤ 1,0 Difucosil-D-lattosio: ≤ 1,0 % 2′-fucosil-D-lattulosio: ≤ 1,0 % pH (20 °C, soluzione al 5 %): 3,2-5,0 Acqua: ≤ 5,0 % Ceneri, solfatate: ≤ 1,5 % Acido acetico: ≤ 1,0 % Proteine residue: ≤ 0,01 % Criteri microbiologici Conta totale batteri aerobi mesofili: ≤ 500 CFU/g Lieviti: ≤ 10 CFU/g Muffe: ≤ 100 CFU/g Endotossine: ≤ 10 EU/mg |
Descrizione Il 2′-fucosillattosio è una polvere da bianca a biancastra e il concentrato liquido è una soluzione acquosa chiara (45 % ± 5 % p/v), da incolore a leggermente gialla. Il 2′-fucosillattosio è prodotto mediante un procedimento microbiologico e isolato mediante essicazione a spuzzo. Purezza 2′-fucosillattosio: ≥ 90 % Lattosio: ≤ 5,0 % Fucosio: ≤ 3,0 % 3-fucosillattosio: ≤ 5,0 % Fucosilgalattosio: ≤ 3,0 % Difucosillattosio: ≤ 5,0 % Glucosio: ≤ 3,0 % Galattosio: ≤ 3,0 % Acqua: ≤ 9,0 % (in polvere) Ceneri, solfatate: ≤ 0,5 % (in polvere e liquido) Proteine residue: ≤ 0,01 % (in polvere e liquido) Metalli pesanti Piombo: ≤ 0,02 mg/kg (in polvere e liquido) Arsenico: ≤ 0,2 mg/kg (in polvere e liquido) Cadmio: ≤ 0,1 mg/kg (in polvere e liquido) Mercurio: ≤ 0,5 mg/kg (in polvere e liquido) Criteri microbiologici Conteggio totale su piastra: ≤ 104 CFU/g (in polvere), ≤ 5 000 CFU/g (liquido) Lieviti e muffe: ≤ 100 CFU/g (in polvere), ≤ 50 CFU/g (liquido) Enterobatteriacee/coliformi: assenza in 11 g (in polvere e liquido) Salmonella: negativo/100 g (in polvere), negativo/200 ml (liquido) Cronobacter: negativo/100 g (in polvere), negativo/200 ml (liquido) Endotossine: ≤ 100 EU/g (in polvere), ≤ 100 EU/ml (liquido) Aflatossina M1: ≤ 0,025 μg/kg (in polvere e liquido) |
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Galatto-oligosaccaride |
Descrizione/definizione Il galatto-oligosaccharide è ottenuto dal lattosio del latte mediante un procedimento enzimatico con β-galattosidasi derivante da Aspergillus oryzae, Bifidobacterium bifidum e Bacillus circulans. GOS: min. 46 % di sostanza secca Lattosio: max. 40 % di sostanza secca Glucosio: max. 22 % di sostanza secca Galattosio: min. 0,8 % di sostanza secca Ceneri: max. 4,0 % di sostanza secca Proteine: max. 4,5 % di sostanza secca Nitrito: max. 2 mg/kg |
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Glucosamina HCl da Aspergillus niger e dal ceppo geneticamente modificato di E. coli K12 |
Polvere inodore, cristallina, bianca Formula molecolare: C6H13NO5·HCl Massa molecolare relativa: 215,63 g/mol D-glucosamina HC1: 98,0-102,0 % dello standard di riferimento (HPLC) Rotazione specifica: + 70,0° - + 73,0° |
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Glucosamina KCl da Aspergillus niger e dal ceppo geneticamente modificato di E. coli K12 |
Polvere inodore, cristallina, bianca Formula molecolare: (C6H14NO5)2SO4·2KCl Massa molecolare relativa: 605,52 g/mol D-glucosamina solfato 2KCl: 98,0-102,0 % dello standard di riferimento (HPLC) Rotazione specifica da + 50,0° a + 52,0° |
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Glucosamina NaCl da Aspergillus niger e dal ceppo geneticamente modificato di E. coli K12 |
Polvere inodore, cristallina, bianca Formula molecolare: (C6H14NO5)2SO4·2NaCL Massa molecolare relativa: 573,31 g/mol D-glucosamina HCl: 98-102 % dello standard di riferimento (HPLC) Rotazione specifica: + 52°-+ 54° |
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Gomma di guar |
Descrizione/definizione La gomma di guar naturale è costituita dall'endosperma macinato dei semi di ceppi naturali della pianta del guar Cyamopsis tetragonolobus L. Taub. (famiglia delle Leguminose). È costituita da un polisaccaride ad elevato peso molecolare, composto principalmente da unità del galattopiranosio e del mannopiranosio collegate attraverso legami glucosidici (combinazioni che, dal punto di vista chimico, possono essere descritte come galattomannani e il cui tenore non sia inferiore a 75 %). Aspetto: polvere bianco-giallastra Peso molecolare: 50 000 – 8 000 000 Dalton N. CAS: 9000-30-0 N. EINECS: 232-536-8 Purezza: secondo quanto previsto dal regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), così come dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/175 della Commissione, del 5 febbraio 2015, che stabilisce condizioni particolari applicabili all'importazione di gomma di guar originaria o proveniente dall'India a causa del rischio di contaminazione da pentaclorofenolo e diossine (8). Proprietà fisico-chimiche
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Prodotti lattieri trattati termicamente, fermentati con Bacteroides xylanisolvens |
Descrizione/definizione I prodotti lattieri fermentati trattati termicamente sono prodotti con Bacteroides xylanisolvens (DSM 23964) come coltura starter. Il latte parzialmente scremato (contenente tra l'1,5 % e l'1,8 % di grassi) o il latte scremato (contenente lo 0,5 % di grassi o meno) vengono pastorizzati o trattati a temperatura ultra alta prima che abbia inizio la fermentazione con Bacteroides xylanisolvens (DSM 23964). Il prodotto lattiero fermentato così ottenuto viene omogeneizzato e successivamente trattato termicamente per inattivare il Bacteroides xylanisolvens (DSM 23964). Il prodotto finale non contiene cellule vitali di Bacteroides xylanisolvens (DSM 23964) (*).
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Idrossitirosolo |
Descrizione/definizione L'idrossitirosolo è un liquido viscoso di colore giallo pallido ottenuto per sintesi chimica. Formula molecolare: C8H10O3 Peso molecolare: 154,6 g/mol N. CAS: 10597-60-1 Umidità: ≤ 0,4 % Odore: caratteristico Sapore: leggermente amarognolo Solubilità (acqua): miscibile con acqua pH: 3,5-4,5 Indice di rifrazione: 1,571-1,575 Purezza Idrossitirosolo: ≥ 99 % Acido acetico: ≤ 0,4 % Idrossitirosolo acetato: ≤ 0,3 % Somma di acido omovanillico, acido iso-omovanilico e 3-metossi-4-idrossifenilglicolo: ≤ 0,3 % Metalli pesanti Piombo: ≤ 0,03 mg/kg Cadmio: ≤ 0,01 mg/kg Mercurio: ≤ 0,01 mg/kg Solventi residui Acetato di etile: ≤ 25,0 mg/kg Isopropanolo: ≤ 2,50 mg/kg Metanolo: ≤ 2,00 mg/kg Tetraidrofurano: ≤ 0,01 mg/kg |
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Proteina ISP (Ice Structuring Protein) tipo III HPLC 12 |
Descrizione/definizione Il preparato di ISP (Ice Structuring Protein - proteina strutturante del ghiaccio) è un liquido di colore marrone chiaro prodotto tramite la fermentazione sommersa di un ceppo geneticamente modificato di lievito alimentare per panificazione (Saccharomyces cerevisiae) nel cui genoma è stato inserito un gene sintetico per la ISP. La proteina è espressa e secreta nel terreno di coltura, dove è separata dalle cellule del lievito tramite microfiltrazione e concentrata mediante ultrafiltrazione. Di conseguenza le cellule del lievito non sono trasferite in quanto tali o in forma modificata nel preparato di ISP. Il preparato di ISP consiste di ISP nativa, ISP glicosilata, proteine e peptidi di lievito e zuccheri nonché di acidi e sali comunemente riscontrati negli alimenti. Il concentrato è stabilizzato con 10 mM di tampone acido citrico. Tenore: ≥ 5 g/l di ISP attiva pH: 2,5-3,5 Ceneri: ≤ 2,0 % DNA: non rilevabile |
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Estratto acquoso di foglie essiccate di Ilex guayusa |
Descrizione/definizione Liquido di colore marrone scuro. Estratti acquosi di foglie essiccate di Ilex guayusa. Composizione Proteine: 0,1 g/100 ml Grassi: 0,1 g/100 ml Carboidrati: 0,2-0,3 g/100 ml Zuccheri totali: 0,2 g/100 ml Caffeina: 19,8-57,7 mg/100 ml Teobromina: 0,14-2,0 mg/100 ml Acidi clorogenici: 9,9-72,4 mg/100 ml |
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Isomalto-oligosaccaride |
Polvere Solubilità (acqua) (%): > 99 Glucosio (% su base secca): ≤ 5,0 Isomaltosio + da DP3 a DP9 (% su base secca): ≥ 90 Umidità (%): ≤ 4,0 Ceneri solfatate (g/100g): ≤ 0,3 Metalli pesanti Piombo (mg/kg): ≤ 0,5 Arsenico (mg/kg): ≤ 0,5 Sciroppo Solidi secchi (g/100g): > 75 Glucosio (% su base secca): ≤ 5,0 Isomaltosio + da DP3 a DP9 (% su base secca): ≥ 90 pH: 4-6 Ceneri solfatate (g/100g): ≤ 0,3 Metalli pesanti Piombo (mg/kg): ≤ 0,5 Arsenico (mg/kg): ≤ 0,5 |
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Isomaltulosio |
Descrizione/definizione Disaccaride riducente che consiste in una frazione di glucosio e una frazione di fruttosio collegate da un legame glicosidico alpha-1,6. È ricavato dal saccarosio mediante un procedimento enzimatico. Il prodotto commerciale è il monoidrato. Aspetto: pressoché inodore, cristalli bianchi o quasi bianchi di sapore dolce. Denominazione chimica: 6-O-α-D-glucopiranosil-D-fruttofuranosio, monoidrato N. CAS: 13718-94-0 Formula chimica: C12H22O11 · H2O Formula strutturale
Peso formula: 360,3 (monoidrato) Purezza Tenore: ≥ 98 % (su base secca) Perdita all'essiccazione: ≤ 6,5 % (60 °C, 5 ore) Metalli pesanti Piombo: ≤ 0,1 mg/kg Determinazione mediante tecnica di assorbimento atomico adatta al livello specificato. La scelta delle dimensioni del campione e il metodo di preparazione dello stesso possono basarsi sui principi del metodo descritto nel FNP 5 (*), «Metodi strumentali».
