ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 264

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

60° anno
13 ottobre 2017


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1846 della Commissione, del 12 ottobre 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1272 per quanto riguarda i massimali di bilancio per il 2017 applicabili ad alcuni regimi di sostegno diretto in Portogallo

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1847 della Commissione, del 12 ottobre 2017, relativo all'approvazione di una modifica del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta [Dealurile Crișanei (IGP)]

3

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1848 della Commissione, del 12 ottobre 2017, che approva una modifica del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta [Dealurile Zarandului (IGP)]

4

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2017/1849 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, che modifica la decisione 1999/70/CE relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali, per quanto riguarda i revisori esterni della Národná banka Slovenska

5

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2017/1850 della Commissione, dell'11 ottobre 2017, che modifica la decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri [notificata con il numero C(2017) 6774]  ( 1 )

7

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2017/1851 della Commissione, dell'11 ottobre 2017, che modifica l'allegato II, parte E, della decisione 92/260/CEE per quanto riguarda i requisiti per la peste equina di cavalli registrati temporaneamente ammessi dall'Algeria, dal Kuwait, dal Marocco, dall'Oman, dal Qatar, dalla Tunisia e dalla Turchia, e che modifica l'allegato I della decisione 2004/211/CE per quanto riguarda la voce relativa agli Emirati arabi uniti nell'elenco dei paesi terzi e delle parti di paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni nell'Unione di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina [notificata con il numero C(2017) 6775]  ( 1 )

20

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento delegato (UE) 2017/1542 della Commissione, dell'8 giugno 2017, che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/35 per quanto riguarda il calcolo dei requisiti patrimoniali obbligatori per talune categorie di attività detenute dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione (società di infrastrutture) ( GU L 236 del 14.9.2017 )

24

 

*

Rettifica del regolamento delegato (UE) 2017/653 della Commissione, dell'8 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati stabilendo norme tecniche di regolamentazione per quanto riguarda la presentazione, il contenuto, il riesame e la revisione dei documenti contenenti le informazioni chiave e le condizioni per adempiere l'obbligo di fornire tali documenti ( GU L 100 del 12.4.2017 )

25

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

13.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 264/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1846 DELLA COMMISSIONE

del 12 ottobre 2017

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1272 per quanto riguarda i massimali di bilancio per il 2017 applicabili ad alcuni regimi di sostegno diretto in Portogallo

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 22, paragrafo 1, e l'articolo 42, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1272 della Commissione (2) ha fissato i massimali nazionali annui per taluni regimi di pagamenti diretti nel 2017.

(2)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1272 fissa un massimale per il pagamento ridistributivo in Portogallo in conformità della decisione del Portogallo di applicare il pagamento ridistributivo a partire dall'anno di domanda 2017. Successivamente è emerso che la dotazione finanziaria notificata dal Portogallo ometteva una parte della spesa prevista nell'ambito di tale regime. Al fine di garantire il conseguimento dell'obiettivo del regime di aumentare il sostegno per i primi ettari di un'azienda, la dotazione finanziaria per il pagamento ridistributivo in Portogallo nel 2017 dovrebbe quindi essere aumentata.

(3)

Pertanto, conformemente all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1307/2013, il massimale per il regime di pagamento di base in Portogallo nel 2017 dovrebbe essere ridotto di conseguenza.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1272.

(5)

Poiché la modifica introdotta dal presente regolamento incide sull'applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1272, che si applica a decorrere dal 1o gennaio 2017, è opportuno che il presente regolamento si applichi dalla stessa data.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per i pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1272

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1272 è così modificato:

1)

al punto I, la voce relativa al Portogallo è sostituita da quanto segue:

«Portogallo

267 437 »

2)

al punto III, la voce relativa al Portogallo è sostituita da quanto segue:

«Portogallo

23 050 »

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1272 della Commissione, del 14 luglio 2017, che istituisce massimali di bilancio per il 2017 applicabili ad alcuni regimi di sostegno diretto di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 184 del 15.7.2017, pag. 5).


13.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 264/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1847 DELLA COMMISSIONE

del 12 ottobre 2017

relativo all'approvazione di una modifica del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta [Dealurile Crișanei (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 99,

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione ha esaminato la domanda di approvazione di una modifica del disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Dealurile Crișanei», presentata dalla Romania a norma dell'articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(2)

La Commissione ha pubblicato la domanda di approvazione di una modifica del disciplinare nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, conformemente all'articolo 97, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 (2).

(3)

Alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(4)

La modifica del disciplinare dovrebbe pertanto essere approvata a norma dell'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relativa alla denominazione «Dealurile Crișanei» (IGP).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU C 197 del 21.6.2017, pag. 12.


13.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 264/4


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1848 DELLA COMMISSIONE

del 12 ottobre 2017

che approva una modifica del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta [Dealurile Zarandului (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 99,

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione ha esaminato la domanda relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Dealurile Zarandului», presentata dalla Romania in conformità dell'articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(2)

La Commissione ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea la domanda di approvazione di una modifica del disciplinare, in applicazione dell'articolo 97, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 (2).

(3)

Alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(4)

È pertanto opportuno approvare la modifica del disciplinare in conformità dell'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relativa alla denominazione «Dealurile Zarandului» (IGP).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU C 197 del 21.6.2017, pag. 3.


DECISIONI

13.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 264/5


DECISIONE (UE) 2017/1849 DEL CONSIGLIO

del 10 ottobre 2017

che modifica la decisione 1999/70/CE relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali, per quanto riguarda i revisori esterni della Národná banka Slovenska

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

visto il protocollo n. 4 sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 27.1,

vista la raccomandazione della Banca centrale europea, dell'8 settembre 2017, al Consiglio dell'Unione europea sui revisori esterni della Národná banka Slovenska (BCE/2017/27) (1),

considerando quanto segue:

(1)

I conti della Banca centrale europea (BCE) e delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro sono sottoposti a revisione da parte di revisori esterni indipendenti approvati dal Consiglio dell'Unione europea su raccomandazione del Consiglio direttivo della BCE.

(2)

Il mandato degli attuali revisori esterni della Národná banka Slovenska, Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o., è giunto a scadenza a seguito dell'attività di revisione per l'esercizio finanziario 2016. Risulta pertanto necessario nominare revisori esterni della Národná banka Slovenska a decorrere dall'esercizio finanziario 2017.

