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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 265I |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
60° anno |
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Sommario |
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II Atti non legislativi |
pagina |
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REGOLAMENTI |
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DECISIONI |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
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16.10.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
LI 265/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2017/1858 DEL CONSIGLIO
del 16 ottobre 2017
che modifica il regolamento (UE) 2017/1509 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,
vista la decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, del 27 maggio 2016, relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2013/183/PESC (1),
vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (UE) 2017/1509 (2) attua le misure previste dalla decisione (PESC) 2016/849. |
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(2) |
Nelle risoluzioni 2371 (2017) e 2375 (2017), adottate rispettivamente il 5 agosto 2017 e l'11 settembre 2017, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («CSNU») ha espresso la sua più profonda preoccupazione per i test con missili balistici condotti il 3 luglio 2017 e il 28 luglio 2017 e per il test nucleare condotto il 2 settembre 2017 dalla Repubblica popolare democratica di Corea («RPDC») e ha imposto nuove misure nei confronti della RPDC. Queste misure rafforzano ulteriormente le misure restrittive imposte con le risoluzioni 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016) e 2356 (2017) del CSNU. |
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(3) |
Il 14 settembre 2017 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2017/1562 (3) e il 10 ottobre 2017 ha adottato la decisione (PESC) 2017/1838 (4) che modifica la decisione (PESC) 2016/849 per dare attuazione allenuove misure imposte con le risoluzioni 2371 (2017) e 2375 (2017) del CSNU. |
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(4) |
Il 14 settembre 2017 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2017/1548 (5) e il 10 ottobre 2017 ha adottato il regolamento (UE) 2017/1836 (6), ciascuno dei quali ha modificato il regolamento (UE) 2017/1509 per dare attuazione alle misure previste dalla decisione 2016 (849). |
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(5) |
Il 16 ottobre 2017 il Consiglio ha deciso di estendere ulteriormente il divieto sugli investimenti dell'UE nella RPDC e con la RPDC a tutti i settori, di ridurre l'importo delle rimesse personali che potrebbero essere inviate nella RPDC da 15 000 a 5 000 e di imporre alla RPDC un divieto di esportazione del petrolio. |
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(6) |
Poiché queste misure rientrano nell'ambito di applicazione del trattato è necessaria un'azione normativa a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri. |
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(7) |
Il regolamento (UE) 2017/1509 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza. |
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(8) |
Al fine di garantire che le misure di cui al presente regolamento siano effettive, esso dovrebbe entrare in vigore immediatamente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) 2017/1509 è così modificato:
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1) |
l'articolo 16 sexies è sostituito dal seguente: «Articolo 16 sexies 1. In deroga all'articolo 16 quinquies, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare transazioni riguardanti prodotti petroliferi raffinati per le quali si accerti che sono destinate esclusivamente a scopi umanitari, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
2. Lo Stato membro in questione informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse in conformità del paragrafo 1.»; |
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2) |
l'articolo 16 octies è sostituito dal seguente: «Articolo 16 octies 1. In deroga all'articolo 16 septies, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare transazioni riguardanti petrolio greggio, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
2. Lo Stato membro in questione informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1.»; |
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3) |
all'articolo 17, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
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4) |
l'articolo 17 bis è sostituito dal seguente: «Articolo 17 bis 1. In deroga all'articolo 17, paragrafo 2, lettera a), le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare tali attività, in particolare quelle riguardanti imprese in partecipazione o entità cooperative che siano non commerciali, progetti di infrastrutture di pubblica utilità che non generino profitti, a condizione che lo Stato membro abbia ottenuto, caso per caso, l'approvazione preventiva del comitato per le sanzioni. 2. In deroga all'articolo 17, paragrafo 2, lettera a), e nella misura in cui non si riferiscono a imprese in partecipazione o entità cooperative, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare tali attività, purché lo Stato membro abbia accertato che tali attività sono destinate esclusivamente a scopi umanitari e non sono nei settori minerario, della raffinazione e delle industrie chimiche, della metallurgia e della lavorazione dei metalli, nonché nel settore aerospaziale o delle industrie delle armi convenzionali. Lo Stato membro interessato notifica agli altri Stati membri e alla Commissione le autorizzazioni rilasciate ai sensi dei paragrafi 1 e 2.»; |
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5) |
l'articolo 21 è così modificato:
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6) |
l'articolo 22 è così modificato:
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Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, il 16 ottobre 2017
Per il Consiglio
Il presidente
F. MOGHERINI
(1) GU L 141 del 28.5.2016, pag. 79.
(2) Regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio, del 30 agosto 2017, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga il regolamento (CE) n. 329/2007 (GU L 224 del 31.8.2017, pag. 1).
(3) Decisione (PESC) 2017/1562 del Consiglio, del 14 settembre 2017, che modifica la decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (GU L 237 del 15.9.2017, pag. 86).