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Lattitolo |
Descrizione/definizione Polvere cristallina o soluzione incolore prodotta dall'idrogenazione catalitica del lattosio. I prodotti cristallini si presentano in forma anidra, monoidrata e diidrata. Il nichel è utilizzato come catalizzatore. Denominazione chimica: 4-O-β-D-galattopiranosil-D-glucitolo Formula chimica: C12H24O11 Peso molecolare: 344,31 g/mol N. CAS: 585-86-4 Purezza Solubilità in acqua: molto solubile in acqua Rotazione specifica: [α] D20 = da + 13° a + 16° ≥ 95 % d.b. (d.b.: calcolato sulla base del peso a secco) Acqua: ≤ 10,5 % Altri polioli: ≤ 2,5 % d.b. Zuccheri riduttori: ≤ 0,2 % d.b. Cloruri: ≤ 100 mg/kg d.b. Solfati: ≤ 200 mg/kg d.b. Ceneri solfatate: ≤ 0,1 % d.b. Nichel: ≤ 2,0 mg/kg d.b. Arsenico: ≤ 3,0 mg/kg d.b. Piombo: ≤ 1,0 mg/kg d.b. |
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Lacto-N-neotetraose (sintetico) |
Definizione Denominazione chimica: β-D-galattopiranosil-(1→4)-2-acetamido-2-deossi-β-D-glucopiranosil-(1→3)-β-D-galattopiranosil-(1→4)-D-glucopiranosio Formula chimica: C26H45NO21 N. CAS: 13007-32-4 Peso molecolare: 707,63 g/mol Descrizione Il lacto-N-neotetraose è una polvere da bianca a biancastra. È ottenuto mediante un processo di sintesi chimica e isolato per cristallizzazione. Purezza Tenore (in assenza di acqua): ≥ 96 % D-lattosio: ≤ 1,0 % Latto-N-trioso II: ≤ 0,3 % Isomero del latto-N-neotetraoso fruttosio: ≤ 0,6 % pH (20 °C, soluzione al 5 %): 5,0-7,0 Acqua: ≤ 9,0 % Ceneri, solfatate: ≤ 0,4 % Acido acetico: ≤ 0,3 % Solventi residui (metanolo, 2-propanolo, acetato di metile, acetone): ≤ 50 mg/kg separatamente, ≤ 200 mg/kg in combinazione Proteine residue: ≤ 0,01 % Palladio: ≤ 0,1 mg/kg Nichel: ≤ 3,0 mg/kg Criteri microbiologici Conta totale batteri aerobi mesofili: ≤ 500 CFU/g Lieviti: ≤ 10 CFU/g Muffe: ≤ 10 CFU/g Endotossine residue: ≤ 10 EU/mg |
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Lacto-N-neotetraose (fonte microbica) |
Definizione Denominazione chimica: β-D-galattopiranosil-(1→4)-2-acetamido-2-deossi-β-D-glucopiranosil-(1→3)-β-D-galattopiranosil-(1→4)-D-glucopiranosio Formula chimica: C26H45NO21 N. CAS: 13007-32-4 Peso molecolare: 707,63 g/mol Fonte Ceppo geneticamente modificato di Escherichia coli K-12 Descrizione Il lacto-N-neotetraose è una polvere cristallina da bianca a biancastra ottenuta mediante un procedimento microbico. Il lacto-N-neotetraose è isolato per cristallizzazione. Purezza Tenore (in assenza di acqua): ≥ 92 % D-lattosio: ≤ 3,0 % Latto-N-trioso II: ≤ 3,0 % para-latto-N-neoesoso: ≤ 3,0 % Isomero del latto-N-neotetraoso fruttosio: ≤ 1,0 % pH (20 °C, soluzione al 5 %): 4,0-7,0 Acqua: ≤ 9,0 % Ceneri, solfatate: ≤ 0,4 % Solventi residui (metanolo): ≤ 100 mg/kg Proteine residue: ≤ 0,01 % Criteri microbiologici Conta totale batteri aerobi mesofili: ≤ 500 CFU/g Lieviti: ≤ 10 CFU/g Muffe: ≤ 10 CFU/g Endotossine residue: ≤ 10 EU/mg |
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Estratto della foglia di erba medica Medicago sativa |
Descrizione/definizione L'erba medica (Medicago sativa L.) viene trattata entro 2 ore dalla raccolta. Dopo essere stata tagliata, frantumata e sottoposta all'azione di una pressa analoga a quella utilizzata per i semi oleosi, l'erba medica fornisce un residuo fibroso e un succo (10 % di sostanza secca). La sostanza secca del succo contiene circa il 35 % di proteine grezze. Il succo (pH 5,8-6,2) è neutralizzato. Il preriscaldamento e l'iniezione di vapore consentono la coagulazione di proteine associate a carotenoidi e pigmenti clorofilliani. Il precipitato proteico viene separato tramite centrifugazione e quindi essiccato. Una volta aggiunto acido ascorbico, il concentrato proteico di erba medica è granulato e conservato in gas inerte o in impianti frigoriferi. Composizione Proteine: 45-60 % Grassi: 9-11 % Carboidrati liberi (fibra solubile): 1-2 % Polisaccaridi (fibra insolubile): 11-15 % compresa la cellulosa: 2-3 % Minerali: 8-13 % Saponine: ≤ 1,4 % Isoflavoni: ≤ 350 mg/kg Cumestrolo: ≤ 100 mg/kg Fitati: ≤ 200 mg/kg L-canavanina: ≤ 4,5 mg/kg |
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Licopene |
Descrizione/definizione Il licopene sintetico è prodotto mediante la condensazione Wittig di intermedi sintetici comunemente utilizzati nella produzione di altri carotenoidi impiegati in prodotti alimentari. Il licopene sintetico è costituito per almeno il 96 % da licopene e da piccole quantità di altri carotenoidi affini. Si presenta in forma di polvere in idonea matrice o di dispersione oleosa. È di colore rosso scuro o rosso violetto. Deve essere assicurata una protezione antiossidativa. Denominazione chimica: licopene N. CAS: 502-65-8 (tutti i licopene trans) Formula chimica: C40H56 Peso formula: 536,85 Da |
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Licopene ottenuto da Blakeslea trispora |
Descrizione/definizione Il licopene purificato ottenuto da Blakeslea trispora è costituito per almeno il 95 % da licopene e per non più del 5 % da altri carotenoidi. Si presenta in forma di polvere in idonea matrice o di dispersione oleosa. È di colore rosso scuro o rosso violetto. Deve essere assicurata una protezione antiossidativa. Denominazione chimica: licopene N. CAS: 502-65-8 (tutti i licopene trans) Formula chimica: C40H56 Peso formula: 536,85 Da |
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Licopene estratto da pomodori |
Descrizione/definizione Il licopene purificato ottenuto dai pomodori (Lycopersicon esculantum L.) è costituito per almeno il 95 % da licopene e per non più del 5 % da altri carotenoidi. Si presenta in forma di polvere in idonea matrice o di dispersione oleosa. È di colore rosso scuro o rosso violetto. Deve essere assicurata una protezione antiossidativa. Denominazione chimica: licopene N. CAS: 502-65-8 (tutti i licopene trans) Formula chimica: C40H56 Peso formula: 536,85 Da |
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Oleoresina di licopene estratta dal pomodoro |
Descrizione/definizione L'oleoresina di licopene estratta dal pomodoro è ottenuta mediante estrazione con solvente da pomodori (Lycopersicon esculentum) maturi e successiva eliminazione del solvente. È un liquido viscoso, chiaro, di colore da rosso a marrone scuro. Licopene totale: 5-15 % di cui licopene in forma trans: 90-95 % Carotenoidi totali (calcolati come licopene): 6,5-16,5 % Altri carotenoidi: 1,75 % (Fitoene/Fitofluene/β-carotene): (0,5-0,75/0,4-0,65/0,2-0,35 %) Tocoferoli totali: 1,5-3,0 % Sostanze insaponificabili: 13-20 % Acidi grassi totali: 60-75 % Acqua (Karl Fischer): ≤ 0,5 % |
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Citrato-malato di magnesio |
Descrizione/definizione Il citrato-malato di magnesio è una polvere amorfa, di colore da bianco a bianco-giallastro. Formula chimica: Mg5(C6H5O7)2(C4H4O5)2 Denominazione chimica: pentamagnesio di-(2-idrossibutanodioato)-di-(2-idrossipropano-1,2,3-tricarbossilato) N. CAS: 1259381-40-2 Peso molecolare: 763,99 Dalton (anidro) Solubilità: facilmente solubile in acqua (circa 20 g in 100 ml) Descrizione dello stato fisico: polvere amorfa Tenore di magnesio: 12,0-15,0 % Perdita all'essiccazione (a 120 °C/4 ore): ≤ 15 % Colore (solido): polvere bianco-giallastra Colore (20 % di soluzione acquosa): da incolore a giallastra Aspetto (20 % di soluzione acquosa): soluzione chiara pH (20 % di soluzione acquosa): circa 6,0 Impurità Cloruro: ≤ 0,05 % Solfato: ≤ 0,05 % Arsenico: ≤ 3,0 ppm Piombo: ≤ 2,0 ppm Cadmio: ≤ 1 ppm Mercurio: ≤ 0,1 ppm |
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Estratto della corteccia di magnolia |
Descrizione/definizione L'estratto della corteccia di magnolia è ottenuto dalla corteccia della pianta Magnolia officinalis L. e prodotto con biossido di carbonio supercritico. La corteccia è lavata ed essiccata in forno per ridurre il tenore di umidità prima di essere frantumata e sottoposta ad estrazione mediante biossido di carbonio supercritico. L'estratto è disciolto in etanolo per uso medico e ricristallizzato per produrre l'estratto di magnolia. L'estratto di magnolia è principalmente costituito da due composti fenolici, magnololo e onochiolo. Aspetto: polvere di colore marrone chiaro Purezza Magnololo: ≥ 85,2 % Onochiolo: ≥ 0,5 % Magnololo e onochiolo: ≥ 94 % Eudesmolo totale: ≤ 2 % Umidità: 0,50 % Metalli pesanti Arsenico (ppm): ≤ 0,5 Piombo (ppm): ≤ 0,5 Metil-eugenolo (ppm): ≤ 10 Tubocurarina (ppm): ≤ 2,0 Alcaloidi totali (ppm): ≤ 100 |
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Olio di germi di granturco ad alto tenore di insaponificabili |
Descrizione/definizione L'olio di germi di granturco ad alto tenore di insaponificabili viene prodotto per distillazione sotto vuoto e si differenzia dall'olio di germi di granturco raffinato per la concentrazione della frazione insaponificabile (1,2 g nell'olio di germi di granturco raffinato e 10 g nell'«olio di germi di granturco ad alto tenore di insaponificabili»). Purezza Sostanze insaponificabili: > 9,0 g/100 g Tocoferoli: ≥ 1,3 g/100 g α-tocoferolo (%): 10-25 % β-tocoferolo (%): < 3,0 % γ-tocoferolo (%): 68-89 % δ-tocoferolo (%): < 7,0 % Steroli, alcoli triterpenici, metilsteroli: > 6,5 g/100 g Acidi grassi in trigliceridi: acido palmitico: 10,0-20,0 % acido stearico: < 3,3 % acido oleico: 20,0-42,2 % acido linoleico: 34,0-65,6 % acido linolenico: < 2,0 % Indice di acidità: ≤ 6,0 mg KOH/g Indice di perossidi: ≤ 10 meq O2/kg Metalli pesanti Ferro (Fe): < 1 500 μg/kg Rame (Cu): < 100 μg/kg Impurità Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) Benzo(a)pirene: < 2 μg/kg È richiesto un trattamento con carbone attivo per evitare l'arricchimento degli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) nella produzione di «olio di germi di granturco ad alto tenore di insaponificabili». |
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Metilcellulosa |
Descrizione/definizione La metilcellulosa è ottenuta direttamente da ceppi naturali di fibre vegetali e parzialmente eterificata dai gruppi metilici. Denominazione chimica: etere metilico di cellulosa Formula chimica: i polimeri contengono unità di anidroglucosio sostituite corrispondenti alla seguente formula generale: C6H7O2(OR1)(OR2)(OR3) dove R1, R2, R3 possono essere:
Peso molecolare: macromolecole: da circa 20 000 (n = circa 100) fino a circa 380 000 g/mol (n = circa 2 000 ) Tenore: dal 25 % al 33 % di gruppi metossilici (-OCH3) e non più del 5 % di gruppi idrossietossilici (-OCH2CH2OH) Polvere granulare o fibrosa, bianca o leggermente giallastra o grigiastra, lievemente igroscopica, inodore ed insapore. Solubilità: la metilcellulosa si dilata nell'acqua, con formazione di una soluzione colloidale e viscosa, da limpida a opalescente; insolubile in etanolo, etere e cloroformio; solubile in acido acetico glaciale. Purezza Perdita all'essiccazione: ≤ 10 % (105 °C, 3 ore) Ceneri solfatate: ≤ 1,5 % determinato a 800 ± 25 °C pH: ≥ 5,0 e ≤ 8,0 (soluzione colloidale all'1 %) Metalli pesanti Arsenico: ≤ 3,0 mg/kg Piombo: ≤ 2,0 mg/kg Mercurio: ≤ 1,0 mg/kg Cadmio: ≤ 1,0 mg/kg |
