ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 309 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
60° anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
ACCORDI INTERNAZIONALI
24.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 309/1 |
DECISIONE (UE) 2017/2182 DEL CONSIGLIO
del 20 novembre 2017
relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, di un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 19 dell'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE») prevede che le parti contraenti si impegnino ad adoperarsi costantemente per realizzare una liberalizzazione progressiva degli scambi di prodotti agricoli. |
(2) |
Il 18 novembre 2014 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Norvegia allo scopo di conseguire una maggiore liberalizzazione degli scambi bilaterali di prodotti agricoli a norma dell'articolo 19 dell'accordo SEE. I negoziati si sono conclusi positivamente e il 5 aprile 2017 è stato siglato un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli («accordo»). |
(3) |
È opportuno firmare l'accordo a nome dell'Unione, con riserva della sua conclusione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È autorizzata la firma, a nome dell'Unione, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli, con riserva della conclusione di tale accordo (1).
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2017
Per il Consiglio
Il president
M. MAASIKAS
(1) Il testo dell'accordo sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.
REGOLAMENTI
24.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 309/3 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2183 DELLA COMMISSIONE
del 21 novembre 2017
recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Arancia del Gargano» (IGP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda dell'Italia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Arancia del Gargano», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1017/2007 della Commissione (2). |
(2) |
Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (3), in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento. |
(3) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relativa alla denominazione «Arancia del Gargano» (IGP).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2017
Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 1017/2007 della Commissione, del 30 agosto 2007, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Arancia del Gargano (IGP)] (GU L 227 del 31.8.2007, pag. 27).
(3) GU C 255 del 5.8.2017, pag. 19.
24.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 309/4 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2184 DELLA COMMISSIONE
del 22 novembre 2017
che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 183, lettera b),
visto il regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 6, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione (3) ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato i prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina. |
(2) |
Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine. |
(3) |
È pertanto opportuno modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1484/95. |
(4) |
Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 2017
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale
Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) GU L 150 del 20.5.2014, pag. 1.
(3) Regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e fissa dazi addizionali all'importazione nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina e che abroga il regolamento n. 163/67/CEE (GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47).
ALLEGATO
ALLEGATO I
Codice NC |
Designazione delle merci |
Prezzo rappresentativo (EUR/100 kg) |
Cauzione di cui all'articolo 3 (EUR/100 kg) |
Origine (1) |
0207 12 10 |
Carcasse di polli presentazione 70 %, congelate |
113,2 |
0 |
AR |
0207 12 90 |
Carcasse di polli presentazione 65 %, congelate |
119,3 |
0 |
AR |
126,0 |
0 |
BR |
||
0207 14 10 |
Pezzi disossati di galli o di galline, congelati |
236,5 |
19 |
AR |
216,9 |
25 |
BR |
||
303,0 |
0 |
CL |
||
237,5 |
19 |
TH |
||
0207 27 10 |
Pezzi disossati di tacchini, congelati |
331,4 |
0 |
BR |
346,9 |
0 |
CL |
||
0408 91 80 |
Uova sgusciate essiccate |
343,3 |
0 |
AR |
1602 32 11 |
Preparazioni non cotte di galli o di galline |
195,6 |
27 |
BR |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice “ZZ” sta per “altre origini”.
