ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 306

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

60° anno
22 novembre 2017


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Informazione riguardante l'entrata in vigore del protocollo dell'accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

1

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) 2017/2167 della Commissione, del 5 luglio 2017, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/2374 che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque sudoccidentali

2

 

*

Regolamento delegato (UE) 2017/2168 della Commissione, del 20 settembre 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 589/2008 della Commissione per quanto riguarda le norme di commercializzazione applicabili alle uova di galline allevate all'aperto quando l'accesso delle galline agli spazi all'aperto è ristretto

6

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2169 della Commissione, del 21 novembre 2017, relativo al formato e alle modalità di trasmissione delle statistiche europee sui prezzi di gas naturale ed energia elettrica in attuazione del regolamento (UE) 2016/1952 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

9

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2017/2170 del Consiglio, del 15 novembre 2017, che sottopone a misure di controllo l'N-fenil-N-[1-(2-feniletile) piperidin-4-il]furan-2-carbossammide (furanilfentanil)

19

 

*

Decisione (UE) 2017/2171 del Consiglio, del 20 novembre 2017, relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresi il massimale per il 2019, l'importo annuo per il 2018, la prima quota per il 2018 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi per gli anni 2020 e 2021

21

 

*

Decisione (UE) 2017/2172 della Commissione, del 20 novembre 2017, che modifica la decisione 2010/670/UE per quanto riguarda l'utilizzo delle entrate non erogate nel primo ciclo di inviti a presentare proposte [notificata con il numero C(2017) 7656]

24

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2017/2173 della Commissione, del 20 novembre 2017, che modifica l'allegato II della decisione 2008/185/CE per quanto concerne l'approvazione del programma di controllo per l'eradicazione della malattia di Aujeszky per la Regione Lombardia in Italia [notificata con il numero C(2017) 7587]  ( 1 )

26

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2017/2174 della Commissione, del 20 novembre 2017, che modifica l'allegato E della direttiva 92/65/CEE del Consiglio per quanto riguarda il certificato sanitario per gli scambi di api e bombi [notificata con il numero C(2017) 7588]  ( 1 )

28

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2017/2175 della Commissione, del 21 novembre 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri [notificata con il numero C(2017) 7835]  ( 1 )

31

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2017/2176 della Commissione, del 21 novembre 2017, relativa ad alcuni provvedimenti cautelari contro la peste suina africana in Polonia [notificata con il numero C(2017) 7874]  ( 1 )

82

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

22.11.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 306/1


Informazione riguardante l'entrata in vigore del protocollo dell'accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

Il protocollo dell'accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (1) entrerà in vigore il 1o dicembre 2017, essendo stata espletata, in data 6 novembre 2017, la procedura prevista all'articolo 4, paragrafo 2 del protocollo dell'accordo quadro.


(1)  GU L 348 del 21.12.2016, pag. 3.


REGOLAMENTI

22.11.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 306/2


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/2167 DELLA COMMISSIONE

del 5 luglio 2017

recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/2374 che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque sudoccidentali

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 6, e l'articolo 18, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1380/2013 mira alla progressiva eliminazione dei rigetti in tutte le attività di pesca dell'Unione mediante l'introduzione di un obbligo di sbarco delle catture di specie soggette a limiti di cattura.

(2)

Conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1380/2013, l'obbligo di sbarco si applica nelle acque sudoccidentali al più tardi a decorrere dal 1o gennaio 2017 alle specie che definiscono le attività di pesca.

(3)

Al fine di attuare l'obbligo di sbarco, il regolamento delegato (UE) 2016/2374 della Commissione (2) ha istituito un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque sudoccidentali per il periodo 2016-2018, a seguito di una raccomandazione comune presentata da Belgio, Spagna, Francia, Paesi Bassi e Portogallo nel 2016.

(4)

Il Belgio, la Spagna, la Francia, i Paesi Bassi e il Portogallo hanno un interesse diretto alla gestione della pesca nelle acque sudoccidentali. Il 2 gennaio 2017 tali Stati membri hanno presentato alla Commissione una nuova raccomandazione comune, previa consultazione del consiglio consultivo per le acque sudoccidentali.

(5)

La nuova raccomandazione comune integra il piano in materia di rigetti istituito dal regolamento delegato (UE) 2016/2374 e riguarda la pesca del pesce sciabola nero nelle divisioni CIEM (Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare) VIIIa, IX e X e nella zona Copace (Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale) 34.1.2, nonché la pesca dell'occhialone nella divisione CIEM IX.

(6)

La misura proposta nella raccomandazione comune è conforme all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e può pertanto essere inclusa nel regolamento delegato (UE) 2016/2374.

(7)

La nuova raccomandazione comune propone di applicare un'esenzione dall'obbligo di sbarco per il pesce sciabola nero catturato con palangari fissi per acque profonde nelle divisioni CIEM VIIIa, IX e X e nella zona Copace 34.1.2, in quanto dai pareri scientifici disponibili risulta che la frequenza del fenomeno e il numero di esemplari registrati sono poco elevati, tenuto conto delle caratteristiche degli attrezzi utilizzati per la cattura di queste specie, delle pratiche di pesca e dell'ecosistema. Il CIEM ha concluso nella sua valutazione che i rigetti possono considerarsi nulli o trascurabili per la maggior parte degli scopi della valutazione stessa, in quanto la mortalità del pesce sciabola nero è principalmente dovuta alla predazione, da parte di squali e cetacei, di esemplari impigliati negli ami da pesca ed è relativamente bassa rispetto agli sbarchi. Alla luce di quanto precede, la Commissione accetta quindi la deroga proposta.

(8)

La nuova raccomandazione comune propone inoltre che si applichi un'esenzione dall'obbligo di sbarco per l'occhialone nella sottozona CIEM IX, in quanto secondo gli Stati membri i dati scientifici indicherebbero di tassi di sopravvivenza elevati. Tuttavia, è necessario eseguire nuovi studi per confermare tale ipotesi. La possibilità di concedere l'esenzione sarà quindi valutata in futuro, quando gli Stati membri interessati trasmetteranno alla Commissione i dati degli studi in corso.

(9)

L'allegato del regolamento (UE) 2016/2374 dovrebbe essere riorganizzato per motivi di chiarezza.

(10)

È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2016/2374.

(11)

Poiché le misure previste nel presente regolamento hanno ripercussioni dirette sulle attività economiche collegate alla campagna di pesca della flotta dell'Unione e sulla relativa pianificazione, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione. Data la presentazione tardiva della raccomandazione, e in deroga al principio generale, esso dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2017,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento delegato (UE) 2016/2374 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2016/2374 della Commissione, del 12 ottobre 2016, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque sudoccidentali (GU L 352 del 23.12.2016, pag. 33).


ALLEGATO

«

ALLEGATO

Attività di pesca soggette all'obbligo di sbarco

1.   Pesca della sogliola (Solea solea)

Zone di pesca

Codice degli attrezzi

Descrizione degli attrezzi da pesca

Dimensione delle maglie

Specie da sbarcare

Divisioni CIEM VIIIa, b, d ed e

OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX

Tutte le reti a strascico

Maglie di larghezza compresa tra 70 mm e 100 mm

Tutte le catture disogliola

TBB

Tutte le sfogliare

Maglie di larghezza compresa tra 70 mm e 100 mm

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN

Tutti i tramagli e le reti da imbrocco

Maglie di larghezza pari o superiore a 100 mm


2.   Pesca della sogliola (Solea solea) e della passera di mare (Pleuronectes platessa)

Zone di pesca

Codice degli attrezzi

Descrizione degli attrezzi da pesca

Dimensione delle maglie

Specie da sbarcare

Divisione CIEM IXa

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN

Tutti i tramagli e le reti da imbrocco

Maglie di larghezza pari o superiore a 100 mm

Tutte le catture di sogliola e di passera di mare


3.   Pesca del nasello (Merluccius merluccius)

Zone di pesca

Codice degli attrezzi

Descrizione degli attrezzi da pesca

Dimensione delle maglie

Specie da sbarcare

Divisioni CIEM VIIIa, b, d ed e

OTT, OTB, PTB, SDN, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, SX, SV

Tutte le reti a strascico e le sciabiche

Maglie di larghezza pari o superiore a 100 mm

Tutte le catture di nasello

LL, LLS

Tutti i palangari

Tutte

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GEN

Tutte le reti da imbrocco

Maglie di larghezza pari o superiore a 100 mm

Divisioni CIEM VIIIc e IXa

OTT, OTB, PTB, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, SDN, SX, SV

Tutte le reti a strascico e le sciabiche

Pescherecci che soddisfano i seguenti criteri cumulativi:

1.

Uso di maglie di larghezza pari o superiore a 70 mm

2.

Gli sbarchi totali di nasello nel periodo 2014/2015 (1) rappresentano: oltre il 5 % di tutte le specie sbarcate e più di 5 tonnellate metriche

Tutte le catture di nasello

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GEN

Tutte le reti da imbrocco

Maglie di larghezza compresa tra 80 mm e 99 mm

LL, LLS

Tutti i palangari

Ami di lunghezza superiore a 3,85 cm +/– 1,15 cm e larghezza superiore a 1,6 cm +/– 0,4 cm


4.   Pesca della rana pescatrice (Lophiidae)

Zone di pesca

Codice degli attrezzi

Descrizione degli attrezzi da pesca

Dimensione delle maglie

Specie da sbarcare

Divisioni CIEM VIIIa, b, d ed e

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GEN

Tutte le reti da imbrocco

Maglie di larghezza pari o superiore a 200 mm

Tutte le catture di rana pescatrice

Divisioni CIEM VIIIc e IXa

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GEN

Tutte le reti da imbrocco

Maglie di larghezza pari o superiore a 200 mm

Tutte le catture di rana pescatrice


5.   Pesca dello scampo (Nephrops norvegicus)

Zone di pesca

Codice degli attrezzi

Descrizione degli attrezzi da pesca

Dimensione delle maglie

Specie da sbarcare

Divisioni CIEM VIIIa, b, d ed e (solo all'interno delle unità funzionali)

OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX

Tutte le reti a strascico

Maglie di larghezza pari o superiore a 70 mm

Tutte le catture di scampo

Divisioni CIEM VIIIc e IXa (solo all'interno delle unità funzionali)

OTB, PTB, OTT, TBN, TBS, OT, PT, TX, TB

Tutte le reti a strascico

Maglie di larghezza pari o superiore a 70 mm

Tutte le catture di scampo


6.   Pesca del pesce sciabola nero (Aphanopus carbo)

Zone di pesca

Codice degli attrezzi

Descrizione degli attrezzi da pesca

Dimensione delle maglie

Specie da sbarcare

Divisioni CIEM VIIIc, IX, X e zona Copace 34.1.2

LLS, DWS

Palangari fissi per acque profonde

Tutte le catture di pesce sciabola nero


7.   Pesca dell'occhialone (Pagellus bogaraveo)

Zone di pesca

Codice degli attrezzi

Descrizione degli attrezzi da pesca

Dimensione delle maglie

Specie da sbarcare

Divisione CIEM IX

LLS, DWS

Palangari fissi per acque profonde

Ami di lunghezza superiore a 3,95 cm e larghezza superiore a 1,65 cm

Tutte le catture diocchialone

»

(1)  Il periodo di riferimento sarà aggiornato negli anni successivi. Nel 2018 il periodo di riferimento sarà costituito dal 2015 e 2016 e nel 2019 dal 2016 e 2017.


22.11.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 306/6


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/2168 DELLA COMMISSIONE

del 20 settembre 2017

che modifica il regolamento (CE) n. 589/2008 della Commissione per quanto riguarda le norme di commercializzazione applicabili alle uova di galline allevate all'aperto quando l'accesso delle galline agli spazi all'aperto è ristretto

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 75, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 589/2008 della Commissione (2) reca modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (3) per quanto riguarda le norme di commercializzazione applicabili alle uova. In particolare, il punto 1 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 589/2008 stabilisce i requisiti minimi in materia di «uova da allevamento all'aperto».

(2)

Il regolamento (UE) n. 1308/2013 ha sostituito il regolamento (CE) n. 1234/2007 e conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati a questo proposito conformemente al suo articolo 227.

(3)

Il punto 1, lettera a), dell'allegato II del regolamento (CE) n. 589/2008 prevede un periodo di deroga per commercializzare le uova «da allevamento all'aperto» nei casi di limitato accesso delle galline agli spazi all'aperto dovuto a restrizioni adottate ai sensi del diritto dell'Unione, tra cui le restrizioni veterinarie per proteggere la salute pubblica e animale, ma per un periodo non superiore a 12 settimane. A seguito di gravi focolai di influenza aviaria nell'Unione, risulta necessario prevedere un periodo di deroga più lungo e chiarire ulteriormente le norme ai fini della loro attuazione armonizzata in tutta l'Unione, in particolare per quanto riguarda l'inizio del periodo di deroga.

(4)

L'allegato II del regolamento (CE) n. 589/2008 va pertanto modificato di conseguenza.

(5)

Al fine di garantire l'immediata attuazione di questa misura, il regolamento dovrebbe entrare in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 589/2008 è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento (CE) n. 589/2008 della Commissione, del 23 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione applicabili alle uova (GU L 163 del 24.6.2008, pag. 6).

(3)  Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).


ALLEGATO

Requisiti minimi dei sistemi di produzione per i vari metodi di allevamento delle galline ovaiole

1.

Le «uova da allevamento all'aperto» devono essere prodotte in aziende che soddisfino almeno le condizioni di cui all'articolo 4 della direttiva 1999/74/CE del Consiglio (1).

In particolare, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

durante il giorno le galline devono avere un accesso continuo a spazi all'aperto. Questo requisito non esclude tuttavia che il produttore possa restringere l'accesso a detti spazi per un periodo limitato nel corso della mattinata, conformemente alle buone pratiche agricole, incluse le buone pratiche zootecniche.

Qualora le misure adottate ai sensi della normativa dell'Unione richiedano una restrizione dell'accesso delle galline agli spazi all'aperto per proteggere la salute pubblica o degli animali, le uova possono essere commercializzate come uova «da allevamento all'aperto» nonostante detta restrizione, purché l'accesso delle galline ovaiole agli spazi all'aperto non sia stato ristretto per un periodo ininterrotto superiore a sedici settimane. Tale periodo massimo decorre dalla data in cui l'accesso agli spazi all'aperto del gruppo di galline in questione costituito nello stesso momento è stato effettivamente ristretto.

b)

gli spazi all'aperto ai quali hanno accesso le galline devono essere coperti prevalentemente di vegetazione e possono essere utilizzati solo come frutteto, bosco o pascolo, se quest'ultima utilizzazione è autorizzata dalle competenti autorità;

c)

la densità massima di carico degli spazi all'aperto non deve mai superare 2 500 galline per ettaro di terreno disponibile per le galline oppure una gallina per 4 m2. Tuttavia, ove siano disponibili almeno 10 m2 per gallina e si pratichi la rotazione, cosicché alle galline sia consentito l'accesso a tutto il recinto durante l'intero ciclo di vita del branco, ciascun recinto utilizzato deve garantire in ogni momento almeno 2,5 m2 per gallina;

d)

gli spazi all'aperto non si estendono oltre un raggio di 150 m dall'apertura più vicina del fabbricato. Può essere tuttavia ammessa una distanza maggiore, fino a 350 m di raggio dall'apertura più vicina dell'edificio, purché vi sia un numero sufficiente di ripari, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 3), lettera b), punto ii), della direttiva 1999/74/CE, uniformemente distribuiti nell'intero spazio all'aperto, con una densità di almeno quattro ripari per ettaro.

2.

Le «uova da allevamento a terra» devono essere prodotte in impianti di allevamento che soddisfino almeno le condizioni di cui all'articolo 4 della direttiva 1999/74/CE.

3.

Le «uova da allevamento in gabbie» devono essere prodotte in impianti di allevamento che soddisfino almeno:

a)

le condizioni di cui all'articolo 5 della direttiva 1999/74/CE fino al 31 dicembre 2011; oppure

b)

le condizioni di cui all'articolo 6 della direttiva 1999/74/CE.

4.

Gli Stati membri possono autorizzare deroghe ai punti 1 e 2 del presente allegato per gli stabilimenti con meno di 350 galline ovaiole o che allevano galline ovaiole riproduttrici per quanto riguarda gli obblighi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, lettera d), seconda frase, all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, lettera e), all'articolo 4, paragrafo 1, punto 2, all'articolo 4, paragrafo 1, punto 3, lettera a), punto i) e all'articolo 4, paragrafo 1, punto 3, lettera b), punto i), della direttiva 1999/74/CE.


(1)  Direttiva 1999/74/CE del Consiglio, del 19 luglio 1999, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole (GU L 203 del 3.8.1999, pag. 53).


22.11.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 306/9


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2169 DELLA COMMISSIONE

del 21 novembre 2017

relativo al formato e alle modalità di trasmissione delle statistiche europee sui prezzi di gas naturale ed energia elettrica in attuazione del regolamento (UE) 2016/1952 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1952 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle statistiche europee sui prezzi di gas naturale ed energia elettrica e che abroga la direttiva 2008/92/CE (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2016/1952 definisce un quadro comune per la produzione di statistiche europee comparabili sui prezzi di gas naturale ed energia elettrica per i clienti civili e i clienti finali non civili nell'Unione.

(2)

A norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1952 gli Stati membri dovrebbero trasmettere i dati statistici in formato elettronico al fine di conformarsi all'opportuno formato tecnico da stabilire a cura della Commissione.

(3)

Gli standard statistici e tecnici per lo scambio delle statistiche ufficiali sono definiti nel sistema SDMX (Statistical Data and Metadata eXchange). È pertanto opportuno che la Commissione (Eurostat) stabilisca un formato tecnico conforme a tali standard nell'ambito del sistema statistico europeo in stretta collaborazione con gli Stati membri.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dati sui prezzi di gas naturale ed energia elettrica per i clienti civili e i clienti finali non civili nell'Unione sono forniti a Eurostat mediante il punto unico di accesso in modo che la Commissione (Eurostat) possa recuperarli con strumenti elettronici.

Articolo 2

La struttura da usare per trasmettere i dati alla Commissione (Eurostat) è stabilita negli allegati.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 311 del 17.11.2016, pag. 1.


ALLEGATO I

Struttura per la trasmissione dei dati statistici sui prezzi del gas naturale

Informazioni da includere nei file di trasmissione:

Informazioni generali

Campo

Osservazioni

Frequenza della trasmissione

Paese

Nome del paese dichiarante

semestrale

Organizzazione

Nome dell'organizzazione dichiarante

semestrale

Persona di contatto

Nome del funzionario dichiarante

semestrale

Indirizzo e-mail

Indirizzo e-mail del funzionario dichiarante

semestrale

Anno

Anno di riferimento dei dati (2017, 2018 ecc.)

semestrale

Semestre

1 o 2

semestrale

Per ogni fascia di consumo si trasmettono i campi delle tabelle 1, 2 e 4.

Le fasce per i clienti civili sono:

Fascia D1 (piccolo consumatore): consumo annuo inferiore a 20 GJ,

Fascia D2 (medio consumatore): consumo annuo pari o superiore a 20 GJ ma inferiore a 200 GJ,

Fascia D3 (grande consumatore): consumo annuo pari o superiore a 200 GJ.

Le fasce per i clienti non civili sono:

Fascia I1: consumo annuo inferiore a 1 000 GJ,

Fascia I2: consumo annuo pari o superiore a 1 000 GJ ma inferiore a 10 000 GJ,

Fascia I3: consumo annuo pari o superiore a 10 000 GJ ma inferiore a 100 000 GJ,

Fascia I4: consumo annuo pari o superiore a 100 000 GJ ma inferiore a 1 000 000 di GJ,

Fascia I5: consumo annuo pari o superiore a 1 000 000 di GJ ma inferiore a 4 000 000 di GJ,

Fascia I6: consumo annuo pari o superiore a 4 000 000 di GJ.

I dati della tabella 3 vanno riportati come medie che comprendono tutte le fasce di consumo.