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Acido (6S)-5-metiltetraidrofolico, sale della glucosamina |
Descrizione/definizione Denominazione chimica: N-[4-[[[(6S)-2-ammino-1,4,5,6,7,8-esaidro-5-metil-4-oxo-6-pteridinil]metil]ammino]benzoil]-L-acido glutammico, sale della glucosamina Formula chimica: C32H51N9O16 Peso molecolare: 817,80 g/mol (anidro) N. CAS: 1181972-37-1 Aspetto: polvere di colore crema-marrone chiaro Purezza Purezza diastereoisomerica: almeno il 99 % di acido (6S)-5-metiltetraidrofolico Tenore di glucosamina: 34-46 % su base secca Tenore di acido 5-metiltetraidrofolico: 54-59 % su base secca Acqua: ≤ 8,0 % Metalli pesanti Piombo: ≤ 2,0 ppm Cadmio: ≤ 1,0 ppm Mercurio: ≤ 0,1 ppm Arsenico: ≤ 2,0 ppm Boro: ≤ 10 ppm Criteri microbiologici Conta dei microrganismi aerobi totali: ≤ 100 CFU/g Lieviti e muffe: ≤ 100 CFU/g Escherichia coli: assenza in 10 g |
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Monometilsilanetriolo (silicio organico) |
Descrizione/definizione Denominazione chimica: 1-metil-silanetriolo Formula chimica: CH6O3Si Peso molecolare: 94,14 g/mol N. CAS: 2445-53-6 Purezza Preparato (soluzione acquosa) di silicio organico (monometilsilanetriolo) Acidità (pH): 6,4-6,8 Silicio: 100-150 mg Si/l Metalli pesanti Piombo: ≤ 1,0 μg/l Mercurio: ≤ 1,0 μg/l Cadmio: ≤ 1,0 μg/l Arsenico: ≤ 3,0 μg/l Solventi Metanolo: ≤ 5,0 mg/kg (presenza residua) |
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Estratto miceliale del fungo Shiitake (Lentinula edodes) |
Descrizione/definizione Il nuovo ingrediente alimentare è un estratto acquoso sterile ottenuto dal micelio del Lentinula edodes coltivato mediante la tecnica della fermentazione sommersa. Si tratta di un liquido di colore marrone chiaro, leggermente torbido. Il lentinano è un β-(1-3) β-(1-6)-D-glucano di peso molecolare pari a circa 5 × 105 Dalton, con un grado di ramificazione di 2/5 e una struttura terziaria a tripla elica. Purezza/Composizione dell'estratto miceliale del Lentinula edodes Umidità: 98 % Sostanza secca: 2 % Glucosio libero: < 20 mg/ml Proteine totali (*): < 0,1 mg/ml Costituenti contenenti azoto (**): < 10 mg/ml Lentinano: 0,8-1,2 mg/ml
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Succo di frutta di noni (Morinda citrifolia) |
Descrizione/definizione I frutti del noni (frutti di Morinda citrifolia L.) sono sottoposti a pressatura. Il succo ottenuto viene pasteurizzato. Può essere prevista una fase di fermentazione prima o dopo la pressatura. Rubiadina: ≤ 10 μg/kg Lucidina: ≤ 10 μg/kg |
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Succo di frutta di noni in polvere (Morinda citrifolia) |
Descrizione/definizione I frutti di Morinda citrifolia essiccati al sole sono privati di semi e buccia. La polpa ottenuta è filtrata per separarne il succo. L'essiccazione del succo prodotto è effettuata in uno dei modi seguenti:
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Purea e concentrato dei frutti del noni (Morinda citrifolia) |
Descrizione/definizione I frutti di Morinda citrifolia sono raccolti a mano. I semi e la buccia sono separati meccanicamente dai frutti ridotti in purea. Successivamente alla pastorizzazione la purea è confezionata in contenitori asettici e conservata al freddo. Il concentrato di Morinda citrifolia è preparato dalla purea di M. citrifolia mediante trattamento con enzimi pectinolitici (a 50-60 °C per 1-2 ore). La purea viene poi riscaldata per inattivare le pectinasi e immediatamente raffreddata. Il succo viene separato in un decanter centrifugo. Il succo viene poi raccolto e pastorizzato prima di essere concentrato in un evaporatore sottovuoto da 6-8 brix a 49-51 nel concentrato finale. Composizione
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Foglie di noni (Morinda citrifolia) |
Descrizione/definizione Una volta tagliate, le foglie di Morinda citrifolia vengono sottoposte a essiccazione e tostatura. Il prodotto ha una dimensione che varia da frammenti di foglie a polvere a grana grossa contenente elementi fini, di colore variabile tra il marrone-verde e il marrone. Purezza/Composizione Umidità: < 5,2 % Proteine: 17-20 % Carboidrati: 55-65 % Ceneri: 10-13 % Grassi: 4-9 % Acido ossalico: < 0,14 % Acido tannico: < 2,7 % 5,15-dimetilmorindolo: < 47 mg/kg Rubiadina: non rilevabile, ≤10 μg/kg Lucidina: non rilevabile, ≤10 μg/kg |
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Frutti del noni in polvere (Morinda citrifolia) |
Descrizione/definizione La polvere di frutti del noni è ottenuta dalla polpa dei frutti del noni (Morinda citrifolia L.) mediante liofilizzazione. I frutti sono ridotti in polpa e i semi sono eliminati. Successivamente alla liofilizzazione, durante la quale l'acqua è rimossa dai frutti del noni, la polpa restante è macinata in modo da ottenere una polvere che viene incapsulata. Purezza/Composizione Umidità: 5,3-9 % Proteine: 3,8-4,8 g/100 g Grassi: 1-2 g/100 g Ceneri: 4,6-5,7 g/100 g Carboidrati totali: 80-85 g/100 g Fruttosio: 20,4-22,5 g/100 g Glucosio: 22-25 g/100 g Fibre alimentari: 15,4-24,5 g/100 g 5,15-dimetilmorindolo (*): ≤ 2,0 μg/ml
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Microalga Odontella aurita |
Silicio: 3,3 % Silice cristallina: max. 0,1-0,3 % come impurità |
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Olio arricchito di fitosteroli/fitostanoli |
Descrizione/definizione L'olio arricchito di fitosteroli/fitostanoli è composto da una frazione di olio e da una frazione di fitosterolo. Distribuzione dell'acilglicerolo acidi grassi liberi (espressi in acido oleico): ≤ 2,0 % monoacilgliceroli (MAG): ≤ 10 % diacilgliceroli (DAG): ≤ 25 % triacilgliceroli (TAG): percentuale rimanente Frazione di fitosterolo β-sitosterolo: ≤ 80 % β-sitostanolo: ≤ 15 % campesterolo: ≤ 40 % campestanolo: ≤ 5,0 % stigmasterolo: ≤ 30 % brassicasterolo: ≤ 3,0 % altri steroli/stanoli: ≤ 3,0 % Altro Umidità e sostanze volatili: ≤ 0,5 % Indice di perossidi: < 5,0 meq/kg Acidi grassi trans: ≤ 1 % Contaminazione/Purezza (per GC-FID o metodo equivalente) di fitosteroli/fitostanoli I fitosteroli e fitostanoli estratti da fonti che non siano oli vegetali per uso alimentare devono essere esenti da contaminanti, con una purezza superiore al 99 %. |
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Olio estratto da calamari |
Indice di acidità: ≤ 0,5 KOH/g di olio Indice di perossidi: ≤ 5 meq O2 /kg di olio Valore di p-anisidina: ≤ 20 Prova a freddo a 0 °C: ≤ 3 ore Umidità: ≤ 0,1 % (p/p) Sostanze insaponificabili: ≤ 5,0 % Acidi grassi trans: ≤ 1,0 % Acido docosaesaenoico: ≥ 20 % Acido eicosapentaenoico: ≥ 10 % |
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Preparati pastorizzati a base di frutta, prodotti mediante pastorizzazione ad alta pressione |
Parametro |
Obiettivo |
Osservazioni |
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Magazzinaggio della frutta prima del trattamento ad alta pressione |
Almeno 15 giorni a - 20 °C |
Frutta raccolta e immagazzinata conformemente a buone pratiche agricole e di fabbricazione |
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Frutta aggiunta |
40-60 % del frutto scongelato |
Frutta omogeneizzata e aggiunta ad altri ingredienti |
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pH |
3,2-4,2 |
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° Brix |
7-42 |
Assicurato da aggiunta di zuccheri |
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Attività dell'acqua (aw) |
< 0,95 |
Assicurato da aggiunta di zuccheri |
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Magazzinaggio finale |
Un massimo di 60 giorni a un massimo di + 5 °C |
Equivalente a regime di magazzinaggio per frutta trattata nel processo convenzionale |
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Amido di mais fosfatato |
Descrizione/definizione L'amido di mais fosfatato (fosfato di diamido fosfatato) è un amido resistente chimicamente modificato, ricavato da amido ad alto contenuto di amilosio grazie a trattamenti chimici combinati volti a creare legami crociati fosfati tra residui carboidrati e gruppi ossidrilici esterificati. Il nuovo ingrediente alimentare è una polvere di colore bianco o quasi bianco. N. CAS: 11120-02-8 Formula chimica: (C6H10O5)n [(C6H9O5)2PO2H] × [(C6H9O5)PO3H2]y n = numero delle unità di glucosio; x, y = gradi di sostituzione Caratteristiche chimiche del fosfato di diamido fosfatato:
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Fosfatidilserina ricavata da fosfolipidi di pesce |
Descrizione/definizione Il nuovo ingrediente alimentare è una polvere di colore da giallo a marrone. La fosfatidilserina è ottenuta da fosfolipidi di pesce mediante transfosforilazione enzimatica con l'aminoacido L-serina. Specifiche del prodotto a base di fosfatidilserina ottenuto da fosfolipidi di pesce Umidità: < 5,0 % Fosfolipidi: ≥ 75 % Fosfatidilserina: ≥ 35 % Gliceridi: < 4,0 % L-serina in forma libera: < 1,0 % Tocoferoli: < 0,5 % (*) Indice di perossidi: < 5,0 meq O2/kg
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Fosfatidilserina ricavata da fosfolipidi di soia |
Descrizione/definizione Il nuovo ingrediente alimentare è una polvere il cui colore varia tra il biancastro e il giallo chiaro. È inoltre disponibile in forma liquida, il cui colore varia tra il marrone chiaro e l'arancione, contenente triacilgliceroli a catena media (MCT) come vettore. La forma liquida presenta livelli inferiori di fosfatidilserina in quanto contiene notevoli quantitativi di olio (MCT). La fosfatidilserina ricavata da fosfolipidi di soia è ottenuta mediante transfosfatidilazione enzimatica di lecitina di soia ad alto contenuto di fosfatidilcolina con l'aminoacido L-serina. La fosfatidilserina è costituita da una struttura di glicerofosfato coniugato con due acidi grassi e L-serina da un legame fosfodiesterico. Caratteristiche della fosfatidilserina ricavata da fosfolipidi di soia
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Prodotto a base di fosfolipidi contenente fosfatidilserina e acido fosfatidico in uguali quantità |
Descrizione/definizione Il prodotto è ottenuto mediante conversione enzimatica della lecitina di soia. Il prodotto a base di fosfolipidi è in forma di polvere altamente concentrata, di colore giallo-marrone, costituita in parti uguali da fosfatidilserina e acidi fosfatidici. Specifica del prodotto Umidità: ≤ 2,0 % Fosfolipidi totali: ≥ 70 % Fosfatidilserina: ≥ 20 % Acido fosfatidico: ≥ 20 % Gliceridi: ≤ 1,0 % L-serina in forma libera: ≤ 1,0 % Tocoferoli: ≤ 0,3 % Fitosteroli: ≤ 2,0 % Nel prodotto è utilizzato biossido di silicio con un tenore massimo dell'1,0 %. |
