ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 265I

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

60° anno
16 ottobre 2017


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2017/1858 del Consiglio, del 16 ottobre 2017, che modifica il regolamento (UE) 2017/1509 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1859 del Consiglio, del 16 ottobre 2017, che attua il regolamento (UE) 2017/1509 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

5

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (PESC) 2017/1860 del Consiglio, del 16 ottobre 2017, che modifica la decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

8

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

16.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

LI 265/1


REGOLAMENTO (UE) 2017/1858 DEL CONSIGLIO

del 16 ottobre 2017

che modifica il regolamento (UE) 2017/1509 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, del 27 maggio 2016, relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2013/183/PESC (1),

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2017/1509 (2) attua le misure previste dalla decisione (PESC) 2016/849.

(2)

Nelle risoluzioni 2371 (2017) e 2375 (2017), adottate rispettivamente il 5 agosto 2017 e l'11 settembre 2017, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («CSNU») ha espresso la sua più profonda preoccupazione per i test con missili balistici condotti il 3 luglio 2017 e il 28 luglio 2017 e per il test nucleare condotto il 2 settembre 2017 dalla Repubblica popolare democratica di Corea («RPDC») e ha imposto nuove misure nei confronti della RPDC. Queste misure rafforzano ulteriormente le misure restrittive imposte con le risoluzioni 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016) e 2356 (2017) del CSNU.

(3)

Il 14 settembre 2017 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2017/1562 (3) e il 10 ottobre 2017 ha adottato la decisione (PESC) 2017/1838 (4) che modifica la decisione (PESC) 2016/849 per dare attuazione allenuove misure imposte con le risoluzioni 2371 (2017) e 2375 (2017) del CSNU.

(4)

Il 14 settembre 2017 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2017/1548 (5) e il 10 ottobre 2017 ha adottato il regolamento (UE) 2017/1836 (6), ciascuno dei quali ha modificato il regolamento (UE) 2017/1509 per dare attuazione alle misure previste dalla decisione 2016 (849).

(5)

Il 16 ottobre 2017 il Consiglio ha deciso di estendere ulteriormente il divieto sugli investimenti dell'UE nella RPDC e con la RPDC a tutti i settori, di ridurre l'importo delle rimesse personali che potrebbero essere inviate nella RPDC da 15 000 a 5 000 e di imporre alla RPDC un divieto di esportazione del petrolio.

(6)

Poiché queste misure rientrano nell'ambito di applicazione del trattato è necessaria un'azione normativa a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri.

(7)

Il regolamento (UE) 2017/1509 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(8)

Al fine di garantire che le misure di cui al presente regolamento siano effettive, esso dovrebbe entrare in vigore immediatamente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2017/1509 è così modificato:

1)

l'articolo 16 sexies è sostituito dal seguente:

«Articolo 16 sexies

1.   In deroga all'articolo 16 quinquies, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare transazioni riguardanti prodotti petroliferi raffinati per le quali si accerti che sono destinate esclusivamente a scopi umanitari, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)

le transazioni non riguardano persone o entità associate ai programmi della RPDC connessi al nucleare o ai missili balistici o ad altre attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) o 2375 (2017), comprese le persone, le entità e gli organismi elencati negli allegati XIII, XV, XVI e XVII;

b)

le transazioni non sono collegate alla generazione di introiti per programmi della RPDC connessi al nucleare o ai missili balistici o per altre attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) o 2375 (2017);

c)

il comitato per le sanzioni non ha comunicato agli Stati membri che il 90 % del limite aggregato annuo è stato raggiunto; e

d)

lo Stato membro in questione notifica ogni 30 giorni al comitato per le sanzioni il volume dell'esportazione e informazioni su tutte le parti della transazione.

2.   Lo Stato membro in questione informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse in conformità del paragrafo 1.»;

2)

l'articolo 16 octies è sostituito dal seguente:

«Articolo 16 octies

1.   In deroga all'articolo 16 septies, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare transazioni riguardanti petrolio greggio, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)

l'autorità competente dello Stato membro ha accertato che la transazione è destinata esclusivamente a scopi umanitari;

b)

lo Stato membro ha ottenuto, caso per caso, l'approvazione preliminare del comitato per le sanzioni conformemente al paragrafo 15 dell'UNSCR 2375 (2017).

