ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 351

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

60° anno
30 dicembre 2017


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2017/2466 del Consiglio, del 18 dicembre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 1388/2013 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali

1

 

*

Regolamento (UE) 2017/2467 del Consiglio, del 21 dicembre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 1387/2013 recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali

7

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2468 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che stabilisce i requisiti amministrativi e scientifici riguardanti gli alimenti tradizionali da paesi terzi a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti ( 1 )

55

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2469 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che stabilisce i requisiti amministrativi e scientifici per le domande di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti ( 1 )

64

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti ( 1 )

72

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2330 della Commissione, del 14 dicembre 2017, relativo all'autorizzazione delle sostanze carbonato di ferro (II), cloruro di ferro (III) esaidrato, solfato di ferro (II) monoidrato, solfato di ferro (II) eptaidrato, fumarato di ferro (II), chelato di ferro (II) di amminoacidi idrato, chelato di ferro (II) di idrolizzati proteici e chelato di ferro (II) di idrato di glicina come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali e del ferro destrano come additivo per mangimi destinati a suinetti e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1334/2003 e (CE) n. 479/2006 ( GU L 333 del 15.12.2017 )

202

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Con la presente pubblicazione si chiude la serie L dell’anno 2017.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

30.12.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 351/1


REGOLAMENTO (UE) 2017/2466 DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 2017

che modifica il regolamento (UE) n. 1388/2013 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Per garantire l'approvvigionamento sufficiente e regolare di taluni prodotti la cui produzione nell'Unione è insufficiente e per evitare perturbazioni del mercato per taluni prodotti agricoli e industriali, contingenti tariffari autonomi sono stati aperti dal regolamento (UE) n. 1388/2013 del Consiglio (1). I prodotti compresi in detti contingenti tariffari possono essere importati nell'Unione ad aliquota ridotta o nulla.

(2)

Per tali motivi è necessario aprire contingenti tariffari a dazio zero per un volume adeguato, con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2018, per 12 nuovi prodotti. Nel caso di altri cinque prodotti, è opportuno aumentare i volumi dei contingenti poiché tale aumento è nell'interesse degli operatori economici dell'Unione.

(3)

Nel caso di un ulteriore prodotto, il volume del contingente dovrebbe essere diminuito in quanto la capacità di produzione dei produttori dell'Unione è aumentata.

(4)

Nel caso di cinque prodotti, il periodo e il volume contingentali dovrebbero essere adeguati in quanto erano stati aperti per un periodo di soli sei mesi.

(5)

Nel caso di un altro prodotto, la descrizione dovrebbe essere modificata.

(6)

Nel caso di altri 12 prodotti, i contingenti tariffari autonomi dell'Unione dovrebbero essere chiusi con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2018, in quanto non è nell'interesse dell'Unione mantenere tali contingenti a partire da tale data.

(7)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1388/2013.

(8)

Al fine di evitare ogni interruzione nell'applicazione del regime contingentale e di rispettare gli orientamenti stabiliti nella comunicazione della Commissione in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi (2), le modifiche di cui al presente regolamento riguardanti i contingenti relativi ai prodotti interessati devono applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2018. Il presente regolamento dovrebbe pertanto entrare in vigore con urgenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (UE) n. 1388/2013 è così modificato:

1)

le righe corrispondenti ai contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2872, 09.2874, 09.2878, 09.2880, 09.2886, 09.2876, 09.2888, 09.2866, 09.2906, 09.2909, 09.2910 e 09.2932 di cui all'allegato I del presente regolamento sono inserite nella tabella secondo l'ordine dei codici NC indicati nella seconda colonna;

2)

nella tabella le righe corrispondenti ai contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2828, 09.2929, 09.2704, 09.2842, 09.2844, 09.2671, 09.2846, 09.2723, 09.2848, 09.2870, 09.2662, 09.2850 e 09.2868 sono sostituite dalla corrispondenti righe figuranti nell'allegato II del presente regolamento;

3)

nella tabella le righe corrispondenti ai contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2703, 09.2691, 09.2692, 09.2680, 09.2977, 09.2693, 09.2712, 09.2714, 09.2666, 09.2687, 09.2689 e 09.2669 sono soppresse;

4)

la nota a piè pagina contenente il testo «(*) Una misura di nuova introduzione o una misura le cui condizioni sono state modificate.» è soppressa.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2017

Per il Consiglio

Il presidente

K. SIMSON


(1)  Regolamento (UE) n. 1388/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali e che abroga il regolamento (UE) n. 7/2010 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 319).

(2)  GU C 363 del 13.12.2011, pag. 6.


ALLEGATO I

Nella tabella dell'allegato del regolamento (UE) n. 1388/2013 le righe seguenti sono inserite secondo l'ordine dei codici della NC indicati nella seconda colonna della suddetta tabella:

Numero d'ordine

Codice NC

TARIC

Designazione delle merci

Periodo contingentale

Volume contingentale

Dazio contingentale (%)

«09.2872

ex 2833 29 80

40

Solfato di cesio (CAS RN 10294-54-9) in forma solida o in soluzione acquosa contenente, in peso, più del 48 % ma meno del 52 % di solfato di cesio

1.1-31.12

160 tonnellate

0 %

09.2874

ex 2924 29 70

87

Paracetamolo (INN) (CAS RN 103-90-2)

1.1-31.12

20 000 tonnellate

0 %

09.2878

ex 2933 29 90

85

Enzalutamide (DCI) (CAS RN 915087-33-1)

1.1-31.12

1 000 kg

0 %

09.2880

ex 2933 59 95

39

Ibrutinib (DCI) (CAS RN 936563-96-1)

1.1-31.12

5 tonnellate

0 %

09.2886

ex 2934 99 90

51

Canagliflozin (DCI) (CAS RN 928672-86-0)

1.1-31.12

10 tonnellate

0 %

09.2876

ex 3811 29 00

55

Additivi costituiti da prodotti di reazione didifenilamminae noneni ramificati contenenti:

in peso, più del 28 % ma al massimo il 35 % di 4-monononildifenilammina

in peso, più del 50 % ma al massimo il 65 % di 4.4′-dinonildifenilammina

in peso, una percentuale totale di 2,4-dinonildifenilammina e di 2,4′-dinonildifenilammina non superiore al 5 %

destinati alla fabbricazione di olii lubrificanti (2)

1.1-31.12

900 tonnellate

0 %

09.2888

ex 3824 99 92

89

Miscela di alchil dimetil ammine terziarie contenente, in peso:

60 % o più, ma non più di 80 %, di dodecildimetilammina (CAS RN 112-18-5) e

20 % o più, ma non più di 30 %, di dimetil(tetradecil)ammina (CAS RN 112-75-4)

1.1-31.12

16 000 tonnellate

0 %

09.2866

ex 7019 12 00

ex 7019 12 00

06

26

Filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) di tipo S-glass:

composti da filamenti continui di vetro di 9 μm (± 0,5 μm),

con titolo di 200 tex o più ma inferiore o uguale a 680 tex,

senza ossido di calcio, e

con una resistenza alla rottura di oltre 3 550 Mpa determinata in conformità alla norma ASTM D2343-09

per uso nell'industria aeronautica (2)

1.1-31.12

1 000 tonnellate

0 %

09.2906

ex 7609 00 00

20

Accessori per tubi, di alluminio, destinati ad essere fissati ai radiatori di motocicli (2)

1.1-31.12

3 000 000 pezzi

0 %

09.2909

ex 8481 80 85

40

Valvola di scarico destinata ad essere utilizzata nella fabbricazione di sistemi di gas di scarico di motocicli (2)

1.1-31.12

1 000 000 pezzi

0 %

09.2910

ex 8708 99 97

75

Staffa di sostegno in lega di alluminio, con fori di montaggio, anche con dadi di fissaggio, per collegare indirettamente il cambio alla carrozzeria del veicolo, destinata ad essere utilizzata nella fabbricazione delle merci del capitolo 87 (2)

1.1-31.12

200 000 pezzi

0 %

09.2932

ex 9027 10 90

20

Sensori lambda destinati ad essere incorporati in modo permanente nei sistemi di scarico di motocicli (2)

1.1-31.12

1 000 000 pezzi

0 %»


(2)  La sospensione dei dazi è soggetta al controllo doganale della destinazione particolare a norma dell'articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il dodice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).


ALLEGATO II

Nella tabella dell'allegato del regolamento (UE) n. 1388/2013 le righe corrispondenti ai contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2828, 09.2929, 09.2704, 09.2842, 09.2844, 09.2671, 09.2846, 09.2723, 09.2848, 09.2870, 09.2662, 09.2850 e 09.2868 sono sostituite dalle seguenti:

Numero d'ordine

Codice NC

TARIC

Designazione delle merci

Periodo contingentale

Volume contingentale

Dazio contingentale (%)

«09.2828

2712 20 90

 

Cera di paraffina contenente, in peso, meno di 0,75 % di olio

1.1-31.12

120 000 tonnellate

0 %

09.2929

2903 22 00

 

Tricloroetilene (CAS RN 79-01-6)

1.1-31.12

15 000 tonnellate

0 %

09.2704

ex 2909 49 80

20

2,2,2′,2′-tetrakis(idrossimetil)-3,3′-ossidipropan-1-olo (CAS RN 126-58-9)

1.1-31.12

500 tonnellate

0 %

09.2842

2932 12 00

 

2-Furaldeide (furfurale)

1.1-31.12

10 000 tonnellate

0 %

09.2844

ex 3824 99 92

71

Miscele contenenti, in peso:

tra il 60 % e il 90 % di 2-cloropropene (CAS RN 557-98-2),

tra l'8 % e il 14 % di (Z)-1-cloropropene (CAS RN 16136-84-8),

tra il 5 % e il 23 % di 2-cloropropano (CAS RN 75-29-6),

non più del 6 % di 3-cloropropene (CAS RN 107-05-1), e

non più dell'1 % di cloruro di etile (CAS RN 75-00-3)

1.1-31.12

6 000 tonnellate

0 %

09.2671

ex 3905 99 90

81

Poli(butirrale di vinile) (CAS RN 63148-65-2):

contenente in peso dal 17,5 al 20 % di gruppi idrossili e

con mediana delle particelle (D50) superiore a 0,6 mm

1.1-31.12

12 500 tonnellate

0 %

09.2846

ex 3907 40 00

25

Lega polimerica di policarbonato e poli(metilmetacrilato), con tenore in peso di policarbonato pari almeno al 98,5 %, in forma agglomerata o granulata, con trasmittanza luminosa pari almeno all'88,5 %, misurata su un campione di 4,0 mm di spessore con una lunghezza d'onda di λ = 400 nm (conformemente alla norma ISO 13468-2)

1.1-31.12

2 000 tonnellate

0 %

09.2723

ex 3911 90 19

10

Poli(ossi-1,4-fenilensolfonil-1,4-fenilenossi-4,4′-bifenilene)

1.1-31.12

3 500 tonnellate

0 %

09.2848

ex 5505 10 10

10

Cascami di fibre sintetiche (comprese le pettinacce, i cascami di filati e gli sfilacciati), di nylon o di altre poliammidi (PA6 e PA66)

1.1-31.12

10 000 tonnellate

0 %

09.2870

ex 7019 40 00

ex 7019 52 00

70

30

Tessuti di fibre di vetro «E»:

di peso uguale o superiore a 20 g/m2, ma non superiore a 214 g/m2,

impregnati di silano,

in rotoli,

con un tenore di umidità pari o inferiore a 0,13 % in peso,

contenenti non più di 3 fibre cave ogni 100 000 fibre,

per utilizzo esclusivo nella fabbricazione di preimpregnati e laminati rivestiti di rame (2)

1.1-31.12.2018

6 000 000 m

0 %

09.2662

ex 7410 21 00

55

Lastre:

costituite da almeno uno strato di tessuto in fibra di vetro impregnato di resina epossidica,

ricoperte su uno o su entrambi i lati da un foglio di rame di spessore non superiore a 0,15 mm,

con permittività elettrica (DK) inferiore a 5,4 a 1 MHz, misurata con il metodo IPC-TM-650 2.5.5.2,

con fattore di perdita inferiore a 0,035 a 1 MHz, misurato con il metodo IPC-TM-650 2.5.5.2,

con resistenza alle correnti striscianti (CTI) pari o superiore a 600

1.1-31.12

80 000 m2

0 %

09.2850

ex 8414 90 00

70

Girante del compressore in lega di alluminio con:

diametro compreso tra 20 mm e 130 mm, e

peso compreso tra 5 g e 800 g

destinato ad essere usato nella fabbricazione di motori a combustione (2)

1.1-31.12

5 900 000 pezzi

0 %

09.2868

ex 8714 10 90

60

Pistoni per sistemi di sospensione, con diametro non superiore a 55 mm, di acciaio sinterizzato

1.1-31.12

2 000 000 pezzi

0 %»


(2)  La sospensione dei dazi è soggetta al controllo doganale della destinazione particolare a norma dell'articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).


30.12.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 351/7


REGOLAMENTO (UE) 2017/2467 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 2017

che modifica il regolamento (UE) n. 1387/2013 recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

La produzione dell'Unione di 67 prodotti che non figurano nell'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 del Consiglio (1) non è sufficiente a coprire il fabbisogno dell'industria dell'Unione. Di conseguenza, è nell'interesse dell'Unione sospendere i dazi autonomi della tariffa doganale comune («TDC») su tali prodotti.

(2)

È necessario modificare le condizioni per la sospensione dei dazi autonomi della TDC per 49 prodotti che figurano nell'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 al fine di tener conto dell'evoluzione tecnica dei prodotti e delle tendenze economiche del mercato. Talune classificazioni dei prodotti sono state modificate per consentire all'industria di beneficiare appieno delle sospensioni in vigore. Inoltre, l'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 dovrebbe essere aggiornato al fine di allineare o chiarire i testi in alcuni casi. Le condizioni modificate riguardano i cambiamenti della designazione delle merci, della loro classificazione, dei dazi applicabili o degli obblighi relativi all'uso finale.

(3)

Le date finali per il riesame obbligatorio di cui all'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 dovrebbero essere riviste per 188 sospensioni.

(4)

Non è più nell'interesse dell'Unione mantenere la sospensione dei dazi autonomi della TDC per 92 prodotti che figurano nell'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013. Le sospensioni per tali prodotti dovrebbero pertanto essere soppresse da tale allegato.

(5)

A fini di chiarezza, le voci relative alle sospensioni che sono modificate o introdotte per la prima volta dal presente regolamento dovrebbero essere contrassegnate da un asterisco, mentre l'asterisco dovrebbe essere rimosso dalle voci relative alle sospensioni che non sono modificate dal presente regolamento.

(6)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1387/2013.

(7)

Al fine di evitare ogni interruzione nell'applicazione del regime di sospensioni autonome e di rispettare gli orientamenti stabiliti nella comunicazione della Commissione in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi (2), le modifiche di cui al presente regolamento riguardanti le sospensioni per i prodotti in questione devono applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2018. Il presente regolamento dovrebbe pertanto entrare in vigore con urgenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 è così modificato:

1)

nella tabella le righe corrispondenti ai prodotti i cui codici NC e TARIC figurano nell'allegato I del presente regolamento sono soppresse;

2)

tutti gli asterischi nella tabella e le note a piè pagina * contenenti il testo «Una misura di nuova introduzione o una misura le cui condizioni sono state modificate.» sono soppressi;

3)

le righe corrispondenti ai prodotti di cui all'allegato II del presente regolamento sono inserite nella tabella secondo l'ordine dei codici NC indicati nella prima colonna di tale tabella.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2017

Per il Consiglio

Il presidente

M. MAASIKAS


(1)  Regolamento (UE) n. 1387/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali e che abroga il regolamento (UE) n. 1344/2011 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 201).

(2)  GU C 363 del 13.12.2011, pag. 6.


ALLEGATO I

Nella tabella figurante nell'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 le righe corrispondenti alle sospensioni per i prodotti identificati dai seguenti codici NC e TARIC sono soppresse:

Codice NC

TARIC

ex 1511 90 19

20

ex 1511 90 91

20

ex 1513 11 10

20

ex 1513 19 30

20

ex 1513 21 10

20

ex 1513 29 30

20

ex 2007 99 50

81

ex 2007 99 50

82

ex 2007 99 50

83

ex 2007 99 50

84

ex 2007 99 50

85

ex 2007 99 50

91

ex 2007 99 50

92

ex 2007 99 50

93

ex 2007 99 50

94

ex 2007 99 50

95

ex 2007 99 93

10

ex 2008 93 91

20

ex 2008 99 49

70

ex 2008 99 99

11

ex 2804 50 90

10

ex 2805 19 90

20

ex 2811 19 80

30

ex 2811 22 00

70

ex 2816 40 00

10

ex 2823 00 00

10

ex 2823 00 00

20

ex 2825 10 00

10

ex 2825 60 00

10

ex 2835 10 00

10

ex 2837 20 00

20

ex 2839 19 00

10

ex 2841 80 00

10

ex 2841 90 85

10

ex 2850 00 20

30

ex 2850 00 20

50

2903 39 31

 

ex 2903 39 35

10

ex 2903 89 80

50

ex 2904 99 00

40

ex 2905 19 00

70

ex 2905 19 00

80

ex 2905 39 95

20

ex 2905 39 95

40

ex 2906 29 00

30

ex 2907 29 00

55

ex 2908 99 00

40

ex 2909 60 00

40

ex 2912 29 00

50

ex 2912 49 00

20

ex 2914 19 90

20

ex 2914 19 90

30

ex 2914 19 90

40

ex 2914 39 00

30

ex 2914 39 00

70

ex 2914 39 00

80

ex 2914 50 00

45

ex 2914 50 00

60

ex 2914 50 00

70

ex 2914 79 00

20

ex 2915 60 19

10

ex 2915 90 70

30

ex 2915 90 70

75

ex 2916 12 00

70

ex 2916 13 00

10

ex 2916 39 90

55

ex 2916 39 90

75

ex 2916 39 90

85

ex 2917 19 10

20

ex 2917 39 95

70

ex 2918 29 00

35

ex 2918 30 00

50

ex 2918 99 90

15

ex 2920 29 00

50

ex 2920 29 00

60

ex 2920 90 10

60

ex 2920 90 70

40

ex 2920 90 70

50

2921 13 00

 