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Fosfolipidi del tuorlo d'uovo |
Fosfolipidi di tuorlo d'uovo puri all'85 % e al 100 % |
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Fitoglicogeno |
Descrizione: polisaccaride costituito da una polvere da bianca a biancastra, insapore, incolore e inodore, derivato da colture non geneticamente modificate di granturco dolce con tecniche tradizionali di lavorazione degli alimenti. Definizione: polimero di glucosio (C6H12O6)n collegato in modo lineare a legami glicosidici α (1-4) ramificati ogni 8-12 unità di glucosio con legami glicosidici α (1-6). Specifiche Carboidrati: 97 % Zuccheri: 0,5 % Fibre: 0,8 % Grassi: 0,2 % Proteine: 0,6 % |
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Fitosteroli/fitostanoli |
Descrizione/definizione I fitosteroli e i fitostanoli sono steroli e stanoli estratti dalle piante e possono essere presentati come steroli e stanoli liberi o esterificati con acidi grassi alimentari. Composizione (metodo GC-FID o equivalente):
Contaminazione/Purezza (per GC-FID o metodo equivalente) I fitosteroli e fitostanoli estratti da fonti che non siano oli vegetali per uso alimentare devono essere esenti da contaminanti, con una purezza superiore al 99 % dell'ingrediente a base di fitosterolo o fitostanolo. |
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Olio del nocciolo di prugna |
Descrizione/definizione L'olio del nocciolo di prugna è un olio vegetale ottenuto mediante spremitura a freddo dei noccioli di prugna (Prunus domestica). Composizione Acido oleico (C18:1): 68 % Acido linoleico (C18:2): 23 % γ-tocoferolo: 80 % dei tocoferoli totali β-sitosterolo: 80-90 % degli steroli totali Trioleina: 40-55 % dei trigliceridi Acido cianidrico: non più di 5 mg/kg di olio |
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Proteine di patate (coagulate) e relativi idrolizzati |
Sostanza secca: ≥ 800 mg/g Proteina (N * 6,25): ≥ 600 mg/g (sostanza secca) Ceneri: ≤ 400 mg/g (sostanza secca) Glicoalcaloide (totale): ≤ 150 mg/kg Lisinoalanina (totale): ≤ 500 mg/kg Lisinoalanina (libera): ≤ 10 mg/kg |
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Proliloligopeptidasi (preparato enzimatico) |
Specifica dell'enzima Nome sistematico: proliloligopeptidasi Sinonimi: prolilendopeptidasi, prolin-endopeptidasi, prolil-endo-peptidasi Peso molecolare: 66 kDa Numero della Commissione per gli enzimi: EC 3.4.21.26 N. CAS: 72162-84-6 Fonte: ceppo geneticamente modificato dell'Aspergillus niger (GEP-44) Descrizione: la proliloligopeptidasi è disponibile sotto forma di preparato enzimatico contenente circa il 30 % di maltodestrina. Specifiche del preparato enzimatico di proliloligopeptidasi Attività: > 580 000 PPI (*)/g (> 34,8 PPU (**)/g) Aspetto: microgranulato Colore: da biancastro ad arancione giallognolo; il colore può variare da una partita all'altra Sostanza secca: > 94 % Glutine: < 20 ppm Metalli pesanti Piombo: ≤ 1,0 mg/ kg Arsenico: ≤ 1,0 mg/kg Cadmio: ≤ 0,5 mg/kg Mercurio: ≤ 0,1 mg/kg Criteri microbiologici Conteggio della carica aerobica totale su piastra: ≤ 103 CFU/g Lieviti e muffe totali: ≤ 102 CFU/g Anaerobi solfito-riduttori: ≤ 30 CFU/g Enterobatteriacee: < 10 CFU/g Salmonella: assenza in 25 g Escherichia coli: assenza in 25 g Staphylococcus aureus: assenza in 10 g Pseudomonas aeruginosa: assenza in 10 g Listeria monocytogenes: assenza in 25 g Attività antimicrobica: assente Micotossine: al di sotto dei limiti di rilevazione: aflatossina B1, B2, G2, G1 (< 0,25 μg/kg), aflatossine totali (< 2,0 μg/kg), ocratossina A (< 0,20 μg/kg), tossina T-2 (< 5 μg/kg), zearalenone (< 2,5 μg/kg), fumonisina B1 e B2 (< 2,5 μg/kg)
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Estratto proteico di rene di suino |
Descrizione/definizione L'estratto proteico è ottenuto da rene di suino omogeneizzato mediante una combinazione di precipitazione di sali e centrifugazione ad alta velocità. Il precipitato ottenuto contiene essenzialmente proteine con il 7 % dell'enzima diaminossidasi (nomenclatura degli enzimi E.C. 1.4.3.22) ed è risospeso in un sistema tampone fisiologico. L'estratto di rene di suino è formulato in capsule di pellet a rivestimento enterico per raggiungere i siti attivi nella digestione. Prodotto di base
Criteri microbiologici
Prodotto finito Specifica del dell'estratto proteico di rene di suino con un tenore naturale di DAO (E.C. 1.4.3.22) in una formulazione con rivestimento enterico Condizioni fisiche: solido Colore: giallo-grigio Aspetto: micropellet Attività enzimatica: 110-220 kHDU DAO/g di pellet [REA DAO (Radioextractionassay - saggio di radioestrazione della DAO)] Stabilità nell'acido 15 min 0,1M HCl seguito da 60 min borato pH = 9,0: > 68 kHDU DAO/g di pellet [REA DAO (Radioextractionassay - saggio di radioestrazione della DAO)] Umidità: < 10 % Staphylococcus aureus: < 100 CFU/g Escherichia coli: < 10 CFU/g Conteggio della carica microbiologica aerobica totale: < 104 CFU/g Conteggio di lieviti e muffe combinati totali: < 103 CFU/g Salmonella: assenza/10 g Enterobatteriacee resistenti ai sali biliari: < 102 CFU/g |
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Olio di colza ad alto tenore di insaponificabili |
Descrizione/definizione L'olio di colza ad alto tenore di insaponificabili viene prodotto per distillazione sotto vuoto e si differenzia dall'olio di colza raffinato per la concentrazione della frazione insaponificabile (1 g nell'olio di colza raffinato e 9 g nell'«olio di colza ad alto tenore di insaponificabili»). Si ha una leggera riduzione di trigliceridi contenenti acidi grassi monoinsaturi e polinsaturi. Purezza Sostanze insaponificabili: > 7,0 g/100 g Tocoferoli: > 0,8 g/100 g α-tocoferolo (%): 30-50 % γ-tocoferolo (%): 50-70 % δ-tocoferolo (%): < 6,0 % Steroli, alcoli triterpenici, metilsteroli: > 5,0 g/100 g Acidi grassi in trigliceridi: acido palmitico: 3-8 % acido stearico: 0,8-2,5 % acido oleico: 50-70 % acido linoleico: 15-28 % acido linolenico: 6-14 % acido eruico: < 2,0 % Indice di acidità: ≤ 6,0 mg KOH/g Indice di perossidi: ≤ 10 meq O2/kg Metalli pesanti Ferro (Fe): < 1 000 μg/kg Rame (Cu): < 100 μg/kg Impurità Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) Benzo(a)pirene: < 2 μg/kg È richiesto un trattamento con carbone attivo per evitare l'arricchimento degli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) nella produzione di «olio di colza ad alto tenore di insaponificabili». |
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Proteina di semi di colza |
Definizione La proteina di semi di colza è un estratto acquoso ricco di proteine proveniente dal panello di semi di colza Brassica napus L. e Brassica rapa L. non geneticamente modificati. Descrizione polvere atomizzata di colore da bianco a biancastro Proteine totali: ≥ 90 % Proteine solubili: ≥ 85 % Umidità: ≤ 7,0 % Carboidrati: ≤ 7,0 % Grassi: ≤ 2,0 % Ceneri: ≤ 4,0 % Fibre: ≤ 0,5 % Glucosinolati totali: ≤ 1 mol/kg Purezza Fitato totale: ≤ 1,5 % Piombo: ≤ 0,5 mg/kg Criteri microbiologici Conteggio dei lieviti e delle muffe: ≤ 100 CFU/g Conteggio dei batteri aerobici: ≤ 10 000 CFU/g Conteggio dei coliformi totali: ≤ 10 CFU/g Escherichia coli: assenza in 10 g Salmonella: assenza in 25 g |
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Trans-resveratrolo |
Descrizione/definizione Il trans-resveratrolo sintetico si presenta sotto forma di cristalli di colore dal biancastro al beige. Denominazione chimica: 5-[(E)-2-(4-idrossifenil)etenil]benzen-1,3-diolo Formula chimica: C14H12O3 Peso molecolare: 228,25 Da N. CAS: 501-36-0 Purezza Trans-resveratrolo: ≥ 98 % - 99 % Sottoprodotti totali (sostanze correlate): ≤ 0,5 % Ogni singola sostanza correlata: ≤ 0,1 % Ceneri solfatate: ≤ 0,1 % Perdita all'essiccazione: ≤ 0,5 % Metalli pesanti Piombo: ≤ 1,0 ppm Mercurio: ≤ 0,1 ppm Arsenico: ≤ 1,0 ppm Impurità Diisopropilammina: ≤ 50 mg/kg Fonte microbica : ceppo geneticamente modificato del Saccharomyces cerevisiae Aspetto: polvere il cui colore varia tra biancastro e leggermente giallo Granulometria delle particelle: 100 % inferiore a 62,23 μm Tenore di trans-resveratrolo: min. 98 % p/p (sulla base del peso a secco) Ceneri: max. 0,5 % p/p Umidità: max. 3 % p/p |
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Estratto di cresta di gallo |
Descrizione/definizione L'estratto di cresta di gallo è ottenuto dal Gallus gallus per idrolisi enzimatica delle creste di gallo e per successiva filtrazione, concentrazione e precipitazione. I principali componenti dell'estratto di cresta di gallo sono i seguenti glicosaminoglicani: acido ialuronico, condroitin solfato A e dermatan solfato (condroitin solfato B). Polvere igroscopica, di colore bianco o quasi bianco. Acido ialuronico: 60-80 % Condroitin solfato A: ≤ 5,0 % Dermatan solfato (condroitin solfato B): ≤ 25 % pH: 5,0-8,5 Purezza Cloruri: ≤ 1,0 % Azoto: ≤ 8,0 % Perdita all'essiccazione: (a 105 °C per 6 ore): ≤ 10 % Metalli pesanti Mercurio: ≤ 0,1 mg/kg Arsenico: ≤ 1,0 mg/kg Cadmio: ≤ 1,0 mg/kg Cromo: ≤ 10 mg/kg Piombo: ≤ 0,5 mg/kg Criteri microbiologici Conta totale batteri aerobi vivi: ≤ 102 CFU/g Escherichia coli: assenza in 1 g Salmonella: assenza in 1 g Staphylococcus aureus: assenza in 1 g Pseudomonas aeruginosa: assenza in 1 g |
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Olio di sacha inchi estratto da Plukenetia volubilis |
Descrizione/definizione L'olio di sacha inchi è un olio al 100 % vegetale spremuto a freddo, ottenuto dai semi del Plukenetia volubiis L. È un olio fluido (liquido) trasparente e brillante a temperatura ambiente. Ha un sapore fruttato, leggero, di verdure verdi, senza aromi indesiderati. Aspetto, limpidità, lucentezza e colore: a temperatura ambiente fluido, limpido, di colore giallo dorato brillante Odore e sapore: fruttato, di verdura, non è di odore o sapore sgradevole Purezza Acqua e sostanze volatili: < 0,2 g/100 g Impurità insolubili in esano: < 0,05 g/100 g Acidità oleica: < 2,0 g/100 g Indice di perossidi: < 15 meq O2/kg Acidi grassi trans: < 1,0 g/100 g Acidi grassi insaturi totali: > 90 % Acido alfa-linolenico (ALA) omega-3: > 45 % Acidi grassi saturi: < 10 % Assenza di acidi grassi trans (< 0,5 %) Assenza di acido eruico (< 0,2 %) Più del 50 % dei trigliceridi trilinoleina e dilinoleina Composizione e tenore di fitosteroli Assenza di colesterolo (< 5,0 mg/100 g) |
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Salatrim |