Tabella 1: livelli di prezzi principali

Campo

Osservazioni

Frequenza della trasmissione

Stato di riservatezza

 

semestrale

Prezzi tasse escluse

valore

stato di osservazione

Questo livello di prezzo comprende solo la componente relativa a energia e approvvigionamento e la componente relativa alla rete.

semestrale

Prezzi al netto dell'IVA e di altre imposte recuperabili

valore

stato di osservazione

Questo livello di prezzo comprende la componente relativa a energia e approvvigionamento, la componente relativa alla rete nonché imposte, canoni, tributi e oneri considerati non recuperabili per i clienti finali non civili. Per i clienti civili questo livello di prezzo comprende la componente relativa all'energia e la componente relativa alla rete nonché imposte, canoni, tributi e oneri, esclusa l'IVA.

semestrale

Prezzi inclusi tutti gli oneri e l'IVA (recuperabili e non recuperabili)

valore

stato di osservazione

Questo livello di prezzo comprende la componente relativa a energia e approvvigionamento, la componente relativa alla rete nonché le imposte, i canoni, i tributi e gli oneri recuperabili e non recuperabili, inclusa l'IVA.

semestrale

I valori sono riportati nella valuta nazionale per gigajoule (potere calorifico superiore).

Lo stato di riservatezza e lo stato di osservazione sono indicati usando gli elenchi di codici standard.

Tabella 2: disaggregazione dettagliata dei prezzi in componenti e sottocomponenti

Campo

Osservazioni

Frequenza della trasmissione

Stato di riservatezza

 

 

Componente relativa a energia e approvvigionamento

valore

stato di osservazione

Questa componente include il prezzo del gas naturale come materia prima pagato dal fornitore, oppure il prezzo del gas naturale al punto di entrata nel sistema di trasporto, compresi, se del caso, i seguenti costi per i consumatori finali: le spese di magazzinaggio e i costi legati alla vendita del gas naturale ai clienti finali.

annuale

Componente relativa alla rete

valore

stato di osservazione

La componente relativa alla rete comprende i seguenti costi: tariffe di trasporto e distribuzione, perdite legate al trasporto e alla distribuzione, costi per l'uso della rete, costi dei servizi post vendita, costi di manutenzione, costi per l'affitto dei contatori e per la misurazione.

annuale

Imposta sul valore aggiunto

valore

stato di osservazione

Imposta sul valore aggiunto come definita nella direttiva 2006/112/CE (1) del Consiglio.

annuale

Oneri relativi alle energie rinnovabili

valore

stato di osservazione

Imposte, canoni, tributi o oneri legati alla promozione delle fonti di energia rinnovabili, all'efficienza energetica e alla cogenerazione di calore e di energia.

annuale

Oneri relativi alla capacità

valore

stato di osservazione

Imposte, canoni, tributi e oneri relativi a stock strategici, meccanismi di pagamento sulla base della capacità e sicurezza energetica; imposte sulla distribuzione del gas; costi non recuperabili e prelievi per il finanziamento delle autorità di regolamentazione dell'energia o degli operatori di sistema e di mercato.

annuale

Imposte ambientali

valore

stato di osservazione

Imposte, canoni, tributi e oneri relativi alla qualità dell'aria e per altri scopi relativi all'ambiente; imposte sulle emissioni di CO2 o di altri gas a effetto serra.

annuale

Altre imposte

valore

stato di osservazione

Tutte le altre imposte, canoni, tributi e oneri che non rientrano in nessuna delle precedenti quattro categorie: sovvenzioni per il teleriscaldamento; oneri fiscali locali o regionali; addizionali di conguaglio per le isole; canoni di concessione di licenze o corrispettivi per l'occupazione di terreni e immobili di proprietà pubblica o privata da parte delle reti o di altri dispositivi.

annuale

Il periodo di riferimento per tutte le componenti e sottocomponenti è l'anno.

I valori sono indicati in valuta nazionale per gigajoule (GJ) in base al potere calorifico superiore.

Lo stato di riservatezza e lo stato di osservazione sono indicati usando gli elenchi di codici standard.

Tabella 3: costi relativi alla rete

Campo

Osservazioni

Frequenza della trasmissione

Stato di riservatezza

 

 

Costi di trasporto

percentuale

stato di osservazione

Quota relativa media dei costi di trasporto per i clienti civili e quota relativa media dei costi di trasporto per i clienti finali non civili espresse in percentuale del totale dei costi relativi alla rete.

annuale

Costi di distribuzione

percentuale

stato di osservazione

Quota relativa media dei costi di distribuzione per i clienti civili e quota relativa media dei costi di distribuzione per i clienti finali non civili espresse in percentuale del totale dei costi relativi alla rete.

annuale

Il periodo di riferimento dei costi di trasporto e distribuzione è l'anno.

I valori sono indicati sotto forma di percentuali.

Lo stato di riservatezza e lo stato di osservazione sono indicati usando gli elenchi di codici standard.

Tabella 4: volumi di consumo

Campo

Osservazioni

Frequenza della trasmissione

Stato di riservatezza

 

 

Volumi di consumo

percentuale

stato di osservazione

Quota relativa di consumo del gas naturale in ciascuna fascia di consumo in base al volume totale a cui si riferiscono i prezzi.

annuale

Il periodo di riferimento per i volumi di consumo è l'anno.

I valori sono indicati sotto forma di percentuali.

Lo stato di riservatezza e lo stato di osservazione sono indicati usando gli elenchi di codici standard.


(1)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).


ALLEGATO II

Struttura per la trasmissione dei dati statistici sui prezzi dell'energia elettrica

Informazioni da includere nei file di trasmissione:

Informazioni generali

Campo

Osservazioni

Frequenza della trasmissione

Paese

Nome del paese dichiarante

semestrale

Organizzazione

Nome dell'organizzazione dichiarante

semestrale

Persona di contatto

Nome del funzionario dichiarante

semestrale

Indirizzo e-mail

Indirizzo e-mail del funzionario dichiarante

semestrale

Anno

Anno di riferimento dei dati (2017, 2018 ecc.)

semestrale

Semestre

1 o 2

semestrale

Per ogni fascia di consumo si trasmettono i campi delle tabelle 1, 2 e 4.

Le fasce per i clienti civili sono:

Fascia DA (piccolissimo consumatore): consumo annuo inferiore a 1 000 kWh,

Fascia DB (piccolo consumatore): consumo annuo pari o superiore a 1 000 kWh ma inferiore a 2 500 kWh,

Fascia DC (medio consumatore): consumo annuo pari o superiore a 2 500 kWh ma inferiore a 5 000 kWh,

Fascia DD (grande consumatore): consumo annuo pari o superiore a 5 000 kWh ma inferiore a 15 000 kWh,

Fascia DE (grandissimo consumatore): consumo annuo pari o superiore a 15 000 kWh.

Le fasce per i clienti non civili sono:

Fascia IA: consumo annuo inferiore a 20 MWh,

Fascia IB: consumo annuo pari o superiore a 20 MWh ma inferiore a 500 MWh,

Fascia IC: consumo annuo pari o superiore a 500 MWh ma inferiore a 2 000 MWh,

Fascia ID: consumo annuo pari o superiore a 2 000 MWh ma inferiore a 20 000 MWh,

Fascia IE: consumo annuo pari o superiore a 20 000 MWh ma inferiore a 70 000 MWh,

Fascia IF: consumo annuo pari o superiore a 70 000 MWh ma inferiore a 150 000 MWh,

Fascia IG: consumo annuo pari o superiore a 150 000 MWh.

I dati della tabella 3 vanno riportati come medie che comprendono tutte le fasce di consumo.

Tabella 1: livelli di prezzi principali

Campo

Osservazioni

Frequenza della trasmissione

Stato di riservatezza

 

semestrale

Prezzo tasse escluse:

valore

stato di osservazione

Questo livello di prezzo comprende solo la componente relativa a energia e approvvigionamento e la componente relativa alla rete.

semestrale

Prezzi al netto dell'IVA e di altre imposte recuperabili

valore

stato di osservazione

Questo livello di prezzo comprende la componente relativa a energia e approvvigionamento, la componente relativa alla rete nonché imposte, canoni, tributi e oneri considerati non recuperabili per i clienti finali non civili. Per i clienti civili questo livello di prezzo comprende la componente relativa all'energia e la componente relativa alla rete nonché imposte, canoni, tributi e oneri, esclusa l'IVA.

semestrale

Prezzi inclusi tutti gli oneri e l'IVA (recuperabili e non recuperabili)

valore

stato di osservazione

Questo livello di prezzo comprende la componente relativa a energia e approvvigionamento, la componente relativa alla rete nonché le imposte, i canoni, i tributi e gli oneri recuperabili e non recuperabili, inclusa l'IVA.

semestrale

I prezzi sono indicati in valuta nazionale per chilowattora.

Lo stato di riservatezza e lo stato di osservazione sono indicati usando gli elenchi di codici standard.

Tabella 2: disaggregazione dettagliata dei prezzi in componenti e sottocomponenti

Campo

Osservazioni

Frequenza della trasmissione

Stato di riservatezza

 

 

Componente relativa a energia e approvvigionamento

valore

stato di osservazione

Componente del prezzo totale relativa a energia e approvvigionamento, tasse escluse.

Questa componente comprende i seguenti costi per il cliente finale: produzione, aggregazione, bilanciamento, costo dell'energia fornita, servizi alla clientela, gestione post vendita e altri costi di approvvigionamento.

annuale

Componente relativa alla rete

valore

stato di osservazione

Componente del prezzo totale relativa alla rete, tasse escluse.

La componente relativa alla rete comprende i seguenti costi per il cliente finale: tariffe di trasmissione e distribuzione, perdite legate alla trasmissione e alla distribuzione, costi per l'uso della rete, costi dei servizi post vendita, costi di manutenzione, costi per l'affitto dei contatori e per la misurazione.

annuale

Imposta sul valore aggiunto

valore

stato di osservazione

Imposta sul valore aggiunto come definita nella direttiva 2006/112/CE.

annuale

Oneri relativi alle energie rinnovabili

valore

stato di osservazione

Imposte, canoni, tributi o oneri legati alla promozione delle fonti di energia rinnovabili, all'efficienza energetica e alla cogenerazione di calore e di energia.

annuale

Oneri relativi alla capacità

valore

stato di osservazione

Imposte, canoni, tributi e oneri relativi a meccanismi di pagamento sulla base della capacità, sicurezza energetica e adeguatezza della capacità di produzione; imposte sulla ristrutturazione dell'industria carboniera; imposte sulla distribuzione dell'energia elettrica; costi non recuperabili e prelievi per il finanziamento delle autorità di regolamentazione dell'energia o degli operatori di sistema e di mercato.

annuale

Imposte ambientali

valore

stato di osservazione

Imposte, canoni, tributi e oneri relativi alla qualità dell'aria e per altri scopi relativi all'ambiente; imposte sulle emissioni di CO2 o di altri gas a effetto serra.

annuale

Tasse relative al settore nucleare

valore

stato di osservazione

Imposte, canoni, tributi o oneri relativi al settore nucleare, compreso lo smantellamento delle centrali nucleari, le ispezioni e altri diritti legati agli impianti nucleari.

annuale

Altre imposte

valore

stato di osservazione

Tutte le altre imposte, canoni, tributi e oneri che non rientrano in nessuna delle precedenti cinque categorie: sovvenzioni per il teleriscaldamento; oneri fiscali locali o regionali; addizionali di conguaglio per le isole; canoni di concessione di licenze o corrispettivi per l'occupazione di terreni e immobili di proprietà pubblica o privata da parte delle reti o di altri dispositivi.

annuale

Il periodo di riferimento per tutte le componenti e sottocomponenti è l'anno.

I prezzi sono indicati in valuta nazionale per chilowattora.

Lo stato di riservatezza e lo stato di osservazione sono indicati usando gli elenchi di codici standard.

Tabella 3: costi relativi alla rete

Campo

Osservazioni

Frequenza della trasmissione

Stato di riservatezza

 

 

Costi di trasmissione

percentuale

stato di osservazione

Quota relativa media dei costi di trasmissione per i clienti civili e quota relativa media dei costi di trasmissione per i clienti finali non civili espresse in percentuale del totale dei costi relativi alla rete.

annuale

Costi di distribuzione

percentuale

stato di osservazione

Quota relativa media dei costi di distribuzione per i clienti civili e quota relativa media dei costi di distribuzione per i clienti finali non civili espresse in percentuale del totale dei costi relativi alla rete.

annuale

Il periodo di riferimento dei costi di trasmissione e distribuzione è l'anno.

I valori sono indicati sotto forma di percentuali.

Lo stato di riservatezza e lo stato di osservazione sono indicati usando gli elenchi di codici standard.

Tabella 4: volumi di consumo

Campo

Osservazioni

Frequenza della trasmissione

Stato di riservatezza

 

 

Volumi di consumo

percentuale

stato di osservazione

Quota relativa di consumo dell'energia elettrica in ciascuna fascia di consumo in base al volume totale a cui si riferiscono i prezzi.

annuale

Il periodo di riferimento per i volumi di consumo è l'anno.

I valori sono indicati sotto forma di percentuali.

Lo stato di riservatezza e lo stato di osservazione sono indicati usando gli elenchi di codici standard.


DECISIONI

22.11.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 306/19


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2170 DEL CONSIGLIO

del 15 novembre 2017

che sottopone a misure di controllo l'N-fenil-N-[1-(2-feniletile) piperidin-4-il]furan-2-carbossammide (furanilfentanil)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2005/387/GAI del Consiglio, del 10 maggio 2005, relativa allo scambio di informazioni, alla valutazione dei rischi e al controllo delle nuove sostanze psicoattive (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente alla decisione 2005/387/GAI, il comitato scientifico integrato dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT), riunito in sessione straordinaria, ha redatto una relazione di valutazione dei rischi connessi con la nuova sostanza psicoattiva N-fenil-N-[1-(2-feniletile) piperidin-4-il]furan-2-carbossammide (furanilfentanil), che è stata successivamente trasmessa alla Commissione e al Consiglio il 24 maggio 2017.

(2)

Il furanilfentanil è un oppioide sintetico la cui struttura è simile a quella del fentanil, una sostanza controllata ampiamente usata in medicina per l'anestesia generale durante gli interventi chirurgici e per la gestione del dolore. Il furanilfentanil è inoltre strutturalmente correlato all'acetilfentanil e all'acrilofentanil, entrambi oggetto di una relazione congiunta OEDT-Europol nel dicembre 2015 e nel novembre 2016.

(3)

Il furanilfentanil è comparso nell'Unione almeno dal giugno 2015 e la sua presenza è stata rilevata in 16 Stati membri. Nella maggior parte dei casi i quantitativi confiscati si presentavano in forma di polvere, ma in alcuni casi anche in forma liquida e in compresse. Le quantità reperite sono relativamente scarse. Tuttavia, è opportuno considerare tali quantità nel contesto della potenza della sostanza.

(4)

In cinque Stati membri sono stati registrati ventidue decessi correlati al furanilfentanil. Con riguardo ad almeno dieci di tali casi, il furanilfentanil è stato la causa del decesso o vi ha probabilmente contribuito. Inoltre, tre Stati membri hanno comunicato undici casi non mortali di intossicazione acuta associata al furanilfentanil.

(5)

Non esistono informazioni sul coinvolgimento di organizzazioni criminali nella fabbricazione, nella distribuzione (traffico) e nella fornitura del furanilfentanil all'interno dell'Unione. I dati disponibili indicano che il furanilfentanil è prodotto da aziende chimiche site in Cina.

(6)

Il furanilfentanil è venduto online come «sostanza chimica di ricerca», generalmente in polvere e come spray nasale direttamente utilizzabile, in piccole e grandi quantità. Le informazioni ottenute dai sequestri fanno ipotizzare che il furanilfentanil possa essere stato venduto anche sul mercato illegale degli oppiacei.

(7)

Il furanilfentanil non ha alcun uso terapeutico umano o veterinario riconosciuto nell'Unione. A parte il suo utilizzo come standard analitico di riferimento e nella ricerca scientifica, nessun altro elemento indica che il furanilfentanil sia usato per qualsiasi altro fine.

(8)

Secondo la relazione di valutazione dei rischi, molte questioni connesse al furanilfentanil sono dovute alla mancanza di dati sui rischi per la salute delle persone, per la sanità pubblica e per la società e potrebbero trovare risposta in seguito a ulteriori ricerche. Tuttavia, le prove e le informazioni disponibili sui rischi sociali e sanitari rappresentati da questa sostanza, anche in considerazione della somiglianza al fentanil, forniscono motivi sufficienti per sottoporre il furanilfentanil a misure di controllo in tutta l'Unione.

(9)

Il furanilfentanil non rientra nell'elenco delle sostanze sottoposte a controllo ai sensi della convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961 o della convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971. La sostanza non è attualmente oggetto di valutazione nell'ambito del sistema delle Nazioni Unite.

(10)

Poiché dieci Stati membri controllano il furanilfentanil in base alla legislazione nazionale relativa al controllo delle droghe e tre Stati membri lo controllano mediante altre misure legislative, sottoporre la sostanza a misure di controllo in tutta l'Unione contribuirebbe a evitare ostacoli alla cooperazione transfrontaliera tra autorità di polizia e giudiziarie e contribuire a proteggere l'Unione dai rischi rappresentati dalla sua disponibilità e dal suo consumo.

(11)

La decisione 2005/387/GAI conferisce al Consiglio competenze di esecuzione al fine di fornire a livello di Unione una risposta rapida e basata sulle competenze tecniche all'emergere di nuove sostanze psicoattive rilevate e segnalate dagli Stati membri, sottoponendo tali sostanze a misure di controllo in tutta l'Unione. Poiché sono state soddisfatte le condizioni e la procedura per attivare l'esercizio di tali competenze di esecuzione, dovrebbe essere adottata una decisione di esecuzione al fine di porre sotto controllo il furanilfentanil in tutta l'Unione.

(12)

La Danimarca è vincolata dalla decisione 2005/387/GAI e partecipa pertanto all'adozione e all'applicazione della presente decisione che dà attuazione alla decisione 2005/387/GAI.

(13)

L'Irlanda è vincolata dalla decisione 2005/387/GAI e partecipa pertanto all'adozione e all'applicazione della presente decisione che dà attuazione alla decisione 2005/387/GAI.

(14)

Il Regno Unito non è vincolato dalla decisione 2005/387/GAI e non partecipa pertanto all'adozione della presente decisione che dà attuazione alla decisione 2005/387/GAI, non è da essa vincolato né è soggetto alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La nuova sostanza psicoattiva N-fenil-N-[1-(2-feniletile) piperidin-4-il]furan-2-carbossammide (furanilfentanil) è sottoposta a misure di controllo in tutta l'Unione.

Articolo 2

Entro il 19 novembre 2018, gli Stati membri adottano le misure necessarie in base al loro diritto interno al fine di assoggettare la nuova sostanza psicoattiva di cui all'articolo 1 a misure di controllo e alle sanzioni penali previste dalla legislazione nazionale, conformemente agli obblighi di cui alla convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

La presente decisione si applica conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2017

Per il Consiglio

Il presidente

J. AAB


(1)  GU L 127 del 20.5.2005, pag. 32.

(2)  Parere del 24 ottobre 2017 (non ancora pubblicato sulla Gazzetta ufficiale).


22.11.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 306/21


DECISIONE (UE) 2017/2171 DEL CONSIGLIO

del 20 novembre 2017

relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresi il massimale per il 2019, l'importo annuo per il 2018, la prima quota per il 2018 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi per gli anni 2020 e 2021

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonu il 23 giugno 2000 (1), come modificato da ultimo («accordo di partenariato ACP-UE»),

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE (2) («accordo interno»), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

visto il regolamento (UE) 2015/323 del Consiglio, del 2 marzo 2015, recante il regolamento finanziario per l'11o Fondo europeo di sviluppo (3) (regolamento finanziario dell'11o FES), in particolare l'articolo 21, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente alla procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento finanziario dell'11o FES, la Commissione ha presentato entro il 15 ottobre 2017 una proposta che specificava: a) il massimale dell'importo annuo dei contributi degli Stati membri al Fondo europeo di sviluppo (FES) per il 2019; b) l'importo annuo dei contributi degli Stati membri al FES per il 2018; c) l'importo della prima quota dei contributi per il 2018; e d) una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi per gli anni 2020 e 2021.

