ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 350

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

60° anno
29 dicembre 2017


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2017/2391 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1059/2003 per quanto riguarda le tipologie territoriali (Tercet)

1

 

*

Regolamento (UE) 2017/2392 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, recante modifica della direttiva 2003/87/CE al fine di mantenere gli attuali limiti dell'ambito di applicazione relativo alle attività di trasporto aereo e introdurre alcune disposizioni in vista dell'attuazione di una misura mondiale basata sul mercato a decorrere dal 2021

7

 

*

Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale

15

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

REGOLAMENTI

29.12.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 350/1


REGOLAMENTO (UE) 2017/2391 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 2017

che modifica il regolamento (CE) n. 1059/2003 per quanto riguarda le tipologie territoriali (Tercet)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 338, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) istituisce una classificazione statistica comune delle unità territoriali (Nomenclatura delle unità territoriali per la statistica, denominata «NUTS») al fine di consentire la raccolta, la compilazione e la diffusione di statistiche regionali armonizzate nell'Unione europea.

(2)

La Commissione, in collaborazione con l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, ha definito una serie di tipologie territoriali di base e più rilevanti per classificare le unità statistiche stabilite dal regolamento (CE) n. 1059/2003.

(3)

Il sistema statistico europeo utilizza già tali tipologie, in particolare il grado di urbanizzazione, che comprende la definizione di grandi città.

(4)

La codificazione delle tipologie è necessaria per stabilire definizioni e condizioni univoche riguardo ai tipi territoriali, garantendone un'applicazione armonizzata e trasparente e rendendo stabili le tipologie al fine di favorire l'elaborazione e la diffusione di statistiche europee. Tali tipologie statistiche non pregiudicano l'individuazione di zone specifiche per le politiche dell'Unione.

(5)

Dato che tali tipi dipendono dalla distribuzione e dalla densità della popolazione nelle celle di un chilometro quadrato della griglia, dovrebbe essere applicato un sistema di griglie statistiche per calcolare i tipi territoriali e attribuirli alle regioni e zone in questione.

(6)

Dovrebbero essere chiariti anche vari aspetti minori delle unità amministrative locali (local administrative units – LAU) al fine di semplificare la terminologia e il meccanismo di trasmissione degli elenchi delle LAU dagli Stati membri alla Commissione (Eurostat).

(7)

Al fine di adeguarsi alle corrispondenti evoluzioni negli Stati membri, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla modifica, conformemente alle informazioni comunicate dagli Stati membri, della classificazione NUTS figurante nell'allegato I, dell'elenco delle unità amministrative esistenti riportato nell'allegato II e dell'elenco delle LAU riportato nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1059/2003. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (5). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(8)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda l'applicazione delle tipologie territoriali e le serie storiche che gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione in caso di modifiche della classificazione NUTS. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

(9)

Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire l'armonizzazione della classificazione regionale, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(10)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1059/2003,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1059/2003 è così modificato:

1)

l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Oggetto

1.   Il presente regolamento istituisce una classificazione statistica comune delle unità territoriali (NUTS), al fine di consentire la raccolta, la compilazione e la diffusione di statistiche europee a diversi livelli territoriali dell'Unione.

2.   La classificazione NUTS è riportata nell'allegato I.

3.   Le unità amministrative locali (local administrative units – LAU), di cui all'articolo 4, completano la classificazione NUTS.

4.   Le griglie statistiche, di cui all'articolo 4 bis, completano la classificazione NUTS. Tali griglie statistiche sono utilizzate per calcolare le tipologie territoriali basate sulla popolazione.

5.   Le tipologie territoriali dell'Unione, di cui all'articolo 4 ter, completano la classificazione NUTS attribuendo i tipi alle unità territoriali.»;

2)

all'articolo 2 è soppresso il paragrafo 5;

3)

l'articolo 3 è così modificato:

a)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Le unità amministrative esistenti utilizzate per la classificazione NUTS sono descritte nell'allegato II. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 7 bis per modificare l'allegato II in base ai cambiamenti apportati alle unità amministrative che le siano stati comunicati dallo Stato membro interessato conformemente all'articolo 5, paragrafo 1.»;

b)

al paragrafo 5, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Alcune unità non amministrative possono tuttavia derogare dai suddetti limiti a causa di particolari circostanze geografiche, socioeconomiche, storiche, culturali o ambientali, specialmente nelle isole e nelle regioni ultraperiferiche.»;

4)

l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Unità amministrative locali

1.   In ciascuno Stato membro, le unità amministrative locali (LAU) suddividono il livello NUTS 3 in uno o due livelli supplementari di unità territoriali. Almeno uno dei livelli LAU è un'unità amministrativa, come definita all'articolo 3, paragrafo 1, e descritta nell'allegato III. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 7 bis per modificare l'elenco delle LAU riportato nell'allegato III in base ai cambiamenti apportati alle unità amministrative che le siano stati comunicati dallo Stato membro interessato conformemente all'articolo 5, paragrafo 1.

2.   Entro il primo semestre di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) l'elenco delle LAU, prendendo come riferimento il 31 dicembre dell'anno precedente ed indicando le eventuali modifiche apportate e la regione NUTS 3 alla quale appartengono le LAU. Nella trasmissione deve essere rispettato il formato dei dati elettronici richiesto dalla Commissione (Eurostat).

3.   La Commissione (Eurostat) pubblica l'elenco delle LAU nella sezione dedicata del suo sito web entro il 31 dicembre di ogni anno.»;

5)

sono aggiunti gli articoli seguenti:

«Articolo 4 bis

Griglie statistiche

La Commissione (Eurostat) mantiene e pubblica un sistema di griglie statistiche a livello di Unione nella sezione dedicata del suo sito web. Le griglie statistiche sono conformi alle specifiche stabilite nel regolamento (UE) n. 1089/2010 della Commissione (*1).

Articolo 4 ter

Tipologie territoriali dell'Unione

1.   La Commissione (Eurostat) mantiene e pubblica, nella sezione dedicata del suo sito web, le tipologie dell'Unione composte da unità territoriali a livello della NUTS, delle LAU e delle celle della griglia.

2.   La tipologia basata sulla griglia è stabilita con livello di risoluzione di 1 chilometro quadrato nel modo seguente:

«Centri urbani»,

«Agglomerati urbani»,

«Celle rurali della griglia».

3.   Le tipologie seguenti sono stabilite a livello LAU:

a)

grado di urbanizzazione (DEGURBA):

«Zone urbane»:

«Grandi città» o «Zone densamente popolate»,

«Città medie e cinture urbane» o «Zone mediamente popolate»,

«Zone rurali» o «Zone scarsamente popolate»;

b)

zone urbane funzionali:

«Grandi città» più le loro «Zone di pendolarismo»;

c)

zone costiere:

«Zone costiere»,

«Zone non costiere».

Se in uno Stato membro esiste più di un livello amministrativo delle LAU, la Commissione (Eurostat) consulta lo Stato membro per determinare il livello amministrativo delle LAU che sarà utilizzato per l'attribuzione di tipologie.

4.   Le tipologie e denominazioni seguenti sono stabilite a livello NUTS 3:

a)

tipologia urbana-rurale:

«Zone prevalentemente urbane»,

«Zone intermedie»,

«Zone prevalentemente rurali»;

b)

tipologia metropolitana:

«Zone metropolitane»,

«Zone non metropolitane»;

c)

tipologia costiera:

«Zone costiere»,

«Zone non costiere».

5.   La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, condizioni uniformi per l'applicazione armonizzata delle tipologie a livello di Unione. Tali condizioni descrivono il metodo secondo il quale le tipologie saranno assegnate alle singole LAU e regioni di livello NUTS 3. Nell'applicare le condizioni uniformi, la Commissione tiene conto delle circostanze geografiche, socioeconomiche, storiche, culturali e ambientali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 7.

(*1)  Regolamento (UE) n. 1089/2010 della Commissione, del 23 novembre 2010, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'interoperabilità dei set di dati territoriali e dei servizi di dati territoriali (GU L 323 dell'8.12.2010, pag. 11).» ;"

6)

l'articolo 5 è così modificato:

a)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Le modifiche della classificazione NUTS nell'allegato I sono adottate nel secondo semestre dell'anno civile, ad intervalli non inferiori a tre anni, sulla base dei criteri definiti all'articolo 3. In caso di riorganizzazione sostanziale della relativa struttura amministrativa di uno Stato membro, tali modifiche della classificazione NUTS possono tuttavia essere adottate a intervalli più brevi.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 7 bis per modificare la classificazione NUTS di cui al primo comma del presente paragrafo in funzione dei cambiamenti nelle unità amministrative che le siano stati comunicati dallo Stato membro interessato conformemente al paragrafo 1 del presente articolo. I dati regionali che gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) sono basati sulla classificazione NUTS modificata a decorrere dal 1o gennaio del secondo anno successivo all'adozione di tale atto delegato.»;

b)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Qualora la Commissione adotti un atto delegato di cui al paragrafo 4, lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione (Eurostat) le serie storiche per la nuova ripartizione regionale, al fine di sostituire i dati già trasmessi. Lo Stato membro interessato trasmette le suddette serie storiche entro il 1o gennaio del quarto anno successivo all'adozione di tale atto delegato.

La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, condizioni uniformi per le serie storiche e la loro durata, tenendo conto della fattibilità della loro trasmissione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 7.»;

7)

l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato del sistema statistico europeo. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui viene fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.»;

8)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 7 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 4, all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 5, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 18 gennaio 2018. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafo 4, all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 5, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»;

9)

l'articolo 8 è soppresso;

10)

il titolo dell'allegato III è sostituito dal seguente:

«UNITÀ AMMINISTRATIVE LOCALI».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 12 dicembre 2017

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

M. MAASIKAS


(1)  GU C 209 del 30.6.2017, pag. 71.

(2)  GU C 342 del 12.10.2017, pag. 74.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 14 novembre 2017 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 4 dicembre 2017.

(4)  Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).

(5)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(6)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).


29.12.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 350/7


REGOLAMENTO (UE) 2017/2392 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 13 dicembre 2017

recante modifica della direttiva 2003/87/CE al fine di mantenere gli attuali limiti dell'ambito di applicazione relativo alle attività di trasporto aereo e introdurre alcune disposizioni in vista dell'attuazione di una misura mondiale basata sul mercato a decorrere dal 2021

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

La 21a conferenza delle parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (United Nations Framework Convention on Climate Change – UNFCCC) si è tenuta a Parigi dal 30 novembre al 12 dicembre 2015. A tale conferenza è stato concluso un accordo internazionale («accordo di Parigi») sul rafforzamento della risposta mondiale ai cambiamenti climatici. L'accordo di Parigi stabilisce, tra l'altro, un obiettivo a lungo termine in linea con l'obiettivo di mantenere l'aumento della temperatura mondiale ben al di sotto di 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e di continuare ad adoperarsi per mantenerlo a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali. L'accordo di Parigi è stato approvato a nome dell'Unione con la decisione (UE) 2016/1841 del Consiglio (3). L'accordo di Parigi è entrato in vigore il 4 novembre 2016. Per conseguire gli obiettivi dell'accordo di Parigi sarà necessario il contributo di tutti i settori e le parti prepareranno, comunicheranno e manterranno i successivi contributi determinati a livello nazionale (Nationally Determined Contributions - «NDC»). È pertanto opportuno che si agisca anche attraverso l'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (International Civil Aviation Organisation – «ICAO») al fine di ridurre le emissioni prodotte dal trasporto aereo internazionale.

(2)

La tutela dell'ambiente rappresenta una delle sfide più importanti per l'Unione. Gli obiettivi ambientali dell'Unione di cui all'articolo 191 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sono la salvaguardia, la tutela e il miglioramento della qualità dell'ambiente, la protezione della salute umana, l'uso accorto e razionale delle risorse naturali e la promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o globale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici.

(3)

Il Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre 2014 ha fissato nelle conclusioni un obiettivo vincolante di riduzione interna in tutti i settori economici di almeno il 40 % delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030, rispetto al 1990. Nella riunione del Consiglio del 6 marzo 2015 è stato formalmente approvato tale contributo dell'Unione e dei suoi Stati membri quale NDC previsto nell'ambito dell'accordo di Parigi. Nelle conclusioni dell'ottobre 2014, il Consiglio europeo ha dichiarato che l'obiettivo dev'essere raggiunto collettivamente dall'Unione nel modo più efficace in termini di costi, con riduzioni, da realizzare entro il 2030 sia nel sistema di scambio di quote di emissione dell'Unione europea (European Union Emissions Trading System – «EU ETS») sia nei settori non ETS, pari rispettivamente al 43 % e al 30 % rispetto al 2005. È opportuno che tutti i settori dell'economia contribuiscano al conseguimento di tali riduzioni di emissioni. La Commissione dovrebbe facilitare lo scambio, tra gli Stati membri, delle migliori pratiche e degli insegnamenti tratti nel settore della mobilità a basse emissioni.

(4)

Un sistema EU ETS riformato e ben funzionante, con uno strumento rafforzato di stabilizzazione del mercato, sarà il principale strumento europeo per raggiungere l'obiettivo di riduzione del 40 % di cui alle conclusioni del Consiglio europeo dell'ottobre 2014, con un fattore lineare e l'assegnazione gratuita di quote di emissioni dopo il 2020. Tali disposizioni dovrebbero essere coerenti con gli obiettivi climatici dell'Unione e con gli impegni da essa assunti nell'ambito dell'accordo di Parigi. La parte di quote messe all'asta dovrebbe essere espressa come valore percentuale nella direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), al fine di migliorare la certezza della pianificazione delle decisioni di investimento, di aumentare la trasparenza, di ridurre al minimo la rilocalizzazione delle emissioni di CO2 e di rendere il sistema nel suo complesso più semplice e più facilmente comprensibile. Inoltre, nel quadro delle sue regolari relazioni a norma del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), la Commissione dovrebbe valutare i risultati del «dialogo facilitativo» del 2018. Le disposizioni della direttiva 2003/87/CE dovrebbero essere oggetto di costante riesame alla luce degli sviluppi internazionali e degli sforzi intrapresi per conseguire gli obiettivi dell'accordo di Parigi, tra cui il primo bilancio mondiale del 2023, e gli ulteriori bilanci mondiali che saranno realizzati ogni cinque anni ed ispireranno i successivi NDC.

(5)

L'Unione e i suoi Stati membri sono impegnati nella promozione di un accordo internazionale volto a ridurre l'impatto delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dal trasporto aereo fin dal 1997 e nel 2008 si sono dotati di leggi per limitare gli effetti dei cambiamenti climatici determinati dalle attività di trasporto aereo attraverso l'EU ETS, in vigore dal 2005. Con sentenza del 21 dicembre 2011 (6), la Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito che l'inclusione delle attività di trasporto aereo nell'EU ETS ai sensi della direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7) non viola il diritto internazionale. Per agevolare i lavori in sede di ICAO, l'Unione ha adottato per due volte deroghe, limitate nel tempo, all'EU ETS in modo da limitare gli obblighi di conformità alle sole emissioni prodotte dai voli tra aerodromi situati nello Spazio economico europeo (SEE), garantendo il pari trattamento degli operatori aerei attivi sulla stessa rotta, indipendentemente dal luogo in cui sono stabiliti. La deroga più recente all'EU ETS, introdotta con il regolamento (UE) n. 421/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), ha limitato gli obblighi di conformità ai voli all'interno del SEE tra il 2013 e il 2016, prevedendo la possibilità, in seguito al riesame contemplato da tale regolamento, di modificare l'ambito di applicazione del sistema per quanto riguarda le attività da e per gli aerodromi situati al di fuori del SEE, a decorrere dal 1o gennaio 2017.

(6)

I lavori dell'ICAO relativi a una misura mondiale basata sul mercato per le emissioni del trasporto aereo internazionale costituiscono un elemento del cosiddetto «paniere di misure» volte al conseguimento dell'obiettivo indicativo di una crescita neutra in termini di emissioni di carbonio a decorrere dal 2020 (carbon neutral growth – «CNG 2020») e dovrebbero essere integrati da progressi nella gestione del traffico aereo e nelle tecnologie di propulsione. La continuità nello sviluppo di strategie e programmi di ricerca sarà essenziale per l'innovazione tecnologica e i miglioramenti operativi necessari al fine di andare al di là di tale obiettivo e conseguire riduzioni assolute delle emissioni nell'intero settore.

(7)

A livello di Unione sono state adottate diverse misure volte a evitare la frammentazione dello spazio aereo europeo, in modo da ottimizzare il flusso del traffico aereo e il controllo dell'utilizzo dello spazio aereo, riducendo così le emissioni. Gli Stati membri si sono nuovamente impegnati a realizzare il concetto di «cielo unico europeo», tenendo conto della prevista crescita del volume del traffico aereo negli anni a venire. Per compiere progressi nella gestione del traffico aereo, è necessario accelerare l'attuazione dell'impresa comune per la ricerca sulla gestione del traffico aereo nel cielo unico europeo (Single European Sky ATM Research – SESAR). Anche altre misure, tra cui l'utilizzo del sistema globale di navigazione satellitare (Global Navigation Satellite System – GNSS), le iniziative tecnologiche congiunte, come Clean Sky I e Clean Sky II, e i programmi di ricerca dell'Unione, come Orizzonte 2020 e i programmi che gli succederanno, contribuiranno al miglioramento in termini di efficienza e di riduzione delle emissioni del trasporto aereo.

(8)

Alla luce della risoluzione adottata in occasione della 39a assemblea dell'ICAO nell'ottobre 2016 relativa all'attuazione di una misura mondiale basata sul mercato a decorrere dal 2021 per compensare le emissioni del trasporto aereo internazionale al di sopra dei livelli del 2020, si prevede che l'ICAO adotti nel 2018 standard e pratiche raccomandate (Standards and Recommended Practices – SARP) al fine di integrare detta risoluzione e consentire l'attuazione del sistema mondiale. Tuttavia, la sua effettiva operatività richiederà interventi a livello nazionale ad opera delle parti dell'ICAO. L'ICAO dovrà inoltre mettere a punto modalità di gestione, tra cui un sistema di registrazione. In tale contesto, al fine di stimolare la prosecuzione dei lavori in seno all'ICAO e facilitare l'attuazione concreta del regime proposto, è opportuno prorogare fino al 31 dicembre 2023 l'attuale deroga agli obblighi previsti dall'EU ETS per i voli da e per i paesi terzi, salvo riesame, al fine di consentire di acquisire la necessaria esperienza legata all'attuazione del regime dell'ICAO. Come risultato della proroga della deroga, la quantità di quote da mettere all'asta o da rilasciare gratuitamente, anche attingendo alla riserva speciale, dovrebbe rimanere proporzionale alla riduzione dell'obbligo di restituzione. Dal 1o gennaio 2021 il numero di quote assegnate agli operatori aerei dovrebbe essere ridotto annualmente del fattore di riduzione lineare applicabile a tutti gli altri settori rientranti nell'EU ETS, fatto salvo il riesame in vista dell'attuazione del regime proposto dall'ICAO. Il riesame sarà predisposto nel pieno rispetto degli orientamenti per legiferare meglio, consultando adeguatamente tutte le parti interessate, compresi gli Stati membri. Si dovrebbe continuare a cancellare le quote non provenienti dalla riserva speciale.

