ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 306 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
60° anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
ACCORDI INTERNAZIONALI
22.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 306/1 |
Informazione riguardante l'entrata in vigore del protocollo dell'accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea
Il protocollo dell'accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (1) entrerà in vigore il 1o dicembre 2017, essendo stata espletata, in data 6 novembre 2017, la procedura prevista all'articolo 4, paragrafo 2 del protocollo dell'accordo quadro.
(1) GU L 348 del 21.12.2016, pag. 3.
REGOLAMENTI
22.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 306/2 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/2167 DELLA COMMISSIONE
del 5 luglio 2017
recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/2374 che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque sudoccidentali
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 6, e l'articolo 18, paragrafi 1 e 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 1380/2013 mira alla progressiva eliminazione dei rigetti in tutte le attività di pesca dell'Unione mediante l'introduzione di un obbligo di sbarco delle catture di specie soggette a limiti di cattura. |
(2) |
Conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1380/2013, l'obbligo di sbarco si applica nelle acque sudoccidentali al più tardi a decorrere dal 1o gennaio 2017 alle specie che definiscono le attività di pesca. |
(3) |
Al fine di attuare l'obbligo di sbarco, il regolamento delegato (UE) 2016/2374 della Commissione (2) ha istituito un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque sudoccidentali per il periodo 2016-2018, a seguito di una raccomandazione comune presentata da Belgio, Spagna, Francia, Paesi Bassi e Portogallo nel 2016. |
(4) |
Il Belgio, la Spagna, la Francia, i Paesi Bassi e il Portogallo hanno un interesse diretto alla gestione della pesca nelle acque sudoccidentali. Il 2 gennaio 2017 tali Stati membri hanno presentato alla Commissione una nuova raccomandazione comune, previa consultazione del consiglio consultivo per le acque sudoccidentali. |
(5) |
La nuova raccomandazione comune integra il piano in materia di rigetti istituito dal regolamento delegato (UE) 2016/2374 e riguarda la pesca del pesce sciabola nero nelle divisioni CIEM (Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare) VIIIa, IX e X e nella zona Copace (Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale) 34.1.2, nonché la pesca dell'occhialone nella divisione CIEM IX. |
(6) |
La misura proposta nella raccomandazione comune è conforme all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e può pertanto essere inclusa nel regolamento delegato (UE) 2016/2374. |
(7) |
La nuova raccomandazione comune propone di applicare un'esenzione dall'obbligo di sbarco per il pesce sciabola nero catturato con palangari fissi per acque profonde nelle divisioni CIEM VIIIa, IX e X e nella zona Copace 34.1.2, in quanto dai pareri scientifici disponibili risulta che la frequenza del fenomeno e il numero di esemplari registrati sono poco elevati, tenuto conto delle caratteristiche degli attrezzi utilizzati per la cattura di queste specie, delle pratiche di pesca e dell'ecosistema. Il CIEM ha concluso nella sua valutazione che i rigetti possono considerarsi nulli o trascurabili per la maggior parte degli scopi della valutazione stessa, in quanto la mortalità del pesce sciabola nero è principalmente dovuta alla predazione, da parte di squali e cetacei, di esemplari impigliati negli ami da pesca ed è relativamente bassa rispetto agli sbarchi. Alla luce di quanto precede, la Commissione accetta quindi la deroga proposta. |
(8) |
La nuova raccomandazione comune propone inoltre che si applichi un'esenzione dall'obbligo di sbarco per l'occhialone nella sottozona CIEM IX, in quanto secondo gli Stati membri i dati scientifici indicherebbero di tassi di sopravvivenza elevati. Tuttavia, è necessario eseguire nuovi studi per confermare tale ipotesi. La possibilità di concedere l'esenzione sarà quindi valutata in futuro, quando gli Stati membri interessati trasmetteranno alla Commissione i dati degli studi in corso. |
(9) |
L'allegato del regolamento (UE) 2016/2374 dovrebbe essere riorganizzato per motivi di chiarezza. |
(10) |
È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2016/2374. |
(11) |
Poiché le misure previste nel presente regolamento hanno ripercussioni dirette sulle attività economiche collegate alla campagna di pesca della flotta dell'Unione e sulla relativa pianificazione, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione. Data la presentazione tardiva della raccomandazione, e in deroga al principio generale, esso dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2017, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato del regolamento delegato (UE) 2016/2374 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2017.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.
(2) Regolamento delegato (UE) 2016/2374 della Commissione, del 12 ottobre 2016, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque sudoccidentali (GU L 352 del 23.12.2016, pag. 33).
ALLEGATO
ALLEGATO
Attività di pesca soggette all'obbligo di sbarco
1. Pesca della sogliola (Solea solea)
Zone di pesca |
Codice degli attrezzi |
Descrizione degli attrezzi da pesca |
Dimensione delle maglie |
Specie da sbarcare |
Divisioni CIEM VIIIa, b, d ed e |
OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX |
Tutte le reti a strascico |
Maglie di larghezza compresa tra 70 mm e 100 mm |
Tutte le catture disogliola |
TBB |
Tutte le sfogliare |
Maglie di larghezza compresa tra 70 mm e 100 mm |
||
GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN |
Tutti i tramagli e le reti da imbrocco |
Maglie di larghezza pari o superiore a 100 mm |
2. Pesca della sogliola (Solea solea) e della passera di mare (Pleuronectes platessa)
Zone di pesca |
Codice degli attrezzi |
Descrizione degli attrezzi da pesca |
Dimensione delle maglie |
Specie da sbarcare |
Divisione CIEM IXa |
GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN |
Tutti i tramagli e le reti da imbrocco |
Maglie di larghezza pari o superiore a 100 mm |
Tutte le catture di sogliola e di passera di mare |
3. Pesca del nasello (Merluccius merluccius)
Zone di pesca |
Codice degli attrezzi |
Descrizione degli attrezzi da pesca |
Dimensione delle maglie |
Specie da sbarcare |
||||
Divisioni CIEM VIIIa, b, d ed e |
OTT, OTB, PTB, SDN, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, SX, SV |
Tutte le reti a strascico e le sciabiche |
Maglie di larghezza pari o superiore a 100 mm |
Tutte le catture di nasello |
||||
LL, LLS |
Tutti i palangari |
Tutte |
||||||
GNS, GN, GND, GNC, GTN, GEN |
Tutte le reti da imbrocco |
Maglie di larghezza pari o superiore a 100 mm |
||||||
Divisioni CIEM VIIIc e IXa |
OTT, OTB, PTB, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, SDN, SX, SV |
Tutte le reti a strascico e le sciabiche |
Pescherecci che soddisfano i seguenti criteri cumulativi:
|
Tutte le catture di nasello |
||||
GNS, GN, GND, GNC, GTN, GEN |
Tutte le reti da imbrocco |
Maglie di larghezza compresa tra 80 mm e 99 mm |
||||||
LL, LLS |
Tutti i palangari |
Ami di lunghezza superiore a 3,85 cm +/– 1,15 cm e larghezza superiore a 1,6 cm +/– 0,4 cm |
4. Pesca della rana pescatrice (Lophiidae)
Zone di pesca |
Codice degli attrezzi |
Descrizione degli attrezzi da pesca |
Dimensione delle maglie |
Specie da sbarcare |
Divisioni CIEM VIIIa, b, d ed e |
GNS, GN, GND, GNC, GTN, GEN |
Tutte le reti da imbrocco |
Maglie di larghezza pari o superiore a 200 mm |
Tutte le catture di rana pescatrice |
Divisioni CIEM VIIIc e IXa |
GNS, GN, GND, GNC, GTN, GEN |
Tutte le reti da imbrocco |
Maglie di larghezza pari o superiore a 200 mm |
Tutte le catture di rana pescatrice |
5. Pesca dello scampo (Nephrops norvegicus)
Zone di pesca |
Codice degli attrezzi |
Descrizione degli attrezzi da pesca |
Dimensione delle maglie |
Specie da sbarcare |
Divisioni CIEM VIIIa, b, d ed e (solo all'interno delle unità funzionali) |
OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX |
Tutte le reti a strascico |
Maglie di larghezza pari o superiore a 70 mm |
Tutte le catture di scampo |
Divisioni CIEM VIIIc e IXa (solo all'interno delle unità funzionali) |
OTB, PTB, OTT, TBN, TBS, OT, PT, TX, TB |
Tutte le reti a strascico |
Maglie di larghezza pari o superiore a 70 mm |
Tutte le catture di scampo |
6. Pesca del pesce sciabola nero (Aphanopus carbo)
Zone di pesca |
Codice degli attrezzi |
Descrizione degli attrezzi da pesca |
Dimensione delle maglie |
Specie da sbarcare |
Divisioni CIEM VIIIc, IX, X e zona Copace 34.1.2 |
LLS, DWS |
Palangari fissi per acque profonde |
— |
Tutte le catture di pesce sciabola nero |
7. Pesca dell'occhialone (Pagellus bogaraveo)
Zone di pesca |
Codice degli attrezzi |
Descrizione degli attrezzi da pesca |
Dimensione delle maglie |
Specie da sbarcare |
Divisione CIEM IX |
LLS, DWS |
Palangari fissi per acque profonde |
Ami di lunghezza superiore a 3,95 cm e larghezza superiore a 1,65 cm |
Tutte le catture diocchialone |
(1) Il periodo di riferimento sarà aggiornato negli anni successivi. Nel 2018 il periodo di riferimento sarà costituito dal 2015 e 2016 e nel 2019 dal 2016 e 2017.