ex 2921 19 99

70

ex 2921 30 99

40

ex 2921 42 00

86

ex 2921 42 00

87

ex 2921 42 00

88

ex 2921 43 00

80

ex 2921 49 00

85

ex 2921 59 90

30

ex 2921 59 90

60

ex 2922 19 00

20

ex 2922 19 00

25

ex 2922 49 85

20

ex 2922 49 85

60

ex 2924 19 00

80

ex 2924 29 70

51

ex 2924 29 70

53

ex 2924 29 70

86

ex 2924 29 70

87

ex 2925 19 95

20

ex 2925 19 95

30

ex 2927 00 00

80

ex 2928 00 90

60

ex 2929 10 00

20

ex 2929 10 00

55

ex 2929 10 00

80

ex 2930 20 00

10

ex 2930 90 98

65

ex 2930 90 98

66

ex 2930 90 98

68

ex 2930 90 98

83

ex 2931 39 90

08

ex 2931 39 90

25

ex 2932 14 00

10

ex 2932 20 90

20

ex 2932 20 90

40

ex 2932 99 00

25

ex 2932 99 00

80

ex 2933 19 90

80

ex 2933 19 90

85

ex 2933 29 90

80

ex 2933 39 99

12

ex 2933 39 99

18

ex 2933 39 99

50

ex 2933 39 99

57

ex 2933 49 10

30

ex 2933 49 90

25

ex 2933 59 95

77

ex 2933 59 95

88

ex 2933 79 00

30

ex 2933 99 80

18

ex 2933 99 80

24

ex 2933 99 80

28

ex 2933 99 80

43

ex 2933 99 80

47

ex 2933 99 80

51

ex 2934 10 00

15

ex 2934 10 00

25

ex 2934 10 00

35

ex 2934 20 80

40

ex 2934 30 90

10

ex 2934 99 90

14

ex 2934 99 90

18

ex 2934 99 90

22

ex 2934 99 90

35

ex 2934 99 90

37

ex 2934 99 90

38

ex 2934 99 90

74

ex 2935 90 90

73

ex 2940 00 00

40

ex 3204 11 00

30

ex 3204 11 00

70

ex 3204 11 00

80

ex 3204 12 00

20

ex 3204 12 00

30

ex 3204 13 00

20

ex 3204 13 00

30

ex 3204 13 00

40

ex 3204 17 00

12

ex 3204 17 00

60

ex 3204 17 00

75

ex 3204 17 00

80

ex 3204 17 00

85

ex 3204 17 00

88

ex 3204 19 00

52

ex 3204 19 00

84

ex 3204 19 00

85

ex 3205 00 00

20

ex 3207 40 85

40

ex 3208 90 19

25

ex 3208 90 19

35

ex 3208 90 19

75

ex 3208 90 91

20

ex 3215 11 90

10

ex 3215 19 90

10

ex 3215 19 90

20

ex 3402 13 00

20

ex 3707 90 29

50

ex 3802 90 00

11

ex 3808 91 90

60

ex 3808 93 15

10

ex 3811 21 00

30

ex 3811 21 00

50

ex 3811 21 00

60

ex 3811 21 00

70

ex 3811 21 00

85

ex 3811 29 00

20

ex 3811 29 00

30

ex 3811 29 00

40

ex 3811 29 00

50

ex 3811 29 00

55

ex 3811 90 00

40

ex 3812 39 90

80

ex 3815 19 90

87

ex 3815 90 90

16

ex 3815 90 90

18

ex 3815 90 90

71

ex 3815 90 90

85

ex 3824 99 92

22

ex 3824 99 92

35

ex 3824 99 92

39

ex 3824 99 92

44

ex 3824 99 92

47

ex 3824 99 92

48

ex 3824 99 92

49

ex 3824 99 92

50

ex 3824 99 92

80

ex 3824 99 92

83

ex 3824 99 92

86

ex 3824 99 93

57

ex 3824 99 93

63

ex 3824 99 93

77

ex 3824 99 93

83

ex 3824 99 93

88

ex 3824 99 96

50

ex 3824 99 96

79

ex 3824 99 96

85

ex 3824 99 96

87

ex 3902 10 00

10

ex 3902 10 00

50

ex 3903 90 90

15

ex 3904 69 80

85

ex 3905 30 00

10

ex 3905 91 00

30

ex 3906 90 90

27

ex 3907 20 20

20

ex 3907 30 00

60

ex 3907 69 00

50

ex 3907 99 80

25

ex 3907 99 80

60

ex 3907 99 80

70

ex 3908 90 00

60

ex 3909 40 00

30

ex 3910 00 00

50

ex 3911 90 19

30

ex 3911 90 99

53

ex 3911 90 99

57

ex 3919 10 80

40

ex 3919 10 80

45

ex 3919 10 80

47

ex 3919 10 80

53

ex 3919 10 80

55

ex 3919 90 80

25

ex 3919 90 80

32

ex 3919 90 80

34

ex 3919 90 80

36

ex 3919 90 80

38

ex 3919 90 80

40

ex 3919 90 80

42

ex 3919 90 80

43

ex 3919 90 80

44

ex 3919 90 80

45

ex 3919 90 80

47

ex 3919 90 80

53

ex 3919 90 80

60

ex 3920 10 28

93

ex 3920 10 40

30

ex 3920 10 89

50

ex 3920 20 29

55

ex 3920 20 29

94

ex 3920 20 80

93

ex 3920 20 80

95

ex 3920 49 10

95

ex 3920 62 19

60

ex 3920 99 28

55

ex 3921 13 10

20

ex 3921 90 60

95

ex 3926 90 92

40

ex 3926 90 97

20

ex 3926 90 97

77

ex 4104 41 19

10

ex 5407 10 00

10

ex 5603 11 10

20

ex 5603 11 90

20

ex 5603 12 90

50

ex 6909 19 00

15

ex 7005 10 30

10

ex 7009 10 00

50

ex 7019 12 00

05

ex 7019 12 00

25

ex 7019 19 10

15

ex 7019 19 10

50

ex 7409 19 00

10

ex 7410 21 00

70

ex 7601 20 20

10

ex 7607 20 90

10

ex 7616 99 90

75

ex 8102 10 00

10

ex 8105 90 00

10

ex 8108 20 00

50

ex 8108 90 30

20

ex 8108 90 50

10

ex 8108 90 50

15

ex 8108 90 50

30

ex 8108 90 50

35

ex 8108 90 50

50

ex 8108 90 50

60

ex 8108 90 50

75

ex 8113 00 90

10

ex 8207 30 10

10

ex 8407 33 20

10

ex 8407 33 80

10

ex 8407 90 80

10

ex 8407 90 90

10

ex 8408 90 43

40

ex 8408 90 45

30

ex 8408 90 47

50

ex 8409 91 00

20

ex 8409 91 00

30

ex 8409 99 00

50

ex 8411 99 00

60

ex 8411 99 00

65

ex 8414 59 25

30

ex 8415 90 00

50

ex 8431 20 00

30

ex 8481 80 69

60

ex 8482 10 10

30

ex 8482 10 90

20

ex 8483 30 38

40

ex 8501 10 99

60

ex 8501 31 00

25

ex 8501 31 00

33

ex 8501 31 00

35

ex 8501 32 00

70

ex 8501 62 00

30

ex 8503 00 99

40

ex 8504 31 80

20

ex 8504 31 80

40

ex 8504 40 82

40

ex 8504 50 95

50

ex 8505 11 00

35

ex 8505 11 00

50

ex 8505 11 00

60

ex 8506 90 00

10

ex 8507 60 00

25

ex 8507 60 00

50

ex 8507 60 00

53

ex 8507 60 00

55

ex 8507 60 00

57

ex 8511 30 00

50

ex 8512 90 90

10

ex 8516 90 00

70

ex 8518 29 95

30

ex 8522 90 80

15

ex 8522 90 80

96

ex 8525 80 19

45

ex 8529 90 65

75

ex 8529 90 92

70

ex 8536 69 90

51

ex 8536 69 90

81

ex 8536 69 90

88

ex 8536 90 95

30

ex 8537 10 91

30

ex 8537 10 98

92

ex 8544 20 00

20

ex 8544 30 00

35

ex 8544 30 00

80

ex 8544 42 90

30

ex 8544 42 90

60

ex 8548 10 29

10

ex 8548 90 90

50

ex 8704 23 91

20

ex 8708 40 20

10

ex 8708 40 50

20

ex 8708 50 20

30

ex 8708 50 99

20

ex 8708 93 10

20

ex 8708 93 90

20

ex 8708 99 10

20

ex 8708 99 97

70

ex 9001 20 00

10

ex 9001 20 00

40

ex 9001 50 41

30

ex 9001 50 49

30

ex 9001 90 00

25

ex 9001 90 00

60

ex 9001 90 00

75

ex 9002 11 00

20

ex 9002 11 00

30

ex 9002 11 00

40

ex 9002 11 00

70

ex 9002 11 00

80

ex 9002 90 00

40

ex 9032 89 00

40


ALLEGATO II

Nella tabella figurante nell'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 le righe seguenti sono inserite secondo l'ordine dei codici NC indicati nella prima colonna di detta tabella:

Codice NC

TARIC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi autonomi

Unità supplementare

Data prevista per il riesame obbligatorio

*ex 1511 90 19

*ex 1511 90 91

*ex 1513 11 10

*ex 1513 19 30

*ex 1513 21 10

*ex 1513 29 30

20

20

20

20

20

20

Olio di palma, olio di cocco (olio di copra), olio di palmisti, destinati alla fabbricazione di:

acidi grassi monocarbossilici industriali della sottovoce 3823 19 10 ,

esteri metilici di acidi grassi della voce 2915 o 2916 ,

alcoli grassi delle sottovoci 2905 17 , 2905 19 e 3823 70 utilizzati per la fabbricazione di cosmetici, detergenti o prodotti farmaceutici,

alcoli grassi della sottovoce 2905 16 , puri o misti, utilizzati per la fabbricazione di cosmetici, detergenti o prodotti farmaceutici,

acido stearico della sottovoce 3823 11 00 ,

prodotti della voce 3401 o

acidi grassi a elevata purezza della voce 2915  (2)

0 %

31.12.2018

*ex 2007 99 50

*ex 2007 99 50

*ex 2007 99 93

83

93

10

Concentrato di purea di mango, ottenuto mediante cottura:

del genere Mangifera spp.,

avente tenore di zucchero, in peso, non superiore a 30 %,

destinato alla fabbricazione di prodotti dell'industria alimentare e delle bevande (2)

6 % (3)

31.12.2022

*ex 2007 99 50

*ex 2007 99 50

84

94

Concentrato di purea di papaia, ottenuto mediante cottura:

del genere Carica spp.,

avente tenore di zucchero, in peso, compreso tra 13 % e 30 %,

destinato alla fabbricazione di prodotti dell'industria alimentare e delle bevande (2)

7.8 % (3)

31.12.2022

*ex 2007 99 50

*ex 2007 99 50

85

95

Concentrato di purea di guava, ottenuto mediante cottura:

del genere Psidium spp.,

aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % e inferiore o uguale a 30 %,

destinato alla fabbricazione di prodotti dell'industria alimentare e delle bevande (2)

6 % (3)

31.12.2022

*ex 2008 93 91

20

Mirtilli rossi secchi dolcificati, escluso il solo imballaggio in quanto trasformazione, destinati alla fabbricazione di prodotti delle industrie di trasformazione alimentare (4)

0 %

31.12.2022

*ex 2008 99 49

*ex 2008 99 99

70

11

Foglie di vite sbollentate del genere Karakishmish, in salamoia, contenenti:

più del 6 % di concentrazione di sale,

tenore in acidità espressa in acido citrico, monoidrato, da 0,1 % a 1,4 % ma non superiore

anche con aggiunta di 2 000 mg/kg di benzoato di sodio, ma non oltre, ai sensi del Codice generale standard per gli additivi alimentari (CODEX STAN 192-1995)

destinate alla produzione di foglie di vite farcite di riso (2)

0 %

31.12.2022

*ex 2106 90 92

50

Idrolizzato di proteine della caseina contenente:

in peso almeno 20 %, ma non più di 70 % di aminoacidi liberi e

peptoni di cui, in peso, più di 90 % con massa molecolare inferiore o uguale a 2 000 Da

0 %

kg

31.12.2022

*ex 2804 50 90

40

Tellurio (CAS RN 13494-80-9) di purezza, in peso, pari o superiore al 99,99 % ma non superiore al 99,999 %, sulla base delle impurità metalliche misurate con l'analisi ICP

0 %

31.12.2018

*ex 2805 19 90

20

Litio metallico (CAS RN 7439-93-2) di purezza, in peso, di 98,8 % o più

0 %

31.12.2022

*ex 2811 22 00

15

Biossido di silicio amorfo (CAS RN 60676-86-0),

in polvere

avente una purezza, in peso, pari o superiore al 99,0 %

con grani di dimensione media pari o superiore a 0,7 μm, ma non superiore a 2,1 μm

in cui il 70 % delle particelle ha un diametro non superiore a 3 μm

0 %

31.12.2020

*ex 2811 29 90

10

Diossido di tellurio (CAS RN 7446-07-3)

0 %

31.12.2022

*ex 2816 40 00

10

Idrossido di bario (CAS RN 17194-00-2)

0 %

31.12.2022

*ex 2823 00 00

10

Diossido di titanio (CAS RN 13463-67-7):

di purezza in peso, del 99,9 % o più,

di granulometria media compresa fra 0,7 μm e 2,1 μm

0 %

31.12.2022

*ex 2825 10 00

10

Cloruro di idrossilammonio (CAS RN 5470-11-1)

0 %

31.12.2022

*ex 2825 60 00

10

Diossido di zirconio (CAS RN 1314-23-4)

0 %

31.12.2022

*ex 2835 10 00

10

Ipofosfito di sodio, monoidrato (CAS RN 10039-56-2)

0 %

31.12.2022

*ex 2837 20 00

20

Esacianoferrato (II) di ammonio e ferro (III) (CAS RN 25869-00-5)

0 %

31.12.2022

*ex 2839 19 00

10

Disilicato di disodio (CAS RN 13870-28-5)

0 %

31.12.2022

*ex 2841 50 00

10

Dicromato di potassio (CAS RN 7778-50-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2841 80 00

10

Wolframato di diammonio (paratungstato di ammonio) (CAS RN 11120-25-5)

0 %

31.12.2022

*ex 2841 90 30

10

Metavanadato di potassio (CAS RN 13769-43-2)

0 %

kg

31.12.2022

*ex 2841 90 85

10

Ossido di litio e cobalto (III) (CAS RN 12190-79-3) con un tenore di cobalto pari almeno al 59 %

0 %

31.12.2022

*ex 2850 00 20

30

Nitruro di titanio (CAS RN 25583-20-4) con particelle di dimensioni non superiori a 250 nm

0 %

31.12.2022

*ex 2850 00 20

60

Disilano (CAS RN 1590-87-0)

0 %

31.12.2022

*ex 2903 39 19

20

5-Bromopent-1-ene (CAS RN 1119-51-3)

0 %

31.12.2022

*2903 39 31

 

2,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-ene (2,3,3,3-tetrafluoropropene) (CAS RN 754-12-1)

0 %

31.12.2022

*ex 2903 39 35

20

Trans-1,3,3,3-tetrafluoroprop-1-ene (Trans-1,3,3,3-tetrafluoropropene) (CAS RN 29118-24-9)

0 %

31.12.2018

*ex 2903 39 39

40

1,1,2,3,4,4-esafluorobuta-1,3-diene (CAS RN 685-63-2)

0 %

31.12.2022

*ex 2903 89 80

50

Clorociclopentano (CAS RN 930-28-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2903 89 80

60

Octafluorociclobutano (CAS RN 115-25-3)

0 %

31.12.2022

*ex 2904 99 00

40

Cloruro di 4-clorobenzensolfonile (CAS RN 98-60-2)

0 %

31.12.2022

*ex 2905 19 00

70

Tetrabutanolato di titanio (CAS RN 5593-70-4)

0 %

31.12.2022

*ex 2905 19 00

80

Tetraisopropossido di titanio (CAS RN 546-68-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2905 39 95

20

Butan-1,2-diolo (CAS RN 584-03-2)

0 %

31.12.2022

*ex 2905 39 95

40

Decan-1,10-diolo (CAS RN 112-47-0)

0 %

31.12.2022

*ex 2906 29 00

30

2-Feniletanolo (CAS RN 60-12-8)

0 %

31.12.2022

*ex 2908 99 00

40

Acido 4,5-diidrossinaftalen-2,7-disolfonico (CAS RN 148-25-4)

0 %

31.12.2018

*ex 2912 29 00

35

Cinnamaldeide (CAS RN 104-55-2)

0 %

kg

31.12.2022

*ex 2912 29 00

50

4-Isobutilbenzaldeide (CAS RN 40150-98-9)

0 %

31.12.2018

*ex 2912 49 00

20

4-Idrossibenzaldeide (CAS RN 123-08-0)

0 %

31.12.2022

*ex 2914 19 90

20

Eptan-2-one (CAS RN 110-43-0)

0 %

31.12.2022

*ex 2914 19 90

30

3-Metilbutanone (CAS RN 563-80-4)

0 %

31.12.2022

*ex 2914 19 90

40

Pentan-2-one (CAS RN 107-87-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2914 39 00

30

Benzofenone (CAS RN 119-61-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2914 39 00

70

Benzile (CAS RN 134-81-6)

0 %

31.12.2022

*ex 2914 39 00

80

4′-Metilacetofenone (CAS RN 122-00-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2914 50 00

45

3,4-Diidrossibenzofenone (CAS RN 10425-11-3)

0 %

31.12.2022

*ex 2914 50 00

60

2-Fenil-2,2-dimetossiacetofenone (CAS RN 24650-42-8)

0 %

31.12.2022

*ex 2914 79 00

20

2,4′-Difluorobenzofenone (CAS RN 342-25-6)

0 %

31.12.2022

*ex 2915 60 19

10

Butirrato di etile (CAS RN 105-54-4)

0 %

31.12.2022

*ex 2915 90 70

30

Cloruro di 3,3-dimetilbutirrile (CAS RN 7065-46-5)

0 %

31.12.2022

*ex 2916 12 00

70

Acrilato di 2-(2-vinilossietossi)etile (CAS RN 86273-46-3)

0 %

31.12.2022

*ex 2916 13 00

30

Polvere di monometacrilato di zinco (CAS RN 63451-47-8), anche contenente non più di 17 % in peso di impurità di fabbricazione

0 %

31.12.2020

*ex 2916 39 90

55

Acido 4-terz-butilbenzoico (CAS RN 98-73-7 )

0 %

31.12.2022

*ex 2916 39 90

75

Acido m-toluico (CAS RN 99-04-7)

0 %

31.12.2022

*ex 2916 39 90

85

Acido (2,4,5-trifluorofenil)acetico (CAS RN 209995-38-0)

0 %

31.12.2022

*ex 2917 19 10

20

Malonato di dietile (CAS RN 105-53-3)

0 %

31.12.2022

*ex 2918 29 00

35

3,4,5-Triidrossibenzoato di propile (CAS RN 121-79-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2918 30 00

50

Acetoacetato di etile (CAS RN 141-97-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2918 99 90

15

2,3-Epossi-3-fenilbutirrato di etile (CAS RN 77-83-8)

0 %

31.12.2022

*ex 2918 99 90

27

3-Etossipropionato di etile (CAS RN 763-69-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2920 29 00

15

Naftalenilestere dell'acido 3,3′,5,5′- tetrakis(1,1-dimetiletil)-6,6′-dimetil[1,1′-bifenil]-2,2′-diyltetra-1-fosfonico (CAS RN 198979-98-5)

0 %

31.12.2022

*ex 2920 29 00

50

Fosetil-alluminio (CAS RN 39148-24-8)

0 %

31.12.2018

*ex 2920 29 00

60

Fosetil-sodio (CAS RN 39148-16-8) sotto forma di soluzione acquosa contenente 35 % o più, ma non più di 45 %, in peso, di fosetil-sodio, destinato alla produzione di pesticidi (2)

0 %

31.12.2021

*ex 2920 90 10

60

Carbonato di 2,4-di-terz-butil-5-nitrofenil metile (CAS RN 873055-55-1)

0 %

31.12.2022

*2921 13 00

 

Cloridrato di cloruro di 2-(N,N-Dietilammino)etile (CAS RN 869-24-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2921 19 99

70

Tricloro(N,N-dimetilottilammina)boro (1:1) (CAS RN 34762-90-8)

0 %

31.12.2022

*ex 2921 30 99

40

Ciclopropilammina (CAS RN 765-30-0)

0 %

31.12.2022

*ex 2921 42 00

86

2,5-Dicloroanilina (CAS RN 95-82-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2921 42 00

87

N-Metilanilina (CAS RN 100-61-8)

0 %

31.12.2022

*ex 2921 42 00

88

Acido 3,4-dicloroanilina-6-solfonico (CAS RN 6331-96-0)

0 %

31.12.2022

*ex 2921 43 00

80

6-Cloro-α,α,α-trifluoro-m-toluidina (CAS RN 121-50-6)

0 %

31.12.2018

*ex 2921 45 00

60

1-Naftilammina (CAS RN 134-32-7)

0 %

31.12.2022

*ex 2921 45 00

70

Acido 8-amminonaftalene-2-solfonico (CAS RN 119-28-8)

0 %

31.12.2022

*ex 2921 59 90

30

Dicloridrato di 3,3′-diclorobenzidina (CAS RN 612-83-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2921 59 90

60

Dicloridato (2R, 5R)-1,6-difenilesano-2,5-diammina (CAS RN 1247119-31-8)

0 %

31.12.2022

*ex 2922 19 00

20

Cloridrato di 2-(2-metossifenossi)etilammina (CAS RN 64464-07-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2922 49 85

20

Acido 3-ammino-4-clorobenzoico (CAS RN 2840-28-0)

0 %

31.12.2022

*ex 2922 49 85

60

4-dimetilamminobenzoato di etile (CAS RN 10287-53-3)

0 %

31.12.2022

*ex 2922 49 85

75

Estere isopropilico di L-alanina cloridrato (CAS RN 62062-65-1)

0 %

31.12.2022

*ex 2922 50 00

15

3,5 Diiodotironina (CAS RN 1041-01-6)

0 %

31.12.2022

*ex 2924 19 00

25

Isobutilidendiurea (CAS RN 6104-30-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2924 19 00