24.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 309/7 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2185 DELLA COMMISSIONE
del 23 novembre 2017
relativo all'elenco dei codici e delle corrispondenti tipologie di dispositivi destinato a specificare lo scopo della designazione degli organismi notificati nel settore dei dispositivi medici a norma del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio e dei dispositivi medico-diagnostici in vitro a norma del regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 39, paragrafo 10, e l'articolo 42, paragrafo 13,
visto il regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della Commissione (2), in particolare l'articolo 35, paragrafo 10, e l'articolo 38, paragrafo 13,
considerando quanto segue:
(1) |
La valutazione della conformità dei dispositivi medici a norma del regolamento (UE) 2017/745 e del regolamento (UE) 2017/746 può richiedere l'intervento di organismi di valutazione della conformità. Solo gli organismi di valutazione della conformità designati in conformità al regolamento (UE) 2017/745 o al regolamento (UE) 2017/746, possono effettuare tale valutazione e unicamente per le attività relative alle tipologie di dispositivi in questione. Per poter specificare lo scopo della designazione degli organismi di valutazione della conformità notificati a norma del regolamento (UE) 2017/745 o del regolamento (UE) 2017/746 è necessario redigere un elenco dei codici e delle corrispondenti tipologie di dispositivi. |
(2) |
Negli elenchi dei codici e delle corrispondenti tipologie di dispositivi dovrebbero essere prese in considerazione varie tipologie di dispositivi eventualmente caratterizzate attraverso la progettazione, la destinazione d'uso, i processi di fabbricazione e le tecnologie utilizzate, quali sterilizzazione e uso di nanomateriali. Negli elenchi dei codici dovrebbe essere prevista una tipologia di dispositivi multidimensionale, atta a garantire che gli organismi di valutazione della conformità designati quali organismi notificati siano pienamente competenti per i dispositivi che sono tenuti a valutare. |
(3) |
A norma dell'articolo 42, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/745 e dell'articolo 38, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/746, gli Stati membri, nel notificare alla Commissione e agli altri Stati membri gli organismi di valutazione della conformità che hanno designato, sono tenuti a specificare chiaramente, utilizzando i codici, lo scopo della designazione indicando le attività di valutazione della conformità nonché la tipologia di dispositivi che l'organismo notificato è autorizzato a valutare. Al fine di agevolare tale notifica e la valutazione della domanda di designazione di cui all'articolo 38 del regolamento (UE) 2017/745 e all'articolo 34 del regolamento (UE) 2017/746, gli organismi di valutazione della conformità, nel richiedere la designazione, dovrebbero utilizzare gli elenchi dei codici e delle corrispondenti tipologie di dispositivi di cui al presente regolamento. |
(4) |
L'esperienza dimostra che gli organismi di valutazione della conformità che richiedono una designazione relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro, presentano anche una domanda di designazione per i dispositivi medici a norma del regolamento (UE) 2017/745. Per ragioni di facilità di uso, è pertanto opportuno includere gli elenchi dei codici del regolamento (UE) 2017/745 e del regolamento (UE) 2017/746 in un unico regolamento di esecuzione. |
(5) |
Dal 26 novembre 2017 gli organismi di valutazione della conformità potranno presentare una domanda di designazione quali organismi notificati a norma del regolamento (UE) 2017/745 e del regolamento (UE) 2017/746. Al fine di consentire agli organismi di valutazione della conformità di utilizzare i codici stabiliti nel presente regolamento per la domanda di designazione, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per i dispositivi medici, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Elenco dei codici
1. L'elenco dei codici e delle corrispondenti tipologie di dispositivi destinato a specificare lo scopo della designazione degli organismi notificati nel settore dei dispositivi medici a norma del regolamento (UE) 2017/745 figura nell'allegato I del presente regolamento.
2. L'elenco dei codici e delle corrispondenti tipologie di dispositivi destinato a specificare lo scopo della designazione degli organismi notificati nel settore dei dispositivi medico-diagnostici in vitro a norma del regolamento (UE) 2017/746 figura nell'allegato II del presente regolamento.
Articolo 2
Domanda di designazione
Nello specificare le tipologie di dispositivi nella domanda di designazione di cui all'articolo 38 del regolamento (UE) 2017/745 e all'articolo 34 del regolamento (UE) 2017/746, gli organismi di valutazione della conformità si avvalgono degli elenchi dei codici e delle corrispondenti tipologie di dispositivi di cui agli allegati I e II del presente regolamento.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 117 del 5.5.2017, pag. 1.
(2) GU L 117 del 5.5.2017, pag. 176.