22.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 306/6 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/2168 DELLA COMMISSIONE
del 20 settembre 2017
che modifica il regolamento (CE) n. 589/2008 della Commissione per quanto riguarda le norme di commercializzazione applicabili alle uova di galline allevate all'aperto quando l'accesso delle galline agli spazi all'aperto è ristretto
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 75, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 589/2008 della Commissione (2) reca modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (3) per quanto riguarda le norme di commercializzazione applicabili alle uova. In particolare, il punto 1 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 589/2008 stabilisce i requisiti minimi in materia di «uova da allevamento all'aperto». |
(2) |
Il regolamento (UE) n. 1308/2013 ha sostituito il regolamento (CE) n. 1234/2007 e conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati a questo proposito conformemente al suo articolo 227. |
(3) |
Il punto 1, lettera a), dell'allegato II del regolamento (CE) n. 589/2008 prevede un periodo di deroga per commercializzare le uova «da allevamento all'aperto» nei casi di limitato accesso delle galline agli spazi all'aperto dovuto a restrizioni adottate ai sensi del diritto dell'Unione, tra cui le restrizioni veterinarie per proteggere la salute pubblica e animale, ma per un periodo non superiore a 12 settimane. A seguito di gravi focolai di influenza aviaria nell'Unione, risulta necessario prevedere un periodo di deroga più lungo e chiarire ulteriormente le norme ai fini della loro attuazione armonizzata in tutta l'Unione, in particolare per quanto riguarda l'inizio del periodo di deroga. |
(4) |
L'allegato II del regolamento (CE) n. 589/2008 va pertanto modificato di conseguenza. |
(5) |
Al fine di garantire l'immediata attuazione di questa misura, il regolamento dovrebbe entrare in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato II del regolamento (CE) n. 589/2008 è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) Regolamento (CE) n. 589/2008 della Commissione, del 23 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione applicabili alle uova (GU L 163 del 24.6.2008, pag. 6).
(3) Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).
ALLEGATO
Requisiti minimi dei sistemi di produzione per i vari metodi di allevamento delle galline ovaiole
1. |
Le «uova da allevamento all'aperto» devono essere prodotte in aziende che soddisfino almeno le condizioni di cui all'articolo 4 della direttiva 1999/74/CE del Consiglio (1). In particolare, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
|
2. |
Le «uova da allevamento a terra» devono essere prodotte in impianti di allevamento che soddisfino almeno le condizioni di cui all'articolo 4 della direttiva 1999/74/CE. |
3. |
Le «uova da allevamento in gabbie» devono essere prodotte in impianti di allevamento che soddisfino almeno:
|
4. |
Gli Stati membri possono autorizzare deroghe ai punti 1 e 2 del presente allegato per gli stabilimenti con meno di 350 galline ovaiole o che allevano galline ovaiole riproduttrici per quanto riguarda gli obblighi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, lettera d), seconda frase, all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, lettera e), all'articolo 4, paragrafo 1, punto 2, all'articolo 4, paragrafo 1, punto 3, lettera a), punto i) e all'articolo 4, paragrafo 1, punto 3, lettera b), punto i), della direttiva 1999/74/CE. |
(1) Direttiva 1999/74/CE del Consiglio, del 19 luglio 1999, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole (GU L 203 del 3.8.1999, pag. 53).
22.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 306/9 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2169 DELLA COMMISSIONE
del 21 novembre 2017
relativo al formato e alle modalità di trasmissione delle statistiche europee sui prezzi di gas naturale ed energia elettrica in attuazione del regolamento (UE) 2016/1952 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1952 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle statistiche europee sui prezzi di gas naturale ed energia elettrica e che abroga la direttiva 2008/92/CE (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) 2016/1952 definisce un quadro comune per la produzione di statistiche europee comparabili sui prezzi di gas naturale ed energia elettrica per i clienti civili e i clienti finali non civili nell'Unione. |
(2) |
A norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1952 gli Stati membri dovrebbero trasmettere i dati statistici in formato elettronico al fine di conformarsi all'opportuno formato tecnico da stabilire a cura della Commissione. |
(3) |
Gli standard statistici e tecnici per lo scambio delle statistiche ufficiali sono definiti nel sistema SDMX (Statistical Data and Metadata eXchange). È pertanto opportuno che la Commissione (Eurostat) stabilisca un formato tecnico conforme a tali standard nell'ambito del sistema statistico europeo in stretta collaborazione con gli Stati membri. |
(4) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I dati sui prezzi di gas naturale ed energia elettrica per i clienti civili e i clienti finali non civili nell'Unione sono forniti a Eurostat mediante il punto unico di accesso in modo che la Commissione (Eurostat) possa recuperarli con strumenti elettronici.
Articolo 2
La struttura da usare per trasmettere i dati alla Commissione (Eurostat) è stabilita negli allegati.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 311 del 17.11.2016, pag. 1.
ALLEGATO I
Struttura per la trasmissione dei dati statistici sui prezzi del gas naturale
Informazioni da includere nei file di trasmissione:
Informazioni generali
Campo |
Osservazioni |
Frequenza della trasmissione |
Paese |
Nome del paese dichiarante |
semestrale |
Organizzazione |
Nome dell'organizzazione dichiarante |
semestrale |
Persona di contatto |
Nome del funzionario dichiarante |
semestrale |
Indirizzo e-mail |
Indirizzo e-mail del funzionario dichiarante |
semestrale |
Anno |
Anno di riferimento dei dati (2017, 2018 ecc.) |
semestrale |
Semestre |
1 o 2 |
semestrale |
Per ogni fascia di consumo si trasmettono i campi delle tabelle 1, 2 e 4.
Le fasce per i clienti civili sono:
— |
Fascia D1 (piccolo consumatore): consumo annuo inferiore a 20 GJ, |
— |
Fascia D2 (medio consumatore): consumo annuo pari o superiore a 20 GJ ma inferiore a 200 GJ, |
— |
Fascia D3 (grande consumatore): consumo annuo pari o superiore a 200 GJ. |
Le fasce per i clienti non civili sono:
— |
Fascia I1: consumo annuo inferiore a 1 000 GJ, |
— |
Fascia I2: consumo annuo pari o superiore a 1 000 GJ ma inferiore a 10 000 GJ, |
— |
Fascia I3: consumo annuo pari o superiore a 10 000 GJ ma inferiore a 100 000 GJ, |
— |
Fascia I4: consumo annuo pari o superiore a 100 000 GJ ma inferiore a 1 000 000 di GJ, |
— |
Fascia I5: consumo annuo pari o superiore a 1 000 000 di GJ ma inferiore a 4 000 000 di GJ, |
— |
Fascia I6: consumo annuo pari o superiore a 4 000 000 di GJ. |
I dati della tabella 3 vanno riportati come medie che comprendono tutte le fasce di consumo.
Tabella 1: livelli di prezzi principali
Campo |
Osservazioni |
Frequenza della trasmissione |
||||
Stato di riservatezza |
|
semestrale |
||||
Prezzi tasse escluse
|
Questo livello di prezzo comprende solo la componente relativa a energia e approvvigionamento e la componente relativa alla rete. |
semestrale |
||||
Prezzi al netto dell'IVA e di altre imposte recuperabili
|
Questo livello di prezzo comprende la componente relativa a energia e approvvigionamento, la componente relativa alla rete nonché imposte, canoni, tributi e oneri considerati non recuperabili per i clienti finali non civili. Per i clienti civili questo livello di prezzo comprende la componente relativa all'energia e la componente relativa alla rete nonché imposte, canoni, tributi e oneri, esclusa l'IVA. |
semestrale |
||||
Prezzi inclusi tutti gli oneri e l'IVA (recuperabili e non recuperabili)
|
Questo livello di prezzo comprende la componente relativa a energia e approvvigionamento, la componente relativa alla rete nonché le imposte, i canoni, i tributi e gli oneri recuperabili e non recuperabili, inclusa l'IVA. |
semestrale |
I valori sono riportati nella valuta nazionale per gigajoule (potere calorifico superiore).