80

Tetrabutilurea (CAS RN 4559-86-8)

0 %

31.12.2022

*ex 2924 29 70

53

4-Ammino-N-[4-(amminocarbonil)fenil]benzammide (CAS RN 74441-06-8)

0 %

31.12.2022

*ex 2924 29 70

86

Antranilammide (CAS RN 88-68-6) di purezza, in peso, di 99,5 % o più

0 %

31.12.2022

*ex 2925 19 95

20

4,5,6,7-Tetraidroisoindole-1,3-dione (CAS RN 4720-86-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2925 19 95

30

N,N′-(m-Fenilene)dimaleimide (CAS RN 3006-93-7)

0 %

31.12.2022

*ex 2927 00 00

80

Acido 4-[(2,5-Diclorofenil)azo]-3-idrossi-2-naftoico (CAS RN 51867-77-7)

0 %

31.12.2022

*ex 2929 10 00

20

Isocianato di butile (CAS RN 111-36-4)

0 %

31.12.2022

*ex 2929 10 00

55

2,5 (e 2,6)-Bis(isocianatometil)biciclo[2.2.1]eptano (CAS RN 74091-64-8)

0 %

31.12.2022

*ex 2929 10 00

80

1,3-Bis(isocianatometil)benzene (CAS RN 3634-83-1)

0 %

31.12.2022

*ex 2930 20 00

10

Prosulfocarb (ISO) (CAS RN 52888-80-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2930 90 98

65

Tetrachis(3-mercaptopropionato) di pentaeritritolo (CAS RN 7575-23-7)

0 %

31.12.2022

*ex 2930 90 98

68

Clethodim (ISO) (CAS RN 99129-21-2)

0 %

31.12.2022

*ex 2931 39 90

08

Diisobutil ditiofosfato di sodio (CAS RN 13360-78-6) in soluzione acquosa

0 %

31.12.2022

*ex 2931 39 90

25

Acido (Z)-prop-1-en-1-il fosfonico (CAS RN 25383-06-6)

0 %

31.12.2022

*ex 2931 90 00

20

Ferrocene (CAS RN 102-54-5)

0 %

31.12.2022

*ex 2932 14 00

10

1,6-Dicloro-1,6-dideossi-β-D-frutto-furanosil 4-cloro-4-deossi-α-D-galattopiranoside (CAS RN 56038-13-2)

0 %

31.12.2019

*ex 2932 20 90

40

(S)-(–)-α-Ammino-γ-butirrolattone bromidrato (CAS RN 15295-77-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2932 20 90

50

L-Lattide (CAS RN 4511-42-6) o D-Lattide (CAS RN 13076-17-0) o dilattide (CAS RN 95-96-5)

0 %

t

31.12.2022

*ex 2932 99 00

25

Acido 1-(2,2-difluorobenzo[d][1,3]diossolo-5-il)ciclopropanocarbossilico (CAS RN 862574-88-7)

0 %

31.12.2022

*ex 2932 99 00

80

1,3:2,4-bis-O-(4-Metilbenzilidene)-D-glucitolo (CAS RN 81541-12-0)

0 %

31.12.2018

*ex 2933 19 90

80

Acido 3-(4,5-diidro-3-metil-5-osso-1H-pirazolo-1-il)benzenesolfonico (CAS RN 119-17-5)

0 %

31.12.2022

*ex 2933 29 90

80

Imazalil (ISO) (CAS RN 35554-44-0)

0 %

31.12.2022

*ex 2933 39 99

12

2,3-Dicloropiridina (CAS RN 2402-77-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2933 39 99

36

1-[2-[5-Metil-3-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-il]acetil]piperidina-4-carbotioammide (CAS RN 1003319-95-6)

0 %

31.12.2022

*ex 2933 39 99

57

Terz-butil 3-(6-ammino-3-metilpiridin-2-il)benzoato (CAS RN 1083057-14-0)

0 %

31.12.2022

*ex 2933 49 10

30

4-Osso-1,4-diidrochinolina-3-carbossilato di etile (CAS RN 52980-28-6)

0 %

31.12.2022

*ex 2933 49 90

25

Cloquintocet-messil (ISO) (CAS RN 99607-70-2)

0 %

31.12.2021

*ex 2933 59 95

77

Cloridrato di 3-(trifluorometil)-5,6,7,8-tetraidro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pirazina (1:1) (CAS RN 762240-92-6)

0 %

31.12.2022

*ex 2933 79 00

30

5-Vinil-2-pirrolidone (CAS RN 7529-16-0)

0 %

31.12.2022

*ex 2933 99 80

24

1,3-Dihydro-5,6-diamino-2H-benzimidazol-2-one (CAS RN 55621-49-3)

0 %

31.12.2022

*ex 2933 99 80

41

5-[4′-(bromometil)bifenil-2-il]-1-tritil-1H-tetrazolo (CAS RN 124750-51-2)

0 %

31.12.2022

*ex 2933 99 80

46

(S)-indolina-2-acido carbossilico (CAS RN 79815-20-6)

0 %

31.12.2022

*ex 2933 99 80

47

Paclobutrazolo (ISO) (CAS RN 76738-62-0)

0 %

31.12.2022

*ex 2933 99 80

51

Diquat dibromuro (ISO) (CAS RN 85-00-7) in soluzione acquosa per la fabbricazione di erbicidi (2)

0 %

31.12.2021

*ex 2934 10 00

15

Carbonato di 4-nitrofenil e di tiazol-5-ilmetile (CAS RN 144163-97-3)

0 %

31.12.2022

*ex 2934 10 00

25

Ossalato di (S)-etil 2-(3-((2-isopropiltiazolo-4-il)metil)-3-metilureido)-4-morfolinobutanoato (CAS RN 1247119-36-3)

0 %

31.12.2022

*ex 2934 10 00

35

(2-Isopropiltiazol-4-il)-N-metilmetanammina dicloridrato (CAS RN 1185167-55-8)

0 %

31.12.2022

*ex 2934 20 80

15

Bentiavalicarb-isopropile (ISO) (CAS RN 177406-68-7)

0 %

kg

31.12.2022

*ex 2934 20 80

40

1,2-Benzisotiazol-3(2H)-one (Benziothiazolinon (BIT)) (CAS RN 2634-33-5)

0 %

31.12.2022

*ex 2934 30 90

10

2-Metil-tiofenotiazina (CAS RN 7643-08-5)

0 %

31.12.2022

*ex 2934 99 90

37

4-Propan-2-il morfolina (CAS RN 1004-14-4)

0 %

31.12.2022

*ex 2934 99 90

52

Epossiconazolo (ISO) (CAS RN 133855-98-8)

0 %

31.12.2022

*ex 2934 99 90

54

2-benzil-2-dimetilammino-4-morfolinobutirofenone (CAS RN 119313-12-1)

0 %

kg

31.12.2022

*ex 2934 99 90

56

1-[5-(2,6-Difluorofenil)-4,5-diidro-1,2-ossazolo-3-il]etanone (CAS RN 1173693-36-1)

0 %

31.12.2022

*ex 2934 99 90

57

(6R,7R)-7-Ammino-8-osso-3-(1-propenil)-5-tia-1 azabiciclo [4.2.0]ott -2 -ene-2-acido carbossilico (CAS RN 120709-09-3)

0 %

31.12.2022

*ex 2934 99 90

58

Dimethenamid-P (ISO) (CAS RN 163515-14-8)

0 %

31.12.2018

*ex 2934 99 90

74

2-Isopropiltioxantone (CAS RN 5495-84-1)

0 %

31.12.2022

*ex 2935 90 90

73

(2S)-2-Benzil-N,N-dimetilaziridina-1-solfonammide (CAS RN 902146-43-4)

0 %

31.12.2022

*ex 2938 90 90

30

Rebaudioside A (CAS RN 58543-16-1)

0 %

31.12.2022

*ex 2938 90 90

40

Glicoside steviolico purificato con tenore di rebaudioside M (CAS RN 1220616-44-3), in peso, pari o superiore a 80 %, ma non superiore a 90 %, utilizzato nella fabbricazione di bevande non alcoliche (2)

0 %

31.12.2022

*ex 3204 11 00

35

Colorante C.I. Disperse Yellow 232 (CAS RN 35773-43-4) e preparazioni a base di tale colorante, contenenti, in peso, 50 % o più di colorante C.I Disperse Yellow 232

0 %

31.12.2022

*ex 3204 11 00

45

Preparazione di coloranti in dispersione contenente:

C.I. Disperse Orange 61 o or disperse Orange 288,

C.I. Disperse Blue 291:1,

C.I. Disperse Violet 93:1,

anche contenente C.I. Disperse Red 54

0 %

31.12.2020

*ex 3204 13 00

30

Colorante C.I. Basic Blue 7 (CAS RN 2390-60-5) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 50 % o più di colorante C.I. Basic Blue 7

0 %

31.12.2018

*ex 3204 13 00

40

Colorante C.I. Basic Violet 1 (CAS RN 603-47-4 o CAS RN 8004-87-3) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 90 % o più di colorante C.I. Basic Violet 1

0 %

31.12.2022

*ex 3204 15 00

80

Colorante C.I. Vat Blue 1 (CAS RN 482-89-3) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 94 % o più di colorante C.I. Vat Blue 1

0 %

31.12.2022

*ex 3204 17 00

26

Colorante C.I. Pigment Orange 13 (CAS RN 3520-72-7) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 80 % o più di colorante C.I. Pigment Orange 13

0 %

31.12.2022

*ex 3204 17 00

75

Colorante C.I. Pigment Orange 5 (CAS RN 3468-63-1) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 80 % o più di colorante C.I. Pigment Orange 5

0 %

31.12.2022

*ex 3204 17 00

80

Colorante C.I. Pigment Red 207 (CAS RN 71819-77-7) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 50 % o più di colorante C.I. Pigment Red 207

0 %

31.12.2022

*ex 3204 17 00

85

Colorante C.I. Pigment Blue 61 (CAS RN 1324-76-1) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 35 % o più di colorante C.I. Pigment Blue 61

0 %

31.12.2022

*ex 3204 17 00

88

Colorante C.I. Pigment Violet 3 (CAS RN 1325-82-2 o CAS RN 101357-19-1) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 90 % o più di colorante C.I. Pigment Violet 3

0 %

31.12.2022

*ex 3204 19 00

16

Colorante C.I Solvent Yellow 133 (CAS RN 51202-86-9) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 97 % o più di colorante C.I. Solvent Yellow 133

0 %

31.12.2022

*ex 3204 19 00

84

Colorante C.I. Solvent Blue 67 (CAS RN 12226-78-7) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 98 % o più di colorante C.I. Solvent Blue 67

0 %

31.12.2022

*ex 3204 90 00

20

Preparazioni di colorante C.I. Solvent Red 175 (CAS RN 68411-78-6) in distillati di petrolio, naftenici leggeri idrotrattati (CAS RN 64742-53-6), contenenti, in peso, 40 % o più, ma non più di 60 %, di C.I. Solvent Red 175

0 %

31.12.2022

*ex 3206 49 70

30

Colorante C.I. Pigment Black 12 (CAS RN 68187-02-0) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 50 % o più di colorante C.I. Pigment Black 12

0 %

31.12.2022

*ex 3207 40 85

40

Fiocchi di vetro (CAS RN 65997-17-3):

di spessore compreso tra 0,3 μm e 10 μm e

ricoperti di diossido di titanio (CAS RN 13463-67-7) o di ossido di ferro (CAS RN 18282-10-5)

0 %

31.12.2022

*ex 3208 90 19

*ex 3208 90 91

25

20

Copolimero di tetrafluoroetilene in una soluzione di acetato di butile con un contenuto di solvente del 50 % (± 2 %) in peso

0 %

31.12.2022

*ex 3208 90 19

65

Siliconi contenenti in peso 50 % o più di xilene e non più di 25 % di silicio, del tipo destinato alla fabbricazione di impianti chirurgici a lungo termine

0 %

31.12.2018

*ex 3208 90 19

75

Copolimero di acenaftaleno in soluzione di lattato di etile

0 %

31.12.2022

*ex 3215 11 00

*ex 3215 19 00

10

10

Inchiostro da stampa, liquido, consistente in una dispersione di un copolimero di acrilato di vinile e di pigmenti coloranti in isoparaffine, contenente, in peso, non più di 13 % di copolimero di acrilato di vinile e di pigmenti coloranti

0 %

31.12.2018

*ex 3215 19 00

20

Inchiostro:

composto da un polimero di poliestere e una dispersione di argento (CAS RN 7440-22-4) e di cloruro di argento (CAS RN 7783-90-6) in metilpropilchetone (CAS RN 107-87-9),

avente un contenuto solido totale, in peso, compreso fra il 55 % e il 57 %,

di densità compresa tra 1,40 g/cm3 e 1,60 g/cm3,

utilizzato per la fabbricazione di elettrodi (2)

0 %

l

31.12.2022

*ex 3402 13 00

20

Tensioattivo contenente 1,4-dimetil-1,4-bis(2- metilpropil)-2butino-1,4 diyl polimerizzato con ossirano, metile terminale

0 %

31.12.2022

*ex 3506 91 90

60

Materiale adesivo d'incollaggio temporaneo di wafer sotto forma di sospensione di un polimero solido in D-limonene (CAS RN 5989-27-5) con un tenore di polimeri pari o superiore a 65 %, ma non superiore a 75 %, in peso

0 %

l

31.12.2022

*ex 3506 91 90

70

Scollamento temporaneo dei wafer sotto forma di sospensione di un polimero solido in ciclopentanone (CAS RN 120-92-3) con un tenore di polimeri non superiore a 10 % in peso

0 %

l

31.12.2022

*ex 3603 00 60

10

Accenditori per generatori di gas aventi lunghezza totale massima pari o superiore a 20,34 mm, ma non superiore a 25,25 mm, e lunghezza del piedino pari o superiore a 6,68 mm (± 0,3 mm), ma non superiore a 6,9 mm (± 0,3 mm)

0 %

31.12.2022

*ex 3707 90 29

50

Polvere d'inchiostro secco o miscela di toner, costituita da:

copolimero stirene acrilato/butadiene

nerofumo o pigmento organico

con o senza poliolefine o silice amorfa

utilizzata come rivelatore nella fabbricazione di bottiglie o cartucce di inchiostro/toner per telecopiatrici (telefax), stampanti per computer e fotocopiatrici (2)

0 %

31.12.2022

*ex 3801 90 00

20

Polvere a base di grafite ricoperta di pece avente:

particelle di dimensione media pari o superiore a 10,8 μm, ma non superiore a 13,0 μm,

contenuto di ferro inferiore a 40 ppm,

contenuto di rame inferiore a 5 ppm,

contenuto di nichel inferiore a 5 ppm,

superficie media (N2 atmosfere) pari o superiore a 3,0 m2/g, ma non superiore a 4,36 m2/g e

impurità metallica magnetica inferiore a 0,3 ppm

0 %

kg

31.12.2022

*ex 3808 91 90

60

Spinetoram (ISO) (CAS RN 935545-74-7), preparazione di due componenti dello spinosyn (3′-etossi-5,6-diidro spinosyn J) e (3′-etossi- spinosyn L)

0 %

31.12.2022

*ex 3811 21 00

30

Additivi per oli lubrificanti, contenenti oli minerali, consistenti in sali di calcio dei prodotti della reazione del fenolo sostituito da poliisobutilene con acido salicilico e formaldeide, usati come additivo concentrato per la produzione di oli per motore mediante processo di miscelatura

0 %

31.12.2022

*ex 3811 21 00

50

Additivi per oli lubrificanti,

a base di alchilbenzensulfonati C16-24 di calcio (CAS RN 70024-69-0),

contenenti oli minerali,

usati come additivo concentrato per la produzione di oli per motore mediante processo di miscelatura

0 %

31.12.2022

*ex 3811 21 00

60

Additivi per oli lubrificanti, contenenti oli minerali,

a base di benzensulfonato sostituito da polipropilenile (CAS RN 75975-85-8), avente un contenuto in peso compreso fra il 25 % e il 35 %,

con un totale di basicità (TBN) compreso tra 280 e 320,

usati come additivo concentrato per la produzione di oli per motore mediante processo di miscelatura

0 %

31.12.2022

*ex 3811 21 00

70

Additivi per oli lubrificanti,

contenenti poliisobutilene succinimide derivato da prodotti di reazione delle polietilenepoliammine con anidride poliisobutenilsuccinica (CAS RN 84605-20-9),

contenenti oli minerali,

avente un contenuto di cloro compreso fra il 0,05 % e lo 0,25 % in peso,

con un totale di basicità (TBN) superiore a 20,

usati come additivo concentrato per la produzione di oli per motore mediante processo di miscelatura

0 %

31.12.2022

*ex 3811 21 00

85

Additivi,

contenenti più del 20 % ma non più del 45 % in peso di oli minerali,

a base di una miscela di sali di solfuro dodecilfenolo ramificato di calcio, con o senza diossido di carbonio,

del tipo usato nella produzione di miscele di additivi per oli lubrificanti

0 %

31.12.2022

*ex 3811 29 00

20

Additivi per oli lubrificanti, consistenti in prodotti della reazione di bis(2-metilpentan-2-il)acido ditiofosforico con propilene ossido, anidride fosforica e ammine delle catene alchiliche C12-14, usati come additivo concentrato per la produzione di oli lubrificanti

0 %

31.12.2022

*ex 3811 29 00

30

Additivi per oli lubrificanti, contenenti oli minerali, consistenti in prodotti della reazione di butil-cicloesa-3-enecarbossilato, zolfo e fosfito di trifenile (CAS RN 93925-37-2), usati come additivo concentrato per la produzione di oli per motore mediante processo di miscelatura

0 %

31.12.2022

*ex 3811 29 00

40

Additivi per oli lubrificanti, consistenti in prodotti della reazione di 2-metil-prop-1-ene con monocloruro di zolfo e solfuro di sodio (CAS RN 68511-50-2), aventi un contenuto di cloro in peso compreso fra lo 0,01 % e lo 0,5 %, usati come additivo concentrato per la produzione di oli lubrificanti

0 %

31.12.2022

*ex 3811 29 00

50

Additivi per oli lubrificanti, consistenti in una miscela di N,N-dialchil -2-idrossiacetamidi con catene alchiliche aventi una lunghezza compresa fra 12 e 18 atomi di carbonio (CAS RN 866259-61-2), usati come additivo concentrato per la produzione di oli per motore mediante processo di miscelatura

0 %

31.12.2022

*ex 3811 90 00

40

Soluzione di un sale di ammonio quaternario a base di poliisobutenil-succinimmide, contenente in peso fra il 20 % e il 29,9 % di 2-etilesanolo

0 %

31.12.2022

*ex 3812 39 90

80

Stabilizzante UV contenente:

ammina bloccata: polimero di N,N′-bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperindil)-1,6-esandiammina e di 2,4-dicloro-6-(4-morfolinil)-1,3,5-triazina (CAS RN 193098-40-7) e

o un assorbitore di raggi UV con o-idrossifenil triazina o

un composto fenolico modificato chimicamente

0 %

31.12.2022

*ex 3815 19 90

*ex 8506 90 00

87

10

Catodo, in rotoli, per pile a bottone zinco-aria (pile per protesi acustiche) (2)

0 %

31.12.2018

*ex 3815 90 90

16

Iniziatore a base di dimetilaminopropilurea

0 %

31.12.2022

*ex 3815 90 90

18

Catalizzatore di ossidazione con un ingrediente attivo di di[manganese (1+)], 1,2-bis(ottaidro-4,7-dimetil-1H-1,4,7-triazonina-1-il-kN1, kN4, kN7)etano-di-μ-osso-μ-(etanoato-kO, kO′)-, di[cloruro(1-)] (CAS RN 1217890-37-3), usato per accelerare l'ossidazione chimica o lo sbiancamento

0 %

31.12.2022

*ex 3815 90 90

22

Catalizzatore in polvere composto, in peso, da 95 % (± 1 %) di biossido di titanio e 5 % (± 1 %) di biossido di silicio

0 %

31.12.2022

*ex 3815 90 90

85

Catalizzatore a base di alluminosilicato (zeolite), destinato all'alchilazione di idrocarburi aromatici, alla transalchilazione di idrocarburi alchilaromatici o all'oligomerizzazione di olefine (2)

0 %

31.12.2022

*ex 3824 99 92

26

Preparazione contenente, in peso:

60 % o più, ma non più di 75 %, di nafta solvente (petrolio), frazione aromatica pesante (CAS RN 64742-94-5)

15 % o più, ma non più di 25 %, di 4-(4-nitrofenilazo)-2,6-di-sec-butil-fenol (CAS RN 111850-24-9) e

10 % o più, ma non più di 15 %, di 2-sec-butilfenolo (CAS RN 89-72-5)

0 %

31.12.2022

*ex 3824 99 92

28

Soluzione acquosa contenente in peso

non meno del 10 % ma al massimo il 42 % di 2-(3-cloro-5-(trifluorometil)piridin-2-il)etanammina (CAS RN 658066-44-5),

non meno del 10 % ma al massimo il 25 % di acido solforico (CAS RN 7664-93-9) e

non meno dell '0,5 % ma al massimo il 2,9 % di metanolo (CAS RN 67-56-1)

0 %

31.12.2020

*ex 3824 99 92

29

Preparazione contenente, in peso:

85 % o più, ma non più di 99 %, di polietilene glicol etere di butil 2-ciano 3-(4-idrossi-3-metossifenil) acrilato), e

1 % o più, ma non più di 15 %, di poliossietilene (20) sorbitano trioleato

0 %

31.12.2020

*ex 3824 99 92

35

Preparazioni contenenti non meno di 92 % ma non più di 96,5 %, in peso, di 1,3:2,4-bis-O-(4-metilbenzilidene)-D-glucitolo e contenenti anche derivati dell'acido carbossilico e un alchilsolfato

0 %

31.12.2018

*ex 3824 99 92

39

Preparazioni contenenti non meno di 47 %, in peso, di 1,3:2,4-bis-O-benzilidene-D-glucitolo

0 %

31.12.2018

*ex 3824 99 92

47

Preparazione, contenente:

ossido di trioctilfosfina (CAS RN 78-50-2),

ossido di dioctilessilfosfina (CAS RN 31160-66-4),

ossido di octildiessilfosfina (CAS RN 31160-64-2) e

ossido di triessilfosfina(CAS RN 3084-48-8)

0 %

31.12.2022

*ex 3824 99 92

49

Preparazione a base di etossilato di 2,5,8,11-tetrametil-6-dodecyn-5,8-diol (CAS RN 169117-72-0)

0 %

31.12.2022

*ex 3824 99 92

50

Preparazione a base di carbonato di alchile che contiene anche un dispositivo assorbente di raggi ultravioletti, adoperata nella fabbricazione di lenti per occhiali (2)

0 %

31.12.2022

*ex 3824 99 92

80

Complessi di dietileneglicole, propilenglicole e titanato di trietanolammina (CAS RN 68784-48-5) disciolti in dietilenglicole (CAS RN 111-46-6)

0 %

31.12.2022

*ex 3824 99 93

30

Miscela di polveri contenente, in peso:

l'85 % o più di diacrilato di zinco (CAS RN 14643-87-9),

non più del 5 % di 2,6-di-terz-butil-alfa-dimetilamino-p-cresolo (CAS RN 88-27-7) e

non più del 10 % di stearato di zinco (CAS RN 557-05-1)

0 %

31.12.2018

*ex 3824 99 93

63

Miscela di fitosteroli, non in polvere, contenente in peso:

75 % o più di steroli,

non più del 25 % di stanoli,

destinata alla fabbricazione di stanoli o steroli o esteri di stanoli o esteri di steroli (2)

0 %

31.12.2022

*ex 3824 99 93

*ex 3824 99 96

83

85

Preparazione contenente:

C,C′-azodi(formamide) (CAS RN 123-77-3),

ossido di magnesio (CAS RN 1309-48-4) e

bis(p-toluene solfinato) di zinco (CAS RN 24345-02-6)

in cui la formazione di gas di C,C′-azodi(formammide) ha luogo a 135 °C

0 %

31.12.2018

*ex 3824 99 93

88

Miscela di fitosteroli derivati dal legno e da olii a base di legno (tallolio), sotto forma di polvere, contenenti in peso:

una percentuale di sitosteroli pari o superiore al 60 % ma non superiore all'80 %,

una percentuale di campesteroli non superiore al 15 %,

una percentuale di stigmasteroli non superiore al 5 %,

una percentuale di betasitostanoli non superiore al 15 %

0 %

31.12.2022

*ex 3824 99 96

45

Polvere di ossido di litio-nichel-cobalto-alluminio (CAS RN 177997-13-6):

con granulometria inferiore a 10 μm,

di purezza, in peso, superiore a 98 %

0 %

kg

31.12.2022

*ex 3824 99 96

50

Nickel idrossido, drogato con zinco idrossido e cobalto idrossido in peso compreso fra il 12 % e il 18 %, del tipo usato per produrre elettrodi positivi per accumulatori

0 %

31.12.2022

*ex 3824 99 96

87

Ossido di platino (CAS RN 12035-82-4) fissato su un supporto porosodi ossido di alluminio (CAS RN 1344-28-1), contenente, in peso:

0,1 % o più ma non più di 1 % di platino e

0,5 % o più ma non più di 5 % di dicloruro di etilalluminio (CAS RN 563-43-9)

0 %

31.12.2022

*ex 3903 90 90

15

Copolimero in granuli, contenente in peso:

78 (± 4 %) di stirene,

9 (± 2 %) di acrilato di n-butile,

11 (± 3 %) di metacrilato di n-butile,

1,5 (± 0,7 %) di acido metacrilico e

fra lo 0,01 % e il 2,5 % di cera poliolefinica

0 %

31.12.2018

*ex 3904 69 80

85

Copolimero di etilene con clorotrifluoroetilene, modificato o no con esafluoroisobutilene, in polvere, con o senza carica

0 %

31.12.2022

*ex 3905 30 00

10

Preparazione viscosa, composta essenzialmente di poli(alcole vinilico) (CAS RN 9002-89-5), un solvente organico e acqua, destinata al rivestimento di protezione dei dischi (wafers) nella fabbricazione di semiconduttori (2)

0 %

31.12.2022

*ex 3905 91 00

40

Copolimero idrosolubile di etilene e alcole vinilico (CAS RN 026221-27-2), contenente non più del 38 % in peso dell'unità monomerica etilene

0 %

31.12.2022

*ex 3906 90 90

27

Copolimero di metacrilato stearilico, acrilato isoottilico e acido acrilico, disciolto in palmitato di isopropile

0 %

31.12.2022

*ex 3907 20 20

20

Politetrametilene-glicol-etere di peso molecolare medio ponderale Mw compreso tra 2 700 e 3 100 (CAS RN 25190-06-1)

0 %

31.12.2022

*ex 3907 20 20

60

Etere monobutilico di polipropilenglicole (CAS RN 9003-13-8) di alcalinità non superiore a 1 ppm di sodio

0 %

31.12.2022

*ex 3907 20 99

80

Poliossietilene etere di alcool isoamilico (CAS RN 62601-60-9)

0 %

kg

31.12.2022

*ex 3907 30 00

60

Resina di poliglicerolo poliglicidiletere (CAS RN 118549-88-5)

0 %

31.12.2022

*ex 3907 99 80

25

Copolimero, contenente il 72 % in peso di acido tereftalico e/o relativi isomeri e cicloesandimetanolo

0 %

31.12.2022

*ex 3907 99 80

70

Copolimero di poli(etilene tereftalato) e di cicloesandimetanolo contenente più del 10 %, in peso, di icloesandimetanolo

3.5 %

31.12.2019

*ex 3910 00 00

50

Adesivo a base di silicone sensibile alla pressione in un solvente contenente gomma copolimerica (dimetilsilossano/difenilsilossano)

0 %

31.12.2022

*ex 3911 90 19

30

Copolimero di etilenoimina e ditiocarbamato di etilenoimina, in una soluzione acquosa di idrossido di sodio

0 %

31.12.2022

*ex 3911 90 99

53

Polimero idrogenato di 1,2,3,4,4a,5,8,8a-ottaidro-1,4:5,8-dimetanonaftalene con 3a,4,7,7a-tetraidro-4,7-metano-1H-indene e 4,4a,9,9a-tetraidro-1,4-metano-1H-fluorene (CAS RN 503442-46-4)

0 %

31.12.2022

*ex 3911 90 99

57

Polimero idrogenato di 1,2,3,4,4a,5,8,8a-ottaidro-1,4:5,8-dimetanonaftalene con 4,4a,9,9a-tetraidro-1,4-metano-1H-fluorene (CAS RN 503298-02-0)

0 %

31.12.2022

*ex 3919 10 80

*ex 3919 90 80

40

43

Pellicola di poli(cloruro di vinile) nera:

con brillantezza superiore a 30 gradi, conformemente al metodo di analisi ASTM D2457,

ricoperta o no, su un lato, da una pellicola protettiva in poli(etilene tereftalato) e, sull'altro, da un adesivo sensibile alla pressione con scanalature e una pellicola protettiva amovibile

0 %

31.12.2022

*ex 3919 10 80

*ex 3919 90 80

45

45

Nastro rinforzato in schiuma polietilene, rivestito su entrambi i lati di adesivo in acrilico con microcanali sensibile alla pressione e su un lato di un foglio con uno spessore di applicazione pari o superiore a 0,38 mm e inferiore a 1,53 mm

0 %

31.12.2022

*ex 3919 10 80

*ex 3919 90 80

55

53

Nastro di schiuma acrilica, rivestito su un lato da un adesivo attivabile dal calore o da un adesivo acrilico sensibile alla pressione e sull'altro lato da un adesivo acrilico sensibile alla pressione e da un foglio di protezione amovibile, di un adesione (peel adhesion) a un angolo di 90° superiore a 25 N/cm (secondo il metodo ASTM D 3330)

0 %

31.12.2022

*ex 3919 90 80

82

Foglio riflettente costituito da:

uno strato di poliuretano,

uno strato di microsfere di vetro,

uno strato di alluminio metallizzato, e

un adesivo, ricoperto su uno o entrambi i lati da un rivestimento amovibile,

anche con uno strato di poli(cloruro di vinile),

uno strato che può incorporare contrassegni di sicurezza contro la contraffazione, l'alterazione e la sostituzione dei dati o contro la duplicazione, o un contrassegno ufficiale per un determinato uso

0 %

31.12.2020

*ex 3919 90 80

*ex 9001 90 00

83

33

Fogli riflettenti o di diffusione in rulli

come protezione contro le radiazioni termiche ultraviolette o infrarosse, da apporre alle finestre o

per la trasmissione e distribuzione omogenea della luce, per moduli LCD

0 %

31.12.2022

*ex 3920 20 29

94

Foglio coestruso a tre strati,

ciascuno dei quali costituito da una miscela di polipropilene e polietilene,

contenente, in peso, non più del 3 % di altri polimeri,

con uno strato centrale contenente o no biossido di titanio,

con uno spessore totale uguale o inferiore a 70 μm

0 %

31.12.2022

*ex 3920 62 19

60

Pellicola di poli(etilene tereftalato):

di spessore non superiore a 20 μm,

rivestita su almeno un lato da uno strato impermeabile ai gas costituito da una matrice polimerica in cui è dispersa della silice o dell'ossido di alluminio e di spessore non superiore a 2 μm

0 %

31.12.2022

*ex 3920 99 28

55

Pellicola termoplastica di poliuretano estruso avente le seguenti caratteristiche:

non autodesiva,

indice di giallo superiore a 1,0 ma inferiore o uguale a 2,5 per 10 mm di pellicola sovrapposta(determinato in base al metodo di prova ASTM E 313-10),

trasmissione luminosa superiore a 87 % per 10 mm di pellicola sovrapposta (determinata in base al metodo di prova ASTM D 1003-11),

spessore totale compreso tra 0,38 mm e 7,6 mm,

larghezza compresa tra 99 cm e 305 cm,

del tipo utilizzato per la produzione di vetro stratificato di sicurezza

0 %

31.12.2018

*ex 3921 13 10

20

Rotoli di schiuma di poliuretano a cellule aperte:

aventi uno spessore di 2,29 mm (± 0,25 mm),

trattati in superficie con un promotore di adesione foraminoso e

laminati con una pellicola di poliestere e con uno strato di materiale tessile

0 %

31.12.2022

*ex 3921 19 00

60

Foglio separatore multistrato multiporoso avente:

uno strato di polietilene microporoso tra due strati di polipropilene microporoso, che può presentare un rivestimento di ossido di alluminio su entrambi i lati,

larghezza pari o superiore a 65 mm, ma non superiore a 170 mm,

spessore totale pari o superiore a 0,01 mm, ma non superiore a 0,03 mm,

porosità pari o superiore a 0,25, ma non superiore a 0,65

0 %

m2

31.12.2022

*ex 3921 19 00

70

Membrane microporose di politetrafluoroetilene espanso (ePTFE) in rotoli, con:

una larghezza pari o superiore a 1 600 mm, ma non superiore a 1 730 mm, e

uno spessore di membrana pari o superiore a 15 μm, ma non superiore a 50 μm,

destinate a essere utilizzate nella fabbricazione di una membrana ePTFE bicomponente (2)

0 %

31.12.2022

*ex 3921 19 00

80

Pellicola monostrato microporosa di polipropilene o pellicola microporosa a tre strati di polipropilene, polietilene e polipropilene, ogni pellicola con

restringimento in direzione trasversale (TD shrinkage) pari a zero,

uno spessore totale pari o superiore a 10 μm, ma non superiore a 50 μm,

una larghezza pari o superiore a 15 mm, ma non superiore a 900 mm,

una lunghezza superiore a 200 m, ma non superiore a 3 000 m, e

una dimensione media dei pori compresa tra 0,02 μm e 0,1 μm

0 %

31.12.2022

*ex 3926 30 00

*ex 3926 90 97

30

34

Elementi decorativi galvanizzati per interni o esterni costituiti da:

un copolimero di acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS), anche miscelato con policarbonato,

strati di rame, nichel e cromo

per l'impiego nella fabbricazione di parti per gli autoveicoli delle voci 8701 a 8705  (2)

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 3926 90 97

33

Alloggiamenti, parti di alloggiamento, tamburi, manopole di regolazione, telai, coperture e altre parti in acrilonitrile-butadiene-stirene o policarbonato del tipo usato nella fabbricazione di telecomandi

0 %

p/st

31.12.2019

*ex 3926 90 97

77

Anello di disaccoppiamento in silicone, con diametro interno di 15,4 mm (+ 0,0 mm/ - 0,1 mm), del tipo utilizzato nei sistemi di sensori di parcheggio assistito

0 %

p/st

31.12.2021

*ex 4104 41 19

10

Cuoi di bufalo, spaccati, conciati al cromo, riconciati sinteticamente (in crosta) allo stato secco

0 %

31.12.2022

*ex 5407 10 00

10

Tessuto costituito da fili di filamenti d'ordito di poliammide-6,6 e da fili di filamenti di trama di poliammide-6,6, di poliuretano e di un copolimero di acido tereftalico, di p-fenilendiammina e di 3,4′-ossibis (fenilenammina)

0 %

31.12.2022

*ex 5603 12 90

50

Tessuto non-tessuto:

di peso uguale o superiore a 30 g/m2, ma non superiore a 60 g/m2,

contenente fibre di polipropilene o di polipropilene e polietilene,

anche stampato, nel quale:

su un lato, il 65 % della superficie totale presenta pompon del diametro di 4 mm, composti da fibre arricciate, non unite, rialzate e fissate alla base, atte ad aderire a uncini estrusi, e il restante 35 % della superficie è composto da fibre unite,

e l'altro lato è costituito da una superficie non testurizzata liscia,

utilizzato nella fabbricazione di pannolini per bambini piccoli e oggetti di igiene simili (2)

0 %

m2

31.12.2022

*ex 7009 10 00

50

Vetro elettrocromico auto-oscurante semilavorato per specchi retrovisivi di veicoli a motore:

con o senza piastra di supporto in plastica,

con o senza elemento riscaldante,

con o senza modulo Blind Spot (BSM) di visualizzazione

0 %

31.12.2022

*ex 7019 12 00

*ex 7019 12 00

05

25

Filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings), con titolo compreso fra 1 980 e 2 033 tex, composti da filamenti continui di vetro di 9μm (± 0,5μm)

0 %

31.12.2022

*ex 7019 19 10

15

Filati di tipo S-glass di 33 tex o di un multiplo di 33 tex (± 13 %), ottenuti da fibre tessili di vetro continue di diametro di 9 μm (- 1 μm / + 1,5 μm)

0 %

31.12.2022

*ex 7019 19 10

50

Filati con titolo di 11 tex o un multiplo di 11 tex (± 7,5 %), ottenuti da fibre tessili di vetro continue, contenenti in peso 93 % o più di diossido di silicio, aventi un diametro nominale di 6 μm o 9 μm, diversi da quelli trattati

0 %

31.12.2022

*ex 7020 00 10

20

Materia prima per elementi ottici di diossido di silicio fuso avente:

spessore pari o superiore a 10 cm, ma non superiore a 40 cm, e

peso pari o superiore a 100 kg

0 %

31.12.2022

*ex 7315 11 90

10

Catena di distribuzione in acciaio a rulli con un limite di fatica pari o superiore a 2 kN a 7 000 giri/min, destinata a essere utilizzata nella fabbricazione di motori per autoveicoli (2)

0 %

31.12.2022

*ex 7601 20 20

10

Placche e billette di lega di alluminio contenente litio

0 %

31.12.2022

*ex 7608 20 20

*ex 8708 91 99

30

40

Assemblaggio di alimentazione di aria compressa, dotato o no di risonatore, contenente almeno:

un tubo di alluminio solido, dotato o no di staffa di montaggio,

un tubo di gomma flessibile e

una morsetto metallico

utilizzato per la fabbricazione delle merci del capitolo 87 (2)

0 %

31.12.2022

*ex 8101 96 00

20

Fili di tungsteno

contenenti in peso 99,95 % o più di tungsteno e

con una sezione trasversale massima non superiore a 1,02 mm

0 %

31.12.2022

*ex 8102 10 00

10

Molibdeno in polvere

di purezza, in peso, di 99 % o più, e

di una dimensione di particella di 1,0 μm o più ma non superiore a 5,0 μm

0 %

31.12.2022

*ex 8105 90 00

10

Barre o fili di lega di cobalto contenenti, in peso:

35 % (± 2 %) di cobalto,

25 % (± 1 %) di nichel,

19 % (± 1 %) di cromo e

7 % (± 2 %) di ferro,

conformi alle specifiche dei materiali AMS 5842, del tipo utilizzato nell'industria aerospaziale

0 %

31.12.2018

*ex 8108 20 00

55

Lingotto in lega di titanio

di altezza non inferiore a 17,8 cm, di lunghezza non inferiore a 180 cm e di larghezza non inferiore a 48,3 cm,

di peso non inferiore a 680 kg,

contenente elementi leganti in peso:

dal 3 % al 7 % di alluminio

dall'1 % al 5 % di stagno

dal 3 % al 5 % di zirconio

dal 4 % all'8 % di molibdeno

0 %

31.12.2020

*ex 8108 20 00

70

Lastra in lega di titanio

di altezza non inferiore a 20,3 cm, ma non superiore a 23,3 cm,

di lunghezza non inferiore a 246,1 cm, ma non superiore a 289,6 cm,

di larghezza non inferiore a 40,6 cm, ma non superiore a 46,7 cm,

di peso non inferiore a 820 kg, ma non superiore a 965 kg,

contenente elementi leganti in peso:

dal 5,2 % al 6,2 % di alluminio,

dal 2,5 % al 4,8 % di vanadio

0 %

31.12.2022

*ex 8108 90 30

15

Barre e fili di lega di titanio con:

sezione trasversale piena uniforme di forma cilindrica,

diametro pari o superiore a 0,8 mm, ma non superiore a 5 mm,

contenuto di alluminio, in peso, pari o superiore a 0,3 % ma non superiore a 0,7 %,

contenuto di silicio, in peso, pari o superiore a 0,3 %, ma non superiore a 0,6 %,

contenuto di niobio, in peso, pari o superiore a 0,1 % ma non superiore a 0,3 % e

contenuto di ferro, in peso, pari o superiore a 0,2 %

0 %

kg

31.12.2022

*ex 8108 90 50

45

Lamiere, fogli e nastri di titanio non legato, laminati a freddo o a caldo, aventi:

spessore pari o superiore a 0,4 mm, ma non superiore a 100 mm,

lunghezza non superiore a 14 m,

larghezza non superiore a 4 m

0 %

kg

31.12.2022

*ex 8108 90 50

55

Lamiere, fogli e nastri costituiti da una lega di titanio

0 %

31.12.2021

*ex 8108 90 60

30

Tubi senza saldature di titanio o lega di titanio aventi:

diametro pari o superiore a 19 mm, ma non superiore a 159 mm,

spessore della parete pari o superiore a 0,4 mm, ma non superiore a 8 mm, e

lunghezza massima di 18 m

0 %

kg

31.12.2022

*ex 8113 00 90

10

Piastra di supporto in carburo di silicio di alluminio (AlSiC-9) per circuiti elettronici