2.   Lo Stato membro in questione informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1.»;

3)

all'articolo 17, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

costituire, mantenere o gestire un'impresa comune o un'entità cooperativa con qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo di cui al paragrafo 1 o domiciliata nella RPDC o acquisire, mantenere o ampliare una partecipazione, anche attraverso l'acquisizione integrale o l'acquisto di azioni e di altri titoli a carattere partecipativo, in tale persona giuridica, entità o organismo di cui al paragrafo 1 o domiciliata nella RPDC, o in attività o beni nella RPDC;»;

4)

l'articolo 17 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 17 bis

1.   In deroga all'articolo 17, paragrafo 2, lettera a), le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare tali attività, in particolare quelle riguardanti imprese in partecipazione o entità cooperative che siano non commerciali, progetti di infrastrutture di pubblica utilità che non generino profitti, a condizione che lo Stato membro abbia ottenuto, caso per caso, l'approvazione preventiva del comitato per le sanzioni.

2.   In deroga all'articolo 17, paragrafo 2, lettera a), e nella misura in cui non si riferiscono a imprese in partecipazione o entità cooperative, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare tali attività, purché lo Stato membro abbia accertato che tali attività sono destinate esclusivamente a scopi umanitari e non sono nei settori minerario, della raffinazione e delle industrie chimiche, della metallurgia e della lavorazione dei metalli, nonché nel settore aerospaziale o delle industrie delle armi convenzionali.

Lo Stato membro interessato notifica agli altri Stati membri e alla Commissione le autorizzazioni rilasciate ai sensi dei paragrafi 1 e 2.»;

5)

l'articolo 21 è così modificato:

a)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano a nessuna delle seguenti transazioni, purché esse comportino un trasferimento di fondi per importi pari o inferiori a 15 000 EUR o equivalenti:

a)

transazioni relative a prodotti alimentari, assistenza sanitaria, attrezzature mediche o per scopi agricoli o umanitari;

b)

transazioni relative all'esecuzione delle esenzioni previste dal presente regolamento;

c)

transazioni connesse a uno specifico contratto commerciale non vietate dal presente regolamento;

d)

transazioni necessarie al solo scopo di attuare progetti finanziati dall'Unione o dai suoi Stati membri a fini di sviluppo, che riguardano direttamente il soddisfacimento delle necessità della popolazione civile o la promozione della denuclearizzazione, e

e)

transazioni riguardanti una missione diplomatica o consolare o un'organizzazione internazionale che gode di immunità conformemente al diritto internazionale, nella misura in cui tali transazioni siano destinate a essere utilizzate per fini ufficiali della missione diplomatica o consolare o dell'organizzazione internazionale.»;

b)

è aggiunto il seguente paragrafo:

«5.   I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano alle transazioni relative a rimesse personali, purché esse comportino un trasferimento di fondi per importi pari o inferiori a 5 000 EUR o equivalenti.»;

6)

l'articolo 22 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   In deroga ai divieti di cui all'articolo 21, paragrafi 1 e 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare:

a)

le transazioni di cui all'articolo 21, paragrafo 4, lettere da a) a e), di valore superiore a 15 000 EUR o equivalente; e

b)

le transazioni di cui all'articolo 21, paragrafo 5, di valore superiore a 5 000 EUR o equivalente.»;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   L'obbligo di autorizzazione di cui al paragrafo 1 si applica indipendentemente dal fatto che il trasferimento di fondi sia effettuato con una transazione unica o con diverse transazioni che appaiono collegate. Ai fini del presente regolamento, per “transazioni che appaiono collegate” si intende:

a)

una serie di trasferimenti consecutivi dallo o allo stesso ente creditizio o finanziario che ricadono nell'ambito di applicazione dell'articolo 21, paragrafo 2, alla oppure dalla stessa persona, entità o organismo della RPDC effettuati in relazione a un unico obbligo di trasferimento di fondi, in cui ogni singolo trasferimento è inferiore a 15 000 EUR per le transazioni di cui all'articolo 21, paragrafo 4, o a 5 000 EUR le transazioni di cui all'articolo 21, paragrafo 5, ma che, complessivamente, soddisfano i criteri di autorizzazione; e

b)

una catena di trasferimenti operati da diversi prestatori di servizi di pagamento o persone fisiche o giuridiche che è connessa a un unico obbligo di effettuare un trasferimento di fondi.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 16 ottobre 2017