ALLEGATO I
Elenco dei codici e delle corrispondenti tipologie di dispositivi destinato a specificare lo scopo della designazione degli organismi notificati nel settore dei dispositivi medici a norma del regolamento (UE) 2017/745
I. CODICI CHE RINVIANO ALLA PROGETTAZIONE E ALLA DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO
A. Dispositivi attivi
1) Dispositivi impiantabili attivi
CODICE MDA |
Dispositivi impiantabili attivi |
MDA 0101 |
Dispositivi impiantabili attivi per stimolazione/inibizione/monitoraggio |
MDA 0102 |
Dispositivi impiantabili attivi per la somministrazione di medicinali o altre sostanze |
MDA 0103 |
Dispositivi impiantabili attivi per il supporto o la supplenza funzionale |
MDA 0104 |
I dispositivi impiantabili attivi che utilizzano radiazioni e altri dispositivi impiantabili attivi |
2) Dispositivi non impiantabili attivi per immagini, monitoraggio e/o diagnosi
CODICE MDA |
Dispositivi non impiantabili attivi per immagini, monitoraggio e/o diagnosi |
MDA 0201 |
Dispositivi non impiantabili attivi per immagini che utilizzano radiazioni ionizzanti |
MDA 0202 |
Dispositivi non impiantabili attivi per immagini che utilizzano radiazioni non ionizzanti |
MDA 0203 |
Dispositivi non impiantabili attivi per il monitoraggio dei parametri fisiologici vitali |
MDA 0204 |
Altri dispositivi non impiantabili attivi per monitoraggio e/o diagnosi |
3) Dispositivi non impiantabili attivi terapeutici e dispositivi impiantabili attivi in generale
CODICE MDA |
Dispositivi non impiantabili attivi terapeutici e dispositivi impiantabili attivi in generale |
MDA 0301 |
Dispositivi non impiantabili attivi che utilizzano radiazioni ionizzanti |
MDA 0302 |
Dispositivi non impiantabili attivi che utilizzano radiazioni non ionizzanti |
MDA 0303 |
Dispositivi non impiantabili attivi per ipertermia/ipotermia |
MDA 0304 |
Dispositivi non impiantabili attivi per terapia a onde d'urto (litotrissia) |
MDA 0305 |
Dispositivi non impiantabili attivi per stimolazione o inibizione |
MDA 0306 |
Dispositivi non impiantabili attivi per circolazione extracorporea, somministrazione o sottrazione di sostanze ed emaferesi |
MDA 0307 |
Dispositivi non impiantabili attivi per apparato respiratorio |
MDA 0308 |
Dispositivi non impiantabili attivi per il trattamento delle lesioni e della pelle |
MDA 0309 |
Dispositivi non impiantabili attivi per oftalmologia |
MDA 0310 |
Dispositivi non impiantabili attivi per otorinolaringoiatria |
MDA 0311 |
Dispositivi non impiantabili attivi per odontoiatria |
MDA 0312 |
Altri dispositivi non impiantabili attivi per uso chirurgico |
MDA 0313 |
Protesi non impiantabili attive, dispositivi per riabilitazione e dispositivi per posizionamento e trasporto del paziente |
MDA 0314 |
Dispositivi non impiantabili attivi per il trattamento e la conservazione di cellule, tessuti o organi umani comprese fecondazione in vitro e tecnologie di riproduzione assistita |
MDA 0315 |
Software |
MDA 0316 |
Sistemi di fornitura di gas medicinali e loro parti |
MDA 0317 |
Dispositivi non impiantabili attivi per la pulizia, la disinfezione e la sterilizzazione |
MDA 0318 |
Altri dispositivi non impiantabili attivi |
B. Dispositivi non attivi
1) Impianti non attivi e dispositivi invasivi a lungo termine di tipo chirurgico
CODICE MDN |
Impianti non attivi e dispositivi invasivi a lungo termine di tipo chirurgico |
MDN 1101 |
Impianti cardiovascolari, vascolari e neurovascolari non attivi |
MDN 1102 |
Impianti ossei e ortopedici non attivi |
MDN 1103 |
Impianti e materiali dentali non attivi |
MDN 1104 |
Impianti dei tessuti molli e altri impianti non attivi |
2) Dispositivi non impiantabili non attivi
CODICE MDN |
Dispositivi non impiantabili non attivi |
MDN 1201 |
Dispositivi non impiantabili non attivi per anestesia, pronto soccorso e terapia intensiva |
MDN 1202 |
Dispositivi non impiantabili non attivi per la somministrazione la canalizzazione e la sottrazione di sostanze, compresi i dispositivi per dialisi |
MDN 1203 |
Dispositivi non impiantabili non attivi: cateteri guida, cateteri a palloncino, fili guida, introduttori, filtri, e relativi strumenti |
MDN 1204 |