(9)

I proventi derivanti dalla vendita all'asta delle quote o il loro equivalente in valore finanziario dovrebbero essere utilizzati per combattere i cambiamenti climatici nell'Unione e nei paesi terzi, tra l'altro per ridurre le emissioni di gas a effetto serra, per favorire l'adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici nell'Unione e nei paesi terzi, in particolare nei paesi in via di sviluppo, per finanziare la ricerca e lo sviluppo ai fini della mitigazione e dell'adattamento, anche nei settori dell'aeronautica, del trasporto aereo e dei carburanti alternativi sostenibili per l'aviazione, per ridurre le emissioni attraverso modalità di trasporto a basse emissioni e per coprire i costi di gestione dell'EU ETS. Gli Stati membri che utilizzano tali proventi per cofinanziare la ricerca e l'innovazione dovrebbero rivolgere particolare attenzione ai programmi o alle iniziative nell'ambito del nono programma quadro di ricerca («9o PQ»). Garantire la trasparenza sull'uso dei proventi derivanti dalla vendita all'asta di quote ai sensi della direttiva 2003/87/CE, attraverso la comunicazione, da parte degli Stati membri, delle informazioni ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 525/2013, è essenziale ai fini del rispetto degli impegni dell'Unione.

(10)

L'integrità ambientale dell'EU ETS dovrebbe essere salvaguardata dal rischio di estinzione degli obblighi per gli operatori aerei e altri operatori oggetto di regolamentazione da parte di uno Stato membro. Pertanto, le quote di emissioni rilasciate dallo Stato membro in questione dovrebbero essere utilizzate solo se gli obblighi di restituzione delle quote di emissioni non presentano un rischio di estinzione tale da compromettere l'integrità ambientale dell'EU ETS. È quindi opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare le misure necessarie alla tutela dell'integrità ambientale dell'EU ETS. Tali misure dovrebbero applicarsi fino a quando non siano più necessarie a seguito di una modifica delle circostanze.

(11)

Dal momento che le caratteristiche chiave della misura mondiale basata sul mercato devono ancora essere messe a punto e che l'attuazione di tale misura dipende dalla legislazione nazionale degli Stati e delle regioni partecipanti, la Commissione dovrebbe riferire periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai progressi compiuti nei negoziati dell'ICAO, in particolare per quanto concerne gli strumenti pertinenti adottati dall'ICAO, compresi i SARP, le azioni intraprese dai paesi terzi al fine di attuare la misura mondiale basata sul mercato da applicare alle emissioni per il periodo 2021-2035, gli sforzi volti all'adozione di misure ambiziose e vincolanti per conseguire l'obiettivo a lungo termine del settore dell'aviazione, vale a dire dimezzare entro il 2050 le emissioni di CO2 prodotte dal trasporto aereo rispetto ai livelli del 2005, ed altri eventuali sviluppi pertinenti a livello internazionale e strumenti applicabili, come le norme elaborate nel quadro dell'UNFCCC e dell'accordo di Parigi sui mercati e la contabilizzazione del carbonio. Allorquando vi sarà chiarezza circa la natura e il contenuto degli strumenti giuridici dell'ICAO e prima del varo della misura mondiale dell'ICAO basata sul mercato, la Commissione dovrebbe presentare una relazione che valuti le modalità di recepimento di tali strumenti nel diritto dell'Unione, attraverso un riesame della direttiva 2003/87/CE. La Commissione dovrebbe inoltre, se del caso, tenere conto delle norme applicabili ai voli all'interno del SEE. In tale occasione, la relazione della Commissione dovrebbe assicurare la necessità di garantire la coerenza con il diritto dell'Unione, in particolare di evitare distorsioni della concorrenza e ridurre al minimo indebiti oneri amministrativi per gli Stati membri e gli operatori aerei. Ove opportuno, la Commissione dovrebbe corredare la relazione di una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio volta a garantire il contributo del settore del trasporto aereo all'impegno dell'Unione di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030 in tutti i settori economici.

(12)

In vista dell'attuazione della misura mondiale dell'ICAO basata sul mercato, occorre disporre quanto prima di dati pertinenti disponibili riguardanti le emissioni prodotte dalle attività del trasporto aereo. Tali emissioni dovrebbero essere oggetto di monitoraggio, comunicazione e verifica secondo gli stessi principi applicabili al monitoraggio, alla comunicazione e alla verifica delle emissioni prodotte dalle attività di trasporto aereo ai sensi della direttiva 2003/87/CE. Di conseguenza, la Commissione dovrebbe adottare disposizioni in materia di monitoraggio, comunicazione e verifica al fine di attuare la misura mondiale dell'ICAO basata sul mercato evitando qualsiasi distorsione della concorrenza. Tali disposizioni dovrebbero essere coerenti con i principi enunciati nel regolamento di cui all'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE e dovrebbero garantire che le relazioni sulle emissioni presentate siano verificate secondo i principi e i criteri di verifica di cui all'articolo 15 di tale direttiva. Esse dovrebbero essere adottate secondo la procedura applicabile al monitoraggio, alla comunicazione e alla verifica a norma della direttiva 2003/87/CE.

(13)

Il trasporto aereo ha anche un impatto sul clima in quanto produce emissioni di ossidi di azoto, vapore acqueo e particelle di solfati e particolato carbonioso ad alta quota che, stando alle ricerche scientifiche, potrebbero avere un effetto significativo sul clima. Secondo le stime del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico, l'impatto complessivo del trasporto aereo sul clima è attualmente da due a quattro volte superiore all'effetto delle sole emissioni di biossido di carbonio prodotte in passato. In attesa di progressi in ambito scientifico, è opportuno prendere in considerazione, per quanto possibile, ogni impatto del trasporto aereo. La direttiva 2008/101/CE prevedeva che la Commissione avrebbe presentato una proposta sugli ossidi di azoto nel 2008. Nonostante le difficoltà politiche e tecniche riscontrate, la Commissione dovrebbe velocizzare i lavori su tale proposta. Si dovrebbe altresì promuovere la ricerca sulla formazione delle scie di condensazione e sulla loro evoluzione in cirri, sugli effetti diretti minori degli aerosol di solfati e del particolato carbonioso, nonché su misure di mitigazione efficaci, comprese le misure operative e tecniche.

(14)

A fini di semplificazione e allo scopo di alleggerire i compiti amministrativi, gli operatori aerei con emissioni annue inferiori a 3 000 tonnellate di CO2 nei voli all'interno del SEE dovrebbero avvalersi, per la verifica delle loro emissioni, dello strumento per emettitori di entità ridotta approvato nel quadro del regolamento (UE) n. 606/2010 (9). Si dovrebbe continuare a considerare, per un ulteriore periodo di 10 anni, che gli operatori aerei non commerciali le cui emissioni annue sono inferiori a 1 000 tonnellate di CO2 rispettano i requisiti della direttiva 2003/87/CE; durante tale periodo dovrebbero essere sviluppate misure affinché in futuro tutti gli operatori contribuiscano alla riduzione delle emissioni.

(15)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire prorogare gli attuali limiti dell'ambito di applicazione relativo alle attività di trasporto aereo fino al 31 dicembre 2023 e preparare l'attuazione di una misura mondiale basata sul mercato a decorrere dal 2021, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(16)

È essenziale garantire agli operatori aerei e alle autorità nazionali la certezza del diritto in vista della scadenza per la restituzione del 30 aprile 2018 stabilita dalla direttiva 2003/87/CE. Pertanto, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(17)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2003/87/CE,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La direttiva 2003/87/CE è così modificata:

1)

all'articolo 3 quater è inserito il paragrafo seguente:

«3 bis.   Le assegnazioni di quote per attività di trasporto aereo da e per gli aerodromi situati in paesi non appartenenti allo Spazio economico europeo (SEE) dopo il 31 dicembre 2023 sono soggette al riesame di cui all'articolo 28 ter.»;

2)

all'articolo 3 quinquies, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   A decorrere dal 1o gennaio 2013 è messo all'asta il 15 % delle quote. La Commissione realizza uno studio sulla capacità del settore del trasporto aereo di trasferire i costi della CO2 ai suoi clienti, con riferimento all'EU ETS e alla misura mondiale basata sul mercato sviluppata dall'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (“ICAO”). Tale studio valuta la capacità del settore del trasporto aereo di trasferire il costo delle unità di emissione necessarie, effettuando un raffronto con il settore industriale e quello dell'elettricità, allo scopo di presentare una proposta volta ad aumentare la percentuale di quote messe all'asta conformemente al riesame di cui all'articolo 28 ter, paragrafo 2, tenendo conto dell'analisi del trasferimento dei costi e prendendo in considerazione un allineamento ad altri settori, nonché la competitività tra le diverse modalità di trasporto.»;

3)

all'articolo 3 quinquies, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Tutti i proventi derivanti dalla vendita all'asta di quote dovrebbero essere utilizzati per combattere i cambiamenti climatici nell'Unione e nei paesi terzi, tra l'altro per ridurre le emissioni di gas a effetto serra, per favorire l'adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici nell'Unione e nei paesi terzi, in particolare nei paesi in via di sviluppo, per finanziare la ricerca e lo sviluppo ai fini della mitigazione e dell'adattamento, ivi compreso in particolare nei settori dell'aeronautica e del trasporto aereo, per ridurre le emissioni attraverso modalità di trasporto a basse emissioni e per coprire i costi di gestione dell'EU ETS. I proventi derivanti dalla vendita all'asta dovrebbero anche essere utilizzati per finanziare progetti comuni volti a ridurre le emissioni di gas a effetto serra nel settore del trasporto aereo, come l'impresa comune per la ricerca sulla gestione del traffico aereo nel cielo unico europeo (SESAR), le iniziative tecnologiche congiunte “Clean Sky” e qualsiasi iniziativa atta a consentire l'ampia diffusione del GNSS per la navigazione satellitare e capacità in termini di interoperabilità in tutti gli Stati membri, in particolare i progetti che migliorano l'infrastruttura di navigazione aerea, la prestazione di servizi di navigazione aerea e l'uso dello spazio aereo. I proventi delle aste possono anche essere utilizzati per finanziare i contributi al Fondo globale per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili, nonché misure finalizzate a combattere la deforestazione. Gli Stati membri che utilizzano tali proventi per cofinanziare la ricerca e l'innovazione rivolgono particolare attenzione ai programmi o alle iniziative nell'ambito del nono programma quadro di ricerca (“9o PQ”). La trasparenza sull'uso dei proventi derivanti dalla vendita all'asta di quote ai sensi della presente direttiva è essenziale ai fini del rispetto degli impegni dell'Unione.

Gli Stati membri informano la Commissione delle iniziative intraprese a norma del primo comma del presente paragrafo.»;

4)

all'articolo 12, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Per il periodo fino al 31 dicembre 2020, gli Stati membri provvedono affinché, entro il 30 aprile di ogni anno, il gestore di ciascun impianto restituisca un numero di quote di emissioni, diverse dalle quote rilasciate a norma del capo II, pari alle emissioni totali di tale impianto nel corso dell'anno civile precedente, come verificato a norma dell'articolo 15, e che tali quote siano successivamente cancellate. Per il periodo a decorrere dal 1o gennaio 2021, gli Stati membri provvedono affinché, entro il 30 aprile di ogni anno, il gestore di ciascun impianto restituisca un numero di quote di emissioni pari alle emissioni totali di tale impianto nel corso dell'anno civile precedente, come verificato a norma dell'articolo 15, e che tali quote siano successivamente cancellate, fatto salvo il riesame di cui all'articolo 28 ter.»;

5)

all'articolo 12, prima del paragrafo 3 bis è aggiunto il paragrafo seguente:

«3 bis.   Se del caso e per il periodo necessario, al fine di tutelare l'integrità ambientale dell'EU ETS, agli operatori aerei e altri operatori che partecipano all'EU ETS è fatto divieto di utilizzare quote di emissioni rilasciate da uno Stato membro per i cui operatori aerei e altri operatori sussistano obblighi estinti. L'atto giuridico cui fa riferimento l'articolo 19 include le misure necessarie nei casi di cui al presente paragrafo.»;

6)

l'articolo 28 bis è così modificato:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Deroghe applicabili in vista dell'attuazione della misura mondiale dell'ICAO basata sul mercato»;

b)

il paragrafo 1 è così modificato:

i)

le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a)

tutte le emissioni prodotte dai voli da o per gli aerodromi situati in paesi non appartenenti al SEE in ogni anno civile dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2023, fatto salvo il riesame di cui all'articolo 28 ter;

b)

tutte le emissioni prodotte dai voli tra un aerodromo situato in una delle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e un aerodromo situato in un'altra regione del SEE in ogni anno civile dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2023, fatto salvo il riesame di cui all'articolo 28 ter.»;

ii)

la lettera c) è soppressa;

c)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   In deroga agli articoli 3 sexies e 3 septies, agli operatori aerei che beneficiano delle deroghe di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), del presente articolo è assegnato, ogni anno, a titolo gratuito, un numero di quote ridotte in proporzione alla riduzione dell'obbligo di restituzione di cui alle lettere suddette.

In deroga all'articolo 3 septies, paragrafo 8, le quote di emissioni che non provengono dalla riserva speciale sono cancellate.

A decorrere dal 1o gennaio 2021, il numero di quote assegnate agli operatori aerei è soggetto all'applicazione del fattore di riduzione lineare di cui all'articolo 9, fatto salvo il riesame di cui all'articolo 28 ter.

Per quanto concerne l'attività per il periodo dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2023, gli Stati membri pubblicano, prima del 1o settembre 2018, il numero di quote del trasporto aereo assegnate a ciascun operatore aereo.»;

d)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   In deroga all'articolo 3 quinquies, paragrafo 3, il numero di quote che ogni Stato membro deve mettere all'asta per il periodo dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2023 è ridotto in modo da corrispondere alla quantità di quote di emissioni a esso attribuita per il trasporto aereo dai voli ai quali non si applicano le deroghe di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), del presente articolo.»;

e)

il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   In deroga agli articoli 3 octies, 12, 15 e 18 bis, quando un operatore aereo registra un numero totale di emissioni annue inferiore a 25 000 tonnellate di CO2 o quando un operatore aereo registra un numero totale di emissioni annue inferiore a 3 000 tonnellate di CO2 prodotte da voli diversi da quelli di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), del presente articolo, le sue emissioni sono considerate emissioni verificate se sono determinate utilizzando lo strumento per emettitori di entità ridotta approvato ai sensi del regolamento (UE) n. 606/2010 della Commissione (*1) e alimentato da Eurocontrol con i dati provenienti dal proprio dispositivo di supporto all'ETS. Gli Stati membri possono mettere in atto procedure semplificate per gli operatori aerei non commerciali, purché tali procedure forniscano una precisione non inferiore a quella assicurata dallo strumento per emettitori di entità ridotta.

(*1)  Regolamento (UE) n. 606/2010 della Commissione, del 9 luglio 2010, relativo all'approvazione di uno strumento semplificato sviluppato dall'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol) per stimare il consumo di combustibile di alcuni operatori aerei a emissioni ridotte (GU L 175 del 10.7.2010, pag. 25).»;"

f)

il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7.   Il paragrafo 1 del presente articolo si applica ai paesi con i quali è stato raggiunto un accordo ai sensi dell'articolo 25 o 25 bis, solo conformemente ai termini di tale accordo.»;

g)

il paragrafo 8 è soppresso;

7)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 28 ter

Relazioni e riesame della Commissione sull'attuazione della misura mondiale dell'ICAO basata sul mercato

1.   Prima del 1o gennaio 2019 e successivamente a intervalli regolari, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui progressi compiuti nei negoziati in sede di ICAO al fine di attuare la misura mondiale basata sul mercato che deve essere applicata alle emissioni dal 2021, con particolare riferimento: i) agli strumenti pertinenti dell'ICAO, compresi gli standard e le pratiche raccomandate; ii) alle raccomandazioni approvate dal Consiglio dell'ICAO pertinenti ai fini della misura mondiale basata sul mercato; iii) alla creazione di un registro globale; iv) alle misure nazionali adottate dai paesi terzi al fine di attuare la misura mondiale basata sul mercato che deve essere applicata alle emissioni a decorrere dal 2021; v) alle implicazioni delle riserve dei paesi terzi; e vi) ad altri pertinenti sviluppi internazionali e strumenti applicabili.

In linea con il bilancio mondiale dell'UNFCCC, la Commissione riferisce altresì in merito agli sforzi compiuti per conseguire l'obiettivo indicativo a lungo termine del settore del trasporto aereo di dimezzare, entro il 2050, le emissioni di CO2 prodotte dal trasporto aereo rispetto ai livelli del 2005.

2.   Entro 12 mesi dall'adozione degli strumenti pertinenti da parte dell'ICAO e prima che la misura mondiale basata sul mercato divenga operativa, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta le modalità di recepimento di tali strumenti nel diritto dell'Unione mediante revisione della presente direttiva. In tale relazione, la Commissione prende inoltre in esame le norme applicabili relative ai voli all'interno del SEE, se opportuno. Essa esamina inoltre l'ambizione e l'integrità ambientale complessiva della misura mondiale basata sul mercato, compresa la sua ambizione generale in relazione agli obiettivi previsti dall'accordo di Parigi, il livello di partecipazione, la sua applicabilità, la trasparenza, le sanzioni in caso di non conformità, i processi di partecipazione pubblica, la qualità dei crediti di compensazione, il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni, i registri, la rendicontabilità nonché le norme relative all'uso dei biocarburanti. Inoltre, la relazione esamina se le disposizioni adottate a norma dell'articolo 28 quater, paragrafo 2, debbano essere oggetto di revisione.

3.   La Commissione correda la relazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo, se del caso, di una proposta indirizzata al Parlamento europeo e al Consiglio per la modifica, la soppressione, la proroga o la sostituzione delle deroghe di cui all'articolo 28 bis, che sia coerente con l'impegno dell'Unione di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030 in tutti i settori economici, allo scopo di preservare l'integrità ambientale e l'efficacia dell'azione per il clima dell'Unione.

Articolo 28 quater

Disposizioni in materia di monitoraggio, comunicazione e verifica ai fini della misura mondiale basata sul mercato

1.   La Commissione adotta disposizioni finalizzate al monitoraggio, alla comunicazione e alla verifica appropriati delle emissioni, allo scopo di attuare la misura mondiale basata sul mercato dell'ICAO su tutte le rotte contemplate da tale misura. Tali disposizioni si basano sugli strumenti pertinenti adottati in sede ICAO, evitano qualsiasi distorsione della concorrenza, sono coerenti con i principi sanciti dal regolamento di cui all'articolo 14, paragrafo 1, e assicurano che le relazioni sulle emissioni presentate siano verificate secondo i principi e i criteri di verifica di cui all'articolo 15.