Per il Consiglio

Il presidente

F. MOGHERINI


(1)   GU L 141 del 28.5.2016, pag. 79.

(2)  Regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio, del 30 agosto 2017, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga il regolamento (CE) n. 329/2007 (GU L 224 del 31.8.2017, pag. 1).

(3)  Decisione (PESC) 2017/1562 del Consiglio, del 14 settembre 2017, che modifica la decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (GU L 237 del 15.9.2017, pag. 86).

(4)  Decisione (PESC) 2017/1838 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, che modifica la decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (GU L 261 dell'11.10.2017, pag. 17).

(5)  Regolamento (UE) 2017/1548 del Consiglio, del 14 settembre 2017, che modifica il regolamento (UE) 2017/1509 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (GU L 237 del 15.9.2017, pag. 39).

(6)  Regolamento (UE) 2017 / 1836 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, che modifica il regolamento (UE) 2017/1509 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea (GU L 261 dell'11.10.2017, pag. 1).


16.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

LI 265/5


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1859 DEL CONSIGLIO

del 16 ottobre 2017

che attua il regolamento (UE) 2017/1509 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio, del 30 agosto 2017, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga il regolamento (CE) n. 329/2007 (1), in particolare l'articolo 47, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 30 agosto 2017 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2017/1509.

(2)

In considerazione del fatto che la RPDC ha proseguito e accelerato i programmi nucleari e balistici in violazione degli obblighi imposti da varie risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, tre persone e sei entità dovrebbero essere aggiunte all'elenco delle persone e delle entità di cui agli allegati XV e XVI del regolamento (UE) 2017/1509.

(3)

Gli allegati XV e XVI del regolamento (UE) 2017/1509 dovrebbero pertanto essere modificati di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati XV e XVI del regolamento (UE) 2017/1509 sono modificati come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 16 ottobre 2017

Per il Consiglio

Il presidente

F. MOGHERINI


(1)   GU L 224 del 31.8.2017, pag. 1.


ALLEGATO

I.   

Le persone e le entità seguenti sono aggiunte all'elenco delle persone, entità e organismi riportato nell'allegato XV del regolamento (UE) 2017/1509 sotto i titoli corrispondenti.

a)

Persone fisiche designate a norma dell'articolo 34, paragrafo 4, lettera a)

 

Nome (ed eventuali pseudonimi)

Informazioni identificative

Data di designazione

Motivi

«31.

KIM Jong Sik

Vicedirettore del Munitions Industry Department nel Military Industry Ministry.

16.10.2017

In qualità di vicedirettore del Munitions Industry Department, fornisce sostegno ai programmi della RPDC legati al nucleare e ai missili balistici e ha presenziato a eventi legati al nucleare e ai missili balistici nel 2016, nonché alla presentazione, nel marzo 2016, di quello che la RPDC ha definito un dispositivo nucleare miniaturizzato.

32.

RI Pyong Chol

Data di nascita: 1948

Primo vicedirettore del Munitions Industry Department

16.10.2017

In qualità di primo direttore del Munitions Industry Department, occupa una posizione chiave nell'ambito del programma di missili balistici della RPDC. È presente alla maggior parte dei test di missili balistici, compreso il test nucleare e la cerimonia del gennaio 2016, e fornisce resoconti informativi a Kim Jong Un.»

b)

Persone giuridiche, entità e organismi designati a norma dell'articolo 34, paragrafo 4, lettera a).

 

Nome (ed eventuali pseudonimi)

Luogo

Data di designazione

Motivi

«5.