Dispositivi non impiantabili non attivi per il trattamento delle lesioni e della pelle |
MDN 1205 |
Dispositivi non impiantabili non attivi per ortopedia e riabilitazione |
MDN 1206 |
Dispositivi non impiantabili non attivi per oftalmologia |
MDN 1207 |
Dispositivi non impiantabili non attivi per diagnostica |
MDN 1208 |
Strumenti non impiantabili non attivi |
MDN 1209 |
Materiali dentali non impiantabili non attivi |
MDN 1210 |
Dispositivi non impiantabili non attivi per la contraccezione o per la prevenzione della trasmissione di malattie sessualmente trasmesse |
MDN 1211 |
Dispositivi non impiantabili non attivi per la disinfezione, la pulizia e il risciacquo |
MDN 1212 |
Dispositivi non impiantabili non attivi per il trattamento e la conservazione di cellule, tessuti o organi umani comprese fecondazione in vitro e tecnologie di riproduzione assistita |
MDN 1213 |
Dispositivi non impiantabili non attivi costituiti da sostanze destinate a essere introdotte nel corpo umano attraverso un orifizio del corpo o per via cutanea |
MDN 1214 |
Dispositivi non impiantabili non attivi per uso generale nel settore sanitario e altri dispositivi non impiantabili non attivi |
II. CODICI ORIZZONTALI
1) Dispositivi con caratteristiche specifiche
CODICE MDS |
Dispositivi con caratteristiche specifiche |
MDS 1001 |
Dispositivi contenenti sostanze medicinali |
MDS 1002 |
Dispositivi fabbricati utilizzando tessuti o cellule di origine umana, o loro derivati |
MDS 1003 |
Dispositivi fabbricati utilizzando tessuti o cellule di origine animale, o loro derivati |
MDS 1004 |
Dispositivi che sono anche macchine a norma dell'articolo 2, secondo comma, lettera a), della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) |
MDS 1005 |
Dispositivi sterili |
MDS 1006 |
Strumenti chirurgici riutilizzabili |
MDS 1007 |
Dispositivi contenenti o costituiti da nanomateriali |
MDS 1008 |
Dispositivi che utilizzano rivestimenti e/o materiali biologicamente attivi o che sono interamente o in gran parte assorbiti dal corpo umano o in esso localmente dispersi oppure destinati a subire una modifica chimica dopo l'introduzione nel corpo |
MDS 1009 |
Dispositivi che contengono/utilizzano/sono controllati da/software, compresi i dispositivi destinati a controllare, monitorare o a influenzare direttamente le prestazioni di dispositivi attivi o di dispositivi impiantabili attivi |
MDS 1010 |
Dispositivi con funzione di misura |
MDS 1011 |
Dispositivi che fanno parte di sistemi o kit procedurali |
MDS 1012 |
Prodotti senza destinazione d'uso medica elencati nell'allegato XVI del regolamento (UE) 2017/745 |
MDS 1013 |
Dispositivi su misura impiantabili della classe III |
MDS 1014 |
Dispositivi contenenti come parte integrante un dispositivo diagnostico in vitro |
2) Dispositivi per i quali sono utilizzati tecnologie o processi specifici
CODICE MDT |
Dispositivi per i quali sono utilizzati tecnologie o processi specifici |
MDT 2001 |
Dispositivi fabbricati mediante trasformazione di metalli |
MDT 2002 |
Dispositivi fabbricati mediante trasformazione di materie plastiche |
MDT 2003 |
Dispositivi fabbricati mediante trasformazione di minerali non metallici, quali vetro e ceramica |
MDT 2004 |
Dispositivi fabbricati mediante trasformazione di materiali non metallici e non minerali, quali tessili, gomma, cuoio, carta |
MDT 2005 |
Dispositivi fabbricati mediante biotecnologie |
MDT 2006 |
Dispositivi fabbricati mediante trasformazione chimica |
MDT 2007 |
Dispositivi che richiedono conoscenze sulla produzione di farmaci |
MDT 2008 |
Dispositivi fabbricati in camere bianche e ambienti controllati associati |
MDT 2009 |
Dispositivi fabbricati mediante trasformazione di materiali di origine umana, animale o microbica |
MDT 2010 |
Dispositivi fabbricati utilizzando componenti elettronici, compresi i dispositivi di comunicazione |
MDT 2011 |
Dispositivi che richiedono un imballaggio, compresa l'etichettatura |
MDT 2012 |
Dispositivi che richiedono installazione o rimessa a nuovo |
MDT 2013 |
Dispositivi sottoposti a ricondizionamento |
(1) Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione) (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24).