2.   Le disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui agli articoli 14 e 15.»;

8)

all'articolo 30 è aggiunto il paragrafo seguente:

«5.   Prima del 1o gennaio 2020 la Commissione presenta un'analisi aggiornata degli effetti del trasporto aereo non connessi alle emissioni di CO2, corredata, se del caso, di una proposta sui modi migliori per affrontare tali effetti.»;

9)

alla lettera k) dell'allegato I, l'anno «2020» è sostituito dall'anno «2030».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 13 dicembre 2017

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

M. MAASIKAS


(1)  GU C 288 del 31.8.2017, pag. 75.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 12 dicembre 2017 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 12 dicembre 2017.

(3)  Decisione (UE) 2016/1841 del Consiglio, del 5 ottobre 2016, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di Parigi adottato nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (GU L 282 del 19.10.2016, pag. 1).

(4)  Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

(5)  Regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 13).

(6)  Sentenza della Corte di giustizia del 21 dicembre 2011, Air Transport Association of America e altri contro Secretary of State for Energy and Climate Change, C-366/10, ECLI:EU:C:2011:864.

(7)  Direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra (GU L 8 del 13.1.2009, pag. 3).

(8)  Regolamento (UE) n. 421/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, in vista dell'attuazione, entro il 2020, di un accordo internazionale che introduce una misura mondiale unica basata sul mercato da applicarsi alle emissioni del trasporto aereo internazionale (GU L 129 del 30.4.2014, pag. 1).

(9)  Regolamento (UE) n. 606/2010 della Commissione, del 9 luglio 2010, relativo all'approvazione di uno strumento semplificato sviluppato dall'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol) per stimare il consumo di combustibile di alcuni operatori aerei a emissioni ridotte (GU L 175 del 10.7.2010, pag. 25).


29.12.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 350/15


REGOLAMENTO (UE) 2017/2393 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 13 dicembre 2017

che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 42, l'articolo 43, paragrafo 2, e l'articolo 168, paragrafo 4, lettera b),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Corte dei conti (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

visto il parere del Comitato delle regioni (3),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (4),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire la certezza del diritto e l'attuazione armonizzata e non discriminatoria del sostegno a favore dei giovani agricoltori, occorre stabilire che, nel contesto dello sviluppo rurale, la «data di insediamento», di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e in altre norme pertinenti, corrisponde alla data in cui il richiedente esegue o completa per la prima volta un'azione che attiene all'insediamento, e che la domanda di sostegno deve essere presentata al più tardi 24 mesi dopo tale data. Inoltre, l'esperienza tratta dalle negoziazioni dei programmi ha dimostrato che è opportuno chiarire le norme relative all'insediamento congiunto di giovani agricoltori e le soglie per l'ammissibilità al sostegno di cui all'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1305/2013, nonché razionalizzare le disposizioni sulla durata del piano aziendale.

(2)

Al fine di agevolare la messa in atto dei servizi di consulenza e formazione da parte delle autorità di gestione degli Stati membri, lo status di beneficiario nell'ambito di detta misura dovrebbe essere esteso a tali autorità, assicurando nel contempo che il prestatore del servizio sia scelto da un organismo funzionalmente indipendente da dette autorità e che siano effettuati controlli al livello del prestatore di servizi di consulenza o formazione.

(3)

Allo scopo di incentivare la partecipazione ai regimi di qualità, gli agricoltori o le associazioni di agricoltori che partecipano a tali regimi durante i cinque anni precedenti la domanda di sostegno dovrebbero essere ammissibili per un periodo massimo di cinque anni, tenendo debitamente conto del momento della prima partecipazione al regime.

(4)

Per risultare sufficientemente attrattivi per il settore privato, è essenziale che gli strumenti finanziari siano concepiti e attuati in modo flessibile e trasparente. Tuttavia, l'esperienza ha dimostrato che alcune norme in materia di ammissibilità connesse a una misura specifica limitano il ricorso a strumenti finanziari nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale, come anche l'uso flessibile di strumenti finanziari da parte dei gestori dei fondi. Pertanto, è opportuno stabilire che alcune norme in materia di ammissibilità connesse a una misura specifica non si applicano agli strumenti finanziari. Per lo stesso motivo è altresì opportuno stabilire che l'aiuto all'avviamento a favore dei giovani agricoltori di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013 può essere fornito anche sotto forma di strumenti finanziari. Alla luce di tali modifiche, è opportuno stabilire che, laddove il sostegno agli investimenti di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1305/2013 è concesso sotto forma di strumenti finanziari, l'investimento deve contribuire al perseguimento di una o più priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale.

(5)

Al fine di ridurre l'onere amministrativo connesso all'attuazione del principio del divieto di doppio finanziamento in relazione all'inverdimento, agli Stati membri dovrebbe essere data la possibilità di applicare una detrazione media fissa a tutti i beneficiari interessati che effettuano il tipo di intervento o attuano la sottomisura in questione.

(6)

Attualmente gli agricoltori sono esposti a rischi economici crescenti per effetto degli sviluppi del mercato. Tuttavia, tali rischi economici non incidono su tutti i settori agricoli in uguale misura. Di conseguenza, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità, in casi debitamente giustificati, di aiutare gli agricoltori mediante uno strumento di stabilizzazione del reddito specifico per settore, in particolare per i settori interessati da un brusco calo del reddito, che avrebbe un impatto economico significativo per una specifica zona rurale, purché il calo del reddito sia superiore a una soglia minima del 20 %. Al fine di assicurare che lo strumento di stabilizzazione del reddito specifico per settore sia efficace e adeguato alle circostanze specifiche degli Stati membri, questi ultimi dovrebbero poter definire, nei rispettivi programmi di sviluppo rurale, il reddito di cui tener conto per l'attivazione dello strumento, in maniera flessibile. Al tempo stesso e al fine di promuovere il ricorso all'assicurazione da parte degli agricoltori, la soglia relativa al calo della produzione applicabile per tale assicurazione dovrebbe essere ridotta al 20 %. Per monitorare la spesa effettuata nell'ambito sia dello strumento di stabilizzazione del reddito specifico per settore sia dell'assicurazione, è inoltre opportuno adeguare il contenuto del piano finanziario del programma.

(7)

L'obbligo di comunicazione specifico per la misura di gestione del rischio nel 2018, di cui all'articolo 36, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1305/2013, rientra già nella relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sul monitoraggio e la valutazione della politica agricola comune (PAC), di cui all'articolo 110, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). Pertanto, l'articolo 36, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013 dovrebbe essere soppresso.

(8)

Per quanto riguarda i fondi di mutualizzazione per gli agricoltori di tutti i settori, il divieto di contributi di fondi pubblici al capitale iniziale, di cui all'articolo 38, paragrafo 3, e all'articolo 39, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1305/2013, sembra ostacolare il funzionamento efficace di tali fondi. Tale divieto dovrebbe pertanto essere soppresso. È inoltre opportuno ampliare i settori che possono essere coperti da contributi finanziari ai fondi di mutualizzazione, in modo che i contributi possano integrare i versamenti annuali ai fondi, nonché coprire il capitale iniziale di questi ultimi.

(9)

Di norma il sostegno agli investimenti per il ripristino del potenziale produttivo a seguito di calamità naturali ed eventi catastrofici, di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 24, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013, è concesso a tutti i richiedenti ammissibili. Di conseguenza gli Stati membri non dovrebbero essere obbligati a definire criteri di selezione per gli interventi di ripristino. Inoltre, in casi debitamente giustificati, se non è possibile definire i criteri di selezione a causa della natura degli interventi, gli Stati membri dovrebbero poter definire metodi di selezione alternativi.

(10)

L'articolo 59 del regolamento (UE) n. 1305/2013 stabilisce i tassi massimi di partecipazione del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). Per alleviare la pressione sul bilancio nazionale di alcuni Stati membri e accelerare gli investimenti più urgenti a Cipro, è opportuno prorogare il tasso massimo di partecipazione del 100 % di cui all'articolo 59, paragrafo 4, lettera f), di tale regolamento fino alla chiusura del programma. Inoltre, è opportuno menzionare all'articolo 59, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1305/2013 un riferimento al tasso di partecipazione specifico introdotto nel regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) per il nuovo strumento finanziario di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013.

(11)

Conformemente all'articolo 60, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013, in casi di interventi di emergenza dovuti a calamità naturali, l'ammissibilità delle spese conseguenti a modifiche dei programmi può decorrere dalla data in cui si è verificata la calamità naturale. Tale possibilità di rendere ammissibili spese sostenute prima della presentazione di una modifica del programma dovrebbe essere estesa ad altre circostanze, come gli eventi catastrofici o un cambiamento brusco e significativo delle condizioni socioeconomiche dello Stato membro o della regione.

(12)

A norma dell'articolo 60, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013, per quanto riguarda gli investimenti nel settore agricolo, sono ammissibili soltanto le spese sostenute previa presentazione di una domanda. Tuttavia, nei casi in cui l'investimento sia legato a misure di emergenza dovute a calamità naturali, eventi catastrofici, avversità atmosferiche o cambiamenti bruschi e significativi delle condizioni socioeconomiche dello Stato membro o della regione, agli Stati membri dovrebbe essere data la possibilità di prevedere nei loro programmi che le spese sostenute dopo il verificarsi dell'evento siano ammissibili, al fine di garantire la loro reazione flessibile e tempestiva a tali eventi. Al fine di fornire un sostegno efficace alle operazioni emergenziali intraprese dagli Stati membri in risposta ad eventi avvenuti negli ultimi anni, tale possibilità dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2016.

(13)

Per aumentare il ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, di cui all'articolo 67, paragrafo 1, lettere da b) a d), del regolamento (UE) n. 1303/2013, è necessario limitare le norme specifiche relative al FEASR stabilite all'articolo 62, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 agli aiuti concessi conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), con riguardo al mancato guadagno e alle spese di manutenzione, nonché agli articoli da 28 a 31, all'articolo 33 e all'articolo 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

(14)

L'articolo 74 del regolamento (UE) n. 1305/2013 impone agli Stati membri di consultare il comitato di monitoraggio del programma di sviluppo rurale in merito ai criteri di selezione entro quattro mesi dall'approvazione del programma. Ne consegue un obbligo indiretto per gli Stati membri di definire tutti i criteri di selezione entro tale data anche in relazione agli inviti a presentare proposte che saranno avviati successivamente. Per ridurre gli oneri amministrativi superflui, assicurando al contempo che le risorse finanziarie siano utilizzate nel miglior modo possibile, gli Stati membri dovrebbero poter definire i criteri di selezione e richiedere il parere del comitato di monitoraggio in qualsiasi momento prima della pubblicazione degli inviti a presentare proposte.

(15)

Allo scopo di aumentare il ricorso all'assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante, nonché ai fondi di mutualizzazione e allo strumento di stabilizzazione del reddito, la percentuale massima del sostegno pubblico iniziale dovrebbe essere aumentata dal 65 % al 70 %.

(16)

La disciplina finanziaria è utilizzata per far sì che il bilancio del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) sia conforme ai rispettivi massimali annuali del quadro finanziario pluriennale e per costituire la riserva per le crisi nel settore agricolo. Dato il carattere tecnico della fissazione del tasso di adattamento per i pagamenti diretti e dei suoi collegamenti intriseci con le stime di spesa della Commissione che figurano nel suo progetto annuale di bilancio, la procedura di fissazione del tasso di adattamento dovrebbe essere semplificata, autorizzando la Commissione ad adottarlo secondo la procedura consultiva.

(17)

Per armonizzare le norme relative al disimpegno automatico di cui all'articolo 87 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'articolo 38 del regolamento (UE) n. 1306/2013, è opportuno adeguare la data entro la quale gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione le informazioni sulle eccezioni al disimpegno di cui all'articolo 38, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

(18)

Al fine di garantire la certezza del diritto in merito al trattamento delle somme recuperate dalle riduzioni temporanee a norma dell'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, è opportuno che tali recuperi siano inclusi nell'elenco delle fonti delle entrate con destinazione specifica, di cui all'articolo 43 del suddetto regolamento.

(19)

Ai fini della semplificazione amministrativa è opportuno aumentare la soglia al di sotto della quale gli Stati membri possono decidere di non procedere al recupero dei pagamenti indebiti da 150 EUR a 250 EUR, purché lo Stato membro applichi una soglia pari o superiore per il mancato recupero dei crediti nazionali.

(20)

È opportuno assicurare che il rifiuto o il recupero dei pagamenti conseguenti a un'inosservanza delle norme sugli appalti pubblici rifletta la gravità dell'inosservanza e rispetti il principio di proporzionalità, espresso, ad esempio, nei pertinenti orientamenti elaborati dalla Commissione per le rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione in regime di gestione concorrente in caso di inosservanza di tali norme. È inoltre opportuno chiarire che tale inosservanza incide sulla legittimità e regolarità delle operazioni soltanto fino al livello della parte dell'aiuto che non deve essere pagata o che deve essere revocata.

(21)

Al fine di ridurre l'onere amministrativo gravante sui piccoli agricoltori, è opportuno introdurre un'ulteriore deroga, con cui esentare i piccoli agricoltori dalla dichiarazione delle parcelle per le quali non è fatta domanda di pagamento.

(22)

Tenuto conto delle difficoltà pratiche e specifiche generate dall'armonizzazione dei termini per i pagamenti per superficie tra il FEAGA e il FEASR, il periodo transitorio dovrebbe essere prorogato di un ulteriore anno. Tuttavia, riguardo alle misure di sviluppo rurale connesse alla superficie, al fine di mantenere i flussi di cassa degli agricoltori, dovrebbero continuare a essere possibili i versamenti di anticipi prima del 16 ottobre.

(23)

Al fine di tenere conto dell'eterogeneità dei sistemi agricoli nell'Unione, è appropriato consentire agli Stati membri di prendere in considerazione l'aratura, che è pertinente per gli aspetti agronomici e ambientali, come criterio da utilizzare per la classificazione dei prati permanenti.

(24)

Talune specie arbustive o arboree che non sono direttamente utilizzate per il pascolo degli animali possono nondimeno produrre foraggi. Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a includere tali specie arbustive o arboree nei prati permanenti qualora l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti in tutto il loro territorio o parte di esso.

(25)

Al fine di fare chiarezza sulla classificazione anteriore al 2018 dei terreni lasciati a riposo come seminativi, se in atto per cinque anni o più, e di dare certezza agli agricoltori interessati, gli Stati membri dovrebbero poter mantenere tale classificazione come seminativi nel 2018.

(26)

I terreni che possono essere utilizzati per il pascolo, in cui l'erba e le altre piante erbacee da foraggio non sono predominati o sono assenti e le pratiche di pascolo non sono di carattere tradizionale né sono importanti per la conservazione dei biotopi e degli habitat, possono nondimeno avere valore pertinente per il pascolo in certe aree. Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a considerare tali superfici come prati permanenti in tutto il loro territorio o parte di esso.

(27)

L'esperienza acquisita nei primi anni di attuazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) ha dimostrato che alcuni Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie non hanno utilizzato integralmente l'importo dei fondi disponibili al di sotto dei massimali di bilancio stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/1089 della Commissione (9). Gli Stati membri che applicano il regime di pagamento di base hanno già la possibilità, entro determinati limiti, di distribuire diritti all'aiuto per un valore superiore all'importo disponibile per i loro regimi di pagamento di base, al fine di ottimizzare l'uso dei fondi. Anche agli Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie dovrebbe essere data la possibilità, entro gli stessi limiti comuni e fatto salvo il rispetto dei massimali netti per i pagamenti diretti, di calcolare l'importo necessario di cui potrebbe essere incrementato il rispettivo massimale per il regime di pagamento unico per superficie.

(28)

Alcuni Stati membri tengono un registro fiscale o previdenziale nazionale in cui gli agricoltori sono iscritti per le loro attività agricole. Tali Stati membri dovrebbero poter escludere dall'ammissibilità ai pagamenti diretti gli agricoltori che non sono conformemente iscritti.

(29)

Poiché dall'esperienza maturata in passato è emerso che in alcuni casi il sostegno è stato concesso a persone fisiche o giuridiche il cui obiettivo commerciale non era, o era solo marginalmente, connesso a un'attività agricola, il regolamento (UE) n. 1307/2013 ha introdotto la clausola relativa agli agricoltori in attività. In base a tale clausola, gli Stati membri devono astenersi dall'assegnare pagamenti diretti a taluni soggetti, a meno che questi possano dimostrare che la loro attività agricola non sia marginale. Tuttavia, l'esperienza successiva dimostra che numerosi Stati membri hanno avuto difficoltà ad applicare i tre criteri elencati all'articolo 9, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013, in base ai quali riconsiderare gli agricoltori in attività. Per ridurre l'onere amministrativo connesso all'applicazione dei suddetti tre criteri, gli Stati membri dovrebbero poter decidere che solo uno o due di essi possano essere impiegati per dimostrare che un soggetto è un agricoltore attivo.

(30)

Inoltre, l'esperienza di alcuni Stati membri è che le difficoltà e i costi amministrativi dell'attuazione degli elementi previsti nell'elenco delle attività o delle imprese previsto all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, sono superiori al beneficio ottenuto con l'esclusione dai regimi di sostegno diretto di un numero molto limitato di beneficiari non in attività. Se uno Stato membro ritiene che tale sia la situazione, dovrebbe poter sospendere l'applicazione del suddetto articolo 9 in relazione all'elenco delle attività o delle imprese.

(31)

È opportuno esplicitare che l'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1307/2013 consente agli Stati membri di rivedere, su base annua, le rispettive decisioni sulla riduzione della parte del pagamento di base da concedere agli agricoltori che eccede i 150 000 EUR, purché tale revisione non comporti una diminuzione degli importi disponibili per lo sviluppo rurale.

(32)

Per consentire agli Stati membri di adeguare il sostegno nell'ambito della PAC alle loro esigenze specifiche, è opportuno offrire loro adeguate possibilità di rivedere la decisione di trasferire fondi dal loro massimale dei pagamenti diretti ai loro programmi di sviluppo rurale e viceversa. È pertanto opportuno dar loro la possibilità di rivedere la loro decisione anche con effetto a decorrere dall'anno civile 2019, purché nessuna decisione comporti una diminuzione degli importi destinati allo sviluppo rurale.

(33)

Oltre a praticare una riduzione lineare del valore dei diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base per alimentare la riserva nazionale o le riserve regionali, al fine di agevolare la partecipazione al regime di sostegno dei giovani agricoltori e degli agricoltori che iniziano a esercitare l'attività agricola, gli Stati membri dovrebbero anche poter ricorrere allo stesso meccanismo allo scopo di finanziare le misure adottate per evitare che le terre siano abbandonate e per compensare gli agricoltori per svantaggi specifici.