Ministero delle forze armate popolari

 

16.10.2017

Sostiene e dirige la Strategic Rocket Force (forza missilistica strategica) della RPDC, che controlla le unità di missili strategici nucleari e convenzionali. La Strategic Rocket Force è stata inserita nell'elenco dalla risoluzione 2356 (2017) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

6.

Esercito popolare coreano

 

16.10.2017

L'esercito popolare coreano comprende la Strategic Rocket Force, che controlla le unità di missili strategici nucleari e convenzionali della RPDC. La Strategic Rocket Force è stata inserita nell'elenco dalla risoluzione 2356 (2017) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.»

II.   

Il testo seguente è inserito nell'allegato XVI del regolamento (UE) 2017/1509 dopo il titolo «Elenco delle persone, entità od organismi di cui all'articolo 34, paragrafi 1 e 3»:

«a)

Persone fisiche

 

Nome (ed eventuali pseudonimi)

Informazioni identificative

Data di designazione

Motivi

1.

KIM Hyok Chan

Data di nascita: 9.6.1970.

N. di passaporto: 563410191 Segretario dell'ambasciata della RPDC a Luanda

16.10.2017

Kim Hyok Chan è stato rappresentante della Green Pine, un'entità che figura nell'elenco delle Nazioni Unite, tra l'altro per la negoziazione di contratti per l'ammodernamento di navi da guerra dell'Angola in violazione dei divieti imposti da risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

b)

Persone giuridiche, entità e organismi.

 

Nome (ed eventuali pseudonimi)

Luogo

Data di designazione

Motivi

1.

Korea International Exhibition Corporation

 

16.10.2017

La Korea International Exhibition Corporation ha aiutato entità designate ad eludere le sanzioni ospitando la Pyongyang International Trade Fair (fiera commerciale internazionale di Pyongyang), che permette alle entità designate di violare le sanzioni ONU proseguendo l'attività economica.

2.

Korea Rungrado General Trading Corporation

alias Rungrado Trading Corporation

Indirizzo: Segori-dong, Pothonggang District, Pyongyang, RPDC

Telefono: 850-2-18111-3818022

Fax: 850-2-3814507

Email: rrd@co.chesin.com

16.10.2017

La Korea Rungrado General Trading Corporation ha contribuito a violare le sanzioni imposte dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite mediante la vendita di missili Scud all'Egitto.

3.

Maritime Administrative Bureau

alias North Korea Maritime Administration Bureau

Indirizzo: Ryonhwa-2Dong, Central District, Pyongyang, RPDC

P.O. Box 416

Tel.: 850-2-18111 Ex 8059

Fax: 850 2 381 4410

Email: mab@silibank.net.kp

Sito web: www.ma.gov.kp

16.10.2017

Il Maritime Administrative Bureau ha aiutato ad eludere le sanzioni imposte dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, tra l'altro cambiando il nome e registrando nuovamente i beni di entità designate e fornendo falsa documentazione a navi soggette alle sanzioni delle Nazioni Unite.

4.

Pan Systems Pyongyang

alias Wonbang Trading Co.

Indirizzo: Room 818, Pothonggang Hotel, Ansan-Dong, Pyongchon district, Pyongyang, DPRK.

16.10.2017

Pan Systems ha aiutato ad eludere le sanzioni imposte dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite tentando di vendere armi e materiale connesso all'Eritrea.

Agisce inoltre sotto il controllo e per conto del Reconaissance General Bureau, che è stato iscritto nell'elenco dalle Nazioni Unite.»


DECISIONI

16.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

LI 265/8


DECISIONE (PESC) 2017/1860 DEL CONSIGLIO

del 16 ottobre 2017

che modifica la decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, del 27 maggio 2016, relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2013/183/PESC (1),

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 27 maggio 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea («RPDC»).

(2)

Il 17 luglio 2017 il Consiglio ha adottato conclusioni sulla RPDC in cui condanna il proseguimento e l'accelerazione dei suoi programmi legati al nucleare o ai missili balistici, ha rilevato la possibilità di sanzioni autonome supplementari dell'UE e ha espresso preoccupazione per la continuazione delle attività della RPDC volte a ottenere valuta forte con cui finanziare i programmi nucleari e balistici.