(2)

Conformemente all'articolo 52 del regolamento finanziario dell'11o FES, il 4 settembre 2017 la Banca europea per gli investimenti (BEI) ha comunicato alla Commissione le previsioni aggiornate degli impegni e dei pagamenti per gli strumenti da essa gestiti.

(3)

A norma dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario dell'11o FES, le richieste di contributi utilizzano innanzitutto gli importi dei precedenti FES. È pertanto opportuno presentare una richiesta di fondi nell'ambito del 10o FES per la BEI e dell'11o FES per la Commissione.

(4)

La decisione (UE) 2016/2026 del Consiglio (4) ha fissato il massimale dell'importo annuo dei contributi degli Stati membri al FES per il 2018 a 4 550 000 000 EUR per la Commissione e a 250 000 000 EUR per la BEI.

(5)

La decisione (UE) 2017/1206 del Consiglio (5), ha disposto una riduzione del contributo dai fondi disimpegnati dell'8o e del 9o FES per un importo di 200 000 000 EUR,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il massimale dell'importo annuo dei contributi degli Stati membri al FES per il 2019 è fissato a 4 900 000 000 EUR così ripartiti: 4 600 000 000 EUR per la Commissione e 300 000 000 EUR per la BEI.

Articolo 2

L'importo annuo dei contributi degli Stati membri al FES per il 2018 è fissato a 4 800 000 000 EUR così ripartiti: 4 550 000 000 EUR per la Commissione e 250 000 000 EUR per la BEI.

Articolo 3

I contributi individuali al FES che gli Stati membri devono versare alla Commissione e alla BEI a titolo di prima quota per il 2018 sono riportati nella tabella che figura in allegato alla presente decisione.

I pagamenti di tali contributi possono essere combinati con gli aggiustamenti nell'ambito dell'applicazione della riduzione dei contributi per un importo di 200 000 000 EUR dai fondi disimpegnati nell'ambito dell'8o e del 9o FES, previa comunicazione di un piano di aggiustamento da parte dei singoli Stati membri.

Articolo 4

La previsione indicativa non vincolante dell'importo annuo dei contributi per il 2020 è fissata a 4 600 000 000 EUR per la Commissione e a 300 000 000 EUR per la BEI; la previsione per il 2021 è fissata a 4 700 000 000 EUR per la Commissione e a 300 000 000 EUR per la BEI.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2017

Per il Consiglio

Il presidente

M. MAASIKAS


(1)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

(2)  GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1.

(3)  GU L 58 del 3.3.2015, pag. 17.

(4)  Decisione (UE) 2016/2026 del Consiglio, del 15 novembre 2016, relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresi il massimale per il 2018, l'importo annuo per il 2017 e la prima quota per il 2017 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui per gli anni 2019 e 2020 (GU L 313 del 19.11.2016, pag. 25).

(5)  Decisione (UE) 2017/1206 del Consiglio, del 4 luglio 2017, relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresa la seconda quota per il 2017 (GU L 173 del 6.7.2017, pag. 15).


ALLEGATO

STATI MEMBRI

Ripartizione 10o FES, in %

Ripartizione 11o FES, in %

1a quota 2018 (EUR)

Totale

Commissione 11o FES

BEI 10o FES

BELGIO

3,53

3,24927

66 610 035,00

5 295 000,00

71 905 035,00

BULGARIA

0,14

0,21853

4 479 865,00

210 000,00

4 689 865,00

REPUBBLICA CECA

0,51

0,79745

16 347 725,00

765 000,00

17 112 725,00

DANIMARCA

2,00

1,98045

40 599 225,00

3 000 000,00

43 599 225,00

GERMANIA

20,50

20,57980

421 885 900,00

30 750 000,00

452 635 900,00

ESTONIA

0,05

0,08635

1 770 175,00

75 000,00

1 845 175,00

IRLANDA

0,91

0,94006

19 271 230,00

1 365 000,00

20 636 230,00

GRECIA

1,47

1,50735

30 900 675,00

2 205 000,00

33 105 675,00

SPAGNA

7,85

7,93248

162 615 840,00

11 775 000,00

174 390 840,00

FRANCIA

19,55

17,81269

365 160 145,00

29 325 000,00

394 485 145,00

CROAZIA

0,00

0,22518

4 616 190,00

0,00

4 616 190,00

ITALIA

12,86

12,53009

256 866 845,00

19 290 000,00

276 156 845,00

CIPRO

0,09

0,11162

2 288 210,00

135 000,00

2 423 210,00

LETTONIA

0,07

0,11612

2 380 460,00

105 000,00

2 485 460,00

LITUANIA

0,12

0,18077

3 705 785,00

180 000,00

3 885 785,00

LUSSEMBURGO

0,27

0,25509

5 229 345,00

405 000,00

5 634 345,00

UNGHERIA

0,55

0,61456

12 598 480,00

825 000,00

13 423 480,00

MALTA

0,03

0,03801

779 205,00

45 000,00

824 205,00

PAESI BASSI

4,85

4,77678

97 923 990,00

7 275 000,00

105 198 990,00

AUSTRIA

2,41

2,39757

49 150 185,00

3 615 000,00

52 765 185,00

POLONIA

1,30

2,00734

41 150 470,00

1 950 000,00

43 100 470,00

PORTOGALLO

1,15

1,19679

24 534 195,00

1 725 000,00

26 259 195,00

ROMANIA

0,37

0,71815

14 722 075,00

555 000,00

15 277 075,00

SLOVENIA

0,18

0,22452

4 602 660,00

270 000,00

4 872 660,00

SLOVACCHIA

0,21

0,37616

7 711 280,00

315 000,00

8 026 280,00

FINLANDIA

1,47

1,50909

30 936 345,00

2 205 000,00

33 141 345,00

SVEZIA

2,74

2,93911

60 251 755,00

4 110 000,00

64 361 755,00

REGNO UNITO

14,82

14,67862

300 911 710,00

22 230 000,00

323 141 710,00

TOTALE UE — 28

100,00

100,00

2 050 000 000,00

150 000 000,00

2 200 000 000,00


22.11.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 306/24


DECISIONE (UE) 2017/2172 DELLA COMMISSIONE

del 20 novembre 2017

che modifica la decisione 2010/670/UE per quanto riguarda l'utilizzo delle entrate non erogate nel primo ciclo di inviti a presentare proposte

[notificata con il numero C(2017) 7656]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (1), e in particolare l'articolo 10 bis, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 10 bis, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE stabilisce un meccanismo per il finanziamento di progetti dimostrativi su scala commerciale mirati alla cattura e allo stoccaggio geologico ambientalmente sicuri di CO2 (nel prosieguo «progetti dimostrativi CCS») e di progetti dimostrativi relativi alle tecnologie innovative per le energie rinnovabili (nel prosieguo «progetti dimostrativi FER») utilizzando 300 milioni di quote del sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nell'Unione («EU ETS») che erano stati accantonati per i nuovi entranti senza però essere assegnati.

(2)

Nella decisione 2010/670/UE (2) la Commissione ha stabilito le norme e i criteri di selezione e attuazione per tali progetti, nonché i principi di base per la monetizzazione delle quote e la gestione delle entrate.

(3)

A metà del 2014, a seguito del primo e del secondo invito a presentare proposte, erano stati assegnati fondi per sostenere l'attuazione di 39 progetti dimostrativi FER e CCS in 20 Stati membri dell'UE. Tuttavia, dato il difficile contesto economico a livello mondiale e dell'UE, alcuni dei 20 progetti selezionati nell'ambito del primo invito a presentare proposte hanno avuto difficoltà a raccogliere capitale sufficiente o attirare altri finanziatori. Di conseguenza, al 31 dicembre 2016, una decisione finale di investimento a norma dell'articolo 9 della decisione 2010/670/UE è stata adottata per 14 progetti e almeno 436 milioni di EUR relativi ai progetti selezionati per il primo invito a presentare proposte non sono stati utilizzati.

(4)

I fondi non erogati dovrebbero essere utilizzati per finanziare direttamente progetti che rientrano nel campo di applicazione definito dall'articolo 10 bis, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE. Inoltre, tenuto conto della situazione specifica dei progetti dimostrativi relativi a tecnologie altamente innovative per le energie rinnovabili e dei progetti dimostrativi CCS, una parte del finanziamento dovrebbe essere fornito sotto forma di sovvenzioni.

(5)

Al fine di aumentare gli investimenti in tali progetti altamente innovativi nel settore dell'energia nell'UE, una priorità riconosciuta dalla comunicazione «Nuovo slancio all'innovazione nel settore dell'energia pulita» (3), le entrate non erogate per il primo invito a presentare proposte dovrebbero essere immediatamente riutilizzate in via prioritaria ricorrendo allo strumento di finanziamento di progetti dimostrativi innovativi delle tecnologie energetiche (InnovFin Energy Demo Project Facility) nell'ambito di Orizzonte 2020 (4). Tale sostegno sarebbe complementare ai sostegni finanziari esistenti e futuri, quali le sovvenzioni nell'ambito di Orizzonte 2020.

(6)

Al fine di aumentare gli investimenti in tali progetti altamente innovativi nel settore dei trasporti, i progetti ammissibili dovrebbero promuovere unicamente l'utilizzo innovativo, replicabile e scalabile delle energie rinnovabili, ricorrendo allo strumento di debito nel settore dei trasporti nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa (5).

(7)

I progetti selezionati nell'ambito del primo e del secondo invito a presentare proposte per i quali è stata adottata una decisione finale di investimento e che sono in fase di esecuzione saranno considerati ammissibili ai fini della domanda per lo strumento finanziario pertinente.

(8)

Al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti dei pertinenti strumenti finanziari, la Commissione e il gruppo Banca europea per gli investimenti continueranno a organizzare regolarmente seminari tecnici specializzati per gli Stati membri e i promotori dei progetti.

(9)

La Commissione riferirà con sufficiente anticipo al comitato sui cambiamenti climatici in merito agli sviluppi dei pertinenti accordi di delega tra la Commissione e la Banca europea per gli investimenti, specialmente per quanto riguarda i relativi criteri di ammissibilità, l'applicazione degli strumenti finanziari pertinenti, in particolare l'incremento della riserva di progetti, la valutazione delle domande riguardanti i progetti e infine l'utilizzo delle entrate riassegnate, e terrà debitamente conto dei pareri degli Stati membri.

(10)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2010/670/UE è così modificata:

1.

all'articolo 2 è aggiunto il paragrafo 4 seguente:

«4.   Le entrate non erogate nel primo ciclo di inviti a presentare proposte sono disponibili per sostenere progetti dimostrativi CCS e FER innovativi, unici nel loro genere, replicabili e pronti alla dimostrazione su scala, utilizzando gli strumenti finanziari pertinenti gestiti dal gruppo Banca europea per gli investimenti e dando priorità allo strumento di finanziamento di progetti dimostrativi innovativi delle tecnologie energetiche (InnovFin Energy Demo Project Facility) e allo strumento di debito nel settore dei trasporti nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa.

Il paragrafo precedente, gli articoli 6, 8, l'articolo 11, paragrafi da 1 a 5, l'articolo 11, paragrafo 6, primo e secondo comma, e l'articolo 13 non si applicano all'utilizzo di tali entrate.

La Commissione riferisce con sufficiente anticipo al comitato sui cambiamenti climatici in merito agli sviluppi dei pertinenti accordi di delega tra la Commissione e la Banca europea per gli investimenti, specialmente per quanto riguarda i relativi criteri di ammissibilità, l'applicazione degli strumenti finanziari pertinenti, in particolare l'incremento della riserva di progetti, la valutazione delle domande riguardanti i progetti e infine l'utilizzo delle entrate riassegnate, e terrà debitamente conto dei pareri degli Stati membri.»;

2.

all'articolo 14 è aggiunto il comma seguente:

«La Commissione riferisce regolarmente al comitato sui cambiamenti climatici in merito all'utilizzo delle entrate di cui all'articolo 2, paragrafo 4, comunicando, tra l'altro, le informazioni preliminari concernenti il sostegno programmato per i progetti e la quota di sostegno da mettere a disposizione sotto forma di sovvenzioni, la distribuzione geografica dei progetti, la scala dei progetti e la copertura tecnologica, le informazioni ex post sull'andamento della realizzazione dei progetti, la prevenzione delle emissioni di CO2, la leva finanziaria, la sensibilizzazione e gli insegnamenti tratti, a seconda dei casi.».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2017

Per la Commissione

Miguel ARIAS CAÑETE

Membro della Commissione


(1)  GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.

(2)  Decisione della Commissione, del 3 novembre 2010, che definisce i criteri e le misure per il finanziamento di progetti dimostrativi su scala commerciale mirati alla cattura e allo stoccaggio geologico del CO2 in modo ambientalmente sicuro, nonché di progetti dimostrativi relativi a tecnologie innovative per le energie rinnovabili nell'ambito del sistema di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità istituito dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 290 del 6.11.2010, pag. 39).

(3)  COM(2016) 763 final.

(4)  Decisione 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965).

(5)  Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129).


22.11.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 306/26


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2173 DELLA COMMISSIONE

del 20 novembre 2017

che modifica l'allegato II della decisione 2008/185/CE per quanto concerne l'approvazione del programma di controllo per l'eradicazione della malattia di Aujeszky per la Regione Lombardia in Italia

[notificata con il numero C(2017) 7587]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 64/432/CEE stabilisce norme sugli scambi all'interno dell'Unione di animali della specie suina. L'articolo 9 di detta direttiva dispone che qualora uno Stato membro abbia, per tutto il suo territorio o parte di esso, un programma nazionale obbligatorio di lotta contro la malattia di Aujeszky, esso può sottoporlo alla Commissione per ottenerne l'approvazione. Tale articolo prevede anche che possano essere richieste garanzie supplementari per gli scambi all'interno dell'Unione di animali della specie suina.

(2)

La decisione 2008/185/CE della Commissione (2) stabilisce garanzie supplementari per gli spostamenti di suini tra gli Stati membri. Tali garanzie sono collegate alla classificazione degli Stati membri secondo la loro qualifica sanitaria per la malattia di Aujeszky. L'allegato II della decisione 2008/185/CE contiene un elenco di Stati membri o loro regioni che applicano programmi nazionali riconosciuti di controllo per l'eradicazione della malattia di Aujeszky.

(3)

L'Italia ha presentato alla Commissione una documentazione giustificativa per ottenere l'approvazione del suo programma di controllo per l'eradicazione della malattia di Aujeszky per la Regione Lombardia e l'inserimento della medesima nell'elenco dell'allegato II della decisione 2008/185/CE. In seguito alla valutazione di tale documentazione giustificativa, la Regione Lombardia dovrebbe figurare nell'elenco dell'allegato II della decisione 2008/185/CE. L'allegato II della decisione 2008/185/CE dovrebbe quindi essere modificato di conseguenza.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2008/185/CE.

(5)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato II della decisione 2008/185/CE è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2017

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977.

(2)  Decisione 2008/185/CE della Commissione, del 21 febbraio 2008, che stabilisce garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky negli scambi intracomunitari di suini, e fissa i criteri relativi alle informazioni da fornire su tale malattia (GU L 59 del 4.3.2008, pag. 19).


ALLEGATO

«

ALLEGATO II

Stati membri o relative regioni in cui si applicano programmi nazionali riconosciuti di controllo per l'eradicazione della malattia di Aujeszky

Codice ISO

Stato membro

Regioni

ES

Spagna

Tutte le regioni

IT

Italia

Regione Friuli-Venezia Giulia

Regione Veneto

Regione Lombardia

LT

Lituania

Tutte le regioni

PL

Polonia

Voivodato della Bassa Slesia: tutte le powiaty;

voivodato della Cuiavia-Pomerania: tutte le powiaty;

voivodato di Lublino: tutte le powiaty;

voivodato di Lubusz: tutte le powiaty;

voivodato di Łódź: tutte le powiaty;

voivodato della Piccola Polonia: tutte le powiaty;

voivodato della Masovia: tutte le powiaty;

voivodato di Opole: tutte le powiaty;

voivodato dei Precarpazi: tutte le powiaty;

le seguenti powiaty del voivodato della Podlachia: grajewski, kolneński, łomżyński, Łomża, wysokomazowiecki, zambrowski;

voivodato della Pomerania: tutte le powiaty;

voivodato della Slesia: tutte le powiaty;

voivodato della Santacroce: tutte le powiaty;

voivodato della Varmia-Masuria: tutte le powiaty;

voivodato della Grande Polonia: tutte le powiaty;

voivodato della Pomerania occidentale: tutte le powiaty.

»

22.11.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 306/28


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2174 DELLA COMMISSIONE

del 20 novembre 2017

che modifica l'allegato E della direttiva 92/65/CEE del Consiglio per quanto riguarda il certificato sanitario per gli scambi di api e bombi

[notificata con il numero C(2017) 7588]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (1), in particolare l'articolo 22, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il modello di certificato sanitario per gli scambi all'interno dell'Unione di api (Apis mellifera) e bombi (Bombus spp.) vivi figura nell'allegato E, parte 2, della direttiva 92/65/CEE. Il certificato fissa norme sanitarie applicabili ad api e bombi riguardanti, tra l'altro, la presenza del piccolo coleottero dell'alveare (Aethina tumida) e dell'acaro Tropilaelaps (Tropilaelaps spp.).

(2)

Le norme stabilite in tale modello di certificato sanitario consentono il trasferimento di api e bombi solo se provenienti da zone di almeno 100 km di raggio non soggette a restrizioni a seguito della presenza sospetta o confermata di detti agenti patogeni.

(3)

Sulla base delle informazioni ricevute dalle autorità italiane competenti a proposito dell'esperienza da esse acquisita in merito al piccolo coleottero dell'alveare in colonie di api mellifere in Italia dopo l'adozione della decisione 2014/909/UE (2) per impedire la diffusione di tale coleottero nelle regioni italiane colpite, parrebbe che dette norme siano sproporzionate per la gestione a lungo termine del settore dell'apicoltura colpito dopo la scoperta dell'infestazione.

(4)

In particolare le norme non tengono conto del fatto che possono esistere zone che, pur essendo a meno di 100 km dai siti infestati, sono al di fuori delle zone di protezione istituite attorno a tali siti dalla normativa nazionale, non sono soggette a misure di protezione dell'Unione e sono oggetto di sorveglianza attiva ufficialmente pianificata e attuata in linea con gli orientamenti per la sorveglianza dell'infestazione da piccolo coleottero dell'alveare redatti dal laboratorio di riferimento dell'Unione europea per la salute delle api (3), il che attesta che tali siti sono indenni dal piccolo coleottero dell'alveare.

(5)

Le norme inoltre dovrebbero essere aggiornate in modo da tenere conto del fatto che, nel caso di partite di api regine con un piccolo numero di operaie accompagnatrici, l'esame visivo e l'applicazione immediata di una rete a maglia fine intorno alla partita nel luogo di origine costituiscono un'operazione tecnicamente realizzabile estremamente efficace per mitigare il potenziale rischio di diffusione del piccolo coleottero dell'alveare. Ciò è confermato da un parere scientifico dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare sulla sopravvivenza, la diffusione e l'insediamento del piccolo coleottero dell'alveare, adottato il 15 dicembre 2015 (4).

(6)

Poiché le prescrizioni attuali sono inutilmente restrittive, è necessario modificare il modello di certificato sanitario per gli scambi all'interno dell'Unione di api e bombi aggiungendo una norma sanitaria alternativa per le partite di api regine che riconosca le garanzie offerte dalla sorveglianza attiva da parte delle autorità competenti nel verificare l'assenza del piccolo coleottero dell'alveare e dal rafforzamento delle misure di mitigazione del rischio per gli scambi all'interno dell'Unione.

(7)

I bombi non sono sensibili all'acaro Tropilaelaps, come confermato da un parere scientifico dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare in merito al rischio di ingresso di Aethina tumida e di Tropilaelaps spp. nell'UE, adottato il 27 febbraio 2013 (5).

(8)

Nella maggior parte dei casi i bombi sono allevati in strutture isolate dal punto di vista ambientale e soggette a severe misure di biosicurezza, regolarmente controllate dall'autorità competente e monitorate per rilevare la presenza di malattie. A differenza delle colonie all'aperto, è difficile che dette strutture, riconosciute e controllate dall'autorità competente dei paesi interessati, siano interessate dalla presenza del piccolo coleottero dell'alveare. Le autorità competenti possono già certificare le partite provenienti da tali strutture per l'importazione di bombi conformemente al regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione (6).