(34)

Per semplificare e rendere più coerenti le norme applicabili alle misure di inverdimento, l'esenzione dall'obbligo relativo alle aree di interesse ecologico applicabile alle aziende i cui seminativi sono utilizzati per più del 75 % per la coltivazione di leguminose come unica coltura o in combinazione con erba o altre piante erbacee da foraggio o lasciati a riposo a norma dell'articolo 46, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 1307/2013 dovrebbe essere estesa all'obbligo di diversificare le colture.

(35)

Per assicurare la coerenza nel modo in cui sono considerati i vari tipi di colture, vista la loro notevole quota di superficie, in relazione al requisito della diversificazione delle colture, la flessibilità nell'applicazione delle norme in materia di diversificazione delle colture, di cui all'articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, dovrebbe essere estesa alla coltivazione di colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale.

(36)

Al fine di semplificare le vigenti esenzioni dall'obbligo di diversificazione delle colture di cui all'articolo 44, paragrafo 3, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1307/2013, applicabili ai terreni utilizzati prevalentemente per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investiti a colture di leguminose o a colture sommerse, ovvero prevalentemente lasciati a riposo o investiti a prato permanente, e ai fini della parità di trattamento di tutti gli agricoltori con le stesse percentuali di uso del suolo, il limite massimo di 30 ettari di seminativi non dovrebbe più essere applicabile.

(37)

Per tener conto della sua specificità agronomica, è opportuno che il Triticum spelta sia considerato una coltura distinta ai fini dell'articolo 44 del regolamento (UE) n. 1307/2013.

(38)

Al fine di razionalizzare le vigenti esenzioni dall'obbligo relativo alle aree di interesse ecologico di cui all'articolo 46, paragrafo 4, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1307/2013, applicabili ai terreni utilizzati prevalentemente per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investiti a colture di leguminose o a colture sommerse, ovvero prevalentemente lasciati a riposo o investiti a prato permanente, il limite massimo di 30 ettari di seminativi non dovrebbe più essere applicabile.

(39)

Dati i potenziali benefici ambientali indiretti per la biodiversità che potrebbero derivare da talune colture permanenti, l'elenco dei tipi di aree di interesse ecologico di cui all'articolo 46 del regolamento (UE) n. 1307/2013 dovrebbe essere esteso per comprendere il Miscanthus e il Silphium perfoliatum. Considerato che il tipo di vegetazione può incidere positivamente sul contributo alla biodiversità apportato dai terreni lasciati a riposo, i terreni a riposo con specie mellifere dovrebbero essere riconosciuti come un tipo distinto di area di interesse ecologico. Di conseguenza, dovrebbero essere stabiliti fattori di ponderazione per Miscanthus, Silphium perfoliatum e terreni a riposo con specie mellifere che ne rispecchino la diversa importanza per la biodiversità. L'introduzione di altri tipi di aree di interesse ecologico richiede l'adattamento dei fattori di ponderazione esistenti per le superfici con colture azotofissatrici e le superfici con bosco ceduo a rotazione rapida, in modo tale da rispecchiare il nuovo equilibrio tra tutti i tipi di aree di interesse ecologico.

(40)

L'esperienza acquisita con l'applicazione del regime di sostegno per i giovani agricoltori ai sensi dell'articolo 50 del regolamento (UE) n. 1307/2013 ha dimostrato che, in alcuni casi, i giovani agricoltori non possono beneficiare dell'intero periodo di sostegno quinquennale. Sebbene tale sostegno rimanga focalizzato sulle nuove attività economiche di giovani che iniziano a esercitare l'attività agricola, gli Stati membri dovrebbero facilitare l'accesso dei giovani agricoltori all'intero periodo quinquennale nel quale è concesso il pagamento per i giovani agricoltori, anche nel caso in cui i giovani agricoltori non abbiano presentato domanda di sostegno subito dopo l'insediamento.

(41)

Alcuni Stati membri hanno valutato che il pagamento a favore dei giovani agricoltori ai sensi dell'articolo 50 del regolamento (UE) n. 1307/2013 non sia sufficiente a rispondere in maniera adeguata alle sfide finanziarie poste dall'insediamento iniziale e dall'adeguamento strutturale delle aziende agricole avviate da giovani agricoltori. Per migliorare ulteriormente le prospettive di partecipazione dei giovani agricoltori al settore agricolo, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di decidere di aumentare la percentuale applicata per calcolare l'importo del pagamento per i giovani agricoltori entro una forbice compresa tra il 25 % e il 50 % e indipendentemente dal metodo di calcolo applicato. Tale decisione dovrebbe lasciare impregiudicato il limite del 2 % del massimale nazionale per i pagamenti diretti volti a finanziare il pagamento per i giovani agricoltori.

(42)

Per fare maggiore chiarezza sulle responsabilità degli Stati membri in ordine al carattere limitativo della produzione del sostegno accoppiato facoltativo, è opportuno riformulare l'articolo 52, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013. Poiché la riformulazione rispecchia la prassi corrente dal 1o gennaio 2015 per quanto riguarda le disposizioni in questione, è opportuno che essa si applichi a decorrere dall'anno di domanda 2015.

(43)

Per assicurare la massima coerenza possibile tra regimi dell'Unione rivolti a settori che, in determinati anni, sono caratterizzati da squilibri strutturali di mercato, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti delegati che consentano agli Stati membri di decidere di continuare a erogare il sostegno accoppiato facoltativo fino al 2020 in base alle unità di produzione per le quali tale sostegno è stato concesso in un precedente periodo di riferimento.

(44)

Per accrescere la flessibilità in ordine al sostegno accoppiato facoltativo, è opportuno consentire che gli Stati membri effettuino il riesame annuale delle loro decisioni di sostegno con effetto a decorrere dall'anno di domanda 2019.

(45)

Uno dei principali ostacoli alla formazione di organizzazioni di produttori, soprattutto negli Stati membri in ritardo per quanto riguarda il grado di organizzazione, sembra essere la mancanza di fiducia reciproca e di esperienze passate. In questo contesto, un servizio di orientamento, in cui le organizzazioni di produttori attive indichino la via ad altre organizzazioni di produttori, associazioni di produttori o singoli produttori di ortofrutticoli, potrebbe ovviare a questo ostacolo e dovrebbe pertanto essere incluso tra gli obiettivi delle organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo.

(46)

Oltre ai ritiri per la distribuzione gratuita, è opportuno fornire sostegno finanziario ad azioni di orientamento volte a incoraggiare i produttori a costituire organizzazioni che soddisfano i criteri che devono essere accertati per beneficiare del finanziamento integrale dell'Unione nell'ambito dei programmi operativi delle organizzazioni di produttori esistenti.

(47)

Le misure di prevenzione e gestione delle crisi dovrebbero essere estese per coprire la ricostituzione dei fondi di mutualizzazione - che potrebbero, quali nuovi strumenti, contribuire a combattere le crisi - nonché la promozione e la comunicazione, al fine di diversificare e consolidare i mercati degli ortofrutticoli.

(48)

Per semplificare la procedura attuale - che consiste, dapprima, nell'autorizzare gli Stati membri a concedere un aiuto finanziario nazionale supplementare alle organizzazioni di produttori nelle regioni dell'Unione in cui il grado di organizzazione è particolarmente scarso e, successivamente, nel rimborsare parte di tale aiuto se sono rispettate ulteriori condizioni - dovrebbe essere istituito un nuovo regime per gli Stati membri nei quali il grado di organizzazione è notevolmente inferiore alla media dell'Unione. Al fine di garantire una transizione fluida dalla procedura attuale al nuovo regime, dovrebbe essere previsto un periodo transitorio di un anno. Il nuovo regime dovrebbe pertanto diventare applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2019.

(49)

Per assicurare la protezione delle acquaviti di vino a indicazione geografica contro i rischi di usurpazione della notorietà, gli Stati membri dovrebbero poter applicare le norme relative alle autorizzazioni per gli impianti viticoli idonei alla produzione di vini a indicazione geografica anche a vini atti alla produzione di acquaviti di vino a indicazione geografica.

(50)

L'uso di contratti nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari può contribuire a rafforzare la responsabilità degli operatori e ad accrescere la loro consapevolezza della necessità di tenere maggiormente conto dei segnali del mercato, di migliorare la trasmissione dei prezzi e di adeguare l'offerta alla domanda, nonché di contribuire a evitare determinate pratiche commerciali sleali. Al fine di incentivare l'uso di contratti di questo tipo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, come anche in altri settori, i produttori, le organizzazioni di produttori o le associazioni di organizzazioni di produttori dovrebbero avere il diritto di richiedere un contratto scritto, anche se lo Stato membro interessato non ha reso obbligatorio il ricorso a tali contratti.

(51)

Sebbene le parti dei contratti per la consegna di latte crudo siano libere di negoziare i termini di contratti di questo tipo, agli Stati membri che rendono obbligatorio il ricorso ai contratti è stata concessa l'opportunità di imporre determinate clausole contrattuali, in particolare la loro durata minima. Per consentire alle parti di conseguire chiarezza contrattuale sui prezzi e sui quantitativi consegnati, gli Stati membri dovrebbero anche avere la possibilità di imporre alle parti l'obbligo di concordare un rapporto tra un quantitativo consegnato e il prezzo da pagare per tale consegna.

(52)

Le organizzazioni di produttori e le loro associazioni possono svolgere un ruolo utile ai fini della concentrazione dell'offerta e del miglioramento della commercializzazione, della pianificazione e dell'adeguamento della produzione alla domanda, dell'ottimizzazione dei costi di produzione e della stabilizzazione dei prezzi alla produzione, dello svolgimento di ricerche, della promozione delle migliori prassi e della fornitura di assistenza tecnica, della gestione dei sottoprodotti e degli strumenti di gestione del rischio a disposizione dei loro aderenti, contribuendo così al rafforzamento della posizione dei produttori nella filiera alimentare. Le loro attività, comprese le trattative contrattuali per l'offerta di prodotti agricoli da parte di tali organizzazioni di produttori e delle loro associazioni quando concentrano l'offerta e immettono sul mercato la produzione dei propri aderenti, contribuiscono pertanto al conseguimento degli obiettivi della PAC enunciati nell'articolo 39 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), poiché rafforzano la posizione degli agricoltori nella filiera alimentare e possono contribuire a migliorare il funzionamento di detta filiera. La riforma della PAC nel 2013 ha rafforzato il ruolo delle organizzazioni di produttori. In deroga all'articolo 101 TFUE la possibilità di svolgere attività quali la pianificazione della produzione, l'ottimizzazione dei costi, l'immissione sul mercato della produzione degli aderenti e lo svolgimento delle trattative contrattuali dovrebbe pertanto essere esplicitamente disciplinata come un diritto delle organizzazioni di produttori riconosciute in tutti i settori per i quali il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) istituisce un'organizzazione comune dei mercati. Tale deroga dovrebbe contemplare unicamente le organizzazioni di produttori che effettivamente esercitano un'attività intesa all'integrazione economica e che concentrano l'offerta e immettono sul mercato la produzione dei propri aderenti.Tuttavia, oltre all'applicazione dell'articolo 102 TFUE a tali organizzazioni di produttori, è opportuno prevedere garanzie per assicurare che tali attività non escludano la concorrenza né compromettano gli obiettivi di cui all'articolo 39 TFUE. Le autorità garanti della concorrenza dovrebbero avere il diritto di intervenire in tali casi e decidere che tali attività siano in futuro modificate, interrotte o non abbiano affatto luogo. Fino all'adozione della decisione dell'autorità garante della concorrenza, le attività svolte dalle organizzazioni di produttori dovrebbero essere considerate lecite. Le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi dell'articolo 156, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 dovrebbero potersi avvalere, per le attività che esse stesse svolgono, di detta deroga, nella stessa misura e alle stesse condizioni previste per le organizzazioni di produttori.

(53)

Le organizzazioni di produttori sono riconosciute in un settore specifico che figura all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Tuttavia, poiché le organizzazioni di produttori possono operare in più di un settore e con l'obiettivo di evitare oneri amministrativi, mediante la previsione dell'obbligo di istituire varie organizzazioni di produttori ai fini del riconoscimento, dovrebbe essere possibile per un'organizzazione di produttori ottenere più di un riconoscimento. Tuttavia, in tali casi l'organizzazione di produttori in questione dovrebbe soddisfare le condizioni di riconoscimento per ciascuno dei settori interessati.

(54)

Tenuto conto del ruolo che le organizzazioni interprofessionali possono svolgere per migliorare il funzionamento della filiera alimentare, l'elenco dei possibili obiettivi che tali organizzazioni interprofessionali possono perseguire dovrebbe essere esteso per contemplare anche le misure volte a prevenire e gestire i rischi per la salute degli animali, nonché di ordine fitosanitario e ambientale.

(55)

Le organizzazioni interprofessionali sono riconosciute in uno dei settori specifici di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Tuttavia, poiché le organizzazioni interprofessionali possono operare in più di un settore e con l'obiettivo di evitare oneri amministrativi, mediante la previsione dell'obbligo di istituire varie organizzazioni interprofessionali ai fini del riconoscimento, dovrebbe essere possibile per un'organizzazione interprofessionale ottenere più di un riconoscimento. Tuttavia, in tali casi, l'organizzazione interprofessionale in questione dovrebbe soddisfare le condizioni di riconoscimento per ciascuno dei settori interessati.

(56)

Per favorire una migliore trasmissione dei segnali del mercato e rafforzare i legami tra i prezzi alla produzione e il valore aggiunto lungo tutta la filiera, gli agricoltori, comprese le associazioni di agricoltori, dovrebbero poter concordare con il loro primo acquirente clausole di ripartizione del valore, comprendenti utili e perdite di mercato. Poiché le organizzazioni interprofessionali possono svolgere un ruolo importante nel permettere il dialogo fra i diversi soggetti della filiera e promuovere le migliori prassi e la trasparenza del mercato, esse dovrebbero poter stabilire clausole standard di ripartizione del valore. Tuttavia, il ricorso a clausole di ripartizione del valore da parte degli agricoltori, delle associazioni di agricoltori e del loro primo acquirente dovrebbe restare facoltativo.

(57)

L'esperienza acquisita con l'applicazione dell'articolo 188 del regolamento (UE) n. 1308/2013 ha dimostrato che l'obbligo di adottare atti di esecuzione per la gestione di processi matematici semplici collegati alle modalità di assegnazione dei contingenti è gravoso e oneroso, e non offre alcun vantaggio specifico. In realtà, la Commissione non ha alcun margine discrezionale in questo ambito, poiché la relativa formula è già fissata dall'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (11). Per ridurre l'onere amministrativo correlato e razionalizzare la procedura, è opportuno stabilire che la Commissione renda noti i risultati dell'assegnazione dei contingenti tariffari attraverso un'idonea pubblicazione sul web. Inoltre, è opportuno includere una disposizione specifica secondo la quale gli Stati membri potranno rilasciare i titoli soltanto dopo la pubblicazione dei risultati dell'assegnazione da parte della Commissione.

(58)

Al fine di assicurare un uso efficace dell'articolo 209 del regolamento (UE) n. 1308/2013 da parte delle organizzazioni di agricoltori o di produttori o delle loro associazioni, è opportuno introdurre la possibilità di chiedere il parere della Commissione sulla compatibilità di accordi, decisioni e pratiche concordate delle organizzazioni di agricoltori o di produttori o delle loro associazioni con gli obiettivi di cui all'articolo 39 TFUE.

(59)

Per garantire che possano essere attuate con efficacia e tempestività le disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 che consentono a decisioni e contratti collettivi di stabilizzare temporaneamente i settori interessati in periodi di gravi squilibri nei mercati, le possibilità di siffatte azioni collettive dovrebbero essere estese agli agricoltori e alle associazioni di agricoltori. Inoltre, tali misure temporanee non dovrebbero più essere autorizzate come strumento di ultima istanza, ma potrebbero essere complementari all'azione dell'Unione nell'ambito dell'intervento pubblico, dell'ammasso privato e di misure eccezionali previste dal regolamento (UE) n. 1308/2013.

(60)

Poiché è opportuno continuare a sostenere il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari nella sua transizione conseguente alla fine del sistema delle quote e incoraggiarlo a rispondere con maggiore efficacia alle fluttuazioni del mercato e dei prezzi, le disposizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013 che rafforzano gli accordi contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari non dovrebbero più recare una data conclusiva.

(61)

I mercati agricoli dovrebbero essere trasparenti e le informazioni sui prezzi dovrebbero essere accessibili e utili a tutte le parti interessate.

(62)

L'esperienza acquisita con l'applicazione dell'allegato VIII, parte II, sezione A, del regolamento (UE) n. 1308/2013 ha dimostrato che l'obbligo di adottare atti di esecuzione per l'approvazione di aumenti moderati dei limiti di arricchimento del vino, che sono per natura tecnici e non controversi, è gravoso e oneroso e non offre alcun vantaggio specifico. Per ridurre l'onere amministrativo correlato e razionalizzare la procedura, è opportuno stabilire che gli Stati membri che decidono di avvalersi di tale deroga comunichino alla Commissione le eventuali decisioni in tal senso.

(63)

Il regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (12) prevede la possibilità di ripartire gli impegni di bilancio in rate annuali solo in caso di approvazione dei programmi pluriennali di eradicazione, di lotta e di sorveglianza riguardanti le malattie animali e le zoonosi, per i programmi di indagine sulla presenza di organismi nocivi e per i programmi di lotta contro gli organismi nocivi nelle regioni ultraperiferiche dell'Unione. Ai fini della semplificazione e per ridurre l'onere amministrativo, tale possibilità dovrebbe essere estesa alle altre azioni previste da tale regolamento.