Lo stato di riservatezza e lo stato di osservazione sono indicati usando gli elenchi di codici standard.
Tabella 2: disaggregazione dettagliata dei prezzi in componenti e sottocomponenti
Campo |
Osservazioni |
Frequenza della trasmissione |
||||
Stato di riservatezza |
|
|
||||
Componente relativa a energia e approvvigionamento
|
Questa componente include il prezzo del gas naturale come materia prima pagato dal fornitore, oppure il prezzo del gas naturale al punto di entrata nel sistema di trasporto, compresi, se del caso, i seguenti costi per i consumatori finali: le spese di magazzinaggio e i costi legati alla vendita del gas naturale ai clienti finali. |
annuale |
||||
Componente relativa alla rete
|
La componente relativa alla rete comprende i seguenti costi: tariffe di trasporto e distribuzione, perdite legate al trasporto e alla distribuzione, costi per l'uso della rete, costi dei servizi post vendita, costi di manutenzione, costi per l'affitto dei contatori e per la misurazione. |
annuale |
||||
Imposta sul valore aggiunto
|
Imposta sul valore aggiunto come definita nella direttiva 2006/112/CE (1) del Consiglio. |
annuale |
||||
Oneri relativi alle energie rinnovabili
|
Imposte, canoni, tributi o oneri legati alla promozione delle fonti di energia rinnovabili, all'efficienza energetica e alla cogenerazione di calore e di energia. |
annuale |
||||
Oneri relativi alla capacità
|
Imposte, canoni, tributi e oneri relativi a stock strategici, meccanismi di pagamento sulla base della capacità e sicurezza energetica; imposte sulla distribuzione del gas; costi non recuperabili e prelievi per il finanziamento delle autorità di regolamentazione dell'energia o degli operatori di sistema e di mercato. |
annuale |
||||
Imposte ambientali
|
Imposte, canoni, tributi e oneri relativi alla qualità dell'aria e per altri scopi relativi all'ambiente; imposte sulle emissioni di CO2 o di altri gas a effetto serra. |
annuale |
||||
Altre imposte
|
Tutte le altre imposte, canoni, tributi e oneri che non rientrano in nessuna delle precedenti quattro categorie: sovvenzioni per il teleriscaldamento; oneri fiscali locali o regionali; addizionali di conguaglio per le isole; canoni di concessione di licenze o corrispettivi per l'occupazione di terreni e immobili di proprietà pubblica o privata da parte delle reti o di altri dispositivi. |
annuale |
Il periodo di riferimento per tutte le componenti e sottocomponenti è l'anno.
I valori sono indicati in valuta nazionale per gigajoule (GJ) in base al potere calorifico superiore.
Lo stato di riservatezza e lo stato di osservazione sono indicati usando gli elenchi di codici standard.
Tabella 3: costi relativi alla rete
Campo |
Osservazioni |
Frequenza della trasmissione |
||||
Stato di riservatezza |
|
|
||||
Costi di trasporto
|
Quota relativa media dei costi di trasporto per i clienti civili e quota relativa media dei costi di trasporto per i clienti finali non civili espresse in percentuale del totale dei costi relativi alla rete. |
annuale |
||||
Costi di distribuzione
|
Quota relativa media dei costi di distribuzione per i clienti civili e quota relativa media dei costi di distribuzione per i clienti finali non civili espresse in percentuale del totale dei costi relativi alla rete. |
annuale |
Il periodo di riferimento dei costi di trasporto e distribuzione è l'anno.
I valori sono indicati sotto forma di percentuali.
Lo stato di riservatezza e lo stato di osservazione sono indicati usando gli elenchi di codici standard.
Tabella 4: volumi di consumo
Campo |
Osservazioni |
Frequenza della trasmissione |
||||
Stato di riservatezza |
|
|
||||
Volumi di consumo
|
Quota relativa di consumo del gas naturale in ciascuna fascia di consumo in base al volume totale a cui si riferiscono i prezzi. |
annuale |
Il periodo di riferimento per i volumi di consumo è l'anno.
I valori sono indicati sotto forma di percentuali.
Lo stato di riservatezza e lo stato di osservazione sono indicati usando gli elenchi di codici standard.
(1) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).
ALLEGATO II
Struttura per la trasmissione dei dati statistici sui prezzi dell'energia elettrica
Informazioni da includere nei file di trasmissione:
Informazioni generali
Campo |
Osservazioni |
Frequenza della trasmissione |
Paese |
Nome del paese dichiarante |
semestrale |
Organizzazione |
Nome dell'organizzazione dichiarante |
semestrale |
Persona di contatto |
Nome del funzionario dichiarante |
semestrale |
Indirizzo e-mail |
Indirizzo e-mail del funzionario dichiarante |
semestrale |
Anno |
Anno di riferimento dei dati (2017, 2018 ecc.) |
semestrale |
Semestre |
1 o 2 |
semestrale |
Per ogni fascia di consumo si trasmettono i campi delle tabelle 1, 2 e 4.
Le fasce per i clienti civili sono:
— |
Fascia DA (piccolissimo consumatore): consumo annuo inferiore a 1 000 kWh, |
— |
Fascia DB (piccolo consumatore): consumo annuo pari o superiore a 1 000 kWh ma inferiore a 2 500 kWh, |
— |
Fascia DC (medio consumatore): consumo annuo pari o superiore a 2 500 kWh ma inferiore a 5 000 kWh, |
— |
Fascia DD (grande consumatore): consumo annuo pari o superiore a 5 000 kWh ma inferiore a 15 000 kWh, |
— |
Fascia DE (grandissimo consumatore): consumo annuo pari o superiore a 15 000 kWh. |
Le fasce per i clienti non civili sono:
— |
Fascia IA: consumo annuo inferiore a 20 MWh, |
— |
Fascia IB: consumo annuo pari o superiore a 20 MWh ma inferiore a 500 MWh, |
— |
Fascia IC: consumo annuo pari o superiore a 500 MWh ma inferiore a 2 000 MWh, |
— |
Fascia ID: consumo annuo pari o superiore a 2 000 MWh ma inferiore a 20 000 MWh, |
— |
Fascia IE: consumo annuo pari o superiore a 20 000 MWh ma inferiore a 70 000 MWh, |
— |
Fascia IF: consumo annuo pari o superiore a 70 000 MWh ma inferiore a 150 000 MWh, |
— |
Fascia IG: consumo annuo pari o superiore a 150 000 MWh. |
I dati della tabella 3 vanno riportati come medie che comprendono tutte le fasce di consumo.
Tabella 1: livelli di prezzi principali
Campo |
Osservazioni |
Frequenza della trasmissione |
||||
Stato di riservatezza |
|
semestrale |
||||
Prezzo tasse escluse:
|
Questo livello di prezzo comprende solo la componente relativa a energia e approvvigionamento e la componente relativa alla rete. |
semestrale |
||||
Prezzi al netto dell'IVA e di altre imposte recuperabili
|
Questo livello di prezzo comprende la componente relativa a energia e approvvigionamento, la componente relativa alla rete nonché imposte, canoni, tributi e oneri considerati non recuperabili per i clienti finali non civili. Per i clienti civili questo livello di prezzo comprende la componente relativa all'energia e la componente relativa alla rete nonché imposte, canoni, tributi e oneri, esclusa l'IVA. |
semestrale |
||||
Prezzi inclusi tutti gli oneri e l'IVA (recuperabili e non recuperabili)
|
Questo livello di prezzo comprende la componente relativa a energia e approvvigionamento, la componente relativa alla rete nonché le imposte, i canoni, i tributi e gli oneri recuperabili e non recuperabili, inclusa l'IVA. |
semestrale |
I prezzi sono indicati in valuta nazionale per chilowattora.
Lo stato di riservatezza e lo stato di osservazione sono indicati usando gli elenchi di codici standard.