(9)

È pertanto necessario modificare il modello di certificato sanitario per gli scambi all'interno dell'Unione di api e bombi al fine di introdurre norme sanitarie alternative per i bombi allevati in strutture isolate dal punto di vista ambientale.

(10)

La stragrande maggioranza delle partite di bombi è venduta e inviata a livello transfrontaliero a scopi di impollinazione e pertanto non dovrebbe essere certificata per la riproduzione o per la transumanza, dato che i bombi non verranno allevati e non torneranno al luogo d'origine. È pertanto opportuno aggiungere al certificato un'ulteriore opzione che permetta di certificare tali animali a fini di produzione.

(11)

Le api mellifere possono essere commercializzate in forme diverse, come api regine con un piccolo numero di operaie accompagnatrici, famiglie intere, nuclei e pacchi. A tal proposito informazioni chiare sulla natura delle partite faciliterebbero l'analisi del rischio da parte delle autorità competenti durante i controlli ufficiali delle partite nei luoghi di destinazione. Al certificato andrebbero pertanto aggiunte ulteriori informazioni dettagliate.

(12)

L'allegato E, parte 2, della direttiva 92/65/CEE dovrebbe quindi essere modificato di conseguenza.

(13)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato E, parte 2 (Certificato sanitario per gli scambi di api e bombi), della direttiva 92/65/CEE del Consiglio è così modificato:

1)

alla casella I.25. è aggiunta una casella di spunta con la seguente dicitura: «Produzione (impollinazione)»;

2)

alla casella I.31 è aggiunta una colonna intitolata «Natura della merce» comprendente, ciascuna in una riga separata, le seguenti voci selezionabili: «api regine, sciami artificiali, colonie nucleo, colonie»;

3)

al punto II.1., lettera b), dopo la parola «infestazioni» è aggiunto:

«o

b)

la partita è costituita soltanto da gabbiette di api regine contenenti ciascuna una sola regina con un massimo di 20 operaie accompagnatrici provenienti da una zona di almeno 100 km di raggio non soggetta a restrizioni a seguito della presenza sospetta o confermata dell'acaro Tropilaelaps (Tropilaelaps spp.) e da una struttura che soddisfa tutti i requisiti seguenti:

è situata ad almeno 30 km di distanza dai confini di una zona di protezione di almeno 20 km di raggio intorno a un sito in cui è confermata la presenza del piccolo coleottero dell'alveare, e

è situata al di fuori di una zona soggetta a misure di protezione stabilite dall'Unione a causa della presenza del piccolo coleottero dell'alveare, e

è situata in una zona in cui l'autorità competente provvede a una sorveglianza annuale continua per il rilevamento del piccolo coleottero dell'alveare mirante a garantire un livello di affidabilità pari almeno al 95 % nel rilevare detto insetto se almeno il 2 % degli apiari sono infestati, e

è ispezionata mensilmente dall'autorità competente, con esito negativo, per fornire un livello di affidabilità pari almeno al 95 % nel rilevare il piccolo coleottero dell'alveare se almeno il 2 % degli alveari sono infestati, e

ogni gabbia o l'intera partita è coperta da una rete a maglia fine di diametro massimo di 2 mm immediatamente dopo l'esame visivo per la certificazione sanitaria;

o

b)

i bombi provengono da una struttura isolata dal punto di vista ambientale, riconosciuta e controllata dall'autorità competente, che è indenne dal piccolo coleottero dell'alveare.»

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2017

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.

(2)  Decisione di esecuzione 2014/909/UE della Commissione, del 12 dicembre 2014, relativa ad alcune misure di protezione a seguito della presenza confermata del piccolo coleottero dell'alveare in Italia (GU L 359 del 16.12.2014, pag. 161).

(3)  Documento riveduto da ultimo il 1o aprile 2016: https://sites.anses.fr/en/minisite/abeilles/free-access-documents-0

(4)  EFSA Journal 2015;13(12):4328.

(5)  EFSA Journal 2013;11(3):3128.

(6)  Regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1).


22.11.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 306/31


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2175 DELLA COMMISSIONE

del 21 novembre 2017

che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri

[notificata con il numero C(2017) 7835]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione (3) è stata adottata in seguito alla comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 in vari Stati membri («gli Stati membri interessati») e all'istituzione di zone di protezione e sorveglianza da parte delle autorità competenti degli Stati membri interessati in conformità all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE del Consiglio (4).

(2)

La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 stabilisce che le zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti degli Stati membri interessati in conformità alla direttiva 2005/94/CE devono comprendere almeno le zone elencate come zone di protezione e sorveglianza nell'allegato di tale decisione di esecuzione. Essa prevede altresì che le misure da applicarsi nelle zone di protezione e sorveglianza, secondo quanto stabilito dall'articolo 29, paragrafo 1, e dall'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE, siano mantenute almeno fino alle date stabilite per tali zone indicate nell'allegato della medesima decisione di esecuzione.

(3)

Dalla data della sua adozione la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stata modificata diverse volte per tenere conto degli sviluppi della situazione epidemiologica dell'influenza aviaria nell'Unione. In particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stata modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/696 della Commissione (5) al fine di stabilire norme concernenti la spedizione di pulcini di un giorno dalle zone elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247. Tale modifica ha tenuto conto del fatto che i pulcini di un giorno presentano un rischio molto basso di diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità rispetto ad altri prodotti avicoli.

(4)

La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stata inoltre successivamente modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/1841 della Commissione (6) allo scopo di rafforzare le misure di lotta contro la malattia applicabili laddove si presenti un maggiore rischio di diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità. Di conseguenza, la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 prevede ora l'istituzione a livello di Unione di ulteriori zone di restrizione negli Stati membri interessati, a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 2005/94/CE, a seguito della comparsa di uno o più focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità, nonché la durata delle misure da applicarsi in tali zone. La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 stabilisce attualmente anche norme relative alla spedizione in altri Stati membri di pollame vivo, pulcini di un giorno e uova da cova dalle ulteriori zone di restrizione, nel rispetto di determinate condizioni.

(5)

Anche l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stato ripetutamente modificato, principalmente per tenere conto delle modifiche dei confini delle zone di protezione e sorveglianza istituite dagli Stati membri interessati a norma della direttiva 2005/94/CE. L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stato modificato da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/2000 della Commissione (7) in seguito alla notifica, da parte dell'Italia, di nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in aziende avicole situate in Italia nella regione Lombardia. L'Italia ha inoltre comunicato alla Commissione di aver adottato, a seguito della comparsa di tali focolai, le misure necessarie prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, tra cui l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza intorno alle aziende avicole infette.

(6)

Dalla data in cui è stata apportata l'ultima modifica alla decisione di esecuzione (UE) 2017/247 con la decisione di esecuzione (UE) 2017/2000, la Bulgaria ha notificato alla Commissione due recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in aziende avicole situate in Bulgaria nelle regioni di Sliven e Yambol. La Bulgaria ha inoltre comunicato alla Commissione di aver adottato, a seguito della comparsa di tali recenti focolai, le misure necessarie prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, tra cui l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza intorno a tutte le aziende avicole infette.

(7)

L'Italia ha inoltre notificato alla Commissione ulteriori focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in aziende avicole situate in Italia nelle regioni Lombardia, Piemonte e Lazio. L'Italia ha inoltre comunicato alla Commissione di aver adottato, a seguito della comparsa di tali recenti focolai, le misure necessarie prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, tra cui l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza intorno a tutte le aziende avicole infette e l'ampliamento delle ulteriori zone di restrizione istituite.

(8)

La Commissione ha esaminato le misure adottate dalla Bulgaria e dall'Italia in conformità alla direttiva 2005/94/CE a seguito della comparsa dei recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in tali Stati membri e ha accertato che i confini delle zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti di questi due Stati membri sono posti a una distanza sufficiente dalle aziende avicole in cui è stata confermata la presenza di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8. La Commissione ha inoltre esaminato i confini delle ulteriori zone di restrizione istituite dall'autorità competente in Italia a seguito della comparsa dei recenti focolai in tale Stato membro e ha accertato che la superficie delle zone interessate dall'ampliamento di tali ulteriori zone di restrizione è sufficiente, tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica in Italia.

(9)

Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario descrivere rapidamente a livello di Unione, in collaborazione con la Bulgaria e l'Italia, le zone di protezione e sorveglianza istituite in questi due Stati membri e le ulteriori zone di restrizione allargate istituite in Italia, in conformità alla direttiva 2005/94/CE, a seguito della comparsa dei recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in tali Stati membri. Le voci relative alla Bulgaria e all'Italia figuranti nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 dovrebbero pertanto essere aggiornate per tenere conto della nuova situazione epidemiologica relativa a detta malattia in tali Stati membri. In particolare, negli elenchi dell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 dovrebbero essere aggiunte nuove voci relative alle zone di protezione e sorveglianza in Bulgaria e Italia e alle ulteriori zone di restrizione allargate, attualmente soggette a restrizioni a norma della direttiva 2005/94/CE.

(10)

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 dovrebbe pertanto essere modificato al fine di aggiornare la regionalizzazione a livello dell'Unione, così da includere le zone di protezione e sorveglianza istituite in Bulgaria e in Italia e le ulteriori zone di restrizione allargate istituite in Italia, in conformità alla direttiva 2005/94/CE, in seguito alla comparsa dei recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in tali Stati membri, nonché la durata delle restrizioni in esse applicabili.

(11)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2017/247.

(12)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è modificato in conformità all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2017

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

(2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(3)  Decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione, del 9 febbraio 2017, relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 36 dell'11.2.2017, pag. 62).

(4)  Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16).

(5)  Decisione di esecuzione (UE) 2017/696 della Commissione, dell'11 aprile 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 101 del 13.4.2017, pag. 80).

(6)  Decisione di esecuzione (UE) 2017/1841 della Commissione, del 10 ottobre 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 261 dell'11.10.2017, pag. 26).

(7)  Decisione di esecuzione (UE) 2017/2000 della Commissione, del 6 novembre 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 289 dell'8.11.2017, pag. 9).


ALLEGATO

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è così modificato:

1)

la parte A è così modificata:

a)

la voce relativa alla Bulgaria è sostituita dalla seguente:

«Stato membro: Bulgaria

Area comprendente

Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE

Dobrich region, Municipality of Dobrich

Stefanovo

12.11.2017

Haskovo region, Municipality of Haskovo

Uzundzhovo

10.11.2017

Sliven region, Municipality of Sliven

Glushnik

Kaloyanovo

24.11.2017

Yambol region, Municipality of Straldzha

Zimnitsa

Charda

29.11.2017»

b)

la voce relativa all'Italia è sostituita dalla seguente:

«Stato membro: Italia

Area comprendente

Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE

L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0059) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45,288632 E10,352774

18.11.2017

L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0060) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45,275251 E10,160212

28.11.2017

L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0061) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45,273215 E10,15843

28.11.2017

L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0062) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45,279373 E10,243124

28.11.2017

L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0063) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45,244372 E10,19965

28.11.2017

L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0064) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45,551421 E9,742449

26.11.2017

L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0065) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45,247829 E 10,173639

27.11.2017

L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0066) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45,314835 E10,183902

28.11.2017

L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0067) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45,268601 E10,198274

29.11.2017

L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0068) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45,287212 E10,211417

29.11.2017

L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0069) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45,257394 E 10,236272

30.11.2017

L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0070) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45,294615 E10,262587

4.12.2017

L'area delle parti della regione Piemonte (ADNS 17/0071) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45,028312 E8,129643

1.12.2017

L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0072) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45,279698 E10.2546060

2.12.2017

L'area delle parti della regione Lazio (ADNS 17/0073) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N41,933396 E12,82672

26.11.2017

L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0074) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45,221999 E10,142106

2.12.2017

L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0075) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45,297588 E10,221751

7.12.2017

L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0076) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45,280826 E10,219352

6.12.2017

L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0077) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45,264774 E10,205204

5.12.2017

L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0078) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45,267177 E10,233081

5.12.2017

L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0079) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45,291849 E10,220940

6.12.2017»

2)

la parte B è così modificata:

a)

la voce relativa alla Bulgaria è sostituita dalla seguente:

«Stato membro: Bulgaria

Area comprendente

Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE

Dobrich Region, Municipality of Dobrich

Stefanovo

Dal 13.11.2017 al 21.11.2017

Bogdan

Branishte

Dobrich

Draganovo

Opanetz

Pchelino

Plachi dol

Pop Grigorovo

Slaveevo

Sokolnik

Stozher

21.11.2017

Haskovo region

Municipality of Dimitrovgrad

Uzundzhovo

Dall'11.11.2017 al 20.11.2017

Municipality of Haskovo:

Alexandrovo

Dinevo

Lubenovo

Nova Nadejda

Rodopi

Stamboliiski

Stoykovo

Haskovo

Municipality of Dimitrovgrad

Brod

Chernogorovo

Krepost

Rainovo

Voden

Zlatopole

20.11.2017

Sliven region, Municipality of Sliven

Glushnik

Kaloyanovo

Dal 25.11.2017 al 3.12.2017

Sliven

Trapoklovo

Dragodanovo

Kamen

Topolchane

Sotirya

Sedlarevo

3.12.2017

Zhelyu voyvoda

Blatets

Gorno Aleksandorvo

7.12.2017

Yambol region

Municipality of Straldzha

Zimnitsa

Charda

Dal 30.11.2017 al 7.12.2017

Municipality of Straldzha

Straldzha

Atolovo

Vodenichene

Dzinot

Lozentets

Municipality of Tundzha

Mogila

Veselinovo

Kabile

Chargan

Municipality of Yambol

Yambol city

7.12.2017»

b)

la voce relativa all'Italia è sostituita dalla seguente:

«Stato membro: Italia

Area comprendente

Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE

L'area delle parti della regione Emilia Romagna (ADNS 17/0042) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N44,841419 E12,076444

Dall'8.11.2017 al 16.11.2017

L'area delle parti della regione Emilia Romagna (ADNS 17/0042) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N44,841419 E12,076444

16.11.2017

L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0050) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45,29899 E10,160651

Dall'8.11.2017 al 16.11.2017

L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0050) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45,29899 E10,160651

16.11.2017

L'area delle parti delle regioni Lombardia e Veneto (ADNS 17/0052) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45,265801 E10,648984

Dal 9.11.2017 al 17.11.2017

L'area delle parti delle regioni Lombardia e Veneto (ADNS 17/0052) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45,265801 E10,648984

17.11.2017

L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0053) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45,380042 E11,797878

Dal 10.11.2017 al 18.11.2017

L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0053) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45,380042 E11,797878

18.11.2017

L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0054) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45,367753 E11,845547

Dal 10.11.2017 al 18.11.2017

L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0054) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45,367753 E11,845547

18.11.2017

L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0055) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45,273174 E10,147377

Dal 16.11.2017 al 24.11.2017

L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0055) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45,27317 E10,147377

24.11.2017

L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0056) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45,258721 E10,137106

Dal 13.11.2017 al 21.11.2017

L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0056) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45,258721 E10,137106

21.11.2017

L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0057) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45,715443 E9,908386

Dal 16.11.2017 al 24.11.2017

L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0057) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45,715443 E9,908386

24.11.2017

L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0058) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45,53889 E9,344072

Dal 16.11.2017 al 24.11.2017

L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0058) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45,53889 E9,344072

24.11.2017

L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0059) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45,288632 E10,352774

Dal 19.11.2017 al 27.11.2017

L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0059) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45,288632 E10,352774

27.11.2017

L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0060) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45,275251 E10,160212

Dal 29.11.2017 al 7.12.2017

L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0060) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45,275251 E10,160212

7.12.2017

L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0061) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45,273215 E10,15843

Dal 29.11.2017 al 7.12.2017

L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0061) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45,273215 E10,15843

7.12.2017

L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0062) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45,279373 E10,243124

Dal 29.11.2017 al 7.12.2017

L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0062) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45,279373 E10,243124

7.12.2017

L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0063) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45,244372 E10,19965

Dal 29.11.2017 al 7.12.2017

L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0063) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45,244372 E10,19965

7.12.2017

L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0064) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45,551421 E9,742449

Dal 27.11.2017 al 5.12.2017

L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0064) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45,551421 E9,742449

5.12.2017

L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0065) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45,247829 E10,173639

Dal 28.11.2017 al 6.12.2017

L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0065) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45,247829 E10,173639

6.12.2017

L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0066) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45,314835 E10,183902

Dal 29.11.2017 al 7.12.2017

L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0066) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45,314835 E10,183902

7.12.2017

L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0067) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45,268601 E10,198274

Dal 30.11.2017 all'8.12.2017

L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0067) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45,268601 E10,198274

8.12.2017

L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0068) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45,287212 E10,211417

Dal 30.11.2017 all'8.12.2017

L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0068) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45,287212 E10,211417

8.12.2017

L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0069) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45,257394 E10,236272

Dall'1.12.2017 al 9.12.2017

L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0069) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45,257394 E10,236272

9.12.2017

L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0070) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45,294615 E10,262587

Dal 5.12.2017 al 13.12.2017

L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0070) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45,294615 E10,262587

13.12.2017

L'area delle parti della regione Piemonte (ADNS 17/0071) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45,028312 E8,129643

Dal 2.12.2017 al 10.12.2017

L'area delle parti della regione Piemonte (ADNS 17/0071) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45,028312 E8,129643

10.12.2017

L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0072) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45,279698 E10.2546060

Dal 3.12.2017 all'11.12.2017

L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0072) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45,279698 E10.2546060

11.12.2017

L'area delle parti della regione Lazio (ADNS 17/0073) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N41,933396 E12,82672

Dal 27.11.2017 al 5.12.2017

L'area delle parti della regione Lazio (ADNS 17/0073) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N41,933396 E12,82672

5.12.2017

L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0074) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45,221999 E10,142106

Dal 3.12.2017 all'11.12.2017

L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0074) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45,221999 E10,142106

11.12.2017

L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0075) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45,297588 E10,221751

Dall'8.12.2017 al 16.12.2017

L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0075) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45,297588 E10,221751

16.12.2017

L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0076) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45,280826 E10,219352

Dal 7.12.2017 al 15.12.2017

L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0076) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45,280826 E10,219352

15.12.2017

L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0077) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45,264774 E10,205204

Dal 6.12.2017 al 14.12.2017

L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0077) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45,264774 E10,205204

14.12.2017

L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0078) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45,267177 E10,233081

Dal 6.12.2017 al 14.12.2017

L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0078) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45,267177 E10,233081

14.12.2017

L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0079) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45,291849 E10,220940

Dal 7.12.2017 al 15.12.2017

L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0079) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45,291849 E10,220940

15.12.2017»

3)

nella parte C, la voce relativa all'Italia è sostituita dalla seguente:

«Stato membro: Italia

Area comprendente

Termine ultimo di applicazione delle misure a norma dell'articolo 3 ter

Comune di ARGENTA (FE)

Comune di BERRA (FE)

Comune di BONDENO (FE)

Comune di CENTO (FE)

Comune di CODIGORO (FE)

Comune di COMACCHIO (FE)

Comune di COPPARO (FE)

Comune di FERRARA (FE)

Comune di FISCAGLIA (FE)

Comune di FORMIGNANA (FE)

Comune di GORO (FE)

Comune di JOLANDA DI SAVOIA (FE)

Comune di LAGOSANTO (FE)

Comune di MASI TORELLO (FE)

Comune di MESOLA (FE)

Comune di OSTELLATO (FE)

Comune di POGGIO RENATICO (FE)

Comune di PORTOMAGGIORE (FE)

Comune di RO (FE)

Comune di TERRE DEL RENO (FE)

Comune di TRESIGALLO (FE)

Comune di VIGARANO MAINARDA (FE)

Comune di VOGHIERA (FE)

Comune di ADRARA SAN MARTINO (BG)

Comune di ADRARA SAN ROCCO (BG)

Comune di ALBANO SANT'ALESSANDRO (BG)

Comune di ALBINO (BG)

Comune di ALGUA (BG)

Comune di ALMÈ (BG)

Comune di ALMENNO SAN BARTOLOMEO (BG)

Comune di ALMENNO SAN SALVATORE (BG)