(64)

Per consentire l'applicazione delle modifiche previste nel presente regolamento a decorrere dal 1o gennaio 2018, è opportuno che esso entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(65)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 652/2014,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) n. 1305/2013

Il regolamento (UE) n. 1305/2013 è così modificato:

1)

all'articolo 2, paragrafo 1, il secondo comma è così modificato:

a)

la lettera n) è sostituita dalla seguente:

«n)   “giovane agricoltore”: una persona di età non superiore a 40anni al momento della presentazione della domanda, che possiede adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda; l'insediamento può avvenire individualmente o insieme ad altri agricoltori, indipendentemente dalla sua forma giuridica;»;

b)

è aggiunta la seguente lettera:

«s)   “data di insediamento”: la data in cui il richiedente esegue o completa una o più azioni connesse all'insediamento di cui alla lettera n).»;

2)

all'articolo 8, paragrafo 1, lettera h), il punto ii) è sostituito dal seguente:

«ii)

una tabella recante, per ogni misura, per ogni tipo di intervento con un'aliquota specifica di sostegno del FEASR, per il tipo di intervento di cui all'articolo 37, paragrafo 1, e all'articolo 39 bis e per l'assistenza tecnica, il contributo totale dell'Unione preventivato e l'aliquota di sostegno del FEASR applicabile. Se del caso, l'aliquota di sostegno del FEASR è scomposta tra le regioni meno sviluppate e le altre regioni;»;

3)

all'articolo 14, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Le spese finanziabili nell'ambito della presente misura sono le spese sostenute per organizzare e dispensare il trasferimento di conoscenze o le azioni di informazione. Le infrastrutture installate per attività dimostrative possono essere utilizzate dopo il completamento dell'intervento. Nel caso di progetti dimostrativi, il sostegno può coprire anche determinati costi d'investimento. Il sostegno può coprire anche le spese di viaggio, soggiorno e diaria dei partecipanti, nonché il costo di sostituzione degli agricoltori. Tutte le spese di cui al presente paragrafo sono pagate al beneficiario.»;

4)

l'articolo 15 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Il beneficiario del sostegno di cui al paragrafo 1, lettere a) e c), è il prestatore di servizi di consulenza o di formazione o l'autorità di gestione. Se il beneficiario è l'autorità di gestione, il prestatore dei servizi di consulenza o di formazione è selezionato da un organismo funzionalmente indipendente dall'autorità di gestione. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera b), è concesso all'autorità o all'organismo selezionato per avviare il servizio di consulenza aziendale, di sostituzione, di assistenza alla gestione delle aziende agricole o di consulenza forestale.»;

b)

al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

«3.   Le autorità o gli organismi selezionati per prestare consulenza sono dotati di adeguate risorse in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza e affidabilità nei settori in cui prestano consulenza. I prestatori di consulenza nell'ambito della presente misura sono selezionati mediante una procedura di selezione aperta a organismi sia pubblici che privati. Tale procedura di selezione deve essere obiettiva ed escludere i candidati con conflitti di interessi.»;

c)

è inserito il seguente paragrafo:

«3 bis.   Ai fini del presente articolo, gli Stati membri effettuano, conformemente all'articolo 65, paragrafo 1, tutti i controlli a livello di prestatore di servizi di consulenza o di formazione.»;

5)

l'articolo 16 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

«1.   Il sostegno nell'ambito della presente misura riguarda la nuova partecipazione, o la partecipazione nei cinque anni precedenti, da parte di agricoltori e associazioni di agricoltori a:»;

b)

i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2.   Il sostegno nell'ambito della presente misura può inoltre coprire i costi derivanti dalle attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori, relative ai prodotti rientranti in un regime di qualità sovvenzionato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. In deroga all'articolo 70, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013, tali attività possono essere svolte solo nel mercato interno.

3.   Il sostegno di cui al paragrafo 1 è concesso a titolo di incentivo, sotto forma di pagamento annuale il cui importo è determinato in funzione dell'ammontare dei costi fissi occasionati dalla partecipazione ai regimi di qualità sovvenzionati, per un periodo massimo di cinque anni.

Qualora la prima partecipazione sia anteriore alla presentazione di una domanda di sostegno di cui al paragrafo 1, il periodo massimo di cinque anni è ridotto del numero di anni trascorsi tra la prima partecipazione a un regime di qualità e la data della domanda di sostegno.

Ai fini del presente paragrafo, per “costi fissi” si intendono i costi di iscrizione e il contributo annuo di partecipazione a un regime di qualità sovvenzionato, incluse le eventuali spese per i controlli intesi a verificare il rispetto dei disciplinari.

Ai fini del presente articolo, per “agricoltore” si intende un agricoltore in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013, quale applicabile nello Stato membro in questione.»;

6)

l'articolo 17 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

riguardino la trasformazione, la commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE o del cotone, ad eccezione dei prodotti della pesca; il prodotto ottenuto dalla trasformazione può essere un prodotto che non rientra in tale allegato; ove sia fornito sostegno sotto forma di strumenti finanziari, il fattore di produzione può essere anche un prodotto che non rientra in detto allegato, purché l'investimento contribuisca al perseguimento di una o più priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale;»;

b)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Il sostegno può essere concesso ai giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capi dell'azienda, per investimenti effettuati al fine di rispettare i requisiti dell'Unione che si applicano alla produzione agricola, inclusa la sicurezza sul lavoro. Tale sostegno può essere fornito per un periodo massimo di 24 mesi dalla data di insediamento che figura nel programma di sviluppo rurale o fino a che siano completate le azioni definite nel piano aziendale di cui all'articolo 19, paragrafo 4.»;

7)

l'articolo 19 è così modificato:

a)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   La domanda di sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), è presentata al più tardi 24 mesi dopo la data di insediamento.

Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), è subordinato alla presentazione di un piano aziendale. L'attuazione del piano aziendale inizia al più tardi entro nove mesi dalla data della decisione con cui si concede l'aiuto. Il piano aziendale ha una durata massima di cinque anni.

Il piano aziendale prevede che i giovani agricoltori si conformino all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013, quale applicabile nello Stato membro in questione, entro 18 mesi dalla data della decisione con cui si concede l'aiuto.

Gli Stati membri definiscono la o le azioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera s), nei programmi di sviluppo rurale.

Gli Stati membri fissano le soglie minima e massima per beneficiario o azienda per l'ammissibilità al sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punti i) e iii). La soglia minima per il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), è superiore alla soglia massima per il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto iii). Il sostegno è limitato alle aziende che rientrano nella definizione di microimpresa o di piccola impresa.»;

b)

è inserito il paragrafo seguente:

«4 bis.   In deroga all'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013, il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), del presente articolo può essere erogato anche sotto forma di strumenti finanziari o combinando sovvenzioni e strumenti finanziari.»;

c)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), è erogato in almeno due rate. Le rate possono essere decrescenti. Per il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii), il versamento dell'ultima rata è subordinato alla corretta attuazione del piano aziendale.»;

8)

all'articolo 20 è aggiunto il paragrafo seguente:

«4.   I paragrafi 2 e 3 non si applicano quando il sostegno è erogato sotto forma di strumenti finanziari.»;

9)

l'articolo 23 è così modificato:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Articolo 23

Allestimento, rigenerazione o rinnovamento di sistemi agroforestali»;

b)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Il sostegno di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera b), è concesso a proprietari fondiari privati, nonché a comuni e loro consorzi a copertura dei costi di impianto, rigenerazione e/o rinnovamento e comprende un premio annuale per ettaro a copertura dei costi di manutenzione per un periodo massimo di cinque anni.»;

10)

l'articolo 28 è così modificato:

a)

al paragrafo 6, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Nel calcolare i pagamenti di cui al primo comma, gli Stati membri detraggono l'importo necessario per escludere il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1307/2013. Gli Stati membri possono calcolare la detrazione come importo medio fisso applicato a tutti i beneficiari interessati che realizzano il tipo di intervento in questione.»;

b)

il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

«9.   Può essere previsto un sostegno alla conservazione, nonché all'uso e sviluppo sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura, comprese le risorse non autoctone, per gli interventi non contemplati nei paragrafi da 1 a 8. Tali impegni possono essere rispettati da beneficiari diversi da quelli menzionati al paragrafo 2.»;

11)

l'articolo 29 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Il sostegno nell'ambito della presente misura è concesso, per ettaro di superficie agricola, agli agricoltori o alle associazioni di agricoltori che si impegnano volontariamente ad adottare o a mantenere i metodi e le pratiche di produzione biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 e che sono agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013, quale applicabile nello Stato membro in questione.»;

b)

al paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Nel calcolare i pagamenti di cui al primo comma del presente paragrafo, gli Stati membri detraggono l'importo necessario per escludere il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1307/2013. Gli Stati membri possono calcolare la detrazione come importo medio fisso applicato a tutti i beneficiari interessati che attuano il tipo di sottomisura in questione.»;

12)

all'articolo 30, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Nel calcolare i pagamenti correlati al sostegno di cui al primo comma, gli Stati membri detraggono l'importo necessario per escludere il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1307/2013. Gli Stati membri possono calcolare la detrazione come importo medio fisso applicato a tutti i beneficiari interessati che attuano il tipo di sottomisura in questione.»;

13)

l'articolo 31 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Le indennità sono concesse agli agricoltori che si impegnano a proseguire l'attività agricola nelle zone designate ai sensi dell'articolo 32 e che sono agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013, quale applicabile nello Stato membro in questione.»;

b)

al paragrafo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:

«5.   Oltre alle indennità di cui al paragrafo 2, tra il 2014 e il 2020 gli Stati membri possono erogare le indennità di cui alla presente misura ai beneficiari delle zone che erano ammissibili ai sensi dell'articolo 36, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 1698/2005 durante il periodo di programmazione 2007-2013. Per i beneficiari delle zone che non sono più ammissibili per effetto della nuova delimitazione di cui all'articolo 32, paragrafo 3, dette indennità sono decrescenti per un periodo massimo di quattro anni. Tale periodo decorre dalla data di completamento della delimitazione ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 3, e comunque al più tardi nel 2019. Tali indennità non eccedono inizialmente l'80 % dell'importo medio stabilito nel programma per il periodo di programmazione 2007-2013 conformemente all'articolo 36, lettera a), punto ii) del regolamento (CE) n. 1698/2005, fino ad arrivare a non oltre il 20 % al più tardi nel 2020. Quando l'indennità raggiunge i 25 EUR in seguito all'applicazione del meccanismo di degressività, lo Stato membro può mantenere l'indennità a tale livello fino al termine del periodo di graduale soppressione.»;

14)

all'articolo 33, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   I pagamenti per il benessere degli animali previsti dalla presente misura sono concessi agli agricoltori che si impegnano volontariamente a realizzare interventi consistenti in uno o più impegni per il benessere degli animali e che sono agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013, quale applicabile nello Stato membro in questione.»;

15)

l'articolo 36 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è così modificato:

i)

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

uno strumento di stabilizzazione del reddito, consistente nel versamento di contributi finanziari ai fondi di mutualizzazione per il pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori di tutti i settori a seguito di un drastico calo di reddito;»;

ii)

è aggiunta la lettera seguente:

«d)

uno strumento di stabilizzazione del reddito specifico per settore, consistente nel versamento di contributi finanziari ai fondi di mutualizzazione per il pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori di un settore specifico a seguito di un drastico calo di reddito.»;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Ai fini del presente articolo, per “agricoltore” si intende un agricoltore in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013, quale applicabile nello Stato membro in questione.»;

c)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Ai fini del paragrafo 1, lettere b), c) e d), per “fondo di mutualizzazione” si intende un regime riconosciuto dallo Stato membro conformemente al proprio ordinamento nazionale, che permette agli agricoltori affiliati di assicurarsi e di beneficiare di pagamenti compensativi in caso di perdite economiche causate da avversità atmosferiche o dall'insorgenza di focolai di epizoozie o fitopatie o da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale o a seguito di un drastico calo di reddito.»;

d)

al paragrafo 5, il secondo comma è soppresso;

16)

all'articolo 37, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«1.   Il sostegno di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera a), è concesso solo per le polizze assicurative che coprono le perdite causate da avversità atmosferiche, epizoozie, fitopatie o infestazioni parassitarie, da emergenze ambientali o da misure adottate ai sensi della direttiva 2000/29/CE per eradicare o circoscrivere una fitopatia o un'infestazione parassitaria, che distruggano più del 20 % della produzione media annua dell'agricoltore nel triennio precedente o della sua produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata. Possono essere utilizzati indici per calcolare la produzione annua dell'agricoltore. Il metodo di calcolo utilizzato deve consentire di determinare le perdite effettive di un singolo agricoltore in un determinato anno.»;

17)

l'articolo 38 è così modificato:

a)

il paragrafo 3 è così modificato:

i)

il primo comma è sostituito dal seguente:

«3.   I contributi finanziari di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera b), possono coprire soltanto:

a)

le spese amministrative di costituzione del fondo di mutualizzazione, ripartite al massimo su un triennio in misura decrescente;

b)

gli importi versati dal fondo di mutualizzazione a titolo di compensazioni finanziarie agli agricoltori. Il contributo finanziario può inoltre riferirsi agli interessi sui mutui commerciali contratti dal fondo di mutualizzazione ai fini del pagamento delle compensazioni finanziarie agli agricoltori in caso di crisi;

c)

le integrazioni dei pagamenti annuali al fondo;

d)

il capitale iniziale del fondo di mutualizzazione.»

ii)

il terzo comma è soppresso;

b)

al paragrafo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:

«5.   Il sostegno è limitato all'aliquota di sostegno massima indicata nell'allegato II. Il sostegno di cui al paragrafo 3, lettera b), tiene conto dell'eventuale sostegno già fornito a norma del paragrafo 3, lettere c) e d).»;

18)

l'articolo 39 è così modificato:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Articolo 39

Strumento di stabilizzazione del reddito per gli agricoltori di tutti i settori»;

b)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Il sostegno di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera c), è concesso soltanto se il calo di reddito è superiore al 30 % del reddito medio annuo del singolo agricoltore nei tre anni precedenti o del suo reddito medio triennale calcolato sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con il reddito più basso e quello con il reddito più elevato. Ai fini dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera c), per “reddito” si intende la somma degli introiti che l'agricoltore ricava dalla vendita della propria produzione sul mercato, incluso qualsiasi tipo di sostegno pubblico e detratti i costi dei fattori di produzione. Gli indennizzi versati agli agricoltori dal fondo di mutualizzazione compensano in misura inferiore al 70 % la perdita di reddito nell'anno in cui il produttore diventa ammissibile all'assistenza in questione. Possono essere utilizzati indici per calcolare la perdita annua di reddito subita dall'agricoltore.»;

c)

i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«4.   I contributi finanziari di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera c), possono coprire soltanto:

a)

le spese amministrative di costituzione del fondo di mutualizzazione, ripartite al massimo su un triennio in misura decrescente;

b)

gli importi versati dal fondo di mutualizzazione a titolo di compensazioni finanziarie agli agricoltori. Il contributo finanziario può inoltre riferirsi agli interessi sui mutui commerciali contratti dal fondo di mutualizzazione ai fini del pagamento delle compensazioni finanziarie agli agricoltori in caso di crisi;

c)

le integrazioni dei pagamenti annuali al fondo;

d)

il capitale iniziale del fondo di mutualizzazione.

5.   Il sostegno è limitato all'aliquota massima indicata nell'allegato II. Il sostegno di cui al paragrafo 4, lettera b), tiene conto dell'eventuale sostegno già fornito a norma del paragrafo 4, lettere c) e d).»;

19)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 39 bis

Strumento di stabilizzazione del reddito per gli agricoltori di un settore specifico

1.   Il sostegno di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera d), è concesso soltanto in casi debitamente motivati e se il calo di reddito è superiore a una soglia minima del 20 % del reddito medio annuo del singolo agricoltore nei tre anni precedenti o del suo reddito medio triennale calcolato sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con il reddito più basso e quello con il reddito più elevato. Possono essere utilizzati indici per calcolare la perdita di reddito dell'agricoltore nell'anno. Ai fini dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera d), per “reddito” si intende la somma degli introiti che l'agricoltore ricava dalla vendita della propria produzione sul mercato, incluso qualsiasi tipo di sostegno pubblico e detratti i costi dei fattori di produzione. Gli indennizzi versati agli agricoltori dal fondo di mutualizzazione compensano in misura inferiore al 70 % la perdita di reddito subita dal produttore nell'anno in cui quest'ultimo diventa ammissibile all'assistenza in questione.

2.   Ai fini del sostegno di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera d), si applica l'articolo 39, paragrafi da 2 a 5.»;

20)

l'articolo 45 è così modificato:

a)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Quando il sostegno è erogato tramite uno strumento finanziario istituito conformemente all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1303/2013, il capitale di esercizio può essere considerato una spesa ammissibile. Tale spesa ammissibile non può essere superiore a 200 000 EUR o al 30 % dell'importo totale delle spese ammissibili per l'investimento, qualora tale importo sia più elevato.»;

b)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«7.   I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano quando il sostegno è erogato sotto forma di strumenti finanziari.»;

21)

l'articolo 49 è così modificato:

a)

al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:

«In deroga al primo comma, in casi eccezionali e debitamente motivati in cui non sia possibile stabilire i criteri di selezione a causa del tipo di intervento, l'autorità di gestione può definire un altro metodo di selezione che deve essere descritto nel programma di sviluppo rurale previa consultazione del comitato di monitoraggio.»;

b)

i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2.   Le autorità degli Stati membri competenti per la selezione degli interventi garantiscono che questi ultimi, fatta eccezione per gli interventi di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), all'articolo 24, paragrafo 1, lettera d), e agli articoli da 28 a 31, 33, 34 e da 36 a 39 bis, siano selezionati conformemente ai criteri di selezione di cui al paragrafo 1 e secondo una procedura trasparente e adeguatamente documentata.

3.   I beneficiari possono essere selezionati tramite inviti a presentare proposte, applicando criteri di efficienza economica, sociale e ambientale.»;

c)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«4.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano quando il sostegno è erogato sotto forma di strumenti finanziari.»;

22)

all'articolo 59, il paragrafo 4 è così modificato:

a)

la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f)

al 100 % per un importo di 100 milioni di EUR, a prezzi 2011, assegnato all'Irlanda, per un importo di 500 milioni di EUR, a prezzi 2011, assegnato al Portogallo e per un importo di 7 milioni di EUR, a prezzi 2011, assegnato a Cipro;»;

b)

è aggiunta la lettera seguente:

«h)

al tasso di partecipazione di cui all'articolo 39 bis, paragrafo 13, del regolamento (UE) n. 1303/2013 per lo strumento finanziario di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera c), di tale regolamento.»;

23)

l'articolo 60 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   In deroga all'articolo 65, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1303/2013, in caso di misure di emergenza dovute a calamità naturali, eventi catastrofici, avversità atmosferiche o cambiamenti bruschi e significativi delle condizioni socioeconomiche dello Stato membro o della regione, i programmi di sviluppo rurale possono disporre che l'ammissibilità delle spese conseguenti a modifiche dei programmi possa decorrere dalla data in cui si è verificato l'evento.»;

b)

al paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«A eccezione delle spese generali di cui all'articolo 45, paragrafo 2, lettera c), per gli investimenti relativi alle misure che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE si considerano ammissibili soltanto le spese sostenute previa presentazione di una domanda all'autorità competente. Gli Stati membri possono tuttavia prevedere nei loro programmi che siano ammissibili anche le spese connesse a misure di emergenza dovute a calamità naturali, eventi catastrofici, avversità atmosferiche o cambiamenti bruschi e significativi delle condizioni socioeconomiche dello Stato membro o della regione e sostenute dal beneficiario dopo il verificarsi dell'evento.»;

c)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   I pagamenti effettuati dai beneficiari sono giustificati da fatture e documenti probatori. Ove ciò non risulti possibile, i pagamenti sono giustificati da documenti aventi forza probatoria equivalente, tranne per le forme di sostegno di cui all'articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 diverse da quelle di cui alla sua lettera a).»;

24)

all'articolo 62, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Se l'aiuto è concesso sulla base dei costi standard o dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), per quanto riguarda il mancato guadagno e le spese di manutenzione, e degli articoli da 28 a 31, 33 e 34, gli Stati membri garantiscono che tali elementi siano predeterminati in base a parametri esatti e adeguati e mediante un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile. A questo scopo, un organismo dotato della necessaria perizia e funzionalmente indipendente dalle autorità competenti per l'attuazione del programma effettua i calcoli o conferma l'esattezza e l'adeguatezza degli stessi. Una dichiarazione attestante l'esattezza e l'adeguatezza dei calcoli è acclusa al programma di sviluppo rurale.»;

25)

all'articolo 66, paragrafo 1, la lettera b) è soppressa;

26)

all'articolo 74, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

è consultato ed emette un parere, prima della pubblicazione del pertinente invito a presentare proposte, in merito ai criteri di selezione degli interventi finanziati, i quali sono riesaminati secondo le esigenze della programmazione;»;

27)

l'allegato II è modificato in conformità dell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Modifiche del regolamento (UE) n. 1306/2013

Il regolamento (UE) n. 1306/2013 è così modificato:

1)

l'articolo 26 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è soppresso;

b)

i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3.   Entro il 30 giugno dell'anno civile in relazione al quale si applica il tasso di adattamento, la Commissione adotta atti di esecuzione volti a fissare il tasso di adattamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 116, paragrafo 2.