Descrizione/definizione Salatrim è l'acronimo, riconosciuto a livello internazionale, che designa le molecole di trigliceridi a catena corta e lunga (Short And Long chain Acyl TRIglycerids Molecules). Salatrim è preparato mediante interesterificazione non enzimatica di triacetina, tripropionina, tributirina, o del loro miscuglio con olio idrogenato di canola, soia, semi di cotone o girasole. Descrizione: a temperatura ambiente, da liquido trasparente di colore lievemente ambrato, a sostanza solida di consistenza cerosa leggermente colorata. Privo di particelle e di odori particolari o rancidi. Distribuzione degli esteri di glicerolo
Composizione in acidi grassi
Profilo del triacilglicerolo
Sostanze insaponificabili: ≤ 1,0 % Umidità: ≤ 0,3 % Ceneri: ≤ 0,1 % Colore: < 3,5 rosso (Lovibond) Indice di perossidi: ≤ 2,0 meq/kg |
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Olio ricco di DHA e di EPA derivato da Schizochytrium sp. |
Indice di acidità: ≤ 0,5 mg KOH/g Indice di perossidi: ≤ 5,0 meq/kg di olio Stabilità ossidativa: tutti i prodotti alimentari contenenti olio ricco di DHA e di EPA derivato da Schizochytrium sp. devono dimostrare la stabilità ossidativa in base a un metodo di analisi adeguato e riconosciuto a livello nazionale/internazionale (ad es. AOAC). Umidità e sostanze volatili: ≤ 0,05 % Insaponificabili: ≤ 4,5 % Acidi grassi trans: ≤ 1 % Tenore di DHA: ≥ 22,5 % Tenore di EPA: ≥ 10 % |
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Olio derivato da Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) |
Indice di perossidi: ≤ 5,0 meq/kg di olio Insaponificabili: ≤ 3,5 % Acidi grassi trans: ≤ 2,0 % Acidi grassi liberi: ≤ 0,4 % Acido docosapentaenoico (DPA) n-6: ≤ 7,5 % Tenore di DHA: ≥ 35 % |
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Olio derivato da Schizochytrium sp. |
Indice di acidità: ≤ 0,5 mg KOH/g Indice di perossido (PV): ≤ 5,0 meq/kg di olio Umidità e sostanze volatili: ≤ 0,05 % Insaponificabili: ≤ 4,5 % Acidi grassi trans: ≤ 1,0 % Tenore di DHA: ≥ 32,0 % |
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Olio derivato da Schizochytrium sp. (T18) |
Indice di acidità: ≤ 0,5 mg KOH/g Indice di perossidi: ≤ 5,0 meq/kg di olio Umidità e sostanze volatili: ≤ 0,05 % Insaponificabili: ≤ 3,5 % Acidi grassi trans: ≤ 2,0 % Acidi grassi liberi: ≤ 0,4 % Tenore di DHA: ≥ 35 % |
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Estratto di soia fermentata |
Descrizione/definizione L'estratto di soia fermentata si presenta sotto forma di polvere inodore di colore bianco latte. È costituito per il 30 % di polvere di estratto di soia fermentata e per il 70 % di destrina resistente (come supporto) derivata dall'amido di mais, che viene aggiunta durante la lavorazione. La vitamina K2 viene eliminata durante il processo di fabbricazione. L'estratto di soia fermentata contiene nattochinasi isolata dal natto, un alimento prodotto dalla fermentazione di soia non geneticamente modificata [Glicine max (L.)] con un ceppo selezionato di Bacillus subtilis var. natto. Attività della nattochinasi: 20 000 - 28 000 unità di degradazione della fibrina/g (*) Identità: confermabile Condizione: nessun sapore o odore sgradevole Perdita all'essiccazione: ≤ 10 % Vitamina K2: ≤ 0,1 mg/kg Metalli pesanti Piombo: ≤ 5,0 mg/kg Arsenico: ≤ 3,0 mg/kg Criteri microbiologici Conta totale batteri aerobi vivi: ≤ 103 CFU (3)/g Lieviti e muffe: ≤ 102 CFU/g Coliformi: ≤ 30 CFU/g Batteri sporigeni: ≤ 10 CFU/g Escherichia coli: assenza/25 g Salmonella: assenza/25 g Listeria: assenza/25 g
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Estratto di germi di frumento (Triticum aestivum) ricco di spermidina |
Descrizione/definizione L'estratto di germi di frumento ricco di spermidina è ottenuto da germi di frumento (Triticum aestivum) non fermentato e non germogliato mediante un processo di estrazione solido-liquido riguardante specificamente, ma non esclusivamente, le poliammine. Spermidina: 0,8-2,4 mg/g Spermina: 0,4-1,2 mg/g Tricloruro di spermidina: < 0,1 μg/g Putrescina: < 0,3 mg/g Cadaverina: < 0,1 μg/g Micotossine Aflatossine (totale): < 0,4 μg/kg Criteri microbiologici Batteri aerobici totali: < 10 000 CFU/g Lieviti e muffe: < 100 CFU/g Escherichia coli: < 10 CFU/g Salmonella: assenza/25 g Listeria monocytogenes: assenza/25 g |
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Sucromalt |
Descrizione/definizione Il sucromalt è una miscela complessa di saccaridi prodotta dal saccarosio e da un amido idrolizzato mediante una reazione enzimatica. In questo processo, le unità di glucosio si uniscono ai saccaridi dell'amido idrolizzato grazie a un enzima prodotto dal batterio Leuconostoc citreum o mediante un ceppo ricombinante dell'organismo di produzione Bacillus licheniformis. I risultanti oligosaccaridi sono caratterizzati dalla presenza di composti glicosidici α- (1→6) e α- (l→3). Il prodotto è uno sciroppo che, oltre a detti oligosaccaridi, contiene principalmente fruttosio ma anche il disaccaride leucrosio e altri disaccaridi. Solidi totali: 75-80 % Umidità: 20-25 % Solfatasi: max. 0,05 % pH: 3,5-6,0 Conduttività: < 200 (30 %) Azoto: < 10 ppm Fruttosio: 35-45 % del peso secco Leucrosio: 7-15 % del peso secco Altri disaccaridi: mах. 3 % Saccaridi superiori: 40-60 % del peso secco |
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Fibra di canna da zucchero |
Descrizione/definizione La fibra di canna da zucchero è derivata dalla parete cellulare secca o dal residuo fibroso rimanenti dopo la spremitura o l'estrazione del succo dalla canna da zucchero, del genotipo Saccharum. È costituita principalmente da cellulosa ed emicellulosa. Il processo di produzione comprende diverse fasi, tra cui: cippatura, digestione alcalina, rimozione della lignina e di altri componenti non cellulosici, sbiancamento delle fibre purificate, lavaggio con acido e neutralizzazione. Umidità: ≤ 7,0 % Ceneri: ≤ 0,3 % Totale fibre alimentari (AOAC) su base secca (tutte insolubili): ≥ 95 % di cui: emicellulosa (20-25 %) e cellulosa (70-75 %) Silice (ppm): ≤ 200 Proteine: 0,0 % Grassi: tracce pH: 4-7 Metalli pesanti Mercurio (ppm): ≤ 0,1 Piombo (ppm): ≤ 1,0 Arsenico (ppm): ≤ 1,0 Cadmio (ppm): ≤ 0,1 Criteri microbiologici Conteggio dei lieviti e delle muffe (CFU/g): ≤ 1 000 Salmonella: assenza Listeria monocytogenes: assenza |
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Estratto di olio di girasole |
Descrizione/definizione L'estratto di girasole è ottenuto mediante un fattore di concentrazione 10 della frazione insaponificabile dell'olio di girasole raffinato estratto dai semi di girasole, Helianthus Annuus L. Composizione Acido oleico (C18:1): 20 % Acido linoleico (C18:2): 70 % Sostanze insaponificabili: 8,0 % Fitosteroli: 5,5 % Tocoferoli: 1,1 % |
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Microalga liofilizzata Tetraselmis chuii |
Descrizione/definizione Il prodotto liofilizzato si ottiene dalla microalga marina Tetraselmis chuii, appartenente alla famiglia delle Chlorodendraceae, coltivata in acqua di mare sterile in fotobioreattori chiusi e isolati dall'ambiente esterno. Purezza/Composizione Identità stabilita mediante marcatore nucleare rDNA 18 S (sequenza analizzata non inferiore a 1 600 coppie di basi) sulla base della banca dati del National Centre for Biotechnology Information (NCBI): non inferiore al 99,9 % Umidità: ≤ 7,0 % Proteine: 35-40 % Ceneri: 14-16 % Carboidrati: 30-32 % Fibre: 2-3 % Grassi: 5-8 % Acidi grassi saturi: 29-31 % degli acidi grassi totali Acidi grassi monoinsaturi: 21-24 % degli acidi grassi totali Acidi grassi polinsaturi: 44-49 % degli acidi grassi totali iodio: ≤ 15 mg/kg |
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Therapon barcoo/Scortum |
Descrizione/definizione Lo Scortum/Therapon barcoo è una specie di pesce della famiglia dei Terapontidi. Si tratta di una specie di acqua dolce endemica dell'Australia, ora allevata in impianti di piscicoltura. Identificazione tassonomica: classe: Attinopterigi > ordine: Perciformi > famiglia: Terapontidi > genere: Therapon o Scortum Barcoo Composizione della polpa di pesce:
Acidi grassi (mg FA/g di filetto):
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D-tagatosio |
Descrizione/definizione Il tagatosio è ottenuto per isomerizzazione del galattosio mediante conversione chimica o enzimatica oppure epimerizzazione del fruttosio attraverso conversione enzimatica. Si tratta di conversioni in un'unica tappa. Aspetto: cristalli bianchi o quasi bianchi Denominazione chimica: D-tagatosio Sinonimo: D-liso-esulosio N. CAS: 87-81-0 Formula chimica: C6H12O6 Peso formula: 180,16 (g/mol) Purezza Tenore: ≥ 98 % su base di peso secco Perdita all'essiccazione: ≤ 0,5 % (102 °C, 2 ore) Rotazione specifica: [α] 20D: da -4 a -5,6° (in soluzione acquosa all'1 %) (*) Intervallo di fusione: 133-137 °C Metalli pesanti Piombo: ≤ 1,0 mg/kg (**)
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Estratto ricco in tassifolina |
Descrizione l'estratto ricco in tassifolina di legno di Larix gmelinii (Rupr.) Rupr. è una polvere di colore da bianco a giallo pallido che cristallizza da soluzioni acquose ad alta temperatura. Definizione Denominazione chimica: [(2R,3R)-2-(3,4 diidrossifenil)-3,5,7-triidrossi-2,3-diidrocromen-4-one, anche noto come (+) trans (2R,3R)- diidroquercetina] Formula chimica: C15H12O7 Massa molecolare: 304,25 Da N. CAS: 480-18-2 Specifiche
Metalli pesanti, pesticida Piombo: ≤ 0,5 mg/kg Arsenico: ≤ 0,02 mg/kg Cadmio: ≤ 0,5 mg/kg Mercurio: ≤ 0,1 mg/kg Diclorodifeniltricloroetano (DDT) ≤ 0,05 mg/kg Solventi residui Etanolo: < 5 000 mg/kg Criteri microbiologici Conteggio totale su piastra (TPC): ≤ 104 CFU/g Enterobatteri: ≤ 100/g Lieviti e muffe: ≤ 100 CFU/g Escherichia coli: assenza/1 g Salmonella: assenza/10 g Staphylococcus aureus: assenza/1 g Pseudomonas: assenza/1 g Range consueto di componenti dell'estratto ricco di tassifolina (per la sostanza secca) |
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Componente dell'estratto |
Contenuto, range consueto osservato (%) |
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Tassifolina |
90-93 |
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Aromadendrina |
2,5-3,5 |
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Eriodictiolo |
0,1-0,3 |
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Quercetina |
0,3-0,5 |
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Naringenina |
0,2-0,3 |
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Kaempferolo |
0,01-0,1 |
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Pinocembrino |
0,05-0,12 |
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Flavonoidi non identificati |
1-3 |
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Acqua (*) |
1,5 |