0 %

31.12.2022

*ex 8207 30 10

10

Insieme di strumenti per lo stampaggio per trasferimento e/o tandem, per formare a freddo, stampare, trafilare, tagliare, punzonare, curvare, calibrare, rifilare e scanalare fogli di metallo, destinati alla produzione di parti di telaio di veicoli a motore (2)

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8407 33 20

*ex 8407 33 80

*ex 8407 90 80

*ex 8407 90 90

10

10

10

10

Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla, di cilindrata uguale o superiore a 300 cm3 e di potenza uguale o superiore a 6 kW, ma non superiore a 20,0 kW, destinati alla fabbricazione:

di tosatrici da prato semoventi munite d'un sedile della sottovoce 8433 11 51 , e di tosatrici da prato azionate a mano della sottovoce 8433 11 90

di trattori della sottovoce 8701 91 90 che hanno per funzione principale quella di tosatrice da prato,

di motofalciatrici con motore a quattro tempi d'una capacità di cilindrata non inferiore a 300 cm3 della sottovoce 8433 20 10 o

di spazzaneve della sottovoce 8430 20  (2)

0 %

31.12.2022

*ex 8408 90 43

*ex 8408 90 45

*ex 8408 90 47

40

30

50

Motore a quattro cilindri a quattro tempi, ad accensione per compressione e raffreddato a liquido, di:

cilindrata massima di 3 850 cm3 e

di potenza nominale pari o superiore a 15 kW ma non superiore a 85 kW,

destinato alla fabbricazione dei veicoli di cui alla voce 8427  (2)

0 %

31.12.2022

*ex 8409 91 00

40

Iniettore con valvola a solenoide per un'atomizzazione ottimizzata nella camera di combustione destinato a essere utilizzato per la fabbricazione di motori a pistone con accensione a scintilla per autoveicoli (2)

0 %

31.12.2021

*ex 8409 91 00

*ex 8409 99 00

50

55

Collettore di scarico con alloggiamento turbina per turbocompressori:

avente una resistenza al calore non superiore a 1 050 °C e

avente un diametro del foro lasciato per introdurre la ruota della turbina compreso fra 28 mm e 130 mm

0 %

p/st

31.12.2018

*ex 8409 99 00

60

Collettore di aspirazione per apporto d'aria ai cilindri del motore contenente almeno:

una valvola a farfalla,

un sensore di pressione di sovralimentazione

utilizzato per la fabbricazione di motori ad accensione per compressione di veicoli a motore (2)

0 %

31.12.2022

*ex 8409 99 00

70

Valvola di aspirazione e di scarico in lega di metallo, con durezza Rockwell pari o superiore a HRC 20, ma non superiore a HRC 50, destinata a essere utilizzata nella fabbricazione di motori ad accensione spontanea per autoveicoli (2)

0 %

31.12.2021

*ex 8409 99 00

80

Iniettore d'olio ad alta pressione per il raffreddamento e la lubrificazione dei pistoni del motore con:

pressione di apertura pari o superiore a 1 bar, ma non superiore a 3 bar,

pressione di chiusura superiore a 0,7 bar,

valvola unidirezionale

destinato a essere utilizzato nella fabbricazione di motori ad accensione spontanea per autoveicoli (2)

0 %

31.12.2022

*ex 8411 99 00

20

Componente per turbina a gas a forma di ruota munito di lame, del tipo utilizzato nei turbocompressori:

di una lega a base di nickel (fusione di precisione) conforme alla norma DIN G- NiCr13Al6MoNb o DIN G- NiCr13Al16MoNb o DIN G- NiCo10W10Cr9AlTi o DIN G-NiCr12Al6MoNb o AMS AISI:686,

avente una resistenza al calore non superiore a 1 100 °C,

avente un diametro pari o superiore a 28 mm, ma non superiore a 180 mm,

avente un'altezza pari o superiore a 20 mm, ma non superiore a 150 mm

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8411 99 00

30

Alloggiamento turbina per turbocompressori con:

resistenza al calore non superiore a 1 050  °C; e

un diametro del foro per l'introduzione della ruota della turbina compreso fra 28 mm e 130 mm

0 %

p/st

31.12.2021

*ex 8414 80 22

*ex 8414 80 80

20

20

Compressore ad aria a membrana avente:

un flusso pari o superiore a 4,5 l/min, ma non superiore a 7 l/min,

alimentazione non superiore a 8,1 W e

una sovrappressione non superiore a 400 hPa (0,4 bar)

del tipo utilizzato per la fabbricazione di sedili dei veicoli a motore

0 %

31.12.2022

*ex 8415 90 00

55

Recettore-disidratatore rimovibile in alluminio, saldato ad arco, contenente elementi di poliammide e ceramica, avente

lunghezza pari o superiore a 143 mm, ma non superiore a 292 mm,

diametro pari o superiore a 31 mm, ma non superiore a 99 mm,

con una paglietta di lunghezza non superiore a 0,2 mm e uno spessore non superiore a 0,06 mm e

con diametro delle particelle solide non superiore a 0,06 mm,

del tipo usato negli impianti di climatizzazione per autoveicoli

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8431 20 00

30

Gruppo di asse motore, comprendente differenziale, ingranaggi di riduzione, corona dentata, organi di trasmissione, mozzi delle ruote, freni e bracci di fissazione dell'albero, destinato alla fabbricazione dei veicoli di cui alla voce 8427  (2)

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8481 80 69

60

Valvola reversibile a quattro vie per refrigeranti, consistente in:

una valvola pilota a solenoide

un corpo di valvola in ottone comprensivo di rubinetto corsoio e connettori di rame

destinati a una pressione d'esercizio non superiore a 4,5 MPa

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8482 10 10

*ex 8482 10 90

40

30

Cuscinetti a sfere aventi:

diametro interno pari o superiore a 3 mm

diametro esterno non superiore a 100 mm,

una larghezza non superiore a 40 mm,

dotato o no di protezione antipolvere,

destinati alla fabbricazione di sistemi sterzanti di motori con trasmissione a cinghia, di sistemi sterzanti elettrici o di sterzi o di viti di assemblaggio a circolazione di sfere per sterzi (2)

0 %

p/st

31.12.2019

*ex 8483 30 32

*ex 8483 30 38

20

50

Alloggiamento per cuscinetti del tipo usato nei turbocompressori

di ghisa grigia in fusione di precisione conforme alla norma DIN EN 1561,

con camere d'olio,

senza cuscinetti,

con un diametro pari o superiore a 50 mm, ma non superiore a 250 mm,

con un'altezza pari o superiore a 40 mm, ma non superiore a 150 mm,

con o senza camere d'acqua e connettori

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8483 40 90

20

Trasmissione idrostatica con:

misure (senza alberi di trasmissione) non superiori a 154 mm × 115 mm × 108 mm,

peso non superiore a 3,3 kg,

velocità di rotazione massima dell'albero di entrata pari o superiore a 2 700 giri/min, ma non superiore a 3 200 giri/min,

coppia dell'albero di uscita non superiore a 10,4 Nm,

velocità di rotazione dell'albero di uscita non superiore a 930 giri/min a una velocità di ingresso di 2 800 giri/min e

temperatura di funzionamento compresa tra – 5 °C e + 40 °C

da utilizzare nella fabbricazione di tosatrici da prato azionate a mano della voce 8433 11 90  (2)

0 %

31.12.2022

*ex 8483 40 90

30

Trasmissione idrostatica con

riduzione pari o superiore a 20,63:1, ma non superiore a 22,68:1,

velocità di ingresso pari o superiore a 1 800 giri/min se carica e non superiore a 3 000 giri/min se scarica,

coppia prodotta continua pari o superiore a 142 Nm, ma non superiore a 156 Nm,

coppia prodotta intermittente pari o superiore a 264 Nm, ma non superiore a 291 Nm, e

diametro dell'albero dell'asse pari o superiore a 19,02 mm, ma non superiore a 19,06 mm,

anche dotata di un girante del ventilatore o di puleggia con girante del ventilatore integrato,

da utilizzare nella fabbricazione di tosatrici da prato semoventi munite di sedile della sottovoce 8433 11 51 e di trattori della sottovoce 8701 91 90 , la cui funzione principale è quella di tosatrici da prato (2)

0 %

31.12.2022

*ex 8501 10 99

60

Motore a corrente continua:

con una velocità del rotore pari ad almeno 3 500 giri/minuto ma non superiore a 5 000 giri/minuto una volta carico e a 6 500 giri/minuto a vuoto

con una tensione di alimentazione di 100 V o più ma non superiore a 240 V

destinato alla fabbricazione di friggitrici (2)

0 %

31.12.2022

*ex 8501 20 00

30

Motore universale AC/DC con

potenza nominale di 1,2 kW,

tensione di alimentazione di 230 V e

freno motore,

assemblato a un riduttore con albero di uscita, contenuto in un alloggiamento di plastica,

da utilizzare come motopropulsore elettrico delle lame di tosatrici da prato (2)

0 %

31.12.2022

*ex 8501 31 00

25

Motori CC, senza spazzole:

di diametro esterno di almeno 80 mm ma non superiore a 100 mm,

con tensione di alimentazione di 12 V,

di potenza di uscita a 20 °C di 300 W o più, ma non più di 750 W,

con coppia a 20 °C di 2,00 Nm o più, ma non più di 7,00 Nm,

con velocità di rotazione nominale a 20 °C di 600 giri/min o più, ma non più di 3 100 giri/min,

con o senza sensore della posizione dell'angolo del rotore di tipo risolutore o di tipo a effetto Hall,

del tipo impiegato nei sistemi di servosterzo delIe automobili

0 %

31.12.2022

*ex 8501 31 00

75

Gruppo motore a corrente continua, senza spazzole, comprendente motore e trasmissione, con:

controllo elettronico che comanda sensori di posizione a effetto Hall,

tensione compresa fra 9 V e 16 V,

diametro esterno compreso fra 70 mm e 80 mm,

potenza motore compresa fra 350 W e 550 W,

potenza massima della coppia da 50 Nm a 52 Nm,

velocità di rotazione massima da 280 a 300 giri/min,

albero maschio scanalato coassiale con diametro esterno di 20 mm (± 1 mm), 17 denti e lunghezza minima dei denti di 25 mm (± 1 mm) e

distanza tra le radici delle scanalature di 119 mm (± 1 mm)

utilizzato per la fabbricazione di veicoli fuoristrada e di veicoli utilitari (2)

0 %

31.12.2021

*ex 8501 31 00

*ex 8501 32 00

78

75

Motore per usi automobilistici, in corrente continua, senza spazzole, a eccitazione permanente, avente:

una velocità specificata massima di 4 000 giri/min,

una potenza minima compresa fra 400 W e 1,3 kW (a 12 V),

un diametro di flangia pari o superiore a 90 mm ma non superiore a 150 mm,

una lunghezza massima di 200 mm misurata dall'inizio dell'albero fino all'estremità esterna,

una lunghezza massima dell'alloggiamento di 160 mm misurata dalla flangia fino all'estremità esterna,

un alloggiamento in alluminio fuso in non più di due parti (alloggiamento di base comprensivo di componenti elettrici e flangia con almeno 2 e non più di 6 fori), anche munito di composto sigillante (scanalatura con anello toroidale e grasso lubrificante),

statore dentato a T semplice e avvolgimento unico della bobina in topologia 12/8 e

magneti di superficie

0 %

31.12.2020

*ex 8501 62 00

30

Sistema di celle a combustibile

composto da, quanto meno, celle a combustibile ad acido fosforico (del tipo PAFC)

in un involucro dotato di gestione dell'acqua e trattamento del gas integrati

destinato alla fornitura fissa e permanente di energia

0 %

31.12.2022

*ex 8503 00 99

40

Membrana per celle a combustibile, in rotoli o in fogli, di una larghezza non superiore a 150 cm, del tipo usato esclusivamente per le celle a combustibile della voce 8501

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8504 31 80

40

Trasformatori elettrici:

aventi capacità non superiore a 1 kVA

senza spine né cavi,

per uso interno nella fabbricazione di ricevitori e televisori (2)

0 %

31.12.2022

*ex 8504 40 82

40

Circuito stampato dotato di un raddrizzatore a ponte e di altri componenti attivi e passivi e avente le seguenti caratteristiche:

due connettori di uscita

due connettori di ingresso che possono essere montati e utilizzati contemporaneamente

possibilità di commutare il modo di funzionamento da luminoso a scuro

tensione di ingresso di 40 V (+ 25 % - 15 %) o di 42 V (+ 25 % - 15 %) in modo di funzionamento luminoso e tensione di ingresso di 30 V (± 4 V) in modo di funzionamento scuro, oppure

tensione di ingresso di 230 V (+ 20 % - 15 %) in modo di funzionamento luminoso e tensione di ingresso di 160 V (± 15 %) in modo di funzionamento scuro, oppure

tensione di ingresso di 120 V (15 % - 35 %) in modo di funzionamento luminoso e tensione di ingresso di 60 V (± 20 %) in modo di funzionamento scuro

la corrente di ingresso raggiunge l'80 % del suo valore nominale nell'arco di 20 ms

frequenza di ingresso pari o superiore a 45 Hz, ma non superiore a 65 Hz, per le versioni a 42 V e 230 V, e compresa tra 45 e 70 Hz per le versioni a 120 V

picco massimo di corrente transitoria non superiore al 250 % della corrente di ingresso

durata del picco massimo di corrente transitoria non superiore a 100 ms

picco minimo di corrente transitoria non inferiore al 50 % della corrente di ingresso

durata del picco minimo di corrente transitoria non superiore a 20 ms

corrente di uscita preimpostabile

la corrente di uscita raggiunge il 90 % del suo valore nominale preimpostato nell'arco di 50 ms

la corrente di uscita raggiunge il valore zero entro 30 ms dall'interruzione della tensione di ingresso

stato di errore definito in caso di mancanza di carico o di carico eccessivo (funzione «end-of-life»)

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8504 40 82

50

Raddrizzatore elettrico:

con una tensione d'ingresso (corrente alternata) di 100-240 V alla frequenza di 5 060 Hz,

con due tensioni di uscita (corrente continua), una pari o superiore a 9 V, ma non superiore a 12 V, e una pari o superiore a 396 V, ma non superiore a 420 V,

con cavi di uscita senza connettori e

in un alloggiamento di plastica delle dimensioni di 110 mm (± 0,5 mm) × 60 mm (± 0,5 mm) × 38 mm (± 1 mm)

utilizzato per la fabbricazione di prodotti che utilizzano la tecnologia IPL (luce pulsata ad alta intensità) (2)

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8504 50 95

50

Solenoide con:

un consumo non superiore a 6 W,

una resistenza d'isolamento superiore a 100 M ohm, e

unforo d'ingresso compreso fra 11,4 mm e11,8 mm

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8505 11 00

50

Barre di forma specifica destinate a diventare magneti permanenti dopo magnetizzazione contenenti neodimio, ferro e boro, delle dimensioni seguenti:

lunghezza pari o superiore a 15 mm ma non superiore a 52 mm,

larghezza pari o superiore a 5 mm ma non superiore a 42 mm,

del tipo utilizzato nella produzione di servomotori elettrici per l'automazione industriale

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8505 11 00

60

Anelli, tubi, filiere o collari di una lega di neodimio, ferro e boro, con:

diametro non superiore a 45 mm,

altezza non superiore a 45 mm,

del tipo usato nella fabbricazione di calamite permanenti dopo magnetizzazione

0 %

31.12.2022

*ex 8505 19 90

50

Articolo di ferrite agglomerata a forma di prisma rettangolare destinato a diventare un magnete permanente in seguito alla magnetizzazione

anche con bordi smussati

di lunghezza pari o superiore a 27 mm, ma non superiore a 32 mm (± 0,15 mm),

di larghezza pari o superiore a 8,5 mm, ma non superiore a 9,5 mm (+ 0,05 mm / – 0,09 mm),

di spessore pari o superiore a 5,5 mm, ma non superiore a 5,8 mm (+ 0/-0,2 mm) e

di peso pari o superiore a 6,1 g, ma non superiore a 8,3 g

0 %

31.12.2022

*ex 8507 60 00

25

Moduli rettangolari da incorporare in batterie ricaricabili agli ioni di litio:

di una larghezza di: 352,5mm (± 1mm) o 367,1mm (± 1mm)

di una profondità di: 300mm (± 2mm) o 272,6mm (± 1mm)

di un'altezza di: 268,9mm (± 1,4mm) o 229,5mm (± 1mm)

di un peso di: 45,9kg o 46,3kg

di una capacità di: 75Ah e

di una tensione nominale di: 60V

0 %

31.12.2022

*ex 8507 60 00

50

Moduli per l'assemblaggio di accumulatori elettrici a batterie agli ioni di litio aventi:

una lunghezza compresa tra 298 mm e 408 mm,

una larghezza compresa tra 33,5 mm e 209 mm,

un'altezza compresa tra 138 mm e 228 mm,

un peso compreso tra 3,6 kg e 17 kg, e

una potenza compresa tra 458 Wh e 2 158 Wh

0 %

31.12.2022

*ex 8507 60 00

53

Batterie per accumulatori elettrici o modulo agli ioni di litio ricaricabili:

di lunghezza non inferiore a 1 203 mm, ma non superiore a 1 297 mm,

di larghezza non inferiore a 282 mm, ma non superiore a 772 mm,

di altezza non inferiore a 792 mm, ma non superiore a 839 mm,

di peso non inferiore a 253 kg, ma non superiore a 293 kg,

con potenza di 22 kWh o di 26 kWh, e

sotto forma di 24 o 48 moduli

0 %

31.12.2022

*ex 8511 30 00

55

Bobina di accensione avente:

una lunghezza pari o superiore a 50 mm, ma non superiore a 200 mm,

una temperatura di esercizio pari o superiore a – 40 °C, ma non superiore a 140 °C, e

una tensione pari o superiore a 9 V, ma non superiore a 16 V,

anche con cavo di connessione,

destinata all'uso nella fabbricazione di motori per autoveicoli (2)

0 %

31.12.2021

*ex 8516 90 00

70

Vasca interna:

munita di aperture laterali e centrali,

di alluminio ricotto,

con un rivestimento in ceramica, resistente a temperature superiori ai 200 °C

da utilizzare nella fabbricazione di friggitrici (2)

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8518 29 95

30

Diffusori aventi:

un'impedenza compresa tra 3 Ohm e 16 Ohm,

una potenza nominale compresa tra 2 W e 20 W,

con o senza braccio di plastica, e

con o senza cavo elettrico munito di connettori,

del tipo utilizzato per la produzione di apparecchi TV e monitor video, nonché di sistemi di intrattenimento domestico

0 %

31.12.2022

*ex 8526 91 20

30

Unità di comando del sistema di chiamata di emergenza con modulo GSM e GPS, destinata a essere utilizzata nella fabbricazione di merci del capitolo 87 (2)

0 %

31.12.2019

*ex 8529 90 65

75

Moduli contenenti quanto meno chip semiconduttori per:

generare segnali di controllo per indirizzare i pixel, o per

controllare l'indirizzamento dei pixel

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8529 90 92

70

Telaio rettangolare di fissaggio e copertura:

di una lega di alluminio contenente silicio e magnesio,

di lunghezza compresa tra 500 mm e 2 200 mm,

di larghezza compresa tra 300 mm e 1 500 mm,

del tipo utilizzato per la produzione di televisori

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8536 69 90

51

Connettori di tipo SCART, inseriti in un involucro di plastica o di metallo, con 21 pin disposti su 2 file, utilizzati per la fabbricazione di prodotti delle voci 8521 e 8528  (2)