Tabella 2: disaggregazione dettagliata dei prezzi in componenti e sottocomponenti
Campo |
Osservazioni |
Frequenza della trasmissione |
||||
Stato di riservatezza |
|
|
||||
Componente relativa a energia e approvvigionamento
|
Componente del prezzo totale relativa a energia e approvvigionamento, tasse escluse. Questa componente comprende i seguenti costi per il cliente finale: produzione, aggregazione, bilanciamento, costo dell'energia fornita, servizi alla clientela, gestione post vendita e altri costi di approvvigionamento. |
annuale |
||||
Componente relativa alla rete
|
Componente del prezzo totale relativa alla rete, tasse escluse. La componente relativa alla rete comprende i seguenti costi per il cliente finale: tariffe di trasmissione e distribuzione, perdite legate alla trasmissione e alla distribuzione, costi per l'uso della rete, costi dei servizi post vendita, costi di manutenzione, costi per l'affitto dei contatori e per la misurazione. |
annuale |
||||
Imposta sul valore aggiunto
|
Imposta sul valore aggiunto come definita nella direttiva 2006/112/CE. |
annuale |
||||
Oneri relativi alle energie rinnovabili
|
Imposte, canoni, tributi o oneri legati alla promozione delle fonti di energia rinnovabili, all'efficienza energetica e alla cogenerazione di calore e di energia. |
annuale |
||||
Oneri relativi alla capacità
|
Imposte, canoni, tributi e oneri relativi a meccanismi di pagamento sulla base della capacità, sicurezza energetica e adeguatezza della capacità di produzione; imposte sulla ristrutturazione dell'industria carboniera; imposte sulla distribuzione dell'energia elettrica; costi non recuperabili e prelievi per il finanziamento delle autorità di regolamentazione dell'energia o degli operatori di sistema e di mercato. |
annuale |
||||
Imposte ambientali
|
Imposte, canoni, tributi e oneri relativi alla qualità dell'aria e per altri scopi relativi all'ambiente; imposte sulle emissioni di CO2 o di altri gas a effetto serra. |
annuale |
||||
Tasse relative al settore nucleare
|
Imposte, canoni, tributi o oneri relativi al settore nucleare, compreso lo smantellamento delle centrali nucleari, le ispezioni e altri diritti legati agli impianti nucleari. |
annuale |
||||
Altre imposte
|
Tutte le altre imposte, canoni, tributi e oneri che non rientrano in nessuna delle precedenti cinque categorie: sovvenzioni per il teleriscaldamento; oneri fiscali locali o regionali; addizionali di conguaglio per le isole; canoni di concessione di licenze o corrispettivi per l'occupazione di terreni e immobili di proprietà pubblica o privata da parte delle reti o di altri dispositivi. |
annuale |
Il periodo di riferimento per tutte le componenti e sottocomponenti è l'anno.
I prezzi sono indicati in valuta nazionale per chilowattora.
Lo stato di riservatezza e lo stato di osservazione sono indicati usando gli elenchi di codici standard.
Tabella 3: costi relativi alla rete
Campo |
Osservazioni |
Frequenza della trasmissione |
||||
Stato di riservatezza |
|
|
||||
Costi di trasmissione
|
Quota relativa media dei costi di trasmissione per i clienti civili e quota relativa media dei costi di trasmissione per i clienti finali non civili espresse in percentuale del totale dei costi relativi alla rete. |
annuale |
||||
Costi di distribuzione
|
Quota relativa media dei costi di distribuzione per i clienti civili e quota relativa media dei costi di distribuzione per i clienti finali non civili espresse in percentuale del totale dei costi relativi alla rete. |
annuale |
Il periodo di riferimento dei costi di trasmissione e distribuzione è l'anno.
I valori sono indicati sotto forma di percentuali.
Lo stato di riservatezza e lo stato di osservazione sono indicati usando gli elenchi di codici standard.
Tabella 4: volumi di consumo
Campo |
Osservazioni |
Frequenza della trasmissione |
||||
Stato di riservatezza |
|
|
||||
Volumi di consumo
|
Quota relativa di consumo dell'energia elettrica in ciascuna fascia di consumo in base al volume totale a cui si riferiscono i prezzi. |
annuale |
Il periodo di riferimento per i volumi di consumo è l'anno.
I valori sono indicati sotto forma di percentuali.
Lo stato di riservatezza e lo stato di osservazione sono indicati usando gli elenchi di codici standard.
DECISIONI
22.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 306/19 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2170 DEL CONSIGLIO
del 15 novembre 2017
che sottopone a misure di controllo l'N-fenil-N-[1-(2-feniletile) piperidin-4-il]furan-2-carbossammide (furanilfentanil)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la decisione 2005/387/GAI del Consiglio, del 10 maggio 2005, relativa allo scambio di informazioni, alla valutazione dei rischi e al controllo delle nuove sostanze psicoattive (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
visto il parere del Parlamento europeo (2),
considerando quanto segue:
(1) |
Conformemente alla decisione 2005/387/GAI, il comitato scientifico integrato dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT), riunito in sessione straordinaria, ha redatto una relazione di valutazione dei rischi connessi con la nuova sostanza psicoattiva N-fenil-N-[1-(2-feniletile) piperidin-4-il]furan-2-carbossammide (furanilfentanil), che è stata successivamente trasmessa alla Commissione e al Consiglio il 24 maggio 2017. |
(2) |
Il furanilfentanil è un oppioide sintetico la cui struttura è simile a quella del fentanil, una sostanza controllata ampiamente usata in medicina per l'anestesia generale durante gli interventi chirurgici e per la gestione del dolore. Il furanilfentanil è inoltre strutturalmente correlato all'acetilfentanil e all'acrilofentanil, entrambi oggetto di una relazione congiunta OEDT-Europol nel dicembre 2015 e nel novembre 2016. |
(3) |
Il furanilfentanil è comparso nell'Unione almeno dal giugno 2015 e la sua presenza è stata rilevata in 16 Stati membri. Nella maggior parte dei casi i quantitativi confiscati si presentavano in forma di polvere, ma in alcuni casi anche in forma liquida e in compresse. Le quantità reperite sono relativamente scarse. Tuttavia, è opportuno considerare tali quantità nel contesto della potenza della sostanza. |
(4) |
In cinque Stati membri sono stati registrati ventidue decessi correlati al furanilfentanil. Con riguardo ad almeno dieci di tali casi, il furanilfentanil è stato la causa del decesso o vi ha probabilmente contribuito. Inoltre, tre Stati membri hanno comunicato undici casi non mortali di intossicazione acuta associata al furanilfentanil. |
(5) |
Non esistono informazioni sul coinvolgimento di organizzazioni criminali nella fabbricazione, nella distribuzione (traffico) e nella fornitura del furanilfentanil all'interno dell'Unione. I dati disponibili indicano che il furanilfentanil è prodotto da aziende chimiche site in Cina. |
(6) |
Il furanilfentanil è venduto online come «sostanza chimica di ricerca», generalmente in polvere e come spray nasale direttamente utilizzabile, in piccole e grandi quantità. Le informazioni ottenute dai sequestri fanno ipotizzare che il furanilfentanil possa essere stato venduto anche sul mercato illegale degli oppiacei. |
(7) |
Il furanilfentanil non ha alcun uso terapeutico umano o veterinario riconosciuto nell'Unione. A parte il suo utilizzo come standard analitico di riferimento e nella ricerca scientifica, nessun altro elemento indica che il furanilfentanil sia usato per qualsiasi altro fine. |
(8) |
Secondo la relazione di valutazione dei rischi, molte questioni connesse al furanilfentanil sono dovute alla mancanza di dati sui rischi per la salute delle persone, per la sanità pubblica e per la società e potrebbero trovare risposta in seguito a ulteriori ricerche. Tuttavia, le prove e le informazioni disponibili sui rischi sociali e sanitari rappresentati da questa sostanza, anche in considerazione della somiglianza al fentanil, forniscono motivi sufficienti per sottoporre il furanilfentanil a misure di controllo in tutta l'Unione. |
(9) |
Il furanilfentanil non rientra nell'elenco delle sostanze sottoposte a controllo ai sensi della convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961 o della convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971. La sostanza non è attualmente oggetto di valutazione nell'ambito del sistema delle Nazioni Unite. |
(10) |
Poiché dieci Stati membri controllano il furanilfentanil in base alla legislazione nazionale relativa al controllo delle droghe e tre Stati membri lo controllano mediante altre misure legislative, sottoporre la sostanza a misure di controllo in tutta l'Unione contribuirebbe a evitare ostacoli alla cooperazione transfrontaliera tra autorità di polizia e giudiziarie e contribuire a proteggere l'Unione dai rischi rappresentati dalla sua disponibilità e dal suo consumo. |
(11) |
La decisione 2005/387/GAI conferisce al Consiglio competenze di esecuzione al fine di fornire a livello di Unione una risposta rapida e basata sulle competenze tecniche all'emergere di nuove sostanze psicoattive rilevate e segnalate dagli Stati membri, sottoponendo tali sostanze a misure di controllo in tutta l'Unione. Poiché sono state soddisfatte le condizioni e la procedura per attivare l'esercizio di tali competenze di esecuzione, dovrebbe essere adottata una decisione di esecuzione al fine di porre sotto controllo il furanilfentanil in tutta l'Unione. |
(12) |
La Danimarca è vincolata dalla decisione 2005/387/GAI e partecipa pertanto all'adozione e all'applicazione della presente decisione che dà attuazione alla decisione 2005/387/GAI. |
(13) |
L'Irlanda è vincolata dalla decisione 2005/387/GAI e partecipa pertanto all'adozione e all'applicazione della presente decisione che dà attuazione alla decisione 2005/387/GAI. |
(14) |
Il Regno Unito non è vincolato dalla decisione 2005/387/GAI e non partecipa pertanto all'adozione della presente decisione che dà attuazione alla decisione 2005/387/GAI, non è da essa vincolato né è soggetto alla sua applicazione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La nuova sostanza psicoattiva N-fenil-N-[1-(2-feniletile) piperidin-4-il]furan-2-carbossammide (furanilfentanil) è sottoposta a misure di controllo in tutta l'Unione.