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Trealosio |
Descrizione/definizione Disaccaride non riducente consistente in due frazioni di glucosio collegate da un legame glucosidico α,1,1. È ricavato da amido liquidificato mediante procedimento enzimatico pluristadio. Il prodotto commerciale è il diidrato. Pressoché inodore, cristalli bianchi o quasi bianchi di sapore dolce. Sinonimi: α,α-trealosio Denominazione chimica: α-D-glucopiranosil-α-D-glucopiranoside, diidrato N. CAS: 6138-23-4 (diidrato) Formula chimica: C12H22O11 · 2H2O (diidrato) Peso formula: 378,33 (diidrato) Tenore: ≥ 98 % (su base secca) Determinazione mediante tecnica di assorbimento atomico adatta al livello specificato. La scelta delle dimensioni del campione e il metodo di preparazione dello stesso possono basarsi sui principi del metodo descritto nel FNP 5(1), «Metodi strumentali». Metodo di prova Principio: il trealosio è identificato mediante cromatografia liquida e quantificato rispetto al trealosio standard di riferimento. Preparazione della soluzione campione: versare con cura circa 3 g di campione secco in un matraccio con taratura a 100 ml e aggiungere circa 80 ml di acqua deionizzata. Far sciogliere completamente il campione e diluire fino al segno con acqua deionizzata. Filtrare con filtro da 0,45 micron. Preparazione di una soluzione standard: sciogliere in acqua le quantità accuratamente pesate di trealosio standard secco di riferimento per ottenere una soluzione dalla concentrazione nota di circa 30 mg di trealosio per ml. Apparecchiatura: cromatografo liquido munito di rivelatore dell'indice di rifrazione e di registratore integratore. Condizioni
Caratteristiche Identificazione
Purezza Perdita all'essiccazione: ≤ 1,5 % (60 °C, 5 h) Ceneri totali: ≤ 0,05 % Metalli pesanti Piombo: ≤ 1,0 mg/kg |
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Funghi (Agaricus bisporus) trattati con raggi UV |
Descrizione/definizione Funghi (Agaricus bisporus) coltivati commercialmente e sottoposti dopo il raccolto a un trattamento ai raggi UV. Radiazione UV: processo di irraggiamento con luce ultravioletta a una lunghezza d'onda compresa tra 200 e 800 nm. Vitamina D2 Denominazione chimica: (3β,5Z,7E,22E)-9,10-secoergosta-5,7,10(19),22-tetraen-3-olo Sinonimo: ergocalciferolo N. CAS: 50-14-6 Peso molecolare: 396,65 g/mol Contenuto Vitamina D2 nel prodotto finale: 5-10 μg/100g di peso fresco alla scadenza della durata di conservazione |
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Lievito per panificazione (Saccharomyces cerevisiae) trattato con raggi UV |
Descrizione/definizione Il lievito per panificazione (Saccharomyces cerevisiae), è trattato con raggi ultravioletti per indurre la conversione dell'ergosterolo in vitamina D2 (ergocalciferolo). Il contenuto di vitamina D2 nel concentrato di lievito varia tra 1 800 000 e 3 500 000 UI di vitamina D/100 g (450-875 μg/g). Granuli scorrevoli di colore marrone chiaro. Vitamina D2 Denominazione chimica: (5Z,7E,22E)-(3S)-9,10-secoergosta-5,7,10(19),22-tetraen-3-olo Sinonimo: ergocalciferolo N. CAS: 50-14-6 Peso molecolare: 396,65 g/mol Criteri microbiologici del concentrato di lievito Coliformi: ≤ 103/g Escherichia coli: ≤ 10/g Salmonella: assenza in 25 g |
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Pane trattato con raggi UV |
Descrizione/definizione Per «pane trattato con raggi UV» si intendono pane e panini lievitati con lievito (senza guarniture) ai quali si applica, dopo la cottura, un trattamento con radiazioni ultraviolette al fine di convertire l'ergosterolo in vitamina D2 (ergocalciferolo). Radiazione UV: processo di irraggiamento con luce ultravioletta a una lunghezza d'onda compresa tra i 240 e i 315 nm per un massimo di 5 secondi con un apporto di energia di 10-50 mJ/cm2. Vitamina D2 Denominazione chimica: (5Z,7E,22E)-3S-9,10-secoergosta-5,7,10(19),22-tetraen-3-olo Sinonimo: ergocalciferolo N. CAS: 50-14-6 Peso molecolare: 396,65 g/mol Contenuto Vitamina D2 (ergocalciferolo) nel prodotto finale: 0,75-3 μg/100 g (*) Lievito nell'impasto: 1-5 g/100 g (**)
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Latte trattato con raggi UV |
Descrizione/definizione Il latte trattato con raggi UV consiste in latte vaccino (intero e parzialmente scremato) sottoposto ad un trattamento con radiazione ultravioletta (UV) tramite flusso turbolento dopo la pastorizzazione. Il trattamento del latte pastorizzato con radiazione UV determina un aumento delle concentrazioni di vitamina D3 (colecalciferolo) dovuto alla trasformazione del 7-diidrocolesterolo in vitamina D3. Radiazione UV: processo di irraggiamento con luce ultravioletta a una lunghezza d'onda compresa tra i 200 e i 310 nm con un apporto di energia di 1 045 J/l. Vitamina D3 Denominazione chimica: (1S,3Z)-3-[(2E)-2-[(1R,3aS,7aR)-7a-metil-1-[(2R)-6-metileptan-2-yl]-2,3,3a,5,6,7-esaidro-1H-inden-4-ilidene]etilidene]-4-metilidenecicloesan-1-olo Sinonimo: colecalciferolo N. CAS: 67-97-0 Peso molecolare: 384,6377 g/mol Contenuto Vitamina D3 nel prodotto finale: latte intero (*): 0,5-3,2 μg/100 g (**) latte parzialmente scremato (*): 0,1-1,5 μg/100 g (**)
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Vitamina K2 (menachinone) |
Questo nuovo alimento è ottenuto mediante un procedimento microbiologico o in modo artificiale. Specifiche della vitamina K2 sintetica (menachinone-7) Denominazione chimica: (tutti-E)-2-(3,7,11,15,19,23,27-eptametil-2,6,10,14,18,22,26-ottacosaeptaenil)-3-metil-1,4-naftalenedione N. CAS: 2124-57-4 Formula molecolare: C46H64O2 Peso molecolare: 649 g/mol Aspetto: polvere gialla Purezza: max. 6,0 % del cis-isomero, max. 2,0 % di altre impurità Contenuto: 97-102 % di menchione-7 (di cui almeno il 92 % di menachinone-7 tutto-trans) Specifiche della vitamina K2 ottenuta per via microbiologica (menachinone-7) Fonte: Bacillus subtilis spp. natto La vitamina K2 (2-metil-3-tutto-trans-poliprenil-1,4-naftochinone), o la serie di menachinoni, è un gruppo di derivati prenilati del naftochinone. Il numero di residui isoprenici, nei quali un'unità isoprenica è costituita da 5 atomi di carbonio compresi nella catena laterale, è utilizzato per caratterizzare gli omologhi del menachinone. La vitamina è presentata sotto forma di sospensione oleosa che contiene essenzialmente MK-7 e, in misura minore, MK-6. Serie della vitamina K2 (menachinoni) in cui il menachinone-7 (MK-7)(n=6) corrisponde a C46H64O2, il menachinone-6 (MK-6)(n=5) corrisponde a C41H56O2 e il menachinone-4 (MK-4)(n=3) corrisponde a C31H40O2. |
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Estratto di crusca di frumento |
Descrizione/definizione Polvere cristallina bianca ottenuta dall'estrazione enzimatica della crusca Triticum aestivum L., ricca di arabinoxilano-oligosaccaridi Sostanza secca: min. 94 % Arabinoxilano-oligosaccaridi: min. 70 % di sostanza secca Grado di polimerizzazione medio degli arabinoxilano-oligosaccaridi: 3-8 Acido ferulico (legato agli arabinoxilano-oligosaccaridi): 1-3 % di sostanza secca Polisaccaridi/oligosaccaridi totali min. 90 % Proteine: max. 2 % di sostanza secca Ceneri: max. 2 % di sostanza secca Parametri microbiologici Batteri mesofilici - conteggio totale: max. 10 000 /g Lieviti: max. 100/g Funghi: max. 100/g Salmonella: assenza in 25 g Bacillus cereus: max. 1 000 /g Clostridium perfringens: max. 1 000 /g |
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Beta-glucani del lievito |
Descrizione/definizione I beta-glucani consistono in un complesso ad alto peso molecolare (100-200 kDa) di polisaccaridi derivati dalla parete cellulare di molti lieviti e cereali. La denominazione chimica dei «beta-glucani del lievito» è (1-3),(1-6)-ß-D-glucani. I beta-glucani consistono in una struttura di residui di glucosio ß-1-3, connessi con legami ß-1-6, alla quale sono collegate chitina e mannoproteine attraverso legami ß-1-4. I beta-glucani vengono isolati dal lievito Saccharomyces cerevisiae. La struttura terziaria della parete cellulare del glucano del Saccharomyces cerevisiae consiste in catene di residui di glucosio ß-1,3, connessi con legami ß-1,6, che costituiscono una struttura alla quale sono collegati chitina attraverso legami ß-1,4, glucani ß-1,6 e alcune mannoproteine. Questo nuovo ingrediente alimentare è disponibile in tre forme diverse: solubile, insolubile e insolubile in acqua ma disperdibile in molte matrici liquide. Caratteristiche chimiche dei beta-glucani del lievito (Saccharomyces cerevisiae)
Dati microbiologici Conteggio totale su piastra: < 1 000 CFU/g Enterobatteriacee: < 100 CFU/g Coliformi totali: < 10 CFU/g Lievito: < 25 CFU/g Muffe: < 25 CFU/g Salmonella: assenza in 25 g Escherichia coli: assenza in 1 g Bacillus cereus: < 100 CFU/g Staphylococcus aureus: assenza in 1 g Metalli pesanti Piombo: < 0,2 mg/g Arsenico: < 0,2 mg/g Mercurio: < 0,1 mg/g Cadmio: < 0,1 mg/g |
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Zeaxantina |
Descrizione/definizione La zeaxantina è un pigmento xantofillico presente in natura; si tratta di un carotenoide ossidato. La zeaxantina sintetica si presenta o come polvere atomizzata di granuli a base di gelatina o di amido con aggiunta di α-tocoferolo e ascorbil palmitato oppure come sospensione di olio di granturco con aggiunta di α-tocoferolo. La zeaxantina sintetica si ottiene per sintesi chimica multifase da molecole più piccole. Polvere cristallina di colore rosso-arancione, inodore o dall'odore poco pronunciato. Formula chimica: C40H56O2 N. CAS: 144-68-3 Peso molecolare: 568,9 Dalton Proprietà fisiche e chimiche Perdita all'essiccazione: < 0,2 % Zeaxantina tutto-trans: > 96 % Cis-zeaxantina: < 2,0 % Altri carotenoidi: < 1,5 % Ossido di trifenilfosfina (n. CAS 791-28-6): < 50 mg/kg |
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Zinco L-pidolato |
Descrizione/definizione Lo zinco L-pidolato è una polvere da bianca a biancastra, dall'odore caratteristico. Denominazione internazionale non brevettata (INN): Acido L-piroglutamico, sale di zinco Sinonimi: Zinco 5-ossoprolina, zinco piroglutammato, pirrolidone-carbossilato di zinco, zinco PCA, L-zinco pidolato N. CAS: 15454-75-8 Formula molecolare: (C5 H6 NO3)2 Zn Massa molecolare anidra relativa: 321,4 Aspetto: polvere bianca o leggermente bianca Purezza Zinco L-pidolato (purezza): ≥ 98 % pH (10 % della soluzione acquosa): 5,0-6,0 Rotazione specifica: 19,6°-22,8° Acqua: ≤ 10,0 % Acido glutammico: < 2,0 % Metalli pesanti Piombo: ≤ 3,0 ppm Arsenico: ≤ 2,0 ppm Cadmio: ≤ 1,0 ppm Mercurio: ≤ 0,1 ppm Criteri microbiologici Conta totale batteri mesofili vivi: ≤ 1 000 CFU/g Lieviti e muffe: ≤ 100 CFU/g Patogeni: assenti |
(1) Regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione (GU L 181 del 29.6.2013, pag. 35).