4.   Fino al 1o dicembre dell'anno civile in relazione al quale si applica il tasso di adattamento, la Commissione può, in base ai nuovi elementi in suo possesso, adottare atti di esecuzione volti ad adeguare il tasso di adattamento fissato conformemente al paragrafo 3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 116, paragrafo 2.»;

2)

all'articolo 38, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   In caso di procedimento giudiziario o di ricorso amministrativo aventi effetto sospensivo, il termine di cui al paragrafo 1 o al paragrafo 2, allo scadere del quale interviene il disimpegno automatico, è interrotto, per l'importo corrispondente alle operazioni interessate, per la durata di tale procedimento o ricorso amministrativo, a condizione che la Commissione riceva dallo Stato membro un'informazione motivata entro il 31 gennaio dell'anno N + 4.»;

3)

all'articolo 43, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

gli importi che, in applicazione degli articoli 40, 52 e 54 e, per quanto riguarda le spese del FEAGA, dell'articolo 41, paragrafo 2, e dell'articolo 51, devono essere versati al bilancio dell'Unione, con i relativi interessi;»;

4)

all'articolo 54, paragrafo 3, lettera a), il punto ii) è sostituito dal seguente:

«ii)

l'importo da recuperare dal beneficiario a titolo di una singola operazione di pagamento per un regime di aiuti o misura di sostegno, non comprendente gli interessi, è compreso tra 100 EUR e 250 EUR e lo Stato membro interessato applica una soglia pari o superiore all'importo da recuperare a norma del suo diritto nazionale per il mancato recupero di crediti nazionali.»;

5)

all'articolo 63, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«Qualora l'inosservanza riguardi norme nazionali o dell'Unione sugli appalti pubblici, la parte dell'aiuto che non deve essere pagata o che deve essere revocata è determinata in funzione della gravità dell'inosservanza e secondo il principio di proporzionalità. La legalità e la regolarità dell'operazione sono interessate solo fino al livello della parte dell'aiuto che non deve essere pagata o che deve essere revocata.»;

6)

all'articolo 72, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   In deroga al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, gli Stati membri possono decidere che:

a)

le parcelle agricole con una superficie non superiore a 0,1 ha per le quali non è stata fatta domanda di pagamento non devono essere dichiarate, a condizione che la somma di tali parcelle non sia superiore a 1 ha, e/o che gli agricoltori che non presentano domanda di pagamenti diretti per superficie non hanno l'obbligo di dichiarare le parcelle agricole che detengono qualora la superficie totale non sia superiore a 1 ha. In tutti i casi, gli agricoltori indicano nella loro domanda di avere a disposizione parcelle agricole e su richiesta delle autorità competenti ne indicano l'ubicazione;

b)

gli agricoltori che aderiscono al regime per i piccoli agricoltori di cui al titolo V del regolamento (UE) n. 1307/2013 non devono dichiarare le parcelle agricole per le quali non è stata fatta domanda di pagamento, a meno che tale dichiarazione non sia necessaria ai fini di altre forme di aiuto o sostegno.»;

7)

all'articolo 75, paragrafo 1, il terzo e il quarto comma sono sostituiti dai seguenti:

«In deroga al primo e al secondo comma del presente paragrafo, gli Stati membri possono:

a)

anteriormente al 1o dicembre e non prima del 16 ottobre, versare anticipi fino al 50 % per i pagamenti diretti;

b)

anteriormente al 1o dicembre, versare anticipi fino al 75 % per il sostegno concesso nell'ambito dello sviluppo rurale di cui all'articolo 67, paragrafo 2.

Riguardo al sostegno concesso nell'ambito dello sviluppo rurale di cui all'articolo 67, paragrafo 2, il primo e il secondo comma del presente paragrafo si applicano in relazione alle domande di aiuto o di pagamento presentate a partire dall'anno di domanda 2019.».

Articolo 3

Modifiche del regolamento (UE) n. 1307/2013

Il regolamento (UE) n. 1307/2013 è così modificato:

1)

l'articolo 4 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è così modificato:

i)

la lettera h) è sostituita dalla seguente:

«h)   “prato permanente e pascolo permanente” (congiuntamente denominati “prato permanente”): terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate), e non compreso nell'avvicendamento delle colture dell'azienda da cinque anni o più, nonché, ove gli Stati membri decidano in tal senso, non arato da cinque anni o più; può comprendere altre specie, segnatamente arbustive e/o arboree, che possono essere utilizzate per il pascolo, e, ove gli Stati membri decidano in tal senso, altre specie, segnatamente arbustive e/o arboree, che producono foraggi, purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti. Gli Stati membri possono anche decidere di considerare prato permanente:

i)

il terreno pascolabile che rientra nell'ambito delle prassi locali consolidate, qualora nelle superfici di pascolo non siano tradizionalmente predominanti erba e altre piante erbacee da foraggio; e/o

ii)

il terreno pascolabile, qualora nelle superfici di pascolo non siano predominanti o siano assenti erba e altre piante erbacee da foraggio;»;

ii)

è aggiunto il comma seguente:

«Nonostante le lettere f) e h) del primo comma, gli Stati membri che, prima del 1o gennaio 2018, abbiano accettato parcelle di terreno lasciato a riposo quali seminativi possono continuare ad accettarle come tali dopo tale data. A decorrere dal 1o gennaio 2018 le parcelle di terreno lasciato a riposo che nel 2018 sono state accettate quali seminativi a norma del presente comma diventano prato permanente nel 2023 o successivamente, se sono soddisfatte le condizioni di cui alla lettera h).»;

b)

al paragrafo 2, sono aggiunti i commi seguenti:

«Gli Stati membri possono decidere che:

a)

siano considerati prato permanente ai sensi del paragrafo 1, primo comma, lettera h), i terreni non arati da cinque anni o più, purché siano utilizzati per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate), e non siano compresi nell'avvicendamento delle colture dell'azienda da cinque anni o più;

b)

i prati permanenti possano comprendere altre specie, segnatamente arbustive e/o arboree, che producono foraggi, in superfici in cui sono predominanti erba e altre piante erbacee da foraggio; e/o

c)

siano considerati prato permanente ai sensi del primo comma del paragrafo 1, primo comma, lettera h), i terreni pascolabili, qualora nelle superfici di pascolo non siano predominanti o siano assenti erba e altre piante erbacee da foraggio.

Gli Stati membri possono decidere, in base a criteri oggettivi e non discriminatori, di applicare la loro decisione in conformità del terzo comma, lettere b) e/o c), del presente paragrafo, in tutto il loro territorio o parte di esso.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 31 marzo 2018, ogni decisione adottata a norma del terzo e quarto comma del presente paragrafo.»;

2)

all'articolo 6, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

«Se uno Stato membro si avvale della facoltà prevista all'articolo 36, paragrafo 4, secondo comma, il massimale nazionale stabilito nell'allegato II per tale Stato membro per l'anno rispettivo può essere superato di un importo calcolato conformemente a detto comma.»;

3)

l'articolo 9 è così modificato:

a)

è inserito il paragrafo seguente:

«3 bis.   Oltre ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono decidere che non saranno concessi pagamenti diretti agli agricoltori che non sono iscritti, per le loro attività agricole, in un registro fiscale o previdenziale nazionale.»;

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   I paragrafi 2, 3 e 3 bis non si applicano agli agricoltori che nell'anno precedente hanno ricevuto soltanto pagamenti diretti non superiori a un determinato importo. Tale importo è deciso dagli Stati membri in base a criteri oggettivi quali le caratteristiche nazionali o regionali e non è superiore a 5 000 EUR.»;

c)

il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1o agosto 2014, ogni decisione di cui ai paragrafi 2, 3 o 4 e, entro il 31 marzo 2018, ogni decisione di cui al paragrafo 3 bis. In caso di modifiche di tali decisioni, gli Stati membri comunicano alla Commissione la decisione di recare modifiche entro due settimane dalla data in cui è stata adottata.»;

d)

sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«7.   A decorrere dal 2018 o da qualsiasi anno successivo, gli Stati membri possono decidere che solo uno o due dei tre criteri elencati al paragrafo 2, terzo comma, possono essere invocati da persone o associazioni di persone che rientrano nell'ambito di applicazione del primo o del secondo comma del paragrafo 2 per dimostrare che sono agricoltori in attività. Gli Stati membri comunicano tale decisione alla Commissione entro il 31 marzo 2018, se applicata a decorrere dal 2018, ovvero entro il 1o agosto dell'anno che precede la sua applicazione, se applicata a decorrere da un anno successivo.

8.   Gli Stati membri possono decidere di non applicare più il paragrafo 2 a decorrere dal 2018 o da qualsiasi anno successivo. Essi comunicano tale decisione alla Commissione entro il 31 marzo 2018, se applicata a decorrere dal 2018, ovvero entro il 1o agosto dell'anno che precede la sua applicazione, se applicata a decorrere da un anno successivo.»;

4)

all'articolo 11, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Gli Stati membri hanno la facoltà di rivedere su base annua le rispettive decisioni relative a una riduzione dei pagamenti a norma del presente articolo, purché tale revisione non comporti una diminuzione degli importi disponibili per lo sviluppo rurale.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le decisioni adottate a norma del presente articolo e l'eventuale prodotto stimato delle riduzioni per gli anni fino al 2019 entro il 1o agosto dell'anno che precede l'applicazione di tali decisioni; l'ultima data possibile per tale comunicazione è il 1o agosto 2018.»;

5)

l'articolo 14 è così modificato:

a)

al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:

«Gli Stati membri possono decidere di rivedere le decisioni di cui al presente paragrafo con effetto a decorrere dall'anno civile 2019 e comunicano alla Commissione ogni decisione basata su tale revisione entro il 1o agosto 2018. Ogni decisione fondata su tale revisione non dà luogo a una diminuzione della percentuale comunicata alla Commissione conformemente al primo, secondo, terzo e quarto comma.»;

b)

al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente:

«Gli Stati membri possono decidere di rivedere le decisioni di cui al presente paragrafo con effetto a decorrere dall'anno civile 2019 e comunicano alla Commissione ogni decisione basata su tale revisione entro il 1o agosto 2018. Ogni decisione fondata su tale revisione non dà luogo a un aumento della percentuale comunicata alla Commissione conformemente al primo, secondo, terzo e quarto comma.»;

6)

all'articolo 31, paragrafo 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g)

qualora gli Stati membri lo ritengano necessario, a una riduzione lineare del valore dei diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base a livello nazionale o regionale per soddisfare i casi di cui all'articolo 30, paragrafo 6, del presente regolamento. Inoltre, gli Stati membri che già si avvalgono di tale riduzione lineare possono applicare, nel medesimo anno, anche una riduzione lineare del valore dei diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base a livello nazionale o regionale per soddisfare i casi di cui all'articolo 30, paragrafo 7, primo comma, lettere a) e b), del presente regolamento;»;

7)

all'articolo 36, paragrafo 4, sono aggiunti i commi seguenti:

«Per ciascuno Stato membro, l'importo calcolato in conformità del primo comma del presente paragrafo può essere aumentato al massimo del 3 % del rispettivo massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II previa deduzione dell'importo derivante dall'applicazione dell'articolo 47, paragrafo 1, per l'anno pertinente. Quando uno Stato membro applica tale aumento, la Commissione ne tiene conto nel fissare il massimale nazionale annuo per il regime di pagamento unico per superficie in conformità del primo comma del presente paragrafo. A tal fine, gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 31 gennaio 2018 le percentuali annue di cui l'importo calcolato a norma del paragrafo 1 del presente articolo deve essere aumentato ogni anno civile a decorrere dal 2018.

Gli Stati membri possono rivedere la loro decisione di cui al secondo comma del presente paragrafo su base annua e comunicano alla Commissione qualsiasi decisione basata su tale revisione entro il 1o agosto dell'anno che precede la sua applicazione.»;

8)

l'articolo 44 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Fatto salvo il numero di colture richieste a norma del paragrafo 1, i limiti massimi ivi stabiliti non si applicano alle aziende qualora l'erba o le altre piante erbacee da foraggio o i terreni lasciati a riposo o investiti a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale occupino più del 75 % dei seminativi. In tali casi, la coltura principale sui seminativi rimanenti non occupa più del 75 % di tali seminativi rimanenti, salvo nel caso in cui dette superfici rimanenti siano occupate da erba o altre piante erbacee da foraggio o terreni lasciati a riposo.»;

b)

al paragrafo 3, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a)

i cui seminativi sono utilizzati per più del 75 % per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, investiti a colture di leguminose, costituiti da terreni lasciati a riposo o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi;

b)

la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75 % da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi;»;

c)

al paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La coltura invernale e la coltura primaverile sono considerate colture distinte anche se appartengono allo stesso genere. Il Triticum spelta è considerato una coltura distinta da quelle appartenenti allo stesso genere.»;

9)

l'articolo 46 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«1.   Quando i seminativi di un'azienda coprono più di 15 ettari, l'agricoltore provvede affinché, a decorrere dal 1o gennaio 2015, una superficie corrispondente ad almeno il 5 % dei seminativi dell'azienda dichiarati dall'agricoltore a norma dell'articolo 72, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013 e, se considerate aree di interesse ecologico dallo Sato membro ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, comprendente le superfici di cui a detto paragrafo, lettere c), d), g), h), k) e l), sia costituita da aree di interesse ecologico».

b)

il paragrafo 2 è così modificato:

i)

al primo comma sono aggiunte le lettere seguenti:

«k)

superfici con Miscanthus;»;

«l)

superfici con Silphium perfoliatum;»;

«m)

terreni a riposo con specie mellifere (composti da specie ricche di polline e nettare).»;

ii)

il secondo comma è sostituito dal seguente:

«A eccezione delle superfici dell'azienda di cui al primo comma, lettere g), h), k) e l), del presente paragrafo, l'area di interesse ecologico è situata sui seminativi dell'azienda. Nel caso delle aree di cui al primo comma, lettere c) e d), del presente paragrafo, l'area di interesse ecologico può altresì essere adiacente ai seminativi dell'azienda dichiarati dall'agricoltore a norma dell'articolo 72, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013.»;

c)

al paragrafo 4, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a)

i cui seminativi sono utilizzati per più del 75 % per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, costituiti da terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi;

b)

la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75 % da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi.»;

10)

l'articolo 50 è così modificato:

a)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Il pagamento per i giovani agricoltori è concesso a ciascun agricoltore per un periodo di cinque anni a decorrere dalla prima presentazione della domanda di pagamento per i giovani agricoltori, purché tale presentazione avvenga nell'arco dei cinque anni successivi all'insediamento di cui al paragrafo 2, lettera a). Tale periodo di cinque anni si applica anche agli agricoltori che hanno percepito il pagamento per i giovani agricoltori in relazione a domande anteriori all'anno di domanda 2018.

In deroga alla seconda frase del primo comma, gli Stati membri possono decidere che, per i giovani agricoltori insediatisi a norma del paragrafo 2, lettera a), nel periodo 2010-2013, il periodo di cinque anni debba essere ridotto del numero di anni trascorsi tra l'insediamento di cui al paragrafo 2, lettera a), e la prima presentazione della domanda di pagamento per i giovani agricoltori.»;

b)

al paragrafo 6, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a)

a un valore compreso tra il 25 % e il 50 % del valore medio dei diritti all'aiuto, di proprietà o in affitto, detenuti dall'agricoltore; o

b)

a un valore compreso tra il 25 % e il 50 % di un importo calcolato dividendo una percentuale fissa del massimale nazionale per l'anno civile 2019, fissato nell'allegato II per il numero di tutti gli ettari ammissibili dichiarati nel 2015 a norma dell'articolo 33, paragrafo 1. Tale percentuale fissa è pari alla percentuale del massimale nazionale rimanente per il regime di pagamento di base a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, per il 2015.»;

c)

il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7.   Gli Stati membri che applicano l'articolo 36 calcolano ogni anno l'importo del pagamento per i giovani agricoltori moltiplicando una cifra corrispondente a un valore compreso tra il 25 % e il 50 % del pagamento unico per superficie calcolato a norma dell'articolo 36 per il numero di ettari ammissibili che l'agricoltore ha dichiarato a norma dell'articolo 36, paragrafo 2.»;

d)

al paragrafo 8, il primo comma è sostituito dal seguente:

«8.   In deroga ai paragrafi 6 e 7 del presente articolo, gli Stati membri possono calcolare ogni anno l'importo del pagamento per i giovani agricoltori moltiplicando una cifra corrispondente a un valore compreso tra il 25 % e il 50 % del pagamento medio nazionale per ettaro per il numero di diritti che l'agricoltore ha attivato a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, o per il numero di ettari ammissibili che l'agricoltore ha dichiarato a norma dell'articolo 36, paragrafo 2.»;

e)

al paragrafo 10, il primo comma è sostituito dal seguente:

«10.   Anziché applicare i paragrafi da 6 a 9, gli Stati membri possono assegnare un importo forfettario annuo per agricoltore calcolato moltiplicando un numero fisso di ettari per una cifra corrispondente a un valore compreso tra il 25 % e il 50 % del pagamento medio nazionale per ettaro stabilito a norma del paragrafo 8.»;

11)

l'articolo 52 è così modificato:

a)

il paragrafo 5 è soppresso;

b)

il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Il sostegno accoppiato è un regime inteso a limitare la produzione che assume la forma di un pagamento annuo sulla base di superfici e rese fisse o di un numero fisso di capi e rispetta massimali finanziari che sono stabiliti dagli Stati membri per ciascuna misura e comunicati alla Commissione.»;

c)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«10.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 70 che integra il presente regolamento per quanto riguarda misure volte a evitare che i beneficiari del sostegno accoppiato facoltativo risentano degli squilibri strutturali del mercato in un settore. Tali atti delegati possono consentire agli Stati membri di decidere che il sostegno possa continuare a essere versato fino al 2020 in base alle unità di produzione per le quali è stato concesso il sostegno accoppiato facoltativo in un precedente periodo di riferimento.»;

12)

all'articolo 53, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Gli Stati membri hanno la facoltà di rivedere entro il 1o agosto di un determinato anno la decisione adottata a norma del presente capo e di decidere, con effetto a decorrere dall'anno successivo, di:

a)

lasciare invariata, aumentare o diminuire la percentuale fissata a norma dei paragrafi 1, 2 e 3, entro i limiti ivi eventualmente stabiliti, o lasciare invariata o diminuire la percentuale fissata a norma del paragrafo 4;

b)

modificare le condizioni per la concessione del sostegno;

c)

porre termine alla concessione del sostegno a norma del presente capo.