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8536 69 90

88

Connettori femmina e interfacce per schede Secure Digital (SD), CompactFlash, «Smart Card» e «moduli d'interfaccia comune (moduli CI)», del tipo usato per saldatura su circuiti stampati, per connettere apparecchi e circuiti elettrici e commutare o proteggere i circuiti elettrici con un voltaggio non superiore a 1 000 V

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8536 90 95

40

Rivetti di contatto

di rame,

rivestiti con una lega di argento e nichel AgNi10 o d'argento contenente in peso l'11,2 % (± 1,0 %) di ossido di stagno e di ossido di indio, complessivamente,

con spessore del rivestimento pari a 0,3 mm (– 0/+ 0,015 mm),

anche dorati

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8537 10 91

70

Apparecchio di comando a memoria programmabile avente tensione non superiore a 1 000 V, del tipo utilizzato per il funzionamento di un motore a combustione e/o vari attuatori funzionanti con un motore a combustione, comprendente almeno

un circuito stampato con componenti attivi e passivi,

un alloggiamento in alluminio e

connettori multipli

0 %

31.12.2022

*ex 8544 20 00

30

Cavo di collegamento di antenna per la trasmissione di segnali radio analogici (AM/FM) e GPS, comprendente:

un cavo coassiale,

due o più connettori,

3 o più pinze di plastica per il collegamento al cruscotto,

del tipo utilizzato per la fabbricazione di merci del capitolo 87

0 %

31.12.2021

*ex 8544 30 00

35

Fasci di cavi:

con una tensione di 12 V,

avvolti in una pellicola o coperti da tubi di plastica spiraliformi,

a 16 o più fili, con tutti i terminali stagnati o muniti di connettori,

utilizzati per la fabbricazione di veicoli fuoristrada e di veicoli utilitari (2)

0 %

31.12.2021

*ex 8544 30 00

*ex 8544 42 90

85

65

Cavo bipolare di prolunga con due connettori, contenente almeno:

una boccola di gomma,

un supporto metallico di fissaggio

del tipo utilizzato per collegare i sensori di velocità dei veicoli nella produzione di veicoli di cui al capitolo 87

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8548 10 29

10

Accumulatori elettrici fuori uso agli ioni di litio o all'idruro di nichel metallico

0 %

31.12.2018

*ex 8708 40 20

30

Cambio automatico dotato di convertitore idraulico di coppia con:

almeno otto marce,

una coppia del motore pari o superiore a 300 Nm, e

installazione trasversale o longitudinale,

destinato a essere utilizzato nella fabbricazione di autoveicoli della voce 8703  (2)

0 %

31.12.2022

*ex 8708 40 20

*ex 8708 40 50

40

30

Gruppo cambio a una o due entrate e almeno tre uscite in un alloggiamento in alluminio fuso di dimensioni complessive (esclusi gli alberi) non superiori a 445 mm (larghezza) × 462 mm (altezza), lunghezza 680 mm, munito di:

un albero di trasmissione scanalato sull'esterno,

un interruttore rotante per indicare la posizione del cambio,

il potenziale per incorporare un differenziale,

utilizzato per la fabbricazione di veicoli fuoristrada o di veicoli utilitari (2)

0 %

31.12.2021

*ex 8708 50 20

*ex 8708 50 99

*ex 8708 99 10

*ex 8708 99 97

40

30

70

80

Cambio (trasmissione) con un albero di entrata e due alberi di uscita, in un alloggiamento di alluminio pressofuso, avente dimensioni complessive non superiori a 148 mm (± 1 mm) × 213 mm (± 1 mm) × 273 mm (± 1 mm) e comprendente almeno:

due frizioni elettromagnetiche unidirezionali in una scatola, che funzionano in entrambe le direzioni,

un albero di entrata con un diametro esterno di 24 mm (± 1 mm), che termina con una scanalatura a 22 denti, e

una boccola coassiale con un diametro interno pari o superiore a 22 mm, ma non superiore a 30 mm, che termina con una scanalatura avente 22 denti o più, ma non più di 28

utilizzato per la fabbricazione di veicoli fuoristrada o di veicoli utilitari (2)

0 %

31.12.2021

*ex 8708 93 10

*ex 8708 93 90

30

30

Frizione centrifuga meccanica, destinata all'utilizzo con una cinghia elastomerica in un ambiente asciutto in una trasmissione variabile in continuo (CVT), munita di:

elementi che attivano la frizione a una data rotazione generando (in tal modo) la forza centrifuga,

albero con terminazione conica compresa tra 5 e 6 gradi,

3 pesi e

1 molla di compressione,

utilizzata per la fabbricazione di veicoli fuoristrada o di veicoli utilitari (2)

0 %

31.12.2021

*ex 8708 99 97

85

Elementi galvanizzati per interni o esterni costituiti da:

un copolimero di acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS), anche miscelato con policarbonato,

strati di rame, nichel e cromo

per l'impiego nella fabbricazione di parti per gli autoveicoli delle voci 8701 a 8705  (2)

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 9001 20 00

10

Materiale costituito da una pellicola polarizzante, in rotoli o no, con o senza strato adesivo, rinforzata su uno o entrambi i lati da materiale trasparente, ricoperta su uno o entrambi i lati da uno strato di protezione amovibile

0 %

31.12.2022

*ex 9001 50 41

*ex 9001 50 49

40

40

Lenti per occhiali, di materiale organico, non tagliate, correttive, lavorate sulle due facce, destinate a essere sottoposte a ricopertura, colorazione, lavorazione dei bordi, montatura o altre lavorazioni sostanziali per essere utilizzate nella fabbricazione di occhiali correttivi (2)

0 %

31.12.2022

*ex 9001 90 00

25

Elementi di ottica non montati fabbricati a partire da vetro calcogenuro in stampo a trasmissione di infrarossi o a partire da una combinazione di vetro calcogenuro a trasmissione di infrarossi e altro materiale per lenti

0 %

31.12.2018

*ex 9002 11 00

20

Obiettivi

le cui dimensioni non superano 80 mm × 55 mm × 50 mm,

con una risoluzione di almeno 160 linee/mm e

con un fattore di zoom pari a 18

del tipo utilizzato nella produzione di visualizzatori o di telecamere destinate alla trasmissione di immagini in diretta

0 %

31.12.2022

*ex 9002 11 00

40

Obiettivi

le cui dimensioni non superano 125 mm × 65 mm × 65 mm,

con una risoluzione di almeno 125 linee/mm e

con un fattore di zoom pari a 16

del tipo utilizzato nella produzione di visualizzatori o di telecamere destinate alla trasmissione di immagini in diretta

0 %

31.12.2018

*ex 9002 11 00

85

Gruppo lenti con:

campo di visione orizzontale compreso tra 50 deg e 200 deg,

lunghezza focale da 1,16 mm a 5,45 mm,

ampiezza dell'apertura relativa di F/2,0 –F/2,6,

ampiezza del diametro di 5 mm - 18,5 mm,

destinato a essere utilizzato nella fabbricazione di fotocamere automobilistiche CMOS (2)

0 %

31.12.2019

*ex 9002 90 00

40

Lenti montate fabbricate a partire da vetro calcogenuro a trasmissione di infrarossi o a partire da una combinazione di vetro calcogenuro a trasmissione di infrarossi e altro materiale per lenti

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 9032 89 00

40

Controllore digitale di valvole per la regolazione di liquidi e di gas

0 %

p/st

31.12.2022


(2)  La sospensione dei dazi è soggetta al controllo doganale della destinazione particolare a norma dell'articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il Codice Doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

(3)  È sospeso solo il dazio ad valorem. Il dazio specifico continua ad applicarsi.

(4)  Secondo la procedura di cui agli articoli 55 e 56 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558), è istituita una sorveglianza delle importazioni di merci cui si applica la presente sospensione tariffaria.

*

Una misura di nuova introduzione o una misura le cui condizioni sono state modificate.


30.12.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 351/55


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2468 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2017

che stabilisce i requisiti amministrativi e scientifici riguardanti gli alimenti tradizionali da paesi terzi a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (1), in particolare l'articolo 20 e l'articolo 35, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2015/2283 stabilisce norme per l'immissione sul mercato e l'uso di nuovi alimenti nell'Unione.

(2)

A norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2015/2283, la Commissione è tenuta ad adottare atti di esecuzione che stabiliscono i requisiti amministrativi e scientifici riguardanti gli alimenti tradizionali da paesi terzi.

(3)

Fatti salvi gli articoli 5, 15 e 16 del regolamento (UE) 2015/2283, la Commissione dovrebbe verificare se la notifica rientra nell'ambito di applicazione di detto regolamento e accertare la validità della notifica o della domanda.

(4)

Le notifiche di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) 2015/2283 dovrebbero contenere informazioni e documentazione scientifica sufficienti per consentire alla Commissione di verificarne la validità e agli Stati membri e all'Autorità di valutare la storia di uso sicuro dell'alimento tradizionale proveniente da un paese terzo.

(5)

Le domande di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/2283 dovrebbero contenere informazioni e documentazione scientifica sufficienti per consentire alla Commissione di verificarne la validità e all'Autorità di procedere a valutazioni del rischio complete.

(6)

Nel caso in cui il richiedente presenti una notifica o una domanda per aggiungere, eliminare o modificare le condizioni d'uso, le specifiche, i requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura o gli obblighi di monitoraggio successivi all'immissione sul mercato di un alimento tradizionale da un paese terzo autorizzato, può non essere necessario che il richiedente, se presenta un'adeguata motivazione verificabile, fornisca tutti i dati richiesti per la valutazione della sicurezza.

(7)

Lo scambio di informazioni tra la Commissione, gli Stati membri e l'Autorità dovrebbe consentire che, qualora necessario, vengano presentate alla Commissione obiezioni debitamente motivate relative alla sicurezza.

(8)

Il parere dell'Autorità dovrebbe fornire informazioni sufficienti a stabilire se l'uso proposto dell'alimento tradizionale da un paese terzo è sicuro per i consumatori.

(9)

A norma dell'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/2283, la Commissione è tenuta ad adottare atti di esecuzione che stabiliscono i requisiti di cui all'articolo 20 di detto regolamento.

(10)

Le misure di cui presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ambito di applicazione e oggetto

Il presente regolamento stabilisce le norme per l'attuazione dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2015/2283 per quanto riguarda i requisiti amministrativi e scientifici relativi gli alimenti tradizionali da paesi terzi e le disposizioni transitorie di cui all'articolo 35, paragrafo 3, di detto regolamento.

Esso si applica alle notifiche e delle domande di cui agli articoli 14 e 16 del regolamento (UE) 2015/2283.

Articolo 2

Definizioni

In aggiunta alle definizioni di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e del regolamento (UE) 2015/2283, si applicano la seguenti definizioni:

a)   «notifica»: un fascicolo autonomo completo contenente le informazioni e i dati scientifici presentati a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2015/2283;

b)   «domanda»: un fascicolo autonomo completo contenente le informazioni e i dati scientifici presentati a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/2283.

Articolo 3

Struttura, contenuto e presentazione della notifica

1.   La notifica è presentata per via elettronica alla Commissione e si compone dei seguenti elementi:

a)

lettera di accompagnamento;

b)

fascicolo tecnico;

c)

sintesi del fascicolo.

2.   La lettera di accompagnamento di cui al paragrafo 1, lettera a), è redatta conformemente al modello riportato nell'allegato I.

3.   Il fascicolo tecnico di cui al paragrafo 1, lettera b), comprende:

a)

i dati amministrativi di cui all'articolo 5;

b)

i dati scientifici di cui all'articolo 6.

4.   Nel caso in cui il richiedente presenti una notifica per modificare le condizioni d'uso, le specifiche, i requisiti specifici in materia di etichettatura o gli obblighi di monitoraggio successivi all'immissione sul mercato di un alimento tradizionale autorizzato da un paese terzo, può non essere necessario che il richiedente fornisca tutti i dati richiesti a norma dell'articolo 6, se presenta una motivazione verificabile secondo cui le modifiche proposte non influiscono sull'esito della valutazione della sicurezza.

5.   La sintesi del fascicolo di cui al paragrafo 1, lettera c), fornisce le prove che l'uso di un alimento tradizionale da un paese terzo soddisfa le condizioni di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) 2015/2283.

Articolo 4

Struttura, contenuto e presentazione della domanda

1.   La domanda è presentata per via elettronica alla Commissione e si compone dei seguenti elementi:

a)

lettera di accompagnamento;

b)

fascicolo tecnico;

c)

sintesi del fascicolo;

d)

obiezioni debitamente motivate relative alla sicurezza, di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283;

e)

risposta del richiedente alle obiezioni debitamente motivate relative alla sicurezza.

2.   La lettera di accompagnamento di cui al paragrafo 1, lettera a), è redatta conformemente al modello riportato nell'allegato II.

3.   Il fascicolo tecnico di cui al paragrafo 1, lettera b), comprende:

a)

i dati amministrativi di cui all'articolo 5;

b)

i dati scientifici di cui all'articolo 6.

4.   Nel caso in cui il richiedente presenti una domanda per modificare le condizioni d'uso, le specifiche, i requisiti specifici in materia di etichettatura o gli obblighi di monitoraggio successivi all'immissione sul mercato di un alimento tradizionale autorizzato da un paese terzo, può non essere necessario che il richiedente fornisca tutti i dati richiesti a norma dell'articolo 6, se presenta una motivazione verificabile che spieghi che le modifiche proposte non influiscono sulla valutazione della sicurezza.

5.   La sintesi del fascicolo di cui al paragrafo 1, lettera c), fornisce le prove che l'uso di un alimento tradizionale da un paese terzo soddisfa le condizioni di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) 2015/2283.

Articolo 5

Dati amministrativi da fornire in una notifica o in una domanda

In aggiunta alle informazioni di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) 2015/2283, le notifiche e le domande comprendono i seguenti dati amministrativi:

a)

il nome, l'indirizzo e le informazioni di contatto della persona responsabile del fascicolo autorizzata a comunicare con la Commissione a nome del richiedente;

b)

la data di presentazione del fascicolo;

c)

l'indice del fascicolo;

d)

l'elenco dettagliato dei documenti allegati al fascicolo, compresi i riferimenti ai titoli, ai volumi e alle pagine;

e)

l'elenco delle parti del fascicolo da trattare in modo riservato conformemente all'articolo 23 del regolamento (UE) 2015/2283 e a quanto disposto nell'allegato III del presente regolamento.

Articolo 6

Dati scientifici da fornire in una notifica o in una domanda

1.   Il fascicolo presentato a sostegno di una notifica o di una domanda di autorizzazione di un alimento tradizionale da un paese terzo permette di valutare la storia di uso sicuro di un alimento tradizionale da un paese terzo.

2.   Il richiedente fornisce una copia della documentazione relativa alla procedura seguita per raccogliere i dati.

3.   Il richiedente fornisce una descrizione della strategia di valutazione della sicurezza e motiva l'inclusione o l'esclusione di determinati studi o informazioni.

4.   Il richiedente propone una conclusione generale in merito alla sicurezza degli usi proposti dell'alimento tradizionale da un paese terzo. La valutazione globale dei rischi potenziali per la salute umana è effettuata nel contesto di un'esposizione umana nota o probabile.

Articolo 7

Verifica della validità della notifica

1.   Dopo avere ricevuto una notifica di un alimento tradizionale da un paese terzo, la Commissione verifica senza indugio se l'alimento in questione rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2015/2283 e se la notifica soddisfa i requisiti di cui agli articoli 3, 5 e 6 del presente regolamento.

2.   La Commissione può chiedere al richiedente ulteriori informazioni a proposito della validità della notifica e informare il richiedente del termine entro il quale tali informazioni devono essere fornite.

3.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo e fatto salvo l'articolo 14 del regolamento (UE) 2015/2283, una notifica può essere considerata valida anche se non contiene tutti gli elementi di cui agli articoli 3, 5 e 6 del presente regolamento, a condizione che il richiedente abbia presentato una motivazione verificabile per ogni elemento mancante.

4.   La Commissione comunica al richiedente, agli Stati membri e all'Autorità i motivi per cui la notifica non è considerata valida.

Articolo 8

Verifica della validità della domanda

1.   Dopo avere ricevuto una domanda di autorizzazione di un alimento tradizionale da un paese terzo, la Commissione verifica senza indugio se la domanda soddisfa i requisiti di cui agli articoli da 4 a 6.

2.   La Commissione può chiedere al richiedente ulteriori informazioni su questioni relative alla validità della domanda e lo informa del termine entro il quale tali informazioni devono essere fornite.

3.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo e fatto salvo l'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/2283, una domanda può essere considerata valida anche se non contiene tutti gli elementi di cui agli articoli da 4 a 6 del presente regolamento, a condizione che il richiedente abbia presentato una motivazione verificabile per ogni elemento mancante.

4.   La Commissione comunica al richiedente, agli Stati membri e all'Autorità se la domanda è considerata valida o meno. Se la domanda non è considerata valida, la Commissione ne indica le ragioni.

Articolo 9

Obiezioni debitamente motivate relative alla sicurezza

1.   Dopo avere ricevuto una notifica valida, la consultazione tra la Commissione, gli Stati membri e l'Autorità può avvenire nel corso dei primi tre mesi del periodo stabilito all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283.

2.   Le obiezioni debitamente motivate relative alla sicurezza presentate alla Commissione da uno Stato membro o dall'Autorità a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283 comprendono le seguenti informazioni:

a)

il nome e la descrizione dell'alimento tradizionale da un paese terzo;

b)

una dichiarazione scientifica indicante i motivi per cui l'alimento tradizionale da un paese terzo può presentare un rischio di sicurezza per la salute umana.

Articolo 10

Informazioni da includere nel parere dell'Autorità

1.   Il parere dell'Autorità comprende le seguenti informazioni:

a)

l'identità e la caratterizzazione dell'alimento tradizionale da un paese terzo;

b)

la valutazione di una storia di uso sicuro in un paese terzo;

c)

una valutazione globale dei rischio che stabilisca, se possibile, la sicurezza dell'alimento tradizionale da un paese terzo e che sottolinei le incertezze e le limitazioni, se pertinenti;

d)

le conclusioni.

2.   La Commissione può chiedere ulteriori informazioni nella richiesta di parere all'Autorità.

Articolo 11

Misure transitorie

Le notifiche di cui all'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283 sono presentate alla Commissione entro il 1o gennaio 2019.

Articolo 12

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 327 dell'11.12.2015, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).


ALLEGATO I

Modello di lettera di accompagnamento della notifica di un alimento tradizionale da un paese terzo conformemente ai requisiti di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) 2015/2283

COMMISSIONE EUROPEA

Direzione generale

Direzione

Unità

Data: …

Oggetto: Notifica di autorizzazione di un alimento tradizionale da un paese terzo conformemente al regolamento (UE) 2015/2283.

(Indicare barrando chiaramente una delle caselle)

Notifica di autorizzazione di un alimento tradizionale.

Notifica di aggiunta, eliminazione o modifica delle condizioni d'uso di un alimento tradizionale già autorizzato. Si prega di fornire un riferimento a tale notifica.

Notifica di aggiunta, eliminazione o modifica delle specifiche di un alimento tradizionale già autorizzato. Si prega di fornire un riferimento a tale notifica.

Notifica di aggiunta, eliminazione o modifica dei requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura di un alimento tradizionale già autorizzato. Si prega di fornire un riferimento a tale notifica.

Notifica di aggiunta, eliminazione o modifica degli obblighi di monitoraggio successivi all'immissione sul mercato di un alimento tradizionale già autorizzato. Si prega di fornire un riferimento a tale notifica.

Il/I richiedente/i o il suo/i loro rappresentante/i nell'Unione

(nome/i, indirizzo/i, …)

sottopone/sottopongono la presente notifica al fine di aggiornare l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti.

Identità dell'alimento tradizionale:

Riservatezza (1). Indicare, se del caso, se la domanda contiene dati riservati a norma dell'articolo 23 del regolamento (UE) 2015/2283.

No

Categoria alimentare, condizioni d'uso e requisiti di etichettatura

Categoria alimentare

Condizioni d'uso specifiche

Requisiti specifici supplementari di etichettatura

 

 

 

 

 

Cordiali saluti.

Firma …

Allegati:

Fascicolo tecnico completo

Sintesi del fascicolo

Elenco delle parti del fascicolo da trattare in modo riservato e motivazione verificabile di tale richiesta

Copia dei dati amministrativi del/i richiedente/i


(1)  I richiedenti devono utilizzare il formato stabilito nell'allegato III per indicare quali informazioni desiderano che siano trattate in modo riservato e devono fornire tutte le informazioni necessarie per motivare la richiesta di riservatezza.