Comune di ALZANO LOMBARDO (BG)

Comune di AMBIVERE (BG)

Comune di ANTEGNATE (BG)

Comune di ARCENE (BG)

Comune di ARDESIO (BG)

Comune di ARZAGO D'ADDA (BG)

Comune di AVERARA (BG)

Comune di AVIATICO (BG)

Comune di AZZANO SAN PAOLO (BG)

Comune di AZZONE (BG)

Comune di BAGNATICA (BG)

Comune di BARBATA (BG)

Comune di BARIANO (BG)

Comune di BARZANA (BG)

Comune di BEDULITA (BG)

Comune di BERBENNO (BG)

Comune di BERGAMO (BG)

Comune di BERZO SAN FERMO (BG)

Comune di BIANZANO (BG)

Comune di BLELLO (BG)

Comune di BOLGARE (BG)

Comune di BOLTIERE (BG)

Comune di BONATE SOPRA (BG)

Comune di BONATE SOTTO (BG)

Comune di BORGO DI TERZO (BG)

Comune di BOSSICO (BG)

Comune di BOTTANUCO (BG)

Comune di BRACCA (BG)

Comune di BRANZI (BG)

Comune di BREMBATE (BG)

Comune di BREMBATE DI SOPRA (BG)

Comune di BRIGNANO GERA D'ADDA (BG)

Comune di BRUMANO (BG)

Comune di BRUSAPORTO (BG)

Comune di CALCINATE (BG)

Comune di CALCIO (BG)

Comune di CALUSCO D'ADDA (BG)

Comune di CALVENZANO (BG)

Comune di CAMERATA CORNELLO (BG)

Comune di CANONICA D'ADDA (BG)

Comune di CAPIZZONE (BG)

Comune di CAPRIATE SAN GERVASIO (BG)

Comune di CAPRINO BERGAMASCO (BG)

Comune di CARAVAGGIO (BG)

Comune di CAROBBIO DEGLI ANGELI (BG)

Comune di CARONA (BG)

Comune di CARVICO (BG)

Comune di CASAZZA (BG)

Comune di CASIRATE D'ADDA (BG)

Comune di CASNIGO (BG)

Comune di CASSIGLIO (BG)

Comune di CASTEL ROZZONE (BG)

Comune di CASTELLI CALEPIO (BG)

Comune di CASTIONE DELLA PRESOLANA (BG)

Comune di CASTRO (BG)

Comune di CAVERNAGO (BG)

Comune di CAZZANO SANT'ANDREA (BG)

Comune di CENATE SOPRA (BG)

Comune di CENATE SOTTO (BG)

Comune di CENE (BG)

Comune di CERETE (BG)

Comune di CHIGNOLO D'ISOLA (BG)

Comune di CHIUDUNO (BG)

Comune di CISANO BERGAMASCO (BG)

Comune di CISERANO (BG)

Comune di CIVIDATE AL PIANO (BG)

Comune di CLUSONE (BG)

Comune di COLERE (BG)

Comune di COLOGNO AL SERIO (BG)

Comune di COLZATE (BG)

Comune di COMUN NUOVO (BG)

Comune di CORNA IMAGNA (BG)

Comune di CORNALBA (BG)

Comune di CORTENUOVA (BG)

Comune di COSTA DI MEZZATE (BG)

Comune di COSTA SERINA (BG)

Comune di COSTA VALLE IMAGNA (BG)

Comune di COSTA VOLPINO (BG)

Comune di COVO (BG)

Comune di CREDARO (BG)

Comune di CURNO (BG)

Comune di CUSIO (BG)

Comune di DALMINE (BG)

Comune di DOSSENA (BG)

Comune di ENDINE GAIANO (BG)

Comune di ENTRATICO (BG)

Comune di FARA GERA D'ADDA (BG)

Comune di FARA OLIVANA CON SOLA (BG)

Comune di FILAGO (BG)

Comune di FINO DEL MONTE (BG)

Comune di FIORANO AL SERIO (BG)

Comune di FONTANELLA (BG)

Comune di FONTENO (BG)

Comune di FOPPOLO (BG)

Comune di FORESTO SPARSO (BG)

Comune di FORNOVO SAN GIOVANNI (BG)

Comune di FUIPIANO VALLE IMAGNA (BG)

Comune di GANDELLINO (BG)

Comune di GANDINO (BG)

Comune di GANDOSSO (BG)

Comune di GAVERINA TERME (BG)

Comune di GAZZANIGA (BG)

Comune di GHISALBA (BG)

Comune di GORLAGO (BG)

Comune di GORLE (BG)

Comune di GORNO (BG)

Comune di GRASSOBBIO (BG)

Comune di GROMO (BG)

Comune di GRONE (BG)

Comune di GRUMELLO DEL MONTE (BG)

Comune di ISOLA DI FONDRA (BG)

Comune di ISSO (BG)

Comune di LALLIO (BG)

Comune di LEFFE (BG)

Comune di LENNA (BG)

Comune di LEVATE (BG)

Comune di LOCATELLO (BG)

Comune di LOVERE (BG)

Comune di LURANO (BG)

Comune di LUZZANA (BG)

Comune di MADONE (BG)

Comune di MAPELLO (BG)

Comune di MARTINENGO (BG)

Comune di MEDOLAGO (BG)

Comune di MEZZOLDO (BG)

Comune di MISANO DI GERA D'ADDA (BG)

Comune di MOIO DE' CALVI (BG)

Comune di MONASTEROLO DEL CASTELLO (BG)

Comune di MONTELLO (BG)

Comune di MORENGO (BG)

Comune di MORNICO AL SERIO (BG)

Comune di MOZZANICA (BG)

Comune di MOZZO (BG)

Comune di NEMBRO (BG)

Comune di OLMO AL BREMBO (BG)

Comune di OLTRE IL COLLE (BG)

Comune di OLTRESSENDA ALTA (BG)

Comune di ONETA (BG)

Comune di ONORE (BG)

Comune di ORIO AL SERIO (BG)

Comune di ORNICA (BG)

Comune di OSIO SOPRA (BG)

Comune di OSIO SOTTO (BG)

Comune di PAGAZZANO (BG)

Comune di PALADINA (BG)

Comune di PALAZZAGO (BG)

Comune di PALOSCO (BG)

Comune di PARRE (BG)

Comune di PARZANICA (BG)

Comune di PEDRENGO (BG)

Comune di PEIA (BG)

Comune di PIANICO (BG)

Comune di PIARIO (BG)

Comune di PIAZZA BREMBANA (BG)

Comune di PIAZZATORRE (BG)

Comune di PIAZZOLO (BG)

Comune di POGNANO (BG)

Comune di PONTE NOSSA (BG)

Comune di PONTE SAN PIETRO (BG)

Comune di PONTERANICA (BG)

Comune di PONTIDA (BG)

Comune di PONTIROLO NUOVO (BG)

Comune di PRADALUNGA (BG)

Comune di PREDORE (BG)

Comune di PREMOLO (BG)

Comune di PRESEZZO (BG)

Comune di PUMENENGO (BG)

Comune di RANICA (BG)

Comune di RANZANICO (BG)

Comune di RIVA DI SOLTO (BG)

Comune di ROGNO (BG)

Comune di ROMANO DI LOMBARDIA (BG)

Comune di RONCOBELLO (BG)

Comune di RONCOLA (BG)

Comune di ROTA D'IMAGNA (BG)

Comune di ROVETTA (BG)

Comune di SAN GIOVANNI BIANCO (BG)

Comune di SAN PAOLO D'ARGON (BG)

Comune di SAN PELLEGRINO TERME (BG)

Comune di SANTA BRIGIDA (BG)

Comune di SANT'OMOBONO TERME (BG)

Comune di SARNICO (BG)

Comune di SCANZOROSCIATE (BG)

Comune di SCHILPARIO (BG)

Comune di SEDRINA (BG)

Comune di SELVINO (BG)

Comune di SERIATE (BG)

Comune di SERINA (BG)

Comune di SOLTO COLLINA (BG)

Comune di SOLZA (BG)

Comune di SONGAVAZZO (BG)

Comune di SORISOLE (BG)

Comune di SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (BG)

Comune di SOVERE (BG)

Comune di SPINONE AL LAGO (BG)

Comune di SPIRANO (BG)

Comune di STEZZANO (BG)

Comune di STROZZA (BG)

Comune di SUISIO (BG)

Comune di TALEGGIO (BG)

Comune di TAVERNOLA BERGAMASCA (BG)

Comune di TELGATE (BG)

Comune di TERNO D'ISOLA (BG)

Comune di TORRE BOLDONE (BG)

Comune di TORRE DE' ROVERI (BG)

Comune di TORRE PALLAVICINA (BG)

Comune di TRESCORE BALNEARIO (BG)

Comune di TREVIGLIO (BG)

Comune di TREVIOLO (BG)

Comune di UBIALE CLANEZZO (BG)

Comune di URGNANO (BG)

Comune di VAL BREMBILLA (BG)

Comune di VALBONDIONE (BG)

Comune di VALBREMBO (BG)

Comune di VALGOGLIO (BG)

Comune di VALLEVE (BG)

Comune di VALNEGRA (BG)

Comune di VALTORTA (BG)

Comune di VEDESETA (BG)

Comune di VERDELLINO (BG)

Comune di VERDELLO (BG)

Comune di VERTOVA (BG)

Comune di VIADANICA (BG)

Comune di VIGANO SAN MARTINO (BG)

Comune di VIGOLO (BG)

Comune di VILLA D'ADDA (BG)

Comune di VILLA D'ALMÈ (BG)

Comune di VILLA DI SERIO (BG)

Comune di VILLA D'OGNA (BG)

Comune di VILLONGO (BG)

Comune di VILMINORE DI SCALVE (BG)

Comune di ZANDOBBIO (BG)

Comune di ZANICA (BG)

Comune di ZOGNO (BG)

Comune di ACQUAFREDDA (BS)

Comune di ADRO (BS)

Comune di AGNOSINE (BS)

Comune di ALFIANELLO (BS)

Comune di ANFO (BS)

Comune di AZZANO MELLA (BS)

Comune di BAGNOLO MELLA (BS)

Comune di BAGOLINO (BS)

Comune di BARBARIGA (BS)

Comune di BARGHE (BS)

Comune di BASSANO BRESCIANO (BS)

Comune di BEDIZZOLE (BS)

Comune di BERLINGO (BS)

Comune di BIONE (BS)

Comune di BORGO SAN GIACOMO (BS)

Comune di BORGOSATOLLO (BS)

Comune di BOTTICINO (BS)

Comune di BOVEGNO (BS)

Comune di BOVEZZO (BS)

Comune di BRANDICO (BS)

Comune di BRESCIA (BS)

Comune di BRIONE (BS)

Comune di CAINO (BS)

Comune di CALCINATO (BS)

Comune di CALVAGESE DELLA RIVIERA (BS)

Comune di CALVISANO (BS)

Comune di CAPOVALLE (BS)

Comune di CAPRIANO DEL COLLE (BS)

Comune di CAPRIOLO (BS)

Comune di CARPENEDOLO (BS)

Comune di CASTEGNATO (BS)

Comune di CASTEL MELLA (BS)

Comune di CASTELCOVATI (BS)

Comune di CASTENEDOLO (BS)

Comune di CASTO (BS)

Comune di CASTREZZATO (BS)

Comune di CAZZAGO SAN MARTINO (BS)

Comune di CELLATICA (BS)

Comune di CHIARI (BS)

Comune di CIGOLE (BS)

Comune di COCCAGLIO (BS)

Comune di COLLEBEATO (BS)

Comune di COLLIO (BS)

Comune di COLOGNE (BS)

Comune di COMEZZANO-CIZZAGO (BS)

Comune di CONCESIO (BS)

Comune di CORTE FRANCA (BS)

Comune di CORZANO (BS)

Comune di DELLO (BS)

Comune di DESENZANO DEL GARDA (BS)

Comune di ERBUSCO (BS)

Comune di FIESSE (BS)

Comune di FLERO (BS)

Comune di GAMBARA (BS)

Comune di GARDONE RIVIERA (BS)

Comune di GARDONE VAL TROMPIA (BS)

Comune di GARGNANO (BS)

Comune di GAVARDO (BS)

Comune di GHEDI (BS)

Comune di GOTTOLENGO (BS)

Comune di GUSSAGO (BS)

Comune di IDRO (BS)

Comune di IRMA (BS)

Comune di ISEO (BS)

Comune di ISORELLA (BS)

Comune di LAVENONE (BS)

Comune di LENO (BS)

Comune di LIMONE SUL GARDA (BS)

Comune di LODRINO (BS)

Comune di LOGRATO (BS)

Comune di LONATO DEL GARDA (BS)

Comune di LONGHENA (BS)

Comune di LUMEZZANE (BS)

Comune di MACLODIO (BS)

Comune di MAGASA (BS)

Comune di MAIRANO (BS)

Comune di MANERBA DEL GARDA (BS)

Comune di MANERBIO (BS)

Comune di MARCHENO (BS)

Comune di MARMENTINO (BS)

Comune di MARONE (BS)

Comune di MAZZANO (BS)

Comune di MILZANO (BS)

Comune di MONIGA DEL GARDA (BS)

Comune di MONTE ISOLA (BS)

Comune di MONTICELLI BRUSATI (BS)

Comune di MONTICHIARI (BS)

Comune di MONTIRONE (BS)

Comune di MURA (BS)

Comune di MUSCOLINE (BS)

Comune di NAVE (BS)

Comune di NUVOLENTO (BS)

Comune di NUVOLERA (BS)

Comune di ODOLO (BS)

Comune di OFFLAGA (BS)

Comune di OME (BS)

Comune di ORZINUOVI (BS)

Comune di ORZIVECCHI (BS)

Comune di OSPITALETTO (BS)

Comune di PADENGHE SUL GARDA (BS)

Comune di PADERNO FRANCIACORTA (BS)

Comune di PAITONE (BS)

Comune di PALAZZOLO SULL'OGLIO (BS)

Comune di PARATICO (BS)

Comune di PASSIRANO (BS)

Comune di PAVONE DEL MELLA (BS)

Comune di PERTICA ALTA (BS)

Comune di PERTICA BASSA (BS)

Comune di PEZZAZE (BS)

Comune di POLAVENO (BS)

Comune di POLPENAZZE DEL GARDA (BS)

Comune di POMPIANO (BS)

Comune di PONCARALE (BS)

Comune di PONTEVICO (BS)

Comune di PONTOGLIO (BS)

Comune di POZZOLENGO (BS)

Comune di PRALBOINO (BS)

Comune di PRESEGLIE (BS)

Comune di PREVALLE (BS)

Comune di PROVAGLIO D'ISEO (BS)

Comune di PROVAGLIO VAL SABBIA (BS)

Comune di PUEGNAGO SUL GARDA (BS)

Comune di QUINZANO D'OGLIO (BS)

Comune di REMEDELLO (BS)

Comune di REZZATO (BS)

Comune di ROCCAFRANCA (BS)

Comune di RODENGO SAIANO (BS)

Comune di ROÈ VOLCIANO (BS)

Comune di RONCADELLE (BS)

Comune di ROVATO (BS)

Comune di RUDIANO (BS)

Comune di SABBIO CHIESE (BS)

Comune di SALE MARASINO (BS)

Comune di SALÒ (BS)

Comune di SAN FELICE DEL BENACO (BS)

Comune di SAN GERVASIO BRESCIANO (BS)

Comune di SAN PAOLO (BS)

Comune di SAN ZENO NAVIGLIO (BS)

Comune di SAREZZO (BS)

Comune di SENIGA (BS)

Comune di SERLE (BS)

Comune di SIRMIONE (BS)

Comune di SOIANO DEL LAGO (BS)

Comune di SULZANO (BS)

Comune di TAVERNOLE SUL MELLA (BS)

Comune di TIGNALE (BS)

Comune di TORBOLE CASAGLIA (BS)

Comune di TOSCOLANO-MADERNO (BS)

Comune di TRAVAGLIATO (BS)

Comune di TREMOSINE SUL GARDA (BS)

Comune di TRENZANO (BS)

Comune di TREVISO BRESCIANO (BS)

Comune di URAGO D'OGLIO (BS)

Comune di VALLIO TERME (BS)

Comune di VALVESTINO (BS)

Comune di VEROLANUOVA (BS)

Comune di VEROLAVECCHIA (BS)

Comune di VESTONE (BS)

Comune di VILLA CARCINA (BS)

Comune di VILLACHIARA (BS)

Comune di VILLANUOVA SUL CLISI (BS)

Comune di VISANO (BS)

Comune di VOBARNO (BS)

Comune di ZONE (BS)

Comune di ACQUANEGRA CREMONESE (CR)

Comune di AGNADELLO (CR)

Comune di ANNICCO (CR)

Comune di AZZANELLO (CR)

Comune di BAGNOLO CREMASCO (CR)

Comune di BONEMERSE (CR)

Comune di BORDOLANO (CR)

Comune di CÀ D'ANDREA (CR)

Comune di CALVATONE (CR)

Comune di CAMISANO (CR)

Comune di CAMPAGNOLA CREMASCA (CR)

Comune di CAPERGNANICA (CR)

Comune di CAPPELLA CANTONE (CR)

Comune di CAPPELLA DE' PICENARDI (CR)

Comune di CAPRALBA (CR)

Comune di CASALBUTTANO ED UNITI (CR)

Comune di CASALE CREMASCO-VIDOLASCO (CR)

Comune di CASALETTO CEREDANO (CR)

Comune di CASALETTO DI SOPRA (CR)

Comune di CASALETTO VAPRIO (CR)

Comune di CASALMAGGIORE (CR)

Comune di CASALMORANO (CR)

Comune di CASTEL GABBIANO (CR)

Comune di CASTELDIDONE (CR)

Comune di CASTELLEONE (CR)

Comune di CASTELVERDE (CR)

Comune di CASTELVISCONTI (CR)

Comune di CELLA DATI (CR)

Comune di CHIEVE (CR)

Comune di CICOGNOLO (CR)

Comune di CINGIA DE' BOTTI (CR)

Comune di CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE (CR)

Comune di CORTE DE' FRATI (CR)

Comune di CREDERA RUBBIANO (CR)

Comune di CREMA (CR)

Comune di CREMONA (CR)

Comune di CREMOSANO (CR)

Comune di CROTTA D'ADDA (CR)

Comune di CUMIGNANO SUL NAVIGLIO (CR)

Comune di DEROVERE (CR)

Comune di DOVERA (CR)

Comune di DRIZZONA (CR)

Comune di FIESCO (CR)

Comune di FORMIGARA (CR)

Comune di GABBIONETA-BINANUOVA (CR)

Comune di GADESCO-PIEVE DELMONA (CR)

Comune di GENIVOLTA (CR)

Comune di GERRE DE' CAPRIOLI (CR)

Comune di GOMBITO (CR)

Comune di GRONTARDO (CR)

Comune di GRUMELLO CREMONESE ED UNITI (CR)

Comune di GUSSOLA (CR)

Comune di ISOLA DOVARESE (CR)

Comune di IZANO (CR)

Comune di MADIGNANO (CR)

Comune di MALAGNINO (CR)

Comune di MARTIGNANA DI PO (CR)

Comune di MONTE CREMASCO (CR)

Comune di MONTODINE (CR)

Comune di MOSCAZZANO (CR)

Comune di MOTTA BALUFFI (CR)

Comune di OFFANENGO (CR)

Comune di OLMENETA (CR)

Comune di OSTIANO (CR)

Comune di PADERNO PONCHIELLI (CR)

Comune di PALAZZO PIGNANO (CR)

Comune di PANDINO (CR)

Comune di PERSICO DOSIMO (CR)

Comune di PESCAROLO ED UNITI (CR)

Comune di PESSINA CREMONESE (CR)

Comune di PIADENA (CR)

Comune di PIANENGO (CR)

Comune di PIERANICA (CR)

Comune di PIEVE D'OLMI (CR)

Comune di PIEVE SAN GIACOMO (CR)

Comune di PIZZIGHETTONE (CR)

Comune di POZZAGLIO ED UNITI (CR)

Comune di QUINTANO (CR)

Comune di RICENGO (CR)

Comune di RIPALTA ARPINA (CR)

Comune di RIPALTA CREMASCA (CR)