(3)

La Národná banka Slovenska ha selezionato Deloitte Audit s.r.o. quale revisore esterno per gli esercizi finanziari dal 2017 al 2020 con la possibilità di prorogarne il mandato agli esercizi finanziari dal 2021 al 2023,

(4)

Il consiglio direttivo della BCE ha raccomandato di nominare Deloitte Audit s.r.o. quale revisore esterno della Národná banka Slovenska per gli esercizi finanziari dal 2017 al 2020.

(5)

In seguito alla raccomandazione del consiglio direttivo della BCE è opportuno modificare di conseguenza la decisione 1999/70/CE del Consiglio (2),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 1 della decisione 1999/70/CE, il paragrafo 16 è sostituito dal seguente:

«16.   Deloitte Audit s.r.o. è approvato come revisore esterno della Národná banka Slovenska per gli esercizi finanziari dal 2017 al 2020.».

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione

Articolo 3

La BCE è destinataria della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, il 10 ottobre 2017

Per il Consiglio

Il presidente

T. TÕNISTE


(1)  GU C 310 del 19.9.2017, pag. 1.

(2)  Decisione 1999/70/CE del Consiglio, del 25 gennaio 1999, relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali (GU L 22 del 29.1.1999, pag. 69).


13.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 264/7


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1850 DELLA COMMISSIONE

dell'11 ottobre 2017

che modifica la decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri

[notificata con il numero C(2017) 6774]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (3), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione (4) stabilisce misure di protezione contro la peste suina africana negli Stati membri o nelle zone di cui all'allegato di detta decisione («gli Stati membri interessati»). Nelle parti da I a IV dell'allegato sono elencate le zone degli Stati membri interessati, sulla base della loro situazione epidemiologica per quanto riguarda la peste suina africana.

(2)

Tra le misure di protezione di cui alla decisione di esecuzione 2014/709/UE rientrano restrizioni della spedizione di partite di suini vivi, sperma, ovuli ed embrioni di suini, carni suine, preparati e prodotti a base di carni suine e di tutti gli altri prodotti contenenti carni suine nonché di partite di sottoprodotti di origine suina dalle zone elencate in determinate parti dell'allegato della decisione.

(3)

Inoltre, la decisione di esecuzione 2014/709/UE stabilisce misure di protezione riguardanti in modo specifico i suini selvatici e le carni fresche, i preparati e i prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carni di suini selvatici di alcune zone elencate nel suo allegato.

(4)

Al fine di adattare le misure di protezione previste dalla decisione di esecuzione 2014/709/UE all'evoluzione della situazione epidemiologica nelle diverse zone elencate nel suo allegato, è opportuno prevedere alcune deroghe alle restrizioni stabilite in tale decisione di esecuzione per determinati tipi di prodotti suini provenienti dalle zone elencate nelle diverse parti dell'allegato suddetto. Tali deroghe devono tener conto dei diversi livelli di rischio posti dai diversi tipi di prodotti suini ed essere inoltre in linea con le attuali misure di attenuazione dei rischi per la loro importazione in relazione alla peste suina africana, di cui al capo 15.1 del codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (5). La decisione di esecuzione 2014/709/UE dovrebbe inoltre prevedere ulteriori misure di salvaguardia qualora siano concesse tali deroghe.

(5)

La spedizione di partite di suini vivi destinati alla macellazione immediata presenta rischi minori rispetto ad altri tipi di movimentazione di suini vivi, purché siano applicate adeguate misure di attenuazione dei rischi. La decisione di esecuzione 2014/709/UE dovrebbe pertanto prevedere una deroga per la spedizione di suini vivi destinati alla macellazione immediata provenienti dalle zone elencate nella parte II del suo allegato, a condizione che siano applicate specifiche misure di attenuazione dei rischi.

(6)

Tra le misure di attenuazione dei rischi dovrebbe figurare la prescrizione che i suini vivi destinati alla macellazione immediata spediti da un'azienda situata in una zona elencata nella parte II dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE (l'azienda di spedizione) debbano provenire da un'unica, distinta azienda da riproduzione cui sia stata concessa l'autorizzazione preventiva da parte dell'autorità competente per l'invio di tali suini all'azienda di spedizione, e che l'azienda da riproduzione sia situata in una zona elencata nella parte I o II del suo allegato (l'azienda da riproduzione). Inoltre, l'azienda da riproduzione e l'azienda di spedizione dovrebbero disporre di un programma comune di biosicurezza preventivamente approvato dall'autorità competente.

(7)

La spedizione di diversi tipi di prodotti suini presenta diversi livelli di rischio di diffusione della peste suina africana. L'attuale edizione del codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute degli animali prevede una maggiore flessibilità per la spedizione di sperma suino proveniente da zone soggette a restrizioni a causa della peste suina africana. Di conseguenza, talune misure di protezione riguardanti la spedizione di sperma di suini di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera d) della decisione di esecuzione 2014/709/UE dovrebbero essere soppresse.

(8)

Le misure di protezione di cui all'articolo 15 della decisione di esecuzione 2014/709/UE riguardanti la spedizione di partite di carni di suini selvatici dagli Stati membri interessati dovrebbero essere aggiornate tenendo conto del livello di rischio rappresentato da tali carni. Le carni di suini selvatici provenienti dalle zone elencate nelle parti I e II dell'allegato della suddetta decisione di esecuzione dovrebbero poter essere spedite verso altre zone nel territorio dello stesso Stato membro e verso altri Stati membri, purché siano applicate adeguate misure di attenuazione dei rischi per la movimentazione di tali carni all'interno dello stesso Stato membro e verso altri Stati membri, con un rischio trascurabile di trasmissione della malattia.

(9)

Dal giugno 2017, diversi casi di peste suina africana nei cinghiali sono stati registrati nel distretto (okres) di Zlin nella Repubblica ceca. Le decisioni di esecuzione della Commissione (UE) 2017/1162 (6) e (UE) 2017/1437 (7) sono state adottate in risposta a tali casi, e si applicano fino al 30 settembre 2017. Tali casi determinano un aumento del livello di rischio che dovrebbe figurare nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.