Articolo 2
Entro il 19 novembre 2018, gli Stati membri adottano le misure necessarie in base al loro diritto interno al fine di assoggettare la nuova sostanza psicoattiva di cui all'articolo 1 a misure di controllo e alle sanzioni penali previste dalla legislazione nazionale, conformemente agli obblighi di cui alla convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
La presente decisione si applica conformemente ai trattati.
Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2017
Per il Consiglio
Il presidente
J. AAB
(1) GU L 127 del 20.5.2005, pag. 32.
(2) Parere del 24 ottobre 2017 (non ancora pubblicato sulla Gazzetta ufficiale).
22.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 306/21 |
DECISIONE (UE) 2017/2171 DEL CONSIGLIO
del 20 novembre 2017
relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresi il massimale per il 2019, l'importo annuo per il 2018, la prima quota per il 2018 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi per gli anni 2020 e 2021
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonu il 23 giugno 2000 (1), come modificato da ultimo («accordo di partenariato ACP-UE»),
visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE (2) («accordo interno»), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,
visto il regolamento (UE) 2015/323 del Consiglio, del 2 marzo 2015, recante il regolamento finanziario per l'11o Fondo europeo di sviluppo (3) (regolamento finanziario dell'11o FES), in particolare l'articolo 21, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Conformemente alla procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento finanziario dell'11o FES, la Commissione ha presentato entro il 15 ottobre 2017 una proposta che specificava: a) il massimale dell'importo annuo dei contributi degli Stati membri al Fondo europeo di sviluppo (FES) per il 2019; b) l'importo annuo dei contributi degli Stati membri al FES per il 2018; c) l'importo della prima quota dei contributi per il 2018; e d) una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi per gli anni 2020 e 2021. |
(2) |
Conformemente all'articolo 52 del regolamento finanziario dell'11o FES, il 4 settembre 2017 la Banca europea per gli investimenti (BEI) ha comunicato alla Commissione le previsioni aggiornate degli impegni e dei pagamenti per gli strumenti da essa gestiti. |
(3) |
A norma dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario dell'11o FES, le richieste di contributi utilizzano innanzitutto gli importi dei precedenti FES. È pertanto opportuno presentare una richiesta di fondi nell'ambito del 10o FES per la BEI e dell'11o FES per la Commissione. |
(4) |
La decisione (UE) 2016/2026 del Consiglio (4) ha fissato il massimale dell'importo annuo dei contributi degli Stati membri al FES per il 2018 a 4 550 000 000 EUR per la Commissione e a 250 000 000 EUR per la BEI. |
(5) |
La decisione (UE) 2017/1206 del Consiglio (5), ha disposto una riduzione del contributo dai fondi disimpegnati dell'8o e del 9o FES per un importo di 200 000 000 EUR, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il massimale dell'importo annuo dei contributi degli Stati membri al FES per il 2019 è fissato a 4 900 000 000 EUR così ripartiti: 4 600 000 000 EUR per la Commissione e 300 000 000 EUR per la BEI.
Articolo 2
L'importo annuo dei contributi degli Stati membri al FES per il 2018 è fissato a 4 800 000 000 EUR così ripartiti: 4 550 000 000 EUR per la Commissione e 250 000 000 EUR per la BEI.
Articolo 3
I contributi individuali al FES che gli Stati membri devono versare alla Commissione e alla BEI a titolo di prima quota per il 2018 sono riportati nella tabella che figura in allegato alla presente decisione.
I pagamenti di tali contributi possono essere combinati con gli aggiustamenti nell'ambito dell'applicazione della riduzione dei contributi per un importo di 200 000 000 EUR dai fondi disimpegnati nell'ambito dell'8o e del 9o FES, previa comunicazione di un piano di aggiustamento da parte dei singoli Stati membri.
Articolo 4
La previsione indicativa non vincolante dell'importo annuo dei contributi per il 2020 è fissata a 4 600 000 000 EUR per la Commissione e a 300 000 000 EUR per la BEI; la previsione per il 2021 è fissata a 4 700 000 000 EUR per la Commissione e a 300 000 000 EUR per la BEI.
Articolo 5
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2017
Per il Consiglio
Il presidente
M. MAASIKAS
(1) GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.
(2) GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1.
(3) GU L 58 del 3.3.2015, pag. 17.
(4) Decisione (UE) 2016/2026 del Consiglio, del 15 novembre 2016, relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresi il massimale per il 2018, l'importo annuo per il 2017 e la prima quota per il 2017 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui per gli anni 2019 e 2020 (GU L 313 del 19.11.2016, pag. 25).
(5) Decisione (UE) 2017/1206 del Consiglio, del 4 luglio 2017, relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresa la seconda quota per il 2017 (GU L 173 del 6.7.2017, pag. 15).
ALLEGATO
STATI MEMBRI |
Ripartizione 10o FES, in % |
Ripartizione 11o FES, in % |
1a quota 2018 (EUR) |
Totale |
|
Commissione 11o FES |
BEI 10o FES |
||||
BELGIO |
3,53 |
3,24927 |
66 610 035,00 |
5 295 000,00 |
71 905 035,00 |
BULGARIA |
0,14 |
0,21853 |
4 479 865,00 |
210 000,00 |
4 689 865,00 |
REPUBBLICA CECA |
0,51 |
0,79745 |
16 347 725,00 |
765 000,00 |
17 112 725,00 |
DANIMARCA |
2,00 |
1,98045 |
40 599 225,00 |
3 000 000,00 |
43 599 225,00 |
GERMANIA |
20,50 |
20,57980 |
421 885 900,00 |
30 750 000,00 |
452 635 900,00 |
ESTONIA |
0,05 |
0,08635 |
1 770 175,00 |
75 000,00 |
1 845 175,00 |
IRLANDA |
0,91 |
0,94006 |
19 271 230,00 |
1 365 000,00 |
20 636 230,00 |
GRECIA |
1,47 |
1,50735 |
30 900 675,00 |
2 205 000,00 |
33 105 675,00 |
SPAGNA |
7,85 |
7,93248 |
162 615 840,00 |
11 775 000,00 |
174 390 840,00 |
FRANCIA |
19,55 |
17,81269 |
365 160 145,00 |
29 325 000,00 |
394 485 145,00 |
CROAZIA |
0,00 |
0,22518 |
4 616 190,00 |
0,00 |
4 616 190,00 |
ITALIA |
12,86 |
12,53009 |
256 866 845,00 |
19 290 000,00 |
276 156 845,00 |
CIPRO |
0,09 |
0,11162 |
2 288 210,00 |
135 000,00 |
2 423 210,00 |
LETTONIA |
0,07 |
0,11612 |
2 380 460,00 |
105 000,00 |
2 485 460,00 |
LITUANIA |
0,12 |
0,18077 |
3 705 785,00 |
180 000,00 |
3 885 785,00 |
LUSSEMBURGO |
0,27 |
0,25509 |
5 229 345,00 |
405 000,00 |
5 634 345,00 |
UNGHERIA |
0,55 |
0,61456 |
12 598 480,00 |
825 000,00 |
13 423 480,00 |
MALTA |
0,03 |
0,03801 |
779 205,00 |
45 000,00 |
824 205,00 |
PAESI BASSI |
4,85 |
4,77678 |
97 923 990,00 |
7 275 000,00 |
105 198 990,00 |
AUSTRIA |
2,41 |
2,39757 |
49 150 185,00 |
3 615 000,00 |
52 765 185,00 |
POLONIA |
1,30 |
2,00734 |
41 150 470,00 |
1 950 000,00 |
43 100 470,00 |
PORTOGALLO |
1,15 |
1,19679 |
24 534 195,00 |
1 725 000,00 |
26 259 195,00 |
ROMANIA |
0,37 |
0,71815 |
14 722 075,00 |
555 000,00 |
15 277 075,00 |
SLOVENIA |
0,18 |
0,22452 |
4 602 660,00 |
270 000,00 |
4 872 660,00 |
SLOVACCHIA |
0,21 |
0,37616 |
7 711 280,00 |
315 000,00 |
8 026 280,00 |
FINLANDIA |
1,47 |
1,50909 |
30 936 345,00 |
2 205 000,00 |
33 141 345,00 |
SVEZIA |
2,74 |
2,93911 |
60 251 755,00 |
4 110 000,00 |
64 361 755,00 |
REGNO UNITO |
14,82 |
14,67862 |
300 911 710,00 |
22 230 000,00 |
323 141 710,00 |
TOTALE UE — 28 |
100,00 |
100,00 |
2 050 000 000,00 |
150 000 000,00 |
2 200 000 000,00 |
22.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 306/24 |
DECISIONE (UE) 2017/2172 DELLA COMMISSIONE
del 20 novembre 2017
che modifica la decisione 2010/670/UE per quanto riguarda l'utilizzo delle entrate non erogate nel primo ciclo di inviti a presentare proposte
[notificata con il numero C(2017) 7656]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (1), e in particolare l'articolo 10 bis, paragrafo 8,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 10 bis, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE stabilisce un meccanismo per il finanziamento di progetti dimostrativi su scala commerciale mirati alla cattura e allo stoccaggio geologico ambientalmente sicuri di CO2 (nel prosieguo «progetti dimostrativi CCS») e di progetti dimostrativi relativi alle tecnologie innovative per le energie rinnovabili (nel prosieguo «progetti dimostrativi FER») utilizzando 300 milioni di quote del sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nell'Unione («EU ETS») che erano stati accantonati per i nuovi entranti senza però essere assegnati. |
(2) |
Nella decisione 2010/670/UE (2) la Commissione ha stabilito le norme e i criteri di selezione e attuazione per tali progetti, nonché i principi di base per la monetizzazione delle quote e la gestione delle entrate. |
(3) |