(3)

Il Consiglio ha inoltre ribadito la politica di dialogo critico con l'RPDC, che combina l'esercizio di pressioni con le sanzioni e altre misure mantenendo aperti, nel contempo, la comunicazione e i canali di dialogo.

(4)

Il 5 agosto 2017 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSC») ha adottato la risoluzione 2371 (2017) che impone ulteriori sanzioni alla RPDC in risposta ai lanci di missili balistici effettuati dalla RPDC il 3 e il 28 luglio 2017. In tale risoluzione l'UNSC ha espresso preoccupazione in particolare per il fatto che cittadini della RPDC lavorano frequentemente in altri Stati con l'obiettivo di generare proventi esteri da esportazioni che la RPDC utilizza per sostenere i suoi programmi vietati legati al nucleare o ai missili balistici.

(5)

L'11 settembre 2017 l'UNSC ha adottato la risoluzione 2375 (2017) che impone ulteriori misure restrittive in risposta al test nucleare condotto dalla RPDC il 2 settembre 2017 e al pericolo continuo che rappresenta per la pace e la stabilità nella regione.

(6)

In considerazione della minaccia che la RPDC rappresenta per la pace e la stabilità internazionale, dovrebbero essere adottate ulteriori misure restrittive per esercitare pressioni sulla RPDC affinché rispetti gli obblighi stabiliti da diverse soluzioni dell'UNSC. Inoltre, tre persone e sei entità dovrebbero essere aggiunte all'elenco delle persone e delle entità di cui agli allegati II e III della decisione (PESC) 2016/849.

(7)

È necessario un ulteriore intervento dell'Unione per attuare alcune misure della presente decisione.

(8)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2016/849,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione (PESC) 2016/849 è così modificata:

1)

l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

1.   Sono vietati l'importazione, l'acquisto o il trasferimento dalla RPDC di prodotti petroliferi.

2.   Sono vietati la fornitura, la vendita o il trasferimento diretti o indiretti di tutti i prodotti petroliferi raffinati alla RPDC da parte di cittadini degli Stati membri, attraverso il territorio degli Stati membri o in provenienza da esso, ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli Stati membri, siano o meno tali prodotti petroliferi raffinati originari dei territori di tali Stati membri.

3.   In deroga al divieto di cui al paragrafo 2, qualora l'importo dei prodotti petroliferi raffinati forniti, venduti o trasferiti alla RPDC non superi i 500 000 barili durante il periodo dal 1o ottobre 2017 al 31 dicembre 2017, o 2 000 000 di barili all'anno per un periodo di dodici mesi a partire dal 1o gennaio 2018 e, successivamente, con cadenza annuale, l'autorità competente di uno Stato membro può autorizzare, caso per caso, la fornitura, la vendita o il trasferimento all'RPDC di prodotti petroliferi raffinati qualora abbia stabilito che tale fornitura, vendita o trasferimento ha esclusivamente scopi umanitari e a condizione che:

a)

lo Stato membro notifichi al comitato delle sanzioni ogni trenta giorni il quantitativo di tale fornitura, vendita o trasferimento di prodotti petroliferi raffinati alla RPDC unitamente a informazioni su tutte le parti dell'operazione;

b)

la fornitura, la vendita o il trasferimento di detti prodotti petroliferi raffinati non coinvolga persone o entità associate ai programmi della RPDC legati al nucleare o ai missili balistici o ad altre attività vietate dalle risoluzioni UNSC 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) o 2375 (2017), comprese le persone o le entità designate; e

c)

le transazioni non sono collegate alla generazione di introiti per programmi della RPDC legati al nucleare o ai missili balistici o per altre attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) o 2375 (2017).

4.   L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti che devono essere contemplati dal presente articolo.»;

2)

l'articolo 9 ter è sostituito dal seguente:

«Articolo 9 ter

1.   Sono vietati la fornitura, la vendita o il trasferimento diretti o indiretti di petrolio greggio alla RPDC da parte di cittadini degli Stati membri o attraverso il territorio degli Stati membri o in provenienza da esso ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli Stati membri.