(10)

Alcune zone dell'Estonia e della Polonia sono attualmente elencate nelle parti I, II e III dell'allegato della decisione 2014/709/UE. Dall'agosto 2016 non sono stati notificati focolai di peste suina africana nei suini domestici in alcune zone dell'Estonia e della Polonia che attualmente figurano nella parte III di tale allegato. Il controllo delle misure di biosicurezza nelle aziende di tali zone è stato inoltre attuato in maniera soddisfacente, in base ai programmi nazionali per la biosicurezza volti a prevenire la propagazione del virus. Questi dati indicano un miglioramento della situazione epidemiologica in tali Stati membri.

(11)

Nel settembre 2017 sono stati osservati alcuni casi di peste suina africana nei cinghiali nei powiecie sokólski e sejneński in Polonia, in zone che attualmente figurano nella parte I dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Tali casi determinano un aumento del livello di rischio che dovrebbe figurare nell'allegato di detta decisione di esecuzione.

(12)

Nel settembre 2017 si sono verificati alcuni focolai di peste suina africana in suini domestici nei comuni (novads) di Cesu e Saldus in Lettonia, nei comuni distrettuali (rajono savivaldybė) di Panevezys, Pasvalys e Ukmerge in Lituania e nel powiecie siedlecki in Polonia. Tali focolai sono stati registrati in una zona che attualmente figura nella parte I e nella parte II dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Essi determinano un aumento del livello di rischio che dovrebbe figurare nell'allegato di detta decisione di esecuzione.

(13)

L'evoluzione dell'attuale situazione epidemiologica nell'Unione, per quanto riguarda la peste suina africana nelle popolazioni di suini domestici e selvatici colpite, dovrebbe essere presa in considerazione nella valutazione dei rischi zoosanitari rappresentati dalla nuova situazione della malattia nella Repubblica ceca, in Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia. Affinché le misure di protezione stabilite nella decisione di esecuzione 2014/709/UE possano essere mirate, per prevenire l'ulteriore diffusione della peste suina africana e, nel contempo, inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione ed evitare inoltre che paesi terzi introducano ostacoli non giustificati agli scambi, è opportuno modificare l'elenco dell'Unione delle zone soggette a misure di protezione riportato nell'allegato di tale decisione di esecuzione al fine di tenere conto dei cambiamenti intervenuti nella situazione epidemiologica in relazione a tale malattia nei suddetti Stati membri.

(14)

Le zone interessate dai recenti casi di peste suina africana nei cinghiali nella Repubblica ceca e in Polonia dovrebbero pertanto essere elencate nelle parti I e II dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.

(15)

Inoltre, le zone specifiche dell'Estonia e della Polonia che attualmente figurano nella parte III dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE, nelle quali non vi sono state recenti notifiche di focolai di peste suina africana, dovrebbero invece essere elencate nella parte II di tale allegato.

(16)

Le zone interessate dai recenti focolai di peste suina africana nei suini domestici in Lettonia, Lituania e Polonia dovrebbero inoltre essere elencate nella parte III dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE, anziché nelle parti I e II di tale allegato.

(17)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.

(18)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione 2014/709/UE è così modificata:

(1)

è inserito il seguente articolo 3 ter:

«Articolo 3 ter

Deroga al divieto di spedizione di suini vivi dalle zone elencate nella parte II dell'allegato se destinati alla macellazione immediata

In deroga al divieto di cui all'articolo 2, lettera a), gli Stati membri interessati possono autorizzare la spedizione di suini vivi destinati alla macellazione immediata da aziende situate nelle zone elencate nella parte II dell'allegato (l'azienda di spedizione) verso altre zone nel territorio dello stesso Stato membro, purché:

a)

prima della spedizione, i suini siano rimasti nell'azienda di spedizione per almeno 30 giorni o dalla nascita;

b)

i suini siano conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2 o paragrafo 3;

c)

tutti i suini presenti nell'azienda di spedizione provengano unicamente da una singola azienda da riproduzione situata nelle zone elencate nella parte I o II dell'allegato nel territorio dello stesso Stato membro (l'azienda da riproduzione);

d)

l'autorità competente abbia concesso l'autorizzazione preventiva per il trasferimento dei suini dall'azienda da riproduzione all'azienda di spedizione, sulla base di una valutazione dei rischi connessa alle misure di attenuazione dei rischi in vigore nell'azienda da riproduzione e nell'azienda di spedizione;

e)

l'azienda da riproduzione e l'azienda di spedizione dispongano entrambe di un programma comune di biosicurezza preventivamente approvato dall'autorità competente;

f)

l'autorità competente verifichi periodicamente, e almeno una volta ogni tre mesi, l'attuazione del programma comune di biosicurezza di cui alla lettera e);

g)

la partita di suini destinati alla macellazione immediata sia trasportata direttamente, senza operazioni di scarico o soste, a un macello riconosciuto a norma dell'articolo 12 e specificamente designato a tal fine dall'autorità competente;

h)

l'autorità competente sia stata informata in anticipo dell'intenzione di inviare la partita di suini vivi al macello per la macellazione immediata;

i)

il trasporto della partita di suini vivi verso il macello all'interno e attraverso zone situate al di fuori delle zone elencate nella parte II dell'allegato sia effettuato lungo rotte di trasporto specificate in anticipo e i veicoli utilizzati per il trasporto siano puliti, disinfettati e, se necessario, disinfestati il più presto possibile dopo lo scarico;

j)

gli autocarri e gli altri veicoli utilizzati per il trasporto della partita di suini vivi siano stati individualmente registrati presso l'autorità competente a tale scopo;

k)

l'autorità competente sia sistematicamente informata di qualsiasi spedizione e arrivo di partite di suini vivi dalle aziende da riproduzione all'azienda di spedizione;

l)

la sorveglianza nell'azienda di spedizione e nell'azienda da riproduzione sia rafforzata dall'applicazione, a tutti i suini di più di quattro mesi, delle procedure di cui al capitolo IV, parte A, punto 4 dell'allegato della decisione 2003/422/CE.»;

(2)

all'articolo 9, paragrafo 2, la lettera d) è soppressa;

(3)

all'articolo 11 è aggiunto il seguente paragrafo 4:

«4.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri interessati comprendenti zone elencate nella parte II dell'allegato possono autorizzare la spedizione in altri Stati membri e in paesi terzi di carni suine fresche di cui al paragrafo 1 e di preparati e prodotti a base di carni suine, costituiti da o contenenti tali carni suine, a condizione che tali preparati e prodotti a base di carni suine siano ottenuti da suini conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 3 ter

(4)

all'articolo 15, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

«In deroga al paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri interessati possono autorizzare la spedizione di carni ottenute da suini selvatici dalle zone elencate nelle parti I e II dell'allegato verso altre zone nel territorio dello stesso Stato membro o verso altri Stati membri, a condizione che tali carni:

a)

siano state prodotte e trasformate in conformità all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2002/99/CE e sottoposte a trattamento termico come prescritto dalla lettera a) o d) dell'allegato III di tale direttiva;

b)

siano soggette a certificazione veterinaria conformemente all'articolo 5 della direttiva 2002/99/CE;

c)

siano corredate del certificato sanitario richiesto nel quadro degli scambi intracomunitari di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 599/2004, la cui parte II va completata come segue: “Prodotti conformi alla decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione.”»

(5)

L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 2017

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

(2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(3)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(4)  Decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri e che abroga la decisione di esecuzione 2014/178/UE della Commissione (GU L 295 dell'11.10.2014, pag. 63).

(5)  Codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute degli animali (http://www.oie.int/international-standard-setting/terrestrial-code/access-online/).

(6)  Decisione di esecuzione (UE) 2017/1162 della Commissione, del 28 giugno 2017, relativa ad alcuni provvedimenti cautelari contro la peste suina africana nella Repubblica ceca (GU L 167 del 30.6.2017, pag. 55).

(7)  Decisione di esecuzione (UE) 2017/1437 della Commissione, del 4 agosto 2017, relativa ad alcune misure di protezione contro la peste suina africana nella Repubblica ceca (GU L 205 dell'8.8.2017, pag. 87).


ALLEGATO

L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal seguente:

«

ALLEGATO

PARTE I

1.   Repubblica ceca

Le seguenti zone in Repubblica ceca:

okres Uherské Hradiště,

okres Kroměříž,

okres Vsetín.

2.   Estonia

Le seguenti zone in Estonia:

Hiiu maakond.

3.   Lettonia

Le seguenti zone in Lettonia:

Aizputes novads,

Alsungas novads,

Auces novada Bēnes, Vecauces un Ukru pagasts, Auces pilsēta,

Brocēnu novads,

Dobeles novada Penkules pagasts,

Jelgavas novada Platones, Vircavas, Jaunsvirlaukas, Vilces, Lielplatones, Elejas un Sesavas pagasts,

Kandavas novada Vānes un Matkules pagasts,

Kuldīgas novads,

Pāvilostas novada Sakas pagasts un Pāvilostas pilsēta,

republikas pilsēta Jelgava,

Rundāles novada Svitenes un Viesturu pagasts,

Saldus novada Ezeres, Jaunlutriņu, Kursīšu, Lutriņu, Novadnieku, Pampāļu, Saldus, Zaņas, Zirņu un Šķēdes pagasts, Saldus pilsēta,

Skrundas novads,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Tērvetes novads,

Ventspils novada Jūrkalnes pagasts.

4.   Lituania

Le seguenti zone in Lituania:

Joniškio rajono savivaldybė,

Jurbarko rajono savivaldybė,

Kalvarijos savivaldybė,

Kazlų Rūdos savivaldybė,

Kelmės rajono savivaldybė,

Marijampolės savivaldybė,

Panevėžio rajono savivaldybė: Krekenavos seninūnijos dalis į vakarus nuo Nevėžio upės ir į pietus nuo kelio Nr. 3004,

Radviliškio rajono savivaldybė: Aukštelkų, Baisogalos, Grinkiškio, Radviliškio, Radviliškio miesto, Skėmių, Šaukoto, Šeduvos miesto, Šaulėnų ir Tyrulių,

Raseinių rajono savivaldybė,

Šakių rajono savivaldybė,

Šiaulių miesto savivaldybė,

Šiaulių rajono savivaldybė,

Vilkaviškio rajono savivaldybė.

5.   Polonia

Le seguenti zone in Polonia:

 

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Kalinowo, Prostki, Stare Juchy i gmina wiejska Ełk w powiecie ełckim,

gminy Biała Piska, Orzysz, Pisz i Ruciane Nida w powiecie piskim,

gminy Miłki i Wydminy w powiecie giżyckim,

gminy Olecko, Świętajno i Wieliczki w powiecie oleckim.

 

w województwie podlaskim:

gmina Brańsk z miastem Brańsk, gminy Boćki, Rudka, Wyszki, część gminy Bielsk Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 (w kierunku północnym od miasta Bielsk Podlaski) i przedłużonej przez wschodnią granicę miasta Bielsk Podlaski i drogę nr 66 (w kierunku południowym od miasta Bielsk Podlaski), miasto Bielsk Podlaski, część gminy Orla położona na zachód od drogi nr 66 w powiecie bielskim,

gminy Dąbrowa Białostocka, Janów, Suchowola i Korycin w powiecie sokólskim,

gminy Dziadkowice, Grodzisk i Perlejewo w powiecie siemiatyckim,

gminy Kolno z miastem Kolno, Mały Płock i Turośl w powiecie kolneńskim,

gminy Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, Łapy i Poświętne w powiecie białostockim,

powiat zambrowski,

gminy Bakałarzewo, Raczki, Rutka-Tartak, Suwałki i Szypliszki w powiecie suwalskim,

gminy Sokoły, Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo, Ciechanowiec, Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew w powiecie wysokomazowieckim,

powiat augustowski,

gminy Łomża, Miastkowo, Nowogród, Piątnica, Śniadowo i Zbójna w powiecie łomżyńskim,

powiat miejski Białystok,

powiat miejski Łomża,

powiat miejski Suwałki,

gminy Sejny z miastem Sejny i Giby w powiecie sejneńskim.

 

w województwie mazowieckim:

gminy Bielany, Ceranów, Jabłonna Lacka, Sabnie, Sterdyń, Repki i gmina wiejska Sokołów Podlaski w powiecie sokołowskim,

gminy Domanice, Kotuń, Mokobody, Skórzec, Suchożebry, Mordy, Siedlce, Wiśniew i Zbuczyn w powiecie siedleckim,

powiat miejski Siedlce,

gminy Lelis, Łyse, Rzekuń, Troszyn, Czerwin i Goworowo w powiecie ostrołęckim,

gminy Olszanka i Łosice w powiecie łosickim,

powiat ostrowski.