A metà del 2014, a seguito del primo e del secondo invito a presentare proposte, erano stati assegnati fondi per sostenere l'attuazione di 39 progetti dimostrativi FER e CCS in 20 Stati membri dell'UE. Tuttavia, dato il difficile contesto economico a livello mondiale e dell'UE, alcuni dei 20 progetti selezionati nell'ambito del primo invito a presentare proposte hanno avuto difficoltà a raccogliere capitale sufficiente o attirare altri finanziatori. Di conseguenza, al 31 dicembre 2016, una decisione finale di investimento a norma dell'articolo 9 della decisione 2010/670/UE è stata adottata per 14 progetti e almeno 436 milioni di EUR relativi ai progetti selezionati per il primo invito a presentare proposte non sono stati utilizzati. |
(4) |
I fondi non erogati dovrebbero essere utilizzati per finanziare direttamente progetti che rientrano nel campo di applicazione definito dall'articolo 10 bis, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE. Inoltre, tenuto conto della situazione specifica dei progetti dimostrativi relativi a tecnologie altamente innovative per le energie rinnovabili e dei progetti dimostrativi CCS, una parte del finanziamento dovrebbe essere fornito sotto forma di sovvenzioni. |
(5) |
Al fine di aumentare gli investimenti in tali progetti altamente innovativi nel settore dell'energia nell'UE, una priorità riconosciuta dalla comunicazione «Nuovo slancio all'innovazione nel settore dell'energia pulita» (3), le entrate non erogate per il primo invito a presentare proposte dovrebbero essere immediatamente riutilizzate in via prioritaria ricorrendo allo strumento di finanziamento di progetti dimostrativi innovativi delle tecnologie energetiche (InnovFin Energy Demo Project Facility) nell'ambito di Orizzonte 2020 (4). Tale sostegno sarebbe complementare ai sostegni finanziari esistenti e futuri, quali le sovvenzioni nell'ambito di Orizzonte 2020. |
(6) |
Al fine di aumentare gli investimenti in tali progetti altamente innovativi nel settore dei trasporti, i progetti ammissibili dovrebbero promuovere unicamente l'utilizzo innovativo, replicabile e scalabile delle energie rinnovabili, ricorrendo allo strumento di debito nel settore dei trasporti nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa (5). |
(7) |
I progetti selezionati nell'ambito del primo e del secondo invito a presentare proposte per i quali è stata adottata una decisione finale di investimento e che sono in fase di esecuzione saranno considerati ammissibili ai fini della domanda per lo strumento finanziario pertinente. |
(8) |
Al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti dei pertinenti strumenti finanziari, la Commissione e il gruppo Banca europea per gli investimenti continueranno a organizzare regolarmente seminari tecnici specializzati per gli Stati membri e i promotori dei progetti. |
(9) |
La Commissione riferirà con sufficiente anticipo al comitato sui cambiamenti climatici in merito agli sviluppi dei pertinenti accordi di delega tra la Commissione e la Banca europea per gli investimenti, specialmente per quanto riguarda i relativi criteri di ammissibilità, l'applicazione degli strumenti finanziari pertinenti, in particolare l'incremento della riserva di progetti, la valutazione delle domande riguardanti i progetti e infine l'utilizzo delle entrate riassegnate, e terrà debitamente conto dei pareri degli Stati membri. |
(10) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2010/670/UE è così modificata:
1. |
all'articolo 2 è aggiunto il paragrafo 4 seguente: «4. Le entrate non erogate nel primo ciclo di inviti a presentare proposte sono disponibili per sostenere progetti dimostrativi CCS e FER innovativi, unici nel loro genere, replicabili e pronti alla dimostrazione su scala, utilizzando gli strumenti finanziari pertinenti gestiti dal gruppo Banca europea per gli investimenti e dando priorità allo strumento di finanziamento di progetti dimostrativi innovativi delle tecnologie energetiche (InnovFin Energy Demo Project Facility) e allo strumento di debito nel settore dei trasporti nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa. Il paragrafo precedente, gli articoli 6, 8, l'articolo 11, paragrafi da 1 a 5, l'articolo 11, paragrafo 6, primo e secondo comma, e l'articolo 13 non si applicano all'utilizzo di tali entrate. La Commissione riferisce con sufficiente anticipo al comitato sui cambiamenti climatici in merito agli sviluppi dei pertinenti accordi di delega tra la Commissione e la Banca europea per gli investimenti, specialmente per quanto riguarda i relativi criteri di ammissibilità, l'applicazione degli strumenti finanziari pertinenti, in particolare l'incremento della riserva di progetti, la valutazione delle domande riguardanti i progetti e infine l'utilizzo delle entrate riassegnate, e terrà debitamente conto dei pareri degli Stati membri.»; |
2. |
all'articolo 14 è aggiunto il comma seguente: «La Commissione riferisce regolarmente al comitato sui cambiamenti climatici in merito all'utilizzo delle entrate di cui all'articolo 2, paragrafo 4, comunicando, tra l'altro, le informazioni preliminari concernenti il sostegno programmato per i progetti e la quota di sostegno da mettere a disposizione sotto forma di sovvenzioni, la distribuzione geografica dei progetti, la scala dei progetti e la copertura tecnologica, le informazioni ex post sull'andamento della realizzazione dei progetti, la prevenzione delle emissioni di CO2, la leva finanziaria, la sensibilizzazione e gli insegnamenti tratti, a seconda dei casi.». |
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2017
Per la Commissione
Miguel ARIAS CAÑETE
Membro della Commissione
(1) GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.
(2) Decisione della Commissione, del 3 novembre 2010, che definisce i criteri e le misure per il finanziamento di progetti dimostrativi su scala commerciale mirati alla cattura e allo stoccaggio geologico del CO2 in modo ambientalmente sicuro, nonché di progetti dimostrativi relativi a tecnologie innovative per le energie rinnovabili nell'ambito del sistema di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità istituito dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 290 del 6.11.2010, pag. 39).
(3) COM(2016) 763 final.
(4) Decisione 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965).
(5) Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129).
22.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 306/26 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2173 DELLA COMMISSIONE
del 20 novembre 2017
che modifica l'allegato II della decisione 2008/185/CE per quanto concerne l'approvazione del programma di controllo per l'eradicazione della malattia di Aujeszky per la Regione Lombardia in Italia
[notificata con il numero C(2017) 7587]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 64/432/CEE stabilisce norme sugli scambi all'interno dell'Unione di animali della specie suina. L'articolo 9 di detta direttiva dispone che qualora uno Stato membro abbia, per tutto il suo territorio o parte di esso, un programma nazionale obbligatorio di lotta contro la malattia di Aujeszky, esso può sottoporlo alla Commissione per ottenerne l'approvazione. Tale articolo prevede anche che possano essere richieste garanzie supplementari per gli scambi all'interno dell'Unione di animali della specie suina. |
(2) |
La decisione 2008/185/CE della Commissione (2) stabilisce garanzie supplementari per gli spostamenti di suini tra gli Stati membri. Tali garanzie sono collegate alla classificazione degli Stati membri secondo la loro qualifica sanitaria per la malattia di Aujeszky. L'allegato II della decisione 2008/185/CE contiene un elenco di Stati membri o loro regioni che applicano programmi nazionali riconosciuti di controllo per l'eradicazione della malattia di Aujeszky. |
(3) |
L'Italia ha presentato alla Commissione una documentazione giustificativa per ottenere l'approvazione del suo programma di controllo per l'eradicazione della malattia di Aujeszky per la Regione Lombardia e l'inserimento della medesima nell'elenco dell'allegato II della decisione 2008/185/CE. In seguito alla valutazione di tale documentazione giustificativa, la Regione Lombardia dovrebbe figurare nell'elenco dell'allegato II della decisione 2008/185/CE. L'allegato II della decisione 2008/185/CE dovrebbe quindi essere modificato di conseguenza. |
(4) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2008/185/CE. |
(5) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato II della decisione 2008/185/CE è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2017
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
(1) GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977.