Comune di RIPALTA GUERINA (CR)

Comune di RIVAROLO DEL RE ED UNITI (CR)

Comune di RIVOLTA D'ADDA (CR)

Comune di ROBECCO D'OGLIO (CR)

Comune di ROMANENGO (CR)

Comune di SALVIROLA (CR)

Comune di SAN BASSANO (CR)

Comune di SAN DANIELE PO (CR)

Comune di SAN GIOVANNI IN CROCE (CR)

Comune di SAN MARTINO DEL LAGO (CR)

Comune di SCANDOLARA RAVARA (CR)

Comune di SCANDOLARA RIPA D'OGLIO (CR)

Comune di SERGNANO (CR)

Comune di SESTO ED UNITI (CR)

Comune di SOLAROLO RAINERIO (CR)

Comune di SONCINO (CR)

Comune di SORESINA (CR)

Comune di SOSPIRO (CR)

Comune di SPINADESCO (CR)

Comune di SPINEDA (CR)

Comune di SPINO D'ADDA (CR)

Comune di STAGNO LOMBARDO (CR)

Comune di TICENGO (CR)

Comune di TORLINO VIMERCATI (CR)

Comune di TORNATA (CR)

Comune di TORRE DE' PICENARDI (CR)

Comune di TORRICELLA DEL PIZZO (CR)

Comune di TRESCORE CREMASCO (CR)

Comune di TRIGOLO (CR)

Comune di VAIANO CREMASCO (CR)

Comune di VAILATE (CR)

Comune di VESCOVATO (CR)

Comune di VOLONGO (CR)

Comune di VOLTIDO (CR)

Comune di ABBADIA CERRETO (LO)

Comune di BERTONICO (LO)

Comune di BOFFALORA D'ADDA (LO)

Comune di BORGHETTO LODIGIANO (LO)

Comune di BORGO SAN GIOVANNI (LO)

Comune di BREMBIO (LO)

Comune di CAMAIRAGO (LO)

Comune di CASALETTO LODIGIANO (LO)

Comune di CASALMAIOCCO (LO)

Comune di CASALPUSTERLENGO (LO)

Comune di CASELLE LANDI (LO)

Comune di CASELLE LURANI (LO)

Comune di CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA (LO)

Comune di CASTIGLIONE D'ADDA (LO)

Comune di CASTIRAGA VIDARDO (LO)

Comune di CAVACURTA (LO)

Comune di CAVENAGO D'ADDA (LO)

Comune di CERVIGNANO D'ADDA (LO)

Comune di CODOGNO (LO)

Comune di COMAZZO (LO)

Comune di CORNEGLIANO LAUDENSE (LO)

Comune di CORNO GIOVINE (LO)

Comune di CORNOVECCHIO (LO)

Comune di CORTE PALASIO (LO)

Comune di CRESPIATICA (LO)

Comune di FOMBIO (LO)

Comune di GALGAGNANO (LO)

Comune di GRAFFIGNANA (LO)

Comune di GUARDAMIGLIO (LO)

Comune di LIVRAGA (LO)

Comune di LODI (LO)

Comune di LODI VECCHIO (LO)

Comune di MACCASTORNA (LO)

Comune di MAIRAGO (LO)

Comune di MALEO (LO)

Comune di MARUDO (LO)

Comune di MASSALENGO (LO)

Comune di MELETI (LO)

Comune di MERLINO (LO)

Comune di MONTANASO LOMBARDO (LO)

Comune di MULAZZANO (LO)

Comune di ORIO LITTA (LO)

Comune di OSPEDALETTO LODIGIANO (LO)

Comune di OSSAGO LODIGIANO (LO)

Comune di PIEVE FISSIRAGA (LO)

Comune di SALERANO SUL LAMBRO (LO)

Comune di SAN FIORANO (LO)

Comune di SAN MARTINO IN STRADA (LO)

Comune di SAN ROCCO AL PORTO (LO)

Comune di SANT'ANGELO LODIGIANO (LO)

Comune di SANTO STEFANO LODIGIANO (LO)

Comune di SECUGNAGO (LO)

Comune di SENNA LODIGIANA (LO)

Comune di SOMAGLIA (LO)

Comune di SORDIO (LO)

Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO (LO)

Comune di TERRANOVA DEI PASSERINI (LO)

Comune di TURANO LODIGIANO (LO)

Comune di VALERA FRATTA (LO)

Comune di VILLANOVA DEL SILLARO (LO)

Comune di ZELO BUON PERSICO (LO)

Comune di ACQUANEGRA SUL CHIESE (MN)

Comune di ASOLA (MN)

Comune di BAGNOLO SAN VITO (MN)

Comune di BIGARELLO (MN)

Comune di BORGO VIRGILIO (MN)

Comune di BORGOFRANCO SUL PO (MN)

Comune di BOZZOLO (MN)

Comune di CANNETO SULL'OGLIO (MN)

Comune di CARBONARA DI PO (MN)

Comune di CASALMORO (MN)

Comune di CASALOLDO (MN)

Comune di CASALROMANO (MN)

Comune di CASTEL D'ARIO (MN)

Comune di CASTEL GOFFREDO (MN)

Comune di CASTELBELFORTE (MN)

Comune di CASTELLUCCHIO (MN)

Comune di CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)

Comune di CAVRIANA (MN)

Comune di CERESARA (MN)

Comune di COMMESSAGGIO (MN)

Comune di CURTATONE (MN)

Comune di DOSOLO (MN)

Comune di GAZOLDO DEGLI IPPOLITI (MN)

Comune di GAZZUOLO (MN)

Comune di GOITO (MN)

Comune di GONZAGA (MN)

Comune di GUIDIZZOLO (MN)

Comune di MAGNACAVALLO (MN)

Comune di MANTOVA (MN)

Comune di MARCARIA (MN)

Comune di MARIANA MANTOVANA (MN)

Comune di MARMIROLO (MN)

Comune di MEDOLE (MN)

Comune di MOGLIA (MN)

Comune di MONZAMBANO (MN)

Comune di MOTTEGGIANA (MN)

Comune di OSTIGLIA (MN)

Comune di PEGOGNAGA (MN)

Comune di PIEVE DI CORIANO (MN)

Comune di PIUBEGA (MN)

Comune di POGGIO RUSCO (MN)

Comune di POMPONESCO (MN)

Comune di PONTI SUL MINCIO (MN)

Comune di PORTO MANTOVANO (MN)

Comune di QUINGENTOLE (MN)

Comune di QUISTELLO (MN)

Comune di REDONDESCO (MN)

Comune di REVERE (MN)

Comune di RIVAROLO MANTOVANO (MN)

Comune di RODIGO (MN)

Comune di RONCOFERRARO (MN)

Comune di ROVERBELLA (MN)

Comune di SABBIONETA (MN)

Comune di SAN BENEDETTO PO (MN)

Comune di SAN GIACOMO DELLE SEGNATE (MN)

Comune di SAN GIORGIO DI MANTOVA (MN)

Comune di SAN GIOVANNI DEL DOSSO (MN)

Comune di SAN MARTINO DALL'ARGINE (MN)

Comune di SCHIVENOGLIA (MN)

Comune di SERMIDE E FELONICA (MN)

Comune di SERRAVALLE A PO (MN)

Comune di SOLFERINO (MN)

Comune di SUSTINENTE (MN)

Comune di SUZZARA (MN)

Comune di VIADANA (MN)

Comune di VILLA POMA (MN)

Comune di VILLIMPENTA (MN)

Comune di VOLTA MANTOVANA (MN)

Comune di ABBIATEGRASSO (MI)

Comune di ALBAIRATE (MI)

Comune di ARCONATE (MI)

Comune di ARESE (MI)

Comune di ARLUNO (MI)

Comune di ASSAGO (MI)

Comune di BARANZATE (MI)

Comune di BAREGGIO (MI)

Comune di BASIANO (MI)

Comune di BASIGLIO (MI)

Comune di BELLINZAGO LOMBARDO (MI)

Comune di BERNATE TICINO (MI)

Comune di BESATE (MI)

Comune di BINASCO (MI)

Comune di BOFFALORA SOPRA TICINO (MI)

Comune di BOLLATE (MI)

Comune di BRESSO (MI)

Comune di BUBBIANO (MI)

Comune di BUCCINASCO (MI)

Comune di BUSCATE (MI)

Comune di BUSSERO (MI)

Comune di BUSTO GAROLFO (MI)

Comune di CALVIGNASCO (MI)

Comune di CAMBIAGO (MI)

Comune di CANEGRATE (MI)

Comune di CARPIANO (MI)

Comune di CARUGATE (MI)

Comune di CASARILE (MI)

Comune di CASOREZZO (MI)

Comune di CASSANO D'ADDA (MI)

Comune di CASSINA DE' PECCHI (MI)

Comune di CASSINETTA DI LUGAGNANO (MI)

Comune di CASTANO PRIMO (MI)

Comune di CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI)

Comune di CERRO AL LAMBRO (MI)

Comune di CERRO MAGGIORE (MI)

Comune di CESANO BOSCONE (MI)

Comune di CESATE (MI)

Comune di CINISELLO BALSAMO (MI)

Comune di CISLIANO (MI)

Comune di COLOGNO MONZESE (MI)

Comune di COLTURANO (MI)

Comune di CORBETTA (MI)

Comune di CORMANO (MI)

Comune di CORNAREDO (MI)

Comune di CORSICO (MI)

Comune di CUGGIONO (MI)

Comune di CUSAGO (MI)

Comune di CUSANO MILANINO (MI)

Comune di DAIRAGO (MI)

Comune di DRESANO (MI)

Comune di GAGGIANO (MI)

Comune di GARBAGNATE MILANESE (MI)

Comune di GESSATE (MI)

Comune di GORGONZOLA (MI)

Comune di GREZZAGO (MI)

Comune di GUDO VISCONTI (MI)

Comune di INVERUNO (MI)

Comune di INZAGO (MI)

Comune di LACCHIARELLA (MI)

Comune di LAINATE (MI)

Comune di LEGNANO (MI)

Comune di LISCATE (MI)

Comune di LOCATE DI TRIULZI (MI)

Comune di MAGENTA (MI)

Comune di MAGNAGO (MI)

Comune di MARCALLO CON CASONE (MI)

Comune di MASATE (MI)

Comune di MEDIGLIA (MI)

Comune di MELEGNANO (MI)

Comune di MELZO (MI)

Comune di MESERO (MI)

Comune di MILANO (MI)

Comune di MORIMONDO (MI)

Comune di MOTTA VISCONTI (MI)

Comune di NERVIANO (MI)

Comune di NOSATE (MI)

Comune di NOVATE MILANESE (MI)

Comune di NOVIGLIO (MI)

Comune di OPERA (MI)

Comune di OSSONA (MI)

Comune di OZZERO (MI)

Comune di PADERNO DUGNANO (MI)

Comune di PANTIGLIATE (MI)

Comune di PARABIAGO (MI)

Comune di PAULLO (MI)

Comune di PERO (MI)

Comune di PESCHIERA BORROMEO (MI)

Comune di PESSANO CON BORNAGO (MI)

Comune di PIEVE EMANUELE (MI)

Comune di PIOLTELLO (MI)

Comune di POGLIANO MILANESE (MI)

Comune di POZZO D'ADDA (MI)

Comune di POZZUOLO MARTESANA (MI)

Comune di PREGNANA MILANESE (MI)

Comune di RESCALDINA (MI)

Comune di RHO (MI)

Comune di ROBECCHETTO CON INDUNO (MI)

Comune di ROBECCO SUL NAVIGLIO (MI)

Comune di RODANO (MI)

Comune di ROSATE (MI)

Comune di ROZZANO (MI)

Comune di SAN COLOMBANO AL LAMBRO (MI)

Comune di SAN DONATO MILANESE (MI)

Comune di SAN GIORGIO SU LEGNANO (MI)

Comune di SAN GIULIANO MILANESE (MI)

Comune di SAN VITTORE OLONA (MI)

Comune di SAN ZENONE AL LAMBRO (MI)

Comune di SANTO STEFANO TICINO (MI)

Comune di SEDRIANO (MI)

Comune di SEGRATE (MI)

Comune di SENAGO (MI)

Comune di SESTO SAN GIOVANNI (MI)

Comune di SETTALA (MI)

Comune di SETTIMO MILANESE (MI)

Comune di SOLARO (MI)

Comune di TREZZANO ROSA (MI)

Comune di TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI)

Comune di TREZZO SULL'ADDA (MI)

Comune di TRIBIANO (MI)

Comune di TRUCCAZZANO (MI)

Comune di TURBIGO (MI)

Comune di VANZAGHELLO (MI)

Comune di VANZAGO (MI)

Comune di VAPRIO D'ADDA (MI)

Comune di VERMEZZO (MI)

Comune di VERNATE (MI)

Comune di VIGNATE (MI)

Comune di VILLA CORTESE (MI)

Comune di VIMODRONE (MI)

Comune di VITTUONE (MI)

Comune di VIZZOLO PREDABISSI (MI)

Comune di ZELO SURRIGONE (MI)

Comune di ZIBIDO SAN GIACOMO (MI)

Comune di ALAGNA (PV)

Comune di ALBAREDO ARNABOLDI (PV)

Comune di ALBONESE (PV)

Comune di ALBUZZANO (PV)

Comune di ARENA PO (PV)

Comune di BADIA PAVESE (PV)

Comune di BAGNARIA (PV)

Comune di BARBIANELLO (PV)

Comune di BASCAPÈ (PV)

Comune di BASTIDA PANCARANA (PV)

Comune di BATTUDA (PV)

Comune di BELGIOIOSO (PV)

Comune di BEREGUARDO (PV)

Comune di BORGARELLO (PV)

Comune di BORGO PRIOLO (PV)

Comune di BORGO SAN SIRO (PV)

Comune di BORGORATTO MORMOROLO (PV)

Comune di BORNASCO (PV)

Comune di BOSNASCO (PV)

Comune di BRALLO DI PREGOLA (PV)

Comune di BREME (PV)

Comune di BRESSANA BOTTARONE (PV)

Comune di BRONI (PV)

Comune di CALVIGNANO (PV)

Comune di CAMPOSPINOSO (PV)

Comune di CANDIA LOMELLINA (PV)

Comune di CANEVINO (PV)

Comune di CANNETO PAVESE (PV)

Comune di CARBONARA AL TICINO (PV)

Comune di CASANOVA LONATI (PV)

Comune di CASATISMA (PV)

Comune di CASEI GEROLA (PV)

Comune di CASORATE PRIMO (PV)

Comune di CASSOLNOVO (PV)

Comune di CASTANA (PV)

Comune di CASTEGGIO (PV)

Comune di CASTELLETTO DI BRANDUZZO (PV)

Comune di CASTELLO D'AGOGNA (PV)

Comune di CASTELNOVETTO (PV)

Comune di CAVA MANARA (PV)

Comune di CECIMA (PV)

Comune di CERANOVA (PV)

Comune di CERETTO LOMELLINA (PV)

Comune di CERGNAGO (PV)

Comune di CERTOSA DI PAVIA (PV)

Comune di CERVESINA (PV)

Comune di CHIGNOLO PO (PV)

Comune di CIGOGNOLA (PV)

Comune di CILAVEGNA (PV)

Comune di CODEVILLA (PV)

Comune di CONFIENZA (PV)

Comune di COPIANO (PV)

Comune di CORANA (PV)

Comune di CORNALE E BASTIDA (PV)

Comune di CORTEOLONA E GENZONE (PV)

Comune di CORVINO SAN QUIRICO (PV)

Comune di COSTA DE' NOBILI (PV)

Comune di COZZO (PV)

Comune di CURA CARPIGNANO (PV)

Comune di DORNO (PV)

Comune di FERRERA ERBOGNONE (PV)

Comune di FILIGHERA (PV)

Comune di FORTUNAGO (PV)

Comune di FRASCAROLO (PV)

Comune di GALLIAVOLA (PV)

Comune di GAMBARANA (PV)

Comune di GAMBOLÒ (PV)

Comune di GARLASCO (PV)

Comune di GERENZAGO (PV)

Comune di GIUSSAGO (PV)

Comune di GODIASCO SALICE TERME (PV)

Comune di GOLFERENZO (PV)

Comune di GRAVELLONA LOMELLINA (PV)

Comune di GROPELLO CAIROLI (PV)

Comune di INVERNO E MONTELEONE (PV)

Comune di LANDRIANO (PV)

Comune di LANGOSCO (PV)

Comune di LARDIRAGO (PV)

Comune di LINAROLO (PV)

Comune di LIRIO (PV)

Comune di LOMELLO (PV)

Comune di LUNGAVILLA (PV)

Comune di MAGHERNO (PV)

Comune di MARCIGNAGO (PV)

Comune di MARZANO (PV)

Comune di MEDE (PV)

Comune di MENCONICO (PV)

Comune di MEZZANA BIGLI (PV)

Comune di MEZZANA RABATTONE (PV)

Comune di MEZZANINO (PV)

Comune di MIRADOLO TERME (PV)

Comune di MONTALTO PAVESE (PV)

Comune di MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA (PV)

Comune di MONTECALVO VERSIGGIA (PV)

Comune di MONTESCANO (PV)

Comune di MONTESEGALE (PV)

Comune di MONTICELLI PAVESE (PV)

Comune di MONTÙ BECCARIA (PV)

Comune di MORNICO LOSANA (PV)

Comune di MORTARA (PV)

Comune di NICORVO (PV)

Comune di OLEVANO DI LOMELLINA (PV)

Comune di OLIVA GESSI (PV)

Comune di OTTOBIANO (PV)

Comune di PALESTRO (PV)

Comune di PANCARANA (PV)

Comune di PARONA (PV)

Comune di PAVIA (PV)

Comune di PIETRA DE' GIORGI (PV)

Comune di PIEVE ALBIGNOLA (PV)

Comune di PIEVE DEL CAIRO (PV)

Comune di PIEVE PORTO MORONE (PV)

Comune di PINAROLO PO (PV)

Comune di PIZZALE (PV)

Comune di PONTE NIZZA (PV)

Comune di PORTALBERA (PV)

Comune di REA (PV)

Comune di REDAVALLE (PV)

Comune di RETORBIDO (PV)

Comune di RIVANAZZANO TERME (PV)

Comune di ROBBIO (PV)

Comune di ROBECCO PAVESE (PV)

Comune di ROCCA DE' GIORGI (PV)

Comune di ROCCA SUSELLA (PV)

Comune di ROGNANO (PV)

Comune di ROMAGNESE (PV)

Comune di RONCARO (PV)

Comune di ROSASCO (PV)

Comune di ROVESCALA (PV)

Comune di RUINO (PV)

Comune di SAN CIPRIANO PO (PV)

Comune di SAN DAMIANO AL COLLE (PV)

Comune di SAN GENESIO ED UNITI (PV)

Comune di SAN GIORGIO DI LOMELLINA (PV)

Comune di SAN MARTINO SICCOMARIO (PV)

Comune di SAN ZENONE AL PO (PV)

Comune di SANNAZZARO DE' BURGONDI (PV)

Comune di SANTA CRISTINA E BISSONE (PV)

Comune di SANTA GIULETTA (PV)

Comune di SANTA MARGHERITA DI STAFFORA (PV)

Comune di SANTA MARIA DELLA VERSA (PV)

Comune di SANT'ALESSIO CON VIALONE (PV)

Comune di SANT'ANGELO LOMELLINA (PV)

Comune di SARTIRANA LOMELLINA (PV)

Comune di SCALDASOLE (PV)

Comune di SEMIANA (PV)

Comune di SILVANO PIETRA (PV)

Comune di SIZIANO (PV)

Comune di SOMMO (PV)

Comune di SPESSA (PV)

Comune di STRADELLA (PV)

Comune di SUARDI (PV)

Comune di TORRAZZA COSTE (PV)

Comune di TORRE BERETTI E CASTELLARO (PV)

Comune di TORRE D'ARESE (PV)

Comune di TORRE DE' NEGRI (PV)

Comune di TORRE D'ISOLA (PV)

Comune di TORREVECCHIA PIA (PV)

Comune di TORRICELLA VERZATE (PV)

Comune di TRAVACÒ SICCOMARIO (PV)

Comune di TRIVOLZIO (PV)

Comune di TROMELLO (PV)