ALLEGATO II
Elenco dei codici e delle corrispondenti tipologie di dispositivi destinato a specificare lo scopo della designazione degli organismi notificati nel settore dei dispositivi medico-diagnostici in vitro a norma del regolamento (UE) 2017/746
I. CODICI CHE RINVIANO ALLA PROGETTAZIONE E ALLA DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO
1) Dispositivi destinati ad essere utilizzati per la verifica del gruppo sanguigno
CODICE IVR |
Dispositivi destinati a essere utilizzati per determinare i marcatori di sistemi specifici di gruppi sanguigni, al fine di garantire la compatibilità immunologica del sangue e dei suoi componenti, nonché di cellule, organi o tessuti destinati a trasfusione o trapianti o alla somministrazione di cellule |
IVR 0101 |
Dispositivi destinati a determinare i marcatori del sistema ABO [A (ABO1), B (ABO2), AB (ABO3)] |
IVR 0102 |
Dispositivi destinati a determinare i marcatori del sistema Rhesus [RH1 (D), RHW1, RH2 (C), RH3 (E), RH4 (c), RH5 (e)] |
IVR 0103 |
Dispositivi destinati a determinare i marcatori del sistema Kell [Kel1 (K)] |
IVR 0104 |
Dispositivi destinati a determinare i marcatori del sistema Kidd [JK1 (Jka), JK2 (Jkb)] |
IVR 0105 |
Dispositivi destinati a determinare i marcatori del sistema Duffy [FY1 (Fya), FY2 (Fyb)] |
|
Altri dispositivi destinati a essere utilizzati per la verifica del gruppo sanguigno |
IVR 0106 |
Altri dispositivi destinati a essere utilizzati per la verifica del gruppo sanguigno |
2) Dispositivi destinati a essere utilizzati per la tipizzazione dei tessuti
CODICE IVR |
Dispositivi destinati a essere utilizzati per la tipizzazione dei tessuti |
IVR 0201 |
Dispositivi destinati a essere utilizzati per la tipizzazione dei tessuti (HLA A, B, DR), al fine di garantire la compatibilità immunologica del sangue e dei suoi componenti, nonché di cellule, organi o tessuti destinati a trasfusione o trapianti o alla somministrazione di cellule |
IVR 0202 |
Altri dispositivi destinati a essere utilizzati per la tipizzazione dei tessuti |
3) Dispositivi destinati a essere utilizzati per i marcatori del cancro e dei tumori benigni
CODICE IVR |
Dispositivi destinati a essere utilizzati per i marcatori del cancro e dei tumori benigni, esclusi i dispositivi destinati a esami genetici umani |
IVR 0301 |
Dispositividestinati a essere utilizzati nello screening, nella diagnosi, nella stadiazione o nel monitoraggio del cancro |
IVR 0302 |
Altri dispositivi destinati a essere utilizzati per i marcatori del cancro e dei tumori benigni |
4) Dispositivi destinati a essere utilizzati per esami genetici umani
CODICE IVR |
Dispositivi destinati a essere utilizzati per esami genetici umani |
IVR 0401 |
Dispositivi destinati a essere utilizzati nello screening/nella conferma di disfunzioni congenite/ereditarie |
IVR 0402 |
Dispositivi destinati a essere utilizzati per la previsione del rischio di malattie/disfunzioni genetiche e a fini di prognosi |
IVR 0403 |
Altri dispositivi destinati a essere utilizzati per esami genetici umani |
5) Dispositivi destinati a essere utilizzati nella determinazione dei marcatori di infezioni o dello stato immunitario
CODICE IVR |
Dispositivi destinati a essere utilizzati nello screening, nella conferma e nell'identificazione di agenti infettivi o nella determinazione dello stato immunitario |
IVR 0501 |
Dispositivi destinati a essere utilizzati nella determinazione dello stato immunitario delle donne in gravidanza, a fini di screening prenatale, in rapporto agli agenti trasmissibili |
IVR 0502 |
Dispositivi destinati a essere utilizzati nel rilevamento della presenza di agenti trasmissibili o dell'esposizione a tali agenti nel sangue e nei suoi componenti, in cellule, tessuti o organi, o in uno dei loro derivati, al fine di valutare la loro idoneità per trasfusioni, trapianti o somministrazione di cellule |
IVR 0503 |
Dispositivi destinati a essere utilizzati nel rilevamento della presenza di un agente infettivo o dell'esposizione a tale agente, compresi gli agenti sessualmente trasmessi |
IVR 0504 |
Dispositivi destinati a essere utilizzati nella determinazione del carico infettivo, dello stato infettivo o immunitario e nella stadiazione delle malattie infettive |