(2) Decisione 2008/185/CE della Commissione, del 21 febbraio 2008, che stabilisce garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky negli scambi intracomunitari di suini, e fissa i criteri relativi alle informazioni da fornire su tale malattia (GU L 59 del 4.3.2008, pag. 19).
ALLEGATO
ALLEGATO II
Stati membri o relative regioni in cui si applicano programmi nazionali riconosciuti di controllo per l'eradicazione della malattia di Aujeszky
Codice ISO |
Stato membro |
Regioni |
ES |
Spagna |
Tutte le regioni |
IT |
Italia |
Regione Friuli-Venezia Giulia Regione Veneto Regione Lombardia |
LT |
Lituania |
Tutte le regioni |
PL |
Polonia |
Voivodato della Bassa Slesia: tutte le powiaty; voivodato della Cuiavia-Pomerania: tutte le powiaty; voivodato di Lublino: tutte le powiaty; voivodato di Lubusz: tutte le powiaty; voivodato di Łódź: tutte le powiaty; voivodato della Piccola Polonia: tutte le powiaty; voivodato della Masovia: tutte le powiaty; voivodato di Opole: tutte le powiaty; voivodato dei Precarpazi: tutte le powiaty; le seguenti powiaty del voivodato della Podlachia: grajewski, kolneński, łomżyński, Łomża, wysokomazowiecki, zambrowski; voivodato della Pomerania: tutte le powiaty; voivodato della Slesia: tutte le powiaty; voivodato della Santacroce: tutte le powiaty; voivodato della Varmia-Masuria: tutte le powiaty; voivodato della Grande Polonia: tutte le powiaty; voivodato della Pomerania occidentale: tutte le powiaty. |
22.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 306/28 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2174 DELLA COMMISSIONE
del 20 novembre 2017
che modifica l'allegato E della direttiva 92/65/CEE del Consiglio per quanto riguarda il certificato sanitario per gli scambi di api e bombi
[notificata con il numero C(2017) 7588]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (1), in particolare l'articolo 22, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Il modello di certificato sanitario per gli scambi all'interno dell'Unione di api (Apis mellifera) e bombi (Bombus spp.) vivi figura nell'allegato E, parte 2, della direttiva 92/65/CEE. Il certificato fissa norme sanitarie applicabili ad api e bombi riguardanti, tra l'altro, la presenza del piccolo coleottero dell'alveare (Aethina tumida) e dell'acaro Tropilaelaps (Tropilaelaps spp.). |
(2) |
Le norme stabilite in tale modello di certificato sanitario consentono il trasferimento di api e bombi solo se provenienti da zone di almeno 100 km di raggio non soggette a restrizioni a seguito della presenza sospetta o confermata di detti agenti patogeni. |
(3) |
Sulla base delle informazioni ricevute dalle autorità italiane competenti a proposito dell'esperienza da esse acquisita in merito al piccolo coleottero dell'alveare in colonie di api mellifere in Italia dopo l'adozione della decisione 2014/909/UE (2) per impedire la diffusione di tale coleottero nelle regioni italiane colpite, parrebbe che dette norme siano sproporzionate per la gestione a lungo termine del settore dell'apicoltura colpito dopo la scoperta dell'infestazione. |
(4) |
In particolare le norme non tengono conto del fatto che possono esistere zone che, pur essendo a meno di 100 km dai siti infestati, sono al di fuori delle zone di protezione istituite attorno a tali siti dalla normativa nazionale, non sono soggette a misure di protezione dell'Unione e sono oggetto di sorveglianza attiva ufficialmente pianificata e attuata in linea con gli orientamenti per la sorveglianza dell'infestazione da piccolo coleottero dell'alveare redatti dal laboratorio di riferimento dell'Unione europea per la salute delle api (3), il che attesta che tali siti sono indenni dal piccolo coleottero dell'alveare. |
(5) |
Le norme inoltre dovrebbero essere aggiornate in modo da tenere conto del fatto che, nel caso di partite di api regine con un piccolo numero di operaie accompagnatrici, l'esame visivo e l'applicazione immediata di una rete a maglia fine intorno alla partita nel luogo di origine costituiscono un'operazione tecnicamente realizzabile estremamente efficace per mitigare il potenziale rischio di diffusione del piccolo coleottero dell'alveare. Ciò è confermato da un parere scientifico dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare sulla sopravvivenza, la diffusione e l'insediamento del piccolo coleottero dell'alveare, adottato il 15 dicembre 2015 (4). |
(6) |
Poiché le prescrizioni attuali sono inutilmente restrittive, è necessario modificare il modello di certificato sanitario per gli scambi all'interno dell'Unione di api e bombi aggiungendo una norma sanitaria alternativa per le partite di api regine che riconosca le garanzie offerte dalla sorveglianza attiva da parte delle autorità competenti nel verificare l'assenza del piccolo coleottero dell'alveare e dal rafforzamento delle misure di mitigazione del rischio per gli scambi all'interno dell'Unione. |
(7) |
I bombi non sono sensibili all'acaro Tropilaelaps, come confermato da un parere scientifico dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare in merito al rischio di ingresso di Aethina tumida e di Tropilaelaps spp. nell'UE, adottato il 27 febbraio 2013 (5). |
(8) |
Nella maggior parte dei casi i bombi sono allevati in strutture isolate dal punto di vista ambientale e soggette a severe misure di biosicurezza, regolarmente controllate dall'autorità competente e monitorate per rilevare la presenza di malattie. A differenza delle colonie all'aperto, è difficile che dette strutture, riconosciute e controllate dall'autorità competente dei paesi interessati, siano interessate dalla presenza del piccolo coleottero dell'alveare. Le autorità competenti possono già certificare le partite provenienti da tali strutture per l'importazione di bombi conformemente al regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione (6). |
(9) |
È pertanto necessario modificare il modello di certificato sanitario per gli scambi all'interno dell'Unione di api e bombi al fine di introdurre norme sanitarie alternative per i bombi allevati in strutture isolate dal punto di vista ambientale. |
(10) |
La stragrande maggioranza delle partite di bombi è venduta e inviata a livello transfrontaliero a scopi di impollinazione e pertanto non dovrebbe essere certificata per la riproduzione o per la transumanza, dato che i bombi non verranno allevati e non torneranno al luogo d'origine. È pertanto opportuno aggiungere al certificato un'ulteriore opzione che permetta di certificare tali animali a fini di produzione. |
(11) |
Le api mellifere possono essere commercializzate in forme diverse, come api regine con un piccolo numero di operaie accompagnatrici, famiglie intere, nuclei e pacchi. A tal proposito informazioni chiare sulla natura delle partite faciliterebbero l'analisi del rischio da parte delle autorità competenti durante i controlli ufficiali delle partite nei luoghi di destinazione. Al certificato andrebbero pertanto aggiunte ulteriori informazioni dettagliate. |
(12) |
L'allegato E, parte 2, della direttiva 92/65/CEE dovrebbe quindi essere modificato di conseguenza. |
(13) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato E, parte 2 (Certificato sanitario per gli scambi di api e bombi), della direttiva 92/65/CEE del Consiglio è così modificato:
1) |
alla casella I.25. è aggiunta una casella di spunta con la seguente dicitura: «Produzione (impollinazione)»; |
2) |
alla casella I.31 è aggiunta una colonna intitolata «Natura della merce» comprendente, ciascuna in una riga separata, le seguenti voci selezionabili: «api regine, sciami artificiali, colonie nucleo, colonie»; |
3) |
al punto II.1., lettera b), dopo la parola «infestazioni» è aggiunto: «o
o
|
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2017
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
(1) GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.
(2) Decisione di esecuzione 2014/909/UE della Commissione, del 12 dicembre 2014, relativa ad alcune misure di protezione a seguito della presenza confermata del piccolo coleottero dell'alveare in Italia (GU L 359 del 16.12.2014, pag. 161).
(3) Documento riveduto da ultimo il 1o aprile 2016: https://sites.anses.fr/en/minisite/abeilles/free-access-documents-0
(4) EFSA Journal 2015;13(12):4328.
(5) EFSA Journal 2013;11(3):3128.
(6) Regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1).