2.   In deroga al paragrafo 1, il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica nel caso in cui uno Stato membro stabilisca che la fornitura, la vendita o il trasferimento di petrolio greggio alla RPDC ha esclusivamente scopi umanitari e il comitato per le sanzioni abbia approvato preventivamente il carico, secondo una valutazione caso per caso, conformemente al paragrafo 15 della UNSCR 2375 (2017).

3.   L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti che devono essere contemplati dal presente articolo.»;

3)

all'articolo 11, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Sono vietati:

a)

l'acquisizione, il mantenimento o l'aumento di una partecipazione in qualsiasi entità nella RPDC, o in entità della RPDC o entità di proprietà della RPDC al di fuori della RPDC, compresa l'acquisizione integrale di tali entità e l'acquisizione di azioni o altri titoli a carattere partecipativo, o in attività o beni nella RPDC;

b)

la concessione di finanziamenti o assistenza finanziaria a entità nella RPDC o a entità della RPDC o entità di proprietà della RPDC al di fuori della RPDC, o per il fine documentato di finanziare tali entità nella RPDC;

c)

l'apertura, il mantenimento e l'esercizio di imprese in partecipazione o entità cooperative, nuove ed esistenti, da parte di cittadini degli Stati membri o nei loro territori con entità o persone della RPDC, che le stesse agiscano o meno per conto del governo della RPDC; e

d)

la fornitura di servizi di investimento direttamente connessi alle attività di cui alle lettere da a) a c).»;

4)

all'articolo 11 è aggiunto il paragrafo seguente:

«5.   Il paragrafo 2, lettera a), non si applica agli investimenti di cui l'autorità competente dello Stato membro interessato ha stabilito che hanno esclusivamente scopi umanitari e a condizione che non siano nei settori minerario, della raffinazione e delle industrie chimiche, della metallurgia e della lavorazione dei metalli, nonché nel settore aerospaziale.»;

5)

all'articolo 13, il punto 4 è sostituito dal seguente:

«4)

I trasferimenti di fondi verso o dalla RPDC per le operazioni di cui al punto 3), lettere a) e da c) a g) necessitano della previa autorizzazione dell'autorità competente dello Stato membro interessato se sono di importo superiore a 15 000 EUR. I trasferimenti di fondi verso o dalla RPDC per le operazioni di cui al punto 3), lettera b), necessitano della previa autorizzazione dell'autorità competente dello Stato membro interessato se sono di importo superiore a 5 000 EUR. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri delle autorizzazioni concesse.»;

6)

all'articolo 26 bis è aggiunto il paragrafo seguente:

«4.   Al fine di eliminare le rimesse nella RPDC e nel rispetto degli obblighi e degli adempimenti giuridici nazionali applicabili, gli Stati membri non rinnovano i permessi di lavoro per i cittadini della RPDC presenti nel loro territorio, salvo per rifugiati e altre persone che beneficiano della protezione internazionale.»;

7)

gli allegati II e III sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, il 16 ottobre 2017

Per il Consiglio

Il presidente

F. MOGHERINI


(1)   GU L 141 del 28.5.2016, pag. 79.


ALLEGATO

1.   

L'allegato II della decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, titolo «I. Persone ed entità responsabili dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, o persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero entità da esse possedute o controllate», sottotitolo «A. Persone», è così modificato:

a)

le voci esistenti sono rinumerate come 1-30;

b)

sono aggiunte le voci seguenti:

 

Nome

Informazioni identificative

Data di designazione

Motivi

«31.

KIM Jong Sik

Vicedirettore del Munitions Industry Department nel Military Industry Ministry.

16.10.2017

In qualità di vicedirettore del Munitions Industry Department, fornisce sostegno ai programmi della RPDC legati al nucleare e ai missili balistici e ha presenziato a eventi legati al nucleare e ai missili balistici nel 2016, nonché alla presentazione, nel marzo 2016, di quello che la RPDC ha definito un dispositivo nucleare miniaturizzato.

32.