ALLEGATO II

Modello di lettera di accompagnamento della domanda di autorizzazione di un alimento tradizionale da un paese terzo conformemente ai requisiti di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/2283

COMMISSIONE EUROPEA

Direzione generale

Direzione

Unità

Data: …

Oggetto: Domanda di autorizzazione di un alimento tradizionale da un paese terzo conformemente ai requisiti di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/2283.

Il/I richiedente/i o il suo/i loro rappresentante/i nell'Unione europea

(nome/i, indirizzo/i, …)

sottopone/sottopongono la presente domanda al fine di aggiornare l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti.

Identità dell'alimento tradizionale:

Riservatezza (1). Indicare, se del caso, se la domanda contiene dati riservati a norma dell'articolo 23 del regolamento (UE) 2015/2283.

No

Categoria alimentare, condizioni d'uso e requisiti di etichettatura

Categoria alimentare

Condizioni d'uso specifiche

Requisiti specifici supplementari di etichettatura

 

 

 

 

 

 

Cordiali saluti.

Firma …

Allegati:

Domanda completa

Sintesi della domanda

Elenco delle parti della domanda da trattare in modo riservato e motivazione verificabile di tale richiesta

Dati documentati relativi alle obiezioni motivate sulla sicurezza

Copia dei dati amministrativi del/i richiedente/i


(1)  I richiedenti devono utilizzare il formato stabilito nell'allegato III per indicare quali informazioni desiderano che siano trattate in modo riservato e devono fornire tutte le informazioni necessarie per motivare la richiesta di riservatezza.


ALLEGATO III

Motivazione del carattere riservato delle informazioni

Il presente allegato deve essere aggiornato nel corso della procedura di notifica o domanda ogni volta che un richiedente presenta una richiesta di trattamento riservato delle informazioni.

Se il processo di produzione contiene dati riservati, è fornita una sintesi non riservata di tale processo.

Informazioni da trattare in modo riservato

Motivazione

Sezione x.y (presentata in data AAAA/MM/GG)

 

 

 

Allegato X (presentato in data AAAA/MM/GG)

 

 

 

Sezione x.y (presentata in data AAAA/MM/GG)

 

 

 

Allegato X (presentato in data AAAA/MM/GG)

 


30.12.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 351/64


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2469 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2017

che stabilisce i requisiti amministrativi e scientifici per le domande di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (1), in particolare l'articolo 13 e l'articolo 35, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2015/2283 stabilisce norme per l'immissione sul mercato e l'uso di nuovi alimenti nell'Unione.

(2)

A norma dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2015/2283, la Commissione è tenuta ad adottare atti di esecuzione che stabiliscono i requisiti relativi ai dati amministrativi e scientifici per le domande di cui all'articolo 10, paragrafo 1, di detto regolamento.

(3)

Fatti salvi gli articoli 5 e 10 del regolamento (UE) 2015/2283, la Commissione dovrebbe verificare se la domanda rientra nell'ambito di applicazione di detto regolamento e la sua validità.

(4)

Le domande di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283 dovrebbero contenere informazioni e documentazione scientifica sufficienti per consentire alla Commissione di verificarne la validità e all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») di procedere a valutazioni del rischio complete dei nuovi alimenti.

(5)

Le domande dovrebbero comprendere descrizioni dettagliate della strategia di valutazione della sicurezza, i dati grezzi, le informazioni sulla pertinenza del materiale di prova utilizzato negli studi tossicologici e le metodologie di analisi per l'individuazione e la caratterizzazione dei nanomateriali ingegnerizzati.

(6)

L'esperienza ha dimostrato che, in certi casi, ci si può ragionevolmente aspettare che un nuovo alimento destinato a un particolare gruppo di popolazione venga consumato da altri gruppi di popolazione e che possono essere necessarie misure di gestione dei rischi per attenuare i rischi potenziali per la salute di questi altri gruppi di popolazione. Nella domanda dovrebbero pertanto essere fornite informazioni sufficienti per consentire di valutare i rischi per tali gruppi di popolazione.

(7)

Nel caso in cui il richiedente presenti una domanda per aggiungere, eliminare o modificare le condizioni d'uso, le specifiche, i requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura o gli obblighi di monitoraggio successivi all'immissione sul mercato di un nuovo alimento autorizzato, può non essere necessario che il richiedente, se presenta una motivazione verificabile, fornisca tutti i dati richiesti per la valutazione del rischio.

(8)

Al fine di garantire che vengano effettuate ad un determinato livello qualitativo, le prove tossicologiche dovrebbero essere eseguite in conformità delle norme di cui alla direttiva 2004/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2). Se le suddette prove vengono effettuate al di fuori del territorio dell'Unione, è opportuno osservare i principi di buona pratica di laboratorio dell'OCSE (3).

(9)

Il parere dell'Autorità dovrebbe fornire informazioni sufficienti a stabilire se l'uso proposto del nuovo alimento è sicuro per i consumatori.

(10)

Per beneficiare della tutela dei dati, di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283, le richieste di tutela di eventuali dati protetti da proprietà industriale dovrebbero essere motivate e tutti i dati in questione dovrebbero essere raccolti in una parte separata della domanda.

(11)

A norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2015/2283, è necessario stabilire disposizioni transitorie per l'entrata in vigore di detto regolamento.

(12)

Le misure di cui presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ambito di applicazione e oggetto

Il presente regolamento stabilisce le norme per l'attuazione dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2015/2283 per quanto riguarda i requisiti amministrativi e scientifici per le domande di cui all'articolo 10, paragrafo 1, e le disposizioni transitorie di cui all'articolo 35, paragrafo 3, di tale regolamento.

Articolo 2

Definizioni

In aggiunta alle definizioni di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e del regolamento (UE) 2015/2283, si applica la seguente definizione:

«domanda»: un fascicolo autonomo completo contenente le informazioni e i dati scientifici presentati per l'autorizzazione di un nuovo alimento a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283.

Articolo 3

Struttura, contenuto e presentazione della domanda

1.   La domanda è presentata per via elettronica alla Commissione e si compone dei seguenti elementi:

a)

lettera di accompagnamento;

b)

fascicolo tecnico;

c)

sintesi del fascicolo.

2.   La lettera di accompagnamento di cui al paragrafo 1, lettera a), è redatta conformemente al modello riportato nell'allegato I.

3.   Il fascicolo tecnico di cui al paragrafo 1, lettera b), comprende:

a)

i dati amministrativi di cui all'articolo 4;

b)

i dati scientifici di cui all'articolo 5.

4.   Nel caso in cui il richiedente presenti una domanda per modificare le condizioni d'uso, le specifiche, i requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura o gli obblighi di monitoraggio successivi all'immissione sul mercato di un nuovo alimento autorizzato, può non essere necessario che il richiedente fornisca tutti i dati richiesti a norma dell'articolo 5 del presente regolamento, se presenta una motivazione verificabile secondo cui le modifiche proposte non influiscono sull'esito della valutazione del rischio esistente.

5.   In aggiunta alle informazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 2, punti a), b) ed e), del regolamento (UE) 2015/2283, la sintesi del fascicolo di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo definisce i motivi per cui l'uso del nuovo alimento è conforme alle condizioni di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) 2015/2283.

Articolo 4

Requisiti relativi ai dati amministrativi

In aggiunta alle informazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283, la domanda comprende i seguenti dati amministrativi:

a)

il/i nome/i del/i produttore/i del nuovo alimento, se diverso/i da quello del richiedente, l'indirizzo e le informazioni di contatto;

b)

il nome, l'indirizzo e le informazioni di contatto della persona responsabile del fascicolo autorizzata a comunicare con la Commissione a nome del richiedente;

c)

la data di presentazione del fascicolo;

d)

l'indice del fascicolo;

e)

l'elenco dettagliato dei documenti allegati al fascicolo, compresi i riferimenti ai titoli, ai volumi e alle pagine;

f)

l'elenco delle parti del fascicolo da trattare in modo riservato e la motivazione verificabile conformemente all'articolo 23 del regolamento (UE) 2015/2283 e a quanto disposto nell'allegato II del presente regolamento. Se il processo di produzione contiene dati riservati, è fornita una sintesi non riservata di tale processo;

g)

le informazioni e le spiegazioni che comprovano il diritto di riferimento del richiedente alle prove o ai dati scientifici protetti da proprietà industriale conformemente all'articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283. Le informazioni sono inserite in una cartella separata.

Articolo 5

Requisiti relativi ai dati scientifici

1.   Il fascicolo presentato a sostegno di una domanda di autorizzazione di un nuovo alimento permette una valutazione del rischio completa del nuovo alimento.

2.   Se la domanda di autorizzazione di un nuovo alimento prevede l'uso di nanomateriali ingegnerizzati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), punti viii) e ix), del regolamento (UE) 2015/2283, il richiedente fornisce metodologie di analisi per l'individuazione e la caratterizzazione in conformità delle prescrizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 4, di detto regolamento.

3.   Il richiedente fornisce una copia della documentazione relativa alla procedura e alla strategia seguite per raccogliere i dati.

4.   Il richiedente fornisce una descrizione della strategia di valutazione della sicurezza e della corrispondente strategia di esame tossicologico e motiva l'inclusione o l'esclusione di determinati studi o informazioni.

5.   Il richiedente fornisce su richiesta i dati grezzi per i singoli studi, pubblicati e inediti, effettuati dal richiedente o per suo conto, a sostegno della domanda. Tali informazioni comprendono i dati usati per produrre le conclusioni dei singoli studi e i risultati degli esami.

6.   Qualora non si possa escludere che un nuovo alimento destinato a un determinato gruppo di popolazione possa essere consumato da altri gruppi di popolazione, i dati sulla sicurezza forniti riguardano anche tali gruppi.

7.   Per ogni studio biologico o tossicologico il richiedente chiarisce se il materiale di prova è conforme alle specifiche proposte o esistenti. Nei casi in cui il materiale non è conforme alle suddette specifiche, il richiedente dimostra la pertinenza di tali dati per il nuovo alimento in esame.

Gli studi tossicologici sono effettuati in strutture che rispettano le disposizioni della direttiva 2004/10/CE oppure, se vengono effettuati al di fuori del territorio dell'Unione, seguono i principi di buona pratica di laboratorio dell'OCSE. Il richiedente fornisce le prove della conformità a tali disposizioni e motiva eventuali deviazioni dai protocolli standard.

8.   Il richiedente propone una conclusione generale in merito alla sicurezza degli usi proposti del nuovo alimento. La valutazione globale dei rischi potenziali per la salute umana è effettuata nel contesto di un'esposizione umana nota o probabile.

Articolo 6

Verifica della validità della domanda

1.   Dopo avere ricevuto una domanda, la Commissione verifica senza indugio se la domanda rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2015/2283 e se soddisfa i requisiti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, di tale regolamento.

2.   La Commissione può consultare l'Autorità. Entro un termine di 30 giorni lavorativi l'Autorità fornisce alla Commissione il suo parere in merito alla conformità della domanda ai pertinenti requisiti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283.

3.   La Commissione può chiedere al richiedente ulteriori informazioni a proposito della validità della domanda e concorda con il richiedente il termine entro il quale tali informazioni devono essere fornite.

4.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo e fatto salvo l'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283, una domanda può essere considerata valida anche se non contiene tutti gli elementi di cui agli articoli da 3 a 5 del presente regolamento, a condizione che il richiedente abbia presentato una motivazione adeguata per ogni elemento mancante.

5.   La Commissione comunica al richiedente, agli Stati membri e all'Autorità se la domanda è considerata valida o meno. Se la domanda non è considerata valida, la Commissione ne indica le ragioni.

Articolo 7

Informazioni da includere nel parere dell'Autorità

1.   Il parere dell'Autorità deve comprendere le seguenti informazioni:

a)

l'identità del nuovo alimento;

b)

la valutazione del processo di produzione;

c)

i dati relativi alla composizione;

d)

le specifiche;

e)

la storia d'uso del nuovo alimento e/o la sua origine;

f)

gli usi e i livelli d'uso proposti e l'assunzione prevista;

g)

l'assorbimento, la distribuzione, il metabolismo e l'escrezione (ADME);

h)

le informazioni nutrizionali;

i)

le informazioni tossicologiche;

j)

l'allergenicità;

k)

una valutazione globale del rischio per il nuovo alimento per gli usi e ai livelli d'uso proposti che sottolinei le incertezze e le limitazioni, se pertinenti;

l)

se l'esposizione alimentare eccede il valore guida basato su considerazioni sanitarie identificato dalla valutazione globale del rischio, la valutazione dell'esposizione alimentare del nuovo alimento è dettagliata e fornisce il contributo all'esposizione totale di ogni categoria alimentare o prodotto alimentare di cui è autorizzato l'uso o per cui è stata richiesta l'autorizzazione;

m)

le conclusioni.

2.   La Commissione può chiedere ulteriori informazioni nella richiesta di parere all'Autorità.

Articolo 8

Misure transitorie

1.   Entro il 1o gennaio 2018 gli Stati membri comunicano alla Commissione gli elenchi delle domande di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283.

2.   Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione tutte le informazioni ricevute per ciascuna domanda di cui al paragrafo 1.

3.   Le domande di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono aggiornate dal richiedente al fine di soddisfare i requisiti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283 e al presente regolamento.

4.   A titolo di deroga, i paragrafi 1 e 2 non si applicano alle domande di cui al paragrafo 1 del presente articolo per le quali entro il 1o gennaio 2018 è stata trasmessa alla Commissione una relazione di valutazione iniziale a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e per le quali, entro il termine fissato all'articolo 6, paragrafo 4, del medesimo regolamento, non sono state formulate obiezioni motivate all'immissione sul mercato del nuovo alimento in questione.

5.   Il termine per la presentazione delle domande di cui all'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283 è il 1o gennaio 2019.

Articolo 9

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 327 dell'11.12.2015, pag. 1.

(2)  Direttiva 2004/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'applicazione dei principi di buona pratica di laboratorio e al controllo della loro applicazione per le prove sulle sostanze chimiche (GU L 50 del 20.2.2004, pag. 44).

(3)  Serie OCSE sulle buone pratiche di laboratorio e sul controllo della conformità. Numero 1. Principi OCSE sulle buone pratiche di laboratorio (riveduti nel 1997) ENV/MC/CHEM(98)17.

(4)  Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

(5)  Regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1).


ALLEGATO I

Modello di lettera di accompagnamento della domanda di autorizzazione di un nuovo alimento

COMMISSIONE EUROPEA

Direzione generale

Direzione

Unità

Data: …

Oggetto: Domanda di autorizzazione di un nuovo alimento conformemente al regolamento (UE) 2015/2283.

(Indicare barrando chiaramente una delle caselle)

Domanda di autorizzazione di un nuovo alimento.

Domanda di aggiunta, eliminazione o modifica delle condizioni d'uso di un nuovo alimento già autorizzato. Si prega di fornire un riferimento a tale autorizzazione.

Domanda di aggiunta, eliminazione o modifica delle specifiche di un nuovo alimento già autorizzato. Si prega di fornire un riferimento a tale autorizzazione.

Domanda di aggiunta, eliminazione o modifica dei requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura di un nuovo alimento già autorizzato. Si prega di fornire un riferimento a tale autorizzazione.

Domanda di aggiunta, eliminazione o modifica degli obblighi di monitoraggio successivi all'immissione sul mercato di un nuovo alimento già autorizzato. Si prega di fornire un riferimento a tale autorizzazione.

Il/I richiedente/i o il suo/i loro rappresentante/i nell'Unione

(nome/i, indirizzo/i, …)

sottopone/sottopongono la presente domanda al fine di aggiornare l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti.

Identità del nuovo alimento (dovrebbero essere fornite informazioni sull'identità del nuovo alimento in funzione della/e categoria/e in cui rientra):

Riservatezza (1). Indicare, se del caso, se la domanda contiene dati riservati a norma dell'articolo 23 del regolamento (UE) 2015/2283.

No

Protezione dei dati (2). Indicare, se del caso, se la domanda contiene una richiesta di tutela di dati protetti da proprietà industriale a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283.

No

Categoria alimentare, condizioni d'uso e requisiti di etichettatura

Categoria alimentare

Condizioni d'uso specifiche

Requisiti specifici supplementari di etichettatura

 

 

 

 

 

 

Cordiali saluti.

Firma …

Allegati:

Fascicolo completo

Sintesi del fascicolo

Elenco delle parti del fascicolo da trattare in modo riservato e motivazione verificabile di tale richiesta

Informazioni a sostegno della tutela di dati protetti da proprietà industriale relativi ai nuovi alimenti

Copia dei dati amministrativi del/i richiedente/i


(1)  I richiedenti devono utilizzare il formato stabilito nell'allegato II per indicare quali informazioni desiderano che siano trattate in modo riservato e devono fornire tutte le informazioni necessarie per motivare la richiesta di riservatezza.

(2)  Il richiedente deve indicare la/le parte/i della domanda contenente/i i dati protetti da proprietà industriale per cui viene richiesta la tutela, indicando chiaramente la/e sezione/i e il/i numero/i di pagina. Il richiedente deve fornire una motivazione/dichiarazione verificabile per la richiesta.


ALLEGATO II

Motivazione del carattere riservato delle informazioni

Il presente allegato deve essere aggiornato nel corso della procedura di domanda ogni volta che un richiedente presenta una richiesta di trattamento riservato delle informazioni.

Se il processo di produzione contiene dati riservati, è fornita una sintesi non riservata di tale processo.

Informazioni da trattare in modo riservato

Motivazione

Sezione x.y (presentata in data AAAA/MM/GG)

 

 

 

Allegato X (presentato in data AAAA/MM/GG)

 

 

 

Sezione x.y (presentata in data AAAA/MM/GG)

 

 

 

Allegato X (presentato in data AAAA/MM/GG)

 


30.12.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 351/72


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2470 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2017

che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (1), in particolare l'articolo 8,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2015/2283 stabilisce norme per l'immissione sul mercato e l'utilizzo di nuovi alimenti all'interno dell'Unione.

(2)

A norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283, la Commissione deve istituire l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati o notificati a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(3)

L'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti si applica fatte salve le altre disposizioni della normativa specifica del settore.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati

L'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati ad essere immessi sul mercato dell'Unione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283 è istituito conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 327 dell'11.12.2015, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 gennaio 1997 sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1).


ALLEGATO

ELENCO DELL'UNIONE DEI NUOVI ALIMENTI

Contenuto dell'elenco

1.

L'elenco dell'Unione è costituito dalle tabelle 1 e 2.

2.

La tabella 1 comprende i nuovi alimenti autorizzati e contiene le seguenti informazioni.

Colonna 1

:

Nuovo alimento autorizzato

Colonna 2

:

Condizioni alle quali il nuovo alimento può essere utilizzato. Questa colonna è ulteriormente suddivisa in due: Categoria degli alimenti specificati e livelli massimi

Colonna 3

:

Requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura

Colonna 4

:

Altri requisiti

3.

La tabella 2 comprende le specifiche sui nuovi alimenti autorizzati e contiene le seguenti informazioni.

Colonna 1

:

Nuovo alimento autorizzato

Colonna 2

:

Specifiche

Tabella 1 - Nuovi alimenti autorizzati

Nuovo alimento autorizzato

Condizioni alle quali il nuovo alimento può essere utilizzato

Requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura

Altri requisiti

Acido N-acetil-D-neuraminico

Categoria dell'alimento specificato

Livelli massimi

La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «acido N-acetil-D-neuraminico».

Gli integratori alimentari contenenti acido N-acetil-D-neuraminico recano l'indicazione secondo cui l'integratore alimentare non deve essere somministrato a lattanti, bambini nella prima infanzia e bambini di età inferiore a 10 anni qualora essi consumino latte materno o altri alimenti addizionati di acido N-acetil-D-neuraminico durante lo stesso periodo di ventiquattro ore.