IVR 0505 |
Dispositivi destinati a essere utilizzati per coltivare, isolare, individuare e trattare gli agenti infettivi |
IVR 0506 |
Altri dispositivi destinati a essere utilizzati nella determinazione dei marcatori di infezioni o dello stato immunitario |
6) Dispositivi destinati a essere utilizzati per patologie non infettive, marcatori fisiologici, disfunzioni/disabilità (esclusi gli esami genetici umani) e misure terapeutiche
CODICE IVR |
Dispositivi destinati a essere utilizzati per una malattia specifica |
IVR 0601 |
Dispositivi destinati a essere utilizzati nello screening/nella conferma di disfunzioni/disabilità specifiche |
IVR 0602 |
Dispositivi destinati a essere utilizzati nello screening, nella determinazione o nel monitoraggio dei marcatori fisiologici di una malattia specifica |
IVR 0603 |
Dispositivi destinati a essere utilizzati nello screening, nella conferma, nella determinazione o nel monitoraggio di allergie e intolleranze |
IVR 0604 |
Altri dispositivi destinati a essere utilizzati per una malattia specifica |
|
Dispositivi destinati a essere utilizzati nella definizione o nel monitoraggio dello stato fisiologico e di misure terapeutiche |
IVR 0605 |
Dispositivi destinati a essere utilizzati nel monitoraggio del livello di medicinali, sostanze o componenti biologiche |
IVR 0606 |
Dispositivi destinati a essere utilizzati nella stadiazione di una malattia non infettiva |
IVR 0607 |
Dispositivi destinati a essere utilizzati per evidenziare lo stato di gravidanza o per testare la fertilità |
IVR 0608 |
Dispositivi destinati a essere utilizzati nello screening, nella determinazione o nel monitoraggio di marcatori fisiologici |
IVR 0609 |
Altri dispositivi destinati a essere utilizzati nella definizione o nel monitoraggio dello stato fisiologico e di misure terapeutiche |
7) Dispositivi costituiti da materiali di controllo senza un valore quantitativo o qualitativo assegnato
CODICE IVR |
Materiali di controllo senza un valore quantitativo o qualitativo assegnato |
IVR 0701 |
Dispositivi costituiti da materiali di controllo senza un valore quantitativo assegnato |
IVR 0702 |
Dispositivi costituiti da materiali di controllo senza un valore qualitativo assegnato |
8) Dispositivi sterili della classe A
CODICE IVR |
Dispositivi sterili della classe A |
IVR 0801 |
Dispositivi di cui all'allegato VIII, punto 2.5 (regola 5), lettera a), del regolamento (UE) 2017/746 |
IVR 0802 |
Strumenti destinati specificamente a essere utilizzati per le procedure diagnostiche in vitro di cui all'allegato VIII, punto 2.5 (regola 5), lettera b), del regolamento (UE) 2017/746 |
IVR 0803 |
Contenitori di campioni di cui all'allegato VIII, punto 2.5 (regola 5), lettera c), del regolamento (UE) 2017/746 |
II. CODICI ORIZZONTALI
1) Dispositivi diagnostici in vitro con caratteristiche specifiche
CODICE IVS |
Dispositivi diagnostici in vitro con caratteristiche specifiche |
IVS 1001 |
Dispositivi destinati a essere utilizzati per analisi decentrate |
IVS 1002 |
Dispositivi destinati a essere utilizzati per test autodiagnostici |
IVS 1003 |
Dispositivi destinati a essere utilizzati nei test diagnostici di accompagnamento |
IVS 1004 |
Dispositivi fabbricati utilizzando tessuti o cellule di origine umana, o loro derivati |
IVS 1005 |
Dispositivi sterili |
IVS 1006 |
Calibratori [allegato VIII, punto 1.5, del regolamento (UE) 2017/746] |
IVS 1007 |
Materiali di controllo con valori quantitativi o qualitativi assegnati destinati a un determinato analita o a più analiti [allegato VIII, punto 1.6, del regolamento (UE) 2017/746] |
IVS 1008 |
Strumenti, attrezzature, sistemi o apparecchiature |
IVS 1009 |
Software che costituiscono dispositivi a sé stanti, compresi applicazioni software, software per l'analisi dei dati, nonché per la definizione o il monitoraggio di misure terapeutiche |
IVS 1010 |
Dispositivi che contengono, utilizzano o sono controllati da software |
2) Dispositivi diagnostici in vitro per i quali sono utilizzate tecnologie specifiche
CODICE IVT |
Dispositivi diagnostici in vitro per i quali sono utilizzate tecnologie specifiche |
IVT 2001 |
Dispositivi diagnostici in vitro fabbricati mediante trasformazione di metalli |