22.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 306/31 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2175 DELLA COMMISSIONE
del 21 novembre 2017
che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri
[notificata con il numero C(2017) 7835]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,
vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione (3) è stata adottata in seguito alla comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 in vari Stati membri («gli Stati membri interessati») e all'istituzione di zone di protezione e sorveglianza da parte delle autorità competenti degli Stati membri interessati in conformità all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE del Consiglio (4). |
(2) |
La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 stabilisce che le zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti degli Stati membri interessati in conformità alla direttiva 2005/94/CE devono comprendere almeno le zone elencate come zone di protezione e sorveglianza nell'allegato di tale decisione di esecuzione. Essa prevede altresì che le misure da applicarsi nelle zone di protezione e sorveglianza, secondo quanto stabilito dall'articolo 29, paragrafo 1, e dall'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE, siano mantenute almeno fino alle date stabilite per tali zone indicate nell'allegato della medesima decisione di esecuzione. |
(3) |
Dalla data della sua adozione la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stata modificata diverse volte per tenere conto degli sviluppi della situazione epidemiologica dell'influenza aviaria nell'Unione. In particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stata modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/696 della Commissione (5) al fine di stabilire norme concernenti la spedizione di pulcini di un giorno dalle zone elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247. Tale modifica ha tenuto conto del fatto che i pulcini di un giorno presentano un rischio molto basso di diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità rispetto ad altri prodotti avicoli. |
(4) |
La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stata inoltre successivamente modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/1841 della Commissione (6) allo scopo di rafforzare le misure di lotta contro la malattia applicabili laddove si presenti un maggiore rischio di diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità. Di conseguenza, la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 prevede ora l'istituzione a livello di Unione di ulteriori zone di restrizione negli Stati membri interessati, a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 2005/94/CE, a seguito della comparsa di uno o più focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità, nonché la durata delle misure da applicarsi in tali zone. La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 stabilisce attualmente anche norme relative alla spedizione in altri Stati membri di pollame vivo, pulcini di un giorno e uova da cova dalle ulteriori zone di restrizione, nel rispetto di determinate condizioni. |
(5) |
Anche l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stato ripetutamente modificato, principalmente per tenere conto delle modifiche dei confini delle zone di protezione e sorveglianza istituite dagli Stati membri interessati a norma della direttiva 2005/94/CE. L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stato modificato da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/2000 della Commissione (7) in seguito alla notifica, da parte dell'Italia, di nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in aziende avicole situate in Italia nella regione Lombardia. L'Italia ha inoltre comunicato alla Commissione di aver adottato, a seguito della comparsa di tali focolai, le misure necessarie prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, tra cui l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza intorno alle aziende avicole infette. |
(6) |
Dalla data in cui è stata apportata l'ultima modifica alla decisione di esecuzione (UE) 2017/247 con la decisione di esecuzione (UE) 2017/2000, la Bulgaria ha notificato alla Commissione due recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in aziende avicole situate in Bulgaria nelle regioni di Sliven e Yambol. La Bulgaria ha inoltre comunicato alla Commissione di aver adottato, a seguito della comparsa di tali recenti focolai, le misure necessarie prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, tra cui l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza intorno a tutte le aziende avicole infette. |
(7) |
L'Italia ha inoltre notificato alla Commissione ulteriori focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in aziende avicole situate in Italia nelle regioni Lombardia, Piemonte e Lazio. L'Italia ha inoltre comunicato alla Commissione di aver adottato, a seguito della comparsa di tali recenti focolai, le misure necessarie prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, tra cui l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza intorno a tutte le aziende avicole infette e l'ampliamento delle ulteriori zone di restrizione istituite. |
(8) |
La Commissione ha esaminato le misure adottate dalla Bulgaria e dall'Italia in conformità alla direttiva 2005/94/CE a seguito della comparsa dei recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in tali Stati membri e ha accertato che i confini delle zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti di questi due Stati membri sono posti a una distanza sufficiente dalle aziende avicole in cui è stata confermata la presenza di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8. La Commissione ha inoltre esaminato i confini delle ulteriori zone di restrizione istituite dall'autorità competente in Italia a seguito della comparsa dei recenti focolai in tale Stato membro e ha accertato che la superficie delle zone interessate dall'ampliamento di tali ulteriori zone di restrizione è sufficiente, tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica in Italia. |
(9) |
Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario descrivere rapidamente a livello di Unione, in collaborazione con la Bulgaria e l'Italia, le zone di protezione e sorveglianza istituite in questi due Stati membri e le ulteriori zone di restrizione allargate istituite in Italia, in conformità alla direttiva 2005/94/CE, a seguito della comparsa dei recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in tali Stati membri. Le voci relative alla Bulgaria e all'Italia figuranti nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 dovrebbero pertanto essere aggiornate per tenere conto della nuova situazione epidemiologica relativa a detta malattia in tali Stati membri. In particolare, negli elenchi dell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 dovrebbero essere aggiunte nuove voci relative alle zone di protezione e sorveglianza in Bulgaria e Italia e alle ulteriori zone di restrizione allargate, attualmente soggette a restrizioni a norma della direttiva 2005/94/CE. |
(10) |
L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 dovrebbe pertanto essere modificato al fine di aggiornare la regionalizzazione a livello dell'Unione, così da includere le zone di protezione e sorveglianza istituite in Bulgaria e in Italia e le ulteriori zone di restrizione allargate istituite in Italia, in conformità alla direttiva 2005/94/CE, in seguito alla comparsa dei recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in tali Stati membri, nonché la durata delle restrizioni in esse applicabili. |
(11) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2017/247. |
(12) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è modificato in conformità all'allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2017
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
(1) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.
(2) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.
(3) Decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione, del 9 febbraio 2017, relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 36 dell'11.2.2017, pag. 62).
(4) Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16).
(5) Decisione di esecuzione (UE) 2017/696 della Commissione, dell'11 aprile 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 101 del 13.4.2017, pag. 80).
(6) Decisione di esecuzione (UE) 2017/1841 della Commissione, del 10 ottobre 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 261 dell'11.10.2017, pag. 26).
(7) Decisione di esecuzione (UE) 2017/2000 della Commissione, del 6 novembre 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 289 dell'8.11.2017, pag. 9).
ALLEGATO
L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è così modificato:
1) |
la parte A è così modificata:
|
2) |
la parte B è così modificata:
|
3) |
nella parte C, la voce relativa all'Italia è sostituita dalla seguente: «Stato membro: Italia
|
22.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 306/82 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2176 DELLA COMMISSIONE
del 21 novembre 2017
relativa ad alcuni provvedimenti cautelari contro la peste suina africana in Polonia
[notificata con il numero C(2017) 7874]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(Il testo in lingua polacca è il solo facente fede)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,
vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
La peste suina africana è una malattia infettiva virale che colpisce le popolazioni di suini domestici e selvatici e può avere conseguenze gravi sulla redditività della suinicoltura, perturbando gli scambi all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi. |
(2) |
In caso di comparsa di un focolaio di peste suina africana vi è il rischio che l'agente patogeno possa diffondersi ad altre aziende di suini e tra i suini selvatici. La malattia può di conseguenza diffondersi da uno Stato membro all'altro come pure in paesi terzi attraverso gli scambi di suini vivi o dei loro prodotti. |
(3) |
La direttiva 2002/60/CE del Consiglio (3) stabilisce misure minime di lotta contro la peste suina africana da applicare nell'Unione. L'articolo 15 della direttiva 2002/60/CE prevede l'istituzione di una zona infetta a seguito della conferma di uno o più casi di peste suina africana nelle popolazioni di suini selvatici. |
(4) |
La Polonia ha informato la Commissione in merito all'attuale situazione della peste suina africana sul suo territorio e, conformemente all'articolo 15 della direttiva 2002/60/CE, ha istituito una zona infetta nella quale si applicano le misure di cui all'articolo 15 di tale direttiva. |
(5) |
Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi è necessario definire, a livello di Unione, la zona infetta da peste suina africana in Polonia in collaborazione con tale Stato membro. |
(6) |
Di conseguenza, in attesa della prossima riunione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, è opportuno elencare la zona infetta della Polonia nell'allegato della presente decisione e stabilire la durata di tale regionalizzazione. |
(7) |
La presente decisione sarà riesaminata nella prossima riunione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La Polonia provvede affinché la zona infetta istituita in conformità all'articolo 15 della direttiva 2002/60/CE comprenda perlomeno le zone elencate come zona infetta nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione si applica fino all'8 dicembre 2017.
Articolo 3
La Repubblica di Polonia è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2017
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
(1) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.
(2) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.
(3) Direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana (GU L 192 del 20.7.2002, pag. 27).
ALLEGATO
Zone istituite in Polonia come zona infetta di cui all'articolo 1 |
Termine ultimo di applicazione |
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8 dicembre 2017 |