Comune di TROVO (PV)

Comune di VAL DI NIZZA (PV)

Comune di VALEGGIO (PV)

Comune di VALLE LOMELLINA (PV)

Comune di VALLE SALIMBENE (PV)

Comune di VALVERDE (PV)

Comune di VARZI (PV)

Comune di VELEZZO LOMELLINA (PV)

Comune di VELLEZZO BELLINI (PV)

Comune di VERRETTO (PV)

Comune di VERRUA PO (PV)

Comune di VIDIGULFO (PV)

Comune di VIGEVANO (PV)

Comune di VILLA BISCOSSI (PV)

Comune di VILLANOVA D'ARDENGHI (PV)

Comune di VILLANTERIO (PV)

Comune di VISTARINO (PV)

Comune di VOGHERA (PV)

Comune di VOLPARA (PV)

Comune di ZAVATTARELLO (PV)

Comune di ZECCONE (PV)

Comune di ZEME (PV)

Comune di ZENEVREDO (PV)

Comune di ZERBO (PV)

Comune di ZERBOLÒ (PV)

Comune di ZINASCO (PV)

Comune di ACQUI TERME (AL)

Comune di ALBERA LIGURE (AL)

Comune di ALESSANDRIA (AL)

Comune di ALFIANO NATTA (AL)

Comune di ALICE BEL COLLE (AL)

Comune di ALLUVIONI CAMBIÒ (AL)

Comune di ALTAVILLA MONFERRATO (AL)

Comune di ALZANO SCRIVIA (AL)

Comune di ARQUATA SCRIVIA (AL)

Comune di AVOLASCA (AL)

Comune di BALZOLA (AL)

Comune di BASALUZZO (AL)

Comune di BASSIGNANA (AL)

Comune di BELFORTE MONFERRATO (AL)

Comune di BERGAMASCO (AL)

Comune di BERZANO DI TORTONA (AL)

Comune di BISTAGNO (AL)

Comune di BORGHETTO DI BORBERA (AL)

Comune di BORGO SAN MARTINO (AL)

Comune di BORGORATTO ALESSANDRINO (AL)

Comune di BOSCO MARENGO (AL)

Comune di BOSIO (AL)

Comune di BOZZOLE (AL)

Comune di BRIGNANO-FRASCATA (AL)

Comune di CABELLA LIGURE (AL)

Comune di CAMAGNA MONFERRATO (AL)

Comune di CAMINO (AL)

Comune di CANTALUPO LIGURE (AL)

Comune di CAPRIATA D'ORBA (AL)

Comune di CARBONARA SCRIVIA (AL)

Comune di CARENTINO (AL)

Comune di CAREZZANO (AL)

Comune di CARPENETO (AL)

Comune di CARREGA LIGURE (AL)

Comune di CARROSIO (AL)

Comune di CARTOSIO (AL)

Comune di CASAL CERMELLI (AL)

Comune di CASALE MONFERRATO (AL)

Comune di CASALEGGIO BOIRO (AL)

Comune di CASALNOCETO (AL)

Comune di CASASCO (AL)

Comune di CASSANO SPINOLA (AL)

Comune di CASSINE (AL)

Comune di CASSINELLE (AL)

Comune di CASTELLANIA (AL)

Comune di CASTELLAR GUIDOBONO (AL)

Comune di CASTELLAZZO BORMIDA (AL)

Comune di CASTELLETTO D'ERRO (AL)

Comune di CASTELLETTO D'ORBA (AL)

Comune di CASTELLETTO MERLI (AL)

Comune di CASTELLETTO MONFERRATO (AL)

Comune di CASTELNUOVO BORMIDA (AL)

Comune di CASTELNUOVO SCRIVIA (AL)

Comune di CASTELSPINA (AL)

Comune di CAVATORE (AL)

Comune di CELLA MONTE (AL)

Comune di CERESETO (AL)

Comune di CERRETO GRUE (AL)

Comune di CERRINA MONFERRATO (AL)

Comune di CONIOLO (AL)

Comune di CONZANO (AL)

Comune di COSTA VESCOVATO (AL)

Comune di CREMOLINO (AL)

Comune di CUCCARO MONFERRATO (AL)

Comune di DENICE (AL)

Comune di DERNICE (AL)

Comune di FABBRICA CURONE (AL)

Comune di FELIZZANO (AL)

Comune di FRACONALTO (AL)

Comune di FRANCAVILLA BISIO (AL)

Comune di FRASCARO (AL)

Comune di FRASSINELLO MONFERRATO (AL)

Comune di FRASSINETO PO (AL)

Comune di FRESONARA (AL)

Comune di FRUGAROLO (AL)

Comune di FUBINE (AL)

Comune di GABIANO (AL)

Comune di GAMALERO (AL)

Comune di GARBAGNA (AL)

Comune di GAVAZZANA (AL)

Comune di GAVI (AL)

Comune di GIAROLE (AL)

Comune di GREMIASCO (AL)

Comune di GROGNARDO (AL)

Comune di GRONDONA (AL)

Comune di GUAZZORA (AL)

Comune di ISOLA SANT'ANTONIO (AL)

Comune di LERMA (AL)

Comune di LU (AL)

Comune di MALVICINO (AL)

Comune di MASIO (AL)

Comune di MELAZZO (AL)

Comune di MERANA (AL)

Comune di MIRABELLO MONFERRATO (AL)

Comune di MOLARE (AL)

Comune di MOLINO DEI TORTI (AL)

Comune di MOMBELLO MONFERRATO (AL)

Comune di MOMPERONE (AL)

Comune di MONCESTINO (AL)

Comune di MONGIARDINO LIGURE (AL)

Comune di MONLEALE (AL)

Comune di MONTACUTO (AL)

Comune di MONTALDEO (AL)

Comune di MONTALDO BORMIDA (AL)

Comune di MONTECASTELLO (AL)

Comune di MONTECHIARO D'ACQUI (AL)

Comune di MONTEGIOCO (AL)

Comune di MONTEMARZINO (AL)

Comune di MORANO SUL PO (AL)

Comune di MORBELLO (AL)

Comune di MORNESE (AL)

Comune di MORSASCO (AL)

Comune di MURISENGO (AL)

Comune di NOVI LIGURE (AL)

Comune di OCCIMIANO (AL)

Comune di ODALENGO GRANDE (AL)

Comune di ODALENGO PICCOLO (AL)

Comune di OLIVOLA (AL)

Comune di ORSARA BORMIDA (AL)

Comune di OTTIGLIO (AL)

Comune di OVADA (AL)

Comune di OVIGLIO (AL)

Comune di OZZANO MONFERRATO (AL)

Comune di PADERNA (AL)

Comune di PARETO (AL)

Comune di PARODI LIGURE (AL)

Comune di PASTURANA (AL)

Comune di PECETTO DI VALENZA (AL)

Comune di PIETRA MARAZZI (AL)

Comune di PIOVERA (AL)

Comune di POMARO MONFERRATO (AL)

Comune di PONTECURONE (AL)

Comune di PONTESTURA (AL)

Comune di PONTI (AL)

Comune di PONZANO MONFERRATO (AL)

Comune di PONZONE (AL)

Comune di POZZOL GROPPO (AL)

Comune di POZZOLO FORMIGARO (AL)

Comune di PRASCO (AL)

Comune di PREDOSA (AL)

Comune di QUARGNENTO (AL)

Comune di QUATTORDIO (AL)

Comune di RICALDONE (AL)

Comune di RIVALTA BORMIDA (AL)

Comune di RIVARONE (AL)

Comune di ROCCA GRIMALDA (AL)

Comune di ROCCAFORTE LIGURE (AL)

Comune di ROCCHETTA LIGURE (AL)

Comune di ROSIGNANO MONFERRATO (AL)

Comune di SALA MONFERRATO (AL)

Comune di SALE (AL)

Comune di SAN CRISTOFORO (AL)

Comune di SAN GIORGIO MONFERRATO (AL)

Comune di SAN SALVATORE MONFERRATO (AL)

Comune di SAN SEBASTIANO CURONE (AL)

Comune di SANT'AGATA FOSSILI (AL)

Comune di SARDIGLIANO (AL)

Comune di SAREZZANO (AL)

Comune di SERRALUNGA DI CREA (AL)

Comune di SERRAVALLE SCRIVIA (AL)

Comune di SEZZADIO (AL)

Comune di SILVANO D'ORBA (AL)

Comune di SOLERO (AL)

Comune di SOLONGHELLO (AL)

Comune di SPIGNO MONFERRATO (AL)

Comune di SPINETO SCRIVIA (AL)

Comune di STAZZANO (AL)

Comune di STREVI (AL)

Comune di TAGLIOLO MONFERRATO (AL)

Comune di TASSAROLO (AL)

Comune di TERRUGGIA (AL)

Comune di TERZO (AL)

Comune di TICINETO (AL)

Comune di TORTONA (AL)

Comune di TREVILLE (AL)

Comune di TRISOBBIO (AL)

Comune di VALENZA (AL)

Comune di VALMACCA (AL)

Comune di VIGNALE MONFERRATO (AL)

Comune di VIGNOLE BORBERA (AL)

Comune di VIGUZZOLO (AL)

Comune di VILLADEATI (AL)

Comune di VILLALVERNIA (AL)

Comune di VILLAMIROGLIO (AL)

Comune di VILLANOVA MONFERRATO (AL)

Comune di VILLAROMAGNANO (AL)

Comune di VISONE (AL)

Comune di VOLPEDO (AL)

Comune di VOLPEGLINO (AL)

Comune di VOLTAGGIO (AL)

Comune di AGLIANO TERME (AT)

Comune di ALBUGNANO (AT)

Comune di ANTIGNANO (AT)

Comune di ARAMENGO (AT)

Comune di ASTI (AT)

Comune di AZZANO D'ASTI (AT)

Comune di BALDICHIERI D'ASTI (AT)

Comune di BELVEGLIO (AT)

Comune di BERZANO DI SAN PIETRO (AT)

Comune di BRUNO (AT)

Comune di BUBBIO (AT)

Comune di BUTTIGLIERA D'ASTI (AT)

Comune di CALAMANDRANA (AT)

Comune di CALLIANO (AT)

Comune di CALOSSO (AT)

Comune di CAMERANO CASASCO (AT)

Comune di CANELLI (AT)

Comune di CANTARANA (AT)

Comune di CAPRIGLIO (AT)

Comune di CASORZO (AT)

Comune di CASSINASCO (AT)

Comune di CASTAGNOLE DELLE LANZE (AT)

Comune di CASTAGNOLE MONFERRATO (AT)

Comune di CASTEL BOGLIONE (AT)

Comune di CASTEL ROCCHERO (AT)

Comune di CASTELL'ALFERO (AT)

Comune di CASTELLERO (AT)

Comune di CASTELLETTO MOLINA (AT)

Comune di CASTELLO DI ANNONE (AT)

Comune di CASTELNUOVO BELBO (AT)

Comune di CASTELNUOVO CALCEA (AT)

Comune di CASTELNUOVO DON BOSCO (AT)

Comune di CELLARENGO (AT)

Comune di CELLE ENOMONDO (AT)

Comune di CERRETO D'ASTI (AT)

Comune di CERRO TANARO (AT)

Comune di CESSOLE (AT)

Comune di CHIUSANO D'ASTI (AT)

Comune di CINAGLIO (AT)

Comune di CISTERNA D'ASTI (AT)

Comune di COAZZOLO (AT)

Comune di COCCONATO (AT)

Comune di CORSIONE (AT)

Comune di CORTANDONE (AT)

Comune di CORTANZE (AT)

Comune di CORTAZZONE (AT)

Comune di CORTIGLIONE (AT)

Comune di COSSOMBRATO (AT)

Comune di COSTIGLIOLE D'ASTI (AT)

Comune di CUNICO (AT)

Comune di DUSINO SAN MICHELE (AT)

Comune di FERRERE (AT)

Comune di FONTANILE (AT)

Comune di FRINCO (AT)

Comune di GRANA (AT)

Comune di GRAZZANO BADOGLIO (AT)

Comune di INCISA SCAPACCINO (AT)

Comune di ISOLA D'ASTI (AT)

Comune di LOAZZOLO (AT)

Comune di MARANZANA (AT)

Comune di MARETTO (AT)

Comune di MOASCA (AT)

Comune di MOMBALDONE (AT)

Comune di MOMBARUZZO (AT)

Comune di MOMBERCELLI (AT)

Comune di MONALE (AT)

Comune di MONASTERO BORMIDA (AT)

Comune di MONCALVO (AT)

Comune di MONCUCCO TORINESE (AT)

Comune di MONGARDINO (AT)

Comune di MONTABONE (AT)

Comune di MONTAFIA (AT)

Comune di MONTALDO SCARAMPI (AT)

Comune di MONTECHIARO D'ASTI (AT)

Comune di MONTEGROSSO D'ASTI (AT)

Comune di MONTEMAGNO (AT)

Comune di MONTIGLIO MONFERRATO (AT)

Comune di MORANSENGO (AT)

Comune di NIZZA MONFERRATO (AT)

Comune di OLMO GENTILE (AT)

Comune di PASSERANO MARMORITO (AT)

Comune di PENANGO (AT)

Comune di PIEA (AT)

Comune di PINO D'ASTI (AT)

Comune di PIOVÀ MASSAIA (AT)

Comune di PORTACOMARO (AT)

Comune di QUARANTI (AT)

Comune di REFRANCORE (AT)

Comune di REVIGLIASCO D'ASTI (AT)

Comune di ROATTO (AT)

Comune di ROBELLA (AT)

Comune di ROCCA D'ARAZZO (AT)

Comune di ROCCAVERANO (AT)

Comune di ROCCHETTA PALAFEA (AT)

Comune di ROCCHETTA TANARO (AT)

Comune di SAN DAMIANO D'ASTI (AT)

Comune di SAN GIORGIO SCARAMPI (AT)

Comune di SAN MARTINO ALFIERI (AT)

Comune di SAN MARZANO OLIVETO (AT)

Comune di SAN PAOLO SOLBRITO (AT)

Comune di SCURZOLENGO (AT)

Comune di SEROLE (AT)

Comune di SESSAME (AT)

Comune di SETTIME (AT)

Comune di SOGLIO (AT)

Comune di TIGLIOLE (AT)

Comune di TONCO (AT)

Comune di TONENGO (AT)

Comune di VAGLIO SERRA (AT)

Comune di VALFENERA (AT)

Comune di VESIME (AT)

Comune di VIALE (AT)

Comune di VIARIGI (AT)

Comune di VIGLIANO D'ASTI (AT)

Comune di VILLA SAN SECONDO (AT)

Comune di VILLAFRANCA D'ASTI (AT)

Comune di VILLANOVA D'ASTI (AT)

Comune di VINCHIO (AT)

Comune di AILOCHE (BI)

Comune di ANDORNO MICCA (BI)

Comune di BENNA (BI)

Comune di BIELLA (BI)

Comune di BIOGLIO (BI)

Comune di BORRIANA (BI)

Comune di BRUSNENGO (BI)

Comune di CALLABIANA (BI)

Comune di CAMANDONA (BI)

Comune di CAMBURZANO (BI)

Comune di CAMPIGLIA CERVO (BI)

Comune di CANDELO (BI)

Comune di CAPRILE (BI)

Comune di CASAPINTA (BI)

Comune di CASTELLETTO CERVO (BI)

Comune di CAVAGLIÀ (BI)

Comune di CERRETO CASTELLO (BI)

Comune di CERRIONE (BI)

Comune di COGGIOLA (BI)

Comune di COSSATO (BI)

Comune di CREVACUORE (BI)

Comune di CURINO (BI)

Comune di DONATO (BI)

Comune di DORZANO (BI)

Comune di GAGLIANICO (BI)

Comune di GIFFLENGA (BI)

Comune di GRAGLIA (BI)

Comune di LESSONA (BI)

Comune di MAGNANO (BI)

Comune di MASSAZZA (BI)

Comune di MASSERANO (BI)

Comune di MEZZANA MORTIGLIENGO (BI)

Comune di MIAGLIANO (BI)

Comune di MONGRANDO (BI)

Comune di MOSSO (BI)

Comune di MOTTALCIATA (BI)

Comune di MUZZANO (BI)

Comune di NETRO (BI)

Comune di OCCHIEPPO INFERIORE (BI)

Comune di OCCHIEPPO SUPERIORE (BI)

Comune di PETTINENGO (BI)

Comune di PIATTO (BI)

Comune di PIEDICAVALLO (BI)

Comune di POLLONE (BI)

Comune di PONDERANO (BI)

Comune di PORTULA (BI)

Comune di PRALUNGO (BI)

Comune di PRAY (BI)

Comune di QUAREGNA (BI)

Comune di RONCO BIELLESE (BI)

Comune di ROPPOLO (BI)

Comune di ROSAZZA (BI)

Comune di SAGLIANO MICCA (BI)

Comune di SALA BIELLESE (BI)

Comune di SALUSSOLA (BI)

Comune di SANDIGLIANO (BI)

Comune di SOPRANA (BI)

Comune di SORDEVOLO (BI)

Comune di SOSTEGNO (BI)

Comune di STRONA (BI)

Comune di TAVIGLIANO (BI)

Comune di TERNENGO (BI)

Comune di TOLLEGNO (BI)

Comune di TORRAZZO (BI)

Comune di TRIVERO (BI)

Comune di VALDENGO (BI)

Comune di VALLANZENGO (BI)

Comune di VALLE MOSSO (BI)

Comune di VALLE SAN NICOLAO (BI)

Comune di VEGLIO (BI)

Comune di VERRONE (BI)

Comune di VIGLIANO BIELLESE (BI)

Comune di VILLA DEL BOSCO (BI)

Comune di VILLANOVA BIELLESE (BI)

Comune di VIVERONE (BI)

Comune di ZIMONE (BI)

Comune di ZUBIENA (BI)

Comune di ZUMAGLIA (BI)

Comune di AGRATE CONTURBIA (NO)

Comune di AMENO (NO)

Comune di ARMENO (NO)

Comune di ARONA (NO)

Comune di BARENGO (NO)

Comune di BELLINZAGO NOVARESE (NO)

Comune di BIANDRATE (NO)

Comune di BOCA (NO)

Comune di BOGOGNO (NO)

Comune di BOLZANO NOVARESE (NO)

Comune di BORGO TICINO (NO)

Comune di BORGOLAVEZZARO (NO)

Comune di BORGOMANERO (NO)

Comune di BRIGA NOVARESE (NO)

Comune di BRIONA (NO)

Comune di CALTIGNAGA (NO)

Comune di CAMERI (NO)

Comune di CARPIGNANO SESIA (NO)

Comune di CASALBELTRAME (NO)

Comune di CASALEGGIO NOVARA (NO)

Comune di CASALINO (NO)

Comune di CASALVOLONE (NO)

Comune di CASTELLAZZO NOVARESE (NO)

Comune di CASTELLETTO SOPRA TICINO (NO)

Comune di CAVAGLIETTO (NO)

Comune di CAVAGLIO D'AGOGNA (NO)

Comune di CAVALLIRIO (NO)

Comune di CERANO (NO)

Comune di COLAZZA (NO)

Comune di COMIGNAGO (NO)

Comune di CRESSA (NO)

Comune di CUREGGIO (NO)

Comune di DIVIGNANO (NO)

Comune di DORMELLETTO (NO)

Comune di FARA NOVARESE (NO)

Comune di FONTANETO D'AGOGNA (NO)

Comune di GALLIATE (NO)

Comune di GARBAGNA NOVARESE (NO)

Comune di GARGALLO (NO)

Comune di GATTICO (NO)

Comune di GHEMME (NO)

Comune di GOZZANO (NO)

Comune di GRANOZZO CON MONTICELLO (NO)

Comune di GRIGNASCO (NO)

Comune di INVORIO (NO)

Comune di LANDIONA (NO)

Comune di LESA (NO)

Comune di MAGGIORA (NO)

Comune di MANDELLO VITTA (NO)

Comune di MARANO TICINO (NO)

Comune di MASSINO VISCONTI (NO)

Comune di MEINA (NO)

Comune di MEZZOMERICO (NO)

Comune di MIASINO (NO)

Comune di MOMO (NO)

Comune di NEBBIUNO (NO)

Comune di NIBBIOLA (NO)