 

w województwie lubelskim:

gminy Stary Brus i Urszulin w powiecie włodawskim,

gminy Borki, Czemierniki, miasto Radzyń Podlaski i Ulan-Majorat w powiecie radzyńskim,

gmina Adamów, Krzywda, Serokomla, Stanin, Trzebieszów, Wojcieszków i gmina wiejska Łuków w powiecie łukowskim,

gminy Dębowa Kłoda, Jabłoń, Milanów, Parczew, Siemień i Sosnowica w powiecie parczewskim,

gminy Dorohusk, Kamień, Chełm, Ruda — Huta, Sawin i Wierzbica w powiecie chełmskim,

powiat miejski Chełm,

gminy Firlej, Kock, Niedźwiada, Ostrówek, Ostrów Lubelski i Uścimów w powiecie lubartowskim.

PARTE II

1.   Repubblica ceca

Le seguenti zone in Repubblica ceca:

okres Zlín.

2.   Estonia

Le seguenti zone in Estonia:

Harju maakond,

IDA-Viru maakond,

Jõgeva maakond,

Järva maakond,

Kihelkonna vald,

Kuressaare linn,

Lääne-Viru maakond,

Lääne maakond,

Lääne-Saare vald,

osa Leisi vallast, mis asub lääne pool Kuressaare-Leisi maanteest (maantee nr 79),

Muhu vald,

Mustjala vald,

Pihtla vald,

Pärnu maakond (välja arvatud Audru ja Tõstamaa vald),

Põlva maakond,

Rapla maakond,

Ruhnu vald,

Salme vald,

Tartu maakond,

Torgu vald,

Viljandi maakond,

Võru maakond.

3.   Lettonia

Le seguenti zone in Lettonia:

Ādažu novads,

Aglonas novada Kastuļinas, Grāveru un Šķeltovas pagasts,

Aizkraukles novads,

Aknīstes novads,

Alojas novads,

Alūksnes novads,

Amatas novads,

Apes novada Trapenes, Gaujienas un Apes pagasts, Apes pilsēta,

Auces novada Lielauces un Īles pagasts,

Babītes novads,

Baldones novads,

Baltinavas novads,

Balvu novada Vīksnas, Bērzkalnes, Vectilžas, Lazdulejas, Briežuciema, Tilžas, Bērzpils un Krišjāņu pagasts,

Bauskas novads,

Beverīnas novads,

Burtnieku novads,

Carnikavas novads,

Cēsu novads,

Cesvaines novads,

Ciblas novads,

Dagdas novads,

Daugavpils novada Vaboles, Līksnas, Sventes, Medumu, Demenas, Kalkūnes, Laucesas, Tabores, Maļinovas, Ambeļu, Biķernieku, Naujenes, Vecsalienas, Salienas un Skrudalienas pagasts,

Dobeles novada Dobeles, Annenieku, Bikstu, Zebrenes, Naudītes, Auru, Krimūnu, Bērzes un Jaunbērzes pagasts, Dobeles pilsēta,

Dundagas novads,

Engures novads,

Ērgļu novads,

Garkalnes novada daļa, kas atrodas uz ziemeļrietumiem no autoceļa A2,

Gulbenes novada Līgo pagasts,

Iecavas novads,

Ikšķiles novada Tīnūžu pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidaustrumiem no autoceļa P10, Ikšķiles pilsēta,

Ilūkstes novads,

Jaunjelgavas novads,

Jaunpils novads,

Jēkabpils novads,

Jelgavas novada Glūdas, Zaļenieku, Svētes, Kalnciema, Līvbērzes un Valgundes pagasts,

Kandavas novada Cēres, Kandavas, Zemītes un Zantes pagasts, Kandavas pilsēta,

Kārsavas novads,

Ķeguma novads,

Ķekavas novads,

Kocēnu novads,

Kokneses novads,

Krāslavas novads,

Krimuldas novada Krimuldas pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļaustrumiem no autoceļa V89 un V81, un Lēdurgas pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļaustrumiem no autoceļa V81 un V128,

Krustpils novads,

Lielvārdes novads,

Līgatnes novads,

Limbažu novada Skultes, Limbažu, Umurgas, Katvaru, Pāles un Viļķenes pagasts, Limbažu pilsēta,

Līvānu novads,

Lubānas novads,

Ludzas novads,

Madonas novads,

Mālpils novads,

Mārupes novads,

Mazsalacas novads,

Mērsraga novads,

Naukšēnu novads,

Neretas novads,

Ogres novads,

Olaines novads,

Ozolnieku novads,

Pārgaujas novads,

Pļaviņu novads,

Preiļu novada Saunas pagasts,

Priekuļu novada Veselavas pagasts un Priekuļu pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidiem no autoceļa P28 un rietumiem no autoceļa P20,

Raunas novada Raunas pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidiem no autoceļa A2,

republikas pilsēta Daugavpils,

republikas pilsēta Jēkabpils,

republikas pilsēta Jūrmala,

republikas pilsēta Rēzekne,

republikas pilsēta Valmiera,

Rēzeknes novada Audriņu, Bērzgales, Čornajas, Dricānu, Gaigalavas, Griškānu, Ilzeskalna, Kantinieku, Kaunatas, Lendžu, Lūznavas, Maltas, Mākoņkalna, Nagļu, Ozolaines, Ozolmuižas, Rikavas, Nautrēnu, Sakstagala, Silmalas, Stoļerovas, Stružānu un Vērēmu pagasts un Feimaņu pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļiem no autoceļa V577 un Pušas pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļaustrumiem no autoceļa V577 un V597,

Riebiņu novada Sīļukalna, Stabulnieku, Galēnu un Silajāņu pagasts,

Rojas novads,

Ropažu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa P10,

Rugāju novada Lazdukalna pagasts,

Rundāles novada Rundāles pagasts,

Rūjienas novads,

Salacgrīvas novads,

Salas novads,

Saulkrastu novads,

Siguldas novada Mores pagasts un Allažu pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidiem no autoceļa P3,

Skrīveru novads,

Smiltenes novada Brantu, Blomes, Smiltenes, Bilskas un Grundzāles pagasts un Smiltenes pilsēta,

Strenču novads,

Talsu novads,

Tukuma novads,

Valkas novads,

Varakļānu novads,

Vecpiebalgas novads,

Vecumnieku novads,

Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes, Puzes, Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts, Piltenes pilsēta,

Viesītes novads,

Viļakas novads,

Viļānu novads,

Zilupes novads.