IVT 2002 |
Dispositivi diagnostici in vitro fabbricati mediante trasformazione di materie plastiche |
IVT 2003 |
Dispositivi diagnostici in vitro fabbricati mediante trasformazione di minerali non metallici, quali vetro e ceramica |
IVT 2004 |
Dispositivi diagnostici in vitro fabbricati mediante trasformazione di materiali non metallici e non minerali, quali tessili, gomma, cuoio, carta |
IVT 2005 |
Dispositivi diagnostici in vitro fabbricati mediante biotecnologie |
IVT 2006 |
Dispositivi diagnostici in vitro fabbricati mediante trasformazione chimica |
IVT 2007 |
Dispositivi diagnostici in vitro che richiedono conoscenze sulla produzione di farmaci |
IVT 2008 |
Dispositivi diagnostici in vitro fabbricati in camere bianche e ambienti controllati associati |
IVT 2009 |
Dispositivi diagnostici in vitro fabbricati mediante trasformazione di materiali di origine umana o animale |
IVT 2010 |
Dispositivi diagnostici in vitro fabbricati utilizzando componenti elettronici, compresi i dispositivi di comunicazione |
IVT 2011 |
Dispositivi diagnostici in vitro che richiedono un imballaggio, compresa l'etichettatura |
3) Dispositivi diagnostici in vitro che richiedono conoscenze specifiche delle procedure di esame ai fini della verifica del prodotto
CODICE IVP |
Dispositivi diagnostici in vitro che richiedono conoscenze specifiche delle procedure di esame |
IVP 3001 |
Dispositivi diagnostici in vitro che richiedono conoscenze relative ai test di agglutinazione |
IVP 3002 |
Dispositivi diagnostici in vitro che richiedono conoscenze di biochimica |
IVP 3003 |
Dispositivi diagnostici in vitro che richiedono conoscenze di cromatografia |
IVP 3004 |
Dispositivi diagnostici in vitro che richiedono conoscenze relative alle analisi cromosomiche |
IVP 3005 |
Dispositivi diagnostici in vitro che richiedono conoscenze di coagulometria |
IVP 3006 |
Dispositivi diagnostici in vitro che richiedono conoscenze di citometria a flusso |
IVP 3007 |
Dispositivi diagnostici in vitro che richiedono conoscenze relative ai saggi immunologici |
IVP 3008 |
Dispositivi diagnostici in vitro che richiedono conoscenze relative ai test di lisi |
IVP 3009 |
Dispositivi diagnostici in vitro che richiedono conoscenze relative alla misurazione della radioattività |
IVP 3010 |
Dispositivi diagnostici in vitro che richiedono conoscenze di microscopia |
IVP 3011 |
Dispositivi diagnostici in vitro che richiedono conoscenze relative alle analisi di biologia molecolare, compresi i test dell'acido nucleico e il sequenziamento di nuova generazione (NGS) |
IVP 3012 |
Dispositivi diagnostici in vitro che richiedono conoscenze di chimica fisica, compresa l'elettrochimica |
IVP 3013 |
Dispositivi diagnostici in vitro che richiedono conoscenze di spettroscopia |
IVP 3014 |
Dispositivi diagnostici in vitro che richiedono conoscenze relative ai test di funzionalità cellulare |
4) Dispositivi diagnostici in vitro che richiedono conoscenze specifiche delle discipline cliniche e di laboratorio ai fini della verifica del prodotto
CODICE IVD |
Dispositivi diagnostici in vitro che richiedono conoscenze specifiche delle discipline cliniche e di laboratorio ai fini della verifica del prodotto |
IVD 4001 |
Dispositivi diagnostici in vitro che richiedono conoscenze di batteriologia |
IVD 4002 |
Dispositivi diagnostici in vitro che richiedono conoscenze di chimica clinica o biochimica |
IVD 4003 |
Dispositivi diagnostici in vitro che richiedono conoscenze relative al rilevamento di agenti trasmissibili (senza organismi né virus) |
IVD 4004 |
Dispositivi diagnostici in vitro che richiedono conoscenze di genetica |
IVD 4005 |
Dispositivi diagnostici in vitro che richiedono conoscenze di ematologia o di emostasi, comprese le coagulopatie |
IVD 4006 |
Dispositivi diagnostici in vitro che richiedono conoscenze di istocompatibilità e immunogenetica |
IVD 4007 |
Dispositivi diagnostici in vitro che richiedono conoscenze di immunoistochimica o di istologia |
IVD 4008 |
Dispositivi diagnostici in vitro che richiedono conoscenze di immunologia |
IVD 4009 |
Dispositivi diagnostici in vitro che richiedono conoscenze di biologia molecolare o di diagnostica |
IVD 4010 |