Entro la data di cui al primo comma gli Stati membri comunicano alla Commissione tali eventuali decisioni.»;

13)

l'articolo 70 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 2, all'articolo 4, paragrafo 3, all'articolo 6, paragrafo 3, all'articolo 7, paragrafo 3, all'articolo 8, paragrafo 3, all'articolo 9, paragrafo 5, all'articolo 20, paragrafo 6, all'articolo 35, all'articolo 36, paragrafo 6, all'articolo 39, paragrafo 3, all'articolo 43, paragrafo 12, all'articolo 44, paragrafo 5, all'articolo 45, paragrafi 5 e 6, all'articolo 46, paragrafo 9, all'articolo 50, paragrafo 11, all'articolo 52, paragrafi 9 e 10, all'articolo 57, paragrafo 3, all'articolo 58, paragrafo 5, all'articolo 59, paragrafo 3, all'articolo 64, paragrafo 5, all'articolo 67, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 73 è conferito alla Commissione per un periodo di sette anni a decorrere dal 1o gennaio 2014. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di sette anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.»;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   La delega di potere di cui all'articolo 2, all'articolo 4, paragrafo 3, all'articolo 6, paragrafo 3, all'articolo 7, paragrafo 3, all'articolo 8, paragrafo 3, all'articolo 9, paragrafo 5, all'articolo 20, paragrafo 6, all'articolo 35, all'articolo 36, paragrafo 6, all'articolo 39, paragrafo 3, all'articolo 43, paragrafo 12, all'articolo 44, paragrafo 5, all'articolo 45, paragrafi 5 e 6, all'articolo 46, paragrafo 9, all'articolo 50, paragrafo 11, all'articolo 52, paragrafi 9 e 10, all'articolo 57, paragrafo 3, all'articolo 58, paragrafo 5, all'articolo 59, paragrafo 3, all'articolo 64, paragrafo 5, all'articolo 67, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 73 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.»;

c)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2, dell'articolo 4, paragrafo 3, dell'articolo 6, paragrafo 3, dell'articolo 7, paragrafo 3, dell'articolo 8, paragrafo 3, dell'articolo 9, paragrafo 5, dell'articolo 20, paragrafo 6, dell'articolo 35, dell'articolo 36, paragrafo 6, dell'articolo 39, paragrafo 3, dell'articolo 43, paragrafo 12, dell'articolo 44, paragrafo 5, dell'articolo 45, paragrafi 5 e 6, dell'articolo 46, paragrafo 9, dell'articolo 50, paragrafo 11, dell'articolo 52, paragrafi 9 e 10, dell'articolo 57, paragrafo 3, dell'articolo 58, paragrafo 5, dell'articolo 59, paragrafo 3, dell'articolo 64, paragrafo 5, dell'articolo 67, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 73 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»;

14)

l'allegato X è modificato in conformità dell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 4

Modifiche del regolamento (UE) n. 1308/2013

Il regolamento (UE) n. 1308/2013 è così modificato:

1)

l'articolo 33 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f)

prevenzione e gestione delle crisi, anche mediante la fornitura di servizi di orientamento ad altre organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori, associazioni di produttori o singoli produttori.»;

b)

al paragrafo 3, il primo comma è così modificato:

i)

le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

«c)

promozione e comunicazione, comprese azioni e attività volte a diversificare e consolidare i mercati degli ortofrutticoli, a titolo di prevenzione o durante un periodo di crisi;

d)

sostegno per le spese amministrative di costituzione di fondi di mutualizzazione e contributi finanziari per ricostituire i fondi di mutualizzazione in seguito alle compensazioni versate ai produttori aderenti che subiscono un drastico calo di reddito causato da condizioni di mercato avverse;»;

ii)

è aggiunta la lettera seguente:

«i)

fornitura di servizi di orientamento ad altre organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori, associazioni di produttori o singoli produttori.»;

c)

al paragrafo 5, il secondo e terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

«Le azioni ambientali rispettano i requisiti relativi agli impegni agro-climatico-ambientali o in materia di agricoltura biologica di cui all'articolo 28, paragrafo 3, e all'articolo 29, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Qualora almeno l'80 % dei produttori aderenti di un'organizzazione di produttori siano soggetti a uno o più impegni agro-climatico-ambientali o in materia di agricoltura biologica identici in virtù dell'articolo 28, paragrafo 3, e dell'articolo 29, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013, ciascuno di tali impegni rileva come un'azione ambientale ai sensi del primo comma, lettera a), del presente paragrafo.»;

2)

all'articolo 34, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Il limite del 50 % di cui al paragrafo 1 è portato al 100 % nei seguenti casi:

a)

ritiro dal mercato di ortofrutticoli in volume non superiore al 5 % della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione di produttori, sempreché i prodotti ritirati siano smaltiti nei seguenti modi:

i)

distribuzione gratuita a organizzazioni di beneficenza o enti caritativi, a tal fine autorizzati dagli Stati membri, per attività a favore di persone riconosciute dal diritto nazionale come aventi diritto alla pubblica assistenza, in particolare a causa della mancanza dei necessari mezzi di sussistenza;

ii)

distribuzione gratuita a istituti di pena, scuole, istituti di istruzione pubblica, agli istituti di cui all'articolo 22 e a colonie di vacanze, nonché a ospedali e case di riposo per anziani designati dagli Stati membri, i quali prendono tutti i provvedimenti necessari affinché i quantitativi così distribuiti si aggiungano a quelli normalmente acquistati da tali collettività;

b)

azioni connesse all'orientamento di altre organizzazioni di produttori o di gruppi o associazioni di produttori riconosciuti in conformità dell'articolo 125 sexies del regolamento (CE) n. 1234/2007 o dell'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1305/2013, purché tali organizzazioni o gruppi siano provenienti da regioni degli Stati membri di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del presente regolamento, o di singoli produttori.»;

3)

l'articolo 35 è sostituito dal seguente:

«Articolo 35

Aiuto finanziario nazionale

1.   Nelle regioni degli Stati membri in cui il livello di organizzazione dei produttori nel settore ortofrutticolo è notevolmente inferiore alla media dell'Unione, gli Stati membri possono concedere alle organizzazioni di produttori un aiuto finanziario nazionale non superiore all'80 % dei contributi finanziari cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), e fino a un massimo del 10 % del valore della produzione commercializzata di qualunque organizzazione di produttori in questione. Tale aiuto si aggiunge al fondo di esercizio.

2.   Il livello di organizzazione dei produttori in una regione di uno Stato membro è considerato notevolmente inferiore alla media dell'Unione se il livello medio di organizzazione è stato inferiore al 20 % per tre anni consecutivi prima dell'attuazione del programma operativo. Il livello di organizzazione è calcolato come il valore della produzione ortofrutticola ottenuta nella regione interessata e commercializzata dalle organizzazioni di produttori, dalle associazioni di organizzazioni di produttori e dai gruppi o dalle associazioni di produttori riconosciuti in conformità dell'articolo 125 sexies del regolamento (CE) n. 1234/2007 o dell'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1305/2013, diviso per il valore totale della produzione ortofrutticola ottenuta in detta regione.

3.   Gli Stati membri che concedono aiuto finanziario nazionale a norma del paragrafo 1 informano la Commissione in merito alle regioni che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 2 e dell'aiuto finanziario nazionale concesso alle organizzazioni di produttori in tali regioni.»;

4)

all'articolo 37, lettera d), il punto ii) è sostituito dal seguente:

«ii)

le condizioni relative all'articolo 33, paragrafo 3, primo comma, lettere a), b), c) e i);»;

5)

all'articolo 38, primo comma, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

«i)

le misure di promozione, comunicazione, formazione e orientamento in caso di prevenzione e gestione delle crisi;»;

6)

all'articolo 62 è aggiunto il paragrafo seguente:

«5.   Gli Stati membri possono applicare il presente capo alle superfici coltivate a uva da vino atto alla produzione di acquaviti di vino la cui indicazione geografica è registrata in conformità dell'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1). Ai fini del presente capo, tali superfici possono essere assimilate a superfici sulle quali è possibile produrre vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta.

7)

l'articolo 64 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, secondo comma, è inserita la lettera seguente:

«c bis)

il richiedente non possiede vigneti piantati senza autorizzazione di cui all'articolo 71 del presente regolamento o senza i diritti di impianto di cui agli articoli 85 bis e 85 ter del regolamento (CE) n. 1234/2007;»;

b)

al paragrafo 2, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

«2.   Qualora le domande ammissibili di cui al paragrafo 1, presentate in un determinato anno, riguardino una superficie totale superiore alla superficie messa a disposizione dallo Stato membro, le autorizzazioni sono concesse secondo una distribuzione proporzionale degli ettari a tutti i richiedenti in base alla superficie per la quale hanno fatto richiesta. Tale concessione può stabilire una superficie minima e/o massima per richiedente e altresì essere parzialmente o completamente attuata secondo uno o più dei seguenti criteri di priorità oggettivi e non discriminatori:»;

c)

è inserito il paragrafo seguente:

«2 bis.   Se decide di applicare uno o più criteri di cui al paragrafo 2, lo Stato membro può aggiungere la condizione supplementare che il richiedente sia una persona fisica di età non superiore a 40 anni al momento della presentazione della domanda.»;

d)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Gli Stati membri pubblicano i criteri di cui ai paragrafi 1, 2 e 2 bis da essi applicati e li notificano senza ritardo alla Commissione.»;

8)

l'articolo 148 è così modificato:

a)

è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis.   Qualora gli Stati membri non si avvalgano delle possibilità previste al paragrafo 1 del presente articolo, un produttore, un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori può esigere che la consegna di latte crudo a un trasformatore di latte crudo formi oggetto di un contratto scritto fra le parti e/o di un'offerta scritta per un contratto da parte dei primi acquirenti, alle condizioni previste al paragrafo 4, primo comma, del presente articolo.

Se il primo acquirente è una microimpresa, una piccola impresa o una media impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE, il contratto e/o l'offerta di contratto non è obbligatorio, fatta salva la possibilità per le parti di avvalersi di un contratto tipo redatto da un'organizzazione interprofessionale.»;

b)

al paragrafo 2, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

«2.   Il contratto e/o l'offerta di contratto di cui ai paragrafi 1 e 1 bis:»;

c)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   In deroga ai paragrafi 1 e 1 bis, non è necessario mettere a punto un contratto e/o un'offerta di contratto se un socio di una cooperativa consegna il latte crudo alla cooperativa della quale è socio, se lo statuto di tale cooperativa o le regole e decisioni previste in detto statuto o ai sensi di esso contengono disposizioni aventi effetti analoghi alle disposizioni di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c).»;

d)

al paragrafo 4, la parte introduttiva e la lettera a) del secondo comma sono sostituite dalle seguenti:

«In deroga al primo comma, si applicano uno o più dei seguenti casi:

a)

qualora uno Stato membro decida di rendere obbligatorio un contratto scritto per la consegna di latte crudo ai sensi del paragrafo 1, può stabilire:

i)

un obbligo per le parti di concordare un rapporto tra un determinato quantitativo consegnato e il prezzo da pagare per tale consegna;

ii)

una durata minima applicabile soltanto ai contratti scritti tra un agricoltore e il primo acquirente di latte crudo; tale durata minima è di almeno sei mesi e non compromette il corretto funzionamento del mercato interno;»;

9)

all'articolo 149, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Un'organizzazione di produttori del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, riconosciuta ai sensi dell'articolo 161, paragrafo 1, può negoziare a nome degli agricoltori aderenti, per la totalità o parte della loro produzione comune, contratti per la consegna di latte crudo da parte di un agricoltore a un trasformatore di latte crudo o a un collettore nel senso di cui all'articolo 148, paragrafo 1, terzo comma.»;

10)

l'articolo 152 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

sono costituite su iniziativa dei produttori e svolgono almeno una delle seguenti attività:

i)

trasformazione comune;

ii)

distribuzione comune, compresa una piattaforma di vendita comune o il trasporto comune;

iii)

condizionamento, etichettatura o promozione comune;

iv)

organizzazione comune del controllo di qualità;

v)

uso comune delle attrezzature o degli impianti per lo stoccaggio;

vi)

gestione comune dei rifiuti direttamente connessi alla produzione;

vii)

appalti comuni dei mezzi di produzione;

viii)

qualunque altra attività comune di servizi che persegua uno degli obiettivi di cui alla lettera c) del presente paragrafo;»;

b)

è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis.   In deroga all'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, un'organizzazione di produttori riconosciuta a norma del paragrafo 1 del presente articolo può pianificare la produzione, ottimizzare i costi di produzione, immettere sul mercato e negoziare contratti concernenti l'offerta di prodotti agricoli, a nome dei suoi aderenti, per la totalità o parte della loro produzione complessiva.

Le attività di cui al primo comma possono avere luogo:

a)

purché una o più delle attività di cui al paragrafo 1, lettera b), punti da i) a vii), siano effettivamente esercitate, contribuendo in tal modo al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 39 TFUE;

b)

purché l'organizzazione di produttori concentri l'offerta e immetta sul mercato i prodotti dei suoi aderenti, indipendentemente dal fatto che ci sia o meno un trasferimento di proprietà dei prodotti agricoli dai produttori all'organizzazione di produttori;

c)

indipendentemente dal fatto che il prezzo negoziato sia o meno lo stesso per la produzione aggregata di tutti gli aderenti o solo di alcuni di essi;

d)

purché i produttori interessati non siano aderenti di un'altra organizzazione di produttori per quanto riguarda i prodotti oggetto delle attività di cui al primo comma;

e)

purché il prodotto agricolo non sia interessato da un obbligo di consegna, derivante dalla partecipazione di un agricoltore a una cooperativa che non aderisca essa stessa all'organizzazione di produttori in questione, conformemente alle condizioni stabilite dallo statuto della cooperativa o dalle regole e dalle decisioni stabilite o derivate da tale statuto.

Tuttavia, gli Stati membri possono derogare alla condizione di cui al secondo comma, lettera d), in casi debitamente giustificati in cui i produttori aderenti possiedono due unità di produzione distinte situate in aree geografiche diverse.

ter.   Ai fini del presente articolo i riferimenti alle organizzazioni di produttori comprendono anche le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute a norma dell'articolo 156, paragrafo 1, qualora tali associazioni soddisfino i requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

quater.   L'autorità nazionale garante della concorrenza di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1/2003 può decidere, in casi particolari, che in futuro una o più delle attività di cui al paragrafo 1 bis, primo comma, siano modificate o interrotte o non abbiano affatto luogo, se ritiene che ciò sia necessario per evitare l'esclusione della concorrenza o se ritiene che siano compromessi gli obiettivi di cui all'articolo 39 TFUE.

Per trattative riguardanti più di uno Stato membro, la decisione di cui al primo comma del presente paragrafo è adottata dalla Commissione senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o paragrafo 3.

Laddove agisca a norma del primo comma del presente paragrafo, l'autorità nazionale garante della concorrenza informa la Commissione per iscritto prima o senza indugio dopo l'avvio della prima misura formale di indagine e notifica alla Commissione le decisioni immediatamente dopo la loro adozione.

Le decisioni di cui al presente paragrafo non si applicano fino a quando non saranno state notificate alle imprese interessate.)»;

c)

il paragrafo 3 è soppresso;

11)

l'articolo 154 è così modificato:

a)

sono inseriti i paragrafi seguenti:

«1 bis.   Gli Stati membri possono, su richiesta, decidere di concedere più di un riconoscimento a un'organizzazione di produttori che opera in vari settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, purché l'organizzazione di produttori soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo per ogni settore per cui chiede il riconoscimento.»;

b)

i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2.   Gli Stati membri possono stabilire che le organizzazioni di produttori che sono state riconosciute prima del 1o gennaio 2018 e che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo debbano essere riconosciute in quanto organizzazioni di produttori ai sensi dell'articolo 152.

3.   Nel caso in cui le organizzazioni di produttori sono state riconosciute prima del 1o gennaio 2018 ma non soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri revocano il loro riconoscimento al più tardi il 31 dicembre 2020.»;

12)

l'articolo 157 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, lettera c), sono aggiunti i punti seguenti:

«xv)

stabilire clausole standard di ripartizione del valore ai sensi dell'articolo 172 bis, comprendenti utili e perdite di mercato, determinando le modalità di ripartizione tra di loro di eventuali evoluzioni dei relativi prezzi di mercato dei prodotti interessati o di altri mercati di materie prime;

xvi)

attuare misure volte a prevenire e gestire i rischi per la salute degli animali, nonché di ordine fitosanitario e ambientale.»;

b)

è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis.   Gli Stati membri possono, su richiesta, decidere di concedere più di un riconoscimento a un'organizzazione interprofessionale che opera in vari settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, purché l'organizzazione interprofessionale soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 1 e, ove applicabile, al paragrafo 3 per ogni settore per cui chiede il riconoscimento.»;

c)

al paragrafo 3, lettera c), sono aggiunti i punti seguenti:

«xii)

stabilire clausole standard di ripartizione del valore ai sensi dell'articolo 172 bis, comprendenti utili e perdite di mercato, determinando le modalità di ripartizione tra di loro di eventuali evoluzioni dei relativi prezzi di mercato dei prodotti interessati o di altri mercati di materie prime;

xiii)

attuare misure volte a prevenire e gestire i rischi per la salute degli animali, nonché di ordine fitosanitario e ambientale.»;

13)

all'articolo 159, il titolo è sostituito dal seguente:

(non riguarda la versione italiana);

14)

l'articolo 161 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, la parte introduttiva e la lettera a) sono sostituite dalle seguenti:

«1.   Gli Stati membri, su richiesta, riconoscono come organizzazione di produttori nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari qualsiasi persona giuridica o una sua parte chiaramente definita, a condizione che:

a)

sia costituita da produttori del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e sia costituita su loro iniziativa e persegua una finalità specifica, che può includere uno o più dei seguenti obiettivi:

i)

assicurare che la produzione sia pianificata e adeguata alla domanda, in particolare in termini di qualità e quantità;

ii)

concentrare l'offerta e immettere sul mercato la produzione dei propri aderenti;

iii)

ottimizzare i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione;»;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Gli Stati membri possono stabilire che le organizzazioni di produttori che sono state riconosciute prima del 2 aprile 2012 in base al diritto nazionale e che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1 debbano essere considerate organizzazioni di produttori riconosciute.»;

15)

l'articolo 168 è così modificato:

a)

è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis.   Qualora gli Stati membri non si avvalgano delle possibilità previste dal paragrafo 1 del presente articolo, un produttore, un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori, con riguardo ai prodotti agricoli in un settore di cui all'articolo 1, paragrafo 2, diverso dal settore del latte, dei prodotti lattiero-caseari e dello zucchero, può esigere che la consegna dei suoi prodotti a un trasformatore o distributore formi oggetto di un contratto scritto tra le parti e/o di un'offerta scritta per un contratto da parte dei primi acquirenti, alle condizioni previste al paragrafo 4 e al paragrafo 6, primo comma, del presente articolo.