(4) Decisione (PESC) 2017/1838 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, che modifica la decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (GU L 261 dell'11.10.2017, pag. 17).
(5) Regolamento (UE) 2017/1548 del Consiglio, del 14 settembre 2017, che modifica il regolamento (UE) 2017/1509 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (GU L 237 del 15.9.2017, pag. 39).
(6) Regolamento (UE) 2017 / 1836 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, che modifica il regolamento (UE) 2017/1509 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea (GU L 261 dell'11.10.2017, pag. 1).
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16.10.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
LI 265/5 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1859 DEL CONSIGLIO
del 16 ottobre 2017
che attua il regolamento (UE) 2017/1509 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio, del 30 agosto 2017, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga il regolamento (CE) n. 329/2007 (1), in particolare l'articolo 47, paragrafo 2,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 30 agosto 2017 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2017/1509. |
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(2) |
In considerazione del fatto che la RPDC ha proseguito e accelerato i programmi nucleari e balistici in violazione degli obblighi imposti da varie risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, tre persone e sei entità dovrebbero essere aggiunte all'elenco delle persone e delle entità di cui agli allegati XV e XVI del regolamento (UE) 2017/1509. |
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(3) |
Gli allegati XV e XVI del regolamento (UE) 2017/1509 dovrebbero pertanto essere modificati di conseguenza, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati XV e XVI del regolamento (UE) 2017/1509 sono modificati come indicato nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, il 16 ottobre 2017
Per il Consiglio
Il presidente
F. MOGHERINI
ALLEGATO
I.
Le persone e le entità seguenti sono aggiunte all'elenco delle persone, entità e organismi riportato nell'allegato XV del regolamento (UE) 2017/1509 sotto i titoli corrispondenti.|
a) |
Persone fisiche designate a norma dell'articolo 34, paragrafo 4, lettera a)
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b) |
Persone giuridiche, entità e organismi designati a norma dell'articolo 34, paragrafo 4, lettera a).
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II.
Il testo seguente è inserito nell'allegato XVI del regolamento (UE) 2017/1509 dopo il titolo «Elenco delle persone, entità od organismi di cui all'articolo 34, paragrafi 1 e 3»:|
«a) |
Persone fisiche
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b) |
Persone giuridiche, entità e organismi.
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DECISIONI
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16.10.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
LI 265/8 |
DECISIONE (PESC) 2017/1860 DEL CONSIGLIO
del 16 ottobre 2017
che modifica la decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
vista la decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, del 27 maggio 2016, relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2013/183/PESC (1),
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 27 maggio 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea («RPDC»). |
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(2) |
Il 17 luglio 2017 il Consiglio ha adottato conclusioni sulla RPDC in cui condanna il proseguimento e l'accelerazione dei suoi programmi legati al nucleare o ai missili balistici, ha rilevato la possibilità di sanzioni autonome supplementari dell'UE e ha espresso preoccupazione per la continuazione delle attività della RPDC volte a ottenere valuta forte con cui finanziare i programmi nucleari e balistici. |
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(3) |
Il Consiglio ha inoltre ribadito la politica di dialogo critico con l'RPDC, che combina l'esercizio di pressioni con le sanzioni e altre misure mantenendo aperti, nel contempo, la comunicazione e i canali di dialogo. |
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(4) |
Il 5 agosto 2017 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSC») ha adottato la risoluzione 2371 (2017) che impone ulteriori sanzioni alla RPDC in risposta ai lanci di missili balistici effettuati dalla RPDC il 3 e il 28 luglio 2017. In tale risoluzione l'UNSC ha espresso preoccupazione in particolare per il fatto che cittadini della RPDC lavorano frequentemente in altri Stati con l'obiettivo di generare proventi esteri da esportazioni che la RPDC utilizza per sostenere i suoi programmi vietati legati al nucleare o ai missili balistici. |
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(5) |
L'11 settembre 2017 l'UNSC ha adottato la risoluzione 2375 (2017) che impone ulteriori misure restrittive in risposta al test nucleare condotto dalla RPDC il 2 settembre 2017 e al pericolo continuo che rappresenta per la pace e la stabilità nella regione. |
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(6) |
In considerazione della minaccia che la RPDC rappresenta per la pace e la stabilità internazionale, dovrebbero essere adottate ulteriori misure restrittive per esercitare pressioni sulla RPDC affinché rispetti gli obblighi stabiliti da diverse soluzioni dell'UNSC. Inoltre, tre persone e sei entità dovrebbero essere aggiunte all'elenco delle persone e delle entità di cui agli allegati II e III della decisione (PESC) 2016/849. |
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(7) |
È necessario un ulteriore intervento dell'Unione per attuare alcune misure della presente decisione. |
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(8) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2016/849, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione (PESC) 2016/849 è così modificata:
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1) |
l'articolo 9 è sostituito dal seguente: «Articolo 9 1. Sono vietati l'importazione, l'acquisto o il trasferimento dalla RPDC di prodotti petroliferi. 2. Sono vietati la fornitura, la vendita o il trasferimento diretti o indiretti di tutti i prodotti petroliferi raffinati alla RPDC da parte di cittadini degli Stati membri, attraverso il territorio degli Stati membri o in provenienza da esso, ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli Stati membri, siano o meno tali prodotti petroliferi raffinati originari dei territori di tali Stati membri. 3. In deroga al divieto di cui al paragrafo 2, qualora l'importo dei prodotti petroliferi raffinati forniti, venduti o trasferiti alla RPDC non superi i 500 000 barili durante il periodo dal 1o ottobre 2017 al 31 dicembre 2017, o 2 000 000 di barili all'anno per un periodo di dodici mesi a partire dal 1o gennaio 2018 e, successivamente, con cadenza annuale, l'autorità competente di uno Stato membro può autorizzare, caso per caso, la fornitura, la vendita o il trasferimento all'RPDC di prodotti petroliferi raffinati qualora abbia stabilito che tale fornitura, vendita o trasferimento ha esclusivamente scopi umanitari e a condizione che:
4. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti che devono essere contemplati dal presente articolo.»; |
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2) |
l'articolo 9 ter è sostituito dal seguente: «Articolo 9 ter 1. Sono vietati la fornitura, la vendita o il trasferimento diretti o indiretti di petrolio greggio alla RPDC da parte di cittadini degli Stati membri o attraverso il territorio degli Stati membri o in provenienza da esso ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli Stati membri. 2. In deroga al paragrafo 1, il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica nel caso in cui uno Stato membro stabilisca che la fornitura, la vendita o il trasferimento di petrolio greggio alla RPDC ha esclusivamente scopi umanitari e il comitato per le sanzioni abbia approvato preventivamente il carico, secondo una valutazione caso per caso, conformemente al paragrafo 15 della UNSCR 2375 (2017). 3. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti che devono essere contemplati dal presente articolo.»; |
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3) |
all'articolo 11, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Sono vietati:
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4) |
all'articolo 11 è aggiunto il paragrafo seguente: «5. Il paragrafo 2, lettera a), non si applica agli investimenti di cui l'autorità competente dello Stato membro interessato ha stabilito che hanno esclusivamente scopi umanitari e a condizione che non siano nei settori minerario, della raffinazione e delle industrie chimiche, della metallurgia e della lavorazione dei metalli, nonché nel settore aerospaziale.»; |
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5) |
all'articolo 13, il punto 4 è sostituito dal seguente:
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6) |
all'articolo 26 bis è aggiunto il paragrafo seguente: «4. Al fine di eliminare le rimesse nella RPDC e nel rispetto degli obblighi e degli adempimenti giuridici nazionali applicabili, gli Stati membri non rinnovano i permessi di lavoro per i cittadini della RPDC presenti nel loro territorio, salvo per rifugiati e altre persone che beneficiano della protezione internazionale.»; |
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7) |
gli allegati II e III sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione. |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Lussemburgo, il 16 ottobre 2017
Per il Consiglio
Il presidente
F. MOGHERINI
ALLEGATO
1.
L'allegato II della decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, titolo «I. Persone ed entità responsabili dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, o persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero entità da esse possedute o controllate», sottotitolo «A. Persone», è così modificato:|
a) |
le voci esistenti sono rinumerate come 1-30; |
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b) |
sono aggiunte le voci seguenti:
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2.
Nell'allegato II della decisione (PESC) 2016/849, titolo «I. Persone ed entità responsabili dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, o persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero entità da esse possedute o controllate», sottotitolo «B. Entità», sono aggiunte le seguenti voci:|
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Nome |
Luogo |
Data di designazione |
Altre informazioni |
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«5. |
Ministero delle forze armate popolari |
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16.10.2017 |
Sostiene e dirige la Strategic Rocket Force (forza missilistica strategica) della RPDC, che controlla le unità di missili strategici nucleari e convenzionali. La Strategic Rocket Force è stata inserita nell'elenco dalla risoluzione 2356 (2017) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. |
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6. |
Esercito popolare coreano |
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16.10.2017 |
L'esercito popolare coreano comprende la Strategic Rocket Force, che controlla le unità di missili strategici nucleari e convenzionali della RPDC. La Strategic Rocket Force è stata inserita nell'elenco dalla risoluzione 2356 (2017) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.» |
3.
Il testo seguente è aggiunto nell'allegato III della decisione (PESC) 2016/849 dopo il titolo «Elenco delle persone e delle entità di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 27, paragrafo 1, lettera c)»:|
«A. |
Persone
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B. |
Entità
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