Dispositivi diagnostici in vitro che richiedono conoscenze di micologia |
IVD 4011 |
Dispositivi diagnostici in vitro che richiedono conoscenze di parassitologia |
IVD 4012 |
Dispositivi diagnostici in vitro che richiedono conoscenze di virologia |
24.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 309/18 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2186 DELLA COMMISSIONE
del 23 novembre 2017
recante fissazione del prezzo minimo di vendita di latte scremato in polvere per la quattordicesima gara parziale nell'ambito della gara aperta dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato (2), in particolare l'articolo 32,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 della Commissione (3) ha aperto la gara per la vendita di latte scremato in polvere. |
(2) |
Sulla base delle offerte ricevute per la quattordicesima gara parziale, dovrebbe essere fissato un prezzo minimo di vendita. |
(3) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per la quattordicesima gara parziale per la vendita di latte scremato in polvere nell'ambito della procedura di gara aperta dal regolamento (UE) 2016/2080, per la quale il termine entro cui le offerte dovevano essere presentate è scaduto il 21 novembre 2017, il prezzo minimo di vendita è fissato a 139,02 EUR/100 kg.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2017
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale
Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) GU L 206 del 30.7.2016, pag. 71.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 della Commissione, del 25 novembre 2016, recante apertura di una gara per la vendita di latte scremato in polvere (GU L 321 del 29.11.2016, pag. 45).
DECISIONI
24.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 309/19 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2187 DELLA COMMISSIONE
del 16 novembre 2017
che proroga il periodo di validità della decisione di esecuzione (UE) 2015/179 che autorizza gli Stati membri a prevedere una deroga a talune disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto concerne il materiale da imballaggio in legno di conifere (Coniferales) in forma di scatole di munizioni originarie degli Stati Uniti d'America sotto il controllo del Dipartimento della difesa degli Stati Uniti
[notificata con il numero C(2017) 7489]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1, primo trattino,
considerando quanto segue:
(1) |
la decisione di esecuzione (UE) 2015/179 della Commissione (2) consente agli Stati membri, in deroga all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE e in combinato disposto con l'allegato IV, parte A, sezione I, punto 2, di tale direttiva, di autorizzare l'introduzione sul loro territorio di scatole di munizioni realizzate in materiale da imballaggio in legno originarie degli Stati Uniti d'America a determinate condizioni. |
(2) |
Poiché sussistono tuttora le circostanze che giustificano l'autorizzazione e non vi sono nuove informazioni che indichino la necessità di una revisione delle condizioni specifiche, occorre prorogare detta autorizzazione. |
(3) |
In base all'esperienza acquisita nell'applicazione della decisione di esecuzione (UE) 2015/179 e alle informazioni fornite dall'autorità competente degli Stati Uniti d'America, è opportuno prorogare l'autorizzazione di 3 anni. |
(4) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2015/179. |
(5) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
All'articolo 7 della decisione di esecuzione (UE) 2015/179, la data «31 dicembre 2017» è sostituita dalla data «31 dicembre 2020».
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2017
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
(1) GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.
(2) Decisione di esecuzione (UE) 2015/179 della Commissione, del 4 febbraio 2015, che autorizza gli Stati membri a prevedere una deroga a talune disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto concerne il materiale da imballaggio in legno di conifere (Coniferales) in forma di scatole di munizioni originarie degli Stati Uniti d'America sotto il controllo del Dipartimento della difesa degli Stati Uniti (GU L 30 del 6.2.2015, pag. 38).