4.   Lituania

Le seguenti zone in Lituania:

Alytaus miesto savivaldybė,

Alytaus rajono savivaldybė,

Anykščių rajono savivaldybė: Andrioniškio, Anykščių, Debeikių, Kavarsko seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 120 ir į šiaurę nuo kelio Nr. 1205, Kurklių, Skiemonių, Svėdasų, Troškūnų ir Viešintų seniūnijos,

Birštono savivaldybė,

Biržų miesto savivaldybė,

Biržų rajono savivaldybė: Nemunėlio Radviliškio, Pabiržės, Pačeriaukštės ir Parovėjos seniūnijos,

Elektrėnų savivaldybė,

Ignalinos rajono savivaldybė,

Jonavos rajono savivaldybė: Žeimių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr 144 ir į vakarus nuo kelio Nr 232,

Kaišiadorių miesto savivaldybė,

Kaišiadorių rajono savivaldybė,

Kauno miesto savivaldybė,

Kauno rajono savivaldybės: Akademijos, Alšėnų, Batniavos, Domeikavos, Ežerėlio, Garliavos apylinkių, Garliavos, Karmėlavos, Kačerginės, Kulautuvos, Lapių, Linksmakalnio, Neveronių, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Vilkijos apylinkių, Vilkijos, Zapyškio seniūnijos,

Kėdainių rajono savivaldybė savivaldybės: Dotnuvos, Gudžiūnų, Josvainių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr 3514 ir Nr 229, Krakių, Kėdainių miesto, Surviliškio, Truskavos, Vilainių ir Šėtos seniūnijos,

Kupiškio rajono savivaldybė: Noriūnų, Skapiškio, Subačiaus ir Šimonių seniūnijos,

Molėtų rajono savivaldybė,

Pakruojo rajono savivaldybė: Klovainių, Rozalimo ir Žeimelio seniūnijos,

Pasvalio rajono savivaldybė: Joniškėlio apylinkių, Joniškėlio miesto, Saločių ir Pušaloto seniūnijos,

Radviliškio rajono savivaldybė: Pakalniškių ir Sidabravo seniūnijos,

Prienų miesto savivaldybė,

Prienų rajono savivaldybė,

Rokiškio rajono savivaldybė,

Širvintų rajono savivaldybė,

Švenčionių rajono savivaldybė,

Trakų rajono savivaldybė,

Utenos rajono savivaldybė,

Vilniaus miesto savivaldybė,

Vilniaus rajono savivaldybė,

Visagino savivaldybė,

Zarasų rajono savivaldybė.

5.   Polonia

Le seguenti zone in Polonia:

 

w województwie podlaskim:

część gminy Wizna położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Jedwabne i Wizna oraz na południe od linii wyznaczoną przez drogę nr 64 (od skrzyżowania w miejscowości Wizna w kierunku wschodnim do granicy gminy) w powiecie łomżyńskim,

gmina Dubicze Cerkiewne, Czyże, Białowieża, Hajnówka z miastem Hajnówka, Narew, Narewka i części gmin Kleszczele i Czeremcha położone na wschód od drogi nr 66 w powiecie hajnowskim,

gmina Kobylin-Borzymy w powiecie wysokomazowieckim,

gminy Grabowo i Stawiski w powiecie kolneńskim,

gminy Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Michałowo, Supraśl, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zawady i Choroszcz w powiecie białostockim,

część gminy Bielsk Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 (w kierunku północnym od miasta Bielsk Podlaski) i przedłużonej przez wschodnią granicę miasta Bielsk Podlaski i drogę nr 66 (w kierunku południowym od miasta Bielsk Podlaski), część gminy Orla położona na wschód od drogi nr 66 w powiecie bielskim,

gminy Krasnopol, Puńsk w powiecie sejneńskim,

gminy Sokółka, Szudziałowo, Sidra, Kuźnica, Nowy Dwór i Krynki w powiecie sokólskim.

 

w województwie mazowieckim:

gmina Przesmyki w powiecie siedleckim.

 

w województwie lubelskim:

gminy Komarówka Podlaska i Wohyń w powiecie radzyńskim,

gminy Rossosz, Wisznice, Sławatycze, Sosnówka, Tuczna i Łomazy w powiecie bialskim.

PARTE III

1.   Estonia

Le seguenti zone in Estonia:

Audru vald,

Laimjala vald,

osa Leisi vallast, mis asub ida pool Kuressaare-Leisi maanteest (maantee nr 79),

Orissaare vald,

Pöide vald,

Tõstamaa vald,

Valjala vald.

2.   Lettonia

Le seguenti zone in Lettonia:

Apes novada Virešu pagasts,

Aglonas novada Aglonas pagasts,

Auces novada Vītiņu pagasts,

Balvu novada Kubuļu un Balvu pagasts un Balvu pilsēta,

Daugavpils novada Nīcgales, Kalupes, Dubnas un Višķu pagasts,

Garkalnes novada daļa, kas atrodas uz dienvidaustrumiem no autoceļa A2,

Gulbenes novada Beļavas, Galgauskas, Jaungulbenes, Daukstu, Stradu, Litenes, Stāmerienas, Tirzas, Druvienas, Rankas, Lizuma un Lejasciema pagasts un Gulbenes pilsēta,

Ikšķiles novada Tīnūžu pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļrietumiem no autoceļa P10,

Inčukalna novads,

Jaunpiebalgas novads,

Krimuldas novada Krimuldas pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidrietumiem no autoceļa V89 un V81, un Lēdurgas pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidrietumiem no autoceļa V81 un V128,

Limbažu novada Vidrižu pagasts,

Priekuļu novada Liepas un Mārsēnu pagasts un Priekuļu pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļiem no autoceļa P28 un austrumiem no autoceļa P20,

Preiļu novada Preiļu, Aizkalnes un Pelēču pagasts un Preiļu pilsēta,

Raunas novada Drustu pagasts un Raunas pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļiem no autoceļa A2,

Rēzeknes novada Feimaņu pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidiem no autoceļa V577 un Pušas pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidrietumiem no autoceļa V577 un V597,

Riebiņu novada Riebiņu un Rušonas pagasts,

Ropažu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa P10,

Rugāju novada Rugāju pagasts,

Salaspils novads,

Saldus novada Jaunauces, Rubas, Vadakstes un Zvārdes pagasts,

Sējas novads,

Siguldas novada Siguldas pagasts un Allažu pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļiem no autoceļa P3, un Siguldas pilsēta,

Smiltenes novada Launkalnes, Variņu un Palsmanes pagasts,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Vārkavas novads.