 

Formule per lattanti e formule di proseguimento quali definite nel regolamento (UE) n. 609/2013 (1)

0,05 g/l di formula ricostituita

Alimenti trasformati a base di cereali e alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013

0,05 g/kg per gli alimenti solidi

Alimenti a fini medici speciali per lattanti e bambini nella prima infanzia, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013

A seconda delle particolari esigenze nutrizionali dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia cui sono destinati, ma in ogni caso non superiori ai livelli massimi stabiliti per la categoria di cui alla tabella, corrispondente ai prodotti

Sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013

0,2 g/l (bevande)

1,7 g/kg (barrette)

Alimenti recanti diciture sull'assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta, in conformità alle prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 828/2014 della Commissione (2)

1,25 g/kg

Prodotti non aromatizzati, pastorizzati e sterilizzati (compreso il trattamento UHT), a base di latte

0,05 g/l

Prodotti non aromatizzati a base di latte fermentato, trattati termicamente dopo la fermentazione; prodotti aromatizzati a base di latte fermentato, compresi i prodotti trattati termicamente

0,05 g/l (bevande)

0,4 g/kg (alimenti solidi)

Prodotti sostitutivi dei prodotti lattiero-caseari, compresi i preparati per la macchiatura di bevande

0,05 g/l (bevande)

0,25 g/kg (alimenti solidi)

Barrette ai cereali

0,5 g/kg

Edulcoranti da tavola

8,3 g/kg

Bevande a base di frutta e di verdure

0,05 g/l

Bevande aromatizzate

0,05 g/l

Caffè speciale, tè, infusioni a base di frutta ed erbe, cicoria; estratti di tè, di infusioni a base di frutta ed erbe e di cicoria; preparati di tè, piante, frutta e cereali per infusioni

0,2 g/kg

Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE (3)

300 mg/giorno per la popolazione in generale (persone di età superiore a 10 anni)

55 mg/giorno per i lattanti

130 mg/giorno per i bambini nella prima infanzia

250 mg/giorno per i bambini di età compresa fra 3 e 10 anni

Polpa disidratata del frutto di Adansonia digitata (baobab)

Non specificato

La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «polpa disidratata del frutto del baobab».

 

Estratto di Ajuga reptans da colture cellulari

Categoria dell'alimento specificato

Livelli massimi

 

 

Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE

In linea con il normale uso negli integratori alimentari di un estratto simile delle parti aeree fiorite di Ajuga reptans

L-alanil-L-glutamina

Categoria dell'alimento specificato

Livelli massimi

 

 

Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE

 

Alimenti a fini medici speciali, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013, esclusi gli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia

Olio derivato dalla microalga Ulkenia sp.

Categoria dell'alimento specificato

Livelli massimi di DHA

La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «olio derivato dalla microalga Ulkenia sp.».

 

Prodotti di panetteria (pane, panini e biscotti con aggiunta di dolcificanti)

200 mg/100 g

Barrette ai cereali

500 mg/100 g

Bevande analcoliche (incluse le bevande a base di latte)

60 mg/100 ml

Olio di semi di Allanblackia

Categoria dell'alimento specificato

Livelli massimi

La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «olio di semi di Allanblackia».

 

Margarine e prodotti spalmabili a base di panna

20 g/100 g

Estratto delle foglie di Aloe macroclada Baker

Categoria dell'alimento specificato

Livelli massimi

 

 

Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE

In linea con il normale uso negli integratori alimentari di un gel simile ottenuto da Aloe vera (L.) Burm

Olio di krill antartico estratto da Euphausia superba

Categoria dell'alimento specificato

Livelli massimi di EPA e DHA combinati

La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «estratto lipidico del krill antartico (Euphausia superba

 

Prodotti lattiero-caseari, escluse le bevande a base di latte

200 mg/100 g o per i prodotti caseari 600 mg/100 g

Prodotti sostitutivi dei prodotti lattiero-caseari, escluse le bevande

200 mg/100 g o per i prodotti sostitutivi dei prodotti caseari 600 mg/100 g

Bevande analcoliche

Bevande a base di latte

Bevande sostitutive delle bevande a base di latte

80 mg/100 ml

Grassi spalmabili e condimenti

600 mg/100 g

Grassi da cucina

360 mg/100 ml

Cereali da prima colazione

500 mg/100 g

Prodotti di panetteria (pane, panini e biscotti con aggiunta di dolcificanti)

200 mg/100 g

Barrette nutrizionali /barrette ai cereali

500 mg/100 g

Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE

3 000 mg/giorno per la popolazione in generale

450 mg/giorno per le donne durante la gravidanza e l'allattamento

Alimenti a fini medici speciali, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013

Secondo le particolari esigenze nutrizionali delle persone cui sono destinati i prodotti

Sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013, e sostituti di un pasto per il controllo del peso

250 mg/pasto

Alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, quali definiti dal regolamento (UE) n. 609/2013

200 mg/100 ml

Alimenti destinati a persone che compiono uno sforzo muscolare intenso, soprattutto agli sportivi

Alimenti recanti diciture sull'assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta, in conformità alle prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 828/2014 della Commissione

Olio di krill antartico ricco di fosfolipidi estratto da Euphausia superba

Categoria dell'alimento specificato

Livelli massimi di EPA e DHA combinati

La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «estratto lipidico del krill antartico (Euphausia superba

 

Prodotti lattiero-caseari, escluse le bevande a base di latte

200 mg/100 g o per i prodotti caseari 600 mg/100 g

Prodotti sostitutivi dei prodotti lattiero-caseari, escluse le bevande

200 mg/100 g o per i prodotti sostitutivi dei prodotti caseari 600 mg/100 g

Bevande analcoliche

Bevande a base di latte

Bevande sostitutive delle bevande a base di latte

80 mg/100 ml

Grassi spalmabili e condimenti

600 mg/100 g

Grassi da cucina

360 mg/100 ml

Cereali da prima colazione

500 mg/100 g

Prodotti di panetteria (pane, panini e biscotti con aggiunta di dolcificanti)

200 mg/100 g

Barrette nutrizionali /barrette ai cereali

500 mg/100 g

Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE

3 000 mg/giorno per la popolazione in generale

450 mg/giorno per le donne durante la gravidanza e l'allattamento

Alimenti a fini medici speciali, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013

Secondo le particolari esigenze nutrizionali delle persone cui sono destinati i prodotti

Sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013, e sostituti di un pasto per il controllo del peso

250 mg/pasto

Alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, quali definiti dal regolamento (UE) n. 609/2013

200 mg/100 ml

Alimenti destinati a persone che compiono uno sforzo muscolare intenso, soprattutto agli sportivi

Alimenti recanti diciture sull'assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta, in conformità alle prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 828/2014 della Commissione

Olio fungino ricco di acido arachidonico estratto da Mortierella alpina

Categoria dell'alimento specificato

Livelli massimi

La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «olio estratto da Mortierella alpina» o «olio di Mortierella alpina».

 

Formule per lattanti e formule di proseguimento quali definite nel regolamento (UE) n. 609/2013

A norma del regolamento (UE) n. 609/2013

Alimenti a fini medici speciali per lattanti pretermine, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013

A norma del regolamento (UE) n. 609/2013

Olio di argan estratto da Argania spinosa

Categoria dell'alimento specificato

Livelli massimi

La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «olio di argan» e, se utilizzato come condimento, sull'etichetta è indicato «olio vegetale solo per condimento».

 

Come condimento

Non specificato

Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE

In linea con il normale uso degli oli vegetali alimentari

Oleoresina ricca di astaxantina derivata dall'alga Haematococcus pluvialis

Categoria dell'alimento specificato

Livelli massimi

La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «astaxantina».

 

Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE

40-80 mg/giorno di oleoresina, corrispondenti a ≤ 8 mg di astaxantina al giorno

Semi di basilico (Ocimum basilicum)

Categoria dell'alimento specificato

Livelli massimi

 

 

Succhi di frutta e bevande miscelate a base di frutta/verdura

3 g/200 ml per l'aggiunta di semi di basilico interi (Ocimum basilicum)

Estratto di fagioli neri fermentati

Categoria dell'alimento specificato

Livelli massimi

La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «estratto di fagioli neri (soia) fermentati» o «estratto di soia fermentata».

 

Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE

4,5 g/giorno

Lattoferrina bovina

Categoria dell'alimento specificato

Livelli massimi

La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «Lattoferrina da latte vaccino».

 

Formule per lattanti e formule di proseguimento quali definite nel regolamento (UE) n. 609/2013 (pronte da bere)

100 mg/100 ml

Alimenti a base di latte per bambini nella prima infanzia (pronti da mangiare/bere)

200 mg/100 g

Alimenti trasformati a base di cereali (solidi)

670 mg/100 g

Alimenti a fini medici speciali, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013

Secondo le esigenze dei singoli fino a un massimo di 3 g/giorno

Bevande a base di latte

200 mg/100 g

Miscele in polvere per bevande a base di latte (pronte da bere)

330 mg/100 g

Bevande a base di latte fermentato (comprese le bevande allo yogurt)

50 mg/100 g

Bevande analcoliche

120 mg/100 g

Prodotti a base di yogurt

80 mg/100 g

Prodotti a base di formaggio

2 000 mg/100 g

Gelati

130 mg/100 g

Prodotti di pasticceria

1 000 mg/100 g

Caramelle

750 mg/100 g

Gomme da masticare

3 000 mg/100 g

Olio di semi di Buglossoides arvensis

Categoria dell'alimento specificato

Livello massimo dell'acido stearidonico (STA)

La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «olio raffinato di Buglossoides».

 

Prodotti lattiero-caseari e prodotti sostitutivi

250 mg/100 g

75 mg/100 g per le bevande

Formaggio e prodotti caseari

750 mg/100 g

Burro ed altre emulsioni di oli e grassi comprese le paste spalmabili (non destinati a cottura o frittura)

750 mg/100 g

Cereali da prima colazione

625 mg/100 g

Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, tranne gli integratori alimentari destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia

500 mg/giorno

Alimenti a fini medici speciali, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013, esclusi gli alimenti a fini medici speciali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia

Secondo le particolari esigenze nutrizionali delle persone cui sono destinati i prodotti

Sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013, e sostituti di un pasto per il controllo del peso

250 mg/pasto

Olio di Calanus finmarchicus

Categoria dell'alimento specificato

Livelli massimi

La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «olio di Calanus finmarchicus (crostaceo)».

 

Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE

2,3 g/giorno

Base per gomma da masticare (monometossi polietilenglicole)

Categoria dell'alimento specificato

Livelli massimi

La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «gomma base (1,3-butadiene, 2-metil-omopolimero, maleato, esteri con polietilenglicole-monometiletere)» oppure «gomma base (n. CAS: 1246080-53-4)».

 

Gomme da masticare

8 %

Base per gomma da masticare, (copolimero di metilviniletere e di anidride maleica)

Categoria dell'alimento specificato

Livelli massimi

La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «base per gomma (compreso il copolimero di metilviniletere e anidride maleica)» oppure «base per gomma (n. CAS 9011-16-9)».

 

Gomme da masticare

2 %

Olio di semi di chia da Salvia hispanica

Categoria dell'alimento specificato

Livelli massimi

La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «olio di semi di chia (Salvia hispanica)».

 

Grassi e oli

10 %

Olio di semi di chia puro

2 g/giorno

Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE

2 g/giorno

Semi di chia (Salvia hispanica)

Categoria dell'alimento specificato

Livelli massimi

1.

La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «semi di chia (Salvia hispanica)».

2.

I semi preconfezionati di chia (Salvia hispanica) recano un'etichetta aggiuntiva per informare il consumatore del fatto che la dose giornaliera non deve superare i 15 g.

 

Pane

5 % (semi di chia interi o macinati)

Prodotti di panetteria

10 % di semi di chia interi

Cereali da prima colazione

10 % di semi di chia interi

Frutta, noci e miscele di semi

10 % di semi di chia interi

Succhi di frutta e bevande miscelate a base di frutta/verdura

15 g/giorno per l'aggiunta di semi di chia interi, schiacciati o macinati

Semi di chia preconfezionati

15 g/giorno per i semi di chia interi

Prodotti da spalmare a base di frutta

1 % di semi di chia interi

Yogurt

1,3 g di semi di chia interi per 100 g di yogurt o 4,3 g di semi di chia interi per 330 g di (porzione di) yogurt

Pasti pronti sterilizzati a base di cereali, pseudocereali e/o legumi secchi

5 % di semi di chia interi

Complesso chitina-glucano derivato dall'Aspergillus niger

Categoria dell'alimento specificato

Livelli massimi

La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «complesso chitina-glucano derivato dall'Aspergillus niger».

 

Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE

5 g/giorno

Complesso chitina-glucano derivato dal Fomes fomentarius

Categoria dell'alimento specificato

Livelli massimi

La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «complesso chitina-glucano derivato dal Fomes fomentarius».

 

Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE

5 g/giorno

Estratto di chitosano dai funghi (Agaricus bisporus; Aspergillus niger)

Categoria dell'alimento specificato

Livelli massimi

La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «estratto di chitosano dall'Agaricus bisporus» o «estratto di chitosano dall'Aspergillus niger».

 

Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE

In linea con il normale uso negli integratori alimentari del chitosano derivante dai crostacei

Solfato di condroitina

Categoria dell'alimento specificato

Livelli massimi

La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «solfato di condroitina derivato da fermentazione microbica e solfatazione».

 

Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, destinati alla popolazione adulta, escluse le donne durante la gravidanza e l'allattamento

1 200 mg/giorno

Cromo picolinato

Categoria dell'alimento specificato

Livelli massimi di cromo totale

La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «cromo picolinato».

 

Alimenti di cui al regolamento (CE) n. 609/2013

250 μg/giorno

Alimenti arricchiti in conformità al regolamento (CE) n. 1925/2006 (4)

Erbe di Cistus incanus L. Pandalis

Categoria dell'alimento specificato

Livelli massimi

La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «erbe di Cistus incanus L. Pandalis».

 

Infusioni di erbe

Dose giornaliera prevista: 3 g di erbe/giorno (2 tazze/giorno)

Citicolina

Categoria dell'alimento specificato

Livelli massimi

1.

La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «citicolina».

2.

Le etichette degli alimenti contenenti citicolina recano l'indicazione secondo cui il prodotto non è adatto al consumo da parte dei bambini.

 

Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE

500 mg/giorno

Alimenti a fini medici speciali, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013

250 mg per porzione e un livello massimo di consumo giornaliero di 1 000 mg

Clostridium butyricum

Categoria dell'alimento specificato

Livelli massimi

La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «Clostridium butyricum MIYAIRI 588 (CBM 588)» o «Clostridium butyricum (CBM 588)».

 

Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE

1,35 × 108 CFU/giorno

Estratto di cacao in polvere sgrassato

Categoria dell'alimento specificato

Livelli massimi

I consumatori sono informati del fatto che non è possibile consumare più di 600 mg di polifenoli, corrispondenti a 1,1 g di estratto di cacao in polvere sgrassato al giorno.

 

Barrette nutrizionali

1 g/giorno e 300 mg di polifenoli, corrispondenti a non più di 550 mg di estratto di cacao in polvere sgrassato in una porzione di alimenti (o integratori alimentari)

Bevande a base di latte

Altri alimenti (compresi gli integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE), noti per contenere ingredienti funzionali e di norma destinati al consumo da parte di adulti attenti alla salute

Estratto di cacao a basso contenuto di grassi

Categoria dell'alimento specificato

Livelli massimi

I consumatori sono informati del fatto che non è possibile consumare più di 600 mg di flavanoli di cacao al giorno.

 

Alimenti, compresi gli integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE

730 mg per porzione e circa 1,2 g/giorno

Olio di semi di coriandolo da Coriandrum sativum

Categoria dell'alimento specificato

Livelli massimi

La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «olio di semi di coriandolo».

 

Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE

600 mg/giorno

Frutti essiccati di Crataegus pinnatifida

Categoria dell'alimento specificato

Livelli massimi

La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «frutti essiccati di Crataegus pinnatifida».

 

Infusioni di erbe

In linea con il normale uso alimentare di Crataegus laevigata

Confetture e gelatine in conformità alla direttiva 2001/113/CE (5)

Composte

α-ciclodestrina

Non specificato

La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «alfa-ciclodestrina» o «α-ciclodestrina».

 

γ-ciclodestrina

Non specificato

La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «gamma-ciclodestrina» o «γ-ciclodestrina».

 

Preparato di destrano prodotto da Leuconostoc mesenteroides

Categoria dell'alimento specificato

Livelli massimi

La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «destrano».

 

Prodotti di panetteria

5 %

Olio di origine vegetale a base di diacilglicerolo

Categoria dell'alimento specificato

Livelli massimi

La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «olio di origine vegetale a base di diacilglicerolo (contenente almeno l'80 % di diacilgliceroli)».

 

Oli da cucina

 

Margarine spalmabili

Condimenti per insalata

Maionese

Sostituto di un pasto per il controllo del peso (sotto forma di bevande)

Prodotti di panetteria

Prodotti di tipo yogurt

Diidrocapsiato (DHC)

Categoria dell'alimento specificato

Livelli massimi

1.

La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «diidrocapsiato».

2.

Gli integratori alimentari contenenti diidrocapsiato sintetico recano l'etichetta: «non destinato ai bambini fino ai quattro anni e mezzo».

 

Barrette ai cereali

9 mg/100 g

Biscotti, gallette e cracker

9 mg/100 g

Spuntini a base di riso

12 mg/100 g

Bevande gassose, bevande diluibili, bevande a base di succo di frutta

1,5 mg/100 ml

Bevande a base di verdure

2 mg/100 ml

Bevande a base di caffè e di tè

1,5 mg/100 ml

Acqua aromatizzata - non frizzante

1 mg/100 ml

Cereali precotti a base di avena

2,5 mg/100 g

Altri cereali

4,5 mg/100 g

Gelati e dessert a base di latte

4 mg/100 g

Miscele pronte per budino

2 mg/100 g

Prodotti a base di yogurt

2 mg/100 g

Prodotti a base di cioccolato

7,5 mg/100 g

Caramelle dure

27 mg/100 g

Gomme da masticare senza zucchero

115 mg/100 g

Prodotti a base di latte da aggiungere al caffè

40 mg/100 g

Edulcoranti

200 mg/100 g

Zuppe pronte

1,1 mg/100 g

Condimenti per insalata

16 mg/100 g

Proteine vegetali

5 mg/100 g

Pasti pronti

3 mg/pasto

Sostituti di un pasto per il controllo del peso

3 mg/pasto

Sostituto di un pasto per il controllo del peso (sotto forma di bevande)

1 mg/100 ml

Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE

3 mg/singola assunzione

9 mg/giorno

Miscele in polvere per bevande analcoliche

14,5 mg/kg pari a 1,5 mg/100 ml

Estratto secco di Lippia citriodora da colture cellulari

Categoria dell'alimento specificato

Livelli massimi

La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «estratto secco di Lippia citriodora da colture cellulari HTN®Vb».

 

Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE

In linea con il normale uso negli integratori alimentari di un estratto simile delle foglie di Lippia citriodora

Estratto di Echinacea angustifolia da colture cellulari

Categoria dell'alimento specificato

Livelli massimi

 

 

Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE

In linea con il normale uso negli integratori alimentari di un estratto simile delle radici di Echinacea angustifolia

Olio di Echium plantagineum

Categoria dell'alimento specificato

Livello massimo dell'acido stearidonico (STA)

La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «olio di Echium raffinato».

 

Prodotti a base di latte e prodotti del tipo yogurt da bere, presentati in dosi individuali

250 mg/100 g; 75 mg/100 g per le bevande

Preparazioni a base di formaggi

750 mg/100 g

Grassi spalmabili e condimenti

750 mg/100 g

Cereali da prima colazione

625 mg/100 g

Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE

500 mg/giorno

Alimenti a fini medici speciali, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013

Secondo le particolari esigenze nutrizionali delle persone cui sono destinati i prodotti

Sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013, e sostituti di un pasto per il controllo del peso

250 mg/pasto

Epigallocatechina gallato come estratto purificato di foglie di tè verde (Camellia sinensis)

Categoria dell'alimento specificato

Livelli massimi

L'etichetta reca l'indicazione secondo cui i consumatori non devono consumare più di 300 mg di estratto al giorno.

 

Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE

150 mg di estratto in una porzione di alimenti o integratori alimentari

Alimenti arricchiti in conformità al regolamento (CE) n. 1925/2006.

L-ergotioneina

Categoria dell'alimento specificato

Livelli massimi

La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «L-ergotioneina».

 

Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE

30 mg/giorno per la popolazione in generale (escluse le donne durante la gravidanza e l'allattamento)

20 mg/giorno per i bambini di età superiore a 3 anni

Feredetato sodico

Categoria dell'alimento specificato

Livelli massimi (espressi come EDTA anidro)

La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo cont