Se il primo acquirente è una microimpresa, una piccola impresa o una media impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE, il contratto e/o l'offerta di contratto non è obbligatorio, fatta salva la possibilità per le parti di avvalersi di un contratto tipo redatto da un'organizzazione interprofessionale.»;

b)

al paragrafo 4, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

«4.   Ogni contratto o offerta di contratto di cui ai paragrafi 1 e 1 bis:»;

c)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   In deroga ai paragrafi 1 e 1 bis, non è necessario mettere a punto un contratto o un'offerta di contratto se un socio di una cooperativa consegna i prodotti interessati alla cooperativa della quale è socio, se lo statuto di tale cooperativa o le regole e decisioni previste in detto statuto o ai sensi di esso contengono disposizioni aventi effetti analoghi alle disposizioni di cui al paragrafo 4, lettere a), b) e c).»;

16)

gli articoli 169, 170 e 171 sono soppressi;

17)

è inserita la sezione seguente:

«Sezione 5 bis

Clausole di ripartizione del valore

Articolo 172 bis

Ripartizione del valore

Fatte salve eventuali clausole di ripartizione del valore specifiche nel settore dello zucchero, gli agricoltori, comprese le associazioni di agricoltori, e il loro primo acquirente possono convenire clausole di ripartizione del valore, comprendenti utili e perdite di mercato, determinando le modalità di ripartizione tra di loro di eventuali evoluzioni dei relativi prezzi del mercato per i prodotti interessati o di altri mercati di materie prime.»;

18)

all'articolo 184, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   I contingenti tariffari di importazione di prodotti agricoli ai fini della loro immissione in libera pratica nell'Unione (o in parte di essa) o i contingenti tariffari di importazione di prodotti agricoli dell'Unione nei paesi terzi che devono essere gestiti in tutto o in parte dall'Unione, istituiti in forza di accordi internazionali conclusi a norma del TFUE o in forza di qualsiasi altro atto adottato a norma dell'articolo 43, paragrafo 2, o dell'articolo 207 TFUE, sono aperti e/o gestiti dalla Commissione mediante atti delegati a norma dell'articolo 186 del presente regolamento e atti di esecuzione a norma dell'articolo 187 del presente regolamento.»;

19)

l'articolo 188 è sostituito dal seguente:

«Articolo 188

Procedura di assegnazione dei contingenti tariffari

1.   La Commissione rende pubblici, attraverso idonea pubblicazione su Internet, i risultati dell'assegnazione dei contingenti tariffari per le domande notificate tenendo conto dei contingenti tariffari disponibili e delle domande notificate.

2.   Ove pertinente, la pubblicazione di cui al paragrafo 1 contiene anche un riferimento alla necessità di respingere le domande pendenti, sospendere la presentazione delle domande o assegnare i quantitativi non utilizzati.

3.   Gli Stati membri rilasciano titoli di importazione e titoli di esportazione per i quantitativi richiesti entro i contingenti tariffari di importazione e i contingenti tariffari di esportazione, fatti salvi i rispettivi coefficienti di attribuzione e previa pubblicazione della Commissione ai sensi del paragrafo 1.»;

20)

l'articolo 209 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«L'articolo 101, paragrafo 1, TFUE non si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate di agricoltori, associazioni di agricoltori o associazioni di dette associazioni, o di organizzazioni di produttori riconosciute in virtù dell'articolo 152 o dell'articolo 161 del presente regolamento, o di associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute in virtù dell'articolo 156 del presente regolamento nella misura in cui riguardano la produzione o la vendita di prodotti agricoli o l'utilizzo di impianti comuni per lo stoccaggio, la manipolazione o la trasformazione di prodotti agricoli, a meno che siano compromessi gli obiettivi di cui all'articolo 39 TFUE.»;

b)

al paragrafo 2, dopo il primo comma sono inseriti i commi seguenti:

«Tuttavia, gli agricoltori, le associazioni di agricoltori o le associazioni di dette associazioni, o le organizzazioni di produttori riconosciute in virtù dell'articolo 152 o dell'articolo 161 del presente regolamento, o le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute a norma dell'articolo 156 del presente regolamento possono chiedere alla Commissione un parere sulla compatibilità di tali accordi, decisioni e pratiche concordate con gli obiettivi di cui all'articolo 39 TFUE.

La Commissione tratta tempestivamente le richieste di pareri e trasmette al richiedente il suo parere entro quattro mesi dal ricevimento di una richiesta completa. La Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, può modificare il contenuto del parere, soprattutto se il richiedente ha fornito informazioni imprecise o ha abusato del parere.»;

21)

l'articolo 222 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

«1.   Durante i periodi di grave squilibrio sui mercati, la Commissione può adottare atti di esecuzione intesi ad assicurare che l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE non si applichi agli accordi e alle decisioni degli agricoltori, delle associazioni di agricoltori o delle associazioni di dette associazioni, o delle organizzazioni di produttori riconosciute, delle associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute e delle organizzazioni interprofessionali riconosciute in uno dei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento, nella misura in cui tali accordi e decisioni non compromettano il corretto funzionamento del mercato interno, siano mirate esclusivamente a stabilizzare il settore interessato e rientrino in una o più delle seguenti categorie:»

b)

il paragrafo 2 è soppresso;

22)

all'articolo 232, il paragrafo 2 è soppresso;

23)

gli allegati VII e VIII sono modificati in conformità dell'allegato III del presente regolamento.

Articolo 5

Modifiche del regolamento (UE) n. 652/2014

Il regolamento (UE) n. 652/2014 è così modificato:

1)

all'articolo 4 è aggiunto il paragrafo seguente:

«4.   In caso di approvazione di azioni pluriennali, gli impegni di bilancio possono essere ripartiti in frazioni annue. Laddove gli impegni di bilancio siano così ripartiti, la Commissione impegna le frazioni annue tenendo conto dello stato di avanzamento delle azioni, del fabbisogno stimato e delle disponibilità di bilancio.»;

2)

all'articolo 13, il paragrafo 5 è soppresso;

3)

all'articolo 22, il paragrafo 5 è soppresso;

4)

all'articolo 27, il paragrafo 5 è soppresso.

Articolo 6

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2018.

Tuttavia:

a)

l'articolo 3, punto 11, lettere a) e b), si applica a decorrere dal 1o gennaio 2015;

b)

l'articolo 1, punto 23, lettera b), si applica a decorrere dal 1o gennaio 2016; e

c)

l'articolo 4, punto 3, si applica a decorrere dal 1o gennaio 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 13 dicembre 2017

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

M. MAASIKAS


(1)  GU C 91 del 23.3.2017, pag. 1.

(2)  GU C 75 del 10.3.2017, pag. 63.

(3)  GU C 306 del 15.9.2017, pag. 64.

(4)  Posizione del Parlamento europeo del 12 dicembre 2017 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 12 dicembre 2017.

(5)  Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

(6)  Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

(7)  Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

(8)  Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).

(9)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1089 della Commissione, del 6 luglio 2015, che istituisce massimali di bilancio per il 2015 applicabili ad alcuni regimi di sostegno diretto di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e stabilisce la percentuale della riserva speciale per lo sminamento per la Croazia (GU L 176 del 7.7.2015, pag. 29).

(10)  Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

(11)  Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13).

(12)  Regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 1).

(*1)  Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16).»;


ALLEGATO I

L'allegato II del regolamento (UE) n. 1305/2013 è così modificato:

1)

alla riga concernente l'articolo 17, paragrafo 3, Oggetto: Investimento in immobilizzazioni materiali, settore agricolo, Importo massimo in EUR o aliquota del 40 %, alla quarta colonna, la parte introduttiva e il primo trattino sono sostituiti dai seguenti:

«del costo dell'investimento ammissibile in altre regioni

Le aliquote di cui sopra possono essere maggiorate di un ulteriore 20 %, purché l'aliquota cumulativa massima del sostegno non superi il 90 %, per:

i giovani agricoltori per un periodo massimo di cinque anni dalla data di insediamento di cui al programma di sviluppo rurale o fino a che siano completate le azioni definite nel piano aziendale di cui all'articolo 19, paragrafo 4;»;

2)

alla riga concernente l'articolo 17, paragrafo 3, oggetto: Investimenti in immobilizzazioni materiali, «Trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I TFUE, Importo massimo in EUR o aliquota: 40 %», la quarta colonna è sostituita dalla seguente:

«del costo dell'investimento ammissibile in altre regioni

Le aliquote di cui sopra possono essere maggiorate di un ulteriore 20 %, purché l'aliquota cumulativa massima del sostegno non superi il 90 %, per gli interventi sovvenzionati nell'ambito del PEI, per gli investimenti collettivi e i progetti integrati o le operazioni collegate a una fusione di organizzazioni di produttori»;

3)

le righe concernenti l'articolo 37, paragrafo 5, l'articolo 38, paragrafo 5 e l'articolo 39, paragrafo 5, sono sostituite dalle seguenti:

«37, paragrafo 5

Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante

70 %

premio assicurativo dovuto

38, paragrafo 5

Fondi di mutualizzazione per avversità atmosferiche, per le epizoozie e le fitopatie, per le infestazioni parassitarie e per le emergenze ambientali

70 %

costi ammissibili

39, paragrafo 5

Strumento di stabilizzazione del reddito

70 %

costi ammissibili».


ALLEGATO II

Nell'allegato X del regolamento (UE) n. 1307/2013, la tabella «Fattori di conversione e ponderazione di cui all'articolo 46, paragrafo 3» è così modificata:

1)

la riga «Superfici con bosco ceduo a rotazione rapida» è sostituita dalla seguente:

«Superfici con bosco ceduo a rotazione rapida (per 1 m2)

n.a.

0,5

0,5 m2»;

2)

la riga «Superfici con colture azotofissatrici» è sostituita dalla seguente:

«Superfici con colture azotofissatrici (per 1 m2)

n.a.

1

1 m2»;

3)

sono aggiunte le righe seguenti:

«Superfici con Miscanthus

n.a.

0,7

0,7 m2

Superfici con Silphium perfoliatum

n.a.

0,7

0,7 m2

Terreni a riposo con specie mellifere (composti da specie ricche di polline e nettare

n.a.

1,5

1,5 m2».


ALLEGATO III

Gli allegati VII e VIII del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono così modificati:

1)

nell'allegato VII, parte II, punto 1, lettera c), il secondo trattino è sostituito dal seguente:

«—

il limite massimo del titolo alcolometrico totale può superare 15 % vol per i vini a denominazione di origine protetta prodotti senza alcun arricchimento, o arricchiti solo tramite processi di concentrazione parziale elencati nell'allegato VIII, parte I, sezione B, punto 1, purché il disciplinare di produzione nel fascicolo tecnico della denominazione di origine protetta in questione preveda tale possibilità;»;

2)

nell'allegato VIII, parte I, sezione A, il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3.

Negli anni caratterizzati da condizioni climatiche eccezionalmente sfavorevoli, per le regioni interessate gli Stati membri possono, a titolo di eccezione, innalzare dello 0,5 % il limite o i limiti di cui al punto 2. Gli Stati membri notificano tale aumento alla Commissione.».


Dichiarazioni della Commissione

Articolo 1 - Sviluppo rurale

—   Proroga della durata dei programmi di sviluppo rurale

La spesa relativa ai programmi di sviluppo rurale 2014-2020, approvata a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013, continuerà a essere ammissibile ai fini dei contributi del FEASR se versata ai beneficiari entro il 31 dicembre 2023. La Commissione affronterà il proseguimento del sostegno allo sviluppo rurale dopo il 2020 nell'ambito della sua proposta per il futuro quadro finanziario pluriennale.

—   Gestione del rischio

La Commissione conferma la sua intenzione di riesaminare il funzionamento e l'efficienza degli strumenti di gestione del rischio attualmente previsti dal regolamento (UE) n. 1305/2013, nel contesto della sua proposta relativa alla modernizzazione e alla semplificazione della politica agricola comune.

—   Sanzioni per Leader

La Commissione conferma la propria intenzione di rivedere l'efficacia e la proporzionalità delle sanzioni per LEADER previste dal regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione.

Articolo 2 - Regolamento orizzontale

—   Riserva di crisi

La Commissione conferma che il funzionamento della riserva di crisi nel settore agricolo e il rimborso degli stanziamenti relativi alla disciplina finanziaria di cui agli articoli 25 e 26, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1306/2013 saranno riesaminati nell'ambito dei preparativi per il prossimo quadro finanziario pluriennale, al fine di consentire un intervento efficace e tempestivo in situazioni di crisi di mercato.

—   Audit unico

La Commissione sostiene l'approccio dell'audit unico, come confermato dalla sua proposta per l'articolo 123 del nuovo regolamento finanziario. La Commissione conferma inoltre che l'attuale quadro giuridico per la gestione e il controllo delle spese agricole, istituito dal regolamento (UE) n. 1306/2013, permette già un approccio analogo e che esso è stato inserito nella sua strategia di audit per il periodo 2014-2020. In particolare, se il parere dell'organismo di certificazione espresso a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 è ritenuto affidabile, la Commissione tiene conto di tale parere nel valutare le esigenze di audit dell'organismo pagatore in questione.

Articolo 3 - Pagamenti diretti

—   Piano proteine

La Commissione conferma la propria intenzione di rivedere la situazione dell'offerta e della domanda di proteine vegetali nell'UE e di prendere in considerazione la possibilità di elaborare una «strategia europea per le proteine vegetali», al fine di incoraggiarne ulteriormente la produzione nell'Unione europea in modo sostenibile sul piano economico e ambientale.

Articolo 4 - OCM

—   Regimi di riduzione volontaria della produzione

La Commissione conferma che il regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli contiene già, agli articoli 219 e 221, la base giuridica necessaria che le consente, in funzione delle risorse di bilancio disponibili, di affrontare le turbative del mercato e altri problemi specifici, anche a livello regionale, con la possibilità di prestare assistenza finanziaria diretta agli agricoltori. Inoltre, la proposta della Commissione di aggiungere al regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale uno strumento di stabilizzazione del reddito specifico per il settore consentirà agli Stati membri di includere nei loro programmi di sviluppo rurale la possibilità di compensare gli agricoltori di un determinato settore nel caso di un significativo calo del loro reddito.

La Commissione conferma altresì che l'articolo 219 le consente di introdurre, in caso di perturbazioni o minacce del mercato, regimi in cui l'aiuto dell'Unione è concesso ai produttori che si impegnano a ridurre la propria produzione su base volontaria, comprese le modalità necessarie per l'attuazione di un simile regime (ad esempio: regolamento delegato (UE) 2016/1612 della Commissione, GU L 242 del 9.9.2016, pag. 4).

—   Riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali transnazionali

La Commissione ricorda che le norme sulla cooperazione dei produttori in materia di riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali transnazionali, delle associazioni transnazionali delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali transnazionali, compresa la cooperazione amministrativa necessaria tra gli Stati membri coinvolti, sono attualmente stabilite dal regolamento delegato (UE) 2016/232 della Commissione. Il funzionamento e l'adeguatezza di queste norme saranno riesaminati nell'ambito del processo di modernizzazione e semplificazione della PAC attualmente in corso.

—   Pratiche commerciali sleali

La Commissione conferma di aver avviato un'iniziativa sulla catena di approvvigionamento alimentare, che procede attualmente attraverso le varie fasi previste dagli orientamenti per legiferare meglio. Essa deciderà in merito a una possibile proposta legislativa una volta completata questa procedura, se possibile nel primo semestre del 2018.

—   Cooperazione tra produttori

La Commissione prende atto dell'accordo tra il Parlamento e il Consiglio sugli emendamenti agli articoli 152, 209, 222 e 232. La Commissione osserva che gli emendamenti concordati dal Parlamento e dal Consiglio sono di natura sostanziale e sono inseriti senza una valutazione d'impatto, come invece richiesto dal punto 15 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio». Ciò comporta un grado di incertezza giuridica e procedurale indesiderato, il cui impatto e le conseguenze non sono noti.

Dato che l'insieme delle modifiche alla proposta iniziale della Commissione comporta un cambiamento significativo del quadro giuridico, la Commissione osserva con preoccupazione che alcune delle nuove disposizioni a favore delle organizzazioni di produttori potrebbero avere l'effetto di compromettere la redditività e il benessere dei piccoli agricoltori e l'interesse dei consumatori. La Commissione conferma il proprio impegno a mantenere un'effettiva concorrenza nel settore agricolo e ad attuare pienamente gli obiettivi della PAC stabiliti dall'articolo 39 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. In questo contesto, la Commissione osserva che gli emendamenti concordati dai colegislatori prevedono sia per la Commissione che per le autorità nazionali garanti della concorrenza solo un margine molto limitato di intervento per preservare una concorrenza effettiva.

L'accordo generale della Commissione sulla proposta «Omnibus», che comprende gli emendamenti approvati dal Parlamento e dal Consiglio, non pregiudica eventuali future proposte della Commissione in questi settori nel quadro della riforma della politica agricola comune per il periodo successivo al 2020 e altre iniziative che mirano nello specifico ad affrontare alcune delle questioni trattate dal testo approvato ora dal Parlamento europeo e dal Consiglio.

La Commissione si rammarica che la questione del ruolo molto limitato riservato alla Commissione e alle autorità nazionali garanti della concorrenza per intervenire a tutela di una concorrenza effettiva non sia stata affrontata in modo soddisfacente dai colegislatori ed esprime preoccupazione per le possibili implicazioni di questa limitazione per gli agricoltori e i consumatori. La Commissione osserva che il testo giuridico deve essere interpretato in modo coerente con il trattato, in particolare per quanto riguarda la possibilità per la Commissione e le autorità nazionali garanti della concorrenza di intervenire se un'organizzazione di produttori, che copre un'ampia quota di mercato, cerca di limitare la libertà di azione dei suoi membri. La Commissione si rammarica del fatto che tale possibilità non sia chiaramente tutelata nel testo giuridico.