3.   Lituania

Le seguenti zone in Lituania:

Anykščių rajono savivaldybė: Kavarsko seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 120 ir į pietus nuo kelio Nr. 1205 ir Traupio seniūnija,

Biržų rajono savivaldybė: Vabalninko, Papilio ir Širvenos seniūnijos,

Druskininkų savivaldybė,

Jonavos rajono savivaldybė: Bukonių, Dumsių, Jonavos miesto, Kulvos, Rūklos, Šilų, Upninkų, Užusalio seniūnijos ir Žeimių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr 144 ir į rytus nuo kelio Nr 232,

Kauno rajono savivaldybė: Babtų, Čekiškės ir Vandžiogalos seniūnijos,

Kėdainių rajono savivaldybė: Pelėdnagių, Pernaravos seniūnijos ir Josvainių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr 3514 ir Nr 229,

Kupiškio rajono savivaldybė: Alizavos ir Kupiškio seniūnijos,

Lazdijų rajono savivaldybė,

Pakruojo rajono savivaldybė: Guostagalio seniūnija,

Panevėžio miesto savivaldybė,

Panevėžio rajono savivaldybė: Karsakiškio, Miežiškių, Naujamiesčio, Paįstrio, Raguvos, Ramygalos, Smilgių, Upytės, Vadoklių, Velžio seniūnijos ir Krekenavos seniūnijos dalis į rytus nuo Nevėžio upės ir į šiaurę nuo kelio Nr. 3004,

Pasvalio rajono savivaldybė: Daujėnų, Krinčino, Namišių, Pasvalio apylinkių, Pasvalio miesto, Pumpėnų ir Vaškų seniūnijos,

Šalčininkų rajono savivaldybė,

Ukmergės rajono savivaldybė,

Varėnos rajono savivaldybė.

4.   Polonia

Le seguenti zone in Polonia:

 

w województwie podlaskim:

powiat grajewski,

powiat moniecki,

gminy Jedwabne i Przytuły oraz część gminy Wizna, położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Jedwabne i Wizna oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę 64 (od skrzyżowania w miejscowości Wizna w kierunku wschodnim do granicy gminy) w powiecie łomżyńskim,

części gminy Czeremcha i Kleszczele położone na zachód od drogi nr 66 w powiecie hajnowskim,

gminy Drohiczyn, Mielnik, Milejczyce, Nurzec-Stacja, Siemiatycze z miastem Siemiatycze w powiecie siemiatyckim.

 

w województwie mazowieckim:

gminy Platerów, Sarnaki, Stara Kornica i Huszlew w powiecie łosickim,

gminy Korczew i Paprotnia w powiecie siedleckim.

 

w województwie lubelskim:

gminy Kodeń, Konstantynów, Janów Podlaski, Leśna Podlaska, Piszczac, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie i Terespol z miastem Terespol, Drelów, Międzyrzec Podlaski z miastem Międzyrzec Podlaski w powiecie bialskim,

powiat miejski Biała Podlaska,

gminy Radzyń Podlaski i Kąkolewnica w powiecie radzyńskim,

gminy Hanna, Hańsk, Wola Uhruska, Wyryki i gmina wiejska Włodawa w powiecie włodawskim,

gmina Podedwórze w powiecie parczewskim.

PARTE IV

Italia

Le seguenti zone in Italia:

tutto il territorio della Sardegna.

»

13.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 264/20


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1851 DELLA COMMISSIONE

dell'11 ottobre 2017

che modifica l'allegato II, parte E, della decisione 92/260/CEE per quanto riguarda i requisiti per la peste equina di cavalli registrati temporaneamente ammessi dall'Algeria, dal Kuwait, dal Marocco, dall'Oman, dal Qatar, dalla Tunisia e dalla Turchia, e che modifica l'allegato I della decisione 2004/211/CE per quanto riguarda la voce relativa agli Emirati arabi uniti nell'elenco dei paesi terzi e delle parti di paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni nell'Unione di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina

[notificata con il numero C(2017) 6775]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (1), in particolare l'articolo 17, paragrafo 3, lettera a),

vista la direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (2), in particolare l'articolo 12, paragrafi 1 e 4, l'articolo 15, lettera a), l'articolo 16, paragrafo 2, e l'articolo 19, frase introduttiva e lettere a) e b),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2009/156/CE stabilisce le condizioni di polizia sanitaria che disciplinano le importazioni di equidi vivi nell'Unione. Essa prevede, tra l'altro, che le importazioni di equidi nell'Unione siano autorizzate soltanto in provenienza da paesi terzi indenni da peste equina (African Horse Sickness — AHS) da due anni.

(2)

La decisione 92/260/CEE della Commissione (3) stabilisce le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui è subordinata l'ammissione temporanea di durata inferiore a 90 giorni di cavalli registrati. L'allegato II, parte E, di detta decisione stabilisce un modello di certificato sanitario per l'ammissione temporanea di cavalli registrati provenienti da paesi terzi elencati nel gruppo E, tra cui l'Algeria, il Kuwait, il Marocco, l'Oman, il Qatar, la Tunisia e la Turchia.

(3)

Conformemente alla risoluzione n. 27 (4) sul riconoscimento dello status sanitario dei paesi membri rispetto alla peste equina (Recognition of the African Horse Sickness Status of Member Countries) adottata dall'assemblea mondiale dei delegati dell'organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) il 23 maggio 2017, l'Algeria, il Kuwait, il Marocco, l'Oman, il Qatar, la Tunisia e la Turchia figurano nell'elenco dei paesi membri dell'OIE esenti da peste equina.