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 828/2014 della Commissione, del 30 luglio 2014, relativo alle prescrizioni riguardanti l'informazione dei consumatori sull'assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta negli alimenti (GU L 228 del 31.7.2014, pag. 5).
(3) Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51).
(4) Regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti (GU L 404 del 30.12.2006, pag. 26).
(5) Direttiva 2001/113/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni destinate all'alimentazione umana (GU L 10 del 12.1.2002, pag. 67).
(6) Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).
(7) Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1).
(8) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/175 della Commissione, del 5 febbraio 2015, che stabilisce condizioni particolari applicabili all'importazione di gomma di guar originaria o proveniente dall'India a causa del rischio di contaminazione da pentaclorofenolo e diossine (GU L 30 del 6.2.2015, pag. 10).
Rettifiche
30.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 351/202 |
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2330 della Commissione, del 14 dicembre 2017, relativo all'autorizzazione delle sostanze carbonato di ferro (II), cloruro di ferro (III) esaidrato, solfato di ferro (II) monoidrato, solfato di ferro (II) eptaidrato, fumarato di ferro (II), chelato di ferro (II) di amminoacidi idrato, chelato di ferro (II) di idrolizzati proteici e chelato di ferro (II) di idrato di glicina come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali e del ferro destrano come additivo per mangimi destinati a suinetti e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1334/2003 e (CE) n. 479/2006
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 333 del 15 dicembre 2017 )
A pagina 41, il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2330 della Commissione si deve intendere come segue:
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2330 DELLA COMMISSIONE
del 14 dicembre 2017
relativo all'autorizzazione delle sostanze carbonato di ferro (II), cloruro di ferro (III) esaidrato, solfato di ferro (II) monoidrato, solfato di ferro (II) eptaidrato, fumarato di ferro (II), chelato di ferro (II) di amminoacidi idrato, chelato di ferro (II) di idrolizzati proteici e chelato di ferro (II) di idrato di glicina come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali e del ferro destrano come additivo per mangimi destinati a suinetti e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1334/2003 e (CE) n. 479/2006
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 dispone l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e stabilisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10 di detto regolamento prevede che gli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2) siano valutati nuovamente. |
(2) |
I composti di ferro cloruro ferrico esaidrato, ossido ferrico, carbonato ferroso, chelato ferroso di amminoacidi idrato, chelato ferroso di idrato di glicina, fumarato ferroso, solfato ferroso eptaidrato e solfato ferroso monoidrato sono stati autorizzati per un periodo illimitato dai regolamenti della Commissione (CE) n. 1334/2003 (3) e (CE) n. 479/2006 (4), in conformità alla direttiva 70/524/CEE. Tali sostanze sono state iscritte successivamente nel registro degli additivi per mangimi come prodotti esistenti, in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(3) |
A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7 dello stesso regolamento, sono state presentate richieste di rivalutazione delle sostanze cloruro ferrico esaidrato, ossido ferrico, carbonato ferroso, chelato ferroso di amminoacidi idrato, chelato ferroso di idrato di glicina, fumarato ferroso, solfato ferroso eptaidrato e solfato ferroso monoidrato come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Inoltre, a norma dell'articolo 7 di detto regolamento, è stata presentata una richiesta per il ferro destrano come additivo per mangimi destinati a suinetti. I richiedenti hanno chiesto che tali additivi siano classificati nella categoria «additivi nutrizionali». Le richieste erano corredate delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(4) |
In base a considerazioni scientifiche, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità») ha raccomandato nei suoi pareri del 19 giugno 2013 (5), 30 gennaio 2014 (6), 5 marzo 2014 (7), 28 aprile 2014 (8) e 27 gennaio 2016 (9) di modificare la denominazione «ferrico» in ferro (III) e la denominazione «ferroso» in ferro (II), al fine di evitare possibili equivoci. L'Autorità ha inoltre raccomandato di suddividere il chelato di ferro (II) di amminoacidi, in considerazione delle sue caratteristiche chimiche, nei due gruppi seguenti: chelato di ferro (II) di amminoacidi idrato e chelato di ferro (II) di idrolizzati proteici. |
(5) |
L'Autorità ha concluso che, alle condizioni d'impiego proposte, le sostanze carbonato di ferro (II), cloruro di ferro (III) esaidrato, solfato di ferro (II) monoidrato, solfato di ferro (II) eptaidrato, fumarato di ferro (II), chelato di ferro (II) di amminoacidi idrato, chelato di ferro (II) di idrolizzati proteici e chelato di ferro (II) di idrato di glicina non hanno effetti nocivi per la salute degli animali, la sicurezza dei consumatori e l'ambiente. In considerazione delle capacità di irritazione cutanea, respiratoria e oculare dovute alla presenza di nichel in tutti i composti di ferro (II) e ferro (III), è opportuno adottare misure di protezione adeguate per la manipolazione degli additivi in questione e le premiscele che li contengono, al fine di evitare che possano comportare rischi per la sicurezza degli utilizzatori. |
(6) |
Nei pareri del 24 gennaio 2017 (10), l'Autorità ha concluso che, alle condizioni di impiego proposte, il ferro destrano non ha effetti nocivi per la salute degli animali, la sicurezza dei consumatori e l'ambiente e che non presenta rischi per la sicurezza degli utilizzatori purché siano adottate misure di protezione adeguate. |
(7) |
L'Autorità ha inoltre concluso che le sostanze carbonato di ferro (II), cloruro di ferro (III) esaidrato, solfato di ferro (II) monoidrato, solfato di ferro (II) eptaidrato, fumarato di ferro (II), chelato di ferro (II) di amminoacidi idrato, chelato di ferro (II) di idrolizzati proteici, chelato di ferro (II) di idrato di glicina e ferro destrano sono un'efficace fonte di ferro; tuttavia la biodisponibilità del carbonato di ferro (II) varia notevolmente ed è considerata inferiore rispetto a quella del solfato di ferro (II). L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche le relazioni sul metodo di analisi degli additivi per mangimi negli alimenti per animali presentate dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(8) |
Dalla valutazione delle sostanze carbonato di ferro (II), cloruro di ferro (III) esaidrato, solfato di ferro (II) monoidrato, solfato di ferro (II) eptaidrato, fumarato di ferro (II), chelato di ferro (II) di amminoacidi idrato, chelato di ferro (II) di idrolizzati proteici e chelato di ferro (II) di idrato di glicina come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali e del ferro destrano per i suinetti risulta che le condizioni di autorizzazione stabilite dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono rispettate, tranne per quanto riguarda l'acqua di abbeverata. È quindi opportuno autorizzare l'impiego di tali sostanze secondo quanto specificato nell'allegato del presente regolamento e vietarne l'impiego nell'acqua di abbeverata. |
(9) |
In seguito alle nuove autorizzazioni delle sostanze «cloruro ferrico esaidrato», «carbonato ferroso», «chelato ferroso di amminoacidi idrato», «fumarato ferroso», «solfato ferroso eptaidrato», «solfato ferroso monoidrato» e «chelato ferroso di idrato di glicina» rilasciate dal presente regolamento e in seguito al rifiuto dell'autorizzazione dell'«ossido ferrico», le voci relative a tali sostanze nei regolamenti (CE) n. 479/2006 e (CE) n. 1334/2003 dovrebbero essere soppresse. |
(10) |
Dato che nei pareri del 24 maggio 2016 (11) l'Autorità non ha potuto trarre conclusioni sulla sicurezza dell'ossido ferrico per le specie bersaglio, l'additivo e i mangimi che lo contengono dovrebbero essere ritirati dal mercato il più rapidamente possibile. Per motivi pratici è tuttavia opportuno prevedere un periodo transitorio limitato per il ritiro dal mercato dei prodotti in questione, al fine di consentire agli operatori di ottemperare in modo adeguato all'obbligo di ritiro. |
(11) |
Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione per le sostanze cloruro ferrico esaidrato, carbonato ferroso, chelato ferroso di amminoacidi idrato, chelato ferroso di idrato di glicina, fumarato ferroso, solfato ferroso eptaidrato e solfato ferroso monoidrato autorizzate dai regolamenti (CE) n. 1334/2003 e (CE) n. 479/2006, è opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione. |
(12) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Autorizzazione
Le sostanze specificate nell'allegato, appartenenti alla categoria «additivi nutrizionali» e al gruppo funzionale «composti di oligoelementi», sono autorizzate come additivi per mangimi nell'alimentazione animale alle condizioni stabilite in tale allegato.
Articolo 2
Condizioni di impiego particolari
Le sostanze specificate nell'allegato e autorizzate come additivi appartenenti alla categoria «additivi nutrizionali» e al gruppo funzionale «composti di oligoelementi» non possono essere usate nell'acqua di abbeverata.
Articolo 3
Rifiuto dell'autorizzazione
L'autorizzazione dell'ossido ferrico è negata e la sostanza non può più essere usata come additivo per mangimi nutrizionale.
Articolo 4
Modifica del regolamento (CE) n. 1334/2003
Nell'allegato del regolamento (CE) n. 1334/2003, alla voce E1 relativa all'elemento Ferro-Fe, sono soppressi i seguenti additivi, le relative formule chimiche e descrizioni: «Cloruro ferrico, esaidrato», «Carbonato ferroso», «Chelato ferroso di amminoacidi, idrato», «Fumarato ferroso», «Solfato ferroso, eptaidrato», «Solfato ferroso, monoidrato» e «Ossido ferrico».
Articolo 5
Modifica del regolamento (CE) n. 479/2006
Nell'allegato del regolamento (CE) n. 479/2006 è soppressa la voce E1 relativa all'additivo «Chelato ferroso di idrato di glicina».