RI Pyong Chol

Data di nascita: 1948

Primo vicedirettore del Munitions Industry Department

16.10.2017

In qualità di primo direttore del Munitions Industry Department, occupa una posizione chiave nell'ambito del programma di missili balistici della RPDC. È presente alla maggior parte dei test di missili balistici, compreso il test nucleare e la cerimonia del gennaio 2016, e fornisce resoconti informativi a Kim Jong Un.»

2.   

Nell'allegato II della decisione (PESC) 2016/849, titolo «I. Persone ed entità responsabili dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, o persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero entità da esse possedute o controllate», sottotitolo «B. Entità», sono aggiunte le seguenti voci:

 

Nome

Luogo

Data di designazione

Altre informazioni

«5.

Ministero delle forze armate popolari

 

16.10.2017

Sostiene e dirige la Strategic Rocket Force (forza missilistica strategica) della RPDC, che controlla le unità di missili strategici nucleari e convenzionali. La Strategic Rocket Force è stata inserita nell'elenco dalla risoluzione 2356 (2017) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

6.

Esercito popolare coreano

 

16.10.2017

L'esercito popolare coreano comprende la Strategic Rocket Force, che controlla le unità di missili strategici nucleari e convenzionali della RPDC. La Strategic Rocket Force è stata inserita nell'elenco dalla risoluzione 2356 (2017) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.»

3.   

Il testo seguente è aggiunto nell'allegato III della decisione (PESC) 2016/849 dopo il titolo «Elenco delle persone e delle entità di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 27, paragrafo 1, lettera c)»:

«A.

Persone

 

Nome

Informazioni identificative

Data di designazione

Motivi

1.

KIM Hyok Chan

Data di nascita: 9.6.1970.

N. di passaporto: 563410191 Segretario dell'ambasciata della RPDC a Luanda

16.10.2017

Kim Hyok Chan è stato rappresentante della Green Pine, un'entità che figura nell'elenco delle Nazioni Unite, tra l'altro per la negoziazione di contratti per l'ammodernamento di navi da guerra dell'Angola in violazione dei divieti imposti da risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

B.

Entità

 

Nome

(ed eventuali pseudonimi)

Informazioni identificative

Data di designazione

Motivi

1.

Korea International Exhibition Corporation

 

16.10.2017

La Korea International Exhibition Corporation ha aiutato entità designate ad eludere le sanzioni ospitando la Pyongyang International Trade Fair (fiera commerciale internazionale di Pyongyang), che permette alle entità designate di violare le sanzioni ONU proseguendo l'attività economica.

2.

Korea Rungrado General Trading Corporation

alias Rungrado Trading Corporation

Indirizzo: Segori-dong, Pothonggang District, Pyongyang, RPDC

Telefono: 850-2-18111-3818022

Fax: 850-2-3814507

Email: rrd@co.chesin.com

16.10.2017

La Korea Rungrado General Trading Corporation ha contribuito a violare le sanzioni imposte dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite mediante la vendita di missili Scud all'Egitto.

3.

Maritime Administrative Bureau

alias North Korea Maritime Administration Bureau

Indirizzo: Ryonhwa-2Dong, Central District, Pyongyang, RPDC

P.O. Box 416

Tel.: 850-2-18111 Ex 8059

Fax: 850 2 381 4410

Email: mab@silibank.net.kp

Sito web: www.ma.gov.kp

16.10.2017

Il Maritime Administrative Bureau ha aiutato ad eludere le sanzioni imposte dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, tra l'altro cambiando il nome e registrando nuovamente i beni di entità designate e fornendo falsa documentazione a navi soggette alle sanzioni delle Nazioni Unite.

4.

Pan Systems Pyongyang

alias Wonbang Trading Co.

Indirizzo: Room 818, Pothonggang Hotel, Ansan-Dong, Pyongchon district, Pyongyang, DPRK.

16.10.2017

Pan Systems ha aiutato ad eludere le sanzioni imposte dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite tentando di vendere armi e materiale connesso all'Eritrea.

Agisce inoltre sotto il controllo e per conto del Reconaissance General Bureau, che è stato iscritto nell'elenco dalle Nazioni Unite.»