Comune di NOVARA (NO)

Comune di OLEGGIO (NO)

Comune di OLEGGIO CASTELLO (NO)

Comune di ORTA SAN GIULIO (NO)

Comune di PARUZZARO (NO)

Comune di PELLA (NO)

Comune di PETTENASCO (NO)

Comune di PISANO (NO)

Comune di POGNO (NO)

Comune di POMBIA (NO)

Comune di PRATO SESIA (NO)

Comune di RECETTO (NO)

Comune di ROMAGNANO SESIA (NO)

Comune di ROMENTINO (NO)

Comune di SAN MAURIZIO D'OPAGLIO (NO)

Comune di SAN NAZZARO SESIA (NO)

Comune di SAN PIETRO MOSEZZO (NO)

Comune di SILLAVENGO (NO)

Comune di SIZZANO (NO)

Comune di SORISO (NO)

Comune di SOZZAGO (NO)

Comune di SUNO (NO)

Comune di TERDOBBIATE (NO)

Comune di TORNACO (NO)

Comune di TRECATE (NO)

Comune di VAPRIO D'AGOGNA (NO)

Comune di VARALLO POMBIA (NO)

Comune di VERUNO (NO)

Comune di VESPOLATE (NO)

Comune di VICOLUNGO (NO)

Comune di VINZAGLIO (NO)

Comune di AGLIÈ (TO)

Comune di ALBIANO D'IVREA (TO)

Comune di ALICE SUPERIORE (TO)

Comune di ANDEZENO (TO)

Comune di ANDRATE (TO)

Comune di ARIGNANO (TO)

Comune di AZEGLIO (TO)

Comune di BAIRO (TO)

Comune di BALDISSERO CANAVESE (TO)

Comune di BALDISSERO TORINESE (TO)

Comune di BANCHETTE (TO)

Comune di BARONE CANAVESE (TO)

Comune di BOLLENGO (TO)

Comune di BORGARO TORINESE (TO)

Comune di BORGIALLO (TO)

Comune di BORGOFRANCO D'IVREA (TO)

Comune di BORGOMASINO (TO)

Comune di BOSCONERO (TO)

Comune di BRANDIZZO (TO)

Comune di BROSSO (TO)

Comune di BROZOLO (TO)

Comune di BRUSASCO (TO)

Comune di BUROLO (TO)

Comune di BUSANO (TO)

Comune di CALUSO (TO)

Comune di CAMBIANO (TO)

Comune di CANDIA CANAVESE (TO)

Comune di CARAVINO (TO)

Comune di CAREMA (TO)

Comune di CARIGNANO (TO)

Comune di CARMAGNOLA (TO)

Comune di CASALBORGONE (TO)

Comune di CASCINETTE D'IVREA (TO)

Comune di CASELLE TORINESE (TO)

Comune di CASTAGNETO PO (TO)

Comune di CASTELLAMONTE (TO)

Comune di CASTELNUOVO NIGRA (TO)

Comune di CASTIGLIONE TORINESE (TO)

Comune di CAVAGNOLO (TO)

Comune di CHIAVERANO (TO)

Comune di CHIERI (TO)

Comune di CHIESANUOVA (TO)

Comune di CHIVASSO (TO)

Comune di CICONIO (TO)

Comune di CINTANO (TO)

Comune di CINZANO (TO)

Comune di COLLERETTO CASTELNUOVO (TO)

Comune di COLLERETTO GIACOSA (TO)

Comune di COSSANO CANAVESE (TO)

Comune di CUCEGLIO (TO)

Comune di FAVRIA (TO)

Comune di FELETTO (TO)

Comune di FIORANO CANAVESE (TO)

Comune di FOGLIZZO (TO)

Comune di FRONT (TO)

Comune di GASSINO TORINESE (TO)

Comune di ISOLABELLA (TO)

Comune di ISSIGLIO (TO)

Comune di IVREA (TO)

Comune di LA LOGGIA (TO)

Comune di LAURIANO (TO)

Comune di LEINÌ (TO)

Comune di LESSOLO (TO)

Comune di LOMBARDORE (TO)

Comune di LOMBRIASCO (TO)

Comune di LORANZÈ (TO)

Comune di LUGNACCO (TO)

Comune di LUSIGLIÈ (TO)

Comune di MAGLIONE (TO)

Comune di MARENTINO (TO)

Comune di MAZZÈ (TO)

Comune di MERCENASCO (TO)

Comune di MEUGLIANO (TO)

Comune di MOMBELLO DI TORINO (TO)

Comune di MONCALIERI (TO)

Comune di MONTALDO TORINESE (TO)

Comune di MONTALENGHE (TO)

Comune di MONTALTO DORA (TO)

Comune di MONTANARO (TO)

Comune di MONTEU DA PO (TO)

Comune di MORIONDO TORINESE (TO)

Comune di NOMAGLIO (TO)

Comune di OGLIANICO (TO)

Comune di ORIO CANAVESE (TO)

Comune di OZEGNA (TO)

Comune di PALAZZO CANAVESE (TO)

Comune di PARELLA (TO)

Comune di PAVAROLO (TO)

Comune di PAVONE CANAVESE (TO)

Comune di PECCO (TO)

Comune di PECETTO TORINESE (TO)

Comune di PEROSA CANAVESE (TO)

Comune di PINO TORINESE (TO)

Comune di PIVERONE (TO)

Comune di POIRINO (TO)

Comune di PRALORMO (TO)

Comune di QUAGLIUZZO (TO)

Comune di QUASSOLO (TO)

Comune di QUINCINETTO (TO)

Comune di RIVA PRESSO CHIERI (TO)

Comune di RIVALBA (TO)

Comune di RIVAROLO CANAVESE (TO)

Comune di RIVAROSSA (TO)

Comune di ROMANO CANAVESE (TO)

Comune di RONDISSONE (TO)

Comune di RUEGLIO (TO)

Comune di SALASSA (TO)

Comune di SALERANO CANAVESE (TO)

Comune di SAMONE (TO)

Comune di SAN BENIGNO CANAVESE (TO)

Comune di SAN FRANCESCO AL CAMPO (TO)

Comune di SAN GIORGIO CANAVESE (TO)

Comune di SAN GIUSTO CANAVESE (TO)

Comune di SAN MARTINO CANAVESE (TO)

Comune di SAN MAURIZIO CANAVESE (TO)

Comune di SAN MAURO TORINESE (TO)

Comune di SAN PONSO (TO)

Comune di SAN RAFFAELE CIMENA (TO)

Comune di SAN SEBASTIANO DA PO (TO)

Comune di SANTENA (TO)

Comune di SCARMAGNO (TO)

Comune di SCIOLZE (TO)

Comune di SETTIMO ROTTARO (TO)

Comune di SETTIMO TORINESE (TO)

Comune di SETTIMO VITTONE (TO)

Comune di STRAMBINELLO (TO)

Comune di STRAMBINO (TO)

Comune di TAVAGNASCO (TO)

Comune di TORINO (TO)

Comune di TORRAZZA PIEMONTE (TO)

Comune di TORRE CANAVESE (TO)

Comune di TRAUSELLA (TO)

Comune di TRAVERSELLA (TO)

Comune di TROFARELLO (TO)

Comune di VALPERGA (TO)

Comune di VEROLENGO (TO)

Comune di VERRUA SAVOIA (TO)

Comune di VESTIGNÈ (TO)

Comune di VIALFRÈ (TO)

Comune di VICO CANAVESE (TO)

Comune di VIDRACCO (TO)

Comune di VILLAREGGIA (TO)

Comune di VILLASTELLONE (TO)

Comune di VISCHE (TO)

Comune di VISTRORIO (TO)

Comune di VOLPIANO (TO)

Comune di ALBANO VERCELLESE (VC)

Comune di ALICE CASTELLO (VC)

Comune di ARBORIO (VC)

Comune di ASIGLIANO VERCELLESE (VC)

Comune di BALOCCO (VC)

Comune di BIANZÈ (VC)

Comune di BORGO D'ALE (VC)

Comune di BORGO VERCELLI (VC)

Comune di BURONZO (VC)

Comune di CARESANA (VC)

Comune di CARESANABLOT (VC)

Comune di CARISIO (VC)

Comune di CASANOVA ELVO (VC)

Comune di CIGLIANO (VC)

Comune di COLLOBIANO (VC)

Comune di COSTANZANA (VC)

Comune di CRESCENTINO (VC)

Comune di CROVA (VC)

Comune di DESANA (VC)

Comune di FONTANETTO PO (VC)

Comune di FORMIGLIANA (VC)

Comune di GATTINARA (VC)

Comune di GHISLARENGO (VC)

Comune di GREGGIO (VC)

Comune di LAMPORO (VC)

Comune di LENTA (VC)

Comune di LIGNANA (VC)

Comune di LIVORNO FERRARIS (VC)

Comune di LOZZOLO (VC)

Comune di MONCRIVELLO (VC)

Comune di MOTTA DE' CONTI (VC)

Comune di OLCENENGO (VC)

Comune di OLDENICO (VC)

Comune di PALAZZOLO VERCELLESE (VC)

Comune di PERTENGO (VC)

Comune di PEZZANA (VC)

Comune di PRAROLO (VC)

Comune di QUINTO VERCELLESE (VC)

Comune di RIVE (VC)

Comune di ROASIO (VC)

Comune di RONSECCO (VC)

Comune di ROVASENDA (VC)

Comune di SALASCO (VC)

Comune di SALI VERCELLESE (VC)

Comune di SALUGGIA (VC)

Comune di SAN GERMANO VERCELLESE (VC)

Comune di SAN GIACOMO VERCELLESE (VC)

Comune di SANTHIÀ (VC)

Comune di STROPPIANA (VC)

Comune di TRICERRO (VC)

Comune di TRINO (VC)

Comune di TRONZANO VERCELLESE (VC)

Comune di VERCELLI (VC)

Comune di VILLARBOIT (VC)

Comune di VILLATA (VC)

Comune di BAONE (PD)

Comune di BARBONA (PD)

Comune di CARCERI (PD)

Comune di CASALE DI SCODOSIA (PD)

Comune di CASTELBALDO (PD)

Comune di CERVARESE SANTA CROCE (PD)

Comune di CINTO EUGANEO (PD)

Comune di ESTE (PD)

Comune di GRANZE (PD)

Comune di LOZZO ATESTINO (PD)

Comune di MASI (PD)

Comune di MEGLIADINO SAN FIDENZIO (PD)

Comune di MEGLIADINO SAN VITALE (PD)

Comune di MERLARA (PD)

Comune di MONTAGNANA (PD)

Comune di OSPEDALETTO EUGANEO (PD)

Comune di PIACENZA D'ADIGE (PD)

Comune di PONSO (PD)

Comune di ROVOLON (PD)

Comune di SALETTO (PD)

Comune di SANTA MARGHERITA D'ADIGE (PD)

Comune di SANT'ELENA (PD)

Comune di SANT'URBANO (PD)

Comune di TEOLO (PD)

Comune di URBANA (PD)

Comune di VESCOVANA (PD)

Comune di VIGHIZZOLO D'ESTE (PD)

Comune di VILLA ESTENSE (PD)

Comune di VO' (PD)

Comune di ADRIA (RO)

Comune di ARIANO NEL POLESINE (RO)

Comune di ARQUÀ POLESINE (RO)

Comune di BADIA POLESINE (RO)

Comune di BAGNOLO DI PO (RO)

Comune di BERGANTINO (RO)

Comune di BOSARO (RO)

Comune di CALTO (RO)

Comune di CANARO (RO)

Comune di CANDA (RO)

Comune di CASTELGUGLIELMO (RO)

Comune di CASTELMASSA (RO)

Comune di CASTELNOVO BARIANO (RO)

Comune di CENESELLI (RO)

Comune di CEREGNANO (RO)

Comune di CORBOLA (RO)

Comune di COSTA DI ROVIGO (RO)

Comune di CRESPINO (RO)

Comune di FICAROLO (RO)

Comune di FIESSO UMBERTIANO (RO)

Comune di FRASSINELLE POLESINE (RO)

Comune di FRATTA POLESINE (RO)

Comune di GAIBA (RO)

Comune di GAVELLO (RO)

Comune di GIACCIANO CON BARUCHELLA (RO)

Comune di GUARDA VENETA (RO)

Comune di LENDINARA (RO)

Comune di LOREO (RO)

Comune di LUSIA (RO)

Comune di MELARA (RO)

Comune di OCCHIOBELLO (RO)

Comune di PAPOZZE (RO)

Comune di PETTORAZZA GRIMANI (RO)

Comune di PINCARA (RO)

Comune di POLESELLA (RO)

Comune di PONTECCHIO POLESINE (RO)

Comune di PORTO TOLLE (RO)

Comune di PORTO VIRO (RO)

Comune di ROSOLINA (RO)

Comune di ROVIGO (RO)

Comune di SALARA (RO)

Comune di SAN BELLINO (RO)

Comune di SAN MARTINO DI VENEZZE (RO)

Comune di STIENTA (RO)

Comune di TAGLIO DI PO (RO)

Comune di TRECENTA (RO)

Comune di VILLADOSE (RO)

Comune di VILLAMARZANA (RO)

Comune di VILLANOVA DEL GHEBBO (RO)

Comune di VILLANOVA MARCHESANA (RO)

Comune di ALBAREDO D'ADIGE (VR)

Comune di ANGIARI (VR)

Comune di ARCOLE (VR)

Comune di BELFIORE (VR)

Comune di BEVILACQUA (VR)

Comune di BONAVIGO (VR)

Comune di BOSCHI SANT'ANNA (VR)

Comune di BOVOLONE (VR)

Comune di BUTTAPIETRA (VR)

Comune di CALDIERO (VR): a sud dell'autostrada A4

Comune di CASALEONE (VR)

Comune di CASTAGNARO (VR)

Comune di CASTEL D'AZZANO (VR)

Comune di CASTELNUOVO DEL GARDA (VR): a sud dell'autostrada A4

Comune di CEREA (VR)

Comune di COLOGNA VENETA (VR)

Comune di COLOGNOLA AI COLLI (VR): a sud dell'autostrada A4

Comune di CONCAMARISE (VR)

Comune di ERBÈ (VR)

Comune di GAZZO VERONESE (VR)

Comune di ISOLA DELLA SCALA (VR)

Comune di ISOLA RIZZA (VR)

Comune di LAVAGNO (VR): a sud dell'autostrada A4

Comune di LEGNAGO (VR)

Comune di MINERBE (VR)

Comune di MONTEFORTE D'ALPONE (VR): a sud dell'autostrada A4

Comune di MOZZECANE (VR)

Comune di NOGARA (VR)

Comune di NOGAROLE ROCCA (VR)

Comune di OPPEANO (VR)

Comune di PALÙ (VR)

Comune di PESCHIERA DEL GARDA (VR): a sud dell'autostrada A4

Comune di POVEGLIANO VERONESE (VR)

Comune di PRESSANA (VR)

Comune di RONCO ALL'ADIGE (VR)

Comune di ROVERCHIARA (VR)

Comune di ROVEREDO DI GUÀ (VR)

Comune di SALIZZOLE (VR)

Comune di SAN BONIFACIO (VR): a sud dell'autostrada A4

Comune di SAN GIOVANNI LUPATOTO (VR): a sud dell'autostrada A4

Comune di SAN MARTINO BUON ALBERGO (VR)

Comune di SAN PIETRO DI MORUBIO (VR)

Comune di SANGUINETTO (VR)

Comune di SOAVE (VR): a sud dell'autostrada A4

Comune di SOMMACAMPAGNA (VR): a sud dell'autostrada A4

Comune di SONA (VR): a sud dell'autostrada A4

Comune di SORGÀ (VR)

Comune di TERRAZZO (VR)

Comune di TREVENZUOLO (VR)

Comune di VALEGGIO SUL MINCIO (VR)

Comune di VERONA (VR): a sud dell'autostrada A4

Comune di VERONELLA (VR)

Comune di VIGASIO (VR)

Comune di VILLA BARTOLOMEA (VR)

Comune di VILLAFRANCA DI VERONA (VR)

Comune di ZEVIO (VR)

Comune di ZIMELLA (VR)

Comune di AGUGLIARO (VI)

Comune di ALBETTONE (VI)

Comune di ALONTE (VI)

Comune di ALTAVILLA VICENTINA (VI): a sud dell'autostrada A4

Comune di ARCUGNANO (VI): a sud dell'autostrada A4

Comune di ASIGLIANO VENETO (VI)

Comune di BARBARANO VICENTINO (VI)

Comune di BRENDOLA (VI): a sud dell'autostrada A4

Comune di CAMPIGLIA DEI BERICI (VI)

Comune di CASTEGNERO (VI)

Comune di GAMBELLARA (VI): a sud dell'autostrada A4

Comune di GRUMOLO DELLE ABBADESSE (VI): a sud dell'autostrada A4

Comune di LONGARE (VI)

Comune di LONIGO (VI)

Comune di MONTEBELLO VICENTINO (VI): a sud dell'autostrada A4

Comune di MONTECCHIO MAGGIORE (VI): a sud dell'autostrada A4

Comune di MONTEGALDA (VI)

Comune di MONTEGALDELLA (VI)

Comune di MOSSANO (VI)

Comune di NANTO (VI)

Comune di NOVENTA VICENTINA (VI)

Comune di ORGIANO (VI)

Comune di POJANA MAGGIORE (VI)

Comune di SAREGO (VI)

Comune di SOSSANO (VI)

Comune di TORRI DI QUARTESOLO (VI): a sud dell'autostrada A4

Comune di VAL LIONA (VI)

Comune di VICENZA (VI): a sud dell'autostrada A4

Comune di VILLAGA (VI)

Comune di ZOVENCEDO (VI)

31.1.2018»


22.11.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 306/82


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2176 DELLA COMMISSIONE

del 21 novembre 2017

relativa ad alcuni provvedimenti cautelari contro la peste suina africana in Polonia

[notificata con il numero C(2017) 7874]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Il testo in lingua polacca è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La peste suina africana è una malattia infettiva virale che colpisce le popolazioni di suini domestici e selvatici e può avere conseguenze gravi sulla redditività della suinicoltura, perturbando gli scambi all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi.

(2)

In caso di comparsa di un focolaio di peste suina africana vi è il rischio che l'agente patogeno possa diffondersi ad altre aziende di suini e tra i suini selvatici. La malattia può di conseguenza diffondersi da uno Stato membro all'altro come pure in paesi terzi attraverso gli scambi di suini vivi o dei loro prodotti.

(3)

La direttiva 2002/60/CE del Consiglio (3) stabilisce misure minime di lotta contro la peste suina africana da applicare nell'Unione. L'articolo 15 della direttiva 2002/60/CE prevede l'istituzione di una zona infetta a seguito della conferma di uno o più casi di peste suina africana nelle popolazioni di suini selvatici.

(4)

La Polonia ha informato la Commissione in merito all'attuale situazione della peste suina africana sul suo territorio e, conformemente all'articolo 15 della direttiva 2002/60/CE, ha istituito una zona infetta nella quale si applicano le misure di cui all'articolo 15 di tale direttiva.

(5)

Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi è necessario definire, a livello di Unione, la zona infetta da peste suina africana in Polonia in collaborazione con tale Stato membro.

(6)

Di conseguenza, in attesa della prossima riunione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, è opportuno elencare la zona infetta della Polonia nell'allegato della presente decisione e stabilire la durata di tale regionalizzazione.

(7)

La presente decisione sarà riesaminata nella prossima riunione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Polonia provvede affinché la zona infetta istituita in conformità all'articolo 15 della direttiva 2002/60/CE comprenda perlomeno le zone elencate come zona infetta nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica fino all'8 dicembre 2017.

Articolo 3

La Repubblica di Polonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2017

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

(2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(3)  Direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana (GU L 192 del 20.7.2002, pag. 27).


ALLEGATO

Zone istituite in Polonia come zona infetta di cui all'articolo 1

Termine ultimo di applicazione

W powiecie legionowskim gminy: miasto Legionowo, Jabłonna, Nieporęt, Wieliszew

W powiecie wołomińskim gmina Radzymin

W powiecie Nowy Dwór Mazowiecki część miasta Nowy Dwór Mazowiecki ograniczona od północy rzeką Narew i od południa rzeką Wisłą

8 dicembre 2017