Articolo 6
Misure transitorie
1. Le sostanze «cloruro ferrico esaidrato», «carbonato ferroso», «chelato ferroso di amminoacidi idrato», «chelato ferroso di idrato di glicina», «fumarato ferroso», «solfato ferroso eptaidrato», «ossido ferrico» e «solfato ferroso monoidrato» autorizzate dai regolamenti (CE) n. 1334/2003 e (CE) n. 479/2006 e le premiscele che contengono tali sostanze, prodotte ed etichettate prima del 4 luglio 2018 in conformità alle norme applicabili prima del 4 gennaio 2018, possono continuare ad essere immesse sul mercato e impiegate fino a esaurimento delle scorte esistenti.
2. La materie prime per mangimi e i mangimi composti contenenti le sostanze di cui al paragrafo 1, prodotti ed etichettati prima del 4 gennaio 2019 in conformità alle norme applicabili prima del 4 gennaio 2018, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti, se sono destinati ad animali da produzione alimentare.
3. La materie prime per mangimi e i mangimi composti contenenti le sostanze di cui al paragrafo 1, prodotti ed etichettati prima del 4 gennaio 2020 in conformità alle norme applicabili prima del 4 gennaio 2018, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti, se sono destinati ad animali non da produzione alimentare.
Articolo 7
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
ALLEGATO
Numero di identificazione dell'additivo |
Nome del titolare dell'autorizzazione |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
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Tenore dell'elemento (Fe) in mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % o in mg dell'elemento (Fe)/giorno o settimana |
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Categoria: additivi nutrizionali. Gruppo funzionale: composti di oligoelementi |
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3b101 |
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Carbonato di ferro (II) (siderite) |
Composizione dell'additivo Polvere ottenuta da minerali estratti, contenente siderite, con un tenore minimo di FeCO3 del 70 % e un tenore totale di ferro del 39 %. Caratterizzazione della sostanza attiva Formula chimica: FeCO3 Numero CAS: 563-71-3 Metodi di analisi (12) Per l'identificazione del ferro e del carbonato nell'additivo per mangimi:
Per la caratterizzazione cristallografica dell'additivo per mangimi:
Per la quantificazione del tenore totale di ferro nell'additivo per mangimi e nelle premiscele:
Per la quantificazione del tenore totale di ferro nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti:
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Tutte le specie animali eccetto suinetti, vitelli, polli fino a 14 giorni e tacchini fino a 28 giorni |
— |
— |
Ovini: 500 [totale (13)] Bovini e pollame: 450 [totale (13)] Animali da compagnia: 600 [totale (13)] Altre specie: 750 [totale (13)] |
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4 gennaio 2028 |
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3b102 |
— |
Cloruro di ferro (III) esaidrato |
Composizione dell'additivo Cloruro di ferro (III) esaidrato, in polvere, con un tenore minimo di ferro del 19 %. Caratterizzazione della sostanza attiva Formula chimica: FeCl3 · 6H2O Numero CAS: 10025-77-1 Metodi di analisi (12) Per l'identificazione del ferro e del cloruro nell'additivo per mangimi:
Per la caratterizzazione cristallografica dell'additivo per mangimi:
Per la quantificazione del cloruro ferrico esaidrato nell'additivo per mangimi:
Per la quantificazione del tenore totale di ferro nell'additivo per mangimi e nelle premiscele:
Per la quantificazione del tenore totale di ferro nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti:
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Tutte le specie animali |
— |
— |
Ovini: 500 [totale (13)] Bovini e pollame: 450 [totale (13)] Suinetti fino a una settimana prima dello svezzamento: 250 mg/giorno [totale (13)] Animali da compagnia: 600 [totale (13)] Altre specie: 750 [totale (13)] |
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4 gennaio 2028 |
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3b103 |
— |
Solfato di ferro (II) monoidrato |
Composizione dell'additivo Solfato di ferro (II) monoidrato, in polvere o granuli, con un tenore minimo di ferro del 29 %. Caratterizzazione della sostanza attiva Formula chimica: FeSO4 · H2O Numero CAS: 17375-41-6 Metodi di analisi (12) Per l'identificazione del ferro e del solfato nell'additivo per mangimi:
Per la caratterizzazione cristallografica dell'additivo per mangimi:
Per la quantificazione del solfato di ferro (II) monoidrato nell'additivo per mangimi:
Per la quantificazione del tenore totale di ferro nell'additivo per mangimi e nelle premiscele:
Per la quantificazione del tenore totale di ferro nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti:
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Tutte le specie animali |
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Ovini: 500 [totale (13)] Bovini e pollame: 450 [totale (13)] Suinetti fino a una settimana prima dello svezzamento: 250 mg/giorno [totale (13)] Animali da compagnia: 600 [totale (13)] Altre specie: 750 [totale (13)] |
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4 gennaio 2028 |
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3b104 |
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Solfato di ferro (II) eptaidrato |
Composizione dell'additivo Solfato di ferro (II) eptaidrato, in polvere, con un tenore minimo di ferro del 18 %. Caratterizzazione della sostanza attiva Formula chimica: FeSO4 · 7H2O Numero CAS: 7782-63-0 Metodi di analisi (12) Per l'identificazione del ferro e del solfato nell'additivo per mangimi:
Per la caratterizzazione cristallografica dell'additivo per mangimi: diffrazione dei raggi X. Per la quantificazione del solfato di ferro (II) eptaidrato nell'additivo per mangimi:
Per la quantificazione del tenore totale di ferro nell'additivo per mangimi e nelle premiscele:
Per la quantificazione del tenore totale di ferro nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti:
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Tutte le specie animali |
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Ovini: 500 [totale (13)] Bovini e pollame: 450 [totale (13)] Suinetti fino a una settimana prima dello svezzamento: 250 mg/giorno [totale (13)] Animali da compagnia: 600 [totale (13)] Altre specie: 750 [totale (13)] |
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4 gennaio 2028 |
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3b105 |
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Fumarato di ferro (II) |
Composizione dell'additivo Fumarato di ferro (II), in polvere, con un tenore minimo di ferro del 30 %. Caratterizzazione della sostanza attiva Formula chimica: C4H2FeO4 Numero CAS: 141-01-5 Metodi di analisi (12) Per la quantificazione del fumarato di ferro (II) nell'additivo per mangimi:
Per la quantificazione del tenore totale di ferro nell'additivo per mangimi e nelle premiscele:
Per la quantificazione del tenore totale di ferro nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti:
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Tutte le specie animali |
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Ovini: 500 [totale (13)] Bovini e pollame: 450 [totale (13)] Suinetti fino a una settimana prima dello svezzamento: 250 mg/giorno [totale (13)] Animali da compagnia: 600 [totale (13)] Altre specie: 750 [totale (13)] |
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3b106 |
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Chelato di ferro (II) di amminoacidi idrato |
Composizione dell'additivo Complesso di ferro (II) di amminoacidi in cui il ferro e gli amminoacidi derivati da proteine di soia sono chelati attraverso legami covalenti coordinati, in polvere, con un tenore minimo di ferro del 9 %. Caratterizzazione della sostanza attiva Formula chimica: Fe(x)1–3 · nH2O, x = l'anione di qualsiasi amminoacido derivato dall'idrolizzato proteico di soia. Al massimo il 10 % delle molecole supera 1 500 Da. Metodi di analisi (12) Per la quantificazione del tenore di amminoacido nell'additivo per mangimi:
Per la quantificazione del tenore totale di ferro nell'additivo per mangimi e nelle premiscele:
Per la quantificazione del tenore totale di ferro nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti:
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Tutte le specie animali |
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Ovini: 500 [totale (13)] Bovini e pollame: 450 [totale (13)] Suinetti fino a una settimana prima dello svezzamento: 250 mg/giorno [totale (13)] Animali da compagnia: 600 [totale (13)] Altre specie: 750 [totale (13)] |
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4 gennaio 2028 |
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3b107 |
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Chelato di ferro (II) di idrolizzati proteici |
Composizione dell'additivo Chelato di ferro (II) di idrolizzati proteici, in polvere, con un tenore minimo di ferro del 10 %. Tenore minimo di chelato di ferro del 50 %. Caratterizzazione della sostanza attiva Formula chimica: Fe(x)1–3 · nH2O, x = l'anione di qualsiasi amminoacido derivato dall'idrolizzato proteico di soia. Metodi di analisi (12) Per la quantificazione degli idrolizzati proteici nell'additivo per mangimi:
Per la verifica qualitativa della chelazione del ferro nell'additivo per mangimi:
Per la quantificazione del tenore totale di ferro nell'additivo per mangimi e nelle premiscele:
Per la quantificazione del tenore totale di ferro nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti:
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Tutte le specie animali |
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Ovini: 500 [totale (13)] Bovini e pollame: 450 [totale (13)] Suinetti fino a una settimana prima dello svezzamento: 250 mg/giorno [totale (13)] Animali da compagnia: 600 [totale (13)] Altre specie: 750 [totale (13)] |
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4 gennaio 2028 |
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3b108 |
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Chelato di ferro (II) di idrato di glicina |
Composizione dell'additivo Chelato di ferro (II) di idrato di glicina, in polvere, con un tenore minimo di ferro del 15 %. Umidità: max. 10 %. Caratterizzazione della sostanza attiva Formula chimica: Fe(x)1-3 · nH2O, x = anione di glicina. Metodi di analisi (12) Per la quantificazione del tenore di glicina nell'additivo per mangimi:
Per la quantificazione del tenore totale di ferro nell'additivo per mangimi e nelle premiscele:
Per la quantificazione del tenore totale di ferro nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti:
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Tutte le specie animali |
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Ovini: 500 [totale (13)] Bovini e pollame: 450 [totale (13)] Suinetti fino a una settimana prima dello svezzamento: 250 mg/giorno [totale (13)] Animali da compagnia: 600 [totale (13)] Altre specie: 750 [totale (13)] |
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4 gennaio 2028 |
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3b110 |
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Ferro destrano 10 % |
Composizione dell'additivo Soluzione acquosa colloidale di ferro destrano con un tenore di ferro destrano del 25 % (tenore totale di ferro 10 % e destrano 15 %), di cloruro di sodio dell'1,5 %, di fenolo dello 0,4 % e di acqua del 73,1 %. Caratterizzazione della sostanza attiva Ferro destrano Formula chimica: (C6H10O5)n · [Fe(OH)3]m Denominazione IUPAC: ferric hydroxide dextran (α,3-α1,6 glucan) complex Numero CAS: 9004-66-4 Metodi di analisi (12) Per la caratterizzazione dell'additivo per mangimi:
Per la quantificazione del tenore totale di ferro nell'additivo per mangimi e nelle premiscele:
Per la quantificazione del tenore totale di ferro nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti:
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Suinetti lattanti |
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— |
200 mg/giorno una volta nella prima settimana di vita e 300 mg/giorno una volta nella seconda settimana di vita |
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4 gennaio 2028 |
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).
(3) Regolamento (CE) n. 1334/2003 della Commissione, del 25 luglio 2003, che modifica le condizioni per l'autorizzazione di una serie di additivi appartenenti al gruppo degli oligoelementi nell'alimentazione degli animali (GU L 187 del 26.7.2003, pag. 11).
(4) Regolamento (CE) n. 479/2006 della Commissione, del 23 marzo 2006, relativo all'autorizzazione di taluni additivi appartenenti al gruppo dei composti di oligoelementi (GU L 86 del 24.3.2006, pag. 4).
(5) EFSA Journal 2013;11(7):3287.
(6) EFSA Journal 2014;12(2):3566.
(7) EFSA Journal 2014;12(3):3607.
(8) EFSA Journal 2015;13(5):4109.
(9) EFSA Journal 2016;14(2):4396.
(10) EFSA Journal 2017;15(2):4701.
(11) EFSA Journal 2016;14(6):4508.
(12) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.
(13) La quantità di ferro inerte non va presa in considerazione per il calcolo del tenore totale di ferro dei mangimi.
(14) Il metodo potrebbe essere integrato con un altro metodo. In tal caso il laboratorio di riferimento aggiorna la sua relazione di valutazione e pubblica il metodo applicabile sul sito: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.