(4)

I requisiti di isolamento e di prove per la diagnosi della peste equina precedenti all'esportazione dei cavalli registrati destinati all'ammissione temporanea nell'Unione dovrebbero pertanto essere adeguati nel modello di certificato sanitario per l'ammissione temporanea di cavalli registrati provenienti dai paesi terzi elencati nel gruppo E di cui all'allegato II, parte E, della decisione 92/260/CEE, tenendo conto dello status ufficiale di paesi esenti da peste equina riconosciuto dall'OIE all'Algeria, al Kuwait, al Marocco, all'Oman, al Qatar, alla Tunisia e alla Turchia.

(5)

La decisione 2004/211/CE della Commissione (5) stabilisce l'elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione nell'Unione di equidi vivi e di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina.

(6)

Le autorità competenti degli Emirati arabi uniti hanno chiesto l'autorizzazione all'importazione nell'Unione di ovuli ed embrioni della specie equina. Tali autorità hanno già presentato un certificato e un questionario per l'approvazione di un gruppo di raccolta e di produzione degli embrioni.

(7)

Conformemente all'articolo 5 della decisione 2004/211/CE gli Stati membri autorizzano le importazioni di ovuli ed embrioni della specie equina in provenienza dai paesi terzi o dalle parti del territorio di paesi terzi elencati, rispettivamente, nelle colonne 2 e 4 dell'allegato I di tale decisione, da cui sono autorizzate inoltre le importazioni permanenti di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione. Gli Emirati arabi uniti sono già elencati tra quelli autorizzati all'ammissione temporanea di cavalli registrati, all'importazione di cavalli registrati e all'importazione di sperma di cavalli registrati.

(8)

Poiché gli Emirati arabi uniti soddisfano le condizioni di polizia sanitaria per l'importazione di cavalli registrati e del loro sperma, e le autorità competenti di tali paesi hanno fornito informazioni soddisfacenti in merito all'approvazione di un gruppo di raccolta e di produzione degli embrioni, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a importare ovuli ed embrioni di equidi provenienti da tale paese.

(9)

Le decisioni 92/260/CEE e 2004/211/CE dovrebbero quindi essere modificate di conseguenza.

(10)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato II, parte E, della decisione 92/260/CEE è modificato conformemente all'allegato I della presente decisione.

Articolo 2

L'allegato I della decisione 2004/211/CE è modificato conformemente all'allegato II della presente decisione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 2017

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.

(2)  GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1.

(3)  Decisione 92/260/CEE della Commissione, del 10 aprile 1992, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'ammissione temporanea di cavalli registrati (GU L 130 del 15.5.1992, pag. 67).

(4)  http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/Resolutions/2017/A27_RESO_2017_AHS.pdf

(5)  Decisione 2004/211/CE della Commissione, del 6 gennaio 2004, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina e che modifica le decisioni 93/195/CEE e 94/63/CE (GU L 73 dell'11.3.2004, pag. 1).


ALLEGATO I

L'allegato II, parte E, della decisione 92/260/CEE è così modificato:

1)

nella sezione III, lettera d), il primo trattino è sostituito dal seguente:

«—

nel paese speditore

i)

in isolamento (3) o

ii)

nel caso in cui provenga dall'Algeria, dal Kuwait, dal Marocco, dall'Oman, dal Qatar, dalla Tunisia, dalla Turchia (1) o dagli Emirati arabi uniti, in un luogo all'uopo designato e sotto controllo veterinario (3),»;

2)

nella sezione III, lettera i), quarto trattino, il punto ii) è sostituito dal seguente:

«ii)

con una prova effettuata su un campione di sangue prelevato nei dieci giorni precedenti l'esportazione, ovvero il …(5), con esito negativo se l'animale deve essere spedito dall'Algeria, dal Kuwait, dal Marocco, dall'Oman, dal Qatar, dalla Tunisia, dalla Turchia (1) o dagli Emirati arabi uniti (3) (4).».


ALLEGATO II

Nell'allegato I della decisione 2004/211/CE, la voce relativa agli Emirati arabi uniti è sostituita dalla seguente:

«AE

Emirati arabi uniti

AE-0

Tutto il paese

E

X

X

X

X

 


Rettifiche

13.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 264/24


Rettifica del regolamento delegato (UE) 2017/1542 della Commissione, dell'8 giugno 2017, che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/35 per quanto riguarda il calcolo dei requisiti patrimoniali obbligatori per talune categorie di attività detenute dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione (società di infrastrutture)

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 236 del 14 settembre 2017 )

Pagina 18, articolo 1, paragrafo 4, lettera c):

anziché:

«Formula»

leggasi:

«Formula».


13.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 264/25


Rettifica del regolamento delegato (UE) 2017/653 della Commissione, dell'8 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati stabilendo norme tecniche di regolamentazione per quanto riguarda la presentazione, il contenuto, il riesame e la revisione dei documenti contenenti le informazioni chiave e le condizioni per adempiere l'obbligo di fornire tali documenti

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 100 del 12 aprile 2017 )

Pagina 30, allegato IV, punto 26, seconda frase:

anziché:

«Per lo scenario di stress in periodi intermedi la stima della distribuzione utilizzata per ottenere il valore del PRIP nei diversi livelli di percentili deve essere coerente con la distribuzione simulata di tutti gli strumenti di mercato che determinano il valore del PRIIP come indicato ai punti 11 e 13.»

leggasi:

«Per lo scenario di stress in periodi intermedi la stima della distribuzione utilizzata per ottenere il valore del PRIIP nei diversi livelli di percentili deve essere coerente con la distribuzione simulata di tutti gli strumenti di mercato che determinano il valore del PRIIP come indicato ai punti 11 e 13.».

Pagina 43, allegato VI, parte 1, punto 28:

anziché:

«I costi una tantum sono sostenuti da un PRIP diverso da un fondo di investimento sia che rappresentino spese necessariamente sostenute per il suo funzionamento, sia che rappresentino la retribuzione di un soggetto collegato al PRIIP o che presta servizi ad esso.»

leggasi:

«I costi una tantum sono sostenuti da un PRIP diverso da un fondo di investimento sia che rappresentino spese necessariamente sostenute per il suo funzionamento, sia che rappresentino la retribuzione di un soggetto collegato al PRIP o che presta servizi ad esso.».